Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Convenzione con la Repubblica di Lettonia sulle doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali A.C. 3298
Riferimenti:
AC n. 3298/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 305
Data: 15/01/2008
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

Convenzione con la Repubblica di Lettonia sulle doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali

A.C. 3298

 

 

 

 

 

n. 305

 

 

15 gennaio 2008


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

 

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File:es0227.doc


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge  di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

§      La problematica della doppia imposizione  4

§      La Convenzione tipo dell'OCSE   5

§      Il contenuto della Convenzione del 1997 tra Italia e Lettonia sulle doppie imposizioni9

Contenuto del disegno di legge di ratifica  12

Progetto di legge

§      A.C. 3298 (Governo), Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 21 maggio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Roma il 9 dicembre 2004  15

 

Iter al Senato

Progetto di legge

§      A.S. 1586, (Governo), Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 21 maggio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Roma il 9 dicembre 2004  83

Seduta del 2 ottobre 2007  113

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 3ª Commissione (Affari esteri)

-       1ª Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 17 luglio 2007  117

§      Pareri resi alla 3ª Commissione (Affari esteri)

-       5ª Commissione (Bilancio)

Seduta del 12 settembre 2007  119

Seduta del 26 settembre 2007  121

Seduta del 27 settembre 2007  123

§      Pareri resi alla 3ª Commissione (Affari esteri)

-       7ª Commissione (Cultura)

Seduta del 24 luglio 2007  125

Relazione della 3ª Commissione Affari esteri

§      A.S. 1586-A, Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 21 maggio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Roma il 9 dicembre 2004  129

Discussione in Assemblea

Seduta del 12 dicembre 2007  139

Normativa di riferimento

§      D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 75)145

§      D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (artt. 23, 24, 151-154, 163, 167-169)147

Documentazione

§      Elenco degli Accordi bilaterali sulle doppie imposizioni in vigore per l’Italia  161

§      Elenco degli Accordi bilaterali in vigore tra Italia e Lettonia  165

§      OECD ‘Article of the model convention with respect to taxes on income and on capita’, 15 luglio 2005l167

§      Scheda paese sulla Lettonia  167

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
 di ratifica

Numero del progetto di legge

3298

Titolo dell’Accordo

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo e relativo Scambio di Note, effettuato a Roma il 9 dicembre 2004

Iniziativa

governativa

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; stati esteri; fisco.

Firma dell’Accordo

Riga, 21 maggio 1997

Iter al Senato

Numero di articoli del ddl di ratifica

4

Date del ddl di ratifica

 

§    trasmissione alla Camera

12 dicembre 2007

§    annuncio

13 dicembre 2007

§    assegnazione

20 dicembre 2007

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, II, V, VI, VII, IX, X, XI

Oneri finanziari

 


Contenuto dell’accordo

 

 

La problematica della doppia imposizione

La legislazione nazionale vigente prevede norme particolari per il trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi dei soggetti non residenti  - artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) per le persone fisiche ed artt. 151-154 dello stesso D.P.R. per società ed enti soggetti all'IRES, ossia all’imposta sul reddito delle società -; tali disposizioni si applicano solo se non sono state poste regole a livello internazionale, concordate tra Stati sovrani, quali soggetti primi del diritto internazionale.

Queste regole si concretizzano nella stipula di Trattati bilaterali o multilaterali fra Stati, che vengono poi recepiti nelle singole legislazioni nazionali con strumenti diversi a seconda dei modelli costituzionali, derogando alle leggi interne e prevalendo su di esse.

Pertanto nel caso di soggetti non residenti si applicano le disposizioni previste nella Convenzione contro le doppie imposizioni qualora essa sia stata stipulata con il paese del soggetto non residente, ratificata dai paesi interessati ed entrata in vigore, oppure le disposizioni previste dalla legislazione nazionale se, rispetto a questa, sono più favorevoli.

Infatti l'art. 169 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), riproducendo sostanzialmente il disposto dell'art. 75 del D.P.R. n. 600/1973 con il quale vengono esplicitamente fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia per l'applicazione delle disposizioni relative alle imposte sui redditi, prevede che le disposizioni dello stesso TUIR continuino ad applicarsi qualora siano più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro le doppie imposizioni.

Può anche accadere che l'accordo bilaterale o multilaterale prenda in considerazione solo alcuni dei redditi del non residente: in questo caso si avrà un regime integrato fra la legge nazionale e la Convenzione internazionale.

Nel caso invece di persone fisiche o giuridiche fiscalmente residenti in Italia, si applica il principio della tassazione del reddito mondiale, ovvero dell'attrazione di tutti i redditi, ovunque prodotti, nella base imponibile ai fini delle imposizione in Italia.

Si osserva che la disciplina nazionale non impedisce eventuali doppie imposizioni nel caso in cui la legislazione straniera sottoponga il medesimo reddito a tassazione, in quanto il principio sancito dall'art. 163 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) - che vieta l'applicazione della stessa imposta più volte in dipendenza del medesimo presupposto - vale solo per l'ordinamento italiano e non può vincolare gli Stati esteri. Si ricorda, altresì, che la legge 342/2000 ha introdotto nel TUIR l'attuale art. 167, al fine sostanzialmente di introdurre nel nostro Paese, analogamente a quanto già previsto in altri ordinamenti, una normativa diretta a disciplinare il fenomeno definito comunemente CFC (Controlled Foreign Corporation), mediante l’imputazione al soggetto residente dei redditi prodotti da società controllate residenti in Stati con regime fiscale privilegiato.

Per quanto riguarda la stipula delle Convenzioni sopra menzionate, la principale ragione che spinge gli Stati a ricercare tali intese è quella di evitare una duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economici e giuridici che, se non limitata, arrecherebbe un notevole aggravio a chi opera su un piano "transnazionale"; bisogna tuttavia tener presente che non esiste alcuna norma di diritto internazionale che limiti le giurisdizioni fiscali di qualsiasi paese o che obblighi gli Stati a stipulare Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Una preoccupazione di tipo opposto all'esigenza di evitare la doppia imposizione internazionale è quella di evitare anche la mancata imposizione, poiché potrebbe verificarsi un eventuale azzeramento dell'imposizione, a causa di un utilizzo improprio dei regimi convenzionali (c.d. "Treaty shopping").

 

La Convenzione tipo dell'OCSE

In epoca remota la volontà contrattuale degli Stati è stata sovente condizionata da motivi politici; a partire dal primo dopoguerra si è andata invece affermando la necessità di evitare le doppie imposizioni, soprattutto nell'ambito della Società delle Nazioni che favorì la stipula dei primi importanti Trattati (ad esempio quello Italo-Tedesco del 1925).

Un ulteriore impulso alla stipulazione di tali Convenzioni è stato dato negli anni Cinquanta, specialmente tra gli Stati appartenenti alla c.d. "area occidentale".

A livello sovranazionale l'OCSE ha redatto, nel 1963, un modello di Convenzione-tipo , che è stato più volte aggiornato (l'ultima versione, riportata in inglese negli Allegati al fascicolo - risale al luglio 2005) mentre l'ONU - con il Manuale di negoziazione del 1979 - ha inteso favorire i paesi in via di sviluppo ad accedere ad accordi equi con gli Stati economicamente più forti.

L'art. 1 della Convenzione-tipo dell'OCSE delimita il campo di applicazione soggettivo della Convenzione stessa indicando "le persone che sono residenti di uno od entrambi gli Stati contraenti"; si tratta di una norma che rinvia alle nozioni di "persona" e di "residente" indicate nei successivi artt. 3 e 4.

L'art. 2 sancisce l'applicabilità dell'accordo a tutte le imposte sul reddito e sul patrimonio: in particolare chiarisce che "sono considerate imposte sul reddito e sul capitale, tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o sul capitale complessivo, su elementi del reddito o del capitale comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare dei salari corrisposti dalle imprese nonché le imposte sulle plusvalenze di capitale". Ogni singola Convenzione bilaterale elenca infatti usualmente tutte le varie imposte dei due paesi interessati, e trattasi di una indicazione non solo nominativa bensì tassativa, dato che viene sempre individuato il nome preciso dell'imposta nella lingua d'origine.

Con gli artt. da 3 a 5 vengono date le definizioni generali relative ad una serie di nozioni strumentali all'applicazione sostanziale dell'accordo contro le doppie imposizioni.

In particolare l'art. 3, punto A), chiarisce che il termine "persona" comprende tutte le persone fisiche, le società e qualsiasi altro tipo di associazione di persone, mentre il successivo punto B) definisce le società come qualsiasi persona giuridica od ente considerato persona giuridica ai fini impositivi.

L'art. 4 fornisce i criteri identificativi della residenza fiscale dei soggetti interessati: il principio generale considera residente in uno Stato contraente "...ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio analogo".

L'art. 5 fornisce la definizione della "stabile organizzazione".

Con gli artt. 6-22 viene stabilita la disciplina-guida volta ad evitare le doppie imposizioni sul patrimonio e sui vari tipi di reddito.

In particolare si osserva che il criterio adottato per la tassazione dei redditi immobiliari è quello che essi sono soggetti ad imposta solo nello Stato in cui sono fisicamente situati; conseguentemente si applica la lex rei sitae anche per la definizione dei "redditi derivanti da beni immobili", quali canoni enfiteutici, usuari, etc..

Per quanto concerne l'attività d'impresa svolta all'estero, l'art. 7 dispone che qualora l'impresa di uno Stato svolga la sua attività estera senza stabile organizzazione tutti i relativi redditi vengano tassati nello Stato di residenza dell'impresa medesima; in caso contrario, gli utili attribuibili all'impresa vengono sottoposti a tassazione nello Stato in cui è posta la stabile organizzazione.

L'art. 10 disciplina il trattamento dei dividendi societari (con tale termine si indicano non solo i redditi derivanti da azioni, ma anche i redditi percepiti dai titolari di quote sociali fiscalmente assimilabili alle azioni), sui quali è pressoché impossibile eliminare totalmente la doppia imposizione. Il modello OCSE, prendendo atto di tale situazione, conferma l'imponibilità dei dividendi nello Stato del percipiente ponendo altresì dei limiti alla tassazione nello Stato della società erogante. In particolare la ritenuta non dovrebbe superare il 5% se il beneficiario effettivo è una società di capitali che possiede direttamente almeno il 25% della società erogante; in tutti gli altri casi il limite è del 15%. Tali criteri sono comunque ampiamente derogabili in sede di Convenzioni bilaterali.

Il trattamento convenzionale dei dividendi deve essere comunque coordinato con le norme che i singoli Stati possono aver emanato per eliminare o attenuare la doppia imposizione.

Problemi simili al trattamento dei dividendi si pongono relativamente alla tassazione internazionale degli interessi, regolata dall'art. 11 della Convenzione-tipo dell'OCSE.

La regola generale è sempre l'imponibilità nel paese del beneficiario; resta tuttavia la possibilità di una ritenuta nello Stato della fonte che però non dovrebbe eccedere il 10%.

Sono poi applicabili sia la riserva della stabile organizzazione sia il principio dell'arm's length: pertanto se il beneficiario opera nello Stato del debitore mediante una stabile organizzazione, ed il credito cui si ricollegano gli interessi pagati è connesso con tale organizzazione, valgono i criteri già indicati all'art. 7.

