Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: 1) Accordo che modifica l¿Accordo di Cotonou; 2) Accordo che modifica l¿Accordo interno di applicazione; 3) Accordo interno relativo ai finanziamenti - A.C. 3116
Riferimenti:
AC n. 3116/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 265
Data: 10/10/2007
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Altri riferimenti:
AS n. 1800/XV     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

1) Accordo che modifica l’Accordo di Cotonou; 2) Accordo che modifica l’Accordo interno di applicazione;
3) Accordo interno relativo ai finanziamenti

A.C. 3116

 

 

 

 

 

 

 

n. 265

 

 

10 ottobre 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

 

SIWEB

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File:es0163


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge  di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  5

Contenuto del disegno di legge di ratifica  17

Quadro generale della politica di sviluppo  dell’Unione europea (a cura dell’ufficio rapporti con l’unione europea)19

§      Accordo di Cotonou  21

Progetto di legge

§      A.C. 3116 (Governo), Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato a Cotonou tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, con allegati, dichiarazioni e Atto finale, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2005; dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l'Accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-CE, fatto a Lussemburgo il 10 aprile 2006; dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del Trattato CE, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006  29

Iter al Senato

Progetto di legge

§      A. S. 1800, (Governo), Ratifica ed esecuzione dell’Accordo che modifica l’Accordo di partenariato a Cotonou tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, con allegati, dichiarazioni e Atto finale, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2005; dell’Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l’Accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l’applicazione dell’Accordo di partenariato ACP-CE, fatto a Lussemburgo il 10 aprile 2006; dell’Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’Accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del Trattato CE, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006  37

Esame in sede referente presso la 3ª Commissione Affari esteri, emigrazione

Seduta del 26 settembre 2007  59

Seduta del 27 settembre 2007  63

Seduta del 2 ottobre 2007  65

Seduta del 2 ottobre 2007  67

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 3a Commissione (Affari esteri, emigrazione)

-       1a Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 26 settembre 2007  71

-       4a Commissione (Difesa)

Seduta del 2 ottobre 2007  73

-       5a Commissione (Bilancio])

Seduta del 27 settembre 2007  75

Seduta del 2 ottobre 2007  77

-       7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali)

Seduta del 26 settembre 2007  79

Relazione della 3ª Commissione  Affari esteri, emigrazione

§      A.S. 1134-A, Ratifica ed esecuzione dell’Accordo che modifica l’Accordo di partenariato a Cotonou tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, con allegati, dichiarazioni e Atto finale, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2005; dell’Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l’Accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l’applicazione dell’Accordo di partenariato ACP-CE, fatto a Lussemburgo il 10 aprile 2006; dell’Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’Accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del Trattato CE, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006  83

Discussione in Assemblea

Seduta del 2 ottobre 2007 2007  93

Normativa comunitaria

§      Dec. 30 maggio 2005, n. 2005/446/CE Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio che fissa la scadenza per l'impegno dei fondi del 9 Fondo europeo di sviluppo (FES).109

§      Dec. 2005/750/CE del 25 giugno 2005  Decisione n. 5/2005 del Consiglio dei ministri ACP-CE, relativa alle misure transitorie applicabili dalla data della firma alla data dell'entrata in vigore dell'accordo di partenariato ACP-CE riveduto.111

§      Decisione n. 1/2006 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 2 giugno 2006  che precisa il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 e che modifica l’accordo di partenariato ACP-CE riveduto  115

§      Dec. 10 aprile 2006, n. 2006/611/CE decisione dei rappresentanti dei governi degli stati membri, riuniti in sede di consiglio  relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo interno che modifica l’accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE.121

Documentazione

§      Stato delle ratifiche dell’Accordo che modifica l’Accordo di Cotonou  129

§      Accordo interno che modifica l’Accordo interno sulle misure da prendere e le procedure da seguire per l’applicazione dell’Accordo di Cotonou  129

§      Accordo interno sul finanziamento degli aiuti comunitari nel quadro dell’Accordo di Cotonou  129

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
 di ratifica

Numero del progetto di legge

3116

Titolo degli Accordi

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo che modifica l’Accordo di partenariato a Cotonou tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, con allegati, dichiarazioni e Atto finale, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2005; dell’Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l’Accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l’applicazione dell’Accordo di partenariato ACP-CE, fatto a Lussemburgo il 10 aprile 2006; dell’Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’Accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del Trattato CE, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Politica estera; stati esteri; trattati e accordi internazionali; Unione Europea; Organizzazioni Internazionali

Firma dell’Accordo

Lussemburgo, 25 giugno 2005;

Lussemburgo, 10 aprile 2006

Bruxelles, 17 luglio 2006

Iter al Senato

Si

Numero di articoli del ddl di ratifica

4

 

 

 

 

Date del ddl di ratifica

 

§    Trasmissione alla Camera

3 ottobre 2007

§    annuncio

4 ottobre 2007

§    assegnazione

 4 ottobre 2007

Commissione competente

 III (Affari esteri e comunitari)

Sede

referente

Pareri previsti

 I, II, IV, V, VI, VII, VIII, X, XII, XIII, XIV

Oneri finanziari

 


Contenuto dell’accordo

Il disegno di legge in esame reca la ratifica di un Accordo che modifica l'Accordo di Cotonou, firmato il 23 giugno 2000, che regola il rapporto tra l'Unione europea e il gruppo dei Paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico), e di due Accordi interni all'Unione – firmati, rispettivamente, a Lussemburgo il 10 aprile 2006 e a Bruxelles il 17 luglio 2006 -, concernenti il primo la modifica dell’Accordo sui provvedimenti e le procedure applicative dell'Accordo di Cotonou e il secondo il finanziamento e la gestione degli aiuti ai Paesi ACP per il periodo 2008-2013, nonché la concessione di assistenza finanziaria ai PTOM[1].

Si ricorda che con la legge 3 ottobre 2002, n. 235, è stata autorizzata la ratifica dell'Accordo di partenariato CE-ACP (Accordo di Cotonou), con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Cotonou il 23 giugno 2000; dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare, con allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000 e dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativo ai provvedimenti ed alle procedure di applicazione dell'Accordo ACP-CE, con allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000.

La cooperazione tra i paesi dell'Africa subsahariana, dei Caraibi e del Pacifico (i paesi ACP) e la Comunità europea risale alle origini stesse della CE e rappresenta un aspetto particolarmente importante della politica di sviluppo dell'Unione europea e delle sue relazioni esterne in generale. Il trattato di Roma del 1957 che ha istituito la Comunità economica europea (CEE) in un primo tempo costituiva la base giuridica della cooperazione con tale gruppo di paesi (nonché con i PTOM), che all'epoca erano in maggior parte colonie di alcuni Stati membri.

Le Convenzioni di Yaoundé I e II tra i SAMA (Stati africani e malgasci associati) e la CEE, firmate rispettivamente nel 1963 e nel 1969, rappresentavano il primo passo della creazione del partenariato. A partire dal 1975, le relazioni tra i paesi ACP e l'UE sono state regolate dalle quattro Convenzioni di Lomé (l'ultima delle quali è scaduta il 29 febbraio 2000), che hanno stabilito un partenariato più stretto, profondo e complesso che si articolava intorno a due poli principali: la cooperazione economica e commerciale e la cooperazione allo sviluppo.

L'Accordo di Cotonou, che ha ristrutturato i rapporti con i Paesi ACP, è composto da un Preambolo, 100 articoli, 6 Allegati e 8 Protocolli.

Il Preambolo dell'Accordo richiama con chiarezza gli obiettivi fissati dalle varie Conferenze delle Nazioni Unite sui quali ha anche insistito il DAC (Comitato di assistenza allo sviluppo dell'OCSE), ossia il dimezzamento, entro il 2015, del numero di persone che vivono in condizioni di estrema povertà. Il Preambolo richiama altresì gli impegni assunti nel quadro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), che fanno da sfondo all'impianto dell'Accordo.

L'articolo 1 ribadisce gli obiettivi fondamentali dell'Accordo: lotta alla povertà, sviluppo durevole e sostenibile e integrazione piena dei Paesi ACP nell'economia mondiale. Tali obiettivi vengono perseguiti con un approccio che tiene conto dei più diversi aspetti (politici, economici, ambientali) implicati nel processo di sviluppo.

L'articolo 2 enuncia i principi fondamentali su cui si basa la cooperazione ACP-UE, ossia anzitutto posizione di parità dei partner e responsabilità accresciuta degli Stati ACP nelle strategie di sviluppo; in secondo luogo, partecipazione anche di soggetti diversi dai Governi, quali organizzazioni del settore privato e della società civile; in terzo luogo, ruolo centrale del dialogo e della responsabilizzazione reciproca nell'attuazione degli obblighi assunti; infine, differenziazione e regionalizzazione quali principi-guida nell'esecuzione dell'Accordo. In particolare, la differenziazione comporta il tener conto del livello di sviluppo di ciascuno dei partner, con attenzione particolare a quelli più sfavoriti, e ciò anche nell'approccio dei negoziati che scaturiranno dall'Accordo.

I soggetti chiamati ad attuare l'Accordo (articoli 6 e 7), come già accennato, vanno al di là dei soggetti statuali diretti: vengono infatti coinvolti i cosiddetti “attori non statali”, e questi si distinguono nel settore privato, nei partner economici e sociali - tra cui le organizzazioni sindacali - e nelle varie forme di articolazione della società civile rispetto all'aiuto allo sviluppo, compreso il ruolo centrale delle Organizzazioni non governative (ONG).

L'attuazione dell'Accordo sarà costantemente accompagnata da un articolato dialogo politico (articolo 8), globale ed equilibrato. Il dialogo concernerà tutti i settori di cooperazione previsti dall'Accordo, nonché tematiche "trasversali" come quelle ambientali, di genere, relative alle migrazioni, culturali, ecc. Al centro del dialogo politico si trova il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici (articolo 9), dello Stato di diritto, di pratiche di buon governo. Altro elemento fondamentale è la cooperazione contro le varie forme di criminalità organizzata transnazionale.

Particolarmente rilevante è l'articolo 11, nel quale vengono previste politiche di pacificazione e di prevenzione e risoluzione dei conflitti: il partenariato si concentrerà in questo caso soprattutto sulle iniziative regionali e sulle capacità locali, con attenzione ad evitare lo sviamento di risorse destinate allo sviluppo verso scopi militari.

L'articolo 13 inquadra l'importanza dei fenomeni migratori nella cooperazione ACP-UE: in particolare, si enuncia una "clausola di riammissione" per gli immigrati irregolari, in base alla quale sarà possibile negoziare Accordi bilaterali con ciascuno dei Paesi ACP "che stabiliscano obblighi particolari per la riammissione e il rimpatrio dei loro cittadini. Se una delle Parti lo ritiene necessario, tali accordi comprendono anche disposizioni per la riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi”. Gli accordi  individueranno le categorie di persone interessate e le modalità della loro riammissione: si prevede anche la fornitura di adeguata assistenza agli Stati ACP per l’attuazione degli Accordi di riammissione.

Gli articoli 14-17 riguardano la dimensione istituzionale incaricata di gestire l'Accordo: qui l'innovazione rispetto alle precedenti Convenzioni di Lomé concerne soprattutto il carattere parlamentare dell'Assemblea paritetica, mentre continuano ad esistere il Consiglio dei ministri e il Comitato degli ambasciatori

L'articolo 18, pur nella sua brevità, è tra i più significativi dell'intero impianto dell'Accordo di Cotonou: esso infatti riconosce l'interdipendenza e la complementarità delle strategie di sviluppo con la cooperazione economico-commerciale, e in tal modo marca il superamento del precedente approccio dei rapporti UE-ACP, fondato sugli aiuti allo sviluppo e il sistema delle preferenze commerciali non reciproche. La nuova impostazione mira invece ad accrescere sensibilmente la partecipazione dei Paesi ACP all'economia mondiale, soprattutto grazie alla liberalizzazione degli scambi - nei quali l'accresciuta offerta dei loro prodotti dovrà trovare maggiore spazio - e al miglioramento dei fattori di base e istituzionali responsabili della valorizzazione delle loro risorse umane (articoli 19 e 20). La liberalizzazione dovrà accompagnarsi alla creazione di subaggregazioni economiche regionali tra Paesi ACP prossimi geograficamente, che ne accrescano l'integrazione economica, e con queste l'Unione europea concluderà accordi commerciali di libero scambio (articoli 28-30). L'integrazione e la cooperazione regionale di prefiggono di accelerare la diversificazione delle economie degli Stati ACP, di sviluppare il commercio tra Paesi ACP, con i Paesi terzi, ma anche all'interno di ciascun Paese ACP.

Gli articoli 36-38 contengono le disposizioni sui nuovi meccanismi commerciali del partenariato: è previsto un periodo preparatorio di 8 anni per l'introduzione dei nuovi accordi commerciali dell'OMC. I negoziati formali  dovrebbero iniziare alla fine del 2002 e gli Accordi di partenariato economico regionale (APER) con l'UE entreranno in vigore entro la fine del 2007, salvo anticipazione su accordo delle Parti (art. 37). Verranno perciò nel contempo progressivamente superati gli accordi commerciali preferenziali non reciproci tipici del precedente regime del partenariato UE-ACP[2]. Successivamente, in un periodo di 10-12 anni, si giungerà al regime di libero scambio reciproco di merci e servizi, conformemente alle norme dell'OMC, e anche qui i Paesi ACP dovrebbero poter sfruttare la loro integrazione regionale nella conclusione dei relativi accordi commerciali. Con riferimento al gruppo dei PMA (Paesi meno avanzati)  all'interno dei Paesi ACP, l'Unione europea provvederà entro il 2005 a semplificare le procedure sull'origine e ad azzerare i diritti doganali su quasi tutti i loro prodotti.

.

L'articolo 39 sottolinea in modo particolare l'inquadramento della cooperazione UE-ACP nell'ambito del commercio internazionale e delle regole OMC, per l'adeguamento alle quali l'Unione europea si impegna a sostenere i Paesi ACP.

Gli articoli 41-54 riguardano l'estensione della cooperazione commerciale UE-ACP a molteplici settori, quali il commercio dei servizi (trasporti marittimi, tecnologie dell’informazione e della comunicazione), la politica di concorrenza, la tutela della proprietà intellettuale, gli standard tecnici e le misure sanitarie e fito-sanitarie, l’ambiente, le norme sul lavoro, la politica dei consumatori, la pesca, la sicurezza alimentare.

Gli articoli 55-80 riguardano la cooperazione finanziaria e i principali settori di intervento di essa. L’Accordo introduce significativi cambiamenti nelle procedure di programmazione e nell'assegnazione delle risorse: questa avverrà in base al fabbisogno dei Paesi ACP e ai risultati conseguiti. Ogni Stato e regione ACP riceveranno un'indicazione delle risorse di cui potrebbero beneficiare in un periodo di 5 anni: oltre a rivedere a medio termine e alla loro conclusione i Programmi indicativi nazionali, le autorità dei paesi ACP e dell'UE effettueranno congiuntamente una revisione annuale per individuare le cause di eventuali ritardi e proporre misure appropriate. A seguito delle revisioni a medio termine e conclusive, l'UE potrà modificare l'assegnazione delle risorse agli Stati ACP a seconda del loro fabbisogno e dei risultati conseguiti.

I principali strumenti finanziari della cooperazione sono il Fondo europeo di sviluppo (FES) ed i crediti della Banca europea per gli investimenti (BEI).

Nel quadro delle priorità fissate dallo Stato o dagli Stati ACP interessati  possono essere concessi finanziamenti a favore di politiche settoriali e delle riforme macroeconomiche e strutturali per mitigare gli effetti sociali di tali riforme.

Un nuovo meccanismo ha sostituito i precedenti per quanto riguarda il sostegno ai proventi delle esportazioni dei Paesi ACP, sovente in condizione di offrire solo pochi prodotti sul mercato mondiale e perciò particolarmente vulnerabili alle fluttuazioni di prezzo di essi: al posto dello STABEX (prodotti di base) e del SYSMIN (alcuni prodotti minerari) è subentrato un criterio generale di compensazione a valere sulle risorse dei Programmi indicativi nazionali. Il sostegno può essere accordato quando un peggioramento della situazione del deficit di bilancio coincide con un calo dei proventi derivanti dalle esportazioni in generale o con un calo dei proventi da esportazione di tutti i prodotti agricoli e minerali. Gli Stati meno sviluppati beneficiano di un trattamento più favorevole per quanto riguarda la soglia delle perdite da esportazione prevista per la concessione del sostegno.

Altri settori potranno avvalersi delle risorse generali messe a disposizione dei vari Paesi, come ad esempio i microprogetti e le azioni di cooperazione decentrate, l’aiuto umanitario e d’urgenza e la cooperazione tecnica.

