Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di liberalizzazione dei mercati dell¿energia D.L. 73/2007 - A.C. 2910 - Schede di lettura e iter al Senato (A.S. 1649)
Riferimenti:
AC n. 2910/XV   DL n. 73 del 18-GIU-07
Serie: Progetti di legge    Numero: 222
Data: 23/07/2007
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo
Altri riferimenti:
AS n. 1649/XV     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Disposizioni urgenti in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia

D.L. 73/2007 - A.C. 2910

Schede di lettura e Iter al Senato (A.S. 1649)

 

 

 

 

n. 222

 

 

23 luglio 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Attività produttive

 

SIWEB

 

 

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File: D07073

 

 


INDICE

 

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  6

Elementi per l’istruttoria legislativa  7

§      Motivazioni della necessità ed urgenza  7

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  8

§      Specificità ed omogeneità delle disposizioni8

§      Compatibilità comunitaria  8

§      Impatto sui destinatari delle norme  16

§      Formulazione del testo  18

Schede di lettura

§      Art. 1 (comma1)21

§      Art. 1 (commi 2 e 2-bis)29

§      Art. 1 (comma 3)35

§      Art. 1 (comma 4)41

§      Art. 1 (comma 5)45

§      Art. 1 (commi 6 e 6-bis)49

§      Art. 2  55

Quadro di sintesi delle novità introdotte dal 1° luglio ed iniziative adottate dall’Autorità per l’Energia elettrica e il gas (a cura dell’AEEG)                                                                                  57

Progetto di legge

§      A.C. 2910, (Governo), Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia 

Iter al Senato

Disegno di legge

§      A.S. 1649, (Governo), Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia  81

Esame in sede referente

-          10 a Commissione (Industria, Commercio, Turismo)

Seduta del 26 giugno 2007  95

Seduta del 27 giugno 2007  99

Seduta del 3 luglio 2007  101

Seduta del 4 luglio 2007  103

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 10a Commissione (Industria, Commercio, Turismo)

-          1a Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 20 giugno 2007  115

Seduta del 26 giugno 2007  117

Seduta del 4 luglio 2007  119

-          5a Commissione (Bilancio)

Seduta del 4 luglio 2007  121

-          13a Commissione (Territorio, Ambiente, Beni ambientali)

Seduta del 3 luglio 2007  123

-          14a Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Seduta del 26 giugno 2007  127

-          Commissione questioni regionali

Seduta del 4 luglio 2007  129

Esame in Assemblea

Seduta del 25 giugno 2007  133

Seduta del 3 luglio 2007  143

Seduta del 17 luglio 2007 (antimeridiana)145

Seduta del 17 luglio 2007 (pomeridiana)163

 

 


Scheda di sintesi

per l’istruttoria legislativa

 


Dati identificativi

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 2910

Numero del decreto-legge

18 giugno 2007, n. 73

Titolo del decreto-legge

Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia

Settore d’intervento

Energia

Iter al Senato

Numero di articoli

 

§          testo originario

2

§          testo approvato dal Senato

2

Date

 

§          emanazione

18 giugno 2007

§          pubblicazione in Gazzetta ufficiale

18 giugno 2007

§          approvazione del Senato

17 luglio 2007

§          assegnazione

18 luglio 2007

§          scadenza

17 agosto 2007

Commissione competente

X (Attività produttive)

Pareri previsti

I, II, V, VIII, XII e XIV

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Il disegno di legge in esame, approvato dal Senato, dispone la conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” .

La direttiva 2003/54/CE prevede che gli Stati membri adottino misure adeguate per rendere, a partire dal 1° luglio 2007, i clienti domestici del mercato elettrico liberi di scegliere il proprio fornitore.

Allo Stato italiano, che ha semplicemente introdotto, con la legge n. 239 del 23 agosto 2004, tale scadenza, spetta il compito di definire regole e regimi di tutela per i clienti finali; tuttavia, considerato che l’iter del disegno di legge delega governativo (approvato il 9 giugno 2006 ed ora all’esame del Senato - AS 691) finalizzato anche a disciplinare il nuovo regime, non consentiva di adottare in tempo utile il decreto delegato, il Governo ha ritenuto necessario adottare misure urgenti per tutelare l’utenza nella fase di passaggio, nonché per evitare sanzioni da parte della Commissione Europea.

La Commissione, infatti, con parere motivato del 12 dicembre 2006, ha rilevato un eccesso di “tutela regolatoria” accordato dallo Stato italiano alle forniture elettriche per i clienti liberi (piccole industrie, professionisti, artigiani) che, di fatto, sono rimasti nel mercato vincolato. Le disposizioni introdotte dal decreto legge sono volte pertanto a prevenire una nuova procedura di infrazione che nascerebbe in caso di mancato tempestivo recepimento della suddetta direttiva sulla totale apertura del mercato a partire dal 1° luglio.

Il provvedimento in esame adotta quindi le prime misure di “tutela” in vista del completo recepimento della direttiva 2003/54/CE, volte a fare in modo che chi vuole muoversi verso nuove offerte possa farlo subito senza incorrere nel rischio di aumenti ingiustificati dei prezzi e chi, invece, vuole rimanere con il proprio vecchio fornitore possa farlo continuando ad avere le garanzie attuali fino a quando il processo di liberalizzazione non sarà completato; la compiuta definizione dell’impianto riformatore rimane invece quella contemplata nel citato disegno di legge governativo attualmente all’esame del Senato.

 

In particolare, l’articolo 1 del decreto legge prevede:

§         regole di trasparenza per l’avvio del mercato per i clienti domestici. E’ previsto, infatti, l’obbligo di separazione societaria tra attività di vendita ed attività di distribuzione di energia elettrica, nonché la separazione funzionale tra la gestione delle infrastrutture dei sistemi elettrico e del gas naturale ed il resto delle attività (separazione estesa anche all’attività di stoccaggio del gas) (comma 1);

§         un regime di tutela per i clienti domestici che dal 1° luglio 2007 possono recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall’AEEG, e scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore (comma 2);

§         l’adozione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di propri provvedimenti volti a promuovere la piena attuazione dell’art. 3, comma 3, della direttiva 2003/54, allo scopo di rafforzare la posizione di mercato sia dei clienti civili che delle piccole e medie utenze attraverso l’associazione - su base volontaria - della rappresentanza dei suddetti utenti (comma 2-bis, aggiunto nel corso dell’esame presso il Senato);

§         un regime di garanzia per i clienti domestici e le PMI che non scelgono un nuovo fornitore, consistente nella garanzia dell’erogazione del servizio di fornitura da parte dell’’impresa di distribuzione e nella continuità dello svolgimento della funzione di approvvigionamento da parte dell’Acquirente Unico, mantenendo al contempo le stesse garanzie. Viene prevista altresì l’adozione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di misure volte a favorire utenti economicamente svantaggiati o in particolari condizioni di salute; sono inoltre fatti salvi i poteri di vigilanza e di intervento ex post dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas a tutela dei diritti degli utenti, anche in caso di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta (comma 3);

§         un servizio di salvaguardia per gli altri clienti non domestici (imprese con oltre 50 dipendenti che, di fatto, non hanno ancora lasciato il mercato vincolato) che non scelgono un nuovo fornitore di energia elettrica e per chi transitoriamente dovesse rimanere senza fornitore. Il servizio sarà svolto temporaneamente dalle imprese di distribuzione o dalle loro società di vendita a condizioni e prezzi non discriminatori, ma il Ministero dello sviluppo economico dovrebbe provvedere alla individuazione dei fornitori attraverso procedure concorsuali (comma 4);

§         l’obbligo di informazione trasparente su mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia fornita da partedei fornitori di energia elettrica nei confronti dei loro i clienti finali, nonché delle fonti informative disponibili sull’impatto ambientale della produzione, secondo modalità operative che saranno definite dal Ministero, su proposta dell’AEEG (comma 5);

§         l’adozione di iniziative, da parte del Ministero dello sviluppo economico, per la sicurezza del sistema elettrico e la confrontabilità dei prezzi ai clienti finali, anche attraverso la definizione di standard minimi di informazione cui si può accedere attraverso la bolletta elettrica (comma 6)

§         la semplificazione, con regolamenti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle procedure per l’accesso da parte delle pubbliche amministrazioni a finanziamento tramite terzi, favorendone il ricorso a servizi energetici volti all’efficienza energetica (comma 6-bis, aggiunto nel corso dell’esame presso il Senato).

 

L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore del decreto il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 18 giugno 2007.

 

Relazioni allegate

Al disegno di legge è allegata la sola relazione illustrativa governativa, nella quale si precisa, tra l’altro, che  la relazione tecnica non è stata redatta in quanto il provvedimento non reca nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Motivazioni della necessità ed urgenza

La direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, prevedeche gli Stati membri provvedano affinché, a decorrere dal 1º luglio 2007, siano idonei tutti i clienti finali del settore elettrico, e, quindi, anche i clienti domestici, ai quali deve essere garantita a partire dalla data suddetta la libertà di scelta del proprio fornitore.

Dal momento che l’iter del disegno di legge AS 691-A, attualmente all’esame dell’Assemblea del Senato - predisposto per il completamento del processo di liberalizzazione del mercato elettrico - non consente il compiuto recepimento in tempo utile delle disposizioni della direttiva, il Governo ha ritenuto necessario adottare misure urgenti per tutelare l’utenza nella fase di passaggio, anche al fine di evitare sanzioni allo Stato italiano da parte dell’Unione europea.

La Commissione europea ha infatti rilevato elementi di non conformità dell’ordinamento italiano alle direttive in materia, con riferimento, in particolare, al trattamento riservato ai clienti liberi di fatto rimasti nel mercato vincolato (pmi, professionisti e artigiani), per i quali ha ravvisato, nel parere motivato C (2006) 6116 reso in data 12 dicembre 2006 nella procedura d'infrazione 2006/2057, un “eccesso di tutela regolatoria”[1] .

Come si legge anche nella relazione illustrativa governativa, l’intervento con decretazione d’urgenza si rende inoltre necessario per evitare rischi nella regolarità e nei prezzi delle forniture a tutti i clienti domestici italiani, come messo anche in luce dalla comunicazione del 14 maggio 2007 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas al Parlamento e al Governo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

In base all'art. 117, comma 3, della Costituzione, la materia della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia” è compresa tra le materie oggetto di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni.

Occorre tuttavia rilevare come, nel dettaglio, le disposizioni d’urgenza introdotte dal provvedimento - essendo volte a prevenire un’eventuale procedura di infrazione dinanzi alla Corte di giustizia Ue per il mancato recepimento della disciplina comunitaria in materia di liberalizzazione del mercato elettrico – possono essere agevolmente ricondotte alle materie, di competenza legislativa esclusiva statale, di cui all’art. 117, comma 2, lettere a) (“Rapporti dello Stato con l’Unione Europea”), - ed e) (“Tutela della concorrenza” ).

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Nulla da osservare.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Non si ravvisano profili di incompatibilità comunitaria, essendo il provvedimento diretto proprio a dare attuazione a quanto disposto dalla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, con particolare riferimento alle misure volte a rendere i clienti domestici del mercato elettrico liberi di scegliere il proprio fornitore a partire dal 1° luglio 2007. Per quanto concerne l’attuazione delle singole disposizioni della direttiva si rinvia alle schede di lettura del presente dossier.

 

 

Procedure di contenzioso in sede comunitaria

(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 12 dicembre 2006 la Commissione europea ha inviato all’Italia un parere motivato, nel quale si contesta l’inadeguato recepimento della direttiva 2003/54/CE sulla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica (procedura n. 2006/2057).

Il parere motivato rappresenta la seconda e ultima fase della procedura d’infrazione, prima che la Commissione europea proceda al deferimento formale dello Stato membro davanti alla Corte di giustizia, affinché accerti la sussistenza di una violazione del diritto comunitario, secondo quanto previsto dall’art. 226 del Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE).

In particolare, i rilievi mossi dalla Commissione riguardano il mancato corretto recepimento:

-          dell’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva, che contiene disposizioni sul diritto dei consumatori di essere informati circa l’origine dell’elettricità che consumano;

-          degli articoli 20, paragrafo 1, e 9, lettera e), che impongono l’obbligo di rendere accessibile al mercato, su base non discriminatoria, l’intera capacità di interconnessione della rete di trasmissione;

-          dell’articolo 15, paragrafo 2, che detta specifiche disposizioni in tema di indipendenza del gestore del sistema nazionale in relazione alla gestione, alla manutenzione ed allo sviluppo della rete;

-          dell’articolo 3, paragrafo 9, che riguarda l’obbligo per gli Stati membri di trasmettere alla Commissione informazioni relative a tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi di servizio pubblico;

-          dell’articolo 3, paragrafo 1,  in quanto le disposizioni attualmente vigenti in Italia[2] impongono ai distributori locali l’obbligo di fornire elettricità a prezzo regolato ai clienti che già dal luglio 2004 potevano scegliere liberamente il loro fornitore (clienti non domestici).

La direttiva figurava nell’allegato B della legge comunitaria 2004[3].

 

Il 20 aprile 2007 la Commissione ha avviato un procedimento nei confronti dell’ENI[4] per accertare l’esistenza o meno di un presunto comportamento anticoncorrenziale, che avrebbe escluso dall’approvvigionamento di gas altri potenziali concorrenti nel mercato italiano (c.d. preclusione di mercato), in contrasto con quanto previsto dall’articolo 82 TCE. L’iniziativa scaturisce da una serie di controlli effettuati dalla Commissione nella sede del gruppo e di alcune società controllate in Italia, Austria e Germania. La Commissione procederà, pertanto, ad un’indagine approfondita al fine di pronunciarsi sull’esistenza o meno di tale condotta anticoncorrenziale.

 

 

Documenti all’esame delle istituzioni europee

(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il piano d’azione del Consiglio europeo per il periodo 2007-2009

Il Consiglio europeo dell’8-9 marzo 2007 haapprovato un piano d’azione in materia di politica energetica europea per ilperiodo 2007-2009, sulla base di quanto prospettato dalla Commissione europea con il “pacchetto energia”, presentato il 10 gennaio 2007.

Il “pacchetto energia” consiste in un pacchetto integrato di misure - avanzate sulla base dei risultati della discussione promossa dalla Commissione sul Libro verde energia[5] - volte a definire una nuova politica energetica per l’Europa, a contrastare le conseguenze dei cambiamenti climatici e a rafforzare la sicurezza energetica e la competitività dell’UE.

In particolare, con la comunicazioneUna politica energetica per l’Europa” (COM(2007)1)[6] la Commissione ha presentato il riesame strategico della politica energeticadell’Unione europea - volto a ridefinire il nuovo obiettivo strategico dell’azione europea nel settore energetico - ed un piano d’azioneenergetico in dieci punti[7], che prospetta un insieme di misure concrete per il conseguimento di tale obiettivo.

A tal fine, la sopra citata comunicazione della Commissione fa riferimento, di volta in volta, a dieci specifici documenti della Commissione, relativi a singoli aspetti, che vanno considerati come parte integrante del ricordato pacchetto energia. Tra l’altro, il documento della Commissione opera un esame del livello di attuazione del mercato interno dell’energia da parte degli Stati membri ed è accompagnato, a tal proposito, dalla comunicazione sulle prospettive per il mercato interno del gas e dell’elettricità (COM(2006)841), con cui la Commissione propone nuove misure che tengono in gran parte conto dei risultati dell’inchiesta sullo stato della concorrenza in questi due settori (COM(2006)851)[8].

Tra i problemi specifici che, ad avviso della Commissione, rendono tali mercati ancora poco efficienti sono individuati: gli elevati livelli di concentrazione; l’integrazione verticale tra imprese operanti nel campo della fornitura, della produzione e delle infrastrutture, che determina condizioni non paritarie di accesso; gli investimenti insufficienti nelle infrastrutture, la collusione tra operatori storici finalizzata alla ripartizione dei mercati.

La Commissione, in particolare, procedendo all’analisi della situazione per ogni Stato membro[9], conclude che il mercato italiano del gas e dell’elettricità, nonostante i progressi realizzati nel senso di una maggiore apertura, presenta alcuni elementi che impediscono lo sviluppo pieno della concorrenza. In particolare, il documento sottolinea che gli operatori storici hanno mantenuto una posizione dominante nei loro rispettivi mercati ed esercitano un notevole potere di mercato. Secondo la Commissione, la trasposizione delle direttive sulla liberalizzazione dei mercati del gas e dell’elettricità è stata operata mediante misure diverse, adottate in tempi e con strumenti differenti, con l’effetto di creare incertezze regolative[10]. I prezzi dell’elettricità rimangono considerevolmente più elevati che in altri paesi dell’UE; peraltro la tendenza ad importare energia elettrica, meno costosa di quella prodotta sul territorio nazionale, determina un serio problema di congestione sulle linee di interconnessione. Per ciò che riguarda il versante del gas, il controllo da parte dell’ENI di tutte le infrastrutture per l’importazione impedisce il pieno sviluppo della concorrenza.

L’obiettivo principale della Commissione è, quindi, realizzare, entro il 2009, un mercato interno dell’energia aperto ed efficacemente regolato. A tal fine, si prospetta, tra l’altro: una netta separazione tra la produzione e la distribuzione di energia, tramite la disaggregazione della proprietà o la creazione di operatori indipendenti di sistema; il rafforz00amento delle autorità nazionali di regolamentazione o, in alternativa, la creazione di un nuovo organismo unico europeo o una rete europea delle autorità di regolamentazione indipendenti; l’introduzione di requisiti minimi per quanto riguarda la trasparenza e di norme minime comuni per la sicurezza della rete; il varo di una Carta degli utenti dell’energia.

La comunicazione “Una politica energetica per l’Europa” è, inoltre, accompagnata dalla comunicazioneVerso un piano strategico europeo per le tecnologie energetiche” (COM(2006)847), la quale definisce una strategia che, in vista del Consiglio di primavera 2008, dovrebbe consentire alla Commissione di presentare un piano strategico europeo per le tecnologie energetiche mirato ad accelerare l’innovazione e stimolare la ricerca nel settore.

Il piano d’azione approvato dal Consiglio europeo impegna le Istituzioni europee a sviluppare una politica europea climatica ed energetica integrata e sostenibile, finalizzata a trasformare l’Europa in un’economia dal profilo energetico altamente efficiente e a basse emissioni di CO2.

Nelle sue conclusioni il Consiglio europeo ha, infatti, sottolineato l'importanza di raggiungere l'obiettivo strategico di limitare l'aumento della temperatura media glob0ale al massimo a 2°C rispetto ai livelli preindustriali. La politica energetica per l'Europa (PEE) perseguirà, pertanto, tre obiettivi: aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento; garantire la competitività delle economie europee e la disponibilità di energia a prezzi accessibili; promuovere la sostenibilità ambientale e lottare contro i cambiamenti climatici.

Per ciò che concerne la protezione del clima, il Consiglio europeo ha sottoscritto un obiettivo UE di riduzione del 30% delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020[11], quale contributo ad un accordo globale e completo per il periodo successivo al 2012, a condizione che altri paesi sviluppati si impegnino ad analoghe riduzioni delle emissioni e i paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati si impegnino a contribuire adeguatamente, sulla base delle loro responsabilità e rispettive capacità. Qualora una di tali condizioni non si dovesse verificare, il Consiglio europeo ha stabilito che l'UE si deve impegnare per realizzare comunque una riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 20% entro il 2020 rispetto al 1990.

Tra i settori d’intervento per i quali il piano d'azione prevede azioni prioritarie figurano:

·         il mercato interno del gas e dell’elettricità.

Il Consiglio europeo si è trovato d’accordo sulla necessità di assicurare:

- la separazione effettiva delle attività di approvvigionamento e produzione dalle operazioni in rete (unbundling), mediante sistemi indipendenti di gestione della rete, adeguatamente regolamentati, a garanzia dell'accesso equo e aperto alle infrastrutture di trasporto e dell'indipendenza delle decisioni di investimento nell'infrastruttura;

- l'ulteriore armonizzazione dei poteri e il rafforzamento dell'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione nel settore energetico;

- la creazione di un nuovo meccanismo comunitario per i gestori delle reti di trasmissione;

·         le tecnologie energetiche

Il Consiglio europeo ha chiesto l'elaborazione di un piano strategico europeo per le tecnologie energetiche, compresi la cattura e lo stoccaggio ecosostenibili dell'anidride carbonica, da esaminarsi nella riunione del Consiglio europeo di primavera del 2008.

Il Consiglio europeo del 21-22 giugno 2007 ha ribadito che le decisioni sulla politica climatica ed energetica integrata, assunte nella primavera 2007, sottolineano ulteriormente le sinergie tra protezione del clima e maniera responsabile di trattare l'energia.

Diritti dei consumatori di energia

Per ciò che concerne la difesa dei diritti dei consumatori di energia nell’UE, il 5 luglio 2007 la Commissione ha presentato la comunicazione  “Verso una Carta europea dei diritti dei consumatori di energia” (COM(2007)386), intesa a definire i diritti dei consumatori nel settore della fornitura di energia elettrica e di gas con riferimento a contratti, informazioni, prezzi, composizione delle controversie e tutela in caso di pratiche commerciali sleali.

La Commissione ha individuato quattro grandi obiettivi sui quali la futura carta dovrebbe basarsi:

·         protezione più efficace dei cittadini vulnerabili;

·         migliore informazione dei consumatori;

·         meno pratiche amministrative per cambiare fornitore;

·         tutela dei consumatori dalle pratiche commerciali sleali.

Sulla base della comunicazione della Commissione, i diritti dei consumatori sanciti dal progetto di Carta dovrebbero essere i seguenti:

·         Connessione: il diritto di ricevere a titolo oneroso servizi regolari, prevedibili e sicuri di erogazione di energia elettrica e di gas.

·         Fornitura: il diritto di cambiare fornitore di energia elettrica e di gas gratuitamente.

·         Contratti: la Carta elenca gli elementi minimi che deve comprendere qualsiasi contratto stipulato con un fornitore di energia.

·         Informazioni: sulla fornitura di energia, le condizioni contrattuali, i prezzi e le tariffe, le misure di efficienza energetica, l'origine e il metodo di produzione dell'energia elettrica.

·         Prezzi: l'energia deve essere erogata a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili e trasparenti.

·         Misure di carattere sociale: fornire ai cittadini vulnerabili livelli minimi di servizi energetici (energia elettrica, riscaldamento e illuminazione) per evitare la "povertà energetica".

·         Composizione delle controversie: il diritto a procedure di ricorso semplici e poco costose in caso di controversia.

·         Pratiche commerciali sleali: vietate ai sensi della direttiva sulle pratiche commerciali sleali.

Il documento della Commissione sarà sottoposto a consultazione pubblica fino al 28 settembre 2007.

Attività del Parlamento europeo

Il 10 luglio 2007 il Parlamento europeo ha approvato una relazione d’iniziativa, non legata cioè ad alcun procedimento legislativo, sulle prospettive del mercato interno del gas e dell’elettricità.

Analizzando le proposte contenute nel pacchetto energia della Commissione, sopra citato, il Parlamento europeo, tra l’altro, chiede agli Stati membri la rapida attuazione delle norme UE sulla liberalizzazione dei mercati di elettricità e gas e di astenersi dall'adottare normative protezionistiche che ostacolino lo sviluppo di un mercato europeo dell'energia realmente integrato e che favoriscano la concentrazione dei mercati nazionali dell’energia nelle mani di pochi monopolisti nazionali. Ritenendo poi che la proprietà pubblica riduca l’efficacia della concorrenza in tali mercati e la trasparenza per i potenziali investitori, il Parlamento europeo sollecita la separazione della proprietà della rete di trasmissione in quanto ritenuto strumento efficace per promuovere gli investimenti nelle infrastrutture in maniera non discriminatoria, un equo accesso alla rete da parte dei nuovi operatori e la trasparenza del mercato. I deputati europei, inoltre, ritengono necessario diversificare gli itinerari delle reti del gas e gestire solidalmente lo stoccaggio delle riserve energetiche, in particolare del gas nonché aumentando le competenze delle autorità di regolamentazione nazionali.

Per quanto riguarda la protezione dei consumatori, il Parlamento europeo ritiene che sia indispensabile fornire ai consumatori l'energia che permette loro di soddisfare le esigenze di base e che, con tutti i mezzi, occorra lottare contro la povertà energetica, in particolare incoraggiando il risparmio e l'efficienza energetici.

In particolare, il Parlamento europeo esorta gli Stati membri a sopprimere gradualmente l'applicazione delle tariffe regolamentate generalizzate, garantendo nel contempo la presenza di misure sociali, mirate e trasparenti, che, senza ostacolare una concorrenza leale, possano proteggere i clienti vulnerabili e svantaggiati.

La relazione del Parlamento europeo, infine, contiene un’esortazione alla Commissione a presentare la propria proposta di una Carta dell'utente dell'energia entro la fine del 2007.

 

Attribuzione di poteri normativi

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, terzo periodo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta disposizioni per la separazione funzionale, anche per lo stoccaggio di gas, secondo le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, e definisce le modalità con cui le imprese di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale garantiscono l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati derivanti dai sistemi informativi e dall'attività di misura strettamente necessari per la formulazione delle offerte commerciali.

Ai sensi del comma 2-bis, il Ministero dello sviluppo economico, con propri non meglio specificati “provvedimenti”, promuove la piena attuazione di quanto previsto dall’art. 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/54/CE, al fine di rafforzare la posizione di mercato dei clienti civili e della piccola e media utenza.

Ai sensi del comma 3, primo periodo, è demandato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di indicare condizioni standard di erogazione del servizio e di definire transitoriamente i prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica dei clienti domestici e delle piccole imprese e per le forniture di gas naturale ai clienti domestici; ai sensi del secondo periodo, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono adottate, ai sensi dell’articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, misure volte a tutelare utenti in particolari condizioni di salute o di svantaggio economico.

Il comma 4, primo periodo, prevede che il Ministro dello sviluppo economico emani indirizzi e, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto adotti disposizioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali che non rientrino nel regime di tutela di cui al comma 2 per i clienti domestici  comma 2 che siano senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore.

Ai sensi del comma 5, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono definite le modalità mediante le quali le imprese di vendita di energia elettrica forniscono, nelle fatture e nel materiale promozionale inviato ai propri clienti finali, le informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica e le fonti informative sull'impatto ambientale della produzione.

Il comma 6-bis prevede, infine, che con propri regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, semplifichi le procedure per l’accesso da parte delle pubbliche amministrazioni a finanziamento tramite terzi, favorendone il ricorso a servizi energetici volti all’efficienza energetica, ciò al fine di favorire lo sviluppo del mercato dei servizi energetici.

Coordinamento con la normativa vigente

Con riferimento all’articolo 1, comma 1 – che prevede l'obbligo di separazione societaria tra le imprese di distribuzione di energia elettrica e imprese che svolgono attività di vendita, nonché l’adozione, da parte dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas, di disposizioni per la separazione funzionale anche per lo stoccaggio di gas – si segnala che, con riferimento al comparto elettrico, l'art. 1 del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 prevede che sia almeno garantita la separazione contabile ed amministrativa delle attività di distribuzione, trasmissione e dispacciamento con le altre attività, secondo le modalità stabilite dall'AEEG. L'art. 9, co. 7 dello stesso decreto, come modificato dalla legge 239/2004, prevede inoltre che l'Autorità provveda ad emanare i criteri per le opportune modalità di separazione gestionale e amministrativa delle attività esercitate dalle società di distribuzione. Per quanto riguarda il settore del gas naturale, l'art. 21 del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 ha invece previsto la separazione societaria (ma non funzionale) delle attività di trasporto, dispacciamento, stoccaggio, distribuzione e vendita di gas naturale, con modalità differenti secondo l'attività.

Con riferimento all’articolo 1, comma 2, del decreto legge – in base al quale dal 1° luglio 2007 i clienti finali domestici hanno il diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore - si segnala l'art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79[12], come modificato dal comma 30 della legge 23 agosto 2004, n. 239[13], il quale ha previsto, per quanto riguarda il mercato dell'energia elettrica, che a decorrere dalla medesima data del 1° luglio 2007, sia da considerarsi cliente idoneo ogni cliente finale, disponendo inoltre che i clienti vincolati che alle date previste diventano idonei hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura, come clienti vincolati, con modalità da stabilirsi da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Come evidenziato anche nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, la legislazione nazionale ha semplicemente introdotto, con la citata legge n. 239 del 2004, la scadenza del 1° luglio, senza tuttavia definire quali regole e regimi di tutela si applichino ai clienti finali, regole e regimi che vengono invece definiti dal decreto legge in esame.

Per una ulteriore analisi della normativa previgente si rinvia alle schede di lettura del presente dossier.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si segnala il disegno di legge A.S n. 691[14], attualmente in attesa di essere esaminato dall'Assemblea del Senato. Il ddl, recante un’ampia delega al Governo per il completamento della liberalizzazione dei settori dell’energia elettrica e del gas, nonché per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE, è stato presentato, in prima lettura, in Senato il 23 giugno 2006 ed assegnato in sede referente, in data 13 luglio 2006, alla Commissione Industria, che ne ha concluso l'esame il 9 maggio 2007. In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge prevede una delega per completare il processo di liberalizzazione dei settori dell’energia elettrica e del gas naturale e definire conseguentemente gli aspetti connessi della normativa, ivi compresi l’assetto e le competenze delle società pubbliche. L'articolo 2 prevede una delega per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili. Gli articoli 3 e 4 sono stati soppressi dalla Commissione. L'articolo 5 (conseguentemente divenuto articolo 3 dell'A.S. n. 691-A) prevede una ridefinizione dei poteri dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, mentre l'articolo 6 (divenuto articolo 4 dell'A.S. n. 691-A) dispone una serie di abrogazioni. Alcune disposizioni contenute del disegno di legge, concernenti in particolare le tematiche del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, hanno trovato anticipazione nella legge finanziaria per il 2007.

Impatto sui destinatari delle norme

Dal 1° luglio 2007 in Italia, come nel resto d’Europa, è vigente la completa liberalizzazione della domanda di energia, in attuazione delle direttive 54 (elettricità) e 55 (gas) del 2003.

Tale nuovo assetto riguarda, nel nostro Paese, quasi 30 milioni di famiglie, che potranno rivolgersi a venditori di energia elettrica anche diversi da quello da cui sono state rifornite sino ad ora, scegliendo l’offerta ritenuta più convenente, mentre sino ad ora poteva cambiare fornitore di elettricità solo chi aveva una partita Iva. Per il gas, invece, tutti i consumatori possono scegliersi il venditore già dal gennaio 2003, in quanto l’Italia ha anticipato le scadenze europee sulla liberalizzazione.

Come evidenziato nella nota illustrativa del decreto-legge, pubblicata sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economico, le norme del decreto consentono di accompagnare con gradualità il passaggio dal vecchio al nuovo regime, evitando il rischio di interruzione delle forniture di energia elettrica e di aumenti ingiustificati dei prezzi. In particolare, con le nuove disposizioni:

a) si pone un freno agli allarmi sul rischio di aumenti ingiustificati dei prezzi per le forniture ai clienti domestici elettrici che cambiano fornitore e per i clienti domestici del gas che, pur potendo già cambiare fornitore dal 2003, ancora non lo hanno fatto: l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) indicherà infatti condizioni standard di erogazione e prezzi di riferimento nelle forniture di energia elettrica e del gas (c.d. regime di tutela);

b) si definisce un regime di garanzia di erogazione del servizio in continuità con la situazione attuale per i clienti domestici e per le PMI (meno di 50 dipendenti e fatturato non superiore a 10 mln) che non scelgono un nuovo fornitore sul mercato libero: queste due tipologie di clienti potranno continuare a beneficiare delle attuali condizioni del servizio e, quindi, delle economie di scala derivanti dall’approvvigionamento tramite l’Acquirente Unico. Sono fatti salvi i poteri di vigilanza e di intervento ex post dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta;

c) per gli altri clienti non domestici (imprese con oltre 50 dipendenti che, di fatto, non hanno ancora lasciato il mercato vincolato) che non scelgono un nuovo fornitore di energia elettrica e per chi transitoriamente dovesse rimanere senza fornitore è assicurato il servizio di salvaguardia, a tutela della continuità della fornitura. Questo servizio sarà temporaneamente svolto dalle imprese di distribuzione o dalle loro società di vendita, ma al più presto il Ministero dello sviluppo economico individuerà i fornitori attraverso procedure concorsuali. I criteri di organizzazione del nuovo servizio saranno tali da incentivare le imprese a rientrare nel mercato in poco tempo, utilizzando, quindi, la salvaguardia solo come servizio temporaneo.

Inoltre, con l’obbligo di separazione societaria tra attività di vendita ed attività di distribuzione di energia elettrica, con la separazione funzionale tra la gestione delle infrastrutture dei sistemi elettrico e del gas naturale ed il resto delle attività (separazione estesa anche all’attività di stoccaggio del gas), alla totale apertura del mercato da lato della domanda corrisponderà una completa apertura dal lato dell’offerta, favorendo lo sviluppo di una piena concorrenza a beneficio dei consumatori e garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture di rete. La separazione consente inoltre di evitare che le società di distribuzione di energia elettrica (che fino al 1° luglio possono coincidere con quelle di vendita per i clienti domestici) trasferiscano alla società di vendita che a loro fanno capo il proprio portafoglio clienti, impedendo così un’offerta plurale in regime di concorrenza.

Infine, le norme in tema di informazione trasparente sul mix di fonti energetiche utilizzato per la produzione dell’energia elettrica sono volte ad aiutare i consumatori a sviluppare maggiore consapevolezza circa gli effetti ambientali del consumo di energia, sensibilizzandoli al risparmio energetico.

Formulazione del testo

All’articolo 1:

-        al comma 1, terzo periodo, si valuti l’opportunità di sostituire la parola “privacy” con il termine: “riservatezza”;

-        al comma 2-bis, si valuti l’opportunità di specificare la tipologia dei “provvedimenti” e la tempistica entro i quali gli stessi devono essere adottati dal Ministero dello sviluppo economico al fine di promuovere l’attuazione di quanto disposto dall’art. 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/54/CE;

-        al comma 3, primo periodo, si valuti l’opportunità di sostituire le parole “garantire le disposizioni” con le seguenti: “garantire l’attuazione delle disposizioni”;

-        al comma 6-bis, si valuti l’opportunità di inserire un termine entro il quale devono essere adottati i regolamenti ivi contemplati.

 

 

 

 


Schede di lettura

 


 

Art. 1
(comma1)

 

1. A decorrere dal 1o luglio 2007 l'attività di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali è svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attività di vendita. Tali imprese di distribuzione, che svolgano alla data del 30 giugno 2007 l'attività di vendita di energia elettrica in forma integrata, costituiscono entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una o più apposite società per azioni alle quali trasferiscono i beni e i rapporti, le attività e le passività relativi all'attività di vendita. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta disposizioni per la separazione funzionale, anche per lo stoccaggio di gas, secondo le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e definisce le modalità con cui le imprese di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale garantiscono, nel rispetto delle esigenze di privacy, l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati dell'ultimo anno derivanti dai sistemi informativi e dall'attività di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di fornitura.

 

 

Il comma 1, nei primi due periodi, prevede l'obbligo di separazione societaria tra le imprese di distribuzione di energia elettrica e le imprese che svolgono attività di vendita.

L'obbligo di separazione non si applica tuttavia a tutte le imprese di distribuzione, ma solo a quelle le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali.

L'obbligo ha efficacia a partire dal 1° luglio 2007; è tuttavia previsto un periodo transitorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (dunque fino al 15 dicembre 2007) entro il quale le imprese di distribuzione che al 30 giugno 2007 svolgono attività di vendita possono adeguarsi. In particolare, entro tale termine le imprese suddette dovranno costituire una o più apposite società per azioni alle quali trasferire i beni e i rapporti, le attività e le passività relativi all'attività di vendita.

Secondo la nota illustrativa del decreto-legge in esame, pubblicata sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economico, la separazione societaria tra attività di distribuzione e attività di vendita di energia elettrica garantisce la neutralità nella gestione della rete che è utilizzata da tutti i venditori senza asimmetrie informative e, quindi, favorisce lo sviluppo di una piena concorrenza sul lato dell'offerta. Tale separazione consente inoltre di evitare che le società di distribuzione di energia elettrica trasferiscano alle società di vendita che a loro fanno capo il proprio portafoglio clienti, impedendo così un'offerta plurale in regime di concorrenza.

Si ricorda che la direttiva 2003/54/CE[15] prevede l'obbligo di separazione funzionale (si veda il par. seguente) a carico dei gestori del sistema di distribuzione dalle altre attività non connesse alla distribuzione. La deroga prevista per le imprese con meno di 100.000 clienti finali corrisponde a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 15 della direttiva.

 

Il terzo periodo del comma 1 demanda all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG) due funzioni:

a)      l'adozione di disposizioni per la separazione funzionale secondo quanto previsto dalle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. Tali disposizioni valgono anche per lo stoccaggio di gas;

Secondo la relazione del Governo al disegno di legge di conversione, la separazione funzionale delle attività di gestione delle infrastrutture dei sistemi elettrico e del gas dalle altre attività che non siano direttamente ad esse connesse rafforza una gestione indipendente e trasparente delle infrastrutture. Stessa finalità si persegue anche estendendo la separazione funzionale all'attività di stoccaggio di gas naturale.

 

b)      la definizione delle modalità con cui le imprese di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale garantiscono l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati derivanti dai sistemi e dall'attività di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di fornitura. Nel corso dell’esame nell’altro ramo del Parlamento, la norma in oggetto è stata modificata al fine di specificare che tale diritto di accesso deve  essere garantito “nel rispetto delle esigenze di privacy” e riferito ai dati “dell’ultimo anno” derivanti dai sistemi “informativi” e dall'attività di misura, relativi ai consumi.

Secondo la citata nota pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, in questo modo si evita che le società di vendita appartenenti a gruppi integrati con la distribuzione siano avvantaggiate rispetto a società non integrate nella formulazione di opzioni commerciali eliminando una distorsione di mercato derivante dall'asimmetria informativa. Al contrario, assicurando un accesso non discriminatorio ai dati di misura si garantiscono a tutti gli operatori le stesse informazioni consentendo a ciascun venditore in egual modo di costruire un'offerta commerciale vantaggiosa per l'utenza.

 

 

La separazione funzionale

La normativa comunitaria

Per quanto riguarda l'energia elettrica, gli obblighi di separazione funzionale concernono la trasmissione e la distribuzione.

L'articolo 10 della direttiva 2003/54 prevede che il gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica[16], qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata[17], sia indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla trasmissione. Tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà.

Un'analoga previsione è contenuta nell'articolo 15 della direttiva 2003/54/CE con riferimento al gestore del sistema di distribuzione dell'energia elettrica[18].

Secondo tali norme, qualora il gestore del sistema di sia parte di un'impresa verticalmente integrata[19], egli deve essere indipendente da altre attività non connesse alla distribuzione per quanto riguarda l'organizzazione e l'adozione di decisioni. Al fine di conseguire l’indipendenza del gestore, l'articolo 15, par. 2 prevede che si applichino alcuni criteri minimi.

Essi sono i seguenti:

a)   i responsabili della gestione del sistema di distribuzione non possono far parte di strutture societarie dell'impresa elettrica integrata, le quali siano responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione ordinaria delle attività di generazione, trasmissione, fornitura[20] di elettricità;

b)   l’adozione di misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della gestione del sistema di trasmissione siano presi in considerazione;

c)   il gestore del sistema deve poter disporre di poteri decisionali indipendenti dall’impresa elettrica integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla gestione, manutenzione e sviluppo della rete;

d)   la predisposizione da parte del gestore di un programma di adempimenti contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. L’organo responsabile del controllo del programma presenta, annualmente, all’autorità di regolamentazione una relazione sulle misure adottate.

 

Per quanto riguarda la separazione dei gestori di distribuzione, l'ultimo comma del par. 2 dell'articolo 15 dà facoltà agli Stati di escludere l'applicabilità delle disposizioni sulla separazione alle imprese che riforniscono meno di 100.000 clienti allacciati o che riforniscono piccoli sistemi isolati.

 

Per quanto riguarda il gas naturale, gli obblighi di separazione funzionale concernono la distribuzione ed il trasporto.

La direttiva 2003/55[21] prevede all'articolo 9 ed all'articolo 13 misure di separazione rispettivamente dei gestori del sistema di trasporto[22] e della rete di distribuzione analoghe a quelle esposte per l'energia elettrica. Anche nel settore del gas naturale gli Stati possono decidere di non applicare le misure sulla separazione alle imprese che riforniscono meno di 100.000 clienti allacciati. Non vi sono disposizioni che impongono la separazione dell'attività di stoccaggio.

Dunque in base alla direttiva 2003/55 non è necessario prevedere la separazione funzionale dei gestori degli stoccaggi di gas; nella relazione il Governo afferma che la separazione si è resa necessaria anche per tali attività considerato che esse sono svolte per la quasi totalità da impresa totalmente controllata dall’ operatore dominante.

 

Secondo i dati forniti dall'Autorità dell'energia[23], la società Stogit, di proprietà ENI, deteneva nell'anno termico 2005-2006 una capacità di stoccaggio pari a 290,5 milioni di GJ, mentre la Edison stoccaggio deteneva nello stesso anno una capacità pari a 12,4 milioni di GJ[24].

 

Nell'indagine conoscitiva condotta nel 2005 da Antitrust e AEEG si afferma che:

"nel 2001 la società Stoccaggi Gas Italia (di seguito: Stogit), nell’ambito del progetto di Eni finalizzato alla separazione societaria delle attività del settore del gas naturale, ha ricevuto in conferimento due rami di azienda di Eni e Snam (rispettivamente “Stoccaggi Gas “e “Centrali”) entrambi funzionali alle attività di stoccaggio di gas naturale. Talesoluzione ha mantenuto il monopolio di fatto esistente nella fase di stoccaggio, tenuto conto che Stogit detiene oggi in Italia il 98 per cento della capacità totale. [...]

Il controllo societario di Stogit da parte di Eni non può escludere un condizionamento da parte di Eni stessa nell’offerta di tali servizi, anche se ad oggi non se ne ha evidenza.[25]"

 

La normativa italiana previgente

Per ciò che concerne il settore dell'energia elettrica, l'art. 1 del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 prevede che sia almeno garantita la separazione contabile ed amministrativa delle attività di distribuzione, trasmissione e dispacciamento[26] con le altre attività, secondo le modalità stabilite dall'AEEG. L'art. 9, co. 7 dello stesso decreto, come modificato dalla legge 239/2004, prevede inoltre che l'Autorità provveda ad emanare i criteri per le opportune modalità di separazione gestionale e amministrativa delle attività esercitate dalle società di distribuzione.

Per quanto riguarda il settore del gas naturale, l'art. 21 del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 ha previsto la separazione societaria (ma non funzionale) delle attività di trasporto, dispacciamento, stoccaggio, distribuzione e vendita di gas naturale, con modalità differenti secondo l'attività.

Per quanto riguarda le attività di trasporto e dispacciamento, esse sono oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas ad eccezione dell'attività di stoccaggio.

L'attività di stoccaggio, d'altra parte, è oggetto di separazione contabile e gestionale (ma non societaria) dall'attività di trasporto e dispacciamento e di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas.

L'attività di distribuzione è oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas.

L'attività di vendita può essere effettuata unicamente da società che non svolgano alcuna altra attività nel settore del gas naturale, salvo l'importazione, l'esportazione, la coltivazione e l'attività di cliente grossista.

 

Gli interventi dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas

Va segnalato infine che l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha pubblicato il 24 gennaio 2007 la Delibera n. 11/2007 recante "Obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas"[27]. Con tale delibera è stato approvato il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas".

La Parte IV del Testo integrato approvato con la delibera 11/2007 è dedicata alla separazione funzionale.

Nell'adottare tale delibera l'AEEG ha richiamato l’articolo 2, comma 12, lettera f) della legge n. 481/1995[28], ai sensi del quale l’Autorità emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l’altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, al fine di impedire la sussidiazione incrociata tra attività.

 

Secondo l'articolo 7 del Testo integrato approvato con la delibera 11/2007, gli obblighi in materia di separazione funzionale si applicano all'impresa verticalmente integrata che opera in almeno una delle seguenti attività:

a)       Trasmissione dell’energia elettrica;

b)      Dispacciamento dell’energia elettrica;

c)       Distribuzione dell’energia elettrica;

d)       Misura dell’energia elettrica;

e)       Stoccaggio del gas naturale;

f)        Rigassificazione del gas naturale liquefatto;

g)       Trasporto del gas naturale;

h)       Dispacciamento del gas naturale;

i)         Distribuzione del gas naturale;

j)         Misura del gas naturale.

L'articolo 8 prevede che l'impresa verticalmente integrata conferisca autonomia decisionale e organizzativa ad ogni attività di cui all'articolo 7. A tal fine ne affida l'amministrazione ad un gestore indipendente. Il termine per la prima attuazione di tale disposizione è fissato al 1° gennaio 2008.

Tuttavia gli articoli 9 e 10 recano una serie di disposizioni dirette ad esentare dall'obbligo di separazione funzionale l'attività di misura e, a determinate condizioni, di stoccaggio[29].

L'articolo 10 prevede un'esenzione transitoria dall'obbligo di separazione funzionale per l’impresa verticalmente integrata che gestisce congiuntamente le attività di distribuzione e misura dell’energia elettrica o le attività di distribuzione e misura del gas naturale.

