Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Bilancio e finanziaria 2007 - A.C. 1746-bis e A.C. 1747 - Commissione Affari esteri
Riferimenti:
AC n. 1746-bis/XV   AC n. 1747/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 54    Progressivo: 3
Data: 09/10/2006
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO   LEGGE FINANZIARIA
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

 

Bilancio e finanziaria 2007

A.C. 1746-bis e A.C. 1747

Commissione Affari esteri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 54/3

 

 

9 ottobre 2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Affari esteri

 

SIWEB

 

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File: ES0018.doc

 


I N D I C E

 

 

PARTE I Il disegno di legge di bilancio per il 2007

1.  Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. 3

1.1     Il quadro generale riassuntivo. 3

1.2     Le variazioni rispetto alle previsioni 2006. 4

Tavole allegate L’evoluzione delle spese  nel bilancio dello Stato per il 2007-2009  7

Tavola I – Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato. 8

Tavola II – Evoluzione della spesa finale per categorie ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato. 9

Tavola III – Le spese complessive per funzioni-obiettivo ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato. 10

Tavola IV – Andamento delle U.P.B. (III livello) ed incidenza percentuale sulle spese finali del bilancio dello Stato. 11

La disciplina contabile: il bilancio dello Stato. 12

La disciplina contabile: la legge finanziaria. 17

PARTE II Il settore degli Affari esteri  nella manovra di bilancio 2007

La struttura dello stato di previsione del MAE nel bilancio a legislazione vigente  37

Previsioni di bilancio per il 2007. 39

Gli stanziamenti di interesse degli affari esteri negli altri stati di previsione.43

L'evoluzione rispetto all'esercizio finanziario 2006. 45

Gli effetti del disegno di legge finanziaria. 47

La cooperazione allo sviluppo. 64

Gli stanziamenti per la cooperazione a dono. 65

I crediti d'aiuto. 66

Gli italiani all'estero. 68


PARTE I
Il disegno di legge di bilancio per il 200
7


1.       Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente

1.1    Il quadro generale riassuntivo

Il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione per il 2007 a legislazione vigente (A.C. 1747) evidenzia i seguenti importi:

 

BLV 2007 (A.C. 1747)
al netto delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

Competenza

Cassa

(1)      Entrate finali
          - di cui entrate tributarie

423.453
396.555

402.249
380.567

(2)      Spese finali

427.337

444.684

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

3.885

42.436

 

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2007, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, prevede entrate finali per 423 miliardi e spese finali per 427 miliardi di euro.

 

Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta, in termini di competenza e al netto delle regolazioni debitorie e contabili e dei rimborsi IVA, pari a 3.885 milioni di euro.

 

Per quanto riguarda il bilancio di cassa, il saldo netto da finanziare risulta pari a 42.436 milioni di euro.

 

Al lordo delle regolazioni contabili e debitorie, il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2007 (A.C. 1747) prevede:

 

BLV 2007 (A.C. 1747)
al lordo delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

Competenza

Cassa

(1)      Entrate finali
          - di cui entrate tributarie

450.384
423.486

429.180
407.498

(2)      Spese finali

457.419

474.766

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

7.035

456.586

 

Le regolazioni contabili e debitorie e i rimborsi IVA iscritti nel bilancio a legislazione vigente per il 2007 ammontano, per quanto concerne le entrate, a 26.931 milioni di euro e, per quanto concerne le spese, a 30.081 milioni di euro.


1.2    Le variazioni rispetto alle previsioni 2006

Nella successiva Tavola sono posti a raffronto, in termini di competenza, per quanto concerne le entrate finali, le spese finale e i saldi di bilancio, le previsioni iniziali del bilancio per il 2006, le previsioni contenute nel disegno di legge di assestamento nel testo emendato approvato dalla Camera dei deputati (A.S. 1060), e le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2007 (A.C. 1747).

Il raffronto è effettuato con i dati al netto delle regolazioni debitorie e contabili.

(Valori in milioni di euro)

 

Bilancio di previsione 2006

Assestato emendato
2006

B.L.V.
2007

Entrate finali

394.311

401.379

423.453

Tributarie

363.708

373.566

396.555

Extratributarie

28.730

25.939

25.022

Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali

1.874

1.874

1.875

 

 

 

 

Spese finali

430.975

435.903

427.337

Spese correnti

398.814

402.604

399.364

- Spese correnti al netto interessi

327.399

330.619

325.283

- Interessi

71.416

71.985

74.080

Spese conto capitale

32.161

33.300

27.974

Rimborso prestiti

188.925

188.791

189.099

 

 

 

 

Saldo netto da finanziare

-36.664

-34.524

-3.886

Risparmio pubblico

-6.377

-3.099

+22.214

Avanzo primario

34.736

37.461

70.195

Ricorso al mercato (*)

-232.666

-231.656

-196.134

(*)  Il ricorso al mercato è calcolato al lordo delle regolazioni debitorie e contabili.

 

Le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2007 registrano una forte riduzione del saldo netto da finanziare rispetto al disegno di legge di assestamento per il 2006, nell’importo di 30.638 milioni di euro.

Il bilancio a legislazione vigente per il 2007 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2006, un aumento delle entrate finali di 22.074 milioni di euro ed una riduzione delle spese finali di 8.556 milioni di euro.

In particolare, per le entrate finali, l’aumento di oltre 22 miliardi di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2006, è determinata dall’incrementi di quasi 23 miliardi di euro delle entrate tributarie e della riduzione di poco meno di 1 miliardo delle entrate extratributarie. Le entrate del Titolo III, relative all’alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti si mantengono stabili a 1.875 milioni.

Riguardo alle spese finali iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2007, la riduzione ha interessato sia quelle di parte corrente, che registrano, rispetto al bilancio assestato 2006, una riduzione di 3.240 milioni di euro, sia quelle in conto capitale, che presentano una riduzione di 5.326 milioni.

Nell’ambito delle spese correnti, il bilancio a legislazione vigente per il 2007 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2006, un incremento della spesa per interessi di 2.029 milioni di euro.

La tavola seguente illustra la ripartizione delle spese finali del bilancio dello Stato, ripartite per categorie, secondo la classificazione economica, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, evidenziando il raffronto tra il dato assestato 2006, come approvato dalla Camera (A.S. 1060), e il dato previsto a legislazione vigente per il 2007 e indicandone anche la variazione percentuale.

 

SPESE FINALI DEL BILANCIO DELLO STATO
(competenza- valori in milioni di euro)

CATEGORIE

ASS. 2006

BLV 2007

Var. %

Redditi da lavoro dipendente

84.383

83.942

-0,5

Consumi intermedi

10.309

8.577

-16,8

Imposte pagate sulla produzione

4.434

4.611

4,0

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

180.813

178.824

-1,1

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

4.635

3.826

-17,5

Trasferimenti correnti a imprese

4.575

3.840

-16,1

Trasferimenti all'estero

1.593

1.490

-6,5

Risorse proprie CEE

15.850

17.400

9,8

Interessi passivi e redditi da capitale

71.985

74.080

2,9

Poste correttive e compensative

17.004

15.562

-8,5

Ammortamenti

840

841

0,1

Altre uscite correnti

6.184

6.370

3,0

Totale Spese Correnti

402.604

399.364

-0,8

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

2.819

3.384

20,0

Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche

11.963

9.822

-17,9

Contributi agli investimenti ad imprese

6.848

4.112

-40,0

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private

34

26

-23,5

Contributi agli investimenti a estero

189

203

7,4

Altri trasferimenti in conto capitale

9.955

10.183

2,3

Acquisizioni di attività finanziarie

491

244

-50,3

Totale spese Conto Capitale

33.299

27.974

-16,0

Totale Spese Finali

435.902

427.338

-2,0


Le spese di parte corrente

Come si rileva nella relazione illustrativa del disegno di legge (A.C. 1747), che analizza il raffronto tra i dati a legislazione vigente 2007 e quelli del disegno di legge di assestamento 2006 (A.S. 1060), si rileva una riduzione delle spese correnti rispetto al 2006 pari a 3.240 milioni di euro.

La variazione delle spese correnti ha riguardato i seguenti comparti:

-          consumi intermedi (-1.731 milioni);

-          trasferimenti ad enti di previdenza (+1.527 milioni);

-          trasferimenti a regioni (-1.515 milioni) e a comuni (-1.878 milioni) in gran parte relativi alle risorse occorrenti per l'attuazione dei federalismo amministrativo;

-          trasferimenti ad imprese (-735 milioni);

-          finanziamento al bilancio dell'Unione Europea (+1.550 euro) dovuti all’incremento dei trasferimenti concernenti le risorse IVA e il contributo calcolato sul PNL;

-          interessi (+2.095 milioni) dovuti all’andamenti dei tassi.

Le spese in conto capitale

Le previsioni per il 2007 evidenziano complessivamente una riduzione (-5,3 miliardi di euro) della spesa in conto capitale, che passa dai 33,3 miliardi dell’assestamento 2006 ai 28 miliardi del bilancio a legislazione vigente 2007.

 


Tavole allegate
L’evoluzione delle spese
nel bilancio dello Stato per il 2007-2009

 

Tavola I       Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola II      Evoluzione della spesa finale per categorie e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola III     Le spese complessive per funzioni-obiettivo e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola IV    Andamento della spesa finale delle unità previsionali di base (III livello) e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

 

Tutti i dati delle spese sono al lordo dei rimborsi IVA e delle regolazioni debitorie.

 

 

Si segnala che i dati relativi all’assestato 2006 sono tratti dal disegno di legge iniziali (A.C. 1254).


Tavola I – Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

Rendiconto 2005

2006

2007

 

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

Economia e finanze

287.417

271.123

58,0

271.989

58,2

261.661

57,2

Sviluppo economico

 

 

 

 

 

7.800

1,7

Commercio internazionale

 

 

 

 

 

217

0,0

ex Attività produttive

4.250

4.248

0,9

2.392

0,5

 

 

Lavoro e previdenza sociale

 

 

 

 

 

54.902

12,0

Solidarietà sociale

 

 

 

 

 

16.611

3,6

ex Lavoro e politiche sociali

68.956

68.864

14,7

72.035

15,4

 

 

Giustizia

7.655

7.425

1,6

7.884

1,7

7.438

1,6

Affari esteri

2.511

2.340

0,5

2.074

0,4

1.894

0,4

Pubblica istruzione

 

 

 

 

 

42.250

9,2

Università e ricerca

 

 

 

 

 

10.554

2,3

ex Istruzione, università e ricerca

51.604

51.835

11,1

52.084

11,1

 

 

Interno

26.749

25.581

5,5

26.807

5,7

24.287

5,3

Ambiente e territorio

1.376

1.357

0,3

1.061

0,2

735

0,2

Infrastrutture

 

 

 

 

 

3.801

0,8

Trasporti

 

 

 

 

 

2.946

0,6

ex Infrastrutture e trasporti

7.779

7.414

1,6

7.151

1,5

 

 

Comunicazioni

396

384

0,1

252

0,1

229

0,1

Difesa

21.335

21.276

4,6

19.252

4,1

18.134

4,0

Politiche agricole

1.767

1.687

0,4

1.446

0,3

1.190

0,3

Beni e attività culturali

2.392

2.263

0,5

1.882

0,4

1.654

0,4

Salute

1.497

1.446

0,3

1.380

0,3

1.115

0,2

Totale spese finali

485.684

467.243

100

467.689

100

457.418

100


Tavola II – Evoluzione della spesa finale per categorie ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

Rendiconto 2005

2006

2007

 

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

Redditi da lavoro dipendente

82.601

81.743

17,5

85.329

18,2

83.941

18,4

Consumi intermedi

13.198

12.782

2,7

10.980

2,3

8.578

1,9

Imposte pagate sulla produzione

4.414

4.391

0,9

4.434

0,9

4.611

1,0

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

177.800

175.285

37,5

182.130

38,9

178.824

39,1

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

4.218

3.862

0,8

4.624

1,0

3.826

0,8

Trasferimenti correnti a imprese

5.074

4.875

1,0

4.591

1,0

3.840

0,8

Trasferimenti all'estero

1.704

1.615

0,3

1.592

0,3

1.490

0,3

Risorse proprie cee

15.700

14.480

3,1

15.850

3,4

17.400

3,8

Interessi passivi e redditi da capitale

76.413

70.671

15,1

71.693

15,3

74.080

16,2

Poste correttive e compensative

51.824

49.294

10,5

44.618

9,5

45.643

10,0

Ammortamenti

833

18

0,0

840

0,2

841

0,2

Altre uscite correnti

4.094

1.433

0,3

6.429

1,4

6.370

1,4

Totale spese correnti

437.873

420.449

90,0

433.110

92,6

429.444

93,9

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

6.199

6.170

1,3

3.819

0,8

3.384

0,7

Contributi investimenti ad amministrazioni pubbliche

16.931

16.768

3,6

12.038

2,6

9.822

2,1

Contributi agli investimenti ad imprese

8.383

8.233

1,8

6.833

1,5

4.112

0,9

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private

122

122

0,0

34

0,0

26

0,0

Contributi agli investimenti a estero

404

396

0,1

215

0,0

203

0,0

Altri trasferimenti in conto capitale

9.215

8.730

1,9

11.150

2,4

10.183

2,2

Acquisizioni di attività finanziarie

6.557

6.375

1,4

490

0,1

244

0,1

Totale spese conto capitale

47.811

46.794

10,0

34.579

7,4

27.974

6,1

Totale spese finali

485.684

467.243

100

467.689

100

457.418

100


Tavola III – Le spese complessive per funzioni-obiettivo ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

Rendiconto 2005

2006

2007

 

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

1 -Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

436.403

391.939

61,7

422.751

64,4

425.786

65,9

2 –       Difesa

21.055

20.772

3,3

17.664

2,7

16.162

2,5

3 -Ordine pubblico e sicurezza

22.566

22.054

3,5

22.295

3,4

20.152

3,1

4 -Affari economici

53.666

51.638

8,1

45.676

7,0

41.533

6,4

5 -Protezione dell'ambiente

2.081

2.021

0,3

1.697

0,3

1.168

0,2

6 -Abitazioni e assetto territoriale

2.505

2.276

0,4

1.624

0,2

1.475

0,2

7 -Sanità

16.114

15.788

2,5

12.533

1,9

8.893

1,4

8 -Attività ricreative, culturali e di culto

14.770

12.690

2,0

12.413

1,9

11.028

1,7

9 –       Istruzione

49.265

49.441

7,8

49.814

7,6

50.075

7,7

10- Protezione sociale

68.871

66.935

10,5

70.012

10,7

70.245

10,9

Spese complessive

687.296

635.554

100

656.479

100

646.517

100


Tavola IV – Andamento delle U.P.B. (III livello) ed incidenza percentuale sulle spese finali del bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

Rendiconto 2005

2006

2007

 

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

Funzionamento

83.642

82.498

17,7

81.757

17,5

81.326

17,8

Interventi

254.709

248.126

53,1

250.042

53,5

247.000

54,0

Oneri comuni

21.396

17.378

3,7

27.935

6,0

25.368

5,5

Trattamenti di quiescenza

1.081

1.169

0,3

1.066

0,2

1.080

0,2

Oneri del debito pubblico

77.045

71.278

15,3

72.310

15,5

74.670

16,3

Totale spese correnti

437.873

420.449

90,0

433.110

92,6

429.444

93,9

Investimenti

44.904

44.253

9,5

31.300

6,7

24.691

5,4

Altre spese in conto capitale

362

243

0,1

122

0,0

122

0,0

Oneri comuni

2.545

2.298

0,5

3.157

0,7

3.161

0,7

Totale conto capitale

47.811

46.794

10,0

34.579

7,4

27.974

6,1

Totale spese finali

485.684

467.243

100

467.689

100

457.418

100


La disciplina contabile: il bilancio dello Stato

Il bilancio dello Stato è il documento con il quale viene regolata la gestione finanziaria delle amministrazioni dello Stato, attraverso l’indicazione delle entrate e delle spese.

 

Ai sensi dell’articolo 81, comma primo, della Costituzione, l’iniziativa relativa alla presentazione in Parlamento del bilancio dello Stato è riservata al Governo. Il Parlamento approva il bilancio con legge.

