Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Bilancio e finanziaria 2007 - A.C. 1746-bis e A.C. 1747 - Commissione Difesa
Riferimenti:
AC n. 1747/XV   AC n. 1746-bis/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 54    Progressivo: 4
Data: 12/10/2006
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO   LEGGE FINANZIARIA
Organi della Camera: IV-Difesa


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

 

Bilancio e finanziaria 2007

A.C. 1746-bis e A.C. 1747

Commissione Difesa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 54/4

 

 

12 ottobre 2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Difesa

 

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File: DI0034.doc

 


I N D I C E

 

 

PARTE I Il disegno di legge di bilancio per il 2007

1.  Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. 3

1.1     Il quadro generale riassuntivo. 3

1.2     Le variazioni rispetto alle previsioni 2006. 4

Tavole allegate L’evoluzione delle spese  nel bilancio dello Stato per il 2007-2009  7

Tavola I – Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato. 8

Tavola II – Evoluzione della spesa finale per categorie ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato. 9

Tavola III – Le spese complessive per funzioni-obiettivo ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato. 10

Tavola IV – Andamento delle U.P.B. (III livello) ed incidenza percentuale sulle spese finali del bilancio dello Stato. 11

La disciplina contabile: il bilancio dello Stato. 12

La disciplina contabile: la legge finanziaria. 17

Parte II Il settore della Difesa nella manovra di bilancio 2007

Bilancio di previsione 2007: gli stanziamenti per il settore della Difesa. 37

La ripartizione dello stato di previsione del Ministero della Difesa. 40

Le spese di investimento. 46

Le disposizioni riguardanti il settore della difesa nel disegno di legge finanziaria per il 2007  49

Articolo 17 (Valorizzazione del patrimonio pubblico)49

Articolo 32 (Revisione degli assetti organizzativi. Disposizioni riguardanti i Ministeri)53

Articolo 53 (Contenimento della spesa)57

Articolo 57 (Assunzioni di personale)61

Articolo 58 (Risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2006-2007)65

Articolo 61 (Risorse per la professionalizzazione delle Forze armate)67

Articolo 62 (Potenziamento dell'organico del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro e misure per la lotta all'ecomafia e alla criminalità ambientale)68

Articolo 64 (Automatismi stipendiali e misure di contenimento per i trattamenti accessori dirigenziali)69

Articolo 110 (Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia)72

Comma unico dell’articolo 113 (Fondo di investimento per esigenze di difesa nazionale)75

Articolo 187 (Fondo per le esigenze di mantenimento della difesa e programmi di edilizia per le esigenze delle Forze armate)75

Articolo 188 (Autorizzazione di spesa per la partecipazione italiana a missioni internazionali)78

Le tabelle allegate al disegno di legge finanziaria. 108

Documentazione

Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa per l’anno 2007 - stralci113

 

 

 


PARTE I
Il disegno di legge di bilancio per il 200
7


1.       Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente

1.1    Il quadro generale riassuntivo

Il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione per il 2007 a legislazione vigente (A.C. 1747) evidenzia i seguenti importi:

 

BLV 2007 (A.C. 1747)
al netto delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

Competenza

Cassa

(1)      Entrate finali
          - di cui entrate tributarie

423.453
396.555

402.249
380.567

(2)      Spese finali

427.337

444.684

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

3.885

42.436

 

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2007, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, prevede entrate finali per 423 miliardi e spese finali per 427 miliardi di euro.

 

Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta, in termini di competenza e al netto delle regolazioni debitorie e contabili e dei rimborsi IVA, pari a 3.885 milioni di euro.

 

Per quanto riguarda il bilancio di cassa, il saldo netto da finanziare risulta pari a 42.436 milioni di euro.

 

Al lordo delle regolazioni contabili e debitorie, il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2007 (A.C. 1747) prevede:

 

BLV 2007 (A.C. 1747)
al lordo delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

Competenza

Cassa

(1)      Entrate finali
          - di cui entrate tributarie

450.384
423.486

429.180
407.498

(2)      Spese finali

457.419

474.766

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

7.035

456.586

 

Le regolazioni contabili e debitorie e i rimborsi IVA iscritti nel bilancio a legislazione vigente per il 2007 ammontano, per quanto concerne le entrate, a 26.931 milioni di euro e, per quanto concerne le spese, a 30.081 milioni di euro.


1.2    Le variazioni rispetto alle previsioni 2006

Nella successiva Tavola sono posti a raffronto, in termini di competenza, per quanto concerne le entrate finali, le spese finali e i saldi di bilancio, le previsioni iniziali del bilancio per il 2006, le previsioni contenute nel disegno di legge di assestamento nel testo emendato approvato dalla Camera dei deputati (A.S. 1060), e le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2007 (A.C. 1747).

Il raffronto è effettuato con i dati al netto delle regolazioni debitorie e contabili.

(Valori in milioni di euro)

 

Bilancio di previsione 2006

Assestato emendato
2006

B.L.V.
2007

Entrate finali

394.311

401.379

423.453

Tributarie

363.708

373.566

396.555

Extratributarie

28.730

25.939

25.022

Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali

1.874

1.874

1.875

 

 

 

 

Spese finali

430.975

435.903

427.337

Spese correnti

398.814

402.604

399.364

- Spese correnti al netto interessi

327.399

330.619

325.283

- Interessi

71.416

71.985

74.080

Spese conto capitale

32.161

33.300

27.974

Rimborso prestiti

188.925

188.791

189.099

 

 

 

 

Saldo netto da finanziare

-36.664

-34.524

-3.886

Risparmio pubblico

-6.377

-3.099

+22.214

Avanzo primario

34.736

37.461

70.195

Ricorso al mercato (*)

-232.666

-231.656

-196.134

(*)  Il ricorso al mercato è calcolato al lordo delle regolazioni debitorie e contabili.

 

Le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2007 registrano una forte riduzione del saldo netto da finanziare rispetto al disegno di legge di assestamento per il 2006, nell’importo di 30.638 milioni di euro.

Il bilancio a legislazione vigente per il 2007 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2006, un aumento delle entrate finali di 22.074 milioni di euro ed una riduzione delle spese finali di 8.556 milioni di euro.

In particolare, per le entrate finali, l’aumento di oltre 22 miliardi di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2006, è determinata dall’incremento di quasi 23 miliardi di euro delle entrate tributarie e della riduzione di poco meno di 1 miliardo delle entrate extratributarie. Le entrate del Titolo III, relative all’alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti si mantengono stabili a 1.875 milioni.

Riguardo alle spese finali iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2007, la riduzione ha interessato sia quelle di parte corrente, che registrano, rispetto al bilancio assestato 2006, una riduzione di 3.240 milioni di euro, sia quelle in conto capitale, che presentano una riduzione di 5.326 milioni.

Nell’ambito delle spese correnti, il bilancio a legislazione vigente per il 2007 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2006, un incremento della spesa per interessi di 2.029 milioni di euro.

La tavola seguente illustra la ripartizione delle spese finali del bilancio dello Stato, ripartite per categorie, secondo la classificazione economica, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, evidenziando il raffronto tra il dato assestato 2006, come approvato dalla Camera (A.S. 1060), e il dato previsto a legislazione vigente per il 2007 e indicandone anche la variazione percentuale.

 

SPESE FINALI DEL BILANCIO DELLO STATO
(competenza- valori in milioni di euro)

CATEGORIE

ASS. 2006

BLV 2007

Var. %

Redditi da lavoro dipendente

84.383

83.942

-0,5

Consumi intermedi

10.309

8.577

-16,8

Imposte pagate sulla produzione

4.434

4.611

4,0

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

180.813

178.824

-1,1

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

4.635

3.826

-17,5

Trasferimenti correnti a imprese

4.575

3.840

-16,1

Trasferimenti all'estero

1.593

1.490

-6,5

Risorse proprie CEE

15.850

17.400

9,8

Interessi passivi e redditi da capitale

71.985

74.080

2,9

Poste correttive e compensative

17.004

15.562

-8,5

Ammortamenti

840

841

0,1

Altre uscite correnti

6.184

6.370

3,0

Totale Spese Correnti

402.604

399.364

-0,8

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

2.819

3.384

20,0

Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche

11.963

9.822

-17,9

Contributi agli investimenti ad imprese

6.848

4.112

-40,0

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private

34

26

-23,5

Contributi agli investimenti a estero

189

203

7,4

Altri trasferimenti in conto capitale

9.955

10.183

2,3

Acquisizioni di attività finanziarie

491

244

-50,3

Totale spese Conto Capitale

33.299

27.974

-16,0

Totale Spese Finali

435.902

427.338

-2,0


Le spese di parte corrente

Come si rileva nella relazione illustrativa del disegno di legge (A.C. 1747), che analizza il raffronto tra i dati a legislazione vigente 2007 e quelli del disegno di legge di assestamento 2006 (A.S. 1060), si rileva una riduzione delle spese correnti rispetto al 2006 pari a 3.240 milioni di euro.

La variazione delle spese correnti ha riguardato i seguenti comparti:

-          consumi intermedi (-1.731 milioni);

-          trasferimenti ad enti di previdenza (+1.527 milioni);

-          trasferimenti a regioni (-1.515 milioni) e a comuni (-1.878 milioni) in gran parte relativi alle risorse occorrenti per l'attuazione del federalismo amministrativo;

-          trasferimenti ad imprese (-735 milioni);

-          finanziamento al bilancio dell'Unione Europea (+1.550 euro) dovuto all’incremento dei trasferimenti concernenti le risorse IVA e il contributo calcolato sul PNL;

-          interessi (+2.095 milioni) dovuti all’andamento dei tassi.

Le spese in conto capitale

Le previsioni per il 2007 evidenziano complessivamente una riduzione (-5,3 miliardi di euro) della spesa in conto capitale, che passa dai 33,3 miliardi dell’assestamento 2006 ai 28 miliardi del bilancio a legislazione vigente 2007.

 


Tavole allegate
L’evoluzione delle spese
nel bilancio dello Stato per il 2007-2009

 

Tavola I       Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola II      Evoluzione della spesa finale per categorie e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola III     Le spese complessive per funzioni-obiettivo e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola IV    Andamento della spesa finale delle unità previsionali di base (III livello) e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

 

Tutti i dati delle spese sono al lordo dei rimborsi IVA e delle regolazioni debitorie.

 

 

Si segnala che i dati relativi all’assestato 2006 sono tratti dal disegno di legge iniziali (A.C. 1254).


Tavola I – Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

Rendiconto 2005

2006

2007

 

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

Economia e finanze

287.417

271.123

58,0

271.989

58,2

261.661

57,2

Sviluppo economico

 

 

 

 

 

7.800

1,7

Commercio internazionale

 

 

 

 

 

217

0,0

ex Attività produttive

4.250

4.248

0,9

2.392

0,5

 

 

Lavoro e previdenza sociale

 

 

 

 

 

54.902

12,0

Solidarietà sociale

 

 

 

 

 

16.611

3,6

ex Lavoro e politiche sociali

68.956

68.864

14,7

72.035

15,4

 

 

Giustizia

7.655

7.425

1,6

7.884

1,7

7.438

1,6

Affari esteri

2.511

2.340

0,5

2.074

0,4

1.894

0,4

Pubblica istruzione

 

 

 

 

 

42.250

9,2

Università e ricerca

 

 

 

 

 

10.554

2,3

ex Istruzione, università e ricerca

51.604

51.835

11,1

52.084

11,1

 

 

Interno

26.749

25.581

5,5

26.807

5,7

24.287

5,3

Ambiente e territorio

1.376

1.357

0,3

1.061

0,2

735

0,2

Infrastrutture

 

 

 

 

 

3.801

0,8

Trasporti

 

 

 

 

 

2.946

0,6

ex Infrastrutture e trasporti

7.779

7.414

1,6

7.151

1,5

 

 

Comunicazioni

396

384

0,1

252

0,1

229

0,1

Difesa

21.335

21.276

4,6

19.252

4,1

18.134

4,0

Politiche agricole

1.767

1.687

0,4

1.446

0,3

1.190

0,3

Beni e attività culturali

2.392

2.263

0,5

1.882

0,4

1.654

0,4

Salute

1.497

1.446

0,3

1.380

0,3

1.115

0,2

Totale spese finali

485.684

467.243

100

467.689

100

457.418

100


Tavola II – Evoluzione della spesa finale per categorie ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

Rendiconto 2005

2006

2007

 

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

Redditi da lavoro dipendente

82.601

81.743

17,5

85.329

18,2

83.941

18,4

Consumi intermedi

13.198

12.782

2,7

10.980

2,3

8.578

1,9

Imposte pagate sulla produzione

4.414

4.391

0,9

4.434

0,9

4.611

1,0

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

177.800

175.285

37,5

182.130

38,9

178.824

39,1

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

4.218

3.862

0,8

4.624

1,0

3.826

0,8

Trasferimenti correnti a imprese

5.074

4.875

1,0

4.591

1,0

3.840

0,8

Trasferimenti all'estero

1.704

1.615

0,3

1.592

0,3

1.490

0,3

Risorse proprie cee

15.700

14.480

3,1

15.850

3,4

17.400

3,8

Interessi passivi e redditi da capitale

76.413

70.671

15,1

71.693

15,3

74.080

16,2

Poste correttive e compensative

51.824

49.294

10,5

44.618

9,5

45.643

10,0

Ammortamenti

833

18

0,0

840

0,2

841

0,2

Altre uscite correnti

4.094

1.433

0,3

6.429

1,4

6.370

1,4

Totale spese correnti

437.873

420.449

90,0

433.110

92,6

429.444

93,9

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

6.199

6.170

1,3

3.819

0,8

3.384

0,7

Contributi investimenti ad amministrazioni pubbliche

16.931

16.768

3,6

12.038

2,6

9.822

2,1

Contributi agli investimenti ad imprese

8.383

8.233

1,8

6.833

1,5

4.112

0,9

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private

122

122

0,0

34

0,0

26

0,0

Contributi agli investimenti a estero

404

396

0,1

215

0,0

203

0,0

Altri trasferimenti in conto capitale

9.215

8.730

1,9

11.150

2,4

10.183

2,2

Acquisizioni di attività finanziarie

6.557

6.375

1,4

490

0,1

244

0,1

Totale spese conto capitale

47.811

46.794

10,0

34.579

7,4

27.974

6,1

Totale spese finali

485.684

467.243

100

467.689

100

457.418

100


Tavola III – Le spese complessive per funzioni-obiettivo ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

Rendiconto 2005

2006

2007

 

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

1 -Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

436.403

391.939

61,7

422.751

64,4

425.786

65,9

2 –       Difesa

21.055

20.772

3,3

17.664

2,7

16.162

2,5

3 -Ordine pubblico e sicurezza

22.566

22.054

3,5

22.295

3,4

20.152

3,1

4 -Affari economici

53.666

51.638

8,1

45.676

7,0

41.533

6,4

5 -Protezione dell'ambiente

2.081

2.021

0,3

1.697

0,3

1.168

0,2

6 -Abitazioni e assetto territoriale

2.505

2.276

0,4

1.624

0,2

1.475

0,2

7 -Sanità

16.114

15.788

2,5

12.533

1,9

8.893

1,4

8 -Attività ricreative, culturali e di culto

14.770

12.690

2,0

12.413

1,9

11.028

1,7

9 –       Istruzione

49.265

49.441

7,8

49.814

7,6

50.075

7,7

10- Protezione sociale

68.871

66.935

10,5

70.012

10,7

70.245

10,9

Spese complessive

687.296

635.554

100

656.479

100

646.517

100


Tavola IV – Andamento delle U.P.B. (III livello) ed incidenza percentuale sulle spese finali del bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

Rendiconto 2005

2006

2007

 

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

Funzionamento

83.642

82.498

17,7

81.757

17,5

81.326

17,8

Interventi

254.709

248.126

53,1

250.042

53,5

247.000

54,0

Oneri comuni

21.396

17.378

3,7

27.935

6,0

25.368

5,5

Trattamenti di quiescenza

1.081

1.169

0,3

1.066

0,2

1.080

0,2

Oneri del debito pubblico

77.045

71.278

15,3

72.310

15,5

74.670

16,3

Totale spese correnti

437.873

420.449

90,0

433.110

92,6

429.444

93,9

Investimenti

44.904

44.253

9,5

31.300

6,7

24.691

5,4

Altre spese in conto capitale

362

243

0,1

122

0,0

122

0,0

Oneri comuni

2.545

2.298

0,5

3.157

0,7

3.161

0,7

Totale conto capitale

47.811

46.794

10,0

34.579

7,4

27.974

6,1

Totale spese finali

485.684

467.243

100

467.689

100

457.418

100


La disciplina contabile: il bilancio dello Stato

Il bilancio dello Stato è il documento con il quale viene regolata la gestione finanziaria delle amministrazioni dello Stato, attraverso l’indicazione delle entrate e delle spese.

 

Ai sensi dell’articolo 81, comma primo, della Costituzione, l’iniziativa relativa alla presentazione in Parlamento del bilancio dello Stato è riservata al Governo. Il Parlamento approva il bilancio con legge.

L’articolo 81, comma terzo, della Costituzione dispone inoltre che “con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese”.

In base a tale disposizione costituzionale si è ritenuto che con la legge di approvazione del bilancio non si possa modificare la normativa sostanziale su cui si fonda l’acquisizione delle entrate e l’erogazione delle spese. Il bilancio pertanto quantifica le previsioni di entrata e di spesa in base alla disciplina vigente al momento in cui viene predisposto.

 

Sono invece determinate direttamente in sede di bilancio le spese di carattere discrezionale, vale a dire le spese, per lo più connesse all’operatività delle amministrazioni, la cui quantificazione non è riconducibile a disposizioni di legge e che comunque non sono giuridicamente obbligatorie.

 

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, presentato dal Governo entro il 30 settembre di ogni anno, è costituito :

§      da un unico stato di previsione dell’entrata, nel quale sono registrate le entrate di competenza di tutti i Ministeri (principalmente del Ministero dell’economia e delle finanze, ma anche degli altri Ministeri);

§      dagli stati di previsione della spesa, relativi ai singoli Ministeri con portafoglio[1];

§      dal quadro generale riassuntivo.

Il disegno di legge di bilancio viene esaminato congiuntamente al disegno di legge finanziaria nell’ambito della c.d. sessione di bilancio.

 

A seguito della riforma della struttura del bilancio dello Stato effettuata nel 1997 (legge n. 94/1997 e decreto legislativo n. 279/1997), all’interno di ciascuno stato di previsione, le voci contabili in rapporto alle quali sono indicate le previsioni di entrata e di spesa, in termini di competenza e di cassa, sono rappresentate dalle unità previsionali di base, che costituiscono l’unità elementare ai fini dell’approvazione parlamentare.

 

L’approvazione del bilancio con legge ha l’effetto giuridico di autorizzare l’amministrazione a percepire le entrate ed effettuare le spese iscritte in bilancio.

Le previsioni relative all’entrata hanno carattere estimativo: le amministrazioni dello Stato hanno comunque facoltà di accertare tutte le entrate per le quali, nel corso dell’esercizio, lo Stato acquisisca un credito e di incassare tutte le entrate versate presso la Tesoreria dello Stato.

L’approvazione delle previsioni di spesa ha invece carattere giuridicamente vincolante: le previsioni di spesa iscritte in bilancio costituiscono, infatti, il limite massimo entro il quale le amministrazioni dello Stato sono autorizzate ad assumere impegni di spesa (autorizzazioni di competenza) e ad effettuare pagamenti (autorizzazioni di cassa).

Bilancio di competenza e di cassa

Per ciascuna unità previsionale di base viene indicata la previsione di competenza e quella di cassa.

il bilancio dello Stato, pertanto, è un bilancio misto, vale a dire un bilancio redatto sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Le dotazioni di competenza quantificano l’entità prevista delle entrate che le amministrazioni statali acquisiranno il diritto di percepire (entrate che si prevede di accertare) e l’entità prevista delle spese che le amministrazioni statali assumeranno l’obbligo di effettuare (spese che si prevede di impegnare).

Le dotazioni di cassa quantificano l’entità prevista delle entrate che saranno incassate (vale a dire versate in Tesoreria) e delle spese che saranno pagate (erogate dalla Tesoreria).

La competenza, pertanto, tiene conto del momento in cui sorge il titolo giuridico dal quale deriva l’entrata o la spesa; la cassa, invece, si riferisce al compimento, di fatto, delle operazioni di incasso e di pagamento.

 

Le previsioni di cassa sono determinate assumendo come limite massimo, per quanto concerne l’entrata, la massa acquisibile, e per quanto concerne la spesa, la massa spendibile.

La massa acquisibile e spendibile è data dalla somma della consistenza dei residui (rispettivamente attivi e passivi) e della dotazione di competenza.

 

Si definiscono residui attivi le entrate accertate, ma non incassate, vale a dire le entrate per le quali ha avuto luogo l’accertamento, ma, entro il termine dell’esercizio finanziario, non è stato effettuato il versamento in Tesoreria.

Si definiscono residui passivi le spese che sono state impegnate, ma non sono state pagate, perché non si è concluso entro la fine dell’esercizio il relativo procedimento di spesa.

In deroga al principio generale per il quale le somme stanziate che alla fine dell’esercizio non siano state impegnate costituiscono economie di bilancio, può essere autorizzata la conservazione in bilancio anche di somme non impegnate. Più precisamente, per gli stanziamenti relativi a spese in conto capitale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del R.D. n. 2440/1923, la conservazione in bilancio anche se, entro la fine dell’esercizio finanziario, non siano stati impegnati (residui di stanziamento o residui impropri).

 

Sono oggetto di approvazione parlamentare soltanto le previsioni di competenza e di cassa.

Per quanto riguarda i residui, che sono indicati a fini conoscitivi, la quantificazione nel disegno di legge di bilancio è effettuata in via presuntiva. L’esatto ammontare dei residui al 1° gennaio dell’anno di riferimento sarà determinato in sede di rendiconto relativo all’esercizio precedente.

La classificazione delle entrate e delle spese

Gli stanziamenti, sia di entrata che di spesa, sono classificati secondo i criteri dettati dall’art. 4, comma 1, della legge n. 94/1997.

 

In particolare, le entrate sono classificate per:

§      Centri di responsabilità amministrativa, che indicano le strutture amministrative cui compete la gestione;

§      Titoli, che sono individuati in numero di quattro. Titolo I: entrate tributarie; Titolo II: entrate extra-tributarie; Titolo III: entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti; Titolo IV: entrate derivanti da accensione di prestiti. I primi tre titoli rappresentano le entrate finali;

§      Unità previsionali di base, che costituiscono oggetto di approvazione parlamentare e, pertanto, possono essere oggetto di emendamento nel corso dell’esame parlamentare;

§      Capitoli, che rappresentano una ripartizione delle unità previsionali di base ai fini della gestione e della rendicontazione.

 

Le spese sono classificate per:

§      Centri di responsabilità amministrativa, che indicano le strutture amministrative cui compete la gestione, e specificamente l’assunzione degli impegni di spesa e l’emissione dei titoli di pagamento;

§      Titoli, che sono individuati in numero di tre. Titolo I: spese correnti; Titolo II: spese in conto capitale; Titolo III: rimborso di passività finanziarie. I primi due titoli rappresentano le spese finali;

§      Unità previsionali di base che costituiscono oggetto di approvazione parlamentare e, pertanto, possono essere oggetto di emendamento nel corso dell’esame parlamentare;

§      Capitoli, che rappresentano un’ulteriore ripartizione delle unità revisionali di base, effettuata tenendo conto dell’oggetto, del contenuto economico e funzionale, del carattere obbligatorio o discrezionale della spesa.

Le unità previsionali di base

Le unità previsionali di base (UPB) rappresentano le voci fondamentali della struttura del bilancio dello Stato, come delineata dalla legge di riforma n. 94/1997 e dal conseguente decreto legislativo n. 279/1997, in quanto costituiscono l’oggetto dell’approvazione parlamentare.

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 279/97, la determinazione delle UPB deve assicurare la rispondenza della gestione finanziaria agli obiettivi posti all'azione amministrativa dello Stato

A tal fine, le unità previsionali di base sono articolate per centri di responsabilità amministrativa, che corrispondono alle strutture dell’amministrazione chiamate a gestire le risorse finanziarie.

All’interno di ciascuno stato di previsione, le UPB della spesa sono ripartite, in primo luogo per centri di responsabilità amministrativa e, in secondo luogo, per titoli (spesa corrente, spesa in conto capitale, rimborso di passività finanziarie).

 

Al terzo livello, le UPB di spesa corrente sono distinte in:

§      spese di funzionamento;

§      spese per interventi;

§      spese per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi;

§      spese per oneri del debito pubblico;

§      spese per oneri comuni.

Per la spesa in conto capitale, le UPB sono articolate in:

§      spese di investimento;

§      spese per oneri comuni;

§      altre spese.

 

Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

a)      l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b)      l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce (competenza);

c)      l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce (cassa), che si riferiscono in modo indistinto sia alle operazioni in conto competenza che a quelle in conto residui.

 

La ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base viene esposta, a scopo esclusivamente conoscitivo, nelle tabelle allegate al disegno di legge di bilancio, concernenti lo stato di previsione dell’entrata e ciascun stato di previsione della spesa.

I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

La ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli viene effettuata successivamente all’approvazione e alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

La classificazione funzionale e la classificazione economica

Per rendere più significativa la lettura del bilancio, la legge 468/1978 e successive modificazioni prevede che, in appositi allegati (contenuti, a livello generale, nel quadro generale riassuntivo, e, in modo più dettagliato, negli stati di previsione del disegno di legge presentato dal Governo) gli stanziamenti di spesa siano ripartiti secondo l’analisi funzionale e secondo l’analisi economica.

Queste ripartizioni, pur non essendo oggetto di votazione in Parlamento, hanno un rilevante valore conoscitivo.

In primo luogo la riforma del bilancio ha previsto la classificazione degli stanziamenti di spesa per funzioni-obiettivo (analisi funzionale), con l’intento di evidenziare la ripartizione delle risorse tra le diverse finalità della spesa, ovvero tra le diverse politiche di settore che si intendono attuare.

Oltre all’analisi funzionale, è prevista la classificazione per categorie (analisi economica), che mira ad evidenziare l’effetto che le spese di bilancio hanno sul sistema economico nazionale. Per questo, con la riforma del bilancio, si è previsto che le categorie economiche siano definite in conformità con gli schemi di classificazione del sistema di contabilità nazionale, che è identico per tutti i paesi membri della Comunità europea.

Anche per le entrate viene esposta una classificazione per categorie, che tuttavia non è ancora stata riformulata in base ai criteri della contabilità nazionale, ma fa riferimento, piuttosto, alla natura dei proventi.