Per quanto riguarda l'energia elettrica, a far data dal 1° gennaio 2010 separa funzionalmente l’attività di distribuzione dall’attività di misura, almeno con riferimento alla struttura organizzativa dedicata esclusivamente alle operazioni di rilevazione e registrazione dei dati di misura nei punti di prelievo e di immissione e nei punti di interconnessione.

Per quanto riguarda il gas naturale, la separazione funzionale è prevista a partire dal 1° gennaio 2012, almeno con riferimento alla struttura dedicata esclusivamente alle operazioni di rilevazione e registrazione dei dati di misura nei punti di riconsegna delle reti di distribuzione, nei punti di consegna delle reti di trasporto e nei punti di riconsegna delle reti di trasporto corrispondenti alla fornitura ai clienti finali, nei punti di interconnessione, nei punti di consegna alle reti di distribuzione e nei punti di riconsegna delle reti di trasporto, con l'esclusione dei punti di riconsegna corrispondenti alle forniture ai clienti finali.

Le summenzionate lettere a), b) e c) degli art. 10 e 15 della direttiva 2003/54 e degli art. 9 e 13 della direttiva 2003/55 relative rispettivamente alle incompatibilità, agli interessi professionali e ai poteri decisionali sembrano essere state recepite dall'articolo 11. La lettera d) relativa al programma di adempimenti sembra essere stata recepita dall'articolo 12, comma 2. A tale proposito la delibera dell'Autorità rimanda ad un successivo provvedimento la definizione delle linee guida predisposte dall'Autorità stessa alle quali si devono attenere i gestori indipendenti nella predisposizione del programma di adempimenti.

Tali disposizioni sembrerebbero già recepire gli obblighi di separazione previsti dalle direttive comunitarie e anzi estenderli anche a tipologie di attività non contemplate da esse. Tuttavia la delibera 11/2007 ha prodotto un contenzioso ancora pendente con cui è stata contestata la carenza di potere dell'Autorità. Infatti, la lettera f) del comma 12 dell'articolo 2 della legge 481/1995 non sembrerebbe poter legittimare l'emanazione di direttive per la separazione funzionale, in quanto essa fa riferimento alla separazione amministrativa.

Peraltro, il decreto-legge in esame prevede la separazione funzionale in ambiti più ristretti di quelli considerati dalla delibera 11/2007; di conseguenza, si presume che l'Autorità dovrà comunque modificare la suddetta delibera per renderla coerente con le nuove disposizioni legislative.

 

Connessione con altri provvedimenti

Si segnala che l'A.S. 691-A, che prevede una delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell’energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE e che è in attesa di essere esaminato dall'Assemblea del Senato, reca, alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1 il seguente criterio direttivo:

g) promuovere, nel rispetto dei princìpi di cui alle citate direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE e con le modalità stabilite dall’articolo 7 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, un’effettiva concorrenza attraverso l’adozione delle misure relative alla separazione societaria, organizzativa e decisionale tra le imprese operanti nelle attività del trasporto e della distribuzione di energia elettrica e di gas naturale e dello stoccaggio di gas naturale e le imprese operanti nelle attività di produzione, approvvigionamento e vendita e, allorché previsto in norme comunitarie, individuando limiti alla partecipazione azionaria o forme di separazione proprietaria tra le attività di trasmissione di energia elettrica, trasporto e stoccaggio di gas naturale e le attività di produzione, approvvigionamento e vendita di energia elettrica e di gas naturale; prevedere altresì l’accesso non discriminatorio alle reti, nonché la razionalizzazione delle attività incluse nel servizio di misura dell’energia elettrica e del gas naturale, affinché sia garantito un accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati, anche storici, dei consumi sul periodo rilevante detenuti da parte dei soggetti responsabili del servizio di misura, assicurando che la messa a disposizione delle misure dei consumi sia.


 

Art. 1
(commi 2 e 2-bis)

 

2. A decorrere dal 1o luglio 2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero è garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono automaticamente comprese nel regime di tutela di cui al presente comma.

 

2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, con propri provvedimenti, promuove la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, al fine di rafforzare la posizione di mercato dei clienti civili e della piccola e media utenza, attraverso l'associazione su base volontaria della rappresentanza di tale categoria di utenti.

 

 

Il comma 2 prevede il diritto di recesso a decorrere dal 1° luglio 2007 per i clienti finali domestici dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e di scelta di un fornitore diverso dal proprio distributore.

Si segnala, in proposito, che l’AEEG, in data 25 giugno 2007, ha deliberato le nuove norme sul recesso dei contratti di fornitura entrati in vigore a partire dal 1° luglio (Del. 144/07)[30].

Per i clienti sono previsti tempi di preavviso differenti a seconda che si eserciti il recesso per uscire dal mercato “vincolato” o per risolvere un contratto già concluso nel libero mercato. Nel primo caso, tutti i clienti che escono dal mercato “vincolato”per la prima volta (consumatori domestici elettrici e tutti coloro che, pur essendo già liberi di scegliere da tempo, non hanno ancora scelto un diverso fornitore) possono recedere con un preavviso di un mese. Nel secondo, invece, i tempi variano a seconda della natura del cliente. Per le famiglie rimane il limite di un mese; per le piccole imprese, passate in precedenza al mercato libero e titolari di contratti per la fornitura di elettricità in bassa tensione o di gas (fino a 200.000 mc/anno) o di contratti annuali, il limite è tre mesi, mentre per le altre imprese i termini di preavviso non possono essere superiori a tre o sei mesi (rispettivamente per contratti annuali o pluriennali), ferma restando la possibilità dei contraenti di negoziare anche termini diversi.Sarà poi il nuovo fornitore a dover direttamente inoltrare il recesso al vecchio venditore.L’invio della comunicazione di recesso da parte del cliente finale è invece prevista nei casi di definitiva cessazione della fornitura. Viene confermato, in dieci giorni, il tempo per l’esercizio del “diritto di ripensamento” per eventuali nuovi contratti sottoscritti. Qualora il cliente finale, anziché un contratto di fornitura, sottoscriva una proposta di contratto, il venditore deve confermare l’accettazione della stessa proposta entro un termine massimo di 45 giorni; in caso contrario la proposta si intende revocata, lasciando libero il cliente di ricercare una nuova offerta. Per i venditori, è previsto un tempo di preavviso non inferiore a sei mesi, superabile solo con l’accordo di entrambe le parti e fatte salve le norme correnti nei casi di morosità. L’esercente può avvalersi del diritto di recesso solo nei confronti dei clienti che hanno scelto il mercato libero e manifestandolo in forma scritta. Dalle nuove regole restano esclusi i contratti per utenze stagionali o ricorrenti, inferiori a dodici mesi.

Per l’energia elettrica, le nuove regole si applicano dal 1° luglio a tutti i contratti di fornitura stipulati da clienti domestici e da piccole imprese (con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a dieci milioni di euro) connessi in bassa tensione. Per tutti gli altri clienti l’applicazione è dal 1° ottobre prossimo.

Per il gas, le nuove regole si applicano dal 1° ottobre a tutti i nuovi contratti che saranno stipulati da qualsiasi tipologia di cliente; per i contratti in essere, in occasione del primo rinnovo o entro un anno dalla data di pubblicazione del provvedimento. Ai contratti di fornitura congiunta (dual fuel) si applica la tempistica più favorevole al cliente finale.

 

Il comma in esame dispone poi che in mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti sul mercato libero è garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico Spa. Tali disposizioni valgono anche per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro. Con un emendamento approvato nel corso dell’esame presso il Senato, è stato specificato che ilregime di tutela di cui al comma in esame siapplica “automaticamente” alle suddette imprese connesse in bassa tensione.

 

La costituzione di apposite società di vendita sembra imposta dall'obbligo di separazione funzionale a carico delle imprese di distribuzione previsto dall'art. 15 della direttiva 2003/54 e richiamato dal comma 1 del presente articolo (si veda la relativa scheda).

 

Si ricorda che l'art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79[31], come modificato dal comma 30 della legge 23 agosto 2004, n. 239[32], ha previsto, per quanto riguarda il mercato dell'energia elettrica, che a decorrere dal 1° luglio 2007, sia da considerarsi cliente idoneo ogni cliente finale. Esso dispone inoltre che i clienti vincolati che alle date  previste diventano idonei hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura, come clienti vincolati, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Qualora tale diritto non sia esercitato, la fornitura ai suddetti clienti idonei continua ad essere garantita dall'Acquirente unico Spa.

 

Al riguardo, l'AEEG nella segnalazione 19/2007 del 15 maggio 2007, afferma che:

"appare difficilmente compatibile con la Direttiva la previsione, attualmente prevista dalla normativa italiana, che per tutti i clienti finali (di qualunque tipologia e dimensione) che non esercitano il recesso, la fornitura continui (ad libitum) ad essere assicurata dall'Acquirente Unico."

     Come possibile soluzione l'AEEG sostiene che:

"dovrebbe essere affidato all’Acquirente Unico, con le opportune modalità, il servizio di maggior tutela, individuando i clienti da tutelare nell’ambito consentito dalla Direttiva (almeno i clienti domestici ovvero domestici più piccole imprese)".

Si tratta quindi di soluzione parzialmente diversa da quella adottata nel decreto-legge in esame.

 

Pertanto, due sembrano i profili innovativi del comma in esame:

 

§         l'obbligo di erogare il servizio in caso di mancata scelta a carico delle imprese di distribuzione anziché dell'Acquirente Unico;

§         la restrizione dei beneficiari di tale servizio di ultima istanza ai soli utenti domestici e alle piccole imprese.

 

Il comma 2 costituisce applicazione di quanto previsto dall'art. 3, par. 3 della direttiva 2003/54/CE.

 

Tale disposizione prevede che gli Stati provvedano affinché tutti i clienti civili usufruiscano del servizio universale, cioè del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili e trasparenti. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza. Gli Stati membri impongono alle società di distribuzione l'obbligo di collegare i clienti alla rete alle condizioni e tariffe stabilite dalle autorità di regolamentazione.

Si dà inoltre facoltà di applicare tale misura alle piccole imprese, intese come imprese con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.

Infine, la direttiva precisa che tali disposizioni non ostano a che gli Stati rafforzino la posizione di mercato dei clienti civili e della piccola e media utenza promuovendo la possibilità di associazione su base volontaria ai fini della rappresentanza di tale categoria di utenti.

 

Si ricorda che nel parere motivato del 12 dicembre 2006, citato dalla relazione al disegno di legge, la Commissione europea rileva l'incompatibilità delle disposizioni legislative che impongono ai distributori l'obbligo di fornire elettricità a prezzo regolato a clienti che sono liberi di scegliere il proprio fornitore a partire dal 1° luglio 2004. Si tratterebbe di una violazione dell'articolo 3, par. 1 della direttiva nella parte in cui obbliga gli Stati ad astenersi da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti od obblighi.

La Commissione fa riferimento al comma 30 dell'articolo unico della già ricordata legge 239/2004 il quale ha inserito all'articolo 14 del D.Lgs. 79/1999 i commi da 5-ter a 5-sexies. In particolare, il comma 5-sexies prevede che i clienti vincolati che alle date del 1° luglio 2004 (clienti finali non domestici), 28 settembre 2004 (clienti finali con consumi superiori a 0,05 GWh) e 1° luglio 2007 (tutti i clienti finali) diventano idonei hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura. Tuttavia, il secondo periodo specifica che qualora tale diritto non sia esercitato, la fornitura ai suddetti clienti idonei continua ad essere garantita dall'Acquirente Unico Spa.

Infine, è oggetto di contestazioni l'articolo 1, comma 2, del D.M. 19 dicembre 2003[33] il quale obbliga i distributori locali ad acquistare l'elettricità per rifornire i clienti del mercato vincolato esclusivamente dall'Acquirente Unico.

In tal modo, secondo la Commissione, si impone ai distributori l'obbligo di fornire elettricità a prezzo regolato a clienti che già possono scegliere liberamente il loro fornitore.

La Commissione ricorda che se è vero che l'art. 3, par. 2 della direttiva autorizza gli Stati, nell'interesse economico generale, ad imporre alle imprese operanti nel settore dell'energia elettrica obblighi di servizio pubblico, concernenti tra l'altro il prezzo delle forniture, tuttavia tali obblighi devono essere chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili.

Al riguardo, l'obbligo imposto ai distributori locali non sarebbe conforme ad una procedura trasparente e non discriminatoria.

Inoltre, tale obbligo è di applicazione generale (si applica a tutti i clienti idonei finché non scelgono un nuovo fornitore). Dato che la sua applicazione non è limitata a determinate categorie di clienti o a casi specifici, ad avviso della Commissione, esso non può considerarsi come un obbligo adottato nell'interesse economico generale. In particolare non varrebbero esigenze di garantire il servizio universale proprio perché esso si applica ad un gruppo di clienti molto più ampio rispetto a quelli che generalmente hanno diritto al servizio universale.

Le disposizioni del decreto-legge, nel restringere il campo dei destinatari del servizio universale ai clienti domestici e alle piccole imprese e nel ridefinire il ruolo di Acquirente Unico, sembrerebbero essere idonee a superare le contestazioni della Commissione europea.

 

Per quanto concerne l’Acquirente Unico, si ricorda che l'articolo 4 del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 ha previsto la costituzione della società per azioni "Acquirente Unico" da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica. Tale società stipula e gestisce contratti di fornitura al fine di garantire ai clienti vincolati la disponibilità della capacità produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio nonché di parità del trattamento, anche tariffario.

Attualmente l'Acquirente Unico è di proprietà del GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) a sua volta di proprietà dello Stato, attraverso il Ministero dell'economia e finanze.

Il Ministero dello sviluppo economico definisce gli indirizzi a cui l'Acquirente Unico si attiene nell'attività di approvvigionamento al fine di garantire la fornitura di energia elettrica al mercato vincolato.

Con il D.M. 19 dicembre 2003 è stata affidata all'Acquirente Unico a decorrere dal 1° gennaio 2004 la titolarità delle funzioni di garante della fornitura di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato.

 

Il nuovo comma 2-bis, aggiunto nel corso dell’esame presso il Senato, prevede l’adozione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di propri provvedimenti volti a promuovere la piena attuazione dell’art. 3, comma 3, della direttiva 2003/54, allo scopo di rafforzare la posizione di mercato sia dei clienti civili che delle piccole e medie utenze attraverso l’associazione - su base volontaria - della rappresentanza dei suddetti utenti.

 

L’art. 3 della direttiva, che impone agli Stati membri taluni obblighi relativi al servizio pubblico e alla tutela dei consumatori, al par. 3, prevede che, se gli Stati membri lo ritengono necessario, le piccole imprese (vale a dire aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, cioè del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili e trasparenti. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza. Gli Stati membri impongono alle società di distribuzione l'obbligo di collegare i clienti alla rete alle condizioni e tariffe stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2. L’ultimo periodo del paragrafo 3 specifica in particolare che le disposizioni della direttiva non ostano a che gli Stati membri rafforzino la posizione di mercato dei clienti civili e della piccola e media utenza, promuovendo la possibilità di associazione su base volontaria ai fini della rappresentanza di tale categoria di utenti.

 

 


Art. 1
(comma 3)

 

3. Per garantire le disposizioni comunitarie in materia di servizio universale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas indica condizioni standard di erogazione del servizio e definisce transitoriamente, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica ai clienti di cui al comma 2 e per le forniture di gas naturale ai clienti domestici, che le imprese di distribuzione o di vendita, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, comprendono tra le proprie offerte commerciali contemplando anche la possibilità di scelta tra piani tariffari e fasce orarie differenziati. È fatta salva l'adozione, ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di misure volte a tutelare utenti in particolari condizioni di salute o di svantaggio economico. Sono altresì fatti salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta.

 

 

Il comma 3, al primo periodo, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas indichi condizioni standard di erogazione del servizio e definisca (“transitoriamente”, come specificato nel corso dell’esame presso il Senato), in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica ai clienti di cui al comma 2 (clienti domestici e piccole imprese) e per le forniture di gas naturale ai clienti domestici.

 

Le imprese di distribuzione o di vendita sono tenute a comprendere tali prezzi di riferimento nelle proprie offerte commerciali, ivi “contemplando”, come specificato nella riformulazione del comma approvata nel corso dell’esame al Senato, “anche la possibilità di scelta tra piani tariffari e fasce orarie differenziati” .

 

Il secondo periodo, aggiunto nel corso dell’esame al Senato, fa salva l’adozione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di misure volte a favorire utenti economicamente svantaggiati (o, come specificato dalla norma, in particolari condizioni di salute), già contemplate dall’art. 1, comma 375, della legge n. 266/05 (legge finanziaria per il 2006).

 

Il termine ultimo per l’emanazione del decreto, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della solidarietà sociale, è fissato in sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Il richiamato comma 375, art. 1, della legge finanziaria per il 2006, dispone che al fine del completamento del processo di revisione delle tariffe elettriche, con decreto del Ministro delle attività produttive, da adottare d’intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, siano definiti i criteri per l’applicazione delle tariffe elettriche agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere (solo) le famiglie economicamente svantaggiate. Il comma prevedeva l’adozione del decreto citato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

 

La definizione di nuove agevolazioni sociali per i clienti domestici si rende necessaria perché nell’attuale sistema, con la tariffa D2, se si consuma poco, si paga l’energia elettrica meno del suo costo; invece, se si consuma molto, o se si ha la tariffa D3, si paga molto di più per sussidiare gli altri. Il sussidio attuale, quindi, non è legato ad alcun criterio di necessità o di condizione sociale, bensì ai soli consumi. Secondo le informazioni reperibili sul sito internet dell’AEEG (www.autorita.energia.it), la riforma di questo meccanismo di sussidi incrociati, è allo studio e sarà possibile non appena il Governo avrà indicato i criteri necessari per definire una nuova e migliore protezione sociale, individuando le categorie più bisognose (bassi livelli di reddito, famiglie numerose, malati che necessitano di apparecchiature energivore). Per motivi di gradualità di impatto sulla clientela, i sussidi incrociati saranno ancora presenti dopo il 1° luglio, trasferiti però sulle voci soggette a tariffa. Da parte sua l’Autorità ha proposto un meccanismo di “sconti” da applicare a qualsiasi proposta commerciale che anche i consumatori “bisognosi” vogliano liberamente scegliere per soddisfare al meglio le proprie esigenze.

 

 

Il terzo periodo del comma in esame fa salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta.

 

Si tratta di disposizioni che appaiono recepire quanto proposto dall'AEEG nella sua segnalazione al Parlamento e al Governo[34].

In particolare l'AEEG propone che:

"le modalità di tutela nella vendita siano similari a quelle oggi vigenti, ovvero prevedendo la definizione da parte dell’Autorità delle condizioni economiche di fornitura che i fornitori sono tenuti ad offrire ai clienti domestici insieme ad altre offerte commerciali. In prospettiva si può considerare il passaggio verso un sistema di tutela che preveda l’obbligo di pubblicizzazione delle condizioni economiche di fornitura praticate in ciascun comune dalle società di vendita e la possibilità per l’Autorità di imporre la ridefinizione delle condizioni economiche in caso di prezzi ingiustificati o anomali."

 

Si segnala che con le delibere 159/07 e 158/07 l'Autorità ha definito i prezzi dell’energia elettrica e del gas per il terzo trimestre 2007 (luglio – settembre) nel contesto del nuovo mercato liberalizzato dal 1° luglio, prevedendo, per la fornitura di energia elettrica alle famiglie “condizioni standard”, che implicano un prezzo invariato rispetto al precedente trimestre.

 

 

Sulle condizioni standard del servizio ed i prezzi di riferimento

 

Al riguardo, la legge 481/1995 prevede alla lettera h) del comma 12 dell'art. 2 che l'Autorità emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione. Tali determinazioni, in base al comma 37 dell'art. 2 costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio che il soggetto esercente predispone.

Inoltre, la lettera g) del comma 12 dell'art. 2 prevede la possibilità di imporre alle imprese esercenti di corrispondere un indennizzo automatico nel caso di violazione degli standard di qualità del servizio.

Per quanto riguarda il settore del gas, dove la liberalizzazione è stata già completata, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con la delibera n. 229/01, ha modificato il contenuto di alcune clausole contrattuali presenti nei contratti di vendita del gas.

Con la delibera n. 29/03 l’Autorità ha stabilito nuovi termini per l’applicazione di tali clausole, che è avvenuta in due fasi: alcune sono entrate in vigore il 31 maggio 2003, altre il 31 luglio 2003. Le nuove clausole sono valide, e quindi si applicano automaticamente, anche a tutti i contratti già sottoscritti fino al 31 dicembre 2002.

Per i contratti sottoscritti successivamente al 1° gennaio 2003, le nuove clausole devono essere comunque proposte ai clienti finali che sono liberi di sceglierle o di concordare con l’esercente un altro pacchetto contrattuale

In particolare, dal 1° gennaio 2003, le nuove condizioni si applicano, in forza della deliberazione n. 207/02:

§         ai clienti finali del mercato del gas naturale che al 31 dicembre 2002 si trovavano nella condizione di cliente vincolato, e che non abbiano ancora stipulato un nuovo contratto sul mercato libero;

§         ai clienti finali del mercato del gas naturale che al 31 dicembre 2002 si trovavano già nella condizione di cliente idoneo, ma che non hanno esercitato la capacità di stipulare contratti sul mercato libero;

§         a tutti i clienti finali di altri tipi di gas distribuiti attraverso reti di gasdotti locali.

Le nuove condizioni devono essere proposte in maniera trasparente, come condizioni contrattuali di riferimento, a tutti i clienti del mercato del gas naturale che si accingano a stipulare un nuovo contratto; gli esercenti possono offrire, come opzioni differenti, le proprie condizioni contrattuali, che il cliente può scegliere in alternativa.

L'Autorità ha stabilito che le società di vendita di gas dovranno obbligatoriamente offrire, accanto a proprie condizioni economiche, anche un prezzo di riferimento calcolato in base a criteri definiti dall'Autorità ed approvati dall'Autorità stessa.

Il prezzo di riferimento dell’Autorità costituisce una protezione del consumatore, che finirà nel momento in cui lo stesso sceglierà una proposta ritenuta migliore.

In tal modo l'Autorità, analogamente a quanto avvenuto in diversi Paesi europei che già hanno liberalizzato il proprio mercato, si pone l'obiettivo di assicurare che la scelta delle nuove condizioni avvenga in un congruo periodo di tempo e senza discontinuità con il sistema di garanzie oggi in vigore e di garantire i consumatori nelle aree in cui continuerà ad operare un unico fornitore che potrebbe modificare i prezzi in mancanza di concorrenza da parte di altri operatori.

 

 

Sui poteri di vigilanza

La lettera n) del comma 12 dell'art. 2 della legge. 481/1995 prevede che l'AEEG verifichi la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi, consentire a utenti e consumatori il più agevole accesso agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari.

Il comma 20 dell'art. 2 della L. 1995/481 prevede che l'Autorità irroghi sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a 50 milioni di lire e non superiori nel massimo a 300 miliardi di lire in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli o nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri. In caso di reiterazione delle violazioni l'Autorità ha facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione. E' prevista inoltre la possibilità di ordinare agli esercenti di cessare comportamenti lesivi dei diritti degli utenti e di imporre la corresponsione di un indennizzo.

Dunque la legge del 1995 prevede specifiche misure sanzionatorie di tipo punitivo (sanzioni amministrative pecuniarie), interdittivo (sospensione dell'attività di impresa) e riparatorio (obbligo di indennizzo) connesse a fattispecie differenziate.

Inoltre, la lettera g) del comma 12 dell'articolo 2 della legge 481/1995 prevede che l'AEEG controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili.

La lettera a) del comma 24 del medesimo articolo 2 prevede poi che un regolamento governativo definisca le procedure relative alle attività svolte dall'Autorità. Al riguardo è stato emanato il D.P.R. 9 maggio 2001, n. 244[35].

 

 


Art. 1
(comma 4)

 

4. Il Ministro dello sviluppo economico emana indirizzi e, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto adotta disposizioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di cui al comma 2 senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di gradualità. Fino all'operatività di tale servizio, la continuità della fornitura per tali clienti è assicurata dalle imprese di distribuzione o dalle società di vendita collegate a tali imprese, a condizioni e prezzi resi pubblici e non discriminatori.

 

 

Il comma 4 stabilisce le modalità di regolazione del servizio di “fornitore di ultima istanza”, ossia quello erogato transitoriamente ai clienti non domestici non rientranti nel regime di tutela di cui al comma 2, che non hanno scelto un fornitore o che transitoriamente abbiano perso il fornitore, allo scopo di garantire la continuità del servizio.

Il comma prevede la predisposizione di un servizio di salvaguardia da erogarsi transitoriamente ai clienti finali non rientranti nel regime di tutela di cui al comma 2 che sono senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore; con una modifica introdotta nel corso dell’esame presso il Senato è stata prevista la possibilità che i clienti finali cui deve essere assicurato il servizio di salvaguardia autocertifichino di non rientrare nelle categorie di cui al comma 2 (ossia di non essere né clienti domestici, né piccole imprese connesse in bassa tensione e aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro).

 

Il suddetto servizio di salvaguardia è predisposto attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di gradualità.

 

A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico emana indirizzi e su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta con proprio decreto le occorrenti disposizioni.

 

In via transitoria, fino all'operatività di tale servizio, la continuità della fornitura per tali clienti è assicurata dalle imprese di distribuzione o dalle società di vendita collegate a tali imprese, a condizioni e prezzi previamente resi pubblici e non discriminatori. Tali imprese, libere di approvvigionarsi sul mercato, sono pertanto tenute a praticare condizioni e prezzi predeterminati, in ragione della funzione pubblica ad esse temporaneamente affidata.

Tali disposizioni sembrano accogliere quanto sostenuto dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas nella più volte citata segnalazione al Parlamento[36].

In particolare, l'AEEG afferma che:

"con riferimento agli altri clienti finali che non hanno scelto un nuovo fornitore (diversi da quelli ammessi ad usufruire della maggior tutela e che quindi non possono essere forniti dall’Acquirente Unico), dovrebbe essere previsto in via residuale che il servizio sia fornito quanto prima, e almeno a partire dal 1 gennaio 2008, da soggetti individuati attraverso procedure concorsuali; tali procedure concorsuali, che consentirebbero di selezionare in modo efficiente i fornitori anche per questi clienti, potrebbero essere effettuate per distinte aree territoriali e con cadenza annuale."

 

La previsione di un servizio di salvaguardia sembrerebbe corrispondere a quanto previsto dall'art. 3, par. 5 della direttiva 2003/54/CE, che impone agli Stati di adottare le misure adeguate per tutelare i clienti finali ed assicurare in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione comprese le misure atte a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture.

 

Si tratta di un modello già in uso nel settore del gas naturale.

In particolare, il comma 46 dell'articolo unico della legge 23 agosto 2004, n. 239 ha previsto che al fine di assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti finali allacciati alla rete, con consumi inferiori o pari a 200.000 standard metri cubi annui, che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore o che risiedono in aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provveda a individuare, mediante procedure a evidenza pubblica, una o più imprese di vendita del gas che si impegnino ad effettuare detta fornitura nelle indicate aree geografiche.

Il successivo comma 47 precisa che la fornitura di gas naturale di cui al comma 46, a condizioni di mercato, è effettuata dalle imprese individuate, ai sensi dello stesso comma, entro il termine massimo di quindici giorni a partire dal ricevimento della richiesta da parte del cliente finale. La stessa fornitura, ivi inclusi i limiti e gli aspetti relativi al bilanciamento fisico e commerciale, è esercitata dalle imprese di vendita in base ad indirizzi stabiliti dal Ministro delle attività produttive da emanare, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Infine, il comma 48 ha ribadito la vigenza del comma 5 dell'art. 17 del D.Lgs. 164/2000 il quale prevede che per motivi di continuità del servizio, o su segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con decreto del Ministero dello sviluppo economico le imprese distributrici possono essere autorizzate in via eccezionale a svolgere transitoriamente l'attività di vendita ai clienti finali nell'area di loro operatività. Tale attività è esercitata a condizioni e modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

 

 

 


Art. 1
(comma 5)

 

5. Le imprese di vendita di energia elettrica forniscono, nelle fatture e nel materiale promozionale inviato ai propri clienti finali, le informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita nel periodo dei due anni precedenti e indicano le fonti informative disponibili sull'impatto ambientale della produzione, utili al fine di risparmiare energia, secondo modalità definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

Il comma 5 prevede l'obbligo, a carico delle imprese di vendita di energia, di fornire, nelle fatture e nel materiale promozionale inviato ai propri clienti finali, le informazioni:

 

·         sull'impatto ambientale della produzione, informazioni che devono risultare utili, come specificato nel corso dell’esame presso il Senato, ai fini del risparmio energetico.

 

L'indicazione di tali informazioni deve avvenire secondo modalità definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (il testo originario del DL. prevedeva per l’emanazione del decreto un periodo di sessanta giorni, esteso a novanta con una modifica introdotta dal Senato).

 

I suddetti obblighi informativi sono riconducibili a quanto disposto dall'art. 3 della direttiva 2003/54/CE[37].

In particolare, il paragrafo 6 prevede che gli Stati membri provvedano affinché i fornitori di energia elettrica specifichino nelle fatture o unitamente alle stesse ed in tutto il materiale promozionale inviato ai clienti finali:

a)    la quota di ciascuna fonte energetica del mix complessivo di combustibili utilizzato dall'impresa fornitrice nell'anno precedente;

b)    almeno il riferimento alle fonti di riferimento esistenti, per esempio pagine web, qualora le informazioni sull'impatto ambientale, almeno in termini di CO2 e di scorie radioattive risultanti dalla produzione di energia elettrica prodotta mediante il mix di combustibile complessivo utilizzato dal fornitore nell'anno precedente, siano a disposizione del pubblico.

Per l'elettricità ottenuta tramite una borsa dell'energia o importata da un'impresa situata al di fuori della Comunità, è possibile utilizzare i dati aggregati forniti dalla borsa o dall'impresa in questione nell'anno precedente.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le informazioni trasmesse ai fornitori dai rispettivi clienti a norma del presente articolo siano affidabili.

Al riguardo, come ricordato nella relazione, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione.

 

Secondo l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas[38], le disposizioni della direttiva sono state attuate solo parzialmente, in quanto la regolamentazione predisposta dalla stessa Autorità prevede che almeno una volta l'anno il cliente sia anche informato circa il mix di fonti che caratterizzano la produzione nazionale di energia elettrica, con descrizione della tipologia degli impianti, delle fonti e dei combustibili utilizzati per la generazione elettrica.

Al riguardo, si ricorda che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha approvato una nuova direttiva[39] in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità, al fine di migliorare la leggibilità, la comprensibilità, la chiarezza e la completezza delle bollette, a maggior tutela dei clienti finali. L’Autorità ha in particolare previsto che le regole per la redazione delle bollette si applichino non solo ai clienti domestici, ma anche ai clienti del mercato libero alimentati in bassa tensione, che sono potenzialmente più esposti a carenze d’informazione. La trasparenza, la leggibilità, la completezza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità è particolarmente importante per i clienti che decidano di cambiare fornitore, e quindi la suddetta direttiva ha assunto un rilievo particolare nella prospettiva della completa liberalizzazione del mercato avvenuta dal 1° luglio scorso.

Segnatamente, la nuova bolletta elettrica deve riportare due distinti quadri di presentazione:

  1. un quadro sintetico per le principali voci componenti l’importo totale della bolletta; ciò per consentire al cliente di conoscere in modo immediato la spesa complessiva, in relazione alle caratteristiche della fornitura, ai consumi e al prezzo applicato;

 

    2. un quadro di dettaglio che permette ai clienti, eventualmente interessati, un’analisi più approfondita di tutti gli elementi costitutivi del prezzo e dei calcoli che portano alla determinazione dell’importo finale della bolletta; il quadro di dettaglio può inoltre rappresentare un valido aiuto per valutare e confrontare le offerte che verranno proposte dai fornitori in concorrenza; per i clienti domestici è prevista una versione “semplificata” del quadro di dettaglio.

L’Autorità ha inoltre previsto che la bolletta contenga anche alcune informazioni aggiuntive, con lo scopo, da un lato, di agevolare il cliente nel suo rapporto con il fornitore di energia elettrica (ad esempio informazioni su come inoltrare un reclamo e sulle procedure seguite dall’esercente in caso di mancato o tardivo pagamento della bolletta) e, dall’altro, di renderlo più informato circa la propria tipologia di consumo (informazioni sui consumi medi giornalieri e sui consumi annuali, laddove possibile ripartiti in fasce orarie). Gli esercenti dovranno anche prevedere, in bolletta, uno “spazio” dedicato ad eventuali comunicazioni da parte dell’Autorità, destinate ai clienti. E’ previsto infatti che, almeno una volta all’anno, il cliente debba essere informato circa il mix di fonti che caratterizzano la produzione nazionale di energia elettrica; la descrizione del mix riguarderà la tipologia degli impianti, delle fonti e dei combustibili utilizzati per la generazione elettrica.

 

 


Art. 1
(commi 6 e 6-bis)

 

6. Il Ministero dello sviluppo economico adotta iniziative per la sicurezza del sistema elettrico e la confrontabilità dei prezzi ai clienti finali, anche attraverso la definizione degli standard minimi di informazione che devono essere accessibili attraverso la bolletta e la pubblicazione, sul sito web dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di tavole sinottiche di confronto tra i prezzi rilevabili sul mercato libero, per tipologia di clientela, e i prezzi di riferimento, definiti in base a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo ed attua le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dal decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, rientranti tra gli oneri generali di sistema gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, anche mediante gli accordi di programma triennali previsti dal decreto del Ministro delle attività produttive 23 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2006, per l'attuazione dei quali le attività sono prorogate per gli anni 2007 e 2008 per pari importi.

 

6-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione del mercato dell'energia e lo sviluppo del mercato dei servizi energetici, con propri regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, semplifica le procedure per l'accesso da parte delle pubbliche amministrazioni a finanziamento tramite terzi e ne favorisce il ricorso a servizi energetici volti all'efficienza energetica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

Il comma 6, primo periodo, prevede che il Ministero dello sviluppo economico adotti iniziative per :

 

§         la sicurezza del sistema elettrico[40];

§         la confrontabilità dei prezzi ai clienti finali, anche - come specificato con una integrazione disposta durante l’esame al Senato - attraverso la definizione di standard minimi di informazione cui si può accedere attraverso la bolletta e la pubblicazione sul sito web dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas di tavole di raffronto tra i prezzi rilevabili sul mercato libero – per tipologia di clientela - e i prezzi di riferimento definiti dall’AEEG per le forniture di energia elettrica a clienti domestici e piccole imprese di cui al precedente comma 3.

Per quanto concerne le iniziative in tema di trasparenza e confrontabilità dei prezzi, si ricorda che anche in vista della completa liberalizzazione del mercato elettrico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha approvato, ai fini una maggior tutela dei clienti finali, una nuova direttiva in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità, al fine di migliorare la leggibilità, la comprensibilità, la chiarezza e la completezza delle bollette (Del. 152/06).

 

Più recentemente, per ridurre la possibilità di comportamenti poco trasparenti e agevolare le scelte, l’Autorità, con la delibera n. 110/07, ha reso obbligatoria una scheda di confronto prezzi che i venditori devono presentare insieme alle nuove proposte commerciali per le forniture a partire dal 1° luglio.

La scheda evidenzia, per cinque diversi livelli di consumo, la spesa annua presunta se il cliente aderisce all’offerta commerciale proposta, la spesa annua presunta nel caso opti per le condizioni standard dell’Autorità, le differenze tra le due alternative sia in valori assoluti che in percentuale.

 

La scheda, già prevista dal Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica approvato dall’Autorità nel maggio 2006, costituisce uno strumento per facilitare il confronto tra le diverse offerte che verranno presentate ai consumatori.

Per i clienti domestici, l’offerta dovrà essere descritta in modo chiaro e comprensibile anche per quello che riguarda eventuali sconti o bonus o altri vantaggi. Inoltre, la scheda dovrà indicare il possibile risparmio annuo rispetto all’applicazione di tariffe o di eventuali prezzi di riferimento fissati dall’Autorità e aggiornati trimestralmente.

Per i clienti non domestici, la scheda conterrà anche un elenco dettagliato dei corrispettivi a carico del consumatore in seguito alla stipula del contratto, in modo da facilitare l’individuazione di tutti gli oneri che gli verranno addebitati in relazione alla prestazione del servizio.

La scheda, in entrambe le versioni, permetterà inoltre di: ridurre il rischio di comportamenti poco trasparenti nei confronti dei clienti; evidenziare eventuali altre caratteristiche dell’offerta non strettamente legate al prezzo.

L’Autorità ha anche stabilito l’obbligo per i distributori di energia elettrica di pubblicare sui propri siti internet, con modalità uguali per tutti, il dettaglio dei costi connessi all’uso delle reti, per una sempre migliore trasparenza di mercato ed offerte.

 

Inoltre, a partire dal mese di luglio, sul sito internet dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) sarà disponibile un elenco delle società qualificate per la vendita di energia elettrica ai clienti domestici e ad altri piccoli consumatori, quelli dotati quindi di minor potere contrattuale (ad esempio, famiglie, piccole imprese e terziario). Come evidenziato dall’Autorità, l’elenco contribuirà a rendere più agevole, consapevole e ponderata la scelta del proprio fornitore da parte dei consumatori. L’iscrizione all’elenco è volontaria, ma per poter ottenerla i venditori devono possedere alcuni requisiti, definiti dall’Autorità, che riguardano ad esempio la solidità finanziaria e la diffusione della propria rete commerciale sul territorio (delibera n. 134/07)

 

In particolare, per poter essere iscritti nell’elenco, i venditori devono dichiarare di possedere determinati requisiti; tra questi: l’essere costituiti in forma di società di capitali, società cooperative in forma di società di capitali, società consortili, consorzi con attività esterna; l’aver sottoposto a controllo contabile gli ultimi due bilanci approvati; detenere un giudizio di rating rilasciato da organismi riconosciuti a livello internazionale (quali Moody’s Investor Services, Standard & Poor’s Corporation o Fitch Ratings) o presentare una dichiarazione di affidabilità da parte di una società controllante, a sua volta in possesso di un giudizio di rating o di una dichiarazione di affidabilità da parte un primario istituto di credito. L’elenco sarà oggetto di aggiornamenti continui e i venditori possono chiedere in qualsiasi momento di essere iscritti all’elenco, secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 134/07, pubblicata il 12 giugno scorso sul sito dell’Autorità.

 

Il secondo periodo del commain esame prevede, inoltre, che il Ministero dello sviluppo economico attui le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dal decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006[41], rientranti tra gli oneri generali di sistema gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, anche mediante gli accordi di programma triennali previsti dal decreto del Ministro delle attività produttive 23 marzo 2006 per l'attuazione dei quali le attività sono prorogate per gli anni 2007 e 2008 per pari importi.

Si tratta, secondo la relazione allegata al disegno di legge, di disposizioni necessarie a garantire la continuità delle attività di ricerca e sviluppo nel settore elettrico. Infatti, le attuali disposizioni contenute in due decreti ministeriali del 2006 possono costituire base giuridicamente inadeguata per continuare un'attività di rilevante interesse pubblico. La relazione ricorda che tale regime di finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo nel settore elettrico è stato dichiarato compatibile con la disciplina comunitaria in materia di aiuti alla ricerca (decisione della Commissione europea 20 dicembre 2006 n. (2006) 6681 def.).

 

Il citato DM 8 marzo 2006 prevede che sia redatto un Piano triennale contenente le priorità delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, gli obiettivi, i progetti di ricerca e di sviluppo, i risultati attesi e la previsione del fabbisogno per il finanziamento del Fondo.

Tale Piano è redatto dal CERSE (Comitato di Esperti di Ricerca per il Sistema Elettrico), i cui membri sono nominati dal ministro dello sviluppo economico.

E' previsto il finanziamento integrale delle attività di ricerca che siano a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale; in tal caso i risultati non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza.

E' previsto, inoltre, un finanziamento parziale, in misura differente in ragione dei piani di cofinanziamento proposti, della tipologia dell'attività di ricerca e sviluppo, del grado di innovazione della medesima e del rischio tecnico-economico che ne consegue delle attività di ricerca a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di interesse specifico di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica nazionale o internazionale; in tal caso i risultati formano oggetto di diritti di privativa e possono essere utilizzati per lo sviluppo di servizi o di prodotti industriali, con connessi vincoli di segreto o di riservatezza.

Entrambi i suddetti tipi di attività di ricerca devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti[42]:

a)   essere attinenti al settore elettrico, riguardando una o più delle attività di produzione, trasmissione, dispacciamento e distribuzione dell'energia elettrica, o ad aspetti anche appartenenti ad altri settori ma collegati alle suddette attività;

b)   riferirsi in generale a risultati e soluzioni che trovino utilizzo in una prospettiva di lungo termine ed abbiano carattere generale per il sistema elettrico nazionale;

c)   avere natura applicativa, riguardando in particolare aspetti metodologici, tecnici e tecnologici, e, di norma, non sono limitate a sole ricerche di base, pur potendosi avvalere degli sviluppi raggiunti da queste ultime;

d)  non configurarsi come servizi prestati alle aziende e non essere in alcun modo sostitutive di attività direttamente svolte dai singoli soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica nell'ambito della loro gestione caratteristica di impresa.

 

Le risorse per le attività di ricerca relative al 2006 ammontano a 150 milioni di euro, di cui 61 milioni da destinare ad accordi di programma con enti pubblici e 89 milioni mediante bandi di gara.

 

In base all'articolo 4, il Ministero delle attività produttive, per l'attuazione dei progetti di ricerca di interesse generale contenuti nel Piano triennale e rientranti nelle attività di ricerca ammesse al finanziamento integrale può stipulare accordi di programma con validità anche triennale con soggetti pubblici o con organismi a prevalente partecipazione pubblica, aventi i requisiti tecnici e professionali e l'esperienza acquisita di cui all'art. 3, comma 2, sulla base di proposte di programmi di attività ritenuti coerenti con gli obiettivi del Piano.

 

Il successivo DM 23 marzo 2006 ha individuato quattro soggetti destinatari di accordi di programma triennali:

a) l'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA) per lo svolgimento di attività relative alla produzione di energia elettrica ed agli usi finali;

b) il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per lo svolgimento di attività relative alla produzione di energia elettrica;

c) la società CESI RICERCA S.p.a. per lo svolgimento di attività relative al governo del sistema elettrico, alla produzione di energia elettrica, alla trasmissione e distribuzione di energia elettrica ed agli usi finali;

d) l'Istituto per la Promozione Industriale (IPI) per lo svolgimento di attività di ricerca prenormativa con riferimento alle procedure di insediamento delle infrastrutture del sistema elettrico ai fini della loro accettabilità sociale.

 

Gli stanziamenti previsti per tali accordi di programma, pari a 61 milioni di euro annui, sono ripartiti nel modo seguente:

a) 20 milioni di euro per l'accordo di programma con l'ENEA, che prevede in particolare:

1) lo svolgimento di attività per lo sviluppo di tecnologie pulite del carbone da affidare alla società Sotacarbo S.p.a. per un importo non superiore a 2 milioni di euro;

2) lo svolgimento di attività per lo sviluppo di tecnologie delle celle a combustibile da affidare alla società FN S.p.a. Nuove Tecnologie Avanzate per un importo non superiore a 1 milione di euro;

3) una partecipazione alle attività ivi compresi i punti 1) e 2) da parte dei principali Istituti universitari nazionali, per una quota non inferiore al 20% delle risorse finanziarie complessive;

b) 5 milioni di euro per l'accordo di programma con il CNR, che prevede in particolare una partecipazione alle attività da parte dei principali Istituti universitari nazionali, per una quota non inferiore al 20% delle risorse finanziarie complessive;

c) 35 milioni di euro per l'accordo di programma con la società CESI RICERCA S.p.a.;

d) 1,0 milioni di euro per l'accordo di programma con l'IPI.

 

 

Gli oneri generali del sistema elettrico

Il DM 8 marzo 2006 è stato emanato in attuazione dell'art. 3, co. 11 del D.Lgs. 79/1999 il quale prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono altresì individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attività di ricerca e le attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile e le attività connesse e conseguenti.

Successivamente, il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25[43] ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2004, gli oneri generali del sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, siano costituiti da:

a) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti;

b) i costi relativi all'attività di ricerca e di sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico;

c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2, punto 2.4, della Del.Aut.en.el. e gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996 ;

d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'ENEL S.p.a. dalla Nigeria, in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, e che non possono essere recuperati a seguito dell'entrata in vigore della direttiva 19 dicembre 1996, n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, pari ai costi annui effettivamente sostenuti derivanti dal complesso dei relativi impegni contrattuali, al netto dei costi di rigassificazione del gas naturale, sommati agli oneri derivanti dalle perdite tecniche, effettivamente sostenuti fino al 1° gennaio 2010.

 

Da ultimo, nuovo comma 6-bis, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, prevede, ai fini della liberalizzazione del mercato energetico e dello sviluppo del mercato dei servizi energetici, l’adozione, da parte del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente, di regolamenti volti alla semplificazione delle procedure per l’accesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni a finanziamenti tramite terzi, favorendone il ricorso a servizi volti all’efficienza energetica, senza nuovi o ulteriori aggravi per la finanza pubblica.