L’articolo 81, comma terzo, della Costituzione dispone inoltre che “con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese”.

In base a tale disposizione costituzionale si è ritenuto che con la legge di approvazione del bilancio non si possa modificare la normativa sostanziale su cui si fonda l’acquisizione delle entrate e l’erogazione delle spese. Il bilancio pertanto quantifica le previsioni di entrata e di spesa in base alla disciplina vigente al momento in cui viene predisposto.

 

Sono invece determinate direttamente in sede di bilancio le spese di carattere discrezionale, vale a dire le spese, per lo più connesse all’operatività delle amministrazioni, la cui quantificazione non è riconducibile a disposizioni di legge e che comunque non sono giuridicamente obbligatorie.

 

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, presentato dal Governo entro il 30 settembre di ogni anno, è costituito :

§      da un unico stato di previsione dell’entrata, nel quale sono registrate le entrate di competenza di tutti i Ministeri (principalmente del Ministero dell’economia e delle finanze, ma anche degli altri Ministeri);

§      dagli stati di previsione della spesa, relativi ai singoli Ministeri con portafoglio[1];

§      dal quadro generale riassuntivo.

Il disegno di legge di bilancio viene esaminato congiuntamente al disegno di legge finanziaria nell’ambito della c.d. sessione di bilancio.

 

A seguito della riforma della struttura del bilancio dello Stato effettuata nel 1997 (legge n. 94/1997 e decreto legislativo n. 279/1997), all’interno di ciascuno stato di previsione, le voci contabili in rapporto alle quali sono indicate le previsioni di entrata e di spesa, in termini di competenza e di cassa, sono rappresentate dalle unità previsionali di base, che costituiscono l’unità elementare ai fini dell’approvazione parlamentare.

 

L’approvazione del bilancio con legge ha l’effetto giuridico di autorizzare l’amministrazione a percepire le entrate ed effettuare le spese iscritte in bilancio.

Le previsioni relative all’entrata hanno carattere estimativo: le amministrazioni dello Stato hanno comunque facoltà di accertare tutte le entrate per le quali, nel corso dell’esercizio, lo Stato acquisisca un credito e di incassare tutte le entrate versate presso la Tesoreria dello Stato.

L’approvazione delle previsioni di spesa ha invece carattere giuridicamente vincolante: le previsioni di spesa iscritte in bilancio costituiscono, infatti, il limite massimo entro il quale le amministrazioni dello Stato sono autorizzate ad assumere impegni di spesa (autorizzazioni di competenza) e ad effettuare pagamenti (autorizzazioni di cassa).

Bilancio di competenza e di cassa

Per ciascuna unità previsionale di base viene indicata la previsione di competenza e quella di cassa.

il bilancio dello Stato, pertanto, è un bilancio misto, vale a dire un bilancio redatto sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Le dotazioni di competenza quantificano l’entità prevista delle entrate che le amministrazioni statali acquisiranno il diritto di percepire (entrate che si prevede di accertare) e l’entità prevista delle spese che le amministrazioni statali assumeranno l’obbligo di effettuare (spese che si prevede di impegnare).

Le dotazioni di cassa quantificano l’entità prevista delle entrate che saranno incassate (vale a dire versate in Tesoreria) e delle spese che saranno pagate (erogate dalla Tesoreria).

La competenza, pertanto, tiene conto del momento in cui sorge il titolo giuridico dal quale deriva l’entrata o la spesa; la cassa, invece, si riferisce al compimento, di fatto, delle operazioni di incasso e di pagamento.

 

Le previsioni di cassa sono determinate assumendo come limite massimo, per quanto concerne l’entrata, la massa acquisibile, e per quanto concerne la spesa, la massa spendibile.

La massa acquisibile e spendibile è data dalla somma della consistenza dei residui (rispettivamente attivi e passivi) e della dotazione di competenza.

 

Si definiscono residui attivi le entrate le entrate accertate, ma non incassate, vale a dire le entrate per le quali ha avuto luogo l’accertamento, ma, entro il termine dell’esercizio finanziario, non è stato effettuato il versamento in Tesoreria.

Si definiscono residui passivi le spese che sono state impegnate, ma non sono state pagate, perché non si è concluso entro la fine dell’esercizio il relativo procedimento di spesa.

In deroga al principio generale per il quale le somme stanziate che alla fine dell’esercizio non siano state impegnate costituiscono economie di bilancio, può essere autorizzata la conservazione in bilancio anche di somme non impegnate. Più precisamente, per gli stanziamenti relativi a spese in conto capitale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del R.D. n. 2440/1923, la conservazione in bilancio anche se, entro la fine dell’esercizio finanziario, non siano stati impegnati (residui di stanziamento o residui impropri).

 

Sono oggetto di approvazione parlamentare soltanto le previsioni di competenza e di cassa.

Per quanto riguarda i residui, che sono indicati a fini conoscitivi, la quantificazione nel disegno di legge di bilancio è effettuata in via presuntiva. L’esatto ammontare dei residui al 1° gennaio dell’anno di riferimento sarà determinato in sede di rendiconto relativo all’esercizio precedente.

La classificazione delle entrate e delle spese

Gli stanziamenti, sia di entrata che di spesa, sono classificati secondo i criteri dettati dall’art. 4, comma 1, della legge n. 94/1997.

 

In particolare, le entrate sono classificate per:

§      Centri di responsabilità amministrativa, che indicano le strutture amministrative cui compete la gestione;

§      Titoli, che sono individuati in numero di quattro. Titolo I: entrate tributarie; Titolo II: entrate extra-tributarie; Titolo III: entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti; Titolo IV: entrate derivanti da accensione di prestiti. I primi tre titoli rappresentano le entrate finali;

§      Unità previsionali di base, che costituiscono oggetto di approvazione parlamentare e, pertanto, possono essere oggetto di emendamento nel corso dell’esame parlamentare;

§      Capitoli, che rappresentano una ripartizione delle unità previsionali di base ai fini della gestione e della rendicontazione.

 

Le spese sono classificate per:

§      Centri di responsabilità amministrativa, che indicano le strutture amministrative cui compete la gestione, e specificamente l’assunzione degli impegni di spesa e l’emissione dei titoli di pagamento;

§      Titoli, che sono individuati in numero di tre. Titolo I: spese correnti; Titolo II: spese in conto capitale; Titolo III: rimborso di passività finanziarie. I primi due titoli rappresentano le spese finali;

§      Unità previsionali di base che costituiscono oggetto di approvazione parlamentare e, pertanto, possono essere oggetto di emendamento nel corso dell’esame parlamentare;

§      Capitoli, che rappresentano un’ulteriore ripartizione delle unità revisionali di base, effettuata tenendo conto dell’oggetto, del contenuto economico e funzionale, del carattere obbligatorio o discrezionale della spesa.

Le unità previsionali di base

Le unità previsionali di base (UPB) rappresentano le voci fondamentali della struttura del bilancio dello Stato, come delineata dalla legge di riforma n. 94/1997 e dal conseguente decreto legislativo n. 279/1997, in quanto costituiscono l’oggetto dell’approvazione parlamentare.

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 279/97, la determinazione delle UPB deve assicurare la rispondenza della gestione finanziaria agli obiettivi posti all'azione amministrativa dello Stato

A tal fine, le unità previsionali di base sono articolate per centri di responsabilità amministrativa, che corrispondono alle strutture dell’amministrazione chiamate a gestire le risorse finanziarie.

All’interno di ciascun stato di previsione, le UPB della spesa sono ripartite, in primo luogo per centri di responsabilità amministrativa e, in secondo luogo, per titoli (spesa corrente, spesa in conto capitale, rimborso di passività finanziarie).

 

Al terzo livello, le UPB di spesa corrente sono distinte in:

§      spese di funzionamento;

§      spese per interventi;

§      spese per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi;

§      spese per oneri del debito pubblico;

§      spese per oneri comuni.

Per la spesa in conto capitale, le UPB sono articolate in:

§      spese di investimento;

§      spese per oneri comuni;

§      altre spese.

 

Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

a)      l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b)      l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce (competenza);

c)      l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce (cassa), che si riferiscono in modo indistinto sia alle operazioni in conto competenza che a quelle in conto residui.

 

La ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base viene esposta, a scopo esclusivamente conoscitivo, nelle tabelle allegate al disegno di legge di bilancio, concernenti lo stato di previsione dell’entrata e ciascun stato di previsione della spesa.

I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

La ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli viene effettuata successivamente all’approvazione e alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

La classificazione funzionale e la classificazione economica

Per rendere più significativa la lettura del bilancio, la legge 468/1978 e successive modificazioni prevede che, in appositi allegati (contenuti, a livello generale, nel quadro generale riassuntivo, e, in modo più dettagliato, negli stati di previsione del disegno di legge presentato dal Governo) gli stanziamenti di spesa siano ripartiti secondo l’analisi funzionale e secondo l’analisi economica.

Queste ripartizioni, pur non essendo oggetto di votazione in Parlamento, hanno un rilevante valore conoscitivo.

In primo luogo la riforma del bilancio ha previsto la classificazione degli stanziamenti di spesa per funzioni-obiettivo (analisi funzionale), con l’intento di evidenziare la ripartizione delle risorse tra le diverse finalità della spesa, ovvero tra le diverse politiche di settore che si intendono attuare.

Oltre all’analisi funzionale, è prevista la classificazione per categorie (analisi economica), che mira ad evidenziare l’effetto che le spese di bilancio hanno sul sistema economico nazionale. Per questo, con la riforma del bilancio, si è previsto che le categorie economiche siano definite in conformità con gli schemi di classificazione del sistema di contabilità nazionale, che è identico per tutti i paesi membri della Comunità europea.

Anche per le entrate viene esposta una classificazione per categorie, che tuttavia non è ancora stata riformulata in base ai criteri della contabilità nazionale, ma fa riferimento, piuttosto, alla natura dei proventi.


La disciplina contabile: la legge finanziaria

La legge finanziaria costituisce lo strumento attraverso il quale viene modificata la legislazione vigente al fine di conseguire gli obiettivi finanziari stabiliti nel DPEF e nell’eventuale Nota di aggiornamento, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.

A tal fine gli effetti, in termini di entrata e di spesa, delle disposizioni contenute nella legge finanziaria, una volta che quest’ultima è stata approvata da ciascun ramo del Parlamento, sono recepiti nel bilancio dello Stato per effetto dell’approvazione della Nota di variazioni. Attraverso la Nota di variazioni, infatti, le previsioni del bilancio dello Stato, che viene presentato in Parlamento in base alla legislazione vigente, sono modificate per tenere conto degli effetti delle norme contenute nella legge finanziaria.

La legge finanziaria risulta pertanto lo strumento di attuazione della manovra di finanza pubblica, vale a dire del complesso di interventi per mezzo dei quali viene operata una correzione degli andamenti tendenziali (gli andamenti a legislazione vigente) del bilancio dello Stato e della finanza pubblica, in modo da adeguarli al perseguimento degli obiettivi programmati.

 

Il contenuto della legge finanziaria è stabilito dall’articolo 11 della legge della legge n. 468/1978, e successive modificazioni.

 

In base al citato articolo (comma 3), possono essere contenute nell’articolato della legge finanziaria le seguenti disposizioni:

§      il livello massimo di saldo netto da finanziare, in termini di competenza, e di ricorso al mercato finanziario, vale a dire il tetto massimo del nuovo indebitamento aggiuntivo consentito in ciascuno degli anni del periodo considerato nel bilancio pluriennale (lett. a); con riferimento al livello massimo di saldo netto da finanziare, sono distintamente indicate le eventuali regolazioni debitorie pregresse;

§      le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni e le altre misure che incidono sulla determinazione quantitativa della prestazione, relativamente ad imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione (lett. b);

§      l'importo complessivo massimo destinato, per ciascun anno, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale (lett. h);

§      altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla finanziaria da norme vigenti (lett. i);

§      norme che comportino aumenti di entrata o riduzioni di spesa, escluse quelle a carattere ordinamentale o organizzatorio, a meno che si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi (lett. i-bis, introdotta dal comma 17 dell'art. 2 della legge n. 208/1999);

§      norme che comportino aumenti di spesa o riduzioni di entrata, il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale (lett. i-ter, introdotta dal comma 17 dell'art. 2 della legge n. 208/1999);

Fin dalla prima applicazione delle innovazioni introdotte con la legge n. 208/1999, la possibilità di inserire nella legge finanziaria interventi espansivi a sostegno dell’economia è stata interpretata, in sede parlamentare, nel senso che tali interventi possono essere finalizzati anche al sostegno del reddito.

§      norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi dalla cui attuazione siano derivati oneri maggiori rispetto a quelli previsti (lettera i-quater, introdotta dal comma 01, lett. a), dell'art. 1 del D.L. n. 194/2002 come modificato dalla legge di conversione n. 246/2002).

Di conseguenza, ai sensi del comma 01, lett. b), dell'art. 1 del D.L. n. 194/2002, come modificato dalla relativa legge di conversione, in allegato alla legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati ai sensi dell’art. 11-ter, comma 7, della L. n. 468/1978, per correggere gli effetti finanziari di leggi che abbiano registrato oneri superiori a quelli previsti, e le misure correttive inserite a tal fine nella legge finanziaria medesima.

 

Nelle Tabelle approvate con la legge finanziaria sono disposti:

§      gli importi dei fondi speciali destinati al finanziamento di provvedimenti che si prevede saranno approvati nel corso d'anno (lett. g). I fondi speciali sono indicati per Ministeri in due distinte tabelle, una per la parte corrente e l'altra per quella in conto capitale (rispettivamente, Tabelle A e B).

La legge n. 468/1978 ha inoltre previsto l'introduzione nei fondi speciali di accantonamenti di segno negativo, relativi cioè a provvedimenti di risparmio di spesa o di aumento di entrata, il cui perfezionamento in corso di anno condiziona per pari ammontare la successiva approvazione di provvedimenti collegati ad accantonamenti positivi;

§      la determinazione per ciascun anno del finanziamento da iscrivere in bilancio per le leggi di spesa permanenti la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sia che si tratti di spese di parte corrente che di spese in conto capitale (Tabella C – lett. d), come modificata dal comma 15 dell'art. 2 della legge n. 208/1999).

Le leggi di spesa quantificate nella Tabella C sono, in gran parte, riferite a trasferimenti di risorse per il funzionamento di enti, organi, autorità amministrative indipendenti e Agenzie di settore, leggi di spesa relative al finanziamento di alcuni fondi (Università, Osservatori, Protezione civile);

§      il rifinanziamento, per un solo anno, di interventi di conto capitale per i quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché il rifinanziamento, per uno o più degli anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di particolare rilievo definiti di "sostegno dell'economia", classificati tra le spese in conto capitale. Mentre il finanziamento annuale può essere autonomamente disposto al momento della predisposizione dalla legge finanziaria, il rifinanziamento pluriennale deve essere previsto dalla legge sostanziale, (Tabella D – lett. f), modificata dal comma 16 dell'art. 2 della legge n. 208);

§      la riduzione per ciascun anno di autorizzazioni legislative di spese: il cosiddetto "definanziamento" (Tabella E – lett. e);

§      la determinazione (le c.d. “rimodulazioni”), per le leggi di spesa a carattere pluriennale, ripartite per settori di intervento, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati (Tabella F – lett. c) dell'art. 11, comma 3).


GLOSSARIO
DEI PRINCIPALI TERMINI MACROECONOMICI E DI FINANZA PUBBLICA

 

 

Accensione di prestiti

Ammontare delle operazioni di indebitamento a medio e lungo termine (debito patrimoniale), con esclusione di quelle di durata inferiore all’anno (debito fluttuante). In sede previsionale, nel bilancio dello Stato, l’accensione di prestiti coincide con il ricorso al mercato [®].

 

Amministrazioni pubbliche

Nell’ambito del sistema di contabilità nazionale, complesso delle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita ovvero nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese; le risorse principali sono costituite da versamenti obbligatori effettuati direttamente o indirettamente da unità appartenenti ad altri settori.