L'Accordo di Cotonou mette particolarmente l'accento sullo sviluppo del settore privato e degli investimenti, prevedendo la disponibilità di risorse finanziarie a lungo termine per promuovere la crescita del settore privato, nonché per fondi e programmi di garanzia per l’assicurazione contro rischi legati agli investimenti.

Gli articoli 84-90 contengono previsioni relative agli Stati ACP meno avanzati, a quelli senza sbocco sul mare e a quelli insulari.

Completano l'Accordo le disposizioni finali, contenute agli articoli 91-100: in particolare, si sancisce la prevalenza dell'Accordo in esame su ogni altro strumento in vigore tra uno o più Stati membri della UE e uno o più Stati ACP. Qualunque Stato indipendente che presenti situazione socio-economica analoga a quella dei Paesi ACP potrà presentare domanda di adesione all'Accordo, e la stessa verrà esaminata dal Consiglio dei ministri: in caso di accoglimento, lo Stato in questione aderirà con gli stessi obblighi e diritti degli altri Stati ACP. L'Accordo è concluso per venti anni a decorrere dal 1° marzo 2000: per ogni periodo quinquennale verranno definiti protocolli finanziari, e sono previste modalità per la revisione dell'Accordo. Sono previste procedure di consultazione ed eventuali appropriate misure (con in ultima istanza anche la sospensione dell'applicazione dell'Accordo) per il caso di violazione, da parte di uno Stato Parte, di diritti umani fondamentali o di fondamentali principi democratici e dello Stato di diritto; analoghe procedure faranno seguito a eventuali casi di grave corruzione. L'entrata in vigore dell'Accordo è subordinata al deposito degli strumenti di ratifica della Comunità europea, di tutti gli Stati membri e di almeno due terzi degli Stati ACP. Le controversie in merito all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo vengono esaminate dal Consiglio dei ministri - o, nei periodi tra le sessioni di esso, dal Comitato degli ambasciatori -; in mancanza di una composizione della controversia, provvede un tribunale arbitrale ad hoc, alle cui decisioni le Parti sono tenute a conformarsi. L'Accordo può essere denunciato con un preavviso di sei mesi.

 

Gli Allegati I e II contengono rispettivamente un Protocollo finanziario e le modalità e condizioni di finanziamento: in base ad essi, lo stanziamento comunitario globale per il periodo 2000-2007 equivale a circa 25 miliardi di euro. Di questi, 9,9 miliardi provengono dalle precedenti gestioni del Fondo europeo di sviluppo, 1,7 miliardi da prestiti su risorse proprie concessi dalla BEI (Banca europea di sviluppo) e 13,5 miliardi provenienti dal IX FES (Fondo europeo di sviluppo). A sua volta, l'importo a carico del IX FES si suddivide come segue:

-          10 miliardi di euro riservati come aiuti non rimborsabili al sostegno dello sviluppo a lungo termine;

-          1,3 miliardi di euro in aiuti non rimborsabili, per il sostegno della cooperazione ed integrazione regionale fra Stati ACP;

-          2,2 miliardi di euro destinati all’investment facility;

-          90 milioni di euro destinati a finanziare il bilancio del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) e 70 milioni di euro quello del Centro di sviluppo agricolo (CSA)[3].

 

L’Allegato IV definisce, nei dettagli, le procedure di programmazione, preparazione, attuazione e gestione delle operazioni finanziate. Il nuovo sistema di programmazione degli aiuti concessi dalla Comunità aumenta la flessibilità del partenariato e conferisce maggiore responsabilità agli Stati ACP, in particolare eliminando la tipologia degli aiuti programmati unilateralmente dalla Comunità. Il processo di programmazione si basa sui risultati. Gli aiuti non rimborsabili vengono assegnati in base ad una valutazione delle necessità e delle prestazioni basata su criteri negoziati fra gli Stati ACP e la Comunità. Tali criteri riflettono gli obiettivi principali del partenariato, come ad esempio l'avanzamento della riforma istituzionale, la riduzione della povertà, ecc.

Il principale strumento della programmazione degli aiuti non rimborsabili è la strategia di cooperazione nazionale (SCN), che sarà elaborata per ciascuno Stato ACP dalla Commissione e dallo Stato stesso. È stato introdotto un meccanismo di esame annuo per adattare la SCN, il programma operativo o le risorse concesse. Il volume delle risorse assegnate al paese interessato può quindi essere adeguato di conseguenza. Si prevede che gli operatori sul campo partecipino al riesame annuo conformemente al principio di decentramento.

Anche i programmi regionali saranno sottoposti ad un sistema di programmazione evolutiva che si basa sulle stesse componenti.

 

Il testo dell’Accordo risulta corredato da un ulteriore Allegato (V) sul regime commerciale applicabile durante il periodo preparatorio alla transizione agli Accordi commerciali che dovranno entrare in vigore entro il 2008; dall’Allegato VI concernente l’elenco dei Paesi ACP meno avanzati e da una serie di Protocolli, tra cui il Protocollo 1 (relativo alla definizione di «prodotti originari» degli Stati ACP ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’Allegato V) ed i Protocolli 3, 4 e 5 sui prodotti di base (zucchero, carni bovine e banane). Un’apposito Protocollo è dedicato alla partecipazione del Sud Africa all’Accordo di partenariato ACP-CE.

 

L’Accordo di Cotonou è accompagnato da due Accordi interni all'Unione riguardanti rispettivamente il finanziamento e la gestione degli aiuti ai Paesi ACP (nonché la concessione di assistenza finanziaria ai PTOM), e i provvedimenti e le procedure applicative dell'Accordo di Cotonou.

L'Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità agli Stati ACP regola il conferimento e la gestione dei fondi del IX FES  e fissa le quote di ripartizione dei contributi dei singoli Stati membri UE. L’Italia vi contribuisce per il 12,54 per cento (1,73 miliardi di euro). Dei 13,8 miliardi di euro, 13,5 miliardi sono assegnati agli Stati ACP e 175 milioni di euro ai PTOM (155 milioni in forma di sovvenzioni e 20 milioni a titolo del Fondo investimenti). 125 milioni di euro vanno alla Commissione a copertura dei costi di attuazione del IX FES.

L'Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l’applicazione dell’Accordo di partenariato ACP-CE disciplina tra l'altro le procedure per l’applicazione degli articoli 96-97 dell’Accordo di partenariato che regolano le questioni in materia di consultazioni in caso di violazione di uno o più elementi essenziali del citato Accordo (stato di diritto, diritti umani, princìpi democratici) ed i casi di corruzione grave.

 

Come accennato all’inizio, il disegno di legge in esame reca la ratifica di 3 Accordi:

1.   un Accordo che modifica l'Accordo di partenariato ACP-CE (Accordo di Cotonou), firmato il 23 giugno 2000, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2005;

2.   un Accordo interno agli Stati dell’Unione che modifica l’Accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l’applicazione dell’Accordo  di Cotonou, fatto a Lussemburgo il 10 aprile 2006

3.   un Accordo interno agli Stati dell’Unione riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’Accordo di Cotonou nonché lo stanziamento di aiuti finanziari ai PTOM ai quali si applica la parte quarta del Trattato CE, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006 .

 

L’Accordo che modifica l'Accordo di Cotonou è stato siglato il 25 giugno 2005 al termine dei negoziati che la Commissione europea, con decisione del Consiglio del 27 aprile 2004, era stata autorizzata ad avviare, conformemente all’articolo 95 dell’Accordo medesimo.

L’Accordo in esame non modifica la struttura dell’Accordo originario, fondato su cinque pilastri interdipendenti, ma ne integra e ne amplia il contenuto. I cinque pilastri sono costituiti da:

1.      il potenziamento della dimensione politica delle relazioni tra gli Stati ACP e l'UE che, con le modifiche del 2005 è stata estesa alle questioni relative alla sicurezza;

2.      la promozione degli approcci partecipativi, con l'apertura alla società civile, al settore privato e agli altri organismi non statali;

3.      le strategie di sviluppo mirate alla riduzione della povertà e alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio;

4.      l'introduzione di un nuovo quadro per la cooperazione economica e commerciale;

5.      il riordino della cooperazione finanziaria attraverso, tra l’altro, una razionalizzazione degli strumenti finanziari e l’introduzione di un sistema di programmazione evolutiva.

 

L’Accordo è costituito da un articolo unico che modifica sia il Preambolo che alcuni degli articoli e degli allegati dell’Accordo di Cotonou, e da venti Dichiarazioni accluse all’atto finale. Di seguito si dà conto delle principali modifiche e innovazioni.

Riguardo al Preambolo, sono stati inseriti due considerando che fanno riferimento all’impegno comune per combattere i crimini più gravi e alla Corte penale internazionale ed è stato modificato il decimo considerando ai fini di rafforzarlo introducendo tra gli obiettivi già contenuti anche il raggiungimento degli Obiettivi del Millennio.

La modifica dell’articolo 4 è volta ad inserire una disposizione che prevede di coinvolgere anche gli enti locali nel processo di consultazione e nell'attuazione dei programmi.

Il dialogo politico fra le Parti, previsto dall’articolo 8, viene rafforzato e reso sistematico e istituzionalizzato sugli elementi essenziali, anche per prevenire le situazioni nelle quali una Parte possa ritenere necessario ricorrere alle procedure di consultazione ex articolo 96.

La prevenzione e soluzione dei conflitti oggetto dell’articolo 11, viene estesa al contrasto delle attività mercenarie e alla lotta alla criminalità organizzata internazionale, in applicazione dello Statuto della Corte penale internazionale.

Vengono poi aggiunti l’articolo 11bis e l’articolo 11ter che impegnano le Parti alla cooperazione, rispettivamente, in materia di lotta contro il terrorismo e contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa: quest’ultima, in particolare, sarà finanziata mediante strumenti specifici diversi da quelli destinati a finanziare la cooperazione ACP-CE.

La cooperazione nel settore dello sviluppo sociale viene estesa aggiungendo, laddove si tratta della lotta all’AIDS (art. 25), un riferimento alla tutela dell'igiene riproduttiva e sessuale delle donne e i diritti connessi e alla promozione della lotta contro le malattie legate alla povertà, in particolare malaria e TBC.

All’articolo 26 viene poi aggiunta una lettera perché la cooperazione, in materia di giovani, preveda la loro partecipazione attiva alla vita pubblica, promuovendo gli scambi e l’interazione fra le organizzazioni giovanili degli Stati ACP e dell’UE, mentre con una modifica all’articolo 28 si è inteso estendere il numero dei possibili destinatari dei progetti di cooperazione regionale anche ai paesi in via di sviluppo non ACP.

L’articolo 58 (idoneità al finanziamento) viene integralmente sostituito per rivedere l’elenco dei possibili beneficiari dal quale vengono adesso esclusi gli intermediari finanziari degli Stati ACP o della UE che concedono mezzi di finanziamento, promuovono e finanziano gli investimenti privati negli Stati ACP e gli attori della cooperazione decentralizzata e altri attori non statali degli Stati ACP e della UE.

L’articolo 68 viene integrato per includere tra gli stati che ricevono i trattamenti più favorevoli nell’ambito delle politiche di sostegno in caso di fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazioni anche i Paesi che escono da un conflitto o che sono stati colpiti da calamità naturali.

La modifica dell’articolo 89 è volta a potenziare le disposizioni esistenti relative agli Stati ACP insulari, sottolineandone la vulnerabilità nei confronti delle nuove sfide economiche, sociali ed ecologiche e promuovendo, a tale riguardo, un'impostazione armonizzata.

L'articolo 96 dell'Accordo prevede che le Parti possano prendere le misure necessarie in caso di violazione degli obblighi relativi agli elementi essenziali dell'Accordo, vale a dire il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto.

L'accordo contempla una procedura di consultazione al fine di porre rimedio alla situazione adottando le misure necessarie. Tuttavia, in assenza di una soluzione accettabile, possono essere adottati provvedimenti appropriati, compresa la sospensione dell'accordo, per quanto vi si ricorra in ultima istanza.

La modifica apportata all’articolo 96 dall’Accordo in esame è volta, attraverso l’introduzione del comma 1bis, a limitare i casi nei quali le Parti possono avviare le consultazioni di cui al paragrafo 2, lettera a) del medesimo articolo 96 - anch’essa modificata per dare coerenza al testo, in considerazione dell’introduzione del comma 1bis cit. e delle modifiche all’articolo 8 - stabilendo che esse debbono prima esaurire tutte le possibilità di dialogo ai sensi dell’articolo 8.

L’articolo 97, che stabilisce la procedura di consultazione e le misure appropriate riguardanti la corruzione, viene modificato al fine di concedere un periodo più lungo per la conduzione del dialogo nell’ambito della procedura di consultazione (da 60 a 120 giorni).

 

Viene poi modificato l’Allegato I per consentire il trasferimento di un importo pari a 90 milioni di euro all’assegnazione intra-ACP del IX FES che potrà finanziare la deconcentrazione nel periodo 2006-2007 e sarà gestito direttamente dalla Commissione europea.

Viene introdotto l’Allegato I BIS che stabilisce il nuovo quadro finanziario pluriennale di cooperazione. Nel periodo da esso coperto - cinque o sei anni, a partire dal 1º gennaio 2008 – l’UE si impegna a mantenere il suo aiuto ad un livello non inferiore a quello del IX FES a cui si vanno a sommare altri aiuti calcolati sulla base dell’incidenza dell’inflazione, della crescita economica dell’Unione e dell’ingresso di dieci nuovi membri .
L’Allegato II viene riformulato per rideterminare le condizioni dei prestiti, che sono fatte ricadere sulle risorse del Fondo investimenti gestito dalla Banca europea degli investimenti.

Anche l’Allegato IV, in materia di procedure di attuazione e di gestione (che comprendono la programmazione e l’attuazione dei progetti) viene modificato in molti dei suoi articoli. In particolare, come fa notare la relazione illustrativa al provvedimento, modifiche rilevanti riguardano lo svolgimento delle gare (per tenere conto degli impegni assunti dall’UE nel campo dello “slegamento” dell’aiuto comunitario. V. artt. 19 e 20 dell’Allegato IV) e quelle relative alla ripartizione della responsabilità fra il capo delegazione della Commissione europea (art. 36) e i beneficiari del sostegno finanziario (per tenere in debita considerazione gli effetti della gestione decentrata della Commissione europea rispetto alle delegazioni in loco).

L’Allegato VII aggiunto dal nuovo Accordo, disciplina il dialogo politico fra le Parti sui diritti umani, princìpi democratici e stato di diritto e introduce, all’articolo 2, il concetto di dialogo politico intensificato che precede le consultazioni di cui all’art. 96 dell’Accordo.

Con la decisione n. 5/2005 del 25 giugno 2005, il Consiglio dei Ministri ACP-CE ha stabilito l’applicazione provvisoria - dalla data della firma a quella dell’entrata in vigore - dell’Accordo di Cotonou rivisto, fatte salve alcune disposizioni, una volta che saranno stati espletati i procedimenti di ratifica da parte dei firmatari.

 

Come sopra ricordato, il disegno di legge in esame reca altresì la ratifica dei due Accordi interni all'Unione riguardanti, il primo, la modifica dell’Accordo del 2000 sui provvedimenti e le procedure applicative dell'Accordo di Cotonou e, il secondo, il finanziamento degli aiuti ai Paesi ACP per il periodo 2008-2013 (nonché la concessione di assistenza finanziaria ai PTOM).

 

L’Accordo interno che modifica l’Accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l’applicazione dell’Accordo di partenariato ACP-CE, è stato fatto a Lussemburgo il 10 aprile 2006.

Come già ricordato, l’Accordo del 2000 disciplina, fondamentalmente, le procedure per l’applicazione degli articoli 96-97 dell’Accordo di partenariato che regolano le questioni in materia di consultazioni in caso di violazione di uno o più elementi essenziali dell’Accordo di Cotonou (stato di diritto, diritti umani, princìpi democratici) ed i casi di corruzione grave.

Le modifiche dell’Accordo interno del 2000 si rendono pertanto necessarie per tener conto delle modifiche agli articoli 96 e 97, nonché dell’inserimento del nuovo articolo 11ter, che l’Accordo di modifica all’Accordo di Cotonou ha operato, come si è visto nei paragrafi precedenti.

Come viene affermato nella relazione introduttiva all’A.S. 1800, l’Accordo interno in esame ha lo scopo di consentire l’applicazione provvisoria delle norme introdotte dall’Accordo di Cotonou modificato. Le modifiche all’Accordo interno sono state originate dalle richieste dei Paesi ACP di intervenire sulla “eccessiva automaticità” del passaggio dal dialogo politico all’apertura “discrezionale” di consultazioni da parte dell’UE, previsto dall’Accordo del 2000. Sempre secondo la relazione introduttiva, le nuove norme che potranno essere immediatamente applicate sono quelle relative al dialogo politico (articolo 8) e all’apertura di consultazioni a seguito della presunta violazione degli elementi essenziali dell’Accordo (articolo 96). In particolare, viene rafforzata la fase che si potrebbe definire di «prevenzione» del meccanismo delle consultazioni, con l’inserimento, come ricordato, di un ulteriore paragrafo al suddetto articolo 8 (par 6bis), in cui si fa riferimento all’articolo 96 cit., e si fa rinvio all’Allegato VII.

