Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Convenzione in materia di assistenza giudiziaria con la Repubblica algerina democratica e popolare A.C. 3304
Riferimenti:
AC n. 3304/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 307
Data: 21/01/2008
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

Convenzione in materia di assistenza giudiziaria con la Repubblica algerina democratica e popolare

A.C. 3304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 307

 

 

21 gennaio 2008


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

 

SIWEB

 

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File:es0233.doc


INDICE

 

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge  di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

Contenuto del disegno di legge di ratifica  6

Progetto di legge

§      A.C. 3304 (Governo), Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003  9

Iter al Senato

Progetto di legge

§      AS 1751, (Governo), Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003  23

Seduta del 21 novembre 2007  37

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 3ª Commissione (Affari esteri)

-       1ª Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 20 novembre 2007  41

§      Pareri resi alla 3ª Commissione (Affari esteri)

-       5ª Commissione (Bilancio)

Seduta del 2 ottobre 2007  43

Discussione in Assemblea

Seduta del 12 dicembre 2007  47

Documentazione

§      Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Algeria  56

§      Elenco degli Accordi bilaterali in vigore in materia di assistenza giudiziaria  63

 

-      Scheda paese a cura del Ministero degli Affari esteri

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
 di ratifica

Numero del progetto di legge

3304

Titolo dell’Accordo

Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare.

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali, stati esteri; diritto penale.

Firma dell’Accordo

Algeri, 22 luglio 2003

Iter al Senato

Numero di articoli del ddl di ratifica

4

Date del ddl di ratifica

 

§    trasmissione alla Camera

12 dicembre 2007

§    annuncio

13 dicembre 2007

§    assegnazione

20 dicembre 2007

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, II, V

Oneri finanziari

Si’

 


Contenuto dell’accordo

 

La Convenzione in esame – che, come ricordato nella Relazione illustrativa, si inserisce in un quadro di generale rafforzamento della collaborazione fra Italia e paesi del Mediterraneo nelle attività di prevenzione e lotta contro il crimine - ha lo scopo di estendere a tutta la materia penale la reciproca assistenza giudiziaria fra Italia e Algeria.

L’accordo, stipulato ad Algeri il 22 luglio 2003, si compone di 16 articoli, facenti capo a quattro Titoli.

L’articolo 1 sancisce l’obbligo dell’assistenza reciproca, che si concretizza nella notifica di atti e di informazioni giudiziarie di vario tipo; nell’interrogatorio di indagati e imputati; nello svolgimento di attività a fini probatori, anche con l’eventuale trasferimento di persone detenute in qualche modo coinvolte (più specificamente disciplinato dal successivo art. 8); nel fornire informazioni circa le eventuali condanne penali nei confronti dei cittadini dell’altra Parte. Dall’assistenza è esclusa l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, come anche di pene o sanzioni.

L’assistenza giudiziaria può essere rifiutata (articolo 2) qualora gli atti relativi siano contrari ai principi dell’ordinamento giuridico della Parte richiesta di collaborazione ; se quest’ultima considera il fatto per cui si procede alla stregua di reato politico o mero reato militare, ovvero se il fatto non costituisce reato tout court; se vi è il sospetto di pregiudizi politici, razziali, di sesso, linguistici o di altra natura verso le persone accusate; se l’accusato è già stato giudicato in via definitiva – non sottraendosi alla pena - per lo stesso reato nel territorio della Parte richiesta; se l’assistenza implica per la Parte richiesta, a giudizio di essa, limitazione alla propria sovranità, sicurezza o altri interessi nazionali.

L'articolo 3 stabilisce che l'esecuzione delle rogatorie avviene prontamente, purché non in contrasto con la legge della Parte richiesta.

Gli articoli 4 e 5 riguardano rispettivamente la notifica e la trasmissione di atti o oggetti - gli atti e i documenti oggetto della richiesta di assistenza potranno essere consegnati in copia autenticata,  salvo l’espressa richiesta degli originali -, mentre gli articoli 6 e 7 sono dedicati alla comparizione di persone nel territorio dell’altra Parte: in particolare, per gli indagati, i testimoni o i periti chiamati a comparire nel territorio della Parte richiedente, in caso di mancata ottemperanza, non potranno essere oggetto di misure sanzionatorie emanate dalla Parte richiesta. In caso invece di ottemperanza, essi otterranno i rimborsi e le indennità previste dalla legislazione della Parte richiedente.

Qualora poi la persona necessitata a comparire nello Stato richiedente sia già in detenzione (articolo 8), essa può esservi trasferita solo se non oppone rifiuto, se ciò non prolunga la detenzione stessa e se la Parte richiesta non ritenga che sussistono ragioni per non ottemperare alla domanda. In nessun caso la persona in questione può essere sottoposta, nello Stato richiedente, a procedimenti coercitivi per fatti anteriori alla notificazione della citazione (articolo 9).

Con gli articoli 10 e 11 le Parti si impegnano a scambiarsi informazioni circa le sentenze di condanna nei confronti di cittadini dell'altra Parte che risiedono nel proprio territorio, e a fornire gli estratti del casellario giudiziale necessari all’autorità giudiziaria della Parte richiedente.

L’articolo 12 specifica le modalità tecniche per le richieste di assistenza giudiziaria, mentre l’articolo 13 concerne le modalità di trasmissione, che avviene tramite i due Ministeri della Giustizia, ovvero attraverso le vie diplomatiche. In ogni caso gli atti oggetto di trasmissione sono esenti da qualunque forma di legalizzazione.

Gli atti relativi alle domande di assistenza giudiziaria, così come gli estratti del casellario giudiziale, verranno da entrambe le Parti tradotti in lingua francese (articolo 14).

L’articolo 15 concerne la ripartizione tra le Parti delle spese sostenute nella prestazione di assistenza giudiziaria e l’articolo 16, infine, contiene le consuete clausole sull’entrata in vigore e la durata del trattato, che è indefinita, salvo denuncia di una delle due Parti.