La disciplina contabile: la legge finanziaria

La legge finanziaria costituisce lo strumento attraverso il quale viene modificata la legislazione vigente al fine di conseguire gli obiettivi finanziari stabiliti nel DPEF e nell’eventuale Nota di aggiornamento, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.

A tal fine gli effetti, in termini di entrata e di spesa, delle disposizioni contenute nella legge finanziaria, una volta che quest’ultima è stata approvata da ciascun ramo del Parlamento, sono recepiti nel bilancio dello Stato per effetto dell’approvazione della Nota di variazioni. Attraverso la Nota di variazioni, infatti, le previsioni del bilancio dello Stato, che viene presentato in Parlamento in base alla legislazione vigente, sono modificate per tenere conto degli effetti delle norme contenute nella legge finanziaria.

La legge finanziaria risulta pertanto lo strumento di attuazione della manovra di finanza pubblica, vale a dire del complesso di interventi per mezzo dei quali viene operata una correzione degli andamenti tendenziali (gli andamenti a legislazione vigente) del bilancio dello Stato e della finanza pubblica, in modo da adeguarli al perseguimento degli obiettivi programmati.

 

Il contenuto della legge finanziaria è stabilito dall’articolo 11 della legge della legge n. 468/1978, e successive modificazioni.

 

In base al citato articolo (comma 3), possono essere contenute nell’articolato della legge finanziaria le seguenti disposizioni:

§      il livello massimo di saldo netto da finanziare, in termini di competenza, e di ricorso al mercato finanziario, vale a dire il tetto massimo del nuovo indebitamento aggiuntivo consentito in ciascuno degli anni del periodo considerato nel bilancio pluriennale (lett. a); con riferimento al livello massimo di saldo netto da finanziare, sono distintamente indicate le eventuali regolazioni debitorie pregresse;

§      le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni e le altre misure che incidono sulla determinazione quantitativa della prestazione, relativamente ad imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione (lett. b);

§      l'importo complessivo massimo destinato, per ciascun anno, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale (lett. h);

§      altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla finanziaria da norme vigenti (lett. i);

§      norme che comportino aumenti di entrata o riduzioni di spesa, escluse quelle a carattere ordinamentale o organizzatorio, a meno che si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi (lett. i-bis, introdotta dal comma 17 dell'art. 2 della legge n. 208/1999);

§      norme che comportino aumenti di spesa o riduzioni di entrata, il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale (lett. i-ter, introdotta dal comma 17 dell'art. 2 della legge n. 208/1999);

Fin dalla prima applicazione delle innovazioni introdotte con la legge n. 208/1999, la possibilità di inserire nella legge finanziaria interventi espansivi a sostegno dell’economia è stata interpretata, in sede parlamentare, nel senso che tali interventi possono essere finalizzati anche al sostegno del reddito.

§      norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi dalla cui attuazione siano derivati oneri maggiori rispetto a quelli previsti (lettera i-quater, introdotta dal comma 01, lett. a), dell'art. 1 del D.L. n. 194/2002 come modificato dalla legge di conversione n. 246/2002).

Di conseguenza, ai sensi del comma 01, lett. b), dell'art. 1 del D.L. n. 194/2002, come modificato dalla relativa legge di conversione, in allegato alla legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati ai sensi dell’art. 11-ter, comma 7, della L. n. 468/1978, per correggere gli effetti finanziari di leggi che abbiano registrato oneri superiori a quelli previsti, e le misure correttive inserite a tal fine nella legge finanziaria medesima.

 

Nelle Tabelle approvate con la legge finanziaria sono disposti:

§      gli importi dei fondi speciali destinati al finanziamento di provvedimenti che si prevede saranno approvati nel corso d'anno (lett. g). I fondi speciali sono indicati per Ministeri in due distinte tabelle, una per la parte corrente e l'altra per quella in conto capitale (rispettivamente, Tabelle A e B).

La legge n. 468/1978 ha inoltre previsto l'introduzione nei fondi speciali di accantonamenti di segno negativo, relativi cioè a provvedimenti di risparmio di spesa o di aumento di entrata, il cui perfezionamento in corso di anno condiziona per pari ammontare la successiva approvazione di provvedimenti collegati ad accantonamenti positivi;

§      la determinazione per ciascun anno del finanziamento da iscrivere in bilancio per le leggi di spesa permanenti la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sia che si tratti di spese di parte corrente che di spese in conto capitale (Tabella C – lett. d), come modificata dal comma 15 dell'art. 2 della legge n. 208/1999).

Le leggi di spesa quantificate nella Tabella C sono, in gran parte, riferite a trasferimenti di risorse per il funzionamento di enti, organi, autorità amministrative indipendenti e Agenzie di settore, leggi di spesa relative al finanziamento di alcuni fondi (Università, Osservatori, Protezione civile);

§      il rifinanziamento, per un solo anno, di interventi di conto capitale per i quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché il rifinanziamento, per uno o più degli anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di particolare rilievo definiti di "sostegno dell'economia", classificati tra le spese in conto capitale. Mentre il finanziamento annuale può essere autonomamente disposto al momento della predisposizione dalla legge finanziaria, il rifinanziamento pluriennale deve essere previsto dalla legge sostanziale, (Tabella D – lett. f), modificata dal comma 16 dell'art. 2 della legge n. 208);

§      la riduzione per ciascun anno di autorizzazioni legislative di spese: il cosiddetto "definanziamento" (Tabella E – lett. e);

§      la determinazione (le c.d. “rimodulazioni”), per le leggi di spesa a carattere pluriennale, ripartite per settori di intervento, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati (Tabella F – lett. c) dell'art. 11, comma 3).


GLOSSARIO
DEI PRINCIPALI TERMINI MACROECONOMICI E DI FINANZA PUBBLICA

 

 

Accensione di prestiti

Ammontare delle operazioni di indebitamento a medio e lungo termine (debito patrimoniale), con esclusione di quelle di durata inferiore all’anno (debito fluttuante). In sede previsionale, nel bilancio dello Stato, l’accensione di prestiti coincide con il ricorso al mercato [®].

 

Amministrazioni pubbliche

Nell’ambito del sistema di contabilità nazionale, complesso delle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita ovvero nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese; le risorse principali sono costituite da versamenti obbligatori effettuati direttamente o indirettamente da unità appartenenti ad altri settori.

Il settore delle amministrazioni pubbliche è composto di tre sottosettori:

1) amministrazioni centrali, che comprendono i ministeri, la Presidenza del Consiglio, gli organi costituzionali (Camera, Senato, Presidenza della Repubblica, Corte costituzionale) e quelli a rilevanza costituzionale (Corte dei Conti, CSM, CNEL) e gli enti centrali con competenza su tutto il territorio del paese (quali ANAS, CONI, CNR, ISTAT, Autorità amministrative indipendenti...);

2) amministrazioni locali, che comprendono gli enti la cui competenza è limitata ad una parte del territorio nazionale (quali regioni, province, comuni, ASL, Aziende ospedaliere, IRCCS, camere di commercio, università, autorità portuali…)

3) enti di previdenza e assistenza.

Le pubbliche amministrazioni costituiscono il settore di contabilità nazionale preso a riferimento in ambito europeo per la definizione dei parametri di finanza pubblica previsti dal Trattato di Maastricht.

Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato [®]sono individuate annualmente in un elenco pubblicato dall’ISTAT. L'elenco è stato da ultimo aggiornato dall’ISTAT con Comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 luglio 2006, n. 174. La compilazione di tale elenco risponde a norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario. Secondo il SEC95 (Sistema europeo dei Conti) [®], ogni unità istituzionale viene classificata nel settore delle pubbliche amministrazioni  sulla base di criteri di natura prevalentemente economica, indipendentemente dal regime giuridico che la governa.

 

Avanzo (complessivo, corrente, primario)

 

® “Saldo complessivo”, “Saldo corrente”, “Saldo primario”.

 

Capitolo

Voce contabile individuata nell’ambito di ciascuna unità previsionale di base [®], rilevante ai soli fini della gestione e della rendicontazione. I capitoli non sono oggetto di approvazione parlamentare.

L’articolazione delle U.P.B. in capitoli - in relazione allo specifico oggetto per l’entrata e secondo il contenuto economico e funzionale della spesa – è effettuata, annualmente, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato contestualmente all’entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio.

 

Cassa (bilancio di)

Bilancio nel quale le previsioni di entrata si riferiscono agli incassi e le previsioni di spesa ai pagamenti [® “Entrata (procedimento contabile)”, “Spesa (procedimento contabi­le)”].

Il bilancio annuale di previsione dello Stato viene redatto sia in termini di cassa che in termini di competenza [®].

 

Centro di costo

Unità organizzativa cui è assegnata la responsabilità di gestire risorse che generano costi. E’ la struttura in riferimento alla quale sono effettuate le rilevazioni della contabilità economica per centri di costo [®].

 

Centro di responsabilità amministrativa

Ufficio di livello dirigenziale generale cui sono attribuite, nell’ambito di ciascuno stato di previsione, le risorse finanziarie individuate da un insieme di unità previsionali di base [®] deliberate dal Parlamento. I centri di responsabi­lità amministrativa sono individuati in modo da assicurare il costante adeguamento della struttura del bilancio dello Stato all’organizzazione dell’Amministrazione statale.

 

Classificazione economica

Aggregazione delle spese e delle entrate secondo la loro natura economica, articolata in categorie.

Le principali categorie della tradizionale classificazione economica delle entrate del bilancio dello Stato sono: Imposte sul patrimonio e sul reddito, Tasse e imposte sugli affari, Imposte sulla produzione, consumi e dogane, Monopoli, Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco, Proventi dei beni dello Stato, dei servizi pubblici minori e speciali, Interessi su anticipazioni e crediti vari del tesoro.

La classificazione economica delle spese finali del bilancio dello Stato è stata rielaborata secondo i criteri di contabilità nazionale previsti dal SEC95 [®]; le principali voci sono: Redditi da lavoro dipendente [®], Consumi intermedi [®], Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, a famiglie e istituzioni sociali private, a imprese, Interessi passivi e redditi da capitale, Investimenti fissi lordi [®] e acquisti di terreni, Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche e a imprese, Acquisizioni di attività finanziarie.

 

Classificazione funzionale

Aggregazione delle spese in base alle finalità cui sono destinate, articolata in funzioni-obiettivo [®].

 

Competenza (bilancio di)

 

Bilancio in cui vengono iscritte, relativamente al periodo considerato, le entrate sulla base degli accertamenti e le spese sulla base degli impegni [® “Entrata (procedimento contabile)” e “Spesa (procedimento contabile)”].

Il bilancio annuale di previsione viene redatto sia in termini di competenza (giuridica) che in termini di cassa [®].

 

Consumi intermedi

Corrispondono al valore dei beni e dei servizi consumati quali input nel processo di produzione nelle attività delle pubbliche amministrazioni, con esclusione del capitale fisso (il cui consumo è registrato come ammortamento). I beni e i servizi possono essere trasformati oppure esauriti nel processo produttivo.

 

Contabilità economica per centri di costo

Secondo quanto disposto dalla legge n. 94/1997, a partire dal 2000, per le Amministrazioni dello Stato è stato introdotto un sistema di contabilità analitica per centri di costo, volta ad individuare i costi di gestione di ciascuna organizzazione, cioè il valore dei fattori produttivi impiegati per la produzione di determinati beni o l’erogazione di determinati servizi. Il sistema di contabilità economica analitica si articola in centri di costo [®], servizi (che rappresentano le attività svolte dai singoli centri di costo) e piano dei conti (che rappresenta lo strumento, articolato su più livelli, mediante il quale viene effettuata la rilevazione economica dei costi).

 

Conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni

Conto che espone le entrate e le spese del settore isti­tuzionale delle amministrazioni pubbliche [®], nell’ambito del sistema di contabilità nazionale. Esso viene predisposto in termini di competenza economica.

Nel conto economico consolidato delle P.A. sono registrate solo le operazioni finali in grado di incidere sulla situazione economica o patrimoniale degli altri soggetti istituzionali, mentre sono escluse tutte le operazioni finanziarie con le quali ad una passività di un settore corrisponde una attività di un altro (concessione di mutui, partecipazioni e conferimenti, riscossione di crediti).

Il conto consolidato delle P.A. è il quadro contabile di riferimento per la programmazione degli obiettivi di finanza pubblica, sia a livello comunitario (negli aggiornamenti annuali del programma di stabilità) sia a livello nazionale (nel documento di programmazione economico-finanziaria).

 

Conto riassuntivo del Tesoro

Documento che, pubblicato mensilmente in Gazzetta ufficiale, dà conto di tutte le operazioni di tesoreria [®] (incassi e pagamenti in termini di competenza e residui; debiti e crediti di tesoreria). Per ciascun periodo di riferimento evidenzia: il risparmio pubblico [®], il saldo da finanziare [®], il disavanzo complessivo [® saldo complessivo] e la situazione del Tesoro.

 

Debito delle amministrazioni pubbliche (debito pubblico)

 

E’ l’insieme delle passività finanziarie del settore delle amministrazioni pubbliche; è consolidato tra e nei sottosettori, ossia esclude le passività incluse nell’attivo degli enti appartenenti allo stesso settore.

L’aggregato include i seguenti strumenti finanziari:

a) le monete e i depositi; questi comprendono le monete in circolazione, i depositi presso la tesoreria statale intestati a soggetti non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche e la raccolta postale inclusa nel passivo di queste ultime;

b) i titoli diversi dalle azioni (esclusi gli strumenti finanziari derivati) emessi dallo Stato e dalle amministrazioni locali;

c) i prestiti erogati in favore di enti appartenenti alle Amministrazioni pubbliche o il cui onere di rimborso sia a carico di queste ultime.

Il debito delle amministrazioni pubbliche è calcolato dalla Banca d’Italia in coerenza con i criteri definiti dall’Unione europea.

 

Disavanzo (deficit)

 

Saldo negativo dei conti di finanza pubblica. Se riferito a conti economici corrisponde all’indebitamento netto [®]; se riferito a conti finanziari coincide con il fabbisogno [®].

In base ai parametri definiti in sede europea, per disavanzo si intende l’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni [®].

 

Disavanzo (complessivo, corrente, primario)

 

® “Saldo complessivo”, “Saldo corrente”, “Saldo primario”.

 

Entrata

(procedimento contabile)

 

Come disposto dal regolamento di contabilità generale, le entrate dello Stato sono costituite da tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura, che lo Stato ha il diritto di riscuotere in virtù di leggi, regolamenti o altro titolo.

Il procedimento contabile di entrata si articola in tre fasi:

1) accertamento: fase in cui sorge per lo Stato il diritto a percepire una determinata somma attraverso l’iden­tificazione della ragione del credito e la persona che ne è debitrice; 2) riscossione: fase che consiste nell’esigere dal debitore la somma dovuta allo Stato; 3) versamento: fase in cui le somme riscosse sono versate nella tesoreria dello Stato.

 

Entrate complessive

Costituiscono la somma totale delle entrate.

Nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni [®], corrispondono alla somma delle entrate correnti [®]e delle entrate in conto capitale[®].

Nel bilancio dello Stato corrispondono alla somma dei quattro titoli delle entrate: Titolo I – “entrate tributarie”, Titolo II – “entrate extratributarie” (che insieme costituiscono le entrate correnti), Titolo III – “alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti” (entrate in conto capitale) e Titolo IV – .”accensione di prestiti” [®].

 

Entrate correnti

Nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni [®], sono costituite principalmente da entrate tributarie (imposte dirette e indirette [®]) e dai contributi sociali (effettivi e figurativi) [®].

Nel bilancio dello Stato, corrispondono ai primi due titoli delle entrate: Titolo I – “entrate tributarie”, in cui rientrano le entrate di natura fiscale (IRPEF, IRPEG, IRAP, IVA ecc.) e Titolo II – “entrate extratributarie” nel quale sono considerati tutti i proventi diversi da quelli di carattere fiscale, che non incidono sul patrimonio.

 

Entrate in conto capitale

Nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni [®], sono le entrate derivanti da imposte in conto capitale [®], da cofinanziamenti dell’Unione europea e da trasferimenti in conto capitale delle imprese e delle famiglie.

Nel bilancio dello Stato, corrispondono al Titolo III delle entrate – “alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti”.

 

Entrate finali

Nel bilancio dello Stato, sommatoria dei primi tre titoli delle entrate: Titolo I – “entrate tributarie”, Titolo II – “entrate extratributarie” (che insieme costituiscono le entrate correnti) e Titolo III – “alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti” (entrate in conto capitale).

Esse rappresentano le risorse definitivamente acquisite al bilancio per il raggiungimento dei fini istituzionali, con esclusione delle entrate derivanti dall’accensione di prestiti [®].

 

Fabbisogno

Risultato differenziale relativo ai conti di cassa, che evidenzia l’eccedenza dei pagamenti rispetto agli incassi con riferimento al complesso delle operazioni di parte corrente, in conto capitale e finanziarie. Quando gli incassi superano le erogazioni si ha la cd. “disponibilità”.

Il fabbisogno è un dato monetario, in quanto costituisce il quantitativo di risorse monetarie e finanziarie necessarie a colmare lo squilibrio tra i flussi di entrate e di spese dello Stato o di aggregati più vasti.

Nella Relazione trimestrale di cassa, esso viene calcolato con riferimento al settore statale [®] e al settore pubblico [®].

 

Fabbisogno complessivo

 

E’ il fabbisogno [®] aumentato delle regolazioni debitorie pregresse [®] effettuate (o da effettuare) in contanti nei confronti dei soggetti esterni al settore cui si riferisce il conto e diminuito dei crediti maturati a fine periodo da parte dei fornitori.

 

Fabbisogno primario

E’ il fabbisogno [®] calcolato al netto delle uscite per interessi passivi.

 

Fondi speciali

 

Somme, iscritte su apposite unità previsionali di base (una di parte corrente e una in conto capitale) dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati dal Parlamento negli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale. L’ammontare del fondo speciale di parte corrente e del fondo speciale di conto capitale è determinato, rispettivamente, dalla tabella A e dalla tabella B della legge finanziaria. Le tabelle A e B indicano altresì gli accantonamenti relativi ai singoli Ministeri nei quali ciascun fondo è ripartito. Le quote del fondo speciale di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quello in conto capitale non utilizzate entro l’anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio.

 

Funzioni obiettivo

Voci della classificazione funzionale [®] individuate con riguardo all’esigenza di definire le politiche pubbliche di settore. La classificazione per funzioni obiettivo è articolata su quattro livelli, di cui i primi tre sono tratti dalla classificazione standard adottata in sede europea (COFOG-SEC95), mentre il quarto livello, determinato in sede nazionale, indica gli obiettivi perseguiti da ciascuna amministrazione. Il primo livello (divisioni) rappresenta i fini primari perseguiti dalle Amministrazioni; il secondo (gruppi) esprime le specifiche aree di intervento delle politiche pubbliche; il terzo (classi) identifica i comparti di attività in cui si articolano le aree di intervento del livello precedente; il quarto livello (missioni istituzionali) rappresenta gli obiettivi perseguiti da ciascuna Amministrazione.

Le funzioni-obiettivo di primo livello sono 10: Servizi generali delle pubbliche amministrazioni; Difesa, Ordine pubblico e sicurezza, Affari economici, Protezione dell’ambiente, Abitazioni e assetto territoriale, Sanità, Attività ricreative, culturali e di culto, Istruzione, Protezione sociale.

 

Imposte in conto capitale

Sono le imposte percepite a intervalli irregolari, e solo saltuariamente, sul valore delle attività o del patrimonio netto o sul valore dei beni trasferiti per effetto di lasciti, donazioni o altri trasferimenti.

Comprendono:

a) le imposte sui trasferimenti in conto capitale, quali le imposte sulle successioni e sulle donazioni, con esclusione delle imposte sulle vendite di beni (che non costituiscono trasferimenti);

b) le imposte straordinarie sulle attività o sul patrimonio netto (quali i condoni).

 


Indebitamento netto

 

Nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni [®], è il saldo conclusivo risultante dalla differenza tra le spese complessive [®] e le entrate complessive [®]; se le entrate superano le spese, si ha “accreditamento netto”. Quando si indica genericamente l’indebitamento netto, si intende fare riferimento a questo saldo, che è il parametro di riferimento per il rispetto dei vincoli sul disavanzo (o deficit) previsti a livello europeo.

Analogamente, nel bilancio dello Stato si definisce indebitamento (o accrescimento) netto il saldo risultante dalla differenza tra le entrate complessive [®] e le spese complessive [®], escluse le operazioni finanziarie (partecipazioni azionarie e conferimenti, concessione e riscossione di crediti e accensione e rimborso di prestiti).

 

Indebitamento netto strutturale

È l’indebitamento netto (riferito al conto economico consolidato della pubbliche amministrazioni) [®] depurato degli effetti del ciclo economico. Con lo stesso termine può peraltro intendersi l’indebitamento netto depurato degli effetti del ciclo economico e al netto delle misure una tantum.

 

Inflazione

L'inflazione al consumo è un processo di aumento del livello generale dei prezzi dell'insieme dei beni e servizi destinati al consumo delle famiglie. Generalmente, si misura attraverso la costruzione di un indice dei prezzi al consumo, cioè uno strumento statistico che misura le variazioni nel tempo dei prezzi di un insieme di beni e servizi, chiamato paniere, rappresentativo dei consumi delle famiglie in uno specifico anno.

L'ISTAT produce tre diversi indici dei prezzi al consumo:

§       l’indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC), che misura l'inflazione a livello dell'intero sistema economico italiano.

§       l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), si riferisce ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente (non agricolo). E' l'indice usato per adeguare periodicamente i valori monetari (ad esempio gli affitti o gli assegni dovuti al coniuge separato);

§       l'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA), sviluppato per assicurare una misura dell'inflazione comparabile a livello europeo. Prende a riferimento l'intera collettività nazionale, ma si differenzia dagli altri due indici perché il paniere esclude, sulla base di un accordo comunitario, le lotterie, il lotto, i concorsi pronostici e i servizi relativi alle assicurazioni sulla vita. A differenza degli altri due indici, inoltre considera non il prezzo pieno di vendita ma prezzo effettivamente pagato dal consumatore (ad esempio, nel caso dei medicinali, mentre per gli indici nazionali viene considerato il prezzo pieno del prodotto, per quello armonizzato europeo il prezzo di riferimento è rappresentato dalla quota effettivamente a carico del consumatore, cioè il ticket); l’indice armonizzato europeo tiene inoltre conto delle riduzioni temporanee di prezzo (saldi e promozioni).

L’indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale e l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati sono calcolati anche al netto dei tabacchi.

 

Inflazione programmata

Rappresenta il tasso di inflazione fissato nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) come valore di riferimento per l’anno successivo. Tale tasso viene rapportato all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, esclusi i tabacchi [® “Inflazione”]. Il tasso di inflazione programmata rappresenta il parametro di riferimento per la definizione degli aumenti salariali nella contrattazione nazionale.

 

Investimenti fissi lordi

Sono costituti dalle acquisizioni, al netto delle cessioni, di capitale fisso effettuate dai produttori residenti (cui si aggiungono gli incrementi di valore dei beni materiali non prodotti). Il capitale fisso consiste di beni materiali e immateriali prodotti destinati a essere utilizzati nei processi produttivi per un periodo superiore a un anno.

Sono fissi in quanto non comprendono le variazioni delle scorte e degli oggetti di valore.

Sono lordi in quanto includono gli ammortamenti.

 

Perenzione amministrativa

Eliminazione dalla contabilità finanziaria dei residui passivi [®] per i quali non siano state effettuate le relative operazioni di pagamento.

I residui passivi relativi a spese correnti si intendono perenti decorsi due esercizi finanziari successivi a quello della loro iscrizione in bilancio (con l’eccezione dei residui relativi a spese per lavori, forniture e servizi, che si intendono perenti decorsi tre esercizi finanziari). I residui passivi relativi alle spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio non oltre il settimo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione.

 

PIL – Prodotto interno lordo

(nominale e reale)

Corrisponde alla produzione totale di beni e servizi dell’economia, diminuita dei consumi intermedi [®] e aumentata dell’IVA [®] e delle imposte indirette [®]  sulle importazioni [®]. È altresì pari alla somma dei valori aggiunti delle varie branche di attività economica, aumentata delle imposte sui prodotti (incluse l’IVA e le imposte sulle importazioni), al netto dei contributi ai prodotti e dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM).

Quando gli importi sono espressi in termini di valori correnti ci si riferisce al PIL ai prezzi di mercato o PIL nominale.

Per determinare il PIL reale, al fine di disporre di un indicatore sulla crescita dell’economia depurato dall’inflazione, è necessario fare riferimento al PIL a prezzi costanti o, in base alla nuova metodologia adottata dall’ISTAT nel marzo 2006, al PIL calcolato sulla base degli indici a catena.

 

Prestazioni sociali

Sono trasferimenti correnti, in denaro o in natura, finalizzati a sollevare queste ultime dagli oneri derivanti da determinati rischi o bisogni (quali malattia, vecchiaia, morte, invalidità, disoccupazione…).

Comprendono trasferimenti correnti e forfettari dei sistemi privati di assicurazione sociale con o senza costituzione di riserve e i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche e istituzioni senza scopo di lucro, al servizio delle famiglie non subordinati al pagamento di contributi (assistenza).

 

Redditi da lavoro dipendente

Secondo il SEC95 [®], corrispondono al costo sostenuto dai datori di lavoro a titolo di remunerazione dell'attività prestata alle proprie dipendenze dai lavoratori sia manuali che intellettuali. Sono composti dalle retribuzioni lorde e dai contributi sociali effettivi e/o figurativi [®].

 

Regolazioni contabili

 

Definizione contabile di partite debitorie e creditorie tra lo Stato e gli altri soggetti giuridici con iscrizione del relativo importo nei rispettivi bilanci.

Regolazioni debitorie pregresse

 

Operazioni con cui lo Stato regola in contanti o in titoli la posizione debitoria propria o di un altro soggetto pubblico, relativa a transazioni effettuale in esercizi precedenti.

 

Residui (propri)

 

Si distinguono in residui attivi, che corrispondono a entrate accertate ma non ancora riscosse o versate e residui passivi, che corrispondono a spese impegnate ma non ancora pagate [® “Entrate (procedimento contabile)” e “Spesa (procedimento contabile)”].

I residui vengono accertati al momento della chiusura dell’anno finanziario ed iscritti nel Rendiconto generale; essi vengono mantenuti nella contabilità degli esercizi successivi fino a quando non siano effettuale le relative operazioni di incasso o pagamento oppure, nel caso dei residui passivi, siano eliminati per perenzione [®].

I residui attivi, che rappresentano dei credito vantati dallo Stato, vengono classificati in funzione della loro esigibilità: quelli considerati assolutamente inesigibili vengono eliminati dalle scritture contabili con decreto ministeriale.