 

 


Art. 2

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore del decreto il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 18 giugno 2007.

 

 

 


 

Quadro di sintesi delle novità introdotte dal 1° luglio ed iniziative adottate dall’Autorità per l’Energia elettrica e il gas
(a cura dell’AEEG)

 


 

LE NOVITÀ DAL 1° LUGLIO[44]

 

Dal 1° luglio 2007 in Italia, come nel resto d’Europa, è vigente la completa liberalizzazione della domanda di energia, in attuazione delle Direttive 54 (elettricità) e 55 (gas) del 2003.

Tale nuovo assetto riguarda, nel nostro Paese, quasi 30 milioni di famiglie, che potranno rivolgersi a venditori di energia elettrica anche diversi da quello da cui sono state rifornite sino ad ora, scegliendo l’offerta ritenuta più convenente, mentre sino ad ora poteva cambiare fornitore di elettricità solo chi aveva una partita Iva. Per il gas, invece, tutti i consumatori possono scegliersi il venditore già dal gennaio 2003, in quanto l’Italia ha anticipato le scadenze europee sulla liberalizzazione.

 

 

Tariffe addio: che cosa cambia con il passaggio dal ‘vecchio’ al ‘nuovo’ sistema

 

Fino al 30 giugno le famiglie italiane hanno pagato la bolletta dell’energia elettrica in base a tariffe fissate dall’Autorità (D2 o D3). La più diffusa è la D2, applicata a tutte le famiglie residenti con potenza impegnata fino a 3 kW (kilowatt); vi è poi la tariffa D3 applicata ai non residenti (in pratica le seconde case), e ai residenti con una potenza impegnata oltre i 3 kW. Queste tariffe, oltre alle imposte, comprendevano sostanzialmente tre gruppi di voci: l’energia e la sua commercializzazione, i costi di trasporto e misura, gli oneri generali del sistema elettrico (contributi per la ricerca, le fonti rinnovabili, lo smaltimento scorie nucleari, etc) previsti per legge.

 

Dal 1° luglio, si esce dal vecchio sistema delle tariffe e si passa a bollette calcolate sommando prezzi e tariffe. Il prezzo dell’energia sarà determinato liberamente dal mercato, tramite le offerte delle diverse società di vendita. Restano invece soggetti a tariffe dell’Autorità le altre voci: i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia (che necessitano di infrastrutture e non possono essere messi in concorrenza) e gli oneri generali di sistema già citati. La nuova bolletta, dunque, sarà composta, oltre che dalle imposte, da un prezzo (dell’energia) e una tariffa (per i servizi legati a infrastrutture).

 

 

Come funzionerà il servizio: venditori e distributori

 

Nel mercato libero, le imprese di vendita al dettaglio acquistano l’energia elettrica all’ingrosso per venderla ai propri clienti, inviano le bollette per il pagamento del servizio e garantiscono ai clienti le prestazioni commerciali indicate nel contratto. Il distributore, da parte sua, continua ad assicurare che il trasporto dell’energia sulla rete avvenga con continuità ed efficienza fino al contatore incluso e interviene in caso di guasto sugli impianti che portano l’energia alle case.

 

La tutela dei consumatori

 

L’Autorità per l’energia, anche sulla base del decreto legge n. 73 del 18 giugno 2007, ha predisposto una serie di iniziative e di strumenti, in modo da assicurare un sistema di tutele, in particolare alle famiglie e ai piccoli consumatori. Per i clienti che non scelgono un venditore sul mercato libero, è comunque garantito un servizio di buona qualità a un prezzo ragionevole da parte di specifici venditori presenti nelle diverse aree del Paese. Si tratta di ‘condizioni standard’ previste dal citato decreto n. 73 e fissate dall’Autorità. Tali ‘condizioni standard’ riguardano i prezzi dell’energia (che ogni venditore dovrà obbligatoriamente includere fra le proprie offerte ai piccoli consumatori) ed i livelli minimi di qualità commerciale. Venditori e distributori dovranno continuare a rispettare gli standard minimi di qualità (p.es. tempestività nel fornire le prestazioni maggiormente richieste dai clienti, tempo massimo per un nuovo allacciamento, o per riparare un guasto del contatore).

 

Nuova agevolazione sociale e sconti alle categorie più bisognose

 

La definizione di nuove agevolazioni sociali per i clienti domestici si rende necessaria perché nell’attuale sistema, con la tariffa D2, se si consuma poco, si paga l’energia elettrica meno del suo costo; invece, se si consuma molto, o se si ha la tariffa D3, si paga molto di più per sussidiare gli altri. Il sussidio attuale, quindi, non è legato ad alcun criterio di necessità o di condizione sociale, bensì ai soli consumi. La riforma di questo meccanismo di sussidi incrociati, è allo studio e sarà possibile non appena il Governo avrà indicato i criteri necessari per definire una nuova e migliore protezione sociale, individuando le categorie più bisognose (bassi livelli di reddito, famiglie numerose, malati che necessitano di apparecchiature energivore). Per motivi di gradualità di impatto sulla clientela, i sussidi incrociati saranno ancora presenti dopo il 1° luglio, trasferiti però sulle voci soggette a tariffa. Da parte sua l’Autorità ha proposto un meccanismo di “sconti” da applicare a qualsiasi proposta commerciale che anche i consumatori “bisognosi” vogliano liberamente scegliere per soddisfare al meglio le proprie esigenze.

 

 

Il Codice di condotta commerciale: nuove regole per gli operatori

 

Dal 1°gennaio 2007 l’Autorità ha introdotto il Codice di condotta commerciale con le regole comportamentali e di correttezza e trasparenza che i venditori devono applicare per la promozione delle offerte, la conclusione o la modifica del contratto, in modo da garantire ai clienti tutte le informazioni necessarie e la possibilità di confrontare i prezzi delle offerte.

Delibera n. 105/06 (riportata in allegato al presente dossier)

 

 

Bollette più semplici e trasparenti

 

L’Autorità ha approvato una Direttiva sulla trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità. In sostanza, la bolletta dell’energia elettrica è stata modificata migliorandone la leggibilità, la comprensibilità, la chiarezza e la completezza, per consentire al cliente di verificare più agevolmente consumi e spese. La bolletta deve inoltre contenere alcune informazioni aggiuntive per agevolare il cliente nel rapporto con il fornitore (ad esempio come inoltrare un reclamo, le procedure in caso di mancato o tardivo pagamento della bolletta) e prevedere uno “spazio” per le comunicazioni dell’Autorità ai clienti; inoltre, deve contenere informazioni sulla tipologia di consumo (consumi medi giornalieri, annuali, se possibile ripartiti in fasce orarie) e, in prospettiva, sul mix di fonti per la produzione di elettricità e la tipologia degli impianti.

Delibera n. 152/06 (riportata in allegato al presente dossier)

 

 

Una scheda per confrontare le offerte

 

Per ridurre la possibilità di comportamenti poco trasparenti e agevolare le scelte, l’Autorità ha reso obbligatoria una scheda di confronto prezzi che i venditori devono presentare insieme alle nuove proposte commerciali per forniture a partire dal 1° luglio. La scheda evidenzia, per cinque diversi livelli di consumo, la spesa annua presunta se il cliente aderisce all’offerta commerciale proposta, la spesa annua presunta nel caso opti per le condizioni standard dell’Autorità, le differenze tra le due alternative sia in valori assoluti che in percentuale.

Delibera n. 110/07 (riportata in allegato al presente dossier)

 

 

Su Internet un elenco di società di vendita per facilitare la scelta del consumatore

 

Da luglio, sarà consultabile sul sito internet dell’Autorità un elenco delle società di vendita che soddisfano alcuni requisiti di affidabilità, per permettere ai consumatori di conoscere meglio i venditori sul mercato. L’iscrizione all’elenco è volontaria, ma per poter ottenerla i venditori devono possedere alcuni requisiti, definiti dall’Autorità, che riguardano ad esempio la solidità finanziaria e la diffusione della propria rete commerciale sul territorio.

Delibera n. 134/07 - elenco venditori (riportata in allegato al presente dossier)

 

 

Migliore qualità del servizio dai call center dei venditori

 

L'Autorità ha fissato standard di qualità obbligatori anche per i call center delle aziende di vendita, per migliorare il loro livello di servizio (es: standard minimi sulla semplicità di accesso, chiamate gratis almeno da rete fissa, tempi di attesa massimi). Per le aziende che daranno ai clienti un’assistenza migliore rispetto ai requisiti minimi stabiliti è prevista una “graduatoria di merito” dei call center basata su un sistema di punteggio.

Delibera n. 139/07

 

 

Regole più semplici di recesso per i clienti domestici

 

L’Autorità ha armonizzato le regole sul diritto di recesso (l’azione unilaterale che estingue un rapporto contrattuale in corso) rendendole più semplici e quanto più favorevoli possibile per i consumatori. Ad esempio, sia per l’elettricità che per il gas, il tempo di preavviso, che il consumatore deve dare al proprio fornitore, non può essere superiore ad un mese; di contro, il preavviso del fornitore al consumatore non può essere inferiore a sei mesi, salvo diverso accordo fra le parti.

Delibera n. 144/07

 

 

Il call center e il numero verde

 

Un altro strumento a disposizione del cittadino consumatore, è il Servizio di informazione sulla liberalizzazione del mercato elettrico assicurato dal call center, promosso dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas e attivato dall’Acquirente Unico.

 

 

Altre iniziative allo studio per agevolare i consumatori a confrontare le offerte

L’Autorità intende inoltre individuare ulteriori strumenti per aiutare i clienti a confrontare i prezzi delle diverse offerte, quali, ad esempio, la definizione di indici sintetici; motori di calcolo della spesa annua del cliente; siti indipendenti di comparazione delle offerte, etc. Questi temi sono al centro di un “tavolo” di confronto già aperto con le Associazioni dei consumatori e delle imprese di vendita.

 

 


Progetto di legge

 


 

N. 2910

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 17 luglio 2007 (v. stampato Senato n. 1649)

 

presentato dal presidente del consiglio dei ministri

(PRODI)

 

e dal ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

 

di concerto con il ministro per le politiche europee

(BONINO)

 

¾

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 18 luglio 2007

¾¾¾¾¾¾¾¾


 


DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


 


 

Allegato

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 18 GIUGNO 2007, N. 73

 

 

        All'articolo 1:

            al comma 1, nel secondo periodo, dopo le parole: «una o più» è inserita la seguente: «apposite»; nel terzo periodo, dopo la parola: «garantiscono» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto delle esigenze di privacy,», dopo le parole: «ai dati» sono inserite le seguenti: «dell'ultimo anno» e dopo la parola: «sistemi» è inserita la seguente: «informativi»;

            al comma 2, dopo le parole: «non superiore a 10 milioni di euro sono» è inserita la seguente: «automaticamente»;

            dopo il comma 2, è inserito il seguente:

      «2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, con propri provvedimenti, promuove la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, al fine di rafforzare la posizione di mercato dei clienti civili e della piccola e media utenza, attraverso l'associazione su base volontaria della rappresentanza di tale categoria di utenti»;

            il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Per garantire le disposizioni comunitarie in materia di servizio universale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas indica condizioni standard di erogazione del servizio e definisce transitoriamente, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica ai clienti di cui al comma 2 e per le forniture di gas naturale ai clienti domestici, che le imprese di distribuzione o di vendita, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, comprendono tra le proprie offerte commerciali contemplando anche la possibilità di scelta tra piani tariffari e fasce orarie differenziati. È fatta salva l'adozione, ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di misure volte a tutelare utenti in particolari condizioni di salute o di svantaggio economico. Sono altresì fatti salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta»;

            al comma 4, nel primo periodo, le parole: «non rientranti nel comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di cui al comma 2» e, nel secondo periodo, la parola: «previamente» è soppressa;

            al comma 5, le parole: «nell'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo dei due anni precedenti», dopo le parole: «della produzione» sono inserite le seguenti: «, utili al fine di risparmiare energia» e la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «novanta»;

            al comma 6, dopo le parole: «dei prezzi ai clienti finali» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso la definizione degli standard minimi di informazione che devono essere accessibili attraverso la bolletta e la pubblicazione, sul sito web dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di tavole sinottiche di confronto tra i prezzi rilevabili sul mercato libero, per tipologia di clientela, e i prezzi di riferimento, definiti in base a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo»;

            dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

      «6-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione del mercato dell'energia e lo sviluppo del mercato dei servizi energetici, con propri regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, semplifica le procedure per l'accesso da parte delle pubbliche amministrazioni a finanziamento tramite terzi e ne favorisce il ricorso a servizi energetici volti all'efficienza energetica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

 

 


 

DECRETO-LEGGE 18 GIUGNO 2007, N. 73

 

 

Decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2007.

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate

dal Senato della Repubblica

Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

          Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

          Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

 

          Visto il parere motivato C (2006) 6116 reso dalla Commissione europea in data 12 dicembre 2006 nella procedura d'infrazione 2006/2057;

 

          Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure, in attesa del completo recepimento della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, per l'attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia in vista dell'apertura del mercato libero anche ai clienti domestici a decorrere dal 1o luglio 2007;

 

          Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007;

 

          Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le politiche europee;

 

emana

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1.

Articolo 1.

          1. A decorrere dal 1o luglio 2007 l'attività di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali è svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attività di vendita. Tali imprese di distribuzione, che svolgano alla data del 30 giugno 2007 l'attività di vendita di energia elettrica in forma integrata, costituiscono entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una o più società per azioni alle quali trasferiscono i beni e i rapporti, le attività e le passività relativi all'attività di vendita. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta disposizioni per la separazione funzionale, anche per lo stoccaggio di gas, secondo le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e definisce le modalità con cui le imprese di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale garantiscono l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati derivanti dai sistemi e dall'attività di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di fornitura.

          1. A decorrere dal 1o luglio 2007 l'attività di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali è svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attività di vendita. Tali imprese di distribuzione, che svolgano alla data del 30 giugno 2007 l'attività di vendita di energia elettrica in forma integrata, costituiscono entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una o più apposite società per azioni alle quali trasferiscono i beni e i rapporti, le attività e le passività relativi all'attività di vendita. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta disposizioni per la separazione funzionale, anche per lo stoccaggio di gas, secondo le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e definisce le modalità con cui le imprese di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale garantiscono, nel rispetto delle esigenze di privacy, l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati dell'ultimo anno derivanti dai sistemi informativi e dall'attività di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di fornitura.

        2. A decorrere dal 1o luglio 2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero è garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono comprese nel regime di tutela di cui al presente comma.

        2. A decorrere dal 1o luglio 2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero è garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono automaticamente comprese nel regime di tutela di cui al presente comma.

 

        2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, con propri provvedimenti, promuove la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, al fine di rafforzare la posizione di mercato dei clienti civili e della piccola e media utenza, attraverso l'associazione su base volontaria della rappresentanza di tale categoria di utenti.

        3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas indica condizioni standard di erogazione del servizio e definisce, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica ai clienti di cui al comma 2 e per le forniture di gas naturale ai clienti domestici, che le imprese di distribuzione o di vendita sono tenute ad inserire nelle proprie offerte commerciali. Sono fatti salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta.

        3. Per garantire le disposizioni comunitarie in materia di servizio universale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas indica condizioni standard di erogazione del servizio e definisce transitoriamente, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica ai clienti di cui al comma 2 e per le forniture di gas naturale ai clienti domestici, che le imprese di distribuzione o di vendita, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, comprendono tra le proprie offerte commerciali contemplando anche la possibilità di scelta tra piani tariffari e fasce orarie differenziati. È fatta salva l'adozione, ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di misure volte a tutelare utenti in particolari condizioni di salute o di svantaggio economico. Sono altresì fatti salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta.

        4. Il Ministro dello sviluppo economico emana indirizzi e, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto adotta disposizioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali non rientranti nel comma 2 senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di gradualità. Fino all'operatività di tale servizio, la continuità della fornitura per tali clienti è assicurata dalle imprese di distribuzione o dalle società di vendita collegate a tali imprese, a condizioni e prezzi previamente resi pubblici e non discriminatori.

        4. Il Ministro dello sviluppo economico emana indirizzi e, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto adotta disposizioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di cui al comma 2 senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di gradualità. Fino all'operatività di tale servizio, la continuità della fornitura per tali clienti è assicurata dalle imprese di distribuzione o dalle società di vendita collegate a tali imprese, a condizioni e prezzi resi pubblici e non discriminatori.

        5. Le imprese di vendita di energia elettrica forniscono, nelle fatture e nel materiale promozionale inviato ai propri clienti finali, le informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita nell'anno precedente e indicano le fonti informative disponibili sull'impatto ambientale della produzione, secondo modalità definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

        5. Le imprese di vendita di energia elettrica forniscono, nelle fatture e nel materiale promozionale inviato ai propri clienti finali, le informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita nel periodo dei due anni precedenti e indicano le fonti informative disponibili sull'impatto ambientale della produzione, utili al fine di risparmiare energia, secondo modalità definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

        6. Il Ministero dello sviluppo economico adotta iniziative per la sicurezza del sistema elettrico e la confrontabilità dei prezzi ai clienti finali ed attua le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dal decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, rientranti tra gli oneri generali di sistema gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, anche mediante gli accordi di programma triennali previsti dal decreto del Ministro delle attività produttive 23 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2006, per l'attuazione dei quali le attività sono prorogate per gli anni 2007 e 2008 per pari importi.

        6. Il Ministero dello sviluppo economico adotta iniziative per la sicurezza del sistema elettrico e la confrontabilità dei prezzi ai clienti finali, anche attraverso la definizione degli standard minimi di informazione che devono essere accessibili attraverso la bolletta e la pubblicazione, sul sito web dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di tavole sinottiche di confronto tra i prezzi rilevabili sul mercato libero, per tipologia di clientela, e i prezzi di riferimento, definiti in base a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo ed attua le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dal decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, rientranti tra gli oneri generali di sistema gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, anche mediante gli accordi di programma triennali previsti dal decreto del Ministro delle attività produttive 23 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2006, per l'attuazione dei quali le attività sono prorogate per gli anni 2007 e 2008 per pari importi.

 

        6-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione del mercato dell'energia e lo sviluppo del mercato dei servizi energetici, con propri regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, semplifica le procedure per l'accesso da parte delle pubbliche amministrazioni a finanziamento tramite terzi e ne favorisce il ricorso a servizi energetici volti all'efficienza energetica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

Articolo 2.

 

          1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

          Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 18 giugno 2007.

NAPOLITANO

 

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Bersani, Ministro dello sviluppo economico.
Bonino, Ministro per le politiche europee.

Visto, il Guardasigilli: Mastella.

 

 

 

 


 

Iter al Senato

 


 

Disegno di legge


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1649

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

 

e dal Ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

 

di concerto col Ministro per le politiche europee

(BONINO)

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA : 18 GIUGNO 2007

 

 

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Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia

 

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Onorevoli Senatori. – La direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, prevede che gli Stati membri provvedano affinché, a decorrere dal 1º luglio 2007, siano idonei tutti i clienti finali del settore elettrico, e, quindi, anche i clienti domestici.

La legislazione italiana ha semplicemente introdotto al suo interno tale scadenza, con la legge 23 agosto 2004, n. 239, ma senza definire quali regole e quali regimi di tutela si applichino ai clienti finali.

Lo stato dell’iter parlamentare del disegno di legge approvato nel giugno 2006 dal Governo per il completamento del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, recentemente licenziato dalla competente Commissione del Senato in prima lettura (Atto Senato n. 691-A) non consente di adottare il previsto decreto delegato in tempo utile.

È necessario che l’ingresso del mercato domestico nel mercato libero avvenga con regole certe, mantenendo inalterati i livelli di tutela dei clienti previsti dalle norme comunitarie; è altresì necessario ed urgente ridefinire il trattamento riservato ai clienti liberi che sono rimasti, di fatto, all’interno del mercato vincolato (piccole industrie, professionisti, artigiani) per i quali la Commissione europea ha già rilevato elementi di non conformità dell’ordinamento nazionale alle direttive in materia e, tra l’altro, un eccesso di «tutela regolatoria» con proprio parere motivato del 12 dicembre 2006.

Nonostante le risposte fornite dallo Stato italiano e la comunicazione sull’avvenuta presentazione di un disegno di legge ad hoc, la Commissione europea ha ritenuto non sufficienti le risposte; la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha recentemente segnalato che, in assenza di fatti nuovi, nella riunione «infrazioni» del 27 giugno prossimo sarà proposto per l’Italia il ricorso in Corte di giustizia.

L’intervento tramite decretazione d’urgenza si rende dunque indispensabile per evitare sanzioni allo Stato italiano e rischi nella regolarità e nei prezzi delle forniture a tutti i clienti domestici italiani, come messo anche in luce dalla recente comunicazione del 14 maggio scorso dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas al Parlamento e al Governo.

Data l’imminente scadenza del termine previsto dalla citata direttiva UE, è necessario rivedere il servizio di vendita per i clienti che non scelgono il proprio fornitore e la regolazione dei meccanismi di tutela per i clienti finali attraverso disposizioni d’urgenza, di valenza anche transitoria, rivedibili quindi alla luce del completamento dell’iter parlamentare secondo i principiˆ ed i criteri che saranno dati dal Parlamento.

La prima fase dell’avvio della riforma, che coprirà verosimilmente il secondo semestre 2007, dovrebbe essere caratterizzata da un elevato grado di continuità con l’attuale servizio di vendita per i clienti del mercato domestico, pur nel rispetto dei principiˆ della direttiva e ferma restando la possibilità fin dal 1º luglio 2007 di scegliere liberamente il proprio fornitore.

Le norme d’urgenza che si propongono riguardano la modifica delle disposizioni dell’ordinamento nazionale che oggi si pongono in contrasto o che non sono adeguate rispetto alla completa liberalizzazione del mercato, in un’ottica di transizione graduale ed evolutiva del mercato, e prevedono quanto segue:

1) al comma 1, si dispone l’obbligo di separazione societaria tra l’attività di vendita e l’attività di distribuzione. La norma esclude da tale obbligo le imprese di minori dimensioni (fino a 100.000 clienti finali), secondo una facoltà prevista dalla direttiva. Si dà attuazione inoltre alle disposizioni in materia di separazione funzionale delle attività di gestione di infrastrutture dei sistemi elettrico e del gas naturale dalle altre attività che non siano direttamente ad esse connesse, al fine di assicurare una gestione di tali sistemi effettivamente indipendente e trasparente, tale da consentire lo sviluppo di una maggiore concorrenza nelle forniture di energia al cliente finale. La mancata introduzione finora di tali disposizioni nell’ordinamento italiano per i settori della distribuzione e trasporto di energia ha dato luogo a due procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea e pertanto la loro attuazione ha carattere di urgenza. Si ritiene necessario estendere tali previsioni anche per le attività di stoccaggio di gas naturale, considerato che esse sono svolte per la quasi totalità da impresa totalmente controllata dall’operatore dominante. La norma comprende anche l’obbligo per le imprese distributrici di gestione trasparente e non discriminatoria dei dati sulla misura dell’energia fornita ai clienti, informazione indispensabile per la formulazione di opzioni commerciali e la gestione delle forniture, eliminando un’evidente distorsione di mercato derivante dall’asimmetria informativa tra società di vendita appartenenti a gruppi integrati con la distribuzione e società non integrate;

2) al comma 2 si stabilisce la disciplina della fornitura dell’energia elettrica ai clienti finali – domestici e non – che possono essere inclusi nel regime di tutela di cui all’articolo 3 della direttiva comunitaria, fino a che non scelgono un proprio fornitore, e la conferma del regime attuale per i clienti domestici del settore del gas naturale. Si propone che a decorrere dal 1º luglio 2007 le modalità di tutela nella vendita siano similari a quelle oggi vigenti nel mercato vincolato, che vede il servizio di default supplier affidato ai distributori e l’approvvigionamento affidato all’Acquirente Unico di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. La prosecuzione delle attuali condizioni risponde ad un’esigenza di contenimento dei costi del sistema, rapidità di implementazione e gradualità nell’introduzione delle nuove regole del mercato e, pertanto, si ritiene giustificata rispetto ad altre ipotetiche soluzioni, ferma restando la possibilità, in futuro, di superare tale assetto; in tale contesto, anche i piccoli clienti continuano ad essere tutelati dalle economie di scala derivanti dall’approvvigionamento tramite Acquirente Unico. Il sistema attuale deve, tuttavia, essere integrato dalla separazione tra la distribuzione e la vendita, per le imprese ancora integrate, secondo quanto indicato al comma 1. Occorre distinguere due categorie di clienti, in relazione al grado di tutela accordabile:

– clienti domestici, per i quali in coerenza con quanto previsto dalla direttiva si propone, in assenza di fornitura sul mercato libero, che sia garantita l’erogazione del servizio in continuità con la situazione attuale;

– clienti finali non domestici, per i quali, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva e sulla base del parere motivato emesso dalla Commissione europea il 12 dicembre 2006, è necessario diversificare le forme di garanzia, riservando il regime previsto per i clienti domestici solo alle piccole imprese connesse in bassa tensione, aventi i requisiti in termini di numero di dipendenti e volume di fatturato annuo di cui all’articolo 3 della direttiva. Per gli altri clienti non domestici, in parte ancora compresi nel mercato vincolato, si rinvia alle previsioni di cui al comma 4;

3) al comma 3, si disciplinano le condizioni per il servizio di «fornitura automatica» di energia elettrica, secondo condizioni standard definite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, che i distributori o venditori hanno l’obbligo di inserire tra le loro opzioni commerciali. Ciò rende effettivo il sistema di garanzie previsto dalla direttiva e fornisce ai clienti un livello di informazione necessaria anche per comparare le offerte provenienti dal mercato libero, con ciò rendendo reale e sostanziale il diritto di scelta del fornitore. L’approvvigionamento per tali clienti continua ad essere in capo all’Acquirente Unico, che acquista energia mediante operazioni di mercato e determina in tal modo il costo medio della fornitura. La norma conferma la medesima possibilità di individuazione di prezzi di riferimento anche per le forniture di gas ai clienti civili e fa salvi i poteri di intervento attribuiti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, all’Autorità a tutela dei diritti degli utenti, in situazioni di alterazione del servizio e aumenti ingiustificati dei prezzi per i clienti senza fornitore;

4) al comma 4, sono stabilite le modalità di regolazione del servizio di «fornitore di ultima istanza», ossia quello erogato transitoriamente ai clienti non domestici non rientranti nel regime di tutela di cui al comma 2, che non hanno scelto un fornitore o che transitoriamente abbiano perso il fornitore, allo scopo di garantire la continuità del servizio. La norma prevede l’emanazione, da parte del Ministro dello sviluppo economico di indirizzi e, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, di norme per il riordino di tale servizio attraverso gare pubbliche, secondo il modello già in uso nel settore del gas naturale, e a condizioni che incentivino il passaggio di tali clienti al mercato libero. Nel frattempo, il servizio è affidato alle imprese di distribuzione, anche tramite la società di vendita connessa, che sono libere di approvvigionarsi sul mercato, ma che sono tenute a praticare condizioni e prezzi predeterminati, in ragione della funzione pubblica ad essi temporaneamente affidata;

5) al comma 5, sono dettate le norme necessarie per rendere effettivo l’obbligo, previsto dall’articolo 3 della citata direttiva 2003/54/CE, di fornire ai propri clienti le informazioni sul mix di combustibili utilizzati per la produzione dell’energia elettrica fornita. Si sottolinea che si tratta di uno dei temi specificamente oggetto della procedura di infrazione comunitaria, non altrimenti sanabile, oltre che di una norma rilevante ai fini della consapevolezza di scelta dei consumatori;

6) al comma 6, sono dettate le norme necessarie a garantire, in forme funzionalmente connesse alla completa apertura del mercato elettrico, la continuità delle attività di ricerca e sviluppo nel settore elettrico. Le attuali disposizioni, contenute in due decreti ministeriali del 2006, possono costituire base giuridicamente inadeguata per continuare un’attività di rilevante interesse pubblico, che la stessa Commissione europea, con decisione del dicembre 2006, ha ritenuto conforme alla disciplina in materia di aiuti di Stato. La ripresa delle attività si rende particolarmente urgente in connessione alla riorganizzazione del mercato elettrico e alle nuove scadenze poste dal processo di liberalizzazione.

   

Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non è stata redatta la relazione tecnica, in quanto:

– i commi 1 e 2 regolano la disciplina privatistica con effetti su istituti quali il mercato, la concorrenza e l’assetto di governance societaria e non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato. I compiti di cui ai commi 3 e 4 rientrano nelle più generali attribuzioni del Ministero dello sviluppo economico e dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas e sono assolti nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

– il comma 5 attua l’obbligo comunitario di informazione al consumatore sulla composizione del mix energetico complessivo (da fonti rinnovabili e/o tradizionali) per la produzione dell’energia elettrica fornita di cui all’articolo 3, paragrafo 6, della citata direttiva 2003/54/CE, la cui mancata attuazione è stata oggetto dei rilievi della Commissione europea nella procedura d’infrazione 2006/2057, chiusasi con parere motivato e per la quale è stato preannunciato l’imminente ricorso alla Corte di giustizia che comporterebbe la sicura condanna dello Stato italiano. Trattandosi di un obbligo informativo a carico dei fornitori da inserire nella fattura e nel materiale pubblicitario inviati al cliente finale non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato;

– il comma 6 prevede che il Ministero dello sviluppo economico attui iniziative per la sicurezza del sistema elettrico e la confrontabilità dei prezzi ai clienti finali, nonché adotti le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema, previste dal decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, anche mediante gli accordi di programma triennali di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 23 marzo 2006 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.102 del 4 maggio 2006, e prorogando per pari importi le attività per gli anni 2007 e 2008. La ricerca e lo sviluppo nel settore elettrico rientra tra gli oneri generali di sistema previsti dal decreto legislativo n. 79 del 1999 e individuati con decreto del Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato in data 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2000. Detti oneri, a valere sulla tariffa dell’energia elettrica, sono gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico e confluiscono su un apposito Fondo istituito con il suddetto decreto. Fra gli scopi della ricerca di sistema vi è quello di consentire, nel medio e lungo termine, e con l’apporto economico degli utilizzatori dell’energia elettrica, uno sviluppo del sistema elettrico coerente con le necessità economiche e sociali del Paese, nel rispetto dell’ambiente.

Il citato decreto 8 marzo 2006 ha previsto, fra l’altro, che per l’attuazione dei progetti di ricerca di interesse generale ex articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, il Ministero dello sviluppo economico stipuli accordi di programma triennali con soggetti pubblici o con organismi a prevalente partecipazione pubblica. Detti soggetti sono stati individuati nell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), nella società Centro elettronico sperimentale italiano – CESI ricerca Spa e nell’Istituto per la promozione industriale (IPI) (si veda il decreto del Ministro delle attività produttive 23 marzo 2006) che hanno già presentato proposte di programmi di ricerca a valere sul triennio 2006-2008.

Il regime che l’Italia intende applicare al finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo nel settore elettrico è stato dichiarato compatibile con la disciplina comunitaria in materia di aiuti alla ricerca (si veda la decisione della Commissione europea 20 dicembre 2006 n. (2006) 6681 def).

Le risorse per le attività di ricerca relative all’anno 2006, previste dal presente decreto sono già disponibili presso la Cassa conguaglio del settore elettrico ed ammontano attualmente ad oltre 150 milioni di euro dei quali 61 milioni di euro per l’attuazione degli accordi di programma e i rimanenti 89 milioni di euro da assegnare tramite gara pubblica. Per gli anni 2007 e 2008 le attività di ricerca e sviluppo sono prorogate per un pari importo, che sarà garantito attraverso l’ apposita componente tariffaria determinata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas a valere sulla tariffa elettrica.

La disposizione in esame non comporta quindi oneri per il bilancio dello Stato, in quanto le componenti tariffarie che finanziano il Fondo non sono a carico del bilancio dello Stato.

 


 

 


 


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


 


 

Decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.139 del 18 giugno 2007.

Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto il parere motivato C (2006) 6116 reso dalla Commissione europea in data 12 dicembre 2006 nella procedura d’infrazione 2006/2057;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure, in attesa del completo recepimento della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, per l’attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia in vista dell’apertura del mercato libero anche ai clienti domestici a decorrere dal 1º luglio 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le politiche europee;

emana

il seguente decreto-legge:

 

Art. 1.

 

1. A decorrere dal 1º luglio 2007 l’attività di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali è svolta in regime di separazione societaria rispetto all’attività di vendita. Tali imprese di distribuzione, che svolgano alla data del 30 giugno 2007 l’attività di vendita di energia elettrica in forma integrata, costituiscono entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una o più società per azioni alle quali trasferiscono i beni e i rapporti, le attività e le passività relativi all’attività di vendita. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas adotta disposizioni per la separazione funzionale, anche per lo stoccaggio di gas, secondo le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e definisce le modalità con cui le imprese di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale garantiscono l’accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati derivanti dai sistemi e dall’attività di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di fornitura.

2. A decorrere dal 1º luglio 2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l’erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero è garantita dall’impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall’Acquirente Unico Spa di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono comprese nel regime di tutela di cui al presente comma.

3. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas indica condizioni standard di erogazione del servizio e definisce, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica ai clienti di cui al comma 2 e per le forniture di gas naturale ai clienti domestici, che le imprese di distribuzione o di vendita sono tenute ad inserire nelle proprie offerte commerciali. Sono fatti salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta.

4. Il Ministro dello sviluppo economico emana indirizzi e, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con proprio decreto adotta disposizioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali non rientranti nel comma 2 senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di gradualità. Fino all’operatività di tale servizio, la continuità della fornitura per tali clienti è assicurata dalle imprese di distribuzione o dalle società di vendita collegate a tali imprese, a condizioni e prezzi previamente resi pubblici e non discriminatori.

5. Le imprese di vendita di energia elettrica forniscono, nelle fatture e nel materiale promozionale inviato ai propri clienti finali, le informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita nell’anno precedente e indicano le fonti informative disponibili sull’impatto ambientale della produzione, secondo modalità definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Il Ministero dello sviluppo economico adotta iniziative per la sicurezza del sistema elettrico e la confrontabilità dei prezzi ai clienti finali ed attua le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dal decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, rientranti tra gli oneri generali di sistema gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, anche mediante gli accordi di programma triennali previsti dal decreto del Ministro delle attività produttive 23 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2006, per l’attuazione dei quali le attività sono prorogate per gli anni 2007 e 2008 per pari importi.

 

Art. 2.

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 18 giugno 2007.

 

NAPOLITANO

 

Prodi – Bersani – Bonino

 

Visto, il Guardasigilli: Mastella

 

 

 

 


 

Esame in sede referente


 

 

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO    (10ª) 

MARTEDÌ 26 GIUGNO 2007

66a Seduta

 

 

Presidenza del Vice Presidente

MANINETTI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Stradiotto.

 

 La seduta inizia alle ore 15,10.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1649) Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l' attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell' energia

(Esame e rinvio)

 

 Il relatore CABRAS (Ulivo) , introducendo l'esame del provvedimento, osserva che la materia è stata oggetto di ampio e approfondito dibattito già in sede di esame dell'atto Senato n. 691 (che ora è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea) mediante, peraltro, un lungo lavoro istruttorio ricco di audizioni. Il Relatore rileva che le ragioni che hanno indotto il Governo ad utilizzare lo strumento della decretazione d'urgenza sono da ricercare nel fatto dal 1° luglio 2007, in virtù dell'attuazione di una specifica direttiva comunitaria, diventerà operativa la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, con la conseguenza che, a partire da tale data, anche i clienti finali domestici avranno la possibilità di cambiare il fornitore di energia elettrica. L'urgenza che motiva il provvedimento in esame deriva quindi in parte dall'imminente scadenza del 1° luglio, nonchè dal fatto che l'iter dell'atto Senato n. 691 non poteva essere concluso nei tempi idonei a consentire anche l'emanazione dei conseguenti decreti di attuazione. A tale proposito, il Relatore ricorda che tale eventualità che il Governo avrebbe potuto provvedere con un decreto-legge era stata d'altro canto già considerata dalla Commissione che aveva infatti sollevato il problema della tutela delle fasce di mercato che potrebbero trovarsi in difficoltà con l'avvio della liberalizzazione, tematica affrontata infatti da talune disposizioni del provvedimento in esame. Poichè potrebbe accadere che alcuni utenti si trovino scollegati dalla rete, è prevista a tal fine una norma che cautelativamente mette gli utenti al riparo dal rischio di non avere più un fornitore. Vi è poi la disposizione sulla separazione tra le attività di distribuzione e quelle di vendita, finalizzata ad evitare che due funzioni, in possibile conflitto di interessi, siano svolte da un'unica società. E' prevista poi la norma sulle fasce sociali che autorizza l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ad individuare prezzi di riferimento ai quali i venditori dovranno attenersi per servire le fasce sociali. A tale proposito il Relatore ricorda che la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 dell'atto Senato n. 691 contiene una disposizione analoga. Per quanto riguarda i casi di utenti non più collegati alla rete o i casi di carenza dell'offerta, il decreto prevede che tramite procedure concorsuali siano identificati i venditori incaricati di fornire il servizio di salvaguardia per determinate aree territoriali. Vi sono norme dirette a consentire l'accesso paritario alle informazioni che derivano dai dati e dall'attività di misura. Infine, il provvedimento conferma il ruolo di garanzia per i clienti finali svolto dall'Acquirente Unico al quale i distributori debbono obbligatoriamente rivolgersi per gli approvvigionamenti. Sottolinea altresì che il settore dell'energia elettrica è ancora dominato dal vecchio monopolista e che l'Enel continua ad emettere le bollette. In conclusione, ritiene che il decreto-legge contenga le necessarie norme di garanzia per tutelare le fasce più deboli in vista della liberalizzazione che diventerà operativa dal prossimo 1° luglio. Il Relatore conclude pertanto la propria esposizione, sulla quale ritiene di non doversi dilungare per una evidente ragione di economia dei lavori essendo stata la materia già ampiamente dibattuta, rimettendosi alle riflessioni che emergeranno nel corso del successivo dibattito.

 

 Il presidente MANINETTI dichiara quindi aperta la discussione generale.

 

 Il senatore POSSA (FI) richiama l'attenzione su talune disposizioni del decreto-legge, non citate dal Relatore. Si tratta in primo luogo del comma 6 dell'articolo 1 che provvede a rendere disponibili per finalità di ricerca alcune somme presenti presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico e che non era stato possibile utilizzare non per incapacità di questo o del precedente Governo, ma per difficoltà oggettive derivanti dalla severità delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. Con il suddetto comma 6 il decreto-legge conferisce dignità legislativa agli accordi di programma previsti dal decreto del Ministro delle attività produttive del 23 marzo 2006. Parte di questi fondi è destinata alla società CESI Ricerca S.p.a. e ricorda che proprio la pubblicizzazione di tale società con l'acquisizione del 50 per cento del suo capitale da parte dell'Enea abbia consentito di superare i rilievi della Commissione europea.

 In secondo luogo, tra le altre norme non citate dal Relatore vi sono alcune disposizioni concernenti il mercato del gas. Si tratta quindi di norme, sulle quali dissente, non ricorrendo, a suo avviso, alcun motivo di urgenza e che peraltro esulano dalle specifiche finalità del decreto-legge. Si tratta, in particolare del comma 1 dell'articolo 1 che estende la separazione funzionale al settore degli stoccaggi del gas. Il provvedimento prefigura una sistemazione finale del mercato elettrico con aziende produttrici o importatrici che offrono energia tramite la Borsa alle imprese di vendita e in tale contesto, ritiene apprezzabile la disposizione concernente l'Acquirente Unico, in quanto si tratta di un ente pubblico senza fini di lucro che ha un potere di acquisto elevato, in grado di tutelare adeguatamente gli utenti. Un'altra disposizione di rilievo del decreto è quella che obbliga le imprese che vendono energia elettrica a fornire agli utenti le informazioni sull'impatto ambientale della produzione. Si tratta di un obbligo già previsto da altri Paesi europei e che può essere valutato positivamente in quanto consente ai clienti di conoscere in che modo l'energia che comprano è stata prodotta.

 Conclusivamente, il senatore Possa, a parte i rilievi critici sulla estensione del decreto-legge ad oggetti privi dei necessari requisiti dell'urgenza, ritiene condivisibili le finalità e le misure contemplate nel provvedimento in esame.

 

 Il senatore BORNACIN (AN) , senza voler entrare nel merito del provvedimento e sottoscrivendo le considerazioni critiche del senatore Possa in ordine alla mancanza dei requisiti costituzionali del decreto-legge, esprime una valutazione squisitamente politica sul fatto che il Parlamento e soprattutto le forze di opposizione non sono messe in condizione di poter svolgere appieno il proprio ruolo istituzionale. Esprime a tale proposito l'avviso che il lungo e approfondito lavoro svolto dalla Commissione in sede di esame del disegno di legge n. 691 venga di fatto snaturato da un provvedimento d'urgenza che poteva essere senz'altro evitato, dato che erano ben noti i tempi necessari per attuare la liberalizzazione del mercato elettrico.

 

 Il senatore PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com) osserva che alla luce del provvedimento in esame viene acclarato che le preoccupazioni per una delega eccessivamente ampia, espresse in sede di esame del disegno di legge n. 691 da taluni componenti della Commissione, erano di fatto eccessive. Esprime quindi apprezzamento per le misure del decreto-legge soprattutto con riferimento a quelle che dispongono l'incremento della trasparenza e della chiarezza negli assetti societari. In tal senso sottolinea l'importanza del comma 1 dell'articolo 1, che prevede la separazione fra le attività di distribuzione e di vendita, nonchè del successivo comma 5 che obbliga le imprese di vendita di energia elettrica a fornire ai clienti finali le informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia. Esprime tuttavia l'avviso che l'esame da parte della Commissione possa consentire comunque interventi migliorativi del provvedimento. Cita, ad esempio, la possibilità di agevolare le società ESCO pubbliche in modo tale che queste possano affiancare le piccole imprese, gli artigiani e gli utenti domestici nell'approvvigionamento di energia. Inoltre ipotizza l'incentivazione della creazione di gruppi di acquisto attraverso la costituzione di associazioni o di distretti energetici al fine di rafforzare la posizione sul mercato dei piccoli utenti. Per quanto riguarda i fondi per la ricerca nel sistema elettrico, di cui al comma 6 dell'articolo 1, ritiene che tali risorse debbano essere in via prioritaria destinate alla ricerca sulle fonti di energia rinnovabile.

 

 Il presidente MANINETTI avverte che il dibattito proseguirà nella seduta di domani.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 


 

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO    (10ª) 

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 2007

67a Seduta

 

Presidenza del Presidente

SCARABOSIO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Stradiotto.

 

 La seduta inizia alle ore 15,10.

 

IN SEDE REFERENTE

(1649) Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l' attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell' energia

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l’esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri nella quale – ricorda il PRESIDENTE – era iniziato il dibattito.

 

 Il PRESIDENTE, rilevato che non ci sono altri iscritti a parlare in discussione generale, la dichiara chiusa e avverte che si passerà alle repliche del Relatore e del Rappresentante del Governo.

 

 Il relatore CABRAS (Ulivo) esprime apprezzamento per le acute osservazioni del senatore Possa concernenti quelle norme per l’utilizzazione dei fondi per la ricerca che egli stesso condivide ampiamente, ritenendolo un ulteriore elemento qualificante del provvedimento in esame. Con riferimento poi a talune delle osservazioni critiche emerse nel corso del dibattito, ritiene di non poter condividere il rilievo che il Governo adottando il decreto-legge abbia un po’ straripato dai confini che giustificano la normazione d’urgenza, includendo nella normativa anche disposizioni riguardanti lo stoccaggio del gas. Sottolinea infatti, a tale proposito, che già in sede di esame del disegno di legge n. 691 era emerso nella Commissione un orientamento generalmente favorevole ad affrontare anche la questione degli assetti societari in materia di gas, indipendentemente dalla diversità di posizione dei diversi schieramenti politici di maggioranza e di opposizione. Sembrava essere stato infatti acquisito il dato che anche alla luce dell’esperienza maturata per la vendita al dettaglio del gas fosse più opportuna una separazione funzionale degli operatori. Riguardo all’obiezione circa il ricorso alla decretazione d’urgenza, esprime l’avviso che l’iter particolarmente lungo del disegno di legge n. 691, al di là della oggettiva complessità del provvedimento, abbia alla fine indotto il Governo a provvedere, in considerazione della imminente scadenza del 1° luglio 2007. Peraltro, non può essere disconosciuto che l’inattuazione delle direttive comunitarie in materia risale già alla responsabilità del precedente Governo.

 Nella considerazione di non pregiudicare i tempi di esame del provvedimento anche presso l’altro ramo del Parlamento, il Relatore propone infine di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 19 di giovedì 28 giugno.

 

 Il sottosegretario STRADIOTTO sottolinea che il Governo non ha sconfinato dai poteri costituzionali nell’adozione del provvedimento di urgenza, poichè esso è stato necessitato dalla prossima scadenza del 1° luglio 2007 e dalla evidente impossibilità che l’iter legislativo del disegno di legge n. 691 potesse essere concluso utilmente a quella scadenza. Le ragioni dell’adozione del provvedimento di urgenza vanno pertanto anche ricercate nella necessità di emanare una normativa finalizzata alla tutela di determinate situazioni di utenze deboli.

