Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Istituzione di un¿area franca urbana nel comune di Lamezia Terme A.C. 2237 e A.C. 2422
Riferimenti:
AC n. 2237/XV   AC n. 2422/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 158
Data: 09/05/2007
Descrittori:
LAMEZIA TERME, CATANZARO - Prov, CALABRIA   PORTI ZONE E PUNTI FRANCHI
Organi della Camera: VI-Finanze


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

Istituzione di un’area franca urbana nel comune di Lamezia Terme

A.C. 2237 e A.C. 2422

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 158

 

 

9 maggio 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il dossier è stato redatto con la collaborazione dei dipartimenti Ambiente, Attività produttive, Bilancio, Giustizia, Lavoro e Documentazione in materia regionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Finanze

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File: FI0111.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto. 5

§      Contenuto. 5

§      Relazioni allegate. 7

Elementi per l’istruttoria legislativa. 8

§      Necessità dell’intervento con legge. 8

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite. 8

§      Compatibilità comunitaria. 8

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico. 9

§      Formulazione del testo. 9

Schede di lettura

A.C. 2237. 15

§      Articolo 1 (Istituzione di un’area franca urbana nel comune di Lamezia Terme)15

§      Articolo 2 (Benefici fiscali)17

§      Articolo 3 (Requisiti per l’ottenimento dei benefici fiscali)19

§      Articolo 4 (Requisiti di localizzazione geografica)21

§      Articolo 5 (Ambito di applicazione dei benefici fiscali)22

§      Articolo 6 (Esclusioni dei benefici fiscali)23

§      Articolo 7 (Ente gestore dell’area franca urbana)25

§      Articolo 8 (Comando del Corpo della guardia di finanza)28

§      Articolo 9 (Copertura finanziaria)30

A.C. 2422. 31

§      Articolo 1 (Istituzione della zona franca urbana di Lamezia Terme)31

§      Articolo 2 (Agevolazioni)33

§      Articolo 3 (Società ed ambiti produttivi interessati)38

§      Articolo 4 (Revoca delle agevolazioni)39

§      Articolo 5 (Soggetto responsabile della zona franca urbana)41

§      Articolo 6 (Compartecipazione della regione)42

§      Articolo 7 (Copertura finanziaria)43

Testo delle proposte di legge

A.C. 2237 – Istituzione di un’area franca urbana nel comune di Lamezia Terme  47

A.C. 2422 – Istituzione di una zona franca urbana nel comune di Lamezia Terme  55

§      Orient. 4 marzo 2006 Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013  66

§      L. 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (art. 1, commi 340 e 342)93

 



Numero del progetto di legge

A.C. 2237

Titolo

Istituzione di un’area franca urbana nel comune di Lamezia Terme

Iniziativa

On. D’Ippolito Vitale

Settore d’intervento

Fisco, attività produttive

Iter al Senato

No

Numero di articoli

9

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

8 febbraio 2007

§       annuncio

12 febbraio 2007

§       assegnazione

1 marzo 2007

Commissione competente

VI Finanze

Sede

Referente

Pareri previsti

I, II V, X e XIV commissione

 


 

Numero del progetto di legge

2422

Titolo

Istituzione di una zona franca urbana nel comune di Lamezia Terme

Iniziativa

On. Amendola

Settore d’intervento

Fisco, attività produttive, lavoro

Iter al Senato

No

Numero di articoli

7

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

21 marzo 2007

§       annuncio

22 marzo 2007

§       assegnazione

16 aprile 207

Commissione competente

VI Finanze

Sede

Referente

Pareri previsti

I, II, V, X, XI e XIV commissione

 


 

Contenuto

§      AC 2237

L’articolo 1 istituisce un’area franca urbana nel territorio del comune di Lamezia Terme, prevedendo una specifica procedura per la delimitazione di tale area.

 

L’articolo 2 disciplina i benefici fiscali da riconoscere alle attività economiche situate nell’ambito dell’area franca urbana, consistenti in una riduzione della base imponibile ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES).

 

L’articolo 3 elenca i requisiti che devono essere contemporaneamente soddisfatti per la concessione dei benefici fiscali di cui al precedente articolo 2, limitando l’agevolazione alle attività produttive che si mantengono entro limiti dimensionali prefissati.

 

L'articolo 4 definisce i requisiti per l’accesso alle agevolazioni fiscali previste per l'area franca urbana con riferimento alla localizzazione geografica dell’attività economica del contribuente.

 

L’articolo 5, al comma 1, elenca i redditi che sono esclusi dall’applicazione dei benefici fiscali di cui all’articolo 2, mentre il comma 2 disciplina due ipotesi di disapplicazione dei suddetti benefici.

 

L’articolo 6, comma 1, dispone l’inapplicabilità dei benefici fiscali di cui all’articolo 2 ai contribuenti che non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi nei termini prescritti e ai contribuenti sottoposti ad accertamento fiscale. Il comma 2, esclude dai benefici fiscali previsti dall’articolo 2 del provvedimento le persone condannate definitivamente per associazione a delinquere, associazione a delinquere di tipo mafioso e scambio elettorale politico mafioso.

 

L’articolo 7 prevede l’istituzione del “Consorzio per lo sviluppo dell'area franca urbana di Lamezia Terme” e ne disciplina la composizione e le funzioni.

 

L’articolo 8 dispone l’istituzione di un apposito comando della Guardia di finanza nel territorio dell’area franca di Lamezia Terme. Il comando avrà la funzione di effettuare accertamenti in merito al rispetto della presente legge e di tutelare gli insediamenti produttivi e le attività economiche situati nell’area franca.

 

L’articolo 9reca la quantificazione dell’onere recato dalle misure previste dalla proposta di legge in commento, e le modalità di copertura.

 

 

§      AC 2422

L’articolo 1 prevede l’istituzione di una zona franca urbana nel territorio del comune di Lamezia Termeai sensi dell’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

 

L’articolo 2 prevede la concessione di agevolazioni per le nuove attività imprenditoriali avviate nell'ambito della zona franca urbana di Lamezia Terme, concedendo genericamente, per le imprese con meno di 50 dipendenti ed il cui fatturato non superi i 10 milioni di euro, sgravi fiscali dalle imposte sui redditi delle società, esenzioni relative ai contributi previdenziali, nonché agevolazioni relative alle “imposte sui suoli”, per costruire nuovi stabilimenti produttivi. Le agevolazioni sono concesse per la durata di cinque anni.

 

L’articolo 3 definisce l’ambito soggettivo di applicazione per le agevolazioni di cui all'articolo 2, quindi sia fiscali che contributive, limitandolo alle imprese, nazionali e internazionali, che abbiano avviato la loro attività a partire dal 1o gennaio 2007 nel territorio del comune di Lamezia Terme.

 

L’articolo 4 specifica le cause che comportano il venir meno del diritto ad usufruire delle agevolazioni (in particolare, esenzioni fiscali e contributive) previste dal precedente articolo 2. In primo luogo, le agevolazioni concesse s’intendono revocate qualora i contratti individuali di lavoro relativi ai dipendenti delle nuove attività intraprese nell’ambito della zona franca urbana di Lamezia Terme a far data dal 1° gennaio 2007 siano stati sottoscritti in difformità rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Inoltre, le agevolazioni non sono concedibili a società dei cui organismi facciano parte persone condannate per associazione a delinquere e di tipo mafioso, per reati fiscali nonché sottoposte alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

 

L'articolo 5 assegna al comune di Lamezia Terme (ovvero a società pubbliche di sua emanazione) la competenza esclusiva della gestione delle agevolazioni e di tutte le altre attività inerenti la promozione e l'accompagnamento delle nuove attività imprenditoriali avviate nella zona franca urbana.

 

L’articolo 6 definisce la zona franca urbana di Lamezia Terme come la più rispondente alle esigenze di rilancio occupazionale e produttivo della regione Calabria e stabilisce che le misure da applicare in tale area siano assunte dal CIPE d’intesa con la Regione Calabria.

 

L’articolo 7 quantifica l’onere recato dalle dall’attuazione delle misure agevolative fiscali per la zona franca urbana di Lamezia Terme, previste dalla pdl in esame e le modalità di copertura.

Relazioni allegate

Alle proposte di legge in esame sono allegate le relative relazioni illustrative.


 

Necessità dell’intervento con legge

La necessità di intervenire in via legislativa nelle materie contemplate dal provvedimento si giustifica in considerazione del fatto che le proposte di legge, istituendo una “zona franca”, concedono agevolazioni fiscali ed esenzioni relative ai contributi previdenziali, evidentemente in deroga alle attuali relative norme dell’ordinamento tributario e previdenziale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le proposte di legge in esame contengono norme in materie che appartengono all’esclusiva competenza legislativa dello Stato a norma della lettera e) (sistema tributario e contabile dello Stato) e a norma della lettera o) (previdenza sociale) del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Con riferimento alle agevolazioni fiscali previste dell’articolo 2 della p.d.l. AC 2422 si richiama la conformità ai limiti previsti dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013[1], con particolare riferimento a quelli destinati al sostegno delle piccole imprese di nuova costituzione.

Con l’approvazione da parte della Commissione dell’Unione europea degli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale”, sono stati definiti i criteri per la predisposizione da parte dei singoli Stati della Carta di aiuti a finalità regionale, che dovrà essere notificata alla Commissione e che dovrà individuare i territori nei quali sarà possibile concedere agevolazioni, in deroga ai divieti stabiliti dal Trattato CE, come previsto dall’articolo 87, par. 3, lett. a) e c) del Trattato stesso.

Alla data attuale, la Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 risulta ancora in fase di definizione (per ulteriori approfondimenti v. scheda di commento all’articolo 2 dell’AC 2422).

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

§      AC 2237

Con riferimento all’articolo 1 si osserva che la procedura disciplinata dalla legge finanziaria 2007 prevede che la stessa identificazione delle zone franche avvenga sulla base dei criteri definiti dal CIPE; la disposizione in esame, invece, provvede direttamente all’istituzione dell’area franca, rinviando ai criteri definiti dal CIPE per la sua delimitazione da parte del Comune di Lamezia Terme.

