Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Atto di revisione della Convenzione del 1973 sui brevetti europei A.C. 3193
Riferimenti:
AC n. 3193/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 284
Data: 07/11/2007
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Altri riferimenti:
AS n. 1628/XV     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

 

Atto di revisione della Convenzione del 1973 sui brevetti europei

A.C. 3193

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 284

 

 

7 novembre 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

 

SIWEB

 

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File:es0187.doc


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge  di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

Contenuto del disegno di legge di ratifica  13

Progetto di legge

§      A.C. 3193 (Governo), Ratifica ed esecuzione dell'Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000  17

Iter al Senato

Progetto di legge

§      A.S. 1628, (Governo), Ratifica ed esecuzione dell’Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000  109

Esame in sede referente presso la 3ª Commissione Affari esteri

Seduta del 25 luglio 2007  121

Seduta del 17 ottobre 2007  125

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 3ª Commissione (Affari esteri)

-       1ª Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 24 luglio 2007  131

-       5ª Commissione (Bilancio)

Seduta del 16 ottobre 2007  133

-       14ª Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Seduta del 18 settembre 2007  135

Discussione in Assemblea

Seduta del 25 ottobre 2007  139

§      L. 26 maggio 1978, n. 260  Ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti, firmati, rispettivamente, a Strasburgo il 27 novembre 1963, a Washington il 19 giugno 1970, a Monaco il 5 ottobre 1973 ed a Lussemburgo il 15 dicembre 1975  159

§      L. 29 dicembre 1994, n. 747 Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994  317

§      L. 12 aprile 1995, n. 125 Ratifica ed esecuzione dell'atto recante revisione dell'articolo 63 della convenzione sul rilascio di brevetti europei (convenzione sul brevetto europeo) del 5 ottobre 1973, con atto finale, fatto a Monaco il 17 dicembre 1991  363

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
 di ratifica

Numero del progetto di legge

3193

Titolo dell’Accordo

Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei.

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; diritto internazionale.

Firma dell’Accordo

Monaco, 29 novembre 2000

Iter al Senato

Numero di articoli del ddl di ratifica

3

Date del ddl di ratifica

 

§    trasmissione alla Camera

26 ottobre 2007

§    annuncio

29 ottobre 2007

§    assegnazione

5 novembre 2007

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni  I, V, VI, VII, X, XIV

Oneri finanziari

No

 


Contenuto dell’accordo

 

 

Il quadro giuridico internazionale in materia di tutela dei brevetti

 

Il quadro giuridico internazionale in materia di tutela dei brevetti risulta essere piuttosto complesso: appare quindi opportuno premettere alla specifica trattazione dell'Atto in esame una seppur sommaria ricostruzione dell'attuale situazione normativa.

Il 27 novembre 1963 venne aperta alla firma a Strasburgo una Convenzione del Consiglio d'Europa sull'unificazione di alcuni elementi della legislazione sui brevetti di invenzione: tale strumento entrò in vigore a livello internazionale il 1° agosto del 1980, mentre l'entrata in vigore per l'Italia - che l'aveva ratificato mediante la legge 26 maggio 1978, n. 260 - avvenne il 18 maggio 1981. Attualmente sono Parti della Convenzione 13 paesi, tra i quali 10 Stati membri dell'Unione europea. La Convenzione in oggetto tende a unificare le condizioni richieste perché un'invenzione possa essere validamente brevettata nel territorio di ciascuno degli Stati parte, e a uniformare altresì i criteri che i tribunali devono applicare nell'individuare i limiti di protezione che un brevetto accorda.

Lo strumento più importante a livello internazionale globale è stato invece aperto alla firma a Washington il 19 giugno 1970, nell'ambito dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO/OMPI): si tratta dell'Accordo di cooperazione in materia di brevetti, che comprende un Regolamento di esecuzione. L'Italia è divenuta parte dell'Accordo a partire dal 28 marzo 1985, dopo averlo ratificato con la legge 260 del 1978 in precedenza richiamata. L'Accordo stabilisce una procedura unificata per la presentazione di richieste di brevetto volte a proteggere determinate invenzioni in ciascuno degli Stati parte: una richiesta inoltrata secondo la procedura prevista dall'Accordo in oggetto è denominata "domanda internazionale". In particolare, ciascuna di tali domande viene presentata presso un solo ufficio ricevente e in una sola lingua. Successivamente ha luogo una ricerca, da parte di una apposita Autorità internazionale, accompagnata da pareri espressi per iscritto in merito alla brevettabilità dell'invenzione in questione. Esiste anche l'opzione di un esame preliminare, condotto da un'Autorità esaminatrice internazionale ad hoc. Da ultimo, l'esame e il rilascio del brevetto avvengono a cura delle pertinenti autorità a livello nazionale o regionale (purché siano previste dalla normativa del paese). Va rilevato che la procedura di cui all'Accordo di cooperazione in materia di brevetti del 1970 non sfocia nel rilascio di un brevetto internazionale, fattispecie tuttora inesistente. Gli Stati parte dell'Accordo costituiscono l'Unione internazionale di cooperazione sui brevetti.

Sempre in seno alla WIPO è stato poi negoziato l'Accordo di Strasburgo del 24 marzo 1971 concernente la classificazione internazionale dei brevetti, in vigore internazionale dal 7 ottobre 1975, e per l'Italia dal 30 marzo 1980 (ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 879).

Il 5 ottobre 1973 è stata aperta alla firma a Monaco di Baviera la Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, con Regolamento, Protocolli, Atto finale e altri documenti: si tratta appunto della Convenzione oggetto delle modifiche di cui al provvedimento all'esame della Commissione, e per il contenuto della quale si rinvia infra alla specifica trattazione. Basti qui ricordare che la Convenzione è entrata in vigore a livello internazionale il 7 ottobre 1977, e per l'Italia dal 1° dicembre 1978, dopo la ratifica operata anche in questo caso con la citata legge 260/1978. Va altresì ricordato che un successivo Atto del 17 dicembre 1991 ha modificato l'art. 63 della Convenzione, con effetto dal 4 luglio 1997 (ratifica italiana con legge 12 aprile 1995, n. 125).

La tornata negoziale GATT dell'Uruguay Round, conclusasi nel 1994, e ratificata dall'Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747, ha approvato tra l'altro l'Accordo TRIPS, sugli aspetti correlati al commercio dei diritti di proprietà intellettuale. L'Accordo TRIPS è un tentativo di ravvicinare le legislazioni di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) - alla quale proprio la tornata negoziale dell'Uruguay Round ha dato origine - per quanto concerne le modalità di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, stabilendo un minimo di regole a livello internazionale. I possibili svantaggi a breve termine devono tendenzialmente essere compensati da benefici di lungo periodo, che consistono soprattutto nel fatto che la protezione della proprietà intellettuale incoraggia la creazione e l'invenzione, in particolar modo dopo il periodo soggetto a protezione. Sono naturalmente previsti meccanismi tali da consentire ai governi di ridurre alcuni dei costi a breve termine, per esempio quando si tratti di affrontare problemi di sanità pubblica. Va inoltre ricordato che dal momento in cui il 1° gennaio 1995 si è dato vita all'Organizzazione mondiale del commercio, anche le controversie sui diritti di proprietà intellettuale possono essere sottoposte all'efficiente meccanismo di risoluzione che vige in seno al WTO. L'Accordo TRIPS copre in sostanza cinque grandi questioni: a) le modalità di applicazione dei principi basilari del sistema commerciale in relazione ad altri tipi di accordo nel campo della protezione della proprietà intellettuale; b) i mezzi per assicurare adeguata protezione dei diritti di proprietà intellettuale; c) le modalità con cui i Paesi membri della WTO dovranno assicurare adeguata protezione di quei diritti sul proprio territorio; d) le modalità di risoluzione delle controversie sulla proprietà intellettuale tra gli Stati membri del WTO; e) gli speciali accordi transitori validi nel periodo di introduzione del nuovo sistema.

