Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Modifiche alla disciplina delle intercettazioni - A.C. 1638 e abb. (testo a fronte)
Riferimenti:
AC n. 1638/XV   AC n. 1164/XV
AC n. 1165/XV   AC n. 1170/XV
AC n. 1344/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 36    Progressivo: 1
Data: 10/10/2006
Descrittori:
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE     
Organi della Camera: II-Giustizia

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

 

Modifiche alla disciplina delle intercettazioni

A.C. 1638 e abb.

Testo a fronte 

n. 36/1

 

10 ottobre 2006

 

 

 


La documentazione predisposta in occasione dell’esame delle proposte di legge A.C. 1638 e abbinate, recanti norme sulla disciplina delle intercettazioni, è articolata nei seguenti volumi:

§         dossier n. 36, contenente le schede di lettura, i testi delle proposte di legge e la normativa di riferimento;

§         dossier n. 36/1, contenente il testo a fronte delle proposte di legge in esame e del codice di procedura penale, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e del codice penale.

 

 

 

 

Dipartimento giustizia

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File: GI0036a

 


 

INDICE

 

 

Testo a fronte tra  la normativa vigente e le proposte di legge  AC. 1164, 1165, 1170, 1344, 1587, 1594 e 1638 in materia di intercettazioni

 

 

 


Testo a fronte tra
la normativa vigente e le proposte di legge
AC. 1164, 1165, 1170, 1344, 1587, 1594 e 1638
in materia di intercettazioni


 

ATTENZIONE: per stampare correttamente la tabella:

Normativa vigente

A.C. 1638
(Governo)

A.C. 1164
(on. Migliore e altri)

A.C. 1165
(on. Fabris e altri)

 

 

A.C. 1170
(on. Craxi)

A.C. 1344
(on. Mazzoni e Formisano)

A.C. 1587
(on. Brancher e altri)

A.C. 1594
(on. Balducci)

Codice di procedura penale

Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti di indagine

Modifiche alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

Nuove norme in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di pubblicazione di atti dei procedimenti penali

 

 

Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni

Disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di pubblicazione di atti del procedimento penale

Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti del fascicolo del pubblico ministero e del difensore

Istituzione dell’archivio riservato delle intercettazioni. Disposizioni sanzionatorie in materia di intercettazioni telefoniche e di pubblicazione arbitraria di atti o di notizie relativi ai procedimenti penali

Art. 36

Astensione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 1, comma 1]

 

1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;

b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;

c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie;

d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;

e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;

f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;

g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario;

h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h-bis) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli.

 

2. I motivi di astensione indicati nel comma 1 lettera b) seconda ipotesi e lettera e) o derivanti da incompatibilità per ragioni di coniugio o affinità, sussistono anche dopo l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La dichiarazione di astensione è presentata al presidente della corte o del tribunale, che decide con decreto senza formalità di procedura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 53

Autonomia del pubblico ministero nell'udienza. Casi di sostituzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 1, comma 2]

 

1. Nell'udienza, il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Il capo dell'ufficio provvede alla sostituzione del magistrato nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), d), e). Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso.

 

 

 

 

 

 

 

2. Il capo dell'ufficio provvede alla sostituzione del magistrato nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), d), e) e h-bis), nonché se il magistrato risulta iscritto al registro degli indagati per il reato previsto dall’articolo 326 del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell’ufficio competente ai sensi dell’articolo 11 in merito alla rilevanza, serietà e gravità dei fatti. Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso. Il procuratore generale procede allo stesso modo, sentito il capo dell’ufficio competente ai sensi dell’articolo 11 e del comma 1 del presente articolo, se il capo dell’ufficio e il magistrato assegnatario dell’affare risultano indagati per il reato previsto dall’articolo 326 del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito a un procedimento pendente presso il loro ufficio.

 

3. Quando il capo dell'ufficio omette di provvedere alla sostituzione del magistrato nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), d), e), il procuratore generale presso la corte di appello designa per l'udienza un magistrato appartenente al suo ufficio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 114

Divieto di pubblicazione di atti e di immagini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 1]

[Art. 9]

[Art. 2]

 

 

[Art. 1]

[Art. 1]

[Art. 2, comma 1]

 

1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

2. E’ vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. Qualora venga disposta l’archiviazione del procedimento, è vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive.

2. E’ vietata la pubblicazione, anche parziale, di atti di indagine o del loro contenuto fino a che non siano concluse le indagini preliminari.

2. E’ vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.

 

 

 

2. E’ vietata la pubblicazione, anche parziale, di atti di indagine non più coperti dal segreto o del loro contenuto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.

2. E’ vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.

 

 

2-bis. E’ vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, anche se non più coperti da segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-ter. E’ vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, dei provvedimenti emessi in materia di misure cautelari; di tali provvedimenti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta ad indagini ovvero il suo difensore ne abbiano avuto conoscenza.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. E' sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni.

3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. E’ sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. E' vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.

7. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2, 2-bis e 2-ter, è consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti da segreto.

Abrogato.

7. E’ in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui è stata ordinata la distruzione. E’ altresì vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche non rispondenti a una utilità sociale dell’informazione o ad un reale interesse pubblico ovvero che coinvolgono la sfera privata di soggetti estranei al procedimento penale.

 

 

 

Abrogato.

7. E’ in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 268, 269, e 271.

 

 

 

 

 

 

 

7-bis. Anche dopo la scadenza dei termini indicati dal presente articolo è comunque vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione e dei dati relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui è stata ordinato lo stralcio o la distruzione ai sensi degli articoli 268, 269 e 271.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 115

Violazione del divieto di pubblicazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 2, comma 2]

 

1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329 comma 3 lettera b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l'organo titolare del potere disciplinare.

