Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Protocollo al Trattato sullo Statuto di EUROFOR - A.C. 2928
Riferimenti:
AC n. 2928/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 233
Data: 10/09/2007
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Altri riferimenti:
AS n. 1466/XV   L n. 251 del 19-AGO-03


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Protocollo al Trattato sullo Statuto
di EUROFOR

A.C. 2928

 

 

 

 

 

n. 233

 

 

10 settembre 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

 

SIWEB

 

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File: es0145


INDICE

 

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge  di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

Contenuto del disegno di legge di ratifica  8

Progetto di legge

§      A.C. 2928 (Governo), Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale al Trattato sullo statuto di EUROFOR, con allegata Dichiarazione, redatto a Lisbona il 12 luglio 2005  11

Iter al Senato

Progetto di legge

§      A.S. 1466 (Governo), Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale al Trattato sullo statuto di EUROFOR, con allegata Dichiarazione, redatto a Lisbona il 12 luglio 2005  21

Esame in sede referente presso la 3a Commissione Affari esteri, emigrazione

-       3a Commissione (Affari esteri, emigrazione)

Seduta del 10 maggio 2007  31

Seduta del 16 maggio 2007  33

Seduta del 30 maggio 2007  37

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 3a Commissione (Affari esteri, emigrazione)

-       1a Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 15 maggio 2007  41

-       4a Commissione (Difesa)

Seduta del 16 maggio 2007  43

-       5a Commissione (Bilancio)

Seduta del 29 maggio 2007  47

-       12a Commissione (Igiene e sanità)

Seduta del 16 maggio 2007  49

Discussione in Assemblea

Seduta del 19 luglio 2007  53

 

 

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
 di ratifica

Numero del progetto di legge

2928

Titolo dell’Accordo

Protocollo addizionale al Trattato sullo statuto di EUROFOR, con allegata Dichiarazione.

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; stati esteri; politica estera; difesa

Firma dell’Accordo

Lisbona, 12 luglio 2005

Iter al Senato

Si

Numero di articoli del ddl di ratifica

3

Date del ddl di ratifica

 

§          trasmissione alla Camera

19 luglio 2007

§          annuncio

24 luglio 2007

§          assegnazione

27 luglio 2007

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, II, IV, V, VI, XI, XII, XIV

Oneri finanziari

No

 


Contenuto dell’accordo

 

Il Protocollo Addizionale al Trattato sullo Statuto di EUROFOR, fatto a Lisbona il 12 luglio 2005, ha lo scopo di definire il regime giuridico del personale assegnato alla Cellula permanente della "Forza Marittima europea" (EUROMARFOR - EMF), estendendo ad essa la disciplina prevista per il personale di EUROFOR dal citato Trattato sottoscritto a Roma il 5 luglio 2000.

Il Trattato sullo Statuto di EUROFOR – ratificato dall’Italia con la legge 19 agosto 2003, n. 251[1] - disciplina i principi fondamentali relativi allo statuto, allo stazionamento, alle modalità organizzative e al funzionamento della forza multinazionale europea EUROFOR (Euroforza operativa rapida), la forza terrestre multinazionale di pronto intervento costituita da Italia, Francia, Spagna e Portogallo.

EUROMARFOR, invece, è una Forza marittima costituita dai medesimi paesi il 15 maggio 1995 (il Portogallo ha però aderito solo nel maggio successivo). Entrambe le Forze sono state create con il compito di svolgere le missioni umanitarie o di evacuazione e di mantenimento della pace definite in occasione della riunione del Consiglio dei Ministri dell'UEO tenutasi a Petersberg nel giugno 1992, le cosiddette “missioni di Petersberg”. Il progetto di EUROMARFOR,  così come quello di EUROFOR, era stato inizialmente concepito nell'ambito dell'Unione europea occidentale (UEO); in seguito al suo depotenziamento, la EMF è impiegata - dal novembre 2000 – oltre che per la tutela degli interessi degli Stati membri, anche nel quadro delle iniziative dell’Unione europea e in supporto ad operazioni condotte sotto l’egida dell’ONU e della NATO.

Come riportato nel Rapporto 2005 della Marina Militare Italiana, EUROMARFOR “è attivata su base di opportunità, con decisione comune, per lo svolgimento di operazioni reali che consentono di intervenire con breve preavviso a difesa degli interessi e degli spazi marittimi delle nazioni partecipanti, per l’esecuzione di Missioni di Supporto Umanitario NEO (Non Combatant Evacuation Operations) e per Operazioni di Peace Keeping e Peace Enforcing”.

Dal momento della sua creazione, EUROMARFOR ha preso parte a numerose attività per il contrasto del terrorismo internazionale, sia nel bacino del Mediterraneo, sia al di fuori, operando anche nelle acque antistanti il Corno d’Africa e nel Mare Arabico.

 

La Cellula permanente di EUROMARFOR (EMF PC), cui il Protocollo addizionale in esame si riferisce, ha il compito di assistere il Comando della Forza, che è attribuito a rotazione, per un periodo di due anni, alle Autorità navali di ciascuno dei quattro Paesi. A loro volta le Autorità Navali, per tale incarico, dipendono direttamente dal CIMIN (Comitato interministeriale di alto livello).  

Il comando della forza è attualmente in capo alla Spagna, ma nel settembre del 2007 sarà nuovamente assunto dall’Italia.

La Cellula permanente è formata da quattro ufficiali (uno per nazione), a loro volta diretti da un Direttore appartenente allo stesso Paese, che detiene il comando di EUROMARFOR.

