Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Protocollo sui privilegi e le immunità dell¿Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN) A.C. 2271
Riferimenti:
AC n. 2271/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 140
Data: 16/04/2007
Descrittori:
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI   TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

 

Protocollo sui privilegi e le immunità dell’Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN)

A.C. 2271

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 140

 

 

16 aprile 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

 

SIWEB

 

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File:es0075


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge  di ratifica  3

Contenuto del Protocollo  4

Contenuto del disegno di legge di ratifica  9

Disegno di legge

§      A.C. 2271 (Governo), Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), fatto a Ginevra il 18 marzo 2004  13

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
 di ratifica

Numero del progetto di legge

A. C. 2271

Titolo dell’Accordo

Protocollo sui privilegi e le immunità dell’Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN)

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; organizzazioni internazionali

Firma dell’Accordo

Ginevra, 18 marzo 2004

Iter al Senato

No

Numero di articoli del ddl di ratifica

3

Date del ddl di ratifica

 

§       presentazione o alla Camera

16 febbraio 2007

§       annuncio

19 febbraio 2007

§       assegnazione

13 marzo 2007

Commissione competente

III Commissione

Sede

Referente

Pareri previsti

I, II, V, VI, VII, IX

Oneri finanziari

No

 


Contenuto del Protocollo

 

Il CERN è il più grande laboratorio di fisica del mondo, dove scienziati di diverse nazioni studiano l’esistenza e l’interazione delle particelle elementari della materia, avvalendosi di strumenti sofisticati quali gli acceleratori di particelle e i rivelatori[1].

  L’organizzazione – che ha sede al confine tra la Svizzera e la Francia, vicino la periferia ovest della città di Ginevra - è stata fondata nel 1954 e comprende attualmente 20 Stati Membri, tutti europei[2], sebbene numerosi stati extraeuropei siano a vario titolo coinvolti nei progetti scientifici dell’Organizzazione.

Come evidenzia la relazione governativa di accompagnamento, l'acronimo con cui il centro è universalmente noto deriva dal nome di Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, dato al momento della sua fondazione, avvenuta con una Convenzione internazionale firmata a Parigi il 1° luglio 1953, entrata in vigore il 29 settembre 1954 e ratificata dall’Italia con legge 9 marzo 1955, n. 310.

Con la legge 19 ottobre 1970, n. 791, l’Italia ha autorizzato alla ratifica il nuovo testo modificato della Convenzione dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN) e il nuovo testo del relativo protocollo finanziario, approvati il 14 dicembre 1967 dal Consiglio della Organizzazione nel corso della sua 36ª sessione.

L’articolo IX della Convenzione, che definisce lo statuto giuridico, stabilisce che il CERN  possiede la personalità giuridica sul territorio di ogni Stato Membro e che l’Organizzazione, compresi i membri del Consiglio[3] e quelli degli organi sussidiari, nonché i Direttori generali ed i membri del personale dell'Organizzazione godono dei privilegi e delle immunità che verranno ritenute necessarie per l'adempimento delle funzioni dell'Organizzazione. L’articolo IX dispone, inoltre, che i successivi accordi tra il CERN e gli Stati Membri sul cui territorio sono situati i laboratori, conterranno, oltre alle disposizioni relative ai privilegi ed alle immunità, le disposizioni necessarie per regolare i rapporti particolari fra l'Organizzazione e i medesimi Stati Membri.

Il CERN gode attualmente di status internazionale presso i due Paesi che lo ospitano, Svizzera (dal 1955) e Francia (dal 1965, quando l'area del laboratorio si è estesa oltre il confine svizzero includendo il territorio francese).

In conformità al citato articolo IX della Convenzione, il Protocollo in esame - siglato il 18 marzo 2004 a Ginevra dai 20 Stati membri dell’Organizzazione - è volto dunque ad estendere i privilegi e le immunità garantiti all'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare (CERN) dai Paesi che la ospitano, a tutti i Paesi Membri dell’Organizzazione, riconoscendole pertanto il medesimo status internazionale riservato ad analoghe Organizzazioni scientifiche europee (Agenzia spaziale europea - ESA, ESO); l’estensione di tale status agli altri Stati membri del CERN consentirà, tra l’altro, un notevole alleggerimento burocratico per l’Organizzazione, grazie allo snellimento delle procedure relative alle transazioni con istituti e compagnie appartenenti agli Stati membri che ne conseguirà.

 

Per quanto concerne il contenuto del Protocollo - in vigore dal 22 febbraio 2007[4]- esso affronta, in conformità con gli accordi internazionali già ratificati, le questioni del riconoscimento della personalità legale internazionale dell'Organizzazione, dell'immunità dalla giurisdizione (soggetta agli opportuni accordi di risoluzione di dispute), degli accordi fiscali e doganali e dei privilegi e immunità dei rappresentanti dei Paesi Membri del Protocollo, del Direttore Generale e del personale, nello svolgimento delle loro funzioni presso l'Organizzazione. Il sistema dei privilegi e delle immunità segue, sostanzialmente, quello accordato a tutte le Organizzazioni internazionali rientranti nel sistema delle Nazioni Unite e richiama, pertanto, la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961. Il CERN, i suoi beni e il personale sono quindi sottratti alla giurisdizione nazionale nei limiti funzionalmente necessari e salva facoltà di rinuncia alle immunità, mentre i privilegi fiscali e valutari sono modellati sulla base di quelli noti nelle relazioni diplomatiche.

     Il Preambolo del Protocollo richiama i documenti di costituzione del CERN, lo status internazionale riconosciuto dai Paesi ospitanti, lo sviluppo delle attività del CERN in tutti i Paesi Membri con un aumento della mobilità di personale e dei beni assegnati per i programmi scientifici, nonché il citato l'articolo IX della Convenzione del 1953, che prevede espressamente che il CERN goda nel territorio dei Paesi Membri dei privilegi e delle immunità necessari per il conseguimento dei suoi scopi.

 

Dopo una serie di definizioni (articolo 1) dei termini,  l'articolo 2 stabilisce che il CERN possiede la personalità legale internazionale, e, in funzione di ciò, la capacità di contrattare, acquisire e alienare beni sia mobili che immobili, nonché di comparire in giudizio.

L'articolo 3 sancisce l'inviolabilità del territorio e dei locali dell’Organizzazione, eccezion fatta per i casi nei quali il Direttore generale darà un esplicito consenso, così come l'articolo 4 dichiara inviolabili anche i documenti  e gli archivi custoditi presso il CERN.

L'articolo 5 prevede l'immunità dell’Organizzazione da ogni forma di azione legale salvo nei casi in cui essa rinunci a tale privilegio e in altri casi espressamente elencati [5]. Del pari, i beni e i fondi del CERN non possono essere oggetto di sequestro, confisca o esproprio, né di provvedimenti di analogo tenore,principio, anche in questo caso, soggetto a precise eccezioni [6].

L’articolo 6 prevede l'esonero da imposte dirette dell’Organizzazione, tanto nei suoi beni e redditi che nelle sue transazioni. Inoltre, l’Organizzazione sarà esente da dazi doganali, tributi o restrizioni per i beni e i materiali importati ed esportati per uso ufficiale.

In base all'articolo 7, all’Organizzazione è riconosciuto il diritto alla libera disponibilità dei fondi, che può ricevere, conservare, trasferire e convertire in qualunque valuta.

Le comunicazioni ufficiali, inviate o ricevute dal CERN (articolo 8) non saranno sottoposte ad alcun tipo di limitazione.

Gli articoli 9-13 riguardano i privilegi e le immunità dei soggetti coinvolti nelle attività dell’Organizzazione. L'articolo 9 tratta dei Rappresentanti degli Stati aderenti al Protocollo che, nell’esercizio delle proprie funzioni, godono dell’immunità dall’arresto e dal sequestro di effetti personali, nonché  da azioni legali per parole o atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; tale ultima immunità si estende anche al periodo in cui sono cessati dalla loro missione.

In base all’articolo 10, anche i funzionari godono, anche oltre la cessazione delle loro funzioni, dell’immunità da procedimenti legali relativi a parole dette o azioni compiute nell'esercizio delle loro funzioni. Inoltre, gli stipendi ed emolumenti del personale sono soggetti ad una tassazione a beneficio dell'Organizzazione e sono esenti dalle imposte nazionali. L'articolo in esame prevede inoltre, per i Funzionari dell'Organizzazione, le loro famiglie ed i membri del nucleo familiare, esenzioni da restrizioni immigratorie e formalità di registro degli stranieri, come normalmente concesse ai funzionari delle Organizzazioni internazionali; l'inviolabilità di tutti i documenti ufficiali; il godimento della stessa assistenza al rimpatrio accordata ai diplomatici in caso di crisi internazionale; i privilegi generalmente concessi ai funzionari di Organizzazioni internazionali in materia di trasferimento di fondi, cambio di valuta e facilitazioni doganali.

  L'articolo 11 esonera, stante l'esistenza del sistema previdenziale del CERN, i Funzionari in rapporto organico con l'Organizzazione dai versamenti dei contributi previdenziali obbligatori nazionali. In aggiunta ai privilegi concessi ai Rappresentanti degli Stati ed ai funzionari, il Direttore generale godrà anche degli stessi privilegi, immunità e agevolazioni concessi agli agenti diplomatici in base alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 (articolo 12).

L’articolo 13 precisa i limiti di privilegi e immunità del personale in funzione delle esigenze di indipendenza nello svolgimento delle loro funzioni e non a fini di interesse personale. Disciplina inoltre la revoca ai privilegi ed alle immunità per le varie categorie interessate, stabilendo i diversi organi competenti.

L’articolo 14 assicura la collaborazione tra il CERN e gli Stati membri per agevolare l’applicazione della legislazione vigente all’interno di questi ultimi, mentre l’articolo 15 prevede la consultazione dell’Organizzazione, ai fini della tutela di quest’ultima, da parte dello Stato membro che necessiti di prendere misure speciali per garantire l’ordine pubblico sul proprio territorio.

 In materia di controversie, l’articolo 16 prevede che l’Organizzazione adotti disposizioni per la soluzione di questioni riguardanti contratti di cui esso è parte e per quelle che coinvolgono le persone che godono dell’immunità ad esse attribuita ai sensi del presente Protocollo.

Le controversie tra le Parti relative all’interpretazione o all’applicazione del Protocollo, così come quelle tra uno o più Stati Parte e l’Organizzazione, secondo gli articoli 17 e 18, se non risolte attraverso la via negoziale, vengono affidate alla decisione di un tribunale arbitrale, la cui composizione e disciplina sono contenute nell’articolo 19.

L’Organizzazione e uno Stato Parte al Protocollo avranno la facoltà di stipulare di ulteriori Accordi, sia aggiuntivi per l’esecuzione di alcune disposizioni del Protocollo, sia di natura particolare in ragione della situazione territoriale  dello Stato Parte stipulante (articoli 20 e 22).

E’ inoltre prevista la facoltà di emendare il Protocollo con le modalità descritte nell’articolo 21.

Gli articoli da 23 a 27 contengono le clausole finali del Protocollo, riguardanti la firma, la ratifica e l’entrata in vigore, nonché la sua registrazione dal parte del Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) in quanto depositario della Convenzione istitutiva del CERN. Il Protocollo, secondo l’articolo 27, può essere denunciato, in forma scritta, con effetto un anno dopo il ricevimento della notifica da parte del Direttore generale dell’UNESCO.

 

 


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione all’adesione e l’ordine di esecuzione dell’Accordo sui privilegi e le immunità dell’Organizzazione europea per la ricerca nucleare, mentre il terzo prevede l’entrata in vigore del provvedimento per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il disegno di legge di ratifica è accompagnato da una analisi tecnico-normativa (ATN), la quale specifica, tra l’altro, come la legge di ratifica del Protocollo sia un adempimento obbligatorio per l'Italia, in quanto Stato Parte della Convenzione istitutiva del CERN e, pertanto, obbligata dalla Convenzione (articolo IX) a garantire che il CERN e il suo personale possano esercitare le loro funzioni. Soltanto con l'adozione del provvedimento sarà, peraltro, possibile assicurare ai beni, ai documenti e al personale del CERN i privilegi e le immunità derivanti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 e sostanzialmente identici a quelli di cui godono tutte le Organizzazioni internazionali modellate sul sistema delle Nazioni Unite.

L’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), sottolinea come il sistema dei privilegi e delle immunità delineato dal Protocollo segua, sostanzialmente, quello accordato a tutte le Organizzazioni internazionali rientranti nel sistema delle Nazioni Unite. Il CERN, i suoi beni e il personale sono pertanto sottratti alla giurisdizione nazionale nei limiti funzionalmente necessari e salva facoltà di rinuncia alle immunità; i privilegi fiscali e valutari sono quelli noti nelle relazioni diplomatiche. Per quanto concerne l'impatto sulla pubblica amministrazione, a seguito di comunicazione all'Italia della lista dei soggetti cui si applicano i privilegi e le immunità, gli operatori del settore dovranno riconoscere ed accettare i lasciapassare ed i titoli di viaggio rilasciati dal CERN a tali soggetti e concedere gratuitamente gli eventuali visti.

 

 

 

 


 

 


Disegno di legge

 


N. 2271

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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DISEGNO DI LEGGE

 

 

presentato dal ministro degli Affari esteri

(D'ALEMA)

di concerto con il ministro dell'interno

(AMATO)

con il ministro della giustizia

(MASTELLA)

con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

con il ministro delle comunicazioni

(GENTILONI SILVERI)

e con il ministro del lavoro e della previdenza sociale

(DAMIANO)

 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN),

 fatto a Ginevra il 18 marzo 2004

 

 

 

Presentata il 16 febbraio 2007

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- Onorevoli Deputati! - L'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), Organizzazione internazionale indipendente, con sede sul confine franco-svizzero, a poca distanza da Ginevra, è il principale laboratorio del mondo dedicato alla fisica delle particelle elementari e delle loro interazioni. L'acronimo con cui è universalmente noto deriva dal nome di Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, dato al momento della sua fondazione, avvenuta con una Convenzione internazionale firmata a Parigi il 1o luglio 1953 ed entrata in vigore il 29 settembre 1954. A tale Convenzione aderiscono, attualmente, venti Paesi europei: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria. L'Italia ha ratificato la Convenzione istitutiva con legge 9 marzo 1955, n. 310, e la successiva Convenzione modificata con legge 19 ottobre 1970, n. 791.

      L'Unione europea riconosce e sostiene il CERN come essenziale strumento dell'Area europea della ricerca; la struttura del CERN è stata utilizzata come modello per la creazione di altre Organizzazioni di ricerca di interesse europeo quali l'European Southern Observatory (ESO) e l'European Molecular Biology Laboratory (EMBL).

      Il CERN gode di status internazionale presso i due Paesi che lo ospitano, Svizzera (dal 1955) e Francia (dal 1965, quando l'area del laboratorio si è estesa oltre il confine svizzero includendo il territorio francese).

      Nella riunione del 20 settembre 2001 il Comitato del Consiglio del CERN ha istituito un Gruppo di lavoro sull'estensione del riconoscimento dello status internazionale del CERN. Il Gruppo di lavoro, composto da delegati di Austria, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Svizzera e Ungheria, è stato incaricato di elaborare un Protocollo su privilegi e immunità. La bozza finale del Protocollo è stata presentata nel giugno 2003 al citato Consiglio.

      Il riconoscimento dello status internazionale è previsto nell'articolo IX della citata Convenzione istitutiva del CERN che recita: «L'Organizzazione gode di personalità giuridica sul territorio metropolitano di ogni Stato Membro. L'Organizzazione, i rappresentanti degli Stati Membri al Consiglio, (...) i Direttori e i membri del personale dell'Organizzazione godono, sul territorio metropolitano degli Stati Membri e nel quadro di accordi da concludere tra l'Organizzazione e ogni Stato Membro di privilegi e immunità che saranno considerati necessari per lo svolgimento delle funzioni dell'Organizzazione».

      Il Protocollo in esame, garantendo all'Organizzazione condizioni simili a quelle garantite al CERN dai Paesi che lo ospitano, Svizzera e Francia, in tutti i Paesi Membri, pone il CERN nella stessa posizione di altre Organizzazioni internazionali, comprese le Organizzazioni scientifiche europee (Agenzia spaziale europea-ESA, ESO).

      Il Protocollo è stato elaborato sulla base dei testi standard utilizzati per lo status riconosciuto alle organizzazioni internazionali. È in linea con gli Accordi sottoscritti con i Paesi ospitanti, Svizzera e Francia, ed è analogo ai Protocolli già esistenti per l'ESA e per l'ESO.

      In conformità con gli accordi internazionali già ratificati, nel Protocollo si affrontano le questioni del riconoscimento della personalità legale internazionale dell'Organizzazione, dell'immunità dalla giurisdizione (soggetta agli opportuni accordi di risoluzione di dispute), accordi fiscali e doganali e privilegi e immunità dei rappresentanti dei Paesi Membri del Protocollo, del Direttore Generale e del personale, nello svolgimento delle loro funzioni presso l'Organizzazione.

      Il Preambolo del Protocollo richiama i documenti di costituzione del CERN, lo status internazionale riconosciuto dai Paesi ospitanti, lo sviluppo delle attività del CERN in tutti i Paesi Membri con un aumento della mobilità di personale e dei beni assegnati per i programmi scientifici, l'obiettivo del raggiungimento, con la maggior efficacia possibile, delle finalità dell'Organizzazione, garantendo alla stessa un trattamento identico nel territorio di tutti i Paesi Membri ed, infine, l'articolo IX della Convenzione del 1953 che prevede espressamente che il CERN goda nel territorio dei Paesi Membri dei privilegi e delle immunità necessari per il conseguimento dei suoi scopi.

      L'articolo 1 (Definizioni) contiene le definizioni dei termini impiegati nel Protocollo.

      L'articolo 2 (Personalità legale internazionale) riproduce l'indicazione, già contenuta nella Convenzione, dello status e della personalità giuridica del CERN.

      L'articolo 3 (Inviolabilità del territorio, edifici e locali) sancisce l'inviolabilità della sede, degli edifici e dei locali del CERN.

      L'articolo 4 (Inviolabilità di archivi e documenti) sancisce l'inviolabilità degli archivi e dei documenti del CERN, ovunque si trovino.

      L'articolo 5 (Immunità da procedimento legale e da esecuzione) introduce le immunità da ogni azione giudiziaria del CERN nell'esercizio delle sue attività ufficiali, salvo: (a) rinuncia espressa nel singolo caso; (b) in caso di azione civile promossa da terzi a seguito di incidente provocato da automezzo di proprietà dell'Organizzazione o circolante per conto della stessa ovvero di infrazione a codici stradali; (c) esecuzione di sentenza arbitrale relativa agli articoli 16 o 18 del Protocollo; (d) in relazione a un contro reclamo inserito nel quadro procedurale di un reclamo avanzato dal CERN. Sulle proprietà e sui beni, inoltre, non possono essere eseguiti provvedimenti di perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, esproprio ed ogni altra forma di esercizio della sovranità dello Stato, mediante provvedimenti amministrativi, giudiziari o legislativi, salvo: (a) rinuncia espressa nel singolo caso; (b) se temporaneamente necessario, relativamente alla prevenzione o all'investigazione di incidente provocato da automezzo di proprietà dell'Organizzazione o circolante per conto della stessa; (c) in caso di blocco di stipendio per debito di un dipendente dell'Organizzazione a seguito di sentenza definitiva ed esecutiva, secondo le norme in vigore nel territorio di esecuzione.

      L'articolo 6 (Disposizioni fiscali e doganali) contiene l'esenzione da imposte dirette, dazi doganali ed altre forme di restrizione all'importazione e all'esportazione delle operazioni e delle transazioni, finanziarie e patrimoniali, riconducibili al CERN. L'articolo prevede il raggiungimento di intese, tra il CERN e lo Stato Parte del Protocollo che ha imposto le tasse, per il rimborso di dazi od imposte applicati od applicabili sulle transazioni di particolare entità su proprietà, beni o servizi. La normativa, che copre anche le imposte sui redditi, non esclude l'applicabilità delle tasse, in funzione all'erogazione di servizi. Le condizioni non sono applicabili per acquisto, uso o importazione ad uso personale dei Funzionari o del Direttore Generale del CERN. Beni e materiali appartenenti all'Organizzazione, acquistati o importati in conformità con queste disposizioni, non possono essere venduti o ceduti sul territorio del Paese che ha concesso l'esenzione se non alle condizioni dallo stesso stabilite.

      L'articolo 7 (Libera disposizione di fondi) consente al CERN di costituire riserve in valuta e in titoli, nonché di trasferirle senza restrizioni, in qualunque valuta, nella misura necessaria a fronteggiare i propri obblighi istituzionali.

      L'articolo 8 (Comunicazioni ufficiali) contiene le disposizioni necessarie ad assicurare la libertà di circolazione di pubblicazioni e altro materiale di informazione, in ogni sua forma, nell'esercizio delle attività ufficiali del CERN.

      L'articolo 9 (Privilegi ed immunità dei Rappresentanti di Stato) introduce i privilegi e le immunità riservati ai soggetti che devono recarsi presso la sede delle riunioni del CERN per lo svolgimento delle periodiche sessioni di lavoro degli organi di gestione, istituiti dalla Convenzione e con competenze normative, politiche, finanziarie e di controllo sull'operato dell'Organizzazione. Gli Stati non sono tenuti ad accordare privilegi e immunità a loro cittadini o residenti permanenti.

      L'articolo 10 (Privilegi ed immunità dei Funzionari) introduce i privilegi e le immunità riservati al personale del CERN che si trasferisce per lo svolgimento delle attività di competenza. In particolare gli stipendi ed emolumenti del personale sono soggetti ad una tassazione a beneficio dell'Organizzazione e sono esenti dalle imposte nazionali. Gli Stati non sono tenuti ad esonerare dalle imposte le pensioni versate dal CERN ai dipendenti. L'articolo in esame prevede inoltre, per i Funzionari dell'Organizzazione, le loro famiglie ed i membri del nucleo familiare, esenzioni da restrizioni immigratorie e formalità di registro degli stranieri, come normalmente concesse ai funzionari delle Organizzazioni internazionali (paragrafo 2, lettera c); l'inviolabilità di tutti i documenti ufficiali (paragrafo 2, lettera d); il godimento della stessa assistenza al rimpatrio accordata ai diplomatici in caso di crisi internazionale (paragrafo 2, lettera e); i privilegi generalmente concessi ai funzionari di Organizzazioni internazionali in materia di trasferimento di fondi, cambio di valuta e facilitazioni doganali (paragrafo 2, lettera f).

      Gli Stati sono tenuti ad accordare a loro cittadini o residenti permanenti solo il privilegio della tassazione e della riservatezza di documenti, ma non gli altri enunciati nell'articolo.

      L'articolo 11 (Previdenza Sociale) esonera, alla luce dell'esistenza del sistema previdenziale del CERN, i Funzionari in rapporto organico con l'Organizzazione dai versamenti dei contributi previdenziali obbligatori nazionali.

      L'articolo 12 (Privilegi ed immunità del Direttore Generale) estende al Direttore Generale durante lo svolgimento delle sue funzioni i privilegi e le immunità diplomatiche nella loro forma più ampia come stabilito nella Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961. Gli Stati non sono tenuti ad accordare privilegi e immunità a loro cittadini o residenti permanenti.

      L'articolo 13 (Oggetti e limiti delle immunità) specifica i limiti di privilegi e immunità del personale in funzione delle esigenze di indipendenza nello svolgimento delle loro funzioni e non a fini di interesse personale. Disciplina inoltre la rinuncia ai privilegi ed alle immunità per le varie categorie interessate, stabilendo i diversi organi competenti a rinunciare ai privilegi e alle immunità.

      L'articolo 14 (Cooperazione con gli Stati Parte al presente Protocollo) contiene le clausole consuetudinarie di cooperazione con le autorità degli Stati per agevolare l'applicazione di leggi e regolamenti dello Stato, l'obbligo di impedire abusi nell'applicazione di privilegi, immunità e facilitazioni, l'obbligo di osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato per le persone che godano dei privilegi, immunità e facilitazioni previsti dall'Accordo.

      L'articolo 15 (Sicurezza ed ordine pubblico) contiene la clausola consuetudinaria sulla priorità della sicurezza pubblica all'applicazione delle disposizioni del Protocollo.

      L'articolo 16 (Dispute di natura privata) prevede che l'Organizzazione elabori procedure di composizione delle controversie di diritto privato che la riguardino ovvero delle controversie relative alle persone coperte dall'ambito di applicazione del Protocollo, per il caso in cui non intervenga rinuncia all'immunità.

      L'articolo 17 (Contenziosi tra Stati Parte del presente Protocollo) contiene la clausola consuetudinaria sulle modalità di composizione negoziata ovvero arbitrale delle divergenze tra le Parti.

      L'articolo 18 (Contenziosi tra Stati Parte del presente Protocollo e l'Organizzazione) contiene la clausola consuetudinaria sulle modalità di composizione negoziata ovvero arbitrale delle divergenze tra le Parti.

      L'articolo 19 (Corte Internazionale di Arbitrato) contiene la clausola consuetudinaria sulle modalità di composizione arbitrale delle divergenze tra le Parti.

      L'articolo 20 (Esecuzione del Protocollo) permette all'Organizzazione di concludere Accordi aggiuntivi al Protocollo con uno o più Stati per permetterne l'applicazione, se necessario.

      L'articolo 21 (Procedure di Emendamenti) prevede la procedura di emendamento al Protocollo, secondo modalità comuni a tutti i Protocolli analoghi.

      L'articolo 22 (Accordi particolari) prevede la possibilità di ulteriori accordi tra Organizzazione e Stati, non in conflitto con il presente Protocollo.

      L'articolo 23 (Firma, ratifica ed accessione) prevede i termini di apertura alla firma del Protocollo (dal 19 dicembre 2003 al 19 dicembre 2004) presso il CERN, nonché le procedure di partecipazione al Protocollo, mediante deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione od adesione presso il Direttore Generale dell'UNESCO.

      L'articolo 24 (Entrata in vigore) stabilisce i termini di entrata in vigore del Protocollo, sia sul piano internazionale - trenta giorni dopo il deposito del dodicesimo strumento di ratifica - che per il singolo Stato.

      L'articolo 25 (Notifica) prevede che il Direttore Generale dell'UNESCO notifichi a tutti gli Stati firmatari il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione od accessione, l'entrata in vigore del Protocollo e ogni notifica di denuncia.

      L'articolo 26 (Registrazione) prevede che il Direttore Generale dell'UNESCO, come Depositario del Protocollo, lo faccia registrare presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite.

      L'articolo 27 (Denuncia) prevede la procedura di denuncia del Protocollo, nei termini consuetudinari e, cioè, con effetto dopo un anno dalla ricezione della notifica.

      Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e non si rende, pertanto, necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

      Il presente disegno di legge di ratifica si compone di 3 articoli:

          l'articolo 1 prevede l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo;

          l'articolo 2 richiama l'ordine di esecuzione;

          l'articolo 3 stabilisce l'entrata in vigore della legge.



 

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        La legge di ratifica del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN) è adempimento obbligatorio per l'Italia, in quanto Stato Parte della Convenzione istitutiva del CERN e, pertanto, obbligata dalla Convenzione (articolo IX) a garantire che il CERN e il suo personale possano esercitare le loro funzioni.
        Soltanto con l'adozione del provvedimento proposto sarà, peraltro, possibile assicurare ai beni, ai documenti e al personale del CERN i privilegi e le immunità derivanti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 e sostanzialmente identici a quelli di cui godono tutte le Organizzazioni internazionali modellate sul sistema delle Nazioni Unite.
        Il Protocollo è stato sottoscritto dall'Italia il 24 giugno 2004.

B) Analisi del quadro normativo.

        Il Protocollo sui privilegi e le immunità del CERN contiene disposizioni che non abbisognano di adattamento del diritto interno e ciò consente di adottare il modello dell'atto legislativo contenente soltanto l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

        Il provvedimento non incide sulla normativa vigente, come tutti i precedenti accordi della medesima natura già ratificati dall'Italia.
        Non vi sono, inoltre, oneri finanziari prevedibili, essendo la sede del CERN fuori dal territorio nazionale.

D)  Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Le disposizioni del disegno di legge di ratifica del Protocollo non presentano alcun profilo di incompatibilità con il diritto comunitario.

E)  Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

        L'intera materia rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione, e, in particolare, dell'articolo 117, secondo comma, lettere a) e l).

F)  Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

        La disciplina del Protocollo è coerente con le norme primarie di trasferimento alle regioni ed enti locali.

G)  Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        Il provvedimento proposto, incidendo sulla giurisdizione e stabilendo privilegi fiscali, non può assumere forma e valore normativo diverso.
        Nessuna precedente legge è stata adottata sul medesimo oggetto.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A)  Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

        Nessuna nuova definizione normativa viene introdotta.

B)  Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

        Nessun riferimento normativo è contenuto nel progetto, trattandosi di primo intervento del legislatore.

C)  Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

        Non è necessario novellare alcuna disposizione di legge, trattandosi di primo intervento in materia.

D)  Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Nessun effetto abrogativo è necessario, trattandosi di primo intervento in materia.


 

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A)  Ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

        Il provvedimento mira alla ratifica del Protocollo sui privilegi e le immunità del CERN, Organizzazione internazionale indipendente, con finalità scientifiche e sede sul confine franco-svizzero, a poca distanza da Ginevra - la cui Convenzione istitutiva è stata ratificata dall'Italia con legge 9 marzo 1955, n. 310, e la cui successiva Convenzione modificata è stata ratificata con legge 19 ottobre 1970, n. 791.
        Il Protocollo è stato sottoscritto dall'Italia il 24 giugno 2004.
        Sono destinatari diretti del provvedimento il CERN, gli Stati Parte alla sua Convenzione, in relazione alla tutela funzionale dei beni, dei documenti e del personale del CERN medesimo e per l'applicazione agli stessi dei privilegi necessari all'esercizio delle loro funzioni.
        L'Italia, Stato Parte della Convenzione del CERN, sarà tenuta sul proprio territorio all'osservanza dei privilegi e delle immunità previsti dal Protocollo.
        I privilegi e le immunità del CERN interessano: (a) la sede, eventualmente stabilita nel territorio dello Stato Parte; (b) proprietà, fondi e beni; (c) comunicazioni, archivi, materiali e documenti; (d) Rappresentanti degli Stati; (e) Direttore Generale e personale del CERN.
        Il sistema dei privilegi e delle immunità segue, sostanzialmente, quello accordato a tutte le Organizzazioni internazionali rientranti nel sistema delle Nazioni Unite e richiama, pertanto, la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961. Il CERN, i suoi beni e il personale sono sottratti alla giurisdizione nazionale nei limiti funzionalmente necessari e salva facoltà di rinuncia alle immunità; i privilegi fiscali e valutari sono quelli noti nelle relazioni diplomatiche.
        Il provvedimento risponde all'esigenza di consentire l'adempimento degli obblighi già derivanti dalla ratifica della Convenzione istitutiva e, in particolare, di garantire ai beni e al personale del CERN i privilegi e le immunità funzionali necessari sul nostro territorio.