 

Residui di stanziamento

(impropri)

Stanziamenti di bilancio relativi a spese per i quali è autorizzata la conservazione in bilancio anche se, entro la fine dell’esercizio finanziario, non hanno dato luogo all’assunzione di impegni verso terzi (per questo differiscono dai residui propri).

In via generale i residui di stanziamento relativi a spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio fino all’esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione; se iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell’ultimo quadrimestre, possono essere mantenuti in bilancio fino al secondo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione. La conservazione in bilancio dei residui di stanziamento è subordinata alla ricognizione da parte del Ministe­ro dell’economia e delle finanze dello stato di attuazione dei programmi per i quali le somme sono state stanziate.

 

Ricorso al mercato

 

Con riferimento al bilancio dello Stato, risultato differenziale tra le entrate finali [®] e le spese complessive [®].

Esso esprime l’entità dell’indebitamento a medio e a lungo termine relativo all’anno di riferimento. In sede previsionale il limite del ricorso al mercato è fissato dalla legge finanziaria.

 

Risparmio pubblico

 

Con riferimento al bilancio dello Stato, è il saldo corrente [®], risultante dalla differenza tra il totale dei primi due titoli delle entrate (entrate tributarie+entrate extratribu­tarie=entrate correnti [®]) e il primo titolo della spesa (spese correnti [®]).

 

Saldo complessivo

Saldo (avanzo o disavanzo) risultante dalla differenza tra le entrate complessive [®]e le spese complessive [®].

Saldo corrente

Saldo (avanzo o disavanzo) risultante dalla differenza tra le entrate correnti [®] e le spese correnti [®].

 

Saldo finale

Nel bilancio dello Stato, saldo (avanzo o disavanzo) risultante dalla differenza tra le entrate finali [®] e le spese finale [®].

 

Saldo in conto capitale

Saldo (avanzo o disavanzo) risultante dalla differenza tra le entrate in conto capitale  [®] e le spese in conto capitale [®].

 

Saldo netto da finanziare

 

Nel bilancio dello Stato, risultato differenziale tra le entrate finali [®] e le spese finali [®]; sono dunque escluse operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il limite massimo del saldo netto da finanziare in termini di competenza è indicato nel DPEF e, quindi, fissato normativamente nella legge finanziaria, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale.

Se le entrate superano le spese si parla di “saldo netto da impiegare”

 

Saldo primario

Saldo (avanzo o disavanzo) risultante dalla differenza tra le entrate complessive [®] e le spese complessive [®], al netto della spesa per interessi passivi.

 

SEC 95
(Sistema europeo dei conti nazionali e regionali)

Sistema armonizzato di contabilità nazionale, che permette una descrizione quantitativa completa e comparabile della situazione economica dei paesi membri dell'Unione europea (UE), attraverso un sistema integrato di conti di flussi e di conti patrimoniali definiti per l'intera economia e per raggruppamenti di operatori economici (settori istituzionali). I settori istituzionali individuati sono cinque: società non finanziarie; società finanziarie; amministrazioni pubbliche; famiglie; istituzioni sociali private. In rapporto all’Unione economica e monetaria assume specifico rilievo il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche [®].

Per la registrazione delle operazioni viene adottato il criterio della competenza economica [®]. Il SEC95 è stato approvato con regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996.

 

Settore pubblico

 

Aggregato costituito dal settore statale [®], dagli altri enti delle amministrazioni centrali, dalle amministrazioni locali e dagli enti di previdenza.

Gli enti minori centrali, locali e previdenziali non corrispondono esattamente a quelli inclusi dall’ISTAT nelle amministrazioni pubbliche.

 

Settore statale

 

Aggregato costituito dalla gestione del bilancio dello Stato, dalla gestione di tesoreria (quest’ultima ricomprende principalmente le operazione dei bilanci delle ex aziende autonome).

In sostanza, tale settore è costituito dagli enti che imputano direttamente le loro operazioni di cassa sulla tesoreria statale.

 

Spesa (procedimento contabile)

 

Come disposto dal regolamento generale di contabilità, sono spese dello Stato quelle alle quali si deve provvedere a carico dell’erario a norma di legge, decreti, regolamenti o altri atti di qualsiasi specie e quelle, in genere, necessarie per il funzionamento dei servizi pubblici che dipendono dalle amministrazioni dello Stato.

Il procedimento contabile della spesa si articola in quattro fasi:

1) impegno: atto con cui nell’ambito di uno stanziamento di bilancio, una determinata somma viene destinata in modo specifico ad un provvedimento di spesa; l’impegno ha l’effetto di costituire un vincolo per la somma impegnata, che non potrà essere utilizzata per destinazioni diverse; 2) liquidazione: fase in cui viene determinata la persona del creditore e l’ammontare del debito; 3) ordinazione: fase in cui si dà ordine alla tesoreria o agli altri organi competenti di pagare la somma in precedenza liquidata; 4) pagamento: fase in cui gli agenti pagatori o la tesoreria adempiono materialmente all’obbligazione.

 

Spese complessive

Costituiscono la somma totale delle spese.

Nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni [®], corrispondono alla somma delle spese correnti [®]e delle spese in conto capitale[®].

Nel bilancio dello Stato corrispondono alla somma dei tre  titoli delle spese: Titolo I – Spese correnti [®], Titolo II – Spese in conto capitale (che insieme costituiscono le spese finali) [®], Titolo III – Rimborso prestiti.

 

Spese correnti

Spese destinate alla produzione ed al funzionamento dei vari servizi statali, nonché alla redistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi.

Nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, le spese correnti sono costituite principalmente da spese per: redditi da lavoro dipendente [®], consumi intermedi [®], prestazioni sociali in denaro [®] e interessi passivi.

Fra le ulteriori spese correnti, si ricordano: le prestazioni sociali in natura [®], gli ammortamenti [®], le imposte indirette [®], i contributi alla produzione, gli aiuti internazionali e gli ulteriori trasferimenti correnti (all’UE, alle istituzioni sociali private, alle famiglie e alle imprese).

Nel bilancio dello Stato, sono individuate dal secondo numero delle unità previsionali di base [®], che corrisponde a “1”.

 

Spese finali

Nel bilancio dello Stato, sommatoria dei primi due titoli delle spese: Titolo I – Spese correnti [®] e Titolo II – Spese in conto capitale [®].

Rappresentano le somme necessarie per le amministrazioni statali per perseguire i propri scopi o fini istituzionali. Dalle spese finali sono quelle escluse relative al rimborso di prestiti (titolo III della spesa), definite “spese strumentali”.

 

Spese in conto capitale

Spese che incidono, direttamente o indirettamente, sulla formazione del capitale.

Nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni le spese correnti sono costituite principalmente sono costituite principalmente da spese per investimenti fissi lordi [®].  Fra le ulteriori spese in conto capitale si ricordano i contributi agli investimenti (soprattutto in favore di imprese) e altri trasferimenti in conto capitale (anch’essi soprattutto in favore di imprese).

Nel bilancio dello Stato, sono individuate dal secondo numero delle unità previsionali di base [®], che corrisponde a “2”.

 

Titoli di Stato

Titoli obbligazionari del Tesoro. Comprendono i prestiti emessi sui mercati esteri, e le seguenti tipologie di titoli emessi sul mercato interno: BOT (Buoni ordinari del Tesoro, privi di cedole, emessi con scadenza variabile da 1 a 12 mesi), BTP (Buoni del Tesoro poliennali a tasso fisso con cedola semestrale, emessi con durata compresa tra i 2 e i 30 anni; dal 2003 sono emessi anche BTP indicizzati all’inflazione) e alcune tipologie di certificati del Tesoro (Titoli obbligazionari emessi dal Tesoro).

 

Unità previsionale di base

 

Unità fondamentale della struttura del bilancio dello Stato, come determinata dalla riforma introdotta dalla legge n. 94/1997.

Le UPB formano oggetto di approvazione parlamentare.

Le UPB di spesa sono classificate per centri di responsabilità amministrativa [®] e sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun ministero.

In particolare , le UPB di spesa sono contrassegnate da 4 numeri; il primo numero indica il centro di responsabilità amministrativa, il secondo il titolo della spesa (1=spesa corrente; 2=spesa in conto capitale).

 


Parte II
Il settore della Difesa
nella manovra di bilancio 2007

 


Bilancio di previsione 2007:
gli stanziamenti per il settore della Difesa

La tabella 12 del disegno di legge di bilancio per l’esercizio finanziario 2007 (A.C. 1747) reca gli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Nell'ambito del bilancio di previsione della Difesa esistono sette Centri di responsabilità (Gabinetto, Bilancio e affari finanziari, Segretario Generale, Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri), ripartiti in 58 unità previsionali di base.

Lo stato di previsione del Ministero della Difesa per il 2007 registra le seguenti previsioni di spesa:

Ø      previsioni di competenza per complessivi 18.134,5 milioni di euro pari al 4% circa delle spese finali dello Stato (nel 2006 era pari al 3,8%);

Ø      autorizzazioni di cassa pari a 18.139,5 milioni di euro.

La consistenza del bilancio della difesa registra, per il 2007, un modesto aumento del 2% in termini monetari, ma rimane invariata in valori reali, nei confronti dello stanziamento del precedente esercizio finanziario. L’incremento, in valori assoluti, è pari a 352,3 milioni di euro rispetto al bilancio previsionale 2006 che ammontava a 17.782,2 milioni di euro.

Rispetto alle previsioni assestate 2006, si verifica invece un sensibile decremento pari a 1.117,3 milioni di euro, con una variazione negativa dell’5,8% in termini monetari.

Per quanto riguarda i dati relativi alle previsioni assestate 2006, si segnala che i documenti di bilancio fanno riferimento a quanto risultante dal disegno di legge di assestamento (A.C. 1254), presentato alla Camera dei deputati il 30 giugno 2006, approvato il 3 ottobre 2006 e attualmente all’esame del Senato.

Con riferimento al PIL previsionale per l’anno 2007 che il Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2010 indica in 1.508,44 miliardi di euro, si rileva che gli stanziamenti complessivi per la Difesa rappresentano l'1,202% del PIL, con una incidenza sensibilmente inferiore a quella registrata nel 2006 (1,239%)[2].

Distinguendo le spese correnti, ossia quelle destinate alla produzione e al funzionamento dei servizi statali e alla redistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi, dalle spese in conto capitale, ossia per investimenti, il complessivo ammontare delle previsioni di competenza (18.134,5 milioni di euro) risulta così ripartito:

Ø      16.646,2 milioni di euro per le spese di parte corrente, pari al 91,8% delle spese totali del Ministero (percentuale invariata rispetto al 2006);

Ø      1.488,3 milioni di euro per spese in conto capitale, pari al 8,2% delle spese totali (identica incidenza rispetto all’esercizio precedente).

Le spese correnti sono ripartite nei seguenti aggregati: spese di funzionamento, per un ammontare pari a 15.709,9 milioni di euro (+ 221,6 milioni di euro rispetto alle previsioni 2006); spese per interventi, pari a 276,4 milioni di euro (+ 26,6 milioni di euro); oneri comuni, per un importo di 355,8 milioni di euro (con un incremento di 61,9 milioni di euro), e spese per trattamenti di quiescenza, pari a 304,1 milioni di euro (con un aumento di 15,4 milioni di euro). A tali importi si aggiungono quelli per le spese di conto capitale, che sono destinate agli investimenti (1.488,3 milioni di euro).

La consistenza dei residui presunti del Ministero della difesa al 1° gennaio 2007 è stata valutata in 2.391,6 milioni di euro di cui 1.216,7 per le unità previsionali di base di parte corrente e 1.174,9 milioni di euro in conto capitale. Rispetto al volume dei residui al 1° gennaio 2006, quale risulta dal rendiconto generale delle Stato per il 2005, la consistenza dei residui risulta drasticamente ridotta (- 3.232,9 milioni di euro).

Ø      La massa spendibile, risultante dalla somma di competenza e residui, è quindi pari a 20.526,1 milioni di euro.

Considerando che le autorizzazioni di cassa ammontano a 18.139,5 milioni di euro (di cui 16.651,2 milioni di euro di parte corrente), ne deriva che

Ø         il coefficiente di realizzazione, risultante dal rapporto tra le autorizzazioni di cassa e la massa spendibile, è pertanto pari al 88,4% (nell’esercizio 2006 era pari al 73% e nell’esercizio 2005 al 75%).

Secondo quanto riportato nella Nota aggiuntiva allo Stato di previsione del Ministero della difesa, presentata dal Ministro della difesa, le spese per la Funzione Difesa registrano, per il 2007, un modesto incremento del 2,73% rispetto all’anno precedente, attestandosi su 12.437,3 milioni di euro ( + 330,6 rispetto alle previsioni iniziali 2006)

Il rapporto Funzione Difesa/PIL, è stimato per lo stesso esercizio finanziario intorno allo 0,825%, con un ulteriore decremento rispetto al 2006, quando era pari allo 0,843% (nel 2005 era stato dello 0,985%).

La Nota aggiuntiva allo stato di previsione, segnala che le risorse per il 2007 sono state predisposte, compatibilmente con le difficoltà macro-economiche nazionali, per cercare di garantire continuità, stabilità ed equilibrio al Sistema difesa e per disporre di uno strumento militare in grado di adempiere agli impegni internazionali assunti dal nostro Paese.

Il valore del rapporto Funzione Difesa/PIL si conferma inoltre sensibilmente inferiore a quello dei principali Paesi europei, che, nel 2006, è stato pari all’1,56% in Francia, all’1,05% in Germania e al 2,25% nel Regno Unito.

Rinviando al paragrafo 1.1 per quanto riguarda l’analisi dettagliata della ripartizione della spesa per Funzioni, si evidenzia che la quota di spesa destinata alla Funzione Difesa rispetto al bilancio previsionale della tabella relativa al Ministero corrisponde, nel 2007, al 68,6%, contro il 68,1% dell’esercizio precedente.

Per quanto riguarda la ripartizione della spesa per Funzioni, si evidenzia, con riferimento ad altri stanziamenti che interessano il settore della Difesa, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la U.P.B. 12.1.2.2, relativa al Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, con una dotazione di competenza di 615 milionidi euro, interamente destinata al fondo per il funzionamento dei servizi di informazione e di sicurezza (cap. 5107). Lo stanziamento sarà poi ripartito, con variazioni che saranno registrate nel disegno di legge di assestamento 2007, tra i capitoli 5105 e 5106 dello stesso Ministero a favore del CESIS, i capitoli 1121 e 1122 del Ministero dell'interno destinati al SISDE ed i capitoli 1051 e 1051 del Ministero della difesa per il funzionamento Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI). L’importo della suddetta U.P.B. relativo all’esercizio finanziario 2007 supera di 25 milioni di euro lo stanziamento previsto per il 2006.

 


La ripartizione dello stato di previsione del Ministero della Difesa

Il bilancio della Difesa, com’è noto, comprende oltre alle spese connesse all’attività propria delle Forze armate (funzione Difesa), anche le spese per l’Arma dei carabinieri (funzione Sicurezza pubblica), quelle per la corresponsione del trattamento provvisorio di pensione del personale militare (Pensioni provvisorie, che per le altre amministrazioni sono direttamente a carico del Tesoro), e altre tipologie di spesa non direttamente correlate ai compiti istituzionali.

Seguendo l’articolazione proposta dalla nota preliminare allo stato di previsione per la Difesa, le risorse finanziarie del ministero risultano così ripartite:

 

Funzione

Previsioni 2006

Previsioni 2007

Variazioni 2006/2007

 

(milioni di euro)

%

Funzione Difesa(Forze Armate)

12.106,7

12.437,3

330,6

2,7

Sicurezza pubblica (Arma dei carabinieri)

5.271,4

5.282,0

10,6

0,2

Funzioni esterne (non direttamente collegate ai compiti istituzionali della Difesa)

115,4

111,1

- 4,3

- 3,7

Pensioni provvisorie(trattamenti di quiescenza e sostitutivi)

288,7

304,1

15,4

5,3

Totale

17.782,2

18.134,5

352,3

2,0

 

Le spese per la Difesa e la Sicurezza pubblica esauriscono la quasi totalità delle risorse dello stato di previsione in esame, rappresentandone, rispettivamente il 68,6 e il 29,1%.

Come sopra ricordato, per il 2007 si registra un modesto incremento delle risorse destinate alla funzione Difesa ( + 2,73% rispetto all’esercizio precedente), la cui incidenza percentuale sul PIL stimato si riduce, come rilevato nel precedente paragrafo, allo 0,825%.

Gli stanziamenti per la Sicurezza pubblica, destinati all’assolvimento dei compiti propri dell’Arma dei carabinieri, evidenziano un andamento stazionario (+0,2% rispetto alle previsioni per il 2006).

Le spese per le Pensioni provvisorie segnano un sensibile incremento del 5,3% rispetto al 2005, interrompendo il trend negativo degli ultimi anni.

Le spese per le Funzioni esterne, dopo la drastica riduzione subita nel 2006 ( -48,1%), registrano ancora un modesto decremento del 3,7%.

a)      Spese per la funzione Difesa

Per quanto concerne più in dettaglio le spese per la funzione Difesa previste per il 2007, la tabella 12 prospetta la seguente situazione:

 

2006

2007

Variazioni 2006/2007

 

(milioni di euro)

%

Personale

8.757,7

8.940,0

182,30

2,1%

Esercizio

1.837,5

1.940,3

102,80

5,6%

Investimento

1.511,5

1.557,0

45,50

3,0%

Totale

12.106,7

12.437,3

330,60

2,7%

La Nota aggiuntiva individua, con riferimento agli standard internazionali, una ripartizione ottimale degli stanziamenti relativi alla Funzione Difesa, tra le spese relative al Personale e la somma dell’insieme di quelle di Esercizio e Investimento, nella misura rispettivamente del 40% e del 60%. La tabella seguente illustra il rapporto negli ultimi esercizi finanziari.

 

 

Personale

Esercizio/ Investimento

Esercizio

Investimento

2002

48,1

51,9

26,3

25,6

2003

50,9

49,1

24,8

24,3

2004

53,3

46,7

24,1

22,6

2005

58,9

41,1

22,1

19,0

2006

72,3

27,7

15,2

12,5

2007

71,9

28,1

15,6

12,5

 

Più in particolare, la maggiore apertura della forbice percentuale viene attribuita ad un incremento delle spese per il Personale dovuto al progressivo completamento del processo di professionalizzazione delle forze armate.

Si analizza, di seguito, la composizione delle singole aggregazioni di spesa:

Ø    spese per il personale militare e civile, pari a circa 8.940 milioni di euro, con un incremento complessivo rispetto al bilancio previsionale 2006 di circa 182,3 milioni di euro (+ 2,1%).

Se si analizza la crescita della spesa per il personale militare prevista per il 2007, la Nota aggiuntiva evidenzia

§      un aumento del 3,8% degli stanziamenti relativi al personale in servizio permanente, che passa da 128.948 a 132.742 unità;

§      una diminuzione del 9,8% della spesa per quello appartenente alle categorie con un rapporto di lavoro temporaneo (ferma prefissata, ferma breve, ufficiali non in s.p.e., ecc.), che passa da 67.879 a 60.265 unità.

E’ prevista la prosecuzione del programmato ridimensionamento della forza bilanciata[3], che si attesta nel 2007 sulle 193.007 unità, con una riduzione di 3.820 militari rispetto all’anno precedente.

In particolare, per il prossimo anno, si prevede che le tre Forze armate dispongano di:

¨              190.693 militari professionali,

¨                  2.314 allievi di accademie e scuole.

Analizzando la consistenza del personale militare dal punto di vista delle categorie ed operando un raffronto con l’anno precedente, si deduce che l’organico complessivo previsto per il 2007, equivalente a 193.007 unità, sarà articolato in:

¨              25.834 ufficiali                         ( - 4 unità rispetto al 2006)

¨              76.511 sottufficiali                   ( + 285 unità)

¨              88.348 volontari di truppa       ( - 3.989 unità)

¨                2.314 allievi                           ( - 112 unità)

Per il personale civile è invece previsto un decremento di 427 unità rispetto al 2006, risultando pari complessivamente a 35.685 unità.

Ø    spese di esercizio per complessivi 1.940,3 milioni di euro, con un incremento di 102,8 milioni di euro (+ 5,6%) rispetto al bilancio di previsione 2006, destinati alla formazione e all’addestramento, alla manutenzione e all’efficienza di armi, ai mezzi e alle infrastrutture, al mantenimento delle scorte e, in generale, alla capacità e alla prontezza operativa dello strumento militare (compresi gli stabilimenti, gli arsenali, ecc.). La nota aggiuntiva evidenzia che le assegnazioni non sono sufficienti ad assorbire gli effetti negativi delle precedenti decurtazioni ( - 39% nel 2006) e quindi a consentire il raggiungimento degli obiettivi di funzionalità nei tempi previsti. Analizzando la distribuzione degli stanziamenti secondo i sottosettori di spesa, si rilevano:

§      una riduzione del 7,3% degli stanziamenti relativi alla formazione e all’addestramento, che ammontano a 173 milioni di euro nel 2007;

§      un sensibile decremento del 14,2% delle spese relative a manutenzione e supporto (513,4 milioni di euro nel 2007);

§      una diminuzione del 10,5% delle spese relative ad infrastrutture (135,2 milioni di euro nel prossimo esercizio finanziario);

§      un incremento del 14,5% di quelle inerenti il funzionamento dei Comandi e Reparti operativi (764,8 milioni di euro previsti per il 2007);

§      un sostanziale raddoppio (+ 98,7%) degli stanziamenti relativi al Fondo consumi intermedi, che ammontano a 250 milioni di euro nel 2007;

La Nota aggiuntiva segnala che, per fare fronte alle esigenze valutate ineludibili e improcrastinabili in ordine al conseguimento degli obiettivi fissati per la fase di transizione al modello professionale, il disegno di legge finanziaria ha istituito uno specifico fondo per finanziare un programma di interventi ordinari e straordinari di manutenzione e ripristino dei mezzi, materiali e sistemi, per la tenuta in efficienza dello strumento militare.

L’articolo 187 del ddl finanziaria per il 2007 (A.C. 1746-bis), commentato nell’apposito paragrafo del presente dossier, prevede infatti uno stanziamento di 400 milioni di euro per il 2007 e di 500 milioni di euro per il 2008 e per il 2009, per l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della difesa, di un Fondo per le esigenze di mantenimento della difesa.

Tale stanziamento viene considerato, nella Nota aggiuntiva, determinante per la realizzazione, tra l’altro, di attività quali: la formazione di giovani militari, il supporto tecnico-logistico, il mantenimento delle scorte, un adeguato livello di sicurezza nelle operazioni per il mantenimento della pace, il contributo alle forze operative dell’Unione europea e della NATO, il pattugliamento aeronavale permanente per il controllo dell’immigrazione.

Ø        spese di investimento[4], pari a 1.557 milioni di euro, con un incremento di 45,55 milioni di euro (+ 3%) rispetto al 2006.

La Nota aggiuntiva allo stato di previsione, ricordando le consistenti compressioni subite da tale categoria di spesa ( -41,6% nel 2006, -19,1% nel 2005), segnala che, come nel caso delle spese di esercizio, anche per le spese di investimento il disegno di legge finanziaria per il 2007 ha istituito un fondo per la realizzazione dei programmi della difesa.

L’articolo 113 del ddl finanziaria per il 2007 (A.C. 1746-bis), parimenti commentato nell’apposito paragrafo del dossier, prevede infatti una dotazione di 1.700 milioni di euro per il 2007, di 1.550 per il 2008 e di 1.200 milioni per il 2009, per l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della difesa, di un fondo per il finanziamento degli interventi per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali.

b)      Spese per la Funzione sicurezza pubblica

Le spese per la Funzione sicurezza pubblica, destinate alle esigenze dell’Arma dei carabinieri ammontano complessivamente a 5.282 milioni di euro, con un incremento di 10,6 milioni di euro (+ 0,2%) rispetto alla dotazione 2006.

Lo stanziamento complessivo è destinato per quasi il 94% alle spese per il personalein servizio nell'Arma dei carabinieri,pari a 4.962,3 milioni di euro, con un aumento di 76,7 milioni di euro (+ 1,6%) rispetto alle previsioni per il 2006, correlato prevalentemente alla rimodulazione della forza bilanciata con un aumento delle unità in servizio permanente e una riduzione di quelle senza rapporto continuativo.

Per quanto riguarda l’organico dell’arma, è prevista una consistenza della forza bilanciata pari a 111.607 unità (- 619 rispetto al 2006), di cui circa 1.331 unità tra ausiliari ed allievi delle scuole; per il personale civile si prevede una forza bilanciata di 395 unità.

Alle spese di esercizio[5] è destinato uno stanziamento pari a 313,1 milioni di euro, con un decremento del 17,5% rispetto a quello dell'esercizio finanziario precedente.

Le spese di investimento hanno un ammontare pressoché identico a quelle del 2006 ( + 1,9%) e assommano globalmente a 6,6 milioni di euro.

c)      Spese per le Funzioni esterne

Le spese per le Funzioni esterne, ovvero per le attività non strettamente collegate ai compiti istituzionali del dicastero presentano, rispetto alle previsioni per il 2007, una riduzione di 4,3 milioni di euro (- 3,8%), passando da 115,4 a 111,1 milioni di euro.

Tra le voci di spesa più consistenti si segnala la voce relativa all'assistenza al volo per il traffico aereo civile, per un importo di 14 milioni di euro (-18,4% rispetto al 2006); gli stanziamenti rimasti invariati destinati alle servitù militari (21,3 milioni di euro); la spesa di 13,4 milioni di euro (+ 18,9%) per il trasportoaereo di Stato; il contributo alla Croce Rossa Italiana (11,5 milioni di euro); la spesa per METEOSAT e per EUMETSAT, pari a 24,3 milioni di euro (che subiscono un decremento del 15,1%); quella per il rifornimento alle isole minori (19,5 milioni di euro) e, infine, i contributi all'INSEAN ed all'IHO, introdotti dalla legge n. 267/2002 (4 milioni di euro).

Con riguardo alle spese per funzioni esterne, la Nota aggiuntiva sottolinea ancora una volta come, al fine di garantire una maggior chiarezza e trasparenza circa il reale dimensionamento della spesa militare, si ponga l’esigenza di trasferire la competenza e la relativa gestione di alcune attività ad altri dicasteri; in particolare, gli oneri relativi al rifornimento idrico delle isole minori e quelli per il servizio di trasporto aereo civile di Stato e per il soccorso di ammalati e traumatizzati gravi, ora assicurati dall’Aeronautica Militare, che potrebbero essere trasferiti al bilancio della Presidenza del Consiglio cui compete la programmazione e l’attuazione dei servizi stessi.

d)      Spese per le Pensioni provvisorie

Le spese per le Pensioni provvisorie, destinate alla corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza del personale militare nella posizione di ausiliaria, vengono dimezzate rispetto al 2006, con uno stanziamento di 282,6 milioni di euro, con una riduzione del 5,3%.