Come viene specificato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge A.S. 1466, della EMF PC fanno parte anche un rappresentante di ciascun Paese osservatore, che per il momento sono la Grecia e la Turchia. Inoltre, essa può ricomprendere ulteriore personale messo a disposizione sia dalle Parti, sia da altri Stati che compongono la Forza o anche da Stati candidati a farne parte. I rappresentanti nazionali nella EMF PC possono essere designati ad agire da ufficiali di collegamento presso altri Comandanti o anche svolgere attività di pianificazione e collegamento presso altri Comandi. Detti ufficiali possono essere impiegati in attività di addestramento o di pianificazione operativa ed entrare temporaneamente a far parte del personale imbarcato.

 

Il Protocollo addizionale al Trattato sullo Statuto di Eurofor si compone di sei articoli e di una Dichiarazione allegata.

 

L’articolo 1 specifica l’oggetto del Protocollo che, come già anticipato, è costituito dalla definizione dello statuto del personale assegnato alla Cellula permanente di EUROMARFOR (EMF PC), precisando che tale cellula è alle dipendenze del Comandante di turno di EUROMARFOR (COMEUROMARFOR) ed ha il compito di garantire il collegamento con le Autorità Navali delle Parti.

L’articolo 2 elenca le disposizioni dello Statuto di EUROFOR che si applicano al personale della Cellula EMF PC,  facendo segnatamente rinvio a:

a) i commi da 3 a 6 dell’articolo 3 dello Statuto, che recano le definizioni di “componente civile”, “persone a carico”, “Stato di origine” e “Stato di accoglienza”;

b) gli articoli 12, 13, 14 e l’articolo 16, checontengono norme relative al rispetto del diritto vigente nello Stato di accoglienza per il personale militare e civile di EUROFOR e le relative persone a carico, alla facoltà di portare armi, alla validità delle patenti di guida, al decesso di un membro della Forza.

c) gli articoli da 17 a 19, cherecano disposizioni in materia giurisdizionale e disciplinare.

In particolare, l’articolo 17 prevede che le Autorità dello Stato di accoglienza abbiano il diritto di esercitare la loro giurisdizione sui membri della Forza relativamente ai reati commessi nel  territorio di detto Stato; tuttavia le autorità dello Stato d'origine hanno diritto di esercitare in via prioritaria la loro giurisdizione sui membri della Forza aventi la nazionalità di detto Stato relativamente a: a) reati che attentano alla sicurezza o ai beni di detto Stato; b) reati derivanti da azioni o omissioni commesse intenzionaImente o per negligenza in servizio ovvero in relazione a questo. 

L’articolo 18 stabilisce le modalità di mutua assistenza tra le Parti per quanto concerne le inchieste ed i provvedimenti relativi alla restrizione della libertà personale, mentre l'articolo 19 tratta dell'accoglimento delle richieste dello Stato d'origine relative all'esecuzione di pene detentive.

d) l’articolo 20 e 21 (comma 1), chedisciplinano i casi in cui danni vengano causati alle persone o ai beni di una delle Parti, o a terzi o ai loro beni, da un membro di EUROFOR o da una delle Parti sia che si trovino nell’esercizio delle proprie funzioni, sia nel caso in cui si trovino fuori servizio;

e) l'articolo 25, cheprevede che l'assistenza sanitaria ai membri della Forza sia somministrata presso le strutture civili e militari secondo le stesse modalità di quelle concesse ai cittadini dello Stato di accoglienza di grado o categoria equivalente; l’articolo 33 reca disposizioni relative all'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio dei membri dalla Forza.

Come affermato nella relazione introduttiva all’A.S. 1466, in sede di deposito dello strumento di ratifica, l’Italia depositerà altresì una dichiarazione interpretativa riguardante l’applicazione dell’articolo 12 del Trattato EUROFOR che, al comma 2, esenta i membri della Forza, la componente civile e i familiari a carico, dalla normativa sugli stranieri in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno. La dichiarazione italiana è volta a consentire tali esenzioni ai familiari extracomunitari del proprio personale dipendente, ai quali dovrà essere fornito un documento che certifichi lo status particolare di familiare a carico di personale in forza ad EUROFOR.

L’articolo 3 affida alla negoziazione la composizione delle eventuali controversie tra le Parti sull'interpretazione o applicazione del Protocollo.

L'articolo 4 prevede la possibilità di sottoporre il Protocollo a revisione in qualsiasi momento di tutte le Parti.

E’ attribuita alle Parti la facoltà di denunciare il Protocollo in qualsiasi momento, con effetto sei mesi dopo la ricezione dell’ultima notifica (articolo 5).

il Protocollo entra in vigore (al pari delle eventuali modifiche) il primo giorno del secondo mese a far data dall’ultima notifica contenente l'espletamento degli adempimenti per l'approvazione previsti dal diritto interno delle singole Parti (articolo 6).

Al Protocollo è annessa una Dichiarazione della Spagna e del Portogallo volta a prevedere la facoltà per i due Stati di applicare le previsioni dell’articolo 2 anche agli osservatori distaccati presso la Cellula Permanente, quando quest’ultima è ubicata sui rispettivi territori.