Un'ulteriore disposizione indica i criteri per stabilire la provenienza "geografica" degli interessi, che vengono considerati provenienti dallo Stato in cui si trova il debitore; tuttavia se il debitore, residente o meno in uno Stato contraente, ha una stabile organizzazione o una base fissa in uno Stato contraente, e per le necessità dell'organizzazione viene contratto il debito cui fanno capo gli interessi, questi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata tale stabile organizzazione.

L'art. 12 disciplina il trattamento dei canoni ("royalties" e "redevances"), prevedendo in generale la tassazione nello Stato di residenza del beneficiario. Si tratta peraltro di una norma solitamente derogata dai trattati bilaterali che danno la possibilità allo Stato di residenza dell'erogante di effettuare un prelievo alla fonte.

L'art. 13 contiene disposizioni sulla tassazione degli utili di capitale, mentre l’ art. 15  disciplina il reddito da lavoro dipendente; i successivi artt. da 16 a 19 prendono in considerazione alcune situazioni particolari che, se non appositamente regolate, ricadrebbero nella disciplina del lavoro autonomo o dipendente con pesanti oneri fiscali (ad esempio i redditi derivanti da attività professionali dello spettacolo, il trattamento delle pensioni, dei compensi e dei gettoni di presenza ricevuti in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società estera).

Con l'art. 20 si dispone in merito all'esenzione da qualsiasi imposizione nello Stato di soggiorno per le somme ricevute da studenti ed apprendisti per far fronte alle spese di mantenimento, istruzione o formazione professionale.

La norma sostanziale di chiusura della Convenzione-tipo dell'OCSE è contenuta nell'art. 21, che indica l'imponibilità nello Stato di residenza per i redditi diversi da quelli disciplinati nei precedenti artt. 6-20. Anche in questo caso, se i redditi sono connessi ad una stabile organizzazione situata in un altro Stato la tassazione avverrà in tale Stato.

L’art. 22 riguarda la tassazione del patrimonio, che – qualora prevista nell’ordinamento - di norma è imposta solo nello Stato di residenza del proprietario, salvo il caso di immobili situati nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili facenti parte di una stabile organizzazione d’impresa nello Stato contraente diverso da quello di residenza.

Al fine di neutralizzare la doppia imposizione economica, ovvero quella che colpisce la stessa fonte di reddito o patrimonio in capo a soggetti diversi, la Convenzione-tipo dell'OCSE suggerisce due metodi: quello dell'esenzione (art. 23-A) e quello del credito d'imposta (art. 23-B).

L'art. 24 prevede la clausola di non discriminazione, secondo la quale i soggetti "nazionali" di uno Stato contraente non possono subire in un altro Stato un trattamento impositivo diverso o più oneroso di quello a cui sono sottoposti i "nazionali" di detto altro Stato che si trovino nella medesima situazione di fatto e di diritto.

Per soggetti "nazionali" si intendono:

- le persone fisiche in possesso della nazionalità di uno Stato contraente;

- le persone giuridiche, partnerships (ovvero le società di persone e le società ad esse assimilate), le associazioni costituite ai sensi della legislazione vigente di uno Stato contraente;

La disposizione si estende agli apolidi, alle stabili organizzazioni, alle imprese direttamente o indirettamente controllate.

Con l'art. 25 viene introdotta la c.d. "procedura amichevole", ovvero un meccanismo volto ad evitare un possibile contenzioso con le autorità fiscali dei vari Paesi. Viene infatti consentito al residente di uno Stato contraente, che ritenga di aver subito o di poter subire un'imposizione non conforme alle disposizioni pattizie, di attivare una speciale procedura consultiva fra le Amministrazioni degli Stati interessati al fine di trovare una soluzione conciliativa.

L'art. 26 prevede lo scambio di informazioni tra le competenti Autorità fiscali degli Stati contraenti. Tale collaborazione ha la duplice finalità di consentire la puntuale applicazione delle norme convenzionali e di prevenire e reprimere possibili evasioni fiscali. Vengono ovviamente garantiti la riservatezza sui dati e le notizie apprese o fornite, il rispetto delle leggi e della prassi amministrativa dei singoli Stati, nonché la tutela dei segreti commerciali, industriali, professionali e di qualsiasi altra informazione contraria all'ordine pubblico.

Completano la Convenzione-tipo gli articoli 27-31, rispettivamente concernenti la reciproca assistenza delle Parti nell’esazione dei tributi dovuti, la salvaguardia dei privilegi e immunità fiscali a favore delle Ambasciate e dei Consolati, l’ambito di applicazione della Convenzione, le modalità dell’entrata in vigore di essa e la relativa durata.

 

Il contenuto della Convenzione del 1997 tra Italia e Lettonia sulle doppie imposizioni

 

La Convenzione e l'annesso Protocollo, firmati a Riga il 21 maggio 1997, come adattati dal successivo Scambio di Note del dicembre 2004, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Lettonia, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso.

La Convenzione, costituita da 33 articoli e, come accennato, da un Protocollo aggiuntivo, mantiene la struttura fondamentale del modello elaborato dall'OCSE; essa si applica tanto all'imposizione sul reddito quanto a quella sul patrimonio.

Agli articoli 1 e 2 viene delimitato il campo d'applicazione della Convenzione: i soggetti sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per la Lettonia sono l’imposta sui redditi d’impresa, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e l’imposta sui beni. Per l'Italia le imposte considerate sono quella sul reddito delle persone fisiche,  quella sul reddito delle persone giuridiche  e l'imposta sul patrimonio netto delle imprese. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite successivamente alla firma del presente accordo. In proposito, va osservato che lo Scambio di Note del 2004 ha modificato il testo dell’art. 2 della Convenzione, al fine di aggiornare l’elenco delle imposte italiane considerate dalla Convenzione dopo l’abolizione, a partire dal 1° gennaio 1998, dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese. Poiché in tal modo nell’ordinamento italiano è venuta a mancare ogni forma di imposizione sul patrimonio, lo Scambio di Note prevede che in caso di reintroduzione di tale fattispecie in Italia la Convenzione si applicherà ad essa

Agli articoli da 3 a 5 si procede alle definizioni: in particolare, è "residente di uno Stato contraente" colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è considerato ivi residente, mentre l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, che fornisce servizi o relative attrezzature da utilizzare stabilmente nello Stato contraente.

Gli articoli da 6 a 23 trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest’ultimo Stato (art. 6), mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (art. 7) a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, nel qual caso gli utili saranno imponibili in quest’ultimo, ma solo nella misura in cui derivino da detta stabile organizzazione.

A norma dell’art. 8, gli utili da esercizio della navigazione aerea o marittima internazionale sono imponibili solo nel Paese cui fa capo l’effettiva direzione dell’impresa.

I dividendi societari (art. 10) sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario (ma sono previste eccezioni in casi determinati), così come gli interessi (art. 11) e le royalties (art. 12): lo Stato in cui tali redditi sono prodotti potrà comunque prelevare sui dividendi un’imposta, rispettivamente non superiore al 5 per cento dell’ammontare lordo per partecipazioni societarie non inferiori al 10 per cento, e non superiore al 15 per cento nelle altre fattispecie. Per quanto invece concerne gli interessi e le royalties, vige in entrambi  i casi il limite massimo del 10 per cento). Tali soglie si applicano però solo se chi percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario. Inoltre, in tutti e tre i casi, se il beneficiario dei cespiti li ha ottenuti esercitando le proprie attività mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nell'altro Stato, essi ricadranno nella normale tassabilità da parte di detto Stato in accordo alla propria legislazione fiscale.

Anche per ciò che concerne i redditi da professione indipendente (art. 14) o da lavoro subordinato (art. 15), il criterio per l'imputazione della loro tassazione  sta nella prevalente esplicazione dell'attività in oggetto, se nello Stato di residenza o nell'altro Stato: i redditi di cui all'art. 14 saranno imponibili nello Stato di produzione degli stessi se il beneficiario dispone in tale Stato di una "base fissa", e solo nella misura in cui siano ad essa imputabili. I redditi di cui all'art. 15, invece, saranno imponibili nello Stato in cui vengono prodotti, a meno che il lavoratore, tra l'altro, non soggiorni in tale Stato per un periodo non eccedente 183 giorni in un anno.

A norma dell'art. 17, poi, i compensi per artisti e sportivi sono tassabili nello Stato di prestazione effettiva dell'attività.

Le pensioni, le remunerazioni analoghe e gli eventuali trattamenti di fine rapporto sono invece imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario (art. 18).

Le remunerazioni e le pensioni corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad esso resi sono imponibili solo in detto Stato, salvo il caso che il beneficiario sia residente nell'altro Stato e ne abbia la nazionalità, poiché allora i cespiti divengono imponibili nello Stato di residenza (art. 19).

Nell’art. 22 sono state previste disposizioni volte a disciplinare la tassazione delle attività off-shore connesse all’esplorazione o allo sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino e delle loro risorse naturali: in particolare è stato stabilito che le stesse si considerino svolte attraverso una stabile organizzazione qualora vengano effettuate per un periodo superiore ai trenta giorni nell’arco di dodici mesi.

L’articolo 23 riguarda l’imposizione su redditi diversi da quelli trattati agli articoli precedenti, e stabilisce che di norma gli elementi di reddito di un residente di uno dei due Stati contraenti siano imponibili solo nello Stato di residenza: tuttavia fanno eccezione i redditi provenienti da fonti varie situate nell'altro Stato contraente.

L'articolo 24 concerne la tassazione del patrimonio, la quale, per quanto riguarda i beni immobiliari, avviene nello Stato in cui essi sono localizzati; lo stesso dicasi per i beni mobili facenti parte della stabile organizzazione di un'impresa o della base fissa di un residente di uno Stato contraente, anch'essi imponibili nello Stato ove sono situati. L'opposto si verifica per i beni immobiliari o mobiliari connessi all'esercizio del traffico internazionale aereo o marittimo, sui quali la tassazione patrimoniale può avvenire sono nello Stato ove risiede l'effettiva direzione d'impresa.

All'articolo 25 vengono definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni: la scelta cade sul credito d'imposta, in accordo con tutte le altre Convenzioni negoziate dall'Italia nella stessa materia.

Agli articoli da 26 a 31 viene anzitutto stabilito il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato. Vengono poi fatti salvi i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in base alle regole generali del diritto internazionale e viene prevista la soluzione per via amichevole delle future controversie in merito alla corretta applicazione della Convenzione. Si prevede, inoltre, lo scambio di informazioni tra le rispettive Autorità, per facilitare l'applicazione dell'accordo, nel rispetto tuttavia delle proprie legislazioni interne, dei limiti da queste posti alla diffusione di tali informazioni, del segreto industriale, commerciale o professionale, nonché del fondamentale interesse del mantenimento dell'ordine pubblico nei due paesi.

Di notevole rilievo l’art. 30, in base al quale le agevolazioni che la Convenzione prevede non verranno applicate se il requisito della residenza che ne è condizione sia stato ottenuto al solo scopo di godere di tali benefici; parimenti, viene espressamente salvaguardata la facoltà di applicare tutte le disposizioni nazionali contro l’evasione e l’elusione fiscale nei confronti di transazioni tra imprese dei due Stati contraenti, se lo scopo di dette transazioni sia accertato essere il perseguimento di benefici non altrimenti reclamabili.

Gli articoli 32 e 33 contengono disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti della Convenzione, la cui durata è illimitata: è prevista tuttavia la facoltà di denuncia dell'accordo da parte di uno Stato contraente, mediante preavviso inoltrato per via diplomatica almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare.


