Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Riforma dell'ordinamento giudiziario - Lavori preparatori della legge 30 luglio 2007, n. 111 (Iter alla Camera) Parte IV
Riferimenti:
AC n. 2900/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 218    Progressivo: 2
Data: 14/11/2007
Organi della Camera: II-Giustizia
Altri riferimenti:
L n. 111 del 30-LUG-07   AS n. 1447/XV


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Riforma dell’ordinamento giudiziario

Lavori preparatori della
Legge n. 111 del 30 luglio 2007

Iter alla Camera

 

 

 

 

n. 218/2

Parte IV

 

 

14 novembre 2007

 


La documentazione predisposta in occasione dell'esame del disegno di legge recante Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario (A.C. 2900) si articola nei seguenti dossier:

 

§         schede di lettura (n. 218)

§         riferimenti normativi (n. 218/1);

§         lavori preparatori della Legge n. 111 del 30 luglio 2007 (n. 218/2, parti I, II, III e IV).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento giustizia

SIWEB

 

 

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File: gi0164b4.doc

 

 


INDICE

Iter alla Camera

Progetto di legge

§      A.C. 2900, (Governo), Modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario  5

Esame in sede referente

-       II Commissione (Giustizia)

Seduta del  17 luglio 2007  57

Seduta del 18 luglio 2007  83

Seduta del 19 luglio 2007  91

Seduta del 20 luglio 2007  93

Seduta del 23 luglio 2007  97

Seduta del 24 luglio 2007  155

Seduta del 25 luglio 2007  163

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla II Commissione (Giustizia)

-       Comitato per la legislazione

Seduta del 18 luglio 2007  173

-       I Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 18 luglio 2007  177

-       III Commissione (Affari esteri)

Seduta del 18 luglio 2007  179

-       IV Commissione (Difesa)

Seduta del 25 luglio 2007  181

-       V Commissione (Bilancio)

Seduta del 24 luglio 2007  183

Seduta del 25 luglio 2007  195

-       VII Commissione (Cultura)

Seduta del 18 luglio 2007  199

-       XI Commissione (Lavoro)

Seduta del 18 luglio 2007  203

Seduta del 24 luglio 2007  209

-       XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Seduta del 18 luglio 2007  211

§      Pareri resi all’Assemblea

-       I Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 26 luglio 2007  213

-       V Commissione (Bilancio)

Seduta del 26 luglio 2007  215

Relazione della II Commissione

§      A.C. 2900-A, Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario  223

Relazione della minoranza

§      A.C. 2900-A-bis, Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario  233

Esame in Assemblea

Seduta del 26 luglio 2007  243

Seduta del 27 luglio 2007  381

 


Iter alla Camera

 


Progetto di legge

 


N. 2900

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

 

il 13 luglio 2007 (v. stampato Senato n. 1447)

 

 

presentato dal ministro della giustizia

(MASTELLA)

 

di concerto con il ministro della difesa

(PARISI)

 

e con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

 

¾

 

Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 16 luglio 2007

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NOTA:Il presente disegno di legge è stato presentato alla Camera dei deputati il 21 marzo 2007 (atto Camera n. 2428) e successivamente trasferito al Senato della Repubblica il 30 marzo 2007.

 

 

 

 


 disegno di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1.

(Modifiche al capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160).

1. Alla rubrica del capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la parola: «uditorato» è sostituita dalla seguente: «tirocinio».

2. L'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (Concorso per magistrato ordinario). - 1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.

2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, e in una prova orale.

3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo.

4. La prova orale verte su:

a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

b) procedura civile;

c) diritto penale;

d) procedura penale;

e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

f) diritto commerciale e fallimentare;

g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

h) diritto comunitario;

 i) diritto internazionale pubblico e privato;

l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;

m) colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a centootto punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo".

6. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o di entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.

7. Nulla è innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4, lettera m), del presente articolo deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego».

3. All'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti per l'ammissione al concorso per esami»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell'anzianità minima di servizio necessaria per l'ammissione non sono cumulabili le anzianità maturate in più categorie fra quelle previste, sono ammessi:

a) i magistrati amministrativi e contabili;

b) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

c) i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

d) gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

e) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

f) gli avvocati iscritti all'albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

g) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

h) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

i) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

l) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162»;

c) al comma 2:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Sono ammessi al concorso per esami i candidati che soddisfino le seguenti condizioni:»;

2) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

«b-bis) essere di condotta incensurabile;

 b-ter) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda»;

d) il comma 3 è abrogato.

4. All'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il concorso per esami di cui all'articolo 1 si svolge con cadenza di norma annuale in una o più sedi stabilite nel decreto con il quale è bandito il concorso»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove».

5. All'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «al concorso per uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «al concorso per esami per magistrato ordinario»;

b) al comma 2, dopo la parola: «presentate» sono inserite le seguenti: «o spedite».

6. All'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La commissione del concorso per esami è nominata, nei quindici giorni antecedenti l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da tre avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario»;

 c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti della commissione, il Consiglio superiore della magistratura nomina d'ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nella seduta di cui al sesto comma dell'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti; i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio superiore può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina»;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta»;

 g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato»;

h) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni. La commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n. 1860 del 1925, e successive modificazioni»;

i) il comma 9 è abrogato;

l) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area C in servizio presso il Ministero della giustizia, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, e sono coordinate dal titolare dell'ufficio del Ministero della giustizia competente per il concorso».

7. All'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disciplina dei lavori della commissione»;

b) al comma 2, le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari»;

c) al comma 4, la parola: «vicepresidente» è sostituita dalle seguenti: «il magistrato con maggiore anzianità di servizio presente»;

d) al comma 5, le parole: «I componenti» sono sostituite dalle seguenti: «Il presidente e i componenti»;

e) il comma 6 è abrogato;

f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per ciascun mese le commissioni esaminano complessivamente gli elaborati di almeno seicento candidati od eseguono l'esame orale di almeno cento candidati»;

g) al comma 8, le parole: «o del vicepresidente» sono soppresse.

8. All'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Nomina a magistrato ordinario»;

b) al comma 1, dopo la parola: «idonei» sono inserite le seguenti: «all'esito del concorso per esami» e le parole: «uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «magistrato ordinario»;

c) il comma 2 è abrogato.

9. All'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esami, svolgono il periodo di tirocinio con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26»;

c) al comma 2, le parole: «Il periodo di uditorato» sono sostituite dalle seguenti: «Il completamento del periodo di tirocinio» e la parola: «ammissibilità» è sostituita dalla seguente: «ammissione».

10. I rinvii all'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, contenuti nelle disposizioni legislative vigenti, si intendono operati all'articolo 2, comma 2, lettera b-bis), del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.

Art. 2.

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160).

1. L'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (Funzioni). - 1. I magistrati ordinari sono distinti secondo le funzioni esercitate.

2. Le funzioni giudicanti sono: di primo grado, di secondo grado e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali. Le funzioni requirenti sono: di primo grado, di secondo grado, di coordinamento nazionale e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coordinamento nazionale, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali.

3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l'ufficio di sorveglianza nonché di magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni.

4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello.

5. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia.

6. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

7. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale.

8. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.

9. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello.

10. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

11. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città.

12. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello.

13. Le funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia.

14. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione.

15. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

16. Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione».

2. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (Valutazione della professionalità). - 1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalità.

2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare:

a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;

 c) la diligenza è riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza;

d) l'impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno. In particolare disciplina:

a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 4, ferma restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;

b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;

c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi;

d) gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l'attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa con il Ministro della giustizia;

e) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell'ufficio, all'ambito territoriale e all'eventuale specializzazione.

4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare, ferma restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;

b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non già acquisiti;

e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato;

f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.

5. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

8. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

9. Il giudizio di professionalità è "positivo" quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2; è "non positivo" quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato "non positivo".

10. Se il giudizio è "non positivo", il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio è "positivo". Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

11. Se il giudizio è "negativo", il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

12. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

13. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio.

14. Prima delle audizioni di cui ai commi 7, 11 e 13 il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Se questi è impedito, l'audizione può essere differita per una sola volta.

15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.

16. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta.

17. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili».

3. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni). - 1. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo di due procedure concorsuali per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d'ufficio.

2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 13.

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.

4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 8, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6, 9 e 11, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità, salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 10, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

7. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 12, 13 e 14, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

8. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 15, è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità.

 9. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 16, è richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità.

10. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 7, 8, 9, 10 e 11, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l'attitudine direttiva.

11. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 14, 15 e 16, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell'accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.

12. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.

13. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, oltre al requisito di cui al comma 5 del presente articolo ed agli elementi di cui all'articolo 11, comma 3, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; tale requisito è oggetto di valutazione da parte di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione è composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.

14. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il conferimento delle funzioni di legittimità, limitatamente al 10 per cento dei posti vacanti, è prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati. Si applicano per il procedimento i commi 13, 15 e 16. Il conferimento delle funzioni di legittimità per effetto del presente comma non produce alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato, né sulla collocazione nel ruolo di anzianità o ai fini del conferimento di funzioni di merito.

15. L'organizzazione della commissione di cui al comma 13, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.

16. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 13, è tenuta a motivare la sua decisione.

17. Le spese per la commissione di cui al comma 13 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura».

4. L'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa). - 1. L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.

2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.

4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.

5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.

6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.

7. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario».

5. All'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il medesimo incarico» sono sostituite dalle seguenti: «nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro»; le parole: «per un periodo massimo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni»; le parole da: «con facoltà di proroga» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «; il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni»;

b) al comma 2, le parole: «, nonché nel corso del biennio di cui al comma 2,» sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio è assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell'ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso».

6. Dopo l'articolo 34 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis. - (Limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive). - 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente nel caso di conferma ai sensi dell'articolo 46, comma 1».

7. L'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 35. - (Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive). - 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 14, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 non possono essere conferite funzioni direttive se non nell'ipotesi di conferma per un'ulteriore sola volta dell'incarico già svolto, di cui all'articolo 45».

8. All'articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, le parole: «degli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34» sono sostituite dalle seguenti: «delle funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 11 a 16,»; le parole: «pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del» sono sostituite dalle seguenti: «commisurato al» e le parole: «cumulati fra loro» sono sostituite dalle seguenti: «, comunque non oltre settantacinque anni di età».

9. L'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 45. - (Temporaneità delle funzioni direttive). - 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.

3. All'atto della presa di possesso da parte del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive».

10. L'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 46. - (Temporaneità delle funzioni semidirettive). - 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.

2. Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della domanda stessa, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio».

11. La tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

12. L'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 51. - (Trattamento economico). - 1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1o gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'adeguamento economico triennale di cui all'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina è corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità è stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 11, commi 10, 11 e 12, del presente decreto».

13. L'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 52. - (Ambito di applicazione) - 1. Il presente decreto disciplina esclusivamente la magistratura ordinaria, nonché, fatta eccezione per il capo I, quella militare in quanto compatibile».

14. L'articolo 53 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è abrogato.

Art. 3.

(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26).

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate tre sedi della Scuola, nonché quella delle tre in cui si riunisce il comitato direttivo preposto alle attività di direzione e di coordinamento delle sedi».

2. L'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (Finalità). - 1. La Scuola è preposta:

a) alla formazione e all'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari;

b) all'organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera n), di altri operatori della giustizia;

c) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;

d) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;

e) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;

f) alle attività di formazione decentrata;

 g) alla formazione, su richiesta della competente autorità di Governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell'Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all'attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l'organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;

h) alla collaborazione, su richiesta della competente autorità di Governo, nelle attività dirette all'organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi;

i) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;

l) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione;

m)all'organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all'attività di formazione;

n) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense;

o) alla collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari.

2. All'attività di ricerca non si applica l'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. L'organizzazione della Scuola è disciplinata dallo statuto e dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2».

 3. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «otto».

4. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Organi). - 1. Gli organi della Scuola sono:

a) il comitato direttivo;

b) il presidente;

c) il segretario generale».

5. L'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (Composizione e funzioni). - 1. Il comitato direttivo è composto da dodici membri.

2. Il comitato direttivo adotta e modifica lo statuto e i regolamenti interni; cura la tenuta dell'albo dei docenti; adotta e modifica, tenuto conto delle linee programmatiche proposte annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, il programma annuale dell'attività didattica; approva la relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura; nomina i docenti delle singole sessioni formative, determina i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di settore l'incarico di curare ambiti specifici di attività; nomina il segretario generale; vigila sul corretto andamento della Scuola; approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo».

6. All'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui sette scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre fra professori universitari, anche in quiescenza, e due fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di sei magistrati e di un professore universitario, e dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, di due professori universitari e di due avvocati»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell'incarico»;

c) al comma 3, le parole: «fatta eccezione per i soggetti indicati al comma 1,» sono soppresse e le parole: «per uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «per magistrato ordinario».

7. All'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il comitato direttivo delibera a maggioranza con la presenza di almeno otto componenti. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole di sette componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è sempre palese».

8. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (Funzioni). - 1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola ed è eletto tra i componenti del comitato direttivo a maggioranza assoluta. Il presidente presiede il comitato direttivo, ne convoca le riunioni fissando il relativo ordine del giorno, adotta i provvedimenti d'urgenza, con riserva di ratifica se essi rientrano nella competenza di altro organo, ed esercita i compiti attribuitigli dallo statuto.

 2. Le modalità di sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento sono disciplinate dallo statuto».

9. La rubrica della sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituita dalla seguente: «I responsabili di settore».

10. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (Funzioni). - 1. I componenti del comitato direttivo svolgono anche i compiti di responsabili di settore, curando, nell'ambito assegnato dallo stesso comitato direttivo:

a) la predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, nonché delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale;

b) l'attuazione del programma annuale dell'attività didattica approvato dal comitato direttivo;

c) la definizione del contenuto analitico di ciascuna sessione;

d) l'individuazione dei docenti chiamati a svolgere l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione, utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e la proposta dei relativi nominativi, in numero doppio rispetto agli incarichi, al comitato direttivo;

e) la proposta dei criteri di ammissione alle sessioni di formazione;

f) l'offerta di sussidio didattico e di sperimentazione di nuove formule didattiche;

g) lo svolgimento delle sessioni presentando, all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive».

 11. Dopo la sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è aggiunta la seguente:

«Sezione IV-bis.

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 17-bis. - (Segretario generale). - 1. Il segretario generale della Scuola:

a) è responsabile della gestione amministrativa e coordina tutte le attività della Scuola con esclusione di quelle afferenti alla didattica;

b) provvede all'esecuzione delle delibere del comitato direttivo esercitando anche i conseguenti poteri di spesa;

c) predispone la relazione annuale sull'attività della Scuola;

d) esercita le competenze eventualmente delegategli dal comitato direttivo;

e) esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.

Art. 17-ter. - (Funzioni e durata). - 1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari ovvero tra i dirigenti di prima fascia, attualmente in servizio, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I magistrati ordinari devono aver conseguito la quarta valutazione di professionalità. Al segretario generale si applica l'articolo 6, commi 3, nella parte in cui si prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4.

2. Il segretario generale dura in carica cinque anni durante i quali, se magistrato, è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura. L'attribuzione dell'incarico ad un dirigente di prima fascia non magistrato comporta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell'amministrazione di provenienza.

3. L'incarico, per il quale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi, può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell'interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso».

12. La rubrica del titolo II del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni sui magistrati ordinari in tirocinio».

13. L'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - (Durata). - 1. Il tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, ha la durata di diciotto mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio sono definite con delibera del Consiglio superiore della magistratura».

14. L'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - (Contenuto e modalità di svolgimento). - 1. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati ordinari in tirocinio frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura con le delibere di cui al comma 1 dell'articolo 18, nonché su ulteriori materie individuate dal comitato direttivo nel programma annuale. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonché della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio.

2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, nominati dal comitato direttivo al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.

3. Tra i docenti sono designati i tutori che assicurano anche l'assistenza didattica ai magistrati ordinari in tirocinio.

4. Al termine delle sessioni presso la Scuola, il comitato direttivo trasmette al Consiglio superiore della magistratura una relazione concernente ciascun magistrato».

15. All'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «uditore», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «magistrato ordinario in tirocinio»;

b) al comma 1, le parole: «della durata di sette mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di quattro mesi»; dopo la parola: «collegiale» sono inserite le seguenti: «e monocratica»; le parole: «della durata di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di due mesi»; le parole: «della durata di otto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di sei mesi»;

c) al comma 2, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo» e le parole: «civile e penale» sono sostituite dalle seguenti: «civile, penale e dell'ordinamento giudiziario»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I magistrati affidatari presso i quali i magistrati ordinari svolgono i prescritti periodi di tirocinio sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del competente consiglio giudiziario»;

e) al comma 4, le parole: «di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «direttivo ed al Consiglio superiore».

16. All'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «uditore» e «uditore giudiziario», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «magistrato ordinario in tirocinio»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al termine del tirocinio sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura le relazioni redatte all'esito delle sessioni unitamente ad una relazione di sintesi predisposta dal comitato direttivo della Scuola»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Consiglio superiore della magistratura opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie, tenendo conto delle relazioni redatte all'esito delle sessioni trasmesse dal comitato direttivo, della relazione di sintesi dal medesimo predisposta, del parere del consiglio giudiziario e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito. Il giudizio di idoneità, se positivo, contiene uno specifico riferimento all'attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti»;

d) al comma 3, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo»;

e) al comma 4, dopo la parola: «collegiale» sono inserite le seguenti: «e monocratica»; le parole: «i tribunali», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale» e le parole: «le procure della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «la procura della Repubblica».

17. L'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - (Tipologia dei corsi). - 1. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale, nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa e per lo svolgimento delle funzioni direttive, il comitato direttivo approva annualmente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, il piano dei relativi corsi nell'ambito dei programmi didattici deliberati, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati».

18. All'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, individuati nell'albo esistente presso la Scuola. Lo statuto determina il numero massimo degli incarichi conferibili ai docenti anche tenuto conto della loro complessità e onerosità. L'albo è aggiornato annualmente dal comitato direttivo in base alle nuove disponibilità fatte pervenire alla Scuola e alla valutazione assegnata a ciascun docente tenuto conto anche del giudizio contenuto nelle schede compilate dai partecipanti al corso»;

b) al comma 2, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il comitato direttivo e i responsabili di settore, secondo le rispettive competenze, usufruiscono delle strutture per la formazione decentrata eventualmente esistenti presso i vari distretti di corte d'appello per la realizzazione dell'attività di formazione decentrata e per la definizione dei relativi programmi».

19. L'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - (Obbligo di frequenza). - 1. Tutti i magistrati in servizio hanno l'obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad uno dei corsi di cui all'articolo 24, individuato dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze professionali, di preparazione giuridica e di aggiornamento di ciascun magistrato e tenuto conto delle richieste dell'interessato, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

 2. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola.

3. Il periodo di partecipazione all'attività di formazione indicata nel comma 2 è considerato attività di servizio a tutti gli effetti.

4. Nei primi quattro anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale».

Art. 4.

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e altre disposizioni).

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione). - 1. È istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente, dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, da otto magistrati, di cui due che esercitano funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense».

2. All'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, il comma 1 è abrogato.

3. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: «un vice presidente, scelto tra i componenti non togati e,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

 «ed adotta le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'attività e la ripartizione degli affari».

4. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è sostituito dai seguenti:

«Art. 4. - (Presentazione delle liste e modalità di elezione dei componenti togati). - 1. Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista e le firme sono autenticate dal primo presidente e dal procuratore generale o da un magistrato dagli stessi delegato.

3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'articolo 1, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

Art. 4-bis. - (Assegnazione dei seggi). - 1.L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'articolo 1 per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tale modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età».

5. All'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «direttamente indicati dal citato regio decreto n. 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150» sono soppresse;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) formula i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni»;

c) le lettere c), d), e) ed f) sono abrogate;

d) alla lettera g) la parola: «anche» è soppressa e le parole: «ad ulteriori» sono sostituite dalla seguente: «alle».

6. All'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: «I componenti avvocati e professori universitari» sono sostituite dalle seguenti: «Il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori universitari», le parole: «, anche nella qualità di vice presidenti, » sono soppresse e le parole: «lettere a) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)».

7. Al capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis. - (Quorum). - 1. Le sedute del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono valide con la presenza di sette componenti, in essi computati anche il primo presidente della Corte di cassazione, il procuratore generale presso la stessa Corte e il presidente del Consiglio nazionale forense.

2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

 8. All'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e dal presidente dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da nove altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquantuno e seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da quattordici altri membri, di cui: dieci magistrati, sette dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e quattro componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto»;

d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da venti altri membri, di cui: quattordici magistrati, dieci dei quali addetti a funzioni giudicanti e quattro a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sei componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e quattro avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.

3-ter. In caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni».

9. Dopo l'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - (Quorum del consiglio giudiziario). - 1. Le sedute del consiglio giudiziario sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, in essi computati anche i membri di diritto.

2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

 10. All'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace»;

b) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Nel consiglio giudiziario è istituita una sezione autonoma competente per la espressione dei pareri relativi all'esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e sui provvedimenti organizzativi proposti dagli uffici del giudice di pace. Detta sezione è composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:

a) due magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2;

b) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3;

c) cinque magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis.

1-bis. Le sedute della sezione del consiglio giudiziario per i giudici di pace sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

11. All'articolo 11, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: «un vice presidente, scelto tra i componenti non togati, e,» sono soppresse.

 12. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è sostituito dai seguenti:

«Art. 12. - (Presentazione delle liste ed elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari). - 1. Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal capo dell'ufficio giudiziario o da un magistrato dallo stesso delegato.

3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'articolo 9, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

Art. 12-bis. - (Assegnazione dei seggi). - 1. L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'articolo 9 per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età.

 Art. 12-ter. - (Presentazione delle liste per la elezione dei giudici di pace componenti della sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace). - 1. Concorrono all'elezione dei giudici di pace componenti della sezione di cui all'articolo 10, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal coordinatore dell'ufficio del giudice di pace o dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato.

3. Ogni elettore riceve una scheda, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

Art. 12-quater. - (Assegnazione dei seggi per i giudici di pace). - 1. L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età».

 13. All'articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) formulano i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni»;

b) le lettere c) ed f) sono abrogate;

c) alla lettera h), la parola: «anche» è soppressa e le parole: «ad ulteriori» sono sostituite dalla seguente: «alle».

14. All'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, anche nella qualità di vice presidenti nonché il componente rappresentante dei giudici di pace» sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

15. Dopo l'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis. - (Regolamento per la disciplina del procedimento elettorale). - 1. Con regolamento emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate disposizioni in ordine alle caratteristiche delle schede per le votazioni e alla disciplina del procedimento elettorale».

16. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, di essere preferito a tutti gli altri aspiranti».

 17. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo le parole: «ha facoltà di promuovere» sono inserite le seguenti: «, entro un anno dalla notizia del fatto,».

18. All'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari».

19. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, la parola: «biennio», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «triennio»;

b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati»;

c) al comma 2-ter, le parole: «per più di dieci anni consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni»;

d) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,sentito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione».

20. Sono abrogati gli articoli da 13 a 17, 19 e da 26 a 36 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, gli articoli da 14 a 18, da 20 a 34, da 37 a 39, da 40 a 44, da 47 a 49, e 55 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, l'articolo 38 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, ratificato dalla legge 10 febbraio 1953, n. 73, l'articolo 7-bis, comma 2-quater, gli articoli 100, 106, 107, 119, 120, 130, 148, 175, 176, 179, 187, 193, 202, commi secondo e terzo, e da 204 a 207 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, gli articoli 73, 74, 75, 91, 103 e da 142 a 148 del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641, l'articolo 3, commi 1 e 3, l'articolo 7, comma 2, e l'articolo 16 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.

Art. 5.

(Disposizioni varie).

1. Il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il numero dei posti considerati negli ultimi due bandi di concorso per la nomina a magistrato ordinario.

2. Nei confronti dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le valutazioni periodiche operano alla scadenza del primo periodo utile successivo alla predetta data, determinata utilizzando quale parametro iniziale la data del decreto di nomina come uditore giudiziario.

3. Le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificati dall'articolo 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e pertanto, fino al decorso del predetto termine, i magistrati che ricoprono i predetti incarichi mantengono le loro funzioni. Decorso tale periodo, coloro che hanno superato il termine massimo per il conferimento delle funzioni senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura e senza oneri per lo Stato. Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai magistrati ordinari è attribuito, all'atto della nomina, il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, come sostituita dall'articolo 2, comma 11, della presente legge.

5. In relazione alle aumentate attività, il ruolo autonomo del Consiglio superiore della magistratura è aumentato fino a tredici unità. Con proprio regolamento il Consiglio superiore della magistratura disciplina:

a) il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, le funzioni e le modalità di assunzione del personale compreso quello con qualifica dirigenziale, tenendo conto sia di quanto previsto per il personale di posizione professionale analoga del Ministero della giustizia, sia delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative del Consiglio superiore stesso correlate a particolari attività di servizio;

b) le indennità del personale non appartenente al ruolo organico del Consiglio superiore della magistratura che svolga la propria attività presso il Consiglio superiore stesso in relazione a particolari attività di servizio correlate alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.

7. L'articolo 2 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, è abrogato.

8. Le disposizioni della presente legge che prevedono ipotesi di collocamento fuori ruolo di magistrati non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

9. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

Art. 6.

(Norma di copertura).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, è autorizzata la spesa di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2007.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 11, la spesa prevista è determinata in euro 4.551.962 a decorrere dall'anno 2007.

3. Per le finalità previste all'articolo 3, comma 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150, relativa al funzionamento del comitato direttivo, è incrementata di euro 46.000 a decorrere dall'anno 2007.

4. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, la previsione di spesa di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 25 luglio 2005, n. 150, per gli oneri connessi al comma 3, lettera a), è incrementata di euro 5.680 a decorrere dall'anno 2007.

5. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 10, la spesa prevista è determinata in euro 418.118 a decorrere dall'anno 2007.

6. Agli oneri indicati nei commi 1, 2, 3, 4 e 5, pari a euro 5.121.760 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 40, della legge 25 luglio 2005, n. 150, rideterminata, per effetto delle disposizioni dei commi 6 e 7 dell'articolo 2, in euro 2.817.654 per l'anno 2007 e in euro 2.858.045 per l'anno 2008.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 2, comma 12, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

(Delega al Governo per l'adozione di norme di coordinamento in materia di ordinamento giudiziario).

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi compilativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) procedere al coordinamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge; b) operare l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti. I decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nel presente articolo. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 8.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


Tabella A
(Articolo 2, comma 11)

 

«MAGISTRATURA ORDINARIA

 

QUALIFICA

STIPENDIO

ANNUOLORDO

Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo presidente della Corte di cassazione)

euro

78.474,39

Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la Corte di cassazione)

»

75.746,26

Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità (Presidente aggiunto e Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche)

»

73.018,13

Magistrati ordinari alla settima valutazione di professionalità

»

66.470,60

Magistrati ordinari dalla quinta valutazione di professionalità

»

56.713,83

Magistrati ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità

»

50.521,10

Magistrati ordinari dalla prima valutazione di professionalità

»

44.328,37

Magistrati ordinari

»

31.940,23

Magistrati ordinari in tirocinio

»

22.766,71

».

 


 

Tabella B
(Articolo 5, comma 9)

«Tabella B

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

 

PIANTA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo Presidente della Corte di cassazione

1

Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione

1

Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:
Presidente aggiunto della Corte di cassazione

1

Procuratore generale aggiunto

1

Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche

1

Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità

59

Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità

368

Magistrato con funzioni direttive:
Procuratore nazionale antimafia

1

Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti

52

Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado, elevate giudicanti e requirenti

36

Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado

381

Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di collaborazione al coordinamento presso la Direzione nazionale antimafia e semidirettive di primo grado e di secondo grado

9.207

Magistrati ordinari in tirocinio

(Numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)

Totale ...

10.109

».


 

Esame in sede referente

 


 

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 


SEDE REFERENTE

Martedì 17 luglio 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO, indi del vicepresidente Daniele FARINA, indi del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Luigi Scotti.

La seduta comincia alle 9.45.

Riforma dell'ordinamento giudiziario.

C. 2900, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il disegno di legge in esame è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire dal 23 luglio prossimo con la clausola «ove concluso dalla Commissione». Come è stato più volte affermato dal Presidente della Camera, in simili contingenze «la Commissione non è obbligata a concludere l'esame in tempi compatibili con la programmazione dei lavori dell'Assemblea». L'iscrizione condizionata di un progetto di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea non limita infatti i poteri relativi all'organizzazione del procedimento, che l'articolo 79, comma 1, del Regolamento, attribuisce all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ovvero, in difetto della prescritta maggioranza, al suo Presidente.

Come pertanto stabilito a seguito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, di giovedì 12 luglio scorso, nella seduta odierna la Commissione inizierà l'esame del disegno di legge, la cui conclusione è prevista entro venerdì 20 luglio prossimo. L'esame preliminare proseguirà nella seduta convocata oggi al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea per concludesi nella seduta convocata domani alle ore 8.30. Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 17 di domani mercoledì 18 luglio. Questi saranno esaminati a partire dalla seduta convocata domani al termine delle votazioni della seduta pomeridiana  dell'Assemblea nonché nelle sedute convocate giovedì 19 e venerdì 20 luglio alle ore 8.30, al termine delle votazioni della seduta antimeridiana dell'Assemblea e al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea. La conclusione dell'esame del provvedimento è previsto entro venerdì 20 luglio. Come si è avuto modo di precisare nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, di giovedì 12 luglio scorso, l'organizzazione dei lavori della Commissione potrà subire delle variazioni alla luce dell'andamento dell'esame del provvedimento da parte della Commissione, rimanendo comunque fermo che l'esame in sede referente si concluderà in tempo utile per consentire l'esame in Assemblea a partire da lunedì 23 luglio prossimo. Ciò significa che assunta la decisione in merito alla data di conclusione dell'esame preliminare, Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrà avere modo di organizzare le modalità di svolgimento degli interventi nella fase dell'esame preliminare in modo tale da garantire sia il rispetto dei tempi programmati, sia il diritto di ciascun deputato che ne faccia richiesta di intervenire nel dibattito.

Come ha avuto modo di sottolineare nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, di giovedì 12 luglio scorso, è a tutti evidente che una settimana di lavoro della Commissione su un tema tanto delicato e rilevante, quale è la riforma dell'ordinamento giudiziario, può essere considerata non sufficientemente esaustiva. Tuttavia, nel programmare i lavori della Commissione non si può non tenere conto del dato che dal 1o agosto entra in vigore una riforma dell'ordinamento giudiziario (la cosiddetta riforma Castelli) che si ispira a principi del tutto diversi rispetto a quelli del testo approvato dal Senato. A tale proposito, ritiene opportuno sottolineare con forza che la Presidenza non intende esprimere alcun giudizio di merito sui due modelli di organizzazione giudiziaria che si contrappongono, anche se una considerazione voglio ribadirla. Deve essere ben chiaro che qualora dovesse entrare in vigore la cosiddetta riforma Castelli non si creerebbe alcun vulnus nell'ordinamento. Si tratta, infatti, di una riforma che può non essere condivisa nel merito, ma i cui principi sono stati individuati democraticamente dal Parlamento. Se è vero ciò, è anche vero che non si deve ritenere, ai fini della programmazione dei lavori della Commissione, del tutto irrilevante la data del 31 luglio, successivamente alla quale entra in vigore la riforma Castelli. È una data rilevante, sia pure non sostanzialmente vincolante (come lo sarebbe invece un vuoto normativo da colmare), ai fini della programmazione dei lavori della Commissione, rappresentando una cesura tra due diversi modelli di ordinamento giudiziario. La programmazione dei lavori tiene conto che qualora la Commissione non concludesse i propri lavori in tempi utili per consentire l'avvio dell'esame da parte dell'Assemblea a partire dal 23 luglio, verrebbero meno i tempi necessari per far entrare in vigore la nuova riforma prima del 31 luglio prossimo. Se ciò possa essere o meno un bene, non interessa ai fini della programmazione dei lavori della Commissione. Ciò che è stato ritenuto decisivo nello scegliere di concludere l'esame entro questa settimana è l'opportunità di evitare che dalla programmazione dei lavori della Commissione possano discendere conseguenze definitive sulla scelta tra i due modelli di ordinamento giudiziario. Questo compito spetta eventualmente all'Assemblea, alla quale il Regolamento attribuisce anche il potere di rinviare un provvedimento in Commissione nel caso in cui si ritenesse non congruo l'esame in sede referente. Qualora la Commissione non concludesse l'esame del testo trasmesso dal Senato entro questa settimana, sarebbe la Commissione a compiere una scelta definitiva sul modello di ordinamento giudiziario. Mentre, ove la Commissione concludesse l'esame entro la prossima settimana, non sarebbe compiuta alcuna scelta definitiva, ma sarebbe rimesso all'Assemblea, quale organo maggiormente rappresentativo di questo ramo  del Parlamento, il compito di scegliere tra i due modelli di ordinamento giudiziario.

Come Presidente della Commissione, ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni di carattere generale sulle prerogative della Commissione stessa. Con disappunto rileva che si assiste ad una ulteriore compressione delle prerogative della Commissione Giustizia e, più in generale, della stessa Camera dei deputati. La Commissione nuovamente, a causa di scadenze ravvicinate, si trova nella condizione di dover esaminare in tempi non sufficientemente adeguati un provvedimento approvato dal Senato. Considerate le oggettive difficoltà del Senato di raggiungere delle intese condivise su temi estremamente rilevanti, sarebbe stato opportuno che il disegno di legge fosse stato presentato dal Governo alla Camera dei deputati. L'approvazione di un testo da parte del Senato, infatti, finisce sostanzialmente nel ridurre la Camera dei deputati in una Camera di ratifica. Nello scegliere la Camera alla quale presentare i propri disegni di legge, il Governo dovrebbe tenere conto di tale situazione.

Per ovviare a tale situazione si sarebbe potuto prorogare il termine del 31 luglio per mezzo di una proposta di legge (da approvare eventualmente in sede legislativa) ovvero, qualora si ritenessero sussistenti i presupposti costituzionali, per mezzo di un decreto-legge. Ciò avrebbe consentito alla Camera di avere tempi adeguati per esaminare ed eventualmente modificare il testo del Senato.

Assicura comunque la Commissione che farò presente al Presidente della Camera che sempre più spesso la Commissione Giustizia vede sostanzialmente ridotte le proprie prerogative costituzionali.

Ribadisce come tale situazione rappreseti un vulmus agli articoli 75 e 70 della Costituzione, poiché si determina una forma di monocameralismo surrettizio senza passare attraverso procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione, quale conseguenza non perspicua del vigente sistema elettorale. Tale legge ha infatti determinato, di fatto, una grave alterazione degli equilibri parlamentari, che relega la Camera ad una posizione marginale di mera Assemblea di ratifica. Ciò nonostante, a prescindere da qualsiasi considerazione politico costituzionale, il Presidente della Commissione ha il compito di organizzare i lavori parlamentari nel miglior modo possibile.

Gaetano PECORELLA (FI) considera le osservazioni del Presidente Pisicchio corrette. Ritiene peraltro che la Commissione si trovi a dover affrontare un problema cruciale, poiché occorre comprendere se sia legittimo che la Camera rinunci ad esercitare la sua funzione, accettando passivamente uno strappo costituzionale così grave, ovvero se non sia doveroso chiedere al Governo di graduare diversamente le proprie scelte per mezzo, a titolo esemplificativo, di un provvedimento d'urgenza che prorogando l'entrata in vigore della cosiddetta riforma Castelli, consenta un esame serio ed approfondito del provvedimento in titolo.

Pur essendo cosciente del fatto che il provvedimento in esame è considerato dalla maggioranza immodificabile e che può apparire forse inutile ogni riflessione e discussione, sottolinea che tuttavia il gruppo di Forza Italia intende partecipare attivamente all'esame da parte della Commissione, poiché vi è in gioco la dignità personale di ciascun deputato. Conseguentemente chiede sin d'ora che, dopo lo svolgimento della relazione, i lavori della Commissione siano organizzati in modo da consentire un esame adeguato di un provvedimento così importante e delicato. In particolare sottolinea la necessità di dedicare l'intera giornata odierna allo studio del provvedimento, come modificato al Senato, e la documentazione correlata.

Sottolinea inoltre la assoluta necessità di svolgere l'audizione quanto meno dei soggetti direttamente interessati dalla riforma dell'ordinamento giudiziario, come i rappresentanti della magistratura e dell'avvocatura, sottolineando come tale attività conoscitiva venga costantemente svolta dalla Commissione con riferimento a provvedimenti molto meno importanti rispetto a quello in esame.

Ribadisce quindi che il Governo deve prendere atto dei propri errori nella scelta dei tempi e della possibilità di perseguire altre strade per consentire un serio esame da parte della Camera. Ciò anche perché il provvedimento presenta delle sviste particolarmente significative che occorre evidenziare e correggere. Sottolinea che questa non è una richiesta di tipo ostruzionistico bensì una richiesta di buon senso che dovrebbe essere condivisa anche dalla maggioranza.

Pino PISICCHIO, presidente, assicura che subito dopo lo svolgimento della relazione da parte dell'onorevole Samperi si svolgerà un Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppo, allo scopo di verificare l'opportunità di svolgere le audizioni proposte dall'onorevole Pecorella.

Giulia BONGIORNO (AN) riconosce l'onestà intellettuale del Presidente Pisicchio, rilevando peraltro la necessità di essere coerenti con la presa d'atto della sostanziale inutilità del lavoro che la Commissione è chiamata a svolgere, con pregiudizio per la dignità dei deputati che vi appartengono.

Ricorda quindi che il Ministro della Giustizia, in più momenti, aveva affermato che il testo della riforma sarebbe stato redatto previa concertazione di tutti i soggetti interessati e degli operatori del settore. Sottolinea come invece ora, a ridosso della data stabilita per l'entrata in vigore della predetta riforma Castelli, si sia deciso di stringere i tempi nonostante il dissenso manifestato da una parte cospicua della magistratura e dagli avvocati sul provvedimento in esame.

Tale situazione impedisce ai membri della Commissione di partecipare attivamente ad una riforma fondamentale per il Paese. Inoltre, anche in considerazione del fatto che, se anche si dimostrasse che il provvedimento contiene degli errori clamorosi, ciò nonostante non sarebbe possibile apportare modifiche.

Si associa quindi alla richiesta testé formulata dall'onorevole Pecorella, relativa alla necessità di tempi adeguati per l'esame del provvedimento e all'opportunità di svolgere delle audizioni.

Nino MORMINO (FI) riconosce l'onestà intellettuale e il senso di responsabilità dimostrato dal presidente Pisicchio con il suo intervento introduttivo, pur sottolineando la linea di divaricazione fra i tempi a disposizione per i lavori della Commissione e il percorso che si potrebbe immaginare per esaminare in modo adeguato il provvedimento e così consentire il corretto esercizio dei diritti e delle prerogative dei parlamentari. Evidenzia infatti come tutti i deputati, compresi quelli dell'opposizione, siano portatori dell'interesse a contribuire alla sistemazione e rielaborazione di un testo tanto importante come quello che riforma l'ordinamento giudiziario, e come il rispetto di tale interesse rappresenti un principio fondamentale del confronto democratico.

Se pertanto è vero che il Presidente deve occuparsi dell'organizzazione dei lavori della Commissione, è altrettanto vero che egli deve tutelare i diritti e le prerogative non di una parte ma di tutti i membri della Commissione, soprattutto di fronte ad una compressione tanto grave delle relative funzioni. Se così non fosse egli svolgerebbe un ruolo per certi versi anomalo e atipico.

Non ritiene in particolare che l'organizzazione dei lavori della Commissione debba essere dettato dalla volontà del Governo di chiudere l'esame del provvedimento in tempi brevissimi, al fine di scongiurare l'entrata in vigore della riforma Castelli, sottolineando come, anzi, il Parlamento debba rivendicare la propria indipendenza rispetto al Governo.

Chiede quindi che il Presidente si pronunci con estrema chiarezza, anche al di fuori dell'Ufficio di presidenza e, quindi, di fronte all'intera Commissione, sulle richieste precedentemente avanzate dall'onorevole Pecorella, alle quali si associa. Rileva infatti l'assoluta esigenza di disporre del tempo necessario per approfondire lo studio del provvedimento e della relativa documentazione, nonché di disporre  l'audizione dei soggetti direttamente interessati alla riforma, soprattutto in considerazione degli atteggiamenti di dissenso manifestati in seguito all'approvazione del testo da parte del Senato.

Alessandro MARAN (Ulivo) ricorda come nell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentati dei gruppi tenutosi il 12 luglio scorso il Presidente Pisicchio abbia svolto delle considerazioni, oggi peraltro ribadite, del tutto sensate e condivisibili in ordine alla compressione dei tempi per l'esame del provvedimento ed ai conseguenti margini per l'organizzazione dei lavori della Commissione. In particolare, il Presidente ha illustrato in modo estremamente chiaro come la Commissione, ove non concludesse in tempo utile l'esame del provvedimento in esame, determinerebbe l'entrata in vigore della cosiddetta riforma Castelli e, quindi, sia pure indirettamente, compierebbe una scelta di tipo definitivo sul modello di ordinamento giudiziario. Scelta che, invece, spetta all'Assemblea. Tale considerazione appare sensata per cui da essa occorre trarre i necessari corollari in tema di organizzazione dei lavori della Commissione.

Non si dichiara pregiudizialmente contrario ad un eventuale provvedimento che sospenda ulteriormente l'entrata in vigore della cosiddetta riforma Castelli. Tuttavia, la previsione di tempi maggiori per l'esame avrebbe senso solo se la maggioranza fosse disposta a proporre modifiche o accogliere proposte di modifica, che possano essere concretamente valutate e approfondite. Se invece, all'esito di una scelta di natura politica il testo deve considerarsi immodificabile, allora è di tutta evidenza che qualsiasi rinvio non avrebbe alcuna utilità per l'opposizione.

Ritiene quindi che si debba seguire il percorso organizzativo delineato dal presidente Pisicchio.

Luigi COGODI (RC-SE) fa presente che dalle considerazioni del presidente Pisicchio non può derivare in alcun modo l'impossibilità di procedere nell'esame del provvedimento.

Con riferimento alle considerazioni del deputato Pecorella, ritiene che nel caso di specie i deputati non rinuncino affatto all'esercizio delle proprie funzioni e dalla propria dignità, apparendo più corretto affermare che si stia operando in un contesto di obiettiva difficoltà e di ristrettezza di tempi.

Non appare inoltre corretto affermare che il testo sia intoccabile, poiché non esistono testi intoccabili. Piuttosto, l'eventualità che il testo non sia modificato è da considerare come l'opzione politica ritenuta più utile, date le circostanze, per fare entrare in vigore la riforma. Il che implica, naturalmente, l'assunzione di una specifica responsabilità politica.

Ritiene che le audizioni proposte da taluni colleghi dell'opposizione potrebbero essere utili, tuttavia non si può dire che in questa materia le categorie direttamente interessate non si siano già pubblicamente espresse e che le rispettive posizioni non siano ben note. Più in generale tutta la materia dell'ordinamento giudiziario è ampiamente conosciuta poiché ampiamente e pubblicamente dibattuta.

Ritiene altresì vero che attualmente il bicameralismo presenti delle vistose asimmetrie, ma è pur vero che ciò che accade al Senato non è né estraneo né inutilizzabile da parte della Camera. Inoltre sottolinea che la compressione dei tempi parlamentari, che vale tanto per l'opposizione quanto per la maggioranza, e riguarda molti altri provvedimenti, fa parte della vita e dell'organizzazione dei lavori parlamentari. Il lavoro che la Camera può svolgere in tale contesto non è inutile, anche in considerazione del fatto che il provvedimento tratta solo taluni aspetti della questione, per cui appare ragionevole il fatto che il Parlamento debba ritornare ancora una volta sull'ordinamento giudiziario per definire un quadro normativo organico.

Manlio CONTENTO (AN) rileva, non senza una certa rassegnazione, che il fenomeno di compressione delle prerogative della Camera e, in particolare, della Commissione Giustizia continua periodicamente  a manifestarsi, dimostrando la sostanziale inutilità delle discussioni effettuate sul punto.

Nel caso di specie, sottolinea come il dato più grave sia rappresentato dal fatto che il provvedimento sia stato originariamente presentato alla Camera e poi ritirato per essere successivamente presentato al Senato. Pertanto, appare evidente che se il Ministro della Giustizia o la maggioranza avessero voluto offrire gli spazi necessari per un adeguato esame presso la Camera, avrebbero dovuto associare al provvedimento in esame, un ulteriore provvedimento di rinvio dell'entrata in vigore della riforma Castelli, che avrebbe potuto essere approvato in tempi brevissimi. Ciò non è accaduto perché, sullo sfondo del provvedimento in esame, vi è un conflitto tra magistratura e politica. Conflitto che dovrebbe spingere le forze politiche ad unirsi piuttosto che dividersi.

Ritiene indispensabile che il Governo fornisca alla Commissione elementi di valutazione che consentano di comprendere come la giustizia sia stata sin d'ora gestita dal Consiglio superiore della magistratura, sottolineando che questioni come quelle attinenti alle tabelle e alla distribuzione dei carichi giudiziari non possa essere completamente sottratta al Parlamento, anche in virtù di quanto stabilito dall'articolo 105 della Costituzione. Preannuncia quindi la presentazione di una formale richiesta di informazioni, resa ancor più necessaria dal fatto che sul punto nulla risulti né nella relazione illustrativa del Governo né negli atti del Senato.

Enrico COSTA (FI) sottolinea come la compressione dei tempi di esame non si giustifichi in alcun modo, soprattutto se posta in relazione all'estrema complessità della materia, che richiede studio e approfondimento. Evidenzia d'altra parte come a provvedimenti molto meno importanti sia dedicato un tempo ben maggiore. Certamente non è la prima volta che il Parlamento si trova a fare una corsa contro il tempo, ma una simile ristrettezza dei tempi non è assolutamente accettabile quando si tratti di costruire un nuovo ordinamento giudiziario. Rivolge quindi un appello al presidente Pisicchio affinché questi assume i provvedimenti più idonee a tutelare le prerogative della Commissione.

Erminia MAZZONI (UDC) rileva come i tempi a disposizione siano eccessivamente ristretti e tale da impedire un esame anche approssimativo del provvedimento. Sottolinea quindi come la richiesta di audizioni del deputato Pecorella non possa essere ignorata, anche in considerazione di talune situazioni verificatesi negli ultimi giorni. Si riferisce in particolare allo sciopero degli avvocati, che non può essere considerato meno importante da quello minacciato dalla magistratura, il quale ha così efficacemente stimolato i lavori del Governo e del Senato.

Ritiene conclusivamente che l'organizzazione dei lavori della Commissione debba essere rivista, al fine di consentire, nel caso di specie, lo svolgimento di tutte le fasi procedimentali che normalmente si svolgono per gli altri provvedimenti.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI ringrazia tutti i deputati sinora intervenuti, le cui considerazioni fanno seriamente riflettere sulla dimensione organizzativa e politica del provvedimento in esame. Esprime, in particolare, sincero apprezzamento e rispetto per l'orgogliosa rivendicazione del ruolo della Camera e per la richiesta, avanzata dai deputati, di poter svolgere pienamente le proprie funzioni. Rispetta inoltre le considerazioni del presidente Pisicchio fra le quali sottolinea, in particolare, le conclusioni.

Tuttavia, nella qualità di rappresentante del Governo, pur prendendo atto delle diversità di approccio politico sui tempi di organizzazione dei lavori, e comprendendone la dialettica, auspica che il provvedimento sia discusso e concluso nel più breve termine possibile. Ciò in quanto il Governo si fa portatore dell'interesse generale a risolvere quanto prima i problemi che stanno drammatizzando la vita giudiziaria. Chiudere questa fase appare  quindi indispensabile per restituire tranquillità alla macchina giudiziaria, che non sta funzionando bene.

Con riferimento alle osservazioni del deputato Bongiorno, sottolinea come il Governo sia sempre stato incline alla concertazione, come d'altra parte dimostrato anche in sede di comitato ristretto presso la Commissione giustizia del Senato, evidenziando come molti emendamenti dell'opposizione siano stati recepiti nel corso dell'esame presso quel ramo del Parlamento. Il Governo ha quindi dimostrato di non essere rigidamente schierato sul proprio testo, ma di essere disposto a modificarlo.

Con riferimento alla richieste di svolgimento di audizioni, ricorda come le stesse si siano svolte in poco più di tre ore presso il Senato, sostanzialmente riducendosi alla mera consegna di documentazione redatta dagli uditi, ciò in quanto le posizioni degli interessati erano ben note in quanto già pubblicamente dichiarate.

Inoltre fa presente che un eventuale decreto legge di proroga dell'entrata in vigore della riforma Castelli non è nella disponibilità del Governo e che, sul punto, occorre tenere presente la posizione espressa dal Presidente della Repubblica. Sottolinea quindi come il provvedimento in esame tratti uno degli aspetti più importanti dell'ordinamento giudiziario, ma è evidente che la riforma dell'ordinamento non può risolvere tutti i problemi della macchina della giustizia.

Infine con riferimento alla richiesta di informazioni dell'onorevole Contento dichiara la piena disponibilità del Governo, sottolineando peraltro che tali informazioni non erano mai state richieste precedentemente nel corso dell'esame al Senato.

Gaetano PECORELLA (FI) si dichiara sorpreso dalla dichiarazione del sottosegretario, secondo il quale il Governo non avrebbe il potere di emanare un decreto-legge.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI precisa di aver fatto erroneamente riferimento al Governo, mentre, come è evidente, intendeva affermare che la decretazione d'urgenza non è nella disponibilità del Ministro della giustizia.

Gaetano PECORELLA (FI) ritiene che il Governo debba assumersi la responsabilità di non voler emanare un decreto-legge che potrebbe evitare la strozzatura dei lavori parlamentari e considera inaccettabile la giustificazione secondo la quale occorrerebbe chiudere l'esame del provvedimento in tempi brevissimi, per far cessare la tensione verificatasi nel Paese sul tema della giustizia. La realtà è che la giustizia necessita di una riforma adeguata e, se la situazione appare drammatica, ciò significa che occorre un maggiore approfondimento della situazione medesima da parte del Parlamento.

Non condivide le osservazioni del sottosegretario in merito alle audizioni, ritenendo che le categorie interessate debbano essere sentite direttamente e non de relato. Più in generale, alla luce di quanto affermato dal rappresentante del Governo, ribadisce con maggiore convinzione le proprie precedenti considerazioni e richieste, ritenendo necessaria una differente programmazione dei lavori della Commissione e un'apertura politica della maggioranza e del Governo in ordine ai tempi dei lavori.

Nino MORMINO (FI) contesta con decisione l'affermazione del sottosegretario secondo la quale la rapida approvazione del provvedimento, senza modifiche, risolverebbe lo stato drammatico di conflittualità nel quale versa il mondo della giustizia. Sono i fatti a dimostrare che ciò non è vero, poiché è a tutti noto che l'approvazione sic et sempliciter del provvedimento non soddisfa né i magistrati né gli avvocati né l'opinione diffusa nel sistema giustizia. In sostanza, si verrebbe a consolidare una sistemazione non soddisfacente della materia.

Sempre con riferimento alle osservazioni del sottosegretario Scotti, sottolinea come non sia assolutamente vero che il testo approvato dal Senato sia il frutto di  ampie concertazioni. Tali affermazioni, piuttosto, destano preoccupazioni e perplessità.

Invita quindi il Presidente Pisicchio a rappresentare al Presidente della Camera la grave situazione di disagio della Commissione in conseguenza della compressione dei tempi parlamentari.

Giulia BONGIORNO (AN) si dichiara sorpresa dalle argomentazioni del sottosegretario, che considera viziate da un errore di prospettiva e da una inversione del rapporto fra causa ed effetto.

Rileva infatti che la situazione della giustizia è divenuta drammatica proprio perché il Parlamento è in procinto di approvare, con queste modalità, una riforma non condivisa dell'ordinamento giudiziario.

Ritiene che il Governo e la maggioranza dovrebbero ammettere di voler chiudere in questo modo l'esame parlamentare del provvedimento per una scelta politica e, in particolare, pur di evitare che la cosiddetta riforma Castelli entri in vigore. Di tale scelta politica entrambe dovranno assumere la responsabilità.

Enrico BUEMI (RosanelPugno) rileva come il tempo a disposizione della Commissione per lo svolgimento dell'esame sia comunque incongruo, a prescindere da come i lavori della Commissione siano organizzati. Sottolinea quindi come si sia persa un'importante occasione e come sia mancato il coraggio di affrontare in modo diverso ed efficace i problemi della giustizia, evitando ogni contrapposizione con i magistrati e gli avvocati. A nome del proprio gruppo, ritiene che non sia stato fatto un buon lavoro e che il provvedimento in esame non sia soddisfacente, anche perché non è stato compiuto un serio sforzo di coinvolgimento anche dell'opposizione.

Osserva che il migliore funzionamento della giustizia non dipenda solo dalla riforma dell'ordinamento giudiziario, poiché occorre considerare più in generale l'impiego delle risorse, l'efficacia delle procedure ed anche la qualità del personale amministrativo degli uffici giudiziari, che troppo spesso viene trascurato anche dal legislatore.

Ritiene che in ogni caso la questione della riforma dell'ordinamento giudiziario non finisca certamente con l'approvazione del provvedimento in esame.

Preannuncia quindi che il proprio gruppo non presenterà emendamenti, ben sapendo che non avrebbero alcuna possibilità di essere approvati.

Paola BALDUCCI (Verdi) si riserva di formulare le proprie osservazioni e considerazioni dopo che il relatore avrà illustrato il contenuto del provvedimento.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo) concorda con l'osservazione del Presidente Pisicchio secondo la quale la legge elettorale vigente ha sostanzialmente determinato una riforma occulta del sistema parlamentare in senso monocamerale, ma ciò non toglie che la Commissione e tutti i suoi membri debbano reagire, rivendicando con forza la possibilità di esercitare la propria funzione.

Sottolinea come dato incontestabile che la riforma dell'ordinamento giudiziario è contenuta nel programma del Governo ma, a tale proposito, evidenzia quali problemi possa determinare la scelta del Governo circa il ramo del Parlamento presso il quale presentare i disegni di legge, attraverso i quali realizzare il predetto programma.

Comprende la frustrazione e il risentimento che l'impossibilità di modificare il testo possa in generale nei colleghi deputati, ma questo non deve impedire di discutere il provvedimento nel modo migliore possibile, pur nella ristrettezza dei tempi a disposizione, anche in considerazione del diritto insopprimibile dell'opposizione ad esprimere il proprio dissenso. Arriverà tuttavia il momento, ineludibile, nel quale il provvedimento approderà in Aula, secondo le norme del Regolamento, che sono valide per tutti.

Invita conclusivamente il Presidente Pisicchio a rappresentare al Presidente della Camera il profondo disagio istituzionale emerso anche nell'odierna seduta.

Pino PISICCHIO, presidente, rileva come le argomentazioni dei colleghi dell'opposizione siano di assoluto buon senso e meritevoli di attenzione.

Con riferimento alle osservazioni degli onorevoli Mormino e Gambescia, fa presente di aver rappresentato al Presidente della Camera il senso di profondo disagio e, addirittura, di dissenso, di fronte alle ripetute situazioni di compressione dei tempi a disposizione della Commissione e delle funzioni della Commissione stessa.

Ricorda tuttavia come, in questa circostanza, il fatto che l'esame del provvedimento in Assemblea sia condizionato alla conclusione dell'esame in Commissione sia determinante. Ciò in particolare non consente alla Commissione di trasmettere all'Assemblea un progetto di legge senza averne concluso l'esame attraverso il conferimento al relatore del mandato a riferire. Ribadisce che non concludere l'esame significa compiere una scelta definitiva in ordine al modello di ordinamento giudiziario. Tale scelta è opportuno che non competa alla Commissione, bensì all'Assemblea.

Ricorda, quindi, che dopo l'illustrazione del provvedimento da parte del relatore si riunirà l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, proprio per definire le questioni organizzative dei lavori della Commissione.

Marilena SAMPERI (Ulivo), relatore, rileva che il disegno di legge all'ordine del giorno, approvato dal Senato dopo un approfondito esame, ha per oggetto la delicata materia dell'ordinamento giudiziario, la cui disciplina è stata già modificata nella scorsa legislatura per mezzo di una serie di decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega n. 150 del 2005.

In questa legislatura il Parlamento è intervenuto sulla materia dell'ordinamento giudiziario con la legge 24 ottobre 2006, n. 269, modificando due decreti riguardanti l'assetto dell'ufficio del pubblico ministero e la disciplina del procedimento disciplinare dei magistrati. Tale legge., inoltre, ha sospeso, fino al 31 luglio 2007, l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 160 del 2006, relativo alla nuova disciplina dell'accesso in magistratura e in materia di progressione economica, di attribuzione di funzioni.

Il disegno di legge è diretto a modificare il citato decreto legislativo e, quindi, le norme che entreranno in vigore dal 1o agosto 2007 in materia nonché il decreto legislativo n. 26 del 2006, relativo all'istituzione della scuola della magistratura, e il decreto legislativo n. 25 del 2006, relativo al consiglio direttivo della Cassazione e ai consigli giudiziari.

L'obiettivo che il Governo si è posto nel modificare la disciplina dell'ordinamento giudiziario è stato, in primo luogo, quello di salvaguardare il principio costituzionale secondo cui la distinzione dei magistrati è data soltanto dalla diversità di funzioni. La separazione delle funzioni è comunque uno dei temi trattati dal disegno di legge, ma non l'unico. Si prevede, infatti, una nuova disciplina dell'accesso in magistratura e del tirocinio per i vincitori di concorso, chiamati non più uditori giudiziari ma magistrati ordinari; sono specificate le funzioni dei magistrati; sono dettati nuovi criteri sulla valutazione della professionalità dei magistrati e sul conferimento delle funzioni stesse; sono stabiliti periodi di permanenza nell'ufficio, nonché la temporaneità degli uffici direttivi, rinnovabili una sola volta e solo dopo una positiva valutazione dei risultati conseguiti; è stato eliminato il rischio della automaticità della carriera dei magistrati dovuta ad una valutazione della loro professionalità da parte del CSM meramente formale, prevedendosi un sistema, anch'esso concorsuale come quello della riforma Castelli (a decorrere dalla prima nomina, tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio) in cui assumono un ruolo rilevante i consigli giudiziari che raccolgono dati e segnalazioni anche dai consigli dell'ordine; è stata modificata la disciplina della Scuola superiore della magistratura nonché quella relativa al Consiglio direttivo della Corte di cassazione ed ai Consigli  giudiziari; sono previsti poi degli interventi specifici su particolari questioni, per lo più di natura transitoria.

Per quanto attiene al contenuto degli otto articoli che compongono il testo, i primi due, ampiamente modificati dal Senato, sono quelli che introducono le modifiche forse più rilevanti alla normativa attuale, avendo ad oggetto la disciplina per l'accesso in magistratura, la progressione economica e le funzioni dei magistrati.

Nello specifico, l'articolo 1 del disegno di legge riscrive la disciplina del concorso per uditore giudiziario, ora definito «concorso per magistrato ordinario» (comma 2). Come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento, la nuova disciplina - che conferma, sostanzialmente, quello in magistratura come un concorso di secondo grado - viene riformata per ovviare ad alcune storiche problematiche, tra le quali la lunghezza delle procedure concorsuali, rallentate dall'elevato numero di partecipanti.

Il concorso deve svolgersi con cadenza «di norma» annuale per esami, in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno tali nel successivo quadriennio per i quali può essere attivata la procedura concorsuale. È confermata l'articolazione delle prove d'esame in prove scritte e prove orali e l'eliminazione della prova preliminare realizzata con l'ausilio di sistemi informatizzati. Tra le novità più importanti vi è la soppressione della disposizione relativa all' indicazione obbligatoria da parte del candidato, già nella domanda, della funzione alla quale intende accedere nonché della specifica prova psico-attitudinale alla professione, da sostenere nell'ambito delle prove orali.

Altre modifiche attengono ai requisiti per l'ammissione al concorso. La disciplina dei requisiti, pur innovata nel contenuto, conferma la linea ispiratrice della riforma Castelli impostando, pur con specifici correttivi, il concorso da magistrato ordinario come concorso di secondo grado.

L'articolo 2 del disegno di legge novella talune disposizioni del decreto legislativo n. 160 del 2006, relative alle funzioni, alla progressione nella carriera ed al trattamento economico dei magistrati, sulla base del principio che i magistrati ordinari sono distinti secondo le funzioni esercitate.

In particolare, a seguito delle modifiche che si intendono apportare con il provvedimento in esame, le funzioni dei magistrati vengono distinte in giudicanti e requirenti (di primo grado, di secondo grado, di legittimità, semidirettive di primo grado; semidirettive elevate di primo grado; semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado; direttive elevate di primo grado; direttive di secondo grado; direttive di legittimità; direttive superiori; direttive apicali).

Segnala che nel testo approvato dal Senato i magistrati della Direzione nazionale antimafia hanno un'autonoma classificazione funzionale, di coordinamento nazionale, mentre il presidente del tribunale di sorveglianza è inserito fra le finzioni direttive di primo grado.

Come accennato, rilevanti modifiche sono, poi, introdotte in relazione alla disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati.

Al riguardo, nella relazione illustrativa del disegno di legge presentato al Senato, il Governo ha precisato che nel configurare la nuova disciplina si è partiti dalla constatazione che il sistema di valutazioni della professionalità anteriore alla legge n. 150 del 2005, deve essere considerato non più adeguato, e quindi da riformare, per due prevalenti ragioni: a) la professionalità del magistrato, nella sua ricchezza di conoscenza tecnica, di capacità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e giurisdizionali, di consapevolezza del ruolo e di responsabilità professionale, non può più essere affermata per presunzioni e solo in occasione dei passaggi di qualifica troppo distanziati o di incarichi specifici; b) il meccanismo è insufficiente ad attuare un reale vaglio delle specifiche capacità, delle doti e delle attitudini richieste per l'esercizio delle diverse funzioni che possono essere svolte nella sua vita professionale.

Si è dunque prefigurato un nuovo intervento riformatore volto a sostituire integralmente  il decreto legislativo n. 160 del 2006, giudicato farraginoso e basato - oltre che su una opzione di fatto «per una distinzione delle funzioni assimilabile ad una separazione delle carriere» - anche «sulla scelta di una costruzione piramidale della carriera dei magistrati» e su un «sistema di valutazione per titoli ed esami scollegato ad un reale obiettivo di valutazione della professionalità funzionalizzato sull'efficienza».

In via generale, la nuova disciplina introdotta dal disegno di legge approvato dal Senato si articola sui seguenti punti principali: l'introduzione di verifiche professionali ogni quattro anni; una progressione economica sganciata dall'anzianità e dalle funzioni e collegata alle sole valutazioni di professionalità; il possibile passaggio di funzioni (da giudicanti a requirenti e viceversa) per non più di quattro volte nel corso della carriera; la necessità di superare un concorso per soli titoli dopo aver conseguito la valutazione di professionalità richiesta, per esercitare incarichi di secondo grado, direttivi e semidirettivi(questi ultimi sempre temporanei); l'anzianità, da criterio di valutazione, diventa criterio di legittimazione per concorrere agli incarichi direttivi e semidirettivi; il conferimento delle funzioni di legittimità avverrà non solo in base al criterio di anzianità, bensì mediante l'accertata sussistenza di specifiche attitudini ad esercitarle; la possibilità di interventi in caso di riscontrata inadeguatezza professionale del magistrato valutato, modulati in modo differenziato, con ripercussioni, nelle ipotesi più gravi, anche sulla progressione economica; l'individuazione di una procedura urgente da attivare in caso di revoca dei dirigenti che si rilevano inadeguati.

Nello specifico, l'articolo 2, comma 2, del disegno di legge in esame formula un nuovo articolo 11 del decreto legislativo n. 160 volto ad individuare i criteri e le modalità che devono essere osservate nello svolgimento delle valutazioni professionali dei magistrati e alle quali tutti i magistrati devono sottoporsi ogni quattro anni, fino al superamento della settima valutazione. Tali valutazioni si riferiscono al complesso dell'attività professionale del magistrato e in particolare devono riguardare la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno.

Inoltre, a seguito di una modifica introdotta dal Senato, è stato precisato che la valutazione dei magistrati deve essere operata sulla base di parametri oggettivi indicati dal CSM e, ove, riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può mai riguardare l'attività interpretativa di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove.

L'articolo 11 individua, in relazione a tali parametri di valutazione, specifici indicatori della preparazione professionale del magistrato.

Il nuovo articolo 11 precisa, poi, che le valutazioni di professionalità sono di competenza del Consiglio superiore della Magistratura e vengono espresse a seguito di parere motivato dei Consigli giudiziari territorialmente competenti. In particolare, il comma 3 del citato articolo 11 precisa che il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno. Al termine del quadriennio, il Consiglio giudiziario avrà a disposizione per ogni magistrato un fascicolo contenente gli elementi di valutazione necessari al giudizio di professionalità da esprimere.

Il Consiglio giudiziario può, inoltre, assumere informazioni su fatti specifici segnalati, a carico del magistrato, da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, garantendone il diritto di difesa e di audizione.

Il Consiglio giudiziario, sulla base degli elementi in suo possesso formula un parere motivato al CSM, unitamente alla documentazione in suo possesso. Al termine  del giudizio di valutazione, il CSM può esprimere tre tipi di giudizi di professionalità: a) positivo; b) non positivo; c) negativo. Se il giudizio è negativo, il magistrato è ulteriormente valutato dal CSM dopo un biennio e «salta» così uno degli aumenti periodici biennali. Ai sensi del comma 12, il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio. Ai sensi del comma 13, se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio.

L'articolo 2, comma 3, del disegno di legge in esame riformula l'articolo 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006, ora relativo ai «Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni». Con la nuova norma è eliminato ogni riferimento al sistema di valutazione per esami ai fini del conferimento di funzioni.

L'unica procedura prevista dal nuovo comma 1 dell'articolo 12 è quella concorsuale per soli titoli, alla quale sono ammessi a partecipare, a domanda, i soli magistrati che abbiano conseguito almeno la necessaria valutazione di professionalità richiesta. Solo nel caso di esito negativo di due procedure concorsuali (mancanza di candidati, o loro inidoneità), spetta al CSM, valutata l'urgenza, procedere alla nomina d'ufficio.

Con riferimento, poi, al conferimento delle funzioni di legittimità, il comma 13 prevede come oggetto di valutazione «la capacità scientifica e di analisi delle norme». Detto requisito è oggetto unico di valutazione da parte di un'apposita commissione interna al CSM, composta da 5 membri (3 magistrati che abbiano superato la quarta valutazione più 2 membri laici). Con una integrazione apportata dal Senato si è stabilito che i tre membri togati debbano esercitare o aver esercitato funzioni di legittimità per almeno 2 anni.

L'articolo 2, comma 4 del disegno di legge sostituisce l'articolo 13 del decreto legislativo n. 160, ora rubricato «Attribuzione delle funzioni e passaggio da quelle giudicanti a quelle requirenti e viceversa».

La nuova norma stabilisce, anzitutto, la competenza del CSM a disporre con provvedimento motivato, previo parere del Consiglio giudiziario, le assegnazioni di sede, i passaggi di funzioni, i conferimenti di funzioni direttive e semidirettive e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non abbiano ancora conseguito la prima valutazione.

Ai magistrati che abbiano terminato il tirocinio è comunque, interdetto l'accesso a specifiche funzioni prima del conseguimento della prima valutazione di professionalità: si tratta delle funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali, di giudice delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare (comma 2). L'interdizione anche dalle funzioni giudicanti monocratiche penali e di GUP è frutto di una modifica del Senato.

I successivi commi del nuovo articolo 13 del decreto legislativo n. 160 sono relativi alla disciplina del passaggio di funzioni, attualmente contenuta negli articoli 13 e 14 del decreto n. 160 del 2006.

Gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 160 del 2006 prevedono analoga disciplina per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa. In entrambi casi, infatti, è stabilita una procedura concorsuale per titoli bandita dal CSM, con la relativa domanda di passaggio da proporre inderogabilmente entro il terzo anno di esercizio delle funzioni (giudicanti o requirenti).

In base alla nuova disciplina prevista dal disegno di legge governativo in esame, come modificata nel corso dell'esame al Senato, il passaggio di funzioni, da giudicanti a requirenti e viceversa - sempre disposto a seguito di concorso e possibile non più di quattro volte nel corso della carriera del magistrato - è soggetto ad una serie limitazioni. La prima è di natura geografica, in quanto, salvo quanto previsto dal successivo comma 3-bis, il passaggio non è possibile né all'interno dello stesso distretto di corte d'appello né all'interno di altri distretti della stessa regione né (se fuori regione) in relazione al  capoluogo distrettuale competente per i procedimenti riguardanti i magistrati ex articolo 11 del codice di procedura penale (rispetto al distretto in cui il magistrato presta servizi all'atto del mutamento delle funzioni). Il passaggio di funzioni comporterà, quindi, il trasferimento del magistrato ad ufficio giudiziario di diversa regione (comma 3). Si ricorda che il testo iniziale del Governo non prevedeva la limitazione a livello regionale, oggetto di specifica modifica del Senato.

Ai sensi del successivo comma 4, modificato durante l'esame del disegno di legge al Senato, la citata limitazione non si applica e, quindi, non è necessario il trasferimento ad altra regione ed il tramutamento di funzioni può avvenire in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quella di provenienza in una serie di ipotesi. In primo luogo, quando un magistrato abbia negli ultimi 5 anni svolto solo funzioni civili o del lavoro e chieda il passaggio a funzioni requirenti penali. In tal caso, il magistrato non potrà essere destinato, neanche come sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Altra ipotesi è quella che ricorre quando un magistrato che svolge funzioni requirenti (sia civili che penali) chieda di passare a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni ove ci siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. In tale ipotesi, il magistrato non può essere destinato, neanche come sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni.

Il medesimo comma 4, precisa, comunque, che il tramutamento di secondo grado può avvenire solo in un distretto diverso rispetto a quello di provenienza e, quindi, quando il distretto coincida con la regione, sarà comunque, necessario cambiare regione.

Le ulteriori limitazioni sono disposte in relazione allo status professionale del magistrato, il quale deve aver svolto 5 anni di servizio nella funzione di provenienza; deve aver frequentato un corso di qualificazione professionale; deve essere giudicato «idoneo» allo svolgimento delle nuove funzioni dal CSM, previo parere del Consiglio giudiziario.

Ai sensi, poi, del comma 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006, così come riformulato dal provvedimento in esame, oltre all'anzianità di servizio, ai fini dei passaggi di funzione, devono essere valutate le specifiche attitudini desunte dalle quadriennali valutazioni di professionalità (comma 4).

Da ultimo, le limitazioni ai passaggi di funzione precisate al comma 3 non sussistono nè in relazione all'esercizio di funzioni direttive superiori ed apicali negli uffici di legittimità né limitatamente alla sede di destinazione, per l'esercizio di funzioni di legittimità e direttive di legittimità che comportino mutamento di funzioni da giudicante a requirente e viceversa.

Una specifica eccezione alla limitazione geografica relativa ai passaggi di funzione è prevista per i magistrati delle provincia autonoma di Bolzano, cui è consentito il passaggio cambiando soltanto circondario (comma 7).

L'articolo 2, comma 5, novella ed integra il contenuto dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 160 del 2006, relativo ai limiti temporali di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio giudiziario.

La novella dell'articolo 19 introduce, in particolare, alcune novità. Il limite decennale di permanenza nell'incarico è espunto dall'articolo 19. Spetta, infatti, al CSM definire in via regolamentare il periodo massimo di permanenza, individuandolo in ogni caso, a seconda delle funzioni esercitate, tra un minimo di 5 ed un massimo di 10 anni, in base alle diverse funzioni. In relazione, poi, alla facoltà di proroga è previsto che il Consiglio superiore possa disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni.

L'articolo 2, commi 6 e 7, novellando il decreto legislativo n. 160 del 2006, introducono un limite di età per il conferimento di funzioni, rispettivamente, semidirettive e direttive. Nello specifico, viene stabilito che dette funzioni possono essere assegnate ai soli magistrati che - al momento della vacanza del posto - possano assicurare un periodo minimo di 4 anni di servizio prima della data di collocamento a riposo di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 503 del 1999 (75 anni di età) ed abbiano esercitato la relativa facoltà. Sarà quindi necessario, al momento della vacanza, non aver superato i 71 anni di età.

Le sole funzioni per le quali non è previsto un limite di età risultano, quindi, quelle direttive superiori di legittimità (presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente aggiunto e procuratore generale aggiunto presso la cassazione) e le due apicali (primo presidente e procuratore generale aggiunto presso la cassazione).

L'articolo 2, comma 8, del disegno di legge novella, invece, l'articolo 36, comma 1, del Decreto legislativo n. 160 del 2006, stabilendo che i magistrati riammessi in servizio all'esito di procedimento penale concluso con sentenza definitiva di proscioglimento non possano recuperare il periodo di sospensione dal servizio superando il limite massimo di 75 anni di età previsto per il collocamento a riposo. Al riguardo, si ricorda che la disciplina vigente stabilisce che nelle citate ipotesi, alla data di ordinario collocamento a riposo, è aggiunto un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati fra loro. Il limite dei 75 anni può, quindi, essere superato se necessario a recuperare il periodo di sospensione ingiustamente sofferto.

L'articolo 2 del disegno di legge sostituisce, poi, con i commi 9 e 10, gli articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 160 del 2006, relativi alla temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive.

Il nuovo articolo 45 conferma la regola generale, introdotta dal «decreto Castelli» riguardante la durata quadriennale degli incarichi direttivi, prorogabili di altri quattro anni.

Il nuovo articolo 46 prevede, poi, anche per gli incarichi semidirettivi una durata di 4 anni (l'attuale corrispondente norma del Decreto legislativo 160 prevede una temporaneità di 6 anni) prorogabile per uguale periodo. Anche in tal caso, quindi, la permanenza massima è di 8 anni.

L'articolo 2, comma 11, del disegno di legge in esame sostituisce, infine, con la tabella «A» allegata, la tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 «Provvidenze per il personale di magistratura». Detta tabella riporta le qualifiche nella magistratura ordinaria (dai tirocinanti ai magistrati con funzioni direttive apicali di legittimità) ed i relativi stipendi annui lordi.

L'articolo 2, comma 12, riformula l'articolo 51 del Decreto legislativo 160/2006 in materia di progressione economica dei magistrati che, attualmente individua le cosiddette classi di anzianità.

Il nuovo articolo 51 del decreto legislativo 160/2006, ora rubricato «Trattamento economico», precisa, in particolare, che le somme indicate tengono conto degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1o gennaio 2006 e conferma esplicitamente la disciplina attualmente prevista in materia di progressione stipendiale, determinata da classi e scatti biennali e dall'adeguamento economico triennale.

L'articolo 3 apporta numerose modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, relativo all'istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché al tirocinio e alla formazione degli uditori giudiziari, all'aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati. In particolare, vengono ampliate le finalità della Scuola aggiungendo, fra le altre, la formazione della magistratura onoraria, dei magistrati dirigenti degli uffici giudiziari, ma anche di magistrati stranieri; il coordinamento delle attività di formazione decentrata;  la collaborazione con altri paesi nell'organizzazione del servizio giustizia.

Il disegno di legge elimina ogni richiamo alla competenza interregionale delle tre sedi nelle quali si articola la scuola, ribadendo che sarà un decreto interministeriale a individuare le sedi della scuola ed a prescegliere quella delle tre in cui si riunirà il comitato direttivo della scuola stessa.

Il comma 4 dispone che organi della Scuola sono: il comitato direttivo, il presidente e il segretario generale. Quest'ultima figura sostituisce i comitati di gestione previsti dalla normativa vigente. Il comma 5 amplia la composizione e le funzioni del comitato direttivo, che adotta e modifica lo statuto ed i regolamenti interni, approva i bilanci e vigila sul corretto andamento della scuola; nomina il segretario generale; adotta e modifica, nel rispetto delle linee programmatiche proposte dal CSM e dal Ministro della giustizia, il programma annuale dell'attività didattica; cura la tenuta dell'albo dei docenti e nomina i docenti delle singole sessioni formative; determina i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle relative ammissioni.

Il comma 6 conferma in 4 anni la durata del comitato ed elimina i componenti di diritto, per cui l'organo risulta composto da 7 magistrati, 3 professori universitari e 2 avvocati. Le nomine competono per 7 unità al CSM e per le restanti 5 unità al Ministro della giustizia. Il comma 7 apporta limitate modifiche alle maggioranze richieste per il funzionamento del comitato direttivo. Il comma 8, relativo alle funzioni del Presidente della Scuola, come modificato dal Senato, prevede, tra l'altro, che questi possa adottare i provvedimenti d'urgenza, salva la loro ratifica in caso di atti di competenza di un altro organo.

Il nuovo articolo 12 dispone che i componenti del comitato direttivo svolgano anche i compiti di responsabili di settore. Il comitato direttivo assegnerà loro i compiti istruttori ed i compiti esecutivi.

Per quanto attiene al procedimento di valutazione del tirocinio, prevedendo che al termine del tirocinio siano trasmesse dal comitato direttivo della scuola al CSM le schede di valutazione redatte al termine delle sessioni. Sarà il Consiglio Superiore della Magistratura a pronunciare il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie, tenendo conto delle schede di valutazione, ma anche del parere del consiglio giudiziario e di ogni altro elemento rilevante. Laddove il giudizio sia positivo il CSM dovrà anche pronunciarsi in ordine all'attitudine del magistrato a svolgere funzioni giudicanti o funzioni requirenti.

Inoltre, il comma 19 interviene sull'articolo 25 del decreto n. 26 del 2006 e prevede che tutti i magistrati in servizio abbiano l'obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni, ad un corso di formazione e di aggiornamento professionale. Nel corso dell'esame del disegno di legge presso il Senato è stato inoltre specificato che il corso di formazione che il magistrato dovrà frequentare dovrà essere individuato dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze specifiche di ciascun magistrato e tenuto conto delle sue richieste.

Solo nei primi quattro anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati dovranno partecipare a sessioni di formazione annuali. Inoltre, diversamente da quanto è disposto attualmente, la partecipazione ai corsi è considerata attività di servizio (e non periodo di congedo retribuito).

Il sottosegretario Luigi SCOTTI, con riferimento all'articolo 3 del provvedimento, fa presente che sussistevano vari orientamenti in ordine al ruolo e alla posizione che dovesse assumere la Scuola Superiore della magistratura. Secondo una prima tesi, la scuola avrebbe dovuto avere un rapporto organico con il Consiglio Superiore della Magistratura. Secondo altre impostazioni, avrebbe dovuto avere un legame funzionale con il Ministero della giustizia e la Corte di Cassazione. Il disegno di legge in esame ha invece optato per una diversa impostazione, stabilendo che la scuola debba avere una posizione autonoma  pur conservando uno stretto legame con il Consiglio superiore della magistratura, fermo restando che mentre la scuola si occupa della preparazione dei magistrati, è invece il Consiglio superiore della magistratura a dare le valutazioni. La Scuola conserva altresì taluni rapporti con il Ministro della giustizia, soprattutto per quanto concerne la nomina dei componenti del Comitato direttivo e la partecipazione agli orientamenti generali relativi alla formazione. In sostanza, si scioglie invece il rapporto con la Corte di Cassazione.

Marilena SAMPERI (Ulivo), relatore, proseguendo nell'illustrazione del contenuto del provvedimento, rileva come l'articolo 4 riguardi l'istituzione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e la disciplina dei Consigli giudiziari.

È modificata la composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, confermando i tre componenti di diritto (mentre il disegno di legge governativo aveva invece eliminato il presidente del Consiglio nazionale forense) ed eleva a 11 gli ulteriori membri, così ripartiti: 8 magistrati (due che esercitano funzioni requirenti e sei che esercitano funzioni giudicanti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, ivi compresi i magistrati con funzioni di merito addetti all'Ufficio del ruolo e del massimario); 2 professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale; 1 avvocato con almeno venti anni di esercizio effettivo della professione ed iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, nominato dal Consiglio nazionale forense.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI, con riferimento alla partecipazione di esponenti dell'avvocatura nei consigli giudiziari, ricorda come anche il testo della riforma Castelli ponesse delle limitazioni molto forti. Il problema, segnatamente, è che gli avvocati componenti i Consigli giudiziari che esprimano valutazioni sui magistrati possono trovarsi in situazioni di incompatibilità. Si è pensato quindi di procedimentalizzare e rendere impersonale tale presenza nei Consigli giudiziari, assegnandola ai Consigli forensi e non a singoli avvocati.

Marilena SAMPERI (Ulivo), relatore, riprende quindi l'illustrazione del contenuto del provvedimento e rileva che l'articolo 4, comma 2 interviene sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 25 del 2006, eliminando la previsione di componenti supplenti del Consiglio direttivo. Il comma 4 sostituisce l'articolo 4 del decreto legislativo, relativo all'elezione dei componenti togati del Consiglio direttivo, e aggiunge un ulteriore articolo 4-bis volto a disciplinare la ripartizione dei seggi. Sono state modificate le competenze del Consiglio direttivo, intervenendo sull'articolo 7 del predetto decreto legislativo. Quanto all'attività consultiva, è precisato che il parere sull'attività dei magistrati consiste in una valutazione di professionalità ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 160 del 2006. È soppresso il parere al Consiglio Superiore della Magistratura su alcune vicende riguardanti la vita professionale dei magistrati; sono soppresse tutte le funzioni di vigilanza disciplinare e le competenze amministrative.

Il comma 6 modifica l'articolo 8 del decreto legislativo prevedendo che i componenti laici del consiglio direttivo (avvocato e professori) possano partecipare alle riunioni esclusivamente quando si tratta di rendere il parere sulle tabelle della Corte di cassazione.

I commi da 8 a 12 dell'articolo in commento intervengono sul Capo I del Titolo II del decreto legislativo, relativo alla composizione e alla durata in carica dei Consigli giudiziari.

In particolare, il comma 8 modifica l'articolo 9 del decreto legislativo, relativo alla composizione dei consigli giudiziari.

Tale comma elimina anzitutto il presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati del capoluogo di distretto dai membri di diritto dei consigli giudiziari. Inoltre, distingue tre differenti profili strutturali  dei consigli in funzione del numero dei magistrati presenti in organico nei distretti. In tutti i casi elimina però sia i rappresentanti dei giudici di pace che i rappresentanti dei consigli regionali, creando una Sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace.

Il comma 12 modifica il sistema elettorale per l'elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari, sostituendo l'articolo 12 del decreto legislativo e inserendo gli articoli da 12-bis a 12-quater.

In particolare, il nuovo articolo 12, commi 1 e 2, disciplina la presentazione delle liste prevedendo che ciascuna lista debba essere sottoscritta da almeno 25 elettori, le cui firme dovranno essere autenticate; che ciascun elettore possa presentare una sola lista; - che ciascuna lista non possa essere composta da un numero di candidati superiore ai numero degli eleggibili; - che ciascun candidato non possa essere inserito in più di una lista. Il comma 3 interviene sulle modalità di voto prevedendo che ciascun elettore abbia a disposizione due schede, una per eleggere i magistrati requirenti e una per eleggere i magistrati giudicanti; nell'ambito di ciascuna scheda l'elettore potrà esprimere un voto di lista e una sola preferenza.

L'articolo 12-bis disciplina il meccanismo di trasformazione dei voti in seggi prevedendo un sistema proporzionale.

Gli articoli 12-ter e 12-quater disciplinano le modalità per l'elezione dei giudici di pace all'interno dell'apposita sezione del consiglio giudiziario. Le disposizioni ricalcano sostanzialmente quelle previste per i componenti togati dei consigli, non a caso anche le elezioni si tengono contestualmente e negli stessi locali, con le seguenti differenze: le liste contrapposte devono essere sottoscritte da almeno 15 elettori; ogni elettore riceve una sola scheda.

Il comma 13 modifica l'articolo 15 del decreto legislativo, relativo alle competenze dei consigli giudiziari.

Analogamente alle modifiche apportate alla competenza del consiglio direttivo della Cassazione, tale norma interviene sulle funzioni consultive dei consigli giudiziari precisando che il parere sull'attività dei magistrati consiste in una valutazione di professionalità ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 160 del 2006. È soppresso il parere al Consiglio Superiore della Magistratura su alcune vicende riguardanti la vita professionale dei magistrati; sono soppresse tutte le funzioni di vigilanza disciplinare e le competenze amministrative.

Il comma 14 interviene sull'articolo 16 del decreto legislativo relativo alla composizione dei consigli giudiziari in relazione alle competenze da esercitare.

Il comma 15 inserisce un ulteriore articolo nel decreto legislativo: l'articolo 18-bis, che demanda ad un regolamento, adottato su proposta del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell'economia, la disciplina esecutiva del procedimento per l'elezione dei componenti del consiglio direttivo della Cassazione e dei consigli giudiziari.

Il comma 16 dell'articolo 4 interviene sull'articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133, relativa agli incentivi ai magistrati trasferiti in sedi disagiate. Il provvedimento ribadisce il diritto del magistrato trasferito in sede disagiata, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti ove la permanenza in servizio presso al sede disagiata sia stata superiore ai cinque anni.

Il comma 17 novella l'articolo 14 del decreto n. 109 del 2006, riguardante la disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, al fine di specificare che il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare entro un anno dalla notizia del fatto.

Il comma 18 interviene sul decreto legislativo n. 240 del 2006, relativo alle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché al decentramento su base regionale di alcune competenze del Ministero della giustizia. In particolare, la disposizione inserisce il comma 2-bis all'articolo 2 del decreto, dedicato alla gestione delle risorse umane da parte del dirigente amministrativo. Il nuovo comma 2-bis demanda ad un decreto ministeriale  di natura non regolamentare del ministro della giustizia, emanato di concerto con il ministro dell'economia la determinazione dei posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari, operando una razionalizzazione che possa anche comportare la previsione di un solo dirigente per più uffici giudiziari.

Il comma 19 modifica l'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941, prevedendo che: le tabelle degli uffici giudicanti siano adottate per un triennio; la violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari non determina mai la nullità dei provvedimenti emessi, salvo il possibile rilievo disciplinare. Tale comma coordina poi due disposizioni della precedente disciplina con quella di nuova introduzione: la prima è relativa all'abolizione del limite decennale di permanenza nelle funzioni dei GIP, ora previsto tra 8 e 15 anni; la seconda è relativa all'obbligo, per il Consiglio Superiore della Magistratura, di sentire il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione in sede di adozione delle tabelle della stessa corte.

Al comma 20 dell'articolo 4, infine, sono espressamente indicate una serie di abrogazioni.

L'articolo 5 contiene disposizioni di vario contenuto, volte, in particolare, a dettare la disciplina transitoria di talune situazioni oggetto dell'intervento legislativo in esame.

L'articolo 7 del provvedimento delega il Governo ad emanare, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi compilativi, volti a coordinare la complessa normativa vigente in tema di ordinamento giudiziario, fissando i principi e criteri direttivi e stabilendo il procedimento per l'emanazione dei decreti medesimi.

Gli articoli 6 e 8 sono relativi, rispettivamente, alla copertura finanziaria del provvedimento e all'entrata in vigore dello stesso.

Pino PISICCHIO, presidente, ringrazia l'onorevole Samperi per aver svolto una relazione chiara, efficace ed esaustiva. Sospende quindi la seduta per consentire la riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 12.20, riprende alle 12.30.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che a seguito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, appena svoltasi, domani, alle ore 14.30, la Commissione procederà all'audizione informale dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale Magistrati, dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, dell'Unione delle Camere Penali Italiane nonché dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati. Non è stato possibile invece organizzare per domani l'audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense. Conseguentemente è stato posticipato alle ore 9 di giovedì 19 luglio il termine per la presentazione degli emendamenti.

Manlio CONTENTO (AN) preliminarmente si sofferma sulla scelta del Governo di presentare il disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario al Senato. A tale proposito, ricorda che originariamente il disegno di legge è stato presentato alla Camera ma che, a seguito di un ripensamento del Ministro della Giustizia, è stato successivamente ritirato per essere poi presentato al Senato. Non si tratta di una questione meramente organizzativa relativa alla suddivisione tra i due rami del Parlamento dei disegni di legge del Governo secondo un principio di razionalità, quanto piuttosto di una scelta politica effettuata in prima persona dal Ministro della Giustizia che ha finito di comprimere in maniera grave le prerogative della Camera dei deputati, la quale si trova sostanzialmente nelle condizioni di ratificare un testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Si tratta di una responsabilità politica della quale il Ministro deve rispondere.

Altra questione grave è quella relativa ai tempi di esame della riforma dell'ordinamento giudiziario a disposizione della  Camera dei deputati. Mentre nella scorsa legislatura l'esame parlamentare, accompagnato da una accesa ed approfondita discussione sviluppatasi fuori dalle aule parlamentari, è iniziato nel febbraio del 2002 e si è concluso nel luglio del 2005. In questa legislatura, invece, la riforma dell'ordinamento giudiziario è stata esaminata per pochi mesi dal Senato e solamente per due settimana dalla Camera. Tale situazione è il risultato di una strategia predeterminata da parte del Governo, considerato che avrebbe potuto presentare al Parlamento il disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario già dal mese di novembre. Ricorda, infatti, che la legge n. 269 del 2006 ha sospeso fino alla data del 31 luglio 2007 l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 160 del 2006. Successivamente all'approvazione di tale legge il Governo avrebbe dovuto sottoporre al Parlamento il nuovo modello di ordinamento giudiziario. Invece si è preferito aspettare il 21 marzo 2007 quando è stato presentato alla Camera il disegno di legge di riforma per essere successivamente trasferito al Senato il 30 marzo 2007. Qualora il Governo avesse tenuto in debito conto l'esigenza della Camera dei deputati di esaminare in tempi congrui il testo trasmesso dal Senato, avrebbe potuto presentare al Senato insieme al disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario un ulteriore disegno di legge volto a prorogare il termine del 31 luglio 2007 di almeno sei mesi. In tal modo sarebbe stato possibile per il Senato, da un lato, esaminare il disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario e, dall'altro, approvare la proroga del termine di sospensione di efficacia della riforma Castelli. Qualora ciò fosse avvenuto, la Camera sarebbe stata in grado di approvare definitivamente il disegno di legge di proroga e contemporaneamente di esaminare con tempi congrui il testo del disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario nel frattempo approvato dal Senato. Ritiene che la questione della salvaguardia delle prerogative della Camera e, quindi, del principio del bicameralismo perfetto, non debba essere relegata ad una problematica che attiene unicamente agli interessi dell'opposizione, trattandosi di una questione che invece attiene alle prerogative di tutti i deputati sia che appartengano alla maggioranza, sia che appartengano all'opposizione.

Altra questione estremamente grave riguarda il contenuto del disegno di legge trasmesso dal Senato. Il Governo prima, presentando il disegno di legge, e la maggioranza del Senato dopo, approvandolo sia pure con alcune modifiche, si sono limitati a recepire i dettato della Associazione Nazionale Magistrati in materia di ordinamento giudiziario. Sostanzialmente, attraverso il Governo, l'Associazione Nazionale Magistrati ha imposto, al Senato prima ed alla Camera successivamente, il proprio modello di ordinamento giudiziario. Ritiene che sia stato politicamente grave l'atteggiamento passivo del Ministro della Giustizia rispetto alle iniziative dell'Associazione Nazionale Magistrati svolte in concomitanza all'esame da parte del Senato del disegno di riforma dell'ordinamento giudiziario. Il Ministro si è limitato a fare proprie le istanze dei magistrati e, durante la seduta, a casusa delle solite contraddizioni della maggioranza, è stato costretto a minacciare che, nel caso di ulteriori dissensi, si sarebbe dimesso invitando il rappresentante del Governo in Aula a rimettersi al parere dell'Assemblea su ogni singola questione. In sostanza, su questioni estremamente delicate, come quelle relative all'organizzazione giudiziaria, il Ministro della Giustizia ha preferito non esprimere la posizione del Governo, in quanto altrimenti avrebbe creato forti divisioni all'interno della maggioranza, ovvero avrebbe contraddetto l'Associazione Nazionale Magistrati. Da tutto ciò emerge una grave responsabilità politica da parte del Ministro della Giustizia il quale, peraltro, ha finito per confermare che le sue scelte non sono dettate dall'obiettivo di conseguire interessi generali. A tale proposito, richiama alcuni episodi che, a suo parere, testimoniano la propensione del ministro a perseguire interessi specifici. In particolare, ricorda che da parte del Ministero della Giustizia sono stati dirottati  ad interventi a favore di istituti penitenziari collocati in Campania i fondi previsti (circa 32 milioni di euro) per la costruzione del carcere di Pordenone, nonché il decreto ministeriale del 30 novembre 2006 con il quale il Ministro ha modificato la sede della Scuola Superiore della Magistratura decentrata nel meridione, sostituendo la sede di Catanzaro con quella di Benevento. Tuttavia, ritiene che l'atto dal quale con maggior evidenza risulta la scarsa capacità politica del Ministro della Giustizia sia lo schema di regolamento da lui presentato in materia uffici di diretta collaborazione del Ministro della Giustizia. Secondo una ottica del tutto simile, il Ministro ha ritenuto opportuno circondarsi di consiglieri in materie del tutto specifiche, come quella economico-finanziaria, delle libere professioni nonché delle tematiche sociali e della devianza. Finché si tratta di materie come quelle appena elencate, la questione si limita alla reale opportunità che il ministro sia coadiuvato da ulteriori collaboratori. La questione, invece, ha un risvolto grave, ma non serio, in quanto paradossalmente il Ministro, organo politico per definizione, avrebbe voluto avere anche la collaborazione di un «consigliere politico». Tale previsione non è contenuta nello schema di decreto presentato alle Camere, in quanto è stata bocciata dal Consiglio di Stato in occasione del parere espresso sul provvedimento. Richiama espressamente tale parere nella parte in cui si evidenzia che, quale che sia la metodica che sarà seguita dall'Amministrazione, non può essere in ogni caso condiviso l'intento di radicare tra le figure di collaborazione diretta quella del «consigliere politico». Il Consiglio di Stato ha precisato che, a prescindere dal rilievo che la competenza politica è prerogativa del ministro in virtù dell'investitura ad opera del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 92, comma 1, della Costituzione, è comunque certo che l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 consente la nomina di «esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni». Nel parere si è sottolineato opportunamente che la consulenza politica, che presuppone le particolari professionalità e specializzazioni per traguardarle in un ambito valutativo del tutto peculiare, non rientra tra quelle richiamate dal testo legislativo e dalla sopra trascritta disposizione regolamentare. Pertanto il Consiglio di Stato ha ritenuto indispensabile l'eliminazione della figura di consigliere politico del ministro. A tale proposito osserva che sarebbe stata del tutto incongrua la previsione di un consigliere politico che affianchi un organo politico, quale è il ministro. Nel caso specifico, invece, la richiesta del Ministro di essere coadiuvato da un collaboratore politico deve essere letta come la riprova della inadeguatezza politica, oltre che tecnica, del Ministro a svolgere il proprio ruolo. Se così è, al Ministro non rimarrebbe che dimettersi.

Passando al merito del disegno di legge, osserva che questo rappresenta una vera e propria controriforma rispetto a quella approvata nella scorsa legislatura. Rispetto a quest'ultima è significativa la mancanza nel testo di qualsiasi riferimento ai principi di cui all'articolo 111 della Costituzione. La cosiddetta riforma Castelli, invece, si basava proprio su tali principi per affermare la terzietà ed autonomia dei magistrati, a tutela dei cittadini utenti del servizio giustizia. La riforma in esame, invece, non prestando alcuna attenzione agli interessi dei cittadini, non richiama in alcun punto i predetti principi costituzionali.

In riferimento alla questione del rapporto gerarchico tra magistrati, osserva che la riforma appare del tutto inadeguata, non tenendo conto che il principio gerarchico deve essere considerato positivamente quando ad esso è connesso il principio di responsabilità. Sottolinea che non vi è alcuna contraddizione tra il principio di gerarchia e quello di autonomia della magistratura se il rapporto gerarchico viene delineato dal legislatore in maniera adeguata alla peculiarità dell'esercizio della funzione giudiziaria. A tale proposito ricorda che paradossalmente, nei giorni scorsi, il capo di una  procura della Repubblica ha dichiarato di non avere alcuna notizia circa eventuali indagini giudiziarie condotte da suoi sostituti nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri. In questi casi non si tratta di garantire l'autonomia della magistratura quanto piuttosto di modificare un assetto degli uffici giudiziari che finisce per essere un alibi a favore dei magistrati. Osserva che le garanzie previste per la magistratura hanno la propria giustificazione nell'esigenza di garantire gli interessi dei cittadini, piuttosto che quelli dei singoli magistrati. La scarsa attenzione per il cittadino da parte del disegno di legge in esame risulta chiaramente anche dalla mancata previsione di forme di interlocuzione da parte di enti esponenziali, come ad esempio gli enti locali, in materia di valutazione sulla funzionalità del lavoro svolto dai magistrati sul territorio e comunque in ordine alle questioni della giustizia, per quanto gran parte delle spese di giustizia finiscono per ricadere sui bilanci degli enti locali. È singolare che un Governo di centro-sinistra non tenga conto in alcun modo degli interessi delle comunità che usufruiscono del servizio giustizia, preferendo invece privilegiare gli interessi di una categoria.

Ritiene che la riforma dell'ordinamento giudiziario approvata dal Senato non risolve quello che può essere considerato uno dei problemi più rilevanti dell'amministrazione della giustizia. Si riferisce, in particolare, alla totale mancanza di trasparenza delle scelte effettuate dal Consiglio Superiore della Magistratura in relazione alla copertura degli uffici giudiziari. Sarebbe opportuno che il Governo chiarisca quali siano i criteri utilizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura per valutare il numero dei carichi di lavoro per ciascun ufficio giudiziario e conseguentemente decidere quali siano gli uffici giudiziari ai quali destinare nuovi magistrati. Su tale questione non vi è attualmente chiarezza né il disegno di legge in esame offre delle soluzioni. Ritiene poi che il Senato abbia soppresso una delle poche disposizioni del disegno di legge condivisibili. Si tratta, in particolare, della disposizione che per la prima volta prevedeva che le piante organiche degli uffici giudiziari siano stabilite attraverso un provvedimento del Ministro, anziché da parte del Consiglio Superiore della Magistratura sulla base di criteri indefiniti e, pertanto, arbitrari.

Per quanto attiene alla questione dei limiti temporali di permanenza dei magistrati negli incarichi, rileva che sarebbe stato meglio confermare la scelta fatta dal Governo nel disegno di legge, prevedendo un termine di otto anni, anziché di cinque anni come stabilito dal Senato. Il termine più lungo potrebbe essere utilizzato come elemento di valutazione dell'eventuale richiesta di trasferimento ad altra funzione, in quanto può essere considerato fisiologico che un magistrato dopo un periodo sufficientemente lungo cambi funzione.

In riferimento al parere motivato dei consigli giudiziari in relazione alle valutazioni di professionalità dei magistrati attribuite alla competenza del Consiglio Superiore della Magistratura, ritiene che sarebbe opportuno meglio precisare per legge i parametri oggettivi in base ai quali i consigli giudiziari possono esprimere le loro valutazioni circa la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno dei magistrati. Il disegno di legge in esame, invece, attribuisce al Consiglio Superiore della Magistratura il ruolo di precisare tali parametri.

Una palese incongruenza del testo è determinata dalla circostanza che il Consiglio Superiore della Magistratura valuta anche dei magistrati fuori ruolo, come ad esempio quelli distaccati presso il Ministero della Giustizia. Si chiede sulla base di quali elementi il Consiglio Superiore della Magistratura possa esprimere valutazioni rispetto ad attività di natura non giurisdizionale.

Altra grave mancanza del testo trasmesso dal Senato è l'eliminazione dei controlli sulla gestione, necessari per valutare concretamente la capacità di un magistrato a svolgere funzioni direttive. Non si comprende in tal caso come si possa, ad un tempo, attribuire tali compiti di responsabilità relativi alla gestione degli  uffici giudiziari senza che la valutazione sulle persone tenga conto di criteri di efficienza che dovrebbero improntare sempre l'azione dei pubblici uffici.

Circa la copertura finanziaria del provvedimento, ritiene che, a seguito delle modifiche apportate dal Senato al testo originario del disegno di legge, sia necessaria una nuova relazione tecnica che tenga conto di tali modifiche. Annuncia, pertanto, la presentazione di una richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento.

Carlo LEONI (SDPSE) preliminarmente ringrazia la relatrice per la completezza della relazione svolta su un tema tanto delicato e complesso quanto quello della riforma dell'ordinamento giudiziario. Dichiara la propria soddisfazione sulla decisione di audire i rappresentanti dei magistrati e della classe forense sul disegno di legge in esame. A tale proposito dichiara di non condividere le dichiarazioni del presidente dell'Unione Camere Penali riportate dagli organi di stampa, secondo cui il testo approvato dal Senato avrebbe disatteso il programma dell'Unione dove si afferma il principio della separazione delle funzioni. Se ciò fosse vero sarebbe grave non solo politicamente, ma anche sotto il profilo etico, in quanto si tratterebbe di un tradimento dei propri elettori da parte della maggioranza.

In realtà il disegno di legge in esame è del tutto conforme al programma elettorale dell'Unione. In tale programma si esprime una forte critica alla riforma Castelli, si afferma il principio della valutazione di professionalità permanente dei magistrati nonché il principio di separazione delle funzioni.

Non è neanche vero che il contenuto del disegno di legge in esame sia stato imposto al Senato, prima, e alla Camera, dopo, dalla Associazione Nazionale Magistrati. Ciò risulta dalle stesse modifiche apportate dal Senato al testo originario del Governo, che sono fortemente criticate dall'Associazione Nazionale Magistrati.

Per quanto attiene alla particolare questione della separazione delle funzioni, ritiene che sia condivisibile la soluzione adottata dal Senato di prevedere che le funzioni nuove possano essere esercitate solamente in una diversa regione. Sottolinea comunque che la questione relativa alla separazione delle funzioni ovvero delle carriere non debba essere ridotta come una questione contro o a favore dei magistrati. È piuttosto importante che il pubblico ministero non si riduca ad un mero accusatore pubblico, ma abbia l'obbligo di cercare le prove anche a favore dell'indagato.

Per quanto attiene alla scelta operata dal Senato, ritiene che questa abbia il pregio di eliminare i disagi di quella commistione tra i magistrati requirenti e giudicanti che, in un sistema processuale ispirato al principio accusatorio, può far apparire i magistrati non sufficientemente terzi ed autonomi. È esclusa qualsiasi possibilità di commistione, anche apparente, quando il magistrato deve svolgere le nuove funzioni in una diversa regione. La riforma Castelli, invece, risolveva il problema limitandosi a prevedere una mera separazione delle funzioni senza tener conto delle reali esigenze che tale separazione dovrebbe soddisfare, apparendo invece come una scelta punitiva nei confronti di magistrati.

Non condividendo, pertanto, le critiche dell'Associazione Nazionale Magistrati sul tipo di separazione delle funzioni individuata dal Senato, sottolinea che questo è pienamente conforme al terzo comma dell'articolo 107 della Costituzione che sancisce il principio secondo cui la distinzione tra i magistrati è soltanto quella relativa alla diversità di funzioni.

Esprime apprezzamento per la nuova disciplina della Scuola Superiore della Magistratura nonché per le disposizioni che prevedono la presenza dell'avvocatura nei consigli giudiziari. In relazione a quest'ultima questione, sottolinea l'esigenza che la politica possa far superare tutte quelle contrapposizioni che sinora hanno visto come protagonisti l'avvocatura e la magistratura.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.20 alle 12.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 17 luglio 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO, indi del vice- presidente Daniele FARINA, indi del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Luigi Scotti.

La seduta comincia alle 18.20.

Riforma dell'ordinamento giudiziario.

C. 2900, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Gaetano PECORELLA (FI) ricorda che oggi in Assemblea il Presidente del gruppo di Forza Italia ha sottoposto al Presidente della Camera le questioni emerse nel corso del dibattito in Commissione, con riferimento alla compressione dei tempi per l'esame parlamentare della riforma dell'ordinamento giudiziario. Dichiara che il Presidente della Camera, dimostrandosi particolarmente sensibile al tale questione, ha ritenuto praticabile la soluzione di un provvedimento, eventualmente da adottare in sede legislativa, che proroghi l'entrata in vigore della cosiddetta «riforma Castelli». Esprime, quindi, la convinzione che anche il Presidente Pisicchio concordi sull'opportunità di perseguire questa diversa soluzione procedimentale, che consentirebbe alla Commissione e, più in generale, alla Camera, di recuperare la pienezza delle proprie funzioni. A nome del gruppo di Forza Italia, dichiara sin d'ora la propria disponibilità a perseguire la via di un provvedimento che proroghi l'entrata in vigore della riforma Castelli fino al 31 ottobre prossimo.

Pino PISICCHIO, presidente, preliminarmente specifica che il Presidente della Camera ha rilevato che le questioni sollevate dal Presidente del gruppo di Forza Italia chiedono un approfondimento da parte della Presidenza, che si è riservato di fare. Il Presidente ha inoltre evidenziato che la proposta di una ulteriore proroga della sospensione di efficacia della riforma Castelli debba essere esaminata da parte di tutti i gruppi.

Per quanto lo riguarda, ricorda di avere espresso varie volte, anche pubblicamente, posizioni compatibili con la soluzione testé prospettata dall'onorevole Pecorella che, pertanto, considera con estremo favore. Si dichiara disponibile a verificare quanto prima l'orientamento dei gruppi sul punto, auspicando che la soluzione prospettata sia condivisa anche dal Senato. Per assicurare ai gruppi un adeguato periodo di riflessione, avverte che tale verifica potrà essere effettuata nell'ambito di un apposito ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, che sarà convocato domani al termine della sede referente prevista nella seduta antimeridiana della Commissione.

Nino MORMINO (FI) esprime talune considerazioni che costituiscono il frutto anche di una lunga esperienza maturata nell'esercizio della professione forense. Sottolinea quindi come il disegno di legge in esame riprenda un dibattito ormai risalente sull'attività ed il ruolo dei magistrati, evidenziando altresì la necessità di  una riforma radicale non solo dell'ordinamento giudiziario, ma anche del diritto processuale civile e della procedura penale.

In tale contesto ritiene, peraltro, che non possa negarsi un'importanza primaria alla riorganizzazione della magistratura, a causa del suo ruolo centrale, di intersezione con gli altri poteri dello Stato ed anche, sotto il profilo patologico, di condizionamento di tutte le altre attività del sistema. Sottolinea quindi come oggi il potere giudiziario possa esercitare un potere, per lo più sostanziale, di interdizione, in grado di paralizzare qualunque altro potere dello Stato, come un'iniziativa della magistratura possa avere effetti devastanti sull'attività degli altri poteri. Mentre altrettanto non può dirsi per gli altri poteri dello Stato nei confronti di quello giudiziario.

Autonomia e indipendenza della magistratura non sono certamente poste in discussione, anche se non se ne deve fare un uso strumentale. Sussiste, tuttavia, l'esigenza diffusa di porre regole precise e condizioni all'esercizio del potere giurisdizionale, al fine di garantire il corretto funzionamento di tutto il sistema. Non condivide l'opinione secondo la quale una adeguata riforma dell'ordinamento giudiziario non sarebbe efficace o, comunque, sufficiente in tal senso, giacché sarebbe invece preferibile una riforma delle procedure che renderà certi e predeterminati i tempi processuali.

Riservandosi di intervenire in sede emendativa, ritiene comunque di dovere sollevare sin d'ora alcune questioni. Rileva, in particolare, che oggi il sistema parlamentare appare fortemente condizionato dalla forza interdittiva e di pressione esercitata da una specifica componente della magistratura, la quale, a suo avviso, ha palesemente oltrepassato i limiti e confini posti dalla costituzione al potere giudiziario. Rimane inoltre aperto il contenzioso con l'avvocatura e con quella parte della magistratura che vorrebbe vedere applicato il principio di separazione delle carriere. Si riferisce, in particolare, alla battaglia svolta in tal senso anche da Giovanni Falcone.

Ritiene, inoltre, che sia stata gravemente trascurata la questione della concreta realizzazione del principio accusatorio, che colloca il giudice in una posizione di effettiva terzietà, nonché dei principi del giusto processo. Si è impedito, col provvedimento in esame, di attuare tale principio.

Rileva, infine, che i limiti apposti al trasferimento di funzioni appaiono eccessivamente rigidi, non condivisibili, non razionali e, soprattutto, non idonei a risolvere i concreti problemi del mondo della giustizia.

Carolina LUSSANA (LNP) rileva che la discussione sul provvedimento in esame sarà inutile e sterile, soprattutto se non avrà seguito la proposta avanzata dall'onorevole Pecorella. Sottolinea quindi come il comportamento del Governo continui a svilire il ruolo della Camera, ridotta ad una mera Camera di ratifica di quanto deciso dal Senato, peraltro con il voto decisivo dei senatori a vita, e come ormai il bicameralismo perfetto sembri soltanto un ricordo. Appare in ogni caso chiaro che non sarà possibile esaminare compiutamente il provvedimento, nonostante le garbate proteste del Presidente Pisicchio.

Quella all'esame della Commissione non è una riforma, ma una vera e propria «controriforma» dell'ordinamento giudiziario, scritta sotto dettatura dell'Associazione nazionale magistrati, quasi si trattasse di una sorta di «terza» Camera. Le ingerenze esercitate dall'ANM sono state inaccettabili e si sono spinte addirittura fino alla minaccia di sciopero.

Sottolinea quindi come la riforma Castelli non avesse affatto un contenuto destabilizzante, ma si ponesse l'obiettivo di rispondere concretamente ai problemi della giustizia in Italia. Rileva, piuttosto, che nella redazione del provvedimento in esame, come evidenziato anche dal presidente dell'Unione Camere penali, vi è stata una grave e inaccettabile carenza di concertazione.

Si domanda quindi se oggi si possa ancora parlare di indipendenza della magistratura e sottolinea come la latitanza del potere legislativo consenta al potere giudiziario di interferire, esercitando un improprio ruolo di supplenza.

Il provvedimento in esame appare fortemente criticabile anche nel merito, anche perché sono stati compiuti gravi passi indietro rispetto alla cosiddetta riforma Castelli.

Con particolare riferimento all'articolo 2, sottolinea il netto peggioramento rispetto alla riforma Castelli, poiché il sistema non appare più di tipo meritocratico e la progressione in carriera non è più significativamente condizionata al superamento di concorsi. Ciò, tra l'altro, potrebbe consentire di limitare l'autoreferenzialità della magistratura e l'impropria influenza delle correnti del CSM sulle carriere dei magistrati. Ci si espone invece nuovamente al rischio che le valutazioni sulla professionalità dei magistrati siano fortemente influenzate dalle predette «correnti». Quale esempio del carattere patologico di tale fenomeno, cita il caso eclatante della «bocciatura» di Giovanni Falcone, allorché fu proposto quale Capo della Direzione nazionale antimafia. Quanto, infine, al parere dei Consigli giudiziari, rileva come la presenza dell'avvocatura sia stata ulteriormente depotenziata e, così, la possibilità di esercitare una legittima forma di controllo sulla professionalità dei magistrati.

Critica poi le modalità con le quali si intenderebbe realizzare la separazione delle funzioni, settore nel quale si è forse compiuto il più vistoso passo indietro. Sottolinea come l'interscambiabilità di funzioni sia estremamente dannosa per l'amministrazione della giustizia.

Molti altri sono, a suo avviso, gli aspetti non condivisibili, come, ad esempio, il diverso ruolo attribuito alla Scuola superiore della magistratura. La Scuola, in particolare, viene privata della possibilità di esprimere valutazioni, completamente rimesse al Consiglio superiore della magistratura.

Preannuncia quindi la presentazione di numerosi emendamenti, auspicando peraltro che un provvedimento di proroga dell'entrata in vigore della riforma Castelli possa consentire un effettivo dibattito parlamentare ed aprire il dialogo fra maggioranza e opposizione.

Giuseppe CONSOLO (AN) ritiene che il provvedimento abbia assoluto bisogno di essere emendato, poiché appare quantomeno incompleto. Concorda con l'onorevole Lussana, quando afferma che la Camera dei deputati è ormai in una Camera di mera ratifica, ridotta a svolgere un ruolo infimo. Rileva quindi come il provvedimento in esame sia immodificabile e quindi «blindato», sottolineando come tale situazione, unitamente all'influenza impropriamente esercitata da una sorta di «terza» Camera, esterna al Parlamento, determini la morte del bicameralismo o, almeno, del bicameralismo come configurato dalla Costituzione.

Si sofferma quindi su quelli che ritiene essere errori macroscopici, esemplificativi della qualità del testo normativo in esame.

In particolare, rileva come la formulazione dell'articolo 1, comma 3, lettera c), appaia del tutto oscura ed ambigua. In tema di requisiti di ammissione al concorso, si domanda, infatti, quale sia il trattamento giuridico riservato al dipendente dello Stato che abbia conseguito, come seconda laurea, la laurea in giurisprudenza. In base ad un'interpretazione meramente letterale, tale seconda laurea non consentirebbe l'accesso al concorso. Se, poi, si volesse interpretare nel senso che la seconda laurea in giurisprudenza possa anche essere triennale, mentre la prima possa anche non essere una laurea in giurisprudenza, la norma apparirebbe del tutto irragionevole.

Altrettanto oscure e mal formulate appaiono le successive lettere e), h) ed i), che pongono analoghi problemi interpretativi.

Chi ha redatto le disposizioni in esame avrebbe quantomeno dovuto precisare che la prima laurea debba essere in giurisprudenza o in materia affine.

A prescindere dagli schieramenti politici, si domanda quindi come sia possibile approvare, in coscienza, norme formulate in tale maniera.

Riservandosi ulteriori interventi e la presentazione di emendamenti, esprime la disponibilità del proprio gruppo ad accedere all'ipotesi di una ulteriore proroga della riforma Castelli.

Luigi VITALI (FI) rileva come il provvedimento sia stato trattato per tre mesi al Senato, mentre alla Camera restano pochi giorni per esaminarlo, per di più con un atteggiamento di chiusura da parte della maggioranza. Constata amaramente che il Parlamento è stato fortemente influenzato da talune componenti della magistratura, che sono le uniche interessate all'approvazione.

Auspica che si possa raggiungere l'accordo che possa far slittare l'entrata in vigore della riforma Castelli, ma in tal caso appare verosimile che le pressioni esterne aumenteranno.

Governo e maggioranza in un anno hanno dimostrato come intendono affrontare le riforme più importanti. In realtà, si è dimostrato che manca una reale volontà di riformare la giustizia, come è dimostrato dalla carenza sempre più grave dei fondi necessari per far funzionare il sistema giudiziario. Quarantacinquemila dipendenti del Ministero della giustizia attendono da circa otto anni una nuova modifica della disciplina delle qualifiche funzionali. A fronte di tale immobilismo, in piena estate si mobilita il Parlamento per approvare, senza un reale esame, la riforma dell'ordinamento giudiziario. Sulla particolare questione della separazione delle funzioni, rileva che nella scorsa legislatura si è pervenuti ad una soluzione dopo circa tre anni di esame parlamentare. Correttamente si pervenne alla scelta di una separazione netta delle funzioni. Ricorda che proprio per venire incontro alle proteste dell'Associazione Nazionale Magistrati si optò per la via della separazione delle funzioni anziché per quella, sempre auspicabile, della separazione delle carriere. Oggi, per venire incontro alle istanze della magistratura associata, si effettua un passo indietro sopprimendo il principio della separazione delle funzioni. Anziché andare avanti verso la separazione delle carriere si è preferito fare un passo indietro rispetto alla riforma Castelli. La scelta operata dal Senato è del tutto irrazionale. Ad esempio, si chiede che senso abbia porre dei limiti al passaggio tra funzioni. Grave è stata la soppressione della prova psicoattitudinale, che è invece prevista per quasi la maggior parte dei concorsi pubblici e privati. Non si capiscono le ragioni di tale soppressione.

Altra questione è quella relativa alla valutazione meritocratica delle carriere. Non è vero che vi è una reale verifica permanente di professionalità. Il nuovo modello, in realtà, lede l'articolo 105 della Costituzione, ledendo le prerogative del Consiglio Superiore della Magistratura che dovrebbe essere messo in grado di poter valutare effettivamente, attraverso un esame, la professionalità dei magistrati. Il Consiglio Superiore della Magistratura, in sostanza, non è messo in grado di valutare realmente la professionalità del magistrato.

Circa la temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi, osserva che il testo trasmesso dal Senato allunga i tempi rispetto alla riforma Castelli. La Scuola Superiore della magistratura è stata snaturata facendole perdere il ruolo di strumento di crescita della magistratura.

Nonostante tutto, comunque, nel Paese vi è una elevata professionalità media dei magistrati. La controriforma in esame elimina il principio meritocratico che invece ispirava il meccanismo di progressione della carriera delineato dalla riforma Castelli. Della controriforma saranno contenti i magistrati che non lavorano ma non certamente i magistrati che lavoravano.

Lanfranco TENAGLIA (Ulivo) rileva preliminarmente come la legge sull'ordinamento giudiziario venga citata più volte dalla Costituzione, proprio per il suo carattere fondamentale. Per circa quarant'anni la materia è stata disciplinata  sostanzialmente dal cosiddetto «ordinamento Grandi» e dall'intervento di paranormazione del Consiglio superiore della magistratura. In questo quadro, l'attività della magistratura è stata fondamentale per il consolidamento e lo sviluppo della democrazia. Di ciò si deve essere grati ai magistrati.

Ricorda quindi come la magistratura sia stata la prima a reclamare una riforma che rendesse, tra l'altro, effettiva la distinzione tra magistratura giudicante e requirente. Nella precedente legislatura per la prima volta la questione è stata affrontata in modo organico e, a tale scopo, sono stati necessari tre anni. Tuttavia è anche vero che si sono susseguiti ben quattro testi e che spesso si è fatto ricorso allo strumento della fiducia. Gran parte di tale riforma è entrata in vigore, anche col contributo dell'opposizione di allora, ma senza suggeritori esterni. Così come oggi non si può affermare che vi sia alcun soggetto che abbia dettato, dall'esterno, il testo del provvedimento in esame.

Nella scorsa legislatura, peraltro, sono state effettuate talune scelte palesemente in contrasto con la Costituzione, sia per quanto concerne per la valutazione di professionalità dei magistrati, sia per quanto concerne l'attuazione del il principio di separazione delle funzioni. Criticabile è anche la scelta alla base della costituzione della Scuola superiore della magistratura, che relegava sotto questo profilo il Consiglio superiore della magistratura ad una posizione secondaria, sottolineando come invece la capacità formativa del CSM sia di prim'ordine e riconosciuta a livello internazionale.

La riforma era comunque nel complesso inaccettabile. Il che ha reso necessario sospendere l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 160 del 2006 e intervenire col provvedimento in esame, che, per quanto perfettibile, appare equilibrato e conforme alla Costituzione. Il disegno di legge appare particolarmente condivisibile con particolare riferimento alle norme relative alla configurazione del concordo per accedere alla magistratura quale concorso di secondo grado, nonché alle modalità di verifica della professionalità dei magistrati, che, tra l'altro, attribuisce all'Avvocatura un ruolo concreto e importante. Sussistono tutti i presupposti perché il meccanismo previsto dalla riforma in tema di valutazione della professionalità sia posto in grado di funzionare. Quanto alla distinzione delle funzioni, il meccanismo appare rigido, ma serio e nel complesso condivisibile. Sulla Scuola Superiore della Magistratura, le scelte appaiono in linea col principio di autogoverno della magistratura, stabilito dalla Costituzione.

Come accennato, il provvedimento presenta aspetti tecnici non pienamente soddisfacenti, che andranno valutati con attenzione, eventualmente anche in sede di monitoraggio dell'attuazione delle relative norme. Segnala in particolare la disposizione di cui all'articolo 5, comma 3; le norme che consentono di attribuire funzioni collegiali ai tirocinanti; la rigidità del meccanismo di avvicendamento e di osmosi delle funzioni; la sostanziale assenza di verifiche dopo i ventotto anni di anzianità.

Valuta positivamente il provvedimento nel suo complesso, anche se ritiene che esso costituisca solo un primo passo, essendo necessario riformare anche le regole procedurali. Ritiene infatti necessaria anche l'individuazione di un corretto punto di equilibrio tra potere e responsabilità nell'esercizio dell'azione penale.

Gaetano PECORELLA (FI) preliminarmente dichiara di iscriversi ad intervenire, insieme ai deputati del suo gruppo Costa, Laurini, Mario Pepe, Paniz, Corsetto e Boscetto, nella seduta convocata domani alle ore 8.30.

Rinviando a domani l'intervento sul merito del provvedimento, chiede alla relatrice di chiarire alcuni punti della relazione. In primo luogo rileva che nel corso della relazione è stato affermato che «gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 160 del 2006 prevedono analoga disciplina per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa. In entrambi casi, infatti, è stabilita una procedura concorsuale per titoli bandita dal Consiglio  Superiore della Magistratura, con la relativa domanda di passaggio da proporre inderogabilmente entro il terzo anno di esercizio delle funzioni». Ritiene che tale disposizione non sia prevista dal disegno di legge trasmesso dal Senato. Altra questione è quella relativa alla composizione della commissione di esame per il concorso di accesso in magistratura. Sembrerebbe che questa sia composta da 29 soggetti. Considerato che si tratta di un numero dispari di componenti, ritiene che possano sussistere problemi applicativi della disposizione nella ipotesi in cui siano istituite delle sottocommissioni, le quali, necessariamente, presenteranno una composizione diversa sotto il profilo quantitativo.

Sempre in relazione all'accesso in magistratura, evidenzia che dalla lettura del disegno di legge sembrerebbero essere eliminati i requisiti minimi e massimi per poter partecipare al concorso. Chiede alla relatrice se tali limiti siano stati soppressi o se invece siano desumibili da altre disposizioni dell'ordinamento. Altra questione è quella relativa alla conferma del principio affermato dalla riforma Castelli secondo cui le funzioni di legittimità possono essere attribuite a magistrati solo nel caso in cui vi siano dei posti vacanti presso la Corte di Cassazione. Non è ben chiaro se tale principio sia venuto meno.

Infine, pone una questione di carattere generale legata al tema della successione temporale delle fonti. In particolare esprime forti perplessità sulla possibilità che una legge, come quella che il Parlamento si appresta ad approvare, possa modificare una disposizione legislativa precedente che non sia ancora entrata in vigore, come il decreto legislativo n. 160 del 2006. Sottolinea, a tale proposito, che una norma può essere modificata solo se già entrata in vigore. Prima di tale momento la norma è del tutto irrilevante.

Pino PISICCHIO, presidente, assicura che la relatrice fornirà gli opportuni chiarimenti nella seduta convocata per domani. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 21.20.


 

 


 

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 luglio 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO indi del vicepresidente Luigi VITALI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Luigi Scotti.

La seduta comincia alle 8.30.

Riforma dell'ordinamento giudiziario.

C. 2900, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Enrico COSTA (FI) sottolinea la primaria importanza del provvedimento in esame, il quale riguarda una materia che sin dal 1941 il Parlamento non è stato in grado di riformare organicamente, anche se vi sono stati interventi puntuali di carattere correttivo o interpretativo. L'esame di un simile provvedimento richiede un grande senso di responsabilità da parte del Parlamento. Tuttavia, i tempi a disposizione sono inadeguati, come rilevato anche ieri in Assemblea dal presidente del gruppo di Forza Italia, che ha proposto un compromesso accettabile, volto a consentire alla Camera di recuperare l'esercizio delle sue prerogative.

La giustizia costituisce certamente un pilastro dello Stato ed il suo buon funzionamento dovrebbe rappresentare una garanzia per il cittadino. Tuttavia, i dati statistici dimostrano che vi è una sempre minore domanda di giustizia, quale conseguenza della minore credibilità dello Stato in questo settore.

La riforma della giustizia oggi è in primo luogo un problema dei cittadini e, come tale, dovrebbe essere affrontato. La soluzione non può essere rappresentata solo dall'abbreviazione dei tempi dei processi, come peraltro affermato dal Ministro della giustizia.

La cosiddetta riforma Castelli si poneva, appunto, nell'angolo visuale del cittadino, non ha avuto una matrice corporativa né è stata scritta sotto dettatura di soggetti esterni al Parlamento. L'obiettivo era di garantire al Paese una magistratura capace, attiva e laboriosa. Il metodo utilizzato, tuttavia, era molto diverso da quello oggi posto alla base del provvedimento in esame. Si basava, infatti, sul criterio meritocratico, che pure è stato molto criticato perché - si sosteneva - si sarebbe creata una classe di magistrati troppo ambiziosi, che avrebbero sottratto molto tempo all'esercizio delle proprie funzioni, per dedicarsi invece alla preparazione dei concorsi. In tal senso si era espresso anche il Senatore D'Ambrosio, al quale si può replicare che è molto più verosimile sostenere che i magistrati distolgano tempo e risorse alle loro funzioni a causa dell'eccessivo il numero degli incarichi extragiudiziari.

Con riferimento alla valutazione di professionalità dei magistrati, la principale distorsione è sinora derivata dalla mancanza di una disciplina specifica e analitica. Conseguentemente, l'attività del Consiglio Superiore della Magistratura in questo settore è diventata, anche dal punto di vista normativo, preponderante e determinante. In tale contesto, occorre sottolineare che non sempre vi è stata obiettività di giudizio, né sembra che i criteri previsti dal provvedimento in esame siano in grado di garantirla. Le valutazioni di professionalità, come delineate dal disegno di legge in esame, sembrano poggiare su basi molto fragili e, inoltre, è stato certamente sottovalutato il contributo positivo e valutativo che può essere fornito dall'Avvocatura.

Osserva inoltre come il rafforzamento del ruolo centrale del Consiglio Superiore della Magistratura in tale settore desti molta perplessità nei cittadini, negli avvocati ed anche in parte dei magistrati. Le norme sulle valutazioni della professionalità sono norme in bianco, il cui contenuto è sostanzialmente demandato al Consiglio Superiore della Magistratura.

Si domanda inoltre se, dato l'elevato numero di compiti attribuiti dalla riforma in esame al Consiglio Superiore della Magistratura, questo debba dotarsi di ulteriori strutture. Occorrerebbe poi verificare anche i bilanci di tale organo.

Conclusivamente, ritiene che la riforma in esame nel suo complesso non garantisca adeguatamente il cittadino.

Gaetano PECORELLA (FI) rileva come i principali obiettivi della riforma appaiano essere l'eliminazione della separazione delle funzioni e del sistema dei concorsi per la progressione in carriera dei magistrati. Sottolinea quindi la necessità che il soggetto che accusa appartenga ad una struttura diversa da quella cui appartiene chi giudica. L'articolo 111 della Costituzione avrebbe richiesto un passo avanti in questa direzione, allo scopo di assicurare la parità delle parti processuali. Evidenzia inoltre come il sistema dei concorsi previsto dalla riforma Castelli rispondesse al requisito dell'anonimato, che garantisce imparzialità e l'obiettività della valutazione del candidato.

Il provvedimento in esame ha respinto tale impostazione e lo ha fatto per un motivo specifico: perché la cosiddetta riforma Castelli incideva significativamente sulle «correnti» della magistratura, depotenziandole e limitandone i poteri sostanziali di gestione e controllo. Questo è il grave limite politico della riforma in esame.

Si dichiara fortemente contrario all'impianto di tale riforma, perché ritiene evidente che il problema delle correnti si traduca in un vulnus al principio dell'indipendenza del magistrato, creando posizioni di sostanziale dipendenza da chi può decidere della vita professionale del magistrato medesimo, non sempre sulla base di valutazioni che attengano al merito ed alla capacità professionale. Si tenga conto, inoltre, che le correnti sono in grado di  incidere anche sull'andamento dei procedimenti disciplinari. La riforma incentiva tale patologia.

Apprezza il fatto che il concorso per l'accesso alla magistratura sia configurato come concorso di secondo grado. Vari aspetti della proposta disciplina sono tuttavia criticabili e, in tale contesto, ritiene pienamente condivisibili le osservazioni sull'articolo 1, comma 3, formulate dall'onorevole Consolo nella seduta di ieri.

Ritiene altresì erronea l'eliminazione della prova psico-attitudinale, che appare uno strumento idoneo a garantire al cittadino la sussistenza del necessario senso di equilibrio di coloro che intendono accedere alla magistratura.

Osserva quindi come, scomparsa sostanzialmente la separazione delle funzioni, le prove di concorso siano divenute del tutto generiche, senza alcuna specificità con riferimento alle funzioni da svolgere in concreto.

Quanto alla progressione in carriera dei magistrati, i criteri previsti sono assolutamente generici e discrezionali; né è possibile che il Consiglio Superiore della Magistratura possa stabilire parametri oggettivi per giudicare, ad esempio, la diligenza di un magistrato. Il rischio che si corre è che vengano selezionati per lo svolgimento di funzioni direttive coloro che hanno alle spalle una «corrente» o comunque un soggetto che ne garantisca la carriera.

Esprime inoltre perplessità sui criteri di applicazione di sanzioni quali la destituzione e l'esonero dalla funzione, delle quali potrebbe essere fatto un uso strumentale. Si domanda, infatti, quale sia il destino dei magistrati che, a giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura, non siano meritevoli di permanere nella funzione.

Evidenzia la genericità del concetto di «capacità» per stabilire l'idoneità del magistrato a dirigere un ufficio giudiziario o, ad esempio, a svolgere funzioni requirenti piuttosto che giudicanti. Esprime perplessità sul concetto di progressione economica, se sganciata dall'anzianità di servizio.

Nell'ambito della verifica della professionalità, considera ambigua la distinzione tra giudizio non positivo e giudizio negativo. Inoltre, il parametro dell'interpretazione delle norme sembra, in talune disposizioni, essere esclusa dall'oggetto della valutazione e, dall'altro, rientrare nella nozione normativa di capacità, che invece costituisce l'oggetto specifico della valutazione.

Conclude sottolineando come, in base alle disposizioni in esame, il magistrato non sia più sottoposto a verifiche dopo i 28 anni di anzianità. Il che appare inaccettabile.

Giancarlo LAURINI (FI) evidenzia con amarezza la sostanziale inutilità del dibattito che si sta svolgendo, a causa dell'atteggiamento di chiusura della maggioranza e della blindatura del testo trasmesso dal Senato.

Il provvedimento in esame ha molti punti deboli e, soprattutto, ha il difetto di attenuare la distinzione di funzioni all'interno della magistratura.

Critica poi l'atteggiamento punitivo che il provvedimento sembra assumere nei confronti dell'Avvocatura, che non è certo soggetto terzo rispetto al mondo della giustizia, bensì uno dei principali protagonisti. Probabilmente si tratta di una reazione all'azione forte che l'Avvocatura sta svolgendo, soprattutto negli ultimi tempi, a tutela di valori fondamentali dei cittadini e della propria professionalità.

Contesta l'impostazione sottesa alle norme relative all'istituzione della Scuola superiore della magistratura. Rileva, infatti, come l'asserita riserva formativa del Consiglio Superiore della Magistratura non possa essere in realtà rinvenuta nell'articolo 105 della Costituzione. Eppure, anche in tale contesto, viene ampliato il ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura.

Ritiene che sarebbe opportuno consentire alla Scuola di formare anche i magistrati amministrativi e contabili.

Valuta positivamente il sistema di interdisciplinare di docenza, che è senz'altro apprezzabile e importante per i magistrati. Tuttavia il provvedimento trascura completamente  l'importante contributo che può essere dato dai notai al sistema formativo della magistratura. Preannuncia, pertanto, la presentazione di un emendamento che corregga questa dimenticanza.

Nella Scuola dovranno essere insegnate anche la tecnica di redazione degli atti, siano essi leggi, sentenze o altro, che è operazione estremamente delicata e complessa. La Scuola dovrà, più in generale, formare e non solo informare, contribuendo alla costruzione della professionalità e serietà del magistrato. Parimenti dovrà sensibilizzare il magistrato in ordine ai principi e doveri della deontologia professionale. Preannuncia dunque la presentazione di emendamenti per riaffermare, in materia, la linea portante della riforma Castelli, che il provvedimento in esame vuole inutilmente sopprimere.

Sottolinea come la riforma Castelli prevedesse soluzioni efficaci e concrete per il mondo della giustizia, a differenza della riforma in esame. In più, con riferimento a quest'ultima, alla Camera non resta che prendere atto, con senso di frustrazione, di ciò che è stato fatto al Senato.

Mario PEPE (FI) concorda, sotto il profilo tecnico, con le osservazioni dell'onorevole Pecorella.

Sul piano politico, rileva come il Ministro abbia tenuto un comportamento rinunciatario, capitolando di fronte al potere giudiziario, che non può dirsi esente da responsabilità di fronte alla crisi della giustizia. I cittadini hanno ormai perso fiducia nella giustizia. Eppure la magistratura, inspiegabilmente, si reputa esente da qualunque colpa ed, anzi, attribuisce tutte le responsabilità al Parlamento.

Stigmatizza il numero eccessivo di incarichi extragiudiziari dei magistrati, sostenendo che una seria riforma in tale settore dovrebbe stabilire un rigido sistema di incompatibilità. In tal modo, a suo parere, la macchina della giustizia funzionerebbe senz'altro meglio. Ricorda quindi come, di recente, abbia presentato un ordine del giorno in tal senso, rimasto senza esito.

La riforma fallisce anche sotto il profilo della disciplina della separazione delle funzioni, che è del tutto inidonea a garantire l'imparzialità della magistratura. Vengono poi esaltati i poteri e, quindi, i difetti, del Consiglio Superiore della Magistratura, giustificando tale ampliamento tramite il ricorso ad interpretazioni eccessivamente estensive della Costituzione. Rileva altresì come siano aumentati i membri elettivi del Consiglio, a tutto vantaggio delle cosiddette «correnti», che vedranno in tal modo aumentare il loro indebito potere di controllo. Inoltre, il sistema proposto con la riforma in esame non si basa più sul principio meritocratico.

Conclude affermando che il provvedimento in esame non potrà che contribuire all'ulteriore declino del Paese.

Maurizio PANIZ (FI) con rammarico, fermo restando il rispetto da sempre dimostrato alla Magistratura, si dichiara profondamente deluso dalla proposta riforma.

La giustizia non deve solo «essere» ma deve anche «apparire» di fronte ai cittadini, come la funzione più elevata del nostro sistema e, in quanto tale, imparziale. Ciò oggi non accade. Al contrario, sta aumentando il senso generale di sfiducia e insicurezza dei cittadini nei confronti della giustizia.

Sarebbe quindi assolutamente necessario un adeguato contesto normativo, ma la riforma in esame ha effetti controproducenti, sia sotto il profilo dell'essere che sotto quello dell'apparire.

Il principio di separazione dei poteri viene posto seriamente in discussione da numerosi comportamenti tenuti della Magistratura negli ultimi dieci. Gli esempi di indebita ingerenza, arbitraria supplenza e sconfinamento nelle aree di competenza degli altri poteri dello Stato sono numerosi e gravi. Ne consegue che anche l'autonomia e indipendenza della giustizia sono fortemente in dubbio e ciò intacca i principi basilari del vivere civile.

Come correttamente affermato anche dal Senatore Castelli, la riforma in esame ha un ispiratore esterno, ben noto, che è  stato in grado di incidere perfino sulla dettagliata formulazione delle norme. Anche l'indipendenza del Parlamento è quindi in crisi. Il Parlamento dovrebbe essere indipendente dalla magistratura, invece si è di fronte ad una riforma che è stata scritta dall'Associazione Nazionale Magistrati. Vi è poi stato lo sciopero dei magistrati, revocato solo perché sono state accolte le istanze dell'ANM. Poco conta che qualche magistrato coraggioso, come il dott. Vigna, abbia preso le distanze dalla logica che ha portato la magistratura a scioperare. Si tratta, purtroppo, di casi isolati.

Con rammarico osserva che la magistratura ed il Governo hanno scelto di dare voce ad una sola componente del sistema giustizia, senza tener in alcun conto il ruolo che svolge l'avvocatura nel sistema giudiziario. Sottolinea che la scelta della maggioranza di essere condizionata da una sola componente del settore giustizia finisce per svilire le prerogative del Parlamento, nonché la dignità delle istituzioni di fronte al Paese, che vede il Parlamento stesso assoggettato ai ricatti della magistratura associata.

Guido CROSETTO (FI) ritiene che intervenire sul provvedimento in esame, e contro tale provvedimento, sia un dovere morale e civile, perché i problemi della giustizia riguardano direttamente i cittadini e le regole della democrazia. Si è assistito ad una vergognosa intromissione di alcune componenti della magistratura, rappresentate dall'Associazione Nazionale Magistrati, nel procedimento legislativo, al fine di costruire una riforma che non tiene conto dei diritti dei cittadini, bensì della sola magistratura. Vi è una lesione grave dei principi alla base della democrazia, con la riduzione della Camera ad una mera assemblea di ratifica di un provvedimento dettato dall'ANM. Questa riforma conferma, se mai ve ne fosse bisogno, che la magistratura è una casta, che ritiene di avere solo diritti e non accetta le critiche democratiche.

Esprime un giudizio fortemente negativo sulle disposizioni relative alla progressione economica dei magistrati, che introducono un sistema anomalo e non previsto dalla legislazione di nessun altro paese. Sottolinea come i cittadini abbiano perso la fiducia nella magistratura, che costituisce anche un esito molto elevato per lo Stato.

Stigmatizza, in conclusione, il fatto che l'attuale maggioranza ed il Governo non abbiano il coraggio di rivendicare le loro prerogative costituzionali nei confronti dell'ANM, probabilmente perché ciò comporta dei significativi vantaggi. Mentre, al contrario, schierarsi contro l'ANM può comportare seri problemi e delle spiacevoli ripercussioni sul piano politico, professionale e personale.

Gabriele BOSCETTO (FI) si richiama preliminarmente alla riforma Castelli, che dopo tre anni di esame parlamentare, anche grazie all'intervento del Presidente della Repubblica, si proponeva di attuare in maniera equilibrata i principi costituzionali in materia di giustizia.

Oggi invece si assiste ad un esame di pochi mesi, svolto solo da un ramo del Parlamento, che compie un passo indietro rispetto alla riforma della scorsa legislatura e quindi un arretramento sul piano dell'attuazione dei principi costituzionali. Per evitare ciò, ritiene che sarebbe opportuno prorogare ulteriormente il termine di sospensione dell'efficacia della riforma della scorsa legislatura. In tal modo sarebbe possibile per la Camera compiere un congruo esame della riforma proposta in questa legislatura.

Erroneo è stato anche l'approccio alla riforma dell'ordinamento giudiziario da parte del Governo, in quanto si è scelto di depotenziare la riforma della scorsa legislatura, anziché proporre un nuovo modello di ordinamento giudiziario. Il depotenziamento di alcune disposizioni del decreto legislativo n. 160 del 2006 finisce, infatti, per destabilizzare l'impianto dell'intera riforma.

Un esempio è dato dalle modifiche alla disciplina dell'accesso in magistratura, in relazione alla previsione che tra i soggetti che possono partecipare al concorso di  secondo grado vi sono anche gli avvocati. Sarebbe stato piuttosto opportuno un reclutamento straordinario di giovani avvocati, come da tempo già richiesto dall'Unione camere penali. Considerare invece il titolo di avvocato come un mero criterio per poter partecipare al concorso in magistratura significa ritenere la figura dell'avvocato subordinata a quella del magistrato. Ricorda, d'altra parte, che a seguito dell'attuazione dell'articolo 106 della Costituzione sono stati nominati magistrati di Cassazione degli avvocati per meriti insigni.

Nell'affrontare il tema della riforma dell'ordinamento giudiziario si deve tener conto che l'articolo 111 della Costituzione impone un modello in cui il giudice è terzo rispetto all'accusa ed alla difesa. Invece, con il provvedimento in esame, si intende sopprimere la separazione delle funzioni, anziché arrivare alla separazione delle carriere. Non ritiene, infatti, che il testo trasmesso dal Senato persegua una reale separazione delle funzioni, attraverso il criterio dell'incompatibilità territoriale. Il vero problema è la diversa mentalità del magistrato requirente rispetto a quello giudicante. Si tratta di un diverso modo di interpretare la legge, per cui sarebbe necessario operare una netta separazione delle funzioni senza possibilità di mutamento delle medesime. Non convince assolutamente la logica seguita dal Governo e dalla maggioranza di dare seguito, calpestando la dignità dei singoli parlamentari, alle istanze della magistratura associata.

Giulia BONGIORNO (AN) ricorda la propria soddisfazione per il metodo adottato nell'organizzazione dei lavori della Commissione in occasione dell'esame di altri provvedimenti di primaria importanza, poiché in quei casi è stato possibile contribuire attivamente alla redazione del testo. In questa circostanza, al contrario, il testo è blindato ed appare del tutto inutile un qualsiasi sforzo di compiere l'esame dettagliato delle disposizioni. Per questo motivo l'intervento si limiterà a taluni rilievi di carattere generale.

Ricorda come fra le promesse elettorali dell'attuale Governo spiccassero le riforme relative alla giustizia, come poi ribadito anche dal Ministro della giustizia, che aveva garantito altresì il confronto con tutte le professionalità ed i soggetti interessati. Oggi invece il quadro è sconcertante, soprattutto perché l'unico scopo della riforma in esame è evidentemente quello di evitare che la riforma Castelli diventi efficace.

Il ritardo del Governo del dare impulso e coltivare il procedimento legislativo relativo al provvedimento in esame, si traduce in un danno permanente per la giustizia ed anche in una precisa responsabilità: la responsabilità di aver determinato l'attuale atteggiamento di protesta e dissenso dell'avvocatura e di parte della magistratura.

Al contrario di quanto affermato nella seduta di ieri dal sottosegretario Scotti, ribadisce che la situazione della giustizia è drammatica perché si vuole chiudere in fretta l'esame di un provvedimento non condiviso.

La soluzione adottata per la separazione delle funzioni è timida e temporanea, e smentisce il programma dell'Unione, che prevedeva una rigorosa separazione di funzioni.

Precisa di non essere affatto avversa ai giudici, ma ciò non toglie che occorra garantirne l'imparzialità a tutela del cittadino. Ricorda quindi come l'indipendenza del magistrato sia lo strumento attraverso il quale si ottiene l'imparzialità, che è indispensabile per la corretta interpretazione delle norme. Tale attività, infatti, quasi sempre implica l'esercizio di un certo grado si di discrezionalità.

Le scelte compiute non risolvono i problemi della giustizia, ma ne rinviano la soluzione ad un secondo imprecisato momento. Sarebbe invece opportuno adottare soluzioni definitive e meglio meditate. Questo modo di legiferare non è accettabile, poiché attuato tramite leggi seguite da successive leggi correttive, quasi si trattasse di una legislazione «extra light».

Luigi COGODI (RC-SE) valuta positivamente il provvedimento, precisando che tale giudizio non è affatto condizionato da componenti esterne ed estranee al Parlamento, bensì frutto di autonoma riflessione. Ciò non significa, peraltro che il giudizio sia entusiastico, poiché vi sono taluni profili di criticità che debbono essere necessariamente affrontati.

Il tempo a disposizione per l'esame del provvedimento alla Camera non è molto ed appare opportuno impiegarlo per la discussione di questioni che siano concrete, non metodologiche o politiche. A tale proposito ricorda che è stata avanzata un'ipotesi per assicurare più tempo all'esame del provvedimento. Tale ipotesi può apparire un passaggio utile e positivo, se utilizzata nella prospettiva, migliorativa, di una riforma organica.

Sottolinea lo stato disastroso della giustizia in Italia. I temi affrontati dal provvedimento in esame possono dare un contributo migliorativo importante, anche se non risolutivo. La soluzione più adeguata sarebbe quindi una riforma veramente organica della giustizia, l'emanazione della quale dovrebbe essere considerata una responsabilità del Governo, di qualunque colore esso sia. In tale contesto, non possono essere trascurati i problemi di organico della magistratura, le questioni che in generale riguardano il personale dell'amministrazione della giustizia e la carenza di mezzi e strutture.

Jole SANTELLI (FI) rileva come da decenni si sia sviluppato un confronto nel Paese tra chi vuole riformare l'ordinamento giudiziario e chi vuole mantenere lo «status quo». In questo contesto la magistratura associata, la cui reale rappresentatività è tutta da dimostrare, ha svolto un ruolo da protagonista.

Si sofferma sull'esame del disegno di legge svolto dal Senato ed in particolare sull'esame svolto dall'Assemblea. Ricorda che sul testo approvato dalla Commissione Giustizia vi è stato un braccio di ferro all'interno della maggioranza con veri e propri ricatti relativi alla stabilità del Governo. In più di una occasione esponenti della maggioranza, come il senatore Salvi, hanno ammesso che alcuni emendamenti, come quello presentato dal senatore Manzione sui consigli giudiziari, non potevano essere approvati anche se condivisibili nel merito. Ciò perché non graditi alla magistratura associata. Vi è stata, segnatamente, una corporazione che ha imposto le scelte da compiere sull'ordinamento giudiziario. Ora quel testo, che rappresenta un arretramento anche culturale, è imposto anche alla Camera. Il Senato ha approvato una riforma che, anziché ispirarsi all'esigenza di garantire ai cittadini un servizio-giustizia almeno dignitoso in tutta Italia (comprese le cosiddette zone di frontiera) ha l'unico obiettivo di garantire i vecchi privilegi alla magistratura. Si tratta di quei privilegi che, oltre ad influire negativamente sull'amministrazione della giustizia, consentono che lo svolgimento di alcune funzioni giudiziarie, come quelle esercitate nell'ambito delle direzioni distrettuali antimafia, si traduca in un vero e proprio strumento di potere. Ritiene necessario che in materia di giustizia lo Stato intervenga sulla base di una condivisione tra le forze politiche senza alcun condizionamento da parte di interessi corporativi e quindi parziali. La stessa gestione quotidiana, da parte del Consiglio superiore della magistratura, delle questioni relative all'organizzazione degli uffici giudiziari nonché alla progressione delle carriere dei magistrati non dovrebbe essere condizionata da scontri di potere.

La riforma approvata nella scorsa legislatura, al contrario di quella in esame, cercava di porre dei limiti oggettivi di natura legislativa al potere del Consiglio superiore della magistratura al fine di tutelare l'indipendenza di ogni singolo magistrato. Un esempio della logica di potere che ha condizionato la riforma in esame è stato dalle modifiche che si intendono apportare alla disciplina relativa alla Scuola superiore della magistratura, facendo venir meno la sua autonomia rispetto al Consiglio superiore della magistratura. Sottolinea che obiettivo  di qualsiasi riforma dell'ordinamento giudiziario debba essere quello di garantire non tanto l'autonomia e l'indipendenza della magistratura considerata come una categoria generale, quanto piuttosto l'autonomia e l'indipendenza di ogni singolo magistrato. Il Parlamento dovrebbe cercare di impegnarsi nel ridisegnare l'organizzazione giudiziaria in conformità ai principi costituzionali e senza essere condizionato da interessi corporativi, che spesso finiscono per essere non coincidenti con quelli dei cittadini. Il Parlamento ha il diritto-dovere di difendere i diritti dei cittadini anche quando ciò significhi sacrificare interessi di parte, come in alcuni casi sono quelli tutelati dalla magistratura associata.

Pino PISICCHIO, presidente, non essendovi altri iscritti a parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.


 

 


 

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Giovedì 19 luglio 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Scotti.

La seduta comincia alle 18.30.

Riforma dell'ordinamento giudiziario.

C. 2900, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio.)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 luglio 2007.

Pino PISICCHIO, presidente, comunica che, ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento i deputati Contento e Pecorella hanno ciascuno presentato una richiesta di dati ed informazioni al Governo sottoscritte rispettivamente dai deputati appartenenti ai gruppi di Alleanza Nazionale e Forza Italia. Ricorda altresì nel corso della seduta del 17 luglio scorso, il deputato Contento ha chiesto che il Governo presenti alla Commissione la relazione tecnica sulla copertura finanziaria del provvedimento trasmesso dal Senato. All'esito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, appena svoltasi, si è stabilito che, per quanto di estremo interesse, l'oggetto delle richieste dei deputati Contento e Pecorella è stato giudicato non essenziale per il compimento dell'istruttoria legislativa. Ciò significa che non è stato stabilito un termine entro il quale il Governo deve comunicare alla Commissione le informazione ed i dati richiesti, come previsto dall'articolo 79, comma 6. Nel corso della medesima riunione, il rappresentate del Governo ha comunque assicurato che fornirà alla Commissione in tempi celeri tutti i dati e le informazioni richieste che siano recuperabili. Medesimo giudizio di non essenzialità stato espresso anche in riferimento alla richiesta di relazione tecnica sulla copertura finanziaria formulata dall'onorevole Contento, ritenendo che non sussistano elementi tali da far ritenere che  sia carente la copertura finanziaria del provvedimento. A tale proposito, ricorda che gli aspetti finanziari saranno attentamente valutati dalla Commissione Bilancio chiamata ad esprimere il proprio parere sul testo in esame.

Federico PALOMBA (IdV) esprime rammarico in quanto non è stato assicurato alla Camera dei deputati un tempo adeguato per esaminare compiutamente un disegno di legge estremamente rilevante quale è quello volto a riformare l'ordinamento giudiziario. A tale proposito, ricorda che la legge sull'ordinamento giudiziario è una delle poche leggi a rilevanza costituzionale, essendo espressamente richiamata dall'articolo 105 della Costituzione. In ordine al contenuto del provvedimento, rileva che la magistratura si sarebbe aspettata che venissero modificate ulteriori disposizioni della riforma Castelli, come ad esempio quelle relative alla disciplina dell'ufficio del pubblico ministero e quella sui rapporti tra gli uffici giudiziari.

Dichiara di non condividere assolutamente gli apprezzamenti negativi fatti sullo sciopero dei magistrati, rilevando che questo è stato indetto non per interessi sindacali, come ad esempio quelli di natura economica, quanto piuttosto per affermare principi costituzionali, quali la indipendenza ed autonomia della magistratura.

Per quanto attiene alle riflessioni politiche sulla riforma dell'ordinamento giudiziario in esame, si riserva di intervenire in Assemblea. Tuttavia, ritiene di dover assicurare che il gruppo l'Italia dei valori voterà a favore del disegno di legge trasmesso dal Senato con la consapevolezza dei limiti che questo presenta, ma anche con la consapevolezza che si tratta sicuramente di una riforma migliore rispetto alla riforma Castelli.

Gaetano PECORELLA (FI) nel chiedere taluni chiarimenti al rappresentante del Governo sulla formulazione del provvedimento in esame, si sofferma sull'articolo 2, comma 12, capoverso «Art. 51», comma 1, primo periodo, rilevando come tale disposizione faccia riferimento alle «somme indicate», senza specificare quali siano tali somme e dove siano indicate. La medesima disposizione, inoltre, al secondo periodo contiene un improprio richiamo alle classi stipendiali, che invece vengono eliminate dalla riforma in esame.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI, nel replicare all'onorevole Pecorella, rileva che la questione interpretativa relativa al riferimento alle «somme indicate», contenuto nell'articolo 2, comma 12, viene risolta dal disposto del comma 11 del medesimo articolo, il quale chiarisce che la tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, è sostituita dalla tabella A allegata al disegno di legge in esame. Precisa, inoltre, che le modifiche normative apportate dal provvedimento in esame sono destinate ad integrarsi in un unico corpus normativo, composto, oltre che dal decreto legislativo n. 160 del 2006, dal regio decreto n. 12 del 1941 e da una serie di altre disposizioni legislative. Ove non fosse possibile risolvere le eventuali questioni interpretative nell'ambito di tale corpus, ricorrendo all'interpretazione sistematica delle norme in esso contenute, sarebbe comunque possibile intervenire in un secondo momento con appositi provvedimento legislativi di natura correttiva, ai sensi dell'articolo 7 del disegno di legge in esame.

Precisa inoltre che la disposizione contenente il riferimento alle «classi» stipendiali, che ha natura di norma transitoria essendo volta a disciplinare la successione tra trattamenti economici previsti da diverse e successive fonti normative, si riferisce alla nozione di «classe» desumibile dalle disposizioni legislative vigenti sino alla data di entrata in vigore della riforma in esame.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.55.


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Venerdì 20 luglio 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Scotti.

La seduta comincia alle 9.35.

Riforma dell'ordinamento giudiziario.

C. 2900, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 luglio 2007.

Marilena SAMPERI (Ulivo), relatore, intende preliminarmente replicare all'onorevole Pecorella, che nella seduta del 17 luglio aveva chiesto chiarimenti su alcune disposizioni del provvedimento in esame e su taluni punti della relazione.

Ricorda, in primo luogo, come l'onorevole Pecorella abbia espresso perplessità sulla possibilità che una legge, come quella che il Parlamento si appresta ad approvare, possa modificare una disposizione legislativa precedente che non sia ancora entrata in vigore, come il decreto legislativo n. 160 del 2006.

A tale proposito rileva come per «legge vigente», ai sensi degli articoli 73 e 74 della Costituzione, si intenda un testo normativo approvato, promulgato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Per il decreto legislativo n. 160 del 2006 ciò è avvenuto il 29 aprile del 2006, data di pubblicazione del citato decreto che, all'articolo 56, stabilisce che le disposizioni in esso contenute abbiano efficacia a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La legge n. 269 del 24 ottobre 2006 ha poi sospeso l'efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 160 del 2006 sino alla data del 31 luglio 2007. Non esistono problemi di diritto intertemporale se alle modifiche si dà una vigenza corrispondente a quella della legge modificata. Se le norme modificative dei decreti Castelli saranno pubblicate in Gazzetta il 31 luglio prossimo e quindi se ne prevederà l'entrata in vigore il giorno successivo, saranno efficaci ed operative, le disposizioni del decreto legislativo n. 160 come modificate dal disegno di legge in esame.

È stato richiesto quindi di chiarire il senso e la portata del riferimento, contenuto  nella relazione, agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 160 del 2006. A tale proposito, conferma che la disciplina dettata dai predetti articoli viene superata dal provvedimento in esame ed è stata richiamata nella relazione al solo scopo di comparare la riforma Castelli e quella oggi in discussione, in tema di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa.

È stata posta poi un'ulteriore questione, relativa alla composizione della commissione di esame per il concorso di accesso in magistratura. Poiché questa è composta da 29 soggetti e quindi da un numero dispari di componenti, l'onorevole Pecorella ritiene che possano sussistere problemi applicativi della disposizione nell'ipotesi in cui siano istituite le sottocommissioni, che avranno una composizione diversa sotto il profilo quantitativo. A tale proposito, ricorda come già l'articolo 15 del regio-decreto n. 860 del 1925 prevedesse una composizione numericamente disomogenea delle sottocommissioni. Fa presente, inoltre, che le due sottocommissioni non potranno non avere una composizione numericamente disomogenea se si vuole che il plenum, cioè la commissione esaminatrice, sia composta da un numero dispari di membri.

Sempre in relazione all'accesso in magistratura, chiarisce che la riforma in esame elimina i limiti di età precedentemente previsti per partecipare al concorso per l'accesso in magistratura. E ciò sulla base di una serie di considerazioni. Già l'articolo 3 della legge n. 127 del 1997 ha abolito il limite massimo di età per l'accesso ai concorsi pubblici, salvo che non sia diversamente previsto dagli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni. D'altra parte, anche il Parlamento europeo nel 2002 ha soppresso il limite massimo di età per i concorsi in sede europea, rivolgendo agli Stati membri un'esortazione ad assumere analoghe iniziative negli ordinamenti interni. Sottolinea, infine, come per tutti i concorsi si secondo grado non sia previsto un limite di età.

L'onorevole Pecorella, infine, si domandava se fosse stato confermato il principio, affermato dalla riforma Castelli, secondo il quale le funzioni di legittimità possono essere attribuite solo nel caso in cui vi siano dei posti vacanti presso la Corte di Cassazione. Precisa, quindi, che con il sistema dei «ruoli aperti» attualmente vigente la qualifica di magistrati di cassazione è attribuita dal Consiglio Superiore della Magistratura con una generica valutazione di professionalità, in genere di semplice non demerito, indipendentemente dall'esistenza di posti da coprire. Verificatesi le vacanze, si apre un vero e proprio concorso tra quanti hanno la qualifica e presentano la domanda per andare in Cassazione. La conseguenza è una forbice aperta fra magistrati con la predetta qualifica, ma che svolgono altre funzioni.

La riforma in esame abbandona il criterio dei ruoli aperti e introduce le verifiche quadriennali. Inoltre, per chi aspira a svolgere funzioni di legittimità, prevede il conseguimento della quarta valutazione di professionalità, la valutazione positiva dell'apposita commissione mista sulla capacità scientifica e di analisi delle norme, nonché il giudizio finale da parte del CSM. Il concorso a cui si partecipa è per posti specifici, con vacanze pubblicate. Pertanto, con l'entrata in vigore della riforma, non ci saranno più magistrati di cassazione senza la previa vacanza dei posti.

Ritiene quindi opportuno formulare ulteriori osservazioni, con riferimento ad altri rilievi emersi nel corso della discussione.

Come rilevato anche dal presidente Pisicchio nel suo intervento introduttivo, i tempi a disposizione per svolgere l'esame del provvedimento sono ristretti. Tuttavia, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, preso atto della circostanza che la decisione di non compiere o di non concludere in tempo utile l'esame del provvedimento in Commissione sarebbe stata sostanzialmente equivalente ad una scelta definitiva in ordine al modello di ordinamento giudiziario,  mentre una simile scelta non può che spettare all'Assemblea, ha accolto la proposta di organizzazione dei lavori del presidente Pisicchio. Osserva quindi come, nonostante la ristrettezza dei tempi, ciò abbia sinora consentito di svolgere un dibattito ampio, rispettoso dei diritti dell'opposizione ed approfondito, anche in considerazione del proficuo svolgimento dell'audizione delle categorie direttamente interessate dalla riforma in esame.

Sottolinea che il testo in esame non può dirsi in alcun modo imposto dall'Associazione Nazionale Magistrati, come dimostra il fatto che l'ANM stessa ha mosso dure critiche al testo, evidentemente da essa non pienamente condiviso, sia prima che dopo le modifiche apportate dal Senato.

Evidenzia come il punto nevralgico della riforma sia rappresentato dalle verifiche di professionalità dei magistrati e condivide le preoccupazioni di chi teme il ritorno a valutazioni meramente formali ed automatiche. È sulla qualità ed effettività delle valutazioni di professionalità che si gioca il senso della riforma. Sarebbe dunque auspicabile che il Ministro della giustizia riferisse periodicamente al Parlamento sull'efficacia del metodo di valutazione prescelto e sui relativi esiti. A tal fine ritiene opportuna la presentazione di un apposito ordine del giorno in Assemblea.

In tale contesto, ritiene che la scelta compiuta dal Senato di procedimentalizzare le predette valutazioni ha attribuito spazi significativi all'avvocatura, ma sottolinea come da tale scelta debbano essere tratte tutte le conseguenze. In particolare, se la valutazione di professionalità del magistrato è un procedimento amministrativo, allora deve essere applicata la disciplina vigente sul procedimento amministrativo, che impone, tra l'altro, il rispetto del principio di trasparenza ed un'adeguata ponderazione di tutti gli interessi coinvolti. È chiaro, quindi, che in questa prospettiva le osservazioni dell'avvocatura nell'ambito del procedimento amministrativo di valutazione non potranno non essere tenute in adeguata considerazione.

Evidenzia che la riforma consente una certa permeabilità tra funzioni giudicanti e requirenti, ma entro limiti rigidamente prestabiliti, nel contesto di una netta distinzione tra le predette funzioni e, quindi, in una solida cornice di garanzie poste a tutela del cittadino.

Condivide le perplessità manifestate, in particolare dall'onorevole Contento, in ordine alla necessità di una maggiore trasparenza dell'operato del Consiglio Superiore della Magistratura relativamente ai criteri ed ai tempi per la copertura degli incarichi direttivi e semidirettivi che siano vacanti.

Conclude sottolineando il ruolo fondamentale della Commissione giustizia, auspicando che la stessa, nell'ambito dell'esame dei numerosi progetti che riguardano il mondo della giustizia, possa farsi promotrice di un costruttivo confronto e di un sereno dialogo fra magistratura ed avvocatura, nell'interesse dei cittadini e dello Stato, rispettivamente, ad un servizio-giustizia più efficiente.

Giancarlo LAURINI (FI) condivide l'auspicio testé espresso dall'onorevole Samperi. Auspica inoltre che il ruolo e la professionalità dei notai sia maggiormante valorizzato nel contesto della riforma, con particolare riferimento ad una loro partecipazione nei Consigli giudiziari e nel corpo dei docenti della Scuola Superiore per la Magistratura, nonché ad una specifica considerazione nell'ambito dei requisiti per la partecipazione al concorso per l'accesso alla magistratura.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI ribadisce che il provvedimento in esame non vuole essere una controriforma alla cosiddetta riforma Castelli, della quale vengono conservate molteplici disposizioni. Sottolinea, piuttosto, come da tale intervento normativo scaturirà un corpus normativo composto, oltre che dal decreto legislativo n. 160 del 2006, anche dal regio decreto n. 12 del 1941 e da una serie di altre  disposizioni legislative, sul quale, se necessario, sarà possibile intervenire con appositi provvedimenti correttivi, ai sensi dell'articolo 7 del disegno di legge in esame.

Secondo il Governo la riforma Castelli tratta i magistrati secondo una logica impiegatizia non condivisibile, atteso che il principio della concorsualità è tipico della pubblica amministrazione. Opera, poi, una separazione eccessivamente rigida delle funzioni, che lambisce il confine della separazione delle carriere e rischia di determinare l'abbandono della cultura della giurisdizione da parte della magistratura requirente. In tal modo, infatti, si rischia di trasformare il pubblico ministero in un pubblico persecutore: in un soggetto che, che perseguendo solo la logica dell'accusa, potrebbe obliterare le prove di non colpevolezza. È pertanto di gran lunga preferibile, oltre che conforme alla Costituzione, mantenere l'unità di impianto dell'Ordine giudiziario per garantire la comune condivisione, da parte della magistratura requirente e giudicante, della cultura della giurisdizione.

Con riferimento all'ingresso in magistratura, ritiene che sarebbe stato opportuno mantenere la previsione della quarta prova scritta di carattere pratico. Ciò avrebbe contribuito ad orientare tutto il percorso di formazione dell'aspirante magistrato verso una prospettiva non solo teorica, ma anche fortemente incentrata sull'apprendimento della tecnica dell'argomentazione giuridica. In tal modo si sarebbe consentito al magistrato di disporre di una più solida professionalità sin dal momento del superamento del concorso.

Sottolinea che l'impianto del provvedimento non è stato redatto sotto l'influenza dell'Associazione Nazionale Magistrati e che non ha senso affermare il contrario. Come già osservato dall'onorevole Samperi, tale affermazione è smentita dal fatto che l'ANM si è ribellata sia contro la formulazione originaria del disegno di legge sia contro il testo modificato dal Senato. La riforma in esame, quindi, non è mai stata condivisa dall'ANM.

Le norme sulla valutazione di professionalità del magistrati, poi, sono il frutto di una lunga ed approfondita riflessione. Se, come accennato, il concorso è apparso uno strumento troppo formale e di stampo impiegatizio, tuttavia, è fuori discussione che la professionalità del giudice debba essere controllata periodicamente e che, all'esito di tale controllo, debbano, se necessario, essere applicate sanzioni adeguate, che giungano fino alla dispensa dal servizio. Ricorda, infatti, come la professionalità del magistrato sia una garanzia per l'intera collettività.

Precisa, inoltre, che non vi è sovrapposizione concettuale fra la valutazione negativa e la valutazione non negativa della professionalità atteso che, nel secondo caso, non vi è un giudizio di completa inettitudine, bensì di mediocrità, con conseguente necessità di stimolare il magistrato al miglioramento.

Con riferimento al conferimento delle funzioni di legittimità è stata invece in gran parte conservata l'impostazione prevista dalla riforma Castelli, basata su specifici concorsi volti principalmente ad accertare la capacità di analizzare ed interpretare le norma giuridiche, in considerazione della funzione di nomofilachia esercitata dalla Corte di Cassazione.

Per quanto concerne i limiti della partecipazione dell'avvocatura nei Consigli giudiziari ed alla relativa attività di verifica della professionalità, ritiene che occorra sgombrare il campo da ogni equivoco e, quindi, ricordare che severi limiti in tal senso erano già stati posti dagli articoli 15 e 16 del decreto legislativo n. 25 del 2006. Su questa base si è ulteriormente riflettuto e si è ritenuto, da un lato, del tutto inutile conservare la presenza di membri di diritto privi di qualsiasi potere di valutazione e, dall'altro, palesemente inopportuno consentire agli avvocati di partecipare alle predette valutazioni, poiché ciò appare incompatibile con l'attività da essi svolta. Rileva, in particolare, come tale partecipazione si potrebbe rivelarsi problematica e rischiosa soprattutto nei piccoli distretti.

Con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Laurini, sottolinea come i magistrati e gli avvocati partecipino attivamente e quotidianamente alla vita della giustizia, mentre altrettanto non potrebbe dirsi dei notai, che pure svolgono un'attività di primario rilievo. Valuta quindi favorevolmente la possibilità che i notai facciano parte del corpo dei docenti della Scuola superiore per la magistratura, ma non vede la necessità che costoro partecipino anche ai Consigli giudiziari.

Conclusivamente, ricorda che la riforma dell'ordinamento giudiziario riguarda la ridefinizione dello statuto normativo del giudice: non vale, di per sé, a ridurre i tempi della giustizia e non si pone quale sviluppo attuativo dell'articolo 111 della Costituzione. La lentezza della macchina della giustizia è un problema diverso, storicamente radicato e di natura strutturale, che deve essere affrontato con interventi normativi specifici, alcuni dei quali già all'esame della Commissione giustizia. Auspica quindi che la Commissione possa concluderne l'esame con la massima sollecitudine.

Pino PISICCHIO, presidente, dà atto di come nella fase dell'esame preliminare l'opposizione, a fronte di un provvedimento assolutamente non condiviso e ritenuto addirittura lesivo delle prerogative della Camera dei deputati, a causa della compressione dei tempi di esame, abbia tenuto un comportamento equilibrato e non ostruzionistico.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 18 di oggi, venerdì 21 luglio 2007. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata alle ore 14 di lunedì 23 luglio 2007.

La seduta termina alle 10.20.


 


 

 

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Lunedì 23 luglio 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO, indi del vicepresidente Daniele FARINA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Scotti.

La seduta comincia alle 14.35.

Riforma dell'ordinamento giudiziario.

C. 2900, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 luglio 2007.

Gaetano PECORELLA (FI), intervenendo sui lavori della Commissione, ritiene che prima di passare all'esame del disegno di legge sulla riforma dell'ordinamento giudiziario sia opportuno evidenziare un ulteriore episodio dal quale si può evincere chiaramente come il teso approvato dal Senato sia sostanzialmente immodificabile e che l'esame della Camera dei deputati sia solamente un passaggio formale. In particolare, ritiene che, secondo quanto riportato da agenzie di stampa, il Presidente della Repubblica, esprimendo apprezzamento per il contenuto del disegno di legge approvato dal Senato, abbia effettuato una grave interferenza nei lavori parlamentari svilendo sostanzialmente il ruolo e le funzioni della Camera dei deputati. Segnatamente, risulterebbe da agenzie di stampa che il Presidente della Repubblica abbia dichiarato che al Senato è stata raggiunta una situazione più equilibrata nei rapporti tra politica e magistratura, auspicando che lo stesso accada alla Camera. Osserva che questa dichiarazione sancisce definitivamente l'immodificabilità del testo in esame. A tutela dell'autonomia e dignità della Camera, chiede al Presidente Pisicchio di farsi interprete presso il presidente della Camera del forte disagio che l'intervento del Presidente della Repubblica ha determinato, ritenendo che tale intervento vada ben oltre i confini costituzionalmente posti al potere presidenziale di esternazione in relazione di progetti di legge all'esame del Parlamento.

Manlio CONTENTO (AN), intervenendo sui lavori della Commissione, ritiene di non essere in grado di esprimersi pienamente sull'episodio riportato dall'onorevole  Pecorella, non conoscendo l'esatto contenuto della dichiarazione effettivamente rilasciata dal Presidente della Repubblica circa il testo approvato dal Senato. Rileva che, qualora l'intervento del Capo dello Stato fosse stato nel senso riferito dall'onorevole Pecorella, l'interferenza nell'autonomia della Camera sarebbe stata molto grave. Si tratterebbe, infatti, di una presa di posizione su una delicata questione politica che cristallizza l'inemendabilità del testo, che richiederebbe un immediato intervento del Presidente della Camera. Meno grave sarebbe un intervento del Presidente della Repubblica volto ad evidenziare l'esigenza che il Parlamento prenda una posizione sul modello di ordinamento giudiziario da dare al Paese.

Pino PISICCHIO, presidente, replicando agli onorevole Contento, rileva che la dichiarazione del Presidente della Repubblica risulta da una agenzia ANSA delle ore 12.15, che riferisce l'intervento in terza persona e, quindi, non una dichiarazione specifica del Presidente. Secondo la predetta agenzia, il Presidente della Repubblica avrebbe dichiarato che sulla riforma dell'ordinamento giudiziario è stata trovata al Senato una soluzione più equilibrata sul rapporto tra politica e magistratura e si è augurato che trovi conferma alla Camera.

Per quanto attiene all'invito dell'onorevole Pecorella di sottoporre la questione al Presidente della Camera, dichiara di non poter prendere posizione su presunte dichiarazioni del Presidente della Repubblica riportate in terza persona da agenzie di stampa. Evidenzia comunque come l'unico riferimento che possa regolare i rapporti tra organi costituzionali sia dato dalla Costituzione stessa. Questa attribuisce piena autonomia a ciascuna Camera nei confronti tanto dell'altra Camera, quanto degli altri organi costituzionali. Dalla intera vicenda dell'esame parlamentare della riforma dell'ordinamento giudiziario emerge invece, per una serie di considerazioni che ricorda di aver avuto già modo di sottoporre alla Commissione in occasione dell'inizio dell'esame del provvedimento, una sorta di depotenziamento delle prerogative della Camera rispetto a quelle del Senato, che ritiene di sottoporre al Presidente della Camera.

Enrico BUEMI (RosanelPugno), intervenendo sui lavori della Commissione, ritiene che la questione evidenziata dall'onorevole Pecorella sia grave, qualora venisse confermata nel senso da questi riportata. Inoltre sottolinea che il testo trasmesso dal Senato è stato approvato con un esiguo scarto tra maggioranza ed opposizione da parte di una Assemblea formata illegittimamente, non essendovi ricompresi i quattro senatori della Rosa nel Pugno legittimamente eletti. Qualora il Senato fosse stato composto correttamente, i quattro senatori della Rosa nel Pugno con il loro voto non avrebbero consentito l'approvazione del testo che oggi ssi trova ad esaminare la Commissione Giustizia. Per tale ragione ritiene che oggi si esamina un provvedimento il cui contenuto politico è illegittimo e alterato.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge in esame (vedi allegato 1). Prima di passare alla espressione dei pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo, avverte che vi sono degli iscritti a parlare sul complesso degli emendamenti.

Erminia MAZZONI (UDC), rappresentando la posizione dell'UDC sul disegno di legge in esame, sottolinea anzitutto la situazione di imbarazzo istituzionale per la compressione delle prerogative della Camera, specie dopo l'odierna esternazione del Presidente della Repubblica.

Esprime, quindi, un giudizio fortemente critico nei confronti di un provvedimento sostanzialmente scritto sotto dettatura dell'Associazione nazionale magistrati, non modificabile, palesemente inidoneo a risolvere i concreti problemi della giustizia nonchè complessivamente poco ambizioso.

Si tratta di un grave e profondo arretramento rispetto alla cosiddetta riforma Castelli che era stata lungamente ponderata e costituiva il frutto di un effettivo confronto tra maggioranza e opposizione. Tale riforma si poneva, infatti, gli obiettivi dell'ammodernamento e della maggiore professionalità della magistratura, della ricostruzione del rapporto di responsabilità del magistrato in relazione alla propria attività, nonché dell'attuazione dei principi di cui all'articolo 111 della Costituzione. Tutto questo viene sostanzialmente posto nel nulla dalla riforma in esame.

Per quanto concerne l'accesso alla magistratura, al di là della configurazione del concorso quale concorso di secondo grado, che è scelta condivisibile e comune alla riforma Castelli, i requisiti di accesso sono delineati in modo estremamente generico, tanto da far pensare ad una sostanziale delega in bianco al Consiglio superiore della magistratura. Non è, inoltre, condivisibile l'eliminazione della prova psico-attitudinale, in considerazione della delicatezza delle funzioni che i magistrati sono chiamati a svolgere. Manifesta, inoltre, forte perplessità circa la possibilità che il farraginoso meccanismo delle verifiche di professionalità possa concretamente funzionare, anche in considerazione del rapporto tra elevato numero dei soggetti che dovranno essere sottoposti a verifica e la previsione di tempi troppo stringenti. Ritiene, altresì, sconcertante l'atteggiamento di chiusura nei confronti dell'avvocatura e, più in generale, la voluta emarginazione della categoria forense.

Chiede, quindi, al Governo e alla maggioranza di tornare sui propri passi e di riconsiderare molto seriamente l'ipotesi di una ulteriore proroga della sospensione dell'efficacia della riforma Castelli, poiché allo stato solo tale situazione sembra idonea a restituire al Parlamento le prerogative riconosciute dalla Costituzione, consentendo un reale dialogo fra maggioranza ed opposizione.

Carolina LUSSANA (LNP) sottolinea come oggi inizi l'esame degli emendamenti, nei brevissimi tempi a disposizione, con un atteggiamento di chiusura da parte della maggioranza e del Governo ed in un contesto di generale svilimento del ruolo della Camera dei deputati, ridotta ad una mera Camera di ratifica di decisioni adottate dal Senato, con il contributo dei senatori a vita e sotto dettatura dell'Associazione nazionale magistrati. Ciò oggi è reso ancora più grave dalle dichiarazioni del Presidente della Repubblica, che ha reso il testo definitivamente blindato. A tale proposito si domanda se il Presidente della Repubblica abbia parlato come tale o quale Presidente del Consiglio superiore della magistratura che, peraltro, risulta molto rafforzato dalla controriforma in esame.

Ritiene che la volontà di cancellare la riforma Castelli sia prevalsa sulla volontà di fare un serio lavoro di analisi e di miglioramento di tale riforma.

Il Presidente della Repubblica ha parlato di rapporti equilibrati tra politica e magistratura, ma anche i più recenti fatti di cronaca dimostrano che tale equilibrio non sussiste. Soprattutto dopo l'abolizione dell'immunità parlamentare, il Parlamento ha iniziato sempre più spesso a cedere il passo alle pressioni della magistratura, perdendo parte della propria autonomia. Tuttavia, con la riforma in esame, anche i magistrati perderanno gran parte della propria indipendenza, diventando più che mai soggetti alla volontà del Consiglio superiore della magistratura e dell'Associazione nazionale magistrati.

Gaetano PECORELLA (FI) chiede se il Governo sia in grado di fornire le informazioni richieste da lui e dall'onorevole Contento, insieme ai deputati appartenenti ai rispettivi gruppi in Commissione Giustizia, le quali, all'esito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, non sono state ritenute essenziali per l'istruttoria legislativa ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento. Ricorda che il rappresentate del Governo si era comunque impegnato a fornire tali dati in tempi celeri.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI produce i dati e le informazioni che è stato possibile acquisire in tempi celeri rispetto alla richiesta. (vedi allegato 2), con riserva di produrre in seguito ulteriore documentazione.

Gaetano PECORELLA (FI) ringrazia il rappresentante del Governo, ricordando, peraltro, che la finalità della richiesta era di stimare il numero delle valutazioni di professionalità ed i tempi entro i quali le stesse dovrebbero svolgersi, nonché di valutare la questione della temporaneità degli incarichi direttivi.

Pino PISICCHIO, presidente, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere di competenza sugli emendamenti presentati.

Marilena SAMPERI (Ulivo), relatore, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati. Ricorda che l'obiettivo della Commissione Giustizia era quello di trasmettere il testo all'Assemblea entro i tempi utili, per consentire l'approvazione entro il 31 luglio 2007.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI si associa all'invito al ritiro di tutti gli emendamenti. Ritiene che il testo trasmesso dal Senato debba essere approvato senza modifiche rappresentando un giusto contemperamento tra tutti gli interessi coinvolti dalla riforma dell'ordinamento giudiziario. Sottolinea che tale testo non possa essere considerato come una controriforma dell'ordinamento Castelli, quanto piuttosto come un adeguamento di questo ai principi costituzionali correttamente intesi. Comprendendo il disagio dell'opposizione di non vedere accolta alcuna propria proposta emendativa, sottolinea che la volontà del Governo di non modificare il testo approvato dal Senato non debba essere considerata come una mancanza di attenzione alle prerogative della Camera.

Pino PISICCHIO, presidente, dà conto delle sostituzioni effettuate.

Nino MORMINO (FI) sottolinea l'assenza di un effettivo lavoro di valutazione del testo, condotto nell'ambito di un costruttivo confronto parlamentare. Vi è stato, anzi, il diniego del confronto e della dialettica e l'espropriazione delle prerogative della Camera. Il prodotto di questa operazione è un'autentica controriforma dell'ordinamento giudiziario, non sottoponibile a verifica critica. Anche sotto questo profilo si assiste ad un profondo arretramento rispetto alla cosiddetta riforma Castelli. Quest'ultima era, infatti, il frutto di un approfondito esame dei reali problemi alla base della giustizia e mirava a responsabilizzare effettivamente i magistrati. Il sistema di valutazione della professionalità è del tutto inadeguato. Stigmatizza il venir meno della separazione netta di funzioni tra magistratura requirente e giudicante.

Viene sostanzialmente ripresentato un sistema non conforme alla Costituzione e contrario agli interessi dei cittadini.

Carolina LUSSANA (LNP) sottolinea la contraddittorietà delle dichiarazioni del relatore in sede di espressione dei pareri sulle proposte emendative. Si chiede a quale scopo la Commissione prosegua i lavori in tali condizioni, invece di adoperarsi per la proroga del termine di sospensione della riforma Castelli al fine di avere a disposizione di un congruo tempo per esaminare il testo trasmesso dal Senato.

Gli emendamenti presentati dal proprio gruppo sono volti a ripristinare i principi di quest'ultima, che cercava di dare risposte concrete ai problemi della Giustizia. Sottolinea come i cittadini siano scontenti di come la giustizia sia amministrata e come sia necessaria anche un'autocritica della magistratura, troppo impegnata a difendere privilegi di casta, perfino ricorrendo alla minaccia di sciopero quale strumento di pressione sul Parlamento. È mancato alla maggioranza il coraggio di dialogare con l'opposizione, preferendo la via della dittatura dell'Associazione nazionale magistrati.

Quanto all'articolo 1, pur mantenendosi il concorso di secondo grado, vi sono troppi punti oscuri. È un passo indietro l'avere eliminato l'obbligo dell'indicazione dell'area funzionale, ed anche la prova psico-attitudinale.

Sulla separazione delle funzioni l'arretramento è grave e profondo, rispetto ai principi costituzionali e, in particolare, rispetto all'articolo 111 della Costituzione. Ed è stato dettato dall'Associazione nazionale magistrati.

Sulla valutazione della professionalità esprime un giudizio particolarmente negativo, anche perché tutte le decisioni sono rimesse nelle mani del Consiglio superiore della magistratura. Ciò a detrimento dell'indipendenza del magistrato. Assolutamente non condivisibili sono, inoltre, l'estromissione dell'avvocatura dai Consigli giudiziari ed il ridimensionamento della Scuola superiore della magistratura.

Gaetano PECORELLA (FI) ritiene che l'invito al ritiro del relatore non equivalga ad un parere contrario, chiedendo quindi di precisare caso per caso quale sia il parere espresso nelle ipotesi in cui gli emendamenti non vengano ritirati.

Pino PISICCHIO, presidente, specifica che l'invito al ritiro sottende che, in caso di mancato ritiro, il parere sarebbe contrario. Ciò non toglie che il relatore potrà sempre intervenire per motivare il suo parere.

Gaetano PECORELLA (FI) illustra il suo emendamento 1.1, finalizzato a garantire una adeguata preparazione da parte dei magistrati, soffermandosi in particolare sulla rilevanza della prova psico-attitudinale che, prevista per altre professioni, appare essenziale per l'attività dei magistrati. È indispensabile che il magistrato, oltre che preparato, sia sensato ed equilibrato.

Per quanto il senso della giurisdizione debba essere unico, diverso è il compito tra chi giudica e chi forme le prove. Ritiene necessario mantenere la scelta dell'area funzionale da parte dell'aspirante magistrato.

Erminia MAZZONI (UDC) sugli identici emendamenti 1.1 e 1.2 esprime la totale condivisione del proprio gruppo. Chiede che il relatore motivi il proprio parere su tali emendamenti.

Pierluigi MANTINI (Ulivo) sottolinea come la valutazione sintetica del relatore sia tutt'altro che priva di un solido approfondimento. Certamente, come affermato dall'onorevole Pecorella, è importante l'equilibrio del magistrato, ma si è optato per una soluzione che non sia una tantum, ma vanno controllate unitamente alla complessiva attività e condotta. Questo è il senso della verifica quadriennale che intende essere più garantista.

È anche comprensibile che si voglia una maggiore specializzazione per la magistratura requirente, e a tal fine provvederà la Scuola superiore della magistratura, ma si è preferito mantenere una base di cultura giurisdizionale comune alla funzione giudicante e requirente.

Carolina LUSSANA (LNP) sottolinea come puntualmente un esponente della maggioranza abbia ritenuto di dover motivare la contrarietà agli emendamenti dell'opposizione, anche se tali motivazioni non sono condivisibili. Ciò non toglie, comunque, che su questo provvedimento non vi è un vero dibattito parlamentare. Ribadisce e sottolinea come la valutazione psico-attitudinale dell'aspirante magistrato sia un'importante garanzia e uno strumento per individuare con più precisione l'attitudine del candidato verso la funzione giudicante o requirente.

Manlio CONTENTO (AN) dichiara di essere favorevole agli emendamenti 1.1 e 1.2, che sottolineano la delicatezza della funzione dei magistrati, in grado di incidere in modo intenso sui diritti dei cittadini. Si sofferma, in particolare, sull'opportunità di prevedere le prove psico-attitudinali e di disciplinare i concorsi in modo che emerga la propensione del candidato alla funzione giudicante o requirente.

Enrico BUEMI (RosanelPugno) sottolinea come l'esame psico-attitudinale sia richiesto per legge per lo svolgimento di attività e funzioni molto meno delicate di quella dei magistrati. Dichiara di astenersi sugli identici emendamenti 1.1 e 1.2.

Nino MORMINO (FI) sottolinea come la prova psico-attitudinale sia di primaria importanza per valutare la propensione del candidato verso la funzione giudicante o requirente, ciò unitamente alla opzione espressamente compiuta in tal senso del candidato stesso.

Marilena SAMPERI (Ulivo) sottolinea di aver espresso sinteticamente, ma esaustivamente il proprio parere, precisando che, in caso di mancato ritiro, il parere sarebbe ovviamente contrario.

Sottolinea l'importanza dell'unicità della cultura e formazione giurisdizionale, pur nella separazione delle funzioni. Sarebbe contraddittorio concepire un'opzione, prematura e inconsapevole, del candidato in merito alla funzione giudicante o requirente. Tale scelta dovrà formarsi e divenire consapevole nel corso del tirocinio.

Quanto all'esame psico-attitudinale, ricorda come una resistenza in tal senso sia stata manifestata anche da membri dell'opposizione. Tuttavia, ritiene che il sistema delle valutazioni professionali sia idonea a responsabilizzare adeguatamente il magistrato e a consentirne una valutazione globale. Contesta, inoltre, che la riforma in esame abbia estromesso l'avvocatura dalla valutazione di professionalità, nel contesto di un procedimento amministrativo e dei principi della legge n. 241 del 1990.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI sottolinea che il Governo non è pregiudizialmente contrario alla prova psico-attitudinale, ma si è optato per la scuola psicologica maggioritaria, che ritiene tale prova non attendibile. Non risulta poi che per altri concorsi pubblici relativi all'esercizio di funzioni delicate, come quelle proprie del funzionario di prefettura o di questura ovvero del notaio,sia prevista la prova psicoattitudinale.

Quanto all'opzione iniziale, rileva come essa sia del tutto prematura se compiuta dal candidato, non essendo questi in grado di effettuare una scelta consapevole, come quella di chi già esercita le funzioni giudiziarie.

Esistono d'altra parte già oggi circolari del Consiglio superiore della magistratura che identificano strumenti per identificare uditori con particolari problemi di equilibrio psichico.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pecorella 1.1 e Lussana 1.2

Gaetano PECORELLA (FI) chiede che si rifletta sugli emendamenti Pecorella 1.3 e Consolo 1.18, che mirano ad evitare che si bandiscano concorsi per un numero molto limitato di posti e a stabilire criteri più precisi.

Manlio CONTENTO (AN) concorda con l'onorevole Pecorella sugli emendamenti Pecorella 1.3 e Consolo 1.18 e sottolinea come sia inutile assumere nuovi magistrati che non siano supportati da personale amministrativo in numero adeguato.

La Commissione respinge, con distinte votazione, gli identici emendamenti Pecorella 1.3 e Consolo 1.18, gli identici emendamenti Consolo 1.4 e Pecorella 1.5, gli identici emendamenti Pecorella 1.6 e Consolo 1.7, gli identici emendamenti Pecorella 1.8 e Consolo 1.9, gli identici emendamenti Pecorella 1.10 e Consolo 1.11, e gli identici emendamenti Pecorella 1.12 e Consolo 1.13.

Gaetano PECORELLA (FI) illustra il proprio emendamento 1.16, sottolineando l'importanza delle procedure civile e penale. Evidenziando che il sottosegretario Scotti ha d'altra parte ritenuto un errore sopprimere la prova pratica sulle procedure, dichiara di essere disposto di riformulare il suo emendamento introducendovi anche la prova pratica. Qualora ciò non fosse possibile, sarà comunque opportuno  dare un maggior risalto alle materie procedurali anche nella prova scritta.

Nino MORMINO (FI) concorda con l'onorevole Pecorella, evidenziando la rilevanza e sostanziale differenza tra prova scritta e orale. La prima, a suo parere, è fondamentale per i candidati a tale concorso.

La Commissione respinge l'emendamento Pecorella 1.16.

Gaetano PECORELLA (FI) illustra il proprio emendamento 1.17 che vuole introdurre una specifica cautela affinché i concorsi si svolgano trasparentemente.

La Commissione respinge l'emendamento Pecorella 1.17.

Gaetano PECORELLA (FI) anche se l'esame degli emendamenti si sta dimostrando un mero passaggio formale, chiede che almeno il rappresentante del Governo ed il relatore riflettano su quegli emendamenti che non incidono sulla struttura del testo, ma che comunque correggono alcune scelte sbagliate effettuate dal Senato. Insiste, quindi, per l'approvazione del proprio emendamento 1.19, volto a prevedere tra le materie del concorso discipline che vengono quotidianamente applicate dai magistrati, come, in particolare, il diritto industriale.

Manlio CONTENTO (AN) ritiene che l'applicazione del diritto industriale necessiti di un giudice altamente specializzato e che tale materia sia di fondamentale importanza nel contesto del concorso in magistratura.

Carolina LUSSANA (LNP) dichiara di apporre la propria firma all'emendamento Pecorella 1.19, ricordando l'importanza, anche nel contesto internazionale, degli strumenti di tutela dei prodotti delle nostre imprese.

Nino MORMINO (FI) sottolinea anch'egli l'importanza di inserire il diritto industriale e d'autore fra le materia di esame nel concorso in questione, quale momento di fondamentale importanza per la modernizzazione della magistratura.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI rileva che la l'esigenza di trasparenza di cui all'emendamento Pecorella 1.17, già respinto, sia sostanzialmente già assicurata dal testo. Quando all'emendamento Pecorella 1.19, ricorda che il diritto commerciale comprende anche le materia del diritto industriale e d'autore, oltre al diritto societario. Inoltre ricorda che per accedere alle sezioni specializzate di diritto industriale è necessaria un ulteriore percorso formativo del magistrato.

Carolina LUSSANA (LNP) ritiene che per le materie in questione sia necessaria una specifica preparazione sin dall'accesso in magistratura.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pecorella 1.19 e Consolo 1.20.

Mario PEPE (FI) richiama l'attenzione sull'emendamento Pecorella 1.21, che, prevedendo come prova di esame la tecnica delle investigazioni, appare di primaria importanza, dato in molte situazioni i pubblici ministeri hanno dimostrato di non sapere svolgere adeguatamente le indagini preliminari.

Gaetano PECORELLA (FI) insiste per l'approvazione del proprio emendamento 1.21, sottolineando l'importanza di apprendere la tecnica delle investigazioni, sia per il magistrato giudicante che per quello inquirente.

La Commissione respinge l'emendamento Pecorella 1.21 e l'emendamento Barani 1.22.

Gaetano PECORELLA (FI) illustra il proprio emendamento 1.23, che affronta con maggior dettaglio la questione dell'esame psico-attitudinale. Sottolinea,  quindi, come la valutazione negativa di tale esame fatta dal Consiglio superiore della magistratura nel parere espresso sul disegno di legge del Governo non sia corretta, non essendo ispirata da considerazioni di natura tecnica.

In relazione a quanto dichiarato precedentemente dal rappresentate del Governo, sottolinea che appare comunque preferibile una selezione preventiva di chi non abbia i necessari requisiti psico-attitudinali, piuttosto che effettuata nel periodo del tirocinio da parte di altri magistrati.

Mario PEPE (FI) osserva che l'esame psico-attitudinale è previsto in molti concorsi pubblici e consentirebbe di evitare spiacevoli vicende, che pure in passato si sono verificate.

Luigi VITALI (FI) ricorda il grande dibattito svoltosi nella precedente legislatura sull'introduzione della prova psico-attitudinale. Si sarebbe aspettato una cancellazione della prova in esame solo se fosse stato proposto di estenderla a tutti i magistrati in servizio. Ma, così non è, e oggi tale prova è ampliamente utilizzata anche per il reclutamento nel settore privato.

Erminia MAZZONI (UDC) condivide la ratio dell'emendamento Pecorella 1.23, ma vorrebbe che il Governo fornisse spiegazioni più dettagliate in merito al fatto che la prova psico-attitudinale sia utilizzata in molti concorsi pubblici e non debba esserlo per quello in magistratura. Ritiene, infatti, che tale prova dovrebbe essere utilizzata, in primo luogo, nel concorso in questione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pecorella 1.23 e Consolo 1.24, gli identici emendamenti Pecorella 1.25 e Consolo 1.26, l'emendamento Consolo 1.27, gli identici emendamenti Pecorella 1.28 e Lussana 1.29, e l'emendamento Consolo 1.30.

Luigi VITALI (FI) illustra il proprio emendamento 1.69 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Vitali 1.69.

Gaetano PECORELLA (FI) illustra il proprio emendamento 1.31, volto a correggere un errore clamoroso commesso nella formulazione del comma 3, consentendo, in caso di seconda laurea, che possano accedere in magistratura soggetti che abbiano conseguito una laurea triennale anziché quadriennale in giurisprudenza. La circostanza che si tratti di una seconda laurea poco importa. È invece ovvio che per accedere in magistratura sia necessaria una laurea in giurisprudenza con un percorso quadriennale.

Manlio CONTENTO (AN) rileva che il comma 3 è erroneamente formulato o è formulato a vantaggio di qualche soggetto specifico. Chiede conto al rappresentante del Governo delle reali finalità della norma che l'emendamento in questione vuole sopprimere.

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda che l'emendamento è stato presentato al Senato dal senatore Caruso di AN, per cui le finalità non sono da richiedere al Governo.

Mario PEPE (FI) ritiene che la norma debba essere in ogni caso corretta.

Luigi VITALI (FI) sottolinea la necessità di una laurea in giurisprudenza e l'inutilità di una seconda laurea che non sia in giurisprudenza.

Nino MORMINO (FI) ritiene che non debba essere possibile che un magistrato abbia una laurea triennale in giurisprudenza. Inoltre, si creerebbe una disparità di trattamento rispetto agli avvocati.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI ricorda le motivazioni del senatore Caruso, il quale ha sottolineato che la seconda laurea breve si collega a una specifica qualifica e curriculum professionale dei soggetti che possono usufruirne ai fini dell'accesso in magistratura.

La Commissione respinge gli emendamenti Pecorella 1.31 e 1.32, Vitali 1.70, Pecorella 1.33 e Lussana 1.34.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pecorella 1.35 e Consolo 1.36, gli identici emendamenti Pecorella 1.37 e Consolo 1.38, gli emendamenti Pecorella 1.39 e 1.40, gli identici emendamenti Pecorella 1.41 e Consolo 1.42, e gli identici emendamenti Pecorella 1.43 e Consolo 1.44.

Gaetano PECORELLA (FI) illustra il proprio emendamento 1.46, che affronta la questione della composizione numerica disomogenea delle sottocommissioni d'esame, con conseguente disparità di trattamento dei candidati e lesione di principi costituzionali, non ritenendo soddisfacenti i chiarimenti che il relatore ha fornito nella seduta del 20 luglio scorso.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Lussana 1.45 e Pecorella 1.46.

Gaetano PECORELLA (FI) illustra il proprio emendamento 1.47 e ne raccomanda l'approvazione, sottolineando che potrebbe crearsi un conflitto di attribuzioni tra Consiglio Superiore della Magistratura e Ministro nella nomina della Commissione di concorso.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI ritiene che non si possa verificare la possibilità di contrasto illustrata dall'onorevole Pecorella, considerato che si tratta di un atto di sostanziale competenza del Consiglio Superiore della Magistratura.

La Commissione respinge l'emendamento Pecorella 1.47, gli identici emendamenti Consolo 1.48 e Pecorella 1.49, gli identici emendamenti Pecorella 1.50 e Consolo 1.51, l'emendamento Pecorella 1.52, gli identici emendamenti Pecorella 1.53 e Consolo 1.54, l'emendamento Pecorella 1.55, gli identici emendamenti Pecorella 1.56 e Consolo 1.57, l'emendamento Pecorella 1.58, gli identici emendamenti Pecorella 1.59 e Consolo 1.60 nonché l'emendamento Lussana 1.61.

Gaetano PECORELLA (FI) illustra il proprio emendamento 1.62 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Pecorella 1.62.

Gaetano PECORELLA (FI) illustra il proprio emendamento 1.63 e ne raccomanda l'approvazione, ritenendo eccessivo sia il numero degli elaborati da correggere, sia il numero di esami orali da svolgere. D'altra parte non esiste un modo per commisurare e, quindi, contingentare il tempo di correzione di un compito.

Manlio CONTENTO (AN) ritiene un errore avere inserito tale previsione in un contesto normativo.

La Commissione respinge gli emendamenti Pecorella 1.63, Lussana 1.64 e 1.65, Pecorella 1.66, Consolo 1.67 e Lussana 1.68.

Gaetano PECORELLA (FI) illustra il proprio emendamento 2.2, volto a sopprimere l'articolo 2 del disegno di legge e, quindi, la disposizione che elimina la separazioni di funzioni sancita dalla riforma Castelli in attuazione del referendum che affermò indirettamente tale principio. Inoltre l'articolo 2 contrasta con l'articolo 111 della Costituzione, che può essere interpretato come l'affermazione del principio di separazione delle carriere, a garanzia dei cittadini. Ritiene poi che il meccanismo delle incompatibilità territoriali previsto dal testo del Senato sia in realtà una forma surrettizia di separazione delle funzioni. Considera che ciò sia un grave errore della maggioranza nella appare evidente che prevalga un'anima inquisitoria.

Manlio CONTENTO (AN) ritiene la disciplina dell'articolo 2 non rispondente all'articolo 111 della Costituzione, poiché  prevede una inaccettabile fungibilità fra magistrato giudicante e requirente.

Luigi VITALI (FI) evidenzia che è soprattutto con riferimento all'articolo 2 che quella in esame può definirsi una controriforma alla riforma Castelli, scritta sotto dettatura dell'Associazione nazionale magistrati.

Nino MORMINO (FI) ritiene che, da un lato, non si sono distinte le funzioni tra loro e che, dall'altro, le single funzioni siano state eccessivamente parcellizzate.

Mario PEPE (FI) ritiene che il degrado cui è arrivato il nostro ordinamento giudiziario sia evidenziato e confermato dalle indebite interferenze dell'Associazione nazionale magistrati ogni qualvolta si tenti di operare una riforma razionale.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Consolo 2.1 e Pecorella 2.2, l'emendamento Pecorella 2.4 e l'emendamento Lussana 2.6.

Gaetano PECORELLA (FI) illustra il proprio emendamento 2.3 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge gli emendamenti Pecorella 2.3, 2.5 e 2.7.

Gaetano PECORELLA (FI) illustra il proprio emendamento 2.8, che mira a superare il problema dell'assenza di valutazioni dopo che il magistrato ha compiuto 28 anni di anzianità di servizio, riprendendo degli spunti critici dell'onorevole Tenaglia.

La Commissione respinge gli emendamenti Pecorella 2.8 e Lussana 2.9.

Luigi VITALI (FI) illustra il proprio emendamento 2.221, che mira ad introdurre una norma di buon senso, escludendo che i magistrati tirocinanti assumano funzioni particolarmente delicate come quelle monocratiche giudicanti.

La Commissione respinge gli emendamenti Vitali 2.221, 2.114, 2.115 e 2.116.

Gaetano PECORELLA (FI) illustra il proprio emendamento 2.10 in tema di valutazione di professionalità, che esclude la valutazione dell'attività di interpretazione di norme e di valutazione del fatto e delle prove, salvo che risulti un errore grave e palesemente inescusabile.

Luigi VITALI (FI) ritiene che alla norma in esame debba essere apportato anche il correttivo di cui al proprio emendamento 2.117.

Nino MORMINO (FI) ribadisce la necessità di superare l'irresponsabilità dei magistrati anche dalle ipotesi di colpa grave, privilegio questo che li differenzia da tutte le altre categorie professionali. Tale sostanziale irresponsabilità, che è non solo penale, ma anche disciplinare, si pone alla base di molti comportamenti arbitrari di taluni magistrati.

Manlio CONTENTO (AN) sottolinea come si sia di fronte ad un'altra occasione perdente per responsabilizzare i magistrati. Con il sistema dei Consigli giudiziari, i magistrati giudicano se stessi e, quindi, non vi è vulnus all'indipendenza dei magistrati medesimi. Tuttavia, è stata sottovalutata la rilevanza dei dati statistici relativi ai singoli magistrati, per identificare situazioni patologiche.

La Commissione respinge l'emendamento Pecorella 2.10.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.20.


 


 


ALLEGATO 1

Riforma dell'ordinamento giudiziario. C. 2900, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI

 

 


ART. 1.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 1 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (Concorso per uditore giudiziario). - 1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame, bandito con cadenza annuale entro il 15 settembre.

2. L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.

3. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto civile;

b) diritto penale;

c) diritto amministrativo.

4. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

b) procedura civile;

c) diritto penale;

d) procedura penale;

e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

f) diritto commerciale e industriale;

g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

h) diritto comunitario;

i) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;

l) di lingua straniera, scelta dal candidato fra quelle ufficiali dell'Unione europea.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi nelle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), e i), e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusiva prova orale sulla materia di cui alla lettera l), non inferiore a centocinque punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

6. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di inammissibilità, se intende accedere a posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente. Deve indicare, inoltre, la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o entrambe le sotto commissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Il voto sulla conoscenza della lingua straniera, espresso in decimi, si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma 5.

7. Nell'ambito delle prove orali di cui al comma 4, i candidati sostengono un colloquio di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione. La valutazione dell'esito del colloquio, condotto dal professore universitario incaricato di cui all'articolo 5, comma 1, è operata collegialmente dalla commissione».

  1. 1.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 1 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (Concorso per uditore giudiziario). - 1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame, bandito con cadenza annuale entro il 15 settembre.

2. L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.

3. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto civile;

b) diritto penale;

c) diritto amministrativo.

4. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

b) procedura civile;

c) diritto penale;

d) procedura penale;

e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

f) diritto commerciale e industriale;

g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

h) diritto comunitario;

i) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;

l) di lingua straniera, scelta dal candidato fra quelle ufficiali dell'Unione europea.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi nelle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i), e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale sulla materia di cui alla lettera l), non inferiore a cento cinque punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

6. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di inammissibilità, se intende accedere a posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente. Deve indicare, inoltre, la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto dei Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o entrambe le sotto commissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Il voto sulla conoscenza della lingua straniera, espresso in decimi, si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma 5.

7. Nell'ambito delle prove orali di cui al comma 4, i candidati sostengono un colloquio di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione. La valutazione dell'esito dei colloquio, condotto dal professore universitario  incaricato di cui all'articolo 5, comma 1, è operata collegialmente dalla commissione».

  1. 2.Lussana.

Al comma 2, capoverso, sostituire il comma 1 con il seguente: La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito entro novanta giorni dal momento in cui la somma dei posti vacanti e di quelli che tali risulteranno nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento, risulterà pari a quattrocento.

Conseguentemente, al comma 4, alla lettera a), al capoverso ivi richiamato, sopprimere le parole: «con cadenza di norma annuale.

   1. 3.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, sostituire il comma 1 con il seguente: La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito entro novanta giorni dal momento in cui la somma dei posti vacanti e di quelli che tali risulteranno nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento, risulterà pari a quattrocento.

Conseguentemente, al comma 4, alla lettera a), al capoverso ivi richiamato, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.

   1. 18.Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.

Al comma 2, capoverso, sostituire il comma 1 con il seguente: La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito entro novanta giorni dal momento in cui la somma dei posti vacanti e di quelli che tali risulteranno nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento, risulterà pari a trecento.

Conseguentemente, al comma 4, alla lettera a), al capoverso 1 ivi richiamato, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.

  1. 4.Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.

Al comma 2, capoverso, sostituire il comma 1 con il seguente: La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito entro novanta giorni dal momento in cui la somma dei posti vacanti e di quelli che tali risulteranno nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento, risulterà pari a trecento.

Conseguentemente, al comma 4, alla lettera a), al capoverso, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.

  1. 5.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami. I concorsi sono banditi ogni due anni, per un numero di posti pari a quelli vacanti e che tali si renderanno nei quattro anni successivi. I risultati delle prove di ciascun concorso sono comunicati entro i novanta giorni antecedenti la pubblicazione del bando del concorso successivo.

Conseguentemente, al comma 4, alla lettera a), capoverso, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.

   1. 6.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami. I concorsi sono banditi ogni due anni, per un numero di posti pari a quelli vacanti e che tali si renderanno nei quattro anni successivi. I risultati delle prove di ciascun concorso sono comunicati entro i novanta giorni antecedenti la pubblicazione del bando del concorso successivo.

Conseguentemente, al comma 4, alla lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.

   1. 17.Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Al comma 2, capoverso, al comma 1, sostituire le parole: con cadenza di norma annuale in relazione ai con le seguenti: entro novanta giorni dal momento in cui risultino in numero di cinquecento i.

Conseguentemente, al comma 4, alla lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.

  1. 18.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 1, sostituire le parole: con cadenza di norma annuale in relazione ai con le seguenti: entro novanta giorni dal momento in cui risultino in numero di cinquecento i.

Conseguentemente, al comma 4, alla lettera a), capoverso, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.

   1. 9.Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.

Al comma 2, capoverso, al comma 1, sostituire le parole: con cadenza di norma annuale in relazione ai con le seguenti: entro novanta giorni dal momento in cui risultino in numero di trecento i.

Conseguentemente, al comma 4, alla lettera a), capoverso, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.

   1. 10.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, al comma 1, sostituire le parole: con cadenza di norma annuale in relazione ai con le seguenti: entro novanta giorni dal momento in cui risultino in numero di trecento i.

Conseguentemente, al comma 4, alla lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.

   1. 11.Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.

Al comma 2, capoverso, al comma 1, sopprimere le parole: di norma.

Conseguentemente, al comma 4, alla lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.

  1. 12.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 1, sopprimere le parole: di norma.

Conseguentemente, al comma 4, alla lettera a), al capoverso, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.

  1. 13.Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Al comma 2, capoverso, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La prova scritta consente nello svolgimento di cinque elaborati tecnici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sulla procedura civile, sul diritto penale, sulla procedura penale e sul diritto amministrativo.

1. 16.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: il cui ordine di svolgimento è determinato, giorno per giorno, mediante estrazione a sorte operata dalla commissione la mattina della prova.

1. 17.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 4, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) diritto della proprietà industriale e diritto d'autore, con l'approfondimento dei temi della concorrenza, della contraffazione e della tutela dei consumatori.

  1. 19.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 4, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) diritto della proprietà industriale e diritto d'autore, con l'approfondimento dei temi della concorrenza, della contraffazione e della tutela dei consumatori.

  1. 20.Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.

Al comma 2, capoverso, comma 4, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

l-bis) tecnica delle investigazioni.

1. 21.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 5, sostituire le parole: dodici ventesimi con le parole: quattordici ventesimi, le parole: sei decimi con le parole: sette decimi, le parole: centootto punti con le parole: centoquindici.

1. 22.Barani.

Al comma 2, capoverso, sostituire il comma 7 con i seguenti:

7. Prima dell'espletamento della prova orale i candidati sostengono un colloquio mirante ad accertare la loro idoneità psico-attitudinale allo svolgimento delle funzioni di magistrato, in particolare sotto il profilo del possesso del necessario equilibrio e anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946 n. 511.

I colloqui sono svolti con docenti universitari di psicologia nominati con le modalità di cui al comma 6 e, qualora si concludano con esito non positivo, gli stessi sono ripetuti con la intera Commissione che si pronuncia collegialmente.

7-bis. Nulla è innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4 deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.

  1. 23.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, sostituire il comma 7 con i seguenti:

7. Prima dell'espletamento della prova orale i candidati sostengono un colloquio mirante ad accertare la loro idoneità psico-attitudinale allo svolgimento delle funzioni di magistrato, in particolare sotto il profilo del possesso del necessario equilibrio e anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946 n. 511.

I colloqui sono svolti con docenti universitari di psicologia nominati con le modalità di cui al comma 6 e, qualora si concludano con esito non positivo, gli stessi sono ripetuti con la intera Commissione che si pronuncia collegialmente.

7-bis. Nulla è innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4 deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.

  1. 24.Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Al comma 2, capoverso, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Sono direttamente ammessi alla prova orale, senza che debbano previamente sostenere quella scritta, i candidati che, pur essendo stati dichiarati idonei in uno dei due concorsi precedenti, non abbiano conseguito un punteggio sufficiente per essere nominati magistrati per effetto di quanto previsto dall'articolo 8, salvo che ciò non abbia potuto avvenire per la mancanza, loro ascrivibile, di taluno degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.

   1. 25.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Sono direttamente ammessi alla prova orale, senza che debbano previamente sostenere quella scritta, i candidati che, pur essendo stati dichiarati idonei in uno dei due concorsi precedenti, non abbiano conseguito un punteggio sufficiente per essere nominati magistrati per effetto di quanto previsto dall'articolo 8, salvo che ciò non abbia potuto avvenire per la mancanza, loro ascrivibile, di taluno degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.

   1. 26.Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.

Sopprimere il comma 3.

1. 27.Consolo, Contento, Siliquini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (Requisiti per l'ammissione al concorso). - 1. Al concorso sono ammessi coloro che:

a) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni. Il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per magistrato ordinario;

b) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;  

c) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

d) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni e non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

e) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;

f) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Sono ammessi al concorso i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultano di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta e, soddisfino alle seguenti condizioni:

a) essere cittadino italiano;

b) avere l'esercizio dei diritti civili;

c) possedere gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

3. Si applicano le disposizioni vigenti per l'elevamento del limite massimo di età nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse.

4. Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte, non risultano di condotta incensurabile. Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.

5. Ai concorsi per l'accesso in magistratura indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono ammessi, oltre a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui al presente articolo, anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998-1999. L'accesso al concorso avviene con le modalità di cui al presente articolo».

  1. 28.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (Requisiti per l'ammissione al concorso). - 1. Al concorso sono ammessi coloro che:

a) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni. Il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;  

b) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

c) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

d) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di dorata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento dei relativo concorso, funzioni diretti ve nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni e non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

e) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;

f) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Sono ammessi al concorso i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultano di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta e, soddisfino alle seguenti condizioni:

a) essere cittadino italiano;

b) avere l'esercizio dei diritti civili;

c) possedere gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

3. Si applicano le disposizioni vigenti per l'elevamento del limite massimo di età nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse.

4. Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte, non risultano di condotta incensurabile. Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.

5. Ai concorsi per l'accesso in magistratura indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia dei primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono ammessi, oltre a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui al presente articolo, anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendo si iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998-1999. L'accesso al concorso avviene con le modalità di cui al presente articolo».

  1. 29.Lussana.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Al concorso, per esami, sono ammessi:

a) i magistrati amministrativi e contabili;

b) i dirigenti di ruolo dello Stato, appartenenti alla prima e seconda fascia, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

c) i funzionari di ruolo che appartengono ad una delle posizioni dell'Area C  prevista dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella qualifica funzionale, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

d) i dipendenti di ruolo, con qualifica dirigenziale, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

e) i funzionari di ruolo appartenenti all'ex carriera direttiva della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella qualifica funzionale, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

f) gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

g) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

h) gli avvocati iscritti all'albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

i) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

j) coloro i quali hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che hanno conseguito il diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

k) coloro i quali hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

l) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

1. 30.Consolo, Contento, Siliquini.

Al comma 3, lettera b), capoverso, sopprimere le parole da: , tenuto conto fino a: fra quelle previste,.

1. 69.Vitali.

Al comma 3, lettera b), capoverso, alle lettere c), e), h), i), l), sopprimere le parole: salvo che non si tratti di seconda laurea.

1. 31.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, lettera b), capoverso, lettera d) dopo le parole: docente di materie giuridiche aggiungere le seguenti: con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni,.

1. 32.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, lettera b), capoverso 1, alla lettera f), sopprimere le parole: , salvo che non si tratti di seconda laurea,.

1. 70.Vitali.

Al comma 3, lettera b), al capoverso, sopprimere la lettera i).

1. 33.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, sopprimere la lettera l).

1. 34.Lussana.

Al comma 4, alla lettera a), al capoverso 1, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.

  1. 35.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.

  1. 36.Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Al comma 4, alla lettera a), capoverso, sopprimere le parole: di norma.

   1. 37.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: di norma.

   1. 38.Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.

Al comma 4, lettera a), capoverso, sostituire le parole: o più sedi stabilite con le seguenti: sede stabilita.

1. 39.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

1. 40.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata dell'attività del comitato.

  1. 41.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei tempi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto dei ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1995-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata dell'attività del comitato.

  1. 42.Lussana.

Al comma 4, lettera b), capoverso, sopprimere le parole: come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999.

   1. 43.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, lettera b), capoverso, sopprimere le parole: come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999.

   1. 44.Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 160 dei 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (Commissione di concorso). - 1. La commissione di concorso è nominata nei quindici giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera dei Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto; il professore universitario incaricato del colloquio psico-attitudinale di cui all'articolo 1, comma 7, è scelto tra i docenti dl una delle classi di laurea in scienze e tecniche psicologiche, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000 - supplemento ordinario n. 170 - e successive modificazioni. La funzione di presidente è attribuita ad un magistrato che esercita da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che esercita funzioni di legittimità; il numero dei componenti è determinato tenendo conto del presumibile numero del candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate nell'articolo 7; il numero dei componenti professori universitari è tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati. Non può essere nominato componente chi ha fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi precedentemente banditi.

2. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e tre docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vicepresidente, si insediano immediatamente. I restanti componenti si insediano dopo l'espletamento della prova scritta e prima che si dia inizio all'esame degli elaborati.

3. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la commissione definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dei candidati.

4. Il presidente della commissione e gli altri componenti appartenenti alla magistratura possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di cinque anni, che, all'atto della nomina, non hanno superato i settantacinque anni di età e che, all'atto della cessazione dal servizio, esercitavano le funzioni richieste per la nomina.

5. Il presidente della commissione può essere sostituito dal vice presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal più anziano dei magistrati presenti.

6. Insediatisi tutti i componenti, la commissione, nonché ciascuna delle sottocommissioni, ove costituite, svolgono la loro attività in ogni seduta con la presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente, dei quali almeno uno professore universitario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Nella formazione del calendario dei lavori il presidente della commissione assicura, per quanto possibile, la periodica variazione della composizione delle sottocommissioni e dei collegi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni.

7. Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente quei magistrati che hanno prestato il loro consenso all'esonero totale dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

8. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.

9. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della commissione magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

10. Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da personale amministrativo di area C, così come definita nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999 e sono coordinate da un magistrato addetto al Ministero della giustizia».

  1. 45.Lussana.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 160 dei 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (Commissione di concorso). - 1. La commissione di concorso è nominata nei quindici giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto; il professore universitario incaricato del colloquio psico-attitudinale di cui all'articolo 1, comma 7, è scelto tra i docenti di una delle classi di laurea in scienze e tecniche psicologiche, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000 - supplemento ordinario n. 170 - e successive modificazioni. La funzione di presidente è  attribuita ad un magistrato che esercita da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che esercita funzioni di legittimità; il numero dei componenti è determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate nell'articolo 7; il numero dei componenti professori universitari è tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati. Non può essere, nominato componente chi ha fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi precedentemente banditi.

2. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e tre docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vicepresidente, si insediano immediatamente. I restanti componenti si insediano dopo l'espletamento della prova scritta e prima che si dia inizio all'esame degli elaborati.

3. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la commissione definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dei candidati.

4. Il presidente della commissione e gli altri componenti appartenenti alla magistratura possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di cinque anni, che, all'atto della nomina, non hanno superato i settantacinque anni di età e che, all'atto della cessazione dal servizio, esercitavano le funzioni richieste per la nomina.

5. Il presidente della commissione può essere sostituito dal vice presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal più anziano dei magistrati presenti.

6. Insediatisi tutti i componenti, la commissione, nonché ciascuna delle sotto commissioni, ove costituite, svolgono la loro attività in ogni seduta con la presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente, dei quali almeno uno professore universitario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Nella formazione del calendario dei lavori il presidente della commissione assicura, per quanto possibile, la periodica variazione della composizione delle sotto commissioni e dei collegi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni.

7. Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente quei magistrati che hanno prestato il loro consenso all'esonero totale dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

8. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.

9. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della commissione magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

10. Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da personale amministrativo di area C, così come definita nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999 e sono coordinate da un magistrato addetto al Ministero della giustizia».

  1. 46.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 6 lettera a), capoverso 4, sostituire le parole: a seguito di conforme delibera con le parole: su proposta.

1. 47.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 6, alla lettera b), sostituire il capoverso, con il seguente: La commissione  del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da sedici magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da sei professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, e da sei avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso coloro i quali, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività, anche non retribuita, in enti, società o altri soggetti sotto qualsiasi forma giuridica organizzati, esercitanti l'attività di preparazione al concorso per magistrato ordinario.

  1. 48.Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.

Al comma 6, alla lettera b), sostituire il capoverso, con il seguente: La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da sedici magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da sei professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, e da sei avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso coloro i quali, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività, anche non retribuita, in enti, società o altri soggetti sotto qualsiasi forma giuridica organizzati, esercitanti l'attività di preparazione al concorso per magistrato ordinario.

  1. 49.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 6 alla lettera b) capoverso, sostituire le parole da: La commissione del concorso fino alle parole: nazionale forense. con le seguenti: La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da sedici magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da sei professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, e da sei avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense.

   1. 50.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 6 alla lettera b) capoverso, sostituire le parole da: La commissione del concorso fino alle parole: nazionale forense. con le seguenti: La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da sedici magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da sei professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, cui si applicano, adoro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio  1980 n. 382, e da sei avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense.

   1. 51.Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Al comma 6, alla lettera b), capoverso, dopo le parole: cinque professori universitari aggiungere le seguenti: , cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382,.

1. 52.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 6, alla lettera b), capoverso, sostituire le parole: Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario con le seguenti: Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso coloro i quali, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività, anche non retribuita, in enti, società o altri soggetti sotto qualsiasi forma giuridica organizzati, esercitanti l'attività di preparazione al concorso per magistrato ordinario.

  1. 53.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 6, alla lettera b), capoverso, sostituire le parole: Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario con le seguenti: Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso coloro i quali, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività, anche non retribuita, in enti, società o altri soggetti sotto qualsiasi forma giuridica organizzati, esercitanti l'attività di preparazione al concorso per magistrato ordinario.

  1. 54.Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.

Al comma 6 sopprimere la lettera e).

1. 55.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 6, lettera e), sostituire le parole da: universitari a riposo fino alla fine, con le seguenti: universitari a riposo che all'atto della cessazione dell'attività erano in possesso dei requisiti per la nomina e che, all'atto della stessa, non abbiano compiuto il settantasettesimo anno di età.

  1. 56.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 6, alla lettera e) sostituire le parole da: universitari a riposo fino alla fine, con le seguenti: universitari a riposo che all'atto della cessazione dell'attività erano in possesso dei requisiti per la nomina e che, all'atto della stessa, non abbiano compiuto il settantasettesimo anno di età.

  1. 57.Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.

Al comma 6, lettera g), capoverso, dopo le parole: tre collegi, composti aggiungere le seguenti: in numero dispari e sopprimere le  parole: In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede.

1. 58.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 6, lettera l), sopprimere le parole: come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999.

  1. 59.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 6, alla lettera l), sopprimere le parole: come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999.

  1. 60.Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Sopprimere il comma 7.

1. 61.Lussana.

Al comma 7, sopprimere la lettera e).

1. 62.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 7, sopprimere la lettera f).

1. 63.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sopprimere il comma 8.

1. 64.Lussana.

Sopprimere il comma 9.

1. 65.Lussana.

Al comma 9, all'articolo 9 richiamato, alla lettera b), comma 1, sostituire le parole: svolgono il periodo di tirocinio con le seguenti: dichiarano se intendano prevalentemente svolgere funzioni requirenti o giudicanti e partecipano al tirocinio.

1. 66.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 9, all'articolo 9 richiamato, alla lettera b), comma 1, sostituire le parole: svolgono il periodo di tirocinio con le seguenti: dichiarano se intendano prevalentemente svolgere funzioni requirenti o giudicanti e partecipano al tirocinio.

1. 67.Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.

Sopprimere il comma 10.

1. 68.Lussana.

ART. 2.

Sopprimerlo.

  2. 1.Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.

Sopprimerlo.

  2. 2.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sopprimere il comma 1.

2. 4.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 10 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dai seguenti:  

«Art. 10. - (Funzioni). - 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera e), e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le funzioni dei magistrati si distinguono in funzioni di merito e in funzioni di legittimità e sono le seguenti:

a) giudicanti di primo grado;

b) requirenti di primo grado;

c) giudicanti di secondo grado;

d) requirenti di secondo grado;

e) semidirettive giudicanti di primo grado;

f) semidirettive requirenti di primo grado;

g) semidirettive giudicanti di secondo grado;

h) semidirettive requirenti di secondo grado;

i) direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato;

l) direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;

m) giudicanti di legittimità;

n) requirenti di legittimità;

o) direttive giudicanti o requirenti di legittimità;

p) direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimità;

q) direttive superiori apicali di legittimità».

«Art. 10-bis. - (Funzioni di merito e di legittimità). - 1. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

2. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere di corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di appello nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia.

3. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione di tribunale; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica aggiunto.

4. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione di corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale della Procura generale presso la corte di appello.

5. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

6. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato sono quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; le funzioni direttive requirenti di primo grado elevato sono quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui all'articolo 1 dei decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e successive modificazioni.

7. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della Corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di  procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia.

8. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

9. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione.

10. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

11. Le funzioni direttive superiori apicali di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione».

2. 6.Lussana.

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 1 con il seguente: I magistrati ordinari si distinguono in magistrati giudicanti e magistrati requirenti.

2. 3.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 11, con il seguente:

11. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui al primo comma del decreto legge-25 settembre 1989 n. 327, convertito con la legge 24 novembre 1989 n. 380, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni.

Le funzioni requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesima città.

2. 5.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 11 del decreto legislativo n. 160 dei 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (Funzioni di merito e di legittimità) - 1. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

3. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere di corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di appello non ché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia.

4. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione di tribunale; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica aggiunto.

5. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione di corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale della Procura generale presso la corte di appello.

6. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore  della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

7. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato sono quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; le funzioni direttive requirenti di primo grado elevato sono quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e successive modificazioni.

8. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della Corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia.

9. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

10. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione.

11. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente dei Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

12. Le funzioni direttive superiori apicali di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione».

2. 7.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e, successivamente, ogni sei anni.

2. 8.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, sostituire il comma 2 con i seguenti:

2-bis. La valutazione di professionalità è svolta da apposita commissione composta da quattro magistrati in servizio con almeno venti anni di esercizio effettivo della funzione, da un magistrato a riposo da non più di due anni e da due professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura.

2-ter. La Commissione procede alla valutazione di professionalità assumendo le informazioni disponibili presso il Consiglio Superiore della Magistratura riguardo il singolo magistrato e sulla base di specifica relazione del Consiglio Giudiziario, inviata entro 60 giorni dalla richiesta.

2-quater. La relazione di cui al comma precedente, si basa sui seguenti elementi:

a) capacità del magistrato, riferita alla preparazione giuri dica e al relativo grado di aggiornamento, e riferita, secondo le funzioni esercitate, alle metodologie di analisi delle questioni da risolvere, al possesso delle tecniche di argomentazione e di valutazione delle prove, alla conoscenza e padronanza delle tecniche di indagine ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

b) produttività del magistrato, numero e tipologia dei procedimenti trattati e relativi esiti, valutati anche in relazione ai differenti gradi di giudizio;  

c) le spese di giustizia sostenute in relazione alle attività processuali disposte o svolte dal magistrato nel periodo oggetto di valutazione;

d) laboriosità del magistrato, riferita al numero e alla qualità degli affari trattati secondo rapporti di reciproca coerenza adeguati al tipo di ufficio e alla sua condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento dei lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio anche in relazione al tirocinio dei magistrati, ordinari od onorari, e alle modalità di assolvimento degli incarichi loro conferiti, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;

e) diligenza del magistrato, riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti o comunque necessari per l'adeguato espletamento del servizio, rilevata attraverso la firma del magistrato su apposito registro tenuto dal Capo dell'ufficio giudiziario; riferita inoltre al rispetto dei termini per l'emissione, la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni svolte ai sensi dell'articolo 47-quater dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative;

f) l'impegno, riferito alla disponibilità di sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.

2-quinquies. La valutazione di professionalità riguarda anche l'attitudine alla dirigenza, che è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e elle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo amministrativo e di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare. La valutazione deve tenere conto delle esperienze direttive e semidirettive anteriori e dei risultati conseguiti, dello svolgimento di una pluralità di funzioni giudiziarie, delle modalità di adempimento delle stesse, dei risultati ottenuti o degli obiettivi conseguiti in relazione agli incarichi svolti e alle esperienze anche precedenti all'ingresso nella magistratura, della frequenza di corsi di formazione per la dirigenza e di ogni altra esperienza che possa essere ritenuta significativa, ivi compresa l'organizzazione del proprio lavoro in relazione ai risultati conseguiti.

6. Ai fini della valutazione di professionalità si tiene conto altresì dei seguenti elementi:

a) la relazione del magistrato sul lavoro svolto nel quadriennio unitamente a quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

b) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati dei medesimo distretto, secondo i criteri stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 3;

c) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non già acquisiti;

d) l'indicazione degli incarichi giudiziari ed extragiudiziari svolti dal magistrato  nel periodo valutato con l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato;

e) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi nonché delle segnalazioni eventualmente pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti in modo negativo sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio. II rapporto del capo dell'ufficio è trasmesso al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni.

conseguentemente sopprimere il comma 4.

2. 9.Lussana.

Al comma 4, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente: I magistrati ordinari al termine del tirocinio sono destinati alternativamente a svolgere le funzioni requirenti o quelle giudicanti. In questo secondo caso non possono essere assegnati a quelle di giudice presso la sezione dei giudici singoli per le indagini preliminari anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

2. 221.Vitali.

Al comma 1, capoverso, comma 2, dopo la parola: requirenti inserire le seguenti: e requirenti di coordinamento.

2. 114.Vitali.

Al comma 1, capoverso, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; le funzioni requirenti di coordinamento di primo grado sono quelle di sostituto presso la Procura nazionale antimafia.

2. 115.Vitali.

Al comma 1, capoverso, comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; le funzioni semidirettive requirenti di coordinamento di secondo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso la Procura nazionale antimafia.

2. 116.Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 2, sostituire le parole da: la valutazione di professionalità a: delle prove con le seguenti: La valutazione di professionalità riferita in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove, salvo che risulti un errore grave e palesemente iniscurabile.

2. 10.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: professionalità aggiungere la parola: è nonché sopprimere le parole: non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.

2. 11.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 2, lettera a), sostituire le parole: degli affari nella successiva fase del provvedimento e del giudizio con le seguenti: delle richieste e dei provvedimenti emessi nelle fasi del procedimento e nei gradi del giudizio.

2. 117.Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 2, alla lettera b) e ovunque ricorrano, sopprimere le parole: tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura.

  2. 12.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 2, alla lettera b) e ovunque ricorrano, sopprimere le parole: tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura.

  2. 13.Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.

Al comma 2, capoverso, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della giustizia, un decreto legislativo per disciplinare gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei Consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno.

   2. 14.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della giustizia, un decreto legislativo per disciplinare gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei Consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno.

   2. 15.Lussana.

Al comma 2, capoverso, comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: Lo schema di decreto adottato nell'esercizio della delega è trasmesso al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione.

  2. 16.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: Lo schema di decreto adottato nell'esercizio della delega è trasmesso al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione.

  2. 17.Lussana.

Al comma 2, capoverso, comma 4, lettera b), sopprimere le parole: ivi compresa la copia degli atti e del provvedimento redatti.

2. 118.Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 4, lettera c) sostituire la parola: ufficio con la seguente: distretto.

  2. 18.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 4, lettera c) sostituire la parola: ufficio con la seguente: distretto.

  2. 19.Lussana.

Al comma 2, capoverso, comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) le spese di giustizia sostenute in relazione alle attività processuali disposte o svolte dal magistrato nel periodo oggetto di valutazione;.

   2. 20.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) le spese di giustizia sostenute in relazione alle attività processuali disposte o svolte dal magistrato nel periodo oggetto di valutazione;.

   2. 21.Lussana.

Al comma 2, capoverso, comma 4, sopprimere la lettera d).

2. 22.Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Al comma 2, capoverso, comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) i parametri oggettivi per la valutazione di professionalità di cui al comma 2;.

2. 23.Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.

Al comma 2, capoverso, sostituire i commi da 6 a 13 con i seguenti:

6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5 il consiglio giudiziario predispone una relazione che trasmette entro sessanta giorni alla Commissione unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

6-bis. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica della relazione del consiglio giudiziario, può far pervenire alla Commissione le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

6-ter. La Commissione procede alla valutazione di professionalità sulla base della relazione predisposta dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base delle informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

6-quater. Il giudizio di professionalità è «positivo» quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui ai commi 2 e seguenti; è «non positivo» quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è «negativo» quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri, o il perdurare di carenze in uno o più parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato «non positivo».

6-quinquies. Se il giudizio è «non positivo», la Commissione procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo relazione dal consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio è positivo. Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

6-sexies. Se il giudizio è «negativo», il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio da parte di una nuova Commissione. La Commissione può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione,  dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso dei biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

6-septies. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. II nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

conseguentemente, nel comma 15, sostituire le parole: dal Consiglio superiore della magistratura con le parole: dalla Commissione e dopo le parole: e trasmesso aggiungere le parole: al Consiglio superiore della magistratura;

conseguentemente al comma 16 sostituire le parole: dal Consiglio superiore della magistratura con le parole: dalla Commissione.

2. 24.Lussana.

Al comma 2, capoverso, comma 6, sostituire le parole: formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura con le seguenti: predispone relazione che trasmette entro sessanta giorni alla Commissione.

2. 25.Lussana.

Al comma 2, capoverso, comma 9, sostituire le parole da: carenze gravi a: parametri con le parole: carenze gravi in relazione a uno o più dei suddetti parametri.

2. 26.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 9, sostituire le parole: carenze gravi in relazione a due o più con le seguenti: carenze gravi in relazione a uno o più.

2. 27.Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.

Al comma 2, capoverso, comma 11, sostituire le parole: dopo un biennio con le parole: dopo un anno.

Conseguentemente sostituire le parole: Nel corso del biennio antecedente con le seguenti: Nel corso dell'anno antecedente.

2. 28.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 11, dopo le parole: a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio, aggiungere le seguenti: da parte di apposita commissione, diversa da quella che ha emesso il precedente giudizio.

  2. 29.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 11, dopo le parole: a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio, aggiungere le seguenti: da parte di apposita commissione, diversa da quella che ha emesso il precedente giudizio.

  2. 30.Lussana.

Al comma 2, capoverso, comma 11, sopprimere le parole: anche assegnare il magistrato e le parole: ad una diversa funzione della medesima sede o.

2. 31.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, sopprimere il comma 12.

2. 32.Lussana.

Al comma 2, capoverso, sopprimere il comma 13.

2. 33.Lussana.

Al comma 2, capoverso, comma 13, dopo le parole: giudizio negativo aggiungere le seguenti: , anche non successivo.

2. 34.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 13, dopo le parole: giudizio negativo aggiungere le seguenti: ovvero un terzo giudizio non positivo.

2. 35.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, comma 13, sostituire le parole: il magistrato stesso con le seguenti: si fa luogo alla cessazione del rapporto di impiego del magistrato stesso.

2. 36.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 13, aggiungere il seguente periodo: Il provvedimento è ricorribile avanti il Tribunale amministrativo.

2. 37.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 15, dopo le parole: Ministro della giustizia che aggiungere le seguenti: previa eventuale verifica.

2. 38.Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.

Al comma 2, capoverso, comma 15, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In caso di contraddizione tra motivazione e giudizio espresso, il Ministro della giustizia può chiedere al Consiglio Superiore della magistratura di comunicare, entro trenta giorni, ulteriori motivazioni.

  2. 39.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 15, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In caso di contraddizione tra motivazione e giudizio espresso, il Ministro della giustizia può chiedere al Consiglio Superiore della magistratura di comunicare, entro trenta giorni, ulteriori motivazioni.

  2. 40.Lussana.

Al comma 2, capoverso, al comma 18, sostituire le parole: ad altre funzione non direttiva o semi direttiva con le seguenti: ad altro incarico direttivo o semi direttivo.

2. 113.Vitali.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 12. - (Progressione nelle funzioni). - 1. Salvo il conferimento delle funzioni giudiziarie a seguito del positivo espletamento dei periodo di tirocinio come disciplinato dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le progressioni nelle funzioni si effettuano:

a) mediante concorso per titoli ed esami;

b) mediante concorso per titoli.

2. Fino al compimento dell'ottavo anno dalla nomina a uditore giudiziario di cui all'articolo 8, comma 1, i magistrati debbono  svolgere, effettivamente, funzioni requirenti o giudicanti di primo grado, ad eccezione di coloro posti in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura.

3. Dopo il compimento del periodo di cui al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni giudicanti o requirenti, di secondo grado previo superamento di concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli.

4. Dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo. grado, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni di legittimità, previo superamento di concorso per titoli, ovvero, dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali.

5. Al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per l'attribuzione delle funzioni di legittimità possono partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado.

6. II Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli.

  2. 41.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 12. - (Progressione nelle funzioni). - 1. Salvo il conferimento delle funzioni giudiziarie a seguito del positivo espletamento dei periodo di tirocinio come disciplinato dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le progressioni nelle funzioni si effettuano:

a) mediante concorso per titoli ed esami;

b) mediante concorso per titoli.

2. Fino al compimento dell'ottavo anno dalla nomina a uditore giudiziario di cui all'articolo 8, comma 1, i magistrati debbono svolgere, effettivamente, funzioni requirenti o giudicanti di primo grado, ad eccezione di coloro posti in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura.

3. Dopo il compimento del periodo di cui al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni giudicanti o requirenti, di secondo grado previo superamento di concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli.

4. Dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo. grado, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni di legittimità, previo superamento di concorso per titoli, ovvero, dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali.

5. Al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per l'attribuzione delle funzioni di legittimità possono partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado.

6. II Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli.

  2. 42.Lussana.

Al comma 3, capoverso, comma 1, sostituire le parole: per soli titoli con le seguenti: per titoli, nonché attarverso un colloquio orale.

2. 43.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, comma 1, sopprimere le parole da: In caso di esito negativo fino a: avviene anche d'ufficio.

2. 44.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, comma 1, sopprimere le parole da: In caso di esito negativo fino a: avviene anche d'ufficio.

  2. 45.Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.

Al comma 3, capoverso, comma 1, sopprimere le parole da: In caso di esito negativo fino a: avviene anche d'ufficio.

  2. 101.Mazzoni.

Al comma 3, capoverso, comma 5, sopprimere le parole: salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo.

2. 46.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, comma 10, dopo le parole: con particolare riguardo ai risultati conseguiti, aggiungere le seguenti: l'aver prestato servizio in sedi disagiate, l'aver prestato servizio in più sedi giudiziarie.

2. 47.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, comma 11, dopo le parole: articolo 10 aggiungere le seguenti: commi 9, 10, 11.

  2. 48.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, comma 11, dopo le parole: articolo 10 aggiungere le seguenti: commi 9, 10, 11.

  2. 49.Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Al comma 3, capoverso, al comma 11, dopo le parole: articolo 10, commi aggiungere le seguenti: 12, 13.

Conseguentemente, dopo la parola: frequentati aggiungere le seguenti: con esito positivo.

   2. 50.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, al comma 11, dopo le parole: articolo 10, commi aggiungere le seguenti: 12, 13.

Conseguentemente, dopo la parola: frequentati aggiungere le seguenti: con esito positivo.

   2. 51.Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.

Al comma 3, capoverso, comma 11, dopo la parola: frequentati aggiungere le seguenti: con esito positivo.

2. 52.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, comma 11, aggiungere il seguente periodo: Detti requisiti sono oggetto di valutazione di apposita commissione nominata dal CSM con i criteri previsti al successivo comma 12.

2. 53.Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.

Al comma 3, capoverso, sostituire i commi 13 e 14 con il seguente:

13. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, è indetto annualmente, in ragione dei posti disponibili, un concorso per titoli ed esami riservato per il 90 per cento dei posti disponibili ai magistrati in possesso dei requisiti di cui al comma 5 e degli elementi di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, e per il 10 per cento dei posti disponibili ai magistrati in possesso degli elementi di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, che abbiano superato la seconda valutazione di professionalità, La Commissione esaminatrice è composta da cinque componenti di cui tre scelti tra magistrati che hanno almeno conseguito la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni nonché da un professore universitario di ruolo designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense.

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo del comma 15 con il seguente: Le prove scritte dei concorsi per titoli ed esami, svolte in modo da assicurare l'anonimato del candidato, consistono nella risoluzione di uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità e implicanti la risoluzione di una o più rilevanti questioni processuali relative alle funzioni richieste. Le prove orali dei concorsi consistono nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta;

conseguentemente, sopprimere il comma 16.

  2. 54.Lussana.

Al comma 3, capoverso, sostituire i commi 13 e 14 con il seguente:

13. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, è indetto annualmente, in ragione dei posti disponibili, un concorso per titoli ed esami riservato per il 90 per cento dei posti disponibili ai magistrati in possesso dei requisiti di cui al comma 5 e degli elementi di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, e per il 10 per cento dei posti disponibili ai magistrati in possesso degli elementi di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, che abbiano superato la seconda valutazione di professionalità, La Commissione esaminatrice è composta da cinque componenti di cui tre scelti tra magistrati che hanno almeno conseguito la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni nonché da un professore universitario di ruolo designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense.

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo del comma 15 con il seguente: Le prove scritte dei concorsi per titoli ed esami, svolte in modo da assicurare l'anonimato del candidato, consistono nella risoluzione di uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità e implicanti la risoluzione di una o più rilevanti questioni processuali relative alle funzioni richieste. Le prove orali dei concorsi consistono nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta;

conseguentemente, sopprimere il comma 16.

  2. 55.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, comma 13, sostituire le parole: cinque membri con le seguenti: nove membri, le parole: tre scelti con le seguenti: cinque scelti e le parole: due scelti con le seguenti: quattro scelti.

2. 56. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, sopprimere il comma 14.

  2. 57. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, sopprimere il comma 14.

  2. 100.Mazzoni.

Al comma 3, capoverso, comma 14, sostituire le parole: è prevista una procedura valutativa riservata con le seguenti: è previsto un concorso per titoli ed esami, scritti e orali, riservato.

   2. 58. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, comma 14, sostituire le parole: è prevista una procedura valutativa riservata con le seguenti: è previsto un concorso per titoli ed esami, scritti e orali, riservato.

   2. 59.Lussana.

Al comma 3, capoverso, comma 14, sostituire le parole: è prevista una procedura valutativa riservata, con le seguenti: è previsto un concorso per titoli ed esami orali riservato.

2. 60. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, comma 14, sostituire il secondo periodo con il seguente: La Commissione esaminatrice è costituita con i criteri di cui al comma 13.

2. 61.Lussana.

Al comma 3, capoverso, comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: né sulla collocazione nel ruolo di anzianità o ai fini del conferimento di funzioni di merito.

2. 62. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-bis. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 il magistrato deve aver svolto almeno la metà degli anni di servizio nella corrispondente funzione giudicante o requirente. Le funzioni direttive requirenti di primo grado o elevate di primo grado non possono essere conferite ai magistrati che, all'atto della richiesta, esercitano nello stesso ufficio giudiziario le funzioni semidirettive requirenti di primo grado o elevate di primo grado ovvero quelle requirenti di primo grado.

2. 63. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, comma 16, sostituire le parole: funzioni di legittimità con le seguenti: funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 9, 10, 11, 11-bis e 12.

2. 64. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, comma 16, dopo le parole: funzioni di legittimità aggiungere le seguenti: e direttive.

  2. 65. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, comma 16, dopo le parole: funzioni di legittimità aggiungere le seguenti: e direttive.

  2. 66. Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 13. - (Passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti) - 1. Entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possono presentare domanda per partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente. Se non è bandito il concorso al momento della domanda, questa è presentata con riserva di integrare i titoli e di spiega effetto per la partecipazione al primo bando di concorso ad essa successivo.

2. Ai fini di cui al comma 1, i magistrati debbono frequentare un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura il cui giudizio finale è valutato, per l'assegnazione dei posti, dal Consiglio superiore della magistratura.

3. La Commissione esaminatrice è quella prevista all'articolo 28, comma 2».

2. 67.Lussana.

Al comma 4, capoverso, al comma 1, sopprimere le parole: il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti.

2. 112.Vitali.

Al comma 4, capoverso, comma 3 sostituire le parole: per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è con le seguenti: dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e, successivamente al decimo anno dalla nomina a magistrato, per non più di due volte nell'intero arco della restante carriera, ed è.

  2. 68. Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Al comma 4, capoverso, comma 3, sostituire le parole: per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è con le seguenti: dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e, successivamente al decimo anno dalla nomina a magistrato, per non più di due volte nell'intero arco della restante carriera, ed è.

  2. 69. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, all'articolo 13 ivi richiamato, al capoverso 3 sostituire le parole: per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è con le seguenti: dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e, successivamente al decimo anno dalla nomina a magistrato, per non più di una volta nell'intero arco della restante carriera, ed è.

2. 70. Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Al comma 4, capoverso, comma 3, le parole: per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera sono sostituite dalle seguenti: per non più di una volta nell'arco dell'intera carriera, trascorsi 10 anni dalla nomina a magistrato ordinario.

  2. 71. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, capoverso, comma 3, le parole: per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera sono sostituite  dalle seguenti: per non più di una volta nell'arco dell'intera carriera, trascorsi 10 anni dalla nomina a magistrato ordinario.

  2. 102.Mazzoni.

Al comma 4, capoverso, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: quattro volte nell'arco dell'intera carriera con le seguenti: una volta dopo i primi dieci anni di esercizio delle funzioni nell'arco dell'intera carriera.

2. 72. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, capoverso, al comma 3 sostituire le parole: quattro volte nell'arco dell'intera carriera con le seguenti: una volta nell'arco dell'intera carriera.

  2. 73. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, capoverso, al comma 3 sostituire le parole: quattro volte nell'arco dell'intera carriera con le seguenti: una volta nell'arco dell'intera carriera.

  2. 74.Lussana.

Al comma 4, capoverso, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: quattro volte con le seguenti: una volta.

2. 119.Vitali.

Al comma 4, capoverso Art. 13, comma 3 sostituire le parole: quattro volte nell'arco dell'intera carriera con le seguenti: due volte nell'arco dell'intera carriera.

2. 75.Lussana.

Al comma 4, capoverso, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: quattro volte nell'arco dell'intera carriera con le seguenti: due volte dopo i primi dieci anni di esercizio delle funzioni nell'arco dell'intera carriera.

  2. 76. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, capoverso, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: quattro volte nell'arco dell'intera carriera con le seguenti: due volte dopo i primi dieci anni di esercizio delle funzioni nell'arco dell'intera carriera.

  2. 77.Lussana.

Al comma 4, capoverso, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: quattro volte con le seguenti: una volta.

   2. 78. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, capoverso, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: quattro volte con le seguenti: una volta.

   2. 79. Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Al comma 4, capoverso, comma 3, sostituire le parole: quattro volte con le seguenti: due volte.

2. 80. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, capoverso, comma 3, quarto periodo, sostituire le parole da: Per il passaggio dalle funzioni a il procuratore generale presso la medesima, con le seguenti: Il passaggio da funzioni giudicanti  a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito per le funzioni di legittimità.

2. 81. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, capoverso, sopprimere il comma 4.

2. 82. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, capoverso, al comma 4, dopo le parole: funzioni esclusivamente civili o del lavoro aggiungere le parole: , né sia stato mai applicato a udienze penali.

2. 83. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, capoverso, sopprimere il comma 6.

2. 84. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, capoverso, sopprimere il comma 7.

2. 200.Vitali.

Al comma 4, capoverso, alla rubrica sopprimere le parole: e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.

2. 112.Vitali.

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

  2. 85. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

  2. 86.Lussana.

Al comma 5, lettera a), sopprimere le seguenti parole: il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni per.

2. 223.Vitali.

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

2. 87.Lussana.

Al comma 5, lettera c), capoverso 2-bis) sopprimere le parole: ad altra funzione all'interno dell'ufficio o.

2. 210.Vitali.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: almeno sei mesi prima con le seguenti: almeno tre mesi prima.

2. 88.Lussana.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso con le seguenti: non oltre un anno dalla scadenza del termine stesso.

2. 89.Lussana.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. L'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è abrogato.

2. 90. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'articolo 35 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 35. - (Conferimento degli incarichi direttivi di merito). - 1. Gli incarichi  direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34 possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, hanno frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, e sono stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto all'articolo 12, comma 6.

2. La frequentazione presso la Scuola superiore della magistratura del corso di cui al comma 1 non è richiesta ai fini dei conferimento degli incarichi direttivi di merito da conferire in data anteriore all'effettivo funzionamento della Scuola medesima».

2. 91.Lussana.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. La disciplina di cui al comma 6 e 7 si applica anche a tutte le procedure concorsuali in corso di espletamento fino al momento della entrata in vigore della presente legge.

2. 92. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. L'articolo 45 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 45. - (Temporaneità degli incarichi direttivi). - 1. Gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati agli articoli 39 e 40, hanno carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di quattro anni.

2. Se il magistrato, allo scadere del termine di cui al comma 1, permane nell'incarico di cui al medesimo comma, egli può concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo II del codice di procedura penale.

3. Ai fini del presente articolo, si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato.

4. Alla scadenza dei termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

5. I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, ricoprono gli incarichi direttivi, giudicanti o requirenti, di cui al comma 1, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadono restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura.

  2. 93. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. L'articolo 45 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 45. - (Temporaneità degli incarichi direttivi). - 1. Gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati agli articoli 39 e 40, hanno carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di quattro anni.

2. Se il magistrato, allo scadere dei termine di cui al comma 1, permane nell'incarico di cui al medesimo comma, egli può concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo II del codice di procedura penale.

3. Ai fini del presente articolo, si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato.

4. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

5. I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, ricoprono gli incarichi direttivi, giudicanti o requirenti, di cui al comma 1, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadono restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura.

  2. 94.Lussana.

Al comma 9, capoverso, comma 1, sostituire le parole: da 10 a 16 con le seguenti: da 10 a 13.

2. 95. Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.

Al comma 9, capoverso, sopprimere il comma 3.

2. 96. Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. L'articolo 46 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 46. - (Temporaneità degli incarichi semidirettivi). - 1. Gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado hanno carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata di sei anni.

2. Se il magistrato che esercita funzioni semidiretti ve requirenti, allo scadere del termine di cui al comma 1, permane nell'incarico, egli può concorrere per il conferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza nonché di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo li del codice di procedura penale.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni semidiretti ve requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di  originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione delta delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, ricoprono gli incarichi semidirettivi requirenti di cui al comma 1, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadono restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura.

5. In tutti i casi non previsti dal presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 19.

2. 97. Lussana.

Al comma 10, capoverso, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

  2. 98. Lussana.

Al comma 10, capoverso, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

  2. 99. Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Sopprimere il comma 11.

2. 103. Lussana.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«Art. 51. - (Classi di anzianità). - 1. La progressione stipendiale dei magistrati si articola automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:

a) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;

b) seconda classe: da sei mesi a due anni;

c) terza classe: da due a cinque anni;

d) quarta classe: da cinque a tredici anni;

e) quinta classe: da tredici a venti anni;

f) sesta classe: da venti a ventotto anni;

g) settima classe: da ventotto anni in poi.

2. I magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui all'articolo 12, comma 3, conseguono la quinta classe di anzianità.

3. I magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui all'articolo 12, comma 4, conseguono la sesta classe di anzianità».

2. 104. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sopprimere il comma 12.

2. 106. Lussana.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. L'articolo 51 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 51. - (Classi di anzianità). - 1. La progressione stipendiale dei magistrati si articola automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:

a) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;

b) seconda classe: da sei mesi a due anni;  

c) terza classe: da due a cinque anni;

d) quarta classe: da cinque a tredici anni;

e) quinta classe: da tredici a venti anni;

f) sesta classe: da venti a ventotto anni;

g) settima classe: da ventotto anni in poi.

2. I magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui all'articolo 12, comma 3, conseguono la quinta classe di anzianità.

3. I magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui all'articolo 12, comma 4, conseguono la sesta classe di anzianità».

2. 107. Lussana.

Al comma 12, sostituire l'alinea con il seguente: Dopo l'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 2006 aggiungere l'articolo 51-bis.

2. 105. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 12, articolo 51, dopo le parole: Le somme indicate aggiungere le seguenti: alla tabella A allegata alla presente legge.

2. 108. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormio, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 13, capoverso, sopprimere le parole da: nonché a: compatibile

2. 109. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

ART. 3.

Sopprimere il comma 1.

3. 1.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Costa, Gelmini, Mormino, Bondi, Craxi.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

5. Le sedi della Scuola superiore della magistratura sono individuate nelle città di Bergamo, Latina, Benevento e Catanzaro.

3. 2.D'Ippolito.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

5. Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, sono individuate tre sedi della Scuola in modo da garantire una idonea rappresentanza per tutto il territorio nazionale nonché l'utilizzo di strutture idonee per l'espletamento delle funzioni della stessa.

3. 3.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

Con decreto del ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, sono individuare tre sedi della Scuola in modo da garantire una idonea rappresentanza per tutto il territorio nazionale.

3. 4.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.

Sopprimere il comma 2.

3. 5.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 2. - (Finalità). - 1. La Scuola è stabilmente preposta:

a) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari, curando che entrambi siano attuati sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

b) all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati ordinari e della magistratura onoraria, curando che entrambi siano attuati sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

c) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca;

d) all'offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria.

2. Per il raggiungimento delle finalità indicate alle lettere a) e b) del comma 1, la Scuola è composta da due distinte articolazioni.

 3. 6.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Mormino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 2. - (Finalità). - 1. La Scuola è stabilmente preposta:

a) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione dei magistrati ordinari, curando che entrambi siano attuati sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

b) all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati ordinari e della magistratura onoraria, curando che entrambi siano attuati sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

c) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca;

d) all'offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria.

2. Per il raggiungimento delle finalità indicate alle lettere a) e b) del comma 1, la Scuola è composta da due distinte articolazioni.

 3. 7.Lussana.

Al comma 2, capoverso, comma 1, alinea, dopo le parole: è preposta, aggiungere le seguenti: in via esclusiva.

3. 8.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'organizzazione e gestione del tirocinio e della formazione e aggiornamento professionale dei magistrati ordinari.

3. 9.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 1, lettera g), dopo le parole: alla formazione, inserire le seguenti: su richiesta della competente autorità di Governo.

3. 10.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 1, lettera g), sostituire le parole da: alla formazione fino alle parole: Unione europea e con le seguenti: alla formazione, a richiesta della Rete di formazione giudiziaria europea, con il consenso del Ministero della  giustizia, di magistrati partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della stessa, ovvero nel quadro di progetti dell'Unione Europea, nonché, a richiesta del Ministro della giustizia, alla formazione di magistrati stranieri e.

3. 11.Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Al comma 2, capoverso, comma 1, lettera g), sostituire le parole da: alla formazione fino alle parole: Unione europea e con le seguenti: alla formazione, a richiesta della Rete di formazione giudiziaria europea, con il consenso del Ministero della giustizia, di magistrati partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della stessa, ovvero nel quadro di progetti dell'unione Europea, nonché, a richiesta del Ministro della giustizia, alla formazione di magistrati stranieri e.

3. 12.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 1, lettera h), dopo la parola: collaborazione, inserire le seguenti: su richiesta della competente autorità di Governo.

3. 13.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 1, lettera h), dopo la parola: collaborazione, inserire le seguenti: su richiesta del Ministro della Giustizia.

3. 14.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 1, sopprimere le lettere i), l), m), n), o).

3. 15.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 1, sopprimere la lettera i).

3. 16.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.

Sopprimere il comma 3.

3. 17.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

2. L'articolo 4 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 4. - (Organi). - 1. Gli organi che compongono la Scuola superiore della magistratura sono:

a) il comitato direttivo;

b) il presidente;

c) i comitati di gestione.

 3. 18.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

2. L'articolo 4 del decreto legislativo n. 26 del 2006, è sostituito dal seguente:

Art. 4. - (Organi). - 1. Gli organi che compongono la Scuola superiore della magistratura sono:

a) il comitato direttivo;

b) il presidente;

c) comitati di gestione.

 3. 19.Lussana.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

2. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 5. - (Composizione e funzioni). - 1. Il comitato direttivo è composto dal presidente e da altri sei membri. Esso si riunisce nella sede individuata per i distretti  ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna.

2. Il comitato direttivo delibera in ordine alle finalità e all'attività della Scuola, salvo quanto di competenza dei comitati di gestione ed esercita funzioni di indirizzo, nonché di controllo sul personale assegnato.

3. Il comitato direttivo adotta lo statuto, i regolamenti interni ed il bilancio di previsione e consuntivo; nomina i membri dei comitati di gestione; programma l'attività didattica della Scuola, avvalendosi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale. esperti in materie giuridiche e del Consiglio Nazionale del Notariato per quanto di sua competenza.

3. 20.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

2. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 5. - (Composizione e funzioni). - 1. Il comitato direttivo è composto dal presidente e da altri sei membri. Esso si riunisce nella sede individuata per i distretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna.

2. Il comitato direttivo delibera in ordine alle finalità e all'attività della Scuola, salvo quanto di competenza dei comitati di gestione ed esercita funzioni di indirizzo, nonché di controllo sul personale assegnato.

3. Il comitato direttivo adotta lo statuto, i regolamenti interni ed il bilancio di previsione e consuntivo;nomina i membri dei comitati di gestione; programma l'attività didattica della Scuola, avvalendosi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche.

 3. 21.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

2. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 5. - (Composizione e funzioni). - 1. Il comitato direttivo è composto dal presidente e da altri sei membri. Esso si riunisce nella sede individuata per i distretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Mouse e Sardegna.

2. Il comitato direttivo delibera in ordine alle finalità e all'attività della Scuola, salvo quanto di competenza dei comitati di gestione ed esercita funzioni di indirizzo, nonché di controllo sul personale assegnato.

3. Il comitato direttivo adotta lo statuto, i regolamenti interni ed il bilancio di previsione e consuntivo;nomina i membri dei comitati di gestione; programma l'attività didattica della Scuola, avvalendosi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche.

 3. 22.Lussana.

Sopprimere il comma 6.

3. 23.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 26 del 2006, al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui sei scelti tra magistrati, anche in quiescenza, che non abbiano superato gli ottanta anni d'età, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre tra docenti universitari, anche in quiescenza, che non abbiano superato gli ottanta anni d'età, due tra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni e uno tra i notai iscritti a ruolo da almeno cinque anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore in ragione di sei magistrati ed un professore universitario e dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, due professori universitari, due avvocati e un notaio, d'intesa tra loro.

3. 24.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 6, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

1. Del comitato direttivo fanno parte di diritto il primo presidente della Corte di cassazione, o il magistrato dallo stesso delegato alla Scuola, con funzioni non inferiori a quelle direttive giudicanti di legittimità, nonché il procuratore generale presso la Corte di cassazione, o il magistrato dallo stesso delegato alla Scuola, con funzioni non inferiori a quelle direttive requirenti di legittimità.

1-bis. Del comitato direttivo fanno altresì parte due magistrati ordinari scelti dal Consiglio superiore della magistratura, che esercitano le funzioni di secondo grado da almeno tre anni, un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, un professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale ed un componente nominato dal Ministro della giustizia, scelti tutti tra insigni giuristi.

3. 25.Lussana.

Al comma 6, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui sette scelti tra magistrati, anche in quiescenza, che non abbiano superato gli ottanta anni d'età, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre tra docenti universitari, anche in quiescenza, che non abbiano superato gli ottanta anni d'età, e due tra avvocati o notai che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni, Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore in ragione di sei magistrati ed un professore universitario e dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, due professori universitari e due avvocati, d'intesa tra loro.

3. 26.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 6, sostituire la lettera a), con la seguente:

1. Del comitato direttivo fanno parte di diritto il primo presidente della Corte di cassazione, o 11 magistrato dallo stesso delegato alla scuola, con funzioni non inferiori a quelle direttive giudicanti di legittimità, nonché il procuratore generale presso la Corte di cassazione, o il magistrato dallo stesso delegato alla scuola, con funzioni non inferiori a quelle direttive requirenti di legittimità.

3. 27.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 6, lettera a), capoverso, sostituire, al primo periodo, la parola: sette con l'altra: quattro, la parola: tre con l'altra: quattro e la parola: due con l'altra: quattro e sostituire il secondo periodo con  il seguente: Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di tre magistrati, dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, un docente universitario e un avvocato, dal Consiglio universitario nazionale in ragione di tre docenti universitari, e dal Consiglio nazionale forense in ragione di tre avvocati.

3. 28.Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.

Al comma 6, lettera a), capoverso 4, secondo periodo, sostituire la parola: sei con la seguente: cinque e le parole: un magistrato con le seguenti: due magistrati.

3. 29.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 6, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Del comitato direttivo fanno altresì parte due magistrati ordinari scelti dal Consiglio superiore della magistratura, che esercitano le funzioni di secondo grado da almeno tre anni, un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, un notaio con almeno 10 anni di iscrizione a ruolo nominato dal Consiglio Nazionale del Notariato, un professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, scelti tutti tra insigni giuristi.

3. 30.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 6, sopprimere la lettera c).

3. 31.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.

Sostituire il comma 7, con il seguente:

All'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, il comma 1 è sostituto dal seguente:

1. Il Comitato direttivo delibera con la presenza di almeno cinque componenti ed a maggioranza relativa. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole di almeno 4 componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è palese.

3. 32.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.

Sopprimere il comma 8.

3. 33.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.

Sopprimere il comma 9.

3. 34.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.

Sopprimere il comma 10.

3. 35.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 12. - (Funzioni). - 1. Per ciascuna delle articolazioni previste dall'articolo 2, comma 2, è istituito un comitato di gestione composto da cinque membri che eleggono un presidente, scelto nell'ambito della composizione del comitato.

2. I comitati di gestione si riuniscono nella sede individuata per i distretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna.

3. Ciascun comitato di gestione:

a) attua la programmazione annuale dell'attività per il proprio ambito dì competenza;  

b) definisce il contenuto analitico di ciascuna sessione;

c) individua i docenti chiamati a svolgere l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione;

d) fissa i criteri di ammissione alle sessioni di formazione;

e) offre sussidio didattico e sperimenta nuove formule didattiche;

f) segue lo svolgimento delle sessioni e presenta, all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive;

g) cura il tirocinio o l'aggiornamento professionale nelle fasi effettuate presso la Scuola, selezionando i tutori, nonché i docenti incaricati anno per anno e quelli occasionali.

3. 36.Lussana.

Sopprimere il comma 11.

3. 37.Lussana.

Al comma 11, capoverso Art. 17-ter, sostituire il comma 1, con il seguente:

Il comitato direttivo nomina il segretario generale scegliendolo tra professionisti che abbiano una specifica esperienza nel settore della organizzazione aziendale.

Conseguentemente, sopprimere al comma 2, le parole da: durante i quali a: di provenienza; e, nel comma 3, le parole: per il quale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi.

3. 38.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. L'articolo 18 del decreto legislativo n, 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - (Durata). - 1. Il tirocinio dei magistrati ordinari ha una durata di ventiquattro mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di diciotto mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari di primo grado. Le modalità delle sessioni sono stabilite dal comitato direttivo,».

3. 39. Lussana.

Al comma 13, capoverso, sostituire le parole : diciotto mesi con le seguenti

parole: ventiquattro mesi.

3. 40. Lussana.

Al comma 13, capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le modalità delle sessioni sono stabilite dal comitato direttivo.

3. 41. Lussana.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. L'articolo 20 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - (Contenuto e modalità di svolgimento). - 1. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati ordinari frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico, approvati dal competente comitato di gestione nell'àmbito della programmazione dell'attività didattica deliberata dal comitato direttivo, riguardanti il diritto civile, il diritto penale, il diritto processuale civile, il diritto processuale penale ed il diritto amministrativo, con eventuale approfondimento anche di altre materie tra quelle comprese nella prova orale del concorso per l'accesso in magistratura, previste dal decreto legislativo di attuazione della delega contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), della legge 25 luglio 2005, n. 150, nonché delle ulteriori materie scelte dal Comitato direttivo. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere  al perfezionamento delle capacità operative e della deontologia del magistrato ordinario.

2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, scelti dal comitato di gestione alfine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.

3. Tra docenti sono designati i tutori che assicurano anche l'assistenza didattica ai magistrati ordinari.

4. Al termine della sessione, i singoli docenti compilano una scheda valutativa per ciascun magistrato ordinario loro assegnato; la scheda è trasmessa al comitato di gestione della sezione per le conseguenti valutazioni».

3. 42. Lussana.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. L'articolo 20 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - (Contenuto e modalità di svolgimento). - 1. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, gli uditori giudiziari frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico, approvati dal competente comitato di gestione nell'ambito della programmazione dell'attività didattica deliberata dal comitato direttivo, riguardanti il diritto civile, il diritto penale, il diritto processuale civile, il diritto processuale penale ed il diritto amministrativo, con eventuale approfondimento anche di altre materie tra quelle comprese nella prova orale del concorso per raccesso in magistratura, previste dal decreto legislativo di attuazione della delega contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), della legge 25 luglio 2005, n. 150, nonché delle ulteriori materie scelte dal Comitato direttivo. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e della deontologia dell'uditore giudiziario.

2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, scelti dal comitato di gestione al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.

3. Tra i docenti sono designati i tutori che assicurano anche l'assistenza didattica agli uditori.

4. Al termine della sessione, i singoli docenti compilano una scheda valutativa per ciascun uditore giudiziario loro assegnato; la scheda è trasmessa al comitato di gestione della sezione per le conseguenti valutazioni».

3. 43. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Pepe, Vitali.

Al comma 15, sopprimere la lettera b).

3. 44. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Pepe, Vitali.

Al comma 15, sopprimere la lettera c).

3. 45. Lussana.

Al comma 15, lettera d), sostituire le parole: sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del competente consiglio giudiziario, con le seguenti: sono individuati dal comitato di gestione».

3. 46. Lussana.

Al comma 15, lettera d), sostituire le parole: sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del competente consiglio giudiziario, con le seguenti: sono individuati dal comitato di gestione».

 3. 47. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Pepe, Vitali.

Al comma 15, sopprimere la lettera e).

3. 48. Lussana.

Al comma 15, lettera e), sostituire le parole: direttivo e al Consiglio superiore, con le seguenti: di gestione.

3. 49. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Pepe, Vitali.

Al comma 16, sostituire la lettera b) con la seguente: b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Al termine del tirocinio, il comitato di gestione della sezione, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti e dai magistrati affidatari, nonché di ogni altro elemento rilevante a fini valutativi raccolto durante le sessioni del tirocinio, formula per ciascun magistrato ordinario un giudizio di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie».

3. 50. Lussana.

Al comma 16, sostituire la lettera b), con la seguente: b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Al termine del tirocinio, il comitato digestione della sezione, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti e dai magistrati affidatari, nonché di ogni altro elemento rilevante a fini valutativi raccolto durante le sessioni del tirocinio, formula per ciascun uditore giudiziario un giudizio di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie».

3. 51. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Pepe, Vitali.

Al comma 16, lettera c), sostituire le parole tenendo conto, con le seguenti: sulla base.

3. 52. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Pepe, Vitali.

Al comma 16, sopprimere la lettera d).

3. 53. Lussana.

Sostituire il comma 17 con il seguente:

17. L'articolo 23 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - (Tipologia dei corsi). - 1. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale, nonché della formazione per il passaggio a funzioni superiori rispetto a quelle esercitate, per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa e per l'accesso a funzioni direttive, il comitato di gestione della sezione competente approva annualmente il piano dei relativi corsi nell'ambito dei programmi didattici deliberati dal comitato direttivo, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati».

 3. 54. Lussana.

Al comma 17, è sostituito come segue:

17. L'articolo 23 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - (Tipologia dei corsi). - 1. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale, nonché della formazione per il passaggio a funzioni superiori rispetto a quelle esercitate, per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa e per l'accesso a funzioni direttive, il comitato di gestione della sezione competente approva annualmente il piano dei relativi corsi nell'ambito dei programmi didattici deliberati dal comitato direttivo, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati».

 3. 55. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Pepe, Vitali.

Al comma 17, capoverso, comma 1 sopprimere le parole: nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa, sono soppresse.

3. 56. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Pepe, Vitali.

Al comma 18, sopprimere la lettera b).

3. 57. Lussana.

Al comma 18, sopprimere le lettere b) e c).

3. 58. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Pepe, Vitali.

Al comma 18, sopprimere la lettera c).

 3. 59. Lussana.

Al comma 18, sopprimere la lettera c).

 3. 60. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sostituire il comma 19, con il seguente:

19. L'articolo 25 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - (Obbligo di frequenza e durata). - 1. Tutti i magistrati in servizio hanno l'obbligo di partecipare ai corsi di cui all'articolo 24 ogni cinque anni, a decorrere dalla assunzione delle prime funzioni di merito.

2. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola.

3. Per la partecipazione ai corsi, al magistrato è riconosciuto un periodo di congedo retribuito.

4. Il differimento della partecipazione ai corsi, che può essere disposto dal capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza per comprovate e motivate esigenze di organizzazione o di servizio, non può in ogni caso arrecare pregiudizio al magistrato.

5. I corsi hanno una durata fino a due settimane anche non consecutive.

6. Il magistrato può partecipare a ulteriori corsi di aggiornamento solo dopo che sia trascorso un anno dalla precedente partecipazione».

   3. 61. Lussana.

Sostituire il comma 19, con il seguente:

19. L'articolo 25 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - (Obbligo di frequenza e durata). - 1. Tutti i magistrati in servizio hanno l'obbligo di partecipare ai corsi di cui all'articolo 24 ogni cinque anni, a decorrere dalla assunzione delle prime funzioni di merito.

2. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola.

3. Per la partecipazione ai corsi, al magistrato è riconosciuto un periodo di congedo retribuito.

4. Il differimento della partecipazione ai corsi, che può essere disposto dal capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza per comprovate e motivate esigenze di organizzazione o di servizio, non può in ogni caso arrecare pregiudizio al magistrato.

5. I corsi hanno una durata fino a due settimane anche non consecutive.

6. Il magistrato può partecipare a ulteriori corsi di aggiornamento solo dopo che sia trascorso un anno dalla precedente partecipazione».

   3. 62. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Mormino.

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione). -  1. È istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente e dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, che ne sono membri di diritto, nonché da un magistrato che esercita funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che esercita funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimità e da un magistrato che esercita funzioni requirenti di legittimità, eletti tutti dai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, da un professore ordinario di università in materie giuridiche, nominato dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense.

2. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione. sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni».

  4. 1.Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione). - 1. È istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente e dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, che ne sono membri di diritto, nonché da un magistrato che esercita funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che esercita funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimità e da un magistrato che esercita funzioni requirenti di legittimità, eletti tutti dai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, da un professore ordinario di università in materie giuridiche, nominato dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense.

2. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione. sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni».

 4. 2.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 1, capoverso articolo 1, sostituire le parole: dal primo presidente, dal procuratore generale presso la stessa Corte, e dal presidente aggiunto, dal procuratore generale aggiunto presso la stessa Corte, in rappresentanza del primo presidente e del procuratore generale, e.

4. 3.Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.

Al comma 1, capoverso articolo 1, dopo le parole: dal presidente del Consiglio nazionale forense, aggiungere le seguenti: che ne sono membri di diritto, nonché.

4. 4.Lussana.

Al comma 1, capoverso, al comma 1, dopo le parole: presidente dei Consiglio nazionale forense, inserire le seguenti: ,che ne sono membri di diritto,».

4. 53.Vitali.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: dal Presidente del Consiglio nazionale forense aggiungere le seguenti: che ne è membro di diritto».

 4. 5.Mazzoni.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: dal Presidente del Consiglio nazionale forense aggiunge le seguenti: che ne è membro di diritto.

 4. 6.Lussana.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: la Procura generale, inserire le seguenti: cui siano state conferite le funzioni di legittimità.

4. 54.Vitali.

Al comma 1, capoverso, comma 1, sostituire le parole: ,da un avvocato con le seguenti da tre avvocati.

4. 7.Mazzoni.

Al comma 1, capoverso, al comma 1, sostituire le parole: un avvocato, iscritto e nominato con, rispettivamente, le seguenti: due avvocati, iscritti e nominati.

 4. 8.Lussana.

Al comma 1, capoverso, al comma 1, sostituire le parole: un avvocato, iscritto e nominato con, rispettivamente, le seguenti: due avvocati, iscritti e nominati.

 4. 9.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 1, capoverso, al comma 1, sostituire le parole: un avvocato, iscritto e nominato con, rispettivamente, le seguenti: due avvocati, iscritti e nominati.

 4. 10.Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.

Sopprimere il comma 3.

  4.11.Lussana.

Al comma 3, sopprimere le parole da le parole a sono soppresse e.

4. 12.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (Elezione dei componenti togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione). - 1. Ai fini della elezione, da parte dei magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, dei cinque componenti togati effettivi e dei quattro componentitogati supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, ogni elettore riceve quattro schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui agli articoli 1 e 2.

2. Ogni elettore esprime una sola preferenza per il magistrato componente effettivo e per il supplente nell'ambito di ciascuna delle categorie da eleggere.

3. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei posti, effettivi o supplenti, da assegnare a ciascuna categoria. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo».

4.13.Lussana.

Al comma 4, capoverso «Art. 4», comma 1, sostituire le parole: da almeno  venticinque elettori con le seguenti: da almeno cinque elettori.

Conseguentemente, al comma 12, all'articolo 12 ivi richiamato, sostituire le parole: da almeno venticinque elettori con le seguenti: da almeno cinque elettori e all'articolo 12-ter ivi richiamato, sostituire le parole: da almeno quindici elettori con le altre: da almeno cinque elettori.

 4. 14.Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Al comma 4, capoverso «Art. 4», comma 1, sostituire le parole: da almento venticinque elettori con le seguenti: da almeno cinque elettori.

Conseguentemente, al comma 12, all'articolo 12 ivi richiamato, sostituire le parole: da almeno venticinque elettori con le seguenti: da almeno cinque elettori e all'articolo 12-ter ivi richiamato, sostituire le parole: da almeno quindici elettori con le altre: da almeno cinque elettori.

 4. 15.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, sopprimere il capoverso «Art. 4-bis».

4.16.Lussana.

Al comma 4, capoverso «Art. 4-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: per il numero dei seggi del collegio stesso con le parole: per il numero dei seggi da attribuire alla medesima nell'ambito del collegio stesso.

Conseguentemente, al comma 12, «Art. 12-bis», al comma 1, lettera b), sostituire le parole: per il numero dei seggi del collegio stesso con le seguenti: per il numero dei seggi da attribuire alla medesima nell'ambito del collegio stesso.

 4. 17.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, capoverso «Art. 4-bis» comma 1, lettera a), sostituire le parole: per il numero dei seggi del collegio stesso con le parole: per il numero dei seggi da attribuire alla medesima nell'ambito del collegio stesso.

Conseguentemente, al comma 12, «Art. 12-bis», al comma 1, lettera b), sostituire le parole: per il numero dei seggi del collegio stesso con le seguenti: per il numero dei seggi da attribuire alla medesima nell'ambito del collegio stesso.

 4. 18.Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

  4. 19.Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

  4. 20.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

4. 21.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 5, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:

b) formula pareri sull'attività dei magistrati, sotto il profilo della laboriosità, della diligenza, della preparazione, della capacità tecnico-professionale, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, nonché per la valutazione di professionalità dei  magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni.

4. 22.Lussana.

Al comma 5, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:

b) formula pareri sull'attività dei magistrati, sotto il profilo della laboriosità, della diligenza, della preparazione, della capacità tecnico-professionale, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni.

  4. 23.Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Al comma 5, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:

b) formula pareri sull'attività dei magistrati, sotto il profilo della laboriosità, della diligenza, della preparazione, della capacità tecnico-professionale, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni.

  4. 24.Lussana.

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

   4. 25.Lussana.

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

   4. 26.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 5, lettera d), sopprimere le parole: la parola anche è soppressa e.

4. 27.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sopprimere il comma 6.

  4. 28.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sopprimere il comma 6.

  4. 29.Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.

Sopprimere il comma 6.

  4. 30.Lussana.

Al comma 7, capoverso 8-bis, comma 1, sostituire le parole: di sette componenti con le seguenti: della metà più uno dei componenti.

   4. 31.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 7, capoverso 8-bis, comma 1, sostituire le parole: di sette componenti con le seguenti: della metà più uno dei componenti.

   4. 32.Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.

Al comma 8 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso, le parole: nove altri membri sono sostituite dalle seguenti: otto altri membri; le parole: tre componenti non togati sono sostituite dalle seguenti: due componenti non togati; le parole: due avvocati sono sostituite dalle seguenti: un avvocato; le parole: nominati dal Consiglio nazionale forense sono sostituite dalle seguenti: nominato dal Consiglio nazionale forense; alla lettera c), capoverso, la parola: quattordici è sostituita dalla seguente: tredici; le parole: quattro componenti non togati sono sostituite dalle seguenti: tre componenti non togati; le parole: tre avvocati sono sostituite dalle seguenti: due avvocati; alla lettera d), capoverso, la parola: venti è  sostituita dalla seguente: diciannove; la parola: sei è sostituita dalla seguente: cinque e la parola: quattro è sostituita dalla seguente: tre.

4. 33.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

  4. 34.Lussana.

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

  4. 35.Mazzoni.

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

  4. 55.Vitali.

Al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Nei distretti nei quali prestano servizio fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da altri dieci membri effettivi, di cui cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, quattro componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto, e due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletti, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito.

4. 36.Lussana.

Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Nei distretti nei quali prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre dai membri di diritto di cui al comma 1, da dodici altri membri effettivi, di cui sette magistrati in servizio presso gli uffici giudizi ari del distretto, quattro componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto, due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletti, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito.

4. 37.Lussana.

Al comma 8, sopprimere la lettera d).

4. 38.Lussana.

Al comma 13, sopprimere la lettera a).

4. 39.Lussana.

Al comma 13, lettera a), sostituire il capoverso con il seguente:

b) formula pareri sull'attività dei magistrati, sotto il profilo della laboriosità, della diligenza, della preparazione, della capacità tecnico-professionale, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, nonché per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo S aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni.

4. 40.Lussana.

Al comma 13, sopprimere la lettera b).

  4. 41.Lussana.

Al comma 13, sopprimere la lettera b).

  4. 42.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 13 sopprimere la lettera c).

4. 56.Vitali.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. L'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è abrogato.

  4. 43.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. L'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è abrogato.

  4. 44.Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.

Sopprimere il comma 15.

4. 45.Lussana.

Al comma 17 sostituire le parole: entro un anno con le seguenti: entro diciotto mesi.

4. 46.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sopprimere il comma 19.

  4. 47.Lussana.

Sopprimere il comma 19.

  4. 48.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sopprimere il comma 20.

   4. 42.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sopprimere il comma 20.

   4. 50.Lussana.

Al comma 20, sopprimere le parole: gli articoli da 14 a 18, da 20 a 34, da 37 a 39, da 40 a 44, da 47 a 49, e 55 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

4. 51.Lussana.

Al comma 20, sopprimere le parole: gli articoli da 13 a 17, 19 e da 26 a 36 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.

4. 52.Lussana.

ART. 5.

Sopprimere il comma 1.

5. 1.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sopprimere il comma 3.

5. 2.Lussana.

Al comma 3, sostituire le parole: a decorrere dal centottantesimo giorno con le seguenti parole: a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno.

5. 3.Lussana.

Sopprimere il comma 4.

5. 4.Lussana.

Sopprimere il comma 5.

5. 5.Lussana.

Sopprimere il comma 6.

5. 6.Lussana.

Sopprimere il comma 7.

5. 7.Lussana.

Sopprimere il comma 9.

5. 8.Lussana.

ART. 6.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di carichi di lavoro ed incarichi extragiudiziari dei magistrati).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli organi di autogoverno della magistratura determinino la misura dei carichi di lavoro dei magistrati per ciascun anno giudiziario, individuando gli standard minimi riferiti al numero delle camere di consiglio e delle udienze da svolgere ed ai provvedimenti giurisdizionali da adottare;

b) prevedere che non possano essere autorizzati ad assumere incarichi extragiudiziari i magistrati che non abbiano rispettato gli standard di cui alla lettera a);

c) prevedere che presso ciascun ufficio giudiziario sia istituito un apposito organo con il compito di valutare il rispetto degli standard da parte dei magistrati, senza pregiudizio sull'autonomia ed indipendenza degli stessi.

d) prevedere la presenza dei magistrati in ufficio durante l'orario di lavoro, salvo autorizzazione da parte del dirigente dell'ufficio

2. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 1, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

6. 01.Mario Pepe.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Delega in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a prevedere che i magistrati non possano assumere pubblici o privati impieghi od uffici né esercitare industrie o commerci o qualsiasi libera professione.

2. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 1, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

6. 02.Mario Pepe.

ART. 7.

Sopprimerlo.

  7. 1.Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Sopprimerlo.

  7. 2.Lussana.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

7. 3.Peocraro, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: previo parere inserire la seguente parola: vincolante.

7. 4.Lussana.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

7. 5.Lussana.

ART. 8.

Dopo le parole: in vigori il aggiungere la parola: sessantesimo.

8. 1.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 1, sostituire le parole: il giorno successivo con le seguenti parole: il sessantesimo giorno successivo.

8. 2.Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: il giorno successivo con le seguenti parole: il trentesimo giorno successivo.

8. 3.Lussana.



ALLEGATO 2

Riforma dell'ordinamento giudiziario. C. 2900, approvato dal Senato.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 


 

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Martedì 24 luglio 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO, indi del vicepresidente Daniele FARINA e del vicepresidente Luigi VITALI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Scotti.

La seduta comincia alle 9.20.

Riforma dell'ordinamento giudiziario.

C. 2900, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 luglio 2007.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Gaetano PECORELLA (FI), illustra il proprio emendamento 2.80, in base al quale la valutazione di professionalità non può riguardare in nessun caso l'attività interpretativa e di valutazione del fatto e della prova. Ritiene vi sia contraddittorietà fra i vari criteri previsti dall'articolo 2, comma 2.

Marilena SAMPERI (Ulivo), relatore, sottolinea che si è voluta tutelare al massimo la libertà di espressione dei magistrati nel corso dell'esercizio delle funzioni. Non rileva le contraddizioni evidenziate dall'onorevole Pecorella.

Luigi COGODI (RC-SE) ritiene che la norma sia adeguatamente formulata.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI ritiene che sia essenziale che non si valuti in concreto come il magistrato abbia interpretato la norma e valutato il fatto. Occorre valutare in astratto la capacità del giudice.

Gaetano PECORELLA (FI), si domanda allora da quali elementi possa desumersi che un giudice è preparato, soprattutto in  relazione alla capacità di motivare adeguatamente una sentenza.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI sottolinea che la valutazione non può riguardare il risultato concreto della attività del giudice, precisando che se vi è un grave errore la questione diventa di natura disciplinare.

La Commissione respinge gli emendamenti Pecorella 2.11 e Vitali 2.117.

Gaetano PECORELLA (FI) illustra il proprio emendamento 2.12, sottolineando l'inopportunità che il Consiglio superiore della magistratura stabilisca degli standards di rendimento, senza parametri normativi di riferimento.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pecorella 2.12 e Consolo 2.13, gli identici emendamenti Pecorella 2.14 e Lussana 2.15, nonché gli identici emendamenti Pecorella 2.16 e Lussana 2.17.

Luigi VITALI (FI) illustra il proprio emendamento 2.118 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Vitali 2.118.

Gaetano PECORELLA (FI) illustra il proprio emendamento 2.18 e ne raccomanda la approvazione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pecorella 2.18 e Lussana 2.19.

Gaetano PECORELLA (FI) illustra il proprio emendamento 2.20, ricordando che la Camera ha di recente approvato una norma diretta a sottoporre alla Corte dei Conti le spese relative alle intercettazioni. Ritiene che lo stesso principio vada applicato anche ad altre spese di giustizia.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pecorella 2.20 e Lussana 2.21, respinge inoltre gli emendamenti Consolo 2.22 e 2.23 e Lussana 2.24 e 2.25.

Gaetano PECORELLA (FI) illustra il proprio emendamento 2.26, ritenendo che l'articolo 2, comma 2, capoverso, comma 9 necessiti di essere formulato in modo più stringente, collegando il giudizio negativo relativo a carenze gravi a uno o più parametri.

Marilena SAMPERI (Ulivo), relatore, ricorda che due valutazioni negative danno luogo alla dispensa dal servizio e ritiene proporzionata la previsione della necessità del riscontro di carenze in relazione a due o più parametri, per l'applicazione della predetta sanzione.

Nino MORMINO (FI) ritiene che la norma, così come formulata, si presti ad interpretazioni arbitrarie.

Gaetano PECORELLA (FI) evidenzia che se la norma rimane così formulata, si corre il rischio di mantenere in servizio magistrati gravemente carenti e incapaci.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pecorella 2.26 e Consolo 2.27.

Gaetano PECORELLA (FI) illustra l'emendamento 2.28, sottolineando come un magistrato gravemente incompetente non possa restare in servizio ancora per 2 anni.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI precisa che in tal caso vi sono altri strumenti, di tipo disciplinare, per affrontare la situazione. Il biennio previsto dalla norma serve al magistrato per dimostrare la volontà di recuperare e sanare la propria situazione di carenza.

La Commissione respinge gli emendamenti Pecorella 2.28, gli identici emendamenti  Pecorella 2.29 e Lussana 2.30, gli emendamenti Pecorella 2.31 e Lussana 2.32 e 2.33.

Gaetano PECORELLA (FI) illustra il proprio emendamento 2.34 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Pecorella 2.34.

Gaetano PECORELLA (FI) illustra il proprio emendamento 2.35, sottolineando che il confine tra giudizio non positivo e negativo è molto labile, e che occorre un'adeguata sanzione anche per l'ipotesi di tre giudizi non positivi.

La Commissione respinge l'emendamento Pecorella 2.35.

Gaetano PECORELLA (FI) illustra il proprio emendamento 2.36, ritenendo più opportuno che la sanzione prevista al comma 13 sia qualificata come cessazione del rapporto di impiego del magistrato anziché come dispensa dal servizio. Altre espressioni potrebbero ingenerare dubbi interpretativi di rilevante portata.

Nino MORMINO (FI) pur consapevole che anche l'emendamento Pecorella 2.36 sarà respinto, ritiene importante che nei lavori preparatori e, quindi, a fini interpretativi, si chiarisca quantomeno che l'espressione «dispensa dal servizio» equivale a «cessazione del rapporto di impiego».

Luigi COGODI (RC-SE) concorda con le osservazioni dell'onorevole Mormino sulla necessità che in astratto le norme siano formulate in modo chiaro. Tuttavia ritiene che, nel caso di specie, la norma sia sufficientemente chiara.

Luigi VITALI (FI) ritiene necessario che nei lavori preparatori rimanga traccia della corretta interpretazione della norma, anche se nel caso in esame non si tratta di una disposizione di incerto contenuto, quanto piuttosto di una norma male formulata. È inconcepibile che all'interno del medesimo testo sia prevista esplicitamente, per la medesima fattispecie, anche la sanzione della cessazione del rapporto di impiego. Ciò determinerà un complesso contenzioso sulla reale portata della norma in esame ed, in particolare sull'individuazione dell'esatto significato della nozione di dispensa dal servizio.

Marilena SAMPERI (Ulivo), relatore, osserva che le preoccupazioni sinora sollevate appaiono infondate, considerato che l'istituto della dispensa dal servizio dei magistrati è analiticamente disciplinata dal regio decreto n. 511 del 1946.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI sottolinea che nel disegno di legge consapevolmente sono stati usati i termini «dispensa dal servizio» e «cessazione del rapporto di impiego», essendone diversi i presupposti.

Luigi VITALI (FI) sottolinea che il regio decreto citato, all'articolo 3, disciplina una fattispecie del tutto diversa da quella relativa al doppio esito negativi della verifica della professionalità, che non sarebbe applicabile neanche analogicamente.

Nino MORMINO (FI) a conferma della diversità delle fattispecie in questione rileva che il predetto regio decreto disciplina ipotesi di comportamenti incolpevoli del magistrato del tutto diversi dal caso in cui un magistrato abbia dimostrato scarsa professionalità.

Gaetano PECORELLA (FI) conferma la propria contrarietà rispetto alla scelta del Governo di non prevedere la cessazione del rapporto di impiego del magistrato che si sia dimostrato incapace a svolgere le proprie funzioni.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI precisa che non si è voluta usare una terminologia tipica delle sanzioni disciplinari, ma è chiaro che il magistrato in questo caso perde il posto, perché cessa il rapporto di impiego.

Gaetano PECORELLA (FI) replica al rappresentante del Governo, sottolineando che, applicando l'articolo 3 del citato regio decreto, il magistrato conserva il diritto al trattamento economico.

Giuseppe CONSOLO (AN) concorda con l'onorevole Pecorella. La stessa Associazione nazionale magistrati ha precisato, in occasione della recente audizione, che per dispensa dal servizio si intende cessazione del rapporto di impiego e che l'uso di questo termine sarebbe solo un fatto tecnico. È del tutto evidente che ciò non è vero. Qualora l'intenzione sia proprio quella di prevedere la cessazione del rapporto, non vede per quale ragione la Commissione non approvi l'emendamento presentato dall'onorevole Pecorella sul punto. In caso contrario, è da ritenere che l'utilizzazione di un termine non appropriato sia intenzionale e volto ad introdurre in modo surrettizio un ulteriore privilegio per i magistrati. La realtà è che dispensa dal servizio e cessazione del rapporto di impiego sono cose ben diverse.

La Commissione respinge l'emendamento Pecorella 2.36.

Gaetano PECORELLA (FI) illustra il proprio emendamento 2.37, sottolineando che il provvedimento del Consiglio superiore della magistratura che esprime un secondo giudizio negativo sia ricorribile dinanzi al TAR.

La Commissione respinge l'emendamento Pecorella 2.37.

Giuseppe CONSOLO (AN) illustra il proprio emendamento 2.38, del quale raccomanda l'approvazione. Sottolinea ancora una volta l'imbarazzo in cui si trova la Commissione, data l'impossibilità di apportare qualsiasi modifica al testo.

La Commissione respinge l'emendamento Consolo 2.38, gli identici emendamenti Pecorella 2.39 e Lussana 2.40 e l'emendamento Vitali 2.113.

Luigi VITALI (FI) fa presente la necessità di doversi assentare per illustrare un proprio ordine del giorno in Assemblea. Chiede, quindi, la sospensione della seduta.

Pino PISICCHIO, presidente, rileva che le votazioni in assemblea sono previste a partire dalle ore 15, per cui la Commissione può proseguire l'esame degli emendamenti.

Gaetano PECORELLA (FI) ritiene singolare che la seduta non sia sospesa, considerato che è in corso di svolgimento la seduta dell'Assemblea dedicata alla illustrazione degli ordini del giorno che poi dovranno essere votati.

Pino PISICCHIO, presidente, ribadisce che la Commissione in questo caso può proseguire i propri lavori. Eventualmente, per venire incontro alle esigenze dell'onorevole Vitali potranno essere accantonati gli emendamenti da lui presentati, consentendogli di intervenire in Assemblea..

Gaetano PECORELLA (FI) ritenendo che l'onorevole Vitali abbia diritto di partecipare alle sedute della Commissione anche in relazione dell'esame degli emendamenti presentati da altri deputati, chiede sia sospesa la seduta.

Pino PISICCHIO, presidente, osserva che si potrebbe sospendere la seduta per il tempo necessario all'onorevole Vitali per intervenire in Assemblea. Ricorda peraltro che la disposizione richiamata dall'onorevole Consolo è pacificamente interpretata in relazione alle sedute in Assemblea nelle quali sono previste votazioni.

Giuseppe CONSOLO (AN) ricorda di aver già sottoposto la questione sollevata dall'onorevole Pecorella alla Presidenza della Camera. Ritiene che, come chiaramente sancito dall'articolo 30, comma 5 del Regolamento, le Commissioni non possono riunirsi contemporaneamente allo svolgimento di sedute da parte dell'Assemblea, salvo che vi sia espressa  autorizzazione del Presidente della Camera. Chiede pertanto se tale autorizzazione sia stata concessa.

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda che la disposizione richiamata dall'onorevole Consolo è pacificamente interpretata in relazione alle sedute in Assemblea nelle quali sono previste votazioni.

Giuseppe CONSOLO (AN) dichiara di non essere d'accordo con quanto affermato dal Presidente, in quanto contrastante con la lettera del Regolamento.

Roberto GIACHETTI (Ulivo) considera infondate le richieste di sospensione dei lavori della Commissione. Invita il Presidente a precisare che una eventuale sospensione dei lavori, anche se finalizzata unicamente a consentire l'intervento in Assemblea dell'onorevole Vitali, non costituisce un precedente per il futuro.

Pino PISICCHIO, presidente, ribadisce che non sussiste alcuna questione regolamentare circa la possibilità che la Commissione lavori quando l'Assemblea è convocata senza che siano previste votazioni. Ricorda che il Presidente della Camera ha ribadito, in occasione della riunione della Giunta del regolamento del 4 ottobre scorso, come il divieto di contemporaneo svolgimento delle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni sia stato costantemente ed inequivocamente inteso dalla prassi come riferito al solo caso in cui l'Assemblea tenga una seduta in cui siano previste votazioni, salva diversa disposizione del Presidente della Camera. Il Presidente ha inoltre precisato che si tratta di una prassi assolutamente consolidata, fondata sull'esplicito dettato regolamentare, che ha ritenuto di dover ribadire anche in sede di Giunta per il Regolamento per fugare definitivamente ogni dubbio o perplessità.

Gaetano PECORELLA (FI) illustra l'emendamento 2.41, che affronta una questione centrale del provvedimento, quale la progressione nelle funzioni legata al merito. Il concorso per soli titoli, previsto dal disegno di legge, smentisce totalmente tale assunto, in quanto la valutazione per soli titoli si presta ad essere eccessivamente discrezionale e, come tale, influenzabile dalle cosiddette «correnti» della magistratura associata.

Luigi VITALI (FI) sottolinea come la norma che si intende modificare violi l'articolo 105 della Costituzione, che, utilizzando il termine «promozioni», si ispira chiaramente ai principi della meritocrazia. Ritiene quindi che la valutazione di professionalità non possa essere sganciata da un esame obiettivo e imparziale. La norma in esame invece attribuisce un enorme potere discrezionale al Consiglio superiore della magistratura, tale da sconfinare nell'arbitrio.

Nino MORMINO (FI) sottolinea il profondo senso di disagio istituzionale nel dover prendere atto dell'impossibilità di modificare perfino un punto così qualificante del provvedimento. Occorre invece riaffermare il principio meritocratico nella valutazione dei magistrati, anche ai fini della progressione in carriera, sottraendo questo sistema all'arbitrio delle componenti politiche della magistratura. Le scelte compiute con la riforma Castelli avevano un pregio e un valore, contrastando con strumenti effettivi la situazione patologica che affligge la giustizia.

Erminia MAZZONI (UDC) nonostante la sostanziale impossibilità di apportare modifiche al testo, l'UDC ha ritenuto di dovere comunque presentare emendamenti volti a contrastare le disfunzioni più vistose del testo. Sottolinea inoltre di condividere gli emendamenti Pecorella 2.41 e Lussana 2.42, che mirano quantomeno a correggere l'enorme arretramento determinato dalla riforma in esame in tema di progressione nelle funzioni dei magistrati.

Giuseppe CONSOLO (AN) evidenzia che l'emendamento Pecorella 2.41 affronta una questione molto grave, perché mira a  rimuovere una profonda lesione dell'articolo 105 della Costituzione, che attribuisce al Consiglio superiore della magistratura la competenza in materia di promozione. Tale compito è stato sinora svolto dal Consiglio superiore della magistratura in base a criteri non meritocratici, ma dettati dalle correnti politiche della magistratura associata. I costituenti non avevano previsto che il termine «promozione» avesse un significato diverso da quello comune, che si fonda sul riconoscimento oggettivo e imparziale del merito dei magistrati. Sotto questo profilo si può affermare che il provvedimento in esame violi l'articolo 105 della Costituzione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pecorella 2.41 e Lussana 2.42.

Gaetano PECORELLA (FI) illustra il proprio emendamento 2.43, sottolineando l'esigenza che, ai fini della promozione, il magistrato sia quantomeno sottoposto a un colloquio orale.

La Commissione respinge l'emendamento Pecorella 2.43.

Gaetano PECORELLA (FI) illustra il proprio emendamento 2.44, volto a sopprimere il secondo periodo dell'articolo 3, comma 3, capoverso, che attribuisce al Consiglio superiore della magistratura un inaccettabile potere discrezionale di conferire d'ufficio funzioni ai magistrati incompetenti.

Erminia MAZZONI (UDC) illustra il proprio emendamento 2.101, di identico contenuto agli emendamenti Pecorella 2.44 e Consolo 2.45, rilevando come la norma in esame sia contraria ad ogni principio giuridico.

Giuseppe CONSOLO (AN) illustra il proprio emendamento 2.45, sottolineando come il potere di attribuire funzioni di ufficio e in casi di urgenza attribuito al Consiglio superiore della magistratura, costituisca una conferma dell'intenzione di confermare ed anzi consolidare il monopolio e l'arbitrio dello stesso Consiglio superiore della magistratura anche in materia di conferimento delle funzioni.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pecorella 2.44, Consolo 2.45 e Mazzoni 2.101.

Gaetano PECORELLA (FI) illustra il proprio emendamento 2.46, non ritenendo serio che vi sia un dieci per cento di magistrati che accedono alle funzioni di legittimità senza i requisiti previsti in via generale a tale scopo.

Giuseppe CONSOLO (AN) si chiede a quale titolo avvenga il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi del comma 14, manifestando forti perplessità su tale previsione normativa. Si chiede inoltre come sia possibile che il predetto conferimento non produca effetti sotto il profilo del trattamento economico.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI precisa che con il comma 14 in esame intenda valorizzare giovani magistrati particolarmente meritevoli. Non si è voluto comunque riconoscere a questi giovani una carriera preferenziale nè privilegi rispetto agli altri magistrati.

Giuseppe CONSOLO (AN) ritiene che la creazione di una categoria differenziata di magistrati finirà per creare un significativo contenzioso giudiziario.

Erminia MAZZONI (UDC) non concordando con le osservazioni del rappresentante del Governo, ricorda di avere presentato un emendamento soppressivo del comma 14. Ritiene infatti che non possono essere conferite funzioni superiori senza la quarta verifica di professionalità.

La Commissione respinge gli emendamenti Pecorella 2.46 e 2.47.

Giuseppe CONSOLO (AN) illustra e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.49 volto a sancire il principio di  meritocrazia nella progressione di carriera dei magistrati. Sottolinea che tale emendamento è identico all'emendamento 2.48 presentato da deputati del gruppo di Forza Italia, a riprova che l'opposizione è pienamente consapevole che la progressione della carriera dei magistrati debba essere condizionata solo dal merito.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pecorella 2.48 e Consolo 2.49.

Pino PISICCHIO, presidente, rileva come, a differenza della seduta di ieri, oggi il dibattito non sempre sia focalizzato su un costruttivo confronto sugli aspetti di merito più rilevanti del provvedimento. Questo apre la possibilità di una prosecuzione notturna dei lavori della Commissione, al fine di consentire il rispetto della programmazione dei lavori della Commissione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pecorella 2.50 e Consolo 2.51, gli emendamenti Pecorella 2.52 e Consolo 2.53, gli identici emendamenti Lussana 2.54 e Pecorella 2.55, l'emendamento Pecorella 2.56, gli identici emendamenti Pecorella 2.57 e Mazzoni 2.100, gli identici emendamenti Pecorella 2.58 e Lussana 2.59, gli emendamenti Pecorella 2.60, Lussana 2.61, Pecorella 2.62, 2.63 e 2.64, gli identici emendamenti Pecorella 2.65 e Consolo 2.66 nonchè l'emendamento Lussana 2.67.

Luigi VITALI (FI) illustra il proprio emendamenti 2.112, volto ad eliminare uno dei punti più criticabili della controriforma in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Vitali 2.112.

Gaetano PECORELLA (FI) illustra il proprio emendamento 2.69, che ha lo scopo di evitare che la riforma in esame attui una surrettizia separazione delle funzioni. Rileva che non sarà possibile avere una magistratura effettivamente equilibrata se non si opera una separazione delle carriere o, almeno, una seria separazione delle funzioni

La Commissione respinge gli identici emendamenti Consolo 2.68 e Pecorella 2.69, l'emendamento Consolo 2.70, gli identici emendamenti Pecorella 2.71 e Mazzoni 2.102, l'emendamento Pecorella 2.72, gli identici emendamenti Pecorella 2.73, Lussana 2.74 e Vitali 2.119, gli identici emendamenti Lussana 2.75 e Pecorella 2.80, gli identici emendamenti Pecorella 2.76 e Lussana 2.77 nonchè gli identici emendamenti Pecorella 2.78 e Consolo 2.79.

Gaetano PECORELLA (FI) illustra il proprio emendamento 2.81, sottolineando che nella tenue distinzione delle funzioni previste, c'è un vuoto da colmare. Non deve essere consentito, per le funzioni di legittimità, il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa.

Nino MORMINO (FI) concorda con l'onorevole Pecorella, sottolineando come la coerenza imporrebbe di introdurre la limitazione prevista dall'emendamento 2.81.

Manlio CONTENTO (AN) concorda sulla necessità di correggere, quantomeno, l'anomalia in esame, poiché è paradossale la sostanziale fungibilità delle funzioni di legittimità.

La Commissione respinge l'emendamento Pecorella 2.81.

Luigi VITALI (FI) illustra il proprio emendamento 2.82 e insiste per l'approvazione.

Nino MORMINO (FI) sottolinea l'irrazionalità della previsione di cui al comma 4, che deve essere certamente soppresso.

Manlio CONTENTO (AN) esprime un giudizio fortemente critico anche sulla norma in esame, che costituisce una deroga prova di logica.

La Commissione respinge l'emendamento Pecorella 2.82.

Luigi VITALI (FI) illustra l'emendamento Pecorella 2.83 che tende ad introdurre una precisazione di buon senso.

La Commissione respinge gli emendamenti Pecorella 2.83 e 2.84, Vitali 2.220 e 2.111, gli identici emendamenti Pecorella 2.85 e Lussana 2.86, gli emendamenti Vitali 2.223, Lussana 2.87, Vitali 2.110, Lussana 2.88 e 2.89, Pecorella 2.90, Lussana 2.91 e Pecorella 2.92.

Luigi VITALI (FI) illustra l'emendamento Pecorella 2.93, che riguarda il delicato problema della temporaneità degli incarichi direttivi, che la riforma in esame tende a rendere non temporanea.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pecorella 2.93 e Lussana 2.94, gli emendamenti Consolo 2.95 e 2.96, Lussana 2.97, gli identici emendamenti Lussana 2.98 e Consolo 2.99, l'emendamento Lussana 2.103, Pecorella 2.104, Lussana 2.106 e 2.107, Pecorella 2.108, 2.105 e 2.109.

Pino PISICCHIO, presidente, sospende la seduta sino alle ore 13.45

La seduta, sospesa alle 13, riprende alle 13.45.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che, a seguito della odierna riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, è stata definita una nuova organizzazione dei lavori dell'Assemblea in relazione al disegno di legge in esame. In particolare giovedì 26 luglio, dalle ore 9, anziché dalla seduta pomeridiana di mercoledì 25 luglio, inizierà la discussione sulle linee generali. Si proseguirà poi nella giornata di venerdì 27 e, eventualmente, nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 luglio.

Manlio CONTENTO (AN), con riferimento all'emendamento Laurini 3.1, contesta le modalità di suddivisione delle sedi della Scuola superiore della magistratura.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Laurini 3.1, D'Ippolito 3.2, Laurini 3.3, 3.4 e 3.5, gli identici emendamenti Laurini 3.6 e Lussana 3.7, gli emendamenti Laurini 3.8, 3.9 e 3.10, Consolo 3.11, Pecorella 3.12, Laurini 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 e 3.17.

Carolina LUSSANA (LNP) illustra il proprio emendamento 3.19, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti 3.18 e Lussana 3.19, Laurini 3.20, gli identici emendamenti Pecorella 3.21 e Lussana 3.22, gli emendamenti Laurini 3.23 e 3.24, Lussana 3.25, Laurini 3.26 e 3.27, Consolo 3.28, Pecorella 3.29, Laurini 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34 e 3.35, Lussana 3,36 e 3.37, Pecorella 3.38, Lussana 3.39, 3.40, 3.41 e 3.42, Laurini 3.43 e 3.44, Lussana 3.45, gli identici emendamenti Lussana 3.46 e Laurini 3.47, gli emendamenti Lussana 3.48, Laurini 3.49, Lussana 3.50, Laurini 3.51 e 3.52, Lussana 3.53, gli identici emendamenti Lussana 3.54 e Laurini 3.55, gli emendamenti Laurini 3.56, Lussana 3.57, Laurini 3.58, gli identici emendamenti Lussana 3.59 e Pecorella 3.60, gli identici emendamenti Lussana 3.61 e Laurini 3.62, gli identici emendamenti Lussana 4.1 e Pecorella 4.2 nonchè gli emendamenti Consolo 4.3 e Lussana 4.4.

Manlio CONTENTO (AN) rileva, con riferimento all'emendamento Vitali 4.53, l'opportunità di attribuire anche all'avvocatura la giusta rappresentanza anche all'interno delle istituzioni giudiziarie.

Carolina LUSSANA (LNP) condivide quanto rilevato dall'onorevole Contento.

La Commissione respinge gli emendamenti Vitali 4.53, gli identici emendamenti Mazzoni 4.5 e Lussana 4.6, gli emendamenti Vitali 4.54 e Mazzoni 4.7.

Carolina LUSSANA (LNP) illustra il proprio emendamento 4.8 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Lussana 4.8, Pecorella 4.9 e Consolo 4.10, gli emendamenti Lussana 4.11, Pecorella 4.12 e Lussana 4.13, gli identici emendamenti Consolo 4.14 e Pecorella 4.15, l'emendamento Lussana 4.16, gli identici emendamenti Pecorella 4.17 e Consolo 4.18, gli identici emendamenti Consolo 4.19 e Pecorella 4.20, gli emendamenti Pecorella 4.21 e Lussana 4.22, gli identici emendamenti Consolo 4.23 e Lussana 4.24, gli identici emendamenti Lussana 4.25 e Pecorella 4.26, l'emendamento Pecorella 4.27, gli identici emendamenti Pecorella 4.28, Consolo 4.29 e Lussana 4.30, gli identici emendamenti Pecorella 4.31 e Consolo 4.32, l'emendamento Pecorella 4.33, gli identici emendamenti Lussana 4.34 e Mazzoni 4.35, gli emendamenti Vitali 4.55, Lussana 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40 e 4.41, gli identici emendamenti Lussana 4.41 e Pecorella 4.42, l'emendamento Vitali 4.56, gli identici emendamenti Pecorella 4.43 e Consolo 4.44, gli emendamenti Lussana 4,45 e Pecorella 4.46, gli identici emendamenti Lussana 4.47 e Pecorella 4.48, gli identici emendamenti Pecorella 4.49 e Lussana 4,50, gli emendamenti Lussana 4.51 e 4.52, Pecorella 5.1, Lussana 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8.

Manlio CONTENTO (AN), ricordando che la Commissione è riunita da circa cinque ore, salvo una sospensione di qualche decina di minuti, e che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire dalla seduta di dopodomani, ritiene più utile, per un attento esame del provvedimento, che la Commissione prosegua domani i propri lavori. A tale proposito ricorda che vi era una intesa in tal senso.

Gino CAPOTOSTI (Pop-Udeur) invita a coinvolgere anche il gruppo dell'Udeur quando si raggiungono intese informali relative ai lavori della Commissione.

Pino PISICCHIO, presidente, sottolinea che non vi è alcuna intesa raggiunta senza sentire i rappresentanti di tutti i gruppi in Commissione. Concordando con l'onorevole Contento, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.


 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 luglio 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Scotti.

La seduta comincia alle 9.45.

Riforma dell'ordinamento giudiziario.

C. 2900, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 luglio 2007.

Pino PISICCHIO, presidente, dopo aver ricordato che il Comitato per la legislazione e le Commissioni Affari costituzionali, Affari esteri, Cultura, Lavoro e Politiche dell'Unione europea, hanno espresso il parere di competenza sul disegno di legge in esame, avverte che le restanti Commissioni alle quali è stato assegnato in sede consultiva il disegno di legge, in particolare le Commissioni Difesa e Bilancio, sono convocate oggi per esprimere il proprio parere.

Gaetano PECORELLA (FI) avverte che il gruppo di Forza Italia presenterà in Assemblea una relazione di minoranza con testo alternativo. Chiede quindi al rappresentante del Governo se siano disponibili i dati precedentemente richiesti dal gruppo di Forza Italia, attinenti al carico di lavoro del Consiglio superiore della magistratura in relazione alla valutazione di professionalità dei magistrati e alle attribuzioni di funzioni direttive. Chiede inoltre al rappresentante del Governo di chiarire da quale momento, una volta entrata in vigore la riforma in esame, decorrono i termini quadriennali per le valutazioni di professionalità.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI ricorda di essersi impegnato a fornire alla Commissione le informazioni richieste man mano che le stesse si rendessero disponibili. Oggi è possibile fornire dati parziali, relativi al numero di magistrati che matureranno la anzianità per essere sottoposti alla valutazione di professionalità tra il 1o agosto 2007 e il 31 dicembre 2007 (vedi allegato 1). Ulteriori informazioni saranno disponibili nei prossimi giorni. Con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Pecorella precisa che il quadriennio decorre dalla data di nomina a uditore giudiziario e non dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Enrico COSTA (FI) rileva che i dati forniti dal rappresentante del Governo sono solo parziali.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI ricorda di essersi impegnato a fornire alla Commissione la documentazione necessaria man mano che la stessa si rendesse disponibile. Sottolinea comunque di aver dato disposizioni affinché gli ulteriori dati richiesti siano reperiti e messi a disposizione nel minor tempo possibile.

Lanfranco TENAGLIA (Ulivo) osserva che i dati forniti dal Governo appaiono esatti.

Nino MORMINO (FI) esprime perplessità sui dati forniti dal Governo ritenendo necessaria una integrazione. Rileva quindi come nella seduta di ieri l'esame di taluni emendamenti sia stato forse troppo affrettato e che avrebbe voluto sottolineare alcuni aspetti importanti e critici del provvedimento. Puntualizza comunque che tale circostanza non è certamente imputabile al presidente Pisicchio, che ha diretto la seduta in modo impeccabile.

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda all'onorevole Mormino che una valutazione di carattere complessivo, che tenga eventualmente conto anche di passaggi importanti da lui non affrontati, potrà essere effettuata nell'ambito delle dichiarazioni di voto.

Mario PEPE (FI) illustra il proprio articolo aggiuntivo 6.01, sottolineando la pregiudiziale esigenza di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari attualmente esistente. I dati statistici secondo i quali negli ultimi anni i reati sarebbero diminuiti in talune città sono falsati dal fatto che i cittadini non sporgono più denunce, perché hanno perso fiducia nella giustizia. Migliorare l'efficienza dei magistrati in servizio è di fondamentale importanza soprattutto in considerazione del tempo che costoro dedicano allo svolgimento di incarichi extragiudiziari, che sono conferiti in un numero davvero eccessivo. A tale proposito rileva l'esigenza di definire un serio sistema di incompatibilità. Ricorda quindi di avere presentato sulla tematica in esame, molteplici emendamenti nella precedente legislatura e di avere presentato, anche in questa legislatura un apposito ordine del giorno, che è stato espressamente accolto dal Governo in occasione dell'esame del disegno di legge che ha sospeso fino al 31 luglio 2007 l'efficacia delle disposizioni del decreto legislativo n. 160 del 2006, in materia di progressione della carriera dei magistrati e di separazione delle funzioni. Il Governo ha, pertanto, l'obbligo politico nei confronti della Camera dei deputati di dare parere favorevole sull'articolo aggiuntivo in esame.

Enrico BUEMI (RosanelPugno) sottolinea l'estrema serietà e delicatezza della questione dell'incompatibilità degli incarichi extragiudiziari.

Enrico COSTA (FI) ribadisce che i magistrati sottraggono tempo alle loro funzioni non certo per dedicarsi alla preparazione dei concorsi, come pure è stato sostenuto per criticare l'impianto della riforma Castelli, ma per dedicarsi allo svolgimento degli incarichi extragiudiziari. Sottolinea quindi come nel 2006 il CSM abbia autorizzato oltre ottocento incarichi extragiudiziari, molti dei quali estremamente impegnativi.

Paola BALDUCCI (Verdi) ritiene che la questione degli incarichi extragiudiziali debba essere in parte ridimensionata in quanto, da un lato, il numero degli stessi si è significativamente e progressivamente ridotto negli ultimi anni e, dall'altro, il Consiglio superiore della magistratura sta dando dimostrazione di voler disciplinare il relativo conferimento in modo più restrittivo.

Manlio CONTENTO (AN) sottolinea la rilevanza della questione in esame, che deve essere affrontata anche con specifico riferimento alla magistratura amministrativa. Ritiene inoltre necessario verificare, oltre al numero, anche i dati statistici relativi al tipo degli incarichi conferiti.

Erminia MAZZONI (UDC) condivide pienamente l'articolo aggiuntivo Mario  Pepe 6.01 e ritiene, contrariamente a quanto affermato dall'onorevole Balducci, che la gravità del fenomeno non si sia affatto ridotta negli ultimi anni. Ritiene inoltre che la soluzione del problema debba avere carattere normativo, non potendo essere affidata alla discrezionalità del Consiglio superiore della magistratura.

Nino MORMINO (FI) sottolinea la particolare efficacia dell'intervento dell'onorevole Mario Pepe il quanto, non svolgendo la sua professione all'interno del mondo della giustizia, rappresenta l'opinione diffusa dei cittadini sull'inefficienza della giustizia. Ritiene quindi che il Governo dovrebbe fornire dati più precisi sugli incarichi extragiudiziari, con particolare riferimento al numero dei magistrati interessati, al tipo di incarichi ed ai criteri di attribuzione. Appare, inoltre, particolarmente opportuno verificare gli incarichi extragiudiziari svolti nel contesto di strutture ministeriali, anche in considerazione delle contiguità politiche che lo svolgimento di tali incarichi comporta.

La Commissione respinge gli articoli aggiuntivi Mario Pepe 6.01 e 6.02, nonché gli identici emendamenti Consolo 7.1 e Lussana 7.2.

Pino PISICCHIO, presidente, dà conto del parere espresso dalle Commissioni Difesa e Bilancio.

Gaetano PECORELLA (FI) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 7.3, volto a sopprimere un criterio di delega incostituzionale, come quello che prevede l'abrogazione di norme senza prevedere i criteri per procedere all'abrogazione medesima.

La Commissione respinge gli emendamenti Pecorella 7.3, Lussana 7.4 e 7.5,

Gaetano PECORELLA (FI) illustra il suo emendamento 8.1 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge gli emendamenti Pecorella 8.1 e Lussana 8.2 e 8.3.

Pino PISICCHIO, presidente, dopo aver rilevato che sono stati esaminati dalla Commissione tutti gli emendamenti presentati, avverte che alcuni deputati hanno chiesto di intervenire prima di passare alla deliberazione relativa al conferimento al relatore del mandato a riferire all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

Federico PALOMBA (IdV) annuncia che il gruppo di Italia dei Valori è favorevole a conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea. Ritiene che il provvedimento debba essere approvato, per quanto migliorabile.

Manlio CONTENTO (AN) preannuncia il voto contrario di Alleanza Nazionale, rinviando alle motivazioni già espresse nel corso del dibattito.

Erminia MAZZONI (UDC) conferma il voto contrario dell'UDC sul provvedimento, sottolineando la necessità di non introdurre regole peggiorative non solo della riforma Castelli, ma anche della precedente normativa. Si tratta di un testo elaborato per soddisfare esigenze di specifiche categorie, anziché quelle dei cittadini, che evidenzia la mancanza di una strategia politica per governare il Paese. Esprime quindi un giudizio di forte contrarietà nel merito e sul metodo, non essendo accettabile il ruolo marginale cui è stata relegata questa Commissione, e, più in generale, la Camera dei deputati.

Alessandro MARAN (Ulivo) preannuncia il voto favorevole dell'Ulivo rinviando alle argomentazioni svolte nel corso del dibattito.

Silvio CRAPOLICCHIO (Com.It) preannuncia il voto favorevole dei Comunisti Italiani su un provvedimento che, per quanto perfettibile, comunque consente di evitare che assuma efficacia la riforma Castelli.

Enrico BUEMI (RosanelPugno) si dichiara deluso dall'atteggiamento della maggioranza, di cui fa parte, e del Governo,  dai quali si aspettava una maggiore apertura e non un provvedimento che comporta una involuzione rispetto a fondamentali principi di civiltà giuridica condivisi da tutti i Paesi avanzati. Per tali motivi non può preannunciare un voto favorevole alla riforma in esame.

Carlo LEONI (SDPSE) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo. Ritiene che il provvedimento sia certamente perfettibile, ma sottolinea come lo stesso sia del tutto coerente con il programma della coalizione di centrosinistra e come il rispetto degli impegni assunti con gli elettori abbia un valore etico.

Luigi COGODI (RC-SE), pur rilevando che il testo è migliorabile, preannuncia preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo su un provvedimento che deve essere valutato favorevolmente nel suo complesso oltre che in relazione alla riforma Castelli.

Paola BALDUCCI (Verdi) preannuncia il voto favorevole del gruppo dei Verdi. Sul merito del provvedimento e sul metodo dell'esame si riserva di intervenire in Assemblea, annunciando la presentazione di ordini del giorno sui punti più critici del testo.

Nino MORMINO (FI) ritiene che siano sorprendenti le dichiarazioni di voto dei deputati di maggioranza, in quanto tutti hanno sottolineato l'esigenza di migliorare il testo. Se è così non comprende per quale motivo non si sia voluto procedere ad una proroga della sospensione di efficacia della riforma Castelli. Tale proroga avrebbe consentito un vero ed effettivo esame da parte della Camera, che quindi avrebbe potuto modificare il testo. Tale opzione non è stata praticata per evitare un nuovo passaggio al Senato, altamente temuto dalla maggioranza.

Al Senato, le modifiche apportate in prima lettura sono state solo quelle dettate dalla magistratura associata. A tale proposito ritiene significativo che i magistrati abbiano preteso l'eliminazione dai consigli giudiziari di qualsiasi elemento esterno alla magistratura. Sono stati eliminati, oltre al presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati come membro di diritto del Consiglio giudiziario, anche i rappresentanti dei Consigli regionali.

Con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Leoni, ricorda che in realtà forze di maggioranza come la Rosa nel Pugno erano a favore della separazione delle carriere.

Gaetano PECORELLA (FI), prima di procedere alla dichiarazione di voto, intende sottolineare che la Commissione ha l'obbligo di accogliere le condizioni contenute nel parere appena espresso dalla Commissione Bilancio.

Pino PISICCHIO, presidente, rileva che il parere espresso dalla Commissione Bilancio non è vincolante sotto il profilo regolamentare. Inoltre, osserva che le condizioni apposte non stanno ad indicare una carenza di copertura finanziaria del provvedimento ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Tuttavia, anche qualora le condizioni fossero state espresse ai sensi di tale disposizione costituzionale, la Commissione Giustizia non sarebbe stata vincolata dal parere della Commissione Bilancio. A tale proposito, ricorda che nella scorsa legislatura è stato approvato un disegno di legge, in materia di gratuito patrocinio, esaminato in sede referente dalla Commissione Giustizia senza accogliere le condizioni espresse dalla Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Invita comunque il relatore a valutare le conseguenze del parere espresso dalla Commissione Bilancio, anche al fine della presentazione di eventuali emendamenti.

Marilena SAMPERI (Ulivo), relatore, rilevando che il parere della Commissione Bilancio non prefigura alcuna carenza di copertura finanziaria del provvedimento, ma unicamente delle formulazioni non adeguate di alcune disposizioni finanziarie da esso contenute, non ritiene opportuno accogliere le condizioni ivi contenute.

Pino PISICCHIO, presidente, in considerazione dell'imminenza delle votazioni in Assemblea, sospende la seduta, che riprenderà alle 14.

La seduta, sospesa alle 10.45, riprende alle 14.10.

Carolina LUSSANA (LNP) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo richiamandosi, per le motivazioni, alle considerazioni già svolte nel corso del dibattito. Esprime considerazioni fortemente critiche sia sotto il profilo del merito sia sotto il profilo del metodo. Sottolinea in particolare come l'atteggiamento del relatore e del governo dimostri che, nonostante la generale condivisione di talune criticità provvedimento, ci si è appiattiti in una posizione di mera ratifica del testo approvato dal Senato, sotto dettatura dell'Associazione Nazionale Magistrati. Osserva come la magistratura forse potrà diventare ancora più indipendente, ma è certo che con l'approvazione del provvedimento in esame i singoli magistrati diventeranno ancora più dipendenti dalle correnti della magistratura associata. Anche l'autoreferenzialità della magistratura subirà un peggioramento con la riforma in esame. A tale proposito ricorda come la Lega abbia presentato una proposta di legge costituzionale recante la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura.

Manlio CONTENTO (AN) sottolinea come la Commissione Bilancio abbia espresso sul provvedimento un parere con condizioni inerenti a disposizioni del testo che in alcuni casi sembrano prefigurare una carenza di copertura finanziaria. Nonostante ciò, la Commissione Bilancio inspiegabilmente non ha ritenuto di fare esplicito riferimento nel parere alla violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Dopo aver preannunciato la presentazione di emendamenti corrispondenti alle osservazioni contenute nel predetto parere, evidenzia che il provvedimento in esame prevede un aumento dell'organico del CSM nella misura di 13 unità, specificando che ciò dovrebbe avvenire senza nuovi o maggiori oneri. Considerando che l'ipotesi di attuare tale norma ricorrendo all'istituto del comando è stata esclusa nel corso dell'esame al Senato, sorge il sospetto che vi sia l'intenzione di integrare l'organico del CSM prelevando personale dagli organici degli uffici giudiziari esistenti. Poiché una simile eventualità appare estremamente grave, ritiene che il Governo debba fornire gli adeguati chiarimenti. Nel caso in cui, invece, l'aumento dell'organico dovesse avvenire attraverso l'assunzione di personale esterno alla pubblica amministrazione, la carenza di copertura finanziaria del provvedimento sarebbe del tutto evidente. Sarebbe necessario che la questione venisse meglio esaminata dalla Commissione Bilancio.

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda che tale questione è stata ampiamente esaminata dalla Commissione Bilancio proprio a seguito di un intervento in quella sede dell'onorevole Contento.

Mariastella GELMINI (FI) concorda con le critiche, di merito e sul metodo, precedentemente mosse dall'onorevole Mormino, ritenendo che il provvedimento in esame sia frutto di superficialità ed irresponsabilità da parte del Governo e della maggioranza. Ritiene che tale provvedimento contiene gravi violazioni dell'articolo 111 della Costituzione poiché, a differenza della riforma Castelli, non realizza affatto il principio del giusto processo ed anzi deresponsabilizza ulteriormente il ruolo del pubblico ministero. Considera altresì un grave vulnus il venir meno del taglio pratico che la predetta riforma aveva impresso al concorso in magistratura. Ritiene infine inaccettabile ed assurdo che la maggioranza abbia respinto perfino gli emendamenti volti a correggere gli errori più macroscopici del testo.

Giancarlo LAURINI (FI) preannuncia il suo voto contrario, richiamandosi alle motivazioni  precedentemente espresse dai colleghi di Forza Italia. Ribadisce che fra i problemi più gravi che inficiano il provvedimento in esame vi è, in particolare, quello delle valutazioni di professionalità connesse all'attribuzione di incarichi direttivi. Ritiene infatti che il numero di valutazioni che dovranno essere compiuti rappresenti un carico eccessivo e non sostenibile nei tempi a disposizione, con ripercussioni negative sulla complessiva organizzazione ed il corretto funzionamento della magistratura.

Pino PISICCHIO, presidente, desidera ringraziare tutti i componenti della Commissione ed, in modo particolare, i colleghi dell'opposizione, ai quali riconosce di avere svolto interventi puntuali, misurati, non pretestuosi e sempre legati all'oggetto della discussione. Rileva altresì come, sia pure in un contesto che vede compresse le prerogative della Camera dei Deputati, ciascuno abbia avuto a disposizione il tempo necessario per svolgere ed articolare le proprie considerazioni. Il comportamento complessivamente collaborativo dei componenti della Commissione ha quindi consentito lo svolgimento di un dibattito esaustivo. Ciò è stato peraltro reso possibile anche dal fatto che tutta la documentazione necessaria per svolgere un esame consapevole del provvedimento è stata posta a disposizione dei deputati immediatamente dopo la trasmissione del testo medesimo da parte dell'altro ramo del Parlamento. Ringrazia altresì il relatore ed il rappresentante del Governo per la competenza e la disponibilità dimostrate. Ritiene, conclusivamente, che la Commissione, nei limiti del tempo a propria disposizione, abbia svolto un buon lavoro.

Federico PALOMBA (IdV) si associa agli apprezzamenti espressi dal Presidente al quale, peraltro, ritiene debba essere indirizzato un particolare ringraziamento per la conduzione particolarmente equilibrata dei lavori della Commissione.

Gli onorevoli Paola BALDUCCI (Verdi), Manlio CONTENTO (AN), Giancarlo LAURINI (FI), Mariastella GELMINI (FI) e Carolina LUSSANA (LNP), nonché il Sottosegretario Luigi SCOTTI si associano ai ringraziamenti rivolti al Presidente Pisicchio.

Marilena SAMPERI (Ulivo) ringrazia il Presidente Pisicchio, i colleghi della Commissione ed il rappresentante del Governo, sottolineando il clima di correttezza nel quale si è svolto il dibattito.

Il Sottosegretario Luigi SCOTTI rivolge un particolare ringraziamento ai deputati dei gruppi di opposizione, ai quali riconosce di avere svolto osservazioni e considerazioni sempre pertinenti e culturalmente stimolanti.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Samperi, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo del disegno di legge C. 2900. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Pino PISICCHIO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni del gruppi.

La seduta termina alle 14.40.



 

ALLEGATO 1

Riforma dell'ordinamento giudiziario. C. 2900, approvato dal Senato.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale dei Magistrati Ufficio Terzo

Il numero di magistrati che matureranno le anzianità per essere sottoposti alla valutazione di professionalità tra il 1o agosto 2007 e il 31 dicembre 2007 è il seguente:

Quadriennio

Anzianità maturate

Primo

-

Secondo

-

Terzo

-

Quarto

752

Quinto

-

Sesto

-

Settimo

-

Totale

752

 

I dati riportati si riferiscono alle sole ulteriori valutazioni conseguenti all'approvazione del disegno di legge in esame

 

 

 


Esame in sede consultiva

 


Comitato per la legislazione

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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 18 luglio 2007. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Giampaolo Patta.

La seduta comincia alle 9.10.

Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario.

C. 2900, Governo - Approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione - Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Roberto ZACCARIA, relatore, nel ricordare i contenuti del provvedimento in esame, rileva la presenza in esso di alcuni passaggi che possono ingenerare incertezze, la cui risoluzione appare, peraltro, conseguibile per via di chiarimento interpretativo nel corso dell'iter del provvedimento.

Illustra quindi la seguente proposta di parere, nella quale i suddetti elementi costituiscono oggetto di specifiche osservazioni:

«Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2900 e rilevato che:

esso provvede a modificare, mediante novellazione, alcuni decreti legislativi adottati in attuazione della ampia delega legislativa, conferita in materia con la legge n. 150 del 2005, recando altresì, all'articolo 7, una ulteriore delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi compilativi volti al «coordinamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge» nonché ad «operare l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti»;

interviene in particolare, agli articoli 1 e 2, sul decreto legislativo n. 160 del 2006, i cui effetti erano stati sospesi sino al 31 luglio 2007 ad opera della recente legge  n. 269 del 2006, che aveva a sua volta ampliato i termini, ancora non scaduti, di emanazione di eventuali decreti legislativi volti ad introdurre disposizioni transitorie o di coordinamento normativo; peraltro, appare tuttora aperto il termine per l'esercizio della delega, recata nella medesima legge di riforma dell'Ordinamento giudiziario «ad adottare, entro quattro anni dalla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie» (articolo 2, comma 19);

adotta espressioni formulate in modo impreciso (ad esempio l'articolo 1, comma 6, si riferisce ad avvocati e professori che abbiano prestato «a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza»);

la tecnica della novellazione - in numerose norme - non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 3, lettera c) n. 2 - ove si introduce nell'articolo 2, comma 2 del citato decreto legislativo n. 160, la lettera b-bis) - dovrebbe chiarirsi il rapporto di tale disposizione con il comma 4 del medesimo articolo 2 del decreto, vertente su analogo oggetto;

all'articolo 7 - ove si conferisce una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi compilativi volti al «coordinamentodelle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge» nonché ad «operare l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se vi sia coincidenza con l'oggetto della delega, già conferita dalla legge n. 150 del 2005, «ad adottare, entro quattro anni dalla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie» (articolo 2, comma 19);

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, comma 12 - ove si sostituisce integralmente l'articolo 51 del già citato decreto legislativo n. 160 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire quali siano le «somme indicate» cui si riferisce il primo periodo del testo novellato».

Gaspare GIUDICE, presidente, nel condividere i rilievi evidenziati dal relatore, ritiene realistico ipotizzare una volontà del Governo e della maggioranza di giungere, entro il termine del 31 luglio prossimo, all'approvazione definitiva del provvedimento, senza che sia quindi possibile alcuna sua modifica testuale. Suggerisce, dunque, di promuovere, come già avvenuto in circostanze analoghe, un apposito ordine  del giorno che inviti il Governo a dare seguito alle indicazioni contenute nel parere che il Comitato riterrà di esprimere.

Franco RUSSO, nell'associarsi alle considerazioni del Presidente, esprime una doppia preoccupazione per le conseguenze di carattere politico istituzionale che si sono riproposte anche in occasione dell'esame di questo disegno di legge. Da un lato, infatti, vi è il problema del ruolo delle due Camere nel corso del procedimento legislativo, che, nel caso in cui un provvedimento inizi il suo iter al Senato, spesso vede la Camera dei deputati trovarsi di fronte ad un testo sostanzialmente immodificabile, essendo chiamata ad operare una mera attività di ratifica di quanto già definito presso il Senato, con evidenti conseguenze in ordine all'assetto complessivo dei rapporti tra i due rami del Parlamento. A tale circostanza di fatto si riconnette anche - pur nella considerazione della particolare materia oggetto del provvedimento che già in passato, per sua natura, ha visto il conferimento di deleghe legislative - la perplessità, evidenziata anche nel parere illustrato dal relatore, su un ricorso ampio, e forse eccessivo, allo strumento della delegazione legislativa che viceversa, dovrebbe essere usato con la massima prudenza per l'effetto di limitazione delle prerogative parlamentari che ne conseguono.

Gaspare GIUDICE, presidente, osserva che le riflessioni del collega Russo riguardano aspetti su cui vi deve sempre essere la massima attenzione da parte degli organi parlamentari ed anche da parte del Governo, al quale siffatte preoccupazioni saranno certamente riferite dal rappresentante presente alla seduta odierna.

Roberto ZACCARIA, relatore, conclusivamente, si riserva di predisporre un ordine del giorno che rifletta i contenuti del parere espresso in questa sede. Peraltro, con particolare riferimento al rilievo concernente l'articolo 7, ritiene che, nel caso di specie, essendo prevista la successiva adozione di ulteriori strumenti legislativi, l'ordine del giorno possa considerarsi particolarmente idoneo a conseguire quegli obiettivi di chiarificazione, che costituiscono il nucleo essenziale delle valutazioni del Comitato.

Il Comitato approva la proposta di parere.

 


 

 

 


 

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 18 luglio 2007. - Presidenza del presidente Riccardo MARONE.

La seduta comincia alle 13.45.

(omissis)

Riforma dell'ordinamento giudiziario.

C. 2900 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Riccardo MARONE, presidente, sostituendo il relatore, rileva che il provvedimento in esame non presenta aspetti problematici per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione. Formula  pertanto una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente


 


ALLEGATO 1

Riforma dell'ordinamento giudiziario (C. 2900 Governo, approvato dal Senato).

 

 


PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2900 Governo, approvato dal Senato, recante «Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario»;

rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici» e «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa» che le lettere g) ed l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE


 

 


 

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 luglio 2007. - Presidenza del presidente Umberto RANIERI. - Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Famiano Crucianelli.

La seduta comincia alle 9.35.

Riforma dell'ordinamento giudiziario.

C 2900 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Pietro MARCENARO (Ulivo), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), rilevando l'opportunità dell'approfondimento della proiezione internazionale dell'istituenda Scuola superiore della Magistratura nell'ottica della cooperazione giudiziaria.

Il sottosegretario Famiano CRUCIANELLI concorda con l'intervento del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.


 


ALLEGATO 1

Riforma dell'ordinamento giudiziario (C. 2900 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

 


«La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, limitatamente alle parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2900 Governo, approvato dal Senato, concernente: «Riforma dell'ordinamento giudiziario»,

valutato positivamente l'ampliamento della proiezione internazionale della Scuola superiore della Magistratura sulla base delle modifiche al decreto legislativo n. 26 del 2006, introdotte dalle lettere g) e h) dell'articolo 3, comma 2, con particolare riguardo all'esplicito riferimento alla Rete di formazione giudiziaria europea, nonché alla collaborazione nelle attività dirette all'organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi;

auspicato che la Scuola superiore della Magistratura possa, in virtù di tali nuove disposizioni, rafforzare significativamente il ruolo dell'Italia nella cooperazione giudiziaria internazionale, che costituisce uno degli aspetti fondamentali dei processi di stabilizzazione istituzionale e di consolidamento democratico, oltre che uno dei più efficaci strumenti per il contrasto al terrorismo internazionale ed al crimine organizzato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE


 

 


 

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 luglio 2007. - Presidenza del presidente Roberta PINOTTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Emidio Casula.

La seduta comincia alle 10.15.

Riforma dell'ordinamento giudiziario.

C. 2900, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alberto STRAMACCIONI (Ulivo), relatore, ricorda che la disciplina dell'ordinamento giudiziario è stata già modificata nella scorsa legislatura per mezzo di una serie di decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega n. 150 del 2005.

Rammenta altresì che anche in questa legislatura, il Parlamento è intervenuto sulla materia dell'ordinamento giudiziario con la legge 24 ottobre 2006, n. 269, modificando due decreti riguardanti l'assetto dell'ufficio del pubblico ministero e la disciplina del procedimento disciplinare dei magistrati.

Tale legge, inoltre, ha sospeso, fino al 31 luglio 2007, l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 160 del 2006, recante la nuova disciplina dell'accesso in magistratura, della progressione economica e dell'attribuzione di funzioni.

Il presente disegno di legge è quindi volto a modificare il citato decreto legislativo, ossia le norme che dovrebbero entrare in vigore dal 1o agosto 2007, nonché il decreto legislativo n. 26 del 2006, relativo all'istituzione della scuola della magistratura, e il decreto legislativo n. 25 del 2006, concernente il consiglio direttivo della Cassazione e i consigli giudiziari.

A suo avviso, la finalità del provvedimento è quindi quella di modificare la disciplina dell'ordinamento giudiziario, salvaguardando il principio costituzionale secondo cui la distinzione dei magistrati è determinata elusivamente dalla diversità delle funzioni svolte. Insieme al tema della separazione delle funzioni si prevede altresì una nuova disciplina dell'accesso in magistratura e del tirocinio per i vincitori di concorso, chiamati non più uditori giudiziari ma magistrati ordinari; si specificano  le funzioni dei magistrati; sono dettati nuovi criteri sulla valutazione della professionalità dei magistrati e sul conferimento delle funzioni stesse; sono stabiliti periodi di permanenza nell'ufficio, nonché la temporaneità degli uffici direttivi, rinnovabili una sola volta e solo dopo una positiva valutazione dei risultati conseguiti, eliminando il rischio della automaticità della carriera dei magistrati dovuta ad una valutazione della loro professionalità da parte del CSM meramente formale, mediante un sistema, anch'esso concorsuale come quello previsto dalla riforma Castelli; si modifica la disciplina della Scuola superiore della magistratura nonché quella relativa ai Consigli giudiziari ed al Consiglio direttivo della Corte di cassazione; si prevedono poi degli interventi specifici su particolari questioni, per lo più di natura transitoria.

Ritiene che le competenze della Commissione Difesa siano interessate soltanto marginalmente dal provvedimento in esame, in quanto, dopo che il Senato ha disposto lo stralcio del complesso delle disposizioni sulla magistratura militare, l'unica norma che potrebbe aver determinato l'assegnazione, in sede consultiva, alla Commissione Difesa è quella di cui all'articolo 2, comma 13, che, nel novellare l'articolo 52 del decreto legislativo n. 160 del 2006, estende l'applicazione delle disposizioni del decreto medesimo, in quanto compatibili, anche alla magistratura militare, ad eccezione di quelle del capo I in materia di ammissione in magistratura. Pertanto, nel ritenere che tale disposizione non abbia sostanzialmente alcun effetto sul trattamento economico e normativo del personale militare né sulle altre competenze della Commissione Difesa, propone di esprimere nulla osta sul testo del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Emidio CASULA concorda con la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.25.


 

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio)
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 luglio 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Intervengono il viceministro per la pubblica istruzione Mariangela Bastico e i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri e per la salute Gian Paolo Patta.

La seduta comincia alle 9.45

(omissis)

Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario.

C. 2900 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, per quanto concerne i profili finanziari del provvedimento, ritiene, con riferimento all'articolo 1, opportuno un  chiarimento circa il numero dei componenti della commissione di concorso, aggiuntivi rispetto alla normativa vigente, presi in considerazione nella quantificazione. Rileva, inoltre, che la rigidità del numero dei componenti della commissione è suscettibile di recare oneri a carico della finanza pubblica, non consentendo di modulare la composizione della medesima in base alle esigenze contingenti, come previsto dalla normativa vigente. Inoltre, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo circa la quantificazione delle spese aggiuntive relative ai membri fuori sede, con particolare riferimento alle ipotesi sottostanti alla determinazione del numero dei componenti in trasferta. Infine, con riferimento alla diretta nomina dei vincitori di concorso a magistrato ordinario (articolo 1, comma 8, lettera b), rinvia alle osservazioni che svolgerà con riferimento all'articolo 2, comma 11. Con riferimento all'articolo 2, comma 1, che interviene in materia di progressione economica e di funzioni di magistrati, premesso che, come chiarito dal Governo, l'assegnazione di funzioni non ha influenza sulla progressione economica, ritiene opportuno che sia chiarito se la nuova articolazione non possa costituire premessa per eventuali adeguamenti retributivi. Con riferimento all'articolo 2, comma 2, rileva che non sono stati forniti elementi informativi atti a dimostrare l'invarianza degli oneri assunta dal citato comma 17 dell'articolo 11 come novellato. Ritiene, pertanto, opportuno che il Governo fornisca elementi di valutazione, anche di carattere quantitativo, volti a suffragare l'ipotesi di invarianza della spesa con riferimento alla l'attività di valutazione ed ai corsi di riqualificazione professionale. Con riferimento, all'articolo 2, comma 2, capoverso articolo 11, comma 17, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di riformulare la disposizione di cui al presente comma in termini conformi alla prassi consolidata, prevedendo che allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo si provvederà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 2, comma 3, rileva che non sono stati forniti elementi informativi atti a dimostrare l'invarianza degli oneri assunta dal citato comma 17 dell'articolo 12 come novellato. Ritiene pertanto opportuno che il Governo fornisca elementi di valutazione, anche di carattere quantitativo, volti a suffragare l'ipotesi di invarianza con riferimento ai compensi e agli altri emolumenti (gettoni di presenza, rimborsi spese) da riconoscere ai componenti la commissione. Con riferimento ad un'osservazione di tenore analogo formulata del Servizio bilancio del Senato, con nota la Ragioneria generale dello Stato si è limitata a ribadire che dall'attuazione della disposizione in esame non devono derivare oneri. La Ragioneria ha altresì chiarito che le somme destinate a remunerare la prestazione dei commissari dei concorsi da bandire per le progressioni di carriera previste dalla legislazione che si intende abrogare, attraverso l'emanazione della nuova disciplina in esame, costituiranno economie di spesa. Con riferimento alla disposizione che consente il conseguimento anticipato delle funzioni di legittimità, pur considerando che la norma esclude che si producano effetti sul trattamento giuridico ed economico, ritiene opportuno che il Governo escluda l'insorgenza, oltre che dei predetti effetti, anche di eventuali ulteriori effetti economici connessi con l'esercizio delle funzioni (quali, ad esempio, gli oneri per il rimborso di spese e l'erogazione di indennità). Ricorda poi che l'articolo 2, comma 3, capoverso articolo 12, comma 17 dispone che le spese per la commissione di cui al comma 13 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura. Al riguardo, con riferimento all'inciso in base al quale le disposizioni non devono oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura, segnala, che tale formulazione non appare conforme alla vigente disciplina contabile. A tale proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso  del Governo in ordine all'opportunità di riformulare la disposizione, in primo luogo al fine di stabilire un tetto massimo entro cui devono essere contenuti gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione di cui al comma 13 e, in secondo luogo, prevedendo che all'istituzione e al funzionamento della suddetta commissione, si provveda a valere delle risorse, previste a legislazione vigente, per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Con riferimento all'articolo 2, comma 4, rileva preliminarmente che l'articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006 già prevedeva la possibilità di passaggio di funzioni in esito ad una procedura concorsuale, seguita dalla partecipazione ad un corso di riqualificazione professionale. Tuttavia le norme sostituite consentivano il passaggio di funzioni una sola volta nel corso dell'intera carriera in luogo delle quattro previste dal testo licenziato dal Senato. Ritiene pertanto necessario che il Governo fornisca gli elementi quantitativi (numero presumibile di concorrenti, emolumenti da corrispondere ai commissari, durata dei corsi, trasferte da rimborsare ai magistrati partecipanti e quanto altro) necessari per verificare che le risorse stanziate per i passaggi di funzioni risultino sufficienti a garantire la piena applicabilità della nuova disciplina, senza determinare nuovi oneri a carico dello Stato. Rileva poi, con riferimento all'articolo 2, commi 6 e 7, che andrebbero forniti chiarimenti in merito agli effetti finanziari derivanti dai nuovi vincoli in materia di assegnazione alle funzioni semidirettive e direttive posti dalle disposizioni in esame, che risultano maggiormente stringenti rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. Ritiene necessario il chiarimento anche alla luce di valutazioni emerse in passato e riferite ad analoga questione in relazione all'ipotesi di esodo anticipato (con conseguente erogazione della buonuscita e del trattamento pensionistico) del personale a cui non risulterà più possibile conferire incarichi direttivi e semidirettivi. Per quanto concerne l'articolo 2, commi 9 e 10, rileva che l'assegnazione del magistrato ad un ufficio in posizione di soprannumero è suscettibile di determinare oneri, in quanto implica l'occupazione di un posto non previsto nell'organico di diritto senza, peraltro, che sia pregiudicata la possibilità di richiedere l'attivazione delle procedure per l'assunzione di personale da destinare ad uffici per i quali risultano posizioni vacanti. Rileva tra l'altro che le norme di cui si propone la sostituzione prevedono l'assegnazione in soprannumero sotto condizioni maggiormente restrittive e recavano, altresì, una condizione espressa di non onerosità. Sul punto appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo. Con riferimento all'articolo 2, comma 11, ritiene preliminarmente necessario che il Governo confermi che i valori indicati nella nuova tabella proposta corrispondano pienamente al valore delle retribuzioni attualmente in erogazione. Tali chiarimenti appaiono necessari anche in considerazione del fatto che le retribuzioni dei magistrati costituiscono parametro di riferimento per la determinazione delle retribuzioni di altre categorie di personale delle pubbliche Amministrazioni o delle Istituzioni. Chiede che il Governo confermi che la permanenza media in servizio sia quella implicitamente ipotizzata ovvero indichi le diverse ipotesi alla base della quantificazione del tasso di sostituzione indicato. La platea annua stimata pari a 200 unità di personale implica l'ipotesi di una permanenza media in servizio dei magistrati pari a circa 44 anni e sei mesi. Tale valore si ottiene dividendo il numero delle unità attualmente in servizio (8.900 circa) con il tasso di sostituzione medio indicato dalla relazione tecnica (200 unità) e supponendo che non si intenda reintegrare le carenze di organico attualmente riscontrabili nei ruoli della magistratura. Rileva, infine, che il testo in esame si limita a sostituire la tabella relativa alle progressione economica della magistratura ordinaria, sebbene l'allegato A della citata legge n. 27 del 1981 rechi anche la tabella relativa alla progressione economica della magistratura amministrativa, militare, contabile e degli avvocati e procuratori dello Stato. Rileva dunque la necessità che  il Governo fornisca elementi informativi in merito agli effetti finanziari conseguenti alle eventuali richieste emulative avanzate dalle categorie in questione. Con riferimento all'articolo 2, comma 12, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo volto a definire l'esatta portata delle norme in esame sia con riferimento alle somme cui sono stati applicati gli adeguamenti economici triennali, sia con riguardo al trattamento economico da non corrispondere in caso di esito negativo della valutazione di professionalità. Per quanto concerne l'articolo 3, osserva, con riferimento al comma 2, che la disposizione ivi contenuta amplia considerevolmente le finalità cui la Scuola è preposta. Rileva poi che, in merito a tale questione, in sede di esame del provvedimento presso il Senato, il Governo - affermando che l'articolo 3, più che attribuire nuove competenze alla Scuola superiore della magistratura, mira a cambiare le modalità di realizzazione dei diversi obiettivi formativi, indirizzandone l'attività sia alla formazione iniziale, sia alla formazione permanente sia infine alla formazione conseguente al passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa - ha confermato l'adeguatezza delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente. Va peraltro considerato che in base al tenore letterale della norma, sembra evincersi che finalità quali la formazione della magistratura onoraria, dei magistrati dirigenti degli uffici giudiziari, il coordinamento delle attività di formazione decentrata; lo svolgimento di seminari per operatori della giustizia, costituiscano funzioni nuove in capo alla Scuola medesima, rispetto a quelle individuate dal decreto legislativo che viene modificato. Osserva, inoltre, che il comma 19 prevede per i magistrati in servizio l'obbligo di partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento professionale almeno una volta ogni quattro anni, mentre l'articolo 25 del decreto che viene ad essere modificato limita tale obbligo ad una volta ogni cinque anni. Il medesimo comma prevede altresì un obbligo di partecipazione a tali corsi, con frequenza almeno annuale, nei primi quattro anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie. Ritiene pertanto necessario che siano forniti elementi anche di carattere quantitativo volti a confermare la compatibilità della nuova articolazione della Scuola con l'invarianza della spesa ribadita anche nel corso dell'esame al Senato. Quanto alla previsione, in base alla quale i componenti del comitato direttivo svolgono anche i compiti di responsabili di settore, disciplinata al comma 10, osserva che tali funzioni sono attualmente svolte per lo più dai comitati di gestione, ora soppressi, per i quali è previsto uno stanziamento annuo, a decorrere dal 2006, pari a 132.000 euro (articolo 2, comma 37, della legge n. 150 del 2005), oltre ad un trattamento economico consistente in un gettone di presenza pari a 300 euro a seduta per ogni componente del comitato (articolo 17 del decreto legislativo n. 26 del 2006). Rileva, a tale proposito, che mentre la disposizione recante l'onere relativo al gettone di presenza per i componenti dei comitati di gestione viene espressamente abrogata dall'articolo 4, comma 20, del provvedimento in esame, la norma che prevede lo stanziamento per il funzionamento dei comitati suddetti (articolo 2, comma 37, della legge n. 150 del 2005) resta invece in vigore. Al riguardo andrebbero pertanto forniti elementi atti ad esplicitare l'utilizzo dello stanziamento predetto. In particolare, andrebbe chiarito se questo debba intendersi finalizzato alle spese di funzionamento dei nuovi organismi. In caso contrario, il chiarimento dovrebbe essere finalizzato ad escludere che siano prefigurabili oneri connessi allo svolgimento delle funzioni in capo ai responsabili di settore. Ritiene invece necessario un chiarimento in merito al divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nel caso di incarico attribuito ad un dirigente di prima fascia. La norma in esame sembra infatti presentare profili di criticità quanto alla sua attuazione, tenuto conto degli inevitabili aggravi di natura funzionale ed organizzativa che la posizione lasciata vacante potrebbe comportare per la pubblica amministrazione coinvolta.

Con riferimento all'articolo 4, comma 4, ritiene opportuno che il Governo escluda che dall'espletamento delle nuove procedure elettive del personale togato del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, discendano aggravi di spesa; ciò anche in funzione del fatto che l'articolo 4-bis, prevede una disciplina, in parte innovativa anche delle competenze dell'ufficio elettorale del C.S.M. Con riferimento all'articolo 4, comma 10, relativamente alla sostituzione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006, ritiene opportuno che il Governo confermi che il numero delle sedute mensili atteso risulti essere adeguato rispetto alle nuove competenze assegnate. Con riferimento all'articolo 4, comma 12, stante la sostanziale identità della nuova procedura elettiva dei componenti togati dei consigli giudiziari rispetto a quella prevista per l'elezione dei membri togati del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione di cui al comma 4, ribadisce la necessità dei chiarimenti già indicati in riferimento a tale norma, essendo opportuno che il Governo escluda, anche in tale circostanza, che dall'espletamento delle nuove procedure elettive, discendano aggravi di spesa. Con riferimento all'articolo 5, commi da 5 a 7, che intervengono in materia di dotazione organica del ruolo del CSM, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito al rispetto dell'invarianza degli oneri prevista dall'articolo 5, comma 6. Ricorda che tale norma dispone che le disposizioni di cui al comma 5 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura. Al riguardo, con riferimento all'inciso in base al quale le disposizioni non devono oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura, si segnala, che tale formulazione non appare conforme alla vigente disciplina contabile. A tale proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di riformulare la disposizione, prevedendo che all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 si provveda nei limiti delle risorse, previste a legislazione vigente, per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Al riguardo, appare, comunque, opportuno che il Governo confermi l'idoneità delle suddette risorse a far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5. Con riferimento all'articolo 5, comma 8, osserva, in primo luogo, che la norma non specifica a quali disposizioni intenda far riferimento. A tale proposito, segnala che il testo del disegno di legge presentato al Senato prevedeva la novella degli articoli 196 e 196-bis del regio decreto n. 12 del 1941, contenenti la disciplina generale in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati. Ritiene, inoltre, opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della clausola di invarianza a garantire che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e all'opportunità di riformulare la clausola di invarianza in termini conformi alla prassi vigente, prevedendo che dalle disposizioni di cui alla presente legge in materia di collocamento fuori ruolo di magistrati non debbano derivare, anziché non derivino, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ricorda che la copertura finanziaria di cui all'articolo 6, comma 1, dispone che agli oneri indicati nei commi 1, 2, 3, 4 e 5, pari a euro 5.121.760 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 40, della legge n. 150 del 2005, rideterminata, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2, in euro 2.817.654 per l'anno 2007 e in euro 2.858.045 per l'anno 2008. Al riguardo, con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, osserva che l'articolo 2, comma 40, della legge n. 150 del 2005, delegava il Governo ad adottare un decreto legislativo volto a disciplinare il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità nonché di primo e di secondo grado, e a tal fine autorizzava la spesa di 9.750.000 per l'anno 2005 e di euro 8.000.000 a decorrere dall'anno 2006. Le suddette risorse  sono iscritte nel capitolo 1681 del Ministero dell'economia e delle finanze. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS, in data 23 luglio 2007, nel suddetto capitolo risulta ancora iscritto, al netto delle risorse utilizzate dal presente provvedimento, uno stanziamento pari a euro 2.878.240. Ricorda, inoltre, che durante l'esame presso la Commissione bilancio del Senato, il rappresentante del Governo, nella seduta del 16 maggio 2007, ha confermato la sussistenza di specifiche risorse da destinare allo scopo. Appare, comunque, opportuna una conferma in tal senso. Con riferimento alla previsione contenuta nel medesimo comma secondo la quale la suddetta autorizzazione di spesa è rideterminata, per effetto, delle disposizioni dei commi 6 e 7 dell'articolo 2, in euro in euro 2.817.654 per l'anno 2007 e in euro 2.858.045 per l'anno 2008, segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla finalità della disposizione, si tratta, in particolare, di capire se la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa originaria al netto dell'utilizzo previsto dal provvedimento in esame risponda a mere finalità conoscitive. A tale proposito segnala, tuttavia, che la norma presenta alcuni profili problematici, in quanto la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa è stata fatta imputando tra gli oneri anche quelli originariamente previsti dall'articolo 6, comma 47 del provvedimento, successivamente stralciato. Infatti a fronte di una autorizzazione di spesa pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 e ad un onere pari a euro 5.121.760 a decorrere dall'anno 2007, la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa sarebbe dovuta essere pari a euro 2.878.240, anziché come previsto pari a 2.817.654 per l'anno 2007 e in euro 2.858.045 per l'anno 2008; la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa non sarebbe dovuta essere, come prevista dall'articolo 6, comma 6, limitata agli anni 2007 e 2008, bensì, data la durata temporale degli oneri recati dal provvedimento, permanente. Ricorda poi che l'articolo 6, comma 7, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 2, comma 12, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978. Al riguardo, con riferimento alla previsione di una specifica clausola di salvaguardia per gli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 12, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se questa debba riferirsi piuttosto che agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 12, come indicato nel testo, a quelli di cui al comma 11, come indicato nella relazione tecnica allegata al provvedimento. Tale interpretazione sembra suffragata anche dalla formulazione dell'autorizzazione di spesa relativa prevista dall'articolo 6, comma 2. Questa, infatti, qualifica la spesa derivante dall'articolo 2, comma 11, come prevista, pur prevedendo anche l'inciso «è determinata». A tale proposito, si segnala, data la natura della spesa autorizzata, l'opportunità di riformulare la suddetta autorizzazione di spesa, in termini conformi alla prassi vigente, prevedendo che questa sia non «determinata», bensì «valutata», trattandosi di una mera previsione di spesa. Ritiene, quindi, opportuno che il Governo confermi la corretta imputazione della clausola di salvaguardia, e l'idoneità della previsione della stessa con riferimento agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 11. Con riferimento alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, comma 1, ritiene opportuno che il Governo confermi l'idoneità della clausola di invarianza a garantire che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Mario LETTIERI deposita la documentazione predisposta dal Ministero dell'economia (vedi allegato 2) e dal Ministero della giustizia (vedi allegato 3) sul provvedimento.

Marino ZORZATO (FI) ritiene opportuno rinviare l'esame al fine di valutare la  documentazione predisposta, anche in considerazione del fatto che sta per avere inizio la seduta dell'Assemblea.

Lino DUILIO, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata prima della ripresa della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle 10.30.

(omissis)

 

 

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 luglio 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonangelo Casula.

La seduta comincia alle 14.45.

(omissis)

Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario.

C. 2900 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta antimeridiana.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA, ad integrazione della documentazione depositata nella seduta antimeridiana, con riferimento alle osservazioni relative alla rideterminazione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 6, comma 6, fa presente che gli importi indicati sono stati rideterminati in relazione ad eventuali effetti di pensionamento anticipato derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2. Segnala quindi la correttezza della rideterminazione dell'autorizzazione di spesa originaria e specifica che tale rideterminazione risponde a mere finalità conoscitive. Con riferimento poi all'articolo 6, comma 7, fa presente che il riferimento, nella clausola di salvaguardia del testo, all'attuazione dell'articolo 2, comma 12, appare corretto e che il riferimento, in relazione tecnica, all'articolo 2, comma 11, è frutto di mero errore materiale, come del resto si può evincere dalle prime formulazioni della relazione tecnica che invece faceva riferimento all'articolo 2, comma 12.

Gaspare GIUDICE (FI) rileva che il Governo non ha fornito chiarimenti per quanto concerne l'articolo 4, comma 2. Segnala infatti che, mentre la normativa vigente prevede la possibilità di un solo passaggio tra magistratura giudicante e magistratura inquirente, il provvedimento in esame ne prevede quattro, il che, presumibilmente, potrebbe comportare l'insorgenza di maggiori oneri.

Manlio CONTENTO (AN), nel condividere i rilievi del collega Giudice, osserva che profili problematici di carattere finanziario non superati dalla documentazione del Governo derivano anche dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 dell'articolo 5.

Tali disposizioni infatti prevedono infatti la possibilità che il ruolo autonomo del personale del Consiglio superiore della Magistratura sia incrementato di un massimo di tredici unità. Segnala che, in proposito, in maniera piuttosto singolare e contraddittoria rispetto al tenore letterale della norma, la documentazione del Ministero della giustizia segnala che l'incremento dovrà avvenire nell'ambito della dotazione finanziaria dell'organo stesso, mentre la documentazione del Ministero dell'economia afferma che la disposizione non determina oneri aggiuntivi a condizione che il contingente di personale indicato nella disposizione sia comunque ricompreso nei limiti della disposizione organica complessiva del Ministero della giustizia, lasciando peraltro prefigurare dubbi espressi in precedenza sulla sostenibilità finanziaria della disposizione.

Massimo VANNUCCI (Ulivo) avverte che i lavori dell'Assemblea stanno per riprendere con il seguito dell'esame degli ordini del giorno riferiti al disegno di legge C 2852 di conversione in legge del decreto-legge n. 81 del 2007. Chiede pertanto una sospensione dell'esame del provvedimento.

Francesco PIRO (Ulivo) si associa alla richiesta del collega Vannucci.

Lino DUILIO, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 15.20.


ALLEGATO 2

Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario. C. 2900 Governo.

 

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA

 

Articolo 1, comma 6. Si fa presente che gli oneri riportati nella relazione tecnica si riferiscono all'aumento da 24 a 28 del numero dei componenti delle commissioni di concorso, e non prendono in considerazione il Presidente della commissione medesima, i cui compensi risultano già previsti a legislazione vigente.

Articolo 2, comma 1. Riguardo alle perplessità manifestate in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla previsione in esame, si conferma quanto già assicurato dallo scrivente con nota del 15 maggio 2007, nel senso che l'aumento del numero delle funzioni lascia invariato il sistema delle progressioni economiche dei magistrati.

Articolo 2, comma 2. In ordine agli elementi di valutazione richiesti dal Servizio bilancio circa l'invarianza della spesa con riferimento all'attività di valutazione ed ai corsi di qualificazione professionale, si conferma che tale sistema va attuato necessariamente con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente, e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, anche alla luce degli elementi informativi forniti dal Ministero della Giustizia con nota n. 58 del 14 maggio 2007.

Articolo 2, comma 3. Si conferma che dalla disposizione non devono derivare maggiori oneri, atteso che alle attività poste a carico del Consiglio Superiore della Magistratura dovrà provvedersi con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente come, peraltro, già assicurato dall'Amministrazione interessata con nota n. 20 del 1o marzo 2007.

In merito alle perplessità sollevate con riferimento al conseguimento anticipato delle funzioni di legittimità si rappresenta che la specifica clausola di invarianza prevista per il trattamento giuridico ed economico spettante (articolo 12, comma 14) appare idonea a evitare eventuali riflessi finanziari derivanti dall'attribuzione di indennità o rimborsi spese.

Articolo 2, comma 4. Con riferimento alla richiesta di ulteriori elementi quantitativi in merito ad eventuali effetti derivanti dalle disposizioni in materia di «tramutamento» delle funzioni nel precisare che l'istituto in esame andrà attuato con le risorse stanziate a tale scopo, si rinvia all'amministrazione competente.

Articolo 2, commi 6 e 7. Per quanto concerne gli effetti finanziari derivanti dai vincoli in materia di assegnazione alle funzioni semidirettive e direttive, consistenti nell'assicurare da parte dei magistrati almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, si fa riferimento ai chiarimenti forniti, in sede di esame del provvedimento al Senato, dal Ministero della giustizia con nota n. 83 del 3 luglio 2007.

Articolo 2, commi 9 e 10. Riguardo alla richiesta di chiarimento in merito ad eventuali profili di onerosità derivanti dalle posizioni di soprannumerarietà connesse alla temporaneità delle funzioni direttive e  semidirettive, si segnala che la sostituzione del magistrato collocato in soprannumero non è automatica alla luce della particolare disciplina relativa alla carriera dei magistrati e tenuto anche conto delle specifiche disposizioni in materia di rientro in ruolo dei medesimi già collocati in soprannumero.

Articolo 2, comma 11. In ordine alla richiesta di conferma circa la corrispondenza dei valori delle retribuzioni, indicati nella tabella A allegata al provvedimento, a quelli attualmente in erogazione, si fa presente che il Ministero della Giustizia con nota n. 58 del 14 maggio 2007 ha fatto sapere che gli importi indicati nella citata tabella sono quelli in vigore dal 1o gennaio 2006.

Articolo 3, comma 2. Con riferimento alle perplessità manifestate dal Servizio bilancio in relazione all'ampliamento delle finalità cui viene indirizzata l'attività formativa della Scuola della Magistratura, si fa presente che la ridefinizione di tali finalità, operata dal disegno di legge, non appare tradursi in un'attribuzione di nuove competenze ma, semmai, in una eventuale rimodulazione delle modalità di svolgimento della medesima.

Articolo 3, comma 10. Si fa rinvio all'amministrazione interessata per quanto riguarda gli elementi atti ad esplicitare l'utilizzo dello stanziamento per il funzionamento dei comitati di gestione.

Articolo 3, comma 11. In merito alla criticità evidenziata circa la norma in esame, si segnala che il previsto divieto di attribuire la posizione in organico lasciata vacante, in caso di conferimento dell'incarico di Segretario Generale ad un dirigente di prima fascia, risulta finalizzata a garantire che il dirigente eventualmente investito di tali funzioni venga scelto tra quelli già in servizio nell'invarianza della spesa. Tuttavia, al fine di assicurare l'effettivo rispetto del vincolo della neutralità finanziaria lo scrivente, propone in questa sede la seguente riformulazione della nonna in esame, già comunicata con la precedente corrispondenza: 1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari, ovvero tra i dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, attualmente in servizio e senza incremento della relativa dotazione organica. (omissis)

Articolo 4, commi 4, 10 e 12. Si rinvia all'amministrazione interessata per quanto riguarda gli elementi di chiarimento richiesti.

Articolo 5, comma 3. Al riguardo si rinvia alle considerazioni già espresse dallo scrivente in merito all'articolo 2, commi 9 e 10.

Articolo 5, commi 5 - 7. Con riferimento alle perplessità manifestate dal Servizio bilancio in ordine al previsto incremento del ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura, peraltro, già avanzate dallo scrivente con la precedente corrispondenza, si rappresenta che la disposizione non determina oneri aggiuntivi a condizione che il contingente di personale indicato dalla disposizione sia comunque ricompreso nei limiti della dotazione organica complessiva del Ministero della Giustizia.

Articolo 5, comma 8. In proposito si concorda con quanto rappresentato dal Servizio bilancio in ordine al collocamento fuori ruolo dei magistrati che deve essere ricompreso nell'ambito dei 200 posti di organico individuati dall'articolo 3 della legge n. 48/2001, da destinare a personale incaricato di funzioni diverse da quelle giudiziarie.

Articolo 6, comma 6. Con riferimento ai rilievi relativi alla rideterminazione dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma in esame si fa presente che gli importi ivi indicati sono stati determinati in relazione ad eventuali effetti di pensionamento anticipato derivanti dalle previsioni  di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2, come già comunicato con la pregressa corrispondenza.

Articolo 6, comma 7. Si fa presente che il riferimento all'attuazione dell'articolo 2, comma 12, relativo alla disciplina dei trattamenti economici dei magistrati appare corretta e che la stessa risulta, altresì, suffragata da idonea clausola di salvaguardia prevista dal comma in esame.

ALLEGATO 3

Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario. C. 2900 Governo.

 

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 

Art. 1 - Con riferimento agli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione esaminatrice si specifica che, rispetto alla normativa vigente, il numero dei componenti aggiuntivi è pari a n. 4 unità in quanto la composizione vigente prevede n. 1 presidente e n. 24 membri, mentre l'articolo 1 comma 6 del d.d.l. in esame prevede che la Commissione sia composta da n. 1 presidente e n. 28 membri. Per quanto concerne la rigidità del numero dei componenti della Commissione, si specifica che la quantificazione dei compensi spettanti ai membri è stata effettuata con criteri estremamente prudenziali, tali da far fronte anche ad eventuali modulazioni della composizione della Composizione. Attualmente, infatti, sulla base del numero storico degli elaborati corretti e dei candidati esaminati, l'importo complessivo «compenso base + compensi variabili» non supera mediamente l'importo unitario di 700,00 euro.

Analogamente, il calcolo degli oneri relativi ai membri fuori sede è stato effettuato con criteri altrettanto prudenziali.

Art. 2 comma 1 - Si specifica al riguardo che l'assegnazione delle funzioni non influisce sulla progressione economica dei magistrati e che la nuova articolazione non costituisce premessa per eventuali adeguamenti retributivi.

Art. 2 comma 2 - Con riferimento alla valutazione di professionalità dei magistrati si conferma la clausola di invarianza della spesa, al riguardo specificando che l'attività di valutazione dei magistrati è una attività tipica del Consiglio Superiore della Magistratura, che non necessita di ulteriori strutture di supporto in aggiunta a quelle esistenti; occorre aggiungere peraltro che il Senato ha ridotto il numero di valutazioni cui deve sottoporsi il magistrato nel corso della carriera da 10 a 7, che l'operato del magistrato viene valutato dal Consiglio Superiore della Magistratura anche sulla base del contributo fornito dal Ministero della giustizia attraverso le proprie strutture operative ed ispettive e che il lavoro istruttorio viene svolto dai consigli giudiziari, la cui composizione è stata potenziata ed infine che l'organico del Consiglio Superiore della Magistratura è stato incrementato di n. 13 unità.

Art. 2 comma 3 - Con riferimento alla disposizione in esame, si specifica che le spese per la Commissione non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato né oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio Superiore della Magistratura, considerato anche che la Commissione non deve svolgere nuove attività rispetto a quelle previste dalla normativa vigente. Per quanto concerne l'eventuale conseguimento anticipato delle funzioni di legittimità, si esclude l'insorgenza di ulteriori effetti economici connessi con l'esercizio delle funzioni. Non è prevista infatti l'attribuzione di particolari indennità e l'eventuale rimborso delle spese è dovuto nel solo caso di possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (non c'è alcuna innovazione).

Art. 2 comma 4 - Con riferimento al passaggio di funzioni, si specifica che le  risorse stanziate risultano sufficienti a garantire la piena applicabilità della nuova disciplina, in quanto, se è vero che le norme sostituite consentivano il passaggio di funzioni una sola volta nel corso dell'intera carriera in luogo delle 4 previste dal testo licenziato dal Senato, è altrettanto vero che il numero delle domande per i passaggi dalle funzioni giudicanti a requirenti e viceversa, invece di concentrarsi in un unico momento, possono svilupparsi nel corso della carriera con effetti numerici di gran lunga inferiori a quelli che si sarebbero verificati con l'applicazione delle norme sostituite.

Art. 2 commi 6 e 7 - Con riferimento alle disposizioni in esame, si conferma, da un lato l'esiguità dei casi di pensionamento anticipato e, dall'altro, si evidenzia che questa Amministrazione, sulla base dei dati relativi all'andamento delle cessazioni rilevato negli ultimi anni, ha stimato prudenzialmente in n. 4 unità il numero annuo di cessazioni anticipate e in tal senso ha determinato gli oneri aggiuntivi ascrivibili alle disposizioni in esame in termini di ratei annuali di indennità di buonuscita, computati per intero e moltiplicato per il numero dei magistrati interessati, al riguardo quantificando un onere complessivo di euro 1.954.880,00, ampiamente fronteggiabili con le residue disponibilità dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 comma 40 della legge 150/2005.

Art. 2 commi 9 e 10 - Con riferimento alle disposizioni in esame, si specifica che l'assegnazione del magistrato al precedente ufficio in posizione di soprannumero non determina una variazione della dotazione organica complessiva né comporta automaticamente l'attivazione delle procedure per nuove assunzioni. Non si determinano quindi effetti finanziari negativi.

Art. 2 comma 11 - Con riferimento alla norma in esame si conferma che i valori indicati nella nuova tabella corrispondono esattamente al valore delle retribuzioni attualmente erogate al personale di magistratura. Si conferma altresì che la permanenza media in servizio dei magistrati è quella implicitamente ipotizzata.

Art. 2 comma 12 - Con riferimento alla nonna in esame, si specifica che il nuovo testo dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 160 del 2006, come riformulato, non contiene elementi innovativi in materia di progressione economica dei magistrati. Il nuovo testo prevede soltanto una diversa modalità di accesso alle attuali classi economiche attraverso il sistema della valutazione di professionalità del magistrato e non più attraverso il sistema delle procedure concorsuali. Tali nuove modalità non sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi. Per quanto concerne gli importi stipendiali indicati nella tabella allegata al d.d.l AC 2900, si specifica che essi corrispondono a quelli in vigore dal 1o gennaio 2006, a loro volta determinati applicando gli adeguamenti economici triennali previsti dalla normativa vigente agli importi recati dalla tabella base allegata alla Legge 27/1981. Per quanto riguarda il trattamento economico previsto dopo 13 anni di servizio dalla nomina, si specifica che esso corrisponde al trattamento attuale del magistrato di appello; nulla è innovato rispetto all'attuale progressione economica.

Art. 3 - Con riferimento al comma 2 dell'articolo 3 si specifica che alla Scuola superiore della magistratura non sono state attribuite nuove competenze, quale struttura stabilmente incaricata di occuparsi in materia continuativa delle esigenze formative e di aggiornamento professionale per il personale di magistratura. Sono cambiate esclusivamente le modalità di realizzazione degli obiettivi formativi, orientandoli piuttosto che alla progressione di carriera, e allo svolgimento di concorsi verso attività formative in grado di recepire tutte le istanze formative del corpo dei magistrati. In tal senso l'attività della Scuola dovrà essere indirizzata sia alla formazione iniziale, sia alla formazione permanente sia infine alla formazione  conseguente al passaggio dalle funzioni giudicanti e quelle requirenti e viceversa, in tal modo creando una struttura più agile e snella per conseguire gli obiettivi formativi. In tal senso, non essendo previsti nuovi compiti per la Scuola, compiti peraltro già svolti dal Consiglio Superiore della Magistratura, si conferma l'adeguatezza delle risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente, per il funzionamento della Scuola. I corsi, d'altro canto, possono essere organizzati in maniera tale, da ricondurre le relative spese entro l'alveo della dotazione finanziaria complessiva assegnata alla Scuola.

Con riferimento al comma 10, si chiarisce che non si prefigurano oneri connessi allo svolgimento, da parte dei componenti del comitato direttivo, delle funzioni in capo ai responsabili di settore. Si chiarisce altresì che l'articolo 4 comma 20 del provvedimento in esame abroga in toto l'articolo 17 del decreto legislativo 26/2006, sopprimendo anche il relativo stanziamento di 132.000,00 euro, comprensivo sia dei gettoni di presenza sia delle spese per eventuali trasferte.

Per quanto riguarda il comma 11 ed in particolare la figura del segretario generale, si chiarisce che il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante in caso di incarico attribuito ad un dirigente di prima fascia non determina particolari aggravi di natura funzionale ed organizzativa all'amministrazione della giustizia.

Art. 4 comma 4 - Con riferimento all'articolo 4 comma 4, si specifica che l'espletamento delle nuove procedure elettive del personale togato del consigli direttivo della Corte di Cassazione potrebbe determinare oneri di modesta entità, connessi alla stampa delle schede elettorali, oneri, peraltro, ampiamente compensati dall'incremento della cadenza temporale, da 2 a 4 anni, dell'analogo sistema elettorale previsto per i consigli giudiziari.

Art. 4 comma 10 - Con riferimento al comma 10 dell'articolo 4, si conferma, sulla base delle competenze assegnate alle sezioni autonome dei consigli giudiziari, l'adeguatezza del numero delle sedute, non superiore a 2 per ciascun mese di attività.

Art. 4 comma 12 - Con riferimento alla norma in esame, si ribadisce quanto già detto per l'elezione dei componenti togati del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e cioè, che l'ampliamento della cadenza temporale delle elezioni dei componenti togati dei consigli giudiziari da 2 a 4 anni, può comportare, rispetto al sistema vigente, risparmi di spesa.

Art. 5 comma 3 - Per quanto concerne la norma in esame, si rinvia alle considerazioni già svolte con riferimento alla norma di cui all'articolo 2 comma 10.

Art. 5 commi 5 e 7 - Con riferimento alla norma in esame, si chiarisce che la disposizione relativa all'incremento di un massimo di n. 13 unità del ruolo autonomo del Consiglio Superiore della Magistratura deve avvenire nell'ambito della dotazione finanziaria dell'organo stesso.

Art. 5 comma 8 - Per quanto concerne la norma in esame, si conferma che i collocamenti fuori ruolo dei magistrati avverranno nell'ambito delle ipotesi e dei limiti recati dall'articolo 3 della Legge 48/2001.


 

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio)
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 luglio 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Cento e per il commercio internazionale Mauro Agostini.

La seduta comincia alle 9.40.

Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario.

C. 2900 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 luglio 2007.

Lino DUILIO, presidente, in risposta alle richieste di chiarimenti avanzate sull'articolo 2, comma 4 dall'onorevole Giudice nella seduta di ieri, rileva che la documentazione depositata sempre nella seduta di ieri dal Ministero della giustizia precisa che le risorse stanziate risultano sufficienti a garantire l'applicabilità della nuova disciplina in materia di passaggio tra funzioni giudicante e inquirente recata dall'articolo 2, comma 4, in quanto se è vero che le norme sostituite consentivano il passaggio di funzioni una sola volta nel corso dell'intera carriera in luogo delle quattro previste dal testo licenziato dal Senato è altrettanto vero che il numero delle domande per i passaggi dalle funzioni giudicanti a inquirenti e viceversa, invece di concentrarsi in un unico momento, possono svilupparsi nel corso della carriera con effetti numerici di gran lunga inferiori a quelli che si sarebbero verificati con l'applicazione delle norme sostituite.

Manlio CONTENTO (AN) rileva che il chiarimento fornito sull'articolo 2, comma 4 sembra voler rispondere con un'argomentazione di carattere logico-deduttivo ad un'obiezione di carattere finanziario. Si sostiene infatti, senza peraltro poterlo dimostrare, che si verificherebbe una sorta di «diluizione» nel tempo dei passaggi tra le funzioni. Osserva che tale circostanza risulta smentita anche dalla documentazione consegnata dal rappresentante del Ministero della giustizia alla Commissione giustizia dalla quale si ricava che vi sono migliaia di casi di passaggi da funzione giudicante a funzione inquirente e viceversa. Ricorda poi di aver chiesto chiarimenti anche sulle disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 dell'articolo 5.

Lino DUILIO, presidente, segnala che, con riferimento alle disposizioni da ultimo richiamate dall'onorevole Contento, che prevedono la possibilità di un incremento fino a tredici unità del ruolo organico del Consiglio superiore della magistratura, la documentazione del Ministero dell'economia precisa che non si determineranno oneri aggiuntivi nel presupposto che il contingente di personale sia comunque ricompreso nei limiti della dotazione organica complessiva del Ministero della giustizia.

Manlio CONTENTO (AN) segnala che la documentazione predisposta dal Ministero della giustizia appare contraddittoria rispetto alle osservazioni del Ministero dell'economia ora richiamate dal presidente Duilio in quanto l'incremento di un massimo di tredici unità del ruolo autonomo del CSM dovrà avvenire nell'ambito della dotazione finanziaria dell'organo.

Lino DUILIO, presidente, osserva che a suo giudizio le due documentazioni non appaiono contraddittorie.

Manlio CONTENTO (AN) ricorda che al momento della istituzione di un ruolo autonomo di duecentotrenta unità del CSM l'invarianza finanziaria fu garantita mediante una corrispondente riduzione del ruolo del Ministero della giustizia. Osserva che le disposizioni da lui richiamate non riproducono ora tale meccanismo né prevedono, come invece avveniva nel testo originario, la copertura dei posti aggiuntivi mediante l'istituto del comando, soluzioni che in entrambi i casi sarebbero risultate soddisfacenti dal punto di vista finanziario.

Lino DUILIO, presidente, osserva che l'eventuale incremento della pianta organica del CSM potrà comunque avvenire nel rispetto dell'invarianza degli oneri mediante una diversa distribuzione dei livelli di carriera e di retribuzione.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO rileva che la precisazione del Ministero dell'economia garantisce che rispetto alla portata potenzialmente espansiva per la spesa della disposizione relativa al ruolo del CSM sono stati introdotti i necessari vincoli idonei a garantire il rispetto del principio dell'invarianza finanziaria.

Massimo GARAVAGLIA (LNP) ritiene opportuno che vengano forniti ulteriori chiarimenti per quel che concerne l'articolo 2, comma 1, che prevede disposizioni in materia di progressione economica e di funzione dei magistrati. In particolare andrebbe chiarito se la nuova articolazione di funzioni non possa costituire una premessa per eventuali adeguamenti retributivi.

Lino DUILIO, presidente, ricorda che anche su questo punto la documentazione del Ministero dell'economia depositata nella seduta di ieri precisa che l'aumento del numero delle funzioni lascerà comunque invariato il sistema delle progressioni economiche dei magistrati. Invita poi i componenti della Commissione ad evitare interventi che richiedano chiarimenti su aspetti in realtà già chiariti dalla documentazione consegnata nella seduta di ieri e che pertanto producono l'unico effetto di prolungare i tempi in esame senza produrre un reale aumento delle conoscenze sui provvedimenti.

Massimo GARAVAGLIA (LNP) rileva con rammarico che il presidente giudica ostruzionistiche le richieste di chiarimento da lui avanzate e rinuncia a intervenire su altri punti del provvedimento che a suo giudizio presentano profili problematici di caratteri finanziario.

Lino DUILIO, presidente, precisa di non aver mosso alcuna accusa di ostruzionismo ma di aver solo constatato che alle richieste di chiarimento avanzate era già stata fornita risposta con la documentazione depositata nella seduta di ieri. Formula quindi, in sostituzione del relatore, la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

sul testo del provvedimento,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

la quantificazione degli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi ai componenti della commissione di concorso di cui all'articolo 1 è stata effettuata con criteri estremamente prudenziali, tali da consentire in ogni caso di far fronte anche ad eventuali modulazioni della commissione stessa, fermo restando che i compensi relativi al presidente sono già previsti a legislazione vigente;

l'assegnazione di funzioni, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, non influisce sulla progressione economica dei magistrati e non implica adeguamenti retributivi;

l'attività di valutazione dei magistrati rientra fra quelle tipiche del Consiglio superiore della magistratura e non necessita di specifiche strutture di supporto aggiuntive rispetto a quelle esistenti; 

le risorse stanziate risultano sufficienti a far fronte alle modifiche alla disciplina in materia di passaggio di funzione di cui al comma 4 dell'articolo 2;

con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2, la quantificazione degli oneri è stata effettuata in base a criteri prudenziali per cui al limitato numero di cessazioni anticipate potrà farsi fronte con le residue disponibilità delle risorse di cui all'articolo 2, comma 40, della legge n. 150 del 2005;

l'assegnazione di un magistrato ad un ufficio in posizione in soprannumero, ai sensi dei commi 9 e 10 dell'articolo 2, non determina una variazione della dotazione organica complessiva;

i valori indicati nella nuova tabella allegata al comma 11 dell'articolo 2 corrispondono esattamente all'ammontare delle retribuzioni attualmente erogate;

le disposizioni di cui al comma 12 del medesimo articolo 2 non recano innovazioni per quanto concerne la progressione economica dei magistrati;

le disposizioni di cui all'articolo 3 non comportano l'attribuzione di nuove funzioni alla scuola superiore della magistratura ma piuttosto un diverso orientamento dell'attività della scuola stessa volto a privilegiare lo svolgimento di compiti di formazione, compiti ai quali la scuola potrà provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente;

l'espletamento delle nuove procedure elettive, ai sensi del comma 4 dell'articolo 4, potrebbe comportare oneri di modesta entità, tuttavia ampiamente compensati dall'ampliamento della cadenza temporale, da due a quattro anni, del sistema elettorale previsto per i consigli giudiziari;

rilevato che appare opportuno modificare alcune clausole di invarianza e di copertura al fine di renderle conformi alla prassi consolidata e alla disciplina contabile;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 2, comma 2, capoverso articolo 11, sostituire il comma 17 con il seguente: «Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente»;

b) all'articolo 2, comma 3, capoverso articolo 12, sostituire il comma 17 con il seguente: «All'istituzione e al funzionamento della commissione di cui al comma 13 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.»;

c) all'articolo 5, sostituire il comma 6 con il seguente: «All'attuazione del comma 5 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.»;

d) all'articolo 5, comma 8, sostituire le parole: «non comportano», con le seguenti: «non devono comportare»;

e) all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: «comma 11» con le seguenti: «comma 12», e sostituire le parole: «è determinata», con le seguenti: «è valutata»;

f) all'articolo 6, comma 6, sostituire le parole: «per l'anno 2008» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2008».

Gaspare GIUDICE (FI) esprime il proprio rammarico per le accuse di ostruzionismo mosse dal presidente. Con riferimento poi alla proposta di parere, segnala che in molti casi le condizioni ivi contenute dovrebbero essere espresse ai sensi dell'articolo 81, quarto comma. Infatti  la Commissione bilancio non può sottrarsi all'esercizio del proprio ruolo per un motivo di opportunità politica, quale quello di evitare un'ulteriore lettura del provvedimento da parte del Senato. Dovrebbe essere semmai l'Assemblea ad assumersi la responsabilità politica, per il motivo di opportunità sopra richiamato, di non recepire le condizioni espresse ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione dalla Commissione bilancio.

Massimo GARAVAGLIA (LNP), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del proprio gruppo sul provvedimento, in quanto non sono stati forniti elementi di risposta esaustivi su numerosi profili problematici del provvedimento che sarebbe stato necessario approfondire. Constata pertanto che alla contrarietà sul merito del provvedimento si affianca una ferma contrarietà per quel che concerne i profili di competenza della Commissione.

Marino ZORZATO (FI) annuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento, richiamandosi alla precisa richiesta del collega Giudice a cui non è stata data risposta.

Lino DUILIO, presidente, pone quindi in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.


 


VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura)
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 luglio 2007. - Presidenza del presidente Pietro FOLENA.

La seduta comincia alle 13.30.

Riforma dell'ordinamento giudiziario.

C. 2900, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pietro FOLENA, presidente e relatore, ricorda che il disegno di legge del Governo C. 2900, approvato in prima lettura dal Senato e composto da otto articoli, novella alcuni dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega n. 150 del 2005, cosiddetta riforma Castelli, recante la riforma dell'ordinamento giudiziario.

Osserva che, come si legge nella relazione di accompagnamento al provvedimento presentato al Senato, l'intervento si muove nella prospettiva di una riforma complessiva dell'ordinamento giudiziario sulla linea tracciata dalla VII disposizione transitoria della Costituzione ed al fine di creare una disciplina che garantisca maggiore funzionalità ed efficienza all'intero sistema giustizia. Nello specifico, il disegno di legge in esame interviene su diversi aspetti della riforma Castelli, con particolare riferimento alla disciplina prevista in materia di accesso in magistratura, tirocinio, funzioni, formazione, aggiornamento e progressione in carriera dei magistrati. Esso, inoltre, modifica la composizione e le funzioni del Consiglio direttivo presso la Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari.

Rileva, in particolare, che i primi due articoli del provvedimento novellano in più parti il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, relativo alla disciplina per l'accesso in magistratura, alla progressione economica e alle funzioni dei magistrati, la cui efficacia è stata sospesa fino al 31 luglio 2007 dalla legge n. 269 del 2006. L'articolo 3 apporta, invece, diverse modifiche al decreto legislativo n. 26 del 2006, relativo all'istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché al tirocinio e alla formazione degli uditori giudiziari, all'aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati. L'articolo 4 novella da un lato, ai commi 1-15, il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, relativo all'istituzione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e alla disciplina dei consigli giudiziari; dall'altro, ai commi da 16 a 20, apporta talune modifiche a varie disposizioni in tema di ordinamento giudiziario. Aggiunge che l'articolo 5 reca, invece, disposizioni varie, riguardanti, tra l'altro, la temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui al decreto legislativo n. 160 del 2006, la dotazione organica del CSM, il trattamento economico dei magistrati ordinari. Il successivo articolo 6 concerne invece la copertura finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 7 delega il Governo ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi compilativi, volti a coordinare la complessa normativa vigente in tema di ordinamento giudiziario. L'articolo 8 fissa, infine, l'entrata in vigore del provvedimento.

Sottolinea che i primi due articoli del provvedimento in esame, ampiamente modificati dal Senato, introducono numerose modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, relativo alla disciplina per l'accesso in magistratura, alla progressione economica e alle funzioni dei magistrati.

Per quanto riguarda le materie di competenza della Commissione cultura, segnala che l'articolo 1 prevede talune modifiche al Capo I del decreto legislativo n. 160 del 2006, con gli articoli da 1 a 9, attualmente rubricato «Disposizioni in tema di ammissione in magistratura e uditorato». Oltre alla sostituzione del termine «uditorato» con quello di «tirocinio», la norma provvede ad un'integrale sostituzione dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 160 del 2006, riscrivendo la disciplina del concorso per uditore giudiziario, ora definito «concorso per magistrato ordinario». Aggiunge che la nuova disciplina viene riformata per ovviare ad alcune storiche problematiche e, in particolare, alla lunghezza delle procedure concorsuali, rallentate dall'elevato numero di partecipanti, e all'inadeguatezza delle prove scritte d'esame, di taglio prevalentemente teorico.

Rileva altresì che il comma 2 modifica l'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n. 160 del 2006, in base al quale con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti  della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o di entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.

Il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame novella, poi, l'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, relativo ai requisiti per l'ammissione al concorso, stabilendo in particolare che, per quanto di competenza della Commissione, sono ammessi al concorso in magistratura coloro che, non incorsi in sanzioni disciplinari, siano appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso di laurea in giurisprudenza; dipendenti dello Stato con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente CCLN, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, assunti con concorso nel quale era richiesto il possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, conseguita, salvo che non si tratti di una seconda laurea, a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni; dipendenti con qualifica dirigenziale o appartenenti all'ex area direttiva della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso nel quale era richiesto il possesso di diploma di laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere.

Sottolinea quindi al concorso per esami sono altresì ammessi i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le citate scuole di specializzazione nelle professioni legali; i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del dottorato di ricerca in materia giuridiche; i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza a seguito di un concorso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. L'articolo 1, comma 4, del disegno di legge riformula poi i commi 1 e 4 dell'articolo 3 del citato decreto n. 160.

Segnala, a questo proposito, la novella all'articolo 5 del decreto n. 160, di cui al comma 6 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, relativa alla Commissione di concorso. A seguito della riformulazione dell'articolo 5, la commissione esaminatrice, nominata 15 giorni prima della data della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia su conforme delibera del CSM., risulta ora composta in un numero stabile, anziché variabile, di 29 membri: un presidente, 20 magistrati, 5 professori universitari e 3 avvocati, secondo quanto disposto dal comma 1. In particolare, i cinque professori universitari, nominati dal Consiglio universitario nazionale, devono essere di ruolo e titolari di insegnamenti nelle materie d'esame. Ad essi si applicano, su loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il medesimo nuovo comma precisa, altresì, che non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario.

Rileva quindi che l'articolo 3 apporta numerose modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, relativo all'istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché al tirocinio e alla formazione  degli uditori giudiziari, all'aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati. I commi da 1 a 11 intervengono sul Titolo I del decreto legislativo dedicato all'istituzione della Scuola. In particolare, il comma 1, modifica l'articolo 1 del decreto n. 26 del 2006 che istituisce la Scuola; intervenendo sul comma 5, il disegno di legge elimina ogni richiamo alla competenza interregionale delle tre sedi della scuola e ribadisce che sarà un decreto interministeriale a individuare le sedi della scuola ed a prescegliere quella delle tre in cui si riunirà il comitato direttivo della scuola stessa. Il comma 2 sostituisce l'articolo 2 del decreto legislativo n. 26 del 2006, nel quale sono enumerate le finalità della Scuola inerenti il tirocinio e l'aggiornamento professionale dei magistrati, nonché le connesse finalità di studio e di interscambio con analoghe istituzioni straniere.

Osserva che la disposizione in commento amplia le finalità della Scuola aggiungendo, fra le altre, la formazione della magistratura onoraria, dei magistrati dirigenti degli uffici giudiziari, ma anche di magistrati stranieri; il coordinamento delle attività di formazione decentrata; la collaborazione con altri paesi nell'organizzazione del servizio giustizia. Inoltre, si prevede che l'organizzazione della Scuola superiore della magistratura sia disciplinata dallo statuto e dai regolamenti adottati dal comitato direttivo. Osserva inoltre che, rispetto alla formulazione originaria del disegno di legge del Governo, il Senato ha eliminato dalle finalità della Scuola lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e consulenza in relazione al sistema giustizia.

Aggiunge che il comma 3 stabilisce che lo statuto venga approvato dal comitato direttivo con il voto favorevole di 8 commissari su 12; rileva che attualmente sono richiesti 5 voti favorevoli, ma i membri del comitato sono solo 7. Il comma 4 modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 26 del 2006 e dispone che organi della Scuola sono il comitato direttivo, il presidente e il segretario generale. Quest'ultima figura sostituisce i comitati di gestione previsti dalla normativa vigente. Il comma 5 riscrive, poi, l'articolo 5 del decreto legislativo n. 26, modificando la composizione e le funzioni del comitato direttivo. Il comma 6 modifica le disposizioni relative alla nomina dei componenti del comitato direttivo, di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 26. Fa presente quindi che il disegno di legge, confermando in quattro anni la durata del comitato, ma eliminandone i componenti di diritto, prevede la seguente composizione dell'organo: 7 magistrati, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, potendosi trattarsi anche di magistrati già in pensione; 3 professori universitari; 2 avvocati, che abbiano esercitato la professione per almeno 10 anni. Quanto alle nomine, queste competono per 7 unità al CSM, in particolare, il Consiglio nominerà 6 magistrati e un docente universitario, e per le restanti 5 unità al Ministro della giustizia - un magistrato, 2 professori universitari e 2 avvocati - ma i due organi dovranno procedere d'intesa. Il comma 7 apporta limitate modifiche alle maggioranze richieste per il funzionamento del comitato direttivo. In particolare, prevede che per gli atti di straordinaria amministrazione sia necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Il comma 8 del medesimo articolo sostituisce poi l'articolo 11 del decreto legislativo n. 26 del 2006, relativo alle funzioni del presidente della Scuola. Precisa che la nuova disposizione, rispetto al testo attuale, conferma che il presidente: ha la rappresentanza legale della Scuola; è eletto tra i componenti del comitato direttivo a maggioranza assoluta; presiede il comitato direttivo. A queste previsioni si aggiunge la possibilità per il presidente di adottare i provvedimenti d'urgenza, salva la loro ratifica in caso di atti di competenza di un altro organo. In merito, osserva che nel testo originario del disegno di legge del Governo tale possibilità era attribuita al Segretario generale e non al presidente della Scuola.

Rileva quindi che il nuovo articolo 12 del decreto legislativo dispone che i componenti del comitato direttivo svolgano anche  i compiti di responsabili di settore. Il comitato direttivo assegnerà loro i compiti istruttori - predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche; individuazione dei docenti da sottoporre al comitato direttivo; proposta dei criteri di ammissione alle sessioni di formazione ed i compiti esecutivi, quali l'attuazione del programma annuale dell'attività didattica; definizione del contenuto analitico di ciascuna sessione; individuazione dei docenti nella rosa di nomi approvata dal comitato direttivo. Aggiunge che il disegno di legge in esame abroga dunque gli articoli da 13 a 17 del decreto legislativo, relativi alla nomina e alle funzioni dei comitati di gestione. Il comma 11 inserisce, poi, nel decreto legislativo la sezione IV-bis, dedicata al Segretario generale, e composta dagli articoli 17-bis e 17-ter; il comma 14 sostituisce l'articolo 20 del decreto legislativo, relativo al tirocinio presso la Scuola. Segnala inoltre che i commi da 17 a 19 dell'articolo 3 novellano una limitata parte del Titolo III del decreto legislativo, dedicato all'aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati. Si riserva di presentare quindi una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


 


XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 luglio 2007. - Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI.

La seduta comincia alle 14.55.

Riforma dell'ordinamento giudiziario.

C. 2900 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Amalia SCHIRRU (Ulivo), relatore, illustra il disegno di legge in esame, approvato in prima lettura dal Senato e composto da otto articoli, che modifica alcuni dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega n. 150 del 2005 (cosiddetta «riforma Castelli»), recante la riforma dell'ordinamento giudiziario.

Il provvedimento in esame interviene su diversi aspetti della riforma, con particolare riferimento alla disciplina prevista in materia di accesso in magistratura, tirocinio, funzioni, formazione, aggiornamento e progressione in carriera dei magistrati. Esso, inoltre, modifica la composizione e le funzioni del Consiglio direttivo presso la Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari.

Con particolare riferimento ai profili di interesse della Commissione, fa presente che i primi due articoli del provvedimento modificano in più parti il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 relativo alla disciplina per l'accesso in magistratura, alla progressione economica e alle funzioni dei magistrati, la cui efficacia è stata sospesa fino al 31 luglio 2007 dalla legge n. 269 del 2006.

Nello specifico, l'articolo 1 riscrive la disciplina del concorso per uditore giudiziario, ora definito «concorso per magistrato ordinario». Come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge originario (A.S. 1447), la nuova disciplina - che conferma, sostanzialmente, la natura del concorso in magistratura come un concorso di secondo grado - viene modificata per ovviare ad alcune storiche problematiche, ed in particolare alla lunghezza delle procedure concorsuali, rallentate dall'elevato numero di partecipanti, e all'inadeguatezza delle prove scritte d'esame, di taglio prevalentemente teorico.

Tra le altre novità, fa presente che vengono eliminati: l'obbligo di indicazione obbligatoria da parte del candidato, già nella domanda, dell'area funzionale cui accedere in caso di esito positivo del concorso (funzione requirente o funzione giudicante); la specifica prova psico-attitudinale alla professione nell'ambito delle prove orali.

Per quanto riguarda lo svolgimento del concorso, il nuovo comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 160 del 2006 elimina il riferimento alla città di Roma come possibile sede unica del concorso, prevedendone lo svolgimento con cadenza di norma annuale in una o più sedi stabilite nel relativo decreto di indizione.

Per quanto riguarda, poi, il caso in cui la prova scritta venga svolta contemporaneamente in più sedi, il nuovo comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 160 del 2006 stabilisce che la commissione esaminatrice espleta le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi presso la sede di Roma e presiede allo svolgimento della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, su delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura (CSM), e composto da almeno cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria.

Con la modifica all'articolo 5 del decreto legislativo n. 160 del 2006 di cui al comma 6 dell'articolo 1 del provvedimento in esame si modifica la disciplina relativa alla Commissione di concorso. A seguito della riformulazione dell'articolo 5, la commissione esaminatrice, nominata 15 giorni prima della data della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia su conforme delibera del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), risulta ora composta in un numero stabile (anziché variabile) di 29 membri: un presidente, 20 magistrati, 5 professori universitari e 3 avvocati. Viene precisato, altresì, che non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a  qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario.

Sempre con finalità acceleratorie della procedura concorsuale, si prevede la possibilità di formazione di due sottocommissioni nel caso in cui i candidati che hanno portato a termine la prova scritta siano più di 300; in tale ipotesi, il presidente, dopo la valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare.

Inoltre, attraverso la modifica del comma 10 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 160 del 2006 si precisa: che la segreteria della commissione (e delle sottocommissioni) è composta da personale di area C in servizio presso il solo Ministero della giustizia; inoltre, il dirigente coordinatore della segreteria è il magistrato titolare dell'ufficio del Ministero della giustizia competente per il concorso.

Il comma 7 dell'articolo 1 modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 160 del 2006, relativo ai lavori della Commissione. Tra l'altro, viene eliminata la figura del vicepresidente della commissione d'esame le cui competenze sono ora trasferite al magistrato con maggiore anzianità di servizio e viene estesa esplicitamente al presidente della Commissione la norma che dispone per i componenti della medesima la fruizione del congedo ordinario nel periodo compreso tra la pubblicazione dei risultati delle prove scritte e l'inizio delle prove orali.

L'articolo 2 del disegno di legge, ampiamente modificato dal Senato, modifica talune disposizioni del decreto legislativo n. 160 del 2006 (articoli 10-53), relative alle funzioni, alla progressione nella carriera ed al trattamento economico dei magistrati.

Rilevanti modifiche sono introdotte in relazione alla disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati.

In via generale, la nuova disciplina introdotta dal disegno di legge approvato dal Senato si articola sui seguenti punti principali: l'introduzione di verifiche professionali ogni quattro anni; una progressione economica sganciata dall'anzianità e dalle funzioni e collegata alle sole valutazioni di professionalità; il possibile passaggio di funzioni (da giudicanti a requirenti e viceversa) per non più di quattro volte nel corso della carriera; la necessità di superare un concorso per soli titoli dopo aver conseguito la valutazione di professionalità richiesta, per esercitare incarichi di secondo grado, direttivi e semidirettivi (questi ultimi sempre temporanei); l'anzianità, da criterio di valutazione, diventa criterio di legittimazione per concorrere agli incarichi direttivi e semidirettivi; il conferimento delle funzioni di legittimità avverrà non solo in base al criterio di anzianità, bensì mediante l'accertata sussistenza di specifiche attitudini ad esercitarle; la possibilità di interventi in caso di riscontrata inadeguatezza professionale del magistrato valutato, modulati in modo differenziato, con ripercussioni, nelle ipotesi più gravi, anche sulla progressione economica; l'individuazione di una procedura urgente da attivare in caso di revoca dei dirigenti che si rilevano inadeguati.

In particolare, se il giudizio di professionalità del CSM è negativo, il magistrato è ulteriormente valutato dal CSM dopo un biennio e «salta» così uno degli aumenti periodici biennali. In caso di giudizio negativo, inoltre, il CSM può disporre che il magistrato partecipi ad un percorso formativo di riqualificazione professionale; può altresì assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella stessa sede o escluderlo, fino a nuova valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione il magistrato non può essere autorizzato ad assumere incarichi extragiudiziari. Viene quindi previsto che, ad un secondo giudizio negativo da parte del CSM, previa audizione del magistrato, consegue la sua dispensa automatica dal servizio.

L'articolo 2, comma 3, riformula l'articolo 12 del decreto legislativo n.160 del 2006 relativo ai requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni.

Con la nuova norma è eliminato ogni riferimento al sistema di valutazione per esami ai fini del conferimento di funzioni. L'unica procedura prevista è quella concorsuale per soli titoli, alla quale sono ammessi a partecipare, a domanda, i soli magistrati che abbiano conseguito almeno la necessaria valutazione di professionalità richiesta.

L'articolo 2, commi 6 e 7, modificando il decreto legislativo n. 160 del 2006, introducono un limite di età per il conferimento di funzioni, rispettivamente, semidirettive e direttive. Nello specifico, viene stabilito che, di norma, dette funzioni possono essere assegnate ai soli magistrati che - al momento della vacanza del posto - possano assicurare un periodo minimo di 4 anni di servizio prima della data di collocamento a riposo di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 503 del 1992 (75 anni di età) ed abbiano esercitato la relativa facoltà. Sarà quindi necessario, al momento della vacanza, non aver superato i 71 anni di età. Le sole funzioni per le quali non è previsto un limite di età risultano, quindi, quelle direttive superiori di legittimità (presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente aggiunto e procuratore generale aggiunto presso la cassazione) e le due apicali (primo presidente e procuratore generale aggiunto presso la cassazione)

L'articolo 2, comma 8, modifica l'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2006, stabilendo che i magistrati riammessi in servizio all'esito di procedimento penale concluso con sentenza definitiva di proscioglimento non possano recuperare il periodo di sospensione dal servizio superando il limite massimo di 75 anni di età previsto per il collocamento a riposo.

L'articolo 2, comma 11, sostituisce con la tabella «A» allegata, la tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 «Provvidenze per il personale di magistratura». Detta tabella riporta le qualifiche nella magistratura ordinaria (dai tirocinanti ai magistrati con funzioni direttive apicali di legittimità) ed i relativi stipendi annui lordi.

L'articolo 2, comma 12, riformula l'articolo 51 del decreto legislativo n. 160 del 2006 che in materia di progressione economica dei magistrati, attualmente individua le cd. classi di anzianità. Il nuovo articolo 51 del decreto legislativo n. 160 del 2006, ora rubricato «Trattamento economico», precisa, in particolare, che le somme indicate tengono conto degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1o gennaio 2006 e conferma esplicitamente la disciplina attualmente prevista in materia di progressione stipendiale, determinata da classi e scatti biennali e dall'adeguamento economico triennale. L'articolo 51 precisa, poi, che il trattamento economico previsto dopo 13 anni di servizio dalla nomina viene corrisposto solo in caso di esito positivo della terza valutazione di professionalità; in caso di valutazione non positiva o negativa, si ha diritto al trattamento solo dopo nuova valutazione positiva e dalla scadenza del periodo di cui ai commi 10, 11 e 12 dell'articolo 11 (dopo un anno, in caso di valutazione non positiva; dopo due anni, se la valutazione è negativa).

L'articolo 3 apporta numerose modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, relativo all'istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché al tirocinio e alla formazione degli uditori giudiziari, all'aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati. Tra l'altro, il comma 11 inserisce nel suddetto decreto legislativo la sezione IV-bis, dedicata al Segretario generale, e composta da due articoli (articoli 17-bis e 17-ter). In base alle nuove disposizioni il Segretario generale provvede alla gestione amministrativa della Scuola ed esercita le competenze conferitegli dallo statuto, dai regolamenti interni ovvero a lui eventualmente delegate dal comitato direttivo. Il Segretario generale dura in carica 5 anni ed è nominato dal comitato direttivo che  può scegliere tra magistrati ordinari - che abbiano conseguito la quarta valutazione di professionalità - o dirigenti di prima fascia. L'incarico, che può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni, non prevede indennità o compensi aggiuntivi; laddove il comitato direttivo abbia nominato un magistrato, questi è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura (articolo 17-ter).

Sempre all'articolo 3, i commi da 17 a 19 modificano una limitata parte del Titolo III del decreto legislativo n. 26 del 2006, dedicato all'aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati.

In relazione all'oggetto dei corsi, si aggiunge, a quanto attualmente previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 26 del 2006, che spetta allo statuto determinare il numero massimo degli incarichi conferibili ai docenti, i quali saranno oggetto di valutazione da parte dei partecipanti ai corsi. Inoltre, il comitato direttivo e i responsabili di settore potranno usufruire delle strutture per la formazione decentrata esistenti presso i vari distretti di Corte d'appello.

Inoltre, intervenendo sull'articolo 25 del decreto n. 26 del 2006, si prevede che tutti i magistrati in servizio abbiano l'obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni, ad un corso di formazione e di aggiornamento professionale, che dovrà essere individuato dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze specifiche di ciascun magistrato e tenuto conto delle sue richieste.

Solo nei primi quattro anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati dovranno partecipare a sessioni di formazione annuali. Inoltre, diversamente da quanto è disposto attualmente, la partecipazione ai corsi è considerata attività di servizio (e non periodo di congedo retribuito).

L'articolo 5, ampiamente modificato dal Senato, contiene disposizioni di vario contenuto, volte, in particolare, a dettare la disciplina transitoria di talune situazioni oggetto dell'intervento legislativo in esame.

In particolare, il comma 4 prevede che ai magistrati ordinari sia riconosciuto, alla nomina, il trattamento economico previsto dalla tabella allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, come sostituta dal provvedimento in esame.

I commi da 5 a 6 intervengono sulla dotazione organica del CSM. In particolare, il comma 5 dispone che il ruolo autonomo del Consiglio superiore della magistratura sia aumentato di 13 unità, di cui 2 dirigenti di seconda fascia per i servizi generali. Il medesimo comma demanda inoltre ad un regolamento del CSM la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale interno e delle indennità per il personale non appartenente al ruolo del CSM ma che svolge attività presso il Consiglio. Il successivo comma 6 specifica che l'aumento nell'organico deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Ciò premesso, e rilevata l'assenza di profili problematici per le parti di competenza, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Antonino LO PRESTI (AN), nel preannunciare il proprio voto contrario alla proposta di parere del relatore, fa presente anzitutto che la relatrice ha omesso di trattare, nell'illustrazione del disegno di legge in titolo, della questione relativa alla composizione dei consigli giudiziari, organi che partecipano ai processi decisionali riguardanti la carriera dei magistrati. In particolare censura il fatto che per la prima volta sia stata esclusa da tali consigli l'avvocatura.

In generale, sottolinea l'inidoneità della presunta riforma «Mastella», così come si va profilando, a soddisfare le autentiche esigenze di ammodernamento che l'ordinamento giudiziario richiede: il disegno di legge, che considera un mero ritorno al passato, non consente infatti di risolvere concretamente i problemi della giustizia, né di restituire dignità e credibilità alla funzione giurisdizionale, risultando esclusivamente finalizzato a garantire il ripristino ed il mantenimento dello status quo ante. L'attuale «controriforma» all'esame  della Camera è frutto della concertazione tra magistratura e Governo (con esclusione dell'Avvocatura) al solo scopo di azzerare l'impianto riformistico varato dal Governo di centrodestra che, pur tra difetti e ombre, ha avuto comunque il merito, a suo giudizio, di adeguare alle moderne esigenze di un sistema giudiziario efficace un impianto normativo di epoca prerepubblicana.

In conclusione, dopo aver nuovamente censurato la penalizzazione dell'avvocatura italiana illegittimamente esclusa dal processo di concertazione ed emarginata dai centri decisionali quali i consigli giudiziari, preannuncia il proprio voto contrario sul provvedimento in titolo.

Angelo COMPAGNON (UDC) esprime preliminarmente le profonde e già note perplessità del centrodestra sul disegno di legge in esame, il quale provvede a riformare solo una parte dell'ordinamento giudiziario ed emargina l'avvocatura dai compiti di indirizzo che svolgeva precedenza. Ricorda peraltro che, nel corso dell'esame al Senato, è stata presentata da un senatore della maggioranza una proposta emendativa riguardante una diversa composizione dei consigli giudiziari, che è stata respinta con un solo voto di differenza.

Osserva che il disegno di legge in titolo risponde al solo scopo di attuare l'impegno elettorale della maggioranza, diretto a cancellare la riforma dell'ordinamento giudiziario, posta in essere nella scorsa legislatura: si tratta invece della riforma di un settore che meriterebbe un più adeguato approfondimento. Nello specifico, osserva altresì che le caratteristiche di terzietà del giudice, che con tale riforma si dovrebbero rafforzare, sono un requisito ancora molto lontano dall'essere effettivo.

In conclusione, preannuncia il proprio voto contrario alla proposta di parere del relatore.

Federica ROSSI GASPARRINI (Pop-Udeur), nel manifestare apprezzamento per l'esauriente relazione svolta dalla relatrice, osserva anzitutto che il disegno di legge in esame è volto ad intervenire nell'ordinamento giudiziario il cui impianto risale al 1941 e che portava la firma di Grandi. Anche per questo, ritiene che il Paese meriti un aggiornamento e una modernizzazione in questo importante settore delle istituzioni

Sottolinea quindi quelli che considera i punti più rilevanti della riforma e che riguardano i magistrati.

In particolare, fa presente che riguardo alle valutazioni della professionalità, si è partiti dalla constatazione che il sistema vigente anteriormente alla legge n. 150 del 2005 deve essere considerato non più adeguato, e quindi da riformare, per due prevalenti ragioni: anzitutto, la professionalità del magistrato non può più essere affermata per presunzioni o solo in occasione dei passaggi di qualifica troppo distanziati o di incarichi specifici; inoltre, il meccanismo è insufficiente ad attuare un reale esame delle specifiche capacità, delle doti e della attitudini richieste per l'esercizio delle diverse funzioni che possono essere svolte nell'arco della sua vita professionale.

In merito al reclutamento, per l'accesso alla magistratura, si prevede una nuova struttura delle valutazioni, con verifiche ogni quattro anni. Si è così sganciata la progressione economica da quella delle funzioni. Le funzioni di legittimità saranno conferite non solo in base al criterio di anzianità, bensì mediante l'accertata sussistenza di specifiche attitudini ad esercitarle.

Per quanto concerne la carriera, non sussistono più progressioni automatiche e viene inserito il principio di verifica dell'effettivo aggiornamento, istituendo una struttura stabile incaricata di occuparsi in maniera continuativa delle esigenze formative e di aggiornamento per il personale di magistratura. Quanto alla dirigenza, il principio della temporaneità è stato inserito all'interno di percorsi professionali, in modo da renderlo congruo ed eventualmente differenziato a seconda delle specializzazioni, per far sì che sia praticabile, prevedendo la possibilità per il CSM di individuare la durata più adeguata in  relazione a ciascuna funzione, nel quadro di una previsione normativa che ha individuato un minimo (otto anni) ed un massimo (quindici anni). Si sono così favoriti i percorsi professionali multivalenti, in modo da poter passare da un settore analogo all'altro.

In conclusione, per tutte queste ragioni ribadisce il proprio giudizio favorevole sul disegno di legge in titolo e preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Gianni PAGLIARINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta

La seduta termina alle 15.25.


 


XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 luglio 2007. - Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI.

La seduta comincia alle 14.15.

Riforma dell'ordinamento giudiziario.

C. 2900 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 luglio 2007.

Gianni PAGLIARINI, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva preannunciato la presentazione di una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Amalia SCHIRRU (Ulivo), relatore, confermando quanto preannunciato nella precedente seduta, formula una proposta di parere favorevole.

Cesare CAMPA (FI), preannuncia voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Angelo COMPAGNON (UDC), nel preannunciare il voto contrario sulla proposta di parere del relatore, sottolinea l'accelerazione, a suo avviso non necessaria, che ha avuto l'esame del provvedimento in oggetto. Preannunciando altresì interventi del suo gruppo in Assemblea su  tale provvedimento, evidenzia quanto già rilevato nella precedente seduta in ordine al ridimensionamento dell'avvocatura all'interno dei consigli giudiziari.

Lorenzo BODEGA (LNP) preannuncia voto contrario sulla proposta di parere del relatore, sottolineando che il provvedimento in esame risponde a prospettive diverse da quelle della riforma che porta il nome del Ministro Castelli.

Teresa BELLANOVA (Ulivo) ringraziando il relatore, preannuncia voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore


 


XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 luglio 2007. - Presidenza del presidente Franca BIMBI.

La seduta comincia alle 14.10.

(omissis)

Riforma dell'ordinamento giudiziario.

C. 2900 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Angelo PICANO (Pop-Udeur), relatore, osserva che il disegno di legge del Governo in esame, approvato in prima lettura dal Senato e composto da otto articoli, novella alcuni dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega n. 150 del 2005 (cosiddetta «riforma Castelli»), recante la riforma dell'ordinamento giudiziario.

Come si legge nella relazione di accompagnamento al provvedimento presentato al Senato (A.S. 1447), l'intervento si muove nella prospettiva di una riforma complessiva dell'ordinamento giudiziario sulla linea tracciata dalla VII disposizione transitoria della Costituzione ed al fine di creare una disciplina che garantisca maggiore funzionalità ed efficienza all'intero sistema giustizia. È noto che proprio in relazione ai profili della funzionalità e dell'efficienza del sistema giurisdizionale italiana sono state formulate severe censure da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo e si è prodotto un notevolissimo contenzioso riguardante il nostro Paese per i ritardi ed il cattivo funzionamento dei procedimenti giudiziari.

Nello specifico, il disegno di legge in esame interviene su diversi aspetti della cosiddetta «riforma Castelli», con particolare riferimento alla disciplina prevista in materia di accesso in magistratura, tirocinio, funzioni, formazione, aggiornamento e progressione in carriera dei magistrati. Esso, inoltre, modifica la composizione e le funzioni del Consiglio direttivo presso la Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari.

In particolare, i primi due articoli del provvedimento novellano in più parti il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160/2006, relativo alla disciplina per l'accesso in magistratura, alla progressione economica e alle funzioni dei magistrati, la cui efficacia è stata sospesa fino al 31 luglio 2007 dalla legge n. 269 del 2006.

L'articolo 3 apporta, invece, diverse modifiche al decreto legislativo n. 26 del 2006, relativo all'istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché al tirocinio e alla formazione degli uditori giudiziari, all'aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati.

L'articolo 4 novella, da un lato, il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, relativo all'istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e alla disciplina dei consigli giudiziari (commi 1-15); dall'altro lato, apporta talune modifiche a varie disposizioni in tema di ordinamento giudiziario, (commi da 16 a 20).

L'articolo 5 reca, invece, disposizioni varie, riguardanti, tra l'altro la temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi  di cui al decreto legislativo n. 160 del 2006, la dotazione organica del CSM, il trattamento economico dei magistrati ordinari.

L'articolo 6 concerne la copertura finanziaria del provvedimento, mentre il successivo articolo 7 delega il Governo ad emanare, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi compilativi, volti a coordinare la complessa normativa vigente in tema di ordinamento giudiziario.

Nel rilevare che il provvedimento in esame - che pur presenta un notevole impatto per l'assetto organizzativo e funzionale del potere giurisdizionale - non presenta profili problematici per quanto attiene alle competenze della XIV Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Gianluca PINI (LNP) dichiara l'assoluta contrarietà del suo gruppo al progetto in esame, che configura una controriforma dell'ordinamento giudiziario e che non assicura efficienza e certezza alla giustizia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore


 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 26 luglio 2007. - Presidenza del presidente Riccardo MARONE.

La seduta comincia alle 14.15.

Riforma dell'ordinamento giudiziario.

C. 2900, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo), relatore, rileva che gli emendamenti in esame non presentano profili problematici per quanto attiene al riparto di competenza legislativa di cui all'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Giacomo STUCCHI (LNP) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.


 


 

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio)
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 luglio 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Cento.

La seduta comincia alle 11.10.

Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario.

C. 2900 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame.

Salvatore RAITI (IdV), relatore, segnala che sul provvedimento in esame, la Commissione bilancio ha già espresso parere favorevole nella seduta del 25 luglio, formulando alcune condizioni non motivate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Rileva che la Commissione giustizia ha concluso l'esame del provvedimento senza apportare modifiche al testo. Avverte che, in data 26 luglio 2007, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 1, segnala quelli per i quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Segnala gli emendamenti 1.19 Pecorella, 1.20 Consolo, 1.301 Buemi, 1.304 Mazzoni 1.16 Pecorella, 1.303 Mazzoni, 1.313 Lussana, 1.319 Pecorella, 1.21 Pecorella, 1.23 Pecorella, 1.24 Consolo, 1.300 Buemi, 1.305 Mazzoni, 1.314 Lussana che modificano il numero delle prove scritte o le materie d'esame per la prova orale ovvero prevedono l'introduzione di un colloquio psico-attitudinale. Ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la modifica delle prove d'esame possa determinare, per il funzionamento delle commissioni e lo svolgimento delle prove stesse, nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente. Ricorda gli emendamenti 1.35 Pecorella, 1.36 Consolo che sopprimono l'indicazione della cadenza temporale con la quale deve svolgersi il concorso per esami di cui all'articolo 1, l'emendamento 1.315 Lussana che prevede che la commissione del concorso sia composto da un magistrato il quale abbia conseguito la settima anziché la sesta valutazione di professionalità, gli emendamenti 1.48 Consolo, 1.49 Pecorella, 1.50 Pecorella, 1.51 Consolo, 1.316 Lussana, i quali modificano il numero dei componenti della commissione d'esame di cui all'articolo 1. Con riferimento all'articolo 2 ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'emendamento 2.9 Lussana che tra l'altro, demanda la valutazione dei magistrati ad un apposta Commissione nominata dal CSM e sopprime le norme che consentono, mediante concorso, il passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti e viceversa. In proposito il Governo dovrebbe chiarire se l'insieme delle norme recate dall'emendamento sia tale da escludere conseguenze finanziarie. Ricorda poi l'emendamento 2.28 Pecorella che prevede che in caso di esito negativo della procedura di valutazione la nuova valutazione debba essere effettuata dopo un anno anziché due riducendo i termini della penalizzazione economica che il magistrato subisce in relazione ai quali peraltro non erano stati scontati effetti finanziari positivi. Ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'emendamento non sia suscettibile di determinare conseguenze finanziarie. Ricorda gli emendamenti 2.41 Pecorella, 2.42 Lussana, 2.305 Mazzoni che hanno lo scopo di ripristinare la progressione delle funzioni in conformità di quanto previsto dai decreti legislativi attuativi della riforma «Castelli» dell'ordinamento giudiziario lasciando peraltro immodificate le ulteriori norme in materia di progressione economica recate dal ddl in esame mediante la sostituzione della tabella A allegata alla legge n. 27 del 1981 e disposta dal successivo articolo 2, comma 11. In proposito il Governo dovrebbe chiarire se dal combinato disposto dei diversi criteri di progressione economica possano derivare conseguenze finanziarie. Ricorda poi l'emendamento 2.43 Pecorella che dispone che la procedura concorsuale per il conferimento delle funzioni debba prevedere un colloquio orale. Segnala che il Governo dovrebbe chiarire se l'espletamento del colloquio orale sia suscettibile di determinare conseguenze finanziarie. Ricorda poi l'emendamento 2.53 Consolo che prevede che la valutazione dei requisiti richiesti per il conferimento di alcune funzioni sia effettuata dal apposta Commissione nominata  dal CSM. In proposito, il Governo dovrebbe chiarire se l'attività di valutazione dei requisiti da parte della Commissione sia suscettibile di recare nuovi oneri in relazione al funzionamento della stessa. Ricorda gli emendamenti 2.54 Lussana, 2.55 Pecorella che ridefiniscono le condizioni per il conferimento delle funzioni di legittimità prevede una apposita procedura concorsuale per titoli ed esami. Le funzioni possono essere conseguite anche da magistrati che abbiano superato la sola seconda valutazione di professionalità. In proposito, rileva che il Governo dovrebbe chiarire se la nuova procedura delineata sia suscettibile di determinare effetti finanziari. Ricorda poi l'emendamento 2.56 Pecorella che prevede l'ampliamento del numero dei membri che compongono una commissione di concorso senza disporre misure compensative degli oneri derivanti dalla corresponsione dei gettoni e del rimborso spese ai nuovi membri. Ricorda poi gli emendamenti 2.58 Pecorella, 2.60 Pecorella, 2.59 Lussana che prevedono che per il conferimento anticipato delle funzioni di legittimità sia espletato un concorso per titoli ed esami, scritti e orali, in luogo di una procedura valutativa riservata. Il Governo dovrebbe chiarire se l'espletamento del concorso, in luogo della procedura valutativa, non risulti suscettibile di determinare conseguenze finanziarie. Ricorda l'emendamento 2.90 Pecorella che sopprime la norma che consente ai magistrati di permanere in servizio fino al settantacinquesimo anno di età. In proposito il Governo dovrebbe chiarire se dalla modifica in esame possano derivare conseguenze finanziarie. Ricorda l'emendamento 2.91 Lussana che ripristina l'articolo 35 del decreto legislativo n. 160 del 2006 riformulato dall'articolo 2, comma 7 del testo in esame. In relazione alla riformulazione erano stato possibile, a norma dell'articolo 6, rideterminare una autorizzazione di spesa per disporre la copertura degli oneri recati dal provvedimento. Segnala che il Governo dovrebbe chiarire se anche la formulazione proposta con l'emendamento consenta la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 6 in conformità delle esigenze di copertura degli oneri recati dal provvedimento. Ricorda l'emendamento 2.92 Pecorella che propone di applicare la disciplina che pone limiti al conferimento degli incarichi anche alle procedure concorsuali in corso di espletamento. In proposito, il Governo dovrebbe chiarire se detta estensione dell'applicazione della disciplina in questione non sia suscettibile di generare conseguenze finanziarie in relazione ad esodo anticipato di personale che si vede preclusa la possibilità di conseguire incarichi. Ricorda poi l'emendamento 2.105 Pecorella che ha lo scopo di ripristinare la progressione per classi di anzianità prevista dai decreti legislativi attuativi della riforma «Castelli» dell'ordinamento giudiziario lasciando peraltro immodificate le ulteriori norme in materia di progressione economica recate dal ddl in esame mediante la sostituzione della tabella A allegata alla legge n. 27 del 1981 e la definizione dei trattamenti disposte dai comma 11 e 12 dell'articolo 2. Il Governo dovrebbe chiarire se dal combinato disposto dei diversi criteri di progressione economica possano derivare conseguenze finanziarie.

Con riferimento all'articolo 3 ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'emendamento 3.30 Laurini che ripristina il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 26 del 2006 aumentando complessivamente il numero dei componenti del comitato; gli emendamenti 3.34 Laurini e 3.36 Lussana che ripristinano l'articolo 12 del decreto legislativo n. 26 del 2006 concernente i comitati di gestione; gli emendamenti 3.58 Laurini, 3.59 Lussana, 3.60 Pecorella che non prevedono più la possibilità per l'attività di formazione decentrata che il comitato direttivo e i responsabili di settore possano usufruire delle strutture esistenti presso i vari distretti di Corte d'Appello. Con riferimento all'articolo 3, segnala che appaiono privi di adeguata quantificazione o copertura l'emendamento 3.2 D'Ippolito Vitale che istituisce un'ulteriore sede della scuola superiore di magistratura, 3.38 Pecorella che prevede che il segretario generale di  cui all'articolo in esame non sia scelto tra i magistrati o i dirigenti in servizio, ma tra professionisti che abbia un'esperienza nel settore dell'organizzazione aziendale contestualmente sopprimendo la clausola di invarianza.

