Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Titolo: Legge comunitaria 2006 - A.C. 1042 - Normativa comunitaria e nazionale - Parte prima
Riferimenti:
AC n. 1042/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 10    Progressivo: 1
Data: 26/06/2006
Descrittori:
DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA     
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

 

LEGGE COMUNITARIA 2006

A.C. 1042

Normativa comunitaria e nazionale

 

 

 

Parte I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 10/1

 

 

26 giugno 2006


In occasione dell’esame del disegno di legge comunitaria per il 2006, il Servizio Studi ha predisposto i seguenti dossier:

 

-    schede di lettura sugli articoli e sulle direttive (n. 10), in collaborazione con l’Ufficio Rapporti con l’Unione europea (RUE) – A.C. 1042;

-    normativa comunitaria e nazionale (n. 10/1, parti I e II).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: ID0001a1.doc


INDICE

Parte I

Normativa comunitaria

§        Reg. (CEE) n. 344/91 del 13 febbraio 1991. Regolamento della Commissione che stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio che estende il campo d'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti3

§        Dir. 91/414/CEE del 15 luglio 1991. Direttiva del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari9

§        Dir. 2003/71/CE del 4 novembre 2003. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE   13

­      Dir. 2001/34/CE del 28 maggio 2001. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori47

§        Dir. 2004/37/CE del 29 aprile 2004 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio)109

§        Reg. (CE) n. 865/2004 del 29 aprile 2004. Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68  125

§        Reg. (CE) n. 2006/2004 del 27 ottobre 2004. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori»).143

§        Dir. 2005/14/CE del 11 maggio 2005. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli161

­       Dir. 72/166/CEE del 24 aprile 1972. Direttiva del Consiglio  concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità  173

­       Dir. 88/357/CEE del 22 giugno 1988. Seconda direttiva del Consiglio  che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e fissa le disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 73/239/CEE   179

­      Dir. 90/232/CEE del 14 maggio 1990. Terza direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli205

­      Dir. 2000/26/CE del 16 maggio 2000. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli)211

§        Dir. 2005/32/CE del 6 luglio 2005. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio  relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  225

­       Dir. 92/42/CEE del 21 maggio 1992. Direttiva del Consiglio concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi259

­       Dir. 96/57/CE del 3 settembre 1996. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico  278

­       Dir. 2000/55/CE del 18 settembre 2000. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti285

§        Dir. 2005/33/CE del 6 luglio 2005 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo  291

­      Dir. 1999/32/CE del 26 aprile 1999. Direttiva del Consiglio relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE   306

§        Dir. 2005/35/CE del 7 settembre 2005. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni325

§        Dir. 2005/45/CE del 7 settembre 2005. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE   343

­      Dir. 2001/25/CE del 4 aprile 2001. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare  349

§        Dir. 2005/47/CE del 18 luglio 2005. Direttiva del Consiglio concernente laccordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario  377

§        Dir. 2005/55/CE del 28 settembre 2005. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio  concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli387

§        Dir. 2005/56/CE del 26 ottobre 2005. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio  relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali399

§        Dir. 2005/61/CE del 30 settembre 2005. Direttiva della Commissione che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi413

§        Dir. 2005/62/CE del 30 settembre 2005. Direttiva della Commissione recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali419

§        Dir. 2005/64/CE del 26 ottobre 2005. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio  431

­      Dir. 70/156/CEE del 6 febbraio 1970. Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi447

§        Dir. 2005/65/CE del 26 ottobre 2005. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio  relativa al miglioramento della sicurezza dei porti465

§        Dir. 2005/66/CE del 26 ottobre 2005. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio  relativa all'impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/156/CEE del Consiglio  481

Parte II

§        Dir. 2005/68/CE del 16 novembre 2005. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE   495

­       Dir. 73/239/CEE del 24 luglio 1973. Prima direttiva del Consiglio  recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita  568

­       Dir. 92/49/CEE del 18 giugno 1992. Direttiva del Consiglio  che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita).607

­       Dir. 98/78/CE del 27 ottobre 1998. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di riassicurazione appartenenti a un gruppo assicurativo o riassicurativo  640

­       Dir. 2002/83/CE del 5 novembre 2002. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'assicurazione sulla vita  652

§        Dir. 2005/71/CE del 12 ottobre 2005.  Direttiva del Consiglio relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica  723

§        Dir. 2005/81/CE del 28 novembre 2005. Direttiva della Commissione  che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese  737

­      Dir. 80/723/CEE del 25 giugno 1980. Direttiva della Commissione  relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese  739

§        Dir. 2005/85/CE del 1 dicembre 2005. Direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato  749

§        Dir. 2005/91/CE del 16 dicembre 2005. Direttiva della Commissione  che modifica la direttiva 2003/90/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole  785

­      Dir. 2003/90/CE del 6 ottobre 2003. Direttiva della Commissione che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole  786

§        Dir. 2005/92/CE del 12 dicembre 2005. Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE in relazione alla durata di applicazione dell’aliquota normale minima dell'IVA  791

­      Dir. 77/388/CEE del 17 maggio 1977. Sesta direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.793

§        Dir. 2005/94/CE del 20 dicembre 2005. Direttiva del Consiglio relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE   805

Normativa nazionale

§        Cost. 27 dicembre 1947. Costituzione della Repubblica italiana
(art. 117)
877

§        L. 15 febbraio 1963, n. 281. Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi (artt. 22 e 23)881

§        L. 5 agosto 1978, n. 468.Riforma di alcune norme di contabilità
generale dello Stato in materia di bilancio (art. 11-ter)
883

§        L. 24 luglio 1985, n. 409. Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee (artt. 19 e 20)887

§        L. 16 aprile 1987, n. 183. Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (art. 5)889

§        L. 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri  (artt. 14 e 17)891

§        L. 7 agosto 1990, n. 241. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi895

§        L. 8 novembre 1991, n. 362. Norme di riordino del settore farmaceutico.927

§        D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194. Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari929

§        D.M. 6 maggio 1996, n. 482. Regolamento recante attribuzione alle regioni delle funzioni di controllo sull'obbligo della classificazione commerciale delle carcasse e mezzene di animali macellate negli stabilimenti riconosciuti in attuazione del regolamento CEE n. 1186/90 del Consiglio e del regolamento CEE n. 344/91 della Commissione  933

§        D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 29. Sanzioni in materia di classificazione delle carcasse bovine, in attuazione dei regolamenti CEE 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990 e CEE 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991  935

§        L. 8 luglio 1997, n. 213. Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari937

§        D.M. 4 maggio 1998, n. 298. Regolamento recante disposizioni per la classificazione delle carcasse bovine in applicazione dei regolamenti comunitari e delle leggi nazionali939

§        D.P.R. 10 novembre 1999, n. 469. Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59  941

§        D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 174. Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi.945

§        L. 23 giugno 2000, n. 178. Istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea.947

§        D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468  949

§        D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290. Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L. n. 59/1997)955

§        D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65. Attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi957

§        D.Lgs. 10 maggio 2004, n. 149. Attuazione della direttiva 2001/102/CE, della direttiva 2002/32/CE, della direttiva 2003/57/CE e della direttiva 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali975

§        L. 4 febbraio 2005, n. 11. Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari977

§        D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229  991

§        D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 30. Ricognizione dei princìpi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131  993


Normativa comunitaria

 


Reg. (CEE) n. 344/91 del 13 febbraio 1991.
Regolamento della Commissione
che stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio che estende il campo d'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti

 

(1)

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(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 14 febbraio 1991, n. L 41. Entrato in vigore il 1° giugno 1991.

 

 

Articolo 1

1. L'identificazione negli stabilimenti riconosciuti delle carcasse o mezzene classificate conformemente alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti istituita dal regolamento (CEE) n. 1208/81, l'identificazione prevista all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1186/90, viene effettuata mediante l'apposizione di un marchio indicante la categoria, le classi di conformazione e lo stato d'ingrassamento.

 

La marcatura avviene mediante stampigliatura sulla superficie esterna della carcassa, usando un inchiostro indelebile e non tossico secondo un procedimento riconosciuto dalle autorità nazionali competenti (2). I marchi sono apposti sui quarti posteriori a livello del controfiletto all'altezza della quarta vertebra lombare e sui quarti anteriori a livello della punta di petto a 10-30 cm di distanza dal centro dello sterno. Gli Stati membri possono tuttavia stabilire altri punti di marcatura sui singoli quarti, sempreché detti punti si trovino sulla superficie esterna della carcassa ed a condizione di darne comunicazione preventiva alla Commissione (3).

 

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 3, lettere c) e d), del regolamento (CEE) n. 859/89 e dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3445/90 della Commissione, gli Stati membri possono autorizzare la sostituzione della marcatura con un'etichettatura, operata conformemente alle disposizioni seguenti (4):

 

- le etichette possono essere conservate e apposte soltanto negli stabilimenti riconosciuti adibiti alla macellazione degli animali; le loro dimensioni non possono essere inferiori a cm 5 × 10;

 

- oltre ai dati di cui al paragrafo 1, le etichette devono indicare il numero di riconoscimento del macello, il numero d'identificazione o di macellazione dell'animale, la data di macellazione, il peso della carcassa e, se del caso, l'indicazione che la classificazione è stata eseguita utilizzando tecniche di classificazione automatizzata (5);

 

- le indicazioni di cui al secondo trattino devono essere perfettamente leggibili ed esenti da qualsiasi correzione o cancellatura;

 

- le etichette non devono poter essere manomesse, devono resistere alla lacerazione e devono aderire saldamente su ogni quarto sulle parti definite al paragrafo 1 (6).

 

Qualora la classificazione venga effettuata utilizzando tecniche di classificazione automatizzata, è obbligatorio l'impiego di etichette (7).

 

2 bis. La classificazione e l'identificazione devono essere effettuate un'ora al massimo dopo l'inizio della macellazione (8).

 

Qualora le tecniche di classificazione automatizzata non possano classificare le carcasse, la classificazione e l'identificazione di tali carcasse deve essere eseguita prima della fine delle operazioni quotidiane di macellazione (9).

 

3. I marchi e le etichette non devono essere tolti prima del disossamento dei quarti.

 

In particolare, gli Stati membri prendono le misure appropriate allo scopo di assicurare il rispetto di questa disposizione per il commercio intracomunitario (10).

 

4. L'indicazione della categoria dev'essere conforme al disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1208/81.

 

L'indicazione di eventuali sottoclassi o, all'occorrenza, la ripartizione di una categoria in funzione dell'età avviene per mezzo di simboli differenti da quelli utilizzati per la classificazione (11).

 

5. Per la comunicazione del risultato della classificazione menzionata all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1186/90, le classi di conformazione e d'ingrasso, nonché la categoria devono essere indicate sulla fattura destinata al fornitore dell'animale o su un documento accluso alla fattura, indirizzata al fornitore dell'animale o, in mancanza di quest'ultimo, alla persona fisica o morale che fa effettuare le operazioni di macellazione, per mezzo dei simboli all'uopo previsti dalla normativa comunitaria (12).

 

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(2) Frase così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2191/93.

(3) Frase così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2191/93.

(4) Frase così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2191/93.

(5) Trattino così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1215/2003.

(6) Trattino così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2191/93.

(7) Comma aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1215/2003.

(8) Paragrafo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2191/93.

(9) Comma aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1215/2003.

(10) Comma aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2191/93.

(11) Comma aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2191/93.

(12) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2191/93.

(omissis)

Articolo 3

1. Gli Stati membri dispongono che la classificazione venga effettuata da tecnici qualificati in possesso di apposita licenza. La licenza può essere sostituita da un'autorizzazione concessa dallo Stato membro, allorché quest'ultima corrisponda al riconoscimento di una qualifica.

 

L'operato dei classificatori che esercitano un'attività regolare in stabilimenti riconosciuti nei quali si procede settimanalmente alla macellazione di più di 75 bovini adulti in media annua, viene sottoposto una volta per trimestre a verifica improvvisa, sotto forma di accertamento individuale eseguito su 40 carcasse. Tuttavia, negli stabilimenti riconosciuti in cui opera regolarmente un solo classificatore ed in cui sono disponibili meno di 40 carcasse, l'accertamento viene eseguito sul numero di carcasse disponibili, sempreché esso non sia inferiore a 25. Tali accertamenti, effettuati da un organismo indipendente sia dal macello, sia dall'organismo incaricato della classificazione, rientrano fra i controlli di cui al paragrafo 2. Peraltro, l'indipendenza nei confronti dell'organismo incaricato della classificazione non è una condizione necessaria, quando i controlli vengano effettuati dall'autorità competente (13).

 

1 bis. Gli Stati membri possono concedere una licenza che autorizza l'applicazione delle tecniche di classificazione automatizzata nel loro territorio o in parte di esso. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni e dei requisiti minimi per la prova di certificazione stabiliti all'allegato I. Almeno due mesi prima dell'inizio della prova di certificazione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato II, parte A. Gli Stati membri designano un organismo indipendente che esamina i risultati della prova di certificazione. Entro due mesi dalla conclusione di tale prova, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato II, parte B.

 

Qualora sia concessa una licenza che autorizza le tecniche di classificazione automatizzata in base ad una prova di certificazione per la quale è stata utilizzata più di una presentazione della carcassa, le differenze tra dette presentazioni della carcassa non devono determinare differenze nei risultati della classificazione.

 

Dopo averne informato la Commissione, gli Stati membri possono concedere una licenza che autorizza l'applicazione delle tecniche di classificazione automatizzata sul loro territorio o su parte di esso senza organizzare la prova di certificazione, purché tale licenza sia stata già concessa per le stesse tecniche di classificazione automatizzata da applicare in un'altra parte dello Stato membro interessato in base ad una prova di certificazione con un campione di carcasse che ritengono egualmente rappresentativo, in termini di categoria, classi di conformazione e strato di grasso, dei bovini adulti macellati nello Stato membro interessato o in parte di esso.

 

La classificazione con tecniche di classificazione automatizzata è valida a condizione che la presentazione della carcassa sia identica a quella utilizzata nel corso della prova di certificazione (14).

 

1 ter. Gli stabilimenti che effettuano la classificazione con tecniche di classificazione automatizzata devono:

 

- identificare la categoria della carcassa; a tal fine si utilizza il sistema per l'identificazione e la registrazione dei bovini di cui al titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000,

 

- redigere rapporti di controllo quotidiani sul funzionamento delle tecniche di classificazione automatizzata, comprese le eventuali carenze riscontrate e i provvedimenti da adottare se necessario (15).

 

1 quater. È consentito modificare le specifiche delle tecniche di classificazione automatizzata per le quali è stata concessa una licenza soltanto dopo avere ottenuto l'approvazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato e a condizione di dimostrare che tali modifiche determinano una maggiore precisione rispetto a quella ottenuta nel corso della prova di certificazione.

 

Gli Stati membri informano la Commissione di ogni modifica per la quale abbiano dato l'approvazione (16).

 

2. La classificazione e l'identificazione delle carcasse negli stabilimenti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1186/90 sono sottoposte a controlli improvvisi, eseguiti in loco da un organismo indipendente dal macello.

 

I controlli devono essere operati almeno due volte per trimestre in tutti gli stabilimenti riconosciuti che procedano alla classificazione e devono vertere su un numero di carcasse, scelte a caso, che dev'essere almeno pari a quello precisato al paragrafo 1, secondo comma. Tuttavia, per gli stabilimenti riconosciuti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino, e per gli stabilimenti riconosciuti in cui operi regolarmente un solo classificatore, la frequenza di verifica può essere ridotta ad un solo controllo trimestrale.

 

In tutti gli stabilimenti riconosciuti che effettuano la classificazione utilizzando tecniche di classificazione automatizzata devono essere effettuati almeno sei controlli ogni tre mesi nel corso dei primi dodici mesi dopo la concessione della licenza di cui al paragrafo 1 bis. Successivamente i controlli devono essere effettuati ad intervalli di almeno tre mesi in tutti gli stabilimenti riconosciuti che effettuano la classificazione utilizzando tecniche di classificazione automatizzata. Ciascun controllo deve vertere su almeno 40 carcasse, scelte a caso. I controlli devono in particolare essere volti ad accertare:

 

- la categoria della carcassa,

 

- la precisione delle tecniche di classificazione automatizzata, utilizzando il sistema di punti e limiti di cui all'allegato I.3,

 

- la presentazione della carcassa,

 

- la calibrazione giornaliera nonché eventuali altri aspetti tecnici delle tecniche di classificazione automatizzata che sono importanti per assicurare che il livello di precisione ottenuta utilizzando le tecniche di classificazione automatizzata sia almeno equivalente a quella ottenuta nel corso della prova di certificazione,

 

- i rapporti di controllo quotidiani di cui al paragrafo 1 ter (17).

 

Se l'organismo di controllo è lo stesso organismo incaricato della classificazione e dell'identificazione delle carcasse o se esso non dipende da un'amministrazione pubblica, i controlli di cui al secondo e al terzo comma devono essere oggetto di una supervisione fisica da effettuarsi almeno una volta all'anno, nelle stesse condizioni, dalle autorità pubbliche. Queste ultime vengono tenute regolarmente informate circa i risultati dei lavori dell'organismo di controllo (18).

 

Qualora venga constatato durante le ispezioni un numero considerevole di classificazioni non regolamentari o di identificazioni non conformi:

 

a) la quantità delle carcasse esaminate e la frequenza dei controlli vengono aumentate e

 

b) la licenza menzionata al paragrafo 1 e 1 bis può essere ritirata (19).

 

Le ispezioni, effettuate conformemente al disposto del presente articolo, devono formare oggetto di relazioni, che vengono conservate dagli organismi internazionali di controllo. Tali relazioni devono indicare, in particolar modo, il numero delle carcasse esaminate ed il numero di quelle la cui classificazione o la cui identificazione non sono regolamentari; esse devono pure illustrare in dettaglio i modi di presentazione utilizzati, nonché la conformità degli stessi con le norme comunitarie, in caso d'applicazione di queste ultime (20).

 

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate per l'applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1186/90 e per la repressione delle infrazioni, tra cui la falsificazione e l'impiego fraudolento di timbri e di etichette, ovvero la classificazione ad opera di personale non provvisto di licenza.

(omissis)

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(13) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1993/95.

(14) Paragrafo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1215/2003.

(15) Paragrafo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1215/2003.

(16) Paragrafo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1215/2003.

(17) L'ex terzo comma è stato sostituito dagli attuali terzo e quarto comma, in base all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1215/2003.

(18) L'ex terzo comma è stato sostituito dagli attuali terzo e quarto comma, in base all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1215/2003.

(19) Lettera così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1215/2003.

(20) Paragrafo inizialmente modificato dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2191/93 e successivamente così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1993/95.

 


Dir. 91/414/CEE del 15 luglio 1991.
Direttiva del Consiglio
relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

 

(1) (2)

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(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 19 agosto 1991, n. L 230. Entrata in vigore il 26 luglio 1991.

(2) Termine di recepimento: 26 luglio 1993. Direttiva recepita con D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194, con D.M. 3 novembre 1998, con L. 3 febbraio 2003, n. 14 (legge comunitaria 2002) e con la L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004). Si veda anche la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (in Gazz. Uff. 15 agosto 1990, n. 216) e la L. 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000).

(omissis)

Misure transitorie e derogatorie

 

Articolo 8

1. In deroga all'articolo 4, gli Stati membri possono, allo scopo di permettere una valutazione graduale delle proprietà delle nuove sostanze attive e facilitare la disponibilità per l'agricoltura di nuovi preparati, autorizzare, per un periodo provvisorio non superiore a 3 anni, l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva non compresa nell'allegato I e non ancora in commercio due anni dopo la notifica della presente direttiva, sempreché:

 

a) in seguito all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, sia stato constatato che il fascicolo relativo alla sostanza attiva risponde ai requisiti degli allegati II e III, per quanto riguarda gli usi previsti;

 

b) lo Stato membro abbia stabilito che la sostanza attiva può rispondere ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e che si potrà ritenere che il prodotto fitosanitario risponda ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da b) a f).

 

In tal caso, lo Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione la sua valutazione in merito al fascicolo e alle condizioni di autorizzazione, fornendo almeno le informazioni previste all'articolo 12, paragrafo 1.

 

In seguito alla valutazione del fascicolo di cui all'articolo 6, paragrafo 3, è possibile decidere, conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, che la sostanza attiva non risponde ai requisiti stabiliti nell'articolo 5, paragrafo 1. In tal caso gli Stati membri prescrivono la revoca delle autorizzazioni.

 

In deroga all'articolo 6, se allo scadere del termine di 3 anni non è ancora stata presa una decisione riguardo l'iscrizione di una sostanza attiva all'allegato I, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 19, un termine supplementare che consenta l'esame completo del fascicolo e, se del caso, la presentazione di informazioni supplementari richieste in conformità dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4.

 

Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5 e 6, si applicano alle autorizzazioni concesse in virtù del presente paragrafo fatti salvi i precedenti commi del presente paragrafo.

 

2. In deroga all'articolo 4 e fatte salve le disposizioni del terzo comma nonché della direttiva 79/117/CEE, uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, autorizzare l'immissione in commercio nel proprio territorio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica della medesima.

 

In seguito all'adozione della presente direttiva la Commissione avvia un programma di lavoro ai fini dell'esame progressivo di tali sostanze attive entro il suddetto periodo. Questo programma può prevedere che gli interessati debbano presentare alla Commissione e agli Stati membri tutti i dati richiesti entro un termine in esso stabilito. Un regolamento adottato in conformità della procedura istituita dall'articolo 19 fissa tutte le disposizioni necessarie per l'attuazione del programma stesso.

 

Dieci anni dopo la notifica della presente direttiva la Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito ai progressi conseguiti relativamente al programma. Sulla base delle conclusioni contenute in tale relazione si potrà decidere, conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, se, per determinate sostanze, occorre prorogare il periodo di dodici anni per una durata da stabilire.

 

Nel corso del periodo di dodici anni di cui al primo comma, previo esame da parte del Comitato di cui all'articolo 19 e secondo la procedura istituita dallo stesso articolo, è possibile decidere se e a quali condizioni la sostanza attiva può essere iscritta nell'allegato I o nei casi in cui i requisiti di cui all'articolo 5 non sono soddisfatti o l'informazione e i dati prescritti non sono stati presentati entro il termine prescritto, che tale sostanza attiva non venga inserita in tale allegato. Gli Stati membri devono stabilire, a seconda dei casi, il rilascio, la revoca o la modifica delle relative autorizzazioni entro un termine prescritto (10).

 

3. Laddove dispongano il riesame dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive di cui al paragrafo 2, gli Stati membri, prima di procedere a tale esame, debbono applicare il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punti da I) a V), nonché lettere da c) a f), tenendo conto delle disposizioni nazionali relative ai dati da fornire (11).

 

4. In ulteriore deroga all'articolo 4, uno Stato membro può, in circostanze eccezionali, autorizzare l'immissione in commercio, per un periodo massimo di 120 giorni, di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni dell'articolo 4, per un'utilizzazione limitata e controllata, qualora ciò sia reso necessario da un pericolo imprevedibile che non può essere combattuto con altri mezzi. In tal caso lo Stato membro interessato informa immediatamente del provvedimento preso gli altri Stati membri e la Commissione. Conformemente alla procedura istituita dall'articolo 19, viene deciso senza indugio se e a quali condizioni il provvedimento preso dallo Stato membro possa essere esteso per un periodo da stabilire, rinnovato o revocato.

(omissis)

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(10) Le disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui al presente paragrafo, sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92; della seconda e della terza fase dal regolamento (CE) n. 451/2000, della quarta fase dal regolamento (CE) n. 1112/2002 e dal regolamento (CE) n. 2229/2004. Per ulteriori modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui al presente paragrafo, vedi il regolamento (CE) n. 1490/2002.

      Vedi, per un prolungamento del periodo di tempo di cui al presente paragrafo, l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2076/2002 e l'articolo 1 della decisione 2003/565/CE.

(11) Paragrafo così modificato con rettifica pubblicata in G.U.C.E. 25 giugno 1992, n. L 170.

 


Dir. 2003/71/CE del 4 novembre 2003.
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE

 

(1) (2) (3) (4)

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 345. Entrata in vigore il 31 dicembre 2003.

(2)  Termine di recepimento: 1° luglio 2005.

(3)  Testo rilevante ai fini del SEE.

(4)  Vedi, per le modalità di esecuzione della presente direttiva, il regolamento (CE) n. 809/2004 così come sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 16 giugno 2004, n. L 215.

 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 44 e 95,

 

vista la proposta della Commissione (5),

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (6),

 

visto il parere della Banca centrale europea (7),

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (8),

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 80/390/CEE del Consiglio, del 17 marzo 1980, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori, e la direttiva 89/298/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di valori mobiliari, sono state adottate diversi anni fa e hanno introdotto un meccanismo parziale e complesso di riconoscimento reciproco che non è in grado di raggiungere l'obiettivo del passaporto unico previsto dalla presente direttiva. È pertanto opportuno che le direttive in questione vengano migliorate, aggiornate e unificate in un singolo testo.

 

(2) Nel frattempo, la direttiva 80/390/CEE è stata integrata nella direttiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori, che codifica una serie di direttive relative ai valori mobiliari quotati.

 

(3) Per assicurare la coerenza è tuttavia opportuno riunire le disposizioni della direttiva 2001/34/CE che provengono dalla direttiva 80/390/CEE con quelle della direttiva 89/298/CEE e modificare di conseguenza la direttiva 2001/34/CE.

 

(4) La presente direttiva costituisce uno strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno secondo quanto stabilito sotto forma di calendario nelle comunicazioni della Commissione relative al «Piano d'azione per il capitale di rischio» e all'«attuazione del Piano d'azione per i servizi finanziari», agevolando il più ampio accesso possibile al capitale d'investimento su scala comunitaria, anche per le piccole e medie imprese (PMI) e per le imprese di recente costituzione, mediante la concessione di un passaporto unico per gli emittenti.

 

(5) Il 17 luglio 2000 il Consiglio ha istituito il comitato dei saggi sulla regolamentazione dei mercati europei degli strumenti finanziari. Nella relazione iniziale del 9 novembre 2000 il comitato sottolinea che non esiste una definizione concordata di offerta al pubblico di strumenti finanziari, con il risultato che la medesima operazione è considerata come collocamento privato in alcuni Stati membri e non in altri. Il sistema attuale scoraggia le imprese dal raccogliere capitali su scala comunitaria, privandole quindi dell'effettivo accesso a un mercato finanziario ampio, liquido e integrato.

 

(6) Nella relazione finale del 15 febbraio 2001 il comitato dei saggi ha proposto l'introduzione di nuove tecniche legislative basate su un approccio articolato su quattro livelli, vale a dire principi quadro, misure di esecuzione, cooperazione e vigilanza sul rispetto delle norme. Al livello 1, la direttiva dovrebbe limitarsi a stabilire principi quadro di carattere generale, le cui misure tecniche di esecuzione sarebbero adottate, al livello 2, dalla Commissione, assistita da un comitato.

 

(7) Il Consiglio europeo di Stoccolma del 23-24 marzo 2001 ha approvato la relazione finale del comitato dei saggi e l'approccio articolato su quattro livelli al fine di rendere più efficiente e trasparente il processo di adozione della legislazione comunitaria in materia di strumenti finanziari.

 

(8) La risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2002 sull'attuazione della legislazione in materia di servizi finanziari ha avallato anch'essa la relazione finale del comitato dei saggi, sulla base della dichiarazione solenne pronunciata lo stesso giorno dinanzi al Parlamento dalla Commissione e della lettera del 2 ottobre 2001 inviata dal commissario per il mercato interno al presidente della commissione parlamentare per i problemi economici e monetari per quanto riguarda la salvaguardia del ruolo del Parlamento europeo in questo processo.

 

(9) Il Consiglio europeo di Stoccolma ha affermato che le misure di esecuzione del livello 2 dovrebbero essere utilizzate più frequentemente per garantire che le disposizioni tecniche possano tenere il passo con l'evoluzione dei mercati e della vigilanza, e che occorrerebbe fissare scadenze per tutte le fasi del livello 2.

 

(10) La presente direttiva e le relative misure di esecuzione devono mirare a garantire la tutela degli investitori e l'efficienza dei mercati, conformemente ai più elevati standard regolamentari adottati nelle pertinenti sedi internazionali.

 

(11) Gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da uno Stato membro o dai suoi enti regionali o locali, dagli organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri, dalla Banca centrale europea o dalle banche centrali degli Stati membri non rientrano nella presente direttiva che pertanto non ha alcun effetto nei loro confronti. I summenzionati emittenti di siffatti strumenti finanziari possono tuttavia redigere, di loro iniziativa, un prospetto ai sensi della presente direttiva.

 

(12) L'estensione dell'ambito d'applicazione della direttiva ai titoli di capitale e agli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati secondo la definizione della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi d'investimento nel settore dei valori mobiliari, e non solo agli strumenti finanziari ammessi alle quotazioni ufficiali di una borsa valori è inoltre necessaria per assicurare la tutela degli investitori. L'ampia definizione di strumenti finanziari contenuta nella presente direttiva, che include warrant e covered warrant e certificati, è valida solo ai fini della direttiva stessa e, di conseguenza, non influisce in alcun modo sulle varie definizioni di strumenti finanziari impiegate nelle legislazioni nazionali per altre finalità, ad esempio l'imposizione fiscale. Alcuni degli strumenti finanziari di cui alla presente direttiva conferiscono al titolare il diritto di acquisire titoli negoziabili o di ricevere un importo mediante pagamento in contanti calcolato in riferimento ad altri strumenti, in particolare titoli negoziabili, valute, tassi d'interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure. Certificati rappresentativi di azioni e convertible notes, vale a dire strumenti finanziari convertibili su opzione dell'investitore, rientrano nella definizione di «strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale» prevista nella presente direttiva.

 

(13) L'emissione di strumenti finanziari di una categoria e/o classe simile nel caso di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi sulla base di un programma di offerta, compresi warrant e certificati in qualunque forma, nonché nel caso di strumenti finanziari emessi in modo continuo o ripetuto, andrebbe considerata come tale da coprire non solo strumenti finanziari identici ma anche strumenti finanziari che appartengono in termini generali ad un'unica categoria. Tali strumenti finanziari possono includere diversi prodotti come titoli di debito, certificati e warrant, o lo stesso prodotto nell'ambito dello stesso programma, e possono avere caratteristiche differenti soprattutto in termini di anzianità, tipi di valori sottostanti o basi su cui determinare l'importo di rimborso o il pagamento di cedole.

 

(14) La concessione all'emittente di un passaporto unico valido nell'intera Comunità e l'applicazione del principio del paese di origine implicano l'individuazione dello Stato membro d'origine come quello più idoneo a provvedere alla regolamentazione dell'emittente ai fini della presente direttiva.

 

(15) I requisiti relativi all'informativa di cui alla presente direttiva non impediscono a uno Stato membro, a un'autorità competente o una Borsa, attraverso il suo regolamento, di imporre altri requisiti particolari (in particolare in materia di governo societario) nell'ambito dell'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari su un mercato regolamentato. Tali requisiti non possono limitare direttamente o indirettamente la redazione, il contenuto o la diffusione di un prospetto approvato da un'autorità competente.

 

(16) Uno degli obiettivi della presente direttiva è tutelare gli investitori. È perciò opportuno tener conto delle diverse esigenze di tutela delle varie categorie di investitori e del loro livello di competenza tecnica. L'obbligo di pubblicazione del prospetto per le offerte limitate a investitori qualificati non è quindi richiesto. Diversamente la rivendita al pubblico o la negoziazione pubblica mediante l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato richiedono la pubblicazione di un prospetto.

 

(17) Gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione nei mercati regolamentati di strumenti finanziari, che sono esentati dall'obbligo di pubblicare un prospetto, beneficeranno del passaporto unico se rispettano la presente direttiva.

 

(18) La divulgazione di informazioni complete relative agli strumenti finanziari e agli emittenti di detti valori promuove, insieme alle regole di comportamento, la tutela degli investitori. Inoltre, tali informazioni costituiscono uno strumento efficace per incrementare la fiducia negli strumenti finanziari e contribuire quindi al corretto funzionamento e sviluppo dei mercati degli strumenti finanziari. Il modo appropriato di mettere a disposizione del pubblico le informazioni in questione è la pubblicazione di un prospetto.

 

(19) L'investimento in strumenti finanziari, come qualsiasi altra forma di investimento, comporta dei rischi. Sono quindi necessarie, in tutti gli Stati membri, garanzie a tutela degli interessi degli investitori - attuali e potenziali - per metterli in grado di valutare in modo fondato tali rischi e prendere pertanto le loro decisioni di investimento con piena cognizione di causa.

 

(20) È opportuno che tali informazioni, che devono essere sufficienti e il più obiettive possibile nel descrivere la situazione finanziaria dell'emittente ed i diritti connessi con gli strumenti finanziari, siano divulgate in una forma facilmente analizzabile e comprensibile. Grazie all'armonizzazione delle informazioni contenute nel prospetto dovrebbe essere possibile offrire una tutela equivalente agli investitori dell'intera Comunità.

 

(21) L'informazione è un fattore chiave della tutela degli investitori. Il prospetto contiene una nota di sintesi in cui sono riportati brevemente le caratteristiche essenziali e i rischi connessi all'emittente, agli eventuali garanti e agli strumenti finanziari. Per assicurare un facile accesso a tali informazioni, la nota di sintesi dovrebbe essere redatta in un linguaggio non tecnico e di norma non dovrebbe superare le 2.500 parole nella lingua nella quale è stato in origine redatto il prospetto.

 

(22) A livello internazionale sono state adottate le cosiddette «migliori pratiche» al fine di consentire offerte transfrontaliere di strumenti finanziari sulla base di un insieme di standard informativi, stabiliti dalla International Organisation of Securities Commissions (IOSCO). L'adozione dei principi della IOSCO relativi all'informativa [1] migliorerà le informazioni messe a disposizione dei mercati e degli investitori e semplificherà al tempo stesso la procedura per gli emittenti comunitari interessati alla raccolta di capitali in paesi terzi. La direttiva prescrive inoltre che vengano adottati principi di informativa su misura per altri tipi di strumenti finanziari e di emittenti.

 

_____________

[1] International Disclosure Standards for cross-border offering and initial listings by foreign issuers (Principi internazionali relativi all'informativa riguardante le offerte transfrontaliere e le quotazioni iniziali di emittenti esteri), parte I, International Organisation of Securities Commissions, settembre 1998.

 

 

(23) Le procedure accelerate previste per gli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati e che ricorrono spesso ai mercati per la raccolta di capitali richiedono l'introduzione a livello comunitario di un nuovo modello di prospetto per programmi di offerta o l'offerta di obbligazioni ipotecarie e un nuovo sistema basato su un documento di registrazione. Gli emittenti possono scegliere di non utilizzare tali modelli e di redigere quindi il prospetto nella forma di un documento unico.

 

(24) Il contenuto di un prospetto di base dovrebbe in particolare tenere conto della necessità di flessibilità in relazione alle informazioni da fornire sugli strumenti finanziari.

 

(25) L'omissione nel prospetto di informazioni riservate che normalmente dovrebbero esservi incluse andrebbe consentita mediante deroga concessa dall'autorità competente, in determinate circostanze, per evitare situazioni pregiudizievoli per l'emittente.

(26) Per evitare che vengano date informazioni superate occorrerebbe stabilire un chiaro limite temporale di validità dei prospetti.

 

(27) La tutela degli investitori andrebbe assicurata mediante l'obbligo di pubblicazione di informazioni affidabili. Gli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato sono soggette all'obbligo di divulgare informazioni continue, ma non devono pubblicare regolarmente informazioni aggiornate. Conformemente a tale obbligo, è opportuno che gli emittenti elenchino almeno ogni anno tutte le rilevanti informazioni pubblicate o messe a disposizione del pubblico negli ultimi dodici mesi, comprese le informazioni prescritte dai vari obblighi di informativa stabiliti dall'altra normativa comunitaria. Si assicurerebbe in questo modo la pubblicazione regolare di informazioni coerenti e facilmente comprensibili. Per evitare oneri eccessivi per taluni emittenti, occorrerebbe esentare da tale obbligo gli emittenti di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale di valore nominale minimo elevato.

 

(28) È necessario che le informazioni annuali che devono essere fornite dagli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati siano adeguatamente controllate dagli Stati membri, conformemente agli obblighi cui sono soggetti nel quadro delle disposizioni della legislazione comunitaria e nazionale in materia di regolamentazione degli strumenti finanziari, degli emittenti degli strumenti finanziari e dei mercati degli strumenti finanziari.

 

(29) La possibilità accordata agli emittenti di incorporare informazioni nel prospetto mediante riferimento a documenti contenenti le informazioni da divulgare in un prospetto - a condizione che tali documenti siano stati in precedenza depositati presso l'autorità competente o da questa approvati - dovrebbe semplificare la procedura di redazione di un prospetto e ridurre i costi per gli emittenti senza che la tutela degli investitori risulti compromessa.

 

(30) Le disparità riguardanti l'efficienza, le modalità e la durata del controllo dell'informazione fornita in un prospetto non solo rendono più difficile alle imprese la raccolta di capitali o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in più di uno Stato membro, ma ostacolano anche l'acquisizione, da parte di investitori stabiliti in un determinato Stato membro, di strumenti finanziari offerti da un emittente stabilito in un altro Stato membro, ovvero ammessi alla negoziazione in un altro Stato membro. È opportuno quindi eliminare queste disparità armonizzando le normative allo scopo di un adeguato livello di equivalenza nelle misure di tutela richieste in ciascuno Stato membro per assicurare la diffusione di un'informazione adeguata e la più obiettiva possibile nei confronti dei detentori attuali e potenziali di strumenti finanziari.

 

(31) Per agevolare la circolazione dei vari documenti che costituiscono il prospetto, andrebbe incoraggiato il ricorso alle possibilità offerte dalla comunicazione elettronica, come Internet. Il prospetto su supporto cartaceo andrebbe comunque sempre fornito gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta.

 

(32) Il prospetto dovrebbe essere depositato presso la pertinente autorità competente e messo a disposizione del pubblico dall'emittente, dall'offerente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, fatte salve le disposizioni dell'Unione europea relative alla protezione dei dati.

 

(33) Al fine di evitare che la legislazione comunitaria presenti lacune che potrebbero ridurre la fiducia del pubblico e pregiudicare quindi il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è inoltre necessario armonizzare le pubblicità.

 

(34) Qualsiasi fatto nuovo che possa influenzare la valutazione dell'investimento, verificatosi dopo la pubblicazione del prospetto ma prima della chiusura dell'offerta o dell'inizio della negoziazione in un mercato regolamentato, dovrebbe essere debitamente valutato dagli investitori e richiede pertanto l'approvazione e la divulgazione di un supplemento del prospetto.

 

(35) L'obbligo cui è tenuto l'emittente di tradurre l'intero prospetto in tutte le lingue nazionali dei paesi interessati scoraggia le offerte transfrontaliere o le negoziazioni multiple. Per agevolare le offerte transfrontaliere, è opportuno che, quando il prospetto è redatto in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, lo Stato membro ospitante o lo Stato membro d'origine abbia solamente la facoltà di esigere una nota di sintesi nelle sue lingue ufficiali.

 

(36) È opportuno che l'autorità competente dello Stato membro ospitante abbia il diritto di ricevere dall'autorità competente dello Stato membro d'origine un certificato attestante che il prospetto è stato redatto ai sensi della presente direttiva. Al fine di assicurare che gli obiettivi della presente direttiva siano pienamente conseguiti, è altresì necessario includere nel suo ambito d'applicazione gli strumenti finanziari emessi da emittenti soggetti alle disposizioni legislative di paesi terzi.

 

(37) L'esistenza di più autorità competenti, con responsabilità diverse, negli Stati membri può generare costi inutili e determinare una sovrapposizione di responsabilità senza comportare vantaggi supplementari. In ciascuno Stato membro andrebbe designata una singola autorità competente per l'approvazione dei prospetti e per l'assunzione di responsabilità in ordine alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente direttiva. Subordinatamente a condizioni rigorose, ad uno Stato membro dovrebbe essere concesso di designare più autorità competenti, ma una soltanto svolgerà le funzioni pertinenti per la cooperazione internazionale. Tali autorità dovrebbero essere un organismo di natura amministrativa, costituito in forma tale da garantirne l'indipendenza dagli operatori economici e da evitare conflitti di interesse. La designazione di un'autorità competente per l'approvazione dei prospetti non dovrebbe escludere la cooperazione tra tale autorità ed altri enti al fine di assicurare l'efficienza del processo di esame e di approvazione dei prospetti nel comune interesse degli emittenti, degli investitori, dei partecipanti al mercato e dei mercati stessi. Ad eccezione della delega per la pubblicazione su Internet dei prospetti approvati e il deposito di prospetti di cui all'articolo 14, qualsiasi delega di compiti inerenti agli obblighi derivanti dalla presente direttiva e dalle relative misure di attuazione dovrebbe essere rivista, a norma dell'articolo 31, cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e dovrebbe aver termine otto anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

 

(38) L'assegnazione alle autorità competenti di un insieme comune di poteri minimi garantirà l'efficacia della vigilanza da esse esercitata. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che ai mercati pervengano i flussi di informazioni richiesti dalla direttiva 2001/34/CE ed intervenire in caso di mancato rispetto degli obblighi.

 

(39) Nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni, le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a cooperare tra loro.

 

(40) Di tanto in tanto potrebbe rendersi necessaria l'adozione di raccomandazioni tecniche e di disposizioni di esecuzione delle norme fissate nella presente direttiva al fine di tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari. La Commissione dovrebbe quindi essere abilitata ad adottare misure di esecuzione, purché queste non alterino gli elementi essenziali della presente direttiva purché la Commissione agisca conformemente ai principi ivi stabiliti, dopo aver consultato il comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE.

 

(41) Nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione a norma della presente direttiva, la Commissione dovrebbe osservare:

 

- l'esigenza di assicurare che i piccoli investitori e le piccole e medie imprese (PMI) abbiano fiducia nei mercati finanziari promuovendo elevati standard di trasparenza dei mercati finanziari stessi,

 

- l'esigenza di offrire agli investitori una vasta gamma di opportunità di investimento alternative e un livello di informazione e di tutela su misura delle loro caratteristiche,

 

- l'esigenza di assicurare che autorità di regolamentazione indipendenti provvedano ad una messa in applicazione coerente delle norme, specie nel campo della lotta contro i reati dei cosiddetti «colletti bianchi»,

 

- l'esigenza di un elevato livello di trasparenza e di consultazione di tutti i partecipanti ai mercati, come pure del Parlamento europeo e del Consiglio,

 

- l'esigenza di incentivare l'innovazione nei mercati finanziari per promuoverne il dinamismo e l'efficienza,

 

- l'esigenza di garantire la stabilità sistemica dei mercati finanziari con un monitoraggio stretto e reattivo dell'innovazione finanziaria,

 

- l'esigenza di ridurre il costo del capitale e di allargare l'accesso al medesimo,

 

- la necessità di contemperare a lungo termine i costi e i benefici delle misure di esecuzione per i partecipanti al mercato (comprese le PMI ed i piccoli investitori),

 

- la necessità di promuovere la competitività internazionale dei mercati finanziari della Comunità senza pregiudicare l'indispensabile ampliamento della cooperazione internazionale,

 

- l'esigenza di garantire condizioni uniformi per tutti i partecipanti al mercato definendo una normativa su scala comunitaria ogni volta che ciò risulti opportuno,

 

- l'esigenza di rispettare le differenze tra i mercati finanziari nazionali quando esse non pregiudicano indebitamente la coerenza del mercato unico,

 

- la necessità di assicurare la coerenza con le altre norme comunitarie relative al settore in questione, in quanto lo squilibrio delle informazioni e la mancanza di trasparenza rischiano di compromettere il funzionamento dei mercati e soprattutto di danneggiare i consumatori ed i piccoli investitori.

 

(42) Al Parlamento europeo andrebbe concesso un termine di tre mesi dalla prima trasmissione del progetto di misure di esecuzione per esaminarle ed esprimere il suo parere. Tuttavia, in casi di urgenza debitamente giustificata, questo termine può essere abbreviato. Se entro detto termine il Parlamento europeo approva una risoluzione, la Commissione dovrebbe riesaminare il progetto di misure.

 

(43) È opportuno che gli Stati membri stabiliscano un sistema di sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e che provvedano a che esse siano applicate. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

 

(44) È opportuno sancire il diritto di proporre ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale avverso le decisioni adottate dalle autorità competenti degli Stati membri in sede di applicazione della presente direttiva.

 

(45) Secondo il principio di proporzionalità è necessario e opportuno, per conseguire l'obiettivo fondamentale della realizzazione di un mercato unico degli strumenti finanziari, stabilire disposizioni relative ad un passaporto unico per gli emittenti. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi prefissi ai sensi dell'articolo 5, terzo comma, del trattato.

 

(46) La valutazione dell'attuazione della presente direttiva effettuata dalla Commissione dovrebbe essere incentrata in particolare sulle procedure di approvazione del prospetto da parte delle autorità competenti degli Stati membri e, più in generale, sull'applicazione del principio della competenza del paese di origine e sull'eventualità che tale attuazione comporti problemi in materia di tutela degli investitori e di efficienza del mercato. La Commissione dovrebbe esaminare altresì il funzionamento dell'articolo 10.

 

(47) Per i futuri sviluppi della presente direttiva si dovrebbe valutare quale meccanismo di approvazione adottare ai fini di una migliore applicazione uniforme della normativa comunitaria in materia di prospetti, inclusa l'eventuale istituzione di un'unità europea per gli strumenti finanziari.

 

(48) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

 

(49) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

 

hanno adottato la presente direttiva:

 

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(5)  Pubblicata nella G.U.C.E. 28 agosto 2001, n. C 240 E e G.U.C.E. 28 gennaio 2003, n. C 20 E.

(6)  Pubblicato nella G.U.C.E. 3 aprile 2002, n. C 80.

(7)  Pubblicato nella G.U.C.E. 6 dicembre 2001, n. C 344.

(8)  Parere del Parlamento europeo del 14 marzo 2002 (G.U.U.E. C 47 E del 27.2.2003), posizione comune del Consiglio del 24 marzo 2003 (G.U.U.E. C 125 E del 27.5.2003) e posizione del Parlamento europeo del 2 luglio 2003. Decisione del Consiglio del 15 luglio 2003.

 

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Articolo 1

Scopo e ambito d'applicazione.

1. Scopo della presente direttiva è armonizzare i requisiti relativi alla redazione, all'approvazione e alla diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico di strumenti finanziari o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro.

 

2. La presente direttiva non si applica:

 

a) alle quote emesse dagli organismi d'investimento collettivo di tipo diverso da quello chiuso;

 

b) agli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da uno Stato membro o da un ente locale di uno Stato membro, da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri, dalla Banca centrale europea o dalle banche centrali degli Stati membri;

 

c) alle azioni nel capitale di banche centrali degli Stati membri;

 

d) agli strumenti finanziari che beneficiano della garanzia incondizionata ed irrevocabile di uno Stato membro o di un ente locale di uno Stato membro;

 

e) agli strumenti finanziari emessi da associazioni aventi personalità giuridica o da enti non aventi scopo di lucro, riconosciuti da uno Stato membro, al fine di procurarsi i mezzi necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi;

 

f) agli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi a condizione che tali valori mobiliari:

 

i) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;

 

ii) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato;

 

iii) diano veste materiale al ricevimento di depositi rimborsabili;

 

iv) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi;

 

g) alle quote non fungibili di capitale il cui scopo principale sia quello di conferire al titolare il diritto di occupare un appartamento, un'altra forma di bene immobile o parte degli stessi e a condizione che le quote non possano essere cedute senza rinunciare a tale diritto;

 

h) agli strumenti finanziari inclusi in un'offerta qualora il corrispettivo totale dell'offerta sia inferiore a 2.500.000 EUR, il cui termine è calcolato per un periodo di dodici mesi;

 

i) ai «bostadsobligationer» emessi in modo ripetuto da enti creditizi in Svezia principalmente allo scopo di accordare prestiti ipotecari, a condizione che:

 

i) i «bostadsobligationer» emessi siano della stessa serie;

 

ii) i «bostadsobligationer» siano emessi a rubinetto nel corso di uno specifico periodo di emissione fissato nel prospetto;

 

iii) i termini e le condizioni dei «bostadsobligationer» non siano modificati nel corso del periodo di emissione; e

 

iv) le somme rivenienti dall'emissione dei suddetti «bostadsobligationer», conformemente all'atto costitutivo dell'emittente, siano investite in attività che forniscano una sufficiente copertura della responsabilità derivante da strumenti finanziari;

 

j) agli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi qualora il corrispettivo totale dell'offerta sia inferiore a 50.000.000 di EUR, il cui termine è calcolato per un periodo di dodici mesi, a condizione che tali strumenti finanziari:

 

i) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;

 

ii) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato.

 

3. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere b), d), h), i) e j), un emittente, un offerente o una persona che chieda l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato ha diritto di redigere un prospetto ai sensi della presente direttiva in occasione dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari.

 

Articolo 2

Definizioni.

1. Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

 

a) «strumenti finanziari»: i titoli negoziabili definiti nell'articolo 1, punto 4), della direttiva 93/22/CEE, a eccezione degli strumenti del mercato monetario definiti nell'articolo 1, punto 5), della direttiva 93/22/CEE, aventi una scadenza inferiore a 12 mesi. Per tali strumenti può essere applicabile la legislazione nazionale;

 

b) «titoli di capitale»: le azioni e altri valori negoziabili equivalenti ad azioni di società nonché qualsiasi altro tipo di strumento finanziario negoziabile che attribuisca il diritto di acquisire i summenzionati strumenti mediante conversione o esercizio di diritti che essi conferiscono, purché i titoli di quest'ultimo tipo siano emessi dall'emittente delle azioni sottostanti o da un'entità appartenente al gruppo di detto emittente;

 

c) «strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale»: tutti gli strumenti finanziari che non sono titoli di capitale;

 

d) «offerta al pubblico di strumenti finanziari»: una comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e degli strumenti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali strumenti finanziari. Questa definizione si applica anche al collocamento di strumenti finanziari tramite intermediari finanziari;

 

e) «investitori qualificati»:

 

i) persone giuridiche che sono autorizzate o regolamentate ad operare sui mercati finanziari, compresi enti creditizi, imprese di investimento, altri enti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e loro società di gestione, fondi pensione e loro società di gestione, operatori in merci come pure le entità non autorizzate né regolamentate aventi come esclusivo scopo sociale l'investimento in strumenti finanziari;

 

ii) le amministrazioni nazionali e regionali, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sopranazionali quali il Fondo monetario internazionale, la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti e altre organizzazioni internazionali simili;

 

iii) altre persone giuridiche che non soddisfano due dei tre criteri di cui alla lettera f);

 

iv) determinate persone fisiche: purché vi sia reciproco riconoscimento, uno Stato membro può scegliere di autorizzare persone fisiche residenti nello Stato membro e che chiedono espressamente di essere considerate investitori qualificati se dette persone soddisfano almeno due dei criteri di cui al paragrafo 2;

 

v) determinate PMI: purché vi sia un reciproco riconoscimento, uno Stato membro può scegliere di autorizzare le PMI che hanno la loro sede legale in detto Stato membro e che chiedono espressamente di essere considerate investitori qualificati;

 

f) «piccole e medie imprese»: società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfano almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43.000.000 di EUR e fatturato annuo netto non superiore a 50.000.000 di EUR;

 

g) «ente creditizio»: un'impresa quale definita nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio;

 

h) «emittente»: una persona giuridica che emetta o si proponga di emettere strumenti finanziari;

 

i) «persona che effettua un'offerta» (o «offerente»): qualsiasi persona giuridica o fisica che offra al pubblico strumenti finanziari;

 

j) «mercato regolamentato»: un mercato quale definito dall'articolo 1, punto 13, della direttiva 93/22/CEE;

 

k) «programma di offerta»: un programma che consentirebbe l'emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale, incluso qualsiasi tipo di warrant, di una categoria e/o classe simile, in modo continuo o ripetuto durante un determinato periodo di emissione;

 

l) «strumenti finanziari emessi in modo continuo o ripetuto»: quelli emessi a rubinetto o almeno due distinte emissioni di strumenti finanziari di una categoria e/o classe simile in un periodo di dodici mesi;

 

m) «Stato membro d'origine»:

 

i) per tutti gli emittenti comunitari di strumenti finanziari che non sono menzionati nel punto ii), lo Stato membro in cui l'emittente ha la sua sede sociale;

 

ii) per l'emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 1.000 EUR e per l'emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale che conferiscono il diritto di acquisire titoli negoziabili o di ricevere un importo in contanti mediante conversione o esercizio dei diritti che essi conferiscono, purché l'emittente degli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale non sia l'emittente degli strumenti finanziari sottostanti o un'entità appartenente al gruppo di quest'ultimo emittente, lo Stato membro in cui l'emittente ha la sua sede sociale, o nel quale gli strumenti finanziari sono stati o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o nel quale gli strumenti finanziari sono offerti al pubblico, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso. Lo, stesso regime è applicabile a strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale in una valuta diversa dall'euro, a condizione che il valore di una tale denominazione minima sia pressoché equivalente a 1.000 EUR;

 

iii) per tutti gli emittenti di strumenti finanziari che non sono menzionati nel punto ii) aventi sede in un paese terzo, lo Stato membro nel quale gli strumenti finanziari sono destinati ad essere offerti al pubblico per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva o nel quale è stata presentata la prima domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso, salvo scelta successiva da parte degli emittenti aventi sede in un paese terzo qualora lo Stato membro d'origine non fosse stato determinato da una loro scelta;

 

n) «Stato membro ospitante »: lo Stato membro in cui viene effettuata un'offerta al pubblico o viene richiesta l'ammissione alla negoziazione, qualora sia diverso dallo Stato membro d'origine;

 

o) «organismo di investimento collettivo di tipo diverso da quello chiuso»: i fondi comuni di investimento e le società di investimento:

 

i) il cui oggetto sia l'investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico e che operino in base al principio della ripartizione dei rischi; e

 

ii) le cui quote siano, su richiesta dei portatori, riscattate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio di tali organismi;

 

p) «quota di un organismo di investimento collettivo»: gli strumenti finanziari emessi da un organismo di investimento collettivo in rappresentanza dei diritti dei partecipanti sul patrimonio di tale organismo;

 

q) «approvazione»: l'atto positivo al termine del controllo della completezza del prospetto da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, comprendente la verifica della coerenza dell'informazione fornita e della sua comprensibilità;

 

r) «prospetto di base»: un documento contenente tutte le informazioni pertinenti, come specificato negli articoli 5, 7 e 16, nel caso in cui vi sia un supplemento, riguardanti l'emittente e gli strumenti finanziari da offrire al pubblico o ammessi alle negoziazioni e, a scelta dell'emittente, le condizioni definitive dell'offerta.

 

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera e), punto iv), i criteri sono i seguenti:

 

a) l'investitore ha effettuato operazioni di dimensioni significative sui mercati mobiliari con una frequenza media di almeno dieci operazioni al trimestre negli ultimi quattro trimestri;

 

b) le dimensioni del portafoglio di strumenti finanziari dell'investitore è superiore a 500.000 EUR;

 

c) l'investitore lavora o ha lavorato per almeno un anno nel settore finanziario esercitando funzioni che richiedono una conoscenza degli investimenti in strumenti finanziari.

 

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera e), punti iv) e v), si applicano le disposizioni seguenti. Ogni autorità competente provvede a che vi sia un meccanismo adeguato per tenere un registro delle persone fisiche e delle PMI considerate come investitori qualificati, tenendo conto dell'esigenza di garantire un adeguato livello di protezione dei dati. Il registro è consultabile da tutti gli emittenti. Ogni persona fisica o PMI che desidera essere considerata come un investitore qualificato si iscrive nel registro e ciascun investitore registrato può decidere in ogni momento di farsi cancellare.

 

4. Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, misure di esecuzione concernenti le definizioni di cui al paragrafo 1, comprese disposizioni volte a adattare le soglie per la definizione delle PMI tenuto conto della normativa e delle raccomandazioni comunitarie e degli sviluppi economici, e misure concernenti l'informazione sulla registrazione dei singoli investitori qualificati.

 

 

Articolo 3

Obbligo di pubblicare un prospetto.

1. Gli Stati membri non consentono che offerte di strumenti finanziari siano rivolte al pubblico nel loro territorio senza la previa pubblicazione di un prospetto.

 

2. L'obbligo di pubblicare un prospetto non si applica ai seguenti tipi di offerta:

 

a) un'offerta di strumenti finanziari rivolta unicamente a investitori qualificati; e/o

 

b) un'offerta di strumenti finanziari rivolta a meno di 100 persone fisiche o giuridiche per Stato membro, diverse dagli investitori qualificati; e/o

 

c) un'offerta di strumenti finanziari rivolta a investitori che acquistano strumenti finanziari per un corrispettivo totale di almeno 50.000 EUR per investitore, per ogni offerta separata; e/o

 

d) un'offerta di strumenti finanziari il cui valore nominale unitario ammonti ad almeno 50.000 EUR; e/o

 

e) un'offerta di strumenti finanziari per un corrispettivo totale inferiore a 100.000 EUR, da calcolarsi su un periodo di dodici mesi.

 

Tuttavia, ogni successiva rivendita di valori mobiliari che sono stati precedentemente oggetto di uno o più tipi di offerta citati nel presente paragrafo è considerata come un'offerta separata e si applica la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), per determinare se detta rivendita costituisca un'offerta di strumenti finanziari al pubblico. Il collocamento di strumenti finanziari tramite intermediari finanziari è soggetto alla pubblicazione di un prospetto se per il collocamento definitivo non è soddisfatta nessuna delle condizioni da a) a e).

 

3. Gli Stati membri assicurano che l'ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato situato o operante nel loro territorio sia subordinata alla pubblicazione di un prospetto.

 

 

Articolo 4

Esenzioni dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto.

1. L'obbligo di pubblicare un prospetto non si applica alle offerte al pubblico dei seguenti tipi di strumenti finanziari:

 

a) azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa classe già emesse, se l'emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso;

 

b) strumenti finanziari offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria;

 

c) strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria;

 

d) azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti e dividendi versati sotto forma di azioni della stessa classe di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;

 

e) strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte del loro datore di lavoro che abbia strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o da parte di un'impresa collegata, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta.

 

2. L'obbligo di pubblicare un prospetto non si applica all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei tipi seguenti degli strumenti finanziari:

 

a) azioni che rappresentino, in un periodo di dodici mesi, meno del 10% del numero delle azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato;

 

b) azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato, se l'emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso;

 

c) strumenti finanziari offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria;

 

d) strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria;

 

e) azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti e dividendi versati sotto forma di azioni della stessa classe di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che dette azioni siano della stessa classe delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;

 

f) strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte del loro datore di lavoro o di un'impresa collegata, a condizione che detti strumenti finanziari siano della stessa classe dei valori mobiliari già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;

 

g) azioni derivanti dalla conversione o dallo scambio di altri strumenti finanziari o dall'esercizio di diritti conferiti da altri strumenti finanziari, a condizione che dette azioni siano della stessa classe delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato;

 

h) strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato a condizione che:

 

i) tali strumenti finanziari o strumenti finanziari della stessa classe siano stati ammessi alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato da oltre 18 mesi;

 

ii) per gli strumenti finanziari ammessi per la prima volta alla negoziazione in un mercato regolamentato dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva, l'ammissione alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato sia stata associata ad un prospetto approvato messo a disposizione del pubblico a norma dell'articolo 14;

 

iii) ad eccezione dei casi in cui si applica il punto ii), per gli strumenti finanziari ammessi per la prima volta alla quotazione dopo il 30 giugno 1983, il prospetto di quotazione sia stato approvato in base ai requisiti di cui alla direttiva 80/390/CEE o alla direttiva 2001/34/CE;

 

iv) gli obblighi continui per la negoziazione in tale altro mercato regolamentato siano stati soddisfatti;

 

v) la persona che chiede l'ammissione di uno strumento finanziario alla negoziazione in un mercato regolamentato in virtù della presente esenzione metta a disposizione del pubblico un documento di sintesi in una lingua accettata dall'autorità competente dello Stato membro del mercato regolamentato nel quale è chiesta l'ammissione alla negoziazione;

 

vi) il documento di sintesi di cui al punto v) sia messo a disposizione del pubblico nello Stato membro del mercato regolamentato nel quale è chiesta l'ammissione alla negoziazione, secondo le modalità di cui all'articolo 14, paragrafo 2 e

 

vii) il contenuto del documento di sintesi sia conforme all'articolo 5, paragrafo 2. Tale documento deve indicare inoltre dove può essere ottenuto il prospetto più recente e dove sono disponibili le informazioni finanziarie pubblicate dall'emittente in conformità dei suoi obblighi permanenti di informazione.

 

3. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, misure di esecuzione concernenti il paragrafo 1, lettere b) e c) e il paragrafo 2, lettere c) e d), in particolare per quanto riguarda il significato di equivalenza.

 

 

Capo II

Redazione del prospetto

 

Articolo 5

Il prospetto.

1. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 2, il prospetto contiene tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e degli strumenti finanziari offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, sono necessarie affinché gli investitori possano valutare con cognizione di causa la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati economici e le prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, come pure i diritti connessi agli strumenti finanziari stessi. Le informazioni sono presentate in una forma facilmente analizzabile e comprensibile.

 

2. Il prospetto contiene informazioni concernenti l'emittente e gli strumenti finanziari da offrire al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Esso contiene anche una nota di sintesi. La nota di sintesi è redatta in linguaggio non tecnico e riporta brevemente i rischi e le caratteristiche essenziali connessi all'emittente, agli eventuali garanti e agli strumenti finanziari, nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto. Essa contiene inoltre un'avvertenza secondo cui:

 

a) va letta come un'introduzione al prospetto e

 

b) qualsiasi decisione di investire negli strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del prospetto completo e

 

c) qualora sia proposto un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell'inizio del procedimento e

 

d) la responsabilità civile incombe alle persone che hanno presentato la nota di sintesi chiedendone la notifica, compresa la sua eventuale traduzione, ma soltanto se la nota di sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del prospetto.

 

Se il prospetto si riferisce all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale con un valore nominale unitario di almeno 50.000 EUR, non vi è obbligo di redigere una nota di sintesi, a meno che uno Stato membro non ne faccia richiesta come previsto all'articolo 19, paragrafo 4.

 

3. Fatto salvo il paragrafo 4, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato può redigere il prospetto nella forma di un unico documento o di documenti distinti. Nel prospetto composto di documenti distinti, le informazioni richieste sono suddivise in un documento di registrazione, una nota informativa sugli strumenti finanziari e una nota di sintesi. Il documento di registrazione contiene le informazioni sull'emittente. La nota informativa sugli strumenti finanziari contiene informazioni concernenti gli strumenti finanziari offerti al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

 

4. Per i seguenti tipi di strumenti finanziari il prospetto può consistere, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, in un prospetto di base contenente tutte le informazioni rilevanti concernenti l'emittente e gli strumenti finanziari offerti al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato:

 

a) strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale, compresi tutti i tipi di warrant emessi nel quadro di un programma di offerta;

 

b) strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi:

 

i) se le somme derivanti dall'emissione di detti strumenti finanziari, a norma della legislazione nazionale, sono investite in attività che offrono una sufficiente copertura delle obbligazioni derivanti dagli strumenti finanziari fino alla loro data di scadenza e

 

ii) se, in caso di insolvenza dell'ente creditizio interessato, dette somme sono destinate in via prioritaria a rimborsare il capitale e gli interessi maturati, fatte salve le disposizioni della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi.

 

Le informazioni fornite nel prospetto di base sono integrate, se necessario a norma dell'articolo 16, da informazioni aggiornate sull'emittente e sugli strumenti finanziari da offrire al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, a norma dell'articolo 16.

 

Se gli ultimi elementi informativi dell'offerta non sono incluse nel prospetto di base né in un supplemento, esse sono comunicate agli investitori e depositate presso l'autorità competente in occasione di ciascuna offerta al pubblico, quanto prima e, se possibile, prima dell'inizio dell'offerta. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).

 

5. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, misure di esecuzione concernenti il modello del prospetto o del prospetto di base e dei supplementi.

 

 

Articolo 6

Responsabilità per il prospetto.

1. Gli Stati membri dispongono che la responsabilità per le informazioni fornite in un prospetto sia attribuita almeno all'emittente o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, all'offerente, alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o al garante, a seconda dei casi. Le persone responsabili sono chiaramente indicate nel prospetto con la loro qualifica e la loro funzione o, nel caso di persone giuridiche, la denominazione e la sede sociale; deve inoltre essere riportata una loro attestazione certificante che per quanto a loro conoscenza, le informazioni del prospetto sono conformi ai fatti e che nel prospetto non vi sono omissioni tali da alterarne la portata.

 

2. Gli Stati membri provvedono a che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità civile si applichino alle persone responsabili per le informazioni fornite in un prospetto.

 

Tuttavia, gli Stati membri provvedono a che nessuna persona possa essere chiamata a rispondere esclusivamente in base alla nota di sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, a meno che la nota di sintesi stessa risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con altre parti del prospetto.

 

 

Articolo 7

Informazioni minime.

1. Le misure di esecuzione dettagliate riguardanti le informazioni specifiche che devono essere incluse in un prospetto, prive di ripetizioni di informazioni quando il prospetto è composto di documenti distinti, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2. La prima serie di misure di esecuzione è adottata entro il 1° luglio 2004.

 

2. In particolare, nell'elaborare i vari modelli di prospetto si tiene conto degli elementi seguenti:

 

a) i diversi tipi di informazioni necessari per gli investitori per quanto riguarda i titoli di capitale rispetto ai titoli che non lo sono, assicurando nel contempo la coerenza con le informazioni che devono essere date nel prospetto per gli strumenti finanziari che hanno un analogo fondamento economico, in particolare gli strumenti derivati;

 

b) i diversi tipi e le caratteristiche di offerte al pubblico e di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato possibili per gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale. Le informazioni da includere nel prospetto per gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale con valore nominale unitario di almeno 50.000 EUR sono quelle utili per gli investitori interessati;

 

c) il modello da usare e le informazioni da includere nei prospetti relativi agli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale, compresi tutti i tipi di warrant, emessi secondo un programma di offerta;

 

d) il modello da usare e le informazioni da includere nei prospetti relativi a strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale, quando tali valori non siano subordinati, convertibili o scambiabili, non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati a strumenti derivati e siano emessi in modo continuo e ripetuto da enti che sono autorizzati o regolamentati ad operare sui mercati finanziari all'interno dello Spazio economico europeo;

 

e) la diversa natura delle attività e delle dimensioni degli emittenti, in particolare delle PMI. Per tali imprese le informazioni sono adeguate alle loro dimensioni e, se del caso, al più breve periodo trascorso dalla loro costituzione;

 

f) se del caso, la natura pubblica dell'emittente.

 

3. Le misure di esecuzione di cui al paragrafo 1 si fondano su standard informativi nell'ambito finanziario e non quali definiti dagli organismi internazionali delle commissioni di vigilanza dei mercati, in particolare dalla IOSCO, e sugli allegati indicativi della presente direttiva.

 

 

Articolo 8

Omissione di informazioni.

1. Gli Stati membri provvedono a che, qualora il prezzo d'offerta definitivo e la quantità dei titoli che verranno offerti al pubblico non possano essere inclusi nel prospetto:

 

a) il prospetto indichi i criteri e/o le condizioni in base ai quali i suddetti elementi saranno determinati o, nel caso del prezzo, il prezzo massimo o

 

b) l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione degli strumenti finanziari possa essere revocata entro un termine non inferiore a due giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui vengono depositati il prezzo d'offerta definitivo e la quantità degli strumenti finanziari offerti al pubblico.

 

I dati relativi al prezzo e al quantitativo definitivi dell'offerta degli strumenti finanziari sono depositati presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine e pubblicati secondo le modalità di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

 

2. L'autorità competente dello Stato membro d'origine può autorizzare l'omissione dal prospetto di determinate informazioni prescritte dalla presente direttiva o dalle misure di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, se ritiene che:

 

a) la comunicazione di dette informazioni sarebbe contraria all'interesse pubblico o

 

b) la comunicazione di dette informazioni recherebbe un grave pregiudizio all'emittente, purché l'omissione non sia atta a trarre in inganno il pubblico per quanto riguarda fatti e circostanze essenziali per valutare con cognizione di causa l'emittente, l'offerente e gli eventuali garanti e i diritti connessi agli strumenti finanziari oggetto del prospetto, o

 

c) dette informazioni siano di minore importanza soltanto per una specifica offerta o ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato e non siano tali da influenzare la valutazione della posizione finanziaria e delle prospettive dell'emittente, dell'offerente o degli eventuali garanti.

