Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici all'impiego nelle Forze armate A.C. 2459
Riferimenti:
AC n. 2459/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 208
Data: 29/06/2007
Descrittori:
FORZE ARMATE   GIUDIZIO DI IDONEITA'
MALATTIE EREDITARIE     
Organi della Camera: IV-Difesa


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici all'impiego nelle Forze armate

A.C. 2459

 

 

 

 

 

n. 208

 

 

29 giugno 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento difesa

 

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File: DI0097

 

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  5

Elementi per l’istruttoria legislativa  6

§      Necessità dell’intervento con legge  6

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali6

§      Attribuzione di poteri normativi6

§      Impatto sui destinatari delle norme  7

Progetto di legge

§      A.C. 2459 (parlamentare), Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici all'impiego nelle Forze armate  11

§      D.Dirett. 5 dicembre 2005 Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare  27

 

 


Scheda di sintesi

per l’istruttoria legislativa

 


 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

2459

Titolo

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici all'impiego nelle Forze armate

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Difesa, Forze armate

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date

 

§       presentazione alla Camera

28 marzo 2007

§       annuncio

29 marzo 2007

§       assegnazione

16 aprile 2007

Commissione competente

IV Difesa

Sede

Referente

Pareri previsti

I, XII

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

L’articolo unico della proposta di legge AC. 2459 (primo firmatario on. Sanna) prescrive, al comma 1, che la carenza, totale o parziale dell’enzima G6PDH, nota comunemente come favismo, non costituisce motivo di esclusione ai fini dell’arruolamento e dell’impiego nelle Forze armate.

Al comma 2 si demanda conseguentemente ad un decreto del Ministero della Difesa, da emanarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, la necessaria modifica sia al regolamento recepito con D.M. 4 aprile 2000, n. 114, che include le enzimopatie tra le cause accertate che danno luogo ad inidoneità al servizio militare, sia al successivo decreto del direttore generale della sanità militare adottato in materia il 5 dicembre 2005.

 

Il Regolamento recepito nel Decreto Ministeriale n. 114 del 2000, in realtà, non fa esplicita menzione del cd. favismo: infatti, nell’allegato elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, al punto 2, lettera d), sono contemplati, in generale, i difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea”. Di tale elenco, previsto all’articolo 2, comma 3, del D.M., è previsto l’aggiornamento, che a norma dell’articolo 4 avviene parimenti con decreto del Ministro della Difesa.

L’articolo 3, comma 4, prevede poi che con decreto del direttore generale della sanità militare siano emanate, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del regolamento, le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni ed infermità di cui all'articolo 2, comma 3, ed i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare.

In effetti, solo all’articolo 2, lettera d), del citato decreto del direttore generale della sanità militare del 5 dicembre 2005 figura esplicitamente, quale causa di inidoneità al servizio militare, il “deficit di G6PDH, anche se parziale”.

Si ricorda al riguardo che Il Ministro della Difesa, nello scorso mese di marzo, ha disposto l'istituzione di una Commissione scientifica con il compito di studiare, sotto il profilo medico-scientifico e giuridico, la compatibilità dell'enzimopatia da "deficit di G6PDH, anche parziale" (nota appunto come "favismo") con lo svolgimento, da parte dei soggetti affetti da tale carenza, delle attività connesse con l'espletamento del servizio militare professionale.

La Commissione, composta da eminenti personalità in possesso di alta professionalità nelle materie di pertinenza dell'indagine, è tenuta a concludere i propri lavori con una relazione finale, da consegnare al Ministro entro il 31 luglio 2007.

Come riportato nel comunicato stampa pubblicato sul sito web del Ministero, scopo principale dello studio è di verificare, anche alla luce delle più recenti risultanze di carattere medico-scientifico, la validità della normativa attualmente in vigore, discendente dalla legge 20 ottobre 1999, n. 380, per quanto attiene al "favismo", riportato tra le imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare incondizionato.