Con riferimento all'articolo 4, rileva che appaiono privi di adeguata quantificazione o copertura gli emendamenti 4.7 Mazzoni, 4.8 Lussana, 4.9 Pecorella, 4.10 Consolo che aumentano il numero degli avvocati memeri del consiglio direttivo della Corte di Cassazione destinatari del gettone di presenza previsto per la partecipazione alle sedute.

Con riferimento all'articolo 5 ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'emendamento 5.300 Pecorella il quale prevede l'assegnazione mediante concorso di incarichi direttivi e semi direttivi, mentre appaiono privi di adeguata quantificazione o copertura gli emendamenti 5.400 Pecorella e 5.6 Lussana che sopprimono clausole di invarianza finanziaria.

Con riferimento all'articolo 6 ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sugli articoli aggiuntivi 6.01 Pepe, 6.0300 Buemi che prevedono di conferire una delega al Governo per l'emanazione di una disciplina in materia di distribuzione dei carichi di lavoro tra i magistrati. La delega prevede, fra l'altro, l'istituzione di un apposito organo, presso ciascun ufficio, destinato a valutare il rispetto degli standard di lavoro da parte dei magistrati. Il Governo dovrebbe chiarire se l'esercizio della delega in conformità dei principi previsti non sia suscettibile di determinare conseguenze finanziarie.

Con riferimento all'articolo 8 ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sugli emendamenti 8.1 Pecorella, 8.2 Lussana, 8.3 Lussana, 8.300 Mazzoni, 8.400 Pecorella, che differiscono di almeno 30 giorni la data di entrata in vigore delle norme del provvedimento o che prevedono per lo stesso l'applicazione del termine ordinario previsto dall'articolo 73 della Costituzione. Ricorda che il differimento dell'entrata in vigore rende maggiormente probabile la possibilità che i decreti attuativi della legge Castelli, la cui efficacia è sospesa fino al 31 luglio 2007, acquistino forza di legge. Il Governo dovrebbe fornire chiarimenti sulle possibili conseguenze finanziarie conseguenti alla entrata in vigore dei decreti legge attuativi della legge Castelli durante il periodo di vacatio legis del provvedimento in esame qualora questo ultimo sia approvato prima del 31 luglio 2007.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO rileva che tutte le proposte emendative richiamate dal relatore appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi ed esprime pertanto avviso contrario del Governo sulle stesse.

Gaspare GIUDICE (FI) ritiene la valutazione del rappresentante del Governo eccessivamente sommaria ed approssimativa, mentre sarebbe stata necessaria un'analisi dettagliata delle singole proposte emendative. Segnala, solo come esempio tra i molti che si potrebbero fare, che l'emendamento Pecorella 2.43 ben difficilmente può determinare effetti finanziari negativi, limitandosi a prevedere una prova orale attualmente non prevista nel concorso per magistrati.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO rileva che non era suo intendimento compiere un'analisi sommaria e, avendo compiuto un approfondimento dell'istruttoria, concorda con l'onorevole Giudice in ordine al fatto che dall'emendamento 2.43 non derivano effetti finanziari negativi. Rileva peraltro che, a differenza di quanto in precedenza affermato, anche gli emendamenti 3.58, 3.59 e 3.60 non presentano profili problematici di carattere finanziario.

Salvatore RAITI (IdV) formula la seguente proposta di parere:

La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito, 

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

la quantificazione degli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi ai componenti della commissione di concorso di cui all'articolo 1 è stata effettuata con criteri estremamente prudenziali, tali da consentire in ogni caso di far fronte anche ad eventuali modulazioni della commissione stessa, fermo restando che i compensi relativi al presidente sono già previsti a legislazione vigente;

l'assegnazione di funzioni, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, non influisce sulla progressione economica dei magistrati e non implica adeguamenti retributivi;

l'attività di valutazione dei magistrati rientra fra quelle tipiche del Consiglio superiore della magistratura e non necessita di specifiche strutture di supporto aggiuntive rispetto a quelle esistenti;

le risorse stanziate risultano sufficienti a far fronte alle modifiche alla disciplina in materia di passaggio di funzione di cui al comma 4 dell'articolo 2;

con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2, la quantificazione degli oneri è stata effettuata in base a criteri prudenziali per cui al limitato numero di cessazioni anticipate potrà farsi fronte con le residue disponibilità delle risorse di cui all'articolo 2, comma 40, della legge n. 150 del 2005;

l'assegnazione di un magistrato ad un ufficio in posizione in soprannumero, ai sensi dei commi 9 e 10 dell'articolo 2, non determina una variazione della dotazione organica complessiva;

i valori indicati nella nuova tabella allegata al comma 11 dell'articolo 2 corrispondono esattamente all'ammontare delle retribuzioni attualmente erogate;

le disposizioni di cui al comma 12 del medesimo articolo 2 non recano innovazioni per quanto concerne la progressione economica dei magistrati;

le disposizioni di cui all'articolo 3 non comportano l'attribuzione di nuove funzioni alla scuola superiore della magistratura ma piuttosto un diverso orientamento dell'attività della scuola stessa volto a privilegiare lo svolgimento di compiti di formazione, compiti ai quali la scuola potrà provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente;

l'espletamento delle nuove procedure elettive, ai sensi del comma 4 dell'articolo 4, potrebbe comportare oneri di modesta entità, tuttavia ampiamente compensati dall'ampliamento della cadenza temporale, da due a quattro anni, del sistema elettorale previsto per i consigli giudiziari;

rilevato che appare opportuno modificare alcune clausole di invarianza e di copertura al fine di renderle conformi alla prassi consolidata e alla disciplina contabile,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 2, comma 2, capoverso articolo 11, sostituire il comma 17 con il seguente: «Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente»;

b) all'articolo 2, comma 3, capoverso articolo 12, sostituire il comma 17 con il seguente: «All'istituzione e al funzionamento della commissione di cui al comma 13 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.»;

c) all'articolo 5, sostituire il comma 6 con il seguente: «All'attuazione del comma 5 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.»; 

d) all'articolo 5, comma 8, sostituire le parole: «non comportano», con le seguenti: «non devono comportare»;

e) all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: «comma 11» con le seguenti: «comma 12», e sostituire le parole: «è determinata», con le seguenti: «è valutata»;

f) all'articolo 6, comma 6, sostituire le parole: «per l'anno 2008» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2008».

Sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.16, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.24, 1.35, 1.36, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.300, 1.301, 1.303, 1.304, 1.305, 1.313, 1.314, 1.315, 1.316, 1.319, 2.9, 2.28, 2.41, 2.42, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58, 2.59, 2.60, 2.90, 2.91, 2.92, 2.105, 2.305, 3.2, 3.30, 3.34, 3.36, 3.38, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 5.6, 5.300, 5.400, 8.1, 8.2, 8.3, 8.300 e 8.400 e sugli articoli aggiuntivi 6.01 e 6.0300, suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

Marino ZORZATO (FI) rileva che vi deve essere un evidente refuso nella proposta di parere formulata dal relatore in quanto le condizioni in esso contenute, per la loro rilevanza, non possono che essere espresse ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, precisazione che invece il relatore, probabilmente, ribadisce, per una mera dimenticanza, non ha fatto.

Lino DUILIO, presidente, rileva che, come nel parere reso alla Commissione di merito sul medesimo provvedimento nella seduta di ieri, le condizioni contenute nella proposta esposta dal relatore non sono espresse ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione. Pone quindi in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.


 


Relazione della II Commissione

 


N. 2900-A

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

 

il 13 luglio 2007 (v. stampato Senato n. 1447)

 

presentato dal ministro della giustizia

(MASTELLA)

di concerto con il ministro della difesa

(PARISI)

e con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

 

 

Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario

 

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 16 luglio 2007

 

(Relatore per la maggioranza: SAMPERI)


NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione, dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VII (Cultura, scienza e istruzione), XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 2900. La II Commissione permanente (Giustizia), in data 25 luglio 2007, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 2900.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

 

 

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2900 e rilevato che:

esso provvede a modificare, mediante novellazione, alcuni decreti legislativi adottati in attuazione della ampia delega legislativa, conferita in materia con la legge n. 150 del 2005, recando altresì, all'articolo 7, una ulteriore delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi compilativi volti al «coordinamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge» nonché ad «operare l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti»;

interviene in particolare, agli articoli 1 e 2, sul decreto legislativo n. 160 del 2006, i cui effetti erano stati sospesi sino al 31 luglio 2007 ad opera della recente legge n. 269 del 2006, che aveva a sua volta ampliato i termini, ancora non scaduti, di emanazione di eventuali decreti legislativi volti ad introdurre disposizioni transitorie o di coordinamento normativo; peraltro, appare tuttora aperto il termine per l'esercizio della delega, recata nella medesima legge di riforma dell'Ordinamento giudiziario «ad adottare, entro quattro anni dalla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie» (articolo 2, comma 19);

adotta espressioni formulate in modo impreciso (ad esempio l'articolo 1, comma 6, si riferisce ad avvocati e professori che abbiano prestato «a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza»);

la tecnica della novellazione - in numerose norme - non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 3, lettera c) n. 2 - ove si introduce nell'articolo 2, comma 2 del citato decreto legislativo n. 160, la lettera b-bis) - dovrebbe chiarirsi il rapporto di tale disposizione con il comma 4 del medesimo articolo 2 del decreto, vertente su analogo oggetto;

all'articolo 7 - ove si conferisce una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi compilativi volti al «coordinamentodelle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge» nonché ad «operare l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se vi sia coincidenza con l'oggetto della delega, già conferita dalla legge n. 150 del 2005, «ad adottare, entro quattro anni dalla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie» (articolo 2, comma 19);

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, comma 12 - ove si sostituisce integralmente l'articolo 51 del già citato decreto legislativo n. 160 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire quali siano le «somme indicate» cui si riferisce il primo periodo del testo novellato».

 

 

 

 

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

 

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il testo del disegno di legge n. 2900 Governo, approvato dal Senato, recante «Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario»;

rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici» e «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa» che le lettere g) ed l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE


 

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

 

 

«La III Commissione,

esaminato, limitatamente alle parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2900 Governo, approvato dal Senato, concernente: «Riforma dell'ordinamento giudiziario»,

valutato positivamente l'ampliamento della proiezione internazionale della Scuola superiore della Magistratura sulla base delle modifiche al decreto legislativo n. 26 del 2006, introdotte dalle lettere g) e h) dell'articolo 3, comma 2, con particolare riguardo all'esplicito riferimento alla Rete di formazione giudiziaria europea, nonché alla collaborazione nelle attività dirette all'organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi;

auspicato che la Scuola superiore della Magistratura possa, in virtù di tali nuove disposizioni, rafforzare significativamente il ruolo dell'Italia nella cooperazione giudiziaria internazionale, che costituisce uno degli aspetti fondamentali dei processi di stabilizzazione istituzionale e di consolidamento democratico, oltre che uno dei più efficaci strumenti per il contrasto al terrorismo internazionale ed al crimine organizzato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

 


 

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

NULLA OSTA

 


 

 

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

 

 

La V Commissione,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

la quantificazione degli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi ai componenti della commissione di concorso di cui all'articolo 1 è stata effettuata con criteri estremamente prudenziali, tali da consentire in ogni caso di far fronte anche ad eventuali modulazioni della commissione stessa, fermo restando che i compensi relativi al presidente sono già previsti a legislazione vigente;

l'assegnazione di funzioni, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, non influisce sulla progressione economica dei magistrati e non implica adeguamenti retributivi;

l'attività di valutazione dei magistrati rientra fra quelle tipiche del Consiglio superiore della magistratura e non necessita di specifiche strutture di supporto aggiuntive rispetto a quelle esistenti;

le risorse stanziate risultano sufficienti a far fronte alle modifiche alla disciplina in materia di passaggio di funzione di cui al comma 4 dell'articolo 2;

con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2, la quantificazione degli oneri è stata effettuata in base a criteri prudenziali per cui al limitato numero di cessazioni anticipate potrà farsi fronte con le residue disponibilità delle risorse di cui all'articolo 2, comma 40, della legge n. 150 del 2005;

l'assegnazione di un magistrato ad un ufficio in posizione in soprannumero, ai sensi dei commi 9 e 10 dell'articolo 2, non determina una variazione della dotazione organica complessiva;

i valori indicati nella nuova tabella allegata al comma 11 dell'articolo 2 corrispondono esattamente all'ammontare delle retribuzioni attualmente erogate;

le disposizioni di cui al comma 12 del medesimo articolo 2 non recano innovazioni per quanto concerne la progressione economica dei magistrati;

le disposizioni di cui all'articolo 3 non comportano l'attribuzione di nuove funzioni alla scuola superiore della magistratura ma piuttosto un diverso orientamento dell'attività della scuola stessa volto a privilegiare 1o svolgimento di compiti di formazione, compiti ai quali la scuola potrà provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente;

l'espletamento delle nuove procedure elettive, ai sensi del comma 4 dell'articolo 4, potrebbe comportare oneri di modesta entità, tuttavia ampiamente compensati dall'ampliamento della cadenza temporale, da due a quattro anni, del sistema elettorale previsto per i consigli giudiziari;

rilevato che appare opportuno modificare alcune clausole di invarianza e di copertura al fine di renderle conformi alla prassi consolidata e alla disciplina contabile;

sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 2, comma 2, capoverso articolo 11, sostituire il comma 17 con il seguente: «Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente»;

b) all'articolo 2, comma 3, capoverso articolo 12, sostituire il comma 17 con il seguente: «All'istituzione e al funzionamento della commissione di cui al comma 13 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.»;

c) all'articolo 5, sostituire il comma 6 con il seguente: «All'attuazione del comma 5 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.»;

d) all'articolo 5, comma 8, sostituire le parole: «non comportano», con le seguenti: «non devono comportare»;

e) all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: «comma 11» con le seguenti: «comma 12», e sostituire le parole: «è determinata», con le seguenti: «è valutata»;

f) all'articolo 6, comma 6, sostituire le parole: «per l'anno 2008» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2008».

 

 

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

 

PARERE FAVOREVOLE

 

 

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

 

PARERE FAVOREVOLE

 

 

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

 

PARERE FAVOREVOLE

 

 


Relazione della minoranza

 


 

N. 2900-A-bis

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

DISEGNO DI LEGGE

 

 

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

 

il 13 luglio 2007 (v. stampato Senato n. 1447)

 

presentato dal ministro della giustizia

(MASTELLA)

di concerto con il ministro della difesa

(PARISI)

e con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

 

 

 

Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario

 

 

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 16 luglio 2007

 

 

 

(Relatore di minoranza: PECORELLA)


TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA ( )

 

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento)

 

 

 

Articolo 1.

(Modifiche agli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160).

1. L'articolo 1 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (Concorso per uditore giudiziario). - 1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame, bandito con cadenza annuale.
2. L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
3. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto civile;

b) diritto penale;

c) diritto amministrativo;

d) procedura civile;

e) procedura penale.

4. La prova scritta consiste altresì nella redazione di un provvedimento in materia di diritto e procedura civile ovvero di diritto e procedura penale individuato mediante estrazione a sorte operata dalla commissione la mattina della prova.
5. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

b) procedura civile;

c) diritto penale;

d) procedura penale;

e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

f) diritto commerciale e industriale;

g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

h) diritto comunitario;

i) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;

l) tecnica delle investigazioni;

m) di lingua straniera, scelta dal candidato fra quelle ufficiali dell'Unione europea.

 

 


( )NOTA:Nel presente testo è evidenziato con apposita indicazione in calce, il carattere alternativo dell'articolo rispetto a quello corrispondente del testo della Commissione. Il testo presuppone la soppressione degli articoli 2, 4, 5 e 8 del testo della Commissione.

 

 

6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi nelle materie della prova orale di cui al comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e l) e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusiva prova orale sulla materia di cui alla lettera m), non inferiore a centocinque punti. Non sono ammesse frazioni di punto.
7. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di inammissibilità, se intende accedere a posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente. Deve indicare, inoltre, la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o entrambe le sotto commissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Il voto sulla conoscenza della lingua straniera, espresso in decimi, si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma 6.
8. I candidati ammessi alla prova orale sono sottoposti ad un test scritto al fine di valutare l'idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione. Il test è predisposto dal professore universitario incaricato di cui all'articolo 5, comma 1. La valutazione della prova è operata collegialmente dalla commissione integrata dal professore universitario incaricato di cui all'articolo 5, comma 1».

2. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 160 del 2006 le parole: «il professore universitario incaricato del colloquio psico-attitudinale di cui all'articolo 1, comma 7,» sono sostituite dalle seguenti: «il professore universitario incaricato della predisposizione del test finalizzato alla valutazione psico-attitudinale di cui all'articolo 1, comma 8,».

(Alternativo all'articolo 1 del testo della Commissione)

 

 

 

Articolo 2.

 

(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26).

 

 

1. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (Finalità). - 1. La Scuola è preposta:

a) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari, curando che entrambi siano attuati sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

b) alla formazione e all'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari;

c) all'organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera o), di altri operatori della giustizia;

d) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;

e) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;

f) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;

g) alle attività di formazione decentrata;

h) alla formazione, su richiesta della competente autorità di Governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell'Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all'attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l'organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;

i) alla collaborazione, su richiesta della competente autorità di Governo, nelle attività dirette all'organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi;

l) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;

m) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione;

n) all'organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all'attività di formazione;

o) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense;

p) alla collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari.

2. All'attività di ricerca non si applica l'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
3. L'organizzazione della Scuola è disciplinata dallo statuto e dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2».

2. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «otto».
3. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Organi). - 1. Gli organi della Scuola sono:

a) il comitato direttivo;

b) il presidente;

c) il segretario generale».

4. L'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (Composizione e funzioni). - 1. Il comitato direttivo è composto da dodici membri.
2. Il comitato direttivo adotta e modifica lo statuto e i regolamenti interni; cura la tenuta dell'albo dei docenti; adotta e modifica, avvalendosi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura e del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei Consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e del Consiglio universitario nazionale, il programma annuale dell'attività didattica; approva la relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura; nomina i docenti delle singole sessioni formative, determina i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di settore l'incarico di curare ambiti specifici di attività; nomina il segretario generale; vigila sul corretto andamento della Scuola; approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo».

5. All'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui quattro scelti dal Consiglio superiore della magistratura fra magistrati ordinari che esercitano le funzioni di secondo grado da almeno tre anni, quattro scelti dal Consiglio universitario nazionale fra professori universitari e quattro scelti dal Consiglio Nazionale Forense fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell'incarico»;

c) al comma 3, le parole: «fatta eccezione per i soggetti indicati al comma 1,» sono soppresse e le parole: «per uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «per magistrato ordinario».

6. All'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il comitato direttivo delibera a maggioranza con la presenza di almeno otto componenti. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole di sette componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è sempre palese».

7. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (Funzioni). - 1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola ed è eletto tra i componenti del comitato direttivo a maggioranza assoluta. Il presidente presiede il comitato direttivo, ne convoca le riunioni fissando il relativo ordine del giorno, adotta i provvedimenti d'urgenza, con riserva di ratifica se essi rientrano nella competenza di altro organo, ed esercita i compiti attribuitigli dallo statuto.
2. Le modalità di sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento sono disciplinate dallo statuto».

8. La rubrica della sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituita dalla seguente: «I responsabili di settore».
9. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (Funzioni). - 1. I componenti del comitato direttivo svolgono anche i compiti di responsabili di settore, curando, nell'ambito assegnato dallo stesso comitato direttivo:

a) la predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata avvalendosi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura e del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei Consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e del Consiglio universitario nazionale;

b) l'attuazione del programma annuale dell'attività didattica approvato dal comitato direttivo;

c) la definizione del contenuto analitico di ciascuna sessione;

d) l'individuazione dei docenti chiamati a svolgere l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione, utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e la proposta dei relativi nominativi, in numero doppio rispetto agli incarichi, al comitato direttivo;

e) la proposta dei criteri di ammissione alle sessioni di formazione;

f) l'offerta di sussidio didattico e di sperimentazione di nuove formule didattiche;

g) lo svolgimento delle sessioni presentando, all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive».

10. Dopo la sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è aggiunta la seguente:

 

«Sezione IV-bis

 

IL SEGRETARIO GENERALE

 

 

Art. 17-bis. - (Segretario generale). - 1. Il segretario generale della Scuola:

a) è responsabile della gestione amministrativa e coordina tutte le attività della Scuola con esclusione di quelle afferenti alla didattica;

b) provvede all'esecuzione delle delibere del comitato direttivo esercitando anche i conseguenti poteri di spesa;

c) predispone la relazione annuale sull'attività della Scuola;

d) esercita le competenze eventualmente delegategli dal comitato direttivo;

e) esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.

Art. 17-ter. - (Funzioni e durata). - 1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra professionisti che abbiano una specifica esperienza nel settore della organizzazione aziendale. Al segretario generale si applica l'articolo 6, commi 3, nella parte in cui si prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4.
2. Il segretario generale dura in carica cinque anni.
3. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell'interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso».

11. All'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 le parole: «comitato di gestione», ovunque ricorrano, sono sostituite sostituita dalle seguenti: «comitato direttivo».
12. All'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 le parole: «comitato di gestione», ovunque ricorrano, sono sostituite sostituita dalle seguenti: «comitato direttivo».
13. L'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - (Tipologia dei corsi). - 1. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale, nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa e per lo svolgimento delle funzioni direttive, il comitato direttivo approva annualmente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, il piano dei relativi corsi nell'ambito dei programmi didattici deliberati, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati».

14. All'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, individuati nell'albo esistente presso la Scuola. Lo statuto determina il numero massimo degli incarichi conferibili ai docenti anche tenuto conto della loro complessità e onerosità. L'albo è aggiornato annualmente dal comitato direttivo in base alle nuove disponibilità fatte pervenire alla Scuola e alla valutazione assegnata a ciascun docente tenuto conto anche del giudizio contenuto nelle schede compilate dai partecipanti al corso»;

b) al comma 2, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il comitato direttivo e i responsabili di settore, secondo le rispettive competenze, usufruiscono delle strutture per la formazione decentrata eventualmente esistenti presso i vari distretti di corte d'appello per la realizzazione dell'attività di formazione decentrata e per la definizione dei relativi programmi».

 

(Alternativo all'articolo 3 del testo della Commissione)

 

Articolo 3.

(Norma di copertura).

 

1. Per le finalità previste all'articolo 2, comma 5, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150, relativa al funzionamento del comitato direttivo, è incrementata di euro 46.000 a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2007 e a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo ministero e, per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli emolumenti da corrispondere al Segretario generale della scuola superiore della Magistratura di cui all'articolo 2, comma 11, entro il limite di spesa di 200 mila euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2007 e a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo ministero e, per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

(Alternativo all'articolo 6 del testo della Commissione)

 

Articolo 4.

(Delega al Governo per l'adozione di norme di coordinamento in materia di ordinamento giudiziario).

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi compilativi al fine di procedere al coordinamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.

 

(Alternativo all'articolo 7 del testo della Commissione)

 

 


Esame in Assemblea

 


 

RESOCONTO STENOGRAFICO

_________

_________    _________

_________

 

 

195.

 

Seduta di giovedì 26 luglio 2007

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIERLUIGI CASTAGNETTI

indi

DEI VICEPRESIDENTI CARLO LEONI E GIORGIA MELONI

(omissis)

 


Discussione del disegno di legge: S. 1447 - Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario (approvato dal Senato) (A.C. 2900) (ore 9,04).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).

 (Annunzio di questioni pregiudiziali - A.C. 2900)

PRESIDENTE. Avverto, inoltre, che sono state presentate, a norma dell'articolo 40, comma 1, primo periodo, del Regolamento, la questione pregiudiziale di costituzionalità Elio Vito ed altri n. 1 (Vedi l'allegato A - A.C. 2900 sezione 1) e le questioni pregiudiziali di merito Lussana ed altri n. 1 ed Elio Vito ed altri n. 2 (Vedi l'allegato A - A.C. 2900 sezione 2).

Tali strumenti saranno discussi e votati al termine della discussione sulle linee generali, alla ripresa pomeridiana della seduta.

 

(Discussione sulle linee generali - A.C. 2900)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento.

Avverto, altresì, che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

La relatrice per la maggioranza, onorevole Samperi, ha facoltà di svolgere la relazione.

MARILENA SAMPERI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, il disegno di legge del Governo sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, approvato in prima lettura dal Senato, novella alcuni dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega n. 150 del 2005 e, in particolare, i decreti legislativi n. 160, n. 25 e n. 26 del 2006, il primo dei quali - riguardante nuova disciplina di accesso in magistratura, progressione economica ed attribuzione di funzioni - era stato sospeso nella sua efficacia dalla legge 24 ottobre 2006, n. 269.

Il disegno di legge originario, a seguito di un approfondito dibattito avvenuto al Senato, è stato ampiamente emendato: alcune parti sono state stralciate e saranno oggetto di successivi provvedimenti.

La Commissione giustizia della Camera, nonostante i tempi ristretti e l'obiettivo che si era data di trasmettere il provvedimento all'Assemblea in tempo utile per poter rispettare il termine ormai prossimo del 31 luglio, ha esaminato il testo svolgendo un rigoroso dibattito e procedendo alle audizioni sia dei rappresentanti della magistratura sia di quelli dell'avvocatura.

Illustrerò brevemente il testo esitato dalla Commissione, che non ha subito modifiche rispetto a quello votato dal Senato.

I primi due articoli novellano il decreto legislativo n. 160 del 2006. L'articolo 1 rivede le regole per l'accesso alla magistratura, del quale si mantiene la configurazione di concorso di secondo grado, omogenea a quella stabilita per le altre magistrature e per l'avvocatura dello Stato, prevedendo l'ammissione dei laureati che abbiano conseguito un diploma presso una scuola di specializzazione, degli avvocati e di quanti abbiano svolto la propria funzione nei ranghi della magistratura onoraria o in altri ambiti che, seppur eterogenei rispetto alla professione di magistrato, siano caratterizzati dall'esercizio di funzioni pubbliche (ad esempio: i funzionari della carriera direttiva della pubblica amministrazione o i docenti universitarie in materie giuridiche).

Le modalità del concorso consistono in tre prove scritte e una orale, con soppressione dell'elaborato pratico, della prova psicoattitudinale, nonché dell'obbligatorietà per il candidato di indicare l'area funzionale, giudicante o requirente, cui accedere in caso di esito positivo del concorso. I vincitori di concorso saranno chiamati non più uditori giudiziari, ma magistrati.

La nuova normativa pone le basi per una maggiore qualità ed efficienza delle procedure concorsuali, attraverso le leve del potenziamento numerico della commissione e della funzione di filtro che un concorso di secondo grado può e deve assolvere: il combinato disposto di una più congrua dotazione organica degli esaminatori e di condizioni selettive che riservano l'accesso al concorso in via esclusiva a quanti siano già in grado di attestare una formazione adeguata pone basi solide per un salutare decongestionamento delle procedure di valutazione.

L'articolo 2 del disegno di legge - il più controverso - è relativo alle funzioni, alla progressione nella carriera e al trattamento economico dei magistrati. Le funzioni sono analiticamente ripartite in primo grado, secondo grado, di legittimità, semidirettive, direttive, superiori e apicali. Viene innanzitutto riaffermata l'unicità del corpo giudiziario, per garantire la piena indipendenza esterna di tutte le sue componenti, senza separazione di carriera dei pubblici ministeri e dei giudici.

Quanto alla progressione economica, essa viene sganciata da funzioni e anzianità e collegata alle sole valutazioni di professionalità. Tale condizione dovrebbe costituire uno stimolo per magistrati esperti a permanere nelle funzioni di primo grado, superando una discutibile concezione che ritiene che l'ascesa a funzioni di secondo grado o di legittimità implichi maggiore autorevolezza.

Cambiano, inoltre, le norme che disciplinano i passaggi verticali e, dunque, i meccanismi della progressione professionale, che viene regolata da procedure concorsuali imperniate non più sul superamento di prove d'esame, ma sull'attestazione da parte dei candidati dei titoli acquisiti a seguito del conseguimento delle richieste valutazioni di professionalità.

Al fine di rendere la professionalità unità di misura per l'attribuzione di funzioni a crescente grado di complessità, si è scelto di rendere più rigorosa la disciplina delle valutazioni, enucleando con puntuale e analitica descrizione criteri inerenti la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno, e fondando l'esame dei titoli sui giudizi espressi dai consigli giudiziari e dal Consiglio superiore della magistratura, ma anche su apporti di soggetti esterni alla magistratura.

D'altro canto, se la valutazione della professionalità costituisce, forse, il punto focale della riforma, non si possono sottovalutare le preoccupazioni di quanti temono che possa, di fatto, risuscitare il vecchio sistema delle votazioni formali e semiautomatiche in capo al CSM, con il rischio di determinare scelte legate alla constatazione dell'anzianità di servizio più che all'esame delle qualità professionali.

Per scongiurare tale rischio, la nuova normativa, oltre a fissare criteri puntuali, chiari e rigorosi cui il CSM dovrà attenersi, stabilisce che le valutazioni dei consigli giudiziari siano formulate anche sulla scorta delle segnalazioni inviate dai consigli dell'ordine degli avvocati. Ritengo che la scelta del Senato di prevedere la procedimentalizzazione del parere espresso dal consiglio dell'ordine degli avvocati dia alla avvocatura uno strumento concreto per offrire al consiglio giudiziario e al CSM elementi oggettivi di cui si dovrà tenere conto ai fini di una valutazione dell'attività dei magistrati, che deve essere ispirata ai principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento previsti dall'articolo 97 della Costituzione e resi effettivi dalla legge n. 241 del 1990, sul procedimento e l'accesso agli atti amministrativi, cui certo non può ritenersi sottratta l'attività amministrativa del CSM.

Essa prevede inoltre, in caso di inadeguatezza del magistrato valutato, una gamma modulata di provvedimenti, che vanno dal congelamento della progressione economica alla dispensa dal servizio, ossia la perdita del posto.

Quanto ai magistrati di prima nomina, la riforma stabilisce, a maggior tutela dei cittadini e del sistema, che subito dopo il tirocinio anteriormente alla prima valutazione di professionalità, essi possano esercitare funzioni in organismi collegiali, ma non rivestire ruoli monocratici, che richiedono ponderazione e consolidata esperienza: non potranno, quindi, avere funzioni di magistrati requirenti, di gip o di gup.

Ma la riforma non si ferma qui. A rendere indispensabile una revisione generale del quadro normativo non è stata, infatti, soltanto l'evidente farraginosità delle procedure concorsuali per titoli ed esami (inadeguate a garantire una valutazione seria delle professionalità), così come erano normate dal decreto legislativo n. 160 del 2006, ma la gravità delle conseguenze dell'impianto piramidale della carriera dei magistrati e della distinzione de facto delle funzioni assimilabile alla separazione delle carriere.

La nuova proposta riafferma l'unicità della magistratura, pur distinguendo nettamente le funzioni requirenti da quelle giudicanti.

Così, nel disegno di legge governativo, il passaggio da una funzione all'altra, sempre disposto a seguito di concorso e possibile per non più di quattro volte nel corso della carriera, viene sottoposto a una serie di gravi limitazioni: il trasferimento del magistrato ad un ufficio giudiziario di altra regione, lo svolgimento di cinque anni di servizio nelle funzioni di provenienza e il conseguimento di un giudizio di idoneità allo svolgimento delle nuove funzioni.

La previsione della temporaneità delle funzioni (quattro anni rinnovabili una sola volta), specie delle funzioni direttive e semidirettive, mira ad evitare incrostazioni di potere e forme di pigrizia professionale, favorendo un corretto ricambio e una circolarità di esperienze, senza però mortificare competenze e senza sottrarre intempestivamente le esperienze maturate, come avverrebbe in caso di un accentuato turn over: ricerca di una sintesi per coniugare la temporaneità alla professionalità e alla specializzazione. La temporaneità diventa così elemento determinante per attivare un sistema di controlli indispensabili per rompere l'attuale condizione di sostanziale insindacabilità della dirigenza.

Per il conferimento delle funzioni di legittimità è istituita un'apposita commissione, nominata dal CSM, che esamina la capacità di interpretazione delle norme propria di tale funzione, mentre la valutazione finale rimane al Consiglio superiore della magistratura.

L'articolo 3 apporta, invece, numerose modifiche al decreto legislativo n. 26 del 2006 relativo all'istituzione della scuola superiore della magistratura. Le sue finalità vengono ampliate prevedendo non solo il tirocinio e la formazione dei magistrati vincitori di concorso, l'aggiornamento professionale dei magistrati, la formazione della magistratura onoraria, dei magistrati dirigenti degli uffici giudiziari e dei magistrati stranieri, il coordinamento delle attività di formazione decentrata e la collaborazione con altri Paesi nell'organizzazione del servizio giustizia.

Organi della scuola sono il comitato direttivo, il presidente e il segretario generale, quest'ultimo in sostituzione degli antichi comitati di gestione.

Il comma 19 interviene sull'articolo 25 del decreto legislativo n. 26 del 2006, prevedendo che tutti i magistrati in servizio abbiano l'obbligo di partecipare, almeno una volta ogni quattro anni, ad un corso di formazione e di aggiornamento professionale, mentre, nei primi quattro anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati dovranno partecipare a sessioni di formazione annuali.

L'articolo 4 riguarda, infine, l'istituzione del consiglio direttivo della Corte di cassazione e la disciplina dei consigli giudiziari. Il consiglio direttivo, i cui compiti sono stati ridimensionati rispetto a quelli previsti dal disegno di legge originario (infatti, sono stati soppressi il parere al CSM su alcune vicende riguardanti la vita professionale dei magistrati, tutte le funzioni di vigilanza disciplinare e le competenze amministrative), ha tra i propri componenti il presidente del consiglio nazionale forense.

Il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati del capoluogo di distretto, invece, non è più membro di diritto dei consigli giudiziari, pur mantenendosi una rappresentanza dell'avvocatura, con le stesse competenze attribuite dal decreto Castelli.

Vengono distinti, inoltre, tre differenti profili strutturali dei consigli in funzione del numero dei magistrati presenti in organico nei distretti.

In tutti i casi si eliminano sia i rappresentanti dei consigli regionali, sia quelli dei giudici di pace, per i quali viene creata una sezione del consiglio giudiziario ad essi relativa.

Questo è il provvedimento su cui l'Assemblea è chiamata ad esprimersi ma, prima di volgere al termine la mia relazione, vorrei affrontare i nodi più critici emersi nella discussione in seno alla Commissione.

Si è giudicato il disegno di legge governativo come una vera e propria controriforma del decreto Castelli, eppure i punti qualificanti del testo riformato sono stati tutti mantenuti: penso alla modalità dell'accesso in magistratura come concorso di secondo grado, alla temporaneità degli incarichi direttivi o, ancora, all'istituzione della scuola della magistratura.

Il disegno di legge approvato al Senato non è, dunque, una controriforma manichea, ma un intervento equilibrato e puntuale, che intende correggere scelte normative, quali la separazione di fatto delle carriere, non condivisibili in linea di principio e gravide di concrete e infauste conseguenze.

A tal proposito, l'opposizione lamenta che, con l'approvazione del provvedimento legislativo in esame, non sarebbe assicurata la parità delle parti processuali, che esso non garantirebbe la terzietà del giudice e che quel che essa usa qualificare come «confusione» delle funzioni requirente e giudicante costituirebbe un danno per l'amministrazione della giustizia.

Vorrei ricordare che la netta distinzione che il nuovo testo stabilisce tra le funzioni requirente e giudicante è coerente con uno dei principi basilari del programma elettorale dell'Unione: il riordino dell'ordinamento giudiziario, in attuazione dei principi fondamentali del riconoscimento del potere giudiziario come autonomo ed indipendente e dell'esclusione di ogni gerarchia di tipo burocratico tra i giudici.

Il meccanismo appare serio e, nel complesso, condivisibile. Non assisteremo più, infatti, al disinvolto passaggio di funzioni: pubblici ministeri che diventano giudici o viceversa, né all'interno dello stesso distretto, né della medesima regione.

Altro punto dolente, da più parti lamentato, è stato quello di un'impropria influenza che la presenza di correnti in seno al Consiglio superiore della magistratura dispiegherebbe sulle carriere dei magistrati, traducendosi in un vulnus recato al principio dell'indipendenza interna del singolo magistrato, che sarebbe assoggettato all'arbitraria discrezionalità di chi può decidere della sua vita professionale.

Si lamenta, in specie, il depennamento del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati dal novero dei componenti di diritto del consiglio giudiziario, circostanza che precluderebbe, per tal via, ad un'avvocatura depotenziata la facoltà di esercitare legittimi controlli sulla professionalità dei magistrati.

Se è vero, però, che i presidenti degli ordini degli avvocati non sono più annoverati tra i membri di diritto del sopracitato consiglio giudiziario è, tuttavia, evidente che il sistema di valutazione di professionalità, come configurato dal testo che ci apprestiamo a votare, è più rigoroso, in quanto elimina gli automatismi di carriera, sottopone i magistrati a formazione permanente e, soprattutto, apre a contributi esterni e al doppio controllo dei cittadini, ai quali è attribuita la facoltà di far pervenire puntuali osservazioni al consiglio giudiziario e agli avvocati.

Le modalità previste per verificare la professionalità dei magistrati assegnano, dunque, all'avvocatura un ruolo importante e concreto, riconoscendo funzione formale ed autonoma alle segnalazioni formulate dal consiglio dell'ordine - leggo testualmente l'articolo 11, comma 3, lettera f) - «che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali, concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica».

È di tutta evidenza come questo passaggio, eliminando il filtro degli uffici e prevedendo la diretta trasmissione del rapporto al CSM, costringa l'organo di autotutela, per tutti i richiami che ho fatto prima alla legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo e all'articolo 97 della Costituzione, a tenerne conto.

È bene, inoltre, fare chiarezza su un equivoco, non so quanto casuale o voluto, riguardo all'incidenza della presenza del presidente dell'ordine degli avvocati e dei membri non togati.

PRESIDENTE. Onorevole Samperi, la prego di concludere.

MARILENA SAMPERI, Relatore per la maggioranza. Mi affretto a concludere, signor Presidente.

Nel testo originario del decreto legislativo n. 25 del 2006, l'articolo 16, tuttora in vigore, escludeva i membri non togati dalla formulazione dei pareri sull'attività dei magistrati, non riconoscendo affatto la competenza di cui oggi tanto si discute.

Si protesta, dunque, per la supposta abrogazione di una norma mai esistita. La verità è che la riforma in discussione pone in capo ai consigli giudiziari, ai consigli dell'ordine e al CSM la grande responsabilità di garantire una rigorosa selezione di magistrati preparati, competenti, diligenti e laboriosi. Sarà perciò utile misurarne gli effetti concreti prevedendo una relazione periodica del Ministro della giustizia al Parlamento che consenta l'acquisizione di dati sull'effettività del metodo di valutazione e degli esiti che ha prodotto. Mi auguro che un ordine del giorno possa impegnare il Governo ad assolvere a tale adempimento.

I problemi della giustizia sono gravi e profondi e nessuno pensa che la riforma ...

PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole relatrice.

MARILENA SAMPERI, Relatore per la maggioranza. Concludo, Presidente, anche perché ho sostanzialmente terminato il mio intervento (Applausi dei deputati dei gruppi L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, Italia dei Valori e Comunisti Italiani - Congratulazioni).

PRESIDENTE. La ringrazio. Mi scusi, ma il tempo a sua disposizione è esaurito.

Il relatore di minoranza, onorevole Pecorella, ha facoltà di svolgere la relazione.

GAETANO PECORELLA, Relatore di minoranza. Signor Presidente, vorrei anzitutto dare atto dell'unico aspetto positivo che la triste vicenda di un intervento così raffazzonato su un tema tanto importante presenta. L'aspetto positivo è la serietà con cui la relatrice ha affrontato il problema, nonché l'equilibrio e la lealtà intellettuale con i quali il presidente della Commissione ha regolato i nostri lavori.

Per il resto, non posso che esprimere valutazioni complessivamente negative. È per questo che il gruppo di Forza Italia ha presentato un testo alternativo, soprattutto per recuperare quelli che, a nostro avviso, sono i due valori fondamentali della riforma che avrebbe dovuto entrare in vigore alla fine di questo mese. I due valori fanno riferimento alle modalità attraverso le quali si assumono le funzioni e alla separazione delle funzioni.

Qual è l'obiettivo che si è posto il «controriformatore»? L'obiettivo è stato quello di eliminare i concorsi, basati su prove e non solo su valutazioni di seconda mano, nel senso che il CSM le conosce e conosce la realtà dei candidati solo attraverso documenti di seconda mano che ad esso sono fatti pervenire. Quindi, si è voluto eliminare i concorsi ed anche la separazione delle funzioni.

Perché si sono posti tali obiettivi? Evidentemente i concorsi, per la loro stessa natura di prove anonime, comune a tutti i concorsi per l'accesso ad una pubblica amministrazione, hanno come caratteristica fondamentale quella dell'anonimato, e ciò al fine di evitare che vi possano essere scelte preferenziali basate su criteri diversi rispetto a quelli del merito, della capacità e dell'efficienza. Ebbene, nel momento in cui il requisito dell'anonimato viene soppresso e sostituito con la valutazione di un soggetto di cui si conosce il nome e il cognome, colui che detiene la maggioranza all'interno dell'organo che decide, può, oltre ai requisiti personali, aggiungere elementi che possono influire, ad esempio, sull'affidamento degli incarichi direttivi.

Fuori da tali espressioni, ciò che voglio sottolineare è che si è ridato completamente il potere di intervenire alle correnti, conoscendo quali saranno i soggetti che ricopriranno le cariche più importanti all'interno della magistratura.

Tanto più che le valutazioni, in quanto tali, sono ovviamente di natura discrezionale e sono basate su concetti come capacità ed efficienza: è sufficiente, infatti, che la maggioranza della composizione del CSM valuti un magistrato capace, meno capace o un po' meno capace per arrivare, ad esempio, alla conclusione che la procura generale di Roma sarà assegnata ad un magistrato piuttosto che ad un altro.

L'altro aspetto riguarda la separazione delle funzioni. Perché la magistratura conduce questa battaglia radicale e la maggioranza la fa propria? Sarebbe logico che, se l'organo della difesa è un soggetto che ha una caratteristica di parte - e tale si chiama -, anche l'organo dell'accusa debba avere le stesse caratteristiche. In tutti i paesi liberali l'organo dell'accusa rappresenta sostanzialmente la polizia (in Inghilterra, addirittura, l'organo dell'accusa era un avvocato assoldato dalla polizia per sostenere l'accusa), così come il difensore è colui che rappresenta gli interessi del privato. Da un punto di vista razionale e logico, laddove si afferma, in Costituzione, che il giudice deve essere imparziale e, quindi, equidistante, non si può attribuire ad una delle due parti un ruolo di imparzialità e all'altra, invece, uno di parzialità. Se dovessimo seguire la nostra ragione, ci sentiremmo costretti ad arrivare alla conclusione che certamente il sistema migliore, in un processo di parti, accusatorio, non può che essere il sistema in cui le due parti sono sullo stesso piano: diventa, pertanto, ideologicamente inconcepibile che un giudice vada a rivestire il ruolo dell'accusatore.

Perché non si seguono la logica e la ragione, ma si compie una scelta politica diversa? È molto semplice: così si spezzerebbe in due il corpo unitario della magistratura, pur considerando anche i pubblici ministeri magistrati, e quindi verrebbe meno quell'unità politica ed istituzionale che è la magistratura, che rappresenta, in quanto tale e in quanto unità, una forza; i giudici guarderebbero certamente con sospetto gli accusatori, come già avviene con i difensori, e non avremmo, quindi, questa specie di moloc che si muove unitariamente (il cittadino non capisce bene, infatti, se ha davanti un accusatore, un giudice o la magistratura nella sua unità).

Si tratta di due scelte politiche: questo è il vero nodo della riforma. Entrerò molto poco nei singoli aspetti, perché lo faremo quando si passerà all'esame degli emendamenti. Bisogna capire, però, qual è lo spirito della riforma: da un lato, mantenere tutto il potere alle correnti maggioritarie della magistratura nel momento dell'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi - eliminando i concorsi e le commissioni che sono presenti nella proposta alternativa e nella riforma Castelli - e, dall'altro, mantenere l'unità della magistratura non dal punto di vista della giurisdizione, ma come unità politica della magistratura. La magistratura, infatti, può benissimo essere unitaria, pur avendo i pubblici ministeri una loro storia, una carriera e caratteristiche diverse.

Ciò, peraltro, incide anche, a mio avviso, sull'efficienza: il passaggio da un ruolo ad un altro, ossia da quello di pubblico ministero a quello di giudice e viceversa, comporta svolgere due mestieri diversi, per i quali non si è attrezzati. Nel momento in cui un pubblico ministero, che per anni ha svolto le indagini, passa a presiedere un tribunale, quali esperienze di conduzione del dibattimento può avere? Nessuna!

Trovo persino abbastanza paradossale la previsione secondo la quale, per il passaggio, ad esempio, dal ruolo di giudice a quello di pubblico ministero o viceversa, sia il presidente della corte d'appello ad effettuare una valutazione, formulando un giudizio di idoneità di un suo giudice a svolgere le funzioni di pubblico ministero.

Lei, signor Presidente, che è persona ragionevole, non potrà non ammettere che, se il presidente della corte d'appello ritiene che un suo giudice è adatto a fare il pubblico ministero, vuol dire che lo stesso è poco adatto a fare il giudice, perché avrà la tendenza ad essere un uomo di parte. Altrimenti, arriviamo alla conclusione inevitabile che non vi è alcuna differenza tra il giudice e il pubblico ministero.

Allora, mettiamo da parte la nostra idea di giudizio penale di parti, di giusto processo, che abbiamo indicato nell'articolo 111 della Costituzione, e arriviamo alla conclusione che, in realtà, siamo tornati in pieno processo inquisitorio, perché vogliamo che il pubblico ministero sia, in realtà, un giudice che riveste, in quel momento, una funzione diversa. Bisogna ridargli, allora, anche la possibilità di formare le prove, perché questo è concretamente logico: è la sequenza del punto di partenza.

Cercherò di essere molto sintetico e lei mi richiami signor Presidente se supero il tempo a mia disposizione.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

GAETANO PECORELLA, Relatore di minoranza. Ho già superato il tempo a disposizione?

PRESIDENTE. Sta finendo il suo tempo. In genere, richiamo trenta secondi prima dell'esaurimento del tempo a disposizione.

GAETANO PECORELLA, Relatore di minoranza. Mi scusi, signor Presidente, quanto tempo ho a disposizione?

PRESIDENTE. Dieci minuti.

GAETANO PECORELLA, Relatore di minoranza. Come relatore di minoranza?

PRESIDENTE. Sì.

MARILENA SAMPERI, Relatore per la maggioranza. Io ho avuto quindici minuti.

GAETANO PECORELLA, Relatore di minoranza. Il tempo concesso al relatore per la maggioranza mi è sembrato un po' più lungo di quindici minuti.

PRESIDENTE. Il relatore per la maggioranza aveva venti minuti a disposizione, mentre il relatore di minoranza ne ha dieci.

GAETANO PECORELLA, Relatore di minoranza. Bene, la ringrazio Presidente. Allora, posso semplicemente prendere atto che ho trenta secondi a disposizione e che in trenta secondi è assolutamente inutile discutere un provvedimento così articolato, complesso e così ricco di aspetti, come è inutile tutto quanto stiamo facendo in questo momento e che faremo in questi giorni, visto che vi è una decisione politica di non cambiare una «virgola» del provvedimento. Quindi, solo la nostra buona volontà e il senso di responsabilità istituzionale ci hanno portato sino ad oggi a continuare a svolgere un ruolo che, evidentemente, non ha alcuno sbocco significativo per il Parlamento.

PRESIDENTE. Le sue valutazioni politiche non meritano sicuramente alcun apprezzamento da parte mia, ma i dieci minuti non sono stati stabiliti in occasione dell'esame del provvedimento. Si tratta di una prescrizione regolamentare. In ogni caso, l'esame del disegno di legge si svilupperà nei prossimi giorni e, quindi, avrà la possibilità di completare quanto oggi non è riuscito fare.

Prendo atto che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

È iscritto a parlare il presidente Pisicchio. Ne ha facoltà.

PINO PISICCHIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il mio non sarà un intervento di merito, ma porrò solo alcune questioni di metodo. Tra le ottime cose che il prossimo sessantenario della Costituzione potrà aiutarci a ritrovare, riaffermando quella didattica della democrazia che fu cara ai nostri costituenti e che appare invece smarrita dai contemporanei, vi sarà - mi auguro - una riflessione sul dibattito che i padri della patria fondarono sul bicameralismo. Inattesa, dunque, di approfondimenti più ampi, mi permetterò di richiamare solo qualche passo di quell'importante dialettica costituente, riportando le parole dell'onorevole Tosato. Secondo Tosato, la fondamentale ragione del bicameralismo risiederebbe nel fatto che la seconda Camera si costituisce per attuare il principio di equilibrio nell'organizzazione dello Stato. Si tratta di dividere gli organi dello Stato e di creare fra essi dei contrappesi al fine che nessun organo abbia tali poteri da promuovere forme più o meno larvate di assolutismo. Come vi è stato un assolutismo monarchico - diceva ancora Tosato - così si potrebbe avere un assolutismo democratico, se tutti i poteri fossero concentrati in un solo organismo. Di qui la necessità di istituire una seconda Camera con i medesimi poteri della prima.

In seguito, Mortati, in Assemblea plenaria, ebbe a precisare che la parità è imposta dall'eguale efficacia rappresentativa che deriva alle due Camere dalla medesima origine popolare e dal carattere di reciproca integrazione, che esse vengono a rivestire. Non sarebbe possibile - proseguì Mortati - determinare un loro diverso peso politico.

Considerando, infine, l'eventualità di un conflitto tra i due rami del Parlamento, si giunse persino a prevedere procedure risolutive, attraverso l'articolo 70, che poi non venne approvato, che, tra le più importanti ipotesi di emendamento, vide propugnare la supremazia di una Camera sull'altra, dando prevalenza all'opinione di una di esse e, precisamente, della Camera dei deputati.

Siamo dunque in un regime di bicameralismo perfetto. Tale situazione potrà piacere o non piacere, potrà essere mutata o mantenuta in un futuro, che speriamo prossimo, di rilettura bipartisan dell'ordinamento costituzionale, magari da svolgersi nell'ambito di una nuova Assemblea Costituente. Per ora, tuttavia, questa è la regola e in una stagione, in cui tutti i comportamenti sembrano farsi più disinvolti e tutte le norme sembrano poste con leggiadro e revocabile capriccio, bene si farebbe a rispettare le regole del gioco che vi sono, tutte, perché di esse è costituito il gioco della democrazia. Il voto dello scorso anno ci ha consegnato un Parlamento che ha una maggioranza certa in un ramo - la Camera - ed una maggioranza «putativa» nell'altro ramo: questo è già il primo elemento che rompe la perfetta simmetria del bicameralismo italiano. Accade poi che il Governo, giustamente preoccupato di vedere approvati i propri provvedimenti, guardi al Senato con occhio premuroso. Il risultato di ciò è che i provvedimenti di interesse governativo, da quando la legislatura ha preso avvio, una volta approvati al Senato non sono più emendabili alla Camera. In altre parole, una volta che quella miracolosa alchimia combinatoria di assensi e dissensi, di voti e concessioni, si è celebrata nella Camera che una volta i manuali di diritto pubblico definivano «alta», ecco che la materia diventa tabù nella Camera che quei manuali avrebbero definito «bassa».

Che ne è stato, allora, della regola del bicameralismo perfetto? La situazione è critica dal punto di vista costituzionale, perché introduce nell'ordinamento una sorta di monocameralismo surrettizio od un'improbabile gerarchia nei rapporti tra le due Camere, configurando l'una come mero organo di ratifica dell'altra, ciò senza aver adoperato le forme previste dall'articolo 138 della Costituzione, relativo alle procedure di revisione costituzionale. Non fa eccezione a tale schema il provvedimento di riforma dell'ordinamento giudiziario, giunto alla Camera dopo più di cento giorni di dibattito al Senato, per essere approvato da noi solo dopo una manciata di ore.

La Commissione giustizia, anche questa volta, ha compiuto il suo piccolo miracolo: in sole sette sedute - in cui non si sono volute conculcare le prerogative di ogni deputato e dell'intera opposizione, consentendo che ognuno potesse intervenire per tutto il tempo di cui aveva bisogno - ha dibattuto del fondamentale tema dell'ordinamento giudiziario, proceduto alle audizioni dei soggetti della giurisdizione - realizzando per la prima volta l'obiettivo della compresenza dei magistrati e degli avvocati nel luogo del confronto e del dialogo, che è il Parlamento - e discusso degli emendamenti, grazie anche alla non pregiudiziale azione dell'opposizione - di cui voglio dare atto - e all'impegno della relatrice e dei deputati di maggioranza e al prezioso contributo dei funzionari della Commissione, senza i quali non avremmo avuto per tempo le schede di sintesi e tutto ciò che serviva per lavorare.

La Commissione ha compiuto, nelle difficilissime condizioni di lavoro in cui è venuta a trovarsi, una scelta: consegnare impregiudicata all'Assemblea la possibilità di accogliere o respingere la riforma che veniva proposta. Se, infatti, avesse apportato modifiche avrebbe deliberatamente effettuato la scelta della riforma Castelli, verificata l'impossibilità, da parte dell'altro ramo del Parlamento, di procedere all'approvazione definitiva del provvedimento entro il 31 luglio. La sovranità dell'Assemblea sarebbe stata, in questo caso, prevaricata dalla Commissione. Abbiamo scelto di non farlo e di conservare intatta all'Assemblea la menzionata possibilità, ma quel che ancora una volta accade in quest'aula e ancora una volta sui temi di competenza della Commissione giustizia, non è per questo meno importante.

Signor Presidente, abbiamo esordito rammentando brani estratti dal dibattito all'Assemblea Costituente sulle radici del bicameralismo. Vorremmo tornare a quel dibattito e a quei principi, che ancora reggono il fondamento del nostro sistema.

Rivolgiamo a lei, signor Presidente, un appello e speriamo che attraverso la sua sensibilità possa giungere alla più alta magistratura dello Stato. Dobbiamo garantire la simmetria del nostro bicameralismo, dobbiamo garantire alla Camera dei deputati la pienezza delle prerogative previste dagli articoli 55 e 70 della Costituzione e dobbiamo farlo subito, perché nessuna ragione di partito, nessuna lealtà di maggioranza, nessuna fedeltà di gruppo potrà costringerci a rinunciare al nostro potere di deputati e di legislatori: se facessimo avremmo tradito l'articolo 67 della Costituzione (Applausi - Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Paniz. Ne ha facoltà.

MAURIZIO PANIZ. Signor Presidente, mi associo alle affermazioni dell'onorevole Pecorella riguardo alla stima per la relatrice e per il presidente della Commissione giustizia, che hanno con la loro disponibilità contribuito a stemperare ipotesi di conflitto, aiutandoci in questo percorso, ma il giudizio che sostanzialmente esprimo nei confronti del provvedimento non può che essere fortemente negativo. Lo dico davvero con dispiacere e con la convinzione che il percorso che tutti dovremmo fare per raggiungere risultati in una materia così delicata dovrebbe essere costituito da un'autentica condivisione e non da una finta condivisione: quella che ci accingiamo a valutare in questa sede, come peraltro è accaduto in Commissione giustizia, è una finta condivisione e l'indicazione è molto chiara, nel senso che il provvedimento non va toccato nemmeno in una virgola.

C'è un tema sul quale intendo soffermarmi in maniera specifica ed è quello relativo alla separazione delle carriere, alla separazione delle funzioni e all'impostazione del provvedimento al riguardo. Prima di entrare analiticamente su questo tema non posso non ricordare come la storia abbia insegnato da tempo che esiste un principio cardine in qualsiasi ordinamento democratico ed è quello della separazione dei poteri. I greci, i romani, qualsiasi ordinamento fino alla teorizzazione di Montesquieu sono stati estremamente chiari nel ricordare che il principio fondamentale della democrazia è tenere distinto il potere legislativo da quello giudiziario. Nel provvedimento, invece, il potere giudiziario e il potere legislativo sono uniti in una commistione assolutamente ingiustificata e, lo debbo dire, indegna, perché finisce per far sì che la prevaricazione di uno nei confronti dall'altro divenga palese e soprattutto quando si è trattato di esaminare il quadro normativo e il tema specifico della non avvenuta reale separazione di funzioni e di carriere.

Qualche tempo fa l'ex ministro Castelli è stato molto chiaro nel dichiarare, senza alcuna tema di smentita, che il provvedimento Mastella è stato scritto dall'Associazione nazionale magistrati, testualmente: «(...) è provato che questa sia una riforma teleguidata dalla magistratura, basta confrontare i testi dell'ANM con quelli di Mastella per capire che sono identici (...)»: purtroppo questa è una triste verità. Non è la prima volta che il mondo della magistratura - cui, in linea generale, va tutto il mio rispetto - si inserisce nel percorso di iniziativa del potere legislativo. Nel 1993 l'allora ministro Conso propose una soluzione politica di Tangentopoli e fu il procuratore generale Borrelli a contestarla e determinarne l'affossamento. Nel 1994 contro il cosiddetto decreto Biondi insorse il pubblico ministero «di punta» di quei tempi, Antonio di Pietro, annunciando le dimissioni dal pool Mani pulite e determinando lo stop anche a quel provvedimento. In tempi più recenti, basti ricordare come i magistrati hanno protestato contro la riforma Castelli, esibendo la Costituzione all'apertura dell'anno giudiziario nel 2005.

Sono tutti tentativi di intromettersi in un determinato percorso di formazione del paradigma legislativo, che non rappresentano indice di un rispetto del principio della separazione dei poteri giudiziario e legislativo. Oggi siamo sostanzialmente di fronte ad una identica applicazione del principio dell'intervento, come ragione per intromettersi in un percorso di formazione del quadro legislativo. I magistrati indicono uno sciopero, ma lo revocano nel momento in cui il testo legislativo si conforma alle loro esigenze. Insorge verosimilmente l'avvocatura, ma le voci di quest'ultima rimangono totalmente inascoltate, come se il sistema giustizia si reggesse soltanto su uno dei suoi protagonisti, la magistratura, e non si dovesse reggere, invece, su entrambi, magistratura ed avvocatura, che rappresentano le facce della stessa medaglia - l'una e l'altra - e che sono componenti essenziali di un percorso diretto a garantire l'esercizio fondamentale dei diritti di democrazia e di sicurezza del cittadino, il quale non può non aspettarsi che la giustizia sia prima di tutto rispettata nelle sue fondamentali esigenze democratiche.

Dell'iniziativa degli avvocati, del loro gridare la volontà di mantenere ben separati i ruoli della funzione inquirente e di quella giudicante, nessuno si è curato. Delle grandi frasi che negli anni erano state dette per confermare che i principi di separazione sarebbero stati rispettati nulla è rimasto. Il tutto è scomparso progressivamente nell'ambito del rispetto di una volontà magistratuale, che ha finito per imperare anche in questa vicenda. Invano l'avvocatura, determinando l'ennesima occasione di astensione dalle udienze, che determina conseguentemente uno stop importante nell'esercizio della funzione giurisdizionale, si è elevata con un messaggio molto forte, proclamando la massima unità e compattezza del suo ruolo di fronte all'ennesimo attacco alle prerogative del Parlamento da parte della magistratura associata. L'OUA, l'organismo dell'avvocatura presieduto dall'avvocato Michelina Grillo, proprio in occasione della grande manifestazione unitaria dell'avvocatura, ha ribadito che non possiamo assistere passivi ad un'offensiva in favore di interessi corporativi, che di fatto condiziona la politica e mette in discussione gli equilibri dell'ordinamento e la funzione costituzionale del difensore, soggetto di giurisdizione al pari del magistrato.

È proprio su tale aspetto che la riforma in esame dimostra tutto il suo limite, permettendo di transitare con estrema facilità da un ruolo ad un altro, da una funzione ad un'altra, minando così un principio altrettanto fondamentale della vita democratica di un Paese.

Non basta che la giustizia sia, la giustizia deve anche apparire, il cittadino deve essere in grado di cogliere che nel momento in cui la giustizia si manifesta, lo fa con una serie di caratteristiche che la rendono assolutamente impermeabile a qualsiasi tipo di intromissione. Invece, così non è nel testo che la Camera si accinge a votare. Non basta che la giustizia sia, la giustizia deve apparire, e in questo caso la giustizia non appare, attraverso il consolidarsi di una intromissione di una funzione nell'altra, attraverso il permesso di transitare tutto sommato con molta facilità e per una pluralità di volte da un percorso ad un altro percorso, e infine attraverso una serie di iniziative che non permettono di arrivare al punto stabile di una reale separazione delle funzioni come presupposto di una reale separazione delle carriere. Eppure non è vero che l'Europa o il mondo si muovano nella linea di un'unità tra funzioni e tra carriere, anzi è vero esattamente il contrario. In molti ordinamenti, e non solo quelli legati al sistema sassone che ha presupposti completamente diversi rispetto a quelli latini, è fin troppo chiaro che le funzioni inquirenti debbono essere scisse da quelle giudicanti in maniera palmare.

Da noi così non è, anzi ora, con questo provvedimento, lo sarà molto meno. La riforma Castelli aveva messo paletti forti, che permettevano al cittadino di sentirsi molto più sicuro di fronte ad una giustizia che non solo era, ma finiva anche con l'apparire; ora ci troviamo di fronte, invece, ad un testo legislativo che accentua lo stato di smarrimento e di sbigottimento del cittadino di fronte ad una giustizia, che probabilmente non è o non è più, ma che certamente non appare. Quello che è stato un cavallo di battaglia dell'avvocatura per molti anni, la separazione delle carriere, viene totalmente accantonato, con il provvedimento in esame e chissà quanto tempo ci vorrà per far capire che alcuni presupposti per una crescita democratica del Paese, tra essi quello della separazione delle carriere, devono progressivamente essere inseriti nell'ordinamento, magari attraverso gradini di base, come quello della separazione delle funzioni, ma non certo svilendo questo percorso come, invece, appare con il testo alla nostra attenzione. Sul tema della separazione delle carriere la riforma proposta è scarsamente efficace, si piega alla volontà della magistratura, svilisce totalmente il ruolo di una componente indispensabile come quella degli avvocati, fa fare un passo indietro al nostro Paese, allontanandolo una volta di più dagli ordinamenti che invece avevano chiaramente dimostrato che la giustizia deve essere e deve apparire e che ciò hanno potuto fare attraverso il consolidarsi del principio della separazione delle funzioni come prodromico al principio della separazione delle carriere.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo a nome del gruppo de L'Ulivo sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, esprimendo considerazioni largamente comuni. La riforma dell'ordinamento giudiziario è da tutti ritenuta - non solo da L'Ulivo, ma da tutti i gruppi - necessaria ed urgente per la modernizzazione della giustizia e dei profili professionali dei magistrati, al fine di una maggiore adeguatezza dell'ordinamento giudiziario ai principi stessi della Carta costituzionale. Già la relazione illustrativa del disegno di legge ha ricordato i principali passaggi dell'evoluzione storica. Non siamo fermi all'ordinamento del 1941 in virtù di novelle legislative e della giurisprudenza costituzionale, ma - occorre ammetterlo - buona parte dell'impianto normativo vigente è ancora quello. In particolare, come è noto, l'Assemblea costituente ha superato l'idea del giudice funzionario, propria del fascismo, disegnando uno statuto del magistrato che ha rafforzato e garantito la sua indipendenza, valorizzandone il ruolo professionale. Una delle novità più significative della realizzazione del sistema costituzionale è stata, come è noto, l'istituzione del Consiglio superiore della magistratura, che ha permesso di concretizzare l'autogoverno del potere giudiziario e di rendere, quindi, effettiva una condizione essenziale dell'indipendenza dei magistrati. In seguito, è intervenuta una serie di leggi che ha ridimensionato la carriera giudiziaria, attuando il principio secondo il quale i magistrati si distinguono tra loro soltanto per le funzioni esercitate e non per i gradi o gli incarichi di cui sono titolari. Tale sistema fu rafforzato dall'applicazione rigorosa del principio del giudice naturale che, prevedendo l'attuazione della disciplina relativa al sistema della precostituzione del giudice, impedì la possibilità per chiunque di operare in modo tale da scegliersi il magistrato da cui farsi giudicare. L'indipendenza dei magistrati del pubblico ministero è stata rafforzata nei limiti compatibili sia con le funzioni esercitate sia con la struttura comunque piramidale dell'ufficio di procura. L'evoluzione sommariamente descritta ha ridisegnato un modello profondamente difforme, in molti casi assolutamente antitetico a quello che aveva ispirato il cosiddetto decreto Grandi del 1941.

La legge 25 luglio 2005, n. 150 - la cosiddetta riforma Castelli - ha dato risposte inappropriate, talvolta sospette di costituzionalità, ad esigenze di riforma largamente avvertite; ne abbiamo discusso a lungo nella precedente e nell'attuale legislatura.

Ovviamente, non escludiamo affatto che alcune specifiche soluzioni, adottate dalla legge n. 150 del 2005, possano essere utili in un diverso contesto normativo ed anzi questo è stato il metodo usato con il disegno di legge in esame.

Siamo convinti - e non da oggi - che la giustizia sia un bene comune e che ogni impegno debba essere profuso per il confronto utile e per politiche condivise. È stato, tuttavia, necessario dare un chiaro segno di discontinuità nei confronti di una disciplina che non assicurava alla magistratura, in particolare con il sistema di accesso e di progressione nelle funzioni, un'adeguata condizione di indipendenza e di efficienza, riportando il contesto della riforma ordinamentale al di fuori della cultura conflittuale e, talvolta, punitiva tra politica e magistratura.

Il compromesso raggiunto al Senato ha i suoi limiti e ne siamo consapevoli, così come siamo consapevoli che le scadenze parlamentari e la dinamica sempre più imperfetta di questo nostro bicameralismo perfetto, hanno penalizzato i margini di azione e di miglioramento del testo da parte della Camera.

Tuttavia, il confronto parlamentare ha tenuto conto delle proposte dell'attuale opposizione parlamentare ed ha utilizzato diversi materiali della stessa riforma Castelli: basti pensare alle parti non sospese della legge Castelli relative alla tipizzazione dell'illecito disciplinare, alla cosiddetta gerarchizzazione (ora meglio formulata) dell'azione penale e, per quanto riguarda il provvedimento in esame, all'accesso alla magistratura tramite concorso di secondo grado. Sono tutti temi già efficacemente ricordati dalla relatrice.

Un primo livello di interventi di questa riforma riguarda proprio le regole in materia di accesso alla magistratura. Come puntualmente rilevato dalla relazione del Governo si è ritenuto necessario apportare alcune innovazioni al sistema dell'accesso, affrontando adeguatamente antiche questioni: gli interventi, infatti, sono stati finalizzati a superare gli inconvenienti legati all'eccessiva lunghezza delle procedure concorsuali, rallentate dall'elevato numero di partecipanti e dalla scarsa adeguatezza di prove scritte - in Italia prevalentemente teoriche - con l'introduzione anche di una prova di carattere pratico. Si è ritenuto, poi, importante potenziare la commissione perché solo così si può ragionevolmente pensare ad un contenimento dei tempi di espletamento delle procedure concorsuali.

L'ulteriore obiettivo perseguito, attraverso l'abrogazione della disciplina relativa, è stato quello di superare le potenziali disfunzioni create dall'obbligatorietà dell'indicazione dell'area funzionale - giudicante o requirente - cui essere assegnati dopo il concorso, e dalla previsione del colloquio psico-attitudinale nell'ambito delle prove orali, una previsione - quest'ultima - estremamente equivoca.

Nel disegno di legge si è, quindi, configurata una tipologia di accesso strutturata in gran parte sulla falsariga di un concorso di secondo grado, tendenzialmente omogenea a quelle previste per le altre magistrature. È stata prevista l'ammissione al concorso ordinario, oltre che in ragione dell'appartenenza ai ruoli di procuratori dello Stato, anche per la partecipazione ai corsi delle scuole di specializzazione - cosiddette Bassanini - a seguito del pregresso esercizio, per un congruo periodo, di funzioni giudiziarie onorarie.

Si è ritenuto opportuno riconoscere un valore di ammissione al concorso anche ad esperienze sia pure in parte eterogenee rispetto alla professione di magistrato, ma comunque caratterizzate dall'esercizio di specifiche funzioni pubbliche, come per i funzionari della carriera direttiva della Pubblica amministrazione e per i docenti in materie giuridiche tra il personale di ruolo delle università.

La considerazione della presenza di un comune humus culturale, come affermato nella relazione governativa, è stata ritenuta condizione necessaria e sufficiente per una previsione analoga in favore degli avvocati con almeno tre anni di iscrizione all'albo professionale.

Un secondo livello importante di interventi riguarda la disciplina in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati. Il decreto delegato 5 aprile 2006, n. 160 ha previsto una netta ripartizione delle funzioni di merito e di legittimità ed una rigida distinzione tra funzioni giudicanti e requirenti.

Tuttavia, la farraginosità del sistema, denunciata da diverse parti, la scelta di una costruzione piramidale della carriera dei magistrati, quella operata, di fatto, per una distinzione delle funzioni assimilabile ad una separazione delle carriere, il sistema di valutazione per titoli ed esami scollegato da un reale obiettivo di valutazione della professionalità, funzionalizzato all'efficienza, hanno reso necessario abolire tale quadro normativo in quanto, secondo il Governo e noi stessi, intrinsecamente non emendabile.

Pertanto, nel configurare la nuova disciplina, si è partiti dalla constatazione che il sistema di valutazione della professionalità anteriore alla legge 25 luglio 2005, n. 150, debba essere considerato non più adeguato e che pertanto sia da riformare per due prevalenti ragioni puntualmente espresse nella relazione del Governo.

La professionalità del magistrato, nella sua ricchezza di conoscenza tecnica e di capacità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e giurisdizionali, di consapevolezza del ruolo e di responsabilità professionale, non può più essere affermata per presunzioni e solo in occasione dei passaggi di qualifica, troppo distanziati, o in occasione di incarichi specifici.

Inoltre, il meccanismo è insufficiente ad attuare un reale vaglio delle specifiche capacità delle doti e delle attitudini.

Pertanto, si è prefigurata - e rappresenta un'innovazione di grandissimo rilievo - una nuova struttura delle valutazioni, con verifiche ogni quattro anni con riferimento ai tempi e alle fonti di conoscenza, ai parametri, alla legittimazione e alle conseguenze in caso di riscontrata inadeguatezza.

D'altronde, questo è il modello contenuto nelle proposte già avanzate nel corso della precedente legislatura, da parte dei gruppi de L'Ulivo. Pertanto, con il provvedimento in discussione è stato disegnato un sistema che sgancia la progressione economica da quella delle funzioni - prevedendo una progressione economica condizionata esclusivamente dal superamento delle valutazioni di professionalità - perché solo in tal modo si può stimolare la permanenza di magistrati esperti e specializzati nelle funzioni di primo grado.

È stata conservata la possibilità di transitare dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti e viceversa, prevedendo che il cambio di funzioni sia possibile, con regole rigide, solo mutando distretto e sia subordinato anche ad una reale verifica delle attitudini.

Pertanto, formeranno oggetto di valutazioni periodiche anche le capacità organizzative e le attitudini agli incarichi direttivi, prevedendosi la temporaneità delle funzioni direttive.

Inoltre, è stata introdotta la temporaneità di tutte le funzioni, altro principio profondamente innovativo.

Naturalmente, i criteri specifici delle valutazioni non dovranno essere indicati dal CSM secondo logiche corporative, condizionate dall'appartenenza dei magistrati a correnti associative e dalle esigenze degli insider, cioè i magistrati, rispetto agli outsider, cioè i cittadini. L'efficienza dei sistemi di valutazione ai fini della progressione rappresenta una grande sfida di responsabilità, che in primo luogo la magistratura deve affrontare e vincere nell'interesse generale.

Al riguardo, solo per la parte che qui rileva, vorrei far presente che l'esclusione degli avvocati dai consigli giudiziari è discutibile e che, in ogni caso, sarebbe utile sperimentare forme diverse di collaborazione, ad esempio con le associazioni dei consumatori, per una valutazione degli standard di efficienza dell'organizzazione giudiziaria maggiormente articolata e pluralista. Tale aspetto potrebbe formare oggetto di uno specifico ordine del giorno.

Un terzo tema, rilevante ai fini di una moderna professionalità, nell'epoca che definiamo della lifelong learning, è costituito dalle innovazioni relative alla Scuola superiore della magistratura. Al riguardo vi sono state critiche da parte dell'Associazione nazionale magistrati, che ritiene che il ruolo del Ministro e del Governo sia, per così dire, troppo ingerente. Tuttavia, anche tali critiche rappresentano il segno di un'autonomia concettuale di tale riforma. Anche su tale terreno - come già ampiamente anticipato da parte della relatrice - con il disegno di legge in discussione, che mi auguro verrà approvato in questi giorni, abbiamo introdotto innovazioni di grande rilievo, sulle quali non mi soffermo per ragioni di tempo.

Tuttavia, ritengo sia importante rispondere anche ad alcuni argomenti sollevati dall'opposizione e nel corso del dibattito che si è svolto anche dai colleghi Pecorella e Paniz sul tema e la disciplina del regime del passaggio di funzioni, sulla distinzione di queste ultime o sulla separazione delle carriere.

Come è noto anche per ragioni di ordine costituzionale ci siamo attenuti al criterio di una più rigida distinzione tra la funzione inquirente e quella giudicante, come è giusto che sia anche per evitare che possano esserci quelle commistioni - che sarebbero non solo ingiuste ai sensi della Costituzione, ma anche inaccettabili da parte dei cittadini - tra l'una e l'altra funzione.

La normativa delineata dall'attuale disegno di legge è molto chiara e prevede diversi punti. In primo luogo, il passaggio da una funzione all'altra può essere richiesto dopo avere svolto almeno cinque anni di servizio in ciascuna funzione ed avviene tramite procedura concorsuale. Il passaggio può essere disposto solo dopo la frequenza di un corso di qualificazione professionale organizzato dal Consiglio superiore della magistratura e, inoltre, è subordinato ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni espresso dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario. Inoltre, per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire il parere del presidente della corte di appello o, rispettivamente, del procuratore generale della Repubblica presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti.

Infine, il presidente della corte di appello o il procuratore generale, oltre agli elementi forniti al capo dell'ufficio, possono acquisire, se del caso, anche le valutazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità.

Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni periodiche.

Come si può constatare si tratta di una griglia molto precisa, stretta e puntuale di elementi, ma a ciò si aggiunge la normativa che collega al mutamento di funzioni un regime di incompatibilità su base endodistrettuale ed extradistrettuale, prevedendo che il magistrato che intende mutare funzione non possa effettuare il passaggio né all'interno dello stesso distretto, né con riferimento al capoluogo del distretto determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale presta servizio all'atto del mutamento di funzioni.

In sostanza, la griglia dei criteri che determinano una rigida separazione delle funzioni sembra molto rafforzata e in linea con le esigenze che ricordavo. Tuttavia, tale soluzione è stata oggetto di critica: appare troppo netta per l'Associazione nazionale di magistrati e troppo poco incisiva per gli avvocati dell'Oua e delle camere penali.

Comprendiamo le esigenze e anche i profili concettuali che sorreggono le proposte orientate alla separazione delle carriere tra pubblico ministero e giudice: sono ovviamente principi attuati in molti ordinamenti apparentemente anche più coerenti, sotto il profilo formale, con il principio di terzietà del giudice.

Tuttavia, abbiamo da tempo espresso un'opzione favorevole alla cultura della giurisdizione rispetto alla trasformazione del pubblico ministero in mero avvocato di accusa.

Si dice che il pubblico ministero dovrebbe sviluppare di più la cultura della investigazione anziché quella della giurisdizione e, certamente, si tratta di un aspetto necessario che dovrà essere curato attraverso la scuola superiore del magistratura e attraverso la formazione. Ciò, però, non implica necessariamente una netta separazione di carriere e di ruoli, non solo per la necessaria indipendenza e autonomia da garantire anche al pubblico ministero, ma anche e soprattutto perché riteniamo che ricercare non solo le prove della colpevolezza, ma anche le prove della non colpevolezza sia un elemento di garanzia cui è difficile rinunciare. Anzi, forse talvolta si dovrebbe prestare più attenzione e più scrupolo nei confronti di quei pubblici ministeri che ricercano solo le prove della colpevolezza, trascurando quelle della non colpevolezza.

D'altronde - questa è una preoccupazione, credo, concreta - in un processo in cui le parti sono ancora dispari più che pari, in cui il pubblico ministero può avere a disposizione diversi mezzi di investigazione, avvalendosi della polizia giudiziaria e di consulenze tecniche specifiche assai più rilevanti della difesa, mi chiedo se non sia pericoloso, anche ai fini di garanzia, che lo stesso pubblico ministero perda del tutto la cultura della giurisdizione per assumere il profilo netto e aggressivo dell'avvocato di accusa, avendo più mezzi di quelli che ordinariamente sono in possesso della difesa.

Un altro tema - e concludo, signor Presidente - è quello relativo all'ufficio del processo, che pure viene introdotto in questo disegno di legge.

GAETANO PECORELLA, Relatore di minoranza. Signor Presidente, sono più di 20 minuti!

PRESIDENTE. Scusi se la interrompo, onorevole Mantini. Onorevole Pecorella, l'onorevole Mantini è l'unico che parla per il gruppo dell'Ulivo e ha 30 minuti a disposizione. Nel suo gruppo, onorevole Pecorella, ci sono diversi deputati che intervengono e sa che i tempi sono contingentati. Non è responsabilità della Presidenza.

Nella fattispecie, lei non è intervenuto a nome del suo gruppo, ma come relatore di minoranza, che, per prassi, si vede assegnato metà del tempo del relatore di maggioranza. Mi scusi la precisazione.

Ne approfitto per chiedere all'onorevole Lo Presti, se proprio non può rinunciare a telefonare, di farlo con un tono di voce più basso per non disturbare l'oratore.

Prego, onorevole Mantini.

PIERLUIGI MANTINI. Grazie, signor Presidente. In effetti, l'ufficio del processo è di grande utilità, ma non coincide con l'ufficio del giudice, che pure abbiamo proposto e che in parte è assente da questa riforma: è utile parlare dei molti aspetti positivi presenti nel disegno di legge in discussione e, forse, anche di qualcosa che può e deve essere migliorato con le misure e i provvedimenti futuri.

Abbiamo sempre inteso l'ufficio del giudice come una sorta di organismo che abbia lo scopo di razionalizzare e rendere più celere e produttiva l'attività dei giudici, formato da varie componenti, tra le quali certamente il magistrato, il personale di cancelleria, i giovani laureati ammessi alla frequenza delle scuole post-universitarie, per i quali è espressamente richiesto un periodo di frequenza attiva all'interno degli uffici giudiziari.

Attraverso l'istituzione dell'ufficio del giudice potrebbe finalmente trovare attuazione - una migliore attuazione - l'informatizzazione degli uffici giudiziari, l'interattività del rapporto con gli studi legali, l'accesso all'informazione e i processi on line. Si era addirittura ipotizzato che il tirocinio forense potesse essere svolto anche attraverso la partecipazione, per un semestre o per un diverso periodo, all'ufficio del giudice.

Secondo l'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana (Oua) il lavoro dell'ufficio del giudice avrebbe dovuto avere per oggetto non solo mere incombenze amministrative e burocratiche, ma anche lo svolgimento di attività preparatorie alla materiale redazione della sentenza, attraverso l'esame dei verbali e delle prove e la ricerca giurisprudenziale.

L'Oua ha anche evidenziato la positività dell'ingresso dei praticanti avvocati nell'ufficio del giudice attraverso appositi contratti di formazione, anche con finanziamenti a carico delle regioni, alle quali compete la formazione professionale, al fine di frequentare cancellerie e segreterie giudiziarie dall'interno e di entrare nei meccanismi di lavoro, di intensificare la collaborazione tra avvocati e personale giudiziario ed altro.

Sono tutte misure possibili, razionali, sostenibili e utili all'articolazione del tirocinio forense e alla maggiore efficienza della giustizia e del funzionamento degli uffici; sono misure, dunque, che, per quanto non espressamente introdotte nel disegno di legge di riforma generale, auspichiamo che siano sviluppate ed attuate in seguito.

Non credo, signor Presidente, onorevoli colleghi, che sia possibile dire molto di più in questa occasione, anche se il provvedimento in esame contiene, come noto, misure utili e significative su altri punti, in particolare sul numero dei componenti del CSM e sul sistema elettorale, oltre che sull'organizzazione dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione.

In conclusione, voglio ricordare che è stato da più parti affermato che poiché questa riforma riesce a scontentare sia i giudici che gli avvocati è probabile che sia una buona riforma.

Per quanto ciò possa costituire un indizio sintomatico, non mi accontenterei di questa conclusione. Gli operatori, le categorie, il popolo vanno coinvolti nelle riforme. La «necessaria solitudine» del decisore non può essere un alibi. Eppure, sono convinto, in materia di giustizia più che mai, che sapremo far valere l'interesse generale e non quello dei gruppi organizzati, ancorché qualificatissimi, solo quando le riforme, oltre che eque, sapranno essere anche utili.

Sappiamo che, una volta approvato - come spero - questo disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, dovremo con urgenza assoluta aggredire il nodo enorme del debito pubblico giudiziario. Uso non a caso un'espressione felice dell'ex Ministro Castelli, nella convinzione, che ancora ribadisco, della necessità di un impegno comune.

La ragionevole durata dei processi deve essere, già da settembre, la bussola e il fine dell'azione del Governo e del Parlamento. Già vi sono utili proposte legislative in campo: non dovremo attardarci. Se vi è troppa politica nella giustizia, torni con forza, nelle sedi proprie, la politica per la giustizia (Applausi dei deputati dei gruppi l'Ulivo e Rifondazione comunista-Sinistra Europea).

PRESIDENTE. Saluto una delegazione del comune di Borgolavezzaro, che sta assistendo ai nostri lavori dalle tribune (Applausi).

È iscritto a parlare l'onorevole Barani. Ne ha facoltà.

LUCIO BARANI. Signor Presidente, a nome del mio gruppo, DCA-Democrazia Cristiana per le Autonomie-Partito Socialista-Nuovo PSI, ribadisco che esprimiamo un giudizio assolutamente negativo sulla modifica dell'ordinamento giudiziario. Tale giudizio è inappellabile: questo ordinamento è dettato dall'Associazione nazionale magistrati e la burla dello sciopero è per fare fumo, in accordo con la maggioranza e il Ministro, e per far vedere che anche loro protestano, per poi, subito dopo che il Senato della Repubblica ha votato l'articolo 1, revocare lo sciopero per cercare di nascondere la verità al popolo sovrano, che questa maggioranza considera ignorante e credulone.

Ho sentito l'intervento del collega dell'Ulivo: «Tanti nemici, tanto onore»; l'avevo già sentito, è scritto nei libri di storia. Sicuramente ciò non fa onore alla giustizia, anche perché il tono sommesso degli interventi del relatore per la maggioranza e del collega dell'Ulivo fa capire che hanno dovuto subire anche loro e che devono accettare questa imposizione e questa interferenza.

Non è assolutamente vero - mi rivolgo al collega presidente della Commissione, Pisicchio - che in questo momento vi è il rispetto della Costituzione con il bicameralismo perfetto. Nel momento stesso in cui si dice a priori che un ramo del Parlamento - ed è sempre la Camera! - non può toccare alcun disegno di legge che viene dal Senato, significa non rispettare la Costituzione! Chi cita gli articoli della Costituzione, dice una menzogna: è falso, si dovrebbe vergognare. Non è possibile venire qui e sentir dire che bisogna rispettare la Costituzione, quando sappiamo che solo il Senato può legiferare e noi dobbiamo non toccare nulla. Siamo, quindi, in un contesto di inizio di una dittatura di un ramo del Parlamento e della maggioranza rispetto al Paese. Non fa onore a nessuno sentir dire che ricorre il sessantesimo anniversario della Costituzione e che il nostro sistema prevede il bicameralismo perfetto, quando in pratica tutto ciò non viene attuato. È un po' come in quel proverbio secondo cui, quando vi sono due polli e due persone, statisticamente vi è un pollo a testa ma, di fatto, uno ne mangia due e l'altro nessuno, uno mangia troppo e l'altro muore di fame!

Solamente grazie al senatore a vita Giulio Andreotti la maggioranza è stata salvata al Senato nel voto sull'articolo 1 del disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario. Qualcuno afferma che anche questo è stato un accordo fra poteri e che il senatore Andreotti ha dovuto onorare certe soluzioni a certi processi che lo hanno visto protagonista.

Le disposizioni dell'articolo 1 modificheranno la precedente riforma Castelli: i due principali cambiamenti consistono nell'abolizione dei test psicoattitudinali per gli aspiranti magistrati e nell'abolizione dell'obbligo di scelta preliminare fra la carriera di giudice e quella di pubblico ministero. Lo stesso concorso per l'ingresso in magistratura si conferma, del resto, generalista (al candidato si richiede competenza in tutte le branche del diritto) e di secondo grado (ovvero potrà partecipare alle prove solo chi vanta titoli ulteriori rispetto alla laurea: anche, ad esempio, il diploma della scuola superiore); scompare, invece, ogni limite di età per l'accesso al concorso.

Quindi, si può affermare che il concorso per l'accesso in magistratura non fornisce al cittadino alcuna garanzia sul livello di maturità, preparazione specifica ed equilibrio psicologico che dovrebbe invece possedere una persona chiamata alla professione di magistrato, che è delicata poiché riguarda la vita e la libertà delle persone (è questa una consapevolezza che i greci e i romani possedevano e che questa maggioranza, invece, ha completamente dimenticato).

Si ritiene, dunque, che la permanenza in magistratura, spesso fino ad una veranda età, non obblighi a controlli psico-fisico-attitudinali atti a garantire il necessario profilo «sano ed equilibrato» della condizione mentale. Si assume un benevolo pregiudizio che afferma l'esistenza dell'equilibrio psicofisico di qualunque magistrato come atto di fede: si proclama fiducia nel lavoro dei magistrati pur in assenza di qualunque strumento di verifica regolarmente e periodicamente predisposto che possa razionalmente, scientificamente e socialmente dimostrare che questo equilibrio esiste veramente.

Alla luce di queste premesse, si arriva di fatto a considerare come un danno collaterale necessario i troppi errori giudiziari che si verificano e i ridicoli e costosi filoni di indagini. Si parlava di un debito pubblico giudiziario che sta andando alle stelle: il cittadino non riesce ad arrivare a fine mese e costoro, invece, sperperano il denaro pubblico. Le statistiche affermano che solo il 5 per cento del denaro speso presenta finalità che rivestono un interesse giudiziario: tutto il resto è una spesa inutile. Vi sono spesso casi di accanimento reiterato, anche se basterebbe il buonsenso a dimostrare la falsità delle tesi, solo perché non viene mai messa in discussione né indagata e verificata con rigore scientifico la reale capacità del magistrato a svolgere con serena giustizia la propria funzione.

Il popolo italiano, negli anni Ottanta, si espresse sulla responsabilità civile dei giudici con oltre l'80 per cento dei consensi: dov'è dunque andata a finire quell'espressione della volontà del popolo sovrano? Invece, si può perfino ipotizzare che nella magistratura vi siano casi di utilizzo di droghe, alcool o sostanze psicotrope, che si possa essere malati di Alzheimer o affetti da turbe psicologiche o mentali e pregiudizi psico-affettivi tali da divenire vere ossessioni, poiché non viene praticata alcuna verifica medica e psicologica atta a dimostrare il contrario e, soprattutto, poiché nulla dimostra che questa categoria professionale sia esente da vizi, cattive condotte e turbe che riguardano percentualmente e statisticamente tante altre categorie professionali.

È una casta che non si ammala mai, non ha mai nessun difetto, è perfetta e, in quanto tale, può fare ciò che vuole: nessuno può controllare la loro idoneità! Lo dite con questo disegno di legge. È una vergogna!

In questi anni stiamo scoprendo, con ritardo - e la Camera lo ha già fatto in ordine al codice della strada - che alcol, droghe e sostanze psicotrope sono entrati prepotentemente, in modo massiccio e preoccupante, nei vizi degli italiani.

Il Governo sta rispondendo al riguardo con normative anche molto severe, sempre sull'onda dell'emotività e dell'emergenza. Come parlamentari, siamo disposti ad intervenire in merito al fatto che molti mestieri, che comportano responsabilità ineludibili verso altre persone, debbano essere necessariamente monitorati, con test al riguardo per salvaguardare la salute e la vita altrui. È prassi comune che molte professioni comportino necessariamente indagini psico-attitudinali. Cito, come esempio valido per tutti, il caso dei piloti di aerei che, ogni sei mesi, vengono controllati dalla testa ai piedi per verificare se facciano uso di sostanze psicotrope e stupefacenti o abuso di alcol, ed è giusto che sia così.

Stiamo, inoltre, per decidere con il Ministro Fioroni se rendere obbligatori i test sulle droghe nelle nostre scuole ed ai nostri figli, e vi è chi - e sono personalmente favorevole - propone test antidroga a tutti i parlamentari, poiché gli italiani hanno il diritto di sapere per chi hanno votato. L'evoluzione delle scienze psicologiche e neurologiche dimostra come oggi molte attitudini - dalla memoria, all'orientamento spaziale, alle reazioni, alle sollecitazioni, ai conflitti e, persino, alle turbe della personalità - possano essere misurate seriamente ed indagate.

Inoltre i test antidroga, antialcol e per le sostanze psicotrope costituiscono oggi una garanzia pratica e immediata per le verifiche di condizioni psico-fisiche.

Ma in questo disegno di legge non si intende intervenire per garantire la fiducia e la serenità degli italiani - tanto che non esistono italiani liberi, ma in attesa di giudizio - nei confronti di una professione dalla quale, prima o poi, gli italiani saranno spiati, intercettati, pregiudicati con sapiente fuga di dati sensibili sulla stampa e giudicati con tempi interminabili (i più lunghi dell'Europa occidentale e, forse, del mondo). Si tratta, peraltro, di una categoria che dispone di grandi prerogative: stipendi e ferie che sono il doppio, in media, di qualsiasi altra categoria di pari livello.

Gli italiani spesso vengono danneggiati ingiustamente e irreparabilmente (come dimostrano le statistiche, che vi daranno conferma di tutto ciò che sto dicendo), senza che esista alcuna responsabilità personale, economica e di carriera del magistrato.

Proprio in considerazione del fatto che non esiste una responsabilità personale ed economica a fronte degli errori commessi, chiedo in particolare al Parlamento se, come garanzia, intenda rendere obbligatori almeno le verifiche psico-attitudinali periodiche, i test antidroga, del consumo di sostanze psicotrope o dell'abuso di alcol, rispetto ad una categoria professionale che ha sempre in mano il destino di tutti coloro con i quali entra in rapporto.

Probabilmente nella maggioranza di questo Parlamento permangono retaggi della mentalità inquisitoria che ha guidato per tanti anni, e tuttora guida, i processi penali italiani. Proprio per tale motivo non bisogna accantonare ora la battaglia in favore di un processo penale che sia veramente espressione di un ordinamento democratico e liberale.

Bisogna ripensare veramente, alla luce di quanto sta accadendo nel settore della giustizia, al problema della separazione delle carriere e delle precise funzioni e compiti della magistratura inquirente e di quella giudicante.

L'esempio che abbiamo sotto gli occhi, in questi giorni, del gip di Milano Clementina Forleo - il destino ha voluto che il Ministro fosse Clemente e, invece, il frutto succoso della giustizia attualmente è Clementina! - ci dice che il disegno di legge già approvato dal Senato non va bene e bisogna rivederlo, perché dobbiamo veramente cambiare, ma nel rispetto della nostra Costituzione. Faccio un richiamo alla Costituzione, perché dobbiamo rispettarla; infatti, se non la rispettiamo e soggiacciamo ai ricatti dell'Associazione nazionale magistrati (molti di voi - ahimè - sono costretti a subirli per i favori che hanno ricevuto nel corso degli anni), è ovvio che non approveremo una buona legge per i cittadini, che ci ascoltano, ci sentono e ci seguono. I cittadini sanno perfettamente che voi non avete ragione, mentre abbiamo ragione noi. Ci auguriamo, il più presto possibile, di poterla cambiare nuovamente e definitivamente verso il senso di giustizia e la separazione dei poteri, che è l'unico elemento di vera democrazia che ci può essere in Italia.

Si tratta di concetti che avevano ben presenti i greci e i latini e che, invece, noi non teniamo più presenti e che non sono mai stati applicati nei Paesi dove vi sono state le dittature e i regimi comunisti e dove il senso della giustizia era completamente assente. In Italia viene ripercorso il periodo grigio della giustizia mondiale, proprio per consegnare ad un potere dello Stato, la magistratura, la chiave vera del potere, tenendo sotto scacco gli altri poteri. Quindi, di fatto, non vi è il rispetto della Costituzione.

Il sessantesimo anniversario della Costituzione sarà importante per ricordare i padri costituenti, che credo non ve ne siano più per raggiunti limiti di età: non li rispettiamo approvando il disegno di legge in esame, perché essi si erano impegnati a creare un'Italia vera, diversa, giusta, democratica, libera e, soprattutto, garantista, come sempre. Quando il vero centrosinistra (composto dal pentapartito, dalla democrazia cristiana e dal partito socialista) governava la Nazione, tali cose non sarebbero mai successe.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Palomba. Ne ha facoltà.

FEDERICO PALOMBA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, il testo del provvedimento che arriva oggi in aula non ha potuto essere compiutamente esaminato dalla Camera dei deputati per l'incalzare del tempo. Esso deve essere approvato ed entrare in vigore entro il prossimo 31 luglio, perché, in caso contrario, entrerebbero in vigore i decreti legislativi della riforma Castelli, nelle molte parti non modificate. Tale evenienza, che consideriamo una iattura, deve essere scongiurata dal centrosinistra, il cui programma di Governo ne prevedeva la depurazione dei molti aspetti lesivi dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura.

L'ineluttabilità della sua approvazione non esime, tuttavia, da un sereno, anche se rigoroso, esame della ragione di insoddisfazione del metodo seguito. Infatti, ci pare che il percorso posto in essere non sia completamente rispettoso del programma dell'Unione, che prevedeva si dovesse intervenire anche con provvedimenti di sospensione dell'efficacia di disposizioni della legge delega o di interi decreti legislativi.

È noto che l'Italia dei Valori ripetutamente chiese, subito dopo l'insediamento del Governo, una vigorosa iniziativa, anche con decreto-legge, volta ad abrogare l'ordinamento Castelli o, comunque, a sospenderne l'efficacia per un tempo congruo, per operarne una completa riscrittura, che, non escludendo la conservazione di alcuni aspetti, fosse pienamente rispettosa dei principi costituzionali che reggono l'ordinamento del potere giudiziario, come richiamato dall'articolo 102 della Costituzione, vulnerato dalla riforma del centrodestra.

Invece, la debole iniziativa assunta riguardò un semplice disegno di legge, non un decreto-legge, di sospensione dell'efficacia di alcuni decreti legislativi e per un tempo assai limitato, cioè fino al 31 luglio 2007.

Nel corso del dibattito al Senato fu cercato un accordo con l'opposizione che modificò solo in talune parti e con risultati considerati approssimativi alcuni decreti legislativi, specie in materia di uffici di procura e di responsabilità disciplinare.

Ne risultò un ibrido considerato insoddisfacente, reso ancora una volta immodificabile dalla Camera dei deputati, che sortì il solo effetto di impedire che su quei decreti legislativi si tornasse in seguito. In effetti, il disegno di legge all'odierno esame della Camera ha da una parte riguardato solo alcuni aspetti (principalmente la carriera, le valutazioni, la scuola di formazione, gli organi rappresentativi di merito e di legittimità), dall'altra fu presentato solo alla fine di marzo del 2007, con la conseguenza, come si è poi verificato, della grave compressione del dibattito, con in più il timore che mancassero i tempi per la sua approvazione.

Sulla lesione della dignità di questo ramo del Parlamento ha già detto parole vere e severe il presidente Pisicchio, alla cui sagacia, insieme al buonsenso dell'opposizione, si deve se la Commissione ha potuto concludere ieri i suoi lavori, pur senza poter spostare neppure una virgola. Di ciò il gruppo dell'Italia dei Valori lo ringrazia.

Non possiamo, tuttavia, non interrogarci in questa discussione sulle linee generali sulle ragioni politiche che hanno determinato tale stato di cose di insoddisfacente ripristino della situazione preesistente al precedente Governo di centrodestra. Se ci chiediamo perché si sia giunti ad una mezza modifica dell'ordinamento giudiziario, invece che all'eliminazione della «controriforma Castelli» ed alla sua completa rivisitazione, il pensiero non può non correre a ciò che avvenne in occasione dell'indulto ed al patto con l'opposizione che settori del centrosinistra hanno stretto per giungere a quell'esito.

Infatti, dopo il lancio del provvedimento di clemenza da parte del Ministro della giustizia, il 2 giugno dell'anno scorso, il maggior partito dell'opposizione il giorno successivo, per bocca di suoi autorevolissimi esponenti, si affrettò a fornire il proprio consenso, ma nel contempo a porre le sue irrinunciabili condizioni: non dovevano essere modificate né le leggi ad personam, né l'ordinamento giudiziario. La stampa di quell'epoca ne riporta con dovizia di particolari le dichiarazioni ed io le ometto per brevità, avendole tutti noi presenti.

Si può spiegare così la ragione per cui non si è avuta nessuna abrogazione delle pregresse leggi di salvataggio personale, benché ciò rientrasse nel programma dell'Unione? Si possono spiegare così le esitazioni sull'ordinamento giudiziario, la cui riforma è quindi risultata tardiva e parziale? La domanda può essere considerata

fondata, considerata la concatenazione degli eventi, e come tale inoppugnabile.

Ma in tal modo si è rischiato di lasciare l'Italia con un ordinamento giudiziario, legge di rango costituzionale riguardando un potere dello Stato, alquanto «rattoppato» e con una magistratura giustamente allarmata, stretta tra l'ipotesi dell'entrata in vigore dell'ordinamento Castelli e la presenza di elementi di punitività, se non di incostituzionalità.

In tal senso, era da ritenersi giustificata l'indizione dello sciopero da parte dell'associazione dei magistrati che, quindi, non aveva affatto scritto il testo - come qualcuno maliziosamente sostiene - e che non perseguiva un interesse proprio e corporativo, quale sarebbe stata una rivendicazione economica, ma era unicamente preoccupata di presidiare le garanzie costituzionali dell'autonomia e dell'indipendenza, stabilite a difesa non dei magistrati, ma dei cittadini. Infatti, una giustizia indipendente ed autonoma è infinitamente meglio di una giustizia gerarchizzata e vulnerabile nei confronti del potere politico. Persino i cittadini che hanno timore dei magistrati ne hanno infinitamente di più del controllo che i politici possono esercitare su di essi e del bavaglio che la parte politica può imporre loro.

La revoca dello sciopero dopo qualche segnale di attenzione, arrivato al Senato con l'accoglimento di emendamenti migliorativi anche proposti dal gruppo dell'Italia dei Valori e con la reiezione di emendamenti peggiorativi, deve essere ascritto al senso di responsabilità della magistratura associata, che non ha mai attentato alle prerogative del Parlamento, come si sente dire, ma si è limitata a rivolgere considerazioni in punto di costituzionalità. Semmai, mi verrebbe di dire che è spesso il Parlamento ad invaderne i poteri, soprattutto in tema di insindacabilità, venendo sistematicamente condannato dalla Corte costituzionale.

Queste sono le ragioni per le quali, secondo noi, si è arrivati ad una manovra parziale e per noi solo limitatamente positiva sull'ordinamento giudiziario. C'era da chiedersi se valesse proprio la pena di giocare un tale risultato sul piano di un patto in favore dell'indulto, che ha creato tanti problemi. Tuttavia, vogliamo vedere innanzitutto le cose apprezzabili che l'odierno testo contiene e che inducono l'Italia dei Valori a votare a favore.

Riteniamo giusto che si sia arrivati ad un sistema di valutazioni stringente costituzionalmente garantito dal mantenimento del governo autonomo della magistratura, senza interruzioni forzate, quale sarebbe stata quella degli avvocati nei consigli giudiziari, in sede di parere sulla carriera, e ad un regime di formazione permanente.

I magistrati esercitano la giustizia in nome del popolo italiano e tutto ciò che può essere disposto per favorire una giustizia professionalizzata al massimo ed efficiente va a favore dei cittadini. Perciò, la scuola di formazione e l'obbligo di sottoporsi ogni quattro anni ai corsi sono strumenti positivi e riteniamo anche più puntuale e incisivo il sistema di individuazione degli uffici direttivi e semidirettivi con il criterio della temporaneità dopo una sola conferma.

Consideriamo anche positiva la disciplina del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, rispettosa dei principi costituzionali; così come ci pare compatibile una limitata progressione per concorso solo nelle funzioni di legittimità, perché sprona allo studio.

Esprimiamo, però, riserve su una disciplina della separazione delle funzioni che fosse così rigida da avvicinare alla separazione delle carriere. Essa rappresenta, pur come attenuata al Senato anche per alcuni emendamenti presentati dall'Italia dei Valori, il confine estremo e invalicabile rispetto a un'inaccettabile separazione delle carriere. Noi non la vogliamo, perché sappiamo che la rottura dell'unitarietà della funzione giurisdizionale può aprire le porte al controllo del pubblico ministero da parte dell'Esecutivo, con perniciose conseguenze in ordine all'eliminazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale che può favorire la perdita della natura di organo soggetto alla legge, con danno per lo stesso imputato.

Né comprendiamo come e perché la rigorosa e rigida separazione delle funzioni, come è stata disegnata, possa meglio garantire l'autonomia di decisione del giudice rispetto al pubblico ministero, apparendo, piuttosto, come una volontà punitiva nei confronti di chi è disposto a rinnovarsi e a mettersi in discussione, ampliando il suo orizzonte professionale e culturale. Fra i migliori magistrati che ho conosciuto ve ne sono alcuni che, qualunque funzione abbiano esercitato, hanno mantenuto piena autonomia di ruolo e si sono molto giovati, nell'esercizio della giurisdizione, della conoscenza dell'altra funzione esercitata e dell'arricchimento professionale derivato dall'aver ricoperto diversi ruoli giudiziari. Aver svolto il ruolo di giudice fallimentare delle cause societarie è un vantaggio per il pubblico ministero, così come aver esercitato la funzione di giudice penale giova a chi poi svolge la funzione requirente, in quanto ne accresce la cultura della giurisdizione e dell'autonomia di giudizio.

Tuttavia, è nel suo complesso che la riforma dell'ordinamento giudiziario non può dirsi compiuta; non solo perché, con riferimento alle parti esaminate, la Camera, per le già richiamate ragioni di tempo, non ha potuto apportare importanti modifiche che avrebbero potuto arricchirla, ma anche perché vi sono delle parti nelle quali la riforma può dirsi incompiuta. Così dicasi per quei decreti legislativi che sono stati appena sfiorati dalle modifiche apportate al Senato con la legge di sospensione, frutto di un accordo con l'opposizione.

In particolare, insoddisfacente è la modifica dell'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, tuttora improntata a un criterio verticistico, che non si concilia con la sottoposizione del magistrato solo alla legge e che rappresenta un ostacolo alla piena operatività degli uffici di procura. Se un capo dell'ufficio deve dedicarsi al controllo del lavoro dei propri colleghi, che non possono fare niente senza il suo placet, non ha tempo per un'opera di coordinamento basata sullo sprigionamento, piuttosto che sull'imbrigliamento, delle potenzialità di tutti i magistrati del pubblico ministero, e ciò a tacere della considerazione che quello giudiziario è un potere diffuso.

Parimenti, il sistema della responsabilità disciplinare, rappresentato dall'ibrido scaturito dalla «miniriforma» della legge di sospensione, presenta ancora vistosi scostamenti, cui difficilmente si potrà ovviare con la delega al coordinamento contenuta nel testo all'odierno esame.

Infine, qualche aggiustamento potrebbe ancora farsi nei rapporti tra il magistrato capo dell'ufficio e il dirigente amministrativo, al fine di distinguere meglio i compiti che non incidono sull'esercizio della giurisdizione - i quali spettano ai dirigenti amministrativi - dagli altri che non possono che competere al magistrato capo dell'ufficio.

Queste sono le ragioni di una certa insoddisfazione rispetto ad una manovra complessiva di modifica dell'ordinamento giudiziario che avrebbe potuto essere e, invece, non è. Tale insoddisfazione, tuttavia, non ci impedisce di votare a favore del testo in esame, perché comunque serve ad evitare il male maggiore, rappresentato dall'entrata in vigore della riforma Castelli, pur ripromettendoci di proporre che si rimetta mano al completamento della riforma secondo gli indirizzi programmatici del centrosinistra. Ciò ci induce a rivolgere un accorato appello a tutti i colleghi dell'Unione e, in particolare, ai colleghi della Rosa nel Pugno, affinché evitino di mantenere e di votare alcuni loro emendamenti che sarebbero certamente accolti anche dal centrodestra, con il rischio che il testo possa ritornare al Senato.

Ognuno dei partiti del centrosinistra avrebbe probabilmente delle ragioni che lo indurrebbero a proporre modifiche, ma non lo facciamo in virtù di un'esigenza superiore e comune: quella di evitare che, anche per un solo giorno, la riforma Castelli possa governare la magistratura italiana.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Frassinetti. Ne ha facoltà.

PAOLA FRASSINETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, svolgerò solo alcune osservazioni, perché entreranno nel merito del provvedimento i miei colleghi di Alleanza Nazionale appartenenti alla Commissione giustizia. Al riguardo, inizio proprio rivolgendo un apprezzamento all'onorevole Pisicchio, presidente della Commissione giustizia: come mi riferisce l'onorevole Consolo, capogruppo di AN in Commissione, è stato dato spazio all'opposizione ed è stato tenuto un atteggiamento sempre al di sopra delle parti.

Termino con gli apprezzamenti positivi, perché, purtroppo, devo denunciare che quanto è accaduto - soprattutto nei giorni scorsi al Senato - nell'iter che il provvedimento in esame ha seguito, è molto grave: si è verificata una vera e propria trattativa sindacale tra il Governo e l'Associazione nazionale magistrati, una corrente della magistratura - che, per fortuna, non rappresenta tutta la magistratura - che ha affrontato le modifiche dell'ordinamento giudiziario come se si trattasse di modificare le clausole di un contratto sindacale. Peccato che il Governo - sono contenta che sia presente il Ministro Mastella - scopra la concertazione solo quando è in ballo la categoria dei magistrati! È intollerabile, a mio avviso, che l'Associazione nazionale magistrati abbia adottato un comportamento irresponsabile, adducendo pretese e usando l'arma dello sciopero come una minaccia.

Al riguardo, pertanto, è necessario svolgere una riflessione in ordine alla debolezza della politica nei confronti di questa corrente della magistratura: essa non ha fornito risposte ed ha mostrato, a mio avviso, una vera e propria patologia nei rapporti con la stessa. Questa situazione è sicuramente dovuta all'inesistente maggioranza presente al Senato.

Ancora una volta, la politica del Governo intacca una riforma così importante per i cittadini come quella della giustizia. L'associazione nazionale magistrati conduce le sue trattative usando un metodo che evidenzia un vero e proprio fastidio verso il lavoro parlamentare: a dimostrazione, il testo formulato dalla Commissione giustizia del Senato è stato subito contestato, mentre si aveva l'impressione che il testo del Governo fosse stato scritto sotto dettatura della magistratura stessa.

Effettuo un riferimento ed un richiamo all'articolo 108 della Costituzione, che stabilisce che le norme sull'ordinamento giudiziario e sulla magistratura sono stabilite con legge. Siamo davanti, purtroppo, ad un'attività lobbistica e sindacale che, per quanto lecita, non può trasformarsi nella pretesa di creare una legislazione sotto dettatura. Nell'iter al Senato questa è stata l'impressione: si può tranquillamente dire che sia stata lesa la libera discrezionalità del Parlamento.

Segnalo, quindi, le criticità del provvedimento in discussione con riferimento all'abbandono della separazione delle funzioni. Vorrei che il Ministro mi ascoltasse. Un'efficace e rigorosa separazione delle funzioni fra magistratura giudicante e requirente avrebbe contribuito a realizzare, nel processo penale, un'effettiva terzietà del giudice ed un'effettiva parità tra accusa e difesa. Tale aspetto era contenuto nel programma elettorale dell'Unione: tendo a sottolinearlo perché ritengo sia molto importante.

Inoltre - questo è il punto cruciale del mio intervento - sottolineo l'esclusione dal consiglio giudiziario del presidente dell'ordine degli avvocati. Si è realizzata, in questo modo, un'eliminazione ed una marginalizzazione della categoria degli avvocati, che vengono esclusi anche dalla concertazione: abbiamo ascoltato in Commissione l'Oua, ma nessuna delle contestazioni effettuate dagli avvocati è stata recepita. Alleanza Nazionale, come è al fianco dei magistrati che non fanno politica ma che contribuiscono al buon andamento della giustizia, è al fianco degli avvocati che vogliono salvaguardare il diritto.

Pertanto, penso che, eliminando la funzione di controllo e di garanzia che gli avvocati dovevano svolgere nella fase di valutazione, sia stato effettuato, ancora una volta, un attacco ad una categoria che è fondamentale per il diritto e per il buon andamento della giustizia. Ricordo che, in sede di esame da avvocato, la presenza dei magistrati nelle commissioni è continua, importante ed effettiva: siamo ancor più di fronte ad una lesione di una categoria che non è stata neanche ascoltata.

Conseguentemente, ancora una volta - è dal decreto Bersani del luglio scorso che esaminiamo provvedimenti contro gli avvocati - abbiamo una disparità di trattamento all'interno della giustizia, che dovrebbe essere, invece, un campo in cui vi è equilibrio.

Mi avvio a concludere. Non posso non fare cenno al nostro ruolo mortificante in questi giorni: la Camera diventa soltanto un organo ratificatore, senza avere la possibilità, in un provvedimento così importante, di effettuare un dibattito. Ecco, quindi, un contingentamento dei tempi, che è inaccettabile. La Camera svolge il ruolo di mero ratificatore di un testo licenziato dal Senato.

Evidentemente, davanti a una materia così complessa, non dovevano essere poste condizioni, come la fretta di approvare il provvedimento entro il 31 luglio (anche perché si poteva emanare un decreto-legge) e bisognava dare tempo alla Camera di discutere liberamente senza avere tempi contingentati. Anche questa è una lesione gravissima della nostra attività parlamentare, che si sta perpetrando in quest'aula.

Concludo con una speranza che dovrebbe impegnarci, perché venga finalmente portato all'esame dell'Assemblea il disegno di legge di revisione costituzionale per la separazione delle carriere. È da lì che dobbiamo ripartire per una riforma radicale del sistema della giustizia che sia una riforma degna di un Paese civile e che, soprattutto, vada incontro ai cittadini che ricercano giustizia nella quotidianità e che sono stati offesi dall'azione di questo Governo (Applausi dei deputati del gruppo Alleanza Nazionale - Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Gelmini. Ne ha facoltà.

MARIASTELLA GELMINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, la riforma dell'ordinamento giudiziario merita tutta la nostra attenzione. Siamo di fronte ad un provvedimento che è destinato ad incidere profondamente sul funzionamento della giustizia e sulla capacità della stessa di rispondere adeguatamente ai bisogni dei cittadini. La ratio di una riforma che si possa definire tale, infatti, non può prescindere da una constatazione: la percezione largamente maggioritaria nel Paese di un cattivo funzionamento della giustizia, accompagnato ormai ad un senso di rassegnazione.

Da questo semplice dato oggettivo deriva in capo al Parlamento e alla maggioranza, in modo particolare, il dovere di compiere uno sforzo per fornire responsabilmente risposte adeguate. L'autorevolezza e il prestigio delle istituzioni si guadagnano sul campo, non certo cedendo a facili posizioni di comodo.

Occorrono vigore e il coraggio di non svendere principi costituzionali sull'altare di meri interessi corporativi. È per questo che noi esprimiamo una ferma e motivata contrarietà al provvedimento in esame, sia nel metodo sia nel merito, e, quel che è peggio, stigmatizziamo lo strappo alle regole: il ridurre il ruolo della Camera a «passacarte» delle decisioni già assunte in Senato, con l'apporto vitale dei senatori a vita.

Questo ramo del Parlamento credo che abbia il dovere di reagire ad un simile sopruso. Una materia prioritaria per la vita del nostro Paese, qual è la giustizia, non merita di essere affrontata in una manciata di ore, solo ed unicamente perché il prossimo 31 luglio scadranno i termini della sospensiva della riforma voluta dalla Casa delle libertà.

Non vi è, peraltro, il dubbio, ma la certezza che l'Assemblea si trova di fronte ad un provvedimento «blindato», al punto che in Commissione sono stati bocciati pressoché tutti gli emendamenti proposti dall'opposizione, persino quelli volti all'armonizzazione del testo.

Non vi è dubbio che gli scarsissimi tempi a disposizione per l'esame non consentano un approfondimento adeguato; è un'osservazione che è stata avanzata più volte in sede di Commissione, anche da parte di esponenti della stessa maggioranza. Il presidente Pisicchio lo ha rilevato con un'indubbia onestà intellettuale, ma non è stato il solo. In difesa dell'attività che questo ramo del Parlamento avrebbe dovuto, e dovrebbe svolgere, in aperto contrasto con il provvedimento in discussione, si è alzata pesantemente anche la vibrante protesta dell'onorevole Buemi, che ha parlato di involuzione e arretramento dei principi di civiltà giuridica, a proposito dell'eliminazione della separazione delle funzioni inquirente e giudicante. E come si può non associarsi a quanto detto dall'onorevole Buemi? Come si può non essere d'accordo?

Colleghi, questo è il contesto di riferimento in cui è maturato l'esame del presente provvedimento. La verità è che il presente disegno di legge sull'ordinamento giudiziario è l'ennesima prova della politica fallimentare del Governo e dello scarso interesse verso la profonda esigenza di riforme del Paese. Appare evidente, come già emerso in Commissione, che l'unico scopo del provvedimento in esame è una corsa contro il tempo, per evitare l'efficacia della riforma Castelli. Badate bene: non è un problema di tifoseria, di essere a favore o contro la magistratura; l'approccio non può e non deve essere ideologico: al contrario, deve essere volto a garantire al cittadino un'adeguata qualità della giustizia, mantenendo il fondamentale requisito dell'equidistanza rispetto agli interessi in gioco. Perché tale assunto si concretizzi, è indispensabile che la magistratura sia tenuta al rispetto di parametri che garantiscano l'efficienza del sistema giustizia.

Ma passiamo al merito del provvedimento: già ad un primo esame, il testo in discussione si dimostra incapace di fornire risposte e schierato apertamente in difesa dello status quo. In realtà, a fronte della riforma Castelli - che non solo innovava energicamente e risolutivamente l'ordinamento giudiziario, ma aveva a cuore l'interesse dei cittadini - ci troviamo ora di fronte a un provvedimento che viola apertamente il dettato costituzionale, laddove la Costituzione fa riferimento al giusto processo, e purtroppo determina un'involuzione di principi base di civiltà giuridica. Stupisce ancor di più il fatto che a commettere tale violazione della Costituzione sia proprio quella parte politica che, da sempre, si erge a tutrice della stessa. Il provvedimento in esame, in realtà, persegue con pervicacia l'obiettivo, molto caro all'ANM, di fare sparire, in un sol colpo, la tanto attesa separazione delle funzioni, con buona pace del disposto costituzionale sul giusto processo e sulla parità tra accusa e difesa davanti a un giudice terzo. È chiaro che non può esservi giusto processo senza separazione delle carriere, e ciò perché il principio del giusto processo e della parità delle parti processuali può essere realizzato solo attraverso la separazione delle carriere di requirente e giudicante. Non si può non notare come un'unica carriera e funzioni intercambiabili per giudici e pubblici ministeri costituiscano una contraddizione con una democrazia costituzionale che ha nella separazione dei poteri uno dei principi cardine. E non bisogna dimenticare che pressoché in nessun altro Paese democratico giudici e pubblici ministeri formano un corpo unico di magistrati indipendenti.

Forti perplessità emergono anche in altri e svariati punti del testo in esame. In questo disegno di legge non scompare soltanto la separazione delle carriere, ma viene meno anche quel taglio pratico che la riforma Castelli aveva dato al concorso in magistratura. Basti pensare a come le prove concorsuali tornino a essere del tutto generiche e prive di un qualsiasi riferimento alle funzioni che, effettivamente, verranno svolte dal neomagistrato. E alle linee general-generiche di questo concorso seguono le nuove impostazioni riguardanti la scuola della magistratura: la riforma Castelli aveva come nodo cruciale la disciplina della scuola della magistratura, intesa non solo come strumento per forgiare il magistrato, ma soprattutto come centro di formazione permanente e obbligatoria, in modo da determinare la carriera del magistrato esclusivamente in virtù di un criterio meritocratico, sulla base della preparazione e non della mera anzianità. Non è pensabile che le progressioni e gli incentivi economici siano disancorati da un'attenta valutazione sulla quantità e qualità del lavoro svolto. Il disegno di legge Mastella abbandona acriticamente tale impostazione: prevede, al contrario, l'avanzamento automatico in carriera, generando inefficienza e appiattimento. In realtà, formazione, verifiche di professionalità e aggiornamenti sono i cardini su cui si deve ergere un sistema finalmente efficiente di giustizia. Ma se già questi due fattori non fossero sufficienti a mostrare le crepe del presente disegno di legge, si rifletta sulla nuova disciplina dell'ufficio del pubblico ministero: la riforma Castelli prevedeva che l'attività dell'ufficio venisse gerarchizzata, rafforzando ruolo e funzione del procuratore capo e attribuendo allo stesso forti poteri organizzativi e gestionali del suo ufficio.

Veniva peraltro stabilito che qualsiasi misura cautelare disposta dal suo ufficio dovesse avere necessariamente il suo placet. Tale disposto normativo non poteva che generare un maggior controllo nell'utilizzo delle misure cautelari, evitando abusi che spesso sono stati fin troppo facili. A tutto ciò va aggiunta l'attribuzione al procuratore capo della competenza esclusiva dei rapporti con i media. Gli ennesimi episodi di questi giorni rendono intuitiva l'esigenza di un controllo sulle dichiarazioni dei pubblici ministeri che risultano essere talvolta abnormi e dannose. Quante volte il protagonismo mediatico di alcuni magistrati ha toccato l'opinione pubblica e ha leso l'immagine della magistratura creando gravi danni a soggetti successivamente risultati estranei ai fatti! Il provvedimento in esame, eliminando tale responsabilità, dimostra ancora una volta il suo carattere illiberale. Ma non è tutto: i diktat dell'ANM sono stati talmente pesanti da determinare l'esclusione degli avvocati dai consigli giudiziari propri perché l'ANM non può tollerare che nelle valutazioni di professionalità dei singoli magistrati partecipino soggetti esterni alla magistratura, dimostrando ancora una volta di volersi chiudere in un circuito autoreferenziale. Questo non è solo il mio pensiero, ma è soprattutto la posizione dell'Unione delle camere penali. Mi domando: serve al Paese una magistratura autoreferenziale così preoccupata solo dei propri interessi corporativi? Tale esclusione svilisce la figura e l'alta dignità della professione forense, condannando gli avvocati a fare parte dei consigli giudiziari solo per compiti istituzionali secondari e burocratici e favorisce peraltro il potere delle correnti nella magistratura, il tutto con grave pregiudizio dell'indipendenza e della libertà della figura del giudice.

Per tutto ciò il provvedimento in esame si configura non solo dannoso per il cittadino, ma contrario alla stessa magistratura, che vede lesa la sua fondamentale prerogativa di indipendenza a vantaggio del potere delle correnti interne, in sfregio al principio di imparzialità. Ciò si evince anche dal nuovo sistema sulla progressione nella carriera basato su elementi e criteri tutt'altro che certi e probanti la reale validità di un magistrato. Al contrario, il disegno di legge è informato da criteri vaghi, imprecisi e fumosi, espressi in termini general-generici come capacità, laboriosità e impegno. Sembra lo schema di una pagella basata sulla discrezionalità totale di un giudicante mutevole. Si parla di giudizi positivi, non positivi, negativi, di sanzioni come l'esonero dalla funzione e di contro scompare l'attenzione che la riforma Castelli aveva posto nella tipizzazione degli illeciti disciplinari.

Avviandomi alla conclusione, non posso non rilevare come ci si trovi di fronte ad un testo ampiamente inadeguato a fornire soluzioni e che con troppa superficialità disattende i principi fondamentali di civiltà giuridica. È un testo che non può passare impunito perché rappresenta un vulnus inaccettabile nella nostra democrazia e che anche sotto l'aspetto tecnico lamenta molte lacune, imprecisioni e carenze come spesso accade quando si preferisce la fretta ad un adeguato spazio di riflessione.

Per tali motivi invito la maggioranza ad un impegno maggiore; è ancora in tempo, la invito a prendere seriamente in considerazione la possibilità di un'ulteriore proroga della sospensione della riforma Castelli. L'Assemblea ha il dovere di reagire e non può abdicare alla propria prerogativa di approfondire, valutare e ponderare adeguatamente un testo così rilevante.

Voglio ricordare, da ultimo, le parole del Ministro Mastella alla Reggia di Caserta. Il Guardasigilli in quel caso indicò - cito testualmente - come priorità dell'azione di Governo il tema della giustizia e, più in particolare, quello dell'accelerazione dei processi in termini di garanzia dei diritti individuali, di competitività del sistema economico e di prestigio internazionale del Paese.

Sono principi astrattamente condivisibili, ma con il provvedimento in esame sono destinati a costituire un ulteriore libro dei sogni privo, come del resto il programma della maggioranza,...

PRESIDENTE. La prego di concludere.

MARIASTELLA GELMINI. ...di qualsiasi concreta attuazione - concludo Presidente - pertanto di fronte a questo brutto pasticcio quest'Assemblea ha un solo dovere, quello di non approvarlo e di accelerare i tempi delle elezioni anticipate. Ciò, onorevoli colleghi, rappresenta la vera giustizia che i cittadini, a destra come a sinistra, oggi invocano (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, giunge all'esame dell'Assemblea un provvedimento di grande importanza relativo alla riforma dell'ordinamento giudiziario. Per essere più precisi, si tratta della modifica della legge Castelli, una normativa per tanti aspetti confusa e farraginosa, che in molti hanno giudicato come animata prevalentemente da una volontà punitiva nei confronti della magistratura. Si trattava di un'iniziativa legislativa che aveva prodotto ulteriore tensione in un campo, quello dei rapporti tra politica e giustizia, che avrebbe bisogno, al contrario, di un clima di rispetto reciproco e di leale collaborazione. Questo clima di scontro, una delle scorie tossiche della transizione infinita, produce un doppio danno: impedisce al legislatore ed agli operatori della giustizia di collaborare per il buon funzionamento del sistema e produce un distacco ulteriore dei cittadini dalle istituzioni, apparendo queste ultime non un bene comune, ma il territorio di un conflitto tra poteri dello Stato, perfino tra gruppi di potere che si combattono per tutele particolari e non nell'interesse della giustizia e dei cittadini italiani.

Non sto dicendo che il disegno di legge in esame di per sé può raggiungere obiettivi di tale portata, penso tuttavia che, per i suoi contenuti fondamentali, possa contribuire a far voltare pagina. Non c'è dubbio sul fatto che allo scopo di legiferare prima del 31 luglio, tenendo conto della data di trasmissione dal Senato di questo disegno di legge, la Camera abbia avuto un tempo non sufficiente ad esaminare un provvedimento così importante e complesso. Anch'io devo dire, tuttavia, che la Commissione competente è riuscita a dedicare un tempo congruo alla discussione generale, a svolgere audizioni e a garantire la messa in votazione di tutti gli emendamenti (ne sono stati presentati diverse centinaia). Mi unisco quindi anch'io agli apprezzamenti già rivolti al presidente della Commissione, alla relatrice per la maggioranza, al rappresentante del Governo e a tutti colleghi, di maggioranza e di opposizione, che seppur in tempi abbastanza stretti hanno dato vita ad un confronto di merito in ogni caso interessante.

Condivido, nelle condizioni date, l'articolato al nostro esame. È il frutto di un lavoro attento da parte dei colleghi senatori, che ha portato a rilevanti modifiche del testo presentato dal Governo. Gli emendamenti approvati a Palazzo Madama lo hanno reso ancora più equilibrato, più rigoroso e maggiormente garantista dal punto di vista dei cittadini italiani, dunque non è vero affatto che il Governo e la maggioranza hanno agito in questa materia subendo le pressioni della magistratura associata. Vi è stata tale pressione, così come vi è stata quella delle associazioni dell'avvocatura: abbiamo potuto non solo leggere sui giornali, ma anche ascoltare le critiche degli uni e degli altri durante le audizioni in Commissione, tuttavia il Parlamento ha continuato a lavorare in piena responsabilità e autonomia. Lo dimostra il fatto che proprio nei giorni in cui veniva proclamato lo sciopero, poi rientrato, da parte dell'ANM il Senato approvava, ad esempio, la norma che estendeva all'intero territorio della regione l'area dell'incompatibilità per il passaggio di funzione: una norma - come è noto - fortemente criticata dai vertici dell'associazione dei magistrati. È esattamente su tale aspetto, il passaggio di funzioni tra requirente e giudicante, che vorrei svolgere alcune considerazioni prima di concludere il mio intervento.

Intendiamoci, il disegno di legge interviene su altre e diverse tematiche, quali la disciplina dell'accesso, i nuovi criteri di valutazione della professionalità dei magistrati, il superamento di automatismi nella progressione in carriera, il ruolo dei consigli giudiziari, la disciplina della Scuola superiore della magistratura, ed altro.

Ma il tema è quello della distinzione delle funzioni e della separazione delle carriere. I modelli sono due. Cosa sia la separazione delle funzioni è difficilmente comprensibile, almeno per me: è possibile avere o il sistema costituzionale italiano, che prevede la distinzione delle funzioni, o un altro modello, che è la separazione delle carriere. Ciò è sempre stato motivo di accese discussioni e di uno scontro difficile da risolvere e sarà tema di discussione anche nelle prossime ore. Penso che il testo che stiamo esaminando possa fornire finalmente una soluzione concreta, equilibrata ed efficace a questo problema, quindi consentire di lasciarsi alle spalle, una volta per tutte, una contrapposizione troppo spesso pregiudiziale e schematica. Non ho mai condiviso i toni e il carattere ultimativo con il quale, nel corso degli anni, sono stati portati argomenti a sostegno dell'una o dell'altra tesi. Non è convincente sostenere, ad esempio, come ha fatto poco fa la collega di Forza Italia, che la separazione delle carriere rappresenterebbe l'unico modo per garantire il giusto processo, ma non mi ha mai convinto neanche la tesi di chi pensa che, di per sé, la separazione delle carriere porti alla fine dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura e alla sottomissione del pubblico ministero all'Esecutivo o che si tratti di una tesi contro la magistratura: non è così. È facile ricordare che un giudice di grande valore come Giovanni Falcone era, ad alcune condizioni, favorevole alla separazione delle carriere. Ritengo, meno ideologicamente e più pragmaticamente, che la separazione porti con sé un rischio: lo snaturamento della figura del pubblico ministero, schiacciandolo su un ruolo puramente repressivo. C'è il rischio, cioè, di creare un corpo separato e potente di superpoliziotti. Al pubblico ministero come avvocato dell'accusa preferisco la fisionomia attuale di un magistrato, che ha il compito di raccogliere anche elementi di prova a favore dell'accusato. Penso che in questo modo il cittadino sia più garantito. A tale problema la legge Castelli dava invece una risposta ingessata e farraginosa: una separazione di fatto, senza nominarla, quindi senza contrappesi. Perché, cari colleghi, dobbiamo dirci la verità: neanche la Casa delle libertà era evidentemente convinta di una vera separazione delle carriere. Infatti, la riforma Castelli non la contemplava nel suo articolato, eppure nella scorsa legislatura la Casa delle libertà aveva una maggioranza talmente ampia di voti parlamentari che, se avesse voluto, avrebbe previsto la separazione delle carriere, comprese le modifiche costituzionali che servono ad un nuovo sistema di separazione delle carriere stesse. Ciò che sto dicendo non significa lasciare le cose così come sono andate nei decenni trascorsi, perché una commistione eccessiva tra giudici e pubblico ministero nuoce non poco all'immagine di terzietà, che deve assolutamente possedere chi è chiamato a garantire il contraddittorio ed, infine, a giudicare. Si deve, a mio avviso, attuare con rigore l'articolo 107 della Costituzione, secondo il quale i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni. È un'affermazione chiara, nella quale contano, a mio avviso, le parole «soltanto» ma anche «si distinguono». Per questo è necessario distinguere in modo più chiaro la funzione del giudice da quella del pubblico ministero. La proposta che stiamo discutendo va certamente in questa direzione e lo fa in modo rigoroso e ragionevole. Non si potrà più cambiare funzione rimanendo nella stessa regione e per più di quattro volte. A mio avviso, è un'innovazione in grado di dimostrarsi efficace e durevole. Questa, cari colleghi, è la mia convinzione ed è anche quella del gruppo Sinistra democratica per il Socialismo europeo, che in questo momento rappresento. Si tratta di un buon provvedimento, di una riforma efficace che merita, per queste ragioni, l'approvazione anche della Camera dei deputati. (Applausi dei deputati dei gruppi Sinistra Democratica. Per il Socialismo europeo e Comunisti Italiani).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Vietti. Ne ha facoltà.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Signor Presidente, colleghi, signor Ministro, credo che il miglior giudizio sul provvedimento che ci apprestiamo a votare si possa ricavare da una vicenda che riguarda il suo titolo: il Governo lo aveva approvato con la dicitura «Riforma dell'ordinamento giudiziario», il Parlamento, più opportunamente, lo ha riformulato in «Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario»; e di ciò si tratta.

Infatti, nella scorsa legislatura la maggioranza di centrodestra aveva realizzato una vera e propria riforma, come la Costituzione chiedeva da oltre cinquant'anni, innovando in tutti i settori della carriera dei magistrati, dall'accesso alle funzioni apicali.

Al contrario, il provvedimento che oggi discutiamo (forse il termine «discussione» è eccessivamente generoso perché, come dimostra l'affollamento di quest'aula, in realtà stiamo procedendo sostanzialmente ad una ratifica di ciò che il Senato ha già approvato; lo stesso presidente Pisicchio, con molta onestà intellettuale, ha fatto una considerazione amara sull'inutilità del passaggio in questo ramo del Parlamento) altro non è che una sostanziale codificazione di ciò che già esiste, vale a dire: nessuna riforma, al più un'operazione «gattopardesca» in cui si cerca di far finta che tutto cambi, affinché nulla cambi.

Infatti, se riesco a vedere un'operazione, dietro tale intervento legislativo, essa consiste, al più, nell'elevazione a fonte normativa di rango primario di quella disciplina di rango secondario contenuta nelle circolari del CSM, che negli ultimi anni avevano regolato i vari settori di questa normativa e che, con tale proposta, si vuole far divenire legge.

Credo che un rapido confronto tra la versione originaria della riforma e le modifiche che ci si appresta a votare confermi questo mio assunto.

Sul tema dell'accesso e della progressione in carriera, la nostra riforma aveva previsto sì un unico concorso, ma in cui il candidato indicasse almeno la preferenza per una delle due funzioni, giudicante o requirente. Non ci sembrava una scandalosa separazione delle carriere, ma una ragionevole indicazione, nel senso della distinzione delle funzioni tenendo conto che, come tutti sappiamo, fare il giudice è un mestiere, fare il pubblico accusatore è un altro, che, dunque, consentire al candidato aspirante magistrato di indicare, almeno all'atto del concorso, quale fosse la sua tendenziale vocazione, andava nella logica di un miglior funzionamento del sistema.

Nella nostra riforma era possibile il passaggio da una funzione all'altra, dunque non vi era una situazione di «paratie stagne» tra i giudicanti e i requirenti, ma ciò doveva avvenire entro il quinto anno dall'ingresso in magistratura, dopodiché la scelta diventava irrevocabile.

La progressione economica era automatica, ma poteva essere accelerata attraverso un sistema di concorsi, oppure ritardata per coloro che, scegliendo di non fare i concorsi, non avessero ottenuto l'idoneità da parte del Consiglio superiore della magistratura nel corso delle verifiche dopo il tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno.Nella nostra proposta, la progressione in carriera era basata su una valutazione di professionalità affidata ad una commissione di concorso esterna. Ovviamente, il Consiglio superiore della magistratura rimaneva il dominus finale della procedura concorsuale, ma la valutazione della progressione in carriera - cioè, della professionalità del magistrato - veniva, in qualche modo, sottratta alle logiche, tutte interne, della magistratura associata, che - come è noto, e non credo che faccia scandalo dirlo - trova una sua proiezione istituzionale nel Consiglio superiore della magistratura.

Mediante la nostra riforma si sarebbe potuto continuare ad esercitare le funzioni di primo grado per tutta la durata della carriera, sebbene sottoponendosi ad una valutazione periodica di professionalità.

Invece, le funzioni di secondo grado si sarebbero potute ottenere o dopo 8 anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, oppure dopo 13 anni, previo concorso per soli titoli; diversamente, quelle di legittimità dopo 18 anni, previo concorso per titoli ed esami per chi non avesse funzioni d'appello, oppure dopo 16 anni, previo concorso per titoli, per coloro che avessero tali funzioni da 13 anni. L'accesso alle funzioni superiori di legittimità direttive era riservato, previo concorso, a coloro che esercitassero funzioni direttive di legittimità.

Ebbene, l'attuale disegno di legge elimina tutto ciò e, altresì, la scelta di funzioni all'inizio della carriera, consentendo al magistrato di cambiarle senza alcun limite che non sia quello territoriale. Ciò, francamente, non appare coerente con l'articolo 111 della Costituzione, che richiede giudici e pubblici ministeri distinti, in quanto le funzioni che il giusto processo assegna all'uno o dall'altro sono distinte.

Non si dica che nel nostro disegno di legge era prevista una separazione penalizzante, che impediva il ricongiungimento familiare dei magistrati o la legittima aspirazione di questi ultimi di avvicinarsi a casa, in quanto, se questa fosse stata la reale preoccupazione, essa sarebbe stata garantita dalla norma che consentiva possibili cambiamenti di sede fino a cinque anni dall'ingresso della magistratura. In tal caso, probabilmente, si sarebbe potuto discutere se allungare o meno tale termine.

Tuttavia, in realtà, evidentemente non era questo l'obiettivo, perché la soppressione di ogni limite al trasferimento e al mutamento di funzioni dimostra come, in realtà, si voglia negare il principio del giusto processo, relativo alla distinzione dei ruoli tra un giudice terzo ed un pubblico ministero posto sullo stesso piano del difensore.

Inoltre, non credo si possa seriamente immaginare che la previsione di un tetto di quattro anni di passaggi tra le funzioni possa costituire un limite al mutamento delle funzioni stesse. Infatti, ritengo sia noto che non esiste un simile acrobata, il quale nell'ambito della propria carriera cambi funzioni quattro volte. Certamente i magistrati passano da una funzione all'altra per ragioni familiari o aspirazioni direttive. Tuttavia, non credo cambino funzione per il gusto o il diletto di farlo. Pertanto, immaginare un magistrato che nella propria carriera cambi quattro volte la propria professione, francamente è un eccessivo sforzo di fantasia da parte del legislatore.

Nell'ambito della riforma che si propone sparisce ogni aspetto meritocratico nella carriera dei magistrati e viene abbandonata l'accelerazione della carriera, che la nostra riforma aveva introdotto con il sistema dei concorsi. Di fatto, tutto torna come prima: il magistrato continuerà a progredire nella sua carriera automaticamente, solo in relazione all'anzianità nel ruolo.

Inoltre, non credo che la percentuale irrisoria del 10 per cento di posti riservati per il conferimento delle funzioni di legittimità possa incentivare i magistrati a prepararsi professionalmente più degli altri.

Tra l'altro, mi permetto di notare che la norma contiene una previsione del tutto stravagante perché ...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! Onorevole Landolfi, onorevole Consolo, onorevole Tremaglia, l'onorevole Vietti sta parlando, vi pregherei di conversare con un tono più sommesso.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Capisco che si tratta di un argomento che non appassiona più nessuno, però consentiamoci di recitare la nostra parte con un minimo di dignità!

La norma prevede un'ipotesi del tutto stravagante: si dice, cioè, che l'ottenimento della valutazione positiva nel giudizio di legittimità non comporta effetti sul trattamento giuridico, su quello economico e sulla valutazione per i posti di merito. Evidentemente, stiamo scrivendo una norma del tutto inutile perché se il magistrato non può avere effetti sul trattamento giuridico, sul trattamento economico e sulla valutazione per accedere ai posti di merito non ottiene ovviamente benefici di nessuna sorta e, quindi, credo che l'incentivo a scegliere tale strada sarà nullo, oltre a porre seri dubbi di legittimità. Sul trattamento giuridico, infatti, l'effetto della progressione dovrebbe, in realtà, essere automatico in quanto è per effetto della promozione che si ottengono in concreto le funzioni di legittimità dato che non c'è più un ruolo aperto, ma vi è l'accesso ad un posto materialmente vacante.

Anche l'effetto di blocco economico che la norma pretende di introdurre crea una situazione paradossale per cui si dovrebbe pagare un magistrato di Cassazione meno di un altro solo perché è meno anziano nel ruolo. Anche tale aspetto in realtà rivela un intento, una motivazione ideologica: sappiamo quanto l'ANM abbia fortemente preteso di non toccare il dogma secondo cui lo stipendio è correlato esclusivamente all'età e non è possibile derogare alla stretta e rigorosa correlazione tra età e stipendio. Tale risultato è, invece, proprio ciò che la nostra riforma voleva ottenere incentivando e premiando quel magistrato che, seppure più giovane, attraverso una maggiore applicazione, attraverso uno sforzo dimostrasse di valere più degli altri. Ebbene, tale principio di meritocrazia è quello che si è voluto rigorosamente e ideologicamente espungere dalla riforma.

Non si capisce poi perché mai l'esercizio delle funzioni di legittimità non potrebbe essere valutato dal CSM per attribuire i punteggi discrezionali in sede di comparazione tra gli aspiranti ai posti di merito, cosa che già oggi accade senza scandalo di nessuno.

Ho l'impressione che paradossalmente si concretizzi la preoccupazione che veniva paventata, cioè che con la riforma del passato Governo si finisse per premiare il magistrato nullafacente che aveva tempo per studiare anziché quello diligente che lavorava, come se si potesse immaginare che esistano magistrati che sono bravi a studiare e «cattivi» a lavorare, mentre ci sarebbero quelli bravi a lavorare e «cattivi» a studiare. Nella mia esperienza professionale ho sempre conosciuto solo magistrati che o erano bravi perché lavoravano e studiavano o erano «cattivi» perché né lavoravano né studiavano.

Ebbene temo che l'effetto della riforma al nostro esame sia esattamente contrario a quello che è stato annunciato. Il nostro sistema di concorsi, pur perfettibile, era basato su casi pratici in cui il lavoro quotidiano del magistrato poteva dare a chi fosse diligente e preparato la possibilità di dimostrare il suo valore; oggi la valutazione periodica di professionalità è basata sull'esame di un'attività giudiziaria in cui non si capisce come si potrà in concreto valutare la preparazione del giudice.

Mi permetto di richiamare ai colleghi il contenuto dell'articolo 11 del decreto-legislativo n. 160 del 2006, come riformulato dal disegno di legge al nostro esame, dove si afferma che in nessun caso è possibile fare oggetto di valutazione periodica l'attività del magistrato che riguarda l'interpretazione delle norme di diritto, dei fatti di causa e delle prove.

Allora, vorrei capire a che cosa si dovranno applicare la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno di cui parla la norma sulle valutazioni periodiche, se si esclude esplicitamente che la valutazione stessa possa riguardare l'interpretazione delle norme di diritto, i fatti di causa e le prove.

Come si valuteranno la diligenza, la laboriosità, l'impegno, la capacità del magistrato, se si esclude dal giudizio valutativo l'interpretazione della legge, cioè l'attività che il magistrato deve svolgere ordinariamente?

Non si capisce perché, se un magistrato interpreta sistematicamente le leggi al contrario di come dovrebbe, questo non debba essere tenuto in considerazione nella sua valutazione di professionalità. Ma non solo! Neppure si può tener conto dell'attività di valutazione del fatto e delle prove, che credo siano più che rilevanti in tema di diligenza e di capacità.

Se tolgo tutto questo, che cosa resta? Il magistrato, nelle sue sentenze, potrà scrivere tutti gli strafalcioni possibili, senza incorrere in nessun pregiudizio per la sua carriera, e ciò neanche - si noti - sotto il profilo disciplinare. Non vedo come una fattispecie considerata irrilevante dalla legge ai fini della diligenza (perché si prevede espressamente che nella valutazione della diligenza essa non possa essere considerata) potrà essere mai contestata al magistrato a livello disciplinare come mancanza di diligenza. Se, infatti, tale fattispecie non rileva ai fini della diligenza, certamente non potrà essere contestata ai fini della sua mancanza.

Credo che purtroppo l'effetto sarà che il magistrato neghittoso continuerà a non essere affatto incentivato ad essere più diligente, più professionale e più attivo.

Non ci si dica che il sistema delle valutazioni periodiche risolve il problema: sappiamo bene che il Consiglio superiore della magistratura non ha, quantomeno, le forze in organico - non parlo della volontà - per realizzare una seria e penetrante valutazione dei 10 mila magistrati in servizio.

Mi sento, dunque, assolutamente un buon profeta nell'immaginare che le valutazioni periodiche si ridurranno ad essere, come oggi e come in passato, la stanca ripetizione di giudizi stereotipati, con buona pace delle esigenze dei cittadini, che evidentemente in tutta questa discussione non sono considerati.

Nessuno si preoccupa del fatto che richiedere al magistrato un'adeguata professionalità non ha l'intento punitivo di tormentare il magistrato, ma ha l'intento di garantire al cittadino-utente della giustizia un soggetto professionalmente attrezzato per disporre dei diritti fondamentali che sono in gioco nel sistema giustizia: non solo quelli della libertà personale, ma anche quelli patrimoniali, del rispetto dei contratti, del recupero dei crediti, che attengono al buon funzionamento del sistema economico, che, senza una magistratura professionale ed efficiente, non funziona.

Sappiamo che in Europa il nostro Paese è ritenuto in una posizione di retroguardia perché non è in grado, attraverso una giustizia celere e tempestiva, di assicurare il rispetto delle obbligazioni. Un Paese in cui non si assicura il tempestivo ed efficace rispetto delle obbligazioni è un Paese in cui non solo non funziona la giustizia, ma non funziona neanche l'economia. Alla fine, non funziona il sistema Paese!

La nostra preoccupazione non deve essere quella di distogliere il magistrato dalla sua attività quotidiana (credo che ciò sia stato tenuto presente quando abbiamo scritto la riforma, al di là di qualche punta polemica eccessiva), ma quella di garantire la qualità di un professionista serio della giustizia attraverso la selezione.

Due magistrati seri, Maddalena e Borgna, in un bel libro, Il giudice e i suoi limiti, hanno scritto: «Bisogna arrivare ad una rigorosa certificazione di qualità dei magistrati». Come facciamo la certificazione di qualità? Non mi si venga a dire - lo dico al sottosegretario Scotti, di cui conosco l'esperienza e la professionalità - che la effettuiamo attraverso lo stanco e ripetitivo rito delle valutazioni del Consiglio superiore della magistratura, che sappiamo a quale logica rispondano e da cui certamente, se siamo in buona fede, non possiamo aspettarci quell'effetto di rigorosa certificazione della qualità, della professionalità e della produttività del magistrato.

Mi avvio a concludere, signor Presidente, con una notazione a proposito della scuola. Nella nostra proposta, la scuola della magistratura era un ente autonomo con il compito di curare, in via esclusiva, il tirocinio dei magistrati e l'aggiornamento professionale, con un coinvolgimento del mondo accademico, forense, della magistratura e del Ministero del giustizia, stabilendo i principi didattici e, soprattutto, valutando i partecipanti ai corsi con un giudizio finale, che doveva essere necessariamente positivo perché il magistrato partecipasse ai corsi per la progressione in carriera.

La controriforma elimina la competenza esclusiva della scuola in materia di formazione e di aggiornamento dei magistrati e, soprattutto, elimina il giudizio finale sull'esito del corso. Credo che ciò non solo farà della scuola un doppione della IX commissione del Consiglio superiore, creando sovrapposizioni di competenze inutili, ma soprattutto ripeterà il sistema - anche qui ben noto e vigente - per cui i magistrati vanno ai corsi partecipando ad una sorta di vacanza collettiva, sicuri in ogni caso che il fatto che ci sia o non ci sia il loro impegno non avrà nessuna rilevanza, perché alla fine il corso non si concluderà con una valutazione e, dunque, non si comprende quale dovrebbe essere l'incentivo per parteciparvi attivamente e laboriosamente. Avremo creato - alla faccia della polemica sui costi della politica! - un altro ente costoso, inutile e senza compiti definiti.

In conclusione, signor Presidente, purtroppo quella che ci apprestiamo a votare è una legge che avrà un effetto finale schizofrenico: il testo base, su cui la controriforma interviene novellandolo, rimane la nostra riforma, con l'inserimento, però, di una serie di modifiche che vanno in controtendenza rispetto alla filosofia e all'impianto della stessa. Ciò creerà una legge confusa e piena di formalismi, che servono soltanto a garantire sacche di immunità in una logica compromissoria.

Credo - ma questa discussione e quella in Commissione lo hanno confermato - che la legge in esame, purtroppo, manterrà all'ordine del giorno la necessità di rimettere mano alla riforma dell'ordinamento giudiziario, perché il vecchio ordinamento almeno aveva l'alibi della vetustà: questo non ce l'ha e, semmai, ha la pretesa della novità, ma in realtà è facile immaginare che non funzionerà. Dunque, in condizioni politiche che spero presto potranno maturare diversamente da quelle esistenti, si riproporrà ad una classe politica responsabile il tema impellente della riforma.

L'onorevole costituente Ruini, che fu relatore degli articoli 101 e seguenti della Costituzione sulla magistratura, nella sede dell'Assemblea costituente disse che l'indipendenza dell'ordine giudiziario è un valore non finale, ma strumentale rispetto a quello dell'imparzialità e dell'efficienza dell'amministrazione della giustizia.

Credo che quel monito sia ancora vero e temo che questa controriforma abbia utilizzato il mito dell'indipendenza come valore finale e non come valore strumentale, trascurando il suo effetto e la sua ricaduta sull'imparzialità e sull'efficienza, che sono gli unici valori che stanno a cuore ai cittadini e in nome dei quali - come dice nostra Costituzione - la giustizia deve essere amministrata [Applausi dei deputati del gruppo UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro)].

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Crapolicchio. Ne ha facoltà.

SILVIO CRAPOLICCHIO. Signor Presidente, onorevole Ministro, com'è noto, nei giorni scorsi il Senato della Repubblica ha provveduto all'approvazione del complesso disegno di legge recante rilevanti innovazioni alla delicata materia dell'ordinamento giudiziario: detto disegno di legge è oggi dunque all'esame della Camera dei deputati.

Prima di effettuare qualsiasi valutazione in ordine al merito della riforma in questione, non si può fare a meno di premettere come rappresentasse una ineludibile priorità per il Governo di centrosinistra procedere, fin dai primi giorni della sua esistenza, al superamento della riforma dell'ordinamento giudiziario varata dal precedente Governo di centrodestra, scongiurando così l'entrata in vigore della cosiddetta legge Castelli, caratterizzata da una profonda dissonanza con il quadro costituzionale e da un intento incomprensibilmente punitivo nei confronti della magistratura.

Non è del resto un caso che tale priorità fosse talmente sentita dall'elettorato di centrosinistra da esser stata espressamente e direttamente inserita nel programma condiviso dell'Unione e che essa fosse stata perseguita sin dalle prime battute della presente legislatura, mediante l'incondizionata sospensione dell'efficacia degli aspetti più invasivi e illegittimi della precedente riforma Castelli.

Effettuata tale doverosa premessa, debbo osservare come, a livello sistematico, lo stato l'ordinamento giudiziario condizioni il livello di efficienza del servizio giustizia per l'effettività della tutela dei diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini: esso rappresenta, dunque, uno dei nodi fondamentali che un Paese serio ha l'obbligo di affrontare al fine di far fronte alle accertate disfunzioni del sistema continuamente lamentate dei cittadini; ciò tanto più considerando che si tratta di un problema la cui risoluzione viene da troppo tempo rimandata.

In un contesto di tale genere, il testo all'attenzione della Camera dei deputati rappresenta uno dei primi seri tentativi - una volta liberato il campo dalle nefandezze della riforma Castelli e nel solco degli interventi legislativi effettuati nella prima parte della legislatura - di porre le basi di un'adeguata riforma dell'ordinamento giudiziario, attraverso l'introduzione di una serie variegata di disposizioni normative.

Svolte tali considerazioni di ordine generale, ci si può soffermare sulla specificità del testo approvato dal Senato della Repubblica: si tratta di un testo che, approvato al termine di un lungo percorso parlamentare, appare il frutto di una ponderata sintesi delle differenti sensibilità manifestatesi nel Paese, che sono state recepite con particolare attenzione e puntualità dal Parlamento italiano nelle fasi consultive prodromiche all'intervento legislativo.

Ancorché si tratti di un testo chiaramente migliorabile, rappresenta intanto un fatto assolutamente positivo che sia stato abbandonato definitivamente l'incostituzionale e defatigante sistema dei concorsi per esami previsto dalla riforma Castelli, il quale avrebbe posto i magistrati nella paradossale condizione di doversi costantemente occupare - o, meglio, preoccupare - più di preparare i continui concorsi richiesti da quel testo che non di curare i fondamentali adempimenti dell'amministrazione della giustizia previsti dalla nostra Costituzione e dalla legge in generale, che costituiscono - com'è ovvio - l'essenza del ruolo del magistrato.

A tal proposito, infatti, il testo in esame, oltre a regolamentare in modo organico la disciplina dell'accesso alla magistratura, introduce forme ragionevoli di valutazione periodica e progressiva della professionalità dei magistrati, garantendo a tal fine la centralità del ruolo del Consiglio superiore della magistratura, ancorando detta valutazione a parametri predefiniti e sancendo rilevanti, sfavorevoli conseguenze in caso di reiterato esito negativo a più valutazioni della professionalità.

Inoltre, il testo in esame, mettendo fine all'illegittimo e vessatorio intento di separazione delle carriere perseguito dalla riforma Castelli, ha sancito la distinzione dei magistrati secondo le funzioni e ha dato luogo ad un'equilibrata regolamentazione dei consigli giudiziari.

Tralasciando in questa sede altri profili della riforma di carattere strettamente tecnico (fra i quali vengono all'attenzione le disposizioni in materia di consigli direttivi giudiziari), è indubbio che essa presenta come suo immediato vantaggio sia quello, fondamentale, di eliminare immediatamente gli aspetti più illegittimi e presumibilmente più incostituzionali della riforma Castelli, sia quello di fornire una regolamentazione di carattere il più possibile organico dei profili più critici di una materia, qual è quella dell'ordinamento giudiziario, che è strategica e nevralgica per il nostro Paese.

È chiaro come il testo in esame sia perfettibile e che, una volta entrato in vigore, dopo un periodo più o meno ampio di sperimentazione, come correttamente osservato ed auspicato da tutte le istanze coinvolte nella fase consultiva del procedimento legislativo, potrà essere rivisto, onde potenziare gli aspetti che ad oggi possono intravedersi come maggiormente deboli e rivisitare quelli che, alla prova dei fatti, potranno palesarsi come critici.

Vi è, tuttavia, da osservare come per la prima volta, a maggior ragione dopo le turbolente vicissitudini della intollerabile riforma Castelli, venga introdotta nell'ordinamento italiano un'effettiva e valida riforma del sistema giudiziario, senza minare, in alcun modo, l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, così come costituzionalmente previste, senza disperdersi nella tutela di interessi corporativi e, nel contempo, senza smantellare un sistema giudiziario, quale quello italiano, al quale tendono, a ragion veduta, numerosi ordinamenti europei, come testimoniato da una importante risoluzione dell'Unione europea del 2001.

In buona sostanza, il testo oggi all'esame della Camera fornisce la prova chiara ed immediata dell'importante impegno profuso dall'attuale Governo per chiudere definitivamente l'intollerabile parentesi aperta dalla riforma Castelli e dare finalmente luogo ad una fondamentale riforma per il Paese, in un settore nevralgico quale è quello dell'ordinamento giudiziario.

Si tratta di una riforma che, dopo una inevitabile fase di sperimentazione, come detto, potrà senz'altro essere migliorata, ma che allo stato, una volta divenuta legge a seguito della tempestiva approvazione da parte della Camera dei deputati, oltre agli aspetti positivi poc'anzi richiamati, darà conto al Paese dell'effettivo assolvimento di uno dei più importanti impegni assunti con gli elettori in campagna elettorale (Applausi dei deputati dei gruppi Comunisti Italiani e Rifondazione Comunista-Sinistra Europea).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Laurini. Ne ha facoltà.

GIANCARLO LAURINI. Signor Presidente, prenderò le mosse dall'intervento del presidente Pisicchio, che ho trovato molto raffinato sul piano politico e costituzionale, anche per l'appello accorato che esso contiene al rispetto della Costituzione e del ruolo dei due rami del Parlamento, in particolare della Camera dei deputati.

Condividiamo pienamente tale appello, ma mi chiedo e ci chiediamo per quanto tempo ancora dobbiamo ascoltare e formulare questi appelli al rispetto della dignità e del ruolo di questa Camera.

Abbiamo tutti, colleghi, il dovere di difenderla con tutti mezzi e, per quanto concerne l'opposizione, perfino con l'ostruzionismo e tutti gli altri strumenti consentiti dalla nostra Costituzione.

La situazione diventa veramente ogni giorno più grave, più difficile e insostenibile. Abbiamo constatato e vissuto tale progressiva insostenibilità - e il connesso problema della sostanziale inutilità della Camera dei deputati - in merito a provvedimenti chiave per l'assetto dello Stato, che in questi mesi ci siamo trovati a dover affrontare: dai vari decreti Bersani - ben tre - sulle liberalizzazioni, alla fine tutti bloccati e blindati, per cui la Camera ben poco o nulla ha potuto fare, al DPEF, per finire con questa riforma di uno dei pilastri del sistema democratico italiano, la magistratura e l'organizzazione della giustizia.

Si tratta di interventi - quelli che ho citato e gli altri che, temo, nel futuro più o meno immediato verranno realizzati - che incidono talmente sull'assetto della società e dello Stato da richiedere, da parte del Parlamento nella sua pienezza e nell'insieme delle due Camere (che costituiscono e dovrebbero dar vita a quel bicameralismo perfetto che, come giustamente ha detto il presidente Pisicchio, tutto è, a questo punto, men che perfetto), grande riflessione e ponderazione.

La gente e i cittadini si attendono da noi un lavoro e un risultato diversi, anche come spettacolo, da quelli che stiamo producendo. Questa, in fondo, è la ragione della diffusa insofferenza per la politica, per i suoi costi e le sue inefficienze, che vengono esaltati proprio quando i risultati non soddisfano e non vi è proporzionalità fra costi e benefici, fra il costo della politica e i risultati che essa fornisce.

Il disegno di legge di riforma che stiamo esaminando ha una serie di punti deboli e di défaillances che andrebbero corretti. Per citarne alcuni, l'abolizione dei concorsi per l'attribuzione delle funzioni e degli incarichi direttivi in base a criteri oggettivi e le valutazioni di professionalità come unico criterio di selezione attribuiscono - è stato più volte segnalato - tutto il potere alle correnti, incidendo sostanzialmente sull'indipendenza di ciascun magistrato. Le procedure individuate per la progressione della carriera non prevedono possibilità, da parte del Consiglio superiore, di valutare, mediante l'esame diretto, le capacità professionali dei candidati. La sostanziale eliminazione della separazione delle funzioni requirente e giudicante a nostro avviso rappresenta una palese violazione dell'articolo 111 della Costituzione.

La verità è che il presente disegno di legge viene esaminato senza il dovuto approfondimento e sempre sotto il ricatto temporale della magistratura organizzata, che ne pretende l'approvazione definitiva prima della imminente scadenza del 31 luglio.

GIANCARLO LAURINI. In realtà, su tutto ciò aleggia quella sorta di spirito di rivincita della coalizione che ha fortunosamente vinto le elezioni e che, per prima, viola il principio del reciproco rispetto, di cui si dice paladina. Si tratta di un modo di procedere, riformando e controriformando immediatamente ciò che è stato adottato nella precedente legislatura, che non ha riscontro in alcuna altra democrazia avanzata.

Perfino negli Stati Uniti, famosi per lo spoil system che caratterizza il rinnovo quadriennale della direzione politica del Paese, si rispetta l'operato dell'amministrazione precedente e, con la dovuta correttezza, senso di responsabilità e rispetto, ci si adopera soltanto per le necessarie correzioni, ma non certo per il suo totale stravolgimento.

Tra le altre cose - l'ho già dichiarato in Commissione - non posso non stigmatizzare una certa aria punitiva del provvedimento, fatta di non ascolto, di esclusione o riduzione di una presenza significativa negli organi istituzionali dell'avvocatura, componente fondamentale, non certo terzo, del pianeta giustizia e dell'organizzazione giudiziaria, alla quale forse si vuole far scontare la forte battaglia ideale che, soprattutto nell'ultimo anno, sta conducendo a difesa degli alti valori di cui essa è portatrice, ampiamente e fortemente condivisi dalla stragrande maggioranza dei cittadini italiani.

In ogni caso, si ha l'impressione che la magistratura voglia arroccarsi e chiudersi in se stessa, sbarrando le porte ad ogni apporto esterno, sia nell'elaborazione di provvedimenti legislativi che direttamente o indirettamente la riguardano, sia nel quotidiano svolgersi dell'attività e del funzionamento del complesso meccanismo della giustizia.

Quindi, non possiamo che sottolineare, ancora una volta, un profondo senso di frustrazione che da un po' di tempo caratterizza i nostri interventi sia in Assemblea, sia, purtroppo, in Commissione. Aggiungo (come è stato già detto da altri colleghi, ma intendo farlo anch'io con la massima convinzione) che l'esperienza nella Commissione giustizia è stata - a parte la frequente preoccupazione del non raggiungere il risultato cui si tende con il proprio intervento - positiva dal punto di vista della capacità di lavorare, del rispetto reciproco e della conduzione dei lavori.

Segnalo il senso di frustrazione che accompagna soprattutto chi, come me, è alla sua prima esperienza di legislatore, una profonda frustrazione nella frequente constatazione dell'inutilità del proprio lavoro e nel dedicare molto tempo, molte ore e molte giornate, che potrebbero essere più proficuamente utilizzate diversamente dentro e fuori il palazzo.

Con tale convinzione e tale amareggiata constatazione, chiudo il mio intervento, augurandomi che anche la vicenda della riforma al nostro esame induca la maggioranza e il Governo ad una maggiore riflessione su quello che ci aspetta e ad un maggior senso di responsabilità verso il Paese e verso le istituzioni.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Capotosti. Ne ha facoltà.

GINO CAPOTOSTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, vorrei iniziare il mio intervento dando lettura della VII Disposizione transitoria e finale della Costituzione della Repubblica: «Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme sull'ordinamento vigente». Penso che la prima riflessione politica, istituzionale e giuridica debba necessariamente partire da ciò. Siamo, infatti, in presenza di un testo costituzionale che afferma che l'ordinamento giudiziario precedente a questo non è conforme alla Costituzione. Mi riferisco all'ordinamento Grandi, emanato quando «correva l'anno» 1941. Sono, quindi, trascorsi 66 anni per arrivare ad un ordinamento conforme alla Costituzione. Penso che nessuno di noi possa tacere tale dato e non partire da tale riferimento per capire ciò che sta succedendo.

Sottolineato questo fondamentale punto fermo è necessario svolgere una riflessione istituzionale. Come è stata realizzata la riforma? Ho sentito e letto tanto sul tema in questi giorni, segnatamente sul bicameralismo perfetto, imperfetto e sulle varianti possibili. A me piace ragionare ed argomentare, de iure condito, su un sistema che viene definito «bicameralismo intelligente», che dovrebbe essere un tratto comune a tutti noi che sediamo in questi banchi. Chi fa politica non può non considerare che vi è un dovere istituzionale di collaborazione e confronto - non scontro - tra maggioranza ed opposizione. Chi fa politica e rappresenta un potere dello Stato, il legislativo, non può non realizzare che le passate elezioni sono state vinte per una manciata di voti, circa 25 mila.

Evidentemente quella sensibilità democratica e istituzionale che ci contraddistingue e ci spinge ad un confronto continuo e permanente, nonché a una contaminazione vicendevole nell'interesse superiore del popolo, deve essere ancor più sentita e marcata nell'attuale momento storico, considerata l'esiguità dei numeri e la tenue differenza che caratterizza chi ha la funzione di emanare le leggi, da chi ha la funzione di esercitare un controllo.

Occorre, pertanto, svolgere una riflessione di legittimità nei rapporti tra maggioranza e opposizione e nell'intendimento della politica. Quindi, ben chiamo «bicameralismo intelligente» l'avere svolto un lungo dibattito al Senato, dove vi è una maggioranza numerica perfettamente speculare, e ben chiamo «bicameralismo intelligente» quello della Camera, che recepisce in un tempo minore un testo molto ampio, oggetto di un dibattito molto approfondito nell'altro ramo del Parlamento.

Anche su tale punto occorre fare una riflessione. In verità, nei cinque anni di Governo che ci hanno preceduto, il Polo ha varato la riforma dell'ordinamento giudiziario, avendo cento parlamentari di maggioranza in più (se non ricordo male: quaranta al Senato e sessanta alla Camera), e con tre successivi ricorsi al voto di fiducia che, comunque, non sono serviti a darle attuazione ed esecuzione. Quest'ultima è anch'essa una constatazione politica e istituzionale che va tenuta presente, riferendosi, ancora una volta, a quella disposizione transitoria e finale la quale afferma che l'attuale ordinamento giudiziario non è conforme alla Costituzione.

Per questo motivo ho ceduto il tempo a mia disposizione in sede di Commissione, come hanno fatto molti altri colleghi della maggioranza, ai colleghi dell'opposizione, per consentire loro un'argomentazione più compiuta e lunga. Ringrazio anch'io il presidente della Commissione, anche se ritengo che abbia fatto, né più né meno, ciò che si doveva fare.

Venendo al merito della riforma e ai suoi contenuti, ritengo che i capisaldi siano ancora: il reclutamento, la carriera, la dirigenza e la formazione. Tecnicamente si tratta degli stessi capisaldi della passata riforma, quella non attuata, e quindi, vi è una valutazione comune sulla tecnica di ammodernamento dell'ordinamento giudiziario, resa necessaria dalla non conformità e dall'inefficienza del sistema. Si è detto molto sul tema. Credo che, anche sotto tale profilo, occorra far riferimento alla Costituzione repubblicana.

Testualmente l'articolo 104 della Carta fondamentale recita: «La magistratura costituisce un potere autonomo e indipendente da ogni altro potere». I poteri, come noto, sono tre: legislativo, esecutivo e giudiziario. Allora, è evidente che è difficile immaginare una separazione delle carriere, tenuto conto che la magistratura è un ordine autonomo, indipendente e sovrano.

Allo stesso modo - sull'argomento voglio «spezzare una lancia» in negativo nei confronti della magistratura - è difficile immaginare che un potere dello Stato possa essere titolare di un diritto di sciopero versus un altro potere dello Stato. E la riflessione va estesa ai miei colleghi dell'avvocatura: un diritto di astensione dalle udienze, partecipando ad un potere dello Stato, contro un altro potere dello Stato, forse è ammissibile nel momento della suprema lesione del diritto di difesa, e ripeto: forse.

Credo che sul tema il dettame costituzionale sia largamente imperativo. Le disposizioni di riferimento sono, innanzitutto, l'articolo 101, in base al quale: «I giudici sono soggetti soltanto alla legge», e con questo rispondo alle obiezioni sull'eccessiva verticalizzazione delle procure, anche se non vedo il collega Palomba e mi dispiace. Non vi è scritto che «i magistrati» sono soggetti soltanto alla legge; vi è scritto che «i giudici» sono soggetti soltanto alla legge. Quindi, una verticalizzazione delle procure è possibile e conforme alla Costituzione.

Le altre disposizioni di riferimento sono: l'articolo 104, che ho già citato, e l'articolo 107 che tratta dello status dei magistrati con riferimento al tema dell'inamovibilità e di distinzione delle funzioni.

Ritengo che prevedere, nel 2007, un reclutamento immediato ed un controllo sui passaggi di funzione e tra le carriere, coinvolgendo - non è vero quello che è stato detto - anche l'avvocatura, non costituisca niente di impensabile e rappresenti, anzi, un passaggio doveroso e giusto che doveva assolutamente contraddistinguerci.

Il fatto che gli avvocati non partecipino più, con diritto di voto, alle valutazioni sui magistrati nei consigli giudiziari, non esclude che i consigli dell'ordine degli avvocati abbiano la facoltà di inviare valutazioni e osservazioni sui magistrati ai consigli giudiziari stessi. Questi ultimi esprimono un parere non più consultivo, ma quasi vincolante al Consiglio superiore della magistratura, nel quale si ritrovano i membri cosiddetti laici, ossia gli esponenti del mondo accademico e della libera professione.

Mi sembra, quindi, che sia stato raggiunto un punto di equilibrio, che deve sempre però - lo ricordo a me stesso - rispondere ad una domanda: di chi è e a chi serve la giustizia? La giustizia è del popolo, di tutti noi, ed ha il compito di rispondere alle esigenze della realtà e del corpo sociale. Questo è il nostro tema dominante e l'aspetto che contraddistingue il tentativo di riforma.

In democrazia ogni riforma è accompagnata da dibattito e da ansia di miglioramento e rappresenta il passaggio da un gradino a quello successivo, di maggiore compiutezza. Ci sarà pure una ragione se nella scorsa legislatura, con tre voti di fiducia e con una differenza superiore a cento voti parlamentari, non si è riusciti a dare attuazione alla riforma dell'ordinamento giudiziario. Questa è una domanda che non va additata e considerata come sanzione verso qualcuno, ma che deve aiutarci a riconoscere il lavoro che questo Governo ha svolto in un anno e il risultato che oggi offriamo alla Nazione.

La riflessione, quindi, è ancora politica: abbiamo il dovere di immaginare ciò che serve e di rispondere a ciò che ci viene chiesto. Possibilmente - lo dico ai colleghi della mia coalizione, il centrosinistra - dovremmo anticipare la domanda, ossia avere la capacità di immaginare prima ciò che servirà: tale aspetto dovrebbe contraddistinguere le coalizioni con ansia di progresso e riforma.

Oggi presentiamo il testo della riforma possibile che, in fondo, come ho affermato prima, è una riformulazione dello schema della legge Castelli: i temi del reclutamento, della carriera, della dirigenza, della formazione e della separazione delle funzioni, infatti, non potevano non essere presi in considerazione, per dare una risposta più compiuta ai cittadini che chiedono giustizia.

Sono, però, le modalità con le quali queste tematiche vengono affrontate e la tecnica di risoluzione dei vari punti dolenti a fare la differenza: la tecnica è quella di tenere conto non soltanto di tutte le parti del potere giudiziario - compresi gli avvocati - ma anche dei limiti e dei tempi della pubblica amministrazione, di coinvolgere tutti in un procedimento possibile, che sia alla fine completamente «spalmato» a disposizione dei fruitori del sistema giustizia e di tutti noi.

In questo senso, dopo aver argomentato, seppur brevemente, sulle componenti della riforma - anche in diritto - continuo ad interrogarmi: non ho capito (mi sfugge fortemente) quali principi cardine dell'ordinamento giuridico sarebbero posti in discussione da essa.

Non riesco ancora a capire quali siano, ad esempio, i difetti di sostanza ai quali faceva riferimento l'onorevole Vietti, che non vedo più in aula e me ne dispiace, perché non l'ho mai visto in Commissione giustizia, dove abbiamo lavorato sul testo, quindi, non essendo qui adesso, non avrò più probabilmente l'occasione di confrontarmi con lui sul tema. Non ho capito quale sia il problema a considerare i requisiti di contenuto e forma in ordine alla preparazione e alle valutazioni dei magistrati.

Ora siamo qui non per fare polemica, ma per realizzare una riforma che aspettiamo da sessantasei anni. La riforma è compiuta. Spero che siamo prossimi a vararla definitivamente. Qualche volta dovremmo porre attenzione su problemi più sostanziali rispetto al cittadino, per quanto riguarda l'ordinamento e una non soluzione dello stesso.

Porto un esempio: non si può lasciare - mi rivolgo al CSM, del quale vi è una revisione in corso - una procura di frontiera, in un territorio difficile della nazione, priva di guida per quasi due anni, perché le correnti della magistratura devono mettersi d'accordo. Questo è un tema né affrontabile né accettabile; semplicemente non è un tema e non può essere preso in considerazione.

Ritengo con ciò di avere esposto ampiamente le ragioni mie personali, del mio partito e spero anche un po' di tutta la coalizione. Concludo il mio intervento, ringraziando tutti i colleghi, particolarmente la relatrice, il nostro Ministro della giustizia e il presidente della Commissione. Spero che in questa settimana riusciremo a scrivere una pagina fondamentale della storia repubblicana, che da troppi anni attende di essere scritta definitivamente (Applausi dei deputati del gruppo Popolari-Udeur).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, questa maggioranza e questo Governo lo avevano promesso e sono riusciti a farlo: lo avevate promesso e lo avete fatto! Siete riusciti ad azzerare la riforma Castelli, realizzando una controriforma che ne scardina gli aspetti più innovativi, più coraggiosi, con un inaccettabile ritorno al passato. Nel farlo, stigmatizzando il vostro atteggiamento in quest'aula, avete utilizzato e dimostrato tutta l'arroganza del potere di una maggioranza, che non ha mai ricercato un'intesa con l'opposizione, perché l'unica intesa che ad essa interessava aveva sede in un altro luogo. L'unica intesa che ha avuto, purtroppo, rilevanza nelle aule parlamentari è stata quella formulata in Palazzo dei marescialli oppure con l'Associazione nazionale dei magistrati.

Il Ministro Mastella, che adesso è uscito, ha dichiarato di aver deposto l'ascia della politica nei confronti della magistratura. Non penso che nella passata legislatura l'allora maggioranza abbia avuto intenti punitivi o minatori nei confronti della stessa magistratura, ma se qualcuno ne ha perso, in termini di prerogative e di autorevolezza, signor Ministro Mastella, autorevoli rappresentanti del Governo, è sicuramente il Parlamento e, soprattutto, il potere legislativo, che ne esce sicuramente esautorato nelle sue prerogative, a tutto vantaggio del potere giudiziario.

La vicenda di questa controriforma dell'ordinamento giudiziario dimostra come ci sia stata veramente una sconfitta autentica della democrazia e dell'equilibrio di quei poteri, di cui tanto in questi giorni si discute, ma che palesa e dimostra chiaramente che abbiamo un potere legislativo sempre più debole, più latitante, nei confronti del quale il potere giudiziario - e questa vicenda ne è un chiaro esempio - troppe volte commette indebite ingerenze e si sostituisce al potere legislativo.

Vedete, colleghi, la riforma Castelli partiva da una considerazione fondamentale, cioè che oggi la stragrande maggioranza dei cittadini è scontenta di come è amministrata la giustizia, quindi si era cercato di realizzare una riforma, appunto attesa da oltre sessantasei anni. Ricordiamo che la normativa sull'ordinamento giudiziario è addirittura antecedente all'entrata in vigore della nostra Costituzione e che molte sono state le riflessioni sulla compatibilità con alcune norme di essa, in primis con l'articolo 111, relativo al giusto processo. Si era pertanto voluta fare una riforma che fosse in grado di offrire al Paese una magistratura più capace, più preparata, più efficiente, più professionale. Non era sicuramente, come voi continuate a sostenere - lo avete fatto anche stamattina, in quest'aula - una riforma «contro», non era una riforma contro i magistrati, ma era una riforma «per», che aveva sicuramente come faro e come interesse principale della sua azione politica l'interesse del cittadino, che è l'utente primo del sistema giustizia. Quindi, abbiamo assunto un atteggiamento sicuramente dialogante: ricordo le innumerevoli audizioni con tutte le categorie interessate, ricordiamoci il dialogo, che sempre è stato ricercato anche con l'opposizione. Tutto ciò non è servito, perché qualcuno voleva avvelenare il clima e volutamente, ha alimentato lo scontro istituzionale. Certamente la colpa di ciò non è da addebitarsi alla maggioranza e al Governo di allora, ma sicuramente ad una parte della magistratura: quella magistratura associata, che ha agito a difesa non di prerogative costituzionali, ma di privilegi e di interessi corporativi.

Ebbene, questa è la legislatura con cui dite di voler portare avanti, ad esempio, il sistema delle liberalizzazioni, per favorire quindi i cittadini e i consumatori, ma per quanto riguarda la giustizia assolutamente prevalenti sono stati gli interessi delle corporazioni: sono questi gli interessi, vincenti e vittoriosi, che hanno prevalso rispetto alla politica e rispetto al cittadino. Infatti, cosa avete realizzato, in questo anno di Governo, veramente a favore della giustizia, per cercare di dare risposte più puntuali a chi chiede ed a chi ha una sempre maggiore esigenza di giustizia? Quali norme nuove avete approvato, ad esempio, per cercare di snellire le lungaggini processuali, per garantire una ragionevole durata del processo o per attuare veramente l'articolo 111 della Costituzione?

Non mi sembra che abbiate fatto nulla: avete impiegato questo anno di Governo per una legge vergognosa, come quella dell'indulto. Abbiamo esaminato i dati che sono stati trasmessi recentemente e che dimostrano gli effetti gravi che si sono prodotti, sia per quanto riguarda la recidiva, sia perché chi è stato rimesso in libertà e ha goduto di tale misura ha commesso nuovamente dei reati, e quindi anche l'effetto deflattivo sulla popolazione carceraria ben presto verrà annullato. Quindi, cosa ci ricorderemo dell'ultimo anno di Governo, per quanto riguarda la giustizia? Torno a dirlo: una legge vergogna come l'indulto e questa controriforma, che di fatto purtroppo supera la riforma Castelli che, al di là del contenuto, per voi aveva un «peccato originale»: era semplicemente rea di essere stata scritta indipendentemente dal volere dell'Associazione nazionale magistrati, volere a cui voi, supinamente, vi siete inchinati, dimenticando la separazione dei poteri. Si tratta di concetti - l'autonomia, la separazione dei poteri, l'indipendenza - di cui ho sentito troppe volte abusare in Assemblea e in Commissione. Ricordiamoci che l'indipendenza e la separazione dei poteri non possono essere sempre rivendicate a senso unico dalla magistratura.

È il Parlamento che, sentiti gli interessati - piaccia o non piaccia - nel bene o nel male, approva le leggi e non può essere, come invece è avvenuto, che il potere giudiziario si sostituisca a quello legislativo nello scrivere le leggi che lo riguardano. Abbiamo denunciato - lo ribadisco in quest'aula - che è una controriforma scritta sotto la dettatura - e, diciamolo pure, la dittatura - dell'Associazione nazionale magistrati. Abbiamo affermato che si tratta di una controriforma perché ci fa compiere enormi passi indietro rispetto alla necessità di cambiamento nella giustizia e perché di volontà riformatrice non ha nulla. Condivido quanto affermato da alcuni colleghi, ovvero che si tratta di un operazione gattopardesca: si finge di cambiare perché sappiamo che nel Paese c'è un'esigenza che va in questa direzione, che i cittadini si attendono dei cambiamenti anche negli operatori del diritto, nei magistrati stessi, ma in realtà non si cambia nulla. Purtroppo quei meccanismi viziati che con la riforma Castelli si cercava di correggere, su cui era stato effettuato un tentativo di correzione, sono stati completamente eliminati. Si è cambiata magari la forma, ma sicuramente non la sostanza, perché ciò che penalizza il nostro sistema giudiziario purtroppo resta inalterato.

Passando al metodo utilizzato dal Governo e dalla maggioranza per arrivare all'approvazione di questa controriforma, di questa falsa riforma scritta sotto dettatura da parte di chi non siede in Parlamento, ho ascoltato ancora riaffermare che nella scorsa legislatura noi saremmo stati incapaci di dialogare. Non mi sembra che non si sia cercato il dialogo e che qualcuno avesse avuto un atteggiamento punitivo nei confronti della magistratura; che, anzi, se si era arrivati a una forte contrapposizione ideologica, essa proveniva ed era alimentata dalla magistratura associata, che ha temuto il cambiamento e che ha condizionato l'iter del provvedimento. Nella scorsa legislatura non saremmo stati aperti al dialogo, però il provvedimento era stato incardinato nel suo iter parlamentare nel febbraio 2002 e si era concluso nel luglio 2005. Voglio obiettare all'onorevole Capotosti, intervenuto precedentemente sostenendo che non siamo riusciti ad approvare la riforma, che non è così: l'abbiamo approvata e abbiamo anche dato seguito ai decreti legislativi di attuazione. Forse l'onorevole Capotosti dimentica che uno dei primi e pochi atti che sono stati capaci di attuare appena insediati come nuova maggioranza è stato sospendere l'efficacia della riforma Castelli, lo dico per chiarezza e correttezza. Mi sembra comunque che ci sia stato il dibattito, ci sono stati numerosi passaggi parlamentari ed anche un rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica. Cosa è successo, invece, ora? Questa controriforma è stata approvata in fretta e furia nel Consiglio dei Ministri dove ancora una volta la vostra maggioranza si è spaccata, dato che il Ministro Emma Bonino non condivide non solo la linea sulle pensioni, sullo scalone sullo scalino, ma ha votato contro anche questa controriforma dell'ordinamento giudiziario. Alla luce di ciò, penso che i colleghi de La Rosa nel Pugno, per coerenza, voteranno contro la riforma che cancella uno dei punti fondamentali dell'ordinamento giudiziario, ossia la separazione delle funzioni, dato che questi stessi colleghi la pensano come noi della Lega Nord Padania, che siamo favorevoli anche alla separazione delle carriere. Avete approvato in Consiglio dei Ministri in fretta e furia e con queste forti contraddizioni interne una controriforma, che è arrivata ad aprile all'esame del Senato e la settimana scorsa al nostro esame. Vi è stato solo il tempo di esaminarla e già siamo in Assemblea a discutere un provvedimento contingentato e l'opposizione, pur volendo svolgere in pieno il suo ruolo, non potrà approfondirlo oltre la giornata di domani o, al massimo, di dopodomani.

Tutto ciò è veramente inaccettabile - lo dico a lei, Presidente, ed anche ai rappresentanti del Governo - ed è chiaro che il presidente Pisicchio ha svolto una requisitoria contro questo metodo, però di fatto abbiamo cancellato il bicameralismo perfetto vigente in base alla nostra Carta costituzionale. La Camera dei deputati ancora una volta - e mi chiedo se ci rendiamo conto del fatto che stiamo discutendo di un provvedimento fondamentale, non di una leggina, ma della legge madre in materia di giustizia, una riforma datata 66 anni - è stata ridotta a mera Camera di ratifica.

Ormai svolgiamo la funzione di notai di quanto viene approvato dal Senato, fra l'altro - dobbiamo dirlo perché tale evento si è verificato ancora una volta - con il voto determinante dei senatori a vita. Certamente il Presidente Marini pervicacemente si ostina a ricordarci che il ruolo dei senatori a vita è previsto dalla nostra Carta costituzionale. Nessuno lo nega, ma il dato politico è chiaro: al Senato emerge con chiarezza il segno di una maggioranza - la vostra - che fa fatica ed arranca e che per non essere battuta si affida al voto di qualche senatore a vita, di colui che passa in quel momento o di colui che viene fatto rientrare da una missione all'estero. È chiaro che così non potrete andare molto avanti! Lo sapete anche voi, ma invece di chiedere al Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere e di tornare alle urne per le elezioni anticipate, state lì e cercate di resistere, calpestando ogni giorno il nostro sistema democratico perché temete il responso elettorale, sapendo benissimo che sicuramente i cittadini vi manderebbero a casa. Allora, vi è stata questa forzatura: il testo è arrivato blindato dal Senato e in questo ramo del Parlamento ne abbiamo potuto solo prendere atto. Devo dire che - non so se per ingenuità o per onestà intellettuale - ho notato molto imbarazzo anche nei colleghi della stessa maggioranza. In precedenza ho citato, fra tutti, il presidente Pisicchio. Infatti, i colleghi cosa hanno potuto sostenere nei loro interventi? Non ho ascoltato interventi convinti, in cui si sia affermato che il testo giunto dal Senato fosse il migliore possibile e pienamente condiviso. I colleghi hanno avuto l'onestà di affermare che effettivamente avrebbero avuto bisogno di un tempo maggiore per approfondirlo; che effettivamente alcuni aspetti che avrebbero potuto essere modificati; che gli sarebbe piaciuto svolgere la funzione di parlamentari, non sentirsi ripetere dal Governo o dalla relatrice l'espressione «invito al ritiro, altrimenti parere contrario». Questo è avvenuto non perché determinate opinioni non si condividano nel merito o perché certi aspetti non vengano ritenuti condivisibili nel contenuto, ma perché incombe la data del 31 luglio: dobbiamo fare tutto in fretta, tacere e svolgere la funzione di notai, altrimenti entra in vigore la riforma Castelli! Anche rispetto a tale profilo in un certo momento si era aperto uno spiraglio, con la possibilità di una proroga. Perché questa fretta? Mettiamoci d'accordo! Vi era la disponibilità di tutti i gruppi ad approvare una proroga e sospendere, per così dire, l'efficacia della riforma Castelli non solo fino al 31 luglio, ma oltre, fino al 31 ottobre. Si era aperto uno spiraglio, ma alla fine è arrivato il «no»! Non si è voluta neanche questa soluzione. Tutto ciò è gravissimo! Il Presidente della Camera dovrebbe sicuramente interessarsi a tale questione. Non ha voluto farlo perché probabilmente i diktat sono arrivati, ma non solo dai banchi del Parlamento, anche della maggioranza, perché i colleghi erano favorevoli. Allora, ciò significa che il diktat è arrivato ancora una volta da chi non siede in queste aule, ma condiziona, ogni volta che si tratta di giustizia, pesantemente e in modo inaccettabile i nostri lavori. Il diktat sarà arrivato sicuramente dall'Associazione nazionale magistrati, che ancora una volta ha agitato lo spauracchio dello sciopero, già utilizzato contro la riforma Castelli per ben quattro volte nella scorsa legislatura, ed ora semplicemente minacciato per il 20 luglio, e poi ritirato, perché chiaramente tale associazione aveva avuto l'assicurazione che nessuna proroga sarebbe stata concessa e che il testo - che ci accingiamo a votare, ma il nostro gruppo chiaramente non voterà a favore - sarebbe rimasto identico a quello licenziato dal Senato.

Dunque, siamo andati avanti e siamo arrivati, ad oggi, ad approvare questa riforma, che sicuramente si ispira ad una concezione autoritaria, statalista, illiberale, che pone la magistratura non come potere dello Stato autonomo - non c'entra niente l'autonomia e l'indipendenza della magistratura: smettiamo di abusare di tali concetti ! - ma che, purtroppo - devo dirlo - incide profondamente sull'autoreferenzialità della magistratura stessa. Abbiamo assistito ad un atteggiamento di forte ed invasiva incidenza da parte del potere giudiziario, in grado di dettare le regole della politica in materia di giustizia, esercitando quindi una funzione impropria e condizionante: si evince da tutta l'impostazione della controriforma Mastella. Si evince dalla impostazione correntizia e autoreferenziale, che avete voluto dare alla magistratura in tutte le sue articolazioni: dall'accesso alla carriera dei magistrati, alle scuole, anche attraverso la reintroduzione del sistema di voto proporzionale per liste contrapposte per l'elezione di componenti togati del CSM e, perfino, del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, in luogo di quanto, invece, avevamo previsto noi, cioè del semplice collegio uninominale.

Da questa controriforma emerge con chiarezza il rafforzato ruolo del CSM, che invece l'allora Ministro Castelli aveva voluto ridimensionare, non certo - tengo a ribadirlo - per intaccare la libertà e l'autonomia dei magistrati, ma per cercare di ridimensionare l'arbitrio del CSM. Infatti oggi - penso che si possa affermare senza timore di essere smentiti, anzi bisogna avere il coraggio di queste dichiarazioni - esiste, purtroppo, un sistema perverso: oggi il CSM, che - ricordiamolo - controlla l'attività dei magistrati, è governato dal sistema delle correnti, che ora, in base al vostro sistema, saranno signore e padrone delle carriere professionali dei magistrati, perché da esse dipenderà la valutazione professionale che inciderà poi sull'avanzamento in carriera. Quindi, avrete salvaguardato l'indipendenza e l'autonomia della magistratura rispetto alla politica, che nessuno comunque minacciava, ma avrete creato magistrati non liberi: infatti, i magistrati, purtroppo, saranno schiavi del sistema correntizio, cioè delle correnti che avranno parola di vita o di morte sugli avanzamenti in carriera. È questo, infatti, uno degli aspetti della riforma in esame che principalmente contestiamo, insieme alla cancellazione della separazione delle funzioni che, ripeto, era stata prevista. Noi come Lega Nord, in verità avremmo voluto qualcosa in più, vale a dire addirittura la separazione delle carriere e la possibilità di far eleggere i pubblici ministeri direttamente dal popolo. Ci rendiamo conto che una tale innovazione comporterebbe una riforma costituzionale, ma l'ho ricordata per esprimere con chiarezza il nostro modo di pensare. Invece, in questa controriforma, - lo ripeto - ormai i magistrati non saranno liberi, non saranno incondizionati nella loro attività, perché saranno fortemente sottoposti al gioco della politicizzazione del parlamentino del Palazzo dei marescialli.

Per tale ragione, per quanto riguarda l'accesso in magistratura avevamo cercato di introdurre un elemento di controllo e di valutazione esterno: proprio per spezzare la pericolosa catena di autoreferenzialità della magistratura, nell'ambito della quale controllore e controllato sono la stessa persona, il che minaccia fortemente la libertà e l'indipendenza del singolo magistrato.

Il concorso, forse, non sarà stato il modo più opportuno per realizzare ciò, ma costituiva, comunque, l'introduzione di un elemento esterno e, quindi, era perfettamente consono alla finalità che si voleva perseguire. Al contrario, per quanto concerne il ritorno alla valutazione professionale, vi è un ruolo del consiglio giudiziario, ma è fortemente ridimensionato, perché alla fine, comunque, la valutazione vera la fa, ancora una volta, il CSM!

Tra l'altro, dobbiamo denunciare come, anche per quanto riguarda l'organizzazione dei consigli giudiziari, avete voluto ridimensionare il ruolo di apporto di elementi esterni alla magistratura, il ruolo dell'Avvocatura, che rimane ma non come componente di diritto (non vi sono più componenti di diritto), ma elettivo, e ciò è veramente molto grave.

Da un lato, dunque, vi «riempite la bocca» dicendo che avete coinvolto il consiglio giudiziario quando poi, alla fine, esso è stato fortemente depotenziato, anche per quanto riguarda l'organizzazione del sistema di elezione, rispetto a come, invece, l'avevamo configurato con la nostra riforma.

Avete creato questo sistema di valutazioni che, tra l'altro, sarà farraginoso almeno quanto il cosiddetto «concorsificio»! Avete detto che il concorso avrebbe distratto i magistrati dai loro ruoli, dalla loro funzione giudicante piuttosto che requirente! Ebbene, non so come farete ad organizzarvi con questo sistema delle valutazioni. Ho letto la relazione stessa che era stata presentata dal Governo: 2.500 valutazioni ogni anno; ma come potranno essere organizzate? Tanto più che questa riforma, come al solito, desta anche forti perplessità per quanto riguarda la copertura finanziaria: si parla di costi invariati e poi vediamo che si torna all'aumento dei componenti del CSM, e via dicendo; pertanto, anche a tal proposito, vi sono sicuramente profili che non ci convincono.

Un altro aspetto che, chiaramente, rimane inalterato in questo tipo di riforma, consiste - lo ripeto - nell'assoluta padronanza del CSM per quanto riguarda l'accesso, ma anche per quanto riguarda la formazione in itinere dei magistrati. Anche in questo caso, è stato fortemente ridimensionato il ruolo della scuola - adesso ve ne sono tre - che era stato voluto dal Ministro Castelli proprio al fine di introdurre elementi di valutazione esterna che andavano a garanzia del magistrato stesso!

Questa era stata la nostra filosofia: tutelare la libertà individuale del magistrato! Ecco perché, ad esempio, nella nostra riforma avevamo dato seguito, finalmente, alla tipizzazione dell'illecito disciplinare, ossia per evitare - per quanto riguarda, appunto, la possibilità di essere sottoposto a un provvedimento disciplinare - l'eccessiva discrezionalità che faceva capo all'organo di autogoverno della magistratura, alla sezione disciplinare stessa! Volevamo dare parametri certi e chiari, in modo tale che questa discrezionalità fosse limitata. Adesso, con riferimento alle valutazioni dei magistrati si parla di dirigenza e laboriosità, ma sono criteri che non sono sufficientemente dettagliati e, quindi, rientriamo in quella discrezionalità che, invece, volevamo limitare!

Sulla separazione delle funzioni - è chiaro - si compie un inaccettabile passo indietro; si tratta di una riforma assolutamente necessaria per garantire la terzietà vera del giudice, per garantire l'imparzialità e per dare pienamente attuazione al principio del giusto processo.

Perché vi sono delle resistenze a sancire, finalmente, anche nel nostro ordinamento giuridico, questo sacrosanto principio? Le resistenze sono semplicemente la difesa di prerogative e privilegi che sono inaccettabili! Per chi? Per una forza politica o per delle forze politiche responsabili, le quali, quando si tratta di giustizia, non dovrebbero andare a guardare l'interesse di questa o di quella categoria, ma dovrebbero avere, come unico faro, l'interesse dei cittadini, il loro interesse ad avere un giudice, finalmente, terzo e imparziale!

Dunque, al di là delle affermazioni che ho ascoltato, ciò che ha distinto il nostro modo di operare rispetto al vostro, è il fatto che noi siamo stati più liberi, abbiamo avuto il coraggio di andare avanti lo stesso!

Abbiamo avuto il coraggio di non applicare il metodo della concertazione, a voi tanto caro, per quanto riguarda la magistratura associata e di andare avanti con una riforma che poteva essere invisa dai magistrati che non l'avevano scritta ma che, lo ripeto, andava nell'interesse dei cittadini. Ricordiamo, come ha già fatto qualcuno in quest'aula, che la giustizia deve essere amministrata in nome del popolo italiano.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

CAROLINA LUSSANA. Tuttavia, anche ciò vi ha dato fastidio. Infatti, sotto la dittatura dell'Associazione nazionale magistrati, appena insediata, uno dei primi atti è stato quello di far togliere quel cartello dalle nostre aule di giustizia: vergogna (Applausi dei deputati dei gruppi Lega Nord Padania e Alleanza Nazionale)!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

LUIGI COGODI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi deputati, abbiamo avuto modo di esprimere in Commissione, ed esprimiamo in Assemblea, un giudizio sulla normativa in discussione che noi stessi abbiamo definito di carattere prevalentemente positivo.

Esprimiamo tale giudizio a ragion veduta perché vi siamo indotti da due considerazioni, entrambe di carattere essenziale. Una prima considerazione è relativa al testo, cioè al merito, al reale contenuto del provvedimento proposto; l'altra è riferita, come si suol dire, al contesto, cioè alla condizione complessiva, di permanente e crescente sofferenza dello stato della giustizia in Italia.

Più volte e da parte di diversi colleghi, è stata osservata la particolare rilevanza che la Costituzione assegna alla legge sull'ordinamento giudiziario, in quanto, nell'ambito della sezione dedicata all'ordinamento giurisdizionale, richiama la legge per ben quattro volte.

Inoltre, anche nell'ambito della discussione odierna, è stato invocato un quinto richiamo se possibile, ancora più incisivo e cogente di ogni altro, contenuto nella VII Disposizione transitoria e finale, laddove si prefigura meglio il carattere forte, di vera legge organica della disciplina complessiva dell'ordinamento giudiziario, la quale dovrebbe essere resa conforme alla Costituzione in tutto e per tutto, così come dispone la predetta Disposizione transitoria, e non solo rispetto alle previsioni del titolo IV. Tuttavia, dopo 60 anni, tale disposizione è ancora «in transito» e non ha ancora conosciuto un approdo sicuro.

Ecco perché, ancor oggi, è urgente una messa a punto di tutta la normativa di riferimento in materia di ordinamento giudiziario più rigorosa, in termini di funzionalità ed efficacia, di capacità e responsabilità, di rispondenza piena ai valori alti e alla missione civile che anima l'intero tessuto della normativa costituzionale.

Ed ecco per quali ragioni, al di là delle ritenute compatibilità formali e delle precedenti modificazioni introdotte dalla cosiddetta legge Castelli, è apparso legittimo, urgente e doveroso per la coalizione democratica candidata al governo del Paese, prevedere programmaticamente, coram populo, un processo di riforma vera dell'ordinamento giudiziario - altro che controriforma! - da attivare nel rispetto più sostanziale della Costituzione, nella lealtà al proprio programma, presentato agli elettori per ottenere il loro consenso, che dovrebbe costituire, per tutti, un valore politico indeclinabile nonché etico e, come tale, inderogabile.

Quanto al testo in esame, in apertura ho parlato di un giudizio positivo di prevalenza, non di piena soddisfazione, che riteniamo di esprimere sulle modifiche proposte ora in via di approvazione alla Camera dei deputati. Ho parlato anche di una ragion veduta, la quale consiste nel fatto che la normativa Castelli, varata dalla precedente maggioranza del Governo Berlusconi, a nostro avviso, non è condivisibile nella sostanza, proprio perché altera pericolosamente alcuni tratti dei valori costituzionali posti a presidio della democrazia repubblicana e della civile convivenza. Così è per quelle previsioni concorsuali atipiche e persino stravaganti che ipotizzano un colloquio psicoattitudinale e non solo l'accertamento della condizione psicofisica per il candidato che abbia già superato un regolare concorso pubblico per l'accesso alla magistratura.

GAETANO PECORELLA, Relatore di minoranza. Non l'ha superato: è tra lo scritto e l'orale!

LUIGI COGODI. In ogni caso incide sulla procedura concorsuale di ammissione alla magistratura. Così avviene per i concorsi successivi per esami al fine di proseguire nell'esercizio delle funzioni giudiziarie. Così è per la confusione che si è introdotta tra diversità di funzioni e diversità di carriere dei magistrati, posto che è per diversità di funzioni, appunto, che si devono distinguere necessariamente e rigorosamente i magistrati, a norma dell'articolo 107 della Costituzione.

Così è per il sistema di pressoché assoluta gerarchizzazione dell'ufficio del pubblico ministero che espone a grande rischio il principio di obbligatorietà dell'azione penale e di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Così è, ancora, per l'eccesso di verticalizzazione interna alla magistratura, per cui si è ipotizzato che la Cassazione, da vertice del sistema dei mezzi di impugnazione - articolo 111 della Costituzione - potesse divenire anche il vertice dell'ordinamento giudiziario.

Così è per diversi altri istituti di quel progetto, di segno - lo ripeto - niente affatto riformatore, ma sostanzialmente controriformatore. Ecco perché ora si tratta intanto, secondo noi, di rimettere il treno sui binari.

La normativa di modifica che discutiamo propone di ovviare almeno alle più evidenti discrasie, quelle che molti ritengono più apertamente di considerare come autentiche e gravi distorsioni del sistema costituzionale e, comunque, dei criteri di funzionalità ed efficienza democratica che devono essere garantiti al e dal sistema giudiziario.

È su tali punti di merito che il confronto è aperto, non prevalentemente sul metodo o sui tempi di esame del provvedimento. È evidente, peraltro, la positività di tale passaggio, anche al fine di rimuovere alcuni ostacoli di grave incomprensione ed anche di gravissima contrapposizione tra i diversi ambiti di competenza entro cui si articola il concreto esercizio dell'attività giudiziaria. Contrasti fra giudici e avvocati, tra giudici e giudici e tra avvocati fra loro, contrasti tra personale amministrativo, giudice e Ministero e, soprattutto, contrasti tra opinione pubblica, sistema giudiziario e istituzioni pubbliche più complessivamente considerate.

Le misure proposte sicuramente concorrono ad un parziale rasserenamento del clima. Tuttavia ritengo che tutti dobbiamo convenire sul fatto che molteplici e gravi risultano essere ancora i punti critici. Intanto è però doveroso dare atto della positività delle proposte in discussione.

L'accesso in magistratura è garantito da una procedura concorsuale che ripristina, nel pieno rispetto dell'articolo 106 della Costituzione, i fondamentali requisiti di oggettività nella selezione dei vincitori, eliminando lo sbarramento cervellotico del successivo colloquio psico-attitudinale.

Non può essere sottaciuta però, in tema di accesso, la sostanziale penalizzazione che ne può risultare, soprattutto in capo ai giovani laureati che siano capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, che hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi e, ben si intende, tutto ciò che consegue dai gradi più alti degli studi, così come prescritto dall'articolo 34 della Costituzione.

Il concorso di secondo grado, così come concretamente strutturato, rischia di limitare per molti versi il diritto dei più giovani laureati. La rigida distinzione fra le diverse funzioni esercitate dai magistrati ai sensi dell'articolo 107 ed alla luce dell'articolo 111 della Costituzione è garantita da diversi istituti: inibizione al passaggio di funzioni all'interno dello stesso distretto giudiziario o di altri distretti che interessano la stessa regione; il limite di almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata; possibile passaggio di funzioni per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera; specifico corso di qualificazione professionale; procedura concorsuale interna con giudizi di idoneità del CSM; parere del consiglio giudiziario.

È del tutto sufficiente il sistema proposto? Noi riteniamo che sia, intanto, un deciso e utile passo in avanti, ferma restando la ricerca delle migliori soluzioni da adottare in via applicativa, ove necessario anche con un ulteriore intervento legislativo.

Concordiamo con quanti sostengono, con sincerità di propositi e con solidità di argomenti, che la distinzione delle funzioni deve risultare vera e non solamente apparente e che deve essere effettiva, cioè produttiva di effetti pratici, non solamente formale ed astratta.

Sosteniamo ciò per la garanzia che deve essere data per il buon andamento della giustizia e a tutela piena del buon diritto del cittadino, senza con ciò nulla togliere alla comune cultura della giurisdizione di tutti i magistrati, giudicanti e requirenti.

La professionalità e la connessa responsabilità dei magistrati è rafforzata, comunque, attraverso l'attività di formazione continua, con l'obbligo della valutazione di professionalità ogni quadriennio e conseguenti sanzioni nel caso di esito negativo, dalla perdita dell'aumento periodico dello stipendio per due anni sino alla più severa delle sanzioni: la dispensa dal servizio.

L'assoluta temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive limita sicuramente il rischio di gerarchizzazione in senso autoritario e di eccessiva burocratizzazione del sistema giudiziario. La maggiore apertura e la migliore incisività dei consigli giudiziari, ancorché palesemente insufficienti, sia in ragione della funzione svolta dagli avvocati sia in relazione ad altri utili apporti che possono derivare dalla partecipazione delle primarie istituzioni pubbliche territoriali, indicano, tuttavia, un'ulteriore tendenza positiva verso il superamento dell'eccessiva separatezza dell'apparato giudiziario rispetto alle istanze della società e delle comunità locali. Trattasi in buona sostanza, come già detto, di un passo in avanti nella direzione giusta.

Vorrei svolgere alcune considerazioni sul contesto più ampio e generale entro cui si iscrivono, però, le misure specifiche che si propongono. L'ordinamento giudiziario così novellato sicuramente offre un contributo utile per la soluzione di alcuni mali atavici che colpiscono pesantemente l'amministrazione della giustizia in Italia.

La realtà e l'esperienza consigliano, però, molta prudenza. Esiste una scuola di pensiero, secondo me del tutto erronea, che tende a considerare l'ordinamento giudiziario come un ambito esclusivo, una sorta di maso chiuso entro cui si definiscono lo status dei magistrati ed il relativo sistema di garanzie dei soli magistrati ordinari. È anche così, ma non è solo così!

Fra l'ordinamento giudiziario, così come prefigurato negli articoli da 101 a 109 della Costituzione, e l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, di cui all'articolo 110, corre una strettissima relazione. Esiste un vincolo inscindibile. Non a caso questi articoli sono collocati tutti e alla pari sotto il Titolo IV, sezione I (Ordinamento giurisdizionale), della Costituzione.

Analogo nesso inscindibile intercorre ugualmente fra i precedenti ambiti correlati di competenza e le previsioni contenute nella sezione II (Norme sulla giurisdizione): giusto processo, condizioni di parità nel contraddittorio, giudice terzo, ragionevole durata del processo, pieno diritto della difesa ed alla difesa, obbligatorietà dell'azione penale, effettiva azionabilità dei diritti e degli interessi legittimi ed altro ancora, non di secondaria importanza.

Risulta perciò abbastanza sconcertante l'evidente scompenso che caratterizza, anche in questa stagione, le iniziative troppo spesso autoreferenziali delle diverse parti in causa: giudici, avvocati, ministri e persino legislatori preferiscono trattare i temi del potere del giudice rispetto al potere della politica e viceversa, anziché trattare innanzitutto dei poteri e dei doveri della politica rispetto al buon andamento della giustizia ed ai legittimi diritti dei cittadini.

Il fatto è che per il buon andamento della giustizia si invoca sempre un «dopo»: dopo si vedrà, dopo si dovrà porre mano a qualcosa. Quel «dopo», data la situazione di disastro della giustizia in Italia, dovrebbe essere però arrivato. Quel «dopo» dovrebbe essere «ora»: ora, per esempio, che è in discussione il DPEF, dove alla giustizia sono dedicate alcune annotazioni, pur interessanti, che rimangono tuttavia confinate nel campo delle petizioni di principio; ora che si sta predisponendo il prossimo bilancio dello Stato.

Sullo stato della giustizia in Italia il Censis ha recentemente certificato l'assoluto giudizio negativo di oltre il 90 per cento dei cittadini italiani. Sullo stato degli uffici giudiziari il Ministro guardasigilli ha affermato di recente, davanti alla Commissione parlamentare, che, paradosso a parte, se si trattasse di un'azienda normale, in queste condizioni l'amministrazione della giustizia dovrebbe portare i libri in tribunale.

Mentre molto si discute, e a ragione, della effettività e della certezza della pena e della sua funzione anche rieducativa, giustamente, accade che non vi è più neppure la minima certezza di ciò che legittima la pena, cioè del processo, della sua durata e della sua conclusione. È risultato, da notizie di stampa nei giorni scorsi, che una causa civile presso un tribunale della Sardegna, concernente la contesa sulla attribuzione di un fabbricato, è trattata ormai da cinquantasette anni: senza lo scalone, quella causa potrebbe andare benissimo in pensione!

Ma quello della Sardegna è un tribunale come tanti altri in Italia, dove ogni magistrato ha in carico, in un anno, non meno di millecinquecento procedimenti, dei quali riesce a definirne meno di un terzo - è una grande quantità - mentre gli altri due terzi vanno ad accrescere il monte dell'arretrato, del quale è impossibile pensare ad una definizione in tempi ragionevoli.

Mentre si attacca da più parti la legge sull'indulto, esistono procuratori della Repubblica in Italia che si ritengono necessitati ad emettere direttive a dir poco nervose, che individuano come soluzione al sovraccarico dei processi alcuni singolari istituti quali l'archiviazione generosa e l'adozione di criteri di priorità tali da comportare sicuramente la maturazione dei termini di prescrizione per molti reati.

Si può dire che tutto ciò accade per necessità, si converrà però che sarebbe pur sempre una triste necessità, cioè un evento negativo di fronte al quale non è consentito ai pubblici poteri di alzare le mani in segno di resa.

Peraltro, in luogo di un'amnistia impropria, selettiva e discriminatoria, anche per territorio, dovremmo convenire che è sicuramente preferibile porre mano con sano realismo ad una norma per un'amnistia vera, definita e garantita, nell'interesse generale del buon andamento della giustizia.

L'ordinamento giudiziario definisce, com'è noto, lo status dei magistrati ordinari, che ad oggi dovrebbero assommare a 8.928, a fronte dei 10.109 attualmente previsti dall'organico. Ma ad esercitare funzioni giurisdizionali solo accanto alla magistratura ordinaria siede un numero altrettanto corposo di magistrati onorari, 3.315 giudici di pace a fronte di un organico di 4.700, e quasi 4.000 ulteriori giudici onorari: è un autentico esercito di precari della giustizia, notoriamente sottopagati rispetto anche al più usuale degli impieghi pubblici, senza adeguati diritti previdenziali, colpiti tutti, ma soprattutto le donne, nelle più elementari tutele assicurative ed esposti, la gran parte, ad un'assoluta incertezza sulle proprie prospettive di lavoro e di vita.

L'amministrazione della giustizia dovrebbe essere garantita in Italia da un organico di personale amministrativo di 47.384 unità (ma vi sono attualmente 6.000 posti vacanti) del cui stato di sofferenza - dovuto al mancato riconoscimento dei diritti economici e dei diritti di partecipazione attiva nella realtà degli uffici, ma soprattutto alla mancata riqualificazione professionale - il Ministro della giustizia ha recentemente riconosciuto la triste condizione di autentico «infarto» sotto il profilo funzionale e professionale.

Nel contempo, gli uffici giudiziari, già fortemente inadeguati come strutture, versano in uno stato di gravissima disorganizzazione. In proposito, il Ministro della giustizia afferma testualmente: «Gli uffici sono carenti - ci si riferisce agli uffici giudiziari - di controlli di sicurezza in ordine alla conservazione materiale dei fascicoli, ai mezzi di trasmissione dei documenti, alla sicurezza degli stessi sistemi informatici adottati, sicché quanto è contenuto nei fascicoli risulta spesso intercettabile anche piuttosto agevolmente». Insomma, è una pacchia per chiunque voglia spulciare i fascicoli altrui e spiare ogni e qualsiasi atto riservato.

La denegata giustizia, ma anche l'uso improprio degli strumenti giudiziari, in un tale quadro a dir poco disastroso, non costituiscono più l'eccezione ma, per gran parte, la condizione ordinaria di concreto esercizio dell'attività giudiziaria, e non solo.

Per altro verso, il servizio giustizia è troppo costoso per il cittadino che vi voglia o vi debba ricorrere ed è nel contempo terribilmente sottostimato nel bilancio dello Stato. Risulta che nei quattro anni intercorrenti fra il 2002 e il 2005, in piena era berlusconiana, la provvista finanziaria del servizio giustizia è stata ridotta nel bilancio dello Stato di oltre il 40 per cento. Per l'esercizio 2006, lo sbilancio registrato dall'amministrazione giudiziaria è stato di 275,9 milioni di euro per la sola gestione corrente. Nel frattempo, il Ministero della giustizia è debitore insolvente per crediti maturati riconosciuti in favore di terzi per oltre 394 milioni di euro, di cui oltre 132 milioni di euro per contributi dovuti ai comuni per le spese sostenute dagli stessi per gli uffici giudiziari.

Ma vi è un ulteriore dato che più di ogni altro appare ingiusto, per molti versi offensivo e per ogni e qualsiasi verso intollerabile: così come esistono due Italie dell'economia e delle dotazioni infrastrutturali, allo stesso modo esistono anche due Italie della giustizia. I dati più recenti indicano infatti che la durata media dei processi di cognizione in primo grado, in tutto il nord del Paese, si aggira intorno ai 500 giorni; al Sud e nelle isole, tale durata media è di oltre mille giorni, ossia più del doppio. Insomma, neppure di fronte alla giustizia vi è giustizia in Italia nel rapporto fra nord e sud del Paese: al nord, la giustizia veste ancora l'ermellino; per il sud adotta la pelle del leopardo.

Se hanno ragione almeno in questo il presidente della Confindustria e il Governatore della Banca d'Italia, secondo i quali uno dei fattori importanti che causano le difficoltà economiche del paese è la lentezza della giustizia, è evidente che per il sud il danno economico, oltre che sociale ed esistenziale, che ne deriva è enormemente cresciuto: è più del doppio di quello del nord.