 

3. Purché non venga recato pregiudizio all'adeguata informazione degli investitori, qualora eccezionalmente determinate informazioni che devono essere incluse nel prospetto a norma delle misure di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, non siano adeguate all'ambito di attività dell'emittente o alla forma giuridica dell'emittente o agli strumenti finanziari oggetto del prospetto, il prospetto contiene informazioni equivalenti. Se non esistono tali informazioni, siffatto obbligo non sussiste.

 

4. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, misure di esecuzione concernenti l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2.

 

 

Articolo 9

Validità del prospetto, del prospetto di base e del documento di registrazione.

1. Il prospetto rimane valido per dodici mesi a decorrere dalla sua pubblicazione ai fini dell'offerta al pubblico e dell'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, purché venga integrato con i supplementi eventualmente prescritti ai sensi dell'articolo 16.

 

2. Nel caso di un programma di emissione, il prospetto di base previamente depositato rimane valido per un periodo fino a dodici mesi.

 

3. Per gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), il prospetto rimane valido fino a quando essi non sono più emessi in modo continuo o ripetuto.

 

4. Il documento di registrazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, previamente depositato, rimane valido per un periodo fino a dodici mesi purché venga aggiornato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1. Il documento di registrazione, insieme alla nota informativa sugli strumenti finanziari, aggiornata se del caso a norma dell'articolo 12, e alla nota di sintesi sono considerati come un prospetto valido.

 

 

Articolo 10

Informazioni.

1. Gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato presentano almeno annualmente un documento che contiene o fa riferimento a tutte le informazioni che essi hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nei precedenti dodici mesi in uno o più Stati membri o in paesi terzi in conformità degli obblighi ad essi imposti dalle disposizioni legislative e regolamentari comunitarie e nazionali relative alla regolamentazione degli strumenti finanziari, degli emittenti di strumenti finanziari e dei mercati di strumenti finanziari. Gli emittenti fanno riferimento almeno alle informazioni prescritte dalle direttive in materia di diritto societario, dalla direttiva 2001/34/CE e dal regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali.

 

2. Il documento è depositato presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine dopo la pubblicazione del bilancio di esercizio. Nel caso in cui il documento faccia riferimento a informazioni, esso indica dove è possibile ottenerle.

 

3. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica agli emittenti di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 50.000 EUR.

 

4. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, misure di esecuzione concernenti il paragrafo 1. Tali misure riguarderanno soltanto il metodo di pubblicazione degli obblighi informativi menzionati nel paragrafo 1 e non ne comporterà di nuovi. La prima serie di misure di esecuzione è adottata entro il 1° luglio 2004.

 

 

Articolo 11

Inclusione delle informazioni mediante riferimento.

1. Gli Stati membri permettono che le informazioni richieste siano incluse nel prospetto mediante riferimento ad uno o più documenti previamente o simultaneamente pubblicati, che siano stati approvati dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o depositati presso di questa ai sensi della presente direttiva, in particolare a norma dell'articolo 10, oppure dei titoli IV e V della direttiva 2001/34/CE. Deve trattarsi delle informazioni più recenti a disposizione dell'emittente. La nota di sintesi non contiene informazioni incluse mediante riferimento.

 

2. In caso di inclusione delle informazioni mediante riferimento, deve essere fornito un indice incrociato di riferimento che consenta agli investitori di individuare agevolmente gli specifici elementi informativi.

 

3. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, misure di esecuzione concernenti le informazioni da includere mediante riferimento. La prima serie di misure di esecuzione è adottata entro il 1° luglio 2004.

 

 

Articolo 12

Prospetti costituiti da documenti separati.

1. L'emittente che abbia già fatto approvare dall'autorità competente il documento di registrazione è tenuto a redigere solo la nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi quando i titoli vengono offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

 

2. In tal caso, la nota informativa fornisce le informazioni che sarebbero di norma contenute nel documento di registrazione qualora sia intervenuto un cambiamento rilevante o uno sviluppo recente, che possano influire sulle valutazioni degli investitori, successivamente all'approvazione del più recente documento aggiornato di registrazione o di un qualsiasi supplemento come previsto nell'articolo 16. La nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi sono soggette a separata approvazione.

 

3. Se l'emittente ha solamente depositato un documento di registrazione senza approvazione, l'intera documentazione, compresa l'informazione aggiornata, è assoggettata ad approvazione.

 

 

Capo III

Modalità di approvazione e di pubblicazione del prospetto

 

Articolo 13

Approvazione del prospetto.

 

1. Il prospetto non può essere pubblicato finché non sia stato approvato dall'autorità competente dello Stato membro d'origine.

 

2. Tale autorità competente comunica all'emittente, all'offerente o alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, secondo il caso, la sua decisione relativa all'approvazione del prospetto entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della bozza di prospetto.

 

Se l'autorità competente non prende una decisione sul prospetto entro i termini specificati nel presente paragrafo e nel paragrafo 3, ciò non costituisce approvazione della richiesta.

 

3. Il termine di cui al paragrafo 2 è esteso a 20 giorni lavorativi se l'offerta al pubblico riguarda strumenti finanziari emessi da un emittente che non ha alcuno strumento finanziario o ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato e che non ha ancora mai offerto strumenti finanziari al pubblico.

 

4. Se l'autorità competente ritiene, per motivi ragionevoli, che i documenti presentati siano incompleti o che sono necessarie informazioni supplementari, i termini di cui ai paragrafi 2 e 3 iniziano a decorrere soltanto dalla data in cui tali informazioni sono fornite dall'emittente, dall'offerente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione.

 

Nel caso di cui al paragrafo 2 l'autorità competente dovrebbe far sapere all'emittente se i documenti sono incompleti entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.

 

5. L'autorità competente dello Stato membro d'origine può trasferire l'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro, previa accettazione di quest'ultima autorità. Inoltre, tale trasferimento è comunicato all'emittente, all'offerente o alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione assunta dall'autorità competente dello Stato membro d'origine. Il termine di cui al paragrafo 2 decorre da tale data.

 

6. La presente direttiva non ha effetti sulla responsabilità dell'autorità competente, che resta disciplinata esclusivamente dal diritto nazionale.

 

Gli Stati membri provvedono a che le rispettive disposizioni nazionali sulla responsabilità dell'autorità competente si applichino solo all'approvazione dei prospetti da parte della o delle loro autorità competenti.

 

7. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, misure di esecuzione concernenti le condizioni in base alle quali si possono adeguare i termini.

 

 

Articolo 14

Pubblicazione del prospetto.

1. Dopo l'approvazione, il prospetto è depositato presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine ed è messo a disposizione del pubblico dall'emittente, dall'offerente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato quanto prima e in ogni caso entro un ragionevole lasso di tempo e al più tardi all'inizio dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari in oggetto. Inoltre, nel caso di una prima offerta al pubblico di una classe di azioni non ancora ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e che devono essere ammesse alla negoziazione per la prima volta, il prospetto deve essere disponibile almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta.

 

2. Il prospetto è considerato a disposizione del pubblico quando è stato pubblicato:

 

a) o mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione nello Stato membro in cui viene effettuata l'offerta al pubblico o in cui viene chiesta l'ammissione alla negoziazione;

 

b) o in forma stampata, messo gratuitamente a disposizione del pubblico nella sede del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione, o nella sede legale dell'emittente e presso gli uffici degli intermediari finanziari che provvedono al collocamento o alla vendita degli strumenti finanziari, compresi gli organismi incaricati del servizio finanziario;

 

c) o in forma elettronica sul sito web dell'emittente e, se del caso, sul sito degli intermediari finanziari che provvedono al collocamento o alla vendita degli strumenti finanziari, compresi gli organismi incaricati del servizio finanziario;

 

d) in forma elettronica nel sito web del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alla negoziazione, o

 

e) in forma elettronica sul sito web dell'autorità competente dello Stato membro d'origine se detta autorità ha deciso di fornire questo servizio.

 

Uno Stato membro d'origine può chiedere agli emittenti che pubblicano il loro prospetto a norma delle lettere a) e b) di pubblicarlo anche in forma elettronica conformemente alla lettera c).

 

3. Inoltre, uno Stato membro d'origine può chiedere la pubblicazione di un avviso che precisi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico.

 

4. L'autorità competente dello Stato membro d'origine pubblica nel suo sito web per un periodo di dodici mesi, a sua scelta, tutti i prospetti approvati o almeno l'elenco dei prospetti approvati a norma dell'articolo 13, compreso, se del caso, un link con il prospetto pubblicato nel sito web dell'emittente o nel sito web del mercato regolamentato.

 

5. Qualora il prospetto sia composto di più documenti e/o contenga informazioni incluse mediante riferimento, i documenti e le informazioni che lo compongono possono essere pubblicati e diffusi separatamente, a condizione che i documenti in questione siano messi gratuitamente a disposizione del pubblico secondo le modalità fissate al paragrafo 2. Ciascun documento deve indicare dove si possono ottenere gli altri documenti che compongono il prospetto completo.

 

6. Il testo e il modello del prospetto, e/o dei supplementi al prospetto, pubblicati o messi a disposizione del pubblico, devono sempre essere identici alla versione originale approvata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine.

 

7. Qualora il prospetto venga divulgato mediante pubblicazione su supporto elettronico, una copia su carta deve comunque essere fornita gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta dall'emittente, dall'offerente, dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione o dagli intermediari finanziari che provvedono al collocamento o alla vendita degli strumenti finanziari.

 

8. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per assicurare l'applicazione uniforme della direttiva, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, misure di esecuzione concernenti i paragrafi 1, 2, 3 e 4. La prima serie di misure di esecuzione è adottata entro il 1° luglio 2004.

 

 

Articolo 15

Pubblicità.

1. Qualsiasi tipo di pubblicità relativa ad un'offerta al pubblico di strumenti finanziari o all'ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato, deve osservare i principi contenuti nei paragrafi da 2 a 5. I paragrafi 2, 3 e 4 si applicano soltanto qualora l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione siano tenuti per tali operazioni a redigere un prospetto.

 

2. La pubblicità deve indicare che un prospetto è stato o sarà pubblicato e il luogo dove gli investitori possono o potranno procurarselo.

 

3. La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale. Le informazioni contenute in un messaggio pubblicitario non devono essere imprecise o fuorvianti. Tali informazioni devono anche essere coerenti con quelle contenute nel prospetto, se è già stato pubblicato, o con quelle che devono figurare nel prospetto, se viene pubblicato in seguito.

 

4. In ogni caso, tutte le informazioni relative all'offerta al pubblico o all'ammissione alla negoziazione divulgate oralmente o per iscritto, anche se non con finalità pubblicitarie, devono essere coerenti con quelle contenute nel prospetto.

 

5. Se un prospetto non è prescritto in base alla presente direttiva, le informazioni materiali fornite dall'emittente o dall'offerente agli investitori qualificati o a categorie speciali di investitori, comprese le informazioni comunicate nel corso di riunioni riguardanti offerte di strumenti finanziari, devono essere divulgate a tutti gli investitori qualificati o a tutte le categorie speciali di investitori a cui l'offerta è diretta in esclusiva. Qualora debba essere pubblicato un prospetto, tali informazioni sono inserite in esso o in un suo supplemento a norma dell'articolo 16, paragrafo 1.

 

6. L'autorità competente dello Stato membro d'origine ha il potere di esercitare il controllo sulla conformità ai principi contenuti nei paragrafi da 2 a 5 dell'attività pubblicitaria relativa ad un'offerta al pubblico di strumenti finanziari o all'ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato.

 

7. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, misure di esecuzione concernenti la diffusione di messaggi pubblicitari che annunciano l'intenzione di offrire strumenti finanziari al pubblico o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, in particolare prima che il prospetto sia stato messo a disposizione del pubblico o prima dell'apertura della sottoscrizione, e concernenti il paragrafo 4. La prima serie di misure di esecuzione è adottata entro il 1° luglio 2004.

 

 

Articolo 16

Supplemento al prospetto.

1. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione degli strumenti finanziari e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico o, se del caso, inizia la negoziazione in un mercato regolamentato, deve essere menzionato in un supplemento del prospetto. Il supplemento è approvato nello stesso modo entro un massimo di sette giorni lavorativi e pubblicato almeno secondo le stesse modalità che sono state applicate in occasione della pubblicazione del prospetto iniziale. Anche la sintesi e le sue eventuali traduzioni sono integrate, se necessario, per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento.

 

2. Gli investitori che hanno già concordato di acquistare o sottoscrivere gli strumenti finanziari prima della pubblicazione del supplemento hanno il diritto esercitabile entro un termine non inferiore a due giorni lavorativi dopo la pubblicazione del supplemento di revocare la loro accettazione.

 

 

Capo IV

 

Offerte ed ammissione alla negoziazione transfrontaliere

 

Articolo 17

Validità comunitaria dell'approvazione di un prospetto.

1. Fatto salvo l'articolo 23, qualora l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato siano previsti in uno o più Stati membri, o in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, il prospetto approvato nello Stato membro d'origine ed i supplementi sono validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in qualsiasi Stato membro ospitante, purché l'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante ne riceva comunicazione a norma dell'articolo 18. Le autorità competenti degli Stati membri ospitanti non assoggettano i prospetti ad alcuna approvazione o ad altra procedura amministrativa.

 

2. Se sono sopravvenuti fatti nuovi significativi, errori materiali o inesattezze ai sensi dell'articolo 16, dopo l'approvazione del prospetto, l'autorità competente dello Stato membro d'origine esige la pubblicazione di un supplemento da approvare secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante può richiamare l'attenzione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine sulla necessità di nuove informazioni.

 

 

Articolo 18

Comunicazione.

1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine, su richiesta dell'emittente o della persona responsabile della redazione del prospetto, trasmette alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti, entro i tre giorni lavorativi successivi alla richiesta o, se la richiesta è presentata unitamente al progetto di prospetto, entro un giorno lavorativo dall'approvazione dello stesso, un certificato di approvazione attestante che il prospetto è stato redatto conformemente alla presente direttiva e una copia del prospetto stesso. Se del caso, il certificato è accompagnato da una traduzione della nota di sintesi, prodotta sotto la responsabilità dell'emittente o della persona responsabile della redazione del prospetto. La medesima procedura si applica per gli eventuali supplementi del prospetto.

 

2. Nel certificato viene fatta menzione dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, nonché della sua motivazione.

 

 

Capo V

Uso delle lingue ed emittenti aventi sede in paesi terzi

 

Articolo 19

Uso delle lingue.

1. Qualora l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato siano effettuate soltanto nello Stato membro d'origine, il prospetto è redatto in una lingua accettata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine.

 

2. Qualora venga effettuata un'offerta o richiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri, escluso lo Stato membro d'origine, il prospetto deve essere redatto o in una lingua accettata dalle autorità competenti di tali Stati membri o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso. L'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante può solo richiedere la traduzione nella o nelle sue lingue della nota di sintesi.

 

Ai fini del controllo da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, il prospetto è redatto in una lingua accettata da detta autorità o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale a scelta, secondo il caso, dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione.

 

3. Qualora venga effettuata un'offerta o richiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in più di uno Stato membro, compreso lo Stato membro d'origine, il prospetto deve essere redatto in una lingua accettata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine e deve inoltre essere messo a disposizione o in una lingua accettata dalle autorità competenti di ogni Stato membro ospitante o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione, secondo il caso. L'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante può solo richiedere la traduzione nella o nelle sue lingue ufficiali della nota di sintesi di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

 

4. Qualora venga chiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 50.000 EUR, il prospetto deve essere redatto o in una lingua accettata dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine e degli Stati membri ospitanti o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione, secondo il caso. Gli Stati membri possono prescrivere nella legislazione nazionale che sia redatta una nota di sintesi nella o nelle loro lingue ufficiali.

 

 

Articolo 20

Emittenti aventi sede in paesi terzi.

1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine di emittenti aventi la loro sede legale in un paese terzo può approvare un prospetto per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato redatto secondo la legislazione del paese terzo, purché:

 

a) il prospetto sia stato redatto conformemente a standard internazionali definiti dagli organismi internazionali delle commissioni di vigilanza dei mercati, compresi i Disclosure Standards della IOSCO e

 

b) le informazioni richieste, incluse le informazioni di natura finanziaria, siano equivalenti alle prescrizioni previste dalla presente direttiva.

 

2. Qualora strumenti finanziari emessi da un emittente avente sede in un paese terzo siano destinati ad essere offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno Stato membro diverso da quello di origine, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19.

 

3. Per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, misure di esecuzione in cui si stabilisce che un paese terzo assicura l'equivalenza dei prospetti redatti in tale paese terzo con la presente direttiva e in virtù della legislazione nazionale del paese in questione o delle prassi o procedure basate su standard internazionali definiti dagli organismi internazionali, compresi i Disclosure Standards della IOSCO.

 

 

Capo VI

Autorità competenti

 

Articolo 21

Poteri.

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità amministrativa centrale competente, responsabile dell'espletamento dei compiti previsti dalla presente direttiva e di assicurare l'applicazione delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva.

 

Uno Stato membro può tuttavia designare, se prescritto dalla legislazione nazionale, altre autorità amministrative per l'applicazione delle disposizioni del capo III.

 

Tali autorità competenti sono del tutto indipendenti da tutti i partecipanti al mercato.

 

Qualora venga effettuata un'offerta al pubblico di strumenti finanziari o sia richiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, solo l'autorità amministrativa competente centrale designata da ciascuno Stato membro ha il potere di approvare il prospetto.

 

2. Gli Stati membri possono autorizzare la o le loro autorità competenti a delegare alcuni compiti. Ad eccezione della delega per la pubblicazione su Internet dei prospetti approvati e il deposito di prospetti di cui all'articolo 14, qualsiasi delega di compiti inerenti agli obblighi previsti dalla presente direttiva e dalle relative misure di attuazione viene rivista, a norma dell'articolo 31, entro il 31 dicembre 2008 e ha termine il 31 dicembre 2011. Qualsiasi delega a enti diversi dalle autorità di cui al paragrafo 1, è conferita secondo modalità precise, specificando i compiti da svolgere e le condizioni da rispettare nel loro adempimento.

 

Tali condizioni includono una clausola che obbliga l'entità in questione ad agire e ad organizzarsi in modo da evitare conflitti di interessi e da garantire che le informazioni acquisite nell'adempimento dei compiti delegati non vengano utilizzate indebitamente o per ostacolare la concorrenza. In ogni caso, la responsabilità ultima per la vigilanza sul rispetto della presente direttiva e delle sue misure di esecuzione e per l'approvazione del prospetto spetta alla o alle autorità competenti designate a norma del paragrafo 1.

 

Gli Stati membri informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri di eventuali accordi relativi alla delega di compiti, comprese le condizioni precise che disciplinano la delega.

 

3. Ciascuna autorità competente deve essere dotata di tutti i poteri necessari all'adempimento delle sue funzioni. L'autorità competente che abbia ricevuto una richiesta di approvazione di un prospetto deve almeno avere il potere di:

 

a) esigere che gli emittenti, gli offerenti o le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato includano nel prospetto informazioni supplementari se ciò è necessario per la tutela degli investitori;

 

b) esigere che gli emittenti, gli offerenti o le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato e le persone che li controllano o che sono da essi controllate, trasmettano informazioni e documenti;

 

c) esigere che i revisori dei conti e i membri degli organi di direzione degli emittenti, degli offerenti o delle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione, come pure gli intermediari finanziari incaricati dell'offerta al pubblico o della domanda di ammissione alla negoziazione, forniscano informazioni;

 

d) sospendere l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione se ha ragionevole motivo di sospettare che le disposizioni della presente direttiva sono state violate;

 

e) vietare o sospendere la pubblicità per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione se ha ragionevole motivo di credere che le disposizioni della presente direttiva sono state violate;

 

f) vietare l'offerta al pubblico se rileva che le disposizioni della presente direttiva sono state violate o ha ragionevole motivo di sospettare che potrebbero essere violate;

 

g) sospendere, o chiedere ai mercati regolamentati interessati di sospendere, la negoziazione in un mercato regolamentato per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione se ha ragionevole motivo di sospettare che le disposizioni della presente direttiva sono state violate;

 

h) vietare la negoziazione in un mercato regolamentato se rileva che le disposizioni della presente direttiva sono state violate;

 

i) rendere pubblico il fatto che un emittente non ottempera ai propri obblighi.

 

Se necessario, in base alla legislazione nazionale, l'autorità competente può chiedere all'organo giurisdizionale competente di decidere in merito all'esercizio dei poteri di cui alle lettere da d) a h) di cui sopra.

 

4. Una volta che gli strumenti finanziari siano stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, ciascuna autorità competente ha altresì il potere di:

 

a) esigere che l'emittente renda pubbliche tutte le informazioni materiali che possano influire sulla valutazione degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato al fine di assicurare la tutela degli investitori o il regolare funzionamento del mercato;

 

b) sospendere, o chiedere ai mercati regolamentati interessati di sospendere, la negoziazione dei valori se, a suo giudizio, la situazione dell'emittente è tale che la negoziazione pregiudicherebbe gli interessi degli investitori;

 

c) assicurare che gli emittenti i cui strumenti finanziari siano negoziati in un mercato regolamentato ottemperino agli obblighi stabiliti negli articoli 102 e 103 della direttiva 2001/34/CE e che l'emittente fornisca informazioni equivalenti agli investitori e garantisca un trattamento equivalente a tutti i portatori di strumenti finanziari che si trovino nella medesima posizione, in tutti gli Stati membri nei quali viene effettuata l'offerta al pubblico o gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione;

 

d) effettuare ispezioni nel proprio territorio conformemente alla legislazione nazionale, allo scopo di verificare la conformità alle disposizioni della presente direttiva e alle sue misure di attuazione. Se necessario in base alla legislazione nazionale, la o le autorità competenti possono avvalersi di tale potere mediante ricorso all'organo giurisdizionale competente e/o in cooperazione con altre autorità.

 

5. I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano la possibilità degli Stati membri di adottare disposizioni legislative e regolamentari diverse per i territori europei d'oltremare per le cui relazioni esterne sono responsabili.

 

 

Articolo 22

Segreto d'ufficio e cooperazione tra autorità.

1. Tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per conto dell'autorità competente e delle entità cui le autorità competenti abbiano eventualmente delegato determinati compiti sono vincolate al segreto d'ufficio. Le informazioni coperte dal segreto d'ufficio non possono essere comunicate ad alcun altro soggetto od autorità se non in forza di disposizioni di legge.

 

2. Le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra di loro ogni qualvolta ciò si rende necessario per l'espletamento dei compiti loro assegnati e per l'esercizio dei loro poteri. Le autorità competenti prestano assistenza alle autorità competenti di altri Stati membri. In particolare si scambiano informazioni e cooperano quando un emittente ha più di un'autorità competente d'origine in quanto emette diverse classi di strumenti finanziari o quando l'approvazione di un prospetto è stata trasferita all'autorità competente di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5. Esse inoltre collaborano strettamente quando richiedono una sospensione o un divieto di negoziazione in rapporto a strumenti finanziari negoziati in vari Stati membri onde garantire condizioni paritarie tra i differenti luoghi di negoziazione e la protezione degli investitori. Se del caso, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può chiedere l'assistenza dell'autorità competente dello Stato membro d'origine a partire dal momento in cui un caso viene esaminato, in particolare per nuovi tipi o forme rare di strumenti finanziari. L'autorità competente dello Stato membro d'origine può chiedere informazioni all'autorità competente dello Stato membro ospitante su un qualsiasi elemento specifico del mercato interessato.

 

Fatto salvo l'articolo 21, le autorità competenti degli Stati membri possono consultare, se del caso, gli operatori dei mercati regolamentati e, in particolare, per decidere di sospendere o di chiedere ad un mercato regolamentato di sospendere la negoziazione ovvero di proibirla.

 

3. Il paragrafo 1 non osta allo scambio di informazioni riservate tra le autorità competenti. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio cui sono tenute le persone che lavorano o hanno lavorato per conto delle autorità competenti che ricevono le informazioni in questione.

 

 

Articolo 23

Provvedimenti cautelari.

1. Qualora l'autorità competente dello Stato membro ospitante rilevi irregolarità commesse dall'emittente o dalle istituzioni finanziarie incaricate dell'offerta al pubblico, ovvero che siano state commesse violazioni degli obblighi incombenti all'emittente in virtù dell'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato degli strumenti finanziari dei valori mobiliari, essa ne informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine.

 

2. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o perché tali misure si rivelano inadeguate, l'emittente o l'istituzione finanziaria incaricata dell'offerta al pubblico perseverano nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure opportune per tutelare gli investitori. La Commissione viene informata al più presto di tali misure.

 

 

Capo VII

Misure di esecuzione

 

Articolo 24

Procedura di Comitato.

1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE (in seguito denominato: il «comitato»).

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa, e purché le misure di esecuzione adottate mediante tale procedura non modifichino le disposizioni essenziali della presente direttiva.

 

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

4. Fatte salve le misure di esecuzione già adottate, allo scadere di un termine di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, l'applicazione delle sue disposizioni relative all'adozione di disposizioni tecniche e delle decisioni adottate secondo la procedura di cui al paragrafo 2 è sospesa. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono rinnovare la validità delle disposizioni in questione secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato; a tal fine essi le riesaminano prima dello spirare del termine di quattro anni.

 

 

Articolo 25

Sanzioni.

1. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere sanzioni penali e fatto salvo il loro regime di responsabilità civile, gli Stati membri provvedono, conformemente al loro diritto nazionale, a che possano essere adottate le opportune misure amministrative o possano essere comminate sanzioni amministrative alle persone che si rendono responsabili di una violazione delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono a che le predette misure siano effettive, proporzionate e dissuasive.

 

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente possa divulgare al pubblico ogni misura o sanzione che sia stata applicata per violazione delle misure adottate ai sensi della presente direttiva, salvo il caso in cui la divulgazione possa turbare gravemente i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

 

 

Articolo 26

Diritto di impugnazione.

Gli Stati membri provvedono a che tutte le decisioni prese ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate a norma della presente direttiva possano essere oggetto del diritto di impugnazione dinanzi alle autorità giudiziarie.

 

 

Capo VIII

Disposizioni transitorie e finali

 

Articolo 27

Modifiche.

Con effetto alla data stabilita all'articolo 29, la direttiva 2001/34/CE è modificata come segue:

 

1) Gli articoli 3, da 20 a 41, da 98 a 101, 104 e 108, paragrafo 2, lettera c), punto ii) sono abrogati;

 

2) all'articolo 107, paragrafo 3, il primo comma è abrogato;

 

3) all'articolo 108, paragrafo 2, lettera a), sono soppresse le parole «le condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione»;

 

4) l'allegato I è abrogato.

 

 

Articolo 28

Abrogazione.

Con effetto alla data stabilita all'articolo 29 la direttiva 89/298/CEE è abrogata. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono come riferimenti alla presente direttiva.

 

 

Articolo 29

Attuazione.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

 

Articolo 30

Disposizioni transitorie.

1. Gli emittenti aventi sede legale in un paese terzo i cui strumenti finanziari sono stati già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato scelgono la loro autorità competente a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), punto iii), e comunicano la loro decisione all'autorità competente dello Stato membro d'origine da loro prescelto entro il 31 dicembre 2005.

 

2. In deroga all'articolo 3, gli Stati membri che si sono avvalsi dell'esenzione di cui all'articolo 5, lettera a) della direttiva 89/298/CEE possono continuare ad autorizzare gli enti creditizi o altre istituzioni finanziarie equivalenti ad enti creditizi non contemplati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera j) della presente direttiva ad offrire strumenti di debito e altri strumenti negoziabili equivalenti a titoli di debito, emessi in modo continuo o ripetuto, nello Stato membro per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

 

3. In deroga all'articolo 29, la Repubblica federale di Germania si conforma all'articolo 21, paragrafo 1, entro il 31 dicembre 2008.

 

 

Articolo 31

Riesame.

Cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione procede alla valutazione dell'attuazione della stessa e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata se necessario di proposte di revisione.

 

 

Articolo 32

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Articolo 33

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Bruxelles, addì 4 novembre 2003.

 

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

 

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ALEMANNO

(si omettono gli allegati)

Dir. 2001/34/CE del 28 maggio 2001.
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori

 

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(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 6 luglio 2001, n. L 184. Entrata in vigore: 26 luglio 2001.

(2) I riferimenti alle disposizioni soppresse si intendono come riferimenti alle disposizioni della direttiva 2004/109/CE così come disposto dal suo articolo 32, con decorrenza indicata al suo articolo 31.

 

 

Il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 44 e 95,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 79/279/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori, la direttiva 80/390/CEE del Consiglio, del 17 marzo 1980, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori, la direttiva 82/121/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1982, relativa alle informazioni periodiche che devono essere pubblicate dalle società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori, e la direttiva 88/627/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1988, relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa, sono state modificate a più riprese ed in maniera sostanziale. A fini di razionalità e chiarezza occorre procedere alla codificazione delle suddette direttive raggruppandole in un testo unico.

 

(2) Il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale delle borse valori situate od operanti negli Stati membri è tale da rendere equivalente la tutela degli investitori sul piano comunitario, data la maggiore uniformità delle garanzie che tale coordinamento offrirà loro nei vari Stati membri. Esso faciliterà in ciascuno di tali Stati l'ammissione alla quotazione ufficiale di valori mobiliari provenienti dagli altri Stati membri, nonché la quotazione di uno stesso titolo su più borse della Comunità e, di conseguenza, renderà possibile una maggiore interpenetrazione dei mercati nazionali dei valori mobiliari rimuovendo gli ostacoli che la prudenza consente di rimuovere e pertanto si inserisce nella prospettiva della creazione di un mercato europeo dei capitali.

 

(3) Tale coordinamento deve applicarsi ai valori mobiliari indipendentemente dalla natura giuridica dei loro emittenti e deve pertanto applicarsi anche ai valori emessi dagli Stati terzi o dai rispettivi enti locali o dagli organismi internazionali a carattere pubblico. La presente direttiva si applica pertanto ad organismi non contemplati all'articolo 48, secondo comma del trattato.

 

(4) Deve essere possibile un ricorso giurisdizionale contro le decisioni delle autorità nazionali competenti per l'applicazione della presente direttiva per quanto riguarda l'ammissione dei valori mobiliari alla quotazione ufficiale, senza che tale ricorso possa ostacolare il potere discrezionale di tali autorità.

 

(5) In una prima tappa, è opportuno che il coordinamento delle condizioni per l'ammissione dei valori mobiliari alla quotazione ufficiale sia sufficientemente elastico per poter tener conto delle disparità attualmente esistenti tra le strutture dei mercati dei valori mobiliari degli Stati membri e per consentire agli Stati membri di tener conto delle situazioni particolari a cui eventualmente dovessero far fronte.

 

(6) È pertanto opportuno limitare in un primo momento il coordinamento all'introduzione di condizioni minime per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale delle borse valori situate od operanti negli Stati membri, senza riconoscere tuttavia agli emittenti un diritto alla quotazione.

 

(7) Tale coordinamento parziale delle condizioni per l'ammissione alla quotazione ufficiale costituisce un primo passo verso un successivo maggiore ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri in materia.

 

(8) L'ampliamento, alle dimensioni della Comunità, dell'area economica nella quale le imprese devono svolgere la loro attività implica un corrispondente ampliamento delle loro necessità di finanziamento e dei mercati di capitali cui le imprese devono ricorrere per soddisfare tale fabbisogno. L'ammissione alla quotazione ufficiale delle borse degli Stati membri di valori mobiliari emessi dalle imprese costituisce un'importante via di accesso a detti mercati di capitali. Nel quadro della liberalizzazione dei movimenti di capitali, sono state inoltre eliminate le restrizioni di cambio all'acquisto di valori mobiliari negoziati in una borsa di un altro Stato membro.

 

(9) Ai fini della tutela degli interessi degli investitori attuali e potenziali, nella maggior parte degli Stati membri si prescrivono alle imprese che ricorrono pubblicamente al risparmio garanzie da presentare talvolta già al momento dell'emissione di valori mobiliari e in ogni caso all'atto della loro ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa. Queste garanzie presuppongono informazioni adeguate e il più obiettive possibile riguardanti in particolare la situazione finanziaria dell'emittente e le caratteristiche dei valori di cui si richiede l'ammissione alla quotazione ufficiale. La forma nella quale tali informazioni sono richieste è solitamente quella della pubblicazione di un prospetto.

 

(10) Tuttavia le garanzie richieste variano da uno Stato membro all'altro, per quanto riguarda sia il contenuto e la presentazione del prospetto che l'efficacia, le modalità ed il momento del controllo dell'informazione fornita. Tali disparità hanno l'effetto non solo di rendere più difficile alle imprese l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale in borse di vari Stati membri, ma anche di rendere difficoltoso agli investitori, residenti in un determinato Stato membro, l'acquisto di valori quotati in borse di altri Stati membri e pertanto di intralciare il finanziamento delle imprese e gli impieghi dei capitali da parte degli investitori in tutta la Comunità.

 

(11) Occorre eliminare queste disparità, coordinando le regolamentazioni, senza peraltro doverle uniformare completamente, allo scopo di rendere sufficientemente equivalenti le garanzie richieste in ciascuno Stato membro per un'informazione adeguata e il più obiettiva possibile dei portatori attuali e potenziali di valori mobiliari.

 

(12) Questo coordinamento deve applicarsi ai valori mobiliari indipendentemente dalla natura giuridica dell'impresa emittente. La presente direttiva si applica pertanto ad organismi non contemplati all'articolo 48, secondo comma, del trattato.

 

(13) Il reciproco riconoscimento del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale rappresenta un notevole progresso verso la realizzazione del mercato interno della Comunità.

 

(14) Occorre individuare, a tale proposito, le autorità competenti per controllare e approvare il prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale in caso di domande simultanee di ammissione alla quotazione ufficiale in più Stati membri.

 

(15) L'articolo 21 della direttiva 89/298/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di valori mobiliari, prevede che, qualora le offerte pubbliche siano presentate simultaneamente o a date ravvicinate in due o più Stati membri, il prospetto di offerta pubblica redatto ed approvato in conformità degli articoli 7, 8 o 12 di detta direttiva debba essere riconosciuto quale prospetto di offerta pubblica negli altri Stati membri interessati, in base al principio del reciproco riconoscimento.

 

(16) È altresì auspicabile prevedere il riconoscimento di un prospetto di offerta pubblica quale prospetto per l'ammissione alla quotazione ufficiale, quando è presentata richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori poco tempo dopo la presentazione dell'offerta pubblica.

 

(17) Il reciproco riconoscimento del prospetto per l'offerta pubblica e per l'ammissione alla quotazione ufficiale non comporta di per sé il diritto all'ammissione.

 

(18) È opportuno prevedere, mediante accordi che la Comunità dovrà concludere con paesi terzi, l'estensione del riconoscimento su base di reciprocità dei prospetti per l'ammissione alla quotazione ufficiale provenienti da detti paesi.

 

(19) Sembra opportuno prevedere che lo Stato membro nel quale si chiede l'ammissione alla quotazione ufficiale possa garantire in determinati casi una dispensa parziale o totale dall'obbligo di pubblicare il prospetto per l'ammissione alla quotazione ufficiale agli emittenti i cui titoli siano stati ammessi alla quotazione ufficiale di borsa di un altro Stato membro.

 

(20) Le società quotate da tempo nelle borse valori comunitarie, di comprovata solidità e di prestigio internazionale, sono le candidate più probabili all'ammissione alla quotazione transfrontaliera. Dette società sono generalmente ben note nella maggior parte degli Stati membri e sul loro conto sono disponibili e ampiamente diffuse informazioni.

 

(21) La presente direttiva mira a garantire che siano fornite agli investitori informazioni sufficienti. Pertanto, quando una di queste società chiede che i suoi titoli vengano ammessi alla quotazione in uno Stato membro ospitante, gli investitori che operano sul mercato di tale paese possono ritenersi sufficientemente tutelati qualora ricevano soltanto informazioni semplificate anziché il prospetto integrale.

 

(22) Gli Stati membri possono ritenere utile stabilire criteri quantitativi minimi non discriminatori, come la capitalizzazione di borsa corrente, che gli emittenti devono rispettare per poter fruire delle opportunità di dispensa previste dalla presente direttiva. Data la sempre maggiore integrazione dei mercati mobiliari, è opportuno dare alle autorità competenti la facoltà di riservare un trattamento analogo anche a società di minori dimensioni.

 

(23) Inoltre, in numerose borse valori esiste un secondo mercato nel quale vengono negoziate le azioni delle società che non sono ammesse alla quotazione ufficiale. In alcuni casi, i secondi mercati sono regolamentati e soggetti a vigilanza da parte di autorità riconosciute dai poteri pubblici che impongono alle società obblighi di pubblicità equivalenti, nella sostanza, a quelli imposti alle società i cui titoli sono ammessi alla quotazione ufficiale. Pertanto, il principio cui si ispira l'articolo 23 della presente direttiva potrebbe altresì applicarsi quando queste società richiedano l'ammissione dei loro titoli alla quotazione ufficiale.

 

(24) Al fine di tutelare gli investitori, i documenti da mettere a disposizione del pubblico devono essere preventivamente trasmessi alle autorità competenti dello Stato membro in cui si chiede l'ammissione alla quotazione ufficiale. Spetta a tale Stato membro decidere se le sue autorità competenti debbano effettuare un controllo di tali documenti nonché stabilire, all'occorrenza, la natura e le modalità di esecuzione di tale controllo.

 

(25) Per i valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori la protezione degli investitori richiede, altresì, che sia loro fornita periodicamente un'informazione adeguata per tutto il tempo in cui i valori mobiliari di cui trattasi restano in quotazione. Il coordinamento delle regolamentazioni su tale informazione periodica mira a realizzare obiettivi simili a quelli perseguiti con il prospetto, e cioè migliorare la protezione e renderla più equivalente, facilitare la quotazione di tali valori in varie borse della Comunità e contribuire così alla creazione di un vero mercato comunitario dei capitali, permettendo una maggiore interpenetrazione dei mercati di valori mobiliari.

 

(26) A norma della presente direttiva le società quotate devono, quanto prima, mettere a disposizione degli investitori i propri conti annuali e la relazione sulla gestione, contenenti informazioni sulla società per l'insieme dell'esercizio. La direttiva 78/660/CEE del Consiglio ha coordinato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i conti annuali di alcuni tipi di società.

 

(27) È opportuno che le società mettano anche a disposizione degli investitori almeno una volta nel corso dell'esercizio, una relazione sulle loro attività. La presente direttiva può, pertanto, limitarsi a coordinare il contenuto e la diffusione di una sola relazione relativa al primo semestre dell'esercizio.

 

(28) Tuttavia, per le obbligazioni ordinarie, dati i diritti che esse conferiscono al loro portatore, non è necessario provvedere alla protezione degli investitori mediante la pubblicazione di una relazione semestrale. A norma della presente direttiva, le obbligazioni convertibili, le obbligazioni permutabili e le obbligazioni con warrant possono essere ammesse alla quotazione ufficiale soltanto se le azioni alle quali si riferiscono sono state ammesse precedentemente a tale quotazione o a un altro mercato regolamentato, con funzionamento regolare, riconosciuto e aperto, o vi sono ammesse in pari tempo. Gli Stati membri possono derogare a tale principio soltanto se le proprie autorità competenti hanno la certezza che i portatori di obbligazioni dispongono di tutte le informazioni necessarie per acquisire un giudizio sul valore delle azioni cui dette obbligazioni si riferiscono. Di conseguenza, un coordinamento dell'informazione periodica è necessario unicamente per le società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori.

 

(29) La relazione semestrale deve consentire agli investitori di farsi un quadro circostanziato dell'evoluzione generale dell'attività della società nel corso del periodo cui la relazione si riferisce. Tale relazione deve comunque contenere soltanto le informazioni essenziali in merito alla situazione finanziaria e all'andamento generale degli affari della società.

 

(30) Onde assicurare una protezione efficace degli investitori e il buon funzionamento delle borse, le regole relative all'informazione periodica, che dev'essere pubblicata dalle società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori della Comunità, devono applicarsi non solo alle società degli Stati membri ma anche alle società di paesi terzi.

 

(31) Un'adeguata politica di informazione degli investitori nel settore dei valori mobiliari migliorerebbe la loro tutela e rinforzerebbe la loro fiducia nei mercati di tali valori, contribuendo così al buon funzionamento di questi ultimi.

 

(32) Un coordinamento di tale politica a livello comunitario, col rendere tale tutela più equivalente, può favorire l'interpenetrazione dei mercati dei valori mobiliari degli Stati membri e contribuire in tal modo alla creazione di un vero e proprio mercato europeo dei capitali.

 

(33) In questa prospettiva, occorre informare gli investitori delle partecipazioni importanti e delle modifiche di queste partecipazioni nelle società comunitarie le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori situata o operante nella Comunità.

 

(34) Occorre precisare in modo coordinato il contenuto e le modalità di applicazione di tale obbligo.

 

(35) Le società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa di valori della Comunità sono in grado di informare il pubblico delle modifiche avvenute nelle partecipazioni importanti unicamente se sono state informate di tali modifiche da parte dei detentori di queste partecipazioni.

 

(36) La maggior parte degli Stati membri non impone un tale obbligo a detti detentori e che, quando l'obbligo esiste, vi sono sensibili differenze nelle modalità di applicazione. Occorre allora adottare una regolamentazione coordinata a livello comunitario in questo settore.

 

(37) La presente direttiva deve lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive di cui all'allegato II, parte B,

 

hanno adottato la presente direttiva:

 

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(3)  Pubblicato nella G.U.C.E. 20 aprile 2001, n. C 116.

(4)  Parere del Parlamento europeo del 14 marzo 2001 e decisione del Consiglio del 7 maggio 2001

 

TITOLO I

Definizioni e campo d'applicazione

 

Capo I

Definizioni

 

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, si intendono per:

a) "emittenti", le società e le altre persone giuridiche e qualsiasi impresa i cui valori mobiliari formano oggetto di una richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori;

 

b) "organismi di investimento collettivo di tipo diverso da quello chiuso", i fondi comuni di investimento e le società di investimento:

 

i) aventi per oggetto l'investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico ed il cui funzionamento sia soggetto al principio della ripartizione dei rischi, e

 

ii) le cui quote siano, su richiesta dei portatori, riscattate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio di tali organismi. È assimilato a tale riscatto o rimborso ogni intervento da parte di un organismo d'investimento collettivo affinché il valore delle proprie quote in borsa non si scosti sensibilmente dal loro valore d'inventario netto;

 

c) "società d'investimento di tipo diverso da quello chiuso" le società d'investimento:

 

i) aventi per oggetto l'investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico e il funzionamento delle quali è soggetto al principio della ripartizione dei rischi e

 

ii) le cui azioni sono, su richiesta dei portatori, riscattate o rimborsate direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio di tali società. Il fatto che una società d'investimento agisca affinché il valore delle proprie azioni in borsa non si scosti sensibilmente dal loro valore netto di inventano è assimilato a questo tipo di riscatti o rimborsi,

 

d) "enti creditizi", le imprese la cui attività consiste nel ricevere dal pubblico depositi o altri fondi rimborsabili e nel concedere crediti per proprio conto;

 

e) "quote", i valori mobiliari emessi dagli organismi di investimento collettivo in rappresentanza dei diritti dei partecipanti sul patrimonio di tali organismi;

 

f) "partecipazione", i diritti sul capitale di altre imprese, rappresentati o no da titoli, i quali, ponendo in essere un legame durevole con esse, sono destinati a contribuire all'attività dell'impresa titolare di tali diritti;

 

[g) "importo netto del volume d'affari", l'importo proveniente dalla vendita dei prodotti e dalla prestazione dei servizi rientranti nelle attività ordinarie dell'impresa, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite, nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari] (5);

 

[h) "conti annuali", lo stato patrimoniale, il conto profitti e perdite e l'allegato. Questi documenti formano un tutto inscindibile] (6).

 

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(5)  Lettera soppressa dall'articolo 32 della direttiva 2004/109/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 31.

(6)  Lettera soppressa dall'articolo 32 della direttiva 2004/109/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 31.

 

 

TITOLO I

Definizioni e campo d'applicazione

 

Capo II

Campo d'applicazione

 

Articolo 2

1. Gli articoli da 5 a 19, da 42 a 69 e da 78 a 84 si applicano ai valori mobiliari che sono già ammessi o che formano oggetto di una richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori situata od operante in uno Stato membro.

 

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1:

 

a) alle quote emesse dagli organismi di investimento collettivo di tipo diverso da quello chiuso;

 

b) ai valori mobiliari emessi da uno Stato membro o dai suoi enti locali.

 

Articolo 3

[1. Gli articoli da 20 a 41 e l'allegato I si applicano ai valori mobiliari che sono oggetto di una richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori situata od operante in uno Stato membro.

 

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano:

 

a) alle quote emesse dagli organismi d'investimento collettivo di tipo diverso da quello chiuso,

 

b) ai valori mobiliari emessi da uno Stato o dai suoi enti locali.] (7).

 

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(7)  Abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2003/71/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 29.

 

 

Articolo 4

[1. Gli articoli da 70 a 77 si applicano alle società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori situata od operante in uno Stato membro, che si tratti di ammissione delle azioni stesse o dei loro certificati rappresentativi e qualunque sia la data in cui tale ammissione ha avuto luogo.

 

2. Sono tuttavia esclusi dal campo di applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 le società di investimento di tipo diverso da quello chiuso.

 

3. Gli Stati membri possono escludere le banche centrali dal campo di applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.] (8).

 

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(8)  Soppresso dall'articolo 32 della direttiva 2004/109/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 31.

 

 

TITOLO II

Disposizioni generali relative alla quotazione ufficiale di valori mobiliari

 

Capo I

Condizioni generali d'ammissione

 

Articolo 5

Gli Stati membri assicurano che:

a) i valori mobiliari non siano ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori, situata o operante nel loro territorio, qualora non siano soddisfatte le condizioni previste dalla presente direttiva, e

 

b) gli emittenti di valori mobiliari ammessi a tale quotazione ufficiale, qualunque sia la data in cui tale ammissione ha avuto luogo, siano soggetti agli obblighi previsti dalla presente direttiva.

 

 

Articolo 6

1. L'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale è soggetta alle condizioni elencate negli articoli da 42 a 51 o da 52 a 63, a seconda che si tratti rispettivamente di azioni o di obbligazioni.

 

[2. Gli emittenti di valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale sono soggetti agli obblighi elencati negli articoli da 64 a 69 o da 78 a 84, a seconda che si tratti rispettivamente di azioni o di obbligazioni.] (9).

 

3. I certificati rappresentativi di azioni possono essere ammessi alla quotazione ufficiale soltanto se l'emittente delle azioni rappresentate soddisfa ai requisiti di cui agli articoli da 42 a 44 ed agli obblighi di cui agli articoli da 64 a 69 e se tali certificati rispondono alle condizioni di cui agli articoli da 45 a 50.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(9) Paragrafo soppresso dall'articolo 32 della direttiva 2004/109/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 31.

 

 

Articolo 7

Gli Stati membri non possono subordinare l'ammissione alla quotazione ufficiale di valori mobiliari emessi da società o da altre persone giuridiche soggette alla legislazione nazionale di un altro Stato membro alla condizione che questi siano già ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori situata od operante in uno Stato membro.

 

 

TITOLO II

Disposizioni generali relative alla quotazione ufficiale di valori mobiliari

 

Capo II

Condizioni e obblighi più severi o supplementari

 

Articolo 8

1. Fatti salvi i divieti di cui all'articolo 7 ed agli articoli da 42 a 63, gli Stati membri possono subordinare l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale a condizioni più severe di quelle elencate agli articoli da 42 a 63 o a condizioni supplementari, purché tali condizioni siano di applicazione generale per tutti gli emittenti, o per categoria di emittenti, e siano state pubblicate prima della presentazione della domanda di ammissione di tali valori.

 

2. Gli Stati membri possono assoggettare gli emittenti di valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale ad obblighi supplementari, purché tali obblighi supplementari siano di applicazione generale per tutti gli emittenti o per categoria di emittenti (10).

 

3. Gli Stati membri possono autorizzare, alle stesse condizioni di cui all'articolo 9, delle deroghe alle condizioni ed obblighi più severi o supplementari di cui ai paragrafi 1 e 2.

 

4. Gli Stati membri possono, secondo la regolamentazione nazionale in vigore, esigere che gli emittenti di valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale mettano periodicamente a disposizione del pubblico informazioni sulla loro situazione finanziaria e sull'andamento generale dei loro affari.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(10)  Paragrafo così sostituito dall'articolo 32 della direttiva 2004/109/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 31. Il paragrafo 2 in vigore fino alla data indicata al suddetto articolo recita:

 

"2. Gli Stati membri possono assoggettare gli emittenti di valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale ad obblighi più severi di quelli elencati agli articoli da 64 a 69 e da 78 a 84 oppure ad obblighi supplementari, purché tali obblighi più severi o supplementari siano di applicazione generale per tutti gli emittenti o per categoria di emittenti.".

 

 

TITOLO II

Disposizioni generali relative alla quotazione ufficiale di valori mobiliari

 

Capo III

Deroghe

 

Articolo 9

Le deroghe alle condizioni di ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale che potrebbero essere autorizzate conformemente agli articoli da 42 a 63 devono essere di applicazione generale per tutti gli emittenti, quando le circostanze che le giustificano sono analoghe.

 

 

Articolo 10

Gli Stati membri hanno la facoltà di non subordinare alle condizioni dì cui agli articoli da 52 a 63 e agli obblighi di cui all'articolo 81, paragrafi 1 e 3, l'ammissione alla quotazione ufficiale di obbligazioni emesse da società o altre persone giuridiche soggette alla legislazione nazionale di uno Stato membro, costituite o regolamentate da una legge speciale o in virtù di una tale legge, se tali obbligazioni beneficiano, per il rimborso e per il pagamento degli interessi, della garanzia di uno Stato membro o di uno dei suoi Stati federati.

TITOLO II

Disposizioni generali relative alla quotazione ufficiale di valori mobiliari

 

Capo IV

Poteri delle autorità nazionali competenti

 

Sezione 1

Decisione relativa all'ammissione

 

Articolo 11

1. Le autorità competenti di cui all'articolo 105 decidono in merito all'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori situata o operante nel loro territorio.

 

2. Fatti salvi gli altri poteri ad esse conferiti, le autorità competenti possono respingere una domanda di ammissione di un valore mobiliare alla quotazione ufficiale se, a loro parere, la situazione dell'emittente è tale che l'ammissione sarebbe contraria all'interesse degli investitori.

 

 

Articolo 12

In deroga all'articolo 8, gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti, nel solo interesse della tutela degli investitori, il potere di subordinare l'ammissione di un valore mobiliare alla quotazione ufficiale a qualsiasi condizione particolare che ritengano opportuna e che abbiano esplicitamente comunicato al richiedente.

 

 

Articolo 13

1. Quando, per uno stesso valore mobiliare, le domande di ammissione alla quotazione ufficiale di borse valori situate od operanti in Stati membri diversi sono presentate simultaneamente o a date ravvicinate, o quando una domanda di ammissione è presentata per un valore mobiliare già quotato presso una borsa valori in un altro Stato membro, le autorità competenti si scambiano reciprocamente informazioni e prendono le misure necessarie per accelerare la procedura e semplificare al massimo le formalità e le eventuali condizioni supplementari richieste per l'ammissione del valore in questione.

 

2. Per facilitare il compito delle autorità competenti, nella domanda di ammissione di un valore mobiliare alla quotazione ufficiale di una borsa valori situata od operante in uno Stato membro deve essere precisato se analoga richiesta è stata presentata simultaneamente o in precedenza in un altro Stato membro o lo sarà in un prossimo futuro.

 

 

Articolo 14

Le autorità competenti possono rifiutare l'ammissione alla quotazione ufficiale di un valore mobiliare già ammesso alla quotazione ufficiale in un altro Stato membro, se l'emittente non adempie agli obblighi derivanti dall'ammissione in quest'ultimo Stato.

Articolo 15

Qualora la domanda di ammissione alla quotazione ufficiale si riferisca a certificati rappresentativi di azioni, essa può essere presa in considerazione soltanto se le autorità competenti reputano che l'emittente di tali certificati offra garanzie sufficienti per la tutela degli investitori.

 

 

TITOLO II

Disposizioni generali relative alla quotazione ufficiale di valori mobiliari

 

Capo IV

Poteri delle autorità nazionali competenti

 

Sezione 2

Informazioni richieste dalle autorità competenti

 

Articolo 16

1. L'emittente i cui valori mobiliari sono ammessi alla quotazione ufficiale deve comunicare alle autorità competenti tutte le informazioni che queste ritengano utili ai fini della tutela degli investitori o del buon funzionamento del mercato.

 

2. Qualora lo esiga la tutela degli investitori o il buon funzionamento del mercato, le autorità competenti possono chiedere all'emittente di pubblicare talune informazioni nella forma e nei termini che ritengano appropriati. Se l'emittente non si conforma a tale richiesta, le autorità competenti stesse possono procedere alla pubblicazione di tali informazioni, dopo aver udito l'emittente.

 

 

TITOLO II

Disposizioni generali relative alla quotazione ufficiale di valori mobiliari

 

Capo IV

Poteri delle autorità nazionali competenti

 

Sezione 3

Misure in caso di inadempienza dell'emittente agli obblighi risultanti dall'ammissione

 

Articolo 17

Le autorità competenti, fatte salve le altre misure o sanzioni che possono prevedere in caso di inadempienza dell'emittente agli obblighi risultanti dall'ammissione alla quotazione ufficiale, possono rendere pubblico il fatto che l'emittente non adempie a tali obblighi.

 

 

TITOLO II

Disposizioni generali relative alla quotazione ufficiale di valori mobiliari

 

Capo IV

Poteri delle autorità nazionali competenti

 

Sezione 4

Sospensione e radiazione

 

Articolo 18

1. Le autorità competenti possono deliberare la sospensione della quotazione di un valore mobiliare se il regolare funzionamento del mercato risulti temporaneamente non garantito o rischi di non esserlo, o se lo richieda la tutela degli investitori.

 

2. Le autorità competenti possono deliberare la radiazione di un valore mobiliare dalla quotazione ufficiale se reputano che, a causa di circostanze particolari, non sia possibile mantenere un mercato normale e regolare per tale valore mobiliare.

 

 

TITOLO II

Disposizioni generali relative alla quotazione ufficiale di valori mobiliari

 

Capo IV

Poteri delle autorità nazionali competenti

 

Sezione 5

Ricorso giurisdizionale in caso di rifiuto dell'ammissione o di radiazione

 

Articolo 19

1. Gli Stati membri assicurano che tutte le decisioni delle autorità competenti che rifiutano l'ammissione di un valore mobiliare alla quotazione ufficiale o lo radiano dalla medesima quotazione possano formare oggetto di un ricorso giurisdizionale.

 

2. Ogni decisione in merito alla domanda di ammissione alla quotazione ufficiale è notificata al richiedente entro i sei mesi successivi al ricevimento della domanda stessa ovvero, qualora le autorità competenti chiedano entro questi termini informazioni complementari, entro sei mesi dalla trasmissione di tali informazioni da parte del richiedente.

 

3. La mancata decisione entro i termini indicati al paragrafo 2 equivale ad una decisione implicita di rigetto della domanda. Tale decisione può formare oggetto di ricorso giurisdizionale conformemente al paragrafo 1.

 

 

TITOLO III

Condizioni particolari relative alla quotazione ufficiale di valori mobiliari

 

Capo 1

Pubblicazione di un prospetto per l'ammissione

 

Sezione 1

Disposizioni generali

 

Articolo 20

[Gli Stati membri assicurano che l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori, situata od operante nel loro territorio, sia subordinata alla pubblicazione di una nota informativa, in appresso denominata "prospetto", in conformità al titolo V, capo 1.] (11).

 

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(11)  Abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2003/71/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 29.

 

 

Articolo 21

[1. Il prospetto deve contenere le informazioni necessarie, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei valori mobiliari di cui si richiede l'ammissione alla quotazione ufficiale, affinché gli investitori ed i loro consiglieri finanziari possano giudicare con fondatezza la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati e le prospettive dell'emittente, nonché i diritti connessi con i valori mobiliari stessi.

 

2. Gli Stati membri assicurano che l'obbligo di cui al paragrafo 1 incombe ai responsabili del prospetto previsti alla rubrica 1.1 degli schemi A e B, di cui all'allegato I.] (12).

 

-----------------------

(12)  Abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2003/71/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 29.

 

 

Articolo 22

[1. Fatto salvo l'obbligo di cui all'articolo 21, gli Stati membri assicurano che, con riserva delle facoltà di deroga previste agli articoli 23 e 24, il prospetto contenga, in una forma che ne rende l'analisi e la comprensione quanto più agevoli possibile, almeno le informazioni previste negli schemi A, B o C dell'allegato I, a seconda che si tratti rispettivamente di azioni, di obbligazioni o di certificati rappresentativi di azioni.

 

2. Nei casi particolari di cui agli articoli da 25 a 34, il prospetto deve essere elaborato secondo le indicazioni ivi precisate, con riserva delle facoltà di deroga previste agli articoli 23 e 24.

 

3. Qualora talune rubriche, contenute negli schemi A, B e C dell'allegato I, si rivelino inadeguate all'attività o alla forma giuridica dell'emittente, si dovrà elaborare, mediante adattamento delle rubriche in questione, un prospetto che contenga informazioni equivalenti.] (13).

 

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(13)  Abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2003/71/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 29.

 

 

TITOLO III

Condizioni particolari relative alla quotazione ufficiale di valori mobiliari

 

Capo 1

Pubblicazione di un prospetto per l'ammissione

 

Sezione 2

Dispensa parziale o totale dall'obbligo di pubblicare il prospetto

 

Articolo 23

[Fatto salvo l'articolo 39, paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire alle autorità competenti, incaricate del controllo del prospetto in conformità della presente direttiva, di prevedere la dispensa parziale o totale dall'obbligo di pubblicare il prospetto nei seguenti casi:

 

1) quando la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale riguarda:

 

a) valori che sono stati oggetto di un'emissione pubblica, oppure

 

b) valori emessi in occasione di un'offerta pubblica di cambio,

 

oppure

 

c) valori emessi in occasione di un'operazione di fusione mediante incorporazione di una società, ovvero costituzione di una nuova società, di scissione di società, di conferimento della totalità, ovvero di una parte del patrimonio di un'impresa, o come corrispettivo di conferimenti non in contanti,

 

e allorché, al massimo dodici mesi prima dell'ammissione alla quotazione ufficiale di detti valori mobiliari, nel medesimo Stato membro sia stato pubblicato un documento contenente, a giudizio delle autorità competenti, informazioni equivalenti a quelle del prospetto di cui alla presente direttiva. Inoltre devono essere pubblicate tutte le modifiche significative avvenute dopo l'elaborazione del documento in questione. Tale documento deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede dell'emittente e presso gli organismi finanziari incaricati del servizio finanziario per conto di quest'ultima, e le modifiche suddette devono essere pubblicate conformemente all'articolo 98, paragrafo 1, e all'articolo 99, paragrafo 1;

 

2) quando la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale riguarda:

 

a) azioni assegnate a titolo gratuito ai titolari di azioni già quotate nella stessa borsa, oppure

 

b) azioni risultanti dalla conversione di obbligazioni convertibili o azioni create in seguito ad una permuta contro obbligazioni permutabili, se le azioni della società, le cui azioni sono offerte in conversione o in permuta, sono già quotate nella stessa borsa, oppure

 

c) azioni risultanti dall'esercizio dei diritti conferiti da warrant, se le azioni della società le cui azioni sono offerte ai possessori di warrant sono già quotate nella stessa borsa, ovvero

 

d) azioni emesse in sostituzione di azioni già quotate nella stessa borsa, senza che l'emissione di queste nuove azioni comporti un aumento del capitale sottoscritto della società,

 

e allorché le informazioni di cui all'allegato I, schema A, capo 2 sono pubblicate in conformità dell'articolo 98, paragrafo 1, e dell'articolo 99, paragrafo 1, purché tali informazioni siano appropriate;

 

3) quando la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale riguarda:

 

a) azioni il cui numero, il valore stimato in borsa o il valore nominale ovvero, in mancanza di valore nominale, la parità contabile, sia inferiore al 10% del numero o del valore corrispondente delle azioni della stessa categoria già quotate presso la stessa borsa, oppure

 

b) obbligazioni emesse da società ed altre persone giuridiche di uno Stato membro:

 

i) che beneficiano, per l'esercizio della loro attività, di un monopolio di Stato e

 

ii) che sono create o disciplinate da o in virtù di una legge speciale, o i cui prestiti beneficiano della garanzia incondizionata ed irrevocabile di uno Stato membro o di uno dei suoi Stati federati, oppure

 

c) obbligazioni emesse da persone giuridiche di uno Stato membro, diverse dalle società:

 

i) che sono create in virtù di una legge speciale,

 

ii) le cui attività sono disciplinate da tale legge e consistono esclusivamente:

 

- nel raccogliere fondi sotto il controllo della pubblica autorità, mediante emissione di obbligazioni, e

 

- nel finanziare attività di produzione con i mezzi da esse raccolti e con quelli forniti da uno Stato membro,

 

iii) e le cui obbligazioni, in base alla legislazione nazionale, sono assimilate, ai fini dell'ammissione alla quotazione ufficiale, alle obbligazioni emesse o garantite dallo Stato, oppure

 

d) azioni attribuite ai lavoratori, se azioni della stessa categoria sono già quotate presso la stessa borsa:

 

non sono considerate come appartenenti a categorie diverse le azioni che si distinguono unicamente per quanto riguarda la data di inizio del godimento dei dividendi, ovvero

 

e) valori mobiliari già ammessi alla quotazione ufficiale di un'altra borsa dello Stato membro, oppure

 

f) azioni emesse in remunerazione dell'abbandono totale o parziale, da parte degli amministratori di una società in accomandita per azioni, dei loro diritti statutari sugli utili, se azioni della stessa categoria sono già quotate nella stessa borsa; non sono considerate come appartenenti a categorie diverse le azioni che si distinguono unicamente per quanto riguarda la data di inizio del godimento dei dividendi, ovvero

 

g) certificati supplementari rappresentativi di azioni, emessi in cambio dei valori mobiliari originali, senza che l'emissione di questi nuovi certificati comporti un aumento del capitale sottoscritto della società e a condizione che i certificati rappresentativi di tali azioni siano già quotati presso la stessa borsa,

 

e allorché,

 

- nel caso di cui alla lettera a), l'emittente abbia soddisfatto le condizioni imposte dalle autorità nazionali in materia di pubblicità in borsa e abbia presentato conti annuali e relazioni annuali e provvisorie, giudicati sufficienti da tali autorità,

 

- nel caso di cui alla lettera e), sia già stato pubblicato un prospetto conforme alla presente direttiva,

 

- in tutti i casi di cui alle lettere da a) a g), siano state pubblicate in conformità dell'articolo 98, paragrafo 1, e dell'articolo 99, paragrafo 1, informazioni riguardanti il numero e il tipo dei valori mobiliari da ammettere alla quotazione ufficiale e le circostanze in cui sono stati emessi detti valori;

 

4) quando:

 

a) i valori mobiliari o le azioni dell'emittente o i certificati rappresentativi di tali azioni sono ufficialmente quotati in un altro Stato membro da almeno tre anni alla data della domanda d'ammissione alla quotazione ufficiale,

 

b) le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in cui i valori mobiliari dell'emittente sono ufficialmente quotati hanno confermato, in modo soddisfacente per le autorità competenti dello Stato membro in cui si chiede l'ammissione alla quotazione ufficiale, che l'emittente, negli ultimi tre anni o per tutto il periodo in cui è stato quotato se questo è inferiore a tre anni, ha adempiuto tutte le prescrizioni in materia di informazione e di ammissione alla quotazione imposte dalla presente direttiva alle società i cui titoli sono ufficialmente quotati,

 

c) l'insieme delle informazioni seguenti è pubblicato secondo le modalità di cui agli articoli 98 e 99, paragrafo 1.

 

i) un documento contenente le seguenti informazioni:

 

- la dichiarazione che è stata fatta domanda per l'ammissione dei valori mobiliari alla quotazione ufficiale. Nel caso di azioni, la dichiarazione specifica altresì il numero e la categoria di tali azioni e descrive succintamente i diritti connessi. Nel caso di certificati rappresentativi di azioni, la dichiarazione specifica anche i diritti connessi ai titoli originari e fornisce informazioni circa la possibilità di ottenere la conversione dei certificati nei titoli originari e le modalità di conversione. Nel caso di obbligazioni, la dichiarazione specifica anche l'importo nominale del prestito (o indica, eventualmente, che tale importo non è stabilito), nonché le condizioni e i termini del prestito; tranne che per le emissioni continue, i prezzi di emissione e di rimborso e il tasso d'interesse nominale (se sono previsti più tassi d'interesse, vanno indicate le condizioni di modifica); nel caso di obbligazioni convertibili, di obbligazioni permutabili, di obbligazioni corredate di warrant o nel caso di warrant, la dichiarazione contiene anche informazioni sulla natura delle azioni offerte in conversione, permuta o sottoscrizione, sui diritti connessi a tali azioni, sulle condizioni e le modalità di conversione, permuta o sottoscrizione, nonché indicazioni sui casi in cui queste possono essere modificate,

 

- informazioni dettagliate su ogni fatto nuovo o cambiamento significativo che sia sopravvenuto successivamente alla data cui si riferiscono i documenti indicati ai punti ii) e iii),

 

- informazioni riguardanti specificamente il mercato del paese nel quale è chiesta l'ammissione alla quotazione, con particolare riguardo al regime dell'imposta sui redditi, agli organi che assicurano il servizio finanziario dell'emittente e alle modalità di pubblicazione degli avvisi destinati agli investitori,

 

- una dichiarazione delle persone responsabili delle informazioni di cui ai primi tre trattini, attestante che le informazioni sono veritiere e non comportano omissioni tali da alterare il significato del documento,

 

ii) l'ultima relazione annuale sulla gestione, gli ultimi bilanci annuali certificati (se l'emittente redige sia conti annuali non consolidati, sia conti annuali consolidati devono essere prodotti entrambi i tipi di conti; tuttavia le autorità competenti possono consentire all'emittente di fornire soltanto i conti non consolidati o soltanto quelli consolidati, purché i conti non forniti non contengano informazioni complementari significative) e l'ultima relazione semestrale dell'emittente per l'anno in oggetto, se già pubblicata,

 

iii) eventuali prospetti o documentazione equivalente pubblicati dall'emittente nei dodici mesi precedenti la data della richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale,

 

iv) le ulteriori informazioni seguenti, qualora non siano già contenute nei documenti previsti ai punti i), ii) e iii):

 

- la composizione degli organi di amministrazione, direzione e controllo della società, nonché le cariche ricoperte dai singoli membri,

 

- indicazioni generali in merito al capitale,

 

- la situazione attuale in base alle ultime informazioni comunicate all'emittente ai sensi degli articoli da 85 a 97,

 

- le eventuali relazioni dei revisori ufficiali dei conti prescritte dalla legislazione nazionale dello Stato membro nel cui territorio l'emittente ha la propria sede sociale, concernenti gli ultimi conti annuali pubblicati,

 

d) gli avvisi, stampati, manifesti e documenti che annunciano l'ammissione dei valori mobiliari alla quotazione ufficiale e ne indicano le caratteristiche essenziali, nonché tutti gli altri documenti relativi all'ammissione degli stessi e destinati alla pubblicazione da parte dell'emittente o per suo conto, dichiarano che le informazioni di cui alla lettera c) esistono e indicano dove sono o saranno pubblicate secondo le modalità previste all'articolo 98

 

e

 

e) si è provveduto ad inviare alle autorità competenti le informazioni di cui alla lettera c) e gli avvisi, stampati, manifesti e documenti di cui alla lettera d), prima di metterli a disposizione del pubblico;

 

5) quando una società, le cui azioni siano state negoziate almeno per i due anni precedenti su un secondo mercato, regolamentato e soggetto a vigilanza da parte di autorità riconosciute dai poteri pubblici, chiede l'ammissione dei propri valori mobiliari alla quotazione ufficiale nello stesso Stato membro e, a giudizio delle autorità competenti, gli investitori dispongono, prima della data alla quale diventa operante l'ammissione alla quotazione ufficiale, di informazioni equivalenti nella sostanza a quelle prescritte dalla presente direttiva.] (14).

 

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(14)  Abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2003/71/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 29.