 

 

 

 


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge consta di tre articoli; i primi due autorizzano la ratifica del Protocollo addizionale al Trattato sullo statuto di EUROFOR, con allegata Dichiarazione e ne dispongono l’esecuzione. L’articolo 3 dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

La relazione illustrativa del Governo, che accompagna l’A.S. 1466, afferma che gli obblighi e gli eventuali oneri derivanti dall’attuazione del Protocollo dipendono dalla collocazione della EMF PC: nel caso in cui la Cellula sia costituita sul territorio nazionale, l’impegno è costituito essenzialmente da supporto, prevalentemente di natura logistica, ai rappresentanti delle altre Parti, agli osservatori stranieri ed alle persone a loro carico; se invece la EMF PC è collocata presso una delle altre Parti firmatarie del Trattato, l’impatto, di natura finanziaria, è riferito al solo personale italiano assegnato presso la Cellula. nELL relazione si afferma altresì che, in entrambi i casi, l’attuazione del Protocollo interessa quasi esclusivamente il Ministero della difesa, ma non richiede la creazione di nuove strutture organizzative e non vengono ravvisate condizioni che possano ostacolare l’attuazione del provvedimento, in quanto la materia concerne un ambito operativo ampiamente consolidato nell’ambito dell’Amministrazione della difesa.

 

L’A.S. 1466 è accompagnato da un’analisi tecnico-normativa (ATN) e da un’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).

L’AIR afferma, tra l’altro,  che il recepimento del Protocollo in esame, contribuendo al rafforzamento delle relazioni con gli altri Paesi parte di EUROMARFOR, avrà ricadute positive sul piano nazionale ed internazionale.

 

 

 


Progetto di legge

 


N. 2928

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 19 luglio 2007 (v. stampato Senato n. 1466)

 

presentato dal ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

e dal ministro della difesa

(PARISI)

di concerto con il ministro dell'interno

(AMATO)

con il ministro della giustizia

(MASTELLA)

con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

con il ministro del lavoro e della previdenza sociale

(DAMIANO)

e con il ministro della salute

(TURCO)

 

¾

 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale al Trattato sullo statuto di EUROFOR, con allegata Dichiarazione, redatto a Lisbona il 12 luglio 2005

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 19 luglio 2007

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disegno di legge

¾¾¾

 

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale al Trattato sullo statuto di EUROFOR, con allegata Dichiarazione, redatto a Lisbona il 12 luglio 2005.

 

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del Protocollo stesso.

 

Art. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

 


 

FILE ES0145 Protocollo

 

 


Iter al Senato

 


Progetto di legge

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1466

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(D’ALEMA)

e dal Ministro della difesa

(PARISI)

di concerto col Ministro dell’interno

(AMATO)

col Ministro della giustizia

(MASTELLA)

col Ministro dell’economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(DAMIANO)

e col Ministro della salute

(TURCO)

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 2007

¾¾¾¾¾¾¾¾

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale al Trattato sullo statuto di EUROFOR, con allegata Dichiarazione, redatto a Lisbona il 12 luglio 2005

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


 


Onorevoli Senatori. – 1. Finalità dell’atto

Il Protocollo addizionale al Trattato sullo status della «Euroforza Operativa Rapida» (EUROFOR) è stato redatto allo scopo di definire lo status del personale assegnato dalle Parti firmatarie del predetto Trattato (Repubblica italiana, Regno di Spagna, Repubblica francese e Repubblica portoghese) presso la Cellula permanente della «Forza marittima europea» (EUROMARFOR).

2. Compiti e struttura della EMF PC

La Cellula permanente di EUROMARFOR (EMF PC) ha il compito di supportare il Comandante di turno di EUROMARFOR nella pianificazione delle attività della Forza e di esercitare il necessario collegamento con le Autorità navali delle Parti. In caso di attivazione di EUROMARFOR per operazioni reali o per esercitazioni, la EMF PC assicura, altresì, le attività connesse con la direzione e la condotta dell’operazione/esercitazione. In relazione al carattere rotazionale del Comando di EUROMARFOR, la EMF PC può avere sede in Italia, Spagna, Francia o Portogallo.

La EMF PC è composta da un rappresentante assegnato permanentemente da ciascuna delle «Parti» e da un rappresentante di ciascun «Paese osservatore» (al momento, Grecia e Turchia). Essa può, altresì, integrare ulteriore personale messo a disposizione dalle Parti, da altri Stati che compongono la Forza o candidati a farne parte. Essa è integrata nell’ambito dello staff proprio del Comandante di turno di EUROMARFOR ed è dotata degli spazi e dei mezzi necessari per esercitare compiutamente le proprie funzioni. Un ufficiale appartenente allo staff nazionale del Comandante di EUROMARFOR esercita le funzioni di Direttore della EMF PC (DEMF PC). Questi dirige e coordina l’attività dell’EMF PC e rappresenta EUROMARFOR o il suo Comandante quando appropriato/necessario.

I rappresentanti nazionali nella EMF PC possono essere designati ad agire da ufficiali di collegamento presso altri Comandanti e/o svolgere attività di pianificazione e collegamento presso altri Comandi. Essi possono essere, altresì, impegnati in attività addestrative o di pianificazione operativa ed essere temporaneamente integrati nell’ambito dello staff imbarcato, nonché partecipare alle riunioni periodiche, se necessario.