È vero: nel sud risiede la gran parte delle cosiddette sedi disagiate, poco ambite dai magistrati e dai funzionari; ma il senso dell'azione di un Governo democratico è proprio quello di contrastare le iniquità e di affrontare e rimuovere le cause del disagio sociale, non semplicemente quello di censire e prendere atto delle difficoltà e delle iniquità esistenti.

Nessuno può onestamente dire che non vi sia una relazione diretta tra lo stato di disastro della giustizia e la devastazione economica e sociale che colpisce sempre più violentemente il sud d'Italia ad opera della criminalità organizzata.

Il Meridione brucia in questi giorni e lo fa non metaforicamente, ma fisicamente; ma se brucia il sud, se si lascia che brucino il sud e le isole, non si salva certamente il nord, né l'Italia: tutto ciò dovrebbe essere chiaro ed evidente, almeno nel Parlamento della Repubblica.

Non ho parlato di altre questioni di cui pure si dovrebbe dire, anche in questa circostanza: del diritto di difesa, che deve essere uguale per tutti, anche per i cittadini meno abbienti; della prevenzione e della depenalizzazione; della migliore specializzazione e della diretta dipendenza della polizia giudiziaria dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 109 della Costituzione; della necessaria deflazione del contenzioso, anche attraverso procedure obbligatorie di conciliazione e di arbitrato per le controversie minori; infine, della semplificazione e riduzione all'essenziale dei riti processuali (oggi se ne contano ben ventisei distribuiti nei diversi ambiti di giurisdizione).

Ma, soprattutto, si dovrebbe dire quando e come meglio si deve intendere ed operare con legge per regolare i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia, come vuole testualmente l'articolo 102 della Costituzione e l'opinione democratica diffusa nel nostro Paese.

In conclusione, è vero che la legge modificativa dell'ordinamento giudiziario non è né deve essere, per sua natura, la legge sull'organizzazione complessiva del servizio giustizia; ma è anche vero che la migliore coerenza costituzionale della legge sull'ordinamento giudiziario deve essere non un fatto a sé, non la conclusione e neppure una parte indifferente rispetto a un progetto di complessivo riordino democratico di funzionalità e di efficienza del servizio giustizia. Questo i cittadini attendono, questo i cittadini hanno diritto di avere (Applausi dei deputati dei gruppi Rifondazione Comunista-Sinistra Europea e Comunisti Italiani).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Cota. Ne ha facoltà.

ROBERTO COTA. Signor Presidente, colleghi, innanzitutto un dato emerge da questa discussione parlamentare, già citato da altri colleghi, ma che ritengo troppo importante per non sottolinearlo.

Oggi si discute una riforma molto importante, che dovrebbe avere effetti importanti per la vita del Paese, ma, sostanzialmente, non la si discute: la Camera, infatti, non può modificare il testo - è già stato ricordato -, perché non vi sono i tempi per poterlo modificare, secondo ciò che dice la maggioranza.

In realtà, non è possibile modificarlo perché la maggioranza non ha la possibilità di affrontare un ulteriore dibattito su tali argomenti: sono note le fibrillazioni tra il Ministro Di Pietro e il Ministro Mastella e gli infortuni capitati al Senato sul provvedimento al nostro esame.

Dunque, nel caso in cui la Camera dovesse modificare tale provvedimento, lo stesso dovrebbe ritornare al Senato, dove, ovviamente, questo Governo non ha la maggioranza.

È vero, infatti, che esiste il termine del 31 luglio per l'entrata in vigore della riforma; ma è anche vero che l'opposizione ha più volte sottolineato che, se si fosse potuto realizzare un dibattito parlamentare alla Camera, essa sarebbe stata disponibile ad una proroga della sospensione della riforma Castelli.

Facendo così, colleghi, non soltanto si approva una riforma ingiusta, ma anche delle disposizioni che dovranno essere subito modificate o, quanto meno, che creeranno nell'immediato una serie di problemi. Vorrei ricordare, per esempio, una norma transitoria contenuta in questo testo che, se applicata, decapiterebbe molti degli uffici giudiziari del Paese, perché comporterebbe che alcuni procuratori della Repubblica o procuratori aggiunti dovrebbero, quasi automaticamente, abbandonare gli uffici direttivi e ritornare a svolgere l'attività dei sostituti procuratori. Nella mia regione il procuratore della Repubblica e il procuratore aggiunto dovrebbero ritornare a fare i sostituti. Pertanto, tale norma si sarebbe potuta correggere con un minimo di buon senso, ma non lo si può fare perché in questa Camera non si può discutere più di nulla.

Veniamo al testo del provvedimento. Perché esso è stato adottato - dal nostro punto di vista - dalla maggioranza e portato avanti dal ministro Mastella? Ciò non è avvenuto per favorire gli interessi del paese - lo capiamo dal suo contenuto - ma probabilmente per tre motivi: il primo motivo è sicuramente per pagare una «marchetta» ideologica che interessa la sinistra, che ha sempre demonizzato il lavoro del nostro Ministro della giustizia e la riforma Castelli, nonostante essa oggettivamente contenesse tanti aspetti positivi.

Il secondo motivo per cui il ministro Mastella porta avanti la riforma è per pagare una «marchetta» ideologica alla magistratura militante, che ha sempre dettato la linea difendendo interessi corporativi, a fronte di un potere politico troppo spesso accondiscendente.

Il terzo motivo è in parte collegato al secondo: il Ministro Mastella, che in questo momento non mi sembra sia presente in aula, credo abbia la fama di essere un abile navigatore. In quanto tale, evidentemente cerca di dare sempre un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Pertanto, in tale situazione probabilmente ha pensato di non essere in grado di gestire le spinte che arrivano, evidentemente, dalla magistratura. Quindi, l'unica soluzione era quella di sostenere una riforma dettata da una parte della sua maggioranza e soprattutto, come è stato ricordato dalla collega Lussana, sotto la dittatura dell'Associazione nazionale magistrati e, quindi, della magistratura militante. Così, forse, può stare un po' più tranquillo, guadagna qualche spazio e riesce anche a discutere continuamente con il Ministro Di Pietro. La verità è che nessuno dei due riesce o vuole occuparsi del proprio ministero, perché preferisce spaziare in altri campi e quotidianamente leggiamo sui giornali la puntuale querelle. Di Pietro si occupa di ciò di cui dovrebbe occuparsi Mastella e viceversa. Evidentemente, con la riforma in esame Mastella è un po' più tranquillo perché ha più tempo per scorrazzare occupandosi delle attività e delle funzioni dei ministeri altrui.

Mi avvio verso la conclusione, perché non penso di avere molti minuti a disposizione. La terza argomentazione è la seguente: questo provvedimento non è assolutamente una riforma, bensì una controriforma, perché smantella alcuni elementi importanti che la riforma Castelli aveva sostenuto e realizzato, magari non completamente: innanzitutto, la separazione delle funzioni, che è certamente qualcosa di meno della separazione delle carriere (siamo assolutamente tutti d'accordo), ma rappresenta già qualcosa rispetto alla completa contaminazione tra il ruolo giudicante e quello del pubblico ministero. Si tratta di una contaminazione fisica, che sfocia in un cambiamento di funzioni senza che vi siano le garanzie sufficienti in ordine alla distanza territoriale o al numero degli anni.

Il secondo aspetto è la sottoposizione dei giudici ad un sistema di regole e a meccanismi che premino i meriti degli stessi magistrati, che tengano conto del loro lavoro e dell'efficienza della loro attività.

Il terzo obiettivo che si proponeva di realizzare la riforma Castelli era la «spoliticizzazione» (almeno in parte, il più possibile, ma l'obiettivo sarebbe totalmente) della magistratura, introducendo criteri meritocratici e facendo in modo che il Consiglio superiore della magistratura non si occupasse di tutto e che organismi tecnici si occupassero degli aspetti tecnici. Tutto ciò non si realizza, ma si va nella direzione esattamente contraria di una contaminazione del ruolo e delle funzioni del pubblico ministero. Lo abbiamo visto bene nel dibattito al Senato, dove il senatore Manzione della Margherita, il quale ha presentato un emendamento intelligente che quantomeno conteneva il danno, è stato attaccato dalla maggioranza che sostiene il Governo.

Per quanto riguarda l'altro aspetto, nell'ambito della separazione delle funzioni, quindi nell'ambito dei limiti che vengono

posti al passaggio dalla carriera, dal ruolo e dalla funzione del pubblico ministero alla funzione del giudice, c'è un grosso passo indietro. Si registra un passo indietro anche per quanto riguarda le valutazioni, come avevo ricordato, della carriera dei magistrati. Non si va nella direzione dei meriti valutati sul campo, bensì nella direzione opposta dell'anzianità automatica: per quanto riguarda la progressione, o relativamente al conferimento degli incarichi direttivi, si va nella direzione delle decisioni politiche assunte in seno al Consiglio superiore della magistratura. Tale organo, colleghi, così come oggi è strutturato non è un organo di autogoverno dei magistrati in senso tecnico, ma è il regno della politica. È probabilmente l'identificazione, la personificazione non dell'indipendenza della magistratura, bensì della politicizzazione della magistratura stessa. Le regole vengono interpretate e le decisioni vengono assunte in base a finalità precise.

PRESIDENTE. Onorevole Cota, la prego di concludere.

ROBERTO COTA. Concludo, signor Presidente. Siamo contrari al testo sottoposto - anzi non sottoposto - oggi all'Assemblea nell'interesse dei cittadini e anche nell'interesse dei magistrati. Non abbiamo nulla contro i giudici e la magistratura, vorremmo invece difendere i tanti giudici e i tanti magistrati che lavorano, magari schiacciati dai fascicoli e che non sono abituati a frequentare i salotti che contano (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Consolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, signore colleghe, signori colleghi, desidero intanto ringraziare l'onorevole Paola Balducci, che ha acconsentito a spostare il suo turno di intervento e la Presidenza, che ha ratificato il nostro gentlemen agreement. Desidero, inoltre, ringraziare - lo devo, ma poi arrivano le dolenti note - la relatrice Samperi, che con serietà ha affrontato i temi oggetto di questa riforma dell'ordinamento giudiziario in Commissione, ed il presidente della Commissione medesima, onorevole Pisicchio. Il loro compito è stato arduo perché sapevano di essere di fronte ad un'impresa impossibile.

Purtroppo, c'era ormai stata una decisione che veniva aliunde, da altra parte, estranea a quest'Assemblea, per cui bisognava cambiare tutto. A me l'ordinamento giudiziario in esame ricorda - lo dico e poi vi spiego il perché - le immagini in cui Alain Delon e Claudia Cardinale, con il suo sguardo magnetico, ballavano nella rappresentazione cinematografica, ad opera di Luchino Visconti, del romanzo Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Ebbene, anche il principe di Salina voleva il cambiamento! Lo voleva come ora una parte dei magistrati vuole la controriforma dell'ordinamento giudiziario.

Qualcuno, a torto, ha detto che non siamo stati capaci di riformare l'ordinamento giudiziario, si informi meglio: la riforma Castelli è stata varata dopo tre anni di dibattito e non dopo tre o quattro ore di dibattito, come avviene oggi! Non era una riforma perfetta? Siamo d'accordo.

Con i colleghi della Commissione giustizia - l'onorevole Bongiorno e l'onorevole Contento - abbiamo sottolineato con forza che sarebbe stato un atto di maggior coraggio, che i cittadini avrebbero premiato, separare nettamente le carriere tra giudicante e requirente, ma così non è stato. Da qui ad arrivare a quella che, purtroppo, è stata la fine di questo triste cammino ce ne corre. Mi riferisco al fatto che la Camera è stata apostrofata in vari modi. L'ho affermato davanti allo sguardo attonito del presidente Pisicchio (in Commissione ho detto «non vorrei che», oggi dico «ahimè») al quale, dopo averlo ringraziato, devo ricordare che questo ramo del Parlamento è stato trasformato non nella Camera bassa, bensì nella Camera «infima», che deve ratificare decisioni che non le appartengono.

Nella riforma dell'ordinamento giudiziario in esame vi sono errori talmente macroscopici che non meriterebbero alcun commento di sorta! Non ci vuole un fine giurista - ed io non lo sono - per comprendere che non mettere sullo stesso piano due laureati in giurisprudenza, a condizione che una laurea sia conseguita prima della seconda, è una cosa aberrante, non tanto sotto il profilo del principio costituzionale di ragionevolezza, ma sotto il profilo della logica e del buon senso! Eppure è così.

Vi do lettura dell'articolo 2, lettera h), del citato decreto legislativo n. 160 del 5 aprile 2006 come modificato dall'attuale testo, fortunatamente per poche ore non ancora in vigore, ma che poi entrerà in vigore: al concorso per esami (...) sono ammessi i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni (...), perché se si tratta di una seconda laurea non si è ammessi.

Nonostante ci abbiano insegnato che in claris non fit interpretatio (vale a dire: quello che chiaro è chiaro), qualche scienziato della norma e dell'ermeneutica interpretativa ha detto che la norma va comunque interpretata e non va intesa in questo modo, ma nel senso che qualora la laurea, di durata non inferiore a quattro anni - quindi la laurea triennale - venga conseguita per seconda, questa persona potrà partecipare al concorso per magistrato ordinario.

Non so se sono stato chiaro: chi si fosse laureato in farmacia e dopo, con tutto il rispetto per i farmacisti, in giurisprudenza con la laurea triennale, potrà partecipare al concorso per la magistratura; chi si fosse laureato in veterinaria, e dopo, con la laurea triennale, in giurisprudenza potrà parimenti avere accesso. Chi invece si fosse laureato, con scansione temporale precedente, in tre anni in giurisprudenza non potrà essere ammesso al concorso.

Non si sa quali siano gli autori di questo infausto emendamento (che sono chiaramente ignoti, o noti, o non si capisce, perché mater semper certa est, pater numquam): l'estensore - o l'ignoto - voleva dire che, qualora la laurea fosse stata conseguita come seconda laurea rispetto a corsi riguardanti materie affini (ossia scienze politiche ed economia e commercio), allora la laurea triennale avrebbe avuto valore.

Devo dire, con rammarico e tristezza, che siamo qui solo a ratificare: qualcuno se l'è presa quando ho parlato di Camera «infima», ma certamente nessuno può negare che siamo costretti ad una Camera «di ratifica». Non voglio entrare nel merito del discorso sui senatori a vita - che è formalmente ineccepibile, ma politicamente inaccettabile - ma quando, al Senato, è stata conseguita una maggioranza raffazzonata, il Guardasigilli ha affermato: «Per carità, non mutiamo neanche uno spillo!»

Colleghi, a cosa serve tutto ciò? Grazie a Dio, abbiamo la forza della voce e delle parole, ma siamo umiliati di dover sopportare una battaglia (non certo perché non la si vinca - l'ha detto bene la collega Bongiorno in Commissione giustizia): la forza delle idee, però, deve potere avere sempre, in ipotesi, una possibilità di prevalere. In questo caso, invece, partiamo sapendo che non arriveremo a nulla e che a nulla valgono gli sforzi di chi vorrebbe cambiare per migliorare. Non abbiamo da difendere interessi di natura patologica, ma di natura fisiologica: il nostro interesse da difendere è quello della giustizia, nel rispetto della Carta costituzionale, alla quale la norma che vi accingete a votare infligge un grave vulnus.

Ricordo che l'articolo 105 della nostra Costituzione prevede che «spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni». Complimenti! Siete riusciti, attraverso un disegno di legge ordinaria, a vanificare il precetto costituzionale! Ci siete riusciti - o state per riuscirci - perché avete abolito le progressioni previste con le leggi cosiddette Breganze e Breganzone (mi rivolgo ai magistrati e agli addetti ai lavori, che sanno di cosa sto parlando).

Con la norma in esame - che verrà discussa, come vedremo oggi, con la pregiudiziale presentata da Alleanza Nazionale - si è abrogata del tutto la promozione, sia pure formale, e si è inferto un altro colpo alla Costituzione. Basta vincere un concorso per arrivare al livello apicale, senza colpo ferire.

Avete voluto abolire di fatto le progressioni di carriera e gli esami; state per riuscirci. Non potete e non potrete contare, comunque, né sul voto di Alleanza Nazionale, né sulla complicità di un partito che ha sempre rispettato e continuerà a rispettare la legge.

D'altro canto, quest'aula vuota significa, in parte, che i colleghi hanno poca cura della riforma dell'ordinamento giudiziario e, in parte, che essi si vergognano di dover ratificare una norma iniqua, che cozza contro il dettato costituzionale e che non vi fa onore.

Avete - e con questo concludo signor Presidente - proceduto a «colpi di fiducia» e, laddove non è stata necessario porre la questione di fiducia, non avete accettato il dibattito parlamentare. Adesso, tecnicamente, avreste dovuto porre la fiducia otto volte essendo otto gli articoli della norma, salvo presentare un maxiemendamento che sarebbe stato irrimediabilmente bocciato al Senato, dove avete avuto la maggioranza per un voto. Un voto!

Così non si può andare avanti. In materia di ordinamento giudiziario non avrete né il voto né la complicità del gruppo di Alleanza Nazionale [Applausi dei deputati dei gruppi Alleanza Nazionale e UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro)].

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Costa. Ne ha facoltà.

ENRICO COSTA. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, il nostro sistema parlamentare è bicamerale. Vi è, tuttavia, una materia nella quale vige una sorta di monocameralismo imperfetto: la giustizia. L'unico ramo del Parlamento al quale è consentito esprimersi pienamente nel campo della giustizia è, ormai, il Senato. In un anno, questa è la quarta volta in cui un testo licenziato da palazzo Madama giunge «blindato» alla Camera, alla quale tocca esclusivamente un ruolo notarile.

I colleghi ricorderanno come, a novembre dello scorso anno, approvammo la sospensiva alla riforma dell'ordinamento giudiziario, senza poter minimamente intervenire, in quanto, altrimenti, dopo pochi giorni, sarebbe entrata in vigore la cosiddetta riforma Castelli.

In quell'occasione ci toccò digerire taluni strafalcioni giuridici, da tutti imbarazzatamente ammessi. Ricorderete le sezioni unite civili chiamate ad applicare il codice di procedura penale, che divennero legge per l'impossibilità di correggere il testo.

Successivamente, ancora il Senato approvò, in sede di conversione, il decreto-legge sulle intercettazioni telefoniche illegali e quello sulla proroga dei consigli giudiziari. Anche su questi testi il ruolo della Camera fu esclusivamente notarile, perché, se avessimo anche solo indugiato ad una modifica degli articolati, sarebbero spirati i termini di conversione, con conseguente decadenza dei decreti-legge.

Signor Presidente, in quelle circostanze, in molti - e non necessariamente parlamentari dell'opposizione - espressero con garbo riserve nei confronti di un modus operandi di fatto espropriativo delle prerogative non del Parlamento, ma della Camera dei deputati.

Oggi, tuttavia, quei precedenti da me citati appaiono insignificanti, a fronte di quanto sta accadendo sul disegno di legge in discussione. Non abbiamo di fronte norme sulle intercettazioni, sui consigli giudiziari o norme che semplicemente si limitano a sospendere gli effetti di una legge. Oggi, abbiamo di fronte una riforma di amplissima portata, attesa fin dall'entrata in vigore della Costituzione, che nella VII Disposizione transitoria ne richiama

l'importanza. Ed è inaccettabile che, su un testo fondamentale per la giustizia nel nostro Paese, si leghino le mani alla Camera, per il timore che un'altra riforma - questa, però, partorita dal Parlamento, dopo tre anni e mezzo di discussione - entri in vigore il 1o agosto.

Il nostro Paese attende la riforma dell'ordinamento giudiziario da anni. Oggi si applicano norme del 1941, perché in passato il legislatore ha forse atteso, esitato, dibattuto e indugiato troppo a lungo, ma oggi il Governo, con superficialità ed arroganza inversamente proporzionali alla sua fragilità, compie l'errore opposto.

Con la rassegnazione di chi è consapevole che le sue parole sono destinate più ai verbali che ad una costruttiva valutazione dell'Assemblea, riscontro come il testo che ci viene proposto abbia avuto una genesi davvero discutibile. Una buona riforma dell'ordinamento giudiziario deve nascere con l'obiettivo di costituire un punto di riferimento, una stella polare, un'iniezione di fiducia per i cittadini che non si sentono garantiti e tutelati quando si appellano allo Stato per far valere i propri diritti. Dove la giustizia è in crisi va in crisi anche l'economia. La giustizia è il crocevia dei nostri diritti fondamentali, rappresenta la credibilità dello Stato nel proteggerci di fronte a chi non ne rispetta le regole. Chiedere giustizia significa tendere la mano verso le istituzioni che, per risultare affidabili, devono avere norme chiare, trasparenti, assetti che garantiscano il cittadino, tempi brevi per i processi, maggiore funzionalità dell'organizzazione giudiziaria, meno burocrazia, maggiore indipendenza e preparazione dei magistrati. Una buona riforma non deve tutelare nessuno, se non i cittadini: né i magistrati, né gli avvocati, né i cancellieri, né i funzionari. In questo caso il Governo ha invertito la corretta prospettiva: ha voltato le spalle ai cittadini e teso l'orecchio ai magistrati, la cui associazione - peraltro legittimamente - ha fatto valere una lunga serie di rivendicazioni. L'Associazione nazionale magistrati tutela i suoi associati, punta a garantirli e proteggerli. Il Governo ha invece il dovere di tutelare i cittadini. Il fatto che il Governo si sia piegato a lavorare «sotto dettatura» dell'Associazione nazionale magistrati gli garantirà, forse, la gratitudine degli stessi magistrati, ma non certo quella dei cittadini, che non vedono, in questa riforma, alcuna risposta concreta.

La riforma Castelli si proponeva di garantire meglio i cittadini, ma tutelati erano anche i giudici, la cui carriera ed i cui incarichi direttivi erano legati al merito e non alla corrente di appartenenza, ciò grazie all'introduzione di concorsi in cui le prove erano garantite dall'anonimato. Era davvero una riforma che garantiva l'indipendenza della magistratura certo dal potere politico, ma anche dal più insidioso intervento dei poteri forti delle correnti della magistratura stessa. Un magistrato avrebbe potuto prescindere, per avanzare in carriera, dall'appartenenza all'una o all'altra corrente, consapevole di dipendere solo ed esclusivamente dalla sua preparazione e cultura giuridica. La riforma approvata nella scorsa legislatura aveva l'obiettivo di garantire ai cittadini di essere giudicati da soggetti preparati, capaci, attivi, e laboriosi, da una magistratura in cui i riconoscimenti fossero concessi per merito e non per anzianità, attraverso concorsi che premiassero più la preparazione e l'impegno e meno i titoli. Ebbene, l'Associazione nazionale magistrati criticò tali regole, evidenziò che avrebbero prodotto una classe di magistrati ambiziosi, dediti più allo studio che al lavoro quotidiano. Si tratta certamente di considerazioni su cui riflettere, ma le stesse perplessità, con coerenza, non sono state rivolte verso la mole di incarichi extragiudiziari che il CSM autorizza ogni anno: oltre 800 soltanto nel 2006, solo per i magistrati ordinari. Non si tratta forse di attività, anche queste, che distolgono i magistrati dalle incombenze dell'ufficio? I cittadini preferiscono un giudice bravo e preparato, che si aggiorna e studia, oppure un magistrato demotivato, cristallizzato, pietrificato negli stimoli, perché tanto gli aumenti dello stipendio sono automatici?

Ebbene, la controriforma oggi all'esame della Camera elimina molte buone innovazioni che erano state introdotte. Oggi nasce un sistema in cui il CSM diventa il dominus del magistrato, ne detiene le chiavi della carriera, potendo, con ampia discrezionalità, decidere la sua sorte. È sufficiente osservare le norme che regolano, nel disegno di legge in esame, la valutazione di professionalità, per comprendere come i giudizi sui magistrati non potranno avere alcuna oggettività, ma saranno soggetti alle influenze delle correnti presenti nel CSM. Si instillerà il dubbio che chi è tutelato fa carriera, chi lo è meno è a rischio. Questo non è certo un modo per garantire i cittadini sui meriti di chi dovrà giudicarli. In Italia, i magistrati capaci, giuridicamente colti e laboriosi sono moltissimi, la maggioranza certamente: costoro sarebbero ben più garantiti se potessero misurarsi sul piano del merito, attraverso concorsi che ne facciano apprezzare le qualità, piuttosto che cedere le chiavi della loro carriera alle correnti del CSM.

Sorprende, poi, osservare come il legislatore arretri nel definire l'oggetto delle valutazioni di professionalità, lasciando al CSM il compito di scrivere le regole di attuazione.

Il Parlamento abdica al suo ruolo e cede all'organo di autogoverno della magistratura anche un compito che dalla Costituzione è affidato al legislatore. È sorprendente come sia sufficiente esaminare i documenti redatti nei mesi e negli anni scorsi dagli esponenti dell'Associazione nazionale magistrati per comprendere chi sia stato l'ispiratore, neppure occulto, della riforma. Documenti ripresi alla lettera dal Governo, copiati parola per parola, ci fanno comprendere come per il Governo al centro del sistema giustizia ci siano i magistrati e non i cittadini che rivendicano il diritto di essere giudicati da giudici indipendenti, autonomi e terzi. Un tale obiettivo si sarebbe potuto raggiungere attraverso una separazione delle carriere o almeno con una autentica separazione delle funzioni. Un giudice chiamato a decidere non potrà certo mettere sullo stesso piano il difensore e il pubblico ministero, quando magari quest'ultimo è stato suo collega in un collegio fino al giorno prima. Il senso della separazione delle funzioni risiede nell'indipendenza e nell'imparzialità del giudice rispetto al pubblico ministero e nelle conseguenti maggiori garanzie per i cittadini. Anche sotto questo profilo la presente riforma appare timida, poco coraggiosa, una sorta di «vorrei ma non posso» in cui si pensa che sbarramenti territoriali possano mitigare le lesioni al principio del giusto processo provocate da carriere promiscue.

Abbiamo presentato molte proposte emendative ma non ci illudiamo che possano essere prese in considerazione. Ci appelliamo però alla relatrice per la maggioranza, di cui apprezziamo l'onestà intellettuale, perché uno scatto d'orgoglio del Parlamento consenta una discussione seria e non di facciata di fronte ad un testo niente affatto perfetto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Contento. Ne ha facoltà.

MANLIO CONTENTO. Signor Presidente, ritengo che per capire le ragioni, anche sotto il profilo politico, in forza delle quali il ruolo della Camera è stato relegato - come da più parti denunciato - a mera ratifica dell'operato del Senato si debba fare un passo indietro: dobbiamo tornare al momento in cui - fatto che non tutti ricordano - il Ministro della giustizia ebbe a presentare il disegno di legge sull'ordinamento giudiziario prima alla Camera dei deputati, per poi ritirarlo una decina di giorni dopo per trasmetterlo al Senato. Tale fatto non può essere dimenticato perché imputa al Ministro della giustizia la scelta e la responsabilità politica di quanto accaduto.

Scientemente - non ho paura di dichiararlo - il Ministro ha fatto un calcolo sull'iter del provvedimento sull'ordinamento giudiziario volto a far sì che la discussione venisse svolta interamente al Senato, mentre la Camera venisse relegata ad un solo ed esclusivo ruolo di ratifica. Tutto ciò è avvenuto anche alla luce dei rischi politici che lo stesso Ministro ha corso e continua a correre, non tanto e non solo per gli interventi dell'opposizione, quanto per i contrasti che progressivamente si registrano nelle forze della sua maggioranza. Non è un caso che proprio in occasione della discussione al Senato il Ministro della giustizia, oltre ad aver minacciato - si fa per dire - per l'ennesima volta le sue dimissioni senza rassegnarle, è arrivato al punto, a fronte di uno «sgarbo» nelle votazioni causato da un emendamento presentato da un senatore della maggioranza, di affermare pubblicamente che il Governo si sarebbe recato in aula rimettendosi alla valutazione dei senatori. Facendo ciò il Ministro registrava e sottoscriveva una sorta di impotenza politica, che in un caso come quello che stiamo discutendo è sicuramente ancora più grave, dato che se avesse voluto evitare tutto ciò - come ho avuto modo di affermare durante il confronto in Commissione - avrebbe potuto tranquillamente accompagnare la discussione al Senato sull'ordinamento giudiziario con un disegno di legge volto a prorogare i termini di sospensione della precedente riforma del centrodestra (come è noto, la riforma che stiamo discutendo deve essere assolutamente varata entro il 31 luglio, pena l'entrata in vigore della riforma dal precedente Governo).

Ritengo che anche tale aspetto denoti l'irresponsabilità politica del Ministro della giustizia che, non avendo seguito la predetta strada, ha inteso apertamente evitare il confronto e i miglioramenti che in occasione della discussione in Commissione giustizia sono stati apportati non soltanto dai rappresentanti dell'opposizione ma anche, in molte occasioni, da interventi di esponenti della stessa maggioranza.

Questa riforma, così come è, non potrà essere in alcun modo migliorata perché tale miglioramento è impedito dalla scelta del Ministro competente e, tra l'altro, va ricordato - come correttamente è stato fatto - che la precedente riforma consentì al Parlamento una discussione ampia, perché il disegno di legge arrivò nel 2002 e i lavori si conclusero nel 2005. Quindi, se anche volessimo fare un raffronto semplicemente sui termini di discussione, potremmo, da un lato indicare l'ampio confronto avvenuto sulla cosiddetta riforma Castelli, dall'altro l'assoluta mancanza di confronto verificatasi, sotto il profilo degli emendamenti e delle modifiche del testo, nell'attuale dibattito.

Vi è di più. Gli articoli della Carta costituzionale garantiscono sicuramente - ci mancherebbe altro - l'indipendenza della magistratura, ma la stessa è assicurata sulla base dei principi e dei criteri conseguiti in esito all'approvazione della legge sull'ordinamento giudiziario. Al riguardo, vi è un altro aspetto politico che il Ministro competente non ha considerato, proprio perché - è stato più volte ribadito, anche in questa sede - nell'aver accettato quasi completamente i suggerimenti - chiamiamoli così - accompagnati, tanto per cambiare, da uno sciopero annunciato dall'Associazione nazionale magistrati durante il confronto politico, il Ministro stesso ha inteso piegare l'intera volontà, prima del Governo, poi conseguentemente anche del Senato (considerati i risultati che sono emersi in quella sede) alle decisioni e alle indicazioni che provenivano dall'Associazione nazionale magistrati. Crediamo che si tratti di un aspetto estremamente delicato sotto il profilo politico, perché ha denotato la sostanziale rinuncia, prima del Governo e del Ministro in prima persona, poi anche delle forze della maggioranza, a rivendicare il ruolo di autonomia e di indipendenza nella decisione sulle linee fondamentali dell'ordinamento giudiziario, che appartiene alle Camere e che non appartiene alla magistratura. La lettura del dettato costituzionale, sotto questo profilo, è estremamente chiara, invece noi abbiamo avuto un Ministro che ha preferito piegare sostanzialmente quegli indirizzi alla volontà esclusiva dell'Associazione nazionale magistrati.

È sufficiente metterne a nudo gli elementi di fondo denunciati. Quale era il primo aspetto della riforma Castelli criticato dall'Associazione nazionale magistrati? Era la più rigida separazione delle funzioni. Riguardo a tale aspetto, sulla base di quali ragionamenti venne stabilita

con la precedente riforma tale rigida separazione, o meglio rigida distinzione di funzioni, nel rispetto della norma costituzionale? Fu stabilita in ossequio alla lettera dell'articolo 111 della Carta costituzionale. Aver riformato quell'articolo e aver sostanzialmente affidato al giudice terzo il ruolo di difesa anche degli interessi dei cittadini è la differenza tra la cosiddetta riforma Castelli e l'attuale disegno di legge.

La riforma varata dal centrodestra intendeva limitare rigidamente i passaggi di funzioni, perché la terzietà si assicura anche evitando che un magistrato - è quanto accade secondo le statistiche fornite dal Governo - effettui continuamente anche centinaia di passaggi da una funzione all'altra nell'ambito della magistratura, come purtroppo si è registrato fino ad oggi. È questo dunque il primo caposaldo che i magistrati hanno inteso colpire. Chiaramente e conseguentemente la presa di posizione del Ministro competente, votata naturalmente dal Senato (voto che verrà confermato), è stata l'ampliamento delle maglie: si possono effettuare passaggi di funzione fino a quattro volte nella storia e nella carriera di un magistrato.

Il secondo caposaldo che si sta delineando, anche in ordine ad altri interventi, è rappresentato dal timore per l'istituzione di un principio di gerarchia all'interno della magistratura. Certamente, avete inserito nel testo in esame il principio di gerarchia - si fa per dire - sulla base delle varie funzioni direttive, semidirettive, aumentate addirittura in maniera assurda per consentire una sorta di «gradinata» che possa permettere di attribuire tali funzioni. Tuttavia, la questione di fondo, ossia la capacità di gestione da parte di chi esercita tali funzioni all'interno delle gerarchie e delle responsabilità, è stata completamente rimossa. Si attua una valutazione della professionalità, ma non si verifica come vengano svolte le ricordate funzioni direttive, e quale sia l'effetto sotto il profilo gestionale del funzionamento degli uffici giudiziari.

Si tratta dell'altro elemento in cui, ancora una, volta prevale il punto di vista del magistrato e non quello del cittadino sottoposto al servizio pubblico dell'esercizio della funzione giurisdizionale.

Non solo: l'altra questione che non può essere dimenticata è quella relativa ai cosiddetti avanzamenti - si fa per dire - di professionalità e alle valutazioni: una sorta di valutazione rimessa completamente nelle mani del Consiglio superiore della magistratura, nonostante alcuni criteri diversi, inseriti - come ho avuto modo di affermare - per salvare la faccia e nulla più. All'interno di tale valutazione, non vi è sostanziale oggettività nella determinazione e, quindi, nelle scelte e negli indirizzi. La determinazione oggettiva invece esisteva in maniera più marcata nella riforma voluta del centrodestra per evitare ciò che, purtroppo, troppo spesso è accaduto, come è stato ancora ricordato in quest'aula, ossia il gioco delle correnti all'interno del Consiglio superiore della magistratura, volto molto spesso ad interferire sulle nomine, sulle assegnazioni, su ogni intervento che riguardi la carriera della magistratura e anche sugli uffici territoriali giudiziari nei confronti dei quali questo peso si avverte anche alla luce delle polemiche che, non voglio dire quotidianamente, ma molto spesso, sono riportate sugli organi di stampa.

Quindi, anche sotto questo profilo, abbandonare la gerarchia, che ovviamente serve a sottolineare la responsabilità a diversi gradi e, contemporaneamente, riaffidare questa sorta di decisione totale e senza criteri sufficientemente determinati nelle mani del Consiglio superiore della magistratura serve, a nostro giudizio, a mantenere il ruolo che fino ad oggi, purtroppo, è stato esercitato da parte del Consiglio superiore della magistratura. Tale affermazione non può essere considerata una sorta di lesa maestà, proprio per la funzione che spetta il Parlamento.

Qual è l'altro elemento su cui il Ministro della giustizia ha calato la toga (non voglio dire altro)? Nella prima stesura del provvedimento, il Ministro si era indirizzato a fare in modo che alcuni interventi fossero di pertinenza, pur su indicazione del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro stesso: è stato costretto a fare marcia indietro anche in questa circostanza, si è dovuto sostanzialmente «piegare» per quanto riguarda i ruoli, le piante organiche degli uffici giudiziari. Ma come? Noi, in quest'Assemblea e nell'Assemblea del Senato, recriminiamo sul funzionamento disastroso della giustizia e, nello stesso tempo, una delle abdicazioni più gravi che ha sottolineato lo stesso Ministro della giustizia è cedere ancora detto tipo di assegnazioni, senza che ci sia la possibilità di controlli e di interventi su come vengono effettuate sulla base, naturalmente, degli uffici territoriali e del loro funzionamento. Anche in tal caso si assiste sicuramente ad un arretramento di cui, in termini politici, il prezzo deve essere pagato dal Ministro e dalla sua maggioranza.

Per non parlare della scuola della magistratura: una scuola alla quale nella precedente riforma si era tentato di dare autonomia rispetto, ancora una volta, alla scelta, alla decisione e al condizionamento del Consiglio superiore della magistratura. Anche sotto questo profilo si è avuta una marcia indietro a tutta forza: la scuola della formazione della magistratura è stata riconsegnata completamente nelle mani del Consiglio superiore della magistratura stesso. Ritengo che anche questa sia una dimostrazione del fatto che le nostre affermazioni non sono di natura politica o di polemica pubblica, ma corroborate da quanto si legge nel dettato normativo.

Ma vi è - signor Presidente, mi rivolgo a lei - anche un passaggio che coinvolge la nostra discussione sotto il profilo regolamentare e che voglio sottoporre alla sua attenzione. Nel provvedimento in esame si è sostanzialmente consentito l'aumento dell'organico di ruolo al Consiglio superiore della magistratura attraverso una norma che, almeno a giudizio di chi parla, non rispetta le disposizioni in materia di copertura finanziaria delle leggi dello Stato. Infatti, a dimostrazione ulteriore dell'atteggiamento del Ministro della giustizia nei confronti del Consiglio superiore della magistratura, è sufficiente sostanzialmente mettere a fronte alcuni esempi. Primo esempio: per responsabilità del Ministro della giustizia sono diminuiti gli stanziamenti rivolti al funzionamento della macchina giudiziaria. Cos'è aumentato, invece, di circa il 12 per cento? Guarda caso, lo stanziamento in favore del Consiglio superiore della magistratura, che ha ormai raggiunto la quota di circa 30 milioni: è lesa maestà fare emergere tale contraddizione tra le esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari e quelle, invece, di implementazione delle risorse attribuite al Consiglio superiore della magistratura o non è, invece, il ruolo del Parlamento?

Signor Presidente, prenda l'articolo 5 del disegno di legge in discussione: al comma 5 si prevede un aumento della pianta organica e, al comma 6, si prevede espressamente che tale aumento non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In sede di Commissione bilancio si verifica un episodio divertente: da un lato, la Ragioneria generale dello Stato, esprime un parere favorevole a condizione che la spesa per attuare questa operazione gravi sul bilancio dell'amministrazione della giustizia, e cosa fa il Ministero della giustizia? Dice esattamente il contrario in Commissione bilancio, ossia interviene per confermare che, in realtà, questo tipo di spesa sarà a carico del bilancio autonomo del Consiglio superiore della magistratura!

Le sembra, signor Presidente, che la Camera dei deputati possa affrontare, alla luce di queste contraddizioni, l'esame di un provvedimento che contiene sicuramente un aumento delle spese?

Inoltre, qual è l'interpretazione che dev'essere data all'articolo che rivendica la necessità che i provvedimenti legislativi siano accompagnati da una relazione tecnica? E a cosa serve la relazione tecnica, se non a spiegare dove verranno, naturalmente, reperite le risorse per far fronte a tale aumento di pianta organica?

Signor Presidente, se anche lei volesse in qualche modo uniformarsi alla decisione presa dalla Commissione bilancio, lo faccia, ma sappia che, almeno per il futuro, io pongo tale questione! Lei deve sottoporre alla Giunta per il Regolamento una questione fondamentale come questa! Il Parlamento ha il diritto di conoscere, quando si fa riferimento ad una clausola di invarianza, le modalità con cui si risponde all'esigenza - come in questo caso - di aumentare la pianta organica, oppure tutto è lasciato all'improvvisazione nella più alta assise dello Stato italiano!

Credo che una risposta, sotto questo profilo, debba essere data anche dalla Presidenza della Camera.

Tuttavia, è evidente, signor Presidente, che la responsabilità politica più importante pervade sempre la figura del nostro Ministro della giustizia; un Ministro - e mi avvio alla conclusione - che ha avuto un'immediata capacità di intervenire (si fa per dire) sui problemi della giustizia.

Primo provvedimento (come ho ricordato in Commissione): 32 milioni, sottratti ad un'entità territoriale - la città di Pordenone, da cui provengo, e non mi vergogno di dirlo - e che erano stati stanziati dal Governo di centrodestra per realizzare il nuovo carcere atteso da decenni e decenni. Tali risorse sono state sottratte e dirottate verso Benevento - chissà come mai! - in gran parte, vado a memoria, credo di ricordare, almeno per 18 milioni di euro!

Secondo provvedimento, preso nell'immediatezza dall'efficiente Ministro della giustizia: la scuola della magistratura. Nel precedente ordinamento erano previste tre sedi - per carità! - una al nord, una al centro e una al sud, quest'ultima destinata a Catanzaro. Cosa ha fatto il Ministro della giustizia? È intervenuto celermente, ha cancellato l'indicazione di Catanzaro e vi ha inserito Benevento che - come lei, signor Presidente, sicuramente sa e come vado dicendo - è in provincia di Ceppaloni, perché ormai la geografia politica ha spostato anche i confini territoriali a cui eravamo abituati.

Ma, caro signor Presidente, la questione con cui il Ministro ha superato sé stesso, è un atto che, in questo momento, è all'esame della Commissione bilancio della Camera dei deputati. La singolarità di questo atto è, a dir poco, stupefacente e la sua originaria concezione ci è stata tramandata dalla lettura del testo del Consiglio di Stato, laddove si scopre che, per modificare con un provvedimento, chiaramente regolamentare, le collaborazioni che fanno capo al Ministro, lo stesso ha pensato bene di circondarsi (a proposito di spesa!) della figura di un consigliere economico e finanziario. Non so perché lo faccia, dal momento che, ogni volta che si occupa di giustizia, gli portano via i soldi; non vedo a cosa gli serva, potrebbero essere, naturalmente, risorse risparmiate!

Inoltre, egli ha ritenuto di avvalersi di un consigliere per quanto riguarda il provvedimento sulla riforma delle libere professioni: non sappiamo ancora quale sia l'indicazione definitiva da parte del Ministro su un dibattito che si sta, ovviamente, trascinando da lungo tempo. E, ancora, di un consigliere per le tematiche sociali e della devianza: altre spese, ovviamente, a carico della collettività.

Ma la perla, caro signor Presidente, è la richiesta, fortunatamente bocciata dal Consiglio di Stato, di istituire un consigliere politico! Caro signor Presidente, ho letto il testo del parere reso dal Consiglio di Stato.

Quale che sia la metodica seguita dall'amministrazione, in ogni caso non può essere condiviso l'intento di radicare, tra le figure di collaborazione diretta, quella del consigliere politico.

A prescindere dal rilievo che la competenza politica è prerogativa del Ministro, in virtù dell'investitura ad opera del Presidente della Repubblica ex articolo 92, comma primo, della Costituzione - lo ricordo ovviamente al Ministro della giustizia - è comunque certo che l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, consente la nomina di esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni.

La consulenza politica che presuppone, per così dire, particolari professionalità e specializzazioni per traguardarle in un ambito valutativo del tutto peculiare, non rientra tra quelle richiamate dal testo legislativo e dalla disposizione regolamentare sopra trascritta. Pertanto, è indispensabile l'eliminazione di tale figura di consigliere.

Signor Ministro, compia una riflessione di fronte alle persone che ci ascoltano. Abbiamo un Ministro della giustizia che non solo non si accontenta di avere dei consiglieri su vari settori - per carità, può trattarsi anche di una scelta discrezionale della pubblica amministrazione e dell'intervento legislativo - ma richiede anche un consigliere politico.

Allora, signor Presidente, traggo definitivamente le conclusioni. Se il Ministro della giustizia ha chiesto di poter avere un consigliere politico è perché si è reso conto del suo ruolo estremamente debole sotto il profilo politico. Ciò costituisce la certificazione che il Ministro non deve dichiarare di dare le dimissioni, deve definitivamente dimettersi per il bene del Paese e della giustizia italiana!

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Contento. Lei ha sollecitato la Presidenza in relazione ad un punto. Noi, naturalmente, regoliamo i lavori che si svolgono, a partire dalla discussione sulle linee generali, sulla base dei documenti presentati, che sono il testo approvato in Commissione ed il parere delle varie Commissioni, compreso quello della Commissione bilancio, sul quale lei ha svolto determinate osservazioni.

Per il futuro, sicuramente, la Presidenza prenderà in seria considerazione quello che lei ha detto, anche rispetto alla possibilità di un intervento regolamentare.

Intanto, mi permetto di sollecitare lei stesso, attraverso il suo gruppo e i rappresentanti nella Giunta per il Regolamento, a sollevare tale questione.

È iscritta a parlare la deputata Federica Rossi Gasparrini. Ne ha facoltà.

FEDERICA ROSSI GASPARRINI. Signor Presidente, desidero intervenire sul provvedimento al nostro esame, perché ritengo fermamente che il lavoro svolto in questi mesi in Commissione giustizia e nell'aula di Palazzo Madama meriti un commento positivo. Non intendo sminuire l'importanza del lavoro svolto nella Commissione giustizia della Camera, né tanto meno quella che personalmente attribuisco alla Camera dei deputati.

Tuttavia, non per questo, voglio esimermi dal rivolgere un apprezzamento personale e a nome del mio gruppo per quanto fatto al Senato. Desidero sottolinearlo perché si è trattato di un passaggio duro e combattuto, laddove ai cittadini sembrava che al Senato fosse in atto una battaglia tra lobby contrapposte di piccole ma potenti organizzazioni.

Invece, il tema della giustizia appartiene a tutti i cittadini. Aver dato dignità al ruolo dei magistrati e alla loro funzione è stata una scelta giusta. Nella Commissione giustizia, così come nell'aula del Senato, è stato operato un attento miglioramento del testo base già presentato dal Governo anche - si tratta di un dato che è giusto ricordare - con il concorso importante dell'opposizione che ha consentito di inserire significative proposte di modifica.

L'attuale ordinamento giudiziario era applicato dal lontano 1941, portava la firma di Grandi ed era già stato modificato, seppur parzialmente, nei profili concernenti l'ufficio del pubblico ministero e del sistema disciplinare. Pertanto, il paese meritava un aggiornamento ed una modernizzazione.

Seppur celermente, vorrei ricordare i punti maggiormente qualificanti di una riforma che mi auguro possa essere approvata anche da questo ramo del Parlamento entro i termini stabiliti.

In relazione alle valutazioni della professionalità, si è partiti dalla constatazione che il sistema di valutazione anteriore alla legge 25 luglio 2005, n. 150, non poteva più considerarsi adeguato e, quindi, si presentava da riformare per due prevalenti ragioni.

La prima è che la professionalità del magistrato non può più essere affermata per presunzione e solo in occasione di passaggi di qualifica troppo distanziati o di incarichi specifici. La seconda è che il

meccanismo è insufficiente ad attuare un reale esame delle specifiche capacità delle doti e delle attitudini richieste per l'esercizio delle diverse funzioni che possono essere svolte nell'arco della vita professionale.

Per quanto concerne il reclutamento, per l'accesso alla magistratura si prevede una nuova struttura delle valutazioni con verifica ogni quattro anni; si è sganciata la progressione economica da quella delle funzioni; le funzioni di legittimità saranno conferite non solo in base al criterio di anzianità bensì mediante l'accertata sussistenza di specifiche attitudini ad esercitarle.

Con riferimento alla carriera, non ci saranno più progressioni automatiche bensì l'inserimento di un principio in base al quale si verifica l'effettivo aggiornamento istituendo una struttura stabile incaricata di occuparsi in maniera continuativa delle esigenze formative e di aggiornamento per il personale di magistratura.

Passando ad esaminare la dirigenza, il principio della temporaneità è stato inserito all'interno di percorsi professionali in modo da renderlo congruo ed eventualmente differenziato a seconda delle specializzazioni per far sì che sia praticabile, prevedendo la possibilità per il Consiglio superiore della magistratura di individuare la durata più adeguata in relazione a ciascuna funzione nel quadro di una previsione normativa che ha individuato un minimo di otto e un massimo di quindici anni.

Per quanto riguarda il mutamento di funzioni, si introducono nuovi principi più moderni. Come è possibile notare, il testo licenziato dal Senato si adegua ad una realtà sociale ed economica profondamente diversa da quella nella quale si inseriva la normativa che si sta riscrivendo. Si rivedono i requisiti di partecipazione al concorso di secondo grado in modo da assicurare, già in partenza, un buon livello di professionalità maturata o di specializzazione acquisita.

FEDERICA ROSSI GASPARRINI. Ugualmente meritevoli di plauso sono poi le modifiche concernenti i meccanismi di conferimento delle funzioni superiori e di controllo nei confronti dei magistrati che svolgono funzioni direttive apicali, funzioni direttive superiori, funzioni semidirettive di merito e di legittimità la cui temporaneità è connessa alla valutazione di merito dell'azione svolta da parte del CSM.

Inoltre, la scuola della magistratura contribuirà a costituire un ulteriore fattore decisivo per potersi avvalere di magistrati di prima nomina professionalmente preparati che, oltre alla formazione, dovrà garantire l'aggiornamento.

La maggioranza ha trovato, infine, una fondamentale intesa sulla disposizione contenuta all'articolo 2 del disegno di legge in discussione concernente uno dei punti decisivi del testo di riforma dell'ordinamento giudiziario e, cioè, la separazione delle funzioni dei magistrati.

Si tratta, a ben vedere, di un testo equilibrato, frutto dello sforzo congiunto di maggioranza e opposizione la cui approvazione risulta oggi fondamentale nell'ottica di rinnovamento dell'impianto di un ordinamento giudiziario che da tempo aveva iniziato a scricchiolare.

Vorrei, da ultimo, sottolineare un aspetto non secondario: se si è riusciti ad arrivare a questo punto è perché, sin dall'inizio del percorso legislativo del provvedimento in discussione, il Ministro Mastella ha chiaramente mostrato capacità e volontà di giungere, in nome dell'alto interesse al buon funzionamento della giustizia, a soluzioni quanto più possibile ragionate e concordi, evitando qualsiasi scontro ideologico anche tra maggioranza e opposizione. E se, in conclusione, dobbiamo accettare il fatto che esiste la provincia di Ceppaloni, lo accettiamo!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mario Pepe. Ne ha facoltà.

MARIO PEPE. Signor Presidente, oggi in quest'aula si sta scrivendo una brutta pagina. Il provvedimento al nostro esame, che sarà approvato senza i nostri voti, in effetti è un atto di capitolazione, una resa senza condizioni del Governo e della sua maggioranza al potere giudiziario.

La magistratura in questi anni non ha mai perso l'occasione per sparare a zero sul «quartiere generale», cioè sul Governo e sul Parlamento, ogni qualvolta questi ultimi cominciavano ad interessarsi di una riforma del pianeta giustizia. Ciò ha procurato un danno non lieve al Paese, perché in questo modo la magistratura ha rinunciato a cercare le cause vere della crisi della giustizia, difendendo quel sistema nel quale queste cause si sono annidate e sviluppate.

Ma ha fatto anche un'altra cosa: ha difeso il principio secondo cui, se in Italia vi è la crisi della giustizia, il corpo giudiziario è esente da qualsiasi colpa.

Scampato il pericolo al Senato, l'Associazione nazionale magistrati ha immediatamente revocato lo sciopero che era stato annunciato con baldanza e che è la spia del degrado cui sono arrivate le istituzioni giudiziarie.

Mi sono sempre chiesto come possa scioperare la magistratura: è come se scioperassero il Governo o il Parlamento. Lo sciopero avrebbe prodotto, sia pur di un solo giorno, un aggravamento della già precaria situazione del ritardo dei processi.

Ma non voglio parlare di questo: non voglio parlare dei numeri del disastro, delle sentenze di condanna della Corte europea per l'eccessiva durata dei processi, per le troppe assoluzioni in processi che non avrebbero mai dovuto cominciare, per l'uso spregiudicato della carcerazione preventiva. Voglio parlare di un fenomeno che sta diventando veramente grave in Italia: la crisi di fiducia dei cittadini nella giustizia è arrivata a un punto tale che questi ultimi decidono di farne a meno!

Ho letto in questi giorni alcune statistiche sui reati minori nelle grandi città, ossia i furti, le rapine, gli scippi, le rapine in casa. Ebbene, la sorpresa è che questi reati sono diminuiti. Nulla di più falso! Questi reati sono diminuiti perché i cittadini non li vanno più a denunciare, perché le denunce si risolvono in un nulla di fatto per chi ha commesso il reato e in una serie di fastidi ed insolenze per chi ha subito il reato. Questo è un fenomeno veramente grave!

Ma veniamo al merito del provvedimento. Questa riforma, in effetti, è una restaurazione. Il problema della separazione delle carriere è stato risolto con un trasferimento da Milano a Monza. Il pubblico ministero si trasferisce a Monza e diventa giudice. Ma, soprattutto, sono stati esaltati i poteri, e quindi i difetti, del Consiglio superiore della magistratura, l'organo di autogoverno che in effetti, in questi anni, è diventato l'organo di non governo della magistratura.

Questo non governo della magistratura, in effetti, viene gabellato e difeso come autonomia della magistratura, autonomia che si è trasformata in sovranità e ha di fatto posto la magistratura al di fuori dell'unità dello Stato.

Non ci si è accorti che il CSM vive un contrasto insanabile tra i compiti puramente amministrativi che la Costituzione gli impone e la carica di passione e di sentimenti che sono legati all'elettività di gran parte dei suoi membri.

Come i partiti eleggono i deputati e i senatori, così le correnti eleggono i loro rappresentanti. Il risultato è che i rappresentanti rispondono in maniera tirannica al corpo elettorale che li ha eletti. In pratica, questo cosa ha prodotto? Ve lo dico subito!

Se andiamo ad esaminare l'attività della sezione disciplinare del CSM, su cento provvedimenti disciplinari rispetto a un corpo di novemila magistrati, essa ha prodotto venticinque assoluzioni, dieci sentenze di condanna con il solo ammonimento, tre sentenze di non procedibilità, nove sentenze di estinzione del procedimento perché il magistrato non appartiene più al corpo giudiziario. In pratica, non ha prodotto nulla!

L'elettività, cari riformatori, è un vulnus del CSM, è un sasso che può colpire anche il Presidente della Repubblica. Avete visto come Clementina Forleo si è ribellata al Presidente della Repubblica? Il Presidente della Repubblica presiede altri consigli superiori, ma il solo consiglio elettivo è il CSM! Il Consiglio superiore della difesa non è elettivo.

Immaginate se il Presidente della Repubblica fosse Berlusconi: ci sarebbe una rivolta del Consiglio superiore contro il suo Presidente. Possibile che di questo non si tenga conto?

Si è pensato a preparare i nuovi magistrati con la scuola superiore della magistratura, ma non si è fatto nulla per migliorare l'efficienza e la produttività dei magistrati in servizio e non si è fatto nulla per non distogliere più dalle loro funzioni i magistrati in servizio.

Signor Presidente, il tribunale di Velletri, con due milioni di utenti, va avanti con sette magistrati, pubblici ministeri; presso il Ministero delle pari opportunità sono comandati otto magistrati di magistratura ordinaria, tra cui marito e moglie! È possibile che una riforma del sistema giudiziario, con la grave crisi dei processi pendenti che rappresentano un'emergenza nazionale, non preveda un provvedimento di incompatibilità degli incarichi extragiudiziari di questi magistrati? Eppure, continuiamo a mandare i magistrati presso la Corte costituzionale, presso i ministeri, presso le segreterie dei partiti, presso il Ministero delle pari opportunità, distogliendoli dalle loro funzioni!

Il 23 ottobre dell'anno scorso presentai un ordine del giorno che il Governo accolse con grande entusiasmo. Esso impegnava il Governo a valutare l'opportunità di adottare eventuali ulteriori iniziative volte a sanzionare con illecito disciplinare l'assunzione di incarichi extragiudiziari da parte dei magistrati. Speravo che nel provvedimento in esame tale ordine del giorno fosse stato tradotto in norma; invece, al coraggio delle parole del Governo, ha fatto seguito la codardia nei fatti.

Uscendo dall'aula della Commissione giustizia un collega mi ha detto, molto sconsolato: «Hanno vinto loro, sono più forti. Noi abbiamo le leggi, loro hanno il codice: abbiamo perso». A questo collega vorrei dire: non abbiamo perso noi, ha perso la politica, hanno perso i cittadini italiani, hanno perso i soggetti che vengono inquisiti a ventitré anni e condannati a quaranta, ha perso l'Italia che si allontana sempre più dall'Europa, che non è solo l'Europa dei mercati, dell'euro e delle libertà economiche, ma è soprattutto l'Europa della civiltà del diritto (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Balducci. Ne ha facoltà.

PAOLA BALDUCCI. Signor Presidente, illustri colleghi, illustre sottosegretario, dopo il serrato dibattito svoltosi al Senato, la Camera è ora chiamata a pronunciarsi su un disegno di legge estremamente complesso, che da tanto, troppo tempo, è diventato terreno di scontro politico e ideologico, più che di confronto sulle specifiche problematiche tecnico-giuridiche. Si tratta di una riforma - si badi bene - attesa da oltre sessant'anni, perché nel frattempo è entrato in vigore il testo costituzionale e, quindi, la materia necessitava assolutamente di un cambiamento conforme ai sacri principi della Carta costituzionale.

Speriamo che con la riforma sull'ordinamento giudiziario si chiuda definitivamente una stagione di contrapposizioni e di incomprensioni che hanno fortemente caratterizzato questa lunga fase di transizione della nostra Repubblica. Anche nelle ultime settimane si è assistito ad un'evidente estremizzazione delle tesi all'interno e, spesso e di più, al di fuori del Parlamento. Questa situazione non ha giovato alla serenità del dibattito, compresso da un lato dalla ristrettezza dei tempi a disposizione, e, dall'altro lato, dall'apparente inconciliabilità delle prese di posizione. Al presidente Pisicchio, come a tutti i funzionari e a tutti i colleghi, tutti noi, maggioranza e opposizione, dobbiamo essere grati per non aver mai, nemmeno per un attimo, soffocato il dibattito in Commissione giustizia.

L'obiettivo che quest'aula ha davanti è quello di rispondere all'esigenza non procrastinabile di un'efficiente modernizzazione dell'ordinamento giudiziario, che tenga conto dei bisogni dei cittadini e degli operatori della giustizia, garantendo allo stesso tempo il pieno rispetto dei principi costituzionali dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura.

Sono certa che su questo alto obiettivo si possano ritrovare maggioranza ed opposizione, evitando di cadere in contrapposizioni strumentali che sarebbero inutili ed anzi dannose per gli interessi della giustizia e, prima di tutto, del cittadino che alle sorti del pianeta giustizia è interessato.

Il provvedimento all'esame di quest'Assemblea non va però inteso quale risposta antagonistica: al contrario, esso è il tentativo - difficile, forse - di riportare nei giusti binari un disegno riformatore veramente ispirato all'interesse generale e non dettato da intenti punitivi né, tanto meno, di difesa di una corporazione.

La valutazione del gruppo dei Verdi di questo testo, tenuto anche conto - l'ho già detto e lo ripeterò - delle oggettive difficoltà con cui questo ramo del Parlamento si è dovuto confrontare, è sostanzialmente positiva. In particolare, si può sostenere che il sistema in esso delineato rafforza il principio della distinzione dei magistrati per funzioni. Ho seguito il primo intervento della relatrice, che con grande puntualità ha affermato un aspetto sacrosanto, direi per tabulas: ella ha affermato che non assisteremo più al disinvolto passaggio di funzioni fra pubblici ministeri e giudici, né nello stesso distretto, né nella stessa regione. Viene prevista, nel contempo, una seria verifica della professionalità e, nel passaggio al Senato, sono state migliorate le disposizioni che riguardano l'accesso, la formazione e l'aggiornamento dei magistrati.

Alcuni punti di questo articolato avrebbero potuto essere migliorati, ma il giudizio, come ho detto, rimane complessivamente favorevole, tenuto anche conto - questo è un aspetto importante per tutti noi che ci occupiamo di politica - che il tema dell'ordinamento giudiziario in qualche modo doveva essere definito una volta per tutte, poiché un Paese non può vivere nell'incertezza: le incertezze generano veleni e i problemi di cui leggiamo ogni giorno sui giornali.

Credo sia utile, a questo punto, passare ad una disamina degli aspetti tecnici più rilevanti. La precedente riforma si caratterizzava per l'utilizzo forse abnorme dello strumento della delega, tanto che la legge 25 luglio 2005, n. 150, conteneva addirittura quattordici deleghe, di cui dieci sono state già esercitate nella passata legislatura: ciò ha reso l'intervento correttivo - lo ripeto - particolarmente difficile a causa della vastità del settore interessato dalle modifiche e ha richiesto l'inserimento di un'apposita delega nell'articolo 7 per l'adozione di ulteriori norme di coordinamento in materia di ordinamento giudiziario.

Per queste ragioni, ritengo che il disegno di legge di cui si è aperta la discussione generale costituisca in ogni caso la migliore delle riforme che si potesse varare in un tempo così breve. In proposito, spero che l'organizzazione dei lavori parlamentari tenga conto in futuro - lo ha già detto egregiamente il presidente Pisicchio - dei tempi necessari all'aula di Montecitorio e alle Commissioni competenti per operare un adeguato vaglio su disegni di legge così complessi, in relazione ai quali è necessario consentire alla Camera un ragionevole spazio di manovra e, se occorre, di intervento modificativo.

Come ricordava il presidente Pisicchio, dobbiamo evitare che, a causa della situazione politica creatasi al Senato, la Camera venga chiamata semplicemente ad approvare o respingere provvedimenti importanti come quello oggi in esame. Vi è, quindi, l'esigenza di assicurare che siano soddisfatte tutte le condizioni per un'effettiva esplicazione del bicameralismo perfetto delineato nella nostra Costituzione, ripristinando una situazione di parità decisionale fra i due rami del Parlamento.

Le frasi del presidente Pisicchio pesano come macigni: anche questa volta, la Commissione giustizia ha compiuto il suo piccolo miracolo. Se questo disegno di legge sarà approvato, si farà, ad ogni modo, un grande passo avanti, così da poter affrontare sistematicamente altri e nuovi temi che attengono a tempi, modi e garanzie del processo. Questo tema è discusso da anni e ha originato dibattiti e scontri, anche nel corso della passata legislatura (segno, peraltro, che neppure la precedente maggioranza era intimamente pienamente convinta della riforma attuata).

Il tema cui faccio riferimento è quello della separazione delle carriere e delle funzioni. Si tratta di una questione che ha agitato negli anni - ed agita tuttora - il mondo della giustizia e che credo abbia alterato più di tutto il rapporto tra i protagonisti del processo: il totem o tabù - come diciamo in molti - della separazione delle carriere, da taluni ritenuta totem, da altri tabù.

Personalmente credo che per attuare i principi costituzionali si debba continuare in modo sempre più rigoroso - mi rivolgo anche alla sensibilità del sottosegretario, che proviene dalla forte e importante esperienza di significativo operatore del mondo della giustizia - nel percorso della separazione delle funzioni tra requirenti e giudicanti, per garantire il principio della terzietà della giurisdizione.

Sicuramente la separazione delle carriere è diventata in questi anni anche un feticcio, a causa di una eccessiva enfatizzazione di certe soluzioni, spesso identificate come miracolose, qualche volta improbabili panacee per un processo che si possa definire davvero giusto.

Il mio timore - lo dico e non ho coraggio di smentirmi e vorrei che questo dibattito si affrontasse in maniera anche più sistematica e approfondita - è che in un sistema giuridico come il nostro, non culturalmente orientato alle regole di common law, il ruolo del pubblico ministero possa snaturarsi, con il rischio che questa figura si avvicini a quella di un poliziotto, ciò che non gioverebbe certamente alle garanzie dei cittadini, specie di quelli più deboli.

Comunque il tema è aperto e implica discussioni, da intendersi, però, non come contrapposizioni, ma come dibattiti che avranno tempo di essere affrontati in un futuro, quando forse i veleni potranno essere allontanati e si creerà nuovamente un terreno favorevole a discutere dei problemi seri della giustizia.

Mi avvio alla conclusione, svolgendo qualche altra rapida osservazione.

Nel merito il disegno di legge al nostro esame contiene una nuova disciplina dell'ingresso in magistratura, con nuove regole per l'ammissione al concorso, che viene riservato a soggetti in possesso di particolari requisiti o di specifiche esperienze professionali; viene, inoltre, modificato il tirocinio dei magistrati, che avrà la durata di diciotto mesi, dei quali sei presso la scuola e dodici presso gli uffici giudiziari, con modalità che dovranno essere definite dal CSM.

Alcune delle modifiche e delle soluzioni date dal Senato sono più soddisfacenti in ordine alle funzioni dei magistrati e alla loro progressione in carriera. Viene salvaguardata l'unità della magistratura, prevedendo che i magistrati ordinari siano distinti secondo le funzioni esercitate.

In questo modo, è stato cancellato il modello contenuto nel decreto legislativo n. 160 del 2006, fondato su una distinzione delle funzioni troppo marcata all'inizio, che di fatto equivaleva ad una separazione delle carriere.

Il discorso sulla separazione delle carriere - lo ripeto - deve essere affrontato e sicuramente, per quanto mi riguarda, ritengo che a Costituzione vigente sia difficile parlare di separazione delle carriere tout court.

Un altro contributo importante recato dal Senato è quello relativo alla concezione piramidale della carriera dei magistrati, edificata su un assurdo sistema di valutazione per esami che avrebbe costretto il magistrato a passare gran parte del tempo a preparare concorsi, più che ad esercitare la giurisdizione.

In ogni caso, è necessario evidenziare che le modifiche apportate alla progressione economica e funzionale dei magistrati sono ispirate ad un equilibrato rigore, con verifiche professionali ogni quattro anni riguardanti la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno, operate sulla base di parametri sufficientemente oggettivi. Rileveranno, quindi, la preparazione giuridica del magistrato, il suo grado di aggiornamento, la sua produttività, l'assiduità e la puntualità, nonché la disponibilità e il grado di partecipazione al buon andamento dell'ufficio giudiziario.

Per quanto riguarda le valutazioni di professionalità, il disegno di legge prevede che il consiglio giudiziario debba, tra l'altro, acquisire e valutare i rapporti e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tener conto delle situazioni specifiche rappresentate dai terzi, nonché delle segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle eventuali situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e a comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica.

Inoltre, il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati dai suoi componenti, dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati.

Si tratta di un punto per noi avvocati non del tutto condivisibile, perché in questo modo sicuramente in modo parziale viene recuperato il ruolo dell'avvocatura, dopo la contestata esclusione dai consigli giudiziari dei presidenti dei consigli degli ordini, nonché dei componenti laici dalle sedute riguardanti la formulazione dei pareri sulla professionalità dei magistrati. Faccio un'osservazione: tutto è migliorabile e noi ci riserviamo sin d'ora di presentare ordini del giorno in tal senso. Occorre rilevare, però, che tale procedimentalizzazione del parere del consiglio giudiziario, con la previa acquisizione della segnalazione del consiglio dell'ordine degli avvocati, rischia di rivelarsi farraginosa e di non garantire pienamente le esigenze di una significativa partecipazione degli avvocati in questa fase. Formulo però l'auspicio - l'ho già anticipato - che il Governo, in futuro, assuma tutte le più opportune iniziative per assicurare una maggiore partecipazione dell'avvocatura nel sistema di valutazione delle professionalità.

Svolta tale breve ma doverosa digressione, sono convinta, però, che le nuove regole sulla valutazione dei magistrati realizzino comunque un sensibile miglioramento rispetto al passato. A dimostrazione della serietà della valutazione, bisogna sottolineare che il giudizio negativo di professionalità espresso dal Consiglio superiore della magistratura comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio e l'obbligo di sottoposizione a una nuova valutazione da parte del CSM. Inoltre, nell'ipotesi di un secondo giudizio negativo, il magistrato viene dispensato dal servizio.

Altro tema delicato è il passaggio delle funzioni - mi avvio alla conclusione - il quale, lo abbiamo visto, è uno dei temi più caldi su cui si sono scatenate, come ho già detto prima, polemiche e prese di posizione di segno diverso. Il testo, così come modificato, lo consente per non più di quattro volte in carriera. Tale passaggio comporterà anche il trasferimento del magistrato in un'altra regione, salvo che egli provenga da funzioni civili o del lavoro o che chieda di passare a tali funzioni; in tal caso, il passaggio può avvenire anche in un diverso circondario e in una diversa provincia. Sembra che alla fine, in qualche modo sia stata raggiunta una soluzione che assicura la garanzia di imparzialità, senza penalizzare troppo anche i diretti interessati.

Il disegno di legge approvato dal Senato ridefinisce, inoltre, le competenze della scuola superiore della magistratura, che viene preposta non solo alla formazione e all'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari, ma anche a quella iniziale e permanente della magistratura onoraria, alla formazione di magistrati stranieri in Italia, alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali e allo svolgimento di seminari per operatori di giustizia o per gli iscritti alle scuole di specializzazione forense.

Anche per quanto riguarda il tema della scuola di formazione, sulla quale anche in Commissione giustizia vi è stato un ampio dibattito, anche a nome del mio partito, in seguito eventualmente mi riserverò di presentare un ordine del giorno.

Sono tanti i punti interessati dalla riforma e non potrei certamente esaurirli in questa esposizione. Voglio assicurare, però, sin da questo momento che il gruppo al quale appartengo lavorerà con grande attenzione, per portare a termine il cammino della riforma, che non possiamo correre il rischio di mancare, dopo l'intenso lavoro di mediazione portato avanti in questi mesi.

Concludo con un auspicio che credo stia a cuore un po' a tutti. Speriamo che prima o poi l'ordinamento giudiziario diventi un discorso passato, migliorabile. Non so cosa sia importante dire ora, perché credo che il cittadino si senta spesso molto lontano e distante da tali tematiche. Credo che tutti noi, una volta che chiuderemo la tematica della riforma dell'ordinamento giudiziario, che è importante, perché anche i magistrati hanno diritto di avere certezza del proprio futuro quali operatori della giustizia, dovremo affrontare altri temi.

L'articolo 111 della Costituzione fornisce tante chiavi di lettura, che sarà importante affrontare, come i temi della riforma del diritto civile e di quello minorile. Credo che ci sia tanto lavoro; l'importante è collaborare tutti insieme, prima di tutto per il bene del cittadino.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mormino. Ne ha facoltà.

NINO MORMINO. Signor Presidente, debbo dire che intervengo con grande difficoltà. Se, infatti, avessi dovuto obbedire alla spinta immediata di riflettere sull'utilità di questo intervento, avrei dovuto rinunciarvi per due considerazioni, secondo la mia opinione assolutamente comprensibili.

La prima è che mi trovo ad intervenire per ultimo, avendo ascoltato ormai tutti i temi trattati da coloro i quali sono precedentemente intervenuti, soprattutto da chi ha esposto le opinioni dell'opposizione rispetto al disegno di legge in esame. Quindi, sorge la difficoltà di ripetere o di reinterpretare le nostre posizioni al riguardo.

La seconda considerazione viene forse da una mia deformazione professionale, che mi induce sempre nell'attività della mia vita comune ad attribuire e realizzare un rapporto tra prestazione e risultato, con cui ci si rende conto dell'inutilità della prestazione di fronte alla pregiudiziale impossibilità del risultato. Ciò è quanto sta avvenendo nella presente circostanza parlamentare, che abbiamo affrontato con grande sofferenza già nella sede della Commissione, laddove abbiamo comunque compiuto uno sforzo per esprimere le nostre opinioni, tendenti piuttosto che a sperare in un ribaltamento reale delle soluzioni adottate nell'altro ramo del Parlamento, quantomeno a lasciare traccia delle nostre posizioni critiche nei confronti di questo provvedimento, rispetto alle quali la storia parlamentare - credo - farà giustizia.

Tuttavia, questa mattina, all'inizio della seduta, l'intervento del presente Pisicchio mi ha offerto uno stimolo, sia pure non di grande esaltazione interlocutoria. Il collega Pisicchio ha rappresentato con la consueta abilità, con il carico della sensibilità, della cultura e dell'onestà intellettuale, che tutti noi gli riconosciamo, una provocazione elegante, ma pur sempre di provocazione si tratta. Tale provocazione, tuttavia, ha avviato un discorso che poi ha trovato una ripetizione e una ripresa in quasi tutti gli interventi che si sono succeduti in Assemblea e che, piuttosto che stimolare, avrebbe dovuto creare un ulteriore motivo di frustrazione. È stato, infatti, riconosciuto che nella dinamica parlamentare concernente il provvedimento in esame - così come tanti altri hanno ricordato - il ruolo e la funzione di ciascuno di noi appartenenti a questo ramo del Parlamento è stata resa vana ed inutile da una scelta pregiudiziale che la maggioranza aveva compiuto. Tale scelta consisteva nell'approvare il provvedimento senza apportare alcuna modifica, che avrebbe potuto e - è riconosciuto - dovuto essere apportata.

Signor Presidente, le cronache e i resoconti della Commissione certificano che, in sede di dichiarazioni di voto nell'ambito della Commissione, ma anche oggi in Assemblea, in numerosissimi interventi, soprattutto da parte dei rappresentati dalla maggioranza, si è riconosciuto che il provvedimento in discussione non risolve i problemi che affronta in maniera compiuta, organica, razionale, efficace e proiettata verso una condivisione generale, non soltanto di tutti gli operatori della giustizia, ma, in particolar modo, della sensibilità popolare e della percezione che i cittadini ne avranno. E tuttavia, si è promesso e assicurato, secondo quanto appreso anche dall'ultimo intervento di un rappresentante della maggioranza, che vi sono altri traguardi ai quali mirare per risistemare, in maniera più completa, adeguata ed efficace, il sistema ordinamentale riguardante il funzionamento fondamentale della giustizia.

Se le perplessità e l'esigenza di un miglioramento sono vere, e il riconoscimento dei limiti del provvedimento che si vuole approvare è conseguenza di una valutazione reale del disegno di legge, davvero non posso più accettare, in alcun modo, la «fatalità» della riconferma tout court del provvedimento del Senato, così com'è stato prospettato, con una sola giustificazione. Se si fosse affermato che il provvedimento del Senato veniva interamente condiviso e meritava di essere adottato definitivamente, perché risolveva complessivamente e completamente le questioni sorte da una disfunzione, ormai insopportabile, del sistema della giustizia ed ordinamentale, avrei potuto comprendere e anche accettare, che la scelta della maggioranza, che aveva individuato la soluzione di un percorso, potesse essere condivisa e riconosciuta in questa sede.

La verità, invece, è un'altra ed è stata dichiarata in maniera esplicita, in un modo che mi porta a definire l'input o l'introduzione del presidente Pisicchio come una provocazione. Infatti, si è affermato che ci troviamo di fronte ad un provvedimento non perfetto, perfettibile, anzi meritevole e bisognoso di interventi di perfezionamento, che, però, va approvato così com'è, non per realizzare lo strumento auspicabile, ma per evitare che possa entrare in vigore la cosiddetta riforma Castelli, che al 31 luglio suonando il rintocco finale, avrebbe dovuto essere adottata.

A me pare non sia possibile contestare la nostra affermazione, vale a dire che il provvedimento in esame altro non è che una controriforma di quella che è stata una riforma laboriosa, da noi stessi riconosciuta come perfettibile. La riforma Castelli avrebbe potuto essere risistemata attraverso un incontro di volontà e di valutazioni tra maggioranza e opposizione e avrebbe potuto realizzare uno strumento sicuramente efficace, certamente più efficace di quello in esame. Ed invece si è rifiutata tale possibilità, praticabile anche attraverso uno strumento che noi stessi avevamo suggerito, signor Presidente, vale a dire quello di ribadire ciò che era già stato fatto dal Governo, con un decreto-legge che prorogasse l'entrata in vigore della riforma Castelli e che consentisse al Parlamento, e soprattutto alla Camera, di assicurare un contributo reale alla risistemazione della norma, che, così com'è, è da tutti contestata e non condivisa.

Davvero non è accettabile, nella dialettica politica che si crea all'interno del Parlamento, l'affermazione che la riforma in discussione serva soltanto a contrapporre una nuova norma ad una vecchia, malgrado i difetti e le lacune che essa presenta.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello che amareggia di più è il fatto che l'esigenza dell'approvazione, così com'è, del testo proveniente dal Senato, non riconosce il valore dell'elaborazione politica del provvedimento in esame e della collaborazione politica interna al sistema parlamentare: è da tutti riconosciuto, infatti, come più volte abbiamo affermato anche in quest'occasione - ma non intendo soffermarmi sull'argomento -, che forze e poteri forti determinanti hanno creato la svolta, l'evoluzione e la modificazione, sotto alcuni aspetti radicale, del vecchio sistema ordinamentale introdotto con la legge varata nella scorsa legislatura.

Si tratta di un potere forte di univoca rappresentazione di interessi, che sono quelli della magistratura: ancora una volta, superando e mortificando la possibilità di una concertazione reale e del riconoscimento del valore delle controproposte provenienti dagli altri rappresentanti del sistema giudiziario - in particolar modo dell'avvocatura - si è modificato ciò che è già stato fatto, aderendo soltanto ai desiderata di una parte e non a quelli dell'altra; una parte che ha un ruolo istituzionale che consegna ai magistrati il compito di applicare la legge, con l'autonomia e l'indipendenza che certamente nessuno può contestare, ma solo ed esclusivamente nel momento dell'applicazione della legge - che deve essere uguale per tutti e che il magistrato deve applicare in maniera uguale per tutti - e non già nel momento della formazione della legge, nella quale o per la quale la rappresentanza di valori, di interessi, di principi e di ideali (che sono quelli che rappresenta l'avvocatura), ha un peso che, secondo la nostra opinione, è assai maggiore di quello che possono esprimere i magistrati nel sistema della formazione della legge.

Questa è la realtà di fronte alla quale ci troviamo: una realtà configurata dal provvedimento che il Parlamento si accinge a varare, ovviamente senza il consenso dell'opposizione, unanimemente schierata anche con frange significative della maggioranza. Voglio ricordare che l'influenza non sarà determinante, ma una componente della maggioranza come la Rosa nel Pugno non condivide e, anzi, denuncia l'involuzione di questo sistema rispetto alle prospettive che dovevano essere adottate.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, si è già detto nel merito, sui principi violati; sulle nuove frontiere raggiunte con il vecchio ordinamento che sta per essere cambiato; sull'attribuzione di un valore significativo, concreto e reale alla professionalità del magistrato, attraverso una selezione ed una qualificazione non «scoperta», come quella delle valutazioni, ma «coperta», come quella degli esami, almeno per alcuni passaggi fondamentali nella progressione delle carriere; sull'eliminazione di ogni distinzione tra il ruolo del pubblico ministero e quello del giudicante, che è assolutamente abolito (e non ditemi che il problema è risolto con il limite della territorialità assolutamente limitata).

PRESIDENTE. Onorevole Mormino, concluda.

NINO MORMINO. Concludo, Presidente. Oggi, con l'esposizione mediatica della funzione del magistrato - che non ha più il limite della stretta territorialità - sembra che tali principi siano stati fortemente violati e non possano in alcun modo essere condivisi. Siamo contrari alla riforma e continueremo a predicarlo all'interno ed all'esterno di quest'aula (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, esprimo a nome del gruppo La Rosa nel Pugno un rammarico per come è stato affrontato, sia nel metodo sia nel merito, il problema della modifica della legge sull'ordinamento giudiziario, già trattato dalla maggioranza di centrodestra nella precedente legislatura.

Il nostro gruppo, che era composto solo da socialisti e che oggi si arricchisce della presenza dei radicali, allora richiamò con forza la maggioranza e il Governo di centrodestra rispetto alla chiusura manifestata, fino al punto di porre la fiducia nella fase finale di approvazione del provvedimento.

Noi ritenevamo e riteniamo che leggi fondamentali, come quella sull'ordinamento giudiziario, ma anche quelle su altri ordinamenti, debbano essere frutto non soltanto di una visione unilaterale e di parte, seppure maggioritaria, ma devono ricercare, con uno sforzo vero e non formale, il consenso anche dell'altra parte del Parlamento, l'opposizione, sia alla Camera sia al Senato.

Successivamente, però, non ci si deve sentire in obbligo, nel caso di cambiamenti di maggioranze, di affrontare necessariamente il problema della modifica dell'ordinamento, per evitare il verificarsi di ciò che ormai è una «schizofrenia legislativa» per molti aspetti e per molti settori che vengono esaminati dal Parlamento. Si tratta di modifiche repentine di leggi non consolidate e assolutamente non sperimentate nei tempi adeguati.

Rileviamo questo aspetto non per togliere la legittimità alle maggioranze di governare secondo i propri obiettivi programmatici, ma con la consapevolezza e il senso di responsabilità secondo cui, di fronte a cambiamenti politici, si devono poter modificare le leggi, ma non si deve essere obbligati a modificarle, come, invece, a seguito di scontri durissimi che vi sono stati sia nella precedente legislatura sia in questa, ci si sente in dovere di fare.

Che permanga questo tipo di dinamica e che essa rappresenti anche un rischio futuro, è evidente già nei colloqui ufficiosi che intercorrono tra i partecipanti alla discussione politica in Parlamento, e non solo. Le associazioni degli avvocati e dei magistrati dichiarano unanimemente che il provvedimento, ove approvato, dovrà essere comunque successivamente sottoposto a modifica.

Quindi, stiamo approvando una legge che tutti riteniamo inadeguata per un verso o per un altro - io aggiungo anche per alcuni aspetti tecnici non di scarsa rilevanza - e che, comunque, dovrà essere sottoposta a una tempestiva modifica.

Il problema non è di carattere generale, ma cruciale, perché noi affrontiamo la modifica dell'ordinamento giudiziario, che non è un ordinamento qualsiasi; rappresenta l'impianto, l'impalcatura di un settore fondamentale, la giustizia, che si regge proprio sulla capacità di non essere parte, di non rappresentare una visione unilaterale. Essa è un qualcosa che almeno il popolo, la gente, i cittadini sentono come qualcosa che sta al di sopra o che vorrebbero che stesse al di sopra.

Allora noi socialisti, noi radicali, esponenti della Rosa nel Pugno non possiamo non richiamare quello che è sempre stato un nostro obiettivo di lungo periodo, cioè quello della realizzazione di un principio fondamentale: la separazione netta, per un'esigenza di sostanza, ma anche di apparenza, tra il giudice e una parte, perché, l'altra è separata storicamente; il pubblico ministero, l'accusa, non lo è.

In una situazione giuridica di principi costituzionali - mi riferisco, in particolare, all'articolo 111, modificato nel corso della XIII legislatura - in cui il legislatore sente l'esigenza di dichiarare il giudice terzo, autonomo e imparziale, e l'accusa e la difesa in posizione di parità, è evidente che il quadro che ci viene prospettato oggi non coincide né con il nostro obiettivo di lungo periodo - che, come dicevo prima, è la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri - né, a nostro avviso, con il dettato costituzionale.

A questo proposito abbiamo presentato, da tempo ormai, una proposta di legge di modifica costituzionale che riafferma tale principio e, accedendo anche alla critica di alcuni colleghi e di eminenti autorità giuridiche, l'abbiamo fatto con l'intento di non introdurre alcuna modifica in questa fase.

Però, il programma dell'Unione prevede una rigorosa ed efficace separazione delle funzioni. Questo è il primo aspetto sul quale, signor sottosegretario, manifestiamo grandissime riserve: non riteniamo che, con le modalità con cui è stata affrontata, la questione della rigorosa ed efficace separazione delle funzioni sia stata risolta. Riteniamo che concedere la possibilità al pubblico ministero oppure al giudice di cambiare per quattro volte - facendo «l'altalena» fra il ruolo di pubblico ministero, di giudice e nuovamente di pubblico ministero, per poi andare in pensione come giudice o viceversa - non dia il senso vero di una rigorosa ed efficace separazione delle funzioni.

 

Abbiamo proposto un emendamento sull'argomento che fa salvo il principio del cambiamento; su tale principio abbiamo da ridire e ribadisco, che a questo proposito abbiamo presentato una proposta di legge di modifica costituzionale, che realizza l'effettiva separazione delle carriere. Tuttavia, una volta affermato il principio del cambiamento, è evidente che la rigorosa attuazione di tale principio non si può realizzare concedendo una possibilità che oggi già vi è: nella carriera di un magistrato, pubblico ministero o giudice, più di tre o quattro cambiamenti da pubblico ministero a giudice e viceversa non vi sono; pertanto, la normativa che prevede la possibilità di cambiare quattro volte ruolo non risponde assolutamente al principio di efficace e rigorosa separazione delle funzioni.

Riteniamo anche che i giudici e i pubblici ministeri, i magistrati in generale, siano certamente cittadini con grande senso dello Stato, con grande spirito di servizio - almeno nella loro accezione più generale, poi vi sono dappertutto, come tra i politici e come tra gli altri soggetti della società, le cosiddette «pecore nere» - ma comunque, al di là delle volontà, vi sono le attitudini, che non derivano soltanto dalla preparazione tecnica. In un settore così delicato come quello, appunto, della magistratura e della giustizia, in cui si è arbitri, seppure sottoposti alla legge - come ancora in questi giorni magistrati, ormai di grande rilevanza mediatica, fanno rilevare -, non vi è soltanto la sottoposizione alla legge, ma vi deve essere anche la capacità di esprimere quel principio di equilibrio e di responsabilità effettiva che è necessario nel momento in cui si gestiscono e si decidono i destini dei cittadini.

Riteniamo che sia stato un errore espungere dal testo del provvedimento la norma che prevedeva una valutazione psico-attitudinale per i magistrati. Sono a conoscenza dell'orientamento del Governo, esposto dal sottosegretario Scotti, sulla presenza di due linee di pensiero, entrambe legittime, su tale questione, però ritengo che sarebbe irresponsabile sottovalutare tale aspetto. Non so se la soluzione che noi proponiamo possa essere soddisfacente, però siamo consapevoli che il problema esiste e che, nella sua accezione negativa, potrebbe riguardare una parte minoritaria di coloro che vogliono accedere alla carriera dei magistrati. Tuttavia, anche un solo caso richiederebbe una valutazione particolarmente attenta. Alla luce di tutto ciò reputo che su tale questione si sia dato ascolto a coloro che vogliono che nulla cambi.

Abbiamo anche rilevato che in questo lungo dibattito, che ormai si trascina da anni, vi sono state ripetute prese di posizione delle associazioni di rappresentanza sia degli avvocati sia dei magistrati, che hanno sottoposto il legislatore e il Governo a una pressione - diciamolo con franchezza - che non si addice ad associazioni che rappresentano un potere terzo sottoposto unicamente alla legge. Nel momento in cui vi è una pressione volta a produrre una legge che non si basa soltanto sulla forza di orientamenti e dibattiti culturali, ma si fonda su proclamazioni di astensione, dimissioni, scioperi, diventa problematico per il legislatore poter decidere - come sarebbe necessario - in condizioni di serenità e non di tendenziale ricatto. A nessuno sfugge il peso, particolare e importante, che la magistratura possiede nel nostro Paese e, in generale, negli ordinamenti civili. Anche su tale elemento vogliamo richiamare l'attenzione di coloro che hanno sviluppato un'azione di pressione tendente a modificare le cose sapendo che su questi argomenti nel tentativo di tutelare legittime posizioni spesso si eccede, mentre si avrebbe il dovere di confrontarsi con quel valore particolare che possiede la funzione giudiziaria.

Ritornando al merito del provvedimento, noi riteniamo di dover sottolineare una questione di minore rilevanza ma sulla quale vogliamo richiamare l'attenzione del Ministro e dei colleghi, della maggioranza e dell'opposizione. Crediamo sia eccessivo prevedere tre scuole di formazione per magistrati. Nel momento in cui tutti siamo pronti ad accogliere le critiche - spesso strumentali - rivolte alla

classe politica, alla nostra cosiddetta «casta», prevedere tre scuole di formazione in un Paese lungo circa 1500 chilometri, nel quale è possibile raggiungere Roma da qualsiasi parte d'Italia in circa cinquanta minuti, mi sembrava un po' eccessivo.

Colleghi, noi ci dobbiamo guardare negli occhi: non possiamo risparmiare sulla carta igienica e poi non vedere come vi siano tutta una serie di situazioni da noi tollerate perché vogliamo rispondere a certe sollecitazioni - ripeto - tutte legittime, ma verso le quali magari sarebbe utile un atteggiamento più rigoroso, nell'interesse di quel Paese e di quei cittadini che spesso richiamiamo come nostri riferimenti fondamentali.

La giustizia del nostro Paese soffre di un male grave e cronico. Abbiamo quasi dieci milioni di processi arretrati tra penali e civili; la durata media delle cause è di oltre cinque anni, ma per il processo civile arriva agli otto anni e mezzo e abbiamo presente la catastrofe, evidenziata anche in importanti inchieste televisive, dove la disorganizzazione regna sovrana.

Vi era un punto, timido e assolutamente inadeguato, nella legge attualmente in vigore, ovverosia quello del manager - previsto per le Corti d'appello per le quali il bisogno era minore - che invece non è assolutamente previsto in quella che ritengo la nostra proposta, considerato che facciamo parte della maggioranza sia di Governo sia politica. Questa figura, che è indispensabile in qualsiasi organizzazione, dalla officina che produce bulloni a quella che produce pelati, a quella che sviluppa progettazione, nel nostro ordinamento è scomparsa. Noi rinunciamo a tale figura pur sapendo che in un'organizzazione, moderna ed efficace, l'informatica, le nuove tecnologie e logistiche rappresentano momenti fondamentali. Signor rappresentante del Governo, signor Presidente, su tale questione, ovverosia sul fatto che manca la figura del manager nel provvedimento in esame, non si apre un conflitto politico nella maggioranza, però ci deve essere coerenza tra le cose che proponiamo per il Paese: la modernizzazione, la necessità di modernizzare la macchina dello Stato, le imprese private e le società di servizi. Così facendo, in un luogo in cui l'inefficienza è diventata sistema, noi rinunciamo a introdurre figure professionali fondamentali per far cambiare le cose.

Infine, signor Presidente, desidero affrontare la questione degli incarichi extragiudiziari. Si tratta di una questione particolarmente delicata perché non rappresenta soltanto uno strumento di utilizzo diverso di risorse indispensabili per la giustizia, ma anche un punto di compromesso verso il quale è necessario un atteggiamento più rigoroso. Vi sono tribunali e procure che versano in una situazione di arretrato pazzesco ma, nonostante ciò, il Consiglio superiore della magistratura concede la possibilità del distacco per incarichi extragiudiziari. Riteniamo che tali distacchi si possano ammettere - anche se devono essere amministrati con particolare rigore - solo in presenza di raggiunti standard produttivi, che devono essere meglio definiti anche nel provvedimento in esame sull'ordinamento giudiziario, ma che non possano essere ammessi qualora vi siano situazioni di carenze di organico negli uffici giudiziari interessati, per i quali non è possibile ridurre ulteriormente il numero di coloro che sono impegnati nell'azione quotidiana della giustizia.

Vi è anche, come ho detto prima, una questione di merito. Desidero richiamare in questa sede, lo faccio una volta per tutte, una situazione che grida vendetta.

Voglio segnalare, l'ho già fatto in un'interrogazione presentata al Presidente del Consiglio, che esistono situazioni di incompatibilità, sostanziale e formale. Una per tutte: il capo di gabinetto del Ministero delle infrastrutture, che è membro del Consiglio superiore della magistratura amministrativa e, nello stesso tempo, è capo di gabinetto di un settore amministrativo, quello, appunto del Ministero delle infrastrutture. Sussiste, in sostanza, una classica situazione di identità tra controllore e controllato, che non è accettabile in un Paese, che si

vuole ammantare del vanto di essere civile dal punto di vista della giustizia, perché quella figura condiziona i suoi giudici, fa parte dell'organo di autogoverno di coloro che lo devono giudicare.

In conclusione, ci sono molte questioni da risolvere. Siamo anche consapevoli dei limiti temporali esistenti, anche se registriamo un andazzo, non esclusivo della maggioranza, che ci porta ad affrontare i problemi sempre in ritardo e mai in anticipo. Sappiamo che la scadenza è fissata al 31 luglio, ma ciò non ci esime dall'esprimere, ancora una volta, il nostro rammarico per il fatto che non si è potuto svolgere un lavoro migliore.

Per queste ragioni, signor Presidente, signor Ministro, signor sottosegretario, manteniamo le nostre riserve su questo provvedimento, che esprimeremo in sede di votazione finale.

 

(Annunzio di una questione pregiudiziale - A.C. 2900)

PRESIDENTE. Avverto che è stata presentata, a norma dell'articolo 40, comma 1, secondo periodo del Regolamento, un'ulteriore questione pregiudiziale di costituzionalità da parte dell'onorevole La Russa ed altri n. 2 (Vedi l'allegato A - A.C. 2900 sezione 1). Tale strumento, unitamente agli altri presentati, sarà discusso e votato alla ripresa pomeridiana della seduta, dopo lo svolgimento delle repliche dei relatori di minoranza e per la maggioranza e del Governo.

 

(Ripresa della discussione sulle linee generali - A.C. 2900)

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Avverto che le repliche del relatore di minoranza, del relatore per la maggioranza e del Governo avranno luogo alla ripresa pomeridiana della seduta. Alle repliche farà seguito l'esame delle questioni pregiudiziali presentate e, dunque, il seguito dell'esame del provvedimento.

 

 

(Repliche dei relatori e del Governo - A.C. 2900)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore di minoranza, onorevole Pecorella.

GAETANO PECORELLA, Relatore di minoranza. Signor Presidente, ringrazio il Ministro per essere presente, consentendomi in tal modo di rivolgergli tre quesiti. Infatti, mentre sulle questioni generali è possibile il dissenso, tuttavia è assolutamente indispensabile che vi siano dei chiarimenti che solo il Ministro può fornire. Formulerò tali quesiti molto brevemente.

Signor Ministro, secondo i suoi uffici, dal 1o agosto al 31 dicembre vi dovranno essere 752 valutazioni di professionalità. È necessario fornire un chiarimento ai futuri destinatari del disegno di legge su come potranno avvenire tali valutazioni in mancanza di quelle da parte dei consigli giudiziari, che ne costituiscono il presupposto.

Il secondo quesito attiene al conferimento delle cariche direttive e semidirettive entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Anche in tal caso le chiedo, in mancanza delle valutazioni di professionalità, come potrà avvenire il conferimento di tali incarichi direttivi e semidirettivi.

In terzo e ultimo luogo, le chiedo quale sia il ruolo del CSM nel conferimento delle funzioni, che sembra basarsi soltanto sui titoli, cioè sulle stesse valutazioni dei consigli giudiziari.

Ho voluto rappresentarle tali problemi perché, mentre sul resto si potrà discutere, su ciò è necessario lasciare una traccia che chiarisca, per il futuro, quali siano le soluzioni a tali problemi. La ringrazio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare la relatrice per la maggioranza, onorevole Samperi.

MARILENA SAMPERI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, vorrei svolgere alcune brevi considerazioni, in quanto le posizioni espresse in Assemblea riflettono, in fondo, le valutazioni svolte dai vari gruppi già in seno alla Commissione.

Ritengo che i punti cruciali del provvedimento in discussione possano essere riassunti in due questioni. La prima è la mancanza di parità tra accusa e difesa, dovuta alla comunanza di carriera; la seconda, è la divaricazione tra l'avvocatura e la magistratura.

Per quanto riguarda la prima di tali questioni, ritengo sia stato già ampiamente chiarito in quest'Assemblea che in relazione alla separazione delle carriere vi sono limiti che derivano dalla stessa Costituzione e che per ora, a Costituzione vigente, non possiamo che basarci su di essa e percorrere la via della distinzione delle funzioni. Tale distinzione nel nuovo testo è abbastanza rigorosa, proprio per gli elementi necessari perché si possa attuare

il passaggio di tali funzioni. Non ci troveremo più di fronte ad un pubblico ministero che diventa giudice nella stessa sede, né ad un giudice che diventa pubblico ministero. Tuttavia, avremo sempre la garanzia di una carriera unica, che accomuna i magistrati tutti, seppure nella distinzione delle funzioni, in un'identica cultura della giurisdizione.

Credo che questa sia la garanzia per tutti i cittadini: avere un pubblico ministero che piuttosto che diventare sceriffo - come è stato affermato più autorevolmente da qualche senatore - sia lì a ricercare anche le prove a discarico dell'indagato.

Per quanto riguarda invece il rapporto tra avvocatura e magistratura, ritengo che la serietà con cui è stato disegnato il sistema delle valutazioni di professionalità e il fatto che per la prima volta si apra tale sistema a contributi esterni, non soltanto dell'avvocatura, ma anche di semplici cittadini, sia una garanzia. In tal modo, infatti, si consente al Consiglio superiore della magistratura di decidere serenamente, tenendo conto, all'interno di un vero e proprio procedimento amministrativo come quello sulla valutazione di professionalità, di tutti gli atti che ha a disposizione, atti per i quali è previsto l'accesso, proprio in virtù di quei principi di trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione cui certo non può ritenersi sottratta l'attività amministrativa del Consiglio superiore della magistratura.

Credo che questi aspetti servano e siano utili per diradare i timori. È chiaro tuttavia che bisogna anche sorvegliare e verificare che questo provvedimento venga attuato così come disegnato dallo spirito del legislatore, ed è necessario che ci sia l'assunzione di responsabilità sia da parte dei consigli dell'ordine, sia da parte del Consiglio superiore della magistratura, sia da parte dei consigli giudiziari, affinché il provvedimento stesso diventi effettivamente efficace.

Sappiamo bene che il disegno di legge sull'ordinamento giudiziario non risolverà i problemi della giustizia, che sono gravi e profondi, ma se è vero che i tempi eccessivamente lunghi dei processi e la mancanza di certezza della pena non possono essere sanati che con misure di ordine processuale e se è noto che bisogna affrontare in modo più risoluto lo stato critico delle risorse e dei mezzi a disposizione degli uffici, è altrettanto evidente che avere un sistema di regole ordinamentali aggiornate, orientate a rafforzare la professionalità, l'indipendenza, l'imparzialità e la responsabilità dei magistrati, diventa indispensabile affinché il sistema giudiziario sia effettivamente ed efficacemente strumento di tutela dei diritti dei cittadini.

Credo che questi siano i punti più rilevanti del provvedimento, che ho cercato di riassumere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

CLEMENTE MASTELLA, Ministro della giustizia. Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto vorrei chiedere scusa a questa Assemblea perché si era posto il problema, in questo nostro bicameralismo perfetto, che ci fosse da parte del Governo - da parte mia in particolare - una forma di reticenza o un tentativo di diminuire spazi di dialettica parlamentare. Essendo affezionato - lo dico senza motivo di retorica - a questa «mia» Camera, nel senso che ne sono stato membro per trent'anni, lungi da me l'idea di tenere un atteggiamento di scarsa contiguità col galateo di natura parlamentare. Ciò che accade - e accade in questo periodo credo in maggior misura, per una serie di ragioni comprensibili, anche di natura politica - è che a volte si pone un'enfasi maggiore su alcune leggi che si discutono in un ramo del Parlamento rispetto all'altro ramo. Questa è l'unica ragione, e se qualcuno ha immaginato che ci fosse un'idea per la quale - da parte del Governo o mia in particolare - si osteggiasse tale possibilità di discussione, francamente mi dispiace che sia apparsa all'orizzonte dell'Assemblea parlamentare un'idea di questo genere.

Torniamo alla legge sull'ordinamento giudiziario, che, a mio parere, costituisce

la trama normativa più importante nella declinazione dei principi costituzionali in materia di giustizia e lo strumento legislativo essenziale per definire l'assetto della magistratura e la rete di rapporti istituzionali che la riguardano.

Sento dunque forte la responsabilità di avervi proposto oggi questo testo, licenziato dal Senato della Repubblica dopo un dibattito che - è vero - al Senato è stato più serrato, ma politicamente vibrante sia in quell'aula parlamentare che in questa. Si tratta di un dibattito però - mi consentiranno i colleghi dell'opposizione - che ho voluto non costretto dal vincolo del voto di fiducia - che pure vi fu per ben tre volte nella scorsa legislatura per quanto riguardava la riforma Castelli - anche con il rischio - debbo dire - di una difficoltà, di una sconfitta che mi era ben presente, dati i margini certamente non dilatati della mia maggioranza nell'ambito del Senato della Repubblica.

Per quale ragione ho fatto tutto questo? Per una scelta disinvolta, di rischio, di un minimo di approssimato coraggio? Assolutamente no. L'ho fatto perché credo - mi dispiace quando questo non accada - che riforme di tale ampiezza e natura - come in questo caso, per la «volumetria» che rappresenta, anche all'interno della realtà del Paese, un ordinamento di questo genere - richiedano il massimo di confronto e, possibilmente, di condivisione.

Il testo, nel quale mi ritrovo con convinzione, è, come ha detto anche il Capo dello Stato, un testo di grande equilibrio - perlomeno è l'opinione che in molti abbiamo maturato - nonostante esso si allontani in qualche punto anche dalla mia proposta originaria, consapevole come sono che questo tipo di formulazione rappresenti la sintesi virtuosa di posizioni politiche e culturali diverse, messe alla prova dei rapporti di forza parlamentari.

La dialettica tra maggioranza e opposizione e quella che pure è esistita - perché bisogna riconoscerlo - all'interno della mia stessa maggioranza ha realizzato, e sono certo realizzerà adesso in questo dibattito, il suo alto valore di attuazione del metodo democratico, posto a fondamento della vita democratica della Repubblica dalla Carta costituzionale.

Come è noto, il provvedimento in esame costituisce l'epilogo di una lunga e complessa vicenda, da ultimo segnata dalla legge 24 ottobre 2006, n. 269, con la quale venne sospeso il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, concernente l'accesso e la carriera dei magistrati, adottato dal precedente Governo. Avevamo ritenuto in quella circostanza e in quel momento assolutamente necessario provvedere alla modifica di quelle norme, che, a nostro avviso e ad avviso dei più, si ponevano in contraddizione con l'esigenza di modernizzare e rendere più funzionale la giustizia del nostro Paese, nel pieno rispetto, però, dei fondamentali principi costituzionali.

Sono convinto che l'interesse generale alla realizzazione di una giustizia giusta ed efficiente, al servizio del cittadino, troverebbe un quadro favorevole alla sua soddisfazione laddove si riuscisse tutti insieme - sottolineo tutti insieme - a superare finalmente la stagione della contrapposizione tra mondo politico e magistratura, nello scrupoloso rispetto dei fondamentali principi che esigono distinzione ma anche - credo - sinergie ed armonia tra i poteri dello Stato, che non debbono essere poteri, ma essere al servizio dei cittadini.

Autonomia e indipendenza della magistratura sono in questo contesto - voglio dirlo con assoluta chiarezza e fermissima convinzione - valori irrinunciabili per me, per molti, credo per tutti. Ma l'autonomia - lo dico al mondo dei magistrati - non deve essere soffocata dalla tentazione dell'autoreferenzialità, così come è estraneo all'idea stessa della democrazia che un valore così alto e fondante possa essere difeso, sulla base di un'auto-attribuita superiorità morale, da qualcuno in particolare, sia esso politico, sia esso, come in questi giorni capita, magistrato.

Al contrario, l'assoluta garanzia di quei principi si trova nella stessa Costituzione repubblicana e deve necessariamente trovare concretezza nei comportamenti individuali e quotidiani di ogni singolo responsabile pubblico. Mi riferisco ad una sorta

di intelligenza istituzionale collettiva, capace di emarginare ogni condotta che esorbiti dalle competenze e dalle responsabilità attribuite a ciascuno di noi, in base ai rispettivi ruoli.

Si tratta di diffondere un'etica pubblica esigente e concreta, che bandisca le gride manzoniane e le vanità individuali e si concentri sulla qualità del fare, secondo l'unico criterio dell'utilità collettiva di lungo periodo. In questa ottica, non vedo, per la verità, l'opportunità di contrapposizioni meccaniche tra politica e giustizia: al contrario, ho sempre coerentemente sostenuto la necessità di distinguere i comportamenti utili al migliore e più ordinato funzionamento delle istituzioni nell'esclusivo interesse della res publica da quelli che, da parte di chiunque, prevaricano le istituzioni. Non posso, a tale riguardo, non rilevare che proprio la magistratura autonoma e indipendente, in cui io credo profondamente, il singolo magistrato soggetto solo alla legge hanno il bisogno assoluto, proprio a garanzia del loro status costituzionale, di osservare senza possibilità di equivoci o discussioni questo fondamentale progetto.

Leggo oggi su un giornale autorevole che un magistrato agli onori della cronaca dichiara che chi non ha coraggio non fa carriera. Non credo che a un magistrato occorra il coraggio; ai magistrati, ai cittadini il coraggio è dato dalla legge, da cui devono assumere convinzione, forza, determinazione, e nel cono d'ombra della legge c'è il coraggio di ogni cittadino che si muove secondo criteri di assoluta soggezione alla trasparenza dei comportamenti. Si garantisce quell'unicum di indipendenza attribuito nel 1948 alla magistratura italiana nell'interesse esclusivo dei cittadini, non solo favorendo queste norme sull'ordinamento giudiziario, ma anche esigendo che i magistrati non recidano quell'unico legame che hanno, quello con la legge e con il suo scrupoloso rispetto.

Al di là di ciò, nell'assenza di vincoli la giustizia si trasforma in monade, che non comunica con le altre istituzioni, ma è destinata inesorabilmente ad avere un rapporto diretto e populistico con l'opinione pubblica, il che rappresenta quanto di più lontano - e io ritengo, pericoloso - esista rispetto alla mia concezione della Repubblica e della democrazia. La giustizia ha bisogno di valori e principi alti, questo sì; non ha invece bisogno di vanità, di sterili contrapposizioni ideologiche, neppure tra la politica e la magistratura. Ha bisogno di modernizzazione e di efficienza, perché fattori imprescindibili di progresso civile e di crescita economica del Paese. Una giustizia inefficiente è una giustizia non credibile e a termine; ciascuno degli attori del processo - avvocati, magistrati, personale amministrativo - ne sopporterà i costi in termini di mancanza di legittimazione, anche popolare.

Un ordinamento giudiziario moderno e rinnovato costituisce il fondamento di una giustizia capace di assumere pienamente l'alto compito suo proprio. Esso deve essere aperto agli apporti esterni alla magistratura e al tempo stesso essere garante delle prerogative costituzionali ad essa spettanti, a tutela dei cittadini e dei loro diritti, fattore di sviluppo e riconoscimento della professionalità e della responsabilità necessarie per l'esercizio delle funzioni giudiziarie, strumento di selezione trasparente dell'uomo giusto al posto giusto, elemento di garanzia della terzietà e della imparzialità del giudice come tale. Questo tipo di ordinamento è contenuto nel provvedimento che vi è stato proposto, e spero che assieme possiamo costruirlo assicurando al Paese, dai rispettivi angoli di visuale, di maggioranza e di opposizione, e con la distinzione dialettica tipica del Parlamento, nel lungo periodo e al di là delle contingenze politiche, questa essenziale componente dell'apparato istituzionale del nostro Paese.

A mio avviso, è un fatto di grande importanza quanto oggi stiamo operando; a fronte delle obiezioni sollevate - ad alcune replicheremo successivamente -, vorrei anzitutto rispondere a chi in particolare, come l'onorevole Vietti, ha ritenuto di criticare le valutazioni di professionalità, il modo e la periodicità con cui esse avvengono, i tempi ravvicinati. Credo, onorevole Vietti, che esse costituiscano il

presupposto per esercitare altre funzioni, ma anche che esse siano importanti momenti di verifica, suscettibili, all'interno di questo nuovo ordinamento giudiziario, di concludersi, se di esito negativo, o con il blocco della progressione economica o con la destinazione ad altra funzione di chi si riveli inidoneo o ancora con la rimozione dei magistrati che non superino successive valutazioni.

Sul punto vale la pena di segnalare, onorevoli colleghi, che questo tipo di previsione costituirebbe un unicum in tutto il pubblico impiego, per la verità, non essendovi altri esempi di valutazioni così ravvicinate nel tempo, che si estendono per tutto il periodo di attività lavorativa e che si possono concludere con una valutazione che comporta la risoluzione del rapporto di lavoro.

In definitiva, onorevole Vietti, si tratta di un sistema di valutazione insieme rigoroso, efficiente e rispettoso di uno status che non deve essere privilegio. Nessuna categoria, infatti, deve essere una casta; non ritengo che nel nostro Paese esistano caste: nessuno è casta, né la classe politica, né quella dei magistrati. Nessuno è casta; nessuno gode di privilegi: ognuno, dal suo punto di vista, deve comportarsi secondo criteri che si ispirano alla nostra Costituzione. Tutti devono essere invece, questo sì, garanzia del buon esercizio della giurisdizione al servizio dei cittadini: avvocati, magistrati, il Ministro collaborano per il bene dei cittadini. La giustizia come tale non è loro prerogativa, non è loro affidata; piuttosto, essi sono strumenti che collaborano per una giustizia che riguarda direttamente i cittadini.

Quanto alle funzioni di legittimità, a differenza dell'ordinamento previsto con la legge Castelli, si è garantito che, in linea con la Costituzione, il sistema resti nell'ambito della competenza del Consiglio superiore della magistratura. Tuttavia, il Consiglio si avvarrà di un apposito gruppo di magistrati, professori universitari e avvocati per la valutazione dei provvedimenti degli aspiranti; valutazione finalizzata al riscontro della presenza di specifiche attitudini: non vi è dunque una sorta di oasi con una forma di garanzia resa vischiosa dal fatto che sono i giudici a giudicare i giudici; vi è, invece, un apporto dato da una società più aperta, da un continuo più allargato e dilatato che comprende anche gli avvocati e le accademie del nostro Paese. Dunque, per l'accesso alle funzioni di legittimità, la prospettiva è diversa: un magistrato, per quanto capace nell'attività di merito, può infatti non essere in grado - diciamo la verità! - di svolgere una funzione di legittimità. L'aspirante deve dunque saper dimostrare la sua capacità di analisi delle norme: l'indagine sulle identità normative è infatti cosa assai diversa dalla ricostruzione del fatto, sia pure sub specie iuris.

Un'altra questione su cui vi è stata forte contrapposizione è costituita dalle modalità del passaggio dalla funzione requirente a quella giudicante e viceversa. Tale passaggio, nelle norme proposte, è consentito solo a seguito della frequenza di un corso di qualificazione professionale; esso inoltre è subordinato allo svolgimento delle medesime funzioni per almeno cinque anni e sottoposto ad un giudizio di idoneità specifica per il quale è possibile acquisire il parere del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati. Ancora, esso non è possibile verso una sede compresa nella medesima regione o nel capoluogo del distretto determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale; né infine è ammesso per un numero di volte superiore a quattro nel corso dell'intera attività di servizio. È fatta comunque salva la possibilità del passaggio da funzioni penali a funzioni civili e viceversa, con l'unico vincolo territoriale del cambiamento di circondario e di provincia.

Quel che va evitato, onorevoli colleghi, è il sovraccarico ideologico, poiché la disputa deve poi comunque trovare una soluzione non traumatica, ma utile per il cittadino. Al riguardo, peraltro, sia pur con molta umiltà e in punta di piedi, vorrei sottolineare un aspetto a coloro che propongono ancor oggi la separazione delle carriere, sia nel mondo politico sia anche nell'avvocatura (vi è su questo punto - perché non riconoscerlo - grande differenza fra me e l'avvocatura, il cui giudizio rispetto poiché esso è rilevante, anche per quanto mi riguarda direttamente).

A coloro dunque che propongono tale separazione, vorrei non solo sottolineare gli ostacoli di natura costituzionale che ne impediscono la realizzazione per via di legge ordinaria, ma anche ricordare che essa non fu prefigurata neppure nella scorsa legislatura. Ai colleghi dell'opposizione che mi hanno più volte fatto osservare, nei convegni e in Parlamento, che la separazione è il motivo fondante, una sorta di totem, il motivo «rinascimentale» per produrre nuova giustizia nel Paese, vorrei far notare che essi avevano, nella scorsa legislatura, una maggioranza di 100 deputati e 50 senatori e oltre: ebbene, a me, che ho mezzo senatore in più, chiedete quel che voi non avete fatto (Commenti del deputato Consolo)? Francamente, con molta obiettività, far ciò mi sarebbe risultato davvero molto difficile, nonostante una certa capacità ed esperienza acquisite nelle Assemblee parlamentari.

Capisco dunque che queste dichiarazioni si facciano - certamente costituiscono una forma legittima di propaganda - ma esse andrebbero tenute fuori dal perimetro che qui ci riguarda, poiché non è opportuno che si abbiano atteggiamenti che appaiono velleitari. In altri termini, riproporre oggi surrettiziamente quel tema mi sembra francamente un fuor d'opera: dico ciò, peraltro, anche se comprendo e rispetto profondamente le ragioni ideali di chi sostiene e ha sostenuto una posizione molto diversa da quella mia e della mia maggioranza.

Non può infine tacersi l'importanza dell'introduzione del principio di temporaneità di tutte le funzioni direttive e semidirettive: è questa una grande innovazione che peraltro comporta come corollario un sistema di conferimento degli incarichi basato su concorsi finalizzati ad assicurare che la scelta cada auspicabilmente su candidati individuati solo per le loro capacità.

Una questione, infine, separata è costituita dalle norme che sono state oggetto della proposta di stralcio da parte della Commissione di merito, che le ha ritenute al Senato, per la loro non diretta correlazione con il contenuto del decreto legislativo la cui efficacia è sospesa fino al 31 luglio, non indispensabili per conseguire il risultato.

È ovvio che tali norme, accolta la proposta di stralcio, confluiranno nell'esame, spero anche in tale ramo del Parlamento, di un autonomo disegno di legge del quale il Governo si impegna a sollecitare la trattazione fin dal mese di settembre, con l'apertura dei lavori parlamentari. Si tratta, infatti, di norme che possono richiedere uno sforzo di approfondimento da parte sia del Parlamento sia del Governo, investendo aspetti importanti come l'assetto definitivo dell'organizzazione di tutti gli uffici giudiziari, ivi compresi quelli della procura, ed i correlativi poteri del Consiglio Superiore della Magistratura.

In conclusione, il provvedimento in esame, che sottopongo alla vostra attenzione e al vostro voto - mi auguro positivo, onorevoli colleghi -, non costituisce un'iniziativa contro qualcuno o contro qualcosa. Non è assolutamente, credetemi, una riforma di parte; non sono partigiano e capisco che non vi è l'innocenza lessicale, quando dico ciò, da parte dell'opposizione, ma ritengo, in coscienza, che sia un po' così. Le modifiche, quelle più rilevanti, sono state operate su aspetti dell'ultima riforma che apparivano, diciamo la verità, ai limiti della legittimità costituzionale perché incidenti sulla autonomia e sull'indipendenza dell'ordine giudiziario. Altre ed altre più numerose attengono a profili di impraticabilità delle norme o sono dirette ad evitare effetti ricaduta assolutamente negativi per lo stesso governo del corpo giudiziario, suscettibili di mettere in crisi, come ho detto all'inizio, la stessa attività del Consiglio superiore.

Mi auguro, quindi, che il vostro voto, onorevoli colleghi, chiuda definitivamente una stagione in cui politica e giustizia, magistrati e avvocati, istituzioni e cittadini si sono guardati con diffidenza, si sono addirittura scontrati, con la paura della reciproca prevaricazione. Dico ciò, onorevoli colleghi, mentre domani un settimanale, Panorama, dirà che io sono stato intercettato dalla procura di Catanzaro e lo affermo proprio con maggiore convinzione, perché ritengo che, se prevalgono le monadi e se non vi è un atteggiamento di rispetto, di qualità di rispetto, tra magistratura e politica, è a rischio ed è alterata la democrazia nel nostro Paese.

Certamente il problema delle intercettazioni è diventato serio. Credo che si debba porre mano - e spero che il Senato finalmente lo faccia - a questa «incompiuta» sul piano parlamentare. Non vorrei che le intercettazioni assumessero il sapore non garantista, che non fu il mio, degli anni passati: quando l'avviso di garanzia raggiungeva una persona, nell'opinione pubblica si conficcavano i chiodi della sconfitta, dell'illegalità o dell'immoralità (Applausi dei deputati dei gruppi Popolari-Udeur, L'Ulivo, Sinistra Democratica. Per il Socialismo europeo e La Rosa nel Pugno).

Mi auguro che le intercettazioni servano, ma vorrei che servissero davvero a produrre giustizia. Non so più, devo dire la verità, quando avvengono le intercettazioni se esse avvengano sui politici o intorno alla trama di rapporti con i politici. Ricordo, essendo stato un modesto professore di filosofia, che in un diario di un metafisico, un filosofo del Novecento non granché noto, Pasqualino Fortunato, fra le riflessioni che mi segnarono vi era la seguente: stanotte ho sognato di essere una farfalla; quando mi sono svegliato non sapevo più se ero un uomo che sognava di essere farfalla o una farfalla che sognava di essere uomo. Dava l'idea ontologica dello spaesamento. Io non so più se a volte le intercettazioni siano dirette al politico da subito o utilizzino gli amici o le amicizie per arrivare al politico. Si tratta di un problema che - devo dire - bisogna porsi in coscienza. Guai, in democrazia, a chi gioca sulle convenienze, a chi, a seconda delle circostanze, è garantista o non è garantista. Le garanzie della Costituzione, realizzate anche in quest'Assemblea in compromessi ideali, in quello cattolico, laico-crociano e marxista, sono la fonte e l'arsenale a cui fare oggettivamente riferimento. Credo che prima d'ogni altra attività ... i giornali distillano rispetto alla libertà di stampa; ma chi mi ripaga o chi ripagherà mai coloro che sono stati messi alla gogna. Un conto è la trasparenza che si chiede alla politica da parte dei cittadini, un conto è la gogna rispetto ai politici. Io non accetterò mai, per quanto mi riguarda, per il mio stile, per la mia cultura, per essere cattolico democratico e per essere sullo sfondo democratico-cristiano, che vi sia nel Paese tale clima di violenza che ritorna.

A me piace una democrazia come quella fondata dai nostri padri e anche da noi consolidata, successivamente, in cui l'alternanza si gioca sul dato democratico: proposta su proposta, non attraverso l'utilizzo di strumenti che sono perversi ai fini della democrazia (Applausi dei deputati dei gruppi Popolari-Udeur, L'Ulivo e La Rosa nel Pugno).

Un elemento di questo tipo, giocare in questi termini, sul piano di quella che è la fisionomia democratica del Paese, non è - vi assicuro, per chi come me è qui da trent'anni - la «mia» democrazia, nella quale credo profondamente.

Posso ammettere di sbagliare su tanti aspetti, ma su questo ho alcune mie «fissità» di natura ideologica e, credo, anche talune parzialità. A queste credo ed è questa la ragione della mia amarezza, perché chi scopre domani che rispetto avete dei rapporti, con un costume diventato un malcostume, che conoscono i giornalisti, finanche rispetto al Ministro della giustizia... Pensate al povero cittadino, che scopre di non sapere quello che, invece, i giornali tramutano in oggettiva diffidenza rispetto ai comportamenti.

Quando uscirò in strada e qualcuno, già da domani, chiederà cosa abbia fatto Mastella di così strano, io so, per mia coscienza, che se avessi fatto affari, se fossi stato iscritto, come si dice, a lobby

massoniche... Certo sono iscritto ad una loggia massonica: quella di Ceppaloni, dal 1947, da quando sono nato. Quella è l'unica loggia massonica che conosca, per quanto mi riguarda: la mia massoneria territoriale.

Io credo che se anche si tratta di un politico, bisogna riconoscerne anche la fragilità, perché il politico è più esposto. Per questo vi chiedo di approvare il provvedimento al nostro esame, perché dobbiamo garantire la leale collaborazione, come atto di orgoglio anche parlamentare, per una forma di sconfitta davanti, a volte, a tanta miseria, a tanti modi di fare in cui si individua l'avversario come nemico permanente. L'avversario rimane avversario, per quanto mi riguarda, sia quando si è maggioranza, sia quando si è all'opposizione.

Questo è il rispetto delle garanzie. Questo è il motivo per il quale uno come me, che certamente non aveva «i fondamentali» del diritto - ma peggiore è la situazione di chi dovrebbe averli acquisiti e non li conosce - e che, essendo laureato in filosofia, non conosceva appunto i fondamentali, tenta di applicarsi con tanta umiltà e con tanta pazienza.

Questa è la ragione perché ritorni in campo nell'orizzonte della politica un rapporto trasparente con il Paese.

Io non difendo le anomalie. Se un politico sbaglia, è giusto che sia messo alla gogna, non soltanto mediatica; ma indubbiamente, avviene con tale ritualità, a volte, questo comportamento che credo sia giusto stabilire condizioni e regole per dare a questo rapporto tra magistratura e politica carattere di continuum di grande collaborazione e senza alcun conflitto. Al riparo da questo vive e vegeta la democrazia. Viva il Parlamento italiano [Applausi dei deputati dei gruppi Popolari-Udeur, L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Sinistra Europea e Sinistra Democratica. Per il Socialismo europeo e di deputati del gruppo UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro)]!

 

(Esame di questioni pregiudiziali - A.C. 2900)

PRESIDENTE. Ricordo che sono state presentate le questioni pregiudiziali di costituzionalità Elio Vito ed altri n. 1 e La Russa ed altri n. 2, nonché le questioni pregiudiziali di merito Lussana ed altri n. 1 ed Elio Vito ed altri n. 2.

A norma dei commi 3 e 4 dell'articolo 40 del Regolamento, nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. In tale discussione potrà intervenire, oltre ad uno dei proponenti, per illustrare ciascuno degli strumenti presentati per non più di dieci minuti, un deputato per ognuno degli altri gruppi, per non più di cinque minuti.

Al termine della discussione si procederà a due distinte votazioni, una sulle pregiudiziali di costituzionalità ed una sulle pregiudiziali di merito.

L'onorevole Pecorella ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale di costituzionalità Elio Vito n. 1, di cui è cofirmatario.

GAETANO PECORELLA. Signor Ministro, lei ha detto che in questo Paese non ci vuole coraggio, ma bisogna soltanto applicare la legge. Io le dico che con questo provvedimento ci vorrà il coraggio di applicare la legge perché, attraverso il sistema delle valutazioni di professionalità che lei ha introdotto, daremo la possibilità alla corrente dominante in quel momento in magistratura di scegliere tra chi deve essere emarginato e chi deve fare carriera. Ciò non può non essere in contrasto con l'articolo 101 della Costituzione, che impone che il magistrato sia sottoposto soltanto alla legge e non tema...

Signor Ministro, io penso di parlare anche per lei, o no? Lei crede che io stia parlando anche per lei, o no?

CLEMENTE MASTELLA, Ministro della giustizia. Sì. Non vedo quale sia la ragione di questa sua alterazione (Commenti dei deputati dei gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Colleghi, cortesemente! Onorevole Pecorella, per cortesia, vada avanti.

GAETANO PECORELLA. Con tutta la cortesia, ma io mi sono rivolto al signor Ministro ponendo una questione costituzionale, quindi avrei gradito che mi ascoltasse, visto che non ha risposto alle domande che avevo posto prima (Commenti dei deputati del gruppo L'Ulivo)...

LUCA VOLONTÈ. Allora, fatelo parlare!

GAETANO PECORELLA. Il secondo profilo di incostituzionalità riguarda l'articolo 111, ovvero il venir meno della parità delle parti, nel momento in cui il pubblico ministero è un giudice che indossa la toga dell'accusatore, mentre il giudice è un pubblico ministero che indossa la toga del giudice. Ciò non può non essere in contrasto con il principio dell'equidistanza voluto dall'articolo 111 che questo Parlamento ha introdotto.

GAETANO PECORELLA. Infine, la terza questione di costituzionalità attiene alla violazione dell'articolo 105. La Costituzione vuole che il Consiglio superiore della magistratura promuova, il che significa valuti nel merito, secondo criteri obiettivi, allorché debba conferire le funzioni. Nel momento in cui il Consiglio superiore della magistratura non svolge più tale attività, dovendosi basare esclusivamente sui documenti che gli vengono forniti dai consigli giudiziari e non avendo alcun contatto, nemmeno diretto, con il magistrato a cui deve attribuire le funzioni, si passerà dal giudice di tribunale a consigliere di Corte d'appello, quindi si sarà promossi, senza che il CSM applichi l'articolo 105 della Costituzione, cioè intervenga nel merito dell'affidamento delle funzioni. Pertanto, per i tre motivi che ho esposto sinteticamente, ma che mi paiono assai chiari, si chiede che il presente disegno di legge non sia esaminato, in quanto in contrasto con la Costituzione.

(Ripresa esame di questioni pregiudiziali - A.C. 2900)

PRESIDENTE. Il deputato Consolo ha facoltà di illustrare la pregiudiziale di costituzionalità La Russa ed altri n. 2, di cui è cofirmatario.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, signor Ministro Guardasigilli, intervengo con la speranza che ella rivolga a me maggiore attenzione di quanto ha fatto nei confronti di chi mi precedeva (Commenti di deputati del gruppo L'Ulivo).

Il problema che poniamo riguarda principalmente la palese lesione del principio di certezza del diritto. Signor Guardasigilli, il suo disegno di legge, che porterà poi il suo nome, sostituisce integralmente il decreto legislativo n. 160 del 2006. Quindi, determina una palese lesione del principio della certezza del diritto, laddove tale principio comporta, almeno per i nostri cittadini, quel bisogno di mantenere una ragionevole e tendenziale stabilità del quadro normativo, che è sempre più di frequente sottoposto a situazioni momentanee.

Lei prima richiamava il provvedimento di legge sulle intercettazioni, il cui esame è inspiegabilmente bloccato al Senato. Si tratta di un provvedimento «oscillante»: a volte erano tutti favorevoli, a volte tutti contrari. Il cittadino vuole avere certezza. In questo caso non vi è certezza, quindi si manifesta una lesione palese con il suo provvedimento al nostro esame.

Inoltre, signor Presidente, onorevoli colleghi, vi è un punto che presenta una sicura incostituzionalità. Basti leggere l'articolo 1, comma 3, che disciplina i requisiti per l'ammissione al concorso per magistrato ordinario. Tale norma viola il principio di ragionevolezza (in quanto è irragionevole) e quello di uguaglianza, di cui all'articolo 3 della nostra Carta costituzionale. Non so quanti si rendano conto di ciò che sono chiamati a votare. Vi rendete conto che siete chiamati a votare in ordine alla possibilità di ammissione al concorso per la magistratura da parte di coloro che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza come prima laurea e non come seconda?

Non credo che serva un fine costituzionalista per comprendere che ciò contrasta, prima ancora che con il principio di ragionevolezza e di uguaglianza, con il buonsenso. Tale disposizione sarà sicuramente demolita dal sindacato di ragionevolezza che il giudice delle leggi vorrà portare avanti. Signor Guardasigilli, il gruppo di Alleanza Nazionale non fa ostruzionismo; è un gruppo che richiama alla certezza del diritto coloro che, qualche volta, se ne dimenticano e poi, paradossalmente, si lamentano delle conseguenze della loro scarsa memoria.

Vi è un altro punto, illustrato nella questione di pregiudizialità, che riguarda l'articolo 111 della Costituzione. Lo conosciamo a memoria; ce ne siamo riempiti tutti la bocca e finalmente in Italia vi è un giusto processo. Ebbene, in ordine al giusto processo - sotto questo aspetto, abbiamo commesso un errore con la riforma Castelli, perché avremmo dovuto spingerci oltre - le parti che timidamente vedevano divise le funzioni, adesso hanno riacquistato quella omogeneità e unicità di funzioni che, in un Paese democratico, dovrebbero caratterizzare una vera e concreta separazione delle carriere.

In conclusione (per il resto mi rimetto al testo scritto della questione pregiudiziale), signor Ministro Guardasigilli, lei ha auspicato l'approvazione di una riforma che viola palesemente le procedure dell'articolo 138 della nostra Carta costituzionale, poiché vanifica la portata dell'articolo 105 della stessa Costituzione, che, come è noto, riserva al Consiglio superiore della magistratura il potere di decidere le promozioni dei magistrati.

GIUSEPPE CONSOLO. Ma ciò potrà accadere? Il Consiglio superiore della magistratura, infatti, dovrebbe promuovere i magistrati sulla base di qualifiche, che in realtà non esistono più!

È ben detto da uno dei massimi esperti in materia di ordinamento giudiziario, il professor Di Federico, che tale norma vanifica un precetto costituzionale, senza aver fatto ricorso allo strumento proprio, vale a dire all'articolo 138. Come vede, Ministro Guardasigilli, è un bel pasticcio e, costituzionalmente parlando, è un grave vulnus. Voi andate avanti per la vostra strada: il diritto non vi premierà, ma, insieme al diritto, non vi premieranno neanche i cittadini italiani (Applausi dei deputati del gruppo Alleanza Nazionale)!

PRESIDENTE. L'onorevole Lussana ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale di merito n. 1.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, con la presentazione della questione pregiudiziale in esame avremmo voluto - è un tentativo estremo - convincere la maggioranza ad un «ravvedimento operoso», a uno scatto di orgoglio per indurla a soprassedere alla discussione del provvedimento, che rappresenta una controriforma dell'ordinamento giudiziario, contribuendo così a salvaguardare le prerogative del Parlamento, in modo particolare, quelle della Camera dei deputati, che sono state violate, e a ritrovare quel giusto ruolo di contrapposizione fra maggioranza ed opposizione.

Francamente, signor Ministro, ci rendiamo conto che la nostra è una mera illusione, perché, dopo la requisitoria che le abbiamo sentito svolgere e dopo la difesa non solo del contenuto del provvedimento, ma anche di tutto l'iter che ha visto incardinare il provvedimento in fretta e furia al Senato, ci rendiamo conto che vi è l'assoluta volontà di andare avanti con questa controriforma, senza cercare alcuna forma di dialogo con l'opposizione.

Lei, Ministro, ha fatto appello al ritrovato clima rasserenato, alla disponibilità e al confronto, ma non mi sembra - e l'iter del provvedimento lo dimostra - che lei abbia cercato questo confronto. Non ha cercato il confronto nelle aule parlamentari, signor Ministro, e forse l'unico confronto e l'unica intesa che ha suscitato il suo interesse è stata quella con il «parlamentino» di Palazzo dei marescialli, oppure con la magistratura associata e militante, sotto la cui «dittatura-dettatura» è stata scritta questa controriforma dell'ordinamento giudiziario. È questa la verità, signor Ministro!

Ora lei si reca in aula, svolgendo un bel discorso sull'equilibrio tra poteri dello Stato, in un momento in cui - e la vicenda delle intercettazioni e delle varie inchieste giudiziarie lo dimostra - la politica è sotto la lente di ingrandimento della magistratura (usiamo pure questo termine così colorito). Lei è garantista, quindi, comunque, prevede la suddetta controriforma che dovrebbe far deporre l'ascia di guerra tra politica e magistratura. Ebbene, signor Ministro, commette un errore gravissimo, perché sostiene la tesi di coloro, che affermano che la riforma da noi realizzata è contro la magistratura e contro qualcuno.

Ciò è assolutamente falso, signor Ministro! Se, nella passata legislatura, si è registrata una contrapposizione forte ed ideologica (ricordiamo i quattro scioperi dell'Associazione nazionale magistrati), questa contrapposizione non è stata certo voluta dall'allora maggioranza, oggi opposizione, e dall'allora Ministro Castelli, in quanto è stata voluta da chi, nella magistratura, non voleva quel cambiamento nel sistema giudiziario che il Paese ci chiede, ma che molti magistrati non vogliono, perché difendono, signor Ministro, non prerogative e loro riconosciute dalla Costituzione, ma privilegi di casta ed interessi corporativi che stanno prevalendo anche in quest'aula (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania)!

Sostenete di essere il Governo delle «liberazioni» e di perseguire l'interesse dei consumatori. Tuttavia, in tema di giustizia, l'interesse del cittadino in quest'anno di Governo è stato assolutamente dimenticato, prima con la legge vergogna sull'indulto e ora con la controriforma sulla giustizia, ripeto, scritta sotto diktat di coloro che non siedono in quest'aula (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania).

Avevamo chiesto, signor Ministro, di sospendere l'esame del provvedimento in esame e di prorogare la sospensione della riforma Castelli. Lei risponde, però, che si tratta di un'ipotesi che non prende neanche in considerazione.

Signor Ministro, forse non ha assistito al dibattito in Commissione ed effettivamente abbiamo visto il buon sottosegretario Scotti, ma lei non si è mai degnato di essere presente una sola volta. Eppure, non stavamo discutendo di una «leggina» qualunque, bensì della riforma madre in materia di giustizia. Alla faccia del dialogo che viene in aula ad invocare!

Allora, signor Ministro, deve sapere che la sua maggioranza non è stata molto contenta di ciò che è avvenuto; essa ha criticato il fatto che la Commissione giustizia «in quattro e quattr'otto» ha dovuto esaminare il provvedimento; inoltre, ha criticato il fatto che la Camera dei deputati è diventata una «Camera di ratifica». È inutile, quindi, che difende il bicameralismo perfetto, in quanto lo avete calpestato e noi siamo diventati i «notai del Senato».

Lei, al Senato, riesce a mandare avanti i provvedimenti - e siete stati bravi! - sostiene che questo avviene con mezzo senatore in più, ma io rispondo che avviene invece con i voti dei senatori a vita, che il Presidente Marini si ostina a difendere, ma che, comunque, creano e dimostrano il grande imbarazzo con cui state vivendo la situazione politica al Senato, dove non avete i numeri ed vi affidate quando a uno, quando a quello e quando a quell'altro!

Signor Ministro, la realtà è questa: ci siamo trovati di fronte ad un testo blindato, mentre i componenti della sua maggioranza erano disponibili ad una proroga. Si poteva e si può ancora sospendere l'esame e l'approvazione di questo provvedimento. Quindi, proroghiamo la sospensione della riforma Castelli fino al 31 ottobre. Dimostri di volere dialogare con l'opposizione! È questo che chiedevano i componenti della sua maggioranza, ma poi è arrivato un'altra volta il diktat che non dipende dalla volontà politica, forse dalla sua, ma da quella di qualcuno che non siede nelle aule parlamentari, ovvero dell'Associazione nazionale magistrati che ha sventolato lo spauracchio dello sciopero, che poi ha revocato, perché probabilmente aveva ottenuto la garanzia che la riforma sarebbe stata blindata, signor Ministro.

Questa è un'autentica presa in giro del nostro ruolo, un'offesa alla Camera dei deputati, che è stata perpetrata per difendere l'interesse di casta e di categoria di qualcuno. Continueremo a sostenere che la riforma Castelli è una buona riforma e voleva dare al Paese una magistratura più preparata, più professionale, più capace, in grado di rispondere alla domanda di giustizia che proviene dal Paese. Nessuno, signor Ministro, voleva toccare l'indipendenza, la libertà e l'autonomia della magistratura, ma questa indipendenza non può essere invocata solo a senso unico: dobbiamo rivendicare l'autonomia del Parlamento di approvare le leggi, perché, signor Ministro, è il Parlamento - non i magistrati - che fa le leggi (Applausi dei deputati dei gruppi Lega Nord Padania e Forza Italia)!

Le leggi si approvano anche quando non vi è il consenso degli operatori del diritto: è importante da ricordare ed è ciò che abbiamo fatto nella scorsa legislatura. La riforma Castelli era rea di essere stata scritta e senza l'approvazione dell'Associazione nazionale magistrati: quando si governa, però, lo si fa avendo a cuore l'interesse dei cittadini, perché la giustizia, signor Ministro, è amministrata nell'interesse dei cittadini. Lei viene a dirci: «Viva il Parlamento!». Non penso che il Parlamento italiano abbia fatto una bella figura: oggi subiamo interferenze esterne, che risultano essere inaccettabili e, fra l'altro, non diamo neanche una mano ai magistrati, a quelli bravi e preparati, che meritano di avanzare nelle loro carriere non perché sono legati a questa o a quella corrente, ma semplicemente perché sono bravi, intelligenti e fanno bene il loro lavoro.

Signor Ministro, lei parlava dell'autoreferenzialità della magistratura. Con questo disegno di legge e questa controriforma oscurantista - perché tale è - potenziate l'autoreferenzialità della magistratura e minate la libertà dei singoli magistrati, che risulteranno essere succubi e schiavi del sistema correntizio, che purtroppo oggi disciplina e la fa da dominus con riferimento al CSM, l'organo di autogoverno della magistratura.

Signor Ministro, sicuramente quella di oggi non è la vittoria del Parlamento - come affermava lei - ma è la sconfitta dei cittadini: oggi, infatti, è sconfitto il cittadino che chiede giustizia e sono vincenti, invece, le corporazioni, che non vogliono il cambiamento. Lei non ha realizzato una riforma, ma una finta riforma, una controriforma, che fa finta di cambiare, ma in realtà non cambia nulla e difende prerogative che hanno sempre di più, purtroppo, l'aspetto di privilegi inaccettabili. Sicuramente non potremo seguirla su questa strada [Applausi dei deputati dei gruppi Lega Nord Padania, Forza Italia, Alleanza Nazionale e UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro)]!

PRESIDENTE. L'onorevole Leone ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale di merito Elio Vito ed altri n. 2, di cui è cofirmatario.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, la riforma - direi quasi la controriforma - dell'ordinamento giudiziario, il cui esame ci vede impegnati oggi, dimostra ancora una volta - ove ce ne fosse bisogno - la totale sudditanza di questo Governo - ivi compreso questo Guardasigilli - e della maggioranza che lo sostiene alla magistratura organizzata. Quest'ultima ha voluto fortemente - è sotto gli occhi di tutti: non potete negarlo! - come primi atti del secondo Governo Prodi, dapprima il blocco e ora la cancellazione della parte più incisiva della riforma Castelli.

Il Governo deve mantenere il rispetto del programma per far contenta la casta della magistratura, che ha preso politicamente posizione nei confronti di chi doveva approvare il provvedimento in esame. Che ciò sia vero è stato richiamato da qualche collega: lo si è visto proprio nel momento in cui vi è stato un tentativo di far quasi «traballare» il disegno di legge in esame, con l'indizione dello sciopero, poi revocato nel momento in cui al Senato il provvedimento è stato approvato. Ancora una volta, la magistratura organizzata e politicizzata e, purtroppo, anche il Consiglio superiore della magistratura si comportano, con riferimento all'iter dei provvedimenti che interessano la magistratura e che concernono la giustizia, come una sorta di terza Camera, che invade in maniera indebita la sfera di competenza del Parlamento.

Quali sono le ragioni della nostra questione pregiudiziale di merito? Voglio ricordare innanzitutto che la finalità principale della riforma dell'ordinamento giudiziario, varata nella passata legislatura, su iniziativa del Governo Berlusconi, era quella di migliorare il servizio giustizia, che è stato sempre caratterizzato da scarsa efficienza e funzionalità, che si manifestano principalmente nella durata eccessiva dei giudizi penali, civili ed amministrativi, che è tale da far venir meno la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche e da determinare l'inadempienza dello Stato nello svolgimento di una delle sue funzioni fondamentali, che è quella appunto dell'amministrazione della giustizia. Proprio su questo aspetto, bisogna sottolineare come sia strano l'atteggiamento di tutti: nel momento in cui si ravvisa un'inefficienza della giustizia, tutti ritengono che la colpa non sia mai di chi la amministra.

Assistiamo oramai da anni, nel momento in cui viene aperto l'anno giudiziario da parte dei procuratori generali delle varie corti d'appello, ad una elencazione delle inefficienze della giustizia. Ma guarda caso non è mai colpa di chi la amministra, ma sempre degli altri: di chi legifera, degli avvocati, forse anche dei cittadini stessi. Quando, invece, si verificano inefficienze in altri comparti del nostro Paese, le colpe vengono attribuite a chi li amministra. Faccio riferimento a settori, come ad esempio la sanità, la scuola, e così via, nei quali le inadempienze vengono attribuite a chi amministra momentaneamente quel comparto.

Ci sono altre questioni che hanno motivato il nostro dissenso sull'impostazione di questo provvedimento. In primo luogo, l'avere cancellato il criterio della meritocrazia, per quanto riguarda la formazione e soprattutto la progressione di carriera dei magistrati. Dovrebbe essere chiaro a tutti, una volta per tutte, che, se si abbandona il criterio meritocratico, l'efficienza e la laboriosità dell'ordine giudiziario non potranno certo migliorare. Anche la separazione delle funzioni, tra magistrato requirente e giudicante è stata praticamente azzerata. Era stata questa una conquista faticosa che voi, invece, avete voluto cancellare definitivamente. Questo fa venir meno uno dei principali caratteri innovativi della cosiddetta riforma Castelli, che mirava a garantire meglio la terzietà del giudice e la parità tra accusa e difesa. Ma sempre sotto dettatura, anche questo civile raggiungimento di un equilibrio all'interno della magistratura, da parte della riforma Castelli, è stato azzerato.

Un'altra questione assai grave, che è stata dettata letteralmente da parte della magistratura organizzata, riguarda i tempi di approvazione di questo provvedimento, che hanno comportato un esame parlamentare - mi riferisco all'iter - di questa controriforma molto frettoloso e senza il necessario approfondimento. Anche per quanto riguarda l'iter, la scansione dei tempi è stata dettata dalla magistratura. Ciò porterà, ove il provvedimento fosse approvato anche da questo ramo del Parlamento, a disfunzioni che saranno sicuramente sotto gli occhi di tutti, nel momento in cui si verificheranno.

Siamo comunque - bisogna dirlo - di fronte ad un'arroganza corporativa, lobbistica della parte politicizzata dei magistrati, che si comporta sempre di più in modo autoreferenziale e che approfitta delle debolezze di questo Governo per far approvare tutto quello che loro interessa. Per alcuni aspetti, la situazione è analoga a quella della fine della prima Repubblica. Erano anni in cui la magistratura militante approfittò della debolezza del potere legislativo e di quello esecutivo per travalicare le proprie competenze. Stiamo assistendo anche con questa vicenda a un ritorno al passato, sia nel modo di legiferare di questa maggioranza e di questo Governo, sia nel modo di far legiferare le categorie, per le questioni di loro interesse.

Come è sotto gli occhi di tutti, il degrado della politica deve essere attribuito proprio a questo modo di comportarsi della maggioranza e di questo Governo.

Lo abbiamo rilevato in altre situazioni, in altri importanti provvedimenti che sono stati portati all'attenzione di questo ramo del Parlamento. I colleghi della sinistra dovrebbero capire che non si può essere garantisti a corrente alternata, non c'è da parte vostra un grido in difesa dell'istituzione, del Parlamento. Se continueremo di questo passo potremmo tranquillamente chiudere il Parlamento e far legiferare all'esterno, e le lacrime successive non potranno che essere di coccodrillo.

Auspichiamo che la nostra pregiudiziale di merito e quella di costituzionalità siano approvate: speriamo che un rigurgito di coscienza dei componenti della Camera venga fuori attraverso il voto e che, una volta per tutte, venga demandato definitivamente al Parlamento il ruolo che gli spetta, che è quello di legiferare senza pressioni alcune. In questo caso la pressione è sotto gli occhi di tutti [Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia e UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro)].

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tenaglia. Ne ha facoltà.

LANFRANCO TENAGLIA. Signor Presidente, dichiaro, anche a nome di tutti i partiti dell'Unione, il voto contrario sia alle pregiudiziali di costituzionalità sia a quelle di merito.

Sulla questione di costituzionalità fa molto specie sentire invocare dai banchi dell'odierna opposizione principi costituzionali che nella scorsa legislatura sono stati calpestati attraverso l'approvazione di una riforma dell'ordinamento giudiziario che li negava. Una riforma che si poneva in contrasto con l'articolo 101 della Costituzione poiché toglieva, con la separazione delle carriere, il pubblico ministero dalla soggezione alla legge, ed inseriva il germe della soggezione al potere esecutivo. L'articolo 105 esautorava completamente il Consiglio superiore della magistratura dai suoi compiti costituzionali.

Il nostro compito in questa legislatura consiste nel ristabilire l'ordine costituzionale, di evitare l'entrata in vigore della legge Castelli e nell'approvare un ordinamento giudiziario che, in esecuzione della VII disposizione transitoria della Costituzione, sia veramente conforme a quei principi.

Nelle pregiudiziali presentate sono stati invocati prevalentemente tre articoli della Costituzione. Circa il richiamo all'articolo 3, contenuto nella pregiudiziale La Russa ed altri n. 2, vorrei ricordare ai presentatori che la loro è solo un'interpretazione - peraltro rappresentata in Commissione - e che vi sono altre interpretazioni di quella norma che sono sicuramente conformi alla Costituzione.

Sul richiamo all'articolo 105 della Costituzione circa il funzionamento del CSM e sul sistema dei concorsi voglio sottolineare

che voi avete approvato una riforma con un sistema concorsuale che era tutto il contrario di quello previsto a livello costituzionale, poiché toglieva completamente al CSM qualsiasi facoltà sul punto demandandola ad organi terzi e soprattutto era un sistema che andava contro l'interesse di cittadini ad avere dei magistrati omogeneamente valutati (non solo coloro che si sottoponevano ai concorsi); valutazione importante soprattutto nel primo grado di giudizio dove la risposta alla domanda di giustizia è più immediata e dove è più necessario avere magistrati preparati, seri e professionali.

Il nostro sistema consente tutto ciò, consente un'omogenea crescita della professionalità e fissa dei criteri precisi che sono assolutamente valutabili e soprattutto aumenta le fonti di conoscenza dato che per la prima volta l'avvocatura ha una funzione diretta nella valutazione della professionalità.

Badate bene che nella Costituzione non c'è scritto che promuovere significa fare i concorsi: promuovere significa valutare. Ciò è stato ribadito in una sentenza dalla Corte costituzionale, ma soprattutto l'ha detto la storia di questo Paese, l'hanno detto, in particolare, le scarpe bucate di Mario Amato, che quando venne ucciso dalle Brigate rosse era magistrato di primo grado e non poteva fare i concorsi per essere promosso, perché doveva combattere il terrorismo. Quelle furono le ragioni che portarono all'approvazione delle cosiddette leggi Breganze e Breganzone; non certo dei reperti storici highlander dei concorsi.

Sull'articolo 111 della Costituzione e sulla separazione delle carriere: nessun articolo della Costituzione ci impone di separare le carriere, ma anzi un'equilibrata distinzione delle funzioni consente un'osmosi di esperienze e permette alla magistratura e, soprattutto alla società civile, di avere magistrati e giudici che riescono ad avere una cultura della giurisdizione assolutamente omogenea. Piuttosto ci sarebbe stato da preoccuparsi con una separazione delle carriere che porta ad avere magistrati fossilizzati per anni nell'espletamento di una sola funzione, quella requirente: noi abbiamo evitato anche questo grazie alla temporaneità delle funzioni direttive.

Tutte le ragioni suddette consentono di concludere in maniera assolutamente certa e assolutamente tranquilla per il rigetto delle questioni pregiudiziali presentate al provvedimento.

Sulle questioni di merito mi pare di poter esprimere una sola osservazione in merito alla fretta che abbiamo avuto di approvare il disegno di legge in esame per evitare l'entrata in vigore della riforma Castelli. Sì, abbiamo avuto fretta di approvarlo, ma non abbiamo strozzato il dibattito, come voi avete fatto nella scorsa legislatura, ponendo per due volte la questione di fiducia su un provvedimento così fondamentale. Noi, invece, nella legislatura in corso approveremo questo disegno di legge nei due rami del Parlamento, senza necessità di porre su di esso la questione di fiducia.

PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Tenaglia.

LANFRANCO TENAGLIA. Per tutti questi motivi, invito l'Assemblea a votare contro le questioni pregiudiziali presentate (Applausi dei deputati dei gruppi L'Ulivo e Sinistra Democratica. Per il Socialismo europeo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Palomba. Ne ha facoltà.

FEDERICO PALOMBA. Signor Presidente, avevo chiesto di parlare prima di venire a conoscenza che sarebbe intervenuto il collega Tenaglia a nome di tutta l'Unione. Poiché mi riconosco completamente in quanto il collega ha appena detto, rinuncio al mio intervento.

PRESIDENTE. Sta bene.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Mazzoni. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, intervengo perché voglio unirmi ai

colleghi che hanno sottoscritto le quattro questioni pregiudiziali, annunciando che il gruppo dell'UDC voterà a favore di esse, dato che impegnano l'Assemblea, ancora per un po', a svolgere una riflessione soprattutto su un quesito che è rimasto ancora inevaso.

Ci stiamo domandando da giorni, signor Ministro, qual è il significato di questo passaggio parlamentare che, per come si sta articolando e per come si sta sviluppando, non potremmo neanche definirlo come un atto dovuto di un procedimento complesso di natura amministrativa perché anche gli atti amministrativi hanno necessità di avere una motivazione e di essere trasparenti. Invece, le modalità di svolgimento dei lavori dell'Assemblea hanno sottratto alla Camera la primaria funzione legislativa che le viene assegnata dalla nostra Costituzione e hanno sottratto a noi parlamentari quel ruolo di interpreti politici delle esigenze della collettività, dei bisogni dei cittadini.

I tempi di questo dibattito alla Camera, secondo alcuni - forse portatori di un'illazione -, sono stati costruiti ad arte per cercare proprio di limitare al massimo un confronto preoccupante per il Governo e per la maggioranza. La riduzione dei tempi confligge, però, gravemente, signor Ministro, con i principi della democrazia parlamentare e ci riporta alla mente con maggior forza che la legislatura è iniziata e va avanti basandosi su regole che appartengono forse di più a quelle della oligarchia extraparlamentare. Sappiamo tutti, ma lo sanno soprattutto i colleghi del centrosinistra, che il disegno di legge in esame non affronta i problemi del Paese ma, in realtà, si fa carico solo di una domanda di parte. Lei, signor Ministro, citava le parole del Capo dello Stato.

Non mi permetto di giudicare le dichiarazioni del Capo dello Stato, ma di riportare le sue parole. Il Capo dello Stato non ha affermato che questa è una norma di grande equilibrio, ma che, «finalmente, con questa legge, forse, si ristabilisce un rapporto equilibrato tra politica e magistratura». Questo sicuramente, vista la concessione che è stata fatta con la modifica apportata al Senato al testo del Governo, tuttavia non si ristabilisce - come, invece, dovrebbe essere - l'equilibrio dei rapporti tra politica e Paese, tra politica e cittadini. Vi è una classe forense che è rimasta assurdamente inascoltata.

Signor Ministro, lei non ha partecipato ai lavori in Commissione. Non lo dico per rivolgerle un appunto, ma solo perché non ha potuto presenziare all'audizione in Commissione, che non è stata un momento edificante per questo ramo del Parlamento. Si è verificato uno scontro fortissimo tra le rappresentanze della magistratura e i rappresentanti dell'avvocatura. Vi è una divaricazione tra gli operatori del mondo della giustizia, che questo disegno di legge continua ad alimentare. Ciò è un fatto grave, perché presenta al Paese un Governo, un Parlamento, e, in particolare, una maggioranza non equidistante, rispetto alle domande e ai bisogni della collettività.

La volontà di riformare la cosiddetta legge Castelli avrebbe potuto anche avere una sua dignità politica, se, però, fosse stata accompagnata da argomentazioni fondate e se, soprattutto, fosse stata sostenuta da finalità chiare, cosa che, invece, non è avvenuta né in questa discussione, né - se mi permette - nelle sue repliche.

Signor Ministro, la riforma che noi abbiamo approvato era ben diversa da questa pseudoriforma. Si trattava di una riforma sicuramente migliorabile, ma oggi non state procedendo ad un intervento per migliorarla, bensì per cancellarla. Quella riforma aveva individuato gli strumenti per dare alla giustizia maggiore professionalità, maggiore competenza, per consentire di ristabilire il perimetro della responsabilità della funzione giudiziaria, di contemperare - questo è il punto più importante - i principi costituzionali dell'indipendenza della magistratura, per cui noi ci battiamo, con i principi, di pari grado, della terzietà e dell'imparzialità del giudice e della parità delle parti. Noi avevamo previsto la separazione delle funzioni e, signor Ministro, la separazione delle funzioni non era e non è un totem. La gran parte dei Paesi europei – lo ricordo al collega Tenaglia - si sono dotati di sistemi che prevedono la netta separazione della funzione giudicante da quella requirente. L'unico Paese che la conserva è la Francia, ma sottopone il pubblico ministero al controllo dell'Esecutivo e, quindi, del Governo. Non si tratta, pertanto, di un nostro totem, ma di un sistema di giustizia e di democrazia.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

ERMINIA MAZZONI. Noi non riteniamo oggi - né lo ritenevamo prima - che questa fosse la chiave di volta per risolvere i numerosi problemi della giustizia. Riteniamo, tuttavia, che sia fondamentale: la Costituzione chiede da sessant'anni di riformare l'ordinamento giudiziario. Non possiamo accettare, come lei sta facendo, ...

PRESIDENTE. Onorevole Mazzoni, deve concludere.

ERMINIA MAZZONI. ...che la riforma dell'ordinamento giudiziario da parte del Parlamento possa essere considerata come un'indebita ingerenza in un campo che non gli appartiene. La separazione dei poteri non vuole essere la sopraffazione di un potere rispetto all'altro. Con questo provvedimento lo stiamo consentendo.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, onorevole.

ERMINIA MAZZONI. Il nostro voto a favore sulle pregiudiziali di costituzionalità e di merito si fonda su queste motivazioni [Applausi dei deputati dei gruppi UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro) e Forza Italia].

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Barani. Ne ha facoltà.

LUCIO BARANI. Signor Presidente, a nome del gruppo Democrazia Cristiana per le Autonomie - Partito Socialista - Nuovo PSI, preannuncio che voteremo a favore delle quattro questioni pregiudiziali presentate.

Signor Ministro, il fatto che un organismo dello Stato minacci lo sciopero contro il Parlamento, non è proprio sinonimo di democrazia! Aveva ragione l'allora Presidente della Repubblica, Saragat, quando sosteneva che, a suo parere, i magistrati non potrebbero scioperare, perché così facendo verrebbero a costituire una sorta di terza Camera, trasformando, quindi, il bicameralismo perfetto in «tricameralismo», con una Camera della giustizia, che prevale sulle altre due.

Come sa, signor Ministro, questo disegno di legge prima l'ha presentato qui e poi, ovviamente, c'ha ripensato e l'ha portato al Senato - dove, in effetti, vi erano problemi - e ha ridotto il lavoro di questa Camera ad una semplice ratifica, facendo, quindi, venir meno quei presupposti di costituzionalità, come le quattro questioni pregiudiziali hanno ben colto.

Esiste un proverbio che dice «per un punto, Martin perse la cappa»; ebbene, per un punto, sull'articolo 1, grazie a Giulio Andreotti, al Senato è riuscito a far approvare il suo provvedimento, recante modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario. Tuttavia, tali modifiche sono sostanziali e anticostituzionali: basti pensare ai due principali cambiamenti.

Il primo consiste nell'abolizione dei test psico-attitudinali per aspiranti magistrati: ma, signor Ministro, tali test valgono per tutti gli operatori e da qualsiasi parte sono una questione di garanzia, di trasparenza, di serietà, di equità, in qualsiasi lavoro e in tutte le parti del mondo! Guardi gli ordinamenti giudiziari di tutta l'Europa: i test psico-attitudinali sono alla base di ogni ordinamento giudiziario, altrimenti non sarebbe così! Io sono tra quei parlamentari che hanno sottoscritto la proposta dell'onorevole Casini per far sottoporre anche noi ai test psico-attitudinali contro l'uso e l'abuso di sostanze psicotrope, psicoattive o stupefacenti. Lo dobbiamo fare anche con loro, perché non sono una casta, non possono essere esenti da malattie o da errori! Pensi un po' ad una riforma della giustizia che permette a certi magistrati di assumere decisioni sulla vita dei cittadini, in preda a situazioni psicologiche o psicopatologiche particolari!

Il secondo punto riguarda lo «stop» della scelta preliminare, da parte degli stessi magistrati, tra la carriera del giudice e del pubblico ministero, addirittura con l'abiura - e mi dispiace che un collega così preparato come Tenaglia non abbia colto ciò - che chi ha la laurea in giurisprudenza, come seconda laurea, non possa partecipare. Ma dove esiste? Qual è quella Costituzione che permette questo? È solamente una forzatura.

Inoltre è mai possibile che, nella scorsa legislatura, ci siano voluti tre anni di dibattiti e discussioni per cercare di approntare una legge vera, seria e necessaria per il Paese, mentre qui, alla Camera, ve ne occupate solo per una settimana, perché si è già tutto consumato al Senato e qui è proibito votare un emendamento? Si tratta, effettivamente, di una forzatura, signor Ministro, che lei, così capace e così obiettivo, non doveva permettere; forse ha subìto forzature o condizionamenti.

Concludo con un'ultima riflessione: in quanto gruppo della Democrazia Cristiana e del Partito Socialista-Nuovo PSI, in questo momento ricordiamo, e ci mancano moltissimo, come Presidenti del Consiglio superiore della magistratura, due Presidenti della Repubblica, uno socialista e uno democristiano: Sandro Pertini e Francesco Cossiga.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità Elio Vito ed altri n. 1 e La Russa ed altri n. 2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 487

Maggioranza 244

Hanno votato209

Hanno votato no 278).

Prendo atto che la deputata Velo ha segnalato che non è riuscita a votare e che il deputato Fumagalli ha segnalato che avrebbe voluto esprimere voto contrario.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali di merito Lussana ed altri n. 1 e Elio Vito ed altri n. 2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 494

Maggioranza 248

Hanno votato212

Hanno votato no 282).

(Esame degli articoli - A.C. 2900)

PRESIDENTE. Essendo state respinte le questioni pregiudiziali presentate, passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

Avverto che le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) hanno espresso i prescritti pareri (Vedi l'allegato A - A.C. 2900 sezioni 3 e 4).

Informo l'Assemblea che, in relazione al numero di emendamenti presentati, la Presidenza applicherà l'articolo 85-bis del Regolamento, procedendo in particolare a votazioni per principi o riassuntive, ai sensi dell'articolo 85, comma 8, ultimo periodo, ferma restando l'applicazione dell'ordinario regime delle preclusioni e delle votazioni a scalare.

A tal fine i gruppi Forza Italia e Lega Nord Padania sono stati invitati a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione.

GASPARE GIUDICE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARE GIUDICE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi chiedo di dedicarmi pochi minuti, in quanto ritengo doveroso sottoporre alla vostra attenzione un problema che, a mio giudizio, riveste la massima importanza e che attiene al parere espresso dalla Commissione bilancio sul provvedimento in discussione.

Come di consueto, gli uffici hanno predisposto una nota molto puntuale ed accurata nella quale è stata evidenziata una serie di problematiche. In particolare, su diverse disposizioni è stato chiesto che il Governo fornisse precisazioni e chiarimenti quanto alle conseguenze finanziarie. Sono state evidenziate diverse criticità per quanto concerne la formulazione delle clausole di copertura le quali, in larga parte, non risultano assolutamente conformi alla prassi consolidata e alla disciplina contabile. Il Governo, e in particolare il Ministero dell'economia e delle finanze, non è stato in grado di assicurare alla Commissione tutti i chiarimenti, i dati e le informazioni richiesti. In verità, ciò accade sempre più di frequente e la richiesta da parte dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze di un rinvio dell'esame di provvedimenti all'ordine del giorno costituisce ormai uno spettacolo quotidiano.

Lo stesso presidente Duilio - devo dargliene atto - in più occasioni ha dovuto rilevare che la costante impreparazione del Governo pone la Commissione bilancio in gravi difficoltà nell'adempimento del compito che il Regolamento le assegna, vale a dire di pronunciarsi sui provvedimenti e gli emendamenti in discussione in Assemblea. Lo stesso presidente Duilio, nel caso specifico del disegno di legge in discussione, si è fatto carico di predisporre una proposta di parere nella quale, correttamente, si è dato corso ad alcuni chiarimenti offerti dal Governo e, allo stesso tempo, si sono evidenziate le necessità di apportare al testo numerose correzioni.

Pur tuttavia, le correzioni prospettate nel parere, successivamente approvato dalla maggioranza, hanno assunto la forma di condizioni semplici e non ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Più volte, in Commissione, ho sollecitato il presidente Duilio a spiegare le ragioni per le quali, contravvenendo ad una prassi consolidata e pur in presenza di questioni non certo secondarie, non avesse ritenuto di proporre nella forma consueta condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, alle correzioni proposte. Non ho ricevuto alcuna risposta, ma soltanto un'imbarazzante reazione, perché la spiegazione deve essere oggi chiara a tutti in quest'aula. Il testo non può essere rinviato nuovamente al Senato e, quindi, la Camera deve rinunciare ad apportare al testo stesso quelle modifiche che lo renderebbero pienamente accettabile sotto il profilo della compatibilità finanziaria. Voglio chiarire che in questa sede prescindo da considerazioni di merito e mi limito agli aspetti che attengono alla competenza della Commissione bilancio.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, concludo rilevando che rispetto a tale vicenda abbiamo scritto una pagina sconfortante, che segna l'ulteriore svilimento del ruolo del Parlamento nella capacità di interloquire con il Governo e di apportare le modifiche che risultano assolutamente necessarie ai provvedimenti governativi (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. Onorevole Giudice, circa la questione da lei posta con riferimento al parere della Commissione bilancio, la Presidenza ricorda preliminarmente che l'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento, stabilisce che si intendono presentati come emendamenti e che sono posti in votazione come tali soltanto le proposte di soppressione o di modificazione del testo in esame motivate con riferimento all'osservanza dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Nel caso in esame non ricorrono tali presupposti: infatti nel parere espresso

dalla Commissione bilancio, sia nel corso dell'esame in sede referente, sia per l'esame in Assemblea, non sono presenti proposte di modifica alle quali il Regolamento riconosca tale rilievo procedurale.

Il parere della Commissione bilancio contiene, invece, alcune condizioni il contenuto delle quali può essere tenuto in considerazione dalla Commissione al fine di valutare l'opportunità di apportare eventuali modificazioni al testo. Pur non essendosi adeguata la Commissione al contenuto di tali condizioni, non sono previste dal Regolamento specifiche conseguenze procedurali che impongano un seguito del parere in Assemblea.

Resta, ovviamente, la sostanza politica delle sue osservazioni, anche se la Presidenza non può che applicare scrupolosamente il dettato regolamentare.

La questione che lei pone è una questione comunque rilevante e seria, che merita sicuramente un approfondimento.

(Esame dell'articolo 1 - A.C. 2900)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 2900 sezione 5).

Passiamo agli interventi sul complesso delle proposte emendative presentate.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Mazzoni. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, ci avviamo all'esame di un testo che definisco disarticolato e poco chiaro. Si tratta di otto articoli che utilizzano peraltro una tecnica legislativa fortemente criticata nella precedente legislatura, quella della sovrabbondanza dei commi, che porta ad una lettura molto più complessa e ad un'interpretazione non rispondente neanche alle intenzioni del legislatore.

Con tale provvedimento diamo un ulteriore contributo alla nostra giustizia per sprofondare ancora più in basso e per avvicinarci a quello che è invece il concetto di ingiustizia. Tutto ciò che emerge dalle nuove indicazioni di disciplina tratte dal testo in esame, infatti, riporta il concetto dell'ingiustizia: il privilegio, la parzialità dell'atteggiamento, le agevolazioni, le sperequazioni e anche il clima che, purtroppo, abbiamo dovuto vivere in queste aule, in Commissione e in Assemblea. Lo ha ricordato il presidente Pisicchio, che ha denunciato in Commissione - e con estrema correttezza lo ha ribadito in Assemblea - la violazione del principio del bicameralismo attraverso l'imposizione di tempi incompatibili con il pieno esercizio della funzione legislativa di questo ramo del Parlamento.

Non ritengo si possa definire corretto il comportamento del Ministro, del Governo e della maggioranza, in quanto non è assolutamente conforme alle norme che regolano i rapporti istituzionali. Questo comportamento non è leale nei confronti dei cittadini, perché non è leale il messaggio che il Ministro ed il Governo danno ai cittadini quando annunciano che si sta procedendo ad una riforma nell'interesse della collettività.

Che la riforma - come ho già sottolineato e come hanno affermato anche alcuni colleghi del centrosinistra e della maggioranza - sia necessaria ed attesa da tempo, che essa serva a migliorare l'organizzazione della giustizia, è un dato oramai incontrovertibile, ma non sono assolutamente d'accordo sul fatto che questa riforma, o meglio questo testo che non si può chiamare riforma, sia la risposta all'indicazione del costituente.

Purtroppo la convinzione, maturata dai colleghi del centrosinistra solo in questa legislatura (ricordo, infatti, nella precedente legislatura, le numerose obiezioni mosse nei nostri confronti sull'inutilità di riconoscere una corsia preferenziale a tale riforma rispetto a tanti altri provvedimenti che ritenevano prioritari) della necessità di procedere ad una riforma ordinamentale, questa novità nel progetto, nel bagaglio ideale del centrosinistra, si riscontra subito nella scarsità progettuale che intravedo nel disegno di legge in discussione. Infatti non c'è stato il tempo, nella metamorfosi che si è verificata, di trasformare un'idea oggi acquisita in una convinzione capace di divenire progetto. Quindi, nel frattempo, mentre si opera tale acquisizione di consapevolezza, si presenta un testo di legge approssimativo, una controriforma, la negazione della riforma da noi varata.

Quali sono gli interventi? Con l'articolo 1 si abolisce immediatamente - questo era l'obiettivo principe che si voleva raggiungere e che era richiesto, soprattutto, dalla magistratura - il principio di separazione della funzione requirente da quella giudicante che avevamo introdotto con la precedente riforma.

Si elimina, quindi, la possibilità dell'opzione, nel momento in cui si presenta la domanda al concorso, tra l'una e l'altra carriera (tra l'altro, si agevola il percorso per l'accesso alla magistratura, semplificando l'iter della prova). Lei, signor Ministro, ha parlato di intento di ammodernamento, di accrescimento della professionalità, di valori e non di vanità che lei intende promuovere con questo testo. Ma le prove di esame ritornano ad essere, praticamente, quelle che erano prima della nostra riforma. Si elimina la prova psicoattitudinale perché sembra non dignitosa solo per questa categoria della pubblica amministrazione, mentre rimane in piedi per tutti gli altri concorsi che riguardano funzionari elevati del nostro apparato burocratico. Si eliminano le motivazioni relative ai punteggi e alle valutazioni che conseguono i candidati: questo per calpestare ulteriormente il diritto alla trasparenza e alla conoscenza del giudizio che dovrebbero avere tutti i cittadini che si confrontano con la pubblica amministrazione. Il sistema di valutazione diventa un sistema di numeri e di formule che nulla dicono e nulla chiariscono a quel candidato che vuole far valere i propri diritti nel momento in cui partecipa ad un concorso così importante. C'è un tentativo, attraverso la riformulazione dell'articolo 1, di ritornare al vecchio sistema ordinamentale e di garantire la risposta alla domanda della magistratura che lo status quo non si tocchi.

Questo è un atteggiamento che non ci convince e che ci vede fortemente contrari, ed è chiaro che rispetto a questa contrarietà, pur ormai convinti dell'inutilità di questo passaggio parlamentare, abbiamo presentato degli emendamenti all'articolo 1 per cercare di correggere almeno le parti più rilevanti del nuovo testo e di aggiustare il tiro rispetto a quegli obiettivi che abbiamo tentato di perseguire con la precedente riforma e che oggi chiediamo a lei, signor Ministro, di perseguire con questo suo tentativo di riforma: obiettivi di maggiore selezione, di maggiore competenza, di maggiore professionalità, di qualità dell'offerta di giustizia, per consentire alla giustizia di diventare, finalmente, servizio efficiente ed efficace per il cittadino [Applausi dei deputati del gruppo UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro)].

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Beltrandi. Ne ha facoltà.

MARCO BELTRANDI. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, la giustizia italiana è in una condizione di assoluto sfascio, al punto che il nostro Paese è in una posizione imbarazzante nei consessi internazionali e viene sovente condannato dalla Corte di giustizia europea per denegata giustizia. Sappiamo quanto questo incida sulle basi della convivenza civile e sulla legalità nel nostro Paese.

Una della cause principali - non l'unica, ma una delle principali - va rintracciata nell'ordinamento giudiziario, che ha delle peculiarità rispetto a quello di tutti gli altri Paesi occidentali a democrazia consolidata. Nella scorsa legislatura era intervenuta una riforma, la riforma Castelli, che abbiamo contestato perché, a nostro avviso, era molto, troppo timida nei confronti della magistratura. È un dato che abbiamo sempre denunciato in ogni occasione.

Oggi, con un certo stupore, ho sentito colleghi del centrodestra invocare una maggiore inflessibilità nei confronti delle richieste dell'Associazione nazionale magistrati, perché allora, con un'ampia maggioranza, questo, a nostro modo di vedere, non accadde.

Poi è intervenuta in questa legislatura la riforma Mastella. Tale riforma sicuramente presenta aspetti positivi, ma anche aspetti piuttosto negativi, che noi non abbiamo evitato di sottolineare ad ogni passaggio di questo provvedimento: ricordo che il Ministro Emma Bonino in Consiglio dei Ministri non votò il provvedimento, e ricordo che Enrico Buemi, membro della Rosa nel Pugno della Commissione giustizia, ha svolto costantemente un'azione per cercare di limitare il più possibile i danni che questa riforma poteva provocare all'ordinamento giudiziario. Il risultato che oggi valutiamo in questa sede per molti aspetti non è soddisfacente; noi riproponiamo dunque in Assemblea emendamenti che in parte erano stati già presentati in Commissione. Naturalmente, interverrà il mio collega Buemi per illustrare i singoli emendamenti, tuttavia mi permetto di richiamare, per titoli, alcuni dei temi in essi trattati.

Noi vogliamo reintrodurre il test psico-attitudinale per la selezione dei magistrati, per il reclutamento, in quanto tutte le categorie, a partire dai piloti, sono sottoposte a tale tipo di test: non si capisce perché i magistrati ne dovrebbero essere esentati.

Intendiamo avere almeno una effettiva separazione delle funzioni, perché quando si consentono quattro passaggi tra una funzione e l'altra evidentemente non si può nemmeno parlare di separazione delle funzioni. Noi siamo poi favorevoli alla separazione delle carriere, e lo rimaniamo, ma chiediamo in questa sede che almeno da quattro passaggi si passi ad un unico passaggio di funzioni. Si tratta di un problema di terzietà del giudice, e anche di rapporto tra poteri dello Stato, che è gravemente alterato dall'unicità delle carriere e dalla indistinzione delle funzioni.

Terzo punto. Noi chiediamo che la Scuola di formazione della magistratura abbia una sola sede invece di tre. Parliamo tanto di costi, e inoltre non vediamo l'utilità di tre sedi territoriali.

Sugli incarichi extragiudiziari, mettiamo dei precisi paletti, perché riteniamo che sia una pratica che non solo incide ormai, per le dimensioni quantitative, anche sull'operatività degli uffici, ma pesa anche sull'immagine di indipendenza e di imparzialità della magistratura. È uno scandalo che ancora oggi il Ministero della giustizia «strabocchi» di magistrati quasi in ogni ruolo, e senza un'effettiva possibilità di scelta da parte del Ministro.

Ancora, chiediamo chiaramente che la separazione delle funzioni valga anche per i giudici civili e per quelli del lavoro, e chiediamo che nei consigli giudiziari siano presenti tre avvocati anziché uno, perché non si riesce a comprendere come si possano separare, nell'organo che dà il primo giudizio sulle carriere dei singoli magistrati, i magistrati dagli avvocati, che sono anch'essi parte a pieno titolo del procedimento giudiziario e devono avere la possibilità di segnalare disfunzioni. L'autonomia e l'indipendenza della magistratura sono concetti che noi sosteniamo, ma non possono diventare libero arbitrio, non possono diventare autogoverno assoluto, non possono non avere limiti che si inseriscono nel quadro costituzionale del nostro Paese.

Dopo aver fatto questo elenco per titoli, mi permetto di svolgere ancora qualche considerazione di carattere generale. Come osservavo dianzi, erano note le critiche della Rosa nel Pugno al provvedimento in esame. C'è stata un'azione continua, coerente per migliorarlo. Tale azione non ha portato i risultati sperati, e oggi non si può chiedere a noi, come è stato fatto, di ritirare gli emendamenti per una serie di ragioni che elenco. In primo luogo, è noto a tutti che la Rosa nel Pugno ha quattro senatori eletti ma mai proclamati, e quindi noi non abbiamo potuto, come gli altri, al concorrere alla definizione di questo disegno di legge al Senato. In secondo luogo, come dicevo prima, le critiche erano note e potevano, sia in Consiglio dei Ministri sia nella Commissione, vedere almeno un parziale accoglimento.

In terzo luogo, non accettiamo lezioni di lealtà, particolarmente da parte di chi, sia in Assemblea sia in sede di Commissione, pratica comportamenti di voto assai spesso del tutto indipendenti dalla maggioranza (peraltro, leggiamo continuamente, persino sui muri di Roma, di iniziative del tutto autonome rispetto alla maggioranza). Dico ciò con riferimento alla questione, che viene talvolta agitata, del programma dell'Unione: ricordo infatti che La Rosa nel Pugno firmò tale programma per un fatto tecnico, ma fu dichiarato pubblicamente, anche da parte del Presidente del Consiglio Romano Prodi, che essa non aveva concorso alla sua scrittura. Dunque, evitiamo di utilizzare argomentazioni sulla lealtà, poiché credo che si sia osservato come La Rosa nel Pugno si è sempre schierata chiaramente con questa maggioranza! In conclusione, dunque, non possiamo far altro che sostenere i nostri emendamenti: e mi auguro anzi che l'Assemblea vorrà fare uno sforzo per migliorare il testo al nostro esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Costa. Ne ha facoltà.

ENRICO COSTA. Signor Presidente, devo dire che l'attività emendativa svolta sull'articolo 1 è stata ispirata da un'ottica costruttiva. Si è cercato infatti di individuare le criticità dell'articolo - che, nell'ambito della riforma, disciplina l'accesso alla magistratura - e di porvi rimedio attraverso uno sforzo emendativo. È chiaro, però, che il nostro atteggiamento è alquanto rassegnato: ci rendiamo infatti conto - lo abbiamo dedotto anche dagli interventi dei colleghi di maggioranza - del fatto che il nostro sforzo non avrà un riscontro costruttivo da parte dell'Assemblea, poiché vi è un problema di scansione temporale che porterebbe, qualora il testo approvato dal Senato fosse modificato, all'entrata in vigore proprio di quella riforma Castelli che, attraverso questo testo, la maggioranza vuole cancellare.

Ciononostante, abbiamo tentato di svolgere la nostra attività emendativa con serietà e coerenza. Nel farlo, ci siamo ispirati - non lo abbiamo mai nascosto - proprio alla legge sull'ordinamento giudiziario approvata nella scorsa legislatura, cioè alla riforma Castelli. In quest'ottica, occorre notare anzitutto che l'articolo 1 del testo in esame presenta una particolare diversità rispetto all'impostazione di quella riforma: qui, infatti, non si prevede più che l'aspirante magistrato debba scegliere se accedere alla funzione giudicante o a quella requirente. Noi riteniamo invece che tale previsione costituisse un elemento fondamentale (abbiamo perciò predisposto taluni emendamenti), poiché crediamo che il cittadino desideri essere giudicato da un giudice indipendente, autonomo e terzo. Un tale obiettivo può raggiungersi attraverso o una separazione delle carriere o, quantomeno, una separazione delle funzioni: è chiaro, infatti, che un giudice chiamato a decidere non potrà certo mettere sullo stesso piano difensore e pubblico ministero qualora quest'ultimo sia stato, in ipotesi, suo collega in un collegio giudicante fino al giorno prima.

ENRICO COSTA. Questo è il senso della separazione delle funzioni: il raggiungimento dell'indipendenza e dell'imparzialità del giudice rispetto al pubblico ministero, e, di conseguenza, maggiori garanzie per i cittadini.

Sotto questo profilo giudichiamo l'attuale riforma debole, fragile e poco coraggiosa, anche perché non possiamo pensare che un semplice sbarramento territoriale possa colmare la lesione del principio del giusto processo provocata, appunto, dalla permanenza di carriere promiscue.

Vi sono poi altri aspetti molto importanti in questo articolo 1 che abbiamo tentato di correggere attraverso uno sforzo emendativo. In primo luogo, un aspetto, in particolare, è stato molto discusso e criticato da parte dell'Associazione nazionale magistrati: esso riguarda i test psico-attitudinali ai quali dovevano essere sottoposti gli aspiranti magistrati. Ebbene, devo dire che molto probabilmente non è stato compreso lo spirito attraverso il quale la riforma Castelli aveva ritenuto di introdurre tale cosiddetto filtro. Teniamo conto, in particolare, che un filtro di tale genere vi è per chi vuole fare carriera nell'esercito e nelle forze dell'ordine. Si sostiene, da parte di alcuni, che certamente ciò si giustifica per il fatto che costoro portano delle armi, mentre non sarebbe giustificato per i magistrati.

Ma teniamo conto anche del ruolo di particolare responsabilità cui sono chiamati i magistrati. Molto spesso, un loro tratto di penna, una decisione, una sentenza, un'ordinanza in sede cautelare può incidere molto più di un'arma nei confronti di una persona, nei confronti della storia di una persona, nella vita, nella famiglia, negli interessi economici e familiari e quindi riteniamo che una valutazione in termini di equilibrio della persona che dovrà porre in essere queste decisioni sia assolutamente congrua. Su tale punto non vi è una valutazione dell'intelligenza del soggetto interessato, perché vi possono essere persone molto intelligenti che superano il concorso senza problemi, ma che dal punto di vista dell'equilibrio possono essere un po' carenti o un po' zoppicanti. Lo spirito di tale disposizione era questo ed è lo spirito al quale si sono ispirati gli emendamenti che tendono, appunto, a reintrodurre in tale provvedimento i test psico-attitudinali.

Un altro aspetto è quello delle materie oggetto di esame. Vi è un elenco di materie che sono state quasi fotocopiate rispetto al passato e agli oggetti dei precedenti concorsi. Taluni emendamenti puntano ad introdurre materie nuove, sulle quali, attualmente, con l'innovazione tecnologica e con lo sviluppo economico, vertono molte delle controversie giudiziarie, il che ha addirittura determinato la creazione di sezioni specializzate in alcuni grandi tribunali. Parlo, per esempio, del diritto industriale, dei marchi e dei brevetti. Si chiede che i magistrati vengano valutati anche in tali materie, proprio perché riteniamo che sia meglio avere un magistrato profondo conoscitore di certi settori, piuttosto che un magistrato che non conosce tali materie e si affida a dei consulenti tecnici, come avviene in moltissime circostanze.

Per quanto attiene all'accesso in magistratura, abbiamo proposto anche una razionalizzazione dei concorsi e dei numeri di magistrati che devono essere assunti. Vi è una disposizione che prevede, di norma, una cadenza annuale dei concorsi. Mi pare che sia una norma in bianco a favore del CSM, che potrà decidere a sua discrezione quando bandire i concorsi. Sarebbe bene dare chiarezza e trasparenza a tutti coloro che vogliono accedere in magistratura, permettendo di sapere quando vi saranno i concorsi, come si terranno, quanti posti vacanti dovranno esservi perché vengano banditi i concorsi. Questo è il filo che ispira, e la falsariga sulla quale si muovono, le proposte emendative.

Come vede il Governo, che è poco presente in questo momento, ci siamo posti in una ottica e in uno spirito costruttivo. Siamo convinti che tali proposte possano apportare dei correttivi seri alla riforma attuale.

Ci rendiamo conto anche che, molto probabilmente, dovremmo rassegnarci a dei pareri contrari da parte del relatore e del Governo, nonostante vi sia davvero la necessità, almeno in alcuni settori, di una correzione e di una «registrata» del testo che ci viene proposto (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia e Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bodega. Ne ha facoltà.

LORENZO BODEGA. Signor Presidente, intervengo anch'io sul complesso degli emendamenti presentati per evidenziare come il dibattito sulla giustizia cada in un momento particolare, nel quale occorre mantenere l'equilibrio ed il senso delle istituzioni, ma soprattutto, coltivare la memoria perché è troppo facile e profondamente iniquo piegare le leggi a misura del contingente.

Avremmo lo stesso clima, lo stesso linguaggio, utilizzeremmo o, meglio, utilizzereste

gli stessi schemi se non fossimo in presenza del «ciclone Forleo»? Quante ne abbiamo sentite e lette in questi anni! Quanti pollici alzati ed abbassati bruscamente sulla figura dei pubblici ministeri! Per non parlare dei vari istituti, a partire dagli avvisi di garanzia, concepiti per tutelare il cittadino, ma sventolati per condannarlo prima del processo, per finire con le autorizzazioni a procedere.

La verità è che sulla giustizia occorre avere idee chiare ed una concezione univoca che eviti di essere, a giorni alterni, ora garantisti, ora giustizialisti. La verità è anche che non c'è appello del Capo dello Stato che tenga. Gli spiriti sono più che mai bollenti ed io mi chiedo come possa una maggioranza sulla cui tenuta si fanno tutti i giorni scommesse - non si tratta soltanto di una metafora, ma l'argomento principale di giornali e telegiornali - avere la pretesa di mettere mano a riforme così cruciali per la vita e la civiltà di un Paese, con disinvoltura, per ottenere una buona riforma, per proporre una legge che a noi suona inaccettabile.

Si tratta di una riforma non allineata con quelle di quei Paesi europei - che, quando fa comodo, vengono evocati come esempi - in base alle quali alla certezza del diritto corrisponde la tutela dei diritti individuali, quelli della persona e delle libertà di opinione che a noi stanno molto a cuore. A noi che preferiamo occuparci di battaglie di principio e che quando parliamo di «scalate» non pensiamo alle banche, ma alle nostre montagne, in cima alle quali c'è aria pulita e non i miasmi che sentiamo in questi giorni.

Inoltre, come si fa a «campare» in un Governo nel quale, ogni volta che si tocca il nervo della giustizia, scatta, in modo automatico come il tuono dopo il lampo, il fragoroso contrasto fra il Guardasigilli Mastella ed il Ministro Di Pietro, che sul tema è sempre particolarmente sensibile?

Si tratta di una riforma che non farà fare un salto di qualità alla giustizia del nostro Paese e che, soprattutto, difendendo certi assetti, figure e ruoli, fa di tutto per prestarsi alla politicizzazione e alla strumentalizzazione, proprio ciò che si vorrebbe evitare nel segno della tanto agognata ed auspicata autonomia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Frassinetti. Ne ha facoltà.

PAOLA FRASSINETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'intervenire sul complesso degli emendamenti, mi preme tornare anche sulle argomentazioni già svolte stamattina in sede di discussione sulle linee generali, con la preoccupazione determinata dal fatto che il provvedimento in esame ha avuto un iter molto particolare al Senato.

Abbiamo visto una contrattazione sindacale dell'Associazione nazionale magistrati che, in alcuni momenti - lo devo riconoscere - ha avuto anche degli atteggiamenti di prevaricazione minacciando uno sciopero poi ritirato.

Il banco di prova dell'Assemblea è costituito dall'approvazione degli emendamenti presentati dal gruppo Alleanza nazionale al fine di evidenziare alcuni principi fondamentali, come la meritocrazia (quando parliamo della magistratura è sicuramente fondamentale). Sembra, invece, che nel dibattito svoltosi al Senato sul provvedimento ora al nostro esame non si sia voluta accettare la regola della meritocrazia.

Altro principio fondamentale che contraddistingue le nostre proposte emendative è la concretezza, altro elemento che dovrebbe informare tutto il sistema giudiziario. La concretezza sarebbe, per esempio, auspicabile nell'espletamento dei concorsi, in presenza di posti vacanti. Tali concorsi andrebbe effettuati in tal senso e non solo sulla base di un criterio fisso: sarebbe un modo per collegare ancor più il magistrato alla realtà. Anche negli interventi precedenti si parlava dell'importanza dell'idoneità psico-attitudinale dei magistrati che svolgono funzioni delicate. Pertanto, così come per altre categorie, ad esempio quella dei piloti aerei, che vengono sottoposte a test di idoneità psico-attitudinale, sarebbe opportuno prevedere tale procedura anche per i magistrati, sempre al fine di formare una nuova magistratura. Sarebbe un modo per agganciarsi ai principi di cui parlavo precedentemente, vale a dire la concretezza e la meritocrazia.

Altro importante emendamento, dettato dalla logica del buon senso, è quello che mira ad eliminare un'assurdità, ovvero la possibilità per i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza di sostenere il concorso, salvo che non si tratti di seconda laurea. Sembra un emendamento secondario, ma così non è, perché darebbe l'opportunità a molti magistrati di effettuare il concorso. Speriamo e crediamo che vi sia l'opportunità per il disegno di legge in esame di essere discusso dall'Assemblea; noi lo speriamo e l'approvazione di tali proposte emendative costituirà un momento di verifica. Altrimenti, in caso contrario, ci troveremmo a trattare una materia così complessa in condizioni frettolose, per approvare il provvedimento entro il 31 luglio. Ciò non è dignitoso per la Camera dei deputati, anche perché si potrebbe eventualmente varare un decreto-legge per dare tempo alla Camera di discutere, senza fretta ed i tempi contingentati.

Inoltre, come sostenuto questa mattina dal capogruppo di Alleanza Nazionale in Commissione giustizia, onorevole Consolo, la nostra Camera bassa diventerebbe una Camera di ratifica e ciò sarebbe un momento triste per tutto il Parlamento italiano e per la democrazia (Applausi dei deputati dei gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

MARILENA SAMPERI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, la Commissione formula un invito al ritiro di tutte le proposte emendative relative all'articolo 1, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Ove dunque i presentatori non comunichino il ritiro delle rispettive proposte emendative, la Presidenza le porrà in votazione.

Passiamo alla votazione del testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Pecorella.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, credo che qualcuno si sorprenderà del fatto che continuiamo a portare avanti la nostra fatica, di fronte ad un testo che si ritiene immodificabile. Noi lo facciamo, perché siamo convinti che, a livello personale, di fronte a proposte ragionevoli e corrette, vi sarà pure qualcuno che, al di là dell'appartenenza politica, si sentirà in dovere di seguire prima la propria ragione e successivamente l'appartenenza politica.

La proposta alternativa contiene una serie di suggerimenti e di modifiche che appaiono assolutamente ragionevoli e necessarie. Si prevede, in primo luogo, per chi intenda entrare in magistratura, la conoscenza di due materie, escluse dal testo del Governo, che sono indispensabili affinché un magistrato possa esercitare la propria funzione. Ci si riferisce all'esame scritto delle due procedure - procedura civile e procedura penale - ed è sorprendente che proprio quelle materie che richiedono una tempestività di conoscenza dei principi e delle norme non facciano parte della prova scritta che deve essere affrontata. Quindi, la nostra proposta va in questa direzione.

Il secondo elemento di distinzione è stato ripreso proprio dalla proposta iniziale del Governo, che ha ottenuto anche l'adesione da parte del sottosegretario Scotti, e attiene alla consapevolezza che non si può far accedere alla magistratura chi non ha il senso pratico; vale a dire chi non è in grado di scrivere un provvedimento.

Per diventare avvocati bisogna saper scrivere un provvedimento, mentre per diventare magistrati è sufficiente conoscere solo teoricamente i temi; quindi, si suggerisce che vi sia una prova scritta, nella quale il magistrato dimostri che è in possesso anche della conoscenza degli strumenti pratici, vale a dire che sa scrivere una sentenza o una requisitoria. Mi meraviglio che il Governo esprima parere contrario sulla questione in esame, anche perché ciò era stato inserito proprio dal Governo nel testo originario, mentre oggi non c'è più. Credo che un po' di coerenza dovrebbe portare a sostenere che tale passaggio è indispensabile.

Inoltre, tra le materie che si suggerisce debbano essere affrontate dai candidati che svolgono il concorso per uditore giudiziario, vi è la tecnica delle investigazioni. Vi sono alcuni pubblici ministeri che ignorano totalmente i principi elementari cui devono attenersi nell'ambito della tecnica delle investigazioni: ad esempio, come si può risalire al DNA, quali sono gli strumenti utili ad accertare, in una piccola traccia, gli elementi che possono portare all'individuazione di un criminale. Ebbene, la tecnica delle investigazioni non fa parte né delle prove scritte, né delle prove orali, dunque proponiamo e suggeriamo che, viceversa, anche questa ne faccia parte.

Vi sono altri due punti, che saranno ripresi più avanti in quanto sono oggetto di emendamenti specifici, che riguardano l'indicazione di tendenza; ossia se si vorrebbe accedere alla funzione giudicante o alla funzione requirente, perché un orientamento in questa direzione è indispensabile per l'esaminatore, anche ai fini di comprendere se quella persona è ben orientata e ha l'idoneità in quella direzione.

Infine, ma anche su tale aspetto ci si soffermerà successivamente, un'altra modifica suggerita riguarda il test di idoneità psico-attitudinale; il che vuol dire, semplicemente, sottoporre l'aspirante magistrato alla stessa prova cui viene sottoposto chi entra in polizia o chi va a guidare un aereo. Tale prova è necessaria al fine di precludere l'accesso alla magistratura ad una persona che, sebbene molto preparata sul piano teorico e capace di scrivere una sentenza, non abbia l'equilibrio necessario a garantire al cittadino di non essere vittima di un'ingiustizia o di un atto poco equo.

Ritengo che siano osservazioni di tale linearità e semplicità che, chiunque segua il buonsenso, non potrebbe non condividere.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Consolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, colleghi, occorre fare chiarezza: in magistratura vogliamo persone che, ancorché teoricamente preparate, cadano di fronte alla concretezza che deve caratterizzare ogni magistrato? Ritengo che la risposta stia nella medesima domanda. È significativo che il rappresentante del Governo, il sottosegretario Scotti, quindi la stessa persona fisica che in questo momento è il portavoce dell'Esecutivo in Assemblea, abbia, in precedenza, espresso un parere favorevole che è durato come lo spazio di un mattino.

In fin dei conti, cosa propone il testo alternativo della minoranza? Che ciò che è normalmente conosciuto come diritto nei codici, si trasformi anche in diritto in azione. Dov'è lo scandalo? Dov'è la norma che recherebbe svantaggio a qualcuno?

Credo che sia una norma che, se approvata - la mia è una speranza fatua, ma lasciateci almeno la speranza - migliorerebbe, non per noi, ma per i cittadini italiani la nostra normativa sull'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bianco. Ne ha facoltà.

GERARDO BIANCO. Signor Presidente, mi atterrò alle indicazioni del gruppo soltanto per disciplina [Applausi di deputati dei gruppi Forza Italia, UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici

di Centro), Lega Nord Padania e DCA-Democrazia Cristiana per le Autonomie-Partito Socialista-Nuovo PSI].

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Pecorella, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 487

Maggioranza 244

Hanno votato210

Hanno votato no 277).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Pecorella 1.1 e Mazzoni 1.311, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 482

Votanti 481

Astenuti 1

Maggioranza 241

Hanno votato211

Hanno votato no 270).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Pecorella 1.3 e Consolo 1.18.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Consolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, quando nel suo intervento sul complesso degli emendamenti la collega Frassinetti parlava di concretezza, si riferiva con ogni probabilità proprio ad emendamenti di questo genere. L'emendamento che porta, tra le altre, anche la mia firma, prevede che il concorso sia bandito entro novanta giorni dal momento in cui la somma dei posti vacanti e di quelli che tali risulteranno nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento, risulterà pari a quattrocento. Ciò significa che i concorsi devono essere banditi quando vi sono posti vacanti e non con cadenza annuale, prescindendo dalla necessità di nuovi magistrati. Anche questo è un ragionamento di grande concretezza, in quanto si assumono dei dirigenti o del personale dipendente quando l'azienda ne ha bisogno. Dunque, si assumono magistrati quando la giustizia presenta posti vacanti. Mi chiedo dove sia lo scandalo. Questo è il motivo per cui voteremo a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gelmini. Ne ha facoltà.

MARIASTELLA GELMINI. Signor Presidente, gli identici emendamenti in esame evidenziano come sia possibile apportate alcuni miglioramenti alla qualità dei concorsi in magistratura, facendo però attenzione a considerare anche il principio di economicità e la spesa pubblica.

Conosciamo - più volte il Ministro Mastella ce lo ha ricordato - la situazione difficile in cui versa la giustizia dal punto di vista delle risorse economiche. Crediamo sia indispensabile migliorare la qualità dei concorsi, ma anche razionalizzare la spesa. Allora, non ha senso fare in modo che i concorsi vengano espletati su base annuale, in quanto è sufficiente indire dei concorsi laddove vi sia un numero adeguato di sedi vacanti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Pecorella 1.3 e Consolo 1.18, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 485

Votanti 484

Astenuti 1

Maggioranza 243

Hanno votato210

Hanno votato no 274).

Prendo atto che la deputata Goisis ha segnalato di non essere riuscita a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Consolo 1.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 489

Votanti 487

Astenuti 2

Maggioranza 244

Hanno votato211

Hanno votato no 276).

Prendo atto che la deputata Goisis ha segnalato di non essere riuscita a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Consolo 1.9.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Consolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, anche l'emendamento in esame è volto ad evitare gli sprechi che il Governo Prodi, a parole, afferma di voler limitare, mentre poi, nei fatti, non limita: prescindendo da quanto ho già affermato, tutti gli anni si continuano a svolgere concorsi, senza razionalizzarli o consentendone lo svolgimento con una spesa minore (ossia quando vi siano posti realmente vacanti). È anche un discorso di natura economica: invito i colleghi - ma so che è inutile - a riflettere e a votare a favore del mio emendamento 1.9.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Consolo 1.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 486

Votanti 485

Astenuti 1

Maggioranza 243

Hanno votato214

Hanno votato no 271).

Prendo atto che la deputata Suppa ha segnalato di non essere riuscita a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Consolo 1.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 494

Maggioranza 248

Hanno votato216

Hanno votato no 278).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Consolo 1.13.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, l'emendamento Consolo 1.13 chiede di sopprimere le parole «di norma»; in sostanza, l'attuale formulazione prevede che i concorsi siano di norma annuali. Ci siamo chiesti perché «di norma»: il rischio contenuto in questa disposizione è che il CSM decida di bandire i concorsi al verificarsi di determinate situazioni - ad esempio, per la copertura di posti scoperti

- e di rinviarli in funzione di situazioni contingenti. Pur condividendo assolutamente tutte le osservazioni sul risparmio dei costi, perlomeno stabiliamo una regola tassativa! È preferibile che i concorsi siano espletati «ogni anno» e non quando il CSM voglia e decida, in relazione a situazioni che non siamo in grado di valutare se siano o meno collegate a certi soggetti. Chiediamo, quindi, di eliminare le parole «di norma», mantenendo il termine: «annuale».

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Consolo 1.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 484

Votanti 483

Astenuti 1

Maggioranza 242

Hanno votato210

Hanno votato no 273).

Prendo atto che la deputata Balducci ha segnalato che non è riuscita a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Consolo 1.70 e Mazzoni 1.302, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 490

Maggioranza 246

Hanno votato213

Hanno votato no 277).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lussana 1.312.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, l'emendamento in esame riguarda la disciplina di accesso alla magistratura e la modalità di espletamento del concorso, ripristinando ciò che è stato cancellato con la controriforma Mastella, anche con riferimento agli articoli successivi. Con il mio emendamento vorremmo ripristinare l'indicazione obbligatoria, già nella domanda, da parte del candidato che accede al concorso di magistratura, dell'area funzionale alla quale accedere in caso di esito positivo del concorso. Si chiede al candidato, cioè, di indicare quale sarà la sua opzione: la funzione requirente o quella giudicante. Ritorna il tema fondante della riforma Castelli, quello della separazione delle funzioni, che invece, con questa controriforma, si vuole cancellare.

Cogliamo nuovamente l'occasione per ribadirlo: la separazione delle funzioni è un principio che necessariamente dobbiamo introdurre nel nostro ordinamento, al fine di realizzare veramente e dare attuazione all'articolo 111 della Costituzione, al principio del giusto processo e a quello della parità fra accusa e difesa e al fine di garantire, in modo particolare ai cittadini, un giudice effettivamente terzo ed imparziale. Basta con commistioni che minano profondamente il principio della terzietà del giudice!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mormino. Ne ha facoltà.

NINO MORMINO. Signor Presidente, sottolineo ancora una volta quanto ho già avuto occasione di dire: le nostre proposte emendative, più che mirare al conseguimento di un risultato positivo - che, ci rendiamo conto, sarà impossibile raggiungere, considerata la situazione che si è creata - servono a sottolineare i difetti fondamentali del provvedimento in esame.

Riguardo a questo emendamento, ritengo che debba essere tenuto presente un problema fondamentale: l'indicazione

della preferenza della funzione, secondo la mia opinione, sarebbe stata estremamente utile per costituire il presupposto della valutazione successiva, nel momento dell'attribuzione delle funzioni. Oggi il magistrato non sceglie la funzione requirente o giudicante per un'ispirazione ideologica, per una tendenza ideale o per un'attitudine naturale a condividere l'una o l'altra funzione, ma lo fa, in sostanza, perché trova la comodità di scegliere il posto più prossimo alle proprie esigenze di sistemazione. Questa indicazione preliminare avrebbe potuto costituire un utile elemento di valutazione, nel momento in cui fosse stata avanzata la richiesta di essere destinati ad una funzione o ad un'altra; ciò avrebbe potuto consentire di individuare la tendenza, la capacità, la volontà e la scelta ideale di svolgere una funzione anziché un'altra. Questa sarebbe stata un'indicazione assai utile anche rispetto al sistema delle valutazioni introdotto e all'abolizione di quella più segnata separazione delle funzioni che il vecchio ordinamento giudiziario, quello votato nella passata legislatura, prevedeva.

Già cominciano ad emergere le disfunzioni che questo provvedimento provocherà nella sistemazione dei magistrati e, quindi, nella realizzazione della loro capacità di esercitare la propria professione nel posto giusto, secondo le capacità e le tendenze che essi possono esprimere ed avrebbero dovuto esprimere sin dal primo momento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Costa. Ne ha facoltà.

ENRICO COSTA. Signor Presidente, quello in esame si configura come un emendamento in forma attenuata rispetto alla previsione contenuta nella cosiddetta riforma Castelli, perché qui si parla di funzione cui il candidato intenda preferibilmente accedere.

Si tratta di un principio basilare di civiltà giuridica ed evidenzia come il Governo, con la riforma dell'ordinamento giudiziario, abbia messo al centro non il cittadino, che vuole essere garantito da un giudice terzo e indipendente, bensì il magistrato, in quanto ha sposato quelle tesi che l'Associazione nazionale magistrati non ha mai nascosto di portare avanti (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia e Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 1.312, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 488

Votanti 487

Astenuti 1

Maggioranza 244

Hanno votato210

Hanno votato no 277).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Buemi 1.301. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, con l'emendamento in esame, di cui sono primo firmatario, che sembra mettere in discussione non si sa bene cosa, si vuole semplicemente introdurre nel nostro Paese una verifica psico-attitudinale per i magistrati; strumento, questo, già presente in tutte le società avanzate che possiedono strumentazioni di valutazione dei comportamenti e delle potenzialità dei soggetti.

Riteniamo che i magistrati, sia inquirenti sia giudicanti, non devono soltanto avere la conoscenza precisa dei codici, civile e penale, del diritto romano e delle procedure, ma devono avere anche le capacità per attuare una giustizia equilibrata e ragionevole. I comportamenti dei magistrati devono essere improntati a principi di rispetto dei diritti dei cittadini, non solo di quelli formali ma anche di quelli sostanziali, che derivano dagli effetti prodotti dall'azione del magistrato.

Di fronte a tali situazioni valutiamo che, come avviene in altre attività, in altre professioni, anche in quelle più umili, debbano essere presenti dei profili psicologici e attitudinali particolari anche se non da superuomini. La verifica psico-attitudinale è uno degli elementi di valutazione dell'attendibilità delle capacità del soggetto che viene preso in esame e reputiamo che anche tra i magistrati vi sia la necessità di prevedere questa verifica. Se la valutazione psico-attitudinale può servire anche a evitare un solo caso di ingiustizia, allora dobbiamo prevederla (Applausi dei deputati del gruppo La Rosa nel Pugno).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Contento. Ne ha facoltà.

MANLIO CONTENTO. Signor Presidente, come abbiamo potuto registrare vi sono alcune questioni su cui anche da parte della maggioranza - giustamente - si sarebbe voluto riflettere in ordine all'apporto di correttivi al testo che è stato sottoposto all'esame dell'Assemblea. In Commissione uno dei punti di discussione è stato proprio il contenuto dell'emendamento Buemi 1.301.

Come tutti sanno, la riforma dell'ordinamento giudiziario varata dal centrodestra prevedeva una prova orale, una prova pratica e anche un colloquio psico-attitudinale che doveva essere condotto nell'ambito della commissione di giudizio da un esperto in scienze e tecniche psicologiche. È evidente che il centrodestra non potrà che votare a favore dell'emendamento Buemi 1.301 e ci dispiace che probabilmente questo, che è un elemento di rottura anche sotto il profilo politico all'interno della maggioranza, non possa essere approfondito e valutato seriamente alla luce di un dibattito aperto.

Tutto ciò dimostra ancora il limite della discussione e del confronto politico, ma soprattutto sottolinea che ci sono anche all'interno della maggioranza - come abbiamo ripetutamente detto al Ministro competente - delle valutazioni diverse. L'avere impedito un dibattito franco e aperto non ha messo in difficoltà l'opposizione, ma ha fatto emergere ulteriormente le divergenze esistenti all'interno della maggioranza (Applausi dei deputati del gruppo Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Barani. Ne ha facoltà.

LUCIO BARANI. Signor Presidente, intervengo per sottoscrivere l'emendamento Buemi 1.301 e per complimentarmi con i compagni socialisti della Rosa nel Pugno perché il cromosoma, il DNA garantista alla lunga viene fuori e ciò non può fare che piacere.

Mi rivolgo ai colleghi riformisti che sono nella maggioranza e che non hanno ancora deciso. Personalmente, ritengo sia plausibile l'ipotesi che nella magistratura ci possano essere casi in cui magistrati facciano uso di sostanze stupefacenti, psicotrope, che siano ammalati di Alzheimer, affetti da turbe psicologiche e mentali e da pregiudizi psico-affettivi tali da divenire delle vere ossessioni.

Perché non viene praticata alcuna verifica medico-psicologica atta a dimostrare il contrario? Niente dimostra che questa categoria professionale sia esente da vizi, cattive condotte e turbe che toccano percentualmente tante altre categorie professionali come la nostra, come i membri del Parlamento. In questi anni stiamo scoprendo con ritardo che molti vizi sono entrati prepotentemente nei comportamenti degli italiani in modo massiccio e preoccupante e il Governo sta rispondendo con normative anche molto severe al riguardo e sempre sull'onda dell'emotività e dell'emergenza, come nel caso della modifica del codice della strada.

Come parlamentari siamo disponibili a intervenire sul fatto che molti mestieri che comportano responsabilità ineludibili verso altre persone devono essere necessariamente monitorati con test al riguardo

per salvaguardare la salute e la vita. È prassi comune che molte professioni comportino necessariamente indagini psico-attitudinali. Ieri, nel corso della discussione sulle linee generali del disegno di legge in materia di sicurezza sul lavoro, abbiamo esaminato la questione. Dunque, cari colleghi, i riformisti e le persone dabbene devono venire fuori. Dobbiamo dire che i magistrati vanno controllati come dobbiamo essere controllati tutti. Mi rivolgo simbolicamente all'onorevole Gerardo Bianco, che è una persona rispettabilissima: non si può in questo caso votare secondo ordine di partito, qui bisogna votare per la difesa della vita e dell'incolumità degli italiani.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mario Pepe. Ne ha facoltà.

MARIO PEPE. Signor Presidente, intervengo per chiedere di aggiungere la mia firma all'emendamento Buemi 1.301.

Colleghi, ci sono delle qualità che fanno di un magistrato un buon magistrato e che non sono individuabili da un semplice elaborato tecnico; faccio riferimento al rigore, alla saggezza, all'equilibrio. Approvando l'emendamento in esame, eviteremo in futuro tristi vicende umane, come quella di far arrestare il rivale in amore oppure di privare della libertà le persone solo per accendere le luci della ribalta.

Per queste ragioni, chiedo un voto favorevole dell'Assemblea su questo emendamento che sicuramente migliorerà la qualità della futura generazione di magistrati che vogliamo formare (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Palomba. Ne ha facoltà.

FEDERICO PALOMBA. Signor Presidente, probabilmente altri vorrebbero proporre qualche miglioramento. Noi del centrosinistra ce ne asteniamo, perché riteniamo che ci troviamo di fronte ad un provvedimento giusto, da approvare.

Certamente quello su cui stiamo discutendo, non sarebbe potuto rientrare tra le modifiche o i miglioramenti che andavano apportati. Si rendono conto i colleghi che sono intervenuti della straordinaria pericolosità di sottoporre ad uno screening generalizzato le persone attraverso un test psico-attitudinale? È una cosa che si presta ad una selezione della specie giudiziaria e può creare gravi condizionamenti in positivo o in negativo (Commenti dei deputati dei gruppi UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro), Forza Italia e Alleanza Nazionale)! È proprio così, è così! Siccome siete favorevoli al test psico-attitudinale, vi invito a votare anche una legge che sottoponga il parlamentare e ad un test psico-attitudinale (Commenti).

Le vostre giuste proteste dimostrano che sottoporre le persone ad un test psico-attitudinale è una cosa estremamente pericolosa, perciò spero che i colleghi ed amici della Rosa nel Pugno ritirino questo emendamento che comunque tutto il centrosinistra respingerà.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Credo che l'onorevole Palomba ha creato una giusta reazione perché ha rappresentato l'emendamento in discussione in termini diversi da quelli reali. Ovviamente, non è un esame psico-attitudinale che consente di eliminare o di emarginare magistrati in funzione. È un esame che dovrebbe essere fatto per coloro che si presentano al concorso, che hanno superato l'esame scritto, prima dell'esame orale. È quello che accade normalmente in tutte le attività il cui svolgimento può rappresentare un pericolo per il cittadino.

Voglio formulare solo questa domanda a chi voterà contro o a favore dell'emendamento Buemi 1.301: salireste mai su un aereo, pensando e sapendo che il pilota non è mentalmente equilibrato? Io credo che nessuno vi salirebbe (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia, Alleanza

Nazionale, UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro) e Lega Nord Padania)! Quando si sale su un aereo si compie una scelta, mentre quando un cittadino si trova davanti a un magistrato, non ha scelte possibili. Un tempo, esisteva un magistrato che condannava gli anonimi dicendo: il giorno in cui questi saranno identificati, li metteremo in carcere.

Non è possibile che questo tipo di anomalie mentali possano passare attraverso il concorso. Vi sono professori universitari pazzi - lo posso affermare, perché ho insegnato all'università -, vi sono magistrati che hanno deviazioni mentali e lo stesso vale anche per i parlamentari! Il problema consiste nel fare una selezione di coloro che non sono adatti, al momento dello screening, prima che questi esercitino una funzione pubblica. Questo è quanto chiediamo e non di valutare coloro che oggi sono magistrati, selezionando chi deve restare e chi si deve allontanare. Volete che diventino magistrati soggetti non affidabili per l'equilibrio mentale? Bene! Se voterete contro l'emendamento Buemi 1.301 è ciò che accadrà! (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale e UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro)).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole D'Elia. Ne ha facoltà.

SERGIO D'ELIA. Signor Presidente, intervengo per dire al collega Palomba che può sicuramente essere pericolosa la pratica dei test psico-attitudinali. Rileviamo che essi sono consentiti per chi svolge funzioni delicate, ma per quanto riguarda la categoria dei magistrati esiste un'esenzione stabilita per legge e per principio.

Ricordo poi al collega e compagno Barani che l'emendamento Buemi 1.301 - e mi rivolgo soprattutto a chi ci ascolta da Radio radicale - è firmato (e ciò è agli atti) anche dai tuoi compagni radicali della lista della Rosa nel Pugno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzoni. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, l'emendamento Buemi 1.301 riprende alcune considerazioni che ho svolto intervenendo sul complesso degli emendamenti.

Per la celerità con la quale si sono svolti i lavori in Commissione io, così anche altri colleghi, non ho potuto ottenere dalla collega relatrice una motivazione sulla scelta operata, in questo caso, dal Governo, di sopprimere la prova che, invece, noi avevamo introdotto tra quelle per l'accesso alla magistratura. La relatrice non è entrata nel merito e ha lasciato aperto - a mio parere - un fronte di discussione, che stiamo verificando anche in Assemblea.

L'intervento del collega Palomba, infatti, è un intervento dirompente, non tanto per i «boati», che si sono sentiti quando ha svolto alcune considerazioni, ma perché, giustamente, pone il dubbio sulla congruità di alcuni percorsi che il nostro sistema prevede per categorie che sono particolarmente importanti per la garanzia del sistema di sicurezza e, quindi, per la garanzia dei sistemi democratici. Le forze di polizia, i commissari, i questori, ad esempio, sovrintendono alla nostra sicurezza, rischiano la propria vita per garantire la nostra, espletano funzioni autorizzati e incaricati dai magistrati e vengono sottoposti a severi e puntuali test psico-attitudinali.

