Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Funzionalità dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza - D.L. 260/2006 - A.C. 1704
Riferimenti:
AC n. 1704/XV   DL n. 260 del 27-SET-06
Serie: Progetti di legge    Numero: 52
Data: 02/10/2006
Descrittori:
AGENTI DI POLIZIA   IMMISSIONE IN RUOLO
TRATTENIMENTO IN SERVIZIO     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
L n. 280 del 10-NOV-06     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 
SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

 

 

 

 

Funzionalità dell’Amministrazione
della Pubblica sicurezza

D.L. 260/2006 – A.C. 1704

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 52

2 ottobre 2006

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

SIWEB

 

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: D06260.doc

 


 

INDICE

 

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  5

§      Precedenti decreti-legge sulla stessa materia  5

Elementi per l’istruttoria legislativa  7

§      Motivazioni della necessità ed urgenza  7

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  7

§      Specificità ed omogeneità delle disposizioni7

D.D.L. di conversione del decreto-legge

§      A.C. 1704, (Governo), Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2006 n. 260, recante misure urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza  11

Normativa di riferimento

§      Costituzione (artt. 77, 87)19

§      Legge 1 aprile 1981, n. 121. Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza (art. 47)20

§      Legge 23 agosto 2004, n. 226. Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore (art. 16)22

§      D.L. 31 marzo 2005, n. 45. Disposizioni urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 1)25

§      Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, co. 27)27

§      D.L. 3 aprile 2006, n. 135, conv. in legge dall’art. 1, L. 1° giugno 2006, n. 201. Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.28

Documentazione

§      Camera dei deputati, (A.C. 5842), Ordine del giorno n. 9/5842/10. Ascierto  33

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 1704

Numero del decreto-legge

260/2006

Titolo del decreto-legge

Misure urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza

Settore d’intervento

Forze di polizia

Iter al Senato

No

Numero di articoli

2

Date

 

§          emanazione

27 settembre 2006

§          pubblicazione in Gazzetta ufficiale

27 settembre 2006

§          assegnazione

27 settembre 2006

§          scadenza

26 novembre 2006

Commissione competente

I (Affari costituzionali)

Pareri previsti

V Commissione (Bilancio)

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Il decreto-legge in esame si compone di un solo articolo, oltre quello recante la clausola di entrata in vigore.

Esso consente (comma 1) che il ministro dell’interno autorizzi l’ulteriore trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2006, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 63° e 64° corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda.

Tale autorizzazione è espressamente finalizzata alle esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata e con la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.

 

La relazione illustrativa precisa che provvedimento riguarda 1.316 agenti, reclutati quali agenti ausiliari di leva ai sensi dell’art. 47 della L. 121/1981[1]. In mancanza di un provvedimento d’urgenza – prosegue la relazione – i predetti agenti verrebbero congedati, con una grave perdita per l’Amministrazione della pubblica sicurezza che vedrebbe contestualmente ridotta la forza effettiva della Polizia di Stato, con incidenza negativa sulle attuali oggettive esigenze di servizio.

Il provvedimento ripropone nella sostanza – ampliandone e prolungandone gli effetti – il contenuto del decreto-legge 135/2006[2], convertito in legge nella fase iniziale della presente legislatura, nel quale si prevedeva il trattenimento in servizio, fino al 31 ottobre 2006, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 63° corso di allievo agente ausiliario di leva. Come ricorda la citata relazione illustrativa, nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione (A.C. 13) il rappresentante del Governo[3] ipotizzò, ove necessario, la possibilità di disporre un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2006.

Il provvedimento risponde inoltre all’impegno formulato in un ordine del giorno presentato nel corso dell’esame alla Camera del d.d.l. di conversione del D.L. 45/2005[4] (A.C. 5842), ed accolto dal Governo[5].

 

La disposizione (commi 2 e 3) quantifica l’onere finanziario in 8.650.000 euro per l’anno 2006; alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 27, della legge finanziaria 2006 (L. 23 dicembre 2005, n. 266).

Si ricorda che il citato co. 27 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all’acquisizione di beni e servizi dell’amministrazione, con una dotazione, per l’anno 2006, di 100 milioni di euro.

Relazioni allegate

Il disegno di legge di conversione è accompagnato dalla relazione tecnica, ma non dalle relazioni sull’analisi tecnico-normativa (ATN) e sull’analisi di impatto della documentazione (AIR).

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Negli ultimi anni, disposizioni concernenti l’organizzazione e il personale delle forze di polizia a ordinamento civile e militare hanno formato oggetto di vari provvedimenti legislativi d’urgenza.

Con specifico riguardo alle disposizioni recate dal testo in esame, si ricorda che l’art. 1, co. 3, del D.L. 45/2005[6] ha autorizzato, entro il limite di spesa di 4.414.095 euro per l’anno 2005 e 5.885.460 euro a decorrere dall’anno 2006, l’assunzione, in deroga al blocco delle assunzioni disposto dalla legge finanziaria 2005 (L. 311/2004), di un numero non superiore a 189 di agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato frequentatori del 60° corso di allievo agente ausiliario di leva della Polizia di Stato.