 

 

L'Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità agli Stati ACP, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006, regola il conferimento e la gestione dei fondi ai Paesi ACP e ai PTOM per il periodo finanziario 2008-2013, attraverso il X FES  e fissa le quote di ripartizione dei contributi dei singoli Stati membri UE. L’Accordo fa seguito alla decisione del Consiglio Europeo del dicembre 2005 di destinare oltre 22.000 milioni di euro al finanziamento della cooperazione con gli Stati ACP e PTOM (Paesi e Territori d’Oltremare).

Il FES (Fondo Europeo di Sviluppo), un Fondo che si può definire intergovernativo in quanto non rientra nel bilancio comunitario, è lo strumento attraverso il quale si erogano i contributi a favore di 77 dei 79 Paesi del Gruppo ACP (il Sud Africa è oggetto di una specifica linea di bilancio mentre Cuba rifiuta gli aiuti comunitari dall’agosto 2003) e i PTOM. La cooperazione si realizza tramite il finanziamento di progetti di sviluppo, concordati con i beneficiari, a livello sia nazionale che, in misura sempre crescente, regionale.

Il X FES, che copre il periodo 2008-2013, dispone di una dotazione finanziaria di oltre 24 miliardi di euro (22.682 miliardi di euro ai quali si aggiungono 2.030 miliardi di euro per prestiti a valere sulle risorse proprie della BEI). L'importo costituisce un aumento di circa il 35% rispetto al IX FES, che giunge a termine a dicembre 2007; a tale proposito è utile ricordare che gli Stati membri si sono impegnati a concludere il processo di ratifica entro il 31 dicembre 2007, per evitare interruzioni nell’erogazione degli aiuti tra il IX e il X FES.

Per decisione del Consiglio europeo, l’Italia si colloca, come per il periodo 2000-2007 (IX FES) al quarto posto tra i paesi contributori (dopo Germania, Francia e Regno Unito) fornendo un contributo di 2,916 miliardi di Euro, pari al  12,86% dell’intero X FES.

Le risorse disponibili saranno  destinate per il 97% ai paesi ACP mentre il restante 3% sarà diviso tra progetti a favore dei PTOM e copertura delle spese di gestione.

La relazione introduttiva all’A.S. 1800 fa cenno a due elementi di novità rispetto al IX FES. In primo luogo l’introduzione di un limite temporale per l’impegno e quindi l’utilizzazione dei fondi del FES (termine dell’impegno dei FES precedenti: 31 dicembre 2007; termine per l’impegno del X FES: 31 dicembre 2013). Tale previsione, afferma la relazione introduttiva, è ispirata al principio di maggior efficienza nella spesa, ma anche alla prospettiva di trasferire il finanziamento per gli ACP nel bilancio comunitario a partire dal 2013[4].
In secondo luogo, è data la possibilità agli Stati membri di conferire ulteriori contributi al FES, sotto forma di versamenti alla Commissione o alla Banca europea degli investimenti (articolo 1, paragrafo 9). Il principio è stato difeso da vari Stati membri, Italia compresa, perché darebbe la possibilità di utilizzare le risorse nazionali destinate allo sviluppo, attraverso la più agevole modalità del contributo ad iniziative dell’UE.

 

 

 

 


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge all’esame della III Commissione consta di quattro articoli. Il primo autorizza la ratifica dell’Accordo che modifica l’Accordo di Cotonou, dell’Accordo interno tra gli Stati membri dell’Unione che modifica l’Accordo interno  del 18 settembre 2000 e l’Accordo interno riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del X FES. L’articolo 2 autorizza l’esecuzione degli atti di cui sopra a decorrere dall’entrata in vigore di essi.

L’articolo 3, come modificato dal Senato, reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal finanziamento degli aiuti del decimo Fondo europeo di sviluppo, quantificati in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. A tali oneri si fa fronte, per ciascuno degli anni 2008 e 2009,  nell'ambito delle risorse di cui alla legge 15 marzo 1986, n. 81[5], mentre per il 2010 e gli anni successivi la dotazione dei contributi è quantificata dalle leggi finanziarie di riferimento (ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468/1978, e successive modificazioni).

Si segnala che nella Tabella C della legge finanziaria all’esame delle Camere sono previsti stanziamenti per la legge n. 81 del 1986 pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Si ricorda inoltre che la legge 5 agosto 1978, n. 468, Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, all’art. 11, co. 3, lettera d), stabilisce che la legge finanziaria contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e, fra queste, in particolare, la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria.

L’articolo 3 è stato modificato nel corso dell’esame del provvedimento presso la Commissione esteri del Senato, ottemperando al parere favorevole subordinato ad emendamenti espresso dalla Commissione Bilancio.L’emendamento approvato dal Senato ha quantificato gli oneri, che nel testo originale erano genericamente indicati facendo rinvio all’art. 1, co. 2, lettera a) dell’Accordo interno sul finanziamento e ha fissato la decorrenza degli stessi all’anno 2008. Inoltre, il rinvio alla tabella C della legge finanziaria per la dotazione dei contributi è stato posposto dal 2008 al 2010.

Come già accennato, e come precisa anche la Relazione tecnica allegata all’A.S. 1800, gli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento in esame sono riconducibili unicamente all’Accordo interno riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013.L’effettiva quantificazione degli oneri finanziari derivanti da questo Accordo è contenuta all’Articolo 1, comma 2, lettera a), dove si indicano in 2.916.905.200 euro i contributi che l’Italia dovrà versare al X FES tra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre 2013.

A norma dell’art. 4, infine, la legge di autorizzazione alla ratifica entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Oltre che dalla Relazione tecnica, l’A.S. 1800 è accompagnato da un’Analisi tecnico-normativa (ATN) e da un’Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).

L’ATN - cui si fa rinvio per un approfondimento della questione - analizza dettagliatamente le norme che determinano l’entrata in vigore dell’Accordo che modifica l’Accordo di Cotonou e dell’Accordo interno che modifica l’Accordo del 2000 riguardante i provvedimenti e le procedure relative all’Accordo di Cotonou. In sintesi, entrambi questi accordi entreranno in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte della Comunità, dei suoi Stati membri  e di almeno due terzi degli Stati ACP.


Quadro generale della politica di sviluppo
 dell’Unione europea
(a cura dell’ufficio rapporti con l’unione europea)

L'obiettivo della politica di sviluppo dell’Unione europea consiste nell'incoraggiare uno sviluppo sostenibile che favorisca l'estirpazione della povertà nei paesi in via di sviluppo e la loro integrazione nell'economia mondiale. A queste finalità economiche e sociali si affianca un progetto di tipo politico: contribuire a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto, nonché a perseguire il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

La cooperazione allo sviluppo condotta dall’Unione europea è complementare alle politiche degli Stati membri e, nella misura del possibile, si concerta con quelle di altri finanziatori a livello mondiale, che si tratti di Stati (Giappone, Stati Uniti, ecc.) o di organizzazioni internazionali (Banca mondiale, Fondo monetario internazionale e così via). D'altro canto prevale uno sforzo di coerenza tra la politica di sviluppo e le altre politiche comunitarie, che potrebbero avere effetti sui paesi in via di sviluppo; fra queste, la politica agricola comune e la politica commerciale comune.

La cooperazione allo sviluppo ha origine nell'associazione dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) alla Comunità europea al momento della sua costituzione nel 1957. Un gran numero di questi PTOM ottenne l'indipendenza durante il decennio successivo, per cui era nell'interesse comune dei paesi europei e dei giovani paesi indipendenti proseguire la cooperazione in un quadro nuovo, che assunse la forma delle due successive convenzioni di Yaoundé (1963 e 1969).

Il contesto internazionale dell'inizio degli anni Settanta ha causato un profondo riorientamento della politica di sviluppo comunitaria. L'adesione alla Comunità del Regno Unito, avvenuta nel 1973, ha reso inoltre necessario concepire un quadro di cooperazione più adeguato e con un numero maggiore di controparti. Tale riorientamento si tradusse nella firma della prima convenzione di Lomé (1975)[6]. È a quell'epoca, che si è consolidato il rapporto di cooperazione coi paesi del Maghreb e del Mashrek e che la Comunità ha avviato un processo di partenariato con i paesi dell'Asia e dell'America latina (ALA).

Attualmente, l'Unione europea è il principale partner dei paesi in via di sviluppo, in termini di aiuti, scambi commerciali e investimenti diretti. Insieme, la Comunità e gli Stati membri forniscono il 55% dell'intero aiuto internazionale pubblico allo sviluppo.

La cooperazione allo sviluppo dell’UE è fondata su una vasta gamma di strumenti giuridici e finanziari, che rispecchia la natura multiforme dei rapporti intrattenuti dall'Unione coi paesi interessati.

Fondamenti giuridici

Benché l’attività comunitaria di cooperazione allo sviluppo abbia inizio, come detto in precedenza, fin dal Trattato di Roma, solo dal 1993, con il Trattato di Maastricht, la cooperazione comunitaria allo sviluppo dispone di un fondamento giuridico specifico (articoli 177-181 del Trattato che istituisce la Comunità europea – da ora in avanti il TCE).

Gli strumenti giuridici possono avere una duplice natura, costituita da un sistema convenzionale e da uno unilaterale.

Il sistema convenzionale si basa sulla conclusione di accordi internazionali, in particolare di associazione nel quadro dell'articolo 310 del TCE[7]. Tali accordi possono essere multilaterali, ossia riguardare un vasto numero di controparti (ad esempio le convenzioni di Lomé), o bilaterali, nel caso in cui presiedano alle relazioni tra la Comunità e un paese specifico (ad esempio, ciascuno dei paesi del Maghreb).

Il sistema unilaterale si basa su due fondamenti essenziali:

Strumenti finanziari

Per quanto riguarda il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, la fonte principale è rappresentata dal bilancio comunitario, attraverso lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo[8] in vigore a partire dal 1° gennaio 2007, nell’ambito del nuovo quadro regolamentare istituito, con le prospettive finanziarie 2007-2013, nell’intento di potenziare l'efficacia degli aiuti esterni dell’Unione europea.

Gli stanziamenti messi a disposizione tramite questo strumento sono ripartiti sulla base di un duplice approccio, geografico e tematico.

I programmi geografici dovrebbero sostenere lo sviluppo dei paesi e delle regioni dell'America latina, dell'Asia, del Medio Oriente e del Sud Africa, e rafforzare la cooperazione con essi.

I programmi tematici dovrebbero sostenere azioni in materia di sviluppo umano e sociale, ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, ivi compresi energia, attori non statali e autorità locali, sicurezza alimentare, migrazione e asilo.

L'importo finanziario di riferimento per l'attuazione del regolamento per il periodo 2007-2013 ammonta a 16.897 milioni di euro.

Oltre al bilancio comunitario, gli interventi relativi alla cooperazione allo sviluppo si basano su due strumenti finanziari più specifici:

Per quanto riguarda la gestione degli aiuti comunitari allo sviluppo, a partire dal maggio 2000 la Commissione ha realizzato un processo di riforma[9], mirante a:

Tra le novità introdotte vi è l’istituzione dell’Ufficio EuropeAid[10], responsabile della gestione dell’intero ciclo del progetto, dalla sua formulazione alla valutazione finale. La programmazione e la strategia sono invece svolte dalle Direzioni generali geografiche e tematiche. Inoltre, è stato introdotto uno strumento strategico per ciascun paese, al fine di garantire la coerenza dell’intervento ed il coordinamento tra donatori; è stato, altresì, attuato un maggior decentramento delle responsabilità gestionali.

 

Accordo di Cotonou

L’Accordo di Cotonou, che sostituisce la IV Convenzione di Lomè, scaduta a febbraio 2000, riunisce in una nuova partnership l’Unione europea e 77 paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP). Firmato il 23 giugno 2000 dopo un complesso negoziato, l’Accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2003, a seguito del deposito degli strumenti di ratifica da parte della Comunità europea presso il segretariato dei paesi ACP. L'intento dell’Accordo è quello di stimolare e accelerare lo sviluppo economico, sociale e culturale degli Stati ACP, di contribuire alla pace e alla sicurezza e di favorire un clima politico stabile e democratico.

L'Accordo, che definisce il quadro della cooperazione finanziaria per il periodo 2000-2007 e getta le basi per la creazione di una serie di aree di libero scambio entro vent'anni, si fonda su cinque orientamenti politici:

Sul piano finanziario sono stati stanziati globalmente, per il periodo dal 2000 al 2007, 15.200 milioni di euro, di cui 13.500 provenienti dal 9° FES (Fondo europeo di sviluppo)[11] e 1700 milioni forniti dalla Banca europea per gli investimenti (BEI). Per quanto riguarda la cooperazione futura, il Consiglio del 10 e 11 aprile 2006 ha avviato la discussione sul 10° Fondo europeo di sviluppo (FES), che costituirà il quadro finanziario per il periodo 2008-2013 con una dotazione di 22,7 miliardi di euro.

L'Accordo contiene disposizioni per favorire il dialogo politico tra le Parti e prevede una clausola relativa al rispetto dei diritti umani, dei principî democratici e dello Stato di diritto, che consente di prendere i provvedimenti opportuni nei confronti del paese interessato, senza l'obbligo di consultazioni preliminari.

L'Unione europea, in vista della creazione di una zona di libero scambio, si impegna ad aiutare i Governi dei paesi partner ad adeguarsi alle dinamiche dell'economia mondiale, in cambio anche di impegni sul fronte dell'immigrazione e del rispetto dei diritti umani.

I negoziati tra UE e paesi ACP per la revisione quinquennale prevista dall’accordo, avviati il 7 maggio 2004 nel corso della 29° sessione del Consiglio dei ministri UE-paesi dell’Africa, Caraibi e Pacifico (ACP), si sono conclusi il 23 febbraio 2005. L’Accordo rivisto, firmato il 25 giugno 2005 a Lussemburgo, abbraccia un'ampia gamma di temi e contempla una disposizione volta a potenziare il dialogo politico e riferimenti alla lotta contro il terrorismo, alla cooperazione in materia di lotta contro le armi di distruzione di massa e al tribunale penale internazionale.

Il 17 giugno 2002 il Consiglio dell’Unione ha autorizzato la Commissione a negoziare accordi di partenariato economico (APE) con gli Stati aderenti all’Accordo di Cotonou[12]. Gli APE riguarderanno i temi del commercio e dello sviluppo e sono destinati a sostituire le previsioni in materia contenute nell’Accordo di Cotonou. L’eccezione di tali previsioni rispetto alle regole dell’Organizzazione mondiale del commercio scadrà nel 2008; per quella data le parti dovranno dunque avere adottato un’alternativa compatibile con l’OMC. I negoziati sono stati aperti ufficialmente a settembre 2002 a Bruxelles. Dopo una prima fase di colloqui con tutti i paesi ACP, che ha portato il 2 ottobre 2003 ad un’intesa preliminare sui temi generali, sono stati avviati i seguenti negoziati a livello regionale:

 

Africa

Il 27 giugno 2007 la Commissione ha presentato la comunicazione Dal Cairo a Lisbona[17] – Il partenariato strategico UE-Africa[18], il cui obiettivo è quello di potenziare le relazioni reciproche e di determinare un salto di qualità, passando da una strategia per l'Africa[19] ad un partenariato politico con l'Africa.

La comunicazione della Commissione si propone dunque come un documento preparatorio in vista del Vertice UE-Africa ed è il frutto della collaborazione tra la Commissione europea e la Commissione dell’Unione africana. La comunicazione fornisce alcuni elementi di fondo di quella che sarà la strategia comune.

Sulla base delle proposte avanzate dalla comunicazione, la strategia comune avrà lo scopo di perseguire quattro obiettivi politici principali:

·       rafforzare e migliorare il partenariato politico UE-Africa, rendendolo un autentico partenariato tra pari;

·       continuare a promuovere la pace e la sicurezza, il buon governo e i diritti umani, il commercio e l'integrazione regionale e continentale in Africa, e altre questioni fondamentali attinenti allo sviluppo;

·       affrontare insieme le sfide globali;

·       agevolare e promuovere un partenariato ampio, diversificato e basato sull'individuo per tutte le popolazioni dell'Africa e dell'Europa.