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge consta di quattro articoli, recanti, il primo, l’autorizzazione alla ratifica della Convenzione, il secondo l’ordine di esecuzione ed il quarto l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L’art. 3 reca una norma di copertura finanziaria – e si tratta di una novità per quanto riguarda i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica delle Convenzioni sulle doppie imposizioni -, in quanto, in base alla relazione tecnica che accompagna il disegno di legge in esame come presentato al Senato, è stimata una riduzione di gettito per il fisco italiano. Mentre tale riduzione è stata quantificata dal Governo in 48.000 euro annui a decorrere dal 2007, durante l’esame al Senato tale importo è stato accresciuto a 51.000 euro. Il Senato ha inoltre aggiunto una previsione per la quale il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, evidentemente in relazione al carattere relativamente fluttuante del minor gettito.

La copertura di detti oneri si consegue mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Va peraltro segnalata l’opportunità di un aggiornamento della copertura a decorrere dal 2008.

Il disegno di legge in oggetto, come presentato al Senato, è corredato da un’analisi tecnico-normativa (ATN) – peraltro erroneamente denominata “relazione tecnica” -, dalla quale emergono due profili di interesse: in primo luogo, poiché la Convenzione modifica la potestà impositiva statale quale definita dal diritto nazionale, e dunque – come del resto già illustrato – comporta oneri finanziari, è necessaria l’autorizzazione parlamentare alla ratifica ai sensi dell’art. 80 Cost. In secondo luogo la Convenzione non si pone in contrasto con l’ordinamento comunitario: al contrario, l’ATN rileva “l’opportunità di stipulare accordi in questa materia fra Stati membri dell’Unione…dato l’ancora limitato grado di comunitarizzazione degli aspetti della fiscalità diretta…in virtù del principio di sussidiarietà l’articolo 293 del Trattato” istitutivo delle Comunità europee lascia espressamente agli Stati membri la facoltà di disciplinare la materia fiscale intesa alla eliminazione della doppia imposizione, tramite accordi da stipularsi in ambito bilaterale.

 


Progetto di legge

 


N. 3298

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 12 dicembre 2007 (v. stampato Senato n. 1586)

presentato dal ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

di concerto con il ministro della giustizia

(MASTELLA)

con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

con il ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

con il ministro della pubblica istruzione

(FIORONI)

e con il ministro dell'università e della ricerca

(MUSSI)

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 21 maggio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Roma il 9 dicembre 2004

 

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Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 12 dicembre 2007

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 disegno di legge

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Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 21 maggio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Roma il 9 dicembre 2004.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 32 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 51.000 euro annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi

 

di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


SIWEB

Iter al Senato

 


Progetto di legge

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1586

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(D’ALEMA)

di concerto col Ministro della giustizia

(MASTELLA)

col Ministro dell’economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

col Ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

col Ministro della pubblica istruzione

(FIORONI)

e col Ministro dell’università e della ricerca

(MUSSI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2007

 

 

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Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 21 maggio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Roma il 9 dicembre 2004

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Onorevoli Senatori. – La Convenzione che si sottopone all’approvazione del Parlamento per la relativa procedura di ratifica ed esecuzione si inserisce nel quadro di ampliamento della rete convenzionale italiana verso l’area geografica dei Paesi dell’est europeo.

 

    Al riguardo, va sottolineato come la Lettonia, insieme alle altre due Repubbliche baltiche, non abbia mai aderito alla Confederazione di Stati indipendenti (CSI) nata, com’è noto, dalla dissoluzione dell’ex Unione Sovietica. Detta circostanza rendeva, pertanto, dubbia l’applicazione delle norme convenzionali del trattato fra Italia ed URSS, trattato peraltro non più rispondente alle mutate situazioni politico-economiche e perciò destinato ad essere sostituito anche per tutti i Paesi della CSI.

    I Paesi in questione sono caratterizzati da mercati con grandi potenzialità di espansione verso i quali sono fortemente indirizzati gli interessi degli operatori economici italiani. In particolare, numerose sono le piccole e medie imprese italiane alla ricerca di nuovi sbocchi in quei mercati e rilevante è l’interesse per le attività nel settore petrolifero.

    In tale ambito, è sorta l’esigenza di creare un quadro giuridico di riferimento per gli operatori economici italiani operanti in Lettonia competitivo e non discriminatorio, rispetto agli operatori stranieri i cui Governi hanno già stipulato con il Paese analoghe convenzioni, considerato inoltre che dal lº maggio 2004 la Lettonia è Stato membro dell’Unione europea.

    Naturalmente, sembra superfluo sottolineare i positivi risvolti che conseguiranno all’applicazione dell’Accordo anche per il fisco italiano, il quale vedrà accresciuto dallo strumento convenzionale l’ambito della propria potestà di imposizione.

    La struttura convenzionale si rifà allo schema base degli accordi di specie, riconosciuto internazionalmente a livello di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

    La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita dalle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

    Quanto alla sfera oggettiva di applicazione, essa riguarda le imposte sul reddito e sul patrimonio in vigore nei due Paesi al momento della stipula dell’Accordo.

    Pertanto, tra le imposte specificamente considerate, figuravano per l’Italia all’articolo 2, paragrafo 3, lettera b-(iii), l’IRPEF, l’IRPEG e 1’imposta sul patrimonio netto delle imprese.

    Con lo Scambio di Note del 9 dicembre 2004, tuttavia, si sono modificate alcune disposizioni contenute nella Convenzione tra Italia e Lettonia per evitare le doppie imposizioni al fine di tenere conto delle modifiche nel frattempo intervenute nel sistema fiscale italiano.

    Con il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con effetto dal 1º gennaio 1998, è stata infatti abrogata l’imposta sul patrimonio netto delle imprese; pertanto, nello Scambio di Note in esame è stata convenuta l’eliminazione di detta imposta dall’elenco delle imposte italiane nel testo dell’Accordo.

    Inoltre, poiché la Convenzione si applica anche alle imposte patrimoniali e considerato che, con l’eliminazione di detta imposta, è venuta meno in Italia l’imposizione sul patrimonio, di ciò si è tenuto conto, relativamente ai metodi per evitare le doppie imposizioni di cui all’articolo 25, con l’inserimento nel Protocollo della Convenzione di una disposizione con la quale si garantisce l’applicazione dell’Accordo ad eventuali imposte patrimoniali che venissero in futuro introdotte in Italia.

    Per quanto concerne le imposte considerate per l’Italia nel citato articolo 2, si fa presente che le disposizioni convenzionali si applicano anche alla «imposta sul reddito delle società» che, in seguito alle modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportate con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è stata sostituita dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche. Infatti, la specifica disposizione di cui all’articolo 2, paragrafo 4 del testo della Convenzione prevede l’applicabilità dell’Accordo anche alle imposte di natura identica o analoga istituite dopo la data della stipula della Convenzione stessa in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Inoltre, si fa presente che la variazione comporta una modifica solo nella traduzione in lingua italiana, poiché la denominazione dell’imposta in inglese rimane invariata: «the corporate income tax».

    In ordine alla disciplina della stabile organizzazione di cui all’articolo 5, è stata seguita nella sostanza, come in genere per gli altri accordi di specie sinora stipulati dal nostro Paese, la formulazione OCSE del 1963, sotto l’aspetto probatorio più conveniente per le Amministrazioni fiscali in quanto, considerando le fattispecie esemplificate «a priori» delle stabili organizzazioni, comporta che l’onere di provare l’assenza dei redditi riferibili alla stabile organizzazione sia a carico del contribuente. È stato, altresì, previsto che un cantiere di costruzione o di montaggio sia considerato come stabile organizzazione qualora oltrepassi il termine di durata di nove mesi, con ciò accordando un termine di durata inferiore a quello negoziato nella maggior parte degli Accordi della specie. Pertanto, allo scopo di dotare il nostro Paese degli strumenti normativi adatti a non subire nel futuro posizioni discriminatorie, è stata formulata una norma (lettera (b) del Protocollo aggiuntivo che costituisce parte integrante della predetta Convenzione) che prevede la riapertura delle trattative qualora la Lettonia accordi ad un altro Stato membro dell’OCSE condizioni più favorevoli di quelle stipulate con l’Italia.

    La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) spetta in via prioritaria al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per i redditi d’impresa (articolo 7), è attribuito il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell’impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell’altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. In tale ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare i redditi realizzati sul suo territorio mediante tale stabile organizzazione.

    Una deroga a tale criterio è costituita – analogamente a quanto previsto da tutti gli accordi della specie – dal trattamento riservato agli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima od aerea (articolo 8), i quali sono tassati esclusivamente nel Paese cui appartiene l’impresa di navigazione.

    Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi, interessi e canoni (royalties) è caratterizzato dalla previsione della tassazione definitiva di tali redditi nel Paese di residenza del beneficiario e dalla concorrente facoltà accordata allo Stato da cui essi provengono di prelevare un’imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti dall’Accordo (articoli 10, 11 e 12).

    I limiti entro i quali lo Stato della fonte può prelevare la propria imposta sono così determinati:

 

        a) per i dividendi (articolo 10):

            5 per cento dell’ammontare lordo, per partecipazioni di almeno il 10 per cento al capitale della società erogante;

 

            15 per cento dell’ammontare lordo in tutti gli altri casi;

 

        b) per gli interessi (articolo 11):

            il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi;

        c) per i canoni (articolo 12):

            5 per cento dell’ammontare lordo dei canoni pagati per l’uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;

 

            10 per cento in tutti gli altri casi.

 

    Le previsioni contenute nell’articolo 12 sono state corredate da una «clausola della nazione più favorita», inserita nel Protocollo alla lettera (j), in cui la Lettonia si impegna ad estendere il trattamento più favorevole relativamente alla definizione di royalties, e alla misura delle aliquote.

 

    Per quanto concerne il trattamento dei «capital gains» (articolo 13), il criterio di tassazione adottato è quello raccomandato dall’OCSE e, a grandi linee, prevede la tassabilità dei redditi in questione:

 

        –  nel Paese in cui sono situati i beni ai sensi della Convenzione, è riconosciuta la qualificazione di «beni immobili», se trattasi di plusvalenze relative a detti beni;

 

        –  nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa;

        –  esclusivamente nel Paese di residenza del cedente, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili;

        –  esclusivamente nel Paese di residenza del cedente in tutti gli altri casi.

 

    Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall’esercizio di una professione indipendente o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto nello Stato di residenza a meno che il residente non disponga abitualmente, nell’altro Stato contraente, di una base fissa per l’esercizio delle sue attività (articolo 14).

 

    Ai sensi dell’articolo 15, i redditi di lavoro subordinato sono imponibili solo nel Paese di residenza del lavoratore nel caso in cui vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

 

        –  permanenza inferiore ai 183 giorni in un periodo di dodici mesi nello Stato di prestazione dell’attività;

 

        –  datore di lavoro non residente nello Stato di prestazione dell’attività;

        –  onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa nello Stato di prestazione dell’attività.

 

    Altrimenti detti redditi restano imponibili nel Paese di prestazione dell’attività.

 

    L’articolo 16 prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza nel Paese di residenza della società che li corrisponde, mentre l’articolo 17 stabilisce per i redditi di artisti e sportivi la loro imponibilità nel Paese di prestazione dell’attività.

