Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA - D.L. n. 258/2006 - A.C. 1808
Riferimenti:
DL n. 258 del 15-SET-06   AC n. 1808/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 57
Data: 19/10/2006
Descrittori:
DETRAZIONI DI IMPOSTE   IVA
Organi della Camera: VI-Finanze


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell’IVA

D.L. n. 258/2006 – A.C. 1808

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 57

 

19 ottobre 2006

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Finanze

 

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File: D06258.doc

 


I N D I C E

 

 

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto. 4

§      Contenuto. 4

§      Relazioni allegate. 5

Elementi per l’istruttoria legislativa. 6

§      Motivazioni della necessità e urgenza. 6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite. 6

§      Specificità e omogeneità delle disposizioni6

§      Compatibilità comunitaria. 6

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico. 9

§      Impatto sui destinatari delle norme. 9

§      Formulazione del testo. 10

Schede di lettura

§      Articolo 1. 13

Testo del disegno di legge (A.C. 1808)

Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell’IVA. 29

Iter al Senato

Testo del disegno di legge (A.S. 953)39

Esame in sede consultiva

Commissione 1a (Affari costituzionali)

§      Seduta del 19 settembre 2006. 47

§      Seduta del 3 ottobre 2006. 49

§      Seduta del 10 ottobre 2006. 51

Commissione 5a (Bilancio)

§      Seduta del 27 settembre 2006. 53

§      Seduta del 3 ottobre 2006. 58

§      Seduta del 4 ottobre 2006 (antimeridiana)64

§      Seduta del 4 ottobre 2006 (pomeridiana)66

§      Seduta del 10 ottobre 2006. 70

Commissione 14a (Politiche dell’Unione europea)

§      Seduta del 26 settembre 2006. 73

Esame in sede referente

Commissione 6a (Finanze e tesoro)

§      Seduta del 21 settembre 2006. 79

§      Seduta del 27 settembre 2006. 82

§      Seduta del 28 settembre 2006 (antimeridiana)86

§      Seduta del 4 ottobre 2006 (antimeridiana)89

§      Seduta del 5 ottobre 2006 (antimeridiana)92

§      Seduta del 5 ottobre 2006 (2ª antimeridiana)104

Esame in Assemblea

§      Seduta del 20 settembre (pomeridiana) 2006. 111

§      Seduta dell’11 ottobre (antimeridiana) 2006. 123

§      Seduta dell’11 ottobre (pomeridiana) 2006. 177

Normativa di riferimento

§      D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (artt. 19-20)187

§      Dir. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 Sesta direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (art. 17)193

 

 

§      D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni (art. 17)197

§      Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 settembre 2006 «Sesta direttiva IVA – Artt. 17, n. 7, e 29 – Diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte». 199

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 1808

Numero del decreto-legge

15 settembre 2006, n. 258

Titolo del decreto-legge

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell’IVA.

Settore d’intervento

Tributario

Iter al Senato

Numero di articoli

 

§       testo originario

2

§       testo approvato dal Senato

2

Date

 

§       emanazione

15 settembre 2006

§       pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

15 settembre 2006

§       approvazione del Senato

11 ottobre 2006

§       assegnazione

12 ottobre 2006

§       scadenza

14 novembre 2006

Commissione competente

VI Commissione (Finanze)

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali); V Commissione (Bilancio); XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Il decreto-legge 15 settembre 2006. n. 258. reca disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee emessa in data 14 settembre 2006 nella causa C 228/05 in materia di detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).

La sentenza ha affermato l’incompatibilità con il diritto comunitario delle disposizioni contenute nell’articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le quali stabiliscono l’indetraibilità dell’IVA relativa all’acquisto o all’importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture e autoveicoli non adibiti ad uso pubblico o che non formino oggetto dell’attività propria di impresa, ovvero all’acquisto e all’importazione dei componenti e dei ricambi dei menzionati ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli.

La Corte di giustizia ha rilevato che tali misure risultano incompatibili con l’articolo 17, paragrafo 7 della direttiva del Consiglio 77/388/CEE (“sesta direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari”) in quanto, per le proroghe del regime di indetraibilità intervenute successivamente al 2000, non risulta essere stata osservata la procedura di consultazione del Comitato consultivo IVA prevista dall’articolo 29 della suddetta direttiva: Inoltre è stato rilevato che la medesima disposizione della direttiva non consente ad uno Stato membro di adottare provvedimenti che escludano alcuni beni dal regime delle detrazioni di tale imposta senza limitazione temporale ovvero nel contesto di un insieme di provvedimenti di adattamento strutturale miranti a ridurre il disavanzo di bilancio e a consentire il rimborso del debito pubblico.

La sentenza riconosce pertanto il diritto di ottenere il rimborso dell’IVA versata e non detratta per gli anni successivi al 2000. La Corte ha inoltre escluso la possibilità di differire o limitare nel tempo gli effetti della sentenza.

 

In proposito, l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge prevede che, ai fini del rimborso, i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, acquisti ed importazioni di ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli ovvero sostenuto spese per componenti e ricambi degli stessi (vale a dire i beni e i servizi indicati nell’articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) debbono presentare istanza di rimborso entro il 15 aprile 2007 (il termine è stato modificato nel corso dell’esame presso il Senato; il termine originariamente previsto era quello del 15 dicembre 2006). L’istanza di rimborso deve essere presentata su un apposito modello da approvarsi con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

A seguito di modifiche introdotte nel corso dell’esame al Senato, si prevede altresì che con il medesimo provvedimento possono essere stabilite differenti percentuali di detrazione dell’imposta per distinti settori di attività in relazione alle quali è ammesso il rimborso in misura forfetaria.

Resta comunque salva la possibilità di rimborso in misura superiore a quella forfetaria. Possono chiederlo i contribuenti che, pur avendo presentato l’istanza di rimborso prevista dal primo periodo, non aderiscono al regime forfetario stabilito a norma del quarto periodo, nonché i contribuenti che non presentano l’istanza di rimborso entro il termine del 15 aprile 2007. Essi dovranno presentare un’istanza agli effetti della presentazione dei ricorsi alle commissioni tributarie provinciali. La domanda di restituzione di tributi deve essere presentata, in mancanza di disposizioni specifiche, entro due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Il comma 2 prevede che i rimborsi siano esclusi dalle procedure di detrazione e di compensazione tra debiti e crediti di imposta previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e dal decreto legislativo n. 241 del 1997.

Il comma 2-bis, aggiunto nel corso dell’esame presso il Senato, mira a ridefinire la disciplina complessiva della materia novellando l’articolo 19-bis. 1, comma 1, lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sull’indetraibilità dell’IVA sui veicoli aziendali, oggetto di censura da parte della Corte di giustizia europea. Relativamente a tali veicoli si prevede pertanto che l’IVA sia indetraibile nei limiti previsti dall’autorizzazione che sarà rilasciata dagli organi comunitari.

Relazioni allegate

Il decreto-legge è accompagnato dalla relazione illustrativa del Governo (A.S. 953).

 


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Motivazioni della necessità e urgenza

La necessità e urgenza del decreto-legge sono motivate dal Governo in ragione dell’esigenza di individuare le modalità con cui i contribuenti potranno ottenere il rimborso dell’IVA versata e non detratta in osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dichiarate incompatibili con l’ordinamento comunitario dalla recente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il decreto-legge interviene su oggetto relativo al sistema tributario statale, spettante alla potestà legislativa esclusiva dello Stato a norma dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Specificità e omogeneità delle disposizioni

Il decreto-legge consta di un solo articolo (oltre a quello che regola l’entrata in vigore), avente oggetto omogeneo e contenente disposizioni specifiche e di immediata applicazione (con eccezione della novella contenuta nell’articolo 1, comma 2-bis, la cui efficacia è sottoposta a condizione sospensiva in attesa dell’autorizzazione dell’Unione europea).

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Relativamente all’articolo 1, comma 2, il quale esclude l’applicabilità delle procedure ordinarie di detrazione e di compensazione per il recupero dell’imposta indebitamente versata, si rileva l’opportunità di un approfondimento in rapporto alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativamente alle modalità di restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario.

Si ricorda ad esempio che la sentenza 11 maggio 2006 (causa C-197/2003) ha dichiarato contrastanti con la normativa comunitaria i commi 4 e 5 dell’articolo 11 (“Rimborso sulla tassa sulle concessioni governative per l’iscrizione nel registro delle imprese”) della legge n. 448 del 1999 in quanto “subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte (...) a condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi”.

Nel caso di specie, la condizione posta dal legislatore riguarda l’applicazione di istituti di carattere generale che, pur non essendo specificamente riferiti alla restituzione del tributo non dovuto, bensì alla determinazione e al versamento dell’imposta dovuta, potrebbero essere utilizzati dai contribuenti con effetto equivalente a quello dell’istanza di rimborso. D’altronde, la disposizione appare evidentemente ispirata dall’esigenza di evitare abusi consentendo all’amministrazione finanziaria di operare le verifiche necessarie caso per caso.

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 16 marzo 2005 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora[1] in relazione al trattamento IVA applicato in Italia all’IVA detraibile assolta dai soggetti passivi non stabiliti nel territorio italiano prima della loro registrazione in Italia ai fini IVA.

La lettera richiama i principi ribaditi dalla Corte di giustizia delle Comunitàeuropee (sentenza Rompelman del 14 febbraio 1985) in base ai quali il diritto alla detrazione è un diritto fondamentale del soggetto passivo che quest’ultimo può esercitare sin dalle prime operazioni effettuate. Secondo la Corte uno Stato membro non può nemmeno limitare il periodo entro il quale le eventuali operazioni preliminari danno diritto alla detrazione.

La Commissione in particolare ritiene che il trattamento applicato all’IVA a monte in base alla legislazione italiana, assolta prima dell’espletamento di tutte le formalità amministrative relative alla nomina del rappresentante fiscale, risulta incompatibile con le disposizioni del Trattato CE contenute:

§       nell’articolo 49 (divieto di restrizioni alla libera prestazione di servizi);

§       nell’articolo 90 (divieto per qualunque Stato di applicare a prodotti di altri Stati membri imposizioni interne superiori a quelle applicate ai prodotti similari nazionali; divieto di applicazione ai prodotti di altri Stati membri di imposizioni interne tese a proteggere indirettamente altre produzioni);

nonché contenute:

§       nella sesta direttiva IVA (Dir. 77/388/CE, sulla base imponibile uniforme) che regola, in particolare, il diritto alla detrazione (art. 17) e gli obblighi dei contribuenti in regime interno (art. 22).

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 29 ottobre 2004 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte (COM(2004)728) relativo alla semplificazione e all’ammodernamento del sistema IVA che comprende:

§       una proposta di modifica della direttiva 77/388/CEE (“Sesta direttiva IVA”) con lo scopo di semplificare gli obblighi IVA;

§       una proposta di direttiva che disciplina il rimborso dell’IVA, già previsto dalla direttiva 777/388/CEE, per i soggetti di imposta che risiedono in un altro Stato membro;

§       una proposta di modifica del regolamento (CE) 1798/2003, allo scopo di introdurre modalità cooperazione tra le amministrazioni finanziarie nazionali coerenti con l’introduzione dello sportello unico e con le modifiche al sistema di rimborso IVA.

Il pacchetto di proposte è stato esaminato dal Parlamento europeo in lettura unica il 7 settembre 2005. Il 7 giugno 2006 il Consiglio, nell’ambito della procedura di consultazione, ha deciso la continuazione dei lavori sugli altri elementi del pacchetto di misure IVA, allo scopo di giungere ad un accordo globale entro la fine dell'anno.

 

Lo scopo principale del pacchetto di proposte è quello di alleggerire l’onere amministrativo a carico dei soggetti che, in ragione della propria attività economica, devono assolvere obblighi IVA in un Paese diverso da quello nel quale risiedono. A tal fine, tra l’altro, la Commissione prende in esame le spese per le quali non è possibile ottenere una detrazione totale dell’IVA, con l’obiettivo di ravvicinare le normative nazionali, che in proposito divergono notevolmente.

Secondo la Commissione si potrebbe prevederel’indetraibilità dell’imposta soltanto per:

(a)     spese di divertimento o di rappresentanza;

(b)     spese relative a viaggi, alloggio, alimenti e bevande, diverse da quelle sostenute dal soggetto passivo nell'esercizio della sua attività per fornire a titolo oneroso prestazioni di viaggio, alloggio, alimenti e bevande;

(c)     spese relative ai veicoli stradali a motore, ad eccezione dei veicoli che il soggetto passivo detiene a titolo di scorte mercantili e dei veicoli da lui messi in vendita nell'esercizio della sua attività, nonché dei veicoli usati come taxi, destinati alla scuola guida o ad essere dati a noleggio o in leasing;

(d)     spese relative a imbarcazioni o aeromobili esclusi quelli destinati unicamente al trasporto commerciale di persone o beni.

Il 7 novembre 2006 è previsto l’accordo politico del Consiglio in vista dell’adozione definitiva della proposta.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 1, comma 1, rimette a provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la determinazione delle modalità procedurali per la presentazione dell’istanza di rimborso, facoltizzando lo stesso a prevedere differenti percentuali di detrazione per distinti settori, in caso di adesione del contribuente alla procedura di rimborso in misura forfetaria.

Coordinamento con la normativa vigente

Il comma 2 dell’articolo 1 stabilisce che ai rimborsi previsti dal decreto non si applicano le disposizioni in materia di rimborsi e di compensazione tra debiti e crediti di imposta previste dalla normativa vigente, rispettivamente dall’articolo 19 e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972 e dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Il comma 2-bis dell’articolo 1 introduce una novella nell’articolo 19-bis.1 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Il decreto-legge n. 262 del 2006, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, in corso di conversione, contiene (in particolare nell’articolo 7, commi 25 e 26) misure volte a garantire la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, stimati per l’anno 2007 in 5,3 miliardi di euro.

Impatto sui destinatari delle norme

Le disposizioni del decreto-legge introducono una disciplina speciale di cui può valersi il contribuente – in alternativa alle ordinarie procedure di ricorso – per ottenere il rimborso dell’IVA versata e non detratta in forza dell’applicazione di norme del D.P.R. n. 633 del 1972 dichiarate incompatibili con l’ordinamento comunitario dalla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Si rileva l’opportunità di un chiarimento circa il termine a decorrere dal quale sussiste il diritto al rimborso, posto che in base alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee tale termine sembra decorrere dall’anno 2000 (anno a partire dal quale non si è più avuta l’autorizzazione del Comitato IVA della Comunità per la proroga del regime di indetraibilità), mentre la nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011, nello stimare gli effetti economici della sentenza, fa riferimento unicamente al triennio 2003-2005.

Formulazione del testo

Si rileva che la novella introdotta dal comma 2-bis dell’articolo 1 nell’articolo 19-bis.1 del D.P.R. n. 633 del 1972, volta a consentire l’immediata applicabilità dell’autorizzazione, quando sia accordata dai competenti organi comunitari, risulta soggetta a condizione sospensiva, e pertanto potrà assumere efficacia da una data che non è indicata nel testo della disposizione.

Inoltre, la formulazione comporta il rinvio innominato a un atto ancora da emanarsi, nel quale saranno stabiliti i limiti di indeducibilità. Ciò appare poco confacente alla chiarezza e alla completezza del testo normativo.


Schede di lettura


Articolo 1

 

Il comma 1 dell’articolo 1 individua come finalità del presente decreto-legge l’attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee resa il 14 settembre 2006, nella causa C-228/05.

 

Con la menzionata pronunzia, i giudici della terza sezione della Corte di giustizia hanno esaminato la questione pregiudiziale sollevata, ai sensi dell’articolo 234 del Trattato CE, dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento, con ordinanza 21 marzo 2005, nel procedimento che vede contrapposte la società Stradasfalti Srl e l’Agenzia delle entrate - Ufficio di Trento: la controversia verte sul rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) che la Stradasfalti sostiene di avere indebitamente versato negli anni 2000-2004, per l’acquisto, l’uso, la manutenzione e il rifornimento di carburante dei propri veicoli da turismo non rientranti nell’oggetto tipico dell’attività di impresa.

La domanda di pronunzia pregiudiziale attiene all’interpretazione del paragrafo n. 7 dell’articolo 17 (“Origine e portata del diritto a deduzione”) della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (“Sesta direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme”), entrata in vigore per l’Italia il 1° gennaio 1979.

Il suddetto paragrafo n. 7 dell’articolo 17, nel primo periodo, stabilisce che – salvo l’obbligo procedurale di consultazione del comitato di cui all’articolo 29 della direttiva in questione[2] – ogni Stato membro può, per motivi congiunturali, escludere in tutto o in parte dal regime di deduzioni IVA la totalità o parte dei beni di investimento o altri beni.

Nel fornire la corretta interpretazione del paragrafo 7 dell’articolo 17, occorre altresì riferirsi al paragrafo 2, lettera a), del medesimo articolo, il quale stabilisce che "nella misura in cui i beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall’imposta di cui è debitore (…) l’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo".

La controversia si riferisce alla compatibilità della normativa italiana, contenuta nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (“Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”), con il paragrafo 7 dell’articolo 17, in combinato disposto con il paragrafo 2.

Più precisamente, il comma 1, lettera c), dell’articolo 19-bis1 (“Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi”) del menzionato decreto stabilisce – in deroga all’articolo 19, relativo alla detrazione dell’IVA – l’indetraibilità dell’IVA relativamente ad alcuni beni e servizi, tra cui l’acquisto o l’importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture e autoveicoli indicati nell’articolo 54, lettere a) e c), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (“Nuovo codice della strada”), non compresi nella tabella B allegata allo stesso D.P.R. n. 633 del 1972 e non adibiti ad uso pubblico, che non formino oggetto dell’attività propria dell’impresa[3].

 

L’indetraibilità riguarda pure l’IVA pagata per l’acquisto e l’importazione dei componenti e dei ricambi dei menzionati ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, nonché l’IVA connessa alle prestazioni di servizi indicati al terzo comma dell’articolo 16 del D.P.R. n. 633 del 1972 (trattasi delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di locazione finanziaria e di noleggio aventi ad oggetto i ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui sopra) e alle prestazioni di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi.

In tutti questi casi, gli unici soggetti a poter portare in detrazione l’IVA sono gli agenti e i rappresentanti di commercio.

 

Per i beni di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19-bis1 del D.P.R. n. 633 del 1972, l’indetraibilità è inoltre estesa all’IVA relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti.

Infatti, secondo quanto disposto dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 19-bis1, l’IVA relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto è ammessa in detrazione, qualora sia detraibile anche l’IVA attinente all’acquisto, importazione o acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di dette autovetture, veicoli, aeromobili e natanti.

 

La suddetta normativa è stata introdotta nella legislazione italiana nel 1979 come misura permanente: solo dal 1980 è fissato un limite temporale di efficacia, sistematicamente prorogato nel tempo.

Per fare riferimento solo alle più recenti dilazioni temporali, si segnala come gli effetti finali della disposizione in oggetto siano stati fissati al 31 dicembre 2000 dall’articolo 7, comma 3, della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria per il 2000).

In seguito, è intervenuta la legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) che – all’articolo 30, comma 4 – ha prorogato al 31 dicembre 2001 il regime di indetraibilità dell’IVA di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19-bis1 del D.P.R. n. 633, stabilendo anche che, limitatamente all’acquisto, all’importazione e all’acquisizione dei veicoli previsti dalla disposizione da ultimo richiamata mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili, l’indetraibilità venga ridotta al 90 per cento del relativo ammontare, e al 50 per cento nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna. Di conseguenza, il comma 5 dell’articolo 30 della legge n. 388 del 2000 ha previsto che, per le cessioni di veicoli per i quali l’IVA sia parzialmente detratta dal cedente a norma del comma 4, la base imponibile venga assunta per il 10 per cento oppure per il 50 per cento del relativo ammontare nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna.

Successivamente, sono stati adottati ulteriori provvedimenti annuali di proroga del termine suddetto: da ultimo, il comma 125 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) ha fissato al 31 dicembre 2006 il termine finale di efficacia della normativa nazionale e ha ridotto dal 90 all’85 per cento la quota di indetraibilità, di cui al comma 4 dell’articolo 30 della legge finanziaria per il 2001, con conseguente innalzamento della parte detraibile dal 10 al 15 per cento dell’IVA pagata.

 

Secondo la citata sentenza della Corte di giustizia (paragrafo 66 delle motivazioni), ai sensi del comma 3 dell’articolo 249 del Trattato CE[4], gli Stati membri sono tenuti a conformarsi a tutte le disposizioni della sesta direttiva IVA. Nel caso in cui un’esclusione dal regime delle detrazioni non sia stata stabilita conformemente all’articolo 17, n. 7, primo periodo, della sesta direttiva medesima, "le autorità tributarie nazionali non possono opporre ad un soggetto passivo una disposizione che deroga al principio del diritto alla detrazione dell’IVA enunciato dall’articolo 17, n. 1, della stessa direttiva[5]".

Infatti – afferma la Corte (punto 1 del dispositivo) – l’articolo 17, n. 7, prima frase, della sesta direttiva impone agli Stati membri, ai fini del rispetto dell’obbligo procedurale di cui all’articolo 29 della direttiva, di informare il comitato consultivo dell’IVA "del fatto che essi intendono adottare una misura nazionale che deroga al regime generale delle detrazioni dell’imposta sul valore aggiunto", fornendo a tale comitato informazioni sufficienti per consentire ad esso di esaminare la misura con cognizione di causa.

Inoltre (punto 2 del dispositivo), l’articolo 17, n. 7, prima frase, della sesta direttiva dev’essere interpretato nel senso "che esso non autorizza uno Stato membro ad escludere alcuni beni dal regime delle detrazioni dell’imposta sul valore aggiunto senza previa consultazione del comitato consultivo dell’imposta sul valore aggiunto, istituito all’articolo 29 della detta direttiva. La detta disposizione non autorizza nemmeno uno Stato membro ad adottare provvedimenti che escludano alcuni beni dal regime delle detrazioni di tale imposta ove siano privi di indicazioni quanto alla loro limitazione temporale o facciano parte di un insieme di provvedimenti di adattamento strutturale miranti a ridurre il disavanzo di bilancio e a consentire il rimborso del debito pubblico".

Ad avviso della Corte (paragrafo 67 delle motivazioni), è accertato che la normativa statale derogatoria del principio comunitario della detrazione IVA è stata sistematicamente prorogata dal Governo italiano a partire dal 1980. Essa non presenta quindi un carattere temporaneo, né è stata motivata da ragioni congiunturali, rientrando invece in un insieme di provvedimenti di adattamento strutturale non giustificati dall’articolo 17 n. 7: il Governo italiano non può dunque invocare tali misure a discapito di un soggetto passivo.

Pertanto, il soggetto passivo cui sia stata applicata tale misura deve poter ricalcolare il suo debito IVA conformemente alle disposizioni dell’art. 17, n. 2, nella misura in cui i beni e i servizi sono stati impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta (punto 3 del dispositivo).

 

Per ciò che attiene al profilo degli effetti temporali della pronunzia, il Governo italiano ha chiesto che la Corte limiti nel tempo gli effetti della presente sentenza, invocando il grave danno che deriverebbe per l’erario e facendo valere il legittimo affidamento che nutriva nella legittimità comunitaria della norma nazionale. In particolare, l’Esecutivo statale rileva come la Commissione europea, nel 1999 e nel 2000, abbia emesso un parere favorevole alle misure di proroga del regime derogatorio da adottare in attesa dell’approvazione della direttiva che doveva disciplinare in via organica la materia; esso adduce altresì il fatto che la Commissione non abbia mai formulato alcuna contestazione alla Repubblica italiana circa il mantenimento della deroga.

Ciò nonostante, secondo i giudici comunitari, solo in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata.

Nel caso di specie – prosegue la Corte – risulta che il comitato IVA, fin dal 1980, ha costantemente segnalato al Governo italiano come la deroga in questione non potesse giustificarsi, e le autorità italiane si sono impegnate a riesaminare la misura a partire dal 1º gennaio 2001. Le autorità italiane non possono, di conseguenza, far valere l’esistenza di rapporti giuridici costituiti in buona fede.

Di conseguenza, la Corte dispone che non occorre limitare nel tempo gli effetti della presente sentenza.

 

La decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee ha dunque dichiarato l’incompatibilità della limitazione del diritto alla detrazione stabilita dall’articolo 19-bis1, lettere c) e d), del D.P.R. n. 633 del 1972, in combinato disposto con i commi 4 e 5 dell’articolo 30 della legge n. 388 del 2000 (finanziaria per il 2001), rispetto ai princìpi comunitari relativi alla detrazione IVA, sanciti dai paragrafi 2 e 7 della direttiva 77/388/CEE.

Per effetto della pronunzia, l’IVA sostenuta sulle spese in questione è detraibile, qualora sussistano i requisiti dell’inerenza della spesa a operazioni imponibili e dell’afferenza all’esercizio dell’attività di impresa.

 

Il comma 1, primo periodo, dell’articolo 1 del decreto-legge stabilisce che, allo scopo di dare attuazione alla pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità europee, i soggetti passivi i quali, fino alla data del 13 settembre 2006 (ossia fino al giorno anteriore alla pubblicazione della sentenza), abbiano effettuato, nell’esercizio dell’impresa, arte o professione[6], acquisti e importazioni di beni e servizi indicati nell’articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. n. 633 del 1972, possono presentare in via telematica entro il 15 aprile 2007, un’apposita istanza di rimborso di quanto pagato a titolo di IVA non dovuta per effetto della mancata possibilità di detrazione.

 

Il testo del decreto-legge, precedentemente alle modifiche apportate nel corso dell’esame presso il Senato, prevedeva che la domanda dovesse essere presentata, entro la data stabilita, “a pena di decadenza”. L’abolizione di tale inciso fa salvo il diritto di chiedere il rimborso ai sensi della vigente normativa in materia (si veda a tal proposito il successivo quinto periodo del presente comma 1).

 

L’istanza di rimborso dovrà essere presentata utilizzando un apposito modello che dovrà essere approvato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, con provvedimento da emanare entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente decreto (ovvero entro il 30 ottobre 2006). Il provvedimento, secondo quanto prevede un emendamento approvato nel corso dell’esame presso il Senato, dovrà essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

 

Il provvedimento dovrà inoltre individuare:

§      la documentazione da allegare a fondamento dell’istanza di rimborso (comma 1, secondo periodo);

§      i criteri di reale inerenza all’esercizio dell’impresa, arte o professione dei veicoli, in relazione ai quali si chiede il rimborso in misura superiore a quella forfetaria (comma 1, quinto periodo).

 

Il comma 1, terzo periodo, stabilisce che, al fine di evitare un ingiustificato arricchimento dei soggetti passivi richiedenti il rimborso della maggiore IVA indebitamente pagata, la documentazione determinata a norma del secondo periodo potrà riferirsi "anche agli altri tributi rilevanti ai fini della complessiva determinazione delle somme effettivamente spettanti".

 

Lo stesso giorno della pubblicazione della sentenza, il Dipartimento delle politiche fiscali, con una propria nota, dopo aver ricordato che la possibilità di detrarre l’IVA è riferita alle sole autovetture destinate a utilizzazioni inerenti a operazioni imponibili, effettuate nell’esercizio dell’attività d’impresa (non potendosi considerare tale il c.d. fringe benefit, consistente nell’assegnazione delle autovetture in uso ai dipendenti), rileva altresì che “la maggiore detrazione dell’IVA produce effetti di segno contrario sulla determinazione delle basi imponibili delle imposte sui redditi e dell’IRAP (in termini di minori ammortamenti e minori spese di funzionamento e manutenzione deducibili)".

I rilievi del Dipartimento delle politiche fiscali derivano dalla constatazione che il recupero della detraibilità dell’IVA viene ad incidere sulla determinazione delle basi imponibili delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Tale situazione è causata dai minori costi di ammortamento e dai minori costi di gestione (costituiti dalle spese di funzionamento e di manutenzione) deducibili: infatti, a titolo di esempio, il costo di ammortamento che il soggetto passivo può portare in deduzione subisce lo scomputo della quota di IVA divenuta detraibile.

Tale effetto riguarda, in modo particolare, le ipotesi in cui il costo dell’autovettura e i costi di gestione siano integralmente deducibili; in altri casi, l’effetto negativo potrebbe anche non verificarsi, per la presenza di limiti di deducibilità[7].

 

I successivi periodi quarto e quinto del comma 1, inseriti nel corso dell’esame presso il Senato, prevedono due modalità alternative di rimborso dell’IVA.

Il quarto periodo[8] stabilisce che il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, previsto al primo periodo del comma 1, puòdisciplinare un rimborso in misura forfetaria, individuando specifiche percentuali di detrazione in relazione a differenti settori di attività.

Dalla lettura del successivo quinto periodo sembra che la possibilità di aderire al rimborso forfetario sia limitata ai soggetti che hanno presentato l’istanza di rimborso entro il 15 aprile 2007.

 

Il successivo quinto periodo disciplina il rimborso in misura superiore a quella forfetaria.

Possono chiedere questo tipo di rimborso:

§      i contribuenti che, pur avendo presentato l’istanza di rimborso prevista dal primo periodo, non aderiscono al regime forfetario stabilito a norma del quarto periodo;

§      i contribuenti che non presentano l’istanza di rimborso entro il termine del 15 aprile 2007.

Tali soggetti dovranno presentare un’istanza ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, contenente i dati e gli elementi comprovanti la misura dell’effettivo utilizzo del veicolo nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, in base a criteri di reale inerenza, che saranno stabiliti con il provvedimento del direttore dell’Agenzia, previsto dal primo periodo del presente comma.

 

Il citato articolo 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992 fissa i termini per la presentazione dei ricorsi alle commissioni tributarie provinciali, che dànno avvio al processo tributario. Il ricorso avverso il rifiuto alla restituzione di tributi deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notifica del rifiuto espresso o dopo il novantesimo giorno dalla presentazione della domanda di restituzione alla quale non è seguìta alcuna risposta, comunque entro il termine di prescrizione del diritto a restituzione[9].

Lo stesso articolo prevede inoltre che la domanda di restituzione di tributi deve essere presentata, in mancanza di disposizioni specifiche, entro due anni dal pagamento,ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

 

Con riferimento all’istanza di rimborso secondo la disposizione testé illustrata, si ricorda che la Corte di giustizia si è espressa negativamente sulla richiesta del Governo italiano di limitare nel tempo gli effetti della sentenza (paragrafi 70-77 delle motivazioni della citata sentenza).

 

Il comma 2 dell’articolo 1, non modificato dal Senato – conseguentemente alla previsione, contenuta nel comma precedente, di una speciale procedura per il rimborso della quota di IVA indebitamente pagata – esclude comunque, nel caso di specie, l’applicabilità delle generali procedure di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, disciplinata dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di compensazione dei tributi a norma dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241[10].

La norma sembra intesa a precludere l’esercizio del diritto alla detrazione per tutti gli acquisti e le importazioni effettuate prima della sentenza della Corte di giustizia, quindi fino al 13 settembre. Ciò esclude l’applicabilità della detrazione e delle compensazioni in sede di dichiarazione annuale IVA per il 2005[11], da presentare entro il prossimo 31 ottobre.

Pertanto, in mancanza della disposizione del comma 2 qui illustrato, i soggetti passivi legittimati a presentare istanza di rimborso avrebbero potuto esercitare la detrazione e la compensazione già in sede di dichiarazione annuale.

 

Sembrerebbe quindi che nelle generali “procedure di detrazione” di cui viene, in ogni caso, esclusa l’applicazione fosse compresa anche la norma dell’articolo 19, primo comma, secondo periodo, in base alla quale il diritto alla detrazione dell’imposta può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivoa quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

 

L’articolo 19 (“Detrazione”) del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede, al primo comma, primo periodo, l’ordinario meccanismo di detrazione dell’IVA per la determinazione dell’imposta dovuta, in base al quale dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate è detraibile l’ammontare dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa, in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.

Il secondo periodo del primo comma stabilisce altresì che il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e possa essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

 

L’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 stabilisce, al primo comma, che i contribuenti eseguono i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve effettuarsi entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La lettera b) del secondo comma dell’articolo 17 stabilisce che il versamento unitario e la compensazione riguardino i crediti e i debiti relativi all’imposta sul valore aggiunto.

Si ricorda a tale proposito che dal 1° gennaio 2007 (termine così differito dal D.P.C.M. 4 ottobre 2006) i titolari di partita IVA hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica (in base all’articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223 del 2006). I contribuenti non titolari di partita IVA restano esclusi da tale obbligo e potranno continuare ad effettuare i versamenti con modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli uffici postali, delle banche o degli agenti dei concessionari della riscossione.

 

In proposito, si rileva l’opportunità di un approfondimento circa la coerenza della disposizione del comma 2 con la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativamente alle modalità di restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario. Si ricorda ad esempio che la sentenza 11 maggio 2006 (causa C-197/2003) ha dichiarato contrastanti con la normativa comunitaria i commi 4 e 5 dell’articolo 11 (“Rimborso sulla tassa sulle concessioni governative per l’iscrizione nel registro delle imprese”) della legge n. 448 del 1999 in quanto “subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte (...) a condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi”.

Nel caso di specie, la condizione posta dal legislatore riguarda l’applicazione di istituti di carattere generale che, pur non essendo specificamente riferiti alla restituzione del tributo non dovuto, bensì alla determinazione e al versamento dell’imposta dovuta, potrebbero essere utilizzati dai contribuenti con effetto equivalente a quello dell’istanza di rimborso. D’altronde, la disposizione appare evidentemente ispirata dall’esigenza di evitare abusi consentendo all’amministrazione finanziaria di operare le verifiche necessarie caso per caso.

 

Il comma 2-bis dell’articolo 1, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, è inteso a ridefinire la disciplina complessiva della materia intervenendo sull’articolo 19-bis1, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633 del 1972, concernente l’indetraibilità dell’IVA sui veicoli aziendali, oggetto di censura da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee.

 

Il comma 1, lettera c), dell’articolo 19-bis1 (“Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi”) del D.P.R. n. 633 del 1972, stabilisce – in deroga all’articolo 19 – l’indetraibilità dell’IVA relativa all’acquisto o all’importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture e autoveicoli indicati nell’articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (“Nuovo codice della strada”), diversi da quelli compresi nella tabella B allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 e da quelli adibiti ad uso pubblico, qualora non formino oggetto dell’attività propria dell’impresa.

In particolare, le lettere a) e c) del decreto legislativo n. 285 del 1992 si riferiscono rispettivamente alle autovetture (ossia "veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente") e agli autoveicoli per trasporto promiscuo (si tratta di "veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 o 4,5 tonnellate se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente").

La tabella B allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, contenente l’elenco dei prodotti soggetti ad aliquota IVA del 20 per cento[12], reca invece:

-        alla lettera e) gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel superiore a 2500 centimetri cubici;

-        alla lettera f) i motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.

Queste due tipologie di veicoli sono escluse dal regime di indetraibilità della lettera c).

L’indetraibilità era stata da ultimo limitata – come detto sopra – all'85 per cento del relativo ammontare (misura ulteriormente ridotta al 50 per cento nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna).

Agli agenti o ai rappresentanti di commercio era comunque consentito di portare in detrazione l’IVA anche anteriormente alla sentenza della Corte di giustizia.

 

Il regime di indetraibilità si applica anche all’IVA pagata per l’acquisto e l’importazione dei componenti e dei ricambi dei menzionati ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, nonché all’IVA connessa alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 16 del D.P.R. n. 633 del 1972 (trattasi delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di locazione finanziaria e di noleggio aventi ad oggetto i ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli di cui sopra) e alle prestazioni di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi.

 

Per i beni indicati alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19-bis1 del D.P.R. n. 633 del 1972, l’indetraibilità è estesa all’IVA relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti. Infatti, secondo quanto disposto dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 19-bis-1, l’IVA relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto è ammessa in detrazione, qualora sia detraibile anche l’IVA attinente all’acquisto, importazione o acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di dette autovetture, veicoli, aeromobili e natanti.

 

La disposizione del comma 2-bis) dell’articolo 1, novellando la suddetta lettera c) dell’articolo 19-bis1, prevede che l’IVA, nelle descritte ipotesi, sia indetraibile nei limiti previsti dall’autorizzazione che è stata richiesta in sede comunitaria.

Il Governo italiano ha infatti richiesto al Consiglio dell’Unione europea, in data 6 ottobre 2006, di autorizzare l’Italia, ai sensi della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire temporaneamente una parziale indetraibilità dell’imposta in questione.

 

La direttiva del Consiglio 77/388/CEE (“Sesta direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme”), del 17 maggio 1977 è entrata in vigore in Italia il 1° gennaio 1979.

L’articolo 17, par. 2, stabilisce il principio generale del diritto alla deduzione dall’imposta di cui è debitore, di quella assolta per le merci che gli saranno fornite o per i servizi che gli saranno prestati.

L’articolo 17, par. 6, stabilisce che al più tardi entro un termine di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della direttiva, il Consiglio, con decisione all'unanimità adottata su proposta della Commissione , stabilisce le spese che non danno diritto a deduzione dell'imposta sul valore aggiunto .

Il paragrafo n. 7 dell’articolo 17, nel primo periodo, stabilisce che – salvo l’obbligo procedurale di consultazione del comitato dell’IVA, di cui all’articolo 29 della direttiva in questione[13] – ogni Stato membro può, per motivi congiunturali, escludere in tutto o in parte dal regime di deduzioni IVA la totalità o parte dei beni di investimento o altri beni.

 

L’autorizzazione a derogare l’articolo 17, par. 2 della direttiva 77/388/CEE è stata già concessa ad alcuni Stati membri dell’Unione. Si ricordano in particolare i seguenti casi:

§       con decisione del Consiglio del 9 marzo 1998, in deroga all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, della direttiva 77/388/CEE, il Regno Unito è stato autorizzato ad escludere dal diritto a deduzione dei soggetti che noleggiano o prendono in leasing un autoveicolo, il 50% dell'imposta sul valore aggiunto che grava sulle spese di noleggio o di leasing, nel caso in cui tale autoveicolo sia utilizzato a fini privati; con decisione del Consiglio n. 855 del 2004 la deroga è stata autorizzata fino al 31 dicembre 2007;

§       con decisione del Consiglio del 13 dicembre 2004, in deroga all'articolo 17, paragrafo 2 della direttiva 77/388/CEE, la Repubblica d'Austria è autorizzata ad escludere dal diritto a deduzione l'IVA sulle spese relative a taluni beni e servizi, quando la percentuale della loro utilizzazione per esigenze private del soggetto passivo o per quelle del suo personale o, più in generale, a fini estranei alla sua azienda, sia superiore al 90% della loro utilizzazione complessiva; La deroga si applica fino al 31 dicembre 2009;

§       con decisione del Consiglio del 19 novembre 2004, in deroga all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, la Germania è autorizzata ad escludere dal diritto a deduzione dell'IVA, di cui sono gravate, le spese relative a taluni beni e servizi, quando la percentuale della loro utilizzazione per esigenze private del soggetto passivo o per quelle del suo personale o, più in generale, per fini estranei alla sua azienda, è superiore al 90% del loro uso complessivo; la decisione si applica fino al 31 dicembre 2009.

 

Qualora la deroga chiesta dall’Italia venga autorizzata, l’indetraibilità risulterebbe parziale e la misura di essa sarebbe precisamente individuata nella decisione del Consiglio dell’Unione europea, a cui fa rinvio la novellata lettera c).

In base alla novella apportata dal presente comma 2-bis, infatti, la riduzione della detraibilità si applicherà, “nei termini ivi previsti” (quest’ultimo inciso sembra pertanto riferirsi all’autorizzazione, che dovrebbe fissare la percentuale di indetraibilità), e senza possibilità da parte del contribuente di fornire la prova contraria, a far data dalla pubblicazione dell’autorizzazione accordata all’Italia nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Rimane salva, come nel testo vigente della lettera c) dell’articolo 19-bis1, la possibilità di detrazione integrale per gli agenti o rappresentanti di commercio.

 

La disposizione è quindi sottoposta a condizione sospensiva. L’efficacia è infatti subordinata all’autorizzazione del Consiglio dell’Unione europea, e pertanto fino al verificarsi di tale evento i contribuenti potranno applicare la detraibilità totale dell’IVA relativamente alle fattispecie in questione, basandosi sulla sentenza della Corte di giustizia.

Trattandosi di modificazione apportata al decreto in sede di conversione, per il periodo intercorrente fra la pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia (14 settembre 2006) e il giorno in cui entrerà in vigore la legge di conversione del decreto-legge (ossia il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale), la disposizione della novellata lettera c) non sarà comunque applicabile, neppure nel caso in cui sia stata frattanto concessa l’autorizzazione comunitaria.

Si osserva che la disposizione, volta a consentire l’immediata applicabilità dell’autorizzazione, quando sia accordata, comporta il rinvio innominato a un atto ancora da emanarsi, nel quale saranno stabiliti i limiti di indeducibilità. Ciò appare poco confacente alla chiarezza e alla completezza della formulazione normativa.

 

L’abbattimento della detraibilità, qualora accordato in sede comunitaria, consentirà allo Stato di ridurre la perdita di gettito IVA stimata dal 2007 in 5,2 miliardi e coperta dal decreto-legge collegato alla manovra finanziaria per il 2007 (decreto-legge n. 262 del 2006, articolo 7, commi 25 e 26) con la modifica della deducibilità dei costi delle auto aziendali agli effetti dell’imposta sui redditi.