Il successivo co. 4 ha consentito al ministro dell’interno, nell’ambito dello stanziamento di cui all’art. 1, co. 548, lett. b), della stessa legge finanziaria ed entro il limite di spesa di 17 milioni di euro, di autorizzare l’ulteriore trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2005, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 61° e 62° corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facessero domanda. In seguito, l’art. 1, co. 1, del D.L. 272/2005[7] ha autorizzato l’assunzione, dal 1º gennaio 2006, di un numero massimo di 1.115 agenti ausiliari della Polizia di Stato, frequentatori del 61º e 62º corso di allievo agente ausiliario di leva, già trattenuti in servizio.

È intervenuto da ultimo il già citato D.L. 135/2006, che ha disposto il trattenimento in servizio, fino al 31 ottobre 2006, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 63° corso di allievo agente ausiliario di leva.

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Motivazioni della necessità ed urgenza

Il decreto-legge rileva, in premessa, “la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata”.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento interviene in materie (ordine pubblico e sicurezza; ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato) riservate dal secondo comma dell’art. 117 Cost. (lett. h) e g)) alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

La disposizione recata dal provvedimento appare specifica ed omogenea.

 


D.D.L. di conversione del decreto-legge


N. 1704

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal presidente del consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal ministro dell’interno

(AMATO)

di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA

e con il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione

(NICOLAIS)

¾

 

Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, recante
misure  urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentato il 27 settembre 2006

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


Onorevoli Deputati! - L'unito decreto-legge si rende indispensabile e urgente per assicurare la permanenza in servizio dei 1.316 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato del 63o e del 64o corso, reclutati quali agenti ausiliari di leva ai sensi dell'articolo 47 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

Entro il mese di ottobre i predetti agenti, in mancanza di un apposito provvedimento d'urgenza, verrebbero congedati, con una grave perdita per l'Amministrazione della pubblica sicurezza che vedrebbe contestualmente ridotta la forza effettiva della Polizia di Stato, con conseguenti effetti negativi sulla funzionalità della medesima Amministrazione, anche ai fini dell'attività di contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata.

L'intervento è pertanto finalizzato - anche in relazione a quanto emerso nel corso dell'esame parlamentare del disegno  di legge di conversione del decreto-legge 3 aprile 2006, n. 135 - a prolungare fino al 31 dicembre 2006 il trattenimento in servizio degli ultimi 1.316 agenti ausiliari interessati.

L'articolo 1, comma 1, autorizza, pertanto, il Ministro dell'interno a prolungare sino al 31 dicembre 2006 il trattenimento degli agenti ausiliari della Polizia di Stato del 63o e del 64o corso.

I successivi commi 2 e 3 disciplinano la copertura finanziaria dell'intervento, assicurata attraverso l'utilizzo di parte del fondo per le esigenze correnti del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 1, comma 27, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006).

L'articolo 2 fissa l'entrata in vigore del decreto-legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione


 


RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

 

L'articolo 1 del decreto-legge, al comma 1, prevede il prolungamento, fino al 31 dicembre 2006, del trattenimento in servizio dei 1.316 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato del 63o e del 64o corso, i quali altrimenti dovrebbero cessare dal servizio nel corso dell'anno.

Ai successivi commi 2 e 3 sono disciplinati gli aspetti finanziari in relazione ad una spesa quantificata in 8.650.000 euro per il solo anno 2006 per il mantenimento in servizio dei predetti agenti ausiliari, rispettivamente, a decorrere dal 1o ottobre e dal 25 ottobre 2006.

Alla copertura dell'onere si provvede attraverso la corrispondente riduzione del fondo per le esigenze correnti del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Ai fini della quantificazione del limite massimo di spesa, di cui alla seguente tabella di riepilogo, si rappresenta che per il personale interessato è stato calcolato il trattamento previsto per l'agente in servizio.

Non sono stati considerati gli oneri relativi all'accasermamento, all'equipaggiamento, alla motorizzazione e ai trattamenti accessori poiché relativi a personale già in servizio, per cui si tratta di spese già quantificate e coperte dagli ordinari stanziamenti di bilancio, analogamente a quanto già previsto per il trattenimento in servizio fino al 30 settembre 2006 degli agenti ausiliari trattenuti del 63o corso, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 aprile 2006, n. 135, convertito dalla legge 1o giugno 2006, n. 201.

 

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI ONERI PER IL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO FINO AL 31 DICEMBRE 2006 DEGLI AGENTI AUSILIARI TRATTENUTI DELLA POLIZIA DI STATO DEL 63° e DEL 64° CORSO

 

Oneri spese fisse agenti ausiliari = 31.100,00 euro/anno dal 2006 (2.595 euro mensili)

Unità

Oneri 2006

Trattenimento in servizio agenti ausiliari del 63o corso (dal 1o ottobre 2006 al 31 dicembre 2006)

566

4.406.310

Trattenimento in servizio agenti ausiliari del 64o corso (dal 25 ottobre 2006 al 31 dicembre 2006)

750

4.216.875

TOTALE

1.316

8.623.185

 


DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, recante misure urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


 

Decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre 2006

 

Misure urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, anche per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

 

emana

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1.