    Le pensioni di natura privata e le altre remunerazioni analoghe (articolo 18) sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario, mentre sia le remunerazioni che le pensioni aventi natura pubblica (articolo 19), sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono detti redditi. Tuttavia, le remunerazioni diverse dalle pensioni sono imponibili nell’altro Stato qualora i servizi siano resi in detto Stato, la persona fisica sia ivi residente ed abbia la nazionalità di detto Stato, ovvero non sia divenuta residente dell’altro Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

    L’articolo 20 (professori e ricercatori) esenta le relative remunerazioni nel Paese di prestazione dell’attività per permanenze inferiori a due anni, mentre tale limitazione non viene presa in considerazione nel caso di somme ricevute da fonti situate al di fuori di detto Paese da studenti o apprendisti (articolo 21).

    Nell’articolo 22 sono state previste, analogamente a quanto stabilito nelle Convenzioni con la Lituania e la Danimarca, alcune disposizioni particolari allo scopo di disciplinare la tassazione delle attività off-shore connesse all’esplorazione o allo sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino e delle loro risorse naturali. In considerazione della rilevanza delle attività in questione è stato previsto che le stesse si considerino svolte attraverso una stabile organizzazione qualora vengano effettuate per un periodo superiore ai trenta giorni nell’arco di dodici mesi.

    I redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione (articolo 23), sono imponibili nello Stato di residenza del percipiente con l’eccezione prevista dal paragrafo 2, ai sensi del quale gli elementi di reddito ivi contemplati sono imponibili nell’altro Stato contraente.

    Relativamente al patrimonio (articolo 24) è stato previsto quanto segue:

 

        –  i beni immobili sono imponibili nello Stato ove sono situati;

 

        –  i beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione o base fissa sono imponibili nello Stato in cui queste sono situate;

        –  le navi e gli aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato dell’impresa alla quale appartengono;

        –  tutti gli altri elementi patrimoniali sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del possessore.

 

    Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale (articolo 25) che può emergere in dipendenza del riconoscimento convenzionale di un concorrente diritto di imposizione a favore dei due Stati contraenti, la relativa clausola prevede per entrambi i Paesi quello dell’imputazione ordinaria (o del tax credit).

 

    Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione (articolo 26), alla procedura amichevole (articolo 27) ed alla scambio di informazioni (articolo 28) risultano formulate sostanzialmente in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della specie conclusi dal nostro Paese.

    È stata infine inserita all’articolo 30 una disposizione che consenta la limitazione dei benefici convenzionali al fine di contrastare eventuali abusi del Trattato.

    La Convenzione è stata corredata da un Protocollo interpretativo ed integrativo della stessa.

    Così delineati i tratti rilevanti della Convenzione di cui trattasi, resta da segnalare che la sua entrata in vigore avverrà alla data dello scambio degli strumenti di ratifica, mentre l’efficacia delle sue disposizioni decorrerà dal gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui la Convenzione stessa entrerà in vigore.

 

 

 

 

 



 

 

Riflessi fiscali e di gettito in seguito all’introduzione della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposizione sul reddito e sul capitale e al fine di prevenire le evasioni fiscali

1. Premessa

 

        In via preliminare occorre sottolineare che la Lettonia a differenza di altri Stati della ex URSS tra i quali l’Ucraina, l’Uzbekistan ed altri, non ha riconosciuto l’efficacia nei propri confronti del Trattato contro le doppie imposizioni stipulate dall’URSS.

 

        Invero, lo Stato della Lettonia non ha aderito alla dichiarazione di Alma Ata del 21 dicembre 1991 istitutiva della comunità di Stati indipendenti; invero, la Lettonia non si è mai dichiarata «successore» dell’ex URSS, pertanto la Convenzione da quest’ultimo Stato stipulata (ad esempio si confronti la Convenzione tra l’Italia e l’Unione sovietica, stipulata a Roma il 26 febbraio 1985 e ratificata ai sensi della legge 19 luglio 1988, n. 311) non risulta applicabile.

        Ciò premesso, la Convenzione tra l’Italia e la Lettonia, firmata a Riga il 21 maggio 1997 (di seguito per brevità «la Convenzione») ha il proprio campo di applicazione limitato all’imposizione sui redditi (IRPEF e IRES) per quanto riguarda l’imposta italiana.

        La Convenzione considera, come imposte sul reddito e sul patrimonio, le somme detratte dal reddito e dal patrimonio complessivo, ivi compresi gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili ed immobili, le imposte sugli stipendi, i salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori realizzati.

        La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita dalle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

        Quanto alla sfera oggettiva di applicazione le imposte considerate per la Repubblica italiana sono:

 

            l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

 

            l’imposta sul reddito delle società (IRES)

 

        Va precisato che per effettuare le valutazioni sui riflessi fiscali della convenzione in esame, i dati utilizzati sono stati rilevati sulla base dei dati disponibili per gli anni d’imposta 2000 e 2001 provenienti dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d’imposta Modelli 770/2001 e 770/2002.

 

* * *

 

Art. 7 – Utili delle imprese.

 

        Per utile d’impresa s’intende qualsiasi reddito derivante dall’esercizio dell’attività d’impresa.

 

        Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, fatto salvo il caso in cui l’impresa medesima svolge attività nell’altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in questa ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare i redditi realizzati sul proprio territorio mediante tale stabile organizzazione. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione, secondo la Convenzione, le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa organizzazione come spese di direzione, personale e spese generali di amministrazione.

        Infine, la disposizione contenuta nell’articolo 7 assume un connotato residuale nell’ambito della convenzione in quanto, in base al paragrafo 7 della medesima norma, se l’utile dell’impresa comprende elementi di reddito considerati separatamente da altri articoli della Convenzione si dovranno applicare questi ultimi.

        La norma convenzionale sancisce il principio – codificato, peraltro, anche nel nostro ordinamento all’articolo 23, comma 2, lettera e), del nuovo testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) –, in forza del quale gli utili d’impresa sono imponibili soltanto nello stato di residenza dell’impresa stessa.

        Tuttavia, se questa svolge una sua attività nell’altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione sono imponibili anche nell’altro Stato.

        Da questo punto di vista, pertanto, la disposizione non dovrebbe determinare alcuna variazione di gettito.

 

        Da altro punto di vista, l’introduzione del principio di imponibilità degli utili esclusivamente nello stato di residenza dell’impresa, determina l’inapplicabilità della disciplina risultante dal combinato disposto degli articoli 23 del TUIR e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In particolare, l’articolo 23, comma 2, del TUIR stabilisce che indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d) e f) comma 1 della medesima disposizione, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti ... (lettera d) i compensi conseguiti da imprese, società od enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.

 

        In sostanza, la citata disposizione introduce, tra l’altro, una presunzione assoluta di tassazione in Italia dei redditi per prestazioni artistiche e professionali svolte nel nostro Paese per conto di imprese, società ed enti lettoni, se i relativi compensi sono corrisposti da soggetti residenti in Italia (cosiddetto principio del trattamento isolato dei singoli redditi prodotti nel territorio dello Stato da imprese non residenti senza stabile organizzazione in Italia). Più precisamente, in base a questa disposizione il presupposto di territorialità del reddito viene svincolato dalla natura che il reddito può assumere in relazione all’attività svolta dal percipiente, per essere invece considerato secondo la sua natura reddituale intrinseca. Per questo motivo le prestazioni artistiche e professionali di non residenti sono attratte a tassazione in Italia anche se qualificate dal soggetto non residente come redditi d’impresa.

        E la richiamata previsione dell’articolo 25, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, risulta coerente con tale impostazione laddove prevede l’applicazione della ritenuta del 30 per cento sui compensi per prestazioni artistiche e professionali, anche quando sono effettuate nell’esercizio di imprese.

        Sul punto, l’introduzione della disciplina convenzionale dell’articolo 7 in commento, in quanto più favorevole, precluderebbe la possibilità di continuare ad applicare la ritenuta di cui al citato articolo 25 in tutti i casi, sopra descritti, di percezione dei compensi da parte di imprese lettoni prive di stabile organizzazione in Italia.

        Dalla rilevazione dei dati presenti nella sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi del Modello 770/2002 relativo all’anno d’imposta 2001 si rilevano somme corrisposte a soggetti residenti in Lettonia riconducibili tra le prestazioni artistiche o professionali per complessivi 57.000 euro, articolo 53 del TUIR e potenzialmente soggette all’articolo 7 della presente Convenzione, e ritenute applicate per circa 13.000 euro. In via prudenziale si ipotizza che la perdita di gettito sia relativa all’intero ammontare di ritenute effettuate, ipotizzando in tale modo che tutti i redditi conseguiti siano stati conseguiti in assenza di una stabile organizzazione.

 

        Incidenza sul gettito: Diminuzione del gettito prudenziale di circa 13.000 euro.

 

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Art. 8 – Navigazione marittima ed aerea.

 

        In linea con quanto raccomandato in ambito di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell’impresa di navigazione.

 

        La norma, pur contrastando con quanto stabilito nell’articolo 73, comma 3, del TUIR, che considera residenti, ai fini IRES, le società od enti che hanno in Italia la propria sede legale, non dovrebbe necessariamente determinare una diminuzione di gettito, risultando applicabile anche alle imprese di navigazione il principio di tassazione del reddito d’impresa derivante da attività esercitate in Italia mediante una stabile organizzazione.

 

        Si ritiene quindi che non si verificherà alcuna variazione di gettito.

        Incidenza sul gettito: Non rilevante.

 

*  *  *

 

 

 

 

 

Art. 9 – Imprese associate.

 

        Nell’ambito della disciplina convenzionale relativamente ai redditi delle imprese associate, la disposizione detta criteri di carattere generale in tema di trasferimenti commerciali o finanziari tra esse.

        L’introduzione di tali disposizioni convenzionali non dovrebbe, in definitiva, generare significative contrazioni della base imponibile ai fini delle imposte dirette.

        Incidenza sul gettito: Non rilevante.

 

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Art. 10 – Dividendi.

 

        La convenzione prevede che i dividendi siano trattati in modo tale che i redditi derivanti siano tassati nel Paese di residenza del beneficiario. Altresì la disciplina convenzionale prevede la possibilità per lo Stato di provenienza, la potestà di prelevare un’imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti dall’Accordo.

 

        Tale facoltà è stabilita in due aliquote fiscali di trattenuta del 5 per cento e del 15 per cento.

        La ritenuta del 5 per cento è accordata agli importi relativi a dividendi se l’effettivo beneficiario è una società che ha detenuto almeno il 10 per cento della società che distribuisce i dividendi.

        L’aliquota del 15 per cento è applicabile a tutti gli altri casi riguardanti importi relativi a dividendi.

        Le modalità di applicazione entro tale limite saranno stabilite di comune accordo tra gli Stati contraenti.

        Tuttavia le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non saranno ritenute applicabili nel caso in cui il soggetto percipiente eserciti un’attività nello Stato contraente da cui provengono i dividendi previa base fissa o stabile organizzazione o un’attività indipendente e i dividendi sono ricollegabili a tali attività, in tale caso la disciplina convenzionale prevede che la tassazione sia effettuata nello Stato di provenienza degli importi.

        Dai dati in possesso presso l’Anagrafe tributaria non risultano, per l’anno d’imposta 2001 (Modello 770/2002, quadro SK), somme corrisposte a soggetti residenti in Lettonia per i quali il sostituto d’imposta abbia dichiarato dividendi distribuiti.

 

        Incidenza sul gettito: Diminuzione di gettito non rilevante.

 

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Art. 11 – Interessi.

