Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Esenzione dalle tasse sulle concessioni governative per gli atti e i provvedimenti in favore dei comuni, delle province, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali - A.C. 2748
Riferimenti:
AC n. 2748/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 226
Data: 24/07/2007
Organi della Camera: VI-Finanze


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

Esenzione dalle tasse sulle concessioni governative per gli atti e
i provvedimenti in favore dei comuni, delle province, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali

A.C. 2748

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 226

 

 

 

24 luglio 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Finanze

 

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File: FI0143.doc

 


INDICE

 

 

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto. 4

§      Contenuto. 4

§      Relazioni allegate. 4

Elementi per l’istruttoria legislativa. 5

§      Necessità dell’intervento con legge. 5

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite. 5

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico. 5

§      Impatto sui destinatari delle norme. 5

§      Formulazione del testo. 5

Schede di lettura

§      Articolo 1. 9

§      Articolo 2. 12

Proposta di legge A.C. 2748

On. Crisci ed altrii – Interpretazione autentica dell'articolo 1 del D.P.R: 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di esenzione dalle tasse sulle concessioni governative per gli atti e i provvedimenti in favore dei comuni, delle province, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali15

Ordine del Giorno 9/2201/3

Atto Camera Ordine del Giorno 9/2201/3 presentato da NICOLA CRISCI giovedì 22 marzo 2007 nella seduta n.132. 21

 


Normativa di riferimento

§      D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 Disciplina delle tasse sulle concessioni governative (art. 1; art. 21 della Tariffa)25

§      D.L. 31 ottobre 1990, n. 310 Disposizioni urgenti in materia di finanza locale (art. 4)27

§      L. 27 dicembre 1997, n. 449 Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (art. 22)28

Prassi

§      Nota 17 luglio 2001, n. 44461 Concessioni governative - Tariffa - Apparecchiature terminali per il servizio radiomobile - Abbonamenti stipulati dalle Amministrazioni dello Stato.31

§      Risoluzione 3 maggio 2005, n. 55/E Istanza di Interpello - Apparecchiature per il servizio radiomobile - Tassa sulle Concessioni Governative.33


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 2748

Titolo

Interpretazione autentica dell'articolo 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di esenzione dalle tasse sulle concessioni governative per gli atti e i provvedimenti in favore dei comuni, delle province, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali

Iniziativa

on. Crisci ed altri

Settore d’intervento

Fisco

Iter al Senato

No

Numero di articoli

2

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

6 giugno 2007

§       annuncio

7 giugno 2007

§       assegnazione

2 luglio 2007

Commissione competente

VI (Finanze)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, V e Questioni regionali

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

L’articolo 1 contiene una disposizione interpretativa diretta ad escludere dall’ambito di applicazione delle tasse sulle concessioni governative i provvedimenti amministrativi e gli altri atti emessi in favore dei comuni, dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle comunità montane, delle province e delle regioni. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge in esame.

L’articolo 2 provvede alla copertura dei conseguenti oneri finanziari.

Relazioni allegate

Alla proposta di legge è allegata la relazione illustrativa dei proponenti.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

La proposta di legge reca una norma di interpretazione autentica di una norma di rango legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge in esame riguarda il sistema tributario dello Stato, materia attribuita alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma , lettera e), della Costituzione.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Il testo in esame contiene una disposizione interpretativa di norme vigenti.

Impatto sui destinatari delle norme

In seguito all’eventuale approvazione della proposta di legge in esame comporterà, i concessionari del servizio di radiomobile non dovranno più riscuotere la tassa di concessione governativa di cui all’articolo 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972 nei confronti dei comuni, dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle comunità montane, delle province e delle regioni.

Formulazione del testo

Nulla da rilevare.


Schede di lettura


Articolo 1

 


1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, si interpreta nel senso che, fatti salvi i versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge, le tasse sulle concessioni gover­native non sono dovute per i provvedimenti amministrativi e gli altri atti emessi in favore dei comuni, dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle comunità montane, delle province e delle regioni.


 

 

L’articolo 1 contiene una disposizione interpretativa dell’articolo 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, recante Disciplina della tassa sulle concessioni governative, diretta ad escludere dall’ambito di applicazione delle tasse sulle concessioni governative i provvedimenti amministrativi e gli altri atti emessi in favore dei comuni, dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle comunità montane, delle province e delle regioni.