 

 

TITOLO III

Condizioni particolari relative alla quotazione ufficiale di valori mobiliari

 

Capo 1

Pubblicazione di un prospetto per l'ammissione

 

Sezione 3

Dispensa dall'inclusione di alcune informazioni nel prospetto

 

Articolo 24

[Le autorità competenti possono dispensare dall'includere nel prospetto alcune informazioni previste dalla presente direttiva qualora ritengano:

 

a) che dette informazioni presentino soltanto un'importanza trascurabile e siano irrilevanti ai fini della valutazione del patrimonio, della situazione finanziaria, dei risultati economici e delle prospettive dell'emittente, oppure

 

b) che la divulgazione di queste informazioni sia contraria all'interesse pubblico o rechi all'emittente grave danno, sempre che in quest'ultimo caso l'assenza di pubblicazione non possa indurre in errore il pubblico sui fatti e le circostanze essenziali per la valutazione dei valori mobiliari di cui trattasi.] (15).

 

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(15)  Abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2003/71/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 29.

 

 

TITOLO III

Condizioni particolari relative alla quotazione ufficiale di valori mobiliari

 

Capo 1

Pubblicazione di un prospetto per l'ammissione

 

Sezione 4

Contenuto del prospetto in casi particolari

 

Articolo 25

 

[1. Quando la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale riguarda azioni offerte in opzione agli azionisti dell'emittente e quando azioni di quest'ultimo sono già quotate presso la stessa borsa, le autorità competenti possono disporre che il prospetto contenga soltanto le informazioni di cui all'allegato I, schema A, previste:

 

a) al capo 1,

 

b) al capo 2,

 

c) al capo 3, rubriche 3.1.0, 3.1.5, 3.2.0, 3.2.1, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8 e 3.2.9,

 

d) al capo 4, rubriche 4.2, 4.4, 4.5, 4.7.1 e 4.7.2,

 

e) al capo 5, rubriche 5.1.4, 5.1.5 e 5.5,

 

f) al capo 6, rubriche 6.1, 6.2.0, 6.2.1, 6.2.2 e 6.2.3, e

 

g) al capo 7.

 

Quando le azioni di cui al primo comma sono rappresentate da certificati, il prospetto deve contenere, con riserva delle disposizioni dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3, oltre alle informazioni menzionate nel comma suddetto, almeno le informazioni di cui all'allegato I, schema C, previste:

 

a) al capo 1, rubriche 1.1, 1.3,1.4, 1.6 e 1.8,

 

e

 

b) al capo 2,

 

2. Quando la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale riguarda obbligazioni convertibili, permutabili o con warrant, offerte in opzione agli azionisti dell'emittente, e quando azioni di quest'ultima sono già quotate presso la stessa borsa, le autorità competenti possono prevedere che il prospetto contenga soltanto:

 

a) informazioni riguardanti la natura delle azioni offerte in conversione, permuta o sottoscrizione ed i diritti connessi con tali azioni,

 

b) le informazioni di cui all'allegato I, schema A, di cui al paragrafo 1, primo comma, ad eccezione di quelle previste nel capo 2 di detto schema,

 

c) le informazioni di cui all'allegato I, schema B, capo 2,

 

d) le condizioni e le modalità di conversione, permuta o sottoscrizione, nonché i casi in cui esse possono essere modificate.

 

3. Quando vengono pubblicati, in conformità dell'articolo 98, i prospetti di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere accompagnati dai conti annuali relativi all'ultimo esercizio.

 

4. Se l'emittente redige contemporaneamente conti annuali non consolidati e conti annuali consolidati, entrambi i conti devono essere allegati al prospetto. Tuttavia le autorità competenti possono consentire all'emittente di allegare al prospetto soltanto i conti annuali non consolidati, oppure soltanto quelli consolidati, sempre che i conti che non vengono allegati al prospetto non contengano informazioni complementari importanti.] (16).

 

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(16)  Abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2003/71/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 29.

 

 

Articolo 26

[1. Quando la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale riguarda obbligazioni diverse da quelle convertibili, permutabili o con warrant, emesse da un'impresa i cui valori mobiliari sono già quotati presso la stessa borsa, le autorità competenti possono disporre che il prospetto contenga soltanto le informazioni di cui all'allegato I, schema B, previste:

 

a) al capo 1,

 

b) al capo 2,

 

c) al capo 3, rubriche 3.1.0, 3.1.5, 3.2.0 e 3.2.2,

 

d) al capo 4, rubrica 4.3,

 

e) al capo 5, rubriche 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 e 5.4,

 

f) al capo 6,

 

g) al capo 7.

 

2. Quando viene pubblicato, in conformità dell'articolo 98, il prospetto di cui al paragrafo 1 deve essere accompagnato dai conti annuali relativi all'ultimo esercizio.

 

3. Se l'emittente redige contemporaneamente conti annuali non consolidati e conti annuali consolidati, entrambi i conti debbono essere allegati al prospetto. Tuttavia le autorità competenti possono consentire all'emittente di allegare al prospetto soltanto i conti non consolidati, oppure soltanto quelli consolidati, sempre che i conti che non vengono allegati al prospetto non contengano informazioni complementari importanti.] (17).

 

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(17)  Abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2003/71/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 29.

 

 

Articolo 27

[Quando la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale riguarda obbligazioni che, date le loro caratteristiche, sono acquisite di norma quasi esclusivamente da una ristretta cerchia di investitori particolarmente informati in materia di investimenti, e negoziate tra gli stessi, le autorità competenti possono dispensare dall'includere nel prospetto talune informazioni di cui all'allegato I, schema B, ovvero consentirne l'inclusione in forma riassuntiva, sempre che tali informazioni non siano significative per gli investitori interessati.] (18).

 

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(18)  Abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2003/71/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 29.

 

Articolo 28

[1. Per l'ammissione alla quotazione ufficiale di valori mobiliari emessi da istituti finanziari, il prospetto deve contenere:

 

a) almeno le informazioni di cui all'allegato I, schemi A o B, capi 1, 2, 3, 5 e 6, a seconda che si tratti rispettivamente di azioni o di obbligazioni, e

 

b) informazioni adattate alle caratteristiche degli emittenti di cui trattasi ed almeno equivalenti a quelle di cui all'allegato I, schemi A o B, capi 4 e 7, secondo le regole stabilite in materia dalla legislazione nazionale o dalle autorità competenti.

 

2. Gli Stati membri determinano gli istituti finanziari di cui al presente articolo.

 

3. Il regime previsto dal presente articolo può essere esteso:

 

a) agli organismi di investimento collettivo le cui quote non sono escluse dal campo d'applicazione della presente direttiva dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera a),

 

b) alle società di finanziamento che esercitano esclusivamente l'attività di raccogliere capitali da mettere a disposizione della loro società madre o di imprese da essa controllate o ad essa collegate,

 

c) alle società che detengono un portafoglio di valori mobiliari, di licenze o di brevetti e che non esercitano attività diverse dalla gestione di tale portafoglio.] (19).

 

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(19)  Abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2003/71/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 29.

 

 

Articolo 29

[Quando la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale riguarda obbligazioni emesse in modo continuo o ripetuto da parte di enti creditizi che pubblicano regolarmente i loro conti annuali e che, all'interno della Comunità, sono istituiti o disciplinati da o in virtù di una legge speciale, o sono soggetti al controllo pubblico ai fini della tutela del risparmio, gli Stati membri possono prevedere che nel prospetto siano riportate soltanto:

 

a) le informazioni di cui all'allegato I, schema B, rubrica 1.1 e capo 2, e

 

b) informazioni riguardanti gli avvenimenti rilevanti ai fini della valutazione dei valori in questione, verificatisi successivamente alla data di chiusura dell'esercizio cui si riferiscono gli ultimi conti annuali pubblicati. Tali conti devono essere tenuti a disposizione del pubblico presso l'emittente o gli organismi finanziari incaricati del servizio finanziario per conto di quest'ultimo.] (20).

 

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(20)  Abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2003/71/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 29.

 

Articolo 30

[1. Per l'ammissione alla quotazione ufficiale di obbligazioni garantite da una persona giuridica, il prospetto deve contenere:

 

a) per l'emittente, le informazioni di cui all'allegato I, schema B, e

 

b) per il garante, le informazioni di cui allo stesso schema, rubrica 1.3 e capi da 3 a 7.

 

Se l'emittente o il garante è un istituto finanziario, la parte del prospetto relativa a quest'ultimo è redatta in conformità del regime di cui all'articolo 28, fatto salvo il primo comma del presente paragrafo.

 

2. Quando emittenti delle obbligazioni garantite sono le società di finanziamento di cui all'articolo 28, paragrafo 3, il prospetto deve contenere:

 

a) per l'emittente, le informazioni di cui all'allegato I, schema B, capi 1, 2 e 3, rubriche da 5.1.0 a 5.1.5 e 6.1, e

 

b) per il garante, le informazioni previste dallo stesso schema, rubrica 1.3, e capi da 3 a 7.

 

3. In caso di pluralità di garanti, le informazioni suddette sono richieste a ciascuno di essi; tuttavia le autorità competenti possono consentire una semplificazione di tali informazioni ai fini di una migliore comprensione del prospetto.

 

4 Nei casi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, il contratto di fideiussione deve essere messo a disposizione del pubblico per consultazione presso la sede dell'emittente e presso gli organismi finanziari incaricati del servizio finanziario per conto di quest'ultima. Copie del contratto devono essere fornite a ogni interessato che lo richieda.] (21).

 

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(21)  Abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2003/71/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 29.

 

 

Articolo 31

[1. Quando la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale riguarda obbligazioni convertibili, permutabili o con warrant, il prospetto deve contenere:

 

a) informazioni sulla natura delle azioni offerte in conversione, permuta o sottoscrizione e sui diritti connessi con tali azioni,

 

b) le informazioni di cui all'allegato I, schema A, rubrica 1.3 e capi da 3 a 7,

 

c) le informazioni di cui all'allegato I, schema B, capo 2, e

 

d) le condizioni e le modalità di conversione, permuta o sottoscrizione, nonché i casi in cui esse possono essere modificate.

 

2. Se l'emittente delle obbligazioni convertibili, permutabili, o con warrants, è diverso dall'emittente delle azioni, il prospetto deve contenere:

 

a) informazioni sulla natura delle azioni offerte in conversione, permuta o sottoscrizione, e sui diritti connessi con tali azioni,

 

b) per l'emittente delle obbligazioni, le informazioni di cui all'allegato I, schema B,

 

c) per l'emittente delle azioni, le informazioni di cui all'allegato I, schema A, rubrica 1.3 e capi da 3 a 7,

 

d) le condizioni e modalità di conversione, permuta o sottoscrizione, nonché i casi in cui esse possono essere modificate.

 

Tuttavia, se emittenti delle obbligazioni sono le società di finanziamento di cui all'articolo 28, paragrafo 3, il prospetto può contenere, per quanto la concerne, soltanto le informazioni di cui all'allegato I, schema B, capi 1, 2 e 3 e rubriche da 5.1.0 a 5.1.5 e 6.1.] (22).

 

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(22)  Abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2003/71/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 29.

 

 

Articolo 32

[1. Quando la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale riguarda valori mobiliari emessi in occasione di un'operazione di fusione mediante incorporazione di una società, ovvero costituzione di una nuova società, o di scissione di società, di conferimento della totalità o di una parte del patrimonio di un'impresa, di un'offerta pubblica di cambio o come corrispettivo di conferimenti non in contanti, i documenti che indicano i termini e le condizioni di tali operazioni, nonché eventualmente il bilancio di apertura, stabilito pro forma o no, se l'emittente non ha ancora pubblicato i conti annuali, devono - fatto salvo l'obbligo di pubblicare il prospetto - essere tenuti a disposizione del pubblico per consultazione presso la sede dell'emittente e presso gli organismi finanziari incaricati del servizio finanziario per conto di quest'ultima.

 

2. Quando l'operazione di cui al paragrafo 1 ha avuto luogo da più di due anni, le autorità competenti possono dispensare dall'obbligo di cui al medesimo paragrafo.] (23).

 

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(23)  Abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2003/71/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 29.

 

 

Articolo 33

[1. Quando la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale si riferisce a certificati rappresentativi di azioni il prospetto deve contenere, per quanto concerne i certificati, le informazioni di cui all'allegato I, schema C e, per quanto concerne le azioni rappresentate, quelle di cui all'allegato I, schema A.

 

2. Tuttavia le autorità competenti possono dispensare l'emittente dei certificati dall'obbligo di pubblicare la sua situazione finanziaria se l'emittente è:

 

a) un ente creditizio di uno Stato membro, istituito o disciplinato da o in virtù di una legge speciale, ovvero sottoposto a controllo pubblico ai fini della tutela del risparmio;

 

b) oppure una società, controllata almeno al 95% da un ente creditizio ai sensi della lettera a), i cui impegni nei confronti dei portatori di certificati sono garantiti incondizionatamente da detto ente, soggetta di diritto o di fatto al medesimo controllo dell'ente creditizio;

 

c) oppure un Administratiekantoor, esistente nei Paesi Bassi e soggetto, per il deposito dei titoli originari, a particolari norme stabilite dalle autorità competenti.

 

3. Quando i certificati sono emessi da un organismo di trasferimento di titoli o da un istituto ausiliario istituito da tali organismi, le autorità competenti possono dispensare questi emittenti dal pubblicare le informazioni di cui all'allegato I, schema C, capo 1.] (24).

 

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(24)  Abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2003/71/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 29.

 

 

Articolo 34

[1. Quando le obbligazioni per le quali si richiede l'ammissione alla quotazione ufficiale sono assistite, per il rimborso del capitale prestato e per il pagamento degli interessi, dalla garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato o di uno dei suoi Stati federati, la legislazione nazionale o le autorità competenti possono consentire una semplificazione delle informazioni di cui all'allegato I, schema B, capi 3 e 5.

 

2. La possibilità di semplificazione di cui al paragrafo 1 può applicarsi anche alle società che sono istituite o disciplinate da o in virtù di una legge speciale e che hanno la facoltà di riscuotere tributi dai loro clienti.] (25).

 

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(25)  Abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2003/71/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 29.

 

 

TITOLO III

Condizioni particolari relative alla quotazione ufficiale di valori mobiliari

 

Capo 1

Pubblicazione di un prospetto per l'ammissione

 

Sezione 5

Controllo e diffusione del prospetto

 

Articolo 35

[1. Il prospetto non può essere pubblicato prima di essere stato approvato dalle autorità competenti.

 

2. Le autorità competenti approvano la pubblicazione del prospetto soltanto se reputano che esso soddisfi a tutte le condizioni della presente direttiva.] (26).

 

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(26)  Abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2003/71/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 29.

 

 

Articolo 36

[Le autorità competenti decidono se accettare l'attestazione del revisore ufficiale dei conti, di cui all'allegato I, schemi A e B alla rubrica 1.3 e, eventualmente, se richiedere un'attestazione supplementare.

 

L'esigenza di un'attestazione supplementare deve risultare dall'esame di ogni singolo caso. Su richiesta del revisore ufficiale dei conti e/o dell'emittente, le autorità competenti devono render loro noti i motivi che giustificano la richiesta di tale attestazione supplementare.] (27).

 

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(27)  Abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2003/71/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 29.

 

 

TITOLO III

Condizioni particolari relative alla quotazione ufficiale di valori mobiliari

 

Capo 1

Pubblicazione di un prospetto per l'ammissione

 

Sezione 6

Determinazione dell'autorità competente

 

Articolo 37

[Ove per gli stessi valori mobiliari si richieda, simultaneamente o ad una data ravvicinata, l'ammissione alla quotazione ufficiale di borse valori situate o operanti in più Stati membri, compreso lo Stato membro in cui l'emittente ha la sede sociale, il prospetto deve essere redatto, conformemente alle norme della presente direttiva, nello Stato membro della sede sociale dell'emittente e approvato dalle sue competenti autorità; se la sede sociale dell'emittente non è situata in uno di tali Stati membri l'emittente deve scegliere, tra di essi, lo Stato sulla base della cui legislazione il prospetto sarà elaborato e approvato.] (28).

 

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(28)  Abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2003/71/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 29.

 

 

TITOLO III

Condizioni particolari relative alla quotazione ufficiale di valori mobiliari

 

Capo 1

Pubblicazione di un prospetto per l'ammissione

 

Sezione 7

Riconoscimento reciproco

 

Articolo 38

[1. Una volta approvato conformemente all'articolo 37, il prospetto deve essere riconosciuto, salvo eventuale traduzione, dagli altri Stati membri nei quali si richiede l'ammissione alla quotazione ufficiale, senza necessità di ulteriore approvazione da parte delle competenti autorità di tali Stati e senza che queste ultime possano esigere che nel prospetto siano inserite informazioni complementari. Le competenti autorità possono tuttavia esigere che nel prospetto siano inseriti dati specifici del mercato del paese di ammissione, per quanto riguarda in particolare il regime fiscale dei redditi, gli organismi finanziari che assicurano il servizio finanziario dell'emittente nel paese di ammissione e le modalità di pubblicazione degli avvisi destinati agli investitori.

 

2. Il prospetto approvato dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 37 deve essere riconosciuto nell'altro Stato membro in cui è stata richiesta l'ammissione alla quotazione ufficiale, anche se beneficia di una dispensa o di una deroga parziali in applicazione della presente direttiva, purché:

 

a) questa dispensa o deroga sia di un tipo riconosciuto dalla normativa dell'altro Stato membro interessato, e

 

b) sussistano anche nell'altro Stato membro interessato le stesse circostanze che giustificano la dispensa o la deroga parziale e non sussistano altre condizioni per concedere tale dispensa o deroga che possano indurre le autorità competenti di tale Stato membro interessato a rifiutarle.

 

Lo Stato membro interessato può permettere alle sue autorità competenti di riconoscere il prospetto approvato dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 37, anche se non sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a) e b).

 

3. Le autorità competenti ai sensi dell'articolo 37, se approvano il prospetto, rilasciano un certificato attestante l'approvazione alle autorità competenti degli altri Stati membri in cui viene richiesta l'ammissione alla quotazione ufficiale. In caso di dispensa o di deroga parziale in applicazione della presente direttiva, il certificato deve menzionarle e indicarne la motivazione.

 

4. Al momento della richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale, l'emittente comunica alle autorità competenti, di ogni altro Stato membro in cui chiede l'ammissione, il progetto di prospetto che intende usare in tale Stato.

 

5. Gli Stati membri possono limitare l'applicazione del presente articolo ai prospetti degli emittenti aventi la loro sede sociale in uno Stato membro.] (29).

 

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(29)  Abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2003/71/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 29.

 

 

Articolo 39

[1. Se è presentata una richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale in uno o più Stati membri ed i valori mobiliari sono stati oggetto di un prospetto di offerta pubblica, redatto ed approvato in qualsivoglia Stato membro in conformità degli articoli 7, 8 o 12 della direttiva 89/298/CEE, nei tre mesi che precedono la richiesta di ammissione, il prospetto di offerta pubblica, salvo eventuale traduzione, è riconosciuto quale prospetto di ammissione alla quotazione ufficiale nello Stato o negli Stati membri in cui è richiesta l'ammissione alla quotazione ufficiale, senza necessità di ulteriore approvazione da parte delle competenti autorità di quello o di quegli Stati membri e senza che queste ultime possano esigere che nel prospetto siano inserite informazioni complementari. Le competenti autorità possono tuttavia esigere che nel prospetto siano inserite informazioni specifiche del mercato del paese di ammissione, relative in particolare al regime fiscale dei redditi, agli organismi finanziari che assicurano il servizio finanziario dell'emittente in detto paese e alle modalità di pubblicazione degli avvisi destinati agli investitori.

 

2. L'articolo 38, paragrafi da 2 a 5, si applica nel caso di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

 

3. L'articolo 100 si applica a qualunque modifica intervenuta tra il momento in cui viene stabilito il contenuto del prospetto di cui al paragrafo 1 e quello in cui la quotazione ufficiale diventa effettiva.] (30).

 

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(30)  Abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2003/71/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 29.

 

 

Articolo 40

[1. Quando una richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale per valori mobiliari che danno accesso al capitale sociale immediatamente o a termine è presentata in uno o più Stati membri, diversi da quello in cui si trova la sede sociale dell'emittente delle azioni cui danno diritto detti valori mobiliari, nonché quando le azioni dell'emittente sono già ammesse alla quotazione ufficiale in quest'ultimo Stato, le autorità competenti dello Stato membro di ammissione possono deliberare soltanto previa consultazione delle autorità dello Stato membro in cui l'emittente di dette azioni ha la sua sede sociale.

 

2. Quando la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale è presentata per un valore mobiliare già ammesso alla quotazione ufficiale in un altro Stato membro da meno di sei mesi, le autorità competenti alle quali la richiesta è indirizzata si mettono in contatto con le autorità competenti che hanno già ammesso il valore mobiliare alla quotazione ufficiale e dispensano per quanto possibile l'emittente di tale valore dalla redazione di un nuovo prospetto, salva l'eventuale necessità di un aggiornamento, di una traduzione o di un supplemento corrispondenti alle esigenze proprie dello Stato membro interessato.] (31).

 

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(31)  Abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2003/71/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 29.

 

 

 

 

TITOLO III

Condizioni particolari relative alla quotazione ufficiale di valori mobiliari

 

Capo 1

Pubblicazione di un prospetto per l'ammissione

 

Sezione 8

Accordi con i paesi terzi

 

Articolo 41

[La Comunità può, mediante accordi conclusi con uno o più paesi terzi a norma del trattato, riconoscere, su base di reciprocità, come rispondenti alle esigenze della presente direttiva, i prospetti di ammissione redatti e controllati conformemente alla normativa del paese o dei paesi terzi in questione, purché la normativa in questione garantisca agli investitori una protezione pari a quella garantita dalla presente direttiva, pur differendo le rispettive disposizioni.] (32).

 

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(32)  Abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2003/71/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 29.

 

 

TITOLO III

Condizioni particolari relative alla quotazione ufficiale di valori mobiliari

 

Capo II

Condizioni particolari relative all'ammissione di azioni

 

Sezione 1

Condizioni relative alla società per le cui azioni si chiede l'ammissione

 

Articolo 42

La situazione giuridica della società deve essere conforme alle leggi e ai regolamenti ai quali è soggetta, sia per quanto riguarda la costituzione, sia sotto il profilo del funzionamento statutario.

 

 

Articolo 43

1. La capitalizzazione di borsa prevedibile delle azioni oggetto della richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale o, qualora questa non sia valutabile, l'attivo netto della società, compresi i risultati dell'ultimo esercizio, devono essere di almeno un milione di EUR.

 

2. Gli Stati membri possono prevedere che la mancata osservanza di tale condizione non osti all'ammissione alla quotazione ufficiale, qualora le autorità competenti abbiano la certezza che per le azioni in questione si formerà un mercato sufficiente.

 

3. Ai fini dell'ammissione alla quotazione ufficiale, uno Stato membro può esigere un importo più elevato di capitalizzazione di borsa prevedibile o di attivo netto, soltanto se in detto Stato esiste un altro mercato regolamentato, con funzionamento regolare, riconosciuto e aperto, per il quale le condizioni in materia sono pari o meno severe di quelle previste al paragrafo 1.

 

4. La condizione prevista al paragrafo 1 non si applica per l'ammissione alla quotazione ufficiale di un lotto supplementare di azioni della stessa categoria di quelle già ammesse.

 

5. Il controvalore in moneta nazionale di un milione di EUR è inizialmente l'equivalente del controvalore in moneta nazionale di un milione di unità di conto europee applicabile il 5 marzo 1979.

 

6. Se, a seguito di modifiche del controvalore dell'euro in moneta nazionale, l'importo della capitalizzazione di borsa espresso in moneta nazionale è inferiore o superiore di almeno il 10% al valore di un milione di EUR per il periodo di un anno, lo Stato membro deve, entro dodici mesi a decorrere dalla scadenza di tale periodo, adattare le sue disposizioni legislative, regolamentari o amministrative al paragrafo 1.

 

 

Articolo 44

La società deve aver pubblicato o depositato, conformemente al diritto nazionale, i propri bilanci annuali relativi ai tre esercizi che precedono la domanda di ammissione alla quotazione ufficiale. In via eccezionale le autorità competenti possono derogare a tale condizione, quando la deroga è auspicabile nell'interesse della società o degli investitori e quando le autorità competenti hanno la certezza che gli investitori dispongono delle informazioni necessarie per dare un giudizio fondato sulla società e sulle azioni per cui è richiesta l'ammissione alla quotazione ufficiale.

 

 

TITOLO III

Condizioni particolari relative alla quotazione ufficiale di valori mobiliari

 

Capo II

Condizioni particolari relative all'ammissione di azioni

 

Sezione 2

Condizioni relative alle azioni di cui si chiede l'ammissione

 

Articolo 45

La situazione giuridica delle azioni deve essere conforme alle leggi e ai regolamenti ai quali sono soggette.

 

 

Articolo 46

1. Le azioni devono essere liberamente negoziabili.

 

2. Le autorità competenti possono assimilare alle azioni liberamente negoziabili le azioni non interamente liberate, qualora siano state adottate disposizioni al fine di non ostacolare la negoziabilità di dette azioni e la trasparenza delle transazioni sia assicurata da un'informazione adeguata del pubblico.

 

3. Per l'ammissione alla quotazione ufficiale di azioni il cui acquisto è soggetto ad una clausola di gradimento, le autorità competenti possono derogare al paragrafo 1 soltanto se l'uso della clausola di gradimento non è tale da perturbare il mercato.

 

 

Articolo 47

In caso di emissione pubblica precedente l'ammissione alla quotazione ufficiale, la chiusura del periodo durante il quale si possono presentare le domande di sottoscrizione deve precedere la prima quotazione.

 

 

Articolo 48

1. Una diffusione sufficiente delle azioni tra il pubblico di uno o più Stati membri deve essere realizzata al più tardi all'atto dell'ammissione.

 

2. Tale condizione non si applica quando la diffusione delle azioni tra il pubblico deve essere realizzata tramite la borsa. In tal caso, l'ammissione alla quotazione ufficiale può essere decisa soltanto se le autorità competenti sono convinte che entro breve termine sarà realizzata una diffusione sufficiente tramite la borsa.

 

3. In caso di richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale di un lotto supplementare di azioni della stessa categoria, le autorità competenti possono valutare se la diffusione tra il pubblico delle azioni sia sufficiente rispetto alla totalità delle azioni emesse e non soltanto rispetto a tale lotto supplementare.

 

4. Se le azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di uno o più paesi terzi, le autorità competenti possono, in deroga al paragrafo 1, stabilire la loro ammissione alla quotazione ufficiale, qualora sia realizzata una diffusione sufficiente tra il pubblico nei paesi terzi in cui esse sono quotate.

 

5. Una diffusione sufficiente si presume realizzata quando le azioni oggetto della richiesta di ammissione sono ripartite tra il pubblico per l'ammontare di almeno 25% del capitale sottoscritto rappresentato da tale categoria di azioni, oppure quando, dato il numero elevato di azioni di una stessa categoria e data l'ampiezza della loro diffusione tra il pubblico, il mercato può funzionare regolarmente anche con una percentuale più limitata.

 

 

Articolo 49

1. La domanda di ammissione alla quotazione ufficiale deve riferirsi a tutte le azioni della stessa categoria già emesse.

 

2. Gli Stati membri possono stabilire che la condizione di cui al paragrafo 1 non si applichi alle richieste di ammissione che non riguardano la totalità delle azioni di una stessa categoria, quando le azioni di detta categoria già emesse, la cui ammissione non è richiesta, fanno parte di blocchi destinati a mantenere il controllo della società o non sono negoziabili durante un determinato periodo in virtù di convenzioni, a condizione che il pubblico sia informato di tali situazioni e che esse non possano arrecare pregiudizio ai portatori delle azioni di cui si chiede l'ammissione alla quotazione ufficiale.

 

 

Articolo 50

1. Per l'ammissione alla quotazione ufficiale di azioni che sono emesse da società soggette alla legislazione nazionale di un altro Stato membro e che formano oggetto di presentazione materiale, è necessario e sufficiente che tale presentazione sia conforme alle norme in vigore in quest'altro Stato membro. Qualora la presentazione materiale non sia conforme alle norme in vigore nello Stato membro in cui si chiede l'ammissione alla quotazione ufficiale, le autorità competenti di tale Stato rendono nota al pubblico tale situazione.

 

2. La presentazione materiale delle azioni emesse dalle società soggette alla legislazione nazionale di paesi terzi deve offrire garanzie sufficienti per la tutela degli investitori.

 

 

Condizioni relative alle azioni di cui si chiede l'ammissione

 

Articolo 51

Se le azioni emesse da una società soggetta alla legislazione nazionale di un paese terzo non sono quotate nel paese d'origine o di diffusione principale, esse possono essere ammesse alla quotazione ufficiale soltanto se le autorità competenti hanno la certezza che l'assenza di quotazione nel paese d'origine o di diffusione principale non sia dovuta alla necessità di tutelare gli investitori.

 

 

TITOLO III

Condizioni particolari relative alla quotazione ufficiale di valori mobiliari

 

Capo III

Condizioni particolari relative all'ammissione di obbligazioni emesse da un'impresa

 

Sezione 1

Condizioni relative all'impresa per le cui obbligazioni si chiede l'ammissione

 

Articolo 52

La situazione giuridica dell'impresa deve essere conforme alle leggi e ai regolamenti ai quali è soggetta, sia per quanto riguarda la costituzione, sia sotto il profilo del funzionamento statutario.

TITOLO III

Condizioni particolari relative alla quotazione ufficiale di valori mobiliari

 

Capo III

Condizioni particolari relative all'ammissione di obbligazioni emesse da un'impresa

 

Sezione 2

Condizioni relative alle obbligazioni di cui si chiede l'ammissione

 

Articolo 53

La situazione giuridica delle obbligazioni deve essere conforme alle leggi e ai regolamenti ai quali sono soggette.

 

 

Articolo 54

1. Le obbligazioni devono essere liberamente negoziabili.

 

2. Le autorità competenti possono assimilare alle obbligazioni liberamente negoziabili le obbligazioni non interamente liberate, qualora siano state adottate disposizioni al fine di non ostacolare la negoziabilità di dette obbligazioni e la trasparenza delle transazioni sia assicurata da un'informazione adeguata del pubblico.

 

 

Articolo 55

In caso di emissione pubblica precedente l'ammissione alla quotazione ufficiale, la chiusura del periodo durante il quale si possono presentare le domande di sottoscrizione deve precedere la prima quotazione. Tale disposizione non si applica in caso di emissione continuata di obbligazioni, quando la data di chiusura del periodo di sottoscrizione non è determinata.

 

 

Articolo 56

La richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale deve riferirsi a tutte le obbligazioni di una stessa emissione.

 

 

Articolo 57

1. Per l'ammissione alla quotazione ufficiale di obbligazioni che sono emesse da imprese soggette alla legislazione nazionale di un altro Stato membro e che formano oggetto di presentazione materiale, è necessario e sufficiente che tale presentazione sia conforme alle norme in vigore in quest'altro Stato membro. Qualora la presentazione materiale non sia conforme alle norme in vigore nello Stato membro in cui si chiede l'ammissione alla quotazione ufficiale, le autorità competenti di tale Stato rendono nota al pubblico tale situazione.

 

2. La presentazione materiale delle obbligazioni emesse in un solo Stato membro deve essere conforme alle norme in vigore in detto Stato.

 

3. La presentazione materiale delle obbligazioni emesse da imprese soggette alla legislazione nazionale di paesi terzi deve offrire garanzie sufficienti per la tutela degli investitori.

 

 

TITOLO III

Condizioni particolari relative alla quotazione ufficiale di valori mobiliari

 

Capo III

Condizioni particolari relative all'ammissione di obbligazioni emesse da un'impresa

 

Sezione 3

Altre condizioni

 

Articolo 58

1. Il prestito non può essere inferiore a 200.000 EUR. Tale disposizione non si applica in caso di emissione continua di obbligazioni quando l'importo del prestito non è fissato.

 

2. Gli Stati membri possono prevedere che la mancata osservanza di tale condizione non osti all'ammissione alla quotazione ufficiale, qualora le autorità competenti abbiano la certezza che per le obbligazioni in questione si formerà un mercato sufficiente.

 

3. Il controvalore in moneta nazionale di 200.000 EUR è inizialmente l'equivalente del controvalore in moneta nazionale di 200.000 unità di conto europee applicabile il 5 marzo 1979.

 

4. Se, a seguito di modifiche del controvalore dell'euro in moneta nazionale, l'importo minimo del prestito fissato in moneta nazionale è inferiore di almeno il 10% al valore di 200.000 EUR per il periodo di un anno, lo Stato membro deve, entro dodici mesi a decorrere dalla scadenza di tale periodo, adattare le sue disposizioni legislative, regolamentari o amministrative al paragrafo 1.

 

 

Articolo 59

1. Le obbligazioni convertibili, le obbligazioni permutabili e le obbligazioni con warrant possono essere ammesse alla quotazione ufficiale soltanto se le azioni alle quali si riferiscono sono state ammesse precedentemente a tale quotazione o ad un altro mercato regolamentato, con funzionamento regolare, riconosciuto ed aperto, o vi sono ammesse in pari tempo.

 

2. Gli Stati membri possono, in deroga al paragrafo 1, stabilire l'ammissione alla quotazione ufficiale delle obbligazioni convertibili, permutabili o con warrant, se le loro autorità competenti hanno la certezza che i portatori di obbligazioni dispongono delle informazioni necessarie per dare un giudizio sul valore delle azioni cui dette obbligazioni si riferiscono.

 

 

TITOLO III

Condizioni particolari relative alla quotazione ufficiale di valori mobiliari

 

Capo IV

Condizioni particolari relative all'ammissione di obbligazioni emesse da uno Stato o da un suo ente locale oppure da un organismo internazionale a carattere pubblico

 

Articolo 60

Le obbligazioni devono essere liberamente negoziabili.

 

 

Articolo 61

In caso di emissione pubblica precedente l'ammissione alla quotazione ufficiale, la chiusura del periodo durante il quale si possono presentare le domande di sottoscrizione deve precedere la prima quotazione. Tale disposizione non si applica quando la data di chiusura del periodo di sottoscrizione non è determinata.

 

 

Articolo 62

La richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale deve riferirsi a tutte le obbligazioni di una stessa emissione.

 

 

Articolo 63

1. Per l'ammissione alla quotazione ufficiale di obbligazioni che sono emesse da Stati membri o dai loro enti locali e che formano oggetto di presentazione materiale, è necessario e sufficiente che tale presentazione sia conforme alle norme vigenti nello Stato membro di cui trattasi. Allorché la presentazione materiale non è conforme alle norme vigenti nello Stato membro in cui si richiede l'ammissione alla quotazione ufficiale, le autorità competenti di detto Stato rendono nota al pubblico tale situazione.

 

2. La presentazione materiale delle obbligazioni emesse da paesi terzi, dai loro enti locali, oppure dagli organismi internazionali a carattere pubblico, deve offrire garanzie sufficienti per la tutela degli investitori.

 

TITOLO IV

Obblighi relativi ai valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale

 

Capo I

Obblighi della società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale

 

Sezione 1

Quotazione di azioni della stessa categoria di nuova emissione

 

Articolo 64

Fatto salvo l'articolo 49, paragrafo 2, in caso di nuova emissione pubblica di azioni della stessa categoria di quelle già ammesse alla quotazione ufficiale, la società, qualora non vi sia ammissione automatica delle nuove azioni, deve chiedere l'ammissione a tale quotazione al massimo entro un anno dalla loro emissione oppure al momento in cui diventano liberamente negoziabili.

 

 

TITOLO IV

Obblighi relativi ai valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale

 

Capo I

Obblighi della società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale

 

Sezione 2

Trattamento degli azionisti

 

Articolo 65

[1. La società deve assicurare il medesimo trattamento agli azionisti che si trovano in condizioni identiche.

 

2. La società deve assicurare, almeno in ciascuno Stato membro in cui le sue azioni sono quotate, tutte le agevolazioni ed informazioni necessarie affinché gli azionisti possano esercitare i loro diritti. In particolare, la società deve:

 

a) informare gli azionisti sulla convocazione delle assemblee generali e consentire loro di esercitare il diritto di voto;

 

b) pubblicare le notizie o distribuire circolari relative all'attribuzione e al pagamento dei dividendi, alle operazioni di emissione di nuove azioni, di attribuzione, di sottoscrizione, di rinuncia e di conversione;

 

c) designare come mandatario un organismo finanziario presso il quale gli azionisti possano esercitare i loro diritti finanziari, a meno che la società stessa non assicuri il servizio finanziario.] (33).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(33)  Soppresso dall'articolo 32 della direttiva 2004/109/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 31.

 

 

 

TITOLO IV

Obblighi relativi ai valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale

 

Capo I

Obblighi della società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale

 

Sezione 3

Modifica dell'atto costitutivo o dello statuto

 

Articolo 66

[1. La società che intenda modificare il proprio atto costitutivo oppure il proprio statuto deve comunicarne il progetto alle autorità competenti degli Stati membri in cui le sue azioni sono quotate.

 

2. La comunicazione di tale progetto alle autorità competenti deve essere fatta al massimo al momento della convocazione dell'assemblea generale che deve deliberare in merito alla modifica proposta.] (34).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(34)  Soppresso dall'articolo 32 della direttiva 2004/109/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 31.

 

 

TITOLO IV

Obblighi relativi ai valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale

 

Capo I

Obblighi della società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale

 

Sezione 4

Bilanci annui e relazione di gestione

 

Articolo 67

[1. La società deve mettere a disposizione del pubblico quanto prima gli ultimi bilanci annui e l'ultima relazione di gestione.

 

2. Se la società redige contemporaneamente bilanci annui non consolidati e bilanci annui consolidati, essa è tenuta a metterli a disposizione del pubblico. In tal caso le autorità competenti possono autorizzare la società a mettere a disposizione del pubblico solo i bilanci non consolidati oppure solo i bilanci consolidati, se i bilanci che non sono messi a disposizione del pubblico non contengono informazioni integrative importanti.

 

3. Se i bilanci e la relazione di gestione non sono conformi alle disposizioni delle direttive concernenti i bilanci delle società e se non danno un'immagine fedele del patrimonio, della situazione finanziaria e dei risultati della società, devono essere fornite informazioni più dettagliate o integrative.] (35).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(35)  Soppresso dall'articolo 32 della direttiva 2004/109/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 31.

 

 

TITOLO IV

Obblighi relativi ai valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale

 

Capo I

Obblighi della società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale

 

Sezione 5

Informazioni supplementari

 

Articolo 68

[1. [La società deve informare il pubblico quanto prima dei fatti nuovi importanti che si sono verificati nella sua sfera di attività che non sono di dominio pubblico, ma che possono, data la loro incidenza sulla situazione patrimoniale o finanziaria o sull'andamento generale degli affari della società, provocare un'importante variazione del corso delle sue azioni.

 

Le autorità competenti possono tuttavia dispensare la società dall'osservanza di tale obbligo, qualora la diffusione di alcune informazioni arrechi pregiudizio agli interessi legittimi della società.] (36).

 

2. La società deve informare il pubblico senza indugio di qualsiasi modifica dei diritti connessi alle differenti categorie di azioni.

 

3. La società deve informare il pubblico, non appena ne sia a conoscenza, delle modifiche avvenute nella struttura (detentori e frazioni del capitale detenuto) delle partecipazioni importanti al suo capitale rispetto ai dati pubblicati precedentemente al riguardo.

 

In particolare, le società alle quali non si applicano gli articoli da 85 a 97 devono informare il pubblico, entro nove giorni di calendario, ogniqualvolta esse ne siano a conoscenza, dell'acquisto o della cessione da parte di una persona o di un ente di una quota di azioni tale che la partecipazione di quest'ultimo divenga superiore o inferiore a una delle soglie fissate dall'articolo 89.] (37).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(36)  Paragrafo abrogato dall'articolo 20 della direttiva 2003/6/CE.

(37)  Soppresso dall'articolo 32 della direttiva 2004/109/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 31.

 

 

TITOLO IV

Obblighi relativi ai valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale

 

Capo I

Obblighi della società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale

 

Sezione 6

Equivalenza delle informazioni

 

Articolo 69

[1. La società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di più borse valori, situate od operanti in Stati membri diversi, deve fornire al mercato di ciascuna di tali borse informazioni equivalenti.

 

2. La società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di più borse valori situate od operanti in uno o più Stati membri e in uno o più paesi terzi deve fornire al mercato degli Stati membri in cui le sue azioni sono quotate delle informazioni almeno equivalenti a quelle che fornisce al mercato dei paesi terzi in questione, nella misura in cui tali informazioni possano avere importanza per la valutazione delle azioni.] (38).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(38)  Soppresso dall'articolo 32 della direttiva 2004/109/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 31.

 

 

TITOLO IV

Obblighi relativi ai valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale

 

Capo I

Obblighi della società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale

 

Sezione 7

Informazioni da pubblicare periodicamente

 

Articolo 70

[Gli Stati membri garantiscono che le società di cui all'articolo 4 pubblichino una relazione semestrale sulla loro attività e i loro risultati per il primo semestre di ogni esercizio.] (39).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(39)  Soppresso dall'articolo 32 della direttiva 2004/109/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 31.

 

 

Articolo 71

[Per quanto concerne la relazione semestrale, gli Stati membri possono imporre alle società obblighi più rigorosi di quelli previsti dagli articoli 70, da 72 a 76, 102, paragrafo 2, e 103 o obblighi supplementari, purché tali obblighi abbiano validità generale per tutte le società o per categoria di società.] (40).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(40)  Soppresso dall'articolo 32 della direttiva 2004/109/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 31.

 

 

TITOLO IV

Obblighi relativi ai valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale

 

Capo I

Obblighi della società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale

 

Sezione 8

Pubblicazione e contenuto della relazione semestrale

 

Articolo 72

[1. La relazione semestrale è pubblicata nei quattro mesi successivi al semestre considerato.

 

2. In casi eccezionali, debitamente giustificati, le autorità competenti possono prorogare il termine di pubblicazione.] (41).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(41)  Soppresso dall'articolo 32 della direttiva 2004/109/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 31.

 

 

Articolo 73

[1. La relazione semestrale comprende dati in cifre e un commento riguardanti l'attività ed i risultati della società durante il semestre considerato.

 

2. I dati in cifre, presentati sotto forma di tabella, devono comprendere almeno:

 

a) il volume d'affari netto;

 

b) l'utile (o la perdita) prima o dopo detrazione delle imposte.

 

Tali nozioni vanno considerate in relazione alle direttive concernenti i conti delle società.

 

3. Gli Stati membri possono consentire alle autorità competenti di autorizzare le società, caso per caso ed in via eccezionale, a presentare l'utile (o la perdita) sotto forma di stima in cifre, a condizione che le azioni della società siano ammesse alla quotazione ufficiale in un solo Stato membro. Il ricorso a tale procedura deve essere indicato dalla società nella sua relazione e non deve indurre in errore l'investitore.

 

4. Allorché la società ha versato o si propone di versare acconti sui dividendi, i dati in cifre devono indicare l'utile (o la perdita) previa deduzione delle imposte per il semestre in questione, nonché gli acconti sui dividendi versati o proposti.

 

5. Accanto ad ogni dato in cifre deve figurare quello del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

 

6. Il commento deve contenere qualsiasi dato significativo che consenta agli investitori di giudicare, con cognizione di causa, l'evoluzione dell'attività e l'utile (o la perdita) della società, e l'indicazione di tutti i fattori particolari che hanno influito su tale attività e su tale utile (o perdita) durante il periodo considerato, e deve permettere di effettuare un raffronto con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

 

Il commento dovrà riguardare inoltre, nei limiti del possibile, l'evoluzione prevedibile della società per l'esercizio in corso.

 

7. Allorché i dati in cifre di cui al paragrafo 2 si dimostrano inadeguati per l'attività della società, le autorità competenti provvedono a che vi siano apportate le modifiche appropriate.] (42).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(42)  Soppresso dall'articolo 32 della direttiva 2004/109/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 31.

 

 

Articolo 74

[Se una società pubblica conti consolidati, essa può pubblicare la relazione semestrale in forma consolidata o in forma non consolidata. Tuttavia gli Stati membri possono permettere alle autorità competenti, qualora queste ritengano che la forma non adottata contenga delle informazioni complementari significative, di richiedere la pubblicazione di tali informazioni da parte della società.] (43).

 

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(43)  Soppresso dall'articolo 32 della direttiva 2004/109/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 31.

 

Articolo 75

[Qualora le informazioni di natura contabile siano state controllate dal revisore ufficiale dei conti della società, l'attestazione rilasciata da quest'ultimo e le eventuali riserve sono riprodotte integralmente.] (44).

 

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(44)  Soppresso dall'articolo 32 della direttiva 2004/109/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 31.

Articolo 76

[1. Nei casi in cui taluni obblighi imposti dalla presente direttiva siano inadeguati all'attività o alla situazione della società, le autorità competenti provvedono a che i necessari adattamenti siano apportati a detti obblighi.

 

2. Le autorità competenti possono dispensare dall'includere nella relazione semestrale talune informazioni previste dalla presente direttiva qualora ritengano che la divulgazione di queste informazioni sia contraria all'interesse pubblico o rechi alla società grave danno, sempre che in quest'ultimo caso la mancata pubblicazione non induca il pubblico in errore sui fatti e sulle circostanze essenziali per la valutazione delle azioni di cui trattasi.

 

La società o i suoi rappresentanti sono responsabili dell'esattezza e della pertinenza dei fatti su cui si basa la richiesta di dispensa.

 

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche agli obblighi più rigorosi o supplementari richiesti in applicazione dell'articolo 71.

 

4. Se una società soggetta alla normativa di un paese terzo pubblica in un paese terzo una relazione semestrale, le autorità competenti possono autorizzarla a pubblicare questa relazione in luogo della relazione semestrale prevista dalla presente direttiva, purché le informazioni fornite siano equivalenti a quelle risultanti dall'applicazione della presente direttiva.] (45).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(45)  Soppresso dall'articolo 32 della direttiva 2004/109/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 31.

 

 

Articolo 77

[Allorché una relazione semestrale deve essere pubblicata in più Stati membri, le autorità competenti di tali Stati membri, in deroga all'articolo 71, procurano di accettare come testo unico il testo della relazione che risponde ai requisiti imposti dallo Stato membro nel quale le azioni della società sono state ammesse per la prima volta alla quotazione ufficiale o un testo che vi si avvicina il più possibile. In caso di ammissione simultanea alla quotazione ufficiale in due o più borse situate o operanti in più Stati membri, le autorità competenti degli Stati membri interessati procurano di accettare come testo unico il testo della relazione che risponde ai requisiti dello Stato membro in cui ha sede la società; se la società ha sede in un paese terzo, le autorità competenti degli Stati membri interessati procurano di accettare un testo unico di relazione.] (46).

 

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(46)  Soppresso dall'articolo 32 della direttiva 2004/109/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 31.

 

TITOLO IV

Obblighi relativi ai valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale

 

Capo II

Obblighi dell'emittente le cui obbligazioni sono ammesse alla quotazione ufficiale

 

Sezione 1

Obbligazioni emesse da un'impresa

 

Articolo 78

[1. L'impresa deve assicurare il medesimo trattamento ai portatori di obbligazioni di uno stesso prestito per quanto riguarda tutti i diritti connessi a tali obbligazioni.

 

Tale condizione non vieta, quando siano effettuate conformemente al diritto nazionale, le offerte di riscatto anticipato che, segnatamente in funzione di priorità di carattere sociale, potrebbero essere fatte dall'impresa ai portatori di alcune obbligazioni in deroga alle condizioni d'emissione.

 

2. L'impresa deve assicurare, almeno in ogni Stato membro in cui le obbligazioni sono ammesse alla quotazione ufficiale, tutte le agevolazioni ed informazioni necessarie affinché gli obbligazionisti possano esercitare i loro diritti. In particolare, l'impresa deve:

 

a) pubblicare le notizie o distribuire circolari relative all'eventuale svolgimento delle assemblee degli obbligazionisti, al pagamento degli interessi, all'esercizio di eventuali diritti di conversione, di permuta, di sottoscrizione, di rinuncia, nonché al rimborso;

 

b) designare come mandatario un organismo finanziario presso il quale gli obbligazionisti possano esercitare i loro diritti finanziari, a meno che l'impresa stessa non assicuri il servizio finanziario.] (47).

 

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(47)  Soppresso dall'articolo 32 della direttiva 2004/109/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 31.

 

 

Articolo 79

[1. L'impresa che intenda apportare al proprio atto costitutivo o al proprio statuto una modifica che alteri i diritti degli obbligazionisti deve comunicarne il progetto alle autorità competenti degli Stati membri in cui le sue obbligazioni sono quotate.

 

2. La comunicazione di tale progetto alle autorità competenti deve essere fatta al massimo al momento della convocazione dell'organo chiamato a deliberare in merito alla modifica proposta.] (48).

 

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(48)  Soppresso dall'articolo 32 della direttiva 2004/109/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 31.

 

Articolo 80

[1. L'impresa deve mettere a disposizione del pubblico quanto prima gli ultimi bilanci annui e l'ultima relazione di gestione, la cui pubblicazione è obbligatoria conformemente alla legislazione nazionale.

 

2. Se l'impresa redige contemporaneamente bilanci annui non consolidati e bilanci annui consolidati, essa è tenuta a metterli a disposizione del pubblico. In tal caso le autorità competenti possono autorizzare l'impresa a mettere a disposizione del pubblico solo i bilanci non consolidati oppure solo i bilanci consolidati, se i bilanci che non sono messi a disposizione del pubblico non contengono informazioni complementari importanti.

 

3. Se i bilanci e la relazione di gestione non sono conformi alle disposizioni delle direttive concernenti i bilanci delle società e se non danno un'immagine fedele del patrimonio, della situazione finanziaria e dei risultati dell'impresa, devono essere fornite informazioni più dettagliate o complementari.] (49).

 

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(49)  Soppresso dall'articolo 32 della direttiva 2004/109/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 31.

 

 

Articolo 81

[1. [L'impresa deve informare il pubblico quanto prima dei fatti nuovi importanti che si sono verificati nella sua sfera di attività che non sono di dominio pubblico, ma che possono incidere in modo significativo sulla sua capacità di far fronte ai propri impegni.

 

Le autorità competenti possono tuttavia dispensare l'impresa, su sua richiesta, dall'osservanza di tale obbligo, qualora la diffusione di alcune informazioni arrechi pregiudizio agli interessi legittimi dell'impresa.] (50).

 

2. L'impresa deve informare il pubblico senza indugio di qualsiasi modifica dei diritti degli obbligazionisti che risulti in particolare da una modifica delle condizioni relative al prestito o ai tassi d'interesse.

 

3. L'impresa deve informare il pubblico senza indugio delle nuove emissioni di prestiti e, in particolare, delle garanzie di cui saranno corredate.

 

4. Nel caso in cui la quotazione ufficiale si riferisca ad obbligazioni convertibili, ad obbligazioni permutabili o ad obbligazioni con warrant, l'impresa deve informare il pubblico senza indugio di qualsiasi modifica dei diritti inerenti alle varie categorie di azioni cui si riferiscono tali obbligazioni.] (51).

 

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(50)  Paragrafo abrogato dall'articolo 20 della direttiva 2003/6/CE.

(51)  Soppresso dall'articolo 32 della direttiva 2004/109/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 31.

 

 

Articolo 82

[1. L'impresa le cui obbligazioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di più borse valori, situate od operanti in Stati membri diversi, deve fornire al mercato di ciascuna di tali borse informazioni equivalenti.

 

2. L'impresa le cui obbligazioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di più borse valori situate od operanti in uno o più Stati membri e in uno o più paesi terzi deve fornire al mercato degli Stati membri in cui le sue obbligazioni sono quotate delle informazioni almeno equivalenti a quelle che fornisce al mercato dei paesi terzi in questione, nella misura in cui tali informazioni possano avere importanza per la valutazione delle obbligazioni.] (52).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(52)  Soppresso dall'articolo 32 della direttiva 2004/109/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 31.

 

 

TITOLO IV

Obblighi relativi ai valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale

 

Capo II

Obblighi dell'emittente le cui obbligazioni sono ammesse alla quotazione ufficiale

 

Sezione 2

Obbligazioni emesse da uno Stato o dai suoi enti locali oppure da un organismo internazionale a carattere pubblico

 

Articolo 83

[1. Lo Stato, i suoi enti locali e gli organismi internazionali a carattere pubblico devono assicurare il medesimo trattamento ai portatori di obbligazioni di uno stesso prestito per quanto riguarda tutti i diritti connessi a tali obbligazioni.

 

Tale condizione non vieta, quando siano effettuate conformemente al diritto nazionale, le offerte di riscatto anticipato che, segnatamente in funzione di priorità di carattere sociale, potrebbero essere fatte dall'emittente ai portatori di alcune obbligazioni in deroga alle condizioni d'emissione.

 

2. Lo Stato, i suoi enti locali e gli organismi internazionali a carattere pubblico, devono assicurare, per lo meno in ciascuno Stato membro in cui le obbligazioni sono ammesse alla quotazione ufficiale, tutte le agevolazioni ed informazioni necessarie affinché gli obbligazionisti possano esercitare i loro diritti. In particolare devono:

 

a) pubblicare le notizie o distribuire le circolari relative all'eventuale svolgimento delle assemblee degli obbligazionisti, al pagamento degli interessi e al rimborso;

 

b) designare come mandatario un organismo finanziario presso il quale gli obbligazionisti possano esercitare i loro diritti finanziari.] (53).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(53)  Soppresso dall'articolo 32 della direttiva 2004/109/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 31.

 

Articolo 84

[1. Lo Stato, i suoi enti locali e gli organismi internazionali a carattere pubblico, le cui obbligazioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di più borse valori, situate od operanti in Stati membri diversi, devono fornire al mercato di ciascuna di tali borse informazioni equivalenti.

 

2. Lo Stato, i suoi enti locali e gli organismi internazionali a carattere pubblico, le cui obbligazioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di più borse valori situate od operanti in uno o più Stati membri e in uno o più paesi terzi, devono fornire al mercato degli Stati membri in cui le loro obbligazioni sono quotate delle informazioni almeno equivalenti a quelle che forniscono al mercato dei paesi terzi in questione, nella misura in cui tali informazioni possano avere importanza per la valutazione delle obbligazioni.] (54).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(54)  Soppresso dall'articolo 32 della direttiva 2004/109/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 31.

 

 

TITOLO IV

Obblighi relativi ai valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale

 

Capo III

Obblighi d'informazione al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa

 

Sezione 1

Disposizioni generali

 

Articolo 85

[1. Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al presente capo alle persone fisiche o giuridiche e agli enti di diritto pubblico o privato che acquistano o cedono, direttamente o per interposta persona, una partecipazione conforme ai criteri di cui all'articolo 89, paragrafo 1, che comporti una modifica nella detenzione dei diritti di voto di una società soggetta alla loro legislazione le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una o più borse valori situate o operanti in uno o più Stati membri.

 

2. Quando l'acquisto o la cessione di una partecipazione importante, di cui al paragrafo 1, vengono effettuati tramite certificati rappresentativi di azioni, il presente capo si applica ai portatori di tali certificati e non ai loro emittenti.

 

3. Il presente capo non si applica all'acquisto e alla cessione di una partecipazione importante negli organismi di investimento collettivo.] (55).

 

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(55)  Soppresso dall'articolo 32 della direttiva 2004/109/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 31.

 

 

Articolo 86

[Ai sensi del presente capo, per "acquisizione di una partecipazione" si intende non soltanto l'acquisto di una partecipazione, ma altresì qualsiasi altra modalità di ottenimento di una partecipazione, indipendentemente dal suo titolo o dal procedimento utilizzato, ivi compresa ogni partecipazione ottenuta in virtù dei casi previsti dall'articolo 92.] (56).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(56)  Soppresso dall'articolo 32 della direttiva 2004/109/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 31.

 

 

Articolo 87

[1. Ai sensi del presente capo si intende per "impresa controllata" ogni impresa nella quale una persona fisica o giuridica o un ente:

 

a) ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci, ovvero

 

b) ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza ed è allo stesso tempo azionista o socia di tale impresa, ovvero

 

c) è azionista o socia e esercita da sola, in virtù di un accordo concluso con altri azionisti o soci dell'impresa, il controllo sulla maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di quest'ultima.

 

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, ai diritti di voto, di nomina o di revoca dell'impresa madre devono essere sommati i diritti di qualsiasi altra impresa controllata nonché delle persone o degli enti che agiscono a nome proprio ma per conto dell'impresa madre o di un'impresa controllata.] (57).

 

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(57)  Soppresso dall'articolo 32 della direttiva 2004/109/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 31.

 

 

Articolo 88

[Gli Stati membri possono assoggettare le persone fisiche o giuridiche, gli enti e le società di cui all'articolo 85, paragrafo 1, ad obblighi più rigorosi di quelli previsti dal presente capo o ad obblighi supplementari purché essi si applichino in maniera generale a tutti gli acquirenti e cedenti e a tutte le società o all'insieme degli acquirenti e cedenti e delle società di un determinato tipo.] (58).

 

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(58)  Soppresso dall'articolo 32 della direttiva 2004/109/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 31.

 

 

TITOLO IV

Obblighi relativi ai valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale

 

Capo III

Obblighi d'informazione al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa

 

Sezione 2

Informazione in caso di acquisto o cessione di una partecipazione importante

 

Articolo 89

[1. Quando una persona fisica o un ente giuridico di cui all'articolo 85, paragrafo 1, acquista o cede una partecipazione in una società di cui all'articolo 85, paragrafo 1, e in seguito a tale operazione la percentuale dei diritti di voto detenuti da tale persona o ente raggiunge o oltrepassa la soglia del 10%, 20%, 1/3, 50% e 2/3 o scende al di sotto di tale soglia, tale persona o ente giuridico deve informare la società e contemporaneamente l'autorità o le autorità competenti di cui all'articolo 96, entro sette giorni di calendario, della percentuale dei diritti di voto da essa detenuti dopo l'acquisto o la cessione. Gli Stati membri possono non applicare:

 

a) le soglie del 20% e di 1/3 allorché applicano una sola soglia del 25%;

 

b) la soglia di 2/3 allorché applicano una soglia del 75%.

 

Il termine di sette giorni di calendario inizia a decorrere dal momento in cui la persona o l'ente che detiene la partecipazione importante ha avuto conoscenza dell'acquisto o della cessione o dal momento in cui, date le circostanze, avrebbe dovuto averne conoscenza.

 

Gli Stati membri possono inoltre prevedere che l'informazione della società debba avvenire anche in relazione alla percentuale del capitale detenuto da una persona fisica o giuridica.

 

2. Gli Stati membri, se necessario, fissano nella propria legislazione, ed in base ad essa, le modalità con cui i diritti di voto da prendere in considerazione per l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo sono portati a conoscenza delle persone fisiche o giuridiche e degli enti di cui all'articolo 85, paragrafo 1.] (59).

 

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(59)  Soppresso dall'articolo 32 della direttiva 2004/109/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 31.

 

 

Articolo 90

[Gli Stati membri prevedono che in occasione della prima assemblea generale di una società di cui all'articolo 85, paragrafo 1, che abbia luogo per quanto riguarda:

 

il Belgio, a partire dal 1° ottobre 1993,

 

la Danimarca, a partire dal 1° ottobre 1991,

 

la Germania, a partire dal 1° aprile 1995,

 

la Grecia, a partire dal 1° ottobre 1992,

 

la Spagna, a partire dal 15 giugno 1991,

 

la Francia, a partire dal 1° ottobre 1991,

 

l'Irlanda, a partire dal 1° novembre 1991,

 

l'Italia, a partire dal 1°giugno 1992,

 

il Lussemburgo, a partire dal 1° giugno 1993,

 

i Paesi Bassi, a partire dal 1° maggio 1992,

 

l'Austria, a partire dal 1° aprile 1995,

 

il Portogallo, a partire dal 1° agosto 1991,

 

la Finlandia, a partire dal 1° aprile 1995,

 

la Svezia, a partire dal 1° aprile 1996,

 

e

 

il Regno Unito, a partire dal 18 dicembre 1993,

 

le persone fisiche o giuridiche e gli enti di cui all'articolo 85, paragrafo 1, debbono informare la società e contemporaneamente l'autorità o le autorità competenti allorché detengano il 10% o più dei diritti di voto, precisando la percentuale dei diritti di voto effettivamente detenuta, salvo se dette persone fisiche o detti enti giuridici abbiano già effettuato una dichiarazione in conformità all'articolo 89.

 

Nel mese successivo all'assemblea generale, il pubblico viene informato di tutte le partecipazioni pari o superiori al 10%, alle condizioni previste dall'articolo 91.] (60).

 

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(60)  Soppresso dall'articolo 32 della direttiva 2004/109/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 31.

 

 

Articolo 91

[La società che ha ricevuto la dichiarazione di cui all'articolo 89, paragrafo 1, primo comma, deve a sua volta informarne quanto prima il pubblico in ciascuno degli Stati membri in cui le sue azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori, comunque non oltre nove giorni di calendario dopo aver ricevuto la dichiarazione.

 

Uno Stato membro può prevedere che l'informazione del pubblico, di cui al primo comma, sia assicurata non dalla società ma dall'autorità competente e, eventualmente, in cooperazione con la società.] (61).

 

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(61)  Soppresso dall'articolo 32 della direttiva 2004/109/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 31.

 

 

TITOLO IV

Obblighi relativi ai valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale

 

Capo III

Obblighi d'informazione al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa

 

Sezione 3

Determinazione dei diritti di voto

 

Articolo 92

[Per valutare se una persona fisica o giuridica o un ente di cui all'articolo 85, paragrafo 1, siano tenuti ad effettuare la dichiarazione prevista dall'articolo 89, paragrafo 1, e all'articolo 90 è opportuno assimilare ai diritti di voto da essi detenuti:

 

a) i diritti di voto detenuti in nome proprio da altre persone, per conto di tale persona o ente;

 

b) i diritti di voto detenuti dalle imprese controllate da tale persona o ente;

 

c) i diritti di voto detenuti da un terzo con il quale tale persona o ente ha concluso un accordo scritto che li obbliga ad adottare, con un esercizio concertato dei diritti di voto che detengono, una politica comune durevole nei confronti della gestione della società in questione;

 

d) i diritti di voto detenuti da un terzo in virtù di un accordo scritto concluso con tale persona o ente o con una delle imprese controllate da tale persona o ente e che prevede un trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto;

 

e) i diritti di voto connessi con le azioni detenute da tale persona o ente che sono depositati in garanzia, sempreché il depositano detenga i diritti di voto e dichiari la sua volontà di esercitarli; in tal caso essi vengono assimilati ai diritti di voto che quest'ultimo detiene;

 

f) i diritti di voto connessi con le azioni di cui tale persona o ente ha l'usufrutto;

 

g) i diritti di voto che tale persona o ente o una delle altre persone o degli altri enti di cui alle lettere da a) ad f) può acquistare, di propria iniziativa, in virtù di un accordo formale; in questo caso, le informazioni previste all'articolo 89, paragrafo 1, sono fornite alla data dell'accordo;

 

h) i diritti di voto connessi con le azioni depositate presso tale persona o ente e che possono essere esercitati discrezionalmente da tale persona o ente in assenza di istruzioni specifiche dei detentori.

 

Qualora una persona fisica o giuridica o un ente possano esercitare in una società i diritti di voto di cui al primo comma, lettera h), e l'insieme di tali diritti di voto, in connessione con gli altri diritti di voto che tale persona o ente detiene in questa società, raggiunga o superi una delle soglie di cui all'articolo 89, paragrafo 1, gli Stati membri possono disporre, in deroga all'articolo 89, paragrafo 1, che tale persona o ente sia obbligato soltanto ad informare la società entro un termine di ventun giorni di calendario prima dell'assemblea generale della società.] (62).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(62)  Soppresso dall'articolo 32 della direttiva 2004/109/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 31.

 

 

TITOLO IV

Obblighi relativi ai valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale

 

Capo III

Obblighi d'informazione al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa

 

Sezione 4

Esenzioni e dispense

 

Articolo 93

[Qualora l'acquirente o il cedente di una partecipazione importante, come definita all'articolo 89, faccia parte di un insieme di imprese tenute a redigere, ai sensi della direttiva 83/349/CEE del Consiglio, dei conti consolidati, l'acquirente o il cedente è esentato dall'obbligo di effettuare la dichiarazione di cui all'articolo 89, paragrafo 1, e all'articolo 90, se la dichiarazione viene effettuata dall'impresa madre ovvero, quando l'impresa madre è essa stessa un'impresa figlia, dall'impresa madre di quest'ultima.] (63).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(63)  Soppresso dall'articolo 32 della direttiva 2004/109/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 31.

 

 

Articolo 94

[1. Le autorità competenti possono dispensare dalla dichiarazione di cui all'articolo 89, paragrafo 1, per l'acquisto o la cessione di una partecipazione importante, secondo la definizione dell'articolo 89, da parte di un operatore su titoli professionista, sempre che quest'ultimo effettui tale acquisto o cessione in qualità di operatore su titoli professionista e non utilizzi l'acquisto per ingerirsi nella gestione della società in questione.

 

2. Le autorità competenti prescrivono che l'operatore su titoli professionista di cui al paragrafo 1 sia membro di una borsa valori situata od operante in uno Stato membro o che sia autorizzato o controllato da un'autorità competente di cui all'articolo 105.] (64).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(64)  Soppresso dall'articolo 32 della direttiva 2004/109/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 31.

 

 

Articolo 95

[A titolo eccezionale, le autorità competenti possono dispensare le società di cui all'articolo 85, paragrafo 1, dall'obbligo di informare il pubblico, come definito all'articolo 91, qualora ritengano che la divulgazione dell'informazione in questione sia contraria all'interesse pubblico o possa arrecare grave danno alle società interessate, sempre che, in questo ultimo caso, la mancata pubblicazione sia di natura tale da indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali per la valutazione dei valori mobiliari in questione.] (65).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(65)  Soppresso dall'articolo 32 della direttiva 2004/109/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 31.

 

 

TITOLO IV

Obblighi relativi ai valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale

 

Capo III

Obblighi d'informazione al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa

 

Sezione 5

Autorità competenti

 

Articolo 96

[Ai fini dell'applicazione del presente capo, le autorità competenti sono quelle dello Stato membro alla cui legislazione sono soggette le società di cui all'articolo 85, paragrafo 1.] (66).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(66)  Soppresso dall'articolo 32 della direttiva 2004/109/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 31.

TITOLO IV

Obblighi relativi ai valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale

 

Capo III

Obblighi d'informazione al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa

 

Sezione 6

Sanzioni

 

Articolo 97

[Gli Stati membri prevedono sanzioni adeguate per l'eventualità in cui le persone fisiche o giuridiche o gli enti, così come le società di cui all'articolo 85, paragrafo 1, non rispettino il presente capo.] (67).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(67)  Soppresso dall'articolo 32 della direttiva 2004/109/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 31.

 

 

TITOLO V

Pubblicazione e comunicazione delle informazioni

 

Capo I

Pubblicazione e comunicazione del prospetto per l'ammissione dei valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori

 

Sezione 1

Modalità e termini di pubblicazione del prospetto e dei suoi supplementi

 

Articolo 98

[1. Il prospetto deve essere pubblicato:

 

a) o mediante inserzione in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione nello Stato membro in cui viene chiesta l'ammissione dei valori mobiliari alla quotazione ufficiale,

 

b) o mettendo gratuitamente a disposizione del pubblico un opuscolo nella sede della borsa o delle borse alla cui quotazione ufficiale si chiede l'ammissione dei valori mobiliari, nonché nella sede dell'emittente e presso gli organismi finanziari incaricati del servizio finanziario per conto di quest'ultimo nello Stato membro in cui viene chiesta l'ammissione alla quotazione ufficiale.

 

2. Si deve inoltre inserire, in una pubblicazione designata dallo Stato membro in cui viene chiesta l'ammissione dei valori mobiliari alla quotazione ufficiale, il prospetto completo oppure una comunicazione che precisi il luogo in cui esso è pubblicato e dove il pubblico può procurarselo.] (68).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(68)  Abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2003/71/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 29.

 

 

Articolo 99

[1. Il prospetto deve essere pubblicato entro un termine ragionevole, che sarà fissato dalla legislazione nazionale o dalle autorità competenti prima della data in cui la quotazione ufficiale diventa effettiva.

 

Inoltre, quando l'ammissione dei valori mobiliari alla quotazione ufficiale è preceduta da una contrattazione dei diritti di sottoscrizione preferenziali, con quotazione nel listino ufficiale, il prospetto deve essere pubblicato entro un termine ragionevole, che sarà fissato dalle autorità competenti prima dell'apertura di tale contrattazione.

 

2. In casi eccezionali, debitamente motivati, le autorità competenti possono consentire che il prospetto sia pubblicato:

 

a) dopo la data alla quale la quotazione ufficiale diventa effettiva, qualora si tratti di valori mobiliari di una categoria già quotata presso la stessa borsa, emessi come corrispettivo di apporti non in contanti,

 

b) dopo la data dell'apertura della contrattazione dei diritti di sottoscrizione preferenziali.