1. Per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata e per assicurare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno, entro il limite di spesa di 8.650.000 euro, può autorizzare l'ulteriore trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2006, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 63o e 64o corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda.

 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8.650.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

Dato a Roma, addì 27 settembre 2006.

 

 

 


SIWEB

Documentazione

 


 

Allegato A

Seduta n. 631 del 24/5/2005

 

(A.C. 5842 - Sezione 7)

 

ORDINI DEL GIORNO

 

 


La Camera,

 

rilevato che:

 

l'articolo 18 della legge 26 marzo 2001 n. 128 prevede che, «in relazione a specifiche ed eccezionali urgenze», il Consiglio dei ministri adotti «uno o più programmi di utilizzazione, da parte dei Prefetti delle province in cui le suddette esigenze si sono manifestate, di contingenti di personale militare delle Forze armate, da impiegare per la sorveglianza ed il controllo di obiettivi fissi, quali edifici istituzionali ed altri di interesse pubblico»;

il successivo articolo 19 nel dettare le «regole di ingaggio» di questo particolare impiego, consente ai militari, «al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza delle strutture vigilate, di potere procedere alla identificazione e a trattenere sul posto persone e mezzi di trasporto per il tempo strettamente necessario a consentire l'intervento di agenti delle forze dell'ordine». Successivamente, viene opportunamente chiarito che «in nessun caso i militari impiegati per i suddetti programmi hanno le funzioni di agenti di polizia giudiziaria»;

in fase applicativa il quadro normativo di riferimento non consente ai militari di potere assolvere adeguatamente l'incarico affidato. Infatti la mera possibilità di trattenere sul posto a tempo indefinito persone e mezzi il cui comportamento, secondo l'apprezzamento della pattuglia operante, pare suscettibile di mettere in pericolo l'incolumità delle persone o la sicurezza delle strutture vigilate, finisce per alimentare, tra i soggetti coinvolti, una condizione di inutile reciproco stress emotivo, suscettibile, nel caso in cui il timore di pericolo dovesse essere fondato, di creare una condizione di vero e proprio pericolo, costituito dalla possibilità che il fermato, sapendo che all'arrivo delle forze dell'ordine sarà oggetto di perquisizione positiva, può essere tentato di sottrarsi al fermo, costringendo così la pattuglia a reagire con le armi;

ritenuto, che sussista evidente la necessità di apportare alla legislazione vigente le modifiche che valgano ad ottimizzare l'azione delle Forze armate che operano in compiti di concorso alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, pur nel rispetto della differenza di ruoli e competenze tra Forze di polizia e Forze armate.

che l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 marzo 2005, n. 45, autorizza la permanenza in servizio fino al 31 dicembre 2005 degli agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato frequentatori del 61o e del 62o corso per agente ausiliario di leva;

che nel corso dell'anno 2006 si troveranno nella stessa situazione gli agenti ausiliari trattenuti del 63o e del 64o corso, ultimo corso prima della concreta attuazione della sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva;

che il predetto personale è stato reclutato nell'ambito della dotazione organica dei ruoli della polizia di Stato ed in parziale sostituzione di quello annualmente cessato dal servizio, per cui la sua eventuale mancata immissione in ruolo determinerebbe un immediato decremento della forza effettiva della polizia di Stato, con conseguenti ripercussioni negative sulla funzionalità dei servizi, anche in relazione alla professionalità acquisita dal personale interessato, nonché sulla spesa in relazione ai costi effettuati per la sua formazione;

pertanto, l'esigenza di assicurare l'immissione in ruolo degli agenti ausiliari degli ultimi quattro corsi per agente ausiliario di leva;

 

impegna il Governo

 

ad assumere ogni possibile iniziativa, anche legislativa, volta ad assicurare agli agenti ausiliari della polizia di Stato, frequentatori del 61o, 62o, 63o e 64o corso, la permanenza in servizio nonché l'immissione in ruolo ai sensi dell'articolo 47, commi nono e decimo, della legge 1o aprile 1981, n. 121, senza alcun pregiudizio per i volontari in ferma breve delle Forze armate vincitori dei concorsi per l'accesso nella qualifica di agente della Polizia di Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, nonché dei volontari in ferma prefissata di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226.

 

9/5842/10. Ascierto.


 

 

 

 


 

 

 



[1]     L. 1 aprile 1981, n. 121, Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.

[2]     D.L. 3 aprile 2006, n. 135, conv. dalla L. 1° giugno 2006, n. 201, Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

[3]     Camera dei deputati, Commissione speciale per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge, seduta del 23 maggio 2006.

[4]     D.L. 31 marzo 2005, n. 45, Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conv. con mod. dalla L. 31 maggio 2005, n. 89.

[5]     L’ordine del giorno (9/5842/10 Ascierto, seduta del 24 maggio 2005) era riferito agli agenti ausiliari della polizia di Stato frequentatori del 61°, 62°, 63° e 64° corso.

[6]     D.L. 31 marzo 2005, n. 45, Disposizioni urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conv. con mod. dalla L. 31 maggio 2005, n. 89.

[7]     D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, conv. con mod. dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.