 

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame è composto di 4 articoli. I primi due contengono l’autorizzazione alla ratifica della Convenzione italo-algerina per l’assistenza giudiziaria in materia penale, e l’ordine di esecuzione.

L’articolo 3 contiene la norma di copertura finanziaria. All’onere, valutato in 24.100 euro a partire dal 2007, si farà fronte, ai fini del bilancio 2007-2009, a valere sull’UPB Fondo speciale del Ministero dell’economia, con parziale utilizzo dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Si segnala l’opportunità di un aggiornamento della copertura a decorrere dal 2008.

La Relazione tecnica allegata al provvedimento determina gli oneri derivanti dal provvedimento sulla base dei dati relativi al numero – piuttosto contenuto – di richieste di autorizzazione all’esecuzione di rogatorie o estradizioni attive nei confronti dell’Algeria dell’ultimo quinquennio. Gli oneri sono pertanto riconducibili alle previsioni dell’articolo 15, che pone a carico della Parte richiedente tutte le spese relative al trasferimento dei detenuti, nonché le spese di viaggio e soggiorno e le indennità dei testimoni e periti citati a comparire nella parte richiedente.

L’articolo 4 dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Al disegno di legge di ratifica sono allegate anche una analisi tecnico- normativa (ATN) e una analisi dell’impatto sulla regolamentazione (AIR).

L’ATN, particolare, afferma che la Convenzione in esame, ispirata ai più recenti orientamenti internazionali in materia di cooperazione giudiziaria penale, non ha incidenza sull’ordinamento giuridico italiano né su quello comunitario, e neanche sulla ripartizione delle competenze tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali.

 

 

 


Progetto di legge

 


N. 3304

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

DISEGNO DI LEGGE

 

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 12 dicembre 2007 (v. stampato Senato n. 1751)

presentato dal ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

di concerto con il ministro dell'interno

(AMATO)

con il ministro della giustizia

(MASTELLA)

e con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

 ¾

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 12 dicembre 2007

 ¾¾¾¾¾¾¾¾

 


 


 disegno di legge

¾¾¾

 

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003.

 

 

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 della Convenzione stessa.

 

 

Art. 3.

(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 24.100 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(omissis)

 


 

SIWEB

Iter al Senato

 


Progetto di legge

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1751

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(D’ALEMA)

di concerto col Ministro dell’interno

(AMATO)

col Ministro della giustizia

(MASTELLA)

e col Ministro dell’economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2007

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003

 ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 



Onorevoli Senatori. – La Convenzione si inserisce nel quadro di una più stretta collaborazione con i Paesi dell’area mediterranea, perseguita dall’Italia con l’obiettivo di intensificare la lotta alla criminalità.

 

    Con tale Convenzione i rapporti italo-algerini nel campo della cooperazione giudiziaria penale hanno registrato un notevole passo in avanti.

    L’ampiezza degli intenti è manifestata dalle norme generali, ove le Parti si impegnano a prestare l’assistenza più ampia.

    L’assistenza riguarda la notificazione degli atti giudiziari, l’interrogatorio di indagati ed imputati, le attività di acquisizione documentale, l’esame dei testimoni anche detenuti e le informazioni di carattere penale.

    Le Parti si impegnano a collaborare senza indugio secondo le regole processuali della Parte richiesta; particolari prescrizioni possono essere domandate dalla parte richiedente; una disciplina di dettaglio è prevista per la trasmissione di atti e di oggetti, per la notificazione degli atti e per la comparizione delle persone; è altresì presente una puntuale disciplina delle spese, sostenute di norma, in conformità ai canoni pattizi internazionali, dalla Parte richiesta.

    Intensa collaborazione è prevista per lo scambio di informazioni attraverso l’invio annuale delle sentenze emesse dall’Autorità giudiziaria di una Parte nei confronti di cittadini dell’altra Parte, che risiedono nel proprio territorio, e delle notizie del casellario giudiziale.

 

 

 





 


Relazione tecnica

Al fine di determinare gli oneri concernenti l’applicazione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Algerina democratica e popolare e per fornire una stima, sia pure approssimativa, dei suddetti oneri, si è tenuto conto dei dati forniti dal competente ufficio del Ministero della giustizia relativamente alle richieste di autorizzazione all’esecuzione di rogatorie ed estradizioni attive nei confronti del Governo della Repubblica algerina pervenute nell’ultimo quinquennio.

        L’esiguità di casi di estradizioni attive (numero 1 annuo), nonché di casi di rogatorie rilevati (numero 5), comparizioni di testimoni o periti richiesti dallo Stato italiano, traduzioni di documenti o atti, porta a prevedere un modesto volume di collaborazioni giudiziarie annue tra l’Italia e l’Algeria.
        Ciò posto, gli oneri derivanti dalla Convenzione sono i seguenti:

Articolo 15:
        Per quanto riguarda il trasferimento dei detenuti vengono previsti due accompagnatori a persona con una permanenza ad Algeri di due giorni; la relativa spesa è così quantificabile:
biglietto aereo Roma-Algeri solo andata
(euro 500 x 1 detenuto)     euro    500
Spese di missione: pernottamento
(euro 150 al giorno x 2 persone x 2 giorni)    »    600
diaria giornaliera per ciascun funzionario, euro 115; l’importo di euro 115 è ridotto di euro 38, corrispondente ad un terzo della diaria (euro 77 + euro 30 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n.  335, 23 dicembre 1996, n.  662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446) = euro 107 x 2 persone x 2 giorni)     »    428
Spese di viaggio:
biglietto aereo andata-ritorno Roma-Algeri
(euro 1.000 x 2 persone) =    »     2.000

        Le spese annue riferite alle rogatorie (n. 5 all’anno) potranno essere così quantificate:

spese di viaggio e soggiorno:
considerando Algeri come destinazione tipo, con una permanenza in detta città di un giorno ed in base al precedente calcolo della missione si può ipotizzare una spesa di euro 2.514 a rogatoria, pertanto si avrà un onere annuo di euro 12.570.    euro     12.570
spese per compensi ed indennità per testimoni e periti euro 5.000.     »    5.000
spese per interprete per traduzione degli atti euro 3.000.     »    3.000

Totale onere (articolo 15)    Euro     24.098

In cifra tonda    Euro    24.100

        Pertanto, l’onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2007, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della giustizia ammonta ad euro 24.100.