 


Testo del disegno di legge
(A.C. 1808)


 

N. 1808

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
l'11 ottobre 2006 (v. stampato Senato n. 953)

 

presentato dal vice presidente del consiglio dei ministri
(D'ALEMA)

¾

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 12 ottobre 2006
¾¾¾¾¾¾¾¾

 


 

disegno di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1

 

1. Il decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


Allegato

 

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 15 SETTEMBRE 2006, N. 258

 

All'articolo 1:

       al comma 1, nel primo periodo, le parole: «i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di prima applicazione i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato nell'esercizio dell'impresa, arte o professione»; le parole: «entro il 15 dicembre 2006, a pena di decadenza,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 aprile 2007» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale»;

       al comma 1, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «Con il predetto provvedimento possono essere, inoltre, stabilite le differenti percentuali di detrazione dell'imposta per distinti settori di attività in relazione alle quali è ammesso il rimborso in misura forfetaria. Resta ferma, per i contribuenti che non aderiscono al suddetto rimborso forfetario, ovvero per coloro che non presentano l'istanza entro il predetto termine del 15 aprile 2007, la possibilità di dimostrare il diritto ad una detrazione in misura superiore presentando apposita istanza ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, contenente i dati e gli elementi comprovanti la misura, nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, dell'effettivo utilizzo in base a criteri di reale inerenza, stabiliti con il provvedimento di cui al presente comma.»;

       è aggiunto, in fine, il seguente comma:

       «2-bis. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio" sono sostituite dalle seguenti: "a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della autorizzazione riconosciuta all'Italia dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e le relative spese di cui alla presente lettera, nei termini ivi previsti, senza prova contraria, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio"».


Decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 215 del 15 settembre 2006.

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Testo del decreto-legge

¾

 

Disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di
giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella
causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;         

Visti gli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);   

Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05;                                                                     

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'adeguamento alla suddetta sentenza della Corte di giustizia;                                

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2006;          

Sulla proposta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri;      

emana

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1.

1. Ai fini dell'attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato acquisti ed importazioni di beni e servizi indicati nell'articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, presentano in via telematica entro il 15 dicembre 2006, a pena di decadenza, apposita istanza di rimborso, utilizzando uno specifico modello, da approvarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono individuati i dati e i documenti che devono essere indicati o predisposti a fondamento dell'istanza di rimborso. Al fine di evitare ingiustificati arricchimenti, i dati hanno ad oggetto anche gli altri tributi rilevanti ai fini della complessiva determinazione delle somme effettivamente spettanti.   




 

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dal Senato della Repubblica

¾

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 1.

1. Ai fini dell'attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in sede di prima applicazione i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato nell'esercizio dell'impresa, arte o professione acquisti ed importazioni di beni e servizi indicati nell'articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, presentano in via telematica entro il 15 aprile 2007 apposita istanza di rimborso, utilizzando uno specifico modello, da approvarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con provvedimento del Direttoredell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo provvedimento sono individuati i dati e i documenti che devono essere indicati o predisposti a fondamento dell'istanza di rimborso. Al fine di evitare ingiustificati arricchimenti, i dati hanno ad oggetto anche gli altri tributi rilevanti ai fini della


 (segue: testo del decreto-legge)

 














2. Sono in ogni caso escluse le procedure di detrazione e di compensazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 











Articolo 2.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 2006.

NAPOLITANO

D'Alema, Vice Presidente del
Consiglio dei Ministri.

Visto, il Guardasigilli: Mastella.


(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

 

complessiva determinazione delle somme effettivamente spettanti. Con il predetto provvedimento possono essere, inoltre, stabilite le differenti percentuali di detrazione dell'imposta per distinti settori di attività in relazione alle quali è ammesso il rimborso in misura forfetaria. Resta ferma, per i contribuenti che non aderiscono al suddetto rimborso forfetario, ovvero per coloro che non presentano l'istanza entro il predetto termine del 15 aprile 2007, la possibilità di dimostrare il diritto ad una detrazione in misura superiore presentando apposita istanza ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, contenente i dati e gli elementi comprovanti la misura, nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, dell'effettivo utilizzo in base a criteri di reale inerenza, stabiliti con il provvedimento di cui al presente comma.

2. Identico.




2-bis. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della autorizzazione riconosciuta all'Italia dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e le relative spese di cui alla presente lettera, nei termini ivi previsti, senza prova contraria, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio».     

 


Iter al Senato


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 953

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri

(D’ALEMA)

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 2006

 

 

 

 

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell’IVA.

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Onorevoli Senatori. – La sentenza emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006, nella controversia C-228/05 tra la società Stradasfalti S.r.l. e l’Agenzia delle entrate, in merito alle pretese di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) che la società sostiene di avere indebitamente versato negli anni dal 2000 al 2004 per l’acquisto, l’uso e la manutenzione di veicoli da turismo non rientranti nell’oggetto dell’attività propria della società, ha accertato che la limitazione del diritto alla detrazione stabilita dall’articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è in contrasto con i princìpi comunitari relativi alla detrazione, come esposti dall’articolo 17, paragrafi 2 e 7, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.

 

Al fine dell’adeguamento alla predetta pronuncia risulta necessario consentire ai contribuenti di presentare apposita istanza di rimborso.

 

Con il presente provvedimento di urgenza si prevede pertanto che, in deroga alle ordinarie regole di detrazione e compensazione di cui, rispettivamente, al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ed al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i soggetti che fino alla pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità europee hanno effettuato acquisti ed importazioni di veicoli e sostenuto le relative spese per l’acquisto di beni e prestazioni di servizi per i quali – ai sensi dell’articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 – non hanno potuto, a suo tempo, procedere alle relative detrazioni di imposta, presentano in via telematica, entro il 15 dicembre 2006, apposita istanza di rimborso.

 

A tale scopo il contribuente utilizzerà uno specifico modello, da approvare con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, nel quale saranno indicati i dati e i documenti necessari ad evidenziare l’inerenza dell’utilizzo degli autoveicoli all’attività esercitata, nonché a quantificare – alla luce dei generali princìpi in materia di ingiustificato arricchimento – l’effettivo importo suscettibile di rimborso, anche al fine di tener conto di eventuali maggiori imposte relative a tributi diversi dall’IVA utilizzabili per determinare l’IVA effettivamente spettante.

 

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 


 


Art. 1.

 

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell’IVA.

 

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


Decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 2006.

 

 

Disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell’IVA

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA);

Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l’adeguamento alla suddetta sentenza della Corte di giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2006;

Sulla proposta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri;

 

emana

 

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1.

 

1. Ai fini dell’attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato acquisti ed importazioni di beni e servizi indicati nell’articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, presentano in via telematica entro il 15 dicembre 2006, a pena di decadenza, apposita istanza di rimborso, utilizzando uno specifico modello, da approvarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono individuati i dati e i documenti che devono essere indicati o predisposti a fondamento dell’istanza di rimborso. Al fine di evitare ingiustificati arricchimenti, i dati hanno ad oggetto anche gli altri tributi rilevanti ai fini della complessiva determinazione delle somme effettivamente spettanti.

2. Sono in ogni caso escluse le procedure di detrazione e di compensazione dell’imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.


Articolo 2.

(Entrata in vigore)

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 15 settembre 2006.

 

NAPOLITANO

 

D’Alema

 

Visto, il Guardasigilli: Mastella


Esame in sede consultiva


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

martedì 19 settembre 2006

26ª Seduta

Presidenza del Presidente

BIANCO

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Grandi.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

 (953) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA

(Parere alla 6ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere contrario)

 

Il relatore VILLONE (Ulivo) illustra i motivi di necessità e urgenza che hanno condotto all’adozione del decreto-legge n. 258 del 2006: la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee dello scorso 14 settembre ha ritenuto che la limitazione del diritto alla detrazione dell’IVA oggetto della controversia sia in contrasto con i princìpi comunitari relativi alla detrazione. Il provvedimento di urgenza in esame è volto esclusivamente a consentire ai contribuenti di presentare istanza di rimborso per quanto indebitamente non detratto, disciplinando le modalità dell’istanza medesima. La natura meramente procedimentale delle norme così poste in essere e l’assenza di interventi sulla disciplina sostanziale della detraibilità dell’IVA sono a fondamento dell’assenza di oneri finanziari. Ribadendo la finalità di dare immediata attuazione agli effetti della richiamata sentenza, propone di esprimere un parere favorevole al riconoscimento dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

 

Il senatore PASTORE (FI) non contesta che a seguito della sentenza della Corte di giustizia con la quale si è sancita la disapplicazione di una disciplina dell’IVA assai risalente, si debba affrontare il problema delle modalità per i rimborsi; esprime tuttavia forti perplessità per la mancanza di un intervento normativo sulla disciplina sostanziale in questione, ricordando che la pronuncia della Corte di giustizia non incide sulla vigenza delle disposizioni in questione; ritiene pertanto indispensabile, ai fini della certezza del diritto, un intervento chiarificatore sulla perdurante vigenza e applicabilità delle disposizioni medesime.

 

Il relatore VILLONE (Ulivo) considera fondati i rilievi formulati dal senatore Pastore: la pronuncia della Corte di giustizia, infatti, non può comportare l’abrogazione delle disposizioni in materia di detraibilità dell’IVA, bensì ne impone la disapplicazione. Il decreto-legge n. 258 è appunto volto a disciplinare gli effetti immediati derivanti da quella pronuncia, senza pregiudicare un intervento organico in materia – a suo giudizio auspicabile – che potrà essere definito con tempi e modalità diversi.

 

Il sottosegretario GRANDI ricorda che la sentenza della Corte di giustizia ha immediata efficacia: il decreto-legge all’esame provvede a regolarne gli effetti con urgenza. Una compiuta modifica della disciplina in materia di detraibilità dell’IVA, senz’altro necessaria, sarà preceduta da una analisi e una riflessione che richiederà tempi più ampi. Invita a valutare favorevolmente la scelta del Governo di adottare con urgenza un provvedimento che consentirà ai contribuenti il rimborso di quanto a suo tempo non detratto.

 

Il senatore PASTORE (FI) interviene in sede di dichiarazione di voto preannunciando che il suo Gruppo, pur comprendendo le ragioni che hanno condotto all’adozione del decreto-legge, si asterrà sulla proposta di parere formulata dal relatore.

 

Il senatore PALMA (FI), intervenendo per dichiarazione di voto in dissenso dal suo Gruppo, preannuncia il suo voto contrario.

 

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore è posta ai voti e non risulta approvata.


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

martedì 3 ottobre 2006

10a Seduta

 

Presidenza del Presidente

VILLONE

 

La seduta inizia alle ore 14,30.

 

(953) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilita' dell' IVA

(Parere alla 6ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rimessione in sede plenaria)

 

Il relatore presidente VILLONE (Ulivo), richiamando la relazione e le considerazioni già svolte in sede di esame sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge in titolo, propone di esprimere per quanto di competenza un parere non ostativo.

 

Il senatore PASTORE (FI) manifesta forti perplessità sulla compatibilità costituzionale della disciplina così introdotta: il contenuto precipuo del provvedimento d'urgenza è infatti una deroga alla normativa in materia di rimborsi di crediti IVA derivanti da pagamenti indebitamente effettuati, che a suo avviso delinea un'ingiustificata disparità di trattamento tra contribuenti.

 

Il senatore SAPORITO (AN), concorda con l'intervento che lo ha preceduto sottolineando come il regime ordinario dei crediti in questione preveda la possibilità di compensazione.

 

Il relatore presidente VILLONE (Ulivo) ricorda che le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee non hanno automatica applicazione nei singoli Stati membri, con la conseguenza che - in assenza di una disciplina quale quella dettata dal decreto-legge n. 258 del 2006 - ogni contribuente che vantasse un credito dovrebbe adire le vie giudiziarie per vedersi riconoscere il corrispondente rimborso.

 

Il senatore SAPORITO (AN) ribatte che ai contribuenti interessati dal decreto-legge in esame non vengono riconosciuti gli stessi diritti degli altri contribuenti, con l'esito paradossale che anziché essere agevolati, per il fatto di aver pagato indebitamente, sono invece sfavoriti venendo loro precluse le vie ordinarie di rimborso.

 

Anche il senatore PASTORE (FI) ritiene che le disposizioni adottate dal Governo costituiscano un depotenziamento della situazione creditoria degli aventi titolo al rimborso e ribadisce che tale disciplina configura un ingiustificato deteriore trattamento.

 

Interviene quindi il senatore CALDEROLI (LNP), il quale paventa il rischio che, con la disciplina recata dal decreto-legge in esame, al contribuente non sia garantito con certezza il rimborso dovuto, che sarebbe invece assicurato dalla possibilità - ordinariamente prevista - di compensazione.

 

Il relatore presidente VILLONE (Ulivo), dopo aver nuovamente sottolineato che in assenza del provvedimento d'urgenza per ogni singolo contribuente è necessario accertare l'esigibilità del credito e che è proprio con il decreto-legge che si garantisce la certezza del rimborso, preso atto che non vi sono le condizioni per pervenire a un parere condiviso, avverte che l'esame del disegno di legge in titolo e degli emendamenti ad esso riferiti è rimesso alla Commissione in sede plenaria.

 

La Sottocommissione prende atto.


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

martedì 10 ottobre 2006

12a Seduta

 

Presidenza del Presidente

VILLONE

 

La seduta inizia alle ore 14.

 

(953) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilita' dell' IVA

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

 

Il relatore presidente VILLONE (Ulivo) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e, non rilevando profili problematici concernenti il riparto di competenze tra Stato e Regioni, propone di esprimere sul loro complesso un parere non ostativo.

 

Concorda la Sottocommissione.

 

La seduta termina alle ore 14,05.

 


BILANCIO (5ª)

 

mercoledì 27 settembre 2006

27ª Seduta

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(953) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilita' dell' IVA

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio.)

 

Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) ringrazia preliminarmente gli Uffici per il prezioso supporto fornito nell’esame del provvedimento in titolo, rilevando che lo stesso contiene profili assai complessi, sui quali una riflessione della Commissione appare opportuna. Per quanto di competenza, richiamando la nota di lettura del Servizio del bilancio, rileva che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 258 del 2006, concernente l'attuazione della sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea (CGCE) del 14 settembre 2006 in materia di detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) su beni e servizi indicati nell’articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è privo di relazione tecnica. La relazione illustrativa afferma che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In sintesi, il decreto-legge in esame prevede la presentazione di istanze di rimborso dell’IVA non detratta, da parte dei contribuenti interessati dalla norma, per acquisti ed importazioni di beni e servizi di cui al citato articolo 19-bis1 (ciclomotori, motocicli, autovetture, autoveicoli) nonché delle relative spese di manutenzione e funzionamento; il decreto pone inoltre il vincolo temporale degli acquisti ed importazioni effettuati entro il 13 settembre 2006.

In merito agli effetti contabili del decreto, come già sottolineato, la relazione illustrativa si limita a far presente che non vi sono nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato. Al riguardo, per quanto concerne il pregresso, sulla base delle regole che presiedono alla costruzione del conto economico della pubblica amministrazione (SEC 95) l’effetto dovrebbe risultare tale da scaricare tutto l’onere sull’esercizio in corso. Ciò quale che sia il criterio della data da ritenere valida da questo punto di vista (sentenza, emanazione del decreto-legge, termine ultimo di presentazione delle domande). Si dovrebbe avere dunque un peggioramento dei saldi tendenziali del 2006, come si dovrà evincere dalla Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), ove non si intervenga con misure compensative (nel 2007 per gli eventuali effetti di trascinamento). Il problema che qui si pone è se tale peggioramento vada compensato (anche se non necessariamente nella sede del decreto in esame). In merito sussistono svariati elementi da considerare e che portano a conclusioni diverse. Ricorda in via generale che la legge di contabilità (concepita con riferimento alla tradizionale contabilità finanziaria) prevede che in caso di sentenze interne onerose si adottino le iniziative legislative opportune per risolvere il problema della copertura, il che costituisce un elemento a favore delle tesi dell'obbligo della compensazione (sia pure solo per gli aspetti relativi alla contabilità economica), data l'equiparazione della copertura per i tre saldi. In tal caso, se valesse questa tesi, si porrebbe il problema di trovare le risorse per la copertura, che sarebbero particolarmente ingenti. Ricorda infatti a quest'ultimo riguardo che, anche sulla base di alcuni precedenti verificatisi sul finire della scorsa legislatura, la Direttiva del Presidente del Consiglio del 6 giugno 2006 ha fatto presente che "le coperture finanziarie dei nuovi provvedimenti devono essere idonee a garantire il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione, nonché degli obiettivi contenuti nel Patto di stabilità, in relazione agli impatti sui saldi di finanza pubblica" e che a tale scopo "nella relazione tecnica va dimostrato l’equilibrio di copertura con riguardo al saldo netto da finanziare del bilancio statale, al fabbisogno e all’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni". La Direttiva ha equiparato dunque le coperture relative ai tre saldi anche sotto il profilo del parametro di costituzionalità. La conclusione per questo verso è che, soprattutto se si considera la regolazione degli effetti della sentenza come una decisione che presenta un qualche elemento di discrezionalità, per il 2006 andrebbe coperto tutto il peggioramento sul lato del conto economico della pubblica amministrazione, anche se si tratta dell'unico effetto per tale anno (in connessione al pregresso).

E’ chiaro comunque che nella risoluzione della questione gioca un ruolo rilevante la natura della sentenza comunitaria in questione e la sua equiparabilità o meno alle sentenze interne. Infatti, va considerato che, se si assimila l’ipotesi di una sentenza ad una variabile esogena nella costruzione e gestione del quadro di finanza pubblica, ciò costituisce un elemento che fa superare in qualche modo l’esigenza di una copertura ad hoc nel caso in esame, in riferimento all'impatto sull'esercizio 2006 in termini di contabilità economica (e sempre per il pregresso). Altro elemento in questo senso è costituito dal fatto che se, come sembra, l’effetto qui in esame è da considerarsi del tipo one-off, ciò potrebbe escludere un obbligo di compensazione ove gli impegni relativi al Patto di stabilità e crescita siano da intendersi come riferiti alle variabili strutturali, al netto quindi degli effetti del ciclo e delle partite temporalmente limitate.

La complessità della questione in esame offre comunque ancora una volta l’opportunità di riconsiderare con grande attenzione, da un punto di vista tecnico, l'orientamento volto ad equiparare sistematicamente le coperture in riferimento contestualmente ai tre saldi menzionati, compreso, quindi, quello di cui alla contabilità economica. In un caso analogo (anche se meno problematico, data la coincidenza degli esercizi in cui si verificavano gli effetti sui vari saldi) ricorda infatti come si sia già osservato che la natura eminentemente statistica della contabilità economica rende poco agevole, se non persino dubbia sul piano sistematico, una equiparazione obbligatoria dei tre saldi sotto il profilo dell’apprestamento della copertura di oneri.

Sempre per quanto riguarda il pregresso, in riferimento alle altre contabilità ritiene ragionevole poi la posizione espressa dalla relazione illustrativa, che esclude oneri. Ciò nel presupposto, presumibilmente, che il problema si porrà in relazione all’ulteriore provvedimento legislativo che deciderà, date le domande di rimborso presentate, i tempi e le modalità dell’intervento al riguardo. Questo significa, d’altro canto, che anche per gli effetti a regime sarà l’ulteriore provvedimento legislativo regolativo della materia ad affrontare anche i connessi risvolti di quantificazione e di copertura.

Per quanto riguarda, invece gli effetti che conseguono all'impatto a regime della vicenda, fermo rimanendo che per il 2007 ed anni seguenti dovrebbe intervenire una normativa ad hoc, sottolinea che occorre valutare se già per l'esercizio in corso vi sia un impatto sui saldi di finanza pubblica complessivamente considerati. Infatti, da una prima interpretazione normativa sembrerebbe che per gli acquisti e le importazioni dei citati beni effettuati successivamente al 13 settembre 2006 i contribuenti debbano procedere secondo il regime ordinario IVA e che pertanto per tali operazioni debba prevedersi la normale detraibilità prevista ex articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Se così fosse, un effetto immediato sulla posizione IVA del contribuente già potrebbe aversi nella liquidazione IVA relativa al mese di settembre 2006 (con effetti di cassa già da ottobre 2006), in termini di minori entrate per l’erario.

Inoltre, sempre ad una prima interpretazione, l’esclusione delle procedure di detrazione e compensazione dell’imposta sul valore aggiunto sembra potersi riferire esclusivamente alle operazioni oggetto delle istanze di rimborso e non anche agli acquisti effettuati dopo la citata data del 13 settembre 2006 (si presume infatti l’allineamento con l’ordinario regime IVA). Per contro, gli effetti in termini di imposizione diretta (IRES, IRPEF ed IRAP), concretizzantisi in minori oneri deducibili e pertanto in maggior materia imponibile, potranno aversi solo con effetto dagli esercizi 2007 e successivi (sia perché alcuni beni sono sottoposti all’ammortamento sia perché comunque la presentazione della Dichiarazione Unica si effettua nell’anno successivo a quello di competenza). Alla luce di tali considerazioni ritiene pertanto necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo su quale sia la normativa applicabile alle operazioni in questione effettuate successivamente al 13 settembre 2006, con riferimento anche a fattispecie specifiche quali ad esempio il caso delle fatture in sospeso.

Richiama poi un'ulteriore considerazione riguardante i costi amministrativi legati alla procedura di rimborso delineata dal decreto. Infatti, le istanze di rimborso inviate dai soggetti interessati (siano essi esercenti arti e professioni o imprese) prevedono la presentazione di dati e documenti, il che fa ipotizzare l’attivazione di una procedura specifica e complessa in termini di utilizzo di risorse sia umane che di mezzi. Tale considerazione, legata al fatto che non viene specificato se la procedura sarà di riconoscimento automatico del rimborso (sottoposta poi alle già esistenti modalità di accertamento del diritto al rimborso stesso) o a seguito della verifica e autorizzazione dell’ufficio preposto, farebbe ipotizzare un incremento degli oneri di organizzazione amministrativa.

Un’altra osservazione, particolarmente importante, riguarda la compatibilità delle citate procedure di rimborso con le istanze di definizione automatica di cui alla legge n. 289 del 2002 (cosiddette "sanatorie fiscali"); infatti, acquisisce rilievo ai fini della quantificazione dell’onere da rimborso la circostanza se i soggetti che hanno regolarizzato (sia le imposte dirette che l’IVA) in via automatica possano o meno presentare comunque istanza di rimborso anche per le annualità coincidenti con quelle "condonate".

Formula quindi alcune considerazioni aggiuntive su due punti fondamentali: da un lato il rapporto fra l’onere da rimborsi e il decreto-legge in esame; dall’altro il problema della copertura sui tre saldi. L’onere conseguente ai rimborsi non deriva dal decreto-legge in esame, che anzi è "virtuoso" (in quanto si limita a prevedere il contesto procedurale per i rimborsi e blocca la possibilità per i contribuenti interessati di portare i crediti in compensazione automatica), ma dalla sentenza esterna della Corte di giustizia europea. Non è un problema di copertura ai sensi dell’articolo 81, 4° comma della Costituzione, cioè della copertura finanziaria di una nuova decisione legislativa con effetti finanziari. E’ invece un problema di scostamenti rispetto alle previsioni di bilancio che si verificano per effetto di variabili esogene nel corso dell’esercizio finanziario. In questi casi, sottolinea come la procedura più corretta sarebbe quella dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978, che prevede l’informativa al Parlamento da parte del Governo sugli andamenti di finanza pubblica divergenti dalla previsioni, per l’adozione delle conseguenti iniziative legislative: in questa norma, infatti, si prevede esplicitamente il caso degli effetti finanziari di sentenze giurisdizionali. Tale procedura appare quanto mai opportuna, anche perché in questo momento non si conosce neanche l’esatta entità dei rimborsi dovuti, che dipenderà anche da scelte di convenienza del singolo contribuente (infatti la detraibilità dell’IVA determina la ripresa a tassazione di beni imponibili, che con l’IVA indetraibile erano invece dei costi).

In merito al secondo punto, osserva che la necessità della copertura finanziaria sui tre saldi (saldo netto da finanziare, fabbisogno, indebitamento netto della pubblica amministrazione) in questo caso determinerebbe effetti paradossali, perché si dovrebbe effettuare una copertura per oltre 10 miliardi di euro sul primo anno ai fini dell’indebitamento netto della pubblica amministrazione e poi nuovamente una copertura negli anni successivi per gli effetti sul fabbisogno, cioè una duplicazione di coperture. Inoltre la questione stessa della copertura "sui tre saldi" non è mai stata affrontata in sede parlamentare in modo sistematico, organico e condiviso. Ci sono solo precedenti singoli e limitati in cui sono stati presi in considerazione anche effetti diversi dal saldo netto da finanziare. La Direttiva del Presidente del Consiglio citata in effetti afferma che nelle relazioni tecniche ai provvedimenti di spesa devono essere esplicitati gli effetti sui tre saldi ai fini di una loro compensazione, richiede quindi un’evidenza contabile di tali effetti ma non vincola il Parlamento. Ne deriva quindi una necessità informativa più ampia, non limitata al saldo netto da finanziare, in sede di relazione tecnica, ma non un’interpretazione nel senso dell’obbligo di copertura finanziaria, che sarebbe nuova e dirompente rispetto alla prassi fin qui consolidata. In ogni caso una direttiva del Governo non sembra poter imporre al Parlamento una soluzione così innovativa dal punto di vista metodologico senza un appropriato dibattito che fin qui non è ancora stato affrontato.

 

Il presidente MORANDO (Ulivo) dopo aver ringraziato il relatore per la sua esposizione, osserva che l’evidente complessità dei temi sottesi al provvedimento in esame richiede una serie di approfondimenti per i quali appare opportuno disporre di tempi adeguati, anche per acquisire le necessarie informazioni dal Governo. In particolare sottolinea che occorre chiarire le questioni da ultimo sollevate dal relatore, in relazione all’applicabilità o meno della detrazione IVA alle operazioni di acquisto o alle importazioni dei beni interessati intervenute dopo il 13 settembre 2006, nonché circa la possibilità di richiedere il rimborso per gli anni pregressi anche da parte dei soggetti che hanno aderito alle sanatorie fiscali per quegli stessi esercizi. Si tratta di questioni da cui discendono effetti finanziari che impattano direttamente sull’anno 2006 e per le quali auspica che il Governo fornisca risposte ampie ed esaustive, anche in vista di eventuali soluzioni normative da adottare.

Propone pertanto di rinviare il seguito dell’esame alla prossima settimana, a partire dalla seduta di martedì 3 ottobre 2006.

 

Il senatore AZZOLLINI (FI) concorda con la proposta di rinvio del presidente Morando, sottolineando anch’egli la necessità che il Governo chiarisca in modo inequivoco qual è il regime effettivamente applicabile sia per quanto concerne le operazioni imponibili effettuate dopo il 13 settembre scorso, sia per quanto riguarda la possibilità di presentare le richieste di rimborso anche per i contribuenti che abbiano già utilizzato le procedure di condono negli anni passati.

 

Il senatore FERRARA (FI) in ordine ai lavori della Commissione ritiene anch’egli opportuno rinviare la discussione alla prossima settimana, attesi i complessi profili involti dal provvedimento in titolo. In particolare, pur apprezzando l’esposizione svolta dal relatore, esprime perplessità circa il mancato approfondimento della questione inerente alla quantificazione degli oneri derivanti dal recepimento degli effetti della sentenza della Corte di giustizia europea, i quali, sebbene abbiano un diretto impatto anche sulla manovra di bilancio 2007, in preparazione, non sono stati considerati dal provvedimento né il Governo sembra in grado oggi di fornire informazioni in merito, ciò che rende inevitabile il rinvio dell’esame.

 

Il PRESIDENTE osserva che l’illustrazione del relatore ha dato ampio conto degli aspetti problematici del decreto-legge, anche in ordine ai profili di quantificazione degli oneri connessi al provvedimento.

Su tali punti il Governo potrà fornire i necessari chiarimenti nel corso della prossima settimana in particolare con riferimento alla procedura, richiamata dal relatore, di cui all’articolo 11-ter, comma 7 della legge di contabilità che prevede l’informativa al Parlamento in caso di scostamenti rispetto agli andamenti finanziari previsti in presenza di una variabile esogena. Il relatore ha in tal senso avanzato una proposta su cui dovrà essere acquisita la posizione del Governo.

Ricorda, infine, che in sede di approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge finanziaria 2007 verrà altresì approvata la Nota di aggiornamento al DPEF, che non potrà non tenere conto degli effetti connessi al provvedimento in esame, per solo cui nella settimana a venire la Commissione avrà tutti gli elementi per procedere a una complessiva valutazione dei profili illustrati.

 

Il seguito dell’esame viene pertanto rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15,05.


BILANCIO (5ª)

 

martedì 3 ottobre 2006

28ª Seduta

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lettieri.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(953) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell' IVA

(Parere alla 6a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame del testo. Parere non ostativo con osservazioni. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 27 settembre scorso.

 

Il PRESIDENTE richiama l’illustrazione svolta sul testo del provvedimento dal relatore Ripamonti e delle questioni in essa poste all’Esecutivo.

 

Il sottosegretario LETTIERI dà lettura di una nota del ministero dell’economia e delle finanze, depositata agli atti, concernente il provvedimento all’esame. In particolare, chiarisce che l’entità dell’impatto della sentenza predetta, che comporta un minor gettito stimato in circa 3.700 milioni di euro per il 2006, e, in ragione della competenza economica, maggiori oneri stimati in 13.400 milioni per il pagamento degli arretrati relativi gli anni 2003-2005, a fronte del quale non vi è tuttavia un peggioramento delle previsioni tendenziali, atteso il miglior andamento delle entrate tributarie, in parte correlato anche alla maggiore crescita economica. Afferma che gli oneri conseguenti ai rimborsi relativi agli anni 2003-2005 sono stati ricompresi tra le regolazioni debitorie, che pertanto troveranno adeguata collocazione in tabella A della legge finanziaria. Gli oneri conseguenti al nuovo regime di detraibilità piena dell’IVA trovano copertura per l’anno 2006 nel miglioramento dei saldi a legislazione vigente, mentre a partire dal 2007 gli oneri sono considerati nella relazione tecnica al decreto-legge recante "Disposizioni urgenti di carattere finanziario". Fornisce poi chiarimenti in ordine ai criteri adottati ai fini della stima delle conseguenze finanziarie connesse al nuovo regime di rimborso dell’imposta, evidenziando anche gli effetti conseguenti alle disposizioni relative ai nuovi limiti alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture utilizzate nell’esercizio di imprese, arti e professioni, di cui all’articolo 7, comma 25, del decreto-legge da ultimo citato. Ricorda infatti che, secondo le nuove disposizioni recate dal decreto-legge in questione, ai fini delle imposte dirette la percentuale di deducibilità scende al 25 per cento per le imprese individuali e gli esercenti arti e professioni, mentre è prevista la indeducibilità per gli altri contribuenti. In ordine ai profili di disciplina applicabile, chiarisce che le disposizioni in materia di presentazione dell’apposita istanza di rimborso si applicano relativamente a tutte le operazioni di acquisto e di importazione effettuate fino al 13 settembre 2006, aventi ad oggetto i beni ed i servizi indicati nell’articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Conseguentemente, con riferimento ad eventuali fatture in sospeso, occorre verificare la data di effettuazione delle operazioni, per determinare se la maggiore IVA detraibile debba essere chiesta a rimborso oppure semplicemente detratta nei modi ordinari, tenendo conto che in ogni caso gli oneri sono di competenza del 2006.

 

Il PRESIDENTE, prendendo atto dei chiarimenti forniti dal Sottosegretario, richiama all’attenzione del Governo i punti evidenziati dal relatore in ordine agli effetti del decreto-legge in conversione con riferimento ai contribuenti che abbiano proceduto al condono fiscale, nonché circa i profili di dubbio in ordine al regime applicabile a partire dalla data del 14 settembre. E’ necessario, altresì, verificare se la gestione delle operazioni di rimborso dell’IVA possa comportare maggiori costi in termini di funzionamento dell’amministrazione finanziaria.

 

Il sottosegretario LETTIERI chiarisce che i costi gestionali connessi all’attuazione del provvedimento rientrano nella normale attività degli uffici dell’amministrazione finanziaria deputata ad eseguire le attività di accertamento e riscossione, anche alla luce dell’avvio delle nuove linee di gestione dell’amministrazione, per cui non si ravvedono oneri aggiuntivi in ordine a tali profili. Si riserva, infine, di riferire nella seduta di domani in merito ai restanti profili posti all’attenzione.

 

Si apre il dibattito.

 

Il senatore VEGAS (FI) ritiene che le linee programmatiche, preannunciate dal sottosegretario Lettieri, per il decreto fiscale di accompagnamento alla manovra finanziaria 2007, relativamente al regime applicabile ai rimborsi IVA, determini conseguenze dirette anche ai fini della valutazione dei profili finanziari sottesi al provvedimento in esame. Infatti, il Governo ha confermato la volontà di voler applicare il nuovo regime di detraibilità IVA che scaturisce dalla sentenza della Corte di giustizia europea anche alle operazioni imponibili effettuate a partire dal 14 settembre 2006. Da ciò discende quindi che i contribuenti hanno maturato un diritto soggettivo perfetto al rimborso dell’IVA, non detratta con l’emanazione del decreto-legge in esame che costituisce, pertanto, a tutti gli effetti il presupposto giuridico da cui scaturisce tale diritto e, correlativamente, l’obbligo dello Stato ad adempiere e, di conseguenza, a quantificare e coprire da subito il relativo onere, senza rinviare a provvedimenti successivi. Tale circostanza è poi rafforzata dal fatto che lo Stato ha già indicato nella Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria sia il quantum dell’onere che i mezzi di copertura, dati dal surplus delle entrate.

 

Il senatore FERRARA (FI) concorda con il senatore Vegas sul fatto che già il decreto-legge in conversione determini i presupposti per l’insorgere di un diritto soggettivo e di un correlativo onere a carico dello Stato: a fronte di tale circostanza, il Governo rinvia però la copertura finanziaria ad un provvedimento di futura emanazione, con ciò contravvenendo palesemente alla vigente normativa contabile. Stigmatizza, pertanto, con forza tale decisione che rappresenta un pericoloso precedente, rispetto al quale la Commissione bilancio dovrebbe rendere un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Richiama, in merito, la prassi costante della Commissione, che ha sempre censurato norme siffatte che creano i presupposti per l’emersione, a fine esercizio, di eccedenze di spesa. Peraltro, osserva che il Governo non ha poi chiarito a sufficienza altri punti, segnalati dallo stesso relatore nella sua esposizione introduttiva, quali la diversa incidenza del recepimento della sentenza della Corte di giustizia europea sui tre saldi di finanza pubblica (saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno) e la possibilità o meno di richiedere i rimborsi anche per i contribuenti che hanno in passato aderito a procedure di sanatoria fiscale. Tale ultimo aspetto, in particolare, rende incerto anche il quantum dell’onere complessivo e altera il quadro finanziario alla base della nuova manovra di bilancio.

 

Il senatore MORGANDO (Ulivo) osserva che il relatore Ripamonti, nella sua esposizione introduttiva, ha in realtà affrontato in maniera esaustiva molti dei punti emersi nel dibattito. In particolare, ha chiarito adeguatamente come il provvedimento in esame non necessiti, in sé, di una copertura finanziaria: la sentenza della Corte di giustizia europea infatti è equiparabile, quanto alla sua effettività, alle sentenze definitive degli organi giurisdizionali interni che non sono immediatamente applicabili ma necessitano di un apposito provvedimento legislativo di recepimento. Il disegno di legge n. 953 in esame si limita a fissare per i contribuenti le procedure da seguire per chiedere il rimborso, vietando la compensazione con altri tributi e delimitando in tal modo la platea dei beneficiari. Viceversa, si rinvia a provvedimenti successivi ad hoc il compito di quantificare e di coprire i relativi oneri, una volta pervenute le domande di rimborso e fatte le necessarie verifiche. Quindi, pur essendo la discussione svolta finora in Commissione certamente rilevante per molti aspetti, resta confermato che il provvedimento in esame non abbisogna di copertura, per cui la Commissione potrebbe rendere un parere non ostativo sul suddetto testo.

 

Il senatore ENRIQUES (Ulivo) concorda con il senatore Morgando circa l’assenza di oneri diretti derivanti dal provvedimento in esame, ai fini dell’articolo 81 della Costituzione, l’unico effetto essendo quello di contabilità economica sull’indebitamento netto 2006. Peraltro, osserva che l’ampiezza di tale effetto si lega anche al dispositivo della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, che ha, al punto 77, stabilito che non occorre limitare nel tempo gli effetti della sentenza stessa, in quanto, come risulta al precedente punto 76, il Governo italiano non è riuscito a dimostrare l’affidabilità del calcolo con cui ha richiesto la limitazione nel tempo degli effetti della sentenza, al fine di evitare conseguenze finanziarie rilevanti. Ciò appare assai negativo, in quanto sembrerebbe che una migliore e più puntuale argomentazione su tali aspetti avrebbe potuto attenuare gli effetti sfavorevoli della pronuncia della Corte.

 

Il senatore LEGNINI (Ulivo) condivide le argomentazioni del relatore Ripamonti circa la complessità delle questioni sollevate dalla sentenza europea: concorda altresì con il senatore Morgando sul fatto che, tuttavia, la sentenza stessa non è immediatamente applicabile, ma necessita di un apposito provvedimento di recepimento. Il decreto-legge in esame non interviene su questo aspetto specifico ma si limita a definire il quadro operativo e procedurale mediante il quale i contribuenti possono far valere il loro diritto al rimborso, ad esempio, limitando le ipotesi di compensazione, al fine di evitare il proliferare di domande che darebbero luogo a lunghi e costosi contenziosi.

Ritiene, quindi, suggestiva ma non fondata la tesi del senatore Vegas circa il fatto che il decreto-legge in esame, definendo la procedura per il rimborso, determini già il sorgere di un diritto soggettivo perfetto e quindi un onere per lo Stato, al quale occorrerebbe fornire copertura finanziaria. Al contrario, condivide l’indicazione del relatore circa la necessità di applicare, in tale fattispecie, la procedura di informativa da parte del Governo al Parlamento, prevista dall’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978, posto che la sentenza della Corte di giustizia europea, quanto agli effetti finanziari, appare del tutto assimilabile alle sentenze definitive degli organi giurisdizionali interni richiamate dalla suddetta norma. Peraltro, ritiene che il Governo abbia già sostanzialmente assolto tale compito mediante le informazioni indicate nella Nota di aggiornamento al DPEF, dove sono stati quantificati gli oneri legati al recepimento della sentenza e prevista la copertura a valere sulle maggiori entrate aggiuntive registrate per l’anno in corso.

Ribadisce, quindi, che il provvedimento in esame non abbisogna di copertura, essendovi solo un effetto negativo sull’indebitamento netto 2006, che sarà però recuperato nel corso dell’anno successivo, come indicato nella Nota di aggiornamento al DPEF. Peraltro, anche rispetto alla quantificazione degli oneri derivanti dal recepimento della sentenza, ritiene che in sede di consuntivo gli stessi potrebbero risultare inferiori a quanto paventato in una prima fase, dovendosi anche conteggiare il recupero di gettito derivante dalla ripresa a tassazione della quota IVA non più indetraibile. Ai fini di una stima più precisa, appare tuttavia essenziale chiarire se sia o no possibile chiedere il rimborso anche per quei soggetti che abbiano aderito alle procedura di sanatoria fiscale per gli anni d’imposta interessati: si tratta infatti di una platea assai estesa e sul punto non vi è un unanime orientamento giurisprudenziale. Ritiene quindi indispensabile che il Governo si pronunci in maniera inequivoca sul punto, attraverso una norma interpretativa ovvero innovativa, fermo restando che, a suo avviso, una decisione in senso negativo (che cioè precluda tale possibilità) sarebbe legittima e non in contrasto con lo statuto del contribuente, in quanto coloro che abbiano chiuso in via definitiva le loro pendenze con il fisco non potrebbero rimettere in discussione la propria posizione per effetto di una norma sopravvenuta.

 

Il senatore AZZOLLINI (FI) osserva che, secondo quanto chiarito dal sottosegretario Lettieri, il Governo ha acceduto alla tesi che la sentenza della Corte di giustizia europea abbia effetto erga omnes e senza limiti temporali, ossia tanto per il pregresso quanto per il periodo successivo al 13 settembre 2006. E’ evidente, allora, che il diritto soggettivo dei contribuenti al rimborso è già sorto in modo perfetto, tanto è vero che, argomentando a contrariis, si è dovuto vietare espressamente la possibilità di avvalersi della compensazione, facoltà che deriva necessariamente dalla sussistenza del diritto soggettivo primario al rimborso. Di conseguenza, il decreto-legge in esame comporta un onere a carico dello Stato per il quale occorre trovare idonea copertura, né vale a tal fine l’affermazione del Governo secondo cui gli effetti della sentenza sono già scontati nei saldi, ai fini della contabilità economica, dato che in tal modo si è semplicemente trasformato l’onere in un aumento del debito pubblico. Pur ammettendo che tale prassi ha avuto molti esempi anche in passato, rimane certamente una scelta sbagliata e poco trasparente.

Si sofferma, quindi, sulla questione del diverso impatto della sentenza sui tre saldi di finanza pubblica, stigmatizzando l’atteggiamento contraddittorio e non coerente seguito dal Governo su tale punto. Ricorda come la direttiva del Presidente del Consiglio del 6 giugno 2006 abbia indicato la necessità di coprire gli effetti onerosi su tutti e tre i saldi, confermando la prassi seguita già alla fine della scorsa legislatura per altri provvedimenti (in particolare, l’atto Senato n. 3723, di conversione del decreto-legge n. 2 del 2006, per la parte relativa ai crediti previdenziali agricoli). Nel caso in esame, invece, non si è ritenuto di coprire né l’impatto in termini di competenza giuridica né, tanto meno, quello in termini di competenza economica, sebbene la sentenza della Corte di giustizia europea sia da ritenersi immediatamente applicativa, posto che, ai sensi dell’articolo 10 della Costituzione, l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Auspica, pertanto, un chiarimento definitivo del Governo sul punto, posto che un eventuale parere non ostativo della Commissione bilancio implicherebbe la conferma che non sussiste un obbligo giuridico di copertura ai fini della competenza economica.