Sono fatti salvi i versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge in esame.

 

La relazione illustrativa osserva che la proposta di legge intende equiparare allo Stato i sopra menzionati enti pubblici territoriali, ai fini dell’applicazione della tassa sulle concessioni governative, così come è stato fato, sin dal 1991, ai fini delle imposte sui redditi. Ricorda infatti che l’articolo 4, comma 3-bis, del D.L. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, ha disposto l’esenzione dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche – IRPEG dei comuni, delle comunità montane, delle province e delle regioni, mentre il successivo articolo 22 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha ulteriormente esteso l’esenzione ai consorzi tra enti locali, alle associazioni e agli enti gestori di demani collettivi.[1]

La relazione prosegue chiarendo che la proposta di legge nasce dall’orientamento interpretativo, sfavorevole agli enti pubblici territoriali, che si sta profilando con riferimento all’applicazione delle tasse sulle concessioni amministrative sulle licenze e sul documento sostitutivo per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (c.d. telefoni cellulari), di cui all’articolo 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972.

 

Il citato articolo 21 stabilisce che le licenze, o i documenti sostitutivi, per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio di radiomobile pubblico terrestre di comunicazione sono soggetti ad una tassa di ammontare mensile di 5,16 euro per le utenze residenziali e di 12,91 euro per le utenze affari.

La Direzione regionale delle entrate del Lazio, interpretando il citato articolo 21 su istanza di una società concessionaria del servizio radiomobile, con nota n. 44461 del 17 luglio 2001, aveva affermato che le pubbliche amministrazioni che sottoscrivono contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di telefonia mobile non sono soggette al pagamento della tassa sulle concessioni governative, anche se il D.P.R. n. 641 del 1972 non ne prevede espressamente l’esenzione.

Tale affermazione si basava sulla considerazione che “le tasse sulle concessioni governative colpiscono determinati atti amministrativi (nel caso in esame la licenza per l'impiego di apparecchiature per il servizio radiomobile) che incidono sui diritti facendoli sorgere. Nel caso di una pubblica amministrazione tali diritti già esistono e non necessitano, pertanto, di alcun atto per farli nascere.”

Successivamente l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 55/E del 3 maggio 2005,[2] ha precisato che l’esenzione dalla tassa di concessione governativa di cui al citato articolo 21 non si applica a “tutte le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, vale a dire quelle non riconducibili allo Stato titolare di ogni diritto e facoltà.”

 

La problematica relativa all’applicazione della tassa in questione nei confronti degli enti locali è stata oggetto dell’ordine del giorno in Assemblea n. 9/2201/003, presentato dall’on. Crisci il 22 marzo 2007, in occasione dell’esame del disegno di legge A.C. 2201 di conversione del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, recante Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.

L’ordine del giorno, accolto come raccomandazione dal Governo, ricorda come, sino al 2005, gli enti locali abbiano goduto dell’esenzione dal pagamento della tassa sulle concessioni governative e come, in seguito alla sostanziale revisione dell’interpretazione dell’Agenzia delle entrate, la tassa sia stata addebitata ai comuni e agli altri enti locali a partire dallebollette del 2006. L’ordine del giorno prosegue osservando che sarebbe opportuno estendere anche alle regioni e agli enti locali l’esenzione, eventualmente anche con misure di carattere interpretativo, in considerazione del fatto che tali enti si avvalgono del servizio di radiomobile per lo svolgimento della propria attività istituzionale, allo scopo di favorire una maggiore tempestività negli interventi ed un migliore collegamento tra i propri dipendenti.

 

Al riguardo si osserva come la disposizione oggetto di interpretazione autentica non sembra, dal punto di vista letterale, far sorgere rilevanti dubbi interpretativi. In tal senso la disposizione oggetto della proposta di legge sembra avere natura sostanzialmente innovativa. Peraltro, nella relazione illustrativa si richiama una situazione di incertezza in sede di attuazione amministrativa e di contenzioso tributario che potrebbe far riconoscere natura effettivamente interpretativa.

Dal punto di vista degli effetti pratici si ricorda come le norme di interpretazione autentica possiedano per loro natura efficacia retroattiva. Peraltro la proposta di legge all’esame limita tale retroattività, disponendo che restano comunque salvi i versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge (ma non anche quelli non effettuati ma i cui presupposti si siano verificati prima di tale termine).