La comunicazione propone inoltre cinque iniziative politiche che il Vertice dovrebbe inaugurare:

·       un partenariato strategico UE-Africa in materia di energia, che costituirà una piattaforma innovativa per un dialogo accresciuto in materia di politica energetica tra l'Africa e la UE;

·       un partenariato strategico UE-Africa sui cambiamenti climatici. Il partenariato sarà una sede di dialogo e di scambi di opinioni sulle azioni concrete da intraprendere per rispondere ai cambiamenti climatici;

·       un partenariato strategico UE-Africa in materia di migrazione, mobilità e occupazione. Al fine di promuovere e gestire meglio la mobilità e la migrazione dei lavoratori in seno all'Africa e – eventualmente – tra l'Africa e la UE, le due parti collaboreranno per aumentare le capacità di informazione di gestione della migrazione africane;

·       un partenariato strategico UE-Africa in materia di governance democratica. Unione europea e Unione africana devono dare inizio ad un dialogo tra i due continenti più ambizioso e globale su tutti gli aspetti inerenti alla governance;

·       un'architettura politica e istituzionale comune tra la UE e l'Africa. I quattro partenariati settoriali sopra descritti saranno completati e rafforzati da un impegno vincolante a tenere un dialogo politico più globale e strutturato tra i leader degli 80 Stati della UE e dell'Africa nonché tra le istituzioni democratiche e i cittadini dei due continenti. 

Caraibi

Il 2 marzo 2006, in vista del IV Vertice UE-America Latina[20], la Commissione ha presentato la comunicazione “Un partenariato UE–Caraibi per la crescita, la stabilità e lo sviluppo[21], volta a rafforzare le relazioni con i Caraibi. Sulla base di tale proposta, l’UE ha approvato una strategia rinnovata articolata su tre dimensioni:

·       delineare un partenariato politico basato su un dialogo politico approfondito, su valori e principi universali e sulla titolarita dei Caraibi, includendo la democrazia, i diritti umani, la buona gestione degli affari pubblici, il sostegno alla societa civile, alla pace e alla sicurezza;

·       affrontare le vulnerabilità socioeconomiche ed ambientali, e sostenere l'integrazione regionale;

·       sostenere la coesione sociale e combattere la povertà, la disuguaglianza, l'HIV/AIDS e le droghe attraverso una coerente assistenza allo sviluppo.

Pacifico

Il 29 maggio 2006 la Commissione ha presentato la comunicazione Le relazioni dell’UE con le isole del Pacifico - una strategia per un partenariato rafforzato[22], in cui si evidenzia la necessità di ammodernare e ricalibrare la strategia dell’Unione europea per la regione del Pacifico. Sulla base di tale considerazione, la Commissione propone pertanto di incentrare l’azione su una serie limitata di specifiche priorità rispetto alle quali si segnalano nella regione esigenze sostanziali per le quali l’Europa dispone di indiscutibili vantaggi comparativi.

Sulla base della proposta della Commissione, il Consiglio del 17 giugno 2006 ha convenuto di concentrare l'attenzione sui seguenti aspetti:

·       rafforzare le relazioni politiche tra l'UE e i paesi ACP del Pacifico, ad esempio attraverso un dialogo piu intenso con il Forum delle isole del Pacifico,

·       fronteggiare le sfide socioeconomiche ed ambientali mediante una cooperazione allo sviluppo piu efficace, meglio coordinata e piu mirata, dando la priorità allo sviluppo sostenibile e alla gestione sostenibile delle risorse naturali.

Si segnala che l’iniziativa della Commissione è stata accolta favorevolmente anche dal Parlamento europeo che ha approvato una risoluzione il 1° febbraio 2007, in cui tra l’altro, nel rilevare l'eterogeneità della regione, chiede che la strategia della Commissione dia prova di flessibilità e sia opportunamente incentrata sulle esigenze di sviluppo di tutti i paesi insulari del Pacifico, soprattutto di quelli più poveri. Il Parlamento europeo inoltre riconosce che la regione del Pacifico dispone di abbondanti risorse naturali, segnatamente prodotti della pesca, minerali e foreste, e che l'economia di numerosi paesi della regione si basa sostanzialmente sull'agricoltura e il turismo; sottolinea pertanto la necessità che uno sviluppo ecologicamente ed economicamente sostenibile sia al centro di qualsiasi strategia che verta sui suddetti settori chiave.

 

 

 


Progetto di legge

 


N. 3116

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 2 ottobre 2007 (v. stampato Senato n. 1800)

presentato dal ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

di concerto con il ministro per le politiche europee e del commercio internazionale

(BONINO)

con il ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

(DE CASTRO)

e con il ministro dell'università e della ricerca

(MUSSI)¾

 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato a Cotonou tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, con allegati, dichiarazioni e Atto finale, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2005; dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l'Accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-CE, fatto a Lussemburgo il 10 aprile 2006; dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del Trattato CE, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 3 ottobre 2007

  ¾¾¾¾¾¾¾¾

 


 


 disegno di legge

¾¾¾

 

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

a) Accordo che modifica l'Accordo di partenariato a Cotonou tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Carabi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, con allegati, dichiarazioni e Atto finale, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2005;

b) Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l'Accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-CE, fatto a Lussemburgo il 10 aprile 2006;

c) Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del Trattato CE, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto rispettivamente dall'articolo 95, comma 3, dell'Accordo di partenariato a Cotonou, dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo

 

1, comma 1, lettera b), della presente legge e dall'articolo 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della medesima legge.

Art. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per il finanziamento degli aiuti del decimo Fondo europeo di sviluppo, previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede per ciascuno degli anni 2008 e 2009 nell'ambito delle risorse di cui alla legge 15 marzo 1986, n. 81. Per gli anni 2010 e successivi la dotazione dei contributi è quantificata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

SI OMETTE IL TESTO DELL’ACCORDO

 

 

 


Iter al Senato

 


Progetto di legge

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1800

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(D’ALEMA)

 

di concerto col Ministro delle politiche europee e del commercio internazionale

(BONINO)

 

col Ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

 

col Ministro dell’economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

 

col Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

(DE CASTRO)

 

e col Ministro dell’università e della ricerca

(MUSSI)

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2007

¾¾¾¾¾¾¾¾

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo che modifica l’Accordo di partenariato a Cotonou tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, con allegati, dichiarazioni e Atto finale, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2005; dell’Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l’Accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l’applicazione dell’Accordo di partenariato ACP-CE, fatto a Lussemburgo il 10 aprile 2006; dell’Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’Accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del Trattato CE, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


Onorevoli Senatori. – Premessa

 

    Si è deciso di ratificare congiuntamente i presenti tre Accordi, in quanto strettamente interconnessi, analogamente a quanto già effettuato in occasione della legge 3 ottobre 2002, n. 235, che ha ratificato due dei tre Accordi che si intendono modificare con il presente disegno di legge.

    L’interconnessione tra i tre Accordi è dovuta al fatto che con il primo (Accordo che modifica l’Accordo di partenariato a Cotonou tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2005) vengono apportate alcune modifiche all’Accordo originario di Cotonou; con il secondo (Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l’Accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l’applicazione dell’Accordo di partenariato ACP-CE, fatto a Lussemburgo il 10 aprile 2006) viene regolato il periodo transitorio che intercorre fra la data della firma dell’Accordo predetto e quella della sua entrata in vigore. Con il terzo (Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’Accordo ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del Trattato CE, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006), infine, viene assicurata la copertura finanziaria necessaria all’attuazione della politica di sviluppo comunitaria di cui al primo Accordo.

    La tempestiva ratifica dei predetti Accordi si rende imperativa affinché il ricorso agli aiuti nell’ambito del X Fondo europeo di sviluppo (FES) non subisca interruzioni e continui ad essere effettivo anche successivamente al 31 dicembre 2007, fino a quando sarà operativa la disciplina di cui al IX FES.

 

Accordo che modifica l’Accordo di partenariato a Cotonou tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2005

 

Contesto dell’Accordo

 

    Con una decisione del 27 aprile 2004 il Consiglio dell’UE ha autorizzato la Commissione ad avviare dei negoziati con gli Stati ACP (Africa, Carabi e Pacifico), che sono stati ufficialmente lanciati a Gaborone nel maggio dello stesso anno, al fine di modificare l’Accordo firmato a Cotonou in Benin il 23 giugno 2000 (l’articolo 95 prevede, infatti, la revisione ogni cinque anni). Tali negoziati si sono conclusi a Bruxelles il 23 febbraio 2005, mentre l’Accordo è stato firmato dall’Italia a Lussemburgo il 25 giugno successivo.

 

Motivazioni dell’Accordo

 

    La prima revisione dell’Accordo di Cotonou, che si basa su cinque pilastri interdipendenti (dimensione politica, partecipazione strutturata, approccio strategico della cooperazione per la riduzione della povertà, nuovi rapporti economico-commerciali e miglioramento della cooperazione finanziaria), il cui obiettivo ultimo è la lotta alla povertà, non ha portato a una rinegoziazione generale della struttura, dei princìpi e degli obiettivi principali dello stesso, ma al perfezionamento della cooperazione politica e finanziaria, attraverso l’introduzione di misure volte a rafforzare e migliorare l’efficienza, la coerenza e la flessibilità nella programmazione e nell’uso delle risorse.

 

Esame delle disposizioni: Accordo principale

 

    L’Accordo di revisione si compone di un unico articolo che ha inserito modifiche al preambolo e a singoli articoli dell’Accordo di Cotonou.

 

    Preambolo. Le Parti hanno introdotto un riferimento al comune impegno nella lotta alla repressione dei crimini più gravi e alla Corte penale internazionale e hanno menzionato gli obiettivi del millennio, in particolare lo sradicamento della povertà e della fame, in base alla dichiarazione adottata nel 2000 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

 

    Articolo 4. Nella parte introduttiva dell’articolo 4 è stato inserito il riferimento agli enti locali decentrati accanto agli attori non statali nel processo di sviluppo. È un importante riconoscimento del ruolo che gli enti locali hanno assunto sempre più nelle decisioni riguardanti la cooperazione allo sviluppo e la gestione degli aiuti.

 

Parte politica

 

    Articolo 8. Il dialogo fra le Parti viene rafforzato, anche per prevenire il verificarsi di situazioni nella quali una Parte possa ritenere necessario ricorrere alle procedure di consultazione ex articoli 96 e 97.

 

    Articolo 11. Le Parti si impegnano a collaborare per impedire le attività mercenarie, ribadiscono la ferma intenzione di condividere l’esperienza acquisita per una più ampia applicazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale e di combattere la criminalità internazionale.

    Le Parti ribadiscono, altresì, la ferma condanna di tutti gli atti di terrorismo e si impegnano a contrastarli attraverso la cooperazione internazionale e a tal fine decidono di scambiarsi informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno, nonché opinioni sui mezzi e i metodi utilizzati nella lotta al terrorismo.

    Le Parti stabiliscono di cooperare per combattere il fenomeno della proliferazione delle armi di distruzione di massa, attraverso l’adozione di misure necessarie alla firma, ratifica, adesione o piena attuazione di tutti gli strumenti internazionali pertinenti e la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali all’esportazione di beni legati alle armi di distruzione di massa. L’assistenza finanziaria e tecnica per la cooperazione in tale settore sarà basata su strumenti specifici diversi da quelli destinati a finanziare la cooperazione ACP-CE. Per accompagnare e consolidare quanto previsto, le Parti decidono di avviare un dialogo politico regolare.

 

Settori di cooperazione allo sviluppo

 

    Articolo 25. La cooperazione mira a promuovere la lotta all’HIV/AIDS e alle altre malattie legate alla povertà, in particolare la malaria e la tubercolosi.

 

    Articolo 26. La cooperazione sostiene politiche, misure e azioni intese a promuovere la partecipazione attiva dei giovani cittadini alla vita pubblica, gli scambi e l’interazione fra le organizzazioni giovanili degli ACP e dell’UE.

    Articolo 28. Nella parte introduttiva è stato inserito un riferimento ai paesi in via di sviluppo non ACP, accanto ai paesi e territori d’oltremare e le regioni ultraperiferiche quali soggetti che possono essere coinvolti nella cooperazione regionale. Con tale innovazione si estende la piattaforma dei possibili destinatari dei progetti di cooperazione al fine di promuovere la coerenza delle politiche per lo sviluppo e l’impostazione degli aiuti in un’ottica di efficacia regionale.

    Articolo 58. Tale articolo prevede una riformulazione dei beneficiari del finanziamento. Non vengono più ritenuti idonei sia gli intermediari finanziari degli Stati ACP o della Comunità che concedono mezzi di finanziamento, promuovono e finanziano gli investimenti privati negli Stati ACP sia gli attori della cooperazione decentralizzata e altri attori non statali degli Stati ACP e della Comunità.

    Articolo 68. L’articolo, come emendato, determina una riformulazione nell’ambito delle politiche di sostegno in caso di fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazioni. Tali modifiche hanno lo scopo di sottolineare il carattere non compensativo delle misure finanziarie, in attesa di una riforma dell’intero sistema FLEX.

 

Allegati

 

    Allegato I. Un importo pari a 90 milioni di euro è trasferito all’assegnazione intra-ACP del IX FES. Esso potrà finanziare la deconcentrazione nel periodo 2006-2007 e sarà gestito direttamente dalla Commissione europea.

 

    Allegato I-BIS. Il nuovo quadro finanziario pluriennale di cooperazione copre gli impegni per un periodo di cinque o sei anni, a partire dal 1º gennaio 2008.

    Allegato II. L’allegato, come emendato, riformula le condizioni dei prestiti, che sono fatte ricadere sulle risorse del Fondo investimenti gestito dalla Banca europea degli investimenti (BEI).

    Allegato IV. Tale allegato è oggetto di una serie di variazioni che riguardano le procedure di attuazione e di gestione. Da segnalare le modifiche che si riferiscono allo svolgimento delle gare (per tenere conto degli impegni assunti dall’UE nel campo dello slegamento dell’aiuto comunitario) e quelle relative alla ripartizione della responsabilità fra il capo delegazione della Commissione europea e i beneficiari del sostegno finanziario (per tenere in debita considerazione gli effetti del decentramento gestionale dell’Esecutivo europeo rispetto alle delegazioni in loco).

    Allegato VII. Si tratta di un nuovo allegato che disciplina il dialogo politico fra le Parti sui diritti umani, princìpi democratici e stato di diritto.

 

Atto finale e dichiarazioni congiunte

 

    Al momento di firmare l’Accordo di revisione dell’Accordo di Cotonou, i plenipotenziari delle Parti contraenti hanno adottato venti dichiarazioni di cui dieci congiunte.

Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l’Accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l’applicazione dell’Accordo di partenariato ACP-CE, fatto a Lussemburgo il 10 aprile 2006

 

Contesto dell’Accordo

 

    L’Accordo interno fra gli Stati membri dell’UE del 18 settembre 2000 regola i contributi degli Stati membri al IX FES, la ripartizione fra gli strumenti finanziari, le competenze della BEI nel quadro dell’Accordo di Cotonou e il funzionamento del Comitato FES.

 

    A Lussemburgo il 25 giugno 2005, in occasione della firma dell’Accordo di Cotonou modificato, il Consiglio dei Ministri ACP-CE ha adottato la decisione n. 5/2005 sulle misure transitorie da applicarsi dalla data della firma a quella dell’entrata in vigore del sopra citato Accordo di Cotonou rivisto, una volta che saranno stati espletati i procedimenti di ratifica da parte dei firmatari. Il 10 aprile 2006 a Lussemburgo si è, quindi, giunti alla firma dell’Accordo interno che modifica quello del 2000.

 

Motivazioni dell’Accordo

 

    Il presente Accordo ha lo scopo di permettere l’applicazione provvisoria delle nuove norme introdotte nell’Accordo di Cotonou rivisto.

 

    Le modifiche sono state originate dalle richieste dei Paesi ACP di intervenire sull’«eccessiva automaticità» del passaggio dal dialogo politico all’apertura «discrezionale» di consultazioni da parte dell’UE, previsto dall’Accordo del 2000. Tale revisione fa proprio il retaggio di Lomé e di Cotonou nel suo complesso (la Convenzione di Lomé era stata firmata nel 1975 da quarantasei paesi dell’area ACP e da nove Stati membri dell’UE).

    Le nuove norme che potranno essere immediatamente applicate sono quelle relative al dialogo politico (articolo 8) e all’apertura di consultazioni a seguito della presunta violazione degli elementi essenziali dell’Accordo (articolo 96). In particolare, viene rafforzata la fase che si potrebbe definire di «prevenzione» del meccanismo delle consultazioni, con l’inserimento di un ulteriore paragrafo al suddetto articolo 8, in cui si fa, peraltro, riferimento non soltanto al sopra citato articolo 96, ma all’allegato VII, attraverso l’introduzione del concetto di intensified political dialogue, che prevede la fissazione congiunta preventiva di parametri e obiettivi nei settori essenziali dei diritti umani e dello stato di diritto (secondo l’Accordo del 2000, invece, tali criteri riguardano la fase di apertura delle consultazioni).