3. Contenuti del Protocollo

Il Protocollo Addizionale, redatto a Lisbona il 12 luglio 2005, estende al personale assegnato presso la EMF PC le garanzie e gli obblighi di cui al Trattato relativo allo status di EUROFOR, firmato a Roma il 5 luglio 2000, e ratificato ai sensi della legge 19 agosto 2003, n.251, con specifico riferimento agli articoli seguenti:

– articolo 3, commi 3, 4, 5, 6: definizione di componente civile, persone a carico, Stato d’origine e Stato di accoglienza;

– articolo 12: rispetto del diritto vigente nello Stato di accoglienza da parte dei membri della Forza e della componente civile, ad eccezione della normativa in materia d’immigrazione ed agli adempimenti per l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri;

– articolo 13: facoltà dei membri della Forza di portare le loro armi, ove consentito dallo Stato di accoglienza;

– articolo 14: validità delle patenti militari rilasciate da ciascuna delle Parti;

– articolo 16: azioni in caso di decesso di un membro della Forza o della componente civile;

– articolo 17: prevalenza della giurisdizione dello Stato di accoglienza sui membri della Forza o sulla componente civile o sulle persone a loro carico, salvo l’esercizio in via prioritaria da parte dello Stato d’origine per reati attinenti e/o in connessione con il servizio e per l’esercizio del potere disciplinare;

– articolo 18: mutua assistenza ed informazione reciproca delle Autorità delle Parti nello svolgimento di inchieste e nei casi di arresto, fermo provvisorio e consegna;

– articolo 19: collaborazione dello Stato di accoglienza relativamente all’esecuzione di pene detentive riguardanti personale dello Stato d’origine;

– articolo 20: criteri per il risarcimento dei danni connessi con l’applicazione del Trattato ed in esercitazione o in operazioni;

– articolo 21, comma 1: criterio per il risarcimento dei danni compiuti fuori dal servizio;

– articolo 25: criteri per la somministrazione dell’assistenza sanitaria;

– articolo 33: disposizioni in materia fiscale.

4. Obblighi/potestà derivanti dal Protocollo

La valutazione sugli obblighi/potestà derivanti dal Protocollo e sulle eventuali connesse implicazioni finanziarie e/o sull’ordinamento interno dipendono dalla collocazione della EMF PC.

Quando la EMF PC è costituita sul territorio nazionale, l’impatto è riferito alle esigenze di supporto, essenzialmente di natura logistica, ai rappresentanti delle altre Parti, agli osservatori stranieri ed alle persone a loro carico, così come definite nel Trattato sullo status di EUROFOR, firmato a Roma il 5 luglio 2000.

Quando invece la EMF PC è costituita presso una delle altre Parti firmatarie del predetto Trattato (Spagna, Francia o Portogallo) o presso altri Comandi o imbarcata, così come indicato nel paragrafo 2, l’impatto è di natura essenzialmente finanziaria ed è riferito al solo personale italiano assegnato presso tale cellula.

In entrambi i casi, comunque, l’attuazione del provvedimento non incide sull’assetto delle pubbliche amministrazioni, interessando quasi esclusivamente il Ministero della difesa, né richiede la creazione presso quest’ultimo di nuove strutture organizzative. Pertanto, non si ravvisano sussistere condizioni che possano influire negativamente nell’attuazione del provvedimento, in quanto la materia concerne un ambito operativo ampiamente consolidato nell’ambito dell’Amministrazione della difesa.

Le Amministrazioni interessate all’applicazione del presente Protocollo hanno concordato che, in sede di deposito dello strumento di ratifica, l’Italia provvederà all’apposizione della seguente dichiarazione interpretativa a margine dell’articolo 2, relativamente all’applicazione dell’articolo 12 del vigente Trattato EUROFOR.

«Per consentire l’esenzione dagli obblighi previsti nell’articolo 12 del Trattato EUROFOR in materia di immigrazione e soggiorno, EUROFOR è tenuto a fornire ai familiari extracomunitari del proprio personale dipendente un apposito documento atto a certificare lo status particolare di familiare a carico del personale in forza a EUROFOR».

Dall’attuazione delle disposizioni previste nel presente Atto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la prescritta relazione tecnica ai sensi del comma 2 dell’articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.


 


Analisi tecnico-normativa

Aspetti tecnico normativi in senso stretto

        a) Necessità dell’intervento normativo:
        Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa ad un Protocollo, che costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione militare, in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale.
        b) Analisi del quadro normativo:
        Il Protocollo impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i Paesi interessati.
        c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti:
        Le norme proposte non incidono sulle leggi e regolamenti vigenti.
        d) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario:
        Il provvedimento non presenta profili d’incompatibilità con l’ordinamento comunitario.
        e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale:
        Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.
        f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali:
        Non si pone il problema di verificare la coerenza del provvedimento con le fonti giuridiche relative alla cosiddetta «devolution», in quanto la materia disciplinata rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.
        g) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione:
    La materia non rientra nell’alveo della cosiddetta «delegificazione», per le ragioni indicate al punto c). Pertanto, rimangono verificate le condizioni in titolo.

Elementi di drafting e linguaggio normativo

        a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso:
        Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.
        b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi:
        Nel provvedimento di ratifica non si effettuano richiami normativi.
        c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti:
        Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre le previsioni normative.
        d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo:
        Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

Ulteriori elementi

        a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto:
        Non risultano produzioni giurisprudenziali in materia né si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in corso su analoghi provvedimenti di ratifica.
        b) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter:
        In materia non risultano altri progetti di legge all’esame del Parlamento.
 


Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)

Ambito dell’intervento

    Il presente intervento normativo si colloca nell’ambito della politica governativa in materia di cooperazione con le strutture della difesa degli altri Paesi. Nello specifico, il Protocollo Addizionale al Trattato sullo status della «Euroforza Operativa Rapida» (EUROFOR), redatto a Lisbona il 12 luglio 2005, si applica al personale assegnato dalle Parti firmatarie del predetto Trattato (Repubblica italiana, Regno di Spagna, Repubblica francese e Repubblica portoghese) presso la Cellula permanente della «Forza marittima europea» (EUROMARFOR), alla componente civile e sulle persone a loro carico, sia quando operanti sul territorio nazionale sia quando ospitati sul territorio di Spagna, Francia o Portogallo, nonché quando distaccati presso altri Comandi o temporaneamente integrati nell’ambito dello staff imbarcato del Comandante di EUROMARFOR.