        Si fa presente, inoltre, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente ai detenuti, ai funzionari, alle rogatorie, alla durata delle riunioni, ai compensi, alle indennità ed alle spese per traduzioni, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini della attuazione dell’indicato provvedimento.
        Si evidenzia, infine, che il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248, che riduce del 20 per cento l’importo della diaria ed abroga la maggiorazione del 30 per cento sulla stessa, prevista dall’articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.

 


Analisi tecnico-normativa

Aspetti tecnico-normativi:
a) Necessità dell’intervento normativo.
        La Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale è volta ad intensificare e facilitare la cooperazione nei rapporti tra Italia e la Repubblica algerina democratica e popolare.

        L’esigenza di pervenire alla conclusione di tale Convenzione trae origine dall’intensificarsi dei rapporti tra i due Paesi, oltre che dagli accentuati flussi migratori. In conseguenza di ciò, risulta sempre più frequente il caso in cui la giustizia di uno dei due Paesi viene chiamata ad occuparsi di fatti commessi da cittadini dell’altro.
        Il mancato riferimento esplicito – quale condizione impeditiva – alle fattispecie incriminatrici sanzionate con la pena di morte, è compensato dal più ampio richiamo alla contrarietà della domanda di assistenza ai princìpi fondamentali dello Stato richiesto.
        Significativo è l’ampliamento della previsione relativo alla comparizione del teste detenuto contenuta nell’articolo 8: essa potrà realizzarsi non solo per lo svolgimento di atti di ricognizione o di confronto, ma per qualsiasi attività di indagine e di giudizio.
        Il testo predisposto appare, pertanto, del tutto coerente con i più recenti orientamenti internazionali in materia di cooperazione giudiziaria penale.

b)  Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti.
        L’Accordo non presenta, in linea di principio, aspetti idonei ad incidere sull’esistente quadro normativo vigente.
c)  Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario.
d)  Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.
        L’Accordo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.
e)  Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.
        L’Accordo, come sopra già evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.
f)  Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.
        L’Accordo ha ad oggetto materia assistita da riserva di legge, non suscettibile di delegificazione.
Elementi di drafting e linguaggio normativo
a)  Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
        L’Accordo non presenta peculiarità, definizioni in quanto ispirato alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, ratificata ai sensi della legge 23 febbraio 1961, n.  215, di cui permea i concetti fondamentali.
b)  Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.
        Non figurano nel progetto riferimenti normativi.
c)  Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.
        Tenuto conto del tipo di atto in considerazione, non vi sono ricorsi alla tecnica della novella.
d)  Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
        La natura dell’Accordo non determina alcuna abrogazione.


Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)

a)  Ambito dell’intervento, con particolare riguardo all’individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

        Ciascuna Parte si impegna a prestare all’altra Parte, in conformità con le disposizioni dell’Accordo, la più ampia assistenza nello svolgimento di procedimenti giudiziari penali. Tale assistenza comprende in particolare la notificazione di citazioni o di altri atti giudiziari, l’interrogatorio di indiziati o imputati, lo svolgimento di atti di procedura relativi all’acquisizione di prove, il trasferimento di persone detenute nei casi previsti dall’articolo 8 della presente Convenzione, la trasmissione di sentenze penali e degli estratti del casellario giudiziale, nonché delle informazioni relative alle condanne e ogni altra forma di assistenza prevista dalla legislazione della Parte richiesta. L’assistenza non comprende l’esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale né l’esecuzione di pene o misure sanzionatorie. Pertanto sono chiamate direttamente in causa l’amministrazione della giustizia e le autorità giudiziarie competenti.

b)  Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

        L’Accordo intende favorire la cooperazione internazionale penale tra i due Paesi firmatari al fine di una migliore amministrazione della giustizia.

c)  Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

        L’obiettivo generale è il soddisfacimento delle esigenze sopra prospettate.

        Quello specifico immediato è prestare la più ampia assistenza nello svolgimento di procedimenti giudiziari penali.

d)  Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

        In considerazione della natura dell’intervento normativo e dell’ambito dello stesso, non appaiono ravvisabili particolari presupposti organizzativi necessari per l’attuazione dello stesso, né in seno alla amministrazione della giustizia, né in seno alla organizzazione giudiziaria, risultando evidentemente idoneo l’attuale quadro organizzativo.

e)  Aree di criticità

        Non si ravvisano, tenuto conto di quanto detto al punto che precede, aspetti di criticità.

f)  Opzioni alternative alla regolazione e opzioni rogatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

        Premesso che la cosiddetta «opzione nulla» risulterebbe di per sé contrastante con la necessità dell’intervento già evidenziata, non sono ravvisabili opzioni alternative alla regolazione.

g)  Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato.

        Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è l’unico strumento tecnico normativo possibile tenuto conto di quanto disposto dalla stessa Convenzione all’articolo 16, oltre che di quanto previsto dall’articolo 80 della Costituzione.

 



DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

 

(Autorizzazione alla ratifica)

 

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003.

 

Art. 2.

 

(Ordine di esecuzione)

 

    1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’articolo 16 della Convenzione stessa.

 

Art. 3.

 

(Copertura finanziaria)

 

    1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 24.100 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 4.