    Da parte dell’UE si è riusciti, inoltre, a ottenere l’inserimento all’articolo 11 di un riferimento alla Corte penale internazionale e allo Statuto di Roma, mentre su richiesta dei paesi ACP è stato aggiunto, sempre nel suddetto articolo, un apposito paragrafo sui mercenari.

    Per contro, nonostante gli sforzi europei non è stato possibile prevedere l’applicazione provvisoria delle clausole standard sulla lotta al terrorismo e alla diffusione delle armi di distruzione di massa poiché, per volontà degli Stati ACP, la loro applicazione resta soggetta alla condizione della disponibilità di appositi finanziamenti per permettere un loro adeguamento ai nuovi impegni in tale settore.

 

Esame delle disposizioni

 

    L’Accordo si compone di due articoli.

 

    Articolo 1. L’articolo 1 modifica gli articoli 3 e 9 e l’allegato dell’Accordo interno del 18 settembre 2000.

    L’articolo 3, come emendato, prevede che la posizione degli Stati membri per l’applicazione di alcuni specifici articoli dell’Accordo ACP-CE sia adottata dal Consiglio, che può anche deliberare su iniziativa di uno Stato membro se le misure in questione riguardano settori di competenza degli Stati.

    L’articolo 9, a seguito delle modifiche, reca norme sul regime linguistico e sul deposito dell’Accordo.

    L’allegato, infine, come emendato, prevede il ricorso alle consultazioni ex articolo 96 dell’Accordo di Cotonou del 2000, soltanto dopo che la Comunità e gli Stati membri abbiano esperito tutte le opzioni di dialogo politico con uno Stato ACP ai sensi dell’articolo 8 (tranne nei casi particolarmente urgenti). Tale dialogo deve essere sistematico e formalizzato secondo quanto previsto dall’articolo 2 dell’allegato VII del suddetto Accordo ACP-CE.

    Se il Consiglio, dopo aver esaurito tutte le suddette opzioni di dialogo politico, nonché su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, ritiene che uno Stato ACP abbia violato gli elementi essenziali dell’Accordo o in casi gravi di corruzione, lo Stato in questione (a meno che non vi sia un’urgenza particolare) viene invitato a tenere delle consultazioni. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se le consultazioni non portano a una soluzione, se vi è una situazione di particolare urgenza o se le consultazioni vengono rifiutate, il Consiglio può decidere, su proposta della Commissione e a maggioranza qualificata, di adottare misure appropriate, compresa la sospensione parziale. In caso di sospensione totale dell’Accordo ACP-CE allo Stato ACP in questione, la decisione del Consiglio deve essere adottata all’unanimità. Il Parlamento europeo viene subito informato in modo esauriente di tutte le decisioni prese in base alla sopra citata procedura di consultazione.

    Articolo 2. L’articolo 2 reca norme circa le procedure di approvazione da parte degli Stati membri, la notifica dell’espletamento delle stesse al Segretariato generale del Consiglio e l’entrata in vigore del presente Accordo.

 

Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’Accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006

 

    L’Accordo interno tra i Governi degli Stati membri dell’UE stabilisce la ripartizione per Stato membro dell’ammontare del finanziamento degli aiuti comunitari ai paesi dell’Africa, Caraibi e Pacifico (ACP) e con i paesi e territori d’oltre mare (PTOM) per il periodo 2008-2013, la ripartizione per strumento finanziario, nonché le risorse messe a disposizione dalla Banca europea degli investimenti a valere sulle risorse sue proprie.

 

    L’Accordo interno fa seguito alla decisione del Consiglio europeo di dicembre 2005 di destinare, nel quadro delle prospettive finanziarie 2008-2013, 22.682 milioni di euro (MEURO) al finanziamento della cooperazione con i paesi ACP ed i PTOM.

    L’importo verrà fornito dagli Stati membri attraverso il FES – il X dalla prima Convenzione di Yaoundé – mantenuto autonomo dal bilancio comunitario e pertanto formalmente fondo intergovernativo. La decisione in tal senso è stata presa dal Consiglio europeo del dicembre 2005 (che ha altresì fissato la chiave di contribuzione al FES per ogni Stato membro), dopo una discussione durata alcuni mesi sulla opportunità o meno dell’inserimento di questi finanziamenti nel bilancio generale della Comunità europea.

    L’Italia continuerà ad essere il quarto donatore del FES dopo Germania, Francia e Gran Bretagna, con 2.916.905.200 euro su sei anni (che corrispondono al 12,86 per cento dell’ammontare del FES) a decorrere dal 2008. Le decisioni sull’uso delle risorse restano affidate al Comitato FES, presieduto dalla Commissione, dove all’Italia è attribuito un voto ponderato corrispondente a 129 (Germania 205, Francia 196, Regno Unito 148).

    Nei 22.682 MEURO sono compresi 286 MEURO per il sostegno alla cooperazione con i PTOM.

    Lo si rammenta perché il mantenimento di questi venti Paesi che hanno privilegiati legami con Francia, Paesi Bassi, Danimarca e Regno Unito e che per la maggior parte non sono annoverabili tra i Paesi in via di sviluppo, è stato a lungo discusso in Consiglio. Anche da parte nostra è stato rilevato come sia necessario avviare una riflessione sull’opportunità di rivedere l’assetto attuale, lasciando intendere che il finanziamento degli aiuti ai PTOM dovrebbe ricadere sui soli Stati membri direttamente interessati (pur non facendo parte del territorio comunitario, i PTOM dipendono costituzionalmente dai quattro Paesi UE di riferimento). Tuttavia il veto posto da questi ultimi alla modifica di un principio consolidato (tradizionalmente i PTOM hanno ricevuto contributi a valere sul FES) ha impedito l’affermarsi della posizione nostra e di altri Stati membri.

    Tra i pochi elementi di novità rispetto al IX FES, l’Accordo interno prevede un limite temporale per l’impegno e quindi l’utilizzazione dei fondi del FES (articolo1, paragrafi 4 e 5). Questo non accadeva nei FES precedenti dove, ad ogni nuovo ammontare concordato, si aggiungeva «il trascinamento» dei fondi non impegnati precedentemente. Questa previsione è non solo ispirata al principio di maggior efficienza nella spesa, ma è stata concepita anche nella prospettiva, mai abbandonata dalla Commissione, di trasferire il finanziamento per gli ACP nel bilancio comunitario a partire dal 2013.

    Una maggior apertura alla possibile utilizzazione dei fondi oltre i termini previsti, richiesta con insistenza dai paesi ACP, è stata bloccata in Consiglio dalla Germania, che ha accettato solo di mitigare il principio con un «salvo decisione contraria del Consiglio adottata all’unanimità».

    Una seconda novità risiede nella possibilità che gli Stati membri aggiungano ulteriori fondi al FES, in base a decisione unilaterale volontaria, sotto forma di contributi alla Commissione o alla Banca europea degli investimenti (articolo 1, paragrafo 9). Il principio è stato difeso da vari Stati membri, Italia compresa, perché darebbe la possibilità di utilizzare le risorse nazionali destinate allo sviluppo, attraverso la più agevole modalità del contributo ad iniziative dell’UE. La disposizione dell’Accordo interno è stata infatti concepita per dare una base legale maggiormente precisa al contributo degli Stati membri ai fondi gestiti dalla Commissione: in primo luogo, l’istituendo trust fund Commissione-BEI per le infrastrutture in Africa. Dalla prevista possibilità di cofinanziare progetti o programmi da parte dello Stato italiano con contributi volontari, non possono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e, qualora si volesse adempiere a tale facoltà, le relative risorse finanziarie andrebbero individuate nel quadro complessivo delle risorse destinate all’aiuto pubblico allo sviluppo (APS).

    Il testo dell’Accordo anticipa, inoltre, alcuni dei temi che saranno definiti dal regolamento di attuazione e da quello finanziario: in particolare, i temi del cofinanziamento e della delega della attuazione di iniziative di cooperazione comunitaria alle agenzie esecutive degli Stati membri.

    Con decisione del Consiglio del luglio 2006, alcune parti dell’Accordo interno vengono applicate in via transitoria, fino alla sua entrata in vigore (dopo l’adozione degli Stati membri in base alle rispettive norme costituzionali): in particolare, le disposizioni relative alla definizione dei contributi che dovranno versare gli Stati membri, alla possibilità di versare volontariamente risorse aggiuntive (articolo 1, paragrafi 7, 8 e 9) ed alle disposizioni che permettono di proseguire sulla strada della programmazione (articolo 10).

    L’Accordo interno è stato firmato a Bruxelles il 17 luglio 2006. In numerose occasioni gli Stati membri si sono impegnati a concludere il processo di ratifica entro il 31 dicembre 2007, per evitare che vi siano cesure tra il IX ed il X FES. Da ultimo, il Ministro degli affari esteri ha inviato una lettera in tal senso al Commissario con delega allo Sviluppo, Louis Michel, il 24 ottobre 2006.

 



Relazione tecnica

 

Accordo che modifica l’Accordo di partenariato a Cotonou tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2005

        Una effettiva quantificazione di oneri finanziari derivanti dalla revisione dell’Accordo di Cotonou è riportata nell’Allegato I, cui viene aggiunto il punto «9», che prevede il trasferimento di un importo pari a 90 milioni di euro dal IX FES all’assegnazione intra-ACP, la cui gestione è attribuita direttamente alla Commissione europea che può anche destinarlo al finanziamento della deconcentrazione nel periodo 2006-2007.

 

        Viene altresì introdotto l’Allegato I BIS che determina il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a partire dal 1º gennaio 2008 per un periodo di cinque o sei anni, durante il quale l’Unione europea si impegna a mantenere gli aiuti a favore dei Paesi ACP a un livello almeno equivalente a quello del IX FES (13,5 miliardi di euro), escluse le rimanenze, cui debbono aggiungersi, secondo stime comunitarie, l’incidenza dell’inflazione, la crescita nell’UE e l’ingresso dei nuovi dieci Stati membri nel 2004.

        Non sono quindi previsti nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l’Accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l’applicazione dell’Accordo di partenariato ACP-CE, fatto a Lussemburgo il 10 aprile 2006

 

        Il presente Accordo, riguardando essenzialmente l’utilizzo dei residui finanziari del IX FES, non comporta nuovi oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

 

Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’Accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del Trattato CE, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006

 

        L’effettiva quantificazione degli oneri finanziari derivanti da questo Accordo è contenuta all’Articolo 1, comma 2, lettera a), dove si indicano in 2.916.905.200 euro i contributi che l’Italia verserà al X FES tra il 1º gennaio 2008 (data della auspicata entrata in vigore) ed il 31 dicembre 2013.

 

        Tale contributo sarà il quarto per volume tra quello dei ventisette Stati membri dell’Unione europea, rappresentando il 12,86 per cento dell’intera dotazione del Fondo (22.682.000.000 di euro per il medesimo periodo). A questa dotazione potranno aggiungersi alcune rimanenze a valere sul IX FES o su FES precedenti, con le eccezioni e le precisazioni indicate all’articolo 1, commi 2, lettera b), 3 e 4.

        Salvo decisione unanime del Consiglio, i fondi del X FES non potranno essere più impegnati dopo il 31 dicembre 2013, come previsto all’articolo 1, comma 5.

        I contributi al Fondo sono effettuati a cadenza annuale sulla base di una decisione del Consiglio. A tal fine la Commissione stabilisce e comunica, entro il 15 ottobre di ogni anno, lo stato degli impegni, i pagamenti e gli importi annuali delle richieste di contributi da prevedere per l’esercizio in corso e per i due successivi. Tali importi si basano sulla capacità concreta di erogare il livello di risorse proposto.

        Le risorse del Fondo, ad eccezione di quelle destinate al Fondo investimenti (1.500.000.000 di euro, articolo 2, comma 1, lettera d)), saranno gestite dalla Commissione europea ed il loro utilizzo monitorato da un Comitato composto dai rappresentanti dei governi degli Stati membri. Il voto di questi ultimi sarà ponderato in ragione del contributo al Fondo: l’Italia disporrà di 129 voti su un totale di 1004. Il Comitato FES si pronuncia alla maggioranza qualificata di 720 voti su 999, che esprimano il voto favorevole di almeno 13 Stati membri. La minoranza di bloccaggio consiste in 280 voti.

        Stessa ponderazione varrà per il Comitato degli Stati membri, chiamato a monitorare le attività del Fondo investimenti gestito dalla Banca europea degli investimenti.


Analisi tecnico-normativa

 

Accordo che modifica l’accordo di partenariato a Cotonou tra i membri del gruppo degli stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, fatto a lussemburgo il 25 giugno 2005

Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

        Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto l’Accordo, prevedendo oneri alle finanze, rientra nella fattispecie di cui all’articolo 80 della Costituzione.

 

        In materia di impatto normativo, l’Accordo – una volta entrato in vigore – non implicherebbe la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né porrebbe problematiche di compatibilità con il diritto comunitario, in quanto trattasi della ratifica di un Accordo concluso in sede comunitaria, secondo le procedure proprie dell’Unione europea per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli accordi con i paesi terzi.

        Non si ravviserebbero particolari profili di impatto costituzionale, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall’Italia in ossequio alla sua partecipazione all’Unione europea, né emergerebbero profili di impatto normativo sull’assetto delle autonomie territoriali.

        In conclusione l’Accordo di Cotonou rivisto non inciderebbe – modificandoli – su leggi e regolamenti interni vigenti e non comporterebbe – oltre all’autorizzazione parlamentare di ratifica e all’ordine di esecuzione – l’adozione né di norme di adeguamento del diritto interno né di misure di carattere amministrativo.

 

Entrata in vigore

 

        Il momento di entrata in vigore dell’Accordo di revisione non è specificato nell’Accordo medesimo, bensì nell’Accordo principale del 2000, all’articolo 95, comma 3, terzo capoverso, che recita: «Le disposizioni dell’articolo 93 si applicano anche alle modifiche in tal modo apportate all’Accordo».

 

        A sua volta l’articolo 93 dell’Accordo principale recita al comma 3: «Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di almeno due terzi degli Stati ACP nonchè dello strumento di approvazione dell’Accordo da parte della Comunità».

        Il combinato disposto dei due succitati articoli fa sì, dunque, che l’Accordo che modifica l’Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Carabi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, entri in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di almeno due terzi degli Stati ACP nonché dello strumento di approvazione dell’Accordo da parte della Comunità.

Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di consiglio, che modifica l’Accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l’applicazione dell’Accordo di partenariato ACP-CE, fatto a Lussemburgo il 10 aprile 2006

 

Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

 

        Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto l’Accordo rientra nella fattispecie di cui all’articolo 80 della Costituzione.

 

        Non si ravviserebbero particolari profili di impatto costituzionale, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall’Italia in ossequio alla sua partecipazione all’Unione europea.

        In materia di impatto normativo, l’Accordo – una volta entrato in vigore – si presume non implichi la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né di sollevare problemi di compatibilità con il diritto comunitario.

 

Entrata in vigore

 

        L’articolo 2 recita: «Il presente Accordo modificato è approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato generale del Consiglio l’espletamento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore.

 

        Il presente Accordo entra in vigore, purché siano adempiute le disposizioni di cui al primo comma, contemporaneamente all’Accordo che modifica l’Accordo ACP-CE. Esso rimane in vigore per la stessa durata di quest’ultimo».

        Il momento di entrata in vigore dell’Accordo che modifica l’Accordo ACP-CE non è specificato nell’Accordo medesimo, bensì nell’Accordo principale del 2000, all’articolo 95, comma 3, terzo capoverso, che recita: «Le disposizioni dell’articolo 93 si applicano anche alle modifiche in tal modo apportate all’Accordo». A sua volta l’articolo 93 dell’Accordo principale recita al comma 3: «Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di almeno due terzi degli Stati ACP nonché dello strumento di approvazione dell’Accordo da parte della Comunità».

        Il combinato disposto dei tre summenzionati articoli fa sì, dunque, che l’Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l’Accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l’applicazione dell’Accordo di partenariato ACP-CE, entri in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di almeno due terzi degli Stati ACP nonché dello strumento di approvazione dell’Accordo da parte della Comunità.

Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008–2013 in applicazione dell’Accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del Trattato CE, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006

 

        Come già spiegato nella relazione illustrativa, si ricorda che il FES è un fondo extra-bilancio comunitario e l’Accordo che lo istituisce è quindi formalmente un trattato internazionale.

 

        Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende pertanto necessario in quanto l’Accordo, prevedendo oneri alle finanze, rientra nella fattispecie di cui all’articolo 80 della Costituzione.