 

 

 

 

 

 

 

2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l’organo titolare del potere disciplinare che, nei successivi trenta giorni, ove sia stata verificata la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall’esercizio della professione fino a tre mesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capo IV

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 266

Limiti di ammissibilità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 3, comma 1]

 

1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;

e) delitti di contrabbando;

f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;

f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

 

 

 

 

 

 

 

2. Negli stessi casi è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo in qualunque modo l’attività criminosa. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata o di terrorismo ovvero per i reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), nonché 600-ter, commi secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale, e da eseguire anche nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale, l’intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l’attività criminosa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 266-bis

Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 5]

 

 

 

[Art. 2]

[Art. 3, comma 2]

 

1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-bis. Alle intercettazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, salvo che sia diversamente stabilito.

 

 

 

1-bis. Alle intercettazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche.

1-bis. Alle intercettazioni indicate nel comma 1 si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 267

Presupposti e forme del provvedimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 2]

[Art. 1]

[Art. 6]

 

 

 

[Art. 3]

[Art. 4, commi 1-7]

 

1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.

1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 quando ritiene sussistenti gravi indizi di reato e l’intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini. L’autorizzazione è data con decreto motivato.

1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 quando ritiene sussistenti gravi indizi di reato e l’intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini. L’autorizzazione è data, a pena di inutilizzabilità, con decreto motivato sia in relazione alla sussistenza di gravi indizi di reato, sia in relazione alla assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini.

 

 

 

 

1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266. L’autorizzazione è data con decreto motivato, contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, quando sussistono gravi indizi di reato e l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono altresì specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento.

1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266. L’autorizzazione e` data con decreto motivato, contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono gravi indizi di reato e l’intercettazione e` assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistano specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente ed analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento.

 

1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-ter. Le intercettazioni possono essere disposte solo nei confronti di persona sottoposta alle indagini, purché a suo carico sussistano indizi di colpevolezza valutati ai sensi del comma 1-bis. Le intercettazioni possono essere disposte anche nei confronti di soggetti non indagati, ove si proceda per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), nonché 600-ter e 600-quinquies del codice penale, nonché per reati di ingiuria, minaccia, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono.

 

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l’intercettazione con decreto motivato che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, l’intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l’intercettazione con decreto motivato che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato al comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l’intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.

 

 

 

 

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato, contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato, contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.

 

3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.

3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice con decreto motivato in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi. Tale durata può essere superata solo qualora siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti di cui al comma 1, desunti anche dai contenuti delle conversazioni intercettate. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti indicati nel comma 1.

 

 

 

 

 

3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice per un uguale periodo di tempo e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi. Nei casi di cui al comma 3-bis, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2.

3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalita` e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi. Nei casi di cui al comma 3-bis, la durata delle operazioni non puo` superare i quaranta giorni, ma puo` essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero secondo le previsioni del comma 2.

 

 

3-bis. La durata dell’intercettazione di comunicazioni tra presenti eseguite nei luoghi di cui all’articolo 614 non può essere prorogata più di due volte, salvo che siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti di cui al comma 1, desunti anche dai contenuti delle conversazioni intercettate. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti indicati nel comma 1.

3-bis. Fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali, la durata dell’intercettazione di comunicazioni tra presenti non può essere prorogata per più di due volte, salvo che siano emersi nuovi elementi che rendano assolutamente indispensabile l’intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini.

3-bis. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, la durata dell’intercettazione di comunicazioni tra presenti non può essere prorogata più di due volte. Nel corso dello stesso procedimento, il pubblico ministero può richiedere una nuova intercettazione di comunicazioni tra presenti nello stesso luogo solo quando sopravvengono nuovi elementi che rendono assolutamente indispensabile l’intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini o quando l’intervento dell’organo giurisdizionale costituisce l’ineludibile garanzia che il provvedimento è emesso per effettive e gravi esigenze di giustizia che impongono il sacrificio del diritto costituzionalmente garantito alla riservatezza delle comunicazioni.

 

 

 

3-bis. Se l’intercettazione è necessaria per lo svolgimento di indagini in relazione a un delitto di criminalità organizzata, di terrorismo o di minaccia a mezzo del telefono, l’autorizzazione a disporre le operazioni è data in base alla sussistenza di sufficienti indizi, valutati ai sensi dell’articolo 273.

3-bis. Se l’intercettazione e` necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a un delitto di criminalità organizzata, di terrorismo o di minaccia col mezzo del telefono, l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 è data in base alla sussistenza di sufficienti indizi, valutati ai sensi dell’articolo 273.

 

 

3-ter. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, e dall’articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e successive modificazioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.

 

 

 

 

 

 

4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria. Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l’ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.

4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria. Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l’ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.

 

5. In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.

 

 

 

 

 

 

5. In apposito registro riservato tenuto presso ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l’ora di emissione e la data e l’ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni.

5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l’ora di emissione e la data e l’ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 268

Esecuzione delle operazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 3]

[Art. 2]

[Art. 7]

 

 

[Artt. 2, 3, 4]

[Art. 4]

[Art. 5]

 

1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale.

 

 

 

 

 

 

1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell’archivio riservato di cui all’articolo 269.

1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali ed i supporti delle registrazioni sono custoditi nell’archivio riservato di cui all’articolo 269.

 

2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate.

 

 

 

 

 

 

2. Nel verbale di cui al comma 1 sono annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all’ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.

2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l’indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l’intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l’annotazione del giorno e dell’ora di inizio e di cessazione dell’intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all’ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.

 

3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.

3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d’appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini.

 

 

 

 

3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, a pena di nullità, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.

3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei, come da attestazione del funzionario responsabile del servizio di intercettazione, ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. Quando si procede a intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati.

3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei, come da attestazione del funzionario responsabile del servizio di intercettazione, ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. Quando si procede a intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati.

 

3-bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati.

 

 

 

 

 

 

[Disposizione assorbita dal comma precedente]

[Disposizione assorbita dal comma precedente]

 

 

3-ter. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione al pubblico ministero. Essi sono custoditi in un apposito archivio riservato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-quater. Ai procuratori generali presso la corte d’appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.