Obiettivi e risultati attesi

    Definire lo status del personale assegnato presso la Cellula permanente di EUROMARFOR (EMF PC), del personale civile e delle persone a loro carico, così come definite nel Trattato sullo status di EUROFOR, firmato a Roma il 5 luglio 2000. Il recepimento del Protocollo nell’ordinamento contribuisce al rafforzamento delle relazioni con gli altri Paesi che costituiscono EUROMARFOR e ne accresce l’operatività, con le derivanti positive ricadute sul piano nazionale ed internazionale.

Metodologia adottata

    Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l’analisi dell’impatto regolamentare, trattandosi di provvedimento che non presenta aspetti progettuali di particolare complessità.

Impatto sull’organizzazione e sull’attività delle pubbliche amministrazioni

    L’attuazione del provvedimento, che interessa esclusivamente l’amministrazione della Difesa, non incide sull’assetto delle pubbliche amministrazioni, né richiede la creazione di nuove strutture organizzative.

    I relativi oneri sono gestiti nell’ambito delle normali assegnazioni di bilancio per la Difesa.

Impatto sui destinatari diretti

    La norma consente una chiara definizione dello status del personale italiano e straniero interessato, con criteri univoci rispetto al personale facente parte di EUROFOR.

Impatto sui destinatari indiretti

    Tale forma di impatto si applica solo nei periodi di permanenza della EMF PC sul territorio nazionale, con effetti limitati dall’esiguità del personale che costituisce la cellula.

 



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale al Trattato sullo statuto di EUROFOR, con allegata Dichiarazione, redatto a Lisbona il 12 luglio 2005.

 

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

    1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 6 del Protocollo stesso.

 

Art. 3.

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

(omissis)

 

 


Esame in sede referente presso la 3a Commissione
Affari esteri, emigrazione

 


AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

 

GIOVEDÌ 10 MAGGIO 2007

42ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

DINI

 

Interviene il vice ministro degli affari esteri Intini.

 

La seduta inizia alle ore 14,35.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(omissis)

Sono stati inoltre assegnati alla Commissione i disegni di legge n. 1466, recante la ratifica del Protocollo addizionale al Trattato sullo statuto di EUROFOR, redatto a Lisbona il 12 luglio 2005,

(omissis)

Avverte pertanto che tali provvedimenti saranno iscritti all'ordine del giorno dei lavori della Commissione a partire dalla prossima settimana,

(omissis)

La Commissione prende infine atto delle comunicazioni del Presidente sul programma dei lavori.

 

La seduta termina alle ore 15.45.

 


AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

 

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 2007

43ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

DINI

 

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Crucianelli e per l'economia e le finanze Tononi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1466) Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale al Trattato sullo statuto di EUROFOR, con allegata Dichiarazione, redatto a Lisbona il 12 luglio 2005

(Esame e rinvio)

 

Il relatore COSSUTTA (IU-Verdi-Com) illustra il disegno di legge in titolo presentato congiuntamente dai Ministri degli esteri e della difesa, con il concerto dei Ministri dell’interno, della giustizia, dell’economia e delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e della salute, evidenziando come questo si collochi nell’ambito della politica governativa in materia di cooperazione con le strutture della difesa degli altri paesi europei.

Si tratta, in particolare, del Protocollo addizionale al Trattato sullo statuto di EUROFOR, redatto a Roma il 5 luglio 2000, tra la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica francese e la Repubblica portoghese, ratificato con legge n. 251 del 2003, volto a istituire - nel quadro dell'Unione dell’Europa occidentale (UEO) - una forza multinazionale terrestre (Euroforza Operativa Rapida), di spiegamento rapido, diretta a svolgere le missioni umanitarie o di evacuazione e di mantenimento della pace definite in occasione della riunione del Consiglio dei ministri dell’UEO tenutasi a Petersberg nel giugno 1992 (cosiddette "missioni Petersberg") e successivamente assorbite nella competenza dell’Unione europea a seguito della firma del Trattato di Amsterdam il 2 ottobre 1997.

 Quanto al Protocollo addizionale, precisa che l’obiettivo dello stesso è quello didefinire il regime giuridico del personale assegnato presso la Cellula permanente della "Forza Marittima europea"- EUROMARFOR attraverso l'estensione della disciplina prevista per il personale di EUROFOR di cui al citato Trattato del 2000. Ricorda, infatti, che EUROMARFOR è una Forza Navale costituita il 15 Maggio 1995 da Francia, Spagna, Italia e Portogallo (quest'ultimo dal Maggio 1996), nello spirito della citata Dichiarazione di Petersberg e, quindi, come organismo internazionale che concorre al mantenimento della pace e allo sviluppo della sicurezza. In questo quadro, il Comando della Forza, assegnato, con rotazione biennale, alle Autorità navali delle quattro nazioni, è coadiuvato da una Cellula permanente costituita da quattro Ufficiali (uno per nazione).

Circa le funzioni della citata Cellula permanente, rileva che essa ha il compito di supportare il Comandante di turno di EUROMARFOR nella pianificazione delle attività della Forza e di esercitare il necessario collegamento con le Autorità navali delle Parti, nonché di assicurare le attività connesse con la direzione e la condotta di eventuale operazioni o esercitazioni. In relazione al carattere rotazionale del Comando di EUROMARFOR, la Cellula permanente può avere sede in Italia, Spagna, Francia o Portogallo.