 

Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com), pur apprezzando il rilievo delle questioni emerse nel dibattito, sottolinea che il punto essenziale, ai fini del parere che dovrà esprimere la Commissione bilancio, è se il provvedimento in esame abbia o no necessità di copertura finanziaria. Contesta, al riguardo, la tesi avanzata dall’opposizione, secondo cui il provvedimento determinerebbe immediatamente il sorgere di un diritto soggettivo al rimborso IVA a favore dei contribuenti e, quindi, di un onere finanziario da coprire: si tratta, infatti, di una forzatura, in quanto il provvedimento in titolo non comporta oneri ma è addirittura virtuoso, delimitando la platea degli aventi diritto al rimborso ed escludendo possibilità di compensazione con altri tributi, mentre l’onere e la copertura troveranno collocazione in un successivo atto normativo. Non ritiene quindi fondata la tesi del senatore Vegas, secondo cui la quantificazione dell’onere indicata nella Nota di aggiornamento al DPEF postulerebbe la necessità di formalizzare una copertura normativa: la sentenza della Corte di giustizia europea è un elemento esogeno, che rientra piuttosto nella procedura di informativa del Governo al Parlamento, ai fini dell’adozione delle necessarie misure legislative, di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978.

Per quanto concerne l’eventuale necessità di coprire l’effetto negativo sull’indebitamento netto, secondo la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri richiamata dal senatore Ferrara, evidenzia che la direttiva è solo un atto di indirizzo amministrativo e non può derogare alla vigente normativa contabile: in assenza di una specifica modifica legislativa, tali indicazioni non possono rappresentare un vincolo per il Parlamento. Formula, pertanto, avviso favorevole sul testo in esame e propone di rendere parere non ostativo, pur segnalando l’esigenza che il Governo chiarisca preliminarmente la questione della possibilità di chiedere il rimborso anche per chi ha aderito a forme di sanatoria fiscale.

 

Il presidente MORANDO concorda con la proposta del relatore per esprimere un parere di nulla osta sul testo in esame, che appare privo di effetti onerosi e addirittura virtuoso, come sottolineato dallo stesso relatore. Per quanto riguarda la questione della possibilità di chiedere rimborsi anche da parte dei contribuenti che abbiano aderito in passato alle sanatorie fiscali, pur invitando il Governo a chiarire la questione, osserva che non si tratta di un aspetto rilevante ai fini dei profili di copertura.

Ritiene tuttavia opportuno integrare il parere di nulla osta con un’osservazione sull’esigenza che il Governo applichi compiutamente la procedura richiamata di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978, esigenza solo in parte soddisfatta dalle informazioni contenute nella Nota di aggiornamento al DPEF. Analogamente, chiede al relatore di inserire nella proposta di parere una seconda osservazione in merito alla mancanza di un obbligo giuridico formale, ai sensi dell’attuale normativa contabile, e in assenza di una modifica normativa espressa, di coprire anche gli eventuali effetti negativi sull’indebitamento netto derivanti da norme di spesa. In tal senso, ritiene del tutto condivisibile l’argomentazione svolta dal senatore Azzollini e invita il Governo a chiarire tale punto, fornendo eventualmente una indicazione degli effetti delle norme esaminate di volta in volta sui diversi saldi di finanza pubblica, nell’ambito delle relazioni tecniche di accompagnamento.

Rispondendo quindi ad una richiesta di chiarimenti del senatore FERRARA (FI), ritiene opportuno rinviare la valutazione della quantificazione degli oneri preliminarmente indicata dal Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF al momento dell’esame del preannunciato decreto fiscale che interverrà sulla materia.

Propone pertanto di conferire mandato al relatore a formulare un parere non ostativo che recepisca le osservazioni scaturite dal dibattito e da lui sintetizzate.

 

Il senatore AZZOLLINI (FI) preannuncia il voto contrario della proprio parte politica sulla proposta testé indicata, per le ragioni dinnanzi esposte e pur esprimendo apprezzamento per le osservazioni che recepiscono le considerazioni sulla questione degli effetti ai fini della contabilità economica.

 

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva, infine, la proposta del Presidente.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,30.


BILANCIO (5ª)

 

mercoledì 4 ottobre 2006

29ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

 

La seduta inizia alle ore 9,15

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(953) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell' IVA

(Parere alla 6a Commissione sugli emendamenti. Esame degli emendamenti e rinvio.)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 3 ottobre scorso.

 

Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che le proposte 01.1, 1.33, 1.34, 1.35 e 1.37 sono suscettibili di recare minori entrate prive di copertura finanziaria.

In relazione all’emendamento 1.19 occorre invece valutare se l’ampliamento del numero degli anni di imposta (dieci anni di prescrizione ordinaria) non comporti maggiori oneri in relazione ai rimborsi a fronte degli anni previsti dalla sentenza della Corte di giustizia europea.

In relazione agli emendamenti 1.21, 1.27, 1.28, 1.29 e 1.30, occorre acquisire elementi dall’Esecutivo al fine di valutare gli effetti finanziari derivanti dall’apposizione di un termine perentorio per il rimborso delle mancate detrazioni nel solo esercizio 2007.

Sull’emendamento 1.22 occorre valutare gli effetti della prima parte del medesimo, in relazione al calcolo degli interessi sulle mancate detrazioni fino all’effettivo rimborso.

Sugli emendamenti 1.23, 1.24, 1.25 e 1.26, poiché sostitutivi dell’intero ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 1, occorre valutare se non vi siano effetti finanziari negativi derivanti dalla sostituzione dei criteri di accertamento del rimborso con la proposta di una imponibilità ai fini dell’imposta sui redditi e sull’IRAP.

In relazione all’emendamento 1.36 occorre valutare se la soppressione ivi proposta possa comportare effetti finanziari negativi derivanti da una non chiara interpretazione della norma.

Per quanto concerne l’emendamento 1.100 del relatore, in relazione alla lettera a), n. 1), occorre acquisire chiarimenti sugli eventuali effetti, in termini di individuazione della platea dei beneficiari dei rimborsi, della specificazione relativa ai soggetti passivi esercenti "arte o professione". Per quanto concerne il n. 2) della medesima lettera a), occorre acquisire conferma che il differimento al 15 aprile 2007 del termine per la presentazione delle domande di rimborso non determini effetti onerosi legati ad un incremento dell’attività amministrativa, nonché in relazione alle procedure contenziose innanzi alle Commissioni tributarie previste dalla successiva lettera b), ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992, ivi richiamato. In relazione alla lettera c), occorre in primo luogo valutare l’opportunità di acquisire elementi di quantificazione sugli eventuali effetti derivanti dalla modifica della normativa a regime in tema di detrazione IVA per le operazioni imponibili interessate, con particolare riferimento alla possibilità di fissare misure ridotte della percentuale di detrazione senza prova contraria, qualora ciò possa implicare il venire meno per i contribuenti interessati dell’obbligo di provare il requisito dell’inerenza all’attività di impresa.

Non vi sono, infine, osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

 

Il PRESIDENTE chiede al Governo se intende fornire precisazioni in ordine ai profili evidenziati.

 

Il sottosegretario CASULA si riserva di fornire i necessari chiarimenti nella seduta pomeridiana prevista per la data odierna.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 9,25.

 


BILANCIO (5ª)

 

mercoledì 4 ottobre 2006

30ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

 

La seduta inizia alle ore 14,40

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(953) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell' IVA

(Parere alla 6a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.)

 

Riprende l’esame sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.

 

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che sul testo del provvedimento la Commissione ha espresso il proprio parere, richiama la relazione svolta dal relatore sugli emendamenti e avverte che sono stati presentati due subemendamenti all’emendamento 1.100 del Relatore.

 

Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) procede dunque all’illustrazione dei subemendamenti in questione, segnalando che il subemendamento 1.100/1, riferito all’emendamento 1.100 del Relatore, determina minori entrate in quanto estende la disciplina relativa all’esenzione IVA anche alla fattispecie esaminata. Per quanto riguarda, invece, il subemendamento 1.100/2, occorre valutare se l’apposizione di un limite minimo di rimborso, quantificato nell’80 per cento, non riduca la possibilità di modulazione del relativo onere.

 

Il PRESIDENTE dà la parola al rappresentante del Governo per l’espressione del parere in ordine agli emendamenti e ai subemendamenti.

 

Il sottosegretario CASULA esprime parere contrario in ordine agli emendamenti 01.1, 1.33, 1.34, 1.35, 1.37 in quanto determinano minori entrate, nonché sull’emendamento 1.19 che comporta maggiori oneri. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.21, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, in quanto deferiscono nuove scadenze per le istanze di rimborso, e determinano maggiori oneri. Esprime inoltre parere contrario sull’emendamento 1.22, che espone a rischio di contenziosi, nonché sugli emendamenti 1.23, 1.24, 1.25 e 1.26 comportanti maggiori oneri. Il parere è altresì contrario sull’emendamento 1.36 che introduce elementi di incertezza nella normativa e comporta minori entrate. In ordine all’emendamento 1.100 del Relatore esprime parere favorevole sulla lettera a) n. 1, che costituisce una mera specificazione delle categorie legittimate alla presentazione dell’istanza di rimborso, mentre sul n. 2 della medesima lettera esprime parere di nulla osta poiché lo spostamento del termine ivi previsto non determina effetti finanziari onerosi, atteso che l’attività dell’amministrazione non subisce variazioni conseguenti a tale previsione, che garantisce invece una maggiore semplificazione in termini di scelta da parte dei contribuenti se aderire a rimborso di tipo forfettario ovvero di tipo analitico. In ordine alla lettera b) dell’emendamento in questione rileva che la possibilità di presentare l’istanza, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992, è limitata a coloro che non aderiscono al rimborso forfettario, per cui dovrebbe presentare effetti limitati, mentre circa la lettera c) dell’emendamento fa presente che, allo stato, la stima degli effetti finanziari di minor gettito derivanti dalla sentenza della Corte di giustizia ammontano a circa 5,2 miliardi di euro annui a decorrere dal 2007. Alla copertura di tali minori entrate si è provveduto con l’articolo 7, comma 25, del decreto-legge n. 262 del 2006, all’esame della Camera dei deputati per la conversione in legge, che prevede la riduzione della deducibilità ai fini delle imposte sui redditi dei costi inerenti le medesime fattispecie quali l’acquisto, la manutenzione e la riparazione di veicoli. La modifica apportata dalla lettera c) al DPR sull’IVA, che entrerà di fatto in vigore dal momento in cui l’Italia sarà autorizzata dal Consiglio dell’Unione europea ad applicare una misura ridotta della percentuale di detrazione dell’IVA, permetterà di contenere le minori entrate potendo dare luogo ad una eccedenza di copertura di cui al citato articolo 7, comma 25. Esprime quindi parere contrario sugli ultimi due subemendamenti per il loro carattere di onerosità.

 

In relazione ai subemendamenti, Il PRESIDENTE, richiamando l’illustrazione del relatore, rileva che gli stessi presentano entrambi un carattere di onerosità.

 

Il senatore FERRARA (FI) formula osservazioni critiche in ordine alla posizione espressa con riferimento agli emendamenti e ai subemendamenti al provvedimento; ricorda, al riguardo, che la Commissione ha già espresso un parere non ostativo sul testo del disegno di legge di conversione, ritenendo, in tale parere, l’assenza di oneri in relazione alle previsioni del decreto-legge in esame. Risulta dunque non in linea con tale posizione recepita dal parere già dato sul testo - rispetto al quale la propria parte politica ha espresso avviso contrario - prevedere un effetto di maggiori oneri con riferimento alle proposte emendative e subemendative.

 

Il senatore AZZOLLINI (FI) evidenzia incidentalmente che la copertura di questo provvedimento viene prevista in altro decreto-legge inerente misure di natura fiscale presentato nell’ambito della manovra finanziaria per il 2007. Pur ritenendo prive di effetti finanziari le proposte emendative al provvedimento, si verifica una discrasia tra la previsione di effetti finanziari sull’anno 2007 e il riferimento ad altro provvedimento normativo in ordine alla copertura, che non risulta in linea con il sistema contabile di previsione a legislazione vigente.

 

Il senatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) chiarisce che il decreto-legge in materia fiscale, emanato successivamente al provvedimento in esame, non contiene una copertura riferita agli effetti applicativi del decreto-legge in materia di IVA, che non presenta carattere di onerosità.

 

Prosegue dunque con l’espressione del parere in ordine agli emendamenti, esprimendo parere conforme al Governo sugli emendamenti 01.1, 1.19, 1.21, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.33, 1.34, 1.35 e 1.37, ovvero contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. In ordine all’emendamento 1.22 propone l’espressione di un parere non ostativo. Esprime poi una proposta di parere contrario sugli emendamenti 1.23, 1.24, 1.25 e 1.26, e contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emendamento 1.36. In ordine all’emendamento 1.100 del Relatore esprime parere di nulla osta sulla lettera a), numeri 1 e 2, che non determinano effetti onerosi, e parere contrario sulla lettera b). In ordine alla previsione della lettera c), chiede ulteriori chiarimenti da parte del Governo circa la copertura determinata dall’articolo 7, comma 25, del decreto-legge in materia fiscale.

 

Su tale ultimo profilo, il rappresentante del GOVERNO ribadisce che, allo stato, gli effetti finanziari del rimborso dell’IVA sono stimati in circa 5,2 miliardi di euro a partire dal 2007; alla copertura di tali oneri si prevede di far fronte mediante il richiamato articolo 7, comma 25, del decreto-legge in materia fiscale. In tal senso, le modifiche che verrebbero apportate dalla lettera c) dell’emendamento in esame potranno dare luogo a eccedenze di copertura in ragione della prevedibile adesione da parte dei contribuenti al regime di rimborso forfettario, con conseguenti minori costi per l’erario. In ordine alla questione della sovrapposizione tra il nuovo regime di rimborso dell’IVA e le situazioni definite con condono fiscale, chiarisce inoltre che le istanze di rimborso faranno riferimento alle annualità 2004 e 2005, per cui non vi è una sovrapposizione temporale con le intervenute definizioni mediante condono.

 

Il PRESIDENTE, preso atto dei chiarimenti del Sottosegretario in ordine alla lettera c) citata, evidenzia che il Governo dovrebbe valutare l’inserimento di tali previsioni in un unico testo normativo, al fine di ovviare alle questioni sottolineate nel dibattito.

 

Il senatore AZZOLLINI (FI) formula osservazioni critiche in ordine alla discordanza tra la posizione assunta in sede di approvazione del parere sul testo del provvedimento e quanto previsto nel diverso decreto-leggge emanato in materia fiscale. Richiama, dunque, l’opportunità dell’inserimento della disciplina in un unico testo normativo, al fine di evitare discrasie. In tale modo, risulterebbe possibile una valutazione da parte della Commissione in ordine ai parametri di copertura a legislazione vigente.

 

Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) riconosce l’opportunità di una previsione organica sul punto.

 

Il PRESIDENTE, preso atto delle posizioni espresse, propone, quindi, di aggiungere al parere di nulla osta sulla lettera c) un’osservazione circa l’opportunità di inserire tutte le disposizioni ivi previste nell’ambito del medesimo testo normativo.

 

Il senatore AZZOLLINI (FI), pur apprezzando l’intento della proposta di osservazione formulata dal Presidente, esprime parere contrario in merito all’impostazione della proposta di parere nel suo complesso.

 

Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com), formula una proposta di parere sugli emendamenti del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 01.1, 1.33, 1.34, 1.35, 1.37, 1.19, 1.21, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30 e 1.36. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 1.23, 1.24, 1.25 e 1.26. Con riferimento all’emendamento 1.100, esprime parere di nulla osta sulla lettera a), parere contrario sulla lettera b) e parere di nulla osta sulla lettera c), osservando tuttavia che apparirebbe ragionevole collocare la disciplina ivi contenuta nel medesimo provvedimento volto a disciplinare interamente la materia. Esprime quindi parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sui subemendamenti 1.100/1 e 1.100/2. Esprime infine parere di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.".

 

Posta ai voti, la Commissione approva.

 


BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

 

martedì 10 ottobre 2006

10ª Seduta

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

 

La seduta inizia alle ore 15,30

 

(953) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell' IVA

(Parere all’Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

 

Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che i suddetti emendamenti sono identici ovvero analoghi a quelli presentati presso la Commissione di merito, sui quali si richiama quindi il parere già espresso dalla Commissione bilancio in tale sede. Per quanto concerne gli ulteriori subemendamenti 1.100/3 e 1.100/4, evidenzia che questi ricalcano rispettivamente i numeri 1) e 2) del subemendamento 1.100/2, già esaminato per il parere alla Commissione di merito, e sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

 

Il presidente MORANDO, alla luce delle considerazioni del relatore circa l’identico o analogo tenore delle proposte emendative in esame rispetto a quelle già esaminate per la Commissione di merito, ritiene che la Commissione bilancio non possa che confermare il parere già reso in quella sede, per cui propone di conferire mandato al relatore a redigere un parere nei seguenti termini: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 01.1, 1.33, 1.34, 1.35, 1.37, 1.19, 1.21, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30 e 1.36. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 1.23, 1.24, 1.25 e 1.26. Con riferimento all’emendamento 1.100, esprime parere di nulla osta sulla lettera a), parere contrario sulla lettera b) e parere di nulla osta sulla lettera c), osservando tuttavia che apparirebbe ragionevole collocare la disciplina ivi contenuta nel medesimo provvedimento volto a disciplinare interamente la materia. Esprime quindi parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sui subemendamenti 1.100/1, 1.100/2, 1.100/3 e 1.100/4.

Esprime infine parere di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.".

 

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente.

 


POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

 

martedì 26 settembre 2006

4ª Seduta

Presidenza del Presidente

MANZELLA

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(953) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell' IVA

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere favorevole condizionato)

 

Il presidente relatore MANZELLA (Ulivo) introduce l'esame, osservando come, nel caso di specie, si tratti di valutare se la procedura prevista dal decreto-legge in conversione per il rimborso della mancata detrazione dell'IVA per le autovetture utilizzate "ai fini di operazioni soggette ad imposta" – mantenuta in vigore da una prassi amministrativa quasi trentennale - risponda ai principi dettati in merito dall'ordinamento comunitario e, in particolare, ottemperi alla sentenza adottata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 14 settembre scorso, pronunciata su ricorso pregiudiziale.

Secondo il relatore, pur ammettendo che le modalità di rimborso indicate dal Governo possano apparire "gravose" o non del tutto congrue rispetto agli orientamenti prescritti dalla Corte, è da considerare positivamente l'intenzione mirante a conformare il nostro ordinamento ad un obbligo comunitario mediante un decreto di urgenza.

A questo riguardo, pertanto, il presidente relatore ritiene opportuno che la Commissione adotti un parere sostanzialmente favorevole con osservazioni legate alla duplice esigenza di ampliare i termini, piuttosto ristretti, per la presentazione della domanda di rimborso e di non prevedere, in via esclusiva, la sola modalità telematica per il rimborso stesso.

 

Si apre quindi la discussione generale.

 

Il senatore VEGAS (FI), dopo essersi soffermato brevemente sul concetto problematico di uso aziendale dell'autovettura, rileva come, in ultima analisi, sia necessario, per l'Italia, prendere atto della sentenza.

 

Concorda con quest'ultimo punto di vista il senatore MELE (Ulivo), condividendo i due rilievi enucleati dal Presidente.

 

Il senatore BUTTIGLIONE (UDC) invita a riflettere sulle ragioni di fondo che generano, a monte, l'emanazione di queste decisioni da parte della Corte di Lussemburgo. In particolare, bisognerebbe cercare di prevenire questo tipo di sentenze che - non va dimenticato - producono conseguenze finanziarie piuttosto onerose per il bilancio dello Stato.

 

Sotto questo ultimo profilo, la senatrice BINETTI (Ulivo) si domanda se non esistano, allo stato, a livello comunitario, ulteriori situazioni problematiche - simili, in qualche modo, a quella in esame - suscettibili di introdurre delle ricadute finanziarie negative per il nostro Paese.

 

Il presidente MANZELLA riconosce la necessità, evidenziata dai senatori Buttiglione e Binetti, di affrontare, in via preventiva, le cause "genetiche" delle infrazioni comunitarie dell'Italia.

 

Il senatore BUTTIGLIONE (UDC) precisa come il problema in oggetto derivi, sostanzialmente, da una difettosa ripartizione delle competenze e da un difettoso coordinamento tra le due amministrazioni statali interessate a questa materia, ovvero il Dipartimento delle Politiche europee, competente per la fase precontenziosa, e il Ministero degli affari esteri, competente per la fase contenziosa.

 

Il senatore ALLOCCA (RC-SE) svolge una breve considerazione sull'opportunità di inserire la concreta applicazione della sentenza comunitaria nel più generale funzionamento del complessivo sistema fiscale italiano.

 

Il PRESIDENTE relatore propone che, nella proposta di parere da inoltrare alla Commissione di merito, vengano evidenziate le necessità di un più vasto respiro legislativo e di un migliore coordinamento legislativo.

 

Il senatore GIRFATTI (DC-PRI-IND-MPA) interviene per sottolineare la procedura anomala ed erronea di rimborso indicata nel decreto-legge governativo. A suo avviso, il meccanismo previsto dal provvedimento, oltre a comportare un aggravio di circa 10 miliardi di euro per il bilancio statale - con conseguente maggiorazione della manovra finanziaria dai previsti 30 ai circa 40 miliardi di euro - rischia di mettere in moto un ulteriore procedimento presso la Corte di giustizia, di durata pluriennale, per i ricorsi che inevitabilmente saranno attivati dalle aziende. A suo avviso, in ultima analisi, poiché il decreto-legge in titolo non è provvisto di adeguata copertura finanziaria e, al contempo, crea i presupposti per un altro procedimento presso la Corte, la Commissione non dovrebbe formulare, per quanto di sua competenza, un parere favorevole.

 

Il PRESIDENTE relatore fa presente che il problema della copertura finanziaria del provvedimento, pur nella sua gravità, esula dalle competenze della Commissione, che deve limitare il suo esame al controllo di conformità con l’ordinamento comunitario del provvedimento stesso.

 

Il senatore GIRFATTI (DC-PRI-IND-MPA) ribadisce come il meccanismo dell’esclusione della compensazione, riconosciuto dai più come non del tutto congruo, abbia assoluta attinenza con la normativa comunitaria e, quindi, debba essere tenuto in debita considerazione nell'elaborazione del parere.

 

Il PRESIDENTE relatore, pur apprezzando quest'ultima osservazione in tema di compensazione, rileva come la funzione fondamentale della Commissione per le Politiche dell'Unione europea consista nell'attirare l'attenzione della Commissione di merito sulla compatibilità comunitaria del disegno di legge in discussione. A suo parere, non è opportuno formulare un parere meramente negativo su di un provvedimento che si prefigge, comunque, di risolvere un contrasto con l’ordinamento comunitario.

 

Il senatore BUTTIGLIONE (UDC) osserva come l'aspetto relativo alla possibilità di compensazione tocchi direttamente i profili di compatibilità della nostra normativa con quella comunitaria e, pertanto, il parere della Commissione deve essere condizionato a tale compatibilità.

 

Il presidente MANZELLA ribadisce il principio per cui la concreta gestione fiscale dei provvedimenti comunitari rientri, in base al principio di sussidiarietà, nel margine di discrezionalità che ogni Stato possiede nell'esecuzione degli atti comunitari. Al riguardo, a suo avviso, viene in gioco la sfera di sovranità fiscale di ciascuno Stato. Di conseguenza, la valutazione pertinente i relativi congegni di attuazione non può sfuggire ad un esame di merito e non può essere condotta in base a parametri astratti.

 

Secondo il senatore SELVA (AN) la natura della 14a Commissione autorizza a entrare nel merito delle questioni che hanno una rilevanza comunitaria come nel caso in esame.

 

A conclusione del dibattito, la Commissione, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, approva a maggioranza la proposta di parere favorevole condizionato presentata dal Presidente relatore, come integrata dalle condizioni formulate dai Commissari intervenuti.

 

La seduta termina alle ore 15,35.

 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 953

 

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

 

considerata la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006 (causa C-228/05), in merito ad un ricorso pregiudiziale presentato, ai sensi dell’articolo 234 del Trattato CE, dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento il 21 marzo 2005, nel procedimento tra Stradasfalti e l’Agenzia delle entrate, inerente la compatibilità della limitazione del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) per l’acquisto, l’uso e la manutenzione di veicoli, stabilita dall’articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con i principi comunitari relativi alla detrazione, come esposti dall’articolo 17, paragrafi 2 e 7, della direttiva 77/388/CEE;

considerato che la citata esclusione dalla detraibilità dell’IVA è stata mantenuta in vigore nel corso degli anni, fino all’ultima proroga contenuta nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) e che pertanto la norma risulta essere vigente fino al 31 dicembre 2006, in contrasto con la predetta sentenza della Corte di giustizia;

considerato che la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenza dell’11 maggio 2006, causa C-197/03) ha ribadito il principio secondo cui la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte non può essere subordinato a condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo stesso (principio di equivalenza), o che rendano impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al rimborso (principio di effettività);

considerato che secondo tale giurisprudenza, le norme nazionali dirette a definire le modalità di rimborso in via amministrativa non impediscono il ricorso alla via giurisdizionale comunque a disposizione degli interessati;

ritenuto che il decreto-legge deve inserirsi in una complessiva riconsiderazione della fiscalità indiretta del nostro sistema e dei criteri di agevolazione per i contribuenti, nell’ambito di una sempre maggiore armonizzazione con l’ordinamento comunitario;

ritenuto che sia soprattutto opportuno provvedere ad un migliore coordinamento tra le competenze del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio relative alla fase precontenziosa e le competenze del Ministero degli affari esteri relative alla fase contenziosa con l'ordinamento comunitario;

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, a condizione che la Commissione di merito valuti:

a) in base al principio comunitario di effettività, l’opportunità di allargare la finestra temporale a tale scopo prevista, dando agli interessati almeno 60 giorni di tempo effettivi, anche in considerazione della norma di cui all’articolo 3, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212 ("Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"), che dispone che "in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in essa espressamente previsti";

b) l’opportunità che la modalità telematica di presentazione dell’istanza di rimborso sia prevista non in via esclusiva, bensì prioritaria, rispetto ad una procedura cartacea;

c) se la specifica esclusione del meccanismo di compensazione rientri, per la maniera in cui è congegnata dal decreto-legge, nella facoltà discrezionale sussidiaria degli Stati membri, e dunque non sia tale da intaccare il predetto principio di effettività né quello di equivalenza.


Esame in sede referente


FINANZE E TESORO (6ª)

 

giovedì 21 settembre 2006

15ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

BENVENUTO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Grandi

 

IN SEDE REFERENTE

 

(953) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA

(Esame e rinvio)

 

Riferisce alla Commissione la senatrice THALER AUSSERHOFER (Aut), facendo presente che il comma 1 dell’articolo 1 individua come finalità del decreto l’attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee resa il 14 settembre 2006, nella causa C-228/05 e dando conto poi della procedura avviata dalla Commissione Tributaria di Trento

Il problema di fondo deriva dalla compatibilità della normativa italiana contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ("Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto") con il paragrafo 7 dell’articolo 17, in combinato disposto con il paragrafo 2, in relazione alle somme versate a titolo di imposta sul valore aggiunto negli anni 2000-2004 per l'acquisto, l'uso e la manutenzione di veicoli non rientranti nell'oggetto tipico dell'attività di impresa.

Più precisamente, il comma 1, lettera c), dell’articolo 19-bis1 ("Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi") del citato decreto del Presidente della Repubblica stabilisce – in deroga all’articolo 19 - l’indetraibilità dell’Iva relativa all’acquisto o all’importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell’articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo codice della strada"), non compresi nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e non adibiti ad uso pubblico, che non formino oggetto dell’attività propria dell’impresa.

L'oratrice si sofferma analiticamente ad illustrare la successione nel tempo di provvedimenti posti in essere dallo Stato italiano al fine di ottenere la deroga rispetto alle prescrizioni comunitarie della disciplina vigente nell'ordinamento italiano. Dà quindi conto della posizione assunta dalla Corte di giustizia, osservando che gli Stati membri sono tenuti a conformarsi a tutte le disposizione della sesta direttiva Iva. Nel caso in cui un’esclusione dal regime delle detrazioni non sia stata stabilita conformemente all’articolo 17, n. 7, primo periodo, della sesta direttiva medesima, le autorità tributarie nazionali non possono opporre ad un soggetto passivo una disposizione che deroga al principio del diritto alla detrazione dell’Iva enunciato dall’art. 17, n. 1, della stessa direttiva.

Ad avviso della Corte, prosegue la relatrice, è assodato che la normativa statale derogatoria del principio comunitario della detrazione Iva sia stata sistematicamente prorogata dal governo italiano a partire dal 1980. Essa non presenta quindi un carattere temporaneo, né è stata motivata da ragioni congiunturali, rientrando invece in un insieme di provvedimenti di adattamento strutturale non giustificati dall’art. 17 n. 7: il Governo italiano non può dunque invocare tali misure a discapito di un soggetto passivo.

La decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee ha dunque dichiarato l’incompatibilità con i principi comunitari relativi alla detrazione Iva, sanciti dai paragrafi 2 e 7 della direttiva 77/388/CEE, della limitazione del diritto alla detrazione stabilita dall’articolo 19-bis1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in combinato disposto con i commi 4 e 5 dell’articolo 30 (e successive modifiche ed integrazioni) della legge n. 388 del 2000 (finanziaria per il 2001).

Per effetto della pronuncia, l’Iva sostenuta sulle spese in questione è detraibile, qualora sussistano i requisiti dell’inerenza della spesa a operazioni imponibili e dell’afferenza all’esercizio dell’attività di impresa.

La relatrice dà quindi conto analiticamente delle disposizione recate dall'articolo 1, soffermandosi in particolare sulle disposizioni applicative, e sulla norma che prevede, al fine di evitare un ingiustificato arricchimento dei soggetti passivi richiedenti il rimborso della maggiore Iva indebitamente pagata, che la documentazione di cui al secondo periodo dovrà riferirsi "anche agli altri tributi rilevanti ai fini della complessiva determinazione delle somme effettivamente spettanti".

Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto – conseguentemente alla previsione, ad opera del comma precedente, di una speciale procedura per il rimborso della quota di Iva indebitamente pagata – preclude l’utilizzo delle generali procedure di detrazione e di compensazione dell’Iva, disciplinate dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, procedure altrimenti applicabili alla fattispecie originata dalla pronuncia della Corte di giustizia.

La relatrice chiede al rappresentante del Governo di chiarire gli eventuali profili di compatibilità con i principi del diritto comunitario di tale ultima disposizione, ed esprime perplessità per la ristrettezza dei termini assegnati ai contribuenti per presentare le istanze di rimborso - dopo l'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate volto a definire le modalità di richiesta del rimborso stesso - facendo riferimento alla prescrizione recate dallo Statuto del contribuente in tema di termini di adempimenti tributari.

 

Si apre il dibattito.

 

Interviene il senatore GIRFATTI (DC-PRI-IND-MPA), il quale motiva la netta contrarietà della propria parte politica sul decreto-legge in esame osservando come le disposizioni da esso recate - contrariamente alle finalità enunciate di dare seguito alla sentenza della Corte di giustizia europea - definiscono modalità e condizioni per ottenere il rimborso dell'IVA indebitamente pagata che hanno un effetto penalizzante per i contribuenti italiani.

Al di là della incertezza circa la quantificazione del rimborso che i contribuenti potranno richiedere, è evidente che l'esclusione dell'utilizzo della compensazione e della detrazione spettante confligge con la disciplina comunitaria. Dopo aver ricordato una recente pronuncia della Corte di giustizia europea (C-197/03) che ha censurato l'introduzione di condizioni e limiti per l'applicazione delle sentenze di Corte di giustizia, paventa il rischio che lo stesso decreto-legge possa incorrere in una ulteriore pronuncia contraria dell'Autorità comunitaria.

Nel dettaglio, ritiene importante chiarire quale data occorre prendere a riferimento per calcolare il rimborso rispetto alla fatturazione degli acquisti e se possano essere ricomprese nel rimborso acquisti e operazioni oggetto di un contenzioso con l'Amministrazione finanziaria.

Conclude dichiarando che la propria parte politica avrebbe preferito consentire un immediato ricorso agli strumenti di compensazione e detrazione previsti dalla disciplina vigente, affrontando anche, in spirito collaborativo con la maggioranza, la problematica più generale del reperimento delle risorse al fine di attuare tale indirizzo, certamente più favorevole per i contribuenti.

 

Su proposta del presidente BENVENUTO, la Commissione conviene di fissare per le ore 19 di giovedì 28 settembre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Nel rinviare il seguito dell'esame, il presidente Benvenuto avverte che, in relazione al calendario delle importanti audizioni già fissate per la prossima settimana per l'indagine conoscitiva sulle questioni attinenti all'attuazione della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", la discussione generale proseguirà prevalentemente nelle sedute antimeridiane di mercoledì e giovedì prossimo.

 

La seduta termina alle ore 9,30.


FINANZE E TESORO (6ª)

 

mercoledì 27 settembre 2006

18ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

BENVENUTO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Grandi

 

IN SEDE REFERENTE

 

(953) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Si riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana del 21 settembre scorso.

 

Proseguendo la discussione generale, interviene il senatore EUFEMI (UDC), a giudizio del quale l'analisi dei presupposti giuridici del decreto-legge e i contenuti della sentenza della Corte di giustizia europea chiariscono con nettezza le responsabilità politiche della situazione che si è venuta determinando con la pronuncia comunitaria, essendo evidente la responsabilità dei Governi che si sono succeduti prima della scorsa legislatura. Il provvedimento in esame appare di corto respiro, con una sostanziale opacità e poca chiarezza sulle modalità applicative e, in definitiva, costituisce una falsa soluzione.

In termini generali, il decreto pone dei limiti all'applicazione immediata della sentenza e, in quanto tale, rischia esso stesso di incorrere in una censura delle autorità comunitarie, per violazione del principio di effettività delle pronunce della Corte di Giustizia. Il divieto di utilizzare la compensazione o la detrazione per i versamenti futuri del credito maturato in applicazione della pronuncia comunitaria, infatti, costituisce una scelta grave e una lesione dei diritti dei contribuenti italiani.

Inoltre, a suo parere, occorre con urgenza chiarire se il disposto del comma 2 dell'articolo 1 precluda o meno l'esercizio della detrazione prevista dalla vigente disciplina, nella misura del 15 per cento per le spese effettuate in data anteriore a quella della data di entrata in vigore del decreto-legge. Un ulteriore elemento di valutazione critica, del resto sottolineato anche dalla relatrice, è costituito dalla ristrettezza del termine del 15 dicembre per predisporre e presentare la domanda di rimborso. A tale proposito, preannunzia la presentazione di un emendamento volto a fissare al 31 dicembre ovvero al 31 gennaio 2007 il termine per presentare le domande di rimborso. Le perplessità sui contenuti del decreto e sulla reale capacità del Governo di affrontare la situazione - che presenta delle analogie rispetto alle questioni emerse in merito alla compatibilità dell'Irap con la disciplina comunitaria - derivano anche dalla incertezza sulle modalità applicative e dall'obbligo dell'invio telematico delle istanze. Come è noto, tale prescrizione, che ripropone un analogo adempimento imposto dai titolari di partita IVA per quanto riguarda l'invio dei modelli F24, ai sensi del decreto-legge "Bersani-Visco", crea notevoli difficoltà per i contribuenti.

L'oratore rileva poi che la mancata abrogazione delle norme oggetto della censura comunitaria accresce l'indeterminatezza degli obiettivi del Governo. Un'osservazione di particolare delicatezza concerne poi la determinazione del periodo di imposta a partire dal quale può essere richiesto il rimborso dell'IVA indebitamente versata: a suo parere occorre applicare il termine di decorrenza della prescrizione ordinaria e quindi i rimborsi possono riguardare i pagamenti effettuati a partire dal 1996 e non quindi dal 2003. Conclude sollecitando il relatore e il Governo a tenere in considerazione le osservazioni formulate dalla 14a Commissione.

 

Il senatore BALBONI (AN) ritiene che il decreto-legge n. 258 persegua, nei fatti, una finalità contraria a quella enunciata al primo comma dell'articolo 1 e cioè quella di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006 nella causa C-228/05. Richiamandosi alle considerazioni svolte dal senatore Eufemi, considera il termine decadenziale del 15 dicembre 2006 (previsto per la presentazione telematica dell'istanza di rimborso) eccessivamente ravvicinato, oltre che in contrasto con quanto disposto dal comma secondo dell'articolo 3 della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente), che prevede che le disposizioni tributarie non possano imporre adempimenti a carico dei contribuenti con una scadenza fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dall'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Esprime, inoltre, in analogia con il parere reso dalla 14a Commissione, una valutazione critica circa la scelta di prevedere la modalità telematica quale strumento esclusivo di presentazione dell'istanza di rimborso, laddove sarebbe stato preferibile il ricorso anche alla procedura cartacea. A suo giudizio non appare ragionevole il rinvio, operato dal primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge in titolo, all'apposita modulistica, da approvarsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Evidenzia, altresì, come non sia assolutamente chiaro se il termine di decadenza si riferisca soltanto alla presentazione della richiesta di rimborso, ovvero riguardi anche la produzione della documentazione giustificativa, menzionata nel secondo periodo dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge citato. L'oratore giudica assolutamente incomprensibile, inoltre, l'esclusione del ricorso alle ordinarie procedure di detrazione e di compensazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ed all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, non condividendo le argomentazioni addotte a giustificazione di tale misura che fanno riferimento a non meglio chiarite difficoltà dell'Amministrazione finanziaria a dover ricalcolare le imposte effettivamente dovute. Chiede chiarimenti in ordine al periodo di imposta da prendere a riferimento per considerare la detrazione fiscale riconosciuta dalla sentenza della Corte comunitaria del 14 settembre 2006: al riguardo sarebbe forse preferibile considerare i 10 anni precedenti alla data di pubblicazione della decisione (secondo i principi generali in materia di indebito oggettivo). Censura la scelta operata dall'Esecutivo di non aver abrogato le norme incompatibili con il diritto comunitario. Esprime, inoltre, forti perplessità in ordine alla scelta di precludere l'esercizio della detrazione fiscale, anche nella misura del 15 per cento ammessa dalla normativa vigente, al soggetto passivo che abbia effettuato la relativa spesa in data anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge. L'oratore, dopo aver dato atto alla relatrice di aver anch'essa evidenziato i profili problematici del provvedimento, esprime il timore che il decreto-legge, se non modificato, possa dare luogo ad un ulteriore contenzioso in sede comunitaria. Preannuncia infine la presentazione di emendamenti volti a superare gli elementi di criticità illustrati.

 

Il senatore BONADONNA (RC-SE) esprime apprezzamento per la ricostruzione dei termini della questione operata nella relazione, che ha rappresentato, in modo corretto e oggettivo, le contraddizioni e le omissioni in cui è incorso il Governo italiano nei confronti delle autorità comunitarie. Pur riconoscendo che la norma censurata in sede comunitaria è stata introdotta nella legislazione italiana nel 1979 come misura permanente e solo dal 1980 è stato fissato un limite temporale di efficacia, sistematicamente prorogato nel tempo, non ritiene utile evidenziare, per tale solo fatto, la responsabilità politica dei vari Esecutivi succedutisi nel tempo, indipendentemente dalla loro appartenenza politica. L'oratore ritiene opportuno richiamare il principio stabilito dall'articolo 19, comma 1, del decreto presidenziale che reca la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, secondo il quale il diritto alla detrazione spetta al soggetto passivo soltanto in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Di conseguenza, giudica corretta, nella sostanza, la decisione di escludere dal regime di detrazione le spese effettuate per l'acquisto di beni non inerenti all'esercizio dell'impresa. Richiama invece il fatto che la Corte del Lussemburgo abbia contestato allo Stato italiano la violazione dell'obbligo procedurale (previsto dall'articolo 29 della direttiva 77/388/CEE in materia di imposta sul valore aggiunto) di consultare l'apposito comitato dell'imposta sul valore aggiunto ogni qualvolta si intenda adottare una misura nazionale che deroghi al regime generale delle detrazioni dell'imposta sul valore aggiunto. Infatti a giudizio dell'oratore, appare ben più significativo che il Governo italiano, nella XIV legislatura, in violazione degli obblighi comunitari, non abbia concordato la misura e le condizioni della proroga del regime di indetraibilità. Ritiene che la soluzione prescelta con il decreto-legge in esame sia in linea con il principio sopra ricordato che limita la detrazione ai beni acquistati per l'esercizio dell'impresa. Pertanto, pur nel rispetto delle garanzie previste a favore del contribuente, nega che le previsioni recate dal decreto-legge possano in qualche misura penalizzare i contribuenti. Raccomanda infine una rapida approvazione del decreto-legge.