 

§      AC 2422

Con riferimento all’articolo 1, si segnala che lo stesso – discostandosi dalla procedura delineata dalla legge finanziaria 2007 – provvede direttamente all’istituzione della zona franca urbana di Lamezia Terme. Esso tuttavia (a differenza della corrispondente disposizione della proposta di legge n. 2237) non disciplina la procedura per la delimitazione di tale area. Occorre quindi valutare l’opportunità di un rinvio, oltre che al comma 340, anche al comma 342 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, che demanda al CIPE la definizione dei criteri per l’allocazione delle risorse e per l’identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche sulla base di parametri socio-economici.

 

Formulazione del testo

§      AC 2237

Con riferimento alla formulazione del comma 2 dell’articolo 1, si segnala che non appare chiaro se il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge è riferito alla delimitazione dell’area franca urbana oppure alla deliberazione da parte del CIPE dei criteri socio-economici sulla base dei quali procedere a tale delimitazione.

 

Con riferimento all’articolo 5 il testo della disposizione in commento parla di “utili di società”: si potrebbe chiarire se tale specificazione mira ad evitare l’applicazione della norma anche agli utili conseguiti da imprese individuali.

 

§      AC 2422

All’articolo 2, si osserva che la disposizione non appare correttamente formulata e si presta a dubbi interpretativi.

Occorre rilevare in primo luogo che la locuzione “imposte sui suoli” andrebbe meglio specificata, in quanto potrebbe riferirsi sia alle imposte dirette che gravano sui terreni (eventualmente nell’ipotesi di acquisto e di successiva destinazione alla costruzione di stabilimenti produttivi), ovvero all’ICI dovuta in caso di concessione del diritto di superficie, ovvero alle imposte indirette sui trasferimenti di terreni.

Per quanto riguarda le agevolazioni contributive, andrebbe chiarito se il riferimento ai “contributi pagati dai datori di lavoro” debba intendersi nel senso che l’esenzione riguardi esclusivamente i contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.

Inoltre sembrerebbe, almeno dal punto di vista dell’interpretazione letterale, che non siano previste esenzioni per quanto riguarda il versamento dei premi relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Infine, si osserva che non è chiaro per quale durata possano essere fruite le esenzioni contributive e, in particolare, se debba intendersi applicabile alle medesime esenzioni il termine di durata di cinque anni stabilito per gli sgravi riguardanti le imposte sui redditi delle società.

 

Con riguardo all’articolo 3 si segnala che, ai fini fiscali, rileva la residenza delle società soggette all’IRES; sarebbe pertanto opportuno adeguare la formulazione della norma in tal senso, nonché chiarire che cosa si intenda per società internazionali.

 

All’articolo 4, si osserva che la disposizione di cui al primo periodo andrebbe formulata più correttamente, precisando che si fa riferimento ai “contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi”. Inoltre, sembrerebbe che la medesima disposizione debba essere intesa nel senso che la revoca delle agevolazioni sia conseguenza dell’applicazione ai lavoratori di condizioni contrattuali meno favorevoli di quelle previste dalla contrattazione collettiva.

 

All’articolo 6, si osserva che ne risulta incerto il contenuto normativo dacché l’individuazione della zona franca e del relativo territorio che è fatta dall’articolo 1 della proposta rendono ultroneo, per questo aspetto, l’intervento (la compartecipazione) della regione Calabria. Del pari, la disposizione non definisce i provvedimenti, i termini, gli oggetti ed il procedimento dell’intesa che dovrebbe intervenire tra il CIPE e la regione Calabria né rispetto al contenuto del richiamato comma 340  della legge n. 296 del 2007, né rispetto alle misure disposte dagli articoli 2, 3 e 4.




1. È istituita un'area franca urbana nel comune di Lamezia Terme, di seguito denominata «area franca urbana».

2. L'area franca urbana è delimitata dal comune di Lamezia Terme, sentita la regione Calabria, secondo criteri socio-economici deliberati dal Comitato intermini­steriale per la programmazione economica (CIPE), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

L’articolo 1, al comma 1, istituisce un’area franca urbana nel territorio del comune di Lamezia Terme e, al comma 2, prevede una specifica procedura per la delimitazione di tale area, prevedendo che essa venga effettuata dallo stesso comune di Lamezia Terme, previo parere della regione Calabria e secondo criteri socio-economici deliberati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

 

Si ricorda che l’articolo 1, commi 340-343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) contempla una particolare procedura per l’istituzione di “zone franche urbane” - ovvero zone a fiscalità differenziata o agevolata - da individuare in aree e quartieri particolarmente degradati nelle città del Mezzogiorno, con particolare riguardo al centro storico di Napoli, nelle quali favorire lo sviluppo economico e sociale anche attraverso interventi di recupero urbano.

A tal fine, il comma 340 istituisce un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 con il quale provvedere al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree (comma 340).

Il comma 341 indica i requisiti di tali zone franche (che devono in particolare “essere caratterizzate da fenomeni di particolare degrado ed esclusione sociale”) e disciplina le agevolazioni concedibili per effetto dei programmi e delle riduzioni di cui al comma 340.

Il comma 342 demanda al CIPE (su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata sentite le Regioni interessate) la definizione dei criteri per l’allocazione delle risorse e per l’identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche sulla base di parametri socio-economici. Spetta, invece, al Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità e delle procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali e ad individuare le eventuali riduzioni concedibili, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate.

Il comma 343, infine, attribuisce al Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico il compito di monitorare e valutare l’efficacia degli interventi, anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate, e presentare al CIPE una relazione annuale in merito ai risultati di tali attività (comma 343).

 

Preliminarmente, si osserva che la procedura disciplinata dalla legge finanziaria 2007 prevede che la stessa identificazione delle zone franche avvenga sulla base dei criteri definiti dal CIPE; la disposizione in esame, invece, provvede direttamente all’istituzione dell’area franca, rinviando ai criteri definiti dal CIPE per la sua delimitazione da parte del Comune di Lamezia Terme.

Con riferimento alla formulazione del comma 2, si segnala che non appare chiaro se il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge è riferito alla delimitazione dell’area franca urbana oppure alla deliberazione da parte del CIPE dei criteri socio-economici sulla base dei quali procedere a tale delimitazione.

 


Articolo 2
(Benefici fiscali)

 


1. Ai contribuenti che, nel periodo compreso tra il 1o giugno 2007 e il 31 dicembre 2011, realizzano nell'ambito dell'area franca urbana nuove attività economiche ovvero esercitano attività economiche già avviate si applica l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e l'imposta sul reddito delle società (IRES), sui redditi prodotti dalle citate attività economiche, con le modalità di cui al comma 2.

2. Al fine di cui al comma 1 i redditi conseguiti nell'esercizio delle attività economiche dai soggetti ivi previsti sono soggetti ad un'imposizione sul 40 per cento del loro ammontare nei primi due anni di attività, sul 60 per cento nel terzo e nel quarto anno e sull'80 per cento nel quinto anno del periodo di cui al citato comma 1.

3. I benefici fiscali previsti dal comma 2 spettano qualunque sia la forma giuridica della società o il settore di attività esercitato.


 

 

L’articolo 2 disciplina i benefici fiscali da riconoscere alle attività economiche situate nell’ambito dell’area franca urbana, istituita ai sensi del precedente articolo 1. Si prevede in particolare che per le attività economiche (imprese) che, nel periodo compreso tra il 1° giugno 2007 e il 31 dicembre 2011, sono avviate o esercitano la propria attività nell’area franca[2], i redditi conseguiti nell’esercizio dell’attività sono soggetti alle imposte sui redditi[3] limitatamente ad una quota del loro ammontare, pari al 40 per cento nei primi due anni, al 60 per cento nel terzo e quarto anno e all’80 per cento nel quinto anno.

Si ritiene che per le attività già avviate il primo anno di applicazione dell’agevolazione, nel quale è soggetto a tassazione solo il 40 per cento del reddito, sia il primo anno del periodo di cui al comma 1, mentre per le attività di nuova creazione si debba prendere in considerazione l’anno di avvio dell’attività.

Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale sarebbe opportuno chiarire in quale momento avviene il passaggio da un anno al successivo, nell’ambito del periodo di riferimento. Si potrebbe infatti ritenere che ogni anno vada dal 1° giugno al 31 maggio dell’anno successivo e l’ultimo anno ha una durata effettiva di sette mesi (1° giugno 2011 - 31 dicembre 2011) oppure potrebbe essere il primo periodo ad avere una durata di sette mesi (1° giugno 2007 – 31 dicembre 2007), mentre gli altri quattro anni corrisponderebbero agli anni solari (1° gennaio – 31 dicembre).

 

I benefici fiscali sopra illustrati spettano indipendentemente dalla forma giuridica assunta dall’impresa e dal settore di attività nel quale essa opera, salvo quanto previsto dal successivo articolo 3, comma 1, lettera e) (per i profili di compatibilità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato si rinvia alla scheda di commento all’articolo 2 dell’AC 2422).

 


Articolo 3
(Requisiti per l’ottenimento dei benefici fiscali)

 


1. Per ottenere i benefici fiscali di cui all'articolo 2 l'impresa deve soddisfare cumulativamente i seguenti requisiti:

a) impiegare non più di cinquanta lavoratori dipendenti alla data del 1o giugno 2007;

b) aver realizzato un volume di affari non superiore a 10 milioni di euro;

c) avere un bilancio non superiore a 10 milioni di euro;

d) avere il proprio capitale o i propri diritti di voto non detenuti, direttamente o indirettamente, per una quota pari al 25 per cento, da un'impresa o da più imprese congiuntamente il cui volume di affari annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio supera i 45 milioni di euro;

e) l'attività principale esercitata non deve riguardare i settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada di merci.


 

 

L’articolo 3 elenca i requisiti che devono essere contemporaneamente soddisfatti per la concessione dei benefici fiscali di cui al precedente articolo 2, limitando l’agevolazione alle attività produttive che si mantengono entro limiti dimensionali prefissati.