        In materia di impatto normativo, l’Accordo – una volta entrato in vigore – non implicherebbe la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né porrebbe problematiche di compatibilità con il diritto comunitario. Trattasi infatti di un Accordo concluso nell’ambito del partenariato UE-ACP istituito con l’Accordo di Cotonou firmato il 23 giugno 2000, come modificato con l’Accordo del 25 giugno 2005, che si limita a prevedere lo stanziamento di risorse per finanziare attività che proseguono ininterrottamente – attraverso nove successive edizioni del FES – dal 1964.

        Non si ravviserebbero particolari profili di impatto costituzionale, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall’Italia in ossequio alla sua partecipazione all’Unione europea, nè emergerebbero profili di impatto normativo sull’assetto delle autonomie territoriali.

        In conclusione l’Accordo interno relativo all’istituzione del X FES non inciderebbe – modificandoli – su leggi e regolamenti interni vigenti e non comporterebbe – oltre all’autorizzazione parlamentare di ratifica e all’ordine di esecuzione – l’adozione né di norme di adeguamento del diritto interno né di misure di carattere amministrativo.


Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)

 

Accordo che modifica l’Accordo di partenariato a Cotonou tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2005

Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo

        Obiettivo generale dell’Accordo rivisto è quello di rafforzare le relazioni privilegiate fra l’UE e paesi ACP. A livello specifico, la revisione intende migliorare l’efficacia del sostegno comunitario a favore degli Stati beneficiari nel perseguimento degli obiettivi del millennio.

Strumento tecnico-normativo più adeguato

 

        L’autorizzazione parlamentare di ratifica e l’ordine di esecuzione sono lo strumento normativo previsto dal nostro ordinamento per l’adeguamento al diritto interno.

 

Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l’Accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l’applicazione dell’Accordo di partenariato ACP-CE, fatto a Lussemburgo il 10 aprile 2006

 

Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo

        Tale Accordo è destinato a dare applicazione provvisoria ad alcune norme dell’Accordo di Cotonou rivisto.

Strumento tecnico-normativo più adeguato

 

        L’autorizzazione parlamentare di ratifica e l’ordine di esecuzione sono lo strumento normativo previsto dal nostro ordinamento per l’adeguamento al diritto interno.

 

Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008–2013 in applicazione dell’Accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del Trattato CE, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006

 

Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo

 

        Obiettivo generale dell’Accordo interno è quello di rafforzare le relazioni privilegiate fra l’UE e paesi ACP, prevedendo la necessaria dotazione finanziaria a completamento dello strumento di partenariato UE – ACP firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, così come modificato dall’Accordo firmato al Lussemburgo il 25 giugno 2005. A livello specifico, l’Accordo intende fornire il sostegno finanziario per il 2008–2013 all’Accordo di partenariato e rafforzarne l’efficacia nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi del millennio.

 

Strumento tecnico-normativo più adeguato

 

        L’autorizzazione parlamentare di ratifica e l’ordine di esecuzione sono lo strumento normativo previsto dal nostro ordinamento per l’adeguamento al diritto interno.

 


 


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

 

(Autorizzazione alla ratifica)

 

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

 

        a) Accordo che modifica l’Accordo di partenariato a Cotonou tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Carabi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, con allegati, dichiarazioni e Atto finale, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2005;

 

        b) Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l’Accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l’applicazione dell’Accordo di partenariato ACP-CE, fatto a Lussemburgo il 10 aprile 2006;

        c) Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’Accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del Trattato CE, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006.

 

Art. 2.

 

(Ordine di esecuzione)

 

    1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto rispettivamente dall’articolo 95, comma 3, dell’Accordo di partenariato a Cotonou, dall’articolo 2 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) della presente legge e dall’articolo 13 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c) della medesima legge.

 

Art. 3.

 

(Copertura finanziaria)

 

    1. Per il finanziamento degli aiuti del decimo Fondo europeo di sviluppo, previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c) della presente legge, si prevede per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nell’ambito delle risorse di cui alla legge 15 marzo 1986, n. 81, iscritte nella unità previsionale di base 3.1.2.24 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Per gli anni 2008 e successivi la dotazione dei contributi è quantificata ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

Art. 4.

 

(Entrata in vigore)

 

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

(omissis)

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1800

Errata corrige

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(D’ALEMA)

 

di concerto col Ministro delle politiche europee e del commercio internazionale

(BONINO)

 

col Ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

 

col Ministro dell’economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

 

col Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

(DE CASTRO)

 

e col Ministro dell’università e della ricerca

(MUSSI)

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2007

¾¾¾¾¾¾¾¾

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo che modifica l’Accordo di partenariato a Cotonou tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, con allegati, dichiarazioni e Atto finale, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2005; dell’Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l’Accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l’applicazione dell’Accordo di partenariato ACP-CE, fatto a Lussemburgo il 10 aprile 2006; dell’Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’Accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del Trattato CE, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006

 

Alla pagina 18, articolo 3, le parole: «si prevede per ciascuno degli anni» si intendano sostituite dalle seguenti: «si provvede per ciascuno degli anni».

 

 


Esame in sede referente presso la 3ª Commissione
Affari esteri
, emigrazione

 


AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 2007

72a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

 

TONINI 

 

Interviene il vice ministro degli affari esteri Danieli.

 

La seduta inizia alle ore 14,45.

 

 IN SEDE REFERENTE 

(1800) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo che modifica l' Accordo di partenariato a Cotonou tra i membri del gruppo degli Stati dell' Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall' altro, con allegati, dichiarazioni e Atto finale, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2005; dell' Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l' Accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l' applicazione dell' Accordo di partenariato ACP - CE, fatto a Lussemburgo il 10 aprile 2006; dell' Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell' ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008 - 2013 in applicazione dell' Accordo di partenariato ACP - CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d' oltremare ai quali si applica la parte quarta del Trattato CE, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006

 

(Esame e rinvio)

 

 

 

 

 

Il presidente relatore TONINI (Aut) riferisce sul disegno di legge in titolo, ricordando preliminarmente che l'Accordo di Partenariato di Cotonou, firmato il 23 giugno 2000 per una durata di 20 anni (ratificato dall’Italia con legge n. 235 del 2002) e rivisto per la prima volta nel 2005, è volto a stimolare e accelerare lo sviluppo economico, sociale e culturale degli Stati dell’Africa, dei Carabi e del Pacifico (ACP), di contribuire alla pace e alla sicurezza e di favorire un clima politico stabile e democratico. In questo quadro, l’Accordo di Partenariato ha inaugurato una nuova fase della cooperazione tra i paesi ACP e l'Unione europea, cooperazione intrapresa con la firma della prima Convenzione di cooperazione (Convenzione di Yaoundé) nel 1964 e proseguita con le quattro Convenzioni di Lomé, l'ultima delle quali è scaduta il 29 febbraio 2000. In particolare l’Accordo del 2000 ha realizzato una razionalizzazione degli strumenti di cooperazione, soprattutto per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo (FES), principale strumento di assistenza comunitaria agli Stati ACP, superando, rispetto alla precedenti Convenzioni, la divisione del FES in vari strumenti con sistemi di assegnazione rigida e il blocco delle risorse per raggiungere uno scopo specifico.

 

Quanto al processo di revisione dell'accordo di Cotonou, il Presidente relatore rileva che esso si è svolto conformemente all'articolo 95 del medesimo che ne consente la modifica ogni cinque anni (ad eccezione delle disposizioni in materia di cooperazione economica e commerciale). La revisione non è consistita in una rinegoziazione della struttura, dei principi e degli obiettivi fondamentali, bensì nel perfezionamento della cooperazione politica e finanziaria attraverso misure volte a migliorarne l’efficienza, la flessibilità nella programmazione e nell’uso delle risorse.

 

Nel merito, l’Accordo di revisione si compone di un unico articolo, cui si aggiungono sette allegati, l’Atto Finale e dieci dichiarazioni congiunte. Al riguardo, tra le modifiche inserite dall’Accordo riveduto nell’Accordo di Cotonou, oltre al richiamo nel preambolo agli Obiettivi di sviluppo del Millennio, il Presidente relatore si sofferma sulle disposizioni volte a potenziare il dialogo politico (articolo 8) e sui riferimenti (di cui all’articolo 11) alla lotta contro il terrorismo, alla cooperazione in materia di lotta contro le armi di distruzione di massa e al Tribunale penale internazionale (TPI). Anche la novella all’articolo 4 riconosce agli enti locali decentrati, oltre che agli attori statali, un ruolo nel processo di sviluppo. Tra i settori di cooperazione vengono menzionati anche la lotta all’AIDS e alle altre malattie legate alla povertà e la promozione della partecipazione dei giovani alla vita pubblica. Segnala inoltre l’estensione dei destinatari dei progetti di cooperazione regionale anche ai PVS non ACP e ai PTOM e alle regioni ultraperiferiche, ai fini di una maggiore efficacia regionale degli aiuti (articolo 28).

 

Rileva inoltre che il secondo accordo, firmato a Lussemburgo il 10 aprile 2006, ha lo scopo di permettere l’applicazione provvisoria delle nuove norme introdotte nell’Accordo di Cotonou rivisto. In questo quadro, le modifiche più significative riguardano la fase di passaggio dal dialogo politico all’apertura di consultazioni a seguito della presunta violazione degli elementi essenziali dell’Accordo di Cotonou (ex articolo 96 dell’Accordo di Cotonou del 2000) e mirano a rafforzare la fase di prevenzione del meccanismo delle consultazioni, attenuando l’automaticità del passaggio dal dialogo alle consultazioni, lamentata da alcuni paesi del gruppo ACP.

 

Il terzo accordo, infine, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006, stabilisce la ripartizione per Stato membro dell’ammontare del finanziamento degli aiuti comunitari ai Paesi ACP e ai i Paesi e territori d’oltremare (PTOM) per il periodo 2008-2013, la ripartizione per strumento finanziario e le risorse messe a disposizione dalla Banca europea degli investimenti (BEI) a valere su risorse proprie. L’Accordo fa seguito alla decisione del Consiglio Europeo del dicembre 2005 di destinare oltre 22.000 milioni di euro al finanziamento della cooperazione con gli Stati ACP e PTOM. L’importo viene fornito attraverso il X FES, fondo autonomo dal bilancio comunitario e formalmente intergovernativo. In questo quadro, l’Italia si colloca al quarto posto dei donatori del FES con 2.916.905.200 euro su sei anni dal 2008, pari a circa il 13 per cento del FES. L'Accordo di finanziamento relativo all'accordo di Partenariato di Cotonou copre il periodo 2008-2013 e prevede uno stanziamento di oltre 24 miliardi di euro. Infatti, due miliardi di euro sono destinati alla BEI (Banca europea per gli investimenti) sotto forma di risorse proprie e 22 miliardi al X FES, il che rappresenta, su base annua, un aumento di circa il 35 per cento rispetto al IX FES, che giungerà a termine a dicembre 2007. Una percentuale maggiore della copertura sarà destinata ai programmi regionali, a riprova dell'importanza che l'integrazione economica regionale riveste per lo sviluppo nazionale e locale. Novità del X FES rispetto ai precedenti sono costituite dall’introduzione, all’articolo 1, paragrafi 4 e 5, di un limite temporale per l’impegno e l’utilizzazione dei fondi FES (31 dicembre 2013), in luogo del consueto trascinamento dei fondi non impegnati; nonché dalla previsione della possibilità, su base volontaria e unilaterale, per gli Stati membri di cofinanziare progetti o programmi comunitari aggiungendo ulteriori fondi al FES sotto forma di contributi alla Commissione o alla BEI (articolo 1, paragrafo 9), come nel caso dell’istituendo trust fund Commissione-BEI per le infrastrutture in Africa.

 

Da ultimo, il Presidente relatore evidenzia che l’Accordo interno è stato firmato il 17 luglio 2006 e gli Stati membri si sono impegnati a concludere il processo di ratifica entro il 31 dicembre 2007, per evitare interruzioni di aiuti tra il IX e il X FES.

 

In conclusione, propone di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, auspicando che il Senato giunga all’approvazione del disegno di legge in titolo prima dell’apertura della sessione di bilancio.

 

 

 

Non essendovi iscritti a parlare, il Presidente relatore propone quindi di rinviare l’esame ad altra seduta per consentire l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni consultate.

 

 

 

Conviene la Commissione e il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 


AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2007

73a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

TONINI

 

 Interviene il vice ministro degli affari esteri Danieli.

 

 

La seduta inizia alle ore 9,10.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1800) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato a Cotonou tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, con allegati, dichiarazioni e Atto finale, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2005; dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l'Accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-CE, fatto a Lussemburgo il 10 aprile 2006; dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del Trattato CE, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

 

Il presidente relatore TONINI (Aut), nel ricordare l'importanza degli Accordi di cui al disegno di legge in titolo, fa presente l'esigenza di pervenire ad una rapida conclusione dell'iter di approvazione prima che sia annunciata l'apertura della sessione di bilancio.

 

Il senatore MARTONE (RC-SE), in linea con le considerazioni espresse nel corso della precedente legislatura in occasione dell'esame dei disegni di legge di ratifica degli Accordi di Cotonou del 2000, si sofferma sulle finalità del complesso degli Accordi di revisione in esame, esprimendo forti perplessità circa il ruolo e la legittimità della Banca europea degli investimenti. Al riguardo evidenzia con preoccupazione la mancanza di trasparenza in ordine alla gestione degli investimenti e l'assenza di un impegno serio nelle valutazioni di impatto ambientale e sociale, sottolineando pertanto l'esigenza di avviare una riflessione più compiuta in proposito.

In secondo luogo, nel ricordare il prossimo vertice euro-africano di dicembre, si sofferma sul rilevante problema concernente la compatibilità degli Accordi di partenariato economico (EPA) con lo spirito che anima gli Accordi di Cotonou, tenuto conto che l'Unione europea, rafforzando la sua posizione negoziale in ambito commerciale, impedirebbe di fatto l'avvio di processi di integrazione regionale tra i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP).

Ricorda infine come, anche nell'ambito delle audizioni svolte in relazione al disegno di legge n. 1108 concernente il rifinanziamento delle banche e dei fondi internazionali per lo sviluppo, sia emersa l'esigenza di una maggiore verifica a livello politico dell'utilizzo degli stanziamenti da parte del Fondo europeo di sviluppo, così come sia stata evidenziata la necessità di una riforma strutturale circa il sistema degli aiuti. In questo quadro, auspica pertanto che l'Unione europea, in linea con i principi sottesi agli Accordi di Cotonou, possa svolgere un significativo ruolo volto a favorire, nell'ambito della lotta alla povertà e della riduzione del debito estero dei paesi ACP, il processo di integrazione regionale attraverso uno sviluppo virtuoso del commercio quale leva per la crescita economica.

 

Il senatore MELE (SDSE), sottolineando l'importanza delle considerazioni espresse dal senatore Martone, preannuncia che presenterà un ordine del giorno in Assemblea al riguardo.

 

Il senatore MARTONE (RC-SE) si associa all'iniziativa proposta dal senatore Mele.

 

Il presidente relatore TONINI (Aut), non essendovi altri iscritti a parlare, propone di rinviare l'esame ad altra seduta per consentire alle Commissioni consultate di esprimere il parere, non essendo ancora decorsi i relativi termini.

 

La Commissione conviene con la proposta del Presidente relatore e il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 

La seduta termina alle ore 9,25.

 


AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2007

74a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

TONINI

 

 Interviene il vice ministro degli affari esteri Danieli.

 

La seduta inizia alle ore 10,55.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1800) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato a Cotonou tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, con allegati, dichiarazioni e Atto finale, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2005; dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l'Accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-CE, fatto a Lussemburgo il 10 aprile 2006; dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del Trattato CE, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 27 settembre scorso.

 

Il presidente relatore TONINI, non essendo pervenuti i restanti pareri attesi da parte delle Commissioni consultate, propone di rinviare alla successiva seduta il seguito dell’esame del disegno di legge in titolo, di cui ricorda l’urgenza posto che si tratta di adempiere agli impegni assunti dall’Italia con i paesi partners dell’Unione europea e del gruppo Africa-Caraibi-Pacifico in merito alla ratifica dell’Accordo di Cotonou.

 

La Commissione conviene ed il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 11.

 

 


AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2007

75a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

 

DINI

  Interviene il vice ministro degli affari esteri Danieli.      

 

 

La seduta inizia alle ore 16.

 

 

IN SEDE REFERENTE

(omissis)

(1800) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato a Cotonou tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, con allegati, dichiarazioni e Atto finale, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2005; dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l'Accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-CE, fatto a Lussemburgo il 10 aprile 2006; dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del Trattato CE, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

 

Il presidente DINI ricorda l’esigenza di procedere rapidamente alla conclusione dell’iter del provvedimento in esame alla luce dell’impegno assunto dall’Italia di ratificare gli Accordi in titolo entro la fine del 2007.