Abrogato.

4. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione al pubblico ministero, che li custodisce nell’archivio riservato previsto dall’articolo 269, comma 1.

4. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione al pubblico ministero, che li custodisce nell’archivio riservato previsto dall’articolo 269, comma 1.

 

 

 

4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi dal funzionario responsabile di cui al comma 3 al pubblico ministero, che entro cinque giorni deve procedere al deposito delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione nonché di quelli relativi a fatti irrilevanti o non riferibili a quelli per i quali si procede ovvero relativi a soggetti estranei alle indagini, richiedendone al giudice, che vi provvede con apposito decreto, lo stralcio. Successivamente, e comunque non oltre cinque giorni dal decreto che ha disposto lo stralcio di cui al primo periodo, è dato avviso ai difensori delle parti dell’avvenuto deposito presso l’ufficio del pubblico ministero e della facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato, prorogato o stralciato l’intercettazione, di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. E’ vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti di cui al presente comma.

4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero salvo che il giudice, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.

 

 

 

 

 

 

 

4-bis. Sono depositati in segreteria solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni citate nei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione.

 

 

 

5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Abrogato.

Abrogato.

Abrogato.

 

 

 

5. Se dal deposito di cui al comma 4 può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione di avviso della conclusione delle indagini preliminari.

5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione di avviso della conclusione delle indagini preliminari.

 

6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.

Abrogato.

Abrogato.

Abrogato.

 

 

6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, indicate dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d’ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali dei quali è vietata l’utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno cinque giorni prima. Il giudice dispone, altresì, che la documentazione e gli atti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche non acquisiti siano conservati in un fascicolo sigillato e custodito in un apposito ufficio presso la procura della Repubblica.

6. Scaduto il termine, il pubblico ministero, salvo che il giudice, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, abbia concesso una proroga, trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al giudice, il quale fissa la data dell’udienza in camera di consiglio per l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 127.

6. Ai difensori delle parti, è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti.

 

7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

Abrogato.

Abrogato.

Abrogato.

 

 

 

7. Il giudice, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

7. E’ vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito previsto dal comma 4.

 

8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.

Abrogato.

Abrogato.

Abrogato.

 

 

 

8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.

8. Scaduto il termine di cui ai commi 4 e 5, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al giudice, il quale fissa la data dell’udienza in camera di consiglio per l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d’ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui e` vietata l’utilizzazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 127.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Il giudice, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 4]

[Art. 3]

[Art. 8]

 

 

 

[Art. 5]

[Art. 6]

 

 

Art. 268-bis

Deposito e acquisizione dei verbali e delle registrazioni

Art. 268-bis

Trasmissione e deposito dei verbali

Art. 268-bis

Trasmissione e deposito dei verbali

 

 

 

Art. 268-bis

Avviso a persone non indagate

Art. 268-bis

Avviso a persone non indagate

 

 

1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita presso la segreteria i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della rilevanza. Sono contestualmente depositati anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l’utilizzazione e a quelle prive di rilevanza, in quanto riguardanti persone, fatti o circostanze estranei alle indagini, restano custoditi nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268.

2. Gli atti rimangono depositati per il tempo stabilito dal pubblico ministero, salvo che il giudice riconosca necessaria una proroga.

3. Il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardare il deposito di cui al comma 1, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, qualora dal deposito possa derivare grave pregiudizio per le indagini.

4. Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine di cui ai commi 2 e 3, hanno facoltà:

a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell’archivio riservato;

b) di ascoltare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nell’archivio riservato;

c) di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedono l’acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza;

d) di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti o di cui è vietata l’utilizzazione.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, il giudice, sentite ove necessario le parti senza formalità, dispone con ordinanza non impugnabile l’acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l’utilizzazione. Il giudice può sempre esaminare, se lo ritiene necessario, gli atti custoditi nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268.

6. La documentazione depositata della quale il giudice non ha disposto l’acquisizione è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell’archivio riservato.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in quanto compatibili, anche ai dati relativi al traffico telefonico.

8. I difensori delle parti possono estrarre copia delle conversazioni di cui è stata disposta l’acquisizione.

1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero trasmette al giudice per le indagini preliminari i verbali relativi alle conversazioni, o a parti di esse, che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, enunciando le ragioni della rilevanza. Con i verbali sono trasmessi anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l’utilizzazione e a quelle prive di rilevanza perché riguardanti persone, fatti o circostanze estranei alle indagini restano custoditi nell’archivio riservato previsto dall’articolo 269, comma 1.

2. Il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardare la trasmissione dei verbali non oltre la chiusura delle indagini preliminari qualora possa derivare irreparabile pregiudizio per le indagini.

3. Entro dieci giorni dalla trasmissione, il giudice dispone con decreto il deposito dei verbali delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l’utilizzazione, nonché dei decreti trasmessi. I verbali delle conversazioni non depositati sono restituiti al pubblico ministero che li custodisce nell’archivio riservato.

4. Ai difensori è dato immediato avviso della facoltà di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell’archivio riservato e di ascoltare le registrazioni. I difensori delle parti possono indicare specificamente le conversazioni, o parti di esse, non depositate, delle quali chiedono l’acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza.

1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero trasmette al giudice per le indagini preliminari i verbali relativi alle conversazioni, o a parti di esse, che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, enunciando le ragioni della rilevanza. Con i verbali sono trasmessi anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l’utilizzazione e a quelle prive di rilevanza perché riguardanti persone, fatti o circostanze estranei alle indagini restano custoditi nell’archivio riservato previsto dall’articolo 269, comma 1.

2. Il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardare la trasmissione dei verbali non oltre la chiusura delle indagini preliminari qualora possa derivare grave pregiudizio per le indagini.

3. Entro dieci giorni dalla trasmissione, il giudice dispone con decreto il deposito dei verbali delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l’utilizzazione, nonché dei decreti trasmessi. I verbali delle conversazioni non depositati sono restituiti al pubblico ministero che li custodisce nell’archivio riservato.