I requisiti previsti dall’articolo 3 sono i seguenti:

a)      l’attività produttiva deve avere un numero di lavoratori dipendenti non superiore a 50 alla data del 1° giugno 2007;

Sarebbe forse più opportuno stabilire che il prescritto numero di lavoratori dipendenti sia quello medio impiegato nel periodo per il quale si richiede l’agevolazione, anziché quello in servizio alla data del 1° giugno 2007. Tale soluzione avrebbe inoltre il pregio di essere applicabile anche alle attività produttive avviate in data successiva al 1° giugno 2007.

Sarebbe infine utile chiarire come debbono essere conteggiati i lavoratori a tempo parziale.

b)      l’attività produttiva deve aver realizzato un volume di affari non superiore a 10 milioni di euro.

Si ritiene che questo requisito, come il successivo, vada riferito a ciascun esercizio per il quale si richiede la concessione del beneficio.

c)      l’attività produttiva deve avere un bilancio di esercizio non superiore a 10 milioni euro;

d)      il capitale sociale o i diritti di voto della società che chiede l’agevolazione non devono essere detenuti, direttamente o indirettamente, per una quota pari al 25 per cento, da una o più imprese congiuntamente il cui volume di affari annuo superi i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio superi i 45 milioni di euro annui;

Si ritiene che la limitazione di cui alla presente lettera debba essere applicata anche alle società il cui capitale sociale o i cui diritti di voto sono detenuti dalle imprese sopra indicate in misura superiore al 25 per cento;

e)      esercitare la propria attività principale in settori diversi da: costruzione di automobili, costruzione navale, fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, siderurgia e trasporto su strada di merci.

 

 


Articolo 4
(Requisiti di localizzazione geografica)

 


1. Condizione essenziale per la concessione dei benefici fiscali di cui all'articolo 2 è la presenza nell'area franca urbana di negozi, studi, officine o impianti che consentano all'imprenditore di eserci­tare un'attività economica e di conseguire introiti professionali.

2. È, altresì, condizione essenziale per la concessione dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, l'esercizio di un'attività economica effettiva concretizzata dalla presenza nel territorio delimitato in area franca urbana, nonché l'effettuazione di atti direttamente collegabili all'attività eser­citata.

3. Qualora l'attività di un contribuente sia localizzata nell'area franca urbana, ma la sua attività si svolga in tutto o in parte fuori di essa, i benefici fiscali di cui all'articolo 2 si applicano se tale contri­buente ha alle dipendenze almeno dieci lavoratori a tempo indeterminato impiegati nei locali destinati all'attività o se il volume di affari è realizzato, per almeno il 45 per cento, nei confronti di clienti situati nell'area franca urbana.


 

 

L'articolo 4 definisce i requisiti per l’accesso alle agevolazioni fiscali previste per l'area franca urbana, relativi alla localizzazione geografica dell’attività economica del contribuente.

Ai fini della concessione dei benefici fiscali di cui all'articolo 2 sono condizioni essenziali:

§      la presenza nell’area franca urbana di negozi, studi, officine o impianti che consentano all'imprenditore di esercitare un’attività economica e di conseguire introiti professionali (comma 1);

§      l'esercizio di un’attività economica effettiva concretizzata dalla presenza nel territorio delimitato in area franca urbana, nonché l’effettuazione di atti direttamente collegabili all’attività esercitata (comma 2).

Nel caso in cui l’attività di un contribuente sia localizzata nell’area franca urbana, ma si svolga in tutto o in parte fuori di essa, i suddetti benefici fiscali si applicano, ai sensi del comma 3, se si verifica una delle due condizioni seguenti:

§      il contribuente ha alle dipendenze almeno dieci lavoratori a tempo indeterminato impiegati nei locali destinati all'attività;

§      il volume di affari è realizzato, per almeno il 45 per cento, nei confronti di clienti situati nell’area franca urbana.

 


Articolo 5
(Ambito di applicazione dei benefici fiscali)

 


1. I benefici fiscali di cui all'articolo 2 si applicano relativamente ai redditi dichiarati nel periodo di imposta considerato diminuiti dei seguenti proventi che rimangono imponibili secondo il regime ordinario:

a) utili di società non derivanti da attività esercitate nell'area franca urbana;

b) ricavi derivanti da sovvenzioni, da atti di liberalità e da rinunce di crediti;

c) ricavi derivanti da operazioni finanziarie;

d) ricavi derivanti da diritti di proprietà industriali o commerciali, quando tali diritti non derivano da attività esercitate nell'area franca urbana.

2. I benefici fiscali di cui all'articolo 2 non si applicano alla creazione di attività nell'area franca urbana conseguente al trasferimento di un'attività preceden­temente esercitata da un contribuente che aveva goduto dell'esonero previsto dal citato articolo 2 nei cinque anni precedenti il trasferimento, nonché ai contribuenti che creano un'attività nell'ambito di un trasferimento, di una concentrazione o di una ristrutturazione dell'attività preceden­temente esercitata nell'area franca urbana.


 

 

Il comma 1 dell’articolo 5 precisa che i benefici fiscali di cui al precedente articolo 2, consistenti nella riduzione della base imponibile ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi, non si applicano sulle seguenti categorie di redditi:

a)      utili non derivanti da attività esercitate nell'area franca urbana;

Il testo della disposizione in commento parla di “utili di società”: si potrebbe chiarire se tale specificazione mira ad evitare l’applicazione della norma anche agli utili conseguiti da imprese individuali.

b)      ricavi derivanti da sovvenzioni, da atti di liberalità e da rinunce di crediti;

c)      ricavi derivanti da operazioni finanziarie;

d)      ricavi derivanti da diritti di proprietà industriali o commerciali, quando tali diritti non derivano da attività esercitate nell'area franca urbana.

I redditi sopra elencati sono imponibili secondo il regime ordinario.

 

Il comma 2 disciplina due ipotesi di disapplicazione delle agevolazioni fiscali.

La prima ipotesi si riferisce alla creazione di attività nell'area franca urbana conseguente al trasferimento di un'attività precedentemente esercitata da un contribuente che aveva goduto dei benefici fiscali nei cinque anni precedenti il trasferimento.

La seconda ipotesi prevede che non abbiano diritto ai benefici fiscali i contribuenti che creano un’attività nell'ambito di un trasferimento, di una concentrazione o di una ristrutturazione dell'attività precedentemente esercitata nell'area franca urbana.

 


Articolo 6
(Esclusioni dei benefici fiscali)

 


1. I benefici fiscali di cui all'articolo 2 non si applicano qualora le dichiarazioni ai fini dell'IRPEF o dell'IRES non siano state presentate entro i termini previsti dalla legislazione vigente in materia o il contribuente sia stato sottoposto ad accertamento fiscale per evasione o elusione fiscale.

2. Non possono usufruire dei benefici fiscali di cui all'articolo 2 coloro che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per i reati previsti dagli articoli 416, 416-bis e 416-ter del codice penale.


 

 

Il comma 1 dell’articolo 6 dispone l’inapplicabilità dei benefici fiscali di cui all’articolo 2 nei seguenti casi:

§      mancata presentazione delle dichiarazioni ai fini IRPEF e IRES entro i termini previsti dalla legislazione vigente;

I termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi sono fissati dall’articolo 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Per le persone fisiche, le società di persone e le società ed associazioni ad esse equiparate, il comma 1 del citato articolo stabilisce che l’invio mediante banca o ufficio postale dovrà avvenire tra il 1° maggio ed il 30 giugno, ovvero entro il 31 luglio per l’invio telematico, dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

I soggetti IRES sono invece tenuti a presentare la dichiarazione, esclusivamente in via telematica, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta[4] (comma 2).

Il comma 7 del citato articolo 2 prevede che sono comunque considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse.

§      sottoposizione del contribuente ad accertamento per evasione o elusione fiscale.

 

Si osserva che disporre l’inapplicabilità dei benefici fiscali in seguito al semplice avvio di una procedura di accertamento, indipendentemente dall’esito dell’accertamento stesso, potrebbe essere in contrasto con i diritti di garanzia del contribuente.

 

Il comma 2 dell’articolo 6 esclude dai benefici fiscali previsti dall’articolo 2 del provvedimento le persone condannate definitivamente per associazione a delinquere (art. 416 c.p.), associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis, c.p.) e scambio elettorale politico mafioso, cd. voto di scambio (art. 416-ter c.p.).

 


Articolo 7
(Ente gestore dell’area franca urbana)

 


1. È istituito un consorzio di gestione dell'area franca urbana denominato «Consorzio per lo sviluppo dell'area franca urbana di Lamezia Terme».

2. Il Consorzio di cui al comma 1 è costituito dal comune di Lamezia Terme, dalla provincia di Catanzaro e dalla regione Calabria ed è regolato da un proprio statuto.

3. Al Consorzio di cui al comma 1 possono aderire, a decorrere dalla data della sua costituzione, gli enti economici e privati rappresentativi delle categorie sociali interessate alle attività nell'area franca urbana, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni degli industriali e delle imprese e gli istituti di credito operanti nel territorio della regione Calabria.

4. Organo del Consorzio di cui al comma 1 è il comitato di gestione, di cui fanno parte:

a) due rappresentanti designati dal comune di Lamezia Terme;

b) un rappresentante designato dalla provincia di Catanzaro;

c) un rappresentante designato dalla regione Calabria;

d) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

e) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

f) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Catanzaro;

g) un rappresentante per ognuna delle associazioni di categoria che operano nell'area franca urbana designato dalla rispettiva associazione.

5. I rappresentanti di cui al comma 4 non devono avere riportato condanne per delitti.

6. Il presidente del comitato di gestione di cui al comma 4 è eletto tra i componenti del comitato con il voto dei medesimi e dura in carica per cinque anni.