 

 Sulla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno si apre quindi un articolato dibattito, nel quale intervengono, con diverse proposte ed osservazioni, i senatori POSSA (FI), BORNACIN (AN), MANINETTI (UDC), PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com), GIARETTA (Ulivo), GALARDI (SDSE), ALLOCCA (RC-SE) e PINZGER (Aut).

 

 Il PRESIDENTE dispone quindi una breve sospensione della seduta.

 

 La seduta, sospesa alle ore 15,25 riprende alle ore 15,40.

 

 Il PRESIDENTE, in esito alla consultazione con i rappresentanti dei Gruppi testé svolta, raccoglie indi l’orientamento favorevole della Commissione a fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 1649 alle ore 12 di lunedì 2 luglio.

 

 Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 


INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO    (10ª) 

martedi’ 3 luglio 2007

68a Seduta

 

Presidenza del Presidente

SCARABOSIO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Stradiotto.

 

 La seduta inizia alle ore 15,15.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1649) Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l' attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell' energia

(Rinvio del seguito dell'esame)

 

 Il presidente SCARABOSIO rende noto che non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni 1^ e 5^ sugli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo.

 

 La Commissione prende atto e pertanto il seguito dell'esame è rinviato.

 


 

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO  (10ª)

 

MERCOLEDÌ 4 LUGLIO 2007

69ª Seduta  

 

Presidenza del Presidente

SCARABOSIO

 Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Stradiotto.

 

La seduta inizia alle ore 14,40.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1649) Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l' attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell' energia

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

 Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 27 giugno.

 

 Il presidente SCARABOSIO avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti presentati, (pubblicati in allegato), rendendo noto altresì che sono pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni 1a, 5a e 14a.

 

 Il senatore POSSA (FI) illustra l'emendamento Tit. 1, diretto a specificare che la necessità e urgenza alla base del decreto-legge in esame sono legate alla scadenza del 1° luglio 2007, data a partire dalla quale è cessato il mercato vincolato nel settore dell'energia elettrica. Di conseguenza sembra opportuno, per coerenza, inserire nel titolo la specificazione che si tratta di energia elettrica. L'emendamento 1.2 ha la stessa finalità, cioè di limitare la portata del decreto-legge alla sola energia elettrica sopprimendo l'immotivata estensione del provvedimento al settore del gas naturale, per il quale non ricorrono esigenze tali da giustificare il ricorso alla decretazione d'urgenza. L'emendamento 1.3 vuole precisare la necessità di rispettare le esigenze di riservatezza. Infatti, i dati sui consumi non hanno natura sensibile però costituiscono pur sempre dati personali, ai quali è opportuno garantire un certo grado di riservatezza. L'emendamento 1.7 propone la soppressione di parte del comma 3, relativo alla fissazione di prezzi di riferimento da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in quanto tale disposizione denota una diffidenza eccessiva nei confronti del mercato. Peraltro, il compito che si vuole affidare all'Autorità potrebbe rivelarsi quasi impossibile da adempiere. Infatti, i prezzi si formano ora per ora tramite contrattazioni a livello di Borsa e risentono pertanto di tutte le incognite tipiche del mercato. L'emendamento 1.11 propone la soppressione del riferimento ai poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità che non sono toccati dal provvedimento. L'emendamento 1.12, alternativo al precedente, ha la stessa finalità di eliminare una precisazione ridondante. L'emendamento 1.13 è motivato dalla considerazione che l'imposizione alle imprese della previa pubblicizzazione di condizioni e prezzi sia in contraddizione con i meccanismi di mercato, in cui condizioni e i prezzi vengono liberamente modificati. L'emendamento 1.14 è diretto ad eliminare l'informazione sull'impatto ambientale, in quanto si tratta di un onere eccessivo che rischia peraltro di appesantire la bolletta elettrica. Gli emendamenti 1.15 e 1.16 sono diretti a dare un periodo di tempo più ragionevole ai Ministeri e all'Autorità per definire gli oneri informativi.

 

 Il presidente SCARABOSIO illustra l'emendamento 1.1 volto a chiarire che le società di vendita devono essere nuove società costituite appositamente in seguito all'entrata in vigore della legge in esame. L'emendamento 1.4, al fine di non vanificare l'accesso ai dati, specifica che fra essi sono compresi anche quelli storici e che per sistemi si intendono quelli informativi. L'emendamento 1.6 è diretto a specificare che il potere di fissazione dei prezzi di riferimento da parte dell'Autorità è conferito soltanto per un periodo limitato, stabilito in due anni. L'emendamento 1.17 è volto ad eliminare le possibili iniziative sulla confrontabilità dei prezzi ai clienti finali che potrebbero produrre un interventismo eccessivo nel mercato.

 

 Il senatore PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com) illustra l'emendamento 1.5, volto a rafforzare la posizione di mercato dei clienti civili, promuovendo la costituzione di associazioni secondo quanto previsto dalla direttiva 2003/54/CE. L'emendamento 1.18 è diretto a rendere accessibili i dati di confronto delle diverse offerte commerciali, mentre l'emendamento 1.21 propone di orientare gli oneri generali del sistema elettrico esclusivamente alla ricerca sulla produzione da fonti rinnovabili.

 

 Il senatore MANINETTI (UDC) illustra l'emendamento 1.8, volto a modificare la disposizione relativa ai prezzi di riferimento che, nell'imporre vincoli perentori al mercato, sembra andare in direzione opposta rispetto all'obiettivo della liberalizzazione. Per questi motivi sembra opportuno prevedere che tali prezzi non vincolino l'offerta, ma valgano soltanto come parametro di riferimento.

 

 Il senatore PARAVIA (AN) illustrando l'emendamento 1.9 identico al precedente 1.8 del senatore Maninetti, aggiunge che l'imposizione di prezzi potrebbe porsi in contrasto con le norme comunitarie. Ricordando che la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione sulla questione, invita ad una approfondita riflessione su tale delicata tematica.

 

 Il senatore ALLOCCA (RC-SE) illustra l'emendamento 1.10 volto ad impedire che la fissazione di prezzi precluda possibili azioni a tutela delle fasce socialmente deboli.

 

 Il presidente SCARABOSIO inviata quindi il Relatore e il Rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri sugli emendamenti.

 

 Il relatore CABRAS (Ulivo) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9, 1.10, 1.13, 1.16, 1.18, 1.20 e Tit.1.

 Il parere sui restanti emendamenti è contrario. In particolare, la contrarietà all'emendamento 1.2 è motivata dall'esigenza di intervenire anche nel settore del gas a favore dei consumatori, peraltro in coerenza con quanto era emerso nel corso delle audizioni sull'atto Senato n. 691. La contrarietà all'emendamento 1.6 si basa sulla direttiva 2003/54/CE, la quale richiama la possibilità di prevedere prezzi di riferimento con riguardo determinate fasce sociali o aree territoriali. Inoltre, il conferimento di tali poteri all'Autorità non interferisce con i meccanismi di mercato, ma offre ai consumatori una possibilità di confronto. Pertanto, la norma del decreto non produce una distorsione del mercato ma, al contrario, lo rende trasparente e incrementa la tutela dei consumatori. La contrarietà all'emendamento 1.21 è dovuta al fatto che si ritiene opportuno promuovere la ricerca per tutte le fonti di produzione di energia, senza limitarla a quelle rinnovabili.

 

 Il sottosegretario STRADIOTTO esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.5, 1.13 e 1.16. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.4 a condizione che esso sia riformulato sostituendo le parole: "anche storici" con le altre: "dell'ultimo anno". Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.20 a condizione che esso sia riformulato eliminando il periodo: "anche prevedendo il ricorso tramite affidamento diretto ad aziende di proprietà pubblica". Si rimette alla Commissione per quanto riguarda gli emendamenti 1.8, 1.9 e 1.18. Infine, esprime parere contrario sull'emendamento 1.2, in quanto l'estensione del provvedimento al settore del gas naturale è giustificata dall'esistenza di una procedura di infrazione a livello comunitario. Esprime parere contrario sull'emendamento 1.3, poiché il testo del decreto già specifica che si tratta dei dati strettamente necessari per la formulazione delle offerte commerciali e di conseguenza non dovrebbe comportare lesioni della riservatezza dei clienti. Esprime parere contrario sull'emendamento 1.7 in quanto la definizione di prezzi di riferimento si rivela necessaria finché non si giungerà ad un'effettiva concorrenza nel settore. Per quanto riguarda l'emendamento 1.10 esprime parere contrario, invitando il presentatore a ritirarlo, dato che il Ministero dello sviluppo economico sta già definendo un apposito decreto ministeriale sulla tariffa sociale. Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 1.6, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15, 1.17, 1.21 e Tit.1.

 

 Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento 1.1 che risulta approvato dalla Commissione.

 

 Sull'emendamento 1.2 il senatore POSSA (FI) dichiara il proprio voto favorevole, in quanto la separazione funzionale è già operante nel settore degli stoccaggi del gas naturale visto che la società Stogit è separata dall'Eni.

 

L'emendamento 1.2, posto in votazione, risulta respinto.

 

L'emendamento 1.3, posto in votazione, risulta accolto.

 

Poiché i presentatori accettano di riformulare l'emendamento 1.4 viene posto in votazione l'emendamento 1.4 (testo 2) che risulta accolto.

 

L'emendamento 1.5 posto in votazione risulta accolto.

 

L'emendamento 1.6 posto in votazione risulta respinto.

 

Sull'emendamento 1.7 il senatore POSSA (FI) dichiara voto favorevole ritenendo che il testo attualmente in vigore assegni all'Autorità dei compiti impossibili da realizzare, tanto più che non sono definiti criteri certi per determinare i prezzi di riferimento.

 

Si associano i senatori BORNACIN (AN) e SANTINI (DCA-PRI-MPA) i quali esprimono il proprio voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi, invitando inoltre ad un'ulteriore riflessione su tale tematica.

 

L'emendamento 1.7, posto in votazione, risulta respinto.

 

Gli identici emendamenti 1.8 e 1.9, posti in votazione congiuntamente, risultano accolti dalla Commissione.

 

Il senatore ALLOCCA (RC-SE) insiste per la votazione dell'emendamento 1.10 sul quale il senatore POSSA (FI) dichiara il suo voto contrario in quanto le azioni a tutela degli utenti deboli, prefigurate dall'emendamento, non risultano precisate e potrebbero incidere sui ricavi delle imprese.

 

Si associa il senatore SANTINI (DCA-PRI-MPA) il quale dichiara il proprio voto contrario.

 

Il senatore PALUMBO (Ulivo) dichiara voto favorevole.

 

L'emendamento 1.10, posto in votazione, risulta accolto dalla Commissione che, con successive e separate votazioni, respinge gli emendamenti 1.11 e 1.12.

 

L'emendamento 1.13, posto in votazione, risulta accolto dalla Commissione che, con successiva votazione, previe dichiarazioni di voto favorevole rispettivamente dei senatori POSSA (FI) e BORNACIN (AN), respinge l'emendamento 1.14.

 

I presentatori ritirano l'emendamento 1.15.

 

L'emendamento 1.16, posto in votazione, risulta accolto.

 

Sull'emendamento 1.17 interviene il senatore ALLOCCA (RC-SE) per dichiarare il suo voto contrario, sottolineando come la confrontabilità dei prezzi costituisca un elemento centrale del provvedimento senza la quale si rischierebbe la creazione di cartelli anticoncorrenziali.

 

I presentatori ritirano quindi l'emendamento 1.17.

 

Il senatore POSSA (FI) sull'emendamento 1.18 dichiara il proprio voto contrario.

 

Il senatore BANTI (Ulivo) propone suggerisce di riformulare tale proposta sostituendo le parole "sul proprio sito web da parte" con le altre: "sul sito web".

 

Poiché il senatore PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com) accetta la riformulazione testé suggerita, l'emendamento 1.18 (testo 2) viene posto in votazione e risulta accolto dalla Commissione.

 

Il senatore PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com) accetta altresì la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.20 suggerita dal Rappresentante del Governo.

L'emendamento 1.20 (testo 2), previa dichiarazione di voto contrario del senatore POSSA (FI), viene posto in votazione e risulta accolto dalla Commissione.

 

Il senatore PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com) ritira poi l'emendamento 1.21.

 

L'emendamento Tit. 1 risulta infine precluso.

 

Esaurita la trattazione degli emendamenti e non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato al relatore Cabras a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte, autorizzandolo a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

 

 


 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

1649

 

 

Art. 1

 

1.1 SCARABOSIO, CASOLI, POSSA, STANCA

Al comma 1, nel secondo periodo dopo le parole: «una o più» aggiungere la parola: «apposite».

 

1.2 POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 1, nel terzo periodo, sostituire le parole: «, anche per lo stoccaggio di gas, secondo le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE» con le seguenti: «secondo la direttiva 2003/54/CE»; conseguentemente, sempre nel terzo periodo, sopprimere le parole: «o di gas naturale».

 

1.3 POSSA, CASOLI, SCARABOSIO, STANCA

Al comma 1, nell'ultimo periodo dopo la parola: «garantiscono» aggiungere le seguenti: «nel rispetto delle esigenze di privacy».

 

1.4 SCARABOSIO, CASOLI, POSSA, STANCA

Al comma 1, nell'ultimo periodo dopo le parole: «ai dati» aggiungere le seguenti: «anche storici»; inoltre, sempre nell'ultimo periodo, dopo la parola: «sistemi» aggiungere la parola: «informativi».

 

1.4 (testo 2) SCARABOSIO, CASOLI, POSSA, STANCA

Al comma 1, nell'ultimo periodo dopo le parole: «ai dati» aggiungere le seguenti: «dell'ultimo anno»; inoltre, sempre nell'ultimo periodo, dopo la parola: «sistemi» aggiungere la parola: «informativi».

 

1.5 PECORARO SCANIO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico con propri regolamenti provvede all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, ultimo periodo della direttiva 26 giugno 2003, n.2003/54/CE, al fine di rafforzare la posizione di mercato dei clienti civili e della piccola e media utenza promuovendo la possibilità di associazione».

 

 1.6 SCARABOSIO, CASOLI, POSSA, STANCA

Al comma 3, nel primo periodo, dopo le parole: «del servizio e» aggiungere le parole: «, per il solo primo biennio a partire dal 1º luglio 2007».

 

 

 

1.7 POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 3, sopprimere le parole: «e definisce, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica ai clienti di cui al comma 2 e per le forniture di gas naturale ai clienti domestici, che le imprese di distribuzione o di vendita sono tenute ad inserire nelle proprie imprese commerciali».

 

1.8 MANINETTI, RUGGERI

Al comma 3, dopo le parole: «prezzi di riferimento» inserire le seguenti: «senza vincoli di offerta» e, conseguentemente sostituire le parole: «che le imprese di distribuzione o di vendita sono tenute ad inserire nelle proprie offerte commerciali» con le seguenti: «che le imprese di distribuzione e di vendita utilizzano come raffronto per le proprie offerte commerciali».

 

1.9 PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

AI comma 3, dopo le parole: «prezzi di riferimento» inserire le seguenti: «senza vincoli di offerta» e, conseguentemente, sostituire le parole: «che le imprese di distribuzione o di vendita sono tenute ad inserire nelle proprie offerte commerciali» con le seguenti: «che le imprese di distribuzione e di vendita utilizzano come raffronto per le proprie offerte commerciali».

 

1.10 ALLOCCA, CAPRILI, ALFONZI

Al comma 3, dopo le parole: «clienti domestici» aggiungere le seguenti: «tali da non precludere azioni volte a tutelare utenti in particolari condizioni economiche o di salute da determinarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la solidarietà sociale, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

 

1.11 POSSA, CASOLI, SCARABOSIO, STANCA

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

 

1.12 POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 3, sopprimere le parole: «, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta».

 

1.13 POSSA, CASOLI, SCARABOSIO, STANCA

Al comma 4, nell'ultimo periodo sopprimere la parola: «previamente»

 

1.14 POSSA, CASOLI, SCARABOSIO, STANCA

Al comma 5, sopprimere le parole: «e indicano le fonti informative disponibili sull'impatto ambientale della produzione».

 

1.15 POSSA, CASOLI, SCARABOSIO, STANCA

Al comma 5, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «centoventi».

1.16 POSSA, CASOLI, SCARABOSIO, STANCA

Al comma 5, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «novanta».

 

1.17 SCARABOSIO, CASOLI, POSSA, STANCA

Al comma 6, sopprimere le parole: «e la confrontabilità dei prezzi ai clienti finali».

 

1.18 PECORARO SCANIO

Al comma 6 dopo le parole: «dei prezzi ai clienti finali» aggiungere le seguenti: «, anche attraverso la definizione degli standard minimi di informazione che devono essere accessibili attraverso la bolletta e la pubblicazione sul proprio sito web da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di tavole sinottiche di confronto delle diverse offerte commerciali, paragonate a quanto disposto dal comma 3 della presente legge,».

 

1.18 (testo 2) PECORARO SCANIO

Al comma 6 dopo le parole: «dei prezzi ai clienti finali» aggiungere le seguenti: «, anche attraverso la definizione degli standard minimi di informazione che devono essere accessibili attraverso la bolletta e la pubblicazione sul sito web dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di tavole sinottiche di confronto delle diverse offerte commerciali, paragonate a quanto disposto dal comma 3 della presente legge,».

 

1.19 TECCE, ALLOCCA, ALFONZI, BONADONNA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nel rispetto dei principi di cui alle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, e con le modalità stabilite dall'articolo 7 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il Ministro dello sviluppo economico adotta iniziative finalizzate a promuovere un'effettiva concorrenza e un accesso non discriminatorio alle reti e all'attività di misura attraverso l'adozione, ove non impedito dalle norme comunitarie, di misure in grado di garantire la separazione proprietaria tra le imprese che svolgano attività di distribuzione di energia elettrica e/o di gas naturale e quelle operanti nelle attività di vendita, nonché nelle attività di servizi al post-contatore; inoltre, limitatamente all'ambito territoriale corrispondente all'estensione delle reti strumentali alle attività di trasporto, distribuzione e vendita e per un periodo di tempo delimitato, prevedere limitazioni che impediscano la possibilità per una singola impresa di mantenere in essere contratti di fornitura di energia elettrica o di gas naturale con ciascuna categoria di utenti finali in misura superiore al 40 per cento della capacità complessiva richiesta, calcolata rispetto all'anno solare precedente, nell'ambito territoriale cui faccia riferimento ciascun distributore.».

 

1.20 PECORARO SCANIO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione del mercato dell'energia e lo sviluppo del mercato dei servizi energetici, con propri regolamenti il Ministero dello Sviluppo, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, semplifica le procedure per l'accesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni a finanziamento tramite terzi e ne favorisce il ricorso a servizi energetici volti all'efficienza energetica, anche prevedendo il ricorso tramite affidamento diretto ad aziende di proprietà pubblica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;».

 

1.20 (testo 2) PECORARO SCANIO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione del mercato dell'energia e lo sviluppo del mercato dei servizi energetici, con propri regolamenti il Ministero dello Sviluppo, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, semplifica le procedure per l'accesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni a finanziamento tramite terzi e ne favorisce il ricorso a servizi energetici volti all'efficienza energetica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;».

 

1.21 PECORARO SCANIO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 10 del decreto ministeriale 26 gennaio 2000, Individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2000, n. 27, al comma 1 lettera a) dopo la parola: «produzione» sono aggiunte le seguenti: «da fonti rinnovabili».

 

 

Tit.1 POSSA, CASOLI, SCARABOSIO, STANCA

Aggiungere nel titolo, dopo la parola: «energia» la parola: «elettrica»; coerentemente aggiungere nelle premesse, alla premessa che inizia con la parola: «Ritenuta», dopo la parola: «energia» la parola: «elettrica».

 

 

 


 

Esame in sede consultiva

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

mercoledì 20 giugno 2007

129a Seduta

 

Presidenza del Presidente

BIANCO

 

 

La seduta inizia alle ore 14,10.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1649) Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia

(Parere alla 10a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

 

 Il relatore VILLONE (SDSE) si sofferma sui motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 73 del 2007, che introduce immediate misure per l’attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia in vista dell’apertura del mercato libero anche ai clienti domestici, a decorrere dal 1° luglio 2007, in attesa del completo recepimento della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. In proposito, ricorda che il disegno di legge n. 691 che reca la delega al Governo per la liberalizzazione dei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, è ancora in corso d’esame al Senato, mentre vi è l’indifferibile necessità di attuare la normativa europea, tenuto conto delle procedure di infrazione già avviate nei confronti dell’Italia e di una ulteriore censura già preannunciata dalla Commissione europea.

 Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

 

 Il senatore PASTORE (FI) osserva che l’urgenza del provvedimento è determinata soprattutto dall’inerzia del Governo, che non è intervenuto sollecitamente per l’attuazione della direttiva. In proposito, invita il Presidente a dare seguito alla decisione dell’Ufficio di Presidenza di svolgere quanto prima un dibattito sulla sentenza della Corte costituzionale n. 171 del 2007, in materia di presupposti della decretazione d’urgenza.

 

 Il senatore MALAN (FI) rileva che la sussistenza dei presupposti costituzionali è contraddetta, tra l’altro, dalla previsione all’articolo 1 del decreto-legge di un termine di 180 giorni entro il quale le imprese devono trasferire le attività di vendita: in tal modo, non sarà rispettato il termine del 1° luglio 2007, fissato dalla direttiva per l’effettiva liberalizzazione dei mercati dell’energia.

 

 Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

 

 

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

martedì 26 giugno 2007

45a Seduta

 

Presidenza del Presidente

VILLONE

 

 

La seduta inizia alle ore 14,15.

 

 

(1649) Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

 

 Il relatore presidente VILLONE (SDSE) illustra il contenuto del provvedimento, ritenendo che non vi siano rilievi da formulare, per quanto di competenza: si tratta, infatti, di misure inerenti a materie di competenza legislativa esclusiva statale, con interventi articolati secondo le diverse categorie di destinatari.

 

 Il senatore SAPORITO (AN) richiama l’obiezione già svolta nella discussione sui presupposti costituzionali del decreto-legge, a proposito dell’impropria ricerca di soluzioni normative sia con disegni di legge di carattere ordinario sia, contestualmente, con provvedimenti d’urgenza.

 

 Accogliendo l’indicazione critica appena formulata, il relatore presidente VILLONE (SDSE) propone quindi di esprimere un parere favorevole, segnalando alla Commissione di merito la necessità di perseguire soluzioni normative coerenti a quelle già definite con il disegno di legge n. 691, all’esame dell’Assemblea.

 

 Conviene la Sottocommissione.

 

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

Sottocommissione per i pareri

 

MERCOLEDÌ 4 LUGLIO 2007

47ª Seduta

 

Presidenza del Vice Presidente

CALVI

 Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali Colonnella e per l'interno Pajno.

 

 La seduta inizia alle ore 14,25.

 

(1649) Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell' energia

(Parere alla 10ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

 

 Il presidente CALVI informa che il relatore VILLONE (SDSE) ha comunicato una proposta di parere sugli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo del seguente tenore:

 - parere contrario sull’emendamento 1.21 che propone di modificare - con atto di rango primario - un decreto ministeriale;

- parere non ostativo sull’emendamento 1.5, che demanda a regolamenti ministeriali l’attuazione di una direttiva comunitaria, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare se tale previsione sia conforme, per i suoi contenuti, a quanto disposto dall’articolo 11, comma 5, della legge n. 11 del 2005;

- parere non ostativo sui restanti emendamenti.

 

 La Sottocommissione concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

 

La seduta termina alle ore 14,35.


 

BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

 

MERCOLEDÌ 4 LUGLIO 2007

90ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

 

La seduta inizia alle ore 9,05,

 

(1649) Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l' attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell' energia

(Parere alla 10a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo, sul testo. Parere in parte non ostativo; in parte contrario, sugli emendamenti)

 

Il relatore MORGANDO (Ulivo) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. In ordine agli emendamenti, presentati al provvedimento, rileva che l’emendamento 1.20 risulta analogo ad un altro, presentato all’Atto Senato n. 691 (emendamento 2.221 all’Assemblea), sul quale la Commissione bilancio ha reso parere contrario. Fa presente che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

 

Il sottosegretario CASULA, in relazione al testo del provvedimento in esame, esprime parere favorevole condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, che specifichi che dall’applicazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che le autorità competenti provvedono ai rispettivi adempimenti con gli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umani, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In relazione alle proposte emendative, aggiunge che la proposta 1.20, analoga alla proposta 2.221 già presentata all’atto Senato n. 691-A, pone la necessità di precisare che il ricorso all’affidamento diretto ad aziende pubbliche sia assicurato nell’ambito del rispetto dei principi comunitari in materia di affidamenti "in house". Rileva che non vi sono osservazioni in ordine alla prevista semplificazione delle procedure per l’accesso, da parte delle pubbliche amministrazioni, al finanziamento tramite terzi.

 

Il presidente MORANDO rileva che non appare necessario, in relazione al testo del provvedimento, l’inserimento di una specifica clausola di invarianza finanziaria, atteso peraltro che le attività indicate rientrano nelle competenze istituzionali degli enti.

 

Il relatore MORGANDO (Ulivo), preso atto dei chiarimenti del Governo, rilevando che non appare necessario l’inserimento di una specifica clausola di invarianza finanziaria nel testo del provvedimento, propone l’espressione di un parere di nulla osta sul testo, nonché di nulla osta sugli emendamenti, ad eccezione della proposta 1.20, sulla quale propone di ribadire il parere di semplice contrarietà già espresso dalla Commissione sulla richiamata analoga proposta presentata all’atto Senato n. 691-A.

 

Il PRESIDENTE pone dunque ai voti la proposta di parere del relatore che viene approvata dalla Sottocommissione.

 

 

 

 


TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

martedi’ 3 luglio 2007

94a Seduta

 

Presidenza del Presidente

SODANO

 

 

 La seduta inizia alle ore 15,45.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1649) Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l' attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell' energia

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere favorevole)

 

 Il relatore, senatore BRUNO (Ulivo) , fa presente che il decreto-legge n. 73 del 2007 reca misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia, in particolare al fine di evitare la comminazione di sanzioni da parte dell’Unione europea, che ha già annunciato l’avvio di infrazioni a carico dell’Italia con riferimento agli obblighi nascenti dalla direttiva 2003/54/CE, che impone agli Stati membri di adottare entro il primo luglio 2007 norme a tutela dei consumatori.

 Anche se il disegno di legge n. 691, attualmente all’esame dell’Assemblea del Senato, disciplina in maniera organica la materia della liberalizzazione dei mercati energetici, la conversione del decreto-legge in titolo permetterebbe di scongiurare l’adozione delle annunciate sanzioni e anche di evitare il prodursi di rischi nella regolarità e nei prezzi delle forniture ai clienti domestici.

 Il comma 1 dell’articolo 1 prevede un meccanismo di neutralità nella gestione della rete, che deve poter essere utilizzata da tutti i venditori senza asimmetrie informative, stabilendosi per le imprese le cui reti alimentano almeno centomila clienti finali l’obbligo di separazione societaria tra l’attività di vendita e quella di distribuzione, obbligo che è esteso anche allo stoccaggio del gas naturale.

 Il comma 2 dell’articolo 1 prevede il diritto per i clienti finali domestici di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore; in mancanza di tale scelta, l’erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti sul mercato libero è garantita dall’impresa di distribuzione e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall’Acquirente Unico S.p.A.

 Il comma 3 affida all’Autorità per l’energia elettrica e il gas l’indicazione di condizioni standard di erogazione del servizio e la definizione dei prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica ai clienti domestici e alle piccole imprese e per le forniture di gas naturale ai clienti domestici.

 Il comma 4 prevede la predisposizione di un servizio di salvaguardia per i clienti finali, non rientranti nella sfera di operatività del comma 2, che siano senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore.

 Il comma 5 impone alle imprese di vendita di energia elettrica di fornire, nelle fatture e nel materiale promozionale, le informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia, nonché di indicare le fonti informative disponibili sull’impatto ambientale della produzione.

 Il provvedimento in titolo merita senz’altro una valutazione favorevole, pur dovendosi evidenziare l’opportunità di adottare a breve misure idonee a favorire comportamenti delle società di vendita virtuosi sotto il profilo dell’obiettivo del risparmio energetico.

 

 Si apre la discussione.

 

 Il senatore MUGNAI (AN) esprime la contrarietà del proprio Gruppo al provvedimento in titolo, rilevando che essendo già all’esame dell’Assemblea un disegno di legge delega in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia appare alquanto singolare la scelta del Governo di ricorrere ad un provvedimento normativo d’urgenza sulla stessa materia.

 

 Il senatore RONCHI (Ulivo) sottolinea la positività della disposizione che impone l’obbligo di separazione societaria anche per l’attività di stoccaggio del gas naturale e auspica che si possa pervenire quanto prima all’approvazione del disegno di legge delega in materia di liberalizzazione dei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, che dovrà contenere anche una serie di importanti disposizioni in materia di fonti rinnovabili.

 

 Il senatore BELLINI (SDSE) esprime un giudizio positivo sul provvedimento in titolo e fa presente di concordare con il senatore Ronchi in ordine alla necessità di addivenire quanto prima all’approvazione del disegno di legge delega in materia di liberalizzazione dei settori dell’energia elettrica e del gas naturale.

 

 Il presidente SODANO (RC-SE) ricorda di aver presentato, insieme ad altri senatori, un disegno di legge recante misure a sostegno delle fonti rinnovabili e fa presente che, ove necessario, le disposizioni finalizzate ad incentivare le fonti rinnovabili potrebbero essere inserite nel disegno di legge finanziaria per il 2008.

 

 Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione dà mandato al relatore di redigere un parere favorevole.

 

 La seduta termina alle ore 16,20.


 

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA    (14ª) 

martedì 26 giugno 2007

12a Seduta

 

Presidenza della Presidente

SOLIANI

 

 

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

 

alla 10a Commissione:

 

(1649) Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l' attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell' energia  : parere favorevole con osservazioni.

 

 


Commissione parlamentare per le questioni regionali

Resoconto di mercoledì 4 luglio 2007

 

 

 


SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 luglio 2007. - Presidenza del presidente Leoluca ORLANDO.

La seduta comincia alle 9.30.

 

Disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia.

S. 1649 Governo.

(Parere alla 10a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Leoluca ORLANDO, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Salvatore Greco, riferisce sul testo in esame, che contempla disposizioni volte ad adempiere ad obblighi comunitari derivanti da procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, e risulta inoltre volto ad ottemperare agli impegni assunti in ambito internazionale, in osservanza delle disposizioni comunitarie recate dalla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003. Sottolinea che l'articolo 117, comma 3, della Costituzione demanda alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni la normativa in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». Si sofferma quindi sulle previsioni del testo relative agli specifici profili  riguardanti la separazione societaria e funzionale tra le imprese di gestione di energia elettrica, i prezzi di riferimento, i poteri di vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, gli obblighi di informazione e i compiti attribuiti al Ministero dello sviluppo economico. Evidenzia che la disciplina in oggetto attiene al rapporto tra mercato e rilevanza pubblica dei servizi di produzione e distribuzione di energia, ed è quindi riconducibile alla materia della «tutela della concorrenza», ricompresa tra i settori di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

 

La seduta termina alle 9.50.


 

 


 

Esame in Assemblea

 


 

 

 

 

 

Senato della Repubblica

XV LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

ASSEMBLEA

 

 

175a seduta pubblica:

 

 

lunedì25 giugno 2007

 

 

Presidenza del vice presidente ANGIUS

 


Deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(1649) Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (Relazione orale) (ore 18,28)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, per il disegno di legge n. 1649: «Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia».

Nel corso della seduta del 20 giugno scorso la 1a Commissione ha espresso un parere favorevole sulla sussistenza dei predetti presupposti e requisiti.

Successivamente, da parte del prescritto numero di senatori, è stato richiesto, sul parere in questione, il voto dell'Assemblea.

Domando pertanto all'estensore del parere, senatore Villone, se intende intervenire.

VILLONE, estensore del parere. Signor Presidente, intervengo solo per confermare all'Aula la richiesta di riconoscere i presupposti di necessità e di urgenza, in relazione anche a scadenze previste dalla normativa europea. (Applausi dai Gruppi SDSE e RC-SE).

PRESIDENTE. Ricordo che potrà ora prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo e per non più di dieci minuti ciascuno.

PALMA (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PALMA (FI). Signor Presidente, già nel corso dei lavori della Commissione avevamo rappresentato il nostro avviso circa l'assenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per la decretazione di urgenza. Ciononostante, a maggioranza, la Commissione affari costituzionali ha ritenuto di dover esprimere parere favorevole.

A ben vedere, signor Presidente, onorevoli colleghi, proprio sulla base della motivazione addotta dal Governo a sostegno del decreto-legge a me pare emergano elementi fortissimi di dubbio in ordine alla sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza. In particolare, nella relazione si legge che la necessità e l'urgenza risiederebbero nel fatto che la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea ha fatto sapere che nella prossima riunione del 27 giugno la Commissione europea avrebbe adito con ricorso la Corte di giustizia, così dando corso alla procedura di infrazione. Orbene, signor Presidente, onorevoli colleghi, sempre dalla relazione risulta che il problema era stato posto con parere motivato il 12 dicembre 2006 dalla Commissione e che, invece di aderire a quel parere motivato, il Governo ha ritenuto di formulare osservazioni che sono state giudicate insufficienti dalla Commissione stessa.

Recentemente la Corte costituzionale si è soffermata sui profili della necessità e dell'urgenza e, dopo aver evidenziato che la decretazione d'urgenza si pone come una disciplina assolutamente eccezionale rispetto al sistema regolatore delle fonti del diritto, ha - sia pure in termini esemplificativi - rappresentato le varie possibilità di circostanze da cui la necessità e l'urgenza possono scaturire, tutte situazioni e circostanze non attribuibili al Governo. Con ciò si vuole semplicemente affermare che, se la nostra Costituzione assegna carattere di eccezionalità - da qui la straordinaria necessità ed urgenza - al potere di decretazione del Governo, non è ravvisabile necessità e urgenza ogni qual volta questa si crei in ragione di un comportamento inerziale del Governo; se così fosse, infatti, si consentirebbe al Governo, proprio in ragione della sua inerzia, di attivare strumentalmente i meccanismi costituzionali per bypassare il sistema delle fonti e sostanzialmente il potere legislativo che la nostra Costituzione attribuisce al Parlamento.

D'altra parte, signor Presidente, onorevoli colleghi, nella relazione si afferma che il decreto-legge è assolutamente necessario per evitare sanzioni al nostro Paese, quasi che dalla presentazione del ricorso da parte della Commissione dovesse attendersi nello spazio di uno, due o tre giorni la sentenza della Corte di giustizia e non dovesse invece attendersi il periodo necessario alla decisione da parte della Corte di giustizia, idoneo a consentire il normale svolgimento dell'attività legislativa.

Nel caso di specie, signor Presidente, onorevoli colleghi, vi è un altro dato di assoluta gravità, cioè che la materia oggetto del decreto-legge era parimenti oggetto del disegno di legge n. 691, che era stato licenziato dalla Commissione di merito ed era stato calendarizzato al Senato per mercoledì prossimo venturo; cioè tra due giorni avremmo dovuto votare su quel disegno di legge che aveva lo stesso oggetto del decreto-legge, il che è cosa ancor più grave perché si bypassa completamente il lavoro svolto dal Parlamento e si accede ad una decretazione d'urgenza impedendo al Parlamento di svolgere regolarmente i propri lavori. D'altra parte, signor Presidente, se il Senato avesse approvato il 27 giugno, cioè dopodomani, il disegno di legge n. 691 avente ad oggetto la stessa materia del decreto‑legge, non si sarebbe per ipotesi verificato quel fatto nuovo, che pure era richiesto della Commissione, per ritardare l'eventuale presentazione del ricorso?

Infine, signor Presidente, onorevoli colleghi, rilevo come l'affermazione dell'esistenza dei requisiti di necessità e urgenza si scontri con il testo di cui all'articolo 1 del decreto-legge, se è vero, com'è vero, che in questo articolo si afferma che le società hanno a disposizione 180 giorni, quindi sei mesi, per la costituzione di società di capitali alle quali devono trasferire le attività di vendita, così dividendo le attività di vendita dalle attività di gestione: ciò significa non aderire per il 1° luglio 2007 alla direttiva comunitaria del 2003. Quindi, sotto questo profilo, il decreto‑legge non sarebbe di per sé sufficiente a rappresentare quel fatto nuovo che viene richiesto dalla Commissione per evitare il ricorso alla Corte di giustizia.

Mi sembra, in conclusione, che si è in presenza di un ennesimo e gravissimo atto di arroganza da parte del Governo e riteniamo in tutta coscienza che non siano presenti quei presupposti di straordinaria necessità e urgenza che l'articolo 77 della Costituzione richiede per conferire al Governo il potere di decretazione.

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, onorevoli colleghi, le nuove norme emanate in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia recepiscono la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'apertura del mercato libero anche ai clienti domestici, a decorrere dal 1° luglio 2007.

Il provvedimento risulta essere un primo passo verso la liberalizzazione del settore energetico e dunque particolarmente efficace quanto alle misure di garanzia e tutela delle famiglie: i privati, infatti, saranno assistiti a 360 gradi in modo che la scelta tra nuove offerte e mantenimento del pregresso fornitore possa avvenire con trasparenza e senza il rischio di subire aumenti ingiustificati. Inoltre, il provvedimento impone ai fornitori l'obbligo di informazione trasparente sul mix energetico, ovvero di informare i clienti finali circa le fonti energetiche utilizzate, indicando nel dettaglio l'impatto ambientale della produzione.

Pertanto trovo indispensabile la decretazione d'urgenza, per i cui presupposti oggi votiamo, che si giustifica principalmente per l'esigenza di assicurare il mantenimento dei livelli di tutela dei clienti e per garantire che l'ingresso del mercato domestico nel contesto delle liberalizzazioni avvenga con il sostegno di regole certe: due motivazioni più che bastevoli per riconoscere i presupposti prescritti costituzionalmente e per votare quindi - a nome dell'Udeur - sulla loro sussistenza.

TIBALDI (IU-Verdi-Com). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

TIBALDI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, il decreto-legge in esame, in attesa del recepimento completo della direttiva europea 2003/54/CE, introduce immediate misure per l'attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia in vista dell'apertura del mercato libero anche ai clienti domestici, a decorrere dal 1° luglio 2007.

Per quanto attiene alla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, la legislazione italiana ha semplicemente introdotto al suo interno la scadenza del 1° luglio 2007, con la legge n. 239 del 23 agosto 2004, ma senza definire quali regole e quali regimi di tutela si applichino ai clienti finali. La definizione di tali regole e tali regimi è contenuta nel disegno di legge delega n. 691 già incardinato in quest'Aula. È tuttavia impensabile poter rispettare i termini previsti dalla direttiva europea in tempo utile. Il decreto-legge al nostro esame si configura così come uno stralcio necessario di norme che hanno in sé la necessità e l'urgenza di essere emanate. Vi è in una parola l'indifferibile necessità di attuare la normativa europea, tenuto conto delle procedure di infrazione già avviate nei confronti dell'Italia, i cui Governi dal lontano 2003 sono inadempienti a tale proposito.

Inoltre, la Commissione europea, con proprio parere motivato del 12 dicembre 2006, ha rilevato un eccesso di tutela regolatoria relativamente alle piccole industrie, ai professionisti e agli artigiani rimasti, di fatto, all'interno del mercato vincolato e per i quali la Commissione europea ha, appunto, rilevato elementi di non conformità dell'ordinamento nazionale alle direttive in materia.

L'ingresso del mercato domestico nel mercato libero è necessario che avvenga sulla base di regole certe, mantenendo inalterati i livelli di tutela dei clienti previsti dalle leggi comunitarie. Poiché la Commissione europea non ha ritenuto sufficienti i passi compiuti dal Governo italiano con la presentazione di un disegno di legge ad hoc che ridisegni e completi il processo di liberalizzazione del mercato elettrico, ed essendo costretti a rispettare l'imminente scadenza del termine previsto dalla direttiva dell'Unione Europea, è necessario intervenire attraverso disposizioni d'urgenza, di valenza anche transitoria, ma che possano essere poi riviste, al completamento dell'intero iter di approvazione dei provvedimenti, secondo i princìpi e i criteri che saranno approvati dal Parlamento.

Riteniamo quindi che il ricorso alla decretazione d'urgenza nella materia al nostro esame sia necessario e indispensabile per più motivi: innanzitutto per contrastare le procedure di infrazione già avviate nei confronti dell'Italia, ma soprattutto per scongiurare che il prossimo 27 giugno venga proposto per l'Italia il ricorso in Corte di giustizia, così come la Rappresentanza permanente italiana presso l'Unione Europea ha recentemente segnalato.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, inoltre, ha comunicato il 14 maggio scorso al Parlamento i rischi nella regolarità e nei prezzi delle forniture a tutti i clienti domestici italiani, in assenza di un urgente intervento in merito alla modifica delle disposizioni dell'ordinamento nazionale che oggi si pongono in contrasto o che non sono adeguate rispetto alla completa liberalizzazione dei mercati dell'energia.

Per queste motivazioni molto succinte, riteniamo che esistano i presupposti di costituzionalità e di urgenza rispetto al decreto in questione e che quindi vadano respinte le proposte avanzate dall'opposizione di non procedere in materia. (Applausi dal Gruppo IU-Verdi-Com).

POLLEDRI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghe e colleghi, la Lega Nord voterà a favore della non costituzionalità del provvedimento, perché a nostro giudizio non ricorrono gli estremi di necessità ed urgenza. Del resto, basterebbe una breve lettura del testo, dalla quale si evince che forse - sottolineo «forse» - il 27 giugno per l'Italia sarà proposto il ricorso in Corte di giustizia in tema di energia elettrica e di gas.

A coloro che minimamente sono addetti ai lavori e hanno partecipato alla stesura della legge n. 239 del 2004 - una seria riforma del sistema dell'energia e del gas, la prima riforma parlamentare fatta interamente in Parlamento nella scorsa legislatura - non sfugge che nelle altre realtà internazionali (mi riferisco alla Francia) il principio di una minacciata infrazione è quantomeno ridicolo, signor Presidente. Da noi viviamo un eccesso regolatorio in senso reale, mentre vi sono Paesi come la Francia nei quali c'è l'obbligo di quotare in Borsa, non c'è ancora separazione dello Stato e EDF non ha ancora accesso alla Borsa: altro che infrazione, quella in cui dovrebbe incorrere la Francia, dove siamo all'anno zero! E qui si adotta questo decreto in base alla possibilità che il 27 di giugno intervenga un ricorso in Corte di giustizia.

A nostro giudizio, altri sono i motivi, che hanno a che fare non con la direttiva, bensì con un preciso progetto politico che vede un primo segnale in questo provvedimento. Non sussistono, a nostro modo di vedere, gli estremi per cui l'Europa possa ricorrere ad una procedura di infrazione, perché la stessa non ha colpito finora sicuramente la Francia, né la Spagna nei momenti in cui si sono opposte ad una liberalizzazione. C'è quindi qualcosa che non quadra. Sicuramente si sarebbero potuti aspettare due giorni. Sarebbe bastata una lettera da parte del Ministero per dire: «attenzione: è in corso di approvazione la legge», per non incorrere nella procedura di infrazione; è una prassi già adottata altre volte. È sufficiente anche la calendarizzazione del provvedimento per ritardare l'infrazione, quindi c'è qualche altra ragione.

Fra l'altro, tra il presupposto della normativa, che dovrebbe essere quello di regolamentare meglio l'accesso dei soggetti cui è concessa la possibilità di scegliere liberamente il proprio fornitore, e il combinato disposto dell'articolato è evidente una discrasia. Si dice che una norma di legge avrebbe dovuto regolamentare l'accesso del fornitore da parte del libero cittadino, ma ciò in qualche modo viene contrastato. Infatti, in primo luogo rimane la struttura vincolata dell'acquirente per l'energia elettrica e per il gas: tale struttura a nostro giudizio deve rimanere, perché serve come struttura di benchmarking, come calmiere del mercato, anzi non solo per quello vincolato ma anche come prezzo di riferimento per gli altri, quindi sarebbe stato possibile agire anche e semplicemente con un decreto attuativo ministeriale, che sarebbe potuto servire per regolamentare l'accesso del cliente finale. In secondo luogo, c'è un combinato disposto per cui l'Authority per l'energia elettrica e il gas è in grado di parametrare l'accesso e di intervenire. In Italia, a nostro giudizio, non c'è un problema di concorrenza o di mancata regolamentazione. Abbiamo già un principio di separazione societaria importante, ma in questa prima separazione societaria tra distribuzione e vendita di energia vediamo, politicamente, il primo passo di una della madri di tutte le operazioni economiche che stanno portando avanti questa maggioranza e, soprattutto, il ministro Bersani, che è quella volta alla separazione proprietaria e non solamente gestionale tra ENI e SNAM-Rete Gas.