Se, come ha lasciato adombrare il collega Palomba, la previsione di un test psico-attitudinale per accedere ad una carriera particolare è considerata una sorta di pregiudizio di pazzia, mi preoccupo e chiedo al Governo, al Ministro della difesa, al Presidente Prodi di riflettere su ciò, perché se selezioniamo tra le forze di polizia i presunti pazzi - perché è questo il concetto che deve passare - dovremmo rivedere tutta l'organizzazione del nostro sistema di tutela (Applausi di deputati dei gruppi UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro), Forza Italia e Alleanza Nazionale).

Mi rivolgo al collega Palomba e ai colleghi della maggioranza che sostengono l'eliminazione di tale previsione: credo che non vi sia questo tipo di indicazione nel momento in cui si inserisce, in un concorso, un passaggio come questo, ma vi è solo la tendenza a voler individuare dei requisiti che indichino l'inclinazione a svolgere un certo tipo di attività. Si tratta, infatti, di un'attività particolare, per i requisiti di equilibrio che essa richiede per poter essere svolta in maniera adeguata.

Ritengo, signor Presidente, che la mancanza di una risposta, da parte della maggioranza, del Governo e della relatrice, sia un fatto grave perché, a questo punto, dopo l'intervento che abbiamo ascoltato da parte dell'unico rappresentante della maggioranza, pensiamo che vi sia una presunzione di pazzia certificata rispetto a tutte quante le altre categorie. Si tratta, pertanto, di un sistema a rischio, del quale ci dovremmo fare carico.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Consolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, colleghi, vorrei invitarvi - e mi rivolgo, in particolare, ai colleghi della maggioranza - ad uscire dall'equivoco. Ho sentito sostenere che si vogliono sottoporre i magistrati a quiz psico-attitudinali; è esattamente il contrario! Con l'emendamento Buemi 1.301 proponiamo che i cittadini vengano sottoposti a quiz psico-attitudinali prima di diventare magistrati, questa è la verità! Quindi, per piacere, non diciamo sciocchezze!

Con la previsione contenuta nell'emendamento in esame - e non è un caso che sia stato sottoscritto da quindici uomini liberi che appartengono alla maggioranza, alla quale mi onoro di non appartenere - chiediamo che coloro i quali, per tutta la vita, amministreranno la giustizia, prima che diventino magistrati vengano sottoposti a quiz psico-attitudinali, così come troverei giusto che anche noi parlamentari fossimo sottoposti a test antidroga e quant'altro: dov'è l'equivoco? Dov'è il timore? Queste cose sono solo solenni sciocchezze!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, anch'io sono sconcertata dalle affermazioni che ho ascoltato in quest'aula dai colleghi del centrosinistra e, in particolar modo, dall'onorevole Palomba. Sono sconcertata perché sembra che, dai banchi della maggioranza, si sia innalzata una grande sfiducia nei confronti di chi ha una laurea in psicologia o è professore universitario in psicologia e che dovrebbe essere colui che sottopone i candidati al concorso in magistratura a questo test psico-attitudinale.

Siamo di fronte ad un atteggiamento incomprensibile: si vogliono rifiutare i mezzi che una scienza moderna come la psicologia - è una scienza, non è stregoneria, ricordiamolo bene! - mette a disposizione al fine di esprimere una valutazione sull'attitudine psicologica di un soggetto a svolgere un ruolo delicato come quello del magistrato.

Chi fa il magistrato, con tutto il rispetto per le altre categorie professionali, non è un panettiere, non è un fioraio, ma è colui che, tante volte, decide sulla libertà personale. Con l'emendamento in esame si cerca di avere elementi di valutazione in più per testarne l'equilibrio: la dote dell'equilibrio, infatti, è fondamentale quando si deve svolgere una funzione così delicata, soprattutto se è una funzione giudicante, e invece, anche in questo caso, avete gridato allo scandalo.

Ricordo che in Commissione vi è stata l'onestà intellettuale dell'onorevole Buemi, il quale ha ricordato la sua esperienza personale: prevediamo l'inserimento di un test psico-attitudinale per i candidati al concorso in magistratura, quando mi sono presentato per fare l'operaio all'ENEL - ha affermato - mi hanno fatto fare il test psico-attitudinale. Certo, perché anche quello poteva essere un ruolo delicato, perché se qualcuno impazzisce e, magari, rompe le tubature, il sistema si deve tutelare!

Sull'emendamento in esame - che è un emendamento banale - avete fatto le barricate, perché le barricate le ha fatte, fuori da quest'aula, l'Associazione nazionale magistrati, le ha fatte la magistratura associata che voi continuamente difendete e sulle cui posizioni continuate a chinare supinamente il capo, in maniera del tutto incomprensibile.

Quali sono i rischi, onorevole Palomba? La selezione della specie: si vergogni! Questi sono i metodi nazisti, mi auguro non condivisi da nessuno in quest'aula!

Allora cerchiamo di essere seri e concreti: qui si scontrano due ideologie. Vi sono le ideologie di coloro che, come noi, difendono le prerogative costituzionali dei magistrati ma non sono disposti a difendere le prerogative di una casta, di una corporazione della quale, ancor oggi, dicendo «no» all'emendamento in discussione, dimostrate di essere succubi e di essere schiavi. Il nostro unico faro è l'interesse dei cittadini di avere magistrati sani di mente ed equilibrati (Applausi dei deputati dei gruppi Lega Nord Padania, Forza Italia, Alleanza Nazionale, UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Laurini. Ne ha facoltà.

GIANCARLO LAURINI. Signor Presidente, ritengo che bisognerebbe svolgere un sondaggio all'esterno, per verificare cosa la gente pensa di una norma come quella contenuta nell'emendamento in esame, che condivido pienamente, in quanto si tratta di una norma di grande buon senso e di un emendamento che non avrebbe dovuto assolutamente impegnare per così tanto tempo quest'aula.

Abbiamo ascoltato le cose più strane, le osservazioni più disparate, tutte miranti a sostenere che pretendere una prova psico-attitudinale prima della prova orale presenti risvolti gravi, pericolosissimi e offensivi per chi è chiamato a sostenerla: siamo veramente al di fuori di ogni ragionevolezza. Ritengo che, mediante quel sondaggio, si dovrebbe anche chiedere alla gente se la prova psico-attitudinale non vada effettuata per i candidati al Parlamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mormino. Ne ha facoltà.

NINO MORMINO. Signor Presidente, per la verità, già precedentemente ho chiesto di intervenire, non a titolo personale. Pertanto, mi consenta l'intervento, in quanto già dall'inizio avevo chiesto di intervenire, non a titolo personale.

PRESIDENTE. Per la verità un altro rappresentante del suo gruppo è già intervenuto utilizzando il tempo a disposizione.

NINO MORMINO. Se questa è la regola, interverrò a titolo personale.

PRESIDENTE. Nell'ambito del suo gruppo vi è stato chi ha utilizzato il diritto di intervenire, l'onorevole Mario Pepe, nella fattispecie.

NINO MORMINO. Vi è un aspetto che vorrei sottolineare. La valutazione relativa alla capacità professionale specifica, che deve essere espressa rispetto a ciascuna attività di impegno lavorativo, costituisce una regola ordinaria. Vi è chi opera attraverso la prestazione fisica: il calciatore viene sottoposto a un test fisico per verificare se sia in grado di correre o di calciare. Il magistrato, che esercita un'attività di carattere intellettuale, che ha una caratterizzazione particolarissima, deve essere valutato nella sua capacità di esprimere una professionalità.

Ma vorrei dire di più: in tal caso, il test psico-attitudinale può anche essere utile per stabilire, fin dall'inizio, la capacità, da parte di chi aspira a diventare magistrato, di assolvere una funzione anziché un'altra. Infatti, se attraverso il test si individua un soggetto che presenti un'attitudine alla funzione requirente anziché giudicante, ovviamente ciò costituirà un elemento per scegliere la funzione da attribuire successivamente, nel corso della sua attività professionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Santelli. Ne ha facoltà.

JOLE SANTELLI. Signor Presidente, non riesco a comprendere perché qualunque ragazzo voglia sostenere un concorso nella Polizia di Stato o chiunque voglia accedere all'Arma dei carabinieri, cioè svolgere l'esercizio di una funzione in nome dello Stato particolarmente delicata, è soggetto ad un test psico-attitudinale.

Ciò accade in quanto per svolgere alcune funzioni è necessaria una prova di equilibrio e anche di approccio ad alcune problematiche, visto e considerato che il nuovo ordinamento e il nuovo codice espongono la magistratura - specie i pubblici ministeri, che voi non volete dividere dalla magistratura giudicante -, ad una situazione quasi di sovrapposizione rispetto alla polizia e alle forze dell'ordine. Non riesco a capire per quale motivo, mentre è dato per scontato che chi entra nelle forze dell'ordine si sottoponga ad un test psico-attitudinale, divenga una bestemmia chiedere, per garanzia dei cittadini, che anche chi fa il concorso in magistratura si presti ad una prova così elementare [Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia e UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro)].

PRESIDENTE. È stata avanzata una richiesta di votazione a scrutinio segreto con riferimento all'emendamento in esame. Tale richiesta non può essere accolta in quanto la votazione, al pari di tutte le altre del provvedimento, non incide sui principi e sui diritti costituzionali richiamati dall'articolo 49 del Regolamento.

Passiamo dunque ai voti. Prego i colleghi di prendere posto e di votare ognuno per sé. Vedo molti colleghi che hanno tutte e due le mani impegnate: non è il caso, mettetene a riposo una (Commenti)!

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 1.301, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 484

Votanti 482

Astenuti 2

Maggioranza 242

Hanno votato226

Hanno votato no 256).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mazzoni 1.303, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 490

Votanti 488

Astenuti 2

Maggioranza 245

Hanno votato218

Hanno votato no 270).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 1.319.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, l'emendamento in esame è l'altra faccia delle verifiche che devono essere effettuate per avere dei buoni magistrati: da un lato, quella che non si è voluto riconoscere, vale a dire la necessità di un

equilibrio del magistrato, dall'altro la capacità di redigere atti processuali e atti giudiziari avendone l'idoneità.

Ritengo giusta la scelta del Governo - mi rivolgo al Ministro - di richiedere che ci sia una verifica pratica sulle capacità del magistrato, vale a dire che non sia una persona capace di scrivere cose molte elevate, ma senza il senso pratico del provvedimento. Vorrei capire come mai oggi ha cambiato idea - mi piacerebbe saperlo dal sottosegretario Scotti - e come mai questa maggioranza non ha la sensibilità di ravvisare che un buon magistrato deve saper scrivere una buona sentenza, non deve saper scrivere solo su questioni teoriche.

Ritengo dunque che l'emendamento in esame, che peraltro riprende il testo del Governo presentato al Senato, debba avere anche il consenso della maggioranza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Gelmini. Ne ha facoltà.

MARIASTELLA GELMINI. Signor Presidente, passi per il test psico-attitudinale, che a vostro dire andrebbe a ledere la dignità della magistratura, ma veramente ve la sentite di bocciare un emendamento come quello in esame? Esso colma semplicemente una lacuna enorme: il fatto che un magistrato diventi tale senza aver superato alcuna prova di procedura.

Vorrei ricordare che anche l'esame di abilitazione forense, accanto alla redazione di un parere di diritto civile e penale, prevede la redazione di un atto. Se veramente non vogliamo limitarci a difendere interessi corporativi in maniera così eclatante e vogliamo invece occuparci dell'interesse dei cittadini e garantire loro una magistratura adeguatamente preparata, credo che votare l'emendamento al nostro esame sia un atto dovuto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Laurini. Ne ha facoltà.

GIANCARLO LAURINI. Signor Presidente, dal momento che le tre professioni legali tradizionali, la magistratura, l'avvocatura e il notariato, sono accomunate in tanti aspetti nel sistema e nell'organizzazione, anche concorsuale, quando per gli avvocati c'è da redigere, fra le prove scritte, una comparsa, quando i notai in sede di concorso devono svolgere una prova pratica di redazione dell'atto notarile, non si capisce perché mai il magistrato, essendo la sua funzione così grave e delicata, non debba essere selezionato anche attraverso la valutazione della sua capacità di trasfondere per iscritto, in una sentenza, la sua dottrina, la sua cultura giuridica e la sua capacità di intendere il caso concreto. È un emendamento che va assolutamente sottoscritto ed approvato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Santelli. Ne ha facoltà.

JOLE SANTELLI. Signor Presidente, uno dei problemi fondamentali nella selezione dei magistrati è la prova iniziale, che ha un approccio esclusivamente teorico. Molto spesso, anche nell'ambito delle scuole di formazione, sostanzialmente la prova consiste nel valutare quanto fortemente il magistrato aderisca ad una delle teorie prevalenti in termini di diritto, e quindi si tratta di un approccio generale. A seguire, nell'arco della sua carriera, ci si dimentica completamente la professionalità specifica e la capacità, soprattutto, di leggere la normativa e di trasfonderla nel caso specifico.

Dal momento che la funzione precisa del magistrato è questa, vale a dire trasfondere la legge nel caso specifico, non riesco a capire cosa ci sia di strano a chiedere una prova di questo genere, che, come ha ricordato il collega Laurini, è prevista per le altre professioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Consolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, non riesco a comprendere - probabilmente

è colpa mia, e chiedo una risposta politica al Guardasigilli...chiedo se mi dà attenzione...

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, l'onorevole Consolo sta rivolgendosi a lei. Onorevole Consolo, prosegua pure.

GIUSEPPE CONSOLO. Scusi, Guardasigilli, ma con il mio intervento intendo chiedere una risposta politica a lei: dov'è la questione di destra o di sinistra o di centro, o dove lei vuole collocare il problema sotto il profilo politico, circa il fatto se i magistrati debbano o meno effettuare una prova di procedura penale o di procedura civile, con estrazione al momento dell'effettuazione della prova medesima? Dov'è lo scandalo? Ma perché no? Non riesco a comprenderlo, forse una risposta politica mi aiuterebbe.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cota. Ne ha facoltà.

ROBERTO COTA. Signor Presidente, poi ci si lamenta che i magistrati spesso non hanno il contatto con la realtà! La prova di procedura, che può tradursi, anzi, dovrebbe tradursi nella redazione di un atto giudiziario, quindi in un provvedimento che poi il giudice dovrà emettere una volta assunte le funzioni, sarebbe l'unica prova ad avere una qualche attinenza con la pratica: perché escluderla? Vorrei anche far rilevare ai colleghi e al Ministro come per potere superare l'esame di avvocato si deve, tra i vari pareri, predisporre un atto, che comporta la dimostrazione di avere nozioni di procedura penale o di procedura civile, oltre che di diritto sostanziale.

Questo emendamento è assolutamente logico ed è doveroso approvarlo, anche per fare in modo che l'esame da magistrato sia un esame che abbia una maggiore attinenza con la pratica e con la realtà e per arrivare all'obiettivo di avere un sistema giudiziario il più possibile moderno ed efficiente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.319, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 474

Maggioranza 238

Hanno votato206

Hanno votato no 268).

Prendo atto che il deputato Di Gioia ha segnalato che non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lussana 1.313.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cota. Ne ha facoltà.

ROBERTO COTA. Signor Presidente, a leggere gli argomenti sui quali deve vertere la prova orale sembra di fare un balzo indietro di vent'anni. Visto che stiamo discutendo di una riforma che dovrebbe dettare le regole per i prossimi anni, adottare un testo che sembra di vent'anni fa, cioè un testo calato in una società di vent'anni fa, mi sembra veramente anacronistico. L'obiettivo dovrebbe essere quello di avere un sistema giudiziario moderno ed efficiente. Noi chiediamo, di inserire, alla lettera f) del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 160, alcune materie di esame: per esempio il diritto industriale, il diritto della proprietà industriale, il diritto d'autore, con particolare riferimento ai temi della concorrenza, della contraffazione e della tutela dei consumatori, peraltro perfettamente in linea con l'indirizzo che dovrebbe avere anche questo Governo e che dovrebbe portare avanti il Ministro della giustizia in ordine alla istituzione delle sezioni specializzate e di una magistratura specializzata su alcuni temi.

 

Aggiungo che il problema della tutela della proprietà industriale è un tema particolarmente sentito per quanto riguarda le nostre aziende, soprattutto le aziende del nord; che il precedente Governo all'uopo aveva istituito l'Alto commissariato per la lotta alla contraffazione, proprio per dare un segnale di tutela e di attenzione alle nostre imprese; che, infine, questo Governo ha nominato qualche mese fa un Alto commissario per la lotta alla contraffazione, ma dal giorno della nomina ad oggi non c'è stato alcun segnale di vita da parte di questo organismo. La lotta alla contraffazione è stata completamente dimenticata, perché evidentemente non interessa tutelare i diritti delle nostre aziende e dei nostri imprenditori.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gelmini. Ne ha facoltà.

MARIASTELLA GELMINI. Signor Presidente, l'eventuale ma probabile bocciatura dell'emendamento in esame da parte della maggioranza misura oramai la distanza incolmabile fra i problemi del Paese e quest'Assemblea, e allo stesso tempo dichiara e la dice lunga sull'autoreferenzialità di questa maggioranza, perché, vede, è indiscutibile ed indubitabile il fatto che il contenzioso in tutto il Paese vada aumentando proprio con riferimento alla tutela dei marchi, dei brevetti, al diritto industriale, al diritto d'autore. Fa un po' sorridere il fatto che in questi giorni Veltroni, in una sua visita al nord dove certamente questi temi sono di assoluta centralità, abbia proprio fatto riferimento alla necessità di tutelare i consumatori, di tutelare i nostri prodotti dalla concorrenza sleale. E poi accade che in questa Assemblea, quando tali temi dovrebbero assumere una valenza concreta, essi vengono assolutamente disattesi e respinti. Invito la maggioranza a un supplemento di riflessione, perché se vogliamo una magistratura immersa nei problemi reali del Paese l'emendamento va approvato con senso di responsabilità e in modo bipartisan.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Consolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, sicuramente per una fortunata coincidenza proprio in questi giorni la World trade organization (WTO) ha dichiarato guerra alla contraffazione, ha raccomandato la creazione di anticounterfeiting group, cioè di gruppi specializzati nella lotta alla contraffazione, perché hanno scoperto che la contraffazione è uno dei cancri che colpiscono l'economia dei Paesi cosiddetti industrializzati. Questa maggioranza di Governo, reduce dalle visite con pennacchi e tamburi ai Paesi dell'est, dove si è impegnata a combattere la contraffazione, chiedendo uguale rispetto - perché in quei Paesi la contraffazione era, almeno, di casa -, che cosa fa? Elimina dalle prove a cui devono essere sottoposti coloro che vogliono entrare in magistratura proprio il diritto industriale, il diritto alla tutela dei marchi e brevetti. Complimenti!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Fava. Ne ha facoltà.

GIOVANNI FAVA. Signor Presidente, intervengo solo per ribadire quanto affermato dal collega Cota in materia di tutela dei marchi e dei brevetti dalla contraffazione; da mesi giace, senza aver mai ottenuto risposta, un atto di sindacato ispettivo a firma del sottoscritto che riguarda proprio questo profilo. Questo la dice lunga sull'interesse che hanno fin qui mostrato il Governo e la maggioranza nei confronti di uno dei temi che noi consideriamo epocali: sono temi infatti che fanno la differenza, dalle nostre parti, fra un sistema competitivo e un sistema che invece non riesce più ad essere tale. Un sistema che, peraltro, sta importando materiali sempre più pericolosi: non dimentichiamo infatti che, come ricordava giustamente l'onorevole Consolo, vi sono studi anche recenti che dimostrano quanti e quanto gravi pericoli

tali materiali pongono per la salute dei cittadini (soprattutto dei nostri bambini: lo dimostrano le ultime prove, effettuate, ad esempio, sui giocattoli di importazione cinese). Tali prodotti stanno creando grosse difficoltà ad un intero mercato che ovviamente non interessa una maggioranza che si occupa di processi politici ed è poco interessata agli interessi dei cittadini.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, ancora una volta la vostra maggioranza è davanti al banco di prova: nel Paese, e in modo particolare nel nord, andate affermando che intensificherete la lotta contro la contraffazione e la concorrenza sleale (soprattutto dei mercati asiatici e dei grandi colossi che stanno mettendo in crisi le piccole e medie imprese del nord); poi invece, quando vi è la possibilità concreta di dotarsi di uno strumento tecnico per concretizzare tale azione di contrasto, ancora una volta voi vi opponete. Questa è una riforma che finge di cambiare e di modernizzare, ma che in realtà non cambia nulla: non si possono ignorare le esigenze di una giustizia specializzata, soprattutto in una materia così delicata e importante com'è questa. Non si può escludere il diritto industriale dalle prove d'esame!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 1.313, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 479

Maggioranza 240

Hanno votato204

Hanno votato no 275).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Consolo 1.20 e Mazzoni 1.304, non accettati dalla Commissione né dal Governo e sui quali la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 477

Votanti 475

Astenuti 2

Maggioranza 238

Hanno votato202

Hanno votato no 273).

Prendo atto che il deputato Di Gioia ha segnalato che non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 1.21.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, tutti sappiamo che nel nostro Paese moltissimi delitti restano impuniti: un fatto davvero vergognoso. Allo stesso modo, sappiamo che la polizia giudiziaria dipende dal pubblico ministero e da questi riceve l'indirizzo investigativo. Ciò considerato, ci dobbiamo inevitabilmente domandare per quale ragione ciò accada, e come possa il pubblico ministero indirizzare nel senso giusto l'attività della polizia giudiziaria se egli ignora gli elementi minimi della tecnica delle investigazioni. Ricordo che qualche anno fa il professor Violante - lo chiamo in questo caso professore - pubblicò un testo, di grande importanza e di grande interesse, dedicato alla tecnica delle investigazioni: una materia sconosciuta all'università e che il pubblico ministero non conosce; una materia sulla quale non effettuiamo alcuna verifica prima di consentire di andare a sostenere l'accusa. Questo, peraltro, vale anche per il giudice, poiché il giudice, per valutare se una certa ricostruzione tecnica, basata magari su un capello o una macchia di sangue, abbia una sua attendibilità, deve conoscere la tecnica delle investigazioni. Ebbene: qual è il motivo della contrarietà del Governo? Lo chiedo al sottosegretario Scotti, che ha fatto il magistrato per tanti anni e sa bene che un magistrato che non conosce la tecnica delle investigazioni sarà un pessimo magistrato, nel momento in cui egli andrà sul luogo del delitto e dovrà dare le indicazioni alla polizia giudiziaria.

Ma perché, davvero, vogliamo approvare tale provvedimento? Non abbiamo il tempo e lo spazio di tornarci sopra? Perlomeno chiedo che si prenda atto che vi è un errore e vi sia un impegno di buona fede a tornare sopra la materia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mario Pepe. Ne ha facoltà.

MARIO PEPE. Signor Presidente, raccomando l'approvazione di tale emendamento per ridurre la crisi di fiducia dei cittadini nei confronti della magistratura inquirente. Leggevo le statistiche dei reati minori commessi nelle grandi città (mi riferisco a scippi e furti in casa). Ebbene, sarebbero diminuiti: nulla di più falso! I reati non sono diminuiti, ma i cittadini decidono di fare a meno della giustizia e non sporgono la denuncia, perché essa si risolve in un nulla di fatto per chi ha commesso il reato e invece in una serie di fastidi burocratici per chi l'ha subito. Ciò avviene perché molti magistrati non sanno svolgere le indagini. Per tale motivo l'80 per cento dei reati di tale tipo rimangono impuniti.

Introducendo tale prova nel concorso per i nuovi magistrati, credo che avremo una magistratura più preparata a svolgere le indagini.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Consolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, colleghi, se non fossimo in un'aula del Parlamento mi sembrerebbe di essere, l'ho già detto una volta e ripeto quanto già ho affermato, in una puntata di Scherzi a parte. Vogliamo togliere, con tutti i problemi che abbiamo, la tecnica dell'investigazione dalle materie di esame per diventare magistrati? Forse, della prova psico-attitudinale, abbiamo bisogno noi! Che senso ha? Perché dobbiamo vedere in televisione le varie NCIS, CSI, Miami Vice, tutti i telefilm e gli sceneggiati dove vediamo che i magistrati, con le tecniche investigative moderne (esame del DNA), parlano con i loro consulenti e parlano la stessa lingua? Ci meravigliamo, poi, di avere il caso di via dell'Olgiata, quello di via Poma e tanti altri, per riferirmi solo a quelli più eclatanti. Pensiamoci bene prima di votare contro una norma di tale tipo. Vorrei sapere da quale mente proviene la proposta di cancellazione della tecnica investigativa tra le materie delle prove di esame del concorso in magistratura. Sono proprio amareggiato!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.21, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 462

Votanti 461

Astenuti 1

Maggioranza 231

Hanno votato194

Hanno votato no 267).

Prendo atto che i deputati Di Gioia e Dato hanno segnalato che non sono riusciti a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Barani 1.22.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Barani (Commenti)...

Onorevole Barani, lei ha diritto di parlare. Invito i colleghi a non disturbare l'onorevole Barani. Prego, ha facoltà di parlare.

LUCIO BARANI. Signor Presidente, sono disturbati dalla presente proposta emendativa, perché essa sostiene che non dovremmo avere asini in magistratura. È esentata l'Italia dei Valori dal votare tale emendamento, ma agli altri colleghi, ovviamente, mi rivolgo (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia e Lega Nord Padania)!

PRESIDENTE. La prego di non offendere nessuno.

LUCIO BARANI. Dico solo che se arriva a casa un figlio che prende il voto sei, gli dite: «Studia ragazzo, altrimenti ti tolgo il motorino, non esci più di casa». Come si fa a dare una votazione ai magistrati con il sei? Almeno il sette! Tali emendamenti stabiliscono che si è idonei se si prende il sette, non dico i ventotto trentesimi per entrare alla Normale di Pisa, dico la media del sette. Si tratta solo di ciò. È così difficile approvare un emendamento dove si chiede ai magistrati di essere preparati? Già esiste un vocio che dice che nella facoltà di giurisprudenza si concede la laurea un po' troppo facilmente. Inoltre, un professore dell'università di Pisa diceva che chi non studiava avrebbe fatto il pubblico ministero. Pertanto, sono qui a dire di portare a casa almeno il sette.

Quello che vorremmo per i nostri figli cerchiamo di volerlo anche per i magistrati. Mi appello a tutte le persone di buonsenso ed ai riformisti che capiscono queste cose: diamo alla magistratura magistrati preparati, con le eccezioni che vi ho detto, per l'amor di Dio (Applausi dei deputati del gruppo DCA-Democrazia Cristiana per le Autonomie-Partito Socialista-Nuovo PSI)!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Barani 1.22, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 466

Votanti 464

Astenuti 2

Maggioranza 233

Hanno votato195

Hanno votato no 269).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Pecorella 1.23, Consolo 1.24, Buemi 1.300 e Mazzoni 1.305, non accettati dalla Commissione né dal Governo e sui quali la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

ENRICO BUEMI. Presidente! Presidente!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 452

Maggioranza 227

Hanno votato194

Hanno votato no 258).

Prendo atto che il deputato D'Elia ha segnalato di aver erroneamente espresso voto contrario mentre avrebbe voluto esprimerne uno favorevole.

 

Mi scuso con l'onorevole Buemi perché, ormai, avevo aperto la votazione non avendo sentito né visto che aveva chiesto di parlare. Spero che abbia l'opportunità in un prossimo intervento di sviluppare anche gli argomenti che non gli è stato possibile svolgere.

ENRICO BUEMI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, nella concitazione del momento, avendole richiesto ripetutamente di poter parlare ho sbagliato la votazione. Ho votato contro e invece avrei voluto esprimere voto favorevole sul mio emendamento. Ciò detto, intervenendo sul prossimo emendamento parlerò del precedente perché mi sembrava una questione di una certa rilevanza e, pur non imputandole la responsabilità, tuttavia, non sarebbe male, ogni tanto, dare uno sguardo in giro.

PRESIDENTE. Abbiamo chiarito il voto che lei ha espresso.

ROBERTO VILLETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO VILLETTI. Signor Presidente, ho visto come ha votato l'onorevole Buemi, membro della Commissione giustizia e mi sono regolato esattamente come ha votato lui. L'onorevole Buemi ha sbagliato ed io ho sbagliato nel votare in modo uguale. Mi scuso con i colleghi, sapete che è una cosa che può capitare. Mi dispiace, mi scuso con l'Assemblea, ma ho sbagliato e faccio ammenda.

PRESIDENTE. La ringrazio, il suo voto è stato chiarito. Sul resoconto risulterà la sua segnalazione.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 1.314, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 470

Votanti 469

Astenuti 1

Maggioranza 235

Hanno votato197

Hanno votato no 272).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Consolo 1.26.

Indico...

Revoco l'indizione della votazione perché eravamo proprio all'inizio. Tuttavia chiedo ai colleghi di segnalare per tempo la loro intenzione di intervenire.

ANTONIO LEONE. Mandagli un telegramma la prossima volta! Sennò fagli una telefonata!

PRESIDENTE. Avevano contemporaneamente chiesto di parlare in tre colleghi quando ho indetto la votazione. In ogni caso, hanno chiesto di parlare l'onorevole Costa, l'onorevole Consolo e...

ANTONIO LEONE. Deve fare il sorteggio se l'hanno chiesto in contemporanea!

PRESIDENTE. Onorevole Leone, cerchi di collaborare con la Presidenza e di non alimentare la confusione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Costa. Ne ha facoltà.

ENRICO COSTA. Signor Presidente, l'emendamento Consolo 1.26 è teso a garantire una sorta di equità di trattamento nei confronti di quei soggetti che, risultati idonei ad un concorso, non vengono però ammessi in magistratura perché il numero di posti vacanti e quindi a concorso è inferiore al numero dei soggetti idonei.

 

Cosa comporta l'emendamento in esame? Che costoro, nei successivi concorsi, hanno la possibilità di accedere alle prove orali direttamente, senza sostenere le prove scritte, proprio perché nel precedente concorso erano risultati idonei, erano arrivati alle prove orali e, soltanto per una questione numerica di posti a concorso, non erano potuti divenire magistrati (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia e Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Consolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, mi sembra si tratti di un emendamento che definirei di equità. Ritengo giusto ed equo che coloro che abbiano già sostenuto per due volte il concorso, con esito favorevole, possano effettuare nuovamente il concorso, senza sostenere la prova scritta, anche perché il numero dei posti in ipotesi sarebbe dovuto risultare insufficiente rispetto a quello dei vincitori. Mi sembra un emendamento di buonsenso e invito i colleghi a votarlo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Consolo 1.26, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 465

Votanti 464

Astenuti 1

Maggioranza 233

Hanno votato197

Hanno votato no 267).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Consolo 1.27 e Gelmini 1.320, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 462

Maggioranza 232

Hanno votato194

Hanno votato no 268).

Prendo atto che il deputato Rampi ha segnalato che avrebbe voluto esprimere voto contrario.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Consolo 1.30.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Consolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, non voglio insegnare l'educazione a corte, tuttavia mi permetto, in primo luogo, di segnalarle che dovevano essere esaminate anche le proposte emendative Pecorella 1.28 e Lussana 1.29.

PRESIDENTE. Tali emendamenti non sono stati segnalati dai gruppi. Per tale ragione, siamo passati all'esame della proposta emendativa Consolo 1.30.

GIUSEPPE CONSOLO. Le chiedo scusa, ma era per spirito collaborativo.

PRESIDENTE. La ringrazio.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, l'emendamento 1.30, che reca la mia prima firma, si propone di ristabilire un minimo di equità, ma soprattutto di conformità al diritto. Si tratta della famosa questione della seconda laurea.

Se la laurea in giurisprudenza viene temporalmente conseguita per seconda, il candidato non ha diritto ad effettuare il concorso. Questa è l'unica interpretazione chiara della norma, che sicuramente davanti ai giudici amministrativi, ma prima ancora davanti al giudice delle leggi, verrà cassata per assoluta violazione del principio di ragionevolezza e di uguaglianza. Chiedo, quindi, di non farci ridere dietro da tutti e di cambiare tale norma, che evidentemente per un errore - non posso pensare per altro - è stata varata dalla Camera alta.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Consolo 1.30, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 477

Maggioranza 239

Hanno votato203

Hanno votato no 274).

GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO. Presidente, il Governo! Dov'è il Governo?

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Vitali 1.69, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 474

Votanti 473

Astenuti 1

Maggioranza 237

Hanno votato199

Hanno votato no 274).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Pecorella 1.31 e Mazzoni 1.306.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, la proposta emendativa al nostro esame è volta a correggere un errore, già segnalato dall'onorevole Consolo. Sostanzialmente, accadrà che potranno accedere - mi rivolgo soprattutto a coloro che hanno esperienza di concorsi, a partire dalla relatrice - al concorso in magistratura coloro che hanno conseguito (personalmente la interpreto in questo modo) una laurea triennale in giurisprudenza, purché abbiano una seconda laurea e siano stati, per esempio, dirigenti dello Stato.

Dunque, il fatto di avere una seconda laurea è una previsione assolutamente priva di senso, perché se ho una seconda laurea in veterinaria, l'aver conseguito un secondo titolo di studio è assolutamente irrilevante! Resta il problema della dirigenza. Sottosegretario Scotti, se ho una laurea triennale (basta vedere le materie inserite in tale corso universitario per rendersi conto di quanta poca formazione giuridica vi sia) e sono stato dirigente dello Stato, mi domando - così mi ha risposto in Commissione - se davvero l'aver ricoperto tale carica possa colmare la lacuna rappresentata dalla mancanza di conoscenze giuridiche fondamentali in materia di diritto civile, procedura penale e diritto societario.

La possibilità di conseguire la laurea triennale in giurisprudenza è stata prevista per consentire a coloro che non potevano terminare gli studi di avere comunque una laurea, ma non è certo uno strumento sufficiente per fare il magistrato! Il fatto di essere stato un dirigente della pubblica amministrazione non significa assolutamente che si conoscano le materie necessarie per svolgere la funzione di magistrato. Nel disegno di legge vi è, dunque, un errore: va eliminato il requisito della seconda laurea e si deve richiedere una laurea quadriennale, prescindendo dal fatto che vi sia una seconda laurea, oppure, si precisi che la seconda laurea deve

essere in materie giuridiche. Diversamente, consentiremo a funzionari pubblici privi di esperienza e di una vera conoscenza in materia giuridica, che hanno solo una laurea triennale, di diventare magistrati. Tale è il risultato di questo punto della riforma. Se non è così, sottosegretario Scotti, mi smentisca!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vietti. Ne ha facoltà.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Signor Presidente, credo che la lettera c) del comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame sia scritta molto male e, dunque, si presti ad interpretazioni contraddittorie, come, per la verità molte, altre norme del provvedimento. Così come formulata, effettivamente ha ragione l'onorevole Pecorella, perché si afferma che sono ammessi al concorso i dipendenti dello Stato che abbiano conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni. Sembrerebbe che la secondo laurea sia un di più, in aggiunta alla prima laurea che non si sa cosa riguardi.

Mi rendo conto che la norma è forse suscettibile anche di una lettura pro bono, ossia che preveda che il diploma di laurea in giurisprudenza debba essere quadriennale, salvo che si tratti del titolo di studio in giurisprudenza conseguito per secondo, per cui potrebbe essere stata conseguita anche in meno di quattro anni, in virtù del riconoscimento degli esami propri di un altro corso di laurea. Tuttavia, per arrivare a questa lettura bisogna ricorrere a una contorsione interpretativa che, francamente, potrebbe dare luogo a contenziosi infiniti sulle ammissibilità ai concorsi. Pertanto, se non fossimo consapevoli di parlare solo perché rimanga agli atti, con scarse possibilità di incidenza reale, credo sarebbe assolutamente ragionevole - come propone l'emendamento - eliminare l'inciso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mormino. Ne ha facoltà.

NINO MORMINO. Signor Presidente, credo vi sia una lettura chiara della norma in esame che, a mio giudizio, introduce una possibilità paradossale: ossia potrebbe essere ammesso al concorso per magistrato chi ha conseguito una laurea in giurisprudenza di soli tre anni. Infatti, quando nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 1 si prevede di ammettere al concorso i dipendenti dello Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni (...), ciò significa che, se si tratta di un secondo titolo di studio, può essere anche di tre anni e non necessariamente di quattro.

È veramente una situazione straordinaria che la qualificazione fondamentale per esercitare l'attività di magistrato sia il conseguimento di una laurea piena in giurisprudenza; si attribuisce la possibilità di partecipare al concorso a chi ha conseguito una laurea in tre anni, purché abbia una seconda laurea, che può essere in ingegneria, in architettura, ovvero una laurea che non ha nulla a che spartire con le materie tipiche del corso di laurea in giurisprudenza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Laurini. Ne ha facoltà.

GIANCARLO LAURINI. Signor Presidente, vorrei aggiungere alcune considerazioni alle perplessità manifestate. Probabilmente, il tenore dell'inciso: «salvo che non si tratti di seconda laurea», dovrebbe essere, nel senso da molti auspicato, il seguente (ammesso che rimanga): «salvo che si tratti di seconda laurea».

È un modo di utilizzare la lingua italiana che non è in linea o è evidentemente poco conosciuto: in questo caso, l'avverbio «non» non ci vuole, se si vuol rendere il senso voluto dal redattore del comma.

Pertanto, ancora una volta, si dimostra che deve essere approvato l'emendamento secondo il quale occorre eliminare l'inciso, senza il «non» e a maggior ragione con il «non», perché ciò complica ancora di più la questione. Dio lo sa se l'interpretazione delle norme diventa difficile perfino per quelle che regolano l'accesso in magistratura. È la fine del mondo!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, intervengo per richiamare su questi emendamenti l'attenzione del Governo - che vedo impegnato in una comunicazione telefonica - o perlomeno della relatrice. Non vorrei, infatti, ripetere gli interventi dei colleghi, ma mi sembra chiaro che su tale questione vi sia o un errore o, comunque, un'ambiguità forte. Vorrei dire alla relatrice ed al Governo che in Commissione avete strozzato il dibattito; la relatrice ha, infatti, affermato che si sarebbero rinviate alcune questioni all'esame dell'Assemblea e che la Commissione non si sarebbe assunta la responsabilità di bloccare l'iter del provvedimento e di andare oltre la data del 31 luglio. Poiché l'ambiguità mi sembra accertata e palesata e considerato che, per dirimere eventuali controversie che si potranno verificare, faranno fede i testi e gli atti autentici dell'Assemblea, chiederei, almeno su questo punto, di sentire la voce o della relatrice o del Governo, per rispetto del nostro ruolo (Applausi di deputati del gruppo Lega Nord Padania)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Santelli. Ne ha facoltà.

JOLE SANTELLI. Signor Presidente, il tema è particolarmente delicato, perché, a detta di tutti, questo comma è ambiguo. Sappiamo che i lavori parlamentari come fonte normativa non offrono una particolare interpretazione, ma sicuramente danno un certezza almeno all'interpretazione del legislatore. Quindi, è particolarmente rilevante che il Governo o la relatrice - preferirei sinceramente il Governo - spiegasse in aula cosa intende realmente con questo comma.

PRESIDENTE. È evidente che il Presidente concede la parola a chi la chiede.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Pecorella 1.31 e Mazzoni 1.306, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 465

Maggioranza 233

Hanno votato202

Hanno votato no 263).

Prendo atto che la deputata Schirru ha segnalato che non è riuscita a votare.

Onorevole Leone, cerchi di collaborare con la Presidenza, lei ha una voce ...!

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.33, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 470

Votanti 469

Astenuti 1

Maggioranza 235

Hanno votato201

Hanno votato no 268).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mazzoni 1.307, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 469

Maggioranza 235

Hanno votato202

Hanno votato no 267).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Consolo 1.36, non accettato dalla Commissione né dal Governo, e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 466

Votanti 465

Astenuti 1

Maggioranza 233

Hanno votato195

Hanno votato no 270).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Consolo 1.38, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 467

Votanti 466

Astenuti 1

Maggioranza 234

Hanno votato197

Hanno votato no 269).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mazzoni 1.308, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 467

Votanti 466

Astenuti 1

Maggioranza 234

Hanno votato196

Hanno votato no 270).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.40, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 470

Maggioranza 236

Hanno votato201

Hanno votato no 269).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Consolo 1.44 e Mazzoni 1.309, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 468

Maggioranza 235

Hanno votato201

Hanno votato no 267).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 1.315, non accettato dalla Commissione né dal Governo, e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 468

Maggioranza 235

Hanno votato199

Hanno votato no 269).

GIUSEPPE CONSOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, lei è sempre squisito, ma gli emendamenti di Alleanza Nazionale non sono stati ritirati, mentre alcuni non sono stati segnalati. Nel nostro stampato, quindi, non vi è la sequenza contenuta nel suo. Le chiedo almeno di citare il nome del primo firmatario. Come vede, il nostro atteggiamento è collaborativo e non ostruzionistico, ma vogliamo renderci conto di quello che votiamo.

PRESIDENTE. Inviterei i gruppi ad inviare ai propri rappresentanti nel Comitato dei nove l'elenco degli emendamenti non segnalati. In ogni caso, d'ora innanzi specificherò senz'altro quanto da lei richiesto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Consolo 1.48.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Consolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, anche questo emendamento prevede di rendere più seri i concorsi per l'accesso alla magistratura. Con esso chiediamo che non possano «essere nominati componenti della commissione di concorso coloro i quali, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività, anche non retribuita, in enti, società o altri soggetti sotto qualsiasi forma giuridica organizzati, esercitanti l'attività di preparazione al concorso per magistrato ordinario». Fuori dall'equivoco, vi sono, per chi ci crede, molte società che millantano possibilità di far vincere il concorso. Naturalmente, c'è chi ci crede: a volte la disperazione o la ricerca di un posto spingono i candidati a crederci. Si dice, infatti, che il dottor Tizio, il professor Caio o il dottor Sempronio, che saranno presenti nella commissione in veste di consulente o altro, fanno parte della nostra società. Come sempre, Alleanza nazionale è per la via della serietà e della trasparenza. Invito i colleghi, dopo averlo letto - se non ci credono, anche se mi sembra evidente - a votare a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Laurini. Ne ha facoltà.

GIANCARLO LAURINI. Signor Presidente, sottoscrivo anch'io questo emendamento ed invito i colleghi a riflettere sul suo contenuto. Quello del proliferare di scuole, o quasi scuole, private di preparazione ai concorsi, compreso quello per la magistratura, è un problema serio, che si presenta in tutte le parti d'Italia, che induce un numero notevole di docenti di tali scuole a volere o poter essere nominati membri di commissione.

Sicuramente questo emendamento, che impedisce la nomina di chi per gli ultimi dieci anni abbia fatto parte di queste scuole, è molto saggio e dimostra in chi lo ha elaborato conoscenza delle situazioni e capacità di prevenire storture o deviazioni che non fanno bene a nessuno, tanto meno alla magistratura.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Baldelli. Ne ha facoltà.

SIMONE BALDELLI. Signor Presidente, intervengo soltanto per chiedere di apporre anche la mia firma all'emendamento Consolo 1.48.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Consolo 1.48, non accettato dalla Commissione né dal Governo, e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 470

Maggioranza 236

Hanno votato199

Hanno votato no 271).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Pecorella 1.50 e Consolo 1.51.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, credo sia di grande importanza per tutti la questione della composizione della commissione del concorso per accedere alla magistratura.

La scelta che è stata adottata è di inserire elementi laici all'interno di una commissione nella quale vi è una maggioranza di magistrati, il che è anche ragionevole. Quello che non è ragionevole è che il rapporto tra magistrati e laici abbia un po' del grottesco, perché nella formulazione del disegno di legge sono previsti ventuno magistrati contro cinque professori e tre avvocati. Non vi è, quindi, alcuna possibilità che sussista una spaccatura in ordine alla valutazione di un candidato, in quanto la valutazione che proviene dai professori universitari o dagli avvocati è diversa da quella che proviene da una parte dei magistrati.

La proposta che viene avanzata per dare più equilibrio, cioè per far sì che sia presente in modo più compatto anche la voce laica, che mi pare importante - e lo dico a chi anche oggi ha ritenuto che talora i magistrati siano in numero eccedente -, è quella di prevedere una presenza più massiccia di laici. La nostra proposta, che non sconvolge il rapporto tra maggioranza e minoranza, è di introdurre un numero di sedici magistrati, sei professori universitari e sei avvocati. Questo comporta che i magistrati restino in maggioranza, ma che in ipotesi vi possa essere un voto equilibrato tra magistrati e laici.

Questa è una di quelle forme di apparente garanzia. Si dice: mettiamoci pure i professori e i laici, perché tanto non influiranno mai sul voto che i magistrati daranno per fare entrare o meno qualcuno in magistratura. Questo è il criterio per cui si fa entrare all'interno della magistratura solo chi è gradito ai magistrati per come scrive, per quello che pensa e per come si presenta. Chiedo alla relatrice: ma se davvero riteniamo importante la presenza dei laici, perché questa presenza non deve avere un minimo di peso? Oggi non ce l'ha. Qui si prevede una composizione di otto laici contro ventuno magistrati; io, invece, sostengo che i laici debbano essere in numero tale da avere un certo peso all'interno della commissione d'esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Pecorella 1.50 e Consolo 1.51, non accettati dalla Commissione né dal Governo, e sui quali la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 452

Maggioranza 227

Hanno votato186

Hanno votato no 266).

Prendo atto che il deputato Baldelli ha segnalato che avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lussana 1.316.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, il mio emendamento 1.316 interviene sul comma 6 dell'articolo 1 e incide sulla composizione della commissione esaminatrice nominata, quindici giorni prima della data della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia su conforme delibera del CSM. Tale commissione esaminatrice risulterebbe composta, in base al disegno di legge in esame, in un numero stabile di ventinove membri: un presidente, venti magistrati, cinque professori universitari e tre avvocati.

Noi chiediamo di aumentare a quattro elementi la componente dell'avvocatura in considerazione del fatto che la dignità e l'integrità del ruolo oltre che la diversa esperienza possano concorrere ad una migliore valutazione dei candidati al concorso. In questa «controriforma», purtroppo, il ruolo dell'avvocatura è stato ridimensionato. Avremo modo nel corso del dibattito di esaminare gli aspetti specifici di tale questione; in particolare, si evidenzia come nella composizione dei consigli giudiziari non sono più presenti i rappresentanti dell'avvocatura come membri di diritto, ma solo come membri elettivi. Diamo un segnale e riconosciamo all'avvocatura un ruolo importante, anche nella valutazione di quei soggetti che poi dovranno svolgere le mansioni delicate di magistrato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 1.316, non accettato dalla Commissione né dal Governo, e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 453

Maggioranza 227

Hanno votato192

Hanno votato no 261).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Consolo 1.54.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, il principio che viene affermato nel disegno di legge in esame è lo stesso dell'emendamento Consolo 1.54, solo che tale proposta emendativa tiene conto delle molteplici forme attraverso le quali si interviene nella preparazione dei concorsi in magistratura. Quasi mai il magistrato interviene direttamente nello svolgimento del concorso o direttamente impartisce lezioni. Esistono strumenti indiretti per ovviare alle limitazioni esistenti e la proposta emendativa dell'onorevole Consolo li prevede tutti.

Se vogliamo evitare ciò che avviene oggi, ovvero che vi siano magistrati che attraverso società, associazioni, scuole varie, possano da un lato insegnare e dall'altro essere membri di commissione e, quindi, giudicare i propri allievi, dobbiamo estendere i divieti e le incompatibilità. Parliamo tanto di incompatibilità: questa è gravissima e non la vogliamo prendere in considerazione!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Consolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, intervengo per spiegare che l'emendamento 1.54, di cui sono primo firmatario, è stato presentato non solo nell'interesse della regolarità concorsuale ma anche in quello dei magistrati. Non si può negare che alcuni magistrati possono essere indotti in tentazione perché il giro economico che sta attorno a questi corsi e alle scuole di perfezionamento è veramente notevole.

Noi ci preoccupiamo che sia tutelato anche il buon nome dei magistrati e, proprio per tale motivo, in questo emendamento si prevede il divieto ai magistrati di partecipare in qualsiasi forma ai corsi di preparazione e alle commissioni di concorso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Laurini. Ne ha facoltà.

GIANCARLO LAURINI. Signor Presidente, desidero porre in rilievo che le norme sulle forme di incompatibilità, previste dall'ordinamento giudiziario, per i magistrati di svolgere attività retribuite a latere, sono già vigenti.

L'emendamento Consolo 1.54 è rivolto a rendere più concrete ed effettive le incompatibilità previste nell'ordinamento attuale, che viene purtroppo facilmente eluso: tale attività di docenza viene, infatti, svolta in maniera non trasparente, magari senza chiedere l'autorizzazione al CSM, che molto spesso non la concede.

È dunque molto importante approvare l'emendamento in discussione, che va nel senso che abbiamo già indicato precedentemente: trasparenza, correttezza e sicurezza dei giudizi emessi dalle commissioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Santelli. Ne ha facoltà.

JOLE SANTELLI. Signor Presidente, credo che se nella normativa attuale ci può essere anche un minimo di ambiguità su un punto così delicato, proprio in relazione all'autorevolezza che deve avere la magistratura, specialmente in questo tipo di situazioni, qualsiasi norma in più che possa garantire meglio sia l'immagine e la tutela di chi partecipa o può partecipare a procedure del genere, in questo caso il magistrato, sia la sicurezza di un concorso pubblico, e che possa assicurare questo grado di sicurezza, dovrebbe essere ben accetta.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Consolo 1.54, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 457

Maggioranza 229

Hanno votato193

Hanno votato no 264).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.55, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 466

Maggioranza 234

Hanno votato199

Hanno votato no 267).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Consolo 1.57, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 469

Votanti 468

Astenuti 1

Maggioranza 235

Hanno votato201

Hanno votato no 267).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 1.317.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Chiedo particolare attenzione su questo punto, perché non vi è un problema di dissenso per quanto riguarda la disposizione, ma il problema sorge perché è una disposizione che non si capisce come funzioni.

Riassumo brevemente il contenuto del disegno di legge al riguardo. La commissione giudicatrice è composta di ventinove membri, tra cui magistrati, laici, e via dicendo, però l'esame si sviluppa nel seguente modo: i primi venti candidati, ultimati gli scritti, saranno esaminati dalla commissione plenaria, cioè i primi venti candidati avranno come giudice degli scritti l'intera commissione. Finita la valutazione dei primi venti, che saranno esaminati dall'intera commissione per avere criteri più o meno uniformi, gli altri saranno esaminati da due sottocommissioni, naturalmente quando i candidati saranno più di un certo numero. Dunque, la prima osservazione è la seguente: se fossi un candidato, vorrei capire per quale ragione, siccome sono finito per estrazione a sorte tra i primi venti, devo avere un plenum di ventinove persone che mi giudica, mentre il mio collega, che è capitato tra gli altri, avrà una sottocommissione, il che può determinare, ovviamente, criteri diversi e maggioranze diverse. Ma non è tutto, perché dividendo ventinove per due non abbiamo due sottocommissioni uguali, ma una sottocommissione di quattordici e una sottocommissione di quindici. Nella sottocommissione di quattordici, il voto del presidente è determinante; in quella di quindici, invece, vi sarà invece una maggioranza e una minoranza.

Inoltre, mi domando perché la mia promozione o meno debba dipendere dal fatto che capiti in una o nell'altra commissione, che hanno un numero di commissari diversi. A me pare una situazione talmente allucinante che, in qualche modo, dovrebbe essere affrontata. Alla fine - è l'ultima osservazione - non si capisce i primi venti da chi saranno esaminati per la prova orale. La norma parla di valutazione dei primi venti, e ciò sembrerebbe alludere al fatto che, in quanto è una valutazione, non si tratta solo della correzione degli scritti. Ma non è possibile, perché non si possono conoscere i nomi di chi ha redatto le prove finché non sono stati corretti tutti i compiti. Dunque, i primi venti da chi saranno esaminati, dal punto di vista dell'esame orale? Dal plenum, dopo tutte le correzioni? Saranno esaminati subito? Verranno distribuiti tra le due sottocommissioni?

Ci rendiamo conto di quale pasticcio, con diseguaglianze, equivoci e mancanza di chiarezza, stiamo consegnando al momento centrale, all'ingresso in magistratura? Desidero chiedere alla relatrice o al Governo - se non altro per lasciare traccia dei nostri lavori - come funzionino le cose e cioè, per esempio, chi esaminerà all'orale i primi venti candidati che sono stati esaminati dal plenum.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzoni. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, credo che su questo emendamento...

GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO. E il Governo dov'è?

ERMINIA MAZZONI. Il Governo è qui...è itinerante, ma è presente, ascolta comunque, ha capacità di fare più cose contemporaneamente!

Credo che debba essere concesso un momento di attenzione all'emendamento in esame. L'onorevole Pecorella lo ha già illustrato in maniera egregia, tuttavia vorrei leggere cosa residuerebbe, al fine di comprendere come sarebbe più razionale la norma, se approvassimo l'emendamento al nostro esame: se i candidati, che hanno portato a termine la prova scritta, sono più di trecento, il presidente forma, per ogni seduta, due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare.

Ritengo che il suggerimento proposto dall'emendamento in esame sia di buon senso, perché, altrimenti, l'irrazionalità cui consegneremmo la valutazione dei candidati rappresenterebbe sicuramente un segnale di scarsa serietà. Non si comprende quale sia la motivazione: si deve trattare di un'altra norma sfuggita dalla penna del Governo! Il rappresentante del Governo fa cenno di no con la testa, ma che fornisca una spiegazione, che almeno resti traccia nei lavori di quest'Assemblea di cosa significhi, e di cosa si intenda fare assegnando ad una commissione plenaria l'esame e la verifica dei primi venti elaborati estratti a sorte, per poi consegnare i restanti 280 alle due citate sottocommissioni, che vengono formate, peraltro, con una composizione nemmeno paritaria!

Non vi è nessun criterio - almeno io non riesco a comprendere quale esso possa essere - e, per tale motivo, ritengo doveroso che il Governo fornisca una spiegazione. Mi fa piacere aver sollecitato l'intervento del Governo, per spiegare all'Assemblea come abbia intenzione di agire.

LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, una spiegazione esiste, ed è una spiegazione tecnica. Si forma una commissione, nella sua interezza; in seguito, si distingue tale commissione in due sottocommissioni, perché se l'intera commissione dovesse esaminare tutte le prove, il concorso durerebbe almeno tre anni: per tale motivo, vi è l'esigenza di costituire le sottocommissioni.

Facciamo un passo indietro. È necessario che per i primi venti esami la commissione sia in numero dispari. Questo primo approccio con la valutazione è estremamente importante, perché la commissione, nel suo plenum, dà l'indirizzo generale alle sottocommissioni, stabilendo i parametri essenziali per la correzione dei temi e come questa correzione deve essere eseguita. Nel suo plenum, la commissione è in numero dispari, così come tutte le commissioni sono in numero dispari. È un momento particolarmente importante, perché non si tratta soltanto della valutazione dei primi venti candidati, ma dell'orientamento generale che deve servire per le sottocommissioni, affinché non vi sia disparità di vedute nei principi generali. Una volta formatisi le sottocommissioni, il numero dispari non può essere diviso in parti uguali; una delle sottocommissioni, quindi, sarà costituita da un numero pari di membri e il voto del presidente varrà doppio, mentre nell'altra, in numero dispari, si seguirà il criterio generale che regola tutte le commissioni composte in numero dispari.

Una volta espletato il concorso, si applicheranno le regole generali sugli orali. Non vi sono problemi per quanto riguarda gli orali; circa le obiezioni sollevate sempre con molta puntualità e acume dall'onorevole Pecorella, vorrei dire che non vi può essere lagnanza da parte del candidato che dice di essere stato esaminato dal plenum, rispetto ad un altro che sia stato esaminato da una sottocommissione a numero ridotto.

In primo luogo, infatti, se fosse ipotizzabile una lagnanza del genere, faremmo durare i concorsi per tre, quattro o cinque anni, mentre, invece, una delle esigenze fondamentali è quella di ridurre i tempi del concorso.

In secondo luogo, non vi è nulla di strano nel fatto che i primi candidati, ai

fini dell'orientamento generale, siano esaminati dalla commissione nel suo plenum, mentre gli altri da sottocommissioni, le quali dispongono già dell'indirizzo generale stabilito con i primi venti candidati. Queste erano le risposte tecniche.

GAETANO PECORELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor sottosegretario, innanzitutto la ringrazio, in quanto, finalmente, abbiamo avuto un interlocutore e ciò rende il nostro lavoro meno sgradevole o un po' meno defatigante. Tuttavia, non ho ben chiaro - relativamente all'espressione «dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati» - se il concetto di valutazione faccia riferimento agli scritti o si tratti di una valutazione complessiva. I venti candidati come saranno distribuiti, se non lo fa la commissione nel suo plenum, per quanto riguarda la prova orale? Sulla base di quali criteri saranno distribuiti tra l'una o l'altra delle due commissioni? Questo mi sembra, infatti, un punto che sia bene che rimanga agli atti.

LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Vorrei dire molto brevemente che, per stabilire i criteri di carattere generale, è necessario partire dagli elaborati; occorre, quindi, esprimere una valutazione e correggere gli elaborati. Nella correzione dei venti elaborati, si stabiliscono i criteri di carattere generale; la valutazione è, quindi, indispensabile per stabilire tali criteri (questo, per quanto riguarda gli scritti).

Per quanto riguarda gli orali, poi, essendo ammessi ai medesimi coloro che hanno superato tutte le prove, si segue il criterio generale di distribuzione, secondo la distribuzione generale degli ammessi agli orali; non vi è, quindi, alcun problema al riguardo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.317, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 459

Votanti 458

Astenuti 1

Maggioranza 230

Hanno votato192

Hanno votato no 266).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Consolo 1.60, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 461

Maggioranza 231

Hanno votato196

Hanno votato no 265).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 1.62.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, il mio emendamento 1.62 è volto a far sì che non vi siano soggetti pigri o negligenti all'interno della commissione di concorso che possono bloccare i lavori nel tempo, senza alcuna conseguenza. Pertanto, tale emendamento è volto a determinare la decadenza di chi non si presenta in Commissione, provocando, in tal modo, un ritardo nei lavori. Ritengo che questa dovrebbe essere una regola importante in tutte le attività pubbliche, vale a dire il fatto che, se non si adempie ai propri doveri, non si ha più il diritto di svolgere tale attività. Mi sembra, quindi, che esso sia un principio molto opportuno, soprattutto in relazione all'urgenza che deve avere il risultato dell'esame in magistratura.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.62, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 466

Votanti 465

Astenuti 1

Maggioranza 233

Hanno votato193

Hanno votato no 272).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.63, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 467

Votanti 466

Astenuti 1

Maggioranza 234

Hanno votato193

Hanno votato no 273).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Pecorella 1.66, Consolo 1.67 e Mazzone 1.310.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Consolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, sono primo firmatario dell'emendamento 1.67, che si muove nello spirito della separazione delle funzioni, portata avanti almeno secondo le previsioni della riforma Castelli. Si tratta di una riforma che è stata realizzata, perché è stata portata avanti dopo ben tre anni di dibattito e solo successivamente, nel 2005, ha ricevuto il via libera.

Affinché non si creino equivoci, desidero sottolineare che è opportuno conformarsi a quanto avviene nelle democrazie più evolute come, ad esempio, negli Stati Uniti d'America in cui vi è un'assoluta divisione tra chi accusa, il public attorney (il rappresentante dell'accusa), il lawyer o attorney (l'avvocato della difesa) ed il giudice che si colloca al centro.

Per far sì che non si dica che si vogliono spingere procuratori, sostituti procuratori o giudici scomodi ad effettuare una scelta piuttosto che un'altra e per evitare che costoro si facciano prendere dalla smania della giurisdizione e una volta facciano il giudice, un'altra il pubblico ministero e viceversa, nell'emendamento in discussione è stato previsto che, già ab origine, dichiarino se intendano svolgere, addirittura con l'avverbio «prevalentemente» - pertanto, si tratta di una blanda separazione delle funzioni - funzioni requirenti o giudicanti.

Ciò, a mio avviso, è in linea con lo spirito della riforma Castelli e con ciò che noi stessi pensiamo. A titolo personale posso dire che l'avverbio «prevalentemente» non mi convince. Tuttavia, in quanto primo firmatario lo ho sottoscritto e ne accetto le conseguenze, perché ritengo che un paese civile debba distinguere chi svolge le funzioni di difesa, chi quelle di accusa e chi, su un gradino e uno scranno più alto debba fare giustizia. Questa sì che sarebbe la riforma auspicabile: un giorno ci arriveremo!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vietti. Ne ha facoltà.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Signor Presidente, per la verità nell'ambito della riforma originaria varata nella precedente legislatura, la distinzione delle funzioni non si era spinta fino ad una vera e propria separazione delle carriere, ma aveva cercato di conformare la normativa sull'ordinamento giudiziario alla Costituzione ed, in particolare, all'articolo 111, come modificato, il quale introduce in modo esplicito il principio del giudice terzo e della parità tra la pubblica accusa e la difesa.

Secondo tale principio costituzionalizzato, il giudice ed il pubblico ministero non soltanto svolgono due professioni diverse, ma devono essere collocati in posizioni diverse all'interno del sistema processuale: la pubblica accusa è in una condizione paritaria e speculare rispetto alla difesa, mentre il magistrato deve trovarsi in posizione di terzietà.

Pertanto, la nostra scelta, effettuata nell'ambito della riforma della precedente legislatura, volta a consentire al candidato del concorso per uditore di indicare la propria opzione a favore dell'una o dell'altra funzione, è coerente con il dettato costituzionale oltre che con una distinzione valevole pressoché in tutta Europa, come già ricordato da altri colleghi.

Il Giudice ed il pubblico ministero svolgono due professionalità diverse, due mestieri diversi! Non è possibile che il magistrato sia l'unico professionista a cui, durante la carriera, è consentito di mutare continuamente veste e cappello, recitando ora l'una, ora l'altra parte, a seconda di convenienze, che possono essere geografiche, di aspirazione ad uffici direttivi, le più diverse che non tengono in alcun conto le esigenze di funzionalità, specializzazione, autonomia ed indipendenza. Per tale motivo, voteremo a favore dell'emendamento in discussione [Applausi dei deputati del gruppo UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro)].

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Laurini. Ne ha facoltà.

GIANCARLO LAURINI. Signor Presidente, vorrei riferirmi al precedente discorso dell'onorevole Consolo a proposito dell'avverbio «prevalentemente».

Proprio tenendo conto dell'andamento della discussione e anche per non collegare in maniera assoluta ed inscindibile tale emendamento al tanto contestato principio della separazione delle carriere e delle funzioni, penso che, in fondo, tale proposta emendativa proponga di far sì che il tirocinio venga svolto già in maniera indirizzata, più proficua, secondo le propensioni del futuro magistrato, in modo tale da aiutarlo ad approfondire meglio quegli aspetti della professione che andrà a svolgere, al fine di migliorare la sua capacità di rendere al massimo nell'esercizio professionale.

Pertanto, inviterei i colleghi a considerare l'emendamento non come il frutto assolutamente inscindibile del principio della separazione delle carriere, la sua concretizzazione, ma semplicemente come una misura di buonsenso, in grado di favorire una migliore formazione del magistrato. Credo che ciò debba aiutarci a svelenire un po' l'atmosfera sull'argomento in discussione e a cercare di migliorare tale norma con la buona fede di tutti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, vorrei soltanto ricordare che non siamo di fronte al problema della separazione delle funzioni, ma si tratta semplicemente di un tirocinio che deve essere funzionale alle prime scelte che verranno effettuate dal nuovo magistrato. Sarebbe logico, infatti, se egli ha intenzione, ad esempio, di accedere alla funzione requirente, che lo dichiarasse in modo da orientare il tirocinio, in questa fase, nella medesima direzione.

Sarebbe assurdo che, volendo fare il pubblico ministero, magari, passi più tempo, si dedichi di più all'aspetto giurisdizionale che non a quello requirente. Quindi, si tratta solo di un'indicazione utile per una sua migliore specializzazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, anch'io vorrei intervenire a sostegno dell'emendamento in esame che si occupa di perfezionare quella che dovrebbe essere la preparazione pratica del futuro magistrato; una preparazione mirata e più puntuale per metterlo maggiormente in grado di rispondere alle esigenze di giustizia che provengono dai cittadini.

È chiaro che orientare il tirocinio alla funzione requirente piuttosto che a quella giudicante sicuramente non è una scelta di poco conto che può essere banalizzata: significa proprio voler formare il futuro magistrato tenendo conto della funzione che andrà a svolgere.

Pertanto, da un lato sicuramente, nel corso del dibattito, siamo stati manchevoli, per quanto riguarda la preparazione formale e la preparazione teorica del magistrato, per non aver previsto l'inserimento di alcune materie che orientassero maggiormente la preparazione verso una funzione piuttosto che un'altra.

Adesso vi invitiamo a porre rimedio alla scelta sbagliata che è stata fatta in precedenza, cercando almeno di orientare il tirocinio verso la specifica funzione che verrà svolta dal futuro magistrato. È chiaro che si tratta di una cultura diversa della prova e della giurisdizione: comporta la necessità di differenziare la preparazione pratica del futuro magistrato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Santelli. Ne ha facoltà.

JOLE SANTELLI. Signor Presidente, visto che molto spesso gli uditori giudiziari, di fatto, svolgono un ruolo che ormai è praticamente assimilabile a quello del magistrato ordinario, già nel pieno delle funzioni, anche per le necessità pratiche dovute alle difficoltà di organico, la scelta anticipata può sicuramente suggerire un percorso di formazione ed educazione al tipo di attività più pregnante, tanto per l'uditore, anticipatamente al tirocinio, quanto proprio per l'efficacia della struttura lavorativa dove questo verrà inserito.

Il sottosegretario sa che ormai gli uditori in moltissimi uffici giudiziari, di fatto, sono utilizzati a tempo pieno e suppliscono molto spesso alle carenze dell'organico ordinario. In questo senso, credo che anche per i capi degli uffici, ovviamente, possa essere una agevolazione avere persone motivate nel lavoro che fanno e consapevoli di quella che sarà la loro funzione.

ANTONIO LEONE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, intervengo per rappresentarle che è sotto gli occhi di tutti come dall'inizio dell'esame di questo provvedimento la maggioranza non abbia il numero legale (Commenti)...

PRESIDENTE. Prego, continui.

ANTONIO LEONE. Le chiederei di provvedere a disporre, attraverso i segretari di Presidenza, la verifica delle tessere di votazione. Passeremo al voto dopo tale controllo. Ove mai, dopo il controllo delle tessere e il ritiro delle schede che vengono usate per votare irregolarmente, dovesse venir fuori che la maggioranza non ha il numero legale su questo provvedimento, dato il rilievo politico, ritengo che lei debba sospendere la seduta per fare rientrare o entrare, una volta per tutte, i deputati per andare avanti nell'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevole Leone, lei è piuttosto sadico nel prevedere anche il seguito della serata, visto che è intervenuta un'intesa tra i gruppi per regolare la conclusione di oggi pomeriggio.

Scherzi a parte, lei ha fatto una richiesta formale che io accolgo senz'altro. Invito i due deputati segretari che sono al mio fianco a procedere alla verifica delle tessere di votazione a destra, a sinistra e al centro, possibilmente in tempi rapidi, così da poter passare ai voti (I deputati segretari ottemperano all'invito del Presidente).

Chiedo ai colleghi di collaborare con i segretari e di non intrattenerli in discussioni, anche perché restano pochissime votazioni.

Chiedo agli onorevoli segretari di accelerare, possibilmente, il lavoro di verifica.

Onorevole Fallica, prosegua. Ha completato la sua verifica?

Se l'onorevole Fallica, ha completato la verifica, passiamo ai voti. Chiedo ai colleghi, ovviamente, di votare ciascuno per sé, ma questa volta dovrebbe essere obbligatorio perché le tessere dei colleghi assenti sono state tutte ritirate.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Pecorella 1.66, Consolo 1.67 e Mazzoni 1.310, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

ANTONIO LEONE. Presidente, guardi da quella parte! Lei deve controllare!

GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO. Presidente! Guardi!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 343

Maggioranza 172

Hanno votato117

Hanno votato no 226).

Prendo atto che il deputato Squeglia ha segnalato di non essere riuscito a votare.

ELIO VITO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Presidente, lei ha un monitor davanti a lei, che le indica anche qual è il numero legale, quindi credo che lo potrà leggere e comunicare all'Assemblea: fino a poco fa era di 260 componenti; in quest'ultima votazione era di 226 (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale), dopo che abbiamo chiesto la verifica delle schede. Quindi, è evidente che la maggioranza adesso non ha il numero legale. Chiedo, signor Presidente, di sospendere a questo punto la seduta, di evitare finali indecorosi costringendoci ad abbandonare l'aula e a far mancare il numero legale. Chiedo si prenda atto della situazione. La maggioranza sappia che su un provvedimento importante come questo deve avere il numero legale per tutte le votazioni che si susseguiranno nelle giornate successive. È evidente l'importanza del voto sull'articolo 1, sul quale noi chiediamo di intervenire per dichiarazione di voto: signor Presidente, crediamo che sia preferibile per tutti la strada consensuale di rinviare a domattina questa votazione piuttosto che accertare la mancanza del numero legale, come saremmo evidentemente costretti a fare (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Signor Presidente, credo che su una materia come questa, così importante per il Paese, una polemica che verrebbe definita da cortile sarebbe inutile (Commenti dei deputati del gruppo Forza Italia). Serve qui la collaborazione che è proseguita per tutta la giornata e non vedo per quale motivo, a conclusione di un accordo intercorso tra

i gruppi al quale io vorrei tenere fede, essa non si possa concludere con la votazione dell'articolo 1. Tuttavia, nonostante l'opposizione abbia da ultimo manifestato una certa difficoltà a mantenere il numero dei voti che invece per tutta la giornata ha realizzato - si tratta di una cinquantina di voti in meno - credo che, di fronte alla richiesta dell'opposizione, una maggioranza seria, proprio in nome della collaborazione, non possa fare altro che assecondarla, e chiedere alla Presidenza di procedere secondo le intese raggiunte, non già con il voto sull'articolo ma con il voto su questi emendamenti, e riprendere l'esame domani con il voto sull'articolo 1 (Applausi di deputati dei gruppi Forza Italia e Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Chiedo ai colleghi di pazientare un momento. Alla luce degli interventi dell'onorevole Vito e dell'onorevole Quartiani, il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.

Colleghi, vi prego di pazientare poiché vi è un altro punto all'ordine del giorno.

 


 

 



Allegato A

DISEGNO DI LEGGE: S. 1447 - MODIFICHE ALLE NORME SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2900)

 

 


 (A.C. 2900 - Sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,

premesso che:

la magistratura associata nel suo complesso e, a volte, lo stesso Consiglio superiore della magistratura, tendono a comportarsi, soprattutto per quanto riguarda l'iter dei disegni di legge concernenti la giustizia, come una sorta di terza Camera, in sostanziale violazione dell'articolo 70 della Costituzione, enunciando giudizi, ponendo condizioni, esprimendo veti, imponendo tempi come nel caso del disegno di legge in esame, il che è del tutto inammmissibile oltre che costituire - ad avviso dei presentatori del presente atto - una violazione della Costituzione;

l'indipendenza assoluta della magistratura, garantita dalla Costituzione, non è intesa a rendere del tutto autoreferenziale l'ordine giudiziario, ma è funzionale al diritto dei cittadini di essere giudicati da magistrati indipendenti e non condizionabili. Di conseguenza i magistrati devono limitarsi ad applicare le leggi vigenti e non devono interferire indebitamente nelle competenze del potere legislativo e del potere esecutivo;

l'abolizione dei concorsi per l'attribuzione delle funzioni e degli incarichi direttivi in base a criteri oggettivi, e le valutazioni di professionalità, unico criterio di selezione, attribuiscono - ad avviso dei presentatori - tutto il potere alle «correnti», incidendo così sull'indipendenza di ciascun magistrato;

il singolo magistrato non si sentirà più libero di decidere in piena coscienza, stante che la sua attività professionale sarà soggetta a giudizio delle correnti maggioritarie, e ciò in violazione del principio costituzionale secondo cui il giudice è soggetto soltanto alla legge;

le procedure individuate per la progressione nelle carriere non prevedono la possibilità, da parte del Consiglio superiore della magistratura, di valutare mediante l'esame diretto le capacità professionali dei candidati, violandosi così l'articolo 105 della Costituzione;

la parità delle parti, ovvero la equidistanza dal giudice, non ha soltanto natura procedurale, bensì è un principio, d'ordine istituzionale e di collocazione del pubblico ministero nel sistema giudiziario;

la sostanziale eliminazione della separazione delle funzioni requirente e giudicante rappresenta una violazione sostanziale dell'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo in quanto non è garantita fino in fondo l'assoluta terzietà del giudice;

questo disegno di legge, stravolgendo la riforma dell'ordinamento giudiziario, varata nella passata legislatura, aggrava

il problema della eccessiva lentezza dei processi, soprattutto per l'assenza di ogni specializzazione in relazione alle funzioni giudicanti e requirenti, configurando così una violazione del secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione che fissa il principio della ragionevole durata dei processi,

delibera

di non procedere all'esame dell'A.C. 2900.

n. 1. Elio Vito, Leone, Armosino, Bertolini, Brancher, Fratta Pasini, La Loggia, Moroni, Romano, Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

 

 

 

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge del Governo sostituisce integralmente il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, con conseguente lesione del principio della certezza del diritto, intendendosi per questo il bisogno di mantenere una ragionevole, tendenziale stabilità del quadro normativo complessivo sempre più sottoposto ad uno stress continuo causato dall'uso «congiunturale» o «occasionalistico» degli strumenti di normazione, la cui finalità, molto spesso, laddove in modo ingenuo non si riponga eccessiva fiducia nelle dinamiche di orientamento genetico dei sistemi giuridici, è solo quella di soddisfare interessi politici di parte o quelli direttamente collegabili alla ricerca dell'allargamento del consenso elettorale;

nel merito, il provvedimento in questione presenta profili di dubbia costituzionalità, come si evince, ad esempio, dalla lettura dell'articolo 1, comma 3, che disciplina i requisiti per l'ammissione al concorso per magistrato ordinario. La norma de qua, infatti, appare del tutto irragionevole, in quanto esclude dalla partecipazione al concorso coloro che, rientrando nelle categorie di soggetti individuati dal comma 3, abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza come seconda laurea e non, alla luce della mera scansione temporale, come prima laurea. Discende da ciò, pertanto, che tale disposizione non potrebbe resistere dinanzi ad un eventuale sindacato di ragionevolezza da parte della Corte costituzionale;

con riferimento all'articolo 111 della Costituzione, che sancisce il principio del «giusto processo», la nuova riforma, fortemente voluta dal Governo, tende a far riacquistare al magistrato un'omogenità e un'unicità di funzione che dovrebbero, invece, essere radicalmente negate;

il disegno di legge in esame introduce un nuovo sistema di valutazioni quadriennali dei singoli magistrati ordinari, ponendo in capo al Consiglio superiore della magistratura un potere dotato di discrezionalità incommensurabile, mentre la «riforma Castelli» aveva previsto, attraverso il ricorso a procedure concorsuali, misure atte a garantire valutazioni imparziali ai fini della progressione in carriera dei magistrati ordinari;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, ove si conferisce, con l'articolo 7, una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi compilativi volti al «coordinamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge», nonché ad «operare l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti», dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se vi sia coincidenza con l'oggetto della delega, già conferita dall'articolo 2, comma 19, della legge 25 luglio 2005, n. 150, «ad adottare, entro quattro anni dalla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della

presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie»,

delibera

di non procedere all'esame dell'A.C. 2900.

n. 2. La Russa, Consolo, Contento, Bongiorno, Siliquini, Frassinetti, Antonio Pepe, Proietti Cosimi, Lamorte, Ronchi, Filipponio Tatarella, Migliori, Menia, Gamba.

 

 

 

(A.C. 2900 - Sezione 2)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI PER MOTIVI DI MERITO

La Camera,

premesso che:

l'Assemblea, a causa della scadenza ravvicinata del 31 luglio, data in cui dovrebbe entrare in vigore la riforma dell'ordinamento giudiziario promossa dal Ministro della giustizia del precedente Governo, si trova nella condizione di esaminare in tempi ristretti un provvedimento già approvato in prima lettura dal Senato;

tale circostanza, come è stato rilevato nel corso dei lavori in sede referente in Commissione giustizia, rappresenta - ad avviso dei presentatori - un vulnus alle prerogative della Camera dei deputati, dal momento che non consente di avere a disposizione un arco temporale adeguato per esaminare e per modificare eventualmente il testo approvato dal Senato;

in particolare sembra realizzarsi una violazione sostanziale del disposto degli articoli 70 e 75 della Costituzione, poiché un ramo del Parlamento viene sostanzialmente ridotto al ruolo di camera di ratifica, fatto tanto più grave dal momento che ciò avviene su un tema molto rilevante che comporta la scelta definitiva del nuovo ordinamento giudiziario, diretto a sostituire quello in vigore dal lontano gennaio 1941;

in ragione di quanto osservato, sarebbe auspicabile che il Governo provvedesse ad emanare un provvedimento d'urgenza per prorogare l'entrata in vigore della cosiddetta «riforma Castelli», al fine di consentire un esame serio ed approfondito di un provvedimento che deve rappresentare una riforma adeguata, in grado di restituire efficienza al «sistema giustizia» del Paese;

oltre quanto rilevato, va ricordato che il provvedimento è stato originariamente presentato alla Camera e poi ritirato per essere successivamente presentato al Senato, presumibilmente sulla base di una scelta politica del Ministro, il quale ha preferito incidere su una riforma appena varata nella scorsa legislatura, senza, al contempo, garantire la sua approvazione entro un tempo congruo e costringendo questo ramo del Parlamento alla semplice ratifica di un testo che al Senato non ha rappresentato il frutto di larghe concertazioni e che non viene condiviso appieno nemmeno dai vari operatori del diritto;

nella scorsa legislatura l'esame parlamentare della riforma dell'ordinamento giudiziario è iniziata nel febbraio 2002 e si è conclusa nel luglio 2005, mentre in questa legislatura la riforma dell'ordinamento giudiziario è stata esaminata a partire dal mese di aprile dal Senato, per concludersi in due settimane alla Camera;

siamo di fronte ad una vera e propria «controriforma della riforma» dell'ordinamento giudiziario varata dal precedente Governo, dato che il provvedimento in esame modifica in modo sostanziale il decreto legislativo n. 26 del 2006, relativo alla istituzione della scuola superiore della magistratura, e il decreto legislativo n. 25 del 2006, relativo al consiglio direttivo della Cassazione e ai consigli giudiziari, oltre ad incidere sostanzialmente

sul decreto legislativo n. 160 del 2006, relativo alla nuova disciplina dell'accesso in magistratura e della progressione economica e delle funzioni, comportando il definitivo tramonto della separazione delle funzioni prevista dalla «riforma Castelli» e diretta ad affermare i principi costituzionali della imparzialità e autonomia dei magistrati, a loro volta presidio e garanzia del principio del giusto processo;

con scelta alquanto discutibile il presente provvedimento, che attribuisce al Consiglio superiore della magistratura la competenza in tema di valutazione di professionalità dei magistrati, non precisa i parametri oggettivi in base ai quali i consigli giudiziari possono esprimere le valutazioni circa la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno dei magistrati, lasciando al Consiglio superiore la libertà di precisare tali parametri attraverso apposita delibera, da adottare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge;

va sottolineata la tipologia dei giudizi espressi dal Consiglio superiore della magistratura - positivo, non positivo, negativo - che hanno importanti conseguenze professionali ed economiche, fino a comportare, previa audizione del magistrato, la dispensa automatica dal servizio in caso di duplice giudizio negativo, ma che si esplicano nell'arco della carriera del magistrato per i primi ventotto anni con una totale assenza di verifiche per gli anni successivi;

un'incongruenza del testo è poi rappresentata dall'attribuzione al Consiglio superiore della magistratura della competenza ad esprimere il giudizio di professionalità anche nei confronti dei magistrati fuori ruolo, tra i quali rientrano, ad esempio, quelli distaccati presso il Ministero della giustizia, per la difficoltà di comprendere in base a quali elementi il Consiglio superiore possa esprimere valutazioni su attività non giurisdizionali;

deve essere stigmatizzata la cancellazione di una disposizione fondamentale che prevedeva, per la prima volta, che le piante organiche degli uffici giudiziari fossero stabilite attraverso un provvedimento del Ministro, anziché da parte del Consiglio superiore della magistratura sulla base di criteri indefiniti;

parimenti indefiniti, relativamente all'operato del Consiglio superiore della magistratura, risultano essere i criteri e i tempi per la copertura degli incarichi direttivi e semidirettivi;

con scelta erronea, ad avviso dei presentatori, è stata eliminata la prova pscico-attitudinale diretta a valutare la predisposizione del candidato ed a selezionare esclusivamente persone capaci ed equilibrate per l'esercizio delle delicate funzioni di magistrato;

non viene condivisa la nuova impostazione sottesa alle norme relative all'istituzione della Scuola superiore della magistratura, poiché, anche in tale contesto, viene ampliato il ruolo del Consiglio superiore della magistratura, attraverso il riconoscimento di diversi poteri, come la fissazione delle modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio, l'individuazione dei corsi di approfondimento su determinate materie, la designazione dei magistrati tirocinanti, fino ad arrivare all'attribuzione della competenza a pronunciare il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie;

forti perplessità suscita la carenza di copertura di numerose norme, in particolare per quanto concerne la previsione di bilancio della spesa di personale della magistratura per ciascun anno, unitamente al processo di stima per l'anno successivo, non risultando chiaramente definito se siano incluse le spese per le nuove assunzioni previste per il medesimo anno di riferimento (2007); a fronte di posizioni di personale in soprannumero o fuori ruolo, si dovrà provvedere a colmare la corrispondente vacanza attraverso nuove assunzioni, che presuppongono ulteriori aggravi di spesa, malgrado l'affermazione del Governo che la corrispondente vacanza non determina un'automatica copertura

del posto attraverso nuove assunzioni; tali aspetti del provvedimento, anche in ragione delle numerose modifiche, avrebbero reso necessaria una nuova relazione tecnica da parte del Governo,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2900.

n. 1. Lussana, Pini, Dozzo, Alessandri, Cota, Grimoldi, Filippi, Bodega, Stucchi, Goisis.

 

 

 

La Camera,

premesso che:

il servizio giustizia è attualmente caratterizzato da una grave carenza di efficienza che si manifesta essenzialmente nella lunghezza eccessiva dei giudizi penali, civili ed amministrativi per cui si rende necessario un intervento diretto a rendere più funzionale e quindi più celere l'amministrazione della giustizia la cui lentezza si trasforma troppe volte in giustizia negata e fa venire meno la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Inoltre la difficoltà ad ottenere un giudizio civile in tempi ragionevoli dai tribunali, fa spesso ricorrere le imprese e i cittadini a procedure arbitrali che comportano costi ingenti. La riforma approvata dal Parlamento nella scorsa legislatura era appunto finalizzata a raggiungere lo scopo prioritario di ridurre i tempi della giustizia mentre il provvedimento in esame ne stravolge gli obiettivi;

per la progressione in carriera dei magistrati, i criteri delineati dal disegno di legge in esame sono assolutamente generici e discrezionali mentre la precedente «riforma Castelli» aveva reintrodotto il criterio della meritocrazia. Ciò limitava la discrezionalità lasciando largo spazio alla Scuola superiore della magistratura il cui giudizio finale sulla formazione, come sulla progressione in carriera dei magistrati, doveva essere tenuto in debito conto dal Consiglio superiore della magistratura, ai fini delle valutazioni di sua competenza;

il presente disegno di legge è stato esaminato in Parlamento in modo frettoloso e senza il dovuto approfondimento e sotto il «ricatto temporale» della magistratura organizzata che ne pretende l'approvazione definitiva prima della imminente scadenza della sospensione degli effetti principali della riforma dell'ordinamento giudiziario varata nella passata legislatura;

il Governo non è stato in grado di fornire i dati richiesti con riferimento al carico di lavoro che avrà il Consiglio superiore della magistratura per le prime valutazioni di professionalità, nonché per 1'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi che andranno in scadenza al 180o giorno successivo all'entrata in vigore della legge;

l'alto numero di pratiche da esaminare potrebbe determinare rilevantissime difficoltà nel funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e che, pertanto, è essenziale conoscere, prima di votare la legge, quante siano le valutazioni di professionalità, nonché gli incarichi direttivi e semidirettivi da assegnare,

delibera

di non procedere all'esame dell'A.C. 2900.

n. 2. Elio Vito, Leone, Armosino, Bertolini, Brancher, Fratta Pasini, La Loggia, Moroni, Romani, Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

 

 

 

(A.C. 2900 - Sezione 3)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

 

 (A.C. 2900 - Sezione 4)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

la quantificazione degli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi ai componenti della commissione di concorso di cui all'articolo 1 è stata effettuata con criteri estremamente prudenziali, tali da consentire in ogni caso di far fronte anche ad eventuali modulazioni della commissione stessa, fermo restando che i compensi relativi al presidente sono già previsti a legislazione vigente;

l'assegnazione di funzioni, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, non influisce sulla progressione economica dei magistrati e non implica adeguamenti retributivi;

l'attività di valutazione dei magistrati rientra fra quelle tipiche del Consiglio superiore della magistratura e non necessita di specifiche strutture di supporto aggiuntive rispetto a quelle esistenti;

le risorse stanziate risultano sufficienti a far fronte alle modifiche alla disciplina in materia di passaggio di funzione di cui al comma 4 dell'articolo 2;

con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2, la quantificazione degli oneri è stata effettuata in base a criteri prudenziali per cui al limitato numero di cessazioni anticipate potrà farsi fronte con le residue disponibilità delle risorse di cui all'articolo 2, comma 40, della legge n. 150 del 2005;

l'assegnazione di un magistrato ad un ufficio in posizione in soprannumero, ai sensi dei commi 9 e 10 dell'articolo 2, non determina una variazione della dotazione organica complessiva;

i valori indicati nella nuova tabella allegata al comma 11 dell'articolo 2 corrispondono esattamente all'ammontare delle retribuzioni attualmente erogate;

le disposizioni di cui al comma 12 del medesimo articolo 2 non recano innovazioni per quanto concerne la progressione economica dei magistrati;

le disposizioni di cui all'articolo 3 non comportano l'attribuzione di nuove funzioni alla scuola superiore della magistratura ma piuttosto un diverso orientamento dell'attività della scuola stessa volto a privilegiare lo svolgimento di compiti di formazione, compiti ai quali la scuola potrà provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente;

l'espletamento delle nuove procedure elettive, ai sensi del comma 4 dell'articolo 4, potrebbe comportare oneri di modesta entità, tuttavia ampiamente compensati dall'ampliamento della cadenza temporale, da due a quattro anni, del sistema elettorale previsto per i consigli giudiziari;

rilevato che appare opportuno modificare alcune clausole di invarianza e di copertura al fine di renderle conformi alla prassi consolidata e alla disciplina contabile.

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 2, comma 2, capoverso articolo 11, sostituire il comma 17 con il seguente: «Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente»;

b) all'articolo 2, comma 3, capoverso articolo 12, sostituire il comma 17 con il seguente: All'istituzione e al «funzionamento della Commissione di cui al comma

13 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.»;

c) all'articolo 5, sostituire il comma 6 con il seguente: «All'attuazione del comma 5 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.»;

d) all'articolo 5, comma 8, sostituire le parole: «non comportano», con le seguenti: «non devono comportare»;

e) all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: «comma 11» con le seguenti: «comma 12», e sostituire le parole: «è determinata», con le seguenti: «è valutata»;

f) all'articolo 6, comma 6, sostituire le parole: «per l'anno 2008» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2008».

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.16, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.24, 1.35, 1.36 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.300, 1.301, 1.303, 1.304, 1.305, 1.313, 1.314, 1.315, 1.316, 1.319, 2.9, 2.28, 2.41, 2.42, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58, 2.59, 2.60, 2.90, 2.91, 2.92, 2.105, 2.305, 3.2, 3.30, 3.34, 3.36, 3.38, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 5.6, 5.300, 5.400, 8.1, 8.2, 8.3, 8.300 e 8.400 e sugli articoli aggiuntivi 6.01 e 6.0300, suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

 

 

(A.C. 2900 - Sezione 5)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

(Modifiche al capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160).

1. Alla rubrica del capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la parola: «uditorato» è sostituita dalla seguente: «tirocinio».

2. L'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (Concorso per magistrato ordinario). - 1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.

2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, e in una prova orale.

3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo.

4. La prova orale verte su:

a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

b) procedura civile;

c) diritto penale;

d) procedura penale;

e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

f) diritto commerciale e fallimentare;

g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

h) diritto comunitario;

i) diritto internazionale pubblico e privato;

l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;

m) colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a centootto punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo".

6. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o di entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.

7. Nulla è innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4, lettera m), del presente articolo deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego».

3. All'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti per l'ammissione al concorso per esami»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell'anzianità minima di servizio necessaria per l'ammissione non sono cumulabili le anzianità maturate in più categorie fra quelle previste, sono ammessi:

a) i magistrati amministrativi e contabili;

b) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

c) i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

d) gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie

giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

e) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

f) gli avvocati iscritti all'albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

g) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

h) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

i) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

l) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162»;

c) al comma 2:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Sono ammessi al concorso per esami i candidati che soddisfino le seguenti condizioni:»;

2) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

«b-bis) essere di condotta incensurabile;

b-ter) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda»;

d) il comma 3 è abrogato.

4. All'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il concorso per esami di cui all'articolo 1 si svolge con cadenza di norma annuale in una o più sedi stabilite nel decreto con il quale è bandito il concorso»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore

a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove».

5. All'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «al concorso per uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «al concorso per esami per magistrato ordinario»;

b) al comma 2, dopo la parola: «presentate» sono inserite le seguenti: «o spedite».

6. All'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La commissione del concorso per esami è nominata, nei quindici giorni antecedenti l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da tre avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti della commissione, il Consiglio superiore della magistratura nomina d'ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nella seduta di cui al sesto comma dell'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti; i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio superiore può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina»;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta»;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato»;

h) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni. La commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n. 1860 del 1925, e successive modificazioni»;

i) il comma 9 è abrogato;

l) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area C in servizio presso il Ministero della giustizia, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, e sono coordinate dal titolare dell'ufficio del Ministero della giustizia competente per il concorso».

7. All'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disciplina dei lavori della commissione»;

b) al comma 2, le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari»;

c) al comma 4, la parola: «vicepresidente» è sostituita dalle seguenti: «il magistrato con maggiore anzianità di servizio presente»;

d) al comma 5, le parole: «I componenti» sono sostituite dalle seguenti: «Il presidente e i componenti»;

e) il comma 6 è abrogato;

f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per ciascun mese le commissioni esaminano complessivamente gli elaborati di almeno seicento candidati od eseguono l'esame orale di almeno cento candidati»;

g) al comma 8, le parole: «o del vicepresidente» sono soppresse.

8. All'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Nomina a magistrato ordinario»;

b) al comma 1, dopo la parola: «idonei» sono inserite le seguenti: «all'esito del concorso per esami» e le parole: «uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «magistrato ordinario»;

c) il comma 2 è abrogato.

9. All'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esami, svolgono il periodo di tirocinio con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26»;

c) al comma 2, le parole: «Il periodo di uditorato» sono sostituite dalle seguenti: «Il completamento del periodo di tirocinio» e la parola: «ammissibilità» è sostituita dalla seguente: «ammissione».

10. I rinvii all'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, contenuti nelle disposizioni legislative vigenti, si intendono operati all'articolo 2, comma 2, lettera b-bis), del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.

 

 

 

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

 

 

ART. 1.

(Modifiche al capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1. - (Modifiche agli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160). - 1. L'articolo 1 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (Concorso per uditore giudiziario). - 1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame, bandito con cadenza annuale.

2. L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.

3. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto civile;

b) diritto penale;

c) diritto amministrativo;

d) procedura civile;

e) procedura penale.

4. La prova scritta consiste altresì nella redazione di un provvedimento in materia di diritto e procedura civile ovvero di diritto e procedura penale individuato mediante estrazione a sorte operata dalla commissione la mattina della prova.

5. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

b) procedura civile;

c) diritto penale;

d) procedura penale;

e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

f) diritto commerciale e industriale;

g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

h) diritto comunitario;

i) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;

l) tecnica delle investigazioni;

m) di lingua straniera, scelta dal candidato fra quelle ufficiali dell'Unione europea.

6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi nelle materie della prova orale di cui al comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e l) e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusiva prova orale sulla materia di cui alla lettera m), non inferiore a centocinque punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

7. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di inammissibilità, se intende accedere a posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente. Deve indicare, inoltre, la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o entrambe le sotto commissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Il voto sulla conoscenza della lingua straniera, espresso in decimi, si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma 6.

8. I candidati ammessi alla prova orale sono sottoposti ad un test scritto al fine di valutare l'idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione. Il test è predisposto dal professore universitario incaricato di cui all'articolo 5, comma 1. La valutazione della prova è operata collegialmente dalla commissione integrata dal professore universitario incaricato di cui all'articolo 5, comma 1».

2. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 160 del 2006 le parole: «il professore universitario incaricato del colloquio psico-attitudinale di cui all'articolo 1, comma 7,» sono sostituite dalle seguenti: «il professore universitario incaricato della predisposizione del test finalizzato alla valutazione psico-attitudinale di cui all'articolo 1, comma 8,».

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Pecorella)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il comma 1 dell'articolo 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame, bandito con cadenza annuale entro il 15 settembre.».

Conseguentemente:

al comma 5, sopprimere la lettera a);

al comma 7, sopprimere la lettera b);

al comma 8:

sopprimere la lettera a);

lettera b), sopprimere le parole da: e le parole fino alla fine della lettera;

sopprimere il comma 9.

all'articolo 2:

comma 1, capoverso, comma 11, tabella A, sostituire le parole: Magistrati ordinari in tirocinio con le seguenti: uditori giudiziari;

comma 4, capoverso, comma 2, sosrtituire le parole: I magistrati ordinari altermine del tirocinio con le seguenti: Gli uditori, al termine dell'uditorato;

all'articolo 3:

comma 6, lettera c),sopprimere le parole da: e le parole fino alla fine della lettera;

comma 15, sopprimere la lettera a);

comma 16, sopprimere la lettera a).

all'articolo 5, comma 9, tabella B, sostituire le parole: Magistrati ordinari in tirocinio con le seguenti: uditori giudiziari;

 1. 1. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il comma 1 dell'articolo 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame, bandito con cadenza annuale entro il 15 settembre.».

Conseguentemente:

al comma 5, sopprimere la lettera a);

al comma 7, sopprimere la lettera b);

al comma 8:

sopprimere la lettera a);

lettera b), sopprimere le parole da: e le parole fino alla fine della lettera;

sopprimere il comma 9.

all'articolo 2:

comma 1, capoverso, comma 11, tabella A, sostituire le parole: Magistrati ordinari in tirocinio con le seguenti: uditori giudiziari;

comma 4, capoverso, comma 2, sosrtituire le parole: I magistrati ordinari altermine del tirocinio con le seguenti: Gli uditori, al termine dell'uditorato;

all'articolo 3:

comma 6, lettera c),sopprimere le parole da: e le parole fino alla fine della lettera;

comma 15, sopprimere la lettera a);

comma 16, sopprimere la lettera a).

all'articolo 5, comma 9, tabella B, sostituire le parole: Magistrati ordinari in tirocinio con le seguenti: uditori giudiziari;

 1. 2. Lussana.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il comma 1 dell'articolo 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame, bandito con cadenza annuale entro il 15 settembre.».

Conseguentemente:

al comma 5, sopprimere la lettera a);

al comma 7, sopprimere la lettera b);

al comma 8:

sopprimere la lettera a);

lettera b), sopprimere le parole da: e le parole fino alla fine della lettera;

sopprimere il comma 9.

all'articolo 2:

comma 1, capoverso, comma 11, tabella A, sostituire le parole: Magistrati ordinari in tirocinio con le seguenti: uditori giudiziari;

comma 4, capoverso, comma 2, sosrtituire le parole: I magistrati ordinari altermine del tirocinio con le seguenti: Gli uditori, al termine dell'uditorato;

all'articolo 3:

comma 6, lettera c),sopprimere le parole da: e le parole fino alla fine della lettera;

comma 15, sopprimere la lettera a);

comma 16, sopprimere la lettera a).

all'articolo 5, comma 9, tabella B, sostituire le parole: Magistrati ordinari in tirocinio con le seguenti: uditori giudiziari;

 1. 311. Mazzoni, Romano, Vietti.

Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 1, sostituire le parole da: con cadenza fino alla fine del comma, con le seguenti: entro novanta giorni dal momento in cui la somma dei posti vacanti e di quelli che tali risulteranno nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento, risulterà pari a quattrocento.

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.

  1. 3. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 1, sostituire le parole da: con cadenza fino alla fine del comma, con le seguenti: entro novanta giorni dal momento in cui la somma dei posti vacanti e di quelli che tali risulteranno nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento, risulterà pari a quattrocento.

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.

  1. 18. Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.

Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 1, sostituire le parole da: con cadenza fino alla fine del comma, con le seguenti: entro novanta giorni dal momento in cui la somma dei posti vacanti e di quelli che tali risulteranno nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento, risulterà pari a trecento.

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.

 1. 4. Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.

Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 1, sostituire le parole da: con cadenza fino alla fine del comma, con le seguenti: entro novanta giorni dal momento in cui la somma dei posti vacanti e di quelli che tali risulteranno nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento, risulterà pari a trecento.

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.

 1. 5. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 1, sostituire le parole: con cadenza di norma annuale in relazione ai con le seguenti: entro novanta giorni dal momento in cui risultino in numero di cinquecento i.

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.

  1. 18-bis. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 1, sostituire le parole: con cadenza di norma annuale in relazione ai con le seguenti: entro novanta giorni dal momento in cui risultino in numero di cinquecento i.

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.

  1. 9. Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.

Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 1, sostituire le parole: con cadenza di norma annuale in relazione ai con le seguenti: entro novanta giorni dal momento in cui risultino in numero di trecento i.

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.

 1. 10. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 1, sostituire le parole: con cadenza di norma annuale in relazione ai con le seguenti: entro novanta giorni dal momento in cui risultino in numero di trecento i.

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.

 1. 11. Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.

Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 1, sopprimere le parole: di norma.

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: di norma.

  1. 12. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 1, sopprimere le parole: di norma.

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: di norma.

  1. 13. Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 1, sostituire le parole da: di norma fino alla fine del comma con le seguenti: biennale, per un numero di posti pari a quelli vacanti e che tali si renderanno nei quattro anni successivi. I risultati delle prove di ciascun concorso sono comunicati entro i novanta giorni antecedenti la pubblicazione del bando del concorso successivo.

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.

 1. 6. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 1, sostituire le parole da: di norma fino alla fine del comma con le seguenti: biennale, per un numero di posti pari a quelli vacanti e che tali si renderanno nei quattro anni successivi. I risultati delle prove di ciascun concorso sono comunicati entro i novanta giorni antecedenti la pubblicazione del bando del concorso successivo.

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.

 1. 70. Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 1, sostituire le parole da: di norma fino alla fine del comma con le seguenti: biennale, per un numero di posti pari a

quelli vacanti e che tali si renderanno nei quattro anni successivi. I risultati delle prove di ciascun concorso sono comunicati entro i novanta giorni antecedenti la pubblicazione del bando del concorso successivo.

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.

 1. 302. Mazzoni, Romano, Vietti.

Al comma 2, capoverso Art. 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La domanda di partecipazione al concorso deve contenere l'indicazione della funzione cui il candidato intenda preferibilmente accedere.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, capoverso Art. 13, comma 2, sopprimere la parola: requirenti.

1. 312. Lussana.

Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 2, dopo le parole: e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: in una verifica psico-attitudinale.

1. 301. Buemi, Villetti, Turci, Angelo Piazza, Beltrandi, Turco, D'Elia, Antinucci, Mancini, Mellano, Poretti, Crema, Di Gioia, Schietroma, Mario Pepe, Barani.

Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 3, sostituire le parole da: tre elaborati teorici fino alla fine del comma con le seguenti: cinque elaborati tecnici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sulla procedura civile, sul diritto penale, sulla procedura penale e sul diritto amministrativo.

 1. 16. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 3, sostituire le parole da: tre elaborati teorici fino alla fine del comma con le seguenti: cinque elaborati tecnici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sulla procedura civile, sul diritto penale, sulla procedura penale e sul diritto amministrativo.

 1. 303. Mazzoni, Romano, Vietti.

Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: il cui ordine di svolgimento è determinato, giorno per giorno, mediante estrazione a sorte operata dalla commissione la mattina della prova.

1. 17. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso Art. 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis La prova scritta consiste, altresì, nella redazione di un provvedimento in materia di diritto e procedura civile ovvero di diritto e procedura penale individuato mediante estrazione a sorte operata dalla commissione la mattina della prova.

1. 319. Pecorella, Gelmini, Laurini.

Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 4, lettera f), sostituire le parole: e fallimentare con le seguenti: e diritto industriale, diritto della proprietà industriale e diritto d'autore, con particolare riguardo ai temi della concorrenza, della contraffazione e della tutela dei consumatori.

1. 313. Lussana.

Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 4, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) diritto della proprietà industriale e diritto d'autore, con l'approfondimento

dei temi della concorrenza, della contraffazione e della tutela dei consumatori.

 1. 19. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 4, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) diritto della proprietà industriale e diritto d'autore, con l'approfondimento dei temi della concorrenza, della contraffazione e della tutela dei consumatori.

 1. 20. Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.

Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 4, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) diritto della proprietà industriale e diritto d'autore, con l'approfondimento dei temi della concorrenza, della contraffazione e della tutela dei consumatori.

 1. 304. Mazzoni, Romano, Vietti.

Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 4, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) tecnica delle investigazioni.

1. 21. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: dodici ventesimi con le parole: quattordici ventesimi.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, secondo periodo:

sostituire le parole: sei decimi con le seguenti: sette decimi;

sostituire le parole: centootto punti con le seguenti: centoquindici.

1. 22. Barani.

Al comma 2, capoverso Art. 1, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Prima dell'espletamento della prova orale i candidati sostengono un colloquio mirante ad accertare la loro idoneità psico-attitudinale allo svolgimento delle funzioni di magistrato, in particolare sotto il profilo del possesso del necessario equilibrio e anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946 n. 511. I colloqui sono svolti con docenti universitari di psicologia nominati con le modalità di cui al comma 6 e, qualora si concludano con esito non positivo, gli stessi sono ripetuti con l'intera commissione che si pronuncia collegialmente.

 1. 23. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso Art. 1, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Prima dell'espletamento della prova orale i candidati sostengono un colloquio mirante ad accertare la loro idoneità psico-attitudinale allo svolgimento delle funzioni di magistrato, in particolare sotto il profilo del possesso del necessario equilibrio e anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946 n. 511. I colloqui sono svolti con docenti universitari di psicologia nominati con le modalità di cui al comma 6 e, qualora si concludano con esito non positivo, gli stessi sono ripetuti con l'intera commissione che si pronuncia collegialmente.

 1. 24. Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Al comma 2, capoverso Art. 1, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Prima dell'espletamento della prova orale i candidati sostengono un colloquio mirante ad accertare la loro idoneità psico-attitudinale allo svolgimento delle funzioni di magistrato, in particolare

sotto il profilo del possesso del necessario equilibrio e anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946 n. 511. I colloqui sono svolti con docenti universitari di psicologia nominati con le modalità di cui al comma 6 e, qualora si concludano con esito non positivo, gli stessi sono ripetuti con l'intera commissione che si pronuncia collegialmente.

 1. 300. Buemi, Villetti, Turci, Angelo Piazza, Beltrandi, Turco, D'Elia, Antinucci, Mancini, Mellano, Poretti, Crema, Di Gioia, Schietroma.

Al comma 2, capoverso Art. 1, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Prima dell'espletamento della prova orale i candidati sostengono un colloquio mirante ad accertare la loro idoneità psico-attitudinale allo svolgimento delle funzioni di magistrato, in particolare sotto il profilo del possesso del necessario equilibrio e anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946 n. 511. I colloqui sono svolti con docenti universitari di psicologia nominati con le modalità di cui al comma 6 e, qualora si concludano con esito non positivo, gli stessi sono ripetuti con l'intera commissione che si pronuncia collegialmente.

 1. 305. Mazzoni, Romano, Vietti.

Al comma 2, capoverso Art. 1, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Prima dell'espletamento della prova orale i candidati sostengono un colloquio davanti a un docente universitario di psicologia, mirante ad accertare la loro idoneità psico-attitudinale allo svolgimento delle funzioni di magistrato, in particolare sotto il profilo del possesso del necessario equilibrio, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione. L'esito del colloquio è valutato dalla commissione esaminatrice.

1. 314. Lussana.

Al comma 2, capoverso Art. 1, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Sono direttamente ammessi alla prova orale, senza che debbano previamente sostenere quella scritta, i candidati che, pur essendo stati dichiarati idonei in uno dei due concorsi precedenti, non abbiano conseguito un punteggio sufficiente per essere nominati magistrati per effetto di quanto previsto dall'articolo 8, salvo che ciò non sia avvenuto per la mancanza, loro ascrivibile, di taluno degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.

 1. 25. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso Art. 1, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Sono direttamente ammessi alla prova orale, senza che debbano previamente sostenere quella scritta, i candidati che, pur essendo stati dichiarati idonei in uno dei due concorsi precedenti, non abbiano conseguito un punteggio sufficiente per essere nominati magistrati per effetto di quanto previsto dall'articolo 8, salvo che ciò non sia avvenuto per la mancanza, loro ascrivibile, di taluno degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.

 1. 26. Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.

Sopprimere il comma 3.

  1. 27. Consolo, Contento, Siliquini.

Sopprimere il comma 3.

  1. 320. Gelmini, Laurini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2006, la lettera d), è sostituita dalla seguente:

«d) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni e non sono incorsi in sanzioni disciplinari;»

 1. 28. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2006, la lettera d), è sostituita dalla seguente:

«d) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni e non sono incorsi in sanzioni disciplinari;»

 1. 29. Lussana.

Al comma 3, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:

1. Al concorso, per esami, sono ammessi:

a) i magistrati amministrativi e contabili;

b) i dirigenti di ruolo dello Stato, appartenenti alla prima e seconda fascia, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

c) i funzionari di ruolo che appartengono ad una delle posizioni dell'Area C prevista dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella qualifica funzionale, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

d) i dipendenti di ruolo, con qualifica dirigenziale, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

e) i funzionari di ruolo appartenenti all'ex carriera direttiva della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella qualifica funzionale, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

f) gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

g) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

h) gli avvocati iscritti all'albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

i) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

j) coloro i quali hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che hanno conseguito il diploma presso le scuole di specializzazione

nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

k) coloro i quali hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

l) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

1. 30. Consolo, Contento, Siliquini.

Al comma 3, lettera b), capoverso comma 1, alinea, sopprimere le parole da:, tenuto conto fino a: previste,

1. 69. Vitali.

Al comma 3, lettera b), capoverso comma 1, lettera c), sopprimere le parole: salvo che non si tratti di seconda laurea;

Conseguentemente:

alla medesima lettera, medesimo capoverso:

lettera e), sopprimere le parole: salvo che non si tratti di seconda laurea;

lettera h), sopprimere le parole: salvo che non si tratti di seconda laurea;

lettera i), sopprimere le parole: salvo che non si tratti di seconda laurea;

lettera l), sopprimere le parole: salvo che non si tratti di seconda laurea.

 1. 31. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, lettera b), capoverso comma 1, lettera c), sopprimere le parole: salvo che non si tratti di seconda laurea;

Conseguentemente:

alla medesima lettera, medesimo capoverso:

lettera e), sopprimere le parole: salvo che non si tratti di seconda laurea;

lettera h), sopprimere le parole: salvo che non si tratti di seconda laurea;

lettera i), sopprimere le parole: salvo che non si tratti di seconda laurea;

lettera l), sopprimere le parole: salvo che non si tratti di seconda laurea.

 1. 306. Mazzoni, Romano, Vietti.

Al comma 3, lettera b), capoverso comma 1, lettera d), dopo le parole: docente di materie giuridiche aggiungere le seguenti: con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni,

1. 32. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, lettera b), capoverso comma 1, lettera e), sopprimere le parole:, salvo che non si tratti di seconda laurea,

1. 70-bis. Vitali.

Al comma 3, lettera b), capoverso comma 1, lettera h), sopprimere le parole:, salvo che non si tratti di seconda laurea,

1. 321. Gelmini, Laurini.

Al comma 3, lettera b), capoverso comma 1, sopprimere la lettera i).

1. 33. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, lettera b), capoverso comma 1, lettera i), sopprimere le parole:, salvo che non si tratti di seconda laurea,

1. 322. Gelmini, Laurini.

Al comma 3, lettera b), capoverso comma 1, lettera l), sopprimere le parole:, salvo che non si tratti di seconda laurea,

1. 323. Gelmini, Laurini.

Al comma 3, lettera c), numero 2), sopprimere la lettera b-bis).

1. 307. Mazzoni, Romano, Vietti.

Al comma 4, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.

 1. 35. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.

 1. 36. Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Al comma 4, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole: di norma.

  1. 37. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole: di norma.

  1. 38. Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.

Al comma 4, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole: o più sedi stabilite con le seguenti: sede stabilita.

 1. 39. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole: o più sedi stabilite con le seguenti: sede stabilita.

 1. 308. Mazzoni, Romano, Vietti.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

1. 40. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, lettera b), capoverso comma 4, primo periodo, sostituire le parole: e presiede allo svolgimento delle prove con le seguenti: ed al sorteggio della materia oggetto della prova.

 1. 41. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, lettera b), capoverso comma 4, primo periodo, sostituire le parole: e presiede allo svolgimento delle prove con le seguenti: ed al sorteggio della materia oggetto della prova.

 1. 42. Lussana.

Al comma 4, lettera b), capoverso comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999.

  1. 43. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, lettera b), capoverso comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999.

  1. 44. Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.

Al comma 4, lettera b), capoverso comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999.

  1. 309. Mazzoni, Romano, Vietti.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«1. La commissione di concorso è nominata nei quindici giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto; il professore universitario incaricato del colloquio psico-attitudinale di cui all'articolo 1, comma 7, è scelto tra i docenti di una delle classi di laurea in scienze e tecniche psicologiche, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000 - supplemento ordinario n. 170 - e successive modificazioni. La funzione di presidente è attribuita ad un magistrato che esercita da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che esercita funzioni di legittimità; il numero dei componenti è determinato tenendo conto del presumibile numero del candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate nell'articolo 7; il numero dei componenti professori universitari è tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati. Non può essere nominato componente chi ha fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi precedentemente banditi».

 1. 45. Lussana.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«1. La commissione di concorso è nominata nei quindici giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto; il professore universitario incaricato del colloquio psico-attitudinale di cui all'articolo 1, comma 7, è scelto tra i docenti di una delle classi di laurea in scienze e tecniche psicologiche, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000 - supplemento ordinario n. 170 - e successive modificazioni. La funzione di presidente è attribuita ad un magistrato che esercita da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato

che esercita funzioni di legittimità; il numero dei componenti è determinato tenendo conto del presumibile numero del candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate nell'articolo 7; il numero dei componenti professori universitari è tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati. Non può essere nominato componente chi ha fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi precedentemente banditi».

 1. 46. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 6, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole: a seguito di conforme delibera con le parole: su proposta.

1. 47. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 6, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire la parola: sesta con la seguente: settima.

1. 315. Lussana

Al comma 6, lettera b), capoverso comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: venti magistrati fino alla fine del capoverso, con le seguenti: sedici magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da sei professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, e da sei avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso coloro i quali, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività, anche non retribuita, in enti, società o altri soggetti sotto qualsiasi forma giuridica organizzati, esercitanti l'attività di preparazione al concorso per magistrato ordinario.

 1. 48. Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno, Laurini, Baldelli.

Al comma 6, lettera b), capoverso comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: venti magistrati fino alla fine del capoverso, con le seguenti: sedici magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da sei professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, e da sei avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso coloro i quali, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività, anche non retribuita, in enti, società o altri soggetti sotto qualsiasi forma giuridica organizzati, esercitanti l'attività di preparazione al concorso per magistrato ordinario.

 1. 49. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 6, lettera b), capoverso comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: venti magistrati fino a: nazionale forense. con le seguenti: sedici magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da sei professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di

esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, e da sei avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense.

  1. 50. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 6, lettera b), capoverso comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: venti magistrati fino a: nazionale forense. con le seguenti: sedici magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da sei professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, e da sei avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense.

  1. 51. Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Al comma 6, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: tre avvocati con le seguenti: quattro avvocati.

1. 316. Lussana.

Al comma 6, lettera b), capoverso comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: i magistrati fino alla fine del periodo, con le seguenti: coloro i quali, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività, anche non retribuita, in enti, società o altri soggetti sotto qualsiasi forma giuridica organizzati, esercitanti l'attività di preparazione al concorso per magistrato ordinario.

 1. 53. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 6, lettera b), capoverso comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole da i magistrati fino alla fine del periodo con le seguenti: coloro i quali, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività, anche non retribuita, in enti, società o altri soggetti sotto qualsiasi forma giuridica organizzati, esercitanti l'attività di preparazione al concorso per magistrato ordinario.

 1. 54. Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.

Al comma 6, sopprimere la lettera e).

1. 55. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 6, lettera e), capoverso, sostituire le parole da: da non più di cinque anni fino alla fine della lettera con le seguenti: che all'atto della cessazione dell'attività erano in possesso dei requisiti per la nomina e che, all'atto della stessa, non abbiano compiuto il settantasettesimo anno di età.

 1. 56. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 6, lettera e), capoverso, sostituire le parole da: da non più di cinque anni fino alla fine della lettera con le seguenti: che all'atto della cessazione dell'attività erano in possesso dei requisiti per la nomina e che, all'atto della stessa, non

abbiano compiuto il settantasettesimo anno di età.

 1. 57. Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.

Al comma 6, lettera g), capoverso comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da:, dopo aver provveduto fino a: tutti i componenti,

1. 317. Pecorella, Gelmini, Laurini.

Al comma 6, lettera g), capoverso comma 6, quarto periodo, dopo le parole: tre componenti aggiungere le seguenti: e comunque da un numero dispari di componenti.

Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, sopprimere il quinto periodo.

1. 58. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 6, lettera h), capoverso comma 7, secondo periodo, dopo le parole: esame orale dei candidati aggiungere le seguenti: dei quali hanno valutato gli elaborati scritti.

1. 318. Pecorella, Gelmini, Laurini.

Al comma 6, lettera l), capoverso, sopprimere le parole: come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999.

 1. 59. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 6, lettera l), capoverso, sopprimere le parole: come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999.

 1. 60. Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Sopprimere il comma 7.

1. 61. Lussana.

Al comma 7, sopprimere la lettera e).

1. 62. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 7, sopprimere la lettera f).

1. 63. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 8, sopprimere la lettera c).

1. 64. Lussana.

Al comma 9, sopprimere la lettera b).

1. 65. Lussana.

Al comma 9, lettera b), capoverso comma 1, sostituire le parole: svolgono il

periodo di tirocinio con le seguenti: dichiarano se intendano prevalentemente svolgere funzioni requirenti o giudicanti e partecipano al tirocinio.

 1. 66. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 9, lettera b), capoverso comma 1, sostituire le parole: svolgono il periodo di tirocinio con le seguenti: dichiarano se intendano prevalentemente

svolgere funzioni requirenti o giudicanti e partecipano al tirocinio.

 1. 67. Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.

Al comma 9, lettera b), capoverso comma 1, sostituire le parole: svolgono il periodo di tirocinio con le seguenti: dichiarano se intendano prevalentemente svolgere funzioni requirenti o giudicanti e partecipano al tirocinio.

 1. 310. Mazzoni, Romano, Vietti.

Sopprimere il comma 10.

1. 68. Lussana.


 

 


 

RESOCONTO STENOGRAFICO

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_________    _________

_________

 

 

196.

 

Seduta di venerdì 27 luglio 2007

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FAUSTO BERTINOTTI

indi

DEI VICEPRESIDENTI CARLO LEONI E PIERLUIGI CASTAGNETTI

 

(omissis)


Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1447 - Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario (Approvato dal Senato) (A.C. 2900) (ore 9,43).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario.

Ricordo che nella seduta di ieri sono stati votati da ultimo gli identici emendamenti Pecorella 1.66, Consolo 1.67 e Mazzoni 1.310.

(Ripresa esame dell'articolo 1 - A.C. 2900)

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione dell'articolo 1.

Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Preavviso di votazioni elettroniche (ore 9,45).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta avranno luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del Regolamento.

Si riprende la discussione.

(Ripresa esame dell'articolo 1 - A.C. 2900)

PRESIDENTE. Dobbiamo ora decidere se svolgere subito le dichiarazioni di voto sull'articolo 1, oppure se sospendere la seduta per consentire il decorso dei termini regolamentari di preavviso, per riprendere, quindi, con le dichiarazioni di voto. Chiedo ai gruppi di pronunciarsi per capire come organizzare i nostri lavori.

ANTONIO LEONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, suggerirei di procedere alle dichiarazioni di voto sull'articolo 1 dopo la sospensione dei venti minuti per il preavviso di votazioni elettroniche, che lei ha già dato, considerato, per così dire, l'ambiente...

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, ritengo si possa procedere nel senso indicato dal deputato Leone.

Sospendo la seduta fino alle 10,05, che riprenderà con le dichiarazione di voto.

La seduta, sospesa alle 9,47, è ripresa alle 10,05.

Sull'ordine dei lavori.

RICCARDO PEDRIZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCARDO PEDRIZZI. Signor Presidente, come lei saprà il Senato ha votato la risoluzione sul DPEF, che è stata approvata. L'onorevole Leone e chi vi parla avevamo chiesto di interessarsi presso la Presidenza del Senato perché si procedesse contestualmente alla votazione della risoluzione sul DPEF. Evidentemente, lei, signor Presidente, non c'è riuscito, perché sono andati avanti e hanno fatto questa accelerazione.

PRESIDENTE. Evidentemente.

RICCARDO PEDRIZZI. Pertanto la discussione su tale documento risulterà alla Camera una mera formalità, perché ormai con l'attuale «bicameralismo imperfetto», con la prevalenza del Senato dal punto di vista politico e dell'interesse, noi esplicheremo solo una mera formalità e la Camera dei deputati ancora una volta sarà mortificata.

PRESIDENTE. Come avevamo detto, abbiamo effettuato delle sollecitazioni sul Senato nella direzione richiesta. Come si è visto, esse non hanno sortito un risultato soddisfacente. Da qui a sostenere che il nostro dibattito sarà formale, mi pare che ne corra.

Si riprende la discussione.

(Ripresa esame dell'articolo 1 - A.C. 2900)

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'articolo 1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, ieri lo spazio dedicato alla discussione è stato ampio, ma non posso sostenere che vi sia stato un dibattito, perché, salvo le risposte date dal sottosegretario Scotti in un solo punto, per il resto pare che non interessi alla maggioranza dimostrare che le nostre tesi e le nostre richieste fossero infondate, altrimenti vi sarebbe stato un vero confronto democratico, così come lo stesso Ministro aveva richiesto.

Vi sono, credo, almeno cinque buoni motivi per votare contro l'approvazione dell'articolo 1 della controriforma dell'ordinamento giudiziario. Il primo è che vi è un evidente errore per quanto riguarda i titoli richiesti per l'esame di secondo grado. Infatti, per tutta una serie di posizioni ci si accontenta della laurea triennale in giurisprudenza, che vale poco di più di un diploma. Inoltre, un'altra ragione di contrasto sui titoli è che tutta una fascia amministrativa, di dirigenti amministrativi, e quindi con una cultura e una mentalità assai diversa da quella che deve possedere il giudice, ha un titolo preferenziale per accedere alla magistratura.

La seconda ragione, rapidamente, è costituita dal fatto che, come abbiamo detto, la composizione della commissione fa sì che la componente laica sia completamente insufficiente e non abbia nessun peso nel momento delle valutazioni, essendo una esigua minoranza.

Il terzo motivo per dire «no» all'approvazione dell'articolo 1 è costituito dalle modalità con cui gli esami avranno luogo. Abbiamo rilevato nei nostri interventi che vi è una singolare distinzione per i primi venti, che fanno da cavia, perché evidentemente, come afferma il sottosegretario, i primi venti serviranno per dettare i criteri di omogeneità: vorrà dire che per essi tali criteri non vi sono e avranno tutte le ragioni per rappresentare, un domani, in sede giurisdizionale la disparità di trattamento cui sono stati sottoposti.

La quarta ragione per essere contrari è il tipo di verifica per quanto riguarda l'accesso alla magistratura, ossia l'assenza di una prova pratica. Non si chiede al magistrato di dimostrare nemmeno che sappia scrivere un'ordinanza o una sentenza. Non si svolgono gli esami scritti di procedura, né civile né penale, che sono lo strumento quotidiano che ogni magistrato deve conoscere perfettamente. Manca totalmente la valutazione psico-attitudinale e su tale punto anche una parte della maggioranza ha preso posizione. Infatti, abbiamo detto ieri che non possiamo pensare che per lavori di responsabilità assai minore, che hanno meno effetti sulla vita delle persone, siano richieste le valutazioni che invece non sono necessarie per i magistrati.

La quinta ragione per votare contro l'approvazione dell'articolo 1 è il fatto che non si chieda al candidato di esprimere una preferenza in ordine allo svolgimento della funzione giudicante o requirente e che, quindi, l'esame non sia in nessun modo orientato, perlomeno in relazione alla prima fase dell'attività professionale del magistrato, per cui potrebbe accadere che si calchi di più la mano sull'aspetto relativo al mestiere del giudice e poi, invece, ci troveremo un magistrato che andrà ad esercitare la funzione del pubblico ministero.

Credo che queste cinque regioni per dire «no» abbiano tutte un'intrinseca razionalità mentre votare a favore dell'articolo voglia dire semplicemente sottomettersi ai tempi del provvedimento in esame, ma non alla logica (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Contento. Ne ha facoltà.

MANLIO CONTENTO. Signor Presidente, Alleanza Nazionale è costretta a votare contro l'articolo 1 del provvedimento in esame per le ragioni che sono state illustrate nel corso dell'esame degli emendamenti ad esso riferiti. Ve n'è una principale, perché, già dall'articolo 1, si dimostra che le nostre accuse, non soltanto sui tempi di discussione, ma sulla sostanziale inemendabilità del provvedimento al nostro esame, sono confermate e rafforzate.

Le questioni sulle quali abbiamo posto l'attenzione sono - credo - riconosciute anche da alcuni settori della maggioranza come non prive di qualche fondamento.

È stata ricordata dal collega che mi ha preceduto la questione relativa alla commissione, come delineata dall'articolo 1. Sono state ricordate le vicende relative alle materie. La «vecchia riforma», quella che sarebbe entrata in vigore il 31 luglio, prevedeva, ad esempio, non soltanto la prova pratica, ma anche che la prova vertesse sul diritto industriale, questione sollevata sempre da emendamenti dell'opposizione.

È stata ricordata la questione delle funzioni ed è stata anche rimarcata l'assurda introduzione relativa alla previsione della seconda laurea che, come bene è stato detto, sarà sicuramente foriera, in futuro, di interpretazioni discordi e, quindi, si vede anche come la stesura del testo denoti tutta la sua frettolosità e, a nostro giudizio, anche la sua superficialità.

Ai cinque motivi che sono stati individuati ne aggiungerei anche un sesto che, tra l'altro, come ricordiamo, è stato sviluppato da un emendamento proveniente dalle file della maggioranza, a dimostrazione di quanto stiamo dicendo. Ci riferiamo, in sostanza, al fatto di inserire la prova psico-attitudinale per i nuovi ingressi nella carriera della magistratura.

Come ricorderemo, nella legge sull'ordinamento giudiziario che sarebbe entrata in vigore era stata prevista anche la prova psico-attitudinale e questa, si noti, non era rimessa soltanto al tecnico, ma ad un giudizio collegiale. Riteniamo che anche questa sia un'occasione perduta e sulla scorta di queste argomentazioni dichiaro che il voto di Alleanza Nazionale sarà conseguente, e cioè contrario all'approvazione dell'articolo 1 (Applausi dei deputati del gruppo Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Mario Pepe. Ne ha facoltà.

MARIO PEPE. Signor Presidente, intervengo per esprimere il mio voto contrario sull'articolo 1 che si ispira ad un principio che l'Associazione nazionale dei magistrati sta portando avanti da alcuni anni: se c'è una crisi della giustizia, in Italia, il corpo giudiziario è esente da qualsiasi colpa e difetto. Infatti, nel definire le regole per il reclutamento di una nuova generazione di magistrati non si tiene conto dei difetti e delle lacune formative che affliggono l'attuale corpo giudiziario.

I futuri magistrati saranno bravi in merito alla conoscenza del diritto, ma non sapranno svolgere le indagini. Infatti, nel curriculum formativo non è previsto, ad esempio, lo studio della scienza delle investigazioni e questo, signor Presidente, comporterà un aumento della percentuale dei reati senza colpevole.

PRESIDENTE. Deve concludere, prego.

MARIO PEPE. Infatti, oggi la crisi di fiducia dei cittadini per la giustizia è arrivata ad un punto tale che spesso i cittadini decidono di farne a meno.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 412

Votanti 402

Astenuti 10

Maggioranza 202

Hanno votato260

Hanno votato no 142).

Prendo atto che il deputato Ruvolo ha segnalato che avrebbe voluto esprimere voto contrario e che il deputato Sircana ha segnalato che ha erroneamente votato contro mentre avrebbe voluto esprimere voto favorevole.

(Esame dell'articolo 2 - A.C. 2900)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 2900 sezione 1).

Nessuno chiedendo di parlare, invito la relatrice ad esprimere il parere della Commissione.

MARILENA SAMPERI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, la Commissione formula un invito al ritiro di tutte le proposte emendative relative all'articolo 2, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Ove dunque i presentatori non comunichino il ritiro delle rispettive proposte emendative, la Presidenza le porrà in votazione.

NINO MORMINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

NINO MORMINO. Signor Presidente, intervengo sul complesso degli emendamenti per sottolineare come l'articolo in esame costituisca uno degli snodi centrali...

PRESIDENTE. Mi scusi, lei può intervenire per dichiarazione di voto sulla prima proposta emendativa, non sul complesso degli emendamenti, perché, come ha sentito, siamo già passati oltre.

NINO MORMINO. Signor Presidente, interverrò sui singoli emendamenti. Credevo di dover intervenire dopo l'espressione del parere.

PRESIDENTE. No, sarebbe dovuto intervenire in precedenza.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Consolo 2.1 e Mazzoni 2.302.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Consolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. È significativo che tra tutte le proposte emendative da noi presentate, sempre nell'ottica del premiare la professionalità e la concretezza delle norme - mi riferisco alla discussione di ieri -, neppure una sia stata giudicata meritevole di accoglimento. Ciò significa forse che noi abbiamo portato avanti proposte emendative assolutamente defatigatorie? Non è così! Ieri ho colto - e colgo oggi - lo stesso sguardo smarrito, da parte di qualcuno che nella maggioranza ancora si rende conto della gravità del vulnus inferto al nostro sistema democratico. Non riusciamo a portare avanti un concreto esame sulle proposte di legge al «nostro esame» (lo dico appositamente tra virgolette) perché abbiamo l'ossessione e l'incubo che i provvedimenti non debbano tornare al Senato.

Le proposte emendative in esame sono proposte soppressive e riguardano l'articolo 2, che in rubrica reca modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il che significa che l'intero impianto portato avanti dopo tre anni di dibattito è considerato totalmente sbagliato. Non si può sostenere che la riforma non sia stata fatta! La riforma è stata fatta, eccome! Se andate a vedere i vostri interventi durante la riforma Castelli, sia alla Camera sia al Senato, condividevate molti aspetti. Adesso gli argomenti condivisi sono pari a zero, il che significa che vorreste imporci un «prendere o lasciare», che non ha alcun significato in un Paese democratico e in un regime come il nostro.

Ecco perché il gruppo Alleanza Nazionale voterà a favore degli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Volontè. Ne ha facoltà.

LUCA VOLONTÈ. Signor Presidente, speravo, e spero, che si possa riflettere con libertà sull'articolo 2 del provvedimento in esame, come sul resto della riforma. Non possiamo ridurci a immaginare di continuare progressivamente, legislatura per legislatura, al volgere di ogni maggioranza, a cambiare le norme che regolano la progressività, le funzioni, il trattamento economico e i criteri di merito della magistratura. Non lo possiamo fare, anzitutto, per rispetto verso noi stessi. Come possiamo continuare a procedere in una maniera tale per cui, presumibilmente, al volgere di una prossima maggioranza - quando sarà e se sarà - verrà introdotta una nuova riforma della giustizia, che in qualche modo risponde a diverse esigenze di anime diverse presenti all'interno della magistratura, ma che poco ha a che fare con la fruibilità da parte del cittadino? Non vorrei rassegnarmi a tale principio, perché si tratta di uno dei momenti cardine anche del messaggio che intendiamo dare di una politica che, su alcuni grandi temi, vuole procedere per risolvere, innovare e rendere più consono il Paese alle aspettative del cittadino.

Nell'articolo 2, come è noto, si modificano ulteriormente le norme in materia di progressività della carriera, di funzioni e di trattamento economico; vengono eliminati i concorsi per esami, in quanto si prevedono soltanto i concorsi per titoli, e i criteri di laboriosità divengono più generici di quelli della riforma precedente. Mi sembra, inoltre, vi sia un ottenebramento del merito, che è stato un elemento fondamentale per molti di noi in tante altre materie, quando più volte abbiamo discusso in quest'aula dicendo, sia nell'uno sia nell'altro schieramento, nell'attuale e nelle passate legislature, che volevamo cercare di ridurre - lo ripeto: ridurre - non il merito, ma la rendita.

Vorrei ricordare all'Assemblea, nella disattenzione generale, e nel «lavoro di scrittura» del sottosegretario, che è sordo alle parole, ma prende appunti, che questo modo di procedere crea le condizioni affinché, nei prossimi anni, il testo che stiamo approvando possa ulteriormente venire modificato, a nocumento dei cittadini e creando ulteriori motivi di conflitto e contraddizione all'interno della magistratura, oltre che tra la magistratura e il Parlamento.

Se quanto meno non si salva il criterio del merito all'interno di questa riforma e non lo si sottolinea, diventa poi complicato dare una risposta ai cittadini italiani che si trovano a disagio nei confronti della magistratura e dei procedimenti a loro carico o a loro difesa. Invito il relatore - come ho fatto platealmente, e me ne scuso, qualche minuto fa - a considerare in maniera più generosa il contributo che quest'aula vuole dare a una modifica seria dell'organizzazione della magistratura.

Sappiamo che i tempi sono stati molto limitati, e dobbiamo ringraziare il presidente Pisicchio e tutti i componenti della Commissione, dell'uno e dell'altro schieramento, per il lavoro importante che hanno svolto in pochi giorni. Tuttavia, ciò non deve esimerci dal valutare con attenzione questa riforma e dal cogliere i contributi che molti colleghi, tra i quali la nostra collega Erminia Mazzoni, vogliono offrire per un miglioramento del provvedimento che garantisca stabilità e rispetto nel rapporto tra la magistratura e il Parlamento e tra la magistratura e i cittadini.

Lo dico con grande tristezza: se dovessimo procedere secondo le indicazioni del relatore e del Governo, non faremmo un di più, ma creeremmo condizioni di disagio per i prossimi anni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Mormino. Ne ha facoltà.

NINO MORMINO. Signor Presidente, riprendo il discorso che avevo tentato di iniziare poco fa, perché in sostanza gli emendamenti soppressivi dell'articolo 2 coinvolgono complessivamente i temi affrontati in questa parte del provvedimento, che toccano un nodo essenziale della riorganizzazione del sistema di gestione dell'attività giudiziaria dei magistrati.

Gli aspetti che si affrontano in questo articolo sono fondamentalmente due. Il primo è costituito dalla valutazione e, quindi, dal tentativo di attribuire al magistrato un giudizio di qualità che possa davvero rassicurare sull'esercizio della propria attività professionale e delle proprie funzioni e che garantisca l'applicazione della legge nella misura più corretta possibile, più equilibrata, più seria, più consapevole e responsabile.

L'ordinamento votato nella scorsa legislatura coglieva un punto essenziale della crisi del sistema dell'organizzazione giudiziaria e, soprattutto, della carriera dei magistrati, ovvero la tendenza voluta fortemente dalla magistratura associata che si orientava verso la pianificazione della professione e della progressione dei magistrati nel corso della loro carriera. In ordine alle varie leggi varate al riguardo, ieri è stata rievocata la motivazione di questa tendenza alla pianificazione con riferimento a episodi, certamente tragici, del nostro passato relativi al confronto con il terrorismo dilagante, ma la richiesta e la tendenza, anzi, la realizzazione di un sistema, attraverso le leggi Breganze, o «breganzone» o «breganzine» che fossero, per sottrarre il magistrato ad una valutazione progressiva sulla sua capacità professionale, ormai era risultata obsoleta e non condivisa da alcuno. Quindi, emergeva l'esigenza di un nuovo processo di valutazione della qualità del magistrato e della sua progressione nella carriera.

Su questo punto la precedente riforma aveva introdotto un corretto meccanismo di valutazione che, come accennavo ieri, era di «valutazione coperta», nel senso che la sottoposizione dei magistrati a concorsi per esami assicurava la possibilità di una valutazione oggettiva certamente più conforme alla necessità dell'individuazione delle qualità di preparazione e della capacità di svolgere la propria professione da parte dei magistrati. Tale approdo, raggiunto sia pure in modo molto complesso, e che avrebbe potuto anche rappresentare un momento di riflessione collettiva sulla semplificazione del sistema, oggi viene superato da un metodo totalmente diverso e contrapposto. Tale metodo è quello della «valutazione scoperta», caratterizzato dal fatto che si vuole salvare quel sistema di valutazione che consente una discrezionalità che, alla fine - come sappiamo - è guidata da scelte che, piuttosto che riferirsi alla qualità professionale dei magistrati, si fondano sul loro schieramento e sulla loro collocazione politica interna al sistema della magistratura associata. I criteri di valutazione introdotti con il nuovo provvedimento rappresentano...

PRESIDENTE. La invito a concludere.

NINO MORMINO. Signor Presidente, mi riservo di svolgere ulteriori considerazioni intervenendo sulle altre proposte emendative. Tali criteri, dunque, rappresentano un arretramento estremamente pericoloso e non affidabile, e ne spiegheremo i motivi in seguito.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Costa. Ne ha facoltà.

ENRICO COSTA. Signor Presidente, intervengo per sostenere gli emendamenti soppressivi dell'articolo 2. Tale articolo, infatti, è il cuore del provvedimento, perché attiene alle valutazioni di professionalità dei magistrati.

Vi è un punto fondamentale di differenza rispetto alla precedente riforma Castelli: prima i magistrati venivano giudicati, nella loro preparazione, attraverso concorsi ed esami anonimi; ora verranno giudicati dal CSM, in modo chiaramente non anonimo, e saranno in balia delle correnti del CSM. Si pensi addirittura che la loro valutazione non potrà riguardare in alcun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove. Mi chiedo a questo punto come il CSM potrà rendersi conto della correttezza o meno del loro operato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, la deputata Gelmini. Ne ha facoltà.

MARIASTELLA GELMINI. Signor Presidente, come hanno sottolineato i colleghi che mi hanno preceduta, l'articolo 2 va a novellare alcune disposizioni del decreto attuativo della riforma Castelli, relative alle funzioni, alle progressioni e al trattamento economico dei magistrati. Con l'emendamento in esame chiediamo la soppressione delle norme con cui sono disciplinati questi importanti aspetti dalla proposta Mastella, perché riteniamo l'impostazione assolutamente generica e poco precisa, sia nelle modalità delle verifiche di professionalità sia nei criteri da stabilire e porre alla base delle verifiche stesse.

Quel che è più grave è che viene fortemente affievolito il criterio meritocratico della riforma Castelli, in ordine al conferimento di incarichi superiori. Non sono previsti concorsi per questo genere di avanzamento, ma solo sommarie valutazioni di professionalità (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, con l'articolo 2 si scardina uno dei punti particolarmente innovativi della riforma Castelli. L'articolo, infatti, affronta il tema delle funzioni dei magistrati, ma soprattutto quello della valutazione professionale della carriera dei magistrati.

La riforma Castelli aveva avuto il merito di introdurre finalmente, anche per quanto riguarda gli avanzamenti in carriera dei magistrati, un criterio meritocratico, svincolandoli quindi dal sistema attuale, che invece prevede avanzamenti di carriera legati meramente a scatti di anzianità. Avevamo cercato di farlo ridimensionando, per quanto riguarda la carriera del magistrato, il ruolo del CSM. Con la controriforma Mastella, invece, si denota, in modo particolare con l'articolo 2, tutta l'impostazione autoreferenziale della magistratura ed il ruolo rafforzato del CSM, che è emerso dal fatto che questa riforma non è stata scritta dal Parlamento, ma sotto dittatura e dettatura del «parlamentino» di Palazzo dei Marescialli - lo chiamo parlamentino perché è tale - e soprattutto dell'Associazione nazionale magistrati.

In questo modo, metteremo le valutazioni fondamentali e decisive per quanto riguarda la carriera dei magistrati nelle mani del CSM, che, come abbiamo più volte avuto modo di denunciare in quest'aula, non è un organo libero da un'organizzazione e da una strutturazione su correnti fortemente politicizzate.

In quest'aula, abbiamo sentito tante volte invocare il principio dell'indipendenza della magistratura: magistrati liberi e indipendenti! Adesso non avremo più magistrati liberi ed indipendenti, perché la loro carriera sarà condizionata dalle amicizie nell'ambito di questa o quella corrente. In tal modo, non avremo la possibilità di valutare i magistrati effettivamente per la loro capacità e per la loro laboriosità. È vero che nell'articolo 2 sono stati inseriti alcuni criteri, ma gli stessi non sono stati volutamente oggettivizzati, rimettendo tutto, ancora una volta, nelle mani del CSM. Quindi, avremo una carriera legata strettamente alle decisioni delle correnti ed un sistema in cui, tra l'altro, i controllati sono coloro che andranno poi a votare i magistrati che li rappresenteranno nell'organo di autogoverno della magistratura.

Quindi, chiediamo una riflessione su questo punto, anche se abbiamo visto che il dibattito - signor Presidente, mi rivolgo a lei - anche in quest'aula è completamente assente. In Commissione la relatrice aveva affermato che avremmo rinviato tutto ad un dibattito approfondito in Assemblea, ma, purtroppo, dai banchi della maggioranza assistiamo solamente al silenzio, perché avete fretta, a causa dell'avvicinarsi della data del 31 luglio. Ciò, però, mortifica chi, come noi, sta facendo il proprio lavoro e mortifica la Camera dei deputati: mi premeva ribadirlo, signor Presidente, approfittando della sua presenza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, la deputata Frassinetti. Ne ha facoltà.

PAOLA FRASSINETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per ribadire che il gruppo di Alleanza Nazionale riserva particolare attenzione all'emendamento in esame, che è fondamentale. Chiediamo quindi, ancora una volta, di far sì che sia tutelata la meritocrazia nella magistratura. Stiamo andando incontro a uno strapotere del Consiglio superiore della magistratura, che conduce a un'autoreferenzialità.

Avevamo iniziato, con la riforma Castelli, un percorso che imponeva i principi della meritocrazia e della correttezza sulla separazione delle funzioni. Ancora una volta, invece, trionfano il correntismo all'interno della magistratura e la politicizzazione: l'abbiamo visto nell'iter al Senato, lo vediamo anche oggi in quest'aula, mortificando il dibattito.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Mario Pepe. Ne ha facoltà.

MARIO PEPE. Signor Presidente, d'ora in avanti un magistrato che vuole fare carriera dovrà fare una cosa sola: iscriversi a una corrente importante, saper scegliere la corrente e diventare attivista di tale corrente. Infatti, come i partiti eleggono i deputati e i senatori, le correnti eleggono i loro rappresentanti, perché in effetti nel CSM vi è una contraddizione fra i compiti puramente amministrativi che la Costituzione ad esso impone e la carica di sentimenti e di passioni che sono legati all'elettività di gran parte dei suoi membri. Quindi saranno favoriti non i migliori, ma i più intriganti e quelli che sapranno meglio farsi apprezzare dalla corrente cui sono iscritti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Vitali. Ne ha facoltà.

LUIGI VITALI. Signor Presidente, intervengo per certificare uno stato di grande imbarazzo e di grande disagio, perché siamo consapevoli che, nonostante si possano apportare o richiedere modifiche che, nel merito, possono essere condivisibili e opportune, il testo in esame è approdato già alla Camera dei deputati blindato, quindi senza alcuna possibilità di contribuire a migliorarlo: è una delle situazioni peggiori che vi possa essere, vale a dire l'inutilità di un lavoro che ci ha visti impegnati in Commissione e che ci vedrà impegnati oggi, forse domani, fino a quando il testo non sarà licenziato, soltanto con la forza dei numeri, e non invece con la forza della ragione e dell'opportunità (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale). È un colpo al cuore: dopo aver sparato, con l'articolo 1, un colpo al cervello, oggi, con l'articolo 2, sparate un colpo al cuore della riforma Castelli, con il quale si cancella la meritocrazia e si garantisce carriera veloce per tutti, senza meriti, senza professionalità, senza qualità del servizio alla giustizia dei cittadini (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione...

Revoco l'indizione della votazione. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, la deputata Goisis. Ne ha facoltà, tuttavia da questo momento in avanti non concederò più la parola a chi la chiede dopo che è stata indetta la votazione.

PAOLA GOISIS. Signor Presidente, la ringrazio per avermi concesso la parola. Con la riforma Castelli volevamo introdurre una valutazione, volevamo dare alla magistratura la caratteristica di meritocrazia. Si erano previsti i concorsi, proprio perché vi doveva essere una valutazione esterna.

Oggi invece, purtroppo, con questa riforma non vengono più premiati i capaci e i preparati, ma solo coloro che sono iscritti alle correnti della magistratura associata. Purtroppo la magistratura militante - che ha condizionato la presente riforma - è diventata e sarà la signora e padrona della carriera dei deputati (Commenti dei deputati del gruppo L'Ulivo)... dei magistrati.

Si favorisce, ancora una volta, l'autoreferenzialità: questa è una situazione inaccettabile. Ovunque si cerca di riportare, come già anche nella scuola, la meritocrazia; qui invece si tradisce questo principio fondamentale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Consolo 2.1 e Mazzoni 2.302, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 449

Votanti 448

Astenuti 1

Maggioranza 225

Hanno votato165

Hanno votato no 283).

Prendo atto che i deputati Affronti e Picano hanno segnalato di aver erroneamente votato a favore mentre avrebbero voluto esprimere voto contrario.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Vitali 2.115, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 447

Maggioranza 224

Hanno votato166

Hanno votato no 281).

Prendo atto che il deputato Grassi ha segnalato che non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Vitali 2.116.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Consolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, l'emendamento Vitali 2.116 rappresenta una prova ulteriore - ne abbiamo date tante - della serietà con cui la Casa delle libertà sta affrontando questo delicato problema. Noi siamo favorevoli a una magistratura che veda avanzare nella carriera i suoi uomini migliori solo grazie al merito e a niente altro.

Purtroppo, però, devo segnalare nuovamente una palese violazione degli articoli 105 e, conseguentemente, 138 della nostra Carta costituzionale. Vorrei segnalare, signor Presidente, alla sua sensibilità di uomo democratico che, allorché i costituenti affidarono al Consiglio superiore della magistratura le promozioni dei magistrati, intendevano che l'organo di autogoverno dei giudici le effettuasse concretamente: come può avvenire ora tutto ciò se non c'è più un magistrato da promuovere, mentre solo l'appartenenza correntizia garantisce degli avanzamenti economici, ai sensi delle cosiddette leggi Breganze e Breganzone, per cui chi vince il concorso in magistratura è equiparato, quanto allo stipendio, al primo presidente della Cassazione senza avere alcun merito?

Molti magistrati ovviamente possiedono tali meriti e per questo credo che loro stessi per primi vogliano che venga riconosciuta la loro professionalità, senza essere costretti ad andare al TAR o a tornare alla Cassazione. Non faccio nomi, ma lei, Presidente, conosce bene i nomi di magistrati che hanno superato tantissimi concorsi e che onorano la magistratura.

Alla luce di tutto ciò, Alleanza Nazionale voterà a favore dell'emendamento Vitali 2.116, così come delle altre proposte emendative, che premiano la professionalità e che riconoscono il giusto rispetto alla magistratura, quella con la emme maiuscola.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Vitali 2.116, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 457

Votanti 456

Astenuti 1

Maggioranza 229

Hanno votato177

Hanno votato no 279).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 2.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 451

Maggioranza 226

Hanno votato172

Hanno votato no 279).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 2.7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Pecorella. Ne ha facoltà.

  

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, chiedo soprattutto ai colleghi, che sono particolarmente attenti e sensibili ai problemi delle garanzie di tutti i cittadini davanti al giudice, di prestare particolare attenzione ai problemi che sono stati posti dall'introduzione delle valutazioni di professionalità.

A queste si collegano l'intera carriera di un magistrato, gli incarichi direttivi e semi-direttivi e l'accesso alla Cassazione. È necessario, allora, che tali criteri abbiano una natura tale da garantire che i veramente meritevoli, non coloro che hanno una posizione particolarmente tutelata, ricoprano gli incarichi dai quali dipende la vita delle persone.

Vorrei invitare i colleghi a compiere queste brevi riflessioni.

Come avviene la valutazione di professionalità? Essa avviene attraverso la raccolta di una serie di documenti e una valutazione, che viene effettuata prima dai consigli giudiziari, poi dal CSM.

È vero o non è vero - chiedo ai colleghi - che nella magistratura vi sono delle correnti di maggioranza e di minoranza? Se questo è vero - ed è così - è inevitabile che le correnti di maggioranza tenderanno a collocare nei posti di responsabilità più importanti i loro aderenti.

Si tratta di un fatto naturale, che accade in ogni luogo in cui si esercita il potere, come avviene anche nella magistratura.

Seconda considerazione: la valutazione di professionalità è effettuata sulla base di capacità, laboriosità, diligenza e impegno. È vero o non è vero che si tratta di criteri elastici, in altre parole, che una sentenza, ritenuta buona da qualcuno, è considerata cattiva da qualcun altro e così via? Allora, se si tratta di criteri elastici, collegandoci al fatto che vi sono correnti di maggioranza e minoranza, a maggior ragione può verificarsi l'effetto di favorire i meno meritevoli, solo perché hanno una posizione di maggiore protezione.

Terza considerazione: la valutazione di professionalità ha un nome e cognome, ovverosia non è anonima come, per esempio, il concorso scritto; si sa chi si sta valutando, quindi è possibile, a maggior ragione, favorire alcuni a danno di altri.

Esprimo due ultime considerazioni. All'interno dei consigli giudiziari vi sono inevitabilmente confronti e conflitti: in altre parole, vi sono coloro che vogliono andare avanti e che si troveranno a giudicare sulla base di criteri elastici i loro colleghi, che saranno valutati subordinatamente al soddisfacimento delle proprie esigenze. Si tratta di un'altra ragione per cui tali valutazione non saranno obiettive e attendibili.

Infine, come è possibile, per i prossimi uno, due o tre anni, duranti i quali non vi sono le valutazioni di professionalità o comunque non si potranno effettuare, perché mancano i giudizi dei consigli giudiziari (i quali devono cominciare a redigerli da questo momento), attribuire le funzioni e gli incarichi direttivi e semidirettivi?

Vi chiedo, dunque, di fare tutte queste valutazioni. Si tratta di una scelta di fondo: è meglio un sistema che premia i meritevoli, impedendo che si favoriscano i meno meritevoli solo perché appartengono ad un'area di «politica giudiziaria», oppure un sistema in cui vi è il rischio che i meno meritevoli, come in questo caso, vadano avanti?

Questa è la scelta: se siete convinti che un sistema non anonimo, basato su criteri discrezionali e sull'appartenenza ad un'area di «politica giudiziaria» sia un buon sistema, votatelo; però, credo che ciascuno di voi - sono tantissimi quelli della maggioranza che hanno il senso del diritto e la coscienza di ciò che va fatto - lo voterà, magari, per disciplina di partito, ma non sarà contento di tale scelta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Costa. Ne ha facoltà.

ENRICO COSTA. Signor Presidente, intervengo proprio per evidenziare come tali valutazioni di professionalità abbiano perso completamente il requisito della oggettività. Saranno, infatti, valutazioni soggettive del Consiglio superiore della magistratura.

Ciò che è grave è che il legislatore, in questa sede, fissa dei parametri assolutamente generici, che dovranno essere completati non da un provvedimento del Governo, bensì da una delibera del Consiglio superiore della magistratura. Tale Consiglio, quindi, si farà la norma, emetterà i giudizi e sarà assoluto padrone della carriera dei magistrati, non tanto sulla base di valutazioni oggettive, ma soggettive e correntizie.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Mazzoni. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, avevamo presentato un emendamento interamente soppressivo dell'articolo in esame, che, come tutti gli altri emendamenti da noi presentati, è stato respinto dall'Assemblea.

Quindi, ci agganciamo all'emendamento presentato dai colleghi di Forza Italia perché riteniamo che una soppressione parziale dell'articolo possa essere utile alla migliore funzionalità del sistema giustizia.

In particolare, ritengo importante portare l'attenzione dell'Assemblea sul comma 2 dell'articolo 2, che è il cuore dell'emendamento Pecorella 2.7; perlomeno, esso rappresenta l'interesse principale del Governo in risposta alle indicazioni che ha ricevuto dai soggetti interessati, perché riguarda la progressione di carriera e i relativi criteri di valutazione.

Il comma 1, relativo all'organizzazione funzionale della magistratura, era in effetti una riscrittura più estetica che sostanziale, al di là di alcune cadute, come quella relativa, ad esempio, all'organizzazione della procura antimafia e di altre strutture particolari, alcune delle quali siamo riusciti ad aggiustare al Senato: mi riferisco, in particolare, alla disposizione relativa alla magistratura di sorveglianza, le cui funzioni erano state riorganizzate malamente dall'ipotesi governativa. Però, al comma 1 abbiamo, come ho già detto, una riscrittura più estetica che sostanziale della riforma che abbiamo approvato nella precedente legislatura.

Con il comma 2, invece, si riscrive completamente e sostanzialmente l'articolo 11 del decreto legislativo n. 160 del 2006 e si interviene sui criteri che portano a determinare lo sviluppo di carriera dei magistrati. Vorrei rappresentare le preoccupazioni che ci hanno mosso in Commissione ad argomentare e a tentare, attraverso gli emendamenti, di modificare il testo proposto e rinnovarle anche in aula.

Infatti, con questa nuova disciplina si introduce, in primo luogo, una verifica professionale automatica, che deve essere effettuata ogni quattro anni. Andiamo, perciò, incontro ad un procedimento routinario, standardizzato, una specie di verifica industrializzata della professionalità dei magistrati, alla quale il Governo presta così poca attenzione da non avere neanche in questo momento, nonostante le nostre sollecitazioni, il quadro quantitativo del carico di lavoro che verrà assegnato e da quando partirà, in relazione all'organico complessivo della magistratura, la notevole mole di lavoro affidata ai verificatori.

Questa verifica di professionalità, peraltro, viene ancorata a criteri generici e a parametri che verranno individuati dal CSM. Sono date indicazioni, come laboriosità o diligenza, molto generiche, approssimative e fumose. Non vi sono indicatori che consentano quella oggettività alla quale, invece, il Governo dice di fare riferimento.

Tali valutazioni - questo è il nodo centrale - sono chiaramente sottratte a soggetti terzi rispetto al corpo della magistratura e non passano più attraverso una verifica concorsuale della competenza reale, della professionalità, dell'acquisizione di una conoscenza attraverso una pratica obbligatoria dell'aggiornamento professionale, che a mio avviso questa categoria dovrebbe svolgere più di altre. Quindi - lo ripeto - si tratta di una valutazione, che è basata su criteri generici ed effettuata in massa: possiamo quindi immaginare cosa produrrà.

Dopodiché, c'è l'indicazione del passaggio di competenze, l'ipotesi di passaggio di funzioni da requirente a giudicante che il Governo ha deciso di prevedere ogni quattro anni.

PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Mazzoni.

ERMINIA MAZZONI. Dunque, concludo rapidamente. È sicuramente un inganno, perché non si fa altro che confermare lo status quo: in una carriera non si può immaginare un passaggio dopo un periodo superiore ai quattro anni. Si può dire che il passaggio dalla funzione requirente a quella giudicante è immediato.

PRESIDENTE. Deve concludere, onorevole Mazzoni.

ERMINIA MAZZONI. Altre due considerazioni, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non è possibile, deve concludere, onorevole Mazzoni.

ERMINIA MAZZONI. Interverrò sugli emendamenti successivi. Il nostro voto è a favore dell'emendamento Pecorella 2.7, soppressivo del comma 2.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, la deputata Gelmini. Ne ha facoltà.

MARIASTELLA GELMINI. Signor Presidente, la richiesta di soppressione del comma 2 risulta essere profondamente motivata non solo dalla genericità dei criteri che informano la valutazione della professionalità, ma anche dal dovere di garantire il buon funzionamento della giustizia, non solo per quanto riguarda la formazione permanente, ma anche la continuità nella valutazione della professionalità.

Non si comprende perché, al raggiungimento della settima valutazione di professionalità, il magistrato non sia più tenuto a dare conto dello standard di professionalità. Entrando nel merito della valutazione ...

PRESIDENTE. La prego di concludere.

MARIASTELLA GELMINI. ...condividiamo il fatto che non debba essere presa in considerazione l'attività di interpretazione di norme di diritto, come anche la valutazione del fatto e delle prove, ma riteniamo che debba essere fatto salvo l'errore grave e palesemente inescusabile.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Consolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, l'emendamento Pecorella 2.7, soppressivo del secondo comma dell'articolo 2, tocca un tema particolarmente caro ad Alleanza Nazionale, cioè quello di riconoscere, premiare, stimolare e rendere fisiologica - per il tempo da qui a venire - la meritocrazia.

Pongo una domanda ai molti colleghi, che forse si sono occupati poco di giustizia: vi rendete conto di quello che accade, a volte, nelle aule dei tribunali e al Consiglio superiore della magistratura? Un grande studioso di ordinamento giudiziario, riconosciuto come uno dei massimi esperti, il professor Giuseppe di Federico, già membro del Consiglio superiore della magistratura, riporta alle cronache un esempio che desidero sottoporre all'Assemblea: un pubblico ministero aveva dimenticato di ordinare la scarcerazione di un extracomunitario in detenzione preventiva e il malcapitato - è il caso di dirlo - è rimasto ingiustamente in carcere per oltre 15 mesi! Stendiamo un velo pietoso sull'episodio. Il pubblico ministero in questione aveva ricevuto dal Consiglio superiore della magistratura l'ammonimento.

Veniamo al dunque. Il 18 febbraio 2004 il Consiglio superiore della magistratura ha deciso di promuovere quel magistrato. A chi faceva presente che egli denotasse mancanza di professionalità e diligenza, è stato risposto che il pubblico ministero in questione era sì caduto in quella dimenticanza, ma solo una volta e che, quindi, mancava l'abitualità nel suo comportamento palesemente ingiusto e scorretto.

Chi restituirà all'extracomunitario che è stato quindici mesi in carcere il periodo di detenzione ingiustamente patito? Chi restituirà la credibilità perduta ai magistrati? Per fortuna, i magistrati come questo sono pochi, perché la maggior parte di essi compie il proprio dovere in silenzio e non ha bisogno di ricorrere ad iscrizioni all'associazione di categoria per fare carriera.

Chiedo una spiegazione al rappresentante del Governo - che, lo comprendo, abbassa lo sguardo, reputando incredibili episodi come questi - visto che, in questo caso, egli è anche un magistrato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 2.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 462

Maggioranza 232

Hanno votato187

Hanno votato no 275).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 2.8.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Vitali. Ne ha facoltà.

LUIGI VITALI. Signor Presidente, con l'emendamento Pecorella 2.8 ricorriamo alla tecnica della riduzione del danno; abbiamo poc'anzi tentato di ottenere la soppressione del comma 2 dell'articolo 2, perché non ci sembrava adeguato a garantire una professionalità permanente, che dev'essere valutata sicuramente dal Consiglio superiore della magistratura secondo i criteri che, anche con questa controriforma, sono stati dati, ma che dev'essere accertata nell'interesse della collettività, dei cittadini e di coloro i quali si rivolgono al sistema giustizia.

L'emendamento soppressivo non è stata approvato, quindi facciamo una proposta di mediazione. Perché il magistrato che, normalmente, ha una vita professionale di quarant'anni, deve essere sottoposto a delle pseudo-valutazioni di professionalità per soli ventotto anni? Infatti, quelle che sono state stabilite con questa controriforma, sia chiaro per tutti, non sono pratiche di accertamento di professionalità, ma pseudo-percorsi di accertamento della professionalità. Ebbene, perché, ripeto, deve essere sottoposto a queste valutazioni per ventotto anni - sono sette complessivamente, una ogni quadriennio sette per quattro fa ventotto - mentre deve passare gli altri dodici anni nell'esercizio delle proprie funzioni senza che alcuno accerti se permangano i requisiti di professionalità, di aggiornamento e di capacità necessari per una funzione così alta e così importante?

Onorevoli colleghi, nelle libere professioni non esiste la professionalizzazione obbligatoria, ma il professionista, se vuole stare sul mercato, si deve aggiornare, qualificare e impegnare; è il mercato, quindi, che seleziona i professionisti migliori. In tal caso, siamo in un settore - quello della giurisdizione - nell'ambito del quale a maggior ragione è necessario garantire che il magistrato che esercita questa alta funzione mantenga le capacità professionali e le attitudini richieste.

Pertanto, con l'emendamento in esame, oltre alle sette valutazioni effettuate ogni quattro anni - che, ripeto, sono pseudo-valutazioni, perché non c'è un concorso, né un esame, né un colloquio, né un approfondimento, ma si tratta per intero di una valutazione cartacea che, come è già stato osservato in quest'Assemblea, verrà effettuata a seconda dell'appartenenza a questa o quella corrente, o a seconda della preminenza di questa o quella corrente - noi vogliamo introdurne altre successive, ogni sei anni, sino alla fine della carriera.

Ciò non è offensivo per nessuno, così come non è offensivo sottoporre i magistrati al test psico-attitudinale: a tale genere di prova, infatti, ormai non si sottopongono più soltanto quanti vogliono aderire alla vita militare in quanto anche nell'impiego privato le aziende sottopongono i loro dipendenti a tali test; quindi, non è una circostanza umiliante, o che delegittima, quella di sottoporsi ad un accertamento della permanenza delle qualità professionali e tecniche necessarie a garantire quel servizio giustizia, che è fondamentale nel nostro Paese.

Anche in questo caso pensavamo di trovare nell'ANM un'interlocutrice autorevole e concorde su questa sponda; evidentemente, quando si passa dalle parole ai fatti, si entra anche in contraddizione. Noi, nella scorsa legislatura, abbiamo avuto molti incontri con l'ANM anche attraverso lo svolgimento di audizioni e sembrava che su tale principio - accertare la permanenza dei requisiti professionali del magistrato - si fosse tutti d'accordo, ma evidentemente così non era. Se è vero (come è vero) che questa controriforma è stata scritta sotto dettatura dell'ANM, allora vuol dire che si parla in una maniera e ci si comporta in un'altra.

Pertanto, vi chiediamo di riflettere sull'emendamento Pecorella 2.8, sul quale esprimeremo con convinzione un voto favorevole, non certamente nell'interesse nostro o di una parte politica, ma soprattutto della magistratura, che ha bisogno, specie in questo momento, di credibilità e autorevolezza. Non è sfuggendo da questi controlli e da queste qualifiche, che si legittima un organo giurisdizionale e si dà fiducia e credibilità al Paese. Pertanto, invitiamo caldamente i tanti colleghi liberi ed indipendenti, che siedono in tutti i banchi di questo Parlamento, a riflettere su ciò che si sta facendo, perché queste non sono riforme...

PRESIDENTE. La prego di concludere.

LUIGI VITALI. ...che si possono cambiare ogni quindici giorni o ogni quindici mesi; al contrario, esse sono destinate a lasciare un segno indelebile nella nostra storia per la modernizzazione del Paese. Tutto si sta modernizzando, tutto sta migliorando...

PRESIDENTE. Deve concludere, per favore.

LUIGI VITALI. Concludo, signor Presidente. Non si capisce perché la magistratura deve ancora godere di privilegi, che non appartengono più a nessun tipo di categoria. Pertanto, vi invitiamo a votare a favore dell'emendamento Pecorella 2.8 (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Vietti. Ne ha facoltà.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Signor Presidente, il comma 2, che si sta cercando di emendare, dell'articolo 2 del disegno di legge in discussione contiene una previsione a dir poco stravagante, sulla quale mi permetto di attirare l'attenzione dei colleghi. Infatti, prevede che «in nessun caso» possa essere oggetto di valutazione periodica l'attività del magistrato che riguardi l'interpretazione delle norme di diritto, i fatti di causa e le prove.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CARLO LEONI (ore 11,05)

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Capirei se tale previsione fosse riferita al giudizio disciplinare, ma quest'ultima fa riferimento a valutazioni di professionalità. Pertanto, mi domando cosa rimanga come oggetto di valutazione, se si prevede che l'attività di interpretazione delle norme, i fatti di causa e le prove non possano essere valutati periodicamente.

Se non si consente di valutare l'attività interpretativa delle leggi svolta da parte del magistrato si permette, implicitamente, che lo stesso magistrato possa tranquillamente interpretare la legge secondo un significato diverso da quello corretto senza che alcuno intervenga, non dico disciplinarmente, bensì al fine della valutazione della sua professionalità.

Per di più, se addirittura si afferma che non si può considerare l'attività con cui il magistrato valuta i fatti e le prove, mi domando a cosa mai dovrebbero riferirsi la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno cui fa ampio riferimento il comma 2 quali parametri per la valutazione e cosa rimanga da valutare.

Il magistrato nullafacente potrà continuare a scrivere nelle proprie sentenze tutti gli strafalcioni possibili, senza incorrere in alcun pregiudizio, neanche sotto il profilo disciplinare, perché non vedo come una fattispecie considerata dalla legge irrilevante ai fini della valutazione della diligenza possa poi essere invocata in sede disciplinare per contestare al magistrato la mancanza di tale diligenza. Infatti, è evidente che, se tale fattispecie non costituisce un elemento di valutazione della diligenza, non potrà neppure essere invocata come carenza di diligenza.

Fermo restando il fatto che ci rendiamo tutti conto che stiamo parlando al vento, ritengo che la contraddizione profonda e il rischio implosivo contenuti in tale previsione dovrebbero almeno essere tenuti presenti, con consapevolezza, da parte di chi sta votando.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Costa. Ne ha facoltà.

ENRICO COSTA. Signor Presidente, vorrei semplicemente rimarcare come l'atteggiamento della maggioranza di questa mattina sia disarmante, in quanto non vi è ancora stato neanche un intervento teso a confutare le tesi evidenziate dall'opposizione. Non un intervento! Il relatore e il Governo si sono dichiarati contrari a tutti gli emendamenti in discussione. Ci piacerebbe anche sentire le vostre valutazioni, le vostre analisi, le vostre posizioni. Siete chiusi ad ogni dibattito, ad ogni discussione, ad ogni dialettica politica (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia e Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bianco. Ne ha facoltà.

GERARDO BIANCO. Signor Presidente, confesso che devo sempre più manifestare un crescente imbarazzo nel votare contro l'approvazione di emendamenti, che a mio avviso sono assolutamente ragionevoli.

Ciò dimostra le condizioni negative nelle quali si sta approvando un disegno di legge che, pure, dovrebbe essere di grande rilievo e importanza. Come è noto, la ragione risiede nelle condizioni di urgenza dell'approvazione di tale provvedimento.

Ma una maggioranza non può essere sequestrata, neppure da una categoria che indubbiamente riveste nel nostro Paese un rilevante ruolo, ma che non può rappresentare la «spada di Damocle» sulla libera coscienza di un Parlamento nel decidere secondo convincimenti diffusi e secondo anche orientamenti che siano giusti.

Temo che dovendo corrispondere alle pressioni esercitate, quando questa legge non funzionerà, l'accusa ricadrà sul Parlamento, perché è accaduto già in altre occasioni. Sicché, noi saremo responsabili di un malfunzionamento che altri hanno determinato, ma che noi siamo costretti a subire in nome di una indipendenza e di un'autonomia - che peraltro questa legge non garantisce - che vanno indubbiamente affrontate in altre sedi e rispettando pienamente quelli che dovrebbero essere i corretti rapporti tra le istituzioni e tra le autorità ed i poteri.

Una realtà che purtroppo in questo momento - come ha detto peraltro il presidente della Commissione - è impedita dal fatto che ci troviamo in condizioni di non poter legiferare in termini liberi ed autonomi perché c'è un'urgenza che deve essere rispettata.

Ho già dichiarato ieri che mi adeguo agli indirizzi che il gruppo ha dato: mi adeguo per disciplina di gruppo, non di partito, perché non appartengo più, ormai, a nessun partito; però, mi trovo a dover obbedire agli indirizzi di gruppo e lo faccio - lo dico con molta franchezza - con grande sofferenza (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale, UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro), Lega Nord Padania e La Rosa nel Pugno).

 

LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, mi sembra strano come ad un acuto giurista qual è l'onorevole Vietti sia sfuggita la differenza tra l'astratto e il concreto.

La valutazione che compie il Consiglio superiore della magistratura sulla base di tutti gli elementi che vengono forniti dai consigli giudiziari e anche dai consigli dell'ordine riguarda il percorso in astratto della vita del magistrato nel quadriennio.

La formula che si riferisce all'interpretazione e alla valutazione del fatto e delle prove - sottolineo la parola «fatto» - significa che il Consiglio superiore della magistratura non può, imbattendosi nella lettura di una sentenza, affermare che quel fatto doveva essere valutato differentemente e che quel caso richiedeva una interpretazione diversa. Deve esaminare in generale la tecnica di argomentazione e documentazione che il magistrato possiede, la sua capacità di interpretare le norme, ma non può per il singolo specifico episodio giudiziario entrare nel merito della decisione del magistrato, che dipende esclusivamente dalla sua autonomia.

Ovviamente, qualora leggendo una sentenza, risulti che essa abbia caratteri di abnormità ben può fare rapporto al titolare dell'azione disciplinare per quanto di conseguenza, ma, ripeto, quella formula vuole impedire al Consiglio superiore della magistratura di entrare nel merito della decisione in relazione alle singole fattispecie concrete prese in considerazione proprio perché ciò si riferirebbe alla valutazione del fatto e delle prove.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Contento. Ne ha facoltà.

MANLIO CONTENTO. Signor Presidente, diamo atto al collega Bianco della sua onestà, non soltanto culturale, ma anche politica, che non fa altro che ribadire quanto abbiamo purtroppo inutilmente affermato in Commissione e stiamo, come gruppo di Alleanza Nazionale, riconfermando e ribadendo anche in aula.

Le argomentazioni del rappresentante del Governo, però, non ci convincono del tutto, in primo luogo perché la questione che egli ha posto è una questione interpretativa. Credo che nessuno in quest'Assemblea abbia intenzione di mettere sotto processo il comportamento del magistrato in relazione al caso concreto, perché ciò sarebbe improponibile sulla scorta del dettato costituzionale.

Che però le valutazioni del comportamento del magistrato sulla base della conduzione dei processi e della gestione degli affari non possano avere alcun rilievo, mi sembra, anche sotto questo profilo, abbastanza singolare.

Faccio un esempio che spero servirà a rendere più chiaro il mio pensiero. Esistono nel nostro ordinamento e nella nostra procedura - mi riferisco a quella civile - dei rimedi nel caso in cui la valutazione del fatto sia espressamente erronea. Mi riferisco, tanto per essere chiaro, al rimedio della revocazione di alcune decisioni.

Ritengo che quando più decisioni emesse da un magistrato nel corso della carriera siano state impugnate con il rimedio della revocazione e completamente annullate o riformate, possa compiersi una valutazione anche in relazione a come questo magistrato si comporta. Mi permetta, signor rappresentante del Governo, di ricordare, solo per semplicità, l'esempio fatto dal collega Consolo in relazione al magistrato che - diciamo così - per una dimenticanza ha sostanzialmente lasciato in carcere una persona per quindici mesi. Lei crede che l'ammonimento che è stato dato in relazione a quel caso sia sufficiente ad evitare che magari qualche altro disgraziato finisca nelle maglie di un magistrato quanto meno distratto? Quel caso può essere valutato e ha un rilievo ai fini della competenza e della professionalità oppure no?

Questa è la questione che viene sollevata dagli emendamenti in esame e se per caso il rappresentante del Governo li ritiene mal formulati, avrebbe potuto tranquillamente suggerire lui come e in che termini riteneva che questo intervento potesse essere fatto più correttamente o in maniera più opportuna.

La verità è che, ancora una volta, si denota, proprio da questo passaggio, quale sia la presa di posizione del Governo e quale sia la presa di posizione di parte e non - grazie a Dio - dell'intera maggioranza, perché, ancora una volta, c'è qualcuno che, anche di fronte a queste responsabilità, ritiene di avere il dovere morale e politico, quanto meno, di dirlo apertamente (Applausi dei deputati del gruppo Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santelli. Ne ha facoltà.

JOLE SANTELLI. Signor Presidente, quanto al merito dell'intervento del sottosegretario Scotti, mi sembra che egli lapidariamente segnali la funzione del CSM: il Consiglio superiore della magistratura è a difesa solo dell'autonomia dei magistrati, non è a difesa delle garanzie dei cittadini. Al Consiglio superiore della magistratura non interessano le garanzie dei cittadini!

Ma io chiedo una cosa a un Parlamento forse distratto per il caldo o per la pausa estiva che sta arrivando: non lasciamo cadere nel vuoto il richiamo dell'onorevole Bianco. Il presidente Bianco ha chiesto un sussulto di dignità, ha parlato di un Parlamento e di una maggioranza sotto ricatto. Colleghi, o avete il coraggio di difendere quello che state facendo o il presidente Bianco ha drammaticamente ragione e stiamo scrivendo un'altra pagina atroce del rapporto tra politica e magistratura. Questo Parlamento, per l'ennesima volta, si arrende, senza lottare, alle pretese, alle intimidazioni e ai ricatti di una corporazione di questo Paese (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vietti. Ne ha facoltà.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Signor Presidente, ringrazio il presidente Scotti per l'amabilità con cui ha voluto replicare al mio intervento e anche per l'attestazione di stima, che lui sa che ricambio. Tuttavia, pur non sfuggendomi la distinzione tra la valutazione in astratto e quella in concreto, mi permetto di insistere sul fatto che la norma che verrebbe recata dal nuovo articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 160 del 2006 come modificato dal disegno di legge in esame in realtà non dice quanto è stato sostenuto dal sottosegretario, perché la disposizione stabilisce che la valutazione di professionalità non può riguardare «in nessun caso» - in nessun caso! - l'attività di interpretazione delle norme, né quella di valutazione del fatto e delle prove.

Mi chiedo: a che cosa vale dire che devo valutare la professionalità avendo riguardo a capacità, laboriosità, diligenza e impegno del magistrato, quando escludo l'attività del magistrato tout court?

Perché, che cosa fa il magistrato? Interpreta le norme, valuta i fatti e le prove. Se io scrivo che nella valutazione della sua professionalità devo indagare una serie di attribuzioni (queste sì astratte) come capacità, laboriosità, diligenza ed impegno, ma poi sottraggo dall'oggetto a cui queste qualità si devono applicare l'interpretazione della legge e la valutazione delle norme e del fatto, mi chiedo che cosa resta.

Capisco la preoccupazione, che il presidente Scotti richiamava, che è però secondo me tutta attinente al versante disciplinare, per cui il Consiglio, l'organo di autogoverno, non deve entrare nel merito delle decisioni del magistrato, e ciò è pacifico; stiamo però introducendo parametri di valutazione della professionalità e dell'efficienza, e se sottraggo dall'oggetto di tale valutazione il modo di interpretare la legge e di valutare i fatti e le prove, francamente mi chiedo che cosa resta da valutare.

Temo che questa sia in realtà una sorta di clausola di salvaguardia attraverso cui si vuol consentire al Consiglio superiore di proseguire con quelle valutazioni stereotipate che da tanti anni conosciamo, per le quali tutti i magistrati sono diligenti, capaci, laboriosi e impegnati (normalmente si aggiunge, come il presidente Scotti sa, anche di buone maniere, tanto che, quando non si trova tale riferimento, ci si comincia a preoccupare di che cosa questo magistrato ha fatto nella sua storia); di fatto, però temo che si voglia svuotare la valutazione di professionalità dai riferimenti concreti alla operatività del magistrato stesso [Applausi dei deputati del gruppo UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro)].

GAETANO PECORELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei valori. La pregherei di dirci qual è l'emendamento in votazione.

PRESIDENTE. L'emendamento Pecorella 2.8.

GAETANO PECORELLA. Quindi è quello relativo alle valutazioni ogni sei anni?

PRESIDENTE. Ogni sei anni.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, bisogna essere d'accordo con il collega Bianco per le ragioni esposte e anche per il dato di fatto dei tempi con cui affrontiamo la discussione e approviamo il provvedimento in esame. Però inviterei i colleghi del centrodestra quanto meno a fare un po' di mea culpa, perché abbiamo vissuto una stagione non troppo lontana in cui questo blocco, questa chiusura è stata registrata ampiamente.

Ricordo di essere intervenuto nel corso della XIV legislatura, facendo presente ai colleghi che non era giusto che si rinunciasse a quella dialettica parlamentare indispensabile, in particolare su provvedimenti di questa portata. Quindi, pur registrando ed esplicitando il malessere che il collega Bianco ed altri colleghi, seppure in sede non ufficiale, manifestano (ma il gruppo della Rosa nel Pugno l'ha manifestato apertamente anche con la sua posizione durante i voti), inviterei nuovamente a una riflessione più autocritica i colleghi del centrodestra perché dovremo essere capaci di avviare una stagione diversa, ricordandoci dei nostri comportamenti quando eravamo all'opposizione - questo vale per me e per i miei colleghi del centrosinistra - ma vorrei che essi si ricordassero anche quando erano maggioranza e al Governo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Della Vedova. Ne ha facoltà.

BENEDETTO DELLA VEDOVA. Signor Presidente, riprendendo le parole del collega onorevole Bianco e quelle dell'onorevole Buemi, credo che sia sterile fare una discussione su quello che è successo nella precedente legislatura: io, ad esempio, non c'ero. Credo che dai banchi della maggioranza si debba levare qualche voce, non solo quella isolata dei colleghi della Rosa nel Pugno (non so quale sarà il vostro voto finale), ma anche quella di parlamentari di ispirazione liberale che si opponga a questo scempio, a questa restaurazione. Non siamo alla divisione dei poteri ma all'occupazione del potere politico e legislativo da parte della magistratura.

Possibile che non vi sia un deputato di ispirazione liberale che difenda il principio della separazione delle carriere, anche nella forma parziale della riforma Castelli? Assistiamo ad una maggioranza vittima del pregiudizio della sinistra massimalista e del sindacato sulle pensioni e...

PRESIDENTE. Onorevole Della Vedova, deve concludere.

BENEDETTO DELLA VEDOVA. ...vittima del corporativismo della magistratura in Italia. Chiedo che una voce liberale si levi dai banchi della maggioranza a difendere il principio della separazione delle carriere.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Boscetto. Ne ha facoltà.

GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, desidero ricordare al collega Della Vedova che è stata presentata, in Commissione affari costituzionali, una proposta di legge costituzionale a firma Pecorella e mia per introdurre nella Costituzione il principio della separazione delle carriere.

Ciò vuol dire che noi non abbiamo rinunciato alla nostra battaglia politica, come non abbiamo rinunciato alla nostra battaglia di avvocati negli anni. Riteniamo che il principio della separazione delle carriere sia, ormai, un principio universale e che in questo Paese avere addirittura depotenziato la riforma Castelli - che separava soltanto le funzioni in modo, a nostro avviso, ottimale - significa aver compiuto un passo indietro formidabile. Ma noi garantiamo a tutti che questa battaglia non verrà abbandonata.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mazzoni. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, vorrei riportare l'attenzione dell'Assemblea sull'emendamento Pecorella 2.8 che stiamo discutendo, riservandomi un intervento sulla questione molto interessante posta dai vari colleghi intervenuti ed anche dal Governo nel momento in cui si esaminerà il relativo emendamento ed il punto del comma che abbiamo in discussione.

Sullo specifico emendamento al nostro esame, che prevede di introdurre un periodo di sei anni sulla verifica di professionalità, a partire dalla settima verifica di professionalità, preannunzio, a nome del gruppo dell'UDC, il voto favorevole, pur comprendendo che si tratta di un intervento emendativo di recupero rispetto alla questione vera da noi posta con i precedenti emendamenti, che riguarda l'ingorgo che si determinerà nel momento in cui si imporranno tali verifiche quadriennali, periodiche ed automatiche, così come è previsto nel testo del disegno di legge in discussione.

Desidero comunque annotare che il dibattito precedente ha consentito, finalmente, una minima interlocuzione con il Governo, che ringrazio e che - devo dire - solo in questa occasione e, forse, in un'altra ieri, ha in minima parte dato riscontro all'appello lanciato dal Ministro Mastella di aprirsi al confronto e di sviluppare un dialogo democratico in Assemblea. Spero che ciò accada anche per i successivi emendamenti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Gardini. Ne ha facoltà.

ELISABETTA GARDINI. Signor Presidente, come sapete sono alla prima legislatura e penso, in questo senso, di essere vicina alla sensibilità di chi guarda in questi giorni all'Assemblea con grande sconcerto. Noi leggiamo, cari colleghi, giornali pieni di polemiche, e assistiamo alla pubblicazione di intercettazioni e di posizioni, anche della magistratura, difficilmente comprensibili da parte del cittadino, al quale credo appaiano, se non altro, ambigue, poco chiare o non chiare affatto.

Quando un collega di esperienza, come l'onorevole Bianco, lancia un vero e proprio grido di dolore, direi un allarme, parlando di sofferenza, di una maggioranza sequestrata e di impossibilità di legiferare in modo libero ed autonomo, mi unisco a questo grido di dolore, perché vedo un Parlamento che si affretta ad arrendersi.

L'appello che rivolgiamo ai colleghi della maggioranza è, allora, proprio quello di avere uno scatto, un sussulto di dignità e pensare di recuperare la libertà e l'autonomia del Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 2.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 449

Maggioranza 225

Hanno votato174

Hanno votato no 275).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lussana 2.9.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.

EMANUELE FIANO. Lussana, Lussana, Lussana mon amour...

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, abbiamo anche i coretti di qualche collega spiritoso. Invece di fare dei coretti potrebbe magari intervenire nel merito del provvedimento. Lo apprezzeremmo di più.

È chiaro che con l'emendamento in esame proviamo ad intervenire, però è difficile sperare in un ravvedimento operoso da parte della maggioranza e in uno scatto di orgoglio e di dignità, che ridia al Parlamento la sua prerogativa principale, cioè fare le leggi senza interferenze provenienti dall'esterno. Però vediamo che, purtroppo, sia nel dibattito di ieri, sia in quello di stamattina, alla fine avete deciso di andare avanti. Occorre rispettare la scadenza del 31 luglio, gli accordi sono stati presi non in aula, con un dialogo anche serrato con l'opposizione, ma in altre sedi.

Con l'emendamento in discussione vogliamo riportare l'attenzione sul tema della valutazione professionale dei magistrati che, come è stato ricordato in precedenza, presenta dei vizi e degli elementi di rischio con il testo del Ministro Mastella. Che cosa si dispone con il «testo Mastella»? Si introduce, è stato detto, il sistema delle verifiche professionali ogni quattro anni. Sono sette in tutta la carriera dei magistrati e sono incentrate su parametri costituiti dalla capacità, laboriosità, diligenza e dall'impegno del magistrato, parametri che non sono volutamente resi oggettivi, ma anche in tale circostanza essi vengono rinviati. Sono effettivamente indicati, ma poi sarà compito del CSM, anche in questo caso, definirli nel dettaglio.

Al termine del quadriennio il consiglio giudiziario formulerà un parere motivato, da trasmettere al CSM, competente per la valutazione di professionalità. Tale valutazione si concluderà con un giudizio che può essere positivo, non positivo o negativo. Vorrei ricordare che con il doppio giudizio negativo si arriverà, addirittura, alla dispensa dal servizio del magistrato.

Pertanto, noi vogliamo ribadire i rischi che vi sono attraverso l'introduzione di tale sistema, che evidenzia tutta l'autoreferenzialità della carriera dei magistrati (dall'accesso, agli avanzamenti e alla valutazione professionale) che è posta in mano al CSM. Tale circostanza, abbiamo detto, creerà un vizio enorme perché i magistrati, purtroppo, saranno schiavi delle correnti che regolano il Consiglio superiore della magistratura. Il CSM e le correnti la faranno da padrone sulla valutazione professionale e sulla carriera dei magistrati.

Noi ci proponiamo di correggere tale anomalia affidando la valutazione di professionalità ad una commissione, composta da quattro magistrati in servizio con almeno 20 anni di servizio effettivo nella funzione, da un magistrato a riposo da non più di due anni e da due professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura. Tale commissione dovrebbe procedere alla valutazione di professionalità assumendo le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura riguardo al singolo magistrato e sulla base di una specifica relazione del consiglio giudiziario, inviata entro 60 giorni dalla richiesta.

Si tratta di un modo che reintroduce un elemento di valutazione esterna e pone rimedio alla viziosità del sistema che invece voi volutamente avete ripristinato, rafforzando in maniera indebita che mina profondamente la libertà del singolo magistrato, il ruolo del CSM.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mormino. Ne ha facoltà.

NINO MORMINO. Signor Presidente, desideravo tornare per un momento su tale argomento, perché il tema che affronta l'emendamento in esame è la rielaborazione complessiva del comma 2, capoverso, comma 2 dell'articolo 2, sulla questione della valutazione di professionalità, su cui abbiamo discusso lungamente in Commissione e lo ricorderà anche lei, signor Presidente, che era presente ai lavori della Commissione su tale punto.

Abbiamo già sottolineato come il sottrarre alla valutazione di professionalità l'aspetto relativo alla correttezza dell'applicazione dei principi di diritto e dei principi sulla valutazione della prova significhi eludere, in maniera sostanziale, il punto centrale della qualificazione professionale del magistrato. Altrimenti, nessuno di noi si potrebbe arrogare il diritto di intervenire, in termini critici, su alcuni comportamenti che i magistrati adottano interpretando in maniera distorta le regole di diritto che presiedono anche al loro comportamento.

Devo anche richiamare, a questo punto, dal momento che è presente il Ministro, ciò che sta avvenendo oggi rispetto ad un'iniziativa assunta da un magistrato di Milano il quale ha ritenuto, interpretando le norme di diritto in termini assolutamente impropri, di attribuirsi capacità che, invece, la legge non gli conferisce.

Come si potrà, se passasse una simile limitata valutazione e l'esclusione di questo aspetto nella valutazione della professionalità, intervenire per censurare i comportamenti e l'attività professionale del magistrato che distorce le norme fondamentali del diritto o l'applicazione dei metodi consueti nella valutazione della prova?

Credo che, introducendo tale esclusione, apriamo il varco ad un'arbitrarietà irresponsabile da parte del magistrato. Nel prossimo emendamento proposto dalla collega Lussana, vedremo che, addirittura, non è neppure prevista la possibile responsabilità del magistrato per colpa grave, che colpisce tutti i professionisti in questo Paese, l'ingegnere, il medico. Chi svolge un'attività professionale è chiamato a rispondere, addirittura penalmente, nel caso in cui, nel suo comportamento, sia individuabile un aspetto di colpa, addirittura non tanto grave.

Il magistrato, invece, deve essere ritenuto esente da una responsabilità o da una valutazione addirittura negativa sulla sua professionalità quando distorce, in maniera palese, chiara ed evidente, il senso della norma giuridica che deve applicare o il criterio ordinario, regolare e concreto della valutazione della prova che deve adottare. A me pare che si tratti di un'aberrazione, che consegniamo, assieme alle altre critiche, alle nostre osservazioni fondamentali sul provvedimento in esame (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FAUSTO BERTINOTTI (ore 11,35)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Boscetto. Ne ha facoltà.

GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, desidero salutare il Ministro Mastella, ringraziandolo per essere ancora fra noi (Commenti del Ministro Mastella - Applausi dei deputati dei gruppi L'Ulivo e Rifondazione Comunista-Sinistra Europea - Si ride). Signor Ministro, comunque, anche l'augurio più generale deve essere valutato in termini positivi.

Ministro, vorrei dirle questo: cerchiamo, in queste ore, di rinviare il provvedimento in Commissione e di portare in Consiglio dei Ministri oggi il decreto-legge di proroga, rispetto al 31 luglio, per poter avere la possibilità di discutere le buone argomentazioni...

PRESIDENTE. Deputato Boscetto, concluda.

GABRIELE BOSCETTO. ...che noi abbiamo evidenziato. Questo viene suggerito dal presidente Bianco, un uomo illustre. Bisogna far sì che la Camera non venga spogliata...

PRESIDENTE. Deputato Boscetto, deve concludere.

GABRIELE BOSCETTO. ...della possibilità di intervenire su un provvedimento così importante (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Costa. Ne ha facoltà.

ENRICO COSTA. Signor Presidente, approfitto anch'io della presenza del Ministro per evidenziare, nell'emendamento dell'onorevole Lussana in esame, un passaggio molto importante che sarà poi ripreso nei successivi emendamenti.

Ai fini della valutazione di professionalità, l'emendamento introduce un aspetto molto importante, cioè che vengano valutate le spese di giustizia sostenute in relazione alle attività processuali disposte o svolte dal magistrato. Ciò significa che sarà utile, ed anche valutabile ai fini della professionalità del magistrato, vedere come abbia speso i soldi e se siano state disposte intercettazioni telefoniche. Porto l'esempio di Potenza, che mi pare abbia una competenza territoriale...

PRESIDENTE. Deputato Costa, concluda.

ENRICO COSTA. ...nazionale, per capire la congruità delle spese e la loro rispondenza ad effettive esigenze di indagine.

PAOLA GOISIS. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLA GOISIS. Signor Presidente, voglio denunciare un fatto gravissimo che si è appena verificato durante la Presidenza del Vicepresidente Leoni. Si tratta di un atto che ritengo gravissimo. In quest'aula, un deputato, che adesso siede al banco del Governo (probabilmente ha aspirazioni e ambizioni)... Sto parlando con il deputato Fiano, se mi vuole ascoltare, ma evidentemente è impegnato altrove ...Deputato Fiano, proprio lei, che si è permesso di deridere...

PRESIDENTE. Si deve rivolgere alla Presidenza, per favore.

PAOLA GOISIS. Sì, mi rivolgo al Presidente.

PRESIDENTE. Le ho dato la parola perché eravamo in sede di dichiarazioni di voto, comunque concluda.

PAOLA GOISIS. Sto intervenendo sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Poteva intervenire successivamente, comunque prosegua pure.

PAOLA GOISIS. Il deputato Fiano si è permesso di deridere, canticchiando, la nostra deputata Lussana, che stava iniziando il suo intervento, dimostrando, quindi, un disinteresse in primo luogo nei confronti della materia... Tutti stanno sorridendo, ma c'è poco da sorridere! È un atteggiamento maschilista, ignorante, senza classe e di cui vergognarsi [Applausi dei deputati dei gruppi Lega Nord Padania, Forza Italia, Alleanza Nazionale e UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro)]! E, soprattutto, si deve parlare di vergogna perché nessuno da quella parte ha avuto la classe di intervenire per censurare tale comportamento [Applausi dei deputati dei gruppi Lega Nord Padania, Forza Italia, Alleanza Nazionale e UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro)]!

PRESIDENTE. Prendo atto della sua comunicazione e invito tutti a mantenere un comportamento che non si presti ad aumentare la tensione.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 2.9, non accettato dalla Commissione, né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 445

Maggioranza 223

Hanno votato165

Hanno votato no 280).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 2.10.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Stiamo svolgendo il seguito di un ampio dibattito, in cui è intervenuto anche il sottosegretario, onorevole Scotti, parlando di altri emendamenti (ciò, peraltro, è abbastanza significativo di quanta attenzione si presti ai nostri lavori).

Il problema che pone il comma 2 dell'articolo al nostro esame è molto serio. Infatti, da un lato bisogna essere molto attenti a non entrare nel merito delle sentenze, che debbono essere stese in grande libertà dal magistrato, e dunque l'interpretazione delle norme o la valutazione del fatto debbono essere al di fuori del giudizio di professionalità; d'altra parte, può evidentemente accadere che ci siano errori assolutamente rilevantissimi ed evidenti, sia nell'applicazione delle leggi, che nell'interpretazione del fatto. Ricorro ad un esempio: un magistrato che abbia condannato all'ergastolo qualcuno, avendo dato atto che era presente sul luogo del delitto, mentre tutti gli atti dicevano che, invece, si trovava altrove, commette un errore di fatto che dovrà essere certamente valutato ai fini della professionalità. Né d'altra parte può essere accolta la tesi per cui ci siano l'astratto e il concreto: il magistrato applica la legge in concreto - non in astratto - e interpreta la legge in funzione del caso concreto, al punto che il sottosegretario ha affermato che il magistrato che commetterà un errore grave sarà oggetto di rapporto disciplinare, ma ciò non potrà rientrare nella valutazione di professionalità. Ci rendiamo conto che si dà una valutazione, magari positiva, perché non si può valutare l'errore in cui è incorso il magistrato, però lo si propone per una sanzione disciplinare in quanto è un cattivo magistrato? Dovete uscire dall'ambiguità: se dobbiamo valutare la preparazione giuridica e le tecniche di argomentazione, non possiamo non tener conto degli errori gravi che può commettere il magistrato.

Dire, ad esempio, che un reato è punibile d'ufficio, quando è punibile a querela e, quindi, condannare una persona, è un errore grave di diritto, del quale si deve tener conto, altrimenti le valutazioni di professionalità sono uno straccio che muoviamo nell'aria, ma in realtà sono prive di qualunque contenuto.

Credo che soprattutto quei colleghi che hanno interesse al buon funzionamento della giustizia e che prestano un minimo di attenzione a ciò di cui stiamo discutendo dovrebbero porsi questo problema. Può un magistrato essere valutato positivamente anche quando ha scritto che vi è una prova a carico di un soggetto, o ha valutato positivamente una prova, mentre è evidente che la prova stessa è contraddetta da altre cento prove? Quindi, attenzione: non fate passare un principio sbagliato.

L'emendamento prevede che se vi è stato un errore grave e palesemente inescusabile va tenuto presente. Non vi chiediamo di entrare nel merito delle sentenze, ma se l'errore è grave e inescusabile è possibile che non incida sulla valutazione di professionalità? Prestate attenzione a ciò che state votando.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Costa. Ne ha facoltà.

ENRICO COSTA. Signor Presidente, l'emendamento in esame evidenzia palesemente una contraddizione, perché l'errore macroscopico commesso nella valutazione dei fatti e nell'interpretazione delle norme di legge è riconosciuto come passibile di sanzione disciplinare. Ne deriva, come esattamente ricordava prima l'onorevole Pecorella, che vi può essere un magistrato cui viene applicata una sanzione disciplinare per un fatto ma che, al contempo, viene giudicato capace e diligente perché quel fatto non può rientrare nell'ambito della sua valutazione di professionalità.

Pensiamo ad un magistrato che emette un'ordinanza di custodia cautelare illegittima - che costituisce un fatto gravissimo - a seguito della quale al destinatario della misura cautelare viene riconosciuta la riparazione per ingiusta detenzione; ebbene, tale errore del magistrato non può rientrare nell'ambito della valutazione sulla sua professionalità. Mi pare veramente un controsenso, cui l'Assemblea potrebbe apportare dei correttivi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, la deputata Santelli. Ne ha facoltà.

JOLE SANTELLI. Signor Presidente, considerato che è difficile parlare di magistratura, mi rivolgo ai colleghi riferendomi ad un'altra professione, quella del medico. Poniamo che vi sia un medico che sbaglia continuativamente le diagnosi, o la cura, e vi siano pazienti che muoiono. Ebbene, cosa fa lo Stato? Lo guarda e dice: gli do una sanzione, ma lo mando avanti, perché in fondo ha lavorato Questo è il principio che, forse, se riferito alla magistratura abbiamo difficoltà a concepire, perché chiaramente il singolo magistrato è sempre infallibile, secondo il dogma attuale della sinistra italiana; immaginiamolo allora riferito a un medico. Così come in ospedale possiamo finire tutti, in un tribunale e sotto le grinfie di un magistrato, non professionalmente adeguato, se compie errori di fatto e di diritto macroscopici, possiamo finire tutti: riflettiamo con coscienza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, i colleghi hanno ragione: se intendono dire che chi sbaglia gravemente deve pagare e, quindi, avere responsabilità per i propri errori (Applausi del deputato Volontè) affermano un principio assolutamente giusto, condiviso e presente anche con riferimento alla magistratura, attraverso la legge n. 117 del 1988, che stabilisce la responsabilità dei magistrati per errori commessi nell'esercizio dell'attività giudiziaria, con fattispecie simili a quelle ricordate ora dai colleghi dell'opposizione. Ne cito alcune, a titolo di esempio: il magistrato che per colpa grave, oltre che per dolo, ometta un fatto o affermi il contrario di un fatto in un atto giudiziario, oppure lasci trascorrere un termine gravemente e in modo illegittimo.

Il problema è che tale legge prevede un filtro per l'ammissione delle azioni di risarcimento e può essere migliorata, perché il principio che si applica anche ai magistrati - forse il tema lo riprenderemo - si dovrebbe applicare anche ai pubblici ministeri che nell'attuale sistema non ricercano le prove della non colpevolezza. Questa legge, pertanto, esiste e può essere migliorata, se a questo vogliamo dedicarci.

Altro tema è quello cui, invece, taluni alludono, ovvero che se il magistrato sbaglia nell'ambito dell'interpretazione di una legge e, quindi, di un atto tipico della funzione giurisdizionale, subisce il rimedio previsto dal processo, ovvero la correzione in appello della sentenza.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Mormino. Ne ha facoltà.

NINO MORMINO. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per rispondere al collega Mantini, che ha ricordato l'esistenza di una norma che censura, comunque, i comportamenti distorti del magistrato. Chiedo come mai un'ipotesi di questo genere, che è addirittura perseguibile ai sensi della norma citata dal collega Mantini, non debba entrare nei criteri di valutazione della professionalità del magistrato. Mi sembra, dunque, una contraddizione in termini assolutamente insuperabile.

Queste sono le distorsioni evidenti presenti nel sistema che stiamo varando e che crea una situazione di contraddizione aperta, con tutta una serie di elementi di riferimento, o di norme di riferimento, che incidono sulla valutazione e, quindi, sull'affidabilità della professionalità del magistrato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 2.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 446

Votanti 445

Astenuti 1

Maggioranza 223

Hanno votato167

Hanno votato no 278).

Prendo atto che i deputati Fava e Pelino hanno segnalato che non sono riusciti a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Vitali 2.117, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 454

Maggioranza 228

Hanno votato175

Hanno votato no 279).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Pecorella 2.12 e Consolo 2.13.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, questa formulazione, in relazione alla laboriosità, pone un grave problema circa la possibilità di creare delle griglie a danno di alcuni uffici e a favore di altri. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dal testo, prevede che per valutare la laboriosità, che consiste nel numero e nella qualità degli affari trattati, il Consiglio superiore della magistratura debba individuare uno standard di rendimento individuato sulla base degli specifici settori di attività.

Ciò significa che a seconda di come il Consiglio superiore della magistratura formulerà lo standard, questo sarà infinitamente variegato - perché la situazione di Brindisi è diversa da quella di Bolzano, e così via - o formulato su un modello, e in tal caso avremo una situazione per cui in alcune regioni d'Italia vi sarà una bassissima laboriosità (senza tener conto del numero dei magistrati, degli assistenti giudiziari e dell'esistenza dei mezzi) mentre in altre regioni, dove i magistrati sono più fortunati o hanno meno lavoro o maggiori strumenti, lo standard di laboriosità darà ottimi risultati.

Quindi, avremo una distinzione - come sempre purtroppo accade, ad esempio tra sud e nord - tra chi ha avuto più strutture e chi ne ha avute meno, perché quello che risulterà sarà che a Bolzano sono stati trattati 100 casi mentre a Brindisi 10 casi. Ciò senza tener conto, inoltre, del fatto che ci saranno delle situazioni ambientali profondamente diverse, il che veramente costituisce una profonda ingiustizia.

PRESIDENTE. Avverto che il gruppo Forza Italia ha esaurito i tempi a sua disposizione previsti dal contingentamento e che diversi altri gruppi si avviano ad esaurirli. Per tale ragione, come già è avvenuto in precedenti occasioni, al fine di garantire comunque ai gruppi interessati la possibilità di esprimere la propria posizione, la Presidenza consentirà lo svolgimento di un breve intervento per ciascun emendamento, da computarsi nei tempi riservati per gli interventi a titolo personale. Richiamo in ogni caso i deputati al rispetto dei tempi di volta in volta assegnati.

ANTONIO LEONE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, intervengo solo per farle una richiesta: è sotto gli occhi di tutti come il provvedimento in discussione sia di grande interesse e come non venga seguito in maniera strumentale, ma in modo molto puntuale ed attento sul piano tecnico e politico. Ritengo opportuno formulare la richiesta di tempi aggiuntivi, così come è accaduto in altre occasioni, alla quale sono sicuro che lei accederà.

PRESIDENTE. È stato richiesto, come avete ascoltato, un ampliamento dei tempi a disposizione dei gruppi per l'esame del provvedimento in esame. Analogamente a quanto avvenuto in altre circostanze, la Presidenza concede un ampliamento dei tempi pari a un terzo di quelli originariamente previsti.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Consolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, avevo chiesto di intervenire per chiedere un ampliamento dei tempi, ma il collega Leone mi ha preceduto.

La norma in questione riguarda l'articolo 11 del decreto legislativo n. 160 del 2006 e gli standard di professionalità. La norma, signor Presidente, è chiara, e, nonostante le riserve che abbiamo avanzato, anche di natura costituzionale per la violazione dell'articolo 105 della Costituzione, essa è condivisibile laddove afferma: «la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio».

Ciò che non può essere condivisibile, signor Ministro della giustizia, è che lei - ricorro a un esempio che la riguarda, perché è lei che guida il dicastero di via Arenula - imponga al CSM, con questa norma, di decidere gli standard di rendimento, che non possono essere analoghi tra nord e sud. Al nord, inoltre, non possono essere previsti standard analoghi tra una sede disagiata ed una non disagiata. Non possono essere previsti standard uguali per tutti, altrimenti si crea un circuito perverso in base al quale, se il CSM fissasse gli standard sul numero di sentenze rese, una sentenza per un grosso processo di mafia resa a Palermo varrebbe quanto una sentenza per un incidente d'auto occorso a Roma.

I criteri devono essere oggettivi. Non si dica, per piacere, che le cose attualmente stanno così, perché è sufficiente che lei, signor Guardasigilli, guardi il testo del disegno di legge, all'articolo 2, comma 2, capoverso articolo 11, lettera b), per rendersi conto che le cose non stanno realmente così. Quindi, faccio mie le considerazioni del collega Pecorella e insisto affinché in tale norma le parole «tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura» vengano soppresse e venga ridato un minimo di dignità a standard realmente oggettivi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Mazzoni. Ne ha facoltà.

 

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, con l'emendamento in esame si coglie una delle osservazioni che ho formulato, sostenendo un atteggiamento critico nei confronti dell'articolato presentato dal Governo e approvato dal Senato.

In particolare, qui si coglie l'aspetto della fumosità e della genericità dei criteri in base ai quali si effettua la valutazione di professionalità.

Mi rivolgo al sottosegretario, che durante il mio intervento esprimeva cenni di dissenso rispetto a tale fumosità, ma forse ho male interpretato, sottosegretario Scotti: volevo solamente dirle che proprio questo è uno dei punti nodali, perché si trasferisce alla competenza del CSM l'individuazione di standard di valutazione, senza alcun criterio oggettivo che dia un indirizzo realmente trasparente per l'individuazione di tali standard di valutazione, che sono incidenti - proprio per le motivazioni che i colleghi hanno appena evidenziato in questa aula - rispetto alla diversificazione del nostro territorio e alle problematiche che esistono nelle diverse aree geografiche del nostro territorio riguardo all'amministrazione della giustizia e, quindi, all'erogazione del servizio giustizia.

È sicuramente pericoloso, perché apre il varco a differenziazioni che non dovrebbero appartenere all'amministrazione della giustizia, attribuire l'individuazione di alcuni standard di valutazione al CSM senza definire il perimetro dei principi entro i quali il CSM si deve muovere.

Pertanto, noi del gruppo UDC voteremo a favore degli identici emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, la deputata Frassinetti. Ne ha facoltà.

PAOLA FRASSINETTI. Signor Presidente, volevo porre l'attenzione sull'importanza degli identici emendamenti in esame, in quanto i criteri di valutazione della laboriosità dei magistrati devono essere enucleati con un criterio oggettivo, e non soggettivo, altrimenti presteremmo il fianco al sospetto che tali criteri, se non sono oggettivi, vengano definiti solo in funzione delle correnti della magistratura.

Quindi, gli identici emendamenti sono molto importanti, perché grazie ad essi ritorniamo al criterio della meritocrazia, che ha ispirato anche tanti interventi dell'opposizione in quest'aula e che vede nei magistrati e nella loro professionalità il raggiungimento di quel diritto e di quel criterio di giustizia che deve informare tutti i cittadini.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, la deputata Santelli. Ne ha facoltà.

JOLE SANTELLI. Signor Presidente, uno dei motivi fondamentali di questa riforma era anche quello di liberare l'attività del singolo magistrato dal predominio correntizio del CSM. In che termini si può liberarla? Ovviamente, ciò avviene quando la propria attività deve essere svolta in riferimento a criteri specifici.

Ci stiamo apprestando, sostanzialmente, a concedere una delega in bianco al Consiglio superiore della magistratura per la determinazione di tali criteri. Che modo avremo per verificarli? Cosa se ne farà? Se, allo stato, il CSM utilizza tale strumento, ovviamente, per fare «clientela», quali garanzie abbiamo che da oggi in poi cambierà la musica? Credo che non ne abbiamo nessuna e per questo stiamo semplicemente realizzando una controriforma.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti...

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Goisis. Ne ha facoltà, però vi prego di chiedere la parola un po' prima di passare alla votazione. Non è possibile aspettare costantemente che si passi alla votazione. È la seconda volta che lei lo fa, deputata Goisis.

PAOLA GOISIS. Signor Presidente, avevo alzato la mano nel momento stesso in cui lei ha abbassato la testa e, quindi, non mi ha vista.

Le proposte emendative in esame devono essere votate da tutti coloro che vogliono che la magistratura sia regolata e dominata da criteri di oggettività: non si può permettere, in un'istituzione così importante, che ciò che ne regola la normativa sia basato sulla parzialità e sulla soggettività.

Come può il cittadino italiano rivolgersi con fiducia alla magistratura se essa è soggetta alla parzialità di coloro che, di volta in volta, possono definire i criteri di valutazione?

Ecco perché rivolgo a tutti l'invito a votare a favore di questi identici emendamenti, proprio per garantire la neutralità e l'oggettività della magistratura stessa.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Pecorella 2.12 e Consolo 2.13, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 463

Maggioranza 232

Hanno votato183

Hanno votato no 280).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIERLUIGI CASTAGNETTI (ore 12,05)

CAROLINA LUSSANA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, è stata comunicata attraverso l'ANSA una dichiarazione del Ministro Chiti con la quale ci informa che sul provvedimento in discussione il Governo non intende porre la questione di fiducia. Non so se il Ministro Chiti non conosce il Regolamento parlamentare e i tempi che abbiamo a disposizione per discutere il provvedimento o se intendeva rilasciare solo un'affermazione ad effetto, ad esclusivo uso della stampa, non rispettando le prerogative del Parlamento e della Camera dei deputati.

Il Ministro Chiti, infatti, non solo annuncia che il Governo non porrà la questione di fiducia, ma afferma anche che il dibattito su tale provvedimento è stato ampio e approfondito. Mi rivolgo a lei, Presidente, affinché rivolga l'invito al Governo di evitare di prenderci in giro. Non solo, infatti, come Camera dei deputati - lo abbiamo detto più volte - stiamo facendo i notai di quanto deciso dal Senato della Repubblica con il voto fondamentale dei senatori a vita [Applausi dei deputati dei gruppi Lega Nord Padania, Forza Italia e UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro)], non solo in quest'aula non abbiamo sentito l'intervento di qualche deputato della maggioranza se non dopo le sollecitazioni dovute all'onestà intellettuale dell'onorevole Bianco, non solo il dibattito si sta svolgendo nell'assoluto silenzio del relatore per la maggioranza e con solo qualche sollecitazione da parte del Governo, ma dobbiamo anche sentire il Ministro Chiti fare affermazioni sull'ampiezza del dibattito.

Poco fa il Presidente Bertinotti ci ha annunciato che il gruppo di Forza Italia aveva esaurito il tempo a sua disposizione e che i gruppi di opposizione stanno già esaurendo i tempi (per questo motivo, è stato concesso l'aumento di un terzo), ma almeno evitiamo di prenderci in giro! Vorrei che lei si facesse carico di interloquire con il Governo affinché i suoi rappresentanti evitino di pronunciare tali affermazioni, perché così facendo si è ignoranti o palesemente in malafede e, comunque, si offende il nostro ruolo istituzionale [Commenti dei deputati del gruppo L'Ulivo - Applausi dei deputati dei gruppi Lega Nord Padania, Forza Italia e UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro)].

 

CLEMENTE MASTELLA, Ministro della giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CLEMENTE MASTELLA, Ministro della giustizia. Signor Presidente, intervengo soltanto per dire che ritengo le parole rivolte al Ministro Chiti un po' improvvide e, se mi consente, voglio esprimere la mia solidarietà ad un ottimo Ministro come il Ministro Chiti (Applausi dei deputati dei gruppi L'Ulivo, Verdi e Popolari-Udeur).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 2.14.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Costa. Ne ha facoltà.

ENRICO COSTA. Signor Presidente, innanzitutto voglio esprimere a mia volta la solidarietà all'onorevole Lussana (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia e Lega Nord Padania).

Entrando nel merito dell'emendamento Pecorella 2.14, ritengo che tale proposta emendativa sia veramente importante e nevralgica per il testo in esame, perché sottolinea le prerogative del Parlamento nell'individuazione dei criteri delle valutazioni di professionalità.

La riforma in esame, infatti, prevede che tutte le valutazioni di professionalità debbano essere eseguite sulla base di standard, parametri ed elementi individuati dal Consiglio superiore della magistratura. In sostanza, la norma attuale fornisce una delega in bianco al Consiglio superiore della magistratura, chiedendo al Consiglio superiore della magistratura di individuare a quali parametri devono rispondere i magistrati nelle loro valutazioni di professionalità.

Ritengo che nell'ambito di tale materia vi sia comunque una sorta di riserva di legge, per cui non è possibile, attraverso una normativa di secondo grado, individuare i parametri e i presupposti delle valutazioni.

In secondo luogo, devo anche sottolineare come, con riferimento alla disciplina preesistente relativa alla riforma dell'ordinamento giudiziario, molti si lamentassero proprio per questa delega in bianco lasciata al Consiglio superiore della magistratura.

La stessa Associazione nazionale magistrati riteneva non opportuno - cito la stessa Associazione - che fosse una normativa di secondo grado, di carattere regolamentare, a disciplinare argomenti e materie così importanti.

Al Consiglio superiore della magistratura viene ora attribuita la definizione degli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, dei parametri e addirittura della documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere, dei modi di raccolta e dei dati statistici da raccogliere; noi riteniamo, invece, che debba essere il Governo a definire tutti questi elementi attraverso un decreto legislativo.

È proprio questo lo spirito del nostro emendamento: vogliamo che sia il Governo a definire tali parametri, attraverso la sua attività, e non il Consiglio superiore della magistratura, che attraverso questa normativa è delegato ad effettuare le valutazioni di professionalità: almeno non sia delegato a individuare l'oggetto delle stesse valutazioni (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia e Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Gelmini. Ne ha facoltà.