Per quanto specificamente concerne il brevetti, l'Accordo TRIPS stabilisce un periodo minimo di protezione delle invenzioni di venti anni, da accordare praticamente in tutti i campi della tecnologia, e sia per quanto concerne i prodotti che per quanto riguarda i processi produttivi. Tuttavia i governi possono rifiutarsi di rilasciare un brevetto per una qualsiasi invenzione se lo sfruttamento commerciale di essa è proibito per ragioni di ordine pubblico o di pubblica moralità; e si potranno anche escludere dalla brevettabilità metodi diagnostici, terapeutici e chirurgici, nonché piante ed animali (salvo i microrganismi) e i processi biologici di produzione di piante o animali (diversi dai processi microbiologici). E' tuttavia previsto che le varietà vegetali siano sottoposte a protezione tramite brevetto o tramite un particolare sistema, quale quello ad esempio previsto nelle Convenzioni dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali. L'accordo fissa i diritti minimi a favore del detentore di un brevetto, ma al tempo stesso consente determinate eccezioni. Il detentore di un brevetto, in particolare, potrebbe abusare del proprio diritto nel caso in cui manchi di fornire il prodotto al mercato: in tale eventualità i governi potranno rilasciare le cosiddette "licenze obbligatorie" e concorrenti del medesimo, allo scopo di produrre il bene o di utilizzare il processo produttivo brevettato (anche se verranno comunque fatti salvi gli interessi legittimi del detentore del brevetto). Se un brevetto viene rilasciato per un processo produttivo, i relativi diritti dovranno estendersi al prodotto direttamente derivato da quel processo: in caso di controversia con presunti violatori del brevetto, un tribunale può attribuire loro l'onere della prova di non aver fatto uso del processo produttivo brevettato.

Last but not least, va ricordato il Trattato sul diritto dei brevetti, concluso il 1° giugno 2000 in seno all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, ed entrato in vigore a livello internazionale il 28 aprile 2005: l'Italia ha finora solo firmato il Trattato, senza procedere alla ratifica. L'adesione al Trattato è aperta agli Stati membri dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, nonché agli Stati parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e ad alcune Organizzazioni intergovernative. Lo scopo del Trattato è l'armonizzazione delle procedure formali concernenti le domande di brevetto e l brevetti stessi, a livello sia nazionale che regionale, sì da rendere tali procedure più semplici ed efficaci. Con la significativa eccezione dei requisiti concernenti la data di una domanda di deposito di un brevetto, il trattato fissa una serie di requisiti che gli uffici brevetti delle varie Parti contraenti non possono ulteriormente aggravare, e dunque un livello massimo di requisiti, con evidente vantaggio degli aspiranti all'ottenimento di un brevetto riconosciuto. Infatti la conseguenza fondamentale è che una Parte contraente è bensì libera di richiedere un numero minore di adempimenti, ma deve obbligatoriamente attenersi al livello massimo fissato nel Trattato.

In maggior dettaglio, va anzitutto osservato che anche per quanto concerne i requisiti relativi alla data di una domanda di deposito di un brevetto, in nessun caso l'amministrazione di una Parte contraente può richiedere, ad esempio, una tassa di deposito, pur non essendo, come già detto, vincolata a uno standard massimo di requisiti. Inoltre, il Trattato ha proceduto alla standardizzazione di una serie di di requisiti formali per le domande di brevetto a livello nazionale e regionale, in tal modo eliminando o riducendo le differenze procedurali tra sistemi brevettuali nazionali, regionali e internazionali. In tale ottica è stato stabilito di fissare una modulistica standardizzata internazionale, che dovrà essere accettata dagli uffici brevetti di tutte le Parti contraenti. Un certo numero di procedure innanzi agli uffici brevetti sono state semplificate, con la conseguenza di una riduzione dei costi tanto per i richiedenti quanto per gli uffici medesimi. Il Trattato contiene inoltre procedure per evitare la perdita accidentale di diritti sostanziali come risultato della mancata ottemperanza a requisiti meramente formali o a termini temporali. Infine, è stata facilitata la procedura di deposito elettronico delle richieste di brevetto, assicurandone la coesistenza con il livello cartaceo: in particolare, il Trattato prevede che le Parti contraenti abbiano la facoltà di escludere le comunicazioni cartacee solo dopo il 2 giugno 2005, ma anche dopo tale data è previsto che le Parti contraenti debbano accettare comunicazioni cartacee volte ad ottenere una data di deposito o a rispettare un termine temporale. È anche previsto che i Paesi industrializzati continuino a fornire assistenza ai Paesi in via di sviluppo o in transizione, per facilitare l'introduzione del deposito elettronico delle domande di brevetto.

 

Per quanto concerne la tutela dei brevetti nel diritto comunitario si è assistito a una vicenda assai tormentata, che tuttora non ha condotto all'adozione di un valido strumento giuridico. La più volte citata legge 260 del 1978 autorizzava tra l'altro la ratifica della Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune (Convenzione sul brevetto comunitario), firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975. Tuttavia, successive difficoltà nella ratifica da parte danese ed irlandese condussero a una situazione di stallo, e la Convenzione non entrò in vigore. Le difficoltà si accrebbero con l'ingresso nella Comunità europea della Spagna e del Portogallo, e fu solo nel dicembre 1989 che un'ennesima Conferenza diplomatica condusse alla firma da parte di tutti gli Stati membri, che allora erano dodici, di un Accordo sul brevetto comunitario, recante in allegato una versione emendata della Convenzione del 1975. Tuttavia, cinque dei dodici Stati membri, tra i quali l'Italia, non procedettero alla ratifica dell'Accordo del 1989, che rimase pertanto inoperante. D'altra parte, la tutela dei brevetti nella Comunità era comunque assicurata da un certo livello di armonizzazione nelle procedure raggiunto per iniziativa di alcuni degli Stati membri proprio in previsione dell'entrata in vigore dell'Accordo del 1989; e d'altro canto dalla partecipazione di quasi tutti gli Stati membri alla Convenzione di Strasburgo del 1963 e alla Convenzione di Monaco del 1973. Un ultimo tentativo a livello comunitario è stato compiuto in tempi relativamente recenti con una proposta di regolamento del 2000, ma l'atteso consenso in seno al Consiglio europeo/Competitività del marzo 2004 non venne poi raggiunto.

 

 

 

 

La Convenzione di Monaco del 1973 e le principali modifiche apportate dall'Atto del 29 novembre 2000.

 

La Convenzione del 1973 sul brevetto europeo istituisce l'Organizzazione europea dei brevetti e instaura un sistema legale indipendente, che costituisce il quadro di riferimento per il rilascio dei brevetti europei. La Convenzione prevede una procedura unica e armonizzata innanzi all'Ufficio europeo dei brevetti , presso il quale può essere depositata una richiesta di brevetto redatta in una sola lingua, che può essere il francese, l'inglese o il tedesco. La domanda di brevetto può essere altresì presentata all'Ufficio brevetti nazionale di una Parte contraente, qualora il diritto interno lo preveda. Va in effetti tenuto presente che nella regione europea sorgevano due importanti difficoltà all'atto del deposito di una domanda di brevetto: da un lato, era necessario depositare una domanda separata in ciascun Paese, con conseguenti distinte procedure, e d'altro canto era necessario tradurre il testo della domanda di deposito in un numero assai elevato di lingue diverse. Una delle novità della Convenzione sul brevetto europeo del 1973 è che essa consente il trattamento della pratica di brevetto a livello centralizzato in una sola lingua, e differisce le spese di traduzione al momento dell'ottenimento effettivo del brevetto, quando una traduzione può essere richiesta in qualunque Stato contraente per la convalida di un brevetto.