In effetti, nella relazione illustrativa della proposta di legge si evidenzia che l'enzimopenia in questione non rappresenta uno stato di handicap né, ancor meno, un'imperfezione o un'infermità assimilabile a quelle che danno origine ad inidoneità al servizio militare, trattandosi piuttosto di una condizione genetica di cui sono portatori sani decine di migliaia di persone senza che ciò rechi pregiudizio alla loro piena integrità psico-fisica e quindi all’attitudine a svolgere qualsivoglia attività lavorativa. Il rischio sanitario in cui possono incorrere tali soggetti consiste nella cd. crisi emolitica acuta, che tuttavia, stando alla relazione, si manifesta in un numero limitatissimo di casi solo a seguito d'ingestione di fave e, ancora più eccezionalmente, a causa dell'assunzione di alcuni farmaci il cui elenco è assolutamente conosciuto sia dai fabici adulti, sia dai genitori di ogni bambino italiano fabico appena nato. I presentatori della proposta di legge sottolineano in proposito che gli attuali protocolli che regolano lo screening neonatale prevedono ormai l'accertamento di questa condizione per tutti i nuovi nati e in tutti i punti nascita presenti sul territorio nazionale.

 

Relazioni allegate

La proposta di legge è corredata dalla sola relazione illustrativa.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

La proposta di legge è finalizzata ad eliminare una causa di esclusione dall’arruolamento nelle forze armate, contemplata in un atto di normazione secondaria quale il citato Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 114. Sul piano della gerarchia delle fonti non appare pertanto necessario adottare un provvedimento legislativo, dal momento che ogni possibile modifica al suddetto D.M. può essere conseguita attraverso l’adozione di un atto di natura regolamentare, di rango equiparato, che sia integrativo, correttivo o abrogativo di quello in oggetto.

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L’estensione dell’accesso alla carriera militare ai soggetti fabici non sembra porsi in contrasto con l’articolo 32 della Costituzione, dal momento che l’arruolamento è comunque subordinato, per tutti coloro che vi aspirano, alla verifica della concreta sussistenza di idonee condizioni sanitarie, proprio allo scopo di contemperare il diritto individuale alla salute con l’interesse della collettività.

Attribuzione di poteri normativi

Come già illustrato nell’esposizione del contenuto della proposta di legge, il provvedimento conferisce al Ministro della Difesa l’obbligo di conformare l’ordinamento della sanità militare al principio enunciato al comma 1 attraverso l’adozione di un decreto Ministeriale modificativo di quello attualmente vigente, nonché correttivo di una direttiva tecnica di rango inferiore, che tuttavia potrebbe essere emendata, anche in questo caso, con successiva direttiva equiordinata da emanarsi da parte del medesimo organo direttivo.

 

 

Impatto sui destinatari delle norme

La norma si prefigge di recare, sui destinatari, il beneficio derivante dalla rimozione di una causa di inidoneità all’arruolamento nelle forze armate, con ciò abilitandoli all’accesso a possibilità di carriera finora precluse.

 

 

 

 


Progetto di legge

 


N. 2459

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato

SANNA, ASTORE, ATTILI, BAIAMONTE, BARANI, BIANCHI, BURTONE, CANCRINI, CARTA, CICU, COGODI, COSSIGA, DI GIROLAMO, FADDA, GARDINI, GRASSI, LAGANÀ FORTUGNO, LUCÀ, LUCCHESE, MANCUSO, MARRAS, MATTARELLA, MEREU, MURGIA, OLIVERIO, OPPI, PALOMBA, PELLEGRINO, ROCCO PIGNATARO, PILI, PINOTTI, PIRO, PORCU, PORETTI, RAMPI, ROTONDO, SATTA, SCHIRRU, SCOTTO, SORO, VACCA, ZANOTTI

 

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici all'impiego nelle
 Forze armate

 

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Presentata il 28 marzo 2007

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Onorevoli Colleghi! - Attualmente molte migliaia di cittadini italiani portatori sani di una condizione genetica assolutamente compatibile con un normale stato di salute e assolutamente non pregiudizievole della piena idoneità psichica e fisica per qualsiasi attività lavorativa sono esclusi dall'arruolamento e dalla progressione di carriera nelle Forze armate. La condizione genetica in questione è rappresentata da una carenza nei globuli rossi dell'enzima G6PDH (glucosio-6-fosfato-deidrogenasi), meglio conosciuta con il nome di «favismo». Questa carenza si trasmette ereditariamente attraverso i cromosomi sessuali, non rappresenta una condizione patologica, non è in alcun modo una malattia, non pregiudica né la durata della vita né la piena efficienza fisica.