 

(Entrata in vigore)

 

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

(omissis)

 


Esame in sede referente presso la 3ª Commissione
Affari esteri

 


AFFARI ESTERI (3a)

MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2007

75a Seduta

Presidenza del Presidente

 

DINI 

 

 

            Interviene il vice ministro degli affari esteri Danieli.      

 

 

.

(omissis)

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

 

(1751) Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003

 

(Esame e rinvio)

 

 

 

Il relatore MANTICA (AN), riferisce sul provvedimento in esame, il quale reca la ratifica di una Convenzione volta ad intensificare e facilitare la cooperazione in materia di assistenza giudiziaria penale tra Italia e l'Algeria. In linea generale, tale Convenzione si inserisce nel quadro di una più stretta collaborazione perseguita dall’Italia con i paesi dell’area mediterranea con l’obiettivo di intensificare la lotta alla criminalità. Dall’intensificarsi dei rapporti con l'Algeria, in particolare, soprattutto con riferimento all'incremento dei flussi migratori, si è reso necessario pervenire alla conclusione di tale Accordo al fine di far fronte ai sempre più frequenti casi in cui la giustizia di uno dei due paesi viene chiamata ad occuparsi di fatti commessi da cittadini dell’altro.

 

Nell'ambito delle disposizioni generali contenute al Titolo I, all'articolo 1 è sancito l'impegno di ciascuna delle Parti a prestare la più ampia assistenza nello svolgimento dei procedimenti giudiziari penali secondo le regole processuali della Parte richiesta. Tale assistenza comprende, in particolare, la notificazione di citazioni o di altri atti giudiziari, l’interrogatorio di indiziati o imputati, lo svolgimento di atti di procedura relativi all’acquisizione di prove, il trasferimento di persone detenute (nei casi previsti dall’articolo 8 della Convenzione in esame), la trasmissione di sentenze penali e degli estratti del casellario giudiziale, nonché delle informazioni relative alle condanne e ogni altra forma di assistenza prevista dalla legislazione della Parte richiesta. L’assistenza invece non comprende l’esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, né l’esecuzione di pene o misure sanzionatorie. In proposito rileva che, nonostante non si faccia esplicito riferimento alle fattispecie incriminatrici sanzionate con la pena di morte quale condizione impeditiva alla collaborazione in campo penale, tale assunto risulta tuttavia contemplato nel più ampio richiamo, di cui all'articolo 2, alla possibilità di rifiutare l’assistenza nel caso che gli atti richiesti siano contrari ai princìpi fondamentali dello Stato cui è rivolta la richiesta.

 

Il Titolo II, invece, concerne l'attuazione dei citati obblighi di assistenza, prevedendo una dettagliata disciplina processuale al riguardo, con particolare riferimento a quel che concerne la trasmissione di atti e di oggetti, la notificazione degli atti e la comparizione delle persone. E' altresì presente una puntuale disciplina delle spese, sostenute di norma, ai sensi dell’articolo 15 del titolo III, dalla Parte richiesta.

 

Tra le disposizioni meritevoli di attenzione, evidenzia poi l’ampliamento della previsione relativo alla comparizione del teste detenuto contenuta nell’articolo 8: essa potrà realizzarsi non solo per lo svolgimento di atti di ricognizione o di confronto, ma per qualsiasi attività di indagine e di giudizio.

 

Segnalando che il testo dell'Accordo in esame è stato elaborato in coerenza con i più recenti orientamenti internazionali in materia di cooperazione giudiziaria penale, precisa che il disegno di legge si compone di quattro articoli, concernenti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, le norme di copertura degli oneri finanziari - quantificati nella misura di 24.100 euro annui a decorrere dal 2007 - e l'entrata in vigore.

 

Alla luce delle suddette considerazioni propone di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1751.

 

 

 

Su proposta del presidente DINI la Commissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell’esame.

 

 

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (3a)

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2007

87a Seduta

 

Presidenza del Presidente

 

DINI

 

 

 

  Interviene il vice ministro degli affari esteri Patrizia Sentinelli.

 

 

(omissis)

IN SEDE REFERENTE 

 

 

(1751) Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003

 

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

 

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 2 ottobre scorso.

 

 

 

Su proposta del presidente DINI, che dà conto dei pareri trasmessi dalle Commissioni consultate, previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore Mantica a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo chiedendo l’autorizzazione a svolgere la relazione orale.

 

 


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2007

67a Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE

 

 

(1751) Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003

 

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

 

 

 

Il relatore presidente VILLONE (SDSE) illustra il disegno di legge in titolo, il quale non suscita rilievi di costituzionalità. Propone quindi di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

 

 

 

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.


 


 

BILANCIO (5a)

MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2007

 

116a Seduta

Presidenza del Presidente

 

MORANDO

 

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

(omissis)

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 

(1800) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo che modifica l' Accordo di partenariato a Cotonou tra i membri del gruppo degli Stati dell' Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunita' europea e i suoi Stati membri, dall' altro, con allegati, dichiarazioni e Atto finale, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2005; dell' Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l' Accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l' applicazione dell' Accordo di partenariato ACP - CE, fatto a Lussemburgo il 10 aprile 2006; dell' Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell' ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008 - 2013 in applicazione dell' Accordo di partenariato ACP - CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d' oltremare ai quali si applica la parte quarta del Trattato CE, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006

 

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

 

 

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 27 settembre scorso.

 

 

 

Il sottosegretario CASULA conferma che la decorrenza dell’onere deve essere fissata all’anno 2008, che la quantificazione degli oneri per gli anni 2008 e 2009 è di 100 milioni di euro annui e propone di rinviare il rinvio alla tabella C all’anno 2010.

 

 

 

Il senatore VEGAS (FI), posto che nella legge finanziaria per l’anno 2008 sono previsti stanziamenti pari a 350 milioni di euro per la legge n. 81 del 1986, chiede chiarimenti in merito alle altre autorizzazioni di spesa che fanno capo alla medesima legge, al fine di escludere eventuali eccedenze di spesa.