 

3. Qualora l'ammissione di obbligazioni alla quotazione ufficiale avvenga contemporaneamente alla loro emissione pubblica e alcune delle condizioni di emissione siano fissate definitivamente soltanto all'ultimo momento, le autorità competenti possono limitarsi ad esigere la pubblicazione, entro un termine ragionevole, di un prospetto che non contenga le informazioni relative alle condizioni suddette, ma che precisi in che modo esse saranno fornite. Queste ultime devono essere pubblicate prima della data in cui la quotazione ufficiale diventa effettiva, fatta eccezione per le obbligazioni emesse in modo continuo a prezzi variabili.] (69).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(69)  Abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2003/71/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 29.

 

 

Articolo 100

[Ogni fatto nuovo significativo, tale da influenzare la valutazione dei valori mobiliari, che sopravvenga tra il momento in cui viene stabilito il contenuto del prospetto e quello in cui la quotazione ufficiale diventa effettiva, deve formare oggetto di un supplemento al prospetto, controllato alle stesse condizioni di quest'ultimo e pubblicato secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti.] (70).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(70)  Abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2003/71/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 29.

TITOLO V

Pubblicazione e comunicazione delle informazioni

 

Capo I

Pubblicazione e comunicazione del prospetto per l'ammissione dei valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori

 

Sezione 2

Comunicazione preventiva alle autorità competenti dei mezzi pubblicitari

 

Articolo 101

[Allorché un prospetto è, o deve essere, pubblicato in conformità degli articoli 3 e 20 per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale, gli annunci, gli avvisi, i manifesti e i documenti che si limitano a dare notizia di questa operazione e ad indicare le caratteristiche essenziali di detti valori mobiliari, nonché tutti gli altri documenti relativi all'ammissione alla quotazione ufficiale, destinati ad essere pubblicati dall'emittente o per suo conto, devono essere preventivamente comunicati alle autorità competenti, che valutano l'opportunità di sottoporli o meno a controllo prima della loro pubblicazione.

 

I documenti suddetti devono far menzione dell'esistenza di un prospetto ed indicare dove questo è o sarà pubblicato conformemente all'articolo 98.] (71).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(71)  Abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2003/71/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 29.

 

 

TITOLO V

Pubblicazione e comunicazione delle informazioni

 

Capo II

Pubblicazione e comunicazione di informazioni dopo la quotazione

 

Articolo 102

[1. Le informazioni di cui agli articoli 67, 68, 80, 81 e 91, che gli emittenti di un valore mobiliare ammesso alla quotazione ufficiale in uno o più Stati membri sono tenuti a mettere a disposizione del pubblico, devono essere pubblicate in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione nello Stato membro o negli Stati membri interessati oppure essere messe a disposizione del pubblico in forma scritta nei luoghi indicati in annunci da inserire in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione nel(i) suddetto(i) Stato(i) o con altri mezzi equivalenti autorizzati dalle autorità competenti.

 

Gli emittenti comunicano simultaneamente le informazioni di cui agli articoli 67, 68, 80 e 81 alle autorità competenti.

 

2. La relazione semestrale di cui all'articolo 70 dev'essere pubblicata nello Stato o negli Stati membri in cui le azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale mediante inserzione in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione, o nella gazzetta ufficiale, o essere messa a disposizione del pubblico in forma scritta nei luoghi indicati in annunci da inserire in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione, oppure con altri mezzi equivalenti autorizzati dalle autorità competenti.

 

La società trasmette una copia della relazione semestrale simultaneamente alle autorità competenti dei singoli Stati membri in cui le azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale. Tale trasmissione è effettuata, al più tardi, allorché la relazione semestrale viene pubblicata per la prima volta in uno Stato membro.] (72).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(72)  Soppresso dall'articolo 32 della direttiva 2004/109/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 31.

 

 

TITOLO V

Pubblicazione e comunicazione delle informazioni

 

Capo III

Lingue

 

Articolo 103

[Le informazioni di cui agli articoli 67, 68, 80, 81 e 91, nonché la relazione semestrale di cui all'articolo 70, devono essere redatte nella o nelle lingue ufficiali oppure in una di esse o in un altra lingua, a condizione che nello Stato membro in questione la o le lingue suddette siano d'uso comune in materia finanziaria e accettate dalle autorità competenti.] (73).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(73)  Soppresso dall'articolo 32 della direttiva 2004/109/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 31.

 

 

Articolo 104

[Le informazioni di cui all'articolo 23, punto 4, lettere c) e d), sono pubblicate nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si chiede l'ammissione alla quotazione ufficiale oppure in un'altra lingua, a condizione che nello Stato membro in questione tale altra lingua sia d'uso comune in materia finanziaria e accettata dalle autorità competenti e che, se del caso, siano rispettate le altre condizioni fissate da dette autorità.] (74).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(74)  Abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2003/71/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 29.

 

 

TITOLO VI

Autorità competenti e cooperazione tra Stati membri

 

Articolo 105

1. Gli Stati membri vegliano all'applicazione della presente direttiva e designano l'autorità o le autorità competenti a tal fine. Essi ne informano la Commissione, precisando l'eventuale ripartizione delle competenze di tali autorità.

 

2. Gli Stati membri si adoperano affinché le autorità competenti dispongano dei poteri necessari per l'adempimento dei loro compiti.

 

3. La presente direttiva non comporta alcuna modifica alla responsabilità delle autorità competenti, che resta disciplinata esclusivamente dal diritto nazionale.

 

 

Articolo 106

Le autorità competenti si prestano scambievolmente tutta la cooperazione necessaria all'adempimento dei loro compiti e si comunicano tutte le informazioni utili a tal fine.

 

 

Articolo 107

1. Gli Stati membri prescrivono per tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività presso le autorità competenti l'obbligo del segreto d'ufficio. In virtù di questo obbligo, nessuna informazione riservata ricevuta a titolo professionale può essere divulgata a una persona o autorità, se non in forza di disposizioni legislative.

 

2. Il paragrafo 1 non impedisce tuttavia alle autorità competenti dei vari Stati membri di comunicarsi le informazioni previste dalla presente direttiva. Tali informazioni sono coperte dal segreto professionale cui sono tenute le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività presso le autorità competenti che ricevono tali informazioni.

 

3. [Fatti salvi i casi di rilevanza penale, le autorità competenti che, in applicazione dell'articolo 106, ricevono le informazioni di cui al titolo III, capo I, al titolo V, capo I, e all'allegato I, possono utilizzarle soltanto per l'esercizio delle loro funzioni, nonché in occasione di ricorsi amministrativi o di azioni giudiziarie riguardanti tale esercizio.] (75).

 

[L'autorità competente che, in virtù del paragrafo 2, riceve informazioni riservate di cui al titolo IV, capo III, può usarle esclusivamente per l'adempimento dei sui compiti.] (76).

 

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(75)  Comma abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2003/71/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 29.

(76)  Comma soppresso dall'articolo 32 della direttiva 2004/109/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 31.

 

 

TITOLO VII

Comitato di contatto

 

Capo I

Composizione, competenze e funzionamento del comitato

 

Articolo 108

[1. Presso la Commissione è istituito un comitato di contatto, in seguito denominato "comitato".

 

Il comitato è composto di rappresentanti degli Stati membri e di rappresentanti della Commissione ed è presieduto da un rappresentante della Commissione. Le funzioni di segreteria sono assicurate dai servizi della Commissione.

 

Il comitato è convocato dal presidente, per sua iniziativa o su richiesta della delegazione di uno Stato membro. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

2. Il comitato ha le seguenti funzioni:

 

a) per quanto riguarda le condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale, [le condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione] (77) e [le informazioni periodiche che devono essere pubblicate dalle società le cui azioni sono ammesse] (78), agevolare, fatti salvi gli articoli 226 e 227 del trattato, un'attuazione armonizzata della presente direttiva mediante regolare concertazione sui problemi concreti sollevati dalla sua applicazione e sui quali si giudicassero opportuni scambi di opinione;

 

[b) per quanto riguarda le informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa, consentire una concertazione regolare su tutti i problemi concreti che l'applicazione della presente direttiva può suscitare e sui quali risultino utili scambi di opinione] (79);

 

c) agevolare la concertazione tra gli Stati membri:

 

i) sulle condizioni e sugli obblighi più severi o supplementari che essi hanno facoltà di esigere sul piano nazionale conformemente all'articolo 8;

 

[ii) sulle integrazioni e sui miglioramenti del prospetto che le autorità competenti hanno facoltà di esigere o di raccomandare sul piano nazionale;] (80).

 

[iii) sugli obblighi più rigorosi o supplementari che essi hanno la possibilità di imporre a norma degli articoli 71 e 88 al fine di far convergere gli obblighi imposti in tutti gli Stati membri, in conformità dell'articolo 44, paragrafo 2, lettera g) del trattato] (81);

 

[d) consigliare, se necessario, la Commissione in ordine alle integrazioni o agli emendamenti da apportare alla presente direttiva; in particolare, esaminare le eventuali modifiche degli articoli 71 e 73, alla luce dei progressi effettuati per la convergenza degli obblighi di cui alla lettera c), punto iii), o in relazione agli adattamenti da effettuare conformemente all'articolo 109.] (82).

 

Il comitato non ha il compito di valutare la fondatezza delle decisioni prese in casi singoli dalle autorità competenti] (83).

 

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(77)  Parole soppresse dall'articolo 27 della direttiva 2003/71/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 29.

(78)  Parole soppresse dall'articolo 32 della direttiva 2004/109/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 31.

(79)  Lettera soppressa dall'articolo 32 della direttiva 2004/109/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 31.

(80)  Punto abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2003/71/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 29.

(81)  Punto soppresso dall'articolo 32 della direttiva 2004/109/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 31.

(82)  Lettera soppressa dall'articolo 32 della direttiva 2004/109/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 31.

(83)  Articolo soppresso dall'articolo 10 della direttiva 2005/1/CE.

 

 

TITOLO VII

Comitato di contatto

 

Capo II

Adattamento dell'importo per la capitalizzazione di borsa

 

Articolo 109 (84)

1. Ai fini di adeguare, a seconda delle esigenze della situazione economica, l'importo minimo per la prevedibile capitalizzazione di borsa fissato all'articolo 43, paragrafo 1, la Commissione sottopone al comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione, un progetto di misure da adottare.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

 

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

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(84)  Articolo così sostituito dall'articolo 10 della direttiva 2005/1/CE.

 

 

TITOLO VIII

Disposizioni finali

 

Articolo 110

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

 

Articolo 111

1. Le direttive 79/279/CEE, 80/390/CEE, 82/121/CEE e 88/627/CEE, come modificate dalle direttive di cui all'allegato II, parte A, sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per la loro attuazione, di cui all'allegato II, parte B.

 

2. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

 

 

Articolo 112

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

Articolo 113

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Bruxelles, addì 28 maggio 2001.

 

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

 

Per il Consiglio

Il Presidente

T. Östros

(si omettono gli allegati)


Dir. 2004/37/CE del 29 aprile 2004
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio)

 

(versione codificata)

 

(1) (2) (3)

------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 158. Entrata in vigore il 20 maggio 2004. Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2004, n. L 229.

(2) Termine di recepimento: vedi articolo 19 della presente direttiva.

(3) Testo rilevante ai fini del SEE.

 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),

 

previa consultazione del Comitato delle regioni,

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (5),

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) è stata modificata più volte in maniera sostanziale [1]. È opportuno, a fini di chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione della direttiva 90/394/CEE.

 

(2) L'osservanza delle prescrizioni minime atte a garantire un maggior livello di salute e di sicurezza, per quanto concerne la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro costituisce un'esigenza inderogabile per assicurare la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché un livello minimo di protezione per tutti i lavoratori nella Comunità.

 

(3) La presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, sull'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nel luogo di lavoro. Pertanto, le disposizioni di detta direttiva si applicano pienamente al settore dell'esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni o mutageni, fatte salve le disposizioni più vincolanti o più specifiche contenute nella presente direttiva.

 

(4) Un livello uniforme di protezione dai rischi derivanti dagli agenti cancerogeni o mutageni deve essere determinato per tutta la Comunità e tale livello di protezione deve essere fissato non già tramite requisiti particolareggiati ma attraverso un insieme di principi generali, in modo da consentire agli Stati membri di applicare di conseguenza i requisiti minimi.

 

(5) I mutageni delle cellule germinative sono sostanze che possono indurre un cambiamento permanente nella quantità o nella struttura del materiale genetico di una cellula con conseguente mutamento nelle caratteristiche fenotipiche della suddetta cellula, che può essere trasferito alle cellule figlie discendenti.

 

(6) A causa del loro meccanismo d'azione, i mutageni delle cellule germinative possono produrre effetti cancerogeni.

 

(7) La direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, contiene all'allegato VI i criteri di classificazione, unitamente alle procedure di etichettatura di ciascuna sostanza.

 

(8) La direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, contiene delle precisazioni sui criteri di classificazione e sulle procedure di etichettatura di tali preparati.

 

(9) La protezione dei lavoratori nei confronti dei preparati contenenti uno più agenti cancerogeni o mutageni, nonché dei composti cancerogeni o mutageni che si formano sul lavoro, deve essere assicurata in ogni situazione lavorativa.

 

(10) Per alcuni agenti è necessario tenere presenti tutte le vie di assorbimento, compresa quella cutanea, al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile.

 

(11) Nonostante le attuali conoscenze scientifiche non consentano di fissare un livello al di sotto del quale si possano escludere rischi per la salute, una limitazione dell'esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni ridurrà nondimeno questi rischi.

 

(12) Per contribuire alla riduzione di questi rischi, occorre stabilire valori limite, ed altre disposizioni direttamente connesse, per tutti gli agenti cancerogeni o mutageni per i quali l'informazione disponibile, compresi i dati scientifici e tecnici, lo renda possibile.

 

(13) I valori limite di esposizione professionale devono essere considerati una componente importante del regime generale di protezione del lavoratore. Essi devono essere rivisti qualora risultino superati alla luce dei dati scientifici più recenti.

 

(14) Alla tutela della salute dei lavoratori deve essere applicato il principio di precauzione.

 

(15) Devono essere prese misure preventive ai fini della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti agli agenti cancerogeni o mutageni.

 

(16) La presente direttiva costituisce un elemento concreto nel quadro della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno.

 

(17) A norma della decisione 74/325/CEE del Consiglio, la Commissione ha richiesto il parere del comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, ai fini dell'elaborazione delle proposte di direttive riprese nella presente direttiva.

 

(18) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione in diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato IV, parte B,

 

hanno adottato la presente direttiva (6):

 

_________

[1] Cfr. allegato IV, parte A.

 

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(4) Pubblicato nella G.U.C.E. 20 dicembre 1999, n. C 368.

(5) Parere del Parlamento europeo del 2 settembre 2003 e decisione del Consiglio del 30 marzo 2004.

(6) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2004, n. L 229.

 

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Articolo 1 (7)

Oggetto.

1. La presente direttiva ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute e la loro sicurezza dall'esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, ivi compresa la prevenzione di tali rischi.

 

Essa fissa le prescrizioni minime particolari in questo settore, compresi i valori limite.

 

2. La presente direttiva non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

 

3. La direttiva 89/391/CEE si applica pienamente a tutto il settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

 

4. Per quanto riguarda l'amianto, oggetto della direttiva 83/477/CEE del Consiglio, le disposizioni della presente direttiva si applicano quando esse sono più favorevoli alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

 

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(7) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2004, n. L 229.

 

 

Articolo 2 (8)

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva si intende per:

 

a) «agente cancerogeno»:

 

i) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE;

 

ii) un preparato contenente una o più delle sostanze di cui al punto i), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti:

 

- dall'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o

 

- dall'allegato II, parte B, della direttiva 1999/45/CE nel caso in cui la sostanza o le sostanze non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE o vi figurino senza limiti di concentrazione;

 

iii) una sostanza, un preparato o un procedimento di cui all'allegato I della presente direttiva, nonché una sostanza o un preparato emessi durante un procedimento di cui a detto allegato;

 

b) «agente mutageno»:

 

i) una sostanza che risponde ai criteri di classificazione nella categoria 1 o 2 degli agenti mutageni, come stabilito nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE;

 

ii) un preparato costituito da una o più delle sostanze di cui al punto i) allorché la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti previsti in materia di limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nella categoria 1 o 2 degli agenti mutageni, come stabilito:

 

- nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o

 

- nell'allegato II, parte B, della direttiva 1999/45/CE, nel caso in cui la sostanza o le sostanze non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE o vi figurino senza limiti di concentrazione;

 

c) «valore limite», se non altrimenti specificato, la media ponderata in funzione del tempo del limite di concentrazione di un «agente cancerogeno o mutageno» nell'aria entro la zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito all'allegato III della presente direttiva.

 

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(8) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2004, n. L 229.

 

 

Articolo 3 (9)

Campo di applicazione - Individuazione e valutazione dei rischi.

1. La presente direttiva si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa.

 

2. Per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, si dovrà determinare la natura, il grado e la durata dell'esposizione dei lavoratori in modo da poter valutare i rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori e determinare le misure da adottare.

 

Tale valutazione deve essere rinnovata periodicamente e comunque ogniqualvolta si verifichi un cambiamento delle condizioni che possa influire sull'esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni o mutageni.

 

I datori di lavoro debbono fornire alle autorità responsabili, dietro loro richiesta, gli elementi utilizzati per tale valutazione.

 

3. Nella valutazione del rischio, si deve tenere conto di tutti gli altri modi di possibile esposizione, come quelli in cui vi è assorbimento cutaneo.

 

4. I datori di lavoro, all'atto della valutazione del rischio, rivolgono un'attenzione particolare agli eventuali effetti concernenti la salute o la sicurezza dei lavoratori a rischio particolarmente sensibili e prendono, tra l'altro, in considerazione l'opportunità di non far operare tali lavoratori in aree in cui essi possono essere a contatto con agenti cancerogeni o mutageni.

 

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(9) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2004, n. L 229.

 

 

Capo II

Obblighi dei datori di lavoro

 

 

Articolo 4 (10)

Riduzione e sostituzione.

1. I datori di lavoro riducono l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro, in particolare sostituendolo, sempre che ciò sia tecnicamente possibile, con una sostanza, un preparato o un procedimento che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non sia o sia meno nocivo alla salute o, eventualmente, alla sicurezza dei lavoratori.

 

2. I datori di lavoro comunicano l'esito delle loro ricerche alle autorità responsabili, dietro richiesta di queste ultime.

 

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(10) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2004, n. L 229.

 

 

Articolo 5 (11)

Disposizioni intese ad evitare o a ridurre l'esposizione.

1. Se i risultati della valutazione prevista nell'articolo 3, paragrafo 2, rivelano un rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori, l'esposizione di questi ultimi deve essere evitata.

 

2. Se non è tecnicamente possibile sostituire gli agenti cancerogeni o mutageni con una sostanza, un preparato o procedimento che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non sia o sia meno nocivo alla salute o alla sicurezza, i datori di lavoro provvedono affinché la produzione e l'utilizzazione degli agenti cancerogeni o mutageni avvengano in un sistema chiuso, sempre che ciò sia tecnicamente possibile.

 

3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile, i datori di lavoro provvedono affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.

 

4. L'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente cancerogeno stabilito all'allegato III.

 

5. In tutti i casi di impiego di agenti cancerogeni o mutageni, i datori di lavoro applicano tutte le seguenti misure:

 

a) limitazione delle quantità di agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro;

 

b) massima riduzione possibile del numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti;

 

c) concezione dei processi lavorativi e delle misure tecniche in modo che sia evitata o ridotta al minimo l'emissione di agenti cancerogeni o mutageni nel luogo di lavoro;

 

d) evacuazione alla fonte degli agenti cancerogeni o mutageni, aspirazione locale o ventilazione generale adeguate, compatibili con la necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

 

e) impiego di metodi appropriati già esistenti per la misurazione degli agenti cancerogeni o mutageni, in particolare per l'individuazione precoce delle esposizioni anormali causate da un evento non prevedibile o da un incidente;

 

f) applicazione di procedure e metodi di lavoro adeguati;

 

g) misure di protezione collettive e/o nei casi in cui l'esposizione non possa essere evitata con altri mezzi, misure di protezione individuale;

 

h) misure d'igiene, segnatamente la pulizia periodica dei pavimenti, dei muri e delle altre superfici;

 

i) informazione dei lavoratori;

 

j) delimitazione delle aree a rischio e impiego di adeguati segnali d'avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare» nelle aree in cui i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;

 

k) introduzione di dispositivi per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni anormalmente elevate;

 

l) mezzi necessari per l'immagazzinamento, la manipolazione e il trasporto in condizioni di sicurezza, in particolare tramite l'impiego di contenitori ermetici e etichettati in modo chiaro, netto e visibile;

 

m) mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento in condizioni di sicurezza dei residui da parte dei lavoratori, compreso l'impiego di contenitori ermetici e etichettati in modo chiaro, netto e visibile.

 

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(11) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2004, n. L 229.

 

 

Articolo 6 (12)

Informazioni da fornire all'autorità competente.

Se dai risultati della valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, si evince un rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori, i datori di lavoro mettono a disposizione dell'autorità competente, a richiesta, appropriate informazioni riguardanti:

 

a) le attività svolte e/o i processi industriali applicati, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni o mutageni;

 

b) i quantitativi prodotti o utilizzati di sostanze o preparati contenenti agenti cancerogeni o mutageni;

 

c) il numero di lavoratori esposti;

 

d) le misure di prevenzione adottate;

 

e) il tipo di equipaggiamento protettivo da utilizzare;

 

f) la natura e il grado dell'esposizione;

 

g) i casi di sostituzione.

 

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(12) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2004, n. L 229.

 

 

Articolo 7 (13)

Esposizione non prevedibile.

1. In caso di eventi non prevedibili o di incidenti che possano comportare un'esposizione anormale dei lavoratori, i datori di lavoro ne informano i lavoratori.

 

2. Fino al ripristino delle condizioni normali e finché non sono state eliminate le cause dell'esposizione anormale:

 

a) solo i lavoratori indispensabili per effettuare interventi di riparazione e altri lavori necessari sono autorizzati a lavorare nell'area colpita;

 

b) indumenti protettivi e sistemi individuali di protezione della respirazione devono essere messi a disposizione dei lavoratori in questione e devono essere indossati dagli stessi; l'esposizione non può essere permanente bensì deve essere limitata, per ogni lavoratore, allo stretto necessario;

 

c) i lavoratori non protetti non sono autorizzati a lavorare nell'area colpita.

 

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(13) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2004, n. L 229.

 

 

Articolo 8 (14)

Esposizione prevedibile.

1. Per talune attività, come quelle di manutenzione, per le quali è prevedibile che vi possa essere un significativo aumento dell'esposizione e per le quali sono state esperite tutte le possibilità di adottare altre misure tecniche di prevenzione intese a limitare tale esposizione, i datori di lavoro definiscono, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti nell'azienda o nello stabilimento, fatta salva la responsabilità dei datori di lavoro, le misure necessarie per ridurre al massimo la durata dell'esposizione dei lavoratori e per garantire la protezione dei medesimi durante queste attività.

 

In applicazione del primo comma, i lavoratori in questione devono essere dotati di indumenti protettivi e di sistemi individuali di protezione della respirazione, che devono essere indossati fino a quando sussiste l'esposizione anormale; quest'ultima non può essere permanente bensì deve essere limitata, per ogni lavoratore, allo stretto necessario.

 

2. Sono adottate le misure appropriate affinché le aree in cui si svolgono le attività di cui al paragrafo 1, primo comma, siano chiaramente delimitate e contrassegnate o affinché sia evitato con altri mezzi che persone non autorizzate accedano a tali luoghi.

 

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(14) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2004, n. L 229.

 

 

Articolo 9 (15)

Accesso alle zone di rischio.

I datori di lavoro adottano le misure appropriate affinché le aree in cui si svolgono le attività riguardo alle quali i risultati della valutazione prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, rivelano un rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori, siano accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbono accedere per motivi connessi con il loro lavoro o con la loro funzione.

 

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(15) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2004, n. L 229.

 

 

Articolo 10 (16)

Misure igieniche e di protezione individuale.

1. Per tutte le attività che comportano un rischio di contaminazione ad opera di agenti cancerogeni o mutageni i datori di lavoro sono obbligati ad adottare misure appropriate atte a garantire che:

 

a) i lavoratori non mangino, bevano o fumino nelle aree di lavoro in cui esiste un rischio di contaminazione ad opera di agenti cancerogeni o mutageni;

 

b) i lavoratori siano dotati di adeguati indumenti protettivi o di altri adeguati indumenti speciali;

 

c) siano disponibili posti separati per riporre gli indumenti di lavoro o gli indumenti protettivi e per gli abiti civili;

 

d) siano messi a disposizione dei lavoratori servizi igienici appropriati e adeguati;

 

e) gli equipaggiamenti protettivi siano correttamente riposti in un luogo ben determinato e siano controllati e puliti se possibile prima, e, comunque, dopo ogni utilizzazione;

 

f) gli equipaggiamenti difettosi siano riparati o sostituiti prima di essere nuovamente utilizzati.

 

2. Il costo delle misure di cui al paragrafo 1 non può essere a carico dei lavoratori.

 

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(16) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2004, n. L 229.

 

 

Articolo 11 (17)

Informazione e formazione dei lavoratori.

1. I datori di lavoro adottano le misure atte a garantire che i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'azienda o nello stabilimento ricevano una formazione sufficiente e adeguata, in base a tutte le informazioni disponibili, segnatamente in forma d'informazioni e di istruzioni per quanto riguarda:

 

a) i rischi potenziali per la salute, compresi i rischi supplementari dovuti al consumo di tabacco;

 

b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;

 

c) le prescrizioni in materia di igiene;

 

d) la necessità di indossare e impiegare equipaggiamenti e indumenti protettivi;

 

e) le misure che i lavoratori, in particolare quelli addetti al soccorso, devono adottare in caso di incidente e per prevenirlo.

 

Detta formazione deve:

 

- essere adattata all'evoluzione dei rischi e all'insorgenza di nuovi rischi,

 

- essere periodicamente ripetuta, se necessario.

 

2. I datori di lavoro sono obbligati a informare i lavoratori sugli impianti e sui contenitori ad essi connessi che contengono agenti cancerogeni o mutageni e a provvedere a un'etichettatura univoca e chiaramente leggibile di tutti i contenitori, imballaggi e impianti contenenti agenti cancerogeni o mutageni, nonché ad apporre segnali di avvertimento chiaramente visibili.

 

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(17) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2004, n. L 229.

 

 

Articolo 12 (18)

Informazione dei lavoratori.

Vengono adottate misure atte a garantire che:

 

a) i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'azienda o nello stabilimento possano verificare l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva o possano essere associati a tale applicazione, in particolare per quanto riguarda:

 

i) le ripercussioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori connesse con la scelta, il fatto d'indossare e l'impiego degli indumenti e degli equipaggiamenti protettivi, fatta salva la responsabilità dei datori di lavoro di determinare l'efficacia degli indumenti e degli equipaggiamenti protettivi;

 

ii) le misure stabilite dai datori di lavoro, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, fatta salva la responsabilità dei datori di lavoro di determinare tali misure;

 

b) i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'azienda o nello stabilimento siano informati al più presto di esposizioni anormali, comprese quelle di cui all'articolo 8, delle cause di queste e delle misure adottate o da adottare per porre rimedio alla situazione;

 

c) i datori di lavoro tengano elenchi aggiornati dei lavoratori addetti alle attività che, in base ai risultati della valutazione prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori indicando, se l'informazione è disponibile, il livello di esposizione al quale essi sono stati sottoposti;

 

d) il medico e/o l'autorità competente, nonché ogni altra persona responsabile della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, abbiano accesso agli elenchi di cui alla lettera c);

 

e) ciascun lavoratore abbia accesso alle informazioni contenute in detti elenchi che lo riguardano personalmente;

 

f) i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'azienda o nello stabilimento abbiano accesso alle informazioni anonime e collettive.

 

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(18) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2004, n. L 229.

 

 

Articolo 13 (19)

Consultazione e partecipazione dei lavoratori.

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti si svolgono a norma dell'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE sulle materie contemplate dalla presente direttiva.

 

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(19) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2004, n. L 229.

 

 

 

 

Capo III

Disposizioni varie

 

Articolo 14 (20)

Sorveglianza sanitaria.

1. Gli Stati membri adottano, conformemente alle leggi e/o alle prassi nazionali, provvedimenti intesi ad assicurare un'adeguata sorveglianza della salute dei lavoratori per i quali la valutazione prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, rivela un rischio per la salute e per la sicurezza.

 

2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 devono essere tali da consentire ad ogni lavoratore, se del caso, di essere sottoposto ad un'idonea sorveglianza sanitaria:

 

- prima dell'esposizione,

 

- e, in seguito, ad intervalli regolari.

 

Detti provvedimenti devono essere tali da rendere direttamente possibile l'applicazione di misure mediche individuali e di misure di medicina del lavoro.

 

3. Se si riscontra che un lavoratore soffre di un'anomalia che può essere stata causata da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, il medico o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori può esigere di sottoporre a sorveglianza sanitaria gli altri lavoratori che sono stati esposti in modo analogo.

 

In tal caso si dovrà effettuare una nuova valutazione del rischio di esposizione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.

 

4. Nei casi in cui si effettua la sorveglianza sanitaria, vengono tenute cartelle sanitarie individuali ed il medico o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria propone le misure individuali di protezione o di prevenzione da adottare nei confronti dei lavoratori.

 

5. Ai lavoratori devono essere forniti consigli e informazioni su qualsiasi tipo di sorveglianza sanitaria cui essi possono essere sottoposti dopo la fine dell'esposizione.

 

6. In conformità delle leggi e/o delle prassi nazionali:

 

- i lavoratori possono accedere ai risultati della sorveglianza sanitaria che li riguardano, e

 

- i lavoratori interessati o i datori di lavoro possono chiedere una revisione dei risultati della sorveglianza sanitaria.

 

7. Nell'allegato II vengono fornite raccomandazioni pratiche per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

 

8. Tutti i casi di cancro che, in conformità delle leggi e/o delle prassi nazionali, risultino essere stati causati dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante l'attività lavorativa, devono essere notificati all'autorità responsabile.

 

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(20) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2004, n. L 229.

 

 

Articolo 15 (21)

Tenuta della documentazione.

1. Gli elenchi di cui all'articolo 12, lettera c) e le cartelle sanitarie di cui all'articolo 14, paragrafo 4, sono conservati, in conformità delle leggi e/o delle prassi nazionali, per un periodo di almeno 40 anni a decorrere dalla fine dell'esposizione.

 

2. Questi documenti devono essere messi a disposizione dell'autorità responsabile in caso di cessazione di attività dell'impresa, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.

 

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(21) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2004, n. L 229.

 

 

Articolo 16 (22)

Valori limite.

1. Con la procedura di cui all'articolo 137, paragrafo 2, del trattato, il Consiglio fissa con direttive sulla base dell'informazione disponibile, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, i valori limite relativi a tutti gli agenti cancerogeni o mutageni per cui ciò è possibile e, se necessario, altre disposizioni direttamente connesse.

 

2. I valori limite e le altre disposizioni direttamente connesse figurano nell'allegato III.

 

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(22) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2004, n. L 229.

 

 

Articolo 17 (23)

Allegati.

1. Gli allegati I e III possono essere modificati solo con la procedura di cui all'articolo 137, paragrafo 2, del trattato.

 

2. Gli adattamenti di ordine strettamente tecnico dell'allegato II in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni, sono adottati con la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.

 

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(23) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2004, n. L 229.

 

 

Articolo 18 (24)

Utilizzazione dei dati.

I risultati dell'utilizzazione delle informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 8, da parte delle autorità responsabili nazionali, sono tenuti a disposizione della Commissione.

 

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(24) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2004, n. L 229.

 

 

Articolo 19 (25)

Comunicazione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

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(25) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2004, n. L 229.

 

 

Articolo 20 (26)

Abrogazione.

La direttiva 90/394/CEE come modificata dalle direttive di cui all'allegato IV, parte A, della presente direttiva, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione in diritto nazionale, che figurano all'allegato IV, parte B, della presente direttiva.

 

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e sono letti secondo la tabella di corrispondenza che figura all'allegato V.

 

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(26) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2004, n. L 229.

 

 

Articolo 21 (27)

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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(27) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2004, n. L 229.

 

 

Articolo 22 (28)

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Strasburgo, il 29 aprile 2004.

 

Per il Parlamento europeo

Il presidente

P. COX

 

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL

 

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(28) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2004, n. L 229.

(si omettono gli allegati)

 


Reg. (CE) n. 865/2004 del 29 aprile 2004.
Regolamento del Consiglio
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 161. Entrato in vigore il 7 maggio 2004. Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2004, n. L 206.

(2) Per alcune modalità di applicazione del presente regolamento, vedi il regolamento (CE) n. 2080/2005.

 

 

Il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 36 e l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Parlamento europeo (3),

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),

 

previa consultazione del Comitato delle regioni,

 

considerando quanto segue:

 

(1) La politica agricola comune persegue gli obiettivi stabiliti dall'articolo 33 del trattato. Al fine di stabilizzare i mercati e garantire un equo tenore di vita agli agricoltori operanti nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, è necessario prevedere un sostegno al reddito degli olivicoltori, misure relative al mercato interno per mantenere i prezzi e le condizioni di approvvigionamento entro un quadro ragionevole, e attività volte ad influenzare la domanda del mercato attraverso il miglioramento della qualità dei prodotti e del modo di presentare la qualità ai consumatori.

 

(2) Il sostegno al reddito degli olivicoltori è previsto, attraverso il pagamento unico per azienda e l'aiuto per la cura degli oliveti, dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

 

(3) Occorrerebbe pertanto abrogare il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, e sostituirlo con un nuovo regolamento. In tale occasione occorrerebbe abrogare anche i seguenti regolamenti del Consiglio nel settore dell'olio di oliva: i regolamenti (CEE) n. 154/75, (CEE) n. 2754/78, (CEE) n. 3519/83, (CEE) n. 2261/84, (CEE) n. 2262/84, (CEE) n. 3067/85, (CEE) n. 1332/92, (CEE) n. 2159/92, (CEE) n. 3815/92, (CE) n. 1414/97, (CE) n. 1638/98 e (CE) n. 1873/2002.

 

(4) È necessario adattare la campagna di commercializzazione al ciclo di produzione di tutte le varietà di olive ed è opportuno allinearla, a fini di armonizzazione e semplificazione, alla campagna di commercializzazione di altri prodotti agricoli.

 

(5) Le descrizioni e le definizioni degli oli di oliva e le relative denominazioni costituiscono un elemento essenziale di ordine del mercato in quanto fissano standard di qualità e forniscono ai consumatori un'adeguata informazione sul prodotto.

 

(6) Le caratteristiche dell'olio di oliva giustificano l'interesse dei consumatori nonostante il prezzo elevato rispetto ad altri oli e grassi. Per evitare abusi circa la qualità e l'autenticità dei prodotti proposti ai consumatori e le gravi perturbazioni del mercato che potrebbero derivarne, sono necessarie apposite misure per sviluppare e tutelare la qualità delle olive e degli oli di oliva.

 

(7) Le informazioni riportate sull'etichetta dovrebbe essere garantite ricorrendo ai metodi di analisi più avanzati e ad altre misure per determinare le caratteristiche di ciascun tipo di olio di oliva.

 

(8) Tenuto conto dell'influenza delle variazioni dei livelli di produzione e dell'offerta disponibile sul mercato mondiale, occorrerebbe prevedere apposite misure volte a stabilizzare il mercato interno.

 

(9) Il regime di aiuti ai contratti di ammasso privato è considerato uno strumento efficace per la regolazione dell'offerta di olio di oliva, in grado di fungere da rete di sicurezza in caso di gravi perturbazioni del mercato.

 

(10) Occorrerebbe incoraggiare e inquadrare a livello comunitario la partecipazione degli operatori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola agli sforzi intrapresi per migliorare e garantire la qualità di tali prodotti e per accrescere in tal modo l'interesse dei consumatori e mantenere l'equilibrio del mercato.

 

(11) Per incoraggiare le organizzazioni di operatori riconosciute ad elaborare programmi di attività per il miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola è necessario un finanziamento comunitario, costituito dalla percentuale degli aiuti diretti che gli Stati membri sono autorizzati a trattenere a norma dell'articolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Il finanziamento comunitario dovrebbe essere concesso in base alle priorità attribuite alle attività intraprese nell'ambito dei suddetti programmi di attività.

 

(12) Per controllare il volume degli scambi di olio di oliva con i paesi terzi e semplificare nel contempo le procedure amministrative, occorrerebbe prevedere un regime basato sul rilascio di titoli di importazione, con costituzione di una cauzione a garanzia dell'esecuzione delle operazioni per le quali i titoli sono richiesti. Qualora l'andamento del mercato renda necessario un controllo più stretto delle esportazioni di olio di oliva dalla Comunità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad introdurre un regime di titoli di esportazione.

 

(13) Il mercato comunitario dell'olio di oliva e delle olive da tavola implica un regime di scambi alle frontiere esterne della Comunità, accompagnato da dazi all'importazione. Il regime di scambi dovrebbe essere basato sugli impegni assunti nell'ambito degli accordi internazionali.

 

(14) La maggior parte dei dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli nell'ambito degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) è fissata nella tariffa doganale comune. Tuttavia, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di sospendere tali dazi parzialmente o interamente al fine di assicurare un adeguato approvvigionamento di olio di oliva nel mercato interno.

 

(15) Nella misura necessaria al buon funzionamento del regime, è opportuno prevedere la possibilità di disciplinare o, qualora la situazione del mercato lo richieda, di vietare il ricorso al regime di perfezionamento attivo e passivo mediante l'adozione di misure armonizzate.

 

(16) Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità. In circostanze eccezionali, il mercato interno e il meccanismo dei dazi doganali potrebbero non operare adeguatamente. In una simile evenienza, per non lasciare il mercato comunitario indifeso di fronte alle perturbazioni che rischiano di derivarne, è opportuno consentire alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie. Tali misure dovrebbero essere conformi agli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dell'OMC.

 

(17) La concessione di aiuti nazionali potrebbe compromettere il corretto funzionamento di un mercato unico basato su prezzi comuni. Pertanto, ai prodotti disciplinati dall'organizzazione comune dei mercati in questione dovrebbero essere applicabili le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato.

 

(18) Data la continua evoluzione del mercato comune nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione si tengano reciprocamente informati al riguardo.

 

(19) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

 

(20) Data la necessità di risolvere problemi pratici e specifici, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare le misure necessarie nei casi di emergenza.

 

(21) Le spese sostenute dagli Stati membri per effetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere finanziate dalla Comunità a norma del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune.

 

(22) I prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati istituita dal regolamento n. 136/66/CEE che non rientrano nell'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola o in qualsiasi altra organizzazione comune dei mercati dovrebbero essere inclusi nel regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II,

 

ha adottato il presente regolamento (5):

 

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(3) Parere espresso il 10 marzo 2004.

(4) Parere espresso il 25 febbraio 2004.

(5) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2004, n. L 206.

 

 

Capo I

Disposizioni preliminari e requisiti di qualità

 

Articolo 1 (6)

L'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola riguarda i seguenti prodotti:

 

   

Codice NC   Descrizione 

   

     

a)   1509   Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 

  1510 00   Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509 

b)   0709 90 31   Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio 

  0709 90 39   Altre olive, fresche o refrigerate 

  0710 80 10   Olive, anche cotte in acqua o al vapore, congelate 

  0711 20   Olive temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per l'alimentazione come tali 

  ex 0712 90 90   Olive secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate 

  2001 90 65   Olive preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico 

  ex 2004 90 30   Olive preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, congelate 

  2005 70   Olive preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate  

c)   1522 00 311-522 00 39  Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio d'oliva 

  2306 90 112-306 90 19  Sanse di olive e altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva 

 

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(6) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2004, n. L 206.

 

Articolo 2 (7)

La campagna di commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 1 ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo. Tuttavia, la campagna di commercializzazione 2005/2006 ha inizio il 1° novembre 2004.

 

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(7) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2004, n. L 206.

 

 

Articolo 3 (8)

Il presente regolamento lascia impregiudicate le misure previste dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

 

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(8) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2004, n. L 206.

 

 

Articolo 4 (9)

1. L'uso delle denominazioni e delle definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva riportate nell'allegato I è obbligatorio ai fini della commercializzazione dei prodotti in questione all'interno di ciascuno Stato membro, negli scambi intracomunitari e, se compatibili con le norme obbligatorie internazionali, negli scambi con i paesi terzi.

 

2. Possono essere venduti al dettaglio soltanto gli oli indicati al punto 1, lettere a) e b), e ai punti 3 e 6 dell'allegato I.

 

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(9) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2004, n. L 206.

 

 

Capo II

Mercato interno

 

Sezione 1

Norme di commercializzazione

 

Articolo 5 (10)

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), possono essere stabilite norme di commercializzazione riguardanti, in particolare, la classificazione per qualità, l'imballaggio e la presentazione, tenendo conto delle esigenze tecniche di produzione e di commercializzazione e dell'evoluzione dei metodi di determinazione delle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche.

 

I prodotti soggetti a norme di commercializzazione possono essere posti in vendita nella Comunità soltanto se conformi a tali norme.

 

2. Gli Stati membri sottopongono a un controllo di conformità i prodotti soggetti a norme di commercializzazione e applicano le eventuali sanzioni. Essi comunicano alla Commissione le disposizioni adottate ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

 

3. Le norme di commercializzazione, le modalità di applicazione del presente articolo e gli eventuali metodi di analisi da utilizzare sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

 

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(10) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2004, n. L 206.

 

 

Sezione 2

Perturbazione del mercato

 

Articolo 6 (11)

1. Per regolarizzare il mercato in caso di grave perturbazione dello stesso in alcune regioni della Comunità, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, di autorizzare organismi che offrano sufficienti garanzie e che siano stati riconosciuti dagli Stati membri a concludere contratti per l'ammasso dell'olio di oliva da essi posto in commercio.

 

Le misure di cui al primo comma possono essere attuate, tra l'altro, quando il prezzo medio registrato sul mercato durante un periodo rappresentativo è inferiore a:

 

- 1.779 EUR/tonnellata per l'olio extra vergine di oliva,

 

- 1.710 EUR/tonnellata per l'olio di oliva vergine,

 

- 1.524 EUR/tonnellata per l'olio di oliva lampante avente un grado di acidità libera pari a 2; l'importo è ridotto di 36,70 EUR/tonnellata per ogni ulteriore grado di acidità.

 

2. Per l'esecuzione dei contratti di cui al paragrafo 1 può essere concesso un aiuto mediante gara.

 

3. L'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 2 e le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare la quantità, la qualità e la durata dell'ammasso degli oli in questione sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, in maniera tale da garantire un impatto significativo sul mercato.

 

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(11) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2004, n. L 206.

 

 

 

Sezione 3

Organizzazioni di operatori

 

Articolo 7 (12)

1. Ai fini del presente regolamento, le organizzazioni di operatori comprendono le organizzazioni di produttori riconosciute, le organizzazioni interprofessionali riconosciute o le altre organizzazioni di operatori del settore oleicolo riconosciute o le loro associazioni.

 

2. Ai fini della presente sezione, per «organizzazioni interprofessionali riconosciute» si intendono i soggetti giuridici:

 

- composti da rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione e/o il commercio e/o la trasformazione dei prodotti di cui all'articolo 1,

 

- costituiti su iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che li compongono,

 

- riconosciuti dallo Stato membro in cui operano.

 

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(12) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2004, n. L 206.

 

 

Articolo 8 (13)

1. Gli importi trattenuti dagli Stati membri a norma dell'articolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono destinati al finanziamento comunitario dei programmi di attività triennali elaborati dalle organizzazioni di operatori in uno o più dei seguenti settori:

 

a) monitoraggio e gestione amministrativa del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

 

b) miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;

 

c) miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;

 

d) sistema di tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali, sotto l'autorità delle amministrazioni nazionali;

 

e) diffusione di informazioni sulle attività svolte da tali organizzazioni ai fini del miglioramento della qualità dell'olio di oliva.

 

2. Il finanziamento comunitario per i programmi di attività di cui al paragrafo 1 è al massimo pari alla quota degli aiuti trattenuta dagli Stati membri. Tale finanziamento riguarda spese ammissibili fino a un massimo del:

 

- 100% per le attività nei settori di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1,

 

- 100% per gli investimenti in attività fisse e 75 % per le altre attività nel settore di cui alla lettera c) del paragrafo 1,

 

- 75% per i programmi di attività realizzati in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di operatori riconosciute di almeno due Stati membri produttori nei settori di cui alle lettere d) ed e) del paragrafo 1, e fino ad un massimo del 50% per le altre attività in questi settori.

 

Lo Stato membro assicura un finanziamento complementare non superiore al 50% delle spese escluse dal finanziamento comunitario.

 

3. Gli Stati membri verificano il rispetto delle condizioni di concessione del finanziamento comunitario. A tal fine essi procedono alla verifica dei programmi di attività e predispongono un piano di controlli da effettuarsi su un campione determinato in base all'analisi dei rischi e costituito da almeno il 30 % all'anno delle organizzazioni di produttori e da tutte le altre organizzazioni di operatori beneficiarie di un finanziamento comunitario a norma del presente articolo.

 

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(13) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2004, n. L 206.

 

 

Articolo 9 (14)

Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, sono adottate disposizioni di applicazione riguardanti:

 

a) le condizioni di riconoscimento delle organizzazioni di operatori e delle loro associazioni;

 

b) i tipi di attività ammissibili nell'ambito dei programmi relativi ai settori di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da a) ad e);

 

c) le procedure di approvazione dei programmi da parte degli Stati membri;

 

d) le misure relative ai controlli e alle sanzioni nonché alla verifica dei programmi di attività;

 

e) le altre misure eventualmente necessarie per l'attuazione della presente sezione.

 

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(14) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2004, n. L 206.

 

 

Capo III

Scambi con i paesi terzi

 

Articolo 10 (15)

1. Le importazioni nella Comunità di tutti i prodotti di cui ai codici NC 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31, 1522 00 39 sono soggette alla presentazione di un titolo di importazione.

 

I titoli di importazione sono rilasciati dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal luogo in cui è stabilito nella Comunità.

 

2. I titoli di importazione sono validi in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'effettiva importazione dei prodotti durante il periodo di validità del titolo. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale periodo o se è realizzata solo parzialmente.

 

3. Ove necessario per tener conto dell'andamento del mercato, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, di subordinare l'esportazione dalla Comunità di qualsiasi prodotto di cui all'articolo 1, lettera a), alla presentazione di un titolo di esportazione.

 

4. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

 

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(15) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2004, n. L 206.

Vedi, per le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione di cui al presente articolo, il regolamento (CE) n. 1345/2005.

 

 

Articolo 11 (16)

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

 

2. In deroga al paragrafo 1, qualora il prezzo di mercato dell'olio di oliva nella Comunità superi notevolmente di 1, 6 volte i prezzi medi stabiliti all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, per un periodo di almeno tre mesi, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, e così da assicurare al mercato comunitario un adeguato approvvigionamento di olio di oliva attraverso l'importazione da paesi terzi:

 

- di sospendere parzialmente o totalmente l'applicazione all'olio di oliva dei dazi della tariffa doganale comune, stabilendone le modalità,

 

- di aprire un contingente di importazione di olio di oliva ad un'aliquota ridotta dei dazi della tariffa doganale comune, stabilendo le modalità di gestione di tale contingente.

 

Tali misure si applicano per il periodo minimo strettamente necessario, che non può in ogni caso superare il termine della campagna di commercializzazione in questione.

 

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(16) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2004, n. L 206.

 

 

Articolo 12 (17)

1. Per la classificazione tariffaria dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione. La nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento è inserita nella tariffa doganale comune.

 

2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

 

a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale;

 

b) l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

 

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(17) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2004, n. L 206.

 

 

Articolo 13 (18)

Nella misura necessaria al corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, il ricorso al regime di perfezionamento attivo per i prodotti elencati nell'articolo 1, lettere a) e b), può essere vietato totalmente o parzialmente secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

 

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(18) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2004, n. L 206.

 

 

Articolo 14 (19)

1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 33 del trattato, è possibile applicare adeguate misure negli scambi con i paesi non aderenti all'OMC fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

 

2. Ove si verifichi la situazione descritta al paragrafo 1, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa la Commissione decide l'adozione delle misure necessarie. Tali misure sono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Qualora tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione prende una decisione al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

 

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure decise dalla Commissione entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o annullare la misura in causa entro un mese dalla data in cui questa gli è stata deferita.

 

4. Le disposizioni adottate in virtù del presente articolo sono applicate nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300, paragrafo 2, del trattato.

 

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(19) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2004, n. L 206.

 

 

Capo IV

Disposizioni generali

 

Articolo 15 (20)

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato.

 

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(20) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2004, n. L 206.

 

 

Articolo 16 (21)

Sono incompatibili con l'applicazione del presente regolamento le misure adottate dagli Stati membri per aumentare il prezzo di altri oli vegetali rispetto a quello dell'olio di oliva in modo da assicurare uno sbocco alla produzione nazionale di olio di oliva.

 

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(21) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2004, n. L 206.

 

 

Articolo 17 (22)

Gli Stati membri e la Commissione procedono allo scambio delle informazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento e per il rispetto degli obblighi internazionali in materia di olio di oliva e olive da tavola.

 

Le modalità per la determinazione delle informazioni necessarie e per la loro comunicazione e diffusione sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

 

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(22) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2004, n. L 206.

 

 

Articolo 18 (23)

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l'olio di oliva e le olive da tavola (in seguito denominato «il comitato»).

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

 

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

 

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

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(23) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2004, n. L 206.

 

 

Articolo 19 (24)

I provvedimenti necessari e giustificabili per risolvere, in casi di emergenza, problemi pratici e specifici sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 18. Tali provvedimenti possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto nella misura e per il periodo strettamente necessari.

 

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(24) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2004, n. L 206.

 

 

Articolo 20 (25)

Il regolamento (CE) n. 1258/1999 e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applicano alle spese sostenute dagli Stati membri nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.

 

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(25) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2004, n. L 206.

 

 

Capo V

Disposizioni transitorie e finali

 

Articolo 21 (26)

Il regolamento n. 136/66/CEE è modificato come segue:

 

 

1) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

«2. A partire dalla campagna di commercializzazione 1998/1999 l'ammontare unitario dell'aiuto alla produzione di cui al paragrafo 1 è fissato a 1322,5 EUR/tonnellata.;»

 

 

2) all'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, «per le campagne di commercializzazione 1988/1999 - 2003/2004» è sostituito da «a partire dalla campagna di commercializzazione 1998/1999».

 

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(26) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2004, n. L 206.

 

 

Articolo 22 (27)

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1638/98 il primo comma è abrogato.

 

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(27) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2004, n. L 206.

 

 

Articolo 23 (28)

Il regolamento (CE) n. 1873/2002 è modificato come segue:

 

1) all'articolo 2, «per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004» è sostituito con «a partire dalla campagna di commercializzazione 2002/2003»;

 

2) all'articolo 3, «per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004» è sostituito da «a partire dalla campagna di commercializzazione 2002/2003».

 

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(28) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2004, n. L 206.

 

 

Articolo 24 (29)

1. Il regolamento n. 136/66/CEE ed i regolamenti (CEE) n. 154/75, (CEE) n. 2754/78, (CEE) n. 3519/83, (CEE) n. 2261/84, (CEE) n. 2262/84, (CEE) n. 3067/85, (CEE) n. 1332/92, (CEE) n. 159/92 (30), (CEE) n. 3815/92, (CE) n. 1414/97, (CE) n. 1638/98 e (CE) n. 1873/2002 sono abrogati con effetto a decorrere dal 1° novembre 2005.

 

Tuttavia, le disposizioni necessarie per la gestione e il controllo degli aiuti alla produzione rimangono applicabili ai fini della gestione e del controllo degli aiuti alla produzione relativi alle campagne di commercializzazione fino alla campagna 2004/2005.

 

I riferimenti al regolamento abrogato n. 136/66/CEE si intendono fatti al presente regolamento.

 

2. Misure transitorie possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

 

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(29) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2004, n. L 206.

(30) Così nella G.U.U.E. Trattasi, in realtà, del regolamento (CEE) n. 2159/92.

 

 

Articolo 25 (31)

L'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68 è modificato a norma dell'allegato II del presente regolamento.

 

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(31) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2004, n. L 206.

 

 

Articolo 26 (32)

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006. Tuttavia, gli articoli da 21 a 23 si applicano a decorrere dal 1° novembre 2004.

 

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

 

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL

 

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(32) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2004, n. L 206.

 

 

 

 

Allegato I (33)

Denominazioni e definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva di cui all'articolo 4

 

1. OLI DI OLIVA VERGINI

 

Gli oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica, o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

 

Detti oli di oliva vergini sono oggetto della classificazione e delle denominazioni seguenti:

 

a) Olio extra vergine di oliva

 

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

 

b) Olio di oliva vergine

 

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

 

c) Olio di oliva lampante

 

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è superiore a 2 g per 100 g e/o avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

 

2. OLIO DI OLIVA RAFFINATO

 

Olio di oliva ottenuto dalla raffinazione dell'olio di oliva vergine, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

 

3. OLIO DI OLIVA - COMPOSTO DI OLI DI OLIVA RAFFINATI E OLI DI OLIVA VERGINI

 

Olio di oliva ottenuto dal taglio di olio di oliva raffinato con olio di oliva vergine diverso dall'olio di oliva lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

 

4. OLIO DI SANSA DI OLIVA GREGGIO

 

Olio ottenuto dalla sansa d'oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici, oppure olio corrispondente all'olio di oliva lampante, fatte salve talune specifiche caratteristiche, escluso l'olio ottenuto attraverso la riesterificazione e le miscele con oli di altra natura, e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

 

5. OLIO DI SANSA DI OLIVA RAFFINATO

 

Olio ottenuto dalla raffinazione dell'olio di sansa di oliva greggio, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

 

6. OLIO DI SANSA DI OLIVA

 

Olio ottenuto dal taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di olio di oliva vergine diverso dall'olio di oliva lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

 

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(33) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2004, n. L 206.

 

 

Allegato II (34)

L'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68 è modificato come segue:

 

1) Dopo la descrizione dei prodotti di cui al codice NC 1108 20 00 («Inulina»), è inserito il seguente testo:

 

«1202 10 90   Arachidi non tostate né altrimenti cotte, con guscio, diverse da quelle destinate alla semina 

1202 20 00   Arachidi non tostate né altrimenti cotte, sgusciate, anche frantumate 

1203 00 00   Copra 

1206 00 91 ex  Semi di girasole, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina 

1206 00 99   

1207 10 90   Noci e mandorle di palmisti, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina 

1207 20 90   Semi di cotone, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina 

1207 30 90   Semi di ricino, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina 

1207 40 90   Semi di sesamo, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina 

1207 50 90   Semi di senapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina 

1207 60 90   Semi di cartamo, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina 

1207 91 90   Semi di papavero nero o bianco, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina 

ex 1207 92 98   Semi di karité, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina 

1207 99 91   Semi di canapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina 

ex 1207 99 98   Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina 

1208   Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa» 

 

2) Dopo la descrizione dei prodotti di cui al codice NC 1503 00 («Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati:») è inserito il seguente testo:

 

«1504   Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 

1507   Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 

1508   Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 

1511   Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 

1512   Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 

1513   Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 

1514   Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:  

ex 1515   Altri grassi ed oli vegetali (escluso l'olio di jojoba: 15 159 015) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 

ex 1516   Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati (esclusi gli oli di ricino idrogenati, detti «opalwax»: 15 162 010)  

ex 15 17   Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516, escluse le sottovoci 15 171 010, 15 179 010e 15 179 093 

1518 00 31   Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione  

1518 00 39  di prodotti per l'alimentazione umana 

1522 00 91   Morchie o fecce di olio, paste di saponificazioni (soap stocks) provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, escluse quelle contenenti olio aventi le caratteristiche dell'olio d'oliva 

1522 00 99   Altri residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, escluse quelle contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva» 

 

3) Dopo la descrizione dei prodotti di cui al codice NC 2302 50 00 («di legumi»), è inserito il seguente testo:

 

«2304 00 00   Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia 

2305 00 00   Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide» 

 

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(34) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2004, n. L 206.


Reg. (CE) n. 2006/2004 del 27 ottobre 2004.
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori»).

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 9 dicembre 2004, n. L 364. Entrato in vigore il 29 dicembre 2004.

(2) Testo rilevante ai fini del SEE.

 

 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3),

 

previa consultazione del Comitato delle regioni,

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

 

considerando quanto segue:

 

(1) La risoluzione del Consiglio dell'8 luglio 1996, sulla cooperazione tra le amministrazioni per l'applicazione della normativa relativa al mercato interno (5), riconosce che occorre adoperarsi per rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni ed invita gli Stati membri e la Commissione ad esaminare a titolo prioritario la possibilità di intensificare la cooperazione a livello amministrativo per quanto riguarda l'esecuzione della normativa.

 

(2) Gli accordi nazionali esistenti relativi all'esecuzione della legislazione che tutela gli interessi dei consumatori non sono adattati ai problemi posti dall'esecuzione della normativa nel mercato interno e attualmente non e possibile garantire un'efficace ed efficiente cooperazione in materia di esecuzione delle norme in questi casi. Queste difficoltà determinano la presenza di ostacoli alla collaborazione fra autorità pubbliche responsabili dell'esecuzione nell'individuare, esaminare e far cessare o vietare le infrazioni alla normativa che tutela gli interessi dei consumatori. La conseguente mancanza di un'efficace esecuzione della normativa nelle controversie transfrontaliere permette a venditori e fornitori di sottrarsi ai controlli spostando le loro attività nella Comunità. Ciò comporta una distorsione della concorrenza ai danni dei venditori e dei fornitori onesti che operano a livello nazionale o transfrontaliero. Le difficoltà nell'esecuzione in caso di controversie transfrontaliere scoraggiano i consumatori ad accettare offerte transfrontaliere e pregiudicano la loro fiducia nel mercato interno.

 

(3) Pertanto, e opportuno facilitare la cooperazione fra le autorità pubbliche, responsabili dell'esecuzione della normativa in materia di tutela degli interessi dei consumatori, nel trattare le infrazioni intracomunitarie e contribuire al buon funzionamento del mercato interno, al miglioramento della qualità e della coerenza dell'esecuzione della normativa in materia di tutela degli interessi dei consumatori e al monitoraggio della protezione degli interessi economici dei consumatori.

 

(4) Nella legislazione comunitaria esistono reti in materia di cooperazione nell'esecuzione destinate a proteggere i consumatori anche oltre i loro interessi economici (soprattutto quando la salute e in questione). Si dovrebbero scambiare le migliori pratiche fra le reti costituite dal presente regolamento e le altre reti.

 

(5) La sfera di applicazione delle disposizioni del presente regolamento in materia di assistenza reciproca dovrebbe limitarsi alle infrazioni intracomunitarie della legislazione comunitaria sulla tutela degli interessi dei consumatori. L'efficacia con cui sono perseguite le infrazioni a livello nazionale dovrebbe garantire che non vi siano discriminazioni fra transazioni nazionali e intracomunitarie. Il presente regolamento non riguarda le responsabilità della Commissione in materia di infrazioni della legislazione comunitaria da parte degli Stati membri, né esso conferisce alla Commissione poteri per far cessare le infrazioni intracomunitarie definite nel regolamento stesso.

 

(6) La protezione dei consumatori contro le infrazioni intracomunitarie comporta la messa a punto di una rete di autorità pubbliche di vigilanza in tutto il territorio comunitario e dette autorità devono possedere un minimo di poteri investigativi ed esecutivi comuni al fine di applicare il regolamento in modo efficace e dissuadere i venditori e i fornitori dal commettere infrazioni intracomunitarie.

 

(7) La capacità delle autorità competenti di cooperare liberamente e su base reciproca per lo scambio di informazioni, l'individuazione delle infrazioni intracomunitarie e le relative indagini, nonché le misure adottate per porre fine a queste infrazioni o vietarle, e essenziale per garantire il buon funzionamento del mercato interno e la tutela dei consumatori.

 

(8) Inoltre, le autorità competenti dovrebbero ricorrere ad altri poteri o misure di cui dispongono a livello nazionale, tra l'altro il potere di avviare procedimenti o rinviare le questioni al giudice penale al fine di, se del caso, porre fine alle infrazioni o vietarle, senza ritardo, in caso di richiesta di assistenza reciproca.

 

(9) Le informazioni scambiate fra le autorità competenti dovrebbero essere soggette a severe norme di riservatezza e segretezza al fine di garantire che le indagini non siano compromesse o che la reputazione dei venditori e dei fornitori non sia ingiustamente lesa. La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, dovrebbero applicarsi nel contesto del presente regolamento.

 

(10) I problemi posti dall'esecuzione della normativa oltrepassano le frontiere dell'Unione europea ed e necessario proteggere i consumatori comunitari dai professionisti disonesti che hanno stabilito la loro sede nei paesi terzi. Pertanto, occorre negoziare accordi internazionali con i paesi terzi in materia di assistenza reciproca nell'esecuzione della normativa che tutela gli interessi dei consumatori. Questi accordi internazionali dovrebbero essere negoziati a livello comunitario nei settori contemplati dal presente regolamento, per garantire una protezione ottimale dei consumatori comunitari e il buon funzionamento della cooperazione nell'esecuzione della normativa con i paesi terzi.

 

(11) E opportuno coordinare a livello comunitario le attività degli Stati membri in materia di esecuzione della normativa in caso di infrazioni intracomunitarie, al fine di migliorare l'applicazione del presente regolamento e rafforzare il livello e la coerenza dell'esecuzione della normativa.

 

(12) E opportuno coordinare a livello comunitario le attività di cooperazione amministrativa degli Stati membri, per quanto riguarda gli aspetti intracomunitari, al fine di migliorare l'esecuzione della normativa in materia di protezione degli interessi dei consumatori. Questo coordinamento ha già iniziato a prendere forma nella costituzione della Rete europea per la composizione extragiudiziaria delle controversie.

 

(13) Nel caso in cui il coordinamento delle attività degli Stati membri ai sensi del presente regolamento comporti un sostegno finanziario della Comunità, la decisione relativa alla concessione dell'aiuto deve essere presa secondo le procedure di cui alla decisione n. 20/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che definisce un quadro generale per il finanziamento delle azioni comunitarie a sostegno della politica dei consumatori per gli anni 2004-2007, in particolare gli articoli 5 e 10 che figurano nell'allegato di detta decisione e nelle decisioni successive.

 

(14) Le organizzazioni dei consumatori svolgono un ruolo essenziale in materia di informazione ed educazione dei consumatori cosi come nella protezione degli interessi dei consumatori, compresa la soluzione delle controversie, e dovrebbero essere incoraggiate a cooperare con le autorità competenti per incentivare l'applicazione del presente regolamento.

 

(15) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

 

(16) Il controllo efficace dell'applicazione del presente regolamento e l'efficacia della protezione dei consumatori richiedono la presentazione di relazioni da parte degli Stati membri ad intervalli regolari.

 

(17) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (6). Il presente regolamento dovrebbe quindi essere interpretato ed applicato facendo riferimento a tali diritti e principi,

 

(18) Poiché lo scopo del presente regolamento, vale a dire la cooperazione fra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, dal momento che da soli non possono garantire la cooperazione e il coordinamento, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto e necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

 

hanno adottato il presente regolamento:

 

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(3) Pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. C 108.

(4) Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 2004 e decisione del Consiglio del 7 ottobre 2004.

(5) Pubblicata nella G.U.C.E. 1 agosto 1996, n. C 224.

(6) Pubblicata nella G.U.C.E. 18 dicembre 2000, n. C 364.

 

 

Capitolo I

Disposizioni introduttive

 

 

Articolo 1

Obiettivo.

Il presente regolamento definisce le condizioni in base alle quali le autorità competenti dello Stato membro designate in quanto responsabili dell'esecuzione della normativa sulla tutela degli interessi dei consumatori collaborano fra di loro e con la Commissione al fine di garantire il rispetto della citata normativa e il buon funzionamento del mercato interno e al fine di migliorare la protezione degli interessi economici dei consumatori.

 

 

Articolo 2

Ambito d'applicazione.

1. Le disposizioni sull'assistenza reciproca di cui ai capitoli II e III riguardano le infrazioni intracomunitarie.

 

2. Il presente regolamento non incide sulle norme comunitarie di diritto privato internazionale, in particolare sulle norme relative alla giurisdizione degli organi giudiziari e alle leggi applicabili.

 

3. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione negli Stati membri delle misure relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale e civile e, in particolare, quelle relative al funzionamento della Rete giudiziaria europea.

 

4. Il presente regolamento non pregiudica il rispetto, da parte degli Stati membri, di obblighi supplementari relativi all'assistenza reciproca nella protezione degli interessi economici collettivi dei consumatori, compresi quelli nel settore penale, derivanti da altre disposizioni giuridiche, tra cui accordi bilaterali o multilaterali.

 

5. Il presente regolamento non incide sulla direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.

 

6. Il presente regolamento non incide sulla normativa comunitaria relativa al mercato interno, in particolare sulle disposizioni relative alla libera circolazione dei beni e dei servizi.

 

7. Il presente regolamento non incide sulla normativa comunitaria concernente l'esercizio delle attività televisive.

 

 

Articolo 3

Definizioni.

Ai fini del presente regolamento:

 

a) per «norme sulla protezione degli interessi dei consumatori» si intendono le direttive elencate all'allegato e recepite nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri e i regolamenti elencati nell'allegato;

 

b) per «infrazione intracomunitaria» s'intende qualsiasi atto o omissione contrari alle norme sulla protezione degli interessi dei consumatori, quali definite nella lettera a), che danneggi o possa danneggiare gli interessi collettivi dei consumatori che risiedono in uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro in cui hanno avuto origine o si sono verificati l'atto o l'omissione in questione o in cui e stabilito il venditore o il fornitore responsabile o in cui si riscontrino elementi di prova o beni riconducibili all'atto o all'omissione;

 

c) per «autorità competente» s'intende qualsiasi autorità pubblica a livello nazionale, regionale o locale, con responsabilità specifiche per l'esecuzione della normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori;

 

d) per «ufficio unico di collegamento» s'intende l'autorità pubblica di ciascuno Stato membro designata come responsabile del coordinamento dell'applicazione del presente regolamento nello Stato membro in questione;

 

e) per «funzionario competente» s'intende un funzionario di un'autorità competente designata responsabile dell'applicazione del presente regolamento;

 

f) per «autorità richiedente» s'intende l'autorità competente che presenta una richiesta di assistenza reciproca;

 

g) per «autorità interpellata» s'intende l'autorità competente che riceve una richiesta di assistenza reciproca;

 

h) per «venditore o fornitore» s'intende una persona fisica o giuridica che, per quanto riguarda la legislazione in materia di protezione degli interessi dei consumatori, agisce nell'ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

 

i) per «attività di sorveglianza del mercato» si intendono le azioni di un'autorità competente incaricata di individuare se vi siano state infrazioni intracomunitarie nell'ambito della propria giurisdizione;

 

j) per «reclamo del consumatore» s'intende una dichiarazione, sostenuta da validi elementi di prova, secondo cui un venditore o fornitore ha commesso o potrebbe commettere un'infrazione alla normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori;

 

k) per «interessi collettivi dei consumatori» si intendono gli interessi di un numero di consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati da un'infrazione.

 

 

Articolo 4

Autorità competenti.

1. Ogni Stato membro designa le autorità competenti e l'ufficio unico di collegamento responsabili dell'applicazione del presente regolamento.

 

2. Ogni Stato membro può, se necessario per adempiere i suoi obblighi previsti dal presente regolamento, designare altre autorità pubbliche. Esse possono altresì designare organismi che abbiano un interesse legittimo alla cessazione o al divieto delle infrazioni intracomunitarie a norma dell'articolo 8, paragrafo 3.

 

3. Ciascuna autorità competente, fatto salvo il paragrafo 4, è dotata dei necessari poteri investigativi ed esecutivi per l'applicazione del presente regolamento e li esercitano conformemente alla legislazione nazionale.

 

4. Le autorità competenti possono esercitare i poteri di cui al paragrafo 3, in conformità della legislazione nazionale

 

a) direttamente sotto la propria autorità o sotto la supervisione delle autorità giudiziarie; oppure

 

b) mediante richiesta agli organi giurisdizionali competenti a pronunciare la decisione necessaria, eventualmente anche interponendo appello qualora la richiesta di pronuncia della decisione fosse respinta.

 

5. Nella misura in cui le autorità competenti esercitano i loro poteri mediante richiesta agli organi giurisdizionali a norma del paragrafo 4, lettera b), detti organi sono competenti a prendere le necessarie decisioni.