7. Il comitato di gestione di cui al comma 4 ha compiti di indirizzo, di controllo e di governo dell'area franca urbana e, in particolare, provvede:

a) a informare e fornire consulenza alle persone private e alle imprese che intendono usufruire dei benefici fiscali di cui all'articolo 2;

b) a revocare i benefici fiscali di cui all'articolo 2 su segnalazione del comando del Corpo della guardia di finanza, costituito ai sensi dell'articolo 8, in caso di mancato rispetto o violazione delle disposizioni della presente legge;

c) a controllare il possesso dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 da parte delle aziende che intendono esercitare la propria attività nell'area franca urbana e a dichiarare l'eventuale decaden­za dai benefici fiscali di cui all'articolo 2 qualora vengano meno i citati requisiti;

d) a verificare la congruenza, sotto il profilo del rapporto costi-benefìci, delle attività economiche esercitate nell'area franca urbana;

e) a formulare proposte per lo sviluppo e l'incremento degli insediamenti produttivi nell'area franca urbana e a predisporre il relativo piano annuale, anche sulla base delle verifiche attuate ai sensi della lettera d).


 

 

L’articolo 7 prevede l’istituzione di un consorzio di gestione dell’area franca, il quale sarà denominato “Consorzio per lo sviluppo dell'area franca urbana di Lamezia Terme”. Il Consorzio, regolato da un proprio statuto, è costituito dal comune di Lamezia Terme, dalla provincia di Catanzaro e dalla regione Calabria. Al Consorzio possono inoltre aderire gli enti economici e privati rappresentativi delle categorie sociali interessate alle attività nell'area franca urbana, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni degli industriali e delle imprese e gli istituti di credito operanti nel territorio della regione Calabria.

 

Del comitato di gestione del Consorzio fanno parte:

a)      due rappresentanti designati dal comune di Lamezia Terme;

b)      un rappresentante designato dalla provincia di Catanzaro;

c)      un rappresentante designato dalla regione Calabria;

d)      un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

e)      un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

f)        un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Catanzaro;

g)      un rappresentante per ognuna delle associazioni di categoria che operano nell'area franca urbana designato dalla rispettiva associazione.

I sopra indicati rappresentanti non devono avere riportato condanne per delitti.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 39 del codice penale, i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni a seconda della diversa specie delle pene stabilite dalla legge. Per i delitti, l’articolo 17 del codice penale prevede come principali pene: l’ergastolo, la reclusione e la multa.

Il presidente del comitato di gestione è eletto dai componenti del comitato stesso tra i propri membri e dura in carica per cinque anni.

 

Il comitato di gestione ha compiti di indirizzo, controllo e governo dell'area franca urbana e provvede in particolare a:

a)      informare e fornire consulenza a coloro che intendono usufruire dei benefici fiscali di cui all'articolo 2;

b)      revocare i benefici fiscali su segnalazione del comando della Guardia di finanza, di cui all'articolo 8, in caso di mancato rispetto o violazione delle disposizioni della presente legge;

c)      controllare il possesso dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 da parte delle aziende che intendono esercitare la propria attività nell'area franca urbana e a dichiarare l'eventuale decadenza dai benefici fiscali qualora vengano meno i prescritti requisiti;

d)      verificare la congruenza, sotto il profilo del rapporto costi-benefìci, delle attività economiche esercitate nell'area franca urbana;

Si ritiene che questa lettera dovrebbe essere definita con maggiore precisione, anche al fine di evitare limitazione della libertà di iniziativa economica privata, sancita dall’articolo 41 della Costituzione.

e)      a formulare proposte per lo sviluppo e l'incremento degli insediamenti produttivi nell'area franca urbana e a predisporre il relativo piano annuale, anche sulla base delle verifiche attuate ai sensi della lettera d).

 


Articolo 8
(Comando del Corpo della guardia di finanza)

 


1. Al fine di effettuare gli accertamenti fiscali previsti dall'articolo 7, comma 7, lettera b), nel territorio dell'area franca urbana è costituito un apposito comando del Corpo della guardia di finanza.

2. Il comando di cui al comma 1 opera sul territorio dell'area franca urbana a tutela degli insediamenti produttivi e delle attività economiche dell'area franca urbana, con i poteri e le funzioni ad esso attribuiti dalla legislazione vigente.


 

 

L’articolo 8, comma 1, prevede la costituzione di un apposito comando della Guardia di finanza nel territorio dell’area franca di Lamezia Terme. Tale comando è costituito per effettuare accertamenti sulle attività produttive alle quali sono stati riconosciuti i benefici fiscali di cui all’articolo 2, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni della presente legge. In caso di violazione della suddetta legge, il comando dovrà effettuare le relative segnalazioni al Consorzio, di cui al precedente articolo 7, il quale provvederà, se del caso, a revocare i suddetti benefici.

Il comando opera inoltre sul territorio dell’area franca urbana a tutela degli insediamenti produttivi e delle attività economiche situati al suo interno, con i poteri e le funzioni ad esso attribuiti dalla legislazione vigente (comma 2).

 

Le funzioni della Guardia di finanza, elencate nell’articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, consistono nella prevenzione, ricerca e denunzia delle evasioni e delle violazioni finanziarie, nella vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico e nella sorveglianza in mare per fini di polizia finanziaria. La Guardia di finanza concorre inoltre al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e la difesa politico-militare delle frontiere.

Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68, emanato in attuazione della legge 31 marzo 2000, n. 78, ha successivamente disposto:

-        la missione della Guardia di finanza come forza di polizia a competenza generale su tutta la materia economica e finanziaria;

-        l'estensione delle facoltà e dei poteri riconosciuti per legge ai militari del Corpo in campo tributario a tutti i settori in cui si esplicano le funzioni operative della polizia economica e finanziaria;

-        l'affermazione del ruolo esclusivo della Guardia di finanza quale polizia economica e finanziaria in mare;

-        la legittimazione del Corpo a promuovere e sviluppare, coma autorità competente nazionale, iniziative di cooperazione internazionale con gli organi collaterali esteri ai fini del contrasto degli illeciti economici e finanziari.

 

Per lo svolgimento delle funzioni che gli sono attribuite, la Guardia di finanza dispone dei seguenti poteri, i quali gli sono stati attribuiti dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4:

-        potere di procedere a perquisizione domiciliare, qualora gli ufficiali di polizia tributaria abbiano notizia o fondato sospetto di violazioni delle leggi finanziarie, costituenti reato;

-        potere, spettante agli ufficiali ed agenti di polizia tributaria, di accedere negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad azienda industriale o commerciale.

I militari della Guardia di Finanza possono inoltre effettuare le verifiche presso i contribuenti, avvalendosi di tutte le facoltà d'indagine tradizionalmente utilizzate per le ispezioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, anche per sviluppare accertamenti nelle altre materie economiche e finanziarie affidate alla loro tutela, allo scopo di individuare e reprimere le violazioni:

-        ai tributi diretti ed indiretti, sia statali che locali;

-        ai dazi doganali ed ai finanziamenti erogati dall'Unione Europea;

-        alla gestione delle risorse e delle spese pubbliche;

-        agli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali;

-        alla disciplina valutaria e monetaria, finanziaria e mobiliare;

-        allo sfruttamento dei brevetti e diritti d'autore.

In particolare, i Comandi del Corpo possono attivare, per le finalità descritte, un'ampia serie di potestà d'indagine, ivi comprese le facoltà di:

-        procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche;

-        invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per esibire documenti o per fornire dati, notizie e chiarimenti;

-        inviare questionari;

-        invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle operazioni stesse;

-        richiedere alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società che istituzionalmente effettuano pagamenti e riscossioni per conto terzi ed a quelle che svolgono attività di gestione ed intermediazione finanziaria la comunicazione - anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari - di dati e notizie;

-        richiedere copia degli atti e dei documenti depositati presso notai, procuratori del registro, conservatori dei registri immobiliari e pubblici ufficiali in genere;

-        effettuare accertamenti bancari, su autorizzazione del Comandante Regionale della Guardia di Finanza.


Articolo 9
(Copertura finanziaria)

 


1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2007, a 150 milioni di euro per l'anno 2008 e a 150 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamen­to iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

L’articolo 9, comma 1, della pdl A.C n. 2237 reca la quantificazione dell’onere recato dall’attuazione delle misure, nella stessa contenute, relative all’istituzione di un’area franca urbana nel Comune di Lamezia Terme e dei relativi benefici fiscali. In particolare, l’onere è pari a:

-          100 milioni di euro per l’anno 2007;

-          150 milioni di euro per l’anno 2008;

-          150 milioni di euro per l’anno 2009;

Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito della u.p.b di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze per l’anno 2007, utilizzando allo scopo l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Si osserva che gli accantonamenti relativi al Ministero dell’economia per gli anni considerati non recano le necessarie disponibilità.

Si osserva inoltre che, mentre la copertura è limitata fino al 2009, la proposta di legge, all’articolo 2, reca disposizioni suscettibili di determinare oneri finanziari fino al 2012.

Il comma 2 autorizza il Ministro dell’economia e finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


A.C. 2422

Articolo 1
(Istituzione della zona franca urbana di Lamezia Terme)

 

1. È istituita la zona franca urbana nel territorio del comune di Lamezia Terme, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

La disposizione prevede l’istituzione di una zona franca urbana nel territorio del comune di Lamezia Terme ai sensi dell’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

La relazione illustrativa individua la ragione dell’individuazione di una zona franca nell’area di Lamezia Terme nelle “sue caratteristiche morfologiche, la posizione baricentrica, la presenza di importanti e fondamentali infrastrutture di collegamento e l'allocazione della più grande area industriale meridionale (che) ne fanno il luogo ideale per dare una forte spinta alle attività imprenditoriali e produttive. L'area di Lamezia Terme ha tutte le caratteristiche e le potenzialità affinché la fiscalità di vantaggio, le misure di sostegno all'occupazione e la lotta al disagio sociale possano portare a risultati positivi”.

 

Si ricorda che l’articolo 1, commi 340-343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) contempla una particolare procedura per l’istituzione di “zone franche urbane” - ovvero zone a fiscalità differenziata o agevolata - da individuare in aree e quartieri particolarmente degradati nelle città del Mezzogiorno, con particolare riguardo al centro storico di Napoli, nelle quali favorire lo sviluppo economico e sociale anche attraverso interventi di recupero urbano.

A tal fine, il comma 340 istituisce un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 con il quale provvedere al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree (comma 340).