Le spese risultano così articolate:

§           spese per il personale militare delle Forze armate, pari a 246,8 milioni di euro, con una riduzione del 3,8%;

§           spese per il personale militare dell'Arma dei carabinieri, pari a 57,3 milioni di euro, con una riduzione del 17,2%.

Al riguardo si ricorda che, fra le osservazioni contenute nella Nota aggiuntiva allo stato di previsione, ricorre la considerazione della opportunità di collocare le spese per le pensioni provvisorie nell’ambito del bilancio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, lasciando al Ministero della Difesa la competenza per la gestione delle pratiche relative all’erogazione del trattamento provvisorio.


Le spese di investimento

Come sopra ricordato, le risorse destinate agli investimenti per le Forze Armate, per l’anno 2007, risultano pari a 1.557 milioni di euro, mentre quelle destinate all’Arma dei Carabinieri ammontano a 6,6 milioni di euro.

Per quanto riguarda la specifica destinazione di queste risorse si rinvia alle tabelle della Nota aggiuntiva allegate al presente dossier.

Si segnala che la Nota aggiuntiva fornisce un quadro complessivo delle spese di investimento per 3.257 milioni di euro, comprensive dello stanziamento di 1.557 milioni di euro contenuto nello Stato di previsione del Ministero della difesa, nonché del finanziamento di 1.700 milioni di euro relativo al Fondo di investimento per esigenze di difesa nazionale, di cui all’articolo 113 del ddl finanziaria 2007.

Sulla base della ripartizione delle spese di investimento secondo le cinque capacità operative effettuata dalla Nota, è possibile la seguente comparazione con gli stanziamenti previsionali per il 2006:

Capacità operativa

2006

(milioni di euro)

2007

(milioni di euro)

Comando, Controllo, Comunicazioni Computering, Intelligence-Surveillance and Target Acquisition (C4 - ISTAR)

128,4

194,1

Schieramento e Mobilità

233,4

493,4

Precisione ed Efficacia di Ingaggio, Sopravvivenza e Protezione delle Forze

895,0

+1,8 Carabinieri

2.250,3

+1,8 Carabinieri

Sostenibilità Logistica e Supporto Generale

183,8

+4,7 Carabinieri

247,6

+4,8 Carabinieri

Ricerca Scientifica

77,4

71,6

Totale

1.518,0

+6,5 Carabinieri

3.257,0

+6,6 Carabinieri

 

 

Le spese di investimento possono essere inoltre suddivise secondo la tipologia di appartenenza dei programmi:

 

milioni di euro

Area interforze

571,7

Programmi terrestri

905,8

Programmi navali

824,4

Programmi aeronautici

955,1

Totale

3.257,0

 

Ø        Tra i programmi di maggiore consistenza dell’area interforze si segnalano: lo sviluppo del velivolo Joint Strike Fighter JSF (139,2 milioni di euro) e del sistema missilistico ATBM MEADS (118,4 milioni di euro).

Ø        I principali programmi terrestri finanziati nel 2007 sono: l’industrializzazione e la produzione degli elicotteri NH-90 (216,9 milioni di euro), l’approvvigionamento di Veicoli tattici leggeri multiruolo (116,0 milioni di euro), la realizzazione del sistema missilistico superficie/aria terrestre FSAF (177,5 milioni di euro) e l’acquisizione di obici semoventi PZH 2000 (158,2 milioni di euro).

Ø        Nell’ambito dei programmi navali le spese più rilevanti riguardano: l’acquisizione della nuova nave portaerei CAVOUR (209,9 milioni di euro), di due fregate antiaeree di scorta classe ORIZZONTE (247,8 milioni di euro) e di due sommergibili di nuova generazione U212 (42,1 milioni di euro), oltre che l’ammodernamento di mezza vita di unità navali (33,7 milioni di euro). Si segnalano inoltre i programmi relativi all'industrializzazione ed alla produzione degli elicotteri NH90 (125,7 milioni di euro) ed allo sviluppo e all'acquisizione del sistema missilistico superficie/aria a medio raggio PAAMS-SAAM (36,8 milioni di euro).

Ø        Con riguardo ai programmi aeronautici le quote più consistenti sono riservate allo sviluppo e acquisizione dei velivoli EUROFIGHTER 2000 (450 milioni di euro), all’ammodernamento strutturale dei velivoli TORNADO (160,8 milioni di euro), al supporto e all’aggiornamento dei velivoli aerotattici AMX (83,7 milioni di euro), nonché all’acquisizione di velivoli rifornitori B767 Tanker (74,5 milioni di euro).

 


Le disposizioni riguardanti il settore della difesa nel disegno di legge finanziaria per il 2007

Nell’ambito dell’articolato del disegno di legge finanziaria (A.C. 1746-bis) vi sono numerose disposizioni di particolare interesse per la Commissione Difesa che sono di seguito esaminate nel dettaglio. Si rinvia, invece, al dossier generale sulla finanziaria 2007 per un’analisi complessiva del disegno di legge.

 

Articolo 17
(Valorizzazione del patrimonio pubblico)

L’articolo 17,al comma 2, introduce alcune modifiche all’articolo 27 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

In particolare, alla lettera a), mediante novella del comma 13-bis del citato articolo 27, si inverte la procedura di individuazione dei beni immobili in uso all’amministrazione della difesa non più utili ai fini istituzionali: tale attività compete ora direttamente al Ministero della Difesa, che vi provvede con decreti da emanarsi di intesa con l’Agenzia del demanio, e non più a quest’ultima di concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa stesso.

Inoltre, tali beni non sono più inseriti in programmi di dismissione per le finalità di cui all’articolo 3, comma 112, della legge n. 662 del 1996 (esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione delle Forze armate), ma sono consegnati alla medesima Agenzia del demanio ai fini dell’inclusione in programmi di dismissione e valorizzazione previsti dalla legislazione vigente.

 

L’articolo 3, comma 112[6], della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, ha previsto l’avvio di un programma di alienazione di immobili della Difesa, finalizzato alle esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione delle Forze armate, dettandone le relative disposizioni procedurali e disponendo in primo luogo che gli immobili alienabili siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri del tesoro e delle finanze[7].

Per quanto attiene alle procedure di dismissione il comma 112 dell’articolo 3 della legge n. 662 prevede quanto segue:

-        le alienazioni, permute, valutazioni e gestioni degli immobili possono essere effettuate previo conferimento di specifico incarico a società a prevalente capitale pubblico, avente particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare (lettera a);

-        per l'utilizzazione, valorizzazione o eventuale permuta di beni che interessano gli enti locali si può procedere anche mediante accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 142 del 1990[8] (lettera b);

-        alla determinazione del valore dei beni da alienare e da ricevere in permuta[9] provvede la società affidataria tenendo conto della incidenza delle valorizzazioni conseguenti alle eventuali modificazioni degli strumenti urbanistici rese necessarie dalla nuova utilizzazione. La valutazione è approvata dal Ministro della difesa a seguito di parere espresso da una commissione di congruità nominata con decreto del Ministro della difesa, composta da esponenti dei Ministeri della difesa, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e da un esperto in possesso di comprovata professionalità nel settore, su indicazione del Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato (lettera c);

-        i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministro della difesa e l'approvazione può essere negata qualora il contenuto convenzionale risulti inadeguato rispetto alle esigenze della Difesa anche se sopraggiunte successivamente all'adozione del programma (lettera d);

-        ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, il Ministero della difesa comunica l’elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia sulla eventuale sussistenza dell’interesse storico-artistico, individuando, in caso positivo, le singole parti degli immobili soggette a tutela. (lettera e). In merito a tale ultima previsione, va tuttavia segnalato che con l’articolo 16, comma 6, della legge 28 luglio 1999, n. 266, èstata estesa alle predette dismissioni l’applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in base alle quali i beni immobili di interesse storico e artistico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni non sono alienabili salvo che nelle ipotesi previste con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Il previsto regolamento è stato approvato con D.P.R. 7 settembre 2000, n. 283.

 

Le lettere b) e c) del comma 2 recano modifiche al comma 13-ter dell’articolo 27. Tale norma prevedeva che, nella fase di prima applicazione dei commi 13 e 13-bis del medesimo articolo, la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, di concerto con l'Agenzia del demanio del Ministero dell’economia, individuasse beni immobili comunque in uso all'Amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, da dismettere e consegnare all’Agenzia medesima entro il 28 febbraio 2005[10].

Le disposizioni in commento stabiliscono ora il valore complessivo degli immobili da individuare ai fini della dismissione (2 miliardi di euro nel 2007 e 2 miliardi di euro nel 2008), determinando altresì scadenze temporali in corso d’anno entro cui procedere all’individuazione ed alla successiva consegna dei beni all’Agenzia del demanio.

La lettera d) del comma 2 dispone infine l’abrogazione esplicita dei commi 13-quinquies e 13-sexies del più volte citato articolo 27 del D.L. 269/2003.

Il comma 13-quinquies prevede che la Cassa depositi e prestiti, entro trenta giorni dalla data d’individuazione degli immobili di cui al comma 13-ter, concede anticipazioni finanziarie pari al valore degli immobili individuati, per un importo complessivo non inferiore a 954 milioni di euro e, comunque, non superiore a 1357 milioni di euro .

Il comma prosegue disponendo che le condizioni generali ed economiche delle anticipazioni sono stabilite in conformità con le condizioni praticate sui finanziamenti della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del medesimo D.L. n. 269 del 2003. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al rimborso delle somme anticipate e dei connessi oneri finanziari a valere sui proventi delle dismissioni degli immobili.

Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero della difesa su appositi fondi, relativi ai consumi intermedi ed agli investimenti fissi lordi. Tali fondi saranno ripartiti, nel corso della gestione, sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa. Del decreto dovrà essere data comunicazione, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, alle Commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei conti. Sull'obbligo di rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle somme ricevute in anticipazione e dei relativi interessi può essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze[11].

Il comma 13-sexies stabilisce che, fermo restando quanto previsto dal comma precedente, una parte delle somme derivanti dalle procedure di valorizzazione e dismissione degli immobili della difesa, di cui ai commi 13 e 13-bis, sopra commentati, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009, sia destinata all'ammodernamento ed alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Augusta, della Spezia e di Taranto. Inoltre, viene stanziata l’ulteriore somma di 30 milioni di euro per l’anno 2005, per il finanziamento di un programma di edilizia residenziale in favore del personale delle Forze armate dei ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente.

 

Il comma 3 dello stesso articolo 17 abroga espressamente il comma 482 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Il comma 482 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), ha codificato un nuovo procedimento di alienazione, condotto direttamente dal Ministero della difesa – Direzione generale dei lavori e del demanio che, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia del demanio, individua con apposito decreto gli immobili militari da alienare. Tale programma di alienazione avviene secondo una procedura analoga a quella relativa alle alienazioni immobiliari disposte dall’articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (collegato per il 1997).

La disposizione compie un’inversione di tendenza rispetto a quanto previsto, anche se per la "prima applicazione", dall'articolo 1, comma 443, della legge n. 311/2204 (finanziaria 2005), che lasciava all’Agenzia del demanio il compito di procedere alla dismissione. Il comma 482 in commento prevede invece che le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, siano effettuate direttamente dal Ministero della difesa. Anche per tali alienazioni si applica il comma 5 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006, che destina i "maggiori proventi", rispetto a quelli iscritti in bilancio a legislazione vigente, sembra doversi intendere, alla riduzione del debito.

Il nuovo procedimento di alienazione deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, recante “Unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato”, ed al relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i princìpi generali dell’ordinamento giuridico contabile. Nel corso del procedimento di alienazione, il Ministero ha la facoltà di avvalersi di società pubblica o a partecipazione pubblica, con particolare qualificazione professione ed esperienza commerciale nel settore immobiliare, per ricevere consulenza tecnica ed operativa.

La determinazione del prezzo d'asta è decretata dalla Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa. Peraltro, la dismissione può avvenire a trattativa privata, qualora il valore del bene sia determinato come inferiore a 400.000 €.

La valutazione dell'immobile è determinata previo parere di conformità da parte di un’apposita commissione, nominata dal Ministro. Essa è composta da esponenti del Ministero della difesa e di quello dell'economia, nonché da un esperto di comprovata professionalità nella materia. A presiedere la commissione è un magistrato amministrativo o un avvocato dello Stato.

Unita alla valutazione del bene è la determinazione di criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati di una quota del ricavato. Tale quota è tra il 5 ed il 15 per cento del ricavato attribuibile alla vendita dell'immobile.

L'approvazione dei contratti di trasferimento di ciascun bene è attribuita al Ministero della difesa, che può negarla per sopraggiunte esigenze di carattere istituzionale.

 

Articolo 32
(Revisione degli assetti organizzativi. Disposizioni riguardanti i Ministeri)

L’articolo 32prevede un vasto programma di riorganizzazione dei ministeri,finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento, da attuare attraverso l’adozione di regolamenti di delegificazione da emanarsi, su proposta da ciascuna amministrazione, ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, della legge 400/1988[12].

Come si legge nella relazione illustrativa, l’intervento costituisce uno strumento per il contenimento della spesa per le pubbliche amministrazioni previsto dall’art. 53 del disegno di legge.

Il comma 1 dell’articolo in esame individua sette linee di intervento del programma da attuare con i regolamenti di delegificazione.

Innanzitutto (lett. a), si dovrà procedere ad una riorganizzazione delle articolazioni interne di ciascuna amministrazione volta alla riduzione del numero degli uffici di livello dirigenziale generale di almeno il 10 per cento, e degli uffici di livello dirigenziale non generale del 5 per cento; inoltre, si dovranno eliminare le duplicazioni organizzative eventualmente esistenti.

 

L’organizzazione interna dei ministeri è disciplinata da una pluralità di fonti normative. Le strutture di primo livello (dipartimenti o direzioni generali) sono stabilite direttamente dal D.Lgs. 300/1999, che fissa per ciascun ministero il numero massimo di dipartimenti o di direzioni generali, a seconda del modello organizzativo prescelto. Nell’ambito di tale struttura primaria, si provvede a definire il numero (nonché l’organizzazione, la dotazione organica e le funzioni) degli uffici di livello dirigenziale generale in cui sono articolati i dipartimenti o le direzioni generali, mediante regolamenti di delegificazione adottati con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis della legge 400 (così è stabilito nell’art. 4, co. 1 del D.Lgs. 300/1999). L’articolazione interna degli uffici di livello dirigenziale generale è demandata al ministro che provvede, con proprio decreto di natura non regolamentare, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti (art. 4, co. 4, D.Lgs. 300/1999).

 

I regolamenti adottati ai sensi del presente provvedimento dovranno diminuire il numero degli uffici anche di livello dirigenziale non generale, intervenendo così in materia che la legge espressamente riserva ad una fonte di rango inferiore (decreto ministeriale).

Una seconda linea di intervento dei futuri regolamenti (lett. c) consiste nella revisione delle strutture periferiche prevedendone, anche in questo caso, la loro riduzione. A questo proposito la disposizione indica due possibili percorsi: o l’accorpamento di tutti gli uffici periferici facenti capo ad una amministrazione in un unico ufficio regionale, oppure il trasferimento delle funzioni svolte da tali uffici all’interno delle prefetture – Uffici territoriali del Governo.

 

La seconda soluzione riporta alla natura originaria degli uffici territoriali del Governo. Istituiti dall’art 11 del D.Lgs. 300/1999, in sostituzione delle prefetture, avrebbero dovuto assumere la titolarità di tutte le attribuzioni dell’amministrazione periferica dello Stato, ad eccezione di alcune espressamente indicate (affari esteri, giustizia, difesa, tesoro, finanze, pubblica istruzione, beni culturali, agenzie e, successivamente, anche comunicazioni). In seguito, le funzioni degli UTG (che hanno assunto la denominazione di prefetture – uffici territoriali del Governo) hanno mutato le loro funzioni, assumendo un ruolo di coordinamento degli uffici periferici dello Stato (D.Lgs. 29/2004). Anche il DPR 287/2001 che individuava quali amministrazioni avrebbero dovuto trasferire agli UTG i compiti svolti dalle proprie strutture locali è stato abrogato (DPR 180/2006).

 

Il provvedimento in esame individua almeno due settori specifici in cui vengono indicate le strutture periferiche da riorganizzare, sempre attraverso lo strumento del regolamento di delegificazione:

§      il primo è il Ministero degli affari esteri (lett. g)del comma in esame) che dovrà unificare i servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera (vedi infra);

§      il secondo intervento è contenuto nell’art. 33 del provvedimento in esame (cui si rinvia) che provvede alla riorganizzazione delle sedi periferiche del Ministero dell’interno (prefetture, questure, comandi dei vigili del fuoco). In particolare, si prevede la soppressione delle strutture nelle province con popolazione inferiore ai 200.000 abitanti. Pertanto, delle due alternative indicate sopra per la semplificazione delle sedi periferiche – istituzione di in un unico ufficio regionale o accorpamento presso le prefetture – di fatto nelle piccole province sarà praticabile solamente la prima, stante appunto la soppressione della prefettura.

 

Come accennato, la lettera g) del comma 1 prevede l’esercizio della potestà regolamentare con riferimento al Ministero degli Affari esteri, e segnatamente allo scopo di unificare i servizi contabili della rete diplomatica in un unico ufficio, qualora detti servizi siano ubicati nella stessa città estera. Le funzioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 del D.P.R. 1202000[13]saranno svolte – in base alle norme regolamentari da adottare – dal responsabile dell’ufficio unificato, che agirà per conto di tutte le rappresentanze interessate.

 

A norma dell’articolo 3 del DPR 120/2000 sono funzionari delegati presso gli uffici all’estero non più i soli capi degli uffici stessi, ma anche i funzionari amministrativi investiti delle funzioni di commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto, seppure limitatamente alle spese di mantenimento e funzionamento degli uffici e alle spese per stipendi e indennità del personale, e comunque sotto indirizzo e vigilanza dei preposti agli uffici.

In base all’articolo 4 la gestione delle risorse finanziarie assegnate compete a coloro che sono funzionari delegati ai sensi del precedente articolo 3. In particolare, l’articolo 4 riguarda le spese di mantenimento e funzionamento degli uffici, le risorse relative alle quali vengono determinate in base alla relazione previsionale predisposta annualmente, entro il mese di ottobre, dai titolari degli uffici, sentito il commissario amministrativo o il commissario amministrativo aggiunto. Le risorse stabilite vengono assegnate con decreto del dirigente preposto alla Direzione generale del personale e dell’amministrazione del Ministero degli Affari esteri, che può con analogo strumento procedere anche ad integrazioni delle somme, in caso di esigenze nuove e inderogabili. La disponibilità dei fondi assegnati è assicurata con ordini di rimessa valutaria, come già previsto dall’art. 2 della legge 6 febbraio 1985, n. 15  “Disciplina delle spese da effettuarsi all’estero dal Ministero degli Affari esteri”.

L’articolo 6 conferma il meccanismo degli ordini di rimessa anche per i fondi relativi alla terza categoria di spese degli uffici all’estero, ossia le retribuzioni e indennità del personale. L’articolo introduce altresì la possibilità di somministrazione di questa categoria di fondi mediante ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati a norma dell’art. 3.

 

La terza direttrice di intervento (lett. f) prevede una generale riduzione degli organici di tutte le amministrazioni. A questa misura si accompagna un intervento di contenimento del personale con funzioni di supporto entro il 15% del totale delle risorse utilizzate da ciascuna amministrazione. Si tratta di quei settori di personale (definiti nella relazione illustrativa back office) impegnati in attività di gestione “interna” dell’amministrazione, con una basso grado di differenziazione tra le diverse amministrazioni. In particolare, la lettera in esame ne individua 5:

§      gestione delle risorse umane;

§      informatica;

§      manutenzione e logistica;

§      affari generali;

§      provveditorati e contabilità.

 

Per realizzare la riduzione del personale di supporto, il comma 5 dell’articolo 32 del disegno di legge finanziaria per il 2007 prevede una scansione temporaleprecisa: il limite del 15% dovrà essere raggiunto entro il 31 dicembre 2008, sulla base di piani di riallocazione del personale in servizio da predisporre immediatamente, previa consultazione con le organizzazioni sindacali, non oltre il 31 marzo 2007. Detti piani saranno adottati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Fino alla approvazione dei piani non potranno essere disposte nuove assunzioni.

La riduzione del personale di supporto dovrà essere applicata anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia e ai Vigili del fuoco, in modo da liberare risorse, ora utilizzate per altri fini, nelle attività di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza.

 

Disposizioni analoghe sono recate dal successivo art. 39 con riguardo alle agenzie ed agli enti pubblici non economici nazionali.

 

Gli altri criteri – guida per i regolamenti da emanare, indicati dal comma 1, riguardano la riduzione e la riorganizzazione di particolari attività o strutture delle amministrazioni statali: la gestione del personale da realizzare in modo unitario anche attraverso lo sfruttamento degli strumenti di innovazione tecnologica e amministrativa (lett. b); gli uffici con funzioni ispettive e di controllo (lett. d) e gli organismi di analisi, consulenza e di studio (lett. e).

 

Articolo 53
(Contenimento della spesa)

L’articolo 53, al comma 1 dispone che è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare (cioè proporzionale) una quota pari a 4.572 milioni di euro per il 2007, a 5.031 milioni di euro per il 2008 e a 4.922 milioni di euro per il 2009, delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato relative alle seguenti categorie:

§      consumi intermedi (categoria 2);

§      trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (categoria 4), con esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli organi costituzionali;

§      trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private (categoria 5), a imprese (categoria 6) e a estero (categoria 7), con esclusione dei trasferimenti all'estero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché alle confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni,

§      L’ultima disposizione dovrebbe essere finalizzata ad escludere dall’accantonamento previsto dall’articolo in esame gli stanziamenti relativi alle confessioni religiose che concorrono al riparto della quota dell’8 per mille dell’IRPEF (cioè la Chiesa cattolica, l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa evangelica valdese, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, l'Unione delle Comunità ebraiche italiane). Si osserva peraltro che la legge n. 222/1985 riguarda solo la Chiesa cattolica; i rapporti con le altre confessioni religiose sono disciplinati sulla base di leggi successive che dovrebbero essere richiamate espressamente.

§      altre uscite correnti (categoria 12);

§      tutte le categorie di spese in conto capitale, con esclusione dei limiti di impegno già attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività finanziarie.

 

A differenza di precedenti interventi legislativi di riduzione degli stanziamenti di bilancio, che si applicavano solo alle spese di carattere discrezionale, la disposizione in esame sembra applicarsi anche alle spese di carattere obbligatorio.

Occorre al riguardo acquisire dal Governo puntuali indicazioni circa la praticabilità e le conseguenze di una riduzione di carattere generale di spese derivanti per lo più da fattore legislativo.

Ai fini di una valutazione dell’impatto della disposizione in esame, appare inoltre necessario allegare, come avvenuto in precedenti occasioni, un elenco delle unità previsionali di base interessate dalla disposizione, con indicazione dell’entità di ciascun accantonamento.

 

La seguente tabella riporta l’ammontare complessivo, iscritto del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2007 (AC 1747), degli stanziamenti riferiti alle categorie economiche interessate dalla disposizione in esame (senza considerare le esclusioni).

(milioni di euro)

 

 

Complessivo

Oneri giuridicamente obbligatori

Oneri discrezionali

Spese correnti

 

 

 

Consumi intermedi

8.578

5.631

2.947

Trasferimenti a amministrazioni pubbliche

178.824

165.415

13.409

Trasferimenti a famiglie e ISP

3.826

3.327

499

Trasferimenti a imprese

3.840

3.442

398

Trasferimenti a estero

1.490

1.455

35

Altre uscite correnti

6.370

6.348

22

Spese in conto capitale

27.974

25.756

2.218

 

Totale

230.902

211.374

19.528

 

L’accantonamento previsto per il 2007, pari a 4.572 milioni di euro,  riguarda dunque circa il 2,0 per cento del complesso degli stanziamenti riferiti alle categorie economiche interessate.

Qualora l’accantonamento fosse riferito alla sola parte discrezionale, esso riguarderebbe il 23,4 per cento delle dotazioni.

Si segnala che il calcolo effettuato non considera le esclusioni previste dalla disposizione in esame (particolarmente rilevanti soprattutto per la categoria dei trasferimenti ad amministrazioni pubbliche): se si considerassero tali esclusioni la percentuale rispetto agli stanziamenti interessati risulterebbe ovviamente superiore.

 

il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia, può procedere, con decreto, a variazioni dei predetti accantonamenti, anche interessando diverse unità previsionali relative alle suddette categorie.

Deve in ogni caso essere assicurata l’invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione; è inoltre preclusa la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per riduzione di accantonamenti di risorse di parte corrente.

I relativi decreti sono comunicati alle commissioni parlamentari competenti, alla Corte dei conti e all'ufficio centrale del bilancio.

 

Il comma 2 introduce una disciplina che appare volta ad incentivare iniziative del personale volte a conseguire ulteriori effetti di risparmio.

In particolare, Il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia, può comunicare all'ufficio centrale del bilancio accantonamenti aggiuntivi delle dotazioni delle unità previsionali di parte corrente del proprio stato di previsione. Questi ulteriori accantonamenti sono destinati a consuntivo, per una quota comunque non superiore al 30 per cento, ad appositi fondi per l'incentivazione, mediante contrattazione integrativa, del personale dirigente e non dirigente che abbia contribuito in maniera diretta al conseguimento degli obiettivi di efficienza e di razionalizzazione della spesa.  

 

Il comma 3 prevede che il Ministro dell'economia, su proposta del Ministro competente, con propri decreti, può procedere a variazioni compensative tra capitoli appartenenti a diverse unità previsionali nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, ferme restando le esclusioni  ivi richiamate.

Anche in tal caso deve essere assicurata l’invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione e non possono essere effettuate variazioni compensative con utilizzo di risorse di conto capitale per far fronte a spese di natura corrente.

I relativi decreti sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione.

 

 

Come in numerosi precedenti provvedimenti legislativi, approvati sia nel corso della XIV legislatura che della legislatura corrente[14], si intendono conseguire risparmi di spesa attraverso interventi di carattere orizzontale sugli stanziamenti di bilancio, sia pure prevedendo misure che assicurano una certa flessibilità ed introducendo incentivi per il personale che si rende parte attiva nel processo di razionalizzazione e miglioramento dell’efficienza.

 

Si ricorda che l’efficacia di interventi indifferenziati sulle dotazioni di bilancio è stata più volte messa in discussione.