Per quanto concerne lo status del personale assegnato presso la Cellula permanente di EUROMARFOR, l’oratore evidenzia come, posto che per la valutazione nel merito ritiene opportuno acquisire il parere della Commissione difesa, l’assegnazione alla Commissione esteri del provvedimento in titolo consenta di sottolineare il suo valore di politica internazionale, nell’ambito della ricerca - a suo avviso essenziale – di una fattiva cooperazione trai paesi dell’Europa circa i problemi della sicurezza e della difesa. Da tempo, invero, sottolinea la necessità che l’Unione europea si doti di una propria comune politica estera, con un proprio Ministro degli Esteri, e una propria comune ed autonoma politica della Difesa, senza di che l’Europa non riuscirà ad esercitare pienamente il ruolo, che pure le spetterebbe, nelle vicende internazionali. In questo caso, pur trattandosi di un atto molto limitato, stipulato fra pochi paesi mediterranei (Italia, Francia, Spagna, Portogallo), ne evidenzia il carattere significativo per le ragioni sopra enunciate, rilevando altresì come il recepimento del Protocollo nell’ordinamento contribuisca al rafforzamento delle relazioni con gli altri paesi che costituiscono EUROMARFOR e ne accresce l’operatività, unitamente alle derivanti positive ricadute sul piano nazionale ed internazionale, anche in termini di sviluppo, in prospettiva, delle capacità operative della Politica europea di sicurezza e di difesa (PESD).

Passando ad illustrare la disciplina applicabile al personale assegnato alla Cellula permanente di EUROMARFOR, si sofferma sull'articolo 2 del Protocollo addizionale, che dispone il rinvio alle disposizioni del Trattato EUROFOR in tema di personale in servizio (articoli 12, 13, 14 e 16), di normativa giurisdizionale e disciplinare (articoli 17, 18 e 19), di responsabilità per danni causati nello svolgimento di compiti relativi al Trattato (articoli 20 e 21, comma 1) nonché, infine, in materia di assistenza sanitaria (articolo 25) e di regime fiscale (articolo 33).

 In ordine agli effetti finanziari e alle implicazioni sull'ordinamento giuridico interno derivanti dall'applicazione del presente Accordo, rileva che, se la Cellula permanente è costituita sul territorio nazionale, grava in capo all'Italia il compito di provvedere alle esigenze di supporto, essenzialmente di natura logistica, ai rappresentanti delle altre Parti e agli osservatori stranieri. Quando invece la Cellula permanente è costituita presso una delle altre Parti firmatarie del predetto Trattato (Spagna, Francia o Portogallo) o presso altri Comandi o imbarcata, derivano effetti di natura essenzialmente finanziaria con riferimento al solo personale italiano assegnato presso tale cellula. In entrambi i casi, comunque, l’attuazione del provvedimento non incide sull’assetto generale delle pubbliche amministrazioni, interessando quasi esclusivamente il Ministero della difesa, né richiede la creazione presso quest’ultimo di nuove strutture organizzative. In questo quadro, le Amministrazioni interessate all’applicazione del presente Protocollo hanno concordato che, in sede di deposito dello strumento di ratifica, l’Italia provvederà all’apposizione della seguente dichiarazione: «Per consentire l’esenzione dagli obblighi previsti nell’articolo 12 del Trattato EUROFOR in materia di immigrazione e soggiorno, EUROFOR è tenuto a fornire ai familiari extracomunitari del proprio personale dipendente un apposito documento atto a certificare lo status particolare di familiare a carico del personale in forza a EUROFOR».

Rileva poi che il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli, rispettivamente concernenti l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore della legge, precisando inoltre che dall’attuazione delle disposizioni previste nell’Atto in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 Conclusivamente osserva come il presente intervento normativo si renda necessario per dare attuazione ad un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione militare europea, in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale. Alla luce delle considerazioni svolte, propone pertanto di riferire favorevolmente all'Assemblea.

 

Il presidente DINI, dopo aver ringraziato il relatore Cossutta per l'esposizione, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La Commissione conviene con la proposta del Presidente e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,55.

 

 

 


 

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 2007

46ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

DINI

 

 Interviene il vice ministro degli affari esteri Patrizia Sentinelli.

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

 

(1466) Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale al Trattato sullo statuto di EUROFOR, con allegata Dichiarazione, redatto a Lisbona il 12 luglio 2005

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 16 maggio scorso.

 

Il relatore COSSUTTA (IU-Verdi-Com) dà conto dei pareri trasmessi dalle Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva, precisando che la Commissione difesa, per la quale maggiori risultano i profili di interesse, ha manifestato avviso favorevole sul provvedimento in esame.

 

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente DINI, verificata la presenza del prescritto numero legale, propone di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul provvedimento in titolo chiedendo l’autorizzazione a svolgere la relazione orale.

 

La Commissione approva, infine, all’unanimità, la proposta del Presidente.

 

 

 


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

 

MARTEDÌ 15 MAGGIO 2007

39ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

VILLONE

 

 La seduta inizia alle ore 14,15.

 

(1466)Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale al Trattato sullo statuto di EUROFOR, con allegata Dichiarazione, redatto a Lisbona il 12 luglio 2005

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

 

 Il relatore presidente VILLONE (Ulivo) illustra il disegno di legge in titolo, il quale non suscita rilievi di costituzionalità; propone pertanto di esprimere per quanto di competenza un parere non ostativo.