 

Il senatore BETTAMIO (FI), richiamando le considerazioni svolte dal senatore Balboni, osserva come l'armonizzazione con i principi comunitari della disciplina interna sul regime di detrazione fiscale rappresenti un problema complessivo che interessa entrambi gli schieramenti politici. Ritiene altresì che con la decretazione d'urgenza sarebbe stato opportuno, ai fini dell'attuazione della decisione della Corte di giustizia, disporre l'abrogazione delle norme incompatibili con il diritto comunitario. Più in dettaglio, ritiene opportuna una più puntuale definizione dei compiti assegnati al Direttore dell'Agenzia delle entrate in relazione all'attuazione del decreto e stabilire un più ampio termine decadenziale per la presentazione delle istanze di rimborso.

 

Il senatore BARBOLINI (Ulivo), dopo aver ricordato i termini della sentenza della Corte di Giustizia europea, rileva una specifica responsabilità del precedente Governo per l'omessa iniziativa di giustificare innanzi agli organi della Comunità europea la deroga, prevista dal diritto interno, alla disciplina comunitaria in materia di detraibilità dell'IVA. Riguardo agli effetti della sentenza, ritiene che il calcolo circa la convenienza o meno a predisporre la istanza di rimborso presenti particolari difficoltà e delicatezza, in considerazione della connessione con la determinazione delle imposte dirette dovute agli anni precedenti. Conclude condividendo le preoccupazioni espresse dalla relatrice per quanto riguarda la ristrettezza dei tempi consentiti ai contribuenti per presentare le domande di rimborso e chiede al Sottosegretario di chiarire l'orientamento del Governo in tal senso.

 

Il presidente BENVENUTO raccomanda al sottosegretario una verifica puntuale, in contraddittorio con gli organi della Comunità europea, della congruità delle disposizioni recate dal decreto-legge, sottolineando inoltre l'esigenza di tener conto delle prescrizioni e dei principi dello Statuto del contribuente. Segnala inoltre al rappresentate del Governo l'esigenza di dare una pronta risposta alle questioni derivanti dall'obbligo dell'invio telematico del modello F24, anche per l'imminenza del termine previsto dalla normativa vigente.

 

La relatrice THALER AUSSERHOFER (Aut) sollecita il rappresentante del Governo a chiarire in sede di replica gli orientamenti in merito alle ipotesi di modifica del decreto-legge, rispetto alle anticipazione comparse sulla stampa, dichiarando la propria contrarietà ad una modifica del termine per presentare l'istanza di rimborso riferita solo ad una categoria di contribuenti.

 

Il sottosegretario GRANDI, riservandosi di replicare in un'altra seduta, puntualizza da un lato che la determinazione del periodo di imposta da prendere a riferimento per chiedere il rimborso presenta profili di determinazione dell'onere complessivo di grande delicatezza, e dall'altro, chiede al senatore Eufemi di specificare la proposta di modificare il termine per la presentazione delle istanze di rimborso, anche al fine di una più compiuta analisi da parte dell'Esecutivo.

 

Il senatore EUFEMI (UDC) specifica che la data del 30 dicembre consente di rispettare le prescrizioni dello Statuto del contribuente, ma un'ulteriore proroga al 31 gennaio appare certamente più agevole. Esprime peraltro l'opinione che gli adempimenti dei contribuenti potrebbero essere resi meno onerosi dalla pronta emanazione del provvedimento da parte del Direttore Generale delle Entrate.

 

Dopo un ulteriore intervento del senatore BARBOLINI (Ulivo), la senatrice THALER AUSSERHOFER (Aut) chiede al rappresentante del Governo di valutare anche l'ipotesi di chiarire che le istanze di rimborso non decadono se corredate successivamente dalla documentazione richiesta.

 

Il presidente BENVENUTO ribadisce l'esigenza di tener conto della compatibilità delle misure in esame con la disciplina comunitaria e rinvia il seguito dell’esame alla seduta antimeridiana di domani.

 

La seduta termina alle ore 9,30.

 


FINANZE E TESORO (6ª)

 

giovedì 28 settembre 2006

20ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

BENVENUTO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Grandi.

 

IN SEDE REFERENTE

(953) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell' IVA

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Si riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

 

Interviene in discussione generale il senatore Paolo FRANCO (LNP), il quale ritiene inutile polemizzare tra le parti politiche sulla responsabilità della situazione venutasi a creare dopo la sentenza della Corte di giustizia europea, affermando invece l'esigenza di chiarire con nettezza, e in tempi rapidi, le modalità e le forme per garantire ai contribuenti l'esercizio pieno del diritto di rimborso delle tesse indebitamente versate allo Stato.

A suo parere, la questione di fondo non consiste tanto nella ricerca degli strumenti giuridici più adatti, quanto nell'individuazione delle risorse finanziarie necessarie a garantire il rimborso. Una volta superato tale ostacolo andrà affrontata la questione delle modalità di esercizio del diritto al rimborso, prima fra tutti la facoltà per il contribuente di utilizzare la compensazione o la detrazione, che, viceversa, il decreto-legge impedisce. Un ulteriore argomento, sul quale preannuncia la presentazione di emendamenti, riguarda la determinazione del termine decadenziale, che appare troppo ristretto. Resta poi da affrontare una serie di altri elementi marginali, seppure importanti per i contribuenti, come l'invio telematico delle istanze e dei documenti a corredo della stessa, anch'essi oggetto di proposte di modifiche.

 

A giudizio del senatore CURTO (AN) una parte di responsabilità per la decisione della Corte di giustizia va ascritta anche all'atteggiamento non sempre lineare e chiaro delle autorità comunitarie. Per quanto riguarda i contenuti del decreto-legge - sul quale la propria parte politica nutre forti perplessità -, non condivide la tesi di coloro che qualificano come meramente procedimentale il provvedimento, così giustificando la mancata quantificazione degli oneri per il bilancio dello Stato: a suo parere, viceversa, il Governo avrebbe dovuto abrogare le norme incompatibili con la disciplina comunitaria e garantire ai cittadini italiani un diritto pieno e incondizionato al diritto di rimborso. In tale ottica, è urgente e necessario che il Governo, diversamente da quanto fatto finora, indichi con quali risorse e in che tempi intende soddisfare le richieste di rimborso.

 

A giudizio del senatore COSTA (FI) il decreto-legge impedisce un immediato esercizio del diritto dei contribuenti a chiedere la restituzione dell'indebito pagato, come sancito dalla pronuncia della Corte di giustizia. Inoltre ritiene essenziale che il Governo indichi con chiarezza i tempi e le modalità dei rimborsi.

 

Replica quindi la senatrice THALER AUSSERHOFER (Aut), la quale evidenzia come il fondamentale interesse in gioco sia rappresentato dalla esigenza di tutela dei diritti del contribuente. Al fine di evitare l'insorgere di un ulteriore quanto prevedibile contenzioso con gli organi della Comunità europea, ritiene opportuno che il Governo si impegni a verificare, in contraddittorio con la Comunità europea la compatibilità della procedura di rimborso prevista dal decreto-legge in esame con il diritto comunitario. Rileva, altresì, l'esigenza che ogni intervento normativo in materia fiscale sia rispettoso dei principi sanciti dallo Statuto del contribuente. Con specifico riguardo alle modalità di rimborso delle somme indebitamente versate dal contribuente a titolo di IVA, giudica preferibile un termine più ampio per la presentazione della relativa istanza, sottolineando peraltro l'esigenza che la documentazione giustificativa possa essere allegata dal richiedente anche in un secondo momento, senza per questo pregiudicare la ricevibilità della richiesta. Invita il Governo ad assicurare che il modello per la presentazione dell'istanza di rimborso, di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge n. 258, venga tempestivamente predisposto dal direttore dell'Agenzia delle entrate.

 

Interviene in replica il sottosegretario GRANDI, il quale dichiara che il Governo ha agito per uniformarsi pienamente a quanto previsto nella sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea del 14 settembre 2006. Rileva, peraltro, come la predetta pronuncia discenda dal mancato raggiungimento di un accordo tra il Governo italiano e l'apposito Comitato consultivo, previsto dalla direttiva 77/388/CEE, al quale avrebbe dovuto essere comunicata l'intenzione, da parte dell'esecutivo, di adottare misure nazionali in deroga al regime generale delle detrazioni dell'imposta sul valore aggiunto. Richiama i punti salienti della decisione della Corte del Lussemburgo, nei quali viene evocata la complessiva vicenda che ha dato origine alla situazione attuale; ricorda, altresì, come nel 2001 il Governo in carica avesse previsto che, per le cessioni di veicoli per i quali l'IVA fosse parzialmente detratta dal cedente, la base imponibile venisse assunta per il 10 per cento del relativo ammontare (articolo 30, comma 5, della legge n. 388 del 2000: c.d. legge finanziaria del 2001). Ricorda che tale percentuale è stata innalzata successivamente al 15 per cento. L'oratore non si pronuncia sul merito di dette scelte di politica fiscale, sottolineando però che la principale questione riguarda l'acquisto di autovetture e autoveicoli di uso promiscuo. Per quanto riguarda il periodo di imposta al quale riferire il rimborso, ritiene più opportuno, in linea di principio, far decorrere il diritto alla detrazione a partire dal 2003. Quanto alla sollecitazione ad abrogare le norme incompatibili con il diritto comunitario, evidenzia come sia necessario, correlativamente, individuare la relativa copertura finanziaria, in modo da sostituire alle norme censurate nuove disposizioni in armonia con i principi della direttiva sull'imposta sul valore aggiunto. Sul merito del decreto-legge in esame, reputa opportuna la scelta compiuta di escludere il ricorso alle ordinarie procedure di compensazione e detrazione di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Fa presente che il Governo sta valutando l'ipotesi di attribuire valore meramente ordinatorio al termine del 15 dicembre 2006, dopo aver concordato con la Comunità europea un termine più congruo per la presentazione della documentazione a sostegno dell'istanza di rimborso. Evidenzia, peraltro, l'esigenza di conciliare l'ampliamento dei termini con la necessità di imputare gli oneri finanziari connessi al rimborso al 2006. Comunica, altresì, che il Governo sta valutando l'ipotesi di consentire ai contribuenti interessati l'opzione tra il rimborso delle somme indebitamente versate su una misura forfetaria da valutare sulla base del criterio dell'inerenza delle spese effettuate all'esercizio dell'impresa ovvero, in alternativa, il rimborso di una maggior somma sulla base di apposita documentazione fiscale a sostegno della richiesta. Conclude dichiarando che il Governo, al di là degli orientamenti espressi in discussione generale, è disponibile a valutare le proposte di modifica avanzate anche dai Gruppi di opposizione.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 9,30.

 


FINANZE E TESORO (6ª)

 

mercoledì 4 ottobre 2006

23ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

BENVENUTO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Grandi.

 

La seduta inizia alle 9,05

 

IN SEDE REFERENTE

(953) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell' IVA

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Si riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana del 28 settembre scorso.

 

Il presidente BENVENUTO, prima di passare all'illustrazione degli emendamenti presentati a suo tempo dai senatori, comunica che la relatrice ha successivamente presentato un emendamento che, in parte raccoglie le istanze già presenti in alcune proposte di modifica predisposte da numerosi commissari. Ritiene opportuno consentire preliminarmente l'illustrazione di tale emendamento

 

La relatrice THALER AUSSERHOFER (Aut) illustra l'emendamento 1.100 chiarendone la portata, soprattutto in termini di maggiore attenzione verso le esigenze dei contribuenti: viene prevista la facoltà di scegliere tra la richiesta di un importo forfetario e una di rimborso integrale di quanto indebitamente versato. Nel primo caso, si farà riferimento alle prescrizioni di un regolamento attuativo, redatto anche in base alle percentuali di utilizzo della detraibilità dell'Iva differenziata per settori, in accordo con l'Unione europea. Il termine per la presentazione dell'istanza, non più decadenziale, è spostato al 15 aprile del 2007, per dare modo ai contribuenti di valutare quali sistema scegliere. A regime, varranno le regole della indicazione di detraibilità differenziata per settore.

 

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo di fornire una prima valutazione della proposta.

 

Il sottosegretario GRANDI preannuncia un parere favorevole sull'emendamento illustrato, che rappresenta un punto di equilibrio tra le esigenze emerse nel corso del dibattito e l'attenzione alle istanze dell'Unione europea. Rimarca, inoltre, che l'emendamento non prevede un termine decadenziale, lasciando ai contribuenti la facoltà di integrare la istanza con la documentazione comprovante il diritto a rimborso. Fa inoltre presente che il decreto-legge correlato alla manovra finanziaria per il 2007 reca una disposizione che modifica il regime ai fini Irpef e Irap della Iva detraibile, a partire dall'anno di imposta 2007. Per il pregresso intervengono le norme del provvedimento in discussione, come eventualmente modificato nel corso dell'iter parlamentare.

 

Il PRESIDENTE propone alla Commissione di fissare per le ore 13 il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento illustrato dalla relatrice.

 

Conviene la Commissione.

 

In relazione ai pareri richiesti alle Commissioni 1a e 5a il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta antimeridiana di domani da convocarsi alle ore 8,30.

 

La Commissione conviene.


EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 953

 

al testo del decreto-legge

 

Art. 1

 

1.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, primo periodo:

1) sostituire le parole: «i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato», con le seguenti: «in sede di prima applicazione i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato nell'esercizio dell'impresa, arte o professione»;

2) sostituire le parole: «entro il 15 dicembre 2006, a pena di decadenza,», con le seguenti: «entro il 15 aprile 2007»;

3) aggiungere, in fine, le parole: «, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»;

b) nel comma 1, aggiungere dopo il secondo periodo, i seguenti: «Con il predetto provvedimento possono essere, inoltre, stabilite le differenti percentuali di detrazione dell'imposta per distinti settori di attività in relazione alle quali è ammesso il rimborso in misura forfetaria. Resta ferma, per i contribuenti che non aderiscono al suddetto rimborso forfetario, ovvero per coloro che non presentano l'istanza entro il predetto termine del 15 aprile 2007, la possibilità di dimostrare il diritto ad una detrazione in misura superiore presentando apposita istanza ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, contenente i dati e gli elementi comprovanti la misura, nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, dell'effettivo utilizzo in base a criteri di reale inerenza, stabiliti con il provvedimento di cui al presente comma.»;

c) aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio», sono sostituite dalle seguenti: «a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea della autorizzazione riconosciuta all'Italia dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi della direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, di stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e le relative spese di cui alla presente lettera, nei termini ivi previsti, senza prova contraria, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio.».

 


FINANZE E TESORO (6ª)

 

giovedì 5 ottobre 2006

24ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

BENVENUTO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Grandi.

 

La seduta inizia alle 8,35

 

IN SEDE REFERENTE

(953) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell' IVA

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Si riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

 

Il presidente BENVENUTO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti e dichiara improponibili per estraneità all'oggetto del decreto-legge gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

 

Il senatore EUFEMI (UDC), nel prendere atto della pronuncia del Presidente, ricorda le motivazioni sottese alla presentazione dei due emendamenti, in materia di presentazione dei modelli F24 in via telematica.

 

Il presidente BENVENUTO ricorda il recente svolgimento di un'apposita interrogazione in Commissione sul tema.

 

Il senatore CURTO (AN) richiama l'esigenza di chiarire i criteri per definire l'inammissibilità degli emendamenti, anche in vista dell'esame della legge finanziaria.

 

Il PRESIDENTE richiama la norma regolamentare in relazione alla inammissibilità dichiarata.

 

Prende la parola il senatore EUFEMI (UDC), per illustrare congiuntamente tutti gli emendamenti da lui presentati; con riferimento all’emendamento 0.1.1, sottolinea la finalità della modifica proposta, che è quella di espungere dall’ordinamento giuridico norme riconosciute incompatibili con il sistema comune dell’IVA da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee. Illustra poi, analiticamente i contenuti e le finalità degli emendamenti 1.3, 1.8, 1.13, 1.14, 1.17, 1.19, 1.25, 1.29, 1.31, 1.32 e 1.35, sottolineandone il valore di garanzia dei diritti dei contribuenti aventi titolo al rimborso dell’IVA. Dà per illustrati gli emendamenti 1.36 e 1.37. Rimarca inoltre l'esigenza di superare il divieto della compensazione e alla detrazione così come l'esigenza di considerare validi, ai fini della maturazione del diritto al rimborso, gli acquisti effettuati dall'anno di imposta 1996, in applicazione del termine ordinario di prescrizione decennale. Anche la questione del termine entro cui presentare le istanze, in parte affrontato anche dall'emendamento della relatrice, va approfondito, perché occorre comunque salvaguardare i diritti dei contribuenti. Le proposte di modifica, in generale, tendono a riequilibrare, a favore dei contribuenti un provvedimento che si palesa iniquo e lesivo dei diritti sanciti dalle autorità comunitarie.

 

Interviene quindi il senatore Paolo FRANCO (LNP), il quale svolge ampie considerazioni per illustrare il subemendamento 1.100/2, del quale evidenzia le finalità di razionalizzazione della proposta emendativa presentata dalla relatrice Thaler Ausserhofer: in particolare, ritiene preferibile la soluzione che la disciplina delle modalità di esercizio del rimborso venga stabilita con apposito decreto ministeriale rispetto all’opzione di ricorrere a un provvedimento, di natura tecnica, dell’Agenzia delle entrate. A suo parere, appare inoltre preferibile fissare una soglia di detraibilità.

 

Passa, poi, ad illustrare analiticamente gli emendamenti 1.4, 1.6, 1.12, 1.18, 1.26, 1.30 (sottolineando, con riguardo a quest’ultimo, l’esigenza di stabilire un arco temporale non eccessivamente lungo entro il quale garantire ai contribuenti il rimborso di quanto loro spettante) e 1.33, volto a chiarire, in via di principio, che ai contribuenti non è precluso il ricorso alla procedura ordinaria di detrazione e compensazione dell’IVA.

 

Il presidente BENVENUTO richiama l’attenzione della Commissione al rispetto del termine assegnato dal Regolamento per gli interventi svolti dai presentatori di emendamenti.

 

Alla luce dell'andamento dei lavori della Commissione, pertanto, in considerazione dell'imminente inizio dell'Assemblea, e al fine di concludere l'esame del provvedimento nella giornata odierna, propone che la Commissione stessa torni a riunirsi alle ore 13.

 

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

 

Prende la parola il senatore BETTAMIO (FI), illustrando i contenuti degli emendamenti 1.1, 1.11 - finalizzato all’ampliamento del termine per la presentazione dell’istanza di rimborso - e 1.23, diretto a chiarire che le somme rimborsate sono imponibili, ai fini dell’IRAP, solo per il periodo di imposta in cui sono percepite. Dà per illustrato l'emendamento 1.27.

 

La senatrice ROSSA (Ulivo) ritira l’emendamento 1.5.

 

Il senatore CURTO (AN) illustra, con analitica disamina, le finalità perseguite dagli emendamenti 1.7, 1.16, 1.21 e 1.22 (del quale sottolinea la finalità di garantire un trattamento fiscale dei rimborsi effettuati, ai fini della formazione del reddito IRE e IRAP, ispirato a principi di giustizia ed equità nonché finalizzato a snellire i rapporti tra i contribuenti e l’Amministrazione finanziaria). Illustra poi il subemendamento 1.100/1, volto a precisare la disciplina applicabile agli acquisti effettuati dai soggetti passivi di imposta nel periodo dal 14 settembre 2006 al 15 dicembre 2006: si tratta a suo parere di una modifica essenziale al fine di colmare una lacuna vistosa.

 

Il senatore BARBOLINI (Ulivo) ricorda, con riferimento agli emendamenti 1.9 e 1.20 nonché all’ordine del giorno G0/953/1/6a, come tali proposte fossero caratterizzate dalla intenzione di recepire alcune soluzioni sulle quali era stata raggiunta un’ampia convergenza nel corso del dibattito in Commissione: tuttavia, alla luce dell’emendamento 1.100 della relatrice Thaler Ausserhofer, al quale dichiara la propria piena adesione, ritira i citati emendamenti e l’ordine del giorno.

 

Il senatore BALBONI (AN) dà per illustrati gli emendamenti 1.15 e 1.34.

 

Interviene il senatore COSTA (FI) il quale aggiunge la firma e illustra gli emendamenti 1.2, 1.10, 1.24 e 1.28, presentati dal senatore Ventucci.

 

La relatrice THALER AUSSERHOFER (Aut) esprime parere contrario sull’emendamento 0.1.1; chiede il ritiro degli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 per un riesame in Assemblea, nonché dell’emendamento 1.6, in quanto, in parte, ricompreso nell’emendamento 1.100. Esprime, inoltre, motivando ampiamente tale orientamento, parere contrario sugli emendamenti 1.7 e 1.8; chiede il ritiro degli emendamenti 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 e 1.18, in quanto la questione del termine è affrontata dall’emendamento 1.100; sull’emendamento 1.19 esprime parere contrario alla luce della sentenza sull’IVA con la quale la Corte di giustizia comunitaria ha limitato il rimborso a far data dal 2003; chiede altresì il ritiro dell’emendamento 1.21; per quanto riguarda gli emendamenti 1.22, 1.24, 1.23, 1.25 e 1.26 si rimette al Governo, sollecitandolo a compiere una valutazione circa gli effetti finanziari derivanti dalle modalità di determinazione del reddito ivi contenute; sugli emendamenti 1.27, 1.28, 1.29 e 1.30 esprime parere contrario; in relazione all’emendamento 1.31 si rimette alla valutazione del Governo; ritiene poi ricompresa nell’emendamento 1.100 la proposta 1.32, di cui chiede il ritiro; chiede poi di ritirare gli emendamenti 1.35 e 1.34, sottolineando di aver predisposto un ordine del giorno G0/953/2/6a che riprende la stessa questione. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 1.33 e 1.37; rimette infine al Governo la valutazione dell’emendamento 1.36, in quanto privo di portata modificativa. Quanto ai subemendamenti, chiede il ritiro della proposta 1.100/1, in quanto la specificazione da esso recata appare superflua, poiché il regime applicabile agli acquisti effettuati dopo il 14 settembre 2006 è chiaro. Sull'emendamento 1.100/2, invita al ritiro pur comprendendone in parte le motivazioni.

 

Il sottosegretario GRANDI esprime un parere conforme al relatore. Con riferimento poi agli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 dichiara la disponibilità a valutarli, se ritirati, in Assemblea; sugli emendamenti 1.22, 1.23, 1.24, 1.25 e 1.26 esprime parere contrario; chiede, infine, il ritiro dell’emendamento 1.31, dal momento che il periodo preso in considerazione dalla legge n. 289 del 2002 per le sanatorie e le definizioni fiscali ivi previste considera come termine finale l’anno 2002, mentre la sentenza sulla detraibilità dell’IVA produce effetti a decorrere dal 2003.

 

Il PRESIDENTE avverte quindi che si passerà alla votazione degli emendamenti.

 

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 0.1.1 che viene respinto. Analogamente viene posto ai voti e respinto l'emendamento 1.100/2.

 

Prendendo atto del parere espresso dalla relatrice, il senatore CURTO (AN) ritira l'emendamento 1.100/1.

 

Posto ai voti, l'emendamento 1.100 del relatore (pubblicato nel resoconto della seduta di ieri), non viene accolto.

 

Analogamente la Commissione respinge poi, con un'unica votazione, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, di identico contenuto. Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 1.6.

 

Intervengono per dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 1.7 e 1.8, di identico contenuto, i senatori CURTO (AN) ed EUFEMI (UDC).

 

La Commissione quindi non accoglie gli emendamenti 1.7 e 1.8.

 

Posti unitamente ai voti, poiché di identico contenuto, vengono respinti gli emendamenti 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13 .

 

Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 1.14 e 1.15 di identico contenuto.

 

Con una unica votazione vengono respinti poi gli emendamenti 1.16, 1.17 e 1.18 di identico contenuto.

 

Dopo che la Commissione ha quindi respinto gli emendamenti 1.19 e 1.21, posti congiuntamente ai voti, perché di identico contenuto, vengono respinti anche gli emendamenti 1.23 , 1.24, 1.25 e 1.26.

 

Sull'emendamento 1.22 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore CURTO (AN), ricordando come le somme rimborsate, essendo considerati componenti positivi del reddito, vanno depurate degli interessi calcolati al tasso legale di riferimento.

 

Posto ai voti, l'emendamento 1.22 non è accolto.

 

Posti congiuntamente ai voti vengono quindi respinti 1.27, 1.28, 1.29 e 1.30 di identico contenuto.

 

In concomitanza con l'avvio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per le ore 13.

 

Dopo un intervento del senatore CANTONI (FI), volto a rilevare il mancato consenso sulla convocazione di una nuova seduta per le ore 13, il PRESIDENTE fa presente di non aver rilevato alcuna osservazione contraria al momento in cui tale decisione è stata comunicata.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N° 953

 

al testo del decreto-legge0.1.1

EUFEMI

All'articolo 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 19-bis1, al comma 1, le lettere c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono abrogate».

 

Art. 1

1.100/2

FRANCO PAOLO

All'emendamento 1.100, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

1) le parole: «Con il predetto provvedimento possono essere, inoltre,» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare possono essere»;

2) dopo le parole: «in misura forfetaria» sono aggiunge le seguenti: «non inferiore all'ottanta per cento della percentuale di detrazione riconosciuta all'Italia dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi della direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».

 

1.100/1

CURTO, BALBONI, FLUTTERO

All'emendamento 1.100, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«d) per gli acquisti effettuati dai soggetti di cui al presente comma a partire dal 14 settembre 2006 si applica la disciplina prevista dagli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

 

1.1

BETTAMIO

Al primo comma, dopo le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», inserire le seguenti: «ed eseguite le relative registrazioni di cui all'articolo 25 del citato decreto entro la predetta data,».

 

1.2

VENTUCCI

Al primo comma, dopo le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», inserire le seguenti: «ed eseguite le relative registrazioni di cui all'articolo 25 del citato decreto entro la predetta data,».

 

1.3

EUFEMI

Al primo comma, dopo le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», inserire le seguenti: «ed eseguite le relative registrazioni di cui all'articolo 25 del citato decreto entro la predetta data,».

 

1.4

FRANCO PAOLO

Al primo comma, dopo le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», inserire le seguenti: «ed eseguite le relative registrazioni di cui all'articolo 25 del citato decreto entro la predetta data,».

 

1.5

ROSSA

Al primo comma, dopo le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», inserire le seguenti: «ed eseguite le relative registrazioni di cui all'articolo 25 del citato decreto entro la predetta data».

 

1.6

FRANCO PAOLO

Al comma 1, sopprimere le parole: «in via telematica» e «a pena di decadenza».

 

1.7

CURTO, FLUTTERO, BALBONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «in via telematica».

 

1.8

EUFEMI

Al comma 1, sopprimere le parole: «in via telematica».

 

1.9

BARBOLINI, PEGORER, ROSSA, ROSSI PAOLO, TURANO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 15 dicembre 2006, a pena di decadenza» con le seguenti: «entro il 30 dicembre 2006».

 

1.10

VENTUCCI

Al primo periodo, sostituire le parole: «15 dicembre 2006» con le seguenti: «15 febbraio 2007».

 

1.11

BETTAMIO

Al primo periodo, sostituire le parole: «15 dicembre 2006» con le seguenti: «15 febbraio 2007».

 

1.12

FRANCO PAOLO

Al primo periodo, sostituire le parole: «15 dicembre 2006» con le seguenti: «15 febbraio 2007».

 

1.13

EUFEMI

Al comma 1, sostituire le parole: «15 dicembre 2006» con le seguenti: «15 febbraio 2007».

 

1.14

EUFEMI

Al comma 1, sostituire le parole: «15 dicembre 2006» con le seguenti: «31 gennaio 2007».

 

1.15

BALBONI, FLUTTERO

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 15 dicembre 2006» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2006».

 

1.16

CURTO, FLUTTERO, BALBONI

Al comma 1, sostituire le parole: «15 dicembre 2006» con le seguenti: «31 dicembre 2006».

 

1.17

EUFEMI

Al comma 1, sostituire le parole: «15 dicembre 2006» con le seguenti: «31 dicembre 2006».

 

1.18

FRANCO PAOLO

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 15 dicembre 2006» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2006».

 

1.19

EUFEMI

Al comma 1, dopo le parole: «istanza di rimborso» aggiungere le seguenti: «per gli anni di imposta per i quali non sono decorsi i termini della prescrizione ordinaria di cui all'articolo 2946 del codice civile».

 

1.20

BARBOLINI, PEGORER, ROSSA, ROSSI PAOLO, TURANO

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da inviare anche dopo la decorrenza del termine di cui al primo periodo».

 

1.21

CURTO, FLUTTERO, BALBONI

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «La liquidazione delle somme rimborsabili dovrà comunque avvenire entro l'anno 2007».

 

1.23

BETTAMIO

Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine di evitare ingiustificati arricchimenti, i dati hanno ad oggetto anche gli altri tributi rilevanti ai fini della complessiva determinazione delle somme effettivamente spettanti» con le seguenti: «Le somme rimborsate, per tutti i percipienti, sono imponibili, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel periodo d'imposta in cui sono riscosse».

 

1.24

VENTUCCI

Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine di evitare ingiustificati arricchimenti, i dati hanno ad oggetto anche gli altri tributi rilevanti ai fini della complessiva determinazione delle somme effettivamente spettanti» con le seguenti: «Le somme rimborsate, per tutti i percipienti, sono imponibili, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel periodo d'imposta in cui sono riscosse».

 

1.25

EUFEMI

Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine di evitare ingiustificati arricchimenti, i dati hanno ad oggetto anche gli altri tributi rilevanti ai fini della complessiva determinazione delle somme effettivamente spettanti» con le seguenti: «Le somme rimborsate, per tutti i percipienti, sono imponibili, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel periodo d'imposta in cui sono riscosse».

 

1.26

FRANCO PAOLO

Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine di evitare ingiustificati arricchimenti, i dati hanno ad oggetto anche gli altri tributi rilevanti ai fini della complessiva determinazione delle somme effettivamente spettanti» con le seguenti: «Le somme rimborsate, per tutti i percipienti, sono imponibili, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel periodo d'imposta in cui sono riscosse».

 

1.22

CURTO, FLUTTERO, BALBONI

Al comma 1, dopo le parole: «effettivamente spettanti», inserire il seguente periodo: «Le somme rimborsate, al netto degli interessi calcolati al tasso legale di riferimento, e commisurati al periodo intercorrente tra il versamento IVA e l'effettivo rimborso, concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile ai fini IRE e IRAP relativo all'anno in cui il rimborso è effettivamente avvenuto».

 

1.27

BETTAMIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il rimborso delle somme dovute avverrà entro il 31 dicembre 2007».

 

1.28

VENTUCCI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il rimborso delle somme dovute avverrà entro il 31 dicembre 2007».

 

1.29

EUFEMI

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il rimborso delle somme dovute avverrà entro il 31 dicembre 2007».

 

1.30

FRANCO PAOLO

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il rimborso delle somme dovute avverrà entro il 31 dicembre 2007».

 

1.31

EUFEMI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

 «1-bis. Sono esclusi dal diritto al rimborso per l'Iva, limitatamente agli anni di imposta definiti, i soggetti passivi di imposta che hanno usufruito delle sanatorie e definizioni fiscali di cui alla legge 27 dicembre 2002 n. 289».

 

1.32

EUFEMI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I soggetti passivi di cui al comma 1 hanno facoltà di presentare l'istanza di rimborso anche nei modi ordinari sino al 31 gennaio 2007».

 

1.35

EUFEMI

Sopprimere il comma 2.

 

1.33

FRANCO PAOLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dopo la presentazione dell'istanza, il soggetto passivo può procedere alla detrazione e alla compensazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

 

1.34

BALBONI, FLUTTERO

Al comma 2, sostituire le parole: «Sono in ogni caso escluse» con le seguenti: «Sono ammesse».

 

1.36

EUFEMI

Sopprimere le parole: «in ogni caso».

 

1.37

EUFEMI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. La preclusione del ricorso alle generali procedure di rimborso non riguarda la quota di imposta detratta o detraibile ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 30 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e successive modificazioni».

 

1.0.1

EUFEMI

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Il termine del 1º ottobre 2006 previsto dal comma 49 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è prorogato al 1º giugno 2007».

 

1.0.2

EUFEMI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modalità di pagamento telematico delle imposte)

 

1. All'articolo 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: ''A partire dal 1º ottobre 2006'' sono sostituite con le altre: ''A partire dal 1º novembre 2006''».

 

 

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 953

 

G0/953/1/6a

BARBOLINI, PEGORER, ROSSA, ROSSI PAOLO, TURANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante «Disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA,

premesso che:

il decreto-legge in esame prevede la presentazione di una istanza di rimborso da parte degli aventi diritto, mediante l'utilizzazione di uno specifico modello di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da approvarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge;

nello stesso provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i documenti che devono essere indicati o predisposti dai contribuenti a fondamento dell'istanza di rimborso;

il decreto-legge prevede un termine decadenziale entro cui presentare l'istanza di rimborso;

tenuto conto della necessità di concordare le modifiche al testo del decreto in sede comunitaria,

impegna il Governo:

a chiarire che la predisposizione e l'invio della documentazione comprovante il diritto a rimborso possono essere effettuati, senza alcuna conseguenza per i contribuenti, anche dopo la scadenza del termine decadenziale di cui all'articolo 1, comma 1.

 

G0/953/2/6a

Il Relatore

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 953: «Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detrabilità dell'IVA»;

impegna il Governo a prevedere, per i contribuenti che presentano l'istanza di rimborso in modo forfetario, la possibilità di avvalersi della procedura di compensazione dell'imposta, entro un limite massimo di importo da definire, in alternativa al rimborso.

 


FINANZE E TESORO (6ª)

 

giovedì 5 ottobre 2006

25ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

BENVENUTO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Grandi.

 

La seduta inizia alle 13,10

 

IN SEDE REFERENTE

(953) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell' IVA

(Seguito dell'esame e conclusione dell’esame)

 

Si riprende l’esame sospeso nella prima seduta antimeridiana di oggi.

 

Interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.31 il senatore EUFEMI (UDC). Tale emendamento, posto ai voti, viene respinto.

 

Dopo che la Commissione non ha accolto l'emendamento 1.32, interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.35 il senatore EUFEMI (UDC), il quale ricorda che il divieto di utilizzare la compensazione o la detrazione da parte dei contribuenti che hanno indebitamente versato l'IVA indetraibile costituisce uno motivi di maggiore contrarietà della propria parte politica in relazione al decreto-legge.

 

Posto ai voti, l'emendamento 1.35 viene respinto.

 

Con separate votazioni la Commissione respinge poi gli emendamenti 1.33 e 1.34.

 

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.36 interviene il senatore EUFEMI (UDC), ricordando come il parere contrario espresso dal rappresentante del Governo sull'emendamento in votazione è testimonianza della sostanziale chiusura dell'Esecutivo rispetto alle modifiche migliorative proposte dall'opposizione.

 

Posto ai voti, l'emendamento 1.36 è respinto.

 

Interviene il senatore EUFEMI (UDC) per preannunciare il voto favorevole sull'emendamento 1.37, finalizzato a rendere effettivo il rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente.

 

La Commissione quindi non accoglie l'emendamento 1.37.

 

Il PRESIDENTE ricorda che l'ordine del giorno n. 1 era stato precedentemente ritirato.

 

La relatrice THALER AUSSERHOFER (Aut) ritira l'ordine del giorno n. 2 ed illustra l'ordine del giorno n. 3.

 

Il sottosegretario GRANDI non ritiene di poter accogliere l'ordine del giorno, ma si riserva un ulteriore approfondimento dello stesso nel corso dell'esame in Assemblea.

 

Posto ai voti, l'ordine del giorno viene accolto all'unanimità.

 

Il PRESIDENTE avverte che si passerà al conferimento del mandato al relatore.

 

Interviene in dichiarazione di voto il senatore Paolo FRANCO (LNP), il quale dà atto alla relatrice di aver compiuto un attento esame delle questioni sollevate anche dall'opposizione, concretizzatosi nella presentazione dell'emendamento 1.100. Al di là dell'impegno profuso dalla relatrice, manifesta comunque la insoddisfazione della propria parte politica per i contenuti del decreto-legge, che comunque non sarebbe stato migliorato significativamente dalla modifica citata.

 

Ritiene quindi di aver motivato il voto contrario della propria parte politica sul mandato a riferire favorevolmente in Assemblea.

 

Il senatore GIRFATTI (DC-PRI-IND-MPA) ritiene che i contenuti del decreto-legge costituiscono un sostanziale aggiramento dell'importante sentenza della Corte di giustizia europea, poiché non consente ai contribuenti di fruire immediatamente del rimborso delle somme indebitamente versate allo Stato italiano. Pur dando atto quindi alla relatrice di aver voluto attenuare tali elementi negativi, preannuncia il proprio voto contrario.

 

A giudizio del senatore EUFEMI (UDC) l'approfondimento e l'attenzione della relatrice Thaler Ausserhofer non hanno trovato corrispondenza nell'atteggiamento del Governo, il cui comportamento di sostanziale chiusura ha impedito di apportare le necessarie modifiche al testo del decreto-legge, al fine di superare sia la evidente incompatibilità dello stesso rispetto alla disciplina comunitaria sia di introdurre elementi di equità sostanziale. A suo parere, il decreto-legge rimane una finta soluzione rispetto all'applicazione nell'ordinamento italiano di una norma incompatibile con quella comunitaria.

 

Ritiene di aver così motivato il proprio voto contrario.

 

Il senatore BARBOLINI (Ulivo), nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica, esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla senatrice Thaler Ausserhofer, ricordando come la proposta emendativa da lei formulata costituiva un utile ed opportuna risposta alle esigenze di migliorare il decreto-legge. Dopo aver rilevato la sostanziale contraddittorietà tra le dichiarazioni dei rappresentanti dell'opposizione in riferimento al lavoro compiuto dalla senatrice Thaler Ausserhofer e le scelte di voto, ritiene opportuno compiere, in prospettiva, una riflessione da parte di entrambi gli schieramenti affinché proprio la condizione di sostanziale parità in Commissione possa costituire un punto di partenza per individuare le modalità di lavoro della stessa.

 

A suo parere esistono infatti questioni tecniche, ovvero discipline settoriali, nelle quali il lavoro di approfondimento e di analisi, compiuto su entrambi i fronti, potrebbe valorizzare il ruolo e le prerogative della Commissione, senza pregiudicare l'autonomia e il valore delle rispettive posizioni politiche.

 

Conclude auspicando che in Assemblea la maggioranza possa comunque modificare il decreto-legge, garantendo anche ai contribuenti quella tutela e quella certezza che, per adesso, l'esame in Commissione, per l'atteggiamento dell'opposizione, non sembra in grado di offrire.

 

Il senatore CURTO (AN) rileva che il decreto-legge sostanzialmente impedisce ai contribuenti italiani di ottenere subito il rimborso delle somme versate ma non dovute, violando così, tra l'altro, il principio fondamentale dell'immediata applicabilità della sentenza della Corte di giustizia. Rileva come la discussione parlamentare, pur con posizioni differenziate, aveva certamente fatto emergere, con l'apporto dell'opposizione, modifiche migliorative del testo: peraltro, la chiusura sostanziale del rappresentante del Governo ha impedito un confronto più costruttivo. Dà atto quindi alla senatrice Thaler Ausserhofer di aver compiuto un lavoro significativo, ma la sua parte politica ritiene che le modifiche al decreto andavano predisposte in tutt'altra prospettiva. A suo parere, quindi non si sono create le condizioni affinché il lavoro di approfondimento e di analisi compiuto in Commissione potesse trovare uno sbocco, coinvolgendo anche le forze di opposizione. Convenendo sull'esigenza di compiere una riflessione sulla condizione di sostanziale stallo presente in Commissione, sottolinea la volontà della propria parte politica di condurre una opposizione non pregiudiziale. Nel rimarcare ancora una volta che non si sono manifestate le condizioni per raggiungere un'intesa, preannuncia il voto contrario della propria parte politica sul conferimento del mandato.

 

Il senatore BONADONNA (RC-SE), non condivide affatto le critiche sui contenuti del decreto-legge, giudicando invece assolutamente legittima la disciplina italiana della detraibilità dell'IVA sull'acquisto di beni ad uso promiscuo. Si dichiara sorpreso per il mancato accoglimento dell'emendamento predisposto dalla senatrice Thaler Ausserhofer, che a suo parere costitutiva un punto ragionevole e opportuno di modifica del testo.

 

Dopo aver espresso il rammarico quindi per la sostanziale indisponibilità ad apportare cambiamenti al testo, preannuncia il voto favorevole della propria parte politica al conferimento del mandato.

 

Il senatore COSTA (FI), dopo aver formulato l'apprezzamento per le proposte avanzate dalla relatrice, ribadisce la netta contrarietà della propria parte politica sul decreto-legge, rimarcando come esso violi sostanzialmente il patto di lealtà che lega lo Stato al contribuente. L'impossibilità di portare in compensazione o detrazione il rimborso spettante ovvero l'incertezza sui tempi stessi del rimborso sostanzialmente negano i principi sanciti dallo Statuto del contribuente. Conclude quindi sollecitando il rappresentante del Governo a tenere in maggior conto tali principi.

 

A giudizio del presidente BENVENUTO il lavoro compiuto dalla senatrice Thaler Ausserhofer con la collaborazione fattiva del rappresentante del Governo è stato sostanzialmente vanificato da un atteggiamento di pregiudiziale opposizione rispetto alle proposte di modifica avanzate dalla maggioranza di Governo. Del resto la convergenza realizzatasi sull'ordine del giorno n. 3, che contempera sia l'esigenza di rendere più facile la fruizione del rimborso che le riserve avanzate dall'amministrazione su tale procedura, pone in evidenza come l'obiettivo di tutelare concretamente gli interessi dei contribuenti possa rappresentare un punto di unione tra i diversi schieramenti, al di là dell'autonoma e indipendente valutazione di ordine generale. Condivide le affermazioni dei senatori Barbolini, Costa e Curto a dimostrazione del fatto che alcune questioni di carattere tecnico impongono un confronto sul merito in grado di valorizzare le prerogative e le capacità della Commissione. Ritiene particolarmente rilevanti gli accenti sul pieno rispetto dello Statuto del contribuente e si dichiara convinto che tale obiettivo possa consentire una riflessione proficua in futuro.