 

 

 

Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, condivide la necessità che il Governo fornisca i chiarimenti richiesti, tuttavia, stante l’esigenza di rendere il parere alla Commissione di merito,  illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il comma 1, dell'articolo 3, venga sostituito dal seguente: "1. Per il finanziamento degli aiuti del decimo Fondo europeo di sviluppo, previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c) della presente legge, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nell’ambito delle risorse di cui alla legge 15 marzo 1986, n. 81. Per gli anni 2010 e successivi la dotazione dei contributi è quantificata ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.".".

 

 

 

Con l’avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, La Sottocommissione approva infine la proposta di parere del relatore.

 

 

 

 


Discussione in Assemblea

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

265a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2007

Presidenza del vice presidente CAPRILI

 

 

(omissis)

Discussione e approvazione del disegno di legge:

 

(1751) Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003 (Relazione orale) (ore 10,59)

 

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1751.

 

Il relatore, senatore Mantica, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

 

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

 

 

MANTICA, relatore. Signor Presidente, innanzitutto le chiedo di poter allegare agli atti il testo della mia relazione, per poter passare subito all'approvazione del provvedimento.

 

Mi consenta però, prima di fare ciò, proprio per quanto è accaduto ieri, di esprimere a nome di tutta l'Aula - mi auguro - al Governo dell'Algeria e al suo popolo la più ampia solidarietà per i drammatici fatti verificatisi. Si tratta di un solo commento come argomento di riflessione a tutti i colleghi senatori. Ieri ad Algeri è stato attaccato il palazzo dell'ONU con un attentato kamikaze che ricorda molto, nella sua tecnica, quello al palazzo dell'ONU di Baghdad del 2003. Come dire che i simboli della comunità internazionale sono indicati da Al Qaeda come simboli del nemico nei confronti del radicalismo islamico, al di là e al di fuori di interventi occidentali o di presenza di eserciti a Baghdad e non ad Algeri.

 

Nell'esprimere solidarietà e cordoglio, voglio anche ricordare la grande battaglia che il popolo e il Governo algerini conducono da anni nel loro Paese contro l'estremismo islamico, una vera e propria guerra civile che viene combattuta al di là del Mediterraneo anche in nome e in difesa dell'Europa. Credo quindi che ancor di più si debba levare da quest'Aula un forte grido di solidarietà verso il Governo algerino.

 

 

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare l'integrazione al testo della sua relazione.

 

Dichiaro aperta la discussione generale.

 

È iscritto a parlare il senatore Mantovano. Ne ha facoltà.

 

 

MANTOVANO (AN). Signor Presidente, ringrazio il relatore Mantica, perché la ratifica del trattato con l'Algeria offre l'occasione per richiamare l'attenzione dell'Aula su quanto accaduto ieri nella capitale di uno Stato che dista poche decine di miglia dai nostri confini meridionali.

 

È un'attenzione che ritengo non solo doverosa, ma anche necessaria, dal momento che gli attentati (Brusìo. Richiami del Presidente) - e forse lo dimostra anche l'attenzione con cui queste povere parole vengono accolte in questo momento - sembrano avere una gravità inversamente proporzionale rispetto all'eco che stanno avendo da noi. Da noi ci si occupa di questioni certamente più importanti, dai capricci del Ministro della giustizia alla quota proporzionale o maggioritaria di un ipotetico sistema elettorale, ma per chi abbia voglia di interessarsi della vicenda gli elementi di preoccupazione sono tanti e pesanti: 67 morti, tra cui circa 20 giovani universitari e una decina di funzionari dell'ONU; un centinaio di feriti; 13 dispersi; il numero del giorno scelto per la tragedia, torna il simbolo 11 ... (Brusìo).

 

 

PRESIDENTE. Colleghi, siccome stiamo parlando di una tragedia, vi chiedo se sia possibile, se non l'ascolto, perlomeno il silenzio. Continui pure, senatore Mantovano.

 

 

MANTOVANO (AN). Dicevo degli elementi di preoccupazione. Gli obiettivi: la sede del Consiglio costituzionale algerino, la sede dell'Alto consiglio islamico e, come già ricordava il relatore, la sede dell'Alto commissariato ONU per i rifugiati, con un sinistro rinvio a quanto accaduto nell'agosto del 2003 a Baghdad. Da ultimo, ma non in ordine logico, la rivendicazione di Al Qaeda in Marocco, in continuità con la minaccia rappresentata in passato dal gruppo salafita per la predicazione e il combattimento.

 

Signor Presidente, l'Algeria non è un Paese occidentale né, a differenza di altri Stati a maggioranza islamica, si mostra particolarmente vicino all'Occidente, visto che da anni è tra i capofila dei cosiddetti non allineati. Dunque, per l'ennesima volta, gli attentati non rappresentano la reazione ad una presunta oppressione americana o occidentale, ma lo strumento politico tragico per richiamare all'unità dell'Islam in un'ottica ultrafondamentalista.

 

Nessuna riserva ovviamente sul trattato in discussione, ma il Governo italiano, oggi presente attraverso il Vice Ministro degli esteri, ha il dovere di rendere un'informativa completa rispetto a quanto è accaduto; di aggiornare sul livello di collaborazione, non soltanto giudiziaria, che è oggetto di questo trattato, ma, in senso lato, di polizia e tra servizi; di chiarire quali sono i livelli di rischio per la nostra Nazione derivanti da attentati che si svolgono ai confini meridionali di casa nostra e quindi qual è il tipo di attività di prevenzione che oggi viene svolto su questo fronte. (Applausi del senatore Menardi).

 


Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003 (1751)

 

 

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

 

Approvato

 

(Autorizzazione alla ratifica)

 

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003.