Questo è il viatico del provvedimento e di un disegno ben preciso che andremo sicuramente a svelare nei prossimi giorni, ma questa separazione tra la vendita e la distribuzione dell'energia non riveste assolutamente i caratteri di necessità e di urgenza, perché a nostro giudizio non è funzionale al mercato, tant'è vero che tale principio non vale per chi ha un'utenza al di sotto dei 100.000 clienti finali. Ma i 100.000 clienti finali vengono considerati indipendentemente dalla capacità d'acquisto: se uno di essi è ad esempio la FIAT e l'altro è la Telecom, è chiaro che anche in questo caso si pone un problema di concorrenza.

A nostro giudizio, questo è un provvedimento che non riveste carattere di urgenza perché, ripeto, la Francia è indietro anni luce: non ha quotato EDF in Borsa, né ha disposto alcuna separazione proprietaria di EDF dallo Stato, non l'ha collocata, non ha disposto una separazione dell'Autorità regolatoria; lo stesso vale per la Germania. Perciò esiste una «questione energia» aperta a livello europeo, in cui l'Italia è la prima della classe nel consentire l'accesso dei competitor stranieri, mentre negli altri Paesi esiste un mercato con un interesse nazionale fortemente rappresentato, che nessuna Autorità europea ha cominciato ad incrinare minimamente.

Ed oggi dobbiamo discutere di questo «lenzuolino» del ministro Bersani: lo definisco lenzuolino perché i suoi provvedimenti partono come «lenzuolate» enormi e poi si arriva sempre a provvedimenti della dimensione di un fazzoletto. Inoltre non c'è neanche un fazzoletto unico, ma tutte le volte si arriva alla presentazione di ulteriori «fazzoletti».

Non ci sono necessità e urgenza, non ci sono gli estremi per una decretazione tale e pensiamo quindi di consegnare all'Aula le ragioni politiche e costituzionali per un voto contrario.

SAPORITO (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SAPORITO (AN). Signor Presidente, già in Commissione noi abbiamo posto il problema della costituzionalità, o meglio dell'esistenza dei presupposti di costituzionalità di un decreto‑legge che, in qualche modo, anticipa o completa i contenuti di un disegno di legge che è in discussione in questo stesso ramo del Parlamento.

Devo ricordare che una recente sentenza della Corte costituzionale, la n. 171 del maggio scorso, ha richiamato l'attenzione del Governo e anche del Parlamento sul delicato tema dell'esistenza dei presupposti di urgenza e di necessità, stabilendo alcune cose sulle quali io stesso, ma anche altri colleghi, ci siamo intrattenuti in quest'Aula in occasione di altri decreti‑legge.

In realtà tutti i colleghi che sono intervenuti a favore della sussistenza dei requisiti di costituzionalità si sono limitati a parlare dei fatti, cioè che esiste un disegno di legge assegnato a questo ramo del Parlamento che è stato approvato dalla Commissione, però è stato approvato con ritardo e vi è la necessità di impedire la possibilità, non la certezza, di un richiamo da parte del Consiglio europeo o del Parlamento europeo. Di fronte a questa possibilità, non potendosi porre rimedio con la legge ordinaria, si integra, secondo il Governo, un disegno di legge che ha fatto il suo iter con un decreto‑legge che si sovrappone al disegno di legge precedente, semplicemente per evitare la possibilità di un richiamo per non aver osservato le norme europee.

A prescindere dal fatto che il Governo italiano è uno di quelli più puniti dall'Europa per la carenza in questo settore e per la mancata attuazione delle direttive europee, noi ci siamo soffermati anche in Commissione e abbiamo evidenziato al relatore la necessità di superare la mancanza di armonizzazione tra i vari provvedimenti posti in essere dal Governo. Abbiamo posto il problema, sia pure non come condizione per procedere perché siamo all'opposizione, e abbiamo sottolineato la pericolosità di creare questo precedente. Infatti ci siamo trovati di fronte ad un disegno di legge, già approvato in Commissione da un ramo del Parlamento, che sta per essere approvato definitivamente, nel quale manca qualcosa (può essere anche una norma sottratta dal disegno di legge ordinario), dopo di che si assegna ad un decreto-legge il compito di completare gli obiettivi che, attraverso l'iniziativa legislativa, il Governo vuole realizzare.

Signor Presidente, è una cosa molto pericolosa, l'ho detto in altre circostanze e voglio ripeterlo in questa sede: si crea un precedente pericolosissimo, contrario a questa famosa sentenza, che gli studiosi hanno definito rivoluzionaria, storica, emessa dalla Corte costituzionale, la quale ha stabilito che il Parlamento può anche convertire un decreto-legge in legge, però il giudizio dato dal Parlamento non è vincolante per la Corte costituzionale, la quale si riserva la possibilità di procedere con il proprio giudizio di carattere giurisdizionale, riprendendo così ciò che forse è successo rispetto ad un'altra norma che è stata comunque dichiarata incostituzionale. Dobbiamo stare attenti, perché ci troviamo ad affrontare, nel caso di questo decreto-legge, la stessa procedura.

Noi voteremo contro la sussistenza dei requisiti di urgenza e di necessità, riservandoci poi nell'Aula competente di far valere questo aspetto ribadendo la pericolosità della decisione che stiamo per prendere, che è anche, in qualche modo, illegittima sotto il profilo dei rapporti fra il Governo e il Parlamento. Infatti il Governo non può impegnare il Parlamento con un disegno di legge e, sulla stessa materia, con un decreto-legge: non è serio e il Parlamento dovrebbe ribellarsi. Noi, invece di ribellarci, lo troviamo normale, anzi si dice che esistono i presupposti di urgenza e di necessità e domani si stabilirà anche nel merito, senza difendere le prerogative del Parlamento ma solo quelle del Governo.

Per questi motivi, dichiaro il voto contrario mio e del mio Gruppo sulla sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza.

ZANDA (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ZANDA (Ulivo). Signor Presidente, mi dispiace, ma ho un'opinione diversa da quella del senatore Saporito sulla questione di cui stiamo discutendo. Ritengo che questo decreto-legge possieda i requisiti di necessità e urgenza che ne garantiscono la legittimità costituzionale. Credo anche che si tratti di un decreto molto importante perché riguarda un tema strategico per il nostro Paese: la liberalizzazione dei mercati dell'energia, con particolare riguardo all'apertura del mercato libero anche ai cittadini consumatori.

L'Assemblea del Senato sa che tale provvedimento nasce da una necessità inderogabile: quella di rispettare il termine di legge, dettato dalla disciplina comunitaria, in materia di apertura dei mercati dell'energia elettrica, che scade il 1° luglio prossimo: pertanto, l'unico modo per ottemperare ai doveri comunitari è rappresentato dall'emanazione di un decreto-legge.

L'obiettivo di tale decreto è anche quello di accelerare i benefici delle liberalizzazioni per i cittadini e le imprese italiani, in termini di accesso equo e non discriminatorio alle forniture di energia. Ciò arricchisce, in qualche modo, la costituzionalità del provvedimento, che deve ritenersi manifestamente fondata sotto ogni profilo, sia di metodo che di merito: dalla sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza, di cui abbiamo già detto, alla concreta tutela del principio di eguaglianza, di cui all'articolo 3 della nostra Costituzione, fino al pieno rispetto dei vincoli comunitari, ai sensi dell'articolo 11, e persino del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, come delineato dall'articolo 117 della Costituzione.

Rivolgendomi al senatore Saporito, ho già ricordato all'inizio del mio intervento come, nel merito, la necessità e l'urgenza delle disposizioni previste dal presente decreto derivino direttamente dal termine del 1° luglio prossimo. Voglio solo precisare che da quella data tutti i clienti finali del settore elettrico, e quindi anche i singoli cittadini, debbono essere messi nelle condizioni di accedere al nuovo regime regolatorio con regole certe e con un sistema di tutele definito ad hoc.

Voglio ricordare anche che il recepimento della direttiva comunitaria nel nostro ordinamento è un atto dovuto che spetta a questo Governo, il quale se n'è dovuto far carico e ha già avviato la relativa procedura nel giugno 2006, appena iniziata la legislatura, presentando alla Camera - come il senatore Saporito ricordava - un disegno di legge delega per il completamento della liberalizzazione dei settori dell'energia e del gas, in attuazione delle direttive comunitarie. Tale provvedimento, però, è ancora nel pieno dell'iter parlamentare: il Senato sa che è stato licenziato, in prima lettura, dalla competente Commissione soltanto il 23 maggio scorso, esattamente un mese fa.

Debbo far rilevare all'Aula del Senato come l'impossibilità di adottare il decreto delegato in tempo utile per il rispetto della scadenza del 1° luglio 2007 non consentiva al Governo altra scelta che l'intervento per decretazione d'urgenza.

D'altra parte, mi sembra che non meno necessaria ed urgente appaia la ridefinizione del trattamento riservato ai clienti liberi rimasti, di fatto, all'interno di un mercato vincolato. Essi sono rappresentanti, in primo luogo, dalle piccole industrie, dai professionisti, dagli artigiani che tutt'oggi attendono che si individui in via definitiva il quadro regolatorio che può essere ad essi applicato. Ed è per questa tipologia di imprese che la Commissione europea ha da tempo rilevato elementi di non conformità del nostro ordinamento nazionale alle direttive europee e, in generale, un eccesso di tutela regolatoria della quale il legislatore italiano è comunque chiamato a rispondere.

In definitiva, il decreto‑legge di cui stiamo parlando è necessario per evitare sanzioni al nostro Stato e rischi nella regolarità e nei prezzi delle forniture a tutti i clienti domestici nazionali, come messo in luce anche dalla recente comunicazione del 14 maggio scorso dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Parlamento ed al Governo.

Permettetemi di concludere con una considerazione di carattere politico ed anche più generale.

Non è questa certamente la sede dove ricordare per l'ennesima volta - mi scuserete, ma l'ho già fatto altre volte in Aula - le difficoltà del Senato, che incontriamo sin dall'inizio della legislatura nello svolgimento delle nostre attività ordinarie legislative. Ma non posso prescindere dall'accennare che le gravi tensioni politiche che hanno fino ad oggi impedito ogni forma, anche minima, di collaborazione tra maggioranza e opposizione non soltanto sulla quotidiana attività parlamentare, ma anche sulla valutazione di provvedimenti aventi ad oggetto grandi questioni di preminente interesse nazionale, come quelle che sono oggetto di questo decreto-legge. Questioni nelle quali è di tutta evidenza l'assenza di qualsiasi interesse politico di schieramento da parte della maggioranza e per le quali sarebbe semmai necessaria una forte e collettiva assunzione di responsabilità da parte delle forze politiche nei confronti dei rispettivi elettorati e dell'intero Paese.

In tal senso, anche questo dibattito, considerata - mi scuso con l'opposizione - la strumentalità della contestazione dei presupposti di necessità e urgenza per un decreto che quei presupposti in maniera molto evidente li possiede veramente tutti, deve ritenersi l'ennesima espressione dell'impasse che paralizza il Senato; una impasse che nasce da un rapporto sbagliato tra maggioranza e opposizione e che in questa legislatura finisce per investire anche questioni difficilmente controvertibili nel merito, quali la necessità di garantire la sicurezza energetica nazionale e la tutela dei cittadini e delle imprese sui mercati dell'energia.

Se ben ricordo, colleghi, oggi per la prima volta nella XV legislatura, l'Assemblea del Senato si riunisce di lunedì pomeriggio. E questa novità avrebbe per me un sapore positivo se volesse significare l'avvio di un nuovo ritmo del nostro lavoro. Ma le cose non stanno così, perché tutti i senatori, quelli di maggioranza e quelli di opposizione, sanno bene di essere dovuti venire oggi a Roma solo per soddisfare le esigenze di un indurimento strumentale del contrasto al Governo, che l'opposizione ha deciso di imprimere in questa fase della legislatura.

E voglio dire ai senatori del centro-destra che questa opposizione io penso possa esprimersi con modalità qualitativamente migliori della mera e infondata contestazione della costituzionalità di un provvedimento che, con ogni evidenza, non ha nulla a che fare con gli interessi politici del centro-sinistra, ma che invece è palesemente volta a tutelare - in un quadro europeo - i legittimi interessi di tutti i cittadini italiani. (Applausi dai Gruppi Ulivo e RC-SE).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del parere favorevole espresso dalla 1a Commissione permanente.

 

FERRARA (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FERRARA (FI). Vorrei consentire all'Assemblea di votare previa verifica del numero legale.

 

Verifica del numero legale

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della deliberazione sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente in ordine al disegno di legge n. 1649

 

PRESIDENTE. Metto ai voti il parere favorevole espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente al decreto-legge n. 73.

È approvato.

La seduta è tolta (ore 19,05).

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Senato della Repubblica

XV LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

ASSEMBLEA

 

 

182a seduta pubblica (pomeridiana):

 

 

martedì3 luglio 2007

 

 

Presidenza del presidente PERA

 

 


 

Calendario dei lavori dell'Assemblea

(omissis)

 

 

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1649 (Decreto-legge mercati energia) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 12 luglio.

 

 


 

 

 

 

 

Senato della Repubblica

XV LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

ASSEMBLEA

 

 

194a seduta pubblica (antimeridiana):

 

 

martedì 17 luglio 2007

 

 

 

Presidenza del presidente PERA

 


Discussione del disegno di legge:

(1649) Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (Relazione orale) (ore 10,35)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1649.

Il relatore, senatore Cabras, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore. (Brusìo). Prego i colleghi di consentire al senatore Cabras di svolgere la sua relazione in condizioni quanto meno accettabili.

CABRAS, relatore. Signor Presidente, colleghi del Governo, il provvedimento all'ordine del giorno trae la sua motivazione d'urgenza dal grande ritardo con il quale il nostro Paese ha dato corso alle direttive comunitarie in materia di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e del gas emanate nel 2003.

L'Atto Senato n. 691 è stato trasmesso dal Governo in carica, appena insediato, a questa Camera per dare corso, appunto, all'attuazione delle direttive comunitarie; l'esame si è protratto per l'intero anno, la competente Commissione ha esitato il provvedimento lo scorso mese di maggio ed ora è all'ordine del giorno dell'Assemblea. Alla scadenza del 1° luglio (scadenza dalla quale partiva la liberalizzazione del mercato elettrico anche per i clienti cosiddetti domestici, quindi una completa liberalizzazione del mercato elettrico), il Governo si è trovato, in assenza di una completa definizione dell'iter legislativo dell'Atto Senato n. 691, nella condizione di dover emanare un provvedimento d'urgenza, che è il contenuto del presente decreto-legge.

In sostanza, è un provvedimento che accompagna la liberalizzazione del mercato elettrico, già stabilita da una normativa comunitaria entrata in vigore il 1° luglio, e che si propone di evitare che l'entrata in vigore del mercato libero per le famiglie, e soprattutto per le fasce socialmente meno protette e anche per quegli ambiti territoriali nei quali l'offerta di energia elettrica è considerata un servizio universale, non sia garantita così come previsto dalla normativa vigente.

 

PRESIDENTE. Colleghi, sono condizioni non accettabili quelle nelle quali il senatore Cabras sta svolgendo la sua relazione. È presente praticamente metà dell'Assemblea, ma sembra il doppio quanto a disturbo nei confronti del relatore.

Prego i colleghi che vogliono conversare di lasciare l'Aula, se non intendono seguire la relazione.

 

CABRAS, relatore. L'oggetto fondamentale del decreto riguarda l'attenzione a queste fasce sociali deboli e alle aree che non sono servite a sufficienza da una pluralità di venditori di energia elettrica, al fine di evitare che si creino situazioni che possiamo definire di difficoltà e di disagio nel momento in cui non siamo più in presenza di prezzi sostanzialmente amministrati. Da questo punto di vista, il ruolo che in questa fase svolge l'Autorità per l'energia elettrica e il gas è fondamentale, e il decreto si propone infatti di assegnarle il compito di stabilire i prezzi di riferimento, ai quali devono guardare i cosiddetti clienti domestici, le famiglie, per valutare se le offerte che ricevono dai venditori di energia sono compatibili con gli standard stabiliti, con i prezzi e con i costi.

Questo è stato uno dei punti sui quali la Commissione si è molto soffermata nella discussione, perché, all'interno del nostro dibattito, vi è la tesi di chi sostiene che, trascorso il 1° luglio, in presenza di un mercato completamente libero, il ruolo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas non possa e non debba essere quello di stabilire prezzi di riferimento. Intorno a tale ipotesi si è sviluppata la discussione ed è prevalsa nella Commissione - questo è anche il testo che viene consegnato all'Aula - l'orientamento che conferma il testo del proponente, cioè la proposta del Governo, che conferisce invece all'Autorità il compito di stabilire i prezzi di riferimento. Ovviamente, dobbiamo sapere che tali prezzi hanno una funzione di riferimento per i venditori e in particolare per i consumatori; non sono vincolanti per nessuno e sono uno strumento che deve essere considerato temporaneo, fino a quando il mercato dell'energia elettrica svilupperà in pieno la sua potenzialità e soprattutto la concorrenza sarà effettivamente libera e regolata.

L'altro punto del decreto riguarda, come ho già detto, quella parte di utenza costituita in particolare dalle aziende sotto i 50 dipendenti che hanno un fatturato annuo che le classifica come piccole e medie aziende, sotto i 10 milioni di euro, e dalla cosiddetta utenza sociale, ovvero quelle fasce che in una condizione di mercato libero possono trovarsi in un contesto, che ovviamente va evitato, che le vede scollegate da un fornitore. Allora, poiché noi dobbiamo garantire il servizio pubblico e l'universalità dello stesso, questo evento va assolutamente scongiurato; da tale punto di vista il decreto prevede l'obbligo per il distributore di garantire comunque l'alimentazione dell'energia elettrica approvvigionandosi dall'acquirente unico che continua a svolgere una funzione assolutamente importante proprio per quanto riguarda questa fascia del mercato.

Il decreto introduce poi l'obbligo della separazione tra il venditore e il distributore per quanto riguarda l'energia elettrica e anche - su questo punto si è aperta una discussione - il gas, nella parte relativa in particolare allo stoccaggio. Ora, la separazione, come sappiamo, è argomento di cui discutiamo da quando le direttive sono state emanate; è stata oggetto di attenzione anche in occasione dell'ultima legge finanziaria per quanto concerne, ad esempio, la separazione proprietaria del tubo del gas gestito dalla società SNAM Rete Gas rispetto all'ENI. Questo tema è stato risolto stabilendo che occorre un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che fisserà le modalità di fuoriuscita dell'ENI dalla SNAM Rete Gas, e da quel momento decorreranno due anni - questa è la legge attualmente in vigore - perché la separazione proprietaria possa realizzarsi. Nel decreto viene affrontato il tema della separazione proprietaria fra le società di distribuzione e le società di vendita dell'energia elettrica e del gas, in particolare per quelle che superano un numero di clienti pari a 100.000 unità.

L'ultimo punto che viene trattato riguarda lo sblocco dei fondi che finanziano la ricerca. Nel corso degli ultimi anni si è creata una situazione di difficoltà nell'utilizzo dei fondi accumulati nel corso degli anni dalla Cassa conguaglio. Ebbene, il decreto sblocca la possibilità di utilizzare questi fondi, quindi determina una situazione positiva anche andrà sicuramente a beneficio e a vantaggio delle attività di ricerca, in particolare per quanto riguarda le energie rinnovabili, ma non solo.

Signor Presidente, questi sono i contenuti sostanziali del provvedimento oggi al nostro esame. Confido che l'Aula possa esaminarlo ed approvarlo in tempi rapidi poiché, come ho ricordato all'inizio del mio intervento, il mercato dell'energia è libero in via definitiva già dal 1° luglio scorso. (Applausi dal Gruppo l'Ulivo).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Possa. Ne ha facoltà.

POSSA (FI). Signor Presidente, il primo e fondamentale aspetto da esaminare in un disegno di legge di conversione di un decreto-legge è la verifica della straordinaria necessità ed urgenza delle disposizioni del decreto-legge stesso, caratteristica costituzionalmente indispensabile.

A questo proposito, osserviamo che nella introduzione del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, al nostro esame, sottoscritta dal Presidente della Repubblica vengono richiamati, a giustificazione dell'emanazione del decreto-legge, i seguenti due elementi: innanzitutto, il parere motivato C (2006) 6116 reso dalla Commissione europea in data 12 dicembre 2006 nella procedura di infrazione 2006/2057, che imputa all'Italia il mancato recepimento legislativo delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica contenute nella direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003; in secondo luogo, l'apertura del mercato libero per l'energia elettrica anche ai clienti domestici a partire dal 1° luglio 2007.

Riguardo a questo ultimo punto, può essere opportuno ricordare che la piena e totale liberalizzazione del mercato elettrico a partire dalla data del 1° luglio 2007 è stata introdotta nella legislazione italiana non con la legge 23 agosto 2004, n. 239, come erroneamente scritto nella relazione di accompagnamento del decreto-legge, ma molto prima; addirittura otto anni fa, con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, noto anche come decreto Bersani di denazionalizzazione del sistema elettrico italiano (all'articolo 14, comma 5-quinquies).

Come segnala anche la relazione di accompagnamento del provvedimento, il vero motivo della decretazione d'urgenza è la necessità di evitare sia sanzioni allo Stato italiano da parte della Commissione europea per la procedura di infrazione citata, sia problemi di prezzo e di regolarità relativamente alla fornitura di energia elettrica ai clienti domestici italiani dopo il 1° luglio 2007.

Come mai il Governo si è ridotto ad agire con decretazione d'urgenza per far fronte ad una scadenza nota da anni ed anni? Non appare sostenibile, come in qualche modo ha sostenuto un attimo fa il relatore e come insinua anche la relazione di accompagnamento del decreto-legge, che sia stata la lentezza dell'iter parlamentare del disegno di legge Atto Senato n. 691 (attualmente in attesa dell'esame dell'Aula in Senato) a rendere necessario il decreto-legge al nostro esame. Era ben prevedibile, data la complessità del disegno di legge Atto Senato n. 691, che i tempi dell'esame parlamentare sarebbero stati quelli che poi si stanno verificando. Al riguardo ho invece ricordato che anche se la citata direttiva 2003/54 è stata recepita nel nostro ordinamento con la legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), le sue disposizioni non sono state ancora introdotte nella nostra legislazione. È rimasto sostanzialmente inapplicato l'articolo 15, comma 1, di tale legge, che impegnava il Governo, per dare attuazione alla direttiva 2003/54/CE, ad adottare, entro un anno dalle date di entrata in vigore della legge comunitaria, uno o più decreti legislativi.

Prima di passare all'esame del provvedimento, è forse utile richiamare quali sono state le difformità della normativa nazionale rispetto alla direttiva 2003/54 indicate nella citata procedura di infrazione n. 2006/2057 della Commissione europea del 12 dicembre 2006.

Si tratta delle seguenti difformità: inattuazione dell'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva, che obbliga gli Stati membri a prevedere che i fornitori di energia elettrica specifichino ai clienti, nell'inviare le fatture, la fonte energetica utilizzata e l'impatto ambientale derivante dalla produzione di elettricità; inattuazione dell'articolo 3, paragrafo 9, della direttiva, che prescrive agli Stati membri di notificare alla Commissione europea tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi di servizio pubblico; violazione dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, avendo l'Italia imposto ai distributori locali l'obbligo di fornire elettricità a prezzo regolato ai clienti non civili, che erano liberi di scegliere il proprio fornitore sin dal 1° luglio 2004; inattuazione dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva, che detta specifici criteri, nel caso che il gestore del sistema di distribuzione sia parte di un'impresa verticalmente integrata, al fine di renderlo indipendente da altre attività non connesse alla distribuzione, per quanto riguarda l'organizzazione e l'adozione di decisioni; inattuazione dell'articolo 20, paragrafo 1, e articolo 9, lettera e), della direttiva, in base ai quali gli Stati membri devono garantire l'attuazione di un sistema non discriminatorio di accesso dei terzi alle reti di trasmissione, in quanto all'acquirente unico viene attualmente assicurato un accesso prioritario agli interconnector alla frontiera con la Francia (per effetto dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle attività produttive del 13 dicembre 2005).

Passiamo ora all'esame delle principali disposizioni del breve decreto-legge, che consta di un solo articolo, organizzato in sei commi.

Al comma 1 si dispone, a decorrere dal 1° luglio 2007, il regime di separazione societaria tra le attività di distribuzione elettrica e le attività di vendita dell'energia elettrica, quanto meno per le imprese le cui reti alimentino almeno 100.000 clienti finali. La disposizione allinea la nostra legislazione a quanto previsto nella citata direttiva 2003/54, all'articolo 15, intitolato «Separazione dei gestori del sistema di distribuzione». Con questa disposizione perviene alla sua conclusione la complessa vicenda di denazionalizzazione del sistema elettrico italiano, iniziata, come abbiamo ricordato, con il decreto legislativo n. 79 del marzo 1999. Al posto dell'ENEL e di alcune aziende elettriche municipali abbiamo ora un sistema nazionale assai complesso, che la ristrettezza del tempo a disposizione impedisce di delineare. Vedremo nel lungo periodo come la machinery di questo complesso sistema funzioni nel non semplice contesto normativo previsto dall'articolo 117 della Costituzione (per cui sono materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni solo il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, tutto il resto essendo di competenza delle Regioni), assicurando la fornitura di energia elettrica con le necessarie garanzie di sicurezza e affidabilità. Siamo comunque ancora ben lontani da quello che desidera la Commissione europea, e cioè il mercato unico dell'energia nei 27 Paesi membri.

Al riguardo, la Commissione manifesta sempre una convinzione assoluta ed astratta, come se non pesassero per nulla, in questo auspicato processo di fusione, né le importanti differenze tra i Paesi membri (prima di tutto geografiche, ma poi anche storiche e culturali), né le notevolissime inerzie dei sistemi energetici nazionali, dovute al costo elevato degli investimenti ad essi associati. Di questa assai discutibile convinzione astratta della Commissione può essere buon esempio il "considerando" n. 21 della citata direttiva 2003/54, che così ingenuamente prevede: «L'apertura progressiva del mercato alla piena concorrenza dovrebbe eliminare il più presto possibile le differenze tra Stati membri».

Sempre al comma 1, il decreto-legge dispone la separazione funzionale anche per lo stoccaggio del gas (per cui con la Stogit S.p.A. già di fatto sussiste la separazione societaria). Non riteniamo giustificato l'inserimento di questa disposizione, su cui peraltro concordiamo, nel presente decreto-legge, perché a nostro avviso non sussistono le motivazioni di straordinaria necessità ed urgenza costituzionalmente indispensabili.

Il comma 1 prescrive anche alle imprese distributrici l'obbligo della messa a disposizione, trasparente e non discriminatoria, dei dati relativi alla misura dell'energia fornita ai clienti finali, disposizione certamente condivisibile per la facilitazione della concorrenza che essa determina, eliminando una asimmetria informativa tra le società di vendita, ma di cui è per lo meno opinabile l'inserimento in un decreto-legge, non risultando evidenti a nostro avviso le motivazioni di straordinaria necessità ed urgenza.

Quanto al comma 2, siamo pienamente d'accordo sul regime di tutela dei clienti finali domestici da esso previsto. Si tratta di una disposizione già presente nella citata direttiva 2003/54 (all'articolo 3, comma 3). Una identica tutela è prevista per le piccole imprese con meno di 50 dipendenti e 10 milioni di euro di fatturato, connesse in bassa tensione.

Il comma 3 affida all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di definire le condizioni standard di erogazione del servizio. Siamo d'accordo. Anche questo punto è previsto nella direttiva 2003/54 citata. Siamo invece contrari al successivo compito affidato all'Autorità, sempre al comma 3, relativo alla definizione di prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica ai clienti finali domestici e alle piccole imprese di cui al comma 2 e per le forniture di gas ai clienti domestici, prezzi di riferimento che le imprese di vendita sono tenute a inserire nelle proprie offerte commerciali. Si tratta di una disposizione mancante a nostro avviso dei requisiti costituzionalmente previsti per l'inserimento in un decreto-legge. Ma siamo ad essa contrari soprattutto per l'evidente diffidenza che manifesta nei confronti del mercato e del suo funzionamento. Sarebbe stato più comprensibile se la norma avesse avuto una durata transitoria, limitata ad esempio ai primi due anni di funzionamento del mercato, ma così è veramente inaccettabile. Vi è inoltre da chiedersi come tecnicamente l'Autorità per l'energia elettrica e il gas potrà assolvere a tale compito, poiché i prezzi dell'energia elettrica a partire dal 1° luglio 2007 si formeranno unicamente sul mercato.

Siamo d'accordo sulla disposizione di cui al comma 4, volta ad assicurare alle imprese clienti finali che siano senza fornitore di energia elettrica o che non l'abbiano ancora scelto un adeguato servizio di salvaguardia. Non siamo invece d'accordo sull'ultima disposizione di tale comma, che pro tempore assicura a tali imprese clienti finali la continuità della fornitura, a condizione che le imprese di distribuzione o di vendita a cui compete la fornitura indichino "previamente" il prezzo dell'energia elettrica. A partire dal 1° luglio 2007 il prezzo dell'energia elettrica si forma giorno per giorno, anzi ora per ora, sul mercato ed è abolita ogni forma di tariffazione dell'energia elettrica.

Il comma 5 prescrive che nelle fatture e nel materiale promozionale le imprese di vendita dell'energia elettrica informino i clienti sulla composizione in termini di fonti energetiche utilizzate nella fornitura di energia elettrica relativa all'anno precedente e indichino altresì le fonti informative disponibili sull'impatto ambientale della produzione. Si tratta di disposizioni esplicitamente previste nella citata direttiva 2003/54 (all'articolo 3, comma 6), la cui inattuazione, come abbiamo detto prima, è stata causa di inizio di una procedura di infrazione. Nulla da obiettare quindi sull'inserimento di tale disposizione nel decreto-legge. C'è comunque da stupirsi di come talora (come in questo caso) le direttive europee contengano disposizioni minuziose, più proprie di un regolamento.

Al comma 6, il Ministero dello sviluppo economico viene incaricato esplicitamente dell'attuazione delle disposizioni in materia di ricerca e sviluppo riguardanti il sistema elettrico nazionale, disposizioni previste dal decreto del Ministro delle attività produttive dell'8 marzo 2006. Risulta così finalmente superabile il sostanziale blocco di queste attività di ricerca e sviluppo, che data dall'inizio del 2006, originato dalle obiezioni della Commissione europea, come sempre molto attenta a che non si verifichino forme di finanziamento pubblico rientranti nella categoria degli aiuti di Stato. Il prestigioso centro di ricerche sul sistema elettrico CESI RICERCA SpA, passato nell'agosto 2006 sotto controllo dell'ENEA, potrà quindi riprendere la sua molto pregevole attività in questo settore. Siamo d'accordo sull'esistenza delle condizioni costituzionali di straordinaria necessità ed urgenza per l'inserimento di questa disposizione nel decreto-legge.

In conclusione, come abbiamo sopra precisato, condividiamo buona parte delle disposizioni contenute nel decreto-legge al nostro esame, ma non tutte. In particolare, riteniamo non inseribili nel decreto-legge, mancandone i presupposti costituzionali, le disposizioni riguardanti lo stoccaggio del gas di cui al comma 1, e non condividiamo la diffidenza nei confronti del funzionamento del mercato elettrico, espressa in particolare (ma non solo) dalla disposizione di cui al comma 3, che affida all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di stabilire "sulla base dei costi effettivi di servizio" prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica e di gas per i clienti finali domestici o ad essi assimilati.

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pecoraro Scanio. Ne ha facoltà.

PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la scelta delle liberalizzazioni, con il provvedimento oggi alla nostra attenzione, affronta uno dei comparti di maggiore impatto nel complesso dell'economia nazionale. Alcuni commentatori, in questi mesi, hanno ironizzato, come se liberalizzare attività commerciali e distributive fosse poca cosa. Invece si tratta di una precisa strategia di questo Governo.

Oggi affrontiamo con tale forza la liberalizzazione del mercato energetico, sia esso dell'elettricità o del gas, non solo perché questa indicazione ci viene dall'Unione Europea, ma anche perché questa maggioranza ha la forza e la coesione di mettere in discussione antichi e ancora troppo saldi monopoli.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha calcolato che già il primo trimestre consoliderà una riduzione delle bollette di 35 euro su base annua, e siamo solo all'inizio: si tratta, non sfugga, della prima riduzione delle spese per energia da tre anni a questa parte.

In questi anni il dibattito sulle tasse e sui prelievi, su quanto costa la macchina della pubblica amministrazione ai cittadini è stato una costante. Oggi riaffermiamo con forza che un mercato sano, giustamente regolato contro i monopoli, rafforza il potere di acquisto delle famiglie e aiuta non solo le fasce deboli della popolazione, ma anche quelle famiglie che hanno un reddito normale, che si trovano ad affrontare a volte rincari eccezionali.

La scelta portata avanti con questo decreto, di evidente necessità ed urgenza, dal momento che la data per la liberalizzazione del mercato elettrico è stata fissata per il 1° luglio dall'Unione Europea, realizza questi obiettivi con scelte concrete e radicali: la separazione societaria tra distribuzione e vendita nel comparto dell'energia elettrica e la separazione funzionale nel gas sono passaggi fondamentali per favorire la concorrenza. È un primo passo, sebbene resti aperto il fronte relativo alle reti, che ancora oggi rischiano di essere un elemento di ostacolo: SNAM Rete Gas di ENI, con quasi 31.000 chilometri di condotte, detiene praticamente la totalità dei gasdotti nazionali. Recuperare l'idea che i monopoli naturali non devono solo essere regolati, ma anche governati pienamente nell'obiettivo dell'interesse generale è una linea di tendenza che non ha alcuna contraddizione con la normativa europea. Coerentemente con una sana politica di liberalizzazioni è necessario trovare una nuova sintesi tra concorrenza e monopoli naturali, e questo vale per il gas come per altri comparti strategici, tra i quali anche le telecomunicazioni. Se non sapremo portare avanti nella normativa questo grande tema, rischiamo di non vedere crescere la concorrenza, ma di concedere a pochi operatori rendite di posizione che finiscono per essere parassitarie rispetto all'economia reale.

Le liberalizzazioni possono avere un effetto positivo e concreto anche nella responsabilizzazione dei cittadini di fronte agli epocali mutamenti che il Paese vive. L'obbligo di rendere noto, come previsto nel decreto, il mix energetico di approvvigionamento da parte di ciascuna azienda che vende elettricità è un passaggio importante che, siamo sicuri, ci dimostrerà la consapevolezza tra i cittadini che l'energia non è tutta uguale e che oggi le piccole scelte quotidiane, come quella del proprio fornitore energetico, hanno effetti dirompenti sul mutamento climatico. Già oggi, a pochi giorni dal 1° luglio, alcuni offrono energia interamente prodotta da fonti rinnovabili a prezzi concorrenziali. Entro poco non basterà più fare pubblicità accattivanti sulla responsabilità ambientale di qualche grande gruppo: saranno le bollette a dire con chiarezza quanto dell'offerta di ciascuna azienda proviene da fonti fossili e quanto invece da fonti rinnovabili.

Proprio questo elemento apre una riflessione che andrà approfondita: sarebbe un danno se la liberalizzazione del mercato elettrico portasse ad un aumento dei consumi. Il primo elemento che ci consentirà di rispettare il piano di abbattimento delle emissioni di CO2 deciso dall'Unione Europea del 20 per cento entro il 2020 è infatti la riduzione dei consumi, un'azione efficace e senza riserve per l'efficienza e il risparmio energetico. Senza questo, anche significativi investimenti in fonti rinnovabili e trasporti sostenibili sarebbero vani. Chi, proprio grazie alla liberalizzazione, proponesse ai consumatori di passare, ad esempio, dai 3 chilowattora ai 4,5 chilowattora senza aggravi (come già proposto da ENEL in questi anni), in nome di profitti di breve durata, si macchierebbe di un comportamento irresponsabile, ancor di più in ragione del fatto che quelle scelte provocherebbero insostenibili esternalità in carico alla collettività.

Noi proponiamo fin d'ora un modello diverso. Grazie ad alcuni emendamenti approvati dalla Commissione cominciamo a dire che il risparmio energetico è un pezzo delle politiche di liberalizzazione. La crescita delle società di servizi energetici, soprattutto rispetto alla pubblica amministrazione, sarà un passaggio fondamentale per non cadere nel tranello dell'aumento dei consumi. La stessa figura potrà avere il compito di progettare il risparmio energetico e di orientare la scelta dei fornitori a basso costo ed alta sostenibilità.

Liberalizzazioni e mercato sono strumenti per raggiungere obiettivi non più derogabili: abbattere i costi per le famiglie e garantire la sostenibilità ambientale. Se, con coerenza, sapremo orientare questo e altri interventi a quegli obiettivi, anche con il concorso del mercato e delle aziende, ma senza piegarci al corto respiro dei bilanci trimestrali, potremo guardare, a mio parere, con speranza al futuro. (Applausi dal Gruppo IU-Verdi-Com).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Galardi. Ne ha facoltà.

GALARDI (SDSE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, ha lo scopo di regolare temporaneamente l'ingresso del mercato domestico nel mercato libero dell'energia, nell'attesa che l'iter per l'approvazione del disegno di legge n. 691 per il completamento del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale sia completato.

Dal 1° luglio 2007, infatti, è cliente idoneo ad accedere al mercato libero ogni cliente finale, nel rispetto della legge n. 239 del 2004 in recepimento della direttiva europea 2003/54/CE. In attesa che il disegno di legge n. 691 sia approvato è necessario introdurre misure a tutela del consumatore finale, che impediscano l'aumento ingiustificato delle tariffe e che mantengano inalterati i livelli di tutela previsti dalle norme comunitarie, e regole che definiscano il trattamento dei clienti liberi rimasti, di fatto, all'interno del mercato vincolato.

La legge n. 239 del 2004, infatti, si limita a introdurre la scadenza del 1° luglio 2007 senza, con ciò, stabilire le regole e i regimi di tutela da applicare ai clienti finali. La Commissione europea ha ritenuto insufficienti le comunicazioni fornite dallo Stato italiano circa la presentazione di un disegno di legge ad hoc ed ha deciso che, in mancanza di fatti nuovi, durante la riunione «infrazioni» del 27 giugno 2007 passato, per l'Italia sarebbe stato proposto il ricorso in Corte di giustizia. Di conseguenza, onde evitare sanzioni allo Stato e rischi nella regolarità dei prezzi e nelle forniture ai clienti domestici italiani, il Governo ha deciso di adottare delle misure urgenti con il presente decreto.

Il presente decreto‑legge, quindi, va a modificare con urgenza le norme nazionali in contrasto o inadeguate alla completa liberalizzazione del mercato. Data la sua natura temporanea e al fine di rendere meno traumatica possibile la fase di transizione da un mercato vincolato a un mercato libero, si è scelto di caratterizzare l'ambito d'intervento del decreto da un elevato grado di continuità rispetto all'attuale servizio di fornitura e vendita per i clienti domestici, pur nel rispetto dei nuovi princìpi della direttiva comunitaria e nella possibilità per i clienti di scegliere liberamente il nuovo fornitore.

Le norme di fatto prevedono, dal lato dell'offerta, in primo luogo l'obbligo, entro 180 giorni a partire dall'entrata in vigore del decreto-legge in oggetto, della separazione societaria tra le attività di distribuzione e le attività di vendita dell'energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000 utenti; in secondo luogo, l'obbligo della separazione funzionale tra le attività di gestione delle infrastrutture dei sistemi elettrico e del gas naturale da tutte le attività ad essa non direttamente connesse (prevista anche per le attività di stoccaggio del gas, ad oggi operata per la quasi totalità dall'operatore dominante). L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilirà le disposizioni con cui avverrà la separazione. La mancanza di queste due disposizioni nel nostro ordinamento ha dato luogo a due procedure di infrazione da parte della Commissione europea: la loro introduzione ha quindi carattere di urgenza onde evitare sanzioni.

Sempre dal lato dell'offerta, è previsto in terzo luogo l'obbligo da parte delle società distributrici all'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati relativi ai consumi dei clienti finali da parte delle società di vendita. Sempre l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definirà le modalità attraverso cui quest'obbligo sarà rispettato.

Dal punto di vista della domanda è necessario distinguere due tipologie di clienti/utenti per i quali sono previste norme di tutela separate: i clienti domestici e i clienti non domestici; in generale, si conferma il regime attuale per i clienti domestici del settore del gas e si propone che le modalità di tutela per gli utenti di energia elettrica siano simili a quelle ad oggi vigenti, fino a che gli utenti non esprimano la loro scelta.

I clienti domestici e i clienti non domestici con un numero di dipendenti inferiore a 50 ed un fatturato inferiore ai 10 milioni di euro beneficiano delle condizioni attuali, che vedono il servizio di fornitura affidato al default supplier e il servizio di approvvigionamento affidato all'acquirente unico. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas disciplinerà le condizioni di "fornitura automatica", dettando le condizioni di servizio standard, informazioni che le società di distribuzione e vendita dovranno obbligatoriamente inserire nelle loro opzioni commerciali.

Per i clienti non domestici che non hanno scelto il fornitore o che ne sono provvisoriamente privi si attiverà il "servizio di salvaguardia", che stabilirà i fornitori attraverso procedure concorsuali e a condizioni che incentivino l'entrata nel mercato libero. Nell'attesa che il Ministro per lo sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, disciplini il servizio di salvaguardia, la continuità dell'erogazione di energia elettrica sarà garantita dalle società distributrici o di vendita a prezzi non discriminatori e predeterminati. All'Autorità per l'energia elettrica e il gas spetta il compito di vigilare sul rispetto dei prezzi e delle condizioni di vendita verso gli utenti che non hanno ancora espresso la loro scelta.

Il decreto obbliga le società di vendita a pubblicare nelle fatture e nel materiale promozionale il mix di combustibili utilizzato per la produzione dell'energia elettrica. Le norme sancite nel presente decreto-legge si prefiggono infatti lo scopo di sviluppare la concorrenza, tutelare il consumatore nella fase di transizione dal vecchio al nuovo regime e rendere la scelta dei consumatori una scelta consapevole in termini di impatto ambientale.

Lo sviluppo di una piena concorrenza è favorito dagli interventi in merito alla separazione delle reti e alla non discriminazione all'accesso alle informazioni da parte delle società di distribuzione verso le società di vendita. Con la separazione della gestione delle infrastrutture delle reti dalle attività di vendita si garantisce un regime di perfetta neutralità delle prime; si annulla il vantaggio informativo che veniva alle società di vendita appartenenti a gruppi integrati a società di distribuzione e si impedisce che la società di distribuzione trasferisca alle società di vendita, che ad essa faceva capo, il suo portafoglio clienti. In questo modo si garantisce un mercato caratterizzato da informazioni e condizioni di partenza uguali per tutti e si evitano le sanzioni che deriverebbero dalle due procedure d'infrazione avviate dall'Unione Europea per l'Italia in merito a queste due disposizioni.

Il secondo importante scopo del presente decreto-legge è quello di garantire la massima tutela e garanzia di servizio ai consumatori finali che non hanno scelto il nuovo fornitore o che si trovano temporaneamente privi dello stesso. Sono state previste discipline diverse a seconda della natura e delle esigenze delle diverse categorie di consumatori. Alla disciplina prevista per i clienti domestici sono state assimilate le piccole e medie imprese connesse a bassa tensione: per questi soggetti sono fatte salve le condizioni attuali, secondo le quali al fornitore di fiducia è affidata la distribuzione e all'acquirente unico l'approvvigionamento dell'energia, affidando all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la definizione dei prezzi di riferimento in base ai costi effettivi del servizio.

La decisione di non modificare sostanzialmente le condizioni attualmente vigenti risponde a diverse ragioni: in primo luogo, la necessità di introdurre in forma graduale le novità del processo di liberalizzazione; in secondo luogo, la necessità di contenere i costi del sistema, di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi e di garantire una rapida implementazione dei provvedimenti stabiliti dal decreto. Resta ferma la possibilità di modificare tale assetto in futuro nel disegno di legge attualmente in esame al Senato. Anche la disciplina studiata per le grandi imprese (clienti finali non domestici non rientranti nella categoria al comma 2 dell'articolo 1 del decreto in oggetto) è stata ideata a tutela del consumatore e a garanzia della continuità del servizio e di incentivazione all'accesso al mercato libero.

L'obbligo di diffusione delle informazioni relative al mix di combustibile impiegato dai fornitori per la produzione di energia ha il doppio scopo di dare ai consumatori gli strumenti per fare scelte di consumo consapevole e di rendere visibili o incentivare le società di produzione impegnate nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione di energia rinnovabile, con l'augurio che, con il tempo, sia la domanda stessa e quindi il mercato a premiare queste società e a spingere tutti gli operatori verso la strada dell'energia pulita.

Infine, ad ulteriore difesa e tutela del consumatore, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas sarà l'organo preposto a stabilire le disposizioni in base a cui i diversi attori del mercato dovranno muoversi e al controllo che, in questa fase di transizione, il consumatore non venga danneggiato da aumenti di prezzo o cambiamenti delle condizioni contrattuali ingiustificati.

Il ritardo con cui si è protratto l'iter legislativo del disegno di legge n. 691 sul completamento della liberalizzazione del mercato dell'energia e del gas naturale ha impedito che il processo di liberalizzazione del mercato fosse disciplinato e regolamentato nei tempi previsti dalla legge e stabiliti dall'Unione Europea. Ciò ha fatto sì che per l'Italia fossero avviate procedure di infrazione da parte della Commissione europea, infrazioni che si trasformeranno in sanzioni se la situazione non sarà risolta in tempi brevissimi. Nondimeno, il vuoto legislativo provocherebbe ingenti danni ai cittadini, i quali si troverebbero privi di tutela in un momento delicato come può essere il passaggio da un mercato vincolato a un mercato libero.