 

Pone quindi ai voti il conferimento del mandato alla senatrice Thaler Ausserhofer di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 258 del 2006.

 

A parità di voti, la proposta di conferimento al mandato viene respinta.

 

Il presidente BENVENUTO precisa che, in esito al mancato conferimento del mandato, l'ordine del giorno n. 3 precedentemente accolto dovrà comunque essere ripresentato in Assemblea.

 

La seduta termina alle ore 13,45.

 


ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N° 953

 

G0/953/3/6a

Il Relatore

 

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 953: «Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detrabilità dell'IVA»;

impegna il Governo a esaminare la possibilità di consentire ai contribuenti, in esito alla presentazione dell'istanza di rimborso forfetario e alla positiva valutazione della stessa, di avvalersi della procedura di compensazione dell'imposta entro un limite massimo di importo da definire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e a condizione del rigoroso rispetto delle disponibilità finanziarie appositamente previste nella legge finanziaria 2007.

 


Esame in Assemblea


 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

35a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDI' 20 SETTEMBRE 2006

 

Pomeridiana

Presidenza del presidente ANGIUS,

indi del vice presidente BACCINI

e del vice presidente CALDEROLI

 

 

 

 

Deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(953) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA (ore 16,36)

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, per il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA».

Ha facoltà di parlare il presidente della 1a Commissione, senatore Bianco, per darci conto degli esiti della discussione e delle votazioni in Commissione.

 

BIANCO (Ulivo). Signor Presidente, onorevoli senatori, nella seduta di ieri la Commissione affari costituzionali ha esaminato il disegno di legge n. 953, «Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA». (Brusìo).

 

PRESIDENTE. Chiederei ai colleghi di prendere posto in modo tale da consentire al presidente Bianco di svolgere la sua esposizione. Prego, Presidente.

 

BIANCO (Ulivo). Grazie, signor Presidente. La Commissione affari costituzionali si è riunita per valutare la sussistenza o meno dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza e dei requisiti di legge. (Brusìo).

 

PRESIDENTE. Pregherei i colleghi, almeno quelli che stanno accanto al Presidente della 1a Commissione, di non disturbare eccessivamente.

 

BIANCO (Ulivo). Dopo una esposizione del senatore Villone, relatore alla Commissione, che proponeva un parere favorevole, è intervenuto nel dibattito il senatore Pastore, motivando un dissenso più di prospettiva sulla soluzione a regime della vicenda connessa alla sentenza europea che riferito al decreto in sé considerato. Nondimeno, legittimamente l'opposizione si è orientata per un voto di astensione alla proposta di parere favorevole, con l'eccezione del senatore Palma che ha annunciato il suo voto contrario. All'atto della votazione, la proposta di parere favorevole raccoglieva dieci voti positivi, nove astensioni e un voto contrario.

Data la parità di voti tra favorevoli e non, la proposta di parere risultava non approvata, cosicché, in ragione della peculiare natura dei pareri della 1a Commissione sui presupposti costituzionali dei decreti-legge, che sono fondati su un criterio rigorosamente binario (i presupposti sussistono o meno), l'esito dell'esame è stato quello di un parere negativo, che oggi viene sottoposto all'Assemblea ai sensi dell'articolo 78, comma terzo, del Regolamento.

 

PRESIDENTE Ricordo che può prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo per non più di dieci minuti ciascuno.

 

ROSSI Fernando (IU-Verdi-Com). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ROSSI Fernando (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, siamo in una situazione che è abbastanza rilevante perché noi, come Unione, in Commissione non siamo riusciti a garantire la nostra partecipazione di maggioranza.

Tuttavia, vorrei rilevare come i presupposti di costituzionalità e di urgenza siano stati ammessi dallo stesso rappresentante della Casa delle Libertà; appare quindi abbastanza capzioso che ora, di fronte all'attuazione di una sentenza di cui il Governo prende atto con urgenza con un decreto, su una tematica che dovrebbe stare a cuore, almeno a quanto leggemmo allora e leggiamo tutti i giorni, ai rappresentanti della Casa delle Libertà, pur di fare un piccolo passo verso quell'ambiente che veniva richiamato dalla Capogruppo dell'Ulivo stamattina, si sia disposti ad ostacolare in tema di costituzionalità e di urgenza un decreto che è doveroso e necessario e che dovrebbe - poiché ovviamente ne sono tutt'altro che convinto - andare in direzione del famoso "popolo dell'IVA", dando cioè garanzia ai contribuenti che, con questo decreto, avranno la sicurezza di poter avere il rimborso di quanto versato relativamente all'IVA.

Ciò nonostante potremmo trovarci di fronte, senza il compatto voto dell'Unione, ad un decreto che decade per volontà della Casa delle Libertà, complicando, quindi, un percorso che, dopo la sentenza europea, è un diritto di questi cittadini.

 

PASTORE (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PASTORE (FI). Signor Presidente, credo che il voto di astensione pronunciato in Commissione dal centro-destra sia pienamente legittimato anche sul punto dell'urgenza, e mi accingo a spiegarne il motivo.

Nessuno dubita che la legislazione sulla quale è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia sia chiaramente da cambiare, in quanto contraria alla normativa comunitaria. Da quasi trent'anni esiste la norma sull'indeducibilità dell'IVA degli autoveicoli per le imprese ed i professionisti: nessuno ha messo mano a tale importante segmento della normativa IVA nazionale e, prima o poi, doveva arrivare questa che possiamo considerare, in maniera bipartisan, una tegola per le nostre finanze pubbliche.

Ma perché l'astensione e non un voto favorevole al decreto-legge? Per due ordini di ragioni, dei quali uno è già stato esposto in Commissione e l'altro mi permetto di segnalarlo ai colleghi qui in Aula. In primo luogo - com'è noto - le sentenze della Corte di giustizia non cancellano dal nostro ordinamento le norme illegittime, ma le disapplicano relativamente ai casi sottoposti all'attenzione della Corte stessa. Non si verifica, cioè, per tali sentenze quello che avviene ad esempio per quelle della Corte costituzionale, che cancellano (queste sì!) una certa disposizione dall'ordinamento.

Ebbene, i nostri operatori economici, gli imprenditori ed i professionisti che hanno vissuto in tale contesto normativo di indeducibilità da domani si troveranno in una situazione, direi, paradossale perché sanno che, da un lato, applicando le norme ancora in vigore, formalmente rispettano la legge ma, dall'altro, non applicandole potrebbero ottenere comunque (attraverso la Corte di giustizia o, ancor prima, i giudici nazionali, che si adeguerebbero alla giurisprudenza di questa) il rimborso delle somme legittimamente pagate. E cosa faranno i nostri operatori? Certamente dedurranno l'IVA in spregio alla norma scritta, ma avranno un contesto formale di effettiva, apparente illegittimità.

Il legislatore - nel momento in cui ha provveduto a disciplinare per il passato, restringendo le possibilità di recupero da parte dei contribuenti - avrebbe dovuto provvedere anche per il futuro, perché non è detto che il legislatore che interverrà formalmente sulla legislazione IVA si troverà a poter scegliere tra un'opzione più o meno radicale (in quest'ultimo caso in conformità alla normativa comunitaria).

I nostri operatori economici si troveranno nell'estrema difficoltà di rispettare il dettato formale della legge oppure di non rispettarla affatto, trovandosi magari l'indomani in una situazione di illegalità.

Allora, questo decreto-legge non fa quello che avrebbe dovuto fare: rimodulare, rimodellare, riscrivere la normativa IVA e dare certezza per il futuro delle nostre imprese e dei professionisti, cioè di tutto il settore del lavoro autonomo. Ma fa qualcosa sulla quale si può esprimere una valutazione di censura: si preoccupa solo di limitare, di ridurre, di depotenziare quello che è, in base alla sentenza della Corte di giustizia, l'esercizio sacrosanto di un diritto al rimborso. In che modo depotenzia, limita, riduce l'esercizio di questo diritto? Con gli strumenti che prevede: termini perentori, ricorso a modulistiche e, soprattutto, con la non applicabilità in questo settore delle norme relative alla detrazione e alla compensazione dell'imposta sul valore aggiunto non detratta a suo tempo e quindi pagata in maniera illegittima.

Signor Presidente, riconoscendo le difficoltà in cui si trova, si è trovato e si troverà qualsiasi soggetto, qualsiasi forza politica, qualsiasi coalizione che deve riaffrontare e risolvere questo problema, a noi sembra che il decreto-legge in esame sia assolutamente insufficiente per quanto riguarda il futuro del settore normativo dell'IVA ed eccessivo per quanto concerne il segmento della operatività dei rimborsi.

Vi è poi un altro aspetto che non riguarda l'urgenza, ed è quello della copertura finanziaria. La relazione presentata sul decreto sostiene che non vi sia alcun onere a carico del bilancio dello Stato; chiaramente - ed è un messaggio che lancio alle Commissioni di merito e bilancio - ci sono oneri. Una copertura era ed è necessaria, nello stesso momento in cui il decreto viene emesso e mi meraviglio di come questo provvedimento sia passato anche alla promulgazione del Presidente della Repubblica senza alcuna valutazione sul punto.

Questi sono i motivi del nostro dissenso, anche sui presupposti costituzionali del decreto-legge.

 

FRANCO Paolo (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FRANCO Paolo (LNP). Signor Presidente, effettuerò solo alcune precisazioni, perché l'intervento di chi mi ha preceduto è stato molto puntuale. Tuttavia, nella valutazione dei termini per la costituzionalità del decreto in oggetto dobbiamo svolgere alcune brevi considerazioni altrettanto importanti.

Inizierei dall'osservazione finale del senatore Pastore, cioè dal fatto che questo decreto non prevede una copertura finanziaria. Si tratta di una questione che non concerne gli aspetti di costituzionalità ma che, come ha detto il senatore Pastore, riguarda la Commissione bilancio e questa Assemblea, quando si entrerà nel merito del provvedimento.

Ebbene, è evidente che questa è una formalità per un adempimento improvviso e necessario, ma che dovrà essere rivalutata proprio ai fini della copertura di una cifra senz'altro considerevole, che avrà un impatto di particolare rilevanza e gravità (attenderemo le determinazioni della Commissione bilancio, ma così si è letto sulla stampa specialistica).

Ciò comporta che il provvedimento nasca già menomato e debba essere necessariamente integrato e corretto, perché dire, come è scritto, che si provvederà a rimborsare chi presenterà domanda entro certi termini e affermare poi che non c'è bisogno di copertura finanziaria avvalora la tesi della mancanza dei presupposti di necessità e di urgenza del decreto-legge in quanto la mancanza di una delle sue componenti fondamentali, cioè la copertura finanziaria, comprova che sarebbe stato opportuno impiegare tempi legislativi diversi e non certo quelli del decreto.

Se consideriamo poi - è la seconda riflessione che voglio fare di maggiore valenza generale - che anche questa volta nella Commissione affari costituzionali non è stato dato il vaglio positivo al decreto-legge, ebbene penso che le motivazioni vadano cercate anche al di là di una pura e semplice contrapposizione politica: per quanto riguarda la Lega Nord e il sottoscritto infatti non possiamo che essere favorevoli ad un pronto e repentino adeguamento della nostra legislazione a quanto è stato imposto dalla Corte di giustizia delle Comunità europee correttamente e propositivamente.

Se però l'adeguamento della nostra normativa ha luogo attraverso un decreto-legge che dimostra di per sé di non avere i requisiti di necessità ed urgenza proprio per l'assoluta incongruenza delle coperture finanziarie previste, o meglio dire non previste; se questo decreto non va assolutamente a toccare la legislazione, in vigore da così tanti anni e che per tanti anni è stata contraria alle norme dell'Unione Europea tanto da giungere a questa sentenza; e addirittura questo provvedimento, nel comma 2, esclude non solo i rimborsi, che vedremo quando saranno effettivi, ma l'applicabilità di questi rimborsi alle ordinarie procedure di detrazione e di compensazione dell'imposta sul valore aggiunto, dico che a questo decreto non solo mancano i presupposti di costituzionalità sotto il profilo della necessità e dell'urgenza, ma addirittura che esso non va nel senso di adeguare la legislazione fiscale corrente, creando ulteriormente una norma contraddittoria che, a mio avviso, una volta che dovesse essere sottoposta ad una procedura davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee, sarebbe cassata per i diritti che si sono acquisiti a seguito della detraibilità non concessa dal sistema fiscale italiano alle aziende che hanno fatto gli acquisti oggetto di IVA.

Si crea infatti una norma ma specificatamente quelli che sono oggetto di questo rimborso non possono usufruire delle normali operazioni di dare ed avere nel conto IVA; ebbene, penso che creiamo un ulteriore motivo di contenzioso assolutamente contraddittorio con lo spirito della Corte di giustizia delle Comunità europee e meno che mai congruo con il sistema legislativo fiscale italiano: è cioè un decreto che non dà risposte e le rinvia, aggravando addirittura i sintomi di incostituzionalità di questo aspetto della legislazione fiscale italiana.

 

BONADONNA (RC-SE). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BONADONNA (RC-SE). Signor Presidente, posso anche comprendere le ragioni per le quali l'opposizione in sede di Commissione ha determinato con la propria scelta di voto, della astensione e di un voto contrario, l'espressione di un parere contrario essendo, come ha detto il presidente Bianco, il risultato in parità.

Ma è indubbio - ed è stato riconosciuto anche dai colleghi intervenuti prima di me, anche dall'opposizione, che ricorrono tutte le ragioni di urgenza e di necessità per l'approvazione di questo decreto-legge, che consente intanto di ottemperare ad una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ancorché questa sentenza, intervenendo su una legislazione non sufficientemente chiara e che opportunamente il decreto stesso - con la relazione - preannuncia di volere modificare, determina da una parte un'attesa degli operatori economici che hanno promosso il ricorso alla Corte di giustizia e delle obbligazioni per lo Stato.

È dunque opportuno che il Governo abbia presentato questo provvedimento e predisposto una procedura attraverso la quale dare una risposta concreta alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Si riconosce da parte di tutti l'opportunità che nel merito ci sia una trattazione e una normazione più puntuale, perché credo che a nessuno sfugga l'assoluta incongruenza della possibilità di detrarre l'IVA per l'acquisto di autovetture da turismo, ancorché intestate ad aziende che svolgono attività produttive di beni, di servizi o di altro tipo. La questione è che nessuno deve poter essere in grado di giustificare la differenza tra ciò che un normale cittadino paga per l'acquisto di un'autovettura e ciò che per la stessa autovettura paga l'azienda quando è ad essa intestata, ancorché si tratti del fuoristrada che serve al rampollo della famiglia.

Quindi c'è l'esigenza di una normativa, ma a maggior ragione si deve riconoscere - e mi pare che sia stato riconosciuto - il carattere di necessità e di urgenza di questo provvedimento. Pertanto, il Gruppo Rifondazione Comunista-Sinistra Europea voterà a favore sulla sussistenza di tali presupposti. (Applausi dal Gruppo RC-SE).

 

*VILLONE (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VILLONE (Ulivo). Signor Presidente, il presidente Bianco ha richiamato quanto è accaduto ieri in 1a Commissione e le ragioni che hanno portato alla deliberazione del parere contrario sulla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza. Noi oggi chiediamo all'Aula di valutare nuovamente la questione e di esprimersi in modo diverso, riconoscendo così per il decreto-legge la sussistenza dei presupposti anzidetti. Tale è la posizione del Gruppo che rappresento.

I colleghi intervenuti hanno già richiamato l'antefatto. Il decreto‑legge ha origine da una pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità europee, con la quale la Corte ha ritenuto che il modello di detrazione presente nella nostra legislazione non fosse compatibile con i principi comunitari sulla detrazione. È necessario comprendere che cosa accade, quando la Corte europea si pronuncia, perché questo di per sé spiega la necessità e l'urgenza alla base del decreto.

Vedete, quando la Corte di giustizia delle Comunità europee si esprime, dichiara il diritto europeo, certifica che il principio di diritto europeo è quello che la Corte afferma, come ha fatto in questo caso. Ovviamente, nel caso di una pronuncia come quella qui considerata, ne consegue che la regola nazionale è incompatibile e, per la superiorità del diritto europeo che prevale, si hanno conseguenze nell'ordinamento interno.

L'effetto non è - mi sembra sia stato ricordato prima dal collega Pastore - l'annullamento della regola giuridica nazionale, perché la Corte di giustizia delle Comunità europee non ha questo potere: non dichiara l'annullamento, quindi la regola giuridica nazionale rimane in piedi. Si tratta di una conseguenza che tecnicamente possiamo definire come appartenente ad una fattispecie di disapplicazione: vale a dire che il giudice nazionale, chiamato a risolvere una controversia, dovrà disapplicare la regola nazionale e applicare, invece, il principio di diritto europeo, come dichiarato dalla Corte di giustizia.

Quindi, dopo la pronuncia si torna nell'ordinamento interno nazionale. La conseguenza è che, a seconda dei casi, a valle della pronuncia della Corte ci può essere una situazione semplice o complessa, che può anche essere di elevata incertezza del diritto.

Ovviamente, in questo caso, trattandosi di una materia intrinsecamente complessa e estremamente tecnica come quella della disciplina tributaria, e, per di più, di una norma che - come è stato ricordato - stava agli atti da più di trent'anni, la situazione risultante non poteva che essere di elevata incertezza del diritto. Questa era la vera questione. E questa era l'urgenza e la necessità che il Governo ha inteso affrontare con l'adozione del decreto‑legge, rendendo subito vigente un modello per la richiesta di rimborso, perché è questo che sostanzialmente ha fatto il decreto-legge. Il Governo ha voluto in questo modo tutelare il cittadino contribuente, dare certezza al rapporto tra cittadino e fisco subito, togliendo subito per un profilo delicatissimo quello che era inevitabilmente un punto di elevata incertezza giuridica.

L'urgenza e necessità del provvedimento stavano proprio in questo: dare certezza, tutelare il contribuente, rendere chiari i percorsi attraverso i quali si poteva da subito aspirare a vedere applicata la regola così come dichiarata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee. Questa era l'urgenza; non si trattava di un'urgenza di Governo, ma guardava all'interesse del cittadino contribuente. Bisogna che noi comprendiamo bene questo.

È chiaro che dovrà per il futuro essere a regime adottata una norma nuova, proprio perché la sentenza della Corte europea opera così come dicevo. Ma piuttosto che adottare subito e frettolosamente una norma che non avrebbe garantito ragionevoli probabilità di soddisfare al meglio l'interesse del cittadino contribuente - questo si potrà fare con pacatezza e serenità magari nella legge finanziaria, per fare un'ipotesi - si è preferito dare da subito la regola strettamente necessaria a porre in chiaro il rapporto che più interessa, cioè quello relativo, in questo caso, al possibile rimborso. Al resto si potrà provvedere dopo. Quindi aspettare una regola compiutamente tesa a disciplinare ex novo l'intera fattispecie non era un'alternativa.

Ripeto ancora che nella specie è stato centrale l'interesse del cittadino contribuente. Allora, mi è parso assolutamente strumentale l'atteggiamento tenuto dai colleghi della Casa delle libertà, che, non a caso, si è tradotto in un'astensione di gran parte di loro: sapendo però perfettamente che l'astensione, per il Regolamento del Senato, vale come voto contrario.

Se fossimo stati alla Camera, l'espressione del voto della Commissione affari costituzionali sarebbe stata formalmente positiva, e i presupposti sarebbero stati riconosciuti. Ma qui al Senato, come è noto, l'astensione equivale ad un voto contrario e quindi i colleghi della Casa delle Libertà hanno votato per la decadenza del decreto, perché questo è l'effetto concreto al quale tendeva la loro espressione di voto.

E allora, è o non è strumentale, laddove è in gioco l'interesse del cittadino contribuente al quale sollecitamente il Governo vuole dare risposta, quello che è accaduto ieri nella Commissione affari costituzionali?

Concludo ribadendo che il mio Gruppo voterà per la sussistenza dei presupposti. Desidero però che rimanga agli atti che gli interessi del cittadino contribuente non si tutelano a chiacchiere, cari colleghi, ma con i fatti. E chiedo a questa Assemblea di porre in essere i fatti necessari qui, ed ora. (Applausi dai Gruppi Ulivo e IU-Verdi-Com).

 

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, colleghi senatori, la Commissione affari costituzionali si è espressa dichiarando l'insussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, che reca disposizioni urgenti di adeguamento ad una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di detraibilità dell'IVA.

Non posso che esprimere il mio dissenso rispetto a quanto stabilito dalla suddetta Commissione. Ciò per una motivazione molto semplice: i presupposti di necessità ed urgenza del decreto si colgono proprio nel fatto che occorre dare immediata attuazione agli effetti della sentenza emessa in data 14 settembre 2006 e consentire, dunque, ai contribuenti di ottenere il rimborso di quanto in passato non detratto per la sussistenza di una limitazione dettata dalla normativa italiana.

Tale limitazione è stata ritenuta dalla Corte di giustizia contrastante con i princìpi comunitari relativi alla detrazione. L'organismo giurisdizionale, pertanto, ne ha imposto la disapplicazione.

Il decreto-legge provvede a regolare tali effetti della sentenza con urgenza, consentendo concretamente di superare le incertezze dei contribuenti in materia di detraibilità dell'IVA su determinate spese. (Applausi dal Gruppo Misto-Pop-Udeur).

 

GIRFATTI (DC-PRI-IND-MPA). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIRFATTI (DC-PRI-IND-MPA). Signor Presidente, innanzitutto devo constatare come l'opposizione abbia convenuto, nei vari interventi, sulla necessità e l'urgenza di modificare questo iniquo decreto‑legge che è stato varato dal Governo.

Dobbiamo preliminarmente sottolineare, in riferimento alle considerazioni esposte poco fa dal collega Villone, che il decreto-legge va assolutamente modificato, perché riguarda i rimborsi dell'IVA non detratta, i quali sono stati affidati ad un canale isolato, che non comunica con i normali versamenti e che richiederà adempimenti e tempi tutti da verificare. Il termine per il varo del provvedimento regolamentare, fra l'altro, è stato indicato nel 30 ottobre, giorno precedente alla scadenza della dichiarazione IVA, e quindi finisce per porre uno sbarramento ulteriore tra gli appuntamenti ordinari e la questione auto.

È importante poi la seguente valutazione. Sul decreto‑legge di congelamento dei rimborsi pende una perplessità giuridica di tipo comunitario: pochi mesi fa, la Corte di giustizia ha censurato in altra causa il comportamento dell'Italia nella restituzione della tassa società, perché erano state varate misure meno favorevoli di quelle che ordinariamente disciplinano i rimborsi.

La sentenza che si riferisce alla causa, appunto la C-197/03, è stata resa l'11 maggio 2006. Nelle conclusioni censura le norme che «subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte, o la cui incompatibilità con il diritto comunitario derivi da una sentenza del genere, a condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi».

Vi è un'altra perplessità importante che dovrebbe portare alla modifica del decreto-legge. Proprio nel caso specifico del rimborso dell'IVA sulle auto, il Governo ha varato misure che possono essere considerate meno favorevoli rispetto a quelle ordinarie, per cui un'eventuale contestazione in ambito comunitario potrebbe esporre - e certamente la esporrà - la procedura ad una nuova condanna, anche se questa potrebbe arrivare solo dopo due o tre anni dall'effettiva approvazione di questo decreto-legge, naturalmente con conseguenti disagio e danno enormi per le nostre imprese.

Vi sono poi, oltre a quelle ricordate, due motivazioni importantissime. La prima è che le fatture, proprio in questo periodo in cui il decreto-legge dovrebbe essere approvato, devono essere emesse e portate in detrazione, ma il decreto non disciplina questa situazione; la seconda è che i contribuenti che hanno presentato istanza di rimborso o che abbiano già un contenzioso aperto con gli uffici, con il testo attuale non potranno tener conto di tutta la pregressa posizione IVA senza un chiarimento specifico in relazione soprattutto al tempo del rimborso dell'IVA stessa. Si potrebbero così trovare esposti ad una situazione particolare, con rimborsi che dovrebbero essere effettuati e conteggiati dopo che le domande saranno state depositate e un bilancio da presentare (questo è il relativo periodo) successivamente, senza sapere qual è il loro rimborso e quale l'effettiva e reale posizione dell'IVA.

Ritengo che le considerazioni da me espresse dovrebbero indurre il Governo e tutti noi in quest'Aula a rivedere una normativa così importante che inciderà anche sul bilancio dello Stato, visto che si tratta, secondo alcune agenzie, di rimborsi alle imprese per 10 o 15 miliardi di euro. Dunque un importo notevole, pari a circa metà di una legge finanziaria, che ricadrà sull'economia e sui risultati di gestione economica dei bilanci di centinaia di migliaia di piccole imprese. (Applausi dal Gruppo FI).

 

SAPORITO (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SAPORITO (AN). Signor Presidente, vorrei fare mie le dichiarazioni e le motivazioni esposte dal senatore Villone, il quale, peraltro, devo dirlo per onestà, si era espresso in questi termini già in Commissione. Lui stesso aveva anche auspicato l'impegno da parte del Governo ad accompagnare il provvedimento con precisi impegni in direzione della sua e nostra preoccupazione, come esposta in Commissione.

Non siamo contrari al contenuto del provvedimento, tant'è vero che abbiamo partecipato ai lavori della Commissione con impegno, ponendo diverse domande. Ad un certo punto però, a fronte delle mancate risposte, abbiamo chiesto la presenza del Governo. È venuto così il sottosegretario Grandi, oggi presente anche in Aula, che ringrazio, il quale è stato però molto generico rispetto alle nostre preoccupazioni. Egli ha infatti parlato della necessità di una riflessione di carattere generale, ma anche di tempi lunghi.

Aquel punto ci è venuto un dubbio: non è che la necessità e l'urgenza, anziché favorire il contribuente che ha diritto al rimborso, secondo la decisione della Corte di giustizia, renderanno più difficoltose proprio le relative procedure di rimborso?

Dico questo perché nel comma 2 dell'articolo 1 in realtà si stabilisce che la procedura speciale non può andare avanti e comunque non può dar luogo alla compensazione. Cioè, se non ci fossero state queste zeppe poste nel decreto dal Governo, sicuramente il titolare del diritto al rimborso avrebbe potuto ad ogni scadenza (perché le scadenze sono diverse, per una categoria sono mensili, per altre trimestrali o quadrimestrali) effettuare la compensazione, cioè non pagare le tasse detraendo l'importo da lui dovuto dall'importo dovuto ai fini dell'IVA, e risolvere la situazione immediatamente. La nostra sensazione è che in questo modo si crei una procedura parallela rispetto a quella ordinaria, che è più favorevole al diritto ad un rimborso.

Queste, signor Presidente, carissimi colleghi, sono le nostre preoccupazioni; tant'è vero che non abbiamo votato in senso contrario: in mancanza di garanzie rispetto a quanto potrebbe accadere e soprattutto di una procedura parallela e punitiva abbiamo ritenuto opportuno astenerci. Devo però anche dire che questo è accaduto anche qualche altra volta. Non si può pensare che in presenza di un provvedimento così delicato e a fronte di posizioni chiaramente esplicitate dall'opposizione i colleghi della maggioranza che devono votare non siano presenti in numero adeguato.

Noi ci siamo solo astenuti e nemmeno con l'intenzione di essere contrari. Ci aspettavamo una adeguata presenza dei colleghi della maggioranza per votare i presupposti di costituzionalità del provvedimento. Come ho detto all'inizio, non siamo contrari al merito, anzi lo accettiamo, è un fatto positivo, è un atto dovuto da parte del Governo, ma sulle modalità di esercizio e di soddisfacimento dell'interesse degli aventi diritto al rimborso abbiamo dei dubbi. Da qui la nostra posizione negativa che ribadiamo in questo momento. (Applausi del senatore Biondi).

 

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, il mio sarà un annuncio di voto, quindi sarò brevissimo. Ho voluto ascoltare il dibattito su una materia così controversa che ancora non avevo compreso. Ero convinto che questo decreto-legge andasse nell'interesse del cittadino, vista la dichiarazione di legittimità della detraibilità dell'IVA rispetto ai beni valutata in sede europea e mi auguravo che le illegittime entrate dello Stato potessero ritornare nelle mani dei legittimi proprietari, e che quindi questo provvedimento andasse nell'interesse del consumatore. Scopro ora che quanto invece avrebbe potuto ritornare legittimamente al cittadino nel marzo del 2007 rientrerà, come si suol dire, a babbo morto. Quindi ci troviamo di fronte alla solita fregatura e una fregatura non può essere mai urgente, né necessaria.

Ne approfitto per dire che invece è urgente e necessario che venga domani in Senato il presidente Prodi, il quale oggi ha dichiarato che domani non verrà. Egli vorrà anche spiegarci questa sua assurda dichiarazione secondo cui il Pontefice deve far tutelare la sua sicurezza dalle guardie svizzere. Voglio prenderla come barzelletta, altrimenti lo schiaffo non è solo al Parlamento, ma anche alla religione cattolica. (Applausi dal Gruppo LNP).

 

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, la pregherei di attenersi all'ordine dei lavori. Non avrebbe dovuto neanche intervenire. Le ho fatto la cortesia di darle la parola e mi dispiace che abbia fatto questa trasgressione tematica, chiamiamola così, del tutto impropria rispetto all'ordine dei lavori e alla discussione che stiamo svolgendo.

Procediamo alla deliberazione sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente. Pregherei tutti i colleghi di prendere posto nei propri banchi e di restare seduti, collaborando così con la Presidenza per uno svolgimento ordinato e corretto delle votazioni.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del parere contrario espresso dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente al decreto-legge n. 258.

Pregherei i senatori di prestare attenzione. I senatori che intendono conformarsi al parere della 1ª Commissione, e quindi riconoscere la insussistenza dei presupposti e requisiti, dovranno votare sì.

Al contrario, i senatori che sono favorevoli alla sussistenza di tali presupposti e requisiti dovranno votare no.

I senatori che intendono astenersi si pronunceranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione con procedimento elettronico.

(Segue la votazione)

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

 

Senatori presenti

158

 

Senatori votanti

157

 

Maggioranza

79

 

Favorevoli

0

 

Contrari

155

 

Astenuti

2

 

 

Il Senato non approva.


 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA

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50a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDI' 11 OTTOBRE 2006

 

Antimeridiana

Presidenza del vice presidente CAPRILI,

indi del vice presidente ANGIUS,

del vice presidente BACCINI

e del vice presidente CALDEROLI

 

 

 

 

Discussione del disegno di legge:

(953) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA (ore 10,23)

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 953.

Ha facoltà di parlare il presidente della 6a Commissione permanente, senatore Benvenuto, per riferire sui lavori della Commissione.

 

BENVENUTO (Ulivo). Signor Presidente, in qualità di Presidente della Commissione finanze e tesoro, riferisco sui lavori della stessa in ordine al disegno di legge n. 953.

La Commissione finanze e tesoro ha esaminato in tre sedute il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 258 del 2006, svolgendo un approfondito dibattito sui contenuti del provvedimento, anche in relazione alle proposte di modifica predisposte dalla relatrice, senatrice Thaler. Il valore tecnico dell'analisi compiuta, tuttavia, non ha consentito di superare una logica di contrapposizione tra i due schieramenti politici di maggioranza e di opposizione. (Brusìo).

 

PRESIDENTE. Se non intendono ascoltare l'intervento del presidente Benvenuto, pregherei veramente i colleghi, per una questione di elementare cortesia che si dovrebbe verso chi parla, di uscire dall'Aula e consentire a chi parla e a chi resta in Aula di svolgere il proprio lavoro in modo adeguato.

 

BENVENUTO (Ulivo). Proseguo, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. No, non prosegua, senatore Benvenuto, finché non ci saranno condizioni accettabili di intervento. Prego i colleghi dalla parte sinistra e anche da destra di lasciare l'Aula se non intendono ascoltare e di proseguire fuori le loro conversazioni. Non è possibile continuare a lavorare in questo modo.

Prosegua pure, senatore Benvenuto.

 

BENVENUTO (Ulivo). In ragione di tale atteggiamento, stante la parità numerica dei componenti dalla Commissione finanze e tesoro, tutti gli emendamenti presentati sono stati respinti e non è stato conferito il mandato alla relatrice di riferire favorevolmente in Assemblea.

Auspico, signor Presidente, che l'Aula possa consentire di riprendere il filo della discussione, anche apportando alcune modifiche migliorative, in accordo con la relatrice e il rappresentante del Governo.

 

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della comunicazione del Presidente della Commissione finanze e tesoro.

 

Dichiaro aperta la discussione generale.

 

È iscritto a parlare il senatore Pegorer. Ne ha facoltà.

 

PEGORER (Ulivo). Signor Presidente, come già evidenziato nella relazione all'Aula del Presidente della 6a Commissione, senatore Giorgio Benvenuto, oggetto della conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, è l'attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006 nella causa C‑228/05.

Il tema concerne la compatibilità della normativa italiana, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ( «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»), con il paragrafo 7 dell'articolo 17 della direttiva 77/388/CEE. La Corte di giustizia prevede infatti che tutti gli Stati membri siano tenuti a conformarsi alla VI direttiva. Infatti, nel caso in cui un'esclusione dal regime delle detrazioni non sia stata stabilita in conformità all'articolo 17, n. 7, le autorità tributarie nazionali non possono opporre a un soggetto passivo una disposizione che deroga al principio del dritto alla detrazione dell'IVA, enunciato, appunto, dall'articolo 17, n. 1, della stessa direttiva.

La decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee ha dichiarato pertanto l'incompatibilità con i princìpi comunitari relativi alla detrazione dell'IVA della limitazione al diritto alla detrazione stabilita dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Per effetto, quindi, di questa decisione, l'IVA sostenuta sulla spesa in questione è detraibile quando ne sussistano i requisiti dell'inerenza della spesa a operazioni imponibili relative al precipuo esercizio dell'attività d'impresa. Questo è il quadro di riferimento al quale il decreto si propone di dare risposta. (Brusìo).

 

PRESIDENTE La prego di interrompere il suo intervento, senatore Pegorer, per dare modo ai suoi colleghi di lasciare l'Aula.

 

PEGORER (Ulivo). Dicevo, Presidente...

 

PRESIDENTE. Aspetti un attimo, non le ho ancora restituito la parola.

Ora può riprendere senatore Pegorer.

 

PEGORER (Ulivo). In questo quadro, risulta utile evidenziare il fatto che il provvedimento in esame si propone in ogni caso di richiamare il principio stabilito dall'articolo 19, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, secondo il quale, appunto, il diritto alla detrazione spetta al soggetto passivo soltanto quando si verifichino le fattispecie di beni, servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.

Va peraltro fatto rilevare all'Assemblea che la Corte di giustizia ha contestato allo Stato italiano la violazione dell'obbligo procedurale, previsto dalla direttiva CEE in materia di imposta sul valore aggiunto, concernente la consultazione dell'apposito Comitato nei casi in cui si intenda adottare una misura nazionale che deroghi al regime generale delle detrazioni dell'IVA.

Ancora, sempre con riferimento alla predetta sentenza, corre l'obbligo ricordare che la norma censurata in sede comunitaria è stata introdotta nella legislazione italiana nel 1979 come misura permanente e solo dal 1980 è stato fissato un limite temporale di efficacia, sistematicamente prorogato.

In questo quadro, quindi, al di là del merito della decisione della Corte di giustizia, risulta significativo il fatto - voglio sottolinearlo all'Aula - che lo Stato italiano nella XIV legislatura, a mio parere, in violazione degli obblighi comunitari, non abbia concordato la misura e le condizioni della proroga del regime di indetraibilità.

Con il provvedimento oggi in esame il Governo si è quindi proposto - a mio avviso - di dare attuazione alla più volte citata sentenza, mostrando, nello stesso dibatto che si è svolto in Commissione, particolare attenzione alle sollecitazioni, osservazioni e proposte formulate dalla stessa opposizione.

Su questo versante si sono posizionate le stesse forze di maggioranza, proponendo, con riferimento al testo originario del decreto-legge, sicura attenzione verso le esigenze dei contribuenti e la necessità di non assegnare carattere decadenziale ai termini per la presentazione della eventuale domanda di rimborso.

In questa logica si è mosso e si muove l'emendamento presentato in Commissione dalla senatrice Thaler e ora all'attenzione dell'Aula e del nostro dibattito. L'emendamento, infatti, si propone di raccogliere alcuni punti qualificanti della discussione che si è svolta fra i commissari e la stessa disponibilità dimostrata dal Governo per un termine di equilibrio da fissare fra le esigenze dei contribuenti e l'attenzione ed il pieno rispetto delle istanze dell'Unione Europea.

Ritengo, quindi, che la stessa discussione che stiamo svolgendo possa proporsi l'obiettivo di addivenire ad una valutazione concorde, tenuto conto in particolare del fatto che l'emendamento proposto dalla senatrice Thaler, peraltro condiviso dallo stesso rappresentante del Governo in Commissione, risulta migliorativo del testo del decreto, laddove prevede la facoltà per il contribuente di scegliere tra la richiesta di un rimborso forfetario, secondo un regolamento attuativo che tenga conto dell'utilizzo della detraibilità dell'IVA differenziata per settori di attività, in accordo con l'Unione Europea, e la possibilità di un rimborso integrale di quanto eventualmente indebitamente versato. A ciò si accompagna il fatto che il termine per la presentazione dell'istanza, come detto, non ha più natura decadenziale e viene spostato al 15 aprile 2007, dando così modo ai contribuenti di valutare quale sistema scegliere.

Vi sono quindi - a mio avviso - le condizioni per addivenire ad un soluzione condivisa, tenendo conto, inoltre, del fatto che il decreto-legge correlato alla manovra finanziaria per il 2007 contempla una disposizione che modifica il regime ai fini IRPEF e IRAP dell'IVA detraibile, a partire dall'anno di imposta 2007, mentre per il pregresso intervengono le norme che l'Aula è chiamata a discutere e ad approvare. (Applausi dal Gruppo Ulivo).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Girfatti. Ne ha facoltà.

 

GIRFATTI (DC-PRI-IND-MPA). Signor Presidente, intendo innanzitutto manifestare preliminarmente la nostra netta contrarietà al decreto-legge in esame, in quanto le disposizioni da esso recate, contrariamente alle finalità enunciate dal Governo, di dare seguito alla sentenza della Corte di giustizia europea, definiscono modalità e condizioni a dir poco subdole ed impossibili per ottenere il rimborso dell'IVA indebitamente pagata ed avranno un effetto assolutamente penalizzante per i contribuenti italiani interessati dalla norma.

Al di là dell'incertezza circa la quantificazione del rimborso che i contribuenti dovranno richiedere, è evidente che l'esclusione dell'utilizzo della compensazione e della detrazione spettante confligge con la disciplina comunitaria. Pertanto, questo decreto dovrà essere ricordato, nel caso in cui lo approverete, e considerato come un raggiro del Governo ai danni delle categorie interessate.

Bene ha detto il collega Pegorer, effettuando una disamina sotto l'aspetto della normativa comunitaria, che questo provvedimento è assolutamente in contrasto, come rimborso, con quanto stabilito con sentenza dell'11 maggio 2006 dalla Corte di giustizia.

Infatti, proprio in relazione alla concessione governativa e ai rimborsi per l'iscrizione nel Registro delle imprese la Corte di giustizia condanna tutte le restituzioni che subordinano il tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte (incompatibilità dunque espressamente dichiarata) ad una norma di rimborso sfavorevole alle parti interessate.

In tal modo, secondo i giudici comunitari, verrebbe eluso, secondo la normativa della Corte di giustizia, tutto ciò che è stato elaborato e già determinato con varie sentenze precedenti dalla Corte di giustizia, anche in ambito giurisprudenziale, in tema di restituzione di tributi percepiti dagli Stati membri e quindi dagli stessi interessati.

Signor Presidente, è importante che tutti i colleghi e l'opinione pubblica sappiano che il Governo ha emanato il decreto-legge oggi in esame il 15 settembre, cioè il giorno dopo la decisione della Corte di giustizia, che ha deliberato il 14 settembre. Dobbiamo quindi evidenziare la diligenza del Governo nel provvedere alla esecuzione della sentenza. Perché lo ha fatto? Lo ha fatto soltanto per raggirare decine, centinaia di migliaia di appartenenti a categorie che non verranno mai soddisfatti nei loro interessi per tutto ciò che hanno indebitamente pagato dal 2003 ad oggi.

Non abbiamo visto - ed è importante - nella Nota di aggiornamento al DPEF alcuna variazione che prevedesse una aggiunta di circa 17 miliardi, per i 3,5 miliardi di mancato tributo del 2007 e per i 13,4 miliardi di tributi da rimborsare a chi li ha indebitamente pagati. Come è possibile oggi approvare un decreto-legge senza la relativa copertura, che rappresenta più della metà della manovra finanziaria?

Credo davvero che in quest'Aula stiate compiendo un vero e proprio raggiro, con una norma che assolutamente non deve essere approvata e certamente faremo di tutto perché non lo sia.

In Commissione abbiamo presentato alcuni emendamenti per poter far sì che queste somme venissero rimborsate, ma il Governo è stato sordo a tutte le nostre proposte emendative.