 

Art. 2.

 

Approvato

 

(Ordine di esecuzione)

 

    1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 della Convenzione stessa.

 

Art. 3.

 

Approvato

 

(Copertura finanziaria)

 

    1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 24.100 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

    2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 4.

 

Approvato

 

(Entrata in vigore)

 

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


Allegato B

 

 

Integrazione alla relazione orale del senatore Mantica sul disegno di legge n. 1751

 

L'Accordo in esame è volto ad intensificare e facilitare la cooperazione in materia di assistenza giudiziaria penale tra Italia e l'Algeria. In linea generale, tale Convenzione si inserisce nel quadro di una più stretta collaborazione perseguita dall'Italia con i Paesi dell'area mediterranea con l'obiettivo di intensificare la lotta alla criminalità. Dall'intensificarsi dei rapporti con l'Algeria, in particolare, soprattutto con riferimento all'incremento dei flussi migratori, si è reso necessario pervenire alla conclusione di tale Accordo al fine di far fronte ai sempre più frequenti casi in cui la giustizia di uno dei due Paesi viene chiamata ad occuparsi di fatti commessi da cittadini dell'altro.

 

Nell'ambito delle disposizioni generali contenute al Titolo I, all'articolo 1 è sancito l'impegno di ciascuna delle Parti a prestare la più ampia assistenza nello svolgimento dei procedimenti giudiziari penali secondo le regole processuali della Parte richiesta. Tale assistenza comprende in particolare la notificazione di citazioni o di altri atti giudiziari, l'interrogatorio di indiziati o imputati, lo svolgimento di atti di procedura relativi all'acquisizione di prove, il trasferimento di persone detenute (nei casi previsti dall'articolo 8 della Convenzione in esame), la trasmissione di sentenze penali e degli estratti del casellario giudiziale, nonché delle informazioni relative alle condanne e ogni altra forma di assistenza prevista dalla legislazione della Parte richiesta. L'assistenza invece non comprende l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, né l'esecuzione di pene o misure sanzionatone.

 

Si rileva che, nonostante non si faccia esplicito riferimento alle fattispecie incriminatrici sanzionate con la pena di morte quale condizione impeditiva alla collaborazione in campo penale, tale assunto risulta tuttavia contemplato nel più ampio richiamo alla contrarietà della domanda di assistenza ai princìpi fondamentali dello Stato richiesto di cui all'articolo 2.

 

Il Titolo II invece concerne l'attuazione dei citati obblighi di assistenza, prevedendo una dettagliata disciplina processuale al riguardo, con particolare riferimento a quel che concerne la trasmissione di atti e di oggetti, la notificazione degli atti e la comparizione delle persone. È altresì presente una puntuale disciplina delle spese, sostenute di norma, in conformità ai canoni pattizi internazionali, dalla Parte richiesta.

 

Tra le disposizioni meritevoli di attenzione, si evidenzia poi l'ampliamento della previsione relativo alla comparizione del teste detenuto contenuta nell'articolo 8: essa potrà realizzarsi non solo per lo svolgimento di atti di ricognizione o di confronto, ma per qualsiasi attività di indagine e di giudizio.

 

Infine si fa presente che il testo dell'Accordo in esame è stato elaborato in coerenza con i più recenti orientamenti internazionali in materia di cooperazione giudiziaria penale.

 

Il disegno di legge infine si compone di quattro articoli, concernenti, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, le norme di copertura degli oneri finanziari - quantificati nella misura di 24.100 euro annui a decorrere dal 2007 - e l'entrata in vigore.

 

Alla luce delle suddette considerazioni si riferisce favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1751 in esame, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

 

Sen. Mantica

 

 


Documentazione

 


Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Algeria

 

 

ACCORDI IN VIGORE:

 

Titolo :  CONVENZIONE ITALO-FRANCESE SULLA RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA E SUL RILASCIO DI ATTI DI STATO CIVILE

Data Firma Accordo :   12/01/1955


Titolo :  ACCORDO RELATIVO AI TRASPORTI AEREI, CON MEMORANDUM

Data Firma Accordo :   03/06/1965


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE TECNICA, CON N. 3 PROTOCOLLI ADDIZIONALI E SCAMBIO DI NOTE

Data Firma Accordo :   18/06/1971


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE CHE MODIFICA IL PROTOCOLLO ADDIZIONALE N. 2 ALLEGATO ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TECNICA DEL 18.06.1971

Data Firma Accordo :   12/10/1972


Titolo :  ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA

Data Firma Accordo :   24/02/1977


Titolo :  ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DI UNA BANCA MISTA, CON DICHIARAZIONE

Data Firma Accordo :   04/03/1981


Titolo :  PROTOCOLLO DI ACCORDO SULLE FORNITURE DI GAS ALGERINO ALL'ITALIA

Data Firma Accordo :   27/09/1982


Titolo :  PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CREAZIONE DI UNA COMMISSIONE MISTA IN MATERIA DI COOPERAZIONE ECONOMICA

Data Firma Accordo :   31/10/1983


Titolo :  ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA ELA REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DOGANALI

Data Firma Accordo :   15/04/1986


Titolo :  ACCORDO SUI TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE MARITTIMA

Data Firma Accordo :   28/02/1987


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE PER LA CONCESSIONE DI UNA LINEA DI CREDITO DI 300 MILIONI DI DOLLARI

Data Firma Accordo :   13/03/1987


Titolo :  PROTOCOLLO DI ACCORDO FINANZIARIO, CON ANNESSO

Data Firma Accordo :   27/03/1990


Titolo :  PROCESSO VERBALE ESECUTIVO DEL PROGRAMMA DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

Data Firma Accordo :   06/06/1990


Titolo :  SCAMBIO DI LETTERE CHE PROROGA DI UN ANNO IL TERMINE FISSATO DALLO SCAMBIO DI LETTERE DEL 13.03.1987 RELATIVAMENTE ALLA FIRMA DEI CONTRATTI