L'enzimopenia di cui stiamo parlando non è un handicap né, ancor meno, un'imperfezione o un'infermità, che sia causa di inidoneità al servizio militare, come purtroppo è stato irresponsabilmente riportato nell'elenco di cui al decreto del Ministro della difesa 26 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, e confermato con il regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114. Che non sia una malattia o un fattore di disabilità è

 

dimostrato in maniera incontrovertibile dal fatto che questa condizione genetica riguarda 400 milioni di esseri umani nel mondo e ben 400.000 cittadini del nostro Paese, cioè una moltitudine di donne e di uomini, di ogni età e di ogni condizione sociale, che sono perfettamente sani e inseriti nella vita sociale e produttiva anche nel nostro Paese.

Essa è diffusa soprattutto in Africa, ma anche nell'Asia meridionale e nel bacino del Mediterraneo. In Italia, l'incidenza più alta del favismo si registra in Sardegna, in Calabria, in Sicilia, nelle altre regioni meridionali nonché nelle ex zone paludose del Veneto e del delta del Po. La diagnosi di questa condizione si ottiene attraverso il dosaggio dell'enzima nei globuli rossi, tramite un banale esame ematologico.

Che tale condizione genetica non sia una malattia è dimostrato anche dal fatto che lungo il corso dei secoli e dei millenni (così dicono gli studiosi della materia, tra cui i più illustri ematologi italiani e della comunità scientifica internazionale) è stata persino un fattore protettivo verso alcune patologie infettive e diffusive che hanno decimato la popolazione mondiale, come ad esempio la malaria, che purtroppo continua ad essere ancora oggi una piaga in molte parti del mondo. Essa ha avuto una funzione selettiva positiva persino per la durata della vita degli esseri umani. Un recente e significativo studio della facoltà di medicina dell'università di Sassari ha dimostrato che tra gli ultracentenari che risiedono in Sardegna si registra un'alta incidenza di portatori sani di questa condizione genetica.

Purtroppo gli organi tecnici del Ministero della difesa, in difformità dai generali orientamenti della comunità scientifica e dai dati epidemiologici, continuano ostinatamente a equiparare la condizione genetica di enzimopenia con uno stato di malattia invalidante. La crisi emolitica acuta si manifesta in un numero limitatissimo di soggetti con carenza enzimatica solo a seguito d'ingestione di fave e ancora più eccezionalmente dopo l'assunzione di alcuni farmaci il cui elenco è assolutamente conosciuto sia dai fabici adulti sia dai genitori di ogni bambino italiano fabico appena nato. Lo screening neonatale, infatti, prevede ormai l'accertamento di questa condizione per tutti i nuovi nati e in tutti i punti nascita presenti nel nostro Paese.

Sulla base di questi incontrovertibili dati clinici e scientifici appare assolutamente insostenibile una normativa che considera la carenza dell'enzima G6PDH causa di esclusione, di penalizzazione e di congedo forzoso e spesso crudele per quei cittadini italiani, in prevalenza giovani e meridionali, che vogliono arruolarsi e realizzarsi come lavoratori delle Forze armate del nostro Paese.

La refrattarietà della sanità militare rispetto a tutte le sollecitazioni della comunità scientifica e anche delle istituzioni, ripetutesi nel corso delle ultime legislature, appare assolutamente ingiustificata.

Ecco pertanto la necessità di una proposta di legge che vuole solo porre rimedio a una situazione di discriminazione nei confronti di tanti giovani che, pur essendo idonei alla prestazione del servizio militare, possono essere immotivatamente esclusi dai concorsi per accedere nelle Forze armate solo perché è stata loro riscontrata una condizione genetica largamente diffusa nella popolazione sana del nostro Paese.



 


proposta di legge

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Art. 1.

 

1. La carenza accertata, parziale o totale, dell'enzima G6PDH (glucosio-6-fosfato-deidrogenasi) non può essere motivo di esclusione ai fini dell'arruolamento e dell'impiego operativo nelle Forze armate.

2. Il Ministro della difesa provvede, con proprio decreto, in conformità con quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, nonché la direttiva tecnica di cui al decreto del direttore generale della sanità militare del Ministero della difesa 5 dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2005, e ad adottare tutte le misure necessarie per dare attuazione alla presente legge.