Il comma 341 indica i requisiti di tali zone franche (che devono in particolare “essere caratterizzate da fenomeni di particolare degrado ed esclusione sociale”) e disciplina le agevolazioni concedibili per effetto dei programmi e delle riduzioni di cui al comma 340.

Il comma 342 demanda al CIPE (su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata sentite le Regioni interessate) la definizione dei criteri per l’allocazione delle risorse e per l’identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche sulla base di parametri socio-economici. Spetta, invece, al Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità e delle procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali e ad individuare le eventuali riduzioni concedibili, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate.

Il comma 343, infine, attribuisce al Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico il compito di monitorare e valutare l’efficacia degli interventi, anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate, e presentare al CIPE una relazione annuale in merito ai risultati di tali attività (comma 343).

 

Si segnala preliminarmente che l’articolo 1 – discostandosi dalla procedura delineata dalla legge finanziaria 2007 – provvede direttamente all’istituzione della zona franca urbana di Lamezia Terme. Esso tuttavia (a differenza della corrispondente disposizione della proposta di legge n. 2237) non disciplina la procedura per la delimitazione di tale area. Occorre quindi valutare l’opportunità di un rinvio, oltre che al comma 340, anche al comma 342 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, che demanda al CIPE la definizione dei criteri per l’allocazione delle risorse e per l’identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche sulla base di parametri socio-economici.

 


Articolo 2
(Agevolazioni)

 


1. Alle nuove attività imprenditoriali avviate nell'ambito della zona franca urbana di Lamezia Terme sono concesse esenzioni fiscali e contributive. Gli sgravi fiscali riguardano le imposte sui redditi delle società per la durata di cinque anni, i contributi pagati dai datori di lavoro e le imposte sui suoli per costruire nuovi stabilimenti produttivi. Gli sgravi sono limitati alle imprese con meno di 50 dipendenti ed il cui fatturato non superi i 10 milioni di euro. Le agevolazioni concedibili sono disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, con particolare riferimento a quelli destinati al sostegno delle piccole imprese di nuova costituzione.


 

 

L’articolo 2 prevede la concessione di agevolazioni fiscali e contributive per le nuove attività imprenditoriali avviate nell'ambito della zona franca urbana di Lamezia Terme.

 

La norma prevede genericamente sgravi fiscali dalle imposte sui redditi delle società per la durata di cinque anni, senza quantificarne precisamente la misura e le modalità di fruizione, esenzioni relative ai contributi previdenziali nonché agevolazioni relative alle “imposte sui suoli”, per costruire nuovi stabilimenti produttivi.

 

Al riguardo, si osserva che la disposizione in esame non appare correttamente formulata e si presta a dubbi interpretativi.

Occorre rilevare in primo luogo che la locuzione “imposte sui suoli” andrebbe meglio specificata, in quanto potrebbe riferirsi sia alle imposte dirette che gravano sui terreni (eventualmente nell’ipotesi di acquisto e di successiva destinazione alla costruzione di stabilimenti produttivi), ovvero all’ICI dovuta in caso di concessione del diritto di superficie, ovvero alle imposte indirette sui trasferimenti di terreni.

Per quanto riguarda le agevolazioni contributive, andrebbe chiarito se il riferimento ai “contributi pagati dai datori di lavoro” debba intendersi nel senso che l’esenzione riguardi esclusivamente i contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.

Inoltre sembrerebbe, almeno dal punto di vista dell’interpretazione letterale, che non siano previste esenzioni per quanto riguarda il versamento dei premi relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Infine si osserva che non è chiaro per quale durata possano essere fruite le esenzioni contributive e, in particolare, se debba intendersi applicabile alle medesime esenzioni il termine di durata di cinque anni stabilito per gli sgravi riguardanti le imposte sui redditi delle società.

 

Per quanto riguarda la prima agevolazione prevista, quella dall’imposta sulle società, essa dovrebbe consistere in un’agevolazione ai fini dell’IRES. La norma precisa solamente che gli sgravi sono limitati alle imprese con meno di 50 dipendenti ed il cui fatturato non superi i 10 milioni di euro.

Dalla formulazione letterale della norma, che cita espressamente le società come oggetto dell’agevolazione, dovrebbero pertanto essere esclusi degli imprenditori individuali che non sono soggetti passivi dell’IRES, scontando invece l’IRPEF sui redditi d’impresa.

Per quanto riguarda l’entità dell’agevolazione concessa e le modalità di fruizione, la norma risulta piuttosto generica, richiamando senza alcuna specificazione la conformità ai limiti previsti dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013[5], con particolare riferimento a quelli destinati al sostegno delle piccole imprese di nuova costituzione.

Per quanto riguarda le regole applicabili agli aiuti di stato, si ricorda che il Trattato che istituisce la Comunità europea, che prevede tra i suoi obiettivi il rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria, vieta, di conseguenza, gli aiuti di Stato alle imprese, in quanto distorsivi del principio della libera concorrenza, tranne in casi esplicitamente indicati.

In particolare, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del Trattato, sono ritenuti “incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.

Rispetto a tale divieto generale posto dall’articolo 87, sono tuttavia ammesse alcune deroghe di pieno diritto (paragrafo 2) ovvero deroghe eventuali (paragrafo 3): tra queste ultime rientrano gli aiuti di Stato a finalità regionale, in quanto la Commissione può considerare compatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato concessi per favorire lo sviluppo economico di determinate zone svantaggiate all'interno dell'Unione europea. In tal senso il par. 3 dell’art. 87 prevede che possano considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Di regola, in base a quanto previsto dalla Commissione europea negli Orientamenti 2007-2013, gli aiuti a finalità regionale dovrebbero essere concessi nel contesto di un regime di aiuti multisettoriale che sia parte integrante di una strategia di sviluppo regionale, con obiettivi chiaramente definiti. Un regime di questo tipo può anche consentire alle autorità competenti di stabilire l'ordine prioritario dei progetti di investimento in base al loro interesse per la regione interessata. Quando si prevede, a titolo eccezionale, di concedere aiuti individuali ad hoc ad una singola impresa o aiuti limitati ad un ambito di attività, spetta allo Stato membro dimostrare che il progetto contribuisce ad una strategia coerente di sviluppo regionale e che, considerate la natura e le dimensioni del progetto, non determinerà distorsioni inaccettabili della concorrenza.

Gli Stati membri non sono tenuti a notificare i regimi di aiuti di Stato a finalità regionale che soddisfano le condizioni stabilite dai regolamenti di esenzione per categoria adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (che interessano cioè tutti i settori in relazione a particolari obiettivi meritevoli di tutela).

Nel regolamento 98/994/CE del 7 maggio 1998, il Consiglio ha infatti stabilito che la Commissione può adottare norme di deroga per gli aiuti destinati a specifici obiettivi che interessano tutti i settori economici (tra questi rientrano quelli per le piccole e medie imprese, per la ricerca e allo sviluppo, per la tutela dell’ambiente per l’occupazione e la formazione), nonché per quelli che non superino determinati importi (c.d. aiuti de minimis). Il rispetto di tali norme esenta dall’obbligo di comunicare i regimi di aiuto alla Commissione, e quindi ne assicura l’ammissibilità.

Qualora non si rientri in tale regime di applicazione dei regolamenti di esenzione per categoria occorre invece, in base alla norma generale comunicare le disposizioni che istituiscono regimi di aiuto in tempo utile alla Commissione, che ne valuta la compatibilità con il Trattato (art. 88, par. 3).

 

Con l’approvazione da parte della Commissione dell’Unione europea degli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale”, sono stati definiti i criteri per la predisposizione da parte dei singoli Stati della Carta di aiuti a finalità regionale, che dovrà essere notificata alla Commissione e che dovrà individuare i territori nei quali sarà possibile concedere agevolazioni, in deroga ai divieti stabiliti dal Trattato CE, come previsto dall’articolo 87, par. 3, lett. a) e c) del Trattato stesso.

Alla data attuale, la Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 risulta ancora in fase di definizione.

 

Gli Orientamenti stabiliscono che potranno beneficiare degli aiuti a finalità regionale di cui all’articolo 87.3.a) quelle regioni in cui il PIL pro capite non supera il 75% della media dell’Unione europea a 25.

Per quanto riguarda l’Italia, alla deroga ex articolo 87.3.a) del Trattato sono ammesse (cfr. l’Allegato V degli Orientamenti) le regioni Calabria (PIL al 67,93%), Campania (71,78%), Sicilia (71,98%) e Puglia (72,49%), mentre la Basilicata (77,54%) rientra in un regime particolare a motivo del c.d. “effetto statistico” (regioni in cui il PIL pro capite risulta inferiore alla media calcolata relativamente all’Europa a 15, ma superiore a quella riferita all’Europa a 25). Tali regioni beneficeranno di un regime transitorio sino al 31 dicembre 2010.

I nuovi “Orientamenti” determinano, altresì, una riduzione dell’intensità di aiuto nelle aree 87.3.a) rispetto alla programmazione precedente, pari ora al 30% in ESL (equivalente sovvenzione lorda) per le regioni con il PIL pro capite inferiore al 75% della media UE-25, al 40% ESL per le regioni con il PIL pro capite inferiore al 60% della media UE-25 e al 50% per le regioni con il PIL pro capite inferiore al 45% della media UE-25.

Tali massimali possono essere maggiorati del 20% ESL per gli aiuti concessi alle piccole imprese e del 10 % ESL per gli aiuti concessi alle medie imprese.

 

In base agli Orientamenti, potranno beneficiare degli aiuti a finalità regionale di cui all’articolo 87.3.c), le aree di uno Stato membro che, seppur meno svantaggiate di quelle di cui all'articolo 87.3.a), risultano comunque “sfavorite” rispetto alla media nazionale.

Le aree ammesse alla deroga ex articolo 87.3.c) del Trattato, poiché si tratta di circoscrizioni comunali, saranno specificamente individuate nella Carta degli aiuti italiana in corso di predisposizione.