La Corte dei conti, in occasione della relazione sul rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2004, ha svolto una specifica analisi sugli effetti degli interventi di contenimento della spesa effettuati nel 2004, rilevando una seria difficoltà a conseguire gli obiettivi prefissati con misure di riduzione generalizzata degli stanziamenti di bilancio[15].

Più recentemente, la Commissione istituita dal Ministro dell’economia e delle finanze con l’incarico di effettuare una ricognizione sulla situazione dei conti pubblici nel 2006 (cd. Commissione Faini) è stata unanime nel valutare negativamente l’impatto di misure di riduzione generalizzata della spesa. Secondo il documento trasmesso alle Camere recante una sintesi dei risultati della verifica, «il taglio indiscriminato dei capitoli di spesa comporta faticosi riaggiustamenti a posteriori per non pregiudicare la funzionalità della pubblica amministrazione e l’impatto di programmi già avviati.»

 

Dall’applicazione della disposizione in esame non sono previsti effetti in termini di saldo netto da finanziare, presumibilmente perché trattasi di accantonamenti e non di vere e proprie riduzioni.

Sono invece stimati i seguenti effetti sul fabbisogno di cassa e sull’indebitamento netto:

 

(milioni di euro)

Fabbisogno

Indebitamento netto

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2.085

3.460

4.060

2.335

3.780

4.100

Articolo 57
(Assunzioni di personale)

L’articolo 57 detta disposizioni in ordine a talune assunzioni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni.

 

Al riguardo, va considerato che la legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) ha introdotto all’articolo 1, commi 95-97, per le amministrazioni dello Stato, le agenzie ed alcuni enti pubblici il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007 (c.d. “blocco del turn over”).

Una disposizione di analogo tenore era già contenuta nelle precedenti leggi finanziarie: tuttavia, rispetto alle precedenti discipline, il blocco riguarda non un solo anno, ma un triennio (2005-2007). E' stato inoltre previsto che, trascorso tale periodo, le amministrazioni possano assumere personale entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente (art. 1, comma 103).

In particolare, la disposizione del comma 95 dell’articolo unico della legge 311 riguardano il divieto di assumere personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007 - fatta eccezione per le assunzioni relative alle categorie protette - presso i seguenti enti:

-        amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

-        agenzie;

-        enti pubblici non economici;

-        enti di ricerca;

-        enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 .

La previsione si estende anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali ed al personale ancora in regime di diritto pubblico.

Sono peraltro fatte salve un serie di assunzioni previste da previgenti disposizioni, ed espressamente autorizzate, negli anni 2005 e 2006: trattasi delle assunzioni di 1324 agenti della Polizia di Stato e di 1400 carabinieri, con corrispondente incremento dei rispettivi ruoli organici.

Ai sensi del comma 101 del medesimo articolo unico, sono stati esclusi dal blocco del turn over il comparto scuola, le università, gli ordini ed i collegi professionali ed i relativi consigli e federazioni.

E’ stata prevista una disciplina ad hoc per le assunzioni di personale da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché da parte delle camere di commercio e dell’Unioncamere.

E’ stata inoltre disposta, con il comma 96, una deroga di carattere generale al divieto di assunzioni: le amministrazioni destinatarie della disciplina di blocco – previo effettivo ricorso alle procedure di mobilità ed al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza - possono assumere, nel triennio 2005-2007, personale entro un limite complessivo di spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime.

Si ricorda che il comma 96 reca una deroga di carattere generale al divieto di assunzioni: le amministrazioni per le quali è previsto il blocco del “turn-over” – previo effettivo ricorso alle procedure di mobilità ed al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di serviziodi particolare rilevanza ed urgenza - nel triennio 2005-2007 possono assumere personale entro un limite complessivo di spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime.

A tal fine viene istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del il Ministero dell’economia, le cui risorse dovrebbero consentire circa 3.000/3.500 assunzioni annue. Lo stanziamento del Fondo è stato determinato in 40 milioni di euro per l’anno 2005, 160 milioni per il 2006, 280 milioni per il 2007 e 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.

Il comma 97 indica le priorità da osservare per le assunzioni “in deroga” autorizzate dal comma precedente.

In particolare, deve essere considerata prioritaria l’immissione in servizio:

-       del personale del settore della ricerca;

-       del personale in servizio nel dicembre 2003, o che abbia prestato servizio per almeno due anni, in posizione di distacco o comando presso l’Azienda per la protezione dell’ambiente e per i Servizi tecnici ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 180/1998 convertito dalla legge 276/1998[16];

-       dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e in quelli dei cancellieri C1 dell’Amministrazione giudiziaria;

-       del personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.);

-       dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al concorso a posti di Consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino al 1° gennaio 2005;

-       dei dirigenti e funzionari del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle entrate che abbiano superato uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze;

-       del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e al controllo dei confini dello Stato;

-       degli addetti alla difesa nazionale e dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004.

 

Il comma 1 dell’articolo 57 stabilisce che, per l’anno 2007, i Corpi di polizia possono essere autorizzati ad effettuare assunzioni di personale per un contingente complessivo non superiore a 1.000 unità. Tale assunzione è prevista a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005).

 

Si osserva che la disposizione non prevede in quale modo si proceda alla ripartizione del contingente complessivo tra i vari Corpi di polizia.

 

Si ricorda che il comma 246 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) ha previsto, per l’anno 2006, l’assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 per la Polizia di Stato. Tale assunzione è prevista a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005). Il comma 246 dispone inoltre che alla ripartizione di tali unità di personale si provveda con le procedure di cui allo stesso art. 1, comma 96, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, su proposta del Ministro dell’interno di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell’economia e delle finanze[17].

 

Il comma 4 dispone limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 per alcune pubbliche amministrazioni: Si tratta in particolare delle seguenti amministrazioni:

§      amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

§      agenzie;

§      enti pubblici non economici;

§      enti di ricerca;

§      enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001.

 

Tali amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

Si consideri che la disposizione in esame in sostanza incide (dettando limiti più restrittivi) sulla possibilità per le suddette amministrazioni di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per gli anni su indicati, dal momento che l’articolo 1, comma 103 della legge n. 266/2005 prevede che, a partire dall’anno 2008, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 95 - a cui per il triennio 2005-2007 si applica il blocco delle assunzioni -, possano assumere personale entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.

 

Conseguentemente, il successivo comma 11 dell’articolo in esame provvede appunto a modificare il comma 103 della legge n. 266, facendo decorrere l’applicazione della relativa disposizione dal 2010 anziché dal 2008.

Pertanto, per il combinato disposto del comma 4 in esame e del comma 103 della legge n. 266/2005, le pubbliche amministrazioni su indicate possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato:

§      per gli anni 2008 e 2009, nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente;

§      a partire dall’anno 2010 entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.

 

Si osserva che la platea delle pp.aa. cui si applica la disposizione in esame non coincide perfettamente con quella di cui al comma 95 della legge n. 311/2004, includendo anche i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Il secondo periodo del comma 4 estende le limitazioni relative alle assunzioni prevista dallo stesso comma anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali ed al personale ancora in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001.

Invece le stesse limitazioni non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge n. 331 del 2000, al D.Lgs. n. 215 del 2001 e alla legge n. 226 del 2004, fatto salvo quanto previsto all’articolo 25.

 

La legge n. 331/2000, recante norme per l’istituzione del servizio militare professionale, ha conferito una delega al Governo per l’adozione di un decreto legislativo diretto a disciplinare la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, attraverso la sostituzione, entro sette anni dall’entrata in vigore del decreto medesimo, dei militari di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa.

La legge n. 226/2004 dispone la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata. L’articolo 25, in particolare, riguarda la disciplina temporanea dell’accesso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa per gli anni 2004 e 2005. Il comma 1, fatti salvi i posti già coperti attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui al citato D.P.R. n. 332/1997, riserva gli ulteriori posti disponibili, non derivanti da incrementi degli organici, a favore di coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per la copertura dei posti si procede secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Per i posti eventualmente non coperti resta, comunque, aperta a tutti i cittadini in possesso dei requisiti la possibilità di partecipazione ai relativi concorsi.

Se gli ulteriori posti disponibili derivano da incrementi degli organici, il comma 2 prevede, per gli stessi anni 2004 e 2005, che i relativi concorsi siano riservati, secondo le misure percentuali di cui all’articolo 16, comma 4, lettera a), a favore di coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia a ordinamento militare e civile; e, secondo le misure percentuali di cui all’articolo 16, comma 4, lettera b), a favore dei volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo.

Per i posti non coperti il comma 3 rinvia alla disciplina prevista dall'articolo 17 della stessa legge 226. Il comma 4 prevede che, nei concorsi di cui al comma 1, relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatta salva la riserva del 25 per cento dei posti a favore dei volontari dei vigili del fuoco, prevista dal già citato articolo 1, comma 3, del D.L. n. 512/1996.

Il comma 5, infine, contiene disposizioni di coordinamento intese a neutralizzare l'effetto di inadeguata alimentazione delle carriere iniziali in parola che, altrimenti, si verificherebbe negli anni 2009 e 2010, dovuto alla maggior durata del periodo di ferma da svolgere nelle Forze armate prima dell'immissione, stabilita dalla legge (quattro anni), rispetto al sistema precedente (tre anni). Si dispone, quindi, che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge, per la copertura dei posti di appuntato e carabiniere, e di appuntato e finanziere del Corpo della guardia di finanza, relativi all'anno 2009, e dei posti di agente e assistente della Polizia di Stato, agente e assistente del Corpo forestale, agente e assistente del Corpo di polizia penitenziaria, relativi all'anno 2010, siano indetti concorsi, secondo le modalità previste dall'articolo 12 del già citato D.P.R. n. 332/1997, ai quali partecipano i volontari delle Forze armate che hanno completato senza demerito la ferma triennale. I vincitori sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.

 

Articolo 58
(Risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2006-2007)

L’articolo 58reca disposizioni concernenti i benefici economici spettanti al personale delle amministrazioni statali e non statali per il biennio 2006-2007.

A tal fine, i commi 1 e 2 incrementano, a decorrere dal 2007, le risorse per il riconoscimento degli aumenti retributivi per il biennio 2006-2007, per il personale delle amministrazioni statali, contrattualizzato e non contrattualizzato, in aggiunta a quelle già previste dalla legge finanziaria per il 2006 per la corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale.

 

Si ricorda che i commi 183-186 della legge n. 266 hanno stabilito la quantificazione delle risorse finanziarie destinate al riconoscimento degli incrementi retributivi per il personale delle amministrazioni statali e non statali per il biennio 2006-2007.

In particolare sono stanziati:

-        per la contrattazione collettiva nazionale relativa al personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato: 222 milioni di euro per il 2006 e 322 milioni di euro a decorrere dal 2007 (comma 183);

-        per il personale statale in regime di diritto pubblico: 108 milioni di euro per il 2006, e 183 milioni di euro a decorrere dal 2007, nell’ambito dei quali sono specificamente destinati alle forze armate e alle forze di polizia 70 milioni di euro nel 2006 e 105 milioni di euro a partire dal 2007 (comma 184).

 

Si prevede in particolare, ai commi 1 e 2 in esame:

§      per la contrattazione collettiva nazionale relativa al personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato: un incremento di 807 milioni di euro per l’anno 2007 e di 2.193 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 (comma 1);

 

In questo modo si attua quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale il Ministero dell’economia è chiamato a quantificare, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

 

§      per il personale statale in regime di diritto pubblico è previsto un incremento di 374 milioni di euro per l’anno 2007 e 1.032 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, nell’ambito dei quali sono specificamente destinati alle Forze armate e alle Forze di polizia 304 milioni di euro per l’anno 2007 e 805 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 (comma 2).

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 165 del 2001, sono tuttora in regime di diritto pubblico:

-        i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287;

-        il personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario;

-        il personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

 

Come precisato anche dalla relazione, le ulteriori risorse stanziate (ad integrazione dell’indennità di vacanza contrattuale) per il biennio economico 2006-2007 dai commi 1 e 2, sono volte a riconoscere un incremento complessivo a regime delle retribuzioni del personale delle amministrazioni dello stato del 4,46%, di cui il 3,7% per l’adeguamento ai tassi di inflazione programmata per il biennio (rispettivamente 1,7%e 2%).

Pertanto:

§      per l’anno 2006 restano ferme le risorse stanziate dai commi 183 e 184 della legge finanziaria per il 2006, parametrate all’indennità di vacanza contrattuale;

§      per l’anno 2007 le risorse aggiuntive consentono di attribuire incrementi retributivi del 2%, pari al tasso di inflazione programmata;

§      a decorrere dal 2008, viene attribuito un incremento aggiuntivo del 2,46%.

 

Articolo 61
(Risorse per la professionalizzazione delle Forze armate)

L’articolo 61 deldisegno di legge all’esame riduce, nella misura del 15%, le risorse per la professionalizzazione delle Forze armate, a decorrere dall’esercizio finanziario 2007.

Gli oneri relativi al processo di professionalizzazione sono contenuti nella tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226.

 

L’articolo 3, comma 1 della legge n. 331/2000, recante norme per l’istituzione del servizio militare professionale, ha conferito una delega al Governo per l’adozione di un decreto legislativo diretto a disciplinare la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, attraverso la sostituzione, entro sette anni dall’entrata in vigore del decreto medesimo, dei militari di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa.

La tabella A, allegata alla legge, determina la misura massima degli oneri relativi agli anni dal 2003 fino al 2020, mentre l’onere a regime a decorrere dal 2020 è quantificato in un importo massimo di 1.096 miliardi di lire. È previsto, tuttavia, che qualora il tasso d’incremento degli oneri indicati nella tabella A risulti superiore al tasso di incremento del PIL indicato dal documento di programmazione economico-finanziario, le quote annue dell’onere corrispondenti alla differenza tra i due tassi di variazione siano determinate dalla legge finanziaria.

La legge n. 226/2004 dispone la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata. Il comma 2 dell’articolo 23 prevede che, a decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2020 le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma di ciascuna Forza armata sia determinata annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dalla tabella A allegata alla legge n. 331/2000 e dalla tabella C allegata della stessa legge n. 226/2004.

Il finanziamento previsto per l’esercizio finanziario 2007 è pari a 392, 9 milioni di euro.

 

Alla riduzione dello stanziamento annuale destinato al reclutamento dei volontari non può non conseguire una riduzione della consistenza dei volontari stessi disposta, a partire dal 2007, dal decreto ministeriale sopracitato.

 

Articolo 62
(Potenziamento dell'organico del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro e misure per la lotta all'ecomafia e alla criminalità ambientale)

L’articolo 62stabilisce, al comma 1, il potenziamento dell’organico del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro con sessanta unità di personale, da considerare in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche dell'Arma dei carabinieri previste dalle norme vigenti. Tale incremento è disposto al fine di potenziare l'attività ispettiva propria di questo nucleo.

 

Il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro opera alle dipendenze funzionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e appartiene all'Organizzazione Speciale dell'Arma: in particolare, dipende dal Comando Divisione Unità Specializzate per ciò che attiene all'addestramento, all'ordinamento, alla disciplina ed all'avanzamento. Agisce d'iniziativa, ma anche a supporto dell'attività operativa degli altri Reparti dell'Arma.

I compiti sono prevalentemente diretti ad accertare violazioni in materia giuslavoristica e legislazione sociale, attraverso la vigilanza sull'applicazione delle leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura e, in genere, ovunque sia previsto un lavoro salariato o stipendiato.

Dal punto di vista normativo, l'inserimento di militari dell'Arma negli Ispettorati del Lavoro risale al 1937, con il Regio Decreto Legge 13 maggio n. 804 art. 2, con cui venivano assegnati militari dell'Arma per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro. Successivamente, il D.P.R. n. 520 del 1955, recante norme sulla "Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali", ha riconfermato l'assegnazione del predetto personale distribuito su tutto il territorio nazionale.

In data 1° ottobre 1997 - in ottemperanza del D.M. 31 luglio 1997 di cui all’art. 9 bis, comma 14, della legge 28 novembre 1996, n. 608 - il Comando Generale dell'Arma ha attivato il Comando Carabinieri Ispettorato del Lavoro, ponendone i Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro, già preesistenti, gerarchicamente subordinati. Dal 20 aprile 2006 il Comando ha assunto l'attuale denominazione.

 

Il comma 2 dello stesso articolo autorizza pertanto il ricorso ad arruolamenti straordinari, per un numero corrispondente di unità di personale, in deroga alle disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche previste all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

 

Il comma 3 stabilisce che nel nuovo contingente sia previsto almeno il 50 per cento di unità già in possesso di esperienza e capacità operativa nella materia giuslavoristica.

 

Il comma 4 dell’articolo 62 autorizza il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ad avvalersi di strutture specialistiche del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, allo scopo di potenziare gli strumenti per la lotta alle forme di criminalità organizzata in campo ambientale, anche attraverso azioni di ricerca operativa e di intelligence. A tal fine il predetto Comando Carabinieri per la tutela dell’ambiente è autorizzato, per l'anno 2007, a ricorrere ad arruolamenti straordinari fino ad un massimo di venti unità di personale, anche in questo caso da considerarsi in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma previsto dalle norme vigenti.

 

Nel 1986, unitamente all’istituzione del Ministero dell'Ambiente, fu istituito anche il Nucleo Operativo Ecologico (N.O.E.) dei Carabinieri, posto alle dipendenze funzionali di questo stesso ministero con compiti di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia ambientale. Successivamente, con la legge 23 marzo 2001, n. 93, tale nucleo ha assunto la nuova denominazione di Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, la cui struttura organizzativa è stata potenziata e calibrata su base interprovinciale, in modo da garantire una presenza qualificata su tutto il territorio nazionale.

 

Articolo 64
(Automatismi stipendiali e misure di contenimento
per i trattamenti accessori dirigenziali)

L’articolo 64 interviene in materia di trattamento economico dei dirigenti sotto due profili.

Il comma 1 riduce del 50% la misura delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali previsti per le categorie che ancora usufruiscono di progressioni stipendiali automatiche tra quelle, cosiddette in regime pubblico, indicate dall’art. 3 del D.Lgs. 165/2001. Sono fatti salvi i ratei maturati al 31 dicembre 2006.

Le categorie oggetto della riduzione sono – come chiarito nella relazione illustrativa – magistrati, docenti e ricercatori universitari, dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate, per i quali i rispettivi ordinamenti prevedono l’adeguamento annuale delle retribuzioni in base agli aumenti percepiti dalle altre categorie di personale delle pubbliche amministrazioni.

La disposizione in esame, afferma la norma, ha carattere transitorio e prelude alla realizzazione di una disciplina specifica volta ad eliminare del tutto le progressioni stipendiali automatiche dei dirigenti pubblici, per sostituirle con elementi di valutazione delle produttività.

 

Il comma 2 interviene sul trattamento economico dei dirigenti pubblici integrando due disposizioni in materia recentemente adottate don il decreto legge 223/2006 (convertito dalla legge 248/2006), il cosiddetto decreto “Visco – Bersani”.

Il secondo periodo del comma estende anche ai dirigenti apicali dei corpi di polizia (capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Comandante generale della Guardia di finanza, Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e Direttore generale per l'economia montana e per le foreste) e delle Forze armate (Ufficiali Generali o Ammiragli nominati Capi di Stato Maggiore, della Difesa o di Forza Armata) la fissazione di criteri per l’individuazione dei trattamenti accessori massimi, da effettuarsi con decreto del Presidente del Consiglio In questo modo tali categorie vengono equiparate, relativamente ai trattamenti accessori, agli altri massimi dirigenti dello Stato.

 

L’art. 34, comma 1, del decreto legge 223/2006 ha aggiunto, un periodo al comma 2 dell’art. 24 del D.Lgs. 165/2001 con il quale si stabilisce che i criteri generali per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi relativi agli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale siano fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei principi di:

-        contenimento della spesa;

-        uniformità;

-        perequazione.

L’art. 24, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che, per gli incarichi relativi agli uffici dirigenziali di livello generale, la fonte della regolazione è il contratto individuale, sia con riguardo al trattamento economico fondamentale (per il quale si assumono come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali), sia con riferimento agli istituti del trattamento economico accessorio (che è collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione. Nel testo dell’art. 24, comma 2, vigente prima della modifica introdotta dal decreto-legge in esame, non era prevista la fissazione di livelli massimi per gli istituti del trattamento economico accessorio né di criteri per la loro determinazione.

 

Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 64, inoltre, prevede che lo stesso D.P.C.M. di individuazione dei criteri per la definizione dei trattamenti accessori massimi di cui sopra, dovrà indicare anche i criteri applicativi per l’attuazione della riduzione generalizzata della spesa per i dirigenti stabilita dall’art. 22-bis del citato decreto legge 223.

Tale disposizione stabilisce una riduzione di almeno il 10% della spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale.

 

La dirigenza pubblica è articolata in due fasce. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali per un periodo di almeno tre anni (art. 23 D.Lgs. 165/2001).

Dal punto di vista delle funzioni che i dirigenti sono chiamati a svolgere la legge distingue tre tipi di incarichi:

-       l’alta dirigenza (segretari generali dei ministeri e direttori di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali, quali i capi dipartimento). Tali incarichi sono riservati ai dirigenti di prima fascia e sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente (art. 19, comma 3, D.Lgs. 165/2001;

-       gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono attribuiti in parte ai dirigenti di prima fascia e in parte, secondo una quota massima pari al 70 per cento della dotazione, a quelli di seconda fascia (art. 19, comma 4, D.Lgs. 165/2001);

-       gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale conferiti dal dirigente generale ai dirigenti assegnati al suo ufficio (art. 19, comma 5, D.Lgs. 165/2001.

Destinatari degli incarichi di livello generale e non, possono essere anche soggetti esterni, quali:

-       persone di particolare comprovata qualificazione personale, in possesso di particolari requisiti (integrati di recente dal decreto legge n. 115 del 2005) che possono essere incaricate entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle amministrazioni statali e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia (art. 19, comma 6 D.Lgs. 165/2001);

-       dirigenti non appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, purché dipendenti delle amministrazione pubbliche, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento, secondo i rispettivi ordinamenti, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia (art. 19 comma 5-bis D.Lgs. 165/2001). Tali incarichi sono conferito a tempo determinato (da tre a cinque anni).

 

Articolo 110
(Promozione della competitività nei settori industriali
ad alta tecnologia)

L’articolo 110 rifinanzia le attività previste in favore delle imprese nazionali del settore aeronautico, autorizzando contributi quindicennali da erogare ai sensi dell’articolo 5, comma 16-bis, del DL 35/05 (c.d. competitività).

Si ricorda che il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, al richiamato comma 16-bis dell’articolo 5 dispone in ordine alle modalità di utilizzo dei limiti d’impegno, già stanziati da specifiche disposizioni legislative, in materia di sviluppo del settore aeronautico, stabilendo in proposito che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato, concernenti la realizzazione di progetti ad elevato contenuto tecnologico nel settore aeronautico, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 808/1985 e all’articolo 1 comma 1, lettera a), della legge n. 140/1999, siano utilizzati nella forma di contributi pluriennali in conformità alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 177, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004).

Il citato comma 177 ha introdotto un’importante innovazione nella disciplina dei limiti di impegno, stabilendo che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato sulla base di specifiche disposizioni legislative devono intendersi:

a)       quale contributo pluriennale dello Stato per la realizzazione di investimenti, di forniture di interesse nazionale e di azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con modalità alternative, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari;

b)       quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti, nel caso in cui il soggetto beneficiario non sia compreso nel settore delle amministrazioni pubbliche, come definito sulla base delle regole comunitarie di contabilità nazionale.

Il concorso parziale al finanziamento degli oneri derivanti da mutui o prestiti, pertanto, si applica solo ai casi in cui il beneficiario del finanziamento sia un soggetto che non appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche. La determinazione della quota di concorso è demandata ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro competente.

 

I contributi quindicennali autorizzati dal presente articolo sono i seguenti:

§      40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007-2009 da destinare alle imprese nazionali del settore, per le finalità indicate dall’art. 3, comma 1, lett. a) della legge 808/85 (comma 1);

§      10 milioni di euro per il 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a) della legge 140/99 (comma 2);

§      50 milioni di euro per il 2007, 40 milioni di euro per l’anno 2008 e 30 milioni di euro per il 2009, per le finalità indicate dall’art. 4, comma 3, della legge 266/97 (comma 3).

 

La legge n. 808 del 1985, recante “Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico”, costituisce il principale provvedimento a sostegno del settore.

In particolare, l’articolo 3, comma 1, lett. a), prevede la concessione di finanziamenti per favorire la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici in collaborazione internazionale, in particolare per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi.

Le risorse relative agli interventi previsti dalla legge n. 808 del 1985 sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, U.P.B. 3.2.3.8, capitolo 7421 “Interventi agevolativi per il settore aeronautico”. Nel bilancio per il 2006 la dotazione del capitolo ammonta a 174,7 milioni di euro.

 

La legge n. 140 del 1999 all’articolo 1, comma 1, lettera a), autorizza il Ministero delle attività produttive (ora sviluppo economico), al fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nazionale ad alta tecnologia, ad effettuare interventi riguardanti la realizzazione da parte di imprese italiane, anche eventualmente nell'ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e programmi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale.

Le relative risorse sono iscritte nel capitolo 7420 dell’U.P.B. 3.2.3.8, unitamente ad altre autorizzazioni legislative concernenti il settore aeronautico.

Il capitolo 7420, peraltro, riguarda il c.d. Fondo unico per le imprese, nel quale sono confluite, a decorrere dal 1999 le risorse relative al commercio e turismo, alla ricerca e sviluppo tecnologico, alla riconversione industriale, al settore minerario, agli interventi di competenza nelle aree depresse, all’imprenditoria femminile. Il Fondo unico, articolato in numerosi piani di gestione, è oggetto di riparto tra i settori interessati, con decreto del Ministro delle attività produttive (ora sviluppo economico), previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Nel bilancio per il 2006 la dotazione complessiva del cap. 7420 è pari a 1.438,3milioni, di cui 537,1 milioni relativi al settore aeronautico.