Il settore delle amministrazioni pubbliche è composto di tre sottosettori:

1) amministrazioni centrali, che comprendono i ministeri, la Presidenza del Consiglio, gli organi costituzionali (Camera, Senato, Presidenza della Repubblica, Corte costituzionale) e quelli a rilevanza costituzionale (Corte dei Conti, CSM, CNEL) e gli enti centrali con competenza su tutto il territorio del paese (quali ANAS, CONI, CNR, ISTAT, Autorità amministrative indipendenti...);

2) amministrazioni locali, che comprendono gli enti la cui competenza è limitata ad una parte del territorio nazionale (quali regioni, province, comuni, ASL, Aziende ospedaliere, IRCCS, camere di commercio, università, autorità portuali…)

3) enti di previdenza e assistenza.

Le pubbliche amministrazioni costituiscono il settore di contabilità nazionale preso a riferimento in ambito europeo per la definizione dei parametri di finanza pubblica previsti dal Trattato di Maastricht.

Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato [®]sono individuate annualmente in un elenco pubblicato dall’ISTAT. L'elenco è stato da ultimo aggiornato dall’ISTAT con Comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 luglio 2006, n. 174. La compilazione di tale elenco risponde a norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario. Secondo il SEC95 (Sistema europeo dei Conti) [®], ogni unità istituzionale viene classificata nel settore delle pubbliche amministrazioni  sulla base di criteri di natura prevalentemente economica, indipendentemente dal regime giuridico che la governa.

 

Avanzo (complessivo, corrente, primario)

 

® “Saldo complessivo”, “Saldo corrente”, “Saldo primario”.

 

Capitolo

Voce contabile individuata nell’ambito di ciascuna unità previsionale di base [®], rilevante ai soli fini della gestione e della rendicontazione. I capitoli non sono oggetto di approvazione parlamentare.

L’articolazione delle U.P.B. in capitoli - in relazione allo specifico oggetto per l’entrata e secondo il contenuto economico e funzionale della spesa – è effettuata, annualmente, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato contestualmente all’entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio.

 

Cassa (bilancio di)

Bilancio nel quale le previsioni di entrata si riferiscono agli incassi e le previsioni di spesa ai pagamenti [® “Entrata (procedimento contabile)”, “Spesa (procedimento contabi­le)”].

Il bilancio annuale di previsione dello Stato viene redatto sia in termini di cassa che in termini di competenza [®].

 

Centro di costo

Unità organizzativa cui è assegnata la responsabilità di gestire risorse che generano costi. E’ la struttura in riferimento alla quale sono effettuate le rilevazioni della contabilità economica per centri di costo [®].

 

Centro di responsabilità amministrativa

Ufficio di livello dirigenziale generale cui sono attribuite, nell’ambito di ciascuno stato di previsione, le risorse finanziarie individuate da un insieme di unità previsionali di base [®] deliberate dal Parlamento. I centri di responsabi­lità amministrativa sono individuati in modo da assicurare il costante adeguamento della struttura del bilancio dello Stato all’organizzazione dell’Amministrazione statale.

 

Classificazione economica

Aggregazione delle spese e delle entrate secondo la loro natura economica, articolata in categorie.

Le principali categorie della tradizionale classificazione economica delle entrate del bilancio dello Stato sono: Imposte sul patrimonio e sul reddito, Tasse e imposte sugli affari, Imposte sulla produzione, consumi e dogane, Monopoli, Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco, Proventi dei beni dello Stato, dei servizi pubblici minori e speciali, Interessi su anticipazioni e crediti vari del tesoro.

La classificazione economica delle spese finali del bilancio dello Stato è stata rielaborata secondo i criteri di contabilità nazionale previsti dal SEC95 [®]; le principali voci sono: Redditi da lavoro dipendente [®], Consumi intermedi [®], Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, a famiglie e istituzioni sociali private, a imprese, Interessi passivi e redditi da capitale, Investimenti fissi lordi [®] e acquisti di terreni, Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche e a imprese, Acquisizioni di attività finanziarie.

 

Classificazione funzionale

Aggregazione delle spese in base alle finalità cui sono destinate, articolata in funzioni-obiettivo [®].

 

Competenza (bilancio di)

 

Bilancio in cui vengono iscritte, relativamente al periodo considerato, le entrate sulla base degli accertamenti e le spese sulla base degli impegni [® “Entrata (procedimento contabile)” e “Spesa (procedimento contabile)”].

Il bilancio annuale di previsione viene redatto sia in termini di competenza (giuridica) che in termini di cassa [®].

 

Consumi intermedi

Corrispondono al valore dei beni e dei servizi consumati quali input nel processo di produzione nelle attività delle pubbliche amministrazioni, con esclusione del capitale fisso (il cui consumo è registrato come ammortamento). I beni e i servizi possono essere trasformati oppure esauriti nel processo produttivo.

 

Contabilità economica per centri di costo

Secondo quanto disposto dalla legge n. 94/1997, a partire dal 2000, per le Amministrazioni dello Stato è stato introdotto un sistema di contabilità analitica per centri di costo, volta ad individuare i costi di gestione di ciascuna organizzazione, cioè il valore dei fattori produttivi impiegati per la produzione di determinati beni o l’erogazione di determinati servizi. Il sistema di contabilità economica analitica si articola in centri di costo [®], servizi (che rappresentano le attività svolte dai singoli centri di costo) e piano dei conti (che rappresenta lo strumento, articolato su più livelli, mediante il quale viene effettuata la rilevazione economica dei costi).

 

Conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni

Conto che espone le entrate e le spese del settore isti­tuzionale delle amministrazioni pubbliche [®], nell’ambito del sistema di contabilità nazionale. Esso viene predisposto in termini di competenza economica.

Nel conto economico consolidato delle P.A. sono registrate solo le operazioni finali in grado di incidere sulla situazione economica o patrimoniale degli altri soggetti istituzionali, mentre sono escluse tutte le operazioni finanziarie con le quali ad una passività di un settore corrisponde una attività di un altro (concessione di mutui, partecipazioni e conferimenti, riscossione di crediti).

Il conto consolidato delle P.A. è il quadro contabile di riferimento per la programmazione degli obiettivi di finanza pubblica, sia a livello comunitario (negli aggiornamenti annuali del programma di stabilità) sia a livello nazionale (nel documento di programmazione economico-finanziaria).

 

Conto riassuntivo del Tesoro

Documento che, pubblicato mensilmente in Gazzetta ufficiale, dà conto di tutte le operazioni di tesoreria [®] (incassi e pagamenti in termini di competenza e residui; debiti e crediti di tesoreria). Per ciascun periodo di riferimento evidenzia: il risparmio pubblico [®], il saldo da finanziare [®], il disavanzo complessivo [® saldo complessivo] e la situazione del Tesoro.

 

Debito delle amministrazioni pubbliche (debito pubblico)

 

E’ l’insieme delle passività finanziarie del settore delle amministrazioni pubbliche; è consolidato tra e nei sottosettori, ossia esclude le passività incluse nell’attivo degli enti appartenenti allo stesso settore.

L’aggregato include i seguenti strumenti finanziari:

a) le monete e i depositi; questi comprendono le monete in circolazione, i depositi presso la tesoreria statale intestati a soggetti non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche e la raccolta postale inclusa nel passivo di queste ultime;

b) i titoli diversi dalle azioni (esclusi gli strumenti finanziari derivati) emessi dallo Stato e dalle amministrazioni locali;

c) i prestiti erogati in favore di enti appartenenti alle Amministrazioni pubbliche o il cui onere di rimborso sia a carico di queste ultime.

Il debito delle amministrazioni pubbliche è calcolato dalla Banca d’Italia in coerenza con i criteri definiti dall’Unione europea.

 

Disavanzo (deficit)

 

Saldo negativo dei conti di finanza pubblica. Se riferito a conti economici corrisponde all’indebitamento netto [®]; se riferito a conti finanziari coincide con il fabbisogno [®].

In base ai parametri definiti in sede europea, per disavanzo si intende l’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni [®].

 

Disavanzo (complessivo, corrente, primario)

 

® “Saldo complessivo”, “Saldo corrente”, “Saldo primario”.

 

Entrata

(procedimento contabile)

 

Come disposto dal regolamento di contabilità generale, le entrate dello Stato sono costituite da tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura, che lo Stato ha il diritto di riscuotere in virtù di leggi, regolamenti o altro titolo.

Il procedimento contabile di entrata si articola in tre fasi:

1) accertamento: fase in cui sorge per lo Stato il diritto a percepire una determinata somma attraverso l’iden­tificazione della ragione del credito e la persona che ne è debitrice; 2) riscossione: fase che consiste nell’esigere dal debitore la somma dovuta allo Stato; 3) versamento: fase in cui le somme riscosse sono versate nella tesoreria dello Stato.

 

Entrate complessive

Costituiscono la somma totale delle entrate.

Nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni [®], corrispondono alla somma delle entrate correnti [®]e delle entrate in conto capitale[®].

Nel bilancio dello Stato corrispondono alla somma dei quattro titoli delle entrate: Titolo I – “entrate tributarie”, Titolo II – “entrate extratributarie” (che insieme costituiscono le entrate correnti), Titolo III – “alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti” (entrate in conto capitale) e Titolo IV – .”accensione di prestiti” [®].

 

Entrate correnti

Nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni [®], sono costituite principalmente da entrate tributarie (imposte dirette e indirette [®]) e dai contributi sociali (effettivi e figurativi) [®].

Nel bilancio dello Stato, corrispondono ai primi due titoli delle entrate: Titolo I – “entrate tributarie”, in cui rientrano le entrate di natura fiscale (IRPEF, IRPEG, IRAP, IVA ecc.) e Titolo II – “entrate extratributarie” nel quale sono considerati tutti i proventi diversi da quelli di carattere fiscale, che non incidono sul patrimonio.

 

Entrate in conto capitale

Nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni [®], sono le entrate derivanti da imposte in conto capitale [®], da cofinanziamenti dell’Unione europea e da trasferimenti in conto capitale delle imprese e delle famiglie.

Nel bilancio dello Stato, corrispondono al Titolo III delle entrate – “alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti”.

 

Entrate finali

Nel bilancio dello Stato, sommatoria dei primi tre titoli delle entrate: Titolo I – “entrate tributarie”, Titolo II – “entrate extratributarie” (che insieme costituiscono le entrate correnti) e Titolo III – “alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti” (entrate in conto capitale).

Esse rappresentano le risorse definitivamente acquisite al bilancio per il raggiungimento dei fini istituzionali, con esclusione delle entrate derivanti dall’accensione di prestiti [®].

 

Fabbisogno

Risultato differenziale relativo ai conti di cassa, che evidenzia l’eccedenza dei pagamenti rispetto agli incassi con riferimento al complesso delle operazioni di parte corrente, in conto capitale e finanziarie. Quando gli incassi superano le erogazioni si ha la cd. “disponibilità”.

Il fabbisogno è un dato monetario, in quanto costituisce il quantitativo di risorse monetarie e finanziarie necessarie a colmare lo squilibrio tra i flussi di entrate e di spese dello Stato o di aggregati più vasti.

Nella Relazione trimestrale di cassa, esso viene calcolato con riferimento al settore statale [®] e al settore pubblico [®].

 

Fabbisogno complessivo

 

E’ il fabbisogno [®] aumentato delle regolazioni debitorie pregresse [®] effettuate (o da effettuare) in contanti nei confronti dei soggetti esterni al settore cui si riferisce il conto e diminuito dei crediti maturati a fine periodo da parte dei fornitori.

 

Fabbisogno primario

E’ il fabbisogno [®] calcolato al netto delle uscite per interessi passivi.

 

Fondi speciali

 

Somme, iscritte su apposite unità previsionali di base (una di parte corrente e una in conto capitale) dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati dal Parlamento negli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale. L’ammontare del fondo speciale di parte corrente e del fondo speciale di conto capitale è determinato, rispettivamente, dalla tabella A e dalla tabella B della legge finanziaria. Le tabelle A e B indicano altresì gli accantonamenti relativi ai singoli Ministeri nei quali ciascun fondo è ripartito. Le quote del fondo speciale di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quello in conto capitale non utilizzate entro l’anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio.

 

Funzioni obiettivo

Voci della classificazione funzionale [®] individuate con riguardo all’esigenza di definire le politiche pubbliche di settore. La classificazione per funzioni obiettivo è articolata su quattro livelli, di cui i primi tre sono tratti dalla classificazione standard adottata in sede europea (COFOG-SEC95), mentre il quarto livello, determinato in sede nazionale, indica gli obiettivi perseguiti da ciascuna amministrazione. Il primo livello (divisioni) rappresenta i fini primari perseguiti dalle Amministrazioni; il secondo (gruppi) esprime le specifiche aree di intervento delle politiche pubbliche; il terzo (classi) identifica i comparti di attività in cui si articolano le aree di intervento del livello precedente; il quarto livello (missioni istituzionali) rappresenta gli obiettivi perseguiti da ciascuna Amministrazione.

Le funzioni-obiettivo di primo livello sono 10: Servizi generali delle pubbliche amministrazioni; Difesa, Ordine pubblico e sicurezza, Affari economici, Protezione dell’ambiente, Abitazioni e assetto territoriale, Sanità, Attività ricreative, culturali e di culto, Istruzione, Protezione sociale.

 

Imposte in conto capitale

Sono le imposte percepite a intervalli irregolari, e solo saltuariamente, sul valore delle attività o del patrimonio netto o sul valore dei beni trasferiti per effetto di lasciti, donazioni o altri trasferimenti.

Comprendono:

a) le imposte sui trasferimenti in conto capitale, quali le imposte sulle successioni e sulle donazioni, con esclusione delle imposte sulle vendite di beni (che non costituiscono trasferimenti);

b) le imposte straordinarie sulle attività o sul patrimonio netto (quali i condoni).

 


Indebitamento netto

 

Nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni [®], è il saldo conclusivo risultante dalla differenza tra le spese complessive [®] e le entrate complessive [®]; se le entrate superano le spese, si ha “accreditamento netto”. Quando si indica genericamente l’indebitamento netto, si intende fare riferimento a questo saldo, che è il parametro di riferimento per il rispetto dei vincoli sul disavanzo (o deficit) previsti a livello europeo.

Analogamente, nel bilancio dello Stato si definisce indebitamento (o accrescimento) netto il saldo risultante dalla differenza tra le entrate complessive [®] e le spese complessive [®], escluse le operazioni finanziarie (partecipazioni azionarie e conferimenti, concessione e riscossione di crediti e accensione e rimborso di prestiti).

 

Indebitamento netto strutturale

È l’indebitamento netto (riferito al conto economico consolidato della pubbliche amministrazioni) [®] depurato degli effetti del ciclo economico. Con lo stesso termine può peraltro intendersi l’indebitamento netto depurato degli effetti del ciclo economico e al netto delle misure una tantum.

 

Inflazione

L'inflazione al consumo è un processo di aumento del livello generale dei prezzi dell'insieme dei beni e servizi destinati al consumo delle famiglie. Generalmente, si misura attraverso la costruzione di un indice dei prezzi al consumo, cioè uno strumento statistico che misura le variazioni nel tempo dei prezzi di un insieme di beni e servizi, chiamato paniere, rappresentativo dei consumi delle famiglie in uno specifico anno.

L'ISTAT produce tre diversi indici dei prezzi al consumo:

§       l’indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC), che misura l'inflazione a livello dell'intero sistema economico italiano.

§       l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), si riferisce ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente (non agricolo). E' l'indice usato per adeguare periodicamente i valori monetari (ad esempio gli affitti o gli assegni dovuti al coniuge separato);

§       l'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA), sviluppato per assicurare una misura dell'inflazione comparabile a livello europeo. Prende a riferimento l'intera collettività nazionale, ma si differenzia dagli altri due indici perché il paniere esclude, sulla base di un accordo comunitario, le lotterie, il lotto, i concorsi pronostici e i servizi relativi alle assicurazioni sulla vita. A differenza degli altri due indici, inoltre considera non il prezzo pieno di vendita ma prezzo effettivamente pagato dal consumatore (ad esempio, nel caso dei medicinali, mentre per gli indici nazionali viene considerato il prezzo pieno del prodotto, per quello armonizzato europeo il prezzo di riferimento è rappresentato dalla quota effettivamente a carico del consumatore, cioè il ticket); l’indice armonizzato europeo tiene inoltre conto delle riduzioni temporanee di prezzo (saldi e promozioni).