 

6. I poteri di cui al paragrafo 3 vengono esercitati unicamente laddove vi sia il ragionevole sospetto di un'infrazione intracomunitaria e comprendono almeno i seguenti diritti:

 

a) poter accedere a qualsiasi documento pertinente, in qualsiasi forma, relativo all'infrazione intracomunitaria;

 

b) richiedere che qualsiasi persona sia tenuta a fornire le informazioni pertinenti, relative all'infrazione intracomunitaria;

 

c) effettuare le necessarie ispezioni in loco;

 

d) chiedere per iscritto che il venditore o fornitore interessato ponga fine all'infrazione intracomunitaria;

 

e) ottenere dal venditore o fornitore responsabile delle infrazioni intracomunitarie l'impegno di porre fine all'infrazione intracomunitaria e, laddove opportuno, disporre la pubblicazione dell'impegno in questione;

 

f) esigere la cessazione o vietare qualsiasi infrazione intracomunitaria e, laddove opportuno, disporre la pubblicazione delle relative decisioni;

 

g) richiedere alla parte incriminata di effettuare il versamento di un indennizzo allo Stato o a un beneficiario designato o previsto dalla legislazione nazionale, nel caso di mancata osservanza della decisione.

 

7. Gli Stati membri si adoperano affinché le autorità competenti dispongano delle risorse necessarie all'applicazione del presente regolamento. I funzionari competenti rispettano le norme professionali e sono soggetti ad adeguate procedure interne o regole di condotta che garantiscono, in particolare, la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, l'imparzialità procedurale e il rispetto delle norme in materia di riservatezza e segreto professionale di cui all'articolo 13.

 

8. Ogni autorità competente rende pubblici i diritti e le responsabilità ad essa conferiti in virtù del presente regolamento e designa i funzionari competenti.

 

 

Articolo 5

Elenchi.

1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le identità delle autorità competenti, delle altre autorità pubbliche e organismi che abbiano un interesse legittimo alla cessazione o al divieto delle infrazioni intracomunitarie e dell'ufficio unico di collegamento.

 

2. La Commissione pubblica e aggiorna l'elenco degli uffici unici di collegamento e delle autorità competenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Capitolo II

Assistenza reciproca

 

Articolo 6

Scambio di informazioni su richiesta.

1. Un'autorità interpellata fornisce quanto prima, su richiesta di un'autorità richiedente, a norma dell'articolo 4, qualsiasi informazione pertinente necessaria per stabilire se si sia verificata o se vi e il ragionevole sospetto che possa verificarsi un'infrazione intracomunitaria.

 

2. L'autorità interpellata, se necessario con l'assistenza di altre autorità pubbliche, intraprende le indagini del caso o adotta altre eventuali misure necessarie o appropriate, a norma dell'articolo 4, al fine di raccogliere le informazioni richieste.

 

3. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata può consentire che un funzionario competente dell'autorità richiedente accompagni i funzionari dell'autorità interpellata nel corso delle indagini.

 

4. Le misure necessarie per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

 

 

Articolo 7

Scambio di informazioni in assenza di richiesta.

1. Allorquando un'autorità competente viene a conoscenza di un'infrazione intracomunitaria o ragionevolmente sospetta che detta infrazione potrebbe verificarsi, essa ne informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione fornendo quanto prima tutte le informazioni necessarie.

 

2. Allorquando un'autorità competente adotta ulteriori misure di esecuzione o riceve una richiesta di assistenza in relazione alle infrazioni comunitarie, essa ne informa le autorità competenti di altri Stati membri e la Commissione.

 

3. Le misure necessarie per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

 

 

Articolo 8

Richieste di misure di esecuzione.

1. Su richiesta dell'autorità richiedente, un'autorità interpellata adotta tutte le misure necessarie per far cessare o vietare l'infrazione intracomunitaria quanto prima possibile.

 

2. Per adempiere gli obblighi di cui al paragrafo 1, l'autorità interpellata esercita i poteri di cui all'articolo 4, paragrafo 6, e qualsiasi altro potere di cui dispone ai sensi della normativa nazionale. L'autorità interpellata, se necessario con l'assistenza di altre autorità pubbliche, determina le misure da adottare per far cessare o vietare l'infrazione intracomunitaria in modo proporzionato, efficiente ed efficace.

 

3. L'autorità interpellata può adempiere gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 anche incaricando un organismo designato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, seconda frase in quanto avente un interesse legittimo alla cessazione o al divieto delle infrazioni intracomunitarie, affinché adotti tutte le misure necessarie nell'ambito della normativa nazionale per far cessare o vietare l'infrazione intracomunitaria per conto dell'autorità interpellata. In caso di fallimento da parte di detto organismo nell'ottenere l'immediata cessazione o il divieto dell'infrazione intracomunitaria, gli obblighi dell'autorità interpellata ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sussistono.

 

4. L'autorità interpellata può adottare le misure di cui al paragrafo 3 solo se, previa consultazione dell'autorità richiedente in merito al ricorso a tali misure, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata convengono che:

 

- tramite le misure di cui al paragrafo 3 si può ottenere la cessazione o il divieto dell'infrazione intracomunitaria con almeno la stessa efficienza e efficacia rispetto all'azione da parte dell'autorità interpellata

 

e

 

- l'incarico conferito all'organismo designato ai sensi della normativa nazionale non comporta la divulgazione all'organismo stesso di informazioni protette ai sensi dell'articolo 13.

 

5. L'autorità richiedente ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 4 non siano soddisfatte, ne informa per iscritto l'autorità interpellata motivando la sua opinione. Se l'autorità richiedente e l'autorità interpellata non sono d'accordo, l'autorità interpellata può sottoporre la questione alla Commissione che esprimerà un parere secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

 

6. L'autorità interpellata può consultare l'autorità richiedente allorché adotta le misure di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2. L'autorità interpellata notifica quanto prima all'autorità richiedente, alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate e i loro effetti sull'infrazione intracomunitaria, anche qualora questa fosse cessata.

 

7. Le misure necessarie per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

 

 

Articolo 9

Coordinamento delle attività di sorveglianza del mercato di esecuzione.

1. Le autorità competenti coordinano le attività di sorveglianza del mercato e di esecuzione e a tal fine si scambiano tutte le informazioni necessarie.

 

2. Nel caso in cui le autorità competenti vengano a conoscenza di una infrazione intracomunitaria che arrechi pregiudizio agli interessi dei consumatori di piu di due Stati membri, le autorità competenti interessate coordinano il loro intervento e chiedono l'assistenza reciproca attraverso l'ufficio unico di collegamento. In particolare, esse si adoperano per svolgere le indagini e applicare le misure esecutive contemporaneamente.

 

3. Le autorità competenti informano anticipatamente la Commissione di tale coordinamento e, se del caso, invitano i funzionari e altre persone accompagnatrici autorizzate dalla Commissione a partecipare.

 

4. Le misure necessarie per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

 

 

Articolo 10

Banca dati.

1. La Commissione mantiene una banca dati elettronica in cui memorizza ed elabora le informazioni pervenute ai sensi degli articoli 7, 8 e 9. La banca dati può essere consultata soltanto dalle autorità competenti. In relazione alle loro responsabilità in materia di notifica delle informazioni per la memorizzazione nella banca dati e l'elaborazione dei dati personali ad esse connessi, le autorità competenti sono considerate responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE. In relazione alle sue responsabilità in virtù del presente articolo e all'elaborazione dei pertinenti dati personali, la Commissione e considerata "responsabile del trattamento" ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 45/2001.

 

2. Allorché un'autorità competente accerta che una notifica di un'infrazione intracomunitaria da essa effettuata a norma dell'articolo 7 si e successivamente rivelata infondata, ritira la notifica e la Commissione sopprime immediatamente le relative informazioni dalla banca dati. Quando un'autorità interpellata notifica alla Commissione, a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, che un'infrazione intracomunitaria e cessata, i dati memorizzati relativi a detta infrazione sono soppressi cinque anni dopo la ratifica.

 

3. Le misure necessarie per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

 

 

Capitolo III

Condizioni che regolano l'assistenza reciproca

 

Articolo 11

Responsabilità generale.

1. Le autorità competenti adempiono i loro obblighi ai sensi del presente regolamento, come se agissero per conto dei consumatori del proprio paese e questo di loro iniziativa o su richiesta di un'altra autorità competente del loro paese.

 

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire un efficace coordinamento dell'applicazione del presente regolamento da parte delle autorità competenti, delle altre autorità pubbliche, degli organismi che abbiano un interesse legittimo alla cessazione o al divieto delle infrazioni intracomunitarie da essi designate e dei competenti organi giurisdizionali, attraverso l'ufficio unico di collegamento.

 

3. Gli Stati membri incoraggiano la cooperazione tra le autorità competenti e ogni altro organismo che, in base al diritto nazionale, abbia un interesse legittimo alla cessazione o al divieto dell'infrazione intracomunitaria, al fine di garantire che le potenziali infrazioni intracomunitarie siano notificate senza indugio alle autorità competenti.

 

 

Articolo 12

Procedure per la richiesta di assistenza reciproca e lo scambio di informazioni.

1. L'autorità richiedente si assicura che tutte le richieste di assistenza reciproca siano corredate di informazioni sufficienti a consentire all'autorità interpellata di dare seguito alla richiesta, comprese eventuali prove necessarie che possono essere ottenute solo nel territorio dell'autorità richiedente.

 

2. Le richieste sono inviate dall'autorità richiedente all'ufficio unico di collegamento dell'autorità interpellata, attraverso l'ufficio unico di collegamento dell'autorità richiedente. L'ufficio unico di collegamento dell'autorità interpellata trasmette senza indugio le richieste all'autorità competente appropriata.

 

3. Le richieste di assistenza e tutte le trasmissioni delle informazioni sono effettuate per iscritto, mediante un modello standard, e sono comunicate per via elettronica tramite la banca dati di cui all'articolo 10.

 

4. Le lingue usate per le richieste e la trasmissione delle informazioni sono convenute fra le autorità competenti prima dell'inoltro delle richieste. Qualora non si raggiunga un accordo, le richieste sono comunicate nelle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità richiedente e le risposte nelle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità interpellata.

 

5. Le informazioni fornite a seguito di una richiesta sono comunicate direttamente all'autorità richiedente e, contemporaneamente, agli uffici unici di collegamento delle autorità richiedenti e interpellate.

 

6. Le misure necessarie per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

 

 

Articolo 13

Utilizzazione delle informazioni e protezione dei dati personali e del segreto professionale e commerciale.

1. Le informazioni comunicate possono essere utilizzate esclusivamente allo scopo di garantire il rispetto della normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori.

 

2. Le autorità competenti possono utilizzare come prova qualsiasi informazione, documentazione, constatazione, dichiarazione, copia certificata conforme o risultato istruttorio comunicati, allo stesso titolo dei documenti analoghi ottenuti nel proprio paese.

 

3. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma alle persone che lavorano per le competenti autorità, i tribunali, altre autorità pubbliche e la Commissione, comprese le informazioni notificate alla Commissione e memorizzate nella banca dati di cui all'articolo 10 bis, la cui rivelazione metterebbe a repentaglio:

 

- la vita privata e l'integrità dell'individuo, in particolare in conformità con la legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali,

 

- gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, compresa la proprieta intellettuale,

 

- ricorsi al tribunale e consulenza giuridica,

 

o

 

- l'obiettivo di ispezioni o indagini

 

sono riservate e soggette al segreto professionale, salvo il caso in cui la divulgazione stessa sia necessaria per ottenere la cessazione o il divieto di un'infrazione intracomunitaria e l'autorità che comunica le informazioni ne autorizzi la divulgazione.

 

4. Gli Stati membri, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, adottano le misure legislative necessarie per limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 10, 11 e 12 della direttiva 95/46/CE nella misura in cui ciò sia necessario per salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere d) e f), di tale direttiva. La Commissione può limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 4, paragrafo 1, 11, 12, paragrafo 1, da 13 a 17 e 37, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 45/2001, laddove tale limitazione costituisca una misura necessaria per salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e e), di tale regolamento.

 

5. Le misure necessarie per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

 

 

Articolo 14

Scambio di informazioni con i paesi terzi.

1. Quando un'autorità competente riceve informazioni da un'autorità di un paese terzo, essa comunica le informazioni alle autorità competenti interessate di altri Stati membri, nella misura in cui cio e consentito dagli accordi bilaterali di assistenza con il paese terzo e in linea con la legislazione comunitaria sulla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.

 

2. Le informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento possono anche essere comunicate a un'autorità di un paese terzo da un'autorità competente, nell'ambito dell'accordo bilaterale di assistenza con detto paese, purché sia stato ottenuto il consenso dell'autorità competente che ha fornito l'informazione in origine, e in linea con la legislazione comunitaria sulla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.

 

 

Articolo 15

Condizioni.

1. Gli Stati membri rinunciano a qualsiasi richiesta di rimborso delle spese connesse all'applicazione del presente regolamento. Tuttavia, lo Stato membro dell'autorità richiedente è responsabile nei confronti dello Stato membro dell'autorità interpellata di eventuali spese e perdite sostenute a seguito di misure giudicate infondate da un tribunale per quanto riguarda la sostanza di un'infrazione intracomunitaria.

 

2. Un'autorità interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 8, previa consultazione dell'autorità richiedente, nel caso in cui:

 

a) un procedimento giudiziario sia già stato avviato ovvero vi sia stata già una sentenza definitiva pronunciata nei confronti della stessa infrazione intracomunitaria e contro lo stesso venditore o fornitore dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro dell'autorità interpellata o dell'autorità richiedente;

 

b) a suo parere, a seguito di una appropriata indagine dell'autorità richiedente, non sia stata riscontrata alcuna infrazione intracomunitaria;

 

o

 

c) a suo parere, l'autorità richiedente non abbia fornito sufficienti informazioni ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, eccetto quando l'autorità interpellata ha già rifiutato di dar seguito a una richiesta ai sensi del paragrafo 3, lettera c), in relazione alla stessa infrazione intracomunitaria.

 

3. Un'autorità interpellata può rifiutare di dar seguito a una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 6 se:

 

a) a suo parere, previa consultazione dell'autorità richiedente, l'informazione richiesta non e sollecitata dall'autorità richiedente per stabilire se vi sia stata una infrazione intracomunitaria o se vi sia il ragionevole sospetto che possa verificarsi;

 

b) l'autorità richiedente non concorda sul fatto che l'informazione e soggetta alle disposizioni sulla riservatezza e sul segreto professionale di cui all'articolo 13, paragrafo 3;

 

o

 

c) sono state già avviate procedure giudiziarie o è stata già emessa una sentenza definitiva riguardo alla stessa infrazione intracomunitaria e contro lo stesso venditore o fornitore dinanzi alle autorità giudiziarie nello Stato membro dell'autorità interpellata o richiedente.

 

4. Un'autorità interpellata può decidere di non rispettare gli obblighi di cui all'articolo 7 se sono state già avviate procedure giudiziarie o è stata già emessa una sentenza definitiva riguardo alla stessa infrazione intracomunitaria e contro lo stesso venditore o fornitore dinanzi alle autorità giudiziarie nello Stato membro dell'autorità interpellata o richiedente.

 

5. L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente e la Commissione dei motivi in base ai quali respinge la richiesta di assistenza. L'autorità richiedente può deferire la questione alla Commissione, che emette un parere secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

 

6. Le misure necessarie per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

 

 

Capitolo IV

Compiti comunitari

 

Articolo 16

Coordinamento dell'esecuzione.

1. Nella misura necessaria al raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, gli Stati membri si informano l'un l'altro e informano la Commissione delle loro attività d'interesse comunitario in ambiti quali:

 

a) formazione dei funzionari addetti all'esecuzione della tutela dei consumatori, compresa formazione linguistica e organizzazione di seminari di formazione;

 

b) raccolta e classificazione dei reclami dei consumatori;

 

c) sviluppo di reti di funzionari competenti suddivise per settori specifici;

 

d) sviluppo di strumenti d'informazione e comunicazione;

 

e) sviluppo di standard, metodologie e linee direttrici per i funzionari responsabili dell'esecuzione;

 

f) scambi fra funzionari.

 

Gli Stati membri possono, in cooperazione con la Commissione, svolgere attività comuni nei settori di cui alle lettere da a) ad f). Gli Stati membri sviluppano in cooperazione con la Commissione, un quadro comune per la classificazione dei reclami dei consumatori.

 

2. Le autorità competenti possono procedere allo scambio di funzionari competenti per migliorare la collaborazione. Le autorità competenti adottano le misure necessarie per consentire ai funzionari in questione di svolgere un ruolo efficace nell'ambito delle attività dell'autorità competente. A questo scopo tali funzionari sono autorizzati a svolgere le mansioni affidate loro dall'autorità competente che li ospita, conformemente alla normativa del loro Stato membro.

 

3. Per tutta la durata dello scambio, la responsabilità civile e penale dei funzionari competenti e identica a quella dei funzionari dell'autorità competente che li ospita. I funzionari competenti oggetto di scambi osservano norme professionali standard e si conformano alle regole di condotta dell'autorità competente che li ospita e che garantiscono, in particolare, la protezione degli individui per quanto concerne il trattamento dei dati personali, l'imparzialità procedurale e il rispetto della riservatezza e del segreto professionale secondo quanto disposto all'articolo 13.

 

4. Le misure comunitarie necessarie per l'attuazione del presente articolo, comprese quelle relative all'esecuzione di attività comuni, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

 

 

Articolo 17

Cooperazione amministrativa.

1. Nella misura necessaria al raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, gli Stati membri si informano l'un l'altro e informano la Commissione delle loro attività d'interesse comunitario in ambiti quali:

 

a) informazione e consulenza dei consumatori;

 

b) sostegno delle attività dei rappresentanti dei consumatori;

 

c) sostegno delle attività degli organi responsabili della soluzione extragiudiziale delle controversie dei consumatori;

 

d) sostegno dell'accesso dei consumatori alla giustizia;

 

e) raccolta di statistiche, dei risultati di ricerche o di altre informazioni concernenti il comportamento dei consumatori, i loro orientamenti e le relative conseguenze.

 

Gli Stati membri possono, in cooperazione con la Commissione, svolgere attività comuni nei settori di cui alle lettere da a) ad e). In cooperazione con la Commissione, gli Stati membri sviluppano un quadro comune per le attività di cui alla lettera e).

 

2. Le misure comunitarie necessarie per l'attuazione del presente articolo, comprese quelle relative all'esecuzione di attività comuni, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

 

 

Articolo 18

Accordi internazionali.

La Comunità collabora con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti nei settori di cui al presente regolamento per migliorare la protezione degli interessi economici dei consumatori. Le disposizioni relative alla cooperazione, comprese quelle relative alla definizione di accordi di assistenza reciproca, possono formare oggetto di accordi fra la Comunità e i paesi terzi interessati.

 

 

Capitolo V

Disposizioni finali

 

 

Articolo 19

Procedura di comitato.

1. La Commissione è assistita da un comitato.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

 

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

 

Articolo 20

Compiti del comitato.

1. Il comitato può esaminare tutte le questioni relative all'applicazione del presente regolamento sollevate dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

 

2. In particolare, il comitato esamina e valuta il funzionamento delle disposizioni in materia di cooperazione previste nel presente regolamento.

 

 

Articolo 21

Relazioni.

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di qualsiasi disposizione di diritto nazionale da essi adottata, ovvero il testo di accordi conclusi nell'ambito di settori coperti dal presente regolamento, esclusi quelli relativi a singoli casi.

 

2. Ogni due anni, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La Commissione mette a disposizione del pubblico tali informazioni.

 

3. Le relazioni riguardano:

 

a) informazioni aggiornate sull'organizzazione, i compiti, le risorse o le responsabilità delle autorità competenti;

 

b) informazioni relative all'evoluzione, ai mezzi o ai metodi delle infrazioni intracomunitarie, in particolare qualora mettano in luce eventuali carenze del presente regolamento o della normativa che tutela gli interessi dei consumatori;

 

c) informazioni sulle tecniche esecutive di provata efficacia;

 

d) dati statistici sintetici sulle attività delle autorità competenti, quali azioni intraprese ai sensi del presente regolamento, reclami ricevuti, interventi coercitivi e sentenze;

 

e) sintesi delle sentenze interpretative nazionali più significative nell'ambito della normativa che tutela gli interessi dei consumatori;

 

f) altre informazioni relative all'applicazione del presente regolamento.

 

4. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento sulla base delle relazioni fornite dagli Stati membri.

 

 

Articolo 22

Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 29 dicembre 2005.

 

Le disposizioni sull'assistenza reciproca di cui ai capitoli II e III si applicano a decorrere dal 29 dicembre 2006.

 

 

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

Fatto a Strasburgo, addì 27 ottobre 2004.

 

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J.P. BORRELL FONTELLES

 

Per il Consiglio

Il presidente

A. NICOLAI

 

 


Dir. 2005/14/CE del 11 maggio 2005.
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

 

(1) (2) (3)

------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 11 giugno 2005, n. L 149. Entrata in vigore l'11 giugno 2005.

(2) Termine di recepimento: 11 giugno 2007.

(3) Testo rilevante ai fini del SEE.

 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, l'articolo 55 e l'articolo 95, paragrafo 1,

 

vista la proposta della Commissione (4),

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (5),

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (6),

 

considerando quanto segue:

 

(1) L'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli (assicurazione autoveicoli) riveste una particolare importanza per i cittadini europei, sia in quanto contraenti sia come parti lese di un sinistro. Essa è anche di fondamentale importanza per le compagnie di assicurazione, in quanto rappresenta una parte consistente dell'attività assicurativa, ramo non vita, nella Comunità, oltre ad avere un impatto sulla libera circolazione di persone e veicoli. Il rafforzamento e il consolidamento del mercato unico delle assicurazioni in materia di assicurazione degli autoveicoli dovrebbe quindi costituire un obiettivo fondamentale dell'azione comunitaria nel settore dei servizi finanziari.

 

(2) Importanti progressi in questa direzione sono stati introdotti dalla direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, dalla seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, dalla terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e dalla direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (quarta direttiva dell'assicurazione degli autoveicoli).

 

(3) Il sistema comunitario dell'assicurazione degli autoveicoli deve essere aggiornato e migliorato. Questa esigenza è stata confermata dalla consultazione degli ambienti industriali, dei consumatori e delle associazioni delle vittime.

 

(4) Allo scopo di escludere qualsiasi errore di interpretazione delle disposizioni della direttiva 72/166/CEE e facilitare l'ottenimento di una copertura assicurativa per i veicoli con targhe temporanee, la definizione del territorio nel quale il veicolo staziona abitualmente dovrebbe fare riferimento al territorio dello Stato di cui il veicolo reca una targa di immatricolazione, indipendentemente dal fatto che si tratti di una targa definitiva o di una targa temporanea.

 

(5) A norma della direttiva 72/166/CEE, i veicoli con targhe false o illegali sono considerati abitualmente stazionanti nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato le targhe originali. Questa regola implica spesso che gli uffici nazionali d'assicurazione siano obbligati a occuparsi delle conseguenze economiche di sinistri che non hanno alcuna relazione con lo Stato membro nel quale essi sono stabiliti. Senza voler modificare il criterio generale della targa di immatricolazione che determina il territorio in cui il veicolo staziona abitualmente, occorrerebbe prevedere una regola speciale in caso di sinistro provocato da un veicolo privo di targa di immatricolazione o con una targa che non corrisponde, o cessa di corrispondere, al veicolo stesso. In questo caso e al solo fine di liquidare il sinistro, il territorio in cui il veicolo staziona abitualmente dovrebbe essere considerato il territorio in cui si è verificato l'incidente.

 

(6) Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione della nozione di "controlli per sondaggio" nella direttiva 72/166/CEE, la disposizione relativa dovrebbe essere precisata. Il divieto di controlli sistematici dell'assicurazione sugli autoveicoli dovrebbe valere per i veicoli abitualmente stazionanti nel territorio di un altro Stato membro, nonché per i veicoli abitualmente stazionanti nel territorio di un paese terzo e provenienti dal territorio di un altro Stato membro. Possono essere consentiti solo controlli non sistematici e non aventi carattere discriminatorio, effettuati nell'ambito di un controllo non diretto esclusivamente a verificare l'assicurazione.

 

(7) L'articolo 4, lettera a), della direttiva 72/166/CEE consente agli Stati membri di agire in deroga all'obbligo generale di stipulare l'assicurazione obbligatoria per quanto riguarda i veicoli appartenenti a talune persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private. In caso di incidenti causati da tali veicoli, lo Stato membro che prevede la deroga deve designare l'autorità o l'ente incaricato di indennizzare le vittime degli incidenti causati in un altro Stato membro. Per assicurare che non soltanto le vittime degli incidenti causati da tali veicoli all'estero siano debitamente indennizzate, ma anche le vittime degli incidenti verificatisi nello Stato membro in cui il veicolo è abitualmente stazionante, siano residenti o meno nel suo territorio, il suddetto articolo dovrebbe essere modificato. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero assicurare che l'elenco delle persone dispensate dall'assicurazione obbligatoria, nonché le autorità o organismi responsabili dell'indennizzo delle vittime per i danni causati da tali veicoli sia comunicato alla Commissione per la pubblicazione.

 

(8) L'articolo 4, lettera b), della direttiva 72/166/CEE consente a uno Stato membro di agire in deroga all'obbligo generale di stipulare l'assicurazione obbligatoria per quanto riguarda determinati tipi di veicoli o determinati veicoli con targa speciale. In tal caso, gli altri Stati membri sono autorizzati a richiedere, al momento dell'ingresso sul loro territorio, una carta verde valida o un contratto di assicurazione frontiera per assicurare l'indennizzo dei danni alle vittime di qualsiasi incidente che può essere causato da tali veicoli sui loro territori. Tuttavia, poiché la soppressione dei controlli alle frontiere all'interno della Comunità comporta l'impossibilita di garantire che i veicoli che attraversano la frontiera siano assicurati, l'indennizzo per le vittime di incidenti causati all'estero non può più essere garantito. Inoltre, dovrebbe essere assicurato che l'indennizzo dovuto sia concesso non soltanto alle vittime degli incidenti causati da tali veicoli all'estero, ma anche alle vittime degli incidenti verificatisi nello Stato membro in cui il veicolo è abitualmente stazionante. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero trattare le vittime di incidenti causati da tali veicoli nello stesso modo in cui sono trattate le vittime di incidenti causati da veicoli non assicurati. Effettivamente, come previsto dalla direttiva 84/5/CEE, l'indennizzo per i danni alle vittime di incidenti causati da veicoli non assicurati dovrebbe essere pagato dall'organismo responsabile per l'indennizzo dello Stato membro in cui si è verificato l'incidente. Nel caso di pagamento alle vittime di incidenti causati da veicoli soggetti alla deroga, l'organismo responsabile per l'indennizzo dovrebbe poter agire nei confronti dell'organismo dello Stato membro in cui il veicolo è abitualmente stazionante. Dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione dovrebbe, se del caso, sulla base dell'esperienza acquisita per quanto riguarda l'attuazione e l'applicazione della suddetta deroga, presentare proposte volte a sostituire o abrogare quest'ultima. La disposizione corrispondente nella direttiva 2000/26/CE dovrebbe anche essere abrogata.

 

(9) Per chiarire l'ambito di applicazione delle direttive assicurazione autoveicoli a norma dell'articolo 299 del trattato, il riferimento al territorio extraeuropeo degli Stati membri di cui agli articoli 6 e 7, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE dovrebbe essere soppresso.

 

(10) Un elemento fondamentale che assicura la protezione delle vittime è costituito dall'obbligo degli Stati membri di garantire la copertura assicurativa almeno per determinati importi minimi. Gli importi minimi previsti dalla direttiva 84/5/CEE dovrebbero non solo essere aggiornati per tener conto dell'inflazione, ma dovrebbero anche essere maggiorati per migliorare la protezione delle vittime. L'importo minimo di copertura per i danni alle persone dovrebbe essere calcolato in modo tale da indennizzare totalmente ed equamente tutte le vittime che hanno riportato danni molto gravi, tenendo conto della bassa frequenza di incidenti che coinvolgono più vittime e dell'esiguo numero di casi in cui più vittime subiscono danni molto gravi nel corso di un unico incidente. Un importo minimo di copertura pari a 1.000.000 EUR per vittima o a 5.000.000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, costituisce un importo ragionevole ed adeguato. Per facilitare l'introduzione di tali importi minimi, si dovrebbe stabilire un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dalla data di attuazione della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero aumentare gli importi ad almeno la meta dei livelli entro trenta mesi dalla data di attuazione.

 

(11) Al fine di garantire che l'importo minimo di copertura non venga eroso nel tempo, è opportuno introdurre una clausola di revisione periodica che abbia come punto di riferimento l'Indice europeo dei prezzi al consumo (IEPC) pubblicato da Eurostat, come previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati. Occorre prevedere talune regole sullo svolgimento di tale revisione.

 

(12) La direttiva 84/5/CEE che, allo scopo di prevenire le frodi, consente agli Stati membri di limitare o escludere pagamenti da parte dell'organismo di indennizzo in caso di danni alle cose da parte di un veicolo non identificato, in taluni casi può impedire il legittimo indennizzo delle vittime. La facoltà di limitare o escludere l'indennizzo per il fatto che il veicolo non è identificato non dovrebbe valere quando l'organismo è intervenuto per gravi danni alle persone del medesimo incidente a seguito del quale sono stati causati danni alle cose. Gli Stati membri possono prevedere una franchigia a concorrenza del limite stabilito in detta direttiva che può essere imputata alla vittima che ha subito i danni alle cose. I danni alle persone sarebbero qualificati come gravi conformemente alla legislazione o alle disposizioni amministrative dello Stato membro in cui è avvenuto l'incidente. A tale riguardo, gli Stati membri possono tenere conto, tra l'altro, della necessità o meno di cure ospedaliere.

 

(13) Attualmente, in virtù della facoltà prevista nella direttiva 84/5/CEE, gli Stati membri possono autorizzare, fino ad un determinato massimale, franchigie imputabili alla vittima in caso di danni alle cose provocati da veicoli non assicurati. Tale facoltà riduce, senza giustificato motivo, la protezione delle vittime e crea una discriminazione rispetto alle vittime di altri sinistri. Tale facoltà dovrebbe pertanto essere soppressa.

 

(14) La seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi, dovrebbe essere modificata allo scopo di permettere alle succursali delle compagnie di assicurazione di divenire rappresentanti nelle attività di assicurazione degli autoveicoli, come già avviene in altri servizi di assicurazione.

 

(15) L'inclusione dei passeggeri del veicolo nella copertura assicurativa costituisce un risultato importante della normativa attuale. Esso verrebbe posto a repentaglio se la legislazione nazionale o qualsiasi clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione escludesse dalla copertura assicurativa i passeggeri che erano a conoscenza, o avrebbero dovuto essere a conoscenza, del fatto che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell'alcol o di altre sostanze eccitanti al momento dell'incidente. Un passeggero non è solitamente in grado di valutare in modo adeguato il livello d'intossicazione del conducente. L'obiettivo di dissuadere i conducenti dall'agire sotto gli effetti di sostanze eccitanti non si raggiunge riducendo la copertura assicurativa dei passeggeri vittime di incidenti automobilistici. La copertura di questi passeggeri nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli fa salva la loro responsabilità secondo la pertinente normativa nazionale, nonché il livello dell'eventuale risarcimento per danni in un incidente specifico.

 

(16) I danni alle persone e alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada che costituiscono di solito la parte più debole in un sinistro dovrebbero essere coperti dall'assicurazione obbligatoria del veicolo coinvolto nel sinistro, se hanno diritto alla riparazione del danno conformemente alla legislazione civile nazionale. Tale disposizione fa salva la responsabilità civile o il livello del risarcimento per danni in uno specifico incidente, secondo la pertinente legislazione nazionale.

 

(17) Alcune compagnie inseriscono nelle loro polizze clausole che prevedono l'annullamento del contratto qualora il veicolo resti al di fuori dello Stato membro di immatricolazione per un periodo più lungo di quello specificato nel contratto. Tale pratica è contraria al principio stabilito nella direttiva 90/232/CEE secondo il quale l'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli dovrebbe coprire, sulla base di un unico premio, l'intero territorio della Comunità. È opportuno quindi precisare che la copertura assicurativa dovrebbe mantenere la sua validità per tutta la durata del contratto, indipendentemente dalla circostanza che il veicolo stazioni in un altro Stato membro per un determinato periodo, salvi gli obblighi stabiliti dalla legislazione degli Stati membri sull'immatricolazione dei veicoli.

 

(18) Dovrebbero essere intraprese iniziative affinché divenga più agevole ottenere una copertura assicurativa per i veicoli importati da uno Stato membro in un altro, anche se il veicolo non è ancora immatricolato nello Stato membro di destinazione. È opportuno accordare una deroga temporanea alla regola generale per la determinazione dello Stato membro ove il rischio è situato. Per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data in cui il veicolo è consegnato, reso disponibile o spedito all'acquirente, dovrebbe essere considerato Stato membro dove è situato il rischio, lo Stato membro di destinazione.

 

(19) La persona che intende stipulare un nuovo contratto di assicurazione con un altro assicuratore dovrebbe essere in grado di presentare un quadro dei sinistri subiti e causati in vigenza del precedente contratto. Il contraente dovrebbe avere il diritto di esigere in qualunque momento un'attestazione relativa ai sinistri provocati o all'assenza di sinistri, per quanto riguarda il veicolo o i veicoli coperti da tale contratto, almeno durante gli ultimi cinque anni del rapporto contrattuale. L'impresa assicurativa, o un organismo eventualmente designato da uno Stato membro al fine di fornire l'assicurazione obbligatoria ovvero la suddetta attestazione, dovrebbe rilasciare l'attestazione al contraente entro quindici giorni dalla richiesta.

 

(20) Allo scopo di assicurare la dovuta protezione alle vittime di incidenti automobilistici, gli Stati membri non dovrebbero permettere alle imprese assicurative di opporre franchigie alla parte lesa.

 

(21) Il diritto di invocare il contratto di assicurazione e agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice è estremamente importante per la protezione delle vittime di incidenti automobilistici. La direttiva 2000/26/CE prevede già, per le vittime degli incidenti intervenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza della persona lesa e causati dall'uso di veicoli assicurati e stazionanti abitualmente in uno Stato membro, un diritto d'azione diretta contro la compagnia di assicurazione che copre la responsabilità civile della persona responsabile. Per agevolare la liquidazione rapida ed efficace dei sinistri ed evitare per quanto possibile costosi procedimenti giudiziari, tale diritto dovrebbe essere esteso a tutte le vittime d'incidenti automobilistici.

 

(22) Al fine di migliorare la protezione delle vittime di incidenti automobilistici, è opportuno estendere la procedura dell'"offerta motivata" prevista dalla direttiva 2000/26/CE a tutti i tipi di incidenti automobilistici. La stessa procedura dovrebbe essere altresì applicata, mutatis mutandis, se gli incidenti sono definiti mediante il sistema degli uffici nazionali d'assicurazione previsto dalla direttiva 72/166/CEE.

 

(23) Allo scopo di agevolare le richieste di indennizzo delle parti lese, i centri di informazione istituiti ai sensi della direttiva 2000/26/CE non dovrebbero limitarsi a fornire le informazioni relative ai tipi di incidenti coperti da tale direttiva, ma dovrebbero fornire lo stesso tipo di informazioni per qualsiasi incidente automobilistico.

 

(24) Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, la parte lesa può citare in giudizio l'assicuratore della responsabilità civile nello Stato membro in cui è domiciliata.

 

(25) Poiché la direttiva 2000/26/CE è stata adottata prima dell'adozione del regolamento (CE) n. 44/2001, che ha sostituito la convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla stessa questione per alcuni Stati membri, il riferimento a tale convenzione nella suddetta direttiva dovrebbe essere opportunamente adeguato.

 

(26) Le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza,

 

hanno adottato la presente direttiva:

 

------------------------

(4) Pubblicata nella G.U.C.E. 24 settembre 2002, n. C 227 E.

(5) Pubblicato nella G.U.U.E. 23 aprile 2003, n. C 95.

(6) Parere del Parlamento europeo del 22 ottobre 2003 (G.U.U.E. C 82 E dell'1.4.2004), posizione comune del Consiglio del 26 aprile 2004 e posizione del Parlamento europeo del 12 gennaio 2005. Decisione del Consiglio del 18 aprile 2005.

 

 

Articolo 1

Modifiche della direttiva 72/166/CEE.

La direttiva 72/166/CEE è cosi modificata:

 

1) all'articolo 1, il punto 4 è modificato come segue:

 

a) il primo trattino è sostituito dal seguente:

 

"- il territorio dello Stato di cui il veicolo reca una targa di immatricolazione, sia che si tratti di una targa definitiva o di una targa temporanea, o";

 

b) è aggiunto il seguente trattino:

 

"- qualora i veicoli siano privi di targa di immatricolazione o rechino una targa che non corrisponde o non corrisponde più allo stesso veicolo e siano rimasti coinvolti in un incidente, il territorio dello Stato in cui si è verificato l'incidente, ai fini della definizione del sinistro, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino, della presente direttiva o dall'articolo 1, paragrafo 4, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli,";

 

2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"1. Ogni Stato membro si astiene dall'effettuare il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro e quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo ed entrano nel loro territorio provenendo dal territorio di un altro Stato membro. Gli Stati membri possono tuttavia effettuare controlli non sistematici dell'assicurazione, a condizione che tali controlli non abbiano un carattere discriminatorio e avvengano nell'ambito di un controllo non esclusivamente finalizzato al controllo dell'assicurazione.";

 

3) l'articolo 4 è modificato come segue:

 

a) alla lettera a), secondo comma:

 

i) la prima frase è sostituita dalla seguente:

 

"Uno Stato membro che prevede la deroga adotta le misure idonee al fine di assicurare l'indennizzo dei danni causati nel proprio territorio e nel territorio degli altri Stati membri da veicoli appartenenti alle suddette persone.";

 

ii) l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

 

"Esso notifica alla Commissione l'elenco delle persone dispensate dall'assicurazione obbligatoria nonché le autorità o gli organismi responsabili dell'indennizzo. La Commissione pubblica l'elenco.";

 

b) alla lettera b), il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

"In tal caso, gli Stati membri provvedono affinché ai veicoli di cui al primo comma della presente lettera sia riservato lo stesso trattamento dei veicoli per i quali non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1. L'organismo di indennizzo dello Stato membro in cui si è verificato l'incidente può allora presentare una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente.

 

Dopo un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all'attuazione e all'applicazione pratica della presente lettera. La Commissione, dopo aver esaminato tali relazioni, presenta, se del caso, proposte relative alla sostituzione o all'abrogazione di detta deroga.";

 

 

4) agli articoli 6 e 7, paragrafo 1, sono soppressi i termini "o nel territorio extraeuropeo di uno Stato membro".

 

 

Articolo 2

Modifiche della direttiva 84/5/CEE.

L'articolo 1 della direttiva 84/5/CEE è sostituito dal seguente:

 

«Articolo 1

1. L'assicurazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone.

 

2. Salvo importi maggiori di garanzia eventualmente prescritti dagli Stati membri, ciascuno Stato membro esige che l'assicurazione sia obbligatoria almeno per gli importi seguenti:

 

a) nel caso di danni alle persone, un importo minimo di copertura pari a 1.000.000 EUR per vittima o a 5.000.000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;

 

b) nel caso di danni alle cose, 1.000.000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.

 

Ove opportuno, gli Stati membri possono stabilire un periodo transitorio fino a cinque anni dalla data di attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, entro il quale adeguare i propri importi minimi di copertura agli importi di cui al presente paragrafo.

 

Gli Stati membri che stabiliscono il suddetto periodo transitorio ne informano la Commissione ed indicano la durata del periodo transitorio.

 

Entro 30 mesi dalla data di attuazione della direttiva 2005/14/CE, gli Stati membri devono aumentare gli importi di garanzia ad almeno la meta dei livelli previsti nel presente paragrafo.

 

3. Ogni cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva 2005/14/CE oppure dal termine dell'eventuale periodo transitorio di cui al paragrafo 2, gli importi previsti in tale paragrafo sono oggetto di revisione, in linea con l'indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE) previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati.

 

Gli importi sono adeguati automaticamente. Essi sono aumentati della variazione percentuale indicata dall'IPCE per il periodo pertinente, vale a dire il quinquennio immediatamente precedente la revisione, e sono arrotondati ad un multiplo di 10.000 EUR.

 

La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio gli importi adeguati e provvede alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

4. Ogni Stato membro istituisce o autorizza un organismo incaricato di risarcire, almeno entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione a norma del paragrafo 1.

 

Il primo comma fa salvo il diritto degli Stati membri di conferire o no all'intervento dell'organismo un carattere sussidiario, nonché quello di disciplinare la soluzione di controversie fra l'organismo e il responsabile o i responsabili del sinistro ed altre imprese di assicurazione o istituti di sicurezza sociale che siano tenuti ad indennizzare la vittima per lo stesso sinistro. Tuttavia, gli Stati membri non possono autorizzare l'organismo a subordinare il pagamento dell'indennizzo alla condizione che la vittima dimostri in qualsiasi modo che il responsabile del sinistro non è in grado o rifiuta di pagare.

 

5. La vittima può in ogni caso rivolgersi direttamente all'organismo che, in base ad informazioni da essa fornitegli su sua richiesta, e tenuto a darle una risposta motivata circa il pagamento dell'indennizzo.

 

Gli Stati membri possono tuttavia escludere il pagamento dell'indennizzo da parte di tale organismo per le persone che per loro spontanea volontà hanno preso posto nel veicolo che ha causato il danno, se l'organismo può dimostrare che esse erano al corrente del fatto che il veicolo non era assicurato.

 

6. Gli Stati membri possono limitare o escludere il pagamento dell'indennizzo da parte dell'organismo in caso di danni alle cose causati da un veicolo non identificato.

 

Tuttavia, quando l'organismo è intervenuto per gravi danni alle persone del medesimo incidente a seguito del quale sono stati causati danni alle cose da un veicolo non identificato, gli Stati membri non escludono l'indennizzo per danni alle cose in ragione del fatto che il veicolo non è identificato. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere una franchigia non superiore a 500 EUR che può essere imputata alla vittima che ha subito i danni alle cose.

 

I danni alle persone sono qualificati come gravi conformemente alla legislazione o alle disposizioni amministrative dello Stato membro in cui è avvenuto l'incidente. A tale riguardo, gli Stati membri possono tenere conto, tra l'altro, della necessità o meno di cure ospedaliere.

 

7. Gli Stati membri applicano al pagamento dell'indennizzo da parte dell'organismo le proprie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, fatta salva qualsiasi altra pratica più favorevole alle vittime."

 

 

Articolo 3

Modifica della direttiva 88/357/CEE.

All'articolo 12 bis, paragrafo 4, quarto comma, della direttiva 88/357/CEE, la seconda frase è soppressa.

 

 

Articolo 4

Modifiche della direttiva 90/232/CEE.

La direttiva 90/232/CEE è cosi modificata:

 

1) all'articolo 1, fra il primo e il secondo comma è inserito il comma seguente:

 

"Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché qualsiasi disposizione di legge o clausola contrattuale contenuta in una polizza di assicurazione che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell'alcol o di altre sostanze eccitanti al momento del sinistro sia considerata senza effetto per quanto riguarda l'azione di tale passeggero.";

 

2) è inserito l'articolo seguente:

 

 

«Articolo 1 bis

L'assicurazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada che, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno conformemente alla legislazione civile nazionale. Il presente articolo lascia impregiudicata sia la responsabilità civile, sia l'importo dei danni.";

 

3) all'articolo 2, il primo trattino è sostituito dal seguente:

 

"- coprano, sulla base di un unico premio e per tutta la durata del contratto, l'intero territorio della Comunità, incluso l'eventuale stazionamento del veicolo in un altro Stato membro durante il periodo di validità del contratto, e";

 

4) sono inseriti gli articoli seguenti:

 

 

«Articolo 4 bis

1. In deroga all'articolo 2, lettera d), secondo trattino, della direttiva 88/357/CEE, quando un veicolo viene spedito da uno Stato membro in un altro, si considera Stato membro nel quale è situato il rischio lo Stato membro di destinazione, a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione.

 

2. Nel caso in cui il veicolo risulti coinvolto in un sinistro durante il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sia privo di assicurazione, l'organismo di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE nello Stato membro di destinazione e responsabile dell'indennizzo previsto nell'articolo 1 di detta direttiva.

 

 

Articolo 4 ter

Gli Stati membri provvedono affinché il contraente possa esigere in qualunque momento un'attestazione dello stato di rischio della garanzia di responsabilità civile concernente il veicolo o i veicoli coperti da tale contratto almeno durante gli ultimi cinque anni del rapporto contrattuale, oppure dell'assenza di sinistri. L'impresa assicurativa, o un organismo eventualmente designato da uno Stato membro al fine di fornire l'assicurazione obbligatoria ovvero la suddetta attestazione, rilascia l'attestazione al contraente entro quindici giorni dalla richiesta.

 

 

Articolo 4 quater

Le imprese assicurative non oppongono franchigie alla persona lesa a seguito di un sinistro per quanto riguarda la copertura assicurativa di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE.

 

 

Articolo 4 quinquies

Gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito di un sinistro, causato da un veicolo assicurato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE, possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro.

 

 

Articolo 4 sexies

Gli Stati membri istituiscono la procedura prevista dall'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2000/26/CE per la definizione dei sinistri provocati da un veicolo assicurato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE.

 

In caso di incidenti che possono essere definiti mediante il sistema degli uffici nazionali d'assicurazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 72/166/CEE, gli Stati membri stabiliscono la stessa procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2000/26/CE. Ai fini dell'applicazione di detta procedura, ogni riferimento all'impresa assicurativa si intende come un riferimento agli uffici nazionali d'assicurazione di cui all'articolo 1, punto 3, della direttiva 72/166/CEE.";

 

 

5) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"1. Gli Stati membri provvedono affinché, fatti salvi gli obblighi loro derivanti dalla direttiva 2000/26/CE, i centri di informazione istituiti o riconosciuti a norma dell'articolo 5 di tale direttiva forniscano le informazioni di cui al suddetto articolo a tutte le persone coinvolte in un incidente stradale causato da un veicolo assicurato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE."

 

 

Articolo 5

Modifiche della direttiva 2000/26/CE.

La direttiva 2000/26/CE è modificata come segue:

 

1) è inserito il seguente considerando 16 bis:

 

"(16 bis) Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, la parte lesa può citare in giudizio l'assicuratore della responsabilità civile nello Stato membro in cui essa è domiciliata.";

2) all'articolo 4, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

 

"8. La nomina del mandatario per la liquidazione dei sinistri non costituisce di per se l'apertura di una succursale ai sensi dell'articolo 1, lettera b), della direttiva 92/49/CEE e il predetto mandatario non è considerato uno stabilimento ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della direttiva 88/357/CEE, né

 

- uno stabilimento ai sensi della convenzione di Bruxelles, del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale [*], per quanto riguarda la Danimarca,

 

- uno stabilimento ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001, per quanto riguarda gli altri Stati membri.

 

________

[*] In G.U.C.E. 26 gennaio 1998, n. C 27 (versione consolidata).";

 

3) all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), il punto 2) ii) è soppresso;

 

4) è inserito il seguente articolo 6 bis:

 

 

«Articolo 6 bis

Organismo centrale.

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per agevolare la fornitura, in tempo utile, alle vittime, ai loro assicuratori o ai loro rappresentanti legali, dei dati di base necessari per la liquidazione dei danni.

 

Tali dati di base sono, all'occorrenza, messi a disposizione in forma elettronica in un deposito centrale in ciascuno Stato membro e sono accessibili alle parti interessate su loro esplicita richiesta."

 

 

Articolo 6

Attuazione.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il/l'11 giugno 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.

 

Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri possono, conformemente al trattato, mantenere o mettere in vigore disposizioni più favorevoli alla persona lesa di quelle necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

 

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

 

Articolo 7

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Articolo 8

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Strasburgo, addì 11 maggio 2005.

 

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. P. BORRELL FONTELLES

 

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT

 

Dir. 72/166/CEE del 24 aprile 1972.
Direttiva del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità

 

(1) (2) (3)

------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 2 maggio 1972, n. L 103. Entrata in vigore il 27 aprile 1972.

(2) Termine di recepimento: 31 dicembre 1973. Direttiva recepita con D.M. 12 ottobre 1972, D.M. 12 ottobre 1972 e D.M. 28 giugno 1973.

(3) Vedi, per l'applicazione della presente direttiva, la decisione 2001/160/CE, la decisione 2003/564/CE, la decisione 2004/332/CE e la decisione 2005/849/CE.

 

 

Il Consiglio delle Comunità europee,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Parlamento europeo,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale,

 

considerando che il trattato è volto a creare un mercato comune avente caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno e che una delle condizioni essenziali per conseguire tale scopo è quello di realizzare la libera circolazione delle merci e delle persone;

 

considerando che qualsiasi controllo alla frontiera dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ha lo scopo di salvaguardare gli interessi delle persone suscettibili di essere vittime di un sinistro causato da tali veicoli; che esso viene esercitato a causa della disparità delle disposizioni nazionali in materia;

 

considerando che dette disparità sono tali da ostacolare la libera circolazione degli autoveicoli e delle persone all'interno della Comunità; che esse hanno quindi un'incidenza diretta sulla creazione e sul funzionamento del mercato comune;

 

considerando che la raccomandazione della Commissione del 21 giugno 1968, relativa alle condizioni nelle quali viene esercitato il controllo doganale dei viaggiatori al passaggio delle frontiere intracomunitarie, invita gli Stati membri a procedere al controllo degli autoveicoli da turismo e dei viaggiatori soltanto in circostanze eccezionali e a far scomparire materialmente le barriere collocate davanti agli uffici doganali;

 

considerando che è auspicabile che la popolazione degli Stati membri prenda più profondamente coscienza della realtà del mercato comune e che a tal fine siano prese misure per liberalizzare maggiormente il regime di circolazione delle persone e degli autoveicoli nel traffico di viaggiatori tra gli Stati membri; che la necessità di tali misure è stata più volte sottolineata da membri del Parlamento europeo;

 

considerando che facilitazioni di tal genere nel traffico dei viaggiatori costituiscono un nuovo passo verso l'apertura reciproca dei mercati degli Stati membri e la creazione di condizioni analoghe a quelle di un mercato interno;

 

considerando che la soppressione del controllo della "carta verde", per i veicoli stazionanti abitualmente in uno Stato membro e che entrano nel territorio di un altro Stato membro, può essere realizzata in base ad un accordo tra i sei uffici nazionali d'assicurazione, secondo cui ogni ufficio nazionale garantirebbe, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, l'indennizzo dei danni che comportano diritto a riparazione, causati sul suo territorio da uno di tali veicoli, anche se non assicurato;

 

considerando che il suddetto accordo di garanzia si basa sulla presunzione che tutti gli autoveicoli comunitari che circolano nel territorio della Comunità sono coperti da un'assicurazione, e che è quindi opportuno prevedere in ogni legislazione nazionale degli Stati membri l'obbligo di assicurazione della responsabilità civile risultante da tali veicoli con una copertura valida per il complesso del territorio comunitario; che tuttavia le stesse legislazioni nazionali possono prevedere deroghe per talune persone e taluni tipi di veicoli;

 

considerando che il regime previsto dalla direttiva potrebbe essere esteso ai veicoli stazionanti abitualmente nel territorio di un Paese terzo per il quale gli uffici nazionali dei sei Stati membri abbiano concluso un accordo analogo,

 

ha adottato la presente direttiva:

 

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, s'intende per:

 

1. "Veicolo": qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche non agganciati;

 

2. "Persona lesa": ogni persona avente diritto alla riparazione del danno causato da veicoli;

 

3. "Ufficio nazionale d'assicurazione": organizzazione professionale che è costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo "responsabilità civile autoveicoli";

 

4. Territorio in cui il veicolo staziona abitualmente:

 

- il territorio dello Stato di cui il veicolo reca una targa di immatricolazione, sia che si tratti di una targa definitiva o di una targa temporanea, o (4)

 

- qualora non sia prevista l'immatricolazione per un tipo di veicolo, ma questi rechi una targa assicurativa o un segno distintivo analogo alla targa d'immatricolazione, il territorio dello Stato in cui è stata rilasciata tale targa o segno, ovvero

 

- qualora non sia prevista immatricolazione, targa assicurativa o segno distintivo per taluni tipi di veicoli, il territorio dello Stato di domicilio del detentore;

 

- qualora i veicoli siano privi di targa di immatricolazione o rechino una targa che non corrisponde o non corrisponde più allo stesso veicolo e siano rimasti coinvolti in un incidente, il territorio dello Stato in cui si è verificato l'incidente, ai fini della definizione del sinistro, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino, della presente direttiva o dall'articolo 1, paragrafo 4, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (5).

 

5. "Carta verde": certificato internazionale d'assicurazione rilasciato da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal Sottocomitato dei trasporti stradali del Comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

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(4) Trattino inizialmente sostituito dall'articolo 1 della direttiva 84/5/CEE e successivamente così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2005/14/CE.

(5) Trattino aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 2005/14/CE.

 

 

Articolo 2

1. Ogni Stato membro si astiene dall'effettuare il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro e quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo ed entrano nel loro territorio provenendo dal territorio di un altro Stato membro. Gli Stati membri possono tuttavia effettuare controlli non sistematici dell'assicurazione, a condizione che tali controlli non abbiano un carattere discriminatorio e avvengano nell'ambito di un controllo non esclusivamente finalizzato al controllo dell'assicurazione (6).

 

2. Per quanto concerne i veicoli stazionanti abitualmente nel territorio di uno degli Stati membri, le disposizioni della presente direttiva, eccettuati gli articoli 3 e 4, hanno effetto:

 

- dopo che sia stato concluso un accordo tra gli uffici nazionali di assicurazione ai sensi del quale ogni ufficio nazionale si rende garante, alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all'assicurazione obbligatoria, per la definizione dei sinistri sopravvenuti nel suo territorio e provocati dalla circolazione dei veicoli stazionanti abitualmente nel territorio di un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che siano assicurati o non (7);

 

- per la durata dell'accordo.

 

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(6) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2005/14/CE.

(7) Trattino così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 72/430/CEE.

 

 

Articolo 3

1. Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie, fatta salva l'applicazione dell'articolo 4, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un'assicurazione. I danni coperti e le modalità dell'assicurazione sono determinati nell'ambito di tali misure.

 

2. Ogni Stato membro adotta inoltre tutte le misure necessarie affinché il contratto d'assicurazione copra anche:

 

- i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo la legislazione in vigore in questi Stati,

 

- i danni di cui possono essere vittime i cittadini degli Stati membri nel percorso che collega direttamente due territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, allorché non esista alcun ufficio nazionale di assicurazione per il territorio percorso: in tal caso, i danni verranno indennizzati nei limiti previsti dalla legislazione nazionale sull'assicurazione obbligatoria vigente nello Stato membro nel cui territorio il veicolo staziona abitualmente.

 

 

Articolo 4

Ogni Stato membro può derogare al disposto dell'articolo 3:

 

a) per quanto concerne talune persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, il cui elenco è determinato da tale Stato e notificato agli altri Stati membri e alla Commissione.

 

Uno Stato membro che prevede la deroga adotta le misure idonee al fine di assicurare l'indennizzo dei danni causati nel proprio territorio e nel territorio degli altri Stati membri da veicoli appartenenti alle suddette persone. Esso designa in particolare l'autorità o l'ente nel Paese in cui si è verificato il sinistro, incaricato di indennizzare le persone lese, alle condizioni previste dalla legislazione di tale Stato, nel caso in cui non sia applicabile la procedura prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino. Esso notifica alla Commissione l'elenco delle persone dispensate dall'assicurazione obbligatoria nonché le autorità o gli organismi responsabili dell'indennizzo. La Commissione pubblica l'elenco (8).

 

b) per quanto riguarda determinati tipi di veicoli o determinati veicoli con targa speciale, il cui elenco è stabilito da questo Stato e notificato agli altri Stati membri e alla Commissione.

 

In tal caso, gli Stati membri provvedono affinché ai veicoli di cui al primo comma della presente lettera sia riservato lo stesso trattamento dei veicoli per i quali non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1. L'organismo di indennizzo dello Stato membro in cui si è verificato l'incidente può allora presentare una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente (9).

 

Dopo un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all'attuazione e all'applicazione pratica della presente lettera. La Commissione, dopo aver esaminato tali relazioni, presenta, se del caso, proposte relative alla sostituzione o all'abrogazione di detta deroga (10).

 

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(8) Comma così modificato dall'articolo 1 della direttiva 2005/14/CE.

(9) L'originario secondo comma è stato sostituito dagli attuali secondo e terzo comma dall'articolo 1 della direttiva 2005/14/CE.

(10) L'originario secondo comma è stato sostituito dagli attuali secondo e terzo comma dall'articolo 1 della direttiva 2005/14/CE.

Articolo 5

Ogni Stato membro provvede a che l'ufficio nazionale di assicurazione, fatto salvo l'impegno previsto nell'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino, in occasione di un incidente provocato nel proprio territorio da un veicolo che staziona abitualmente nel territorio di un altro Stato membro, si informi circa:

 

- il territorio su cui detto veicolo staziona abitualmente, nonché sul suo numero d'immatricolazione, se ne possiede uno,

 

- nella misura del possibile, le indicazioni relative all'assicurazione del veicolo, quali figurano normalmente nella carta verde e che sono in possesso del detentore del veicolo, qualora tali indicazioni siano richieste dallo Stato membro nel cui territorio il veicolo staziona abitualmente; lo stesso Stato membro provvede inoltre a che detto ufficio comunichi tali informazioni all'ufficio nazionale di assicurazione dello Stato nel cui territorio detto veicolo staziona abitualmente.

 

 

Articolo 6

Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie affinché ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio di un Paese terzo [o nel territorio extraeuropeo di uno Stato membro] (11) e che entra nel territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea possa essere ammesso alla circolazione nel proprio territorio soltanto se i danni suscettibili di essere causati dalla circolazione di tale veicolo sono coperti per tutto il territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea alle condizioni fissate da ciascuna delle legislazioni nazionali relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli.

 

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(11) Termini soppressi dall'articolo 1 della direttiva 2005/14/CE.

 

 

Articolo 7

1. Ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio di un Paese terzo [o nel territorio extraeuropeo di uno Stato membro] (12), prima di entrare nel territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, deve essere munito di una carta verde valida o di un certificato d'assicurazione "frontiera", come prova dell'esistenza di un'assicurazione conforme all'articolo 6.

 

2. Tuttavia, i veicoli che stazionano abitualmente in un paese terzo sono considerati come veicoli stazionanti abitualmente nella Comunità se gli uffici nazionali di tutti gli Stati membri si rendono garanti individualmente

 

- ciascuno alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all'assicurazione obbligatoria

 

- per la definizione dei sinistri sopravvenuti nel loro territorio e provocati dalla circolazione di tali veicoli.

 

3. Dopo aver constatato, in stretta collaborazione con gli Stati membri, gli impegni previsti dal paragrafo precedente, la Commissione stabilisce a partire da quale data e per quali tipi di veicoli gli Stati membri non esigono più la presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1.

 

------------------------

(12) Termini soppressi dall'articolo 1 della direttiva 2005/14/CE.

 

 

Articolo 8

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1973 e ne informano immediatamente la Commissione.

 

 

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Lussemburgo, addì 24 aprile 1972.

 

Per il Consiglio

il presidente

G. Thorn

 

 

Dir. 88/357/CEE del 22 giugno 1988.
Seconda direttiva del Consiglio
che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e fissa le disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 73/239/CEE

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 4 luglio 1988, n. L 172. Entrata in vigore il 30 giugno 1988.

(2) Termine di recepimento: 30 dicembre 1989. Direttiva recepita con D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49. Vedi, anche, la L. 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001).

(3) L'attuale titolo della direttiva è quello risultante dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 16 giugno 1989, n. L 166.

 

 

Il Consiglio delle Comunità europee,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, e l'articolo 66,

 

vista la proposta della Commissione,

 

in cooperazione con il Parlamento europeo,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale,

 

considerando che è necessario sviluppare il mercato interno dell'assicurazione e che, per raggiungere questo obiettivo, è opportuno agevolare per le imprese di assicurazione con sede sociale nella Comunità la prestazione di servizi negli Stati membri e, con ciò, consentire ai contraenti assicurati di rivolgersi non solo ad assicuratori stabiliti nel loro Paese, ma anche ad assicuratori con sede sociale nella Comunità e stabiliti in altri Stati membri;

 

considerando che, in applicazione del trattato, sin dalla fine del periodo transitorio è vietato qualsiasi trattamento discriminatorio in materia di prestazione di servizi basato sul fatto che un'impresa non sia stabilita nello Stato membro in cui viene effettuata la prestazione; che tale divieto si applica alle prestazioni di servizi effettuate da qualsiasi stabilimento situato nella Comunità, sia che si tratti della sede sociale di un'impresa o di un'agenzia o succursale;

 

considerando che, per ragioni pratiche, è opportuno definire la prestazione di servizi tenendo conto, da una parte, dello stabilimento dell'impresa assicuratrice e, dall'altra, del luogo di situazione del rischio; che è opportuno pertanto adottare anche una definizione della situazione del rischio; che è opportuno inoltre differenziare l'attività svolta in stabilimento rispetto a quella svolta in libera prestazione di servizi;

 

considerando che occorre completare le disposizioni della prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, in appresso denominata "prima direttiva", modificata, da ultimo dalla direttiva 87/344/CEE, in particolare per precisare i poteri e i mezzi di controllo degli organi di sorveglianza; che occorre inoltre prevedere disposizioni specifiche relative all'accesso, all'esercizio e al controllo dell'attività svolta in libera prestazione di servizi;

 

considerando che occorre accordare ai contraenti assicurati che per la loro qualità, la loro importanza o la natura del rischio da assicurare non necessitano di una particolare tutela nello Stato in cui il rischio è situato, la piena libertà di fare ricorso al più ampio mercato possibile delle assicurazioni; che occorre d'altro canto garantire un adeguato livello di protezione agli altri contraenti assicurati;

 

considerando che l'esigenza di tutelare i contraenti assicurati e di evitare distorsioni di concorrenza giustifica un coordinamento delle norme relative alla congruenza prevista dalla prima direttiva;

 

considerando che le disposizioni in vigore negli Stati membri per quanto concerne il diritto del contratto di assicurazione restano divergenti; che la libertà di scegliere come legge applicabile al contratto una legge diversa da quella dello Stato in cui il rischio è situato può essere accordata in taluni casi secondo regole che tengano conto delle circostanze specifiche;

 

considerando che occorre includere nel campo di applicazione della presente direttiva le assicurazioni obbligatorie, esigendo tuttavia che il contratto che le copre sia conforme alle disposizioni specifiche relative a queste assicurazioni, previste dallo Stato membro che impone l'obbligo di assicurazione;

 

considerando che occorre rendere più rigorose le disposizioni della prima direttiva relative al trasferimento di portafoglio, completandole con disposizioni che riguardino specificamente il caso in cui il portafoglio di contratti conclusi in prestazione di servizi è trasferito ad un'altra impresa;

 

considerando che occorre escludere dal campo di applicazione delle disposizioni proprie della libera prestazione di servizi taluni rischi per i quali le norme specifiche adottate dalle autorità degli Stati membri in considerazione della loro natura e delle loro ripercussioni sociali rendono, a questa fase, inadeguata l'applicazione di dette disposizioni; che occorre pertanto riesaminare tali esclusioni dopo un determinato periodo di applicazione della presente direttiva;

 

considerando che allo stadio attuale del coordinamento occorre accordare agli Stati membri, ai fini della tutela dei contraenti assicurati, la facoltà di limitare l'esercizio simultaneo dell'attività in libera prestazione di servizi e di quella in stabilimento; che detta limitazione non può essere prevista nel caso in cui i contraenti non abbiano necessità di tale tutela;

 

considerando che occorre sottoporre l'accesso all'esercizio della libera prestazione di servizi a procedure che garantiscano il rispetto da parte dell'impresa assicuratrice delle disposizioni relative sia alle garanzie finanziarie che alle condizioni di assicurazione; che tali procedure possono essere snellite se l'attività in prestazione di servizi riguarda contraenti assicurati che per la loro qualità, la loro importanza o la natura del rischio da assicurare non necessitano di una particolare tutela nello Stato in cui il rischio è situato;

 

considerando che è necessario prevedere nel campo della libera prestazione di servizi una collaborazione particolare tra le competenti autorità di controllo degli Stati membri, nonché tra queste e la Commissione; che occorre inoltre prevedere un regime di sanzioni applicabili qualora l'impresa prestatrice di servizi non si conformi alle disposizioni dello Stato membro della prestazione;

 

considerando che in attesa di un ulteriore coordinamento occorre sottoporre le riserve tecniche alle norme e al controllo dello Stato membro della prestazione se l'attività di prestazione di servizi concerne rischi per i quali lo Stato destinatario della prestazione vuole offrire ai contraenti assicurati una tutela particolare; che per contro le riserve tecniche restano sottoposte alle norme e al controllo dello Stato membro in cui l'impresa assicuratrice è stabilita qualora questa esigenza di tutela del contraente non abbia fondamento;

 

considerando che in taluni Stati membri le operazioni di assicurazione non sono sottoposte ad alcuna forma di imposizione indiretta, mentre nella maggioranza degli Stati vengono applicate tasse particolari e altre forme di contribuzione, comprese sovrattasse a beneficio di organismi di compensazione; che in questi ultimi Stati membri le strutture e le aliquote di tali tasse e contribuzioni divergono sensibilmente; che è opportuno evitare che le differenze esistenti provochino per i servizi di assicurazione distorsioni di concorrenza fra gli Stati membri; che, fatta salva una successiva armonizzazione, con l'applicazione del regime fiscale e di altre forme di contribuzione previste dallo Stato membro in cui il rischio è situato si può ovviare a tale inconveniente; che spetta agli Stati membri stabilire le modalità che assicurino la riscossione di tali tasse e contributi;

 

considerando che occorre evitare che l'applicazione non coordinata della presente direttiva e della direttiva 78/473/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di coassicurazione comunitaria, dia luogo in ogni Stato membro a tre regimi differenti; che è opportuno a tale riguardo definire i rischi che possono essere coperti in coassicurazione comunitaria con i criteri con i quali sono definiti i "grandi rischi" nella presente direttiva;

 

considerando che, ai sensi dell'articolo 8 C del trattato, occorre tener conto dell'ampiezza dello sforzo che deve essere sostenuto da alcune economie che presentano differenze di sviluppo; che occorre pertanto accordare a taluni Stati membri un regime transitorio che consenta un'applicazione graduale delle disposizioni della presente direttiva, specifiche della libera prestazione di servizi,

 

ha adottato la presente direttiva:

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Articolo 1

La presente direttiva ha lo scopo:

a) di completare la prima direttiva 73/239/CEE;

 

b) di stabilire le disposizioni particolari per quanto concerne la libera prestazione di servizi per le imprese e rami assicurativi di cui alla prima direttiva.

 

 

Articolo 2 (4)

Ai sensi della presente direttiva s'intende per:

 

a) prima direttiva:

 

la direttiva 73/239/CEE;

 

b) impresa:

 

- per l'applicazione dei titoli I e II:

 

ogni impresa che abbia ottenuto l'autorizzazione amministrativa conformemente all'articolo 6 o all'articolo 23 della prima direttiva;

 

- per l'applicazione dei titoli III e V:

 

ogni impresa che abbia ottenuto l'autorizzazione amministrativa conformemente all'articolo 6 della prima direttiva;

 

c) stabilimento:

 

sede sociale, agenzia o succursale di una impresa, tenuto conto dell'articolo 3;

 

d) Stato membro in cui il rischio è situato;

 

- lo Stato membro in cui sono ubicati i beni, quando l'assicurazione si riferisce sia a beni immobili, sia a beni immobili e al loro contenuto, qualora questo sia coperto dalla stessa polizza assicurativa;

 

- lo Stato membro di immatricolazione, quando l'assicurazione si riferisce a veicoli immatricolati di ogni tipo;

 

- lo Stato membro in cui il contraente assicurato ha sottoscritto il contratto nel caso di contratti di durata inferiore o pari a quattro mesi relativi a rischi inerenti ad un viaggio o a una vacanza, qualunque sia il ramo in questione;

 

- lo Stato membro in cui il contraente assicurato risiede abitualmente, ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento della persona giuridica al quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai trattini precedenti;

 

e) Stato membro di stabilimento:

 

lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento che copre il rischio;

 

f) Stato membro di prestazione di servizi:

 

lo Stato membro in cui è situato il rischio quando questo è coperto da uno stabilimento situato in un altro Stato membro.

 

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(4) Si veda la direttiva 92/49/CEE.