Data Firma Accordo :   23/07/1990


Titolo :  CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE L'EVASIONE E LA FRODE FISCALI, CON PROTOCOLLO

Data Firma Accordo :   03/02/1991


Titolo :  ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI LETTERE, PER IL RINNOVO DELLA LINEA DI CREDITO INTERGOVERNATIVO DI 300 MILIONI DI DOLLARI USA

Data Firma Accordo :   27/02/1991


Titolo :  ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI LETTERE, PER LA CONCESSIONE DI UNA LINEA DI CREDITO DI 4.500 MILIONI DI DOLLARI USA

Data Firma Accordo :   02/05/1991


Titolo :  ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Data Firma Accordo :   18/05/1991


Titolo :  SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO ALL'ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEL 18.05.1991

Data Firma Accordo :   28/07/1991


Titolo :  CONVENZIONE CONSOLARE.

Data Firma Accordo :   10/06/1992


Titolo :  PROTOCOLLO D'INTESA CONCERNENTE IL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE CON L'ISTITUTO TECNOLOGICO DEL FREDDO DI ALGERI

Data Firma Accordo :   29/08/1992


Titolo :  ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO (CLUB DI PARIGI DEL 01.06.1994), CON DUE ALLEGATI

Data Firma Accordo :   26/03/1995


Titolo :  ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO (CLUB DI PARIGI DEL 21.07.1995), CON N. 2 ALLEGATI

Data Firma Accordo :   06/06/1996


Titolo :  SCAMBI DI LETTERE PER LA MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE CONSOLARE ITALO ALGERINA DEL 10.06.1992

Data Firma Accordo :   02/03/1999


Titolo :  MEMORANDUM DI INTESA IN MATERIA DI SANITA'

Data Firma Accordo :   08/03/1999


Titolo :  ACCORDO SULLA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE (RIAMMISSIONE).

Data Firma Accordo :   24/02/2000


Titolo :  PROTOCOLLO SULLE CONSULTAZIONI POLITICHE RAFFORZATE TRA I RISPETTIVI MINISTERI DEGLI ESTERI

Data Firma Accordo :   24/02/2000


Titolo :  ACCORDO RELATIVO AI TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA DI VIAGGIATORI, MERCI E DI TRANSITO.

Data Firma Accordo :   24/10/2000


Titolo :  ACCORDO SULLA CONVERSIONE DELLE PATENTI, CON N. 4 ALLEGATI.

Data Firma Accordo :   24/10/2000


Titolo :  PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE DEL FONDO DI CONTROPARTITA.

Data Firma Accordo :   05/08/2001


Titolo :  ACCORDO CULTURALE, SCIENTIFICO E TECNOLOGICO.

Data Firma Accordo :   03/06/2002


Titolo :  ACCORDO SULLA CONVERSIONE DEL DEBITO IN PROGETTI DI SVILUPPO, CON N. 2 ALLEGATI.

Data Firma Accordo :   03/06/2002


Titolo :  PROTOCOLLO DI PARTENARIATO ECONOMICO.

Data Firma Accordo :   03/06/2002


Titolo :  TRATTATO DI AMICIZIA, BUON VICINATO E COOPERAZIONE.

Data Firma Accordo :   27/01/2003


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA.

Data Firma Accordo :   15/05/2003


Titolo :  CONVENZIONE IN MATERIA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA CIVILE E COMMERCIALE.

Data Firma Accordo :   22/07/2003


 

 

 

 


ACCORDI FIRMATI, MA NON ANCORA IN VIGORE:

 

 

Titolo : ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA AL TERRORISMO, ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE E ALL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE.

Data Firma Accordo :   22/11/1999


Titolo : ACCORDO PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE ENERGETICA NEI SETTORI DEL GAS E DELL'ELETTRICITÀ.

Data Firma Accordo :   03/10/2001


Titolo : CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE.

Data Firma Accordo :   22/07/2003


Titolo : CONVENZIONE IN MATERIA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA PENALE.

Data Firma Accordo :   22/07/2003


Titolo : ACCORDO RELATIVO A UN GASDOTTO TRA ALGERIA E ITALIA ATTRAVERSO LA SARDEGNA (GALSI).

Data Firma Accordo :   14/11/2007

 

 

 

 


Elenco degli Accordi bilaterali in vigore in materia di assistenza giudiziaria

 

 

TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE

 

 Data Firma Accordo:  28/10/1988 

Stato:  AUSTRALIA 

Provvedimento Legislativo:  L. N. 303 DEL 24.07.1993 - GU N. 194 SO DEL 19.08.1993 

In Vigore dal:  SI 01.04.1994 

 

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CONVENZIONE PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA. (VIGENTE SOLO IN MATERIA PENALE EX ART. 15 CONVENZIONE AGGIUNTIVA ALLA CONVENZIONE DELL'AJA DEL 01.03.1954 SULLA PROCEDURA CIVILE VIENNA 30.06.1975)

 

 Data Firma Accordo:  06/04/1922 

Stato:  AUSTRIA 

Provvedimento Legislativo:  RD N. 3181 DEL 13.12.1923 - GU N. 64 DEL 15.03.1924 

In Vigore dal:  SI 12.06.1924 

 

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TRATTATO SULL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

 

Data Firma Accordo:  15/04/1996 

Stato:  BOLIVIA 

Provvedimento Legislativo:  L. N. 92 DEL 24.03.1999 - GU N. 88 DEL 16.04.1999 

In Vigore dal:  SI 01.03.2000 

 

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TRATTATO PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

 

Data Firma Accordo:  17/10/1989 

Stato:  BRASILE 

Provvedimento Legislativo:  L. N. 41 DEL 07.01.1992 - GU N. 25 SO DEL 31.01.1992 

In Vigore dal:  SI 01.08.1993 

 

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TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE

 

Data Firma Accordo:  06/12/1990 

Stato:  CANADA 

Provvedimento Legislativo:  L. N. 124 DEL 12.04.1995 - GU N.98 SO DEL 28.04.1995 

In Vigore dal:  SI 01.12.1995 - GU N. 287 DEL 09.12.1995 

 

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CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE

 

Data Firma Accordo:  06/12/1985 

Stato:  REPUBBLICA CECA 

Provvedimento Legislativo:  L. N. 396 DEL 30.11.1989 - GU N. 291 SO DEL 14.12.1989 

In Vigore dal:  SI 01.11.1990 

 

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TRATTATO DI ESTRADIZIONE E DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE.