4. Con lo stesso decreto indicato nel comma 3, il giudice fissa apposita udienza in camera di consiglio per l’acquisizione delle conversazioni, dandone avviso al pubblico ministero e ai difensori delle parti. Ai difensori è anche dato avviso della facoltà di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell’archivio riservato e di ascoltare le registrazioni. Gli avvisi sono comunicati ai difensori almeno quindici giorni prima dell’udienza.

5. Almeno cinque giorni prima dell’udienza, i difensori delle parti possono indicare specificamente le conversazioni, o parti di esse, non depositate, delle quali chiedono l’acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza.

 

 

 

1. Il pubblico ministero, fatta eccezione per i reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), nonché 600-ter e 600-quinquies del codice penale, dà avviso con piego chiuso e raccomandato con ricevuta di ritorno dell’avvenuto deposito di cui all’articolo 268, comma 4, nonché di ogni eventuale provvedimento di stralcio delle registrazioni e dei verbali, per le parti che li riguardano, ai soggetti diversi da quelli nei confronti dei quali si procede, che non risultino essere indagati in procedimenti connessi o collegati, sottoposti alle intercettazioni delle comunicazioni telefoniche o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.

2. L’avviso contiene la mera notizia dell’avvenuta intercettazione, la sua durata e i riferimenti identificativi della utenza intercettata.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere la distruzione delle intercettazioni delle comunicazioni telefoniche o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche stralciate in quanto manifestamente irrilevanti ai fini delle indagini.

1. Il pubblico ministero, fatta eccezione per i reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), nonché 600-ter e 600-quinquies del codice penale, dà avviso con piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno dell’avvenuto deposito di cui all’articolo 268, comma 4, nonché di ogni eventuale provvedimento di stralcio delle registrazioni e dei verbali per le parti che li riguardano, ai soggetti diversi da quelli nei confronti dei quali si procede, che non risultino essere indagati in procedimenti connessi o collegati, sottoposti alle intercettazioni delle comunicazioni telefoniche o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.

2. L’avviso contiene la mera notizia dell’avvenuta intercettazione, la durata e il numero della utenza intercettata.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere l’eventuale distruzione delle intercettazioni delle comunicazioni telefoniche, o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, stralciate in quanto manifestamente irrilevanti ai fini investigativi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 268-ter

Trascrizione delle registrazioni

Art. 268-ter

Udienza di acquisizione delle conversazioni

Art. 268-ter

Udienza di acquisizione delle conversazioni

 

 

 

 

 

 

 

1. Il giudice dispone perizia per la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Al termine delle operazioni i verbali e le registrazioni utilizzate per lo svolgimento dell’incarico sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e sono custoditi nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268. E’ vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente persone, fatti o circostanze estranei alle indagini. Il giudice dispone che i nominativi o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all’accertamento dei fatti per cui si procede.

2. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe sono inserite nel fascicolo del dibattimento a norma dell’articolo 431

3. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possono estrarre copia, anche su supporto informatico.

1. Il giudice, sentite le parti, dispone con ordinanza motivata l’acquisizione delle conversazioni rilevanti di cui non è vietata l’utilizzazione, esaminando, se lo ritiene necessario, anche gli atti custoditi nell’archivio riservato previsto dall’articolo 269, comma 1. La documentazione depositata ma non acquisita è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell’archivio riservato.

2. I difensori delle parti possono estrarre copia delle conversazioni di cui è stata disposta l’acquisizione.

3. I verbali e le registrazioni non acquisiti sono coperti da segreto.

4. Il giudice dispone perizia per la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite.

5. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe sono inserite nel fascicolo degli atti di indagine e poi nel fascicolo del dibattimento a norma dell’articolo 431.

6. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possono estrarre copia.

7. Se, prima della conclusione delle operazioni di trascrizione, è presentata la richiesta di rinvio a giudizio, il giudice può fissare l’udienza preliminare e procedere alle deliberazioni quando per la decisione non è necessario attendere l’esito delle operazioni peritali.

1. Nell’udienza il giudice, sentite le parti, dispone con ordinanza motivata l’acquisizione delle conversazioni rilevanti di cui non è vietata l’utilizzazione, esaminando, se lo ritiene necessario, anche gli atti custoditi nell’archivio riservato previsto dall’articolo 269, comma 1. La documentazione depositata ma non acquisita è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell’archivio riservato.

2. I difensori delle parti possono estrarre copia delle conversazioni di cui è stata disposta l’acquisizione.

3. I verbali e le registrazioni non acquisiti sono coperti da segreto.

4. Il giudice dispone la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 268-quater

Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari

Art. 268-quater

Uso delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari

Art. 268-quater

Trascrizione delle registrazioni

 

 

 

 

 

 

 

1. Il pubblico ministero, anche prima della chiusura delle indagini preliminari, al fine di presentare le sue richieste al giudice, può disporre la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche per riassunto, ad opera della polizia giudiziaria o del consulente tecnico nominato ai sensi degli articoli 359 e 360. E’ vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente persone, fatti o circostanze estranei alle indagini. Il pubblico ministero dispone che i nominativi o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all’accertamento dei fatti per cui si procede.

2. Quando il giudice deve adottare una decisione prima del deposito previsto dall’articolo 268-bis, comma 1, il pubblico ministero trasmette i verbali e le registrazioni delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata l’utilizzazione.

3. Il giudice dispone l’acquisizione nel fascicolo degli atti di indagine delle conversazioni rilevanti per la decisione e restituisce le altre al pubblico ministero. Esse sono custodite nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268. Dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza del provvedimento, si applica la disposizione di cui al comma 8 dell’articolo 268-bis.