MARIASTELLA GELMINI. Signor Presidente, spesso in quest'aula scomodiamo principi importanti e certamente condivisibili come la trasparenza, l'uguaglianza di trattamento e la correttezza e, soprattutto, l'indipendenza della magistratura, ma ove a tali enunciazioni non segua il coraggio di definire, anche nel dettaglio, gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni, quei principi rimangono completamente disattesi.

Allora, se questa Assemblea ha ancora un po' di onestà intellettuale, credo che anche gli esponenti della maggioranza non possano non convenire sul buonsenso e sull'equilibrio dell'emendamento in esame, che darebbe finalmente corpo all'indipendenza della magistratura e introdurrebbe un'adeguata trasparenza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, su tale argomento occorre fare una scelta di fondo: se intendiamo lasciare al Consiglio superiore della magistratura il potere di autodisciplinarsi e, quindi, inevitabilmente di stabilire criteri che saranno a favore di alcuni e a danno di altri, o se vogliamo che ciò avvenga per legge. È questo il punto.

Possiamo ritenere che un regolamento sia alla base di tutto il sistema giudiziario, degli incarichi direttivi, dell'assegnazione delle funzioni, o pensiamo che questa delicatissima manovra debba essere affidata a regole scritte dal Parlamento?

Se il Parlamento vuole rinunciare totalmente, come credo stia facendo, al proprio ruolo di garante della legalità, allora lasciamo che altri esercitino tale funzione tramite regolamento.

Se, invece, rivendichiamo il nostro ruolo di garanti della regole, dobbiamo farlo approvando l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Vitali. Ne ha facoltà.

LUIGI VITALI. Signor Presidente, il discorso è molto semplice: non si vuole dare vita ad un atto di persecuzione nei confronti della magistratura e del Consiglio superiore della magistratura, che rimarrebbe l'organo preposto alle valutazioni e agli accertamenti; si vuole dare, invece, una natura legislativa alla regola secondo la quale devono essere valutati i magistrati. Il motivo per il quale è stato presentato tale emendamento è molto semplice: un conto è che il Parlamento stabilisca per legge le regole, un altro è che le regole siano stabilite con un regolamento interno dal CSM. In questo secondo caso, tali norme potrebbero essere cambiate ogni sei mesi, ogni anno, ogni «legislatura» del CSM, a seconda che la maggioranza del consiglio sia di una corrente o di un'altra.

Invece, la norma legislativa garantirebbe certezza nell'applicazione di tali regole e autorevolezza alle stesse e ne assicurerebbe una durata molto più lunga rispetto ad una disciplina regolamentare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Santelli. Ne ha facoltà.

JOLE SANTELLI. Signor Presidente, credo che l'emendamento in esame sottintenda un problema molto più importante: entro quali limiti il Parlamento si può rivolgere alla magistratura e a chi appartiene la politica sulla giustizia.

Sappiamo che da anni il Parlamento è sostanzialmente espropriato, perché sembra che non ci possiamo occupare di magistratura. Nello specifico, il Consiglio superiore della magistratura amministra e gestisce, ma sulla base di cosa? Lo fa sulla base di regole che indica il Parlamento a tutela non del magistrato, della magistratura e dei singoli, ma dei cittadini.

PRESIDENTE. Deve concludere, onorevole Santelli.

JOLE SANTELLI. Possiamo rinunciare completamente a tale principio? Poi parliamo di crisi della politica, signor Presidente? Colleghi, parliamo di crisi della politica? Se non siamo in grado o, alla fine, non vogliamo o abbiamo paura di legiferare e di assumerci delle responsabilità, è chiaro che c'è crisi della politica (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Consolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, è una considerazione triste quella che sto per fare.

Quest'Assemblea del Parlamento si è spogliata di ogni potere su una riforma dell'ordinamento giudiziario così importante per noi e per i cittadini. Con l'emendamento che stiamo discutendo, se approvato, l'Assemblea evita di spogliarsi di ogni potere per il futuro.

Capisco che è difficile riconoscerlo per i colleghi che hanno dovuto subire il diktat e devono subire anche la beffa. Il Ministro Chiti, dopo aver fatto quella dichiarazione, verrà in aula e ci dovrà spiegare quello che gli ha chiesto la collega Lussana, la quale non ha avuto risposta neanche dal Guardasigilli.

«C'è stato in Parlamento un ampio dibattito», ha detto il Ministro Chiti. Ministro Chiti, il dibattito non c'è stato: c'è stato il suono di una sola campana, quella della Casa delle libertà, perché la maggioranza non ha risposto assolutamente. Vorrei, quindi, che qualcuno ci dicesse perché per il momento vi spogliate della possibilità di intervenire su questo emendamento (in realtà per portare a casa il risultato), ma perché spogliarvi anche per il futuro?

Voglio vedere, poi, cosa succederà più tardi con l'esame degli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzoni. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. Riprendendo le parole del collega Consolo, direi che non c'è stato solo il suono della Casa delle libertà, ma c'è stato il suono delle «teste libere», perché fortunatamente nel dibattito si è aggiunto a noi anche l'onorevole Bianco, che ha espresso la sua libertà e il suo pensiero da uomo libero e si è affiancato al nostro dibattito, rendendolo un po' più partecipato.

Con l'emendamento in discussione tentiamo di rispondere anche alle richieste formulate dal Ministro Mastella, che nel suo intervento di chiusura, ieri, invocava una magistratura non autoreferenziale, autonoma e non autocratica. Dunque, a questo punto, considerato anche il rammarico, che ritengo sincero, del Ministro Mastella per l'atteggiamento prevaricante tenuto nei confronti di questa Camera, spero che non si aggiunga ad esso anche un altro atteggiamento, ormai non tanto prevaricante, ma realmente incostituzionale, di sottrazione al Governo dei poteri di soggetto delegato affidando tali poteri al CSM.

Con questo tipo di disciplina, invece di dettare i principi di delega al Governo, il Parlamento detta principi - lo ripeto ancora una volta - generici e fumosi, assegnando la delega a legiferare non al Governo, ma al Consiglio superiore della magistratura. È un fatto ancor più grave di quello che si sta perpetrando in quest'aula sull'andamento dei lavori sul disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 2.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 454

Votanti 453

Astenuti 1

Maggioranza 227

Hanno votato169

Hanno votato no 284).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Vitali 2.118.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vitali. Ne ha facoltà.

LUIGI VITALI. Signor Presidente, trattiamo della valutazione professionale quadriennale. Tra le varie procedure stabilite nel testo licenziato e trasmesso dal Senato vi è la possibilità per il magistrato che deve essere valutato di svolgere una relazione e di poter acquisire atti e provvedimenti che lui stesso ritiene siano valutati.

Signor Presidente, il mio emendamento 2.118 intende sopprimere la parte finale del quarto comma, lettera b), dell'articolo 2 espungendo, quindi, dal testo l'espressione «ivi compresa la copia di atti e provvedimenti (...)». Presento questo emendamento, perché, trattandosi della valutazione del magistrato, ritengo assurdo pensare che un magistrato possa richiedere che sia valutato un provvedimento, una sentenza o un'ordinanza, che non siano stati redatti in maniera precisa. Si tratta di un «fuor di luogo»!

Poiché si tratta della valutazione di professionalità di un magistrato, visto che il Consiglio superiore della magistratura acquisisce il motivato parere del consiglio giudiziario, visto che il consiglio giudiziario può accedere a tutti gli atti, a tutta l'attività ed anche alla valutazione del CSM (nel momento in cui deve verificare se esistano o meno pendenze disciplinari o altro), è inutile appesantire questa procedura, dando la facoltà o la possibilità al magistrato di acquisire una messe infinita di documenti e di atti che, sicuramente, non rileveranno in alcun modo; se prodotti dalla parte, infatti, essi sono favorevoli alla sua valutazione. Ritengo, invece, che la valutazione debba essere oggettiva, reale e di opportunità.

Con l'emendamento in esame, chiediamo che sia il Consiglio giudiziario, o al limite il CSM, ad acquisire - come, quando e se lo dovessero ritenere - tutti gli atti a sostegno della pratica e non che sia il magistrato a valutare di acquisire atti a sua firma o provvedimenti emessi nel corso del periodo di valutazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Vitali 2.118, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 450

Maggioranza 226

Hanno votato167

Hanno votato no 283).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 2.18, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 441

Maggioranza 221

Hanno votato165

Hanno votato no 276).

Prendo atto che gli onorevoli Incostante, Lenzi, Vico e Ossorio hanno segnalato di non essere riusciti a votare e che avrebbero voluto esprimere voto contrario.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Pecorella 2.20 e Mazzoni 2.303.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, ritengo che questa Camera dovrebbe avere un po' di continuità e coerenza nelle sue scelte. Poco tempo fa, abbiamo approvato la cosiddetta legge sulle intercettazioni telefoniche. All'interno di essa è previsto che la Corte dei conti possa valutare se vi siano degli sprechi di denaro pubblico. Tra gli elementi di valutazione di professionalità del magistrato - soprattutto, di quanti rivestano incarichi direttivi - si propone di introdurre anche le spese di giustizia, sostenute in relazione all'attività processuale.

È vero o non è vero che lo spreco del denaro pubblico non può non essere considerato ai fini di una valutazione di una buona conduzione dell'ufficio? Nella fattispecie in esame, si prevede quello che è stato previsto in un caso specifico - sul quale il Parlamento ha votato a favore quasi all'unanimità - e cioè che, laddove il magistrato dimostri di usare male o di sprecare il denaro pubblico, questo deve essere considerato un indizio negativo in ordine alle sue capacità.

I casi sono due: o il Parlamento ha sbagliato allora, o sbaglia adesso. Ritengo, invece, assai più logico che si prenda atto che l'uso del denaro pubblico in modo corretto debba essere considerato tra i vari elementi di valutazione di professionalità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Costa. Ne ha facoltà.

ENRICO COSTA. Signor Presidente, intervengo per sostenere questa proposta emendativa, che pone un ulteriore elemento di valutazione con riferimento alla professionalità dei magistrati.

Tale nuovo elemento di valutazione consiste nella capacità di spesa dei magistrati e la congruità delle spese che essi sostengono nello svolgimento della loro attività.

Se si considera che, in più circostanze è stata elogiata per l'attenta capacità di gestione la procura della Repubblica di Bolzano, proprio perché si riteneva di seguire un metodo di lavoro che dovesse porsi come esempio per tutti gli altri uffici, noi siamo dell'avviso che questa dev'essere una valutazione da effettuarsi a livello continuativo e che deve incidere, appunto, sulla professionalità del magistrato. Solo in questo modo, potremo evitare distorsioni nella spesa del denaro pubblico e potremo tutelare quei magistrati attenti, parsimoniosi e corretti nello svolgimento del loro lavoro (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Vitali. Ne ha facoltà.

LUIGI VITALI. Signor Presidente, credo che questo sia un emendamento di buon senso, che si pone in diretto collegamento con quanto questo Parlamento ha già approvato.

Vorrei portare un caso pratico (così, magari, l'Assemblea potrebbe essere portata a valutare meglio la proposta); si tratta del caso della valutazione di due pubblici ministeri che abbiano maturato i quattro anni per essere, appunto, sottoposti a valutazione per la progressione della carriera ed il passaggio di funzioni. Dunque, vogliamo mettere sullo stesso piano un pubblico ministero che ha speso, nei suoi quattro anni, centinaia di migliaia di euro per intercettazioni telefoniche dalle quali, magari, non è scaturito alcun procedimento penale degno di questo nome, e un altro magistrato che, al contrario, vi è ricorso soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, con l'attenzione e la parsimonia che è dovuta dal buon padre di famiglia? Vogliamo mettere sullo stesso piano, cioè, magistrati che spendono il denaro pubblico senza alcuna considerazione e magistrati che lo spendono come se stessero spendendo il denaro proprio?

Ritengo che questa sia una valutazione della quale il Parlamento si deve interessare e che debba essere anche uno degli elementi attraverso cui debba essere valutata la capacità professionale e la capacità di svolgere la funzione e, quindi, di progredire nella carriera.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzoni. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. Con questo emendamento, anche noi dell'UDC ci facciamo carico del problema della spesa incontrollata e dell'insufficienza delle finanze per amministrare adeguatamente la giustizia, introducendo, tra i criteri di valutazione, anche la capacità di contenimento della spesa e, quindi, di amministrazione equa delle finanze da parte dei singoli magistrati.

Inoltre, con questo emendamento, cerchiamo di recuperare la miopia di questo Governo che produce sempre atti normativi, senza darsi una strategia di piano, senza guardare all'insieme delle cose, perché con il disegno di legge sulle intercettazioni, licenziato da questa Camera e in discussione al Senato, abbiamo introdotto un ulteriore adempimento per il procuratore capo, prevedendo il resoconto annuale delle spese sostenute dalla procura di sua competenza nell'anno precedente.

È chiaro che, nel momento in cui chiediamo una contabilizzazione periodica, perché si faccia una verifica, non possiamo non agganciare a tale adempimento anche una previsione sanzionatoria, un atto ulteriore che stabilisca una conseguenza pratica e che qualifichi questo adempimento che noi chiediamo, per poter cercare di ovviare ad una disfunzione del sistema così grave quale quella della spesa fuori controllo.

Pertanto, con questo emendamento, ripeto, risolveremmo o, meglio, daremmo almeno un contributo al controllo della spesa, in modo da poter poi dirottare le finanze verso esigenze più importanti della nostra amministrazione e, dall'altra parte, colmeremmo quel vuoto normativo che si produrrà con la futura approvazione del disegno di legge sulle intercettazioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Gelmini. Ne ha facoltà.

MARIASTELLA GELMINI. Signor Presidente, credo che sia a tutti nota la disastrosa situazione economica in cui versa la giustizia. Il Ministro Mastella, durante le sue audizioni in Commissione, ha ricordato come sia indispensabile aumentare le risorse a disposizione.

Tuttavia, il dovere di chi vuol ben amministrare, in primo luogo, è quello di utilizzare oculatamente le risorse che già sono destinate alla giustizia.

Pertanto, il dovere del buon magistrato non è soltanto quello di dimostrare perizia, competenza e professionalità, bensì anche saper far di conto, saper ben amministrare i soldi pubblici: deve infatti avere l'obbligo di dimostrare la rispondenza tra l'impiego, spesso ingente, di risorse e l'opportunità di tale impiego in base alla rilevanza delle attività processuali disposte.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Santelli. Ne ha facoltà.

JOLE SANTELLI. Signor Presidente, vorrei fare uno specifico riferimento alle intercettazioni telefoniche. Ritengo che, se vi fosse in termini di efficienza un recupero reale delle sole spese per intercettazioni telefoniche, il Ministro Mastella avrebbe ben altro motivo per operare presso il Ministero della giustizia.

Non si può porre un limite di budget alla procura, perché si limiterebbe la capacità di indagine, né si può controllare l'attività svolta! Mi chiedo se, perlomeno, si possa verificare in termini di professionalità se chi pone sotto controllo l'Italia intera, ma non riesce neanche a portare un fascicolo in sede processuale, sia bravo a svolgere la propria professione.

Questo è quanto chiediamo; non è molto e riguarda la difesa dei cittadini. Torno sul tema delle intercettazioni telefoniche, signor Presidente, perché ormai ci troviamo sotto una fase di dittatura giudiziaria: la dittatura è il sacrificio della libertà. Ciascuno di noi ha paura di parlare al telefono, Ministro Mastella, non su argomenti di natura giudiziaria, bensì per gossip, in quanto ormai le intercettazioni telefoniche sono divenute il mezzo per acquisire gossip! Continuiamo così (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia e Lega Nord Padania)?

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Consolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, in qualsiasi azienda e, nel caso di specie, nell'azienda giustizia l'amministratore delegato - nel nostro caso, l'amministratore delegato sarebbe Clemente Mastella -, dovrebbe verificare la produttività dei propri funzionari e dirigenti in correlazione, però, con la spesa necessaria per il conseguimento dei risultati.

L'emendamento in discussione riguarda le spese necessarie per fare giustizia. Alcuni giorni fa si è appreso dalla stampa di un magistrato che, per un furto di poco valore, si è recato all'estero, in Austria, per interrogare dei testimoni.

In tal caso, quanto è costato all'azienda giustizia «rendere giustizia»? Pertanto, il criterio di economicità, in quanto rappresenta un aspetto importante, deve essere contenuto nelle note del magistrato. Non voglio fare nomi né di magistrati né di persone intercettate. Tuttavia, si spendono milioni di euro per arrivare ad un risultato pari a zero! Un prosecutor - richiamo un concetto anglosassone - che spendesse il denaro del pubblico contribuente in tal modo, verrebbe mandato a casa. Nel nostro caso, non si prevede neanche il controllo. Amministratore delegato dell'azienda giustizia: ci pensi!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, anch'io intervengo a sostegno degli identici emendamenti in discussione, rifacendomi al dibattito che si è svolto sul provvedimento sulle intercettazioni. Il gruppo Lega Nord Padania aveva presentato un emendamento con il quale si chiedeva di porre un tetto alle spese per intercettazioni, a seguito anche della presentazione della relazione del Ministro che ci ha resi edotti circa la cifra esorbitante che ogni anno viene spesa dalle nostre procure proprio a tal fine.

Nessuno vuole porre vincoli alla legittima attività di investigazione. Tuttavia, è evidente che, in un certo senso, si deve rendere conto di tale legittima attività onde evitare gli abusi che abbiamo visto e che le vicende di cronaca, il gossip citato che risale a pochi mesi fa, hanno posto sotto gli occhi di tutti.

Nell'ambito del provvedimento sulle intercettazioni si è trovata una soluzione di compromesso in base alla quale il procuratore deve riferire sulle spese. Pertanto, riteniamo sia opportuno e coerente con quella filosofia inserire fra i criteri di valutazione, anche nell'ambito del provvedimento in discussione, proprio per una finalità di trasparenza nei confronti dei cittadini, una rendicontazione delle spese di giustizia. Pertanto, chiediamo che su ciò vi sia una precisa attenzione e che l'emendamento in discussione venga approvato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Ulizia. Ne ha facoltà.

LUCIANO D'ULIZIA. Signor Presidente volevo solo far notare ai colleghi dell'opposizione che noi della maggioranza non siamo qui presenti per caso senza ascoltare ciò che loro sostengono; dimostrerò anzi, a tale riguardo, la strumentalità degli identici emendamenti Pecorella 2.20, Lussana 2.21 e Mazzoni 2.303. Ciò che i colleghi dell'opposizione chiedono con tali emendamenti è rinvenibile nell'articolo 11, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 160 del 2006 come sarebbe modificato dal provvedimento in esame: ricordo che stiamo discutendo delle valutazioni del consiglio giudiziario. In relazione a tali valutazioni, alla detta lettera a), è previsto che vengano acquisiti i rilievi contabili proprio per rimediare a quanto accaduto in passato in ordine alla spesa per intercettazioni telefoniche.

Quindi, cari colleghi, potevate fare a meno di presentare questi tre emendamenti perché il rilievo in ordine alla valutazione contabile è già contenuto nella lettera a) del comma 4. Con ciò voglio dimostrare che è vero, forse, che noi siamo qui con qualche vincolo politico, ma è anche vero che stiamo attenti a respingere quelle accuse di inerzia e di assenza e comunque di atteggiamento pedissequo e non costruttivo che ci indirizzate.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Fugatti. Ne ha facoltà.

MAURIZIO FUGATTI. Signor Presidente, credo che la deriva personalistica e pubblicitaria che stanno prendendo certi magistrati, anche negli ultimi tempi in cui si occupano di tutto tranne che dei problemi che interessano la gente (mi riferisco a tutte le inchieste, ai gossip che nascono sugli amori o non amori), non interessi alla gente; tutto ciò, molto spesso, nasce dall'uso eccessivo delle intercettazioni e dall'eccessiva spesa che viene fatta con le intercettazioni.

Crediamo che i problemi che riguardano la gente e i cittadini siano altri, che non siano questi i reati da perseguire e molto spesso vediamo che, invece, li si persegue proprio attraverso l'utilizzo eccessivo delle intercettazioni. Quindi, l'emendamento in esame, che vuole rendere trasparenti i reali costi sostenuti per la giustizia, ha anche questa finalità ossia dare un taglio a quei costi che non servono, che non hanno una funzione per destinare le risorse ad altri fini.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Pecorella 2.20 e Mazzoni 2.303, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 464

Votanti 463

Astenuti 1

Maggioranza 232

Hanno votato178

Hanno votato no 285).

Prendo atto che la deputata Dato ha segnalato che non è riuscita a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Consolo 2.22, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 457

Maggioranza 229

Hanno votato176

Hanno votato no 281).

Prendo atto che la deputata Dato ha segnalato che non è riuscita a votare.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Consolo 2.23 e Mazzoni 2.304.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Consolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, anche in questo caso, riguardo al riconoscimento degli avanzamenti di carriera solo per meritocrazia, raccomando l'approvazione degli identici emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Consolo 2.23 e Mazzoni 2.304, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 460

Maggioranza 231

Hanno votato175

Hanno votato no 285).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 2.26, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 465

Votanti 463

Astenuti 2

Maggioranza 232

Hanno votato180

Hanno votato no 283).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Consolo 2.27.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, è singolare che per formulare un giudizio negativo sull'attività del magistrato sia richiesto che vi siano carenze gravi in relazione ad almeno due criteri, quali ad esempio la capacità o la laboriosità.

Mi domando perché un magistrato che dimostri di essere pigro, che non faccia nulla dalla mattina alla sera non debba essere soggetto a una valutazione negativa, perché manca una seconda valutazione negativa rispetto, ad esempio, alla capacità.

Io dico che chiunque lavori non solo in un ente pubblico, ma anche in un ente privato, che non vada sul posto di lavoro o non esegua i compiti che gli sono affidati, sarà licenziato.

Invece, il magistrato, purché non sia gravemente carente almeno negli altri criteri, può restare al suo posto. Se non scrive le sentenze o non va in ufficio, la questione assume una valenza disciplinare, però tutto ciò non dà luogo a un giudizio negativo sulla sua capacità professionale.

Siamo seri nello scrivere queste cose o stiamo scherzando?

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Santelli. Ne ha facoltà.

JOLE SANTELLI. Signor Presidente, come diceva il collega Pecorella, è abbastanza anomalo che si scrivano criteri per valutare la professionalità di un magistrato, richiedendo che debba essere bravo, capace e laborioso, dopo di che si afferma che sia sufficiente che sappia fare due cose e anche se è completamente incapace e non vale niente nella terza, lo si promuova ugualmente.

Utilizzo il tempo a mia disposizione per dare una risposta alle argomentazioni precedentemente svolte dal collega D'Ulizia. Si tratta di argomentazioni suggestive ma, collega, totalmente sbagliate! Non c'entrano niente i rilievi contabili con quello di cui abbiamo parlato. Abbiamo già votato, ma i colleghi sappiano che hanno votato contro la possibilità di intervenire, in sede di valutazione della professionalità, su chi spreca il denaro pubblico.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Gelmini. Ne ha facoltà.

MARIASTELLA GELMINI. Signor Presidente, intervengo per ironizzare un po' rispetto alla dicitura usata nel definire i giudizi. Vedete, questo non è uno spartito musicale dove ci devono essere tutte le sfumature. Siamo di fronte ad un testo normativo, ad un giudizio preciso che riguarda una professione importante come quella del magistrato. Non si capisce come ci possa essere, accanto ad un giudizio positivo, un giudizio negativo - e questo va bene - ma, addirittura, ricorrendo alla terza via, un giudizio non positivo.

Il giudizio è positivo o negativo! Ricorrere alla terza dicitura la dice lunga sull'aspetto - mi permetto di dire - un po' lasco del provvedimento: il tentativo di trovare una scappatoia, una specie di ancora di salvezza, per quella che Ichino, scoperto come novello difensore della meritocrazia, definirebbe la categoria dei nullafacenti. Cerchiamo di essere seri, di avere onestà intellettuale e di definire il giudizio in termini oggettivi!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Consolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, mi permetto di richiamare i colleghi e il Governo, se ha la bontà di prestare attenzione a quello che noi stiamo dicendo...

 

PRESIDENTE. Onorevole Consolo, qualche rappresentante del Governo la sta ascoltando.

GIUSEPPE CONSOLO. Per fortuna c'è il sottosegretario che è attento, anche perché si tratta di un problema che riguarda tutta la compagine governativa. Nei vari dicasteri, se vi fossero alti dirigenti - a cui i magistrati possono tranquillamente essere equiparati, almeno per le retribuzioni - che presentassero delle carenze, non mancanze in un singolo episodio ma delle carenze, sarebbero mandati a casa. In questo caso, non si vuole neanche che venga valutata una carenza grave del singolo magistrato. Pensateci!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mario Pepe. Ne ha facoltà.

MARIO PEPE. Signor Presidente, colleghi, se voi pensate che il CSM che si forma con il sistema elettivo possa irrogare qualche sanzione disciplinare ai magistrati è una pura illusione!

Su cento procedimenti della sezione disciplinare, su novemila magistrati, vi sono state venticinque assoluzioni, dieci sentenze di condanna con il solo ammonimento, tre sentenze di non procedibilità, nove sentenze di estinzione del procedimento perché il magistrato non appartiene più al corpo giudiziario: quindi, nulla! Se non cambiamo il sistema di elezione e di formazione del Consiglio superiore della magistratura, non ci sarà mai nessun provvedimento disciplinare contro il corpo elettorale che elegge il CSM.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Consolo 2.27, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 482

Maggioranza 242

Hanno votato191

Hanno votato no 291).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Consolo 2.319.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mormino. Ne ha facoltà.

NINO MORMINO. Vedete, si rappresenta una scena davvero singolare, che non fa che confermare la pericolosità dei criteri che si stanno adottando rispetto alla valutazione della professionalità e della capacità dei magistrati, con riferimento a tutte le conseguenze, sia economiche sia di progressione professionale. La distinzione, estremamente farraginosa, tra il giudizio non positivo e il giudizio negativo è affidata ad una valutazione all'interno della quale la discrezionalità è massima, perché stabilire la gravità più o meno accentuata delle responsabilità del magistrato appartiene soltanto ad una valutazione che può essere nell'un senso o nell'altro, secondo il criterio che si adotterà e secondo il modo di vedere le cose che nel concreto verrà assunto.

Se consideriamo che a tale sottigliezza della diversità del giudizio sono collegate conseguenze successive che incidono non solo sulla progressione della carriera del magistrato, ma anche sul trattamento economico, è davvero necessario e indispensabile stigmatizzare questa sottigliezza e difficoltà e accedere a due criteri, uno positivo e uno negativo. Non si può adottare un criterio intermedio che non si sa a quali elementi possa essere affidato. È un'esigenza assoluta, che denuncia ancora una volta non solo la farraginosità ma il rischio di una discrezionalità che sia politicamente orientata e gestita da parte del Consiglio superiore della magistratura.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Costa. Ne ha facoltà.

 

ENRICO COSTA. In questo meccanismo piuttosto farraginoso sono stati introdotti gli esami di riparazione per i magistrati, perché i magistrati verranno giudicati con una valutazione di professionalità positiva, negativa o non positiva. Si consentirà quindi al magistrato di ritornare all'esame del Consiglio superiore della magistratura per tali esami di riparazione. Ma ci rendiamo conto che queste sfumature, tra un giudizio non positivo ed un giudizio negativo, saranno lasciate ad una sorta di discrezionalità del CSM, legato com'è a tutta una serie di correnti?

Sappiamo, inoltre, che la valutazione non positiva avrà un'unica sanzione: quella di non poter più avere incarichi extragiudiziari. Ciò significa chiaramente che gli incarichi extragiudiziari - ma ci torneremo successivamente - vengono valutati anche dal legislatore come elementi che distolgono il magistrato dall'ordinario e quotidiano impegno.

Teniamo conto che nel 2006 il CSM ha autorizzato ben 820 casi di incarichi extragiudiziari dei magistrati. Su tale argomento, quindi, occorre riflettere...

PRESIDENTE. La invito a concludere.

ENRICO COSTA. ...ed è necessario che i magistrati, per essere valutati professionalmente idonei, svolgano a tempo pieno il loro lavoro (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia e Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Consolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, rimango veramente sorpreso. Chiaramente i colleghi, almeno la maggior parte di loro, non avranno letto il comma 11 dell'articolo al nostro esame. Vediamo che succede se il giudizio del Consiglio superiore della magistratura su un magistrato è negativo: in caso di giudizio negativo, il magistrato è sottoposto a una nuova valutazione di professionalità dopo un biennio.

Il CSM, però, durante il biennio può disporre che il magistrato, a spese del contribuente, partecipi ad uno o più corsi, badate bene, «di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate».

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FAUSTO BERTINOTTI (ore 12,50)

GIUSEPPE CONSOLO. È scritto: «carenze di professionalità riscontrate». Vi rendete conto che, durante quel biennio, in presenza di carenze di professionalità riscontrate, il magistrato continua ad applicare la «legge» (lo dico tra virgolette), ad emettere sentenze e a disporre carcerazioni nei confronti del cittadino? Ve ne rendete conto?

Per tali ragioni noi sosteniamo che la valutazione può essere positiva o negativa: se la valutazione fosse negativa, però, il magistrato dovrebbe cambiare mestiere.

Stendo, invece, un «velo pietoso» su cosa succeda nel biennio, perché in quel biennio il magistrato - sottoposto e valutato in modo negativo in ordine ai requisiti di professionalità dal CSM - continua a votare, qualora vi fossero le scadenze del CSM. Ma, secondo voi, voterà coloro che dovranno pronunciarsi negativamente o coloro che dovessero pronunciarsi positivamente su di lui?

Credetemi, colleghi, sono norme di buon senso. Davanti ad un Ministro dell'università e della ricerca che per un errore formale manda a casa un laureato ad honorem che aveva dato lustro, con il suo comportamento professionale, al Paese e all'università conferente, noi, di fronte ad una carenza di professionalità riscontrata, chiudiamo tutti e due gli occhi e continuiamo a lasciar emettere sentenze dal magistrato! Siate seri!

PINO PISICCHIO, Presidente della II Commissione. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PINO PISICCHIO, Presidente della II Commissione. Signor Presidente, stiamo svolgendo un dibattito molto importante, in una dimensione particolarmente intensa, ed anche con qualche concitazione.

Vorrei, però, che tutti i colleghi fossero messi nelle condizioni di esprimersi in Assemblea - e non intendo certo riferirmi a lei, signor Presidente -, ma anche di essere ascoltati, perché vi sono situazioni che stanno in qualche modo rendendo più difficile questo esercizio.

PRESIDENTE. Lei ha ragione, deputato Pisicchio. Per cortesia, invito i colleghi a sciogliere i «capannelli» e consentire in tal modo agli altri di ascoltare.

ANDREA GIBELLI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREA GIBELLI. Signor Presidente, la sua presenza è importante in questo momento perché, come lei sa, questa mattina il dibattito si è svolto a senso unico.

I tempi assegnati sono legati al contingentamento e alla prassi, ma è altrettanto vero che noi riteniamo assolutamente irrituali - come ha già detto la collega Lussana - le dichiarazioni del Ministro Chiti che, attraverso le agenzie di stampa, ha sostenuto che il dibattito in corso è un dibattito approfondito e che, quindi, il Governo non porrà la fiducia sul provvedimento al nostro esame: quanto ha dichiarato il Ministro Chiti è assolutamente falso.

Signor Presidente, mi appello alla sua sensibilità istituzionale per il semplice fatto che ci troviamo in una situazione assolutamente ingovernabile, in quanto le dichiarazioni e gli interventi svolti dai colleghi del centrodestra cadono completamente nel vuoto, perché, attraverso un calcolo politico, noi sappiamo che questa riforma non potrà tornare all'esame del Senato, nonostante il merito di molte proposte.

Le chiediamo, allora, di lasciarci almeno il tempo di intervenire e di consentire ai parlamentari di centrodestra, in una situazione così grave e senza precedenti, di andare oltre il tempo concesso, perché non è possibile che l'Assemblea diventi un «votificio», considerata la distrazione strutturale e politica dei colleghi di centrosinistra, i quali non rispettano quest'aula parlamentare (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania).

JOLE SANTELLI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JOLE SANTELLI. Signor Presidente, mi associo alla richiesta del collega Gibelli. Le parole che ha pronunciato in precedenza il presidente Pisicchio, ovviamente, accertano quale sia la situazione in cui versa l'Assemblea, non solo dal punto di vista formale ma anche sostanziale.

Al Ministro Chiti, che generalmente è persona formalmente corretta, vorrei dire che sostenere che sia in corso un ampio dibattito e una discussione approfondita, per cui il Governo non forza la situazione ponendo la questione di fiducia, è una menzogna politica. Ministro Chiti, non è da par suo rilasciare tali dichiarazioni. Lei sa che l'opposizione contesta e la maggioranza anche contesta silenziosamente, perché è stata costretta a votare un provvedimento che non vuole ma che, per urgenza di tempi e per disciplina di gruppo e di partito, necessariamente sarà costretta ad approvare.

PAOLA FRASSINETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Sull'ordine dei lavori?

PAOLA FRASSINETTI. No, Signor Presidente, volevo intervenire a titolo personale sull'emendamento in discussione.

PRESIDENTE. Prima concludiamo il dibattito sull'ordine dei lavori.

Devo una risposta. Per ciò che riguarda la compostezza dell'Assemblea, accolgo e rinnovo l'invito ai deputati, visto che è assolutamente corrispondente al vero che si tratta di un provvedimento importante e delicato, di mantenere una compostezza in aula che consenta l'ascolto.

Sul secondo punto sollevato, vorrei ricordare che ho aumentato il tempo contingentato di un terzo, proprio a sottolineare tale importanza.

Le altre sono considerazioni politiche che consentono a ogni deputato e ad ogni gruppo di trarre quelle di loro conseguenza.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, la deputata Frassinetti. Ne ha facoltà.

PAOLA FRASSINETTI. Signor Presidente, mi ricollego a quanto detto dall'onorevole Consolo per ribadire l'assurdità del comma 11 e per chiedere come sia possibile che con un giudizio negativo relativo alla carenza di professionalità del magistrato, lo stesso possa operare anche per un lasso di tempo rilevante. Viene concesso un privilegio inaudito, una sorta di rete di protezione che tutela il magistrato che con il giudizio negativo dovrebbe, invece, essere messo nella condizione di non nuocere più.

Sappiamo, e ne abbiamo parlato anche ieri in sede di discussione sulle linee generali, quanto sia importante la preparazione del magistrato e come il cittadino venga leso da una eventuale carenza di professionalità. Ancora una volta, invece, vediamo che vi è una sorta di privilegio. Si parla di corsi di riqualificazione, ma come può un magistrato che si trovi già ad un certo punto della carriera, con un corso di riqualificazione, colmare una lacuna evidenziata dal giudizio negativo?

Quindi, le valutazioni devono essere positive o negative, non deve esserci una zona grigia, né di incomprensione ma soprattutto non deve esserci una rete di protezione che altre categorie professionali, altrettanto importanti, non hanno nella nostra nazione (Applausi dei deputati del gruppo Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Consolo 2.319, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 464

Maggioranza 233

Hanno votato180

Hanno votato no 284).

Prendo atto che i deputati Volontè e Delfino hanno segnalato che non sono riusciti a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 2.28.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, è previsto che il magistrato che abbia avuto un giudizio negativo sia sottoposto a nuova valutazione professionale dopo un biennio. Vorrei che ciascuno di noi immaginasse questo scenario: vi è un cittadino che deve essere giudicato, il quale è a conoscenza (ma anche se non lo sa non cambia nulla) che il magistrato che lo giudicherà è stato ritenuto gravemente incapace e privo di laboriosità. Ebbene, per due anni, lo ribadisco, per due anni tale magistrato continuerà a giudicare i cittadini.

Chiunque di noi si trovasse in questa situazione e sapesse che ha davanti a sé un magistrato che non solo è gravemente negligente, ma è assolutamente incapace, come può avere fiducia nella giustizia? Ci rendiamo conto che stiamo facendo passare una norma per cui, per due anni, lasciamo un magistrato a continuare la sua attività con due caratteristiche gravemente negative (quindi il 50 per cento della sua capacità professionale è gravemente negativa)? Per due anni, continua a fare il magistrato? Quanto meno sospendiamolo, fino a che non ci sia una nuova valutazione, come dice la legge, «non positiva», ma, certamente, non negativa!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 2.28, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 468

Maggioranza 235

Hanno votato181

Hanno votato no 287).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 2.31, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 468

Maggioranza 235

Hanno votato180

Hanno votato no 288).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 2.34.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, così come è concepita, la valutazione di professionalità - poi vedremo di cosa si tratta - è rilevante, ai fini della più grave delle sanzioni, solo quando sia successiva. Ciò vuol dire che se il magistrato ha una valutazione negativa, poi ne ha una non positiva e poi un'altra negativa, l'effetto di allontanarlo dall'ufficio - vedremo successivamente in cosa consista - non c'è. Quanto meno prevediamo che se nella carriera un magistrato ha più di una valutazione negativa, anche non consecutiva, l'effetto è che non possa continuare a fare il magistrato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 2.34, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 469

Votanti 468

Astenuti 1

Maggioranza 235

Hanno votato177

Hanno votato no 291).

Prendo atto che i deputati Balducci e Burgio hanno segnalato che non sono riusciti a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 2.35.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, credo di dover intervenire perché, ovviamente, il buon funzionamento della magistratura è tutto legato alle valutazioni di professionalità. Due valutazioni non positive non hanno alcun effetto, e va bene. Tuttavia le valutazioni non positive possono essere successive. Una terza valutazione non positiva che effetto ha, non rispetto allo stipendio, che mi interessa poco, ma al fatto che uno continui a fare il magistrato?

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Consolo. Ne ha facoltà.

 

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, il ragionamento che ha svolto l'onorevole Pecorella credo che non ammetta - per usare il gergo dei magistrati e di chi si occupa di diritto - prova contraria. La grave lacuna, anche se non è ripetuta l'anno successivo, ma si ripete, in ipotesi, due anni dopo, diventa ancora più grave. Con una simile norma, ad anni alterni il magistrato può vedersi riscontrate gravi carenze di professionalità e nulla accade.

Poi, quando anche dovesse essere allontanato, non si fa luogo alla cessazione del rapporto di impiego, ma viene dispensato dal servizio. Ci si dice che l'espressione «dispensato dal servizio» significa «cessazione del rapporto di impiego». Così non è. Se così fosse, rendiamo chiara, anche ai cittadini, la norma. Lo ripeto, così non è; rendiamola chiara, approvando l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 2.35, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 474

Maggioranza 238

Hanno votato183

Hanno votato no 291).

Prendo atto che i deputati Burgio, Ceroni e Formisano hanno segnalato di non essere riusciti a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 2.36.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vitali. Ne ha facoltà.

LUIGI VITALI. Signor Presidente, abbiamo sentito, con gli interventi precedenti, quale sia il percorso di valutazione del magistrato e quante opportunità vengano date al magistrato che, in una prima valutazione, non venga ritenuto idoneo e riporti un giudizio negativo. In tal caso, infatti, si chiede un'ulteriore valutazione dopo due anni, quindi lo si lascia al suo posto per due anni a svolgere la stessa attività e la stessa funzione svolta fino a quel momento; inoltre, può rimediare, anche se non completamente, rimane ancora al suo posto e viene sottoposto ad un'ulteriore valutazione.

Ad un certo punto, si accerta che un magistrato non ha più i titoli per poter svolgere la funzione giurisdizionale. Lo si «dispensa dal servizio», a nostro avviso, era e rimane una formulazione troppo generica. Nel lungo e approfondito dibattito all'interno della Commissione, si è detto che in fondo la dispensa dal servizio significa che viene interrotto il rapporto di impiego. Ma allora perché non lo scriviamo? Perché dobbiamo lasciare questo equivoco? Qualcuno ha sostenuto che ne abbiamo parlato perché ne rimanga traccia nel dibattito parlamentare. Tuttavia, nel momento in cui ci sarà un contenzioso giurisdizionale, averne parlato in questa maniera non serve assolutamente a nulla, perché, all'interno del provvedimento al nostro esame, esiste un altro caso per il quale si parla espressamente di «cessazione del rapporto di lavoro». Quindi, qualsiasi magistrato amministrativo che dovesse essere chiamato a giudicare sul ricorso di un magistrato - il quale, con tale interpretazione, verrebbe espulso dalla magistratura - dovrebbe reintegrarlo. Infatti, il giudizio sarebbe che, se il legislatore avesse voluto sottoporre a questo tipo di finalità tale fattispecie, lo avrebbe espressamente previsto, così come lo ha previsto nelle altre parti del provvedimento in esame.

Quindi, non soltanto si procede ad un accertamento fittizio; non soltanto la mancanza di requisiti viene reiterata e protratta nel tempo, ma nel momento in cui si ha il conclamato risultato che il magistrato è assolutamente incapace, non si hanno nemmeno la capacità e il coraggio di mandarlo fuori, ma lo si deve tenere all'interno pagandogli lo stipendio senza farlo lavorare. Questo è l'effetto che produce tale norma.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Mormino. Ne ha facoltà.

NINO MORMINO. A questa osservazione, in sede di Commissione, il sottosegretario ha risposto evocando una norma che prevede la fattispecie qui indicata, ovvero la dispensa dal servizio. Tale fattispecie è collegata a cause incolpevoli del magistrato, vale a dire quando sopraggiunge una causa di incapacità psichica non determinata da responsabilità diretta o incapacità professionale. In quel caso, il magistrato è dispensato dal servizio, ma è assistito da garanzie particolari, come il trattamento economico, che lo sostengono comunque, ed è ragionevole che sia così. Ma quando il magistrato è incapace deve essere assolutamente licenziato

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, vorrei solo far presente che, per quanto riguarda i magistrati, stiamo discutendo un punto nodale. Essi, infatti, possono essere, secondo un'interpretazione, allontanati dal servizio, secondo un'altra interpretazione, viceversa, allontanati dalla magistratura. Ecco perché è importante utilizzare un'espressione non equivoca, che è la stessa che viene utilizzata per chi termina il tirocinio con una valutazione negativa. Non si possono usare due espressioni diverse.

SIMONE BALDELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIMONE BALDELLI. Signor Presidente, intervengo per chiederle di disporre il controllo delle tessere di votazione.

PRESIDENTE. Invito i deputati segretari a procedere al controllo delle tessere di votazione (I deputati segretari ottemperano all'invito del Presidente).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Consolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, l'emendamento Pecorella 2.36 prevede che si faccia luogo alla cessazione del rapporto di impiego del magistrato, sostituendo l'espressione usata nel provvedimento: «è dispensato dal servizio». Ora, colleghi...

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, il deputato Consolo sta svolgendo il suo intervento. Il controllo dei deputati segretari può essere svolto tranquillamente senza che ciò disturbi il lavoro dell'Assemblea e, soprattutto, l'intervento del deputato che sta parlando.

La prego, deputato Consolo, prosegua.

GIUSEPPE CONSOLO. La ringrazio, signor Presidente. Laddove il disegno di legge prevede che: «il magistrato stesso è dispensato dal servizio», siamo in presenza di una previsione che non significa nulla. A mio avviso, se respingessimo l'emendamento in esame, arriveremmo all'assurdo di bocciare un emendamento con cui ci proponiamo di fare chiarezza, trasformando la frase che ho citato nel modo seguente: «si fa luogo alla cessazione del rapporto di impiego del magistrato stesso».

In un eventuale contenzioso, gli atti parlamentari attesterebbero che la Camera ha respinto tale emendamento e, quindi, la cessazione del rapporto di impiego, a differenza di quanto avviene per il tirocinante, significa un'altra cosa. Dunque, oltre al danno di non fare chiarezza, in questo modo aggiungeremmo la beffa a futura memoria! Mi dispiace, signor Presidente, questa, giuridicamente, è una vergogna!

PRESIDENTE. Prendo atto che i deputati segretari hanno concluso il controllo delle tessere di votazione. Possiamo dunque proseguire nei nostri lavori.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 2.36, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 417

Maggioranza 209

Hanno votato153

Hanno votato no 264).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Consolo 2.38.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Consolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, in questo clima, in cui è totalmente incomprensibile ciò che s'intende fare, vi è un punto che mi permetto di ricordare all'Assemblea, riguardante la valutazione di professionalità. Quest'ultima, in base al comma 2, capoverso, comma 15, primo periodo, dell'articolo in esame, consiste in un giudizio espresso dal Consiglio superiore della magistratura, con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia, il quale adotta il relativo decreto.

Ritengo che occorra modificare la norma nel senso di prevedere che il Ministro adotti il relativo decreto previa verifica. Infatti, se il Consiglio superiore della magistratura commette un errore e il Ministro consapevolmente se ne accorge - Ministro Mussi, mi rivolgo anche a lei, che è così attento alle lauree honoris causa, mentre, come compagine di Governo, è poco attento a ciò che accade in questo caso - vi rendete conto che, non inserendo la possibilità di una verifica, il Ministro Guardasigilli è prigioniero di un ipotetico errore in procedendo commesso dall'organo di autogoverno della magistratura? Restituite al Guardasigilli la sua dignità e aggiungete l'espressione: «previa eventuale verifica».

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Costa. Ne ha facoltà.

ENRICO COSTA. Signor Presidente, il provvedimento in esame prevede che la valutazione si concluda e che abbia un atto finale attraverso un decreto del Ministro della giustizia. Non ritengo che l'atto finale sia semplicemente un atto notarile del Ministro, in quanto immagino che il Ministro, nel momento in cui pone il suo sigillo a tutta una serie di atti procedimentali che lo hanno preceduto, debba effettuare il controllo, quantomeno, del rispetto della procedura, a tutela e a garanzia del soggetto nei confronti del quale emette il relativo decreto.

Teniamo anche conto del fatto che il provvedimento impugnabile, in questo caso, sarebbe il decreto del Ministro della giustizia, al quale verrebbe sottratta, in via di autotutela, qualora verificasse una distorsione procedurale, addirittura la possibilità di non adottare il decreto e di segnalare al Consiglio superiore della magistratura i suoi errori ed, eventualmente, di invitarlo a correggerli. Quindi, sottrarre al Ministro della giustizia un'attività di semplice controllo e creare un atto dovuto notarile, ritengo sia una distorsione della procedura, anche tenuto conto che proprio l'atto del Ministro sarebbe quello impugnabile e non, direttamente, l'atto del Consiglio superiore della magistratura (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia e Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Consolo 2.38, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 458

Maggioranza 230

Hanno votato175

Hanno votato no 283).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 2.313.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, l'emendamento in esame non contiene altro che una proposta avanzata dalla relatrice. È sufficiente, infatti, esaminare i suoi interventi in Commissione per trovare espressamente l'indicazione di come sarebbe necessario che il Ministro della giustizia presenti alle Camere una relazione sull'efficacia del metodo di valutazione. Tuttavia, il Ministro non lo può fare, perché non rientra nei compiti previsti dalla legge, a meno che il Parlamento non gli conferisca tale funzione. Quindi, a mio avviso, ciò rivela che, anzitutto, è possibile che questi criteri di valutazione siano male usati e che, quindi, sia necessaria una verifica. E se è necessaria una verifica, l'unico soggetto che può svolgerla dall'esterno del Consiglio superiore della magistratura è il Ministro della giustizia. Affidiamogli, quindi, questo compito, e consentiamo al Parlamento di capire se questa sarà una copertura dell'antico metodo - quello che si chiamava «il merito» - che viene semplicemente istituzionalizzato con più passaggi o se, davvero, ci sarà una novità nell'affidamento degli incarichi direttivi e delle funzioni.

Non capisco perché, una volta che la relatrice ha espresso tale auspicio - che però non può trovare attuazione se non in una norma di legge - non si debba seguire la sua opinione e procedere in tale direzione. Anzi, chiedo alla relatrice se ha cambiato idea o se ho male interpretato il suo pensiero.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, la deputata Gelmini. Ne ha facoltà.

MARIASTELLA GELMINI. Signor Presidente, l'emendamento in esame propone di introdurre un controllo sull'efficacia dei criteri individuati per la valutazione. Credo che sia buona norma, quando si introduce un nuovo testo di legge, verificare nei fatti la sua efficacia e la sua capacità di incidere. L'emendamento vuole responsabilizzare il Parlamento ma, in modo particolare, il Ministro della giustizia, al fine di poter verificare, attraverso un'adeguata e provata relazione, l'efficacia del metodo di valutazione dei magistrati. Siamo preoccupati che alla teoria non risponda concretamente la capacità di questi criteri di garantire un elevamento della qualità professionale dei magistrati.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Frassinetti. Ne ha facoltà.

PAOLA FRASSINETTI. Signor Presidente, anch'io vorrei esprimere un'opinione positiva sull'emendamento in esame, che, a mio avviso, è importantissimo, poiché prevede la presentazione da parte del Ministro della giustizia di una relazione alle Camere con cadenza annuale. In tal modo, vi è la valutazione dell'organo politico sull'operato del giudice: è un modo per cercare di limitare l'autogoverno del Consiglio superiore della magistratura.

Invito, quindi, l'Assemblea ad approvare l'emendamento Pecorella 2.313, perché va nel senso della libertà del magistrato che, però, deve essere anche contemperata con la qualità e la preparazione dello stesso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, ormai è chiaro che, nella scelta del Ministro Mastella, per quanto riguarda la valutazione della professionalità dei magistrati, si è rigettata la possibilità di introdurre elementi di valutazione esterna. Vi è, quindi, l'esaltazione del principio dell'autoreferenzialità della magistratura, in base al quale controllori e controllati coincidono, con tutti i vizi del sistema che abbiamo denunciato. Dobbiamo, infatti, tener presente, per come è strutturato il CSM (con il sistema delle correnti) che i controllati sono coloro che poi votano i controllori, i quali decideranno e sono i veri dominus della carriera dei magistrati.

L'emendamento in esame, come anche i precedenti, prevede la possibilità di una residuale, pur minima, verifica da parte del Ministro della giustizia che viene, invece, assolutamente esautorato: tutto il percorso viene, infatti, incondizionatamente gestito dal CSM.

A questo punto, avreste fatto bene anche ad eliminare la parte residuale, cioè il relativo decreto del Ministro della giustizia, considerato che eliminate, respingendo questi emendamenti, la residuale verifica che, invece, volevamo attribuire e riservare al Ministro. Ciò è gravissimo! Non è questo il modo per difendere il principio dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, la deputata Santelli. Ne ha facoltà.

JOLE SANTELLI. Signor Presidente, qualche minuto fa l'Assemblea ha respinto un emendamento che prevedeva criteri specifici per la valutazione dei magistrati, lasciando totalmente al Consiglio superiore della magistratura la possibilità di costruire tali criteri.

Ricordiamo sempre che il disegno di legge in discussione nasce, in origine, proprio perché il Consiglio superiore della magistratura non aveva dato buona prova di sé nel valutare i magistrati.

Va bene la delega in bianco al CSM, ma l'emendamento in esame chiede che, perlomeno, il Ministro della giustizia controlli, possa verificare e riferisca al Parlamento, anche al fine di consentire a noi, in qualità di legislatori, di essere partecipi della nostra scelta e di verificare se tornare indietro, in futuro, su questa ulteriore opzione di fiducia nei confronti del Consiglio superiore della magistratura.

È incomprensibile che la maggioranza ed il Governo, oggi, respingano una norma così banale, ma così importante, che prevede di riferire al Parlamento su ciò che accade nella professionalità di un altro organo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Vitali. Ne ha facoltà.

LUIGI VITALI. Signor Presidente, abbiamo assistito, fino a questo momento, al conferimento di una delega al CSM per accertare e stabilire gli standard produttivi del magistrato, nonché le regole di valutazione sulla professionalità dello stesso.

Abbiamo visto quanto sia arzigogolato il percorso di valutazione e quante chance sono assegnate al magistrato che non dovesse ottenere, in prima battuta, una valutazione positiva della sua capacità di svolgere la funzione giurisdizionale.

Vogliamo accertarci almeno annualmente della validità dei criteri che avete stabilito e se le istituzioni alle quali avete delegato di stabilire tali criteri hanno messo in piedi un sistema che ha un senso e che funziona?

Chi può fare tale relazione se non il Ministro della giustizia, che, con la riforma in esame, diventa sempre più un burocrate e sempre meno un elemento di incisività nel sistema giudiziario e del pianeta giustizia?

Allora, si vuole veramente un sistema all'acqua di rose che copra, come una foglia di fico, qualcosa che non funziona!

PRESIDENTE. Deve concludere.

LUIGI VITALI. Ci appelliamo, pertanto, al buonsenso dell'Assemblea per chiedere di sostenere e di votare a favore del presente emendamento.

MARILENA SAMPERI, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARILENA SAMPERI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, vorrei chiarire una questione: considerato che il sistema di valutazione rappresenta il cuore del provvedimento in esame, mi auguravo che fosse presentato un ordine del giorno (forse sarà presentato) per attribuire al Ministro della giustizia, nell'ambito della relazione annuale sullo stato della giustizia, la possibilità di riferire sull'effettività di tale metodo di valutazione, acquisendo i dati che consentano al Parlamento di verificarne gli effetti.

Pertanto, senza entrare nel merito della valutazione, vorremmo conoscere i dati, i risultati.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 2.313, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 467

Maggioranza 234

Hanno votato175

Hanno votato no 292).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Contento 2.315.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Contento. Ne ha facoltà.

MANLIO CONTENTO. Signor Presidente, si tratta di uno degli emendamenti suggeriti dalla Commissione bilancio. Vorrei cogliere l'occasione per segnalare a lei, signor Presidente, una questione già sollevata nel corso della discussione sulle linee generali del provvedimento.

Nella legislazione vigente è previsto l'obbligo di predisporre le relazioni tecniche. In particolare, le relazioni tecniche sui costi finanziari delle proposte o meglio dei disegni di legge si propongono di informare il Parlamento non solo sui costi, ma anche sulle modalità di copertura.

Trovo abbastanza singolare quanto è accaduto in occasione del provvedimento in esame: mi riferisco, in particolare, per fare un esempio banale, al comma 17 dell'articolo 2 del provvedimento (contiene, tra l'altro, disposizioni di modifica all'articolo 11 del decreto legislativo n. 160 del 2006 in materia di valutazione della professionalità), il quale prevede che allo svolgimento delle attività previste nel presente articolo si faccia fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili, quindi senza sostanziali aumenti di spesa.

Tuttavia, il fatto estremamente divertente è che, se si legge il comma 5 dell'articolo 5 del provvedimento in esame, si ha una sensazione completamente diversa: in tale disposizione, infatti, si afferma che, in relazione alle aumentate attività, il ruolo autonomo del Consiglio superiore della magistratura è aumentato fino a 13 unità.

Signor Presidente, mi rendo conto che mi si potrebbe rispondere che si tratta di disposizioni diverse. Tuttavia, vorrei segnalare l'assoluta mancanza di chiarezza - la responsabilità politica, sotto questo profilo, va attribuita al Ministro competente - circa i costi relativi a questa operazione, le clausole di invarianza e le modalità di copertura del provvedimento in esame.

Trovo la questione abbastanza singolare, se non addirittura scandalosa. Credo che la vicenda vada sottoposta alla Giunta per il Regolamento, per fare in modo, se non da oggi, almeno nelle fasi successive dell'esame del provvedimento, che si chiarisca la questione per una maggiore completezza di informazione ai parlamentari e al Parlamento (Applausi dei deputati del gruppo Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Contento 2.315, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 471

Maggioranza 236

Hanno votato178

Hanno votato no 293).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Pecorella 2.41 e Mazzoni 2.305.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, secondo il testo del Governo, l'assegnazione agli incarichi direttivi di procuratore generale, procuratore della Repubblica e così via, avviene in questo modo: nel caso in cui vi sia stata la valutazione di professionalità, il CSM procede a valutare soltanto i titoli.

La questione che pongo - visto che la relatrice si è dichiarata disponibile finalmente a un dialogo - è la seguente: le valutazioni di professionalità fatte ogni quattro anni certamente non sono in grado di dirci nulla sull'idoneità a ricoprire, per esempio, l'incarico di organizzatore dell'ufficio del pubblico ministero o di presidente del tribunale o della corte d'appello, poiché le valutazioni di professionalità riguardano solo la laboriosità, la diligenza, la capacità rispetto al diritto e così via. Quali titoli ci diranno mai se un soggetto è idoneo a dirigere una procura della Repubblica, al di là di una valutazione specifica di idoneità - oltre all'anonimato, che richiediamo sempre - rispetto a quell'incarico? In questo modo, torniamo semplicemente alla legge attuale, secondo cui si è promossi grazie ai cosiddetti meriti e all'anzianità.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti (Commenti del deputato Leone)... Deputato Leone, non protesti, vedrà che sarà esaudita la sua richiesta...

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Pecorella 2.41 e Mazzoni 2.305, non accettati dalla Commissione né dal Governo e sui quali la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 471

Votanti 468

Astenuti 3

Maggioranza 235

Hanno votato172

Hanno votato no 296).

Il seguito del dibattito è rinviato alla ripresa dei nostri lavori, alle 15.

Sull'ordine dei lavori e per la risposta ad uno strumento del sindacato ispettivo (ore 13,36).

BENEDETTO DELLA VEDOVA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTO DELLA VEDOVA. Signor Presidente, vorrei portare alla sua attenzione e a quella dell'Assemblea una questione sconcertante di cui abbiamo avuto notizia dai giornali di oggi e che ritengo meriti che il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, Lanzillotta, venga a riferire in Parlamento.

Mi riferisco alla notizia riportata dal quotidiano la Repubblica, in un articolo di Antonello Caporale, che spiega come la regione autonoma Valle d'Aosta abbia investito 16 milioni di euro (125 euro per ogni abitante della regione) per una sponsorizzazione della regione sul retro delle bottiglie di birra dei marchi minori del gruppo Heineken. Ovviamente è un investimento del tutto incongruo, perché con 16 milioni di euro si può fare una campagna televisiva di rara efficacia.

Se andiamo a vedere cosa è successo nella realtà, scopriamo che dalla premessa del provvedimento che ha stanziato questi soldi si evince chiaramente che l'accordo con l'Heineken prevede sì la sponsorizzazione, ma soprattutto che la Heineken mantenga un presidio produttivo nella regione, che impiega attualmente settanta dipendenti.

Mi domando come sia possibile che in un Paese in cui comprensibilmente si sta discutendo del rigore dei conti pubblici sia pensabile che in un'area abitata da 120 mila persone si possa arrivare a spendere 16 milioni di euro e, in previsione, ulteriori 10 milioni (6 in capitale e 4 per i mutui) per una nuova società che ampli lo stabilimento, aggiungendo un turno di lavoro che porterà i dipendenti a cento complessivamente.

Il presidente della regione, Caveri, per giustificare la vicenda, afferma: «lo so, l'accusa è nota, troppi soldi arrivano qui in Val d'Aosta. Ma nessuno si rende conto quanto serve per gestire un paesino di montagna, un ospedale in altura».

Io sono valtellinese e la Valtellina è un territorio del tutto analogo a quello della Valle d'Aosta, con i problemi tipici di un'area interamente alpina, con delle difficoltà e penalizzazioni in termini di accesso che la Valle d'Aosta non conosce, ma nessuno potrebbe mai pensare di investire 16 milioni di euro, che sono denari pubblici e che provengono per la maggior parte - come ben sappiamo - dai contribuenti non appartenenti alla Valle d'Aosta, per un intervento assistenzialista che riguarda settanta dipendenti.

Credo, tra l'altro, che vi si possa riscontrare un profilo di aiuti illeciti di Stato e mi auguro che questa vicenda arrivi - me ne farò promotore - all'Unione europea.

Credo sia intollerabile che in Italia si continui a mantenere un assetto di questo tipo. Si parla molto, a volte giustamente, dell'assistenzialismo nei confronti dei paesi del sud: allora, è bene scoperchiare il vaso di Pandora dell'assistenzialismo nei confronti di poche e ricche aree del nord, che comporta anche una sorta di concorrenza sleale tra aree analoghe - penso alla Valtellina e alla Valle d'Aosta - e a un trattamento così sperequato tra i cittadini di aree analoghe di uno stesso Paese.

Credo, signor Presidente, che questa vicenda non possa essere lasciata cadere come una tra le tante cose che accadono in Italia e mi auguro che lei possa sollecitare il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, Lanzillotta, a riferire in Parlamento su tale questione.

ANTONIO LEONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, giorni addietro, nell'immediatezza della tragedia che ha colpito Peschici e altri paesi del Gargano, l'onorevole Fitto, qui accanto a me, puntualmente e molto autorevolmente chiese l'intervento del Governo in questo ramo del Parlamento per farci comprendere cosa fosse accaduto per quanto riguarda le polemiche in ordine all'immediatezza o meno dei soccorsi e per tutta una serie di altri aspetti.

Di fatto, mi pare che il Governo - non ne ho contezza precisa - sembra sia andato a riferire, attraverso un sottosegretario, al Senato, ancorché la nostra richiesta fosse precedente.

Non intendo affermare che siamo stati i primi rispetto al Senato - ma forse è così - tuttavia, anche se non fosse stato così, mi sembra che il Governo ci abbia completamente ignorato e debbo dire, Presidente, che ci ha ignorato anche lei, perché evidentemente non ci ha fatto sapere più nulla. Infatti, nel momento in cui la richiesta è partita dal gruppo di Forza Italia, lei non ha ritenuto opportuno dirci se il Governo sarebbe venuto o meno a riferire, se ne «impipava». Insomma, con tutto quello che poteva dirci, non lo ha fatto.

La sollecito, Presidente, affinché la richiesta non venga vanificata, perché essa è ancora attuale. Forse il Governo non si è accorto di quello che è accaduto sul Gargano, forse non gli importa, ma vorremmo che almeno, in maniera molto chiara e trasparente, lo comunicasse anche a questo ramo del Parlamento, perché i deputati pugliesi - ma ritengo che ciò valga per tutti i deputati dell'Assemblea - hanno il diritto di sapere quale è l'atteggiamento e quali sono state le «indagini» fatte dal Ministero competente in ordine alle eventuali mancanze che vi siano state per quanto riguarda i soccorsi.

LUCA VOLONTÈ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCA VOLONTÈ. Signor Presidente, intervengo per sollecitare la risposta alla nostra interrogazione sui fatti dell'ospedale Careggi di Firenze e del San Camillo di Roma di qualche mese fa, che non hanno ancora trovato un soddisfacente impegno da parte del Ministro della sanità, e per associarmi alle parole dell'onorevole Leone, al quale già ci eravamo associati nel momento in cui il suo gruppo avanzò la richiesta.

Infine, signor Presidente, non so come devo considerare la richiesta avanzata da più gruppi dell'opposizione qualche settimana fa di avere tra noi finalmente, in un'informativa urgente, il dotto professore Giuliano Amato, che si è reso molto attento nell'analisi storica e sociologica dei cittadini del sud del nostro Paese, e l'altro dotto, grande e stimatissimo professore Padoa Schioppa, che - come si è visto anche negli ultimi giorni - ha continuato, con questo suo originale gioco di società, a comunicare ai giornali cifre e numeri abbastanza in contraddizione tra loro.

Lo chiedo a lei con grande cortesia e con grande rispetto, per sapere se devo considerare la difficoltà del Governo a presentarsi in Parlamento nelle persone di questi due dotti esponenti del mondo più prestigioso e internazionale come un arrivederci al mese di settembre; noi, infatti, abbiamo la fortuna di vederci tutti giorni, quindi per me non sarebbe un problema rinunciare a questi solleciti e riprendere dal 10 settembre.

DANIELE MARANTELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANIELE MARANTELLI. Signor Presidente, intervengo per osservare che questa mattina si è verificata una violenta esplosione presso una azienda chimica di Fagnano Olona, la Chimitex, che sta determinando una situazione difficilissima e particolarmente grave a giudizio dei vigili del fuoco di quella provincia. Pare che ci siano feriti e un operaio risulti tuttora disperso. Si tratta di una dolorosa tragedia che colpisce ancora una volta il mondo del lavoro ed è per questa ragione che la inviterei a sollecitare il Governo intanto a fare tutto il possibile per intervenire in maniera urgente e per cercare di affrontare una situazione che sta creando seri problemi, dato che l'esplosione ha determinato una nube chimica, e, in secondo luogo, per riferire all'Assemblea non appena sia possibile.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico di dare seguito alle sollecitazioni dei deputati Della Vedova, Volontè e Marantelli, trasmettendole al Governo con l'invito a rispondere con tempestività a queste richieste.

Circa la questione avanzata dal deputato Leone, vorrei precisare che la Presidenza ha già impegnato il Governo a riferire in Parlamento, alla Camera, nella giornata di oggi, questa sera. Potremmo verificare nelle prossime ore questa disponibilità che era stata accordata, in modo da poter ascoltare le comunicazioni del Governo, peraltro importantissime, questa sera dopo le votazioni.

Modifica del vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (ore 13,42).

PRESIDENTE. Comunico che, a seguito dell'odierna riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, è stata definita, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del Regolamento, la seguente articolazione dei lavori per la prossima settimana:

Lunedì 30 luglio (antimeridiana e pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna):

Discussione del documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2008-2011 (Doc. LVII, n. 2).

Martedì 31 luglio (antimeridiana e pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna) (con votazioni):

Conclusione dell'esame del documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2008-2011 (Doc. LVII, n. 2) con la votazione della risoluzione.

Esame della relazione della Giunta delle elezioni sull'elezione contestata del deputato Previti (Doc. III, n. 3).

Al termine delle votazioni: discussione sulle linee generali del disegno di legge n. 2910 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (Approvato dal Senato - scadenza: 17 agosto 2007).

Mercoledì 1o, giovedì 2 e venerdì 3 agosto (antimeridiana e pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna) (con votazioni):

Seguito dell'esame:

disegno di legge n. 2849 ed abbinata - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;

disegno di legge n. 2910 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (Approvato dal Senato - scadenza: 17 agosto 2007).

Il Presidente della Giunta per le autorizzazioni ha comunicato informalmente che questa potrebbe concludere entro i primi giorni della prossima settimana l'esame della domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche dei deputati Cicu, D'Alema e Fassino (Doc. IV, n. 9). In tal caso la Conferenza dei capigruppo sarà convocata per valutare i tempi della discussione in aula.

Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (question time) avrà luogo, come di consueto, mercoledì alle 15.

L'organizzazione dei tempi di esame della relazione della Giunta delle elezioni sull'elezione contestata del deputato Previti (Doc. III, n. 3) sarà pubblicata in calce al resoconto stenografico della seduta odierna.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle 15.

La seduta, sospesa alle 13,45 è ripresa alle 15,05.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, i deputati Boco, Bonelli, Capodicasa, Cento, Chiti, Cordoni, De Castro, De Piccoli, Del Mese, Donadi, Duilio, Fabris, Fioroni, Folena, Forgione, Franceschini, Gentiloni Silveri, Levi, Lucà, Maroni, Melandri, Meloni, Migliore, Morrone, Mussi, Leoluca Orlando, Piscitello, Pisicchio, Pollastrini, Ranieri, Santagata, Sgobio, Stucchi ed Elio Vito sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta.

Pertanto i deputati in missione sono complessivamente settantuno, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo il seguito della discussione del disegno di legge n. 2900.

Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta sono stati votati da ultimo gli identici emendamenti Pecorella 2.41 e Mazzoni 2.305.

(Ripresa esame dell'articolo 2 - A.C. 2900)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 2.43.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maran. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO MARAN. Signor Presidente, colleghi, la cosiddetta riforma Mastella (che è l'epilogo di una lunga vicenda e di una discussione durata il tempo di una legislatura) evita l'entrata in vigore dell'ordinamento Castelli, che ha dato - a nostro giudizio - risposte inappropriate ad esigenze di riforma largamente avvertite, e affronta in maniera, a nostro avviso, soddisfacente alcuni aspetti della carriera dei magistrati.

Tale riforma ci consente di affermare il nostro punto di vista. Noi abbiamo voluto assicurare la salvaguardia della piena indipendenza dell'ordine giudiziario e dei suoi membri dal potere politico nei processi di selezione, nomina e avanzamento di carriera. Abbiamo voluto assicurare la fondamentale unità del corpo giudiziario, pur attenendoci - anche a ciò andrebbe dato il giusto rilievo - al criterio di una più rigida distinzione tra funzione inquirente e funzione giudicante.

Rimarrebbe da affrontare il problema del rapporto - ci siamo soffermati su questo aspetto anche nel corso della discussione sulle linee generali e nel dibattito in Commissione - tra il potere giurisdizionale e lo Stato. Rimarrebbe da affrontare, altresì, il problema di assicurare l'efficienza della macchina giudiziaria, con l'obiettivo di rimediare al vizio di fondo del nostro sistema, che consiste nell'eccessiva durata dei processi.

Il rischio che corriamo - anche in relazione alla discussione che si è svolta questa mattina - è quello di parlare d'altro: tanto più se si parla di ordinamento giudiziario, si finisce per rimanere intrappolati in un dibattito ideologico sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Il tema è importantissimo - badate - ma non può essere ridotto a un totem né a un tabù, e non è cruciale per le sorti della giustizia. Discuterne, presupporrebbe un respiro culturale e un clima politico che in Italia oggi non esistono e agitarlo serve solo a soffiare sul fuoco dello scontro tra i poteri politico e giudiziario, che infuria dagli anni di Tangentopoli, e non ad affrontare il problema scomodo dell'efficienza.

Parlare di efficienza, infatti, significa parlare di produttività, di managerialità e di garanzie sostanziali e non formali; significa parlare di lealtà processuale, di privilegi da cancellare, di riforme scomode perché poco visibili mediaticamente. Significa, altresì, prendere atto di quel che il Governatore della Banca d'Italia ha ricordato anche di recente, cioè che l'efficienza della giustizia - con riferimento particolare alla ragionevole durata dei processi - è essenziale per la crescita economica del Paese e che il confronto fra l'Italia e il resto del mondo è impietoso.

Parlare di efficienza significa, inoltre, assumersi la responsabilità politica di compiere scelte riformatrici il più possibile condivise, senza rimanere ostaggio - come abbiamo cercato di fare e di dimostrare - di questa o di quella categoria. Significa, cioè, colleghi dell'opposizione, dimostrare che siamo credibili.

Per tale motivo, ci sarebbe da augurarsi che, chiuso lo scontro, ci si metta al lavoro per attuare quelle misure concrete (faccio un cenno all'ufficio del giudice, alla riforma del codice di procedura penale, ma anche a una buona organizzazione degli uffici e a buone scelte da parte di coloro che sono chiamati a dirigerli) che servono ad avere, non in senso retorico, una giustizia finalmente migliore.

Inoltre, ci sarebbe da augurarsi che, se si consoliderà l'attuale assetto bipolare, prima o poi si faccia strada la consapevolezza della necessità di procedere a tali riforme di fondo nell'interesse del Paese (Applausi dei deputati dei gruppi L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, Sinistra Democratica. Per il Socialismo europeo e Popolari-Udeur - Congratulazioni).

MARILENA SAMPERI, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARILENA SAMPERI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, il sistema di valutazione si conferma come il cuore di tutto il provvedimento che oggi è all'esame dell'Assemblea.

È stato detto, da parte dell'opposizione, che tale sistema di valutazione non garantirebbe un giudizio reale sulla professionalità dei magistrati; è stato detto che le correnti interne al Consiglio superiore della magistratura potrebbero inquinare un giudizio che dovrebbe essere basato soltanto sul merito e che potrebbe essere garantito solamente da un concorso che si basi su sistemi meritocratici e non correntizi.

Credo che questa sia la grande scommessa oggi: è una scommessa che pone sia il Consiglio superiore della magistratura, sia i consigli dell'ordine, sia tutti i cittadini che possono intervenire in questo procedimento, di fronte alle proprie responsabilità e ai propri ruoli. Credo che una valutazione costante nel tempo e un sistema di formazione permanente garantiscano la professionalità dei magistrati molto più che uno sporadico concorso.

Abbiamo, quindi, tutti interesse che il sistema di valutazione rifletta un procedimento serio, compiuto e puntiglioso e che, effettivamente, sia la garanzia, per tutti cittadini, di avere magistrati competenti e professionalmente validi. A ciò mira la puntigliosa descrizione, prevista nel disegno di legge Mastella, dei criteri che debbono ispirare e guidare il Consiglio superiore della magistratura e i consigli giudiziari nella valutazione di professionalità.

Ritengo che su tale questione si giocherà una grande partita e che ciò risolva anche il problema del conflitto tra magistratura e avvocatura (altro tema scottante, adombrato in moltissimi degli interventi svolti in Assemblea), perché vi è uno strumento, in mano all'avvocatura, che può essere usato e che può incidere pesantemente nella valutazione finale. Avere previsto la procedimentalizzazione della valutazione del consiglio dell'ordine è molto di più che avere dato al presidente del consiglio dell'ordine quella formale presenza nei consigli giudiziari, dal momento che comunque, in quei consigli giudiziari, il presidente del consiglio dell'ordine, così come tutti i membri non togati, non avrebbe potuto esprimersi sulle valutazioni professionali.

Pertanto, bisogna utilizzare gli strumenti che il disegno di legge in discussione offre a tutti i soggetti. Inoltre, occorre che ciascuno sappia assumere responsabilmente il proprio ruolo, cercando di porre al centro un'effettiva accelerazione e una effettiva qualità della giustizia, unica e sola che garantirebbe i cittadini.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 2.43, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 288

Maggioranza 145

Hanno votato9

Hanno votato no 279

Sono in missione 52 deputati).

Prendo atto che la deputata Dato ha segnalato che non è riuscita a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Pecorella 2.44, Consolo 2.45 e Mazzoni 2.101, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 306

Votanti 305

Astenuti 1

Maggioranza 153

Hanno votato18

Hanno votato no 287

Sono in missione 51 deputati).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 2.46, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 320

Votanti 319

Astenuti 1

Maggioranza 160

Hanno votato34

Hanno votato no 285).

Prendo atto che la deputata Incostante ha segnalato che non è riuscita a votare.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Pecorella 2.48 e Consolo 2.49.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Mazzoni. Ne ha facoltà (Commenti dei deputati dei gruppi L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, Sinistra Democratica. Per il Socialismo europeo, Italia dei Valori e Comunisti Italiani).

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, vorrei cortesemente chiederle, visto che i colleghi stanno ancora rientrando in aula ed io ero presente...

PRESIDENTE. La prego, prosegua il suo intervento.

ERMINIA MAZZONI. Proseguo, Presidente, tuttavia lo stesso garbo riservato alla maggioranza, lo riservi anche all'opposizione. Stiamo rientrando in aula e credo sia un modo per partecipare.

PRESIDENTE. Il rientro in aula è fuori discussione. Lei ha diritto a intervenire con l'ascolto. Prosegua il suo intervento.

ERMINIA MAZZONI. Tuttavia, mi ascolti, signor Presidente, ci troviamo in un regime libero...

PRESIDENTE. No, la prego...

ERMINIA MAZZONI. ... pertanto, mi permetto di annotare questo comportamento diverso, signor Presidente, sebbene con rispetto per la sua Presidenza. Tanto è vero che nella confusione del rientro, non ho neanche sentito il numero dell'emendamento posto in votazione (Proteste dei deputati dei gruppi L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, Sinistra Democratica. Per il Socialismo europeo, Italia dei Valori e Comunisti Italiani), sul quale mi permetto di fare un'osservazione. Tale emendamento tendeva a cancellare dal disegno di legge un'iniziativa che non può essere condivisa, ossia la previsione di una quota che viene accordata a un numero di magistrati...

PRESIDENTE. Vi prego. Scusate, dai banchi del Governo, vi prego di consentire di ascoltare gli interventi. Grazie.

ITALO BOCCHINO. Sedetevi. Che cos'è quel suk!

PRESIDENTE. Lei eviti i commenti, per favore.

Deputata Mazzoni, prosegua nel suo intervento.

ITALO BOCCHINO. Che cos'è quel suk!

PRESIDENTE. La prego di proseguire.

 

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, come stavo dicendo, abbiamo appena votato contro un emendamento con il quale si intendeva sottrarre alla disponibilità del CSM l'ipotesi di costituire una quota per consentire a magistrati non valutati con il livello di professionalità richiesto dalla stessa legge di accedere ad incarichi direttivi superiori.

Non c'è motivazione; non c'è nessuna indicazione che ci aiuti a comprendere perché ci dovrebbe essere una quota del 10 per cento di magistrati che, a prescindere dalle valutazioni di professionalità - che pure critichiamo, perché non le riteniamo adeguate ad un sistema meritocratico - ossia anche in assenza di queste minime valutazioni meritocratiche, accederà per scelta suprema ad incarichi direttivi superiori, amministrando la giustizia da ruoli apicali.

Ecco ciò contro cui ha votato questa maggioranza durante la confusione provocata dal ritorno in aula dei colleghi [Applausi dei deputati del gruppo UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro)].

PRESIDENTE. Poiché la deputata Mazzoni ha mosso un rilievo alla Presidenza, vorrei soltanto rispondere che i deputati e le deputate sono liberi di essere in aula o fuori e di rientrare a loro piacimento, ma ciò è a loro totale carico.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Consolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, con il dovuto rispetto per la sua persona e la carica che lei ricopre, mi permetto di far presente ai colleghi che bivaccano intorno ai banchi del Governo, disturbando chi si trova al banco del Governo e chi vuole intervenire, che il Presidente di questa Assemblea li ha richiamati e li ha pregati di tornare ai loro posti! Scusi, Presidente...

PRESIDENTE. Prego, prosegua il suo intervento.

GIUSEPPE CONSOLO. Non le vorrei rubare il mestiere...

PRESIDENTE. Concluda il suo intervento, la prego.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, ciò che ha detto la collega Mazzoni è ancora più grave; ovviamente lei denunciava - non è complice dei misfatti posti in essere - che, oltre alle quote del 10 per cento, in caso di esito negativo di due procedure concorsuali, il Consiglio superiore della magistratura, qualora ritenga che ci siano...

PRESIDENTE. Chiedo, per favore, che il banco del Governo non venga invaso da interventi che disturbano l'Assemblea (Commenti dei deputati del gruppo L'Ulivo)!

Prego, deputato Consolo, prosegua pure il suo intervento.

GIUSEPPE CONSOLO. Grazie, signor Presidente. Quando il Consiglio superiore della magistratura ritenga che ci sia una situazione di urgenza, il conferimento di funzioni avviene anche d'ufficio.

Quindi, volete abolire - come in concreto avete fatto - la previsione dell'articolo 105 per le promozioni; volete dare la possibilità di accesso a chi ha la laurea triennale, ma vietarla a chi la consegue come seconda laurea; volete riservare una quota del 10 per cento a insindacabile giudizio del CSM; volete procedere, in situazioni di urgenza, senza procedure concorsuali con il conferimento delle funzioni anche d'ufficio. Insomma, da quello che vedo la bagarre della Camera è quella che volete introdurre anche al Consiglio superiore della magistratura!

Questa sarebbe una riforma? Questa è una vergogna (Commenti dei deputati dei gruppi L'Ulivo e Rifondazione Comunista-Sinistra Europea)!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Pecorella 2.48 e Consolo 2.49, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 441

Maggioranza 221

Hanno votato153

Hanno votato no 288).

Prendo atto che la deputata Mura ha segnalato che avrebbe voluto esprimere voto contrario.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Consolo 2.51, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 448

Maggioranza 225

Hanno votato155

Hanno votato no 293).

Prendo atto che la deputata Mura ha segnalato che non è riuscita a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Consolo 2.53, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 447

Maggioranza 224

Hanno votato156

Hanno votato no 291).

Prendo atto che il deputato Ciro Alfano ha segnalato che avrebbe voluto esprimere voto favorevole.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Lussana 2.54 e Pecorella 2.55.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, l'emendamento in discussione segue la logica con cui ci proponevamo di correggere quanto approvato con la controriforma Mastella.

In realtà, abbiamo denunciato più volte come tutto il sistema dell'accesso alla magistratura e della valutazione professionale dei magistrati sia imperniato di una forte autoreferenzialità, per cui le carriere dei magistrati e il loro avanzamento in carriera saranno legati a valutazioni operate all'interno del CSM, il quale, come abbiamo detto, è fortemente condizionato dal sistema delle correnti politiche.

Con questo emendamento, si intende introdurre nuovamente un elemento di valutazione esterna per quanto riguarda il conferimento delle funzioni di legittimità, che con il provvedimento in esame, anche in questo caso, verrebbe rimesso a una commissione interna del CSM per la copertura del novanta per cento dei posti.

Tale commissione interna, con assoluta discrezionalità, valuterebbe non solo la professionalità, ma anche la capacità scientifica e di analisi delle norme. Quindi, anche qui, non si stabilirebbero criteri oggettivi ma si amplierebbe lo spazio discrezionale e il potere assoluto del CSM sulle carriere dei magistrati.

Il dieci per cento dei posti vacanti, invece, verrebbe attribuito a seguito di procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità. Con l'emendamento, noi chiediamo che per il novanta per cento delle funzioni di legittimità sia ripristinato il concorso per titoli ed esami, in modo tale da introdurre, effettivamente, un criterio oggettivo, quale quello del concorso, e non lasciare i magistrati, ancora una volta, in balia di valutazioni discrezionali operate dal CSM.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Consolo. Ne ha facoltà.

 

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, intervengo per associarmi anch'io alle considerazioni della collega Lussana, che sono in linea con quanto esposto dall'onorevole Pecorella e dall'onorevole Mazzoni. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi procediamo sulla strada della meritocrazia. Rendere il concorso di accesso alla carriera più serio, più rigoroso, maggiormente orientato alla ricerca di magistrati qualificati non può non costituire un punto di merito e di orgoglio, che dovrebbe essere ben visto e ben accolto anche dalla magistratura.

Non riesco a comprendere cosa vi sia di negativo nel voler fare ciò per coloro che per scelta propria hanno deciso - lo dico con rispetto, non con sarcasmo - di giudicare il proprio prossimo per tutta la vita.

Vedete, noi il prossimo lo rappresentiamo, l'ingegnere gli fa i calcoli strutturali, il medico lo cura, il fioraio gli vende fiori, ognuno sceglie di fare qualcosa per gli altri. C'è una sola categoria di persone che ha scelto, per tutta la vita, di giudicare il proprio prossimo.

Rispettiamo queste persone, sono indispensabili, svolgono una funzione indispensabile che si chiama funzione giurisdizionale. Desideriamo però - vi sembra uno scandalo? - che quanti entrino a far parte di questa categoria un po' particolare - comprenderete, infatti, che chi decide di giudicare il proprio prossimo per tutta la vita ha una forma mentis un po' particolare - siano sottoposti a prove psicoattitudinali e - vengo così al contenuto dell'emendamento - a un concorso più rigoroso. Non mi sembra di chiedere la luna!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Lussana 2.54 e Pecorella 2.55, non accettati dalla Commissione né dal Governo e sui quali la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 459

Maggioranza 230

Hanno votato170

Hanno votato no 289).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 2.64, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Invito ciascuno a votare solo per sé.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 452

Votanti 451

Astenuti 1

Maggioranza 226

Hanno votato161

Hanno votato no 290).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Pecorella 2.65 e Consolo 2.66, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

Vale l'invito precedente.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 440

Maggioranza 221

Hanno votato156

Hanno votato no 284).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 2.56, non accettato dalla Commissione né dal Governo, e su cui la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 448

Votanti 447

Astenuti 1

Maggioranza 224

Hanno votato163

Hanno votato no 284).

Passiamo agli identici emendamenti Pecorella 2.57 e Mazzoni 2.100.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, la riforma introduce la possibilità, per chi non abbia un numero di valutazioni ordinarie per meriti speciali, diciamo così, di accedere alle funzioni di legittimità. La questione è la seguente: laddove si acceda alle funzioni di legittimità in modo straordinario, con un concorso straordinario, l'effetto è che dal punto di vista del trattamento giuridico ed economico vi è un trattamento diverso da quello di chi accede invece avendo valutazioni più elevate. È molto semplice: svolgendo lo stesso tipo di lavoro, trovandosi nella stessa situazione, appare molto difficile giustificare un trattamento economico differenziato. Credo che qualunque magistrato che sia arrivato alle funzioni di legittimità attraverso questi concorsi per così dire riservati e particolari, non potrà non...

PRESIDENTE. La invito a concludere.

GAETANO PECORELLA. Non è un intervento a titolo personale. Ho esaurito il tempo?

PRESIDENTE. Sì, comunque - la prego - completi il pensiero.

GAETANO PECORELLA. Mi pare chiaro, lei non può non comprendere come, facendo lo stesso lavoro, avere due retribuzioni diverse non sia giustificabile.

PRESIDENTE. Grazie, anche per la collaborazione.

Avverto che il gruppo Forza Italia ha esaurito i tempi a sua disposizione, compresi quelli aggiuntivi concessi dalla Presidenza in ragione di un terzo rispetto a quelli previsti. Secondo la prassi, concederò la parola ai deputati di tale gruppo che ne facciano richiesta imputandoli al tempo previsto per gli interventi a titolo personale, per non più di un minuto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Consolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, desta in me meraviglia come un punto di questo articolo abbia superato il vaglio della Commissione bilancio. Vede, si prevede la possibilità, limitatamente al 10 per cento dei posti, di procedere ad una procedura valutativa riservata ai magistrati (quindi, un 10 per cento di quota riservata). Signor Presidente, ciò la interessa per la sua funzione: come è possibile che il conferimento delle funzioni di legittimità, per effetto di questo comma, non produca alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato, né sulla collocazione nel ruolo di anzianità o ai fini del conferimento di funzioni di merito. Ma questi magistrati, se li mandate in Cassazione, poi economicamente come li trattate: come un uditore di primo concorso? Ciò, sotto il profilo giuridico, è aberrante e cadrebbe sotto la scure di qualsiasi magistrato che, dimenticando la carica rivestita, dovrebbe in quel caso fare giustizia! L'unica soluzione per risolvere il problema è sopprimere tale stortura, non farla entrare in vigore. Voteremo, pertanto, a favore dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Pecorella 2.57 e Mazzoni 2.100, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 448

Maggioranza 225

Hanno votato161

Hanno votato no 287).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 2.58, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 444

Maggioranza 223

Hanno votato164

Hanno votato no 280).

Passiamo all'emendamento Pecorella 2.60.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Consolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, anche con questo emendamento chiediamo che venga prevista, anziché una procedura valutativa riservata, un concorso per titoli ed esami orali riservato, che mi sembrerebbe molto più serio.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 2.60, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 451

Maggioranza 226

Hanno votato162

Hanno votato no 289).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 2.63, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 450

Maggioranza 226

Hanno votato161

Hanno votato no 289).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Contento 2.316, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 452

Maggioranza 227

Hanno votato164

Hanno votato no 288).

Prendo atto che il deputato Leoluca Orlando ha segnalato che non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lussana 2.308.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, questo emendamento incide su uno degli ambiti nei quali la controriforma Mastella ha azzerato la riforma Castelli. Si tratta della separazione delle funzioni, che noi avevamo introdotto come elemento di garanzia al fine di avere finalmente un giudice terzo ed imparziale: infatti, la terzietà del giudice e l'attuazione dell'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo si possono avere solo in presenza di una netta e chiara distinzione fra funzione requirente e funzione giudicante. Questa soluzione viene adottata da moltissimi altri Paesi, ma è stata «venduta» da questa maggioranza come un attacco all'indipendenza e all'autonomia dei magistrati.

Potete non condividere nel merito questa soluzione, ma ce ne dovete spiegare i motivi: ci dovete spiegare perché i cittadini non hanno diritto ad un giudice effettivamente terzo. L'attuale interscambiabilità dei ruoli crea infatti interferenze inaccettabili. Dunque, vi prego: non trinceratevi dietro la solita scusa dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura, che con questo caso non ha assolutamente nulla a che vedere.

Chiediamo pertanto che si torni ad una separazione netta delle funzioni, nella speranza che in futuro si possa discutere anche di una separazione delle carriere: solo in questo modo faremmo un servizio vero agli utenti della giustizia, che devono essere il faro principale della nostra azione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 2.308, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 448

Votanti 446

Astenuti 2

Maggioranza 224

Hanno votato160

Hanno votato no 286).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Vitali 2.112.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Vitali. Ne ha facoltà.

LUIGI VITALI. Signor Presidente, il comma 4 dell'articolo 2 stabilisce una deroga che attiene alla possibilità di assegnare determinate funzioni a magistrati, che non hanno ancora conseguito la prima valutazione. Con questo emendamento intendiamo escludere da questa deroga anche la possibilità di determinare il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente. Si tratta dunque di un emendamento di buon senso. Non avrebbe, infatti, alcun appiglio nel contesto generale la deroga in questione trattandosi di magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione di professionalità. Di conseguenza, è inopportuno che il Consiglio superiore della magistratura, sia pure in virtù della deroga prevista nel testo, possa consentire tali passaggi di funzioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Mormino, al quale ricordo che ha un minuto a disposizione. Ne ha facoltà.

NINO MORMINO. Signor Presidente, visti i tempi brevi che ci sono assegnati, intendo sottolineare, fin da questo primo punto, quello che considero lo snodo cruciale di questa riforma: il fatto cioè che si è assecondato un abbattimento delle barriere, che la riforma Castelli aveva doverosamente cercato di elevare attraverso la distinzione delle funzioni contro la promiscuità dell'esercizio dell'attività giurisdizionale fra magistrato requirente e magistrato giudicante. Anche se siamo consapevoli dell'impossibilità di ribaltare questo orientamento, abbiamo il dovere di consegnare a questo Parlamento una testimonianza insistente sulla necessità della separazione delle carriere.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Vitali 2.112, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 454

Maggioranza 228

Hanno votato164

Hanno votato no 290).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Vitali 2.221.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Vitali. Ne ha facoltà.

LUIGI VITALI. Signor Presidente, il mio emendamento 2.221 tende a stabilire, per quanto riguarda i magistrati ordinari che abbiano terminato il tirocinio, l'impossibilità di essere destinati alla funzione giudicante monocratica.

In buona sostanza, se il magistrato che si sia formato dopo il tirocinio vuole essere destinato ad una funzione giudicante, dovrà integrare la composizione di un collegio. Questo è un elemento di garanzia innanzitutto per il magistrato, ma anche, credo, per il cittadino.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Vitali 2.221, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 462

Maggioranza 232

Hanno votato171

Hanno votato no 291).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Vitali 2.114, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 450

Maggioranza 226

Hanno votato160

Hanno votato no 290).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Consolo 2.70, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 464

Votanti 463

Astenuti 1

Maggioranza 232

Hanno votato167

Hanno votato no 296).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Consolo 2.68 e Pecorella 2.69.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Mormino. Ne ha facoltà.

NINO MORMINO. Signor Presidente, intendo richiamarmi soprattutto all'emendamento precedente, rispetto al quale non sono forse stato sufficientemente tempestivo, anche se credo di aver segnalato in tempo la mia richiesta di intervento.

Voglio sottolineare che si introduce il sistema della rotazione nelle funzioni con una frequenza assolutamente incompatibile con le scelte ideologiche ed ideali dell'esercizio dell'attività professionale del magistrato nella funzione requirente o in quella giudicante. La possibilità di fare «andata e ritorno» da una funzione all'altra quattro volte durante la carriera non consentirà mai al magistrato di radicare, nella sua esperienza professionale, una scelta di competenza che deve essere assolutamente condivisa e sentita. Questo sistema finirà per favorire soltanto le scelte di opportunità e di collocazione logistica, ma non le scelte e le finalità collegate al tipo di esercizio professionale che deve essere espletato nel corso della carriera.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Vitali. Ne ha facoltà.

LUIGI VITALI. Signor Presidente, abbiamo cercato, nella scorsa legislatura, di realizzare la separazione delle carriere, che a nostro avviso rimane l'unico obiettivo realisticamente ed opportunamente necessario da raggiungere.

Abbiamo ridimensionato, all'epoca, tale obiettivo introducendo la separazione delle funzioni, mentre oggi, con la controriforma proposta, viene annientato anche questo risultato minimo: il testo che è stato licenziato dal Senato e presentato alla Camera rende possibile il passaggio da una funzione all'altra per quattro volte nell'ambito della carriera del magistrato. Gli emendamenti alla nostra attenzione cercano di seguire il percorso della riduzione del danno e chiedono che tale tipo di passaggio possa avvenire dopo che almeno si siano maturati i primi dieci anni di attività giurisdizionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Consolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, d'ora innanzi non intendo utilizzare il tempo assegnato al gruppo, ma solo quello a titolo personale. Quindi, parlerò ogni volta - lo dico ora per non ripetermi - a titolo personale, in modo che il tempo residuo possa essere utilizzato anche da qualche collega di gruppo per illustrare gli emendamenti.

L'emendamento al nostro esame si colloca sempre nell'ottica di limitare i danni di questa controriforma, nel senso che il discorso sul limite delle «quattro volte» nel corso della carriera porta, di fatto, a rendere frequente il passaggio da una funzione all'altra.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Santelli. Ne ha facoltà.

JOLE SANTELLI. Come hanno già detto gli altri colleghi, questo è uno dei punti più delicati del disegno di legge, che non è solo una controriforma rispetto alla riforma Castelli, che aveva individuato specificamente una separazione delle funzioni.

Inoltre, è anche un tradimento della maggioranza nei confronti del proprio elettorato, considerato che la stessa, nel proprio programma di Governo, aveva fatto riferimento ad una seria separazione delle funzioni. Alla prova di governo, cari colleghi, state tradendo anche i vostri elettori e non solo l'intera cittadinanza di questo Paese.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Barani. Ne ha facoltà.

LUCIO BARANI. Signor Presidente, intervengo per chiarire la bontà dell'emendamento in esame e l'assurdità della disposizione prevista nel decreto-legge... nel disegno di legge. Chiedo scusa. Si tratta di un lapsus freudiano. Giustamente un collega mi riprende, perché si tratta della modifica dell'ordinamento giudiziario. Vi faccio un esempio e porto, a tal riguardo, il caso di una laurea importante, quella in medicina e chirurgia. Voi andreste a farvi operare da un internista, da uno specialista in medicina interna, che abbia fatto per anni solo il medico internista? Voi andreste o portereste da lui i vostri familiari? Sicuramente no! Pensate ad un chirurgo che, ogni tanto, per quattro volte nella carriera, diventa internista e ad un internista che diventa chirurgo. Dove andiamo a finire? La specializzazione è sempre più necessaria; sempre di più in molti emendamenti abbiamo cercato di far capire quanto fosse importante avere dei giudici che si specializzino in branche moderne (mi riferisco, ad esempio, alla falsificazione, alle leggi che regolano il mercato industriale ed economico mondiale).

Pertanto, se ciò vale come buona norma per tutti i cittadini e per tutte le professioni, deve valere anche per i magistrati. Non è possibile che un magistrato per quattro volte nel corso della carriera faccia il ballerino da una parte e dall'altra. Non fa bene né una cosa né l'altra! Quindi, mettiamo a rischio l'incolumità di tutti i nostri cittadini. Si tratta di una bruttissima norma, di un bruttissimo articolo che vi si ritorcerà contro. Spero e vi auguro che non vi capiti di maledire il giorno in cui avete votato tale disegno di legge e contro l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Costa. Ne ha facoltà.

ENRICO COSTA. Signor Presidente, intervengo solo per sottolineare come la promiscuità delle funzioni requirenti e giudicanti contrasti con il principio del giusto processo, che garantisce la terzietà e l'indipendenza del giudice rispetto alle parti processuali. In questo caso, avremmo una situazione, invece, di confusione e di assenza di specialità delle funzioni. Proprio per tale motivo, sollecito l'Assemblea a valutare la bontà dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Consolo 2.68 e Pecorella 2.69, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 454

Maggioranza 228

Hanno votato166

Hanno votato no 288).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gelmini 2.318, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 458

Votanti 457

Astenuti 1

Maggioranza 229

Hanno votato167

Hanno votato no 290).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mazzoni 2.102.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Mormino. Ne ha facoltà.

NINO MORMINO. Signor Presidente, la ragionevolezza di tale emendamento risiede nella valutazione delle scelte, che possono essere compiute nella libera ed autonoma determinazione del magistrato, tra l'esercizio della funzione requirente e quella giudicante.

Immagino si tratti, come accennavo poco fa, di una scelta ideologica, ideale, di attitudine, di tendenza che può essere esercitata una volta durante la vita professionale, ma non mi pare sia compatibile con un turn over continuo che consenta al magistrato di cambiare ripetutamente funzioni.

Per una volta posso comprendere che, esercitata la funzione requirente o quella giudicante, il magistrato si renda conto che la stessa sia maggiormente compatibile con la sua impostazione, la sua cultura, la sua sensibilità e la sua propensione all'esercizio di un'attività diversa dall'altra. Ciò dovrebbe consentire di consolidarlo nella funzione prescelta, senza consentirgli più di variare la funzione da un momento all'altro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Mazzoni. Ne ha facoltà.

 

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, con gli identici emendamenti al nostro esame cerchiamo di dare una mano al Governo ed al Ministro, perché il testo proposto all'Assemblea tradisce le intenzioni del Governo, rappresentate a più riprese, cioè quelle di rendere, attraverso questa disciplina, più rigide e severe le possibilità di passaggio dall'una all'altra funzione.

In realtà, forse per una svista, il Governo non si è reso conto che, stabilendo un percorso di passaggio quadriennale nell'arco della carriera, si agevola, invece di renderlo più difficile, il passaggio dall'una all'altra funzione rispetto al sistema preesistente.

Con la proposta emendativa in esame intendiamo introdurre un termine minimo più lungo (di almeno dieci anni) dall'avvio del percorso professionale per poter effettuare la prima scelta. Inoltre, introduciamo un vero paletto, rispondendo all'esigenza, rappresentata dal Governo, che il passaggio successivo possa avvenire una sola volta nell'arco della carriera.

In questo modo, realmente, si rende un servizio alla funzione della giustizia, quindi al riequilibrio delle funzioni, senza tuttavia dare alla magistratura il colpo letale che deriverebbe dalla reale introduzione della buona misura, che avevamo previsto con la effettiva separazione delle funzioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Laurini. Ne ha facoltà.

GIANCARLO LAURINI. Signor Presidente, il motivo della sottoscrizione dell'emendamento Pecorella 2.73 è stato più volte espresso: non è mai stata sufficientemente sottolineata la necessità di garantire che il magistrato, prima di passare da una funzione all'altra (le caratteristiche sono diverse anche per far fronte alle esigenze del nostro processo) maturasse un periodo ragionevole di esperienza dal punto di vista della formazione, dal punto di vista culturale e del tipo di approccio al problema che si trova a dover affrontare e risolvere. È evidente che il termine di dieci anni è il più basso che si possa stabilire per far sì che una scelta diversa sia ragionata e non dannosa per il cittadino.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Consolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, intervengo a titolo personale per raccontare un piccolo aneddoto. In un tribunale italiano di una grande città lagunare il pubblico ministero è diventato giudice per le indagini preliminari, per poi tornare a diventare pubblico ministero.

Il giudice per le indagini preliminari è diventato pubblico ministero e l'altro giudice per le indagini preliminari è diventato presidente del tribunale che ha giudicato poi coloro contro i quali, come pubblico ministero, aveva sostenuto l'accusa. Le sembra serio, Guardasigilli?

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mazzoni 2.102, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 456

Votanti 453

Astenuti 3

Maggioranza 227

Hanno votato163

Hanno votato no 290).

Prendo atto che il deputato Lisi ha segnalato di aver erroneamente votato contro mentre avrebbe voluto esprimere voto favorevole e che la deputata Dato ha segnalato che non è riuscita a votare.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Pecorella 2.73, Lussana 2.74, Consolo 2.79 e Buemi 2.301.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, alla base della proposta del Governo e della nostra posizione vi sono due concezioni completamente diverse della separazione delle funzioni. Evidentemente, il Governo ritiene che la separazione delle funzioni sia un problema geografico, nel senso dello spostamento di un magistrato da una sede all'altra.

Noi, invece, riteniamo che la separazione delle funzioni costituisca un problema culturale e di specializzazione, per cui spostare un giudice, che va a svolgere il ruolo di pubblico ministero da Milano a Bologna, non cambia nulla sotto due profili. Il primo attiene al fatto che, comunque, è un pubblico ministero che si è formato come tale e giudicherà con la cultura del pubblico ministero...

PRESIDENTE. La invito a concludere.

GAETANO PECORELLA. Concludo, signor Presidente. Il secondo profilo attiene al fatto che, comunque, sarà considerato dai colleghi come un ex giudice, che svolge il ruolo di pubblico ministero o viceversa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, signor Ministro della giustizia, signori del Governo e colleghi della maggioranza, la nostra posizione sull'argomento è nota. Siamo a favore della separazione delle carriere, perché siamo convinti che risponda ad un'esigenza e ad un'aspettativa che non sono soltanto proprie del gruppo della Rosa nel Pugno, ma anche dei cittadini che vogliono un giudice terzo, un pubblico ministero che, dal punto di vista dei poteri, abbia le stesse posizioni della difesa e, infine, un sistema che sia in grado di dare non soltanto sostanza alla terzietà del giudice, ma anche apparenza.

Riteniamo che tale risultato si possa ottenere, come avviene nella stragrande maggioranza dei Paesi europei, con la separazione delle carriere. Sappiamo, tuttavia, che i rapporti di forza in quest'Assemblea e anche lo scontro tra i poteri non consentono l'introduzione della separazione, anche se abbiamo presentato una proposta di legge di modifica costituzionale che lo prevede.

Abbiamo però presentato l'emendamento 2.301 sulla limitazione ad un solo cambiamento dal ruolo di pubblico ministero a quello di giudice, e viceversa, perché riteniamo che non si possa accettare lo slalom che veda, di volta in volta, lo stesso soggetto essere pubblico ministero e giudice. È possibile cambiare. In molte situazioni i funzionari dello Stato cambiano, ma ciò avviene attraverso un percorso molto chiaro e con delle verifiche puntuali.

Quindi, con l'emendamento che limita il cambiamento ad una sola volta, vogliamo stabilire il principio in base al quale certamente il cambiamento della funzione è possibile - ovviamente sotto la responsabilità del Consiglio superiore della magistratura, che assegna le sedi e decide se si è abilitati a svolgere il ruolo di pubblico ministero - ma, al contempo, riteniamo che non si possa mettere una foglia di fico che individua il limite in quattro volte. Quattro sono i cambiamenti che, di norma, avvengono oggi (e forse sono persino troppi!), in assenza del principio della separazione delle funzioni. Ricordo, infine, ai colleghi della maggioranza, che nel programma da voi concordato e sottoscritto - diversamente da noi che non lo abbiamo firmato perché insufficiente - è prevista la puntuale e rigorosa realizzazione di un sistema efficiente di separazione delle funzioni (Applausi dei deputati del gruppo La Rosa nel Pugno).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, intervengo anch'io sugli emendamenti in esame, che cercano di porre un minimo rimedio alla decisione assunta dal Ministro Mastella, e da chi lo sostiene all'interno della maggioranza, di snaturare profondamente il principio della separazione delle funzioni, un principio di civiltà che nella passata legislatura era stato realizzato come grande punto di equilibrio e grande elemento di innovazione per il nostro sistema giudiziario. Finalmente, si poteva dire di avere un ordinamento giudiziario più moderno e più conforme alla Costituzione. Invece, con il provvedimento in esame, con un meccanismo farraginoso, complesso e complicato, si cerca di salvare sia l'apparenza sia la sostanza, ma in realtà non si modernizza nulla, perché vi siete chinati supinamente alle richieste della magistratura associata, che nel nostro Paese - non si capisce per quale ragione, se non per la difesa di proprie prerogative e privilegi e non sicuramente nell'interesse dei cittadini - ha condotto una battaglia forte contro la separazione delle funzioni.

Con tali emendamenti si chiede di evitare, almeno, il balletto della possibilità di passare dalla pubblica accusa alla funzione giudicante e poi, ancora, all'accusa e, ancora, alla funzione giudicante. Si cerca di porre almeno un rimedio che possa andare nella direzione di avere un giudice specializzato. Fare giustizia è una cosa seria e, visto come sono strutturate attualmente le dinamiche per quanto riguarda le nostre norme processuali, la separazione delle funzioni è una garanzia che dobbiamo riconoscere ai cittadini. Non è possibile, infatti, che tale interscambiabilità - come è stato denunciato anche dai colleghi precedentemente - porti a casi in cui chi ha svolto la funzione di pubblica accusa si trovi a dover giudicare gli stessi soggetti. È questo il principio della terzietà e del giudice imparziale, ma riteniamo che in tale modo non lo salvaguardiate, in quanto agite per interessi di casta sicuramente non presenti in aula, ma altrove.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Contento. Ne ha facoltà.

MANLIO CONTENTO. Signor Presidente, non le nascondo che anche il gruppo di Alleanza Nazionale sarebbe felice di affrontare un dibattito sulla separazione delle carriere. Ciò che però stiamo registrando è paradossalmente un rovesciamento della lettura dell'articolo 111 della nostra Costituzione, dove si afferma che i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Verrebbe voglia di affermare, parafrasando tale articolo, che è il Parlamento ad essere soggetto ai giudici, perché l'emendamento 2.301, che il collega Buemi ha posto all'attenzione dell'Assemblea, è l'emendamento fondamentale, nel senso che il Parlamento avrebbe potuto, pur nel rispetto della posizione assunta dalla maggioranza di centrosinistra, lanciare un segnale preciso ed inequivoco, ovvero che il cambiamento di funzioni è l'eccezione e non la regola. La regola, infatti, è, in base all'articolo 111 della nostra Carta costituzionale - come riformato con il consenso di centrodestra e di centrosinistra - la terzietà del giudice.

Questa è l'occasione perduta, ovvero di poter rimanere nel solco dei principi che volevate in qualche modo rispettare ma rendendovi conto che su questa battaglia e su questa partita si gioca proprio l'autonomia del Parlamento di fronte al ruolo della magistratura. Questa è un'occasione - e concludo - che avete perso, voi di centrosinistra, ad onta di ciò che avete scritto sul programma presentato agli elettori! A fronte della vostra incoerenza vi sarà la nostra coerenza, con la riforma che avevamo delineato nell'interesse non dei magistrati, ma dei cittadini italiani (Applausi dei deputati dei gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Laurini. Ne ha facoltà.

GIANCARLO LAURINI. Signor Presidente, vorrei solo sottolineare che la proposta di riduzione della possibilità di passaggio da quattro volte ad una, guarda caso, ricompare in quattro emendamenti presentati da colleghi di quattro diversi partiti, ivi compresa, in particolare, la proposta emendativa Buemi-Villetti.

La ragionevolezza dell'emendamento Buemi 2.301 emerge di fronte alla pervicacia con la quale si continua a sostenere che sia assolutamente possibile e consigliabile che un magistrato possa fare «il pendolo» da una parte all'altra delle funzioni così delicate e importanti nell'andamento e nella dinamica del processo. Non ci stancheremo mai di sottolineare la necessità di limitare la possibilità di passaggio da una funzione all'altra. Inoltre, è veramente gravissimo che ci si ostini a non volere essere ragionevoli e a non voler far sì che la Camera approvi un emendamento volto a ridurre il numero, esorbitante e assurdo, di volte in cui un magistrato può passare da una categoria all'altra. Quindi, è un emendamento che deve essere assolutamente sostenuto e votato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Beltrandi. Ne ha facoltà.

MARCO BELTRANDI. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, non esiste nessun altro Paese di democrazia consolidata in cui non soltanto le carriere non siano separate o unite con guarentigie molto diverse tra giudici e pubblici ministeri - e cito la Francia come esempio - ma che non vi sia neanche la separazione delle funzioni.

Cari colleghi, parliamoci chiaro: la separazione delle funzioni non c'è, perché, se si dà a pubblici ministeri e giudici la possibilità di cambiare funzione quattro volte - invece che una, come noi proponiamo - non possiamo sostenere che vi sia separazione di funzioni. È in gioco la terzietà del giudice e l'immagine di questa terzietà che, come ricordava Pertini, è ancora più importante della terzietà stessa; è, altresì, in gioco un principio di corretta separazione tra i poteri: con l'unicità delle carriere e delle funzioni, infatti, «salta» uno dei limiti naturali al potere giudiziario, ossia la passività dello stesso.

PRESIDENTE. Deputato Beltrandi, concluda.

MARCO BELTRANDI. Pertanto, ancora una volta, abbiamo l'occasione di fare un passo avanti nella direzione intrapresa da tutti gli altri Paesi a democrazia consolidata (Applausi dei deputati del gruppo La Rosa nel Pugno).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Gelmini. Ne ha facoltà.

MARIASTELLA GELMINI. Signor Presidente, è davvero triste constatare la distanza, ormai incolmabile, fra la posizione del Governo e di quasi tutta la maggioranza e il bisogno estremo di riforme del Paese.

Non credo che oggi stiamo scrivendo una pagina nobile della vita di questo ramo del Parlamento. Sono presenti molti esponenti del Governo: li invito a svolgere una riflessione, perché essi hanno già causato tanti danni al Paese. Questo è l'ennesimo scempio perpetrato ai danni dei cittadini per rispondere ad interessi corporativi, di parte, in totale sfregio della qualità della giustizia.

PRESIDENTE. Deputata Gelmini, deve concludere.

MARIASTELLA GELMINI. Quelli in esame sono emendamenti fondamentali, se vogliamo garantire il rispetto della Costituzione, della quale, in genere, vi vantate di essere difensori.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Barani. Ne ha facoltà.

LUCIO BARANI. Signor Presidente, condivido, ovviamente, le riflessioni fatte sia dai compagni socialisti dello SDI sia dagli amici radicali della Rosa nel Pugno i quali - lo evidenzio - hanno usato termini importanti, come «democrazia consolidata». Voi, cari colleghi, sostenete che, non essendovi separazione di carriere e di funzioni, non vi è democrazia. Ma voi date la fiducia a questo Governo! In aula sono schierati tanti di quei Ministri «giustizialisti» che voi stessi appoggiate e, tra loro, non è seduto nessuno dei vostri! Quei Ministri hanno «cacciato» via, come un plotone di esecuzione, quattro dei vostri senatori, come avete giustamente osservato ieri. Se ciò non fosse avvenuto voi adesso avreste avuto forse qualche Ministro in più e avreste potuto far rispettare la valenza garantista che è presente nel vostro DNA.

Ho voluto richiamare l'attenzione su tale aspetto, perché fino ad ora voi non avete votato emendamenti che dicevano «no» al passaggio di funzioni per quattro volte. Non potete solamente affermarlo, ma dovete comportarvi conseguentemente! Dovete uscire da questo Governo, che non vi appartiene più, altrimenti voi convalidate la mancanza di democrazia in Italia, come emerge dai vostri interventi. Dovete essere conseguenziali! Invito pertanto i colleghi del gruppo della Rosa nel Pugno, che non è rappresentato nei banchi del Governo, ad uscire da questa maggioranza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, la deputata Frassinetti. Ne ha facoltà.

PAOLA FRASSINETTI. Signor Presidente, intervengo per sostenere questo fondamentale emendamento, identico ad altri tre presentati dai gruppi di Forza Italia, della Lega Nord Padania e di Alleanza Nazionale, e del gruppo della Rosa nel Pugno. Si tratta di una proposta emendativa importante.

Ribadisco che solo un'efficace e rigorosa separazione delle funzioni fra magistratura giudicante e requirente può contribuire a realizzare, nel processo penale, un'offerta completa, quale la terzietà del magistrato ed un'effettiva parità tra accusa e difesa.

Il Governo è presente in aula: è importante che l'Assemblea si concentri su tali identici emendamenti, che sono, lo ripeto, fondamentali. La loro approvazione rappresenterebbe un passo avanti per la nostra giustizia.

PRESIDENTE. Avverto che anche i gruppi di Alleanza Nazionale e della Lega Nord Padania hanno esaurito i tempi a loro disposizione, compresi quelli aggiuntivi concessi dalla Presidenza in ragione di un terzo rispetto a quelli previsti.

Anche in questo caso, concederò la parola ai deputati di tali gruppi, che ne facciano richiesta, per non più di un minuto, imputandolo al tempo previsto per gli interventi a titolo personale.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Santelli. Ne ha facoltà.

JOLE SANTELLI. Signor Presidente, sinora il dibattito su questa materia si è distinto tra chi voleva una separazione delle carriere e chi diceva che al nostro ordinamento basta la separazione delle funzioni tra magistrati giudicanti e requirenti.

Il comma in questione, signori del Governo, pone un'altra scelta: vogliamo una separazione delle funzioni o vogliamo una normativa gattopardesca, che sembra cambiare per non cambiare nulla? Presidente Prodi, lei si è presentato agli elettori italiani dicendo: realizzerò la separazione delle funzioni. Non la state facendo! Mi rivolgo a lei, perché oggi la sua maggioranza è sequestrata e non può votare liberamente. Solo voi, dal Governo, potete dare il via libera affinché non si compia uno scempio anche nei confronti di chi ha votato per il vostro Governo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Della Vedova. Ne ha facoltà.

BENEDETTO DELLA VEDOVA. Signor Presidente, credo che gli emendamenti in discussione ci diano la possibilità di erigere un piccolo argine allo stravolgimento in senso corporativo e antiliberale dell'ordinamento giudiziario italiano.

Avete rifiutato la separazione delle carriere e ora rifiutate anche la separazione delle funzioni. Credo che abbia ragione il collega Barani a richiamare i colleghi della Rosa nel Pugno. Mi rivolgo, in particolare, ai colleghi radicali, che per tradizione e storia sono sempre stati, con proposte di legge e referendum, a favore della separazione liberale delle carriere. Il richiamo di Barani è giusto e sacrosanto. Credo che questo sia un elemento di discrimine e che non sia possibile per dei liberali e dei radicali votare a favore di un provvedimento che non accoglie neanche queste proposte emendative, che rappresentano un ultimo argine al dilagare corporativo di una giustizia fatta per i magistrati e non per i cittadini (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia e La Rosa nel Pugno).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Mellano. Ne ha facoltà.

BRUNO MELLANO. Signor Presidente, Presidente del Consiglio dei ministri, esponenti del Governo, colleghi della maggioranza, colleghi dell'opposizione, tutti i deputati della Rosa nel Pugno hanno presentato e sottoscritto otto emendamenti: solo otto emendamenti! Su tali proposte emendative siamo disponibili a battere il Governo. Collega Della Vedova, colleghi liberali e del centrodestra, se votiamo compatti su questo emendamento, possiamo cambiare la legge.

So che il dibattito di questi giorni è stato complicato e «costretto», che vi sono poteri forti che incidono su questo provvedimento, ma noi intendiamo fare la nostra parte. Questa è una trincea per chi ha condotto la battaglia sulla giustizia giusta, per chi nel nostro Paese ha raccolto milioni di firme, con i socialisti, i liberali, con Enzo Tortora, e sa che questo in esame è un emendamento da approvare. Noi lo voteremo convinti. Votatelo anche voi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Pecorella 2.73, Lussana 2.74, Consolo 2.79 e Buemi 2.301, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 487

Votanti 485

Astenuti 2

Maggioranza 243

Hanno votato202

Hanno votato no 283).

Prendo atto che il deputato Maderloni ha segnalato che non è riuscito a votare e che il deputato Villetti ha segnalato che avrebbe voluto esprimere voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 2.81.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, il Ministro della giustizia, con il presente testo del provvedimento, è caduto in una palese contraddizione: poiché in Cassazione non si può andare da un'altra parte, allora, secondo quanto prevede il provvedimento, si può passare dallo svolgimento di una funzione all'altra senza alcun limite, se non quello di tempo.

Non parliamo poi dell'idoneità, perché è paradossale che chi fa il giudice sia giudicato idoneo anche come pubblico ministero: o si ha un cattivo giudice o si ha un cattivo pubblico ministero! Prevedere questo passaggio di funzioni all'interno dello stesso palazzo è la negazione del principio della minima separazione delle funzioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Mormino. Ne ha facoltà.

NINO MORMINO. Signor Presidente, questo passaggio di funzioni rivela proprio la strumentalità delle scelte compiute dal Governo sulla questione, perché una volta scelto il criterio della territorialità per indicare una limitazione da dare al passaggio delle funzioni, ci si è dimenticati che nell'organo supremo della giurisdizione, cioè la Corte suprema di cassazione, che ha sede solamente in Roma, tale criterio non avrebbe potuto essere applicato.

Ci troveremo di fronte, quindi - e dobbiamo saperlo fin d'ora - ad una magistratura di legittimità che potrà scegliere indifferentemente, da un momento all'altro, di passare dalla funzione requirente a quella giudicante nel supremo organo della giurisdizione del nostro Paese.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Consolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, vedo con soddisfazione il banco del Governo pullulare di rappresentanti: il suo massimo esponente, il primo Ministro, nonché Ministri e sottosegretari. È un fatto di cortesia verso la magistratura, è un fatto di importanza del provvedimento che stiamo per approvare o dipende invece dal timore di essere battuti su emendamenti presentati da una parte della stessa maggioranza di codesto Governo? Non lo so, fatto sta che si parla di giustizia e i banchi del Governo si riempiono.

Allora votino a favore del presente emendamento, che prevede di bloccare il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, per le funzioni di legittimità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Laurini. Ne ha facoltà.

GIANCARLO LAURINI. Signor Presidente, coloro che ci stanno ascoltando - Radioradicale sta trasmettendo in diretta la seduta - e, in generale, tutti i cittadini, non credo possano comprendere che, persino nel supremo organo del nostro sistema giudiziario, cioè la Corte di cassazione, alla quale tutti guardiamo con grande rispetto, grande attenzione ed enorme fiducia, possa verificarsi il «balletto» del passaggio da una funzione giurisdizionale all'altra. Questa possibilità di passaggio, con grande disinvoltura, da una funzione all'altra, pone il nostro sistema giudiziario in una posizione lontana da quella in cui si trovano tutti i Paesi a democrazia avanzata.

PRESIDENTE. Deve concludere, la prego.

GIANCARLO LAURINI. Chiediamo che l'emendamento in esame venga approvato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 2.81, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 477

Votanti 476

Astenuti 1

Maggioranza 239

Hanno votato181

Hanno votato no 295).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Pecorella 2.82 e Buemi 2.300.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, questo è l'effetto della concezione geografica della separazione delle funzioni: se si tratta di un giudice civile che esercita a Milano, invece di dover andare a Bologna, basterà che vada a Piacenza. Vi rendete conto di quanto è ridicolo tutto ciò? In altre parole: il giudice civile, che va a esercitare le funzioni di pubblico ministero, può arrivare fino a Piacenza, se invece è un giudice penale deve arrivare a Bologna, perché quella città rientra in un altro distretto di corte d'appello. Credo che ci stiamo coprendo di ridicolo, valutate voi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Contento. Ne ha facoltà.

MANLIO CONTENTO. Signor Presidente, intervengo solo per rimarcare questa irragionevole previsione: prima vi era almeno una condizione al passaggio di funzioni, ora si prevede di trasformare la funzione da requirente a giudicante per quanto riguarda la magistratura del lavoro, le sezioni civili e viceversa. È una grossa assurdità, che non ha alcuna giustificazione, ma è l'unica giustificazione per la presenza così massiccia del Governo! Infatti, gli emendamenti in esame, che vedono anche il collega Buemi e il suo gruppo, in prima battuta, spendersi in tale direzione, suscitano timore nel Governo; tra non molto, terminata la discussione sulle funzioni e sul cambiamento di funzioni, penso che quei banchi diventeranno vuoti «alla chetichella», perché la questione che preme non è l'interesse della giustizia e dell'ordinamento giudiziario, ma l'interesse della maggioranza, messa in discussione - come dimostra anche questo caso - dalle divergenze di opinioni che vi sono all'interno della stessa (Applausi dei deputati del gruppo Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, colleghi, signor Ministro, si poteva fare un passo in più, un piccolo sforzo per cercare di accreditare questa separazione delle funzioni, che non ci va bene ma che comunque sarebbe stata un passo in avanti.

Sottrarre al principio della separazione delle funzioni un settore importante come quello dei giudici civili e dei giudici del lavoro vuol dire proprio che non si è potuto, e spero proprio che il centrosinistra non abbia potuto recepire tale modifica e tale riforma per i rapporti di forza e non perché non la voglia culturalmente.

Spero che sia così, perché in caso contrario la situazione diventa preoccupante. Tuttavia, accettare almeno l'emendamento in esame avrebbe introdotto un minimo di rigore rispetto a questo principio della separazione delle funzioni. Invece, consentire che i giudici civili e i giudici del lavoro possano essere tranquillamente intercambiabili con il magistrato, francamente fa un po' sorridere.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Mormino. Ne ha facoltà.

NINO MORMINO. Signor Presidente, intervengo per sottolineare l'irrilevanza di questa norma, presentata come un vincolo serio al cambiamento delle funzioni.

L'aspetto strettamente territoriale del divieto oggi non ha alcun valore; dobbiamo renderci conto che la notorietà dell'esercizio della funzione giurisdizionale attraverso i mass media - ne abbiamo l'esempio ogni giorno - abbatte il valore significativo dell'impedimento della collocazione territoriale. Il rimedio che si è cercato di introdurre non risolve sicuramente il male perché si creerà sempre, nell'opinione di tutti i cittadini, l'insopportabilità della promiscuità di funzioni che, in maniera così frenetica e numerosa, può essere esercitata nel corso della carriera del magistrato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Laurini. Ne ha facoltà.

GIANCARLO LAURINI. Signor presidente, mi chiedo se nel redigere questa norma che stabilisce una diversità di trattamento tra giudici civili e quelli penali ci si è posto il problema di quanto ciò possa danneggiare ulteriormente la grande ammalata del nostro sistema giudiziario: la giustizia civile.

Questa norma, che consente maggiore facilità di passaggio delle funzioni, può determinare confusione, poca affidabilità e incertezza tra organo giudicante e organo requirente e, quindi, può far aggravare il sistema. Si tratta, quindi, di un altro colpo alla giustizia civile anche dal punto di vista del suo buon funzionamento e della sua rapidità.

Sottolineo con forza il fatto che questa esigenza di omogeneità almeno tra civile e penale sia stata avvertita da una parte importante dello schieramento di maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti...

Mi scuso. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Giovanardi. Ne ha facoltà (Commenti).

L'aveva già chiesto, ma non l'avevo visto...

CARLO GIOVANARDI. Signor Presidente, devo dire che questo è un Paese abbastanza curioso, perché in cinque anni di Governo mi è capitato di dover subire le ironie della sinistra, allora all'opposizione, perché si diceva che i Ministri erano presenti in aula solo quando si trattava di questioni di giustizia.

Quest'anno non abbiamo mai visto i Ministri così numerosi seduti ai loro banchi: tutto il Governo di centrosinistra è schierato in aula nel momento in cui si parla casualmente di giustizia (Applausi dei deputati dei gruppi UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro) e Forza Italia). Ma non si tratta solo di questo!

Abbiamo un Presidente del Consiglio, che siede negli stessi banchi con il Ministro Di Pietro che a suo tempo lo interrogò anche in maniera piuttosto brusca ed inurbana, e che poi corse dal Presidente della Repubblica a chiedere protezione nei confronti dell'iniziativa dell'attuale Ministro, allora pubblico ministero.

Abbiamo quel pubblico ministero che, coinvolto in vicende giudiziarie, andò a farsi candidare nel Mugello. E, oggi, leggiamo sui giornali che qualcuno rinfaccia la scarsa gratitudine del Ministro Di Pietro che, salvato nel Mugello avendo occupato un posto da senatore, è poco riconoscente nei confronti di colui che gli ha dato quel posto.

Abbiamo un Ministro della giustizia le cui intercettazioni sono pubblicate sui giornali (mi dispiace per lui, ma ormai da anni subiamo il sistema delle intercettazioni illegali); lo stesso che dispone le ispezioni nelle procure e che ogni giorno litiga furiosamente con il Ministro Di Pietro su questioni di giustizia.

Allora, secondo voi, in quale altro Paese del mondo, nell'ambito di un Governo, ci sono tanti ministri e un Presidente del Consiglio che hanno storie intrecciate tra di loro in maniera così patologica? Forse, oltre che prevedere la separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici, bisognerebbe separare anche tantissime situazioni che dimostrano perché questo Governo è così interessato ai problemi della giustizia (Applausi dei deputati dei gruppi UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro), Forza Italia, Alleanza Nazionale e DCA-Democrazia Cristiana per le Autonomie-Partito Socialista-Nuovo PSI).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Santelli. Ne ha facoltà.

JOLE SANTELLI. Signor Presidente, il testo originario non prevedeva deroghe in materia civile, se non erro, Ministro Mastella. Questa è una di quelle modifiche di cui il Parlamento dovrebbe vergognarsi perché, come è noto, è stata imposta - e sottolineo: imposta! - da un Ministro del vostro Governo contro la volontà degli altri, ma soprattutto imposta alla volontà del Ministro della giustizia. Però, poiché non si poteva fare a meno dei voti del senatore Di Pietro, l'intero Governo e l'intera maggioranza si sono dovuti prostrare ai desiderata del Ministro Di Pietro. Questo vuol dire, mi rivolgo al Presidente del Consiglio sperando che mi ascolti...

GIUSEPPE CONSOLO. Onorevole Santelli, non la sta ascoltando!

JOLE SANTELLI. Non mi ascolterà mai...!

 

PRESIDENTE. Deve concludere, onorevole Santelli.

JOLE SANTELLI. È sufficiente che qualunque corporazione sequestri due senatori, possibilmente un ministro, ed è in grado di condizionare la volontà del Governo e del Parlamento, nonché di sequestrare la democrazia. Il Presidente del Consiglio evidentemente sta cercando...

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Pecorella 2.82 e Buemi 2.300, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 479

Votanti 478

Astenuti 1

Maggioranza 240

Hanno votato199

Hanno votato no 279).

Prendo atto che il deputato Testoni ha segnalato che non è riuscito a votare.

Avverto che anche il gruppo UDC ha esaurito i tempi a sua disposizione [Commenti dei deputati del gruppo UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro)], compresi quelli aggiuntivi. Anche in questo caso, concederò la parola ai deputati di tale gruppo che ne facciano richiesta imputando i loro interventi al tempo previsto per gli interventi a titolo personale per non più di un minuto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 2.84.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mormino. Ne ha facoltà.

NINO MORMINO. Signor Presidente, anche la previsione di non sottoporre alla limitazione territoriale i giudici che provengono dall'attività civile o che sono destinati a tale attività si presenta come uno strumento estremamente rischioso. Ricordiamo che in alcuni giudizi civili è prevista la partecipazione del pubblico ministero. Dunque, non si elimineranno le conseguenze che si vorrebbero eliminare o che si vorrebbero ritenere non sussistenti.

La verità, signor Presidente, è che anche questo è un prezzo che il Governo ha pagato alla magistratura.

PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Mormino.

NINO MORMINO. Invito il Governo a riflettere sul fatto che non credo che i magistrati saranno disposti a compensarlo con la stessa moneta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Boscetto. Ne ha facoltà.

GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, egregi colleghi, qui si continua a svolgere un'analisi delle norme in esame, dimenticando il problema di fondo. Riteniamo che siano stati travalicati tutti i confini di una serena discussione quando si è deciso di portarla avanti senza valutare le buone ragioni dell'opposizione.

PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Boscetto.

GABRIELE BOSCETTO. Abbiamo chiesto questa mattina al Ministro Mastella di attivarsi affinché il provvedimento venga rinviato in Commissione e affinché venga adottato un decreto-legge che proroghi il termine del 31 luglio.

Su questo termine del 31 luglio nessuno vuole adoperarsi!

PRESIDENTE. La prego, deve concludere.

NINO MORMINO. Non è possibile che si utilizzi la Camera come una mera aula parlamentare, che non ha niente da dire!

 

PRESIDENTE. La prego, ha concluso il suo intervento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, con questo emendamento si vuole evitare una situazione paradossale e cioè, ad esempio, che il presidente della Cassazione diventi procuratore generale della Corte di cassazione. Potete immaginare quale autorità possa avere in udienza il procuratore generale che, fino a qualche giorno prima, era presidente della Cassazione: questo è il meccanismo che è stato introdotto!

Il Ministro, ieri, ha affermato di aver reso più rigorosa la separazione delle funzioni, ma se il presidente della Cassazione va a fare il procuratore generale in Cassazione e viceversa, quale separazione è questa (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia)?

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 2.84, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 477

Maggioranza 239

Hanno votato191

Hanno votato no 286).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Vitali 2.200.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Boscetto, per un minuto. Ne ha facoltà.

GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, avrei diritto a cinque minuti!

PRESIDENTE. Lei ha diritto ad un minuto.

GABRIELE BOSCETTO. Allora rinuncio.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Vitali 2.200, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 471

Maggioranza 236

Hanno votato188

Hanno votato no 283).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 2.85.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Boscetto, per un minuto. Ne ha facoltà.

GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, mi domando per quale ragione sia qui presente tutto il Governo, quando non vengono ascoltate le nostre sollecitazioni. Noi chiediamo che il provvedimento in esame venga rinviato in Commissione e ci si permetta - come ha affermato il nostro amico stimatissimo, onorevole Bianco - di migliorarlo, perché voi poi lo cambierete, come vi suggeriranno i magistrati (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia)! Cambiatelo come vi suggeriamo noi, perché questo è giusto! Noi cerchiamo di portare del buonsenso in questa Assemblea! Voi avete approvato questo provvedimento al Senato...

PRESIDENTE. La invito a concludere.

GABRIELE BOSCETTO. ...e non volete discuterlo alla Camera dei deputati! Seicentotrenta deputati zitti...

 

PRESIDENTE. Deve concludere.

GABRIELE BOSCETTO. ...che non hanno la possibilità di intervenire (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Mazzoni. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, non ripropongo le riflessioni che sono già state sviluppate ampiamente dai colleghi. Il tema è quello della separazione delle funzioni legato alla contraddittorietà con la quale lo interpreta questo Governo, alla confusione, alla scarsa trasparenza degli atteggiamenti, a norme che non si possono leggere in logica sequenziale perché sono l'una diversa dall'altra e, quindi, al marasma nel quale andiamo a gettare la giustizia, peggiorando la situazione nella quale già versa.

Mi rivolgo al Ministro Mastella: il suo capogruppo, oggi, ha dichiarato che questa alleanza non ha futuro, che questa alleanza...

PRESIDENTE. La invito a concludere.

ERMINIA MAZZONI. ...così com'è, va cambiata. Allora, le dico: per aiutare il sistema della giustizia ed i cittadini italiani...

PRESIDENTE. Deve concludere.

ERMINIA MAZZONI. ... faccia una riflessione, prima che sia troppo tardi, salvaguardando l'ordinamento e, riportandolo, quindi ad una riflessione democratica da parte di questo Parlamento!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Consolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, quanto sto per affermare riguarda anche colui che sembra un estraneo, e che, invece, è un «intraneo», cioè il nostro Primo Ministro, il quale, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione dovrebbe essere responsabile della politica del Governo.

Sappia, signor Primo Ministro, che dovremmo approvare una norma che prevede che l'anzianità di servizio per il passaggio delle funzioni - altro che rigida separazione, come è scritto nel vostro programma! - sia valutata unitamente alle attitudini specifiche; il che significa che neanche quel periodo temporale deve essere rispettato, perché tale anzianità viene valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalla valutazione di professionalità periodica; ce n'è di che vergognarsi!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, il deputato Mario Pepe. Ne ha facoltà.

MARIO PEPE. Signor Ministro, si lasci guidare dalla storia, non si lasci trascinare dalla storia (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia - Commenti dei deputati del gruppo L'Ulivo)! Abbia uno scatto di orgoglio! Non pieghi la testa di fronte al volere dell'associazione magistrati!

Onorevole Pollastrini, lei sa che presso il suo Ministero vi sono otto magistrati imboscati e questo ordinamento, non sancendo l'incompatibilità, consente che molti giudici vengano distolti dalle loro funzioni, con un carico di processi pendenti che sono una vera e propria emergenza nazionale! Ma che riforma è questa (Vivi applausi dei deputati del gruppo Forza Italia)?

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 2.85, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 475

Maggioranza 238

Hanno votato189

Hanno votato no 286).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Vitali 2.223.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Boscetto. Ne ha facoltà.

GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, mi compiaccio che il Ministro Mastella sia ancora tra noi, come abbiamo realizzato questa mattina (Commenti dei deputati dei gruppi L'Ulivo e Popolari-Udeur); tuttavia, non capisco come mezzo Governo sia presente in quest'aula, quando non si vuole, in alcun modo, andare incontro alle ragioni dell'opposizione.

Il Ministro Chiti ha detto che non porrà la questione di fiducia perché abbiamo avuto un largo spazio di dibattito; noi non abbiamo avuto alcuno spazio di dibattito, né in Commissione (Commenti)...

PRESIDENTE. Per favore.

GABRIELE BOSCETTO. ...pur nell'onestà intellettuale del presidente Pisicchio, e neanche oggi. Questa è una sfottitura!

PRESIDENTE. Deve concludere, prego.

GABRIELE BOSCETTO. La Camera dei deputati non riesce mai a pronunciarsi seriamente su alcun provvedimento (Commenti del deputato Pignataro)...

PRESIDENTE. Per favore, il tempo viene regolato.

GABRIELE BOSCETTO. Lei, signor Presidente, deve mettere un freno a questa situazione negativa (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia e Lega Nord Padania)!

PRESIDENTE. Deputato Boscetto, lei ha concluso il suo tempo.

Passiamo, dunque, ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Vitali 2.223, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 467

Maggioranza 234

Hanno votato187

Hanno votato no 280).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Vitali 2.210.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Boscetto. Ne ha facoltà.

GABRIELE BOSCETTO. Egregio Presidente, vorrei premettere che (Commenti)...

PRESIDENTE. Vi prego, vi prego, il deputato Boscetto si avvale di una sua facoltà e, quindi, rimaniamo ad ascoltarlo. Ha un minuto di tempo, prego.

GABRIELE BOSCETTO. ...stiamo scrivendo una riforma costituzionale sulla base della quale ampliamo il termine di conversione dei decreti-legge, portandolo a 90 giorni, perché non possiamo sopportare che, tutte le volte che un provvedimento arriva alla Camera, si dica che non ci sono più i tempi per discuterlo! Noi vogliamo che 630 deputati possano discutere i provvedimenti fondamentali per la nostra Repubblica (Commenti dei deputati dei gruppi L'Ulivo e Sinistra Democratica. Per il Socialismo europeo)!

Insisto, Presidente Bertinotti, perché questo provvedimento venga rinviato in Commissione e il termine del 31 luglio venga prorogato con decreto-legge...

PRESIDENTE. Deve concludere il suo intervento.

GABRIELE BOSCETTO. ...e si discuta serenamente sui miglioramenti!

 

PRESIDENTE. Deputato Boscetto, deve concludere il suo intervento.

GABRIELE BOSCETTO. Senta quello che ha detto il presidente Bianco (Commenti dei deputati dei gruppi L'Ulivo, Sinistra Democratica. Per il Socialismo europeo e Comunisti Italiani)...

PRESIDENTE. Per favore, invito l'Assemblea a non rumoreggiare. Deputato Boscetto, concluda il suo intervento.

GABRIELE BOSCETTO. ...finiamola con questo numero enorme di ministri (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia)...

PRESIDENTE. Deputato Boscetto, il suo intervento è concluso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Vitali. Ne ha facoltà (Vivi Commenti).

LUIGI VITALI. Signor Presidente (Vivi Commenti)... proporrei di sospendere la seduta per dare la possibilità al Presidente Prodi, a cui di questo dibattito non gliene frega proprio niente (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia - Commenti dei deputati dei gruppi del centrosinistra), di continuare il lavoro nel quale è impegnato e che, probabilmente, avrebbe fatto meglio a espletare a palazzo Chigi, invece di venire in quest'aula.

Noi stiamo cercando di svolgere un lavoro serio e non di perdere tempo, come invece avete fatto e ci state facendo fare voi (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia - Commenti dei deputati dei gruppi del centrosinistra)! E di questo bisognerebbe che qualcuno se ne vergognasse!

PRESIDENTE. Invito l'Assemblea a proseguire i lavori, come è accaduto fino a poco fa, in un clima rispettoso delle persone e dell'argomento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, la deputata Santelli. Ne ha facoltà.

JOLE SANTELLI. Signor Presidente, nel rispetto della sua Presidenza, di noi parlamentari e del Governo, vedo molti ministri che, forse non interessati alla materia, stanno ascoltando con attenzione o almeno formalmente fingono di ascoltare.

Ministro Chiti, come avrà notato, il dibattito è totalmente «strozzato», lei già lo sa bene. Si sta parlando politicamente con educazione. Non vi sono insulti, non stiamo travalicando il limite politico. Oggettivamente, formalmente e istituzionalmente è «insultante» che il Presidente del Consiglio, anche quando ci si rivolge direttamente a lui, non alzi il capo dai propri fogli (Commenti dei deputati dei gruppi L'Ulivo, Sinistra Democratica. Per il Socialismo europeo). No, colleghi, non stiamo insultando, stiamo parlando, stiamo discutendo...

PRESIDENTE. Deputata, la prego, lei deve concludere il suo intervento. I tempi sono regolamentati.

JOLE SANTELLI. Signor Presidente, credo di essere stata abbastanza chiara e chiederei al Presidente del Consiglio...

PRESIDENTE. Appunto.

JOLE SANTELLI. Vorrei chiedere al Presidente del Consiglio un minimo...

PRESIDENTE. Per favore non rumoreggiate (Commenti dei deputati dei gruppi L'Ulivo, Sinistra Democratica. Per il Socialismo europeo). Aspetti un momento, si fermi un momento, deputata Santelli. Come loro sanno sono stati aumentati i tempi contingentati (Commenti dei deputati dei gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale e UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro)). No, è inutile, non possono contestarlo perché è così. È così anche per quelli a titolo personale che sono stati concessi. Quindi, si sta svolgendo un dibattito regolare.

Invito anche a non considerare i comportamenti fisici dei diversi membri presenti in quest'Assemblea, perché ognuno ha facoltà di ascolto. Deputata Santelli, la prego, concluda il suo intervento.

 

JOLE SANTELLI. Sono d'accordo. Sono consapevole di quello che si può o non si può fare. Contesto l'opportunità politica e credo che almeno un minimo di ascolto renderebbe i rapporti, anche in questa sede difficile, più utili in una legittima reciprocità di confronto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, il deputato Costa. Ne ha facoltà.

ENRICO COSTA. Signor Presidente, è piuttosto disarmante discutere, argomentare ed evidenziare le nostre ragioni e proposte emendative, senza aver alcun riscontro da parte della maggioranza, salvo il voto contrario continuo.

Ci piacerebbe che il Governo evidenziasse le motivazioni per cui le nostre proposte vengono considerate non idonee a correggere il provvedimento e vorremmo capire dal relatore le ragioni dei suoi pareri contrari. Questo è il sale della democrazia e della discussione. Ci vuole un dibattito, un «botta e risposta». A quel punto, probabilmente, accetteremmo anche il voto dell'Assemblea, con grande serenità. È chiaro che un dibattito a senso unico non porta a nessun risultato, neppure per il bene della normativa (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Barani. Ne ha facoltà (Commenti di deputati del gruppo L'Ulivo). No, scusate, è inammissibile che venga contestato un deputato prima che prenda la parola.

LUCIO BARANI. Signor Presidente, fra l'altro si tratta dell'unico gruppo che ha ancora tempo a disposizione. Vorrei sottoscrivere l'emendamento in esame e rivolgermi ovviamente ai colleghi di minoranza. Credo che quello che stiamo dicendo sia giusto e sia condiviso anche dalla maggioranza.

Tuttavia, queste modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario non sono state scritte dal Governo, ma dall'Associazione nazionale magistrati. Il Governo avrà dei buoni motivi per ubbidire (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia): si vede che è «sotto scacco» e che in Italia vi è la terza Camera che comanda e legifera più delle altre due.

Inoltre, vorrei svolgere un'ultima considerazione, ovviamente personale, nei confronti del Ministro Mastella. Ho notato che quando il collega Boscetto ha rivolto alcuni anatemi, si è «toccato». Signor Ministro, leggendo il provvedimento che ci fa approvare, deve cambiare oggetto contro la sfiga, perché con questa proposta lei dimostra di non averle, quindi non se le deve toccare (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, ci consentirà di uscire un po' dal merito degli emendamenti che ha finora contraddistinto la discussione dell'opposizione, che non ha mai svolto interventi ostruzionistici, ma puntuali, che riteniamo utili al dibattito. Constato la presenza del Ministro Chiti: stamattina ho letto una sua dichiarazione in un lancio di agenzia Ansa, signor Ministro, in cui lei affermava che non avrebbe posto la questione di fiducia perché il dibattito era stato ampio. Le chiedo almeno di rettificare tale dichiarazione, signor Ministro, perché come può constatare il dibattito non è ampio, parlano solo esponenti dell'opposizione: abbiamo ascoltato soltanto qualche battitore libero, come Gerardo Bianco, che stamattina ha parlato di una maggioranza schiava delle correnti della magistratura...

PRESIDENTE. Deputata Lussana, concluda.

CAROLINA LUSSANA. ...di un potere legislativo condizionato da quello giudiziario; abbiamo ascoltato i colleghi del gruppo de La Rosa nel Pugno, che però non hanno il coraggio di andare oltre qualche timido intervento...

 

PRESIDENTE. Deputata Lussana, deve concludere.

CAROLINA LUSSANA. Tenga conto, signor Ministro, che non abbiamo più tempo per intervenire, quindi non credo si possa parlare di dibattito ampio, pertanto quantomeno rettifichi la sua dichiarazione!

ANTONIO LEONE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, lei sa quanto io in prima persona, ma anche i colleghi, siamo rispettosi di questa istituzione e di chi la rappresenta nella massima espressione, ossia lei. Non può, però, continuare a rinfacciare all'opposizione il fatto che ha concesso un terzo dei tempi in più per un provvedimento, che lei stesso ha definito di rilevanza politica enorme. Lei stesso ha ammesso che gli interventi che sono stati svolti finora sono stati puntuali e precisi nel merito e non strumentali e lei stesso ha indicato i tempi di discussione di questo provvedimento, magari riducendoli un po' per poi farsi «bello» e concederci ancora un terzo di tempo in più, quando in altre circostanze - non parlo solo della sua Presidenza, ma anche di quelle precedenti questa legislatura - è stato concesso il 50 per cento dei tempi in più o sono stati raddoppiati i tempi stessi quando c'era la possibilità e la necessità (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia)! Non dobbiamo ringraziarla, signor Presidente, non ci deve costringere a sottostare ad una concessione, che lei ci fa solo perché per un provvedimento come questo ci ha dato un terzo in più dei tempi che sono già ristretti, anzi ristrettissimi.

Signor Presidente, noi glielo chiediamo formalmente: considerato che lei è convinto che il provvedimento sia di un certo rilievo e che finora il dibattito è stato tra i più pacati ed è stato puntuale e preciso - almeno fino a quando è arrivato il Presidente Prodi, che se ne infischia del dibattito, provocando così le reazioni da parte dei colleghi che mi hanno preceduto - deve concedere un tempo maggiore perché questo provvedimento ha bisogno di tempo. È una richiesta formale; si assuma lei la responsabilità: ci dica che non possiamo parlare più (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia)!

PRESIDENTE. Vorrei far notare al deputato Leone, per quanto riguarda l'ordine dei lavori, che il contingentamento scelto per questo provvedimento è del tutto conforme ai precedenti, anche a quelli della scorsa legislatura. Potrei - se non dovessi utilizzare inutilmente del tempo - leggere diffusamente tali precedenti senza tema di smentita. (Commenti dei deputati dei gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale)... Vi prego...

Non ho rivendicato l'ampliamento dei tempi come una concessione, ma semplicemente come una misura efficace per dare la possibilità di proseguire questo dibattito, sennonché anche questi tempi - lei lo sa, deputato Leone - si sono esauriti. Pertanto, in totale coerenza con la consuetudine e la tradizione - come tutti loro sanno - posso semplicemente avvertire che, poiché anche i tempi previsti dal contingentamento per gli interventi a titolo personale sono esauriti, al fine di consentire comunque ai gruppi di esprimere la loro posizione, la Presidenza ne concede l'ampliamento in ragione di un terzo del tempo originariamente previsto (Commenti dei deputati del gruppo L'Ulivo) e invita tutti i gruppi che hanno esaurito i tempi a loro disposizione a limitare tuttavia gli interventi per dichiarazione di voto ad uno solo per ciascun emendamento. Devo avvertire sin d'ora che dal momento in cui anche tali tempi aggiuntivi saranno esauriti - ripeto, come in tutti i casi precedenti - la Presidenza si vedrà costretta a limitare la durata degli interventi a titolo personale a 30 secondi.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, rispondo alle molte osservazioni illustrate dai colleghi dell'opposizione sul tema della separazione delle carriere e della distinzione delle funzioni, richiamando gli argomenti che abbiamo svolto in più e più occasioni nel dibattito in Senato, nella precedente legislatura, nelle motivazioni del disegno del Governo e nel dibattito in Commissione. Abbiamo scelto il modello della netta separazione delle funzioni con limiti di carattere professionale, di carattere temporale e anche con limiti piuttosto rigidi e severi di carattere territoriale, che hanno dato luogo a proteste da parte dell'ANM, con minacce di sciopero. Si tratta di limiti che possono essere sufficienti o meno - i giudizi sono tutti legittimi - ma che tendono esattamente a distinguere con nettezza la funzione requirente e giudicante e ad evitare commistioni e conflitti di interessi. Questa è anche la strada che ci indica la Carta costituzionale con l'articolo 107, che ci ricorda, come tutti sappiamo, che i magistrati si distinguono solo per funzioni e che il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dall'ordinamento giudiziario. D'altronde, questa era anche la strada scelta dalla cosiddetta riforma Castelli, perché anche voi vi siete arrestati sulle soglie di una distinzione delle funzioni, per quanto delineata in modo assai poco condivisibile e pericoloso.

Vi è un secondo argomento su cui vale la pena soffermarsi: voi dite che il pubblico ministero deve essere caratterizzato da una cultura più dell'investigazione che della giurisdizione. Noi non neghiamo affatto questo aspetto, anzi la Scuola superiore della magistratura dovrà servire esattamente per affinare le tecniche e i diversi profili formativi. Nel nostro ordinamento vi è però un principio, che riteniamo ancora utile, anzi da rafforzare anche sul piano legislativo: il pubblico ministero deve ricercare non solo le ragioni della colpevolezza, ma anche quelle della non colpevolezza. Talvolta non lo fa! Ebbene, pensiamo ai rimedi, anche sul piano legislativo, in termini di responsabilità (ne abbiamo parlato nel dibattito di stamattina), ma questo è un principio prezioso per una giustizia giusta e efficiente.

Vi è poi un'ulteriore considerazione che merita rispetto: il pubblico ministero, oggi, ha molti più mezzi della difesa a propria disposizione, perché dirige la polizia giudiziaria, ha a disposizione i mezzi per avere periti, consulenti tecnici ed altro. Se il pubblico ministero fosse trasformato solo in un avvocato dell'accusa, la disparità tra le parti sarebbe sicuramente garantita. Si è fatto di ciò una battaglia forte, ma di che tipo? È una battaglia, ancora una volta, per le garanzie. Siamo sicuri che il vero problema del processo penale sia quello dell'assenza delle garanzie? Un processo penale che nel 70-80 per cento dei casi si conclude con le prescrizioni? Siamo sicuri che non sia tempo di una riflessione matura sul fatto che il processo penale italiano è il più garantista al mondo? Esso, infatti, somma le garanzie del rito accusatorio con quelle del rito inquisitorio: i tre gradi di processo, l'obbligo di motivazione della sentenza ed altro. Questa è la riflessione che dobbiamo fare insieme, perché la battaglia che ci attende per una giustizia giusta ed efficiente dobbiamo svolgerla e vincerla insieme (Applausi dei deputati del gruppo L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Neri. Ne ha facoltà.

SEBASTIANO NERI. Signor Presidente, non si è capito: stava dando la parola a me?

PRESIDENTE. Al deputato Neri, sì.

SEBASTIANO NERI. Non avevo sentito. Non si è percepita la pronunzia del cognome, quindi ero in oggettiva...

PRESIDENTE. Mi scusi, è colpa della mia erre...

SEBASTIANO NERI. Signor Presidente, non c'è alcun problema.

Signor Presidente, colleghi, a me sembra che l'utilizzazione del tempo a nostra disposizione per cercare di fare di questa discussione la parvenza di un dibattito su un provvedimento importante, sia un tentativo malriuscito. Questa seduta, al pari di molte altre di questa Camera, assume un valore surreale. Chi interviene è convinto di svolgere la sua funzione parlamentare, per dare un contributo alla migliore formulazione di un provvedimento che deve entrare nel nostro ordinamento giuridico, e quello in discussione è uno dei più importanti dei quale ci siamo fin ora occupati. Viceversa, questa Camera - è stato già detto, ma giova ripeterlo - è stata chiamata (Commenti)...

Signor Presidente, sto cercando di proseguire il mio intervento, ma...

PRESIDENTE. Lei ha ragione. Invito, per favore, l'aula ad una presenza più composta, che consenta a chi deve parlare di svolgere il suo intervento e agli altri di ascoltarlo. Prego, deputato Neri, può proseguire.

SEBASTIANO NERI. Non pretendo l'attenzione dei colleghi, mi augurerei soltanto di poter parlare a me stesso in tranquillità.

Stavo dicendo che abbiamo la pervicace volontà di occuparci del provvedimento in esame, che, stando a quanto abbiamo letto sui giornali, dovrebbe essere importante; forse, come dicevo poc'anzi, uno dei più importanti dei quali ci siamo occupati in questa legislatura. Tuttavia, com'è accaduto in altre circostanze, la Camera dei deputati è stata ridotta al rango di Camera di ratifica di ciò che con fatica si è riusciti a fare approvare dal Senato. Come ci si può impegnare nell'adozione di un provvedimento di questa rilevanza, senza alcuna possibilità di cambiare financo i segni di punteggiatura? Infatti, andando oltre ciò che potrebbe costituire soltanto un problema di coordinamento formale del testo, bisognerebbe tornare al Senato, nel quale - lo comprendiamo perfettamente - questa maggioranza il terrore di andarsi a confrontare, specie su provvedimenti importanti.

Il provvedimento che stiamo esaminando prende le mosse da una riforma organica varata nella scorsa legislatura, nel merito della quale, a questo punto, è quasi superfluo entrare, ma che cercava di risolvere l'annoso e devastante problema che in questi giorni esponenti autorevoli della maggioranza stanno sperimentando sulla loro pelle. Mi riferisco al rapporto che le istituzioni democratiche debbono avere nel nostro Paese, al rapporto che ci deve essere tra un ordine, quello giudiziario, e un potere, quello politico; al corretto svolgimento di tale rapporto, nel reciproco rispetto delle funzioni e delle prerogative costituzionali. Le scelte operate nella scorsa legislatura rispondevano ad una filosofia, ossia dell'armonizzazione dell'ordinamento giudiziario italiano con quelli degli altri Paesi a democrazia avanzata e comunque col resto dell'Europa. Tale filosofia rispondeva alla logica di assicurare una effettiva terzietà del giudice, perché troppo spesso - mi si vorrà concedere la conoscenza di ciò che dico, considerato che anch'io provengo dai ranghi della magistratura, e non è escluso che ci possa un giorno ritornare - si parla con troppa insistenza di indipendenza della magistratura dimenticando che tale indipendenza è finalizzata ad assicurare la terzietà del giudice nell'amministrazione della giustizia, in relazione alla quale...

PRESIDENTE. La invito a concludere.

SEBASTIANO NERI. Signor Presidente, noi non abbiamo utilizzato per nulla il tempo a nostra disposizione.

PRESIDENTE. Si stanno esaurendo i cinque minuti a sua disposizione. Potrà intervenire successivamente, ma la durata del suo intervento è stabilita in cinque minuti.

SEBASTIANO NERI. Concludo, signor Presidente. Credo quindi che, anche nel caso dell'emendamento in esame, il voto a favore si imponga per le ragioni esposte e per quelle che svilupperò in un successivo intervento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, la deputata Goisis. Ne ha facoltà.

 

PAOLA GOISIS. Signor Presidente, ci troviamo di fronte ad un emendamento estremamente importante, che dovrebbe essere votato. Mi sembra però che in quest'aula vi sia poco interesse, nonostante la presenza di così tanti membri del Governo e dello stesso Presidente del Consiglio, che da quando è entrato non fa altro che scrivere, anziché ascoltare i deputati, manifestando così un grande disprezzo nei confronti di coloro che sono stati eletti dai cittadini. Voglio inoltre sottolineare un aspetto: mi chiedo quale sia la ragione di questa presenza così massiccia; mi chiedo cioè se per caso essa non serva a godersi maggiormente il regalo che il Governo e la maggioranza stanno oggi facendo alla magistratura. Vi è forse qualcosa da farsi perdonare? A buon intenditor, poche parole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Giovanardi. Ne ha facoltà.

CARLO GIOVANARDI. Signor Presidente, intervengo al fine di ripristinare la verità storica, poiché credo sia utile ricordare alla Camera dei deputati, e per il suo tramite di essa all'opinione pubblica, come le polemiche che l'allora opposizione faceva nei nostri confronti fossero infondate e come anzi, rispetto al nostro comportamento, il vostro sia indecente. Mi dispiace utilizzare questo termine, ma ne dimostrerà la giustezza. L'opinione pubblica se ne sta accorgendo. Per la riforma dell'ordinamento giudiziario, nella scorsa legislatura, quella maggioranza e quel Governo - così repressivi! - avviarono l'iter del provvedimento il 12 giugno 2002: il testo fu approvato dal Senato, poi giunse in prima lettura alla Camera fra il 3 febbraio 2004 e il 12 maggio 2004, poi tornò al Senato, poi di nuovo alla Camera, di nuovo al Senato, di nuovo alla Camera. Vi furono in totale sei letture, per tre anni di impegno del Parlamento!

PRESIDENTE. Deve concludere, per favore.

CARLO GIOVANARDI. In questo caso, invece, l'approvazione si effettua in 15 giorni!

PRESIDENTE. Deve concludere, la prego.

CARLO GIOVANARDI. Ciò dimostra la differenza fra chi crede nella democrazia e nella partecipazione e chi ad essa crede a parole ma poi utilizza il Parlamento in maniera tanto strumentale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Vitali 2.210, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 462

Votanti 461

Astenuti 1

Maggioranza 231

Hanno votato171

Hanno votato no 290).

Prendo atto che il deputato Allasia ha segnalato che avrebbe voluto esprimere voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lussana 2.88.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Boscetto. Ne ha facoltà.

GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, non si capisce per quale ragione in Commissione moltissimi membri della maggioranza hanno criticato questa proposta di legge, mentre oggi tutti sono in quest'aula silenziosi ad approvarla. È arrivato perfino il Presidente del Consiglio, al quale va tutto il nostro rispetto, per sostenere l'approvazione di una legge sbagliata, contestata in Commissione e in aula da membri della maggioranza. Sospendiamo questa situazione: rimandiamo il testo della proposta in Commissione; facciamo un decreto-legge questa sera stessa, per rinviare a ottobre l'entrata in vigore della riforma precedente.

PRESIDENTE. Deve concludere, la prego.

GABRIELE BOSCETTO. Non approviamo una proposta sbagliata, scritta male dall'Associazione nazionale magistrati!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 2.88, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 471

Votanti 469

Astenuti 2

Maggioranza 235

Hanno votato180

Hanno votato no 289).

Prendo atto che la deputata Balducci ha segnalato che ha erroneamente espresso voto favorevole mentre avrebbe voluto esprimerne uno contrario. Prendo altresì atto che il deputato Iacomino ha segnalato che non è riuscito a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 2.89, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 466

Votanti 465

Astenuti 1

Maggioranza 233

Hanno votato180

Hanno votato no 285).

Prendo atto che le deputate Suppa e Gelmini hanno segnalato che non sono riuscite a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 2.92.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, intervengo per dire al signor Ministro che le richieste avanzate dal deputato Boscetto mi paiono serie: non dico che abbiamo il diritto, ma, perlomeno, chiediamo al Ministro la cortesia di una risposta per sapere come mai, su un testo che presenta così tante difficoltà e che richiederebbe un approfondimento, non vi sia la possibilità di farlo ragionevolmente in tempi, che non incidano in alcun modo sulle possibili modifiche dell'ordinamento giudiziario da parte di questa maggioranza. Chiediamo veramente una responsabilità istituzionale nel risponderci.

GABRIELE BOSCETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Deputato Boscetto, come lei ha sentito prima, ho invitato un deputato per ciascun gruppo a svolgere le dichiarazioni di voto. Per il gruppo di Forza Italia l'ha già svolta il deputato Pecorella.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 2.92, non accettato dalla Commissione né dal Governo, sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 469

Votanti 468

Astenuti 1

Maggioranza 235

Hanno votato177

Hanno votato no 291).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 2.93.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Boscetto. Ne ha facoltà.

GABRIELE BOSCETTO. Egregio signor Presidente, il 31 luglio era una data ben precisa e conosciuta.

Bisognerebbe chiedere al Ministro Mastella - al quale va tutta la nostra stima, anzi io spesso lo invito a «venire con noi» per diverse ragioni politiche - per quale ragione ci siamo ridotti così in ritardo, con la conseguenza che la Camera dei deputati non può affrontare l'esame di questo provvedimento (Commenti dei deputati del gruppo L'Ulivo). Bisognava arrivare prima al Senato, poi alla Camera, poi di nuovo al Senato, rendere giustizia a coloro che oggi la richiedono! Vi siete seduti sul testo dell'Associazione nazionale magistrati: ciò non porterà risultati positivi (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia)!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 2.93, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 476

Maggioranza 239

Hanno votato185

Hanno votato no 291).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Consolo 2.95, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 460

Maggioranza 231

Hanno votato174

Hanno votato no 286).

Prendo atto che i deputati Vichi e Vico hanno segnalato che non sono riusciti a votare e avrebbero voluto esprimere voto contrario.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Consolo 2.96.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Boscetto (Commenti dei deputati dei gruppi L'Ulivo e Comunisti Italiani). Ne ha facoltà.

GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente della Camera, ho tanto rispetto e affetto per lei, ma mi domando per quale ragione il Presidente del Consiglio, che è giunto in quest'aula, non intervenga in questo dibattito!

ANDREA GIBELLI. No, meglio di no!

GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO. È sotto ricatto!

GABRIELE BOSCETTO. Noi vogliamo sentire dal Presidente Prodi se si debba andare avanti così, in questo modo negativo, «spaccando» tutto in materia di giustizia, o se egli abbia qualche ragione da esprimere: Presidente del Consiglio usi la parola, ci dica qualcosa! Forse noi sbagliamo, ma lei ce lo dimostri (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia e Lega Nord Padania)!

ENRICO COSTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Deputati, colleghi, per cortesia, come ho già detto cerchiamo di rendere questi lavori almeno ordinati. Deputato Costa, è intervenuto il deputato Boscetto per il suo gruppo. Abbiamo invitato prima (Commenti). .. i tempi sono terminati.

 

ANTONIO LEONE. Il suo invito può anche non essere raccolto!

PRESIDENTE. Perfetto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, il deputato Costa. Ne ha facoltà.

ENRICO COSTA. Grazie, signor Presidente, vorrei evidenziare che, in materia di giustizia, è la quarta volta che accade che un provvedimento, licenziato dal Senato, venga trasmesso alla Camera, senza che vi sia la possibilità di modificarlo: è accaduto sulla sospensiva della riforma Castelli, in materia di consigli giudiziari, di intercettazioni illegali ed accade oggi in materia, questa volta molto importante, di riforma dell'ordinamento giudiziario. Sembra che vi sia una sorta di monocameralismo imperfetto, nel quale il Senato decide, modifica, argomenta e discute, mentre la Camera ratifica in modo notarile.

Mi pare che sia un sistema da correggere. Mi affido al Presidente della Camera, perché raccolga tali considerazioni.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Consolo 2.96, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 481

Maggioranza 241

Hanno votato189

Hanno votato no 292).

Prendo atto che il deputato Laratta ha segnalato che avrebbe voluto esprimere voto contrario.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Consolo 2.99.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Boscetto. Ne ha facoltà.

GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, anche con riferimento a tale emendamento, continuiamo a non capire il motivo per cui vi sia un tale afflusso di membri del Governo (il numero dei suoi rappresentati è rilevantissimo), senza che nessuno si pronunci! Sono uomini del peso del Presidente del Consiglio coloro che sono seduti nei banchi del Governo, tante persone, che rispettiamo fortemente, ma che vengono in questa sede senza dire niente! Devono spiegare il perché! Certamente non hanno bisogno di venire in questa sede per votare, perché vi sono 100 voti in più della maggioranza. Allora, qualcuno si alzi! Si alzi il Ministro Parisi! Si alzi il Ministro Chiti! Si alzi qualcuno degli altri Ministri e ci dica per quale ragione stiamo sbagliando! Se lo dicesse il Ministro Mastella, sarebbe benvenuto fra noi!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Giovanardi. Ne ha facoltà.

CARLO GIOVANARDI. Signor Presidente, pacatamente, ho dimostrato prima che sono stati necessari sei letture del provvedimento, tre anni e una grande dialettica parlamentare per licenziarlo. Rispondo al collega Boscetto, ma lo dico anche al Presidente della Camera. Il problema è che il provvedimento in esame non è stato scritto in questa sede, ma è stato dettato al di fuori, dall'Associazione nazionale magistrati [Applausi dei deputati dei gruppi UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro), Forza Italia e Lega Nord Padania], che - lo ricordo - ha minacciato uno sciopero e lo ha revocato solo quando la maggioranza ha ricevuto soddisfazione per ciò che chiedeva.

Signor Presidente, si tratta di un grande problema democratico, a causa dell'esproprio del Parlamento da parte di una corporazione esterna [Applausi dei deputati dei gruppi UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro), Forza Italia e Alleanza Nazionale].

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Consolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento in esame, mi permetto di sottolineare - lei, signor Presidente, lo avrà notato - che tutto andava bene, salvo il silenzio assordante in questa aula da parte dei banchi della maggioranza. Ditelo colleghi: siete obbligati ad approvare tale norma. Almeno ammettetelo e ce ne facciamo una ragione, anche se tale fatto è ormai scritto sui muri. Poi è arrivato il Presidente del Consiglio, il quale - lo ricordo a me stesso, perché l'ho detto prima ma non ha raccolto l'intervento - ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione è il responsabile della politica del Governo anche posta in essere da tutti i suoi Ministri. Il Ministro Mastella - ubi maior, minor cessat - non parla; probabilmente, conosce la norma di cui all'articolo 95 della Costituzione e, quindi, vuole lasciare al Primo ministro il compito di dare spiegazioni. Ma vi sembra una spiegazione inutile quella che l'opposizione richiede? Stiamo parlando della riforma dell'ordinamento giudiziario. Dateci risposte! Presidente Prodi, la prego!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Consolo 2.99, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 485

Maggioranza 243

Hanno votato194

Hanno votato no 291).

Prendo atto che il deputato Mellano ha segnalato che non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 2.104.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boscetto. Ne ha facoltà.

GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, non riusciamo a comprendere il motivo per cui non si danno le risposte che chiediamo. Si è posto in essere un meccanismo tale che si sono agglomerate intorno ad alcuni concetti le logiche di fondo dell'ordinamento giudiziario. Abbiamo chiesto spiegazioni. Il Ministro Mastella ha svolto un grande lavoro, tentando di mettere d'accordo magistrati, avvocati e parlamentari. Il risultato finale non è però accettabile! Rivolgo un ringraziamento al Ministro Mastella per il lavoro che ha svolto, ma rinviamo il testo in Commissione, perché tale disegno di legge non va bene! È un provvedimento per i magistrati e contro i cittadini!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 2.104, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 477

Maggioranza 239

Hanno votato191

Hanno votato no 286).

Prendo atto che i deputati Mellano e Delfino hanno segnalato che non sono riusciti a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 2.105, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 486

Votanti 485

Astenuti 1

Maggioranza 243

Hanno votato196

Hanno votato no 289).

Prendo atto che i deputati Mellano e Delfino hanno segnalato che non sono riusciti a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 2.108.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, Ministro Mastella, questo è veramente il «pasticciaccio brutto di via Arenula» perché nel testo sono presenti errori molto gravi e sono semplicemente due.

Il primo è che si fa riferimento, a proposito dell'articolo 51, alla progressione per classi, le quali, tuttavia, sono sparite, perché le avete abrogate voi! Mi domando come sarà possibile, un domani, parlare di classi quando le suddette non esistono più.

Il secondo errore è che si parla di somme che saranno indicate in un'altra legge, ma non si fa alcun riferimento a quale legge. Si tratta di errori di natura tecnica; non si parla di politica o di diritto, bensì di un errore tecnico che renderà impossibile applicare questa norma. Volete andare avanti o ha ragione l'onorevole Boscetto quando invita a correggere almeno gli errori tecnici?

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 2.108, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 487

Votanti 486

Astenuti 1

Maggioranza 244

Hanno votato197

Hanno votato no 289).

Prendo atto che i deputati Vichi e Vico hanno segnalato che avrebbero voluto esprimere voto contrario.

ELIO VITO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Signor Presidente, mi rivolgo ai membri del Governo nella speranza che vi sia una sensibilità, che finora non è stata dimostrata, su un tema di grande attualità e di grande emergenza che ha impressionato il Paese.

Presidente Prodi, sono tre giorni che in quest'aula... Presidente! Presidente Prodi! Sono tre giorni che in quest'aula chiediamo che il Governo venga a riferire sulla drammatica emergenza degli incendi che hanno provocato alcuni morti in Puglia (Commenti dei deputati del gruppo L'Ulivo), nonché devastazioni e terrore in intere regioni del centro-sud.

Ci è stata data una generica disponibilità del Governo, credo nella persona del sottosegretario Rosato, a venire a riferire alla Camera, dopo tre giorni che lo chiediamo, su questa drammatica emergenza che impressiona il Paese e credo che, alla vigilia del mese di agosto, che speriamo non comporti altri eventi del genere, sia un atto dovuto da parte del Governo.

Ciò che però non è accettabile e che noi non intendiamo accettare, a proposito di baratti, ricatti e di un certo modo di intendere la politica, è il fatto che ci è stato comunicato che questa doverosa informativa del Governo sull'emergenza incendi, sulle misure che intende mettere in atto - e magari sulle quali l'opposizione può anche convergere per intervenire in termini di uomini, di mezzi e di fondi - sarà svolta al termine dei voti. È come se il Governo ci dicesse che verrà a riferire sull'emergenza incendi se facciamo i bravi e i buoni e finiamo rapidamente di votare o altrimenti alle 21 o alle 22 o alle 23 di questa sera.

Credo che vi sia una dignità del Parlamento che qualcuno dovrebbe pur tutelare. Pertanto, prevedere che ad un'ora certa, per un'ora, un'ora e venti, un'ora e mezza o quello che sarà, il Parlamento venga doverosamente informato dal Governo e dibatta sull'emergenza incendi è, per l'appunto, una cosa che rientra nella tutela della dignità del Parlamento.

Chiediamo questa disponibilità al Presidente della Camera e al Governo. Si è parlato, sino ad ora, di un Parlamento che ha perso la sua sovranità e di un provvedimento che è stato scritto sotto dettatura. Io credo che sarebbe uno scatto d'orgoglio, forse anche di intelligenza, evitare a tutti noi l'umiliazione che l'informativa del Governo venga resa a voti compiuti, a notte fonda e ad aula deserta [Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale, UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro) e DCA-Democrazia Cristiana per le Autonomie-Partito Socialista-Nuovo PSI]!

PRESIDENTE. Deputato Vito, le faccio notare, tuttavia, che la priorità dell'argomento del quale stiamo discutendo, è stata definita e confermata dalla Conferenza dei presidenti di gruppo. Lo svolgimento dell'informativa al termine delle votazioni non lede alcuna dignità perché i parlamentari, di fronte ad un argomento così importante, hanno tutte le ragioni per assistere alla comunicazione del Governo, in una condizione che rende l'argomento da lei sollevato assolutamente degno di interesse (Applausi dei deputati dei gruppi L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, Sinistra Democratica. Per il Socialismo europeo e Comunisti Italiani).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 2.109. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, credo che sovrapporre all'ordinamento giudiziario militare queste nuove forme, che ancora devono trovare applicazione e con riferimento alle quali dovremo valutare cosa funzionerà e cosa non funzionerà, sia un altro errore e costituisca un rischio enorme che non vedo per quale motivo dobbiamo affrontare. Prima valutiamole come forme ordinarie della magistratura e poi, eventualmente, le estenderemo all'ordinamento militare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, il deputato Boscetto.

Invito nuovamente il deputato Boscetto a tenere conto che, prima di lui, è intervenuto il deputato Pecorella. Io continuo in questa direzione, ma, come loro sanno, anche questa fase si esaurirà e poi sarò costretto a concedere solo trenta secondi. Prego, deputato Boscetto, ha facoltà di parlare.

GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, mi perdoni, ho perso la voce, quindi sarò brevissimo (Commenti dei deputati del gruppo L'Ulivo). Anche nella logica della sovrapposizione fra ordinamento militare e ordinamento normale, noi troviamo qualcosa che non funziona. Ma perché non ci è consentito di migliorare il disegno di legge in esame? Perché dovete concluderne l'esame entro il 31 luglio? Per evitare l'entrata in vigore della riforma Castelli è sufficiente un decreto-legge che rinvii quel termine e permetta alla Camera di discutere un provvedimento fondamentale che andrà a incidere sulla vita dei cittadini...

PRESIDENTE. La invito a concludere.

GABRIELE BOSCETTO. Abbiamo alcune ore a disposizione, c'è il Presidente del Consiglio...

PRESIDENTE. Deve concludere il suo intervento, la prego!

 

GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente del Consiglio, riunisca il Consiglio dei ministri e rinvii il termine del 31 luglio che è sbagliato e folle (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia)!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 2.109, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 491

Maggioranza 246

Hanno votato195

Hanno votato no 296).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Indico...

MANLIO CONTENTO. Presidente! Presidente, chiedo di parlare!

PRESIDENTE. Mi scusi, deputato Contento, lei ha chiesto la parola ma io non l'ho vista.

Revoco l'indizione della votazione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Contento. Ne ha facoltà.

MANLIO CONTENTO. Signor Presidente, Alleanza Nazionale voterà contro l'articolo 2 del disegno di legge in discussione, perché in esso emergono i pasticci di cui è responsabile principalmente, in termini politici, il Ministro Mastella. Se è vero che questo testo è stato scritto sotto dettatura, è stato scritto così male a dimostrazione che nemmeno sotto dettatura il Ministro riesce a scrivere un provvedimento in termini accettabili. Ma, soprattutto, vogliamo rimarcare un altro aspetto; il disegno di legge rappresenta l'occasione persa per ribadire definitivamente la centralità del Parlamento per quanto concerne l'applicazione della legge sull'ordinamento giudiziario. Questa responsabilità politica è ascrivibile in prima persona al Ministro, perché non soltanto è stato spettatore della sottrazione del dibattito alla Camera, ma ne è stato anche complice, dal momento che, dopo aver presentato il provvedimento alla Camera, lo ha ritirato per presentarlo al Senato...

PRESIDENTE. La invito a concludere.

MANLIO CONTENTO. ... quindi, non può venire in Assemblea a far finta di niente! Queste sono le ragioni per cui voteremo contro l'articolo 2 (Applausi dei deputati del gruppo Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, noi ovviamente voteremo contro l'articolo 2, perché rappresenta la fine di due principi fondamentali per la magistratura. Il primo è quello, in base al quale la funzione giudicante è diversa da quella di pubblico ministero, ed in ordine a tale questione dieci milioni di italiani votarono, a suo tempo, al referendum per la separazione delle carriere.

Il secondo è costituito dal fatto che il magistrato è sottoposto ad una valutazione discrezionale di altri magistrati che fanno parte di correnti di maggioranza e di minoranza e, dunque, la sua libertà di coscienza è in pericolo.

Concludo notando che certamente stiamo facendo una fatica come quella di Sisifo. Non ci aspettiamo dei risultati ma, signor Presidente, sa qual era la differenza tra Sisifo e il sasso? Che Sisifo pensava, il sasso no (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, chiaramente voteremo contro l'articolo 2 che cancella, di fatto, la riforma Castelli, in quanto l'azzera in uno dei suoi aspetti fondamentali, così corrispondendo alla filosofia prevalsa nel Governo e, comunque, anche nelle aule parlamentari, ovvero di chinare supinamente il capo rispetto alle richieste e alle ingerenze indebite avanzate dalla magistratura associata, che ha condizionato tutti i nostri lavori e che ha completamente riscritto questa controriforma.

Il realtà non potete andare in giro nel Paese, signor Ministro Mastella, affermando che è stata deposta l'ascia di guerra...

PRESIDENTE. La invito a concludere.

CAROLINA LUSSANA. ...tra politica e magistratura. In tale modo inchinate il Parlamento, e il potere legislativo che dovrebbe emanare le leggi, ai diktat dei magistrati!

PRESIDENTE. Deve concludere.

CAROLINA LUSSANA. È stato un errore enorme cancellare il principio della separazione delle funzioni, così come - concludo Presidente - sottoporre la carriera e la valutazione dei magistrati all'assoluta padronia del Consiglio superiore della magistratura.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Mazzoni. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, anche il gruppo dell'UDC esprimerà un voto contrario sull'articolo 2, il quale è l'emblema del modo di procedere del Governo. È l'espressione della politica fatta solo della negazione dell'altro: con questo articolato non si fa altro che cancellare la riforma Castelli. In questo modo si nega tutto quello che è stato realizzato in cinque anni di Governo e si effettua un passo indietro anche rispetto al precedente ordinamento.

La democrazia, signor Ministro, non si costruisce in questo modo. Lei si è appellato più volte alla democrazia, ma non è con questo monologo...

PRESIDENTE. La invito a concludere.

ERMINIA MAZZONI. ...e con l'indifferenza nei confronti dell'opposizione, né attraverso la contrapposizione estrema...

PRESIDENTE. Deve concludere.

ERMINIA MAZZONI. Il Governo, anche con questo articolo, non dimostra la capacità di esprimere una proposta e di essere affermativo.

PRESIDENTE. Ha chiesto la parola il deputato Osvaldo Napoli a cui faccio notare, tuttavia, che ha già parlato per il suo gruppo il deputato Pecorella.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 486

Votanti 474

Astenuti 12

Maggioranza 238

Hanno votato288

Hanno votato no 186).

(Esame dell'articolo 3 - A.C. 2900)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 2900 sezione 2).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la maggioranza ad esprimere il parere della Commissione.

MARILENA SAMPERI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, la Commissione formula un invito al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 3, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Ove dunque i presentatori non comunichino il ritiro delle rispettive proposte emendative, la Presidenza le porrà in votazione.

Passiamo alla votazione del testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Pecorella.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Laurini. Ne ha facoltà.

GIANCARLO LAURINI. Signor Presidente, il testo alternativo ha un senso particolare in quanto valorizza lo spirito dell'istituzione, ovvero la ratio dell'istituzione della scuola superiore di magistratura.

La ratio è in parte condivisibile nella sua origine, ovvero di assicurare uno strumento fondamentale nella preparazione dei futuri magistrati e nell'adeguamento periodico e continuativo della loro professionalità alle esigenze, alle novità e alla necessità di amministrare la giustizia in maniera aderente alle esigenze della società.

È un argomento di tale importanza, signor Presidente, che meriterebbe ore di discussione.

PRESIDENTE. Deputato Laurini, la capisco, ma il Regolamento...

GIANCARLO LAURINI. Devo, pertanto, associarmi a quanto affermava l'onorevole Boscetto: è veramente un peccato che l'Assemblea non possa occuparsi compiutamente di uno degli argomenti più importanti della nostra organizzazione dello Stato! Non aggiungo altro!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Pecorella, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 465

Maggioranza 233

Hanno votato174

Hanno votato no 291).

Prendo atto che la deputata Froner ha segnalato che avrebbe voluto esprimere voto contrario.

Ricordo che l'emendamento D'Ippolito Vitale 3.2 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Buemi 3.300.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, l'emendamento in esame non è di particolare importanza, ma pone in risalto una sottovalutazione che, in una fase in cui si conduce un ragionamento di particolare rigore, riteniamo debba essere tenuto presente.

L'individuazione di tre sedi per la scuola di formazione per i magistrati, in un Paese che ha una lunghezza di circa millecinquecento chilometri nel quale qualsiasi parte del territorio è raggiungibile con circa un'ora e venti minuti di aereo, francamente fanno un po' «specie». Accanto ad ogni sede, infatti, aumentano i costi della logistica per il trasferimento degli insegnanti o si creano situazioni di sperequazione tra realtà che, se non gestite in maniera unitaria, fanno venir meno l'esigenza di formazione unitaria del corpo della magistratura del nostro Paese.

Con tale emendamento, pertanto, vogliamo semplicemente richiamare l'attenzione del Governo, del Ministro della giustizia, dei colleghi della maggioranza e degli altri colleghi rispetto ad una situazione che è in netta contraddizione con l'orientamento generale, che è quello di ridurre i costi dell'organizzazione pubblica - laddove è possibile - e dare ai cittadini un senso di efficienza e di ragionevolezza nel sistema pubblico. L'esigenza di formare circa 150-200 magistrati all'anno - perché i numeri sono questi - non richiede certamente un impegno così significativo, con la previsione di ben tre sedi, in un Paese come il nostro che non è sicuramente paragonabile alla Russia o agli Stati Uniti d'America!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Osvaldo Napoli. Ne ha facoltà.

OSVALDO NAPOLI. Signor Presidente, un'agenzia di stampa riporta che il portavoce del Presidente Prodi, l'onorevole Sircana, ha affermato che il Presidente del Consiglio è voluto essere presente oggi per ringraziare Ministri e i deputati di maggioranza che stanno lavorando con ammirevole dedizione. Ebbene, il Presidente del Consiglio non è venuto (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia - Commenti dei deputati del gruppo L'Ulivo) per intervenire nel dibattito ed eventualmente fornire spiegazioni, ma esclusivamente per scrivere e non seguire il dibattito!

Mi auguro che il Presidente del Consiglio stia scrivendo un provvedimento che restituisca i 5 miliardi di euro di avanzi alle amministrazioni comunali e i 2 miliardi 600 milioni di euro che ha tagliato nella legge finanziaria; mi auguro che stia scrivendo anche dove reperirà i 2 miliardi che i comuni avranno in meno per effetto della minore entrata dell'ICI, e si ricordi che quella di ridurre l'ICI, è una proposta fatta dal Presidente Berlusconi (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Vietti. Ne ha facoltà.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Signor Presidente, nella concezione originaria la scuola superiore della magistratura aveva, in via esclusiva, la funzione di formazione degli uditori giudiziari, di formazione permanente dei magistrati e di espressione di una valutazione finale dei corsi, di cui il Consiglio superiore della magistratura doveva tener conto.

Tutto questo scompare dalla nuova versione del disegno di legge presentato dal Governo. Le competenze della scuola superiore della magistratura, in termini di formazione, si vanno a sovrapporre a quelle della IX commissione del Consiglio superiore della magistratura e, soprattutto, scompare la valutazione finale della scuola. Dunque, la partecipazione al corso non ha più alcuna rilevanza. A fronte di questo sostanziale svuotamento...

PRESIDENTE. Deve concludere.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. ...dei compiti della scuola, mi chiedo che senso abbia mantenere la presenza di addirittura tre sedi della stessa sul territorio nazionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Contento. Ne ha facoltà.

MANLIO CONTENTO. Signor Presidente, non è senza rassegnazione che mi rivolgo ai miei amici e colleghi dell'opposizione, perché sulla scuola superiore della magistratura credo che sia inutile interloquire con il Ministro, visto che il suo primo provvedimento di efficienza è stato dedicato proprio alla scuola stessa. Indovinate come? Modificando le indicazioni che erano state fornite dal precedente Governo: la sede nel Mezzogiorno era a Catanzaro. Faccio un indovinello: dove è finita? A Benevento, provincia di Ceppaloni! L'efficienza è dimostrata! Signor Ministro, che ne dice di un cambiamento di funzioni?

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, la deputata Santelli. Ne ha facoltà.

 

JOLE SANTELLI. Signor Presidente, approfitto di questo emendamento per porgere una richiesta ufficiale al Ministro della giustizia. Come ricordava il collega Contento, il Ministro della giustizia ha ritenuto opportuno spostare la scuola superiore della magistratura dalla Calabria alla Campania.

Mi rivolgo in questo caso nuovamente al Presidente del Consiglio dei ministri, che ha parlato della Calabria come sua terra e figlia prediletta. La Calabria, in questo momento, è la regione con maggiori difficoltà in termini di criminalità organizzata. Sapete quali problematiche sono connesse a quella regione. La scuola superiore della magistratura era un segnale di presenza ulteriore dello Stato.

Signor Ministro, ci ripensi. Signor Presidente del Consiglio, eserciti la sua influenza per rispettare le promesse che ha fatto a quella terra.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 3.300, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 463

Votanti 459

Astenuti 4

Maggioranza 230

Hanno votato165

Hanno votato no 294).

Prendo atto che il deputato Volontè ha segnalato che non è riuscito a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Laurini 3.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 464

Maggioranza 233

Hanno votato176

Hanno votato no 288).

Prendo atto che il deputato Volontè ha segnalato che non è riuscito a votare.

Chiedo scusa al deputato Laurini: non ho visto che aveva segnalato la sua volontà di intervenire (Commenti del deputato Elio Vito).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Laurini 3.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Laurini. Ne ha facoltà.

GIANCARLO LAURINI. Signor Presidente, il senso di questo emendamento, con il quale si chiede la soppressione del comma 2, dell'articolo 3, è dovuta alla constatazione che tale comma, così com'è stato elaborato, ha talmente allargato, sovrapposto e complicato l'insieme delle competenze e delle finalità, soprattutto della scuola superiore della magistratura tale da far perdere di vista quella che è in realtà la finalità precipua di questa scuola, cioè quella assicurare con multidisciplinarietà, la formazione e l'aggiornamento della preparazione dei magistrati.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Laurini 3.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 479

Votanti 478

Astenuti 1

Maggioranza 240

Hanno votato187

Hanno votato no 291).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Laurini 3.6.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Laurini. Ne ha facoltà.

GIANCARLO LAURINI. Signor Presidente, questo emendamento va nel senso di sottolineare che nell'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione realizzati dalla scuola si tengano presenti, in maniera forte, i profili tecnico, operativo e deontologico della preparazione dei magistrati.

Non è un aspetto di secondo piano. Ciò vale per i magistrati come vale per tutti i professionisti: curare l'aspetto deontologico nella formazione è un dovere per tutti i professionisti, quindi lo è anche per i magistrati. Il comportamento dei professionisti nella quotidianità è importantissimo per assicurare ai cittadini la fornitura di un servizio migliore.

Pertanto, si tratta di un emendamento che sostengo con forza e mi augurerei che tutti lo votassero.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Laurini 3.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 472

Votanti 469

Astenuti 3

Maggioranza 235

Hanno votato179

Hanno votato no 290).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Laurini 3.8 e Lussana 3.202, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 481

Votanti 479

Astenuti 2

Maggioranza 240

Hanno votato188

Hanno votato no 291).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Laurini 3.9.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Laurini. Ne ha facoltà.

GIANCARLO LAURINI. Signor Presidente, nell'emendamento in esame si sottolinea la necessità che la finalità della scuola superiore della magistratura e la sua concreta attuazione mirino all'organizzazione e gestione del tirocinio, della formazione e dell'aggiornamento.

Non basta orientarsi nel senso di far sì che la scuola abbia la finalità del tirocinio, ma deve occuparsi, in maniera concreta, sul piano organizzativo, della gestione del tirocinio. Ciò non è certamente facile, perché sappiamo che il tirocinio è svolto, in genere, presso le sedi giudiziarie e, per altre attività, presso gli studi professionali. Quello che è importante è gestirlo, organizzarlo, fare in modo che realmente venga svolto il tirocinio che rimane un aspetto fondamentale della preparazione del magistrato. Questo è il senso dell'emendamento in esame.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CARLO LEONI (ore 17,40)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Laurini 3.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 484

Maggioranza 243

Hanno votato192

Hanno votato no 292).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Consolo 3.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 479

Maggioranza 240

Hanno votato187

Hanno votato no 292).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Laurini 3.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 485

Votanti 484

Astenuti 1

Maggioranza 243

Hanno votato190

Hanno votato no 294).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Laurini 3.15.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Laurini. Ne ha facoltà.

GIANCARLO LAURINI. Questo emendamento, proponendo la soppressione delle lettere i), l), m), n) e o) del comma 2, capoverso articolo 2, comma 1, va nella stessa direzione che prima abbiamo indicato, cioè quella di semplificare l'indicazione delle finalità della scuola, sapendo tutti che, quando si perde di vista la finalità fondamentale, l'oggetto principale di un'iniziativa, di un'organizzazione, di una scuola, come in questo caso, si rischia veramente di annacquare lo scopo che si vuole perseguire.

È un senso ed un'affermazione di ragionevolezza, di attenzione, che l'esperienza - che molti di noi hanno - di questo tipo di organizzazioni e delle scuole, ci deve ragionevolmente portare a sostenere.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Laurini 3.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 472

Maggioranza 237

Hanno votato178

Hanno votato no 294).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Laurini 3.18 e Lussana 3.19, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 476

Maggioranza 239

Hanno votato185

Hanno votato no 291).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 3.21, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 476

Votanti 475

Astenuti 1

Maggioranza 238

Hanno votato183

Hanno votato no 292).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Laurini 3.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 476

Maggioranza 239

Hanno votato183

Hanno votato no 293).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Laurini 3.27, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 481

Votanti 480

Astenuti 1

Maggioranza 241

Hanno votato188

Hanno votato no 292).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Consolo 3.28, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 470

Maggioranza 236

Hanno votato186

Hanno votato no 284).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Laurini 3.24, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 474

Votanti 472

Astenuti 2

Maggioranza 237

Hanno votato183

Hanno votato no 289).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lussana 3.204.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, l'emendamento in esame fa parte di una serie di proposte emendative che inducono a delle riflessioni per quanto riguarda la composizione del comitato direttivo della scuola della magistratura, la quale purtroppo è stata fortemente ridimensionata nel testo Mastella, sia perché non ha più la competenza esclusiva in ordine alla formazione di base, la formazione in itinere dei magistrati, sia perché anche in tale ambito sono state poste limitazioni, soprattutto per quanto riguarda il comitato direttivo, alla presenza e all'apporto di elementi esterni alla magistratura.

Infatti, i componenti del comitato direttivo saranno adesso nominati direttamente dal CSM e dal Ministro della giustizia, e non vi sarà più la possibilità di nomine da parte del mondo dell'avvocatura, in modo particolare dal Consiglio nazionale forense, così come era previsto nel testo originario Castelli. Si tratta di un'estromissione dell'avvocatura che configura...

PRESIDENTE. Deve concludere...

CAROLINA LUSSANA. ... una linea di pensiero di questa controriforma, che ha agito in tal senso in più punti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 3.204, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 473

Maggioranza 237

Hanno votato184

Hanno votato no 289).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Laurini 3.30.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Laurini. Ne ha facoltà.

GIANCARLO LAURINI. Signor Presidente, il senso dell'emendamento in esame è di dare concretamente seguito alla finalità di assicurare «multidisciplinarietà» alla scuola di formazione, aspetto che riteniamo assolutamente importante per i magistrati, i quali nello svolgimento della loro attività, in ambito civile e penale, devono ricorrere ad un'ampia cultura e alla più ampia professionalità, che può esser loro conferita, nell'ambito della scuola, da una vasta rappresentanza di professioni.

Quindi si vuole proporre ed accentuare l'inserimento di altre componenti rispetto a quella della magistratura, come l'avvocatura e il notariato, che possono offrire un contributo forte nel senso di un'acquisizione di esperienza a largo raggio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzoni. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, secondo questa nuova formulazione la scuola della magistratura diventa un organismo che riduce la propria funzione formativa e di preparazione della classe giudiziaria, mentre amplia una serie di competenze general generiche di consulenza, di approfondimento e di ricerca.

Tale aumento di competenze, che non condividiamo, comporta anche il lievitare del numero dei componenti complessivi della magistratura con conseguente intuibile aumento anche dei costi per il mantenimento di questa struttura. Nell'aumentare il numero complessivo dei componenti di questa struttura diminuisce, però, la componente interna non appartenente alla magistratura, in altre parole i professionisti, i professori, gli avvocati e i notai. Quindi, viene meno quel carattere multidisciplinare, che noi invece avevamo voluto imprimere alla scuola della magistratura, e soprattutto la funzione peculiare della formazione delle professioni forensi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Consolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, il senso di questo emendamento, sul quale il gruppo di Alleanza Nazionale esprimerà un voto favorevole, è quello di cercare di dare ai magistrati una cultura formata più che una cultura data. Cercare, cioè, di diversificare anche i docenti inserendo un avvocato con quindici anni di esercizio della professione, un notaio con almeno dieci anni di iscrizione a ruolo e un professore ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, tutti scelti tra insigni giuristi.

Mi sembra che accogliere l'emendamento in esame costituisca un passo avanti verso quella multidirezionalità della cultura che i magistrati dovrebbero avere.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Balducci. Ne ha facoltà.

PAOLA BALDUCCI. Signor Presidente, ovviamente per noi Verdi la valutazione continua ad essere la stessa e, quindi, sosteniamo anche le nostre proposte. Sicuramente, però, le osservazioni attualmente svolte dai colleghi dell'opposizione e, in particolare, l'assenza del mondo accademico e dell'avvocatura sono segnali importanti che ci faremo carico di inserire in un ordine del giorno che presenteremo e di cui, credo, il Ministro dovrà sicuramente tenere conto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Laurini 3.30, non accettato dalla Commissione né dal Governo, e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 464

Votanti 463

Astenuti 1

Maggioranza 232

Hanno votato172

Hanno votato no 291).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Laurini 3.32.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Laurini. Ne ha facoltà.

GIANCARLO LAURINI. Signor Presidente, il senso di questo emendamento è articolare meglio e graduare, nell'ambito della formazione delle delibere del comitato direttivo, l'importanza delle delibere stesse a seconda del loro oggetto e, quindi, richiedere un quorum maggiore per determinate delibere.

In particolare, normalmente si richiede la presenza di almeno cinque componenti e il voto favorevole della maggioranza relativa, cioè di tre membri. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole di almeno quattro componenti. È una norma che va nel senso della maggiore prudenza quando si tratta di affrontare atti di particolare importanza come quelli definiti di straordinaria amministrazione secondo la tecnica generale del diritto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Consolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, ciò che colpisce favorevolmente nel testo dell'emendamento Laurini 3.32 è la previsione del voto palese nelle deliberazioni del consiglio direttivo e il fatto che, in caso di parità, prevalga il voto del presidente. Sicuramente, il nostro voto su tale emendamento sarà favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzoni. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, vorrei anch'io annunciare, a nome del gruppo dell'UDC, il voto favorevole sull'emendamento in esame che, comunque, si propone le stesse finalità che ci prefiggevamo con gli altri emendamenti che abbiamo appena votato. Non perdiamo la speranza: continueremo a motivare nel merito la nostra opposizione al disegno di legge in esame e, quindi, di volta in volta, cercheremo di spiegare le nostre ragioni, facendo appello ai rappresentanti del Governo, in primis al Presidente del Consiglio. Ciò al fine di tentare, fino all'ultimo, di modificare questo testo che non ci convince, e non per un atteggiamento fazioso, ma perché riteniamo che confligga con gli interessi del Paese.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, anch'io intervengo per annunciare il voto favorevole della Lega Nord Padania sull'emendamento Laurini 3.32. Stiamo parlando di valutazioni importanti per quanto riguarda il comitato direttivo e, quindi, è giusto e doveroso, in base al rispetto del criterio della trasparenza, che vi sia la previsione del voto palese.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vitali. Onorevole Vitali, avendo già parlato l'onorevole Laurini, le posso chiedere di intervenire sul successivo emendamento?

LUIGI VITALI. Solo per trenta secondi, signor Presidente.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Vitali, ne ha facoltà.

LUIGI VITALI. Grazie, signor Presidente, non ho accolto il suo invito solo perché sul successivo emendamento non ho niente da dire.

Noi invitiamo i colleghi ad esprimere un voto favorevole su questa proposta emendativa e valutiamo una situazione: alcuni rappresentanti della maggioranza nel loro intervento si sono riservati di presentare ordini del giorno che evidentemente saranno accolti dal Governo.

Non si capisce, pertanto, per quale motivo si debbano accogliere degli ordini del giorno, che, molto probabilmente, non saranno mai trasformati in interventi legislativi, quando, invece, questa è l'occasione per poter modificare adeguatamente il provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Laurini 3.32, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 457

Votanti 456

Astenuti 1

Maggioranza 229

Hanno votato165

Hanno votato no 291).

Prendo atto che la deputata D'Ippolito Vitale ha segnalato che non è riuscita a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Laurini 3.33.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Laurini. Ne ha facoltà.

GIANCARLO LAURINI. Signor Presidente, questo emendamento mira alla soppressione del comma 8 dell'articolo 3, in quanto introduce una serie di modifiche, anche soltanto formalmente, concernenti le funzioni della scuola e dei componenti del comitato direttivo, rispetto a quanto già previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 26 del 2006, complicando inutilmente e rendendo meno chiara e meno precisa l'indicazione delle diverse funzioni.

Mi permetto, quindi, di sottolineare con forza la necessità di sopprimere questo comma 8 che, veramente, è soltanto peggiorativo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Laurini 3.33, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 468

Votanti 466

Astenuti 2

Maggioranza 234

Hanno votato175

Hanno votato no 291).

 

Prendo atto che il deputato Rocco Pignataro ha segnalato che non è riuscito a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Laurini 3.34, non accettato dalla Commissione né dal Governo, e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 458

Votanti 456

Astenuti 2

Maggioranza 229

Hanno votato170

Hanno votato no 286).

Prendo atto che la deputata Froner ha segnalato che avrebbe voluto esprimere voto contrario.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 3.38.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, la cosiddetta riforma Castelli prevedeva un comitato di gestione, che è stato eliminato e sostituito con il segretario generale. L'obbiettivo è stato semplicemente quello di eliminare le componenti laiche nella gestione della scuola, con un'ulteriore conseguenza: che diventa segretario generale un magistrato, il quale, probabilmente - com'è nella sua attività normale - non ha alcuna esperienza di gestione di una scuola. Abbiamo sostenuto per anni che è necessario porre dei tecnici, dei manager, quando si tratti di organizzare un'attività che richiede le conoscenze che possiede un manager.

Ho compreso in Commissione che anche una parte della maggioranza è d'accordo e non poteva non essere così, perché è la cosa più logica del mondo! Mi domando per quale motivo non modifichiamo la norma e non prevediamo la figura del manager, anziché quella del magistrato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 3.38, non accettato dalla Commissione né dal Governo, e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 463

Maggioranza 232

Hanno votato179

Hanno votato no 284).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lussana 3.40.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, questo emendamento tocca un aspetto fondamentale, se vogliamo pensare di dare al Paese una classe di magistrati più preparata, tecnicamente capace, professionale e in grado di amministrare al meglio la domanda di giustizia che proviene dai cittadini.

Si parla del tirocinio degli uditori giudiziari, che viene suddiviso - in base al cosiddetto disegno di legge Mastella - in due sezioni: una da svolgersi presso la scuola della magistratura e un'altra presso gli uffici giudicanti. La durata di tale tirocinio è di diciotto mesi. Noi proponiamo di innalzarla: riteniamo non sufficiente il termine di diciotto mesi e chiediamo che, almeno, si arrivi a ventiquattro mesi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vitali. Ne ha facoltà.

 

LUIGI VITALI. Signor Presidente, intervengo per sottoscrivere l'emendamento Lussana 3.40, perché riteniamo che esso, in una logica di professionalizzazione e di specializzazione del futuro magistrato, interpreti perfettamente quella che deve essere la vocazione di un intervento ordinamentale.

In effetti, non stiamo parlando di innalzare la durata del tirocinio da diciotto mesi a quarantotto, ma di aumentarla fino a ventiquattro mesi, divisi fra un periodo all'interno della scuola e un periodo in prima linea negli uffici giudiziari. Ritengo che tale durata sia adeguata e che possa tranquillizzare il nuovo magistrato che inizia ad esercitare questo ruolo importante.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Consolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, intervengo solo per unirmi ai colleghi e confermare il voto favorevole di Alleanza Nazionale sull'emendamento Lussana 3.40, che innalza da diciotto a ventiquattro mesi il periodo di tirocinio per coloro che dovranno, poi, amministrare la giustizia. Mi sembra una dimostrazione di serietà rendere più concreto e duraturo il periodo di tirocinio.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 3.40, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 463

Maggioranza 232

Hanno votato174

Hanno votato no 289).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Laurini 3.43.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Laurini. Ne ha facoltà.

GIANCARLO LAURINI. Signor Presidente, il mio emendamento 3.43, che prevede la soppressione del comma 14, è dovuto alla constatazione che tale comma è sostanzialmente inutile, in quanto ripete, in grande parte, ciò che era già presente nel decreto legislativo n. 26 del 2006, ed è la dimostrazione di come si voglia modificare tanto per modificare, quando invece non ve ne è necessità, poiché il testo originario era assolutamente esaustivo del problema.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Laurini 3.43, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 473

Votanti 471

Astenuti 2

Maggioranza 236

Hanno votato175

Hanno votato no 296).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Laurini 3.44.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gelmini. Ne ha facoltà.

MARIASTELLA GELMINI. Signor Presidente, l'emendamento Laurini 3.44 cerca di porre rimedio alla modalità con cui è disciplinato, dal disegno di legge Mastella, il tirocinio. In effetti, il carattere più stringente della riforma Castelli, rispetto a quella che stiamo esaminando, emerge anche in tema di tirocinio e della sua durata. La riforma Castelli prevedeva che, presso i tribunali, vi fossero sette mesi di tirocinio, contro i quattro mesi della riforma Mastella; tre mesi presso le procure, contro i due mesi del disegno di legge del Governo; otto mesi presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione dell'uditore, contro i sei mesi, ancora, del disegno di legge del Governo.

Ritengo che l'emendamento in esame aiuti a dare forza e a lasciare il giusto spazio, anche temporale, per l'apprendimento in fase di tirocinio.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Laurini 3.44, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 467

Maggioranza 234

Hanno votato178

Hanno votato no 289).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Laurini 3.47.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Laurini. Ne ha facoltà.

GIANCARLO LAURINI. Signor Presidente, il mio emendamento 3.47, come si può vedere, serve a riportare al comitato di gestione la competenza ad indicare i magistrati docenti che, invece, la proposta governativa vuole attribuire al Consiglio superiore della magistratura.

Non si vede perché un tema - come la designazione di docenti - che attiene alla vita e allo svolgimento della scuola, debba essere utilizzato come momento di potere da parte del CSM, sia pure su proposta del competente consiglio giudiziario. È molto più giusto che resti all'interno della scuola - e, quindi, del comitato di gestione - l'indicazione e la designazione di persone che fanno parte e che lavorano all'interno della formazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, intervengo brevemente anch'io per sostenere l'emendamento Laurini 3.47. Si è voluto, anche per quanto riguarda la scuola della magistratura, la formazione e l'indicazione dei docenti che dovranno operare il tirocinio degli uditori giudiziari, riportare tutto in capo al CSM, estromettendo, con una scelta precisa, i comitati di gestione, laddove vi erano anche dei componenti esterni alla magistratura e la presenza di componenti laici. Per tale motivo, invito anch'io a tornare sui propri passi e ad approvare questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Laurini 3.47, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 470

Maggioranza 236

Hanno votato179

Hanno votato no 291).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Laurini 3.49, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 467

Votanti 464

Astenuti 3

Maggioranza 233

Hanno votato175

Hanno votato no 289).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Laurini 3.55.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Laurini. Ne ha facoltà.

GIANCARLO LAURINI. Signor Presidente, l'emendamento in discussione, che incide sulla tipologia dei corsi, è volto a sopprimere il comma 17 dell'articolo 3, anch'esso inutile e peggiorativo rispetto al testo del decreto legislativo 3 febbraio 2006, n. 26, che invece aveva ben individuato lo svolgimento dei corsi, le loro modalità, con un'attenzione e coerenza particolare tra le modalità di svolgimento e la finalità del corso, considerando anche le differenze tra la fase di mera preparazione al concorso dei futuri magistrati e quella di aggiornamento che la scuola svolge per i magistrati già in attività. Questa è la ratio dell'emendamento che sottoponiamo all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Laurini 3.55, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 472

Votanti 470

Astenuti 2

Maggioranza 236

Hanno votato176

Hanno votato no 294).

Prendo atto che il deputato Bianco ha segnalato che non è riuscito a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Laurini 3.56, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 475

Maggioranza 238

Hanno votato184

Hanno votato no 291).

Prendo atto che il deputato Bianco ha segnalato che non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassone. Ne ha facoltà.

MARIO TASSONE. Signor Presidente, preannuncio il voto contrario del mio gruppo sull'articolo in discussione, anche per le motivazioni che abbiamo ascoltato e per quanto detto dai miei colleghi di gruppo, gli onorevoli Michele Vietti ed Erminia Mazzoni. Anche perché, mediante tale articolo, si svuota il significato della scuola superiore della magistratura. Certamente, le ambizioni che erano alla base del provvedimento di riforma della scorsa legislatura ricevono una fisionomia molto diversa e debole con questa norma e con questa configurazione della scuola superiore della magistratura. Soprattutto, si riducono di gran lunga la portata e il significato di una scuola della magistratura che avrebbe dovuto essere autonoma e invece diventa certamente dipendente e non svolge la funzione forte, propria di un ente autonomo.

Infine, vorrei evidenziare lo «scippo» che si è verificato, anche per quanto riguarda la sede della scuola stessa.

PRESIDENTE. Onorevole, deve concludere.

MARIO TASSONE. Da Catanzaro a Benevento, ad esempio. Perché, in quest'ottica...

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Tassone.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Consolo. Ne ha facoltà.

  

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, il tempo concesso non mi consente di approfondire l'argomento ma vorrei sottolineare, con forza, il voto contrario del gruppo Alleanza Nazionale che è favorevole ad una vera scuola superiore della magistratura, mentre è contrario alle modifiche apportate.

Mi chiedo e vi chiedo quale possa essere il motivo per cui si vuole migliorare una scuola della magistratura: tale motivo non deve essere rinvenuto nell'interesse esclusivo dei magistrati, esso deve essere rinvenuto soprattutto nell'interesse dei cittadini italiani. Ecco perché Alleanza Nazionale voterà contro l'articolo in discussione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Laurini. Ne ha facoltà.

GIANCARLO LAURINI. Signor Presidente, preannuncio il voto contrario da parte del gruppo Forza Italia, perché l'articolo 3 si presenta assolutamente e totalmente peggiorativo rispetto al testo originario, in quanto - come si è avuto modo di ascoltare nell'illustrazione degli emendamenti proposti e sistematicamente bocciati, senza alcun intervento né giustificazione o motivazione da parte di alcuno nell'ambito della maggioranza, come già rilevato - esso è espressione esclusivamente dello spirito controriformista rispetto a quanto fatto precedentemente.

Come dicevo in Commissione, nemmeno in un Paese come gli Stati Uniti, noto per il sistema dello spoil system, cioè per il mutamento che ogni quadriennale cambiamento di direzione politica comporta nell'organizzazione e nella burocrazia, esiste uno spirito così violento di controriforma. È evidente e necessario il nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente vorrei dichiarare anch'io il voto contrario sull'articolo 3 che, come è stato già evidenziato, peggiora - e di gran lunga - l'impostazione della Scuola, così come era stata prevista nella riforma Castelli.

La Scuola superiore della magistratura viene ridimensionata e viene ridotta fortemente la composizione del comitato direttivo. È stato un errore estromettere i comitati di gestione nonché gli apporti di elementi esterni alla magistratura quali quelli dell'avvocatura per quanto riguarda la nomina di alcuni componenti e dei magistrati, che poi saranno tenuti alla formazione e al tirocinio degli uditori giudiziari. È un errore che il Consiglio nazionale forense non possa più, al pari del CSM e del Ministro...

PRESIDENTE. Onorevole Lussana, concluda.

CAROLINA LUSSANA. ...nominare i magistrati che faranno parte della Scuola. È stato altresì molto grave aver ridotto il tirocinio dai ventiquattro mesi originari a diciotto. Questo articolo è conforme al concetto di autoreferenzialità...

PRESIDENTE. Deve concludere.

CAROLINA LUSSANA. ...della magistratura e del CSM, al quale noi siamo chiaramente contrari.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 485

Votanti 475

Astenuti 10

Maggioranza 238

Hanno votato288

Hanno votato no 187).

  

Prendo atto che la deputata Pelino ha segnalato che non è riuscita a votare.

(Esame dell'articolo 4 - A.C. 2900)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 2900 sezione 3).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la maggioranza ad esprimere il parere della Commissione.

MARILENA SAMPERI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, la Commissione formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario su tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Ove dunque i presentatori non comunichino il ritiro delle rispettive proposte emendative, la Presidenza le porrà in votazione.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 4.400, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 471

Maggioranza 236

Hanno votato180

Hanno votato no 291).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Consolo 4.3. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente vorrei farle notare che ho chiesto di parlare prima ancora che lei aprisse la votazione sul precedente emendamento, quindi avevo diritto di intervenire!

PRESIDENTE. Onorevole Pecorella, le pare che io (Commenti)...

GAETANO PECORELLA. Credo che lei, signor Presidente, non abbia bisogno di suggerimenti!

PRESIDENTE. Questo è sicuro! Ma le pare che io abbia qualche problema a darle la parola, onorevole Pecorella?

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Consolo 4.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 483

Maggioranza 242

Hanno votato187

Hanno votato no 296).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Lussana 4.4 e Vitali 4.53.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vitali. Ne ha facoltà.

LUIGI VITALI. Signor Presidente, con questo emendamento vogliamo stabilire la situazione per la quale, nel consiglio direttivo della Corte di cassazione, il primo presidente, il procuratore generale e il presidente del Consiglio nazionale forense sono membri di diritto. Si tratta di un inciso che nella formulazione attuale di questo articolo manca e pertanto invitiamo a sostenere e sosteniamo caldamente questo emendamento, invitando l'Assemblea ad approvarlo.

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzoni. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, con questo emendamento si cerca di reintrodurre, come ha chiarito il collega Vitali, la componente laica all'interno dei consigli giudiziari almeno attraverso la previsione della presenza di diritto dell'Avvocato generale. Credo che ciò sia un atto di buon senso perché il tentativo, annunciato anche dal Ministro, di ridurre l'atteggiamento autoreferenziale della magistratura sicuramente non si porta a compimento attraverso iniziative come quella di ridurre la componente laica e di lasciare sempre più in mano alla sola magistratura tutte le valutazioni, che attengono al percorso di vita di ciascun magistrato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Lussana 4.4 e Vitali 4.53, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 472

Votanti 470

Astenuti 2

Maggioranza 236

Hanno votato178

Hanno votato no 292).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mazzoni 4.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 475

Votanti 474

Astenuti 1

Maggioranza 238

Hanno votato185

Hanno votato no 289).

Prendo atto che le deputate Balducci e Goisis hanno segnalato che non sono riuscite a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Buemi 4.301. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, noi proponiamo un emendamento soppressivo dell'esclusione, che viene prevista nell'attuale testo, della presenza del presidente dell'ordine degli avvocati dentro il consiglio giudiziario. Questa esclusione è un fatto particolarmente grave, perché il consiglio giudiziario è chiamato a giudicare i comportamenti e le attività di magistrati, non certamente nel merito delle sentenze, ma rispetto ai comportamenti più generali. Lasciare all'esclusiva presenza di magistrati, quindi dei colleghi di coloro che vengono ad essere giudicati, il compito di valutare i comportamenti, quindi anche i risultati, è un fatto - credo - di una certa gravità, perché continuiamo a realizzare una situazione, che peraltro si realizza in molti altri casi, sempre riguardanti i magistrati, di coincidenza tra controllore e controllato.

La presenza di un punto di vista non distante, ma quantomeno frutto di un'esperienza diversa, è un contributo ad una valutazione più equilibrata e anche più rispondente ai fatti. È evidente che in un consiglio composto soltanto da magistrati, che giudica di colleghi, si fa in fretta a mettersi d'accordo rispetto alle eventuali sanzioni o ai richiami che devono essere effettuati.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santelli. Ne ha facoltà.

JOLE SANTELLI. Signor Presidente, intervengo per sottoscrivere questo emendamento e per illustrare che su di esso si compie un particolare e curioso paradosso della storia. Il sottosegretario Scotti in precedenza è stato costretto a dare parere contrario su un emendamento che prevede l'allargamento dei consigli giudiziari a membri laici, oggetto di una battaglia storica della corrente della magistratura di cui faceva parte. Vorrei capire, perché è strano: quando Magistratura Democratica doveva combattere contro un potere costituito, chiedeva la democrazia; oggi che ha raggiunto il potere, dimentica le vecchie battaglie e si arrende alla conservazione e al potere costituito!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Beltrandi. Ne ha facoltà.