La legge 7 agosto 1997, n. 266 (c.d. Bersani), recante "Interventi urgenti per l'economia”, all'articolo 4, comma 3, ha autorizzato un limite di impegno decennale di 100 miliardi di lire a decorrere dal 1998, al fine di garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, realizzati nel contesto dell’Unione europea, nonché al programma EFA (European fighter aircraft)[18]. Ha pertanto autorizzato il Ministero del Tesoro (ora dell’economia e delle finanze) ad effettuare operazioni di mutuo, in relazione al predetto limite di impegno. In particolare, l'autorizzazione ai singoli versamenti all'apposita Agenzia internazionale delle quote di competenza italiana del programma EFA da parte del Ministro del tesoro (ora dell’economia e delle finanze), in conformità alla indicazione del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro della difesa, deve tenere conto dell'avanzamento progettuale, al fine di garantire una adeguata verifica delle effettive ricadute sul settore aeronautico nazionale della partecipazione al suddetto programma. Il programma EFA è stato successivamente rifinanziato:

§      dall’art. articolo 50, comma 1, lettera h), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1999) che ha autorizzato limiti di impegno quindicennali di 24 miliardi di lire a partire dal 1999, di 50 miliardi di lire a partire dal 2000 e di 26 miliardi di lire a partire dal 2001;

§      dall’art. 52, comma 43, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (finanziaria 2002) che ha previsto un ulteriore rifinanziamento, pari a 154,937 milioni di euro per il solo anno 2002;

§      dall’articolo 80, comma 60, della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003), che ha autorizzato una spesa di 50 milioni di euro per le esigenze di prosecuzione del programma EFA per il 2003, mentre alla tabella 1 è indicato un limite di impegno quindicennale con decorrenza dal 2004 per 100 milioni sempre relativo al programma EFA.

 

 

 

Comma unico dell’articolo 113
(Fondo di investimento per esigenze di difesa nazionale)

Il comma unico dell’articolo 113istituisce, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un apposito fondo destinato al finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico.

Il fondo è iscritto con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali. Dall'anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I programmi in esecuzione, o da avviare con le disponibilità del fondo sono individuati, nell'ambito della predetta pianificazione, con uno o più decreti del Ministro della difesa, che dispongono le conseguenti variazioni di bilancio e sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte dei conti.

La norma prevede infine che con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuate le modalità e le procedure di assunzione di spesa anche a carattere pluriennale per i programmi derivati da accordi internazionali.

 

Articolo 187
(Fondo per le esigenze di mantenimento della difesa e programmi di edilizia per le esigenze delle Forze armate)

L’articolo 187, al comma 1 istituisce, nell’ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, un fondo di 400 milioni di euro per l'anno 2007, e di 500 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, destinato a spese per il funzionamento dello strumento militare.

In particolare, le spese sono imputate alla realizzazione di interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, nonché all'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza delle componenti militari, anche in funzione delle missioni internazionali di pace. La norma dispone altresì che il fondo sia alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati o organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni di pace, nonché dalle altre amministrazioni dello Stato nel cui interesse l’amministrazione militare eroga prestazioni a titolo oneroso ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

 

Si rileva peraltro che, ai sensi dell’articolo 84, l’intervento di cui al comma 1 è finanziato, limitatamente ad un importo di 350 milioni di euro per il 2008 e di 200 milioni di euro per il 2009, dalle risorse del Fondo per l’erogazione del TFR istituito presso l’INPS.

Si segnala che queste risorse possono essere utilizzate solo subordinatamente alla decisione da parte di Eurostat sul trattamento contabile del Fondo e solo in caso di riconoscimento della compatibilità della relativa disciplina con gli impegni assunti dall’Italia in sede europea.

 

La disposizione del comma 1 è riconducibile a quanto previsto all’articolo 10, comma 1, del D.L. n. 253/2006, finalizzato ad assicurare interventi di cooperazione allo sviluppo in Libano, nonché il rafforzamento del contingente militare italiano che prende parte alla missione United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), come ridefinita dalla risoluzione n. 1701 dell’11 agosto 2006 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU (il relativo disegno di legge di conversione - AC 1608 - già approvato con modificazioni dalla Camera, è attualmente all’esame del Senato - AS 1026).

Il comma 1 dell’articolo 10 del citato decreto legge, con riferimento ai rimborsi corrisposti dalle Nazioni Unite come recupero parziale delle spese per la partecipazione italiana al rafforzamento dell’UNIFIL, stabilisce infatti che una quota di essi venga riassegnata al fine di costituire, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un Fondo per la ricostituzione delle scorte e per la “sostituzione e manutenzione straordinaria di mezzi, materiali, sistemi ed equipaggiamenti impiegati nella stessa missione”. L’entità della quota parte è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; la ripartizione del Fondo avviene mediante decreti del Ministro della difesa, che li comunica, anche con evidenze informatiche, alle Commissioni parlamentari, al  Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte dei conti.

 

Per quanto concerne i rimborsi delle Nazioni Unite per la partecipazione a operazioni di mantenimento della pace, essi fanno parte della normale prassi dei rapporti tra singoli Stati partecipanti e Nazioni Unite, stante il fatto che le truppe impiegate nelle operazioni di pace ONU vengono pagate dai loro governi nazionali, secondo il grado e livello salariale nazionale. Successivamente intervengono i rimborsi, che coprono (parzialmente) sia le spese per il personale militare che quelle per materiali vari ed equipaggiamenti, incluse le armi personali. Attualmente, i rimborsi mensili ammontano a 1.028 dollari USA per il salario e altre voci correlate, 303 dollari aggiuntivi per gli specialisti, 68 dollari per divise e equipaggiamento, 55 dollari per le armi personali.

I rimborsi possono considerarsi una sorta di pendant delle quote nazionali che gli Stati membri corrispondono alle Nazioni Unite, in base a convenzioni apposite, per il fine specifico delle operazioni di mantenimento della pace. Il budget complessivo ha raggiunto, nel marzo 2006, la previsione di circa 5 miliardi di dollari. I dieci maggiori contribuenti per le operazioni di pace ONU erano, al 1° gennaio 2006, Stati Uniti, Giappone, Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Canada, Spagna, Cina e Paesi Bassi

 

Sempre in base al comma 1 dell’articolo in commento, non si applica alle suddette riassegnazioni, il limite di cui all'articolo 1, comma 46, della legge finanziaria 2006.

 

Il comma 46 in questione stabilisce, a decorrere dal 2006, un limite all’ammontare complessivo delle riassegnazioni alla spesa di somme versate all’entrata. In particolare, la norma prevede che l’ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non possa superare, per ciascuna amministrazione, a decorrere dal 2006, l’importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell’anno 2005, calcolate al netto delle riassegnazioni espressamente escluse dalla norma in esame. Sono escluse dalla limitazione le riassegnazioni per le quali l’iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni e a quelle riguardanti l’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione europea.

 

La norma in esame autorizza infine il Ministro della difesa a disporre le relative variazioni di bilancio con propri decreti, da comunicare con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Il R.D. 2 febbraio 1928, n. 263, reca approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari. L’articolo 21 prevede che le altre amministrazioni dello Stato, nonché i soggetti privati nel cui interesse l'amministrazione militare sostiene spese o eroga prestazioni, debbano anticipare i fondi occorrenti versandoli in tesoreria, con imputazione ad uno speciale capitolo dell'entrata per essere portati in aumento allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

 

Il comma 2 dell’articolo 187 autorizza, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di 20 milioni di euro da destinare al finanziamento di un programma straordinario di edilizia per la costruzione, acquisizione o manutenzione di alloggi per il personale volontario delle Forze armate.

 

 

 

Articolo 188
(Autorizzazione di spesa per la partecipazione italiana a missioni internazionali)

L’articolo 188, al comma 1 autorizza, per gli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di un miliardo di euro per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace ed istituisce, a tale scopo, un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Il finanziamento delle missioni militari internazionali di pace veniva operato, fino al 2003, facendo ricorso al Fondo di riserva per le spese impreviste.

L’articolo 3, comma 8, della legge n. 350/2003 (finanziaria per il 2004) ha innovato tale procedura, istituendo, per il 2004 un Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro, da destinare alla prosecuzione di missioni internazionali di pace. Il comma 9 dello stesso articolo ha previsto che il Ministro dell’economia e delle finanze trasmetta al Parlamento copia delle deliberazioni relative all’utilizzo del Fondo e che di tali deliberazioni sia data comunicazione formale alle Commissioni parlamentari competenti.

L’anno successivo, l’articolo 1, comma 233, della legge n. 311/2004 (finanziaria per il 2005) ha confermato il finanziamento del Fondo per le missioni internazionali di pace, per 1.200 milioni di euro per l'anno 2005

Il comma 97 della legge n. 266/2005 (finanziaria per il 2006) ha infine stanziato 1.000 milioni di euro per il finanziamento del suddetto fondo per il 2006.

Nel corso del 2006 sono stati adottati i seguenti provvedimenti legislativi sulle missioni militari internazionali:

§       la legge 23 Febbraio 2006, n. 51, che converte, con modificazioni, il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative. (Gli articoli 39-vicies semel e 39-viciesbis hannoprorogato la partecipazione italiana a missioni militari internazionali e alla missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, fino al 30 giugno 2006)[19].

§       la legge 4 agosto 2006, n. 247, recante disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali.

§       il D.L. 28 agosto 2006, n. 253 (approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all’esame del Senato), recante disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla citata risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Di seguito sono indicate le missioni di pace autorizzate o prorogate nel corso del 2006, con l’indicazione delle unità impiegate al 22 settembre 2006.

La legge n. 247/2006, ha autorizzato o prorogato (per un onere finanziario semestrale di 431,9 milioni di euro) la partecipazione italiana fino al 31 dicembre 2006 per le seguenti missioni:

 

Denominazione

Finalità

Unità impiegate

Active Endeavour

Rischieramento della flotta NATO nel Mediterraneo orientale nell’ambito dell’operazione Enduring Freedom

70

Albania 2

Sorveglianza nelle acque territoriali ed interne albanesi per prevenire l’immigrazione illegale

62

Althea

Missione di pace dell'UE per il rispetto degli Accordi di Dayton e per il consolidamento della pace in Bosnia

858

Bilaterale interni

Missione finalizzata all'opera di addestramento delle Forze di polizia albanesi

92

Enduring Freedom

Missione di sostegno alle operazioni militari degli Stati Uniti in Afghanistan

380

EU BAM Moldova e Ucraina

Missione dell'Unione europea per l'assistenza nell'istituzione di un controllo doganale interna-zionale sul settore transdnestriano del confine tra Moldova e Ucraina

6

EU BAM Rafah

Missione dell'Unione europea presso il valico di Rafah, al confine fra la striscia di Gaza e l'Egitto

17

EUFOR RD Congo

Missione dell'Unione europea a sostegno della missione MONUC dell’ONU in occasione del processo elettorale previsto nella RD del Congo nell'estate 2006

65

EUPM

Missione dell'Unione europea di assistenza e riorganizzazione delle Forze di Polizia della Bosnia-Erzegovina operante a Brcko

22

EUPOL COPPS

Missione di Polizia dell'Unione europea nei Territori Palestinesi

1

EUPOL Kinshasa

Missione dell’Unione europea di assistenza alla Repubblica Democratica del Congo nel rafforzamento dell'apparato di sicurezza interna

4

EUPT Kosovo

Missione dell'Unione europea per la pianificazione di una possibile operazione UE di gestione delle crisi in Kosovo

Da iniziare

ISAF

Missione multinazionale di assistenza all’Autorità afgana

1.938

KFOR

Missione NATO per il rispetto degli accordi di cessate il fuoco tra Macedonia, Serbia e Albania

2.065

Missione europea di sostegno ad AMIS II

Missione dell'Unione europea di sostegno alla missione AMIS II dell'Unione Africana in Sudan

4

MSU

Missione militare di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica a supporto delle operazioni di pace nei Balcani

240

NATO HQ Sarajevo

Missione NATO per l'assistenza alla Bosnia per conseguire i requisiti per la PfP, per la lotta al terrorismo e per il supporto al Tribunale Penale Internazionale per la ex-Jugoslavia

25

NATO HQ Skopje

Missione NATO per il coordinamento delle attività in Macedonia

3

NATO HQ Tirana

Missione NATO per il coordinamento tra Autorità albanesi, NATO e Organizzazioni Internazionali ed il supporto di KFOR e delle missioni in Fyrom

6

NTM-I

Missione NATO di assistenza e addestramento delle Forze di sicurezza irachene

8

TIPH II

Missione di monitoraggio svolta in base all’Accordo israelo-palestinese del 15 gennaio 1997 (Hebron)

18

UNFICYP

Missione ONU per il mantenimento della pace e per il controllo del cessate il fuoco a Cipro

4

UNMIK

Forza di polizia civile internazionale dell’Onu delegata all’amministrazione civile del Kosovo

29

Il medesimo stanziamento contenuto nella legge n. 247/2006 contiene inoltre la copertura finanziaria relativa al finanziamento della fase di rientro, entro l’autunno 2006, della missione Antica Babilonia in Iraq.

Il D.L. 273/2005 (articolo 39-vicies semel) ha inoltre prorogato fino al 31 dicembre 2006 la partecipazione italiana alla missione:

Denominazione

Finalità

Unità impiegate

DIE

Delegazione italiana di esperti che collaborano con i militari albanesi per la riorganizzazione delle loro Forze armate

32

In materia di missioni internazionali di pace, può rammentarsi infine che la legge 19 agosto 2003, n. 249 (recante ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note relativo al rinnovo dell’accordo per la partecipazione italiana alla Forza multinazionale ed osservatori (MFO), effettuato a Roma il 6 ed il 25 marzo 2002) ha fissato al 25 marzo 2007 il termine della relativa partecipazione italiana alla missione:

Denominazione

Finalità

Unità impiegate

MFO

Forza multinazionale di interposizione che pattuglia lo stretto di Tiran nel Sinai tra Egitto e Israele

78

Le missioni per le quali non è intervenuto alcun provvedimento legislativo, e che quindi non rientrano (al pari della missione da ultimo ricordata) nel Fondo di riserva, sono le seguenti:

 

Denominazione

Finalità

Unità impiegate

EUMM

Missione dell’Unione europea di monitoraggio nella ex Jugoslavia

7

MIATM

Missione italiana di assistenza tecnico militare a Malta

49

MINURSO

Missione delle Nazioni Unite per il referendum sull’autodeterminazione del popolo Sahrawi (Sahara occidentale)

5

UNIFIL

Forza Temporanea delle Nazioni Unite in Libano

53

UNMOGIP

Missione delle Nazioni Unite costituita per supervisionare il cessate il fuoco tra India e Pakistan nello Stato di Jammu e Kashmir a seguito dell’accordo India-Pakistan del 1972

7

UNTSO

Assistenza del Mediatore e della Commissione per il Controllo della Tregua per il rispetto dell’armistizio in Palestina

8

Il D.L. 28 agosto 2006, n. 253 autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la partecipazione di un contingente militare italiano alla missione UNIFIL a cui l’Italia partecipa dal 1979 e per la quale non era intervenuto, come sopra specificato, alcun provvedimento parlamentare. La missione viene pertanto ad assumere la seguente configurazione:

Denominazione

Finalità

Unità impiegate

UNIFIL

Forza Temporanea delle Nazioni Unite in Libano

2.496

(+ 53 precedentemente impegnati)

 

Il comma 2 dell’articolo in commento dispone che il riparto del fondo di cui al comma precedente venga effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze.

Il finanziamento è riservato alle sole missioni deliberate con determinazione del Consiglio dei ministri e atto di indirizzo del Parlamento, previa informazione al Presidente della Repubblica. E’ infine previsto che i decreti siano corredati da relazione tecnica esplicativa.

Tra le missioni sopraindicate, quelle per le quali il Parlamento ha approvato un atto di indirizzo (inteso come mozione, in Assemblea, o risoluzione, in Commissione o in Assemblea, perlomeno in uno dei due rami del Parlamento) sono le seguenti:

KFOR

§       Camera dei deputati: 26 marzo 1999 - Assemblea: Comunicazioni del Governo (Presidente del Consiglio), e discussione di mozioni sulla crisi in Kosovo e approvazione delle risoluzioni Mussi ed altri 6-00078, Sbarbati ed altri 6-00079 e Volonté ed altri 6-0008

§       Senato: 26 marzo 1999 - Assemblea: Discussione di mozioni sulla crisi del Kosovo e approvazione delle mozioni Salvi ed altri n. 1-00378 e Meluzzi ed altri n. 1-00379

Active Endeavour ed Enduring Freedom

§       Camera dei deputati: 9 ottobre 2001 - Assemblea: Comunicazioni del Governo (Ministro degli esteri) sui più recenti sviluppi della situazione internazionale ed approvazione delle risoluzioni Vito ed altri 6-00004 e Rutelli ed altri 6-00006;

§       Senato: 9 ottobre 2001- Assemblea: Comunicazioni del Governo (Presidente del Consiglio e Ministro della difesa) sui più recenti sviluppi della situazione internazionale ed approvazione delle risoluzioni Schifani ed altri 6-00008 e Angius ed altri 6-00009.

Missione europea di sostegno ad AMIS II

§       Senato: 12 aprile 2005 - Commissione difesa: Esame dell'affare relativo alla partecipazione di un contingente nazionale alla missione Onu in Sudan e approvazione di una risoluzione (Doc. XXIV, n. 17)

§       Camera dei deputati: 13 aprile 2005 - Commissioni riunite esteri e difesa: Discussione e approvazione della risoluzione Ramponi 7-00599 sull'invio di un contingente italiano in Sudan.

UNIFIL

§       Camera dei deputati: 18 agosto 2006 - Commissioni riunite esteri e difesa: Discussione della risoluzione Ranieri e Pinotti 7-00048 sulla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1701 dell'11 agosto 2006 e approvazione del testo riformulato 8-00009

§       Senato: 18 agosto 2006 – Commissioni esteri e difesa: Esame dell'affare relativo alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite n. 1701 dell'11 agosto 2006 e approvazione di una risoluzione (Doc. XXIV, n. 2).

 

Si segnala inoltre che per le seguenti missioni, che non sono comprese tra quelle prorogate dal decreto-legge semestrale, sono comunque stati approvati atti di indirizzo parlamentari:

MINURSO

§       Camera dei deputati: 21 novembre 1991 - Commissione esteri: Discussione e approvazione all'unanimità della risoluzione Crippa 7-00482, concernente il piano di pace ONU per il Sahara occidentale

MFO

§       Senato: 19 marzo 1982 - Commissioni riunite esteri e difesa: Comunicazioni del Governo (Ministri degli Esteri e della Difesa) sulla partecipazione dell'Italia alla Forza multinazionale del Sinai ed approvazione della risoluzione Orlando;

§       Camera dei deputati: 19 marzo 1982 - Commissioni riunite esteri e difesa:       Comunicazioni del Governo (Ministri degli Esteri e della Difesa) sulla partecipazione dell'Italia alla Forza multinazionale del Sinai: viene sostenuta da una dichiarazione di un rappresentante della maggioranza, di contenuto analogo alla risoluzione votata dal Senato

 

Il comma 3 dell’articolo 188 prevede che fino all'emanazione dei citati DPCM, per la prosecuzione delle missioni in atto, le amministrazioni competenti siano autorizzate a sostenere spese mensili nel limite di un sesto degli stanziamenti ripartiti nell'ultimo semestre. A tale scopo, su richiesta delle stesse amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone mensilmente i necessari finanziamenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, a disporre le relative variazioni di bilancio.

Per le missioni in questione si applicano una serie di disposizioni contenute nel D.L. n. 451/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2002, per la disciplina delle missioni internazionali, nonché alcune norme recate dalla legge 4 agosto 2006, n. 247 (che ha prorogato, da ultimo, le medesime missioni) e dal decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, attualmente all’esame del Senato, finalizzato ad assicurare interventi di cooperazione allo sviluppo in Libano ed il rafforzamento del contingente militare italiano che prende parte alla missione United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), come ridefinita dalla risoluzione n. 1701 dell’11 agosto 2006 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Tali disposizioni vengono di seguito specificamente commentate.

 

 

Articolo 2 del D.L. 451/2001

(Indennità di missione)

Il comma 2 dell’articolo 2 del D.L. n. 451/2001 prevede che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni internazionali nei periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l’impiego all’estero, goduti al di fuori del teatro di operazioni durante lo svolgimento della missione, viene anche attribuita un’indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. Tale disposizione, che è stata introdotta per la prima volta dalla citata legge n. 339/2001, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 294/2001, è volta a favorire l’effettiva fruizione dei necessari periodi di riposo e di rientro in famiglia, che veniva scoraggiata dalla prospettiva di perdite retributive.

Il comma 3 dell’articolo 2 dispone che, ai fini della corresponsione dell’indennità di missione i volontari in ferma annuale, breve e prefissata delle Forze armate siano equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente[20], sanando in tal modo la disparità di trattamento esistente tra queste categorie di personale militare anche se in possesso di analogo stato giuridico ed impiegato negli stessi compiti. Norma analoga era già contenuta nell’articolo 1, comma 3, del citato D.L. n. 421/2001.

 

Articolo 3

(Trattamento assicurativo e pensionistico)

Il comma 1 dell’articolo 3 prescrive che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni sia attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l’applicazione del coefficiente previsto dall’articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417. Il comma in esame fissa un massimale minimo ragguagliato al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente, favorendo in tal modo il personale appartenente ai gradi inferiori.

La legge n. 301/1982, "Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento" – disponendo, all'articolo 1, l'applicazione dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dell'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417 - prevede che al personale militare in oggetto sia dovuto - per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento - anche il rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.

Il comma 2 dell’articolo 3 prevede il trattamento in caso di decesso ed invalidità del citato personale impegnato nelle operazioni.

Più precisamente, il primo periodo del comma 2 prevede l'applicazione dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, in caso di decesso per causa di servizio, mentre, in caso di invalidità per la medesima causa, dispone l’applicazione delle norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

La legge 308/1981, "Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti", all'articolo 3 dispone che alle vedove e agli orfani degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate o dei Corpi di polizia caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture militari e civili, ovvero in operazioni di soccorso, sia attribuito un trattamento pensionistico pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello del congiunto, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati. Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate e delle Forze di polizia vittime del dovere, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni. In mancanza della vedova o degli orfani, la pensione spettante ai genitori e ai collaterali dei predetti militari è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul predetto trattamento complessivo.

Il D.P.R. n. 1092/1973 ha disciplinato in linea generale la materia del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. Le disposizioni sul trattamento privilegiato in caso di lesioni o infermità determinate da fatti di servizio sono contenute nel titolo IV. In particolare, con riferimento al personale militare, l’articolo 67 dispone che al militare le cui infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio siano ascrivibili ad una delle categorie di menomazioni indicate nella tabella A annessa alla legge n. 313/1968 e non siano suscettibili di miglioramento, sia corrisposta la pensione privilegiata calcolata con riferimento alla base pensionabile per il trattamento di quiescenza normale applicando percentuali differenziate secondo la categoria cui la lesione stessa è ascrivibile.

Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità, che si è appena esposto, si cumula con quello assicurativo di cui al precedente comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l’indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall’ordinamento vigente.

La legge n. 308/1981 contiene due differenti tipologie di “speciale elargizione”. La prima è disciplinata dall’articolo 5 che attribuisce una speciale elargizione, pari a quella prevista dalla legge 28 novembre 1975 n. 624 a favore dei superstiti delle vittime del dovere, ai superstiti dei militari individuati dalla norma stessa.[21] La seconda, prevista dall’articolo 6, è corrisposta, in misura pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge citata, in favore dei familiari dei soggetti elencati nell’art. 1 della stessa l. 308/1981 e dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e del personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi violenti riportate nell’adempimento del servizio.

Ai sensi del regio decreto n. 1345/1926, ai militari che prestano servizio di volo nella Aeronautica, anche come allievo presso le scuole di pilotaggio, i quali in seguito ad incidente di volo subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio, è concesso, una tantum, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla tabella allegata al decreto, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati in servizio di volo.

Infine, il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che nei casi di infermità contratta in servizio si applichi l’articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall’articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.

Il D.L n. 393/2000 reca “Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania”. L’articolo 4-ter, come modificato dal decreto legge sopra citato, contiene disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in servizio.

In particolare, l’articolo appena citato prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 505 , fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio di tale personale, fino a completa guarigione delle stesse infermità, non è computato nel periodo massimo di aspettativa, a meno che dette infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale in parola è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Infine l’articolo 4-ter in commento prevede l’applicazione dei benefìci di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288, a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero, qualora unici superstiti, dei fratelli germani conviventi ed a carico, dei militari delle Forze armate e degli appartenenti alle Forze di polizia, deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato, ovvero giudicati assolutamente inidonei ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio.

I benefici previsti dall’articolo 1, comma 2, della L. n. 407/1998 a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei loro parenti, riguardano la precedenza rispetto ad ogni altra categoria e, con preferenza a parità di titoli, nel diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative e la chiamata diretta, anche per coloro che già svolgono un’attività lavorativa, per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo, e ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, sono previste assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità - prevista per i soggetti aventi diritto all’assunzione obbligatoria - di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, che non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.

 

Articolo4

(Personale in stato di prigionia o disperso)

L’articolo 4 del D.L. n. 451/2001 prevede che le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto medesimo, in materia di indennità di missione e di trattamento assicurativo, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso, e che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

 

Articolo 5

(Disposizioni varie)

L’articolo 5 del medesimo decreto prevede alcune deroghe alla legislazione vigente a favore del personale impegnato nelle operazioni internazionali indicate dall’articolo 1 del decreto. In particolare, a tale personale non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro, mentre viene d’altronde consentito l’utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

 

 

Articolo 7

(Personale civile)

L’articolo 7 estende al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari le disposizioni contenute nel decreto-legge, in quanto compatibili, ad eccezione di quelle in materia penale di cui all’articolo 6.

 

Articolo 8

(Disposizioni in materia contabile)

Il comma 1 dell’articolo 8 permette agli Stati maggiori di Forza armata e, per essi, ai competenti Ispettorati di Forza armata, in caso di urgenti esigenze connesse con l’operatività del contingente impegnato nella missione e qualora sia accertata l’impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, di disporre l’attivazione delle procedure d’urgenza per l’acquisizione di beni e servizi previste dalla normativa vigente.

L’articolo 41, nn. 5) e 6), del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”, prevede che si proceda alla stipulazione dei contratti a trattativa privata quando l'urgenza di lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione privata, e in genere, in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite queste forme.

Il comma 2 dell’articolo 8 del D.L. n. 451/2001, ai fini e per la durata delle missioni prorogate dall’articolo 1 del decreto medesimo, autorizza il Ministero della difesa, in caso di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilità generale dello Stato e a quanto previsto dai capitolati d’oneri, entro il limite complessivo di 5.164.569 euro, a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 15 dello stesso decreto. Tali acquisti e lavori devono essere volti a soddisfare le esigenze di: revisione generale dei mezzi da combattimento e da trasporto; esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative; acquisizione di apparati di comunicazione a per la difesa nucleare, biologica e chimica.