La Convenzione del 1973 prevede la possibilità, oltre che di divenire Parte della stessa, di concludere un accordo di cooperazione con l'Organizzazione europea dei brevetti, noto come accordo di estensione, in base al quale il brevetti europei rilasciati dall'Organizzazione europea dei brevetti possono essere estesi ai paesi che hanno concluso accordi di cooperazione, con il pagamento di diritti aggiuntivi e il compimento di determinate formalità. Sinora sono stati conclusi accordi di estensione dall'Albania, dalla Bosnia-Erzegovina, dalla Croazia, dalla Macedonia e dalla Serbia.

Passando più propriamente al contenuto della Convenzione del 1973, va anzitutto evidenziato l'art. 52, in base al quale i brevetti europei sono concessi per le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e possono avere un'applicazione industriale. A tale proposito non sono considerate come invenzioni le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; le creazioni estetiche; i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali, nonché i programmi per i computer; le prestazioni di informazioni. Inoltre non sono considerate come invenzioni suscettibili di applicazione industriale i metodi chirurgici e diagnostici per il trattamento terapeutico del corpo umano o animale. Ulteriori eccezioni alla brevettabilità sono riportate nell'art. 53, in base al quale non vengono concessi brevetti europei per invenzioni la cui pubblicazione o la cui attuazione sarebbero contrari all'ordine pubblico o al buon costume, nonché per le varietà vegetali o animali e relativi procedimenti biologici, salvo quelli nel campo della microbiologia.

Per quanto concerne la procedura che conduce al rilascio finale del brevetto, le relative domande di deposito vanno inoltrate in inglese, francese o tedesco: tuttavia, se l'originaria domanda è stata redatta in una delle lingue ufficiali degli Stati parte della Convenzione, sarà necessaria una traduzione in una delle tre lingue suddette, ma i diritti di deposito verranno corrispondentemente ridotti per coprire i costi addizionali della traduzione. Dal combinato disposto degli articoli 3 e 79 della Convenzione si evince che la concessione di un brevetto europeo può essere richiesta per uno o più Stati contraenti, da designare nella richiesta di concessione del brevetto: la designazione implica il pagamento della relativa tassa. Una volta riconosciuto, il brevetto europeo, in ciascuno degli Stati contraenti per i quali è concesso, ha gli stessi effetti ed è soggetto alle medesime regole di un brevetto nazionale (art. 2).

In effetti, dopo il rilascio del brevetto, l'unica procedura che continua a svolgersi a livello centrale è la cosiddetta procedura di opposizione, in base alla quale una terza parte può contestare un brevetto europeo entro nove mesi dalla data del rilascio: si tratta in questo caso di una procedura paragiudiziaria, soggetta ad appello, che può sfociare nel mantenimento, ovvero nel mantenimento in forma emendata, oppure nella revoca del brevetto contestato. Per i restanti profili, come già detto il brevetto soggiace alle previsioni normative di ciascuno Stato, che può anche richiedere una traduzione del riconoscimento del brevetto in una delle sue lingue ufficiali: in particolare obbedisce al diritto nazionale la procedura di perseguimento delle violazioni al brevetto, come anche il rinnovo o la revoca dello stesso.

 

Passando ora più precipuamente alla struttura e al contenuto dell'Atto che reca la revisione della sopra illustrata Convenzione di Monaco del 1973, va subito detto che esso consta di nove articoli: l'articolo primo comprende 82 paragrafi che modificano, sostituiscono o procedono all'abrogazione di numerosi articoli della Convenzione. Va qui osservato che una puntuale disamina delle modifiche apportate alla Convenzione del 1973 richiederebbe di addentrarsi in innumerevoli dettagli meramente tecnico-procedurali - nei quali del resto, in base all'Analisi tecnico normativa (ATN) che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, sembra risolversi gran parte della revisione apportata -: sarà quindi necessario soffermarsi soltanto su alcune modifiche di rilevanza sostanziale, utilizzando in lettura incrociata sia la richiamata ATN che la relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica. Prima di soffermarsi sulle modifiche, va però messo in rilievo che l'Atto di revisione entrerà in vigore il 13 dicembre 2007: a quel momento, gli Stati che non l'avranno ratificato non potranno più, come solitamente accade, applicare comunque il precedente testo, in quanto è stato disposto che, per non creare situazioni di difformità tra gli Stati, il vecchio testo della Convenzione del 1973 semplicemente decadrà. Ne consegue che per l'Italia (ma non solo per l'Italia) la mancata ratifica entro il 13 dicembre 2007 comporterebbe la perdita di qualsiasi protezione in materia di riconoscimento dei brevetti nella regione europea.

 

Tornando ora alle principali modifiche apportate alla Convenzione del 1973, il paragrafo 1 introduce l'articolo 4-bis, in base al quale almeno ogni cinque anni si riunirà una Conferenza dei ministri competenti per materia dei vari Stati contraenti, allo scopo di esaminare le questioni relative all'Organizzazione e al sistema del brevetto europeo.

Il paragrafo 2 sostituisce l'articolo 11: la novità principale è costituita dal riconoscimento al Consiglio di amministrazione della possibilità di includere, per un periodo limitato, esperti nazionali in materie giuridiche nell'ambito della Commissione ampliata di ricorso.

Il paragrafo 10, poi, sostituisce l'articolo 33 della Convenzione, sì da consentire al Consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti la modifica, entro determinati limiti, della Convenzione stessa, senza la necessità di negoziarne un nuovo testo: tale facoltà ha lo scopo di rendere progressivamente la Convenzione  sempre aggiornata e coerente con i trattati internazionali e la legislazione dell'Unione europea in materia di brevetti. In particolare, al Consiglio d'amministrazione è data facoltà di modificare: le norme della Convenzione laddove esse fissino una durata di un termine; le norme comprese nelle parti dalla seconda all'ottava, nonché nella decima, della Convenzione; le disposizioni del Regolamento di esecuzione, che è parte integrante della Convenzione stessa. Inoltre il Consiglio di amministrazione ha competenza per stabilire e modificare il regolamento finanziario; lo statuto dei funzionari e degli altri agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti, nonché la le relative retribuzioni e 'benefit'; il regolamento delle pensioni ed ogni aumento delle pensioni corrispondente agli aumenti di stipendio; il regolamento relativo alle tasse; il regolamento interno del Consiglio d'amministrazione stesso. Per quanto concerne l'adeguamento a un trattato internazionale o a un atto legislativo dell'Unione europea, che sta alla base della facoltà di modifica conferita al Consiglio di amministrazione dal nuovo articolo 33 della Convenzione, il Consiglio non potrà adottare alcuna modifica prima dell'entrata in vigore del trattato internazionale o dell'atto legislativo comunitario, ovvero, qualora si tratti in quest'ultimo caso di una direttiva, prima della scadenza del termine per la trasposizione negli ordinamenti degli Stati membri.

Il paragrafo 11 opera la sostituzione dell'articolo 35, dettando una nuova disciplina in materia di voto del Consiglio di amministrazione. È previsto di norma che il Consiglio d'amministrazione adotti le sue decisioni a maggioranza semplice degli Stati contraenti rappresentati e votanti; l'astensione non è considerata come voto. Vi sono tuttavia alcuni casi che richiedono la maggioranza di tre quarti degli Stati contraenti rappresentati e votanti, mentre le decisioni che, come abbiamo visto, il nuovo articolo 33 consente al Consiglio di amministrazione di adottare, per la modifica di norme comprese nelle parti dalla seconda all'ottava, e nella parte decima, della Convenzione, richiedono l'unanimità degli Stati contraenti votanti. Per di più, tali decisioni non hanno effetto se uno Stato contraente dichiara, entro 12 mesi dalla data della decisione, che esso non desidera essere vincolato dalla decisione medesima.