 

 La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

 

 

 


DIFESA (4a)

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 2007

67ª Seduta

 

Presidenza del Vice Presidente

GIULIANO

 Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Casula.

 

 La seduta inizia alle ore 15,15.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1466)Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale al Trattato sullo statuto di EUROFOR, con allegata Dichiarazione, redatto a Lisbona il 12 luglio 2005

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

 

 Riferisce il relatore ZANONE (Ulivo), che evidenzia i profili di competenza della Commissione, ricostruendo analiticamente la genesi del Trattato sullo statuto di Eurofor e del Protocollo addizionale ed illustrando i contenuti e gli obblighi da quest’ultimo derivanti. Segnala in particolare che lo scopo del Protocollo addizionale è quello di garantire l’uniformità del trattamento del personale.

Dà quindi lettura di una bozza di parere (allegata al resoconto dell’odierna seduta).

 

Il senatore RAMPONI (AN) ritiene che, dati i contenuti del provvedimento, ne sarebbe stata più logica l’assegnazione in sede primaria alla Commissione difesa.

 

Replica il relatore ZANONE(Ulivo), il quale, pur concordando che nei contenuti Protocollo e Trattato sono di pertinenza della Commissione difesa, osserva che il disegno di legge n. 1466 dà corso alla ratifica e all’esecuzione di un trattato internazionale, sul quale è evidente la competenza della Commissione affari esteri.

 

Il presidente GIULIANO suggerisce che la definizione dello status del personale assegnato alla cellula permanente di Euromarfor, cui si riferisce la bozza di parere del relatore, sia evidenziata alla stregua di una necessità anziché di una opportunità.

 

Il relatore ZANONE (Ulivo) conviene, modificando conseguentemente la bozza di parere da lui predisposta che, posta ai voti, risulta approvata all’unanimità.

 

 


 

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1466

 

 

 

 

La Commissione difesa del Senato della Repubblica

 

 esaminato il disegno di legge 1466 recante ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale al Trattato sullo statuto di EUROFOR, con allegata Dichiarazione, redatto a Lisbona il 12 luglio 2005;

 

 considerata l’opportunità di definire lo status del personale assegnato alla cellula permanente di Euromarfor al fine di organizzare con criteri univoci i rapporti con gli altri Stati partecipanti e di accrescere la capacità militare e marittima della forza operativa europea;

 

 esprime parere favorevole.

 


 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1466

 

 

 

La Commissione difesa del Senato della Repubblica,

 

 esaminato il disegno di legge 1466 recante ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale al Trattato sullo statuto di EUROFOR, con allegata Dichiarazione, redatto a Lisbona il 12 luglio 2005;

 

 considerata la necessità di definire lo status del personale assegnato alla cellula permanente di Euromarfor al fine di organizzare con criteri univoci i rapporti con gli altri Stati partecipanti e di accrescere la capacità militare e marittima della forza operativa europea;

 

 esprime parere favorevole.

 

 

 

 

 


 

BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

 

MARTEDÌ 29 MAGGIO 2007

70ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

 

La seduta inizia alle ore 15.

(1466)Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale al Trattato sullo statuto di EUROFOR, con allegata Dichiarazione, redatto a Lisbona il 12 luglio 2005

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

 

Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone dunque di esprimere un parere di nulla osta sul provvedimento in esame.

 

La Sottocommissione conviene.

 

 

 

 


 

IGIENE E SANITA' (12ª)

 

Sottocommissione per i pareri

 

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 2007

7ª Seduta

 

Presidenza della Presidente

BASSOLI

 

 

 La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

 

 alla 3a Commissione:

(1466)Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale al Trattato sullo statuto di EUROFOR, con allegata Dichiarazione, redatto a Lisbona il 12 luglio 2005: parere favorevole; 

 

 

 

 

 


Discussione in Assemblea

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XV LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

198a seduta pubblica (antimeridiana):

 

 

giovedì19 luglio 2007

 

 

Presidenza del vice presidente ANGIUS,

indi del vice presidente CALDEROLI

 

 


 

Approvazione del disegno di legge:

(1466)Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale al Trattato sullo statuto di EUROFOR, con allegata Dichiarazione, redatto a Lisbona il 12 luglio 2005(Relazione orale)(ore 13,08)

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1466.

Il relatore, senatore Cossutta, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

COSSUTTA, relatore. Signor Presidente, consegno il testo scritto della relazione affinché possa essere allegato agli atti.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e non intendendo intervenire né il relatore né il rappresentante del Governo, passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

 

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

 

 

 


Allegato B

 

Relazione orale del senatore Cossutta sul disegno di legge n. 1466

 

Onorevoli senatori, il presente intervento normativo si colloca nell'ambito della politica governativa in materia di cooperazione con le strutture della difesa degli altri Paesi europei.

In particolare, si tratta del Protocollo Addizionale al Trattato sullo statuto di EUROFOR, redatto a Roma il 5 luglio 2000, tra la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica francese e la Repubblica portoghese, ratificato con legge n. 251 del 2003, volto a istituire - nel quadro dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO) - una forza multinazionale terrestre (Euroforza Operativa Rapida), a spiegamento rapido, diretta a svolgere le missioni umanitarie o di evacuazione e di mantenimento della pace definite in occasione della riunione del Consiglio dei ministri dell'UEO tenutasi a Petersberg nel giugno 1992 (cosiddette «missioni Petersberg») e successivamente assorbite nella competenza dell'Unione europea a seguito della firma del Trattato di Amsterdam il 2 ottobre 1997.