 

Articolo 9

(Prolungamento delle ferme)

L’articolo 9, in relazione alle esigenze connesse con le operazioni internazionali, prevede la possibilità di prolungare il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui all’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, da un minimo di ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi. L’articolo in commento consente quindi un prolungamento della ferma annuale ulteriore rispetto a quella prevista dalla norma appena citata.

Il comma 2 dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 215/2001 stabilisce che il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale può essere prolungato, su proposta dello Stato maggiore della Forza armata di appartenenza e previo consenso dell'interessato, sino ad un massimo di ulteriori sei mesi, per consentirne l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'àmbito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale o a bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio, ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale, nonché per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla ferma breve o prefissata.

 

Articolo 13

(Norme di salvaguardia del personale)

Il comma 1 dell’articolo 13, a salvaguardia delle aspettative del personale militare che partecipa alle missioni “Enduring Freedom” e ISAF, prevede che tale personale che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non possa partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nell’operazione o impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse, sia rinviato al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda.

Il comma 2 dispone che al personale di cui al comma precedente, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, siano attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l’anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

 

Si riportano di seguito le ulteriori disposizioni oggetto di rinvio contenute nella legge 247/2006.

 

Articolo 2, commi 23, 24 e 25 della legge 247/2006

(Trattamento economico ed assicurativo)

L’articolo 2, comma 23, attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali disciplinate dal provvedimento l’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in misure diversificate a seconda delle missioni stesse (v. paragrafo successivo).Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. A tale indennità devono essere detratti, tuttavia, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

Il R.D. n. 941/1926 reca la disciplina generale del trattamento di missione all’estero del personale statale. Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza. Viene disciplinata, inoltre, l’indennità spettante: ai componenti delle delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni; al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechi all'estero in commissione, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale; ai funzionari del gruppo A del ministero degli affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero. Si prevedono, poi, alcuni casi particolari e i rimborsi per le spese di viaggio.

Successivamente, l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, ha sostituito gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale. 21 agosto 1945, n. 540, relativo alle indennità del personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero, prevedendo indennità giornaliere di missione sostitutive di quelle previste dall’articolo 1 del citato R.D. n. 941/1926. Tali indennità sono determinate con decreto del Ministro del tesoro paese per paese direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, se necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie e del costo della vita di ciascun paese. In applicazione di questa disposizione si è provveduto periodicamente ad adeguare le diarie di missione, da ultimo con D.M. 27 agosto 1998. E’ poi intervenuto il D.M. 2 aprile 1999 che ha determinato la misura in euro delle diarie nette per le missioni effettuate dal personale civile e militare nei Paesi che hanno adottato tale moneta. Al fine di eliminare la disparità di trattamento esistente per il personale che opera nei paesi dell’area balcanica, l’articolo 4 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180, convertito dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, ha autorizzato il Ministero del Tesoro ad aggiornare le diarie di missione stabilite dal citato D.M. 27 agosto 1998 per il personale militare italiano impiegato nelle missioni umanitarie e di pace nei territori della ex Jugoslavia e dell’Albania, equiparandole a quelle fissate per la Bosnia e per la Repubblica federale jugoslava. In conformità a quanto disposto dall’articolo 4 appena citato, è stato quindi emanato il D.M. 30 agosto 1999. E’ stato quindi emanato il D.M. 13 gennaio 2003 che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all’estero anche nei Paesi che non abbiano adottato l’euro come moneta unica di pagamento, successivamente modificato dal D.M. 6 giugno 2003.

Si ricorda che il D.M. 27 agosto 1998 suddivide il personale statale, civile e militare, in sei gruppi, indicati in una specifica tabella allegata al decreto medesimo e modificata, da ultimo, dai citati D.M. 13 gennaio e 6 giugno 2003, determinando le diarie nette per le missioni in proporzione al gruppo di appartenenza e in relazione al Paese presso il quale si svolge la missione stessa.

La lettera a) del comma 23 prevede che la suddetta indennità sia corrisposta nella misura del 98 per cento al personale militare che partecipa alle missioni MSU, Joint Enterprise, Albania 2 e ALTHEA, nei Balcani, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio Oriente, nonché al personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato che partecipa alla missione UNMIK in Kosovo;

la lettera b) quantifica, per il personale militare che partecipa alle missioni Antica Babilonia in Iraq, Enduring Freedom e Active Endeavour ISAF in Afghanistan, l’indennità di missione nella misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman;

la lettera c) stabilisce che il personale della Polizia di Stato che partecipa alla missione dell’UE in Moldavia e Ucraina ed alla missione EUPOL COPPS nei territori palestinesi percepisca l’indennità di missione nella misura intera;

la lettera d) dispone che il personale che partecipa alle missioni CIU ed EUPT, nei Balcani, AMIS II, EUPOL Kinshasa ed EUFOR RD CONGO, in Africa, UNFICYP, a Cipro, ed al personale dell’Arma dei carabinieri che partecipa alla missione EUPM in Bosnia-Erzegovina, percepisca l’indennità di missione nella misura intera, eventualmente incrementata del 30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto ed alloggio gratuiti;

la lettera e) prevede che l’indennità di missione sia corrisposta nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, al personale che, nell’ambito della missione Antica Babilonia in Iraq, è impiegato nella NATO Training Mission (NTM), nonché agli esperti militari impiegati in Iraq, al personale militare impiegato in Bahrain e nella cellula nazionale interforze operante a Tampa, se non usufruiscono, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti;

la lettera f) attribuisce al consigliere diplomatico del comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF, in Afghanistan, la predetta indennità in misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sul trattamento economico all’estero previsto per Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

L’articolo 2, comma 24, prevede che al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell’area balcanica si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l’indennità speciale, di cui all’articolo 3 della stessa legge, nella misura del 50 per cento dell’assegno di lungo servizio all’estero.

La legge n. 642/1961 disciplina il trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali. L’articolo 1 della legge prevede che il personale destinato presso gli organi citati per un periodo superiore a 6 mesi, percepisce: lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno; un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione; le ulteriori indennità che possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli della legge. L’articolo 3 della medesima legge prevede che al citato personale militare può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dell'assegno di lungo servizio all'estero.

L’articolo 2, comma 25, infine, autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 8.747 per l’attribuzione del trattamento assicurativo previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, al personale dell’Arma dei carabinieri impiegato in Iraq per il servizio di protezione e sicurezza dell’Ambasciata d’Italia e del Consolato generale.

 

Articolo 2, comma 29

(Disposizioni in materia contabile)

Il comma 29 dell’articolo 2 della legge 247/2006 stabilisce che le disposizioni in materia contabile previste dall’articolo 8, comma 2, del D.L. n. 451/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applicano, entro il limite complessivo di 50.000.000 €, anche alle acquisizioni di materiali d’armamento, di equipaggiamenti individuali, nonché di materiali informatici.

L’articolo 8, comma 2, del D.L. n. 451/2001, ai fini e per la durata delle missioni prorogate dall’articolo 1 del decreto medesimo, autorizza il Ministero della difesa, in caso di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilità generale dello Stato e a quanto previsto dai capitolati d’oneri, entro il limite complessivo di 5.164.569 euro, a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 15 dello stesso decreto. Tali acquisti e lavori devono essere volti a soddisfare le esigenze di: revisione generale dei mezzi da combattimento e da trasporto; esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative; acquisizione di apparati di comunicazione a per la difesa nucleare, biologica e chimica.

 

Articolo 2, Comma 32

(Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali)

L’articolo 2, comma 33, consente di valutare i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali disciplinate dal decreto in esame, ai fini del loro avanzamento. Tali periodi sono, quindi, validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”, e 5 ottobre 2000, n. 298, relativa al “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78”, e successive modificazioni.

 

Articolo 2, comma 33

(Richiamo in servizio)

L’articolo 2, comma 34, prevede che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali, anche nell’anno 2006 possano essere richiamati in servizio, a domanda, quali ufficiali delle forze di completamento, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, altrimenti non richiamabili in base alla normativa generale (art. 64 della legge n. 113 del 1954). La disposizione consente, in via temporanea e solo per le esigenze connesse con le missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di pregiate professionalità presenti in tali ambiti.

 

Si descrive infine il contenuto delle disposizioni recate dal decreto legge 253/2006, anch’esse oggetto di rinvio normativo. 1.

In questa sede appare opportuno ricordare che, nel corso dell’esame del decreto legge presso questo ramo del Parlamento, è stato approvato un emendamento, presentato dalle Commissioni riunite III e IV, con cui si introduce l’articolo aggiuntivo 6 bis, finalizzato alla perequazione dell’indennità di impiego operativo. In particolare, per il periodo dal 1o settembre 2006 al 31 dicembre 2006, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace, in sostituzione dell'indennità operativa ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. L’emendamento approvato intende correggere un'anomalia nel trattamento economico corrisposto ai militari sotto forma di indennità operativa di base, in quanto, durante il trasferimento via nave dall'Italia al teatro delle operazioni, i soldati imbarcati sulle navi militari percepiscono una maggiorazione di questa indennità, che tuttavia cessa proprio nel momento dello sbarco, ossia quando iniziano le attività operative con i connessi rischi.

 

Articolo 4 del D.L. 253/2006

(Indennità di missione)

Il comma unico dell’articolo 4 dispone, al primo periodo, che al personale militare impiegato nella missione di rafforzamento dell’UNIFIL[22], compreso quello facente parte dello Staff Operation Headquarters, la struttura di direzione e collegamento presso le Nazioni Unite, sia corrisposta l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (“Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero”), secondo le modalità e nella misura di cui all'articolo 2, comma 23, lettera a), della legge 4 agosto 2006, n. 247, recante disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali.

Il comma 23 dell’articolo 2 della legge 247/2006,sopra descritto,stabilisce che l’indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. A tale indennità devono essere detratti, tuttavia, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. La lettera a) del comma 23 ha fissato, per una serie di missioni militari internazionali, la misura del 98 per cento rispetto all’indennità prevista dal citato R.D. 3 giugno 1926, n. 941, recante la disciplina generale del trattamento di missione all’estero del personale statale, e secondo il quale le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza. Viene disciplinata, inoltre, l’indennità spettante: ai componenti delle delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni; al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechi all'estero in commissione, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale; ai funzionari del gruppo A del ministero degli affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero. Si prevedono, poi, alcuni casi particolari e i rimborsi per le spese di viaggio. La disciplina dettata dal R.D. 3 giugno 1926, n. 941 ha subito nel tempo numerosi adattamenti: vale qui la pena di ricordare, da ultimo, il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 gennaio 2003 – poi modificato dal D.M. 6 giugno 2003 -, che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all’estero anche nei Paesi che non abbiano adottato l’euro come moneta unica di pagamento.

 

Articolo 5 del D.L. 253/2006

(Disposizioni in materia penale)

Il comma 1 dell’articolo 5 del citato decreto legge prevede l’applicazione, al personale militare partecipante al rafforzamento della missione UNIFIL, del codice penale militare di pace, nonché dei commi 3, 4 [limitatamente alle lettere a), b), c) e d)], 5 e 6 dell’articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421 (“disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata Enduring Freedom. Modifiche al codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303”), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

Il comma 3 dell’articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421attribuisce la giurisdizione penale agli organi dell’ordinamento giudiziario militare di pace, individuando la competenza territoriale al tribunale militare di Roma, in conformità a quanto disposto dall’articolo 9 della legge 7 maggio 1981, n. 180, recante “Modifiche all’ordinamento giudiziario militare di pace”, che prevede, appunto, la competenza del tribunale militare di Roma per i reati commessi all’estero.

Il comma 4 dell’articolo 9 del D.L. 421/2001 prevede i casi in cui gli ufficiali di polizia giudiziaria militare devono obbligatoriamente procedere all’arresto in caso di flagranza di reato. La prima ipotesi è quella generale, regolata dall’articolo 380, comma 1, del codice di procedura penale, in base al quale si procede all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. Successivamente vengono indicate alcune fattispecie di reato militare in presenza delle quali, a prescindere dalla pena edittale prevista, si ritiene opportuno disporre l’arresto obbligatorio in flagranza per garantire una migliore tutela della disciplina militare e l’efficacia del servizio. Si tratta di alcuni reati contro la disciplina militare previsti dal codice penale militare di guerra attraverso il rinvio alle fattispecie disciplinate dal codice penale militare di pace[23], e dei reati di violata consegna e forzata consegna di cui agli articoli 124 e 138 del codice penale militare di guerra. Vediamo più nel dettaglio quelli delle lettere a)-d), di cui nel rinvio dell’articolo del D.L. 253/2006 in commento.

§         a) Disobbedienza aggravata, ex articolo 173, secondo comma del codice penale militare di pace. L’articolo 173 punisce con la reclusione militare fino a un anno il militare, che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore. Il secondo comma prevede l’aggravante quando il fatto è commesso in servizio, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile, comminando la reclusione militare da sei mesi a un anno; estensibile fino a cinque anni, se il fatto è commesso in occasione d'incendio o epidemia o in altra circostanza di grave pericolo.

§         b) Rivolta, ex articolo 174 del codice penale militare di pace. La norma punisce con la reclusione militare da tre a quindici anni i militari che, riuniti in numero di quattro o più: mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore; prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un loro superiore; abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un loro superiore La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione militare non inferiore a quindici anni. La condanna importa la rimozione.

§         c) Ammutinamento, ex articolo 175 del codice penale militare di pace. La norma punisce con la reclusione militare da sei mesi a tre anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più: rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore; persistono nel presentare, a voce o per iscritto, una domanda, un esposto o un reclamo. La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento è della reclusione militare da uno a cinque anni. Se il fatto ha carattere di particolare gravità per il numero dei colpevoli o per i motivi che lo hanno determinato, ovvero se è commesso in circostanze di pericolo a bordo di una nave o di un aeromobile, le pene suddette sono aumentate dalla metà a due terzi. La condanna importa la rimozione. Se il colpevole cede alla prima intimazione, si applica la reclusione militare fino a sei mesi, salvo che abbia promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento, nel qual caso la pena è della reclusione militare fino a un anno.

§         d) Insubordinazione con violenza, ex articolo 186 del codice penale militare di pace. La norma punisce con la reclusione militare da uno a tre anni il militare che usa violenza contro un superiore. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata.

§         Violenza contro un inferiore aggravata, ex articolo 195, secondo comma, del codice penale militare di pace. L’articolo 195 punisce con la reclusione militare da uno a tre anni il militare, che usa violenza contro un inferiore. Il secondo comma dell’articolo prevede l’aggravante quando la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima. In tali casi si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata.

Il comma 5 dell’articolo 9 del D.L. 421/2001 intende risolvere il problema posto dalla necessità di procedere alla convalida dell’arresto in flagranza nei termini fissati dall’articolo 13 della Costituzione, anche se il giudice competente non è facilmente raggiungibile, in conseguenza della scelta, di cui si è prima trattato, di non ricorrere ai tribunali di guerra. La soluzione viene individuata nel ricorso, in caso di necessità, alla comunicazione telematica o audiovisiva. Più precisamente, il comma 5 prevede che, nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non consentano che l’arrestato sia posto tempestivamente a disposizione dell’autorità giudiziaria militare, l’arresto mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l’udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore dell’arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze belliche od operative non lo consentano, si procede all’interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell’articolo 388[24] del codice di procedura penale, e all’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’articolo 391[25] del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l’ufficio del pubblico ministero ovvero l’aula ove si svolge l’udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l’imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l’identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all’esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestività dell’interrogatorio, l’imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all’interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l’imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.

Infine, il comma 6 dell’articolo 9, disciplina l’interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, prevedendo che si proceda con le stesse modalità di cui al comma 5 quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall’articolo 294[26] del codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell’autorità giudiziaria militare.

Il comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto-legge stabilisce che i reati commessi da stranieri a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi ed alla missione di cui rispettivamente agli articoli 1 e 2 del decreto-legge, e nel territorio in cui detti interventi e missione hanno luogo “sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate”.

Per tale categoria di reati, nonché per quelli commessi invece dal cittadino italiano che partecipa agli interventi o alla missione sopra richiamati, nel periodo e nel territorio di svolgimento degli stessi, e che siano attribuiti alla giurisdizione della magistratura ordinaria[27], il comma 3 dell’articolo 5 individua nel Tribunale di Roma quello territorialmente competente.

In particolare, la disposizione di cui al comma 2 sancisce l'applicabilità della legge penale italiana ai reati sopra descritti prevedendo, quale condizione di promuovibilità dell'azione penale, la richiesta di procedimento del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenentialle Forze armate.

Va ricordato che gli articoli 7, 9 e 10 del codice penale contemplano diverse ipotesi di reati comuni commessi all'estero, differenziate per la natura del reato in questione e/o per la nazionalità di appartenenze dell'autore del fatto criminoso.

Sulla base delle disposizioni dell'articolo 7 del codice penale, alcuni reati, commessi in territorio estero, non importa se da un cittadino o da uno straniero, vengono incondizionatamente puniti secondo la legge italiana. Si tratta:

§      dei delitti contro la personalità dello Stato;

§      dei delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;

§      dei delitti di falsità in monete avente corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo, o in carte di pubblico credito italiano;

§      dei delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;

§      di ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

L'articolo 9 c.p. disciplina il fenomeno della punibilità del cittadino per delitti comuni commessi all'estero, diversi da quelli di cui all'articolo 7, rispetto ai quali però la punibilità medesima è subordinata alla presenza di alcune condizioni:

§      che si tratti di delitto per il quale la legge italiana stabilisca l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, ovvero che sussistano gli altri presupposti previsti dall'articolo 9, commi due e tre;

§      che il cittadino si trovi nel territorio dello Stato;

§      ove si tratti di delitti punibili con una pena inferiore a tre anni (articolo 9, comma 2) occorre - oltre alla presenza del reo nel territorio dello Stato - la richiesta del Ministro della Giustizia o l'istanza o querela della persona offesa.

Qualora invece si tratti di delitto comune commesso all'estero a danno delle Comunità europee (art. 9, comma 3), di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempreché l'estradizione non sia stata concessa o accettata.

L'articolo 10 disciplina l'ipotesi dello straniero che commette all'estero delitti comuni (diversi da quelli indicati nell'articolo 7) a danno dello Stato o di un cittadino italiano (articolo 10, comma 1) ovvero a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero.

Le condizioni cui la punibilità è subordinata mutano in ragione del mutare del soggetto passivo.

Se il reato è commesso a danno dello Stato o di un cittadino italiano, occorre

§      che si tratti di delitto punito con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno;

§      che il reo si trovi nel territorio dello Stato;

§      che vi sia richiesta del Ministro della giustizia o istanza o querela della persona offesa.

Qualora il reato sia commesso dallo straniero a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di un cittadino straniero sono necessari:

§      la presenza del reo nel territorio dello Stato;

§      la richiesta del Ministro;

§      la previsione della pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;

§      la circostanza che l'estradizione non sia stata concessa o accettata.

Una previsione particolare è contenuta poi nell'articolo 8 del codice penale relativamente ai delitti politici.

In base a tale disposizione, il cittadino o lo straniero che commette all'estero un delitto politico non compreso tra quelli di cui al n. 1) dell'articolo 7 è punito secondo la legge italiana a richiesta del Ministro della giustizia o querela della persona offesa.

Secondo la definizione contenuta nel medesimo articolo 8, agli effetti della legge penale è delitto politico ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino o anche il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

In linea generale va ricordato che la richiesta di procedimento è condizione irrevocabile solo di promuovibilità dell’azione penale.

A differenza dell'istanza, che promana dalla persona offesa, la richiesta di procedimento è formulata dalla pubblica autorità indicata dalla legge.

Essa consiste in una manifestazione di volontà punitiva e si estende di diritto a tutti i responsabili (articoli 127-129 c.p.). La necessità della richiesta scaturisce dalla natura del reato o da ragioni di opportunità politica.

E' necessaria ad esempio la richiesta del Ministro della giustizia affinché il P.M. possa promuovere l'azione penale per i delitti in danno del Presidente della repubblica, come sopra ricordato, per taluni delitti politici o comuni commessi all'estero dal cittadino o dallo straniero.

In ordine alla forma, la pubblica autorità redige richiesta scritta che deve essere formulata, come la querela e l'istanza di procedimento, entro tre mesi dalla notizia del fatto a pena di inefficacia.

Come evidenziato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del D.L. 253/2006, la cognizione di tali reati è poi concentrata nel Tribunale di Roma al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

 

Anche per la realizzazione interventi umanitari e di ricostruzione previsti nell'ambito delle missioni internazionali di cui al comma 1, il comma 4 dell’articolo 188 dispone una serie di rinvii normativi, che si ricostruiscono nel dettaglio. La medesima norma aumenta inoltre di 200.000 euro per il 2007, e quantifica in 400.000 euro per il 2008 ed il 2009, lo stanziamento di cui al comma 1 dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 (Disposizioni urgenti in materia di protezione civile), convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.

 

Articolo 1, comma 4, della legge 247/2006

(Interventi umanitari, di stabilizzazione, ricostruzione e cooperazione)

Il comma 4 dell’articolo 1 della legge 247/2006 autorizza il Ministero degli affari esteri a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza, per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente articolo.

Si ricorda che l’articolo 14 della legge 11 agosto 2003, n. 231, recante il differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali, ha previsto che ogni sei mesi i Ministri degli affari esteri e della difesa riferiscano al Parlamento sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull’efficacia degli interventi effettuati nell’ambito delle operazioni internazionali in corso. L’ultima Relazione è stata trasmessa il 20 gennaio 2006 (Doc. CCIX, n. 3).

 

Articolo 2, comma 2, della legge 219/2003

(Organizzazione della missione)

Il comma 2 dell’articolo 2 del D.L. 165/2003, convertito con modificazioni dalla legge 219/2003, prevede che al personale impegnato nella missione in Iraq sia corrisposta l’indennità di missione determinata dal decreto del Ministrodell’economia e delle finanze 13 gennaio 2003 con riferimento alle diarie attribuite al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati arabi e Oman, con una maggiorazione dell'importo del 30 per cento.

Si ricorda che il decreto ministeriale 13 gennaio 2003, “Determinazione, in unità di euro, delle diarie di missione all’estero del personale statale civile e militare, delle università e della scuola”, aggiorna la tabella B allegata al decreto ministeriale 27 agosto 1998, e successive modificazioni, contenente gli importi delle diarie nette per le missioni all’estero riferite a ciascun paese e ai gruppi di personale specificati nella tabella A del citato decreto ministeriale 27 agosto 1998. Il citato D.M. 13 gennaio 2003 è stato, a sua volta, modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2003, recante “Rettifica al decreto di determinazione, in unità euro, delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle università e della scuola“[28].

 

Articolo 3

(Regime degli interventi)

Per la realizzazione della missione umanitaria in Iraq, l’articolo 3, comma 1, del D.L. 165/2003 rinvia tra l'altro alle norme contenute nella legge 26 febbraio 1987,n. 49 (“Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con il Paesi in via di sviluppo”) e al decreto legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426 (“Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali nella cooperazione allo sviluppo”).

La legge 26 febbraio 1987, n. 49, "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo", reca la più recente regolamentazione organica della materia e pone infatti come fine della cooperazione allo sviluppo sia gli interventi di medio-lungo periodo sia gli interventi straordinari.

Essa introduce inoltre una notevole innovazione definendo la cooperazione come "parte integrante della politica estera dell'Italia". A questo principio si affianca quello in base a cui la politica di cooperazione dell'Italia deve ispirarsi ai criteri sanciti dalle Nazioni Unite e dalla Comunità europea, riconoscendo così l'importanza della interrelazione tra i diversi strumenti di aiuto internazionale.

La legge disegna un complesso sistema di organi, procedure e strumenti caratterizzati da una forte autonomia e specialità rispetto alle norme generali. Essa traccia le linee portanti dell'intervento di cooperazione, rinviando la disciplina di dettaglio non solo ad atti normativi secondari del Governo (regolamento di esecuzione, adottato con DPR 12 aprile 1988, n. 177, e decreti ministeriali) ma anche alle delibere degli organi istituiti dalla legge stessa.

I principali strumenti d'intervento per realizzare le iniziative di cooperazione bilaterale sono il dono e il credito d'aiuto. La scelta dello strumento da utilizzare nei singoli casi dipende essenzialmente dalle condizioni economiche del paese beneficiario e dal tipo e dimensione dell'intervento.

Ai sensi della legge n. 49 del 1987, l'attività di cooperazione si svolge attraverso due canali: quello degli accordi bilaterali tra l'Italia e i singoli paesi in via di sviluppo, di cui si è detto, e quello degli accordi multilaterali.

In particolare, tra le attività di cooperazione allo sviluppo l'art. 1, comma 4, della legge 49/1987 ricomprende gli “interventi straordinari destinati a fronteggiare crisi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni”. Una più articolata descrizione di tali tipologie di interventi è contenuta nell'articolo 11, ai sensi del quale essi includono "l'invio di missioni di soccorso, la cessione di beni, attrezzature e derrate alimentari, la concessione di finanziamenti in via bilaterale"; l'inizio di interventi meno contingenti volti soprattutto alla dotazione infrastrutturale in campo sanitario e agricolo; la messa in opera di un ciclo di raccolta, immagazzinamento e distribuzione di attrezzature e derrate.

Per tali attività la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (Ufficio VI) si avvale dei mezzi e del personale facenti capo ai diversi Ministeri ed enti pubblici o locali interessati, e può altresì avvalersi di ONG riconosciute idonee, affidando loro progetti o finanziando quelli da esse messi in campo. L’art. 1, comma 15-sexies, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, “Disposizioni urgenti nell’ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha attribuito tra l’altro - limitatamente alla realizzazione degli interventi di emergenza in commento mediante fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche - al capo della missione diplomatica italiana in loco la facoltà di stipulare convenzioni con le ONG impegnate nell’esecuzioni di progetti nel territorio di competenza.

La DGCS può inoltre effettuare gli interventi d'intesa con la protezione civile, che mette in tal caso a disposizione mezzi e personale specializzato (i cui oneri rimangono tuttavia a carico della DGCS). Si ricorda al proposito che l’art. 4, comma 2, del D.L. 31 maggio 2005, n. 90, “Disposizioni urgenti in materia di protezione civile”, dopo aver fatte espressamente salve le competenze dei Ministro degli affari esteri in tema di cooperazione, stabilisce che l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (che prevede le modalità della dichiarazione dello stato di emergenza e i conseguenti poteri speciali di ordinanza del Presidente del Consiglio), e l’articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (che rende applicabile la disciplina relativa allo stato di emergenza anche ai “grandi eventi”) si applicano anche agli interventi all’estero del Dipartimento della protezione civile, per quanto di sua competenza e in coordinamento con il Ministero degli affari esteri. Inoltre, per gli interventi previsti dall’articolo 11, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere adottate le ordinanze[29] di protezione civile disciplinate dall’articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ma ciò su richiesta della DGCS.