Per le ragioni che ho cercato qui di esporre brevemente, si rende necessaria l'approvazione del decreto-legge alla nostra attenzione. (Applausi dal Gruppo SDSE).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Allocca. Ne ha facoltà.

ALLOCCA (RC-SE). Signor Presidente, l'atto di conversione in legge del decreto-legge n. 73 del 18 giugno 2007 risponde, come già è stato fatto osservare da chi mi ha preceduto, a motivi di urgenza dettati dalla decisione della Commissione europea di procedere, nonostante l'iter avanzato del disegno di legge delega n. 691, che si occupa più ampiamente della materia, alla proposta di ricorso in Corte di giustizia contro il nostro Paese per il mancato recepimento della direttiva CE n. 54/2003, la quale prevede che entro il 1° luglio 2007, quindi all'inizio dell'efficacia del decreto, tutti i clienti finali del settore elettrico, ivi compresi i clienti domestici, possano accedere alla libera scelta del fornitore.

Considerando la necessità di rendere comprensibili ed omogenee le regole di base del mercato delle forniture elettriche, il decreto in discussione, assieme al settore elettrico, tocca alcuni elementi basilari anche del mercato del gas, evitando così, io credo opportunamente, un diverso regime temporale tra provvedimenti minimi di base riguardanti forniture tra loro strettamente connesse (in alcuni casi nell'uso domestico il gas e l'elettricità sono invariabilmente utilizzati per gli stessi produttori).

La questione sarà ovviamente più ampiamente trattata nel citato disegno di legge n. 691, che nonostante l'approvazione del decreto non perde il suo carattere di urgenza, in particolare per tutto ciò che concerne l'avvio di una nuova legislazione sulle fonti rinnovabili, capace di rispondere alle sfide poste dall'emergenza della questione ambientale e climatica e di rispondere agli obiettivi fissati in sede europea che vedono l'Italia in forte ritardo.

Naturalmente la questione richiama considerazioni più generali, che non si possono sottacere, sul settore dell'energia e sulle sue implicazioni con i modelli di sviluppo, con l'ambiente, con il processo di costruzione dell'Europa comune, con la più generale politica internazionale.

Lontano dall'aver rappresentato il riscatto dell'umanità dalla fatica e dall'aver reso disponibili all'intera umanità i frutti ed i benefici dello sviluppo tecnologico, come sembrava possibile agli albori del secolo scorso, l'uso delle fonti energetiche, il loro possesso, il loro incontrollato sviluppo e il loro uso hanno costituito l'oggetto di una progressiva politica di potenza imposta sempre più spesso con l'uso delle armi ed hanno finito per costituire, attraverso l'influenza sul clima, una pesante ipoteca sul futuro del pianeta, non lasciando alcuna zona franca, nemmeno all'interno delle economie più evolute.

Partendo da questa lettura, gli obiettivi che riteniamo necessario perseguire, e che si intrecciano con la questione energetica, sono facilmente enumerabili: la costruzione di un sistema europeo che superi i vincoli nazionali e che mantenga nella sede europea un controllo pubblico dei processi; un'azione efficace sul terreno dell'efficientamento sia del sistema di produzione che degli utilizzatori; l'evoluzione verso un'economia più spostata verso la produzione di servizi che sulle produzioni tradizionali di beni di consumo; il potenziamento dell'uso di fonti rinnovabili e a bassa o nulla emissione di gas serra; l'affermarsi di una cultura del limite che è necessario comunque introdurre nel senso comune e nella cultura di governo.

Se per assurdo - lo ripeto spesso - fosse possibile individuare fonti di energia economiche, a disposizione di tutti e non inquinanti, il loro uso illimitato produrrebbe comunque effetti devastanti sui modelli di vita e sulla possibilità di salvaguardare le caratteristiche evolutive ed antropologiche della stessa specie. È necessario l'avvio di una scelta consapevole, di un'informazione compiuta anche sugli effetti sull'ambiente dell'uso dell'energia. Credo che sotto tale aspetto un particolare punto di questo decreto consideri opportunamente l'esigenza che sia declinata al consumatore l'origine della produzione dell'energia, perché si avvii su questo terreno anche una nuova cultura di consumo consapevole, attivando positivamente le possibilità di scelta e del mercato.

Ma all'interno dei processi di trasformazione è necessario che vi sia la salvaguardia dei consumatori domestici e delle categorie sociali più deboli, sia per reddito che per salute; vorrei precisare, non perché le condizioni di salute determinano o possono essere indennizzate da facilitazioni economiche, ma perché le condizioni di salute (mi rivolgo anche al relatore e al Governo) determinano a volte un bisogno di energia superiore: basti pensare a tutti coloro che in particolari condizioni dipendono da macchinari o che, per determinate condizioni di salute, hanno oggettivo bisogno di condizionamento. È nella memoria di tutti quanto hanno provocato nei soggetti anziani e nei soggetti deboli o a rischio le ondate di caldo.

Il processo di liberalizzazione definito dal decreto oggi in discussione riguarda più da vicino il primo e l'ultimo dei punti in elenco: il graduale passaggio, come dicevamo, da un'economia dei campioni nazionali ad un'economia su scala europea e la salvaguardia dei consumatori finali.

Sul primo punto riteniamo sia necessario che tutto il processo avvenga nel rispetto del principio di reciprocità, offrendo così l'unica garanzia che può consentire di ridurre il tasso degli egoismi nazionali e costruendo una relazione tra lo spazio concesso al mercato ed il mantenimento di processi democratici in ordine alle scelte strategiche e alla disponibilità generale degli strumenti e delle infrastrutture di distribuzione.

Abbiamo oggi la separazione funzionale di alcuni pezzi dell'intera filiera della produzione e della distribuzione di energia. Credo che dovremmo impegnarci perché questo processo avanzi, ma nella reciprocità e attraverso un impegno diretto dell'Europa nei confronti degli Stati nazionali che la compongono. Un processo, quindi, che può concretizzarsi solamente (dal nostro punto di vista) se diviene un pezzo comunemente accettato dall'intera Unione Europea e sancito e guidato da apposite normative.

I clienti finali, primi tra tutti quelli domestici che utilizzano l'energia per i propri bisogni essenziali, debbono disporre di adeguati strumenti di tutela che, pur salvaguardando l'attivazione di una positiva concorrenza sui prezzi, offrano comunque garanzie sulla individuazione di efficaci prezzi di riferimento, stabilendo così tetti e limiti alla dinamica dei prezzi in funzione dei reali costi di produzione. Ciò anche al fine di evitare che i territori più disagiati - insieme ai soggetti più disagiati - e quindi difficilmente raggiungibili paghino il prezzo del nuovo modello.

Tra i clienti finali, è poi necessario - lo dicevo dianzi - distinguere coloro che sono in particolari condizioni economiche e di salute, per i quali è comunque impossibile rinunciare a beni essenziali per la ordinaria sopravvivenza nel modello della nostra organizzazione sociale. In Commissione abbiamo lavorato in questo senso, in un rapporto anche utile e positivo con l'opposizione e con il relatore, per produrre risultati sia sul primo che sul secondo punto, consapevoli che il presente decreto è però solo un tratto breve di una più complessiva politica che deve porsi l'ambizione di incidere profondamente sui modelli di produzione, di distribuzione e di consumo.

Riteniamo che questo sia il solo modo che ci possa consentire di dare risposte all'altezza delle sfide che il nostro tempo ci consegna. (Applausi dei senatori Tecce, Rame e Pecoraro Scanio. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Santini. Ne ha facoltà.

SANTINI (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, siamo qui di fronte ad una di quelle tematiche che dovrebbe interessare profondamente l'opinione pubblica, ma temo che, con molti altri temi roventi, passi un po' inosservata. Eppure stiamo semplicemente inseguendo dei problemi, quando avremmo invece il dovere di precederli, di anticipare le soluzioni. Lo ha detto il relatore: siamo in forte ritardo per quanto riguarda il recepimento e la realizzazione delle linee direttrici europee e anche il senatore Possa ha indicato proprio in tali linee una delle motivazioni del nostro ritardo.

È molto difficile assolvere a tutti gli impegni che l'Europa indica in questo campo; ben pochi Paesi oggi sono e sarebbero in grado di realizzare il piano per l'energia indicato dall'Europa. Va detto tuttavia, non per parte politica ma con una valutazione serena, che la proposta del Governo non appare certo all'altezza di questo impegno, peraltro molto ambizioso: è insufficiente, limitata, direi che forse parte anche un po' scoraggiata di fronte alle grandi tematiche che vengono dall'Europa.

Se ne è parlato, fra l'altro, in maniera molto approfondita e direi appassionata, al Parlamento europeo l'11 giugno a Bruxelles, quando una delegazione del Senato andò lassù - facevo parte di questo gruppo ristretto - per portare la posizione italiana e soprattutto per ascoltare e assistere al dibattito all'interno di un forum in cui si è parlato di energia e di cambiamenti climatici (poi si è discusso anche di Costituzione europea). Per restare al tema di cui stiamo dibattendo, in quella sede non è stato fatto un passo indietro rispetto al piano di politica energetica di cui si è dotata l'Europa, che ha tre obiettivi condivisibili ai quali, per quanto ambiziosi, non possiamo sfuggire e rinunciare: il primo è la lotta contro i cambiamenti climatici; il secondo è la promozione dell'occupazione e quindi della crescita complessiva dell'Unione Europea; il terzo è la limitazione della vulnerabilità - diciamolo pure, anche della fragilità - esterna dell'Unione Europea, quindi dell'Italia in particolare, sotto il profilo delle importazioni di gas e di petrolio.

Questi impegni sono importanti, se vogliamo raggiungere i due obiettivi che sono stati già ricordati in quest'Aula: la riduzione dei consumi di almeno il 20 per cento entro il 2020 e, come obiettivo direttamente collegato e conseguente, la riduzione almeno del 30 per cento - ma già si dice che basterebbe anche un 13 o un 20 per cento - della produzione dei gas serra, sempre entro il 2020. Questo - dicono a Bruxelles - può avvenire, non è un'utopia, se si applica il poderoso piano di azione energetico varato l'anno scorso, ribadito quest'anno dalla Commissione europea e approvato dal Parlamento europeo, che produrrebbe, se attuato in tutti i Paesi membri, una nuova autentica rivoluzione industriale.

I punti sono dieci, sarebbe lungo ricordarli tutti, ma alcuni sono interessanti, anche perché sono dell'opinione che non è solo utopia: chi ha avuto esperienza del Parlamento europeo lo sa, in Europa c'è l'abitudine di sparare molto alto per poi magari accontentarsi di qualche risultato ridimensionato. Ne è un esempio il secondo tema del dibattito di quel forum dell'11 giugno a Bruxelles: la Costituzione europea è entrata come Costituzione, è uscita purtroppo dal Consiglio di Bruxelles come una semplice nuova riduzione o comunque una revisione del Trattato europeo, come tante ve ne sono state. In questo campo speriamo che non ci si accontenti del minimo ma che si punti quantomeno al massimo indicato.

Il primo punto di questo piano d'azione energetico prevede la realizzazione di un mercato interno dell'energia come condizione indispensabile per conseguire tre obiettivi in modo particolare: la competitività, la sostenibilità, la sicurezza delle forniture, soprattutto per quanto riguarda il settore del gas e dell'elettricità.

Il secondo punto parla dei nostri rapporti di clienti - definiamoci così - nei confronti di Paesi fornitori di energia. Per quanto concerne il gas, i fornitori sono abbastanza vicini, come la Norvegia, la Russia, l'Algeria, i rapporti sono sempre stati molto buoni ma anche recenti episodi di cronaca ci hanno ricordato quanto sia facile andare in crisi energetica. Il piano d'azione europeo prevede allora la realizzazione di una autentica solidarietà fra Stati membri in caso di crisi energetica in modo da favorire anche degli scambi interni per sopperire a questi casi.

Il terzo punto indica le modalità necessarie per realizzare questa solidarietà, per esempio riesaminando il sistema di scambio dei diritti di emissione.

Per quanto riguarda le alternative, in Europa c'è molta enfasi sulle energie alternative e rinnovabili; qui in Italia forse ci abbiamo creduto meno, stiamo recuperando con molta titubanza degli obiettivi e anche dei risultati che in altri Paesi sono stati già raggiunti. Per fare questo non basta però la fantasia, non è sufficiente impiantare alcune pale eoliche o individuare nei pannelli solari il modo per sanare, tra l'altro, i bilanci familiari. Bisogna piuttosto creare settori di investimento ed innovazione autentici per produrre il risultato, secondo quanto indicato al punto 2, di creare nuovi posti di lavoro.

Per quanto riguarda il concorso di queste energie rinnovabili alla copertura del fabbisogno non vi sono soverchie illusioni. Attualmente la media europea, con riferimento alle energie rinnovabili, si colloca intorno al 7 per cento. Si pensa di raggiungere l'ambizioso obiettivo del 20 per cento entro il 2020. L'Italia sta cercando di tenere il passo con questo impegno.

Al punto 6 si parla di piano strategico europeo per le tecnologie energetiche. Produrre e distribuire non basta, ma attraverso la ricerca occorre far crescere soprattutto nuovi sistemi tecnologici. Un tema che è stato trattato anche nel forum di giugno, con un po' di titubanza ma senza particolare vergogna, è quello relativo ad un ritorno al carbone come fonte di energia. Un tempo era considerata pericolosa, ma oggi, in confronto agli oli combustibili, è considerata tutto sommato di minore impatto per la produzione di gas. Si prevede dunque un piano per incentivare la costruzione e l'esercizio entro il 2015 di una dozzina di dimostratori su grande scala per ottenere la produzione di energia attraverso il carbon fossile, ovviamente sulla base di tecnologie più raffinate e sicure rispetto a quelle che in passato contribuivano a produrre questa forma di energia.

Ricordo poi un tema scottante, che però non è stato eluso nel dibattito recente tenutosi sia ad un livello europeo più generale che nel forum di Bruxelles: l'energia nucleare. L'auspicio che si evince dal piano generale della Commissione europea, approvato dal Parlamento di recente, è di arrivare ad un quadro più avanzato per la legislazione comunitaria in tema di energia nucleare per gli Stati membri che liberamente optano per questa soluzione; non si tratta dunque di una politica obbligatoria a livello comunitario. In sostanza, oltre ad indicare alcuni aspetti negativi per le ripercussioni che derivano dall'utilizzo, è opportuno verificare altri aspetti più rassicuranti per quanto riguarda la produzione di gas. Anche in questo campo la tecnologia ha fatto passi da gigante e oggi produrre energia nucleare non rappresenta più quello spauracchio che poteva essere presentato solo quindici o venti anni fa.

Inoltre, sottolineo qualche auspicio sul piano politico. La Commissione continua a raccomandare ai Paesi membri - e il Parlamento è d'accordo - di non continuare a parlare su questi temi soltanto sulla base delle loro esperienze e con voci separate. Occorrepiuttosto una voce unica per realizzare una sorta di politica estera coerente dell'energia. A questo fine - in Europa sono bravi ad istituire nuovi uffici e direttori - è stato istituito l'ufficio dell'osservatorio dell'energia con il compito di tenere sotto controllo tutti questi piani e aspirazioni.

In sostanza, cosa è stato raccolto in questo forum, che rappresenta un'occasione per distillare, setacciare ognuna di queste idee e proposte? Sono state presentate come possibili nelle conclusioni dei relatori alcune considerazioni contenute nel piano fin qui riassunto. Una di esse è creare in Europa una rete unica di distribuzione di gas ed energia elettrica. Un tema importante, come è stato sottolineato anche nelle conclusioni, è realizzare la solidarietà tra gli Stati membri soprattutto nei momenti di crisi. Sulle energie alternative e rinnovabili è auspicabile che si trovino i mezzi, e soprattutto l'impegno degli Stati membri, per portare almeno fino al 20 per cento il contributo di queste sorgenti energetiche in base al fabbisogno. Quanto al nucleare, è stato ricordato come nella Plenaria del mese di maggio il Parlamento europeo abbia celebrato i primi 50 anni del Trattato EURATOM. Ebbene, in quella sede nessuno in maniera decisa ha parlato di fine di un'esperienza o di chiusura di un tipo di esperimento, anzi molti hanno insistito per riformare e per rimodernare questo contributo, anche perché in fondo si tratta di un problema presente in Europa: vi sono ben 152 reattori e molte decine di centrali che oggi producono il 32 per cento del fabbisogno, naturalmente nei Paesi in cui questa opzione è stata considerata possibile.

Infine, si è proposto di parlare con una "voce unica", che però dovrebbe coinvolgere il livello politico dell'Europa. Un dato di cronaca che potrebbe essere interessante è che è stata istituita dal Parlamento europeo una Commissione speciale, ad hoc, sui cambiamenti climatici, con un osservatorio sulle fonti energetiche, che dovrà setacciare tutto questo ed indicare le soluzioni possibili e i livelli di attuazione del piano. Un elemento ulteriore di consolazione è rappresentato dal fatto che il presidente di questa Commissione è un italiano, il deputato europeo Sacconi, del PSE: potremo tentare, dunque, di stabilire un rapporto di proficua collaborazione per capire se in Italia, anche con l'iniziativa legislativa oggi in esame, siamo sulla giusta strada o siamo davvero - come ha lamentato il relatore - in forte ritardo oppure - come hanno evidenziato altri colleghi - addirittura fuori dai canoni europei.

Come italiano mi auguro che non sia così e come senatore di questa parte politica mi auguro che il Governo prenda nota delle osservazioni critiche, ma anche degli auspici di riuscire a recuperare il passo degli altri Paesi.

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Paravia. Ne ha facoltà.

PARAVIA (AN). Signor Presidente, esprimo un po' di disagio nel prendere la parola perché la 10a Commissione permanente ha discusso per lungo tempo il disegno di legge n. 691 con una partecipazione notevole dei suoi componenti ed ha affrontato in modo libero e intelligente il dibattito trovando vari punti di convergenza e verificando di converso altri punti di divergenza. Nel disegno di legge n. 691 abbiamo registrato più volte anche una qualche frattura all'interno della maggioranza di centro-sinistra in Commissione, ad esempio quando abbiamo votato due emendamenti sul nucleare. Il relatore stesso ed altri componenti della Commissione hanno votato in uno all'opposizione di centro-destra e quindi si è creata una frattura. In realtà, complessivamente l'esame del provvedimento n. 691 è stato interessante e ricco di audizioni. Abbiamo avuto, quindi, la possibilità di approfondire moltissimi aspetti.

Con la finanziaria, poi, di fatto sono spariti due articoli di questo disegno di legge perché il Governo ha ritenuto, per ragioni fiscali e non solo, di intervenire più volte - i famosi 18 articoli e mi pare i 1.100 commi - stravolgendo il disegno di legge n. 691. Quindi, la Commissione ha subìto una prima impasse. Una seconda impasse l'ha subita adesso perché, mentre il provvedimento doveva essere messo in discussione in Aula, il Governo ha ritenuto, per le ragioni che sono già state esposte, di presentare questo decreto-legge.

La Commissione ha lavorato molto (forse con un numero di componenti maggiore della dozzina di senatori adesso presenti in Aula) anche su questo provvedimento per trovare punti di intesa. Una qualche intesa c'è stata, nel senso che alcuni emendamenti sono stati approvati con il parere favorevole del relatore Cabras e con la decisione del Governo di rimettersi alle determinazioni della Commissione. Ebbene, adesso leggo che tra gli emendamenti presentati in Aula ce ne è uno proprio a firma del relatore (mi riferisco all'emendamento 1.206, che poi tratteremo più approfonditamente quando le proposte emendative verranno messe in votazione) che rappresenta una vera marcia indietro. Allora io rilevo non solo un disagio, ma una contraddizione in questa maggioranza. Infatti, mentre si ragiona serenamente intorno al tavolo della Commissione, approfondendo gli argomenti, e quindi si trovano posizioni comuni e convergenze utili, che vengono addirittura votate all'unanimità, in Aula prevalgono ragioni di altro tipo. Io stesso, come parlamentare, ho ricevuto proteste da parte della CISL e di altre organizzazioni sindacali su questo emendamento.

Oggi vedo la posizione del relatore - e presuppongo del Governo che lo ha ispirato, considerate le dichiarazioni in precedenza fatte da Bersani - e in qualche modo trovo un'analogia con quanto accaduto in quest'Aula a proposito della discussione sul disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario. Infatti in Commissione si era ragionato e mi sembra che il famoso emendamento del senatore Manzione, diventato un emendamento nazionale, aveva raccolto l'adesione dell'intera maggioranza. Poi invece è scattato qualche elemento di protesta esterno e si è sfiorato il ridicolo con l'ultima lettera del Presidente del Gruppo dell'Ulivo di richiamo a Manzione e a Bordon, ai quali rivolgo la mia personale solidarietà, perché ritengo che veramente non ci si capisca più niente. È una situazione gravissima che quest'Aula dovrebbe affrontare rammentando i dettami della Costituzione circa il «senza vincolo di mandato».

Concludo, Presidente, anticipando che certamente il mio Gruppo voterà contro questo disegno di legge di conversione, pur riconoscendo che in esso vi sono elementi positivi alla cui formulazione abbiamo partecipato noi stessi.

Faccio poi un appello al relatore, anche se approfondiremo meglio la questione in occasione dell'esame dell'emendamento 1.206. In Commissione più volte abbiamo detto di non essere ambigui e di utilizzare termini chiari, precisi e perentori. Ebbene, al terzo rigo vedo, a proposito dell'intervento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che si usa il termine «transitoriamente». In Italia tutto ciò che è transitorio diventa definitivo, relatore Cabras; la pregherei, lei che è persona seria, di valutare una modifica e di indicare un termine. Utilizzare un termine così vago come «transitoramente», quando lei stesso in Commissione, su altri provvedimenti ma anche su questo, ha affermato che bisogna essere precisi, rappresenterebbe un autogol.

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

CABRAS, relatore. Rinuncio alla replica.

 

PRESIDENTE. Il Governo intende replicare?

STRADIOTTO, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. No, Presidente.

PRESIDENTE. Come stabilito, rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

 

 


 

 

 

 

 

Senato della Repubblica

XV LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

ASSEMBLEA

 

 

195a seduta pubblica (pomeridiana):

 

 

martedì 17 luglio 2007

 

 

Presidenza del presidente PERA

 

 


Seguito della discussione del disegno di legge:

(1649) Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (Relazione orale) (ore 17,27)

 

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1649.

Ricordo che nella seduta antimeridiana il relatore ha svolto la relazione orale, ha avuto luogo la discussione generale e sia il relatore che il rappresentante del Governo hanno rinunziato alla replica.

Do lettura dei pareriespressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 1.210. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti».

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

VALDITARA (AN). Signor Presidente, illustro l'emendamento 1.200 (testo 2).

Vi sono circa 100.000 imprese artigiane che operano nel settore del post-contatore e che rischiano di essere messe fuori gioco, di chiudere o di diventare dipendenti dei grandi gruppi a seguito della legge n. 46 del 2007, la cosiddetta legge Bonino.

Già nel 2000, con il provvedimento Bersani sull'energia, si toglieva qualsiasi limite alle grandi imprese che si occupano di distribuzione e vendita di energia per fornire servizi anche nel cosiddetto post-contatore. Con la legge Marzano nella passata legislatura si misero paletti ben fermi - Alleanza Nazionale fece una battaglia in questo senso - proprio a tutela delle imprese artigiane per favorire la concorrenza, che sarebbe impedita da situazioni di monopolio che in tutta evidenza danneggiano, in primo luogo, l'interesse del consumatore. Ora, con la legge Bonino il Governo ha ripristinato la discriminazione di sette anni fa.

In realtà, occorre capire se si vogliono privilegiare i grandi interessi - soliti referenti del centro‑sinistra, i grandi gruppi oligopolistici; penso alla storia che si ripete, al caso Telecom, che in qualche modo si ripete - anziché difendere la rete diffusa della nostra produzione artigianale.

Credo che la sinistra debba dare una risposta su un tema così delicato ed importante. Tutte le Confederazioni - dalla CNA, alla Confartigianato, all'Unione artigiani - si sono espresse nella direzione rappresentata da questo emendamento.

In questo momento è in gioco anche la buona fede del Governo. Infatti, alla Camera è stato approvato all'unanimità un ordine del giorno dell'onorevole Marinello che impegnava il Governo ad evitare situazioni di sostanziale monopolio e a provvedere nel senso recepito da questo emendamento. Quell'ordine del giorno venne accolto dal Governo, che si impegnò a modificare il testo della legge Bonino. Vorrei dunque capire - e ora abbiamo la possibilità concreta di comprendere - se il Governo considera gli ordini del giorno pezzi di carta straccia, senza alcun valore e senza alcuna conseguenza, o se intende dimostrare, invece, che ritiene il rispetto degli impegni presi espressione della sua credibilità e buona fede.

In gioco c'è il destino di 100.000 imprese artigiane. Credo dunque sia importante approvare l'emendamento 1.200 (testo 2).

PRESIDENTE. Avverto che la Conferenza dei Capigruppo ha provveduto ad organizzare i tempi della discussione del provvedimento, che sono già stati comunicati ai singoli Gruppi.

POSSA (FI). Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di dichiarazioni di voto.

BETTAMIO (FI). Signor Presidente, l'emendamento 1.202 vuole garantire che gli oneri connessi alle attività che le imprese di distribuzione dovranno necessariamente sopportare per assicurare l'obiettivo dell'accesso ai dati trovino copertura attraverso la previsione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas dei corrispettivi regolamenti. Le disposizioni originarie dell'articolo non garantiscono, infatti, tale copertura.

GALARDI (SDSE). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.207 in quanto il testo è stato recepito nell'emendamento 1.206 del relatore.

MENARDI (AN). Con l'emendamento 1.0.100 si vuole consentire a più produttori di condividere, oltre alla rete di distribuzione, anche la rete di adduzione. Attualmente, se due produttori, per esempio di energia idroelettrica, sono contigui, debbono realizzare due linee di adduzione per connettersi alla rete di distribuzione. Con questo emendamento si vuole consentire al secondo produttore di condividere, se già esiste, a semplice richiesta, la linea.

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CABRAS, relatore. Signor Presidente, sull'emendamento 1.200 (testo 2), primo firmatario il senatore Valditara, rivolgo un invito al ritiro, altrimenti il parere sarà contrario. L'argomento va inserito all'interno dell'Atto Senato 691 e non all'interno di questo decreto-legge.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.1. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.201 e 1.202.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.3 e 1.40. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.203.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.204 e 1.205, tra loro identici, 1.5/100 e 1.5. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.208, che ritengo comunque assorbito dall'emendamento 1,206, del relatore, che sostituisce il comma 3. Lo stesso vale per gli emendamenti 1.6 e 1.7.

Sull'emendamento 1.209 rivolgo un invito al ritiro. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.210. L'emendamento 1.8/100 lo ritengo assorbito dall'emendamento 1.206.

Ritiro l'emendamento 1.8. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.211, 1.212 e 1.213. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.214. L'emendamento 1.215 lo ritengo assorbito dall'emendamento 1.206. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.11 e 1.12. Ritiro l'emendamento 1.10 (testo corretto). Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.13.

Quanto all'emendamento 1.216 propongo ai firmatari una riformulazione, con l'aggiunta, dopo le parole: «e della produzione», delle altre: «e utili al fine di risparmiare energia». Qualora la mia proposta venisse accettata, il parere sarebbe favorevole.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.217. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.14 e 1.15. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.16. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.17.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.180/101, 1.180 (testo corretto) e 1.200a.

Quanto all'emendamento 1.218, chiedo ai presentatori di ritirarlo e di trasformarlo in un ordine del giorno, altrimenti il parere sarà contrario. Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 1.0.100 e Tit.1 (testo corretto).

STRADIOTTO, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Signor presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore, fatta eccezione per l'emendamento 1.5/100, per il quale rivolgo un invito al ritiro.

PRESIDENTE. Senatore Cabras, mantiene il suo parere favorevole oppure formula anche lei un invito al ritiro?

CABRAS, relatore. Signor Presidente, invito anch'io il presentatore a ritirare l'emendamento 1.5/100.

POSSA (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

POSSA (FI). Signor Presidente, a seguito del voto favorevole sull'emendamento del relatore 1.206, una serie di emendamenti da me presentati come primo firmatario sarebbero stati considerati assorbiti, ma questo termine...

 

PRESIDENTE. È una valutazione del relatore. Non necessariamente è così, anche perché non è detto che l'emendamento del relatore venga approvato.

 

POSSA (FI). Potrei dimostrarle facilmente che non sono affatto assorbiti.

 

PRESIDENTE. E non è detto neanche che l'emendamento del relatore venga approvato; lo si deve prima mettere in votazione.

 

POSSA (FI). Comunque, signor Presidente, capisco che ci sia una preclusione, ma non ritengo che la dizione "assorbito" sia corretta. Interpreto, invece, che il parere sia contrario.

PRESIDENTE. Si tratta di una valutazione soggettiva del relatore.

BETTAMIO (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BETTAMIO (FI). Signor Presidente, vorrei rivolgere una domanda al relatore il quale si è detto favorevole all'emendamento 1.3 e contrario all'emendamento 1.203, che riprende il concetto espresso dall'emendamento 1.3. La mia domanda mira dunque a sapere se il relatore è contrario al fondo della questione o se considera assorbito il mio emendamento.

CABRAS, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CABRAS, relatore. Signor Presidente, il contenuto dell'emendamento 1.203 è profondamente diverso da quello dell'emendamento 1.3. Un conto è rispettare la normativa sulla privacy, vale a dire una legge che ognuno può controllare e rispettare, altro è chiedere l'assenso a ogni singolo cliente per la fornitura di dati. Sono cose assolutamente diverse. Pertanto, ho espresso parere favorevole sul testo dell'emendamento della Commissione e contrario sull'emendamento 1.203.

PRESIDENTE. Senatore Valditara, le è stato rivolto un invito al ritiro dell'emendamento 1.200 (testo 2) a sua firma. Lo accoglie?

VALDITARA (AN). Signor Presidente, lo mantengo e ne chiedo la votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Valditara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.200 (testo 2), presentato dal senatore Valditara e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1649

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2, identico all'emendamento 1.201.

STEFANI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

STEFANI (LNP). Signor Presidente, pur riconoscendo senz'altro la necessità e l'urgenza del provvedimento per quanto riguarda il settore elettrico, a nostro avviso non si ravvisa la stessa necessità per il settore del gas, che deve essere trattato ben diversamente e con maggiore attenzione.

 

POSSA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

POSSA (FI). Signor Presidente, vorrei illustrare brevemente le ragioni che hanno portato alla stesura dell'emendamento 1.2. Il decreto-legge in esame si riferisce al problema della nostra carenza di recepimento nell'ordinamento legislativo delle disposizioni di cui alla direttiva europea n. 54 del 2003.

Questa direttiva riguarda unicamente l'energia elettrica; è stata effettivamente recepita nell'ordinamento tramite la legge comunitaria 2004, il 18 aprile 2005, con la legge n. 62, che però all'articolo 15 prevedeva che ci sarebbe dovuta essere da parte del Governo l'adozione di uno o più decreti legislativi per fare in modo che le disposizioni inserite nella direttiva comunitaria n. 54 del 2003 diventassero effettivamente disposizioni legislative vigenti anche in Italia.

Tale adozione di uno o più decreti legislativi, prevista a partire dal 18 aprile 2005 per la durata di un anno, non si è verificata per un motivo o per un altro. Nessuno dei Governi che si sono succeduti da allora ha ritenuto di adottare i decreti legislativi. In conclusione, siamo in carenza di applicazione di varie disposizioni di questa direttiva comunitaria.

La motivazione del decreto‑legge è proprio quella di far fronte, essendoci una serie di osservazioni nell'ambito di una procedura di infrazione che l'Unione Europea ha intrapreso nei riguardi dell'Italia, a tali procedure di infrazione e superarle sbloccando l'inserimento nel nostro ordinamento legislativo delle disposizioni di cui alla citata direttiva europea n. 54. Tale direttiva riguarda unicamente l'energia elettrica; allora, perché inserire in un decreto-legge, che effettivamente è adottato per venire incontro ad esigenze di straordinaria necessità ed urgenza riguardanti unicamente l'energia elettrica e il sistema elettrico disposizioni riguardanti il gas? In effetti, non c'è motivo.

Una delle disposizioni riguardanti il gas è quella di cui al comma 1 dell'articolo 1, che prescrive la separazione funzionale delle imprese che effettuano lo stoccaggio di gas. La separazione societaria vi è già perché vi è un'unica società in Italia che cura lo stoccaggio del gas, la Stogit SpA del gruppo ENI. La separazione funzionale penso ci sia già di fatto; quindi, non ci sono elementi di contrasto rispetto a questa disposizione nel contenuto. Onestamente, però, non mi pare sussistano nel modo più assoluto i requisiti, costituzionalmente previsti, di straordinaria necessità ed urgenza per l'inserimento di questa disposizione nel decreto-legge al nostro esame.

Per questo ho formulato, insieme ad altri senatori, l'emendamento 1.2, sul quale invito i colleghi a votare favorevolmente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Possa e da altri senatori, identico all'emendamento 1.201, presentato dal senatore Stefani.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.202.

BETTAMIO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BETTAMIO (FI). Signor Presidente, vorrei che il relatore mi ascoltasse, perché se mi deve ripetere il parere precedente non ci siamo capiti.

Desidero ricordare al senatore Cabras che i dati relativi al consumo annuo dei clienti sono di proprietà dei clienti stessi, e fin qui ci siamo. L'emendamento che ho proposto subordina l'accesso di terzi a questi dati all'acquisizione esplicita del consenso di coloro che sono titolari dei dati stessi. Infatti, le norme in materia di privacy stabiliscono che è unicamente il titolare dei dati personali ad avere la competenza e a decidere sulle finalità, le modalità e l'impiego dei dati utilizzati.

Ecco perché ho chiesto al relatore se considera il mio emendamento assorbito dall'emendamento 1.3, perché, in caso contrario, vuol dire che esso è più completo e ne proporrei l'approvazione.

PRESIDENTE. Senatore Bettamio, mi è sembrato che lei facesse riferimento all'emendamento 1.203; ora è in votazione l'emendamento 1.202.

 

BETTAMIO (FI). Io mi riferivo all'emendamento 1.203.

 

PRESIDENTE. La sua dichiarazione vale dunque per l'emendamento 1.203.

Metto ai voti l'emendamento 1.202, presentato dal senatore Bettamio.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.40, presentato dalla Commissione.

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.203. Vuole aggiungere qualcosa, senatore Cabras?

 

CABRAS, relatore. Confermo il parere contrario, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.203, presentato dal senatore Bettamio.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.204, presentato dal senatore Palumbo, identico all'emendamento 1.205, presentato dal senatore Possa e da altri senatori.

È approvato.

 

Sul subemendamento 1.5/100 è stato formulato un invito al ritiro. Lo accoglie, senatore Pecoraro Scanio?

 

PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com). Sì, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.5/101, presentato dal relatore.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.206.

CABRAS, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CABRAS, relatore. Signor Presidente, vorrei riformulare l'emendamento 1.206 nel seguente modo: dopo le parole «comprendono tra le proprie offerte commerciali», inserire le altre «contemplando anche la possibilità per gli stessi clienti di scegliere tra piani tariffari e fasce orarie differenziate che incentivino l'efficienza e il risparmio energetico».

PRESIDENTE. Il Governo conferma il parere favorevole sull'emendamento?

 

STRADIOTTO, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Sì, signor Presidente.

ALLOCCA (RC-SE). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ALLOCCA (RC-SE). Signor Presidente, in Commissione avevamo fatto una discussione in merito ad un emendamento che poi era stato unanimemente approvato e che prevedeva di salvaguardare sia le fasce economicamente deboli, sia le persone in particolari condizioni di salute. Alcune condizioni di salute non possono essere risarcite economicamente, ma richiedono una particolare attivazione di strumenti energetici; pensiamo a tutti coloro che sono legati a macchine o a particolari condizioni di asma bronchiale.

Vorrei chiedere al relatore se si tratta di una svista o se magari, nelle condizioni di svantaggio economico, siano comprese anche le particolari condizioni di salute. Penso tuttavia che sarebbe meglio e più opportuno specificare la questione, sostituendo le parole «condizioni di svantaggio economico» con le altre «condizioni di salute o di svantaggio economico».

CABRAS, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CABRAS, relatore. Accolgo la proposta del senatore Allocca e riformulo in tal senso l'emendamento 1.206.

PARAVIA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PARAVIA (AN). Signor Presidente, sono costretto a ripetermi nel pregare il relatore e il Governo a darmi una risposta sul termine «transitoriamente», al rigo terzo dell'emendamento 1.206.

Sono passati solo tredici giorni dal 4 luglio, quando in Commissione industria, con il parere favorevole del relatore e con il Governo che si è rimesso alla Commissione, abbiamo approvato all'unanimità il comma che adesso viene sostituito con questo emendamento.

Come accaduto al senatore Manzione con l'emendamento sul disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, che ha destato tanto scalpore in quest'Aula e nel Paese (egli aveva riproposto esattamente quello che la sua Commissione aveva approvato, credo all'unanimità), facendolo diventare improvvisamente, a distanza di pochi giorni, oggetto di un processo di tipo inquisitorio, così io chiedo in questo momento all'Aula, in particolare al relatore e al rappresentante del Governo, come si fa in tredici giorni a cambiare completamente opinione e qual è la coerenza nell'usare il termine «transitoriamente», che in Italia vuol dire "definitivo", perché tutte le cose che si fanno transitoriamente non si modificano più.

Non mi sembra serio che un provvedimento che è stato discusso approfonditamente in Commissione venga poi stravolto per ordini esterni, visto che al riguardo io stesso ho ricevuto proteste di carattere sindacale.

Allora, ritengo debbano essere seri il relatore e il Governo nel dare una risposta. Il termine «transitoriamente» non va utilizzato. Abbiamo sempre detto che vogliamo termini chiari e perentori.

È questa la ragione per cui, se l'emendamento rimane così, il voto non può che essere contrario. Avanzo inoltre fin d'ora la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

POSSA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

POSSA (FI). Signor Presidente, occorre soffermarsi brevemente su questo emendamento, che si riferisce al comma 3 dell'articolo 1 del decreto‑legge in esame, che per una parte è assolutamente condivisibile. Esso affida all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di determinare condizioni standard di erogazione dell'energia elettrica. È una disposizione essenziale che, tra l'altro, deriva direttamente dalla direttiva europea n. 54 del 2003, che ho più volte richiamato.

Nella seconda parte del comma in oggetto viene dato un altro incarico all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che non condivido affatto: definire i prezzi di riferimento per la fornitura di energia elettrica ai clienti finali e per la fornitura del gas ai clienti finali domestici. Per quanto riguarda l'energia elettrica, sono assimilate ai clienti finali domestici le piccole imprese con caratteristiche (su cui non mi soffermo) di particolare limitazione. Mi pare assolutamente non inseribile in un decreto‑legge una disposizione di questo tipo, che non ha i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza previsti dalla Costituzione. Non si vede per quale motivo debbano essere definiti questi prezzi di riferimento.

In secondo luogo, non si comprende come l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in una situazione di totale affidamento al mercato, dal 1° luglio 2007, possa stabilire questi prezzi di riferimento, sia pure per i clienti finali domestici. Come fa a stabilirlo? Tra l'altro, nel testo è scritto: «in base ai costi effettivi». Ma quale markup sui costi effettivi può permettersi di inserire l'Autorità per l'energia elettrica e il gas? Con quali criteri? Credo che ciò sia totalmente impossibile.

Inoltre, il prezzo dell'energia elettrica, per effetto della struttura di mercato che vale ormai per tutti i clienti dal 1° luglio 2007, è determinato dal mercato stesso ora per ora, oltre che giorno per giorno. Non è prevedibile ex ante. Come fa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ad affrontare ciò, sia pure transitoriamente? Il senatore Paravia, poco fa, ha giustamente sottolineato l'ambiguità dell'avverbio «transitoriamente», sulla quale concordo. Tra gli emendamenti riassorbiti ve n'è uno a mio nome (che verrà cancellato per effetto dell'approvazione - se ci sarà - dell'emendamento 1.206) che prevede un termine di due anni. Due anni mi paiono un termine di ragionevole cautela per una fase transitoria.

Comunque mi sembra che, pur con la dolcezza dell'avverbio «transitoriamente», il Governo esprima in questa circostanza una certa diffidenza sul funzionamento di mercato.

Vi è un ultimo aspetto che vorrei segnalare all'attenzione sua, signor Presidente, e dei colleghi, in particolare a quella del Presidente della Commissione bilancio. Nell'emendamento in oggetto si legge: «È fatta salva l'adozione ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, "(è una legge finanziaria)" con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la solidarietà sociale, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di misure volte a tutelare utenti in particolari condizioni di svantaggio economico». Mi chiedo, signor Presidente, chi paga e se è previsto - mi rivolgo al Presidente della Commissione bilancio - un finanziamento di questi decreti ministeriali, che qui si ipotizzano scattare addirittura entro sessanta giorni.

Ritengo non si possa onestamente pensare che nella legge finanziaria per il 2006, risalente al 23 dicembre 2005, siano state inserite provvidenze che finanziano questi decreti ministeriali. Comunque, chiedo al riguardo un chiarimento da parte del Governo e del relatore.

Annuncio, infine, il mio voto contrario sull'emendamento 1.206.

MANINETTI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANINETTI (UDC). Signor Presidente, su questo provvedimento avevamo svolto un lavoro di confronto e di sereno dibattito in Commissione per trovare le opportune convergenze sull'opportunità e sulla necessità dell'entrata in vigore del decreto. Tra le tante considerazioni discusse, avevamo parlato anche di alcuni emendamenti, presentati dal sottoscritto e dal collega Ruggeri, che hanno trovato accoglimento, assieme a quelli di iniziativa del senatore Paravia e di altri, da parte del relatore e la remissione alla Commissione da parte del Governo.

Questi emendamenti - approvati dall'intera Commissione all'unanimità - eliminavano l'obbligo di inserire il prezzo di riferimento nelle offerte commerciali e rispondevano meglio, quindi, all'effettiva liberalizzazione del mercato. La riformulazione del relatore, che tra l'altro è adesso integrata anche da qualche altro elemento, credo assomigli di più alla fissazione di tariffe amministrate, andando quindi nel senso contrario a quello che vuole il decreto-legge in argomento.

Chiedo pertanto al relatore ed al Governo una pausa di riflessione per addivenire ad una riformulazione definitiva dell'emendamento del relatore; se questo non avvenisse, proprio per gli aspetti fondamentali per cui il lavoro effettuato in Commissione non va vanificato in Aula, saremo costretti a votare decisamente contro questo provvedimento.

D'ALI' (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ALI' (FI). Signor Presidente, vorrei intervenire facendo riferimento all'intervento del collega che mi ha preceduto: il senatore Possa ha illustrato alcuni emendamenti importanti, che rischiano di essere travolti nell'ordine della discussione dall'eventuale approvazione dell'emendamento del relatore.

Dato che il relatore ha presentato un emendamento riassuntivo e interamente sostitutivo del comma 3, riterrei congruo che la Presidenza valutasse che gli emendamenti proposti dal senatore Possa e da altri senatori possano essere considerati come subemendamenti all'emendamento 1.206 e, quindi, egualmente discussi.

CABRAS, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CABRAS, relatore. Vorrei semplicemente svolgere due considerazioni rispetto agli argomenti usati dal collega Possa e dal collega Maninetti.

Questo è stato il punto più discusso durante il dibattito in Commissione: sul merito del decreto la Commissione ha avuto, nella sua unanimità, un atteggiamento positivo, ma la questione dei prezzi di riferimento è stata quella sulla quale si è sviluppata la discussione più approfondita.

Non vi è mai stata una differenza di impostazione su questo perché anche chi ha approvato l'emendamento in discussione, adesso riformulato in questo testo, è dell'idea che i prezzi di riferimento siano un elemento transitorio e dedicato ad una porzione limitata dell'universo dei cosiddetti clienti, oggetto del provvedimento. Da questo punto di vista, è ricondotta ad una dimensione molto più limitata anche la portata degli argomenti di opposizione, qui richiamati. Il termine "transitoriamente" è stato utilizzato proprio per mettere in evidenza questo concetto: stiamo parlando di un istituto, il prezzo di riferimento, che ha un valore temporaneo e che, ovviamente, può anche essere inferiore ai due anni proposti in alcuni emendamenti, ma che serve ad accompagnare con equilibrio il processo di liberalizzazione, così come viene proposto.

Un'ultima osservazione, con riferimento alle fasce di utenti in particolari condizioni di svantaggio economico. La riformulazione richiama la legge n. 266 del 2005, che tratta appunto tale materia e riconduce, senza ombra di dubbio, a questa disciplina anche la fattispecie richiamata dal decreto in esame. Dal punto di vista del merito, la riformulazione chiarisce e richiama anche alcuni punti della discussione che abbiamo svolto in Commissione.

Sul piano della procedura, per quanto riguarda la possibilità di considerare alcuni emendamenti successivi come subemendamenti al nuovo testo dell'emendamento 1.206, se la Presidenza ritiene di prenderla in considerazione, annuncio fin d'ora il parere contrario a tutti i subemendamenti.