 

        Per il trattamento degli interessi, la disciplina convenzionale prevede che la tassazione definitiva di tali redditi sia disposta nel Paese di residenza del beneficiario effettivo, eccetto il caso in cui il soggetto percipiente eserciti, nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, in tal caso gli interessi, se sono ricollegabili ad esse, sono imponibili nello Stato della fonte dei redditi secondo la propria legislazione vigente.

 

        Tuttavia, il paragrafo prevede la possibilità per lo Stato di provenienza degli interessi di applicare un’imposta su tali importi, limitata al 10 per cento dell’ammontare lordo complessivo degli importi in questione, se la persona che percepisce tali interessi ne è l’effettivo beneficiario.

        Dall’esame delle informazioni disponibili per l’anno d’imposta 2001 (Modello 770/2002, quadro SF) risultano circa 101.000 euro corrisposti a soggetti residenti in Lettonia relativi quasi interamente ad interessi su conti correnti bancari o postali, i quali per disciplina interna non sono assoggettati ad alcuna ritenuta.

 

        In definitiva, si ritiene che l’entrata in vigore del testo convenzionale – non incidendo sul regime di detassazione interno – non dovrebbe determinare alcuna variazione in termini di gettito.

        Incidenza sul gettito: Diminuzione del gettito stimata non significativa.

 

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Art. 12 – I canoni.

 

        Il principio che sottintende il trattamento convenzionale dei canoni (royalties) secondo gli accordi prevede la tassazione dei canoni presso lo Stato di residenza del beneficiario se il residente ne è l’effettivo beneficiario, fatto salvo il caso in cui questi svolga un’attività nell’altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o previa base fissa, in tal caso il potere impositivo spetta alla Stato di provenienza dei canoni se e solo se il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad essa.

 

        Tuttavia il paragrafo 2 dell’articolo in esame prevede la possibilità per lo Stato di provenienza dei redditi di applicare un prelievo tributario entro limiti quantitativi espressamente individuati dalla Convenzione.

        Tale facoltà è stabilita in due aliquote fiscali di trattenuta del 5 per cento e del 10 per cento.

        La ritenuta del 5 per cento è accordata ai canoni pagati per l’uso di attrezzature industriali.

        L’aliquota del 10 per cento è applicabile a tutti gli altri casi riguardanti importi relativi canoni.

        Le modalità di applicazione entro tale limite saranno stabilite di comune accordo tra gli Stati contraenti.

        Tale imposta, inoltre, secondo la convenzione, deve essere applicata all’ammontare lordo dei redditi corrisposti.

        La ritenuta attualmente operabile sui redditi derivanti dall’utilizzazione di opere d’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa, ecc., è pari al 30 per cento sulla parte imponibile di tali compensi (ammontare lordo dei compensi abbattuti del 25 per cento forfetario a titolo di spese sostenute). Non potendo, in base alla convenzione l’imposta italiana eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei canoni, la disciplina risulta più favorevole e quindi potrebbe teoricamente ridursi l’ammontare delle ritenute.

        Dai dati disponibili presso l’Anagrafe tributaria per l’anno d’imposta 2001 (Modello 770/2002, sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) non risultano redditi riconducibili a canoni percepiti da residenti in Lettonia da parte di sostituti italiani.

 

        Pertanto si ritiene che la possibile diminuzione di gettito conseguente l’applicazione delle aliquote convenzionali del 5 per cento e del 10 per cento non siano significative.

Incidenza sul gettito: Diminuzione del gettito stimata non rilevante.

 

*  *  *

 

Art. 13 – Utili di capitale

 

        Per quanto concerne il trattamento dei «capital gains», il criterio di tassazione adottato è quello raccomandato dall’OCSE e prevede la tassabilità dei redditi in questione:

 

            nel Paese in cui sono situati i beni cui, ai sensi della Convenzione, è riconosciuta la qualificazione di «beni immobili», se trattasi di plusvalenze relative a detti beni;

 

            nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, o la base fissa, di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente, per l’esercizio di una professione, se si tratta di plusvalenze relative ai beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa;

            esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell’impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili;

            esclusivamente nel Paese di residenza del cedente in tutti gli altri casi.

 

        Per effetto dell’entrata in vigore delle norme convenzionali, ferme restando le esclusioni ed esenzioni già previste nella disciplina interna vigente, l’Italia non potrebbe assoggettare a tassazione i seguenti redditi prodotti da soggetti residenti in Lettonia:

            plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate in società residenti, articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR soggette ad imposta sostitutiva del 27 per cento;

 

            plusvalenze da cessione di partecipazioni in società residenti non qualificate e non negoziate in mercati regolamentati (articolo 67, comma 1, lettera c-bis, del TUIR ad eccezione di quelle quotate, le quali sono escluse da imposizione), soggette ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento;

            cessioni di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sempre che essi non siano negoziati in mercati regolamentati;

            plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa non negoziati in mercati regolamentati (articolo 67, comma 1, lettera c-ter, del TUIR ad eccezione di quelli quotati) quali ad esempio, titoli obbligazionari e cambiali finanziarie, soggette ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento;

            plusvalenze su contratti derivati conclusi fuori dai mercati regolamentati (articolo 67, comma 1, lettere c-quater e c-quinquies, TUIR) soggette ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento.

 

        In base ai dati disponibili per l’anno d’imposta 2001 (Modello 770/2002, quadro SO) risultano importi corrisposti di tale natura pari a circa 147.000 euro.

 

        In ordine alla quantificazione della possibile perdita di gettito non è possibile fornire dati puntuali a causa della irreperibilità di indicazioni circa la natura dell’investimento e all’ammontare delle ritenute effettuate e l’imposta sostitutiva applicata alle plusvalenze realizzate.

        L’introduzione di tali disposizioni convenzionali non dovrebbe, in definitiva, generare significative contrazioni della base imponibile ai fini delle imposte dirette.

 

        Incidenza sul gettito: Non rilevante.

 

*  *  *

 

Art. 14 – Professioni indipendenti.

 

        Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall’esercizio di una professione indipendente prevede che per aversi la tassabilità di tali redditi esclusivamente nel Paese di prestazione dell’attività viene considerato il criterio della base fissa e/o il periodo di permanenza nello Stato da cui provengono i redditi (l’imposizione fiscale può essere esercitata se il soggetto risiede nello Stato di provenienza dei redditi per un periodo superiore a 183 giorni per l’anno fiscale considerato), altrimenti il reddito è tassato nel Paese di residenza.

 

        Per quanto concerne l’ambito della categoria si ritiene speculare a quella disciplinata nell’articolo 53 del TUIR (redditi di lavoro autonomo).

        Va rilevato che la modalità di tassazione per compensi erogati a non residenti prevede una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 30 per cento (articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 relativo alla ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi).

        La normativa convenzionale, prevedendo la tassazione nel Paese di residenza, dovrebbe teoricamente causare una perdita di gettito, ma la considerazione dell’accettazione del principio della imputabilità alla base fissa dei compensi erogati a residenti in Lettonia dovrebbe limitare tale perdita.

        I dati desunti dal Modello 770/2002 (sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) indicano un ammontare complessivo per tali redditi pari a circa 113.000 euro e ritenute complessive applicate per un importo di circa 32.000 euro; di questi si assume che circa il 50 per cento dovrebbe essere interessato dalla disciplina convenzionale in argomento per un ammontare di ritenute prelevate pari a 16.000 euro.

 

        Si potrebbe ritenere, prudenzialmente, nel caso in cui i soggetti percepenti dovessero ricadere nella disciplina più favorevole, che la perdita di gettito possa ammontare a circa 16.000 euro.

        Incidenza sul gettito: Diminuzione del gettito ipotizzata di circa 16.000 euro.

 

*  *  *

 

Art. 15 – Lavoro subordinato

 

        Per quanto concerne le remunerazioni (in denaro e in natura) per lavoro subordinato, la norma convenzionale fissa il principio generale della tassazione nello Stato in cui è svolto effettivamente l’impiego. L’articolo introduce anche una deroga a questa regola generale, che è rivolta a disciplinare principalmente i casi in cui l’azienda invia personale all’estero. La permanenza all’estero di questo personale è normalmente breve e quindi, per facilitare tali situazioni, viene escluso qualsiasi potere impositivo da parte del Paese ospite a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:

 

            a) della permanenza nell’altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell’anno fiscale;

 

            b) del pagamento delle remunerazioni da, o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato;

            c) dell’onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

 

        In base alla disciplina convenzionale quindi opera il principio della tassazione concorrente, ferma restando la tassazione definitiva nello Stato di residenza del prestatore di lavoro. In particolare per i soggetti residenti in Italia continuerà ad operare il principio di tassazione mondiale, mentre per i lavoratori che non possono essere considerati residenti in Italia in base all’articolo 2 del TUIR e/o alla disciplina convenzionale, l’imposizione in Italia è limitata ai redditi ivi prodotti.

 

        Per i redditi di lavoro dipendente non si dovrebbero apprezzare quindi significative variazioni di gettito.

        Un problema semmai si pone con riguardo ai compensi per le ex collaborazioni coordinate e continuative che in base all’articolo 23, comma 2, del TUIR si considerano prodotti nel territorio dello Stato se corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni, nel territorio dello Stato, di soggetti non residenti. Come si può notare, in base alla normativa interna il compenso è tassato in Italia a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano materialmente effettuate nel nostro territorio o all’estero. Quando l’attività non è svolta nell’ambito dell’esercizio di una libera professione o di altra attività indipendente di carattere analogo (ad esempio collaborazioni a giornali e riviste svolte da liberi professionisti), a tali redditi si renderà applicabile la disciplina convenzionale.

        Conseguentemente, la tassazione in Italia dei redditi erogati da soggetti residenti a collaboratori non residenti dovrebbe essere limitata alle ipotesi, presumibilmente marginali, in cui l’onere sia posto a carico di una stabile organizzazione in Italia del committente ovvero in cui il collaboratore soggiorni in Italia per un periodo superiore a 183 giorni nell’anno fiscale considerato.

        In base alla normativa convenzionale non potrebbero perciò essere applicate le ritenute corrispondenti nei confronti degli ex collaboratori coordinati e continuativi residenti in Lettonia.

        Per l’anno di imposta 2000 dai dati disponibili presso l’Anagrafe tributaria, Modello 770/2001, quadro SC, non si evidenziano nei confronti di residenti in Lettonia compensi per prestazioni di lavoro subordinato.

 

        Dunque, si ritiene che l’applicazione della disciplina convenzionale non dovrebbe generare variazioni di gettito significative.

        Incidenza sul gettito: Perdita di gettito non rilevante.

 

*  *  *

 

Art. 16 – Compensi e gettoni di presenza.

 

        Per quanto concerne i compensi a soggetti membri di consiglio di amministrazione o qualsiasi altro organismo similare di una società dell’altro Stato contraente il criterio adottato dalla Convenzione prevede la tassazione nello Stato di residenza della società erogante, in quanto si presuppone che l’attività svolta da tali soggetti sia, per la sua peculiare natura, svolta in prevalenza nel luogo di residenza della società.

 

        Di conseguenza, gli amministratori residenti in Italia che ricevono emolumenti da società lettoni vedranno i propri emolumenti tassati nello Stato estero, ma non in via esclusiva posto che la Convenzione non circoscrive la potestà impositiva esclusivamente a favore dello Stato di residenza della società erogante.

        Ciò legittima lo Stato italiano all’applicazione dell’imposta nei confronti di amministratori residenti nel nostro Paese, nonché all’applicazione della ritenuta sugli emolumenti percepiti dai non residenti per le attività effettuate in Italia.

        Dai dati disponibili per l’anno d’imposta 2000 (Modello 770/2001, quadro SC) non si rilevano somme corrisposte a soggetti residenti in Lettonia per redditi di tale natura.

 

        Dunque, si ritiene che l’applicazione della disciplina convenzionale non dovrebbe generare variazioni di gettito significative.

        Incidenza sul gettito: Perdita di gettito non rilevante.

 

*  *  *

 

Art. 17 – Artisti ed atleti

 

        L’articolo stabilisce per i redditi da artisti ed atleti la loro imponibilità nel Paese di prestazione dell’attività, qualunque sia la tipologia di reddito prodotto (lavoro autonomo, lavoro dipendente, impresa) viene considerata in modo unitario e disciplinata, ai fini della tassazione, con il criterio della imponibilità nello Stato in cui le attività sono esercitate. Lo stesso criterio vale anche nel caso in cui i compensi non vengano erogati direttamente all’artista o allo sportivo, ma ad altro soggetto (ad esempio società alla quale lo sportivo sia legato da rapporto di lavoro).

 

        La norma quindi riconosce la potestà impositiva dell’Italia sui redditi derivanti dall’attività esercitata nel nostro Paese da tali soggetti, anche se residenti all’estero, e, comunque non limita il potere di tassazione degli emolumenti percepiti da artisti e sportivi residenti in Italia per attività svolte in Lettonia.

        Dai dati desumibili per l’anno d’imposta 2001 (Modello 770/2002, sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) non si rilevano somme corrisposte a sportivi o artisti residenti in Lettonia e redditi assimilabili a tali attività erogati da sostituti di imposta italiani. Pertanto, si ritiene che non vi sarà alcuna variazione significativa di gettito.

 

        Incidenza sul gettito: Nessuna variazione di gettito.

 

*  *  *

 

Art. 22 – Attività off-shore

 

        La Convenzione, contrariamente ad altre recentemente concluse, contiene una specifica disposizione riguardante le cosiddette attività off-shore ovvero la presenza di una stabile organizzazione nel caso di iniziative imprenditoriali italiane svolte sulla parte lettone della Piattaforma continentale.

 

        L’articolo 22 della Convenzione, derogando la disciplina individuata dai precedenti articoli da 4 a 21, con riferimento alla tassazione delle attività off-shore connesse all’esplorazione ovvero allo sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino delle loro risorse naturali, stabilisce che la società ovvero ogni altra associazione di persone di uno Stato contraente che svolge sulla porzione della Piattaforma continentale dell’altro Stato contraente attività di esplorazione o di sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino configura la presenza di una stabile organizzazione in tale ultimo Stato.

        L’articolo 22, paragrafo 3, della Convenzione precisa, altresì, che la sussistenza di una stabile organizzazione è condizionata all’ipotesi in cui l’attività in esame sia svolta per un periodo superiore a trenta giorni totali nell’arco di dodici mesi.

        Preliminarmente a qualsiasi riflessione di tipo interpretativo tesa ad individuare la dimensione applicativa della disposizione in esame, occorre precisare che dai dati e dalle informazioni disponibili per l’anno 2001 dai modelli di dichiarazione UNICO società di capitali 2002 non emergono redditi conseguiti da soggetti italiani e derivanti dalle richiamate attività di esplorazione, sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino, nonché dal trasporto di approvvigionamenti o dall’esercizio di rimorchiatori o di altri natanti ausiliari alle attività di sfruttamento del sottosuolo marino (vedi il paragrafo 4 dell’articolo 22 della Convenzione).

        Altresì, non risulta disponibile alcuna informazione riguardante la cessione di diritti di esplorazioni o di sfruttamento da parte di un residente italiano limitatamente a concessioni ricevute dallo Stato della Lettonia (vedi il paragrafo 6 dell’articolo 22 della Convenzione).

        Da ciò consegue che l’entrata in vigore della disciplina convenzionale non dovrebbe determinare alcuna variazione in termini di gettito.

 

        Incidenza sul gettito: Nessuna variazione di gettito.

 

*  *  *

 

Art. 23 – Altri redditi

 

        La norma convenzionale stabilisce che agli elementi di reddito non trattati negli altri articoli della Convenzione si applica il criterio di tassazione esclusivamente in funzione del luogo di residenza del soggetto che ha realizzato il reddito o in base al criterio della base fissa o della stabile organizzazione.

 

        L’applicazione della norma potrebbe portare ad una diminuzione di gettito con riguardo alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da soggetti residenti in Lettonia (sempre che non rientrino tra le prestazioni professionali disciplinate dall’articolo 14 della presente Convenzione), prestazioni che, in base alla disciplina interna, sono assoggettate alla ritenuta in Italia, come redditi diversi, se derivano da attività svolte nel territorio dello Stato.

        Sostituire al luogo di svolgimento dell’attività quello di residenza potrebbe in concreto impedire il prelievo alla fonte da parte dello Stato italiano, il che si tradurrebbe in un minor gettito.

        I dati disponibili per l’anno d’imposta 2001 (Modelli 770/2002, sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) evidenziano un ammontare di redditi da prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e importi relativi ad altri redditi diversi per un importo lordo complessivo corrisposto di 65.000 euro e ritenute per circa 19.000 euro.

 

        Si ritiene, quindi, che l’applicazione della disciplina convenzionale potrebbe apportare una diminuzione di gettito prudenziale di circa 19.000 euro.

        Incidenza sul gettito: Diminuzione del gettito stimata di circa 19.000 euro.

 

Conclusioni.

 

        Dall’analisi complessiva dell’articolato in questione, si rilevano alcuni effetti negativi di gettito, i quali, in considerazione della scarsa entità degli importi stimati, si ritiene non abbiano significativa rilevanza in termini di incidenza sul bilancio dello Stato.

 

 

 

Relazione tecnica

 

1) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

 

a) Necessità dell’intervento normativo

 

        La necessità di procedere alla stipula di un Accordo per evitare le doppie imposizioni deriva dall’esigenza di disciplinare gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche tra l’Italia e la Lettonia, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione, nonché per prevenire le evasioni fiscali.

 

        La necessità di procedere allo Scambio di Note correttivo dell’Accordo deriva dall’esigenza di tenere conto dell’abolizione nell’ordinamento fiscale italiano dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, la quale figurava nell’elenco delle imposte italiane di cui all’articolo 2 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni, fatta a Riga il 21 maggio 1997.

 

b) Analisi del quadro normativo

 

        Per quanto concerne l’Italia, la Convenzione riguarda, come indicato dall’articolo 2, paragrafo 3, lettera (b), l’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al titolo I del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e l’imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui al titolo II del medesimo testo unico, testo normativo in vigore alla data della stipula della Convenzione in esame. La Convenzione di cui trattasi, firmata il 21 maggio 1997, ricomprendeva, inoltre, fra le imposte considerate (lettera (b)-(iii) del citato paragrafo 3 dell’articolo 2), l’imposta sul patrimonio netto delle imprese.

 

        Considerato che detta imposta non esiste più nell’ordinamento giuridico del nostro Paese, in quanto abrogata con decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con effetto dal 1º gennaio 1998, se ne è ritenuta opportuna l’eliminazione dal testo dell’Accordo mediante uno Scambio di Note attuato attraverso i canali diplomatici.

        Inoltre, atteso che la Convenzione si applica anche alle imposte patrimoniali e considerato che con l’eliminazione di detta imposta è venuta meno in Italia l’imposizione sul patrimonio, di ciò è stato necessario tenere conto, relativamente ai metodi per evitare le doppie imposizioni, di cui all’articolo 25, con l’inserimento nel Protocollo della Convenzione di una disposizione con la quale viene garantita l’applicazione dell’Accordo ad eventuali imposte patrimoniali che in futuro venissero introdotte dall’Italia.

        Per quanto concerne le imposte considerate per l’Italia nel citato articolo 2, si fa presente che le disposizioni convenzionali si applicano anche alla «imposta sul reddito delle società» che, in seguito alle modifiche al TUIR apportate con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è stata sostituita dalla «imposta sul reddito delle persone giuridiche». Infatti, la specifica disposizione di cui all’articolo 2, paragrafo 4, della Convenzione prevede l’applicabilità dell’Accordo anche alle imposte di natura identica o analoga istituite dopo la data della stipula della Convenzione stessa in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Inoltre, si fa presente che la variazione comporta una modifica solo nella traduzione in lingua italiana, poiché la denominazione dell’imposta in inglese rimane invariata: «the corporate income tax».

 

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

 

        In forza del richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale patrizio dall’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall’articolo 169 del TUIR, le disposizioni del Patto internazionale in questione e del relativo Scambio di Note correttivo – al pari di quelle contenute nelle altre Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall’Italia – modificano la potestà impositiva del nostro Paese in relazione a quanto previsto dalle leggi vigenti.

 

        Ciò comporta la necessità di autorizzazione parlamentare alla ratifica e non anche la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento all’ordinamento interno.

 

d)  Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario

 

        L’Accordo internazionale in esame non si differenzia, se non in alcuni aspetti derivanti dalla particolarità dei sistemi fiscali di Italia e Lettonia, dall’attuale Modello OCSE.

 

        Su tale Modello sono infatti basati tutti i nuovi accordi di specie stipulati dall’Italia, le cui disposizioni non contrastano con le norme comunitarie.

        D’altra parte, il modello di convenzione per evitare le doppie imposizioni curato ed aggiornato dall’OCSE nel corso degli anni viene riconosciuto in ambito internazionale, ispirando così la generalità delle Convenzioni bilaterali della specie stipulati da tutti gli Stati membri dell’Unione europea.

        Inoltre, l’Accordo base Italia-Lettonia per evitare le doppie imposizioni non include clausole di livello generale della cosiddetta «nazione più favorita»; tale previsione, infatti, inserita nel Protocollo aggiuntivo alla lettera j) riguarda esclusivamente l’applicazione dell’articolo 12 dell’Accordo.

        Per le suddette ragioni si può considerare che l’entrata in vigore della Convenzione tra l’Italia e la Lettonia per evitare le doppie imposizioni, con il relativo Scambio di Note, non abbia alcuna incidenza sull’attuale ordinamento comunitario.

        Per quanto concerne inoltre la necessità, ovvero l’opportunità di stipulare accordi in questa materia fra Stati membri dell’Unione, si rappresenta che, dato l’ancora limitato grado di comunitarizzazione degli aspetti della fiscalità diretta che non incidono sulle quattro libertà fondamentali previste dal Trattato istitutivo della Comunità europea, in virtù del principio di sussidiarietà l’articolo 293 del Trattato medesimo lascia espressamente agli Stati membri la facoltà di disciplinare la materia fiscale intesa alla eliminazione della doppia imposizione, tramite accordi da stipularsi in ambito bilaterale.

 

e)  Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

 

        Le regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente con altri Stati accordi quali quelli in esame, che pertanto sono compatibili con le competenze delle suddette regioni.

 

f)  Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali

 

        Gli accordi internazionali bilaterali non incidono sulle competenze delle regioni e sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali.

 

g)  Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

 

        Ai sensi dell’articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato; inoltre, l’articolo 80 della Costituzione prescrive l’intervento del Parlamento per la ratifica degli Accordi internazionali.

 

        Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l’entrata in vigore della Convenzione italo-lettone per evitare le doppie imposizioni, come del relativo Scambio di Note che ne costituirà parte integrante, è pertanto obbligatoria l’approvazione di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Parlamento.

 

2) Elementi di drafting e linguaggio normativo

 

a)  Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

 

        Le definizioni normative non si discostano nella sostanza da quelle contenute in analoghi strumenti pattizi già in vigore in Italia né dalle formulazioni contenute nel modello OCSE.

 

        Inoltre il paragrafo 2 dell’articolo 3 della Convenzione in esame, cui anche lo Scambio di Note si riferisce, specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione dello Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

 

b)  Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

 

        Al riguardo valgono le considerazioni già svolte alla lettera c) del punto 1).

 

c)  Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

 

        Anche per tale aspetto si rinvia alle considerazioni già svolte alla lettera c) del citato punto 1).

 

d)  Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

 

        Non sono presenti norme abrogative nel testo normativo in esame, in quanto non sono in vigore precedenti Trattati contro le doppie imposizioni tra i due Paesi.

 

 

 

 



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

 

(Autorizzazione alla ratifica)

 

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 21 maggio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Roma il 9 dicembre 2004.

 

Art. 2.

 

(Ordine di esecuzione)

 

    1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 32 della Convenzione stessa.

 

Art. 3.

 

(Copertura finanziaria)

 

    1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 48.000 euro annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 4.

 

(Entrata in vigore)

 

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 (omissis)

 


Esame in sede referente presso la 3ª Commissione
Affari
esteri

 


AFFARI ESTERI (3a)

MARTEDÌ 17 LUGLIO 2007

63a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI 

             Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Craxi.               

 La seduta inizia alle ore 15.

 

IN SEDE REFERENTE

(omissis)

(1586) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 21 maggio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Roma il 9 dicembre 2004

 

(Esame e rinvio)

 

 

 

La relatrice Maria BURANI PROCACCINI (FI) riferisce sul disegno di legge n. 1586, concernente la ratifica della Convenzione con la Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali. In via preliminare, segnala che l'Accordo in esame si inserisce nel quadro della rete convenzionale che l'Italia sta intessendo con l’area geografica dei paesi dell’Est europeo, in via di progressivo ampliamento posto che i paesi in questione sono caratterizzati da mercati con grandi potenzialità di espansione, verso i quali sono fortemente indirizzati gli interessi degli operatori economici italiani. In particolare vi sono numerose piccole e medie imprese italiane alla ricerca di nuovi sbocchi in quei mercati e rilevante è l’interesse per le attività nel settore petrolifero.

 

Tale Convenzione è pertanto volta a realizzare un quadro normativo di riferimento per lo sviluppo delle relazioni economiche con la Repubblica di Lettonia disciplinandone gli aspetti fiscali. Rileva, al riguardo, che la Convenzione mira anche a colmare un vuoto normativo esistente tra i due paesi in materia, posto che la Lettonia, non aderendo alla Comunità degli Stati indipendenti, non ha riconosciuto l'efficacia nei propri confronti del Trattato contro le doppie imposizioni stipulato dall'Italia con l'URSS nel 1985 (ratificato ai sensi della legge n. 311 del 1988). Segnala inoltre che la Convenzione è stata corredata da un Protocollo interpretativo ed integrativo della stessa.

 

Nel merito, osserva che la struttura dell’articolato ricalca i più moderni schemi di convenzione approvati in materia dall’OCSE. In relazione agli aspetti soggettivi, precisa che ai sensi dell’articolo 1, la Convenzione si applica alle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. In proposito segnala l’opportunità di acquisire conferma dal Governo che l’Accordo si applichi sia alla persone fisiche sia alle persone giuridiche.

 

Quanto alla sfera oggettiva di applicazione, le imposte considerate per la Repubblica italiana  sono l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e l’imposta sul reddito delle società (IRES), così come interpretato ai sensi dell'articolo 1, comma 4 in base al quale si considera applicabile l'Accordo alle eventuali nuove imposte o riformulazioni di preesistenti imposte nell'ordinamento.

 

Tra le disposizioni meritevoli di attenzione, riscontra in particolare quelle in tema di redditi  immobiliari, la cui tassazione spetta, ai sensi dell’articolo 6, in via prioritaria al paese in cui sono situati gli immobili, mentre i redditi d’impresa  - di cui all’articolo 7 - sono imponibili soltanto nello Stato in cui ha sede l'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell’altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. In tale ultima ipotesi, lo Stato in cui essa è localizzata ha il potere di tassare i redditi realizzati sul suo territorio mediante tale stabile organizzazione.

 

Quanto a dividendi, interessi e canoni (royalties), la Convenzione prevede che i dividendi siano trattati in modo tale che i redditi derivanti siano tassati nel paese di residenza del beneficiario. La disciplina convenzionale prevede altresì per lo Stato di provenienza la potestà di prelevare un’imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti dall’Accordo agli articoli 10, 11 e 12.

 

Per quanto concerne il trattamento dei redditi da capitale (capital gains), di cui all’articolo 13, il criterio di tassazione adottato è quello raccomandato dall’OCSE, mentre il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall’esercizio di una professione indipendente prevede che, per aversi la tassabilità di tali redditi esclusivamente nel paese di prestazione dell’attività, viene considerato il criterio della base fissa ovvero il periodo di permanenza nello Stato da cui provengono i redditi, altrimenti il reddito è tassato nel paese di residenza (articolo 14).

 

Per i redditi di lavoro subordinato la norma convenzionale fissa il principio generale della tassazione nello Stato in cui è svolto effettivamente l’impiego, salvo le deroghe previste all'articolo 15.

 

Segnala inoltre l'articolo 22, che prevede disposizioni particolari in tema di attività off-shore connesse all’esplorazione o allo sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino e delle loro risorse naturali.

 

Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale che può emergere in dipendenza del riconoscimento convenzionale di un concorrente diritto di imposizione a favore dei due Stati contraenti,  ai sensi dell’articolo 25 si prevede, per entrambi i paesi, quello dell’imputazione ordinaria (o del tax credit). Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione (articolo 26), alla procedura amichevole per la risoluzione di difficoltà inerenti all’applicazione o all’interpretazione dell’Accordo (articolo 27) ed allo scambio di informazioni (articolo 28) risultano formulate sostanzialmente in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della specie conclusi dal nostro Paese.

 

Segnala, poi, la norma di cui all'articolo 30, che disciplina la limitazione dei benefici convenzionali al fine di contrastare eventuali abusi del Trattato.

 

Rileva infine che il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli rispettivamente concernenti l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria - volta a far fronte ai limitati effetti finanziari, pari a 48.000 euro a decorrere dal 2007, derivanti, secondo la relazione tecnica, delle disposizioni sugli utili delle imprese, di cui all’articolo 7, le professioni indipendenti, di cui all’articolo 14, e altre prestazioni di lavoro autonomo, di cui all’articolo 23 - e l'entrata in vigore della legge.

 

In conclusione, propone pertanto di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

 

 

 

Su proposta del presidente DINI - che rileva come l’Accordo in esame, pur essendo basato sul citato modello standardizzato proposto dall’OCSE, sia caratterizzi per varie peculiarità segnalate dalla relatrice – la Commissione conviene infine di rinviare il seguito dell’esame.

 

 

 

 


AFFARI ESTERI (3a)

MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2007

75a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI 

             Interviene il vice ministro degli affari esteri Danieli.       

 La seduta inizia alle ore 16.

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

 

 

(1586) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 21 maggio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Roma il 9 dicembre 2004

 

(Seguito e conclusione dell'esame) 

 

 

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 17 luglio scorso.

 

 

 

Il presidente DINI avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni consultate e che la Commissione può procedere alla conclusione dell’esame del provvedimento in titolo.

 

 

 

La relatrice Maria BURANI PROCACCINI (FI) dà conto dei pareri pervenuti e rileva, in particolare, che la Commissione bilancio ha reso un parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione delle clausole di copertura finanziaria.

 

Illustra pertanto l’emendamento 3.1 (allegato al resoconto della presente seduta) volto a recepire il suddetto parere.

 

 

 

Su proposta del presidente DINI, previa verifica del numero legale, con distinte votazioni, la Commissione approva quindi l’emendamento 3.1 e conferisce mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in esame con le modificazioni testé approvate.

 

 

 

 

 


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 LUGLIO 2007

49a Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE

 

(1586) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 21 maggio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Roma il 9 dicembre 2004

 

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

 

 

 

      Il relatore presidente VILLONE (SDSE) illustra il disegno di legge in titolo, con il quale si ratifica una convenzione con la Repubblica di Lettonia volta a evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e a prevenire le evasioni fiscali. Non rilevando profili problematici di costituzionalità propone di esprimere un parere non ostativo.

 

 

 

            La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

 

 

 


BILANCIO (5a)

MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 2007

107ª Seduta 

Presidenza del Vice Presidente

 

LEGNINI 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Cento.

(omissis)

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 

(1586) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 21 maggio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Roma il 9 dicembre 2004

 

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

 

 

 

Il vice presidente LEGNINI (Ulivo), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento è munito di relazione tecnica recante la stima dei flussi finanziari delle disposizioni previste, sulla base dei dati provenienti dalle dichiarazioni dei redditi degli anni 2000 e 2001 (modello 770/2001 e 770/2002). Segnala poi che, secondo quanto osservato in via di premessa generale dalla nota del Servizio del bilancio, i dati posti a base delle stime indicate risultano risalenti nel tempo, per cui appare necessario acquisire chiarimenti in ordine all’idoneità delle banche dati utilizzate quale sistema di riferimento per la valutazione degli effetti finanziari delle norme, tenuto conto, peraltro, dell’avvenuto ingresso della Lettonia nell’Unione europea, con conseguenze sul piano commerciale, economico e finanziario. In relazione agli aspetti specifici dell’articolato, ritiene necessario acquisire chiarimenti in ordine all’articolo 7 in relazione alla stima degli effetti di perdita di gettito, indicati in 13.000 euro rispetto ai 17.000 profilati nella nota del Servizio del bilancio. Chiarimenti appaiono necessari in ordine all’articolo 8, di cui la relazione tecnica afferma la irrilevanza degli effetti di gettito, occorrendo valutare gli effetti del criterio impositivo introdotto, vale a dire l’esercizio della direzione effettiva dell’impresa di navigazione, invece del criterio della sede legale dell’impresa attualmente previsto dall’articolo 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi. Posto che chiarimenti si rendono necessari, in relazione all’osservazione generale del carattere risalente nel tempo dei dati posti a base delle stime (articoli 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 23), risultano, inoltre, opportuni elementi di approfondimento circa le stime di gettito relative all’articolo 10, in materia di dividendi,  e 12, in materia di canoni, per i quali si fa rinvio alle osservazioni formulate dal Servizio del bilancio. Chiarimenti si rendono necessari in ordine all’articolo 22, in materia di attività off- shore, per il quale la relazione tecnica assume l’assenza di effetti di gettito, posto che tale affermazione risulta basata sull’assenza di redditi di tale categoria derivanti da attività di esplorazione, sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino sulla base delle dichiarazioni Unico 2002 nonché sulla base, secondo quanto affermato in relazione tecnica, dell’assenza di informazioni disponibili riguardanti la cessione di suddetti diritti da parte dello Stato lettone a soggetti residenti in Italia, risultando al riguardo necessario siano forniti dati aggiornati. Infine, segnala che la relazione tecnica nelle conclusioni riferisce effetti negativi di gettito non considerati per la scarsa entità dei medesimi, risultando opportuni al riguardo chiarimenti.

 

 

 

Il sottosegretario CENTO chiede di poter disporre di un tempo aggiuntivo per fornire i necessari chiarimenti.

 

 

 

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

 

 

 

 


BILANCIO (5a)

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 2007

113a Seduta

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

 

 

 

(1586) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 21 maggio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Roma il 9 dicembre 2004

 

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

 

 

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 12 settembre scorso.

 

 

 

Il sottosegretario CASULA dà lettura di una nota del Governo, che deposita agli atti, recante i chiarimenti relativi alle osservazioni emerse in sede di illustrazione del provvedimento. In particolare chiarisce che la somma relativa agli oneri finanziaria conseguenti all’accordo oggetto di ratifica devono essere rideterminati nell’importo di 51 mila euro, da indicare come valutazione di spesa complessiva a decorrere dall’anno 2008, atteso che in relazione all’anno 2007 è da ritenere che il provvedimento non determini effetti finanziari, poiché l’iter parlamentare di approvazione del disegno di legge in esame non si concluderà presumibilmente prima della chiusura del corrente esercizio finanziario. Propone inoltre che all’articolo 3 del disegno di legge sia inserita una clausola di monitoraggio degli oneri ai sensi dell’articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978.

 

 

 

Il presidente MORANDO, attesa la rilevanza dell’intervento di modifica del testo proposto dal Governo, con particolare riferimento alla specificazione degli esercizi finanziari cui riferire gli oneri, propone di rinviare il seguito dell’esame del provvedimento.

 

 

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 


BILANCIO (5a)

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2007

114a Seduta

 

Presidenza del Presidente

 

MORANDO

 

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

 

 

(1586) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 21 maggio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Roma il 9 dicembre 2004

 

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

 

 

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

 

 

 

Il presidente relatore MORANDO (Ulivo) illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo alle seguenti condizioni rese, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione: che all’articolo 3, comma 1, le parole: "pari a 48.000" siano sostituite dalle altre: "valutati in 51.000"; che dopo il comma 1 dell’articolo 3 siano aggiunti i seguenti: "1-bis Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 1-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". Evidenzia che la stessa è stata predisposta sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso della precedente seduta. In particolare, la proposta recepisce gli elementi emersi in ordine alla più corretta quantificazione dell’onere, nonché all’esigenza di monitorare l’andamento delle spese in relazione all’esecuzione dell’accordo in questione.

 

 

 

      Su richiesta di chiarimenti del senatore FERRARA (FI) in ordine alla diversa formulazione dell’onere, il PRESIDENTE rileva che la modifica risponde a una più corretta quantificazione anche in relazione alla natura degli oneri, riferiti a benefici di natura fiscale. Pone dunque ai voti la proposta di parere testé illustrata.

 

 

 

            La Sottocommissione approva.

 

 

 


CULTURA (7a)

MARTEDÌ 24 LUGLIO 2007

19a Seduta

 

Presidenza della Vice Presidente

PELLEGATTA

 

 

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

 

 

 

alla 3a Commissione:

 

 

 

(1586) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 21 maggio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Roma il 9 dicembre 2004: parere favorevole.

 

 

 

 

 


Relazione della 3ª Commissione Affari esteri

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1586-A

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

 


(Relatrice BURANI PROCACCINI)

Comunicata alla Presidenza il 9 ottobre 2007

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 21 maggio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Roma il 9 dicembre 2004


presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro della giustizia

col Ministro dell’economia e delle finanze

col Ministro dello sviluppo economico

col Ministro della pubblica istruzione

e col Ministro dell’università e della ricerca

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2007

———–

 

 

 

 

 

 



—Onorevoli Senatori. – L’accordo in esame si inserisce nel quadro della rete convenzionale che l’Italia sta intessendo con l’area geografica dei Paesi dell’Est europeo, in via di progressivo ampliamento posto che i Paesi in questione sono caratterizzati da mercati con grandi potenzialità di espansione, verso i quali sono fortemente indirizzati gli interessi degli operatori economici italiani. In particolare vi sono numerose piccole e medie imprese italiane alla ricerca di nuovi sbocchi in quei mercati e rilevante è l’interesse per le attività nel settore petrolifero.

 

    Tale Convenzione è pertanto volta a realizzare un quadro normativo di riferimento per lo sviluppo delle relazioni economiche con la Repubblica di Lettonia disciplinandone gli aspetti fiscali. La Convenzione mira anche a colmare un vuoto normativo esistente tra i due Paesi in materia, posto che la Lettonia, non aderendo alla Comunità degli Stati indipendenti, non ha riconosciuto l’efficacia nei propri confronti del Trattato contro le doppie imposizioni stipulato dall’Italia con l’URSS nel 1985 (ratificato ai sensi della legge 19 luglio 1988, n. 311). La Convenzione è stata inoltre corredata da un Protocollo interpretativo ed integrativo della stessa.

    Nel merito, la struttura dell’articolato ricalca i più moderni schemi di convenzione approvati in materia dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). In relazione agli aspetti soggettivi, ai sensi dell’articolo 1, la Convenzione si applica alle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

    Quanto alla sfera oggettiva di applicazione, le imposte considerate per la Repubblica italiana sono l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e l’imposta sul reddito delle società (IRES), così come interpretato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, in base al quale si considera applicabile l’Accordo alle eventuali nuove imposte o riformulazioni di preesistenti imposte nell’ordinamento.

    Tra le disposizioni meritevoli di particolare attenzione, figura l’articolo 6, in tema di redditi immobiliari, ai sensi del quale la tassazione spetta in via prioritaria al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre i redditi d’impresa – di cui all’articolo 7 – sono imponibili soltanto nello Stato in cui ha sede l’impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell’altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. In tale ultima ipotesi, lo Stato in cui essa è localizzata ha il potere di tassare i redditi realizzati sul suo territorio mediante tale stabile organizzazione.

    Quanto a dividendi, interessi e canoni (royalties), la Convenzione prevede che i dividendi siano trattati in modo tale che i redditi derivanti siano tassati nel Paese di residenza del beneficiario. La disciplina convenzionale prevede altresì per lo Stato di provenienza la potestà di prelevare un’imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti dall’Accordo agli articoli 10, 11 e 12.

    Per quanto concerne il trattamento dei redditi da capitale (capital gains), di cui all’articolo 13, il criterio di tassazione adottato è quello raccomandato dall’OCSE, mentre il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall’esercizio di una professione indipendente prevede che, per aversi la tassabilità di tali redditi esclusivamente nel paese di prestazione dell’attività, viene considerato il criterio della base fissa ovvero il periodo di permanenza nello Stato da cui provengono i redditi, altrimenti il reddito è tassato nel Paese di residenza (articolo 14).

    Per i redditi di lavoro subordinato la norma convenzionale fissa il principio generale della tassazione nello Stato in cui è svolto effettivamente l’impiego, salvo le deroghe previste all’articolo 15.

    Si segnala inoltre l’articolo 22, che prevede disposizioni particolari in tema di attività off-shore connesse all’esplorazione o allo sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino e delle loro risorse naturali.

    Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale che può emergere in dipendenza del riconoscimento convenzionale di un concorrente diritto di imposizione a favore dei due Stati contraenti, ai sensi dell’articolo 25 si prevede, per entrambi i Paesi, quello dell’imputazione ordinaria (o del tax credit). Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione (articolo 26), alla procedura amichevole per la risoluzione di difficoltà inerenti all’applicazione o all’interpretazione della Convenzione (articolo 27) e allo scambio di informazioni (articolo 28) risultano formulate sostanzialmente in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della specie conclusi dal nostro Paese. Si segnala, poi, la norma di cui all’articolo 30, che disciplina la limitazione dei benefici convenzionali al fine di contrastare eventuali abusi del Trattato.

    Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli rispettivamente concernenti l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo, l’ordine di esecuzione, la copertura finanziaria – volta a far fronte ai limitati effetti finanziari, valutati in 51.000 euro annui a decorrere dal 2007 (come rettificato, rispetto all’importo di 48.000 euro originariamente previsto, sulla base del parere espresso, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio), derivanti, secondo la relazione tecnica, dalle disposizioni sugli utili delle imprese, di cui all’articolo 7, le professioni indipendenti, di cui all’articolo 14, e altre prestazioni di lavoro autonomo, di cui all’articolo 23 – e l’entrata in vigore della legge.

    In conclusione, in conformità con il mandato ricevuto dalla Commissione, propongo una sollecita approvazione del provvedimento in esame, con le citate modificazioni apportate in relazione alla copertura finanziaria.

 

Burani Procaccini, relatrice

 

 


PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

 


(Estensore: Villone)

17 luglio 2007

        La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

 


PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

 


(Estensore: Morando)

27 settembre 2007

        La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo alle seguenti condizioni rese ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:

            – che all’articolo 3, comma 1, le parole: «pari a 48.000» siano sostituite dalle altre: «valutati in 51.000»;

            – che dopo il comma 1 dell’articolo 3, siano aggiunti i seguenti:

        «1-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini delll’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

      1-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 


 

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

D’iniziativa del Governo

Testo proposto dalla Commissione

—-

—-

Art. 1.

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

(Autorizzazione alla ratifica)

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 21 maggio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Roma il 9 dicembre 2004.

    Identico

Art. 2.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

(Ordine di esecuzione)

    1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 32 della Convenzione stessa.

    Identico

Art. 3.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

(Copertura finanziaria)

    1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 48.000 euro annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

    1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 51.000 euro annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    3. Identico.

Art. 4.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    Identico

 

 


Discussione in Assemblea

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

265a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2007

Presidenza del vice presidente CAPRILI

 

 

(omissis)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

 

(1586) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 21 maggio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Roma il 9 dicembre 2004 (ore 10,52)

 

 

PRESIDENTE.L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1586.

 

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al senatore Pianetta, facente funzioni di relatore, se intende integrarla.

 

 

PIANETTA, f.f. relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

 

 

 

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e non intendendo intervenire il rappresentante del Governo, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

 

Metto ai voti l'articolo 1.

 

È approvato.

 

 

Metto ai voti l'articolo 2.

 

È approvato.

 

 

Metto ai voti l'articolo 3.

 

È approvato.

 

 

Metto ai voti l'articolo 4.

 

È approvato.

 

 

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

 

È approvato.

 


Allegato A

 

 

DISEGNO DI LEGGE

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 21 maggio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Roma il 9 dicembre 2004 (1586)

 

 

ARTICOLI NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

 

Art. 1.

 

Approvato

 

(Autorizzazione alla ratifica)

 

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 21 maggio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Roma il 9 dicembre 2004.

 

Art. 2.

 

Approvato

 

(Ordine di esecuzione)

 

    1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 32 della Convenzione stessa.

 

Art. 3.

 

Approvato

 

(Copertura finanziaria)

 

    1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 51.000 euro annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

    2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

    3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 4.

 

Approvato

 

(Entrata in vigore)

 

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 




*     Gli accordi stipulati tra Italia e Jugoslavia si applicano in linea generale, e tenendo conto delle limitazioni derivanti dal frazionamento politico-territoriale della Jugoslavia, anche agli Stati emersi dalla dissoluzione della stessa.

**    Succedute alla Cecoslovacchia, con la quale era stato stipulato il trattato del 5 maggio 1981.