Si ricorda infine il decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, recante "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426. In particolare l'articolo 11 stabilisce norme finalizzate a completare la disciplina degli aiuti di emergenza, regolamentata dagli artt. 1, comma 4, e 11 della legge n. 49 del 1987.

Lo stesso comma 1 dell’articolo 3 del D.L. 165/2003 dispone, inoltre, che si applichino le disposizioni contenute nella legge 6 febbraio 1992, n. 180 (“Partecipazione dell’Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale”), anche relativamente all’invio di personale, all’affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti e dell’utilizzo delle necessarie dotazioni strumentali previsti dal successivo articolo 4 del D.L. 165/2003.

Al riguardo si rammenta che la richiamata legge 6 febbraio 1992, n. 180 autorizza interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri.

Tali organizzazioni ed enti di rilievo internazionale sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri previo parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari, aggiornato annualmente. In circostanze particolari, tuttavia, il Ministro può autorizzare contributi ad organizzazioni ed enti non compresi nel detto elenco.

La legge prevede inoltre che il Ministro degli affari esteri invii annualmente al Parlamento una relazione sulle iniziative effettuate in attuazione della legge medesima e, alla loro conclusione presenti un rendiconto.

E’ inoltre stabilito che le somme per le attività di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale indicate, non impegnate in ciascun anno, possano esserlo nell'anno successivo.

Il comma 2 prevede, in materia di lavori pubblici, che per gli interventi di ricostruzione e risanamento di opere danneggiate o distrutte di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministro degli affari esteri possa ricorrere alla trattativa privata prevista dall’articolo 24, commi 1, lett. b), e 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), anziché mediante gara di appalto o concessione.

Va tuttavia osservato che nel frattempo la legge 109/1994 è stata abrogata dall’art. 256 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

Il comma 3 dispone il ricorso alla trattativa privata anche per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi e di forniture, come previsto, rispettivamente dall’art. 7, comma 2, lett. d), del decreto legislativo n. 157 del 1995 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi) e dall’articolo 9, comma 4, lett. d) del decreto legislativo n. 358 del 1992 (Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE).

Il sopra citato art. 256 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è tuttavia intervenuto ad abrogare i Decreti legislativi 157/1995 e 358/1992.

Pertanto, il riferimento normativo attuale dei commi 2 e 3 precedenti si trova ora nell’articolo 57 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dedicato alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. L’articolo provvede a specificare i casi nei quali tale procedura può essere utilizzata dalle stazioni appaltanti al fine di aggiudicare contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi.

Il comma 5 estende la deroga prevista dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, agli enti esecutori degli interventi previsti dal decreto in esame precisando che, qualora questi ultimi fossero soggetti privati, è necessaria una garanzia fideiussoria bancaria.

L’articolo 5, comma 1-bis, del citato D.L. n. 79/1997 - recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica -, prevede una deroga al divieto (stabilito al comma 1 del medesimo articolo 5) posto alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici economici di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Il comma 1-bis, infatti, prevede che tale divieto non si applichi ai finanziamenti erogati dal Ministero degli affari esteri, ai sensi degli articoli 7 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177[30], per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, salvo quanto disposto dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Ai soggetti sopra indicati potranno essere concessi anticipi nella misura del 50 per cento del valore complessivo del progetto nel primo anno, seguiti da anticipi del 40 per cento negli anni successivi

 

Articolo 1 della legge 247/2006

(Affidamento degli incarichi e stipula dei contratti)

Il comma 5 dell’articolo 1 della legge 247/2006 autorizza il Ministero degli affari esteri – purché con le finalità e nei limiti temporali specificati dai commi precedenti – all’affidamento di incarichi di consulenza a tempo determinato, anche eventualmente a enti e organizzazioni specializzati; l’autorizzazione si estende altresì alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla P.A. e in possesso di appropriate professionalità. L’autorizzazione di cui al comma 5 in commento è concessa al Ministero degli affari esteri in deroga al disposto dell’art. 1, comma 9, della legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266).

 

Si ricorda che il comma 9 della legge finanziaria 2006 impone una disciplina restrittiva delle spese per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, stabilendo che le stesse non possono essere superiori al 50 per cento di quelle sostenute nel 2004. La disposizione si pone in linea di continuità con l’art. 1, comma 11, della legge finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311), che aveva previsto, per gli anni 2005, 2006 e 2007, un limite analogo ma meno rigoroso, pari al totale della spesa sostenuta nel 2004. Il comma 9 in oggetto prevede una limitazione di carattere permanente a decorrere dal 2006 e, come già la disposizione della legge finanziaria per il 2005, si applica alla generalità delle pubbliche amministrazioni, con esclusione delle università, degli enti di ricerca e degli organismi equiparati

 

Va inoltre ricordato che una norma di tenore analogo a quello del comma 5 in commento figurava all’art. 4, comma 1, del sopra citato D.L. 165/2003.

 

Il comma 7 del medesimo articolo 1 prevede che per l’affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 165/2003, si applicano anche le disposizioni di cui alla citata legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Si ricorda che il comma 1 dell’art. 4 del D.L. 165/2003 autorizza il Ministero degli affari esteri – analogamente a quanto previsto dal già citato comma 5 dell’art. 1 del disegno di legge in commento - ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, di diritto pubblico o privato, nonché a stipulare contratti di lavoro previsti dalla legislazione vigente con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità in deroga a quanto stabilito dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289[31].

Si rileva che il riferimento alla legge fondamentale attualmente vigente sulla disciplina della cooperazione allo sviluppo dell’Italia – appunto la L. n. 49/1987 – appare piuttosto generico. Sarebbe forse opportuno rinviare in maniera più puntuale all'articolo 15 di detta legge, e in particolare al comma 5. Tale norma prevede che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può stipulare convenzioni e contratti con soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione, per l'esecuzione del complesso di interventi previsto dalla legge. La legge n. 49/1987, infatti, come in precedenza illustrato, prevede, ad esempio, l'affidamento di progetti elaborati dalla Direzione generale ad Organizzazioni non governative riconosciute idonee.

 

Articolo 9, comma 1, del D.L. 90/2005

(Disposizioni urgenti in materia di protezione civile)

L'articolo 9, unico comma, del decreto-legge 90/2005, convertito con modificazioni dalla legge 152/2005, autorizza la spesa di 200.000 euro per gli anni 2005, 2006 e 2007 per il funzionamento dell’Unità di crisi del Ministero degli affari esteri, da iscrivere in apposito capitolo, nell’ambito dell’unità previsionale di base n. 2.1.1.0 dello stesso Ministero. A tale onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con parziale utilizzo dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per l’anno 2005. La somma in questione è destinata al pagamento delle prestazioni effettuate dal personale dell’Unità di crisi per assicurare adeguati interventi, in occasione di catastrofi naturali, eventi bellici, e in qualunque altra situazione di emergenza all’estero.

 

L’Unità di crisi è stata istituita con Decreto del Ministro degli esteri del 19 gennaio 1990 ed ha il compito di: analizzare le situazioni internazionali di tensione; predisporre intereventi operativi per garantire la sicurezza dei cittadini italiani all’estero; raccogliere gli elementi necessari all’eventuale messa in opera di piani di emergenza, in coordinamento con altri organi dello Stato; distribuire apparecchiature di emergenza quali, ad esempio, sistemi di telecomunicazioni; gestire un Centro Operativo. L’Unità è diretta da un funzionario della carriera diplomatica e opera nell’ambito della Segreteria generale del Ministero degli affari esteri, secondo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 4, lettera b), del D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267[32].

 

Il comma 5 dell’articolo 188 stabilisce che non si applica l'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le cui disposizioni prevedono che le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20 per cento.

Lo stesso comma 5 precisa che le missioni cui si applica tale disposizione sono quelle di cui al D.L. n. 253/2006 e alla legge n. 247/2006 esclusa la missione Antica Babilonia in Iraq. Per le nuove missioni, il trattamento economico e assicurativo dei partecipanti è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni interessate.

 

Per l’individuazione delle missioni per le quali si applica il presente comma si veda il commento al precedente comma 1.

 

Si ricorda, al riguardo, che il comma 213 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), novellato dall’articolo 39-undetricies del decreto-legge n. 273/2005[33], ha soppresso una serie di indennità di trasferta, previste a livello sia legislativo che contrattuale.

Si tratta, a livello legislativo, delle seguenti indennità:

§      le indennità di trasferta dovute ai magistrati, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali comandati in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 Km. (di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 417/1978);

§      le indennità di trasferta dovute al personale civile dello Stato non dirigente, comandato in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 Km. (di cui all’art. 1 del DPR n. 513/1978);

§      le indennità supplementari dovute ai dipendenti statali in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all'interno o all'estero (di cui ai commi primo e secondo dell’art. 14 della Legge n. 836/1973);

§      l’indennità per il personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato destinato a prestare servizio presso uffici dello Stato aventi sede fuori della Capitale (di cui all’art. 8 del D.Lgs.Lgt. n. 320/1945). Tale indennità non è cumulabile con il trattamento di missione, per il quale il dipendente può optare qualora sia più favorevole.

 

A livello pattizio, lo stesso comma provvede a sopprimere le “analoghe disposizioni” contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alla carriera prefettizia e alla carriera diplomatica[34].

Si consideri inoltre che il comma 213-bis, inserito dal citato articolo 39-undetricies del decreto-legge n. 273/2005, prevede, in maniera complementare rispetto alla novella relativa al comma 213, la non applicazione delle disposizioni di cui allo stesso comma - relative alla soppressione delle indennità di trasferta - al personale delle Forze armate e di polizia, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio[35].

 

Il comma 1 dell’articolo in esame diminuisce del 20%, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (4 luglio 2006), le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 agosto 1998, e successive modificazioni. La riduzione (con l’eccezione di cui al comma 3: cfr. infra) riguarda tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.[36]

Il citato decreto ministeriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, reca “Adeguamento delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle università e della scuola”, ed è stato emanato in attuazione del Regio Decreto 941 del 1926 (“Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero”) e del DPR 286 del 1971 (“Semplificazione della procedura prevista dagli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, riguardante indennità al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero”).

 

Il decreto ministeriale citato riguarda esclusivamente il personale dello Stato (compreso quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo), delle università e della scuola, mentre l’articolo 28 in esame prevede che la riduzione dell’indennità di missione all’estero si applichi al personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 (quindi ad una platea di personale pubblico più ampia).

 

Il comma 2 abroga l’articolo 3 del già citato Regio Decreto 941 del 1926, sopprimendo così la maggiorazione del 30% riconosciuta, sull’indennità di missione all’estero:

§      ai componenti di delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni;

§      ai personali di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechino all'estero in commissione, per rappresentanza del governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale.

 

Si ricorda che il comma 217 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), abrogando la disposizione di cui al secondo comma dell’art. 3 del R.D. 3 giugno 1926, n. 941, ha già provveduto a sopprimere la richiamata maggiorazione del 30% per i funzionari del gruppo A) del Ministero degli affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero.

 

Il comma 3 dell’articolo 188 specifica peraltro che le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, quindi la decurtazione dell’indennità di missione all’estero e la soppressione della relativa maggiorazione, non riguardano il personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace, finanziate, per l'anno 2006, attraverso l’utilizzo del fondi di cui all'articolo 1, comma 97, della legge n. 266/2006 (legge finanziaria per il 2006).

 

Le tabelle allegate al disegno di legge finanziaria

Per quanto concerne gli accantonamenti volti a far fronte agli oneri di parte corrente derivanti da provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati in corso d'anno, la Tabella A allegata al disegno di legge finanziaria reca, per il Ministero della difesa, accantonamenti di 11.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009. La relazione al disegno di legge non precisa peraltro le finalità per le quali si rende necessario l’accantonamento.

Per il Ministero della difesa nella Tabella B, relativa al Fondo speciale di conto capitale, non sono previsti stanziamenti.

Nella Tabella C, concernente gli stanziamenti autorizzati da specifiche disposizioni dilegge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, sono indicati, per lo stato di previsione della difesa, gli importi relativi alle spese generali di funzionamento delle Forze Armate e dell’Arma dei carabinieri, in applicazione del R.D. 263 del 1928, a quelle per i contributi ad enti ed altri organismi, da ripartirsi ai sensi dell’articolo 1, comma 43, della legge 549 del 1995, a quelle per l’Agenzia industrie difesa, articolo 22, comma 1, del D.Lgs. n. 300/1999, nonché a quelle per i contributi a favore dell’Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), legge n. 267 del 2002. Gli stanziamenti risultano sostanzialmente invariati rispetto a quelli previsti dalla legge finanziaria 2006.

Gli importi stanziati per la prima delle finalità ora indicate, pari, rispettivamente, a 42 milioni di euro (Esercito, Marina, Aeronautica - cap. 1253, U.P.B. 3.1.1.1) e a 25 milioni di euro (Arma dei carabinieri - cap. 4840, U.P.B. 7.1.1.1) per ciascuno degli anni 2007-2009, costituiscono i cosiddetti "fondi scorta" destinati ad effettuare anticipazioni agli enti, istituti, stabilimenti ed altri organismi delle Forze armate per provvedere alle momentanee deficienze di cassa rispetto alle anticipazioni di fondi e alle speciali esigenze previste dai rispettivi regolamenti, nonché per costituire il fondo scorta per le navi, i porti, gli enti e i distaccamenti a terra della Marina militare.

Lo stanziamento per contributi ad enti ed altri organismi (cap. 1352, U.P.B. 3.1.2.4) ammonta a 784.000 euro per ciascuno degli anni 2007-2009.

Lo stanziamento per l’Agenzia industrie difesa (cap. 1360, U.P.B. 3.1.2.8; cap. 7145, U.P.B. 3.2.3.6) ammonta a 13,035 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007-2009.

Lo stanziamento per contributi a favore dell’INSEAN (cap. 1354, U.P.B. 3.1.2.4) ammonta a 3,920 milioni di euro per il triennio 2007-2009.

Lo stanziamento per contributi a favore dell’IHO (cap. 1345, U.P.B. 3.1.2.2) ammonta a 69.000 euro per il triennio 2007.

La Tabella D, concernente il rifinanziamento annuale di norme recanti interventi di sostegno all'economia classificati tra le spese in conto capitale, non contiene stanziamenti che riguardino il Ministero della difesa.

Nella Tabella E,relativa alle variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte, non si prevedono variazioni per il Ministero della difesa.

 

Nella Tabella F, con cui si provvede alla rimodulazione delle leggi pluriennali di spesa, si segnala, nell’ambito delle attività di ricerca avanzata nei settori di rilevanza strategica per l’industria nazionale (articolo 1, comma 251, della legge 311/2004), l’importo di 18 milioni di euro per il 2007, iscritto nel capitolo 7421, U.P.B. 3.2.3.8, del Ministero dello sviluppo economico e destinato al finanziamento di progetti pilota realizzati da società operanti nel settore aeronautico, di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808.

Inoltre, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 95, primo periodo, della legge 266/2005, sono stanziati contributi quindicennali pari a 60 milioni di euro nel 2007, 135 mln nel 2008 e 2009 e 1.665 milioni di euro a decorrere dal 2010 per consentire la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione), di cui al capitolo 7485, U.P.B. 3.2.3.16 del Ministero dello sviluppo economico.

Si evidenza altresì il limite d’impegno di 1,160 milioni di euro per il 2007, e di 1,026 per il 2008, iscritti nel capitolo 7247, U.P.B. 6.2.3.4, del Ministero degli Affari esteri, per partecipare alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere generale del Consiglio Atlantico a Bruxelles, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 182, approvata dalle commissioni difesa di Camera e Senato in sede legislativa.

Infine, si segnala il limite d’impegno di 6,992 milioni di euro per il triennio 2007-2009, e di 23,118 mln a partire dal 2010, iscritti nel capitolo 7129, U.P.B. 3.2.3.4, del Ministero della difesa, per il finanziamento di programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa nel contesto dell'Unione europea, ai sensi del citato articolo 145, comma 4, della legge n. 388/2000.


Documentazione

 


 



[1]     A seguito della riforma del Governo introdotta con il decreto legislativo n. 300/1999 e con il successivo D.L. n. 217/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 317/2001, si è proceduto all’accorpamento di alcuni stati di previsione della spesa, passati, infatti, dai precedenti 18 agli attuali 14.

[2]    L’incidenza delle spese della difesa sul PIL è stata:

nel 2002 dell’1,509%; nel 2003 dell’1,489; nel 2004 dell’1,466, nel 2005 dell’1,376%.

[3]     Valore convenzionale della Forza, considerato costante in ogni giorno dell’anno, basato sulle previsioni delle presenze giornaliere del personale in servizio.

[4]     Le spese per l’investimento costituiscono la sommatoria delle spese in conto capitale delle unità previsionali di base “ricerca scientifica” e “acquisto di attrezzature e impianti” e delle spese correnti delle unità previsionali di base “ammodernamento e rinnovamento” ed “accordi e organismi internazionali” (infrastrutture NATO).

[5]     Le spese di esercizio comprendono anche le spese per viveri, vestiario, igiene e formazione dei contingenti di leva.

[6]     La legge 23 dicembre 1997, n. 449, collegata alla manovra finanziaria per il 1998, all'articolo 17, comma 36, ha introdotto una norma interpretativa del citato comma 112 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, secondo la quale sono fatti salvi gli effetti delle procedure negoziali che erano in corso tra il Ministero della difesa ed altre pubbliche amministrazioni, alla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dallo stesso comma 112 (emanato in data 11 agosto 1997) e finalizzate al trasferimento di beni immobili già destinati ad uso pubblico dai piani regolatori generali.

[7]     In applicazione di tale disposizione è stato adottato il D.P.C.M 11 agosto 1997, recante "Individuazione di beni immobili nella disponibilità del Ministero della difesa da inserire nel programma di dismissioni previsto dall'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662". Il decreto contiene un elenco di 302 beni immobili potenzialmente dismissibili, divisi a seconda della regione in cui essi sono collocati. In nota a ciascun immobile, è riportata l’indicazione dell’attuale uso del bene stesso. In data 12 settembre 2000, è stato poi emanato un nuovo D.P.C.M., contenente un ulteriore elenco di nuovi beni immobili nella disponibilità del Ministero della difesa da dismettere. Successivamente è stato emanato il D.P.C.M. 21 gennaio 2002 che ha provveduto ad espungere dall’elenco degli immobili già individuati 10 di essi, in relazione ad “una aggiornata valutazione delle esigenze strutturali ed infrastrutturali delle Forze armate”. Quindi, con D.P.C.M. 20 ottobre 2003, è stato espunto l'immobile militare denominato Caserma «Palmanova» (aliquota) di Viterbo. Poi, con il D.P.C.M. 20 novembre 2003, è stata espunta la caserma «De Amicis», e concessa in comodato, senza oneri per la finanza pubblica, alla Curia provinciale dei Frati minori d'Abruzzo «San Bernardino da Siena» in L'Aquila. Infine, con D.P.C.M. 27 febbraio 2004, è stato espunto un ulteriore immobile, denominato caserma “Papa”.

[8]     La legge n. 142/1990 è stata abrogata dall’articolo 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Si veda ora, per gli accordi di programma, l'articolo 34 di tale decreto. Riguardo agli accordi di programma relativi alla dismissione dei beni immobili dell'amministrazione della difesa, l’articolo 16, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, c.d. “collegato ordinamentale”, ha disposto che, nell’ambito dei predetti accordi, possa essere previsto il riconoscimento in favore degli enti locali di una quota non superiore al 20 per cento del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni assentite, utilizzabile a “scomputo” del prezzo di acquisto di altri immobili inclusi negli accordi stessi, ovvero per finalità di manutenzione e riqualificazione urbana.

[9]     L’estensione dell'ambito di applicazione della procedura per la determinazione del valore dei beni sia alle vendite che alle permute è stata fatta dall’articolo 43, comma 11, della legge n. 388/2000, che viene diffusamente commentata più avanti.

[10]    Il comma è stato modificato dall'articolo 11-quinquies del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

[11]    Anche questo comma è stato modificato dall'articolo 3 del D.L. n. 106/2005, come modificato dalla relativa legge di conversione.

[12]    L. 23 agosto 1988 n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’art. 17, co. 4-bis così recita: L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2 [regolamenti di delegificazione], su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a)       riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b)       individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c)       previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d)       indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e)       previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

[13]    D.P.R. 22 marzo 2000, n. 120, Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[14]   Cfr. articolo 25 del decreto-legge n. 223/2006.

[15]   Per ciò che attiene alla categoria dei consumi intermedi, la Corte ha rilevato come apparirebbe opportuna un’impostazione più attenta ad una più efficace utilizzazione delle limitate risorse a disposizione. In secondo luogo, le misure correttive di natura indifferenziata hanno determinato l’insorgere di regolazioni contabili e debitorie, conseguenti a situazioni di emergenza gestionale. Le amministrazioni, per far fronte alla mancanza di risorse finanziarie, tendono infatti a procedere ad acquisizioni di beni e servizi non coperte dai relativi impegni, scaricandone l’onere sugli esercizi successivi attraverso atti di riconoscimento di debito o la copertura ex post delle obbligazioni assunte. In terzo luogo, gli effetti restrittivi degli interventi attuati con le manovre correttive sono risultati compensati dal crescente utilizzo dei fondi generali di riserva e dei fondi a ripartizione.

[16]   “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”.

[17]   Si consideri che sulla disciplina del comma 246 in esame incide l’art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272 , con una disposizione relativa all’assunzione di personale della Polizia di Stato, connotata dalla finalità dichiarata di prevenire e contrastare il crimine organizzato e il terrorismo interno ed internazionale, anche in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali, nonché assicurare la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. In particolare il comma 1 dell’art. 1 del d.l. citato autorizza l’assunzione, dal 1º gennaio 2006, di un numero massimo di 1.115 agenti ausiliari della Polizia di Stato, frequentatori del 61º e del 62º corso di allievo agente ausiliario di leva, già trattenuti in servizio per effetto dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 45/2005 . E’ disposto che le assunzioni abbiano luogo nell’ambito del contingente di assunzioni autorizzate per l’anno 2006 per la Polizia di Stato, come già detto pari a 1.500 unità.

[18]    Il programma EFA, avviato nel 1988, è preordinato alla realizzazione di un velivolo militare da parte dell’Italia insieme a Gran Bretagna, Germania e Spagna, per assicurare la difesa aerea.

[19]   Gli articoli sono stati inseriti durante l’esame parlamentare ed hanno assorbito le disposizioni contenute nel D.L. n. 9/2006 recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq e nel D.L. n. 10/2006 recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali, che sono stati lasciati decadere.

[20]  La disciplina dei volontari di truppa in servizio permanente e in ferma breve è contenuta nel D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, recante “Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate”, mentre i volontari di truppa in ferma prefissata, della durata di cinque anni, sono stati introdotti dall’articolo 12 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, recante “Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331”. Per la ferma annuale si veda l’articolo 16 del citato D.Lgs. n. 215/2001.

[21]    Tale elargizione è stata elevata ad euro 200.000 dall'articolo 2 del decreto legge 28 novembre 2003, n. 337, recante “Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero” e convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 369.

[22]   La relazione introduttiva al disegno di legge di conversione specifica che le 52 unità già impiegate nell’ambito dell’UNIFIL sono ricomprese nell’applicazione della norma in commento.

[23]   Tale rinvio è contenuto nell’articolo 47 del Codice penale militare di guerra che prevede che, nei casi non previsti da detto codice, si applicano le disposizioni del codice penale militare di pace, concernenti i reati militari in particolare.

[24]   L’articolo 388 C.P.P prevede che il pubblico ministero può procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio. Durante l'interrogatorio, osservate le forme previste dall'articolo 64, che contiene le regole generali per l’interrogatorio, il pubblico ministero informa l'arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti.

[25]   L’articolo 391 C.P.P. reca la disciplina dell’udienza di convalida.

[26]  L’articolo 294, commi 1-2, del codice di procedura penale prevede che fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.

[27]   La relazione introduttiva al disegno di legge di conversione evidenzia come, stante “la prevista applicazione del codice penale militare di pace al personale militare impiegato nella missione UNIFIL”, ne deriva “che numerosi reati ipotizzabili a carico di appartenenti alle Forze armate, che l’articolo 47 del codice penale militare di guerra configura come reati militari…siano invece qualificati come reati comuni rientranti nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria”.

[28]    Si veda il decreto ministeriale 27 agosto 1998, con le annesse tabelle, così come modificato dal D.M. 13 gennaio 2003 e dal D.M. 6 giugno 2003, nel fascicolo “Riferimenti normativi” del presente dossier.

[29]    Si tratta delle ordinanze di protezione civile finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

[30]    Il D.P.R. 12 aprile 1988, n. 177 reca l’approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. In particolare, l’articolo 7 prevede che la realizzazione di iniziative ed interventi di cooperazione possa essere affidata, mediante convenzione che ne determina le modalità di esecuzione e di finanziamento delle spese, ad amministrazioni dello Stato diverse dal Ministero degli affari esteri od enti pubblici e organizzazioni non governative riconosciute idonee, mentre l’articolo 18 stabilisce le competenze della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo in materia di formazione, ivi comprese la stipula di convenzioni o contratti con università, enti ed organismi specializzati, la concessione agli stessi di appositi contributi, l’erogazione di borse di studio, ecc.

[31]   Il citato articolo 34 reca disposizioni in merito al blocco del turn-over nelle pubbliche amministrazioni, alla riduzione degli organici e alle deroghe al blocco. In particolare, il comma 13 prevede che per l'anno 2003 le pubbliche amministrazioni possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. Per l'anno 2004, le amministrazioni di cui al comma 53 possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti di spesa previsti dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

[32]   Si tratta del Regolamento recante norme per l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni dell’Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri.

[33]   Recante “Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative”, convertito con modificazione nella legge n. 51/06 del 23 Febbraio 2006 (GU n. 49 del 28 Febbraio 2006).

[34]    Il testo iniziale del comma in esame, prima della novella del decreto legge n. 273/2005, prevedeva espressamente la soppressione delle “analoghe disposizioni” contenute nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, anche con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare e alle forze armate.

[35]    Il comma 213-bis, escludendo dall’ applicazione delle disposizioni di cui al comma 213 le Forze armate e di polizia, ripristina per tali categorie non solo le indennità di trasferta eventualmente previste da provvedimenti di recepimento di accordi sindacali, bensì anche quelle previste direttamente ex-lege e soppresse dal primo periodo del comma 213 (per esempio, quelle previste dall’art. 1, comma 1, della L. 417/1978 e dall’art. 14 della L. 836/1973).

[36]    Si tratta di tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie