Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo con il Regno del Bahrain sulla promozione e protezione degli investimenti A. C. 2706
Riferimenti:
AC n. 2706/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 206
Data: 26/06/2007
Descrittori:
BAHREIN   INVESTIMENTI PRIVATI
STATI ESTERI   TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

 

Accordo con il Regno del Bahrain

sulla promozione e protezione degli investimenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 206

 

 

26 giugno 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

 

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File:es0124.doc


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge  di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

Contenuto del disegno di legge di ratifica  7

Progetto di legge

A.C. 2706 (Governo), Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrain sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Manama il 29 ottobre 2006  11

Scheda sul Bahrain, in: Mondimpresa  49

Senato della Repubblica, Osservatorio Mediterraneo e  Medioriente, n. 19 gennaio-febbraio-marzo 2007  49

Elenco degli Accordi bilaterali sulla promozione e protezione degli investimenti in vigore per l’Italia  65

Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Bahrein  69

 

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
 di ratifica

Numero del progetto di legge

2706

Titolo dell’Accordo

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrain sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Manama il 29 ottobre 2006

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; stati esteri

Firma dell’Accordo

Manama, 29 ottobre 2006

Iter al Senato

no

Numero di articoli del ddl di ratifica

3

Date del ddl di ratifica

 

§    presentazione alla Camera

29 maggio 2007

§    annuncio

30 maggio 2007

§    assegnazione

20 giugno

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, II, V, VI, X.

Oneri finanziari

no

 


Contenuto dell’accordo

L'Accordo in esame, che non si discosta dai numerosi altri accordi conclusi dall'Italia in materia, mira a creare un quadro di maggiore certezza giuridica in tutti i settori nei quali sono stati effettuati o sono ipotizzabili in futuro investimenti italiani nel Regno del Bahrein e viceversa, favorendo in tal modo la cooperazione economica tra i due Paesi. Inoltre, come viene rilevato nell’Analisi dell’impatto della regolamentazione allegata al provvedimento, il processo di integrazione economica in atto tra gli Stati facenti parte del Consiglio di cooperazione del Golfo, di cui il Bahrein è membro, consentirà alle imprese italiane operanti in Bahrein di allargare i propri scambi anche agli altri paesi del Consiglio [1].

Per quanto concerne il contenuto dell’Accordo, composto da 14 articoli e un Protocollo, esso provvede in primo luogo a fornire le opportune definizioni di quei termini, quali "investimento", "investitore", "persona fisica", "persona giuridica", "utili" e "territorio", necessari ad individuare in modo certo l'ambito di applicazione, oggettivo e soggettivo, dell'accordo (art. 1). La definizione di "investimento" ricomprende un elenco, non tassativo, di beni e diritti siti nel territorio del paese contraente, fra i quali sono inclusi:

§         diritti reali su beni mobili e immobili, nonché ogni altro diritto reale, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su beni altrui;

§         azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, titoli di credito, titoli di Stato e pubblici;

§         crediti finanziari o qualsiasi altro diritto derivante da obblighi collegati con gli investimenti, nonché redditi reinvestiti;

§         diritti di proprietà intellettuale o industriale;

§         ogni diritto di natura economica derivante da legge, contratto, licenza, concessione o altro atto amministrativo.

Al fine di incoraggiare gli investimenti esteri ciascuna delle Parti si impegna (art. 2) anzitutto ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte un trattamento giusto ed equo, assicurando altresì piena e totale protezione agli investimenti da essi operati; le Parti garantiscono inoltre agli investimenti dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o agli investitori di paesi terzi (art. 3, c. 1).  Fanno però eccezione i benefici concessi da una delle Parti ad investitori di Paesi terzi in virtù di specifici accordi, come ad esempio gli accordi in materia di scambi transfrontalieri, nonché i vantaggi riconosciuti da una delle Parti ad investitori esteri per effetto della partecipazione a Unioni economiche o a zone di libero scambio[2] (art. 3, c. 3).

La clausola della nazione più favorita trova applicazione anche in caso di risarcimento di danni derivanti da guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza o altri avvenimenti similari (art. 4).

La protezione degli investimenti è assicurata, inoltre (art. 5), dalla clausola che stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro corresponsione di un adeguato risarcimento. Tale indennizzo dovrà essere equivalente al valore di mercato del bene alla data in cui siano state annunciate le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio e dovrà comprendere gli interessi maturati alla data di pagamento.

Ognuna delle due Parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra Parte a trasferire all'estero, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento più favorevole, tutti i capitali investiti e guadagnati  (artt. 6 e 8).

In caso di garanzia assicurativa prestata da una delle Parti contro i rischi non commerciali derivanti dagli investimenti effettuati dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte, è prevista la surroga nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato (art. 7).

Con l’art. 9 si garantisce che qualora una nuova norma - contenuta nella legislazione di una delle due Parti o nel diritto internazionale - sia  più favorevole agli investimenti effettuati, essa venga applicata prevalendo sull’Accordo.

Vengono stabilite, inoltre, procedure arbitrali affidate ad organi imparziali per la composizione delle controversie che dovessero insorgere fra gli investitori e le Parti contraenti in materia di investimenti (art. 10)  o fra le Parti  in relazione a questioni di interpretazione o applicazione dell'accordo (art. 11).

Qualora le controversie fra investitori e Parti contraenti non fossero risolvibili per via amichevole, l’investitore potrà fare ricorso al Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale oppure ad una procedura arbitrale o, ancora, al Centro Internazionale per la Soluzione delle controversie in materia di investimenti se le due Parti hanno aderito alla Convenzione di Washington [3].

Per le controversie di cui all'art. 11, invece, qualora non sia possibile una loro composizione per via diplomatica, è previsto il ricorso ad un Tribunale Arbitrale, che avrà sede a l’Aja.

L'art. 12 permette alle Parti contraenti e ai loro investitori di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell'Accordo in esame, qualora siano previste dal diritto internazionale generale o pattizio, oppure da leggi o regolamenti interni delle Parti contraenti.

In base all'art. 13 l'applicazione dell'Accordo sarà indipendente dall'esistenza di relazioni diplomatico-consolari tra le due Parti.

La durata dell'Accordo (art. 14) è prevista in dieci anni, con rinnovo automatico per ulteriori dieci anni, salvo denuncia di una delle due Parti, da inoltrare almeno un anno prima della scadenza: in ogni caso, gli investimenti effettuati prima dell’eventuale cessazione dell’Accordo rimarranno soggetti alle disposizioni degli articoli 1-12 dello stesso per cinque anni dopo la scadenza.

Dell’Accordo fa parte integrante un Protocollo, le cui disposizioni sono volte a chiarire e ad integrare alcune clausole contenute nell’Accordo medesimo.

 

 

 


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno del Bahrein sulla promozione e protezione degli investimenti, consta di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo, mentre l’articolo 3 reca la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L'esecuzione dell’Accordo in questione non comporta, in base alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Quanto all’incidenza delle norme proposte sull’ordinamento interno, l'analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica afferma che l'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né, d’altra parte, presenta profili di incompatibilità con le competenze delle autonomie locali e con l'ordinamento comunitario.

La relazione recante l’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), sottolinea invece come l'Accordo - assicurando libertà nel trasferimento di capitali e un quadro di precise garanzie - avrà un impatto positivo sugli investitori, persone fisiche o giuridiche (enti pubblici, imprese, aziende, associazioni, eccetera), delle due Parti contraenti, favorendo un maggior volume di investimenti e l’ulteriore sviluppo dell'interscambio commerciale. I principali risultati attesi sono costituiti, in particolare, dal trasferimento dall'Italia al Bahrein di know-how tecnico e manageriale, da una maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione di nuova occupazione. Per quanto riguarda l'Italia, l'Accordo, nel dare maggiore certezza ai nostri operatori, favorirà i nostri investimenti nel Paese del Golfo, con ricadute positive anche di natura commerciale; agendo da moltiplicatore degli investimenti, l’Accordo contribuirà inoltre ad un'accelerazione dello sviluppo economico e stimolerà una maggiore dinamica concorrenziale. In questo quadro, l’AIR richiama il processo di integrazione economica in atto tra gli Stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo (Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar) e la conseguente possibilità, per le imprese italiane insediatesi in Bahrain, di servire non solo il mercato bahrainita, ma anche quello subregionale della Penisola Arabica.


Progetto di legge

 


N. 2706

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

DISEGNO DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato presentato dal ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

di concerto con il ministro dell'interno

(AMATO)

con il ministro della giustizia

(MASTELLA)

con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

con il ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

e con il ministro del commercio internazionale

e ministro per le politiche europee

(BONINO)

¾

 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrain sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Manama il 29 ottobre 2006

 

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Presentata il 29 maggio 2007

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Onorevoli Deputati! - L'Accordo sulla promozione e la protezione degli investimenti tra la Repubblica italiana e il Regno del Bahrain intende incoraggiare e conferire garanzie agli investitori dei due Paesi.

Tale tipo di accordo, oltre ad essere raccomandato dalle istituzioni finanziarie internazionali (Banca mondiale e Fondo monetario internazionale), si inquadra nell'ambito degli accordi sull'argomento che l'Italia e altri Paesi dell'Unione europea hanno, negli ultimi anni, firmato con vari Paesi dell'area mediorientale.

Analogamente a quanto previsto nei suddetti accordi, il testo in questione recepisce una serie di clausole finalizzate a incoraggiare e proteggere gli investimenti di persone fisiche o giuridiche di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte.

Per investimento si devono intendere tra l'altro diritti di proprietà su beni mobili e immobili, azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, crediti finanziari, diritti di proprietà intellettuale (diritti d'autore, marchi eccetera), diritti attribuiti per legge, per contratto o in virtù di licenze e concessioni rilasciate in base alla legislazione per l'esercizio di attività economiche (articolo 1).

L'Accordo prevede una serie di garanzie per assicurare in ogni momento un equo trattamento agli investimenti effettuati da operatori economici italiani nel Bahrain e viceversa, mirando a fornire un quadro di maggiore certezza per gli stessi, fondato sul principio della non discriminazione fra gli investitori dell'una e dell'altra Parte (articolo 2).

L'Accordo prevede inoltre che entrambe le Parti contraenti assicurino che la gestione, il mantenimento, l'utilizzazione, la trasformazione e il godimento degli investimenti effettuati nel territorio di entrambe le Parti non saranno colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

L'Accordo prevede egualmente che gli investimenti effettuati sul territorio delle Parti contraenti da persone fisiche o giuridiche beneficino di un equo trattamento in entrambi i Paesi e che lo stesso non dovrà in ogni caso essere meno favorevole di quello riservato agli investimenti effettuati dai propri cittadini o dagli investitori di altri Paesi terzi (articolo 3).

Sono stabiliti meccanismi d'indennizzo per danni subìti in occasione di conflitti o situazioni di emergenza. Sono, altresì, contemplati meccanismi di tutela per il libero trasferimento dei proventi degli investimenti (articolo 4).

In caso di provvedimenti di confisca o di esproprio per motivi di pubblica utilità, una giusta, pronta e appropriata compensazione dovrà essere corrisposta - a prezzi di mercato - all'investitore che ha subìto il provvedimento di esproprio (articolo 5).

Per ciò che concerne il ricorso all'arbitrato per controversie legate agli investimenti, oltre a prevedere l'istituzione di tribunali arbitrali ad hoc su richiesta di parte, il testo richiama le norme della Commissione delle Nazioni unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) che potranno essere applicate in sede di composizione e funzionamento dei meccanismi arbitrali (articolo 10).

Unitamente all'Accordo è stato firmato il Protocollo, composto da cinque articoli, per specificare meglio la portata delle disposizioni dell'Accordo stesso.

 

 

In particolare, l'articolo 1 del Protocollo stabilisce che gli utili prodotti da un investimento beneficiano della stessa protezione accordata all'investimento iniziale, anche in caso di reinvestimento.

È previsto che, fatte salve le previsioni legislative o regolamentari nazionali, non possono imporsi condizioni per l'ampliamento o il proseguimento degli investimenti ed è permesso agli investitori di assumere personale direttivo, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta (articolo 2).

L'articolo 3 specifica la nozione di «attività connesse ad un investimento» contenuta nell'articolo 3 dell'Accordo, fornendone una nozione molto ampia, tale da ricomprendere, tra l'altro, la ricezione di registrazioni, licenze e permessi necessari per l'esercizio dell'attività commerciale, nonché l'accesso al mercato finanziario. Stabilisce, inoltre, che ciascuna Parte deve consentire, sempre in conformità con le leggi vigenti, l'ingresso e la permanenza degli investitori e dei loro familiari nel proprio territorio.

L'articolo 5, infine, individua la portata della locuzione «senza ritardo», di cui all'articolo 8 dell'Accordo.

La ratifica dell'Accordo riveste per i due Paesi un'importanza rilevante. Esso rappresenta uno stimolo per nuovi investimenti italiani nel Regno del Bahrain e bahrainiti in Italia, in grado di influire positivamente sull'evoluzione economica di entrambi i Paesi. Oltre a contenere specifici strumenti di garanzia degli investimenti, il documento costituisce, infatti, la premessa per facilitazioni sul piano finanziario e assicurativo.

Dall'attuazione dell'Accordo, che assicura, come detto, agli operatori italiani un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e ai relativi redditi dei cittadini bahrainiti o degli investitori di Stati terzi, non derivano, infine, nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato


 


ANALISI TECNICO-NORMATIVA

 

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

Il ricorso a un atto con forza di legge si rende necessario in considerazione del fatto che l'Accordo in questione prevede, ai fini della sua entrata in vigore, l'autorizzazione del Parlamento italiano alla ratifica da parte del Capo dello Stato.