Nelle regioni di cui all’articolo 87.3.c), il massimale di aiuti a finalità regionale non deve superare il 15% ESL. Le regioni ad effetto statistico che beneficiano della deroga ex articolo 87.3.c) saranno ammissibili ad un'intensità di aiuto del 20% a partire dal 2011.

 

Si ricorda che i commi da 271 a 279 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 1996), hanno introdotto un regime agevolativo, nella forma del credito di imposta, per le imprese che effettuano investimenti attraverso l'acquisizione di nuovi beni strumentali nelle “aree svantaggiate” del Mezzogiorno. Gli investimenti devono essere effettuati in strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, tali norme prevedono l’attribuzione di un credito d'imposta nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013. Tale agevolazione non è cumulabile con il sostegno de minimis[6] né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. L’agevolazione ha carattere automatico, non essendo richiesta la preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle entrate. Il comma 279 ne subordina peraltro l'efficacia all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

 


Articolo 3
(Società ed ambiti produttivi interessati)

 

1. Alle agevolazioni di cui all'articolo 2 possono accedere tutte le imprese comprese quelle nazionali e internazionali, che hanno avviato la loro attività a partire dal 1o gennaio 2007 nel territorio del comune di Lamezia Terme.

 

 

L’articolo 3 definisce l’ambito soggettivo di applicazione per le agevolazioni di cui all'articolo 2, quindi sia fiscali che contributive.

La disposizione prevede che alle agevolazioni in questione possano accedere tutte le imprese, comprese quelle nazionali e internazionali, che abbiano avviato la loro attività a partire dal 1o gennaio 2007 nel territorio del comune di Lamezia Terme.

Si segnala che, ai fini fiscali, rileva la residenza delle società soggette all’IRES; sarebbe pertanto opportuno adeguare la formulazione della norma in tal senso, nonché chiarire che cosa si intenda per società internazionali.

 

Si ricorda infatti che l’articolo 73 del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, prevede che siano soggetti all’imposta sulle società, oltre alle società ed agli enti residenti, anche le società e gli enti di ogni tipo, non residenti nel territorio dello stato.

In particolare, le società e gli enti non residenti sono tassate, in base all’articolo 151 del TUIR, solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'articolo 23 del TUIR, tenendo conto, per i redditi d'impresa, anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società ed enti commerciali e le plusvalenze indicate nell'articolo 23, comma 1, lettera f).

L’articolo 23 prevede che, ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerino prodotti nel territorio dello Stato:

-       i redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazione (lett. e);

-       i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti (lett. f).


Articolo 4
(Revoca delle agevolazioni)

 


1. Le agevolazioni di cui all'articolo 2 sono revocate qualora i contratti di lavoro applicati ai dipendenti delle nuove attività avviate dal 1o gennaio 2007 e comprese nella zona franca urbana di Lamezia Terme siano stati sottoscritti in difformità rispetto ai contratti nazionali di categoria dei singoli comparti produttivi. Le stesse agevolazioni non sono concedibili alle società che, a qualunque titolo, compren­dano nei loro organismi societari soggetti condannati per reati inerenti l'associazione a delinquere o l'associazione a delinquere di stampo mafioso, per reati fiscali nonché soggetti sottoposti alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurez­za.


 

 

L’articolo 4 specifica le cause che comportano il venir meno del diritto ad usufruire delle agevolazioni (in particolare, esenzioni fiscali e contributive) di cui al precedente articolo 2.

In primo luogo, le agevolazioni concesse s’intendono revocate qualora i contratti individuali di lavoro relativi ai dipendenti delle nuove attività intraprese nell’ambito della zona franca urbana di Lamezia Terme a far data dal 1° gennaio 2007 siano stati sottoscritti in difformità rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle singole categorie produttive.

Si osserva che la disposizione andrebbe formulata più correttamente precisando che si fa riferimento ai “contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi”.

Inoltre, sembrerebbe che la disposizione debba essere intesa nel senso che la revoca delle agevolazioni sia conseguenza dell’applicazione ai lavoratori di condizioni contrattuali meno favorevoli di quelle previste dalla contrattazione collettiva.

 

E’, inoltre, sancita l’impossibilità della concessione delle suddette agevolazioni alle società dei cui organismi societari (consigli di amministrazioni, collegi sindacali, ecc.) facciano parte, a qualunque titolo, soggetti condannati per associazione a delinquere (art. 416 c.p.) e di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), per reati fiscali nonché soggetti sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

 

L’art. 3 della legge 1423/1956[7] stabilisce che a determinate persone che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale del questore, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata dal tribunale territorialmente competente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Possono essere oggetto della misura: 1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi; 2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; 3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

 


Articolo 5
(Soggetto responsabile della zona franca urbana)

 

1. La gestione delle agevolazioni e tutte le altre attività inerenti la promozione e l'accompagnamento delle nuove attività imprenditoriali avviate nella zona franca urbana di Lamezia Terme sono di esclusiva competenza del comune di Lamezia Terme o di società pubbliche di sua emanazione con il compito della promozione, del sostegno e del rilancio produttivo del territorio di Lamezia Terme.

 

 

L'articolo 5 assegna al comune di Lamezia Terme (ovvero a società pubbliche di sua emanazione) la competenza esclusiva della gestione delle agevolazioni e di tutte le altre attività inerenti la promozione e l'accompagnamento delle nuove attività imprenditoriali avviate nella zona franca urbana.

 


Articolo 6
(Compartecipazione della regione)

 

1. La regione Calabria, ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, individua, d'intesa con il Comitato interministeriale per la programmazione economica, la zona franca urbana di Lamezia Terme come la più rispondente alle esigenze di rilancio occupazionale e produttivo della regione.

 

 

Come ricordato nella scheda relativa all’articolo 1, la proposta inserisce l’istituzione della zona franca urbana nel territorio del comune di Lamezia Terme nel contesto delle nuove istituzione previste – e finanziate – dall’articolo 1, commi 340-343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Quelle disposizioni disciplinano, tra l’altro, il procedimento amministrativo che conduce alla individuazione della zona franca, alla delimitazione del suo territorio, alla configurazione del regime tributario agevolativo cui essa è sottoposta, alla determinazione del cofinanziamento statale che la sostiene.

Alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche urbane provvede il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata sentite le regioni interessate; nel caso di specie, la regione Calabria (comma 342).

In questo contesto il contenuto normativo dell’articolo in esame sembra limitarsi ad una novazione confermativa di quanto già disposto dal richiamato comma 342 della legge n. 296/2006 e, in prima istanza, dall’articolo 1 della proposta medesima. Questo infatti istituisce direttamente la zona franca urbana nel territorio del comune di Lametia Terme e ‘supera’ legislativamente il procedimento amministrativo innanzi al CIPE nel quale è prevista la partecipazione ‘consultiva’ della Regione.

Del resto, anche a voler riconoscere alla disposizione un contenuto normativo diverso da quello sopra richiamato, per via dell’intesa richiesta fra CIPE e regione Calabria - intesa disposta in luogo del parere previsto dal comma 342 – il sito ed il relativo territorio restano vincolati legislativamente e, di fatto, impediscono al CIPE, come alla regione Calabria, di proporre una zona diversa dal territorio del comune di Lametia Terme. Viceversa, la valorizzazione dell’obbligo dell’intesa, potrebbe far ritenere – sebbene questo non sia espressamente detto nel testo – che il CIPE, nella definizione delle misure e dei finanziamenti da assegnare a quel territorio, debba decidere “d’intesa” con la regione Calabria e non soltanto sentito il parere della Regione, come dispone in via generale il già ricordato comma 342.


Articolo 7
(Copertura finanziaria)

 


1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispon­dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'econo­mia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accanto­namento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

L’articolo 7, comma 1, quantifica l’onere recato dalle dall’attuazione delle misure agevolative fiscali per la zona franca urbana di Lamezia Terme, nella stessa previste.

L’onere è pari a:

-          50 milioni di euro per l’anno 2007;

-          50 milioni di euro per l’anno 2008;

-          50 milioni di euro per l’anno 2009;

Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito della u.p.b di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze per l’anno 2007, utilizzando allo scopo l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Si osserva che gli accantonamenti relativi al Ministero dell’economia per il triennio considerato non recano le necessarie disponibilità.

Si osserva inoltre che la norma, così come formulata, copre gli oneri finanziari fino all’anno 2009 e non per gli anni successivi, mentre gli articoli 2 e 3, che prevedono la concessione di determinate esenzioni fiscali e contributive, recano disposizioni di carattere permanente.

Il comma 2 autorizza il Ministro dell’economia e finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


Testo delle proposte di legge

AA.CC. 2237 e 2422


 

N. 2237

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato D’IPPOLITO VITALE

¾

 

Istituzione di un’area franca urbana nel comune di Lamezia Terme

 

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Presentata l’8 febbraio 2007

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Onorevoli Colleghi! - Le aree franche urbane sono state previste dalla legge finanziaria 2007, legge n. 296 del 2006, all'articolo 1, comma 340, mutuate da un modello francese che ha consentito la nascita - in quel territorio - di ben 85 aree franche.

Stante il regime di fiscalità di vantaggio e di controllo statale sulle attività economiche eventualmente poste in essere, appare, oggi, assai opportuna l'istituzione di un'area franca urbana nel comune di Lamezia Terme, trattandosi di una realtà a forte criticità economico-sociale.

Il comune di Lamezia Terme ha zone di disagio economico ad alto tasso di disoccupazione e di dispersione scola­stica giovanile: dalla regione Calabria sono molti gli emigrati che hanno cercato lavoro nel nord del Paese o all'estero e, di questi, molti sono giovani!

Una seria politica di interventi mirati per favorire le piccole imprese e le micro-imprese del comune di Lamezia Terme, una politica di sviluppo economico e occupazionale che privilegi, tra gli altri, le giovani generazioni che hanno dimostrato capacità imprendito­riali e voglia di crescere, rappresentano il percorso virtuoso per far decollare questo territorio e, conseguentemente, l'intera provincia.

Senza sicurezza, tuttavia, non c'è sviluppo duraturo!

È necessario, perciò, creare le condizioni affinché il territorio recuperi in legalità e in sicurezza: i cittadini non devono sentirsi soli nel fronteggiare le associazioni criminali che operano e condizionano, da troppo tempo, uomini e iniziative.