Signori colleghi, credo sia veramente da riprendere in considerazione l'intera materia. Infatti il decreto-legge non potrà essere approvato nel testo originariamente emanato dal Governo. La stessa proposta emendativa presentata e che si vorrebbe ripresentare non è sufficiente, in quanto si deve eliminare dal testo l'esclusione delle procedure di detrazione e compensazione dell'IVA, perché quella previsione renderà il provvedimento in esame ancora una volta incompatibile con le norme comunitarie.

Il Governo sa bene che, escludendo la compensazione tra i tributi da versare e quelli già versati e da incassare dalle parti interessate, la norma sarà ancora attaccata dalla Corte di giustizia, per cui i contribuenti, che dovrebbero incassare tali somme, peraltro ingenti, non le vedranno mai, perché si instaurerà un altro giudizio che durerà anni.

Pertanto, cari colleghi, oggi possiamo dire che se non verrà accolto quantomeno l'emendamento da noi proposto, volto ad eliminare la compensazione dei crediti, questo diverrà veramente un decreto‑legge raggiro. Ecco il punto importante, non dobbiamo soltanto valutare la data di riferimento del rimborso stesso.

Il nostro Gruppo esprime dunque ancora una volta piena contrarietà al decreto‑legge in esame, perché esso - ripeto - costituisce una manovra elusiva da parte del Governo per evitare di rimborsare decine di migliaia di imprese che hanno il diritto di vedersi restituire quanto da loro indebitamente pagato. (Applausi dai Gruppi DC-PRI-IND-MPA e UDC).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Amico. Ne ha facoltà.

 

D'AMICO (Ulivo). Signor Presidente, è una brutta storia quella alla quale si tenta di porre rimedio. Come è già stato spiegato, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha deliberato affermando l'incompatibilità della disciplina IVA nazionale in materia di detrazione dell'IVA relativa alle auto aziendali con la VI direttiva in materia IVA.

Quando nasce la storia? La direttiva risale niente meno che al 1977 e, nella sua sostanza, la disciplina nazionale su questa materia è invece del 1980. La direttiva stessa consentiva di escludere dal regime di detrazione e dal funzionamento stesso dell'imposta sul valore aggiunto in essa previsto alcune particolari categorie di beni e operazioni in relazione alla situazione congiunturale. L'Italia ha provato addirittura ad affermare che tale esclusione era motivata con cause di tipo congiunturale che risalgono al 1980, cioè da una congiuntura durata oltre un quarto di secolo.

La cosa si fa più imbarazzante quando arriviamo a tempi a noi più vicini, perché, a fronte dell'accendersi della discussione intorno alla francamente evidente incompatibilità della disciplina nazionale con la disciplina comunitaria, il Governo italiano, nel 1990 prima e poi ancora nel 2000, riusciva a farsi dare dal comitato IVA dell'Unione Europea un parere favorevole al mantenimento in vigore dello speciale regime italiano, a condizione che il Governo si impegnasse a rispettare l'impegno a modificare il regime nazionale a partire dal 1° gennaio 2001.

Nel frattempo, sono passati sei anni e in questo periodo per un anno ha governato il centro-sinistra e per cinque anni ha governato il centro-destra; l'Italia non ha mantenuto gli impegni e la decisione della Corte a quel punto si faceva probabilmente scontata.

È una lunga storia di inadempienze e anche di leggerezza del Governo italiano nel suo complesso (ripeto, la storia parte dal 1980) nel confrontarsi con le regole del mercato comune.

Tuttavia, c'è una parte più imbarazzante sulla quale vorrei richiamare l'attenzione in questa Aula. La sentenza con la quale la Corte di giustizia ha affermato l'incompatibilità tra la disciplina nazionale sull'IVA e la VI direttiva ribadisce un principio che la Corte ha affermato più volte. La Corte cioè afferma che potrebbe bene, come è stato fatto in passato, limitare gli effetti nel tempo della decisione ove venisse dimostrato che essa possa produrre effetti finanziari rilevanti su uno Stato membro.

Cosa vuol dire? La Corte lo ha fatto più volte, ribadendo, in casi simili, la legittimità delle proprie decisioni. Nel caso in cui accerti che una sentenza può avere gravi effetti finanziari su uno Stato membro, la Corte si riserva il diritto di dire di essere giunta ad una certa interpretazione che, tuttavia (diciamolo brutalmente) vale per il futuro e non per il passato, perché se si consentisse alla stessa, come di norma dovrebbe essere, di produrre effetti anche con riferimento al passato, lo Stato membro potrebbe ricavarne grande danno.

La Corte, pur ribadendo questo principio, afferma però di non voler applicare una limitazione degli effetti temporali della decisione a questo caso specifico, perché - cito letteralmente la decisione della Corte, al punto 76 - "il Governo italiano non è riuscito a dimostrare l'affidabilità del calcolo in base al quale esso ha sostenuto dinanzi alla Corte che la presente sentenza rischierebbe, qualora i suoi effetti non fossero limitati nel tempo, di comportare conseguenze finanziarie rilevanti."

La Corte, cioè, afferma che era pronta a limitare gli effetti temporali della sentenza, ma poiché il Governo italiano non è stato in grado di dimostrare che le conseguenze della retroattività sarebbero state gravi, non ricorre a tale limitazione e consente, quindi, che la sentenza produca i suoi effetti anche con riferimento al passato.

Il punto 76 produce un danno per il contribuente italiano di circa 13,4 miliardi di euro, come ha da ultimo dichiarato il Governo con la Nota di aggiornamento al DPEF, cioè 27.000 miliardi di vecchie lire: circa un punto di PIL. Questa è una delle sentenze che producono effetti finanziari maggiori nella storia della Corte di giustizia. La Corte afferma di non aver acconsentito alla richiesta di limitare gli effetti temporali perché il Governo italiano non ha prodotto informazioni affidabili, in grado di dimostrare la rilevanza di tali effetti.

La nostra opinione è che l'atto con il quale il Governo dà esecuzione alla sentenza sia un atto dovuto. Questo decreto va approvato, non vi è alternativa. Crediamo però che, insieme a questo atto dovuto, il Governo debba porne in essere un altro, per accertare in quale momento e per quali cause il Governo italiano pro tempore (si tratta del Governo precedente, ma vi è una logica di continuità nelle istituzioni), non presentando conti affidabili alla Corte, ha consentito che si producesse un danno per l'erario, e quindi per il contribuente italiano, di 27.000 miliardi di vecchie lire. Il danno può essere stato determinato da negligenza o incapacità nella difesa, o da negligenza o incapacità in capo a coloro che avrebbero dovuto fornire a chi rappresentava l'Italia davanti alla Corte gli elementi di fatto necessari.

Francamente, non riesco a immaginare un imprenditore privato che di fronte al rischio di una sentenza che poteva produrre per esso un danno di 27.000 miliardi di vecchie lire si fosse affidato ad un solo difensore. Di fronte al rischio di 27.000 miliardi di vecchie lire di danno per effetto della sentenza, sarebbe stato ragionevole far ricorso ai migliori studi legali del mondo.

Riteniamo che, oltre ad approvare il decreto-legge, con il quale - ripeto - si dà attuazione alla sentenza e si garantiscono ai cittadini italiani diritti che essi hanno in virtù della sentenza medesima, sia necessario e doveroso da parte del Governo procedere ad una formale indagine amministrativa, per verificare in capo a chi si debba collocare la responsabilità di quanto la Corte afferma solennemente nella sua sentenza.

Non è immaginabile che i contribuenti italiani subiscano un danno di 27.000 miliardi di vecchie lire (un punto di PIL: per capirci, circa l'entità complessiva della manovra finanziaria netta, ovviamente quella rilevante, relativa alla correzione dei conti pubblici, che discuteremo in queste Aule nei prossimi mesi) e non si accertino le responsabilità eventuali, relative ad inadeguatezza, incompetenza, insufficienza e negligenza.

Pertanto, nel ribadire il nostro sostegno al decreto all'attenzione del Senato, chiediamo e continueremo a chiedere al Governo di avviare una formale indagine amministrativa per accertare la responsabilità che ha prodotto questo danno. Se il Governo non dovesse procedere, il Parlamento ha a sua volta gli strumenti per indagare e noi proporremo che quegli strumenti vengano attivati. (Applausi dai Gruppi Ulivo, IU-Verdi-Com, RC-SE).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Franco Paolo. Ne ha facoltà.

 

FRANCO Paolo (LNP). Signor Presidente, colleghi senatori, stiamo discutendo di un decreto emanato in conseguenza ad una opportuna decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee, che ha dichiarato l'incompatibilità delle norme italiane in merito alla indetraibilità dell'IVA per gli autoveicoli, per i servizi e per i mezzi di consumo relativi a questi strumenti.

Al di là della incertezza circa la quantificazione del rimborso che i contribuenti potranno e dovranno richiedere, è evidente che il principio fondamentale che soggiace alla necessità di fornire compiuta risposta alla sentenza dell'Unione Europea, e quindi di vedere soddisfatte le esigenze dei contribuenti italiani, non è attuato.

Non viene data esatta applicazione a questo principio fondamentale, in particolar modo, per quanto prevede questo decreto, con l'esclusione dell'utilizzo della compensazione e della detrazione spettante al contribuente. Tale impedimento confligge con la disciplina comunitaria. Noi potremmo anche, come abbiamo fatto in Commissione finanze, esaminare brevemente i due commi dell'articolo uno che compongono e sostanziano il decreto.

Potremmo in questo caso informarci della fondatezza delle mie premesse, cioè del fatto che questo decreto poco e male dà risposta alle opportune e giuste aspettative del contribuente. Il comma uno è una somma di indeterminatezza e di approssimazione. Si pensi all'invio delle domande di rimborso in via telematica, le cui difficoltà sono già state evidenziate e discusse sin dall'esame del decreto Bersani-Visco: la data del 15 dicembre per la presentazione delle domande, data oltre la quale addirittura vi è la pena di decadenza, è ulteriormente insufficiente in quanto contraria ai termini dello Statuto del contribuente.

Il rimborso in via telematica rappresenta l'introduzione, opportuna in linea di principio ma assai complessa nella contabilizzazione, della ponderazione dell'insieme dei benefici, la detrazione IVA, e costi, cioè la conseguente imponibilità ordinaria fiscale relativa ai minori ammortamenti. Questa stessa norma lascia spazio a problematiche contabili non indifferenti. Il comma uno è assai poco determinato e poco chiaro.

Il comma due, come ho anticipato poco fa, in assoluta violazione delle normative comunitarie in tema di imposta sul valore aggiunto, preclude l'utilizzo delle generali procedure di detrazione e compensazione dell'IVA disciplinate dalla legge n. 633 del 1972 che costituisce questo tipo d'imposta.

Per essere breve, e nonostante i ragguardevoli paletti introdotti in questo decreto, comunque l'erario dovrà restituire somme ragguardevoli al contribuente: poco fa era citato questo problema. I dati di aggiornamento al DPEF, e questo aspetto è stato valutato anche in questa sede, mostrano che dovremo scontare un minor gettito di 3.700 milioni di euro per il 2006 e maggiori oneri, pari a 13.400 milioni di euro, per il pagamento degli arretrati per gli anni 2003, 2004 e 2005.

Sembra che tutto si concluda con un ostruzionismo da parte di un decreto, e quindi della maggioranza e del Governo, ai diritti dei contribuenti. Invece, credo sia opportuno in questa sede, anche se il provvedimento è depositato alla Camera dei deputati e vista la consueta, e a questo punto dimostrata e rinnovata, rapacità fiscale dell'inquilino del Ministero delle entrate che intervenga, e naturalmente per l'argomento in discussione con efficacia retroattiva a tutto l'anno in corso, un altro decreto, il n. 262 del 3 ottobre 2006, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria per il quale proprio in questi giorni e in queste settimane dovrebbero essere scaduti i termini per la presentazione degli emendamenti alla Camera.

Questo decreto modifica una serie di regole non tanto relative alla detraibilità dell'IVA ma ad essa conseguenti in quanto modifica la possibilità di attribuzione dei valori, ai fini della contabilità, della autovettura data in uso ai dipendenti. Si tratta di una serie di norme che va nella direzione di compensare il minor gettito IVA; con il decreto oggi in discussione al Senato si deve dare, ovviamente e obbligatoriamente, una risposta positiva alla sentenza dell'Unione Europea.

Volendo riassumere anche in questo caso, perché tra discussione generale e dichiarazioni di voto la Lega Nord ha solo venti minuti a disposizione e dunque è difficile entrare in maniera più specifica nel merito, per curiosità e per giusta informazione dell'Aula, vorrei leggere la relazione tecnica al provvedimento depositato alla Camera dei deputati, ai commi 25 e 26 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 262 in discussione alla Camera dei deputati.

Ecco il preambolo introduttivo della relazione tecnica: «La presente relazione intende stimare l'effetto a regime sul gettito delle nuove disposizioni che ai fini delle imposte sul reddito decorrono dal 1° gennaio 2006.

Nel primo paragrafo viene stimata la perdita di gettito a regime della detraibilità IVA conseguente alla Sentenza della Corte di Giustizia del 14 settembre 2006. Nel secondo paragrafo viene stimato l'effetto di compensazione a regime della nuova norma».

Tutti i discorsi che facciamo sulle responsabilità politiche di chi non ha detto che la sentenza della Commissione di giustizia europea avrebbe avuto grandi rilievi ed incidenze sulla finanza pubblica italiana, sono discorsi solamente di merito, strumentali, sono stati fatti tanto dal presidente della Commissione bilancio, il collega Morando, ma anche oggi poco fa dal senatore D'Amico, perché nella sostanza si crea una risposta altrettanto costosa, naturalmente per le casse dei contribuenti, togliendo con la mano sinistra quello che si deve dare oggi con la mano destra.

Chi parla di grave danno finanziario al bilancio pubblico italiano ha ragione: parliamo di cifre molto rilevanti (15 o 20 miliardi di euro) però, signori miei, queste sono somme che sono state evidentemente sottratte in maniera arbitraria dall'erario italiano ai contribuenti, cioè agli imprenditori, a quelli che sono il motore della nostra economia. (Applausi del senatore Polledri).

Forse, allora, prima di chiedere al Governo di fare un'indagine sulle responsabilità della mancata ottimale difesa degli interessi pubblici italiani (italiani nel senso dell'erario, nel senso dello Stato), forse bisognerebbe pensare chi mai ha difeso gli interessi del contribuente; in questo caso vi è l'ulteriore dimostrazione che gli interessi del contribuente non sono mai difesi, perché, come ho dimostrato e spiegato, con un decreto si toglie quello che si dà con l'altro. Si svela allora quest'arcano: in barba alle disposizioni della Corte di giustizia europea c'è questa contromossa.

L'unica giustificazione che trovo a questo comportamento è che non ci sono dei contribuenti, o per lo meno ci sono contribuenti e contribuenti, alcuni sono sudditi contribuenti; se me lo consentite, proporrei la creazione di un neologismo per definirli «sudditribuenti», un neologismo atto ad indicare i contribuenti verso i quali viene prevalentemente esercitata l'azione fiscale tributaria della pubblica amministrazione in senso estensivo, quando si tratta di sostenere il livello del prelievo, e restrittivo quando si tratta di garantire uniformità, chiarezza e certezza delle norme applicate. Non trovo altra giustificazione a questo comportamento.

Naturalmente, rimane il problema del pregresso, so - ne abbiamo discusso in Commissione finanze - che la relatrice in Commissione, la senatrice Thaler Ausserhofer, che poi non ha avuto mandato per riferire all'Aula, ha presentato e ripresentato degli emendamenti in modo di cercare di avvicinare il testo del decreto ad una applicazione più concreta e certa, cosa che invece, come ho detto all'inizio, non avviene oggi. Ritengo comunque - ne discuteremo in sede di esame degli emendamenti - che neanche quell'emendamento dia le risposte di chiarezza e di certezza del diritto tributario che il contribuente penso abbia assolutamente necessità di avere.

Appunto per questo credo che valga la pena di spendere alcune parole sui lavori in Commissione, durante i quali, anche da qualche rappresentante della maggioranza, era venuta la proposta, a fronte di un tema così importante come quello del rimborso dell'IVA ai sensi della sentenza della Corte di giustizia europea, di cercare di ragionare su delle soluzioni comuni che vadano nella direzione di dare davvero queste risposte.

Resta da stabilire se ciò va fatto in Commissione finanze del Senato perché il rapporto numerico maggioranza-opposizione è di 12 a 12 e quindi la Commissione di volta in volta boccia tutti gli emendamenti della maggioranza e dell'opposizione e anche il mandato della relatrice a riferire in Aula, mentre alla Camera poi invece, con altri decreti, si fa quello che dicevo prima: un aggravio contributivo in modo da annullare il beneficio della detraibilità dell'IVA.

Se queste sono le condizioni del dialogo e della discussione per dare delle norme, in termini fiscali, che siano eque - questa parola la sentiremo anche in discussione del disegno di legge finanziaria, l'abbiamo già letta sui giornali tante volte - penso non siano condizioni opportune.

Se voglio mandare un messaggio alla maggioranza, a questo punto voglio farlo in senso positivo e propositivo. Se è impossibile, per quanto riguarda voi e per quanto riguarda noi, aderire a qualche proposta che giunga dall'una o dall'altra parte, visti gli anni luce che ci separano su temi come quello oggetto del dibattito odierno, perché non vi confrontate con le categorie economiche interessate, quando assumete decisioni di particolare rilevanza, come quelle dei due decreti che ho delineato in questa sede?

Allora, se all'interno di quest'Aula e della nostra Commissione non ci sono le condizioni politiche - penso di averlo ben ampiamente giustificato - ci sia almeno la dignità, per evitare di distruggere o di mettere in grave difficoltà il bilancio pubblico, di ragionare con le categorie interessate sui problemi concreti presenti sul tappeto.

Dovreste avere l'onestà di intenti di ragionare con loro delle date, delle scadenze e dei termini di rimborso, delle compensazioni, naturalmente che dovrebbero essere frutto di una opportuna concertazione. Ma neanche questo è fatto, però dimenticavo - l'ho detto poco fa - che se questo è espresso come linea di principio, forse non è un diritto di cui godono i «sudditribuenti» italiani che sono quelli che devono solo pagare e non hanno grandi diritti ai tavoli di trattativa.

Essendo rimasto poco tempo e volendo per riservarmi qualche minuto in sede di dichiarazione di voto, vorrei brevemente osservare che gli emendamenti che abbiamo presentato a questo decreto-legge come Gruppo Lega Nord Padania, a diverso titolo, sono volti ovviamente a migliorare il decreto. In linea di principio, siamo assolutamente favorevoli alla restituzione, ovviamente cadenzata nel tempo, di ciò che mi permetto di definire il «maltolto» che in tanti anni l'erario italiano ha sottratto a danno del contribuente, imprenditore o professionista.

Ebbene, i nostri emendamenti vanno in questa direzione. Se questa è la volontà comune dell'Assemblea, senza alzare barricate, cercando colpe che non stanno né a destra né a sinistra ma nella connotazione strutturale della finanza pubblica italiana che interpreta le questioni e gli aspetti normativi a senso unico, credo si possano fare delle valutazioni comuni, soprattutto nel momento in cui si vuole attribuire pari dignità alle esigenze del bilancio pubblico e a quelle dei contribuenti.

Mi auguro che l'Assemblea, sotto questo profilo, sappia discutere e approvare emendamenti validi e proficui; mi auguro che ci renda conto che la filosofia fiscale che sottende sia questo provvedimento che l'altro in discussione alla Camera non mette sullo stesso piano le esigenze del bilancio, della finanza pubblica e quelle dei contribuenti. (Applausi dal Gruppo LNP).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Eufemi. Ne ha facoltà.

 

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, colleghi, il decreto-legge che viene presentato in Aula senza il mandato al relatore dimostra la debolezza di una maggioranza che non riesce neppure ad assolvere a questo compito. Nonostante queste condizioni di difficoltà, la stessa maggioranza si è arroccata nella difesa di un decreto francamente indifendibile.

Il senatore D'Amico ha poi introdotto un ulteriore elemento come il comportamento del Governo italiano nell'azione di difesa; certamente questa è una posizione non condivisibile, anche perché quelle stesse argomentazioni avrebbe potuto dirle, esplicitarle direttamente in Commissione, chiedendo al Ministro dell'economia e delle finanze o al vice ministro Visco di venire a riferire su questa questione o anche al Ministro per le politiche comunitarie. Avremmo avuto tutte le notizie e le informazioni necessarie.

Questo non è stato fatto, evidentemente soltanto per introdurre un elemento di polemica che non ha ragione di esistere.

Questo decreto è la prevedibile, onerosa conseguenza di atti normativi nazionali in materia di IVA adottati nel tempo, in totale contrasto con i princìpi comunitari. Alla chiara pronunzia della Corte di giustizia relativa alla detraibilità dell'IVA per acquisti di autoveicoli nella sussistenza dell'inerenza della spesa e della afferenza all'esercizio dell'attività di impresa, il Governo ha risposto con un decreto confuso, vago, opaco nelle modalità applicative, teso ad evitare ogni obbligo, così come ha fatto introducendo norme nel decreto-legge n. 262 che vanificano, appunto, la sentenza europea.

Non è questa la sede per individuare responsabilità risalenti nel tempo, ma che apparivano chiaramente in contrasto con inequivocabili princìpi comunitari, adottati proprio per evitare che un'imposta come l'IVA possa costituire un mezzo che alteri la parità degli operatori economici nell'Unione Europea.

Il primo problema che abbiamo di fronte è quello della copertura del decreto. Nella relazione di accompagnamento viene detto esplicitamente che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Come può avvenire tutto questo, come si può dare esecuzione ad una sentenza senza i relativi oneri? Siamo invece in presenza di sentenze internazionali che vanno equiparate a sentenze interne onerose e, quindi, per l'obbligo di compensazione rispetto alla contabilità nazionale. Le previsioni, dunque, non sono corrette, poi, perché le disposizioni avrebbero dovuto essere abrogate. Conseguentemente, i soggetti di imposta IVA potranno portare in detrazione l'imposta pagata in via di rivalsa sugli acquisti delle autovetture.

Questione fondamentale è la necessità di abrogare l'articolo 19-bis, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, che il Governo si è ben guardato dall'abrogare. Secondo i generali princìpi costituzionali, sembra poi corretto, trattandosi di un indebito oggettivo, che debba farsi ricorso alla prescrizione ordinaria. Questo invece non accade, perché il Sottosegretario si è arroccato nella possibilità di detrazione dal periodo di imposta 2003.

Voglio aggiungere ancora che la giustizia europea non ha accolto le motivazioni italiane sul danno grave per l'erario, soprattutto perché non era una misura temporanea o congiunturale, ma di adattamento strutturale del sistema non giustificabile.

C'è un'altra perla in questo decreto: viene introdotta una procedura speciale che preclude l'utilizzo delle generali procedure di detrazione e compensazione disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633, e rappresenta un altro grave limite alla detrazione riconosciuta dalla Corte di giustizia.

Profili di incompatibilità comunitaria, dunque, presenta anche la modalità prevista per il rimborso perché il principio di equivalenza, il principio di conservazione degli effetti delle pronunce e il principio di effettività con modalità che ne rendano impossibile o eccessivamente gravoso l'esercizio del diritto vengono di fatto preclusi.

Va aggiunto che fissare il termine per il rimborso al 15 dicembre (prevedendo per l'approvazione dello specifico modello un termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate) rappresenta un ulteriore grave limite che viola lo Statuto del contribuente.

Questo decreto non è altro che nebbia che piomba sulle imprese, impedendo qualsiasi navigazione certa, e che pone problemi seri rispetto alla certezza dei bilanci delle imprese.

Signor Presidente, dobbiamo dare atto, al presidente Manzella e alla Commissione Politiche dell'Unione Europea, di aver predisposto un parere che possa e debba essere tenuto in debita considerazione.

Il Gruppo UDC, attraverso specifici emendamenti, ha operato in senso costruttivo, guardando prioritariamente a dare concreta esecutività alla pronuncia europea e a creare migliori condizioni per i contribuenti in termini di recupero delle somme non dovute all'erario.

Per queste ragioni riteniamo si debba intervenire sul corpo del decreto-legge. Occorre necessariamente prevedere l'allungamento dei tempi di scadenza delle domande, troppo ravvicinati e inadeguati rispetto ai principi dello Statuto del contribuente tante volte richiamati e sempre disattesi e prevedere altresì le compensazioni fiscali, giacché la procedura speciale preclude l'utilizzo della generale procedura di detrazione e di compensazione, rappresentando un ulteriore grave limite.

Bisogna consentire, inoltre, la presentazione delle domande nelle diverse forme e, dunque, non soltanto in via telematica, rendendo valide anche quelle presentate nei termini e consentendo eventuali integrazioni documentali senza pregiudicare la validità delle stesse.

Occorre fissare poi una data certa entro la quale erogare i rimborsi, evitando che chi abbia fatto ricorso al condono - ma questo l'ha chiarito anche il Sottosegretario - o a sanatorie fiscali possa beneficiare del rimborso. A tal proposito, mi preme sottolineare che il Governo precedente non ha fatto un condono ogni anno perché si fa riferimento solo al condono del 2002.

E' necessario, infine, chiarire che l'esercizio della detrazione ammessa prima della vigenza del decreto possa determinare situazioni di illiceità.

Questo provvedimento, signor Presidente, appare di corto respiro, opaco nella sostanza, confuso nelle modalità applicative. Esso costituisce una falsa soluzione che dimostra la reale volontà del Governo, anche attraverso il decreto-legge n. 262, di non dare corso alla sentenza europea; ciò è confermato dalla mancata abrogazione, in premessa, delle norme oggetto della censura comunitaria, accrescere vedo così l'indeterminatezza degli obiettivi dell'Esecutivo.

Sono evidenti i rischi di tale intervento: quello, innanzitutto, di incorrere in una nuova censura da parte delle autorità comunitarie per violazione del principio di effettività delle pronunzie. Ciò rappresenterebbe una scelta grave e una lesione dei diritti dei contribuenti italiani. Sarebbero inevitabili nuovi ricorsi, nuove sentenze, nuove infrazioni, nuove pronunce e nuove condanne.

Una questione di particolare delicatezza concerne la determinazione del periodo di imposta a partire dal quale può essere richiesto il rimborso dell'IVA indebitamente versato. Credo che occorrerebbe applicare il termine di decorrenza della prescrizione ordinaria e quindi fare riferimento ai pagamenti effettuati dal 1996 e non dal 2003. Credo però che tale sistema finirebbe con l'aprire una voragine nei conti dello Stato. Pertanto, non mi resta che porre questo tema all'attenzione dell'Assemblea del Senato. (Applausi dal Gruppo UDC. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bonadonna. Ne ha facoltà.

 

BONADONNA (RC-SE). Signor Presidente, se non fossimo in presenza di una sentenza della Corte di giustizia e quindi avessimo la possibilità di discutere nel merito della materia, con piena facoltà di determinazione, la nostra posizione sarebbe estremamente netta.

La pretesa riconosciuta dalla Corte di giustizia europea che lo Stato italiano riconosca il diritto al rimborso dell'IVA per l'acquisto di veicoli non afferenti l'attività produttiva dell'impresa da parte nostra non troverebbe alcun sostegno.

 

Presidenza del vice presidente BACCINI (ore 11,15)

 

(Segue BONADONNA). Perché di questo si tratta, non di una discussione generica sul diritto dei contribuenti ad ottenere tempestivamente il rimborso di quanto eventualmente pagato per tributi. Peraltro, se di questo si trattasse, credo che tutti avremmo la preoccupazione di far sì che questo rimborso avvenisse nei tempi più rapidi, nelle modalità più accelerate possibili; cosa che sembra nella preoccupazione dei colleghi dell'opposizione che hanno parlato fino ad ora, magari dimenticando il fatto che solitamente il normale cittadino, che si è trovato a versare qualche euro o qualche migliaia di euro in più al fisco, deve poi aspettare tempi biblici per la restituzione.

In questo caso vi è questa enorme preoccupazione affinché la restituzione avvenga nei tempi più rapidi possibili. Si parla addirittura di maltolto. Mi chiedo se può essere considerato maltolto da parte dello Stato a danno dei cittadini l'IVA che lo Stato ha incassato per l'acquisto da parte delle imprese di autoveicoli e per le spese di esercizio di questi autoveicoli, che non hanno afferenza con le attività che l'impresa svolge.

Sostanzialmente, e per dirla brutalmente, vi è la pretesa, riconosciuta dalla Corte di giustizia, che l'IVA che le imprese scaricano per acquistare il mezzo di trasporto sportivo o il SUV o il fuoristrada per il rampollo dell'impresa debba essere restituita.

Di questo si tratta: non è in discussione il diritto al rimborso dell'IVA per i camion, per le ruspe, per i veicoli di lavoro. Si tratta di veicoli non riferiti e non afferenti alle attività delle imprese. Se la inquadriamo in questi termini, credo che il nostro ragionamento dovrebbe essere comune e comunemente rivolto a considerare questa sentenza dalla Corte di giustizia non soltanto un atto cui rivolgerci con l'obbedienza, ma un atto che solleva e sollecita riflessioni.

Peraltro, queste riflessioni non soltanto sono state sollecitate dalla stessa sentenza - lo ha ricordato il collega D'Amico - ma queste riflessioni sono sollecitate da una persistenza di iniziativa della Commissione europea che chiede al Governo italiano di volta in volta di specificare quelle aree che possono essere sottratte alla norma del rimborso dell'IVA; cosa che i Governi che si sono succeduti, magari con tempestività non proprio commendevoli, hanno fatto nel corso degli anni; su cui a partire dal 2001 a oggi, di fronte ad una precisa richiesta, sollecitazione e posizione della Comunità europea che chiede al Governo italiano di specificare, e una volta per tutte, le aree e le fattispecie per cui l'IVA non fosse rimborsabile, il Governo che ha governato nel nostro Paese è stato zitto!

Da questo punto di vista ha ragione il collega D'Amico quando dice: nello stesso momento in cui approviamo questo decreto, il Governo si faccia carico di indagare circa le responsabilità di tanta grave omissione.

In effetti, in questa omissione si configurerebbe davvero un danno erariale consistente, che grava sul disegno di legge finanziaria per 3,4 miliardi di euro e che graverà per altri 13 miliardi e 400 milioni nei prossimi anni. Questo è il punto.

Si parla, come in questi giorni ha fatto anche qualche rappresentante della Confindustria, addirittura di furto a proposito dell'utilizzazione del TFR per investimenti pubblici. Vorrei chiedere se tanto zelo è messo dalla Confindustria nel sostenere una vertenza attivata da un'impresa che aderisce alla stessa, nella consapevolezza che si trattava di una materia così delicata e controversa.

Tale vertenza è giocata semplicemente sull'interpretazione formale della norma, o sulla intempestività o sulla sordità o sulle omissioni e disattenzioni del Governo italiano nel marcare, appunto, questa prerogativa dello Stato di distinguere tra chi è titolare legittimo del diritto di rimborso dell'IVA e chi non lo è, in ragione di spese che non possono rientrare nella fattispecie di spese finalizzate allo sviluppo delle attività produttive. Di questo si tratta.

Trattandosi di questo, ancorché nella condizione di parità in cui ci troviamo nella Commissione finanze e tesoro (per cui davvero da questo punto di vista c'è il potere d'interdizione reciproca), alla luce di una valutazione di merito e mettendo in primo piano l'interesse collettivo dello Stato e della società italiana rispetto a quello del singolo, mi sarei aspettato che si addivenisse non soltanto all'approvazione del decreto-legge come atto dovuto nei confronti della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, ma anche come adesione a un criterio perfino pedagogico nei confronti dei comportamenti delle imprese a proposito dell'acquisto di questi beni.

Qualche collega in Commissione ha detto che, in fondo, si tratta del riconoscimento che i piccoli imprenditori danno a se stessi e alla propria famiglia: l'acquisto di questi veicoli si può considerare, cioè, come una sorta di benefit che ci si riconosce in quanto piccolo imprenditore. Francamente, mi sembra eccessivo che tale benefit sia messo a carico del contribuente del nostro Paese.

Quindi, credo che, con questo spirito, la disposizione di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea sia di votare questo disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 258, di sostenere gli emendamenti che come Gruppo abbiamo appoggiato anche in Commissione e gli ordini del giorno di cui siamo anche cofirmatari.

Ci auguriamo davvero che lo Stato italiano e questo Governo si mettano nella condizione di capire cosa è successo in passato e cosa ha determinato questa situazione e che, peraltro, si mettano strutturalmente nella condizione che quanto è accaduto non si ripeta. (Applausi dal Gruppo RC-SE).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Curto. Ne ha facoltà.

 

CURTO (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, una rapida ricostruzione del provvedimento all'esame di questo ramo del Parlamento va sicuramente fatta.

Non posso che iniziare dal 14 settembre 2006, quando la Corte di giustizia delle Comunità europee, intervenendo in merito alla controversia tra la società Stradasfalti S.r.l. e l'Agenzia delle entrate sulle pretese di rimborso IVA che la società dichiarava di aver indebitamente versato dal 2000 al 2004 per l'acquisto, l'uso e la manutenzione di veicoli da turismo non rientranti nell'oggetto dell'attività propria della società, emetteva una sentenza favorevole alla società, imponendo, in conseguenza, il naturale adeguamento. Seguiva, quindi, il decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, di cui oggi il Governo chiede la conversione con il disegno di legge Atto Senato n. 953.

Così presentato, colleghi, se non si dovessero considerare gli effetti finanziari, il provvedimento al nostro esame sembrerebbe di assoluta e ordinaria amministrazione, una sorta di presa d'atto, al cui interno non potrebbero essere ravvisate responsabilità da parte dell'attuale Esecutivo. Questo Governo è riuscito invece nell'ardua impresa di inanellare una serie impressionante di errori, i cui effetti negativi speriamo non vengano a ricadere nei prossimi mesi sugli incolpevoli contribuenti.

Innanzitutto, come si fa a definire tale provvedimento come atto di esclusiva natura procedimentale che non interviene sulla disciplina sostanziale della detraibilità dell'IVA, non determinando così la presenza di oneri finanziari? Certo, se se ne dà un'interpretazione letterale, è chiaro che il provvedimento si riferisce solo alle procedure e alle modalità di rimborso; ma è qui il vostro gravissimo errore, frutto non so dire se di colpa o di dolo. Il nostro parere è che sarebbe stato assolutamente necessario cogliere la presente opportunità per dar vita a un provvedimento di ampio respiro, capace di affrontare la revisione della normativa IVA, sia al fine di dare certezza ai contribuenti, sia al fine di evitare salti nel buio per i conti pubblici.

Al contrario, voi avete fatto respirare un'aria di incertezza sulla quantificazione del rimborso (ancora oggi non sappiamo - ma, soprattutto, non sapete - a quanto ammonterebbe) facendo alternare cifre, tutte considerevoli, in verità, ma altrettanto considerevolmente distanti tra loro in termini quantitativi. Sono o non sono 15 miliardi di euro? Credo che il Governo debba finalmente dire una parola chiara su questi dati.

Il problema, peraltro, a tale riguardo, è duplice: da un lato, vi è la dimostrazione che l'attuale Esecutivo non è in grado di conoscere e quindi di valutare le varie poste che potrebbero incidere sui conti pubblici; dall'altro, vi è la preoccupazione sul tipo di copertura che intende dare al provvedimento in esame che, sulla base dei primi segnali, non potranno che abbattersi sui soggetti più deboli.

A tal riguardo, quando chiedevamo di discutere congiuntamente della parte del decreto fiscale dov'è prevista la compensazione e la copertura di questo provvedimento, non lo facevamo a caso, ma perché avvertivamo il bisogno che su questo argomento ci fosse una coerenza di fondo che garantisca il contribuente e soprattutto le imprese.

Siamo critici anche in merito alla procedura. Nonostante la Corte di giustizia delle Comunità europee in più occasioni si sia espressa contro l'introduzione di limiti e di orpelli nell'applicazione delle proprie sentenze ed abbia censurato qualsiasi atto, fatto o procedura che ne potesse inficiare il principio di effettività, avete insistito sull'utilizzo della procedura telematica, denotando una preoccupante propensione a concezioni dirigistiche anche nelle questioni più praticamente operative.

In altre parole, non solamente volete far valere i vostri criteri nell'adozione di questo provvedimento, ma pretendete anche di dire come e in che misura si debbano muovere i cittadini contribuenti per poter affermare e riaffermare un loro diritto.

Il nostro parere - lo dicevo prima - è che sareste dovuti intervenire contemporaneamente all'individuazione delle procedure di rimborso con l'abrogazione delle norme superate dalla sentenza della Corte di giustizia, anche al fine di evitare pericolosissimi vuoti normativi, e con la ricerca di misure necessarie a coprire strutturalmente e non temporaneamente tali costi. Avreste dovuto farlo con un ampio e articolato dibattito, anche perché la scopertura attuale equivale ad una minifinanziaria che è sotto gli occhi di tutti e rappresenta un problema per tutti.

Invece, l'impressione è che ancora una volta l'onere si abbatterà sul sistema delle imprese in misura addirittura superiore ai presunti benefici (sottolineo «presunti») che vorreste accreditare con il cosiddetto cuneo fiscale inserito nel disegno di legge finanziaria. Tutto ciò non è avvenuto, in aperto dispregio delle regole più elementari di democrazia, violando i princìpi generali dello statuto del contribuente, motivo per cui non è irrealistico pensare ad una serie infinita di ricorsi e di provvedimenti di salvaguardia da parte delle categorie colpite.

Peraltro, con il taglio politico che avete voluto dare avete poi inferto un duro colpo ad un altro principio cardine del sistema tributario, la certezza del contribuente. Navigate a vista, e lo sappiamo, ma questo è un lusso che possiamo consentire a voi perché siamo convinti che vi porterà fuori rotta, mentre non possiamo permettere che l'incertezza possa costituire la regola nella programmazione delle imprese. Un'impresa, grande o piccola che sia, sia sottoforma individuale che societaria, e anche al di là della propria caratterizzazione giuridica, ha bisogno di avere di fronte un quadro normativo, anche in materia tributaria, certo e di medio-lungo periodo per poter programmare la propria attività.

I primi atti dell'attuale Governo non vanno in questa direzione, tutt'altro. Ne è un esempio la vostra ostilità a considerare qualsiasi ipotesi di compensazione o di detrazione. Ci volete spiegare perché? Lo abbiamo chiesto anche in sede di Commissione finanze; abbiamo chiesto quale fosse la ratio che sottosta a questo tipo di provvedimento, soprattutto a questo tipo di atteggiamento, un atteggiamento di chiusura assolutamente incomprensibile, se si tiene conto del fatto non solamente che in questo ramo del Parlamento la vostra è una maggioranza debolissima ma soprattutto che in Commissione finanze in particolare voi non avete una maggioranza e siete condannati vita natural durante a venire qui, in quest'Aula senza un adeguato provvedimento del relatore.

Allora perché? Forse perché la detrazione e la compensazione sono immediatamente attivabili dal contribuente, mentre il rimborso segue procedure diverse? Se è così, il Governo ha il dovere di dirlo nella sede deputata, cioè in Parlamento, in quest'Aula, nel Senato della Repubblica. Ma se è così, il Governo deve pure ammettere che i tempi di effettivo rimborso non sono assolutamente certi, violando in tal modo il già richiamato principio di effettività, ribadito in più circostanze dalla Corte di giustizia e richiamato dai colleghi intervenuti poco fa nell'esame di questo provvedimento.

Colleghi, credo o, almeno, mi auguro di aver sinteticamente rappresentato i motivi per i quali Alleanza Nazionale ha espresso critiche e rilievi al provvedimento. Ci siamo soffermati su questioni puramente tecniche, ma ci sono altre questioni di natura squisitamente politica.

Pur in presenza di un provvedimento che avrebbe potuto trovare consensi in ampia parte dello schieramento politico presente in questo ramo del Parlamento, il Governo si è chiuso in un'incomprensibile refrattarietà a recepire i suggerimenti e le proposte migliorative che Alleanza Nazionale e il centro‑destra hanno ritenuto di proporre. Non so dire se si sia trattato di presunzione oppure di arroganza; di certo, non è parsa questa una dimostrazione di forza, semmai è stata una dimostrazione di debolezza, peraltro non molto abilmente dissimulata.

Per quanto riguarda Alleanza Nazionale, intendiamo far emergere tutte le vostre debolezze, tutte le vostre carenze, tutti i vostri limiti, le vostre incoerenze, le contraddizioni, in maniera sicuramente e politicamente composta, consapevoli della caduta verticale di credibilità che siete stati superbamente capaci di realizzare in pochissimi mesi. (Applausi dal Gruppo AN).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Costa. Ne ha facoltà.

 

COSTA (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello in esame è un provvedimento, per dir così, di natura funzionale, nel senso che, non essendo data al Parlamento discrezionalità di sorta per la costruzione e il modellamento dello stesso, ma dovendo soltanto dare esecuzione ad un provvedimento giurisdizionale, qual è quello della Corte di giustizia europea, avrebbe dovuto essere tale da non destare divisioni, né contrapposte posizioni tra maggioranza e opposizione. Così non è stato, per i seguenti motivi.

Si è voluto, da parte della maggioranza, non dare la certezza del diritto a chi va a credito in forza di un provvedimento giurisdizionale. E non giova, in questa sede, ripercorrere l'iter del provvedimento della Corte di giustizia, dal momento che ognuno deve fare il proprio mestiere, o dico meglio, ognuno deve assolvere alla sua funzione istituzionale.

In questa sede non si può recriminare sulla decisione della Corte di giustizia: il giudicato è un giudicato e una sentenza è una sentenza. Le sentenze, per esigenze anche di natura pedagogica, le istituzioni debbono rispettarle: guai se all'opinione pubblica diamo ad intendere che una sentenza può essere disattesa o raggirata! E nel caso di specie, di fatto, la si raggira.