MARCO BELTRANDI. Onorevoli colleghe e colleghi, signor Presidente, in questo caso si tratta di un emendamento che vuole superare una strana concezione, per la quale, in sostanza, magistrati e avvocati debbono essere mondi separati, non comunicanti, e gli affari della magistratura e le carriere devono essere gestite in totale autonomia da chi con la giustizia e con loro si confronta ogni giorno. Non accade da nessun'altra parte ed è persino curioso che in questo Parlamento se ne debba parlare ancora. Un solo avvocato è troppo poco, tre non è l'optimum, ma certo è una soluzione di compromesso. È un emendamento davvero molto importante anche questo (Applausi dei deputati del gruppo La Rosa nel Pugno)!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 4.301, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 475

Maggioranza 238

Hanno votato202

Hanno votato no 273).

Prendo atto che il deputato Viola ha segnalato che avrebbe voluto esprimere voto contrario e che il deputato Buemi ha segnalato che ha erroneamente votato contro mentre avrebbe voluto esprimere voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mazzoni 4.7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzoni. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. Anche con l'emendamento in esame si persegue lo stesso obiettivo e si cerca di correggere lo stesso errore commesso dal Governo con questa nuova composizione. Noi chiediamo che invece di un solo componente dell'avvocatura ce ne siano almeno tre, per rendere un minimo di risposta al bilanciamento necessario, per le valutazioni cui è chiamato questo organismo collegiale. I requisiti che chiediamo per l'indicazione di questi componenti sono gli stessi previsti dal Governo nel testo base. Chiedo quindi che venga approvato questo emendamento, perché sicuramente faremmo un favore alla giustizia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marinello. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO. Signor Presidente, contrariamente a quanto sostenuto da diversi colleghi, sono convinto che la presenza massiccia del Governo, in particolare del Presidente del Consiglio, sia dovuta alla particolare importanza del momento. Il Presidente del Consiglio non è in quest'aula né per una seduta spiritica, né per le dietrologiche ragioni del dietrologo portavoce. Pertanto chiedo, signor Presidente del Consiglio, particolare attenzione, perché questo è un emendamento non di natura politica, ma di assoluto buonsenso e un accoglimento favorevole del Governo sicuramente ci aiuterebbe ad andare avanti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, intervengo anch'io a sostegno dell'emendamento in esame, che aumenta da uno a tre la componente dell'avvocatura per quanto riguarda la nuova composizione del consiglio direttivo della Corte di cassazione. È chiaro che tale potenziamento della presenza della componente del mondo dell'avvocatura può andare nella direzione di un miglioramento dell'attività che detti organismi debbono svolgere.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Se c'è una categoria che ha interesse al buon funzionamento della Cassazione è certamente quella degli avvocati, tanto più di quelli iscritti all'albo speciale. Possiamo constatare un fatto molto semplice: che sono una specie di cenerentola, perché ci sono dieci magistrati, due professori, che peraltro secondo me c'entrano pochissimo con le funzioni di un comitato come questo, di tipo organizzativo, e c'è un avvocato. Un avvocato mi pare, in questo numero, assai poco e insufficiente. Ecco perché noi voteremo a favore dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mazzoni 4.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo, e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 488

Maggioranza 245

Hanno votato194

Hanno votato no 294).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Lussana 4.8 e Consolo 4.10.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzoni. Ne ha facoltà (Commenti)...

Ho capito male? Era un'indicazione di voto?

ERMINIA MAZZONI. No, signor Presidente, era proprio una richiesta di parola, perché voglio comunque tentare un ulteriore appello. Forse la richiesta che ho formulato con l'emendamento appena votato era sovradimensionata, tre al posto di uno: con questi emendamenti, che posso definire «a scalare»rispetto all'emendamento presentato dall'UDC, si propone di raddoppiare almeno la componente laica, la componente degli avvocati, da uno attualmente previsto nel testo a due. Credo che il Governo potrebbe fare almeno questo atto di ossequio ad un tentativo di riequilibrio dovuto. È una modifica minima, ma che rende giustizia di una partecipazione più equilibrata, che è necessaria.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Lussana 4.8 e Consolo 4.10, non accettati dalla Commissione né dal Governo, e sui quali la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 493

Votanti 492

Astenuti 1

Maggioranza 247

Hanno votato200

Hanno votato no 292).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 4.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 486

Maggioranza 244

Hanno votato193

Hanno votato no 293).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Consolo 4.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 489

Maggioranza 245

Hanno votato192

Hanno votato no 297).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Consolo 4.18, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 483

Maggioranza 242

Hanno votato189

Hanno votato no 294).

Prendo atto che la deputata Goisis ha segnalato che non è riuscita a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Consolo 4.19, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 493

Maggioranza 247

Hanno votato195

Hanno votato no 298).

Prendo atto che la deputata Goisis ha segnalato che non è riuscita a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 4.21, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 485

Maggioranza 243

Hanno votato191

Hanno votato no 294).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Consolo 4.23, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 489

Maggioranza 245

Hanno votato192

Hanno votato no 297).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 4.26, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 479

Maggioranza 240

Hanno votato187

Hanno votato no 292).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 4.27, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 485

Votanti 484

Astenuti 1

Maggioranza 243

Hanno votato190

Hanno votato no 294).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Pecorella 4.28 e Mazzoni 4.304.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, credo si tratti di una questione importante; penso al riguardo che dovremmo essere più stanchi noi, che insistiamo nel cercar di migliorare questo testo, piuttosto che coloro che ci stanno ascoltando. Il problema è quello della presenza dell'avvocatura nei consigli giudiziari: averla esclusa è stato un inutile schiaffo all'avvocatura e significa semplicemente che la si considera una sorta di cenerentola della giustizia, il che è francamente ingiusto. Credo che anche il sottosegretario Scotti, che conosce bene gli avvocati, sappia quanto sia utile il loro parere per garantire il miglior funzionamento del sistema.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Vietti. Ne ha facoltà.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Signor Presidente, non si comprende per quale ragione la magistratura viva con preoccupazione, con apprensione addirittura, la presenza dell'avvocatura all'interno dei consigli giudiziari. Gli avvocati sono a pieno titolo operatori della giustizia, come lo sono i magistrati, i funzionari amministrativi e i giudici di pace. Se, dunque, il consiglio giudiziario deve essere il luogo della valutazione non solo dei magistrati, ma anche delle strutture organizzative, nonché della soluzione dei problemi della giustizia, immaginare un organismo di questo genere senza una rilevante e sostanziale presenza dell'avvocatura significa farlo partire zoppo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Pecorella 4.28 e Mazzoni 4.304, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 478

Maggioranza 240

Hanno votato191

Hanno votato no 287).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Consolo 4.32, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

  

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 483

Maggioranza 242

Hanno votato189

Hanno votato no 294).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 4.33.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gelmini. Ne ha facoltà.

MARIASTELLA GELMINI. Signor Presidente, con l'emendamento de quo si vuole evitare che venga escluso, quale membro di diritto, il presidente del consiglio dell'Ordine degli avvocati del capoluogo del distretto del consiglio giudiziario.

La norma cui fa riferimento, cioè l'articolo 4, comma 8, del disegno di legge al nostro esame, è quella contro cui si è sollevata la classe forense. Eliminando dai consigli giudiziari la figura del presidente dell'Ordine degli avvocati quale membro di diritto, si ledono gravemente le prerogative della classe forense. Noi ci opponiamo fermamente a ciò e chiediamo l'approvazione dell'emendamento Pecorella 4.33.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzoni. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, l'emendamento Pecorella 4.33 al nostro esame risponde all'emendamento di uguale contenuto che abbiamo presentato a proposito del consiglio forense presso la Corte di Cassazione.

Riteniamo che la presenza della componente di diritto dell'avvocatura sia essenziale. Quindi, come abbiamo tentato di reintrodurre la presenza di diritto del presidente nazionale del consiglio forense, così riteniamo che parimenti, nei consigli distrettuali, debba essere presente il presidente dell'Ordine degli avvocati.

Quello tenuto dall'attuale Governo è un comportamento assolutamente non condivisibile, che tende ad emarginare la categoria forense, che - come hanno giustamente ripetuto, ma invano, tutti i colleghi dell'opposizione - è soggetto del mondo della giustizia e dovrebbe essere trattato allo stesso modo di tutti gli altri operatori della giustizia. Invece, manca questo tipo di cultura nel centrosinistra e manca la cultura dell'equidistanza rispetto agli operatori del mondo della giustizia; in tal modo si continua a divaricare e ad allargare il solco tra la politica e la giustizia, e in particolare, all'interno del mondo della giustizia, tra magistrati ed avvocati.

CAROLINA LUSSANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Scusi signor Presidente, intervengo solo per un chiarimento: su quale emendamento stiamo intervenendo?

PRESIDENTE. Onorevole Lussana, sull'emendamento Pecorella 4.33.

CAROLINA LUSSANA. Grazie, signor Presidente, allora mi riservo di intervenire sul successivo emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Consolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, gli emendamenti al nostro esame sono di contenuto identico e qualora non fossero approvati, ci sarebbe la prova provata, la prova della pistola formante, di quanto questo Governo e questa maggioranza parlamentare avversino la classe forense.

Mi sembra logico che il gruppo di Alleanza Nazionale sottolinei questo tentativo di emarginazione e non capisco perché nei consigli distrettuali i presidenti dei consigli dell'Ordine non possano avere ingresso. Tra l'altro, nella XIII legislatura è stato varato il nuovo articolo 111 della nostra Carta costituzionale, che prevedeva l'uguaglianza tra le due parti: se i rappresentanti dei pubblici ministeri, in quanto magistrati, possono essere presenti, perché non lo devono essere gli avvocati? Voteremo, dunque, a favore dell'emendamento Pecorella 4.33.

GABRIELE BOSCETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Boscetto, i gruppi sono stati invitati a svolgere un intervento per gruppo - e fin qui ci siamo riusciti - per governare insieme questa fase dei nostri lavori. È già intervenuta a nome del gruppo di Forza Italia la sua collega, l'onorevole Gelmini, pertanto la prego di accogliere questo invito, come hanno fatto tutti gli altri colleghi del suo e degli altri gruppi.

GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, le chiedo un minuto per esprimere le mie idee (Commenti dei deputati del gruppo L'Ulivo); non credo di dover seguire logiche che non permettono a un deputato di esprimere...

PRESIDENTE. Onorevole Boscetto, le consento di intervenire per non più di trenta secondi, prego.

GABRIELE BOSCETTO. In trenta secondi non dico neanche il mio cognome (Commenti dei deputati del gruppo L'Ulivo)!

PRESIDENTE. E, allora, la ringrazio, onorevole Boscetto.

GABRIELE BOSCETTO. Voglio dirle, signor Presidente, che è una vergogna che gli avvocati siano trattati in questo modo: noi, di fronte ad una superprofessione, come quella che aveva indicato la legge Castelli, potevamo anche pensare che gli avvocati dovessero diventare, dopo aver superato i loro esami e dopo...

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Boscetto. Onorevole Benedetti Valentini, anche per lei vale lo stesso discorso, quindi parlerà successivamente.

ELIO VITO. Chiedo di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Signor Presidente, intervengo non certo per informare lei, che ne ha ben conoscenza, ma i colleghi che il nostro Regolamento - e in tale direzione sempre è stato applicato, senza alcuna eccezione - prevede all'articolo 50, comma 1, una norma fondamentale, nel senso che ogni volta che l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione, i deputati hanno sempre facoltà di parlare per dichiarare la propria volontà di voto.

Le prassi interpretative della norma, che sono sempre esistite nel nostro Regolamento, sono state nel senso che, signor Presidente, come lei ricordava, che, anche qualora il contingentamento dei tempi, che abbiamo ritenuto comunque ristretto e ampliato in maniera ridotta, si esaurisse, la prerogativa del Regolamento è sempre stata garantita, concedendo un minuto o, è vero, i trenta secondi, introdotti dal presidente Violante, poi diventati venti e, qualche volta, anche quindici.

Signor Presidente, lei non può rivolgere al nostro gruppo o ad altri gruppi alcun invito a governare insieme l'andamento della seduta, perché è evidente che non stiamo governando insieme l'andamento della seduta. Noi contestiamo l'andamento della seduta e la volontà della maggioranza di approvare senza modifiche il disegno di legge in esame (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia), che limita profondamente il diritto della Camera di esaminare i testi. Tra l'altro, stiamo facendo riferimento ad un termine di proroga che scade il 31 luglio - ed oggi è il 27 - ed il calendario dei lavori approvato dalla maggioranza in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo prevede che si lavori anche nella giornata di sabato. Pertanto, non vi è alcuna ragione per la quale, signor Presidente, lei debba costringere i gruppi a trasformare un invito, che - lo sa perfettamente - non può fare, in una ulteriore limitazione delle nostre prerogative e dei nostri diritti ad esprimere una umile dichiarazione di voto. Stiamo discutendo di temi importantissimi, colleghi, e a voi preme semplicemente poter andare a casa questa sera (Commenti dei deputati dei gruppi Comunisti Italiani e Sinistra Democratica. Per il Socialismo europeo).

Credo che tale vicenda non faccia onore al Parlamento. Abbiamo chiesto al Presidente della Camera e al Governo, con i roghi che ancora bruciano a Cosenza, di venire a riferire sull'emergenza incendi e ci è stato detto di affrettare la votazione del provvedimento, affinché questa informativa sia resa. Tutto ciò non è dignitoso e credo che abbiamo il tempo per ascoltare, per qualche secondo in più, il collega Boscetto, considerando la passione e l'interesse dei colleghi ad intervenire sul merito delle questioni. Se la maggioranza non ha tale interesse, ritengo che la Presidenza debba tutelare la parte più debole, che, in questa circostanza e come spesso avviene, è l'opposizione.

PRESIDENTE. Onorevole Vito, naturalmente il principio del nostro Regolamento che lei ha richiamato, come sa benissimo, si contempera con le esigenze previste da un altro articolo del Regolamento, quello relativo al contingentamento, rispetto al quale la giornata di oggi ha visto una evoluzione: esaurimento dei tempi, richieste di intervento a titolo personale, tempi aggiuntivi. Lei mi dice che non posso rivolgere inviti ed appelli, quindi la Presidenza se ne assume la responsabilità, senza chiedere che essi vengano accolti. La Presidenza ha inoltrato una forma di invito, sino ad ora, pertanto chiede, assumendo una certa determinazione, che i gruppi abbiano a disposizione un minuto per ogni gruppo, perché, onorevole Vito, i tempi sono del tutto esauriti e la Presidenza potrebbe non concedere più la parola. Non si tratta di una mia facoltà. Come lei sa, non è una facoltà della Presidenza, ma del Presidente che tra poco arriverà e a cui rappresenterò la sua ulteriore richiesta.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 4.33, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 477

Votanti 476

Astenuti 1

Maggioranza 239

Hanno votato186

Hanno votato no 290).

Prendo atto che la deputata Pelino ha segnalato che non è riuscita a votare.

GABRIELE BOSCETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Le do la parola successivamente, onorevole.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Lussana 4.34, Mazzoni 4.35, Vitali 4.55 e Buemi 4.300.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella...

GABRIELE BOSCETTO. Presidente!

PRESIDENTE. Sull'emendamento ha chiesto la parola per primo l'onorevole Pecorella. Se lei intende parlare sull'ordine dei lavori le do la parola, onorevole Boscetto, come può fare qualunque collega. Mi dica lei, onorevole Boscetto, su cosa intende parlare, se sull'emendamento o sull'ordine dei lavori.

GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, intervengo sugli identici emendamenti in esame. Duecentomila avvocati rispetto a otto mila magistrati! Non vi è rispetto di questa Repubblica! Gli avvocati possono diventare avvocati per partecipare soltanto ad un concorso.

Noi abbiamo parlato una vita di reclutamento straordinario che raccogliesse avvocati per portarli nella magistratura. I magistrati, quando finiscono il loro lavoro, possono diventare avvocati. Oggi come oggi non abbiamo, non solo la possibilità di intervenire negli organismi tipo i consigli giudiziari, ma di far valere la nostra voce alla stregua di questo ordinamento giudiziario.

È la peggiore perdita di dignità dell'avvocatura ed è una vergogna che tanti parlamentari avvocati non tutelino la loro classe forense (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale e Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, penso che, come i politici non siano una casta, non lo siano neanche i magistrati. Tuttavia, il fatto di non introdurre una significativa presenza nei consigli giudiziari di un punto di vista diverso da quello dei magistrati, ma comunque sempre coinvolto nell'azione di giustizia del nostro Paese, sia un errore.

Non dobbiamo proteggere punti di vista unilaterali. Dobbiamo realizzare quella convergenza di valutazioni che è indispensabile in ogni luogo ma, in particolare, in quello in cui si fa giustizia. Senza equilibrio e senza la convergenza dei punti di vista non si fa giustizia neanche se si ha ragione (Applausi dei deputati del gruppo La Rosa nel Pugno).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, con gli identici emendamenti al nostro esame si vuole insistere per la soppressione della lettera a) del comma 8 dell'articolo 2, che elimina del tutto, nel testo Mastella, il presidente dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto dai membri di diritto dei consigli giudiziari.

Vorremmo ribadire anche le motivazioni con cui il Governo ha confermato tale esclusione, dicendo che vi sarebbero ragioni di incompatibilità che si potrebbero verificare per gli avvocati chiamati a concorrere nella valutazione dei magistrati.

Non capiamo come mai il Governo abbia rilevato tale incompatibilità soltanto per i magistrati e non anche per i pubblici ministeri, che pure hanno, nei confronti dei giudici, una posizione di parte alla stregua degli avvocati, tanto più dopo l'eliminazione della separazione delle funzioni che noi avevamo previsto.

Si tratta di una scelta lesiva della dignità e dell'integrità del ruolo degli avvocati nell'amministrazione della giustizia e, quindi, noi la contestiamo pesantemente e chiediamo, con la proposta emendativa in esame, di rimuovere tale discriminazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, anche come relatore di minoranza credo di poter esprimere, molto rapidamente, la mia opinione.

Credo che la gravità di questa esclusione si rinvenga nel fatto che il presidente dell'ordine rappresenta l'intera avvocatura di un distretto o di un circondario. Non è un avvocato qualunque ad essere stato escluso. È stata esclusa la rappresentanza degli avvocati di quel distretto.

È chiaro che ciò significa emarginare l'intera avvocatura di quel distretto, il che comporta una visione delle professioni liberali che non può che essere condannata. Ciò significa essere contro le professioni liberali, il che la dice lunga sulla concezione dei diritti e delle libertà che ha questa maggioranza (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FAUSTO BERTINOTTI (ore 18,45)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Mellano. Ne ha facoltà.

  

BRUNO MELLANO. Signor Presidente, intervengo brevemente per esprimere anch'io, dal banco della maggioranza, l'esigenza di una risposta del Governo su questa questione che credo non sia affatto trascurabile e che sia degna di nota nei lavori pesanti e faticosi che siamo svolgendo.

Voglio, tuttavia, ricordare al mio Governo che io, deputato di maggioranza, che non faccio parte della Commissione giustizia, non so perché vi è un veto su una situazione che credo sia obiettivamente poco giustificabile, se non per le motivazioni tecniche e legislative per cui in questo momento siamo costretti a votare un provvedimento blindato.

Io non so perché escludiamo il Presidente dell'ordine forense (Applausi dei deputati dei gruppi La Rosa nel Pugno, Forza Italia, Alleanza Nazionale e UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro)).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Mazzoni. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, questa indifferenza del Governo dà risposta alle perplessità sollevate dalla collega Lussana e da qualche altro collega rispetto alle dichiarazioni di questa mattina del Ministro Chiti.

Non abbiamo bisogno del voto di fiducia perché abbiamo strumenti ancor più gravosi per la democrazia; vedo, infatti, che c'è un componente della maggioranza, e non dell'opposizione - lo ripeto: un rappresentante della maggioranza - che afferma di non sapere e di non capire, leggendo il testo, perché vi sia questo atteggiamento e l'esclusione dell'avvocatura. Nonostante ciò, il Governo è indifferente!

Ci troviamo in un'aula militarizzata, signor Presidente! Invito il Governo a ripensare tale atteggiamento perché allora sarebbe stato meglio porre la questione di fiducia (Applausi dei deputati dei gruppi UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro), Forza Italia, Alleanza Nazionale e Lega Nord Padania)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Della Vedova. Ne ha facoltà.

BENEDETTO DELLA VEDOVA. Signor Presidente, intervengo per riprendere le considerazioni svolte dal collega Mellano, mi unisco alla richiesta (Commenti)...

PRESIDENTE. Mi scusi, sono arrivato da poco in aula, e lei ne ha approfittato perché per il gruppo di Forza Italia aveva già parlato un suo collega.

BENEDETTO DELLA VEDOVA. Intervengo per pochi secondi, signor Presidente, per affermare che il rischio dell'occupazione corporativa da parte della magistratura della giurisdizione italiana passa anche attraverso la scelta corporativa e l'esclusione delle corporazioni che sono meno corporazioni delle altre. Ritengo che questo sia intollerabile!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Consolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, lei è arrivato da pochi secondi in aula e quindi non poteva aver ascoltato il dibattito così come si è sviluppato. Il problema è che da questa opposizione è stato rivolto un interrogativo a codesta maggioranza, che non ha ricevuto risposta.

La stessa domanda è stata posta dall'onorevole Mellano, il quale ha ricordato - e lei era presente in quel momento - che, contrariamente al sottoscritto, appartiene a codesta maggioranza e, allo stesso modo, non riceve risposta. Chiedo al Presidente della Camera, che è un po' la vittima di questo...

PRESIDENTE. La invito a concludere.

GIUSEPPE CONSOLO. Le chiedo scusa, ma mi rivolgo a lei simbolicamente, perché non ci vogliono spiegare il motivo per il quale gli avvocati vengono esclusi?

CESARE CAMPA. Le risposte!

  

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Lussana 4.34, Mazzoni 4.35, Vitali 4.55 e Buemi 4.300, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni - Commenti dei deputati dei gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale)).

(Presenti 468

Votanti 466

Astenuti 2

Maggioranza 234

Hanno votato192

Hanno votato no 274).

GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO. Presidente, si vergogni (Proteste)!

PRESIDENTE. Prendo atto che i deputati Velo, Mura e Borghesi hanno segnalato che non sono riusciti a votare.

SEBASTIANO NERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEBASTIANO NERI. Signor Presidente, mi scusi, le voglio rappresentare la mia vibrata protesta perché avevo chiesto di parlare, l'assistente parlamentare l'ha segnalato - lo abbiamo visto dai banchi - e lei deliberatamente non mi ha dato la parola sull'emendamento precedente. È un fatto che ritengo assolutamente grave e lesivo della mia dignità parlamentare! E non è la prima volta!

GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO. Presidente, si vergogni! Lei è un Presidente di parte!

PRESIDENTE. Smentisco nella maniera più assoluta. E lei, deputato Marinello, non urli visto che ciò che ha affermato il deputato Neri non corrisponde al vero!

GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO. Si vergogni!

PRESIDENTE. Lei, per favore, mi lasci parlare!

GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO. Si vergogni, Presidente (Proteste dei deputati del gruppo Forza Italia)!

PRESIDENTE. Lei mi lascia parlare! Se io dico che non mi è stata segnalata la richiesta di intervento, loro sono chiamati a credermi. In ogni caso, qualora non mi credessero, si istruisca un giurì, considerato che è qui presente l'assistente parlamentare che può rispondere.

Vi sono delle cose che rientrano nel conflitto politico che sono ammissibili, ma le accuse di malafede no (Applausi dei deputati dei gruppi L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, Sinistra Democratica. Per il Socialismo europeo, Italia dei Valori, Comunisti Italiani, Verdi e Popolari-Udeur)!

SEBASTIANO NERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEBASTIANO NERI. Signor Presidente, intervengo solo per chiudere questo spiacevole episodio, in quanto la vicenda è di una pochezza tale che non è il caso di investire nessun giurì. Tutti hanno visto quello che è successo, tanto basta (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. Basta e avanza anche a me.

GABRIELE BOSCETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, comprendo che lei non possa vedere tutti coloro che alzano la mano però, tendenzialmente, è meglio se rileva lei le alzate di mano piuttosto che affidarsi alla signora che le è vicino e che noi ringraziamo, perché diversamente si dà l'impressione che magari non si voglia far parlare qualcuno (Proteste dei deputati dei gruppi L'Ulivo e Italia dei Valori )! Io ho troppo stima di lei per pensare ciò. La prego, però, di dire alla maggioranza, che vuole tornare a casa stasera, che non la faremo tornare a casa stasera (Applausi polemici dei deputati dei gruppi L'Ulivo e Sinistra Democratica. Per il Socialismo europeo)!

PRESIDENTE. Deve concludere.

GABRIELE BOSCETTO. Mi lasci parlare, Presidente, perché altrimenti il mio minuto si esaurisce. Di fronte a scioperi, di settimane, di 200 mila avvocati, il Governo non ha detto nulla!

PRESIDENTE. La invito a concludere.

GABRIELE BOSCETTO. Di fronte ad un annunciato sciopero dell'Associazione nazionale magistrati il Governo si è «calato le brache»! Interverrò, nel prosieguo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Giovanardi. Ne ha facoltà.

CARLO GIOVANARDI. Signor Presidente, a me sembra una cosa seria che un provvedimento che - come ho detto prima - ha avuto sei letture parlamentari tra Camera e Senato e tre anni di lavoro svolto nella precedente legislatura, venga liquidato in quindici giorni. Inoltre, quando un componente della maggioranza chiede autorevolmente al Governo di spiegare un aspetto fondamentale della riforma, da parte dell'Esecutivo vi è un assoluto silenzio. Ciò è offensivo per la Presidenza e per l'intero Parlamento (Applausi dei deputati dei gruppi UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro) e Forza Italia)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Consolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, non ha bisogno della mia testimonianza e, quindi, la renderò per me. La sua buona fede, nell'episodio precedente, era innegabile. Tuttavia, vi è una cattiva fede, quella del Governo. La prego, Presidente, di non chiudere l'intervento passando alla votazione senza risolvere la questione.

Qui, vi è un problema politico (Commenti dei deputati dei gruppi L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, Comunisti Italiani e Sinistra Democratica. Per il Socialismo europeo)!

PRESIDENTE. Vi prego, colleghi, per favore, lasciate concludere l'intervento senza interrompere: non è utile.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, questo è l'andazzo. Il problema politico è che l'opposizione, ma anche la maggioranza - ricordate gli interventi degli onorevoli Bianco e Mellano -, ha posto un quesito: perché sono stati esclusi i rappresentanti di 200 mila avvocati?

PRESIDENTE. La invito a concludere.

GIUSEPPE CONSOLO. La prego, signor Presidente, non lasci cadere la questione. Il Governo risponda (Applausi dei deputati del gruppo Alleanza Nazionale)!

PRESIDENTE. Lei sa bene che le sue parole sono rivolte direttamente, non indirettamente.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Vitali 4.56, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

  

(Presenti 472

Votanti 471

Astenuti 1

Maggioranza 236

Hanno votato182

Hanno votato no 289).

SEBASTIANO NERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEBASTIANO NERI. Signor Presidente, si è ripetuta esattamente la stessa scena di poco fa. Le è stata segnalata la mia richiesta, ma non mi ha dato la parola.

PRESIDENTE. La prego di mettere fine a questa pantomima perché non mi è stato segnalato nulla.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Consolo 4.44 e Mazzoni 4.302.

GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO. Signor Presidente, chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO. Signor Presidente, mi appello all'articolo 11 del nostro Regolamento, che in particolare prevede i compiti attribuiti ai segretari di Presidenza.

Ho l'impressione che sul regolare andamento dei lavori - mi riferisco anche ad un controllo dell'Assemblea e, in particolare, dei colleghi che chiedono regolarmente la parola - dovremmo far sì che i segretari di Presidenza vi rivolgessero una particolare attenzione, al fine di evitare questi spiacevoli incidenti (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

GABRIELE BOSCETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, i colleghi hanno sollecitato una risposta del Governo sull'intervento dell'onorevole Bianco e dell'onorevole Mellano, ma dal Governo non è arrivata alcuna risposta: le chiedo, pertanto, di convocare il Ministro Di Pietro, che forse è l'unico che può risponderci in materia di giustizia (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale e Lega Nord Padania)!

IGNAZIO LA RUSSA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IGNAZIO LA RUSSA. Signor Presidente, non sono ancora intervenuto su una riforma che pure mi ha visto nella scorsa legislatura in qualche modo protagonista: insieme ad un collega per ciascun partito di maggioranza abbiamo molto lavorato, all'epoca, per cercare di «scontentare» sia i magistrati sia gli avvocati (non dico «accontentare» gli uni e gli altri). Forse ci eravamo riusciti, come segno della volontà di non farci dettare da nessuno la riforma che doveva servire ai cittadini e non agli avvocati, né ai magistrati.

Mi rivolgo al Governo: in questo caso, a nostro avviso, chi vi ha un po' troppo dettato questa riforma, nell'ansia di parte, si è dimenticato che nei distretti vanno anche i nemici, cioè gli avvocati (nemici di chi dettava, naturalmente). Allora vorrei capire, senza urlare...

PRESIDENTE. Deputato La Russa, concluda.

IGNAZIO LA RUSSA. Concludo, Presidente. Possiamo procedere ad una sospensione di cinque minuti (Commenti dei deputati dei gruppi L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Sinistra Europea e Comunisti Italiani)? Tutto mi potete dire tranne che AN, in questo momento, stia facendo ostruzionismo! È un problema serio, non strumentale: Presidente Prodi, Ministro Mastella, c'è modo di avere qualche risposta su questo aspetto, oppure dobbiamo dire agli avvocati che sono «pezze» da buttare via per questo Governo (Applausi dei deputati dei gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia)?

SEBASTIANO NERI. Chiedo di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEBASTIANO NERI. Signor Presidente, mi è accaduto per due volte - diamo per scontato, come ha fatto il collega Consolo, la sua buona fede: non mi costa alcuna fatica farlo - di aver ritualmente chiesto di parlare e di essere stato regolarmente visto dall'organo preposto, che non è il Presidente, ma il segretario di Presidenza. Da questo momento, pertanto, desidero sapere qual è la prassi che devo seguire per potere intervenire - come è mio diritto - nei lavori d'Assemblea. Diversamente, se non è possibile esercitare legittimamente un diritto che attiene a ciascun parlamentare, mi consideri iscritto a parlare su tutti gli emendamenti, fino all'esaurimento del tempo a mia disposizione. Così non si corre il rischio che lei non mi veda o si dimentichi (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Movimento per l'Autonomia e Forza Italia).

PRESIDENTE. Naturalmente lei accede al diritto alla parola come ogni altro parlamentare, sulla base di una consuetudine lungamente e storicamente consolidata.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici gli emendamenti Consolo 4.44 e Mazzoni 4.302, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 473

Votanti 472

Astenuti 1

Maggioranza 237

Hanno votato182

Hanno votato no 290).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mazzoni 4.303.

IGNAZIO LA RUSSA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IGNAZIO LA RUSSA. Onorevole Presidente, quando parliamo non lo facciamo per lasciare una traccia a futura memoria: ci aspettiamo la possibilità di un'ipotesi di risposta da un Governo sordo, dal presidente della Commissione, da un esponente della maggioranza.

Non è arrivata dal Governo alcuna risposta al problema che abbiamo posto, non è arrivata alcuna risposta dal presidente della Commissione, così come non è arrivata alcuna risposta da nessun esponente della maggioranza!

Il gruppo di Alleanza Nazionale abbandona l'aula per protesta, in solidarietà con gli avvocati d'Italia (I deputati del gruppo di Alleanza Nazionale escono dall'aula - Applausi polemici dei deputati dei gruppi L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, Comunisti Italiani, Sinistra Democratica. Per il Socialismo europeo).

ELIO VITO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Signor Presidente, sono davvero costernato...

PRESIDENTE. Mi scusi. Invito l'Assemblea a tenere un atteggiamento particolarmente composto, visto che siamo in un momento che merita tutta l'attenzione possibile.

ELIO VITO. Signor Presidente, non voglio intervenire su questo, ma non si stupisca. Fino a pochi minuti fa vi era chi votava per tre, per quattro, in maniera molto scomposta, anche fra i banchi del suo gruppo. Quindi, non è una questione di particolarità nel momento.

PRESIDENTE. Io non ho un gruppo.

ELIO VITO. Signor Presidente, come dicevo, sono sconcertato che, anche dopo l'annuncio dei colleghi del gruppo di Alleanza Nazionale, non vi sia nessuno che senta il dovere istituzionale e politico di intervenire a difendere il testo o a spiegare una scelta.

FERDINANDO BENITO PIGNATARO. Perdevano l'aereo!

ELIO VITO. Ministro Chiti, come può dire che questo è un regolare andamento dei lavori e che non avete limitato il dibattito, se su nessuna questione un responsabile della maggioranza o del Governo è intervenuto? Credo che occorra impedire che un gruppo abbandoni i lavori dell'Assemblea e che ci debba pur essere una risposta ad una questione data e richiesta dagli stessi partiti di maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mazzoni 4.303, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 423

Votanti 422

Astenuti 1

Maggioranza 212

Hanno votato138

Hanno votato no 284).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Volontè. Ne ha facoltà.

LUCA VOLONTÈ. Signor Presidente, colgo l'occasione del voto sull'articolo 4, senza minacciare o annunciare che il nostro gruppo terrà il comportamento di altri gruppi parlamentari, ma per ricollegarmi al modo di procedere dei lavori.

All'inizio della mattinata, ho fatto presente quali erano i rischi e l'opportunità di un procedere, che poi, come abbiamo visto, sta evolvendo proprio come avevo paventato.

Chiederei - lo dico sinceramente - che, pur non volendo intervenire il Governo per ragioni che si possono anche comprendere, almeno il capogruppo del partito di maggioranza relativa o il relatore dessero una spiegazione sui tanti argomenti che si è preferito, in qualche modo, bypassare, per la supponente urgenza di dover votare il provvedimento entro il 31 luglio. In molti casi, come questo del voto sull'articolo 4, l'atteggiamento del Governo e della maggioranza stride con il buonsenso.

Se qualcuno dicesse qual è stata la motivazione di fondo almeno di alcune grandi scelte, non metterebbe a rischio l'urgenza con cui si sta procedendo in questo momento su un argomento importante, che nella scorsa legislatura ha comportato tre anni di lavori del Parlamento, tra giudizi contrastanti dell'allora opposizione, e che, invece, in questa legislatura, richiederebbe, a vostro avviso, solo qualche giorno. Mi sembra sconvolgente che nessuno colga l'occasione per dire una parola a questo proposito.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Santelli. Ne ha facoltà.

JOLE SANTELLI. Signor Presidente, molti sono i temi che ci hanno visto divisi in materia di giustizia, nei diversi ruoli di maggioranza e opposizione, ma quello sui consigli giudiziari, sull'allargamento per motivi di trasparenza - soprattutto di trasparenza - dell'operato giudiziario era uno dei pochi temi su cui sia il centrodestra sia il centrosinistra convergevano. Questo fino al passaggio parlamentare precedente. È un problema importante, perché l'ordinamento giudiziario, signor Presidente del Consiglio, non appartiene a questa maggioranza, non appartiene a questo Parlamento, ma ai cittadini italiani.

Stiamo facendo delle scelte di cui dovremo rispondere alla gente. Allora, su un dato così importante è possibile una decisione così poco trasparente?

È possibile che il Governo non senta la necessità...

PRESIDENTE. Deve concludere.

JOLE SANTELLI. ...di giustificare perché, dopo sei anni in cui ha sostenuto determinate scelte, oggi fa retromarcia?

PRESIDENTE. Per favore, vi chiedo anche una collaborazione per quanto riguarda i tempi, perché comprendo benissimo che, in una condizione tesa, il richiamo a concludere l'intervento è molto antipatico.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, intervengo anch'io chiaramente per dichiarare il voto contrario del gruppo della Lega Nord Padania sull'articolo in esame. Molti colleghi dell'opposizione si chiedono come mai il Governo non interviene, come mai vi è il silenzio assoluto in questa aula parlamentare su una questione che, nei pur sporadici interventi di alcuni colleghi della maggioranza, è sentita e condivisa, poiché concerne l'estromissione di fatto dell'avvocatura, una componente così importante, dai consigli giudiziari.

Perché non si interviene? Cosa potrebbe dire il Governo, il quale ha ceduto al diktat...

PRESIDENTE. Deve concludere.

CAROLINA LUSSANA. ...proveniente dalla magistratura associata, e che ha chinato supinamente il capo...

PRESIDENTE. Deve concludere il suo intervento.

CAROLINA LUSSANA. ...di fronte a quanto affermato dall'Associazione nazionale magistrati?

PRESIDENTE. Deve concludere il suo intervento.

CAROLINA LUSSANA. Non vi interessa il dialogo con chi è presente in questa Assemblea, vi interessano le intese concluse fuori da questa aula, e tutto ciò è gravissimo (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania)!

PRESIDENTE. Lei ha concluso il suo intervento!

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto. Voteremo contro l'articolo in esame, perché in questo modo state creando il danno maggiore, rappresentato dall'instabilità delle future regole dell'ordinamento giudiziario, in primo luogo, perché nella vostra stessa maggioranza vi è dissenso e, quindi, tali regole andranno cambiate e, in secondo luogo, perché è chiaro che approvare tale disciplina completamente contro l'attuale opposizione comporterà che la stessa, se sarà maggioranza, la riprenderà in esame.

L'instabilità è la peggiore delle cose che si possono fare in una materia di questo genere (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Neri. Ne ha facoltà.

SEBASTIANO NERI. Signor Presidente, annuncio il voto contrario del gruppo del Movimento per l'autonomia sull'articolo 4 del provvedimento in esame per una serie di considerazioni che vorrei brevemente sviluppare.

L'unico organo di autogoverno che la Costituzione prevede per la magistratura, al fine di garantirne l'indipendenza finalizzata alla terzietà della funzione, è il Consiglio superiore della magistratura. Gli altri organi sono strumenti di amministrazione ordinaria che dovrebbero presiedere sul piano territoriale al buon andamento dell'amministrazione giudiziaria.

Pertanto, a meno di non volere introdurre, come filosofia di fondo di un provvedimento quale quello che ci accingiamo ad approvare, l'idea che vi sia qualcuno padrone del processo e che gli altri siano semplici comparse, considerato che non è in gioco, con la composizione degli organi di amministrazione territoriale dell'attività giudiziaria, il principio di autonomia ed indipendenza della magistratura, è davvero incomprensibile che non si sia voluto dare adeguata rappresentanza agli avvocati.

Infatti, fin quando non riscriveremo totalmente le regole del gioco giudiziario del Paese, credo che dobbiamo immaginare il processo con un arbitro - il giudice - e delle parti che, in sede civile, sono parti private rappresentate dagli avvocati e che, in sede penale, possono - per quanto riguarda l'accusa - essere rappresentate dal pubblico ministero.

Se quindi il processo è uno dei servizi principali da rendere ai cittadini, perché soltanto attraverso il processo può esservi una corretta amministrazione della giustizia e una corretta applicazione della legge, è chiaro che tutto ciò che presiede... Signor Presidente, non so a chi mi sto rivolgendo perchè ...

LUCA VOLONTÈ. A noi (Commenti dei deputati del gruppo L'Ulivo)!

SEBASTIANO NERI. Non ho un interlocutore, lei non mi ascolta, né lo fa il Governo, e capisco che sto affermando cose di nessuno valenza...

PRESIDENTE. Per favore, lei prosegua, e loro non interrompano!

SEBASTIANO NERI. Stavo dicendo, quindi, che, se vogliamo continuare ad attribuire al processo una funzione di amministrazione della giustizia e di corretta applicazione della legge, mi pare assolutamente irresponsabile escludere una componente fondamentale del gioco processuale - quale è l'avvocatura - dai ruoli determinanti svolti nell'ambito degli organi di amministrazione territoriale dell'amministrazione giudiziaria. A meno che non si voglia affermare che i padroni del processo siedono tutti all'interno di quella associazione dei magistrati che evidentemente ha scritto il provvedimento in esame, e non si voglia, invece, riconoscere che l'unico padrone dell'amministrazione della giustizia deve essere il primato assoluto della legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Tenaglia. Ne ha facoltà.

LANFRANCO TENAGLIA. Signor Presidente, mi pare un po' strano il dibattito odierno: oggi, in questa sede, si invoca la partecipazione degli avvocati nella fase della valutazione dei magistrati, dal momento che in tutte le altre fasi, dall'organizzazione degli uffici alla fase della formazione, gli avvocati partecipano a pieno diritto. Viene richiesto il loro intervento nella fase di valutazione, quando nell'ordinamento Castelli non era assolutamente prevista la partecipazione degli avvocati in questa fase. Noi l'abbiamo prevista, perché il consiglio dell'ordine, al pari dei capi degli uffici giudiziari, formula un parere per ciascun magistrato sottoposto alla valutazione (ieri ho ricordato che noi li sottoponiamo tutti alla valutazione, diversamente da quanto accadeva nell'ordinamento Castelli, dove la valutazione era riservata solo ai pochi che si sottoponevano ai concorsi) e, inoltre, deve segnalare tutti i fatti specifici a sua conoscenza che riguardino la professionalità del magistrato stesso. Mi pare che la classe forense entri a pieno titolo nell'ambito del circuito dell'autogoverno.

In più, il contributo della classe forense è richiesto per quanto riguarda le situazioni di incompatibilità e soprattutto la partecipazione, quale membro alla pari del Presidente della Cassazione e del Procuratore generale della Cassazione, al consiglio direttivo della Corte di Cassazione. Senza dimenticare, poi, la partecipazione di due avvocati al consiglio direttivo della scuola di formazione della magistratura. Se non è questa una pari dignità, se non è questa una partecipazione attiva al circuito di autogoverno e all'ambito di responsabilità nella formazione e nel controllo della professionalità dei magistrati, non ce n'è altra francamente. Certamente, la vostra non era alla pari della nostra, anzi era nulla (Applausi dei deputati dei gruppi L'Ulivo, Italia dei Valori e Comunisti Italiani)!

PRESIDENTE. Ho fatto rilevare alla deputata Gelmini che avevano già parlato due esponenti del suo gruppo e alla deputata Mazzoni che è già intervenuto un deputato del suo gruppo.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 428

Votanti 418

Astenuti 10

Maggioranza 210

Hanno votato280

Hanno votato no 138).

(Esame dell'articolo 5 - A.C. 2900)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 2900 sezione 4).

Nessuno chiedendo di parlare, invito la relatrice per la maggioranza ad esprimere il parere della Commissione.

MARILENA SAMPERI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, la Commissione formula un invito al ritiro su tutte le proposte emendative relative all'articolo 5, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?... Il Governo (Commenti dei deputati del gruppo UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di centro))!

LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore per la maggioranza.

Il Governo, inoltre, fa presente che le «Disposizioni varie» di cui all'articolo 5 riguardano sia l'ammissione alla scuola di specializzazione sia alcune norme attuative di disposizioni precedenti che sono estremamente importanti per l'attuazione degli articoli già approvati.

PRESIDENTE. Ove, dunque, i presentatori non comunichino il ritiro delle rispettive proposte emendative, la Presidenza le porrà in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 5.300.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Boscetto. Ne ha facoltà.

GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, mi perdoni, ha negato la parola alla deputata Gelmini.

PRESIDENTE. No, deputato Boscetto, non può continuare in questo modo. Ho chiesto alla deputata Gelmini di non parlare, essendo già intervenuto un altro collega del suo gruppo e la deputata stessa ha assentito. Per favore, evitiamo polemiche inutili!

GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, mi perdoni, è intervenuto il deputato Tenaglia a fare una precisazione secondo le sue logiche, che a nostro avviso è del tutto sbagliata! Gli avvocati non si trovano nei consigli giudiziari! Non ci interessa se, poi, possono scrivere le loro opinioni!

La deputata Gelmini doveva poter rispondere al deputato Tenaglia! Lasciando a lui l'ultima parola, si falsa dibattito (Commenti)! Tenaglia sbaglia, sbaglia e sbaglia!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Pecorella. La prego, tuttavia, di tenere conto del fatto che ha già parlato il deputato Boscetto.

GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO. È il relatore di minoranza!

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, chiedo scusa, ma credo che si debba parlare di altro, rispetto a questo emendamento.

PRESIDENTE. Per questo motivo le ho chiesto di tenerne conto.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, vorrei fare presente che vi è un errore tecnico - lo sa bene il sottosegretario - perché, se non si procede in altro modo, ci troveremo a dover effettuare delle valutazioni di professionalità e a dover assegnare degli incarichi direttivi in assenza totale di materiale. Per i quattro anni precedenti - anzi, in questo caso, si tratta della seconda o terza valutazione - manca tutto quel materiale, che i consigli giudiziari devono avere a disposizione per formulare il parere...

PRESIDENTE. La invito a concludere.

GAETANO PECORELLA. Bene, se sapesse risolvere questo problema, noi saremmo più tranquilli!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 5.300, non accettato dalla Commissione né dal Governo, e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 433

Maggioranza 217

Hanno votato140

Hanno votato no 293).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 5.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

ELIO VITO. Signor Presidente, durante il voto tenga il quadro acceso!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 399

Maggioranza 200

Hanno votato123

Hanno votato no 276).

Prendo atto che il deputato Iacomino ha segnalato che non è riuscito a votare e che il deputato Leoluca Orlando ha segnalato che avrebbe voluto esprimere voto contrario.

GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO. Signor Presidente, avevamo chiesto di lasciare il quadro acceso. Lei finge di non sentire!

PRESIDENTE. C'è qualcuno che chiede una verifica? Se qualcuno chiede una verifica, si alzi e la chieda, per favore! Deputato Leone, lei chiede una verifica?

ANTONIO LEONE. Sì!

  

PRESIDENTE. Sta bene. Invito i deputati segretari a procedere al controllo delle tessere di votazione (I deputati segretari ottemperano all'invito del Presidente).

Prego di collaborare affinché i deputati segretari possano svolgere la loro funzione più agevolmente.

I segretari hanno compiuto la loro opera? Prego di affrettare il controllo.

Prendo atto che deputati segretari hanno completato i controlli. Grazie.

ANTONIO LEONE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, lei che è così attento all'Assemblea, adesso dovrebbe passare alla seconda fase: una volta ritirate le tessere - quelle che non sono state messe in tasca da chi votava doppio - dovrebbe lasciare acceso il tabellone con il risultato della votazione per vedere se, ad ogni lucetta, corrisponda un collega.

PRESIDENTE. Se lei o qualsiasi altro rappresentante di gruppo avrete segnalazioni puntuali da fare, le registreremo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 5.301.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Ritengo che il mio emendamento 5.301 sia la prova del senso di responsabilità che abbiamo. Con l'attuale testo della legge - peraltro, ciò ci fu segnalato proprio dall'onorevole Tenaglia - nei prossimi sei mesi tutti coloro i quali ricoprono un incarico direttivo o semidirettivo e avranno maturato il periodo, dovranno essere sostituiti. Ciò provocherà il caos all'interno degli uffici giudiziari e, come ho già detto, è stato l'onorevole Tenaglia a segnalarcelo.

Abbiamo presentato questo emendamento, che prolunga tale periodo da sei mesi ad un anno, per evitare che, in questo breve arco di tempo, vi sia veramente l'ingovernabilità della magistratura. Almeno su questo, che sarebbe un solo emendamento volto a salvare l'ordine, si può portare (Commenti dei deputati del gruppo L'Ulivo)...

PRESIDENTE. Mi scusi, deputato Pecorella. Anche questa è una manifestazione che trovo del tutto inutile ed anche dannosa. Il tempo lo so leggere da solo, ed è inutile che venga invocato prima che sia esaurito. Prego, deputato Pecorella.

GAETANO PECORELLA. Concludo dicendo che, evidentemente, c'è qualcuno che non ha molto senso di responsabilità, se non si rende conto dell'importanza di questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 5.301, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 365

Votanti 364

Astenuti 1

Maggioranza 183

Hanno votato94

Hanno votato no 270).

ELIO VITO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Come volevasi dimostrare, signor Presidente, lei non ha chiuso il tabellone e vi erano ancora alcune irregolarità: i votanti contrari erano 270, il numero legale è di 276.

PRESIDENTE. Sul mio tabellone era indicato un margine a favore dell'esistenza del numero legale.

  

ELIO VITO. Sì, signor Presidente, ma non parlo di voti a favore o contrari. Sto dicendo che, in questo momento, la maggioranza non è autosufficiente sul numero legale (Commenti dei deputati dei gruppi L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Sinistra Europea e Comunisti Italiani) e che a seguito della verifica che si è determinata (Commenti dei deputati dei gruppi L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Sinistra Europea e Comunisti Italiani)...

PRESIDENTE. Guardi che sul mio tabellone appare chiaramente - poiché vi sono i numeri figurativi - che il numero legale è ampiamente superato.

ELIO VITO. Non c'è dubbio, signor Presidente, che il numero legale è superato, noi abbiamo contribuito...

PRESIDENTE. Allora la questione è chiusa.

ELIO VITO. No, non è chiusa, signor Presidente, politicamente non è chiusa...

PRESIDENTE. Politicamente non è sull'ordine dei lavori...

ELIO VITO. Ma lei mi toglie la parola, signor Presidente...

PRESIDENTE. No, le faccio notare che lei sta parlando sull'ordine dei lavori, non politicamente (Commenti dei deputati del gruppo Forza Italia).

ELIO VITO. Non c'è dubbio, ma io non intendo fare una discussione con lei su questioni politiche, mi auguro. Come dicevo, signor Presidente, vorrei far notare che la maggioranza non è autosufficiente dal punto di vista del numero legale (Commenti dei deputati del gruppo L'Ulivo).

Mi auguro che questa constatazione possa essere tenuta in debita considerazione in merito alle richieste che abbiamo avanzato rispetto al prosieguo dei lavori e circa la possibilità di svolgere le dichiarazioni di voto finale con ripresa televisiva diretta.

PRESIDENTE. La voglio rassicurare, da questo punto di vista, perché stiamo adoperandoci affinché sia almeno tecnicamente possibile, per poi decidere al riguardo.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Contento 5.303, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 389

Maggioranza 195

Hanno votato114

Hanno votato no 275).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Contento 5.304 , non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 386

Maggioranza 194

Hanno votato116

Hanno votato no 270).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 407

Votanti 395

Astenuti 12

Maggioranza 198

Hanno votato272

Hanno votato no 123).

  

(Esame dell'articolo 6 - A.C. 2900)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 2900 sezione 5)

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la maggioranza ad esprimere il parere della Commissione.

MARILENA SAMPERI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, la Commissione formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 6.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Ove dunque i presentatori non comunichino il ritiro delle rispettive proposte emendative, la Presidenza le porrà in votazione.

Passiamo alla votazione del testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Pecorella.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Mazzoni. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, voteremo a favore del testo alternativo all'articolo 6 presentato dal relatore di minoranza, non solo per ragioni di appartenenza, ma anche perché riteniamo che il Governo abbia fallito nel suo intento anche sulla norma in materia di bilancio, perché mediante quest'ultima si crea un'ulteriore confusione nel sistema che dovrebbe sovrintendere all'amministrazione della giustizia. Vorrei invitare i componenti del Governo - magari anche il Presidente del Consiglio, che sicuramente non avrà avuto il tempo di farlo - a leggere il parere della Commissione bilancio, pieno di valutazioni prudenziali e accorte, di «forse», di «credo» e di «se».

Non ritengo che sia corretto, legittimo e accettabile, anche politicamente, che si proceda in questo modo. Noi diamo vita ad atti normativi, che incontreranno serie difficoltà ad essere applicati concretamente, non solo perché la disciplina di merito non è chiara ma è confusa...

PRESIDENTE. Deve concludere, per favore.

ERMINIA MAZZONI. ...e nemmeno il Governo sa spiegarla, ma anche perché sotto il profilo finanziario..

PRESIDENTE. Deve concludere, la prego.

ERMINIA MAZZONI. ...non risponde alle normative dello Stato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul testo alternativo del relatore di minoranza, deputato Pecorella, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 420

Maggioranza 211

Hanno votato130

Hanno votato no 290).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Contento 6.301, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

  

(Presenti e votanti 417

Maggioranza 209

Hanno votato125

Hanno votato no 292).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Contento 6.302, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 418

Maggioranza 210

Hanno votato128

Hanno votato no 290).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 428

Votanti 414

Astenuti 14

Maggioranza 208

Hanno votato283

Hanno votato no 131).

Invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 6.

MARILENA SAMPERI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutti gli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 6.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore ed invita i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Buemi 6.0300.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Mario Pepe 6.01.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Mario Pepe. Ne ha facoltà.

MARIO PEPE. Signor Presidente, l'articolo aggiuntivo in discussione è norma di buonsenso, volta a migliorare l'efficienza e la produttività dei magistrati in servizio, stabilendo degli standard minimi come, ad esempio, la presenza in ufficio durante l'orario di lavoro. Signor Presidente, quante volte non si riesce a formare il collegio giudicante perché manca un magistrato e non si sa dove trovarlo perché la reperibilità non è obbligatoria?

Addirittura, signor Presidente, c'era un magistrato che viveva in Brasile e che ogni tanto, ricordandosi di essere un magistrato, tornava in Italia! A questo magistrato, che non è una leggenda metropolitana, il CSM non ha mai comminato una sanzione disciplinare perché era un grande elettore di un'importante corrente politica del CSM stesso.

Ebbene, signor Presidente, il 23 ottobre presentai un ordine del giorno in questa direzione, che il Governo accolse, ma che poi non ha tradotto in norma: al coraggio delle parole il Governo ha fatto seguire la codardia...

PRESIDENTE. Deve concludere.

MARIO PEPE. Stavo dicendo che al coraggio delle parole il Governo ha fatto seguire la codardia dei fatti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, intervengo anch'io a sostegno di questo articolo aggiuntivo presentato dal collega Mario Pepe. Nell'opporvi alla valutazione professionale dei magistrati basata su un elemento esterno quale quello del concorso, avete utilizzato come motivazione il fatto che avremmo distolto il magistrato dalla sua attività ordinaria e quindi avete iniziato a parlare di un concorsificio, che alla fine sarebbe stato dannoso per l'amministrazione della giustizia.

Inviterei il Governo a rileggere bene questo articolo aggiuntivo presentato dal collega Mario Pepe che limita, ad esempio, la possibilità del magistrato di avere incarichi extragiudiziari se non rispetta alcuni standard per quanto riguarda i carichi di lavoro. Ebbene, penso che il porre un limite agli incarichi extragiudiziari debba essere una questione da affrontare...

PRESIDENTE. Deputato Lussana, concluda.

CAROLINA LUSSANA. ...e sicuramente assai gradita ai cittadini che, lo ripeto, dovrebbero essere il faro della nostra azione politica.

PRESIDENTE. Deputato Villetti, ha chiesto di parlare? Non vorrei che poi mi fosse rimproverato di non averle dato la parola! Prego, ha facoltà di parlare per dichiarazione di voto.

ROBERTO VILLETTI. Signor Presidente, non volevo muoverle alcun rimprovero, anzi volevo lasciare agli atti della Camera un messaggio semplicissimo. Sapete che il gruppo de La Rosa nel Pugno, radicali e socialisti sono a favore della separazione delle carriere e penso che non sarà l'Europa ad avvicinarsi all'Italia, ma l'Italia che si adeguerà all'Europa e alla separazione delle carriere.

Non era, però, di questo che volevo parlare e sarò brevissimo. Quando fu votata la legge cosiddetta Castelli alla Camera mi alzai e, nella maggioranza di allora, dissi che non si vota una riforma della giustizia a maggioranza perché questa avrebbe potuto anche cambiare; che in altri termini sarebbe potuto accadere che il centrosinistra divenisse maggioranza e in quel caso bloccasse la legge cosiddetta Castelli, varando una nuova riforma. Si tratta di un meccanismo infernale perché ora votiamo contro l'opposizione una riforma della giustizia, ma se alle prossime elezioni il centrodestra vincerà, si affretterà a farne una nuova. Ma qual è Paese il civile che in Europa vara, ad ogni legislatura, una riforma della giustizia, della scuola o modifica l'esame di maturità? È un Paese impazzito, il nostro! Mi rivolgo al Presidente del Consiglio e al Ministro della giustizia: noi, come centrosinistra, dobbiamo portare un elemento di normalità, dobbiamo rappresentare un'Italia normale, democratica, che si trovi unita sulle grandi riforme perché esse devono durare non una sola legislatura, ma almeno vent'anni (Applausi dei deputati dei gruppi La Rosa nel Pugno e Forza Italia)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Mazzoni. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, credo che questo articolo aggiuntivo proposto dal collega Mario Pepe sia di estrema efficacia perché tende a ridurre il numero dei magistrati che vengono distratti dalle loro funzioni ordinarie e quindi a rispondere alla domanda di implementazione dell'organico della magistratura rivolta da più parti. Inoltre, tende anche a ridurre i casi di gravissima incompatibilità nei quali molto spesso incorriamo come sistema pubblico, nonché i casi di conflitto di interessi.

Questa maggioranza è tanto appassionata al tema dei conflitti di interesse, però non pratica questo campo quando il conflitto di interessi riguarda chi amministra la giustizia. È molto importante che si regolamentino in maniera diversa gli incarichi extragiudiziari dei magistrati.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Raisi. Ne ha facoltà.

ENZO RAISI. Signor Presidente, intervengo solo fare una battuta, perché non ho capito se il collega Villetti, forse per il caldo, è su Marte o su questa terra. State governando da un anno - dico da un anno - e avete approvato la controriforma sulla scuola, state approvando quella sul sistema televisivo, sulle pensioni e sulla giustizia.

Mi spiega, l'onorevole Villetti, quando parla con i suoi colleghi della maggioranza, con chi parla? È meglio che si indirizzi da quella parte, perché in un anno siete riusciti a fare, o tentate di fare, quattro controriforme. Poi, venite a dire a noi che siamo una componente poco credibile di questa parte del Paese. Forse è meglio che vi guardiate allo specchio!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Mario Pepe 6.01, non accettato dalla Commissione, né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 420

Votanti 416

Astenuti 4

Maggioranza 209

Hanno votato125

Hanno votato no 291).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Buemi 6.0300. Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dal rappresentante del Governo.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, vorrei semplicemente ricordare al collega Raisi, prima di intervenire sul merito dell'emendamento, che le riforme che il medesimo ha citato in precedenza sono state tutte poste in essere dall'allora maggioranza di centrodestra contro l'opposizione di centrosinistra. È quindi evidente che quel meccanismo di cui ha parlato l'onorevole Villetti si perpetua, perché se la logica è fare da soli, man mano che la maggioranza cambia si va da soli, se ci sono i numeri.

LUCA VOLONTÈ. Ma allora votate contro!

ENRICO BUEMI. Detto questo, credo si debba ragionare sul merito delle questioni. L'articolo aggiuntivo che proponiamo si riferisce agli incarichi extragiudiziari: in particolare, si richiede che si predispongano standard valutativi del lavoro dei magistrati, perché prima di concedere l'autorizzazione agli incarichi extragiudiziari pensiamo che i magistrati debbano svolgere in primo luogo il lavoro, cui sono stati chiamati quando hanno affrontato il concorso in magistratura.

Prevediamo, inoltre, che i magistrati che chiedono l'autorizzazione a svolgere incarichi extragiudiziari abbiano corrisposto alle aspettative, agli standard che sono stati predisposti per valutare il loro lavoro, in senso sia quantitativo, sia qualitativo.

In terzo luogo, prevediamo che non si possano assegnare incarichi extragiudiziari a chi fa parte di uffici giudiziari che sono sotto organico, perché non ha senso logico ridurre la forza di un ufficio giudiziario per un incarico extragiudiziario quando c'è un arretrato di processi, sia nel civile sia nel penale, che supera quasi i dieci milioni di fascicoli.

Detto questo, vorrei ricordare al Presidente del Consiglio, al Ministro della giustizia e ai colleghi della maggioranza e dell'opposizione che esiste una situazione di incompatibilità formale e sostanziale che riguarda il Capo di gabinetto del Ministro delle infrastrutture, che continua a rimanere nella sua posizione in una situazione di incompatibilità, in quanto membro del Consiglio superiore della magistratura amministrativa, Capo di gabinetto del Ministero delle infrastrutture e, conseguentemente, controllore di coloro che lo controllano. Questa è una situazione di illegalità inaccettabile che il santo vendicatore della legalità nel nostro Paese consente nel suo ministero. Questa è una vergogna (Applausi dei deputati dei gruppi La Rosa nel Pugno e Forza Italia)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Mario Pepe. Ne ha facoltà.

MARIO PEPE. Signor Presidente, il CSM è stato particolarmente prodigo di incarichi extragiudiziari: sono quasi mille, il 10 per cento dell'intero corpo giudiziario. Ed è chiaro il motivo: il CSM ha bisogno di fare la campagna elettorale; ha bisogno degli elettori, e, come i partiti eleggono i deputati e i senatori, così il Consiglio Superiore della Magistratura e le correnti eleggono i loro rappresentanti, i quali, poi, rispondono tirannicamente a chi li ha eletti. È per questo che non comminano alcuna sanzione disciplinare.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Buemi 6.0300, non accettato dalla Commissione né dal Governo, e su cui la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 423

Votanti 420

Astenuti 3

Maggioranza 211

Hanno votato143

Hanno votato no 277).

Prendo atto che la deputata Suppa ha segnalato che non è riuscita a votare.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Mario Pepe 6.02.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mario Pepe. Ne ha facoltà.

MARIO PEPE. Signor Presidente, vi sono molti magistrati che non amano esercitare la loro professione, ma preferiscono le segreterie dei ministeri. Dicevo prima che l'onorevole Pollastrini ne ha «imboscati» otto! Preferiscono fare gli assistenti di studio presso la Corte costituzionale! Pertanto, signor Presidente, signor Ministro, se non si approverà questo emendamento, i magistrati continueranno a disertare gli uffici, i tribunali, le corti, quindi, la sofferenza dei processi pendenti diventerà sempre più grave!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Mario Pepe 6.02, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 424

Votanti 423

Astenuti 1

Maggioranza 212

Hanno votato130

Hanno votato no 293).

(Esame dell'articolo 7 - A.C. 2900)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 2900 sezione 6).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la maggioranza ad esprimere il parere della Commissione.

MARILENA SAMPERI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, la Commissione formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7.

PRESIDENTE. Il Governo?

  

LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Consolo 7.1 e Mazzoni 7.300, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 427

Maggioranza 214

Hanno votato133

Hanno votato no 294).

Passiamo alla votazione del testo alternativo del relatore di minoranza, deputato Pecorella.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Santelli. Ne ha facoltà.

JOLE SANTELLI. Signor Presidente, pregherei i colleghi di prestare attenzione, perché il testo presentato dal collega Pecorella in realtà epura il testo del Governo di una parte pericolosa. Cosa significa che il Governo è delegato a sopprimere le norme dell'ordinamento giudiziario che siano tacitamente abrogate? Ciò significa, signor Ministro Mastella, concedere al Governo sostanzialmente una delega in bianco a sopprimere una serie di norme previste dalla legge attuale. È una delega totalmente in bianco; si utilizza una frase che non si rinviene mai nei testi di coordinamento con cui, generalmente, il Governo chiede la delega a revisionare il provvedimento. Non riesco a capire sinceramente cosa si nasconda dietro questa frase. Mi piacerebbe avere un chiarimento che, probabilmente, non arriverà...

PRESIDENTE. Lei deve concludere.

JOLE SANTELLI. Concludo velocemente.

PRESIDENTE. No, no, deve concludere.

JOLE SANTELLI. In tutte le deleghe al Governo non è mai prevista questa frase: cosa significa proprio sull'ordinamento giudiziario?

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul testo alternativo del relatore di minoranza, deputato Pecorella, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 423

Maggioranza 212

Hanno votato129

Hanno votato no 294).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 7.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, con questo emendamento si intende correggere una svista di natura costituzionale. Con l'articolo 7, infatti, si delega il Governo ad operare l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti. Si tratta di una delega priva di indicazioni e, perciò, il Governo potrebbe far sparire, senza avere un mandato preciso, una serie di disposizioni riguardanti l'ordinamento giudiziario. Si tratta davvero di uno strappo costituzionale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 7.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

  

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 418

Maggioranza 210

Hanno votato124

Hanno votato no 294).

Prendo atto che il deputato Delfino ha segnalato che non è riuscito a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 7.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 425

Votanti 412

Astenuti 13

Maggioranza 207

Hanno votato283

Hanno votato no 129).

(Esame dell'articolo 8 - A.C. 2900)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 2900 sezione 7).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la maggioranza ad esprimere il parere della Commissione.

MARILENA SAMPERI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, la Commissione formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 8.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Ove dunque i presentatori non comunichino il ritiro delle rispettive proposte emendative, la Presidenza le porrà in votazione.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 8.400, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 425

Maggioranza 213

Hanno votato132

Hanno votato no 293).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Pecorella 8.1 e Mazzoni 8.300.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, credo che anche questo emendamento risponda ad una esigenza obiettiva: se questa notte il disegno di legge al nostro esame sarà approvato, a partire da dopodomani l'intero assetto dell'ordinamento giudiziario risulterà modificato. Ebbene: il minimo che si può chiedere è che vi sia un intervallo di tempo per adeguare le strutture alle nuove regole. Ecco perché si richiede che il provvedimento non entri in vigore domani o dopodomani, ma che vi sia il tempo perché le novità siano assorbite da parte della magistratura e degli uffici direttivi e semidirettivi.

LUCA VOLONTÈ. Purtroppo sono già pronti!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Pecorella 8.1 e Mazzoni 8.300, non accettati dalla Commissione né dal Governo e sui quali la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 423

Votanti 422

Astenuti 1

Maggioranza 212

Hanno votato127

Hanno votato no 295).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 8.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 428

Votanti 413

Astenuti 15

Maggioranza 207

Hanno votato285

Hanno votato no 128).

Prendo atto che il deputato Tocci ha segnalato che avrebbe voluto esprimere voto favorevole.

(Esame degli ordini del giorno - A.C. 2900)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati (Vedi l'allegato A - A.C. 2900 sezione 8).

Avverto che la Presidenza non ritiene ammissibili, ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del Regolamento, gli ordini del giorno Li Causi n. 9/2900/3, in materia di disciplina dei concorsi notarili, e Galli n. 9/2900/47, in materia di spese di giudizio.

Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli ordini del giorno presentati.

LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo non accetta l'ordine del giorno Barani n. 9/2900/1...

PRESIDENTE. Per favore! Il deputato Baldelli ha chiesto la parola? Su cosa, per favore?

Prosegua pure, signor sottosegretario. Lentamente, la prego.

LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo, ripeto, non accetta l'ordine del giorno Barani n. 9/2900/1...

PRESIDENTE. Mi scusi, signor sottosegretario. Avevo in precedenza interpellato il deputato Baldelli, il quale mi aveva risposto che non era sua intenzione intervenire. Per cortesia, deputato Leone, mi sto rivolgendo al deputato Baldelli al quale avevo rivolto la richiesta e che mi aveva risposto di «no». Non ho interpellato lei. Tuttavia, se il deputato Baldelli chiede di parlare sull'ordine dei lavori, ne ha facoltà.

SIMONE BALDELLI. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, perché, prima di procedere all'espressione dei pareri, si dovrebbe passare alla fase dell'illustrazione degli ordini del giorno. Credo, infatti, vi siano colleghi che intendano illustrare il proprio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se qualcuno intende illustrare il proprio ordine del giorno, sta bene.

Il deputato Vitali ha facoltà di illustrare, per un minuto, il suo ordine del giorno n. 9/2900/21.

LUIGI VITALI. Signor Presidente, si è consumato questa sera e si sta ancora consumando - ma è facile prevedere quale sarà l'epilogo definitivo - l'ultimo atto di questo percorso di controriforma dell'ordinamento giudiziario.

È stata smantellata una riforma che non aveva avuto il tempo neanche di entrare completamente in vigore, perché, evidentemente, l'Associazione nazionale magistrati ha dettato i tempi per la modifica di quello che ha sempre visto come fumo negli occhi, rifiutando di considerarlo, invece, come possibilità di modernizzare tutta l'istituzione, nell'interesse di chi vi partecipava ma, soprattutto, nell'interesse dei cittadini.

Nella controriforma al nostro esame, però, signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, evidentemente si è tenuto da parte ...

PRESIDENTE. La invito a concludere, deputato Vitali.

LUIGI VITALI. ...l'interesse più importante, cioè l'accelerazione dei tempi della giustizia e la garanzia di un servizio efficiente e rapido ai cittadini, e si è pensato, piuttosto, di far mantenere ad una casta determinati privilegi, mentre non si è assolutamente pensato a migliorare il servizio giustizia.

Pertanto, il mio ordine del giorno n. 9/2900/21 impegna il Governo a riconsiderare, col tempo probabilmente, quando si sarà allentata la pressione di chi ha voluto questa controriforma, di adeguare questa iniziativa, affinché vi possa essere un servizio sempre più efficiente e celere nell'interesse della collettività.

PRESIDENTE. Il deputato Campa ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2900/35.

CESARE CAMPA. Signor Presidente, il disegno di legge alla nostra attenzione, come è stato già ricordato in più occasioni, rappresenta una vera e propria controriforma rispetto a quella approvata nella scorsa legislatura. Ha ragione il collega Villetti quando afferma che questo comportamento è estremamente scorretto e non rispondente alle esigenze del nostro Paese, che avrebbe bisogno, invece, di riforme condivise.

Ma questa maggioranza non ha alcuna voglia di fare riforme condivise, né ha voglia di fare riforme, ma vuole semplicemente fare «cortesie» a qualcuno. Invece, essa finisce col fare «scortesie» al popolo italiano, tant'è che rispetto a questa prima e ultima significativa mancanza...

PRESIDENTE. Deve concludere, deputato Campa.

CESARE CAMPA. ... non vi è alcun riferimento ai principi dell'articolo 111 della Costituzione. L'ordine del giorno a mia firma, pertanto, impegna il Governo ad adottare ulteriori iniziative, e concludo, perché siano garantiti al popolo italiano i principi del giusto processo.

PRESIDENTE. Il deputato Marinello ha facoltà di illustrare, per un minuto, il suo ordine del giorno n. 9/2900/51.

GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO. Signor Presidente, intervengo brevemente per illustrare l'ordine del giorno n. 9/2900/51 a mia prima firma, che pone una questione estremamente importante, quella dei tribunali cosiddetti minori, che, cioè, non hanno sede nei capoluoghi di provincia.

Rispetto alle dichiarazioni programmatiche del giugno-luglio dell'anno scorso e ad altri momenti pubblici, le dichiarazioni del Ministro Mastella e dei suoi collaboratori non hanno per niente tranquillizzato i territori interessati. Successivamente, il Ministro ha percorso, quasi peregrinato, l'intera Italia, sostenendo che l'intenzione del Governo era quella di mantenere inalterate le circoscrizioni giudiziarie e, quindi, la situazione attuale.

Noi riteniamo che i tribunali rappresentino un presidio di legalità, specie nelle regioni interessate dalla criminalità organizzata.

Con tale ordine del giorno solleviamo la questione e chiediamo al Governo un impegno e una risposta precisa.

PRESIDENTE. La deputata Santelli ha facoltà di illustrare l'ordine del giorno Baldelli n. 9/2900/17, di cui è cofirmataria.

  

JOLE SANTELLI. Signor Presidente, tale ordine del giorno - sono, peraltro, consapevole che, purtroppo, non sarà approvato - è stato presentato, perché, con il provvedimento in esame, si cristallizza la situazione che ci siamo trovati a gestire e noi ad osservare, sotto il ricatto, utilizzando il termine corretto, della magistratura associata e ... signor Presidente è un po' difficile parlare in queste condizioni.

PRESIDENTE. Ha totalmente ragione. Anche qui siamo colpevoli perché stiamo cercando di ordinare i lavori.

GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO. Il Governo è un bivacco.

PRESIDENTE. Lei non urli. Per il momento presiede un'altra persona, poi quando presiederà lei ...

Invito a sciogliere i raggruppamenti nell'emiciclo. Per favore, vi prego di riprendere i propri posti. Non si può proseguire così! Se vogliamo perdere un po' di tempo, facciamolo pure, ma in queste condizioni non si consente all'Assemblea di lavorare. Mi rivolgo anche ai banchi del Governo. Invito i deputati che si trovano nell'emiciclo a rientrare nei loro banchi, per favore!

Prego la deputata Santelli di proseguire il suo intervento.

JOLE SANTELLI. Signor Presidente, con l'ordine del giorno Baldelli n. 9/2900/17 di cui sono cofirmataria chiedo al Governo di verificare gli effetti della disastrosa normativa che purtroppo questa sera diventerà legge. Credo non vi sarà il tempo, ma ove possibile, mi rivolgo alla maggioranza per immaginare insieme una nuova strada.

Il Parlamento non può legiferare sotto ricatto di una corporazione fortissima, ma soprattutto, sottosegretario Scotti e Ministro Mastella, conosciamo troppo bene i gravi difetti della nostra giustizia e della nostra magistratura. Forse, non tutto del provvedimento Castelli era perfetto e qualcosa si poteva migliorare, come tutte le leggi. Certo, il provvedimento in esame rappresenta il passo del gambero, perché torniamo indietro e diamo una vittoria politica a chi, per dieci anni, ha tenuto sotto scacco il Parlamento.

PRESIDENTE. Il deputato Tassone ha facoltà di illustrare, per un minuto, il suo ordine del giorno n. 9/2900/9.

MARIO TASSONE. Signor Presidente, ho fatto ampiamente riferimento al significato che con tale provvedimento la scuola superiore di magistratura, anzi, le scuole superiori magistratura assumono.

Voglio ricordare al Ministro Mastella che, durante il precedente Governo, era stato firmato un provvedimento da parte del Ministro dell'economia e finanze e da parte del Ministro della giustizia che individuava tre sedi per quanto riguarda le scuole superiori della magistratura. Una di queste era stata individuata a Catanzaro. Con l'attuale provvedimento Catanzaro non c'è più, ma vi è Benevento. Non voglio entrare nel merito della scelta di Benevento, ma certamente Catanzaro ha subito uno scippo. Con l'ordine del giorno di cui sono firmatario invito il Governo a monitorare la situazione, anche perché Benevento non presenta le condizioni e sono anche disponibile ad ascoltare le motivazioni ...

PRESIDENTE. Deve concludere!

MARIO TASSONE. E soprattutto le conclusione da parte del Ministro. Signor Presidente, lei segue gli interventi? Stavo concludendo con un invito rivolto al Governo. Evidentemente, lei non segue - e mi dispiace dirlo - le argomentazioni che vengono svolte, perché un deputato si deve anche lasciare libero nella conclusione anche con il punto esclamativo.

PRESIDENTE. Il deputato è anche tenuto a programmare il suo intervento in modo da rimanere nei tempi.

ANTONIO LEONE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

  

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Scusate, così è impossibile proseguire i lavori. Invito ancora l'Assemblea ad adottare una modalità che consenta di svolgere gli interventi anche per il rispetto di chi parla, me compreso.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, mi ha tolto le parole di bocca. Siamo nella più completa confusione.

Se lei avesse la amabilità, dopo aver ascoltato i comodi della maggioranza a cui lei si adeguerà sicuramente, di farci sapere che cosa succederà d'ora in avanti, considerato che sono le 20, siamo nella fase dell'illustrazione degli ordini del giorno, dovremmo avere - forse, considerando anche che è dalle 15 che siamo in quest'aula - alcuni momenti di pausa e dovrebbe essere svolta anche l'informativa del Governo. Il sottosegretario Rosato è stato trattenuto ai banchi del Governo da oggi pomeriggio, ma ci dovrebbe rendere un'informativa sui gravissimi fatti avvenuti nel Gargano.

Se dobbiamo passare alle dichiarazioni di voto - stasera, domani mattina, domenica - le saremmo grati, signor Presidente se lei, dopo aver fatto gli accordi con la maggioranza, ce lo facesse sapere.

PRESIDENTE. Penso che noi, malgrado le difficoltà, stiamo proseguendo nel tentativo di corrispondere ai diritti ed anche un po' alle aspettative dei diversi gruppi. Naturalmente, ci sono incidenti ed io personalmente chiedo scusa al deputato Tassone per aver effettuato una interruzione, forse troppo automatica, ma comunque, essendo esperto di problemi d'Assemblea, sa che non si possono regolare i lavori se non dal banco della Presidenza e quindi l'ascolto ad esponenti della maggioranza e dell'opposizione è dovuto; del resto, il deputato Leone mi è testimone di un ascolto anche nei suoi confronti.

Sulla base di una richiesta che è prevenuta da forze dell'opposizione abbiamo lavorato, e stiamo lavorando, per poter conseguire la diretta televisiva, come ci era stato richiesto.

Penso che dopo lo svolgimento di uno o due interventi saremo in grado di avanzare all'Assemblea una proposta definitiva per il prosieguo dei nostri lavori che tenga conto sia della richiesta dell'opposizione di avere un'informativa del Governo sugli incendi verificatisi, che mi sembrava essere giustamente perorata e non credo che ora diventi meno importante solo perché si è mosso di qualche ora il nostro orologio, sia del fatto di poter avere la diretta televisiva. La Presidenza opera perché entrambe queste richieste possano essere esaudite. Saremo in grado dopo lo svolgimento di uno o due interventi di avanzare una proposta conclusiva in tal senso.

SIMONE BALDELLI. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIMONE BALDELLI. Signor Presidente, ci sono diversi colleghi che non hanno trovato ancora il fascicolo degli ordini del giorno. Vorrei, pertanto, capire quali ordini del giorno erano stati considerati inammissibili e quali devono essere invece inseriti in un fascicolo che o è in distribuzione in questo momento o sarà distribuito a breve, anche per organizzare gli interventi, signor Presidente, e dare la possibilità ai colleghi di leggere il testo degli ordini del giorno sul fascicolo, aiutandone notevolmente l'illustrazione.

PRESIDENTE. Il fascicolo degli ordini del giorno verrà ora distribuito, ma quando siamo passati all'esame degli ordini del giorno ho avvertito l'Assemblea che due soli ordini del giorno non erano ritenuti ammissibili e cioè gli ordini del giorno Li Causi n. 9/2900/3 e Galli n. 9/2900/47. Tutti gli altri sono stati ammessi, sono in distribuzione e sarà possibile leggerli anche nel loro ordine.

Il deputato La Loggia ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2900/34.

ENRICO LA LOGGIA. Signor Presidente, approfitto del minuto a mia disposizione anche per dire, se mi può ascoltare brevemente, che, certamente, aver avuto la possibilità di leggere gli ordini del giorno nel loro complesso avrebbe dato anche la possibilità di un maggiore coordinamento delle nostre valutazioni. Tuttavia, forse il breve intervallo che certamente ci sarà ad un certo punto dei nostri lavori avrebbe potuto aver luogo tra la fine dell'esame degli articoli e degli emendamenti e l'inizio dell'illustrazione degli ordini del giorno.

Ad ogni buon conto, come si suol dire, l'ordine del giorno si illustra da sé. Esso è sostanzialmente coerente con le valutazioni svolte dal collega Villetti prima; certamente, sarebbe più opportuno se vi fosse una pausa di riflessione prima di far entrare in vigore la riforma in discussione. L'ordine del giorno, da me e da altri presentato, impegna il Governo a soprassedere all'entrata in vigore di questa riforma.

PRESIDENTE. Ricordo all'Assemblea che i tempi sono esauriti, compresi quelli aggiuntivi, a titolo personale e i tempi ad essi aggiuntivi. Gli interventi che loro stanno svolgendo avvengono al di fuori dei tempi contingentati; quindi, trovo che le rimostranze, da questo punto di vista, siano del tutto gratuite. Anzi, considerato che l'elenco di coloro che intendono illustrare gli ordini del giorno si allunga, vorrei invitare l'Assemblea a ridurre a trenta secondi i tempi dei loro interventi.

Comunico che, esaurito l'esame degli ordini del giorno, effettueremo una breve sospensione, al termine della quale si svolgerà l'informativa urgente del Governo sugli incendi boschivi. Le dichiarazioni di voto, in diretta televisiva, avranno inizio alle ore 23,35, alle quali seguirà il voto finale.

Il deputato Fasolino ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2900/33.

Scusate, vorrei, senza che io sia costretto a dire i nomi, che gli assistenti parlamentari invitassero i deputati a sciogliere i capannelli. Non capisco come loro possano pensare che si svolgano così i lavori, eppure sono esperti! Deputato Fasolino, prego, può intervenire.

GAETANO FASOLINO. Signor Presidente, sono stato a lungo combattuto se presentare o meno l'ordine del giorno con il quale si propone che vengano applicati ai futuri magistrati i criteri già in uso per altri servitori dello Stato, come Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza. Incombe il rischio di essere fraintesi; in realtà nutro un grande rispetto per la magistratura....

PRESIDENTE. La invito a rispettare il tempo, per favore.

GAETANO FASOLINO. Nel mio animo conservo sempre vivo il ricordo del sacrificio di Giacumbi, Chinnici, Borsellino...

PRESIDENTE. Deputato Fasolino, deve concludere.

GAETANO FASOLINO. Signor Presidente, ma lei mi ha tolto il tempo rivolgendosi all'Assemblea!

PRESIDENTE. Ma l'ho conteggiato.

GAETANO FASOLINO. Se lei mi concede quei venti secondi che mi ha tolto...

PRESIDENTE. Li prenda.

GAETANO FASOLINO. ... Falcone, Bachelet e tanti altri. Vi è sempre il pericolo che un ufficio delicato quanto altri mai possa essere offuscato da comportamenti impropri. Purtroppo, è spesso accaduto. È dovere, quindi, del legislatore predisporre le misure affinché ciò non possa accadere mai.

PRESIDENTE. Il deputato Beltrandi ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2900/56.

MARCO BELTRANDI. Signor Presidente, l'ordine del giorno ha ad oggetto gli incarichi extragiudiziari. Più volte è intervenuto il CSM a limitarli; qualche riforma è stata adottata anche in ambito legislativo, ma sono ancora tanti e troppi. Ebbene, soprattutto quelli che riguardano i distacchi presso il Ministero della giustizia costituiscono un'ulteriore piaga perché, evidentemente, hanno a che vedere con altri...

PRESIDENTE. Deve concludere.

MARCO BELTRANDI. Noi proponiamo...

PRESIDENTE. La prego, deve concludere!

MARCO BELTRANDI. ...semplicemente che il Governo si impegni a rivedere la legislazione in materia (Applausi dei deputati del gruppo La Rosa nel Pugno).

PRESIDENTE. Deputato Beltrandi, ha terminato il tempo a sua disposizione. Chiedo collaborazione ai colleghi a rimanere nei tempi previsti. Ribadisco, ancora una volta, all'Assemblea che come tempi siamo già andati oltre.

La deputata Armosino ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2900/69.

MARIA TERESA ARMOSINO. Signor Presidente, con il mio ordine del giorno si chiede, riguardo all'articolo 6, di monitorare l'efficienza dell'attività dei magistrati in sede amministrativa, civile e penale e ciò al fine di decidere successivamente come distribuire incarichi e come regolamentare l'attività.

Non vorrei, in sostanza, che ancora una volta, con il provvedimento in esame, dessimo al Paese non tanto quello che ci chiede, ovvero la soluzione dei problemi della giustizia, quanto un aggiustamento di casta.

ENRICO BUEMI. Chiedo di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, vorrei soltanto ricordare che noi non abbiamo esaurito i nostri tempi. Il gruppo della Rosa nel Pugno non credo che abbia esaurito i tempi a sua disposizione.

PRESIDENTE. Gli uffici mi dicono che sono esauriti i tempi.

ENRICO BUEMI. Anche i nostri tempi?

PRESIDENTE. Così mi dicono. Se vuole, venga a verificare, la prego.

La deputata Balducci ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2900/11.

PAOLA BALDUCCI. Signor Presidente, per chiarezza: credo di avere il diritto a cinque minuti di tempo. Comunque, brevissimamente, illustrerò anche gli ordini del giorno Pellegrino n. 9/2900/10, Zanella n. 9/2900/12 e Boato n. 9/2900/13, di cui sono cofirmataria.

Inizio dall'ordine del giorno Pellegrino n. 9/2900/10, relativo alla valutazione della professionalità e all'accesso alle funzioni di legittimità. Il testo prevede che i magistrati debbano essere sottoposti ogni quadriennio alla valutazione delle professionalità, fino al superamento della settima valutazione. Quando si parla di capacità, laboriosità e diligenza del magistrato è chiaro che entrano in gioco stime che possono variare e oscillare da soggetto a soggetto. Bisogna, quindi, che le metodologie di valutazione siano agganciate a parametri certi, al fine di evitare ogni possibile discriminazione tra magistrati valutati. E ciò, in particolare, per quanto riguarda i magistrati di legittimità per i quali la legge prevede una deroga a tale regola, limitatamente al 10 per cento dei posti vacanti.

In merito al mio ordine del giorno n. 9/2900/11 che riguarda i consigli giudiziari, noi vorremmo - e ciò è già stato sostenuto dai colleghi dell'opposizione - sottolineare l'esigenza di assicurare un apporto più incisivo degli avvocati nel sistema di valutazione delle professionalità dei magistrati. Credo, infatti, che non si possa negare la conoscenza diretta dei problemi ambientali, negli uffici giudiziari, da parte degli avvocati sulla scorta della loro esperienza sul campo. Ritengo, quindi, che, avendo l'avvocato una funzione il cui alto lignaggio è riconosciuto dalla Costituzione negli articoli 24 e 111, sia necessario e opportuno - questo è l'invito - che il Governo si impegni ad assumere tutte le iniziative volte a consentire apporti più significativi e diretti degli avvocati nel sistema di valutazione delle professionalità dei magistrati.

L'ultimo ordine del giorno, Boato n. 9/2900/13, riguarda gli incarichi extragiudiziali. Con tale ordine del giorno - è già stato detto da alcuni colleghi - vorrei richiamare l'attenzione della Camera sul tema degli incarichi extragiudiziali dei magistrati. È opportuno, infatti, monitorare con dovuta attenzione tale fenomeno. Con l'ordine del giorno chiediamo che il Governo si impegni a riferire periodicamente alla Camera sugli incarichi extragiudiziari affidati ai magistrati in modo da evidenziare il numero dei magistrati occupati, la natura degli incarichi e il tipo di impegno che hanno comportato.

PRESIDENTE. Il deputato Forgione ha facoltà di illustrare per trenta secondi il suo ordine del giorno n. 9/2900/6.

FRANCESCO FORGIONE. Signor Presidente, segnalo al Governo due ordini del giorno. L'ordine del giorno Giachetti n. 9/2900/8 riguarda i magistrati che hanno ricoperto incarichi, direttivi e semidirettivi, per più di otto anni. Si tratta di un'esigenza avvertita soprattutto negli uffici, laddove non deve andare dispersa la memoria accumulata nella lotta contro la mafia. Con questo ordine del giorno, segnaliamo al Governo l'esigenza di programmare la loro sostituzione, affinché non vi sia in modo tranchante una sospensione di questa memoria e di questa capacità di informazioni e di lavoro accumulata nel corso degli anni.

Il mio ordine del giorno, invece, impegna il Governo a destinare una parte delle risorse confiscate alle organizzazioni criminali alla Direzione nazionale antimafia ed alle relative direzioni distrettuali.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo non accetta l'ordine del giorno Barani n. 9/2900/1, mentre accetta l'ordine del giorno Tenaglia n. 9/2900/2. L'ordine del giorno Li Causi n. 9/2900/3 è stato dichiarato inammissibile. Il Governo accetta gli ordini del giorno Zaccaria n. 9/2900/4, Maran n. 9/2900/5, Forgione n. 9/2900/6, Suppa n. 9/2900/7 e Giachetti n. 9/2900/8. Per l'ordine del giorno Tassone n. 9/2900/9 cedo la parola al Ministro della giustizia Mastella.

CLEMENTE MASTELLA, Ministro della giustizia. Signor Presidente, onorevole Tassone, ho chiesto di intervenire per eliminare alcuni elementi che, un po' «a ruggine», si sono calati rispetto a quella che è apparsa una mia indebita decisione, ovverossia la scelta delle province dove ubicare la scuola superiore della magistratura. Si parla di Benevento, ma nessuno dice che, in realtà, sono cambiate due province su tre. Comunque, per quanto riguarda, accetto anche questo.

Quando sono diventato, grazie al Presidente Prodi, per sua scelta, Ministro della giustizia, mi sono ritrovato sul mio tavolo una decisione non mia, ma dell'agenzia del demanio della Calabria, in cui si sosteneva che non sussistevano le condizioni logistiche per la localizzazione e la realizzazione della scuola di formazione dei magistrati in quel di Catanzaro.

È evidente che, da questo punto di vista, non essendovi le condizioni, e potendo io decidere, l'ho fatto. Pertanto, rispetto alle province di Bergamo, Latina e Catanzaro, potendo io assumere una decisione a carattere amministrativo, ho preferito scegliere Bergamo, Firenze e Benevento.

Con molta pacatezza le propongo di ritirare il suo ordine del giorno. Mi rendo conto che, con l'incalzare di esigenze di natura territoriale, c'è una sorta di forzatura di cui i parlamentari sono oggetto. Allora, vediamo come è possibile trovare motivi di compensazione tra il Governo, la regione, i parlamentari dell'opposizione, ma lasciando quello che c'è.

In conclusione, onorevole Tassone, a suo parere io avrei compiuto una scelta che lei ritiene non in regola, sebbene non comprendo di quale regola parli. Ma voi dell'opposizione dovete spiegarmi in quale regola stava scritto che le sedi della scuola dovessero essere ubicate nelle province di Catanzaro, Latina e Bergamo. Non comprendo nemmeno sulla base di quale valutazione avevate fatto quella scelta! Oggi a me parrebbe più opportuno e giusto procedere con il metodo di utilizzare un criterio compensativo anche per la provincia di Catanzaro. Questa è la mia proposta: le chiedo pertanto, onorevole Tassone, di ritirare il suo ordine del giorno (Commenti dei deputati del gruppo UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro)).

LUCA VOLONTÈ. Splendido!

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sui successivi ordini del giorno presentati.

LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo accetta l'ordine del giorno Pellegrino n. 9/2900/10, se riformulato nel modo seguente: sostituire le ultime due righe del secondo capoverso della premessa con le seguenti parole: «comporta intrinseci aspetti di discrezionalità».

Il Governo accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Balducci n. 9/2900/11 e Zanella n. 9/2900/12.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Boato n. 9/2900/13, vi è sul sito del Consiglio superiore della magistratura la possibilità di leggere qualunque incarico. Comunque, il Governo non ha alcuna difficoltà ad accoglierlo come raccomandazione.

Il Governo accetta gli ordini del giorno Laurini n. 9/2900/14 e Crisci n. 9/2900/15.

Il Governo non accetta l'ordine del giorno Consolo n. 9/2900/16.

Il Governo accetta l'ordine del giorno Baldelli n. 9/2900/17 a condizione che sia accolta la seguente riformulazione: «premesso che è stato esaminato un testo molto articolato e complesso, su una tematica così importante come l'ordinamento giudiziario, impegna il Governo a valutarne gli effetti applicativi e a riferire periodicamente al Parlamento ai fini di eventuali ed opportune iniziative».

Il Governo non accetta gli ordini del giorno Paroli n. 9/2900/18 e Costa n. 9/2900/19.

Il Governo accetta l'ordine del giorno Leone n. 9/2900/20 a condizione che sia accolta la seguente riformulazione: nella premessa sopprimere da: «La riforma approvata dal Parlamento» fino a: «legalità»; sostituire il dispositivo con il seguente: «impegna il Governo a valutare gli effetti del nuovo testo in tema di ordinamento giudiziario sull'efficienza della giustizia e a riferirne periodicamente al Parlamento».

Il Governo accetta l'ordine del giorno Vitali n. 9/2900/21 a condizione che sia accolta la seguente riformulazione: la premessa è uguale a quella dell'ordine del giorno Leone n. 9/2900/20; il dispositivo è sostituto con il seguente: «a valutare, anche in sede di presentazione della relazione al Parlamento, prevista dall'ordinamento giudiziario, le conseguenze applicative del provvedimento».

Il Governo non accetta gli ordini del giorno Gelmini n. 9/2900/22, Mormino n. 9/2900/23, Bertolini n. 9/2900/24, Santelli n. 9/2900/25, Bruno n. 9/2900/26, Verdini n. 9/2900/27 e Boscetto n. 9/2900/28.

Il Governo accetta l'ordine del giorno Gregorio Fontana n. 9/2900/29 a condizione che sia accolta la stessa riformulazione proposta per l'ordine del giorno Baldelli n. 9/2900/17.

Il Governo non accetta gli ordini del giorno Carfagna n. 9/2900/30, Mario Pepe n. 9/2900/31 ed Elio Vito n. 9/2900/32.

Il Governo accetta l'ordine del giorno Fasolino n. 9/2900/33 a condizione che sia accolta la stessa riformulazione proposta per l'ordine del giorno Baldelli n. 9/2900/17.

Il Governo non accetta gli ordini del giorno La Loggia n. 9/2900/34 e Campa n. 9/2900/35.

Il Governo accetta l'ordine del giorno Di Cagno Abbrescia n. 9/2900/36 a condizione che sia accolta la stessa riformulazione proposta per l'ordine del giorno Baldelli n. 9/2900/17, in quanto di contenuto analogo.

Il Governo non accetta l'ordine del giorno Lussana n. 9/2900/37, in quanto il diritto industriale è già compreso nel diritto commerciale. Il Governo accetta l'ordine del giorno Goisis n. 9/2900/38. Il Governo accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Dussin n. 9/2900/39 e Filippi n. 9/2900/40. Il Governo accetta l'ordine del giorno Dozzo n. 9/2900/41.

Il Governo accetta l'ordine del giorno Allasia n. 9/2900/42 a condizione che sia accolta la seguente riformulazione: nel dispositivo, poiché s'invita il Governo ad adottare iniziative per rendere più sollecita la giustizia, dopo le parole: «ulteriori iniziative normative» sono inserite le seguenti parole: «, oltre quelle già realizzate dal Ministro della giustizia in materia di processo civile, processo penale e ufficio per il processo,». Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Grimoldi n. 9/2900/43.

Il Governo non accetta l'ordine del giorno Fugatti n. 9/2900/44.

Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Fava n. 9/2900/45.

Il Governo non accetta l'ordine del giorno Montani n. 9/2900/46.

L'ordine del giorno Galli n. 9/2900/47 è stato dichiarato inammissibile.

Il Governo non accetta gli ordini del giorno Pecorella n. 9/2900/48 e Garagnani n. 9/2900/49.

Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Iannarilli n. 9/ 2900/50.

Il Governo accoglie, altresì, come raccomandazione l'ordine del giorno Marinello n. 9/2900/51, a condizione che il primo capoverso del dispositivo venga riformulato nei termini seguenti: «impegna il Governo ad adottare le opportune misure affinché nella eventuale revisione delle circoscrizioni giudiziarie si tenga particolare conto di tribunali che, seppure di minore entità, insistono in territori dove è più radicata la criminalità organizzata». Se i proponenti accettano la riformulazione proposta, il Governo è favorevole.

Il Governo invita al ritiro dell'ordine del giorno D'Ippolito Vitale n. 9/2900/52 per ulteriori approfondimenti, mentre accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Buemi n. 9/2900/53, perché bisogna implementare le nostre banche dati immettendo anche richieste di incriminazioni e rinvii a giudizio che non sono già inseriti nelle stesse banche.

Il Governo accetta l'ordine del giorno Angelo Piazza n. 9/2900/54, a condizione che venga riformulato sostituendo le parole «sino ad oggi» (che farebbero riferimento ad un arco temporale che va dal 1941 in poi) con le parole «negli ultimi cinque anni».

Il Governo accetta l'ordine del giorno Mellano n. 9/2990/55, nonché l'ordine del giorno Beltrandi n. 9/2900/56, a condizione che il dispositivo venga riformulato nei seguenti termini: «impegna il Governo a limitare questi incarichi a legislazione vigente per i casi in cui sia obbligatoria la presenza di un magistrato».

Il Governo accetta l'ordine del giorno Milanato n. 9/2900/57, a condizione che il dispositivo venga riformulato nei seguenti termini: «impegna il Governo a monitorare gli effetti del provvedimento in esame, valutando la possibilità e l'opportunità di adottare ulteriori iniziative rivolte a curare la qualificazione professionale dei magistrati con particolare riferimento alle problematiche della concorrenza, del contrasto della contraffazione delle merci e della tutela dei diritti dei consumatori».

Il Governo accetta l'ordine del giorno Nan n. 9/2900/58 a condizione che il dispositivo venga riformulato nei seguenti termini: «impegna il Governo a monitorare gli effetti del provvedimento e ad adottare ulteriori iniziative rivolte a curare la qualificazione professionale dei magistrati con particolare riguardo alle tecniche dell'investigazione e in rapporto alle specifiche funzioni esercitate».

Il Governo non accetta gli ordini del giorno Bernardo n. 9/2900/59, Paniz n. 9/2900/60, Casero n. 9/2900/61 e Ravetto n. 9/2900/62, che comunque è assorbito dall'ordine del giorno Beltrandi n. 9/2900/56, così come riformulato, perché identico nel contenuto.

Il Governo non accetta l'ordine del giorno Della Vedova n. 9/2900/63, nel testo redatto, ma lo stesso può essere assorbito dall'ordine del giorno Beltrandi n. 9/2900/56, nella riformulazione proposta.

Il Governo non accetta l'ordine del giorno Fedele n. 9/2900/64, ma può essere assorbito dall'ordine del giorno Buemi n. 9/2900/53 nella riformulazione proposta, mentre accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Fratta Pasini n. 9/2900/65.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Jannone n. 9/2900/66, il Governo non accetta l'eliminazione del «di norma» perché tale espressione conferisce maggiore elasticità al testo ai fini della cadenza dei concorsi, in considerazione sia dell'esigenza di coprire i posti vacanti sia soprattutto del risparmio dei costi, per non bandire concorsi con pochi posti a disposizione.

Il Governo non accetta gli ordini del giorno Fabbri n. 9/2900/67 e Biancofiore n. 9/2900/68.

Il Governo non accetta, altresì, l'ordine del giorno Armosino n. 9/2900/69 e, comunque, esso è assorbito da altri ordini del giorno per i quali è stata proposta la riformulazione.

Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Gioacchino Alfano n. 9/2900/70, mentre non accetta gli ordini del giorno Aprea n. 9/2900/71 e Crosetto n. 9/2900/72.

PRESIDENTE. Secondo la prassi, ove i presentatori non insistano, gli ordini del giorno accettati dal Governo non saranno posti in votazione.

Prendo atto che l'onorevole Barani insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/2900/1, non accettato dal Governo.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Barani n. 9/2900/1, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 399

Maggioranza 200

Hanno votato108

Hanno votato no 291).

Ricordo che gli ordini del giorno Tenaglia n. 9/2900/2, Zaccaria n. 9/2900/4, Maran n. 9/2900/5, Forgione n. 9/2900/6, Suppa n. 9/2900/7, Giachetti n. 9/2900/8 sono stati accettati dal Governo.

Chiedo all'onorevole Tassone se accetta l'invito al ritiro, formulato dal Governo, del suo ordine del giorno n. 9/2900/9.

MARIO TASSONE. No, signor Presidente, insisto per la votazione. Prendo atto delle dichiarazioni del Ministro. Ovviamente potremmo discutere a lungo sulla vicenda che ha interessato le città di Benevento e di Catanzaro.

Pur prendendo atto dell'invito al ritiro, non posso accedervi, perché è in corso un giudizio presso la giustizia amministrativa. Peraltro, il mio ordine del giorno fa esplicito riferimento ad una valutazione sull'opportunità di procedere ad una nuova individuazione delle sedi della Scuola superiore della magistratura, lasciando ovviamente al Governo una valutazione così ampia, che può anche comprendere le motivazioni portate alla nostra attenzione.

PRESIDENTE. Dunque, prendo atto che l'onorevole Tassone insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/ 2900/9, non accettato dal Governo.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Tassone n. 9/2900/9, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

  

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 401

Votanti 393

Astenuti 8

Maggioranza 197

Hanno votato102

Hanno votato no 291).

Onorevole Pellegrino, accetta la riformulazione proposta dal Governo del suo ordine del giorno n. 9/2900/10?

TOMMASO PELLEGRINO. Sì, signor Presidente, e non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Sta bene.

Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dei rispettivi ordini del giorno Balducci n. 9/2900/11, Zanella n. 9/2900/12, Boato n. 9/2900/13, accolti come raccomandazione dal Governo.

Ricordo che gli ordini del giorno Laurini n. 9/2900/14 e Crisci n. 9/2900/15 sono stati accettati dal Governo.

Prendo atto che l'onorevole Consolo insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/2900/16, non accettato dal Governo.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Consolo n. 9/2900/16, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 415

Maggioranza 208

Hanno votato114

Hanno votato no 301).

Prendo atto che l'onorevole Baldelli accetta la riformulazione proposta e non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/2900/17.

Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Paroli n. 9/2900/18.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Paroli n. 9/2900/18, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 406

Maggioranza 204

Hanno votato113

Hanno votato no 293).

Prendo atto che il deputato Baldelli ha segnalato che avrebbe voluto esprimere voto favorevole.

Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Costa n. 9/2900/19, non accettato dal Governo.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Costa n. 9/2900/19, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 410

Maggioranza 206

Hanno votato114

Hanno votato no 296).

Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione dei rispettivi ordini del giorno Leone n. 9/2900/20 e Vitali n. 9/2900/21 e non insistono per la votazione.

Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Gelmini n. 9/2900/22, non accettato dal Governo.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Gelmini n. 9/2900/22, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 410

Votanti 409

Astenuti 1

Maggioranza 205

Hanno votato114

Hanno votato no 295).

Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Mormino n. 9/2900/23, non accettato dal Governo.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Mormino n. 9/2900/23, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 407

Maggioranza 204

Hanno votato112

Hanno votato no 295).

Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Bertolini n. 9/2900/24, non accettato dal Governo.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Bertolini n. 9/2900/24, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 405

Votanti 404

Astenuti 1

Maggioranza 203

Hanno votato111

Hanno votato no 293).

Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Santelli n. 9/2900/25, non accettato dal Governo.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Santelli n. 9/2900/25, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 414

Maggioranza 208

Hanno votato119

Hanno votato no 295).

Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Bruno n. 9/2900/26, non accettato dal Governo.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Bruno n. 9/2900/26, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 414

Maggioranza 208

Hanno votato118

Hanno votato no 296).

  

Prendo atto che il deputato Piro ha segnalato che avrebbe voluto esprimere voto contrario.

Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Verdini n. 9/2900/27.

Passiamo ai voti

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Verdini n. 9/2900/27, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 411

Maggioranza 206

Hanno votato117

Hanno votato no 294).

Prendo atto che i presentatori dell'ordine del giorno Boscetto 9/2900/28 insistono per la votazione.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Boscetto n. 9/2900/28, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 416

Votanti 414

Astenuti 2

Maggioranza 208

Hanno votato117

Hanno votato no 297).

Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dal Governo e non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Fontana n. 9/2900/29.

Prendo atto che i presentatori dei successivi ordini del giorno insistono per la votazione.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Carfagna n. 9/2900/30, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 415

Votanti 411

Astenuti 4

Maggioranza 206

Hanno votato121

Hanno votato no 290).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Elio Vito n. 9/2900/32, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 414

Votanti 412

Astenuti 2

Maggioranza 207

Hanno votato117

Hanno votato no 295).

Prendo atto che il deputato Fasolino accetta la riformulazione proposta dal Governo del suo ordine del giorno n. 9/2900/33 e non insiste per la votazione.

Prendo atto che i presentatori dei successivi ordini del giorno insistono per la votazione.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno La Loggia n. 9/2900/34, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 412

Maggioranza 207

Hanno votato119

Hanno votato no 293).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno, che erroneamente non era stato posto in votazione, Mario Pepe n. 9/2900/31, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 412

Maggioranza 207

Hanno votato118

Hanno votato no 294).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Campa n. 9/2900/35, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 411

Maggioranza 206

Hanno votato116

Hanno votato no 295).

Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno Di Cagno Abbrescia n. 9/2900/36 e non insistono per la votazione.

Prendo atto che la deputata Lussana insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/2900/37.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Lussana n. 9/2900/37, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 407

Maggioranza 204

Hanno votato117

Hanno votato no 290).

Ricordo che l'ordine del giorno Goisis n. 9/2900/38 è stato accettato dal Governo.

Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dei rispettivi ordini del giorno Dussin n. 9/2900/39 e Filippi 9/2900/40, accolti come raccomandazione dal Governo.

Ricordo che l'ordine del giorno Dozzo n. 9/2900/41 è stato accettato dal Governo.

Prendo atto che il deputato Allasia accetta la riformulazione proposta dal Governo del suo ordine del giorno n. 9/2900/42 e non insiste per la votazione.

Prendo atto che il deputato Grimoldi non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/2900/43, accolto dal Governo come raccomandazione.

Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Fugatti n. 9/2900/44.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Fugatti n. 9/2900/44, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 417

Maggioranza 209

Hanno votato124

Hanno votato no 293).

  

Prendo atto che il deputato Piro ha segnalato che avrebbe voluto esprimere voto contrario.

Prendo atto che il deputato Fava non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/2900/45, accolto come raccomandazione dal Governo.

Prendo atto che i presentatori dei successivi ordini del giorno insistono per la votazione.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Montani n. 9/2900/46, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 420

Maggioranza 211

Hanno votato122

Hanno votato no 298).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Pecorella n. 9/2900/48, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 404

Votanti 403

Astenuti 1

Maggioranza 202

Hanno votato116

Hanno votato no 287).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Garagnani n. 9/2900/49, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 413

Maggioranza 207

Hanno votato121

Hanno votato no 292).

Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Iannarilli n. 9/2900/50, accolto dal Governo come raccomandazione.

Chiedo al deputato Marinello se accetta la riformulazione proposta dal Governo del suo ordine del giorno n. 9/2900/51.

GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO. Signor Presidente accetto la riformulazione proposta dal Governo; tuttavia, poiché essa di fatto modifica sostanzialmente, alleggerisce e edulcora il contenuto del mio ordine del giorno, chiedo se il sottosegretario sia disponibile ad accettarlo, ma non come raccomandazione.

PRESIDENTE. Sottosegretario Scotti, qual è il parere del Governo al riguardo?

LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo accetta l'ordine del giorno Marinello n. 9/2900/51, nel testo riformulato.

PRESIDENTE. Sta bene.

Chiedo alla deputata D'Ippolito Vitale se accede all'invito al ritiro formulato dal Governo del suo ordine del giorno n. 9/2900/52.

IDA D'IPPOLITO VITALE. Sì, signor Presidente, accedo all'invito al ritiro formulato dal Governo dell'ordine del giorno a mia firma n. 9/2900/52, ponendo soprattutto l'accento e l'attenzione alla motivazione, che anticipa una volontà di approfondimento sulla richiesta avanzata nel dispositivo dello stesso ordine del giorno. D'altra parte, le dichiarazioni rese dal ministro in quest'aula, con riferimento all'ordine del giorno Tassone n. 9/2900/9...

  

PRESIDENTE. Deve concludere, per favore.

IDA D'IPPOLITO VITALE. Solo due precisazioni veloci. Dicevo, che tali dichiarazioni rafforzano l'opportunità di una scelta in questa direzione. Infatti...

PRESIDENTE. Deve concludere, la prego.

IDA D'IPPOLITO VITALE. Mi faccia esporre il concetto fondamentale...

PRESIDENTE. No, non può.

IDA D'IPPOLITO VITALE. ...pur contenendo le sottolineature dell'ordine del giorno Tassone n. 9/2900/9, il mio va oltre: introduce e richiama l'attenzione del Governo sull'opportunità di ulteriori...

PRESIDENTE. Deputata D'Ippolito Vitale, deve concludere.

IDA D'IPPOLITO VITALE. ...provvedimenti e scelte, che possano dare ristoro al sacrificio subito dalla città di Catanzaro.

PRESIDENTE. Prendo, quindi, atto che la deputata D'Ippolito Vitale accede all'invito al ritiro formulato dal Governo del suo ordine del giorno n. 9/2900/52.

Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Buemi n. 9/2900/53, accolto come raccomandazione dal Governo.

Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno Angelo Piazza n. 9/2900/54.

Ricordo che l'ordine del giorno Mellano n. 9/2900/55 è stato accettato dal Governo.

Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dal Governo degli ordini del giorno Beltrandi n. 9/2900/56, Milanato n. 9/2900/57 e Nan n. 9/2900/58.

Prendo atto che i presentatori dei successivi ordini del giorno, non accettati dal Governo, insistono per la votazione.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Bernardo n. 9/2900/59, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 410

Votanti 408

Astenuti 2

Maggioranza 205

Hanno votato120

Hanno votato no 288).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Paniz n. 9/2900/60, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 414

Maggioranza 208

Hanno votato121

Hanno votato no 293).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Casero n. 9/2900/61, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 415

Votanti 414

Astenuti 1

Maggioranza 208

Hanno votato116

Hanno votato no 298).

  

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Ravetto n. 9/2900/62, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 385

Votanti 383

Astenuti 2

Maggioranza 192

Hanno votato106

Hanno votato no 277).

Prendo atto che la deputata D'Ippolito Vitale ha segnalato che non è riuscita a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Della Vedova n. 9/2900/63, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 412

Maggioranza 207

Hanno votato123

Hanno votato no 289).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Fedele n. 9/2900/64, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 420

Maggioranza 211

Hanno votato122

Hanno votato no 298).

Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Fratta Pasini n. 9/2900/65, accolto come raccomandazione dal Governo.

Prendo atto che i presentatori dei successivi ordini del giorno, non accettati dal Governo, insistono per la votazione.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Jannone n. 9/2900/66, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 415

Maggioranza 208

Hanno votato126

Hanno votato no 289).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Fabbri n. 9/2900/67, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 417

Maggioranza 209

Hanno votato125

Hanno votato no 292).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Biancofiore n. 9/2900/68, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 421

Votanti 419

Astenuti 2

Maggioranza 210

Hanno votato124

Hanno votato no 295).

Prendo atto che la deputata Balducci ha segnalato che non è riuscita a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Armosino n. 9/2900/69, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 420

Votanti 418

Astenuti 2

Maggioranza 210

Hanno votato126

Hanno votato no 292).

Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Gioacchino Alfano n. 9/2900/70, accolto come raccomandazione. Prendo atto che i presentatori dei successivi ordini del giorno insistono per la votazione. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Aprea n. 9/2900/71, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 417

Votanti 416

Astenuti 1

Maggioranza 209

Hanno votato121

Hanno votato no 295).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Crosetto n. 9/2900/72, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 419

Votanti 417

Astenuti 2

Maggioranza 209

Hanno votato123

Hanno votato no 294).

È così esaurito l'esame degli ordini del giorno presentati.

In morte di Giovanni Pesce (ore 20,45).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Migliore. Ne ha facoltà.

GENNARO MIGLIORE. Signor Presidente, solo un minuto per informare la Camera della scomparsa avvenuta oggi a Milano, alle ore 12,30, di Giovanni Pesce, figura leggendaria e medaglia d'oro della Resistenza e della lotta di liberazione (Il Presidente si leva in piedi e, con lui, l'intera Assemblea e i membri del Governo - Prolungati applausi), uno di quegli uomini, al coraggio e alla passione democratica dei quali il nostro Paese deve la conquista della democrazia repubblicana. Migrante minatore in Francia, nel 1935 aveva aderito al Partito comunista, e a 17 anni, dopo avere ascoltato Dolores Ibarruri, entrò nelle Brigate internazionali durante la guerra civile spagnola. Successivamente, sperimentò il duro confino fascista a Ventotene e nel 1943 fu tra gli organizzatori dei GAP, prima a Torino e poi a Milano, dove fu tra i protagonisti della Liberazione. Fu sempre, senza tregua, per tutta la sua vita, testimone acuto dell'antifascismo.

Ritengo giusto e sono certo di farmi interprete non solo dei sentimenti del gruppo di Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, ma anche di tutti i colleghi parlamentari presenti in quest'aula, che la Camera dedichi al comandante Giovanni Pesce, al comandante Visone un ricordo commosso e grato e rivolgo ai suoi familiari, alla signora Nori, anch'ella luminosa figura della lotta partigiana, e alla figlia Tiziana, un affettuoso saluto in segno di cordoglio (Prolungati applausi, cui si associano i membri del Governo).

PRESIDENTE. In segno di lutto, invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio (L'Assemblea e i membri del Governo osservano un minuto di silenzio - Generali Applausi).

Sull'ordine dei lavori (ore 20,49).

PRESIDENTE. Come annunciato, sospendiamo l'esame del provvedimento, per riprenderlo alle 23,35 con le dichiarazioni di voto finale, con ripresa televisiva diretta.

Alle 21,45, dopo la sospensione della seduta, avrà luogo l'informativa urgente del Governo sull'emergenza incendi.

Sospendo pertanto la seduta fino alle 21,45.

La seduta, sospesa alle 20,50, è ripresa alle 21,45.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, i deputati Boco, Bonelli, Chiti, Cordoni, Damiano, D'Antoni, De Castro, Del Mese, De Piccoli, Donadi, Duilio, Fabris, Fioroni, Folena, Forgione, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giovanardi, Levi, Lucà, Maroni, Migliore, Morrone, Mussi, Leoluca Orlando, Parisi, Piscitello, Pisicchio, Pollastrini, Prodi, Ranieri, Santagata e Sgobio sono in missione a decorrere dalla ripresa della seduta.

Pertanto i deputati in missione sono complessivamente settanta, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna.

Informativa urgente del Governo sull'emergenza incendi (ore 21,48).

PRESIDENTE. Avrà ora luogo lo svolgimento dell'informativa urgente del Governo sull'emergenza incendi.

Dopo l'intervento del rappresentante del Governo, avranno luogo gli interventi dei rappresentanti dei gruppi in ordine decrescente, secondo la rispettiva consistenza numerica, per cinque minuti ciascuno. Un tempo aggiuntivo è attribuito al gruppo Misto.

(Intervento del Sottosegretario di Stato per l'interno)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per l'interno Ettore Rosato.

ETTORE ROSATO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, sono particolarmente contento di essere oggi in quest'aula per relazionare la Camera sulla situazione verificatasi in questi giorni, iniziando col fare un quadro di quanto accaduto oggi e della situazione attuale, che - anche se è difficile usare questa parola in queste circostanze - va verso una normalizzazione. È difficile usare questa parola perché comunque oggi ci sono stati più di 300 incendi nella penisola, ma non siamo nella situazione dei giorni passati, anzi possiamo dire che essa è sotto controllo anche se oggi abbiamo vissuto alcuni momenti particolarmente complessi e difficili ad Ascoli Piceno, in provincia di Roma, in Calabria - sia a Cosenza sia a Catanzaro - a Salerno e ad Avellino. In provincia di Roma è stata anche interrotta la A1, in località Valmontone, c'è stato anche qualche altro episodio in Abruzzo e in Sardegna e a Bologna c'è stato anche un intervento sulla linea ferroviaria.

Abbiamo continuato nel rafforzamento dei dispositivi di sicurezza in collaborazione con tutte le regioni. Abbiamo inviato altri trenta vigili del fuoco in Abruzzo come supporto, in Calabria è stato conservato il dispositivo di ulteriori cento vigili del fuoco; la forestale e i vigili del fuoco hanno raddoppiato i turni, insomma le regioni hanno mobilitato in maniera massiccia tutto il sistema di volontariato e devo dire che anche molte amministrazioni comunali hanno compiuto un grande sforzo per mettere in campo tutte le risorse del volontariato e del personale a loro disposizione per dare un segnale di grande attenzione rispetto a questa emergenza particolarmente grave che ha colpito il nostro Paese.

È una situazione straordinaria quella che si è venuta a creare, derivata essenzialmente da due fattori, uno di carattere climatico dovuto ad un mix tra le temperature molto alte - che tutti abbiamo percepito - e il vento che le ha accompagnate e una situazione di siccità diffusa sul territorio. L'altro elemento è stato quello criminale, che sicuramente ha contribuito in maniera rilevantissima ed ha accompagnato e trovato terreno fertile nella situazione climatica.

Non sono certo in quest'aula per fare il profilo dei piromani perché ci hanno provato in molti, dico però che esistono tante tipologie umane deviate, persone che ci guadagnano, che ci godono, che hanno un grande senso di incoscienza e probabilmente le indagini sono indirizzate anche in questo senso, ma in qualche località c'è anche la mano della criminalità organizzata. Quello che senz'altro va rimarcato è che gli incendi sono per la stragrande maggioranza di natura dolosa e questo è un problema su cui dobbiamo avere la capacità di confrontarci con grande attenzione. In questi giorni ci sono stati almeno dieci arresti - secondo le ultime notizie che ci sono giunte - ma ci sono state anche moltissime segnalazioni all'autorità giudiziaria, che ci auguriamo possano portare, nel caso in cui le persone segnalate siano effettivamente ritenute colpevoli, al loro arresto.

Il culmine dell'emergenza si è registrato il 24 luglio, lo ricordiamo tutti. Quel giorno, solo per fornire qualche elemento utile a quantificare la drammaticità della situazione, sono pervenute solo ai centralini dei vigili del fuoco 40 mila chiamate, con 2 mila interventi da parte degli stessi vigili.

A ciò si aggiungano le chiamate al centralino del 1515 del Corpo forestale, gli interventi del Corpo forestale, quando non erano coordinati con quelli dei vigili del fuoco. Cento sono state le richieste al C.O.A.U., la sala operativa nazionale del coordinamento della protezione civile, dei mezzi e della flotta aerea, con il doppio dei picchi massimi registrati nel 2003, l'anno più caldo negli ultimi cinquant'anni (questo per dare un segnale della situazione che si è determinata).

Affermo ciò, con la consapevolezza che il Paese si era preparato a fronteggiare una situazione, così come ogni anno, perché non è che gli incendi estivi rappresentino una novità. La straordinarietà degli incendi dell'estate in corso è data da questi picchi, che si sono concentrati in queste giornate e che si sono estesi su tutto il territorio nazionale.

Tuttavia, il Presidente del Consiglio ha dettato gli indirizzi operativi per fronteggiare il rischio incendi boschivi per la stagione 2007 fin dal 1o giugno 2007, inviando una nota a tutte le regioni ed a tutti i ministeri coinvolti ai fini della predisposizione, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge n. 353 del 2000, delle misure necessarie a fronteggiare questa emergenza.

In tale nota si rimarcava, in particolare, il nocciolo e l'essenza del lavoro da portare avanti: mi riferisco al lavoro congiunto che consente di costruire una forte sinergia nello svolgimento di questa attività, nella quale si registrano una parcellizzazione di competenze - dobbiamo dircelo - soprattutto operative e l'intervento di diversi soggetti: dal volontariato alle amministrazioni regionali con la protezione civile regionale. Vi sono poi le competenze dei vigili del fuoco, della forestale, del dipartimento nazionale di protezione civile, nelle sue funzioni, in particolare, di controllo e di governo della flotta aerea.

Tutto questo deve funzionare con un forte spirito di collaborazione istituzionale e affermo che questo spirito si è riscontrato in maniera importante. Si sono registrate certo, come sempre, alcune difficoltà operative, ma ogni anno si cerca di fare in proposito dei passi avanti. Credo che anche quest'anno qualche passo avanti importante si sia compiuto.

L'attività di prevenzione e quella di spegnimento - lo prevede la legge - compete alle regioni. In questi anni tutte le regioni - lo dico con riferimento a quelle governate dal centrosinistra e dal centrodestra, prima o dopo, perché poi questa non è un'attività che ha di per sé un colore politico - si stanno impegnando su questo fronte.

È importante rimarcare sempre che si tratta di un'attività, nella quale gli investimenti che si sono effettuati spesso vedono il loro frutto quando gli incendi si riescono a governare, non quando non ci si riesce, naturalmente. Quindi, investire in questo ambito significa fare in modo che vi siano dei frutti, che il territorio venga preservato e non «mangiato», come è successo in questo caso in maniera così evidente.

Tuttavia, questa è stata - e lo è ancora - un'estate particolarmente calda. Non vorrei entrare in tutti i dettagli che riguardano i fatti accaduti nelle diverse località, ma credo sia importante fornire alcuni elementi; mi riferisco, in particolare a quelli più gravi che hanno riguardato la Puglia.

Quando parlo della Puglia mi riferisco, in particolare, al Gargano, alle situazioni più critiche della zona di Vieste e Peschici, ma anche dei comuni di Vico, Lesina e Mattinata, di tutta l'area del Subappennino Dauno, in cui, purtroppo, le vittime sono passate da due a tre, come sicuramente avete tutti saputo, con la morte di Domenico De Nittis, ustionato grave, che non ha superato la fase critica.

Naturalmente, si sono sollevate - ahimè - nel nostro Paese non mancano mai - polemiche sui soccorsi. In merito a tale aspetto, credo di dovervi fornire alcuni elementi conoscitivi: ve lo dico con grande serenità; mi sono recato anche sul posto e vi assicuro che ho riscontrato un grande impegno da parte di tutte le istituzioni, a cominciare da quello profuso nel comune di Peschici (in particolare, nella stanza del sindaco, erano presenti, oltre il sottoscritto, Bertolaso, il comandante dei carabinieri, il rappresentante della prefettura ed il comandante provinciale dei vigili del fuoco). L'intento era quello di far funzionare il sistema per quanto riguarda l'attività di spegnimento e di arginamento dell'incendio e, soprattutto in quel caso, perché la fase era quella avanzata di soccorso, di assistenza a tutti coloro (oltre tremilacinquecento persone tra i comuni di Peschici e di Vieste) che cercavano di trovare una sistemazione.

La prima parola che voglio spendere, al di là del lavoro dei soccorritori su cui mi soffermerò successivamente, è rivolta a tutti quei cittadini, a tutti quei pescatori, a tutti quei capitani di barca che, in quel giorno, con grandissima generosità, senza ricevere disposizioni o ordini da nessuno (Applausi dei deputati dei gruppi L'Ulivo e Verdi), sono intervenuti con una solerzia, una generosità veramente incredibili.

Consentitemi di raccontare, in trenta secondi, la storia (l'ho vissuta di persona, non l'ho letta quindi da nessuna parte) di un bagnino che sopraggiunge in comune, indossando il costume da bagno e il suo zaino. Era tesissimo, perché era riuscito a scappare dall'incendio in maniera fortunosa, ma, dopo aver sfogato il suo nervosismo e la sua tensione anche con noi, si accorge che una signora, che parla tedesco, sta richiedendo assistenza in quella lingua. Poiché, però, nessuno conosce il tedesco, il bagnino le si avvicina e l'assiste nella telefonata ai suoi parenti. Credo che vi sono segnali di tante persone generose che hanno collaborato in prima persona, fornendo aiuto.

Poi naturalmente vi è stato l'intervento dei soccorsi, degli uomini del Corpo dei vigili del fuoco e della forestale. Quel giorno, solo sul Gargano, sono intervenute oltre 500 persone, dai carabinieri alla capitaneria di porto, oltre che naturalmente i corpi già richiamati, con molti mezzi, con sei elicotteri.

Quando il COR regionale ha chiamato la sala operativa nazionale erano le 11,19 (credo sia opportuno segnalare questo dato): dopo quaranta minuti il primo elicottero già operava sull'area. Quindi, in una giornata così intensa, dove tutti i mezzi aerei del servizio di protezione civile erano operativi su tutto il territorio nazionale, è stata garantita la prontezza di intervento. Poiché, comunque, dobbiamo sempre migliorare il lavoro che svolgiamo, senza difendere ciò che accade, ma capendo dove è possibile apportare miglioramenti, si avverte assolutamente la necessità di qualche mezzo in più e di dislocarlo anche in maniera più periferica. Non tutti i mezzi sono equivalenti: la scelta del dipartimento di protezione civile di intervenire con gli elicotteri era dovuta al fatto che si interveniva in prossimità delle case e, quindi, l'elicottero, l'Ericsson in particolare, che ha la rilevante capacità di scaricare fino a 9 tonnellate di acqua, è più efficace del Canadair, che prevede una tipologia di intervento diversa.

In merito a tale aspetto, i nostri operatori stanno riflettendo, in particolare sotto il profilo tecnico e credo che anche questa esperienza sia stata utile. Dico che nel caso di cui si discute la situazione è stata particolare. Ho visto personalmente qualche centinaio di macchine bruciate nei campeggi: ciò dà il senso della difficoltà vissuta da quelle persone, della paura, del terrore che hanno provato, ma il fatto che siamo riusciti a limitare in questo modo il numero delle vittime vuol dire che le operazioni sono state gestite ponendo attenzione alla salvaguardia della vita umana.

Considerate che quei paesi non sono metanizzati: vi erano depositi GPL in ogni casa. I vigili del fuoco si sono dunque impegnati soprattutto su quei fronti, per evitare scoppi che avrebbero potuto rendere la situazione ancora più pericolosa.

Le condizioni climatiche erano poi assai difficili anche per i piloti e per l'operatività degli stessi elicotteri: l'elicottero del 118 della regione, ad un certo punto, non è stato più operativo poiché a tremila piedi vi erano oltre 40 gradi. La difficoltà di lavorare era dunque accresciuta dal fatto che, arrivate ad una certa temperatura, le macchine si surriscaldano. Vi è stato dunque davvero un intenso lavoro da parte di tutti i soccorritori.

Il secondo aspetto ha riguardato il soccorso alle persone coinvolte nel drammatico evento: si è data assistenza a 3.500 persone, anche grazie alla collaborazione, talora anche assai spinta, con gli albergatori. A San Giovanni Rotondo e nei comuni limitrofi sono state sistemate oltre 1.300 persone: in parte, esse sono poi tornate alle loro abitazioni; moltissime però sono volute restare nei luoghi di villeggiatura e sono tornate nei loro alberghi e nei loro campeggi entro il 26. Dunque, nel giro di due giorni, tutte le persone hanno trovato una sistemazione.

Credo che, per la valutazione di quel che è accaduto nel seguito sia utile considerare il dato delle strutture agibili: nel comune di Vieste, vi è ancora una struttura ricettiva non agibile; nel comune di Peschici, ve ne sono tre; le altre strutture sono state dichiarate agibili alla luce dei sopralluoghi dei vigili del fuoco, anche se talune presentano aree in cui l'operatività non è ancora consentita e vi è ancora una difficoltà nell'allaccio telefonico e nella fornitura dell'acqua. Comunque, va detto che da parte degli albergatori e delle istituzioni locali vi è stato un grande sforzo per ripartire immediatamente, e credo che questo vada ricordato come un dato assolutamente positivo.

Naturalmente, la crisi non ha riguardato solo la Puglia. Come ho affermato all'inizio, si sono registrate situazioni gravi in tutta Italia: nelle Marche, in Abruzzo, in Calabria. Catanzaro è stata aggredita dal fuoco su più fronti ed in più fasi (lo dico per chi non è di Catanzaro o non ha avuto l'occasione di riscontrarlo, ma il fuoco è arrivato a ridosso di tutte le case). Ciò è accaduto anche in Sardegna: a Nuoro, in particolare, vi è stata una situazione assai difficile. In alcune di queste regioni, poi, le autorità hanno dovuto sgomberare intere frazioni o case isolate: naturalmente vi è stata grande attenzione da parte dei vigili del fuoco e degli operatori in genere sulla messa in sicurezza delle case, così da salvaguardare anche il patrimonio, dopo essersi occupati della vita umana. Sono poi stati colpiti il Molise (Campomarino, ma non solo), la Basilicata, la Campania, il Lazio.

Già il 24 mattina, il Governo ha reso una dichiarazione di eccezionale rischio per la compromissione degli interessi primari del Paese, nominando Guido Bertolaso Commissario straordinario a questo fine. Oggi, poi, come tutti già sapete, vi è stata la dichiarazione dello stato di emergenza dal 1o giugno al 31 ottobre per la situazione degli incendi boschivi. A questa dichiarazione seguiranno i provvedimenti, da concertare con le regioni e con le autonomie locali, per il ristorno dei danni: ai danneggiati saranno garantiti il risarcimento dello Stato e la collaborazione delle regioni e degli enti locali. Si tratta di provvedimenti che vanno elaborati, raccogliendo tutti gli elementi e lavorando insieme alle autorità locali e alle regioni, che sono i primi attori e, per quanto ci riguarda, i primi con cui collaborare per contribuire a risolvere le questioni che dobbiamo affrontare.

Vorrei, inoltre, aggiungere alcune considerazioni e non solo sul quadro normativo. Sono convinto che sia necessario riflettere, prospettare una revisione, un'ipotesi di lavoro sul quadro normativo in ordine a certe competenze che, forse, devono funzionare meglio (a tale riguardo, le Commissioni della Camera e del Senato stanno iniziando a discutere della problematica in questione, attraverso la fase delle audizioni e prospettando alcune idee che devono, naturalmente, maturare).

Ma credo che vi sia una compartecipazione ed un lavoro comune che tutte le istituzioni debbono mettere in atto, anche sul piano operativo, che non riguardano solo le istituzioni (vale a dire regioni, comuni, province e Stato), ma anche i privati.

Vale, infatti, la pena ricordare che, in particolare in prossimità delle città, gli incendi boschivi hanno trovato grande facilità grazie alla presenza di aree non pulite e degradate: quando il ciglio di una strada non viene pulito mai, è naturalmente molto più facile che esso prenda fuoco, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Quindi, anche il richiamo al privato a fare ciò che deve nella pulizia delle aree di sua competenza non costituisce semplicemente un fatto di buon vicinato o di richiamo ad un senso civico, ma una competenza di cui ciascuno è responsabile.

Dobbiamo intensificare sicuramente il lavoro di prevenzione, anche sotto il profilo della sorveglianza delle aree boscate e degli avvistamenti.

Se il fuoco viene avvistato rapidamente e, di conseguenza, si spegne con rapidità, si evita l'estensione dei danni che si possono determinare in maniera molto più ampia anche rispetto a quanto abbiamo riscontrato in questi giorni: la sorveglianza e l'avvistamento sono stati due punti critici.

Alcune regioni, in questo campo, insieme allo Stato debbono ancora compiere passi in avanti. Ugualmente l'attività di repressione, come ho ricordato prima, sta dando dei frutti, ma va detto che riuscire a prendere i piromani è una attività difficile, perché le tecniche utilizzate per accendere i fuochi sono le più diverse: il nucleo specializzato della forestale sta trovando numerosi inneschi, caratterizzati da grande fantasia nella loro ideazione, e ciò naturalmente deve comportare, anche da parte nostra analisi ed indagini sempre più raffinate.

Credo che dobbiamo dare, tutti insieme, il messaggio che la lotta contro i piromani sarà senza tregua, così come ho visto con favore che alcuni enti locali ed alcuni privati si costituiscono parte civile nei processi contro i piromani (naturalmente credo che ciò sia assolutamente giusto).

Parimenti dobbiamo lavorare di più con le forze in campo, rafforzando la rete sul territorio e coordinandola meglio tra tutte le amministrazioni coinvolte.

Io spendo sempre una parola perché credo che il numero unico europeo per l'emergenza sia un obiettivo che deve essere finalizzato all'ottimizzazione delle nostre risorse, anche in un rapporto più chiaro con i cittadini. Dicevo in un'altra occasione che non si può camminare con la guida del telefono per sapere a chi telefonare in caso di emergenza, e questo vale anche per gli incendi boschivi.

Così come abbiamo bisogno di rafforzare il rapporto con le regioni: ieri abbiamo sottoscritto, come Ministero dell'interno, la convenzione con la Sicilia, nei giorni passati lo abbiamo fatto con la Campania, la Sardegna ed il Lazio e la prossima settimana lo faremo con il Veneto, le Marche ed il Piemonte.

Un rapporto di questo tipo mette insieme le energie nelle sale operative. Le sale operative non sono funzionanti quando si moltiplicano, ma quando si semplificano: meno sale operative ci sono, più funzionanti esse sono, perché le sale operative devono racchiudere al loro interno tutti gli elementi e tutti i soggetti che debbono intervenire. Quindi, fare questo lavoro per mettere insieme le nostre energie rappresenta un elemento fondamentale (lo stiamo realizzando attraverso i rapporti di convenzione con le regioni).

Credo di poter anche dare una buona notizia, almeno io la considero tale. Oggi, il Ministro Amato ha firmato il decreto, frutto dell'intesa con le organizzazioni sindacali per l'inizio del procedimento per la stabilizzazione dei precari nei vigili del fuoco; ciò consentirà di collocare all'interno del Corpo in tutte le regioni italiane un po' di risorse nuove e importanti, in modo da creare, anche sotto questo profilo operativo, una struttura più solida a quella che è la spina dorsale del sistema di protezione civile. A ciò si deve aggiungere anche le risorse che sono state destinate a questo scopo con l'ultimo provvedimento di natura finanziaria. A quest'ultimo riguardo, desidero ringraziare chi ha lavorato in questa sede per giungere a questo risultato.

Credo si tratti di un segnale importante, che spinge nella direzione dell'intensificazione delle risorse da destinare al comparto della sicurezza. Una risposta che i cittadini si attendono da qualsiasi Governo, sia di centrosinistra sia di centrodestra; la collaborazione che si riesce ad instaurare su tali tematiche fa onore alle forze politiche e alle istituzioni.

Ritengo di aver dato un quadro di una situazione che è in continua evoluzione.

In conclusione, in apertura del mio intervento ho detto che si va verso una normalizzazione della situazione; affermo ciò, però, con grande prudenza e con la consapevolezza che quando si parla di tali problematiche, in un contesto ambientale così mutevole, non dobbiamo rilassarci ma aumentare le attenzioni, anche perché negli incendi boschivi le braci possono riaccendersi anche dopo quarantotto ore e con molta più energia, vigore e violenza distruttiva. Dobbiamo, quindi, prestare veramente grande attenzione sul territorio.

Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti gli uomini che lavorano all'interno del comparto della protezione civile e della sicurezza; dicendo ciò credo di rappresentare anche il vostro pensiero, così come quello di tutti.

Oggi si è svolto, con la partecipazione della famiglia, la commemorazione a Ciampino del pilota del Canadair deceduto l'altro giorno in Abruzzo, mentre l'altro pilota è ancora ricoverato in ospedale in coma farmaceutico e proprio domani i medici proveranno - e noi ci auguriamo che sia proprio così - a risvegliarlo. Questi uomini rischiano seriamente la vita; il loro lavoro è sicuramente pericoloso e lo svolgono al servizio di tutti quanti noi. Il momento del ricordo, svolto in più occasioni, per queste persone, che impegnano le loro risorse e le loro energie per la salvaguardia di tutti noi, rappresenta un momento importante a cui le istituzioni devono far seguire atti concreti in termini di risorse da porre a loro disposizione in modo che essi possano lavorare con la massima sicurezza e serenità.

Sperando di aver dato le informazioni che il Parlamento si attendeva, vi ringrazio per l'attenzione.

 

(Interventi)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Bordo. Ne ha facoltà.

MICHELE BORDO. Signor Presidente, desidero ringraziare il sottosegretario Rosato per la puntualità e la completezza delle informazioni che ha reso in questo ramo del Parlamento e lo voglio fare, a maggior ragione, perché quale rappresentante del Governo è stato uno dei primi a giungere sul Gargano, durante le ore drammatiche dell'incendio scoppiato qualche giorno fa.

I danni provocati dagli incendi che hanno colpito le regioni del Mezzogiorno, in modo particolare il territorio del Gargano e del subappennino dauno, sono ingenti. Lo ricordava il sottosegretario e lo sappiamo tutti.

Parliamo di tre vittime nel Gargano e due nel subappennino Dauno per via di incidenti stradali causati dalla presenza dell'incendio, di centinaia di feriti, di decine di alberghi e di strutture ricettive che sono state evacuate, di migliaia di sfollati tra turisti e residenti.

Si tratta di danni ingenti. Evidentemente, ci sono e ci saranno delle responsabilità, non lo so. La magistratura sta effettuando gli accertamenti necessari, tuttavia, mi attengo ai numeri, che nei giorni scorsi subito dopo gli incendi sono stati resi noti dalla protezione civile e dalla regione Puglia. Credo di poter affermare che, almeno da parte delle autorità, della prefettura, del Governo, non c'è stata una sottovalutazione del fenomeno.

Forse c'è stata una sottovalutazione degli eventi da parte di qualche comunità locale, ma tuttavia non voglio far polemiche anche se devo dire che, nei giorni successivi all'incendio, mi ha colpito una dichiarazione, apparsa sul Corriere della Sera, rilasciata da parte del presidente del Parco del Gargano il quale imputava la responsabilità dell'incendio al fatto che erano state richieste più risorse e più guardie forestali, ma queste non erano arrivate. Ciò è strano poiché lo stesso presidente l'anno precedente si vantava del fatto che ormai nel Gargano non si verificavano più incendi e che ciò era sicuramente addebitabile ai risultati che quell'ente stava raggiungendo su questo fronte. Penso che di fronte a situazioni di questo genere non si debba giocare a scaricare le responsabilità sempre sugli altri e che ciascuno debba fare la propria parte assumendosi fino in fondo le responsabilità per la funzione e le prerogative che gli sono riconosciute.

Ritengo che, per il futuro, dobbiamo assumere un grande impegno innanzitutto, per esempio, a non depenalizzare più i reati ambientali, tendenza che, invece, stava prendendo piede - lo voglio ricordare - con il passato Governo, se si guarda a tutti i condoni, che non possiamo in nessun modo più ripetere perché essi sono innanzitutto reati contro le persone, come ha dichiarato il presidente della regione Puglia nei giorni scorsi.

Credo, altresì, che dobbiamo assumere un po' di impegni, oltre a quelli che il Governo si è già assunto con le dichiarazioni rilasciate dal sottosegretario poc'anzi. Il Governo ha già riconosciuto lo stato di calamità. Dobbiamo compiere uno sforzo per attivare anche strumenti di solidarietà fiscale, come abbiamo fatto in occasione del terremoto che colpì le regioni del Molise e della Puglia qualche anno fa.

Credo, inoltre, che dovremmo fare ogni sforzo, come Governo, per attivare ogni procedura utile alla richiesta di aiuti da parte del Fondo di solidarietà dell'Unione Europea, finalizzati alla ricostruzione del patrimonio naturalistico che, purtroppo, è andato distrutto o seriamente danneggiato. Dobbiamo compiere anche ogni sforzo per sollecitare, come alcuni parlamentari pugliesi e non solo affermano in una mozione che abbiamo presentato in questi giorni, tutti gli enti preposti...

PRESIDENTE. Deputato Bordo, concluda.

MICHELE BORDO. ...ad adottare - concludo, Presidente - il divieto assoluto di appiccare le fiamme per ripulire i campi, dopo quello che è accaduto; così come credo che bisogna produrre uno sforzo, per esempio, d'accordo con regioni, province e comuni, per verificare la possibilità di sostituzioni con commissari ad acta, nei comuni e nelle province, qualora non dovessero esserci i piani delle aree bruciate...

PRESIDENTE. Deve concludere.

MICHELE BORDO. Se già ora si producesse uno sforzo di questo genere, credo che simili eventi non si verificherebbero più (Applausi dei deputati del gruppo L'Ulivo - Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Leone. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, la simpatia e la disponibilità del sottosegretario Rosato non possono rendermi soddisfatto delle non informazioni che ha fornito stasera all'Assemblea.

Non lo dico polemicamente, come ha fatto il collega che mi ha preceduto riferendosi ad un'altra autorità, quella del Parco del Gargano, perché il collega in questione forse non è a conoscenza della polemica in corso tra il sindaco di Foggia, di centrosinistra, e il Ministro Pecoraro Scanio, che come al solito scarica la responsabilità sui comuni e per questo viene attaccato dal sindaco che lo ha accusato di fare lo scaricabarile nei confronti dei sindaci.

Se dobbiamo attaccarci alle polemiche di piccolo cabotaggio facciamolo pure, ma non è questo lo scopo dell'informativa che, tra l'altro, abbiamo richiesto noi e, per la verità, era un po' meno ampia. Lei, sottosegretario Rosati, l'ha ampliata a tutto il territorio nazionale - e bene ha fatto - ma è sotto gli occhi di tutti che i fatti più gravi sono avvenuti in quel del Gargano, che si è trasformato in un inferno vero e proprio.

Volevamo comprendere le motivazioni di alcune dichiarazioni, come quella del capo della protezione civile Bertolaso, il quale ha affermato che il sindaco di Peschici ha accusato la lentezza degli aiuti, senza dare colpe a chicchessia. Egli - forse sarebbe il caso di dire excusatio non petita... - dichiara che la colpa è dei comuni. Da questo è derivato l'innesto di quelle polemiche a cui lei alludeva, ma sulle quali non ha dato alcuna risposta, perché non ha detto che l'allarme è scattato alle 10,12 e che gli aiuti sono arrivati dopo quattro ore! Questo lei lo deve dire, non perché se ne deve assumere la responsabilità (il Governo non c'entra nulla), ma deve prendere atto che evidentemente qualcosa non funziona. Non si può arrivare al punto di vedere bruciata una terra e poi iniziare a scaricare le colpe tra i comuni, Bertolaso, il sindaco di Foggia, quello di Peschici e il presidente della regione.

Questo non paga, ciò che paga è accertare le responsabilità, né tanto meno è di Bertolaso o di Nichi Vendola la possibilità di dire che gli incendi sono dolosi. Se la magistratura non accerta come sono avvenute le cose, non si può diffondere sui giornali la notizia che gli incendi sono stati dolosi, perché si rischia di criminalizzare una popolazione quando poi alla fine si scopre che il dolo non c'entra. Infatti, se lei ci ha riferito che per la maggior parte degli incendi, che si sono sviluppati nello stesso giorno e nelle stesse ore, non vi è stato alcun disegno criminoso comune, evidentemente può darsi anche che i roghi - mi riferisco a quelli del Gargano - possano essere avvenuti per altre ragioni, non legate ad una mano che li ha prodotti. Del resto, lei stesso, sottosegretario, ha ammesso che i fattori climatici in quella giornata si prestavano molto a provocare incendi. Perciò, come si fa a dire agli organi di stampa che vi sono stati atti criminali? Vi risparmio tutti i vari titoli dei giornali apparsi con frasi di questo genere, messe in bocca ai vari protagonisti di ciò che è accaduto.

Pertanto, il Governo ci deve dire quali sono le sue intenzioni in termini di interventi. Ben venga lo stato di calamità, ma considerato ciò che è accaduto, mi sembra il minimo! Deve mettere mani, come diceva il collega prima, anche alla solidarietà fiscale e a interventi di natura urgente, non lasciare alla regione Puglia e magari ai comuni quegli interventi da 100 mila euro, così com'è stato fatto. Occorre che il Governo metta la testa su ciò che è accaduto nel Gargano, che non è da addebitare necessariamente alle popolazioni, alle quali, perciò, non si può dire di provvedere da sole alla ricostruzione.

Era ciò che volevamo sentirci dire dal sottosegretario, che ringrazio - lo ribadisco - per la disponibilità. Sottosegretario, lei è stato sul posto e ha visto ciò che è avvenuto. Evidentemente vi è stato qualcosa che non ha funzionato e lei dovrebbe proseguire nell'indagine di competenza del suo Ministero, per comprendere che cosa non ha funzionato e a chi siano da addebitare le colpe del mancato funzionamento. La magistratura e la politica faranno il loro corso...

PRESIDENTE. La invito a concludere.

ANTONIO LEONE. Forse lei ha omesso di dare anche qualche altra bella notizia arrivata dalle agenzie di stampa. Una riguarda l'assessore alla solidarietà sociale, Elena Gentile, che si è recata...

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere.

ANTONIO LEONE. Concludo, Presidente. L'assessore si è recata in alcuni paesi del luogo e dopo aver dichiarato la solidarietà alle popolazioni del posto ha dichiarato che trascorrerà le vacanze nel Gargano, così come il Vicepresidente del consiglio Rutelli, il quale è andato a Vieste, ha incontrato i turisti e li ha invitati a godersi il Gargano. Queste sono le belle notizie!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Duranti. Ne ha facoltà.

DONATELLA DURANTI. Signor Presidente, voglio iniziare il mio breve intervento innanzitutto esprimendo, a nome mio e del gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, il sincero cordoglio alle famiglie delle vittime degli incendi che hanno devastato una parte del territorio nazionale in questi giorni e, in particolare, delle vittime dei roghi nella terra del Gargano nella giornata di martedì scorso, che per molto tempo sarà ricordata dai pugliesi - ma non solo - come il martedì di fuoco.

Voglio anche esprimere la solidarietà a tutte le popolazioni così duramente colpite e plaudire al loro coraggio, ma soprattutto alla loro capacità di reagire immediatamente e di far scattare la catena della solidarietà. I residenti di quei luoghi hanno aperto le porte delle loro case ai turisti e si sono attivati nell'opera di spegnimento e di contenimento degli incendi con grande generosità, a fianco dei vigili del fuoco e degli operatori della protezione civile: uomini e donne, volontarie e volontari, cittadini semplici che hanno reagito e hanno portato il loro aiuto.

Negli ultimi giorni interi territori del nostro Paese - è stato ricordato dal sottosegretario - tra i più belli, non solo in Puglia, ma anche in Abruzzo, in Sicilia, in Calabria e nelle regioni che sono già state ricordate, sono stati devastati dagli incendi. Tali territori hanno subito danni incalcolabili, ferite gravissime al patrimonio culturale e naturale. Inoltre, intere popolazioni e migliaia di persone, turisti e residenti, sono state vittime delle barbarie, ovvero di azioni che spesso sono vere e proprie azioni criminali. Sappiamo tutti che, spesso, dietro ai roghi appiccati - come è successo nel Gargano quasi con precisione geometrica - vi sono gli interessi degli speculatori in aree di interesse turistico. I parchi e i boschi sono martoriati a causa della loro bellezza - come è accaduto nel Gargano e nel Parco nazionale dell'Abruzzo - che alcuni vorrebbero depredare e sfruttare sino ad ucciderla e ad arrivare ad uccidere.

Credo e crediamo che queste mani criminali, laddove vengano individuate, debbano essere perseguite e punite. I danni di tali azioni sono enormi; infatti si calcola, da prime stime, che ammontino addirittura, per ciò che riguarda il Gargano e la Puglia, intorno agli 80 milioni di euro. La ricrescita del bosco andato distrutto richiederà circa vent'anni. Si tratta, quindi, di una ferita gravissima che merita da parte tutte le istituzioni, a partire da quelle locali e dal Governo nazionale, interventi straordinari a sostegno della rinascita del territorio colpito da una tale catastrofe; apprendiamo con soddisfazione che è stato decretato lo stato di calamità.

Tuttavia, non sempre le istituzioni, purtroppo, fanno tutto quello che è nelle loro competenze. Voglio citare il rapporto «Ecosistema Incendi 2007», redatto da Legambiente e dal Dipartimento protezione civile, in cui si afferma che solo il 6 per cento dei comuni italiani ha dato piena applicazione alla legge-quadro n. 353 del 2000 contro gli incendi boschivi, la quale pone argine, per almeno dieci anni, alla speculazione edilizia sui terreni devastati dal fuoco. Il catasto delle aree percorse dal fuoco impedisce la cementificazione delle zone colpite dagli incendi ed è stato realizzato da un comune su quattro.

È evidente che la legge n. 353 del 2000 deve essere completata con una norma che preveda il commissariamento dei comuni inadempienti, come sostenuto anche dal Ministro Pecoraro Scanio. Sollecitiamo, quindi, il Governo affinché questa norma sia prevista e attuata. Voglio ricordare, in questo momento così tragico per queste popolazioni, che dobbiamo assolutamente invertire una tendenza del Governo precedente, che non aveva al centro dell'agenda politica la tutela dell'ambiente, della costa, dei boschi e la lotta all'inquinamento delle acque. Quindi, voglio ricordare che dobbiamo invertire tale tendenza, soprattutto in questo periodo...

PRESIDENTE. La invito a concludere.

DONATELLA DURANTI. ... in questa fase in cui incombono i cambiamenti climatici.

Concludo, Presidente, ricordando un'esperienza forse non molto conosciuta, che ha visto come protagonista Tonino Perna, presidente del Parco nazionale dell'Aspromonte, che durante il suo mandato, tra il 2000 e il 2005, ha condotto un'esperienza di prevenzione degli incendi, che ha avuto particolare efficacia...

PRESIDENTE. Deputata Duranti, concluda.

DONATELLA DURANTI. ...coinvolgendo i residenti nel territorio del Parco nazionale dell'Aspromonte con contratti di responsabilità. Le popolazioni residenti tutelavano e presidiavano il loro territorio e ne avevano cura. Credo che questo possa essere uno degli esempi dei quali dobbiamo tener conto nella nostra azione (Applausi dei deputati dei gruppi Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, L'Ulivo e Sinistra Democratica. Per il Socialismo europeo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Tassone. Ne ha facoltà.

MARIO TASSONE. Signor Presidente, ho seguito con molta attenzione l'esposizione del sottosegretario Rosato, al quale, ovviamente, devo anche rivolgere un apprezzamento per la sua generosità ed il suo impegno. C'è poco da dire, in fondo, perché vorrei evitare che queste occasioni si risolvessero in un rituale, in cui il rappresentante del Governo raccoglie e fornisce all'Assemblea notizie che sono, in parte, in suo possesso: quello che manca è, a mio avviso, un passo in avanti per comprendere quale sia il percorso per evitare queste congiunture negative e queste situazioni deflagranti e devastanti, non soltanto per il territorio, ma anche per l'uomo.

Esprimo il mio cordoglio, pertanto, ai familiari delle vittime, ma soprattutto rivolgo la mia solidarietà alle popolazioni interessate e coinvolte da questi drammi e queste tragedie.

Non v'è dubbio, onorevole sottosegretario, su quello che si debba fare. Abbiamo parlato più volte, in quest'aula, di incendi boschivi: ci siamo trovati a parlare anche di queste vicende, di questi drammi, di Paesi coinvolti e di popolazioni in fuga.

Non c'è dubbio che dobbiamo capire se hanno funzionato la legge quadro sulla protezione civile - della quale quest'Assemblea si è occupata più volte - ed il coinvolgimento delle regioni e dei comuni: qualcosa non ha funzionato, come ad esempio la legge sulla protezione civile, la prevenzione, il monitoraggio e, ovviamente, una strumentazione di sensori che non c'è mai stata.

Vi sono problemi che possono essere risolti con la presa di coscienza che tali drammi non sono un'eventualità, ma sono dati che fanno parte del vivere civile, del nostro mondo, della nostra esistenza: sono drammi e tragedie che si ripetono puntualmente ogni anno.

Signor sottosegretario, credo che il dibattito sugli incendi non si debba concludere in quest'aula, ma debba continuare. Non voglio strumentalizzare la situazione e dare la responsabilità a nessuno. Posso parlare della mia regione e dare atto del loro lavoro ai prefetti, ad esempio al prefetto Montanari di Catanzaro, con il quale mi sono tenuto in contatto fino a notte alta, per seguire le vicende riguardanti alcune popolazioni nel catanzarese e nella città di Catanzaro.

Non vi è dubbio, però, che vi è una lunga linea criminosa che va dal nord al sud. Tutti ne parliamo, ovviamente, quando si consumano queste vicende. Vi è un disegno criminoso: sarebbe importante sapere, quindi, cosa avviene in alcuni territori calabresi dopo gli incendi, come essi sono utilizzati, cosa si fa nei territori stessi, chi aveva interesse a provocare gli incendi ed a far scomparire boschi e vegetazioni. Si tratta di indagini che si possono e si devono fare. Per questo motivo è importante l'impegno della magistratura e l'appello ad essa e, certamente, alle forze dell'ordine. Esiste un disegno criminoso, un collegamento con la criminalità organizzata? È un quesito che pongo al sottosegretario per l'interno.

Nel mio ruolo di vicepresidente della Commissione antimafia cercherò anche di far monitorare questo aspetto, che a mio avviso è importante e significativo.

Signor Presidente, ho concluso, senza attendere il suo squillo, che costituisce per me un complesso molto forte, che mi blocca e mi condiziona anche nella mia attività di parlamentare. Vedo che lei è preoccupato, ma si tratta di un'ossessione generale che coinvolge tutti quanti (ovviamente non come un incendio, ma molto meno)!

Signor Presidente, signor sottosegretario, vediamo un po' cosa possiamo fare insieme: ci sono degli obiettivi da perseguire, non possiamo rinunziarvi, e non ci possiamo salvare l'anima con le dichiarazioni dello stato di emergenza. Il problema non concerne soltanto le risorse che stanziamo (rispetto alle quali vi è anche un'attività speculativa), ma il modo di essere, di far funzionare le norme e di modificarle quando non funzionano (Applausi dei deputati dei gruppi UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro) e Forza Italia).

PRESIDENTE. La ringrazio per avermi evitato di invitarla a concludere!

Ha chiesto di parlare il deputato Allasia. Ne ha facoltà.

STEFANO ALLASIA. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario per la sua la relazione. È un'ottima relazione tecnica sui vigili del fuoco, uno spot propagandistico sul numero di pronto intervento 1515 e un atto dovuto al servizio stesso.

Vorrei, però, portare l'attenzione non tanto sulla situazione attuale dei disastri che stanno avvenendo in Italia, che è sotto gli occhi di tutti. Al riguardo, mi dispiace che lei abbia fatto un'infelice affermazione, dicendo che gli incendi che stanno avvenendo sono un'esperienza utile. È un'affermazione abbastanza incosciente: si spera sempre che certi avvenimenti non si verifichino mai, perché vi è la possibilità di trovare una soluzione anche senza arrivare a tali disastri.

Ciò che vogliamo portare all'attenzione più che altro, come gruppo della Lega Nord, è l'inchiesta - condotta anche da noi come Lega Nord - apparsa recentemente su Il Sole 24 ORE, che rappresenta uno squarcio nel velo del Corpo forestale dello Stato, poiché ha rilevato una straordinaria e ingiustificabile disomogeneità tra il numero degli addetti in servizio nelle regioni del Mezzogiorno e quelli nelle regioni del settentrione. Brevemente, porto il caso della Sicilia, dove attualmente operano oltre 30 mila addetti su 68 mila operanti in tutto lo Stato italiano, il caso della Calabria, che ha 11 mila addetti, della Basilicata, che ne ha 7 mila, della Sardegna, che ne ha 66 mila, della Campania, che ne ha 5 mila e così via, per un totale di oltre 60 mila addetti nelle cinque regioni del sud su 68 mila forestali italiani.

Questa disparità è inaccettabile per noi, come partito della Lega Nord, e continueremo a portare a conoscenza tale dato. Risolvere questa disparità è un atto dovuto al Paese intero, ma non facendo assumere altri 60 mila addetti al nord, anche perché fortunatamente non ve ne è la necessità. Peraltro, tale esigenza non sussiste non perché non avvengano incendi, ma perché forse abbiamo più senso civico, e non mi riferisco alle istituzioni, bensì alla popolazione. Lei indubbiamente ha dimenticato di elogiare la Protezione civile e l'antincendio boschivo, che tuttora operano su tutto il territorio.

Quello che dovrebbe fare un Governo, soprattutto questo Governo e lei come sottosegretario per l'interno, è portare più risorse ai volontari. Infatti, sicuramente il Corpo forestale dello Stato e i vigili del fuoco hanno grossi problemi di precariato e di mezzi, ma la Protezione civile e, indubbiamente, l'antincendio boschivo, per quel che conosco nella provincia di Torino e in Piemonte, hanno enormi necessità.

È vero che si tratta di una materia di competenza della regione, però lo Stato dovrebbe metter mano al portafoglio e alle proprie tasche per finanziare i volontari, perché sono loro che riescono ad arrivare più velocemente dei mezzi di soccorso e a risolvere autonomamente i piccoli focolai. Spegnendo velocemente i piccoli focolai, si riuscirebbe sicuramente ad evitare i grandi disastri che stanno avvenendo in questi giorni nella penisola.

Non vorremmo più vedere i volontari della Protezione civile nel torinese viaggiare sulla Uno 55 con le scarpe da ginnastica. È una denuncia che rivolgo formalmente a lei, sottosegretario, per evitare che sia in provincia di Torino sia in tutta Italia si verifichino questi scempi di volontari, che dimostrano un senso civico veramente fuori dalla norma per risolvere i problemi che qualcun altro provoca.

Quanto affermato prima dal collega, secondo cui il Governo precedente ha depenalizzato i reati ambientali, può anche essere sacrosanta e vera, ma noi ricordiamo che l'attuale Governo ha proposto e ottenuto un indulto da parte del Parlamento e ha fatto scarcerare anche quei piromani che erano stati rinchiusi in carcere.

PRESIDENTE. Deve concludere.

STEFANO ALLASIA. Concludo velocemente ricordando che il gruppo della Lega Nord Padania ha presentato una proposta di legge, il cui primo firmatario è l'onorevole Gianluca Pini della cui amicizia mi onoro, concernente il conferimento di un riconoscimento al valore civile, seppur postumo, al pilota romagnolo Andrea Golfera, morto tragicamente vicino ad Acciano in Abruzzo, alla guida del suo Canadair durante il servizio antincendio. Si tratta di una richiesta formale che speriamo venga accolta velocemente (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Spini. Ne ha facoltà.

VALDO SPINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche il gruppo della Sinistra democratica Per il Socialismo europeo si associa al cordoglio per le vittime di questi tragici fatti ed in particolare a quello della famiglia del pilota del Canadair, Andrea Golfera, caduto nell'adempimento del dovere.

Ho molto apprezzato il tono e gli argomenti della relazione del sottosegretario Rosato e, quindi, mi sarà permesso di dire che i rilievi che formulerò sono tesi ad aiutare e non a disconoscere la validità del suo intervento.

In primo luogo, tutti quelli che si occupano di questi problemi sanno che l'autocombustione non esiste; possono esistere incendi accidentali in misura molto ridotta, ma in gran parte gli incendi sono dolosi.

Allora, pongo una prima domanda: in previsione di una estate così torrida è stato riunito il Comitato per la sicurezza e l'ordine democratico del Ministero dell'interno per attrezzarsi nei confronti delle iniziative delinquenziali in questo campo?

Se così non fosse consiglierei vivamente di farlo riunire perché è proprio attivando le forze dell'ordine in un'azione di prevenzione nei confronti degli ambienti che possono essere suscettibili di iniziative di questo genere che nel passato sono stati ottenuti dei risultati positivi.

In secondo luogo, il sottosegretario Rosato ha denunciato in termini, per così dire, molto soft - e va a suo onore - il problema del coordinamento; invece, io lo farò con più forza, considerato che non ho responsabilità istituzionali.

Non dobbiamo cadere in un malinteso federalismo, nel senso di aspettare che si muova qualcuno che non si muove quando in qualche modo bisogna muoversi. Vi è una specie di circo a tre piste per quanto riguarda la protezione civile: a terra vi sono i vigili del fuoco, ma possono intervenire solo se è in pericolo una persona, altrimenti la competenza spetta alle regioni e alla forestale; nei cieli vi è la Protezione civile con la sua flotta aerea, e vi sarebbero anche le flottiglie delle regioni, ma non giocano insieme.

Non sarebbe il caso di dar vita a un comitato centrale per la lotta agli incendi boschivi, in cui tutte queste amministrazioni fossero rappresentate e fossero mobilitate in modo permanente?

Faccio il seguente esempio: se noi sommassimo uno sull'altro le varie flottiglie aeree delle regioni otterremmo un corpo veramente consistente, che in certi casi di calamità dovrebbe essere utilizzato unitariamente. Lei lo ha già detto, signor sottosegretario, ma credo che proprio la tragicità degli ultimi fatti debba indurci veramente ad entrare in campo.

Secondo aspetto: dobbiamo evitare in tutti i modi che si crei un business dell'incendio, ovvero che vi sia qualcuno che ne approfitti.

Un aspetto è stato già messo in evidenza dai colleghi: quello importantissimo concernente il profilo urbanistico, per cui non vi deve essere alcuna possibilità di avvantaggiarsi dell'incendio in termini di speculazione edilizia, di cambiamento di destinazione e quant'altro. Lo dico anche perché ho avuto l'onore come Ministro dell'ambiente del Governo Ciampi di costituire il Parco del Gargano.

Ricordo - ed anche Grazia Francescato, qui presente, può ricordarlo - che per un giorno nella sede del Ministero dell'ambiente fui circondato da manifestanti «anti-parco», che addirittura volevano costringermi a non inserire nel Parco la riserva del lago di Lesina, oggi purtroppo distrutta. Allora, dobbiamo evitare assolutamente che vi possa essere chi se ne avvantaggia.

Intendo affermare un altro concetto, anche se non è popolare: non si possono avere delle economie di operai forestali che lavorano se scoppia un incendio, mentre non lavorano se lo stesso non si verifica, perché purtroppo - senza voler criminalizzare nessuno - alle volte diventa molto facile cadere in tentazione.

Dunque, bisogna tener presente che i danni - oltre alle vittime umane alle quali, ovviamente, siamo più sensibili - sono veramente di rilevante entità. Vogliamo affermare nel Mezzogiorno un'economia sana contro l'economia della criminalità, che cerca non a caso di scacciare l'economia buona, e il turismo dei parchi è un'economia sana.

I danni sono gravi e molto rilevanti. Riconosco il suo impegno, quello dei vigili del fuoco - che vorrei salutare, perché per sei anni, abbiamo lavorato insieme - e l'impegno di tutte le componenti della Protezione civile.

  

PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Spini.

VALDO SPINI. L'informativa non deve concludersi qui e, pertanto, se lei, sottosegretario, verrà in una successiva seduta con provvedimenti predisposti nel senso che abbiamo auspicato, potrà contare su tutto l'appoggio e tutto il sostegno del nostro gruppo parlamentare della Sinistra Democratica Per il Socialismo europeo (Applausi dei deputati dei gruppi Sinistra Democratica. Per il Socialismo europeo e Comunisti Italiani).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Misiti. Ne ha facoltà.

AURELIO SALVATORE MISITI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, anche il gruppo dell'Italia dei Valori ringrazia il sottosegretario Rosato per la relazione puntuale che ha svolto in questa sede e per la tempestività della stessa. Purtroppo, anche oggi gli incendi si sono verificati. Quindi, già durante la calamità veniamo informati ad horas: questo è un riconoscimento che va al Governo e al suo rappresentante in quest'aula.

Mi unisco a quanti hanno espresso condoglianze per le vittime degli incendi. Sono dell'avviso che ci sono diversi fattori - il caldo, il vento, la siccità - che aumentano certamente l'intensità dell'incendio e la sua pericolosità; vi è, poi, l'altro fattore, la criminalità. Purtroppo, sono varie le cause, ma l'incendio, in effetti, non può autodeterminarsi, non esiste l'autocombustione come qualcuno afferma. Infatti, una pagliuzza anche secca si incendia se si raggiunge la temperatura di cento gradi circa: prima non può incendiarsi, ma la temperatura non arriva a cento gradi in nessun luogo. Quindi, è evidente che c'è sempre qualcuno che incendia un bosco: sarà un depresso, un piromane malato, oppure un piromane che agisce su commessa o su ordinazione oppure per scopi di lucro diretto.

È evidente che c'è bisogno di inasprire il contrasto a tali azioni e di definire bene il delitto che viene commesso. Qualcuno parlava di delitto ambientale e stiamo lavorando proprio su questo punto: il Parlamento si deve mobilitare per inasprire le pene nei casi in cui il piromane sia individuato dalla magistratura.

Poi, vi è l'altro problema menzionato dal collega che mi ha preceduto, l'onorevole Spini: l'unificazione di coloro che intervengono nella calamità. Non mi riferisco solo al coordinamento; auspicherei qualcosa di più. Poiché tali fatti avvengono sempre ogni anno, con maggiore o minore intensità, è necessario attrezzarsi ordinariamente e non pensare che si tratti di eventi straordinari, al verificarsi dei quali viene dichiarato lo stato di calamità. Bisogna che ogni anno ci attrezziamo: dobbiamo essere preparati perché c'è un periodo, circa due mesi, in cui questi incendi si verificano in tutte le regioni, e non solo in alcune. In talune regioni il fenomeno è più frequente proprio per il caldo, il vento, la siccità, o per altri motivi. Ma si tratta di motivi aggiuntivi, perché gli incendi si verificano un po' dappertutto.

È evidente la necessità di unificare coloro che intervengono, puntando moltissimo sugli esperti, ma anche sul volontariato - che ritengo sia necessario accrescere - perché la popolazione è fondamentale. Se si viene avvisati in anticipo, si interviene e si riduce immediatamente l'effetto dell'incendio. È necessario, quindi, avere le spie sul territorio e la popolazione che si mobilita e che difende la propria casa, il proprio terreno, la propria attività, i propri animali e tutto quello che è necessario per vivere. Ritengo, pertanto, giusto tale coinvolgimento, ma prevedere l'unificazione di coloro che operano sul territorio, come i vigili del fuoco, non rappresenta un fatto straordinario. La Protezione civile è importante, ma ci deve essere la prevenzione, che deve essere guidata da un ente, che non può che essere il Governo.

Sono d'accordo con l'onorevole Spini, non è necessario il decentramento, che significa anche avere la possibilità di intervento...

PRESIDENTE. Deve concludere.

  

AURELIO SALVATORE MISITI. È vero, vi sono gli aerei, ma è vero altresì che, se vi è un coordinamento a livello nazionale, le cose vanno meglio. Ringrazio il Governo, ringrazio il Presidente, che ci ha offerto l'opportunità di intervenire e auguro che questi incendi, da domani, da trecento diventino sempre meno, fino ad azzerarsi (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Di Gioia. Ne ha facoltà.

LELLO DI GIOIA. Signor Presidente, vorrei ringraziare la gente del Gargano, per la grande solidarietà che ha manifestato nei momenti di difficoltà, che quell'area ha vissuto nei giorni scorsi. Vorrei ringraziare, altresì, i numerosi sindaci e, in modo particolare, il sindaco di San Giovanni Rotondo che, con un grande gesto di solidarietà, ha aperto un conto corrente dove far affluire risorse per le aree che sono state colpite da questo gravissimo evento. Nello stesso tempo, porgo, ovviamente, ai familiari delle vittime solidarietà e profonde condoglianze.

Il problema si pone con chiarezza e con grande determinazione. Signor sottosegretario, noi apprezziamo le sue parole e, in modo particolare io le apprezzo, dal momento che ho avuto la possibilità di lavorare insieme a lei, conoscendone le capacità, le sensibilità e anche l'impegno. Il dato vero, tuttavia, è che, questa sera - se mi consente - ci ha fornito pochissime informazioni. Vorremmo sapere, per esempio, da dove partono sia i Canadair sia gli elicotteri. In un passaggio del suo intervento, lei ha sottolineato che l'elicottero ha raggiunto il luogo interessato nell'arco di quaranta minuti. Il Canadair, invece, ha raggiunto quel luogo in tempi estremamente più lunghi. Il problema è che tutti questi mezzi partono da un aeroporto che è quello di Pisa. E allora perché non rideterminare, ad esempio, una condizione in cui vi è la possibilità di riorganizzare un sistema, anche di intervento, in una realtà - quella del Mezzogiorno d'Italia - in cui vi sono anche aeroporti abilitati per poter intervenire rapidamente nelle situazioni di emergenza? Mi riferisco, ad esempio, all'aeroporto Amendola di Foggia. Ritengo che sia necessario intervenire su ciò, come atto di coordinamento, e anche su alcuni aspetti, che sono all'attenzione di tutti.

Nella realtà foggiana, ad esempio, vi è un deficit per quanto riguarda la sua struttura, cioè la struttura di cui lei ha la delega e mi riferisco ai vigili del fuoco. Vi è una caserma che, ormai, è fatiscente; da moltissimo tempo vi è un progetto all'attenzione del Ministero dell'interno e mi pare che tale progetto abbia avuto l'assenso, da un punto di vista tecnico, da parte degli organismi competenti, ma ancora oggi non vi sono i finanziamenti per poterlo realizzare. Lo stesso Corpo dei vigili del fuoco ha un numero di personale estremamente esiguo e, nella realtà della provincia di Foggia, in modo particolare per ciò che riguarda la realtà garganica, non mi sembra che vi siano presidi estremamente significativi in grado di intervenire con rapidità e celerità. Se a ciò, poi, aggiungiamo anche una grande difficoltà per quanto riguarda il sistema della prevenzione, dovuta anche agli interventi del Corpo forestale dello Stato (che anche in questo caso, mi pare, sia un po' deficitario), si capisce bene anche quali siano state le difficoltà oggettive per poter intervenire...

PRESIDENTE. La prego di concludere.

LELLO DI GIOIA. ...per poter rapidamente raggiungere livelli di salvaguardia. Vorrei semplicemente aggiungere un'altra cosa...

PRESIDENTE. Deve concludere, per favore, non può aggiungere altro.

LELLO DI GIOIA. Concludo rapidamente...

PRESIDENTE. No, subito, grazie.

LELLO DI GIOIA. Signor Presidente, questa mattina ho letto che vi è la possibilità - lo diceva uno scienziato del centro di ricerca di Potenza - di individuare gli incendi, attraverso il satellite, con circa mezz'ora di anticipo. Credo che ciò sia possibile...

PRESIDENTE. Deve concludere, le assicuro.

LELLO DI GIOIA. Credo che vi sia la possibilità di realizzarlo, ma vi è la necessità che il Governo... (Applausi dei depuati del gruppo La Rosa nel Pugno).

PRESIDENTE. Grazie..

Ha chiesto di parlare la deputata Francescato. Ne ha facoltà.

GRAZIA FRANCESCATO. Signor Presidente, colleghe e colleghi, prima di tutto vorrei ringraziare il sottosegretario Rosato per le informazioni che ci ha fornito e che confermano la volontà del Governo di fare sul serio nella lotta agli incendi e di dichiarare la tolleranza zero. Infatti è così che dev'essere, anche perché l'escalation del cambiamento climatico determinerà, e sta già determinando, l'intensificarsi dei cosiddetti eventi climatici estremi: periodi di siccità prolungata - favorevoli, quindi, al propagarsi degli incendi - che si alternano a periodi di pioggia devastanti. Dato che questo sarà il futuro, non ci possiamo certo esimere dall'affrontare il problema con l'attenzione e il rigore che la questione impone. Le cifre parlano chiaro: i boschi, in Italia, ricoprono oltre 8 milioni e 759 mila ettari di territorio, il 29,1 per cento della superficie nazionale. Ben 1 milione e 100 mila ettari sono stati distrutti dal fuoco negli ultimi vent'anni: un'estensione pari all'intera regione Abruzzo. E non sono soltanto gli alberi e la flora a soffrire; cadono vittime del fuoco anche gli animali.

Secondo una stima della LIPU, in ogni ettaro di macchia mediterranea che brucia, muoiono, in media, 400 animali; se si calcola che quest'estate sono andati in fumo ben 9 mila ettari di aree protette (e su questo accanimento sospetto sulle aree protette tornerò), si arriva a circa 3 milioni di animali sacrificati. E non dimentichiamo, naturalmente - più grave di ogni disastro - la perdita di vite umane.

Anche noi vogliamo esprimere il nostro cordoglio e la vicinanza alle famiglie, e la solidarietà alle popolazioni colpite; lasciatemi dire che, davvero, i cittadini di Peschici meriterebbero una menzione d'onore e una medaglia per il coraggio che hanno dimostrato salvando migliaia di vite umane.

A combattere questo esercito in crescita di incendiari e piromani troviamo in prima linea la Protezione civile che, in questi anni, ha compiuto grandi passi avanti nel coordinamento e il Corpo forestale dello Stato. Quest'ultimo ha effettuato, negli ultimi quattro anni, ben 131.308 controlli; ha compiuto indagini su 28.327 persone, anche se, purtroppo, soltanto 63 sono state colte in flagranza di reato, perché capite bene che è ben difficile individuare il responsabile.

Inoltre, anche quando viene trascinato in dibattimento, vi è spesso un atteggiamento, per così dire, lassista nei confronti del reo perché dare fuoco continua ad essere considerato un reato di serie B. Bene ha fatto, tra parentesi, il Ministro dell'ambiente ad annunciare l'intenzione di indagare se siano stati adeguatamente puniti i pochi piromani colti sul fatto. A proposito, ricordo che il decreto-legge 4 agosto 2000 n. 220, promosso proprio da Pecoraro Scanio, prevede pene severe, dai quattro ai dieci anni. Queste leggi devono essere applicate con serietà, rigore e continuità. Così facendo, i buoni risultati non mancano. Prendiamo, ad esempio, la legge 21 novembre 2000 n. 353: funziona e come, se si garantisce la condizione fondamentale per farla funzionare, ovvero la redazione del catasto delle aree percorse dal fuoco, il quale stabilisce che quei terreni, per 15 anni, non possono avere una destinazione diversa da quella precedente, scoraggiando così tutti quei criminali che appiccano le fiamme per trarne un vantaggio economico. Purtroppo, in Italia solo il 24 per cento dei comuni ha provveduto a realizzare tale catasto. In testa alla hit parade dei comuni virtuosi troviamo la Liguria, con il 61 per cento, dove non a caso si è passati da 801 roghi nel 2003 a 379 nel 2006. La maglia nera spetta invece alla Sicilia che, non a caso, ha il record di ettari andati in fumo, 13.470 e nemmeno un municipio, si può dire zero, che abbia fatto il proprio dovere.

Dunque, poiché la norma è efficace, facciamola funzionare. È per questo motivo che noi Verdi chiediamo con forza - la proposta è stata reiterata dal Ministro dell'ambiente - che i comuni siano costretti a mettersi in regola e che laddove necessario siano ovviamente aiutati a farlo, sanzionando gli inadempienti, fino a commissariare i comuni che non compiano il loro dovere.

Ma rendere più efficaci le leggi non basta, bisogna rafforzare e coordinare meglio le forze in campo, raccordandole con le amministrazioni locali, il territorio e il volontariato, garantendo anche i fondi adeguati.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

GRAZIA FRANCESCATO. A tale proposito, vorrei far presente che lo scorso Governo ha ridotto in modo vergognoso le risorse destinate alle aree protette, che non a caso quest'anno sono state il bersaglio preferito di incendiari e piromani. Quindi, dobbiamo difendere le suddette aree e fare in modo che la prevenzione sia il fulcro della battaglia contro gli incendi. Se le forze in campo non bastano, concludo signor Presidente, chiediamo al Ministro della difesa di prendere esempio da quei paesi europei dove la protezione civile si coordina con le forze militari che vengono allertate e addestrate per gli interventi immediati. La prevenzione deve essere la nostra parola d'ordine (Applausi dei deputati del gruppo Verdi)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Rocco Pignataro. Ne ha facoltà.

ROCCO PIGNATARO. Signor Presidente, intervengo molto brevemente. Vorrei in primo luogo ringraziare il sottosegretario di Stato per l'interno Rosato, per la puntuale ricostruzione degli eventi e per la tempestività con cui è giunto in quest'aula.

In questi giorni abbiamo assistito ai tragici fatti che si sono verificati in Puglia e in particolare nella bellissima Peschici, dove un terribile incendio, di natura forse dolosa, ha provocato fino ad ora tre morti e diversi feriti, per non parlare delle persone rimaste terrorizzate ed intossicate, e per non parlare del panico che tale evento ha generato nei numerosi turisti che frequentano il Gargano. A tutti loro, come a tutte le altre vittime degli incendi delle altre regioni, va la nostra personale solidarietà e vicinanza. Tutti questi eventi non potranno che avere inevitabili ripercussioni negative sull'ambiente, ma anche e soprattutto sul turismo e sull'economia locale. Come è noto, infatti, il grave problema degli incendi estivi non investe soltanto la Puglia, ma anche molte regioni italiane soprattutto nel centro-sud: la Calabria, la Campania, la Sicilia, la Sardegna, la Toscana e le Marche. Certamente le condizioni climatiche non sono favorevoli, ma molto spesso è la mano dell'uomo a trovarsi dietro la stragrande maggioranza di tali incendi.

È una mano che troppo spesso colpisce in modo doloso, a volte addirittura per trarre un'utilità economica, magari connessa ad interessi della criminalità organizzata.

Il Governo ha giustamente dichiarato lo stato di calamità per consentire alle istituzioni coinvolte di affrontare quest'emergenza con tutti gli strumenti disponibili, con la prontezza e l'efficacia che essa richiede. Si tratta, però, di un problema ciclico che si ripresenta puntualmente ogni anno con cifre spaventose: migliaia di ettari di bosco ogni anno vanno letteralmente in fumo, con enormi danni in termini sia ambientali sia economici, per non parlare dei rischi per la salute e per la stessa vita umana che tutto ciò comporta. La Protezione civile, a cui siamo grati, affronta ogni estate con estrema professionalità ed efficienza, seppur con mezzi limitati, situazioni a dir poco drammatiche, ma quello della Protezione civile non può essere un intervento in grado di risolvere in via definitiva ciò che ogni anno si ripresenta sotto forma di una vera e propria emergenza. Occorre che tutti facciano la propria parte: lo Stato, le regioni, gli enti locali, le forze dell'ordine e i cittadini tutti, che devono vigilare a tutela del territorio in cui vivono.

È sul fronte della prevenzione dunque che ci si deve muovere. La collega Francescato giustamente ha ricordato - e lo faccio anch'io - che il Parlamento ha già cercato di dare una risposta a questa periodica situazione emergenziale, approvando nel 2000 la legge quadro sugli incendi boschivi: la legge n. 353. Si tratta di una legge che prevede tra l'altro la costituzione, da parte degli enti locali, di un catasto delle aree bruciate - su cui ovviamente non si può ricostruire - onde consentire l'effettiva applicazione dei vincoli legati a tale status. Tuttavia, per quanto mi risulta, in numerosi comuni tale norma è rimasta praticamente lettera morta, impedendo ai vincoli stessi di poter essere applicati e quindi alla legge di esplicare la propria efficacia.

Al Governo, in conclusione, esprimiamo, come gruppo dei Popolari-Udeur, il nostro apprezzamento per l'operato svolto finora, ma chiediamo altresì che si attivi con urgenza per garantire che tutti i comuni si dotino del piano del catasto delle aree bruciate. Chiediamo ancora agli enti locali preposti che si dotino di piani appositi di emergenza, piani che evitino ritardi ingiustificati nei soccorsi, in modo da poter salvare vite umane ed evitare danni all'ambiente ed alle strutture abitative.

Non sappiamo se i soccorsi siano stati tempestivi o meno, lo stabilirà l'autorità preposta, però ci aspettiamo dal Governo una più forte politica di prevenzione e dalle forze dell'ordine ogni misura utile a contrastare e reprimere il fenomeno degli incendi dolosi, nonché ogni forma di speculazione ad esso connessa (Applausi dei deputati del gruppo Popolari-Udeur).

PRESIDENTE. È così esaurita l'informativa urgente del Governo.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle 23,35 per le dichiarazioni di voto finale sul disegno di legge n. 2900.

La seduta, sospesa alle 23,15, è ripresa alle 23,35.

Si riprende la discussione del disegno di legge n. 2900.

PRESIDENTE. Riprendiamo il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario.

Ricordo che prima della sospensione si è svolto l'esame degli ordini del giorno.

(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 2900)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto finale.

Avverto che è stata disposta la ripresa televisiva diretta delle dichiarazioni di voto dei rappresentanti dei gruppi e delle componenti politiche del gruppo Misto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Neri. Ne ha facoltà.

SEBASTIANO NERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'esprimere la mia soddisfazione per il fatto di vedermi riconosciuto, almeno in questa fase, tranquillamente e senza polemiche, il diritto di intervenire, esprimerò - spero in maniera chiara - le ragioni per le quali voteremo contro questo provvedimento.

Si tratta, sostanzialmente, di un provvedimento di controriforma, che non migliora né la prospettiva di organizzazione che si era prefigurata all'indomani della riforma dell'ordinamento giudiziario approvata nella precedente legislatura, né la condizione complessiva dell'organizzazione giudiziaria rebus sic stantibus, cioè con la normativa previgente ancora in vigore, atteso che la normativa oggetto della cosiddetta riforma Castelli sarebbe entrata in vigore alla fine di questo mese. Il tour de force, cui siamo stati sottoposti, è teso proprio ad evitare che quella riforma, frutto di scelte quantomeno armoniche, entri in vigore.

La condivisibilità nel merito è chiaramente prerogativa di ciascuno e ciascuno è quindi libero di assentire o dissentire circa la bontà di quella riforma, ma così è.

Quali sono i principi ispiratori di questo controriforma? Lo dico con serenità e voglio - non sembri paradossale - esprimere apprezzamento per l'improbo lavoro cui è stato costretto il Ministro della giustizia, cui mi lega un rapporto antico di stima e di simpatia, al di là delle opinioni politiche, e al quale va il mio apprezzamento per avere tentato quella che potremmo definire, con classica espressione paradossale, la quadratura del cerchio.

Il Ministro si è reso conto che una riforma dell'ordinamento giudiziario era indispensabile e tuttavia, costretto dalle sollecitazioni di una maggioranza variegata e variopinta, succube di sollecitazioni esterne provenienti da ordini diversi da quello politico, ha dovuto fare di necessità virtù e quindi ha tentato di conciliare l'inconciliabile, cercando di realizzare la mitica quadratura del cerchio. È un tentativo che è venuto male, perché nasceva male.

Perché era necessaria la riforma dell'ordinamento giudiziario? Perché la nostra organizzazione giudiziaria non riesce a produrre giustizia accettabile in tempi civili; perché si era creata una discrasia insanabile tra l'ordine giudiziario e il potere politico; perché, sostanzialmente, il principio classico della divisione dei poteri, almeno a partire dagli anni 1992, 1993 e 1994 in poi, nel nostro Paese era andata a pallino; perché ciascun cittadino, prima di andare in un'aula di giustizia, o perché interessato come parte offesa o come imputato in un processo penale, o prima di affrontare un giudizio civile, sempre più spesso è stato portato ad informarsi di che orientamento politico era il giudice o il tribunale che avrebbe dovuto giudicarlo.

La riforma dell'ordinamento giudiziario è stato il primo serio tentativo di prendere atto di una malattia grave che affligge il nostro sistema, che non riesce a produrre giustizia e che produce, invece, mostruosità continue: credo anche che in questi giorni se ne stia rendendo conto l'attuale maggioranza, che gioiva inopinatamente quando queste avventure toccavano altri.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

SEBASTIANO NERI. Mi avvio a concludere, signor Presidente. Sono trascorsi cinque minuti?

PRESIDENTE. Le mancano 20 secondi.

SEBASTIANO NERI. Bene, concludo immediatamente. La riforma si rendeva necessaria per ripristinare in questo Paese la prospettiva concreta di avere giustizia da una magistratura terza e indipendente. Non avere innovato ci mantiene lontani dall'Europa e dai Paesi di democrazia avanzata e non aver preso atto che bisognava armonizzare il nostro ordinamento giudiziario a quello dell'Europa ci costringerà ad ulteriori ritardi. Questa controriforma rappresenta un fallimento della politica che poteva ripristinare le condizioni di agibilità politica e giudiziaria del Paese. Non è un provvedimento soddisfacente e, pertanto, preannunzio l'espressione del voto contrario (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Movimento per l'Autonomia).

PRESIDENTE. Avviso che segnalerò a tutti gli intervenuti con uno squillo di campanello quando mancheranno 30 secondi dalla conclusione del loro intervento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Nardi. Ne ha facoltà.

MASSIMO NARDI. Signor Presidente, signor Ministro, Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, per noi della DCA-Democrazia Cristiana per le Autonomie-Partito Socialista-Nuovo PSI, è veramente penoso venire dietro alle contorsioni legislative della maggioranza di centrosinistra; contorsioni che, avendo molto spesso un unico scopo, cioè cancellare tutto quello che ha compiuto il Governo precedente, portano ad inventarsi tutti i metodi e le forzature che servono per raggiungere il proprio obiettivo. Adesso, dopo questo disegno di legge, dovremo addirittura ridisegnare la mappa costituzionale. Con questo disegno di legge, infatti, avete aggiunto una nuova fonte del diritto: dopo la legge, lenta nel suo iter parlamentare, e il decreto-legge, provvedimento la cui emanazione è immediata e il cui iter parlamentare ha una certa velocità, dovendosi esaurire in 60 giorni, avete inventato un nuovo strumento legislativo, un disegno di legge - come chiamarlo? - «missilistico».

Ma si rende conto la maggioranza di centrosinistra che l'iter del disegno di legge è stato più rapido di quello accelerato del decreto-legge? L'esame e l'approvazione in Assemblea al Senato, in Commissione alla Camera ed in Assemblea alla Camera è stato compiuto, per un testo di 55 pagine, in appena 24 giorni, domeniche incluse, dal 4 al 27 luglio. Le sembra normale? Perché accade tutto ciò? Forse, perché i tempi della politica tanto intensi non vi hanno consentito di comporre un quadro dei lavori parlamentari idoneo a raggiungere lo scopo di approvare questo disegno di legge? No, il motivo non è questo. C'era tanto tempo, voi lo sapete e noi lo sappiamo.

E allora quali sono i motivi di tanta fretta? I motivi sono sostanzialmente due, e noi che siamo qui in Parlamento lo sappiamo e vogliamo dirlo agli italiani, con buona pace sua, signor Presidente Prodi.

La prima motivazione deriva dal fatto che diventa difficile organizzare i lavori quando un Ministro si chiama Mastella, e ce n'è un altro «ombra», in verità non tanto «ombra», che si chiama Di Pietro. Allora bisogna sbrigarsi, perché, altrimenti, chissà che succede alla sua maggioranza, signor Presidente. Il secondo motivo fondamentale per terminare in fretta l'iter del disegno di legge ed approvarlo, è dovuto al fatto che - noi lo sappiamo e vogliamo dirlo apertamente - sta per scadere il termine di sospensione dell'efficacia dei decreti attuativi della precedente riforma. L'efficacia di tali decreti legislativi, infatti, è stata sospesa l'anno scorso con una vostra legge, la n. 269 del 24 ottobre 2006. Poi avete dormito, per mesi e mesi. E improvvisamente vi siete svegliati: non tanto per una vera e propria volontà di fare presto, perché, a mio giudizio, più di qualcuno, nella maggioranza, sa che la riforma Castelli non era affatto da buttare; ma perché lo sciopero dei magistrati prima aleggiava e adesso incombe. Uno sciopero dei magistrati proprio non ve lo potete permettere, signor Presidente, dopo che avete «infinocchiato» mezza Italia con la vostra aureola di paladini della giustizia.

Di qui la necessità di far presto, anzi, prestissimo. E poco importa se il Parlamento non può dir nulla: esso non conta nulla. È dunque questo il rispetto che avete del Parlamento e degli italiani? Signor Presidente, a noi questo rispetto pare veramente insufficiente.

Nonostante tutti i vostri sforzi, il disegno di legge, com'è noto, ancora non piace ai magistrati, che mantengono lo stato di agitazione per una serie di motivazioni: in primo luogo, per l'accantonamento di punti importanti per un nuovo ordinamento giudiziario (fra cui l'assetto interno degli uffici di procura, l'elevazione del numero dei componenti e il sistema di elezione dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura); in secondo luogo, perché parti della riforma (segnatamente la direzione della scuola e il rapporto fra magistrati e dirigenti amministrativi), per l'inadeguatezza delle soluzioni adottate, non offrono il necessario contributo al miglioramento dell'efficienza della giurisdizione; in terzo luogo, per l'inerzia governativa in materia, fra l'altro, di miglioramento dell'organizzazione del sistema giudiziario e di funzionalità e ragionevole durata del processo.

Quando si passa ad analizzare il contenuto del disegno di legge, la situazione, a nostro giudizio, appare anche peggiore. Per quanto concerne il merito, vogliamo sottolineare che il provvedimento è colmo di norme quantomeno incongrue. Ne evidenzio alcune.

In primo luogo, l'articolo 2, comma 2, stabilisce che il magistrato sia sottoposto a valutazioni di professionalità concernenti la capacità (anche la laboriosità, la diligenza e l'impegno, ma l'elemento fondamentale è la capacità); ciò detto, però, si afferma anche che la valutazione non può riguardare l'attività di interpretazione delle norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove. Mi domando allora come si faccia a valutare tale capacità; secondo la norma, occorre valutare la preparazione giuridica e il possesso delle tecniche di argomentazione. In altri termini, applicando le norme da voi proposte, un giudice che conosce i codici a menadito ed è dotato di grande capacità di argomentazione è capace, anche se assume solo decisioni assurde ed illogiche. Complimenti! Ma chi può mai volere un teorico che non ne azzecca una? Non sarebbe stato più logico premiare chi non commette errori e penalizzare viceversa chi sbaglia le sentenze (cosa che capita spesso, signor Presidente)? Sì, sarebbe stato meglio: ma a qualche magistrato non sarebbe piaciuto. Ecco che allora voi della sinistra vi attenete ad un'interpretazione rigida delle parole, col solo scopo di nascondervi dietro ad esse.

In secondo luogo, richiamo l'articolo 5, comma 5, il quale stabilisce, fra l'altro, che il ruolo autonomo del Consiglio superiore della magistratura sia aumentato fino a 13 unità di personale. Al tempo stesso, però, il successivo comma 6 dello stesso articolo stabilisce che tali disposizioni - udite udite! - non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, né oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura. Ora: se chiedo all'amministratore di una società se è in grado di assumere 13 persone senza oneri per il bilancio della sua società, sono sicuro che egli mi risponde di «no» ovviamente; se chiedo al sindaco di Roma se è in grado di assumere 13 persone senza oneri per il bilancio del comune, sono sicuro che egli mi risponde assolutamente di «no»; se, infine, chiedo al mio vicino di casa se è in grado di assumere 13 colf senza spendere un euro, anche questi, signor Presidente, mi risponde assolutamente di «no». Eppure, mi aspetto che qualche eminente esperto sia in grado di spiegare che la norma, da un punto di vista tecnico, è corretta. Sapete perché me lo aspetto? Perché lo si è già fatto: ancora una volta, si è fatto ricorso a una di quelle mille alchimie di cui è capace soltanto questo Governo. Mi chiedo: non sarebbe più giusto, invece, investire maggiormente nella giustizia, occupandosi non solo del personale del Consiglio superiore della magistratura, ma di tutti quei supporti operativi che servono alla magistratura per funzionare meglio (penso al fatto che, per i magistrati, riuscire a fare una fotocopia è spesso difficile, forse più difficile che andare a catturare qualche latitante o qualche persona di malaffare)? Sì, sarebbe stato più utile, al di là dei proclami; purtroppo, però, al di là dei proclami, non si vuol far molto.

Come vede, signor Ministro, onorevoli colleghi, i motivi per votare a favore proprio non sussistono. Perciò, in coscienza, noi del gruppo della Democrazia Cristiana per le Autonomie e del Nuovo Partito socialista invitiamo tutti i colleghi a votare contro questo disegno di legge e contro l'eclissi dell'intelligenza, ma soprattutto contro la politica del dire, ma del non fare, perché spesso questa è solo figlia di una sudditanza che non si ha il coraggio di affermare: quella che, a mio giudizio, sta coinvolgendo questo Governo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Capotosti. Ne ha facoltà.

GINO CAPOTOSTI. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, signori del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, vorrei iniziare questo mio intervento, ripetendo ancora la VII disposizione transitoria e finale della Costituzione della Repubblica. Essa recita testualmente: «Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente».

Non mi stancherò mai di ripetere questo concetto: vi è, cioè, un testo supremo che stabilisce che l'ordinamento giudiziario, che ancora oggi esiste e che ci avviamo a sostituire, non è conforme a Costituzione.

Pertanto, oggi assumiamo una responsabilità storica ed il pagamento di un debito importante con la storia che attende da sessantasei anni: quello di costruire un ordinamento giudiziario conforme ai precetti della Costituzione, quindi alla democrazia nazionale.

Va svolta, però, una riflessione anche sul piano istituzionale, considerati i continui richiami pure dell'opposizione sul punto; mi riferisco al tanto sollevato tema del bicameralismo perfetto o imperfetto. Al riguardo, continuerò a sostenere che abbiamo bisogno di un bicameralismo oggi sicuramente intelligente, cioè di una capacità di autoregolamentazione, in forza della quale l'attenzione verso le forze nazionali ci induca a stabilire da soli quando è necessario andare avanti, quando si può tirare la corda e quando, invece, è necessario fermarsi.

Quanto al metodo, si tratta di una riforma raggiunta senza mai ricorrere alla fiducia, con un consenso ampio ed un confronto democratico rispettoso della proiezione delle forze nazionali: compete alla maggioranza, secondo il precetto costituzionale, proporre, mentre spetta alla minoranza, secondo il precetto costituzionale, vigilare e dare suggerimenti.

Si tratta di un metodo che noi oggi abbiamo voluto rinnovare secondo quanto imposto dal Costituente, ma che abbiamo visto stracciato nella legislatura precedente, nella quale vi sono stati tre passaggi di fiducia, per realizzare un ordinamento giudiziario che non è mai entrato in vigore, nonostante i cinque anni di tempo, spaccando il Paese ed incitandolo ad una lotta di vanità.

Questo atteggiamento sicuramente non giova alla giustizia, a quella giustizia che, prima di tutto per noi, è un valore sovraordinato alla coesistenza, alla convivenza civile; un insieme di regole che tutti quanti garantiamo per garantirci, ancora e sempre, una libertà: si tratta, allora, non di vanità ma di un valore importante, che vogliamo continuare a portare nel cuore per noi e per le generazioni future.

Per quanto riguarda i contenuti di questa riforma, i suddetti possono essere suddivisi in quattro punti portanti: il reclutamento, la formazione, la dirigenza e la carriera. Con riferimento al reclutamento, era tempo che i nuovi giudici fossero immediatamente messi in servizio, perché ve ne è bisogno; quanto alla formazione, era tempo che vi fosse una scuola superiore della magistratura con una formazione permanente per i giudici; in merito poi alla dirigenza, si prevede una tempistica limitata, sottoposta al vaglio del Consiglio superiore della magistratura ritrovato e rinnovato nella sua composizione anche laica, come da precetto costituzionale; infine, per quanto riguarda la carriera, noi oggi la sanciamo come necessitante di separazione di funzioni, non necessitante di separazione di carriera, appunto (e ciò non per vanità ma, ancora, per valore e per obbedienza al precetto del Costituente).

La separazione ci è negata - lo ricordo a tutti noi - dallo stesso articolo 107 della Costituzione, che stabilisce che i magistrati si distinguano tra loro solo ed esclusivamente per funzioni.

Quella stessa Costituzione però, e ciò voglio ricordarlo alla pubblica opinione e anche ai magistrati, dice che non è possibile che un potere dello Stato scioperi contro un altro potere dello Stato.

Vero è che sottesa alla materia dell'ordinamento giudiziario e della giustizia in generale, ve ne è una più ampia, più vasta, una materia - se così si può dire - che viene riassunta nel termine democrazia, vale a dire ciò che noi intendiamo nell'essere qui quotidianamente: un'ansia di riforma permanente verso un mondo più giusto, più compiuto, nella esclusiva tensione verso gli interessi dei cittadini, che sono i destinatari finali di un prodotto - quello della giustizia - che non è materia esclusiva quindi di magistrati, giudici, pubblici ministeri e avvocati, ma è semplicemente un prodotto necessitato dalla mediazione di tecnici ed esperti per un risultato il più efficiente e giusto possibile.

Quello che ci ha animato e ci vuole contraddistinguere in questo ordinamento giudiziario è la tensione verso il meglio, che non può e non deve tradursi in una ammiccamento contro coscienza alla pubblica opinione. Non è possibile, colleghi, che ci lasciamo abbindolare dalle sensibilità quotidiane, perdendo di vista il domani. Il domani degli innovatori seri, attenti e senza retorica, che appartiene alla pazienza e all'impegno quotidiano che vogliono e debbono essere la nostra cifra, un esempio anche di rigore, morigeratezza e sobrietà.

Non vogliamo e non possiamo permettere che sia un vuoto demagogismo a inficiare le riflessioni di quest'Assemblea, che attende dal 1941 - ordinamento Grandi - una legge che faccia la storia. Ciò che serve è il pensiero che ci ha ispirato; ciò che abbiamo tenuta alta è la buona fede, la pazienza, lo studio, l'impegno. Oggi ci accingiamo a varare una legge che fa la storia, la mettiamo a disposizione della Nazione, speriamo e pensiamo di averla ben servita e siamo qui, a disposizione, per verificare il funzionamento di queste leggi e per vedere, nel progresso costante della democrazia, quelle che saranno le necessità di modificazione.

È inevitabile che nella democrazia non vi siano questioni definite, che vi sia sempre qualche scontento. Ciò che occorre tener presente è l'interesse generale quindi ancora e sempre i destinatari finali della materia giustizia, cioè i cittadini, nel rispetto di un precetto costituzionale che è stato stabilito e scritto con il sangue dei nostri padri, nel rispetto e nella concordia dei poteri dello Stato che tra loro, armonicamente, possono finalmente produrre un progresso sociale al quale noi supremamente ci ispiriamo.

Per tale motivo ringrazio ancora il Governo, il Ministro della giustizia, tutti i colleghi della Commissione giustizia, la relatrice e il presidente per l'ampio lavoro svolto, un lavoro paziente e continuo, al quale con entusiasmo non ci siamo sottratti e che oggi siamo orgogliosi di salutare in quest'aula.

Per tali motivi, noi Popolari-Udeur voteremo a favore della riforma dell'ordinamento giudiziario (Applausi dei deputati dei gruppi Popolari-Udeur e L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Balducci. Ne ha facoltà

PAOLA BALDUCCI. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, colleghi deputati, la Camera si appresta a votare, e spero ad approvare, una riforma che si è caratterizzata, sia nel corso del dibattito al Senato sia in quello svoltosi in quest'aula e in Commissione, per il dichiarato - dichiarato, lo ripeto - obiettivo di modernizzare il sistema giustizia ponendo al centro i bisogni dei cittadini.

Il Ministro della giustizia, Mastella, e tutta la maggioranza parlamentare hanno con forza - e qui vediamo la presenza degli autorevoli esponenti del Governo - sostenuto le ragioni di una riforma che non è stata concepita conflittualmente, ma al contrario per dare corpo a un disegno riformatore complessivo, ispirato alla realizzazione di un sistema moderno, efficiente, compiutamente garantista e senza proclami demagogici.

Si tratta di una riforma che, sicuramente, paga dei prezzi. Sono d'accordo con chi oggi ha sostenuto che si tratta di una riforma che noi abbiamo ereditato, un'eredità del centrodestra. Noi dobbiamo ringraziare non solo il Ministro Mastella, ma anche le Commissioni giustizia, del Senato e della Camera, il Parlamento tutto che ha cercato e tentato, e lo farà con forza, di portare a conclusione una riforma dell'ordinamento giudiziario richiesta da tanti anni. Ricordo, a me stessa e a tutti, che la vecchia normativa sull'ordinamento giudiziario risale ad ancor prima dell'introduzione della Costituzione. La critica che mi sento di fare, ma senza posizioni preconcette, al centrodestra è che, nonostante il metodo fosse giusto perché tutti attendevamo una riforma, il merito non lo era. La riforma operata dal centrodestra - lo sappiamo tutti e lo sanno i colleghi dell'UDC che spesso si sono posti in posizione diversa - è stata voluta, spesso a colpi di maggioranza e di voti di fiducia. Ritengo, pertanto, che un valore importante di questa decisione, quindi del disegno di legge in esame, che sicuramente verrà approvato stasera, è che non abbiamo fatto ricorso al voto di fiducia utilizzato invece dal centrodestra.

Siamo di fronte a un testo, l'ho detto anche prima, che è stato rimodulato al Senato in modo da tener conto anche dei diversi orientamenti espressi nel corso del dibattito. Sappiamo tutti e lo abbiamo detto tutti quanti che il compito svolto della Camera, purtroppo, per questo bicameralismo imperfetto e per una legge elettorale sicuramente non voluta dal centrosinistra, è stato ristretto. Ciò nonostante, per una lealtà dell'Unione al suo programma abbiamo collaborato all'approvazione del disegno di legge in esame che, se sarà approvato, sarà un punto importante di inizio di riforme serie del sistema giustizia.

I cittadini sono stanchi di attendere le vere riforme del sistema giustizia. Il Ministro Mastella ha più volte detto qual è il problema del sistema giustizia e l'ha detto anche il nostro Presidente del Consiglio: i tempi lunghi della giustizia. Il cittadino attende sicurezza, certezza e garanzie e, sicuramente, con la riforma dell'ordinamento giudiziario, con i suoi limiti, ma che non sono attribuibili al centrosinistra, vi sarà un primo passaggio per le vere riforme. Si tratterà di riforme condivise che vedranno il cittadino più vicino al Parlamento, cosa che, forse, nel passato si è sentito poco specialmente quando certe leggi non sono state fatte per i cittadini, ma forse per taluno.

Oggi la destra giustamente - per carità, ognuno fa il suo gioco - sventola la bandiera della separazione delle carriere. Essa per taluni è un totem, per altri un tabù. Cerca di farsi interprete del garantismo, sicuramente però non l'ha saputo praticare. Nella scorsa legislatura il centrodestra aveva una maggioranza che era molto superiore alla nostra. Non l'ha fatta, non l'ha voluta o potuta fare. La risposta è una, sicuramente la nostra. Credo, pertanto, che sia assolutamente ingeneroso l'attacco rivolto oggi alla Camera come istituzione. Ribadisco tale concetto non solo come responsabile del mio partito per quello che riguarda la giustizia, ma, credo, in nome e per conto di tutto il Parlamento, che esso non è assolutamente assoggettato né alla magistratura, né a nessun altro. Il Parlamento è autonomo nelle sue decisioni e nelle sue determinazioni, così detta la Costituzione e nessuno ci può accusare di assoggettamenti a quello o quell'altro.

Il dibattito svoltosi in Assemblea è stato forse condizionato dai tempi ristretti, ma né l'Assemblea, né la Commissione giustizia - ringrazio non solo il presidente Pisicchio, ma tutti coloro e primi fra tutti i funzionari, che ci hanno dato una straordinaria mano per poter lavorare nel poco tempo a nostra disposizione - e, comunque, nessuno di noi si è sottratto al proprio compito.

L'opposizione ha riconosciuto questo in Commissione giustizia e anche nel corso di un dibattito, che credo sia stato comunque equilibrato e nel quale ognuno ha potuto esprimere il proprio pensiero. Ritengo che la discussione sia stata vera, effettiva e senza reticenze. Ciascuno di noi ha avuto la piena libertà di manifestare le osservazioni, anche critiche, ad un testo che, lo ripeto, è molto complesso.

Nel corso della discussione sono stati approfonditi tutti i punti essenziali della riforma e credo siano emerse anche alcune qualità di questo complesso intervento normativo, che non si annunciava tra i più facili, considerata la quantità dei temi trattati e la delicatezza - insisto su tale punto - del bilanciamento degli interessi in gioco. Sia ben chiaro che una riforma dell'ordinamento giudiziario così complessa come questa, non potrà in assoluto accontentare tutti; vi sarà sempre qualche scontento, ma bisogna avere il coraggio di dire che quella in esame è comunque la riforma migliore dell'ordinamento giudiziario, varata a Costituzione invariata, che potevamo realizzare.

La politica deve agire con senso di responsabilità. Caro Presidente del Consiglio e cari Ministri, dobbiamo tutti adoperarci per far cessare il clima di ostilità nel pianeta giustizia, ormai ostaggio da troppo tempo di programmi di guerra e di scioperi, non solo dei magistrati, ma anche degli avvocati e delle due categorie insieme. Occorre sempre tener presente che l'interesse vero è quello dei cittadini, ovvero quello, che non mi stancherò mai di ribadire, che i processi si celebrino in tempi certi, con le garanzie, ma che la giustizia finalmente funzioni. Bisogna superare le diffidenze che si sono fatte largo tra avvocati, magistrati e mondo della politica, riaprendo finalmente - insisto su tale punto - i canali del dialogo e della mutua comprensione.

Vorrei comunque ribadire che il disegno di legge in discussione non rappresenta un regalo per alcuno. Si tratta di un provvedimento che noi riteniamo accettabile. Ringrazio anche il sottosegretario che, con riferimento ad alcuni ordini del giorno che ritenevamo importanti, che riguardano una partecipazione più effettiva dell'avvocatura, i concorsi e gli incarichi extragiudiziari dei magistrati, ci ha dato una risposta positiva facendosi carico di trasmettere raccomandazioni che sicuramente il Ministro qui presente rispetterà.

In conclusione, noi dobbiamo guardare oltre; la riforma dell'ordinamento giudiziario deve essere un primo passaggio alle riforme vere ...

PRESIDENTE. La invito a concludere.

PAOLA BALDUCCI. ... siamo in attesa delle vere riforme che il Paese attende.

Vorrei aggiungere che domani, successivamente all'approvazione di questo testo normativo, presenteremo una proposta di legge che contempli la possibilità di prorogare l'attuazione della riforma dell'ordinamento giudiziario di un termine maggiore di un anno. Se il centrodestra concorderà, saremo lieti anche del fatto che tale proposta possa essere approvata in Commissione in sede legislativa.

Per tutti questi motivi, annuncio e confermo il nostro voto favorevole al disegno di legge che ci stiamo accingendo a votare (Applausi dei deputati dei gruppi Verdi e L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Crapolicchio. Ne ha facoltà.

SILVIO CRAPOLICCHIO. Signor Presidente, onorevoli deputati, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevole Presidente del Consiglio, intervenendo in rappresentanza del gruppo parlamentare dei Comunisti Italiani, in sede di dichiarazione di voto, intendiamo ribadire come votare a favore del testo in esame significhi innanzitutto conseguire un'ineludibile priorità del Governo di centrosinistra, ovvero il superamento della riforma dell'ordinamento giudiziario varata dal precedente Governo di centrodestra, scongiurandone così, definitivamente, l'entrata in vigore.

Non ci stancheremo mai di ribadire che la cosiddetta legge Castelli è caratterizzata da una profonda dissonanza con il quadro costituzionale e da un intento incomprensibilmente punitivo nei confronti della magistratura, dunque da eliminare immediatamente, senza consentirne l'entrata in vigore neppure per poche ore.

Peraltro, la riforma dell'ordinamento giudiziario, incidendo sul grado di efficienza del servizio giustizia, dunque sul grado di effettività della tutela dei diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini, rappresenta uno dei nodi fondamentali che il nostro Paese che deve affrontare al fine di far fronte alle accertate disfunzioni del sistema continuamente lamentate dai cittadini stessi.

Ciò premesso, rileviamo allora come il testo oggi in votazione sia uno dei primi seri tentativi di porre le basi, attraverso l'introduzione di rilevanti disposizioni normative, per un'adeguata riforma dell'ordinamento giudiziario. Tutto ciò in virtù di un testo che, approvato all'esito di un percorso parlamentare senza ricorrere allo strumento della fiducia, appare il frutto di una sintesi delle differenti sensibilità manifestatesi nel Paese e recepite con particolare attenzione e puntualità dal Parlamento italiano nelle fasi consultive prodromiche all'intervento legislativo.

Come già osservato, il testo in votazione è chiaramente migliorabile e perfettibile, ed una volta entrato in vigore, dopo un periodo di sperimentazione, potrà essere rivisto ed eventualmente migliorato. Valutiamo, intanto, positivamente che sia stato abbandonato definitivamente l'incostituzionale e defatigante sistema di concorsi per esame previsto dalla riforma Castelli, così come riteniamo siano state introdotte forme ragionevoli di valutazione periodica e progressiva della professionalità dei magistrati, garantendo a tale fine la centralità del ruolo del Consiglio superiore della magistratura e sancendo rilevanti sfavorevoli conseguenze in caso di reiterato esito negativo a più valutazioni della professionalità.

Tralasciando in questa sede ulteriori aspetti interessanti della riforma analizzati in sede di discussione sulle linee generali, è un dato accertato che essa rechi, quale immediato vantaggio, sia quello fondamentale di eliminare immediatamente gli aspetti più illegittimi e presumibilmente più incostituzionali della precedente riforma Castelli, sia quello di fornire una regolamentazione, di carattere più possibile organico, dei profili più critici di una materia, quale quella dell'ordinamento giudiziario, nevralgica e strategica per il nostro Paese e per ogni Paese democratico.

Ribadiamo come il testo in votazione debba senz'altro considerarsi perfettibile e migliorabile, ma è un dato di fatto che, per la prima volta, soprattutto dopo le turbolente vicissitudini della precedente legislatura, venga finalmente introdotto nell'ordinamento italiano una effettiva e valida riforma del sistema giudiziario, senza minare in alcun modo l'autonomia e l'indipendenza della magistratura così come costituzionalmente previsto, senza disperdersi nella tutela di interessi corporativi e, nel contempo, senza smantellare un sistema giudiziario unanimemente valutabile come assai valido nei suoi principi.