 

 

Articolo 3

Ai fini dell'applicazione della prima direttiva e della presente direttiva è assimilata ad un'agenzia o ad una succursale qualsiasi presenza permanente di un'impresa nel territorio di uno Stato membro, anche se questa presenza non ha assunto la forma di una succursale o agenzia, ma si esercita per mezzo di un semplice ufficio gestito dal personale proprio dell'impresa o da una persona indipendente ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa come farebbe un'agenzia.

 

 

Articolo 4

Ai fini della presente direttiva e della prima direttiva, le condizioni generali e speciali delle polizze non includono le condizioni specifiche che contemplino, in un caso determinato, circostanze particolari del rischio da coprire.

 

 

TITOLO II

Disposizioni complementari alla prima direttiva

 

 

Articolo 5

L'articolo 5 della prima direttiva è così completato:

 

"d) grandi rischi:

 

i) i rischi classificati nei rami 4, 5, 6, 7, 11 e 12 del punto A dell'allegato,

 

ii) i rischi classificati nei rami 14 e 15 del punto A dell'allegato qualora il contraente assicurato eserciti a titolo professionale un'attività industriale, commerciale o liberale e il rischio riguardi questa attività,

 

iii) i rischi classificati nei rami 8, 9, 13 e 16 del punto A dell'allegato, purché il contraente assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:

 

prima tappa: fino al 31 dicembre 1992:

 

- totale dello stato patrimoniale: 12,4 milioni di ECU;

 

- importo netto del volume di affari: 24 milioni di ECU;

 

- numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 500.

 

Seconda tappa: a partire dal 1° gennaio 1993:

 

- totale dello stato patrimoniale: 6,2 milioni di ECU;

 

- importo netto del volume di affari: 12,8 milioni di ECU;

 

- numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250.

 

Qualora il contraente assicurato faccia parte di un insieme di imprese per cui sono previsti bilanci consolidati ai sensi della direttiva 83/349/CEE, i criteri sopra indicati sono applicati sulla base dei bilanci consolidati.

 

Ogni Stato membro può aggiungere alla categoria menzionata al punto iii) i rischi assicurati a nome di associazioni professionali, "joint ventures", e raggruppamenti temporanei".

 

 

Articolo 6

Per l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, primo comma, e dell'articolo 24 della prima direttiva, gli Stati membri si conformano all'allegato 1 della presente direttiva per quanto concerne le norme relative alla congruenza.

 

 

Articolo 7

1. La legislazione applicabile ai contratti d'assicurazione contemplati nella presente direttiva e relativi ai rischi localizzati negli Stati membri viene determinata conformemente alle seguenti disposizioni:

 

a) Quando il contraente assicurato ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale nel territorio dello Stato membro in cui il rischio è situato, la legislazione applicabile ai contratti di assicurazione e quella di tale Stato membro. Tuttavia, qualora la legislazione di tale Stato lo consenta, le parti possono scegliere la legislazione di un altro Paese.

 

b) Quando il contraente assicurato non ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale nello Stato membro in cui il rischio è situato, le parti del contratto di assicurazione possono scegliere o la legislazione dello Stato membro in cui il rischio è situato o quella del Paese in cui il contraente ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale.

 

c) Quando il contraente assicurato esercita un'attività commerciale, industriale o liberale e il contratto copre due o più rischi relativi a tali attività e localizzati in vari Stati membri, la libertà di scelta della legislazione applicabile al contratto si estende alle legislazioni di questi Stati membri e del Paese in cui il contraente ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale.

 

d) In deroga alle lettere b) e c), quando gli Stati membri di cui a queste lettere accordano una maggiore libertà di scelta della legislazione applicabile al contratto, le parti possono avvalersi di tale libertà.

 

e) In deroga alle lettere a), b) e c), quando i rischi coperti dal contratto sono limitati a sinistri che possono verificarsi in uno Stato membro diverso da quello in cui il rischio è situato, quale definito dall'articolo 2, lettera d), le parti possono sempre scegliere la legislazione del primo Stato.

 

f) Per quanto riguarda i rischi di cui all'articolo 5, lettera d) della prima direttiva, le parti hanno la libertà di scegliere la legislazione applicabile (5).

 

g) La scelta di una legislazione ad opera delle parti nei casi di cui alle lettere a) o f), qualora nel momento della scelta tutti gli altri dati di fatto si riferiscano a un solo Stato membro, non può recare pregiudizio alle norme imperative di tale Stato, cioè alle disposizioni cui la legislazione di tale Stato non consente di derogare per contratto.

 

h) La scelta di cui alle precedenti lettere deve essere esplicita o risultare in modo certo dalle clausole contrattuali o dalle circostanze del caso. Diversamente, o in caso di mancata scelta, il contratto è disciplinato dalla legislazione del Paese tra quelli di cui alle precedenti lettere, con il quale presenta più stretti legami. Tuttavia, se una parte del contratto è separabile dal resto del contratto e presenta più stretti legami con un altro dei Paesi di cui alle precedenti lettere, si potrà applicare, a titolo eccezionale, a detta parte del contratto la legislazione di quest'altro Paese. Si presume che il contratto presenti i più legami con lo Stato membro in cui il rischio è situato.

 

i) Quando uno Stato comprende più unità territoriali ciascuna delle quali abbia le proprie norme di diritto in materia di obbligazioni contrattuali, ciascuna unità è considerata come un Paese ai fini della determinazione della legislazione applicabile ai sensi della presente direttiva.

 

Uno Stato membro in cui diverse unità territoriali abbiano le proprie norme di diritto in materia di obbligazioni contrattuali non è tenuto ad applicare le disposizioni della presente direttiva ai conflitti che insorgono tra le diverse norme di diritto di tali unità.

 

2. Il presente articolo lascia impregiudicata l'applicazione delle norme del Paese del giudice che disciplinano imperativamente la situazione, indipendentemente dalla legislazione applicabile al contratto.

 

Qualora il diritto di uno Stato membro lo preveda, può essere data esecuzione alle norme imperative della legge dello Stato membro in cui è situato il rischio o dello Stato membro che impone l'obbligo di contrarre un'assicurazione qualora e nella misura in cui, secondo la legge di detti Paesi, tali norme si applichino indipendentemente dalla legislazione che disciplina il contratto.

 

Quando il contratto copre rischi situati in più di uno Stato membro, ai fini dell'applicazione del presente paragrafo il contratto è considerato come costituito da più contratti, ciascuno dei quali riferito ad un solo Stato membro.

 

3. Fatti salvi i precedenti paragrafi, gli Stati membri applicano ai contratti di assicurazione di cui alla presente direttiva le loro norme generali di diritto internazionale privato in materia di obbligazioni contrattuali.

 

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(5) Paragrafo così sostituito dall'articolo 23 della direttiva 92/49/CEE.

 

 

Articolo 8

1. Secondo quanto disposto dal presente articolo, le imprese di assicurazione possono offrire e sottoscrivere contratti di assicurazione obbligatoria conformemente alle norme della presente direttiva e della prima direttiva.

 

2. Quando uno Stato membro impone l'obbligo di contrarre un'assicurazione, il contratto soddisfa a tale obbligo solo qualora sia conforme alle disposizioni specifiche relative a detta assicurazione prevista dallo stesso Stato membro.

 

3. Quando, in caso di assicurazione obbligatoria, le disposizioni della legge dello Stato membro in cui è situato il rischio sono in contraddizione con quelle della legge dello Stato membro che impone l'obbligo di contrarre un'assicurazione, prevalgono queste ultime.

 

4. a) fatta salva la lettera c) del presente paragrafo, l'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, è applicabile quando il contratto d'assicurazione fornisce la copertura in vari Stati membri di cui almeno uno imponga l'obbligo di contrarre un'assicurazione; (6).

 

[b) Uno Stato membro che, alla data della notifica della presente direttiva, impone l'approvazione delle condizioni generali e speciali delle assicurazioni obbligatorie ad ogni impresa stabilita nel proprio territorio può, in deroga agli articoli 9 e 18, imporre l'approvazione di tali condizioni anche ad ogni impresa d'assicurazione che offre tale copertura nel suo territorio, alle condizioni previste all'articolo 12, paragrafo 1 (7).]

 

c) In deroga all'articolo 7, uno Stato membro può prescrivere che la legge applicabile al contratto di un'assicurazione obbligatoria sia quella dello Stato che impone l'obbligo dell'assicurazione.

 

d) Quando, in uno Stato membro che impone un obbligo di assicurazione, l'assicuratore deve dichiarare ogni cessazione di garanzia alle autorità competenti, tale cessazione è opponibile ai terzi lesi soltanto alle condizioni previste dalla legislazione di questo Stato membro.

 

5. a) Ogni Stato membro comunica alla Commissione i rischi per i quali la sua legislazione impone un obbligo di assicurazione, indicando:

 

- le disposizioni specifiche relative a tale assicurazione,

 

- gli elementi che devono figurare nell'attestato che l'assicuratore deve rilasciare all'assicurato, quando tale Stato esige una prova che è Stato rispettato l'obbligo di assicurazione. Tra questi elementi, ogni Stato membro può chiedere che figuri la dichiarazione dell'assicuratore che il contratto è conforme alle disposizioni specifiche relative a tale assicurazione.

 

b) La Commissione pubblica le indicazioni di cui alla lettera a) nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

 

c) Ogni Stato membro accetta, come prova che è stato rispettato l'obbligo di assicurazione, un attestato il cui contenuto è conforme alla lettera a), secondo trattino.

 

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(6) Paragrafo così sostituito dall'articolo 30 della direttiva 92/49/CEE.

(7) Il punto b) è stato abrogato dall'articolo 30 della direttiva 92/49/CEE.

 

Articolo 9

1. L'articolo 9, ultimo comma, e l'articolo 11, paragrafo 1, ultimo comma, della prima direttiva sono sostituiti dal testo seguente.

 

"Tuttavia, non sono richieste le indicazioni di cui alle lettere a) e b) concernenti le condizioni generali e speciali e le tariffe, se si tratta dei rischi di cui all'articolo 5, lettera d)."

 

2. Agli articoli 8 e 10 della prima direttiva, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

 

"3. Il coordinamento attuale non osta a che gli Stati membri mantengano o introducano disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, in particolare per quanto concerne la necessità di una qualificazione tecnica degli amministratori, come pure l'approvazione degli statuti, delle condizioni generali e speciali delle polizze assicurative, delle tariffe e di qualsiasi altro documento necessario al normale esercizio del controllo.

 

Tuttavia, per i rischi di cui all'articolo 5, lettera d), gli Stati membri non applicano disposizioni che prevedano la necessità di un'approvazione o di una comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, delle tariffe nonché di formulari ed altri stampati che l'impresa abbia intenzione di utilizzare nelle sue relazioni con i contraenti. Per controllare l'osservanza delle disposizioni legislative, amministrative e regolamentari relative a tali rischi possono esigere solo la comunicazione non sistematica di queste condizioni e di questi altri documenti, senza che detta esigenza possa costituire per l'impresa una condizione per l'esercizio delle sue attività.

 

Per i rischi di cui all'articolo 5, lettera d), gli Stati membri possono mantenere o introdurre la notifica preliminare o l'approvazione delle maggiorazioni di tariffe proposte solo in quanto elemento di un sistema generale di controllo dei prezzi. L'attuale coordinamento non osta neppure a che gli Stati membri sottopongano le imprese che chiedono o hanno ottenuto l'autorizzazione per il ramo 18 del punto A dell'allegato al controllo dei mezzi diretti o indiretti, quanto a personale ed attrezzature, ivi compresa la qualifica del personale medico e la qualità delle attrezzature di cui le imprese dispongono per far fronte agli impegni assunti in questo ramo."

 

 

Articolo 10

L'articolo 19 della prima direttiva è completato dal paragrafo seguente:

"3. Ogni Stato membro adotta idonee disposizioni affinché le autorità preposte al controllo delle imprese di assicurazione dispongano dei poteri e dei mezzi necessari per la sorveglianza delle attività delle imprese di assicurazione stabilite nel loro territorio, comprese le attività esercitate fuori di tale territorio, conformemente alle direttive del Consiglio riguardanti tali attività e ai fini della loro applicazione.

 

Questi poteri e mezzi devono in particolare consentire alle autorità di controllo:

 

- di informarsi approfonditamente circa la situazione dell'impresa e le sue attività complessive, in particolare:

 

- raccogliendo informazioni o richiedendo documenti relativi all'attività assicurativa,

 

- procedendo a controlli diretti nei locali dell'impresa;

 

- di prendere nei confronti dell'impresa tutti i provvedimenti appropriati e necessari per garantire che le attività dell'impresa siano conformi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che l'impresa deve osservare nei vari Stati membri ed in particolare al programma di attività, qualora sia obbligatorio, nonché per evitare o eliminare irregolarità che possano ledere gli interessi degli assicurati;

 

- di assicurare l'applicazione delle misure richieste dalle autorità di controllo, se necessario mediante esecuzione coattiva, facendo eventualmente ricorso agli organi giudiziari.

 

Gli Stati membri possono anche prevedere che le autorità di controllo abbiano la facoltà di ottenere informazioni sui contratti detenuti dagli intermediari."

 

 

Articolo 11

1. L'articolo 21 della prima direttiva è soppresso.

 

[2. Ogni Stato membro autorizza, alle condizioni previste dal diritto nazionale, le imprese stabilite nel suo territorio a trasferire totalmente o in parte il loro portafoglio di contratti per i quali lo Stato in questione è quello in cui il rischio è situato ad un cessionario stabilito nello stesso Stato membro, se le autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale del cessionario attestano che questi dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario.

 

3. Ogni Stato membro autorizza, alle condizioni previste dal diritto nazionale, le imprese stabilite nel suo territorio a trasferire totalmente o in parte il loro portafoglio di contratti stipulati nelle circostanze di cui all'articolo 12, paragrafo 1 ad un cessionario stabilito nello Stato membro della prestazione di servizi se le autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale del cessionario attestano che questi dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario.

 

4. Ogni Stato membro autorizza, alle condizioni previste dal diritto nazionale, le imprese stabilite nel suo territorio a trasferire totalmente o in parte il loro portafoglio di contratti stipulati nelle circostanze di cui all'articolo 12, paragrafo 1, ad un cessionario stabilito nello stesso Stato membro se le autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale attestano che il cessionario dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario e se soddisfa, nello Stato membro di prestazione di servizio, alle condizioni previste dagli articoli da 13 a 16.

 

5. Nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4, le autorità di controllo dello Stato membro in cui l'impresa cedente è stabilita autorizzano il trasferimento dopo aver ricevuto l'accordo delle autorità di controllo dello Stato membro di prestazione di servizio.

 

6. Se uno Stato membro autorizza, alle condizioni prescritte dal diritto nazionale, le imprese stabilite nel suo territorio a trasferire tutto o parte del loro portafoglio di contratti a un cessionario stabilito in un altro Stato membro che non sia lo Stato membro della prestazione di servizi, esso si accerta che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

 

- le autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale del cessionario attestano che questi dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario;

 

- lo Stato membro in cui è stabilito il cessionario è d'accordo;

 

- il cessionario soddisfa, nello Stato membro della prestazione di servizi, alle condizioni di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16, la legislazione di tale Stato membro prevede la possibilità di un siffatto trasferimento e tale Stato è d'accordo sul trasferimento.

 

7. Il trasferimento autorizzato in conformità del presente articolo forma oggetto, nello Stato membro in cui è situato il rischio, di un provvedimento relativo alla pubblicità, alle condizioni previste dal diritto nazionale. Tale trasferimento è opponibile di diritto ai contraenti, agli assicurati e a qualunque altra persona che abbia diritti o obblighi derivanti dai contratti trasferiti.

 

Questa disposizione lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di prevedere che i contraenti assicurati abbiano la facoltà di rescindere il contratto entro un termine prestabilito a decorrere dal trasferimento (8).]

 

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(8) L'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/49/CEE ha abrogato i paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

 

La disciplina delle ipotesi di trasferimento, da parte delle imprese di assicurazione, del portafoglio dei contratti sottoscritti in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi, già contenuta nei paragrafi da 2 a 7 della presente articolo è attualmente dettata dai paragrafi 2 e seguenti dell'articolo 12 della direttiva 92/49/CEE.

 

 

TITOLO III

Disposizioni particolari in materia di libera prestazione di servizi

 

 

Articolo 12

1. Il presente titolo si applica quando un'impresa copre, a partire da uno stabilimento situato in uno Stato membro, un rischio situato, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), in un altro Stato membro, che costituisce lo Stato membro della prestazione di servizi ai sensi del presente titolo.

 

2. Il presente titolo non si applica alle operazioni, alle imprese e agli organismi cui non si applica la prima direttiva, né ai rischi che devono essere coperti dagli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 4 di tale direttiva.

 

[Il presente titolo non si applica ai contratti di assicurazione che coprono rischi classificati nei seguenti rami del punto A dell'allegato della prima direttiva:

 

- n. 1:

 

per quanto concerne gli infortuni sul lavoro,

 

- n. 10:

 

esclusa la responsabilità del vettore,

 

- n. 12:

 

per quanto concerne i motoscafi e le imbarcazioni che lo Stato membro interessato assoggetta, al momento della notifica della presente direttiva, al regime degli autoveicoli terrestri,

 

- n. 13:

 

per quanto concerne la responsabilità civile nucleare e quella relativa ai prodotti farmaceutici,

 

- n. 9 e n. 13:

 

per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria per i lavori di costruzioni edili.]

 

Tali esclusioni formeranno oggetto di esame da parte del Consiglio entro e non oltre il 1° luglio 1998.

 

[3. Fino al coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), della prima direttiva, la Repubblica federale di Germania può mantenere il divieto di cumulare nel suo territorio l'assicurazione malattia con altri rami, in regime di prestazione di servizi (9).]

 

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(9) L'articolo 12, paragrafo 2, secondo e terzo comma, e paragrafo 3 sono stati abrogati dall'articolo 37 della direttiva 92/49/CEE.

 

 

Articolo 12 bis (10)

1. Il presente articolo si applica quando un'impresa, tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro, copre un rischio, diverso dalla responsabilità civile del vettore, classificato nel ramo 10 del punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE situato in un altro Stato membro.

 

2. Lo Stato membro della prestazione di servizi esige che l'impresa entri a far parte e contribuisca al finanziamento del suo ufficio nazionale d'assicurazione e del suo fondo nazionale di garanzia.

 

Tuttavia per i rischi coperti in regime di prestazione di servizi l'impresa sarà tenuta soltanto ad effettuare un pagamento o a versare un contributo all'ufficio e al fondo dello Stato membro di prestazione di servizi, calcolato sulla stessa base utilizzata per le imprese che coprono i rischi del ramo 10 diversi dalla responsabilità civile del vettore, tramite uno stabilimento situato in detto Stato membro, con riferimento all'importo dei premi per detto ramo nello stesso Stato membro o al numero di rischi in tale ramo coperti nello Stato membro medesimo.

 

3. La presente direttiva non osta all'obbligo per un'impresa di assicurazione in regime di prestazione di servizi di rispettare le norme dello Stato membro della prestazione di servizi, relative alla copertura di rischi aggravati, che si applichino alle imprese stabilite.

 

4. Lo Stato membro della prestazione di servizi esige che l'impresa garantisca che le persone che chiedono un indennizzo in seguito a sinistri verificatisi nel suo territorio non si trovino in una situazione meno favorevole per il fatto che l'impresa copre un rischio, diverso dalla responsabilità civile del vettore, del ramo 10 in regime di prestazione di servizi invece che tramite uno stabilimento in detto Stato membro.

 

A tal fine, lo Stato membro della prestazione di servizi esige che l'impresa nomini un rappresentante residente o stabilito nel proprio territorio incaricato di raccogliere tutte le informazioni necessarie in relazione alle richieste di indennizzo e dotato di poteri sufficienti per rappresentare l'impresa rispetto a persone che hanno subìto un danno che può dar luogo ad una richiesta di indennizzo, anche per quanto riguarda il versamento di tali indennizzi, e per rappresentarla o, se necessario, per farla rappresentare dinanzi ai tribunali e alle autorità di detto Stato membro in relazione a detti indennizzi.

 

Parimenti, il rappresentante può essere chiamato a rappresentare l'impresa dinanzi alle autorità competenti dello Stato della prestazione di servizi per quanto riguarda la verifica dell'esistenza e della validità della polizza di assicurazione sulla responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

 

Lo Stato membro della prestazione di servizi non può esigere che la persona designata svolga per conto dell'impresa che l'ha nominata attività diverse da quelle indicate nel secondo e terzo comma. [Tale persona non si occupa di assicurazione diretta per conto della suddetta impresa] (11).

 

La nomina di tale rappresentante non costituisce di per sé apertura di succursale o di agenzia ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 73/239/CEE e il rappresentante non costituisce uno stabilimento ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della presente direttiva.

 

Se l'impresa di assicurazione non ha nominato un rappresentante, gli Stati membri possono approvare che il mandatario nominato ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 99/26/CE (12) assuma la funzione di rappresentante nominato ai sensi del presente paragrafo (13).

 

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(10) Articolo aggiunto dall'articolo 6 della direttiva 90/618/CEE.

(11) Frase soppressa dall'articolo 3 della direttiva 2005/14/CE.

(12) Così in G.U.C.E; tuttavia il riferimento qui indicato è direttiva 2000/26/CE.

(13) Comma aggiunto dall'articolo 9 della direttiva 2000/26/CE.

 

 

Articolo 13

[La legislazione degli Stati membri prescrive che un'impresa stabilita in uno Stato membro può coprire in detto Stato, in regime di prestazione di servizi, almeno:

 

- i grandi rischi, quali definiti all'articolo 5, lettera d), della prima direttiva;

 

- i rischi diversi da quelli definiti all'articolo 5, lettera d), della prima direttiva che rientrino nei rami per i quali tale stabilimento non ha l'autorizzazione (14).]

 

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(14) Articolo abrogato dall'articolo 37 della direttiva 92/49/CEE.

 

 

Articolo 14

L'impresa che intenda svolgere per la prima volta in uno o più Stati membri le proprie attività in regime di libera prestazione di servizi è tenuta ad informarne preventivamente le autorità competenti dello Stato membro di origine, precisando la natura dei rischi che si propone di coprire (15).

 

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(15) Articolo così sostituito dall'articolo 34 della direttiva 92/49/CEE.

 

 

Articolo 15 (16)

[1. Fatto salvo l'articolo 16, lo Stato membro nel cui territorio un'impresa intende effettuare prestazioni di servizi può far dipendere l'accesso a tale attività da una autorizzazione amministrativa; a tal fine lo Stato membro può esigere che l'impresa:

 

a) presenti un certificato, rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro della sede sociale, attestante che essa dispone per l'insieme delle sue attività del minimo del margine di solvibilità conformemente agli articoli 16 e 17 della prima direttiva e che l'autorizzazione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, della prima direttiva, consente all'impresa di svolgere le sue attività al di fuori dello Stato membro di stabilimento;

 

b) presenti un certificato, rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, indicante i rami che l'impresa in questione è abilitata a praticare e attestante che tali autorità non formulano obiezioni a che l'impresa eserciti un'attività in prestazione di servizi;

 

c) presenti un programma di attività contenente le indicazioni concernenti:

 

- la natura dei rischi che l'impresa si propone di garantire nello Stato membro della prestazione dei servizi;

 

- le condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione che essa si propone di utilizzare;

 

- le tariffe che l'impresa intende applicare per ciascuna categoria di operazioni;

 

- i moduli e gli altri stampati che si propone di utilizzare nelle relazioni con i contraenti assicurati, qualora siano richiesti anche alle imprese stabilite.

 

Ciascuno Stato membro nel cui territorio un'impresa intende coprire, in prestazione di servizi, i rischi del ramo 10 diversi dalla responsabilità civile del vettore, può esigere che l'impresa:

 

- notifichi nome e indirizzo del proprio rappresentante responsabile delle richieste di indennizzo di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 4;

 

- presenti una dichiarazione da cui risulti che essa è divenuta membro dell'ufficio nazionale e del fondo nazionale di garanzia dello Stato membro della prestazione di servizi (17).

 

2. Le autorità competenti dello Stato membro di prestazione di servizi possono esigere che le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), siano loro trasmesse nella lingua ufficiale di tale Stato.

 

3. Le autorità competenti dello Stato membro di prestazione di servizi dispongono di un periodo di sei mesi dalla data di ricezione dei documenti menzionati al paragrafo 1 per accordare o rifiutare l'autorizzazione in base alla conformità o alla non conformità degli elementi del programma di attività presentato dall'impresa alle disposizioni legislative, amministrative o regolamentari applicabili in tale Stato.

 

4. Se le autorità competenti dello Stato membro di prestazione di servizi non si sono pronunciate allo scadere del termine di cui al paragrafo 3, l'autorizzazione si considera rifiutata.

 

5. La decisione di rifiuto di autorizzazione o di rifiuto del certificato di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), deve essere motivata con precisione e notificata all'impresa interessata.

 

6. Ciascuno Stato membro istituisce un ricorso giurisdizionale contro il rifiuto di autorizzazione o il rifiuto di concessione del certificato di cui al paragrafo 1, lettera a) o b).]

 

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(16) Articolo abrogato dall'articolo 37 della direttiva 92/49/CEE.

(17) Comma aggiunto dall'articolo 7 della direttiva 90/618/CEE.

 

 

Articolo 16 (18)

1. L'autorità competente dello Stato membro di origine comunica, entro un mese a decorrere dalla notifica prevista all'articolo 14, allo o agli Stati membri nel cui territorio l'impresa intende svolgere attività in regime di libera prestazione di servizi:

 

a) un attestato indicante che l'impresa dispone del minimo del margine di solvibilità, calcolato in conformità degli articoli 16 e 17 della direttiva 73/239/CEE;

 

b) i rami che l'impresa è autorizzata ad esercitare;

 

c) la natura dei rischi che l'impresa si propone di coprire nello Stato membro della prestazione di servizi.

 

Allo stesso tempo, l'autorità competente ne informa l'impresa interessata.

 

Lo Stato membro nel cui territorio un'impresa si propone di coprire in regime di prestazione di servizi i rischi classificati nel ramo n.10 del punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE, esclusa la responsabilità del vettore, può esigere che l'impresa:

 

- comunichi il nominativo e l'indirizzo del rappresentante di cui all'articolo 12-bis, paragrafo 4, della presente direttiva;

 

- presenti una dichiarazione secondo cui l'impresa è divenuta membro dell'ufficio nazionale e del fondo nazionale di garanzia dello Stato membro in cui è effettuata la prestazione di servizi.

 

2. Quando l'unità competente dello Stato membro di origine non trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il termine previsto, essa comunica entro lo stesso termine all'impresa i motivi del proprio rifiuto. Tale rifiuto deve poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale nello Stato membro di origine.

 

3. L'impresa può iniziare la propria attività a decorrere dalla data certificata alla quale essa è stata informata della comunicazione di cui al paragrafo 1, primo comma.

 

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(18) Articolo così sostituito dall'articolo 35 della direttiva 92/49/CEE.

 

 

Articolo 17 (19)

Ogni modifica che l'impresa intende apportare alle indicazioni di cui all'articolo 14 è soggetta alla procedura prevista dagli articoli 14 e 16.

 

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(19) Articolo così sostituito dall'articolo 36 della direttiva 92/49/CEE.

 

 

Articolo 18 (20)

[1. L'attuale coordinamento non osta a che gli Stati membri mantengano o introducano disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, segnatamente per quanto concerne l'applicazione delle condizioni generali e speciali delle polizze assicurative, dei formulari e degli stampati destinati ad essere utilizzati nelle relazioni con i contraenti assicurati, delle tariffe e di qualsiasi altro documento necessario all'esercizio normale del controllo, a condizione tuttavia che le norme dello Stato membro di stabilimento siano insufficienti per raggiungere il necessario livello di protezione e che le condizioni richieste dallo Stato membro di prestazione di servizi non superino il necessario a tale riguardo.

 

2. Tuttavia, per i rischi di cui all'articolo 5, lettera d), della prima direttiva, gli Stati membri non prevedono disposizioni che esigano l'approvazione o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze assicurative, delle tariffe, dei formulari e degli altri stampati che l'impresa intende utilizzare nelle sue relazioni con i contraenti assicurati. Per controllare l'osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative a tali rischi, essi possono esigere solo la comunicazione non sistematica di queste condizioni e di questi altri documenti, senza che ciò possa costituire per l'impresa una condizione preliminare all'esercizio della sua attività.

 

3. Per i rischi di cui all'articolo 5, lettera d), della prima direttiva, gli Stati membri possono mantenere o introdurre la notifica preventiva o l'approvazione delle maggiorazioni di tariffe proposte solo in quanto elemento di un sistema generale di controllo dei prezzi.]

 

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(20) Articolo abrogato dall'articolo 39 della direttiva 92/49/CEE.

 

 

Articolo 19 (21)

[1. Un'impresa che fornisce prestazioni di servizi deve presentare alle autorità competenti dello Stato membro della prestazione di servizi tutti i documenti richiesti per l'applicazione del presente articolo qualora tale obbligo incomba anche alle imprese ivi stabilite.

 

2. Se le autorità competenti di uno Stato membro constatano che un'impresa che agisce in regime di prestazione di servizi nel territorio di detto Stato non rispetta le norme di diritto dello stesso Stato che le sono applicabili, esse invitano l'impresa interessata a porre fine a tale situazione irregolare.

 

3. Se l'impresa non adotta disposizioni conformi all'invito di cui al paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro della prestazione di servizi ne informano le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento. Queste adottano tutte le misure appropriate affinché l'impresa interessata ponga fine a tale situazione irregolare. La natura delle misure viene comunicata alle autorità dello Stato membro della prestazione di servizi.

 

Le autorità competenti dello Stato membro di prestazione di servizi possono anche rivolgersi alle autorità competenti della sede sociale dell'impresa di assicurazione se le prestazioni di servizi sono effettuate da una succursale o da un'agenzia.

 

4. Se nonostante le misure adottate dallo Stato membro di stabilimento - o per l'insufficienza di tali misure o in mancanza delle misure stesse nello Stato interessato -, l'impresa persiste nel violare le norme giuridiche vigenti nello Stato membro di prestazione di servizi quest'ultimo dopo averne informato le autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento, può adottare le misure appropriate per evitare che insorgano altre situazioni irregolari e se strettamente necessario impedire anche l'ulteriore stipulazione di contratti di assicurazione da parte dell'impresa in regime di prestazione di servizi nel suo territorio. Nel caso dei rischi diversi da quelli previsti all'articolo 5, lettera d), della prima direttiva tali misure comprendono il ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 15. Gli Stati membri si adoperano affinché sul loro territorio sia consentito procedere alle notifiche necessarie per queste misure.

 

5. Le precedenti disposizioni lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri di sanzionare le irregolarità commesse nel loro territorio.

 

6. Se l'impresa che ha commesso l'infrazione ha uno stabilimento o possiede beni nello Stato membro di prestazione di servizi le autorità di controllo di quest'ultimo possono conformemente alla legislazione nazionale applicare le sanzioni amministrative previste per tale infrazione nei confronti di detto stabilimento o di detti beni.

 

7. Qualsiasi misura adottata nel quadro dei paragrafi da 2 a 6 che comporti sanzioni o restrizioni all'esercizio della prestazione di servizi deve essere debitamente motivata e notificata all'impresa interessata. Ciascuna di tali misure può essere impugnata mediante ricorso giurisdizionale nello Stato membro che le ha adottate.

 

8. Qualora siano state prese misure nell'ambito dell'articolo 20 della prima direttiva le autorità competenti dello Stato membro di prestazioni di servizio ne sono informate dalle autorità che hanno adottato tali misure e adottano a loro volta, quando si tratta di provvedimenti emanati a norma dell'articolo 20, paragrafi 1 e 3, le misure atte a salvaguardare gli interessi degli assicurati.

 

In caso di revoca dell'autorizzazione a norma dell'articolo 22 della prima direttiva, le autorità dello Stato membro di prestazione di servizi vengono informate e prendono le misure appropriate per impedire l'ulteriore stipulazione di contratti di assicurazione da parte dello stabilimento in questione in regime di prestazione di servizi nel territorio di tale Stato membro.

 

9. Ogni due anni la Commissione sottopone al Consiglio una relazione indicante brevemente il numero e il tipo di casi in cui, in ogni Stato membro, sono state notificate decisioni di rifiuto di autorizzazione ai sensi dell'articolo 15 o sono state adottate misure ai sensi del paragrafo 4. Gli Stati membri cooperano con la Commissione fornendo i dati necessari alla stesura della relazione.]

 

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(21) Articolo abrogato dall'articolo 40 della direttiva 92/49/CEE.

 

 

Articolo 20 (22)

[In caso di liquidazione di un'impresa di assicurazione gli impegni risultanti da un contratto stipulato in regime di prestazione di servizi sono adempiuti alla stessa stregua degli impegni risultanti dagli altri contratti di assicurazione; di tale impresa senza distinzione di nazionalità per quanto riguarda gli assicurati ed i beneficiari.]

 

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(22) Articolo abrogato dall'articolo 42 della direttiva 92/49/CEE.

 

Articolo 21 (23)

[1. Quando un'assicurazione è presentata in regime di prestazione di servizi il contraente assicurato prima della sottoscrizione di qualsiasi impegno deve essere informato dello Stato membro in cui è stabilita la sede sociale l'agenzia o la succursale con cui sarà stipulato il contratto

 

Se al contraente assicurato vengono forniti dei documenti l'informazione di cui al comma precedente vi deve figurare.

 

Gli obblighi prescritti dai primi due commi non riguardano i rischi di cui all'articolo 5, lettera d), della prima direttiva.

 

2. Sul contratto o altro documento che concede la copertura nonché sulla proposta di assicurazione qualora essa vincoli il contraente assicurato deve essere indicato l'indirizzo dello stabilimento che concede la copertura nonché quello della sede sociale.

 

Ciascuno Stato membro può esigere che il nome e l'indirizzo del rappresentante dell'impresa di assicurazione figurino anche nei summenzionati documenti (24).]

 

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(23) Articolo abrogato dall'articolo 43 della direttiva 92/49/CEE.

(24) Comma aggiunto dall'articolo 8 della direttiva 90/618/CEE.

 

 

Articolo 22 (25)

[1. Ogni stabilimento deve comunicare alla sua autorità di controllo, per le operazioni effettuate in regime di prestazione di servizi, l'importo dei premi emessi, senza detrazione di riassicurazione, suddiviso per Stati membri e per gruppi di rami. I gruppi di rami sono così definiti:

 

- infortuni e malattia (1 e 2),

 

- assicurazione auto (3, 7 e 10; le forme relative al ramo 10, esclusa la responsabilità civile del vettore, saranno specificate),

 

- incendio e altri danni subiti dai beni (8 e 9),

 

- assicurazioni aeronautica, marittima e trasporti (4, 5, 6, 7, 11 e 12),

 

- RC generale (13),

 

- credito e cauzione (14 e 15),

 

- altri rami (16, 17 e 18).

 

L'autorità di controllo di ciascuno Stato membro comunica queste indicazioni all'autorità di controllo di ciascuno degli Stati membri di prestazione di servizi (26).

 

2. Quando per le operazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, uno stabilimento riscuote, in un determinato Stato membro, un volume di premi, senza detrazioni di riassicurazione, superiore a 2,5 milioni di ECU, esso deve tenere per detto Stato membro di prestazioni di servizi e per ogni gruppo di rami un conto tecnico di gestione contenente le voci previste dall'allegato 2A o 2B.

 

Tuttavia, quando per le operazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, un'impresa riscuote nell'insieme dei suoi stabilimenti situati in uno Stato membro un volume di premi, senza detrazione riassicurazione, superiore a 2,5 milioni di ECU, l'autorità di controllo dello Stato membro di prestazione di servizi può chiedere all'autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale che in futuro venga redatto un conto tecnico di gestione per le operazioni effettuate da ciascuno di tali stabilimenti nel Paese della prestazione.

 

L'autorità di controllo dello Stato membro dello stabilimento comunica il conto tecnico di gestione di cui al primo o al secondo comma del presente paragrafo all'autorità di controllo dello Stato membro di prestazione di servizi, qualora quest'ultima ne faccia richiesta.]

 

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(25) Articolo abrogato dall'articolo 44 della direttiva 92/49/CEE.

(26) Paragrafo così sostituito dall'articolo 9 della direttiva 90/618/CEE.

 

 

Articolo 23 (27)

[1. Quando la prestazione di servizi è soggetta alla concessione di un'autorizzazione da parte dello Stato membro di prestazione di servizi l'importo delle riserve tecniche inerenti ai contratti in questione è determinato in attesa di successiva armonizzazione sotto il controllo di detto Stato membro secondo le norme da esso stabilite o in mancanza di norme secondo la prassi in uso di detto Stato. La costituzione di queste riserve con attivi equivalenti e congrui e la localizzazione di detti attivi si effettuano sotto il controllo dello Stato membro di prestazione di servizi, secondo le norme o la prassi in esso vigenti.

 

2. In ogni altro caso la determinazione dell'importo delle riserve tecniche, nonché la costituzione in contropartita delle medesime di attivi equivalenti e congrui e la localizzazione di tali attivi sono effettuate sotto il controllo dello Stato membro di stabilimento secondo le norme o la prassi in esso vigenti.

 

3. Lo Stato membro di stabilimento vigilia affinché le riserve tecniche inerenti all'insieme dei contratti che l'impresa stipula attraverso lo stabilimento in questione siano sufficienti e abbiano come contropartita attivi equivalenti e congrui.

 

4. Nel caso contemplato dal paragrafo 1, lo Stato membro di stabilimento e lo Stato membro di prestazione di servizi si scambiano tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle rispettive funzioni conformemente ai paragrafi 1 e 3.]

 

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(27) Articolo abrogato dall'articolo 19 della direttiva 92/49/CEE.

 

 

Articolo 24 (28)

[La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di imporre alle imprese operanti in regime di prestazione di servizi nel loro territorio l'obbligo di essere affiliate e di partecipare, alle stesse condizioni applicabili alle imprese stabilite, a regimi destinati a garantire il pagamento delle richieste d'indennizzo agli assicurati e ai terzi lesi.]

 

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(28) Articolo abrogato dall'articolo 45 della direttiva 92/49/CEE.

 

 

Articolo 25 (29)

[Fatta salva un'ulteriore armonizzazione ogni contratto di assicurazione concluso in regime di prestazione di servizi è sottoposto esclusivamente alle imposte indirette e oneri parafiscali gravanti sui premi di assicurazione nello Stato membro in cui il rischio è localizzato ai sensi dell'articolo 2, lettera d), e per quanto concerne la Spagna ai gravami legalmente fissati a favore dell'organismo spagnolo "Consorcio de compensaciòn de Seguros" per il fabbisogno delle sue funzioni in materia di compensazione di perdite risultanti da avvenimenti straordinari accaduti in questo Stato membro.

 

In deroga all'articolo 2, lettera d), primo trattino, e per l'applicazione del presente articolo, i beni mobili contenuti in un immobile situato nel territorio di uno Stato membro fatta eccezione per i beni in transito commerciale, sono un rischio localizzato in tale Stato membro, anche se l'immobile ed il suo contenuto non sono coperti dalla medesima polizza d'assicurazione.

 

La legge applicabile al contratto a norma dell'articolo 7 non incide sul regime fiscale applicabile.

 

Fatta salva una successiva armonizzazione ciascuno Stato membro applica alle imprese che forniscono servizi nel suo territorio le disposizioni nazionali concernenti le misure destinate a garantire la riscossione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali dovuti ai sensi del primo comma.]

 

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(29) Articolo abrogato dall'articolo 46 della direttiva 92/49/CEE.

 

 

Articolo 26

1. I rischi che possono essere coperti in coassicurazione comunitaria ai sensi della direttiva 78/473/CEE sono quelli definiti all'articolo 5, lettera d), della prima direttiva.

 

2. Le disposizioni previste dalla presente direttiva per i rischi definiti all'articolo 5, lettera d), della prima direttiva sono applicabili al coassicuratore delegatario.

 

 

 

 

 

TITOLO IV

Disposizioni transitorie

 

 

Articolo 27

1. La Grecia, l'Irlanda, la Spagna e il Portogallo beneficiano delle seguenti disposizioni transitorie:

 

i) fino al 31 dicembre 1992, tali Stati possono applicare a tutti i rischi il regime applicabile ai rischi diversi da quelli di cui all'articolo 5, lettera d), della prima direttiva;

 

ii) dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994, il regime dei grandi rischi si applica ai rischi di cui all'articolo 5, lettera d), punti i) e ii), della prima direttiva per i rischi di cui al punto iii) di detto articolo tali Stati membri fissano i limiti da applicare;

 

iii) Spagna

 

- dal 1° gennaio 1995 ; al 31 dicembre 1996, si applicano i limiti della prima tappa fissati all'articolo 5, lettera d), punto iii), della prima direttiva;

 

- dal 1° gennaio 1997, si applicano i limiti della seconda tappa.

 

Portogallo, Irlanda e Grecia

 

- dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1998, si applicano i limiti della prima tappa fissati all'articolo 8, lettera d), punto iii), della prima direttiva;

 

- dal 1° gennaio 1999, si applicano i limiti della seconda tappa.

 

La deroga accordata a decorrere dal 1° gennaio 1995 si applica solo ai contratti relativi a rischi classificati nei rami 3, 8, 9, 10, 13, e 16 e situati esclusivamente in uno dei quattro Stati membri che beneficiano delle disposizioni transitorie (30).

 

2. Fino al 31 dicembre 1994, ai rischi situati nei quattro Stati membri di cui al presente articolo non si applica l'articolo 26, paragrafo 1. Per i periodi transitori dal 1° gennaio 1995 i rischi di cui all'articolo 5, lettera d), punto iii), della prima direttiva situati in questi Stati membri e che potrebbero essere coperti in coassicurazione comunitaria ai sensi della direttiva 78/473/CEE, sono quelli che eccedono i valori limite di cui al paragrafo 1, punto iii), del presente articolo.

 

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(30) Comma così sostituito dall'articolo 10 della direttiva 90/618/CEE.

 

 

 

 

 

TITOLO V

Disposizioni finali

 

 

Articolo 28

La Commissione e le competenti autorità degli Stati membri collaborano strettamente per agevolare il controllo dell'assicurazione diretta all'interno della Comunità.

 

Gli Stati membri informano la Commissione delle principali difficoltà incontrate nell'applicazione della presente direttiva, segnatamente delle difficoltà che si presentano quando uno Stato membro constati un trasferimento anormale dell'attività di assicurazione a scapito delle imprese stabilite nel suo territorio a vantaggio di agenzie e succursali situate nella periferia del territorio.

 

La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati esaminano tali difficoltà il più rapidamente possibile per trovare una soluzione adeguata.

 

Se del caso la Commissione sottopone al Consiglio proposte appropriate.

 

 

Articolo 29

La Commissione trasmette al Consiglio periodicamente e per la prima volta il 1° luglio 1993, una relazione sull'evoluzione del mercato delle assicurazioni esercitate in regime di libera prestazione di servizi.

 

 

Articolo 30

Ogni volta che la presente direttiva fa riferimento all'ECU il controvalore in moneta nazionale da prendere in considerazione a decorrere dal 31 dicembre di ogni anno è quello dell'ultimo giorno dell'ottobre precedente per il quale siano disponibili i controvalori dell'ECU in tutte le monete della Comunità.

 

L'articolo 2 della direttiva 76/580/CEE si applica soltanto agli articoli 3, 16 e 17 della prima direttiva.

 

 

Articolo 31

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione procede ogni cinque anni all'esame e se del caso alla revisione di tutti gli importi espressi in ECU nella presente direttiva tenendo conto dell'evoluzione della situazione economica e monetaria registrata nella Comunità.

 

 

Articolo 32

Gli Stati membri modificano le disposizioni nazionali conformemente alla presente direttiva nel termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

 

Le disposizioni modificate in conformità del primo comma sono applicate nel termine di ventiquattro mesi dalla notifica della presente direttiva.

 

 

Articolo 33

Dal momento della notifica della presente direttiva gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di carattere legislativo, regolamentare o amministrativo da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

 

Articolo 34

Gli allegati sono parte integrante della presente direttiva.

 

 

Articolo 35

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Lussemburgo addì 22 giugno 1988.

 

Per il Consiglio

il Presidente

M. Bangmann

 

 

Allegato 1

 

Norme relative alla congruenza

 

 

Le seguenti norme stabiliscono la valuta in cui sono esigibili gli impegni dell'assicuratore:

 

1. Quando le garanzie di un contratto sono espresse in una determinata valuta, gli impegni dell'assicuratore si considerano esigibili in detta valuta.

 

2. Quando le garanzie di un contratto non sono espresse in alcuna valuta, gli impegni dell'assicuratore si considerano esigibili nella valuta del Paese in cui il rischio è situato. L'assicuratore può tuttavia scegliere la valuta in cui è espresso il premio se tale scelta è giustificabile.

 

Ciò si verifica se fin dalla sottoscrizione del contratto è probabile il rimborso del sinistro non nella valuta del Paese in cui il rischio è situato, ma nella valuta in cui è espresso il premio.

 

3. Gli Stati membri possono autorizzare l'assicuratore a considerare che la valuta in cui deve versare la garanzia sia quella che utilizzerà secondo l'esperienza acquisita o, mancando tale esperienza, la valuta del Paese in cui detto assicuratore è stabilito:

 

- per i contratti che coprono i rischi classificati nei rami 4, 5, 6, 7, 11, 12, e 13 (solo RC dei produttori),

 

- e per i contratti che coprono i rischi classificati in altri rami, quando, secondo la natura del rischio, le garanzie devono essere versate in una valuta diversa da quella risultante dall'applicazione delle modalità precedenti.

 

4. Quando un sinistro è dichiarato all'assicuratore e le presentazioni sono pagabili in una determinata valuta diversa da quella risultante dall'applicazione delle modalità precedenti, gli impegni dell'assicuratore si considerano esigibili in detta valuta, in particolare quella in cui l'indennizzo da pagarsi da parte dell'assicuratore è stato fissato da una sentenza del tribunale o da un accordo tra l'assicuratore e l'assicurato.

 

5. Quando un sinistro è stimato in una valuta previamente nota all'assicuratore, ma diversa da quella risultante dall'applicazione delle modalità precedenti, gli assicuratori possono considerare i loro impegni esigibili in tale valuta.

 

6. Gli Stati membri possono autorizzare le imprese a non costituire le riserve tecniche con attivi congrui se d'applicazione delle modalità precedenti risulta che l'impresa - sede o succursale - dovrebbe disporre, per soddisfare il principio della congruenza, di attivi in una moneta per un importo non superiore al 7% degli attivi esistenti in altre monete.

 

Tuttavia:

 

a) per quanto riguarda la congruenza in dracme, in lire sterline irlandesi e in escudos portoghesi, tale importo non può superare:

 

- 1 milione di ECU durante un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 1992,

 

- 2 milioni di ECU per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1998,

 

b) per quanto riguarda la congruenza in franchi belgi, in franchi lussemburghesi e in pesetas, tale importo non può superare 2 milioni di ECU durante un periodo che termina il 31 dicembre 1996.

 

A decorrere dalla fine dei periodi transitori definiti alle lettere a) e b), per queste monete si applica il regime generale, salvo decisione contraria del Consiglio.

 

7. Gli Stati membri possono non esigere dalle imprese - sede sociale o succursale - l'applicazione del principio della congruenza quando gli impegni sono esigibili in una moneta diversa da quella di uno Stato membro della Comunità, se gli investimenti in tale valuta sono regolamentati, se la stessa è soggetta a restrizioni di trasferimento o infine se tale valuta non è adatta, per motivi analoghi, a coprire le riserve tecniche.

 

8. Le imprese di assicurazione possono detenere attivi non congrui per garantire un importo non superiore al 20% dei loro impegni in una determinata valuta (31).

 

9. Ciascuno Stato membro può disporre che, se in virtù delle disposizioni che precedono un impegno deve essere garantito da attivi espressi nella valuta di uno Stato membro, gli attivi possano essere espressi anche in ECU (32).

 

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(31) Paragrafo così sostituito dall'articolo 23 della direttiva 92/49/CEE.

(32) Paragrafo così sostituito dall'articolo 23 della direttiva 92/49/CEE.

(si omettono gli allegati 2A e 2B)

 

 

Dir. 90/232/CEE del 14 maggio 1990.
Terza direttiva del Consiglio
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

 

(1) (2)

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(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 19 maggio 1990, n. 129. Entrata in vigore il 18 maggio 1990.

(2) Termine di recepimento: 31 dicembre 1992. Direttiva recepita con L. 19 febbraio 1992, n. 142 (art. 27).

 

 

Il Consiglio delle Comunità europee,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100A,

 

vista la proposta della Commissione,

 

in cooperazione con il Parlamento europeo,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale,

 

considerando che con la direttiva 72/166/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 84/5/CEE, il Consiglio ha adottato disposizioni sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

 

considerando che l'articolo 3 della direttiva 72/166/CEE impone a ogni Stato membro di prendere qualsiasi misura necessaria affinché la responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un'assicurazione; che i danni coperti e le modalità dell'assicurazione devono essere determinati nell'ambito di tali misure;

 

considerando che la direttiva 84/5/CEE, modificata dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, ha notevolmente ridotto le disparità relative al livello e al contenuto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile negli Stati membri; che continuano, tuttavia, ad esistere notevoli disparità nella copertura fornita da tale assicurazione;

 

considerando che occorre garantire che le vittime di sinistri della circolazione automobilistica ricevano un trattamento comparabile indipendentemente dal luogo della Comunità ove il sinistro è avvenuto;

 

considerando in particolare che in alcuni Stati membri esistono lacune nella copertura fornita dall'assicurazione obbligatoria dei passeggeri di autoveicoli; che, per proteggere tale categoria particolarmente vulnerabile di vittime potenziali, è necessario colmare tali lacune;

 

considerando che è opportuno rimuovere ogni incertezza sull'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino della direttiva 72/166/CEE; che tutte le polizze di assicurazione obbligatoria degli autoveicoli devono coprire l'intero territorio della Comunità;

 

considerando che, nell'interesse dell'assicurato, è inoltre opportuno che ciascuna polizza di assicurazione garantisca in ciascuno Stato membro e con un unico premio la copertura imposta dalla sua legislazione o quella imposta dalla legislazione dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, qualora quest'ultima sia superiore;

 

considerando che l'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 84/5/CEE impone agli Stati membri di creare o autorizzare un organismo con il compito di indennizzare le vittime di sinistri causati da veicoli non assicurati o non identificati; che, tuttavia, la citata disposizione lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di conferire o no all'intervento di tale organismo un carattere sussidiario;

 

considerando tuttavia che, nell'ipotesi di un sinistro causato da un veicolo non assicurato, in alcuni Stati membri la vittima è tenuta a dimostrare che il responsabile del sinistro non è in grado o rifiuta di pagare l'indennizzo prima di poter chiedere l'indennizzo all'organismo in questione; che l'organismo si trova in una posizione migliore di quella della vittima per agire contro il responsabile del sinistro; che pertanto occorre evitare che questo organismo possa esigere, per risarcire la vittima, che quest'ultima dimostri che il responsabile non è in grado o rifiuta di pagare;

 

considerando che, nel caso di controversia tra l'organismo in questione è un assicuratore della responsabilità civile su chi debba indennizzare la vittima di un sinistro, è necessario che gli Stati membri, per evitare ritardi nel pagamento dell'indennizzo alla vittima, assicurino la designazione della parte che è tenuta al pagamento iniziale dell'indennizzo in attesa della soluzione della controversia;

 

considerando che le vittime di un incidente stradale a volte hanno difficoltà ad accertare l'identità della società assicuratrice che copre la responsabilità risultante dall'uso di un autoveicolo coinvolto in un incidente; che nell'interesse di tali vittime gli Stati membri devono prendere le misure necessarie per garantire che tale informazione sia prontamente disponibile;

 

considerando che, tenendo conto di tutto quanto precede, occorre completare in modo uniforme le due precedenti direttive in materia di responsabilità civile automobilistica;

 

considerando che siffatto completamento, destinato a rafforzare la tutela delle vittime di incidenti, faciliterà maggiormente il passaggio delle frontiere interne della Comunità e quindi l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno; che è quindi opportuno assumere come base un elevato livello di tutela del consumatore;

 

considerando che, ai sensi dell'articolo 8C del trattato, occorre tener conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato da talune economie che presentano differenze di sviluppo; che occorre pertanto concedere a taluni Stati membri un regime transitorio che permetta loro una graduale applicazione di determinate disposizioni della presente direttiva,

 

ha adottato la presente direttiva:

 

 

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 84/5/CEE, l'assicurazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 72/166/CEE copre la responsabilità per i danni alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente, derivanti dall'uso del veicolo.

 

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché qualsiasi disposizione di legge o clausola contrattuale contenuta in una polizza di assicurazione che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell'alcol o di altre sostanze eccitanti al momento del sinistro sia considerata senza effetto per quanto riguarda l'azione di tale passeggero (3).

 

Ai fini della presente direttiva, si intende per "veicolo" un veicolo quale quello definito all'articolo 1 della direttiva 72/166/CEE.

 

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(3) Comma inserito dall'articolo 4 della direttiva 2005/14/CE.

 

 

Articolo 1 bis (4)

L'assicurazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada che, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno conformemente alla legislazione civile nazionale. Il presente articolo lascia impregiudicata sia la responsabilità civile, sia l'importo dei danni.

 

------------------------

(4) Articolo inserito dall'articolo 4 della direttiva 2005/14/CE.

 

 

Articolo 2

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché tutti i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli:

 

- coprano, sulla base di un unico premio e per tutta la durata del contratto, l'intero territorio della Comunità, incluso l'eventuale stazionamento del veicolo in un altro Stato membro durante il periodo di validità del contratto, e (5);

 

- garantiscano, in base al medesimo unico premio, in ciascuno Stato membro la copertura richiesta dalla sua legislazione o la copertura richiesta dalla legislazione dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, quando quest'ultima è superiore.

 

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(5) Trattino così sostituito dall'articolo 4 della direttiva 2005/14/CE.

 

 

Articolo 3

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 4, primo comma della direttiva 84/5/CEE è completato dal testo seguente:

 

"Tuttavia gli Stati membri non autorizzano l'organismo a subordinare il pagamento dell'indennizzo alla condizione che la vittima dimostri in un modo qualsiasi che il responsabile del sinistro non è in grado o rifiuta di pagare."

 

 

Articolo 4

In caso di controversia tra l'organismo di cui all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 84/5/CEE e l'assicuratore della responsabilità civile su chi debba indennizzare la vittima, gli Stati membri prendono le misure adeguate affinché sia designata la parte tenuta a pagare senza indugio l'indennizzo in un primo tempo.

 

Qualora si decida alla fine che obbligata, in tutto o in parte, al pagamento dell'indennizzo e l'altra parte, quest'ultima rimborsa di conseguenza la parte che ha effettuato il pagamento.

 

 

Articolo 4 bis (6)

1. In deroga all'articolo 2, lettera d), secondo trattino, della direttiva 88/357/CEE, quando un veicolo viene spedito da uno Stato membro in un altro, si considera Stato membro nel quale è situato il rischio lo Stato membro di destinazione, a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione.

 

2. Nel caso in cui il veicolo risulti coinvolto in un sinistro durante il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sia privo di assicurazione, l'organismo di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE nello Stato membro di destinazione e responsabile dell'indennizzo previsto nell'articolo 1 di detta direttiva.

 

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(6) Articolo inserito dall'articolo 4 della direttiva 2005/14/CE.

 

 

Articolo 4 ter (7)

Gli Stati membri provvedono affinché il contraente possa esigere in qualunque momento un'attestazione dello stato di rischio della garanzia di responsabilità civile concernente il veicolo o i veicoli coperti da tale contratto almeno durante gli ultimi cinque anni del rapporto contrattuale, oppure dell'assenza di sinistri. L'impresa assicurativa, o un organismo eventualmente designato da uno Stato membro al fine di fornire l'assicurazione obbligatoria ovvero la suddetta attestazione, rilascia l'attestazione al contraente entro quindici giorni dalla richiesta.

 

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(7) Articolo inserito dall'articolo 4 della direttiva 2005/14/CE.

 

 

Articolo 4 quater (8)

Le imprese assicurative non oppongono franchigie alla persona lesa a seguito di un sinistro per quanto riguarda la copertura assicurativa di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE.

 

 

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(8) Articolo inserito dall'articolo 4 della direttiva 2005/14/CE.

 

 

Articolo 4 quinquies (9)

Gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito di un sinistro, causato da un veicolo assicurato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE, possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro.

 

------------------------

(9) Articolo inserito dall'articolo 4 della direttiva 2005/14/CE.

 

 

Articolo 4 sexies (10)

Gli Stati membri istituiscono la procedura prevista dall'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2000/26/CE per la definizione dei sinistri provocati da un veicolo assicurato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE.

 

In caso di incidenti che possono essere definiti mediante il sistema degli uffici nazionali d'assicurazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 72/166/CEE, gli Stati membri stabiliscono la stessa procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2000/26/CE. Ai fini dell'applicazione di detta procedura, ogni riferimento all'impresa assicurativa si intende come un riferimento agli uffici nazionali d'assicurazione di cui all'articolo 1, punto 3, della direttiva 72/166/CEE.

 

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(10) Articolo inserito dall'articolo 4 della direttiva 2005/14/CE.

 

 

Articolo 5

1. Gli Stati membri provvedono affinché, fatti salvi gli obblighi loro derivanti dalla direttiva 2000/26/CE, i centri di informazione istituiti o riconosciuti a norma dell'articolo 5 di tale direttiva forniscano le informazioni di cui al suddetto articolo a tutte le persone coinvolte in un incidente stradale causato da un veicolo assicurato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE (11).

 

2. La Commissione, al più tardi il 31 dicembre 1995, sottopone al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione del paragrafo 1.

 

Se necessario la Commissione sottopone al Consiglio delle proposte appropriate.

 

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(11) Paragrafo così sostituito dall'articolo 4 della direttiva 2005/14/CE.

 

 

Articolo 6

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

2. In deroga al paragrafo 1:

 

- la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese dispongono di un termine fino al 31 dicembre 1995 per conformarsi agli articoli 1 e 2;

 

- l'Irlanda dispone di un termine fino al 31 dicembre 1998 per conformarsi all'articolo 1 per quanto riguarda i passeggeri sui sedili posteriori delle motociclette e di un termine fino al 31 dicembre 1995 per conformarsi all'articolo 1 per quanto riguarda gli altri veicoli, nonché per conformarsi all'articolo 2.

 

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 1990.

 

Per il Consiglio

il presidente

D. J. O'Malley

Dir. 2000/26/CE del 16 maggio 2000.
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio
(Quarta direttiva assicurazione autoveicoli)

 

(1) (2)

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(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 20 luglio 2000, n. L 181. Entrata in vigore il 20 luglio 2000.

(2) Termine di recepimento: vedi articolo 10 della presente direttiva. Direttiva recepita con L. 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001) e con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 190.

 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2 e l'articolo 95,

 

vista la proposta della Commissione (3),

 

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

 

conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato (5), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 7 aprile 2000,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Attualmente esistono differenze fra le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli, che ostacolano la libera circolazione delle persone e dei servizi assicurativi.

 

(2) Di conseguenza, è necessario ravvicinare tali legislazioni allo scopo di contribuire al buon funzionamento del mercato interno.

 

(3) Con la direttiva 72/166/CEE, il Consiglio ha adottato disposizioni sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.

 

(4) Con la direttiva 88/357/CEE, il Consiglio ha adottato disposizioni relative al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita nonché volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione dei servizi.

 

(5) Con il sistema degli Uffici Carta verde è garantita una rapida liquidazione dei sinistri avvenuti nel paese di residenza della parte lesa anche qualora l'altra parte coinvolta nell'incidente provenga da un altro paese europeo.

 

(6) Il sistema degli Uffici Carta verde non risolve le difficoltà che la parte lesa incontra nel far valere i suoi diritti in un paese diverso dal proprio nei confronti di una controparte ivi residente e di un'impresa di assicurazione autorizzata a operare in tale paese (diritto straniero, lingua straniera, procedura di liquidazione inconsueta per l'interessato e spesso di durata inammissibilmente lunga).

 

(7) Con la risoluzione sulla liquidazione dei sinistri in seguito ad incidenti stradali avvenuti fuori del paese d'origine della vittima del 26 ottobre 1995 (6), il Parlamento europeo, conformemente all'articolo 192, paragrafo 2, del trattato ha invitato la Commissione a presentare una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per risolvere tali problemi.

 

(8) È effettivamente opportuno completare il regime istituito dalle direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE e 90/232/CEE per garantire che le persone lese da incidenti automobilistici ricevano un trattamento equivalente indipendentemente dal luogo della Comunità ove l'incidente è avvenuto; in caso di incidenti rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva avvenuti in uno Stato diverso da quello di residenza delle persone lese, vi sono delle lacune per quanto riguarda la liquidazione dei sinistri.

(9) L'applicazione della presente direttiva a sinistri avvenuti in paesi terzi ove si applica il sistema della carta verde, in relazione a sinistri con persone lese residenti nella Comunità e veicoli che sono assicurati o stazionano abitualmente in uno Stato membro, non comporta la copertura territoriale obbligatoria del contratto di assicurazione per autoveicoli come previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 72/166/CEE.

 

(10) Ciò comporta l'attribuzione alla persona lesa di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione della controparte responsabile.

 

(11) Una soluzione soddisfacente potrebbe consistere nel prevedere che la persona lesa in un incidente automobilistico rientrante nell'ambito di applicazione della presente direttiva avvenuto in uno Stato diverso dal suo paese di residenza possa richiedere nel proprio Stato membro di residenza un risarcimento al mandatario per la liquidazione dei sinistri designato per tale paese dall'impresa di assicurazione del responsabile.

 

(12) Tale soluzione farebbe sì che un sinistro verificatosi al di fuori dello Stato membro di residenza della persona lesa venga trattato secondo modalità ad essa familiari.

 

(13) Un sistema di questo tipo, basato su un mandatario incaricato della liquidazione di sinistri nel paese di residenza della persona lesa, non modifica il diritto materiale applicabile alla fattispecie né ha effetti sulla competenza giurisdizionale.

 

(14) La possibilità per la persona lesa di un'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione costituisce un logico complemento alla istituzione di tali mandatari e migliora la situazione giuridica delle persone lese in incidenti stradali avvenuti al di fuori del loro Stato membro di residenza.

 

(15) Per colmare le suddette lacune, è opportuno prevedere che lo Stato membro nel quale l'impresa di assicurazione è autorizzata esiga che l'impresa designi dei mandatari per la liquidazione di sinistri, residenti o stabiliti negli altri Stati membri, incaricati di raccogliere tutte le informazioni necessarie in relazione alle richieste d'indennizzo risultanti da tali incidenti e di adottare le misure appropriate per la liquidazione del sinistro in nome e per conto dell'impresa di assicurazione, compreso il pagamento degli indennizzi; il mandatario per la liquidazione dei sinistri dovrebbe essere dotato di poteri sufficienti per rappresentare l'impresa di assicurazione nei confronti delle persone che hanno subito un danno in seguito a tali incidenti e per rappresentarla dinanzi alle autorità nazionali e, se necessario, dinanzi ai tribunali, compatibilmente con le norme di diritto internazionale privato sulla attribuzione della giurisdizione.

 

(16) L'attività del mandatario per la liquidazione di sinistri non è sufficiente a determinare la competenza giurisdizionale dei tribunali dello Stato membro di residenza della parte lesa se ciò non è previsto dalle norme di diritto internazionale privato in materia.

 

(16 bis) Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, la parte lesa può citare in giudizio l'assicuratore della responsabilità civile nello Stato membro in cui essa è domiciliata (7).

 

(17) La designazione dei mandatari incaricati della liquidazione dei sinistri dovrebbe essere una delle condizioni d'accesso all'attività assicurativa di cui al ramo 10 del punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE, eccezion fatta per la responsabilità del vettore, e di esercizio della medesima. Di conseguenza, tale condizione dovrebbe essere coperta dall'autorizzazione amministrativa unica, rilasciata dalle autorità dello Stato membro in cui l'impresa di assicurazione ha la sede sociale, come definita al titolo II della direttiva 92/49/CEE; tale condizione dovrebbe valere anche per le imprese di assicurazione aventi la sede sociale fuori della Comunità e che hanno ottenuto un'autorizzazione per accedere all'attività assicurativa sul territorio di uno Stato membro. Le direttive 92/49/CEE dovrebbero essere modificate e completate di conseguenza.

 

(18) Oltre al fatto di garantire la presenza di un interlocutore che rappresenta l'impresa di assicurazione nel paese di residenza della persona lesa, è opportuno garantire il contenuto stesso del diritto della vittima, vale a dire la pronta liquidazione del sinistro. Di conseguenza, le normative nazionali devono prevedere sanzioni pecuniarie appropriate, efficaci e sistematiche o sanzioni amministrative equivalenti, quali provvedimenti urgenti che prevedano sanzioni amministrative pecuniarie, relazioni periodiche alle autorità di vigilanza, controlli in loco, pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale nazionale e nella stampa, sospensione delle attività della società (divieto di concludere nuovi contratti per un certo periodo di tempo), designazione di un rappresentante speciale delle autorità di vigilanza incaricato di verificare se le attività siano svolte conformemente alla normativa sulle assicurazioni, revoca dell'autorizzazione per il ramo di attività in questione, sanzioni agli amministratori e ai dirigenti da applicare all'impresa di assicurazione nel caso in cui detto assicuratore o il suo mandatario non adempia all'obbligo di presentare un'offerta d'indennizzo entro un lasso di tempo ragionevole; ciò dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione di qualsiasi altra misura considerata appropriata, specialmente in virtù della legislazione in materia di controllo. Tuttavia la responsabilità ed il danno subito non dovrebbero essere contestati, affinché l'impresa di assicurazione possa presentare un'offerta motivata entro i termini stabiliti. L'offerta di indennizzo motivata dovrebbe intendersi come un'offerta scritta che contenga la motivazione in base alla quale sono stati valutati i profili di responsabilità e gli elementi di quantificazione del danno.

 

(19) Oltre a tali sanzioni, è opportuno prevedere che l'importo dell'indennizzo offerto dall'impresa di assicurazione o riconosciuto dal giudice alla persona lesa produca interessi qualora l'offerta non sia stata presentata entro i detti termini stabiliti. Qualora la normativa nazionale degli Stati membri contempli la possibilità di esigere interessi di mora, tale disposizione può essere attuata facendo riferimento a detta normativa.

 

(20) Le persone lese da incidenti stradali a volte hanno difficoltà ad accertare l'identità dell'impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli coinvolti in un incidente.

 

(21) Nell'interesse di tali persone lese occorre che gli Stati membri istituiscano centri d'informazione per garantire che tale informazione sia prontamente disponibile. Tali centri d'informazione dovrebbero anche rendere accessibile alle persone lese l'informazione concernente i mandatari incaricati per la liquidazione dei sinistri. È necessario che questi centri cooperino tra loro e reagiscano rapidamente alle richieste d'informazioni in merito ai mandatari inviate da altri centri d'informazione altri Stati membri. Pare opportuno raccogliere informazioni sulla cessazione effettiva della copertura assicurativa ma non sulla scadenza originaria della polizza qualora il contratto sia stato tacitamente rinnovato.

 

(22) Occorrerebbe prevedere disposizioni specifiche con riferimento ai veicoli (ad esempio, governativi o militari) che sono esonerati dall'obbligo di assicurazione della responsabilità civile.

 

(23) La persona lesa può avere un interesse giuridicamente tutelato ad essere informata dell'identità del proprietario o del conducente abituale o della persona che risulta detenere il veicolo, ad esempio, se essa può ottenere un indennizzo soltanto da dette persone perché il veicolo non è debitamente assicurato o il danno è superiore al massimale, e quindi dovrebbe essere fornita anche tale informazione.

 

(24) Alcune informazioni fornite - quali nome e indirizzo del proprietario o del conducente abituale del veicolo, numero della polizza di assicurazione o numero di immatricolazione del veicolo - costituiscono dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; il trattamento di tali dati richiesto ai fini della presente direttiva deve quindi essere conforme alle norme nazionali adottate in virtù della direttiva 95/46/CE. Il nome e l'indirizzo del conducente abituale dovrebbero essere comunicati soltanto se la legislazione nazionale lo prevede.

 

(25) È necessario prevedere un organismo di indennizzo, al quale la persona lesa possa rivolgersi qualora l'impresa di assicurazione abbia omesso di designare un mandatario o abbia un comportamento manifestamente dilatorio nella liquidazione del sinistro o qualora l'impresa di assicurazione non possa essere identificata, per garantire che la persona lesa non resti priva dell'indennizzo ad essa spettante; l'intervento dell'organismo di indennizzo andrebbe limitato ai rari casi singoli in cui l'impresa di assicurazione non ottempera ai suoi obblighi nonostante l'effetto dissuasivo delle sanzioni minacciate.