La presenza continua dello Stato, evidentemente necessaria, deve però manifestarsi attraverso misure appro­priate e incisive, non solo di repressione e di prevenzione, capaci di fronteggiare una criminalità che «inquina» e che «contagia», ma anche di promozione e di investimento.

Più sviluppo equivale a più ricchezza e a più lavoro per tutti e - senza ombra di dubbio - costituisce un fattore determinante di lotta alla criminalità organizzata, a quella azione di «taglieg­giamento» o di «controllo» che induce gli imprenditori - locali ed esterni - a non investire per non correre rischi, nonostante le potenzialità dei singoli territori.

La presente proposta di legge, se approvata, introdurrà fattori positivi di evoluzione e di emancipazione, migliorando la qualità della vita e le prospettive di zone considerate a rischio di emarginazione sociale ed economica.

In ogni caso, la presente proposta di legge, già supportata dall'accoglimento da parte del Governo - in sede di approvazione finale della citata legge finanziaria 2007 - di un ordine del giorno a mia firma di uguale contenuto, oltreché da una ampia condivisione - espressa a mezzo stampa - da parte di forze sindacali e politiche diverse, costituirà un contributo (mi auguro utile!) a un dibattito sulle strategie per il decollo della regione Calabria, non più differibile, questione ormai di oggettivo rilievo non solo «provinciale» ma anche «nazionale».

La presente proposta di legge, diretta all'istituzione di un'area franca urbana nel comune di Lamezia Terme, consta di 9 articoli.

L'articolo 1 attribuisce al comune di Lamezia Terme la competenza a delimitare il territorio dell'area franca urbana, sentita la regione Calabria, sulla base di criteri socio-economici indivi­duati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

I criteri potranno essere quelli del tasso di disoccupazione, della bassa scolarità, della necessaria presenza sul territorio di magazzini, negozi, imprese, dotati di strutture necessarie per ospitare le attività economiche.

L'articolo 2 individua i benefìci fiscali per le attività economiche dell'area franca urbana, l'articolo 3 i requisiti per ottenerli, l'articolo 4 stabilisce i requisiti per la localizzazione geografica dell'area franca urbana, l'articolo 5 l'ambito di applicazione dei benefìci fiscali, l'articolo 6 la decadenza da essi, mentre l'articolo 7 dispone in merito alla gestione dell'area franca urbana, che viene affidata a un Consorzio, allo scopo istituito; l'articolo 8 prevede la costituzione di un apposito comando del Corpo della guardia di finanza a tutela degli insediamenti produttivi e delle attività economiche dell'area franca urbana; l'articolo 9, infine, stabilisce la copertura finanziaria della presente proposta di legge.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Istituzione di un'area franca urbana nel comune di Lamezia Terme).

 

1. È istituita un'area franca urbana nel comune di Lamezia Terme, di seguito denominata «area franca urbana».

2. L'area franca urbana è delimitata dal comune di Lamezia Terme, sentita la regione Calabria, secondo criteri socio-economici deliberati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 2.

(Benefìci fiscali).

 

1. Ai contribuenti che, nel periodo compreso tra il 1o giugno 2007 e il 31 dicembre 2011, realizzano nell'ambito dell'area franca urbana nuove attività economiche ovvero esercitano attività economiche già avviate si applica l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e l'imposta sul reddito delle società (IRES), sui redditi prodotti dalle citate attività economiche, con le modalità di cui al comma 2.

2. Al fine di cui al comma 1 i redditi conseguiti nell'esercizio delle attività economiche dai soggetti ivi previsti sono soggetti ad un'imposizione sul 40 per cento del loro ammontare nei primi due anni di attività, sul 60 per cento nel terzo e nel quarto anno e sull'80 per cento nel quinto anno del periodo di cui al citato comma 1.

3. I benefìci fiscali previsti dal comma 2 spettano qualunque sia la forma giuridica della società o il settore di attività esercitato.

 

 

Art. 3.

(Requisiti per l'ottenimento dei benefìci fiscali).

 

1. Per ottenere i benefìci fiscali di cui all'articolo 2 l'impresa deve soddisfare cumulativamente i seguenti requisiti:

a) impiegare non più di cinquanta lavoratori dipendenti alla data del 1o giugno 2007;

b) aver realizzato un volume di affari non superiore a 10 milioni di euro;

c) avere un bilancio non superiore a 10 milioni di euro;

d) avere il proprio capitale o i propri diritti di voto non detenuti, direttamente o indirettamente, per una quota pari al 25 per cento, da un'impresa o da più imprese congiuntamente il cui volume di affari annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio supera i 45 milioni di euro;

e) l'attività principale esercitata non deve riguardare i settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada di merci.

 

 

Art. 4.

(Requisiti di localizzazione geografica).

 

1. Condizione essenziale per la concessione dei benefìci fiscali di cui all'articolo 2 è la presenza nell'area franca urbana di negozi, studi, officine o impianti che consentano all'imprenditore di esercitare un'attività economica e di conseguire introiti professionali.

2. È, altresì, condizione essenziale per la concessione dei benefìci fiscali di cui all'articolo 2, l'esercizio di un'attività economica effettiva concretizzata dalla presenza nel territorio delimitato in area franca urbana, nonché l'effettuazione di atti direttamente collegabili all'attività esercitata.

3. Qualora l'attività di un contribuente sia localizzata nell'area franca urbana, ma la sua attività si svolga in tutto o in parte fuori di essa, i benefìci fiscali di cui all'articolo 2 si applicano se tale contribuente ha alle dipendenze almeno dieci lavoratori a tempo indeterminato impiegati nei locali destinati all'attività o se il volume di affari è realizzato, per almeno il 45 per cento, nei confronti di clienti situati nell'area franca urbana.

 

 

Art. 5.

(Ambito di applicazione dei benefìci fiscali).

 

1. I benefìci fiscali di cui all'articolo 2 si applicano relativamente ai redditi dichiarati nel periodo di imposta considerato diminuiti dei seguenti proventi che rimangono imponibili secondo il regime ordinario:

a) utili di società non derivanti da attività esercitate nell'area franca urbana;

b) ricavi derivanti da sovvenzioni, da atti di liberalità e da rinunce di crediti;

c) ricavi derivanti da operazioni finanziarie;

d) ricavi derivanti da diritti di proprietà industriali o commerciali, quando tali diritti non derivano da attività esercitate nell'area franca urbana.

2. I benefìci fiscali di cui all'articolo 2 non si applicano alla creazione di attività nell'area franca urbana conseguente al trasferimento di un'attività precedentemente esercitata da un contribuente che aveva goduto dell'esonero previsto dal citato articolo 2 nei cinque anni precedenti il trasferimento, nonché ai contribuenti che creano un'attività nell'ambito di un trasferimento, di una concentrazione o di una ristrutturazione dell'attività precedentemente esercitata nell'area franca urbana.

 

 

Art. 6.

(Esclusioni dei benefìci fiscali).

 

1. I benefìci fiscali di cui all'articolo 2 non si applicano qualora le dichiarazioni ai fini dell'IRPEF o dell'IRES non siano state presentate entro i termini previsti dalla legislazione vigente in materia o il contribuente sia stato sottoposto ad accertamento fiscale per evasione o elusione fiscale.

2. Non possono usufruire dei benefìci fiscali di cui all'articolo 2 coloro che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per i reati previsti dagli articoli 416, 416-bis e 416-ter del codice penale.

 

 

Art. 7.

(Ente gestore dell'area franca urbana).

 

1. È istituito un consorzio di gestione dell'area franca urbana denominato «Consorzio per lo sviluppo dell'area franca urbana di Lamezia Terme».

2. Il Consorzio di cui al comma 1 è costituito dal comune di Lamezia Terme, dalla provincia di Catanzaro e dalla regione Calabria ed è regolato da un proprio statuto.

3. Al Consorzio di cui al comma 1 possono aderire, a decorrere dalla data della sua costituzione, gli enti economici e privati rappresentativi delle categorie sociali interessate alle attività nell'area franca urbana, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni degli industriali e delle imprese e gli istituti di credito operanti nel territorio della regione Calabria.

4. Organo del Consorzio di cui al comma 1 è il comitato di gestione, di cui fanno parte:

a) due rappresentanti designati dal comune di Lamezia Terme;

b) un rappresentante designato dalla provincia di Catanzaro;

c) un rappresentante designato dalla regione Calabria;

d) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

e) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

f) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Catanzaro;

g) un rappresentante per ognuna delle associazioni di categoria che operano nell'area franca urbana designato dalla rispettiva associazione.

5. I rappresentanti di cui al comma 4 non devono avere riportato condanne per delitti.

6. Il presidente del comitato di gestione di cui al comma 4 è eletto tra i componenti del comitato con il voto dei medesimi e dura in carica per cinque anni.

7. Il comitato di gestione di cui al comma 4 ha compiti di indirizzo, di controllo e di governo dell'area franca urbana e, in particolare, provvede:

a) a informare e fornire consulenza alle persone private e alle imprese che intendono usufruire dei benefìci fiscali di cui all'articolo 2;

b) a revocare i benefìci fiscali di cui all'articolo 2 su segnalazione del comando del Corpo della guardia di finanza, costituito ai sensi dell'articolo 8, in caso di mancato rispetto o violazione delle disposizioni della presente legge;

c) a controllare il possesso dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 da parte delle aziende che intendono esercitare la propria attività nell'area franca urbana e a dichiarare l'eventuale decadenza dai benefìci fiscali di cui all'articolo 2 qualora vengano meno i citati requisiti;

d) a verificare la congruenza, sotto il profilo del rapporto costi-benefìci, delle attività economiche esercitate nell'area franca urbana;

e) a formulare proposte per lo sviluppo e l'incremento degli insediamenti produttivi nell'area franca urbana e a predisporre il relativo piano annuale, anche sulla base delle verifiche attuate ai sensi della lettera d).

 

 

Art. 8.

(Comando del Corpo della guardia di finanza).