PRESIDENTE. Colleghi, credo che alcuni degli emendamenti successivi all'emendamento 1.206, così come riformulato, siano trasformabili in subemendamenti, con qualche piccola correzione. Sospendo, pertanto, la seduta per cinque minuti, dopodiché comunicherò all'Assemblea le proposte emendative successive che possono essere votate come subemendamenti all'emendamento 1.206 (testo 2). Credo infatti che la maggior parte di esse possa residuare in tale veste.

Riprenderemo pertanto la seduta alle ore 18,10, con immediate votazioni.

La seduta è sospesa.

 

(La seduta, sospesa alle ore 18,04, è ripresa alle ore 18,15).

 

La seduta è ripresa.

Avverto i colleghi senatori che prima della votazione dell'emendamento 1.206 (testo 2) procederemo alla votazione degli emendamenti tradottisi in subemendamenti a tale emendamento.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.206 (testo 2)/1.

POSSA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POSSA (FI). Signor Presidente, l'emendamento 1.6 dà una dimensione quantitativa all'avverbio «transitoriamente» che è contenuto nell'emendamento 1.206 (testo 2) del relatore. Il 1° luglio 2007 abbiamo attuato una piena liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica. I clienti domestici e le piccole imprese assimilate ai clienti domestici possono, di fronte a questa piena liberalizzazione, avere delle difficoltà. È opportuno che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas effettui per un periodo limitato di tempo, appunto due anni, una vigilanza su questo passaggio, dopo di che sarà il mercato a decidere i prezzi dell'energia elettrica; il mercato, sapendo bene di avere costruito una struttura competitiva, contendibile, garantirà i prezzi più favorevoli per i clienti domestici.

SANTINI (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SANTINI (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, prima che lei mi dica, che il successivo emendamento 1.208 è stato eliminato per altre ragioni, mi permetto di farle notare che esso è un corpo estraneo, un autentico clandestino a bordo, in quanto non si riferisce al disegno di legge n. 1649, non so francamente come sia stato accettato dagli Uffici, ma al disegno di legge n. 1644 sulle liberalizzazioni.

Anche in quel caso si parla di distribuzione, di erogazione, ma non di gas ed energia elettrica, bensì di carburanti. Quindi, preferisco sopprimerlo da solo; lo metto in freezer e lo ritiro fuori più avanti.

GARRAFFA (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GARRAFFA (Ulivo). Signor Presidente, abbiamo svolto una discussione molto esaustiva anche all'interno della Commissione. È vero che si è raggiunto un accordo, ma credo che l'avverbio «transitoriamente» dia l'idea di come si creda o no alla liberalizzazione. Credo che deve essere il mercato a deciderlo e condivido, come ha detto il collega Cabras, che i due anni possono essere un limite che va oltre le esigenze del mercato. Si deve, quindi, capire se dobbiamo credere o meno alle liberalizzazioni; noi ci crediamo e ritengo che sull'emendamento 1.6 sia corretto il parere contrario del relatore e del Governo.

POSSA (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

POSSA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Possa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.206 (testo 2)/1 (già em. 1.6), presentato dal senatore Possa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1649

 

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, 1.206 (testo 2)/2 (già em. 1.211), presentato dal senatore Stefani.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.206 (testo 2)/3.

STEFANI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

STEFANI (LNP). Signor Presidente, sia l'emendamento 1.206 (testo 2)/3 che il successivo emendamento 1.206 (testo 2)/4 cercano di portare verso una vera liberalizzazione, salvaguardando, comunque, realmente, i clienti domestici, ponendo un chiaro limite ai consumi. Gli emendamenti escludono semplicemente tutti coloro che sono sopra un certo consumo; credo che un simile chiarimento non nuoccia, ma serva solo a precisare, signor relatore.

PRESIDENTE. A mettere dei paletti.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, 1.206 (testo 2)/3 (già em. 1.212), presentato dal senatore Stefani.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva.

 

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 1.206 (testo 2)/4 (già em. 1.213), presentato dal senatore Stefani.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva.

 

Chiedo al senatore Possa se accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 1.215.

 

POSSA (FI). Sì, signor Presidente, lo ritiro.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.206 (testo 2)/5.

POSSA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

POSSA (FI). Si tratta di un periodo del comma 3 che esprime in modo abbastanza evidente una cospicua sfiducia nei riguardi del mercato. Lo leggo per chiarezza mia e dei colleghi: «Sono fatti salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta».

Questa sottolineatura dei poteri che comunque ha, per la sua legge istitutiva, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, fatta in questi termini, con l'entrée: «Sono fatti salvi i poteri di vigilanza...», e così via, esprime una certa diffidenza nei confronti del funzionamento del mercato, almeno in questo periodo transitorio. Per tale motivo, propongo la soppressione di quelle righe, totalmente pleonastiche perché l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha già il suo mandato stabilito dalla legge esecutiva che qui è richiamato con l'espressione «Sono fatti salvi...», e così via.

Chiedo anche la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Possa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.206 (testo 2)/5 (già em. 1.11), presentato dal senatore Possa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1649

 

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 1.206 (testo 2)/6 (già em. 1.12), presentato dal senatore Possa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 1.206 (testo 2).

POLLEDRI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, mi piacerebbe che in questo Parlamento ci venisse detto prima chi dobbiamo ascoltare e chi comanda, perché ho l'impressione che noi si comandi un po' poco. Deliberiamo sulla giustizia e dobbiamo ascoltare molto attentamente l'Associazione nazionale magistrati, deliberiamo sull'energia e sui prezzi e dobbiamo ascoltare l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che peraltro - lo ricordo a tutti, maggioranza e opposizione - non è ancora nel plenum dei suoi membri, ma in questo caso non c'è nessuno che digiuna, non ci sono girotondi (come è successo per la questione della RAI), pur essendo composta da due componenti invece che da cinque. Queste due persone illustri, rispettate e che fanno il loro dovere (a mio giudizio in modo eccessivo, proprio perché c'è un vuoto politico), decidono cose semplici come l'eventualità di prendere o togliere dei pezzi di azienda o suggerire operazioni banali, come la separazione delle reti del gas e quant'altro.

Ebbene, con l'emendamento 1.206 (testo 2) diamo all'Authority il compito di decidere il prezzo dell'energia e del gas per un periodo transitorio (di due anni o quant'altro): è come se dessimo alla CONSOB il potere di decidere quanto costa la FIAT o la Finmeccanica. L'unico precedente che mi viene in mente, signor Sottosegretario, è quando i prezzi in Russia li decideva il Politburo, per cui c'era tutto allo stesso prezzo nella stessa parte. Ma allora perché dobbiamo mantenere la borsa per l'energia elettrica, perché dobbiamo mantenere le contrattazioni, perché dobbiamo mantenere l'acquirente unico, che in qualche modo svolge un'operazione di benchmarketing e fissa anche un price cap? Noi diamo a due persone (neanche a cinque, come dovrebbe essere) il potere di decidere un prezzo.

Non solo, gli diamo anche la possibilità - ovvio che, come ha detto il collega Possa i poteri di vigilanza non sono in discussione - e la discrezionalità di verificare ingiustificati aumenti dei prezzi: ma ingiustificati rispetto a che cosa?

Già oggi il prezzo dell'energia elettrica e del gas deve rispondere ad una serie di misure, per cui c'è una componente dei costi della trasmissione e della distribuzione: in base a quale criterio due persone domani decidono che il prezzo può essere aumentato, può essere troppo alto oppure troppo basso?

Si tratta in tutta evidenza di un provvedimento di base comunista, che esautora molto prepotentemente i poteri del Parlamento e i poteri in ambito di politica industriale dello stesso Governo.

Devo aggiungere che - come ricordato anche dal collega Stefani - non era in questo modo che la Commissione aveva deciso. Anche perché, presidente Morando, nel terzo punto si prevede la facoltà del Governo di poter rimodulare le tariffe, però, se si rimodulano le tariffe familiari, è evidente che si dovranno aumentare i prezzi della fascia media dei consumatori, quindi della piccola e della media impresa. Ricordo che un'impresa media italiana paga di energia circa venti volte in più del corrispettivo tedesco, quindi, quando parliamo di competizione e quant'altro, dobbiamo ricordarci che le imprese energivore delle altre parti d'Europa sono estremamente competitive. Se per la prima fascia abbassiamo i costi, che può anche essere condivisibile, dobbiamo anche precisare per chi li andiamo ad aumentare.

Per questi motivi, dichiaro il voto contraria della Lega Nord e chiedo la votazione elettronica.

PARAVIA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PARAVIA (AN). Signor Presidente, dichiaro il voto contrario di fronte a questa protervia, perché non abbiamo avuto nessuna risposta.

Questo è un Parlamento menomato, perché in realtà riceve ordini dall'esterno. Quattordici giorni fa alcuni colleghi hanno votato in un modo, adesso subiscono questo diktat del relatore e del rappresentante del Governo. Questo è un Parlamento che ha le mani legate, più che pulite!

MANINETTI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANINETTI (UDC). Signor Presidente, anche noi voteremo in senso contrario all'emendamento, nonostante lo sforzo posto in essere nel cercare la possibilità di rimediare ad un'ingiustizia, quella di votare una cosa in Commissione e poi sovvertirla in Aula.

PRESIDENTE.Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.206 (testo 2), presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1649

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.207, 1.208, 1.209 e 1.210 sono stati ritirati, mentre l'emendamento 1.7 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.206 (testo 2).

Stante il ritiro dell'emendamento 1.8, l'emendamento 1.8/100 è decaduto, mentre l'emendamento 1.214 è assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.206 (testo 2).

Ricordo che gli emendamenti 1.215 e 1.10 (testo corretto) sono stati ritirati.

Colleghi, ho ricevuto una serie di richieste di interventi su questioni politiche di grande rilevanza. Mi auguro sia possibile concludere rapidamente la votazione degli emendamenti, dopodiche darò la parola a coloro che me l'hanno richiesta.

Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dalla Commissione.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.216 (testo 2), presentato dal senatore Ferrante e da altri senatori.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.217, presentato dal senatore Stefani.

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.14.

 

POSSA. (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

POSSA (FI). Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.15.

POSSA (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

POSSA (FI). Signor Presidente, sessanta giorni per adempiere a tutte le disposizioni previste dal decreto-legge sono assolutamente non sufficienti. In effetti, in Commissione avevamo deciso novanta giorni.

Pertanto, ritiro l'emendamento 1.15 e sostengo l'1.16.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dalla Commissione.

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.17.

POSSA (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

POSSA (FI). Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.180/100, presentato dal relatore, identico all'emendamento 1.180/101, presentato dal senatore Galardi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.180 (testo corretto), presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.200a, presentato dalla Commissione.

È approvato.

 

Sull'emendamento 1.218 è stato espresso un invito al ritiro e alla trasformazione in ordine del giorno. Senatore Allocca, accetta?

 

ALLOCCA (RC-SE). Signor Presidente, accetto.

 

PRESIDENTE. Pertanto, essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.100 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.100, presentato dal senatore Menardi e da altri senatori.

Non è approvato.

MENARDI (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MENARDI (AN). Signor presidente, mi chiedo perché sia il Governo sia il relatore non vogliano accettare l'emendamento 1.0.100, che è nello spirito della liberalizzazione. Insomma, si tratta di condividere una linea elettrica; capisco la posizione dell'ex monopolista, ma siccome stiamo parlando di un sistema libero, il monopolista non c'è più e non vedo perché non si debba condividere la rete di adduzione.

Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Menardi, non solo era stato espresso un parere contrario, ma l'emendamento era stato anche bocciato. Tuttavia, proprio per la cortesia con cui ha avanzato la sua richiesta e considerato che si tratta di un solo emendamento, annullo la votazione precedente. Vorrà dire che sarà bocciato con il voto elettronico.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Menardi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.100, presentato dal senatore Menardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Il Senato cioè continua a non approvare: ci avevo visto giusto.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1649

PRESIDENTE. L'emendamento Tit.1 (testo corretto) risulta precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.2.

Ripresa della discussione del disegno di legge n.1649 (ore 18,50)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello di oggi è un primo, importante passo per un diverso modello energetico, capace di coniugare sviluppo, diritti degli utenti e dei cittadini e ambiente.

Noi sosterremo con convinzione questo provvedimento, non solo perché rafforza il potere di acquisto delle famiglie e riduce intollerabili rendite, ma perché, se correttamente orientato, è una grande opportunità per la sostenibilità ambientale e per raggiungere quegli inderogabili obiettivi, fissati pochi mesi fa dall'Unione Europea, di una riduzione del 20 per cento delle emissioni di CO2 entro il 2020.

Quello che compiamo oggi è un primo passo verso un modello di vasta portata, coerenti con gli impegni che l'Unione Europea ha preso. Auspichiamo pertanto che questo disegno normativo complessivo possa presto pienamente definirsi.

Spero sia consapevolezza diffusa in quest'Aula che i tasselli ancora mancanti non devono venire meno né dall'agenda del Governo né dall'agenda del Parlamento. Non possiamo infatti non rilevare come proprio al Senato giaccia, ormai all'ordine del giorno dell'Aula da settimane, una proposta di delega più complessiva, che avrebbe consentito, ove approvata in maniera più celere, di far collimare questi due tasselli: da un lato, un mercato libero e aperto, dove i cittadini possano godere, alle migliori condizioni e responsabilmente, di fonti energetiche sicure; dall'altro, un cambiamento profondo dei modi di produrre energia.

Questi sono i due pilastri su cui poggia questo disegno normativo complessivo: mercato e sostenibilità ambientale, quindi economia ed ecologia.

 

PRESIDENTE. Senatore Polledri, se sta facendo delle foto, la avverto che è proibito.

 

PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com). Bisogna avere la consapevolezza, però, che oggi un mercato libero e aperto non c'è e che imporre regole di concorrenza in comparti dominati dai monopolisti significa consegnarsi alle rendite. Questo è stato il punto di frizione sui prezzi di riferimento in Commissione.

Ritenere che basti una legge a dare vita ad un mercato libero è, purtroppo, un atteggiamento inadeguato, che non tiene conto del fatto che la denazionalizzazione è un processo complesso che dev'essere orientato nella direzione dell'interesse generale.

Servono regole graduali, che consentano la rivoluzione culturale nella produzione di energia e la liberalizzazione nella distribuzione. E questo deve avvenire dentro il sistema Europa: la sfida energetica non può essere vinta da un solo Paese. EUROSTAT ci dice che oggi, in Europa, il 60 per cento dell'elettricità è prodotta da fonti fossili, il 20 per cento dal nucleare e che, se escludiamo la fonte idroelettrica, ormai satura, le fonti rinnovabili incidono solo per meno del 5 per cento.

Con lo sblocco delle risorse destinate alla ricerca connesse agli oneri generali, possiamo dare forza anche all'altro pilastro: riavviare l'impegno pubblico in ricerca, soprattutto per le energie rinnovabili, che ci consentirà di colmare un ritardo profondo.

Questo Paese ha sperperato 13 miliardi di euro in dieci anni per sostenere fonti fossili ed inquinanti, sottratti con un prelievo forzoso dalla bolletta dei cittadini, attraverso l'alibi che quelle risorse fossero destinate a fonti rinnovabili, contro la normativa europea. È uno scandalo noto, ormai alla luce del sole.

Nonostante questo, tanti nomi italiani importanti a livello internazionale sono cresciuti nel campo delle energie fotovoltaiche, del solare termodinamico, delle biomasse di origine agricola. E nuove stimolanti prospettive abbiamo da territori di frontiera, come è la geotermia profonda.

Sono questi gli elementi di un disegno di cui questo provvedimento è un tassello estremamente rilevante.

A chi pensa alla liberalizzazione in campo elettrico solo come alla competizione tra grandi campioni nazionali che si sfidano sul nostro territorio, magari senza troppo rispetto per i luoghi dove operano, noi oggi suggeriamo un modello diverso, quello che migliaia di famiglie stanno in questi mesi sperimentando con il conto energia sul fotovoltaico: una capacità di produzione diffusa e principalmente prodotta da fonti rinnovabili.

Piccoli impianti eolici, impianti mini-idroelettrici, caldaie di cogenerazione: queste sono le prospettive che l'industria innovativa, quella che respinge i monopoli e si rimbocca le maniche, ci propone. Ma perché questo avvenga serve ammodernare la rete, passare dal modello fordista di distribuzione dell'energia, fondato sulle grandi centrali, ad un modello a rete, diffuso, capace di compensare i picchi. Il consumo elettrico segue l'organizzazione della società: di fronte al ridimensionamento degli impianti produttivi e ad una società che sempre di più si fonda sui servizi, il concetto di piccolo diventa anche efficiente. Terziario e consumi domestici, cioè le tipologie di consumi che si possono orientare allo scambio sul posto, corrispondono a circa la metà del consumo energetico nazionale. Le centrali che già ci sono basterebbero ampiamente per coprire i consumi dell'industria.

Per costruire una centrale a gas servono tre anni di lavoro e le tecnologie e le imprese che lavorano sui componenti ad alto valore aggiunto sono in larga parte straniere. Per installare un piccolo impianto a fonte rinnovabile servono poche settimane e le tecnologie o sono tedesche o sono italiane. Se solo il conto energia sul fotovoltaico avesse goduto delle risorse destinate nel 2005 alle fonti assimilate, avremmo avuto tanta energia quanta ne consumano Abruzzo e Calabria messe insieme. Questa è, sul mercato elettrico, la vera liberalizzazione: rendere tutti potenziali produttori attraverso fonti ad impatto zero.

Già nel provvedimento che oggi voteremo ci sono le premesse di questo modello: promuovere le associazioni di consumo, dando piena attuazione alla direttiva europea, significa costruire quello zoccolo su cui poggia una produzione diffusa. Certo, questo non basta: serviranno interventi e investimenti, soprattutto sulla rete. Ma il cammino comincia ora. Oggi approveremo un provvedimento di estrema importanza, atteso dalle famiglie e positivo per l'ambiente, dove i criteri di necessità e urgenza sono assolutamente evidenti.

Ed è per tutto questo che, a nome del Gruppo Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani, dichiaro il voto a favore del provvedimento. (Applausi dal Gruppo IU-Verdi-Com).

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, colleghi senatori, già ci siamo confrontati sui presupposti di costituzionalità di questo provvedimento. Oggi vi è la necessità di un voto unanime sul punto di merito.

La direttiva del Parlamento europeo, recepita da questo atto Senato, fissava un termine preciso, quanto breve, per la liberalizzazione del mercato energetico anche ai clienti domestici. Ora, mancando nella legislazione italiana una specifica regolamentazione per tale passaggio, è imprescindibile colmare questa lacuna, dettando una normativa certa e definita a tutela degli utenti domestici.

In tal modo - nell'ottica del completamento del processo di liberalizzazione avviato - la disciplina in esame, punta su due obiettivi corretti e mirati: contenere misure di avvio del mercato per i clienti finali in tema di erogazione di energie elettrica e gas naturali; mantenere sempre misure di garanzia a tutela delle famiglie in modo che la scelta tra nuove offerte e mantenimento del fornitore attuale possa avvenire senza il rischio di subire aumenti.

Tuttavia, la bontà (ovvero l'interesse positivo) di questo provvedimento è legato anche ad altre regole generali, laddove sanciscono regole funzionalmente connesse alla completa apertura del mercato, quali la separazione funzionale e gestionale dei sistemi elettrico e gas naturale dalle altre attività non direttamente connesse; l'effettiva indipendenza e trasparenza gestionale, l'incremento di politiche concorrenziali specialmente nelle forniture, la separazione tra attività di vendita e di distribuzione all'utenza, mantenendo standard stabiliti di rapidità e di adattamento.

In particolare e - nel concludere - ribadisco l'importanza di dare attuazione alle disposizioni oggetto di voto, che volge uno sguardo attento alle famiglie con l'intento di consentire una scelta libera, non condizionata da eventuali aumenti ingiustificati dei prezzi.

Per questo motivo il voto che esprimo a nome dei Popolari Udeur è favorevole.

GALARDI (SDSE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GALARDI (SDSE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Sinistra democratica voterà a favore di questo provvedimento e desidero esporre le motivazioni in questa mia breve dichiarazione di voto, avendo già avuto modo di intervenire più diffusamente nel corso del dibattito generale, dove ho avuto modo di esplicitare i punti di consenso sul decreto che ci accingiamo a votare in questo momento.

Credo che su questo decreto si sia fatto un buon lavoro in sede di Commissione ed anche dal confronto all'interno dell'Aula credo sia arrivato un contributo importante che è servito a migliorare ulteriormente i contenuti di questo decreto, con l'apporto di tute le forze politiche. Mi rendo perfettamente conto che sarebbe stato meglio se in quest'Aula avessimo potuto affrontare i contenuti di questo decreto-legge nell'ambito di una discussione più generale, affrontando appunto la legge delega sull'energia e il gas naturale, il disegno di legge n. 691, che già da qualche tempo è in attesa di essere discusso e mi auguro che ciò avvenga in tempi più rapidi possibili. Ho sentito che probabilmente lo faremo a settembre. Mi auguro che questa volta il calendario venga rispettato.

Ritengo però che oggi risulti chiaro a tutti che è necessario approvare questo decreto-legge per introdurre quelle misure volte a tutelare il consumatore finale, ad impedire l'aumento ingiustificato delle tariffe e a mantenere inalterati i livelli di tutela previsti nelle norme comunitarie, che definiscono il trattamento dei clienti finali rimasti di fatto nel mercato vincolato. Ciò avviene perché, come è già stato detto, la legge n. 239 del 2004 introduce la scadenza del 1° luglio, senza stabilire regole e regimi di tutela per i clienti finali.

Di conseguenza, per evitare sanzioni da parte della Comunità Europea e contenziosi da parte degli utenti, il Governo si è giustamente deciso a proporre questo decreto-legge, le cui norme si prefiggono lo scopo di sviluppare la concorrenza, di tutelare il consumatore nella fase di transizione fra il vecchio e il nuovo regime e rendere consapevole ed informata la scelta da parte dei consumatori da diversi punti di vista, non ultimo certamente dal punto di vista dell'impatto ambientale.

Lo sviluppo della piena concorrenza è favorito dagli intenti in merito alla separazione delle reti dalla gestione del servizio e alla non discriminazione all'accesso delle informazioni da parte delle società di distribuzione verso le società di vendita.

Per una maggiore tutela del consumatore l'Autorità garante per l'energia elettrica e per il gas sarà l'organo che stabilirà le disposizioni per i diversi attori del mercato e che deciderà le strade da intraprendere per ottenere tale difesa, in modo che il consumatore non venga danneggiato da ingiustificate modificazioni delle condizioni contrattuali e da aumenti dei prezzi.

Il lungo iter del disegno di legge delega n. 691 in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia e del gas naturale non ci ha portati a definire in tempi utili il provvedimento. Ciò ha prodotto una situazione di infrazione con la Comunità europea che rischia di trasformarsi in sanzione: non convertire oggi il decreto-legge produrrebbe gravi danni per i cittadini, in questa fase di passaggio da un mercato vincolato ad un mercato libero.

Per queste ragioni e per quelle esposte durante il mio intervento nel dibattito generale la Sinistra Democratica voterà a favore di questo provvedimento per convertire il decreto in legge e dare così piena attuazione ai suoi contenuti, in modo da rispondere così alle istanze europee e alle esigenze e alla tutela delle nostre imprese e dei nostri cittadini. (Applausi dal Gruppo SDSE e della senatrice Brisca Menapace).

STEFANI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

STEFANI (LNP). Signor Presidente, colleghi, anche se questo provvedimento va incontro ad una richiesta di adeguamento alla normativa europea e c'è la speranza che esso veramente serva a qualcosa, ci sembra giusto alimentare i nostri dubbi. Infatti, se è vero che una famiglia italiana spende annualmente di energia 700-800 euro in più di una famiglia francese, se è vero che i costi per l'industria dell'energia sono sempre di gran lunga superiori ai competitor, alle industrie che competono e che sono grandi consumatrici di energia sul mercato europeo, noi speriamo veramente che qualcosa avvenga.

Dal 1° luglio si esce dal vecchio sistema delle tariffe e si passa a bollette calcolate sommando prezzi e tariffe. Il prezzo dell'energia, pertanto, sarà determinato liberamente dal mercato tramite le offerte delle diverse società di vendita. Restano invece soggetti a tariffe delle autorità le altre voci e cioè i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia, che necessitano peraltro di infrastrutture e non possono essere messi in concorrenza, e gli organi generali di sistema già citati.

La nuova bolletta, dunque, sarà composta, oltre che dalle imposte, da un prezzo dell'energia e da una tariffa per i servizi legati alle infrastrutture e alle connessioni. Nel mercato libero le imprese di vendita al dettaglio acquistano l'energia elettrica all'ingrosso per venderla ai propri clienti, inviano le bollette per il pagamento del servizio e garantiscono ai clienti le prestazioni commerciali indicate nel contratto. Il distributore, da parte sua, continua ad assicurare che il trasporto dell'energia sulla rete avvenga con continuità ed efficienza, fino al contatore incluso, e interviene in caso di guasto agli impianti per portare l'energia alle case.

Il 2006, peraltro, sarà ricordato come l'anno più caro per i prodotti energetici. Infatti, sia a causa dell'aumento del petrolio sia per le carenze strutturali dei settori energetici, in ordine alle quali il nostro Paese è purtroppo uno dei peggiori, sia per la mancanza di un serio piano energetico basato sui risparmi e le fonti alternative sia inoltre per la mancanza della razionalizzazione del settore della distribuzione e della vendita dei carburanti nei centri commerciali, si è determinato per ogni famiglia italiana un aumento spropositato. Nello specifico, rispetto al 2005 ogni famiglia ha pagato nel 2006, in media, 104 euro in più per il gas, 49 euro in più per la luce, 95 euro in più per i carburanti, 145 euro in più per il riscaldamento (è un confronto dell'anno precedente basato sulle tariffe italiane non con quelle degli altri Paesi europei, perché in questo caso l'aumento sarebbe di gran lunga superiore).

Sono quasi 400 euro a famiglia. Se li sommiamo agli altri 700 euro, raffrontati alla rete francese, avremo il costo gravante sulle famiglie senza considerare, appunto, il costo per le aziende. Come ribadito più di una volta, il costo aziendale dell'energia nel nostro Paese è, di gran lunga, superiore rispetto ad ogni altro Paese europeo e ad ogni altro Paese nostro competitor.

Su questo aspetto, devo fare una osservazione quanto alla sciagurata scelta di rinunciare, unico Paese industrializzato europeo, all'energia nucleare. Non si ha, però, il coraggio di fare tali affermazioni perché, a parlare di energia nucleare, si viene subito additati! Dobbiamo, una volta per tutte, affrontare questo argomento perché non possiamo andare avanti sostenendo un costo energetico di questo genere. Voi sapete bene quanto si potrebbe, e si dovrebbe, parlare di energia nucleare, soprattutto per quanto riguarda l'inquinamento. Infatti, l'unica fonte non inquinante, almeno rispetto al Protocollo di Kyoto, è proprio il nucleare.

Purtroppo, prima di settembre non si discuterà del disegno di legge 691, che affrontava più vastamente il problema energetico mentre noi continuiamo, di pari passo, a illudere la gente e a raccontarle fole sull'energia solare e su quella eolica (Applausi del senatore Asciutti).

Questa è la verità e bisogna anche avere il coraggio di sostenerla! Se poi, a tutti gli aumenti citati poco fa, aggiungiamo che l'aumento per il carburante ha pesato solo come aumento di costi per trasporto e, quindi, con una ricaduta nella determinazione dei beni di largo consumo pari a 84 euro, allora il costo rappresentato dall'energia per il Paese e le famiglie aumenta ancora. La mezza legnata sui consumatori, paventata dal ministro dello sviluppo economico Bersani, a causa dell'aumento del costo del petrolio per l'accumulo degli start-up costs, ai quali si aggiungono ora anche gli interessi, diventerà una vera e propria ennesima stangata.

Se dobbiamo affrontare con serietà il discorso del costo energetico per il Paese, dobbiamo farlo a tutto campo, smettendola di raccontare bugie sulle energie alternative ma senza per questo accantonarle. Anzi, dobbiamo applicarci di più ad esse ma non sperare che siano la panacea.

Occorre davvero una riflessione, perché siamo consci che a dire no al nucleare è stato il popolo con un referendum. Però, noi chiediamo fermamente che si ricominci a parlarne con responsabilità e con uno sguardo sincero e convinto per il futuro di questo Paese. (Applausi dai Gruppi LNP e FI).

SANTINI (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SANTINI (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, desidero motivare il voto contrario del mio Gruppo Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia della Casa delle Libertà.

Tale motivazione parte da un presupposto politico e tecnico ma, consentitemi, anche da un profondo sentimento di delusione per la grande occasione mancata, con questo disegno di legge insufficiente e poco coraggioso, di tentare di risalire la china che in Europa ci vede sicuramente tra gli ultimi anche in questo settore.

Era un'occasione formidabile, anche perché l'Unione europea da molti anni ha indicato la strada e, soprattutto, un piano energetico molto preciso e abbastanza cogente, aiutandoci a compiere delle scelte mirate, non nuove né solitarie, ma coerenti con quanto stanno facendo, o hanno già fatto in molti casi, i Paesi europei.

Grande delusione, dicevo, soprattutto per l'aver mancato l'obiettivo principale che l'Unione si pone, cioè quello di creare un mercato unico europeo dell'energia basato su alcuni punti cardine sui quali, purtroppo, questo disegno di legge è profondamente latitante: innanzi tutto il coraggio di alcune scelte che il mutare dei tempi e anche l'evolversi delle tecnologie dovrebbero indicare ai legislatori, prima tra tutti la legge che impone di sapersi anche pentire di scelte sbagliate e di saper adottare i correttivi necessari. Alludo alla raccomandazione contenuta nel piano dell'energia europea per quanto riguarda il limite da porre alla dipendenza dalle importazioni e soprattutto dal petrolio e quindi il coraggio di ammettere che il bando a suo tempo emesso nei confronti dell'utilizzo del carbon fossile fu forse un momento errato di caccia alle streghe.

Oggi nuove tecnologie e nuove capacità di reperimento di questa materia prima consentono di guardare di nuovo al carbon fossile come ad uno dei famosi mali minori al confronto con i danni ambientali che sicuramente l'uso del petrolio e degli oli provoca.

C'è anche una mancata presa di coscienza di una revisione coraggiosa, che altri colleghi hanno ricordato, del bando che anche nel nostro Paese, in particolare nel nostro Paese, fu posto nei confronti dell'energia nucleare. Si è celebrata quest'anno la festa per i primi 50 anni del Trattato Euratom, vi è stato al Parlamento europeo un momento solenne di riconsiderazione ma anche di rilancio di questa proposta, che non è soltanto tecnologica: ebbene nessuno ha ribadito o ha rilanciato la caccia alle streghe, la volontà di chiudere questa esperienza ma, viceversa, se ne é sottolineata la validità soprattutto per quanto riguarda il minore impatto ambientale rispetto ad altre materie prime.

Naturalmente, anche in questo caso, la garanzia della sicurezza è prioritaria e la tecnologia che è cambiata e si è evoluta può aiutare a compiere scelte nuove e coraggiose, tanto più che tutti sanno che con il nucleare noi dobbiamo convivere in quanto è una libera scelta che ciascuno Stato europeo può adottare: come noi abbiamo detto no altri continuano ad impegnarsi con il loro voto favorevole e, in questo momento, in Europa vi sono più di 150 reattori: non a caso l'energia nucleare copre il 36 per cento del nostro fabbisogno.

C'è ancora una grande delusione, in questa legge, per quanto riguarda il raggiungimento, o quantomeno l'avvicinamento, dei due grandi obiettivi, direi quasi ideali, che ci si sta prefiggendo: quello di raggiungere, entro il 2020, una riduzione dei consumi del 20 per cento, almeno per quanto riguarda il petrolio, e del 30 per cento per quanto concerne la produzione di gas serra. Sono impegni che altri Paesi stanno già assolvendo e stanno già raggiungendo. Noi siamo molto lontani. Dei dieci punti previsti dal piano europeo per l'energia noi forse, in questo momento, saremmo in grado di assolverne un paio al massimo.

Quindi, la liberalizzazione del 1° luglio poggia non dico sul nulla, ma su ben poco: è fatta, come si usa dire, soprattutto sulla carta piuttosto che su concrete basi giuridiche tecniche e soprattutto politiche. La distanza tra produttori, distributori e clienti finali, sia domestici che non, nel nostro Paese è ancora abissale. Così come ha ragione chi ha gridato poco fa, mi pare il collega Stefani, che anche il richiamo alle energie alternative, alle energie rinnovabili, è bello, è romantico ma è ancora una volta un'utopia che noi non ci possiamo ancora permettere, a differenza di altri paesi che ne hanno già fatto, viceversa, una fase credibile del loro approvvigionamento energetico.

Noi abbiamo anche qui un obiettivo da raggiungere, quello del 20 per cento di energia rinnovabile entro il 2020. Bene, molti Paesi hanno già raggiunto questo traguardo, noi oggi siamo circa al 7-8 per cento, colpa anche di una mancanza di convinzione nel finanziare seriamente la ricerca scientifica e tecnologica; 150 milioni di euro all'anno sembrano tanti, ma, in realtà, se vogliamo realizzare questi obiettivi ambiziosi, non sono tanti, sono pochissimi. Siamo ancora indietro anche nella ricerca per quanto riguarda le tecnologie, i ritmi e, soprattutto, la convinzione nel battere strade nuove.

Come per noi è utopia raggiungere quel 20 per cento di energie rinnovabili nel 2020, è davvero utopia immaginare di scrollarci di dosso la dipendenza dai fornitori che vengono da lontano; la Norvegia, l'Algeria, la Russia, per quanto riguarda il gas. Il richiamo alla solidarietà tra Stati dell'Unione Europea ha anche questo scopo e in caso di crisi, che abbiamo vissuto anche in epoca recente, la solidarietà ci aiuterebbe a limitare i danni e i disagi in caso - diciamolo tra virgolette, ma è una realtà - di «capricci» del fornitore o di forzature; quando anche noi rischiammo, lo ricorderete, di rimanere a secco di gas per certi rubinetti che non venivano più aperti.

Questa solidarietà darebbe maggior morale oltre che maggior possibilità di sopravvivere anche all'Europa. Quindi, solare, eolica, energia fotovoltaica, utilizzo delle biomasse, sono belle immagini che ci diamo, di cui ci circondiamo, ma sono ancora esperienze che vengono limitate, che appartengono a poche Regioni particolarmente progredite. Eppure, è in queste immagini che sbagliamo per impegnare la nostra fantasia e per concentrare anche iniziative legislative come questa, mentre dovremmo affrontare più seriamente altre risorse, altri nodi e, soprattutto, avere più coraggio nel dire alla gente che una gran parte delle possibilità di fronteggiare le difficoltà energetiche deriva dalla capacità di consumare di meno, quindi, di risparmiare.

Anche questo, signor Presidente, nel disegno di legge che stiamo discutendo è detto in maniera assolutamente insufficiente. Per tale ragione confermo il voto contrario del mio Gruppo (Applausi del senatore Malan).

MANINETTI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANINETTI (UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo brevemente per sottolineare ancora una volta l'incoerenza di questo Governo che a parole si professa favorevole alle liberalizzazioni e poi nei fatti adotta provvedimenti che contraddicono in gran parte la finalità per cui sono adottati.

Questo decreto‑legge rappresenta un ulteriore esproprio nei confronti del Parlamento su un tema così importante quale l'energia.

La Commissione Attività produttive ha lavorato con serietà e impegno fin dalla presentazione del disegno di legge n. 691 e ha apportato notevoli miglioramenti al testo presentato dal Governo, frutto di un discussione anche accesa, ma corretta tra le varie posizioni, presentando alla fine in Aula un testo che esprimeva la volontà del Parlamento sul tema.

Questa volontà è stata più volte tradita, già con la scorsa finanziaria che ha scorporato parte delle misure contenute nel disegno di legge, e viene tradita anche oggi con questo decreto-legge che sottrae al testo un'altra parte importante del suo contenuto.

Vorrei a questo proposito sottolineare che non è certo a causa dell'opposizione se il disegno di legge n. 691 non è stato ancora esaminato e non è stato approvato dall'Aula; e c'è stato, anzi, oggi annunciato che andrà a settembre. Questo disegno avrebbe invece permesso di affrontare e risolvere le questioni in oggetto con gli strumenti adeguati e nei tempi previsti. Sappiamo bene che sono ancora una volta le contraddizioni e le posizioni inconciliabili all'interno della maggioranza che hanno impedito l'approvazione del provvedimento.

Contestiamo quindi in radice la scelta di adottare un decreto-legge, che diminuisce ulteriormente il margine decisionale del Parlamento su temi così importanti e su cui non si può procedere con queste modalità.

Ma anche dal punto di vista del contenuto vi sono misure per cui non sussiste il requisito della necessità e dell'urgenza quali quelle in materia di stoccaggio del gas, che non si capisce bene quale attinenza abbia con la scadenza relativa all'apertura del mercato elettrico per gli utenti finali, prevista dalle norme europee.

Abbiamo inoltre qualche perplessità su come questa liberalizzazione viene attuata: perché se apertura del mercato vuol dire concorrenza non ravvisiamo la necessità e la coerenza della misura che attribuisce all'Autorità per l'energia, come bene ha detto il collega della Lega, di fissare prezzi di riferimento, misura che ci sembra in contrasto con una vera liberalizzazione che per sua natura esige una libertà nella fissazione dei prezzi.

Piuttosto, una tutela effettiva dei cittadini poteva essere assicurata da obblighi informativi diretti a rendere confrontabili le varie offerte presenti sul mercato. Temiamo che anche queste liberalizzazioni siano solo di facciata ma poco di contenuto. Come del resto abbiamo sottolineato in occasione degli altri interventi di questo Governo sulle liberalizzazioni, è evidente che i condizionamenti esistenti all'interno della maggioranza impediscono di adottare misure che vadano effettivamente nella direzione di liberalizzare i mercati.

Brevemente vorrei anche mettere in evidenza che, come accaduto in molte altre occasioni, il lavoro della Commissione è stato del tutto disconosciuto. In Commissione, infatti, all'unanimità era stato approvato un emendamento, presentato da me e dal collega Ruggeri a nome del mio Gruppo dell'UDC, che migliorava il testo e rendeva il mercato dell'energia elettrica realmente liberalizzato rendendo non obbligatori i prezzi di riferimento determinati dall'Autorità, ma questi dovevano essere semplici punti di riferimento a fini informativi per i clienti-consumatori.

Altro che liberalizzazioni, qui abbiamo qualcosa che assomiglia a delle vere e proprie tariffe amministrate. La contraddizione è evidente: come si possono conciliare prezzi di riferimento obbligatori e liberalizzazione del mercato? Vorrei proprio che il Governo ce lo spiegasse. Evidentemente ci sono state pressioni per cambiare la disposizione di assoluto buon senso, e - ripeto - adottata all'unanimità dalla Commissione.

Questo fatto, che di per sé è molto grave perché vanifica il lavoro della Commissione, dimostra la debolezza di questo Governo che cambia idea a distanza di breve tempo e soprattutto dimostra la mancanza di chiarezza e unità nella sua linea politica, sia che si tratti, come in questo caso, di energia, sia, più in generale, come è successo la scorsa settimana, di politica economica.

Per queste ragioni, nonostante la condivisione di alcuni punti e soprattutto della finalità del provvedimento, che però viene per molti aspetti negata nei contenuti, esprimo, a nome dell'UDC, la nostra contrarietà all'approvazione di questo decreto-legge. (Applausi dal Gruppo UDC).

ALLOCCA (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ALLOCCA (RC-SE). Signor Presidente, credo che non sfugga a nessuno la centralità della questione energetica, che è oggettivamente la questione del nostro tempo. Essa si intreccia al centro di tutte le crisi internazionali, si intreccia con la prospettiva di un decadimento ambientale, con la grande questione del clima. Tutte questioni e problemi che non possono essere assolutamente affrontati e risolti in termini nazionali.

Da qui credo che venga la convinzione che noi dobbiamo riuscire, con l'Europa, ad avere una voce comune per risolvere le questioni dell'energia sotto i profili della disponibilità delle fonti e dell'abbassamento dei costi, e quindi della competitività, e soprattutto della compatibilità ambientale. Questi sono i nodi che abbiamo di fronte.

Il primo impegno è quindi di fare dei passi insieme, in comune, con l'Europa e questo decreto si pone, come primo obiettivo, quello di rispondere e di risolvere la questione sollevata da un'infrazione a livello europeo. Certamente è un tratto, solamente un tratto della questione di come si può affrontare nel complesso la questione energetica, ma è un primo passo importante e si muove innanzi tutto sul terreno delle liberalizzazioni, che ci viene dettato dall'Europa, ma che può essere efficace solamente se viene vista, soprattutto in questa fase, come superamento della logica dei campioni nazionali, in un'ottica però che eviti la ricostituzione di posizioni dominanti e quindi non come consegna delle grandi scelte definitivamente e completamente al mercato, ma in termini di superamento dei vincoli che impediscono in Europa di assumere una posizione forte su questo terreno.

Nel momento in cui si apre alle liberalizzazioni, si pone immediatamente il problema di far sì che questo processo salvaguardi non solo gli utenti, ma anche i territori deboli e quindi di inserire i giusti contrappesi che possono consentire di proseguire su questo percorso senza provocare problemi di natura sociale.

Su tale problematica abbiamo avuto un confronto serio in Commissione. Ho ascoltato l'intervento del senatore Maninetti e anch'io ritengo che abbiamo svolto un buon lavoro in quella sede; mi sembra però che le posizioni che lì sono emerse, indipendentemente dal testo letterale che poi è passato, diano contezza del ragionamento e del confronto che abbiamo avuto proprio sulla qualità specifica e sulle modalità con cui andavamo ad approvare il processo di liberalizzazione.

Abbiamo previsto l'obbligo di inserire nell'offerta un prezzo di riferimento, ma nessuno può impedire ad una società di presentare offerte migliorative. Quindi, l'effetto del mercato nel confronto tra le varie offerte può essere mantenuto, perché il prezzo di riferimento può e deve essere inteso esclusivamente come un tetto da non superare; quindi, non cancella la possibilità della concorrenza tra le varie offerte.

Abbiamo affrontato anche altre questioni fondamentali, a partire dall'elemento centrale costituito dall'inserimento nel comma 3 di una specifica previsione sull'uso consapevole e critico della scelta delle fonti. Nel momento in cui viene attivata la concorrenza, dobbiamo prevedere anche altri elementi di scelta che non siano solo ed esclusivamente il prezzo più basso, relativi ad una comprensione complessiva degli sviluppi ecologici. L'aver previsto l'obbligo per le ditte di individuare attraverso quali fonti sia stata prodotta una determinata energia è una spinta ad un consumo critico avanzato, che può essere un altro motore per l'avanzamento verso gli obiettivi che ci vengono dettati in sede europea.

Non si tratta solo di questioni etiche: credo sia importante, nell'ambito di un sistema di solidarietà orizzontale tra i vari territori e anche verticale nei confronti delle generazioni, affrontare il problema dell'aumento delle temperature.

Oggi la questione delle fonti energetiche alternative e rinnovabili è anche una grande opportunità economica, perché i ritmi di sviluppo dell'economia di India e Cina non consentono assolutamente di continuare ad osservare questo modello specifico di sviluppo, se non si ricorre a determinate fonti energetiche. Se riusciremo ad attivare anche qui in Europa la ricerca ed una economia basata sulle fonti rinnovabili, potremo dare un grande impulso economico in grado non solo di creare ricchezza, ma anche di trasferire modelli di sviluppo positivi nel mondo.

Come ha ricordato e apprezzato in Commissione il senatore Possa, il testo prevede lo sblocco dei fondi per la ricerca, un altro elemento qualificante del decreto che oggi ci accingiamo a convertire.

Un altro elemento deve essere tenuto in conto non solo in questo segmento in cui si accenna, ma anche e soprattutto nel prosieguo dell'azione che riguarda l'energia: se vogliamo dare centralità e forza all'Europa, bisogna eliminare le posizioni dominanti e occorre che i vari passaggi del processo di liberalizzazione siano compiuti con reciprocità, armonia ed equilibrio, perché solamente così potremo riuscire a far sì che l'Europa parli su questo terreno con una voce sola.

Certo, dobbiamo avere il senso della misura: il decreto in conversione e stato dettato dall'urgenza e dal bisogno immediato di rispondere ai temi sollevati dall'inflazione, e lo abbiamo fatto; con il disegno di legge n. 691 e con tutta un'altra serie di provvedimenti affronteremo poi la questione energetica nel suo complesso. Questo è un primo passo positivo cui diamo il nostro convinto voto favorevole.

Ringrazio personalmente il relatore e i colleghi per il lavoro svolto in Commissione, laddove è stato possibile approfondire i temi e comunque a dare tutti un contributo positivo ai fini del miglioramento del testo originario del decreto: anche chi oggi dichiara il voto contrario credo ci abbia messo qualcosa e questo è un elemento positivo che dobbiamo tutti apprezzare. (Applausi dai Gruppi RC-SE e SDSE).

PARAVIA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PARAVIA (AN). Signor Presidente, in verità, continuerò il ragionamento fatto poco fa dal senatore Allocca. In Commissione si è lavorato bene, si è lavorato in modo aperto, senza pensare ai rispettivi schieramenti, soffermandosi sull'esame dell'evidenza dei fatti e delle questioni che esaminavamo. C'è stato un lavoro intelligente e c'è stata disponibilità, da parte del relatore, ad accogliere tesi inizialmente diverse. In sintesi, un dibattito veramente qualificante.