Si tratta, allora, di una riforma che, come detto, potrà senz'altro essere migliorata, ma che allo stato, una volta divenuta legge a seguito della tempestiva approvazione da parte della Camera dei deputati, oltre agli aspetti positivi poc'anzi richiamati, darà conto al Paese dell'effettivo assolvimento di uno dei più importanti impegni assunti nei confronti degli elettori in campagna elettorale.

Per tutte queste ragioni, il gruppo parlamentare dei Comunisti italiani esprimerà il proprio voto favorevole sul disegno di legge in esame (Applausi dei deputati dei gruppi Comunisti Italiani, L'Ulivo e Sinistra Democratica. Per il Socialismo europeo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro della giustizia, colleghi della maggioranza e dell'opposizione, il nostro obiettivo non è certo quello di mettere in crisi il Governo che sosteniamo lealmente, ma per il quale vogliamo fare uno sforzo di chiarezza, perché gli amici migliori sono quelli che parlano chiaro.

Stiamo vivendo una fase che non nasce oggi, ma è nata nella precedente legislatura, quando il Governo di centrodestra e la sua maggioranza, seppure attraverso un lungo percorso, imposero una modifica dell'ordinamento contro l'opinione ripetutamente espressa dell'opposizione e ponendo, infine, con il voto di fiducia, una chiusura totale rispetto alle sollecitazioni che venivano dalla parte più collaborativa, anche dell'opposizione.

Lo avevamo detto già allora: quel meccanismo perverso che si sarebbe innescato avrebbe portato, per fasi successive, ad una continua modifica di uno dei principali strumenti che riguardano la regolazione del vivere civile, cioè la giustizia nel nostro Paese.

Abbiamo avuto la «fortuna», purtroppo, di vivere oggi la stessa situazione: seppure con meccanismi leggermente diversi, la maggioranza di centrosinistra e il Governo si presentano in quest'aula parlamentare in una condizione di blindatura, che non riteniamo giusta, perché è necessario - come, d'altra parte, abbiamo ribadito in altre occasioni - ricercare una convergenza ampia, di maggioranza e opposizione, su leggi fondamentali del nostro Paese.

Non possiamo sottoporre leggi di tale portata ad una continua schizofrenia e ad una continua destabilizzazione. A dimostrazione di quanto ciò sia vero, cito semplicemente una dichiarazione del capo dell'opposizione di centrodestra, l'onorevole Berlusconi, riportata alle 20,28 dall'Ansa: «Un'altra delle nostre riforme che si cancellano, ma torneremo a governare e cambieremo queste leggi». Questa maledizione si perpetua: pensiamo che non si possa andare avanti così. Il nostro Paese, il nostro sistema, i nostri ordinamenti - quello della giustizia, ma anche quello della scuola ed altri - hanno bisogno di stabilità, di modifiche realizzate con un consenso ampio e di tempi per consolidare le modifiche stesse: non bastano sei mesi per consolidare modifiche di questa portata.

Lo stato della giustizia nel nostro Paese è in una situazione particolarmente grave: 10 milioni di processi, circa dieci anni per arrivare alle sentenze definitive, una situazione di inefficienza generalizzata, della quale, in primo luogo, è responsabile il legislatore (ma lo sono anche gli altri operatori della giustizia, siano essi avvocati o magistrati). In particolare, richiamiamo l'attenzione dei magistrati, non perché assumiamo particolari atteggiamenti di critica, ma perché riteniamo che l'apporto dei magistrati nella formazione delle leggi del nostro Paese - in particolare quelle sulla giustizia - sia determinante.

È necessario, quindi, mettere in campo un nuovo atteggiamento, non certamente quello che abbiamo dovuto vivere e sopportare anche in queste settimane: dichiarazioni di sciopero, dimissioni di giunte di rappresentanza, astensioni dal lavoro. Non è così che si rispetta il lavoro del legislatore, che ha bisogno di serenità e di collaborazione.

Signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, riteniamo che l'Italia debba entrare in Europa anche per quanto riguarda il settore della giustizia. Non rinunciamo, quindi, alla nostra battaglia di lungo periodo per l'affermazione di un principio fondamentale previsto nell'articolo 111 della nostra Costituzione: la separazione delle carriere tra il giudice - terzo, autonomo e imparziale - e il pubblico ministero, che oggi vivono la stessa esperienza, percorrono la stessa carriera e vivono negli stessi ambienti.

Al contempo, la separazione delle carriere realizza una parità tra accusa e difesa che non si realizza fino a quando il giudice percorre la stessa carriera del pubblico ministero. La parità tra accusa e difesa non deve essere soltanto formale, ma sostanziale. La percezione del cittadino rispetto alla terzietà del giudice non può essere soltanto sostanziale, ma deve apparire anche tale, perché è anche attraverso i simboli che la giustizia è in grado di consentire la realizzazione di obiettivi importanti.

Manteniamo, quindi, l'obiettivo della separazione delle carriere; ma abbiamo anche accettato, con spirito collaborativo, di valutare le proposte avanzate dal Governo e dalla maggioranza in termini di separazione delle funzioni. Dobbiamo dire la verità: siamo rimasti piuttosto delusi. L'obiettivo contenuto nel programma dell'Unione - ossia «rigorosa ed efficace separazione delle funzioni» - a nostro avviso non si realizza. Non basta dichiararlo! La possibilità attribuita a pubblici ministeri e giudici di cambiare continuamente funzione - per quattro volte nella loro vita - è sicuramente un fatto che confonde i cittadini e non realizza questa rigorosa separazione delle funzioni.

Vi è anche, però, un elemento minimo di garanzia: la mancata previsione della sottoposizione di colui che vuole fare il magistrato ad una valutazione psico-attitudinale.

Tutti coloro che si avviano a importanti esperienze di lavoro - e non solo - vengono sottoposti ad una valutazione psico attitudinale. Non si capisce perché chi fa il magistrato, compito delicatissimo nella società e nell'amministrazione della giustizia, non debba essere sottoposto a questa valutazione.

Vi sono poi altre questioni, signor Presidente del Consiglio. Mi rivolgo a lei, in particolare, perché a lei spetta la responsabilità massima e perché con lei abbiamo sempre interloquito. Noi riteniamo che debbano essere prese in considerazione altre questioni, e ci rammarichiamo che non siano stati accolti i nostri emendamenti al riguardo.

Riteniamo che la giustizia non sia costituita soltanto dal magistrato o dalla norma, ma che sia anche organizzazione. Il fatto di non aver previsto un'adeguata figura professionale che sovrintenda all'organizzazione e all'efficienza del sistema della giustizia, attraverso una professionalità specifica, è un errore. Ciò vale, in particolare, per quanto riguarda i tribunali, che sono la trincea, la frontiera lungo la quale si sviluppa l'azione della giustizia, in primo luogo dal punto di vista della qualità.

Quindi, il manager dei tribunali rimane ancora oggi, nonostante l'approvazione di questo provvedimento, un obiettivo che deve essere perseguito con determinazione.

Abbiamo registrato, con particolare rincrescimento, l'esclusione della rappresentanza dell'avvocatura dai consigli giudiziari. Non è possibile effettuare una valutazione dei magistrati senza l'apporto critico, ma credo anche leale, di una parte importante di coloro che sviluppano l'azione giudiziaria, cioè gli avvocati della difesa e delle parti civili. Questi ultimi sono gli altri protagonisti della terna costituita dal giudice, terzo e imparziale, dall'accusa e dalla difesa.

Signor Presidente del Consiglio, signor Ministro, di fronte a questa esclusione noi speriamo soltanto che si possa arrivare rapidamente a un cambiamento. Questa esclusione è ingiusta; pensiamo che non sia giusto che 170 mila lavoratori del settore, gli avvocati, siano esclusi dalla partecipazione a una valutazione che rappresenta anche un punto importante nello sviluppo delle carriere dei magistrati.

In conclusione, signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, signor Ministro, ribadiamo la nostra lealtà a questo Governo, ma nello stesso tempo non possiamo essere soddisfatti di quanto è stato fatto. Abbiamo concorso nella maniera più leale possibile ai cambiamenti del testo di questo provvedimento, che oggi sarà approvato da questa maggioranza, ma non possiamo garantire il nostro assenso. Per lealtà a questo Governo, noi socialisti e radicali della Rosa nel Pugno ci asterremo, ma con questa astensione vogliamo ribadire la necessità di modifiche che non possono tardare.

L'Italia deve entrare in Europa; non pensiamo che l'Europa possa venire in Italia. In materia di giustizia, abbiamo bisogno di imparare dall'Europa più democratica e più storicamente consolidata dal punto di vista dei principi. Speriamo che presto anche l'Italia si avvii lungo questo percorso (Applausi dei deputati del gruppo La Rosa nel Pugno e di deputati del gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Palomba. Ne ha facoltà.

FEDERICO PALOMBA. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, signori del Governo, colleghe e colleghi, l'Italia dei Valori, nell'annunciare il proprio voto favorevole, ha ben presente che la posta in gioco intorno all'ordinamento giudiziario è enorme, perché riguarda la qualità stessa della magistratura e della giustizia. Costruire l'ordinamento giudiziario, cioè l'organizzazione della magistratura, significa scegliere se si vuole un magistrato indipendente ed autonomo, nel quadro di un potere giudiziario come potere diffuso, ovvero un magistrato gerarchizzato, afflitto da burocratismo, legato da dipendenze interne ed esterne, controllato affinché non possa svolgere il suo ruolo con piena libertà. Di questa diversa concezione del magistrato si è avuta conferma anche nel dibattito di questi giorni, che ha visto l'Unione presidiare i valori costituzionali e l'opposizione cercare di conquistare spazi per una magistratura che noi valutiamo meno indipendente ed autonoma, e sarà facile dimostrarlo.

D'altra parte, questa partita è in corso negli ultimi decenni, da quando il ruolo della magistratura si è fatto penetrante all'interno di santuari che si sentivano o volevano essere intoccabili. Da quando, cioè, nella sua azione di controllo di legalità e della stretta osservanza della legge, la magistratura ha inciso sul potere, compreso quello economico, lo scontro si è fatto più aspro, fino ad attingere agli stessi fondamenti costituzionali dell'autonomia e dell'indipendenza, derivanti da una Carta costituzionale che ha voluto la magistratura uno dei poteri dello Stato, ma da esso indipendente, per poter affermare la legge in maniera uguale nei confronti di tutti i cittadini e di tutti i poteri.

Se vi è una cosa che i cittadini temono di più questa è una giustizia collegata al potere di turno, perché verrebbe loro sottratta la certezza delle regole e dell'indipendenza di chi deve farle applicare.

Pertanto la partita dell'ordinamento giudiziario è importante perché si tratta di definire e difendere i contorni costituzionali della magistratura, stando rigorosamente attenti a che non venga imbrigliata o imbavagliata la funzione giudiziaria, magari in nome di un primato della politica su tutto e su tutti, per cui chi vince le elezioni sbanca e può fare tutto, rispondendone solo ai cittadini; e di tale aspetto è espressione il cambio delle regole in corsa quando esse sono sgradite: si tratta di storia recente.

La riforma Castelli prediligeva un magistrato burocrate e competitivo, impegnato a fare concorsi per progredire in carriera, sottraendo così tempo al lavoro giudiziario, portato ad essere conformista nella giurisprudenza, gerarchizzato soprattutto nell'ufficio del pubblico ministero, ed infine stretto in una morsa di tagliole disciplinari non sempre precise, quando non lesive del diritto costituzionale di espressione del pensiero; tale riforma comportava, altresì, una ridotta funzione del Consiglio superiore della magistratura ed un più penetrante potere del Ministro della giustizia. Insomma, si trattava di una stretta vigorosa, funzionale al controllo interno attraverso i capi ed esterno in quanto incidente sulla prerogativa di autonomia garantita dal CSM.

Si potrebbe dire: controllarne pochi per potere meglio controllare tutti.

Non dobbiamo dimenticare i diversi rilievi formulati con un messaggio del Presidente della Repubblica sui diversi punti ove più evidente era la ferita ai principi costituzionali.

L'Unione ha voluto ribaltare nel suo programma di Governo questa concezione riduttiva della giurisdizione, proponendo agli italiani una diversa figura di magistrato, veramente indipendente nel quadro dell'autonomia garantita dalla Costituzione. L'Unione ha dovuto lottare con il tempo per evitare che entrassero in vigore i decreti delegati che avrebbero significato un grave arretramento nei principi costituzionali, dando luogo ad una magistratura meno indipendente e meno autonoma; ed il Governo, nel limitato tempo a disposizione, senza sconvolgerne del tutto l'impianto, si è messo a riscrivere un testo che almeno evitasse ai cittadini i più macroscopici rischi della riforma Castelli.

È il Governo ad aver scritto il testo, non l'associazione dei magistrati come malevolmente, ma del tutto erroneamente, qualcuno ha sostenuto, tanto che la magistratura aveva in un primo tempo indetto uno sciopero, poi rientrato per ragioni di sensibilità e senso di responsabilità istituzionale.

È noto che il gruppo dell'Italia dei Valori chiese da subito, fin dall'insediamento del Governo, che con decreto-legge l'ordinamento giudiziario Castelli venisse abrogato, o comunque sospeso per un tempo assai più congruo per una sua riscrittura dalle fondamenta.

Così purtroppo non è stato, e pensiamo che un rilevante motivo di ciò sia da ricercarsi nella priorità che fu data all'indulto, che quantomeno ritardò nel tempo la modifica dell'ordinamento Castelli e costrinse ad una rincorsa affannosa.

Ma ciò detto, non vi è dubbio che il testo che ci accingiamo a votare è positivo, al contrario di quello che entrerebbe in vigore il 1o agosto, perché ne elimina i più vistosi rischi per le guarentigie costituzionali.

Affermiamo ciò, pur sapendo che qualche perfezionamento è ancora necessario, sia che esso venga successivamente apportato ad alcune parti del provvedimento oggi sottoposte alla nostra attenzione, sia che riguardi altre questioni non affrontate, come la revisione del regime di eccessiva gerarchizzazione degli uffici della procura, una migliore disciplina sostanziale e procedurale della responsabilità disciplinare e, infine, una rivisitazione del rapporto tra magistrato capo dell'ufficio e dirigente amministrativo.

L'opposizione ha aperto un fuoco di sbarramento per evitare che la riforma in esame sia approvata. Ciò si capisce, perché essa contraddice la figura alterata e sbiadita di magistrati e di giustizia che si voleva con la riforma Castelli. Tuttavia, intendo soffermarmi brevemente su alcuni degli argomenti da essa usati per confutare i contenuti del provvedimento.

Abbiamo sentito contestare l'autoreferenzialità della magistratura, che in questa riforma verrebbe esaltata, ma sia chiaro cosa significa ciò: il contrario della autoreferenzialità è l'eteroreferenzialità che invece si voleva proprio con la riforma Castelli; ciò significa che si vorrebbe che la magistratura fosse controllata da un potere esterno ad essa, e che i giudici magari emanassero sentenze sotto pressione di altri, forse anche di potenti, perché condizionati nelle carriere.

È esattamente ciò che la Costituzione non vuole: autonomia o governo autonomo della magistratura significa che nessun altro può interferire nell'organizzazione autonoma della magistratura voluta dalla Costituzione all'articolo 104. Pertanto, abbiamo negato la presenza di elementi esterni all'autogoverno nella sede di valutazione dei magistrati che l'opposizione pretenderebbe, perché crediamo veramente nella Costituzione, per tacere del fatto che il giudice, valutato positivamente o negativamente da un avvocato, si dovrebbe astenere nelle cause in cui egli esercita la difesa.

Altro tema sollevato da più parti è la separazione delle carriere: ora è noto che l'Italia dei Valori la contrasta vigorosamente in quanto anticamera della sottoposizione del pubblico ministero gerarchizzato al controllo dell'Esecutivo, con tutte le conseguenze nefaste in ordine al forte rischio del venir meno del dettato costituzionale sull'obbligatorietà dell'azione penale. In poche parole, sarebbe il potere politico di turno a decidere quali reati e chi perseguire, alla faccia del principio di uguaglianza, ma, comunque, la separazione delle carriere non porterebbe alcun concreto risultato in ordine alla funzionalità della giustizia. Siamo sicuri che è preferibile un pubblico ministero solo accusatore, che non partecipa alla cultura della giurisdizione - soggezione solo alla legge e non solo alla mentalità accusatoria a tutti i costi -, magari trascurando di accertare gli elementi a discarico dell'indagato come previsto dall'articolo 358 del codice di procedura penale concepibile proprio nell'ottica dell'unicità della carriera? Siamo sicuri che l'esasperata separazione delle funzioni sia utile all'esercizio della giurisdizione?

Nella mia lunga esperienza ho visto solitamente i giudici decidere con piena autonomia di giudizio dai pubblici ministeri e, tra i migliori magistrati che ho conosciuto, vi erano quelli che avevano ricoperto diversi ruoli giudiziari, che arricchivano le complessive conoscenze ed erano utili nello svolgimento della funzione. Né abbiamo creduto alla favoletta che qualcuno ci ha raccontato per cercare di fuorviarci, dicendoci che, con il passaggio di funzioni, dalla requirente alla giudicante e viceversa, una persona sarebbe giudicata più volte dallo stesso magistrato. Sappiamo che ciò non è possibile, perché esiste la regola dell'incompatibilità, a pena di nullità. Perciò, riteniamo che, con la disciplina della separazione delle funzioni, prevista con il testo all'esame, si è raggiunto il limite estremo oltre il quale si perviene alla sostanziale separazione delle carriere che giudichiamo incostituzionale, oltre che seriamente dannosa per la stessa funzionalità della giustizia.

Così pure esprimiamo un giudizio positivo sui rigorosi meccanismi di accesso e di valutazione della professionalità dei magistrati, il cui rigore smentisce quanti maliziosamente ci accusano di volere un magistrato fannullone, impreparato e irresponsabile. Siano tranquilli: abbiamo a cuore più di loro i diritti dei cittadini.

Respingiamo, quindi, le acrobazie ed i funambolismi svolti dall'opposizione e non ci facciamo distogliere dal disegnare una magistratura pienamente fedele al dettato costituzionale, con un magistrato che svolge le sue funzioni libero da blandizie e da minacce, che pone la maestà della legge e della sua funzione al servizio dei cittadini senza timori e riverenze verso nessuno, proprio come lo vuole e lo esalta la Costituzione voluta dai nostri padri fondatori, tuttora miracolo e spettacolo di democrazia e di civiltà. L'Italia dei Valori ne difenderà sempre l'impareggiabile valore (Applausi dei deputati dei gruppi Italia dei Valori e L'Ulivo - Congratulazioni)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, signor Ministro, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, con il voto che ci apprestiamo ad esprimere tra poco, il centrosinistra onorerà uno degli impegni più importanti tra quelli assunti con gli elettori quando, poco più di un anno fa, si candidò al Governo del Paese: superare e modificare radicalmente la riforma dell'ordinamento giudiziario, voluta dal Governo Berlusconi e siglata dall'allora Ministro Castelli. Nel programma dell'Unione era scritto a chiare lettere che andavano rimossi tutti gli aspetti del nuovo ordinamento in stridente contrasto con i principi costituzionali, perché - scrivevamo allora - l'ordinamento giudiziario approvato dal centrodestra definisce una figura di magistrato non in linea con l'autonomia e l'indipendenza della magistratura come prevede il dettato costituzionale e incide negativamente sulla celerità ed efficienza della giustizia, senza offrire nel contempo quelle garanzie necessarie per dare al nostro Paese una giustizia realmente uguale per tutti.

Questo è l'impegno che assumemmo con gli elettori e stasera quell'impegno verrà onorato. La normativa prodotta dal centrodestra era, per molti aspetti, confusa, farraginosa, animata prevalentemente da un'ossessione e da una volontà punitiva nei confronti della magistratura. La sua approvazione fu ugualmente caotica: tre voti di fiducia - perché era difficile, anche su questo punto, tenere unita una pur così ampia maggioranza - e un rinvio alle Camere per incostituzionalità da parte del Capo dello Stato. Una vera catastrofe.

La politica del Governo Berlusconi in materia di giustizia, è da tutti ricordata, ancora oggi, come totalmente ignara dei veri problemi dei cittadini comuni, di quelle persone che ogni giorno devono fare i conti con un sistema che non funziona, con processi che durano all'infinito e con disfunzioni di ogni tipo. Per ben cinque anni, colleghi del centrodestra, avete scelto di non occuparvi dei semplici cittadini, ma di dedicare tutte le vostre energie a produrre leggi ad personam, di cui potessero usufruire solo pochi privilegiati, e a colpire la magistratura. Una vera ossessione. Noto, ad esempio, che oggi tornate a denunciare un potere eccessivo delle associazioni dei magistrati, ma proprio voi imponeste, nella scorsa legislatura, una modifica del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura, sostenendo che così si sarebbe liberato l'organo di autogoverno dei giudici dal potere correntizio. Avete, dunque, fallito anche su questo aspetto, se voi, per primi, affermate che non è cambiato nulla.

Oggi, finalmente, si volta pagina, approvando una legge certamente più efficace, più equilibrata e più rigorosa, come è giusto che sia una vera riforma, pensata affinché la giustizia torni a funzionare. Stasera, approveremo un testo che proviene dal Senato, frutto di un lavoro attento dei colleghi senatori, che ha portato a rilevanti modifiche la stessa positiva proposta del Governo. Gli emendamenti approvati a Palazzo Madama hanno reso il testo ancora più equilibrato, più rigoroso e maggiormente garantista, dal punto di vista dei cittadini italiani. Si parla della disciplina dell'accesso alla magistratura, dei nuovi criteri di valutazione della professionalità - perché noi vogliamo magistrati preparati e laboriosi - del superamento di ogni automatismo nella carriera, della nuova scuola di formazione della magistratura. Si realizza, altresì, un punto importante del programma dell'Unione, che diceva essere necessaria un'efficace e rigorosa separazione di funzioni tra magistratura giudicante e magistratura inquirente. D'altronde, ciò è quanto prescrive l'articolo 107 della Costituzione, quando afferma con chiarezza che «I magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni». Facciamo esattamente ciò, quando stabiliamo per legge, ad esempio, che non sarà più possibile - tranne particolari e rare eccezioni - cambiare funzione, da giudice a pubblico ministero e viceversa, rimanendo nella stessa regione e che per cambiare regione serva una preparazione particolare e una verifica stringente.

Ho ascoltato colleghi dell'opposizione tornare a sostenere che ciò non basta e che ci vorrebbe una vera separazione delle carriere. La mia domanda è: perché non avete fatto voi la separazione delle carriere? Eppure avete governato per cinque anni; avevate una maggioranza parlamentare amplissima, con un vantaggio di cento deputati e di cinquanta senatori e, con il tempo di un'intera legislatura, potevate apportare tutte le modifiche costituzionali e legislative necessarie ad introdurre, nell'ordinamento italiano, il modello della separazione delle carriere, quel modello che oggi la Costituzione italiana non prevede, giacché prevede che i magistrati si distinguono tra loro soltanto per funzioni. Evidentemente nemmeno voi ne eravate convinti! Infatti, la cosiddetta legge Castelli si muoveva anch'essa - come fa questa nostra riforma - dentro lo schema della separazione delle funzioni. Non avendo voi la convinzione di andare oltre, avete tentato una separazione non di diritto, ma di fatto, producendo, però, un pasticcio ingovernabile, con procedure ingessate e farraginose. Noi, invece, preferiamo il modello della Costituzione italiana. Al pubblico ministero come avvocato dell'accusa, preferiamo la fisionomia di un magistrato, che abbia il compito di raccogliere anche elementi di prova a favore dell'indagato.

Non ci piace, cioè, un corpo separato di pubblici ministeri come super-poliziotti. I cittadini italiani sarebbero meno garantiti nelle loro libertà e nei loro diritti civili. Queste, signor Presidente, sono le mie convinzioni e quelle del gruppo della Sinistra Democratica, che in questo momento ho l'onore di rappresentare. Si tratta di una buona legge, di una riforma efficace, che merita, per tali ragioni, l'approvazione della Camera dei deputati (Applausi dei deputati dei gruppi Sinistra Democratica. Per il Socialismo europeo, L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Sinistra Europea e Comunisti Italiani - Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Pini. Ne ha facoltà.

GIANLUCA PINI. Signor Presidente, Presidente Prodi, Ministro Mastella, nel ribadire, da parte del gruppo della Lega Nord Padania, l'assoluta contrarietà a questo provvedimento, richiamandoci a quelli che sono i motivi già espressi durante la discussione sulle linee generali, sfruttiamo la diretta televisiva - se pure, come orario, è abbastanza tardi - per spiegare ai cittadini tali motivi, le ragioni di questa assoluta contrarietà.

Voi, durante la campagna elettorale, lo avevate promesso e, purtroppo, avete azzerato completamente quella che era una riforma importantissima per la giustizia, cioè quella che portava il nome del Ministro della Lega Nord Padania, Castelli. Avete azzerato tale riforma perché, sostanzialmente, non siete in grado di creare, ma siete solo ed esclusivamente in grado di distruggere: lo avete dimostrato con altre controriforme che, purtroppo, si sono viste in queste aule parlamentari. La riforma Castelli tendeva a creare una magistratura più vicina ai cittadini, più preparata, fatta di veri professionisti, veramente imparziale, terza, meno politicizzata. Tuttavia, purtroppo, in questo Paese è abbastanza chiaro che le riforme sono scomode, fanno paura a quei magistrati politicizzati, che rispondono al nome dell'Associazione nazionale magistrati; le riforme che avevamo fatto sono scomode per quelle posizioni di rendita, che ci sono anche all'interno della magistratura.

Dunque, perché la nostra assoluta e netta contrarietà? La riforma Castelli, che voi adesso state azzerando, probabilmente aveva in qualche modo due colpe originali: la prima era quella di voler annullare dei privilegi inaccettabili che, tuttora, permangono per i magistrati; la seconda è stata quella di aver fatto una riforma - con la precedente maggioranza e il precedente Governo - dialogando con tutti e ascoltando tutti. Era una riforma che andava a favore dei cittadini e non di una casta come quella della magistratura. Voi, questa sera, purtroppo, state tutelando una casta, che è quella della magistratura e che possiede, ripeto, privilegi inaccettabili, perfino inconcepibili! Il fatto di non aver voluto inserire il principio di un test psico-attitudinale per l'accesso alla magistratura la dice veramente lunga su come volete tutelare questa, ripeto, casta di magistrati, che si pongono a questo punto al di sopra della legge. Infatti, tali test psico-attitudinali si fanno, sono richiesti, anche per accedere ad un semplice concorso pubblico; perché non per i magistrati?

I magistrati e i pubblici ministeri hanno un potere enorme nel Paese, quasi di vita o di morte nei confronti dei cittadini e non ne rispondono assolutamente! Ci sono casi allucinanti di magistrati che si sono svegliati una mattina e hanno inquisito e messo in carcere persone - che poi si sono dimostrate assolutamente innocenti - e il magistrato che ha attivato tale procedura personalmente non ha pagato assolutamente nulla, per aver fatto un errore clamoroso che ha rovinato, magari, la vita di un cittadino.

Voi state difendendo questa casta! La riforma Castelli aveva un unico faro, quello della tutela dei cittadini, cercando veramente giustizia. Tuttavia, evidentemente, dava fastidio a qualcuno. Si tratta, lo ripeto, del Palazzo dei marescialli, dell'Associazione nazionale magistrati, che hanno sempre osteggiato uno dei punti politici che la Lega Nord Padania ha sempre cercato di portare avanti, cioè l'elezione diretta da parte del popolo dei pubblici ministeri. Questa costituirebbe una vera riforma per una giustizia vera e giusta all'interno del Paese. Pertanto, capiamo benissimo la mancanza di confronto con l'opposizione da parte vostra, pur sapendo che la Lega Nord Padania, quando si parla di riforme non ha posizioni precostituite e assolutamente non erige un muro, purché si tratti di riforme scritte e votate dal Parlamento, non di riforme o controriforme, come questa, scritte al di fuori di quest'aula.

Capiamo benissimo le ragioni della minaccia di sciopero da parte della magistratura e, successivamente, la marcia indietro da parte dei magistrati, perché magari vi erano alcuni punti da aggiustare durante la fase dell'iter del provvedimento al Senato, come avete sicuramente fatto. Allora, come è possibile per un partito come la Lega Nord Padania - che della libertà, dell'uguaglianza e della giustizia vera ha fatto una delle proprie bandiere - accettare un provvedimento che non tutela assolutamente i cittadini, ma è volto solo ed esclusivamente a consolidare un potere e una posizione di rendita da parte dei magistrati? Questo non lo possiamo fare. Capiamo che, in qualche modo, questa maggioranza - lo abbiamo constatato anche per l'assenza di dibattito da parte vostra nei nostri confronti - sia in qualche modo schiava del sistema giudiziario, ma non lo possiamo assolutamente accettare. Quindi, gridiamo forte ai nostri elettori e a tutto il Paese che voi state legalizzando un colpo di Stato da parte della magistratura contro la politica, i cittadini e la giustizia.

Questi sono i motivi che ci portano a votare in maniera convinta contro il provvedimento in discussione. Ministro Mastella, non avete fatto assolutamente nulla per dare un segnale di avvicinamento della giustizia ai cittadini, anzi li avete allontanati da essa. Uno dei primi provvedimenti è stata la legge in materia di indulto. Le ricordo, secondo i dati statistici forniti dal suo Ministero, che sono stati scarcerati circa 22 o 23 mila detenuti e quasi 6 mila sono già rientrati in carcere. Si tratta di un vero e proprio fallimento, non solo per la giustizia, ma anche da parte dello Stato.

CLEMENTE MASTELLA, Ministro della giustizia. L'indulto è del Parlamento, non del Governo.

GIANLUCA PINI. Voi non avete fatto nulla, ripeto, per avvicinare i cittadini alla giustizia per far loro credere che, in qualche modo, in Italia esiste una giustizia e non solo le leggi. Nulla! Anzi, il primo provvedimento che avete approvato, appena insediati è stato quello di togliere le targhe all'interno dei tribunali recanti la scritta che la giustizia è amministrata in nome del popolo.

Infatti, voi volete che la giustizia sia amministrata pro domo vostra e pro domo ANM. Per tali ragioni, il gruppo Lega Nord Padania voterà convintamente contro questa controriforma (Applausi dei deputati dei gruppi Lega Nord Padania e Forza Italia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Mazzoni. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge Mastella di modifica delle norme sull'ordinamento giudiziario, che il Governo, purtroppo, ha imposto a questo ramo del Parlamento, rappresenta un dannosissimo arretramento sulla strada della riforma ordinamentale, che abbiamo avviato nella precedente legislatura, nel corso della quale, lo ricordo, al dibattito parlamentare sono stati dedicati più di tre anni, con ben sei passaggi da un ramo all'altro del Parlamento.

ROLANDO NANNICINI. Eravate divisi!

ERMINIA MAZZONI. Il testo che oggi dobbiamo votare in quest'aula risponde ad esigenze parziali e non offre garanzie di superamento di quelle carenze endemiche del sistema della giustizia. Con la disciplina che si intende introdurre si vanificano gli obiettivi fondamentali della riforma e soprattutto si tradisce l'indicazione costituzionale che vuole una magistratura indipendente, imparziale e terza e una giustizia come servizio efficiente ed efficace per il cittadino.

Il gruppo dell'UDC esprime una netta contrarietà rispetto al ritorno, alla promiscuità ed alla confusione della funzione giudicante con quella requirente, non condivide il criterio poco meritocratico ed autoreferenziale di valutazione per la progressione di carriera, nutre forti perplessità sulla riduzione del periodo di formazione degli uditori tirocinanti e sulle modalità di svolgimento semplificate dell'aggiornamento professionale, che non è più obbligatorio né tantomeno vincolante. Ritiene grave, anzi gravissima, la decisione di ridurre il numero dei componenti laici nei consigli giudiziari e di ripristinare una funzione de minimis per gli avvocati. Su questo punto il silenzio del Governo è un fatto gravissimo ed è la conferma che questo Esecutivo divide la società in caste e ne privilegia una a discapito dell'altra.

Il gruppo dell'UDC è fortemente preoccupato dell'indirizzo del Governo in questa materia perché ciò incide sul sistema generale delle garanzie costituzionali: scompare, signor Ministro, per il metodo che è stato utilizzato e per il merito della proposta, il costituzionale bilanciamento tra i poteri dello Stato e la separazione dei poteri dello Stato viene travolta, così come viene travolta la separazione tra giudice e pubblico ministero.

La posizione del gruppo dell'UDC, ampiamente motivata nel corso dei pur brevi lavori che si sono svolti in questi pochi giorni in Commissione e in Assemblea è stata, come sempre, rispettosa delle regole che dovrebbero governare i rapporti all'interno del Parlamento, mentre quella del Governo, purtroppo, è ancora una volta pericolosamente indifferente alle più elementari regole della seria democrazia partecipativa.

Questa controriforma non risponde alla domanda di giustizia che i cittadini rivolgono allo Stato da molto tempo ed è la definizione normativa del principio che questo Esecutivo governa in nome di una sola parte del popolo italiano. Ciò che questa maggioranza sta per approvare sembra più un contratto di categoria scritto da un sindacato che una riforma ordinamentale di una delle funzioni essenziali dello Stato. Non vi è traccia di misure atte a risolvere le questioni legate ai tempi del processo, alla discrezionalità dell'azione penale, alla responsabilità dell'attività giudiziaria, alla ricerca e all'accertamento della verità, alla composizione dei conflitti sociali.

La riforma da noi approvata aveva individuato strumenti per dare alla giustizia maggiore professionalità e competenza, per ristabilire il perimetro della responsabilità della funzione giudiziaria, per garantire la piena attuazione dei principi dell'indipendenza della magistratura, dell'imparzialità e della terzietà del giudice e della parità delle parti. Avevamo previsto la separazione delle funzioni, per costruire l'impalcatura necessaria a realizzare finalmente il giusto processo. La sua iniziativa, signor Ministro, non ha la dignità di una proposta, interpretando purtroppo - lo dico con rammarico - la prassi politica ormai invalsa in questi anni di affermarsi attraverso la negazione nell'altro, attraverso la contrapposizione e lo scontro frontale.

Signor Ministro, il cittadino le chiede di rispondere dell'insostenibile distanza che c'è tra l'offesa che subisce e la reazione punitiva dello Stato, le domanda perché i delinquenti che attentano quotidianamente alla sua sicurezza restano impuniti, mentre risorse umane e finanziarie vengono impegnate in maxi-costruzioni accusatorie da prima pagina che spesso si risolvono nel nulla. Il cittadino le chiede di sapere perché il magistrato, colui che dovrebbe garantire il rispetto della legge, se sbaglia resta al suo posto. Il cittadino, signor Ministro, vuole sapere perché viene lasciato solo e privo di tutela quando affronta il mercato e viene sopraffatto dalla regola del più forte.

Lei, signor Ministro, con la sua maggioranza si mostra indifferente a tutto questo ciò, impegnato com'è, forse, a risolvere la sua personale contesa con il suo collega Di Pietro e a sopravvivere nella giungla della sua coalizione. Questo testo purtroppo è la sua sfida personale, non è la sfida nei confronti dell'ingiustizia istituzionalizzata. Signor Ministro l'abbiamo detto in tutti i modi in quest'aula, abbiamo tentato pure attraverso un indecoroso monologo di rappresentare le questioni di merito che ci portavano ad invitarla ad un altro passaggio di riflessione.

Lei, con la sua ostinazione, purtroppo ci ha costretti a questo voto contrario. Noi, sin dall'inizio, abbiamo dimostrato la disponibilità a lavorare per l'eventuale miglioramento della riforma ordinamentale, perché crediamo che la giustizia, questo grande malato, abbia bisogno di un intervento serio, che sia frutto di una larga partecipazione.

Invece, lei ci ha chiuso la porta; ha voluto combattere la sua sfida, portando in aula questo provvedimento con questo metodo che non è sicuramente democratico.

L'ho detto oggi e lo ripeto: sarebbe stata preferibile la posizione della questione di fiducia; sarebbe stato più dignitoso per voi, per la sua maggioranza e per noi come opposizione, ma avete preferito umiliare non tanto noi, ma i componenti della vostra maggioranza con questi lavori forzati.

Oggi noi, purtroppo, ci vediamo costretti a votare contro questo disegno di legge, che non posso chiamare riforma, perché continueremo sempre e comunque a lavorare a favore del cittadino e degli interessi del cittadino (Applausi dei deputati dei gruppi UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro) e Forza Italia - Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Cogodi. Ne ha facoltà.

LUIGI COGODI. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, colleghi deputati, con riferimento al provvedimento in discussione abbiamo già motivato, nel corso del serrato confronto che si è sviluppato in Commissione ed in Assemblea, le ragioni della nostra sostanziale condivisione.

Ciò perché riteniamo che il provvedimento contenga importanti innovazioni in materia di ordinamento giudiziario, che noi consideriamo utili soprattutto in ragione del miglior funzionamento del servizio giustizia, innanzitutto in favore dei cittadini.

La nostra condivisione è perciò motivata: non è affatto imposta; non è derivata da alcuna pressione esterna; non è frutto di alcuna dettatura e meno che mai di alcuna dittatura, che taluno possa solo pensare di imporci.

L'approvazione definitiva di questa normativa consentirà, invece, di sistemare in archivio almeno gli elementi più devastanti della controriforma Castelli, di quella normativa, tutta imperniata sulla pazza idea di infliggere un duro colpo, se non un colpo mortale, ai valori costituzionali di autonomia e di indipendenza della magistratura, di obbligatorietà dell'azione penale, della legge uguale per tutti, della comune cultura della giurisdizione, della professionalità e della responsabilità del giudice.

Ciò detto, per amore di verità, risulta altrettanto vero che molti e impegnativi sono ancora i passi da compiere per garantire ai cittadini un sistema giustizia più adeguato ai valori costituzionali e di piena rispondenza ai reali bisogni sociali.

Noi pensiamo ad un servizio giustizia che costituisca un autentico bene comune di tutte le persone e di tutte le comunità.

Pensiamo che i valori costituzionali del giusto processo, della sua ragionevole durata, del giudice terzo e delle condizioni di parità nel contraddittorio tra le parti avranno senso compiuto solo quando saranno rivendicati e concretamente realizzati in favore di tutti i cittadini, e non solamente in favore di chi ritiene di essere più cittadino degli altri, per esempio perché dispone di mezzi copiosi per la sua difesa, anche ad oltranza. Capita, talvolta!

Ecco perché urge una più rigorosa messa a punto di tutta la normativa di riferimento in materia di ordinamento giudiziario: una messa a punto di funzionalità e di efficacia, di capacità e di responsabilità, di rispondenza piena ai valori alti e alla missione civile che anima l'intero contesto della normativa costituzionale.

Esiste una scuola di pensiero, secondo me del tutto erronea, che tende a considerare l'ordinamento giudiziario come un ambito esclusivo, una sorta di «maso chiuso» entro cui si definiscono lo status di magistrati ed il relativo sistema di garanzie dei soli magistrati ordinari. È anche così, ma non è solo così. Fra l'ordinamento giudiziario, così come prefigurato negli articoli da 101 a 109 della Costituzione, e l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, di cui all'articolo 110, corre una strettissima relazione, un vincolo inscindibile. Risulta perciò abbastanza sconcertante l'evidente scompenso che caratterizza anche in questa fase le iniziative troppo spesso autoreferenziali delle diverse parti in causa: giudici, avvocati, ministri e persino legislatori preferiscono trattare i temi del potere del giudice versus il potere della politica e viceversa, anziché trattare innanzi tutto dei poteri e dei doveri della politica rispetto al buon andamento del giustizia ed ai buoni diritti dei cittadini.

Sullo stato della giustizia in Italia il Censis ha recentemente certificato l'assoluto giudizio negativo di oltre il 90 per cento dei cittadini italiani, che non è relativo o frutto dell'andamento delle vicende degli ultimi mesi, ma si fonda su una vicenda di molti anni. Mentre molto si discute, e a ragione, dell'effettività, della certezza della pena e della sua funzione anche rieducativa, accade nel frattempo che non vi è più neppure minima certezza di quello che legittima la pena, cioè del processo, della sua durata e della sua conclusione. È risultato da notizie di stampa nei giorni scorsi che una causa civile, presso un tribunale del Sud d'Italia, concernente la contesa sull'attribuzione di un fabbricato, è trattata ormai da 57 anni: senza lo scalone quella causa potrebbe andare benissimo in pensione!

Quello è un tribunale come tanti altri in Italia, dove ogni magistrato ha in carico in un anno non meno di millecinquecento procedimenti, dei quali riesce a definirne meno di un terzo, che è una grande quantità, mentre gli altri due terzi vanno ad accrescere il monte dell'arretrato del quale è impossibile pensare ad una definizione in tempi ragionevoli. Mentre si attacca da più parti la legge sull'indulto, esistono procuratori della Repubblica in Italia che si ritengono necessitati ad emettere direttive chiaramente nervose, che individuano come soluzione al sovraccarico dei processi alcuni singolari istituti, quali l'archiviazione generosa e l'adozione dei criteri di priorità tali da comportare sicuramente la maturazione dei termini di prescrizione per molteplici reati. Peraltro, in luogo di un'amnistia impropria, qual è questa, selettiva e discriminatoria anche per territorio, dovremo convenire che è sicuramente preferibile porre mano quanto prima, con sano realismo, ad una norma per un'amnistia vera, definita e garantita nell'interesse generale del buon andamento della giustizia.

L'ordinamento giudiziario definisce, com'è noto, lo status dei magistrati ordinari, che ad oggi dovrebbero assommare ad 8.928, a fronte di oltre 10.000 attualmente previsti in organico, ma ad esercitare funzioni giurisdizionali, solo accanto alla magistratura ordinaria, siede da anni un numero altrettanto corposo di magistrati onorari 3.315 giudici di pace a fronte di un organico di 4.700, e quasi 4.000 ulteriori giudici onorari: è un autentico esercito di precari della giustizia, notoriamente sottopagati rispetto anche al più usuale degli impieghi pubblici, senza adeguati diritti previdenziali, colpiti tutti, ma soprattutto le donne, nelle più elementari tutele assicurative, esposti, la gran parte, ad un'assoluta incertezza sulle proprie prospettive di lavoro e di vita.

Vi è un ulteriore elemento che più di ogni altro appare ingiusto, per molti versi anche offensivo, per ogni e qualsiasi verso comunque intollerabile.

Così come esistono due Italie dell'economia e delle dotazioni infrastrutturali, allo stesso modo esistono anche due Italie della giustizia. I dati più recenti indicano, infatti, che la durata media dei processi di cognizione in primo grado, in tutto il Nord del Paese, si aggira intorno ai 500 giorni; al Sud e nelle isole tale durata media è di oltre mille giorni, ossia più del doppio. Insomma, talora la giustizia veste ancora l'ermellino; talora adotta la pelle del leopardo. Ed è evidente che un maggior danno per il Sud è un danno per tutto il Paese, di conseguenza anche per il Nord.

È anche vero che le cosiddette sedi disagiate sono poco ambite dai magistrati e dai funzionari; ma il senso dell'azione di un Governo democratico è proprio quello di contrastare le iniquità e di affrontare e rimuovere le cause del disagio sociale, non semplicemente quello di censire e prendere atto delle difficoltà e delle iniquità esistenti.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

LUIGI COGODI. Non ho parlato di altri aspetti, di cui pure bisognerebbe parlare. In conclusione, affermo solo un altro semplice concetto. È vero che la legge modificativa dell'ordinamento giudiziario non è, né deve essere, per sua natura, la legge dell'organizzazione complessiva del servizio giustizia; ma è anche vero che la migliore coerenza costituzionale della legge sull'ordinamento giudiziario deve essere non un fatto a sé e neppure una parte indifferente rispetto al progetto complessivo di riordino democratico, di funzionalità e di efficienza del servizio giustizia, poiché è questo che i cittadini attendono ed hanno diritto di avere.

PRESIDENTE. Deve concludere.

LUIGI COGODI. Per tali ragioni, preannunzio il voto favorevole del gruppo... del partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea (Applausi dei deputati del gruppo Rifondazione Comunista-Sinistra Europea - Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Consolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, a differenza del collega che mi ha preceduto, io so bene per conto di chi parlo: parlo per il partito al quale appartengo, Alleanza Nazionale.

Prima di entrare nel merito, prima cioè di preannunziare il voto contrario, anzi, di più, la non partecipazione al voto dei deputati di Alleanza Nazionale sul disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, desidero ricordare, anche per i nottambuli che ci guardano da casa, che i banchi di Alleanza Nazionale sono volutamente vuoti. Lo sono, come ha dichiarato poche ore fa in aula l'onorevole La Russa, perché il gruppo di Alleanza Nazionale ha voluto abbandonare l'aula in segno di protesta verso la maggioranza di Governo, che non solo ha voluto escludere gli avvocati italiani dai consigli giudiziari, quasi fossero intrusi o appestati, ma non ha neanche voluto dare una risposta sulle ragioni di questa inspiegabile esclusione.

Lei, infatti, Presidente Prodi, non ha voluto rispondere sulle motivazioni di una scelta tanto arbitraria e ingiustificata. Peraltro, Presidente Prodi, lei che segna tutto, prenda nota del fatto che la richiesta di chiarimenti era stata avanzata - certamente con garbo, ma anche con fermezza - non solo dall'onorevole La Russa a nome del gruppo di Alleanza Nazionale, ma anche da alcuni autorevoli esponenti della sua stessa maggioranza, che richiedevano chiarezza, ad esempio dall'onorevole Mellano; o dall'onorevole Gerardo Bianco, un parlamentare che ha onorato questa Camera e che avrebbe meritato un trattamento di maggior rispetto della sua storia (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

La verità è che lei, Presidente Prodi, non poteva rispondere, altrimenti avrebbe dovuto riconoscere che tutto è derivato da quella manifesta, chiara ed evidente avversione che la sua maggioranza ha verso la classe forense italiana, quegli avvocati verso i quali Alleanza Nazionale ha voluto, invece, esprimere un gesto di solidarietà, abbandonando l'aula.

D'altro canto, cosa potevamo aspettarci da parte di una maggioranza che ha voluto varare in tre giorni quella riforma abrogativa della legge Castelli che la Casa delle libertà, la casa della serietà, per tre anni ha inteso sottoporre al vaglio dei due rami del Parlamento?

Gli esponenti della maggioranza dicono off the record naturalmente, in gran silenzio e in gran segreto: è vero, la legga fa schifo - questo è il termine usato dai colleghi della vostra maggioranza -, ma noi non possiamo tornare al Senato. Lo sa bene il Guardasigilli, quando al Senato ha dovuto dire che non avrebbe più fatto esprimere al Governo pareri su questa disposizione di legge e si sarebbe rimesso all'aula. Non potevate tornare al Senato, perché al Senato non avreste più avuto voti. Complimenti, un bel modo di ragionare!

Per tali ragioni, più il tempo passa e più considero giusta ed opportuna la decisione del gruppo di Alleanza Nazionale non solo di non votare, ma di non partecipare al voto, per prendere sempre più le distanze da questa cosiddetta controriforma.

Nel merito, la riforma è pessima: quindi, non solo bocciamo il metodo, ma anche il merito. Si tratta di una riforma dettata per tutelare, tra l'altro, gli interessi di pochi magistrati, questo è il paradosso. Voi ve ne siete infischiati della stragrande maggioranza dei magistrati italiani, quei magistrati operosi che lavorano tra mille difficoltà e che pensano non alle associazioni, ai convegni e alle riunioni, ma solo a lavorare e ad amministrare la giustizia per tutelare gli interessi dei cittadini.

Il disegno di legge al nostro esame, che solo voi vi accingete a votare, sostituendo quasi del tutto la legge Castelli, lede palesemente il principio della certezza del diritto; lede, cioè, quel bisogno di mantenere una ragionevole, tendenziale stabilità del quadro normativo complessivo, un quadro invece da voi sempre più sottoposto ad uno stress continuo, causato dall'uso congiunturale o occasionalistico degli strumenti di normazione.

Sappiamo tutti poi - è evidente ed è scritto sui muri - che questo disegno di legge ristabilisce una certa situazione, in completo spregio dell'articolo 111 della Costituzione - articolo del giusto processo, varato, guarda caso, nella XIII legislatura, prima che gli italiani vi mandassero a casa per poi, purtroppo, farvi ritornare per pochi voti -, che prevede quella omogeneità ed unicità di funzioni che la legge della Casa delle libertà se non altro aveva attenuato.

Si tratta di un disegno di legge che aumenta il potere del Consiglio superiore della magistratura, attribuendo allo stesso una discrezionalità enorme, attribuendo al CSM, signor Presidente, un potere ancora più marcato rispetto alla situazione precedente alla riforma Castelli.

In tal modo, attraverso la legge ordinaria, viene vanificata una norma costituzionale.

Si potrebbe obiettare che non si può, che si dovrebbero utilizzare i meccanismi dell'articolo 138: ma non fa niente, va bene così «madama la marchesa»! Poco importa che l'articolo 105 della Costituzione, che attribuiva al CSM il compito di effettuare o meno le promozioni dei magistrati, sia una norma costituzionale! Ma poi i magistrati chi li promuove? È semplice.

I magistrati vengono promossi automaticamente, visto che le qualifiche verso cui i magistrati stessi dovrebbero essere promossi con tale provvedimento non esistono più: a suffit direbbe Sarkozy.

Ve ne è abbastanza e a sufficienza per far capire a voi della Camera e a chi ci ascolta (Commenti dei deputati del gruppo L'Ulivo)... (fate un corso di lingue se non conoscete il francese)!

GIANCLAUDIO BRESSA. Sei tu che non lo conosci ed hai una pronuncia da buzzurro!

GIUSEPPE CONSOLO... il motivo per cui il gruppo di Alleanza Nazionale ha abbandonato l'aula e non voterà tale disegno di legge.

Concludo, stando nei tempi che noi siamo abituati a rispettare. Si tratta di una legge di convenienza, voluta per accontentare interessi politici di parte e non certo per fare l'interesse unico che Alleanza Nazionale conosce: l'interesse degli italiani!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, signori del Governo, avete portato avanti in questo ramo del Parlamento un testo che eravate consapevoli di non poter modificare. Il testo del Senato era intoccabile e non perché fosse perfetto, tutt'altro. Si tratta di un testo zeppo di errori che avrebbe richiesto radicali correzioni, tra l'altro sarebbe stato necessario ripristinare il test psico-attitudinale per chi affronta il concorso per diventare magistrato. Il primo requisito di chi decide della vita degli altri deve essere l'equilibrio mentale.

Vi avevamo offerto di rinviare l'entrata in vigore della riforma Castelli per il tempo necessario, ma avete avuto paura di tornare al Senato. Fortunosamente, era stato approvato, per un solo voto, quel disegno di legge. Avete umiliato così la Camera dei deputati e soprattutto la vostra maggioranza, che avete condannato al silenzio in aula per tutto il corso del dibattito. Ma avete umiliato il Parlamento tutto, perché il testo di questo provvedimento è stato scritto nei suoi principi ispiratori dall'associazione nazionale magistrati.

La magistratura militante si proponeva due obiettivi: far sì che alle correnti fosse restituito tutto il potere nell'assegnazione degli incarichi direttivi e ciò avete fatto, attraverso dei criteri elastici e incontrollabili per valutare la professionalità dei magistrati. Avere sostituito al criterio sicuro dell'anonimato dei concorsi, il criterio insicuro e inaffidabile della valutazione di persone di cui si conosce l'appartenenza a questa o a quell'altra corrente. Alla meritocrazia avete sostituito la partitocrazia delle correnti.

L'altro obiettivo che si proponeva l'associazione nazionale magistrati era mantenere l'unità della corporazione della magistratura, perché in tale circostanza sta il potere della magistratura. Ciò è stato compiuto facendo tabula rasa della separazione delle funzioni tra pubblico ministero e giudici. Così si è perso un valore fondamentale che è la terzietà del giudice. La nostra battaglia per la separazione delle funzioni ha e ha sempre avuto questo unico significato. Solo un pubblico ministero, che non abbia nulla in comune con il giudice, garantisce che il giudice sia equidistante dalle due parti. Il che significa il riconoscimento pieno del ruolo della difesa e che il pubblico ministero è parte quanto è parte il difensore. Ebbene, per mantenere l'unità di questa corporazione avete rinunciato a tale valore che è proprio di ogni democrazia liberale.

Siete riusciti nel vostro intento con la forza dei numeri, ma non con l'autorità della ragione. Ci siete riusciti a danno dei diritti di libertà del cittadino. Perciò lasciamo solo a voi la responsabilità di approvare una legge veramente ingiusta, in particolare, sotto il profilo della terzietà del giudice e dell'indipendenza di ogni singolo magistrato, che sarà in balia della appartenenza a questa o quell'altra corrente. Per queste ragioni lasciamo a voi la responsabilità di decidere di fare entrare in vigore il provvedimento in esame. Noi non parteciperemo al voto (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia, Lega Nord Padania e del deputato Consolo - Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Maran. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO MARAN. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, rappresentanti del Governo e colleghi, il gruppo dell'Ulivo voterà a favore del provvedimento in discussione.

C'è chi ritiene che l'assetto che abbiamo ereditato dal passato non vada toccato e che sia, senz'altro, uno dei migliori al mondo invidiatoci dagli altri Paesi. Tuttavia, i suoi limiti sono sotto agli occhi di tutti. Il primo, certamente quello che interessa più da vicino i cittadini, è la cattiva qualità del servizio che rende. I dati sull'eccessiva durata dei procedimenti sono ormai stranoti e la cattiva qualità del servizio si riflette sul basso tasso di fiducia nei confronti del nostro sistema giudiziario. Non è vero che, rispetto agli altri Paesi, i magistrati in Italia siano troppo pochi, anche se è vero che sono mal distribuiti. Così come non è vero che in Italia si spende troppo poco per la giustizia, anche se ciò non vuol dire che si spenda sempre bene. Le ragioni di questo stato di cose non vanno attribuite solo alla magistratura: anche gli avvocati hanno le loro responsabilità, specie in campo civile.

Il punto più caldo della nostra giustizia resta, comunque, il rapporto con la politica. Non è un mistero per nessuno che, in passato, c'è stato chi ha visto, nell'opera della magistratura interventista, l'occasione per riformare l'Italia e gli italiani. Non è, inoltre, un mistero per nessuno che l'atteggiamento del centrodestra sia stato caratterizzato da grande opportunismo. Prima Berlusconi ha cercato di accattivarsi la magistratura e soltanto quando questa strada è apparsa infruttuosa ha cambiato strategia ed ha iniziato ad attaccare sistematicamente i magistrati, specie quelli che lo indagavano, accusandoli di politicizzazione e cioè di parzialità nei suoi confronti. In questo contesto, le riforme o sono state agitate come possibili ritorsioni verso decisioni non gradite o hanno consistito in misure molto limitate, intese a risolvere i guai giudiziari dell'ex Presidente del Consiglio.

Come è noto, noi abbiamo avversato molto nettamente la riforma voluta dal centrodestra. Tale riforma aveva l'obiettivo di ripristinare i controlli di merito di tipo gerarchico-burocratico, le cui disfunzioni sono già state segnalate a suo tempo e che, per certi aspetti, ha inciso su quell'autonomia ed indipendenza voluta dalla Costituzione, aspetti che, come ricorderete, hanno determinato i messaggi correttivi del Capo dello Stato.

Si è trattato di una riforma che, invece di riportare serenità ed ordine, ha accentuato conflitti e lacerazioni. Noi, sia chiaro, non riteniamo che l'assetto che abbiamo ereditato dal passato sia intoccabile e che ogni innovazione sia un attentato ai principi fondamentali della nostra Costituzione, ma, come ha osservato Valerio Onida dopo la discussione al Senato, assistendo agli scontri parlamentari di questi giorni, non si aveva l'impressione che fossero davvero in gioco questioni essenziali, ma piuttosto, da un lato, temi secondari ed interessi di categoria e, dall'altro, ragioni di conflitto che riflettono, più che i problemi reali, i problemi del malessere del sistema politico.

Non si può certo dire che il contrasto - lo avete constatato anche nella discussione al Senato - sui limiti territoriali dell'incompatibilità nel passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti e viceversa o il contrasto sull'opportunità della presenza nei consigli giudiziari di membri esterni anche dell'ordine forense - in linea di principio, a mio giudizio, si tratta di una presenza e di una opportunità non negabili - siano temi tali da meritare contrapposizioni frontali e scelte di campo assolute. Nel confuso dibattito rischiano di restare fuori o di giocare un ruolo secondario proprio le preoccupazioni di chi ha a cuore il buon funzionamento del sistema giudiziario. Noi, colleghi, abbiamo voluto fare nostre queste preoccupazioni, che sono le preoccupazioni degli italiani. Approvando la riforma in discussione noi onoriamo un impegno assunto davanti agli elettori.

Vogliamo assicurare la salvaguardia della piena indipendenza dell'ordine giudiziario e dei suoi membri dal potere politico nei processi di selezione, di nomina e di carriera. Vogliamo assicurare, inoltre, la fondamentale unità del corpo giudiziario, pur attenendoci al criterio di una più rigida distinzione tra funzione inquirente e giudicante. Resta naturalmente da affrontare il rapporto tra il potere giurisdizionale e lo Stato e il problema di assicurare l'efficienza della macchina giudiziaria, con l'obiettivo di rimediare al vizio di fondo del nostro sistema: l'eccessiva durata dei processi. Ma per far questo, colleghi, non possiamo rimanere intrappolati in un dibattito ideologico sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, tema importantissimo, che non può essere ridotto ad un totem né a un tabù, ma che non è cruciale per le sorti della giustizia.

La separazione, di per sé, poco influirebbe nell'immediato rendimento del sistema giudiziario e discuterne presuppone un respiro culturale e un clima politico che oggi in Italia non vi sono. Agitarlo serve, invece, solo a soffiare sul fuoco dello scontro tra poteri, politico e giudiziario, che infuria dagli anni di Tangentopoli e serve a non affrontare il problema scomodo dell'efficienza. Parlare di efficienza significa parlare di produttività, di managerialità, di garanzie sostanziali e non formali, ed anche di lealtà processuale, colleghi, nonché di privilegi da cancellare e di riforme scomode e poco visibili mediaticamente. Basti considerare che oltre il 70 per cento dei tribunali sono sottodimensionati nel Paese. Significa prendere atto di ciò che il governatore della Banca d'Italia ha ricordato, ossia che l'efficienza della giustizia, con riferimento, in particolare, alla ragionevole durata dei processi, è essenziale per la crescita economica del Paese, perché il confronto tra l'Italia e il resto del mondo è impietoso. Significa assumersi la responsabilità politica di compiere scelte riformatrici il più possibile condivise, senza rimanere ostaggio di questa o di quella categoria, come noi abbiamo cercato di fare. Significa dimostrare che siamo credibili, come cerchiamo di fare onorando gli impegni assunti davanti agli elettori.

Vi è da augurarsi che, chiuso lo scontro, almeno per ora, ci si metta al lavoro per attuare quelle misure concrete che sono necessarie: l'ufficio del giudice, la riforma del codice di procedura penale, ma anche una buona organizzazione degli uffici e una buona scelta di coloro che sono chiamati a dirigerli. E ancora, la promozione urgente delle norme stralciate, a cominciare da quella sull'ordinamento della magistratura militare e di quelle misure concrete che servono ad avere, in senso non retorico, una giustizia migliore e che il centrosinistra, i colleghi al Governo e la sua maggioranza, sono impegnati a realizzare (Applausi dei deputati dei gruppi L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, Sinistra Democratica. Per il Socialismo europeo, Italia dei Valori, La Rosa nel Pugno, Comunisti Italiani, Verdi e Popolari-Udeur).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale.

MARIO PEPE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO PEPE. Signor Presidente, chiedo il controllo delle tessere di votazione (Commenti dei deputati del gruppo L'Ulivo).

PRESIDENTE. Invito i deputati segretari a procedere al controllo delle tessere di votazione. (I deputati segretari ottemperano all'invito del Presidente).

Prendo atto che i deputati segretari hanno completato il controllo.

(Votazione finale ed approvazione - A.C. 2900)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2900, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 1447 - «Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario» (Approvato dal Senato) (2900):

Presenti 319

Votanti 306

Astenuti 13

Maggioranza 154

Hanno votato 281

Hanno votato no 25

(La Camera approva - Applausi dei deputati dei gruppi L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, Sinistra Democratica. Per il Socialismo europeo, Italia dei Valori, La Rosa nel Pugno, Comunisti Italiani, Verdi, Popolari-Udeur e Misto-Minoranze linguistiche - Vedi votazioni).

 

 


 


 

 


Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE: S. 1447 - MODIFICHE ALLE NORME SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2900)


(A.C. 2900 - Sezione 1)

ARTICOLO 2 ED ANNESSA TABELLA A DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

 

Art. 2.

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160).

1. L'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (Funzioni). - 1. I magistrati ordinari sono distinti secondo le funzioni esercitate.

2. Le funzioni giudicanti sono: di primo grado, di secondo grado e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali. Le funzioni requirenti sono: di primo grado, di secondo grado, di coordinamento nazionale e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coordinamento nazionale, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali.

3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l'ufficio di sorveglianza nonché di magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni.

4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello.

5. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia.

6. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

7. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale.

8. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.

9. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello.

10. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

11. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città.

12. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello.

13. Le funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia.

14. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione.

15. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

16. Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione».

2. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (Valutazione della professionalità). - 1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalità.

2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare:

a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati

dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;

c) la diligenza è riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza;

d) l'impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno. In particolare disciplina:

a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 4, ferma restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;

b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;

c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi;

d) gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l'attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa con il Ministro della giustizia;

e) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell'ufficio, all'ambito territoriale e all'eventuale specializzazione.

4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare, ferma restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;

b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non già acquisiti;

e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato;

f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.

5. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

8. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

9. Il giudizio di professionalità è "positivo" quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2; è "non positivo" quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato "non positivo".

10. Se il giudizio è "non positivo", il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio è "positivo". Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

11. Se il giudizio è "negativo", il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

12. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

13. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio.

14. Prima delle audizioni di cui ai commi 7, 11 e 13 il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Se questi è impedito, l'audizione può essere differita per una sola volta.

15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.

16. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta.

17. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili».

3. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni). - 1. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo di due procedure concorsuali per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d'ufficio.

2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 13.

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.

4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 8, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6, 9 e 11, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità, salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 10, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

7. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 12, 13 e 14, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

8. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 15, è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità.

9. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 16, è richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità.

10. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 7, 8, 9, 10 e 11, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l'attitudine direttiva.

11. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 14, 15 e 16, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell'accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.

12. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.

13. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, oltre al requisito di cui al comma 5 del presente articolo ed agli elementi di cui all'articolo 11, comma 3, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; tale requisito è oggetto di valutazione da parte di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione è composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.

14. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il conferimento delle funzioni di legittimità, limitatamente al 10 per cento dei posti vacanti, è prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati. Si applicano per il procedimento i commi 13, 15 e 16. Il conferimento delle funzioni di legittimità per effetto del presente comma non produce alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato, né sulla collocazione nel ruolo di anzianità o ai fini del conferimento di funzioni di merito.

15. L'organizzazione della commissione di cui al comma 13, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due

terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.

16. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 13, è tenuta a motivare la sua decisione.

17. Le spese per la commissione di cui al comma 13 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura».

4. L'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa). - 1. L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.

2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.

4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni,

non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.

5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.

6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.

7. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario».

5. All'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il medesimo incarico» sono sostituite dalle seguenti: «nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro»; le parole: «per un periodo massimo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni»; le parole da: «con facoltà di proroga» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «; il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni»;

b) al comma 2, le parole: «, nonché nel corso del biennio di cui al comma 2,» sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio è assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell'ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso».

6. Dopo l'articolo 34 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis. - (Limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive). - 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo

10, commi 7, 8 e 9, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente nel caso di conferma ai sensi dell'articolo 46, comma 1».

7. L'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 35. - (Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive). - 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 14, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 non possono essere conferite funzioni direttive se non nell'ipotesi di conferma per un'ulteriore sola volta dell'incarico già svolto, di cui all'articolo 45».

8. All'articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, le parole: «degli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34» sono sostituite dalle seguenti: «delle funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 11 a 16,»; le parole: «pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del» sono sostituite dalle seguenti: «commisurato al» e le parole: «cumulati fra loro» sono sostituite dalle seguenti: «, comunque non oltre settantacinque anni di età».

9. L'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 45. - (Temporaneità delle funzioni direttive). - 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.

3. All'atto della presa di possesso da parte del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive».

10. L'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 46. - (Temporaneità delle funzioni semidirettive). - 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.

2. Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della domanda stessa, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio».

11. La tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

12. L'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 51. - (Trattamento economico). - 1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1o gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'adeguamento economico triennale di cui all'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina è corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità è stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 11, commi 10, 11 e 12, del presente decreto».

13. L'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 52. - (Ambito di applicazione) - 1. Il presente decreto disciplina esclusivamente la magistratura ordinaria, nonché, fatta eccezione per il capo I, quella militare in quanto compatibile».

14. L'articolo 53 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è abrogato.


Tabella A
(Articolo 2, comma 11)

«MAGISTRATURA ORDINARIA

QUALIFICA

STIPENDIO
ANNUO LORDO

Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo presidente della Corte di cassazione)

euro 78.474,39

Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la Corte di cassazione)

» 75.746,26

Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità (Presidente aggiunto e Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche)

» 73.018,13

Magistrati ordinari alla settima valutazione di professionalità

» 66.470,60

Magistrati ordinari dalla quinta valutazione di professionalità

» 56.713,83

Magistrati ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità

» 50.521,10

Magistrati ordinari dalla prima valutazione di professionalità

» 44.328,37

Magistrati ordinari

» 31.940,23

Magistrati ordinari in tirocinio

» 22.766,71

».

 


PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160).

Sopprimerlo.

 2. 400. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sopprimerlo.

 2. 1. Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.

Sopprimerlo.

 2. 302. Mazzoni, Romano, Vietti.

Sopprimere il comma 1

  2. 4. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sopprimere il comma 1.

  2. 6. Lussana.

Al comma 1, capoverso, comma 1, sostituire le parole: sono distinti secondo le funzioni esercitate con le seguenti: si distinguono in magistrati giudicanti e magistrati requirenti.

2. 3. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 1, capoverso, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Le funzioni requirenti sono: di primo grado aggiungere le seguenti:, di coordinamento di primo grado.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, aggiungere, in fine, le parole:; le funzioni requirenti di coordinamento di primo grado sono quelle di sostituto presso la Procura nazionale antimafia.

2. 115. Vitali.

Al comma 1, capoverso, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: e semidirettive di secondo grado aggiungere le seguenti: e semidirettive di coordinamento di secondo grado

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le funzioni semidirettive requirenti di coordinamento di secondo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso la Procura nazionale antimafia.

2. 116. Vitali.

Al comma 1, capoverso, comma 11, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 1 aggiungere le seguenti:, comma 1,

2. 5. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sopprimere il comma 2.

2. 7. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e, successivamente, ogni sei anni.

2. 8. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. La valutazione di professionalità è svolta da apposita commissione composta da quattro magistrati in servizio con almeno venti anni di esercizio effettivo della funzione, da un magistrato a riposo da non più di due anni e da due professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura.

2-bis. La commissione procede alla valutazione di professionalità assumendo le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura riguardo il singolo magistrato e sulla base di specifica relazione del Consiglio giudiziario, inviata entro 60 giorni dalla richiesta.

2-ter. La relazione di cui al comma precedente, si basa sui seguenti elementi:

a) capacità del magistrato, riferita alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, e riferita, secondo le funzioni esercitate, alle metodologie di analisi delle questioni da risolvere, al possesso delle tecniche di argomentazione e di valutazione delle prove, alla conoscenza e padronanza delle tecniche di indagine ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

b) produttività del magistrato, numero e tipologia dei procedimenti trattati e relativi esiti, valutati anche in relazione ai differenti gradi di giudizio;

c) le spese di giustizia sostenute in relazione alle attività processuali disposte o svolte dal magistrato nel periodo oggetto di valutazione;

d) laboriosità del magistrato, riferita al numero e alla qualità degli affari trattati secondo rapporti di reciproca coerenza adeguati al tipo di ufficio e alla sua condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento dei lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio anche in relazione al tirocinio dei magistrati, ordinari od onorari, e alle modalità di assolvimento degli incarichi loro conferiti, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;

e) diligenza del magistrato, riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti o comunque necessari per l'adeguato espletamento del servizio, rilevata attraverso la firma del magistrato su apposito registro tenuto dal Capo dell'ufficio giudiziario; riferita inoltre al rispetto dei termini per l'emissione, la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni svolte ai sensi dell'articolo 47-quater dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative;

f) l'impegno, riferito alla disponibilità di sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.

2-quater. La valutazione di professionalità riguarda anche l'attitudine alla dirigenza, che è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e elle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo amministrativo e di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione

tabellare. La valutazione deve tenere conto delle esperienze direttive e semidirettive anteriori e dei risultati conseguiti, dello svolgimento di una pluralità di funzioni giudiziarie, delle modalità di adempimento delle stesse, dei risultati ottenuti o degli obiettivi conseguiti in relazione agli incarichi svolti e alle esperienze anche precedenti all'ingresso nella magistratura, della frequenza di corsi di formazione per la dirigenza e di ogni altra esperienza che possa essere ritenuta significativa, ivi compresa l'organizzazione del proprio lavoro in relazione ai risultati conseguiti.

2-quinquies. Ai fini della valutazione di professionalità si tiene conto altresì dei seguenti elementi:

a) la relazione del magistrato sul lavoro svolto nel quadriennio unitamente a quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

b) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati dei medesimo distretto, secondo i criteri stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 3;

c) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non già acquisiti;

d) l'indicazione degli incarichi giudiziari ed extragiudiziari svolti dal magistrato nel periodo valutato con l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato;

e) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi nonché delle segnalazioni eventualmente pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti in modo negativo sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio. II rapporto del capo dell'ufficio è trasmesso al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso:

sostituire i commi da 6 a 11 con i seguenti:

6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5 il consiglio giudiziario predispone una relazione che trasmette entro sessanta giorni alla commissione unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica della relazione del consiglio giudiziario, può far pervenire alla commissione le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

8. La commissione procede alla valutazione di professionalità sulla base della relazione predisposta dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base delle informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

9. Il giudizio di professionalità è «positivo» quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui ai commi 2 e seguenti; è «non positivo» quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è «negativo» quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri, o il perdurare di carenze in uno o più parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato «non positivo».

10. Se il giudizio è «non positivo», la commissione procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo

relazione dal consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio è positivo. Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

11. Se il giudizio è «negativo», il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio da parte di una nuova commissione, diversa da quella che ha emesso il precedente giudizio.

La commissione può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso dei biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari;

sopprimere il comma 13;

al comma 15, primo periodo, sostituire le parole da : dal Consiglio superiore della magistratura fino a: della giustizia con le seguenti: dalla commissione con provvedimento motivato e trasmesso Consiglio superiore della magistratura e al Ministro della giustizia e trasmesso;

al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole: dal Consiglio superiore della magistratura con le parole: dalla commissione.

sopprimere il comma 4.

2. 9. Lussana.

Al comma 2, capoverso, comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole da: La valutazione di professionalità a: delle prove con le seguenti: La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove, salvo che risulti un errore grave e palesemente inescusabile.

2. 10. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 2, alinea, secondo periodo, sostituire le parole da: riferita a periodi fino alla fine del periodo, con le seguenti: è riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti.

2. 11. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 2, lettera a), sostituire le parole: degli affari nelle successive fasi del procedimento e del giudizio con le seguenti: delle richieste e dei provvedimenti emessi nelle fasi del procedimento e nei gradi del giudizio.

2. 117. Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 2, lettera b), sopprimere le parole: tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura.

 2. 12. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 2, lettera b) sopprimere le parole:, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura,

 2. 13. Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.

Al comma 2, capoverso, comma 3, sostituire l'alinea con la seguente: Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della giustizia, un decreto legislativo per disciplinare gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei Consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno. In particolare i principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono così individuati:

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Lo schema di decreto adottato nell'esercizio della delega è trasmesso al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione.

  2. 14. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 3, sostituire l'alinea con la seguente: Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della giustizia, un decreto legislativo per disciplinare gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei Consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno. In particolare i principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono così individuati:

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Lo schema di decreto adottato nell'esercizio della delega è trasmesso al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione.

  2. 15. Lussana.

Al comma 2, capoverso, comma 4, lettera b), sopprimere le parole: ivi compresa la copia fino alla fine della lettera.

2. 118. Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 4, lettera c), sostituire la parola: ufficio con la seguente: distretto.

 2. 18. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 4, lettera c), sostituire la parola: ufficio con la seguente: distretto.

 2. 19. Lussana.

Al comma 2, capoverso, comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) le spese di giustizia sostenute in relazione alle attività processuali disposte o svolte dal magistrato nel periodo oggetto di valutazione;.

  2. 20. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) le spese di giustizia sostenute in relazione alle attività processuali disposte o svolte dal magistrato nel periodo oggetto di valutazione;

  2. 21. Lussana.

Al comma 2, capoverso, comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) le spese di giustizia sostenute in relazione alle attività processuali disposte o svolte dal magistrato nel periodo oggetto di valutazione;

  2. 303. Mazzoni, Romano, Vietti.

Al comma 2, capoverso, comma 4, sopprimere la lettera d).

2. 22. Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Al comma 2, capoverso, comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) i parametri oggettivi per la valutazione di professionalità di cui al comma 2;.

 2. 23. Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.

Al comma 2, capoverso, comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) i parametri oggettivi per la valutazione di professionalità di cui al comma 2;.

 2. 304. Mazzoni, Romano, Vietti.

Al comma 2, capoverso, comma 9, sostituire le parole: evidenzia carenze in relazione con le parole: evidenzia carenze gravi in relazione.

2. 26. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 9, sostituire le parole: carenze gravi in relazione a due o più con le seguenti: carenze gravi in relazione a uno o più.

2. 27. Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.

Al comma 2, capoverso, comma 10, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La nuova valutazione può concludersi unicamente con un giudizio «positivo» o «negativo».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 11, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La nuova valutazione può concludersi unicamente con un giudizio «positivo» o «negativo».

2. 319. Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Al comma 2, capoverso, comma 11, primo periodo, sostituire le parole: dopo un biennio con le parole: dopo un anno.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

comma 11, terzo periodo, sostituire le parole: del biennio antecedente con le seguenti: dell'anno antecedente.

comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: del biennio con le seguenti: dell'anno;

2. 28. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 11, secondo periodo, sostituire le parole da: anche assegnare fino a: escluderlo con le seguenti: escludere il magistrato, previa sua audizione,

2. 31. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, sopprimere il comma 12.

2. 32. Lussana.

Al comma 2, capoverso, sopprimere il comma 13.

2. 33. Lussana.

Al comma 2, capoverso, comma 13, dopo le parole: giudizio negativo aggiungere le seguenti:, anche non successivo.

2. 34. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 13, dopo le parole: giudizio negativo aggiungere le seguenti:, ovvero un terzo giudizio non positivo.

2. 35. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 13, sostituire le parole: il magistrato stesso è dispensato dal servizio con le seguenti: si fa luogo alla cessazione del rapporto di impiego del magistrato stesso.

2. 36. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il provvedimento è ricorribile innanzi al Tribunale amministrativo.

2. 37. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 15, primo periodo, dopo le parole: Ministro della giustizia che aggiungere le seguenti:, previa eventuale verifica.

2. 38. Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.

Al comma 2, capoverso, comma 15, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In caso di contraddizione tra motivazione e giudizio espresso, il Ministro della giustizia può chiedere al Consiglio Superiore della magistratura di comunicare, entro trenta giorni, ulteriori motivazioni.

 2. 39. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 15, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In caso di contraddizione tra motivazione e giudizio espresso, il Ministro della giustizia può chiedere al Consiglio Superiore della magistratura di comunicare, entro trenta giorni, ulteriori motivazioni.

 2. 40. Lussana.

Al comma 2, capoverso, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Il Ministro della giustizia, con cadenza annuale, presenta alle Camere una relazione sull'efficacia del metodo di valutazione dei magistrati da parte del Consiglio superiore della magistratura e sui relativi esiti.

2. 313. Pecorella, Gelmini, Laurini.

Al comma 2, capoverso, comma 17, sostituire le parole da: si fa fronte fino alla fine del comma con le seguenti: si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

 2. 314. Pecorella, Gelmini, Laurini.

Al comma 2, capoverso, comma 17, sostituire le parole da: si fa fronte fino alla fine del comma con le seguenti: si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

 2. 315. Contento.

Sopprimere il comma 3.

  2. 41. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sopprimere il comma 3.

  2. 42. Lussana.

Sopprimere il comma 3.

  2. 305. Mazzoni, Romano, Vietti.

Al comma 3, capoverso, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per soli titoli con le seguenti: per titoli, nonché attraverso un colloquio orale.

2. 43. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

 2. 44. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

 2. 45. Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.

Al comma 3, capoverso, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

 2. 101. Mazzoni, Romano, Vietti.

Al comma 3, capoverso, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

 2. 306. Lussana.

Al comma 3, capoverso, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo.

2. 46. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, comma 10, dopo le parole: con particolare riguardo ai risultati conseguiti, aggiungere le seguenti: l'aver prestato servizio in sedi disagiate, l'aver prestato servizio in più sedi giudiziarie.

2. 47. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, comma 10, aggiungere, in fine, le parole: anche con particolare riguardo alla capacità di organizzare e gestire le attività e le risorse in relazione all'ufficio e alla capacità di realizzare con tempestività gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.

2. 307. Lussana.

Al comma 3, capoverso, comma 11, dopo le parole: articolo 10 commi aggiungere le seguenti: 9, 10, 11,

 2. 48. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, comma 11, dopo le parole: articolo 10 commi aggiungere le seguenti: 9, 10, 11,

 2. 49. Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Al comma 3, capoverso, comma 11, dopo le parole: articolo 10, commi aggiungere le seguenti: 12, 13,

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: e gestionale frequentati aggiungere le seguenti: con esito positivo.

  2. 50. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, comma 11, dopo le parole: articolo 10, commi aggiungere le seguenti: 12, 13,

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: e gestionale frequentati aggiungere le seguenti: con esito positivo.

  2. 51. Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.

Al comma 3, capoverso, comma 11, dopo la parola: e gestionale frequentati aggiungere le seguenti: con esito positivo.

2. 52. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Detti requisiti sono oggetto di valutazione, con i criteri previsti al successivo comma 12, di apposita commissione nominata dal CSM.

2. 53. Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.

Al comma 3, capoverso, sostituire i commi 13, 14, 15 e 16 con i seguenti:

13. In deroga a quanto previsto al comma 1, per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, è indetto annualmente, in ragione dei posti disponibili, un concorso per titoli ed esami riservato per il 90 per cento dei posti disponibili ai magistrati in possesso dei requisiti di cui al comma 5 e degli elementi di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, e per il 10 per cento dei posti disponibili ai magistrati in possesso degli elementi di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, che abbiano superato la seconda valutazione di professionalità, La Commissione esaminatrice è composta da cinque componenti di cui tre scelti tra magistrati che hanno almeno conseguito la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni nonché da un professore universitario di ruolo designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense.

14. Le prove scritte dei concorsi per titoli ed esami, svolte in modo da assicurare l'anonimato del candidato, consistono nella risoluzione di uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità e implicanti la risoluzione di una o più rilevanti questioni processuali relative alle funzioni richieste. Le prove orali dei concorsi consistono nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta;

 2. 54. Lussana.

Al comma 3, capoverso, sostituire i commi 13, 14, 15 e 16 con i seguenti:

13. In deroga a quanto previsto al comma 1, per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, è indetto annualmente, in ragione dei posti disponibili, un concorso per titoli ed esami riservato per il 90 per cento dei posti disponibili ai magistrati in possesso dei requisiti di cui al comma 5 e degli elementi di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, e per il 10 per cento dei posti disponibili ai magistrati in possesso degli elementi di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, che abbiano superato la seconda valutazione di professionalità, La Commissione esaminatrice è composta da cinque componenti di cui tre scelti tra magistrati che hanno almeno conseguito la quarta valutazione di

professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni nonché da un professore universitario di ruolo designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense.

14. Le prove scritte dei concorsi per titoli ed esami, svolte in modo da assicurare l'anonimato del candidato, consistono nella risoluzione di uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità e implicanti la risoluzione di una o più rilevanti questioni processuali relative alle funzioni richieste. Le prove orali dei concorsi consistono nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta;

 2. 55. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, comma 13, primo periodo, dopo le parole: articolo 10, comma 6 aggiungere le seguenti:, nonché di cui all'articolo 10, commi 5, 9, 10, 11, 12 e 13.

2. 64. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, comma 13, primo periodo, dopo le parole: articolo 10, comma 6 aggiungere le seguenti: e di quelle direttive.

 2. 65. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, comma 13, primo periodo, dopo le parole: articolo 10, comma 6 aggiungere le seguenti: e di quelle direttive.

 2. 66. Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Al comma 3, capoverso, comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: cinque membri, di cui tre scelti con le seguenti: nove membri, di cui cinque scelti.

2. 56. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, sopprimere il comma 14.

 2. 57. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, sopprimere il comma 14.

 2. 100. Mazzoni, Romano, Vietti.

Al comma 3, capoverso, comma 14, primo periodo, sostituire le parole: è prevista una procedura valutativa riservata con le seguenti: è previsto un concorso per titoli ed esami, scritti e orali, riservato.

  2. 58. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, comma 14, primo periodo, sostituire le parole: è prevista una procedura valutativa riservata con le seguenti: è previsto un concorso per titoli ed esami, scritti e orali, riservato.

  2. 59. Lussana.

Al comma 3, capoverso, comma 14, primo periodo, sostituire le parole: è prevista una procedura valutativa riservata, con le seguenti: è previsto un concorso per titoli ed esami orali riservato.

2. 60. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, comma 14, sostituire il secondo periodo con il seguente: La Commissione esaminatrice è costituita con i criteri di cui al comma 13.

2. 61. Lussana.

Al comma 3, capoverso, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 il magistrato deve aver svolto almeno la metà degli anni di servizio nella corrispondente funzione giudicante o requirente. Le funzioni direttive requirenti di primo grado o elevate di primo grado non possono essere conferite ai magistrati che, all'atto della richiesta, esercitano nello stesso ufficio giudiziario le funzioni semidirettive requirenti di primo grado o elevate di primo grado ovvero quelle requirenti di primo grado.

2. 63. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, sostituire il comma 17 con il seguente:

17. All'istituzione e al funzionamento della commissione di cui al comma 13 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

 2. 316. Contento.

Al comma 3, capoverso, sostituire il comma 17 con il seguente:

17. All'istituzione e al funzionamento della commissione di cui al comma 13 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

 2. 317. Pecorella, Gelmini, Laurini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l'esercizio del periodo di tirocinio, i magistrati possono presentare domanda per partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante».

2. 308. Lussana.

Al comma 4, capoverso, comma 1, sopprimere le parole: il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti.

2. 112. Vitali.

Al comma 4, capoverso, comma 2, sostituire le parole da: non possono fino alla fine del comma, con le seguenti: sono destinati alternativamente a svolgere le funzioni requirenti o quelle giudicanti. In tal caso non possono essere assegnati a quelle di giudice presso la sezione dei giudici singoli per le indagini preliminari anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

2. 221. Vitali.

Al comma 4, capoverso, comma 2, dopo la parola: requirenti aggiungere le seguenti: e requirenti di coordinamento.

2. 114. Vitali.

Al comma 4, capoverso, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata con le seguenti: dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e, successivamente al decimo anno dalla nomina

a magistrato, per non più di una volta nell'intero arco della restante carriera.

2. 70. Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Al comma 4, capoverso, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata con le seguenti: dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e, successivamente al decimo anno dalla nomina a magistrato, per non più di due volte nell'intero arco della restante carriera.

 2. 68. Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Al comma 4, capoverso, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata con le seguenti: dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e, successivamente al decimo anno dalla nomina a magistrato, per non più di due volte nell'intero arco della restante carriera.

 2. 69. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, capoverso, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni con le seguenti: due volte nell'intero arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno sei anni.

2. 318. Gelmini, Laurini.

Al comma 4, capoverso, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: quattro volte nell'arco dell'intera carriera con le seguenti: una volta nell'arco dell'intera carriera, trascorsi 10 anni dalla nomina a magistrato ordinario.

 2. 71. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, capoverso, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: quattro volte nell'arco dell'intera carriera con le seguenti: una volta nell'arco dell'intera carriera, trascorsi 10 anni dalla nomina a magistrato ordinario.

 2. 102. Mazzoni, Romano, Vietti.

Al comma 4, capoverso, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: quattro volte con le seguenti: una volta dopo i primi dieci anni di esercizio delle funzioni.

  2. 72. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, capoverso, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: quattro volte con le seguenti: una volta dopo i primi dieci anni di esercizio delle funzioni.

  2. 309. Lussana.

Al comma 4, capoverso, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: quattro volte con le seguenti: due volte dopo i primi dieci anni di esercizio delle funzioni.

 2. 76. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, capoverso, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: quattro volte con le seguenti: due volte dopo i primi dieci anni di esercizio delle funzioni.

 2. 77. Lussana.

Al comma 4, capoverso, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: quattro volte con le seguenti: una volta.

  2. 73. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, capoverso, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: quattro volte con le seguenti: una volta.

  2. 74. Lussana.

Al comma 4, capoverso, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: quattro volte con le seguenti: una volta.

  2. 79. Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Al comma 4, capoverso, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: quattro volte con le seguenti: una volta.

  2. 301. Buemi, Villetti, Turci, Angelo Piazza, Beltrandi, Turco, D'Elia, Antinucci, Mancini, Mellano, Poretti, Crema, Di Gioia, Schietroma.

Al comma 4, capoverso, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: quattro volte con le seguenti: due volte

2. 80. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, capoverso, comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito per le funzioni di legittimità.

2. 81. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, capoverso, sopprimere il comma 4.

 2. 82. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, capoverso, sopprimere il comma 4.

 2. 300. Buemi, Villetti, Turci, Angelo Piazza, Beltrandi, Turco, D'Elia, Antinucci, Mancini, Mellano, Poretti, Crema, Di Gioia, Schietroma.

Al comma 4, capoverso, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: il solo divieto di passaggio fino a: non si applica con le seguenti: è consentito il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni.

2. 310. Lussana.

Al comma 4, capoverso, comma 4, primo periodo, dopo le parole: funzioni esclusivamente civili o del lavoro aggiungere le seguenti:, né sia stato mai applicato a udienze penali.

2. 83. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, capoverso, sopprimere il comma 6.

2. 84. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, capoverso, sopprimere il comma 7.

2. 200. Vitali.

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

 2. 85. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

 2. 86. Lussana.

Al comma 5, lettera a), sopprimere le parole da: le parole da: «con facoltà di proroga» fino alla fine della lettera.

2. 223. Vitali.

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

2. 87. Lussana.

Al comma 5, lettera c), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: ad altra funzione all'interno dell'ufficio o.

2. 210. Vitali, Barani.

Al comma 5, lettera c), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi prima con le seguenti parole: tre mesi prima.

2. 88. Lussana.

Al comma 5, lettera c), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi dalla scadenza del termine stesso con le seguenti: un anno dalla scadenza del termine stesso.

2. 89. Lussana.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. L'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è abrogato.

2. 90. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. All'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34 possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo, prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, hanno frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, e sono stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto all'articolo 12, comma 6.»

Conseguentemente al comma 8, sopprimere le parole: le parole: «degli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34» sono sostituite dalle seguenti: «delle funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 11 a 16,»;

2. 91. Lussana.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. La disciplina di cui al comma 6 e 7 si applica anche a tutte le procedure concorsuali in corso di espletamento fino

al momento della entrata in vigore della presente legge.

2. 92. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 8 sopprimere le parole: le parole: «degli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34» sono sostituite dalle seguenti: «delle funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 11 a 16,»;

Conseguentemente, sopprimere il comma 9.

 2. 93. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 8 sopprimere le parole: le parole: «degli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34» sono sostituite dalle seguenti: «delle funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 11 a 16,»;

Conseguentemente, sopprimere il comma 9.

 2. 94. Lussana.

Al comma 9, capoverso, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da 10 a 16 con le seguenti: da 10 a 13.

2. 95. Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.

Al comma 9, capoverso, sopprimere il comma 3.

2. 96. Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.

Sopprimere il comma 10.

2. 97. Lussana.

Al comma 10, capoverso, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni.

2. 311. Lussana.

Al comma 10, capoverso, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

 2. 98. Lussana.

Al comma 10, capoverso, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

 2. 99. Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Al comma 10, capoverso, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: quattro anni.

2. 312. Lussana.

Sopprimere il comma 11.

2. 103. Lussana.

Sopprimere il comma 12.

 2. 104. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sopprimere il comma 12.

 2. 106. Lussana.

Al comma 12, sostituire l'alinea con il seguente: Dopo l'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 2006 è aggiunto il seguente.

Conseguentemente, al capoverso, sostituire le parole: Art. 51 con le seguenti: Art. 51-bis.

2. 105. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 12, capoverso, comma 1, primo periodo, dopo le parole: Le somme

indicate aggiungere le seguenti: alla tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, e successive modificazioni.

2. 108. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormio, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 13, capoverso, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del capoverso.

2. 109. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

(A.C. 2900 - Sezione 2)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.

(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26).

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate tre sedi della Scuola, nonché quella delle tre in cui si riunisce il comitato direttivo preposto alle attività di direzione e di coordinamento delle sedi».

2. L'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (Finalità). - 1. La Scuola è preposta:

a) alla formazione e all'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari;

b) all'organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera n), di altri operatori della giustizia;

c) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;

d) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;

e) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;

f) alle attività di formazione decentrata;

g) alla formazione, su richiesta della competente autorità di Governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell'Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all'attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l'organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;

h) alla collaborazione, su richiesta della competente autorità di Governo, nelle attività dirette all'organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi;

i) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;

l) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione;

m) all'organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all'attività di formazione;

n) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che

disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense;

o) alla collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari.

2. All'attività di ricerca non si applica l'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. L'organizzazione della Scuola è disciplinata dallo statuto e dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2».

3. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «otto».

4. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Organi). - 1. Gli organi della Scuola sono:

a) il comitato direttivo;

b) il presidente;

c) il segretario generale».

5. L'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (Composizione e funzioni). - 1. Il comitato direttivo è composto da dodici membri.

2. Il comitato direttivo adotta e modifica lo statuto e i regolamenti interni; cura la tenuta dell'albo dei docenti; adotta e modifica, tenuto conto delle linee programmatiche proposte annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, il programma annuale dell'attività didattica; approva la relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura; nomina i docenti delle singole sessioni formative, determina i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di settore l'incarico di curare ambiti specifici di attività; nomina il segretario generale; vigila sul corretto andamento della Scuola; approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo».

6. All'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui sette scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre fra professori universitari, anche in quiescenza, e due fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di sei magistrati e di un professore universitario, e dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, di due professori universitari e di due avvocati»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell'incarico»;

c) al comma 3, le parole: «fatta eccezione per i soggetti indicati al comma 1,» sono soppresse e le parole: «per uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «per magistrato ordinario».

7. All'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il comitato direttivo delibera a maggioranza con la presenza di almeno otto componenti. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole di sette componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è sempre palese».

8. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (Funzioni). - 1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola ed è eletto tra i componenti del comitato direttivo a maggioranza assoluta. Il presidente presiede il comitato direttivo, ne convoca le riunioni fissando il relativo ordine del giorno, adotta i provvedimenti d'urgenza, con riserva di ratifica se essi rientrano nella competenza di altro organo, ed esercita i compiti attribuitigli dallo statuto.

2. Le modalità di sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento sono disciplinate dallo statuto».

9. La rubrica della sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituita dalla seguente: «I responsabili di settore».

10. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (Funzioni). - 1. I componenti del comitato direttivo svolgono anche i compiti di responsabili di settore, curando, nell'ambito assegnato dallo stesso comitato direttivo:

a) la predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, nonché delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale;

b) l'attuazione del programma annuale dell'attività didattica approvato dal comitato direttivo;

c) la definizione del contenuto analitico di ciascuna sessione;

d) l'individuazione dei docenti chiamati a svolgere l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione, utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e la proposta dei relativi nominativi, in numero doppio rispetto agli incarichi, al comitato direttivo;

e) la proposta dei criteri di ammissione alle sessioni di formazione;

f) l'offerta di sussidio didattico e di sperimentazione di nuove formule didattiche;

g) lo svolgimento delle sessioni presentando, all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive».

11. Dopo la sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è aggiunta la seguente:

«Sezione IV-bis.

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 17-bis. - (Segretario generale). - 1. Il segretario generale della Scuola:

a) è responsabile della gestione amministrativa e coordina tutte le attività della Scuola con esclusione di quelle afferenti alla didattica;

b) provvede all'esecuzione delle delibere del comitato direttivo esercitando anche i conseguenti poteri di spesa;

c) predispone la relazione annuale sull'attività della Scuola;

d) esercita le competenze eventualmente delegategli dal comitato direttivo;

e) esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.

Art. 17-ter. - (Funzioni e durata). - 1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari ovvero tra i dirigenti di prima fascia, attualmente in servizio, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I magistrati ordinari devono aver conseguito la quarta valutazione di professionalità. Al segretario generale si applica

l'articolo 6, commi 3, nella parte in cui si prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4.

2. Il segretario generale dura in carica cinque anni durante i quali, se magistrato, è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura. L'attribuzione dell'incarico ad un dirigente di prima fascia non magistrato comporta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell'amministrazione di provenienza.

3. L'incarico, per il quale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi, può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell'interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso».

12. La rubrica del titolo II del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni sui magistrati ordinari in tirocinio».

13. L'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - (Durata). - 1. Il tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, ha la durata di diciotto mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio sono definite con delibera del Consiglio superiore della magistratura».

14. L'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - (Contenuto e modalità di svolgimento). - 1. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati ordinari in tirocinio frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura con le delibere di cui al comma 1 dell'articolo 18, nonché su ulteriori materie individuate dal comitato direttivo nel programma annuale. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonché della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio.

2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, nominati dal comitato direttivo al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.

3. Tra i docenti sono designati i tutori che assicurano anche l'assistenza didattica ai magistrati ordinari in tirocinio.

4. Al termine delle sessioni presso la Scuola, il comitato direttivo trasmette al Consiglio superiore della magistratura una relazione concernente ciascun magistrato».

15. All'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «uditore», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «magistrato ordinario in tirocinio»;

b) al comma 1, le parole: «della durata di sette mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di quattro mesi»; dopo la parola: «collegiale» sono inserite le seguenti: «e monocratica»; le parole: «della durata di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di due mesi»; le parole: «della durata di otto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di sei mesi»;

c) al comma 2, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo» e le parole: «civile e penale» sono sostituite dalle seguenti: «civile, penale e dell'ordinamento giudiziario»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I magistrati affidatari presso i quali i magistrati ordinari svolgono i prescritti

periodi di tirocinio sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del competente consiglio giudiziario»;

e) al comma 4, le parole: «di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «direttivo ed al Consiglio superiore».

16. All'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «uditore» e «uditore giudiziario», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «magistrato ordinario in tirocinio»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al termine del tirocinio sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura le relazioni redatte all'esito delle sessioni unitamente ad una relazione di sintesi predisposta dal comitato direttivo della Scuola»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Consiglio superiore della magistratura opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie, tenendo conto delle relazioni redatte all'esito delle sessioni trasmesse dal comitato direttivo, della relazione di sintesi dal medesimo predisposta, del parere del consiglio giudiziario e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito. Il giudizio di idoneità, se positivo, contiene uno specifico riferimento all'attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti»;

d) al comma 3, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo»;

e) al comma 4, dopo la parola: «collegiale» sono inserite le seguenti: «e monocratica»; le parole: «i tribunali», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale» e le parole: «le procure della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «la procura della Repubblica».

17. L'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - (Tipologia dei corsi). - 1. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale, nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa e per lo svolgimento delle funzioni direttive, il comitato direttivo approva annualmente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, il piano dei relativi corsi nell'ambito dei programmi didattici deliberati, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati».

18. All'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, individuati nell'albo esistente presso la Scuola. Lo statuto determina il numero massimo degli incarichi conferibili ai docenti anche tenuto conto della loro complessità e onerosità. L'albo è aggiornato annualmente dal comitato direttivo in base alle nuove disponibilità fatte pervenire alla Scuola e alla valutazione assegnata a ciascun docente tenuto conto anche del giudizio contenuto nelle schede compilate dai partecipanti al corso»;

b) al comma 2, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il comitato direttivo e i responsabili di settore, secondo le rispettive competenze, usufruiscono delle strutture per la formazione decentrata eventualmente esistenti presso i vari distretti di corte d'appello per la realizzazione dell'attività di formazione decentrata e per la definizione dei relativi programmi».

19. L'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - (Obbligo di frequenza). - 1. Tutti i magistrati in servizio hanno l'obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad uno dei corsi di cui all'articolo 24, individuato dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze professionali, di preparazione giuridica e di aggiornamento di ciascun magistrato e tenuto conto delle richieste dell'interessato, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

2. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola.

3. Il periodo di partecipazione all'attività di formazione indicata nel comma 2 è considerato attività di servizio a tutti gli effetti.

4. Nei primi quattro anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale».

 

 

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

 

ART. 3.

(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26).

 

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3. - (Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26). - 1. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (Finalità). - 1. La Scuola è preposta:

a) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari, curando che entrambi siano attuati sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

b) alla formazione e all'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari;

c) all'organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera o), di altri operatori della giustizia;

d) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;

e) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;

f) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;

g) alle attività di formazione decentrata;

h) alla formazione, su richiesta della competente autorità di Governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell'Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all'attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l'organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;

i) alla collaborazione, su richiesta della competente autorità di Governo, nelle attività dirette all'organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi;

l) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;

m) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione;

n) all'organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all'attività di formazione;

o) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense;

p) alla collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari.

2. All'attività di ricerca non si applica l'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. L'organizzazione della Scuola è disciplinata dallo statuto e dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2».

2. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «otto».

3. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Organi). - 1. Gli organi della Scuola sono:

a) il comitato direttivo;

b) il presidente;

c) il segretario generale».

4. L'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (Composizione e funzioni). - 1. Il comitato direttivo è composto da dodici membri.

2. Il comitato direttivo adotta e modifica lo statuto e i regolamenti interni; cura la tenuta dell'albo dei docenti; adotta e modifica, avvalendosi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura e del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei Consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e del Consiglio universitario nazionale, il programma annuale dell'attività didattica; approva la relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura; nomina i docenti delle singole sessioni formative, determina i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di settore l'incarico di curare ambiti specifici di attività; nomina il segretario generale; vigila sul corretto andamento della Scuola; approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo».

5. All'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui quattro scelti dal Consiglio superiore della magistratura fra magistrati ordinari che esercitano le funzioni di secondo grado da almeno tre anni, quattro scelti dal Consiglio universitario nazionale fra professori universitari e quattro scelti dal Consiglio Nazionale Forense fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell'incarico»;

c) al comma 3, le parole: «fatta eccezione per i soggetti indicati al comma 1,» sono soppresse e le parole: «per uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «per magistrato ordinario».

6. All'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il comitato direttivo delibera a maggioranza con la presenza di almeno otto componenti. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole di sette componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è sempre palese».

7. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (Funzioni). - 1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola ed è eletto tra i componenti del comitato direttivo a maggioranza assoluta. Il presidente presiede il comitato direttivo, ne convoca le riunioni fissando il relativo ordine del giorno, adotta i provvedimenti d'urgenza, con riserva di ratifica se essi rientrano nella competenza di altro organo, ed esercita i compiti attribuitigli dallo statuto.

2. Le modalità di sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento sono disciplinate dallo statuto».

8. La rubrica della sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituita dalla seguente: «I responsabili di settore».

9. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (Funzioni). - 1. I componenti del comitato direttivo svolgono anche i compiti di responsabili di settore, curando, nell'ambito assegnato dallo stesso comitato direttivo:

a) la predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata avvalendosi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura e del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei Consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e del Consiglio universitario nazionale;

b) l'attuazione del programma annuale dell'attività didattica approvato dal comitato direttivo;

c) la definizione del contenuto analitico di ciascuna sessione;

d) l'individuazione dei docenti chiamati a svolgere l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione, utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e la proposta dei relativi nominativi, in numero doppio rispetto agli incarichi, al comitato direttivo;

e) la proposta dei criteri di ammissione alle sessioni di formazione;

f) l'offerta di sussidio didattico e di sperimentazione di nuove formule didattiche;

g) lo svolgimento delle sessioni presentando, all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive».

10. Dopo la sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è aggiunta la seguente:

«Sezione IV-bis. - IL SEGRETARIO GENERALE.

Art. 17-bis. - (Segretario generale). - 1. Il segretario generale della Scuola:

a) è responsabile della gestione amministrativa e coordina tutte le attività della Scuola con esclusione di quelle afferenti alla didattica;

b) provvede all'esecuzione delle delibere del comitato direttivo esercitando anche i conseguenti poteri di spesa;

c) predispone la relazione annuale sull'attività della Scuola;

d) esercita le competenze eventualmente delegategli dal comitato direttivo;

e) esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.

Art. 17-ter. - (Funzioni e durata). - 1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra professionisti che abbiano una specifica esperienza nel settore della organizzazione aziendale. Al segretario generale si applica l'articolo 6, commi 3, nella parte in cui si prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4.

2. Il segretario generale dura in carica cinque anni.

3. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell'interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso».

11. All'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 le parole: «comitato di gestione», ovunque ricorrano, sono sostituite sostituita dalle seguenti: «comitato direttivo»;

12. All'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 le parole: «comitato di gestione», ovunque ricorrano, sono sostituite sostituita dalle seguenti: «comitato direttivo»;

13. L'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - (Tipologia dei corsi). - 1. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale, nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa e per lo svolgimento delle funzioni direttive, il comitato direttivo approva annualmente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, il piano dei relativi corsi nell'ambito dei programmi didattici deliberati, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati».

14. All'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, individuati nell'albo esistente presso la Scuola. Lo statuto determina il numero massimo degli incarichi conferibili ai docenti anche tenuto conto della loro complessità e onerosità. L'albo è aggiornato annualmente dal comitato direttivo in base alle nuove disponibilità fatte pervenire alla Scuola e alla valutazione assegnata a ciascun docente tenuto conto anche del giudizio contenuto nelle schede compilate dai partecipanti al corso»;

b) al comma 2, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il comitato direttivo e i responsabili di settore, secondo le rispettive competenze, usufruiscono delle strutture per la formazione decentrata eventualmente esistenti presso i vari distretti di corte d'appello per la realizzazione dell'attività di formazione decentrata e per la definizione dei relativi programmi».

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Pecorella)

Sopprimere il comma 1.

3. 1. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Costa, Gelmini, Mormino, Bondi, Craxi.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

5. Le sedi della Scuola superiore della magistratura sono individuate nelle città di Bergamo, Latina, Benevento e Catanzaro.

3. 2. D'Ippolito Vitale.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: sono individuate fino a: quella delle tre con le seguenti: è individuata una sede della Scuola, nonché quella in cui si

riunisce il comitato direttivo preposto alle attività di direzione e di coordinamento.

3. 300. Buemi, Villetti, Turci, Angelo Piazza, Beltrandi, Turco, D'Elia, Antinucci, Mancini, Mellano, Poretti, Crema, Di Gioia, Schietroma.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da:, nonché fino alla fine del capoverso con le seguenti: in modo da garantire una idonea rappresentanza per tutto il territorio nazionale, nonché l'utilizzo di strutture idonee per l'espletamento delle funzioni della stessa.

3. 3. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da:, nonché fino alla fine del capoverso con le seguenti: in modo da garantire una idonea rappresentanza per tutto il territorio nazionale.

3. 4. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.

Sopprimere il comma 2.

3. 5. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, la lettera b) è sostituta dalla seguente:

«b) all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati ordinari e della magistratura onoraria, curando che entrambi siano attuati sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;»

 3. 6. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Mormino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, la lettera b) è sostituta dalla seguente:

«b) all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati ordinari e della magistratura onoraria, curando che entrambi siano attuati sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;»

 3. 7. Lussana.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, la lettera c) è sostituta dalle seguenti:

«c) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive, semidirettive e di legittimità;

c-bis) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca nell'ambito della rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell'Unione europea aventi ad oggetto l'organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia»;

3. 201. Lussana.

Al comma 2, capoverso Art. 2, comma 1, alinea, dopo le parole: è preposta aggiungere le seguenti: in via esclusiva.

 3. 8. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.

Al comma 2, capoverso Art. 2, comma 1, alinea, dopo le parole: è preposta aggiungere le seguenti: in via esclusiva.

 3. 202. Lussana.

Al comma 2, capoverso Art. 2, lettera a), sostituire le parole: alla formazione e all'aggiornamento

con le seguenti: all'organizzazione e gestione del tirocinio e della formazione e aggiornamento.

3. 9. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.

Al comma 2, capoverso Art. 2, comma 1, lettera g), sostituire le parole da: su richiesta fino a: Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali con le seguenti: a richiesta della Rete di formazione giudiziaria europea, con il consenso del Ministero della giustizia, di magistrati partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della stessa, ovvero nel quadro di progetti dell'Unione Europea, nonché, a richiesta del Ministro della giustizia, alla formazione di magistrati stranieri.

 3. 11. Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Al comma 2, capoverso Art. 2, comma 1, lettera g), sostituire le parole da: su richiesta fino a: Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali con le seguenti: a richiesta della Rete di formazione giudiziaria europea, con il consenso del Ministero della giustizia, di magistrati partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della stessa, ovvero nel quadro di progetti dell'Unione Europea, nonché, a richiesta del Ministro della giustizia, alla formazione di magistrati stranieri.

 3. 12. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso Art. 2, comma 1, lettera h), dopo le parole: su richiesta aggiungere le seguenti: del Ministro della giustizia e.

3. 14. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.

Al comma 2, capoverso Art. 2, comma 1, sopprimere le lettere i), l), m), n) e o).

3. 15. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.

Al comma 2, capoverso Art. 2, comma 1, sopprimere la lettera i).

3. 16. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.

Sopprimere il comma 3.

3. 17. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.

Sopprimere il comma 4.

 3. 18. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.

Sopprimere il comma 4.

 3. 19. Lussana.

Sopprimere il comma 5.

  3. 21. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sopprimere il comma 5.

  3. 22. Lussana.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

2. All'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il comitato direttivo adotta lo statuto, i regolamenti interni ed il bilancio di previsione e consuntivo; nomina i membri dei comitati di gestione; programma l'attività didattica della Scuola, avvalendosi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia,

del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale. esperti in materie giuridiche e del Consiglio nazionale del notariato per quanto di sua competenza».

3. 20. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.

Al comma 5, capoverso Art. 5, comma 2, sostituire le parole da: adotta e modifica fino a: dell'attività didattica con le seguenti: programma l'attività didattica della Scuola, avvalendosi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche

3. 203. Lussana.

Sopprimere il comma 6.

3. 23. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.

Al comma 6, sopprimere la lettera a)

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b):

sostituire l'alinea con il seguente: dopo il comma 2 è aggiunto il seguente

al capoverso, sostituire la parola: 2 con la seguente: 2-bis.

3. 25. Lussana.

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

3. 27. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.

Al comma 6, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: sette fino alla fine del capoverso con le seguenti: quattro fra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, quattro fra professori universitari, anche in quiescenza, e quattro fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di tre magistrati, dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, un docente universitario e un avvocato, dal Consiglio universitario nazionale in ragione di tre docenti universitari, e dal Consiglio nazionale forense in ragione di tre avvocati.

3. 28. Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.

Al comma 6, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: sette fino alla fine del capoverso con le seguenti: sei scelti tra magistrati, anche in quiescenza, che non abbiano superato gli ottanta anni d'età, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre tra docenti universitari, anche in quiescenza, che non abbiano superato gli ottanta anni d'età, due tra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni e uno tra i notai iscritti a ruolo da almeno cinque anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore in ragione di cinque magistrati ed un professore universitario e dal Ministro della giustizia, d'intesa con il Consiglio superiore, in ragione di un magistrato, due professori universitari, due avvocati e un notaio.

3. 24. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.

Al comma 6, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: abbiano conseguito fino alla fine del capoverso con le seguenti: non abbiano superato gli ottanta anni d'età, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità,

tre tra docenti universitari, anche in quiescenza, che non abbiano superato gli ottanta anni d'età, e due tra avvocati o notai che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni, Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore in ragione di sei magistrati ed un professore universitario e dal Ministro della giustizia, d'intesa con il Consiglio superiore, in ragione di un magistrato, due professori universitari e due avvocati o notai.

3. 26. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.

Al comma 6, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: sei con la seguente: cinque.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: un magistrato con le seguenti: due magistrati.

3. 29. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 6, lettera a), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: due professori universitari eaggiungere le seguenti: dal Consiglio nazionale forense in ragione

3. 204. Lussana.

Al comma 6, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:

«2. Del comitato direttivo fanno altresì parte due magistrati ordinari scelti dal Consiglio superiore della magistratura, che esercitano le funzioni di secondo grado da almeno tre anni, un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, un notaio con almeno dieci anni di iscrizione a ruolo nominato dal Consiglio nazionale del notariato, un professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, scelti tutti tra insigni giuristi».

3. 30. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.

Al comma 6, sopprimere la lettera c).

3. 31. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.

Al comma 7, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: a maggioranza fino alla fine del capoverso con le seguenti: con la presenza di almeno cinque componenti ed a maggioranza relativa. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole di almeno quattro componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è palese.

3. 32. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.

Sopprimere il comma 8.

3. 33. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.

Sopprimere i commi 9 e 10.

 3. 34. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.

Sopprimere i commi 9 e 10.

 3. 36. Lussana.

Sopprimere il comma 11.

3. 37. Lussana.

Al comma 11, capoverso Art. 17-ter, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: i magistrati fino alla fine del comma con le seguenti: tra professionisti che abbiano una specifica esperienza nel settore della organizzazione aziendale.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

comma 2, sopprimere le parole da: durante i quali fino alla fine del comma;

comma 3, sopprimere le parole:, per il quale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi,

3. 38. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 13, capoverso Art. 18, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nominati a seguito fino alla fine del capoverso con le seguenti: ha una durata di ventiquattro mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di diciotto mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari di primo grado. Le modalità delle sessioni sono stabilite dal comitato direttivo.

3. 39. Lussana.

Al comma 13, capoverso Art. 18, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: diciotto mesi.

3. 40. Lussana.

Al comma 13, capoverso Art. 18, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le modalità delle sessioni sono stabilite dal comitato direttivo.

3. 41. Lussana.

Sopprimere il comma 14.

3. 43. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.

Al comma 14, capoverso Art. 20, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: in tirocinio fino alla fine del capoverso con le seguenti: frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico, approvati dal competente comitato di gestione nell'ambito della programmazione dell'attività didattica deliberata dal comitato direttivo, riguardanti il diritto civile, il diritto penale, il diritto processuale civile, il diritto processuale penale ed il diritto amministrativo, con eventuale approfondimento anche di altre materie tra quelle comprese nella prova orale del concorso per l'accesso in magistratura, previste dal decreto legislativo di attuazione della delega contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), della legge 25 luglio 2005, n. 150, nonché delle ulteriori materie scelte dal Comitato direttivo. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e della deontologia del magistrato ordinario.

2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, scelti dal comitato di gestione al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.

3. Tra i docenti sono designati i tutori che assicurano anche l'assistenza didattica ai magistrati ordinari.

4. Al termine della sessione, i singoli docenti compilano una scheda valutativa per ciascun magistrato ordinario loro assegnato; la scheda è trasmessa al comitato di gestione della sezione per le conseguenti valutazioni.

3. 42. Lussana.

Al comma 15, sopprimere la lettera b)

3. 44. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.

Al comma 15, sopprimere la lettera c).

3. 45. Lussana.

Al comma 15, lettera d), capoverso, sostituire le parole: sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su

proposta del competente consiglio giudiziario con le seguenti: sono individuati dal comitato di gestione.

 3. 46. Lussana.

Al comma 15, lettera d), capoverso, sostituire le parole: sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del competente consiglio giudiziario con le seguenti: sono individuati dal comitato di gestione.

 3. 47. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.

Al comma 15, sopprimere la lettera e).

  3. 48. Lussana.

Al comma 15, sopprimere la lettera e).

  3. 49. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.

Al comma 16, sopprimere la lettera b)

3. 51. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Pepe, Vitali, Gelmini.

Al comma 16, lettera b), capoverso, sostituire le parole da: sono trasmesse fino alla fine del capoverso con le seguenti:, il comitato di gestione della sezione, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti e dai magistrati affidatari, nonché di ogni altro elemento rilevante a fini valutativi raccolto durante le sessioni del tirocinio, formula per ciascun magistrato ordinario un giudizio di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie.

3. 50. Lussana.

Al comma 16, lettera c), capoverso, primo periodo, dopo le parole: magistratura opera aggiungere le seguenti: di concerto con il comitato direttivo

3. 205. Lussana.

Al comma 16, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire le parole tenendo conto con le seguenti: sulla base.

3. 52. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.

Al comma 16, sopprimere la lettera d).

3. 53. Lussana.

Sopprimere il comma 17.

 3. 54. Lussana.

Sopprimere il comma 17.

 3. 55. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.

Al comma 17, capoverso Art. 23, comma 1, sopprimere le parole:, nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa.

3. 56. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.

Al comma 18, sopprimere le lettere b) e c).

3. 58. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.

Al comma 18, sopprimere la lettera b).

3. 57. Lussana.

Al comma 18, sopprimere la lettera c).

 3. 59. Lussana.

Al comma 18, sopprimere la lettera c).

 3. 60. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sostituire il comma 19, con il seguente:

19. All'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola».

  3. 61. Lussana.

Sostituire il comma 19, con il seguente:

19. All'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola».

  3. 62. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Mormino

 

 

(A.C. 2900 - Sezione 3)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e altre disposizioni).

 

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione). - 1. È istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente, dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, da otto magistrati, di cui due che esercitano funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense».

2. All'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, il comma 1 è abrogato.

3. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: «un vice presidente, scelto tra i componenti non togati e,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed adotta le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'attività e la ripartizione degli affari».

4. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è sostituito dai seguenti:

«Art. 4. - (Presentazione delle liste e modalità di elezione dei componenti togati). - 1. Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista e le firme sono autenticate dal primo presidente e dal procuratore generale o da un magistrato dagli stessi delegato.

3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'articolo 1, ed esprime il voto di

lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

Art. 4-bis. - (Assegnazione dei seggi). - 1. L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'articolo 1 per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tale modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età».

5. All'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «direttamente indicati dal citato regio decreto n. 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150» sono soppresse;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) formula i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni»;

c) le lettere c), d), e) ed f) sono abrogate;

d) alla lettera g) la parola: «anche» è soppressa e le parole: «ad ulteriori» sono sostituite dalla seguente: «alle».

6. All'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: «I componenti avvocati e professori universitari» sono sostituite dalle seguenti: «Il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori universitari», le parole: «, anche nella qualità di vice presidenti, » sono soppresse e le parole: «lettere a) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)».

7. Al capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis. - (Quorum). - 1. Le sedute del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono valide con la presenza di sette componenti, in essi computati anche il primo presidente della Corte di cassazione, il procuratore generale presso la stessa Corte e il presidente del Consiglio nazionale forense.

2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

8. All'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e dal presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da nove altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle

facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquantuno e seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da quattordici altri membri, di cui: dieci magistrati, sette dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e quattro componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto»;

d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da venti altri membri, di cui: quattordici magistrati, dieci dei quali addetti a funzioni giudicanti e quattro a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sei componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e quattro avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.

3-ter. In caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni».

9. Dopo l'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - (Quorum del consiglio giudiziario). - 1. Le sedute del consiglio giudiziario sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, in essi computati anche i membri di diritto.

2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

10. All'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace»;

b) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Nel consiglio giudiziario è istituita una sezione autonoma competente per la espressione dei pareri relativi all'esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e sui provvedimenti organizzativi proposti dagli uffici del giudice di pace. Detta sezione è composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:

a) due magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici di pace eletti dai

giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2;

b) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3;

c) cinque magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis.

1-bis. Le sedute della sezione del consiglio giudiziario per i giudici di pace sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

11. All'articolo 11, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: «un vice presidente, scelto tra i componenti non togati, e,» sono soppresse.

12. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è sostituito dai seguenti:

«Art. 12. - (Presentazione delle liste ed elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari). - 1. Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal capo dell'ufficio giudiziario o da un magistrato dallo stesso delegato.

3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'articolo 9, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

Art. 12-bis. - (Assegnazione dei seggi). - 1. L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'articolo 9 per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età.

Art. 12-ter. - (Presentazione delle liste per la elezione dei giudici di pace componenti della sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace). - 1. Concorrono all'elezione dei giudici di pace componenti della sezione di cui all'articolo 10, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal coordinatore dell'ufficio del giudice di pace o dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato.

3. Ogni elettore riceve una scheda, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

Art. 12-quater. - (Assegnazione dei seggi per i giudici di pace). - 1. L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età».

13. All'articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) formulano i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni»;

b) le lettere c) ed f) sono abrogate;

c) alla lettera h), la parola: «anche» è soppressa e le parole: «ad ulteriori» sono sostituite dalla seguente: «alle».

14. All'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, anche nella qualità di vice presidenti, nonché il componente rappresentante dei giudici di pace» sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

15. Dopo l'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis. - (Regolamento per la disciplina del procedimento elettorale). - 1. Con regolamento emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate disposizioni in ordine alle caratteristiche delle schede per le votazioni e alla disciplina del procedimento elettorale».

16. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, di essere preferito a tutti gli altri aspiranti».

17. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo le parole: «ha facoltà di promuovere» sono inserite le seguenti: «, entro un anno dalla notizia del fatto,».

18. All'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari».

19. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, la parola: «biennio», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «triennio»;

b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati»;

c) al comma 2-ter, le parole: «per più di dieci anni consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni»;

d) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sentito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione».

20. Sono abrogati gli articoli da 13 a 17, 19 e da 26 a 36 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, gli articoli da 14 a 18, da 20 a 34, da 37 a 39, da 40 a 44, da 47 a 49, e 55 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, l'articolo 38 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, ratificato dalla legge 10 febbraio 1953, n. 73, l'articolo 7-bis, comma 2-quater, gli articoli 100, 106, 107, 119, 120, 130, 148, 175, 176, 179, 187, 193, 202, commi secondo e terzo, e da 204 a 207 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, gli articoli 73, 74, 75, 91, 103 e da 142 a 148 del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641, l'articolo 3, commi 1 e 3, l'articolo 7, comma 2, e l'articolo 16 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.

 

 

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e altre disposizioni).

 

Sopprimerlo.

4. 400. Pecorella, Laurini, Gelmini.

Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, sostituire le parole: presso la stessa Corte con le seguenti:, dal presidente aggiunto, dal procuratore generale aggiunto presso la stessa Corte, in rappresentanza del primo presidente e del procuratore generale,

4. 3. Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.

Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, dopo le parole: dal presidente del Consiglio nazionale forense, aggiungere le seguenti: che ne sono membri di diritto, nonché.

 4. 4. Lussana.

Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, dopo le parole: presidente del Consiglio nazionale forense, aggiungere le seguenti: che ne sono membri di diritto, nonché.

 4. 53. Vitali.

Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, dopo le parole: dal Presidente del Consiglio nazionale forense aggiungere le seguenti: che ne è membro di diritto.

  4. 5. Mazzoni, Romano, Vietti.

Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, dopo le parole: dal Presidente del Consiglio nazionale forense aggiunge le seguenti: che ne è membro di diritto.

  4. 6. Lussana.

Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, sostituire le parole da: da otto magistrati fino a: professori universitari di ruolo in materie giuridiche, nominati con le seguenti: che ne sono membri di diritto, nonché da un magistrato che esercita funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che esercita funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimità e da un magistrato che esercita funzioni requirenti di legittimità, eletti tutti dai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, da un professore ordinario di università in materie giuridiche, nominato.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni».

 4. 1. Lussana.

Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, sostituire le parole da: da otto magistrati fino a: professori universitari di ruolo in materie giuridiche, nominati con le seguenti: che ne sono membri di diritto, nonché da un magistrato che esercita funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che esercita funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimità e da un magistrato che esercita funzioni requirenti di legittimità, eletti tutti dai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, da un professore ordinario di università in materie giuridiche, nominato.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni».

 4. 2. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: nonché da due fino a: un avvocato con le seguenti: dai presidenti dei Consigli dell'ordine distrettuale, che ne sono membri di diritto, nonché da due professori universitari di ruolo in materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da due avvocati.

4. 301. Buemi, Villetti, Turci, Angelo Piazza, Beltrandi, Turco, D'Elia, Antinucci, Mancini, Mellano, Poretti, Crema, Di Gioia, Schietroma.

Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, sostituire le parole: un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato con le seguenti: tre avvocati con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritti da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominati.

4. 7. Mazzoni, Romano, Vietti.

Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, sostituire le parole: un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato con le seguenti: due avvocati con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritti da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominati.

 4. 8. Lussana.

Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, sostituire le parole: un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato con le seguenti: due avvocati con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritti da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominati.

 4. 9. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, sostituire le parole: un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato con le seguenti: due avvocati con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritti da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominati.

 4. 10. Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.

Sopprimere il comma 3.

4. 11. Lussana.

Al comma 3, sopprimere le parole da: le parole fino a: sono soppresse e.

4. 12. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sopprimere il comma 4.

4. 13. Lussana.

Al comma 4, capoverso Art. 4, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: venticinque elettori con le seguenti: cinque elettori.

Conseguentemente, al comma 12, capoverso Art. 12, comma 1, primo periodo:

sostituire le parole: venticinque elettori con le seguenti: cinque elettori;

sostituire le parole: quindici elettori con le seguenti: cinque elettori.

 4. 14. Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Al comma 4, capoverso Art. 4, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: venticinque elettori con le seguenti: cinque elettori.

Conseguentemente, al comma 12, capoverso Art. 12, comma 1, primo periodo:

sostituire le parole: venticinque elettori con le seguenti: cinque elettori;

sostituire le parole: quindici elettori con le seguenti: cinque elettori.

 4. 15. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, sopprimere il capoverso Art. 4-bis.

4. 16. Lussana.

Al comma 4, capoverso Art. 4-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: per il numero dei seggi aggiungere le seguenti: da attribuire alla medesima nell'ambito.

Conseguentemente, al comma 12, capoverso Art. 12, comma 1, lettera a), dopo le parole: per il numero dei seggi aggiungere le seguenti: da attribuire alla medesima nell'ambito.

 4. 17. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, capoverso Art. 4-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: per il numero dei seggi aggiungere le seguenti: da attribuire alla medesima nell'ambito.

Conseguentemente, al comma 12, capoverso Art. 12, comma 1, lettera a), dopo le parole: per il numero dei seggi aggiungere le seguenti: da attribuire alla medesima nell'ambito.

 4. 18. Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

  4. 19. Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

  4. 20. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

4. 21. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 5, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:

«b) formula pareri sull'attività dei magistrati, sotto il profilo della laboriosità, della diligenza, della preparazione, della capacità tecnico-professionale, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni».

 4. 23. Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Al comma 5, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:

«b) formula pareri sull'attività dei magistrati, sotto il profilo della laboriosità, della diligenza, della preparazione, della capacità tecnico-professionale, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni».

 4. 24. Lussana.

Al comma 5, lettera b), capoverso, sostituire le parole: i pareri con le seguenti: pareri sull'attività dei magistrati, sotto il profilo della laboriosità, della diligenza, della preparazione, della capacità tecnico-professionale, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, nonché.

4. 22. Lussana.

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

 4. 25. Lussana.

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

 4. 26. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 5, lettera d), sopprimere le parole: la parola: «anche» è soppressa e.

4. 27. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sopprimere il comma 6.

 4. 28. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sopprimere il comma 6.

 4. 29. Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.

Sopprimere il comma 6.

 4. 30. Lussana.

Sopprimere il comma 6.

 4. 304. Mazzoni, Romano, Vietti.

Al comma 7, capoverso Art. 8-bis, comma 1, sostituire le parole: di sette componenti con le seguenti: della metà più uno dei componenti.

  4. 31. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 7, capoverso Art. 8-bis, comma 1, sostituire le parole: di sette componenti con le seguenti: della metà più uno dei componenti.

  4. 32. Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma:

lettera b), capoverso:

sostituire le parole: nove altri membri con le seguenti: otto altri membri;

sostituire le parole: tre componenti non togati con le seguenti: due componenti non togati;

sostituire le parole: due avvocati con le seguenti: un avvocato;

sostituire le parole: nominati dal Consiglio nazionale forense con le seguenti: nominato dal Consiglio nazionale forense;

lettera c), capoverso:

sostituire le parole: quattordici altri membri con le seguenti: tredici altri membri;

sostituire le parole: quattro componenti non togati con le seguenti: tre componenti non togati;

sostituire le parole: tre avvocati con le seguenti: due avvocati;

lettera d), capoverso:

sostituire le parole: venti altri membri con le seguenti: diciannove altri membri;

sostituire le parole: sei componenti non togati con le seguenti: cinque componenti non togati;

sostituire le parole: quattro avvocati con le seguenti: tre avvocati.

4. 33. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

 4. 34. Lussana.

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

 4. 35. Mazzoni, Romano, Vietti.

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

 4. 55. Vitali.

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

 4. 300. Buemi, Villetti, Turci, Angelo Piazza, Beltrandi, Turco, D'Elia, Antinucci, Mancini, Mellano, Poretti, Crema, Di Gioia, Schietroma.

Al comma 8, sopprimere la lettera b).

4. 36. Lussana.

Al comma 8, lettera b), capoverso, sostituire le parole: dai membri di diritto di cui al comma 1 con le seguenti: dal procuratore generale presso la corte d'appello e dal presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati con sede nel capoluogo del distretto, che ne sono membri di diritto.

4. 201. Lussana.

Al comma 8, sopprimere la lettera c).

4. 37. Lussana.

Al comma 8, lettera c), capoverso, sostituire le parole: dai membri di diritto di cui al comma 1 con le seguenti: dal procuratore generale presso la corte d'appello e dal presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati con sede nel capoluogo del distretto, che ne sono membri di diritto.

4. 202. Lussana.

Al comma 8, lettera d), capoverso 3-ter, sostituire le parole: dai membri di diritto di cui al comma 1 con le seguenti: dal procuratore generale presso la corte d'appello e dal presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati con sede nel capoluogo del distretto, che ne sono membri di diritto.

4. 203. Lussana.

Sopprimere il comma 11.

4. 204. Lussana.

Sopprimere il comma 12.

4. 205. Lussana.

Al comma 13, sopprimere la lettera a).

4. 39. Lussana.

Al comma 13, lettera a), capoverso, sostituire le parole: i pareri con le seguenti: pareri sull'attività dei magistrati, sotto il profilo della laboriosità, della diligenza, della preparazione, della capacità tecnico-professionale, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, nonché.

4. 40. Lussana.

Al comma 13, sopprimere la lettera b).

 4. 41. Lussana.

Al comma 13, sopprimere la lettera b).

 4. 42. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 13, sopprimere la lettera c).

4. 56. Vitali.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. L'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è abrogato.

 4. 43. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. L'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è abrogato.

 4. 44. Consolo, Siliquini, Bongiorno Contento.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. L'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è abrogato.

 4. 302. Mazzoni, Romano, Vietti.

Sopprimere il comma 15.

4. 45. Lussana.

Al comma 17, sostituire le parole: un anno con le seguenti: diciotto mesi.

 4. 46. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 17, sostituire le parole: un anno con le seguenti: diciotto mesi.

 4. 303. Mazzoni, Romano, Vietti.

Sopprimere il comma 19.

  4. 47. Lussana.

Sopprimere il comma 19.

  4. 48. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 19, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) al comma 2-ter, le parole: «per più di dieci anni consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «per più di otto anni consecutivi»

4. 206. Lussana.

Sopprimere il comma 20.

 4. 42-bis. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sopprimere il comma 20.

 4. 50. Lussana.

Al comma 20, sopprimere le parole: gli articoli da 13 a 17, 19 e da 26 a 36 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.

4. 52. Lussana.

Al comma 20, sopprimere le parole: gli articoli da 14 a 18, da 20 a 34, da 37 a 39, da 40 a 44, da 47 a 49, e 55 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

4. 51. Lussana.

 

 

(A.C. 2900 - Sezione 4)

ARTICOLO 5 ED ANNESSA TABELLA B DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.

(Disposizioni varie).

 

1. Il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il numero dei posti considerati negli ultimi due bandi di concorso per la nomina a magistrato ordinario.

2. Nei confronti dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le valutazioni periodiche operano alla scadenza del primo periodo utile successivo alla predetta data, determinata

utilizzando quale parametro iniziale la data del decreto di nomina come uditore giudiziario.

3. Le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificati dall'articolo 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e pertanto, fino al decorso del predetto termine, i magistrati che ricoprono i predetti incarichi mantengono le loro funzioni. Decorso tale periodo, coloro che hanno superato il termine massimo per il conferimento delle funzioni senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura e senza oneri per lo Stato. Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai magistrati ordinari è attribuito, all'atto della nomina, il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, come sostituita dall'articolo 2, comma 11, della presente legge.

5. In relazione alle aumentate attività, il ruolo autonomo del Consiglio superiore della magistratura è aumentato fino a tredici unità. Con proprio regolamento il Consiglio superiore della magistratura disciplina:

a) il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, le funzioni e le modalità di assunzione del personale compreso quello con qualifica dirigenziale, tenendo conto sia di quanto previsto per il personale di posizione professionale analoga del Ministero della giustizia, sia delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative del Consiglio superiore stesso correlate a particolari attività di servizio;

b) le indennità del personale non appartenente al ruolo organico del Consiglio superiore della magistratura che svolga la propria attività presso il Consiglio superiore stesso in relazione a particolari attività di servizio correlate alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.

7. L'articolo 2 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, è abrogato.

8. Le disposizioni della presente legge che prevedono ipotesi di collocamento fuori ruolo di magistrati non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

9. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.



 

Tabella B
(Articolo 5, comma 9)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

PIANTA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo Presidente della Corte di cassazione

1

Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione

1

Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:
Presidente aggiunto della Corte di cassazione

1

Procuratore generale aggiunto

1

Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche

1

Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità

59

Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità

368

Magistrato con funzioni direttive:
Procuratore nazionale antimafia

1

Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti

52

Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate giudicanti e requirenti

36

Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado

381

Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di collaborazione al coordinamento presso la Direzione nazionale antimafia e semidirettive di primo grado e di secondo grado

9.207

Magistrati ordinari in tirocinio

(Numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)

Totale ...

10.109

».

 


PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Disposizioni varie).

 

 

Sopprimerlo.

5. 400. Pecorella, Laurini, Gelmini.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Gli incarichi direttivi e semidirettivi sono assegnati mediante concorso per titoli ed esami fino a quando non siano effettuate le valutazioni di professionalità dal Consiglio superiore della magistratura.

5. 300. Pecorella, Laurini, Gelmini.

Sopprimere il comma 1.

5. 1. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sopprimere il comma 3.

5. 2. Lussana.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: centottantesimo giorno con le seguenti: trecentosessantacinquesimo giorno.

 5. 3. Lussana.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: centottantesimo giorno con le seguenti: trecentosessantacinquesimo giorno.

 5. 301. Pecorella, Laurini, Gelmini.

Sopprimere il comma 4.

5. 4. Lussana.

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

5. 7. Lussana.

Sopprimere i commi 5 e 6.

5. 5. Lussana.

Sopprimere il comma 6.

5. 6. Lussana.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6 All'attuazione del comma 5 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

 5. 302. Pecorella, Laurini, Gelmini.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. All'attuazione del comma 5 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

 5. 303. Contento.

Al comma 8, sostituire le parole: non comportano con le seguenti: non devono comportare.

  5. 304. Contento.

Al comma 8, sostituire le parole: non comportano con le seguenti: non devono comportare.

  5. 305. Pecorella, Gelmini, Laurini.

Sopprimere il comma 9.

5. 8. Lussana.

 

 

(A.C. 2900 - Sezione 5)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.

(Norma di copertura).

 

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, è autorizzata la spesa di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2007.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 11, la spesa prevista è determinata in euro 4.551.962 a decorrere dall'anno 2007.

3. Per le finalità previste all'articolo 3, comma 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150, relativa al funzionamento del comitato direttivo, è incrementata di euro 46.000 a decorrere dall'anno 2007.

4. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, la previsione di spesa di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 25 luglio 2005, n. 150, per gli oneri connessi al comma 3, lettera a), è incrementata di euro 5.680 a decorrere dall'anno 2007.

5. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 10, la spesa prevista è determinata in euro 418.118 a decorrere dall'anno 2007.

6. Agli oneri indicati nei commi 1, 2, 3, 4 e 5, pari a euro 5.121.760 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 40, della legge 25 luglio 2005, n. 150, rideterminata, per effetto delle disposizioni dei commi 6 e 7 dell'articolo 2, in euro 2.817.654 per l'anno 2007 e in euro 2.858.045 per l'anno 2008.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 2, comma 12, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Norma di copertura).

 

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6. - (Norma di copertura). - 1. Per le finalità previste all'articolo 3, comma 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150, relativa al funzionamento del comitato direttivo, è incrementata di euro 46.000 a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2007 e a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo ministero e, per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli emolumenti da corrispondere al Segretario generale della scuola superiore della Magistratura di cui all'articolo 2, comma 11, entro il limite di spesa di 200 mila euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità

previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2007 e a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo ministero e, per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Pecorella)

Al comma 2, sostituire le parole: comma 11, la spesa prevista è determinata con le seguenti: comma 12, la spesa prevista è valutata.

 6. 300. Pecorella, Gelmini, Laurini.

Al comma 2, sostituire le parole: comma 11, la spesa prevista è determinata con le seguenti: comma 12, la spesa prevista è valutata.

 6. 301. Contento.

Al comma 6, sostituire le parole: per l'anno 2008 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2008.

  6. 302. Contento.

Al comma 2, sostituire le parole: comma 11, la spesa prevista è determinata con le seguenti: comma 12, la spesa prevista è valutata.

  6. 303. Pecorella, Gelmini, Laurini.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis. - (Disposizioni in materia di carichi di lavoro ed incarichi extragiudiziari dei magistrati). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura determini la misura dei carichi di lavoro dei magistrati per ciascun anno giudiziario, individuando gli standard minimi riferiti al numero delle camere di consiglio e delle udienze da svolgere ed ai provvedimenti giurisdizionali da adottare;

b) prevedere che non possano essere autorizzati ad assumere incarichi extragiudiziari i magistrati che non abbiano rispettato gli standard di cui alla lettera a);

c) prevedere che presso ciascun ufficio giudiziario sia istituito un apposito organo con il compito di valutare il rispetto degli standard da parte dei magistrati, senza pregiudizio sull'autonomia ed indipendenza degli stessi;

d) prevedere la presenza dei magistrati in ufficio durante l'orario di lavoro, salvo autorizzazione da parte del dirigente dell'ufficio.

2. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

6. 01. Mario Pepe, Gelmini.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

6-bis. - (Disposizioni in materia di carichi di lavoro ed incarichi extragiudiziari dei magistrati). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura determini la misura dei carichi di lavoro dei magistrati per ciascun anno giudiziario, individuando gli standard minimi riferiti al numero delle

camere di consiglio e delle udienze da svolgere ed ai provvedimenti giurisdizionali da adottare;

b) prevedere che non possano essere autorizzati ad assumere incarichi extragiudiziari i magistrati che non abbiano rispettato gli standard di cui alla lettera a);

c) prevedere che non possano essere autorizzati ad assumere incarichi extragiudiziari i magistrati il cui ufficio giudiziario è sotto organico;

d) prevedere che presso ciascun ufficio giudiziario sia istituito un apposito organo con il compito di valutare il rispetto degli standard da parte dei magistrati, senza pregiudizio dell'autonomia ed indipendenza degli stessi.

2. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 1, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

6. 0300. Buemi, Villetti, Turci, Angelo Piazza, Beltrandi, Turco, D'Elia, Antinucci, Mancini, Mellano, Poretti, Crema, Di Gioia, Schietroma.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 6-bis. - (Delega in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a prevedere che i magistrati non possano assumere pubblici o privati impieghi od uffici né esercitare industrie o commerci o qualsiasi libera professione.

2. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 1, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

6. 02. Mario Pepe.

 

 

(A.C. 2900 - Sezione 6)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.

(Delega al Governo per l'adozione di norme di coordinamento in materia di ordinamento giudiziario).

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi compilativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) procedere al coordinamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge; b) operare l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti. I decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nel presente articolo. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.

 

 

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Delega al Governo per l'adozione di norme di coordinamento in materia di ordinamento giudiziario).

 

Sopprimerlo.

 7. 1. Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Sopprimerlo.

 7. 2. Lussana.

Sopprimerlo.

 7. 300. Mazzoni, Romano, Vietti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7. - (Delega al Governo per l'adozione di norme di coordinamento in materia di ordinamento giudiziario). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi compilativi al fine di procedere al coordinamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Pecorella)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la lettera b).

7. 3. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: previo parere aggiungere la seguente: vincolante.

7. 4. Lussana.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

7. 5. Lussana.

 

(A.C. 2900 - Sezione 7)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

(Entrata in vigore).

Sopprimerlo.

8. 400. Pecorella, Gelmini, Laurini.

Al comma 1, dopo le parole: in vigore il aggiungere la seguente: sessantesimo.

 8. 1. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 1, dopo le parole: in vigore il aggiungere la seguente: sessantesimo.

 8. 2. Lussana.

Al comma 1, dopo le parole: in vigore il aggiungere la seguente: sessantesimo.

 8. 300. Mazzoni, Romano, Vietti.

Al comma 1, dopo le parole: in vigore il aggiungere la seguente: trentesimo.

8. 3. Lussana.

 

 

(A.C. 2900 - Sezione 8)

ORDINI DEL GIORNO

 

 

La Camera,

premesso che:

le disposizioni previste dall'articolo 1 modificano la precedente «riforma Castelli»: i due principali cambiamenti consistono nell'abolizione del test psico-attitudinale per gli aspiranti magistrati e nello stop alla scelta preliminare degli stessi tra la carriera di giudice e di pubblico ministero;

lo stesso concorso per l'ingresso in magistratura si conferma del resto «generalista» (al candidato si chiede competenza in tutte le branche del diritto) e di secondo grado, ovvero potrà partecipare alle prove solo chi vanta titoli ulteriori rispetto alla laurea (anche ad esempio l'aver conseguito il diploma della scuola superiore). Scompare invece ogni limite d'età per l'accesso al concorso;

è quindi possibile affermare che il concorso per l'ingresso in magistratura non fornisce al cittadino nessuna garanzia sul livello di maturità, preparazione specifica e di equilibrio psicologico, di cui dovrebbe disporre una persona chiamata alla professione di magistrato che svolge una funzione di estrema delicatezza, considerato che le sue decisioni influiscono sulla vita delle persone;

la permanenza in magistratura, spesso fino a una veneranda età, non obbliga a particolari controlli psico-attitudinali atti a garantire il necessario profilo «sano ed equilibrato» della salute mentale;

si presume, pertanto, che ogni magistrato disponga sempre del necessario equilibrio psicofisico, anche se in realtà non esiste nessuno strumento di verifica, regolarmente e periodicamente predisposto, che possa razionalmente, scientificamente e socialmente dimostrare l'esistenza di tale equilibrio;

se si considerano gli errori giudiziari e talune vicende, talvolta viziate da un ingiustificato accanimento, appare opportuno verificare rigorosamente la reale capacità del magistrato a svolgere la propria professione;

si assiste a una preoccupante diffusione dell'utilizzo di alcool e droga a fronte del quale il Governo sta rispondendo con normative anche molto severe al riguardo e sempre sull'onda dell'emotività e dell'emergenza;

si prende atto del fatto che molti lavori, che comportano responsabilità ineludibili verso altre persone, devono essere necessariamente monitorati con test per salvaguardare la salute e la vita altrui ed è prassi comune che molte professioni comportino necessariamente indagini psico-attitudinali;

attualmente è in corso un dibattito in merito all'eventuale obbligatorietà dei test antidroga nelle scuole e persino nei confronti dei deputati;

non si può escludere che anche nella magistratura si possano verificare dei casi di utilizzo di droga, di alcool, per non parlare di talune malattie e turbe psicologiche che possono ostacolare lo svolgimento equilibrato dell'attività del magistrato;

i test antidroga e antialcool sono oggi una garanzia pratica e immediata per verificare le condizioni psicofisiche,

appare opportuno che anche i magistrati siano sottoposti a verifiche psico-attitudinali periodiche e a test antidroga;

appare, altresì, necessario che il Governo, per quanto di competenza, adotti iniziative volte a sostenere la fiducia dei

cittadini nei confronti del lavoro della magistratura,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte dar seguito, per quanto di competenza, a quanto esposto in premessa.

9/2900/1. Barani.

 

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 11 del decreto legislativo n. 160 del 2006 prevede che tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio;

è opportuno monitorare l'applicazione e l'andamento di dette valutazioni avuto riguardo all'efficacia del metodo e agli effetti che produrranno,

impegna il Governo

a riferire sull'applicazione di tali previsioni in occasione della relazione alle Camere sull'amministrazione della giustizia, da rendere ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, della legge 25 luglio 2005, n. 150

9/2900/2. Tenaglia, Leoni, Crapolicchio, Capotosti, Palomba, Maran, Balducci.

 

 

La Camera,

premesso che:

con il decreto-legge n. 166 del 24 aprile 2006, recante norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246, si è modificata la disciplina dei concorsi notarili;

la ratio di tale modifica risiedeva nella necessità di eliminare la contraddizione di un sistema che, pur qualificando come sufficienti le singole prove scritte nelle quali il candidato al concorso avesse riportato almeno trenta punti, non ammetteva comunque a sostenere le prove orali quel candidato che non avesse riportato una votazione di almeno centocinque punti nel complesso delle prove scritte;

al fine di modificare questa incongruenza, con l'articolo 11 del citato decreto-legge n. 166 del 2006, è stato previsto che per l'ammissione agli orali nel concorso notarile è necessario un punteggio minimo complessivo di 105 ed un voto non inferiore in ciascuna prova scritta di 35/50;

appare ragionevole e conforme al dettato costituzionale, di cui all'articolo 97 della Costituzione, stabilire l'estensione della richiamata norma anche ai concorsi in svolgimento al momento della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 166 del 2006, qualificando la sufficienza riportata in ciascuna prova quale idoneità richiesta dalla vigente normativa per l'ammissione alle prove orali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere l'applicazione della nuova normativa sui concorsi a notaio di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2006, n. 166, anche ai concorsi in svolgimento alla data di entrata in vigore del menzionato decreto-legge, a tal scopo prevedendo che la sufficienza conseguita in ciascuna delle tre prove scritte, ai sensi della precedente normativa, comporti l'ammissione alle prove orali.

9/2900/3. Li Causi.

 

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 del disegno di legge in esame, nel testo approvato dal Senato, reca una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi compilativi volti al «coordinamento delle norme che costituiscono

l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge» nonché ad «operare l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti»;

ai sensi dell'articolo 2, comma 19, della legge 25 luglio 2005, n. 150, di riforma dell'ordinamento giudiziario, è tuttora aperto il termine per l'esercizio della delega «ad adottare, entro quattro anni dalla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie»;

il Comitato per la legislazione, nel parere reso in data 18 luglio 2007, invitava la Commissione di merito a valutare i profili di coincidenza dell'oggetto delle due deleghe citate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di esercitare in modo coordinato le suddette deleghe (anche attraverso la redazione di un testo unico) conformandosi all'esigenza di massima chiarezza e coerenza delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario, esigenza cui si ispirano entrambe le disposizioni di delega richiamate in premessa.

9/2900/4. Zaccaria.

 

 

La Camera,

premesso che:

il Governo, nella seduta del 18 novembre 2006, ha accolto l'ordine del giorno 9/1746-bis/86, che lo ha impegnato a porre le basi di una nuova disciplina del trattamento retributivo sin dall'attuazione della nuova disciplina dell'accesso in magistratura e della progressione economica e di funzioni di cui al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la cui efficacia è stata sospesa dalla legge 27 dicembre 2006, n. 269, e «a definire entro il 2009, anche sul piano economico, una completa disciplina delle retribuzioni della magistratura tenendo conto, in particolare, della indicata determinazione, in via di definizione, delle modalità e dei tempi della progressione giuridica ed economica della magistratura ordinaria nonché della tendenziale onnicomprensività della sua retribuzione»;

la nuova normativa in tema di accesso in magistratura e di progressione in carriera dei magistrati ha previsto il concorso in magistratura quale concorso di secondo grado e, di conseguenza, è ancor più indispensabile addivenire ad un adeguamento della disciplina della retribuzione della magistratura ordinaria omogeneizzandola a quella delle altre magistrature e dell'Avvocatura dello Stato, anch'esse caratterizzate da un sistema di accesso con concorso di secondo grado,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a definire sul piano economico una completa disciplina delle retribuzioni della magistratura ordinaria tenendo conto, in particolare, della natura di secondo grado del concorso di accesso e delle modalità e dei tempi della progressione giuridica ed economica nonché della tendenziale onnicomprensività della retribuzione.

9/2900/5. Maran, Buemi, Palomba, Tenaglia, Capotosti, Mantini, Balducci.

 

 

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame, volto a riformare l'ordinamento giudiziario, incide

positivamente sul funzionamento della giustizia, razionalizzandone l'organizzazione;

è necessario garantire agli uffici giudiziari competenti per la trattazione di procedimenti in materia di reati di criminalità organizzata, come la Direzione nazionale antimafia e le relative direzioni distrettuali, fondi finanziari adeguati alla complessità delle funzioni esercitate, le quali costituiscono il presupposto per contrastare efficacemente la criminalità organizzata;

i magistrati che fanno parte dei predetti uffici giudiziari, a causa della carenza di fondi assegnati, incontrano gravi difficoltà nello svolgimento delle proprie funzioni, perfino in relazione alle indispensabili, quotidiane e ordinarie attività amministrative;

un adeguamento della dotazione finanziaria può essere conseguito facendo confluire tra le «spese di giustizia» una parte delle somme di denaro confiscate alle organizzazioni criminali, idonea a garantire il funzionamento dei predetti uffici,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa necessaria affinché una parte delle somme di denaro confiscate alle organizzazioni criminali sia destinata a garantire il funzionamento della Direzione nazionale antimafia e delle relative direzioni distrettuali, nonché degli uffici giudicanti competenti a giudicare dei reati di criminalità organizzata.

9/2900/6. Forgione, Lumia, Tenaglia, Astore, Burtone, Capotosti, Pellegrino, Bordo, Incostante, D'Ippolito Vitale, Angela Napoli.

 

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, così come modificato dall'articolo 2, comma 4, del disegno di legge in esame prevede che i magistrati, al termine del tirocinio, non possano essere destinati a funzioni monocratiche penali dibattimentali o di giudice per le indagini preliminari o dell'udienza preliminare ovvero a funzioni requirenti se non dopo aver conseguito la prima valutazione di professionalità;

il principio dello svolgimento di funzioni collegiali nella prima parte della carriera appare utile e condivisibile;

tale principio, stante l'attuale consistenza numerica delle funzioni collegiali civili e penali in primo grado, può essere reso effettivo soltanto con la previsione, sull'esempio di altri paesi dell'Unione europea, della destinazione dei magistrati all'atto del conferimento delle funzioni per un periodo di tempo circoscritto (ad esempio tre anni) allo svolgimento di funzioni collegiali in grado di appello, prevedendo determinati posti nel ruolo organico delle corti di appello in proporzione al numero dei magistrati in tirocinio;

l'attuale assetto del tirocinio, sia come tirocinio generico sia come tirocinio mirato rivolto ad acquisire la specifica professionalità per lo svolgimento della relativa funzione, deve essere necessariamente coordinato con la nuova disciplina;

adeguandosi il rinnovato sistema di tirocinio al citato articolo 13, comma 2, occorrerà anche garantire l'esperienza del tirocinio mirato nelle funzioni requirenti a quanti intendano svolgerle dopo aver conseguito la prima valutazione di professionalità;

potrebbero verificarsi discrasie nella distribuzione del personale giudiziario sul territorio in rapporto a specifiche funzioni;

l'articolo 2, comma 3, capoverso, comma 3, del provvedimento in esame prevede che per il conferimento delle funzioni di appello debba essere superata almeno la seconda verifica di professionalità e che tali funzioni non possano essere conferite prima di otto anni dall'ingresso in magistratura;

appare opportuno destinare i magistrati, sin dal momento del conferimento delle funzioni, allo svolgimento di attività collegiali anche in grado di appello,

impegna il Governo:

valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del provvedimento in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a dare risposta alle esigenze evidenziate nell'ultimo capoverso della premessa;

ad intraprendere ogni iniziativa idonea a consentire il possesso di un'adeguata esperienza ai magistrati ai quali conferire le funzioni o che, all'atto del conseguimento della prima valutazione di professionalità, intendano ottenere il mutamento di funzioni da giudicanti a requirenti;

a riferire, dopo un adeguato periodo di applicazione delle nuove norme, in ordine a eventuali discrasie e ai rimedi adottati per superarle.

9/2900/7. Suppa, Buemi, Mantini, Tenaglia, Crapolicchio, Capotosti, Maran, Leoni, Palomba, Balducci, Cogodi.

 

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 5, comma 3, del disegno di legge in esame prevede che le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, così come modificati dall'articolo 2, commi 9 e 10, del disegno di legge in esame, si applichino centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;

il mantenimento delle funzioni da parte dei magistrati che, alla data di entrata in vigore delle modifiche all'ordinamento giudiziario in esame, abbiano conseguito l'incarico da più di otto anni è conseguenza del differimento dell'efficacia delle disposizioni concernenti la temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi;

di conseguenza il Consiglio superiore della magistratura dovrà operare il conferimento degli incarichi in questione mediante le relative procedure concorsuali al massimo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova normativa per evitare il verificarsi della vacanza nella funzione a norma degli articoli 45, comma 2, e 46, comma 2;

una mancata programmazione nell'attuazione della legge rischierebbe di far venir meno, contemporaneamente, professionalità di alta qualificazione in uffici impegnati in modo particolare nella lotta alla mafia e al terrorismo;

anche l'anticipazione della pubblicazione delle vacanze da parte del Consiglio superiore della magistratura e l'accelerazione della procedura di concerto da parte del Ministro potrebbero non essere sufficienti a ridurre i tempi di copertura al punto da garantire la contemporaneità fra cessazione dall'incarico dei dirigenti uscenti e presa di possesso dei nuovi nominati;

in detto semestre si dovrà provvedere anche al rinnovo dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, organi chiamati a rendere il parere sulla professionalità e sull'attitudine direttiva dei candidati prima della valutazione del Consiglio superiore della magistratura,

impegna il Governo

ad intraprendere ogni iniziativa idonea a consentire l'efficiente svolgimento dei procedimenti di nomina dei magistrati titolari di incarichi direttivi e semidirettivi, anche attraverso la programmazione temporale e differenziata degli avvicendamenti nelle funzioni direttive e semidirettive degli uffici giudiziari.

9/2900/8. Giachetti, Tenaglia, Forgione, Maran, Balducci, Palomba, Crapolicchio, Cogodi, Mantini, Buemi, Capotosti, Lumia, Leoni.

 

 

La Camera,

premesso che:

con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono state individuate le province in cui avrebbero trovato sede le tre scuole superiori della magistratura: la sede centrale nella provincia di Latina, e le due sedi decentrate nelle province di Bergamo e Catanzaro;

successivamente, è stato firmato dal Ministro della giustizia un nuovo decreto per l'istituzione delle tre sedi delle scuole superiori della magistratura che conferma Bergamo come sede preposta per l'area Nord, ma sostituisce le sede di Latina e Catanzaro con quelle di Firenze e Benevento;

la sede di Catanzaro era ampiamente giustificata e strategicamente valida, in quanto avrebbe rappresentato un chiaro segnale di presenza delle istituzioni e un punto di riferimento per i giovani calabresi in una regione che ha la più estesa e capillare organizzazione criminale;

sembrerebbe che siano sorte forti difficoltà nel reperimento a Benevento di edifici pubblici idonei ad accogliere l'istituenda scuola superiore della magistratura nella città campana, e ciò conferma che la scelta di Benevento è una forzatura sospetta, mentre l'amministrazione comunale di Catanzaro avrebbe già deliberato la destinazione, per la scuola della magistratura, di un immobile, recentemente ristrutturato, mettendolo a disposizione del Ministero della giustizia,

impegna il Governo

a monitorare attentamente l'applicazione delle norme richiamate in premessa, al fine di considerare l'opportunità di procedere ad una nuova individuazione delle sedi di destinazione per la Scuola superiore della magistratura.

9/2900/9. Tassone.

 

 

La Camera,

premesso che:

il nuovo sistema di valutazione della professionalità dei magistrati, previsto all'interno del disegno di legge in esame, stabilisce che tutti i magistrati debbano esservi sottoposti ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalità;

tale valutazione richiede uno specifico apprezzamento in ordine alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza e all'impegno del magistrato, la cui natura comporta intrinseci aspetti di discrezionalità;

considerata l'incidenza dei giudizi di professionalità emessi dal Consiglio superiore della magistratura sulla carriera dei magistrati, appare necessario assicurare che le metodologie di valutazione siano agganciate a parametri di natura oggettiva, onde evitare possibili discriminazioni tra magistrati nella progressione economica e funzionale;

infine, per il conferimento delle funzioni di legittimità, oltre al conseguimento della quarta valutazione di professionalità, viene prevista una ulteriore valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme da parte di una apposita Commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura, salvo quanto stabilito per l'ipotesi della riserva del dieci per cento di posti vacanti (nel qual caso è contemplata una procedura valutativa per i magistrati che abbiano conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità e siano in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati),

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative necessarie affinché le metodologie per operare la valutazione di professionalità e quelle relative all'accesso alle funzioni di legittimità siano tali da scongiurare ogni pericolo di

discriminazione tra gli aspiranti comunque interessati alla progressione in carriera.

9/2900/10.(Testo modificato nel corso della seduta) Pellegrino, Balducci, Boato, Bonelli, Cassola, De Zulueta, Francescato, Fundarò, Lion, Camillo Piazza, Poletti, Trepiccione, Zanella, Samperi, Cogodi, Maran, Suppa.

 

 

La Camera,

premesso che:

la componente dell'avvocatura rappresenta nel nostro sistema una risorsa imprescindibile per un corretto ed efficiente funzionamento della giustizia, tenuto conto del ruolo rivestito dal difensore per il concreto esercizio di fondamentali diritti previsti dalla Costituzione;

in considerazione della qualificata esperienza sul campo, che porta gli avvocati a conoscere i problemi quotidiani che affliggono la giustizia, sembra opportuno prevedere una diretta e più significativa partecipazione delle componenti laiche nell'attività dei consigli giudiziari;

in quest'ottica, l'eliminazione dei presidenti degli ordini degli avvocati dai componenti di diritto dei consigli giudiziari desta preoccupazioni e perplessità, in considerazione dell'apporto che essi avrebbero potuto fornire ad una migliore comprensione delle problematiche di settore;

allo stesso tempo, occorre rilevare che l'attuale «procedimentalizzazione» del parere del consiglio giudiziario in ordine alle valutazioni di professionalità dei magistrati, con la previa acquisizione delle segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati, potrebbe rivelarsi non incisiva e, quindi, scarsamente efficiente;

nello spirito di una leale e rinnovata collaborazione tra le diverse componenti del mondo della giustizia, sembra necessario promuovere una più marcata partecipazione delle componenti laiche al sistema anzidetto,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni concernenti i consigli giudiziari, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a consentire apporti più significativi e diretti degli avvocati nel sistema di valutazione della professionalità dei magistrati.

9/2900/11. Balducci, Suppa, Boato, Bonelli, Cassola, De Zulueta, Francescato, Fundarò, Lion, Pellegrino, Camillo Piazza, Poletti, Trepiccione, Zanella, Cogodi, Maran.

 

 

La Camera,

premesso che:

la Scuola superiore della magistratura è chiamata a svolgere compiti di formazione e di aggiornamento professionale particolarmente rilevanti e altre importanti attribuzioni sono state ad essa affidate dal disegno di legge in esame;

il comitato direttivo della Scuola è preposto ad importanti funzioni, tra cui l'adozione dello statuto e dei regolamenti interni, nonché la scelta del programma annuale dell'attività didattica e la nomina dei docenti;

nel sistema delineato dal disegno di legge in esame, le nomine dei dodici componenti del comitato direttivo della Scuola spettano al Consiglio superiore della magistratura, per quanto concerne i sei magistrati e un professore universitario, ed al Ministro della giustizia, per quanto riguarda l'individuazione di un magistrato, di due professori universitari e di due avvocati;

nella designazione dei due professori universitari e dei due avvocati, chiamati a far parte del direttivo della Scuola, occorre però tener conto delle indicazioni provenienti dal mondo accademico e dell'avvocatura, al fine di assicurare una scelta realmente condivisa da tutte le componenti chiamate a far parte del comitato,

appare opportuno che la designazione dei due avvocati e dei due professori di nomina ministeriale, quali componenti del comitato direttivo, avvenga sulla base di «rose di nomi» indicate, rispettivamente, dai rappresentanti degli ordini forensi e delle università italiane,

impegna il Governo

a tenere in considerazione quanto esposto, in particolare, nell'ultimo capoverso delle premesse.

9/2900/12. Zanella, Balducci, Boato, Bonelli, Cassola, De Zulueta, Francescato, Fundarò, Lion, Pellegrino, Camillo Piazza, Poletti, Trepiccione, Cogodi, Samperi, Maran, Suppa.

 

 

La Camera,

premesso che:

con riguardo alla tematica degli incarichi extragiudiziari affidati ai magistrati occorre attentamente valutare il reale impatto di tali impegni sul carico di lavoro degli uffici giudiziari e sui tempi della giustizia, tenuto conto del numero di magistrati occupati e del tipo e della natura di tali incarichi;

per assicurare, ai sensi dell'articolo 111, comma 2, della Costituzione, la ragionevole durata dei processi è necessario poter fare affidamento su un assiduo impegno dei magistrati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali;

occorre evitare che il sistema degli incarichi extragiudiziari possa determinare una eccessiva e dannosa sottrazione di energie umane e professionali alla gestione quotidiana del carico giudiziario, con conseguenti effetti «a cascata» sulla durata dei processi,

impegna il Governo

a riferire periodicamente alla Camera sugli incarichi extragiudiziari affidati ai magistrati, in modo da evidenziare il numero dei magistrati interessati, la natura degli incarichi autorizzati e il tipo di impegno che hanno comportato.

9/2900/13. Boato, Balducci, Zanella, Bonelli, Cassola, De Zulueta, Francescato, Fundarò, Lion, Pellegrino, Camillo Piazza, Poletti, Trepiccione, Cogodi, Samperi, Maran, Suppa.

 

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento di riforma dell'ordinamento giudiziario apporta modifiche al decreto-legislativo, n.26 del 2006 relativo all'istituzione della Scuola superiore della magistratura;

tra le funzioni della Scuola superiore è preminente quella di fornire un tirocinio iniziale e un aggiornamento continuativo ai magistrati, propedeutici alle funzioni che andranno a svolgere;

in questa prospettiva, la riforma ha previsto un ampliamento del ruolo di formazione della Scuola, rivolto anche ai magistrati onorari, a quelli incaricati della formazione, ai magistrati stranieri in Italia, agli operatori di giustizia ed agli iscritti alle scuole di specializzazione forense; l'obiettivo fondamentale è quello di formare dei giuristi con la preparazione più ampia possibile, che non sia soltanto conoscenza delle leggi, ma protenda nella direzione di una cultura pluridisciplinare, anche in ordine ai doveri di deontologia professionale, imparzialità, riserbo, equilibrio e rispetto della dignità degli individuale;

l'esperienza in corso nelle Scuole di specializzazione comuni delle professioni legali (avvocati, magistrati e notai) rivela tutta la positività della «docenza multidisciplinare», che arricchisce e qualifica la formazione dei giuristi appartenenti alle tre categorie professionali «portanti» dell'intero sistema giustizia;

in tali Scuole e in quelle di Notariato presenti in tutte le regioni, i magistrati

svolgono con i notai un ruolo importante, molto apprezzato anche per la reciproca complementarietà;

il costante e sempre maggiore coinvolgimento dei notai e del notariato nel settore della giurisdizione volontaria, implica una necessaria condivisione con i magistrati ordinari di problemi ed esperienze propri del settore stesso;

la professione notarile si è da sempre contraddistinta nel nostro Paese, per elevata professionalità e per la sua cultura civilistica, specialmente nei settori del diritto societario, immobiliare, successorio e di famiglia;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché tra i docenti che svolgeranno attività didattica nella Scuola superiore della magistratura vengano inseriti anche notai di riconosciuta professionalità, indicati dal Consiglio Nazionale del Notariato, come indispensabile supporto alla formazione multidiplinare perseguita dalla Scuola e al complesso della sua organizzazione.

9/2900/14. Laurini, Balducci.

 

 

La Camera,

rilevato che il Ministero della giustizia partecipa sin dalla sua costituzione nel 1999 al gruppo misto, istituito d'intesa dal Ministero e dal CSM, commissione paritetica in tema di misurazione dell'efficienza degli uffici e del lavoro giudiziario,

che, inoltre, sin dal 2002, è stata intensificata la partecipazione del Ministero, nell'ambito della realizzazione del cosiddetto «cruscotto» degli uffici giudiziari,

che, recentemente, nel 2006, è stata ulteriormente valorizzata la collaborazione tra ministero della giustizia e CSM al fine di avviare una significativa attuazione e sperimentazione dei progetti intrapresi presso diverse sedi-pilota e, nel gennaio 2007, è stato ricostituito il gruppo misto medesimo per la prosecuzione dell'attività,

considerato, in particolare, che il gruppo misto persegue gli obbiettivi di realizzare una corretta ed adeguata rilevazione dei dati statistici e dei carichi di lavoro, di migliorare la qualità dei dati presenti nei registri e garantire l'omogeneità delle procedure e delle informazioni, nonché, più in generale, di definire un sistema di monitoraggio dei flussi giudiziari - anche con la realizzazione di un sistema di indicatori - in grado di render conto in tempo reale degli andamenti delle principali variabili che intervengono direttamente o indirettamente sull'andamento dei processi e sulle prestazioni del sistema giustizia nel suo complesso, così da ottenere una compiuta conoscenza della struttura e dell'organizzazione degli uffici giudiziari ed una valutazione del lavoro del magistrato ai fini propri dell'organo di autogoverno,

impegna il Governo

a potenziare l'azione per lo svolgimento, per quanto di sua competenza, delle attività del gruppo misto-Ministero della giustizia-CSM e di condurre a termine, nel più breve tempo possibile, il progetto con la realizzazione del nuovo sistema per il monitoraggio dei flussi giudiziari.

9/2900/15. Crisci, Tenaglia.

 

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame, modificando gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 160 del 2006, da un lato, sopprime, quale prova del concorso per l'accesso in magistratura, quella volta a valutare l'idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato e, dall'altro, prevede che tale professione possa essere svolta addirittura anche da chi abbia conseguito una laurea in giurisprudenza

al termine di un corso universitario di durata triennale, anziché quadriennale;

l'equilibrio psicologico e l'adeguata preparazione giuridica del magistrato siano due elementi essenziali per assicurare il buon andamento dell'amministrazione della giustizia;

appare opportuno che siano verificati e valutati, con cadenza annuale, gli effetti applicativi delle predette modifiche agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 160 del 2006,

impegna il Governo:

a presentare una relazione annuale al Parlamento sul monitoraggio e sulla valutazione degli effetti applicativi delle disposizioni sopra richiamate e, in particolare, della scelta di non prevedere tra le prove del concorso per l'accesso in magistratura il test psico-attitudinale, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte anche a consentire che possano accedere in magistratura coloro che abbiano conseguito una laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata triennale.

9/2900/16.Consolo.

 

 

La Camera,

premesso che:

è stato esaminato un testo molto articolato e complesso, su una tematica così importante come l'ordinamento giudiziario,

impegna il Governo

a valutarne gli effetti applicativi e a riferire periodicamente al Parlamento ai fini di eventuali ed opportune iniziative.

9/2900/17.(Testo modificato nel corso della seduta) Baldelli, Vitali, Mario Pepe, Santelli.

 

 

La Camera,

premesso che:

al comma 3, lettera l), dell'articolo 1 del disegno di legge 2900 è contenuta una grave incongruenza ai fini dell'accesso al concorso in magistratura, per cui ha paradossalmente rilievo se la laurea in giurisprudenza è conseguita come prima o seconda laurea, il che costituisce una condizione ridicola e probabilmente incostituzionale;

impegna il Governo

a monitorare, sin dallo svolgimento dei prossimi concorsi, l'applicazione della norma richiamata in premessa al fine di valutare l'opportunità di modificarla, non avendo la stessa alcuna giustificazione logica.

9/2900/18.Paroli, Fratta Pasini, Fedele.

 

 

La Camera,

premesso che:

per la progressione in carriera dei magistrati, i criteri delineati dal disegno di legge in esame sono assolutamente generici e discrezionali mentre la precedente «riforma Castelli» aveva reintrodotto il criterio della meritocrazia. Ciò limitava la discrezionalità lasciando largo spazio alla Scuola superiore della magistratura il cui giudizio finale sulla formazione, come sulla progressione in carriera dei magistrati, doveva essere tenuto in debito conto dal Consiglio superiore della magistratura, ai fini delle valutazioni di sua competenza;

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni concernenti la progressione in carriera dei magistrati, al fine di introdurne ulteriori criteri meritocratici per la progressione in carriera dei magistrati al fine di accrescere l'efficienza e la produttività dell'ordine giudiziario.

9/2900/19.Costa, Mormino, Laurini, Gelmini.

 

 

La Camera,

premesso che:

il servizio giustizia è attualmente caratterizzato da una grave carenza di efficienza che si manifesta essenzialmente nella lunghezza eccessiva dei giudizi penali, civili ed amministrativi per cui si rende necessario un intervento diretto a rendere più funzionale e quindi più celere l'amministrazione della giustizia la cui lentezza si trasforma troppe volte in giustizia negata e fa venire meno la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Inoltre la difficoltà ad ottenere un giudizio civile in tempi ragionevoli dai tribunali, fa spesso ricorrere le imprese e i cittadini a procedure arbitrali che comportano costi ingenti;

impegna il Governo

a valutare gli effetti del nuovo testo in tema di ordinamento giudiziario sull'efficienza della giustizia e a riferirne periodicamente al Parlamento.

9/2900/20.(Testo modificato nel corso della seduta) Leone, la Loggia, Bruno, Santelli.

 

 

La Camera,

premesso che:

il servizio giustizia è attualmente caratterizzato da una grave carenza di efficienza che si manifesta essenzialmente nella lunghezza eccessiva dei giudizi penali, civili ed amministrativi per cui si rende necessario un intervento diretto a rendere più funzionale e quindi più celere l'amministrazione della giustizia la cui lentezza si trasforma troppe volte in giustizia negata e fa venire meno la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Inoltre la difficoltà ad ottenere un giudizio civile in tempi ragionevoli dai tribunali, fa spesso ricorrere le imprese e i cittadini a procedure arbitrali che comportano costi ingenti;

impegna il Governo

a valutare, anche in sede di presentazione della relazione al Parlamento, prevista dall'ordinamento giudiziario, le conseguenze applicative del provvedimento.

9/2900/21.(Testo modificato nel corso della seduta) Vitali, Costa, Gelmini, Mormino.

 

 

La Camera,

premesso che:

la parità delle parti, ovvero la equidistanza dal giudice, non ha soltanto natura procedurale, bensì è un principio, d'ordine istituzionale e di collocazione del pubblico ministero nel sistema giudiziario;

la sostanziale eliminazione della separazione delle funzioni requirente e giudicante, disposta da questo provvedimento, rappresenta una violazione sostanziale dell'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo in quanto non è garantita fino in fondo l'assoluta terzietà del giudice;

impegna il Governo

a valutare le conseguenze della eliminazione, da parte dell'articolo 2 del provvedimento, della separazione delle carriere, anche al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a garantire pienamente l'assoluta terzietà del giudice rispetto all'accusa e alla difesa.

9/2900/22.Gelmini, Laurini, Mormino, Bernardo.

 

 

La Camera,

premesso che:

l'abolizione dei concorsi per l'attribuzione delle funzioni e degli incarichi direttivi in base a criteri oggettivi, e le valutazioni di professionalità, unico criterio

di selezione, attribuiscono - ad avviso dei presentatori - tutto il potere alle «correnti» dei magistrati in seno al CSM, incidendo così sull'indipendenza di ciascun magistrato;

il singolo magistrato non si sentirà più libero di decidere dato che la sua attività professionale sarà soggetta a giudizio delle correnti maggioritarie del CSM, e ciò in violazione del principio costituzionale secondo cui il giudice è soggetto soltanto alla legge;

le procedure individuate per la progressione nelle carriere non prevedono la possibilità, da parte del Consiglio superiore della magistratura, di valutare mediante l'esame diretto le capacità professionali dei candidati, violandosi cosi l'articolo 105 della Costituzione;

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a rafforzare i criteri meritocratici per la progressione in carriera dei magistrati anche e soprattutto per garantirne la totale libertà ed indipendenza nell'ambito della loro attività professionale.

9/2900/23.Mormino, Pecorella, Paniz, Laurini, Costa.

 

 

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame è stato redatto e portato avanti sotto sostanziale dettatura della magistratura organizzata che si è comportata in questa occasione quasi come una terza Camera;

siamo di fronte quindi ad una palese violazione dell'articolo 70 della nostra Costituzione a causa del comportamento, dei magistrati e dello stesso CSM, che enunciano giudizi, pongono condizioni, esprimono veti ed impongono tempi di approvazione di questo provvedimento;

impegna il Governo

a salvaguardare concretamente le prerogative del Parlamento in materia di legislazione.

9/2900/24.Bertolini, Carfagna, Santelli.

 

 

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame abolisce i concorsi per l'attribuzione delle funzioni e degli incarichi direttivi in base a criteri oggettivi e che utilizzino, come unico criterio di selezione le valutazioni di professionalità, attribuendo tutto il potere alle correnti e incidendo cosi sull'indipendenza di ciascun magistrato;

il singolo magistrato non sarà più libero di decidere in piena coscienza, dal momento che la sua attività sarà condizionata dal giudizio delle correnti maggioritarie in seno al CSM, ciò in contrasto con il secondo comma dell'articolo 101 della Costituzione;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare i criteri e di progressione in carriera dei magistrati privilegiando criteri di tipo meritocratico.

9/2900/25.Santelli, Bertolini, Carfagna.

 

 

La Camera,

premesso che:

il provvedimento, all'articolo 7, conferisce una delega al Governo per l'adozione dei decreti legislativi compilativi volti al «coordinamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge» nonché «ad operare l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti» senza tuttavia valutare l'opportunità di verificare se vi sia coincidenza con l'oggetto della delega, già conferita dalla legge n. 150 del 2005;

il disegno di legge lascia aperto il termine per l'adozione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportando soltanto le modifiche a tal fine necessarie;

vengono utilizzate espressioni formulate in modo impreciso, come ad esempio nell'articolo 1, comma 6, in cui ci si riferisce ad avvocati e professori che abbiano prestato «a qualsiasi titolo o modo, attività di docenza»;

la tecnica della novellazione non é conforme alla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20-4-2001, al punto 9, secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma, per consentire appunto una più agevole comprensione della modifica

impegna il Governo

a monitorare l'applicazione del provvedimento anche al fine di adottare ulteriori iniziative normative di natura correttiva volte a rendere il provvedimento più chiaro ed esauriente sia per quanto riguarda il contenuto che per quanto concerne la forma, in linea con quanto rilevato dal Comitato per la legislazione.

9/2900/26.Bruno, Bertolini, Carfagna.

 

 

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame elimina la separazione delle funzioni requirente e giudicante violando in tal modo il principio del giusto processo dal momento che non viene garantita l'assoluta terzietà del giudice, prevista dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancanza di specializzazione delle funzioni rende inoltre notevolmente più grave il problema dell'eccessiva lentezza dei processi comportando una violazione del principio costituzionale della ragionevole durata dei processi;

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di introdurre correzioni volte a ripristinare la fondamentale separazione delle funzioni requirente e giudicante.

9/2900/27.Verdini, Vitali, Jannone, Baldelli, Campa.

 

 

La Camera,

premesso che:

questo disegno di legge comporta una deminutio grave dello status dell'avvocatura rispetto ai magistrati in quanta il titolo di avvocato, peraltro ottenuto superando un lungo tirocinio e un esame di elevata difficoltà, consente solo di partecipare al concorso per l'accesso in magistratura, mentre da sempre i magistrati a fine carriera de iure possono svolgere l'attività di avvocato;

tale situazione comporta il sostanziale accantonamento dell'aspirazione degli avvocati ad accedere in magistratura mediante reclutamento straordinario per titoli e con una prova orale;

impegna il Governo

a monitorare con attenzione, sin dallo svolgimento delle prossime procedure concorsuali, l'applicazione delle disposizioni richiamate in premessa al fine di rafforzare il ruolo dell'avvocatura che nell'ambito dell'attività giurisdizionale e nella garanzia dei diritti e delle libertà dei cittadini, è fondamentale e di varare nuovi provvedimenti, anche normativi, diretti a dare il giusto rilievo alla figura degli avvocati nel quadro dell'attività giurisdizionale.

9/2900/28.Boscetto, Mormino, Vitali.

 

 

La Camera,

premesso che:

è stato esaminato un testo molto articolato e complesso, su una tematica così importante come l'ordinamento giudiziario,

impegna il Governo

a valutarne gli effetti applicativi e a riferire periodicamente al Parlamento ai fini di eventuali ed opportune iniziative.

9/2900/29.(Testo modificato nel corso della seduta) Fontana, Cicu, Fallica.

 

 

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame delinea dei criteri per la progressione in carriera dei magistrati assolutamente generici e discrezionali al contrario della precedente «riforma Castelli» che, invece, aveva reintrodotto il criterio della meritocrazia;

l'attività della Scuola superiore della magistratura viene in tal modo notevolmente limitata e condizionata dal CSM, mentre nella precedente riforma era la Scuola a dover emanare il giudizio sulla formazione dei magistrati, di cui il CSM doveva tener conto nelle valutazioni di propria competenza;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire spazio alla Scuola superiore della magistratura e di rafforzare i criteri meritocratici nella progressione in carriera dei magistrati.

9/2900/30.Carfagna, Fitto, Santelli.

 

 

La Camera,

premesso che:

l'indipendenza assoluta della magistratura, garantita dalla Costituzione, non è intesa a rendere del tutto autoreferenziale l'ordine giudiziario, ma é funzionale al diritto dei cittadini di essere giudicati da magistrati indipendenti e non condizionabili. Di conseguenza i magistrati devono limitarsi ad applicare le leggi vigenti e non devono interferire indebitamente nelle competenze del potere legislativo e del potere esecutivo;

abbiamo assistito nel corso del tormentato iter di questo provvedimento ad una indebita interferenza della magistratura organizzata che ha svolto pressioni fortissime sul Governo e sulla maggioranza per conseguire il proprio obiettivo di cancellare la riforma dell' ordinamento giudiziario varato nella passata legislatura;

impegna il Governo

a legiferare, in futuro, sull'ordinamento giudiziario avendo come unico punto di riferimento l'interesse dei cittadini ad avere una giustizia equa, celere e quindi efficace.

9/2900/31.Mario Pepe, Gelmini, Laurini.

 

 

La Camera,

premesso che:

la magistratura associata nel suo complesso e, a volte, lo stesso Consiglio superiore della magistratura, tendono a comportarsi, soprattutto per quanto riguarda l'iter dei disegni di legge concernenti la giustizia, come una sorta di terza Camera, in sostanziale violazione dell'articolo 70 della Costituzione, enunciando giudizi, ponendo condizioni, esprimendo veti, imponendo tempi come nel caso del disegno di legge in esame, il che è del tutto inammissibile oltre che costituire - ad avviso dei presentatori del presente atto - una violazione della Costituzione;

quanto sopra indicato si riflette pesantemente sulla struttura del presente provvedimento che non è finalizzato a migliorare l'efficienza, assai carente del servizio giustizia, ma solo a cancellare

quelle norme della riforma Castelli che non sono di gradimento della parte più politicizzata della magistratura;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di legiferare sia in materia di ordinamento giudiziario e sia in ogni altra materia tenendo conto degli interessi della generalità dei cittadini e non di quello di singole corporazioni.

9/2900/32.Vito Elio, Leone, La Loggia, Bruno.

 

 

La Camera,

premesso che:

è stato esaminato un testo molto articolato e complesso, su una tematica così importante come l'ordinamento giudiziario,

impegna il Governo

a valutarne gli effetti applicativi e a riferire periodicamente al Parlamento ai fini di eventuali ed opportune iniziative.

9/2900/33.(Testo modificato nel corso della seduta) Fasolino.

 

 

La Camera,

premesso che:

questo provvedimento presenta diversi profili di incostituzionalità e non è orientato a migliorare la qualità e l'efficienza del sistema giudiziario ma a soddisfare richieste di tipo corporativo della parte politicizzata della magistratura;

il decreto di legge si configura come una sostanziale controriforma della legge sull'ordinamento giudiziario, varata nella passata legislatura per iniziativa del Governo Berlusconi, per cui si sottopone la già carente organizzazione degli uffici giudiziari ad un ulteriore sforzo di adattamento alle nuove normative tale da determinarne una probabile caduta di efficienza e tutto ciò in danno degli interessi reali dei cittadini;

appare opportuno riconsiderare l'opportunità e l'utilità di un cambiamento normativo in materia di ordinamento giudiziario così profondo e così ravvicinato rispetto la legge Castelli, prima di verificare sul campo gli effetti concreti di tale riforma e a valutare la possibilità di salvaguardare gli aspetti più innovativi e più direttamente finalizzati a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, contenuti nella legge approvata nella passata legislatura;

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a dare risposte a quanto esposto in particolare nell'ultimo capoverso della premessa.

9/2900/34.La Loggia, Armosino, Fratta Pasini, Campa, Bernardo.

 

 

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame, rappresenta una vera e propria controriforma rispetto a quella approvata nella scorsa legislatura;

rispetto a quest'ultima è significativa la mancanza nel testo di qualsiasi riferimento ai principi di cui all'articolo 111 della Costituzione;

le disposizioni varate in materia di ordinamento giudiziario nella scorsa legislatura, dal Governo Berlusconi invece, si basavano proprio sui principi del giusto processo;

la presente riforma invece, non prestando alcuna attenzione agli interessi

dei cittadini, non richiama in alcun punto i predetti principi costituzionali;

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a rafforzare l'attuazione dei principi sul giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione.

9/2900/35.Campa, Bernardo, Lazzari.

 

 

La Camera,

premesso che:

è stato esaminato un testo molto articolato e complesso, su una tematica così importante come l'ordinamento giudiziario,

impegna il Governo

a valutarne gli effetti applicativi e a riferire periodicamente al Parlamento ai fini di eventuali ed opportune iniziative.

9/2900/36.(Testo modificato nel corso della seduta) Di Cagno Abbrescia, Giudice, Paroli.

 

 

La Camera,

esaminato l'atto Camera 2900 in tema di disposizioni in materia di ordinamento giudiziario, preso atto che l'articolo 1 contiene numerose modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, relativo alla disciplina per l'accesso in magistratura e quella relativa alla progressione economica e alle funzioni dei magistrati;

considerato che l'articolo 1 disciplina il concorso per magistrato ordinario prevedendo, in particolare, le materie su cui vertono le prove scritte ed orali;

preso atto che tra le novità previste in relazione alle prove orali è stato escluso il diritto industriale;

impegna il Governo

a valutare, sin dallo svolgimento delle prossime procedure concorsuali, le conseguenze di quanto illustrato nell'ultimo capoverso della premessa, al fine di considerare l'utilità dell'inserimento del diritto industriale tra le materie d'esame, per la fondamentale importanza rivestita da tale branca del diritto, quale momento fondamentale per la modernizzazione del concorso in magistratura.

9/2900/37.Lussana.

 

 

La Camera,

considerato che l'articolo 3 del disegno di legge in materia di ordinamento giudiziario apporta modifiche alla Scuola superiore della magistratura istituita con la legge del 2005 n. 150 e disciplinata con il decreto legislativo 30 gennaio 2006 n. 26;

ritenuto che la disciplina delinea i compiti della Scuola con riferimento alla formazione e all'aggiornamento dei magistrati aggiungendo la formazione della magistratura onoraria, dei magistrati dirigenti degli uffici giudiziari, dei magistrati presso cui svolgere il tirocinio, ma anche di magistrati stranieri, il coordinamento delle attività di formazione decentrata, la collaborazione con altri paesi nell'organizzazione del servizio giustizia;

ritenuto che per lo svolgimento delle relative competenze, la Scuola si avvale di personale già nell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reperire ulteriori risorse finanziare e organizzative adeguate alle notevoli competenze elle anche l'intervento riformatore intende conservare in capo alla Scuola.

9/2900/38.Goisis.

 

 

La Camera,

premesso che il presente provvedimento reca una riforma fondamentale che disegna un nuovo ordinamento giudiziario, con particolare riguardo all'accesso in magistratura, alla disciplina del tirocinio, alle

funzioni dei magistrati, alla disciplina della Scuola superiore della magistratura, nonché quella relativa al Consiglio direttivo della Cassazione ed ai Consigli giudiziari;

valutati gli ampi settori di intervento della riforma;

impegna il Governo

a predisporre tutte le misure idonee a perseguire prioritariamente gli investimenti infrastrutturali per la riqualificazione degli uffici giudiziari e per la ristrutturazione dei locali, per l'incremento delle risorse umane e materiali, nonché delle attività di formazione e di reclutamento, anche con particolare riguardo al personale amministrativo e alla rete del personale ausiliario.

9/2900/39.Dussin.

 

 

La Camera,

preso atto che l'articolo 2, comma 4, del presente disegno di legge sostituisce l'articolo 13 del decreto legislativo n. 160, ora rubricato «Attribuzione delle funzioni e passaggio da quelle giudicanti a quelle requirenti e viceversa»;

valutato che è stata eliminata la previsione originaria del decreto legislativo relativa al passaggio di funzioni attraverso domanda, da proporre inderogabilmente entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti;

valutato che in base alla nuova disciplina prevista dal disegno governativo, viene previsto un passaggio di funzioni, da giudicanti a requirenti e viceversa, che diventa possibile per ben quattro volte nel corso della intera carriera del magistrato;

valutato che è prevista una limitazione a livello regionale, con alcune eccezioni relative all'aver svolto negli ultimi 5 anni solo funzioni civili o del lavoro se il passaggio è nelle finzioni requirenti penali, ovvero all'aver svolto funzioni requirenti se il passaggio è nelle funzioni giudicanti civili o del lavoro;

valutato che, in base a tale nuova previsione, è presumibile ritenere che si verificheranno numerosi passaggi dalle funzioni giudicanti e quelle requirenti e viceversa;

impegna il Governo

a presentare, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione al Parlamento che contenga indicazioni dettagliate sui passaggi di funzione che hanno comportato il trasferimento del magistrato ad uffici giudiziari di diversa regione, nonché sul numero dei trasferimenti avvenuti all'interno dello stesso circondario e in una diversa provincia rispetto a quella di provenienza.

9/2900/40.Filippi.

 

 

La Camera,

preso atto che il disegno di legge governativo novella alcuni dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega del 2005 n. 150 di riforma dell'ordinamento giudiziario;

valutato che l'intervento si muove nella prospettiva di una riforma complessiva dell'ordinamento giudiziario, al fine di creare un disciplina che garantisca maggiore funzionalita ed efficienza all'intero sistema giustizia;

impegna il Governo

a prevedere entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge in esame la presentazione di una relazione al Parlamento da parte del ministro della giustizia sullo stato di attuazione della legge in esame.

9/2900/41.Dozzo.

 

 

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame modifica una recente riforma contenuta nella legge 25 luglio 2005 e nei quattordici decreti legislativi emanati in attuazione delle predetti leggi;

il provvedimento non contribuisce da solo a risolvere i problemi cruciali del sistema giudiziario, come l'eccessiva lunghezza dei processi e l'assoluta inadeguatezza delle risorse, questioni che più di tutte interessano i cittadini;

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative, oltre quelle già realizzate dal ministro della giustizia in materia di processo civile, processo penale e ufficio per il processo volte alla riduzione dei tempi del processo penale e civile ed a una migliore e più efficiente organizzazione degli uffici giudiziari.

9/2900/42.(Testo modificato nel corso della seduta) Allasia.

 

 

La Camera,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 1 del testo in esame, stabilisce che siano ammessi al concorso in magistratura, tra gli altri, coloro che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali;

l'istituzione delle scuole di specializzazione nelle professioni legali è stata prevista dal decreto legislativo 1997 n. 398, ed essendo antecedente alla riforma, fa presupporre che le stesse dovrebbero essere oggetto di serio ripensamento e adeguamento, maggiormente rispondente alle esigenze della formazione dei giovani laureati e delle richieste specializzazioni, in modo da costituire un luogo di preparazione comune alla futura attività professionale di magistrati ed avvocati;

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a riformare le scuole di specializzazione nelle professioni legali.

9/2900/43.Grimoldi.

 

 

La Camera,

premesso che:

il presente provvedimento modifica ampiamente alcuni dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega contenuta nella legge n. 150 del 2005;

l'articolo 1, comma 2, modifica la disciplina dell'accesso al concorso in magistratura in particolare, eliminando l'obbligo di indicazione obbligatoria da parte del candidato, già nella domanda, dell'area funzionale cui accedere in caso di esito positivo del concorso (funzione requirente o funzione giudicante);

appare opportuno prevedere che nel futuro tutti i candidati al concorso in magistratura, al momento della presentazione della domanda, debbano obbligatoriamente indicare l'area funzionale giudicante o requirente cui vorrebbero essere assegnati in caso di esito positivo del concorso, al fine di valorizzare la effettiva vocazione dei vincitori del concorso all'espletamento delle funzioni prescelte;

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a dare risposta alle esigenze evindenziate nell'ultimo capoverso della premessa.

9/2900/44.Fugatti.

 

 

La Camera,

premesso che il presente provvedimento configura l'accesso in magistratura come concorso di secondo grado, dove oltre la laurea sono richiesti ulteriori titoli abilitanti;

tale scelta segue la linea tracciata dalla precedente riforma del 2005, nell'obiettivo dichiarato della riduzione della platea dei candidati al concorso;

tale nuovo sistema comporta l'innalzamento del livello medio dell'età dei vincitori del concorso, con rischi legati alla selezione dei più abbienti, più avvantaggiati nel procrastinare il loro ingresso in magistratura;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivarsi con misure adeguate di sostegno ai meno abbienti onde evitare che l'aver delineato il concorso in magistratura come un sistema di reclutamento di secondo grado, pur rispondendo all'intento di garantire una maggiore qualificazione professionale, finisca tuttavia per favorire una selezione a danno di possibili candidati meno abbienti.

9/2900/45.Fava.

 

 

La Camera,

premesso che:

nel presente provvedimento permane una sostanziale interscambiabilità delle funzioni;

nonostante i meccanismi ordinamentali individuati, tesi a rendere più difficoltoso il passaggio di un magistrato dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa, non affronta il problema fondamentale della separazione dei magistrati della decisione e dell'accusa;

le norme riguardanti l'organizzazione dei magistrati e la riforma del relativo ordinamento giudiziario, devono avere una finalità diretta a realizzare la imparzialità della decisione;

tale finalità non viene garantita attraverso un sistema che disconosce la terzietà e neutralità del giudice e che realizza una totale assimilazione delle fruizioni dell'accusa e della decisione;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la costituzione di una commissione interna al Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per uno studio comparato tra il sistema ordinamentale giudiziario italiano e i sistemi appartenenti alla tradizione europea continentale, diretto a individuare le forme di reclutamento e di formazione dei magistrati, la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, e analizzarne il grado di influenza sulla composizione sociale e professionale del magistrato nonché sulle relazioni che si stabiliscono tra magistratura e mondo politico.

9/2900/46.Montani.

 

 

La Camera,

premesso che:

statisticamente, circa il 50 per cento dei procedimenti si risolve con formule di assoluzione in primo grado, a cui si aggiunge un'ulteriore quota di assoluzioni in secondo o terzo grado pari a circa il 30 per cento, da cui si evince che circa il 70 per cento dei processi non trovava ragioni per essere celebrato;

il principio della soccombenza in ordine alle spese di giudizio nel rito penale si pone come uno dei principi ineludibili che caratterizzano un processo di parti, principio su cui fondare l'obiettivo di raggiungere una vera parità tra accusa e difesa nel processo;

il principio della soccombenza in ordine alle spese di giudizio, caratteristico del giudizio civile, da oltre un decennio è

stato introdotto con significativi risultati nel contenzioso tributario, innestandosi nella riforma di quello specifico rito che il legislatore ha voluto trasformare da processo impugnatorio in processo di parti, con decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni;

oggi, molti cittadini, spesso accusasti di reati anche gravi, subiscono traversie giudiziarie che si ripercuotono anche sulle loro condizioni morali, familiari ed economiche, che per un buon 70 per cento dei casi rappresentano procedimenti che non avevano ragione di essere istruiti;

nell'ambito dei provvedimenti disciplinari si ritiene corretto e dovuto intervenire con strumenti adatti a riaffermare un principio di equità per chiarire che in caso di palese innocenza del cittadino, questo possa essere alleviato almeno delle spese di giudizio: è una norma di civiltà giuridica che mette in evidenza che il cittadino deve sempre ed in ogni caso essere tutelato quando ne ricorrano i presupposti, ovvero quelli di non avere commesso il fatto, od il fatto non costituisca reato, od il fatto non sia previsto dalla legge come reato;

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a recepire il principio della riparazione in ordine alle spese di giudizio anche nel caso in cui la parte soccombente risulti essere la pubblica accusa nei procedimenti penali, nei casi in cui il giudice assolva la parte imputata con formula piena, ovvero se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.

9/2900/47.Galli, Campa.

 

 

La Camera,

considerato che l'atto Camera 2900 oltre a ledere l'interesse dei cittadini ad avere un «servizio giustizia» equo, efficiente e celere, contiene diversi errori, sia formali, che sostianziali;

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame al fine di correggerne i più evidenti errori e le più gravi contraddizioni.

9/2900/48.Pecorella, Vitali, Costa.

 

 

 

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame ha eliminato, tra le prove del concorso per l'accesso alla magistratura, le prove psico-attitudinali introdotte dalla riforma Castelli;

in aggiunta alle prove scritte e orali che testano il livello di preparazione dei candidati al concorso in magistratura, le prove psico-attitudinali sono necessarie perché consentono di verificarne il profilo psicologico e soprattutto l'equilibrio;

data la delicatezza del ruolo svolto dai magistrati, é indispensabile testarne a pieno le capacità intellettive e la stabilità psicologica;

appare opportuno reintrodurre le prove psico-attitudinali nell'ambito dei concorsi per l'accesso alla magistratura,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a dare seguito alle esigenze enunciate nell'ultimo capoverso delle premesse.

9/2900/49.Garagnani.

 

 

La Camera,

premesso che:

il termine «giusto processo», di derivazione anglosassone, tende a mettere

in luce quegli aspetti che ogni processo dovrebbe avere, e che sono attualmente previsti dall'articolo 111 della Costituzione, che afferma testualmente: «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge»;

il processo è considerato giusto se vengono rispettati diversi elementi: innanzitutto che le due parti espongano le loro ragioni in contraddittorio fra di loro ed in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale e che il processo si concluda entro un tempo ragionevole;

l'enorme mole di processi da smaltire, i «tempi biblici» dei processi, la carenza di organico e di risorse finanziarie adeguate, contribuiscono alla lentezza della macchina giudiziaria italiana e spesso non garantiscono al cittadino la garanzia del giusto processo;

anche per il «giusto processo penale» le regole sono dettagliate, e riguardano vari aspetti di questo procedimento che più di ogni altro incide sulla libertà e sulla dignità della persona;

il giusto processo penale ha la finalità di garantire che la persona, accusata ingiustamente o privata in via cautelativa della libertà personale, possa compiutamente difendersi, che vi sia parità fra accusa e difesa e che sia rispettato il principio del contraddittorio nella formazione della prova;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a: stanziare risorse adeguate per migliorare il funzionamento degli uffici giudiziari attraverso il potenziamento degli organici e degli strumenti tecnologici migliorando altresì la professionalità degli operatori del diritto, il tutto per garantire al cittadino la possibilità di avere, in campo civile e penale, processi più celeri, più equi e dunque, più giusti, ispirati ai principi della nostra Costituzione, ed in particolare all'articolo 111.

9/2900/50.Iannarilli, Angelino Alfano, Marinello, Misuraca, Romele, Pili, Minardo.

 

 

La Camera,

premesso che:

i tribunali cosiddetti minori, (non in sedi capoluogo dì provincia) assolvono un ruolo fondamentale nell'amministrazione della giustizia, in quanto contribuiscono a decongestionare l'enorme mole di lavoro che grava sugli uffici giudiziari dei tribunali siti nei capoluoghi di provincia e rappresentano un importante presidio di legalità soprattutto nei territori in cui sono fortemente radicati fenomeni di criminalità organizzata e costituiscono punto di riferimento essenziale per le piccole e medie comunità;

è necessario avere risposte chiare e concrete da parte del Governo in relazione alla sorte dei tribunali minori, al fine di migliorare il sistema giustizia nel nostro Paese, allineandolo al contesto europeo e internazionale;

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure, affinché, nella eventuale revisione delle circoscrizioni giudiziarie, si tenga particolarmente conto di tribunali che, seppure di minore entità, insistono in territori dove è più radicata la criminalità organizzata;

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, per reperire risorse adeguate tese al potenziamento delle strutture e degli organici dei tribunali minori, prevedendo anche un eventuale allargamento delle circoscrizioni giudiziarie degli stessi.

9/2900/51.(Testo modificato nel corso della seduta) Marinello, Angelino Alfano, Misuraca, Romele, Pili, Iannarilli, Minardo.

 

 

La Camera,

premesso che:

la riforma Castelli aveva individuato tra le sedi della Scuola superiore della magistratura il capoluogo di regione della Calabria;

la stessa risulta sostituita dalla città di Benevento;

l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede che le sedi della Scuola superiore della magistratura siano tre;

appare opportuno verificare la possibilità di aumentare a quattro il numero delle sedi della Scuola superiore al fine di far sì che una di esse sia ubicata in Calabria;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a dar seguito a quanto esposto, in particolare, nell'ultimo capoverso della premessa.

9/2900/52.D'Ippolito Vitale.

 

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2, comma 2, capoverso, comma 4, lettera d), prevede che il Consiglio giudiziario acquisisca, ai fini delle valutazioni professionali, gli atti e i provvedimenti redatti da ogni magistrato;

tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità;

la valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno;

appare opportuno predisporre un sistema di monitoraggio permanente, con riferimento ad ogni magistrato, degli atti principali, richieste di incriminazione, rinvii a giudizio, sentenze, e sentenze passate in giudicato, con pubblico resoconto per ogni anno di attività;

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della disposizione di cui in premessa al fine di modificarne la portata normativa nel senso indicato.

9/2900/53.Buemi, Angelo Piazza, Schietroma, Crema, D'Elia, Di Gioia, Villetti, Turci, Buglio, Beltrandi, Poretti, Mellano, Turco.

 

 

La Camera,

premesso che:

i magistrati ordinari sono distinti secondo le funzioni esercitate; l'assegnazione di sede ed il passaggio di funzioni da quelle giudicanti a quelle requirenti, e viceversa, sono disposti dal CSM con provvedimento motivato;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di fornire entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge una situazione statistica dei cambiamenti di funzione e di sede giudiziaria tra distretti diversi e regioni diverse, avvenuti negli ultimi cinque anni, per i magistrati in carica all'entrata in vigore della legge in esame.

9/2900/54.(Testo modificato nel corso della seduta) Angelo Piazza, Buemi, Schietroma, Crema, D'Elia, Antinucci, Di Gioia, Villetti, Beltrandi, Turci, Buglio, Poretti, Mellano, Turco.

 

 

La Camera,

premesso che:

a differenza di altre tipologie professionali di pubblici dipendenti, per gli accessi in magistratura non è prevista nel

provvedimento in esame alcuna forma di valutazione psico-attitudinale;

impegna il Governo

a fornire al Parlamento entro trenta giorni dall'approvazione del provvedimento un quadro puntuale dei concorsi di accesso e degli avanzamenti di carriera nei quali sono previste valutazioni psico-attitudinali nella pubblica amministrazione.

9/2900/55.Mellano, Buemi, Angelo Piazza, Schietroma, Crema, D'Elia, Di Gioia, Antinucci, Villetti, Beltrandi, Turci, Buglio, Poretti, Turco.

 

 

La Camera,

premesso che:

gli incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, costituiscono un fenomeno importante sul piano quantitativo tale da incidere persino sulla operatività di alcuni uffici, suscettibile di compromettere gravemente l'immagine di autonomia ed indipendenza dei magistrati italiani e di alterare l'equilibrio e la separazione tra i poteri e gli ordini dello Stato;

il Consiglio Superiore della Magistratura, consapevole del problema, è più volte intervenuto, anche con qualche efficacia, per limitare tali incarichi e per la rotazione degli stessi tra i magistrati;

sovente è la legge a prevedere l'obbligo (o la facoltà) di ricoprire alcuni incarichi nei ministeri con magistrati, anche in situazioni in cui si richiedono competenze non strettamente (o affatto) giuridiche;

in particolare il fenomeno è ancora oggi di grande rilevo per quanto riguarda il Ministero della giustizia, cioè proprio quel dicastero che ha competenze di rilievo costituzionale sull'amministrazione della giustizia e del sistema penitenziario, e di proposta sulle riforme dell'ordinamento giudiziario;

impegna il Governo

a limitare questi incarichi a legislazione vigente e per i casi in cui sia obbligatoria la presenza di un magistrato.

9/2900/56.(Testo modificato nel corso della seduta) Beltrandi, Buemi, D'Elia, Schietroma, Crema, Antinucci, Villetti, Di Gioia, Turci, Buglio, Turco, Poretti, Mellano.

 

 

La Camera,

considerato il particolare livello di specializzazione richiesto ai futuri magistrati, in ordine alla lotta contro la contraffazione delle merci e la tutela dei diritti dei consumatori;

impegna il Governo

a monitorare gli effetti del provvedimento in esame, valutando la possibilità e l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative rivolte a curare la qualificazione professionale dei magistrati, con particolare riferimento alle problematiche della concorrenza, del contrasto della contraffazione delle merci e della tutela dei diritti dei consumatori.

9/2900/57.(Testo modificato nel corso della seduta) Milanato, Aprea, Fedele.

 

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, del provvedimento reca norme in materia di concorso per magistrato ordinario;

considerata la particolare delicatezza e specializzazione dei compiti che dovranno svolgere i futuri magistrati;

impegna il Governo

a monitorare gli effetti del provvedimento anche al fine di adottare ulteriori iniziative rivolte a curare la qualificazione professionale

dei magistrati, con particolare riguardo alla tecnica delle investigazioni, in rapporto alle specifiche funzioni esercitate.

9/2900/58.(Testo modificato nel corso della seduta) Nan, Fontana, Cicu.

 

 

La Camera,

premesso che:

il presente disegno di legge è stato presentato al Senato con grande ritardo ed è stato poi esaminato in Parlamento con un criterio frettoloso e molto superficiale, senza il dovuto approfondimento che l'importanza della materia avrebbe richiesto;

sotto il ricatto temporale della magistratura organizzata, si pretende l'approvazione definitiva del provvedimento prima dell'imminente scadenza della sospensione degli effetti principali della riforma dell'ordinamento giudiziario varata nella passata legislatura, meglio conosciuta come «riforma Castelli»;

sarebbe stato opportuno monitorare gli effetti della riforma Castelli prima della adozione di misure che la stravolgano;

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi del provvedimento al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rimediare a eventuali discrasie e incongruenze.

9/2900/59.Bernardo, Raffaele Fitto, Galli, Fedele.

 

 

La Camera,

premesso che:

il provvedimento, per quanto riguarda il concorso per l'accesso alla magistratura, non prevede l'esigenza di sottoporre il candidato a un colloquio psico-attitudinale;

è assolutamente necessario un colloquio da svolgersi prima dell'espletamento della prova orale, mirante ad accertare l'idoneità psico-attitudinale allo svolgimento delle funzioni di magistrato, in particolare sotto il profilo del possesso del necessario equilibrio da parte del candidato;

impegna il Governo

a monitorare gli effetti del provvedimento per valutare l'esigenza di modificare la norma contenuta nel comma 2, dell'articolo 1 nel senso di reintrodurre nell'ambito del concorso per l'accesso alla magistratura, il colloquio psico-attitudinale prima dello svolgimento della prova orale.

9/2900/60.Paniz, Verro, Zorzato.

 

 

La Camera,

premesso che:

per la copertura del provvedimento in esame sono state sollevate perplessità dalla Commissione bilancio;

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sugli effettivi costi del provvedimento e a garantire le risorse necessarie all'attuazione del provvedimento.

9/2900/61.Casero, Crosetto, Gioacchino Alfano.

 

 

La Camera,

considerata l'eccessiva lentezza dell'amministrazione della giustizia civile, penale e amministrativa;

premesso che:

il presente provvedimento non migliorerà certamente la situazione, anzi la peggiorerà quasi certamente;

molti magistrati sono distolti dall'attività giurisdizionale e distaccati presso

altre amministrazioni per svolgere compiti di natura burocratico-amministrativa;

impegna il Governo

a monitorare gli effetti concreti di questo provvedimento in ordine alla funzionalità e produttività dell'ordine giudiziario, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a riportare tutti i magistrati in servizio a svolgere esclusivamente funzioni giurisdizionali per le quali sono stati selezionati e formati a spese dei contribuenti.

9/2900/62.Ravetto, Giudice, Casero.

 

 

La Camera,

premesso che:

il presente provvedimento non è affatto idoneo a risolvere il principale problema che affligge la giustizia italiana, e cioè la lentezza inammissibile dei processi civili, penali e amministrativi che dipende anche da una insufficiente produttività di molti appartenenti all'ordine giudiziario;

impegna il Governo

a monitorare gli effetti del presente provvedimento in termini di miglioramento, dell'efficienza del servizio giustizia, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a eliminare completamente la possibilità per i magistrati di assumere incarichi extragiudiziari affinché possano dedicarsi esclusivamente ad attività prettamente giurisdizionali.

9/2900/63.Della Vedova, Carlucci, Paroli.

 

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 97 della Costituzione tutela il buon andamento della pubblica amministrazione;

l'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prescrive che l'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, efficacia e pubblicità;

la riforma dell'ordinamento giudiziario dovrebbe contenere un criterio meritocratico il quale non può esplicarsi senza un sistema per la valutazione del lavoro dei magistrati ordinari svolgenti funzioni giurisdizionali;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di monitorare, a livello centrale, l'operato di ogni singolo magistrato, mediante l'istituzione di un'apposita banca dati informatica.

9/2900/64.Fedele, Franzoso.

 

 

La Camera,

considerata la delicatezza delle funzioni che sono chiamati a svolgere i magistrati, il che richiede la massima serietà nelle prove concorsuali;

impegna il Governo

a monitorare gli effetti della normativa specifica contenuta nel provvedimento ed a valutare l'opportunità di stabilire che l'ordine di svolgimento delle prove scritte sia determinato, giorno per giorno, mediante sorteggio effettuato dalla Commissione la mattina di ciascuna prova.

9/2900/65.Fratta Pasini, Fedele, Campa, Costa.

 

 

La Camera,

considerato che,

non ha particolare significato stabilire una cadenza annuale dei concorsi in magistratura, ma che questi devono essere banditi quando ci sia un consistente numero

di posti vacanti o che si renderanno vacanti in arco temporale definito,

impegna il Governo

a monitorare, sin dai prossimi concorsi, l'applicazione della norma richiamata al fine di modificare tale previsione normativa cancellando la cadenza annuale dei concorsi e legandoli al raggiungimento di un numero di posti di magistrato vacanti o che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo pari a trecento in totale.

9/2900/66.Jannone, Lenna, D'Ippolito Vitale.

 

 

La Camera,

premesso che:

come emerso chiaramente nel corso del dibattito parlamentare il testo dell'atto Camera 2900 presenta diversi errori sia di forma che di sostanza;

impegna il Governo

a monitorare l'esistenza di tali errori ed ad intervenire nelle sedi e nei modi opportuni per correggerli.

9/2900/67.Fabbri, Aprea, Garagnani.

 

 

La Camera,

premesso che:

la riforma dell'ordinamento giudiziario ha rappresentato nella scorsa legislatura uno dei terreni più aspri sui quali si è dovuta misurare l'azione riformatrice del Governo di centrodestra essenzialmente a causa delle resistenze da parte della magistratura associata;

il provvedimento dell'attuale Governo mostra al contrario una soggezione assoluta all'associazione nazionale dei magistrati, visto che il dibattito svoltosi in Commissione giustizia è stato fortemente condizionato da una sorta di «convitato di pietra»;

il condizionamento del Governo è risaltato evidente soprattutto dalla pertinacia con cui ha rifiutato qualsiasi apertura diretta a trovare una mediazione sulla questione del passaggio delle funzioni;

impegna il Governo

a valutare le ricadute amministrative del provvedimento in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a correggere le principali discrasie anche riconsiderando i punti fondamentali contenuti nella precedente riforma e accogliendo i suggerimenti dell'opposizione.

9/2900/68.Biancofiore, Lenna, Verro.

 

 

La Camera,

premesso che:

il servizio giustizia è caratterizzato da una grave carenza di efficienza che si manifesta in una eccessiva lunghezza dei giudizi penali, civili ed amministrativi;

il provvedimento in esame non contempla una soluzione adeguata a contrastare la lentezza dell'apparato giudiziario, lasciando inalterata la sfiducia dei cittadini nelle istituzioni e, in particolare, nella giustizia;

la difficoltà ad ottenere un giudizio civile in tempi ragionevoli dai tribunali, fa spesso ricorrere le imprese e i cittadini a procedure arbitrali che comportano costi ingenti;

impegna il Governo

a monitorare gli effetti del provvedimento per valutare l'esigenza di modificare la norma contenuta nell'articolo 6, nel senso di disciplinare il carico di lavoro dei magistrati e di escludere l'assunzione, da parte degli stessi, di incarichi extragiudiziari nel caso di mancato rispetto degli standard, determinati dal CSM, riferiti al numero delle camere di consiglio e delle udienze da svolgere ed ai provvedimenti giurisdizionali da adottare.

9/2900/69.Armosino, Campa, Lazzari.

 

 

La Camera,

premesso che:

gli uffici giudiziari lamentano costantemente carenza di personale e di servizi adeguati alla funzione;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di utilizzare le procedure di mobilità del pubblico impiego per l'assegnazione preferenziale di personale agli uffici giudiziari;

garantire che i tagli ai consumi intermedi previsti dalle Manovre economiche, escludano in ogni caso gli Uffici giudiziari.

9/2900/70.Gioacchino Alfano, Crosetto, Casero.

 

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento disciplina la composizione delle Commissioni di concorso; considerata la delicatezza delle funzioni che saranno chiamati a svolgere i futuri magistrati;

premesso che:

la composizione delle commissioni giudicatrici non appare sufficientemente equilibrata, essendo composta in misura preponderante da magistrati e in misuraquasi simbolica da docenti universitari e da avvocati;

impegna il Governo

a monitorare gli effetti della norma richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a incrementare il numero dei docenti universitari e degli avvocati nella commissione d'esame per l'accesso ai corsi di magistratura.

9/2900/71.Aprea, Garagnani, Vitali, Boscetto.

 

 

La Camera,

premesso che:

l'elevazione dell'età del mantenimento in servizio dei magistrati a 75 anni è disposizione del tanto atipica nell'ordinamento pensionistico italiano e non favorisce il ricambio generazionale in un settore delicatissimo;

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure idonee al fine di portare nuovamente a 72 anni il limite massimo di età per il mantenimento in servizio dei magistrati oltre l'età di ordinario collocamento a riposo.

9/2900/72.Crosetto, Casero, Gioacchino Alfano.