L’indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale e l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati sono calcolati anche al netto dei tabacchi.

 

Inflazione programmata

Rappresenta il tasso di inflazione fissato nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) come valore di riferimento per l’anno successivo. Tale tasso viene rapportato all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, esclusi i tabacchi [® “Inflazione”]. Il tasso di inflazione programmata rappresenta il parametro di riferimento per la definizione degli aumenti salariali nella contrattazione nazionale.

 

Investimenti fissi lordi

Sono costituti dalle acquisizioni, al netto delle cessioni, di capitale fisso effettuate dai produttori residenti (cui si aggiungono gli incrementi di valore dei beni materiali non prodotti). Il capitale fisso consiste di beni materiali e immateriali prodotti destinati a essere utilizzati nei processi produttivi per un periodo superiore a un anno.

Sono fissi in quanto non comprendono le variazioni delle scorte e degli oggetti di valore.

Sono lordi in quanto includono gli ammortamenti.

 

Perenzione amministrativa

Eliminazione dalla contabilità finanziaria dei residui passivi [®] per i quali non siano state effettuate le relative operazioni di pagamento.

I residui passivi relativi a spese correnti si intendono perenti decorsi due esercizi finanziari successivi a quello della loro iscrizione in bilancio (con l’eccezione dei residui relativi a spese per lavori, forniture e servizi, che si intendono perenti decorsi tre esercizi finanziari). I residui passivi relativi alle spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio non oltre il settimo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione.

 

PIL – Prodotto interno lordo

(nominale e reale)

Corrisponde alla produzione totale di beni e servizi dell’economia, diminuita dei consumi intermedi [®] e aumentata dell’IVA [®] e delle imposte indirette [®]  sulle importazioni [®]. È altresì pari alla somma dei valori aggiunti delle varie branche di attività economica, aumentata delle imposte sui prodotti (incluse l’IVA e le imposte sulle importazioni), al netto dei contributi ai prodotti e dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM).

Quando gli importi sono espressi in termini di valori correnti ci si riferisce al PIL ai prezzi di mercato o PIL nominale.

Per determinare il PIL reale, al fine di disporre di un indicatore sulla crescita dell’economia depurato dall’inflazione, è necessario fare riferimento al PIL a prezzi costanti o, in base alla nuova metodologia adottata dall’ISTAT nel marzo 2006, al PIL calcolato sulla base degli indici a catena.

 

Prestazioni sociali

Sono trasferimenti correnti, in denaro o in natura, finalizzati a sollevare queste ultime dagli oneri derivanti da determinati rischi o bisogni (quali malattia, vecchiaia, morte, invalidità, disoccupazione…).

Comprendono trasferimenti correnti e forfettari dei sistemi privati di assicurazione sociale con o senza costituzione di riserve e i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche e istituzioni senza scopo di lucro, al servizio delle famiglie non subordinati al pagamento di contributi (assistenza).

 

Redditi da lavoro dipendente

Secondo il SEC95 [®], corrispondono al costo sostenuto dai datori di lavoro a titolo di remunerazione dell'attività prestata alle proprie dipendenze dai lavoratori sia manuali che intellettuali. Sono composti dalle retribuzioni lorde e dai contributi sociali effettivi e/o figurativi [®].

 

Regolazioni contabili

 

Definizione contabile di partite debitorie e creditorie tra lo Stato e gli altri soggetti giuridici con iscrizione del relativo importo nei rispettivi bilanci.

Regolazioni debitorie pregresse

 

Operazioni con cui lo Stato regola in contanti o in titoli la posizione debitoria propria o di un altro soggetto pubblico, relativa a transazioni effettuale in esercizi precedenti.

 

Residui (propri)

 

Si distinguono in residui attivi, che corrispondono a entrate accertate ma non ancora riscosse o versate e residui passivi, che corrispondono a spese impegnate ma non ancora pagate [® “Entrate (procedimento contabile)” e “Spesa (procedimento contabile)”].

I residui vengono accertati al momento della chiusura dell’anno finanziario ed iscritti nel Rendiconto generale; essi vengono mantenuti nella contabilità degli esercizi successivi fino a quando non siano effettuale le relative operazioni di incasso o pagamento oppure, nel caso dei residui passivi, siano eliminati per perenzione [®].

I residui attivi, che rappresentano dei credito vantati dallo Stato, vengono classificati in funzione della loro esigibilità: quelli considerati assolutamente inesigibili vengono eliminati dalle scritture contabili con decreto ministeriale.

 

Residui di stanziamento

(impropri)

Stanziamenti di bilancio relativi a spese per i quali è autorizzata la conservazione in bilancio anche se, entro la fine dell’esercizio finanziario, non hanno dato luogo all’assunzione di impegni verso terzi (per questo differiscono dai residui propri).

In via generale i residui di stanziamento relativi a spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio fino all’esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione; se iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell’ultimo quadrimestre, possono essere mantenuti in bilancio fino al secondo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione. La conservazione in bilancio dei residui di stanziamento è subordinata alla ricognizione da parte del Ministe­ro dell’economia e delle finanze dello stato di attuazione dei programmi per i quali le somme sono state stanziate.

 

Ricorso al mercato

 

Con riferimento al bilancio dello Stato, risultato differenziale tra le entrate finali [®] e le spese complessive [®].

Esso esprime l’entità dell’indebitamento a medio e a lungo termine relativo all’anno di riferimento. In sede previsionale il limite del ricorso al mercato è fissato dalla legge finanziaria.

 

Risparmio pubblico

 

Con riferimento al bilancio dello Stato, è il saldo corrente [®], risultante dalla differenza tra il totale dei primi due titoli delle entrate (entrate tributarie+entrate extratribu­tarie=entrate correnti [®]) e il primo titolo della spesa (spese correnti [®]).

 

Saldo complessivo

Saldo (avanzo o disavanzo) risultante dalla differenza tra le entrate complessive [®]e le spese complessive [®].

Saldo corrente

Saldo (avanzo o disavanzo) risultante dalla differenza tra le entrate correnti [®] e le spese correnti [®].

 

Saldo finale

Nel bilancio dello Stato, saldo (avanzo o disavanzo) risultante dalla differenza tra le entrate finali [®] e le spese finale [®].

 

Saldo in conto capitale

Saldo (avanzo o disavanzo) risultante dalla differenza tra le entrate in conto capitale  [®] e le spese in conto capitale [®].

 

Saldo netto da finanziare

 

Nel bilancio dello Stato, risultato differenziale tra le entrate finali [®] e le spese finali [®]; sono dunque escluse operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il limite massimo del saldo netto da finanziare in termini di competenza è indicato nel DPEF e, quindi, fissato normativamente nella legge finanziaria, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale.

Se le entrate superano le spese si parla di “saldo netto da impiegare”

 

Saldo primario

Saldo (avanzo o disavanzo) risultante dalla differenza tra le entrate complessive [®] e le spese complessive [®], al netto della spesa per interessi passivi.

 

SEC 95
(Sistema europeo dei conti nazionali e regionali)

Sistema armonizzato di contabilità nazionale, che permette una descrizione quantitativa completa e comparabile della situazione economica dei paesi membri dell'Unione europea (UE), attraverso un sistema integrato di conti di flussi e di conti patrimoniali definiti per l'intera economia e per raggruppamenti di operatori economici (settori istituzionali). I settori istituzionali individuati sono cinque: società non finanziarie; società finanziarie; amministrazioni pubbliche; famiglie; istituzioni sociali private. In rapporto all’Unione economica e monetaria assume specifico rilievo il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche [®].

Per la registrazione delle operazioni viene adottato il criterio della competenza economica [®]. Il SEC95 è stato approvato con regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996.

 

Settore pubblico

 

Aggregato costituito dal settore statale [®], dagli altri enti delle amministrazioni centrali, dalle amministrazioni locali e dagli enti di previdenza.

Gli enti minori centrali, locali e previdenziali non corrispondono esattamente a quelli inclusi dall’ISTAT nelle amministrazioni pubbliche.

 

Settore statale

 

Aggregato costituito dalla gestione del bilancio dello Stato, dalla gestione di tesoreria (quest’ultima ricomprende principalmente le operazione dei bilanci delle ex aziende autonome).

In sostanza, tale settore è costituito dagli enti che imputano direttamente le loro operazioni di cassa sulla tesoreria statale.

 

Spesa (procedimento contabile)

 

Come disposto dal regolamento generale di contabilità, sono spese dello Stato quelle alle quali si deve provvedere a carico dell’erario a norma di legge, decreti, regolamenti o altri atti di qualsiasi specie e quelle, in genere, necessarie per il funzionamento dei servizi pubblici che dipendono dalle amministrazioni dello Stato.

Il procedimento contabile della spesa si articola in quattro fasi:

1) impegno: atto con cui nell’ambito di uno stanziamento di bilancio, una determinata somma viene destinata in modo specifico ad un provvedimento di spesa; l’impegno ha l’effetto di costituire un vincolo per la somma impegnata, che non potrà essere utilizzata per destinazioni diverse; 2) liquidazione: fase in cui viene determinata la persona del creditore e l’ammontare del debito; 3) ordinazione: fase in cui si dà ordine alla tesoreria o agli altri organi competenti di pagare la somma in precedenza liquidata; 4) pagamento: fase in cui gli agenti pagatori o la tesoreria adempiono materialmente all’obbligazione.

 

Spese complessive

Costituiscono la somma totale delle spese.

Nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni [®], corrispondono alla somma delle spese correnti [®]e delle spese in conto capitale[®].

Nel bilancio dello Stato corrispondono alla somma dei tre  titoli delle spese: Titolo I – Spese correnti [®], Titolo II – Spese in conto capitale (che insieme costituiscono le spese finali) [®], Titolo III – Rimborso prestiti.

 

Spese correnti

Spese destinate alla produzione ed al funzionamento dei vari servizi statali, nonché alla redistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi.

Nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, le spese correnti sono costituite principalmente da spese per: redditi da lavoro dipendente [®], consumi intermedi [®], prestazioni sociali in denaro [®] e interessi passivi.

Fra le ulteriori spese correnti, si ricordano: le prestazioni sociali in natura [®], gli ammortamenti [®], le imposte indirette [®], i contributi alla produzione, gli aiuti internazionali e gli ulteriori trasferimenti correnti (all’UE, alle istituzioni sociali private, alle famiglie e alle imprese).

Nel bilancio dello Stato, sono individuate dal secondo numero delle unità previsionali di base [®], che corrisponde a “1”.

 

Spese finali

Nel bilancio dello Stato, sommatoria dei primi due titoli delle spese: Titolo I – Spese correnti [®] e Titolo II – Spese in conto capitale [®].

Rappresentano le somme necessarie per le amministrazioni statali per perseguire i propri scopi o fini istituzionali. Dalle spese finali sono quelle escluse relative al rimborso di prestiti (titolo III della spesa), definite “spese strumentali”.

 

Spese in conto capitale

Spese che incidono, direttamente o indirettamente, sulla formazione del capitale.

Nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni le spese correnti sono costituite principalmente sono costituite principalmente da spese per investimenti fissi lordi [®].  Fra le ulteriori spese in conto capitale si ricordano i contributi agli investimenti (soprattutto in favore di imprese) e altri trasferimenti in conto capitale (anch’essi soprattutto in favore di imprese).

Nel bilancio dello Stato, sono individuate dal secondo numero delle unità previsionali di base [®], che corrisponde a “2”.

 

Titoli di Stato

Titoli obbligazionari del Tesoro. Comprendono i prestiti emessi sui mercati esteri, e le seguenti tipologie di titoli emessi sul mercato interno: BOT (Buoni ordinari del Tesoro, privi di cedole, emessi con scadenza variabile da 1 a 12 mesi), BTP (Buoni del Tesoro poliennali a tasso fisso con cedola semestrale, emessi con durata compresa tra i 2 e i 30 anni; dal 2003 sono emessi anche BTP indicizzati all’inflazione) e alcune tipologie di certificati del Tesoro (Titoli obbligazionari emessi dal Tesoro).

 

Unità previsionale di base

 

Unità fondamentale della struttura del bilancio dello Stato, come determinata dalla riforma introdotta dalla legge n. 94/1997.

Le UPB formano oggetto di approvazione parlamentare.

Le UPB di spesa sono classificate per centri di responsabilità amministrativa [®] e sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun ministero.

In particolare , le UPB di spesa sono contrassegnate da 4 numeri; il primo numero indica il centro di responsabilità amministrativa, il secondo il titolo della spesa (1=spesa corrente; 2=spesa in conto capitale).

 


PARTE II
Il settore degli Affari esteri
nella manovra di bilancio 2007

 


La struttura dello stato di previsione del MAE nel bilancio a legislazione vigente

Lo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri per il 2007 è impostato secondo la struttura conseguente alla legge 3 aprile 1997, n. 94, che ha introdotto la distinzione tra bilancio per la decisione parlamentare e bilancio per la gestione. La decisione parlamentare attualmente non avviene più in riferimento ai singoli capitoli, ma alle aggregazioni di questi ultimi in unità previsionali di base (UPB), ossia aree omogenee di attività in cui si distinguono le competenze dell'amministrazione. Ciascuna UPB fa capo ad un unico centro di responsabilità amministrativa.

Secondo la sopra descritta impostazione, e ricordando anche l'incardinamento nel novembre 1999 della nuova articolazione organizzativa del Ministero degli Affari esteri[2], lo stato di previsione degli esteri per il 2007 (A.C. 1747 – Tabella 6) è ripartito in 20 centri di responsabilità, secondo la seguente struttura:

 

1        Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro

2        Segretario generale e Segreteria generale[3]

3        Cerimoniale diplomatico della Repubblica

4        Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero

5        Direzione generale per il personale

6        Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio

7        Servizio stampa e informazione

8        Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra

9        Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo

10      Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale

11      Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie

12      Direzione generale per gli affari politici multilaterali e i diritti umani

13      Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale

14      Istituto diplomatico

15      Direzione generale per i paesi dell'Europa

16      Direzione generale per i paesi delle Americhe

17      Direzione generale per i paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente

18      Direzione generale per i paesi dell'Africa subsahariana

19      Direzione generale per i paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide

20      Direzione generale per l'integrazione europea


Previsioni di bilancio per il 2007

In termini complessivi, lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri reca per il 2007 stanziamenti di competenza pari 1.894,3 milioni di euro: tale importo  incide sul totale delle spese finali del bilancio dello Stato per lo 0,4 per cento.

L'ammontare dello stanziamento di competenza è quasi interamente destinato alle spese di parte corrente (1.885,2 mln di euro),che assorbono il 99,51 per cento dello stanziamento. Le spese in conto capitale ammontano a 9 mln di euro, appostati quasi tutti in soli tre capitoli: cap. 7330  (spese per lo sviluppo del sistema informativo – 5,9 mln di euro)[4],  cap. 7340 (spese per acquisto di apparecchiature non informatiche – 0,9 mln di euro)[5] e cap. 7247 (spesa per la ristrutturazione del Quartier Generale NATO a Bruxelles – 1,1 mln di euro)[6].

A fronte di uno stanziamento di competenza già indicato in 1.894,3 mln di euro, lo stato di previsione reca 339,4 mln di euro di residui presunti e prevede autorizzazioni di cassa nella misura di 1.894,4 milioni di euro. Rispetto al volume della massa spendibile (residui+competenza), pari a 2.233,7 mln di euro, il coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile) risulta dell'84,8 per cento.

Rispetto alla citata previsione di competenza per il 2007 di 1.894,3 mln di euro, la parte delle quote giuridicamente obbligatorie è nel complesso pari a 1.251,9 mln di euro, ossia il 66,08 per cento del totale della competenza, di cui 1.132,5 mln di euro per fattori legislativi e spese obbligatorie: per la precisione, la quota delle spese obbligatorie è di 707,3 mln di euro, pari al 37,33 per cento del totale degli stanziamenti di competenza.

Sul piano conoscitivo, con riferimento alla classificazione delle spese, va segnalato che la principale novità presente nel bilancio già dall'esercizio 1998 riguarda la classificazione dei capitoli per funzioni obiettivo”, che, rappresentando una modalità di esposizione della spesa dal punto di vista degli scopi, mira a consentire la verifica della congruità dell’azione amministrativa agli obiettivi medesimi, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini. Tale classificazione ha sostituito quella precedentemente utilizzata, cioè la classificazione funzionale (per sezioni) delle spese.