 

Data Firma Accordo:  10/07/1929 

Stato:  FINLANDIA 

Provvedimento Legislativo:  L. N. 879 DEL 29.05.1930 - GU N. 160 DEL 10.07.1930 

Data Della Ratifica,

In Vigore dal:  SI 07.11.1930 

 

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SCAMBIO DI NOTE PER LA RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE

 

Data Firma Accordo:  05/10/1937 

Stato:  GIAPPONE 

Provvedimento Legislativo:  RD N. 574 DEL 17.03.1938 - GU N. 119 DEL 27.05.1938 

In Vigore dal:  SI 23.06.1954 

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CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA RECIPROCA IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE E PENALE, ALL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DELLE DECISIONI ARBITRALI E ALL'ESTRADIZIONE

 

 Data Firma Accordo:  10/07/1970 

Stato:  LIBANO 

Provvedimento Legislativo:  L. N. 87 DEL 12.02.1974 - GU N. 91 DEL 05.04.1974 

In Vigore dal:  SI 17.05.1975 

 

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TRATTATO SULLA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

 

 Data Firma Accordo:  24/11/1994 

Stato:  PERU 

Provvedimento Legislativo:  L. N. 90 DEL 24.03.1999 - GU N. 86 DEL 14.04.1999 

In Vigore dal:  SI 01.10.1999 

 

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CONVENZIONE DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE

 

Data Firma Accordo:  28/04/1989 

Stato:  POLONIA 

Provvedimento Legislativo:  L. N. 145 DEL 23.04.1991 - GU N. 108 SO DEL 10.05.1991 

In Vigore dal:  SI 01.03.1992 

 

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CONVENZIONE CONCERNENTE L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE.

 

Data Firma Accordo:  11/11/1972 

Stato:  ROMANIA 

Provvedimento Legislativo:  L. N. 127 DEL 20.02.1975 - GU N. 112 DEL 29.04.1975 

In Vigore dal:  SI 04.08.1975 

 

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CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE

 

 Data Firma Accordo:  06/12/1985 

Accordo Tipo:  BILATERALE 

Stato:  REPUBBLICA SLOVACCA 

Provvedimento Legislativo:  L. N. 396 DEL 30.11.1989 - GU N. 291 SO DEL 14.12.1989 

In Vigore dal:  SI 01.11.1990 

 

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CONVENZIONE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA PENALE E DI ESTRADIZIONE

 

 Data Firma Accordo:  22/05/1973 

Stato:  SPAGNA 

Provvedimento Legislativo:  L. N. 605 DEL 09.06.1977 - GU N. 233 DEL 27.08.1977 

In Vigore dal:  SI 01.12.1977 

 

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CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE E PENALE, AL RICONOSCIMENTO E ALL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DELLE DECISIONI ARBITRALI E ALL'ESTRADIZIONE.

 

Data Firma Accordo:  15/11/1967 

Stato:  TUNISIA 

Provvedimento Legislativo:  L. N. 267 DEL 28.01.1971 - GU N. 128 DEL 21.05.1971 

In Vigore dal:  SI 19.04.1972 

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CONVENZIONE CONCERNENTE LA PROTEZIONE GIUDIZIARIA, L'ASSISTENZA RECIPROCA DELLE AUTORITA' GIUDIZIARIE IN MATERIA CIVILE E PENALE E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE

 

Data Firma Accordo:  10/08/1926 

Stato:  TURCHIA 

Provvedimento Legislativo:  N. 1076 DEL 26.04.1930 - GU N. 199 DEL 26.08.1930 

In Vigore dal:  SI 14.05.1931 

 

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CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE E DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

 

 Data Firma Accordo:  26/05/1977 

Stato:  UNGHERIA 

Provvedimento Legislativo:  L. N. 511 DEL 23.07.1980 - GU N. 241 SO DEL 03.09.1980 

In Vigore dal:  SI 13.03.1981 

 

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TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE.

 

 Data Firma Accordo:  09/11/1982 

Stato:  STATI UNITI D'AMERICA 

Provvedimento Legislativo:  L. N. 224 DEL 26.05.1984 - GU N. 165 SO DEL 16.06.1984 

In Vigore dal:  SI 13.11.1985 

 

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MEMORANDUM INTERPRETATIVO RELATIVO AL TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE DEL 09.11.1982.

 

 Data Firma Accordo:  09/11/1982 

 

Stato:  STATI UNITI D'AMERICA 

In Vigore dal:  SI 13.11.1985 

 

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SCAMBIO DI NOTE INTERPRETATIVO DELL'ART. 18 PAR. 2 DEL TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE DEL 09.11.1982.

 

 Data Firma Accordo:  13/11/1985 

Stato:  STATI UNITI D'AMERICA 

In Vigore dal:  SI 13.11.1985 

 

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TRATTATO DI ESTRADIZIONE E ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

 

 Data Firma Accordo:  23/08/1930 

Stato:  VENEZUELA 

Provvedimento Legislativo:  L. N. 517 DEL 14.04.1931 - GU N. 119 DEL 25.05.1931 

In Vigore dal:  SI 04.04.1932 

 

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