La si raggira nel momento in cui si pone un termine molto più breve di quello che è dato allo Stato per accertare l'imposta e pretenderne la riscossione, fissando al 15 dicembre il termine entro il quale agire per via telematica. Non tutti ancora usano lo strumento telematico in Italia, nonostante ogni migliore sforzo applicato dal Governo Berlusconi per perseguire l'informatizzazione del Paese - il tempo che abbiamo avuto è stato breve - e pertanto dire «per quella via ed entro il 15 dicembre devi chiedere qual è il tuo credito per poter accendere il tuo diritto» significa mettere la gente nelle condizioni di poter perdere un diritto che pure le spetta. (Applausi dal Gruppo FI).

Riteniamo che questo termine debba essere allungato, tanto quanto è dato allo Stato per poter accertare l'eventuale omesso versamento da parte del cittadino, per un'esigenza di equilibrio postulata dallo Statuto dei diritti del contribuente.

Fui presentatore di uno dei disegni di legge in materia di Statuto dei diritti del contribuente: il primo, di maggio, cui seguì quello del Governo, di settembre. Ma non voglio rivendicarne la primogenitura: la primogenitura è del Parlamento, che ha voluto lo Statuto dei diritti del contribuente per dare al cittadino italiano la possibilità di essere considerato tale e all'Erario di essere qualificato pubblica amministrazione, ponendo le parti in posizione paritetica.

C'è qualcosa di più grave, nel momento in cui non si stabilisce il termine entro il quale la pubblica amministrazione assume l'impegno al rimborso. Che sia chiaro: avete tutta la nostra comprensione. Potrà essere un termine lungo, ma va fissato. In assenza di un termine, il diritto non è perfetto: al cittadino creditore, per esempio, non è data la facoltà di cedere il credito, perché nessuno accetta la cessione di un credito, come è giusto che accada quando si è creditori, in mancanza di un termine entro il quale il diritto può essere consacrato con il rimborso.

Per le seguenti motivazioni, perché il provvedimento va contro lo Statuto dei diritti del contribuente, perché esso è lesivo della pariteticità tra pubblica amministrazione e cittadino contribuente, perché non consente di avere un diritto compiuto, qual è quello di un credito, che tra gli elementi essenziali postulati dal codice civile ha il termine per l'esecuzione dell'obbligazione, vi preghiamo di compiere tutti gli adempimenti che un'amministrazione pubblica, che abbiamo l'obbligo di rispettare anche quando è governata da qualcuno che non condivide le nostre tesi politiche, può adempiere.

Proprio per un'esigenza di natura pedagogica, amici che avete parlato di pedagogia, che esempio diamo quando cerchiamo di aggirare una sentenza? Non diamo un termine e facciamo un gioco che - permettetemi l'espressione, anche il mio linguaggio è sempre moderato - è proprio delle tre carte. Non giocate con i creditori! Non datevi la scusante morale che manca l'inerenza della spesa. Ma che forse per esercitare l'attività di artigiano o di professionista si può andare a piedi?

Ma perché manca questa aderenza? Forse che questa non è una spesa inerente all'attività professionale o di impresa, considerato che non ci si muove come il molto rispettabile, e che non sono degno di menzionare, San Giuseppe da Copertino, che volava? Gli imprenditori non volano, i professionisti non volano, dategli il credito che essi vantano. (Applausi dai Gruppi FI e AN. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Legnini. Ne ha facoltà.

 

LEGNINI (Ulivo). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, il decreto al nostro esame assume grande rilievo poiché si propone, com'è noto, di regolare il rapporto tributario tra una moltitudine di contribuenti, esercenti attività di impresa e professionisti, e l'erario, a seguito della nota pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di detraibilità dell'IVA pagata dai predetti soggetti per l'acquisto di autovetture e veicoli in genere.

Se non fosse per l'enorme rilevanza dell'ammontare del debito erariale scaturito dall'accertamento giudiziale suddetto e se il contenuto del decreto non ponesse complessi problemi afferenti alla gestione del bilancio dello Stato, il provvedimento non meriterebbe estesi ed approfonditi commenti e valutazioni. Infatti, il decreto che siamo chiamati a convertire in legge si limita a regolare le modalità attraverso le quali rendere certi e liquidi i crediti dei contribuenti, a fissare un termine per la presentazione delle domande, a vietare compensazioni tra il credito pregresso e i debiti di imposta correnti, in tal modo affermando certezze a favore ed a carico delle imprese, dei professionisti e dello Stato.

In realtà, dietro il dato contenutistico del provvedimento, relativamente semplice, si nascondono le suindicate complesse problematiche, che è il caso di evidenziare in questo dibattito, come già si è cercato di fare sia nella Commissione di merito che nella Commissione bilancio.

Innanzi tutto, credo meriti apprezzamento la tempestività con la quale il Governo ha inteso regolare la vicenda che è venuta a determinarsi nel modo predetto. Seppure sospinto dall'esigenza di evitare effetti dirompenti sulla finanza pubblica e possibili abusi derivanti dalla teorica possibilità di compensazione da parte dei contribuenti, l'intervento del Governo va sottolineato proprio perché esso è idoneo a definire i rapporti sorti antecedentemente alla sentenza, fissando tempi e procedure di riconoscimento dei crediti. Altra cosa è la liquidazione, sulla quale si dovrà successivamente intervenire.

È sì vero che le pronunce interpretative di norme vigenti della Corte di giustizia hanno efficacia erga omnes, e sono quindi idonee a far sorgere diritti e comunque posizioni giuridiche qualificate, ma è altrettanto vero che dette sentenze non attribuiscono al cittadino l'automatica possibilità di ritenersi titolare di un diritto certo ed immediatamente esigibile, bensì legittimano gli stessi ad azionare la pretesa avanti al giudice italiano, che dovrà nel caso anche procedere all'accertamento della situazione sostanziale sottostante.

Ecco quindi che l'aver disposto una procedura ricognitiva del diritto non soltanto ha evitato immediati e negativi effetti sul bilancio dello Stato, ma ha anche permesso e permetterà ai numerosissimi contribuenti interessati di ottenere il rimborso, in moneta o mediante futura compensazione, senza essere costretti ad attivare una procedura giudiziaria.

Si è prodotto dunque un ampliamento, ovvero un giusto riconoscimento e non un restringimento, come è stato sostenuto, dell'interesse dei diritti dei contribuenti, i quali potranno ottenere in via amministrativa e senza dispendio di energie, di tempo e di denaro ciò che avrebbero potuto pretendere soltanto in sede giudiziaria.

In secondo luogo, è senz'altro utile rilevare che il Governo e il Parlamento stanno facendo buon uso del loro potere di legiferare anche relativamente alla corretta appostazione in bilancio dell'onere finanziario scaturito dalla sentenza di cui ci stiamo occupando.

È stato sostenuto e contestato da parte dei colleghi dell'opposizione che il Governo prima e il Parlamento dopo avrebbero dovuto individuare immediatamente una fonte di copertura dell'onere finanziario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e della legge di contabilità; così non è per le ragioni che abbiamo già sostenuto in Commissione bilancio e che qui è il caso di riaffermare sinteticamente.

Ipotesi come quella di cui ci stiamo occupando sono esattamente previste e disciplinate dalla legge di contabilità, che al comma 7 dell'articolo 11-ter prevede, appunto, che nel caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali, recanti interpretazioni della normativa vigente, suscettibili di determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative.

Si badi che detta procedura esclude l'obbligo di prevedere apposita copertura finanziaria, siccome i diritti che generano oneri a carico del bilancio dello Stato, accertati in sede interpretativa, giudiziale, devono ritenersi già riconosciuti dall'ordinamento e quindi non necessitano dell'emanazione di norme positive, attributive del diritto medesimo, nel quale caso, sì, occorrerebbe individuare la copertura, seguendo il normale iter di formazione delle leggi.

La ratio di tale norma di contabilità è evidente: il Governo e il Parlamento non possono rincorrere la giurisprudenza ogni volta che questa emani pronunce interpretative su norme generatrici di oneri a carico del bilancio dello Stato. Si determinerebbero, in tal caso, conseguenze aberranti e incidenti anche sull'autonomia costituzionale del Parlamento.

Allora, bene ha fatto il Governo a seguire la procedura disciplinata con il decreto; bene ha fatto a comunicare al Parlamento gli effetti finanziari della sentenza della Corte di giustizia nella sede propria, cioè con la Nota di aggiornamento al DPEF. Con essa, infatti, si è correttamente reso edotto il Parlamento dell'impatto finanziario della vicenda di cui ci stiamo occupando, stimato in 3,7 miliardi di euro per il 2006, e, in ragione della competenza economica, maggiori oneri stimati in 13,4 miliardi di euro, per il pagamento degli arretrati relativi agli anni dal 2003 al 2005.

Tale ingente onere ha effetti - e non potrebbe essere altrimenti - sull'indebitamento netto, che in tal modo viene a collocarsi al 4,8 per cento del PIL, con un aggravio rispetto alla precedente stima dell'1,2 per cento.

Di quale trucco contabile si tratti - come affermato anche oggi dal senatore Baldassarri nella discussione sulla Nota di aggiornamento al DPEF - non è dato comprendere.

Si riconosce un diritto e i termini dei rimborsi non potranno che essere successivamente fissati, anche in ragione dell'esatta quantificazione dell'onere che scaturirà dalle domande che saranno presentate dai contribuenti; si disciplinano le modalità di presentazione delle istanze; si rileva l'impatto sul debito pubblico. Non si vede cos'altro il Governo avrebbe dovuto fare e non ha fatto.

Piuttosto, le attuali opposizioni dovrebbero spiegarci perché il Governo Berlusconi non ha inteso mantenere l'impegno, che fu assunto in sede comunitaria nel 2000, di riesaminare la misura limitativa di cui stiamo discutendo a partire dall'anno 2001, modificando il regime restrittivo del diritto alla detrazione dell'IVA, per troppo tempo prorogato.

Anche questa, signori dell'opposizione, è dunque un'eredità del vostro Governo, che avrebbe potuto e dovuto attivarsi in sede comunitaria negli ultimi cinque anni, per modificare la norma in questione.

Per queste ragioni sosteniamo convintamente questo decreto, che ci auguriamo possa essere ulteriormente migliorato in Assemblea con l'accoglimento dell'emendamento 1.100, di cui è prima firmataria la senatrice Thaler Ausserhofer, e di cui ci ha riferito questa mattina il collega Pegorer, che risponde anche a diverse sollecitazioni provenienti dalle opposizioni, per esempio differendo ulteriormente il termine per la presentazione delle domande e in ogni caso non sopprimendo il diritto dei contribuenti ad ottenere il rimborso anche dopo la scadenza di detto termine, alle condizioni indicate nell'emendamento medesimo.

Si potrebbe opinare - e ciò è legittimo - sulla congruità, sull'adeguatezza delle regole di bilancio di cui ho sopra sinteticamente parlato, di fronte a casi come quello di cui ci stiamo occupando. Ciò, però, appartiene ad uno spazio di dibattito politico che possiamo aprire, ma che dovrebbe necessariamente sfociare in una modifica della legge di contabilità.

Oggi il sistema è quello che ho sinteticamente richiamato ed al quale dobbiamo necessariamente attenerci. Anche in passato la procedura seguita è stata la stessa. Richiamo, per esempio, la vicenda della tassa sulle società, numerose altre pronunce in materia previdenziale ed altro.

Oggi non possiamo che attenerci alla norma richiamata e alla prassi parlamentare in passato formatasi. Non possiamo che ribadire il nostro sostegno convinto a questa iniziativa legislativa, che introduce chiarezza e certezza nel rapporto tra contribuenti e amministrazione finanziaria, che recepisce una statuizione del massimo organo di giustizia comunitario e che registra l'impatto sull'indebitamento dello Stato, peggiorato non certo per responsabilità di questo Governo e di questa maggioranza che, anzi, si sono immediatamente attivati anche con la finanziaria e il decreto-legge in materia fiscale ad essa collegato per porre rimedio a tale pesante eredità. (Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE e della senatrice Rame).

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 953 (ore 11,55)

 

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 953.

 

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

 

GRANDI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il decreto-legge è stato necessario per evitare gli effetti di una sentenza che avrebbe portato, come è stato detto, a gravi problemi di finanza pubblica. Ci si è chiesti nella discussione di quale entità; ebbene, essi sono valutati, per il passato, per i quattro anni di retroattività, in 17 miliardi di euro abbondanti e per il futuro in circa 5 miliardi di euro.

L'influenza potenziale, quindi, di questa sentenza sulla finanza pubblica italiana, come è scritto precisamente nella Nota di aggiornamento al DPEF che avete votato poco fa, sarebbe stata di oltre un punto percentuale di PIL, cioè gran parte della manovra finanziaria, se non fosse intervenuto questo decreto per cercare di identificare un modo per risolvere anzitutto i problemi del passato e poi naturalmente gettare le basi per affrontare il tema del futuro.

Com'è stato ricordato, ci riferiamo ad una sentenza che, sulla base della protesta di una ditta di costruzioni, ha contestato l'applicazione di un norma italiana in contrasto con la sesta direttiva comunitaria; già nel 2001 fu introdotta una variazione consentendo la detrazione al 10 per cento, poi però vi è stato un periodo lungo durante il quale è intervenuta la contestazione della ditta, le sentenze prima del giudizio tributario, poi l'appello a Bruxelles, senza che intervenisse una efficace controffensiva del Governo.

Ci è stato chiesto oggi quali sono gli argomenti del Governo: rispondo che sono quelli del Governo che c'era nel momento in cui c'era la procedura di fronte alla Corte di giustizia europea, cioè il Governo precedente.

Non c'è dubbio che c'è stata una debolezza nell'affrontare con provvedimenti adeguati i problemi che questa sentenza avrebbe probabilmente posto, né è bastato portare dal 10 al 15 per cento nell'anno vigente la possibilità di detrazione, perché la sentenza della Corte è una sentenza «rap»; in sostanza, dice ad ogni piè sospinto che il problema di fondo è la mancata consultazione, prevista dalla direttiva, del comitato che deve autorizzare le legislazioni nazionali in materia. Il fatto di non avere innovato dal punto di vista legislativo, limitandosi a dei ritocchi percentuali sulle detrazioni, ha creato il problema che noi oggi dobbiamo affrontare. Il decreto ha bloccato non solo la possibilità di compensare fino al 15 dicembre, ma ha anche evitato che il contribuente potesse compensare, nell'incertezza di dovere poi restituire, cioè ha cercato di fare chiarezza.

È intervenuta nella discussione la richiesta di avere più tempo, di poter consentire che lo Statuto del contribuente non venisse contraddetto, i famosi sessanta giorni almeno tra il momento in cui il direttore dell'Agenzia delle entrate produrrà la certificazione necessaria e il momento in cui dovrà essere presentata la domanda: questo è oggi risolto dall'emendamento 1.100, a prima firma della senatrice Thaler Ausserhofer, che avrebbe dovuto essere relatrice di questo provvedimento, emendamento che il Governo condivide e accoglie e che secondo noi risolve positivamente il problema portando al 15 aprile 2007 la possibilità di presentare le domande per via telematica, non di produrre la documentazione, che verrà eventualmente successivamente richiesta dagli uffici (deve quindi essere conservata ma non obbligatoriamente presentata per via telematica entro il 15 aprile), introducendo un periodo più lungo, di conseguenza, per la decadenza, come del resto c'è stato suggerito dalla Commissione dell'Unione Europea.

Si tratta quindi già oggi, con l'emendamento 1.100, che io considero parte integrante del testo del decreto, di una possibilità di svolgere le cose in modo che i contribuenti abbiano la certezza di ciò che faranno in futuro e di affrontare correttamente anche la prospettiva.

Nell'emendamento 1.100 c'è un altro dato che il Governo condivide e riguarda la procedura con cui intervenire se vi sarà, da parte dell'Unione Europea, il consenso ad un'ipotesi che abbiamo formulato, in sostanza la previsione, per il pregresso, di una doppia condizione per il contribuente: da un lato, la possibilità di chiedere analiticamente la detrazione, sulla base dell'applicazione individuale del principio dell'inerenza, cioè precisando quanta parte di queste auto sia effettivamente per uso aziendale, in modo tale che questo principio possa consentire di ottenere effettivamente una detrazione adeguata; dall'altro, per il contribuente che non abbia tutta la documentazione e che preferisca andare ad una transazione bonaria con l'amministrazione fiscale, la possibilità di forfetizzare questo rimborso.

L'ipotesi è quella di una forfetizzazione per settori di attività; è possibile ricostruirla con gli studi di settore e in questo modo l'applicazione diventerebbe per tutti estremamente semplice. In sostanza, l'emendamento 1.100 che, ripeto, il Governo condivide integralmente, consente di avere l'immediata applicabilità di un consenso dell'Unione Europea, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ad un meccanismo di doppio binario: o l'analitico con inerenza oppure la possibilità di avere una forfetizzazione.

C'è naturalmente anche il futuro e il futuro trova una sua applicazione già oggi nell'ambito di un combinato disposto della norma che l'emendamento 1.100 propone e di quanto prevede il decreto fiscale in vigore, oggi in esame alla Camera. Per il futuro occorre avere le risorse; per avere le risorse e non incidere sui saldi di finanza pubblica, il Governo ha proposto di intervenire su un sistema di imposte dirette per l'impresa, che sono di libera determinazione del Parlamento italiano.

Ecco perché, nella previsione del decreto, c'è un capitolo di entrata che sta a fronte dell'opportunità, già dal 14 settembre di quest'anno, di andare a compensazione. Tale possibilità è, quindi, oggi integralmente coperta dalle norme già individuate, mentre il pregresso è coperto dalla tabella A della legge finanziaria in esame alla Camera, che prevede una regolazione per debito pregresso e quindi in tabella A vengono previste le risorse necessarie per pagare quanto si è determinato fino ad oggi come credito dei contribuenti.

Questo per dire che il decreto, con le modifiche dell'emendamento 1.100, che il Governo condivide, consente di avere già tutta la procedura per il futuro. Con i due provvedimenti, legge finanziaria e decreto, si finanzia sia la regolazione debitoria pregressa sia il futuro e di conseguenza a noi sembra sia completamente assolto il compito di far fronte alla sentenza comunitaria.

Non condivido i profeti di sventura che anche in quest'Aula hanno detto che ciò genererà ulteriori contenziosi: no, in questo modo si va a sistemare una partita molto impegnativa che, se non affrontata, avrebbe creato un problema enorme per i saldi di finanza pubblica e praticamente riscritto la finanziaria di quest'anno e anche degli anni futuri.

A questo punto possiamo dire che c'è il pieno rispetto della sentenza e che viene rispettato lo Statuto dei diritti del contribuente, su cui c'è stata tanta insistenza anche nei lavori di Commissione. È per tale ragione che il Governo chiede di approvare il decreto in esame, chiede di approvare l'emendamento 1.100 e invita al ritiro degli altri emendamenti, sui quali, in caso contrario, esprime parere negativo.

 

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

 

DE PETRIS, segretario: «La 1ª Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta osservando quanto segue:

- la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006 rientra nelle fattispecie disciplinate dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978, secondo cui il Governo - a fronte di andamenti di finanza pubblica divergenti dalle previsioni - riferisce al Parlamento con propria relazione assumendo le conseguenti iniziative legislative, esigenza in parte soddisfatta, sul piano sostanziale, dalle indicazioni fornite nella nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2007-2011;

- fermi restando gli attuali criteri di verifica del rispetto dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione, risulterebbe inoltre utile che il Governo, in sede di relazioni tecniche sui provvedimenti di spesa, indicasse - a fini informativi e di documentazione - l'impatto della innovazione normativa su ciascuno dei saldi di finanza pubblica (saldo netto da finanziare del bilancio statale, fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni)».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 01.1, 1.33, 1.34, 1.35, 1.37, 1.19, 1.21, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30 e 1.36. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 1.23, 1.24, 1.25 e 1.26. Con riferimento all'emendamento 1.100, esprime parere di nulla osta sulla lettera a), parere contrario sulla lettera b) e parere di nulla osta sulla lettera c), osservando tuttavia che apparirebbe ragionevole collocare la disciplina ivi contenuta nel medesimo provvedimento volto a disciplinare interamente la materia. Esprime quindi parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui subemendamenti 1.100/1, 1.100/2, 1.100/3 e 1.100/4.

Esprime infine parere di nulla osta su tutti i restanti emendamenti».

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

 

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, siamo appena intervenuti nella discussione generale. Mi riservo di intervenire durante le dichiarazioni di voto sui singoli emendamenti.

 

FRANCO Paolo (LNP). Do per illustrati gli emendamenti perché il tempo complessivo concesso al mio Gruppo mi impedisce, dopo la discussione generale, di illustrare gli emendamenti e, nel contempo, di conservare qualche minuto per la dichiarazione di voto. Mi rammarico perché l'illustrazione degli emendamenti propositivi poteva essere utile.

 

THALER AUSSERHOFER (Aut). Signor Presidente, prima di illustrare l'emendamento 1.100, mi preme formulare una raccomandazione generale al Governo, ossia quella che, nel formulare testi normativi in materia fiscale e tributaria, si dovrebbero tenere ben presenti i princìpi stabiliti dallo Statuto dei diritti del contribuente; princìpi importantissimi che tutti gli schieramenti politici hanno voluto e appoggiato fortemente.

Con l'emendamento proposto vengono modificate alcune disposizioni del testo del provvedimento presentato dal Governo, proprio in virtù dei princìpi previsti dallo Statuto, e soprattutto si intende rendere più esplicite e puntuali alcune disposizioni affinché su di esse siano limitate al massimo possibili interpretazioni diverse.

Al punto 1 della lettera a) si precisa che i soggetti passivi destinatari della normativa sono quelli che hanno effettuato nell'esercizio dell'impresa, arte o professione acquisti e importazioni di beni e servizi indicati nell'articolo 19-bis, comma 1, lettere c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633.

Al punto 2), raccogliendo anche le istanze avanzate dai colleghi di Commissione, durante la trattazione del provvedimento, si inserisce una disposizione di proroga dei termini per presentare la richiesta di rimborso: dal 15 dicembre 2006 al 15 aprile 2007. Si propone, poi, di eliminare le parole: «a pena di decadenza», per dare la possibilità a tutti i soggetti interessati di presentare le istanze anche dopo il 15 aprile 2007.

Ritengo necessarie queste due modifiche, perché in linea con i principi dello statuto del contribuente. Da una parte, la proroga lascerebbe un tempo congruo ai contribuenti per aderire agli obblighi imposti dall'amministrazione finanziaria, dall'altra, darebbe la possibilità di non perdere il diritto al rimborso se l'istanza non venisse presentata entro il 15 aprile.

La proposta di cui al punto 3) della proposta emendativa di cui sono prima firmataria, che prevede la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, è tesa a fare in modo che esso abbia la massima pubblicità.

La lettera b) dell'emendamento contiene una modifica molto importante che prevede la possibilità di un rimborso in misura forfetaria. Si tratta di un'innovazione che, se apportata in questo provvedimento, andrebbe a vantaggio dei contribuenti. Viene infatti prevista la facoltà di scegliere tra una richiesta di rimborso in misura forfetaria e una di rimborso integrale di quanto indebitamente versato. Nel primo caso si farà riferimento alle prescrizioni di un regolamento attuativo redatto anche in base alle percentuali di utilizzo della detraibilità dell'IVA differenziata per settori, in accordo con l'Unione Europea.

L'emendamento 1.100 propone anche che la domanda presentata dal contribuente sia comunque valida se successivamente integrata con la documentazione richiesta. Il fatto che la richiesta di rimborso possa essere integrata successivamente è importante per il contribuente. A tale proposito, desidero ringraziare di cuore il sottosegretario Grandi per la disponibilità dimostrata in Commissione per migliorare il provvedimento. La documentazione, quindi, può essere presentata successivamente dietro richiesta dell'Amministrazione finanziaria e non già contestualmente alla richiesta di rimborso.

Per tutte queste motivazioni, chiedo all'Assemblea di approvare l'emendamento 1.100 in quanto migliorerebbe il testo presentato dal Governo.

 

BETTAMIO (FI). Signor Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti da me presentati.

 

VENTUCCI (FI). Anch'io, signor Presidente, do per illustrati i miei emendamenti, essendo chiaro il loro contenuto.

 

ROSSA (Ulivo). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.5.

 

BARBOLINI (Ulivo). Ritiro gli emendamenti 1.9 e 1.20, nonché l'ordine del giorno G1.100, in quanto li considero assorbiti, in senso migliorativo, dallo spirito dall'emendamento 1.100 della senatrice Thaler ed altri.

 

BALBONI (AN). Signor Presidente, mantengo l'emendamento 1.34 il cui scopo è quello di consentire le compensazioni che, invece, la proposta del Governo tenderebbe ad escludere anche qualora venisse approvato l'emendamento della senatrice Thaler.

BENVENUTO (Ulivo). L'ordine del giorno G1.200 impegna il Governo ad esaminare la possibilità di consentire ai contribuenti, in esito alla presentazione dell'istanza di rimborso forfetario e alla positiva valutazione della stessa, l'utilizzo della procedura della compensazione dell'imposta entro il limite massimo di importo da definire nel quadro delle compatibilità della finanza pubblica.

 

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 12,15)

 

(Segue BENVENUTO). Per questo motivo, rispetto al testo riportato nel fascicolo n. 2, al dispositivo dell'ordine del giorno G1.200, dopo le parole «...direttore dell'Agenzia delle entrate...» vanno aggiunte le seguenti «...in un quadro di compatibilità della finanza pubblica...».

 

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

 

GRANDI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.100. Invito i presentatori a ritirare i restanti emendamenti, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.200, così come riformulato dal senatore Benvenuto.

 

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 01.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

EUFEMI (UDC). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

EUFEMI (UDC). Noi riteniamo che l'emendamento 01.1 sia la premessa stessa del decreto. Se non cancelliamo la norma dichiarata incompatibile dalla sentenza dell'Unione Europea, il decreto è inficiato nel suo corpo. Questa è la premessa per dare soddisfazione alla sentenza europea. (Applausi del senatore Amato).

 

CARRARA (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARRARA (FI). Signor Presidente, chiediamo la votazione dell'emendamento 01.1.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 01.1, presentato dal senatore Eufemi.

 

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 953

 

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.100/2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

CARRARA (FI). Ne chiediamo la votazione.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.100/2, presentato dal senatore Franco Paolo, fino alle parole «possono essere».

 

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Proteste dai banchi dell'opposizione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 953

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.100/2 e l'emendamento 1.100/3.

 

Colleghi, se oltre a guardarvi in giro, guardaste il tabellone alle mie spalle e verificaste il gap esistente tra l'una e l'altra parte, forse non varrebbe la pena di sbracciarsi troppo.

 

STORACE (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

STORACE (AN). Signor Presidente, vorrei pregarla di fare attenzione ai pianisti che si vedono in tutte le loro forme.

 

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.100/4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

CARRARA (FI). Ne chiediamo la votazione.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.100/4, presentato dal senatore Eufemi.

 

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Colleghi, lasciamo le suonate di piano ad altre più opportune sedi.

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 953

 

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.100/1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

CARRARA (FI). Ne chiediamo la votazione.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

EUFEMI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

EUFEMI (UDC). Una parola credo vada spesa sull'emendamento 1.100. La maggioranza tardivamente si è resa conto che i termini del 15 dicembre erano troppo ravvicinati per cui l'emendamento allunga il termine al 15 aprile 2007.

Naturalmente è un gesto che potrebbe essere apprezzato. Noi non apprezziamo la seconda parte dell'emendamento, laddove introduce criteri di forfetizzazione: come dire al contribuente di accontentarsi di poco e che avrà un percorso più rapido e celere rispetto invece ai tempi normali che, altrimenti, l'amministrazione finanziaria allungherebbe considerevolmente.

Per queste ragioni, chiedo la votazione per parti separate di questo emendamento. Richiedo, cioè, che venga posto in votazione fino al punto 3 della lettera a), escludendo tutta la parte relativa alle lettere b), c) e 2-bis.

 

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Eufemi, a che emendamento si sta riferendo?

 

EUFEMI (UDC). Mi sto riferendo all'emendamento 1.100, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

 

PRESIDENTE. Non ci siamo ancora arrivati; siamo all'emendamento precedente, l'1.100/1. Successivamente verificheremo la compatibilità della sua richiesta.

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.100/1, presentato dal senatore Curto e da altri senatori.

 

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

SODANO (RC-SE). Nella terza fila dei banchi ai AN ci sono due luci in più.

 

PRESIDENTE. Direi che si equilibrano con quelle dalla vostra parte. Io giudico anche quando le luci in eccesso da una parte e dall'altra si bilanciano.

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n 953

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

 

FERRARA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FERRARA (FI). Signor Presidente, l'intervento svolto poc'anzi dal sottosegretario Grandi, in cui preannunziava il parere favorevole del Governo sull'emendamento 1.100, riapre un dibattito che è stato tenuto in quest'Aula e in Commissione in occasione della discussione della Nota di aggiornamento. Tra l'altro, sembrerebbe come se il Sottosegretario sia scarsamente coordinato con il sottosegretario Casula, perché quanto afferma in quest'Aula contraddice quello che ha detto il Sottosegretario precedentemente.

Infatti, quando si introduce la possibilità di spalmare i 13,4 miliardi, che rappresentano la necessità di risorse che attiene la conseguenza della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee sul pregresso rispetto all'Iva per gli anni 2003, 2004 e 2005, si ha una smentita di quello che ha dichiarato il Governo sul fatto che per la copertura di 13,4 miliardi di euro - ripeto, signori della maggioranza e dell'opposizione, 13,4 miliardi di euro - ancora non sono stati emessi i BOT, di cui si ha notizia nella relazione di accompagnamento alle dichiarazioni che il sottosegretario Casula ha dato sulla Nota di aggiornamento del DPEF.

Pertanto, a questo punto si ha una triangolazione tra il decreto-legge n. 258, il decreto-legge n. 262 e la Nota di aggiornamento nella quale, di fatto, oggi il Governo afferma che i conti sono falsi, che c'è un'emissione non fatta. Si dichiara, cioè, un'emissione di 13,4 miliardi che non è stata fatta. (Applausi dal Gruppo FI). Vale a dire che i conti sono in ordine.

Vengono riferiti alla stampa dati sul rapporto tra il debito pubblico e il PIL al 107,6 per cento che non sono veri, perché è di 0,8 punti di meno. Non c'è bisogno di realizzare la manovra che si sta varando, che serve, invece, a recepire risorse per finanziare uno sperpero che non ha nulla a che vedere con la tradizione di Marco Minghetti (Applausi dal Gruppo FI).

Esso ha invece a che vedere con la tradizione della marina borbonica dell'ammuino: si tratta, cioè, di un ammuino tra dei decreti-legge e una finanziaria che costituiscono la negazione di quello che dovrebbe essere il rigore richiamato solo a parole nel Documento di programmazione economico-finanziaria e che qui viene negato per dichiarazione dello stesso Governo.

Pertanto, siamo contrari all'emendamento 1.100. (Applausi dai Gruppi FI, AN e del senatore Polledri. Congratulazioni).

 

FRANCO Paolo (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FRANCO Paolo (LNP). Signor Presidente, credo di dover aderire alla richiesta del senatore Eufemi di votazione per parti separate dell'emendamento 1.100 che, per quanto riguarda i punti alla lettera a), ci vede ovviamente favorevoli, mentre siamo assolutamente contrari alla lettera b) e alla lettera c), punto 2-bis.

Badate, la nostra contrarietà è dovuta a motivazioni molto specifiche. Le abbiamo già illustrate in Commissione finanze e tesoro. In tale emendamento si dice che il rimborso è ammesso «in misura forfetaria»: a parte il fatto che l'entità di tale rimborso non è quantificata, teniamo anche presente che l'inserimento di tale proposta emendativa nel dettato del decreto-legge disporrebbe che la misura forfetaria sia determinata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Ma come? È il direttore dell'Agenzia delle entrate che decide la forfetizzazione di un importo che deve essere restituito a un imprenditore a seguito della nota sentenza europea? Dovremmo - noi lo avevamo proposto a livello emendativo - perlomeno concedere al Ministro tale facoltà, naturalmente concertandola nel suo importo con le categorie. Questa è una norma assolutamente folle.

Al punto c) si prevede di aggiungere un 2-bis che è una rivisitazione del concetto di inerenza nella legge sull'IVA. Così com'è, lo ripeto, lede ulteriormente i diritti dei contribuenti. L'emendamento 1.100 non risolve il problema del rimborso né dal punto di vista temporale né dal punto di vista dell'entità del rimborso, perché se la forfetizzazione può avere una logica (noi avevamo proposto di prevedere dei limiti minimi, allo scopo di evitare lungaggini contabili e burocratiche anche all'interno dell'amministrazione delle aziende e poi della pubblica amministrazione finanziaria e per i controlli), in questo modo risolviamo tutto pagando, non si sa cosa, non si sa a chi, e addirittura lasciando la determinazione dell'importo del rimborso alla direzione dell'Agenzia delle entrate.

Per quanto mi riguarda e in conformità con l'opinione del mio Gruppo, ciò è assolutamente iniquo e assurdo. (Applausi del senatore Stiffoni).

 

PRESIDENTE. Senatore Eufemi, le chiedo solo per un chiarimento. La votazione per parti separate da lei richiesta si riferisce alla prima parte dell'emendamento 1.100 fino alle parole «entro il 15 aprile 2007» o fino alle parole «Repubblica italiana.»?

 

EUFEMI (UDC). Fino a «Repubblica italiana.», cioè fino alla fine del punto 3) della lettera a).

 

POLLEDRI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma all'emendamento 1.100.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GRANDI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Vorrei chiarire con la dovuta pacatezza al senatore Ferrara che, per ciò che riguarda la regolazione debitoria - formula che ha un'influenza sulla finanza pubblica - c'è un accantonamento in tabella a) della legge finanziaria (che, del resto, potete tranquillamente controllare) di 3 miliardi per gli anni 2007-2009.

Se la regolazione debitoria si dovesse rilevare insufficiente (in sostanza questo è debito), ci sarà un'integrazione per la parte che dovesse essere insufficiente, mentre, per ciò che riguarda il futuro, cioè l'entrata in vigore della sentenza che - badate bene - disapplica la legge italiana, ci sono le entrate sufficienti per coprire la previsione di spesa.

Quindi, i conti sono del tutto chiari e in ordine: regolazione debitoria per il passato, con l'accordo dell'Unione Europea, ed entrate sufficienti a coprire le spese correnti per tutto ciò che succede in seguito alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

 

PRESIDENTE. La ringrazio, sottosegretario Grandi. Se non vi sono osservazioni, credo sia recepibile la richiesta del senatore Eufemi di votare la prima parte dell'emendamento 1.100 fino alle parole «della Repubblica italiana».

 

CARRARA (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.100, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori, fino alle parole «della Repubblica italiana».

 

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 953

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della restante parte dell'emendamento 1.100.

 

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della restante parte dell'emendamento 1.100, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

 

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 953

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1, identico agli emendamenti 1.2, 1.3, e 1.4.

 

Verifica del numero legale

 

CARRARA (FI). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 953

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Bettamio, identico agli emendamenti 1.2, presentato dal senatore Ventucci, 1.3, presentato dal senatore Eufemi, e 1.4, presentato dal senatore Franco Paolo.

Non è approvato.

 

Ricordo che l'emendamento 1.5 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6 (testo 2), identico agli emendamenti 1.7 e 1.8.

 

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.6 (testo 2), presentato dal senatore Franco Paolo, identico agli emendamenti 1.7, presentato dal senatore Curto e da altri senatori, e 1.8, presentato dal senatore Eufemi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 953

 

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 1.9 è stato ritirato e che gli emendamenti 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17 e 1.18 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 1.100.

 

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.19 è improcedibile.

 

Ricordo che l'emendamento 1.20 è stato ritirato.

 

Passiamo all'emendamento 1.21, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

CARRARA (FI). Ne chiediamo la votazione.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.21, presentato dal senatore Curto e da altri senatori.

 

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 953

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.25, identico agli emendamenti 1.26, 1.24 e 1.23.

 

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.25, presentato dal senatore Eufemi, identico agli emendamenti 1.26, presentato dal senatore Franco Paolo, 1.24, presentato dal senatore Ventucci, e 1.23, presentato dal senatore Bettamio.

 

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 953

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.22.

 

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 


Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.22, presentato dal senatore Curto e da altri senatori.

 

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 953

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.27, 1.28, 1.29 e 1.30 sono preclusi dalla reiezione dell'emendamento 1.21.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.31.

 

EUFEMI (UDC). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.31.

 

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

 

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, mi faccia finire! La ragione per cui lo ritiro è una ragione politica!

 

PRESIDENTE. Non avevo capito che volesse spiegarla, senatore Eufemi. Mi scuso.

 

EUFEMI (UDC). Il sottosegretario Grandi, in Commissione, ha riferito che c'è stato soltanto un condono, quello del 2002. Ha quindi sconfessato l'idea che sia stato approvato un condono l'anno da parte del precedente Governo, mentre abbiamo scoperto che questa legge finanziaria presenta un condono previdenziale, cosa che era stata sempre negata. (Applausi dai Gruppi UDC e FI).

 

PRESIDENTE. L'emendamento 1.32 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.100.

Passiamo all'emendamento 1.35, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

CARRARA (FI). Ne chiediamo la votazione.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.35, presentato dal senatore Eufemi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 953

 

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.33, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

CARRARA (FI). Signor Presidente, chiedo ai colleghi l'appoggio per richiederne la votazione.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.33, presentato dal senatore Franco Paolo.

 

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 953

 

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.34, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

CARRARA (FI). Ne chiediamo la votazione.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.34, presentato dai senatori Balboni e Fluttero.

 

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 953

 

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.36, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

CARRARA (FI). Ne chiediamo ancora una volta la votazione.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.36, presentato dal senatore Eufemi.

 

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 953

 

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.37, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

CARRARA (FI). Ne chiediamo la votazione.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.37, presentato dal senatore Eufemi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 953

 

PRESIDENTE. Ricordo che l'ordine del giorno G1.100 è stato ritirato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.200 (testo 2) non sarà posto in votazione.

Dovremmo ora passare alle dichiarazioni di voto e al voto finale, che comunque finirebbero a dopo le ore 13. Chiedo pertanto ai colleghi di volermi cortesemente comunicare le eventuali dichiarazioni di voto rispetto al successivo punto all'ordine del giorno, relativo alla votazione sulle dimissioni dei senatori Malabarba e Turco, in modo che potremo sforare, ma non in modo eccessivo, rispetto alle ore 13, per le quali è previsto che si voti. Diversamente, dovrei arrivare sino alle ore 13 e da lì far partire i tempi per le dichiarazioni di voto sulle dimissioni.

In sede di Conferenza dei Capigruppo abbiamo raggiunto l'accordo che alle ore 13 avremmo votato sulle dimissioni. Se ci fossero dichiarazioni di voto sul punto, credo sarebbe il caso di affrontare ora l'argomento delle dimissioni, in modo che nel pomeriggio si passerebbe alle dichiarazioni di voto finali e al voto finale sul decreto-legge.

MATTEOLI (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MATTEOLI (AN). Signor Presidente, mi sembra di aver capito che stiamo per passare alla votazione sulle dimissioni del senatore Malabarba. Quindi, al momento in cui arriveremo a quel punto dell'ordine del giorno, i Gruppi decideranno se intervenire o meno in sede di dichiarazione di voto.

Per quanto riguarda invece le decisioni relative alle altre dimissioni presentate, aspettiamo l'esito del voto relativo a quelle del collega Malabarba.

 

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Matteoli, non avendo ricevuto altre richieste, procedo in questo senso.

Passiamo dunque alla votazione finale.

 

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, colleghi senatori, la finalità del decreto-legge n. 258 è quella di offrire una tutela concreta agli interessi di una larga fascia di contribuenti che hanno subito una limitazione alla detraibilità dell'IVA, limitazione ritenuta dalla Corte di giustizia delle Comunità europee contrastante con i princìpi comunitari in materia.

Dunque, è impellente la necessità di procedere alla sua immediata conversione. Tale conversione consentirà di ottemperare proprio al dispositivo della sentenza emessa in data 14 settembre 2006, nella quale la Corte di giustizia ha osservato che gli Stati membri sono tenuti a conformarsi a tutte le disposizioni contenute nella 6a direttiva sull'IVA ed, in particolare, a quelle relative all'articolo 17, n. 7, primo periodo, che regolano le esclusioni dal regime delle detrazioni compatibili col principio del diritto alla detrazione.

L'organismo giurisdizionale ha ritenuto incompatibile rispetto ai suddetti articoli la normativa italiana, che aveva introdotto una limitazione alla detraibilità delle somme versate a titolo di imposta sul valore aggiunto negli anni 2002-2004 per l'acquisto, l'uso e la manutenzione di veicoli non rientranti nell'oggetto tipico dell'attività d'impresa.

Dunque, per effetto della sentenza in questione, resa operativa proprio tramite le norme del decreto-legge al nostro esame, l'IVA sostenuta sulle suddette spese è ritenuta detraibile, qualora sussistano i requisiti dell'inerenza della spesa a operazioni imponibili e dell'afferenza all'esercizio dell'attività d'impresa. Per questa ragione il Governo ha opportunamente individuato una procedura per offrire una risposta certa ed immediata a quei contribuenti che hanno versato al fisco somme non dovute predisponendo un modello di richiesta di rimborso dei versamenti IVA non detratti.

Da segnalare lo sforzo compiuto in Commissione bilancio dalla relatrice e dal rappresentante del Governo, sforzo purtroppo non andato a buon fine, di apportare modifiche migliorative al testo del decreto-legge con particolare riferimento alle modalità ed ai termini di esercizio del rimborso, sempre con l'obiettivo fondamentale di dare maggiore certezza ai rapporti tra cittadino e fìsco e di fornire adeguata risposta alle esigenze concrete fatte presenti dai contribuenti stessi.