4. Sono soggette ad autorizzazione del pubblico ministero le seguenti attività:

a) la stampa dei dati relativi alle intercettazioni, che deve essere in ogni caso corredata dall’annotazione del numero delle pagine stampate;

b) la trasmissione dei dati relativi alle intercettazioni su supporti informatici e cartacei o per via telematica, che deve essere in ogni caso corredata dall’annotazione degli estremi della destinazione, degli utenti, del giorno e dell’ora di trasmissione e ricezione.

1. Quando il giudice deve adottare una decisione prima del deposito previsto dall’articolo 268-bis, comma 3, il pubblico ministero può presentare i risultati delle intercettazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata l’utilizzazione. Il giudice dispone l’acquisizione nel fascicolo degli atti di indagine delle conversazioni rilevanti per la decisione e restituisce le altre al pubblico ministero affinché le custodisca nell’archivio riservato previsto dall’articolo 269, comma 1.

1. Per le operazioni di trascrizione si osservano le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie.

2. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe sono inserite nel fascicolo degli atti di indagine e, successivamente, nel fascicolo del dibattimento a norma dell’articolo 431.

3. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possono estrarre copia.

4. Se prima della conclusione delle operazioni di trascrizione è presentata la richiesta di rinvio a giudizio, il giudice può fissare l’udienza preliminare e procedere alle deliberazioni quando per la decisione non è necessario attendere l’esito delle operazioni peritali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 268-quinquies

Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice

Art. 268-quinquies

Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice

Art. 268-quinquies

Uso delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari

 

 

 

 

 

 

 

1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell’udienza preliminare il giudice, ai fini della decisione da adottare, può sempre disporre anche d’ufficio l’esame dei verbali e l’ascolto delle registrazioni custodite nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268. All’esito può disporre con ordinanza l’acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia.

2. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su richiesta specificamente motivata delle parti, l’acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 268-ter.

1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice, ai fini della decisione da adottare, può disporre, anche di ufficio, l’esame dei verbali e l’ascolto delle registrazioni custodite nell’archivio riservato previsto dall’articolo 269, comma 1.

2. Quando è richiesta l’archiviazione, il giudice, se provvede a norma dell’articolo 409, commi 4 e 5, indica al pubblico ministero le conversazioni rilevanti, fissando, ove occorra, l’udienza di acquisizione delle stesse.

3. Nell’udienza preliminare, il giudice dispone, anche di ufficio, con ordinanza motivata, l’acquisizione delle conversazioni rilevanti.

4. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su specifica e motivata richiesta delle parti, l’acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia.

1. Quando il giudice deve adottare una decisione prima del deposito previsto dall’articolo 268-bis, comma 3, il pubblico ministero può presentare i risultati delle intercettazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata l’utilizzazione. Il giudice dispone l’acquisizione nel fascicolo degli atti di indagine delle conversazioni rilevanti per la decisione e restituisce le altre al pubblico ministero affinché le custodisca nell’archivio riservato previsto dall’articolo 269, comma 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 268-sexies

Avviso a persone non indagate

 

Art. 268-sexies

Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice

 

 

 

 

 

 

 

1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il pubblico ministero da avviso in piego chiuso ai soggetti titolari delle utenze in ordine alle quali è stata disposta intercettazione delle comunicazioni telefoniche o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, diversi da quelli nei confronti dei quali si procede e che non risultino indagati in procedimenti connessi o collegati, dell’avvenuta intercettazione.

2. L’avviso contiene la mera notizia dell’avvenuta intercettazione, la durata e il numero della utenza intercettata, nonché l’indicazione della facoltà di chiedere la distruzione anticipata delle registrazioni ai sensi dell’articolo 269, comma 2.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

a) nei casi in cui si procede per i reati indicati agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del presente codice, nonché per i reati di cui agli articoli 600-ter e 600-quinquies del codice penale;

b) se dagli atti di indagine risulti che l’utenza è stata comunque utilizzata da persone sottoposte ad indagine ovvero da indagati in procedimenti connessi o collegati;

c) se taluna delle conversazioni intercettate sulle utenze di cui al comma 1 sia stata acquisita al procedimento.

 

1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice, ai fini della decisione da adottare, può disporre, anche di ufficio, l’esame dei verbali e l’ascolto delle registrazioni custoditi nell’archivio riservato, previsto dall’articolo 269, comma 1.

2. Quando è richiesta l’archiviazione, il giudice, se provvede a norma dell’articolo 409, commi 4 e 5, indica al pubblico ministero le conversazioni rilevanti, fissando, ove occorra, l’udienza di acquisizione delle stesse.

3. Nell’udienza preliminare, il giudice dispone, anche di ufficio, con ordinanza motivata l’acquisizione delle conversazioni rilevanti.

4. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre su specifica e motivata richiesta delle parti l’acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 269

Conservazione della documentazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 5]

[Art. 4]

[Art. 9]

 

 

[Art. 5]

[Art. 6]

[Art. 8, comma 1]

[Art. 1]

1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione.

1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268.

1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente in apposito archivio riservato del pubblico ministero che ha disposto l’intercettazione.

1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente in apposito archivio riservato del pubblico ministero che ha disposto l’intercettazione.

 

 

1. I verbali e le registrazioni acquisiti a norma dell’articolo 268, comma 6, sono conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione.

1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in apposito archivio riservato tenuto presso l’ufficio del pubblico ministero che ha disposto l’intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo.

1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in apposito archivio riservato tenuto presso l’ufficio del pubblico ministero che ha disposto l’intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo.

1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente in apposito archivio riservato del pubblico ministero che ha disposto l’intercettazione.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.

2. Salvo quanto previsto dall’articolo 271, comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione o fino a che non siano decorsi cinque anni dalla data di deposito del decreto di archiviazione. Decorsi tali termini, il giudice dispone la distruzione della documentazione di cui al comma 1. Tuttavia, quando la documentazione non è rilevante per il procedimento, gli interessati possono chiederne la distruzione anticipata al giudice che procede, a tutela della riservatezza. Sull’istanza il giudice decide con decreto motivato. La distruzione anticipata non può essere disposta senza il consenso delle parti.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. La documentazione non necessaria per il procedimento è secretata fino alla definizione del procedimento. Successivamente, a richiesta del pubblico ministero o della parte interessata, può esserne chiesta al giudice la distruzione. Il giudice fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, decide sulla richiesta con decreto motivato.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati o il pubblico ministero, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l’intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 127 anche quando la distruzione è chiesta contestualmente all’archiviazione.