Articolo 2

 


1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2007 e in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente ridu­zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

L’articolo 2 valuta gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della proposta di legge in commento nella misura di 30 milioni di euro per il 2007 e di 5 milioni di euro annui a decorre del 2008, e dispone che a copertura di tali oneri si provveda mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia per il triennio 2007-2009.

 

Per quanto riguarda le disponibilità del Fondo speciale di parte corrente, le risorse accantonate ed ancora disponibili relativamente al Ministero dell’economia e delle finanze risultano, alla data del 23 luglio 2007, pari a 68 milioni e 688 mila euro per il 2007 e a 2 milioni e 398 mila euro per il 2009, mentre non figura alcuna somma per il 2008.

 

Si osserva dunque che le risorse disponibili sul Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’economia e delle finanze non appaiono sufficienti per la copertura degli oneri recati dal provvedimento in esame limitatamente all’anno 2008.

 


Proposta di legge
A.C. 2748

 


 

N. 2748

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

CRISCI, FINCATO, AMENDOLA, BARANI, BRANDOLINI, CARRA, CARTA, CECCUZZI, CERONI, CODURELLI, COLUCCI, RICCARDO CONTI, CREMA, DATO, DE BRASI, DI GIROLAMO, FASCIANI, FOGLIARDI, FRONER, GRASSI, LI CAUSI, MARCHI, MORRONE, PERTOLDI, PIRO, RUGGHIA, SAMPERI, SATTA, TANONI, VELO, VICO, ZANELLA

¾

 

Interpretazione autentica dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di esenzione dalle tasse sulle concessioni governative per gli atti e i provvedimenti in favore dei comuni, delle province, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali

 

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Presentata il 6 giugno 2007

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è finalizzata a intervenire sul regime delle tasse sulle concessioni governative, di cui all'arti­colo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, fornendo un'interpretazione autentica di tale disposizione che, ad avviso dei proponenti, è indispensabile per la sua corretta applicazione.

Mediante tale norma di inter­pretazione si intende chiarire l'esclusione dall'applicazione delle tasse sulle concessioni governative dei provvedi­menti amministrativi e degli altri atti adottati in favore dei comuni, delle province, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, tra i quali si segnalano i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo e, infine, le comunità montane.

Partendo dal principio secondo il quale in campo amministrativo lo Stato (e i soggetti di volta in volta ad esso equiparati) è titolare di ogni diritto e potestà e, dunque, non necessita di ulteriori atti amministrativi per il loro esercizio, la presente proposta di legge intende chiarire l'ambito di applicazione di tale principio anche agli enti pubblici territoriali, di fatto equiparandoli allo Stato.

A titolo esemplificativo non è superfluo ricordare che, secondo le medesime considerazioni, dal 1o gennaio 1991, anche ai fini delle imposte sui redditi, i comuni, le comunità montane, le province e le regioni non sono più soggetti a imposizione in forza della modifica apportata all'articolo 88 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (ora articolo 74), dall'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403. Allo stesso modo, i consorzi tra enti locali sono stati inseriti fra i soggetti esclusi dall'impo­sizione ai sensi del medesimo articolo 88 (ora articolo 74), a seguito della modifica introdotta dall'articolo 22 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Nell'ambito delle valutazioni che conducono il legislatore a formulare - in via espressa - una forma di esclusione dall'obbligo tributario in favore dei menzionati enti è possibile valutare molteplici aspetti.

La presente proposta di legge nasce dalla circostanza che si sta profilando un diverso orientamento interpretativo con riferimento all'applicazione delle tasse sulle concessioni governative sulle licenze e sul documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione. Orien­tamento che sta suscitando notevoli preoccupazioni per gli effetti finanziari che potrà produrre sui bilanci delle amministrazioni locali, tenendo anche in considerazione che tali apparecchiature per il servizio radiomobile pubblico terrestre vengono utilizzate dai menzionati enti nell'ambito dell'esercizio dei propri compiti istituzionali e per il perseguimento di finalità esclusivamente pubbliche e generali.

È opportuno, però, chiarire che la presente proposta di legge non mira in realtà a introdurre una nuova detas­sazione generalizzata, ma semplicemente a evitare una preoccupante situazione di incertezza normativa che è venuta a coinvolgere le regioni e gli enti locali.