Proprio perché utili al conseguimento di tale obiettivo, accogliamo con particolare favore l'approvazione dell'emendamento 1.100 della senatrice Thaler Ausserhofer.

Nell'auspicio che si possa arrivare a breve ad una complessiva revisione del regime di detraibilità dell'IVA, come auspicato da tutte le forze politiche, annuncio a nome dei Popolari-Udeur il voto favorevole al provvedimento in esame. (Applausi dai Gruppi Misto-Pop-Udeur e Misto-IdV).

 

GIRFATTI (DC-PRI-IND-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIRFATTI (DC-PRI-IND-MPA). Signor Presidente, desidero innanzitutto, ancora una volta, ribadire la nostra contrarietà all'approvazione di questo decreto-legge, che tutti certamente siamo d'accordo nel definire un decreto-legge truffa. È, infatti, inutile ripetere le motivazioni già esposte dai miei colleghi e da me negli interventi di stamane.

Occorre soprattutto sottolineare due aspetti fondamentali. Il collega Barbato ha affermato che il decreto andrebbe approvato poiché dà una risposta certa e immediata ai contribuenti. Per capire che così non è basta rileggere l'ordine del giorno G1.200, accolto, in cui si impegna il Governo «a esaminare la possibilità di consentire ai contribuenti, in esito alla presentazione dell'istanza di rimborso forfetario e alla positiva valutazione della stessa, di avvalersi della procedura di compensazione dell'imposta entro un limite massimo d'importo, da definire con provvedimento del direttore delle Agenzie delle entrate in un quadro di compatibilità della finanza pubblica e a condizione del rigoroso rispetto delle disponibilità finanziarie appositamente previste dalla legge finanziaria 2007».

Praticamente, approvate una legge per la quale non vi è assolutamente copertura, né si dà alcuna risposta certa e immediata ai contribuenti che hanno diritto alla restituzione di somme ingenti indebitamente pagate.

Pertanto, il decreto è assolutamente illegittimo. Credo sia uno dei pochi casi in cui si debba veramente parlare di legge truffa, perché i contribuenti non sanno né come, né quando saranno rimborsati. Approvate questo decreto avendo - e ve lo dobbiamo ricordare noi, in quest'Aula - 20 miliardidi euro di surplus di entrate che vi abbiamo lasciato in eredità. Invece di predisporre una legge finanziaria in cui avete scontentato tutti, potevate impiegare questi 20 miliardi di euro per restituire le somme indebitamente pagate a decine, a centinaia di migliaia di imprese. (Applausi del senatore Saccone).

 

FRANCO Paolo (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FRANCO Paolo (LNP). Signor Presidente, svolgo una breve dichiarazione di voto per invitare - come stavo già facendo in via informale - la senatrice Thaler ad una considerazione.

Torno a ripetere quanto ho affermato in Commissione: vi è un'incongruenza tra l'emendamento 1.100 della senatrice Thaler, approvato poco fa, e l'introduzione della modifica nel testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che disciplina l'IVA. Si tratta di un sollecito che voglio rimanga agli atti, perché, così come modificato, il testo della nuova norma non è comprensibile.

Mi auguro che alla Camera si riesca a sistemare tale norma, che rappresenta un limbo oltre il quale non si riesce a fornire un'interpretazione, che comunque non condivido. La norma reintroduce l'inerenza e la facoltà di stabilire una misura ridotta nella percentuale di detrazione dell'imposta; in realtà, così come approvata dal Senato, non stabilisce neppure questo, ma una disciplina non comprensibile.

L'invito è, quindi, per lo meno a modificare il provvedimento, affinché la legge sia espressa in maniera chiara e corretta, altrimenti non so cosa potrebbe accadere.

Pronuncio, nei pochi minuti a mia disposizione, una dichiarazione di voto contrario, anche se in discussione generale, nell'illustrazione degli emendamenti e in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.100 approvato dall'Assemblea mi sono già espresso in maniera abbastanza compiuta.

Nella sostanza, la Lega Nord non crede che nei tempi e nei modi opportuni e nel diritto dei contribuenti a seguito della sentenza dell'Unione Europea vi sarà una giusta, corretta e giuridicamente valida soddisfazione degli imprenditori, che sono i beneficiari di questa norma. Mi sembra, caso mai, in considerazione anche dell'altro provvedimento in corso di discussione alla Camera, che sia l'esatto contrario.

Il nostro parere contrario (escludendo, comunque, la discussione sulla parte affatto chiara di cui ho trattato poco fa) è addirittura rinforzato dall'approvazione dell'emendamento 1.100. Viene, infatti, proposta una misura di rimborso forfetaria, sulla cui entità non vi è certezza e dalla quale i soggetti che ne dovrebbero beneficiare evidentemente non potranno, se non in tempi burocraticamente lunghi e con l'incertezza del quantum, ottenere beneficio.

Credo in sostanza che il decreto non solo non adempia alle disposizioni della Corte di giustizia europea, ma si ponga anche in ulteriore contrasto con le stesse normative comunitarie in materia di IVA. Esprimiamo parere contrario in maniera non superficiale, anzi, mi rammarico di dovere dare parere contrario su un decreto che nella prospettiva originaria avrebbe dovuto dare giusta risposta alle aspettative dei contribuenti.

Mi spiace che la discussione generale, legata anche al DPEF e ai fondi stanziati per sopperire alle esigenze soggiacenti a questo decreto, sia andata fuori del binario, a mio avviso, corretto. La discussione è andata a vertere sulle responsabilità della mancata difesa degli interessi della finanza pubblica a fronte della sentenza europea. Ribadisco che nessuno, invece, ha preso le difese del popolo delle partite IVA, quello che crea la ricchezza e la maggior parte del prodotto interno lordo e la crescita del nostro Paese. La sua difesa è stata sottoposta ad altri tipi di esigenze assolutamente non di carattere equo sotto i termini ed i profili di carattere fiscale.

Per queste motivazioni, daremo, come Lega Nord, un voto contrario all'approvazione del decreto.

 

BALBONI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma devo prima chiederle se intende utilizzare tutto il tempo a sua disposizione, dal momento che il suo Gruppo dispone di dieci minuti.

 

BALBONI (AN). Signor Presidente, il mio intervento sarà molto breve. Annuncio il voto contrario di Alleanza Nazionale su un provvedimento congegnato e predisposto dal Governo, ulteriormente peggiorato dall'emendamento 1.100, presentato dalla senatrice Thaler e da altri esponenti del centro-sinistra, per aggirare e non applicare una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee che era chiarissima nel suo contenuto.

Con le modifiche testé introdotte con l'approvazione della seconda parte dell'emendamento della senatrice Thaler ed altri si rende assolutamente incerto il diritto al rimborso dei contribuenti in relazione sia all'entità, sia ai tempi del rimborso stesso.

Per queste ragioni, credo che, purtroppo, ancora una volta, si sia persa una buona occasione per rendere giustizia ai contribuenti che sono stati costretti negli anni a pagare somme molto ingenti e non dovute. Ancora una volta, purtroppo, dobbiamo votare contro perché si tratta di un vero e proprio imbroglio a danno dei contribuenti.

 

PRESIDENTE. Colleghi, i successivi interventi dei senatori Eufemi, Cantoni e Barbolini saranno svolti nella seduta pomeridiana.

 

(La seduta, sospesa alle ore 12,53, è ripresa alle ore 13,02).

 


Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

 

Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA (953)

 

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

 

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell’IVA.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

EMENDAMENTO TENDENTE A PREMETTERE UN ARTICOLO ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

 

01.1

EUFEMI

Respinto

All’articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

L’articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è abrogato».

 

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

 

ARTICOLO 1.

 

1. Ai fini dell’attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato acquisti ed importazioni di beni e servizi indicati nell’articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, presentano in via telematica entro il 15 dicembre 2006, a pena di decadenza, apposita istanza di rimborso, utilizzando uno specifico modello, da approvarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono individuati i dati e i documenti che devono essere indicati o predisposti a fondamento dell’istanza di rimborso. Al fine di evitare ingiustificati arricchimenti, i dati hanno ad oggetto anche gli altri tributi rilevanti ai fini della complessiva determinazione delle somme effettivamente spettanti.

2. Sono in ogni caso escluse le procedure di detrazione e di compensazione dell’imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

EMENDAMENTI

 

1.100/2

FRANCO PAOLO

Le parole da: «All’emendamento» a: «possono essere» respinte; seconda parte preclusa

All’emendamento 1.100, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

1) le parole: «Con il predetto provvedimento possono essere, inoltre,» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare possono essere»; 2) dopo le parole: «in misura forfetaria» sono aggiunte le seguenti: «non inferiore all’ottanta per cento della percentuale di detrazione riconosciuta all’Italia dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi della direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea».

 

1.100/3

EUFEMI

Precluso

All’emendamento 1.100, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «con il predetto provvedimento possono essere, inoltre,» con le seguenti: «con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare possono essere».

 

1.100/4

EUFEMI

Respinto

All’emendamento 1.100, alla lettera b), aggiungere dopo le parole: «in misura forfetaria» le seguenti: «non inferiore all’80 per cento della percentuale riconosciuta all’Italia dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi della direttiva comunitaria 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea».

 

1.100/1

CURTO, BALBONI, FLUTTERO

Respinto

All’emendamento 1.100, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«d) per gli acquisti effettuati dai soggetti di cui al presente comma a partire dal 14 settembre 2006 si applica la disciplina prevista dagli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

 

1.100

THALER AUSSERHOFER, BENVENUTO, BARBOLINI, PEGORER, ROSSA, ROSSI PAOLO

Approvato. Votato per parti separate

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo:

1) sostituire le parole: «i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato», con le seguenti: «in sede di prima applicazione i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato nell’esercizio dell’impresa, arte o professione»;

2) sostituire le parole: «entro il 15 dicembre 2006, a pena di decadenza,», con le seguenti: «entro il 15 aprile 2007»;

3) aggiungere, infine, le parole: «, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»;

b) al comma 1, aggiungere dopo il secondo periodo, i seguenti: «Con il predetto provvedimento possono essere, inoltre, stabilite le differenti percentuali di detrazione dell’imposta per distinti settori di attività in relazione alle quali è ammesso il rimborso in misura forfetaria. Resta ferma, per i contribuenti che non aderiscono al suddetto rimborso forfetario, ovvero per coloro che non presentano l’istanza entro il predetto termine del 15 aprile 2007, la possibilità di dimostrare il diritto ad una detrazione in misura superiore presentando apposita istanza ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, contenente i dati e gli elementi comprovanti la misura, nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, dell’effettivo utilizzo in base a criteri di reale inerenza, stabiliti con il provvedimento di cui al presente comma.»;

c) aggiungere, infine, il seguente comma:

 «2-bis. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio», sono sostituite dalle seguenti: «a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea della autorizzazione riconosciuta all’Italia dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi della direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, di stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e le relative spese di cui alla presente lettera, nei termini ivi previsti, senza prova contraria, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio.».

 

1.1

BETTAMIO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», sono inserite le seguenti: «ed eseguite le relative registrazioni di cui all’articolo 25 del citato decreto entro la predetta data,».

 

1.2

VENTUCCI

Id. em. 1.1

Al comma 1, dopo le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», inserire le seguenti: «ed eseguite le relative registrazioni di cui all’articolo 25 del citato decreto entro la predetta data,».

 

1.3

EUFEMI

Id. em. 1.1

Al comma 1, dopo le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», inserire le seguenti: «ed eseguite le relative registrazioni di cui all’articolo 25 del citato decreto entro la predetta data,».

 

1.4

FRANCO PAOLO

Id. em. 1.1

Al comma 1, dopo le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», inserire le seguenti: «ed eseguite le relative registrazioni di cui all’articolo 25 del citato decreto entro la predetta data,».

 

1.5

ROSSA

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», sono inserite le seguenti: «ed eseguite le relative registrazioni di cui all’articolo 25 del citato decreto entro la predetta data».

 

1.6

FRANCO PAOLO

V. testo 2

Al comma 1, sostituire le parole da: «in via telematica», fino a: «decadenza» con le seguenti: «entro il 15 dicembre 2006».

 

1.6 (testo 2)

FRANCO PAOLO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole : «in via telematica».

 

1.7

CURTO, FLUTTERO, BALBONI

Id. em. 1.6 (testo 2)

Al comma 1, sopprimere le parole: «in via telematica».

 

1.8

EUFEMI

Id. em. 1.6 (testo 2)

Al comma 1, sopprimere le parole: «in via telematica».

 

1.9

BARBOLINI, PEGORER, ROSSA, ROSSI PAOLO, TURANO

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 15 dicembre 2006, a pena di decadenza», con le seguenti: «entro il 30 dicembre 2006».

 

1.10

VENTUCCI

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.100

Al comma 1, primo periodo, le parole: «15 dicembre 2006», sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio 2007».

 

1.11

BETTAMIO

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.100

Al comma 1, primo periodo, le parole: «15 dicembre 2006», sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio 2007».

 

1.12

FRANCO PAOLO

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.100

Al comma 1, primo periodo, le parole: «15 dicembre 2006», sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio 2007».

 

1.13

EUFEMI

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.100

Al comma 1, primo periodo, le parole: «15 dicembre 2006», sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio 2007».

 

1.14

EUFEMI

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.100

Al comma 1, sostituire le parole: «15 dicembre 2006», con le seguenti: «31 gennaio 2007».

 

1.16

CURTO, FLUTTERO, BALBONI

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.100

Al comma 1, le parole: «15 dicembre 2006», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

 

1.17

EUFEMI

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.100

Al comma 1, sostituire le parole: «15 dicembre 2006», con le seguenti: «31 dicembre 2006».

 

1.18

FRANCO PAOLO

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.100

Al comma 1, sostituire le parole: «15 dicembre 2006», con le seguenti: «31 dicembre 2006».

 

1.19

EUFEMI

Improcedibile

Al comma 1, dopo le parole: «istanza di rimborso», aggiungere le seguenti: «per gli anni di imposta per i quali non sono decorsi i termini della prescrizione ordinaria di cui all’articolo 2946 del codice civile».

 

1.20

BARBOLINI, PEGORER, ROSSA, ROSSI PAOLO, TURANO

Ritirato

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da inviare anche dopo la decorrenza del termine di cui al primo periodo».

 

1.21

CURTO, FLUTTERO, BALBONI

Respinto

Al comma 1, terzo periodo prima delle parole: «al fine di evitare ingiustificati arricchimenti», inserire il seguente periodo: «La liquidazione delle somme rimborsabili dovrà comunque avvenire entro l’anno 2007».

 

1.25

EUFEMI

Respinto

Al comma 1, le parole: «Al fine di evitare ingiustificati arricchimenti, i dati hanno ad oggetto anche gli altri tributi rilevanti ai fini della complessiva determinazione delle somme effettivamente spettanti» sono sostituite dalle seguenti: «Le somme rimborsate, per tutti i percipienti, sono imponibili, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel periodo d’imposta in cui sono riscosse».

 


1.26

FRANCO PAOLO

Id. em. 1.25

Al comma 1, le parole: «Al fine di evitare ingiustificati arricchimenti, i dati hanno ad oggetto anche gli altri tributi rilevanti ai fini della complessiva determinazione delle somme effettivamente spettanti» sono sostituite dalle seguenti: «Le somme rimborsate, per tutti i percipienti, sono imponibili, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel periodo d’imposta in cui sono riscosse».

 

1.24

VENTUCCI

Id. em. 1.25

All’articolo 1, primo comma, le parole: «Al fine di evitare ingiustificati arricchimenti, i dati hanno ad oggetto anche gli altri tributi rilevanti ai fini della complessiva determinazione delle somme effettivamente spettanti» sono sostituite dalle seguenti: «Le somme rimborsate, per tutti i percipienti, sono imponibili, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel periodo d’imposta in cui sono riscosse».

 

1.23

BETTAMIO

Id. em. 1.25

Al comma 1, le parole: «Al fine di evitare ingiustificati arricchimenti, i dati hanno ad oggetto anche gli altri tributi rilevanti ai fini della complessiva determinazione delle somme effettivamente spettanti» sono sostituite dalle seguenti: «Le somme rimborsate, per tutti i percipienti, sono imponibili, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel periodo d’imposta in cui sono riscosse».

 

1.22

CURTO, FLUTTERO, BALBONI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «effettivamente spettanti» inserire il seguente periodo: «Le somme rimborsate, al netto degli interessi calcolati al tasso legale di riferimento, e commisurati al periodo intercorrente tra il versamento IVA e l’effettivo rimborso, concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile ai fini IRE e IRAP relativo all’anno in cui il rimborso è effettivamente avvenuto».

 

1.27

BETTAMIO

Precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.21

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il rimborso delle somme dovute avverrà entro il 31 dicembre 2007».

 


1.28

VENTUCCI

Precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.21

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: « Il rimborso delle somme dovute avverrà entro il 31 dicembre 2007».

 

1.29

EUFEMI

Precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.21

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il rimborso delle somme dovute avverrà entro il 31 dicembre 2007».

 

1.30

FRANCO PAOLO

Precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.21

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il rimborso delle somme dovute avverrà entro il 31 dicembre 2007».

 

1.31

EUFEMI

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

 «1-bis. Sono esclusi dal diritto al rimborso per l’Iva, limitatamente agli anni di imposta definiti, i soggetti passivi di imposta che hanno usufruito delle sanatorie e definizioni fiscali di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289».

 

1.32

EUFEMI

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.100

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

 «1-bis. I soggetti passivi di cui al comma 1, hanno facoltà di presentare l’istanza di rimborso anche nei modi ordinari sino al 31 gennaio 2007».

 

1.35

EUFEMI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

 

1.33

FRANCO PAOLO

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

 «2. Dopo la presentazione dell’istanza, il soggetto passivo può procedere alla detrazione e alla compensazione dell’imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

 

1.34

BALBONI, FLUTTERO

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «in ogni caso escluse» con la seguente: «ammesse».

 

1.36

EUFEMI

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «in ogni caso».

 

1.37

EUFEMI

Respinto

Al comma 2, aggiungere infine il seguente comma:

 «2-bis. La preclusione del ricorso alle generali procedure di rimborso non riguarda la quota di imposta detratta o detraibile ai sensi dei commi 4 e 5 come risultanti dalle successive modifiche e integrazioni dell’articolo 30 della legge n. 338 del 2000 (legge finanziaria 2001).

 

ORDINI DEL GIORNO

 

G1.100

BARBOLINI, PEGORER, ROSSA, ROSSI PAOLO, TURANO

Ritirato

Il Senato,

 in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante «Disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell’IVA,

 Premesso che:

 il decreto-legge in esame prevede la presentazione di una istanza di rimborso da parte degli aventi diritto, mediante l’utilizzazione di uno specifico modello di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da approvarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge;

 nello stesso provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuati i documenti che devono essere indicati o predisposti dai contribuenti a fondamento dell’istanza di rimborso;

 il decreto-legge prevede un termine decadenziale entro cui presentare l’istanza di rimborso;

 tenuto conto della necessità di concordare le modifiche al testo del decreto in sede comunitaria,

 impegna il Governo:

 a chiarire che la predisposizione e l’invio della documentazione comprovante il diritto a rimborso può essere effettuato, senza alcuna conseguenza per i contribuenti, anche dopo la scadenza del termine decadenziale di cui all’articolo 1, comma 1.

 

G1.200 (testo 2)

Non posto in votazione (*)

BENVENUTO, THALER AUSSERHOFER, BARBOLINI, BONADONNA, D’AMICO, PEGORER, ROSSA, ROSSI FERNANDO, ROSSI PAOLO, RUSSO SPENA, TURANO

Il Senato,

 in sede di discussione del disegno di legge n. 953: «Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell’IVA»,

 impegna il Governo a esaminare la possibilità di consentire ai contribuenti, in esito alla presentazione dell’istanza di rimborso forfetario e alla positiva valutazione della stessa, di avvalersi della procedura di compensazione dell’imposta entro un limite massimo di importo da definire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate in un quadro di compatibilità della finanza pubblica e a condizione del rigoroso rispetto delle disponibilità finanziarie appositamente previste nella legge finanziaria 2007.

________________

(*) Accolto dal Governo con l'integrazione evidenziata

 

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 2.

(Entrata in vigore)

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge .

 


 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

51a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDI' 11 OTTOBRE 2006

 

Pomeridiana

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

 

 

 

 

Seguito della discussione del disegno di legge:

(953) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA (ore 16,35)

 

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 953.

Ricordo che nella seduta antimeridiana hanno avuto inizio le dichiarazioni di voto finale.

 

EUFEMI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, ad una chiara pronunzia della Corte di giustizia europea, tesa ad evitare che un'imposta come l'IVA potesse alterare condizioni di parità tra gli operatori economici nell'Unione Europea, il Governo ha risposto con un decreto confuso, vago, opaco nelle modalità applicative e comunque teso ad evitare ogni obbligo. Ciò che a noi interessa è adempiere puntualmente a quella decisione nel senso favorevole ai contribuenti.

Il Governo ha compiuto un'operazione assolutamente scorretta, un autentico imbroglio, perché, da un lato, ha emanato il decreto-legge n. 258 del 2006, che fa finta di dare, e, dall'altro, ne ha vanificato gli effetti con i commi 25 e 26 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 262 del 2006, riducendo fortemente le detrazioni e, cosa ancor più grave, con effetto retroattivo, a valere dal 1° gennaio 2006, per considerare l'intero periodo di imposta 2006 ben prima dell'entrata in vigore di tale decreto-legge.

Riteniamo che le sentenze internazionali vadano rispettate. La vostra ambiguità è dimostrata dal non aver voluto abrogare la norma incriminata. Esponenti della maggioranza hanno messo in discussione perfino la correttezza del precedente Governo, avanzando ombre sulla linea difensiva, ponendo il sospetto di negligenze o incapacità nella presentazione di documentazioni accettabili e finendo per mettere in discussione la professionalità e la competenza dell'Avvocatura generale dello Stato, in cui riponiamo piena fiducia.

Un ulteriore limite è quello di aver introdotto speciali procedure senza compensazioni rispetto a quelle generali.

Questo decreto non è altro che una nebbia che piomba sulle imprese, impedendo qualsiasi navigazione certa e ponendo problemi seri rispetto alla certezza dei bilanci delle imprese. È stato inoltre puntualmente disatteso il parere della Commissione politiche dell'Unione. Il Gruppo dell'UDC ha operato in senso costruttivo e propositivo, guardando alla concreta esecutività della pronuncia europea e alla creazione delle condizioni migliori per i contribuenti. Rispetto alle nostre puntuali indicazioni sono stati solo allungati i termini di scadenza per la presentazione delle istanze. È mancato ogni serio intervento che prevedesse le compensazioni fiscali, è mancata la possibilità di consentire la presentazione delle domande per via ordinaria, è mancata soprattutto la fissazione di una data certa entro la quale erogare i rimborsi.

La contraddittorietà del provvedimento sta nelle confuse modalità applicative e costituisce una falsa soluzione, dimostrando la reale volontà del Governo di non dare corso alla sentenza europea, confermata dalla mancata abrogazione delle norme oggetto della censura comunitaria, e accrescendo l'indeterminatezza degli obiettivi del Governo.

Questo decreto è dunque un grave imbroglio, perché, da una parte, fa finta di dare e, dall'altra, toglie con effetti retroattivi. Per queste ragioni esprimo il voto contrario dell'UDC a tale decreto, che, combinato con il decreto-legge n. 262, disattende nella sostanza la sentenza della Corte europea, viola lo Statuto del contribuente e non dà certezze ai bilanci delle imprese, sulle quali viene rigettato in modo scorretto e penalizzante il costo della sentenza. (Applausi dai Gruppi UDC e AN).

 

CANTONI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CANTONI (FI). Signor Presidente, ho chiesto la parola per esprimere un profondo e convinto voto negativo sul disegno di legge in esame a nome del Gruppo di Forza Italia a cui mi onoro di appartenere, e colgo l'occasione per confermare alcune valutazioni, senza soffermarmi tanto sull'aspetto tecnico, che questa mattina alcuni ottimi oratori hanno evidenziato.

Non mi soffermerò ulteriormente sulle discrepanze di un decreto fortemente involutivo, che consideriamo gravemente lesivo della libertà dei cittadini, delle società e soprattutto dei piccoli e medi imprenditori. Non mi sorprendo ormai più vedendo, come è accaduto questa mattina, la maggioranza esprimere una sua particolare avversione nei confronti di un rimborso dell'IVA riguardante i piccoli e medi imprenditori, che devono usare la macchina e quindi avrebbero un rimborso dell'IVA, come se la stessa macchina venisse considerata un benefit.

L'ignoranza di queste valutazioni mostra chiaramente quale sia la spinta che muove questo Governo e la maggioranza, che in realtà in tutte le sue manifestazioni sta facendo evolvere un odio di classe che è più di tutto un odio rivolto contro il sistema produttivo, contro le piccole e medie imprese e contro coloro che intraprendono.

Perché si tratta di un decreto fortemente lesivo? Perché va contro le indicazioni della Corte di giustizia in materia di detrazione dell'IVA, quindi non ci sono le condizioni politiche per convertirlo, anche se correttamente il presidente Benvenuto e la senatrice Thaler Ausserhofer hanno compiuto grandi sforzi in Commissione finanze e tesoro per evidenziare alcuni aspetti migliorativi, che però non ci hanno assolutamente convinto. È un decreto lesivo perché va contro gli effetti di una sentenza che comporta esborsi quantificabili in quasi 20 miliardi di euro e quindi questo adeguamento della legislazione italiana alla sentenza della Corte di giustizia europea in materia di detraibilità dell'IVA sembra inefficace e totalmente sprovvisto nella valutazione degli oneri e della copertura finanziaria.

Il provvedimento, fra l'altro, potrebbe far incorrere l'Italia in una ulteriore brutta figura e in una pronuncia europea negativa se la proposta venisse considerata meno favorevole di quella che ordinariamente disciplina i rimborsi.

Non ci sorprendiamo, perché questo non è altro che l'inizio di una manovra finanziaria che si è dimostrata iniqua, che non farà piangere i ricchi ma soprattutto non farà sorridere i poveri. In realtà, vista nelle sue particolarità, penalizza tutti, tant'è vero che la Corte dei conti ha detto «no» sottolineando che essa ha come oggetto - e non era mai accaduto nella storia della nostra Repubblica - l'80 per cento di entrate.

Non è una finanziaria che apporta riforme strutturali e che va incontro alla necessità di un rilancio del Paese; anzi, una così forte iniziativa di penalizzazione e di incremento delle imposte significa purtroppo un'assoluta negatività per l'andamento della nostra economia, che a partire dal prossimo anno subirà una notevole frenata determinata da un eccessivo assorbimento di risorse fiscali.

Il provvedimento costituisce un sostanziale aggiramento ed è in realtà, se mi passate questa forte indicazione, una truffa ulteriore che verrà compiuta ai danni degli italiani; di conseguenza, non consente ai contribuenti di fruire immediatamente del rimborso delle somme indebitamente versate allo Stato italiano.

La strutturazione del provvedimento spinge a domandarsi se comporti procedure di rimborso troppo complesse, anche solo considerando l'impossibilità per il contribuente di procedere direttamente, nella fase del computo dell'IVA da versare periodicamente all'erario, alla compensazione di quanto a lui dovuto dallo Stato.

Le linee del decreto comportano una forte penalizzazione dei contribuenti, ove prevedono limiti al diritto di rimborso secondo linee già bocciate in passato dalla Corte di giustizia europea. Così pure va chiarita la modalità di recupero delle detrazioni non esercitate.

Tutti questi aspetti ci portano ad una fondamentale e puntuale osservazione che, ahimè, ci troveremo costantemente a svolgere nell'analisi della vostra finanziaria, e cioè che non vi è rispetto per i contribuenti italiani, ai quali sostanzialmente si impedisce di ottenere il rimborso di somme versate ma non dovute, violando così, tra l'altro, il principio fondamentale dell'immediata applicabilità della sentenza della Corte di giustizia.

Questo decreto viola sostanzialmente il patto di lealtà che lega lo Stato al contribuente. L'impossibilità di portare in compensazione o detrazione il rimborso spettante, ovvero l'incertezza sui tempi stessi del rimborso sostanzialmente negano i principi sanciti dallo Statuto del contribuente. Così esso vìola sostanzialmente il patto di lealtà che lega lo Stato al contribuente, ma noi sappiamo benissimo che con il Governo attualmente in carica non possiamo certamente avere patti di lealtà, perché vengono costantemente disattesi i principi reali e fondamentali della democrazia.

Quindi, l'impossibilità di portare in compensazione o in detrazione il rimborso spettante, ovvero l'incertezza sui tempi stessi del rimborso non solo negano i principi sanciti dallo Statuto del contribuente, ma negano la democrazia e, soprattutto, la capacità competitiva delle nostre imprese, delle partite IVA, di tutti coloro che stanno andando avanti con grandissimi sacrifici e che verranno penalizzati profondamente e pesantemente dalla vostra finanziaria.

Con convinzione il Gruppo di Forza Italia dirà no a questo decreto-legge, non esistendo assolutamente le condizioni politiche che possano cambiare la nostra decisione e condurremo un'opposizione forte e trasparente su tutto ciò che riteniamo lesivo per il popolo italiano. (Applausi dai Gruppi FI e UDC).

 

BARBOLINI (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BARBOLINI (Ulivo). Signor Presidente, il Gruppo dell'Ulivo esprimerà, per le motivazioni che mi accingo ad illustrare, un convinto sostegno al provvedimento di conversione del decreto-legge emanato dal Governo per dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006 nella controversia che vedeva contrapposte la società Stradasfalti srl e l'Agenzia delle entrate, ufficio di Trento, provvedimento che è stato ulteriormente affinato e valorizzato dall'approvazione dell'emendamento proposto della senatrice Thaler Ausserhofer, e sottoscritto anche dal nostro Gruppo, sia sotto il profilo di una maggiore armonizzazione del testo del provvedimento con le prescrizioni comunitarie, sia per quanto concerne il pieno rispetto dello Statuto del contribuente e la tutela degli interessi legittimi dei destinatari della facoltà di rimborso.

Come molto bene hanno già esplicitato sia il presidente Benvenuto nella sua relazione all'Aula di stamattina sia i diversi interventi dei colleghi della maggioranza, il problema di fondo di questo atto deriva dalla compatibilità della normativa italiana contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il paragrafo 7 dell'articolo 17, in combinato disposto con il paragrafo 2, in relazione alle somme versate a titolo d'imposta sul valore aggiunto negli anni 2000 e 2004 per l'acquisto, l'uso e la manutenzione di veicoli non rientranti nell'oggetto tipico dell'attività d'impresa.

Quella normativa del 1972 ha poi visto nel tempo una successione di provvedimenti, posti in essere dallo Stato italiano al fine di ottenere via via la deroga, rispetto alle prescrizioni comunitarie, della disciplina vigente nell'ordinamento italiano.

Ma ora, secondo la Corte di giustizia, gli Stati membri sono tenuti a conformarsi a tutte le disposizioni della VI direttiva IVA. Nel caso in cui un'esclusione dal regime delle detrazioni non sia stato stabilito conformemente all'articolo 17, n. 7, primo periodo, della direttiva medesima, le autorità tributarie nazionali non possono opporre ad un soggetto passivo una disposizione che deroghi al principio del diritto alla detrazione dell'IVA, enunciato all'articolo 17, n. 1, della stessa direttiva.

Per effetto di quella pronuncia, l'IVA sostenuta sulle spese in questione è detraibile, qualora sussistano i requisiti dell'inerenza della spesa ad operazioni imponibili e dell'afferenza all'esercizio dell'attività di impresa.

Questa è, signor Presidente, colleghi, la situazione di fatto, rispetto alla quale appaiono sinceramente del tutto strumentali le critiche avanzate dai banchi dell'opposizione. Il Governo, infatti, ha agito doverosamente, per uniformarsi pienamente a quanto previsto nella sentenza della Corte di giustizia, e tempestivamente, anche per non lasciare spazi di incertezza interpretativa e mettersi in condizione di poter padroneggiare le conseguenze derivanti dall'impatto della sentenza sui conti di finanza pubblica, che non sono certo indifferenti o leggeri.

Tra l'altro, ad ulteriore motivazione, sul piano tecnico si devono condurre verifiche accurate sulle singole posizioni coinvolte ed anche procedure di ricalcolo per effetti contraddittori in ragione delle imposte già versate dai contribuenti interessati da questa sentenza.

Davvero, dunque, non sussistono le motivazioni a fondamento dei rilievi sollevati circa l'operato del Governo, non solo perché mi pare si sia proceduto in nome del buonsenso e della prudente ed oculata amministrazione, ma anche, e soprattutto, in considerazione della matrice da cui promana il provvedimento in questione.

Perché, colleghi senatori del centro-destra, se non c'è ipocrisia, andrebbe riconosciuta quantomeno l'esistenza di un corposo profilo di concorso di responsabilità riferibile al Governo della passata legislatura. Come si evince dal paragrafo 66 delle motivazioni della sentenza e come altri hanno già richiamato, la pronuncia della Corte discende dal mancato raggiungimento di un accordo tra il Governo italiano e l'apposito comitato consultivo, previsto dalla direttiva della CEE, al quale avrebbe dovuto essere comunicata l'intenzione, da parte dell'Esecutivo che era in carica a quella data, di adottare misure nazionali in deroga al regime generale delle detrazioni dell'imposta sul valore aggiunto, in linea con quanto avvenuto, senza particolari inconvenienti, dal 1980 al 2000. Che ci sia stato errore tecnico o volontà politica, in ogni caso ciò non può esimere da un concorso di responsabilità, su cui invece l'opposizione ha disinvoltamente glissato.

Anche la gestione delle conseguenze dell'impatto sui conti pubblici avrebbe dovuto trovare maggiore e più appropriato senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Stiamo parlando di cifre rilevanti, come ci ha detto il sottosegretario Grandi e come le previsioni aggiornate in DPEF e finanziaria si fanno carico di specificare.

Per questo trovo contraddittorio e del tutto strumentale e preconcetto il fatto che non si sia potuto trovare un'intesa nel lavoro di Commissione sulla proposta di emendamento, poi portata all'attenzione dell'Aula, della senatrice Thaler Ausserhofer. Qui voglio dire al senatore Eufemi che, piuttosto che la debolezza della maggioranza, ciò che è risultato evidente è la chiusura e l'indisponibilità dell'opposizione.

Certo, i numeri in 6a Commissione sono quelli noti, non è una novità. Ci si può annullare vicendevolmente, con discapito del lavoro parlamentare ed anche rispetto all'Assemblea; ma questa condizione potrebbe essere una bella occasione di laboratorio per un confronto di merito che valorizzi proprio il ruolo della dialettica e della progettualità parlamentare.

Su questo terreno noi vogliamo caratterizzarci, com'è avvenuto anche da parte della maggioranza, sul tema in questione. La proposta della senatrice Thaler Ausserhofer ha avuto proprio il merito di cogliere il senso della discussione, di trovare un felice punto di sintesi migliorativa, consenziente il Governo, che ringrazio nella persona del sottosegretario Grandi, per migliorare il provvedimento.

Nella nuova formulazione, che spero l'Aula approverà definitivamente, c'è più attenzione alla tutela dei diritti dei contribuenti; si introducono procedure più flessibili con tempi assai più ampi, come richiesto dal senatore Eufemi e in altri interventi; si facilitano le modalità di ottenimento del rimborso delle somme indebitamente versate dal contribuente a titolo di IVA.

Rigettare queste modifiche rappresenta un'oggettiva penalizzazione per la platea dei cittadini interessati e costituisce pertanto un torto che il centro-destra fa ai cittadini, e non a questa maggioranza. Del resto, non penso di fare una forzatura se interpreto come un segnale di imbarazzo dell'opposizione anche la richiesta di voto disgiunto sull'emendamento approvato questa mattina. Mi rammarico che esso non sia stato chiesto in Commissione, dove evidentemente si teneva di più a marcare una contrapposizione pregiudiziale, salvo poi accorgersi, forse a posteriori, di essersi inflitti un vero e proprio autogol. Ne trovo conferma anche nell'atteggiamento tenuto sull'ordine del giorno approvato in Commissione all'unanimità, ma su cui, quando si è trattato di presentarlo in Aula, all'opposizione è tremata la mano. Ciò ha portato a far sì che l'ordine del giorno fosse presentato solo dalla maggioranza in Aula, accolto dal Governo - e questo lo apprezzo - ed approvato.

Ricordo e sottolineo che esso interpreta proprio le preoccupazioni del centro-destra, nel senso di aprire la possibilità, in forme e modi compatibili con i saldi di finanza pubblica e con le previsioni del disegno di legge finanziaria per il 2007, di avvalersi di procedure di compensazione nei limiti e con le modalità che saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Considero pertanto una posizione davvero poco comprensibile, se non per sterile contrapposizione, il voto contrario dell'opposizione che, in ultima analisi, si pone come un ostacolo agli interessi di cittadini e contribuenti, che a parole, ma davvero solo a parole, millanta di voler tutelare.

Il Gruppo dell'Ulivo, signor Presidente, voterà convintamente a favore del provvedimento. (Applausi dal Gruppo Ulivo).

 

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito a prendere posto perché dobbiamo procedere alla votazione finale. Recuperiamo le tessere e le posizioni: nobilita l'animo e sviluppa il fisico.

Lei, senatore Valentino, è sempre al suo posto in anticipo, ma come al solito c'è sempre qualcuno che arriverà dopo che la votazione è stata aperta. (Una senatrice del Gruppo FI si accinge a prendere posto). Lei sa che sotto questo aspetto ho delle debolezze, quindi attenderò la collega. D'altra parte, ho aspettato il senatore Mastella e ancor di più aspetterò la senatrice.

Procediamo dunque alla votazione.

 

CARRARA (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA», con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

 

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).


Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

 

Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell' IVA (953)

 

(V. nuovo titolo)

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA (953) (Nuovo titolo)

 

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

 

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell’IVA.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1 .

 




[1]     Procedura di infrazione 2002/5450.

[2]     L’articolo 29, n. 1 e n. 2, della sesta direttiva prevede l’istituzione di un comitato consultivo dell’IVA, formato da rappresentanti degli Stati membri e rappresentanti della Commissione. Il presidente del comitato è eletto tra i rappresentanti della Commissione.

[3]     Le lettere a) e c) del D.Lgs. n. 285 del 1992 si riferiscono rispettivamente alle autovetture (ossia ai "veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente") e agli autoveicoli per trasporto promiscuo (si tratta di "veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 o 4,5 tonnellate se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente").

      La tabella B allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 reca, alle lettere e) e f), l’indicazione di determinate tipologie di cicli e motocicli assoggettati all’aliquota IVA del 20 per cento: trattasi di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel superiore a 2500 centimetri cubici e di motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.

[4]     In base a tale disposizione, le direttive comunitarie vincolano lo Stato membro al quale sono rivolte per ciò che attiene al risultato da raggiungere, ferma restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi da adibire a questo scopo.

[5]     Secondo cui ”Il diritto a deduzione nasce quando l’imposta deducibile diventa esigibile”.

[6]     Inciso inserito in seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame presso il Senato.

[7]     Si segnala, a questo proposito, quanto disposto dall’articolo 164 (“Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni”) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, il cui comma 1, lettera b) (come modificato dal decreto-legge n. 262 del 2006, in corso di conversione) stabilisce che le spese e gli altri componenti negativi relativi ad autovetture e autocaravan utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ove non si tratti di beni strumentali utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività dell’impresa, sono deducibili ai fini dell’imposta sui redditi, senza tenere conto della parte del costo di acquisizione che eccede i 18.075, 99 euro:

a) nella misura dell’80% per agenti o rappresentanti di commercio;

b) nella misura del 25 per cento e limitatamente a un solo veicolo nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale; se l’attività è svolta da società semplici e da associazioni non riconosciute costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.

[8]    L’ordine dei periodi risultante dal testo a fronte contenuto nello stampato A.C. 1808 (pag. 5) non corrisponde a quanto è indicato nell’allegato al disegno di legge di conversione trasmesso dal Senato (Modificazioni apportate in sede di conversione: pag. 3 del medesimo stampato). Infatti, secondo quest’ultimo (secondo capoverso dell’allegato) i nuovi periodi aggiunti al comma 1 risulterebbero inseriti dopo il secondo periodo, mentre nel testo a fronte essi risultano più opportunamente collocati dopo il terzo periodo, ossia alla fine del comma.

[9]     L’articolo 19, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede che il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

      Il citato decreto non prevede invece termini di prescrizione per il diritto al rimborso. In mancanza si potrebbe ritenere che si applichi il termine ordinario di prescrizione decennale stabilito dall’articolo 2946 del codice civile.

[10]    Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

[11]    Si tratta dei contribuenti IVA tenuti a presentare la dichiarazione annuale IVA separatamente dal modello Unico/2006.

[12]   In origine la tabella si riferiva a beni di lusso soggetti ad aliquota maggiorata nella misura del 38 per cento. A seguito del recepimento della sesta direttiva IVA, che ha imposto il sistema delle tre aliquote, essa è stata ricondotta all’aliquota massima ordinaria, dapprima fissata nel 19, indi al 20 per cento.

[13]    L’articolo 29, n. 1 e n. 2 della sesta direttiva prevede l’istituzione di un comitato consultivo dell’Iva formato da rappresentanti degli Stati membri e rappresentati della Commissione. Il presidente del comitato è eletto tra i rappresentanti della Commissione.