Con il nuovo sistema la classificazione per funzioni-obiettivo è articolata sui seguenti quattro livelli: divisioni, che rappresentano i fini primari perseguiti dalle Amministrazioni; gruppi, che esprimono le specifiche aree di intervento delle politiche pubbliche; classi, che identificano i comparti di attività in cui le aree di intervento del livello precedente si articolano; missioni istituzionali – voce di classificazione nazionale specifica del bilancio italiano - che rappresentano gli obiettivi perseguiti da ciascuna Amministrazione, in modo esclusivo o condiviso con altre Amministrazioni, rispetto al settore di riferimento. Le missioni istituzionali sono pertanto variabili nel numero, in rapporto alle esigenze delle varie Amministrazioni.

 

Dal punto di vista delle funzioni-obiettivo, e più esattamente delle missioni istituzionali, che individuano in modo precipuo gli obiettivi delle singole Amministrazioni, lo stato di previsione del MAE per il 2007 destina ad alcune fra le principali i seguenti stanziamenti di competenza:

 

1.1.3.2.       Politica estera e sicurezza internazionale    470 mln di euro

1.6.1.91.     Supporto all’attività istituzionale

dell’amministrazione                                     357,1 mln di euro

1.2.1.1.       Cooperazione bilaterale                                276,8 mln di euro

1.1.3.4.       Promozione scambi socio-culturali              167,6 mln di euro

1.2.2.1.       Cooperazione multilaterale                           134,9 mln di euro

1.1.3.8.       Tutela degli italiani all’estero                          110 mln di euro

 

 

Per quanto invece concerne la classificazione economica, nelle spese correnti le categorie[7] in cui sono distribuite le somme di competenza più rilevanti sono:

-     Categoria 6: trasferimenti correnti a estero........ 782,3 mln di euro

-     Categoria 1: redditi da lavoro dipendente............ 779,1 mln di euro

-     Categoria 2: consumi intermedi.......................... 197,3 mln di euro

-     Categoria 5: trasferimenti correnti a famiglie e
istituzioni sociali private ....................................... 70,3 mln di euro

 

Nelle spese in conto capitale la Categoria più rilevante è quella degli investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, con 7,9 milioni di euro.

 

Può essere utile una ricognizione della ripartizione assoluta e percentuale degli stanziamenti di competenza per il 2007 del Ministero degli Affari esteri, in rapporto ai diversi Centri di responsabilità, come risulta dalla seguente tabella:

 

 



Centro di responsabilità

Ammontare (in migliaia di euro)

%

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro

12.464

0,65

Segretario generale e Segreteria generale

18.781

0,99

Cerimoniale diplomatico della Repubblica

5.425

0,28

Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero

3.145

0,16

Direzione generale per il personale

27.062

1,42

Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio

690.800

36,46

Servizio stampa e informazione

21.355

1,12

Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra

33.011

1,74

Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo

449.953

23,75

Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale

183.776

9,70

Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie

77.263

4,07

Direzione generale per gli affari politici multilaterali e i diritti umani

258.167

13,62

Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale

33.625

1,77

Istituto diplomatico

2.205

0,11



Centro di responsabilità

Ammontare (in migliaia di euro)

%

Direzione generale per i paesi dell'Europa

42.909

2,26

Direzione generale per i paesi delle Americhe

6.491

0,34

Direzione generale per i paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente

5.901

0,31

Direzione generale per i paesi dell'Africa subsahariana

5.078

0,26

Direzione generale per i paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide

4.211

0,22

Direzione generale per l'integrazione europea

12.708

0,67

 

 

 

Parimenti utile appare riportare uno schema, relativo alle spese correnti, che mostra la diversa incidenza, nei vari Centri di responsabilità dello stato di previsione del MAE, delle spese di funzionamento (più mirate alla riproduzione della struttura) e di quelle per gli interventi (che propriamente consentono l'attuazione delle missioni istituzionali):

 

 

(migliaia di euro)



Centro di responsabilità

Funzionamento

Interventi

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro

12.427

-

Segretario generale e Segreteria generale

12.430

6.076

Cerimoniale diplomatico della Repubblica

5.411

-

Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero

3.135

-

Direzione generale per il personale

27.022

-

Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio

665.025

-

Servizio stampa e informazione

3.344

18.000

Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra

26.135

-

Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo

59.809

390.144

Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale

84.023

99.259

Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie

9.699

67.533

Direzione generale per gli affari politici multilaterali e i diritti umani

6.055

252.097

Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale

7.196

26.414

Istituto diplomatico

2.202

-

Direzione generale per i paesi dell'Europa

5.660

37.238

Direzione generale per i paesi delle Americhe

2.994

3.492

Direzione generale per i paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente

4.559

1.336

Direzione generale per i paesi dell'Africa subsahariana

3.743

1.329

Direzione generale per i paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide

3.919

287

Direzione generale per l'integrazione europea

4.423

8.274

 

Gli stanziamenti di interesse degli affari esteri negli altri stati di previsione.

Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella 2) sono collocati alcuni stanziamenti relativi a materie di interesse della III Commissione. Si segnalano in particolare taluni aspetti della partecipazione italiana alle Comunità Europee:

 

 

Centro di responsabilità 3 - Tesoro

cap............ 2125 - Indennità mensile ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo (UPB 3.1.5.3, Parlamento
europeo)................................................................. 10,3 mln di euro

cap. .......... 1647 - Applicazione degli Accordi UE-ACP (Convenzioni di Lomé-Accordo di Cotonou)

                   (UPB 3.1.2.24, Accordi ed organismi interna-
zionali) .................................................................... 420 mln di euro

 

Centro di responsabilità 4 – Ragioneria generale dello Stato

cap............ 2751 - Risorse complementari basate sul PIL o provenienti dall'I.V.A. (UPB 4.1.2.8, Risorse proprie Unione europea)

..................  ........................................................................... 15.300 mln di euro

cap............ 2752 - Regime "risorse proprie" - Dazi doganali, prelievi agricoli, contributi zucchero (UPB 4.1.2.8, Risorse proprie Unione europea)

................................................................................................. 2.100 mln di euro           

cap.            7493[8] – Somme da versare per l’adeguamento dell’ordinamento interno e delle politiche nazionali al quadro comunitario (UPB 4.2.3.8, Fondo di rotazione per le politiche comunitarie) .............................

                                                                                                     254 mln di euro

 

 

Sempre nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze riveste un certo interesse per la Commissione Affari esteri il cap. 7256 (Indennizzi a cittadini e imprese italiane che hanno perduto beni o diritti in  territori prima soggetti alla sovranità italiana), appartenente all’UPB 3.2.3.29 – Accordi ed organismi internazionali, esposto in Finanziaria – tabella C. Il capitolo, nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, è dotato per il 2007 di  25,48 mln di euro.

 

Anche il cap. 7259/Economia e finanze (UPB 3.2.3.29, Accordi e organismi internazionali) concerne materia collegata agli Affari esteri, in quanto reca lo stanziamento, disposto dall’art. 1, comma 98, della legge finanziaria 2006, finalizzato alla partecipazione dell’Italia all’iniziativa del G8 per la cancellazione del debito dei Paesi più poveri. Per il 2007 il disegno di legge di bilancio registra il previsto importo di 29 mln di euro.

 

L'evoluzione rispetto all'esercizio finanziario 2006

Rispetto alle previsioni assestate per il 2006, gli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione del MAE a legislazione vigente per il 2007 fanno registrare una diminuzione complessiva di 179,7 mln di euro, risultante quasi completamente da un decremento di 176,5 mln di euro nella parte corrente, cui si aggiunge una più modesta riduzione di 3,1 mln di euro nel conto capitale. Infatti gli stanziamenti di competenza nello stato di previsione del MAE per il 2006 (previsioni assestate) erano pari a 2.074 mln di euro, di cui 2.061,8 mln di euro per la parte corrente e 12,2 mln di euro per il conto capitale.

La consistenza dei residui stimatial 1° gennaio 2007 ammonta - come in precedenza illustrato - a 339,4 mln di euro, di cui 310,3 mln di euro di parte corrente e 29,1 mln di euro di conto capitale. Rispetto ai residui accertatiin sede di rendiconto 2005[9], e iscritti in bilancio di assestamento 2006[10], pari a 416,4 mln di euro, si prevede un decremento di 76,9 mln di euro. Occorre peraltro ricordare che l'effettiva consistenza dei residui dipende dall'andamento della gestione e che le stime vengono adeguate a tale andamento in sede di rendiconto.

La maggior parte dei residui riguarda i capitoli relativi al Centro di responsabilità 9: Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, i quali ne assorbono per un ammontare pari a 251,1 mln di euro. In particolare, i capitoli interessati da residui di particolare entità, che rientrano tutti nella UPB 9.1.2.2, Paesi in via di sviluppo, sono:

- cap. 2180[11], contributi volontari a organizzazioni internazionali impegnate nella cooperazione allo sviluppo   .................................................................................. 47,4 mln di euro

- cap. 2181[12], contributi alle ONG riconosciute idonee ............. 80,4 mln di euro

- cap. 2182[13], finanziamenti gratuiti per studi e assistenza tecnica volti ad ostacolare la produzione della droga  .................................................................................. 94,2 mln di euro

 

 

 


Gli effetti del disegno di legge finanziaria

La manovra di finanza pubblica per il 2007 incide sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri per una serie di aspetti che verranno nel seguito analizzati. Per quello che riguarda in particolare la cooperazione allo sviluppo, si rinvia al successivo punto della scheda per un’analisi più dettagliata.

Si ricorda in ogni caso che solo l’approvazione da parte del primo investito dei due rami del Parlamento – in questa sessione la Camera - dei disegni di legge finanziaria e di bilancio comporta l’incorporazione delle previsioni della finanziaria nella struttura del bilancio (mentre all’atto della presentazione la finanziaria equivale a un’ipotesi di effetti sul bilancio stesso).

Il disegno di legge finanziaria (A.C. 1746) reca già nell'articolato alcune previsioni di interesse degli Affari esteri.

 

L’articolo 32 prevede un vasto programma di riorganizzazione dei ministeri, finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento, da attuare attraverso l’adozione di regolamenti di delegificazione da emanarsi, su proposta di ciascuna amministrazione, ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis della legge 400/1988. Tra gli interventi previsti: la riduzione degli uffici dirigenziali e l’accorpamento delle strutture periferiche.

La lettera g), comma 1, dell’articolo 32, nel più generale contesto di quest’ultimo – per il quale v. infra - prevede l’esercizio di detta potestà regolamentare con riferimento al Ministero degli Affari esteri, e segnatamente allo scopo di unificare i servizi contabili della rete diplomatica in un unico ufficio, qualora detti servizi siano ubicati nella stessa città estera. Le funzioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 del D.P.R. 1202000[14]saranno svolte – in base alle norme regolamentari da adottare – dal responsabile dell’ufficio unificato, che agirà per conto di tutte le rappresentanze interessate.

A norma dell’articolo 3 del DPR 120/2000 sono funzionari delegati presso gli uffici all’estero non più i soli capi degli uffici stessi, ma anche i funzionari amministrativi investiti delle funzioni di commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto, seppure limitatamente alle spese di mantenimento e funzionamento degli uffici e alle spese per stipendi e indennità del personale, e comunque sotto indirizzo e vigilanza dei preposti agli uffici.

In base all’articolo 4 la gestione delle risorse finanziarie assegnate compete a coloro che sono funzionari delegati ai sensi del precedente articolo 3. In particolare, l’articolo 4 riguarda le spese di mantenimento e funzionamento degli uffici, le risorse relative alle quali vengono determinate in base alla relazione previsionale predisposta annualmente, entro il mese di ottobre, dai titolari degli uffici, sentito il commissario amministrativo o il commissario amministrativo aggiunto. Le risorse stabilite vengono assegnate con decreto del dirigente preposto alla Direzione generale del personale e dell’amministrazione del Ministero degli Affari esteri, che può con analogo strumento procedere anche ad integrazioni delle somme, in caso di esigenze nuove e inderogabili. La disponibilità dei fondi assegnati è assicurata con ordini di rimessa valutaria, come già previsto dall’art. 2 della legge 6 febbraio 1985, n. 15  “Disciplina delle spese da effettuarsi all’estero dal Ministero degli Affari esteri”.

L’articolo 6 conferma il meccanismo degli ordini di rimessa anche per i fondi relativi alla terza categoria di spese degli uffici all’estero, ossia le retribuzioni e indennità del personale. L’articolo introduce altresì la possibilità di somministrazione di questa categoria di fondi mediante ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati a norma dell’art. 3.

 

L’articolo 210 sostituisce l’articolo 5 (Catastrofi naturali e gravi crisi umanitarie) della legge 25 luglio 2000, n. 209, Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati, che prevede la riduzione o l’annullamento dei crediti di aiuto accordati dall’Italia ai Paesi colpiti da catastrofi naturali o da gravi crisi umanitarie.

Secondo la nuova formulazione della norma, i crediti potranno essere anche convertiti, oltre che annullati, come già prevede la norma vigente. Viene inoltre estesa la possibilità di accordare l’annullamento o la conversione dei crediti anche a seguito di iniziative internazionali, a cui l’Italia partecipi, che abbiano per obiettivo lo sviluppo.

La legge 25 luglio 2000, n. 209, recante “Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati”, ha previsto la cancellazione, totale o parziale, del debito vantato dall’Italia nei confronti dei Paesi in via di sviluppo, stabilendo che le condizioni, le modalità e i termini dell’annullamento sono definiti in appositi accordi intergovernativi bilaterali con i singoli paesi interessati, prevedendo tuttavia la possibilità di utilizzare strumenti e meccanismi contemplati nell’ambito di intese multilaterali.

La legge 209/2000 ha individuato un’ampia platea di Paesi beneficiari del provvedimento:

§           i Paesi eleggibili esclusivamente ai finanziamenti agevolati dell’Associazione Internazionale per lo Sviluppo (IDA);

§           i Paesi dell’Iniziativa HIPC (Heavily Indebted poor Countries);

§           gli altri PVS, ai quali si applicano esclusivamente le condizioni concordate a livello multilaterale tra Paesi creditori.

Va ricordato che i crediti d’aiuto sono ricompresi fra gli strumenti di cooperazione allo sviluppo secondo la normativa vigente in materia contenuta in grande parte nella legge 26 febbraio 1987, n. 49, "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo", che prevede interventi sia di medio-lungo periodo sia interventi straordinari. La legge disegna un complesso sistema di organi, procedure e strumenti caratterizzati da una forte autonomia e specialità rispetto alle norme generali. Essa traccia le linee portanti dell'intervento di cooperazione, rinviando la disciplina di dettaglio non solo ad atti normativi secondari del Governo (il regolamento di esecuzione, adottato con DPR 12 aprile 1988, n. 177, e decreti ministeriali) ma anche alle delibere degli organi istituiti dalla legge stessa, ossia il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), organo ad hoc subentrato nelle funzioni già assegnate al CIPE prima e al CIPES poi, ed il Comitato direzionale.

I principali strumenti d'intervento per realizzare le iniziative di cooperazione bilaterale sono il dono e il credito d'aiuto. La scelta dello strumento da utilizzare nei singoli casi dipende essenzialmente dalle condizioni economiche del paese beneficiario e dal tipo e dimensione dell'intervento, secondo criteri stabiliti dal CICS con proprie delibere. L’articolo 6 della legge n. 49/1987, in particolare, stabilisce che i crediti di aiuto possono essere concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati, a valere su un apposito fondo rotativo costituito presso il Mediocredito centrale.

Da un punto di vista finanziario, i mezzi per provvedere rispettivamente ai doni ed ai crediti vengono destinati su base annuale, con legge finanziaria, a due diversi fondi: il Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo ed il Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale. Entrambi i fondi sono dotati di una speciale autonomia che li sottrae alle procedure di contabilità ordinaria.