Il testo proposto, infatti, anche sulla scorta di provvedimenti recentemente adottati dal legislatore (ad esempio, la legge finanziaria 2007, n. 296 del 2006, che ha interessato le Agenzie fiscali), nel rispetto della necessaria coerenza sistematica della legislazione tributaria, nel riconoscere - per via normativa - l'equiparazione tra lo Stato e i menzio­nati enti ai fini dell'esenzione dalle tasse sulle concessioni governative, incide di fatto principalmente sulle somme dovute per i documenti sostitutivi rilasciati per l'accesso al servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione.

Con l'articolo 1 della presente pro­posta di legge - in coerenza con quanto già richiesto con un apposito ordine del giorno presentato dal primo firmatario della proposta di legge (9/2201/3), accolto dal Governo nella seduta del 22 marzo 2007 - viene quindi precisata, me­diante una previsione di interpretazione autentica, l'esclusione dalla base oggettiva di applicazione del tributo dei provvedimenti amministrativi e degli altri atti adottati nei riguardi dei comuni, delle province, delle regioni, dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo nonché delle comunità montane.

L'articolo 2 provvede invece alla copertura dei conseguenti oneri finanziari.



 


proposta di legge

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Art. 1.

 

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, si interpreta nel senso che, fatti salvi i versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge, le tasse sulle concessioni governative non sono dovute per i provvedimenti amministrativi e gli altri atti emessi in favore dei comuni, dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle comunità montane, delle province e delle regioni.

 

 

Art. 2.

 

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2007 e in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 


Ordine del Giorno 9/2201/3


 

 

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca, tra l'altro, norme in materia di telecomunicazioni volte a migliorare la concorrenzialità nel settore della telecomunicazioni, come ad esempio quelle di cui all'articolo, che prevede l'abolizione dei costi di ricarica nei servizi di telefonia mobile;

con decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2005 è stata determinata la nuova tariffa della tassa sulle concessioni governative prevista dall'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;

per le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione la tariffa mensile è pari ad 12,91 euro per le «utenze affari» e 5,17 euro per le «utenze residenziali»;

fino all'anno 2005, sulla scorta dell'interpretazione della normativa della direzione dell'Agenzia regionale delle entrate del Lazio, gli enti locali hanno goduto dell'esenzione dal pagamento di tale tassa in considerazione del fatto che «le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici a loro equiparati agli effetti fiscali sono da ritenere non assoggettabili al pagamento delle tasse sulle concessioni governative»;

l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate ha subìto una sostanziale revisione, per cui con le bollette 2006 è stata addebitata ai comuni ed agli altri enti locali la tassa sulle concessioni governative nella misura di 12,91 euro mensili per utenza, pari ad un costo annuo di 155,00 euro per ciascun telefonino assegnato a prescindere, quindi, dalla natura di pubblica amministrazione e dalla tipologia di attività svolta dagli stessi enti;

è un onere eccessivo per i comuni e gli altri enti locali, i quali per svolgere la loro attività istituzionale si avvalgono di nuove tecnologie e strumenti necessari per favorire una maggiore tempestività negli interventi ed un miglior collegamento tra i propri dipendenti;

del problema si è interessata anche l'ANCI che, in più occasioni, ha auspicato un intervento di carattere interpretativo da parte del legislatore;

sarebbe opportuno estendere anche alle regioni e agli enti locali l'esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa prevista per le organizzazioni non lucrative di utilità sociali;

appare opportuno adottare iniziative di tipo conoscitivo volte a verificare la possibilità di eliminare la tassa sulle concessioni governative, per le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, eventualmente anche in occasione della prossima manovra di finanza pubblica,

a valutare l'opportunità di adottare misure, anche di carattere interpretativo, volte a escludere le regioni e gli enti locali dall'applicazione della tassa sulle concessioni governativa di cui alla norma citata in premessa;

a valutare l'opportunità di dare risposta alle ulteriori esigenze richiamate in premessa.

 

9/2201/3. Crisci.

 

 


 



[1]     Le esenzioni sopra riportate sono state confermate dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il quale ha sostituito l’imposta sul reddito delle persone giuridiche – IRPEG, con l’imposta sul reddito delle società – IRES. Si veda ora l’articolo 74, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR.

[2]     La risoluzione n. 55/E del 2005 è stata emanata in risposta a un quesito presentato da un ente pubblico nazionale, dotato di personalità giuridica e gestione autonoma.