Quanto al Protocollo Addizionale, obiettivo dello stesso è concretamente quello di definire il regime giuridico del personale assegnato presso la Cellula permanente della "Forza Marittima europea"- EUROMARFOR attraverso l'estensione della disciplina prevista per il personale di EUROFOR di cui al citato Trattato del 2000. Si ricorda, infatti, che EUROMARFOR è una Forza Navale costituita il 15 Maggio 1995 da Francia, Spagna, Italia e Portogallo (quest'ultimo dal Maggio 1996), nello spirito della citata Dichiarazione di Petersberg e quindi come organismo internazionale che concorre al mantenimento della pace e allo sviluppo della sicurezza. In questo quadro, il Comando della Forza, assegnato, con rotazione biennale, alle Autorità navali delle quattro nazioni, è coadiuvato da un Cellula Permanente costituita da quattro ufficiali (uno per Nazione) diretti da un Direttore appartenente allo stesso Paese che detiene il comando dell'EUROMARFOR.

Circa le funzioni della citata Cellula permanente, si rileva che essa ha il compito di supportare il Comandante di turno di EUROMARFOR nella pianificazione delle attività della Forza e di esercitare il necessario collegamento con le Autorità navali delle Parti. In caso di attivazione della Forza per operazioni reali o per esercitazioni, la Cellula permanente assicura, altresì, le attività connesse con la direzione e la condotta dell'operazione o dell'esercitazione. In relazione al carattere rotazionale del Comando di EUROMARFOR, la Cellula permanente può avere sede in Italia, Spagna, Francia o Portogallo.

Per quanto concerne lo status del personale assegnato presso la Cellula permanente di EUROMARFOR, posto che per la valutazione nel merito sarà opportuno acquisire il parere della Commissione difesa, mi preme evidenziare che l'assegnazione alle nostra Commissione del presente provvedimento consente di sottolineare il suo valore di politica internazionale, nell'ambito della ricerca - che a me pare essenziale - di una fattiva cooperazione trai paesi dell'Europa circa i problemi della sicurezza e della difesa. Da tempo vado sostenendo che l'Unione europea debba avere una propria comune politica estera, con un proprio Ministro degli esteri, e una propria comune ed autonoma politica della Difesa, senza di che l'Europa non riuscirà ad esercitare pienamente il ruolo che pure le spetterebbe nelle vicende internazionali.

In questo caso, si tratta di un atto molto limitato, stipulato fra pochi paesi mediterranei (Italia, Francia, Spagna, Portogallo); limitato ma pur significativo per le ragioni che ho sommariamente sopra enunciate. Il recepimento del Protocollo nell'ordinamento contribuisce al rafforzamento delle relazioni con gli altri paesi che costituiscono EUROMARFOR e ne accresce l'operatività, con le derivanti positive ricadute sul piano nazionale ed internazionale, anche in termini di sviluppo, in prospettiva, delle capacità operative della Politica europea di sicurezza e di difesa (PESD).

Quanto alla disciplina applicabile al personale assegnato alla Cellula permanente di EUROMARFOR, l'articolo 2 del Protocollo addizionale dispone il rinvio alle disposizioni del Trattato EUROFOR in tema di personale in servizio (articoli 12, 13, 14 e 16), di normativa giurisdizionale e disciplinare (articoli 17, 18 e 19), di responsabilità per danni causati nello svolgimento di compiti relativi al Trattato EUROFOR (articoli 20 e 21, comma 1) nonché, infine, in materia di assistenza sanitaria (articolo 25) e di regime fiscale (articolo 33).

In ordine agli effetti finanziari e alle implicazioni sull'ordinamento giuridico interno derivanti dall'applicazione del presente Accordo, si rileva che, se la Cellula permanente è costituita sul territorio nazionale, grava in capo all'Italia il compito di provvedere alle esigenze di supporto, essenzialmente di natura logistica, ai rappresentanti delle altre Parti e agli osservatori stranieri. Quando invece la Cellula permanente è costituita presso una delle altre Parti firmatarie del predetto Trattato (Spagna, Francia o Portogallo) o presso altri Comandi o imbarcata, derivano effetti di natura essenzialmente finanziaria con riferimento al solo personale italiano assegnato presso tale cellula. In entrambi i casi, comunque, l'attuazione del provvedimento non incide sull'assetto generale delle pubbliche amministrazioni, interessando quasi esclusivamente il Ministero della difesa, né richiede la creazione presso quest'ultimo di nuove strutture organizzative.

Le Amministrazioni interessate all'applicazione del presente Protocollo hanno concordato che, in sede di deposito dello strumento di ratifica, l'Italia provvederà all'apposizione della seguente dichiarazione: "Per consentire l'esenzione dagli obblighi previsti nell'articolo 12 del Trattato EUROFOR in materia di immigrazione e soggiorno, EUROFOR è tenuto a fornire ai familiari extracomunitari del proprio personale dipendente un apposito documento atto a certificare lo status particolare di familiare a carico del personale in forza a EUROFOR".

Il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli rispettivamente concernenti l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo sopra esaminato, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore della legge. Dall'attuazione delle disposizioni previste nel presente Atto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Per concludere, il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa ad un Protocollo, che costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione militare europea, in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale. Alla luce delle considerazioni svolte, se ne propone pertanto l'approvazione.

 

Sen. Cossutta

 




[1]    Il Trattato è in vigore internazionale dal 4 febbraio 2004.