 

 

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia, in ogni stato e grado del procedimento, gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.

 

3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-bis. La documentazione contenuta nell’archivio riservato di cui all’articolo 269, comma 1, e` trasmessa in copia al pubblico ministero competente che provvede a custodirla nell’archivio istituito presso il proprio ufficio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 270

Utilizzazione in altri procedimenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 6]

[Art. 5]

[Art. 10]

 

 

 

[Art. 7]

[Art. 9]

 

1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

 

 

 

 

 

 

1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), ovvero dei delitti di usura o di quelli previsti dall’articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e dagli articoli 600-ter, commi secondo e terzo, e 600-quinquies dei codice penale.

1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), ovvero dei delitti di usura o di quelli previsti dall’articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e dagli articoli 600-ter, commi secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale.

 

2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 268 commi 6, 7 e 8.

2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono trasmessi all’autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies.

2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono trasmessi all’autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater.

2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono trasmessi all’autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater.

 

 

 

 

 

 

3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-bis. La documentazione contenuta nell’archivio riservato di cui all’articolo 269, comma 1, è trasmessa in copia al pubblico ministero competente che provvede a custodirla nell’archivio istituito presso il proprio ufficio.

3-bis. La documentazione contenuta nell’archivio riservato previsto dall’articolo 269, comma 1, è trasmessa in copia al pubblico ministero competente che provvede a custodirla nell’archivio istituito presso il proprio ufficio.

 

 

 

3-bis. La documentazione contenuta nell’archivio riservato di cui all’articolo 269 è trasmessa in copia al pubblico ministero competente che provvede a custodirla nell’archivio istituito presso il proprio ufficio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 271

Divieti di utilizzazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 8]

[Art. 10]

 

1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268 commi 1 e 3.

 

 

 

 

 

 

1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268 commi 1, 3, 6, 7 e 8.

1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268 commi 1, 3, 6, 7 e 8.

 

 

 

 

 

 

 

 

1-bis. Non possono essere utilizzate le intercettazioni di cui al presente capo nell’ipotesi in cui la qualificazione giuridica del fatto ritenuto dal giudice all’udienza preliminare o al dibattimento non corrisponda ai limiti di ammissibilità previsti dall’articolo 266.

1-bis. Non possono essere utilizzate le intercettazioni di cui al presente capo nell’ipotesi in cui la qualificazione giuridica del fatto ritenuto dal giudice all’udienza preliminare o al dibattimento non corrisponda ai limiti di ammissibilità richiesti dall’articolo 266.I

 

2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'articolo 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 292

Ordinanza del giudice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 6]

 

 

 

1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio:

a) le generalità dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;

b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;

c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;

c-bis) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure;

d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 274;

e) la data e la sottoscrizione del giudice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-bis. L'ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-ter. L'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'articolo 358, nonché all'articolo 327-bis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-quater. L’ordinanza non può riprodurre il contenuto di intercettazioni telefoniche. Se le stesse costituiscono indizi gravi il giudice ne indica soltanto la rilevanza e tutti gli elementi necessari per la loro individuazione negli atti del processo.

 

 

 

3. L'incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la misura è disposta esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 293

Adempimenti esecutivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 7]

 

 

 

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia, informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore.

 

 

 

 

 

3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Sono depositati soltanto i verbali delle intercettazioni espressamente indicate nella richiesta del pubblico ministero. Avviso del deposito è notificato al difensore.

 

 

 

4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva è trasmessa all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 295

Verbale di vane ricerche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 7]

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se la persona nei cui confronti la misura è disposta non viene rintracciata e non è possibile procedere nei modi previsti dall'articolo 293, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi previsti dall'articolo 296, lo stato di latitanza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270.

3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previsti dagli articoli 266 e 267, può disporre l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies, 269 e 270.

 

 

 

 

 

 

 

 

3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice o il pubblico ministero può disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis nonché dell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4) (1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-ter. Nei giudizi davanti alla Corte d'assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in luogo del giudice provvede il presidente della Corte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 329

Obbligo del segreto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 1]

 

 

[Art. 8]

 

 

 

1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

 

 

1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria e ogni altro atto presupposto sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-bis. Gli atti relativi all’intercettazione di conversazioni o di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche si considerano coperti dal segreto fino alla conclusione dell’udienza di cui all’articolo 268, comma 6.

 

 

 

2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:

a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;

b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 8]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 329-bis

Obbligo del segreto per le intercettazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268, non acquisiti ai sensi degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti da segreto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 408

Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 11]

 

1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-bis. Il pubblico ministero, fatta eccezione per i reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), ed agli articoli 600-ter e 600-quinquies del codice penale, all’atto della richiesta di archiviazione, dà avviso, ove non vi abbia provveduto precedentemente, con piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno alle parti ed ai soggetti diversi da quelli nei confronti dei quali si procede, che non risultino essere indagati in procedimenti connessi o collegati, dell’avvenuta intercettazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche, o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche concernenti apparecchi o utenze ad essi intestati. L’avviso contiene la mera notizia dell’avvenuta intercettazione, la durata e il numero della utenza intercettata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-ter. Del materiale raccolto non può, nel caso previsto al comma 3-bis, essere presa visione o rilasciata copia.

 

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 89

Verbale e nastri registrati delle intercettazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 9]

 

 

 

 

 

 

[Art. 13]

 

1. Il verbale delle operazioni previsto dall'articolo 268 comma 1 del codice contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione della intercettazione nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni.

 

 

 

 

 

 

 

Abrogato.