I paragrafi 12 e 13 sostituiscono rispettivamente gli articoli 37 e 38: la nuova formulazione dei due articoli consente il ricorso a nuove fonti di finanziamento per lo svolgimento dei compiti istituzionali, nonché l'inclusione, tra le risorse proprie dell'Organizzazione europea dei brevetti, anche dei fondi di riserva pensionistici.

I paragrafi 14 e 15 sostituiscono rispettivamente gli articoli 42 e 50: in base al nuovo articolo 42, la gestione delle risorse di bilancio è vincolata ai principi definiti nel regolamento finanziario disciplinato dall'articolo 50.

Infine, rilevante appare la sostituzione, operata dal paragrafo 25, dell'articolo 69 della Convenzione, concernente i limiti della protezione derivante dal brevetto europeo.

 

Siamo condotti in tal modo direttamente all'articolo 2 dell'Atto di revisione in esame, che procede a sua volta alla sostituzione del Protocollo interpretativo dell'articolo 69 suddetto, allo scopo di promuovere una maggiore uniformità nell'applicazione dell'articolo 69 stesso da parte dei giudici nazionali.

 

L'articolo 3 autorizza il Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti a redigere un nuovo testo della Convenzione sul brevetto europeo, coordinato e armonizzato in base alle modifiche apportate dall'Atto di revisione. Il nuovo testo sarà adottato dal Consiglio d'amministrazione a maggioranza di tre quarti degli Stati contraenti rappresentati e votanti. Dopo l'adozione, il nuovo testo diverrà parte integrante dell'Atto di revisione.

 

In base all'articolo 4 l'Atto di revisione, aperto alla firma fino al 1° settembre 2001, è soggetto a ratifica: dei relativi strumenti è depositario il Governo della Repubblica federale di Germania.

 

Il successivo articolo 5 prevede che l'Atto di revisione, fino alla sua entrata in vigore, sia aperto all'adesione degli Stati parti della Convenzione sul brevetto europeo o degli Stati successivamente ad essa aderenti.

 

L'articolo 6 prevede l'applicazione a titolo provvisorio di alcune parti dell'Atto di revisione.

 

L'articolo 7 stabilisce il campo di applicazione della Convenzione riveduta: essa si applica tutte le domande di brevetto europeo depositate dopo la sua entrata in vigore, nonché ai brevetti rilasciati sulla base di tali domande. Per converso, essa non si applica ai brevetti europei che risultino già concessi al momento della sua entrata in vigore, né alle domande di brevetto europeo pendenti in tale data (salvo diversa determinazione del Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti).

 

L'articolo 8 riguarda l'entrata in vigore del testo riveduto della Convenzione sul brevetto europeo, ed è soprattutto importante poiché prevede, come già rilevato, che al momento dell'entrata in vigore il testo precedente della Convenzione cessa di avere validità.

 

L'articolo 9 stabilisce infine le funzioni tipiche del depositario, ossia del Governo tedesco.

 


Contenuto del disegno di legge di ratifica

 

 

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica consta di tre articoli, il primo dei quali reca l'autorizzazione propriamente detta a ratificare l’Atto recante revisione della Convenzione del 1973 sul rilascio dei brevetti europei, mentre il secondo contiene l'ordine di esecuzione dell'Atto stesso a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

L'articolo tre, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Come si vede, il disegno di legge non reca una norma di copertura di oneri: in base all'Analisi tecnico-normativa che lo accompagna, infatti, l'Atto di revisione in esame non ha inciso in modo significativo sugli articoli 37 e seguenti della Convenzione del 1973, che riguardano gli aspetti finanziari relativi all'Organizzazione europea dei brevetti. In particolare, non hanno subito modifiche l'articolo 39, sui versamenti degli Stati contraenti in base alle tasse riscosse in relazione ai brevetti europei, e nemmeno l'articolo 40, che fissa l'importo delle tasse dei versamenti. In tal modo, il tasso percentuale degli introiti da versare all'Ufficio brevetti europeo in relazione alle tasse incamerate dai singoli Stati risulta inalterato, escludendo, a seguito della ratifica dell'Atto di revisione, l'eventualità di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'Analisi tecnico-normativa, peraltro, esclude qualsiasi ipotesi di incidenza o contrasto che la ratifica dell'Atto di revisione della Convenzione del 1973 potrebbe presentare rispetto alle leggi e regolamenti vigenti, nei confronti dell'ordinamento comunitario, nei riguardi delle competenze delle Regioni ordinarie e a statuto speciale.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è altresì accompagnato da un'Analisi dell'impatto della regolamentazione, dalla quale non emerge alcun profilo di rilievo.

 


Progetto di legge

 


N. 3193

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 26 ottobre 2007 (v. stampato Senato n. 1628)

presentato dal ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

e dal ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

e con il ministro del commercio internazionale e per le politiche europee

(BONINO)

¾

 

Ratifica ed esecuzione dell'Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 26 ottobre 2007

 

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 disegno di legge

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Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000.

 

 

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Atto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Atto stesso.

 

 

Art. 3.

(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

(omissis)

 


 

TESTO DELL’ACCORDO SOLO IN PDF

 

 

 

 


Iter al Senato

 


Progetto di legge

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1628

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(D’ALEMA)

e dal Ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

e col Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee

(BONINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 2007

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Ratifica ed esecuzione dell’Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000

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Onorevoli Senatori. – La Convenzione sul brevetto europeo nel nuovo testo risultante dal Trattato di revisione («Act revising the Convention on the grant of European patents of 5 October 1973, last revised at 17 December 1991») sottoscritto al termine della Conferenza diplomatica che ha avuto luogo a Monaco di Baviera dal 20 al 29 novembre 2000 introduce modifiche di ampio rilievo alla Convenzione base ed il testo modificato entrerà in vigore, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del Trattato di revisione due anni dopo il deposito da parte del quindicesimo Paese membro dello strumento di ratifica o di adesione, o il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione da parte del Paese membro che ha proceduto in tale senso come ultimo tra tutti i Paesi membri, qualora ciò si verifichi in anticipo. Il 13 dicembre 2005 la Grecia ha depositato, quale quindicesimo Stato membro, il proprio strumento di ratifica. Da ciò consegue che la Convenzione sul brevetto europeo, come riveduta integrata e modificata dall’Atto di revisione in esame, entrerà in vigore il 13 dicembre 2007.

 

    Gli obiettivi dichiarati del Trattato di revisione sono: modernizzare la Convenzione di Monaco e assicurare la sua adattabilità nel lungo periodo ai mutamenti delle condizioni politiche, economiche e giuridiche.

    Con il nuovo Trattato, la Convenzione di Monaco è stata adattata al Trattato TRIPs ed al Patent Law Treaty 2000 (PLT 2000) ed al tempo stesso è stata resa più flessibile attraverso il trasferimento di alcune norme di dettaglio dal testo della Convenzione al regolamento.

    Con l’entrata in vigore del nuovo testo della Convenzione, il vecchio testo, valido fino a quel momento, non sarà più applicato (articolo 8, paragrafo 2, del Trattato di revisione).

    Un’importante novità introdotta dal Trattato è quella relativa alla istituzionalizzazione della Conferenza intergovernativa. L’articolo 4-bis (introdotto ex novo dal Trattato) prevede che una Conferenza dei Ministri degli Stati membri competenti in materia di brevetti dovrà tenersi almeno ogni cinque anni per discutere di argomenti concernenti l’Organizzazione europea dei brevetti ed il sistema europeo dei brevetti. Tale Conferenza intergovernativa non costituisce peraltro un nuovo organo dell’Organizzazione europea dei brevetti.

    Il Trattato ha introdotto un nuovo sistema per adattare la Convenzione di Monaco alla normativa internazionale. L’articolo 33 della Convenzione è stato modificato in modo da consentire al Consiglio di amministrazione dell’organizzazione europea dei brevetti di modificare, entro limiti determinati, la Convenzione stessa in modo da renderla coerente ai trattati internazionali e alla legislazione europea in materia brevettale. In sostanza con questo nuovo sistema, in caso di nuovi accordi raggiunti in sede di Unione europea (EU), World Intellectual Property Organization (WIPO) e World Trade Organization (WTO), sarà possibile un adeguamento agli stessi della Convenzione di Monaco senza necessità d’indire una nuova conferenza diplomatica. È stata poi introdotta (articolo 35) una nuova disciplina in materia di voto nel Consiglio di amministrazione, disciplina concernente le maggioranze richieste in relazione alla materia oggetto della decisione e sono stati modificati l’articolo 69 della Convenzione (in tema di limiti della protezione derivante dal brevetto europeo) ed il Protocollo sull’interpretazione di tale norma al fine di promuovere una maggiore uniformità nell’applicazione della stessa da parte dei giudici nazionali.

    Il Trattato ha poi introdotto tutta una serie di norme di natura tecnica finalizzate, in alcuni casi, a conferire un supporto giuridico a prassi già consolidate (in particolare il sistema cosiddetto “BEST“ in tema di esame delle domande di brevetto), in altri a migliorare il sistema brevettuale, adattandolo alle esigenze emerse nel corso degli anni (ad esempio, la previsione di una procedura di revisione delle decisioni prese dalle Camere di ricorso per una casistica assai ristretta).

    La Conferenza diplomatica del 2000 non ha peraltro raggiunto intese su una serie di temi di grande rilievo quale, in particolare, la brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche e di quelle concernenti programmi per computer. Questi temi, per i quali si è ritenuto necessario un ulteriore approfondimento, specialmente a livello comunitario, sono stati rinviati ad altra Conferenza diplomatica (il cosiddetto basket two) da convocarsi quando sarà stato raggiunto un sufficiente consenso.

    Poiché il vecchio testo non sarà più applicabile a partire dal 13 dicembre 2007, per non creare situazioni differenti tra gli Stati che adottano testi diversi, il nostro Paese, ove non depositasse per tale data, si troverebbe privo di qualunque tutela in materia di registrazione dei brevetti in sede europea.

    Gli Stati membri che hanno già depositato lo strumento di ratifica sono (in ordine cronologico) Slovacchia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Slovenia, Ungheria, Romania Spagna, Monaco, Polonia, Islanda, Lituania, Lettonia, Gran Bretagna, Grecia, Finlandia. Francia, Germania ed Italia non hanno ancora provveduto al deposito.

    Gli strumenti di ratifica devono essere depositati presso il Governo della Repubblica federale tedesca (articolo 4 del Trattato), al quale è demandato il compito di redigere copie autentiche del Trattato, di trasmetterle ai Governi degli Stati Membri e di notificare ai suddetti Governi il deposito degli strumenti di ratifica o di adesione la data di entrata in vigore del Trattato (articolo 9).

    Dall’attuazione delle disposizioni introdotte nel presente Atto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, conseguentemente, non si provvede a redigere la relazione tecnico-finanziaria di cui all’articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468

 

 

(omissis)

 

 



Analisi tecnico-normativa

 

Aspetti tecnico-normativi in senso stretto:

Necessità dell’intervento normativo

 

        La Convenzione sulla concessione di brevetti europei è stata firmata a Monaco il 5 ottobre 1973 ed è stata ratificata dall’Italia dalla legge 26 maggio 1978, n. 260.

 

        Detta Convenzione mira a rafforzare la cooperazione tra i Paesi aderenti, nel campo della protezione delle invenzioni, attraverso la istituzione di una procedura univoca intesa a definire norme procedurali comuni.

        Attesa la necessità di ammodernare gli aspetti sostanziali e formali del sistema brevettale, gli Stati aderenti, nel contesto crescente della integrazione economica e del processo di sviluppo economico a livello mondiale, hanno istituito nel novembre 2000 la Conferenza diplomatica con il compito di realizzare, in linea con il mandato ricevuto, un processo di revisione della Convenzione sia sul piano sostanziale sia su quello tecnico-procedurale e finanziario.

 

Analisi del quadro normativo

 

        Di significativo interesse sul piano della composizione e del funzionamento degli organi previsti dalla Convenzione sul brevetto europeo, appare la novità introdotta dall’articolo 4-bis che istituisce a cadenza quinquennale, una Conferenza dei Ministri degli Stati aderenti alla Convenzione, finalizzata alla valutazione e all’esame dei problemi emersi a livello organizzativo del sistema brevettuale.

 

        L’articolo 11, paragrafo 5, riconosce al Consiglio di amministrazione, d’intesa con il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, la possibilità, per un periodo limitato, di cooptare esperti nazionali nelle materie giuridiche nella Commissione ampliata di ricorso.

        Con l’articolo 33 si prevede che il Consiglio di amministrazione possa apportare, senza l’intervento della Conferenza diplomatica, ed entro limiti ben determinati, quelle modificazioni all’occorrenza ritenute necessarie.

        Con l’articolo 35 viene introdotta una nuova disciplina in materia di voto nel Consiglio di Amministrazione in relazione agli argomenti oggetto delle decisioni adottate.

        Premesso quanto sopra, è da sottolineare che la revisione ha assunto nella maggior parte dei casi una valenza più tecnico-procedurale che sostanziale.

        Si cita, ad esempio, la decisione di trasferire da L’Aja all’Ufficio centrale di Monaco la sezione di ricerca e ciò in linea con il cosiddetto progetto pilota BEST, che sancisce la opportunità di una sintesi procedurale attinente alle fasi dell’esame e della ricerca dell’iter brevettuale.

        In materia di copertura delle spese, significativa appare la previsione di istituire all’occorrenza, con l’articolo 37, nuove fonti di finanziamento per lo svolgimento dei compiti istituzionali, mentre con l’articolo 38 vengono incluse tra le risorse proprie dell’Organizzazione anche quelle dei fondi di riserva delle pensioni.

        Di notevole portata appare il contenuto dell’articolo 42 che vincola la gestione delle risorse di bilancio ai princìpi definiti nel regolamento finanziario i cui requisiti sono disciplinati dal successivo articolo 50.

        Significativa rilevanza assumono anche gli aspetti intrinseci degli articoli 52, 53 e 54 per le implicazioni che comportano sul piano economico-produttivo per le imprese di settore interessate.

        Viene, infatti, sancito il principio che la brevettabilità dei metodi di trattamento e di diagnosi, per assenza di applicazione sul piano industriale, debba essere considerata non più come una esclusione aprioristica, bensì, semplicemente, come una eccezione.

        Particolare importanza assumono, infine, l’articolo 69 della Convenzione riguardante i limiti della protezione derivante dal brevetto europeo ed il Protocollo sull’interpretazione di detta norma al fine di promuovere una maggiore uniformità nell’applicazione della norma stessa da parte dei giudici nazionali.

 

Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

 

        A seguito di un’attenta valutazione dell’impatto delle modifiche recepite, non sembrerebbero sussistere elementi sia formali che sostanziali di contrasto con la normativa nazionale vigente.

 

Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario e con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

 

        Da un esame obiettivo del contenuto e della natura degli emendamenti da recepire non sembra sussistano elementi tali da ingenerare una incompatibilità sul piano normativo con l’ordinamento comunitario da un lato, e con quello delle regioni dall’altro.

 

        A conferma di quanto sopra, appare opportuno sottolineare l’orientamento della Conferenza diplomatica del 2000 di astenersi dal legiferare nel campo delle biotecnologie, tenuto conto della esistenza in materia di una direttiva comunitaria.

 

Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

 

        Non si rilevano elementi di incertezza in materia di coerenza con le fonti legislative primarie volte al trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

 

Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

 

        Non risulta che la materia sia stata oggetto di precedenti interventi legislativi ed appare evidente l’impossibilità per il futuro che la stessa possa essere oggetto di delegificazione al di fuori di un quadro normativo convenzionale.

 

Elementi di drafting e linguaggio normativo

 

        Il testo in questione non fa ricorso a nuove definizioni e, trattandosi di normativa internazionale, è da ritenere inesistente qualsiasi riferimento normativo alla legislazione interna.

 

        Parimenti è da ritenere esclusa la possibilità di un eventuale ricorso al processo di novella legislativa relativamente alle integrazioni e alle modifiche apportate che, comunque, non comportano alcun effetto abrogativo sulla legislazione nazionale.

        Al momento non risulta in pendenza alcun giudizio di costituzionalità relativamente alla Convenzione sulla concessione di brevetti europei, né risultano all’esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

        La Convenzione sulla concessione di brevetti europei disciplina agli articoli 37 e seguenti sugli aspetti finanziari riguardanti l’Organizzazione europea dei brevetti.

        La Conferenza diplomatica del 2000 non ha apportato modifiche di rilievo ai citati articoli.

        Infatti da un’attenta disamina dei contenuti finanziari previsti, non emergono sostanziali innovazioni se non talune di carattere tecnico-procedurale.

        Giova ricordare, in particolare, che non hanno subìto modifiche l’articolo 39, che disciplina i versamenti degli Stati contraenti in base alle tasse riscosse per il mantenimento in vigore dei brevetti europei, e l’articolo 40, che disciplina l’importo delle tasse e dei versamenti, nonché la corresponsione di contributi finanziari eccezionali.

        Risulta, pertanto, inalterato il tasso di percentuale degli introiti da versare all’Ufficio brevetti europeo relativamente alle tasse incamerate per il mantenimento in vigore dei brevetti europei.

        Dall’attuazione, pertanto, delle disposizioni introdotte nel presente Atto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, conseguentemente, non si provvede a redigere la relazione tecnico-finanziaria di cui all’articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978.

 

 


 

Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)

 

        La Convenzione sulla concessione di brevetti europei ha lo scopo di rafforzare la cooperazione tra i Paesi aderenti nel campo della protezione delle invenzioni attraverso la istituzione di una procedura univoca intesa a definire norme procedurali comuni.

 

        La citata Convenzione, quindi, riguarda in modo prioritario questa Amministrazione ed in particolare il mondo dell’impresa ed in genere dei cittadini che intendono intraprendere qualsiasi attività economico-produttiva.

        Le modifiche, perciò, apportate alla citata Convenzione, a seguito della Conferenza diplomatica del 2000, dirette a modernizzare il sistema del brevetto europeo, mirano in sostanza a tutelare maggiormente le esigenze economiche e giuridiche dei destinatari attraverso uno snellimento dell’iter procedurale e a garantire, quindi, la trasparenza della procedura davanti all’Ufficio europeo senza che sia abbassato il livello qualitativo universalmente riconosciuto.

        È da ritenere, in conclusione, che gli obiettivi di fondo previsti dalle modifiche alla Convenzione, sia nel medio che nel lungo periodo, possano ritenersi raggiunti attraverso la prevista ratifica dell’atto.

 

 


 


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

 

(Autorizzazione alla ratifica)

 

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000.

 

Art. 2.

 

(Ordine di esecuzione)

 

    1. Piena ed intera esecuzione è data all’Atto di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 8 dell’Atto stesso.

 

Art. 3.

 

(Entrata in vigore)

 

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 (omissis)

 


Esame in sede referente presso la 3ª Commissione
Affari esteri

 


AFFARI ESTERI (3a)

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 2007

67a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI 

Interviene il vice ministro degli affari esteri Danieli.

 

La seduta inizia alle ore 15,30.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1628) Ratifica ed esecuzione dell'Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000

 

(Esame e rinvio)

 

 Il relatore MENARDI (AN) illustra il disegno di legge in titolo rilevando, preliminarmente, che la Convenzione sul brevetto europeo, nel nuovo testo risultante dal Trattato di revisione in esame, sottoscritto al termine della Conferenza diplomatica che ha avuto luogo a Monaco di Baviera dal 20 al 29 novembre 2000, introduce modifiche di ampio rilievo alla Convenzione base firmata a Monaco il 5 ottobre 1973 con l'obiettivo di modernizzare la stessa e assicurare la sua adattabilità, nel lungo periodo, ai mutamenti delle condizioni politiche, economiche e giuridiche.

 

Con il nuovo Trattato, la Convenzione di Monaco è stata tra l'altro adattata al Trattato TRIPs (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, allegato agli atti dei negoziati dell'Uruguay Round del 1994, ratificati con la legge n. 747 del 1994, e recepito nell'ordinamento con il decreto legislativo n. 198 del 1996) ed al Trattato sul diritto dei brevetti, adottato a Ginevra il 1° giugno 2000 (PLT 2000) ed al tempo stesso è stata resa più flessibile attraverso il trasferimento di alcune norme di dettaglio dal testo della Convenzione al regolamento.

 

Un’importante novità introdotta dal Trattato è quella relativa alla istituzionalizzazione della Conferenza intergovernativa. L’articolo 4-bis (introdotto ex novo dal Trattato) prevede che una Conferenza dei Ministri degli Stati membri competenti in materia di brevetti dovrà tenersi almeno ogni cinque anni per discutere di argomenti concernenti l’Organizzazione europea dei brevetti ed il sistema europeo dei brevetti. Tale Conferenza intergovernativa non costituisce peraltro un nuovo organo dell’Organizzazione europea dei brevetti.

 

Il Trattato ha poi introdotto un nuovo sistema per adattare la Convenzione di Monaco alla normativa internazionale. L’articolo 33 della Convenzione è stato infatti modificato in modo da consentire al Consiglio di amministrazione dell’organizzazione europea dei brevetti di modificare, entro limiti determinati, la Convenzione stessa in modo da renderla coerente con i trattati internazionali e con la legislazione europea in materia brevettale. In sostanza con questo nuovo sistema, in caso di nuovi accordi raggiunti in sede di Unione europea (EU), World Intellectual Property Organization (WIPO) e World Trade Organization (WTO), sarà possibile un adeguamento agli stessi della Convenzione di Monaco senza necessità d’indire una nuova conferenza diplomatica. E stata poi introdotta (articolo 35) una nuova disciplina in materia di voto nel Consiglio di amministrazione, con riferimento alle maggioranze richieste in relazione alla materia oggetto della decisione, e sono stati modificati l’articolo 69 della Convenzione (in tema di limiti della protezione derivante dal brevetto europeo) ed il Protocollo sull’interpretazione di tale norma al fine di promuovere una maggiore uniformità nell’applicazione della stessa da parte dei giudici nazionali.

 

Il Trattato ha poi introdotto tutta una serie di norme di natura tecnica finalizzate, in alcuni casi, a conferire un supporto giuridico a prassi già consolidate (in particolare il sistema cosiddetto "BEST", in tema di esame delle domande di brevetto), in altri, a migliorare il sistema brevettuale, adattandolo alle esigenze emerse nel corso degli anni (ad esempio, la previsione di una procedura di revisione delle decisioni prese dalle Camere di ricorso per una casistica assai ristretta).

 

Osserva tuttavia che la Conferenza diplomatica del 2000 non ha raggiunto intese su una serie di temi di grande rilievo quale, in particolare, la brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche e di quelle concernenti programmi per computer. Tali temi, per i quali si è ritenuto necessario un ulteriore approfondimento, specialmente a livello comunitario, sono stati rinviati ad altra Conferenza diplomatica (il cosiddetto basket two) da convocarsi quando sarà stato raggiunto un sufficiente consenso.

 

Precisa quindi che il 13 dicembre 2005 la Grecia ha depositato, quale quindicesimo Stato membro, il proprio strumento di ratifica e che da ciò consegue che la Convenzione sul brevetto europeo, come riveduta, integrata e modificata dall’Atto di revisione in esame, entrerà in vigore il 13 dicembre 2007. Poiché il vecchio testo non sarà più applicabile a partire da tale data (ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2), per non creare situazioni differenti tra gli Stati che adottano testi diversi, l’Italia, ove non depositasse per tale data, si troverebbe privo di qualunque tutela in materia di registrazione dei brevetti in sede europea. Al riguardo segnala che gli Stati membri che hanno già depositato lo strumento di ratifica sono Slovacchia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Slovenia, Ungheria, Romania Spagna, Monaco, Polonia, Islanda, Lituania, Lettonia, Gran Bretagna, Grecia, Finlandia. Francia, Germania ed Italia figurano invece tra i paesi che non hanno ancora provveduto al deposito della ratifica.

 

 

In conclusione, dopo aver sottolineato il proprio rammarico per i ritardi che si riscontrano nei negoziati relativi ai settori tecnologicamente più avanzati, come la biotecnologia e il software, propone di riferire favorevolmente all’Assemblea sul provvedimento in esame.

 

 Il senatore MARTONE (RC-SE) giudica essenziale, al fine di esprimere il consenso della propria parte politica sul provvedimento in esame, assumere elementi di chiarimento sulla politica del Governo in tema di negoziati europei e internazionali in materia di brevetti e proprietà intellettuale. Sottolinea infatti, al riguardo, come tali negoziati siano strettamente correlati al tema dell’accesso dei paesi in via di sviluppo all’impiego dei farmaci essenziali e di nuove scoperte e tecnologie in settori vitali quali l’agricoltura e l’informatica.

 

Esprime infine perplessità sugli effetti derivanti dall’articolo 33 del Trattato che, prevedendo la possibilità, per il futuro, di apportare modifiche a talune parti della Convenzione senza procedere alla relativa ratifica, determina una riduzione del controllo parlamentare su tali possibili innovazioni normative.

 

 

Il senatore DEL ROIO (RC-SE) si associa alle osservazioni del senatore Martone sottolineando come si debba contemperare l’esigenza di un rapido completamento dell’iter del provvedimento in esame con quella di acquisire gli elementi d’informazione dianzi richiesti, ascoltando eventualmente anche il Ministro del commercio internazionale.

 

 

Il vice ministro DANIELI, dopo aver espresso apprezzamento per l’esposizione del relatore, rileva che le considerazioni del senatore Martone si riconnettono a discussioni già in atto da tempo a livello internazionale con implicazioni di portata enorme. Per quanto riguarda i farmaci, in particolare, precisa che alcune aziende hanno  già liberamente acconsentito all’utilizzo dei rispettivi brevetti da parte di Stati in via di sviluppo. In altri casi i singoli Stati hanno provveduto in via unilaterale a dettare norme per consentire l’impiego di nuovi farmaci di costo altrimenti inaccessibile. Proseguono infine le discussioni a livello internazionale per individuare una soluzione globale per la questione.

 

Più in generale la questione dei brevetti, per quanto riguarda l’Europa, sarà ridefinita nell’ambito del negoziato in corso sull’adozione del brevetto unico europeo. Tale negoziato è tuttavia rallentato dalla divisione in atto tra i paesi europei mediterranei, quali l’Italia, la Francia, la Spagna e il Portogallo, e gli Stati del Centro e del Nord Europa, che talora si caratterizzano per ordinamenti ispirati a modelli molto diversi dal nostro, che rendono più difficile il raggiungimento di un compromesso sulla tutela della proprietà intellettuale.

 

Ritenendo doveroso il coinvolgimento del Parlamento su tale tema – non solamente sotto il profilo dell’informazione ma anche sotto quello dell’acquisizione degli opportuni atti di indirizzo in ordine alle posizioni da assumere in sede europea e internazionale – dichiara la piena disponibilità del Governo ad approfondire ulteriormente l’argomento, tenuto anche conto delle specifiche competenze che spettano in materia al Ministro del commercio internazionale.

 

 

Il presidente DINI evidenzia la complessità della questione sollevata dal senatore Martone ponendo l’esigenza di conciliare la tutela dei brevetti con l’accesso dei paesi in via di sviluppo alle scoperte tecnologiche, specialmente in campo medico e informatico.

 

Alla luce dell’imminente avvio dei lavori dell’Assemblea propone infine di rinviare il seguito dell’esame.

 

 

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 

 

 


AFFARI ESTERI (3a)

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2007

80a Seduta

 

Presidenza del Vice Presidente

 

TONINI

 

 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Crucianelli.  

 

 

 

 

La seduta inizia alle ore 15,40.

 

IN SEDE REFERENTE

 

 

 

(1628) Ratifica ed esecuzione dell'Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000

 

(Seguito e conclusione dell'esame) 

 

 

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 25 luglio 2007.

 

 

 

Il presidente TONINI rileva che, come segnalato dal Governo e dalle note inviate alla Commissione dalle associazioni degli operatori interessati, la mancata o la tardiva ratifica del nuovo testo della Convenzione sul brevetto europeo di cui al disegno di legge in titolo comporterebbe l’uscita dell’Italia dal sistema del brevetto europeo e complesse conseguenze per il nostro Paese, come il rischio di incertezze sulla protezione internazionale dei brevetti italiani. Alla luce di tale esigenza ricorda quindi che il presidente della Commissione Dini aveva scritto al Presidente del Senato affinché sul provvedimento si esprimesse la 5a Commissione per accertare che lo stesso non comporti variazioni di spese o di entrate, in modo tale da poterne riprendere l’esame anche nel corso della sessione di bilancio, ai sensi dell’articolo 126, comma 11, del Regolamento. Essendosi pronunciata in tal senso la Commissione bilancio, segnala quindi che l’ordine del giorno della presente seduta è stato integrato con il seguito dell’esame del disegno di legge n. 1628 e, non essendovi ulteriori iscritti nella discussione generale, cede la parola al Governo cui, nella precedente seduta, erano state presentate delle richieste di chiarimenti da parte del senatore Martone e di altri oratori.

 

 

 

Il sottosegretario CRUCIANELLI replica ai senatori intervenuti nel dibattito soffermandosi in primo luogo sulle osservazioni del senatore Martone sul legame tra i negoziati in materia di brevetti e proprietà intellettuale e l’accesso ai farmaci da parte dei paesi in via di sviluppo (PVS). In proposito rileva che l’esistenza di tale legame è stata riconosciuta anche dall’Organizzazione mondiale del commercio (WTO), nell’ambito dell’Accordo sui TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) del 1994, che prevedeva, per l’applicazione delle norme in esso contenute da parte dei PVS, ed in particolare dei paesi meno sviluppati (LDCs – least developed countries), un periodo di transizione di dieci anni. Illustra quindi la Declaration on the TRIPS Agreement and public health, firmata a Doha nel novembre 2001, che ha esteso il periodo di transizione per le LDCs al 1° gennaio 2016 e che in sostanza consente a tali Stati di non essere sottoposti alla legislazione sui brevetti per quanto riguarda l’accesso ai farmaci per la cura delle malattie sociali ed infettive (come l’AIDS, la tubercolosi, la malaria ed altre pandemie).

 

Per quanto concerne lo stato della procedura di entrata in vigore della Convenzione, rileva poi che la maggior parte degli Stati interessati ha già proceduto alla ratifica, il cui iter, sulla base di una verifica svolta lo scorso giugno, risultava ancora in corso in Italia, Germania, Francia, Portogallo, Svezia, Turchia e Lussemburgo. Nessuno dei 32 Stati membri della Convenzione (i paesi membri dell’Unione europea più Islanda, Liechtenstein, Monaco, Svizzera e Turchia) risulta peraltro aver rifiutato la ratifica o aver apposto riserve, a conferma del generale consenso riscosso dalle disposizioni di revisione della Convenzione del 1973 in esame. In proposito segnala l’urgenza di procedere alla ratifica in quanto il nuovo testo della Convenzione entrerà in vigore, ai sensi dell’articolo 8, il 13 dicembre 2007, due anni dopo il deposito dello strumento di ratifica del quindicesimo Stato membro (la Grecia). A partire da quella data, infatti, il vecchio testo non sarà più applicabile e l’Italia, ove non depositasse lo strumento di ratifica entro tale data, si troverebbe priva di tutela in materia di registrazione di brevetti in sede europea.

 

In merito alle richieste di chiarimenti sulla procedura per la modifica della Convenzione in forma semplificata, evidenzia poi che il nuovo articolo 33 attribuisce al Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio europeo dei brevetti la competenza ad apportare modifiche dalla seconda all’ottava parte e alla decima parte del Trattato, per consentire l’adattamento della Convenzione stessa a nuovi accordi internazionali ovvero alla legislazione comunitaria in materia di brevetti evitando la stipula di nuovi accordi da sottoporre ai procedimenti nazionali di ratifica. Le parti della Convenzione modificabili in tale forma semplificata riguardano peraltro profili tecnico-procedurali mentre tale procedura é esclusa per le parti prima e nona, che attengono al diritto sostanziale e ad aspetti di rilevanza politica (come la struttura e l’organizzazione dell’Ufficio europeo dei brevetti, il regime linguistico, i criteri di tassazione e di ripartizione tra gli Stati membri), per le quali, in caso di modifiche, resta garantito il ruolo del Parlamento attraverso l’ordinaria procedura di ratifica degli eventuali accordi di revisione.

 

Precisa poi che la tematica dell’accesso dei PVS ai farmaci essenziali è estranea alla Convenzione in esame, rilevando che la Conferenza diplomatica del 2000 non riuscì a raggiungere intese neanche su altre materie, quali la brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche e di quelle concernenti programmi per computer, rinviate ad altra conferenza diplomatica (il cosiddetto Basket-two), che verrà convocata quando sarà stato raggiunto il sufficiente consenso. In particolare, nell’ambito del WTO-TRIPS, è stato comunque possibile, nel dicembre 2005, raggiungere un’intesa che rappresenta il primo emendamento all’Accordo TRIPS del 1994. In base a tale emendamento, attraverso una modifica della normativa internazionale in materia di proprietà intellettuale, ai paesi meno avanzati è stata concessa la facoltà di produrre ed esportare verso altri PVS, attraverso la concessione di licenze, medicinali generici salvavita. Tale emendamento entrerà in vigore dopo la ratifica da parte di almeno due terzi dei paesi membri del WTO, entro il termine del 1° dicembre 2007. In proposito segnala che per conto dei paesi membri dell’Unione europea i relativi negoziati sono stati svolti dalla Commissione europea.

 

Soffermandosi più in generale sui negoziati internazionali in materia di proprietà intellettuale, rileva poi che gli stessi si svolgono nell’ambito del citato WTO-TRIPS e presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) dell’ONU, a Ginevra, dove la Commissione europea ha un ruolo di mero osservatore. In entrambe le sedi i negoziati procedono da diversi anni con scarsi risultati, a causa della contrapposizione esistente, in particolare, tra i paesi del gruppo WEOG (USA, Canada, Giappone, Svizzera, Australia, Nuova Zelanda e paesi dell’Europa occidentale) ed il gruppo di PVS denominatosi "Amici dello sviluppo" (Brasile, Argentina, India, Sud Africa, Nigeria ed altri), con il supporto della Cina. La contrapposizione in questione – largamente influenzata dalla dialettica Nord-Sud – concerne varie tematiche, quali l’assetto normativo internazionale della proprietà intellettuale, la riforma del WIPO, la tutela delle risorse biologiche e delle conoscenze tradizionali e la lotta a contraffazione e pirateria. Nell’ambito del gruppo WEOG l’Italia, insieme a Germania, Francia ed altri paesi europei, ha da sempre una linea volta a cercare di favorire, per quanto possibile, il difficile dialogo con i PVS. Stati Uniti, Giappone, Gran Bretagna ed Australia sono invece portatori di una linea di minore apertura. Rileva infine che i principali negoziati europei in materia di proprietà intellettuale, di cui illustra i più recenti sviluppi, riguardano il progetto di direttiva sulle correlate sanzioni penali (che appare il più complesso sia per i problemi di armonizzazione con i sistemi penali dei vari Stati membri, sia per le resistenze a riconoscere alla Commissione europea competenze in materia di normativa penale), il brevetto europeo e l’istituzione di un sistema giurisdizionale unitario in materia di brevetti, gli ultimi due apertisi durante la recente Presidenza tedesca dell’Unione.

 

 

 

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, su proposta del presidente TONINI, la Commissione, previa verifica del numero legale, conferisce infine all’unanimità mandato al relatore Menardi a riferire favorevolmente all’Assemblea sul provvedimento in titolo, chiedendo l’autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.

 

 

 

 

 

 


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 24 LUGLIO 2007

51a Seduta

Presidenza del Presidente  

VILLONE 

 

   La seduta inizia alle ore 14,40.

 

 (omissis)

(1628) Ratifica ed esecuzione dell'Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000

 

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

 

 

Il relatore presidente VILLONE (SDSE) riferisce       sul disegno di legge in titolo, il quale non presenta, a suo giudizio, profili problematici in termini di costituzionalità. Propone, quindi, di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

 

 

 

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2007

117a Seduta

Presidenza del Presidente

 

MORANDO

 

 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

(omissis)

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 

(1628) Ratifica ed esecuzione dell' Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000

 

(Parere al Presidente del Senato. Esame. Parere non ostativo )

 

 

 

Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, che la Sottocommissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell’articolo 126, comma 11, del Regolamento del Senato, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone dunque l’espressione di un parere non ostativo, che risulta approvato dalla Sottocommissione.

 

 

 

La seduta termina alle ore 15,40.

 

 

 


 

POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 18 SETTEMBRE 2007

15a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente

 

SOLIANI

 

 

(omissis)

 

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

 

 

 

            alla 3ª  Commissione:

 

 

 

(1628) Ratifica ed esecuzione dell' Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000   : parere favorevole.

 

 

 

 

 


Discussione in Assemblea

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

239a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2007

Presidenza del vice presidente ANGIUS,

indi del presidente MARINI

e del vice presidente CALDEROLI

 

 

(omissis)

 

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 1,15)

 

 

Nelle more dell'esame del disegno di legge, ci è stata segnalata l'esigenza di approvare urgentemente una ratifica. Dai contatti intercorsi con i Gruppi, non è emersa alcuna contrarietà al riguardo. Pertanto, passiamo all'esame del disegno di legge n. 1628.

 

 

 

Approvazione del disegno di legge:

 

(1628) Ratifica ed esecuzione dell'Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000 (Relazione orale) (ore 01,15)

 

 

PRESIDENTE.L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1628.

 

Il relatore, senatore Menardi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

 

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

 

 

MENARDI, relatore. Signor Presidente, chiedo di poter consegnare il testo della relazione.

 

 

PRESIDENTE.La Presidenza l'autorizza in tal senso.

 

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, e non intendendo intervenire il rappresentante del Governo, do lettura del parere espresso dalla 5a Commissione: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, rileva che non comporta variazione di spese o di entrate».

 

Passiamo all'esame degli articoli.

 

Metto ai voti l'articolo 1.

 

È approvato.