 

Il relatore TONINI (Aut) da conto dei pareri pervenuti segnalando, in particolare, che la Commissione bilancio ha reso condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Illustra pertanto l’emendamento 3.1 (pubblicato in allegato al presente resoconto) volto a recepire il suddetto parere modificando le clausole di copertura finanziaria.

 

Previa verifica del numero legale, il presidente DINI pone in votazione, quindi, l’emendamento 3.1, che risulta approvato.

 

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in esame con le modificazioni testé approvate.

 

 

La seduta termina alle ore 16,25.

 

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

1800

 

Art. 3

3.1

Il Relatore

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

1. Per il finanziamento degli aiuti del decimo Fondo europeo di sviluppo, previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) della presente legge, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nell'ambito delle risorse di cui alla legge 15 marzo 1986, n. 81. Per gli anni 2010 e successivi la dotazione dei contributi è quantificata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.».

 

 


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 2007

57a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

 

VILLONE

 La seduta inizia alle ore 14.

 

 

(1800) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo che modifica l’Accordo di partenariato a Cotonou tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, con allegati, dichiarazioni e Atto finale, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2005; dell’Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l’Accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l’applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-CE, fatto a Lussemburgo il 10 aprile 2006; dell’Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’Accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del Trattato CE, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

 

 Il relatore presidente VILLONE (SDSE) illustra il disegno di legge in titolo, con il quale sono ratificati tre Accordi: il primo modifica l’Accordo di partenariato a Cotonou tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, e interviene, tra l’altro, in materia di collaborazione per impedire le attività mercenarie, contrasto della criminalità internazionale, cooperazione internazionale per contrastare il terrorismo e per combattere la proliferazione delle armi di distruzione di massa, promozione della lotta all’AIDS. Dopo aver riferito sugli altri due Accordi, non rilevando profili di costituzionalità propone di esprimere un parere non ostativo.

 

 La Sottocommissione concorda.

 

 


DIFESA (4a)

MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2007

112a Seduta

Presidenza del Presidente

 

DE GREGORIO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Casula.  

 

             La seduta inizia alle ore 15.50.

 

 IN SEDE CONSULTIVA 

(omissis)

(1800) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato a Cotonou tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, con allegati, dichiarazioni e Atto finale, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2005; dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l'Accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo di partenariato ACP - CE, fatto a Lussemburgo il 10 aprile 2006; dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008 - 2013 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP - CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del Trattato CE, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

 

 Il presidente relatore DE GREGORIO (Misto-Inm), illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che esso contiene la ratifica congiunta di tre accordi, strettamente interconnessi. Questa interconnessione è dovuta al fatto che con il primo accordo vengono apportate alcune modifiche all’Accordo originario di Cotonou; con il secondo viene regolato il periodo transitorio che intercorre fra la data della firma dell’Accordo predetto e quella della sua entrata in vigore; con il terzo viene assicurata la copertura finanziaria necessaria all’attuazione della politica di sviluppo comunitaria.

La tempestiva ratifica dei predetti accordi si rende necessaria affinché il ricorso agli aiuti nell’ambito del X FES, principale strumento di assistenza comunitaria agli stati dell’Africa, Caraibi e Pacifico, continui ad essere effettivo anche successivamente al 31 dicembre 2007.

Con riferimento alla prima ratifica, il Presidente relatore precisa che l’accordo di Cotonou è volto a stimolare ed accelerare lo sviluppo economico, sociale e culturale degli Stati ACP, a contribuire alla pace e alla sicurezza ed a favorire un clima politico stabile e democratico. La revisione di questo accordo non ha portato a una rinegoziazione generale della struttura, ma al perfezionamento della cooperazione politica e finanziaria, attraverso l’introduzione di misure volte a rafforzare e migliorare l’efficienza nella programmazione e nell’uso delle risorse. Soffermandosi in particolare sugli aspetti di competenza della Commissione, il Presidente relatore precisa che, in base all’articolo 11, i contraenti si impegnano a collaborare per impedire le attività mercenarie e a condannare tutti gli atti di terrorismo; a tal fine, come previsto agli articoli 11-bis e 11-ter, decidono di scambiarsi informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno, nonché opinioni sui mezzi e i metodi utilizzati nella lotta al terrorismo. Inoltre, le parti stabiliscono di cooperare per combattere il fenomeno della proliferazione delle armi di distruzione di massa, attraverso la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali all’esportazione di beni legati alle armi di distruzione di massa.

Il secondo accordo regola invece i contributi degli Stati membri al IX FES, la ripartizione fra gli strumenti finanziari e il funzionamento del Comitato FES.

Il terzo accordo stabilisce infine la ripartizione per Stato membro dell’ammontare del finanziamento degli aiuti comunitari ai paesi ACP e con i paesi PTOM per il periodo 2008-2013, la ripartizione per strumento finanziario, nonché le risorse messe a disposizione dalla BEI a valere sulle risorse sue proprie. Questo accordo interno fa seguito alla decisione del Consiglio europeo del dicembre 2005 di destinare 22.682 milioni di euro al finanziamento della cooperazione con i paesi ACP ed i PTOM; l’importo verrà fornito dagli Stati membri attraverso il FES e l’Italia è il quarto donatore dopo Germania, Francia e Gran Bretagna, con 2.916.905.200 di euro su sei anni, a decorrere dal 2008. Le decisioni sull’uso delle risorse restano affidate al Comitato FES, presieduto dalla Commissione, dove all’Italia è attribuito un voto ponderato corrispondente a 129.

Considerate le finalità dell’iniziativa legislativa in questione, il Presidente relatore propone conclusivamente l’espressione di un parere favorevole.

 

 Nessuno chiedendo la parola, dopo un breve intervento del sottosegretario CASULA, che ringrazia per la celerità con la quale è stato esaminato il provvedimento, presente il prescritto numero di senatori, la Commissione unanime approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

(omissis)

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2007

114a Seduta

Presidenza del Presidente

 

MORANDO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula

 

La seduta inizia alle ore 9,10.

(omissis)

(1800) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo che modifica l' Accordo di partenariato a Cotonou tra i membri del gruppo degli Stati dell' Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunita' europea e i suoi Stati membri, dall' altro, con allegati, dichiarazioni e Atto finale, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2005; dell' Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l' Accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l' applicazione dell' Accordo di partenariato ACP - CE, fatto a Lussemburgo il 10 aprile 2006; dell' Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell' ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008 - 2013 in applicazione dell' Accordo di partenariato ACP - CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d' oltremare ai quali si applica la parte quarta del Trattato CE, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

 

Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento è volto a ratificare l’Accordo con cui l’Italia partecipa al X FES, ossia l’impegno dello Stato italiano a versare tra il 2008 ed il 2013 una somma pari a 2.916.905.200 euro. Fa altresì presente che la clausola di copertura prevista all’articolo 3 dovrebbe indicare la quantificazione dell’onere e la cadenza temporale dello stesso, chiarendo se la decorrenza sia dal 2007 o dal 2008. Per quanto concerne poi la copertura a valere sulla legge n. 81 del 1986, informa che occorre acquisire conferma che si tratti di somme già destinate alle medesime finalità del provvedimento in esame, nonché conferma della disponibilità delle risorse per il triennio. Infine, fa presente che il rinvio alla tabella C della legge finanziaria dovrebbe essere disposto per gli anni successivi al triennio di riferimento piuttosto che dal 2008.

 

Il sottosegretario CASULA si riserva di fornire i necessari elementi di chiarimento richiesti nell’ambito di una successiva seduta.

 

Il PRESIDENTE propone dunque il rinvio dell’esame del provvedimento.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2007

116a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

 

MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula

 

La seduta inizia alle ore 14,50.

 

(1800) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo che modifica l' Accordo di partenariato a Cotonou tra i membri del gruppo degli Stati dell' Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunita' europea e i suoi Stati membri, dall' altro, con allegati, dichiarazioni e Atto finale, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2005; dell' Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l' Accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l' applicazione dell' Accordo di partenariato ACP - CE, fatto a Lussemburgo il 10 aprile 2006; dell' Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell' ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008 - 2013 in applicazione dell' Accordo di partenariato ACP - CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d' oltremare ai quali si applica la parte quarta del Trattato CE, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 27 settembre scorso.

 

Il sottosegretario CASULA conferma che la decorrenza dell’onere deve essere fissata all’anno 2008, che la quantificazione degli oneri per gli anni 2008 e 2009 è di 100 milioni di euro annui e propone di rinviare il rinvio alla tabella C all’anno 2010.

 

Il senatore VEGAS (FI), posto che nella legge finanziaria per l’anno 2008 sono previsti stanziamenti pari a 350 milioni di euro per la legge n. 81 del 1986, chiede chiarimenti in merito alle altre autorizzazioni di spesa che fanno capo alla medesima legge, al fine di escludere eventuali eccedenze di spesa.

 

Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, condivide la necessità che il Governo fornisca i chiarimenti richiesti, tuttavia, stante l’esigenza di rendere il parere alla Commissione di merito, illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il comma 1, dell'articolo 3, venga sostituito dal seguente: "1. Per il finanziamento degli aiuti del decimo Fondo europeo di sviluppo, previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c) della presente legge, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nell’ambito delle risorse di cui alla legge 15 marzo 1986, n. 81. Per gli anni 2010 e successivi la dotazione dei contributi è quantificata ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.".".

 

Con l’avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, La Sottocommissione approva infine la proposta di parere del relatore.

 

 


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 2007

23a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente

 

PELLEGATTA

 

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:alla 3a Commissione:

 

(1800) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo che modifica l' Accordo di partenariato a Cotonou tra i membri del gruppo degli Stati dell' Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunita' europea e i suoi Stati membri, dall' altro, con allegati, dichiarazioni e Atto finale, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2005; dell' Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l' Accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l' applicazione dell' Accordo di partenariato ACP - CE, fatto a Lussemburgo il 10 aprile 2006; dell' Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell' ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008 - 2013 in applicazione dell' Accordo di partenariato ACP - CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d' oltremare ai quali si applica la parte quarta del Trattato CE, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006 : parere favorevole.

 

 


Relazione della 3ª Commissione
Affari esteri, emigrazione

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1800-A

 

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

 

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(Relatore TONINI)

omunicata alla Presidenza il 2 ottobre 2007

SUL

 

DISEGNO DI LEGGE

 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo che modifica l’Accordo di partenariato a Cotonou tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, con allegati, dichiarazioni e Atto finale, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2005; dell’Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l’Accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l’applicazione dell’Accordo di partenariato ACP-CE, fatto a Lussemburgo il 10 aprile 2006; dell’Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’Accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del Trattato CE, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006

 

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro delle politiche europee e del commercio internazionale

col Ministro dello sviluppo economico

col Ministro dell’economia e delle finanze

col Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

e col Ministro dell’università e della ricerca

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2007

 




Onorevoli Senatori. – Il disegno di legge oggi in discussione autorizza la ratifica di tre Accordi strettamente interconnessi: l’Accordo di modifica dell’Accordo di Partenariato firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 tra gli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro (fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2005); l’Accordo che regola il periodo transitorio tra la firma e l’entrata in vigore dell’Accordo di Cotonou modificato e, infine, l’Accordo che assicura la copertura finanziaria alla politica di sviluppo comunitaria necessaria all’applicazione del primo Accordo.

Come è noto, l’Accordo di Partenariato di Cotonou, firmato il 23 giugno 2000 per una durata di 20 anni (ratificato dall’Italia con legge n. 235 del 2002) e rivisto per la prima volta nel 2005, è volto a stimolare e accelerare lo sviluppo economico, sociale e culturale degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), a contribuire alla pace e alla sicurezza e a favorire un clima politico stabile e democratico. In questo quadro, l’Accordo di Partenariato ha inaugurato una nuova fase della cooperazione tra i paesi ACP e l’Unione europea, cooperazione intrapresa con la firma della prima Convenzione di cooperazione (Convenzione di Yaoundé) nel 1964 e proseguita con le quattro Convenzioni di Lomé, l’ultima delle quali è scaduta il 29 febbraio 2000. In particolare l’Accordo del 2000 ha realizzato una razionalizzazione degli strumenti di cooperazione, soprattutto per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo (FES), principale strumento di assistenza comunitaria agli Stati ACP, superando, rispetto alla precedenti convenzioni, la divisione del FES in vari strumenti con sistemi di assegnazione rigida e il blocco delle risorse per raggiungere uno scopo specifico.
Quanto al processo di revisione dell’Accordo di Cotonou, oggi all’esame dell’Assemblea, si rileva che esso si è svolto conformemente all’articolo 95 del medesimo, che ne consente la modifica ogni cinque anni (ad eccezione delle disposizioni in materia di cooperazione economica e commerciale). La revisione non è consistita in una rinegoziazione della struttura, dei princìpi e degli obiettivi fondamentali, bensì nel perfezionamento della cooperazione politica e finanziaria attraverso misure volte a migliorarne l’efficienza, la flessibilità nella programmazione e nell’uso delle risorse.
Nel merito, l’Accordo di revisione si compone di un unico articolo, cui si aggiungono sette allegati, l’Atto Finale e dieci dichiarazioni congiunte. Meritano attenzione tra le modifiche inserite dal testo di revisione dell’Accordo di Cotonou in esame, oltre al richiamo nel preambolo agli Obiettivi di sviluppo del Millennio, le disposizioni volte a potenziare il dialogo politico (articolo 8) e i riferimenti (di cui all’articolo 11) alla lotta contro il terrorismo, alla cooperazione in materia di lotta contro le armi di distruzione di massa e al Tribunale penale internazionale (TPI). Anche la novella all’articolo 4 riconosce agli enti locali e alla cooperazione decentrata, oltre che agli attori statali, un ruolo nel processo di sviluppo. Tra i settori di cooperazione vengono menzionati anche la lotta all’AIDS e alle altre malattie legate alla povertà e la promozione della partecipazione dei giovani alla vita pubblica. Si segnala inoltre l’estensione, fra i destinatari dei progetti di cooperazione regionale, anche ai paesi in via di sviluppo (PVS) non ACP e ai paesi e territori d’oltremare (PTOM) e alle regioni ultraperiferiche, ai fini di una maggiore efficacia regionale degli aiuti (articolo 28). Si rileva poi che il secondo Accordo, firmato a Lussemburgo il 10 aprile 2006, ha lo scopo di permettere l’applicazione provvisoria delle nuove norme introdotte nell’Accordo di Cotonou rivisto. In questo quadro, le modifiche più significative riguardano la fase di passaggio dal dialogo politico all’apertura di consultazioni a seguito della presunta violazione degli elementi essenziali dell’Accordo di Cotonou (ai sensi dell’articolo 96 dell’Accordo di Cotonou del 2000) e mirano a rafforzare la fase di prevenzione del meccanismo delle consultazioni, attenuando l’automaticità del passaggio dal dialogo alle consultazioni, lamentata da alcuni paesi del gruppo ACP.
Il terzo Accordo, infine, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006, stabilisce la ripartizione per Stato membro dell’ammontare del finanziamento degli aiuti comunitari ai Paesi ACP e ai PTOM per il periodo 2008-2013, la ripartizione per strumento finanziario e le risorse messe a disposizione dalla Banca europea degli investimenti (BEI) a valere su risorse proprie. L’Accordo fa seguito alla decisione del Consiglio europeo del dicembre 2005 di destinare oltre 22.000 milioni di euro al finanziamento della cooperazione con gli Stati ACP e PTOM. L’importo viene fornito attraverso il X FES, fondo autonomo dal bilancio comunitario e formalmente intergovernativo. In questo quadro, l’Italia si colloca al quarto posto dei donatori del FES, con 2.916.905.200 euro su sei anni dal 2008, pari a circa il 13 per cento del FES. L’Accordo di finanziamento relativo all’Accordo di Partenariato di Cotonou copre il periodo 2008-2013 e prevede uno stanziamento di oltre 24 miliardi di euro. Infatti, due miliardi di euro sono destinati alla BEI (Banca europea per gli investimenti) sotto forma di risorse proprie e 22 miliardi al X FES, il che rappresenta, su base annua, un aumento di circa il 35 per cento rispetto al IX FES, che giungerà a termine a dicembre 2007. La percentuale maggiore della copertura sarà destinata ai programmi regionali, a riprova dell’importanza che l’integrazione economica regionale riveste per lo sviluppo nazionale e locale. Novità del X FES rispetto ai precedenti sono costituite dall’introduzione, all’articolo 1, paragrafi 4 e 5, di un limite temporale per l’impegno e l’utilizzazione dei fondi FES (31 dicembre 2013), in luogo del consueto trascinamento dei fondi non impegnati, nonché dalla previsione della possibilità, per gli Stati membri su base volontaria e unilaterale, di cofinanziare progetti o programmi comunitari aggiungendo ulteriori fondi al FES, sotto forma di contributi alla Commissione o alla BEI (articolo 1, paragrafo 9), come nel caso dell’istituendo trust fund Commissione-BEI per le infrastrutture in Africa.
Da ultimo, merita segnalare che l’Accordo interno è stato firmato il 17 luglio 2006 e gli Stati membri si sono impegnati a concludere il processo di ratifica entro il 31 dicembre 2007, per evitare interruzioni di aiuti tra il IX e il X FES.
Sulla base delle suddette considerazioni la Commissione raccomanda all’Assemblea una sollecita approvazione del disegno di legge, come modificato con riferimento alla clausola di copertura finanziaria in relazione al parere espresso dalla Commissione bilancio.