B) Valutazione dell'impatto sulla pubblica amministrazione.

        A seguito di comunicazione all'Italia della lista dei soggetti cui si applicano i privilegi e le immunità, gli operatori del settore dovranno riconoscere ed accettare i lasciapassare ed i titoli di viaggio rilasciati dal CERN a tali soggetti e concedere gratuitamente gli eventuali visti.

C) Valutazione dell'impatto sui destinatari passivi.

        Non si ravvisa specificamente tale categoria di destinatari.

 


 


disegno di legge

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Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), fatto a Ginevra il 18 marzo 2004.

 

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 24 del Protocollo stesso.

 

Art. 3.

(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


 

TESTO DELL’ACCORDO FOTOGRAFATO NON DISPONIBILE

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]    Si ricorda, tra l’altro, che il World Wide Web è nato al CERN nel 1989, da un'idea di Tim Berners-Lee, come progetto marginale chiamato ENQUIRE basato sul concetto dell'ipertesto e con lo scopo di scambiare efficientemente dati tra chi lavorava a diversi esperimenti. Il 30 aprile 1993 il CERN annunciò che il World Wide Web sarebbe stato libero per tutti. Si ricorda, inoltre, che il Prof. Carlo Rubbia per le sue ricerche svolte al Cern ha conseguito il premio Nobel nel 1984.

[2]    Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica slovacca, Spagna, Svezia, Svizzera Regno Unito.

[3]   Come previsto dalla Convenzione istitutiva, l’organo principale è il Consiglio, che determina la linea di condotta dell'Organizzazione in campo scientifico, tecnico e amministrativo. Il Consiglio è assistito da un Comitato per le direttive scientifiche e da un Comitato finanziario, così come da altri organi sussidiari necessari per la realizzazione degli scopi dell'Organizzazione.Il Consiglio nomina un Direttore generale, generalmente per un periodo di  5 anni che, per tradizione, è uno scienziato. Il Direttore generale, che è assistito da un Direttorato i cui membri vengono scelti su sua proposta, è direttamente responsabile verso il Consiglio.

[4]  Il Protocollo è stato finora ratificato da: Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia, Austria, Repubblica Slovacca, Norvegia, Spagna, Ungheria, Repubblica ceca, Polonia, Ungheria e Regno Unito.

 

[5]    In particolare, le immunità da ogni azione giudiziaria del CERN nell'esercizio delle sue attività ufficiali sono disposte salvo: (a) rinuncia espressa nel singolo caso; (b) in caso di azione civile promossa da terzi a seguito di incidente provocato da automezzo di proprietà dell'Organizzazione o circolante per conto della stessa ovvero di infrazione a codici stradali; (c) esecuzione di sentenza arbitrale relativa agli articoli 16 o 18 del Protocollo; (d) in relazione a un contro reclamo inserito nel quadro procedurale di un reclamo avanzato dal CERN.

[6]    In relazione alle proprietà e ai beni, il divieto di provvedimenti di perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, esproprio ed ogni altra forma di esercizio della sovranità dello Stato, sussiste salvo: (a) rinuncia espressa nel singolo caso; (b) se temporaneamente necessario, relativamente alla prevenzione o all'investigazione di incidente provocato da automezzo di proprietà dell'Organizzazione o circolante per conto della stessa; (c) in caso di blocco di stipendio per debito di un dipendente dell'Organizzazione a seguito di sentenza definitiva ed esecutiva, secondo le norme in vigore nel territorio di esecuzione.