 

2. I nastri contenenti le registrazioni, racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate, sono collocati in un involucro sul quale sono indicati il numero delle registrazioni contenute, il numero dell'apparecchio controllato, i nomi, se possibile, delle persone le cui conversazioni sono state sottoposte ad ascolto e il numero che, con riferimento alla registrazione consentita, risulta dal registro delle intercettazioni previsto dall'articolo 267 comma 5 del codice.

2. I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate, sono collocati in un involucro sul quale sono indicati il numero delle registrazioni contenute, il numero dell'apparecchio controllato, i nomi, se possibile, delle persone le cui conversazioni sono state sottoposte ad ascolto e il numero che, con riferimento alla registrazione consentita, risulta dal registro delle intercettazioni previsto dall'articolo 267 comma 5 del codice.

 

 

 

 

 

 

2. I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate, sono collocati in un involucro sul quale sono indicati il numero delle registrazioni contenute, il numero dell'apparecchio controllato, i nomi, se possibile, delle persone le cui conversazioni sono state sottoposte ad ascolto e il numero che, con riferimento alla registrazione consentita, risulta dal registro delle intercettazioni previsto dall'articolo 267 comma 5 , nonché dal registro delle notizie di reato di cui all’articolo 335 del codice.

 

 

2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione e della tenuta del registro riservato delle intercettazioni, di cui all’articolo 267, comma 5, del codice, e dell’archivio riservato, di cui al comma 1 dell’articolo 89-bis, nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.

 

 

 

 

 

 

2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell’archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.

 

 

2-ter. Il funzionario di cui al comma 2-bis comunica al procuratore della Repubblica ogni due mesi l’elenco delle operazioni che si protraggono da oltre tre mesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 10]

[Art. 7]

[Art. 11]

 

 

 

[Art. 9]

[Art. 14]

[Art. 2]

 

Art. 89-bis

Archivio riservato delle intercettazioni

Art. 89-bis

Archivio riservato delle intercettazioni

Art. 89-bis

Archivio riservato delle intercettazioni

 

 

 

Art. 89-bis

Archivio riservato delle intercettazioni

Art. 89-bis

Archivio riservato delle intercettazioni

Art. 89-bis

Archivio riservato delle intercettazioni

 

1. Presso la procura della Repubblica è istituito l’archivio riservato per le intercettazioni.

1. Presso l’ufficio del pubblico ministero è istituito l’archivio riservato previsto dall’articolo 269, comma 1, del codice, in cui sono custoditi i verbali e le registrazioni delle intercettazioni.

1. Presso l’ufficio del pubblico ministero è istituito l’archivio riservato previsto dall’articolo 269, comma 1, del codice, in cui sono custoditi i verbali e le registrazioni delle intercettazioni.

 

 

 

1. Presso l’ufficio del pubblico ministero è istituito l’archivio riservato previsto dall’articolo 269, comma 1, del codice, nel quale sono custoditi i verbali e le registrazioni delle intercettazioni.

1. Presso l’ufficio del pubblico ministero è istituito l’archivio riservato previsto dall’articolo 269, comma 1, del codice, nel quale sono custoditi i verbali e le registrazioni delle intercettazioni.

1. Presso l’ufficio del pubblico ministero è istituito l’archivio riservato previsto dall’articolo 269, comma 1, del codice, in cui sono custoditi i verbali e le registrazioni delle intercettazioni.

 

2. L’archivio è tenuto sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza del procuratore della Repubblica con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione in esso contenuta.

2. L’archivio è tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del pubblico ministero con modalità tali da assicurare la riservatezza della documentazione in esso contenuta.

2. L’archivio è tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del pubblico ministero con modalità tali da assicurare la riservatezza della documentazione in esso contenuta.

 

 

 

2. L’archivio è tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del pubblico ministero con modalità tali da assicurare la riservatezza della documentazione in esso contenuta.

2. L’archivio è tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del pubblico ministero con modalità tali da assicurare la riservatezza della documentazione in esso contenuta.

2. L’archivio è tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del pubblico ministero con modalità tali da assicurare la riservatezza della documentazione in esso contenuta.

 

3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal procuratore della Repubblica, all’archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è annotato in apposito registro, con l’indicazione della data, dell’ora iniziale e finale dell’accesso e degli atti contenuti nell’archivio di cui è stata presa conoscenza.

3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal pubblico ministero, all’archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è annotato in apposito registro, con l’indicazione della data, dell’ora iniziale e finale dell’accesso e degli atti contenuti nell’archivio di cui è stata presa conoscenza.

3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal pubblico ministero, all’archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è annotato in apposito registro, con l’indicazione della data, dell’ora iniziale e finale dell’accesso e degli atti contenuti nell’archivio di cui è stata presa conoscenza.

 

 

 

3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal pubblico ministero, all’archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è annotato in apposito registro, con l’indicazione della data, dell’ora iniziale e finale dell’accesso e degli atti contenuti nell’archivio di cui è stata presa conoscenza.

3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal pubblico ministero, all’archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è annotato in apposito registro, con l’indicazione della data, dell’ora iniziale e finale dell’accesso e degli atti contenuti nell’archivio di cui è stata presa conoscenza.

3. Il pubblico ministero è responsabile disciplinarmente in caso di accesso abusivo se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad assicurare la sicurezza dell’archivio.

 

4. Nei casi previsti dalla legge, il difensore può ascoltare le registrazioni esclusivamente con apparecchi a disposizione dell’archivio.

4. Il difensore può ascoltare le registrazioni con apparecchi a disposizione dell’archivio, ma non può ottenere copia delle registrazioni e degli atti di cui ha preso conoscenza.

4. Il difensore può ascoltare le registrazioni con apparecchi a disposizione dell’archivio, ma non può ottenere copia delle registrazioni e degli atti di cui ha preso conoscenza.