 

1. Al fine di effettuare gli accertamenti fiscali previsti dall'articolo 7, comma 7, lettera b), nel territorio dell'area franca urbana è costituito un apposito comando del Corpo della guardia di finanza.

2. Il comando di cui al comma 1 opera sul territorio dell'area franca urbana a tutela degli insediamenti produttivi e delle attività economiche dell'area franca urbana, con i poteri e le funzioni ad esso attribuiti dalla legislazione vigente.

 

 

Art. 9.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2007, a 150 milioni di euro per l'anno 2008 e a 150 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


 

N. 2422

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato AMENDOLA

¾

 

Istituzione di una zona franca urbana nel comune di Lamezia Terme

 

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Presentata il 21 marzo 2007

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Onorevoli Colleghi! - L'istituzione nel Mezzogiorno di zone franche urbane, mutuate dall'esperienza dell'ordinamento francese, rappresenta, al pari di altri provvedimenti in tema di fiscalità di vantaggio adottati dall'attuale Governo di centrosinistra, un concreto segnale di discontinuità con il precedente esecutivo nazionale. In primo luogo perché rimette al centro del dibattito del Paese l'irrisolta questione dello sviluppo del meridione e, poi, perché concretizza uno degli accordi più significativi sanciti dal cosiddetto «Progetto Sud» stilato al Tavolo del Mezzogiorno - coordinato dalla Presi­denza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dello sviluppo economico - cui hanno partecipato, oltre le parti economiche e sociali, anche tutte le regioni meridionali. L'istituzione delle zone franche urbane, previste dalla legge finanziaria n. 296 del 2006, dunque, è un passo significativo che va incontro alle esigenze delle piccole imprese e si prefigge anche di contrastare il fenome­no delinquenziale largamente presente nelle aree meridionali. Le zone franche urbane si propongono, in definitiva, di favorire, anche tramite interventi di recupero urbano, lo sviluppo economico e sociale di aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno caratterizzate anche da fenomeni di particolare esclusione sociale. Stante l'avvio in via sperimentale di talune e l'intendimento più volte ribadito dai rappresentanti del Governo di estendere i benefìci fiscali ad una sola area per regione, è decisivo che per il conseguimento degli scopi prefissati e tesi all'aumento dell'occupa­zione e al rilancio produttivo si faccia un'accurata scelta delle aree dove avviare la sperimentazione delle zone franche urbane. Per quanto attiene la Calabria, è indubbio che esiste un solo territorio che abbia valenza extracomunale e, quindi, in grado di veicolare i benefìci derivanti dal provvedimento al resto della regione. Si tratta dell'area di Lamezia Terme. In nessun altro territorio calabrese, infatti, si riscontrano tante necessarie precondi­zioni per garantire un armonico sviluppo produttivo. Le sue caratteristiche mor­fologiche, la posizione baricentrica, la presenza di importanti e fondamentali infrastrutture di collegamento e l'alloca­zione della più grande area industriale meridionale ne fanno il luogo ideale per dare una forte spinta alle attività imprenditoriali e produttive. L'area di Lamezia Terme ha tutte le caratteristiche e le potenzialità affinché la fiscalità di vantaggio, le misure di sostegno all'oc­cupazione e la lotta al disagio sociale possano portare a risultati positivi. L'attuale situazione sociale è da vero allarme. Basta tenere conto che la disoccupazione ha toccato livelli altissimi. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) del 2002 il tasso di occupazione nell'area lametina è del 34,6 per cento mentre su base nazionale è del 42,9 per cento. Il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 25,9 per cento rispetto al dato nazionale fermo all'11,6 per cento. Ancora più grave e preoccupante, poi, il fenomeno della disoccupazione giovanile che si è attestato al 62,5 per cento contro una media nazionale del 33,3 per cento. Il territorio lametino, inoltre, è da tempo oggetto di una pesante escalation criminale che tocca anche tutti i settori produttivi, determinando una condizione di man­cato sviluppo non più tollerabile. Anche se il quadro è quello appena descritto, proprio nell'area lametina si sono registrati significativi segnali di svolta che devono essere sostenuti ed incoraggiati. La rivolta delle coscienze, a seguito di eclatanti fatti criminosi, dell'intera comu­nità, e dei giovani in modo particolare, fanno ben sperare. Questo territorio, ancora, ha dimostrato di avere capacità che ne hanno decretato la distinzione a livello meridionale con una capacità di mobilitazione e di dinamicità impren­ditoriale che depone favorevolmente anche per il proficuo utilizzo delle risorse finanziarie conseguenti all'istitu­zione della zona franca urbana. Su questa area, è bene sottolineare, sono stati avviati ben due patti territoriali che hanno coinvolto decine di aziende locali a dimostrazione dell'attenzione e della capacità ricettiva delle imprese lametine che si sono fatte carico anche, recente­mente, di intervenire tempestivamente per scongiurare il rischio di perdere risorse economiche di carattere nazio­nale non utilizzate nell'ambito di un apposito contratto di programma mise­ramente naufragato nonostante le aziende proponenti fossero di caratura addirittura internazionale. Anche da ciò deriva la tangibile dimostrazione che l'imprenditoria locale sa farsi carico anche della responsabilità derivante dal suo fondamentale ruolo e di essere, come dimostrato dagli altri strumenti agevolativi adottati, partner affidabile nelle strategie governative nazionali di rilancio produttivo. Ultima menzione a favore dell'area lametina, ma di fondamentale importanza, è relativa all'assoluta necessità che questo territorio riceva segnali chiari e concreti di attenzione da parte della regione e del Governo centrale in quanto è duramente impegnato in una lotta difficile contro l'illegalità e le organizzazioni mafiose che soffocano gli ambiti imprenditoriali. Per le ragioni espresse è il luogo ideale dove sperimentare con discrete possibilità di successo le agevolazioni fiscali previste dall'istituzione della zona franca urbana.

Il testo della presente proposta di legge che istituisce la zona franca urbana di Lamezia Terme è costituito da 7 articoli.

L'articolo 1 ne prevede l'istituzione e l'ambito territoriale, mentre l'articolo 2 si occupa di specificare il carattere delle agevolazioni, la loro durata, la quantifi­cazione di carattere fiscale e contributivo sulla base ed in conformità degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 emanati dall'Unione europea.

L'articolo 3 descrive quali settori produttivi possono usufruire delle agevolazionie nell'articolo 4 si sottolineano le ragioni poste a base dell'eventuale loro revoca.

L'articolo 5 individua nel comune di Lamezia Terme o in società pubbliche di sua emanazione il soggetto responsabile di tutte le attività inerenti la zona franca urbana. L'articolo 6 evidenzia quale ruolo di compartecipazione progettuale ed economica spetti alla regione Calabria, mentre l'articolo 7 dispone la conseguente copertura finanziaria.


 


 

 


proposta di legge

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Art. 1.

(Istituzione della zona franca urbana di Lamezia Terme).

 

1. È istituita la zona franca urbana nel territorio del comune di Lamezia Terme, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

Art. 2.

(Agevolazioni).

 

1. Alle nuove attività imprenditoriali avviate nell'ambito della zona franca urbana di Lamezia Terme sono concesse esenzioni fiscali e contributive. Gli sgravi fiscali riguardano le imposte sui redditi delle società per la durata di cinque anni, i contributi pagati dai datori di lavoro e le imposte sui suoli per costruire nuovi stabilimenti produttivi. Gli sgravi sono limitati alle imprese con meno di 50 dipendenti ed il cui fatturato non superi i 10 milioni di euro. Le agevolazioni concedibili sono disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, con particolare riferimento a quelli destinati al sostegno delle piccole imprese di nuova costituzione.

 

 

Art. 3.

(Società ed ambiti produttivi interessati).

 

1. Alle agevolazioni di cui all'articolo 2 possono accedere tutte le imprese comprese quelle nazionali e internazionali, che hanno avviato la loro attività a partire dal 1o gennaio 2007 nel territorio del comune di Lamezia Terme.

 

 

Art. 4.

(Revoca delle agevolazioni).

 

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 2 sono revocate qualora i contratti di lavoro applicati ai dipendenti delle nuove attività avviate dal 1o gennaio 2007 e comprese nella zona franca urbana di Lamezia Terme siano stati sottoscritti in difformità rispetto ai contratti nazionali di categoria dei singoli comparti produttivi. Le stesse agevolazioni non sono concedibili alle società che, a qualunque titolo, comprendano nei loro organismi societari soggetti condannati per reati inerenti l'associazione a delinquere o l'associazione a delinquere di stampo mafioso, per reati fiscali nonché soggetti sottoposti alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

 

 

Art. 5.

(Soggetto responsabile della zona franca urbana).

 

1. La gestione delle agevolazioni e tutte le altre attività inerenti la promozione e l'accompagnamento delle nuove attività imprenditoriali avviate nella zona franca urbana di Lamezia Terme sono di esclusiva competenza del comune di Lamezia Terme o di società pubbliche di sua emanazione con il compito della promozione, del sostegno e del rilancio produttivo del territorio di Lamezia Terme.

 

 

Art. 6.

(Compartecipazione della regione).

 

1. La regione Calabria, ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, individua, d'intesa con il Comitato interministeriale per la programmazione economica, la zona franca urbana di Lamezia Terme come la più rispondente alle esigenze di rilancio occupazionale e produttivo della regione.

 

 

Art. 7.

(Copertura finanziaria).

 

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 




[1]     Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006.

[2]     I requisiti di localizzazione geografica dell’attività economica sono disciplinati dal successivo articolo 4.

[3]     Il beneficio si riferisce all’imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF se l’impresa è gestita da una persona fisica o da una società di persone o all’imposta sul reddito delle società - IRES se si tratta di una società di capitali o di altro ente.

[4]     Ad esempio, se il periodo di imposta si chiude il 31 dicembre, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il successivo 31 luglio.

[5]     Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006.

[6]     Con regolamento n. 1998/2006 del 13 dicembre 2006 (GUUE serie L n. 379 del 28/12/2006), che si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, è stato stabilito che l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve invece superare i 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

      Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.

[7]     Legge 27 dicembre 1956 n. 1423, Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.