Proprio per questo, stamattina, all'apertura dei lavori, all'interno del nostro Gruppo avevamo scambiato qualche opinione e ci stavamo orientando, al di là delle criticità di alcuni aspetti, verso un voto di astensione. L'astensione sarebbe stata però possibile se avessimo verificato qui in Aula lo stesso atteggiamento di apertura mentale che si era avuto in Commissione e se il relatore, che è sempre lo stesso, ossia il senatore Cabras, ed il rappresentante del Governo, che è stato sempre presente in Commissione ed è lo stesso che rappresenta ora il Governo in questa sede, avessero continuato ad agire con la stessa coerenza e la stessa disponibilità. Ma quando abbiamo assistito, nonostante l'interruzione, alla - perdonatemi i termini - protervia e all'arroganza di voler far rispettare qualche diktat esterno a questo ramo del Parlamento, la situazione è cambiata. Non ci siamo, non ci siamo assolutamente.

Ho già ricordato questa mattina la situazione incresciosa in cui si sono venuti a trovare i colleghi Manzione e Bordon per quanto accaduto durante la discussione del provvedimento sull'ordinamento giudiziario. Esprimo loro, e mi rammarico di non averlo fatto prima, la mia totale e personale solidarietà per i richiami ricevuti dalla loro Capogruppo. Immagino che il senatore Barbieri, simpaticissimo collega campano, non abbia ricevuto analogo rimprovero per l'emendamento precedente perché forse avrà scritto mille volte su un foglio: «Io non voterò più come Manzione e Bordon». Non so se questa voce che circolava sia vera. Eventualmente la smentirà lui.

Vedere, però che senatori, colleghi, persone serie che in Commissione hanno votato in un certo modo debbano poi subire in Aula il diktat che non si possono accettare cambi, che sono stati assunti degli impegni, ci fa cambiare idea. Se avessi più tempo porterei le dichiarazioni stenografate in Commissione sulla necessità di non usare mai termini vaghi. Ritorno quindi su quel "transitoriamente". Si arriva anche a dire, da parte del relatore, che forse il termine è più breve dei ventiquattro mesi. Bene, scrivete "trentasei", ma siate seri. Questo invece vuol dire voler subire diktat esterni.

Prima ho usato un espressione forte, ossia che questo è un insieme di parlamentari - mi riferivo ovviamente alla maggioranza - dalle mani legate. Ciò ci fa preannunciare un convinto voto di contrarietà assoluta alla conversione in legge del decreto in esame. (Applausi dal Gruppo di AN).

POSSA (FI). domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POSSA (FI). Signor Presidente, colleghi, c'è, da una parte, l'enormità del problema energetico, particolarmente grave per il nostro Paese e particolarmente serio per le conseguenze ambientali, e, dall'altra, il provvedimento, assolutamente urgente, alla nostra attenzione.

È un provvedimento semplice. È un "di cui" di un enorme sistema di problemi, di articolazioni, di strutture. Possiamo facilmente scivolare dalla considerazione di questo particolare provvedimento alle tematiche più generali. Cercherò di evitare questo facile diversivo per concentrarmi invece sul tema alla nostra attenzione.

Il decreto-legge al nostro esame si è reso necessario per una nostra inadempienza in ordine al recepimento nel nostro ordinamento della direttiva comunitaria n. 54 del 2003. Tale direttiva contiene prescrizioni abbastanza dettagliate; sotto certi aspetti le sue disposizioni sono addirittura tipiche di un regolamento più che di una direttiva inevitabilmente a maglia larga, come dovrebbero essere le direttive europee che si rivolgono contemporaneamente a 27 Paesi. In molti casi, ed in particolare in questa direttiva, alcune disposizioni sono a maglia molto stretta e addirittura presentano caratteristiche di un'attività regolatoria.

Noi abbiamo inserito le disposizioni di attuazione di questa direttiva comunitaria nella legge comunitaria 2004 (legge 18 aprile del 2005, n. 62) e poi ci siamo dimenticati delle prescrizioni di cui all'articolo 15, che prevedevano l'impegno del Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per far sì che le minuziose disposizioni della direttiva comunitaria in questione divenissero operanti anche nel nostro ordinamento legislativo. È questa la ragione del provvedimento al nostro esame.

Si tratta di un provvedimento semplice, costituito di due articoli, il primo dei quali con sei commi, per un totale di una ventina di disposizioni. Mi fa piacere rilevare che la maggior parte di tali disposizioni sono effettivamente rispettose del principio costituzionale di straordinaria necessità ed urgenza. Esse infatti vengono incontro alla necessità del superamento di una procedura d'infrazione molto ben precisata con cinque particolari rilievi di inapplicazione o di violazione, formulati lo scorso dicembre dalla Commissione europea. Questa è dunque la motivazione del decreto-legge al nostro esame.

Ripeto ancora che la maggior parte delle disposizioni in esso contenute rispetta i principi di straordinaria necessità ed urgenza prescritti dalla Costituzione. Passerò quindi brevemente in rassegna tali misure, anche per ricordare che si tratta di provvedimenti validi di tutela del nostro ordinamento nel campo energetico.

Al comma 1 si stabilisce che le imprese di vendita dell'energia elettrica devono essere separate da quelle di distribuzione. Trovo corretta questa disposizione, perché è giusto che i monopoli naturali, come sono le imprese di distribuzione, siano trasparenti, non vincolati, né legati ad esigenze di mercato, liberi quindi per tutti coloro che utilizzano una infrastruttura fondamentale. In questo modo, nella fattispecie si dà applicazione ad un concetto generale della Commissione europea e non possiamo che essere d'accordo su questo principio.

Ugualmente, condividiamo le prescrizioni di cui all'articolo 2, che tutelano i clienti domestici nel difficile passaggio della piena liberalizzazione del mercato, consentendo, ad esempio, la recessione dal contratto previgente - ove i clienti lo desiderino - o, comunque, la libera scelta del fornitore di energia elettrica.

Sul comma 3 ci siamo soffermati a lungo; esso è condivisibile in parte quando si dà mandato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di fissare condizioni standard di erogazione del servizio.

Non sono e non siamo assolutamente d'accordo sul mandato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di fissare, almeno transitoriamente, i prezzi di riferimento per l'energia elettrica, sia perché si tratta di una disposizione che in questo caso non mi pare così allineata con il requisito costituzionale della straordinaria necessità ed urgenza, sia perché in effetti si manifesta un certa diffidenza nei confronti dell'azione del mercato.

Siamo d'accordo sulla inseribilità nel decreto-legge delle disposizioni di cui al comma 4, poiché si tratta della salvaguardia dei clienti che, non essendo domestici o piccole imprese, devono comunque essere tutelati se non hanno fatto la loro scelta del fornitore di energia elettrica. Siamo altresì d'accordo sulle disposizioni di cui al comma 5, che prevedono l'inserimento nella fattura delle imprese di vendita dell'energia elettrica di alcuni dati importanti quali l'indicazione delle fonti energetiche nel mix della fornitura di energia elettrica, nonché l'indicazione dell'impatto ambientale delle fonti energetiche utilizzate.

Il senatore Allocca ha ricordato, sebbene siano diverse le motivazioni della straordinaria necessità ed urgenza, l'importanza delle disposizioni relative al comma 6, che dà mandato al Ministero dello sviluppo economico di procedere all'attuazione di un precedente decreto del Ministro delle attività produttive del marzo 2006, che consente l'utilizzazione di imponenti risorse per la ricerca e lo sviluppo del sistema elettrico. Anch'io voglio sottolineare - e mi fa molto piacere - come questo provvedimento liberi e sblocchi una situazione altrimenti gravemente ferma e consenta, tra l'altro, ad uno dei principali centri di ricerca italiani, il CESI Ricerche SpA, di procedere con la sua attività di ricerca sul sistema elettrico, bloccata dall'inizio del 2006.

Ho finora elencato solo elementi positivi; vorrei fare qualche annotazione negativa, riguardo ad una certa diffidenza espressa nei confronti del mercato elettrico e all'adozione di alcune - poche, per fortuna - disposizioni non pienamente allineate con i requisiti necessari per l'inserimento in un decreto-legge. Penso, ad esempio, alla disposizione di cui al comma 1, che prevede la separazione funzionale dell'unica impresa che lavora nel campo dello stoccaggio del gas, la Stogit spa.

In conclusione, esprimo anch'io apprezzamento sull'azione svolta in Commissione e rivolgo un particolare ringraziamento al presidente Scarabosio, che ha dato un grande contributo alla creazione di un clima positivo all'interno della Commissione stessa. Esprimo altresì apprezzamento per l'azione emendativa intrapresa sia in Commissione, sia in Aula, e mi rivolgo in particolare al relatore.

In conclusione, il provvedimento, seppure di poco, è stato migliorato; la struttura del decreto-legge è però rimasta sostanzialmente la stessa. In particolare, è stato modificato il comma 3. Per tali ragioni, anticipo il voto di astensione di Forza Italia.

GIARETTA (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIARETTA (Ulivo). Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo dell'Ulivo su questo provvedimento, sottolineo in modo particolare il fatto che non si tratta di un provvedimento al di fuori di un disegno complessivo, ma, anzi, si tratta di un ulteriore tassello alla politica che il Governo sta perseguendo con molta determinazione dall'inizio della legislatura, con tre obiettivi ben definiti.

Il primo obiettivo è quello di togliere ingessature e incrostazioni al sistema Italia. Ve ne sono molte e sono molto resistenti; il sistema Italia ha invece bisogno di essere alleggerito. Il secondo obiettivo è offrire nuove opportunità, in modo particolare per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro, con minori barriere all'accesso alle professioni e per il lavoro autonomo. Il terzo obiettivo, infine, è un'azione per l'apertura dei mercati protetti (particolarmente nel settore dei servizi), che sono un ulteriore peso che il sistema produttivo italiano deve sopportare.

Con questo provvedimento si completa l'azione nel settore dell'energia elettrica, arrivando alla piena attuazione di una liberalizzazione in tutta la filiera, dalla generazione al mercato all'ingrosso, al mercato al dettaglio, fino a tutti i clienti finali. Devo ricordare, tra l'altro, che in questo settore, a differenza di quanto è avvenuto per il gas, è già stata trovata una soluzione adeguata per assicurare l'indipendenza della rete e, quindi, uno dei meccanismi fondamentali per la realizzazione di un mercato pienamente concorrenziale.

Si conclude un percorso che è iniziato da lontano, nella legislatura 1996-2001, con i primi provvedimenti Bersani-Letta, e che è proseguito nella scorsa legislatura, mi permetto di dire, a nostro avviso, con qualche eccesso di timidezza (però il cammino era proseguito); tale percorso giunge ora a compimento con questo decreto-legge.

Possiamo dire che si è trattato solo di aspetti formali? Direi di no. Già si vedono e sono misurabili dei risultati importanti. Posso ricordare, ad esempio, che ancora nel 2003, nel campo della generazione elettrica, il produttore principale copriva il 49,4 per cento della generazione; oggi questa quota è discesa al 34,8 per cento. Posso ricordare che nel 2003 i quattro maggiori produttori coprivano i due terzi dell'intera produzione; oggi questa percentuale è scesa a poco più del 65 per cento. Quindi vi è una concorrenza più elevata, che comincia ad avere effetti anche nel campo dei prezzi.

Certo, l'energia in Italia, per molti motivi, ha dei costi elevati, più elevati della media europea, particolarmente nel campo dell'energia al servizio del settore produttivo, però, negli ultimi dieci anni abbiamo avuto una diminuzione dei costi, in termini reali, del 12 per cento, rispetto ad un aumento di oltre il 110 per cento del prodotto petrolifero.

È stata presentata un'indagine della Camera di commercio di Milano che dimostra come nell'anno precedente i clienti liberi, rispetto a quelli vincolati, sono riusciti a spuntare risparmi che si aggirano tra il 16 e il 9 per cento, a seconda della classe di consumo dell'energia elettrica. Si tratta quindi di risultati che cominciano ad agire anche nel portafoglio dei clienti domestici ed industriali.

Naturalmente, creare le condizioni giuridiche per una piena concorrenza non significa averla già raggiunta. Con questo provvedimento completiamo il quadro delle norme che consentono di realizzare un mercato aperto, ma molto deve essere fatto perché diventi realtà. Basti pensare che già prima della scadenza del 1° luglio esisteva in Italia un mercato aperto: erano circa 7,6 milioni i clienti che erano diventati idonei con la precedente riforma, cioè potenzialmente liberi di cercarsi un proprio fornitore. Ma solo il 9 per cento di questi ha utilizzato la possibilità di andare a trovare, sul piano del prezzo e della qualità del servizio, il fornitore ritenuto migliore.

Come è stato ricordato, il decreto necessariamente individua un regime transitorio per accompagnare sul mercato un processo molto complesso che riguarda categorie di forniture agevolate per motivi sociali o perché riguardano piccoli produttori che potrebbero ricavare un danno da un'apertura improvvisa del mercato e che devono essere accompagnati per poter usufruire fino in fondo dei vantaggi, in termini di prezzo, che l'apertura del mercato potrà portare con sé.

Occorre poi ulteriormente lavorare per una diversificazione dell'offerta, in modo che in tutte le aree del Paese vi sia un mercato concorrenziale, perché attualmente questo ancora non si è pienamente realizzato. Occorre ancora lavorare per investire sulla rete, sulla sicurezza generale del sistema, su una più forte integrazione a livello europeo.

Non c'è dubbio che un mercato ben funzionante porterà vantaggi crescenti per i consumatori; tuttavia, non possiamo trascurare un fatto che riguarda la precarietà, la delicatezza del nostro sistema energetico. Noi abbiamo un bilancio energetico complicato. Sappiamo che solo il 15 per cento del nostro fabbisogno energetico è soddisfatto da fonti nazionali: in parte l'autoproduzione, peraltro calante, del gas e di un po' di petrolio, e in parte fonti rinnovabili, però in gran parte concentrate nell'idroelettrico, quindi figlie del grande ciclo di investimenti realizzati tra la fine dell'Ottocento e il Novecento.

Tutto il resto - gas, carbone e petrolio - lo dobbiamo comprare all'estero e, in modo particolare per il carbone e il petrolio, con problemi difficili di rapporto con i vincoli ambientali, mentre, per il gas e il petrolio, con problemi di acquisto in aree geopolitiche spesso non del tutto stabili. Ciò vuol dire - se avessimo potuto affrontare in Aula le norme inserite nel disegno di legge n. 691 avremmo potuto sviluppare anche le politiche che si sono impostate per mettere in maggiore sicurezza il sistema energetico - aver puntato sul gas e significa lavorare perché il sistema sia più sicuro: quindi, diversificazione delle fonti, potenziamento dei gasdotti, possibilità di realizzare rigassificatori che rendono maggiormente indipendente il sistema. Possiamo dire, comunque, che si raggiunge un risultato importante.

Termino con una riflessione che riguarda il lavoro del Parlamento. Anch'io devo riconoscere che è stato fatto un lavoro importante in Commissione e ringrazio il relatore, il Presidente e l'opposizione per il contributo che hanno dato ai lavori. Questo decreto si è però reso necessario perché il provvedimento presentato dal Governo il 28 giugno del 2006 alla data odierna ancora non è stato approvato da un ramo del Parlamento. Ciò pone un grande problema di funzionalità della sede parlamentare su cui tutti - maggioranza e opposizione - dobbiamo lavorare, perché alla fine la credibilità dell'istituzione parlamentare sta in capo alla capacità di dare soluzione rapida ai problemi del Paese.

Buone leggi, ma tempestive! Credo che questo sia il segnale che dobbiamo ricavare anche dal lavoro positivo fatto in Commissione sul provvedimento. (Applausi dal Gruppo Ulivo e dei senatori Molinari ed Allocca).

MOLINARI (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MOLINARI (Aut). Signor Presidente, a nome del Gruppo Per le Autonomie, annuncio il voto favorevole al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 73. In effetti, la mancanza di regole e di regimi di tutela dei clienti finali del mercato dell'energia elettrica non poteva che sollecitare il Governo all'emanazione di un decreto-legge, atteso, da un lato, allo spirare del termine del 1° luglio 2007 per la liberalizzazione del mercato medesimo e verificato, dall'altro lato, il mancato compiersi dell'iter parlamentare nel disegno di legge n. 691, già approvato dalla competente nostra Commissione, ma non ancora approdato all'Aula.

Abbiamo in proposito appena appreso la determinazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi di farne slittare la trattazione in Aula al prossimo settembre. C'erano dunque tutte le motivazioni per la decretazione d'urgenza, anche con riferimento alla puntuale attenzione della Commissione europea, al corretto trattamento da riservarsi ai clienti finali ed il rischio di avvio della procedura di infrazione. Per questo motivo, il Gruppo ha stamani ritenuto di non condividere taluni rilievi in merito, contenuti nell'intervento del collega Possa.

Con questo decreto si introducono disposizioni urgenti di valenza, anche transitoria, e quindi integrabili e migliorabili, secondo criteri che il Parlamento volesse poi valorizzare in fase di approvazione del disegno di legge n. 691. L'obiettivo principale del decreto è quello di accettare la completa liberalizzazione del mercato in una prospettiva, però, di passaggio graduale.

Credo possano giustamente esprimere soddisfazione le associazioni dei consumatori, nel senso di poter verificare nei primi mesi l'identità dei distributori, di poter confrontare le loro offerte, di poterle verificare rispetto alle tariffe di riferimento. Risulta importante, a questo proposito, il ruolo dell'Autorità indipendente, della quale potremmo anche noi chiedere l'integrazione nella composizione, avendo ascoltato l'intervento del senatore Polledri circa i minimi termini raggiunti proprio dalla composizione di quell'organismo.

Per il cliente finale l'obiettivo è quello di poter sottoscrivere in piena scienza un contratto garantito da norme di trasparenza scegliendo il proprio distributore. Su questa linea di indirizzo si muove l'articolazione del decreto, anche nelle disposizioni di maggiore complessità. Penso al comma 1 o al comma 3.

Credo che la Commissione abbia effettivamente compiuto un buon lavoro ma valuto anche positivamente gli emendamenti introdotti dall'Aula, che rendono in taluni punti più stringenti le iniziali previsioni. Non è discutibile l'opzione decisa del Governo verso la liberalizzazione del mercato, peraltro opportunamente temperata da elementi di garanzia per gli utenti, chiamati a misurarsi con una prospettiva di scelta in concorrenza, anche a livello domestico.

Con questo decreto si conferma una strada precisa, con un completamento dello scenario generale del comparto energetico che dovrà essere integrato con passaggi legislativi e con l'adeguata operatività di controlli progressivi da parte della citata Autorità. Confermiamo il nostro voto favorevole. (Applausi dal Gruppo Aut. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione finale.

 

POSSA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Possa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia», con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

C'è una luce rossa in più dietro il senatore Quagliariello e una vicino alla senatrice Palermi, come pure accanto al senatore Sinisi.

Per cortesia, togliete la scheda accanto al senatore Azzollini.

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

 


 

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (1649)

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (1649) (Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE ( )

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

( ) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

1. A decorrere dal 1º luglio 2007 l'attività di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali è svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attività di vendita. Tali imprese di distribuzione, che svolgano alla data del 30 giugno 2007 l'attività di vendita di energia elettrica in forma integrata, costituiscono entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una o più società per azioni alle quali trasferiscono i beni e i rapporti, le attività e le passività relativi all'attività di vendita. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta disposizioni per la separazione funzionale, anche per lo stoccaggio di gas, secondo le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e definisce le modalità con cui le imprese di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale garantiscono l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati derivanti dai sistemi e dall'attività di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di fornitura.

2. A decorrere dal 1º luglio 2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero è garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono comprese nel regime di tutela di cui al presente comma.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas indica condizioni standard di erogazione del servizio e definisce, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica ai clienti di cui al comma 2 e per le forniture di gas naturale ai clienti domestici, che le imprese di distribuzione o di vendita sono tenute ad inserire nelle proprie offerte commerciali. Sono fatti salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta.

4. Il Ministro dello sviluppo economico emana indirizzi e, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto adotta disposizioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali non rientranti nel comma 2 senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di gradualità. Fino all'operatività di tale servizio, la continuità della fornitura per tali clienti è assicurata dalle imprese di distribuzione o dalle società di vendita collegate a tali imprese, a condizioni e prezzi previamente resi pubblici e non discriminatori.

5. Le imprese di vendita di energia elettrica forniscono, nelle fatture e nel materiale promozionale inviato ai propri clienti finali, le informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita nell'anno precedente e indicano le fonti informative disponibili sull'impatto ambientale della produzione, secondo modalità definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Il Ministero dello sviluppo economico adotta iniziative per la sicurezza del sistema elettrico e la confrontabilità dei prezzi ai clienti finali ed attua le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dal decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, rientranti tra gli oneri generali di sistema gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, anche mediante gli accordi di programma triennali previsti dal decreto del Ministro delle attività produttive 23 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2006, per l'attuazione dei quali le attività sono prorogate per gli anni 2007 e 2008 per pari importi.

EMENDAMENTI

1.200

VALDITARA, PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

V. testo 2

Al comma 1, sostituire la parola: «societaria» con la seguente: «proprietaria» e dopo le parole: «attività di vendita» aggiungere le seguenti: «e post-contatore».

1.200 (testo 2)

VALDITARA, PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Respinto

Al comma 1, «» «» dopo le parole: «attività di vendita.», inserire le seguenti: «L'attività di distribuzione e di vendita è svolta in regime di separazione proprietaria rispetto all'attività di post-contatore».

1.1

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, nel secondo periodo dopo le parole: «una o più» aggiungere la parola: «apposite».

1.2

POSSA, CASOLI, STANCA

Respinto

Al comma 1, nel terzo periodo, sostituire le parole: «, anche per lo stoccaggio di gas, secondo le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE» con le seguenti: «secondo la direttiva 2003/54/CE»; conseguentemente, sempre nel terzo periodo, sopprimere le parole: «o di gas naturale».

1.201

STEFANI

Id. em. 1.2

Al comma 1, nel terzo periodo, sostituire le parole: «, anche per lo stoccaggio di gas, secondo le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE» con le seguenti: «secondo la direttiva 2003/54/CE»; conseguentemente, sempre nel terzo periodo, sopprimere le parole: «o di gas naturale».

1.202

BETTAMIO

Respinto

Al comma 1, nel terzo periodo, dopo le parole: «e definisce» aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n.481».

1.3

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, nell'ultimo periodo dopo la parola: «garantiscono» aggiungere le seguenti: «nel rispetto delle esigenze di privacy».

1.40

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, nell'ultimo periodo dopo le parole: «ai dati» aggiungere le seguenti: «dell'ultimo anno»; inoltre, sempre nell'ultimo periodo, dopo la parola: «sistemi»aggiungere la parola: «informativi».

1.203

BETTAMIO

Respinto

Al comma 1, nell'ultimo periodo dopo le parole: «contratti di fornitura» aggiungere le seguenti: «e previo consenso del cliente finale ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196,».

1.204

PALUMBO

Approvato

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «non superiore a 10 milioni di euro sono» aggiungere la seguente: «, automaticamente,».

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «non rientranti nel comma 2» con le seguenti: «che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di cui al comma 2».

1.205

POSSA, CASOLI, STANCA

Id. em. 1.204

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «non superiore a 10 milioni di euro sono» aggiungere la seguente: «, automaticamente,».

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «non rientranti nel comma 2» con le seguenti: «che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di cui al comma 2».

1.5/100

PECORARO SCANIO

Ritirato

All'emendamento 1.5, sostituire le parole: «Il Ministero dello sviluppo economico con propri regolamenti», con le seguenti: «L'Autorità per l'energia elettrica e il gas».

1.5/101

IL RELATORE

Approvato

All'emendamento 1.5, sostituire le parole da: «regolamenti», fino alla fine del comma con le seguenti: «provvedimenti, promuove la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della direttiva 26 giugno 2003/54/CE al fine di rafforzare la posizione di mercato dei clienti civili e della piccola e media utenza, attraverso l'associazione su base volontaria della rappresentanza di tale categoria di utenti».

1.5

LA COMMISSIONE

Approvato con un subemendamento

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico con propri regolamenti provvede all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, ultimo periodo della direttiva 26 giugno 2003, n.2003/54/CE, al fine di rafforzare la posizione di mercato dei clienti civili e della piccola e media utenza promuovendo la possibilità di associazione».

1.206

IL RELATORE

V. testo 2

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per garantire le disposizioni comunitarie in materia di servizio universale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas indica condizioni standard di erogazione del servizio e definisce transitoriamente, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica ai clienti di cui al comma 2 e per le forniture di gas naturale ai clienti domestici, che le imprese di distribuzione o di vendita, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, comprendono tra le proprie offerte commerciali. È fatta salva l'adozione ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e del ministro per la solidarietà sociale, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di misure volte a tutelare utenti in particolari condizioni di svantaggio economico. Sono altresì fatti salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta.

1.206 testo 2 /1 (già 1.6)

POSSA, CASOLI, STANCA

Respinto

Al comma 3, nel primo periodo, dopo le parole: «del servizio e» aggiungere le parole: «, per il solo primo biennio a partire dal 1º luglio 2007».

1.206 testo 2 /2 (già 1.211)

STEFANI

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «clienti domestici» aggiungere le seguenti: «per i primi due anni dall'entrata in vigore del presente decreto».

1.206 testo 2/3 (già 1.212)

STEFANI

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «clienti domestici» aggiungere le seguenti: «con consumi fino a 2.000 mc/anno».

1.206 testo 2/4 (già 1.213)

STEFANI

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «clienti domestici» aggiungere le seguenti: «con consumi fino a 1.500 mc/anno».

1.206 testo 2/5 (già 1.11)

POSSA, CASOLI, STANCA

Respinto

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

1.206 testo 2/6 (già 1.12)

POSSA, CASOLI, STANCA

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta».

1.206 (testo 2)

IL RELATORE

Approvato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per garantire le disposizioni comunitarie in materia di servizio universale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas indica condizioni standard di erogazione del servizio e definisce transitoriamente, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica ai clienti di cui al comma 2 e per le forniture di gas naturale ai clienti domestici, che le imprese di distribuzione o di vendita, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, comprendono tra le proprie offerte commerciali, contemplando anche la possibilità per gli stessi clienti di scegliere tra piani tariffari e fasce orarie differenziate che incentivino l'efficienza e il risparmio energetico. È fatta salva l'adozione ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e del ministro per la solidarietà sociale, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di misure volte a tutelare utenti in particolari condizioni di salute o di svantaggio economico. Sono altresì fatti salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta.

1.207

GALARDI, PECORARO SCANIO, ALLOCCA, MERCATALI

Ritirato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per garantire le disposizioni comunitarie in materia di servizio universale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas indica condizioni standard di erogazione del servizio e definisce transitoriamente, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica ai clienti di cui al comma 2 e per le forniture di gas naturale ai clienti domestici, che le imprese di distribuzione o di vendita, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, comprendono tra le proprie offerte commerciali. È fatta salva l'adozione ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e del ministro per la solidarietà sociale, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di misure volte a tutelare utenti in particolari condizioni di svantaggio economico. Sono altresì fatti salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta.

1.208

SANTINI, GIRFATTI, TADDEI

Ritirato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le regioni, nell'ambito dei propri poteri di programmazione, individuano i criteri finalizzati a garantire la promozione della concorrenza, nonché la riqualificazione e l'ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti e una maggiore possibilità di accesso a prodotti e servizi da parte del consumatore ed a garantire la diffusione di carburanti eco-compatibili (a bassa emissione di CO2) e l'efficienza energetica anche dei nuovi impianti, nonché i criteri per la regolamentazione degli orari, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2».

1.6

POSSA, CASOLI, STANCA

V. em. 1.206 testo 2/1

Al comma 3, nel primo periodo, dopo le parole: «del servizio e» aggiungere le parole: «, per il solo primo biennio a partire dal 1º luglio 2007».

1.7

POSSA, CASOLI, STANCA

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.206 (testo 2)

Al comma 3, sopprimere le parole: «e definisce, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica ai clienti di cui al comma 2 e per le forniture di gas naturale ai clienti domestici, che le imprese di distribuzione o di vendita sono tenute ad inserire nelle proprie imprese commerciali».

1.209

FERRANTE, RONCHI, BANTI, GIARETTA

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «in base ai costi effettivi del servizio», aggiungere le seguenti: «e tenendo conto degli obiettivi di risparmio energetico fissati dall'Unione europea».

1.210

ALLOCCA, BANTI, CAPRILI, GALARDI, PECORARO SCANIO, TECCE

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «prezzi di riferimento» con le seguenti: «il tetto massimo dei prezzi» e, dopo le parole: «clienti domestici» aggiungere le seguenti: «tali da non precludere azioni volte a tutelare utenti in particolari condizioni economiche o di salute da determinarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la solidarietà sociale, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,».

1.8/100

GIARETTA

Decaduto

All'emendamento 1.8, sostituire le parole: «utilizzano come raffronto per» con le seguenti: «sono tenute ad inserire nelle» e dopo le parole: «proprie offerte commerciali» inserire le seguenti: «al fine di consentire al cliente una corretta valutazione dell'offerta ricevuta».

1.8

LA COMMISSIONE

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «prezzi di riferimento» inserire le seguenti: «senza vincoli di offerta» e, conseguentemente sostituire le parole: «che le imprese di distribuzione o di vendita sono tenute ad inserire nelle proprie offerte commerciali» con le seguenti: «che le imprese di distribuzione e di vendita utilizzano come raffronto per le proprie offerte commerciali».

1.211

STEFANI

V. em. 1.206 testo 2/2

Al comma 3, dopo le parole: «clienti domestici» aggiungere le seguenti: «per i primi due anni dall'entrata in vigore del presente decreto».

1.212

STEFANI

V. em. 1.206 testo 2/3

Al comma 3, dopo le parole: «clienti domestici» aggiungere le seguenti: «con consumi fino a 2.000 mc/anno».

1.213

STEFANI

V. em. 1.206 testo 2/4

Al comma 3, dopo le parole: «clienti domestici» aggiungere le seguenti: «con consumi fino a 1.500 mc/anno».

1.214

FERRANTE, RONCHI, BANTI, GIARETTA

Assorbito dall'approvazione dell'em. 1.206 (testo 2)

Al comma 3, dopo le parole: «nelle proprie offerte commerciali» aggiungere le seguenti: «che contemplino anche la possibilità per gli stessi clienti di scegliere tra piani tariffari e fasce orarie differenziate che incentivino l'efficienza e il risparmio energetico».

1.215

POSSA, CASOLI, STANCA

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «offerte commerciali» aggiungere le seguenti: «, prezzi di riferimento aventi unicamente finalità informative e non vincolanti il fornitore.».

1.11

POSSA, CASOLI, STANCA

V. em. 1.206 testo 2/5

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1.12

POSSA, CASOLI, STANCA

V. em. 1.206 testo 2/6

Al comma 3, sopprimere le parole: «, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta».

1.10 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Ritirato

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non precludono azioni volte a tutelare utenti in particolari condizioni economiche o di salute da determinare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la solidarietà sociale, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

1.13

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 4, nell'ultimo periodo sopprimere la parola: «previamente»

1.216

FERRANTE, RONCHI, BANTI, GIARETTA

V. testo 2

Al comma 5, dopo le parole: «inviato ai propri clienti finali, le informazioni», aggiungere le seguenti: «utili al fine di risparmiare energia e».

1.216 (testo 2)

FERRANTE, RONCHI, BANTI, GIARETTA

Approvato

Al comma 5, dopo le parole: «della produzione», aggiungere le seguenti: «e utili al fine di risparmiare energia ».

1.217

STEFANI

Approvato

Al comma 5, sostituire le parole: «nell'anno precedente», con le seguenti: «nel periodo di due anni precedenti».

1.14

POSSA, CASOLI, STANCA

Ritirato

Al comma 5, sopprimere le parole: «e indicano le fonti informative disponibili sull'impatto ambientale della produzione».

1.15

POSSA, CASOLI, STANCA

Ritirato

Al comma 5, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «centoventi».

1.16

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 5, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «novanta».

1.17

POSSA, CASOLI, STANCA

Ritirato

Al comma 6, sopprimere le parole: «e la confrontabilità dei prezzi ai clienti finali».

1.180/100

IL RELATORE

Approvato

All'emendamento 1.180, sostituire le parole: «delle diverse offerte commerciali, in cui i prezzi siano paragonati ai prezzi di riferimento di cui al comma 3 del presente articolo» con le seguenti: «tra i prezzi rilevabili sul mercato libero, per tipologia di clientela, e i prezzi di riferimento, definiti in base a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo».

1.180/101

GALARDI, ALLOCCA, MERCATALI, PECORARO SCANIO

Id. em. 1.180/100

All'emendamento 1.180, sostituire le parole: «delle diverse offerte commerciali, in cui i prezzi siano paragonati ai prezzi di riferimento di cui al comma 3 del presente articolo» con le seguenti: «tra i prezzi rilevabili sul mercato libero, per tipologia di clientela, e i prezzi di riferimento, definiti in base a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo».

1.180 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Approvato con un subemendamento

Al comma 6 dopo le parole: «dei prezzi ai clienti finali» inserire le seguenti: «, anche attraverso la definizione degli standard minimi di informazione che devono essere accessibili attraverso la bolletta e la pubblicazione sul sito web dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di tavole sinottiche di confronto delle diverse offerte commerciali, in cui i prezzi siano paragonati ai prezzi di riferimento di cui al comma 3 del presente articolo».

1.200a

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione del mercato dell'energia e lo sviluppo del mercato dei servizi energetici, con propri regolamenti il Ministero dello Sviluppo, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, semplifica le procedure per l'accesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni a finanziamento tramite terzi e ne favorisce il ricorso a servizi energetici volti all'efficienza energetica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;».

1.218

SODANO, ALLOCCA

Ritirato e trasformato nell'odg n. G1.100

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Agli enti pubblici esteri, anche economici, alle imprese pubbliche estere e alle imprese partecipate da uno Stato estero in misura superiore al 50 per cento, non è consentito partecipare, direttamente o indirettamente, al capitale sociale di imprese elettriche italiane in misura superiore al 30 per cento».

§      

§           ORDINE DEL GIORNO

G1.100 (già em. 1.218)

SODANO, ALLOCCA

Non posto in votazione ( )

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, Atto Senato n. 1649,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.218.

________________

( ) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.100

MENARDI, PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Respinto

Dopo l'articolo 1,aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di favorire la produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, qualora la connessione alla rete elettrica possa essere effettuata con l'utilizzo di infrastrutture di proprietà di un produttore, quest'ultimo è tenuto a condividere, quando tecnicamente fattibile, le sue infrastrutture con il produttore richiedente. A tal fine, il richiedente corrisponde un contributo in misura proporzionale per l'utilizzo dell'infrastruttura medesima».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTO AL TITOLO DEL DECRETO-LEGGE

Tit.1 (testo corretto)

POSSA, CASOLI, STANCA

Precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.2

Aggiungere nel titolo, dopo la parola: «energia» la parola: «elettrica».

 

 


 



[1]    Si ricorda che la Commissione Europea ha inviato un ''parere motivato'' ai 16 stati membri dell'Unione europea, tra cui l'Italia, che non hanno ancora aperto correttamente i loro mercati dell'energia, passando così alla seconda fase nelle procedure di infrazione. Ad aprile, la Commissione aveva inviato a questi Stati un primo avvertimento, ma in mancanza di progressi, ha ritenuto necessario inviare loro un ''parere motivato'', ultima tappa prima dell'eventuale deferimento alla Corte di Giustizia europea. Dopo l'invio dei pareri motivati, gli Stati membri hanno due mesi di tempo per presentare le loro osservazioni alla Commissione, che può in seguito decidere di rivolgersi alla Corte di giustizia europea.

[2]  Articolo 1, comma 30, della legge n. 239 del 23 agosto 2004 contenente riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.

[3]Legge 18 aprile 2005, n. 62.

[4]  Caso COMP/39.315. La notizia è stata resa nota dalla Commissione l’11 maggio 2007, mediante un comunicato stampa.

[5]  La riflessione si temi dell’energia era già stata avviata l’8 marzo 2006 con la presentazione del Libro verdeUna strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura” (COM(2006)105), che illustrava e delineava i tre obiettivi fondamentali della futura politica energetica europea: la sostenibilità, la competitività e la sicurezza dell’approvvigionamento. Il Libro verde, che è stato oggetto di consultazione pubblica, è stato accolto favorevolmente sia dal Consiglio sia dal Parlamento europeo.

[6]  Il 10 gennaio 2007, la Commissione ha, inoltre, presentato la comunicazione Limitare il surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a +2 gradi Celsius – La via da percorrere fino al 2020 e oltre” (COM(2007)2), che integra e rafforza il pacchetto energia, condividendone la stessa impostazione e gli stessi obiettivi per un’azione mirata a contrastare in modo attivo ed efficace le conseguenze dei cambiamenti climatici per il pianeta.

[7]  Il piano, tra l’altro, comprende: il piano d’azione sull’efficienza energetica (COM(2006)545), presentato dalla Commissione il 19 ottobre 2006; una roadmap per le energie rinnovabili (COM(2006)848); una comunicazionesulle tecnologie pulite del carbone (COM(2006)843); una comunicazione su un nuovo progetto di Programma indicativo nucleare (COM(2006)844).

[8]  L’indagine settoriale è stata avviata nel giugno 2005. Alla presentazione dei primi risultati, nel novembre 2005, è seguita una relazione preliminare del febbraio 2006 che ha lanciato una consultazione pubblica a cui hanno partecipato operatori del settore, autorità nazionali, associazioni di categoria ed enti governativi.

[9] Tale analisi è contenuta in un documento di lavoro che accompagna la relazione sulle prospettive dei mercati del gas e dell’elettricità.

[10]   Si veda, a tal proposito,  il successivo paragrafo relativo alle procedure di contenzioso.

[11]   Tale riduzione è da considerarsi rispetto ai valori calcolati nel 1990.

[12]   Il D.Lgs. 79/99 reca “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”.

[13]   La legge 239/04 reca “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”.

[14]    Recante “Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell' energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE”.

[15]   Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE..

[16]   Per trasmissione si intende il trasporto di energia elettrica sul sistema interconnesso ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori, ma non comprendente la fornitura.

[17]    Per impresa verticalmente integra si intende un'impresa o un gruppo di imprese i cui rapporti reciproci sono definiti dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, e in cui le società/ i gruppi interessati svolgono almeno una delle funzioni di trasmissione o distribuzione e almeno una delle funzioni di generazione o fornitura di energia elettrica.

[18] La distribuzione è definita dalla direttiva come il trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai clienti, non comprendente la fornitura.

[19]   Per impresa verticalmente integrata si intende un'impresa o un gruppo di imprese in cui le società interessate svolgono almeno una delle funzioni di trasmissione o distribuzione e almeno una delle funzioni di generazione o fornitura di energia elettrica.

[20]   Per fornitura ai sensi della direttiva si intende la vendita, compresa la rivendita di energia elettrica ai clienti (vedi art. 2, punto 19).

[21]   Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE.

[22]   Per trasporto ai sensi della direttiva si intende il trasporto di gas naturale finalizzato alla  fornitura ai clienti, attraverso una rete di gasdotti ad alta pressione diversa da una rete di gasdotti "upstream", ad esclusione della fornitura (art. 2, punto 3). Per rete di gasdotti upstream si intende ogni gasdotto o rete di gasdotti gestiti e/o costruiti quale parte di un impianto di produzione di petrolio o gas, oppure utilizzati per trasportare gas naturale da uno o più di tali impianti fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad un terminale costiero di approdo (art. 2, punto 2).

[23]   Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta, anno 2006, p. 92.

[24]   Un GJ equivale a un miliardo di Joule. Il Joule è l'unità di misura dell'energia e del lavoro, ed è definito come 1 kg·m2·s-2 = 1 N·m = 1 W·s. Un joule è il lavoro richiesto per esercitare una forza di un newton per una distanza di un metro, perciò la stessa quantità può essere riferita come newton metro. Un joule è anche il lavoro svolto per produrre la potenza di un watt per un secondo.

[25]   Indagine conoscitiva sullo stato della liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, Autorità garante della concorrenza e del mercato e Autorità per l'energia elettrica ed il gas, 2005, p. 208 e 249.

[26]   Il dispacciamento è definito come l'attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti di coltivazione, di stoccaggio, della rete di trasporto e di distribuzione e dei servizi accessori (art. 2, co. 1, lett. j) D.Lgs. 164/2000).

[27]   Tra le motivazioni della delibera, l'AEEG afferma di ritenere che:

§       sia necessario modificare la vigente disciplina della separazione amministrativa tra attività, in linea con le direttive europee attualmente in vigore, introducendo vincoli di separazione funzionale che garantiscano l’indipendenza delle attività  di gestione di infrastrutture essenziali per la liberalizzazione, intestando il potere decisionale a soggetti che operino in condizioni di effettiva autonomia e senza conflitti di interessi;

§       gli obblighi di separazione funzionale possano essere transitoriamente sospesi, in relazione all’esercizio congiunto della attività di distribuzione dell’energia elettrica e di misura dell’energia elettrica e/o all’esercizio congiunto delle attività di distribuzione del gas naturale e di misura del gas naturale, rinviando scelte definitive specifiche per tali attività ad un momento successivo in cui possa essere valutata l’efficacia della separazione funzionale prevista per l’attività di distribuzione, a seguito di specifiche analisi da parte dell’Autorità, condotte anche attraverso verifiche ispettive.

[28]   Legge 14 novembre 1995, n. 481 recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”.

[29]   L'articolo 9 precisa che l’impresa verticalmente integrata può gestire congiuntamente, senza che queste siano tra loro soggette agli obblighi di separazione funzionale, le attività di:

a) produzione e misura dell’energia elettrica, con esclusivo riferimento alla attività connesse alla misura dell’energia elettrica prodotta in sito ed immessa in rete;

b) trasmissione, dispacciamento e misura dell’energia elettrica con esclusivo riferimento alla attività connesse alla misura dell’energia elettrica trasportata sulla rete di trasmissione nazionale;

c) trasporto, dispacciamento e misura del gas naturale con esclusivo riferimento all’attività connessa alla misura del gas naturale che transita sulla rete nazionale di gasdotti;

d) stoccaggio e misura del gas naturale, con esclusivo riferimento alla attività connesse alla misura del gas naturale nel sito di stoccaggio;

e) stoccaggio e trasporto del gas naturale con esclusivo riferimento ai casi in cui i giacimenti siano destinati esclusivamente alle operazioni di stoccaggio strategico e/o all’erogazione del servizio per il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto del sistema;

f) rigassificazione del gas naturale liquefatto e misura del gas naturale, con esclusivo riferimento alla attività connesse alla misura del gas naturale rigassificato.

 

 

[30]   La delibera n. 144/07 recante “Disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481“ è statapubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 26 giugno 2007.

 

[31]   Il D.Lgs. 79/99 reca “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”.

[32]   La legge 239/04 reca “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”.

[33]   Assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico ai sensi dell'art. 4, comma 8, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, e direttive alla medesima società.

[34]   Atto 15 maggio 2007, n. 19/2007.

[35]   Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Relativamente agli accessi e ispezioni, l'art. 8 prevede che essi siano disposti per accertare le modalità di svolgimento dei servizi e per verificare l'adempimento degli obblighi dei soggetti esercenti i servizi medesimi. I funzionari incaricati di procedere all'accesso o all'ispezione hanno il potere di: a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o di domicilio, estranei all'attività aziendale oggetto di indagine; b) acquisire e controllare i documenti reperiti estraendone copia; c) richiedere informazioni orali.

Nel corso dell'accesso o dell'ispezione, i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza che tale facoltà comporti la sospensione dell'accesso o dell'ispezione. Dell'attività svolta, delle dichiarazioni rese e dei documenti acquisiti, è redatto processo verbale.

[36] Atto 15 maggio 2007, n. 19/2007.

[37]   Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE.

[38]   Si veda la Relazione annuale dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas alla Commissione europea sullo stato dei servizi e sulla regolazione dei settori dell'energia elettrica e del gas del 31 luglio 2006, p. 80. La relazione è disponibile sul sito dell'Autorità.

[39]   Si veda l'articolo 16 della direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità approvata con la Delibera 152/2006 dell'Autorità, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2006 .

[40]   Relativamente alle iniziative che in tema di sicurezza del sistema elettrico, si ricorda che il comma 8 dell'articolo unico della legge 239/2004  demanda allo Stato, con riferimento al settore elettrico, tra l'altro, l'adozione di indirizzi e misure a sostegno della sicurezza e dell'economicità: degli interscambi internazionali; degli approvvigionamenti per i clienti vincolati o disagiati; del sistema di generazione e delle reti energetiche.

[41]   Nuove modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e abrogazione del D.M. 28 febbraio 2003 del Ministro delle attività produttive.

[42]   Articolo 10, DM 26 gennaio 2000 Individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico.

[43]   Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 17 aprile 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 19 aprile 2003, n. 92), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dello stesso articolo 1 ha disposto che siano fatti salvi gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281, non convertito in legge.

[44]Il presente quadro di sintesi è tratto dal sito internet dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas www.autorita.energia.it.