 

 

 

4. Il difensore può prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione e ascoltare le registrazioni con apparecchi a disposizione dell’archivio ovvero prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. E’ vietato il rilascio di copia delle registrazioni e degli atti di cui il difensore ha preso conoscenza.

4. Il difensore può prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione e ascoltare le registrazioni con apparecchi a disposizione dell’archivio ovvero prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, ma non può ottenere copia delle registrazioni e degli atti di cui ha preso conoscenza.

4. Oltre agli ausiliari espressamente autorizzati dal pubblico ministero, all’archivio possono accedere, nei soli casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è annotato in apposito registro, con l’indicazione della data e dell’ora iniziale e finale dell’accesso e degli atti contenuti nell’archivio di cui è stata presa conoscenza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice penale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 326

Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 3, comma 1]

 

 

[Art. 9]

[Art. 10, comma 1]

[Art. 12, comma 1]

[Art. 3]

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

 

 

 

 

 

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da un anno a tre anni.

 

 

 

 

 

 

Se la rivelazione o l’utilizzazione riguarda intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni o il contenuto di queste, la pena è da uno a quattro anni di reclusione.

 

 

 

Se il fatto di cui al primo comma riguarda intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni o il loro contenuto si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni.

Se la rivelazione o la utilizzazione riguarda intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni o il contenuto di queste, la pena è da uno a quattro anni di reclusione.

 

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se il fatto di cui al terzo comma riguarda le ipotesi previste dal secondo comma, si applica la reclusione fino a due anni.

 

 

 

Se il fatto di cui al terzo comma riguarda le ipotesi di cui al secondo comma, si applica la reclusione fino a due anni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il giudice, o il pubblico ministero, il quale, fuori del caso previsto dall’articolo 271, comma 3, del codice di procedura penale, omettendo di disporre la distruzione della documentazione relativa ai risultati dell’intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra i presenti, telefoniche o in altra forma di telecomunicazione, non utilizzabili ai sensi dell’articolo 271, commi 1 e 2, del medesimo codice, ne faccia uso, in ogni stato e grado del processo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace il pubblico ministero o altra parte che, a qualunque titolo, utilizzi, in ogni stato e grado del processo, la documentazione di cui al presente comma, o comunque la diffonda.

 

 

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se il fatto di cui al terzo comma riguarda le ipotesi di cui al secondo comma, si applica la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se le ipotesi di cui ai commi precedenti riguardano il contenuto, anche parziale, di intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni telefoniche, telegrafiche, informatiche o telematiche che debbano rimanere segrete.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 11, comma 1, lett. a)]

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 379-bis

Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale

Art. 379-bis

Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, è punito con la reclusione fino a un anno. La stessa pena si applica alla persona che, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale.

Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti da segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, servizio o qualità in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.

Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da sei mesi a due anni.

Chiunque, dopo aver rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 391-quinquies del codice di procedura penale, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 4]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 379-ter

Accesso abusivo ad atti del procedimento penale. Sfruttamento delle notizie relative a un procedimento penale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuori dei casi di concorso nei reati di cui all’articolo 326, chiunque illegittimamente prende cognizione di atti coperti da segreto relativi a un procedimento penale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica a chi si avvale indebitamente di atti o notizie di un procedimento penale, destinati a rimanere segreti, allo scopo di trarne ingiusto profitto o per danneggiare altri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 11, comma 1, lett. b)]

[Art. 6]

 

 

 

 

[Art. 10, comma 2]

 

 

 

Art. 617-septies

Accesso abusivo ad atti del procedimento penale

Art. 617-septies

Rivelazione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale

 

 

 

 

Art. 617-septies

Rivelazione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale

 

 

 

Chiunque illecitamente prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti da segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

Chiunque rivela indebitamente il contenuto di conversazioni o comunicazioni intercettate e coperte dal segreto, delle quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, servizio o qualità in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Se l’agevolazione è soltanto colposa, la pena è della reclusione fino ad un anno.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, nei casi previsti dal primo comma, e della reclusione da due mesi a due anni, nei casi previsti dal secondo comma.

 

 

 

 

Chiunque, al di fuori dei casi previsti dall’articolo 326, rivela indebitamente il contenuto di conversazioni o comunicazioni intercettate e coperte dal segreto, delle quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, servizio o qualità in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Se l’agevolazione è soltanto colposa, la pena è della reclusione fino ad un anno.

La pena prevista dal primo comma si applica anche a chi abusivamente prende diretta cognizione delle conversazioni o comunicazioni intercettate coperte dal segreto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 5]

Art. 684

Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 684

Pubblicazione arbitraria di atti o notizie di un procedimento penale

 

[Art. 11, comma 1, lett. c) e d)]

[Art. 8]

[Art. 3, comma 2]

 

 

[Art. 10]

[Art. 10, comma 3]

[Art. 12, comma 2]

 

Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da € 51 a € 258.

Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o nel contenuto, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da € 51 a € 258.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell’articolo 36.

In caso di pubblicazione, integrale o parziale, anche per riassunto o a guisa d’informazione, di atti di indagine di un procedimento penale, o del loro contenuto, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, l’editore è punito con la sanzione amministrativa della multa da euro 20.000 a euro 100.000. Competente a irrogare la sanzione è il Garante per la protezione dei dati personali, che la quantifica tenendo conto della gravità del fatto e della diffusione del mezzo di comunicazione.

Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 20.000.

 

 

Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da € 125 a € 375.

Nel caso in cui siano pubblicati in tutto o in parte atti o documenti di un procedimento penale, di cui è vietata per legge la pubblicazione, l’editore è punito con la sanzione amministrativa da euro centomila a euro un milione.

Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da € 1.000 a € 5.000.

Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da € 250 a € 750.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti relativi a un procedimento penale, o notizie ad esso relative, di cui sia vietata la pubblicazione è punito con l’arresto da uno a tre anni e con l’ammenda fino a euro 1.000.

Per pubblicazione si intende anche quella che avviene tramite flusso informatico o telematico dei dati o attraverso programmi informatici.