 

(26) Il ruolo dell'organismo d'indennizzo è procedere alla liquidazione del danno a cose o a persone subito dalla persona lesa soltanto nei casi oggettivamente determinabili e che pertanto l'organismo di indennizzo si deve limitare a verificare l'esistenza di un'offerta di indennizzo secondo i tempi e le modalità stabilite senza valutarne il merito.

 

(27) Le persone giuridiche surrogate per legge alla persona lesa nei confronti del responsabile del sinistro o della impresa di assicurazione (come per esempio altre imprese di assicurazione o enti previdenziali) non dovrebbero avere facoltà di presentare le proprie richieste all'organismo di indennizzo.

 

(28) L'organismo di indennizzo dovrebbe avere un diritto di surrogazione qualora esso abbia indennizzato la persona lesa; per facilitare l'azione dell'organismo di indennizzo nei confronti dell'impresa di assicurazione, qualora questa abbia omesso di designare un mandatario o abbia un comportamento manifestamente dilatorio, l'organismo d'indennizzo nel paese della persona lesa gode di un diritto di automatico rimborso da parte dell'organismo omologo del paese in cui l'impresa di assicurazione è stabilita, con diritto, per quest'ultima, di surrogazione nei diritti della persona lesa; detto organismo omologo è in posizione migliore per avviare un'azione di regresso contro l'impresa di assicurazione.

 

(29) Benché gli Stati membri possano conferire carattere sussidiario alla richiesta nei confronti dell'organismo d'indennizzo, la persona lesa non dovrebbe essere obbligata a presentare la propria richiesta di indennizzo alla persona responsabile dell'incidente prima di presentarla all'organismo d'indennizzo; in questo caso la posizione della persona lesa dovrebbe essere almeno uguale a quella del caso di una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE.

 

(30) Il sistema può essere attuato attraverso un accordo tra gli organismi d'indennizzo istituiti o approvati dagli Stati membri che definisce le loro funzioni, i loro obblighi e le modalità di rimborso.

 

(31) Qualora l'impresa di assicurazione del veicolo non abbia potuto essere identificata, dovrebbe essere previsto che il debitore finale della somma versata alla persona lesa sia il fondo di garanzia di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE situato nello Stato membro in cui staziona abitualmente il veicolo non assicurato il cui uso ha provocato l'incidente; qualora sia impossibile individuare il veicolo deve essere disposto che il debitore finale sia il fondo di garanzia di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE situato nello Stato membro dell'incidente,

 

hanno adottato la presente direttiva:

 

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(3) Pubblicata nella G.U.C.E. 13 novembre 1997, n. C 343 e G.U.C.E. 18 giugno 1999, n. C 171.

(4) Pubblicato nella G.U.C.E. 25 maggio 1998, n. C 157.

(5) Parere del Parlamento europeo del 16 luglio 1999 (G.U.C.E. 21 settembre 1998, n. C 292), confermato il 27 ottobre 1999, posizione comune del Consiglio del 21 maggio 1999 (G.U.C.E. 13 agosto 1999, n. C 232) e decisione del Parlamento europeo del 15 dicembre 1999. Decisione del Consiglio del 2 maggio 2000 e decisione del Parlamento europeo del 16 maggio 2000.

(6) Pubblicata nella G.U.C.E. 20 novembre 1995, n. C 308.

(7) Considerando inserito dall'articolo 5 della direttiva 2005/14/CE.

 

Articolo 1

Campo d'applicazione.

1. La presente direttiva stabilisce disposizioni specifiche relative a persone lese aventi diritto a risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa provocati dall'uso veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.

 

Fatti salvi la legislazione di paesi terzi in materia di responsabilità civile e il diritto internazionale privato, le disposizioni della presente direttiva si applicano anche alle persone lese residenti in uno Stato membro aventi diritto a risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in paesi terzi i cui uffici nazionali d'assicurazione, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 72/166/CEE, hanno aderito al sistema della carta verde ogniqualvolta tali sinistri siano provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.

 

2. Gli articoli 4 e 6 si applicano soltanto nel caso di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo

 

a) assicurato tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa, e

 

b) stazionante abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa.

 

3. L'articolo 7 si applica anche agli incidenti provocati da veicoli di paesi terzi che rientrano negli articoli 6 e 7 della direttiva 72/166/CEE.

 

 

Articolo 2

Definizioni.

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

 

a) "impresa di assicurazione": un'impresa che abbia ricevuto l'autorizzazione amministrativa conformemente all'articolo 6 o all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 73/239/CEE;

b) "stabilimento": la sede sociale, l'agenzia o la succursale di un'impresa di assicurazione, quale definita nell'articolo 2, lettera c), della direttiva 88/357/CEE;

c) "veicolo": un veicolo quale definito nell'articolo 1, punto 1, della direttiva 72/166/CEE;

d) "persona lesa": la persona lesa quale definita nell'articolo 1, punto 2 della direttiva 72/166/CEE;

e) "lo Stato membro nel quale il veicolo staziona abitualmente": il territorio nel quale il veicolo staziona abitualmente quale definito nell'articolo 1, punto 4 della direttiva 72/166/CEE.

 

 

Articolo 3

Azione diretta.

Ogni Stato membro provvede a che le persone di cui all'articolo 1 lese da sinistri ai sensi di detta disposizione dispongano di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile.

 

 

Articolo 4

Mandatario per la liquidazione dei sinistri.

1. Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie affinché ogni impresa di assicurazione che copre i rischi classificati nel ramo 10 del punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE, esclusa la responsabilità civile del vettore, designi un mandatario per la liquidazione dei sinistri in ogni Stato membro diverso da quello in cui ha ricevuto l'autorizzazione amministrativa. Il mandatario è incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri dovuti ad incidenti nei casi di cui all'articolo 1. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri risiede o è stabilito nello Stato membro per il quale è designato.

 

2. La scelta del mandatario per la liquidazione dei sinistri è a discrezione dell'impresa di assicurazione. Gli Stati membri non possono limitare tale scelta.

 

3. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri può operare per conto di una o più imprese di assicurazione.

 

4. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri raccoglie tutte le informazioni necessarie in merito alla liquidazione dei sinistri stessi e prende le misure necessarie per negoziarne la liquidazione. L'obbligo di designare un mandatario non esclude il ricorso diretto della persona lesa o della sua impresa di assicurazione contro la persona che ha causato il sinistro o la sua impresa di assicurazione.

 

5. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri è dotato di poteri sufficienti a rappresentare l'impresa di assicurazione nei confronti delle persone lese nei casi di cui all'articolo 1, e a soddisfare interamente le loro richieste di indennizzo. Egli deve essere in grado di esaminare il caso nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza della persona lesa.

 

6. Gli Stati membri prevedono degli obblighi, sotto pena di sanzioni pecuniarie appropriate, efficaci e sistematiche o sanzioni amministrative equivalenti, affinché, entro tre mesi a decorrere dalla data alla quale la persona lesa ha presentato la sua richiesta d'indennizzo direttamente all'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri,

 

a) l'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario presenti un'offerta d'indennizzo motivata nel caso in cui la responsabilità non sia contestata e il danno sia quantificato, o

 

b) l'impresa di assicurazione a cui è stata indirizzata la richiesta d'indennizzo o il suo mandatario fornisca una risposta motivata sugli elementi dedotti nella domanda, qualora la responsabilità sia negata o non sia stata chiaramente accertata o il danno non sia stato interamente quantificato.

 

Gli Stati membri adottano norme al fine di assicurare che, qualora l'offerta non sia stata presentata entro il termine di tre mesi l'importo dell'indennizzo offerto dall'impresa di assicurazione o riconosciuto dal giudice alla persona lesa produca interessi.

 

7. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del paragrafo 4, primo comma e sull'efficacia di detta disposizione, nonché sull'equivalenza delle disposizioni nazionali in materia di sanzioni entro il 20 gennaio 2006 e, se necessario, presenta proposte.

 

8. La nomina del mandatario per la liquidazione dei sinistri non costituisce di per se l'apertura di una succursale ai sensi dell'articolo 1, lettera b), della direttiva 92/49/CEE e il predetto mandatario non è considerato uno stabilimento ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della direttiva 88/357/CEE, né

 

- uno stabilimento ai sensi della convenzione di Bruxelles, del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale [*], per quanto riguarda la Danimarca,

 

- uno stabilimento ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001, per quanto riguarda gli altri Stati membri (8).

 

________

[*] In G.U.C.E. 26 gennaio 1998, n. C 27 (versione consolidata).

 

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(8) Paragrafo così sostituito dall'articolo 5 della direttiva 2005/14/CE.

 

 

Articolo 5

Centri d'informazione.

1. Per consentire alla persona lesa di chiedere un indennizzo, ciascuno Stato membro istituisce o riconosce un centro informazioni incaricato,

 

a) di tenere un registro contenente le seguenti informazioni:

 

1) il numero di immatricolazione di ogni autoveicolo che staziona abitualmente nel territorio dello Stato considerato;

 

2) i) i numeri delle polizze di assicurazione che coprono la circolazione di detti veicoli per i rischi del ramo 10 del punto A dell'allegato alla direttiva 73/239/CEE diversi dalla responsabilità del vettore e, se la polizza è scaduta, anche la data di cessazione della copertura assicurativa;

 

[ii) il numero della carta verde o della polizza di assicurazione frontiera, nel caso in cui il veicolo sia coperto da uno di questi documenti, se il veicolo beneficia della deroga di cui all'articolo 4, lettera b), della direttiva 72/166/CEE] (9);

 

3) le imprese di assicurazione della responsabilità civile che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di tali autoveicoli per i rischi del ramo 10 del punto A dell'allegato alla direttiva 73/239/CEE, diversi dalla responsabilità del vettore, e i mandatari per la liquidazione dei sinistri designati da tali imprese di assicurazione conformemente all'articolo 4 e notificati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;

 

4) l'elenco dei veicoli che, in ciascuno Stato membro, beneficiano della deroga dall'obbligo di copertura mediante un'assicurazione per la responsabilità civile ai sensi dell'articolo 4, lettere a) e b), della direttiva 72/166/CEE;

 

5) riguardo ai veicoli di cui al punto 4:

 

i) il nome dell'autorità o organismo designato a norma dell'articolo 4, lettera a), secondo comma, della direttiva 72/166/CEE come responsabile dell'indennizzo delle persone lese nei casi in cui non sia applicabile la procedura di cui al primo trattino dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 72/166/CEE, qualora il veicolo goda della deroga di cui all'articolo 4, lettera a), della direttiva 72/166/CEE;

 

ii) il nome dell'organismo che copre il veicolo nello Stato membro in cui esso staziona abitualmente, se esso gode della deroga di cui all'articolo 4, lettera b), della direttiva 72/166/CEE;

 

b) o di coordinare la compilazione e la diffusione di dette informazioni

 

c) e di assistere gli aventi diritto nell'ottenere le informazioni di cui alla lettera a), punti 1, 2, 3, 4 e 5.

 

Le informazioni di cui alla lettera a), punti 1, 2 e 3, devono essere conservate per un periodo di sette anni dopo la cessazione dell'immatricolazione del veicolo o la scadenza del contratto di assicurazione.

 

2. Le imprese di assicurazione di cui al paragrafo 1 lettera a), punto 3 notificano ai centri d'informazione di tutti gli Stati membri il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 4.

 

3. Gli Stati membri provvedono a che la persona lesa abbia diritto, per sette anni dall'incidente, di ottenere senza indugio le seguenti informazioni dal centro di informazione dello Stato in cui risiede o dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente o è avvenuto l'incidente:

 

a) nome e indirizzo dell'impresa di assicurazione;

 

b) numero della polizza d'assicurazione, e

 

c) nome e indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri dell'impresa di assicurazione nel paese di residenza della persona lesa.

 

I centri di informazione cooperano tra loro.

 

4. Il centro di informazione comunica alla persona lesa nome e indirizzo del proprietario o del conducente abituale o del detentore del veicolo se la persona lesa ha un interesse giuridicamente tutelato a ottenere queste informazioni. Per poter fornire tali informazioni, il centro stesso si rivolge in particolare:

 

a) all'impresa di assicurazione, o

 

b) all'ente di immatricolazione del veicolo.

 

Se il veicolo beneficia della deroga di cui all'articolo 4, lettera a), della direttiva 72/166/CEE, il centro di informazione comunica alla persona lesa il nome dell'autorità o dell'organismo designato conformemente all'articolo 4, lettera a), secondo comma, di tale direttiva, incaricato di indennizzare le persone lese, qualora non sia d'applicazione la procedura prevista all'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino, della stessa direttiva.

 

Se il veicolo beneficia della deroga di cui all'articolo 4, lettera b), della direttiva 72/166/CEE, il centro d'informazione comunica alla persona lesa il nome dell'organismo da cui dipende il veicolo nel suo paese d'immatricolazione.

 

5. Al trattamento dei dati personali risultanti dai precedenti paragrafi si deve procedere nel rispetto delle norme nazionali adottate in virtù della direttiva 95/46/CE.

 

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(9) Punto soppresso dall'articolo 5 della direttiva 2005/14/CE.

 

 

Articolo 6 (10)

Organismo d'indennizzo.

1. Ciascuno Stato membro costituisce o riconosce un organismo d'indennizzo incaricato di risarcire le persone lese nei casi di cui all'articolo 1.

 

Dette persone lese possono presentare all'organismo d'indennizzo del loro Stato membro di residenza una richiesta d'indennizzo:

 

a) nel caso in cui l'impresa di assicurazione o il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri non abbiano dato una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta d'indennizzo entro tre mesi dalla data in cui la persona lesa ha presentato la sua richiesta di indennizzo all'impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri; o

 

b) nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia designato un mandatario per la liquidazione dei sinistri nello Stato di residenza della persona lesa conformemente all'articolo 4, paragrafo 1. In questo caso le persone lese non possono presentare all'organismo d'indennizzo una richiesta d'indennizzo se hanno presentato una richiesta del genere direttamente all'impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato l'incidente e hanno ricevuto una risposta motivata entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.

 

Le persone lese non possono tuttavia presentare all'organismo d'indennizzo una richiesta d'indennizzo se hanno intrapreso un'azione legale direttamente contro l'impresa di assicurazione.

 

L'organismo di indennizzo interviene entro due mesi dalla data alla quale la persona lesa notifica ad esso la sua richiesta d'indennizzo ma pone fine al suo intervento in caso di successiva risposta motivata dell'impresa di assicurazione, o il mandatario per la liquidazione dei sinistri, alla richiesta.

 

L'organismo di indennizzo informa immediatamente:

 

a) l'impresa di assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro o il mandatario per la liquidazione dei sinistri;

 

b) l'organismo di indennizzo nello Stato membro dello stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto;

 

c) la persona che ha causato il sinistro, se nota;

 

del fatto che ha ricevuto una richiesta d'indennizzo dalla persona lesa e che interverrà entro due mesi a decorrere dalla presentazione di detta domanda.

 

Questa disposizione non osta al diritto degli Stati membri di considerare l'indennizzo ad opera di tale organismo come sussidiario o meno, e al loro diritto di disciplinare la soluzione di controversie tra detto organismo e la persona o le persone che hanno causato il sinistro e altre imprese di assicurazione o organismi previdenziali tenuti a risarcire la vittima per lo stesso sinistro. Tuttavia gli Stati membri non possono consentire che l'organismo subordini il pagamento dell'indennizzo a condizioni diverse da quelle stabilite dalla presente direttiva in particolare che la vittima dimostri in qualsiasi modo che il responsabile del sinistro è insolvente o rifiuta di pagare.

 

2. L'organismo d'indennizzo che ha indennizzato la persona lesa nel suo Stato membro di residenza acquisisce un credito nei confronti dell'organismo d'indennizzo dello Stato membro in cui dello stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto, per la somma pagata a titolo di indennizzo.

 

Quest'ultimo organismo è quindi surrogato nei diritti della persona lesa nei confronti della persona che ha causato il sinistro o della sua impresa di assicurazione, nella misura in cui l'organismo di indennizzo dello Stato membro di residenza della persona lesa ha indennizzato quest'ultima per il danno subito. Ciascuno Stato membro è tenuto a riconoscere questa surrogazione come disposto da ogni altro Stato membro.

 

3. Il presente articolo è efficace:

 

a) dopo che sia stato concluso un accordo fra gli organismi di indennizzo, istituiti o approvati dagli Stati membri, per quanto riguarda le loro funzioni, i loro obblighi e le modalità di rimborso;

 

b) a decorrere dalla data fissata dalla Commissione al momento in cui accerta, in stretta cooperazione con gli Stati membri, che il suddetto accordo è stato concluso.

 

La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente articolo e sulla sua efficacia entro il 20 luglio 2005 e, se necessario, presenta proposte.

 

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(10) Per l'attuazione e l'efficacia del presente articolo, vedi l'articolo 1 della decisione 2003/20/CE.

 

 

Articolo 6 bis (11)

Organismo centrale.

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per agevolare la fornitura, in tempo utile, alle vittime, ai loro assicuratori o ai loro rappresentanti legali, dei dati di base necessari per la liquidazione dei danni.

 

Tali dati di base sono, all'occorrenza, messi a disposizione in forma elettronica in un deposito centrale in ciascuno Stato membro e sono accessibili alle parti interessate su loro esplicita richiesta.

 

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(11) Articolo inserito dall'articolo 5 della direttiva 2005/14/CE.

 

 

Articolo 7

Qualora risulti impossibile identificare il veicolo ovvero risulti impossibile identificare, entro due mesi dal sinistro, l'impresa di assicurazione, la persona lesa può richiedere l'indennizzo all'organismo di indennizzo dello Stato membro in cui risiede. Essa è indennizzata conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 della direttiva 84/5/CEE. L'organismo di indennizzo acquisisce allora un credito, alle condizioni indicate nell'articolo 6, paragrafo 2, della presente direttiva, nei confronti:

 

a) del fondo di garanzia previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, nel caso in cui non possa essere identificata l'impresa di assicurazione;

 

b) del fondo di garanzia dello Stato membro del sinistro, in caso di veicolo non identificato;

 

c) del fondo di garanzia dello Stato membro del sinistro, nel caso di veicoli di paesi terzi.

 

 

Articolo 8

La direttiva 73/239/CEE è modificata come segue:

 

a) all'articolo 8, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

 

(12).

 

b) All'articolo 23, paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera:

(13).

 

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(12) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 73/239/CE.

(13) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 73/239/CE.

 

 

Articolo 9

La direttiva 88/357/CEE è modificata come segue:

 

all'articolo 12 bis, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

(14).

 

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(14) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 88/357/CEE.

 

 

Articolo 10

Attuazione.

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 20 luglio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Essi applicano tali disposizioni anteriormente al 20 gennaio 2003.

 

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri istituiscono o riconoscono l'organismo di indennizzo, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, anteriormente al 20 gennaio 2002. Se gli organismi di indennizzo non hanno concluso un accordo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, anteriormente al 20 luglio 2002, la Commissione propone misure atte ad assicurare che le disposizioni degli articoli 6 e 7 possano spiegare la propria efficacia anteriormente al 20 gennaio 2003.

 

4. Gli Stati membri possono, conformemente al trattato, mantenere o mettere in vigore disposizioni più favorevoli alla persona lesa di quelle necessarie a conformarsi alla presente direttiva.

 

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

 

Articolo 11

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra il vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

Articolo 12

Sanzioni.

Gli Stati membri determinano il regime delle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva, prendendo i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Le sanzioni così previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano quanto prima alla Commissione dette disposizioni e ogni loro ulteriore modifica, entro il 20 luglio 2002.

 

 

Articolo 13

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Bruxelles, addì 16 maggio 2000.

 

Per il Parlamento europeo

La Presidente

Nicole Fontaine

 

Per il Consiglio

Il Presidente

Manuel Carrilho


Dir. 2005/32/CE del 6 luglio 2005.
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

 

(1) (2)

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 22 luglio 2005, n. L 191. Entrata in vigore l'11 agosto 2005.

(2) Termine di recepimento: 11 agosto 2007.

 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3),

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

 

considerando quanto segue:

 

(1) Le disparità esistenti tra le normative e le disposizioni amministrative adottate dagli Stati membri con riguardo alla progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia possono creare ostacoli al commercio e distorcere la concorrenza nella Comunità e possono pertanto avere un'incidenza diretta sulla realizzazione e sul funzionamento del mercato interno. L'armonizzazione delle normative nazionali costituisce l'unico mezzo per evitare tali ostacoli al commercio e la concorrenza sleale.

 

(2) Ai prodotti che consumano energia è imputabile una quota consistente dei consumi di risorse naturali e di energia nella Comunità. Essi producono anche numerosi importanti impatti ambientali di altro tipo. Per la grande maggioranza delle categorie di prodotti presenti sul mercato comunitario si possono osservare livelli molto diversi di impatto ambientale sebbene le loro prestazioni funzionali siano simili. Nell'interesse dello sviluppo sostenibile, dovrebbe essere incoraggiato il continuo alleggerimento dell'impatto ambientale complessivo di tali prodotti, in particolare identificando le principali fonti di impatto ambientale negativo ed evitando il trasferimento dell'inquinamento quando tale alleggerimento non comporta costi eccessivi.

 

(3) La progettazione ecologica dei prodotti costituisce un fattore essenziale della strategia comunitaria sulla politica integrata dei prodotti. Quale impostazione preventiva finalizzata all'ottimizzazione delle prestazioni ambientali dei prodotti conservando contemporaneamente le loro qualità di uso, essa presenta nuove ed effettive opportunità per il fabbricante, il consumatore e la società nel suo insieme.

 

(4) Il miglioramento dell'efficienza energetica - una delle cui opzioni disponibili è l'uso più efficiente dell'elettricità - è considerato un contributo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nella Comunità. La domanda di elettricità è quella che presenta la maggiore crescita tra le categorie di uso finale di energia e si prevede che essa aumenterà nei prossimi 20-30 anni, in assenza di un'azione politica che si opponga a tale tendenza. Una significativa riduzione del consumo di energia, come suggerito dalla Commissione nel programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP), è possibile. Il cambiamento climatico è una delle priorità del sesto programma d'azione per l'ambiente, istituito con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Il risparmio energetico è uno dei modi più efficaci, sotto il profilo dei costi, per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre la dipendenza dalle importazioni. Dovrebbero pertanto essere adottati misure e obiettivi sostanziali sotto il profilo della domanda.

 

(5) È necessario agire nella fase progettuale del prodotto che consuma energia, poiché è emerso che è in tale fase che si determina l'inquinamento provocato durante il ciclo di vita del prodotto ed è allora che si impegna la maggior parte dei costi.

 

(6) Occorre istituire un quadro coerente per l'applicazione delle specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia nell'intento di garantire la libera circolazione di quei prodotti che ottemperano alle specifiche e di migliorarne l'impatto ambientale complessivo. Le specifiche comunitarie dovrebbero rispettare i principi della concorrenza leale e del commercio internazionale.

 

(7) Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbero essere definite tenendo conto degli obiettivi e delle priorità del sesto programma comunitario di azione in materia ambientale, compresi, se necessario, gli obiettivi applicabili delle pertinenti strategie tematiche di tale programma.

 

(8) La presente direttiva è intesa a conseguire un elevato livello di protezione riducendo l'impatto ambientale potenziale dei prodotti che consumano energia, il che si tradurrà in definitiva in un beneficio per i consumatori e gli altri utilizzatori finali. Lo sviluppo sostenibile richiede anche un'attenta considerazione dell'impatto economico, sociale e sanitario delle disposizioni previste. Il miglioramento del rendimento energetico dei prodotti contribuisce a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, ciò che rappresenta un presupposto indispensabile per una solida attività economica e pertanto per uno sviluppo sostenibile.

 

(9) Lo Stato membro che ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali in ragione di esigenze rilevanti in termini di protezione dell'ambiente, ovvero introdurre nuove disposizioni basate su nuove prove scientifiche collegate alla protezione dell'ambiente in ragione di un problema specifico di quello Stato membro sorto dopo l'adozione della misura di esecuzione applicabile, può farlo nel rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 95, paragrafi 4, 5 e 6, del trattato, che prevede la notifica preliminare alla Commissione e l'approvazione da parte di quest'ultima.

 

(10) Per ottimizzare i benefici ambientali derivanti dal miglioramento della progettazione, può essere necessario informare i consumatori in merito alle caratteristiche e ai risultati ambientali dei prodotti che consumano energia e fornire loro consigli per un utilizzo del prodotto rispettoso dell'ambiente.

 

(11) L'approccio illustrato nel Libro verde sulla politica integrata relativa ai prodotti, che costituisce un'importante innovazione del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, è teso a ridurre l'impatto ambientale dei prodotti nell'arco dell'intero ciclo di vita. Prendere in considerazione, nella fase della progettazione, l'impatto ambientale che un prodotto eserciterà nell'intero arco della sua vita può agire favorevolmente sull'ambiente e sui costi. Occorre sufficiente flessibilità per consentire che tali fattori siano integrati nella progettazione dei prodotti pur tenendo conto degli aspetti economici, tecnici e funzionali.

 

(12) Sebbene sia auspicabile un approccio globale alle prestazioni ambientali, la diminuzione dei gas a effetto serra attraverso l'aumento dell'efficienza energetica deve essere considerata l'obiettivo ambientale prioritario in attesa dell'adozione di un piano di lavoro.

 

(13) Può risultare necessario e giustificato stabilire particolari specifiche quantitative per la progettazione ecocompatibile per alcuni prodotti o aspetti ambientali ad essi relativi al fine di garantire che il loro impatto ambientale sia ridotto al minimo. Vista l'urgente necessità di contribuire alla realizzazione degli impegni assunti nel quadro del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, e fatto salvo l'approccio integrato proposto nella presente direttiva, bisognerebbe dare priorità alle misure che presentano un elevato potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a basso costo. Tali misure possono contribuire anche a promuovere un uso sostenibile delle risorse e rappresentare un importante contributo al quadro decennale di programmi per il consumo e la produzione sostenibili concordato al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg nel settembre 2002.

 

(14) Come principio generale, il consumo energetico dei prodotti che consumano energia in stand-by o quando sono disattivati dovrebbe essere ridotto al minimo necessario per il loro adeguato funzionamento.

 

(15) Quantunque convenga prendere come riferimento i prodotti o le tecnologie più performanti disponibili sul mercato, compresi i mercati internazionali, il livello delle specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbe essere fissato sulla base di analisi tecniche, economiche e ambientali. Una metodologia flessibile di definizione di tale livello può facilitare un rapido miglioramento delle prestazioni ambientali. Le parti interessate dovrebbero essere consultate e cooperare attivamente a tali analisi. L'elaborazione di disposizioni obbligatorie richiede un'adeguata consultazione delle parti interessate. Tale consultazione può mettere in luce la necessità di un'introduzione per fasi successive o di misure di transizione. L'introduzione di traguardi intermedi accresce la prevedibilità della politica, consente di adeguare il ciclo di sviluppo dei prodotti e facilita la pianificazione a lungo termine per gli interessati.

 

(16) Occorre dare la priorità a iniziative alternative quali l'autoregolamentazione da parte dell'industria allorché ciò permette di conseguire gli obiettivi in maniera più rapida o meno costosa che tramite specifiche vincolanti. Misure legislative possono rendersi necessarie allorché le forze di mercato non si muovono nella giusta direzione o ad una velocità accettabile.

 

(17) L'autoregolamentazione, compresi gli accordi volontari quali gli impegni unilaterali da parte dell'industria, può permettere rapidi progressi in seguito ad un'attuazione rapida e efficace dal punto di vista dei costi e permette un adeguamento flessibile e adeguato alle opzioni tecnologiche e alle sensibilità del mercato.

 

(18) Ai fini della valutazione di accordi volontari o di altre misure di autoregolamentazione presentate come alternative alle misure di esecuzione, dovrebbe essere garantita l'informazione almeno sui seguenti punti: partecipazione aperta, valore aggiunto, rappresentatività, obiettivi quantificati e scaglionati, coinvolgimento della società civile, monitoraggio e relazioni, rapporto costi/ efficacia della gestione di un'iniziativa di autoregolamentazione, sostenibilità.

 

(19) In sede di valutazione delle iniziative di autoregolamentazione da parte dell'industria nel contesto della presente direttiva, il capitolo 6 della comunicazione della Commissione sugli accordi ambientali a livello di Comunità nel quadro del piano d'azione «Semplificare e migliorare la regolamentazione» potrebbe fungere da orientamento utile.

 

(20) La presente direttiva dovrebbe altresì promuovere l'integrazione del concetto di progettazione ecocompatibile in seno alle piccole e medie imprese (PMI) e alle microimprese. Tale integrazione potrebbe essere agevolata dall'ampia disponibilità di informazioni sulla sostenibilità dei loro prodotti a dalla facilità di accesso alle stesse.

 

(21) I prodotti che consumano energia ed ottemperano alle specifiche per la progettazione ecocompatibile fissate nelle misure di esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere muniti della marcatura CE e delle associate informazioni, al fine di consentire la loro immissione sul mercato interno e la loro libera circolazione. L'attuazione rigorosa delle misure di esecuzione è necessaria per ridurre l'impatto ambientale dei prodotti che consumano energia regolamentati e assicurare una concorrenza leale.

 

(22) Nella preparazione delle misure di esecuzione e del piano di lavoro, la Commissione dovrebbe consultare i rappresentanti degli Stati membri nonché le pertinenti parti interessate al gruppo di prodotti, come l'industria, compresi PMI e artigianato, i sindacati, i commercianti, i dettaglianti, gli importatori, i gruppi per la tutela dell'ambiente e le organizzazioni di consumatori.

 

(23) In sede di elaborazione delle misure di attuazione, la Commissione dovrebbe altresì tenere nel debito conto la vigente legislazione nazionale in materia di ambiente, concernente in particolare le sostanze tossiche, che gli Stati membri hanno detto di ritenere opportuno preservare senza ridurre gli attuali livelli giustificati di protezione negli Stati membri.

 

(24) Occorre tener conto dei moduli e delle norme da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica di cui alla decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica.

 

(25) Le autorità preposte alla sorveglianza dovrebbero scambiarsi informazioni sulle misure previste nell'ambito della presente direttiva al fine di migliorare la sorveglianza del mercato. Tale cooperazione dovrebbe avvalersi il più possibile di mezzi elettronici di comunicazione e di pertinenti programmi comunitari. Dovrebbero essere agevolati uno scambio di informazioni sull'analisi della prestazione ambientale del ciclo di vita e sulle realizzazioni di soluzioni di progettazione. L'accumulazione e la valutazione dell'insieme delle conoscenze generate dagli sforzi di progettazione ecocompatibile dei fabbricanti è uno dei valori aggiunti d'importanza cruciale della presente direttiva.

 

(26) Un organismo competente è di solito un organismo pubblico o privato, designato dalle autorità pubbliche, che offre le necessarie garanzie di imparzialità e disponibilità di expertise tecnica per effettuare la verifica del prodotto per quanto riguarda la sua conformità alle misure di esecuzione applicabili.

 

(27) Tenendo conto dell'importanza di evitare la non conformità, gli Stati membri dovrebbero assicurare che siano disponibili gli strumenti necessari per un'efficace sorveglianza del mercato.

 

(28) Per quanto concerne la formazione e l'informazione delle piccole e medie imprese in materia di progettazione ecocompatibile, può essere opportuno prendere in considerazione attività di accompagnamento.

 

(29) È nell'interesse del funzionamento del mercato interno disporre di norme armonizzate a livello comunitario. Una volta pubblicato il riferimento a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'ottemperanza ad esse dovrebbe determinare la presunzione di conformità alle corrispondenti prescrizioni contenute nella misura di esecuzione adottata sulla base della presente direttiva, anche se dovrebbero essere permessi altri mezzi per dimostrare tale conformità.

 

(30) Una delle funzioni principali delle norme armonizzate dovrebbe consistere nell'aiutare i fabbricanti ad applicare le misure di esecuzione adottate in virtù della presente direttiva. Tali norme potrebbero essere di importanza fondamentale per la definizione dei metodi di misurazione e di prova. Nel caso di specifiche generiche di progettazione ecocompatibile, le norme armonizzate potrebbero contribuire notevolmente a guidare i fabbricanti nella definizione del profilo ecologico dei loro prodotti secondo le condizioni della misura di esecuzione applicabile. Tali norme dovrebbero indicare chiaramente il rapporto tra le loro clausole e le condizioni in questione. Le norme armonizzate non dovrebbero avere lo scopo di fissare limiti riguardo agli aspetti ambientali.

 

(31) Per le definizioni utilizzate nella presente direttiva, è utile riferirsi alle pertinenti norme internazionali, come ISO 14040.

 

(32) La presente direttiva è conforme ad alcuni principi sull'applicazione della nuova strategia illustrata nella risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione (5), e al criterio di far riferimento alle norme europee armonizzate. La risoluzione del Consiglio del 28 ottobre 1999 sul ruolo della normalizzazione in Europa (6) raccomandava alla Commissione di esaminare se il principio della nuova strategia poteva essere esteso a settori non ancora presi in considerazione, quale strumento per migliorare e semplificare ogni qualvolta possibile la legislazione.

 

(33) La presente direttiva è complementare agli esistenti strumenti comunitari, quali la direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, il regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio, la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, e la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi. Le sinergie tra la presente direttiva e gli strumenti comunitari vigenti dovrebbero contribuire ad aumentare il rispettivo impatto e a fissare specifiche coerenti da far applicare ai fabbricanti.

 

(34) La direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi, la direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico, e la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti, che già contengono disposizioni in merito alla revisione dei requisiti di rendimento energetico, devono essere integrate nel presente quadro.

 

(35) La direttiva 92/42/CEE contempla un sistema di classificazione delle caldaie in funzione del loro rendimento energetico mediante l'attribuzione di stelle. Poiché gli Stati membri e l'industria hanno convenuto che siffatto sistema non ha prodotto i risultati sperati, la direttiva 92/42/CEE deve essere modificata per introdurre sistemi più efficaci.

 

(36) Le disposizioni della direttiva 78/170/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1978, concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o già esistenti, nonché l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali, sono state sostituite dalle disposizioni della direttiva 92/42/CEE, della direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas, e della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia. La direttiva 78/170/CEE deve pertanto essere abrogata.

 

(37) La direttiva 86/594/CEE del Consiglio, del 1o dicembre 1986, relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici, stabilisce le condizioni alle quali la pubblicazione delle informazioni in merito al rumore emesso da tali apparecchi può essere richiesta dagli Stati membri e definisce la procedura per la determinazione del livello di rumore. A fini di armonizzazione, le emissioni sonore dovrebbero essere incluse in una valutazione integrata delle prestazioni ambientali. Poiché la presente direttiva prevede un siffatto approccio integrato, la direttiva 86/594/CEE deve essere abrogata.

 

(38) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/ CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

 

(39) Gli Stati membri dovrebbero determinare le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

 

(40) È opportuno ricordare che il punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (6) recita che il Consiglio «incoraggia gli Stati membri a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra le direttive e i provvedimenti di recepimento».

 

(41) Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, ossia garantire il funzionamento del mercato interno stabilendo che i prodotti debbano raggiungere un adeguato livello di prestazione ambientale, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle sue dimensioni e dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

 

(42) Il Comitato delle regioni, consultato, non ha espresso un parere,

 

hanno adottato la presente direttiva:

 

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(3) Pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. C 112.

(4) Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 2004 (G.U.U.E. C 104 E del 30.4.2004), posizione comune del Consiglio del 29 novembre 2004 (G.U.U.E. C 38 E del 15.2.2005), posizione del Parlamento europeo del 13 aprile 2005 e decisione del Consiglio del 23 maggio 2005.

(5) Pubblicata nella G.U.C.E. 4 giugno 1985, n. C 136.

(6) Pubblicata nella G.U.C.E. 19 maggio 2000, n. C 141.

 

 

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione.

1. La presente direttiva fissa un quadro per l'elaborazione di specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia nell'intento di garantire la libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno.

 

2. La presente direttiva prevede l'elaborazione di specifiche cui i prodotti che consumano energia, oggetto delle misure di esecuzione, devono ottemperare per essere immessi sul mercato e/o per la loro messa in servizio. Essa contribuisce allo sviluppo sostenibile accrescendo l'efficienza energetica e il livello di protezione ambientale, migliorando allo stesso tempo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

 

3. La presente direttiva non si applica ai mezzi di trasporto di passeggeri o merci.

 

4. La presente direttiva e le relative misure di attuazione adottate lasciano impregiudicate la normativa comunitaria in materia di gestione dei rifiuti e la normativa comunitaria in materia di sostanze chimiche, compresa quella sui gas fluorinati ad effetto serra.

 

 

Articolo 2

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva si intende per:

 

1) «prodotto che consuma energia»: un prodotto che, dopo l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio, dipende da un input di energia (energia elettrica, combustibili fossili e energie rinnovabili) per funzionare secondo l'uso cui è destinato o un prodotto per la generazione, il trasferimento e la misurazione di tale energia, incluse le parti che dipendono da input di energia e che sono destinate a essere incorporate in un prodotto che consuma energia contemplato dalla presente direttiva, immesse sul mercato e/o messe in servizio come parti a sé stanti per gli utilizzatori finali, e le cui prestazioni ambientali possono essere valutate in maniera indipendente;

 

2) «componenti e sottounità»: le parti destinate ad essere incorporate in un prodotto che consuma energia e che non sono immesse sul mercato e/o messe in servizio come parti a sé stanti per gli utilizzatori finali o le cui prestazioni ambientali non possono essere valutate in maniera indipendente;

 

3) «misure di esecuzione»: le misure adottate in forza della presente direttiva per fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile, per determinati prodotti che consumano energia o per gli aspetti ambientali ad essi relativi;

 

4) «immissione sul mercato»: rendere disponibile per la prima volta sul mercato comunitario un prodotto che consuma energia in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all'interno della Comunità, contro compenso o gratuitamente e a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata;

 

5) «messa in servizio»: il primo impiego di un prodotto che consuma energia utilizzato ai fini previsti dall'utilizzatore finale;

 

6) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica prodotti che consumano energia contemplati dalla presente direttiva e che è responsabile della conformità alla presente direttiva del prodotto che consuma energia, in vista della sua immissione sul mercato e/o messa in servizio con il nome o marchio del fabbricante o per suo uso. In mancanza di un fabbricante secondo la definizione di cui alla prima frase o di un importatore quale definito al punto 8, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato e/o mette in servizio prodotti che consumano energia contemplati dalla presente direttiva;

 

7) «mandatario»: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto per espletare totalmente o parzialmente a suo nome gli obblighi e le formalità connessi alla presente direttiva;

 

8) «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un prodotto proveniente da un paese terzo nel quadro delle sue attività;

 

9) «materiali»: tutti i materiali impiegati durante il ciclo di vita dei prodotti che consumano energia;

 

10) «progettazione del prodotto»: la serie di processi che trasformano le specifiche giuridiche, tecniche, di sicurezza, funzionali, di mercato o di altro genere cui il prodotto che consuma energia deve ottemperare nelle specifiche tecniche di tale prodotto;

 

11) «aspetto ambientale»: un elemento o una funzione di un prodotto che consuma energia suscettibili di interagire con l'ambiente durante il suo ciclo di vita;

 

12) «impatto ambientale»: qualsiasi modifica all'ambiente derivante in tutto o in parte dai prodotti che consumano energia durante il loro ciclo di vita;

 

13) «ciclo di vita»: gli stadi consecutivi e collegati di un prodotto che consuma energia dal suo impiego come materia prima allo smaltimento definitivo;

 

14) «riutilizzo»: qualsiasi operazione mediante la quale un prodotto che consuma energia o i suoi componenti, giunti al termine del loro primo uso, sono utilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti, incluso l'uso continuato di un prodotto che consuma energia, conferito a punti di raccolta, distributori, riciclatori o fabbricanti, nonché il riutilizzo di un prodotto che consuma energia dopo la rimessa a nuovo;

 

15) «riciclaggio»: il riciclaggio in un processo di produzione di materiali di rifiuto per lo scopo originario o per altri scopi, escluso il recupero di energia;

 

16) «recupero di energia»: l'uso dei rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia attraverso l'incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero del calore;

 

17) «recupero»: ognuna delle operazioni applicabili di cui all'allegato II B della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti;

 

18) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I della direttiva 75/442/ CEE di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

 

19) «rifiuto pericoloso»: ogni tipo di rifiuto contemplato dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi;

 

20) «profilo ecologico»: la descrizione, in conformità alla misura di esecuzione applicabile al prodotto che consuma energia, degli input e degli output (quali materiali, emissioni e rifiuti) connessi al prodotto nel corso dell'intero suo ciclo di vita che sono significativi sotto il profilo del suo impatto ambientale e sono espressi in quantità fisiche misurabili;

 

21) «prestazione ambientale»: per prestazione ambientale di un prodotto che consuma energia si intendono i risultati della gestione degli aspetti ambientali del prodotto da parte del fabbricante come riportati nel suo fascicolo tecnico;

 

22) «miglioramento delle prestazioni ambientali»: il processo di miglioramento delle prestazioni ambientali di un prodotto che consuma energia, nel succedersi delle generazioni, sebbene non sia necessario che ciò avvenga contemporaneamente per tutti gli aspetti ambientali del prodotto;

 

23) «progettazione ecocompatibile»: l'integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto nell'intento di migliorarne le prestazioni ambientali nel corso del suo intero ciclo di vita;

 

24) «specifica per la progettazione ecocompatibile»: qualsiasi prescrizione con riferimento a un prodotto che consuma energia o alla progettazione di un siffatto prodotto intesa a migliorare le sue prestazioni ambientali o qualsiasi prescrizione per la fornitura di informazioni con riguardo agli aspetti ambientali di un prodotto che consuma energia;

 

25) «specifica generale per la progettazione ecocompatibile»: qualsiasi specifica per la progettazione ecocompatibile basata sul profilo ecologico di un prodotto che consuma energia senza valori limite stabiliti per particolari aspetti ambientali;

 

26) «specifica particolare per la progettazione ecocompatibile»: la specifica quantitativa e misurabile per la progettazione ecocompatibile riguardante un particolare aspetto ambientale di un prodotto che consuma energia, come il consumo di energia durante l'uso, calcolata per una data unità di prestazione di output;

 

27) «norma armonizzata»: una specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione riconosciuto su mandato della Commissione in conformità alle procedure stabilite nella direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, al fine di fissare una prescrizione europea, il cui rispetto non è obbligatorio.

 

 

Articolo 3

Immissione sul mercato e/o messa in servizio.

1. Gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni per garantire che i prodotti che consumano energia oggetto delle misure di esecuzione possano essere immessi sul mercato e/o messi in servizio soltanto se ottemperano a tali misure e siano provvisti della marcatura CE conformemente all'articolo 5.

 

2. Gli Stati membri possono designare le autorità responsabili della sorveglianza del mercato. Essi provvedono affinché tali autorità dispongano dei poteri necessari e li esercitino per adottare gli opportuni provvedimenti che ad esse incombono in applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri definiscono compiti, poteri e disposizioni organizzative delle autorità competenti che hanno il potere di:

 

i) organizzare adeguate verifiche, su scala adeguata, della conformità dei prodotti che consumano energia ed obbligare il fabbricante o il suo mandatario a ritirare dal mercato i prodotti che consumano energia non conformi ai sensi dell'articolo 7;

 

ii) esigere la fornitura di tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate, come specificato nelle misure di esecuzione;

 

iii) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a controlli di conformità.

 

3. Gli Stati membri tengono informata la Commissione dei risultati della sorveglianza del mercato e, se del caso, la Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.

 

4. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori e gli altri interessati possano presentare osservazioni alle autorità competenti in merito alla conformità dei prodotti.

 

 

Articolo 4

Responsabilità dell'importatore.

Quando il fabbricante non è stabilito all'interno della Comunità e in mancanza di un mandatario, l'obbligo

 

- di garantire che il prodotto che consuma energia immesso sul mercato o messo in servizio rispetti la presente direttiva e la misura di esecuzione applicabile,

 

- di ottenere la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica disponibile, incombe all'importatore.

 

incombe all'importatore.

 

 

Articolo 5

Marcatura e dichiarazione di conformità.

1. Anteriormente all'immissione sul mercato e/o alla messa in servizio di un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, su di esso è apposta una marcatura di conformità CE ed è emessa una dichiarazione di conformità con la quale il fabbricante o il suo mandatario autorizzato garantiscono e dichiarano che il prodotto che consuma energia rispetta tutte le pertinenti disposizioni della misura di esecuzione applicabile.

 

2. La marcatura di conformità CE consiste delle iniziali «CE» come indicato nell'allegato III.

 

3. La dichiarazione di conformità contiene gli elementi specificati nell'allegato VI e rinvia alla pertinente misura di esecuzione.

 

4. È proibita l'apposizione, sui prodotti che consumano energia, di marcature suscettibili di trarre in inganno gli utilizzatori in merito al significato o alla forma della marcatura CE.

 

5. Gli Stati membri possono richiedere che le informazioni da fornire in conformità dell'allegato I, parte 2, siano espresse nella propria lingua ufficiale o nelle proprie lingue ufficiali quando il prodotto che consuma energia raggiunge l'utilizzatore finale.

 

Gli Stati membri autorizzano inoltre che le informazioni siano fornite in una o più altre lingue ufficiali della Comunità.

 

In sede di applicazione del primo comma, gli Stati membri tengono presente in particolare:

 

a) se le informazioni possono essere fornite mediante simboli armonizzati, codici riconosciuti o altre misure;

 

b) il tipo di utilizzatore previsto per il prodotto che consuma energia e la natura delle informazioni che devono essere fornite.

 

 

Articolo 6

Libera circolazione.

1. Gli Stati membri non vietano, limitano o ostacolano l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio all'interno del loro territorio, a motivo di specifiche per la progettazione ecocompatibile relative ai parametri della progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1, che sono oggetto della misura di esecuzione applicabile, di un prodotto che consuma energia che rispetta tutte le altre pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile e reca la marcatura CE in conformità all'articolo 5.

 

2. Gli Stati membri non vietano, limitano o ostacolano l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio all'interno del loro territorio di un prodotto che consuma energia recante la marcatura CE in conformità dell'articolo 5 a motivo di specifiche per la progettazione ecocompatibile relative ai parametri per la progettazione ecocompatibile di cui all'allegati I, parte 1, per i quali la misura di esecuzione applicabile preveda che non è necessaria alcuna specifica per la progettazione ecocompatibile.

 

3. Gli Stati membri non impediscono la presentazione, ad esempio nell'ambito di fiere commerciali, mostre e dimostrazioni, dei prodotti che consumano energia che non ottemperano alle disposizioni della misura di esecuzione applicabile, purché sia indicato in modo visibile che essi non possono essere immessi sul mercato e/o messi in servizio finché non siano pienamente conformi.

 

 

Articolo 7

Clausola di salvaguardia.

1. Se uno Stato membro accerta che un prodotto che consuma energia recante la marcatura CE di cui all'articolo 5 e utilizzato in conformità al suo uso previsto non soddisfa tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile, il fabbricante o il suo mandatario sono obbligati a far sì che il prodotto ottemperi alle disposizioni della misura di esecuzione applicabile e/o a quelle in merito alla marcatura CE e a far cessare la violazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro.

 

Qualora vi siano prove sufficienti che un prodotto che consuma energia potrebbe essere non conforme, lo Stato membro adotta le necessarie misure che, a seconda del grado di mancata conformità, possono arrivare al divieto di immissione sul mercato del prodotto finché non sia ripristinata la conformità.

 

Se la situazione di mancata conformità si protrae, lo Stato membro decide di limitare o vietare l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio del prodotto in questione o si accerta che esso sia ritirato dal mercato.

 

In caso di divieto o ritiro dal mercato, la Commissione e gli altri Stati membri sono immediatamente informati.

 

2. Ogni decisione adottata da uno Stato membro sulla base della presente direttiva che limiti o vieti l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di un prodotto che consuma energia indica i motivi che ne sono all'origine.

 

Tale decisione è notificata immediatamente alla parte interessata, che viene contemporaneamente informata dei mezzi di impugnazione disponibili ai sensi delle normative in vigore nello Stato membro in questione e dei relativi termini.

 

3. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri in merito a qualsiasi decisione adottata conformemente al paragrafo 1, indicandone i motivi e, in particolare, se la non conformità è riconducibile:

 

a) alla mancata soddisfazione delle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile;

 

b) all'applicazione scorretta delle norme armonizzate di cui all'articolo 10, paragrafo 2;

 

c) a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

 

4. La Commissione avvia senza indugio consultazioni con le parti interessate e può avvalersi della consulenza tecnica di esperti esterni indipendenti.

 

Dopo tale consultazione, la Commissione informa immediatamente del suo parere lo Stato membro che ha adottato la decisione e gli altri Stati membri.

 

Se la Commissione giudica la decisione ingiustificata, ne informa immediatamente gli Stati membri.

 

5. Se la decisione di cui al paragrafo 1 è basata su una carenza delle norme armonizzate, la Commissione avvia immediatamente la procedura di cui all'articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4. Contemporaneamente, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

 

6. Se del caso, gli Stati membri e la Commissione adottano le disposizioni necessarie per garantire la riservatezza con riguardo alle informazioni fornite nel corso di tale procedura.

 

7. Le decisioni adottate dagli Stati membri in forza del presente articolo sono rese pubbliche secondo un criterio di trasparenza.

 

8. Il parere della Commissione in merito a tali decisioni è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Articolo 8

Valutazione di conformità.

1. Prima di immettere sul mercato e/o di mettere in servizio un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo mandatario accertano la conformità di tale prodotto a tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.

 

2. Le procedure di valutazione della conformità sono specificate nelle misure di esecuzione e lasciano ai fabbricanti la possibilità di scegliere tra il controllo della progettazione interno, di cui all'allegato IV, e il sistema di gestione, di cui all'allegato V. Se ciò è debitamente giustificato e proporzionato al rischio, la procedura di valutazione della conformità è specificata nei pertinenti moduli, come descritto nella decisione 93/465/CEE.

 

Qualora uno Stato membro abbia forti indizi di una probabile mancata conformità di un prodotto che consuma energia, esso pubblica al più presto una valutazione motivata della conformità del prodotto che può essere effettuata da un organo competente, al fine di consentire eventualmente una tempestiva azione correttiva.

 

Se un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione è progettato da un'organizzazione registrata conformemente al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e di audit (EMAS), e la funzione di progettazione è inclusa nell'ambito di tale registrazione, si presume che il sistema di gestione di tale organizzazione ottemperi alle prescrizioni dell'allegato V della presente direttiva.

 

Se un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione è progettato da un'organizzazione che dispone di un sistema di gestione comprendente la funzione di progettazione del prodotto, ed è attuato conformemente alle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presume che tale sistema di gestione ottemperi alle corrispondenti prescrizioni dell'allegato V.

 

3. Dopo aver immesso sul mercato o messo in servizio un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo mandatario tengono a disposizione degli Stati membri, per ispezione, per un periodo di 10 anni dopo la fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti, i documenti relativi alla valutazione di conformità eseguita e alle dichiarazioni di conformità emesse.

 

I pertinenti documenti sono messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte dell'autorità competente di uno Stato membro.

 

4. I documenti relativi alla valutazione di conformità e alla dichiarazione di conformità di cui all'articolo 5 sono redatti in una delle lingue ufficiali della Comunità.

 

 

Articolo 9

Presunzione di conformità.

1. Gli Stati membri considerano conforme alle pertinenti disposizioni della misura di esecuzione applicabile il prodotto che consuma energia che reca la marcatura CE di cui all'articolo 5.

 

2. Gli Stati membri considerano il prodotto che consuma energia per il quale sono state applicate le norme armonizzate, i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conforme a tutte le pertinenti specifiche della misura di esecuzione applicabile cui tali norme si riferiscono.

 

3. Si presume che il prodotto che consuma energia cui è stato assegnato un marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000 ottemperi alle specifiche per la progettazione ecocompatibile della misura di esecuzione applicabile fintanto che tali specifiche sono soddisfatte dal marchio di qualità ecologica.

 

4. Ai fini della presunzione di conformità nel contesto della presente direttiva, la Commissione, agendo secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, può decidere che altri marchi di qualità ecologica rispettano condizioni equivalenti al marchio di qualità ecologica comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000. I prodotti che consumano energia che hanno ottenuto tali altri marchi di qualità ecologica sono considerati conformi alle specifiche per la progettazione ecocompatibile della misura di esecuzione applicabile nella misura in cui tali specifiche sono rispettate da detto marchio di qualità ecologica.

 

 

Articolo 10

Norme armonizzate.

1. Gli Stati membri si assicurano, nella misura del possibile, che siano adottate le appropriate disposizioni per consentire la consultazione delle parti interessate a livello nazionale in merito al processo di preparazione e monitoraggio delle norme armonizzate.

 

2. Allorché uno Stato membro o la Commissione considerano che le norme armonizzate, la cui applicazione si presume sia destinata a ottemperare alle disposizioni specifiche di una misura di esecuzione applicabile, non soddisfano appieno tali disposizioni, lo Stato membro in questione o la Commissione ne informano, spiegandone i motivi, il comitato permanente istituito ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 98/34/CE. Il comitato emette urgentemente un parere.

 

3. Alla luce del parere del comitato, la Commissione decide se pubblicare, non pubblicare, pubblicare con limitazioni, mantenere o ritirare i riferimenti alle norme armonizzate in questione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

4. La Commissione informa l'organismo europeo di normalizzazione in questione e, se necessario, elabora un nuovo mandato in vista della revisione delle norme armonizzate in questione.

 

 

Articolo 11

Disposizioni per i componenti e le sottounità.

Le misure di esecuzione possono imporre ai fabbricanti, o ai loro rappresentanti autorizzati che immettono sul mercato e/o mettono in servizio componenti e sottounità, di fornire al fabbricante di un prodotto che consuma energia contemplato dalle misure di esecuzione le pertinenti informazioni sulla composizione materiale e sul consumo di energia, materiali e/ o risorse dei componenti o sottounità.

 

 

Articolo 12

Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni.

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate le misure necessarie per incoraggiare le autorità responsabili dell'applicazione della presente direttiva a collaborare tra loro e a scambiarsi e a fornire alla Commissione informazioni atte ad agevolare il funzionamento della presente direttiva e, in particolare, l'applicazione dell'articolo 7.

 

La collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni si avvalgono il più possibile dei mezzi di comunicazione elettronici e possono essere supportati da pertinenti programmi comunitari.

 

Gli Stati membri informano la Commissione circa le autorità responsabili dell'applicazione della presente direttiva.

 

2. I dettagli e la struttura dello scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

 

3. La Commissione adotta le misure appropriate per incoraggiare e contribuire alla cooperazione tra Stati membri di cui al presente articolo.

 

 

Articolo 13

Piccole e medie imprese.

1. Nell'ambito dei programmi di cui possono beneficiare le PMI e le microimprese, la Commissione tiene conto delle iniziative che aiutano le PMI e le microimprese ad integrare aspetti ambientali, tra cui l'efficienza energetica, in sede di progettazione dei propri prodotti.

 

2. Gli Stati membri garantiscono, soprattutto rafforzando le reti e le strutture di sostegno, il loro incoraggiamento alle PMI e alle microimprese affinché adottino un sano approccio ambientale sin dalla fase di progettazione del prodotto e si adeguino alla futura normativa europea.

 

 

Articolo 14

Informazione dei consumatori.

In conformità della misura di esecuzione applicabile, i fabbricanti garantiscono, nella forma da essi ritenuta idonea, che i consumatori di prodotti che consumano energia ottengano

 

- l'informazione necessaria sul ruolo che possono svolgere in materia di uso sostenibile del prodotto,

 

- il profilo ecologico del prodotto e i vantaggi dell'ecoprogettazione, qualora richiesto dalla misura di esecuzione.

 

 

Articolo 15

Misure di esecuzione.

1. Qualora un prodotto che consuma energia risponda ai criteri elencati al paragrafo 2, esso è coperto dalla misura di esecuzione o da una misura di autoregolamentazione ai sensi del paragrafo 3, lettera b). Qualora la Commissione adotti misure di esecuzione, essa decide secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

 

2. I criteri di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

 

a) il prodotto rappresenta un significativo volume di vendite e di scambi commerciali nella Comunità, indicativamente superiore a 200.000 unità all'anno secondo gli ultimi dati disponibili;

 

b) il prodotto, in considerazione dei quantitativi immessi sul mercato e/o messi in servizio, ha un significativo impatto ambientale nella Comunità, come precisato nelle priorità strategiche comunitarie di cui alla decisione n. 1600/2002/CE;

 

c) il prodotto possiede significative potenzialità di miglioramento con riguardo all'impatto ambientale senza costi eccessivi, tenendo conto in particolare di quanto segue:

 

- assenza di altra normativa comunitaria pertinente o incapacità delle forze di mercato di affrontare adeguatamente la questione;

 

- ampia disparità di prestazione ambientale tra i prodotti che consumano energia disponibili sul mercato con funzionalità equivalente.

 

3. Nell'elaborare un progetto di misura di esecuzione, la Commissione tiene conto di ogni parere espresso dal comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 1, e prende inoltre in considerazione:

 

a) le priorità ambientali comunitarie quali quelle specificate nella decisione n. 1600/2002/CE o nel programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP) della Commissione;

 

b) pertinenti normative comunitarie o misure di autoregolamentazione, come accordi su base volontaria che, a seguito di una valutazione in conformità dell'articolo 17, possano conseguire gli obiettivi strategici più rapidamente o a minor costo rispetto alle specifiche vincolanti.

 

4. Nell'elaborare un progetto di misura di esecuzione, la Commissione:

 

a) prende in considerazione il ciclo di vita del prodotto che consuma energia e tutti i suoi significativi aspetti ambientali, fra cui l'efficienza energetica. La profondità dell'analisi degli aspetti ambientali e della praticabilità del loro miglioramento è proporzionata alla loro importanza. L'adozione di specifiche per la progettazione ecocompatibile su significativi aspetti ambientali di un prodotto che consuma energia non deve essere indebitamente ritardata da incertezze riguardanti gli altri aspetti;

 

b) effettua una valutazione, che tenga conto dell'impatto sull'ambiente, sui consumatori e sui fabbricanti, comprese le PMI, in termini di competitività (anche sui mercati esterni alla Comunità), innovazione, accesso al mercato, e costi e benefici;

 

c) tiene conto della vigente legislazione nazionale in materia di ambiente che gli Stati membri considerano pertinente;

 

d) svolge opportune consultazioni con i soggetti interessati;

 

e) prepara una motivazione del progetto di misura di esecuzione basata sulla valutazione di cui alla lettera b);

 

f) fissa la data o le date di attuazione, qualsiasi misura o periodo scaglionati nel tempo o di transizione, tenendo conto in particolare dell'eventuale impatto sulle PMI o sui gruppi di prodotti specifici principalmente fabbricati dalle PMI.

 

5. Le misure di esecuzione soddisfano tutti i seguenti criteri:

 

a) non deve esserci un impatto negativo significativo sulla funzionalità del prodotto, dal punto di vista dell'utilizzatore;

 

b) non deve esserci un'incidenza negativa sulla salute, la sicurezza e l'ambiente;

 

c) non devono prodursi significative ripercussioni negative sui consumatori, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità economica ed il costo del ciclo di vita del prodotto;

 

d) non devono prodursi significative ripercussioni negative sulla competitività dell'industria;

 

e) in linea di principio la definizione di una specifica per la progettazione ecocompatibile non deve avere come conseguenza l'imposizione ai fabbricanti di una tecnologia proprietaria;

 

f) non deve essere imposto un onere amministrativo eccessivo ai fabbricanti.

 

6. Le misure di esecuzione fissano specifiche per la progettazione ecocompatibile conformemente all'allegato I e/ o all'allegato II.

 

Specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile sono stabilite per determinati aspetti ambientali con un significativo impatto ambientale.

 

Le misure di esecuzione possono inoltre prevedere che non sia necessaria alcuna specifica per la progettazione ecocompatibile per taluni particolari parametri di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1.

 

7. Le specifiche sono formulate in modo tale da garantire che le autorità di sorveglianza del mercato possano verificare la conformità di un prodotto che consuma energia ai requisiti della misura di esecuzione. La misura di esecuzione precisa se la verifica può essere attuata direttamente sul prodotto che consuma energia o in base alla documentazione tecnica.

 

8. Le misure di esecuzione includono gli elementi elencati nell'allegato VII.

 

9. Gli studi e le analisi pertinenti di cui si avvale la Commissione nel predisporre le misure di esecuzione dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico, tenendo conto in particolare di un accesso e di un utilizzo agevoli da parte delle PMI interessate.

 

10. Una misura di esecuzione che fissa specifiche per la progettazione ecocompatibile è, se del caso, corredata di orientamenti, che sono adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, sull'equilibrio dei vari aspetti ambientali; questi orientamenti contempleranno le specificità delle PMI attive nel settore produttivo interessato dalla misura di esecuzione. Se necessario e in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, può essere prodotto ulteriore materiale specializzato da parte della Commissione per agevolare l'esecuzione da parte delle PMI.

 

 

Articolo 16

Piano di lavoro.

1. Conformemente ai criteri di cui all'articolo 15 e previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 18, la Commissione stabilisce, entro il 6 luglio 2007, un piano di lavoro che è reso disponibile per il pubblico.

 

Il piano di lavoro fissa per i tre anni successivi un elenco indicativo di gruppi di prodotti da considerare prioritari per l'adozione di misure di esecuzione.

 

Il piano di lavoro è adottato e modificato periodicamente dalla Commissione previa consultazione del forum consultivo.

 

2. Nella fase transitoria, tuttavia, in sede di elaborazione del primo piano di lavoro di cui al paragrafo 1, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, e i criteri di cui all'articolo 15 e previa consultazione del forum consultivo, la Commissione introduce, se del caso, a titolo di anticipazione:

 

- misure di esecuzione cominciando dai prodotti che siano stati identificati dal programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP) in quanto presentano un potenziale elevato per una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas ad effetto serra, quali impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda, sistemi a motore elettrico, illuminazione domestica e nel settore terziario, apparecchi domestici, apparecchi per ufficio nel settore domestico e terziario, elettronica di consumo, sistemi commerciali di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria,

 

- una misura di esecuzione distinta volta a ridurre le perdite in stand-by per un gruppo di prodotti.

 

 

Articolo 17

Autoregolamentazione.

Accordi volontari e altre misure di autoregolamentazione presentati quali alternative alle misure di esecuzione nel contesto della presente direttiva sono valutati almeno sulla base dell'allegato VIII.

 

 

Articolo 18

Forum consultivo.

La Commissione provvede affinché nello svolgimento delle sue attività rispetti, per quanto riguarda ciascuna misura di esecuzione, una partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e di tutte le pertinenti parti interessate da tale prodotto/gruppo di prodotti come l'industria, compresi PMI, artigiani, sindacati, commercianti, dettaglianti, importatori, gruppi per la tutela ambientale e organizzazioni dei consumatori. Tali parti contribuiscono in particolare alla definizione e alla revisione delle misure di esecuzione, ad esaminare l'efficacia dei meccanismi stabiliti per la sorveglianza del mercato e a valutare gli accordi volontari e altre misure di autoregolamentazione. Tali parti si riuniscono in un forum consultivo. Il regolamento interno del forum è stabilito dalla Commissione.

 

 

Articolo 19

Procedura di comitato.

1. La Commissione è assistita da un comitato.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

 

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

 

Articolo 20

Sanzioni.

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive, tenendo conto del grado di mancata conformità e del numero di unità di prodotti non conformi immessi sul mercato comunitario.

 

 

Articolo 21

Modifiche.

1. La direttiva 92/42/CEE è modificata come segue:

 

1) L'articolo 6 è soppresso.

 

2) È inserito il seguente articolo:

 

«Articolo 10 bis

La presente direttiva costituisce una misura di esecuzione ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2005/32/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, con riferimento al rendimento energetico durante l'uso, in conformità di detta direttiva, e può essere modificata o abrogata conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE.»

 

3) All'allegato I, la sezione 2 è soppressa.

 

4) L'allegato II è soppresso.

 

2. La direttiva 96/57/CE è modificata come segue:

 

È inserito il seguente articolo:

 

«Articolo 9 bis

La presente direttiva costituisce una misura di esecuzione ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, con riferimento al rendimento energetico durante l'uso, in conformità di detta direttiva, e può essere modificata o abrogata conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE.»

 

3. La direttiva 2000/55/CE è modificata come segue:

 

È inserito il seguente articolo:

 

«Articolo 9 bis

La presente direttiva costituisce una misura di esecuzione ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, con riferimento al rendimento energetico durante l'uso, in conformità di detta direttiva, e può essere modificata o abrogata conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE.»

 

 

Articolo 22

Abrogazioni.

Le direttive 78/170/CEE e 86/594/CEE sono abrogate. Gli Stati membri possono continuare ad applicare le misure nazionali esistenti adottate in virtù della direttiva 86/594/CEE finché non saranno adottate per i prodotti in questione in virtù della presente direttiva.

 

 

Articolo 23

Verifica.

Entro il 6 luglio 2010, la Commissione verifica l'efficacia della presente direttiva e le relative misure di esecuzione, la soglia di dette misure, i meccanismi di sorveglianza del mercato e le pertinenti misure di autoregolamentazione, previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 18 e, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte di modifica della presente direttiva.

 

 

Articolo 24

Riservatezza.

Le specifiche per la fornitura di informazioni di cui all'articolo 11 e all'allegato I, parte 2, da parte del fabbricante e/o del suo mandatario, sono proporzionate e tengono conto della legittima riservatezza delle informazioni commerciali sensibili.

 

 

Articolo 25

Attuazione.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'11 agosto 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

 

Articolo 26

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Articolo 27

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Strasburgo, addì 6 luglio 2005.

 

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

 

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW

 

 

Allegato I

Metodologia per lelaborazione di specifiche generali per la progettazione ecocompatibile

 

(articolo 15)

 

Le specifiche generali per la progettazione ecocompatibile mirano a migliorare le prestazioni ambientali del prodotto concentrandosi sugli aspetti ambientali significativi dello stesso senza fissare valori limite. Il metodo secondo il presente allegato sarà applicato quando non sia opportuno fissare valori limite per il gruppo di prodotti in esame. La Commissione identifica gli aspetti ambientali significativi nel corso della preparazione del progetto di una misura di esecuzione da sottoporre al comitato di cui all'articolo 19 che dovranno essere specificati nella misura di esecuzione.

 

Nel predisporre le misure di esecuzione che stabiliscono le specifiche generali per la progettazione ecocompatibile ai sensi dell'articolo 15, la Commissione identifica, come appropriati per il prodotto che consuma energia oggetto della misura di esecuzione, i parametri pertinenti per la progettazione ecocompatibile tra quelli elencati nella parte 1, le specifiche per la fornitura di informazioni tra quelle elencate nella parte 2 e le specifiche per il fabbricante elencate nella parte 3.

 

Parte 1. Parametri di progettazione ecocompatibile per i prodotti che consumano energia

 

1.1. Nella misura in cui si riferiscono alla progettazione del prodotto, gli aspetti ambientali significativi sono identificati tenendo presenti i seguenti stadi del ciclo di vita del prodotto:

 

a) selezione e impiego di materie prime;

 

b) fabbricazione;

 

c) condizionamento, trasporto e distribuzione;

 

d) installazione e manutenzione;

 

e) uso;

 

f) fine vita, nel senso di prodotto che consuma energia che è giunto al termine del suo primo uso fino allo smaltimento definitivo.

 

1.2. Per ciascuno stadio vengono valutati, se pertinenti, i seguenti aspetti ambientali:

 

a) consumo presunto di materiali, energia e altre risorse quali l'acqua dolce;

 

b) emissioni previste nell'aria, nell'acqua o nel suolo;

 

c) inquinamento previsto attraverso effetti fisici quali rumore, vibrazioni, radiazioni, campi elettromagnetici;

 

d) generazione prevista di rifiuti;

 

e) possibilità di reimpiego, riciclaggio e recupero di materiali e/o di energia tenuto conto della direttiva 2002/96/CE.