Tonini, relatore

 

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

 


(Estensore: Villone)

26 settembre 2007

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

 


PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

 


(Estensore: Morando)

2 ottobre 2007

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, il comma 1 dell’articolo 3, venga sostituito dal seguente:

«1. Per il finanziamento degli aiuti del decimo Fondo europeo di sviluppo, previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c) della presente legge, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008, si provvede per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nell’ambito delle risorse di cui alla legge 15 marzo 1986, n. 81. Per gli anni 2010 e successivi la dotazione dei contributi è quantificata ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

 

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

D’iniziativa del Governo

Testo proposto dalla Commissione

—-

—-

Art. 1.

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

Identico

a) Accordo che modifica l’Accordo di partenariato a Cotonou tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Carabi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, con allegati, dichiarazioni e Atto finale, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2005;

 

b) Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l’Accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l’applicazione dell’Accordo di partenariato ACP-CE, fatto a Lussemburgo il 10 aprile 2006;

 

c) Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’Accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del Trattato CE, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006.

 

Art. 2.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto rispettivamente dall’articolo 95, comma 3, dell’Accordo di partenariato a Cotonou, dall’articolo 2 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) della presente legge e dall’articolo 13 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c) della medesima legge.

Identico

Art. 3.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

(Copertura finanziaria)

1. Per il finanziamento degli aiuti del decimo Fondo europeo di sviluppo, previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, si provvede per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nell’ambito delle risorse di cui alla legge 15 marzo 1986, n. 81, iscritte nella unità previsionale di base 3.1.2.24 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Per gli anni 2008 e successivi la dotazione dei contributi è quantificata ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

1. Per il finanziamento degli aiuti del decimo Fondo europeo di sviluppo, previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008, si provvede per ciascuno degli anni 2008 e 2009 nell’ambito delle risorse di cui alla legge 15 marzo 1986, n. 81. Per gli anni 2010 e successivi la dotazione dei contributi è quantificata ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 4.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico

 

 


Discussione in Assemblea

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

226a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2007

Presidenza del presidente MARINI

indi del vice presidente CALDEROLI

 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MARINI

 

(omissis)

Inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1800

PRESIDENTE. Colleghi, volevo fare una proposta all'Aula rispetto ad una richiesta che mi è stata formulata dal Governo.

Trovo che fino a questo punto ci siamo sufficientemente assestati; abbiamo una richiesta da parte del vice ministro Danieli perché possa essere discussa questa sera la ratifica dell'Accordo di Cotonou, che deve essere approvata prima dell'inizio della sessione di bilancio. Dovendosi concludere prima della giornata di giovedì, e avendo tutta la giornata di domani impegnata nella discussione delle mozioni, se ci fosse condivisione, sospenderei la discussione sull'assestamento del bilancio dello Stato e passerei alla ratifica dell'Accordo.

Da parte dei rappresentanti dei Gruppi ci sono orientamenti diversi?

TOFANI (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

TOFANI (AN). Signor Presidente, siamo d'accordo. Volevo solo sapere: sono le ore 19,30, in che modo vogliamo definire questa serata?

PRESIDENTE. La serata si concluderà con l'approvazione della ratifica e la trattazione degli altri argomenti verrà rinviata ad altra seduta.

Se non vi sono ulteriori osservazioni, così resta stabilito.

BALDASSARRI (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, ovviamente l'Assemblea ha accolto questa sospensione del dibattito sull'assestamento di bilancio per un provvedimento certamente più urgente e avente una scadenza definita. Vorrei però sottolineare che da questa sera - e non è la prima sera - la Repubblica italiana ha due provvedimenti, una legge e un decreto, completamente scoperti, in base all'articolo 81 della Costituzione, per oltre 14 miliardi di euro.

La pregherei, signor Presidente, di far rilevare questo anche alla Presidenza della Repubblica.

 

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1800) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato a Cotonou tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, con allegati, dichiarazioni e Atto finale, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2005; dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l'Accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-CE, fatto a Lussemburgo il 10 aprile 2006; dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del Trattato CE, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006 (ore 19,30)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1800.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

TONINI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

Vorrei soltanto sottolineare all'Aula l'importanza straordinaria di questa ratifica. Non è una delle tante ratifiche di tipo bilaterale che affrontiamo con una certa consuetudine: si tratta della ratifica, o meglio, del rinnovo di un Accordo tra l'Unione Europea nel suo insieme e i Paesi africani. È pertanto qualcosa sulla quale vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea, anche per l'impegno straordinario: 3 miliardi di euro per il nostro Paese e 22 miliardi, se non sbaglio, per l'Unione Europea nel suo insieme.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame dell'ordine del giorno G1, che invito i presentatori ad illustrare.

MARTONE (RC-SE). Signor Presidente, l'ordine del giorno che ho presentato con i senatori Del Roio, Mele e Cossutta riguarda una questione molto importante collegata al disegno di legge che stiamo discutendo.

Mi riferisco alla necessità di assicurare che gli Accordi di partenariato economico, ovverosia gli accordi commerciali che l'Unione Europea sta negoziando con i Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, siano improntati a criteri di equità, giustizia economica e sociale e reciprocità.

Il problema fondamentale è che ad oggi, per come vengono impostati tali accordi, si corre il rischio che i Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico debbano accettare condizioni che rischiano di contraddire alcuni degli obiettivi fondamentali dell'Accordo di Cotonou, che sono principalmente la lotta alla esclusione sociale e la lotta alla povertà. Quindi, anche sulla scorta delle grandi mobilitazioni svolte la settimana scorsa a livello internazionale sui negoziati EPA, chiediamo che il Governo italiano possa assicurare una maggiore valutazione rispetto alle ricadute di sviluppo di questi accordi, pensando anche di poter riconsiderare i termini temporali per la loro conclusione.

Vorrei terminare l'intervento ricordando che nella giornata odierna, qui a Roma, si ricorda la figura di Thomas Sankara, presidente del Burkina Faso, il quale mise al centro del suo impegno proprio il tema della giustizia economica nei confronti dell'Africa, un impegno che non possiamo assolutamente dimenticare.

Dobbiamo poi sottolineare anche come l'Unione Europea rischi di venire meno a tali impegni se non garantirà che negli accordi commerciali verso quei Paesi venga messa al centro la lotta alla povertà e non la liberalizzazione negli scambi commerciali e dei servizi. (Brusio).

PRESIDENTE. Colleghi, non so se è noto a tutti quelli che amabilmente stanno chiacchierando nell'emiciclo che stiamo trattando un disegno di legge di ratifica di un trattato internazionale. Non vorrei minacciarvi di tornare a trattare l'assestamento se non si libera subito l'emiciclo.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

TONINI, relatore. Esprimo parere favorevole.

DANIELI, vice ministro degli affari esteri. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G1 presentato dal senatore Martone ed altri.

È evidente che la previsione relativa ai termini non è un oggetto negoziabile, nel senso che essa è rigida. La valutazione su questo aspetto sarà però svolta e le considerazioni contenute nei tre punti successivi del dispositivo vengono accolte.

MANTICA (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANTICA (AN). Signor Presidente, anticipo una brevissima dichiarazione di voto.

Il nostro Gruppo voterà a favore del disegno di legge n. 1800. Per quanto riguarda però l'ordine del giorno G1, che apprezziamo per lo spirito, ci asterremo perché stiamo chiedendo al Governo un impegno che credo difficilmente potrà essere mantenuto. Se è un auspicio ed un impegno ad operare affinché questo avvenga potremo convenire. Sull'ordine del giorno francamente devo dire di no.

PRESIDENTE.Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1 non verrà posto in votazione.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

 

Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.


Ordine del Giorno n. G1 al DDL n. 1800

 

 

G1

MARTONE, MELE, DEL ROIO, COSSUTTA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1800,

premesso che,

dal 2002 l'Unione Europea e i Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, (ACP), stanno negoziando Accordi di Partnership Economica (EPA), il cui obiettivo è di stabilire "nuovi aggiustamenti negli scambi, compatibili con le regole della WTO, che rimuovano progressivamente le barriere agli scambi tra Unione Europea e Paesi ACP", e che dovrebbero costruire "iniziative di integrazione regionale tra i Paesi ACP "e promuovere" lo sviluppo sostenibile contribuendo in quegli stessi Paesi allo sradicamento della povertà";

considerato che,

questi accordi sono fondati su una rigida interpretazione delle regole della WTO, prevedendo l'eliminazione di tutte le barriere commerciali su più del 90 per cento degli scambi tra Europa e Paesi ACP, e nel più breve tempo possibile;

alcuni dei temi posti in agenda dall'Unione Europea, quali investimenti, concorrenza, facilitazioni commerciali, commesse governative, protezione dei dati e servizi, erano stati già contrastati dai Paesi ACP in sede WTO per il loro impatto negativo sullo sviluppo;

nonostante la finalità di integrazione regionale, gli EPA potrebbero pregiudicare i già fragili processi di integrazione regionale ed espongono i produttori di quei Paesi a un'impari concorrenza con l'Europa nei mercati interni e dell'area;

secondo stime dell'Uneca (la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Africa) a seguito dell'abbassamento dei dazi derivante dalla progressiva liberalizzazione commerciale, un Paese come la Nigeria perderà 427 milioni di euro in termini di gettito fiscale. E via a seguire con il Ghana, 193 milioni, il Camerun, 149 milioni ed il Kenya, 107 milioni. Secondo altre stime, i costi totali per i primi 5 anni di attuazione degli accordi EPA per i paesi ACP ammonterebbero a 9,2 miliardi di dollari;

considerando inoltre che,

i fondi del FES 10 potrebbero essere utilizzati come contropartita dell'accettazione da parte dei Paesi ACP delle condizioni fissate nei negoziati EPA. Ad esempio, per quanto riguarda l'area del Pacifico, la Commissione sviluppo della UE ha comunicato a quei Paesi la volontà di decurtare del 45 per cento i 95 milioni di euro stanziati per i programmi regionali in caso di mancata firma degli EPA entro il 31 dicembre prossimo. Un taglio minore ma comunque consistente, del 26 per cento, verrà effettuato se l'accordo non conterrà misure relative alla liberalizzazione degli investimenti, dei servizi e a regole per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale;

secondo quanto previsto dall'articolo 4 della Convenzione UE-ACP di Cotonou gli attori non-statuali dovrebbero essere coinvolti nell'elaborazione delle strategie di sviluppo del FES. Tuttavia, secondo la piattaforma di ONG europee, CONCORD, in Paesi, come Niger, Senegal e Burundi, la delegazione della Commissione europea sarebbe venuta meno a tale impegno;

il 10° FES accantona fondi aggiuntivi per quei Paesi che s'impegnino a risolvere le problematiche definite "critiche" dalla Commissione e dagli Stati membri nel cosiddetto "Profilo di Governance", documento preparato senza consultare i Paesi interessati e la società civile,

impegna il Governo:

ad una verifica ed una revisione della politica commerciale dell'Unione Europea, particolarmente rispetto ai Paesi in via di sviluppo, ed in particolare a valutare i termini temporali di conclusione dell'accordo al fine di permettere una più accurata e partecipata considerazione delle ricadute degli EPA sulle prospettive di sviluppo e perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio per i Paesi ACP;

a garantire, nella transizione, a tutti i Paesi ACP un livello di preferenze equivalente a quello concesso dall'Accordo di Cotonou, ad eliminare dai negoziati i Temi di Singapore e a rispettare le misure di flessibilità garantite dall'Accordo GATS in materia di servizi, escludendo quelli pubblici essenziali;

ad adoperarsi in sostegno ad un approccio basato sul principio di non reciprocità, come previsto in ambito WTO rispetto ai prodotti di particolare interesse (GSP) e al trattamento speciale e differenziale;

a rendere pubblici i profili di governance dei Paesi ACP, aprendoli alla discussione; e sostenere il rafforzamento della partecipazione della società civile nell'elaborazione delle Strategie dei Paesi del FES.

________________

(*) Accolto dal Governo

 

 




[1]    I PTOM sono i Paesi e territori d'Oltremare: si tratta di venti Paesi e territori costituzionalmente legati ad alcuni Stati membri UE (Francia, Regno Unito, Paesi Bassi e Danimarca).

[2]    I negoziati dei nuovi accordi di partenariato economico regionale sono iniziati nell'ottobre del 2003 con la CEMAC (Comunità economica e monetaria dell'Africa Centrale) e la CEDAO (Comunità economica degli Stati dell'Africa Occidentale. Gli scambi commerciali tra le due parti saranno pertanto liberalizzati, ponendo fine al regime di preferenze commerciali non reciproche e consentendo ai paesi ACP di partecipare pienamente al commercio internazionale. Tuttavia, l'attuale sistema resta in vigore nel periodo di transizione, vale a dire fino al massimo al 2008. Fonte: sito dell’Unione europea.

[3]    Si tratta dei due meccanismi istituzionali destinati a fornire assistenza alle imprese e promuovere l’agricoltura e lo sviluppo rurale, di cui all'Allegato III.

[4]    Sebbene il Parlamento europeo abbia chiesto fin dal 1993 che al Fondo venga riservata un’apposita voce del bilancio comunitario, il FES è ancora un Fondo extrabilancio e viene  finanziato dai singoli Stati membri. Il Fondo dispone di regole finanziarie proprie ed è diretto da un comitato specifico.

[5]    Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunità europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lomè l'8 dicembre 1984, nonché dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985.

[6] Alla prima sono seguite la seconda, la terza e la quarta convenzione di Lomè, scaduta il 29 febbraio 2000 e sostituita dall’Accordo di Cotonou (vedi infra).

[7] L’articolo 310 del TCE recita: “La Comunità può concludere con uno o più Stati o organizzazioni internazionali accordi che istituiscono un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.”

[8]Regolamento (Ce) N. 1905/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006.

[9] SEC (2000) 814.

[10] L’Ufficio EuropeAid gestisce i progetti finanziati dal budget comunitario e dal Fondo europeo di sviluppo. Restano fuori dalla sua gestione i programmi di sostegno all’allargamento (Phare, Ispa e Sapard), le attività umanitarie gestite dall’Ufficio ECHO, gli strumenti di assistenza macro-economica e quelli della PESC.

[11] Il Consiglio del 10 e 11 aprile 2006 ha avviato la discussione sul 10° Fondo europeo di sviluppo (FES), che costituirà il quadro finanziario per il periodo 2008-2013 con una dotazione di 22,7 miliardi di euro.

[12] Il Sudafrica, pur essendo firmatario dell’Accordo di Cotonou, non fa parte dei paesi che partecipano agli accordi APE, e le sue relazioni con l’Unione europea sono regolate dall’Accordo sugli scambi, la cooperazione e lo sviluppo che prevede la liberalizzazione del 95% degli scambi in dodici anni.

[13] Camerun, Repubblica dell’Africa centrale, Ciad, Repubblica del Congo, Gabon e Guinea equatoriale.

[14] Benin, Burkina Faso, Capo Verde, Costa d’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone e Togo.

[15]Burundi, Comore, Gibuti, Repubblica democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mauritius, Ruanda, Seychelles, Sudan, Uganda, Zambia e Zimbawe.

[16] Isole Cook, Federazione di Micronesia, Fidji, Kiribati, Isola Marschall, Nauru, Niue, Palau, Papuasia-Nuova Guinea, Samoa, isole Salomon, Tonga, Tuvalu e Vanuatu.

[17] Al Cairo nell’aprile del 2000 si è tenuto il I (ed unico finora) Vertice Unione europea-Africa. Il II Vertice è previsto per dicembre 2007 a Lisbona.

[18] COM (2007) 357.

[19] La strategia per l’Africa è stata adottata dall’Unione europea nel corso del 2005.

[20] La direzione strategica delle relazioni tra UE, America latina e Caraibi è definita attraverso un dialogo politico istituzionalizzato che si svolge prevalentemente nell’ambito del Vertice dei Capi di Stato UE-America latina e Caraibi. Il quarto vertice si è tenuto a Vienna il 12 maggio 2006.

[21] COM (2006) 86

[22] COM (2006) 248