B)Analisi del quadro normativo; incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti; compatibilità con l'ordinamento comunitario.

L'Accordo sulla promozione e la protezione degli investimenti tra l'Italia e il Regno del Bahrain non sostituisce alcun Accordo vigente in materia; non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti in vigore e non comporta - oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica e all'ordine di esecuzione - norme di adeguamento del diritto interno. Esso risulta inoltre compatibile sia con l'ordinamento dell'Unione europea che con le competenze delle regioni a statuto speciale e ordinario. L'Accordo non ha parimenti alcuna incidenza sul regime fiscale applicato nel nostro Paese. A quest'ultimo riguardo, si richiamano l'articolo 3, paragrafo 4: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano a questioni fiscali» e l'articolo 12, paragrafo 4: «Le disposizioni del presente Accordo non limiteranno l'applicazione di disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione fiscale».

Dall'attuazione dell'Accordo, che assicura ai nostri operatori un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei cittadini bahrainiti o degli investitori di Stati terzi, non derivano, infine, nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.


ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

 

A) Ambito dell'intervento e destinatari diretti e indiretti.

Sotto il profilo economico sono coinvolti, dalla data di entrata in vigore dell'Accordo:

1) i soggetti italiani che realizzano o realizzeranno investimenti nel Regno del Bahrain;

2) i soggetti bahrainiti che realizzano o realizzeranno investimenti in Italia.

L'Accordo è destinato ad avere un effetto immediato sulle società italiane già presenti nel Regno del Bahrain. L'Accordo potrebbe inoltre agevolare ulteriori iniziative imprenditoriali italiane nel Regno del Bahrain, come anche bahrainite in Italia, in tutti i settori di rilievo economico.

B) Obiettivi e risultati attesi.

L'Accordo, che assicura libertà nel trasferimento di capitali e prevede sistemi di risoluzione delle controversie e di risarcimento per perdite dovute ad eventi eccezionali, è destinato ad avere un impatto positivo sugli investitori - persone fisiche o giuridiche (enti pubblici, imprese, aziende, associazioni eccetera) - delle due Parti contraenti.
Primo obiettivo dell'Accordo, che si consegue per effetto dell'impatto immediato dello stesso, è la creazione di un quadro di maggiore certezza giuridica in tutti i settori nei quali sono stati effettuati o siano ipotizzabili in futuro investimenti italiani nel Regno del Bahrain e viceversa.

Tale quadro di certezza e di precise garanzie è requisito indispensabile per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire gli investimenti nelle due Parti contraenti. Risultato atteso è pertanto un incremento del volume complessivo di tali investimenti.

L'Accordo è, altresì, destinato ad avere un impatto sul tessuto economico di entrambi i Paesi grazie agli effetti che un maggiore volume di investimenti è suscettibile di sortire in termini di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell'interscambio commerciale. I principali risultati attesi, sia a livello micro che macroeconomico, sono costituiti, rispettivamente, dal trasferimento dall'Italia al Regno del Bahrain di know-how tecnico e manageriale, da una maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione di nuova occupazione. Per quanto riguarda l'Italia, l'Accordo, nel dare maggiore certezza ai nostri operatori, favorirà i nostri investimenti in tale Paese del Golfo, con ricadute positive anche di natura commerciale.

L'Accordo in questione, agendo da moltiplicatore degli investimenti, contribuirà quindi a un'accelerazione dello sviluppo economico e stimolerà una maggiore dinamica concorrenziale.

Vanno parimenti menzionati il processo di integrazione economica in atto tra gli Stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo (Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar) e la conseguente possibilità, per le imprese italiane insediatesi in Bahrain, di servire non solo il mercato bahrainita, ma anche quello subregionale della Penisola Arabica.

C)Aspetti organizzativi e oneri sulle attività delle pubbliche amministrazioni.

L'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o di privati.

D) Opzioni alternative.

L'Accordo si propone di colmare una lacuna esistente nello stato della regolamentazione dei rapporti bilaterali tra l'Italia e il Bahrain, nell'assenza di ogni rischio di rilegificazione. Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono conformi a una solida prassi, generalmente seguita in campo internazionale; non era quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato con la Controparte bahrainita.

 

 


 

 


 disegno di legge

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Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrain sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Manama il 29 ottobre 2006.

 

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

 

Art. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 




[1]    Fanno parte del Consiglio di cooperazione del Golfo, oltre al Bahrein, l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il Kuwait, l’Oman e il Qatar.

[2]    Il Bahrein ha stipulato con gli USA un accordo di libero scambio, in vigore dall’agosto 2006.

[3]    Sia l’Italia che il Bahrein sono Parti della Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, fatta a Washington il 18 marzo 1965.