Ai sensi della legge n. 49 del 1987, l'attività di cooperazione si svolge attraverso due canali: quello degli accordi bilaterali tra l'Italia e i singoli paesi in via di sviluppo e quello degli accordi multilaterali. Questo secondo canale raccorda la politica di cooperazione dell'Italia con quella svolta a livello internazionale dall’Unione europea e da organizzazioni internazionali (per lo più agenzie specializzate dell'ONU). Le singole nazioni partecipano alla politica internazionale degli aiuti ai paesi in via di sviluppo attraverso la contribuzione a banche o fondi internazionali oppure il versamento di contributi volontari o obbligatori agli organismi delle Nazioni Unite.

Quanto alla conversione del debito, l’articolo 2, comma 36, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, come modificato dall’articolo 54 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, prevede operazioni di conversione dei debiti dei Paesi per i quali sia intervenuta in tal senso un'intesa multilaterale tra i Paesi creditori. Tali operazioni debbono essere autorizzate dal Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli esteri e del commercio con l’estero , a fronte dei crediti della SACE, propri o di terzi, e dei crediti concessi a valere sul fondo rotativo previsto dall’articolo 6 della legge n. 49/1987. Tali crediti possono essere convertiti, anche per un valore inferiore a quello nominale, ed utilizzati per realizzare iniziative di protezione ambientale, di sviluppo socio-economico o commerciali.

Successivamente, con il D.M. 9 novembre 1999, Disposizioni concernenti la conversione del debito dei Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'art. 54 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 , il Ministro del tesoro è autorizzato, di concerto con il Ministro degli esteri, ad effettuare operazioni di conversione dei debiti nei confronti di Paesi creditori per i quali sia intervenuta una intesa multilaterale in tal senso fra i Paesi creditori partecipanti al Club di Parigi [15], in attività di protezione ambientale e sviluppo socio-economico.

 

L’articolo 211 prevede, al comma 1, che il Ministero degli esteri, avvalendosi dell’Agenzia del demanio, definisca, entro il 30 luglio 2007, un piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare appartenente allo Stato e situato all’estero, al fine di verificare, mediante analisi comparativa di costi e benefici, gli immobili che possano essere proposti per la dismissione.

Il comma 2 dispone che il Ministero degli esteri, con proprio successivo decreto, individui, anche con la collaborazione dell’Agenzia del Demanio, gli immobili da destinarsi alla dismissione.

Con il comma 3 si prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze possa destinare con proprio decreto una quota non inferiore al 30% dei proventi derivanti dalle operazioni di dismissione al rifinanziamento della legge 31 dicembre 1998, n. 477, per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero. Tale destinazione viene peraltro vincolata alla compatibilità con gli obiettivi indicati nell’aggiornamento del programma di stabilità e crescita presentato all'Unione europea.

Va segnalato che una ricognizione dei beni immobili di proprietà dello Stato e di enti pubblici, compresi quelli ubicati all’estero, è stata disposta dall’art. 1 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410 - a tale norma ha poi dato attuazione un decreto dell’Agenzia del Demanio del 1° luglio 2002.

Per quanto riguarda la destinazione dei proventi del programma di dismissione, occorre ricordare che la legge n. 477/1998 ha disposto un’autorizzazione di spesa per complessivi 150 miliardi, per gli anni dal 1998 al 2004, finalizzata ad acquisto, ristrutturazione, restauro, manutenzione straordinaria e costruzione di immobili adibiti o da adibire a sedi diplomatiche ed uffici consolari e ad alloggi per il personale.

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell’art. 79 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, compete alla Direzione generale del personale del MAE di provvedere in merito all’acquisto, alla manutenzione e alla locazione degli immobili all’estero destinati a uffici o residenze necessari all’attività dell’Amministrazione. La stessa direzione del personale tiene il registro degli immobili demaniali all’estero in uso all’Amministrazione.

 

L’articolo 212 in esame aggiorna l’importo relativo al rilascio dei visti nazionali, da riscuotersi a cura degli uffici diplomatici e consolari, contenuto nell’articolo 26 della Tabella allegata alla legge 2 maggio 1983, n. 185, Modifica della tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari.

L’articolo 3 della legge n. 185/2003 cit., prevede che la Tabella in questione, inizialmente annessa al DPR 5 gennaio 1967, n. 200 (art. 56), Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari, venga adeguata ogni due anni con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze.

L’importo dei visti nazionali attualmente in vigore che, come indicato nel più recente decreto ministeriale di adeguamento[16], è di 50 euro, viene elevato a 75 euro e verrà applicato a partire dal 1° gennaio 2007: a decorrere da tale data, infatti, saranno applicati i nuovi importi relativi ai diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto, stabilite dalla Decisione 2000/440/CE relativamente ai Paesi Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen. La Decisione riconosce però agli Stati membri la facoltà di applicare i nuovi importi già a partire dal mese di ottobre 2006, previa comunicazione al Segretariato generale del Consiglio (comma 1).

L’articolo 1 della Decisione 2004/440/CE sostituisce la tabella dell’allegato 12 dell’istruzione consolare comune e la tabella dell’allegato 14 del manuale comune, stabilendo la misura degli importi dei diritti da riscuotere in euro 60 per i visti di transito o di soggiorno di breve durata (fino a 90 giorni). La decisione demanda agli Stati membri la fissazione degli importi relativi ai visti nazionali per i soggiorni di lunga durata.

Il comma 2 collega l’importo della tariffa per i visti nazionali di breve e lunga durata stabilito dalla menzionata Tabella dei diritti consolari (di cui all’art. 1 della legge n. 185/1983), come rivalutato dall’articolo in esame, a quello per i diritti dovuti per il trattamento delle domande di visto riguardanti i Paesi dell’area Schengen, al fine di mantenerne stabile la differenziazione. E’ stabilito infatti che ogni successivo adeguamento dei diritti da riscuotere per il trattamento delle domande di visto per l’area Schengen, sarà seguito dal corrispondente aumento di 15 euro delle tariffe relative ai visti di breve e lunga durata di cui alla Tabella citata, concessi a cittadini di Paesi non appartenenti all’area Schengen.

Al proposito, si ricorda che la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) all’articolo 80, comma 41, stabilisce che, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla variazione in aumento della tariffa di cui all'art. 56 del DPR n. 200/1967 cit., in particolare per quanto riguarda il riallineamento degli importi relativi al rilascio dei visti nazionali di lunga durata a quelli riscossi, per analoghe finalità, dagli altri Stati dell’Area Schengen.

 

L’articolo 213 reca, al comma 1, l’istituzione di un Fondo speciale presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero, al quale verranno fatte affluire somme derivanti da atti di donazione e liberalità, nonché i corrispettivi di contratti di sponsorizzazione conclusi con soggetti pubblici e privati. A proposito di tali contratti, la norma precisa che essi devono escludere ogni forma di conflitto di interesse tra attività pubblica – di pertinenza del Ministero degli esteri – e attività privata – posta in essere dal soggetto con il quale è stato concluso il contratto stesso.

Le somme affluite al Fondo saranno utilizzate per contribuire alle spese derivanti dalla manutenzione degli immobili, dai contratti con agenzie di lavoro interinale, e dalle attività di istituto.

Il comma 2 rinvia ad un successivo decreto ministeriale la definizione delle modalità per il funzionamento del Fondo.

L’istituzione del Fondo risponde – secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa - ad esigenze di razionalizzazione amministrativa, e intende consentire alle rappresentanze diplomatiche l’utilizzo di risorse proprie, da impiegare per le finalità indicate al comma 1.

Si ricorda che il contratto di sponsorizzazione è uno strumento negoziale relativamente recente, che può essere configurato come un contratto atipico a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, e rientra pertanto nell’ipotesi delineata dall’art. 1322 del codice civile, comma 2, secondo il quale le parti - oltre a ricorrere alle figure contrattuali tipizzate e disciplinate dal codice – possono concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Secondo la Cassazione, tale negozio può definirsi come “il contratto gratuito atipico (ad effetti obbligatori), in cui lo sponsorizzato assume normalmente dietro corrispettivo, l’obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno distintivo di altro soggetto che è lo sponsorizzatore, compresa l’attività di promozione e divulgazione dello stesso”.

Per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, tale forma di contratto è stata espressamente richiamata dall’art. 43, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale, al comma 1, dispone che - al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati - le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile. Il comma 2 precisa che le predette iniziative devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.

I contratti di sponsorizzazione sono quindi consentiti alle pubbliche amministrazioni solo se idonei a migliorare il perseguimento dell’interesse pubblico e a determinare risparmi di spesa. Devono comunque comportare l’esclusione del conflitto di interessi fra attività pubblica e privata. Quest’ultima specificazione compare, come si è visto, anche nel comma 2, lettera b), dell’articolo 213 in esame.

 

 

Vanno inoltre segnalate alcune previsioni che più indirettamente riguardano la materia degli Affari esteri.

 

L’articolo 181 contiene misure volte ad assicurare l’adempimento degli obblighi comunitari ed internazionali dello Stato, in particolare derivanti dalle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, dalle sentenze di condanna della Corte di giustizia, dalle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo originate dalla violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (e dei relativi Protocolli addizionali).

A tal fine, la norma introduce il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti dei soggetti - che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici ed i soggetti equiparati - responsabili dell’inadempimento degli obblighi comunitari ed internazionali.

I profili riguardanti la rivalsa per oneri derivanti da condanne della Corte europea dei diritti dell’Uomo del Consiglio d’Europa sono contenuti nel comma 5 dell’articolo 181.

La Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, aperta alla firma a Roma il 4 novembre 1950[17], è stata elaborata nell’ambito del Consiglio d’Europa. Oltre a enunciare una serie di diritti e libertà civili e politici, la Convenzione istituiva un sistema destinato a garantire il rispetto da parte degli Stati contraenti degli obblighi da essi assunti. Tale sistema si imperniava su tre organi, ovvero la Commissione europea dei Diritti dell’Uomo (istituita nel 1954), la Corte europea dei Diritti dell’Uomo (istituita nel 1959) e il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, composto dai ministri degli affari esteri degli Stati membri o dai loro rappresentanti.

L’aumento progressivo del numero dei casi sottoposti a tali organi, nonché l’incremento del numero degli Stati membri – e quindi dei potenziali ricorrenti – a partire dal 1990, con l’ingresso progressivo di quasi tutti gli Stati dell’ex blocco comunista (inclusi quelli emersi dalla dissoluzione dell’URSS), innescarono una riflessione sulla necessità di ristrutturare il meccanismo di controllo della Convenzione.

Si giunse così nel 1994 all’adozione del Protocollo n. 11[18] alla Convenzione del 1950, con il quale ci si proponeva di abbreviare la durata delle procedure e di rafforzare al tempo stesso il carattere giurisdizionale del sistema: tra l’altro, il ricorso individuale, che nella precedente architettura era possibile solo se lo Stato del ricorrente aveva accettato tale eventualità, è divenuto con il Protocollo n. 11 facoltà indipendente del ricorrente. La riforma ha previsto una Corte[19] unica con la possibilità, su ricorso, di un riesame del giudizio di primo grado. Inoltre, contrariamente a quanto avveniva nel passato, i giudici sono stati resi permanenti, mentre la loro elezione, come nel passato, è effettuata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Viene altresì mantenuto il filtro della ricevibilità dei ricorsi, effettuato da un Comitato di tre giudici che decide all'unanimità, come anche la prassi del regolamento amichevole. Il collegio giudicante, detto Sezione, è normalmente composto da sette giudici, tra i quali il cosiddetto "giudice nazionale". Una volta emessa la sentenza le parti possono chiederne, entro tre mesi, il riesame, che avviene da parte di una Sezione allargata (Grande Chambre), composta da diciassette giudici. Un collegio di cinque giudici della Grande Chambre valuta la ricevibilità del ricorso, che deve essere sostenuto da gravi motivi. La Grande Chambre, di cui fanno parte il Presidente della Sezione ed il giudice nazionale, può anche essere investita dell'esame di primo grado di un ricorso, nel caso in cui la Sezione decida di spogliarsene. In tal caso non si avrà la possibilità del riesame, ed è perciò previsto che il potere della Sezione di spogliarsi del caso sia subordinato alla non opposizione delle parti.

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa è responsabile del controllo dell’esecuzione di dette sentenze. Esso è quindi incaricato di verificare che gli Stati che sono stati condannati per aver violato la Convenzione abbiano preso le misure necessarie per adempiere gli obblighi specifici o generali che risultano dalle sentenze della Corte.

Va peraltro ricordato che nel corso dei tre anni successivi all’entrata in vigore del Protocollo n. 11, il carico di lavoro della Corte ha conosciuto un aumento senza precedenti. Il numero di ricorsi registrati è passato da 5.979 nel 1998 a 13.858 nel 2001, che corrisponde ad un aumento di circa 130%. Le preoccupazioni riguardo la capacità della Corte di occuparsi del volume crescente di ricorsi hanno generato delle richieste di risorse supplementari e speculazioni sulla necessità di una nuova riforma. Nel 2004 è stato così adottato il Protocollo n. 14 (ratificato dall’Italia con la legge 15 dicembre 2005, n. 280), che non è ancora entrato in vigore a livello internazionale, e quindi neanche per il nostro Paese. Il Protocollo apporta ulteriori modifiche al sistema di controllo instaurato dalla Convenzione del 1950: esso si propone in particolare di modificare alcune procedure interne della Corte europea.

In ogni caso, con riferimento al comma 5 dell’articolo in commento, va tenuto presente che le sentenze della Corte europea dei diritti dell’Uomo sono effettivamente in grado di imporre oneri significativi agli Stati membri: ad esempio l’Italia è stata più volte condannata, nel periodo più recente, per l’eccessiva durata dei processi (soprattutto in campo civile), e ha dovuto rifondere ai ricorrenti le spese legali e i danni morali.

 

Il comma 1 dell’articolo 188 autorizza, per gli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di un miliardo di euro per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace ed istituisce, a tale scopo, un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il finanziamento delle missioni militari internazionali di pace veniva operato, fino al 2003, facendo ricorso al Fondo di riserva per le spese impreviste.

L’articolo 3, comma 8, della legge n. 350/2003 (finanziaria per il 2004) ha innovato tale procedura, istituendo, per il 2004 un Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro, da destinare alla prosecuzione di missioni internazionali di pace. Il comma 9 dello stesso articolo ha previsto che il Ministro dell’economia e delle finanze trasmetta al Parlamento copia delle deliberazioni relative all’utilizzo del Fondo e che di tali deliberazioni sia data comunicazione formale alle Commissioni parlamentari competenti.

L’anno successivo, l’articolo 1, comma 233, della legge n. 311/2004 (finanziaria per il 2005) ha confermato il finanziamento del Fondo per le missioni internazionali di pace, per 1.200 milioni di euro per l'anno 2005

Il comma 97 della legge n. 266/2005 (finanziaria per il 2006) ha infine stanziato 1.000 milioni di euro per il finanziamento del suddetto fondo per il 2006.

Il comma 2 dell’articolo in commento dispone che il riparto del fondo di cui al comma precedente venga effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze. Il finanziamento è riservato alle sole missioni deliberate con determinazione del Consiglio dei ministri e atto di indirizzo del Parlamento - inteso come mozione, in Assemblea, o risoluzione, in Commissione o in Assemblea, perlomeno in uno dei due rami del Parlamento -, previa informazione al Presidente della Repubblica. E’ infine previsto che i decreti siano corredati da relazione tecnica esplicativa.

Il comma 3 dell’articolo in esame prevede che fino all'emanazione dei citati DPCM, per la prosecuzione delle missioni in atto, le amministrazioni competenti siano autorizzate a sostenere spese mensili nel limite di un sesto degli stanziamenti ripartiti nell'ultimo semestre. A tale scopo, su richiesta delle stesse amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone mensilmente i necessari finanziamenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, a disporre le relative variazioni di bilancio.

Per la realizzazione degli interventi umanitari e di ricostruzione previsti nell'ambito delle missioni internazionali di cui al comma 1, il comma 4 dispone una serie di rinvii normativi: la medesima norma aumenta inoltre di 200.000 euro per il 2007, e quantifica in 400.000 euro per il 2008 ed il 2009, lo stanziamento di cui al comma 1 dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 (Disposizioni urgenti in materia di protezione civile), convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.

L'articolo 9, unico comma, del decreto-legge 90/2005, autorizza la spesa di 200.000 euro per gli anni 2005, 2006 e 2007 per il funzionamento dell’Unità di crisi del Ministero degli affari esteri, da iscrivere in apposito capitolo, nell’ambito dell’unità previsionale di base n. 2.1.1.0 dello stesso Ministero. A tale onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con parziale utilizzo dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per l’anno 2005. La somma in questione è destinata al pagamento delle prestazioni effettuate dal personale dell’Unità di crisi per assicurare adeguati interventi, in occasione di catastrofi naturali, eventi bellici, e in qualunque altra situazione di emergenza all’estero.

L’Unità di crisi è stata istituita con Decreto del Ministro degli esteri del 19 gennaio 1990 ed ha il compito di: analizzare le situazioni internazionali di tensione; predisporre intereventi operativi per garantire la sicurezza dei cittadini italiani all’estero; raccogliere gli elementi necessari all’eventuale messa in opera di piani di emergenza, in coordinamento con altri organi dello Stato; distribuire apparecchiature di emergenza quali, ad esempio, sistemi di telecomunicazioni; gestire un Centro Operativo. L’Unità è diretta da un funzionario della carriera diplomatica e opera nell’ambito della Segreteria generale del Ministero degli affari esteri, secondo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 4, lettera b), del D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267[20].

 

 

Il disegno di legge finanziaria reca inoltre disposizioni di contenimento della spesa che si applicano a tutti gli stati di previsione del bilancio dello Stato.

 

In particolare, l’articolo 53 prevede che è accantonata e resa indisponibile  una quota – sull’intero bilancio pubblico - pari a 4.572 milioni di euro per il 2007, a 5.031 milioni di euro per il 2008 e a 4.922 milioni di euro per il 2009, delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato relative alle spese in conto capitale, nonché alle seguenti categorie economiche relative a spese correnti: consumi intermedi; trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, a famiglie e istituzioni sociali private, a imprese e all’estero, altre uscite correnti. Sono inoltre previste misure che assicurano una certa flessibilità nella gestione del bilancio e sono introdotti incentivi per il personale che si rende parte attiva nel processo di razionalizzazione e miglioramento dell’efficienza.

 

 

 

 

Nelle tabelle del disegno di legge finanziaria compaiono poi una serie di interventi che incidono direttamente sullo stato di previsione degli esteri. In particolare, le singole Tabelle recano:

 

 

Tabella A       Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente:

Nella Tabella A compaiono accantonamenti di 109,116 mln di euro per il 2007, nonché di 106,977 mln di euro per ciascuna delle annualità 2008 e 2009, che, come chiarisce la relazione introduttiva al disegno di legge finanziaria, sono destinati a far fronte essenzialmente agli oneri derivanti dalla prevista ratifica ed applicazione di accordi internazionali, nonché da interventi a favore degli italiani all’estero (ivi compresa la modifica della normativa sulla cittadinanza).

 

Tabella B       Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale:

Nella Tabella B compaiono accantonamenti di 1 mln di euro per il 2007, nonché di 3 mln di euro per ciascuna delle annualità 2008 e 2009, finalizzati a non meglio specificati interventi vari.

 

Tabella C       Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria:

Nella Tabella C vengono disposte per il 2007 - rispetto al disegno di legge di bilancio - variazioni relative ai seguenti capitoli e UPB di interesse degli Affari esteri:

-        UPB 9.1.1.0, Funzionamento - (capp. 2150, 2152-2153, 2160-2162, 2164-2166 e 2168-2170 Esteri) e UPB 9.1.2.2, Paesi in via di sviluppo - (capp. 2180-2184 e 2195-Esteri) (Cooperazione a dono)[21]: va segnalato per il 2007 un incremento di 217,7 mln di euro rispetto alle previsioni di bilancio, le quali salgono pertanto a 600 milioni di euro. Uguale importo di 600 milioni si raggiunge per il 2008 e il 2009, ma in entrambi i casi grazie a un incremento leggermente superiore, pari a 227,5 milioni di euro.

 

Per le voci che seguono, invece, il disegno di legge finanziaria non opera alcuna variazione rispetto al disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Gli altri stanziamenti quantificati in tabella C sono:

-    UPB 9.1.2.2, Paesi in via di sviluppo - (cap. 2201-Esteri), (Riordino dell’Istituto agronomico per l’oltremare)[22]: 2,744 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2007-2009.

-        UPB 16.1.2.2, Contributi ad enti ed altri organismi - (cap. 4131-Esteri), (Contributo all’Istituto italo-latinoamericano)[23]: 2,45 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2007-2009.

-        UPB  11.1.2.3,  Contributi ad enti ed altri organismi - (cap. 3105 –Esteri), (Contributi ad associazioni ed enti che operano a favore delle collettività italiane all’estero)[24]: 2,352 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2007-2009.

-        UPB 13.1.2.2, Accordi ed organismi internazionali -(cap. 3749-Esteri), (Contributo all’Agenzia internazionale per l’energia)[25]: 0,98 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2007-2009.

-        UPB 15.1.2.5, Accordi ed organismi internazionali - (cap. 4052-Esteri), (Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù)[26]: 0,274 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2007-2009.

-        UPB 15.1.2.2, Collettività italiana all’estero (capp. 4061 e 4063 - Esteri), (Iniziative culturali per la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia)[27]: 2,744 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2007-2009.

-        UPB 2.1.2.2, Contributi ad enti ed altri organismi (cap. 1163 - Esteri), (Contributi ad enti e altri organismi)[28]: 6,076 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2007-2009.

-        UPB 20.1.2.1, Accordi ed organismi internazionali  (cap. 4534-Esteri)[29]: (Finanziamento italiano della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea): 4,9 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2007-2009.

-      UPB 9.1.2.2, Paesi in via di sviluppo - (cap. 2210 - Esteri), (Fondo per lo sminamento umanitario): 2,254 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2007-2009.

-        UPB 12.1.2.2, Solidarietà internazionale -(cap. 3421-Esteri), (Contributo volontario all’Agenzia internazionale per l’energia atomica)[30]: 3,528 milioni di euro per il 2008 e per il 2009.

 

Inoltre, la tabella C reca, nella sezione concernente il Ministero dell'economia e delle finanze, lo stanziamento triennale per il già citato cap. 7256/Economia e finanze  (UPB 3.2.3.29, Accordi ed organismi internazionali): rispetto ad esso, dotato - come si è visto - nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente di 25,48 mln di euro per il 2007, il disegno di legge finanziaria non opera alcuna variazione, neanche nella proiezione triennale, e gli stanziamenti risultano conseguentemente di 25,48 mln di euro per ciascuna annualità del triennio 2007-2009.

 

 

Tabella D       Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale:      

In questa tabella figurano stanziamenti per il rifinanziamento di norme di interesse degli Affari esteri, a carico di un solo capitolo, dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze:

-      UPB 4.2.3.8, Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493[31]– Somme da versare per l’adeguamento dell’ordinamento interno e delle politiche nazionali al quadro comunitario: a fronte di uno stanziamento, a legislazione vigente, di 254 mln di euro per il 2007, la tabella D opera un rifinanziamento di 4.000 mln di euro per la sola annualità 2009.

 

 

Tabella E       Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte:

               La Tabella non reca previsioni di interesse per gli Affari esteri

 

 

Tabella F       Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali:

Nella tabella in questione - che è una tabella essenzialmente di registrazione degli effetti della manovra finanziaria complessiva - compaiono i seguenti capitoli dello stato di previsione del MAE:

-        UPB 6.2.3.4, Altri investimenti, cap. 7247 (spesa per la ristrutturazione del Quartier Generale NATO a Bruxelles):  a fronte del già ricordato stanziamento di bilancio di 1,16 milioni di euro per il 2007, la Tabella F reca anche 1,026 milioni per il 2008.

-        UPB 8.2.3.2, Informatica di servizio, cap. 7330 (Fondo per l’istituzione del sistema d’informazione visti): a fronte del già ricordato stanziamento di bilancio di 5,9 milioni di euro per il 2007, la Tabella F reca anche 680.000 euro[32] per la medesima annualità.

 

Inoltre, la tabella F recepisce il rifinanziamento, descritto in relazione alla tabella D, a carico del citato capitolo 7493 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze: lo stanziamento complessivo risultante - tenendo conto sia delle precedenti appostazioni di fondi che delle rimodulazioni operate appunto in Tabella F - è per il cap. 7493/Economia e finanze di 4.204 mln di euro per il 2007, di 5.700 mln di euro per il 2008 e di 4.899,5 mln di euro per il 2009. Restano a disposizione 5.000 milioni di euro per il 2010 e anni successivi.  

 

Infine, la tabella F registra gli stanziamenti a favore del già citato cap. 7259/Economia e finanze, che ammontano a 29 milioni per il 2007 e a 4 milioni per il 2008, finalizzati, come illustrato in precedenza,  alla partecipazione dell’Italia all’iniziativa del G8 per la cancellazione del debito dei Paesi più poveri.

 

 

Si ricorda anche che, per il quarto anno consecutivo, il disegno di legge finanziaria 2007 reca l’allegato n. 1, nel quale sono indicati gli stanziamenti necessari per far fronte ai maggiori oneri, rispetto alle previsioni, che si sono determinati in relazione a specifiche voci di bilancio.

L’allegato in questione è stato inserito in applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468/1978, introdotto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 194/2002 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246/2002). La disposizione richiamata prevede che nel disegno di legge finanziaria possano essere inserite misure correttive degli effetti finanziari di leggi in relazione alle quali, in fase di attuazione, si sono verificati scostamenti rispetto alle previsioni.

Più precisamente nell’allegato n. 1, vengono indicate, ordinate per stato di previsione: 1) le voci di bilancio interessate, descritte con riferimento all’oggetto ovvero alla legge contenente la relativa autorizzazione di spesa; 2) lo stanziamento necessario, per ciascuno degli anni 2007-2009, per far fronte agli oneri eccedenti le previsioni; 3) l’anno in cui si esaurisce l’autorizzazione di spesa in questione, ovvero se si tratta di un’autorizzazione di spesa permanente.

Nel settore degli Affari esteri le eccedenze di spesa rispetto agli stanziamenti di bilancio sono solitamente dovute all'applicazione di accordi internazionali da coprire con legge di ratifica; i maggiori oneri sono dovuti all'oscillazione delle spese connesse all'applicazione degli accordi, in particolare dove si prevede l'erogazione di contributi ad enti internazionali la cui quantificazione è determinata annualmente sulla base dei bilanci degli stessi enti.

L’Allegato 1 di questo disegno di legge finanziaria riporta tre provvedimenti di interesse degli affari esteri:

 

 

Legge 13 luglio 1965, n. 932 (UPB 9.1.2.2 – cap. 2202)

Ratifica ed esecuzione dell’accordo per l’istituzione del centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei.

(in migliaia di euro)

2007

2008

2009

Anno terminale

121

121

121

P

 

 

Legge 13 dicembre 1984, n. 972 (UPB 9.1.2.2 – cap. 2203)

Ratifica ed esecuzione dell’Atto costitutivo dell’UNIDO (Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale)

(in migliaia di euro)

2007

2008

2009

Anno terminale

425

425

425

P

 

 

D.L. 28 maggio 2004, n. 136 (art. 8-quater) (UPB 6.1.1.2 – cap. 1503)

Benefici economici per particolari situazioni familiari a dipendenti del MAE

(in migliaia di euro)

Esigenze anni pregressi

2007

2008

2009

Anno terminale

400

800

400

400

P

 

La cooperazione allo sviluppo

 

Gli stanziamenti destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo sono suddivisi tra numerosi capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli Affari esteri. Si segnalano in particolare:

a)    La cooperazione a dono(Centro di responsabilità 9/esteri). Fino a tutto il 1994 i relativi stanziamenti erano assegnati al cap. 4620/esteri "Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo", che aveva carattere di gestione fuori bilancio; a partire dal bilancio 1995 il fondo è stato riportato a regime ordinario, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 "Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato". Gli stanziamenti del Fondo sono attualmente ripartiti tra 18 capitoli del Centro di responsabilità 9[33], suddivisi tra due UPB: Funzionamento (9.1.1.0) e Paesi in via di sviluppo (9.1.2.2).

b)    Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale(UPB 3.2.4.4, Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, cap.7415/Ministero dell’economia e delle finanze). A valere su questo fondo sono erogati i crediti d'aiuto per programmi e progetti di sviluppo rispondenti alle finalità della legge e basati normalmente su accordi bilaterali. Fa altresì capo al fondo rotativo il sostegno alle joint-ventures che rientrano nelle finalità della legge.

c)    Le attività di cooperazione multilaterale, per le quali sono previsti appositi stanziamenti, si sostanziano nella partecipazione alle iniziative comunitarie e nei contributi obbligatori e nei finanziamenti a banche e fondi di sviluppo. I relativi stanziamenti sono attribuiti a vari capitoli in diversi stati di previsione.

Gli stanziamenti sub a) e b), sono annualmente definiti con legge finanziaria, mentre gli altri sono regolati da accordi internazionali o da apposite leggi.

Gli stanziamenti per la cooperazione a dono

Come si è già accennato, l'art. 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 "Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato", ha previsto, a partire dal 1° gennaio 1995, la soppressione del Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo, stabilendo che gli stanziamenti già destinati al fondo fossero iscritti in apposita rubrica dello stato di previsione degli esteri.

A seguito di tale norma, dal disegno di legge di bilancio per il 1995 è stato soppresso il capitolo 4620, che recava gli stanziamenti del Fondo speciale, e gli stanziamenti ad esso destinati sono stati redistribuiti in 21 capitoli di nuova istituzione nell'ambito della Rubrica 8 "Cooperazione con i Paesi in via di sviluppo”; con la ristrutturazione del bilancio dello Stato a seguito della citata legge 3 aprile 1997, n. 94, i 21 capitoli sono confluiti insieme ad altri nel Centro di responsabilità n. 3 - Cooperazione allo sviluppo.

Dopo la riorganizzazione dello stato di previsione degli Esteri operata nel novembre 1999 i capitoli sono divenuti 20 - per la soppressione del cap. 2151, che riguardava incentivi di produttività al personale della cooperazione allo sviluppo -, posti attualmente, insieme ad altri[34], nel Centro di responsabilità n. 9 - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Come già accennato, già dal disegno di legge di bilancio per il 2006 i capitoli sono tuttavia divenuti 18, in quanto il cap. 2167 (spese per analisi sullo stato degli interventi di cooperazione in corso nei PVS) è stato riportato solo per memoria, mentre il cap. 2163 (spese per il funzionamento di comitati e commissioni) risultava soppresso già dall’esercizio finanziario 2005.

Lo stanziamento ora previsto dal disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2007 per l'intero Centro di responsabilità 9, è pari a 449,9 mln di euro (di cui 382,2 mln di euro riguardano i 18 capitoli della ex rubrica 8). Tale cifra è suddivisa come segue tra le UPB che costituiscono il Centro di responsabilità 9:

 

UPB 9.1.1.0 - Funzionamento  ................................................. 59,8   mln di euro

UPB 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo ...................................... 350,8 mln di euro

UPB 9.1.2.3 - Accordi e organismi internazionali     .................. 39,2 mln di euro

 

Come si vede, la gran parte dello stanziamento del Centro di responsabilità 9, pari al 78 per cento, ricade nell'UPB 9.1.2.2, Paesi in via di sviluppo.

 

Come si è visto in precedenza, tuttavia, la tabella C del disegno di legge finanziaria 2007 incrementa sensibilmente lo stanziamento a favore dei 18 capitoli della cooperazione a dono, nella misura di 217,7 mln di euro, portando la loro dotazione finanziaria complessiva per il 2007 a 600 mln di euro, e quella del Centro di responsabilità n. 9 a 667,6 mln di euro.

 

I crediti d'aiuto

La legge di bilancio per il 2006, nonché le successive previsioni assestate, non recano per il vero stanziamenti per la citata UPB 3.2.4.4 (ex UPB 3.2.2.4), Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, attuale capitolo 7415/economia e finanze (ex cap. 8140/tesoro). Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2007 conserva il capitolo ai soli fini della gestione dei residui - che ammontano presuntivamente alla somma di un milione di euro – e il disegno di legge finanziaria non opera alcun intervento al proposito.

 

Si ricorda che l’articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227 ha istituito presso il Mediocredito centrale un Fondo rotativo per la concessione di crediti finanziari agevolati ai Paesi in via di sviluppo, da ultimo disciplinato con l'art. 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. L’attività di concessione del credito d’aiuto a valere sul Fondo è autorizzata dal Ministro del tesoro su proposta del Ministro degli esteri, e deve rispondere alle finalità della citata legge 49/87 che reca la più recente disciplina organica della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo. Questa, infatti, all’articolo 2, prevede che l’attività di cooperazione si svolge attraverso due modalità: finanziamenti a titolo gratuito (dono) e crediti a condizioni particolarmente agevolate (credito d’aiuto), concessi attraverso il canale bilaterale, multilaterale o multibilaterale. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione sono determinati nella Tabella C della legge finanziaria e, per quanto riguarda il Fondo rotativo, confluiscono nel capitolo 7415 (ex cap. 8140/tesoro) dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

 

 

Nella tabella che segue è riportata la serie storica, a partire dal 1981, degli stanziamenti destinati al Fondo rotativo dalle leggi di bilancio:

 

 



Anno

Stanziamento

(in miliardi di lire)

1981

288,0

1982

430,0

1983

797,0

1984

712,5

1985

800,0

1986

700,0

1987

1.100,0

1988

1.080,0

1989

1.156,0

1990

1.207,0

1991

1.134,0

1992

1.186,8

1993

919,8

1994

304,0

1995

48,2

1996

100,0

1997

53,0

1998

40

1999

20

2000

40

2001

50



Anno

Stanziamento

(in miliardi di lire)

2002

40

2003

39

2004

39

2005

39

2006

-

 

 

E’ opportuno precisare che le reali disponibilità del Fondo sono costituite, oltre che dagli stanziamenti di bilancio, anche dai rientri pervenuti al Mediocredito, derivanti dai crediti concessi negli anni precedenti, nonché dalle somme non spese negli anni precedenti.

 

Gli italiani all'estero

Gli stanziamenti relativi alle comunità italiane all'estero fanno capo, nello stato di previsione degli esteri, al Centro di responsabilità n. 11, Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, che reca stanziamenti complessivi pari a 77,2 mln di euro per l'anno 2007 - a fronte di 82,4 mln di euro nelle previsioni assestate per il 2006 - suddivisi tra le seguenti UPB:

 

UPB 11.1.1.0 - Funzionamento .................................................... 9,6 mln di euro 

UPB 11.1.2.1 - Promozione e relazioni culturali[35]........................ 25 mln di euro

UPB 11.1.2.2 - Collettività italiana all'estero ............................... 16,2 mln di euro 

UPB 11.1.2.3 - Contributi ad enti e ad altri organismi   .............. 12,6 mln di euro 

UPB 11.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali .................. 13,6 mln di euro 

UPB 11.2.3.1 - Beni mobili ................................................................ 30.000 euro

 

Stanziamenti di interesse per le comunità italiane all'estero ricadono anche in altri centri di responsabilità dello stato di previsione degli esteri, ed in particolare nel Centro di responsabilità n. 10, Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale. In tale ambito si segnala la UPB 10.1.1.2 Istituzioni scolastiche e culturali all'estero, dotata di 74,6 mln di euro  nel bilancio di previsione per il 2007, con un decremento di 13,7 mln di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2006.

 

 

 


La Tabella che segue riporta l’evoluzione degli stanziamenti di competenza  ora a carico dei 20 Centri di responsabilità dello stato di previsione 2007 del MAE, rispetto alla legge di bilancio per il 2006 e alle previsioni assestate per lo stesso esercizio:

 

(migliaia di euro)

 

 

Centro di responsabilità

 

Stanziamenti per il 2006

 

 

Previsioni assestate 2006

 

Previsioni per il 2007

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro

10.321

10.435

12.464

Segretario generale e Segreteria generale

17.858

24.091

18.781

Cerimoniale diplomatico della Repubblica

5.198

5.955

5.425

Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero

2.801

3.202

3.145

Direzione generale per il personale

24.453

25.948

27.062

Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio

758.756

784.659

690.800

Servizio stampa e informazione

20.985

22.243

21.355

 

 

 

 

 

Centro di responsabilità

 

Stanziamenti per il 2006

 

 

Previsioni assestate 2006

 

Previsioni per il 2007

Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra

20.486

24.713

33.011

Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo

457.544

457.544

449.953

Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale

196.565

200.937

183.776

Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie

82.353

82.433

77.263

Direzione generale per gli affari politici multilaterali e i diritti umani

242.485

297.248

258.167

Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale

34.490

34.542

33.625

Istituto diplomatico

2.064

2.091

2.205

 

 

 

 

 

 

 

Centro di responsabilità

 

Stanziamenti per il 2006

 

 

Previsioni assestate 2006

 

Previsioni per il 2007

Direzione generale per i paesi dell'Europa

48.268

49.903

42.909

Direzione generale per i paesi delle Americhe

5.897

5.915

6.491

Direzione generale per i paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente

5.524

20.606

5.901

Direzione generale per i paesi dell'Africa subsahariana

3.671

5.337

5.078

Direzione generale per i paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide

3.854

3.873

4.211

Direzione generale per l'integrazione europea

12.353

12.385

12.708

 

 

 

Come si vede, i Centri di responsabilità che hanno subito le maggiori riduzioni di stanziamento sia rispetto alla legge di bilancio 2006 che alle previsioni assestate per lo stesso esercizio sono il n. 6 (Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio) e il n. 10 (Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale).

Relativamente minori sono le riduzioni a carico dei Centri di responsabilità n. 15 (Direzione generale per i paesi dell'Europa), n. 11 (Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie) e n. 13 (Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale).

Per quanto infine riguarda la cooperazione allo sviluppo (Centro di responsabilità n. 9), si ricorda che a fronte di un ulteriore decremento degli stanziamenti a legislazione vigente per il 2007, la legge finanziaria ipotizza una crescita degli stessi nell’ordine di 217,7 milioni di euro.

 



[1]     A seguito della riforma del Governo introdotta con il decreto legislativo n. 300/1999 e con il successivo D.L. n. 217/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 317/2001, si è proceduto all’accorpamento di alcuni stati di previsione della spesa, passati, infatti, dai precedenti 18 agli attuali 14.

[2]    Questa trova fondamento nel mutamento operato anzitutto dal DPR 11 maggio 1999, n. 267, Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonche' delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri -successivamente modificato e integrato dal DPR 24 giugno 2002, n. 157 - e inoltre dagli articoli 12 e 13 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Successivamente, il Decreto del Ministro degli Affari esteri 10 settembre 1999, Disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri ha perfezionato la ristrutturazione del MAE delineata nel citato DPR 11 maggio 1999, n. 267.

[3]    In precedenza Segreteria generale: la nuova denominazione del Centro di responsabilità n. 2 deriva dall’art. 3 del Decreto del Ministro degli Affari esteri 9 febbraio 2006, recante disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri con il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, quale modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157.

[4]     UPB 8.2.3.2., Informatica di servizio, afferente al Centro di responsabilità Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra.

[5]    UPB 8.2.3.1., Beni mobili, afferente al Centro di responsabilità Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra.

[6]   UPB 6.2.3.4., Altri investimenti, afferente al Centro di responsabilità Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Il capitolo citato è stato istituito in base alla legge 1° agosto 2002, n. 182.

[7]     Si ricorda al proposito che a partire dal bilancio per il 2000 la classificazione economica delle spese non viene più effettuata secondo le vecchie categorie, ma secondo una nuova ripartizione categoriale.

[8]     Capitolo esposto nella tabella F della legge finanziaria.

[9]    Approvato dalla Camera il 3 ottobre 2006, il relativo disegno di legge è al Senato, in attesa di assegnazione.

[10]   Approvato dalla Camera il 3 ottobre 2006, il relativo disegno di legge è al Senato, assegnato in sede referente alla Commissione Bilancio, che non ne ha ancora iniziato l’esame.

[11]   Capitolo esposto nella tabella C della legge finanziaria.

[12]   Capitolo esposto nella tabella C della legge finanziaria.

[13]   Capitolo esposto nella tabella C della legge finanziaria.

[14]    D.P.R. 22 marzo 2000, n. 120, Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[15]   Il “Club di Parigi è un forum che riunisce i principali paesi creditori e ha il compito di coordinare il credito bilaterale di questi con quello multilaterale ed è operante dal 1957. Il numero dei partecipanti non è stabile, anche se esiste un nucleo fisso, rappresentato dai Paesi del G-7, cui si aggiungono Austria, Belgio e Paesi Bassi. Il “Club di Parigi” ha il compito di definire gli accordi per la ristrutturazione dei debiti bilaterali ufficiali: in questa sede, i governi creditori concordano le eventuali iniziative dirette a posticipare le scadenze degli arretrati dei pagamenti ancora da effettuare, ovvero definiscono i criteri per un eventuale alleggerimento dei debiti stessi. Gran parte dei debiti contratti verso i Paesi membri del Club sono crediti alle esportazioni (dunque, crediti commerciali), anche se gli accordi del Club comprendono anche i crediti bancari “garantiti” dai governi, nonché i crediti di aiuto.

[16]   Si tratta del Decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 29 giugno 2004, che modifica la Tabella di cui all’articolo 56 del DPR 5 gennaio 1967, n. 200. Il DM è in vigore dal 1° ottobre 2004.

[17]   L’Italia ha ratificato la Convenzione con la legge 4 agosto 1955, n. 848.

[18]   L’Italia ha ratificato il Protocollo con la legge 28 agosto 1997, n. 296.

[19]   Si ricorda che la recente legge 9 gennaio 2006, n. 12, ha dettato disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’Uomo. Infatti, in base all’art. 46 della Convenzione europea sui diritti dell’Uomo, le Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell’Uomo pronunciate nell’ambito delle controversie che le riguardino; il Comitato dei ministri – organo decisionale del Consiglio d’Europa – ne sorveglia l’esecuzione. La legge 9 gennaio 2006, n. 12, novellando l’art. 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, precisa le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri, e introduce specifici obblighi di informazione al Parlamento, in relazione al seguito da dare alle pronunce emanate dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo nei confronti dello Stato italiano.

[20]   Si tratta del Regolamento recante norme per l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni dell’Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri.

[21]   Legge n. 7/1981 e legge n. 49/1987, Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo.

[22]   Legge n. 1612/1962, Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze.

[23]   Legge n. 794/1966, Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano, firmata a Roma il 1  luglio 1966.

[24]   DPR n. 200/1967, Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari.

[25]   Legge n. 883/1977, Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi  il 18 novembre 1974.

[26]   Legge n. 140/1980.

[27]   Legge n. 960/ 1982, Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia.

[28]   Il capitolo 1163 è stato finanziato, nel disegno di legge di bilancio, in base alle previsioni dell'articolo 32, commi 2 e 3, della  legge finanziaria per il 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448). La norma citata si inserisce in una complessa vicenda normativa che ha interessato negli ultimi anni i finanziamenti del Ministero degli Affari esteri ad enti e associazioni varie, della quale si dà conto di seguito.

I contributi ad enti e associazioni varie, anche per quanto concerne il Ministero degli Affari esteri, prima della legge 549/1995 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1996) erano appostati in singoli capitoli di bilancio, correlati a leggi: con i commi 40-43 dell’articolo 1 della legge n. 549 del 1995 fu stabilito che i contributi di interesse di ogni Ministero fossero raggruppati in un unico capitolo del relativo stato di previsione. Mentre l'importo complessivo annuale dei contributi continuava ad essere determinato con legge (finanziaria, tabella C), la ripartizione di essi veniva affidata a decreti ministeriali, da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il comma 44 disponeva poi una riduzione degli stanziamenti del 20 per cento annuo nei successivi tre esercizi finanziari (1996-1998).

Una prima deroga alla normativa suesposta, per quanto concerne il Ministero degli Affari esteri, si è avuta con l'articolo 2, comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" (provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1997): ivi è stato stabilito che le disposizioni dell'art.1, comma 40, della legge 549/1995 non si applicassero ad una serie di enti e organismi, tra i quali quelli di interesse del Ministero degli Affari esteri erano:

I)    Organismi nazionali ed internazionali nell'ambito delle relazioni culturali con l'estero (inclusi  i fondi per borse di studio connesse ad Accordi internazionali);

II)   Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei;

III)  UNIDO (Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale);

IV)  Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologica;

V)   Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino;

VI)  Istituti italiani di cultura all'estero.

Successivamente, il comma 1 dell’articolo unico della legge 3 agosto 1998, n. 296, “Disposizioni concernenti gli organismi internazionali e gli istituti italiani di cultura all'estero”, ha introdotto una nuova deroga ai commi 40-43 della legge 549/1995, escludendo da detta normativa i seguenti organismi di interesse del Ministero degli Affari esteri:

Associazione internazionale di archeologia classica              

Società “Dante Alighieri”;

Maison d’Italie (Parigi);

Associazione “Villa Vigoni” di Menaggio;

Collegio del Mondo Unito nell’Iniziativa centro-europea;

Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato (UNIDROIT);

Istituto italo-latinoamericano (IILA);

Enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli Affari esteri;

Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente (ISIAO);

Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF);

Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalità e la giustizia (UNICRI);

Scuole non governative all’estero;

Istituzioni scolastiche ed universitarie straniere;

Scambi socio-culturali giovanili internazionali;

Corsi di formazione per docenti di lingua italiana;

Enti e associazioni per l’assistenza delle collettività italiane all’estero;

Comitati degli italiani all’estero (COMITES).

Di conseguenza è stata indirettamente ripristinata la precedente normativa sui contributi del Ministero degli Affari esteri ad enti e associazioni, in quanto aggiungendo gli effetti del comma 1 della legge 296/1998 alla deroga disposta dalla legge n. 662 del 1996, per tutti gli enti e associazioni di interesse del MAE sono decadute le previsioni dei commi 40-43 dell’art. 1 della legge n. 549 del 1995.

La legge finanziaria per il 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448) ha disposto all'articolo 32, commi 2 e 3, un parziale ripristino della disciplina dettata dalla legge 549/1995, che riguarda anche alcuni enti di interesse del Ministero degli Affari esteri. I citati commi 2 e 3 infatti dispongono che i contributi - a favore degli enti e associazioni di cui alla Tabella 1 allegata alla legge finanziaria per il 2002 - di interesse di ogni Ministero vengano raggruppati in un'unica UPB (Unità previsionale di base) del relativo stato di previsione. La ripartizione dei contributi viene affidata a decreti ministeriali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari entro il 31 gennaio di ogni anno. La quantificazione annuale dell’UPB che ogni Ministero attribuisce al finanziamento di enti e associazioni avviene nella Tabella C della legge finanziaria.

Per quanto riguarda gli enti e associazioni interessati da tali previsioni cui contribuisce il Ministero degli Affari esteri essi sono:

Enti e associazioni per l’assistenza delle collettività italiane all’estero;

Enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli Affari esteri;

Società “Dante Alighieri”;

Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato (UNIDROIT);

Collegio del Mondo Unito nell’Iniziativa centro-europea;

Organismi internazionali per la partecipazione ai quali il MAE contribuisce.

[29]   Legge n. 299/1998, Finanziamento italiano  della PESC (Politica estera  e di sicurezza comune dell'Unione  europea) relativo  all'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, del trattato sull'Unione europea

[30]   Legge n. 91/2005, Contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell’AIEA.

[31]   Art. 5 della Legge n. 183/1987, Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.

[32]   Lo stanziamento aggiuntivo deriva dall’art. 1, comma 5, del D.L. n. 35 del 2005.

[33]    Si tratta dei capitoli di cui nell'esposizione della tabella C del disegno di legge finanziaria.

[34]    Questi ultimi recano stanziamenti a favore di vari organismi internazionali.

[35]   Lo stanziamento dell'UPB 11.1.2.1, Promozione e relazioni culturali, ricade interamente nel capitolo 3153 Contributi in denaro, libri e materiale didattico a favore di associazioni per l'assistenza delle comunità italiane all'estero.