 

1.3. In particolare, sono opportunamente utilizzati e, se necessario, integrati da altri i seguenti parametri per la valutazione delle potenzialità di un miglioramento degli aspetti ambientali citati nel precedente paragrafo:

 

a) peso e volume del prodotto;

 

b) uso di materiali provenienti da attività di riciclaggio;

 

c) consumo di energia, di acqua e di altre risorse nel corso dell'intero ciclo di vita;

 

d) uso di sostanze classificate come pericolose per la salute e/o per l'ambiente ai sensi della direttiva 67/548/ CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1), e tenuto conto della legislazione in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze quali le direttive 76/769/CEE o 2002/95/CE;

 

e) quantità e natura dei materiali di consumo necessari per un uso e una manutenzione adeguati;

 

f) facilità di reimpiego e di riciclaggio espressa in termini di: numero di materiali e componenti utilizzati, uso di componenti standard, tempo necessario per lo smontaggio, complessità degli strumenti necessari per lo smontaggio, uso di norme di codifica dei componenti e dei materiali per l'individuazione dei componenti e dei materiali idonei al riutilizzo e al riciclaggio (inclusa la marcatura delle parti in plastica conformemente agli standard ISO), utilizzo di materiali facilmente riciclabili, facilità di accesso a componenti e materiali di pregio e ad altri componenti e materiali riciclabili, facilità di accesso a componenti e materiali contenenti sostanze pericolose;

 

g) incorporazione dei componenti utilizzati;

 

h) astensione da soluzioni tecniche non idonee al riutilizzo e al riciclaggio di componenti e di interi apparecchi;

 

i) estensione della durata espressa in termini di: durata minima garantita, tempo minimo per la disponibilità di parti di ricambio, modularità, possibilità di upgrading, riparabilità;

 

j) quantità di rifiuti generati e quantità di rifiuti pericolosi generati;

 

k) emissioni nell'aria (gas a effetto serra, agenti acidificanti, composti organici volatili, sostanze lesive dell'ozono, inquinanti organici persistenti, metalli pesanti, particolati fini e polveri sospese) fatte salve le disposizioni della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (1);

 

l) emissioni nell'acqua (metalli pesanti, sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno, inquinanti organici persistenti);

 

m) emissioni nel suolo (in particolare percolazione e perdite di sostanze pericolose durante l'uso dei prodotti e potenziali rischi di percolazione una volta che questi sono collocati in discarica).

 

Parte 2. Specifiche per la fornitura di informazioni

 

Le misure di esecuzione possono richiedere la fornitura, da parte del fabbricante, di informazioni suscettibili di influenzare le modalità di trattamento, uso o riciclaggio del prodotto che consuma energia da parte di soggetti diversi dal fabbricante. Tali informazioni possono includere se del caso:

 

- informazioni in merito al processo di fabbricazione da parte del disegnatore progettista,

 

- informazioni ai consumatori sulle caratteristiche e sulle prestazioni ambientali significative di un prodotto, che accompagnano il prodotto immesso sul mercato, per consentire al consumatore di comparare tali aspetti dei prodotti,

 

- informazioni ai consumatori sulle modalità di installazione, uso e manutenzione del prodotto, al fine di ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente e di consentirne la durata ottimale, nonché sulle modalità di restituzione del dispositivo a fine vita e, se del caso, informazioni sul periodo di disponibilità delle parti di ricambio e le possibilità di potenziamento dei prodotti,

 

- informazioni per gli impianti di trattamento in merito allo smontaggio, al riciclaggio o allo smaltimento a fine vita.

 

Le informazioni dovrebbero essere fornite se possibile sul prodotto stesso.

 

Tali informazioni tengono conto degli obblighi derivanti da altre normative comunitarie quali la direttiva 2002/96/ CE.

 

Parte 3. Specifiche per il fabbricante

 

1. Tenendo conto degli aspetti ambientali identificati nella misura di esecuzione in quanto suscettibili di essere influenzati in maniera sostanziale dalla progettazione, i fabbricanti di prodotti che consumano energia sono tenuti a effettuare una valutazione del modello di un prodotto che consuma energia durante il suo intero ciclo di vita, in base ad ipotesi realistiche sulle normali condizioni di uso e gli scopi per i quali è utilizzato. Altri aspetti ambientali possono essere esaminati su base volontaria.

 

Sulla base di tale valutazione, i fabbricanti elaborano il profilo ecologico del prodotto che consuma energia incentrato sulle specifiche caratteristiche del prodotto con riguardo all'ambiente e sui suoi input/output durante l'intero ciclo di vita espressi in quantità fisiche misurabili.

 

2. Il fabbricante si avvarrà di tale valutazione per esaminare soluzioni progettuali alternative e le prestazioni ambientali del prodotto conseguite tenendo conto dei parametri.

 

I parametri sono individuati dalla Commissione nella misura di esecuzione sulla scorta delle informazioni raccolte nel corso della preparazione della misura.

 

La scelta di una specifica soluzione progettuale permette un ragionevole equilibrio tra i diversi aspetti ambientali nonché tra questi aspetti e altre considerazioni pertinenti, quali la salute e la sicurezza, le prescrizioni tecniche in tema di funzionalità, qualità e prestazioni e aspetti economici, tra cui i costi di fabbricazione e la commerciabilità, pur ottemperando a tutte le normative pertinenti.

 

 

Allegato II

Metodologia per la definizione delle specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile

 

(articolo 15)

 

Le specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile sono intese a migliorare un determinato aspetto ambientale del prodotto. Esse possono assumere la forma di specifiche per un minore consumo di una data risorsa, quali i limiti all'uso di tale risorsa nei vari stadi del ciclo di vita dei prodotti che consumano energia, a seconda dei casi (ad esempio, limiti al consumo di acqua durante l'uso del prodotto o alle quantità di un determinato materiale incorporato nel prodotto oppure quantità minime richieste di materiale riciclato).

 

In sede di elaborazione di misure di esecuzione per definire specifiche per la progettazione ecocompatibile conformemente all'articolo 15, la Commissione individua, come appropriati per il prodotto che consuma energia oggetto della misura di esecuzione, i parametri pertinenti per la progettazione ecocompatibile fra quelli indicati elencati nell'allegato I, parte 1, e fissa, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, il livello di tali specifiche come indicato in appresso.

 

1. Un'analisi tecnica, ambientale ed economica seleziona sul mercato numerosi modelli rappresentativi del prodotto che consuma energia in questione e individua le opzioni tecniche per migliorare le prestazioni ambientali del prodotto, tenendo conto della praticabilità economica delle opzioni ed evitando qualsiasi perdita significativa di prestazione o di utilità per i consumatori.

 

L'analisi tecnica, economica ed ambientale individuerà inoltre, per quanto riguarda gli aspetti ambientali in esame, i prodotti e la tecnologia che, tra quelli disponibili sul mercato, offrono le prestazioni migliori.

 

La prestazione dei prodotti disponibili sui mercati internazionali e i criteri fissati nelle legislazioni di altri paesi dovrebbero essere presi in considerazione nel corso dell'analisi nonché al momento di fissare criteri.

 

Sulla base di tale analisi e tenuto conto della fattibilità economica e tecnica, nonché delle potenzialità di miglioramento, vengono adottate misure concrete nell'intento di minimizzare l'impatto ambientale del prodotto.

 

Con riguardo al consumo di energia durante l'uso, il livello di rendimento energetico o di consumo è fissato con riferimento al costo del ciclo di vita più contenuto per l'utilizzatore finale per modelli rappresentativi di un prodotto che consuma energia, tenendo conto delle conseguenze su altri aspetti ambientali. Il metodo di analisi del costo del ciclo di vita utilizza un tasso reale di sconto in base ai dati forniti dalla Banca centrale europea e ad una durata realistica per il prodotto. Esso è basato sulla somma delle variazioni del prezzo di acquisto (risultante dalle variazioni dei costi industriali) e delle spese operative, risultanti dai diversi livelli delle opzioni di miglioramento tecnico, scontate con riferimento alla durata dei modelli rappresentativi del prodotto considerati.

 

Le spese operative comprendono principalmente i consumi di energia e le spese aggiuntive per altre risorse (quali acqua o detergenti).

 

Un'analisi di sensibilità per i pertinenti fattori (quali il prezzo dell'energia o di altre risorse, il costo delle materie prime o i costi di produzione, i tassi di sconto), comprendente, se opportuno, i costi ambientali esterni, tra cui quelli miranti ad evitare le emissioni di gas a effetto serra, è condotta per verificare l'esistenza di variazioni significative e l'affidabilità delle conclusioni generali. Le specifiche sono adeguate di conseguenza.

 

Una metodologia simile potrebbe essere applicata ad altre risorse quali l'acqua.

 

2. Per effettuare le analisi tecniche, ambientali ed economiche, ci si può avvalere delle informazioni disponibili nell'ambito di altre attività comunitarie.

 

Lo stesso vale per le informazioni ricavate dai programmi esistenti applicati in altre parti del mondo per fissare le specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia oggetto di scambi commerciali con i partner economici dell'Unione europea.

 

3. La data di entrata in vigore tiene conto del ciclo di riprogettazione del prodotto.

 

 

Allegato III

Marcatura CE

 

(articolo 5, paragrafo 2)

 

La marcatura CE deve avere un«altezza di almeno 5 mm. Se le dimensioni della marcatura CE sono ridotte o ingrandite, vanno rispettate le proporzioni del disegno in scala graduata sopra presentato.

 

La marcatura CE va apposta sul prodotto che consuma energia. Nel caso in cui non sia possibile, la marcatura va apposta sull»imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

 

 

Allegato IV

 

Controllo della progettazione interno

 

(articolo 8)

 

1. Il presente allegato descrive la procedura con la quale il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato cui incombono gli obblighi precisati al punto 2 del presente allegato assicurano e dichiarano che il prodotto che consuma energia soddisfa le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La dichiarazione di conformità può comprendere uno solo o più prodotti e deve essere conservata dal fabbricante.

 

2. Il fabbricante deve compilare un modulo di documentazione tecnica che consenta una valutazione della conformità del prodotto che consuma energia alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.

 

La documentazione contiene in particolare:

 

a) una descrizione generale del prodotto che consuma energia e dell'uso cui è destinato;

 

b) i risultati dei pertinenti studi di valutazione ambientale condotti dal fabbricante e/o i riferimenti agli studi di caso o alla letteratura di valutazione ambientale utilizzati dal fabbricante per valutare, documentare e determinare le soluzioni di progettazione del prodotto;

 

c) il profilo ecologico, se richiesto dalla misura di esecuzione;

 

d) gli elementi delle specifiche di progettazione del prodotto relative agli aspetti di progettazione ambientale dello stesso;

 

e) un elenco delle norme appropriate di cui all'articolo 10, applicate per intero o in parte, e una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le prescrizioni della misura di esecuzione applicabile allorché le norme di cui all'articolo 10 non sono state applicate o non soddisfano completamente le disposizioni della misura di esecuzione applicabile;

 

f) una copia delle informazioni riguardanti gli aspetti di progettazione ambientale del prodotto fornite conformemente alle prescrizioni di cui alla parte 2, dell'allegato I;

 

g) i risultati delle misurazioni delle specifiche per la progettazione ecocompatibile condotte, compresi ragguagli sulla conformità di tali misurazioni con riferimento alle specifiche per la progettazione ecocompatibile precisate nella misura di esecuzione applicabile.

 

3. Il fabbricante deve adottare tutte le misure necessarie a garantire che il prodotto sia fabbricato conformemente alle specifiche di progettazione di cui alla sezione 2 e alle prescrizioni della misura ad esso applicabile.

 

 

Allegato V

 

Sistema di gestione di valutazione delle conformità

 

(articolo 8)

 

1. Il presente allegato descrive la procedura con la quale il fabbricante che ottempera agli obblighi di cui al punto 2 del presente allegato assicura e dichiara che il prodotto che consuma energia soddisfa le prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La dichiarazione di conformità può comprendere uno solo o più prodotti e deve essere conservata dal fabbricante.

 

2. Per valutare la conformità del prodotto che consuma energia, ci si può avvalere di un sistema di gestione purché il fabbricante attui gli elementi ambientali specificati al punto 3 del presente allegato.

 

3. Sistema di gestione degli elementi ambientali

 

Nel presente punto sono specificati gli elementi di un sistema di gestione e le procedure attraverso i quali il fabbricante può dimostrare l'ottemperanza del prodotto che consuma energia alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.

 

3.1. La politica di prestazioni ambientali del prodotto

 

Il fabbricante deve essere in grado di dimostrare la conformità alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. Il fabbricante deve inoltre essere in grado di istituire un quadro per la fissazione e la revisione di indicatori e obiettivi di prestazione ambientale del prodotto al fine di migliorare le prestazioni ambientali complessive del prodotto.

 

Tutte le misure adottate dal fabbricante per migliorare le prestazioni ambientali complessive del prodotto ed elaborare il profilo ecologico di un prodotto che consuma energia, se richiesto dalla misura di esecuzione, attraverso la progettazione e la fabbricazione devono essere documentate in maniera sistematica e ordinata sotto forma di istruzioni e procedure scritte.

 

Tali istruzioni e procedure devono contenere in particolare un'adeguata descrizione di quanto segue:

 

- l'elenco dei documenti da predisporre per dimostrare la conformità del prodotto che consuma energia e, se del caso, da mettere a disposizione,

 

- gli indicatori e gli obiettivi di prestazione ambientale del prodotto e la struttura organizzativa, le responsabilità, i poteri del management e l'assegnazione di risorse con riguardo alla loro attuazione e al loro perfezionamento,

 

- i controlli e i test da effettuare dopo la fabbricazione per verificare le prestazioni del prodotto in rapporto agli indicatori di prestazione ambientale,

 

- le procedure per controllare la documentazione richiesta e garantirne l'aggiornamento,

 

- il metodo di verifica dell'attuazione e dell'efficacia degli elementi ambientali del sistema di gestione.

 

3.2. Pianificazione

 

Il fabbricante deve fissare e rivedere:

 

a) procedure per l'elaborazione del profilo ecologico del prodotto;

 

b) indicatori e obiettivi di prestazione ambientale del prodotto, che prendono in considerazione le opzioni tecnologiche tenuto conto delle esigenze tecniche ed economiche;

 

c) un programma per conseguire tali obiettivi.

 

3.3. Attuazione e documentazione

 

3.3.1. La documentazione riguardante il sistema di gestione dovrebbe specificare quanto segue in particolare:

 

a) sono definite e documentate le responsabilità e le autorità, allo scopo di garantire efficaci prestazioni ambientali del prodotto e di analizzarne la realizzazione a fini di revisione e di miglioramento;

 

b) sono redatti documenti per illustrare le tecniche di verifica e di controllo della progettazione messe in atto e i processi e le misure sistematiche adottati in sede di progettazione del prodotto;

 

c) il fabbricante redige e perfeziona le informazioni per descrivere gli elementi ambientali fondamentali del sistema di gestione e le procedure di controllo di tutti i documenti richiesti.

 

3.3.2. La documentazione riguardante il prodotto che consuma energia contiene in particolare:

 

a) una descrizione generale del prodotto che consuma energia e dell'uso cui è destinato;

 

b) i risultati dei pertinenti studi di valutazione ambientale condotti dal fabbricante e/o i riferimenti agli studi di caso o alla letteratura di valutazione ambientale utilizzati dal fabbricante per valutare, documentare e determinare le soluzioni di progettazione del prodotto;

 

c) il profilo ecologico, se richiesto dalla misura di esecuzione;

 

d) sono redatti documenti per descrivere i risultati delle misurazioni condotte con riguardo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile, comprendenti ragguagli sulla conformità di tali misurazioni alle prescrizioni precisate al riguardo nella misura di esecuzione applicabile;

 

e) il fabbricante redige specifiche per indicare, in particolare, le norme applicate e, qualora le norme di cui all'articolo 10 non siano applicate o non soddisfino interamente le prescrizioni della pertinente misura di esecuzione, gli strumenti impiegati per garantire la conformità;

 

f) una copia delle informazioni riguardanti gli aspetti di progettazione ambientale del prodotto fornite conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato I, parte 2.

 

3.4. Azione di controllo e correttiva

 

a) il fabbricante deve adottare tutte le misure atte ad assicurare che il prodotto che consuma energia sia fabbricato in conformità delle specifiche di progettazione e delle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile;

 

b) il fabbricante istituisce e perfeziona le procedure atte a individuare e a trattare la mancanza di conformità e ad apportare modifiche alle procedure documentate in forza di un'azione correttiva;

 

c) il fabbricante conduce almeno ogni tre anni un audit interno completo del sistema di gestione ambientale relativamente ai suoi elementi ambientali.

 

 

Allegato VI

 

Dichiarazione di conformità

 

(articolo 5, paragrafo 3)

 

La dichiarazione CE di conformità deve contenere i seguenti dati:

 

1) nominativo e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato;

 

2) una descrizione del modello sufficiente a garantirne l'individuazione senza ambiguità;

 

3) se del caso, i riferimenti alle norme armonizzate applicate;

 

4) se del caso, le altre norme tecniche e le specifiche utilizzate;

 

5) se del caso, il riferimento ad altra normativa comunitaria contemplante l'apposizione del marchio CE applicata;

 

6) indicazione e firma della persona avente titolo per vincolare il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato.

 

 

Allegato VII

 

Contenuto delle misure di esecuzione

 

(articolo 15, paragrafo 8)

 

In particolare la misura di esecuzione deve specificare:

 

1) la definizione esatta del tipo o dei tipi di prodotto che consuma energia in questione;

 

2) le specifiche per la progettazione ecocompatibile del prodotto che consuma energia in questione, la data o le date di attuazione, le misure o i periodi scaglionati nel tempo o di transizione:

 

- nel caso di specifiche generali per la progettazione ecocompatibile, le fasi e gli aspetti pertinenti tra quelli citati nell'allegato I, punti 1.1 e 1.2, corredati di esempi di parametri tra quelli citati nell'allegato I, punto 1.3, quale orientamento per valutare i miglioramenti relativi agli aspetti ambientali identificati,

 

- nel caso di specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile, il livello di queste;

 

3) i parametri di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1, per i quali non è necessaria alcuna specifica per la progettazione ecocompatibile;

 

4) le prescrizioni circa l'installazione del prodotto che consuma energia allorché presenta una pertinenza diretta alle considerate prestazioni ambientali del prodotto che consuma energia;

 

5) le norme di misurazione e/o i metodi di misurazione da utilizzare; se disponibili, vanno usate le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

 

6) i dati per la valutazione di conformità di cui alla decisione 93/465/CEE

 

- nel caso in cui il modulo o i moduli da utilizzare siano diversi dal modulo A, i fattori che determinano la selezione di tale procedura specifica,

 

- se del caso, i criteri di approvazione e/o di certificazione da parte di terzi;

 

se in altre prescrizioni CE per lo stesso prodotto sono previsti moduli diversi, il modulo da utilizzare per la prescrizione in questione è quello definito nella misura di esecuzione;

 

7) prescrizioni in merito alle informazioni che i fabbricanti devono fornire, in particolare riguardo agli elementi della documentazione tecnica necessari per facilitare il controllo della conformità dei prodotti che consumano energia alla misura di esecuzione;

 

8) durata del periodo di transizione durante il quale gli Stati membri devono consentire l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di prodotti che consumano energia conformi alle disposizioni in vigore nel proprio territorio alla data di adozione della misura di esecuzione;

 

9) la data della valutazione e dell'eventuale revisione della misura di esecuzione, tenendo conto della velocità del progresso tecnologico.

 

 

 

 

Allegato VIII

 

Oltre all'obbligo giuridico fondamentale che le iniziative di autoregolamentazione siano conformi a tutte le disposizioni del trattato (in particolare alle norme relative al mercato interno e alla concorrenza) nonché agli impegni internazionali della Comunità, ivi comprese le norme commerciali multilaterali, il seguente elenco, non esaustivo, di criteri indicativi può essere utilizzato per valutare l'ammissibilità delle iniziative di autoregolamentazione come alternativa a una misura di esecuzione nel quadro della presente direttiva.

 

1. Partecipazione aperta

 

Le iniziative di autoregolamentazione sono aperte alla partecipazione di operatori di paesi terzi, sia nella fase preparatoria che nella fase di esecuzione.

 

2. Valore aggiunto

 

Le iniziative di autoregolamentazione forniscono valore aggiunto (rispetto all'«ordinaria amministrazione») in termini di miglioramento della prestazione ambientale globale dei prodotti che consumano energia considerati.

 

3. Rappresentatività

 

L'industria e le sue associazioni che partecipano ad un'azione di autoregolamentazione rappresentano una grande maggioranza del settore economico interessato, con il minor numero possibile di eccezioni. È opportuno vigilare sul rispetto delle regole di concorrenza.

 

4. Obiettivi quantificati e scaglionati

 

Gli obiettivi elaborati dai soggetti interessati sono stabiliti in termini chiari ed univoci, partendo da principi base ben definiti. Se l'iniziativa di autoregolamentazione è di lungo termine, occorre prevedere obiettivi intermedi. Deve essere possibile monitorare il rispetto degli obiettivi e delle tappe (intermedie) in modo fattibile e credibile utilizzando indicatori chiari ed affidabili. Lo sviluppo di tali indicatori sarà agevolato dai dati provenienti dalla ricerca e da una base di dati scientifici e tecnologici.

 

5. Coinvolgimento della società civile

 

Al fine di assicurare la trasparenza, le iniziative di autoregolamentazione sono rese pubbliche, incluso attraverso Internet e altri mezzi elettronici di diffusione dell'informazione.

 

Lo stesso si applica alle relazioni di monitoraggio interlocutorie e definitive. Le parti interessate, in particolare gli Stati membri, l'industria, le ONG ambientalistiche e le associazioni di consumatori sono invitate a prendere posizione sulle iniziative di autoregolamentazione.

 

6. Monitoraggio e relazioni

 

Le iniziative di autoregolamentazione comportano un sistema di monitoraggio ben concepito con responsabilità chiaramente definite per l'industria e gli ispettori indipendenti. I servizi della Commissione, in associazione con le parti dell'iniziativa di autoregolamentazione, sono invitati a controllare il conseguimento degli obiettivi.

 

Il piano di monitoraggio e di relazioni è dettagliato, trasparente ed obiettivo. Spetta ai servizi della Commissione, assistiti dal comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 1, esaminare se gli obiettivi dell'accordo volontario o di altre misure di autoregolamentazione sono stati conseguiti.

 

7. Rapporto costi-efficacia della gestione di un'iniziativa di autoregolamentazione

 

I costi di gestione delle iniziative di autoregolamentazione, in particolare per quanto concerne il monitoraggio, non debbono comportare un onere amministrativo eccessivo rispetto agli obiettivi e ad altri strumenti programmatici esistenti.

 

8. Sostenibilità

 

Le iniziative di autoregolamentazione sono conformi agli obiettivi programmatici della presente direttiva, ivi compreso l'approccio integrato, e sono coerenti con le dimensioni economiche e sociali dello sviluppo sostenibile.

 

Viene integrata la tutela degli interessi dei consumatori (sanità, qualità della vita o interessi economici).

 

9. Compatibilità degli incentivi

 

È poco probabile che le iniziative di autoregolamentazione producano i risultati attesi se altri fattori ed incentivi - pressione del mercato, fiscalità e legislazione nazionale - inviano segnali contraddittori a coloro che partecipano all'impegno. La coerenza programmatica è al riguardo indispensabile e va presa in considerazione all'atto di valutare l'efficacia dell'iniziativa.

 

 

Dir. 92/42/CEE del 21 maggio 1992.
Direttiva del Consiglio
concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi

 

(1) (2) (3)

------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 22 giugno 1992, n. L 167. Entrata in vigore il 3 giugno 1992.

(2) Termine di recepimento: 1 gennaio 1993. Direttiva recepita con D.P.R. 15 novembre 1996, n. 660. Vedi anche la L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004).

(3) Per effetto dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 93/68/CEE in tutto il testo della direttiva l'espressione "marcatura CE" sostituisce quella "marchio CE".

 

 

Il Consiglio delle Comunità europee,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100A,

 

vista la proposta della Commissione,

 

in cooperazione con il Parlamento europeo,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale,

 

considerando che la decisione 91/565/CEE prevede la promozione dell'efficienza energetica nella Comunità nel contesto del programma SAVE;

 

considerando che occorre adottare le misure destinate all'istaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

 

considerando che la risoluzione del Consiglio, del 15 gennaio 1985, concernente il miglioramento dei programmi di risparmio di energia degli Stati membri invita gli Stati membri a continuare ed eventualmente intensificare i loro sforzi per promuovere l'utilizzazione più razionale dell'energia attraverso la messa a punto di politiche integrate di risparmio energetico;

 

considerando la risoluzione del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa a nuovi obiettivi comunitari di politica energetica per il 1995 e alla convergenza delle politiche degli Stati membri, in particolare l'obiettivo di incrementare di almeno il 20% il rendimento per la domanda finale di energia;

 

considerando che l'articolo 130 R del trattato prevede che l'azione della Comunità in materia ambientale ha l'obiettivo di garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

 

considerando che nelle proposte relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori è necessario assumere come base un livello di protezione elevato;

 

considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 21 giugno 1989 dichiara che "la Comunità e gli Stati membri dovranno tenere opportunamente conto del problema della potenziale alterazione climatica collegata all'effetto serra" e, nelle conclusioni del 29 ottobre 1990, prevede di stabilizzare, sul piano comunitario, ai livelli del 1990, le emissioni di CO2 nell'anno 2000;

 

considerando l'importanza del settore domestico e terziario che assorbe una parte preponderante del consumo finale di energia della Comunità;

 

considerando che questo settore assumerà maggiore importanza a causa della tendenza verso una maggiore diffusione del riscaldamento centrale ed un aumento generale del comfort termico;

 

considerando che un miglior rendimento delle caldaie è nell'interesse dei consumatori, che i risparmi di energia implicheranno minori importazioni di idrocarburi e che la riduzione della dipendenza energetica della Comunità avrà un'incidenza positiva sulla sua bilancia commerciale;

 

considerando che la direttiva 78/170/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1978, concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali, nuovi o già esistenti, nonché l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali ha portato alla fissazione di livelli di rendimento molto diversi tra gli Stati membri;

 

considerando che il requisito di alti tassi di rendimento per le caldaie ad acqua calda restringerà la forcella dei parametri tecnici degli impianti offerti sul mercato, facilitando la produzione in serie, e favorirà la realizzazione di economie di scala; che la non fissazione di tassi di rendimento energetico, ad un livello sufficientemente elevato rischia, con il completamento del mercato interno, di abbassare fortemente il rendimento degli impianti di riscaldamento a causa della diffusione sul mercato di caldaie a basso rendimento;

 

considerando che le condizioni climatiche locali nonché le caratteristiche energetiche e di utilizzazione degli edifici presentano grandi differenze all'interno della Comunità; che gli Stati membri devono tener conto di queste diversità nel determinare le condizioni di messa in funzione delle caldaie in applicazione della presente direttiva; che le circostanze giustificano che gli Stati membri, in cui alla data di adozione della presente direttiva sono ampiamente diffuse le caldaie denominate "back boilers" nonché le caldaie concepite per essere installate nello spazio abitato, continuino ad autorizzare, entro limiti precisi, la commercializzazione e la messa in funzione di tali caldaie; che questo regime deve essere oggetto di una sorveglianza particolare da parte della Commissione;

 

considerando che la presente direttiva, volta all'eliminazione degli ostacoli tecnici in materia di rendimento delle caldaie, deve seguire la nuova impostazione definita con la risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, la quale prevede in particolare che l'armonizzazione legislativa si limiti all'approvazione, mediante direttive basate sull'articolo 100 del trattato CEE, dei requisiti essenziali cui devono soddisfare i prodotti immessi sul mercato e che tali requisiti essenziali siano redatti in forma sufficientemente precisa affinché possano divenire obblighi sanzionabili e in modo da permettere agli organismi di certificazione, in assenza di norme, di certificare la conformità dei prodotti in base ai requisiti stessi;

 

considerando che la direttiva 83/189/CEE prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

 

considerando che la decisione 90/683/CEE, concerne i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica;

 

considerando che le caldaie rispondenti ai requisiti in materia di rendimento dovranno essere munite della marcatura CE ed eventualmente dei simboli adeguati per poter circolare liberamente ed essere messe in funzione conformemente alla loro destinazione nella Comunità;

 

considerando che la direttiva 89/106/CEE riguarda il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

 

considerando che, per le caldaie a gas contemplate nella presente direttiva, è necessario definire requisiti di rendimento per promuovere l'utilizzazione razionale dell'energia, come previsto nella direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas,

 

ha adottato la presente direttiva:

 

Articolo 1

La presente direttiva costituisce un'azione nell'ambito del programma SAVE per la promozione dell'efficienza energetica nella Comunità; essa determina i requisiti di rendimento applicabili alle nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi aventi una potenza nominale pari o superiore a 4 kW e pari o inferiore a 400 kW, in appresso denominate "caldaie".

 

 

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

 

- caldaia: l'unità centrale scambiatore termico - bruciatore destinata a trasmettere all'acqua il calore prodotto dalla combustione;

 

- apparecchio:

 

- lo scambiatore termico destinato ad essere munito di un bruciatore;

 

- il bruciatore destinato ad essere installato sullo scambiatore termico;

 

- potenza nominale utile espressa in chilowatt: la potenza termica massima fissata e garantita dal costruttore come potenza che può essere mantenuta in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore;

 

- rendimento utile, espresso in percento: il rapporto tra la portata termica trasmessa all'acqua della caldaia e il prodotto del potere termico inferiore, a pressione costante, del combustibile, moltiplicato per il consumo espresso in quantità di combustibile per unità di tempo;

 

- carico parziale, espresso in percento: il rapporto tra la potenza utile di una caldaia funzionante in regime discontinuo oppure ad una potenza inferiore alla potenza utile nominale, e la stessa potenza utile nominale;

 

- temperatura media dell'acqua nella caldaia: la media delle temperature dell'acqua all'entrata e all'uscita della caldaia;

 

- caldaia standard: caldaia per la quale la temperatura media di funzionamento può essere limitata in sede di progettazione;

 

- back boiler: caldaia progettata per alimentare un impianto di riscaldamento centrale ed essere installata nel focolare di un camino come elemento di un'unita caldaia retrostante (back boiler) - focolare a gas;

 

- caldaia a bassa temperatura: caldaia che può funzionare in regime continuo, in cui la temperatura dell'acqua di alimentazione è compresa tra 35 e 40 °C, e che in certi casi può dare luogo a condensazione. Sono comprese le caldaie a condensazione che utilizzano combustibili liquidi;

 

- caldaia a gas a condensazione: caldaia progettata per poter condensare in permanenza una parte considerevole del vapore acqueo contenuto nei gas di combustione;

 

- caldaia da installare in un ambiente abitato: caldaia con potenza nominale utile inferiore a 37 kW progettata per riscaldare, mediante il calore emesso dall'involucro, l'ambiente abitato in cui è installata, provvista di vaso di espansione aperto che provvede all'alimentazione con acqua calda mediante circolazione naturale per gravità; sull'involucro di questa caldaia è menzionato esplicitamente che deve essere installata in un ambiente abitato.

 

 

Articolo 3

1. Sono esclusi dalla presente direttiva:

 

- le caldaie ad acqua calda che possono essere alimentate con combustibili diversi tra cui quelli solidi;

 

- gli impianti di erogazione istantanea di acqua calda per usi igienici;

 

- le caldaie progettate per essere alimentate con combustibili aventi caratteristiche molto diverse da quelle dei combustibili liquidi e gassosi normalmente in commercio (gas residui industriali, biogas, ecc.);

 

- le cucine e gli apparecchi progettati per riscaldare principalmente il vano in cui sono installati e che forniscono anche, ma a titolo accessorio, acqua calda per riscaldamento centrale e usi igienici;

 

- gli apparecchi con potenza utile inferiore a 6 kW progettati unicamente per alimentare un impianto di accumulazione di acqua calda per usi igienici circolante per gravità;

 

- le caldaie prodotte a unità;

 

- le unità di cogenerazione, quali definite nella direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia (4).

 

2. Nei casi di caldaie a doppia funzione, riscaldamento dei locali e fornitura di acqua calda per usi igienici, i requisiti di rendimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, si riferiscono soltanto alla funzione riscaldamento.

 

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(4) Trattino inserito dall'articolo 16 della direttiva 2004/8/CE.

 

 

Articolo 4

1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare l'immissione sul mercato e la messa in servizio sul loro territorio degli apparecchi e delle caldaie conformi alle disposizioni della presente direttiva e muniti della marcatura CE prevista all'articolo 7 che dichiara la loro conformità a tutte le prescrizioni della presente direttiva, comprese le procedure relative alla conformità di cui agli articoli 7 e 8, qualora il trattato o altre direttive o prescrizioni comunitarie non dispongano altrimenti (5).

 

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché siano messe in funzione soltanto le caldaie conformi ai rendimenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, alle condizioni di messa in funzione che essi determinano in base alle condizioni climatiche locali nonché alle caratteristiche energetiche e di utilizzazione degli edifici.

 

3. Tuttavia, gli Stati membri in cui le caldaie di tipo "back boilers" e/o le caldaie da installare in un ambiente abitato, sono ampiamente diffuse alla data di adozione della presente direttiva, continuano ad autorizzarne la messa in funzione, sempreché i rendimenti, sia a potenza nominale che a carico parziale del 30%, non siano inferiori di oltre il 4% ai requisiti fissati all'articolo 5, paragrafo 1, per le caldaie standard.

 

4. Gli effetti delle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono soggetti ad un controllo permanente da parte della Commissione e vengono analizzati nel quadro della relazione che deve essere presentata a norma dell'articolo 10. A tal fine gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione necessaria per consentirle di presentare al Consiglio le proposte di modifica, previste da tale articolo, atte a garantire comunque l'efficienza energetica e la libera circolazione delle caldaie nella Comunità.

 

5. a) Qualora le caldaie siano disciplinate da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica che le caldaie soddisfano anche le disposizioni di queste altre direttive.

 

b) Tuttavia, nel caso in cui una o più delle suddette direttive lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che le caldaie soddisfano soltanto le disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle direttive applicate, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione previsti dalle direttive stesse e che accompagnano le caldaie (6).

 

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(5) Paragrafo così sostituito dall'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 93/68/CEE.

(6) Paragrafo aggiunto dall'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 93/68/CEE.

 

 

Articolo 5

1. I diversi tipi di caldaie devono rispettare rendimenti utili:

 

- a potenza nominale, cioè in funzionamento alla potenza nominale PN, espressa in chilowatt, per una temperatura media dell'acqua nella caldaia di 70 °C, e

 

- a carico parziale, cioè in funzionamento a carico parziale del 30%, per una temperatura media dell'acqua nella caldaia diversa a seconda del tipo di caldaia.

 

I rendimenti utili che devono essere rispettati sono indicati nella tabella seguente:

 

Tipo di caldaia 

Intervalli di potenza 

Rendimento a potenza nominale 

Rendimento a carico parziale 

 

kW  

Temperatura media dell'acqua nella caldaia (°C)  

Espressione del requisito di rendimento (in %)  

Temperatura media dell'acqua nella caldaia (°C)  

Espressione del requisito di rendimento(in %)  

Caldaie standard  

4 - 400  

70  

≥ 84 + 2 logPn 

≥  

50 

≥ 80 + 3 logPn  

Caldaie a bassa temperatura [*]  

4 - 400  

70 

≥ 87,5 + 1,5 logPn 

 

40 

≥ 87,5 + 1,5 logPn 

Caldaie a gas a condensazione 

4 - 400  

70 

≥ 91 + 1 logPn 

 

30 [**] 

≥ 97 + 1 logPn 

__________ 

[*] Comprese le caldaie a condensazione che utilizzano i combustibili liquidi.  

[**] Temperatura dell'acqua di alimentazione della caldaia.  

 

 

2. Le norme armonizzate relative ai requisiti di cui alla presente direttiva, fissate su mandato della Commissione, in conformità delle direttive 83/189/CEE e 88/182/CEE determinano in particolare i metodi di verifica validi per la produzione e per le misure. Nei tassi di rendimento devono essere integrate le opportune tolleranze.

 

 

Articolo 6

[1. Gli Stati membri possono decidere di applicare, secondo le procedure previste all'articolo 7, un sistema specifico di marchi il quale permetta di individuare chiaramente il rendimento energetico delle caldaie. Questo sistema si applica alle caldaie che offrono rendimenti superiori ai requisiti previsti all'articolo 5, paragrafo 1, per le caldaie standard.

 

Se il rendimento a potenza nominale e il rendimento a carico parziale sono pari o superiori ai valori corrispondenti per le caldaie standard, alla caldaia viene attribuito un "*" come stabilito nell'allegato I, punto 2. Se il rendimento a potenza nominale e il rendimento a carico parziale sono uguali o superiori di più di 3 punti ai valori corrispondenti per le caldaie standard, alla caldaia sono attribuiti due "* *".

 

Ogni ulteriore superamento di 3 punti di rendimento a potenza nominale e a carico parziale consentirà di attribuire una marcatura "*" supplementare, come presentato nell'allegato II.

 

2. Gli Stati membri non possono autorizzare altri marchi che rischino di prestarsi a confusioni con quelli cui al paragrafo 1] (7).

 

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(7) Articolo soppresso dall'articolo 21 della direttiva 2005/32/CE.

 

 

Articolo 7

1. Gli Stati membri presumono conformi ai requisiti essenziali di rendimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, le caldaie conformi alle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e di cui gli Stati membri hanno pubblicato i numeri di riferimento delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate di cui sopra. Queste caldaie devono essere contrassegnate dalla marcatura CE di cui all'allegato I, paragrafo 1 e corredate della dichiarazione CE di conformità.

 

2. I mezzi per attestare la conformità delle caldaie fabbricate in serie sono:

 

- l'esame di rendimento di una caldaia tipo secondo il modulo B descritto nell'allegato III, e

 

- la dichiarazione di conformità al tipo approvato secondo uno dei moduli C, D o E di cui all'allegato IV.

 

Per le caldaie a combustibile gassoso, le procedure di valutazione della conformità dei rendimenti sono quelle utilizzate per la valutazione della conformità ai requisiti in materia di sicurezza previsti dalla direttiva 90/396/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas.

 

3. Prima dell'immissione sul mercato, gli apparecchi commercializzati separatamente devono essere contrassegnati dalla marcatura CE e corredati della dichiarazione CE di conformità, la quale stabilisce i parametri che consentono di ottenere, dopo il montaggio, i tassi di rendimento utile di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

 

4. La marcatura CE di conformità alle esigenze della presente direttiva e alle altre disposizioni relative all'attribuzione della marcatura CE nonché le iscrizioni previste dall'allegato I sono apposte sulle caldaie e sugli apparecchi in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile. È vietato apporre su tali prodotti qualsiasi marcatura che possa trarre in inganno i terzi sul significato e sul simbolo grafico della marcatura CE. Sulle caldaie e sugli apparecchi può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE (8).

 

5. a) Ogni constatazione, da parte di uno Stato membro, di apposizione indebita della marcatura CE, comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità l'obbligo di conformare tale prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni fissate da tale Stato membro.

 

b) Nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro deve adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantirne il ritiro dal commercio e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri (9).

 

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(8) Paragrafo così sostituito dall'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 93/68/CEE.

(9) Paragrafo aggiunto dall'articolo 12, paragrafo 5, della direttiva 93/68/CEE.

 

 

Articolo 8

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi da essi designati per attuare le procedure di cui all'articolo 7, nonché i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione.

 

La Commissione pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee l'elenco degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione, nonché i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco (10).

 

La Commissione assegna un numero d'identificazione agli organismi notificati e ne informa gli Stati membri.

 

Gli elenchi degli organismi notificati sono pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ed aggiornati regolarmente.

 

2. Gli Stati membri applicano i criteri minimi fissati nell'allegato V per la designazione degli organismi. Gli organismi che rispondono ai criteri di cui alle relative norme armonizzate sono ritenuti conformi ai requisiti stabiliti in tale allegato.

 

3. Uno Stato membro che ha notificato un organismo deve ritirare la notifica qualora constati che quest'ultimo non risponde più ai requisiti di cui al paragrafo 2. Tale Stato membro ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione e ritira la notifica.

 

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(10) Paragrafo così sostituito dall'articolo 12, paragrafo 6, della direttiva 93/68/CEE.

 

 

Articolo 9

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1° gennaio 1993 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1994 quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri ammettono fino al 31 dicembre 1997 l'immissione sul mercato e la messa in funzione di apparecchi conformi alla normativa vigente sul loro territorio alla data di adozione della presente direttiva.

 

 

Articolo 10

Tre anni dopo l'entrata in applicazione della presente direttiva la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati ottenuti. Detta relazione è corredata di proposte riguardanti le eventuali modifiche da apportare alla presente direttiva sulla scorta dei suddetti risultati e dei progressi tecnologici compiuti.

 

 

Articolo 10 bis

La presente direttiva costituisce una misura di esecuzione ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2005/32/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, con riferimento al rendimento energetico durante l'uso, in conformità di detta direttiva, e può essere modificata o abrogata conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE.

 

 

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1992.

 

Per il Consiglio

il presidente

Luis Mira Amaral

 

Allegato I (11)

 

Marcatura CE di conformità e marcature specifiche aggiuntive

 

1. Marcatura CE di conformità

 

- La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue:

 

 

- In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo graduato di cui sopra.

 

- I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm.

 

2. Marcature specifiche (12)

 

- Le due ultime cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE.

 

- La marcatura di rendimento energetico, attribuita ai sensi dell'articolo 6 della presente direttiva, corrisponde al simbolo seguente:

 

 

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(11) Il testo dell'allegato è stato così sostituito dall'articolo 12, paragrafo 7, della direttiva 93/68/CEE.

(12) Sezione soppressa dall'articolo 21 della direttiva 2005/32/CE.

 

 

Allegato II (13)

 

Attribuzione delle marchiature di rendimento energetico

 

Requisiti di rendimento da rispettare contemporaneamente alla potenza nominale e a carico parziale di 0,3 Pn

 

 

Requisito di rendimento alla potenza 

Requisito di rendimento a carico parziale 

 

nominale Pn e ad una temperatura media 

di 0,3 Pn e ad una temperatura media 

Marchiatura 

dell'acqua della caldaia di 70 °C 

dell'acqua della caldaia di ≥ 50 °C 

 

≥ 84 + 2 logPn 

≥ 80 + 3 logPn 

* * 

≥ 87 + 2 logPn 

≥ 83 + 3 logPn 

* * * 

≥ 90 + 2 logPn 

≥ 86 + 3 logPn 

* * * * 

≥ 93 + 2 logPn 

≥ 89 + 3 logPn 

 

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(13) Allegato soppresso dall'articolo 21 della direttiva 2005/32/CE.

 

 

Allegato III

 

Modulo B: Esame CE del tipo

 

1. Questo modulo descrive la parte della procedura con cui un organismo notificato accerta e dichiara che un esemplare rappresentativo della produzione considerata soddisfa le disposizioni della presente direttiva ad essa relative.

 

2. La domanda di esame CE del tipo deve essere presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità ad un organismo notificato di sua scelta.

 

La domanda deve contenere:

 

- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

 

- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

 

- la documentazione tecnica descritta al paragrafo 3.

 

Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un esemplare rappresentativo della produzione considerata, qui di seguito denominato "tipo". L'organismo notificato può chiedere altri esemplari dello stesso tipo qualora sia necessario per eseguire il programma di prove.

 

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti della direttiva; deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto, e contenere, nella misura necessaria ai fini della valutazione:

 

- una descrizione generale del tipo;

 

- disegni di progettazione e fabbricazione, nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.;

 

- la descrizione e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto;

 

- un elenco delle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2, applicate in tutto o in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non siano applicate le norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

 

- i risultati dei calcoli di progetto e degli esami;

 

- i rapporti sulle prove effettuate.

 

4. L'organismo notificato:

 

4.1. esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato in conformità con tale documentazione ed individua gli elementi progettati in conformità delle disposizioni applicabili delle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2, nonché gli elementi progettati senza applicare le disposizioni da tali norme;

 

4.2. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino i requisiti essenziali della direttiva qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

 

4.3. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se, qualora il fabbricante abbia deciso di conformarsi alle norme relative, tali norme siano state effettivamente applicate;

 

4.4. concorda con il richiedente il luogo in cui gli esami e le necessarie prove devono essere effettuati.

 

5. Se il tipo soddisfa le relative disposizioni della presente direttiva, l'organismo notificato rilascia un attestato di esame CE del tipo richiesto al richiedente. L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato.

 

All'attestato è allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l'organismo autorizzato conserva una copia.

 

Se al fabbricante o al suo mandatario stabilito nella Comunità viene negato il rilascio di un attestato di esame del tipo CE, l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto. Deve essere prevista una procedura di ricorso.

 

6. Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa all'attestato di esame CE del tipo di tutte le modifiche al prodotto approvato che devono ricevere un'ulteriore approvazione qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali o modalità di uso prescritte del prodotto. Questa nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di un complemento dell'attestato originale di esame CE del tipo.

 

7. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame CE del tipo ed i complementi rilasciati e ritirati.

 

8. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di esame CE del tipo e/o dei loro complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati.

 

9. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame CE del tipo e dei loro complementi per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

 

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario.

 

 

Allegato IV (14)

 

Modulo C: Conformità al tipo

 

1. Questo modulo descrive la parte della procedura in cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità si accerta e dichiara che gli apparecchi in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di certificazione CE e soddisfano i requisiti della presente direttiva. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone la marcatura CE su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità.

 

2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti di rendimento della direttiva.

 

3. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

 

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario.

 

4. Un organismo notificato, prescelto dal fabbricante, effettua o fa effettuare gli esami del prodotto ad intervalli aleatori. Un campione opportuno del prodotto finito, prelevato sul posto dall'organismo notificato, viene esaminato e sottoposto alle appropriate prove definite nella o nelle norme applicabili di cui all'articolo 5, paragrafo 2, oppure a prove equivalenti intese a verificare la conformità della produzione ai requisiti della direttiva corrispondente. Qualora uno o più esemplari dei prodotti esaminati non risultino conformi, l'organismo notificato prende gli opportuni provvedimenti.

 

Modulo D: Garanzia di qualità della produzione

 

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 si accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti della presente direttiva. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone la marcatura CE su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.

 

2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema di qualità approvato per la produzione, eseguire l'ispezione e le prove degli apparecchi finiti secondo quanto specificato al paragrafo 3 e deve essere assoggettato alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.

 

3. Sistema di qualità

 

3.1. Il fabbricante presenta ad un organismo notificato di sua scelta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità per gli apparecchi interessati.

 

La domanda deve contenere:

 

- tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista;

 

- la documentazione relativa al sistema di qualità;

 

- la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e copia dell'attestato di esame CE del tipo.

 

3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità degli apparecchi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti della direttiva ad essi applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

 

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

 

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità dei prodotti;

 

- dei processi di fabbricazione, degli interventi sistematici e delle tecniche di controllo e garanzia della qualità;

 

- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;

 

- della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.;

 

- dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema di qualità.

 

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata. Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante.

 

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

 

3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

 

Il fabbricante o il mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.

 

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se sia necessaria una seconda valutazione.

 

L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

 

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

 

4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

 

4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di fabbricazione, ispezione, prove e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

 

- la documentazione relativa al sistema di qualità;

- altra documentazione quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

 

4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.

 

4.4. Inoltre l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo notificato può svolgere o far svolgere prove per verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità, se necessario. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova.

 

5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto:

 

- la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo comma, secondo trattino;

 

- gli adeguamenti di cui al paragrafo 3.4 secondo comma;

 

- le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui al paragrafo 3.4, ultimo comma, e ai paragrafi 4.3 e 4.4.

 

6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate.

 

Modulo E: Garanzia di qualità del prodotto

 

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 si accerta e dichiara che le caldaie e gli apparecchi sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone la marcatura CE su ciascuna caldaia o ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.

 

2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema di qualità approvato per l'ispezione finale e le prove della caldaia e dell'apparecchio secondo quanto specificato al paragrafo 3, e deve essere assoggettato alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.

 

3. Sistema di qualità

 

3.1. Il fabbricante presenta ad un organismo notificato di sua scelta una domanda per la valutazione del suo sistema di qualità per le caldaie e gli apparecchi. La domanda deve contenere:

 

- tutte le informazioni utili sulla categoria di caldaie e apparecchi previsti;

 

- la documentazione relativa al sistema di qualità;

 

- la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e copia dell'attestato di esame CE del tipo.

 

3.2. Nel quadro del sistema di qualità, ogni caldaia o apparecchio viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove, fissate nelle norme relative di cui all'articolo 5, o prove equivalenti per verificarne la conformità ai requisiti della direttiva. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e documenti aventi attinenza con la qualità.

 

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

 

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione e di qualità del prodotto;

 

- degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;

 

- dei mezzi di controllo del funzionamento del sistema di qualità;

 

- della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

 

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata.

 

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva in oggetto. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante.

 

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

 

3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

 

Il fabbricante o il suo mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.

 

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se sia necessaria una seconda valutazione.

 

L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

 

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

 

4.1. L'obiettivo della sorveglianza è di garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

 

4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessaire informazioni, in particolare:

 

- la documentazione relativa al sistema di qualità;

 

- la documentazione tecnica;

 

- altra documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

 

4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente dei controlli per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sul controllo effettuato.

 

4.4. L'organismo notificato può inoltre effettuare visite non preannunciate presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo notificato può effettuare, o fare effettuare, se necessario, prove per verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità; esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione di prova.

 

5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione della caldaia o dell'apparecchio:

 

- la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo comma, terzo trattino;

 

- gli adeguamenti di cui al paragrafo 3.4, secondo comma;

 

- le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui al paragrafo 3.4, ultimo comma, e ai paragrafi 4.3 e 4.4.

 

6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di qualità rilasciate o ritirate.

 

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(14) Il testo dell'allegato è stato così modificato dall'articolo 12, paragrafo 8, della direttiva 93/68/CEE.

 

 

Allegato V

 

Criteri minimi che gli Stati membri devono prendere in considerazione ai fini della notifica degli organismi

1. L'organismo, il direttore e il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere né il progettista, il fabbricante, il fornitore o l'installatore delle caldaie e degli apparecchi che controllano, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente né in veste di mandatari nella progettazione, fabbricazione, commercializzazione o nella manutenzione di tali caldaie e apparecchi. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo.

 

2. L'organismo e il personale incaricato del controllo devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e competenza tecnica e non devono essere condizionati da pressioni o incentivi, soprattutto di ordine finanziario, che possano influenzarne il giudizio o i risultati del controllo, in particolare se proveniente da persone o gruppi di persone interessati dai risultati delle verifiche.

 

3. L'organismo deve disporre del personale e dei mezzi necessari per assolvere adeguatamente i compiti tecnici e amministrativi connessi con l'esecuzione delle verifiche; deve altresì avere a disposizione il materiale necessario per le verifiche straordinarie.

 

4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere i requisiti seguenti:

 

- una buona formazione tecnica e professionale;

 

- una conoscenza soddisfacente delle norme relative ai controlli da effettuare e pratica sufficiente di tali controlli;

 

- l'attitudine richiesta per redigere gli attestati, i verbali e le relazioni che costituiscono la prova materiale dei controlli effettuati.

 

5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato del controllo. La remunerazione di ciascun agente non deve dipendere né dal numero dei controlli effettuati né dai risultati di tali controlli.

 

6. L'organismo deve sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità civile, a meno che tale responsabilità non sia contemplata dalla legislazione nazionale dello stato o i controlli non siano effettuati direttamente dallo Stato membro.

 

7. Il personale dell'organismo è vincolato dal segreto professionale (tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti dello stato in cui svolge le sue attività) nel quadro della presente direttiva o di qualsiasi disposizione di diritto interno che le conferisca efficacia.

 

 

Dir. 96/57/CE del 3 settembre 1996.
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico

 

(1) (2)

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(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 18 settembre 1996, n. L 236. Entrata in vigore l'8 ottobre 1996.

(2) Termine di recepimento: 3 settembre 1997. Direttiva recepita con D.M. 10 novembre 1999.

 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100A,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale,

 

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189B del trattato,

 

1) considerando l'importanza di promuovere misure per assicurare il buon funzionamento del mercato interno;

 

2) considerando che nella risoluzione del 15 gennaio 1985, concernente il miglioramento dei programmi di risparmio di energia degli Stati membri, il Consiglio ha invitato gli Stati membri a proseguire e eventualmente aumentare i loro sforzi per promuovere l'utilizzazione più razionale dell'energia grazie alla messa a punto di politiche integrate di risparmio di energia;

 

3) considerando che l'elettricità consumata dagli elettrodomestici di refrigerazione rappresenta una percentuale non trascurabile del consumo di elettricità dei nuclei domestici nella Comunità e quindi del consumo totale di energia elettrica; che i vari modelli di elettrodomestici di refrigerazione disponibili sul mercato comunitario hanno, con volume e caratteristiche simili, un consumo di energia elettrica, cioè un rendimento energetico, estremamente variabile;

 

4) considerando che taluni Stati membri stanno per adottare delle disposizioni legislative riguardanti l'efficienza energetica dei frigoriferi e congelatori domestici, tali da causare ostacoli al commercio di questi prodotti all'interno della Comunità;

 

5) considerando che è opportuno basarsi su un livello di protezione elevato nel ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori; che la presente direttiva garantisce un livello di protezione elevato dell'ambiente e dei consumatori, prefiggendosi allo stesso tempo di migliorare notevolmente il rendimento energetico di questi elettrodomestici;

 

6) considerando che l'adozione di questo genere di misure è di competenza della Comunità; che i requisiti della presente direttiva restano nei limiti degli obiettivi di questa, a norma delle disposizioni dell'articolo 3B del trattato;

 

7) considerando inoltre che l'articolo 130R del trattato prevede, fra gli obiettivi della politica della Comunità in materia ambientale, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente ed auspica un uso accorto e razionale delle risorse naturali; che la produzione e il consumo di elettricità rappresentano circa il 30% delle emissioni di biossido di carbonio (CO2) di origine umana e circa il 35% del consumo di energia primaria nella Comunità; che queste percentuali sono in aumento;

 

8) considerando altresì che la decisione 89/364/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1989, concernente un programma d'azione comunitario per un impiego più efficiente dell'energia elettrica, persegue il duplice obiettivo di indurre i consumatori a utilizzare apparecchi e impianti a rendimento più elevato e di migliorare il rendimento di tali apparecchi e impianti;

 

9) considerando che il Consiglio ha stabilito, nelle conclusioni del 29 ottobre 1990, l'obiettivo di stabilizzare entro il 2000 le emissioni di biossido di carbonio (CO2) nella Comunità ai livelli del 1990 e che, per raggiungere tale obiettivo, sono necessarie misure più incisive per stabilizzare le emissioni di CO2 della Comunità;

 

10) considerando che la decisione 91/565/CEE ha istituito un programma per promuovere l'efficienza energetica nella Comunità (programma SAVE);

 

11) considerando che le misure per il miglioramento del rendimento energetico applicate ai modelli più recenti degli elettrodomestici di refrigerazione disponibili non ne aumentano eccessivamente i costi di produzione e che tali misure possono essere ammortizzate in termini di risparmio di energia elettrica nell'ambito di pochi anni o un periodo inferiore; che questo calcolo non tiene conto del valore aggiunto dei costi esterni per la produzione di energia elettrica così evitati, quali le emissioni di biossido di carbonio (CO2) e di altri inquinanti;

 

12) considerando che il maggior rendimento energetico risultante naturalmente dalle pressioni del mercato e dal miglioramento dei processi di produzione, stimata a circa il 2% l'anno, contribuirà agli sforzi per instaurare norme più rigorose in materia di consumo energetico;

 

13) considerando che la direttiva 92/75/CEE (direttiva quadro) e la direttiva 94/2/CE della Commissione (direttiva d'applicazione della direttiva 92/75/CEE) concernenti l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, sensibilizzeranno maggiormente i consumatori al problema del rendimento energetico degli elettrodomestici di refrigerazione; che tale misura pertanto incoraggia altresì i vari concorrenti a offrire un livello di rendimento energetico dei loro apparecchi superiore a quelli stabiliti dalla presente direttiva; che la fornitura di informazioni ai consumatori deve pur sempre accompagnarsi all'indicazione di norme per arrecare concreti benefici e conseguire un reale miglioramento del rendimento medio globale degli apparecchi venduti;

 

14) considerando che la presente direttiva, intesa ad eliminare gli ostacoli tecnici per quanto riguarda il miglioramento del rendimento energetico degli elettrodomestici di refrigerazione, deve seguire il "nuovo approccio" stabilito dalla risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione, che enuncia espressamente che l'armonizzazione legislativa è limitata all'approvazione, mediante direttive, dei requisiti essenziali cui i prodotti immessi sul mercato devono essere conformi;

 

15) considerando che è importante instaurare un efficace dispositivo di esecuzione per assicurare l'attuazione corretta della direttiva, garantire ai produttori condizioni di concorrenza eque e tutelare i diritti dei consumatori;

 

16) considerando che occorre tener conto della decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle varie fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica;

 

17) considerando che, nell'interesse degli scambi internazionali, è opportuno applicare, se del caso, norme internazionali; che il consumo di energia elettrica di un elettrodomestico di refrigerazione è definito dal Comitato europeo di normalizzazione nella norma EN 153 del luglio 1995 sulla base di una norma internazionale;

 

18) considerando che, per poter circolare liberamente, gli elettrodomestici di refrigerazione conformi ai requisiti di rendimento energetico della presente direttiva devono recare la marcatura "CE" e le relative informazioni;

 

19) considerando che la presente direttiva riguarda unicamente gli elettrodomestici di refrigerazione per prodotti alimentari, alimentati dalla rete elettrica, con esclusione di quelli fabbricati secondo specifiche tecniche particolari; che gli apparecchi di refrigerazione per uso commerciale sono molto diversi e non si prestano ad essere compresi nella presente direttiva,

 

hanno adottato la presente direttiva:

 

 

Articolo 1

La presente direttiva si applica ai nuovi frigoriferi, scomparti per cibi surgelati, congelatori e loro combinazioni di uso domestico, alimentati della rete elettrica, definiti all'allegato I e denominati in appresso "elettrodomestici di refrigerazione". Sono esclusi gli elettrodomestici che possono anche essere alimentati con altre fonti energetiche, in particolare accumulatori, e gli elettrodomestici di refrigerazione di uso domestico funzionanti secondo il principio di assorbimento, nonché quelle fabbricati secondo specifiche tecniche particolari.

 

 

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per garantire che gli elettrodomestici di refrigerazione oggetto della presente direttiva possano essere immessi sul mercato soltanto se il consumo elettrico dell'apparecchio in questione è inferiore o uguale al consumo di energia elettrica massimo consentito per la sua categoria, calcolato secondo le procedure definite nell'allegato I.

 

2. Il fabbricante di elettrodomestici di refrigerazione disciplinati dalla presente direttiva, il suo mandatario stabilito nella Comunità o la persona responsabile della commercializzazione di tali apparecchi, è tenuto a far sì che ciascun elettrodomestico immesso sul mercato sia conforme al requisito di cui al paragrafo 1.

 

 

Articolo 3

1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato sul loro territorio di elettrodomestici di refrigerazione muniti della marcatura "CE" che ne attesti la conformità a tutte le disposizioni della presente direttiva.

 

2. Fino a prova contraria gli Stati membri presumono conformi a tutte le disposizioni della presente direttiva gli elettrodomestici di refrigerazione muniti della marcatura "CE" a norma dell'articolo 5.

 

3. a) Qualora gli elettrodomestici di refrigerazione siano disciplinati anche da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura "CE", questa indica che, fino a prova contraria, si presume che tali elettrodomestici siano conformi anche alle disposizioni di tali altre direttive.

 

b) Tuttavia, nel caso in cui una o più direttive lascino al fabbricante la facoltà di scegliere la regolamentazione da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura "CE" indica soltanto che gli elettrodomestici di refrigerazione sono conformi alle disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i documenti, le avvertenze o i fogli di istruzioni che accompagnano gli elettrodomestici di refrigerazione debbono menzionare i numeri delle direttive in questione, secondo il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

 

 

Articolo 4

Le procedure di valutazione della conformità e gli obblighi relativi alla marcatura "CE" degli elettrodomestici di refrigerazione sono stabiliti nell'allegato II.

 

 

Articolo 5

1. Allorché gli elettrodomestici di refrigerazione sono immessi sul mercato, essi devono recare la marcatura "CE", che è costituita dalle iniziali "CE". Essa figura nell'allegato III e deve essere apposta in maniera visibile, leggibile e indelebile sull'elettrodomestico di refrigerazione e, se del caso, sull'imballaggio.

 

2. È vietato apporre sugli elettrodomestici di refrigerazione marcature che possano indurre in errore i terzi sul significato e la presentazione tipografica della marcatura "CE". Altre marcature possono essere apposte sugli elettrodomestici, sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso o su altri documenti a condizione che la marcatura "CE" resti visibile e leggibile.

 

 

Articolo 6

1. Qualora uno Stato membro constati che la marcatura "CE" è stata apposta indebitamente, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità è obbligato a rendere il prodotto conforme e a porre fine alla violazione alle condizioni imposte dallo Stato membro. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, tale obbligo incombe alla persona responsabile dell'immissione dell'elettrodomestico di refrigerazione sul mercato comunitario.

 

2. Qualora la situazione di non conformità continui, lo Stato membro prende, in applicazione dell'articolo 7, tutte le misure necessarie per limitare o vietare l'immissione sul mercato del prodotto in questione oppure garantire che esso sia ritirato dal mercato.

 

 

Articolo 7

1. Qualsiasi decisione presa ai sensi della presente direttiva che comporti restrizioni all'immissione sul mercato di elettrodomestici di refrigerazione ne precisa i motivi. La decisione è notificata tempestivamente ai soggetti interessati che sono contestualmente informati dei ricorsi giurisdizionali possibili in base alla legislazione vigente nello Stato membro in questione e dei termini entro i quali debbono essere promossi.

 

2. Lo Stato membro informa senza indugio la Commissione di una tale misura e motiva la sua decisione. La Commissione comunica tale informazione agli altri Stati membri.

 

 

Articolo 8

Entro quattro anni dall'adozione della presente direttiva, la Commissione valuta i risultati ottenuti rispetto a quelli previsti. Nella prospettiva del passaggio alla seconda fase di aumento del rendimento energetico, essa esamina in seguito, in consultazione con le parti interessate, la necessità di proporre una seconda serie di misure appropriate per migliorare sensibilmente il rendimento energetico degli elettrodomestici di refrigerazione. In tal caso, tutte le misure di rendimento energetico e le relative date di entrata in vigore saranno basate sui livelli di rendimento energetico giustificati economicamente e tecnicamente alla luce delle circostanze del momento. Si terrà conto altresì di qualsiasi altra misura ritenuta appropriata per migliorare il rendimento degli elettrodomestici di refrigerazione.

 

 

Articolo 9

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro un anno dall'adozione della presente direttiva, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Essi applicano tali disposizioni allo scadere del termine di tre anni a decorrere dalla data di adozione della presente direttiva.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

3. Durante un periodo di tre anni a decorrere dall'adozione della presente direttiva, gli Stati membri autorizzano l'immissione sul mercato di elettrodomestici di refrigerazione che soddisfano requisiti uguali a quelli applicati nel loro territorio alla data di adozione della presente direttiva.

 

 

Articolo 9 bis (3)

La presente direttiva costituisce una misura di esecuzione ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, con riferimento al rendimento energetico durante l'uso, in conformità di detta direttiva, e può essere modificata o abrogata conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE.

 

------------------------

(3) Articolo inserito dall'articolo 21 della direttiva 2005/32/CE.

 

 

Articolo 10

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

 

 

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Bruxelles, addì 3 settembre 1996.

 

Per il Parlamento europeo

il presidente

K. Haensch

 

Per il Consiglio

il presidente

I. Yates

(si omettono gli allegati)

 


Dir. 2000/55/CE del 18 settembre 2000.
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti

 

(1) (2)

------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 1 novembre 2000, n. L 279. Entrata in vigore il 21 novembre 2000.

(2) Termine di recepimento: vedi articolo 8 della presente direttiva. Direttiva recepita con D.M. 26 marzo 2002.

 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

 

vista la proposta della Commissione (3),

 

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (5),

 

considerando quanto segue:

 

(1) È importante promuovere misure per assicurare il buon funzionamento del mercato interno che, al tempo stesso, promuovano il risparmio energetico, la tutela dell'ambiente e la protezione del consumatore.

 

(2) L'energia consumata dalle lampade fluorescenti rappresenta una percentuale significativa del consumo di elettricità nella Comunità e, quindi, del consumo totale di energia. I vari modelli di alimentatori per lampade fluorescenti attualmente disponibili sul mercato comunitario presentano, per un dato tipo di sorgente luminosa, livelli di potenza assorbita molto diversi, vale a dire rendimenti energetici estremamente variabili.

 

(3) La presente direttiva è intesa a ridurre il consumo di energia degli alimentatori per lampade fluorescenti passando progressivamente dagli alimentatori a minor rendimento a quelli a maggior rendimento, i quali possono anche offrire considerevoli elementi di risparmio energetico.

 

(4) Taluni Stati membri sono in procinto di adottare disposizioni legislative riguardanti l'efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti che potrebbero creare ostacoli al commercio di questi prodotti all'interno della Comunità.

 

(5) In sede di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri in materia di sanità, sicurezza, tutela dell'ambiente e protezione dei consumatori è opportuno basarsi su un livello di protezione elevato. La presente direttiva, oltre a garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente e di protezione dei consumatori, si prefigge di aumentare in modo significativo l'efficienza energetica degli alimentatori.

 

(6) Nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

 

(7) Ai fini di una corretta attuazione della direttiva è importante instaurare un efficace dispositivo di esecuzione, che garantisca eque condizioni di concorrenza per i produttori e la tutela dei diritti dei consumatori.

 

(8) Si applica la decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica, eccetto per quanto riguarda la marcatura e il ritiro dal mercato, in quanto una limitata deroga alla decisione è giustificata dal tipo di prodotto e dalla specifica situazione di mercato.

 

(9) Nell'interesse del commercio internazionale, può essere opportuno in alcuni casi applicare norme tecniche internazionali. L'assorbimento elettrico di un alimentatore è definito dal comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica nella norma EN 50294, del dicembre 1998, sulla base di norme internazionali.

 

(10) Gli alimentatori per lampade fluorescenti conformi ai requisiti di efficienza energetica della presente direttiva devono recare la marcatura "CE" e le relative informazioni allo scopo di poter circolare liberamente.

 

(11) La presente direttiva si applica esclusivamente agli alimentatori per lampade fluorescenti alimentati dalla rete elettrica,

 

hanno adottato la presente direttiva:

 

------------------------

(3) Pubblicata nella G.U.C.E. 28 settembre 1999, n. C 274 E.

(4) Pubblicato nella G.U.C.E. 20 dicembre 1999, n. C 368.

(5) Parere del Parlamento europeo del 20 gennaio 2000, posizione comune del Consiglio del 30 maggio 2000 (G.U.C.E. C 208 del 20.7.2000) e decisione del Parlamento europeo del 5 luglio 2000.

 

 

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica agli alimentatori per lampade fluorescenti, alimentati dalla rete elettrica, definiti nella norma europea EN 50294, del dicembre 1998, punto 3.4, e denominati in seguito "alimentatori".

 

2. I seguenti tipi di alimentatori sono esclusi dalla presente direttiva:

 

- alimentatori integrati nelle sorgenti luminose,

 

- alimentatori destinati specificamente a apparecchi di illuminazione da montare in mobili e che costituiscono una parte non sostituibile dell'apparecchio di illuminazione che non può essere sottoposta a test separatamente dall'apparecchio stesso (conformemente alla norma europea EN 60920, punto 2.1.3) e

 

- alimentatori che sono esportati dalla Comunità, come singoli componenti o incorporati in apparecchi di illuminazione.

 

3. Gli alimentatori sono classificati secondo l'allegato I.

 

 

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire che in una prima fase gli alimentatori possano essere immessi sul mercato, come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione, soltanto se la loro potenza assorbita in ingresso è inferiore o uguale al valore della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa di cui agli allegati I, II e III per ciascuna categoria di alimentatori.

 

2. Il fabbricante degli alimentatori, il suo mandatario stabilito nella Comunità o il responsabile dell'immissione sul mercato di tali dispositivi, come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione, provvedono affinché ciascun alimentatore, immesso sul mercato come singolo componente o integrato in apparecchi di illuminazione, sia conforme ai requisiti di cui al paragrafo 1.

 

 

Articolo 3

1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato nel loro territorio di alimentatori, come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione, recanti la marcatura "CE" e conformi al disposto della presente direttiva.

 

2. Salvo prova contraria, gli Stati membri presumono conformi alla presente direttiva gli alimentatori che recano la marcatura "CE" di cui all'articolo 5, come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione.

 

 

Articolo 4

1. Fatti salvi gli articoli 5 e 6, le procedure di valutazione della conformità degli alimentatori come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, devono attenersi al modulo A della decisione 93/465/CEE del Consiglio, nonché ai criteri fissati in tale decisione e negli orientamenti generali dell'allegato della stessa.

 

2. Il periodo di cui al paragrafo 2 del modulo A della decisione 93/465/CEE del Consiglio è di tre anni ai fini della presente direttiva.

 

3. a) Il contenuto della documentazione tecnica di cui al paragrafo 3 del modulo A della decisione 93/465/CEE del Consiglio comprende:

 

i) nome ed indirizzo del fabbricante;

 

ii) una descrizione del modello sufficientemente dettagliata da permetterne l'identificazione univoca;

 

iii) informazioni sui principali elementi della progettazione del modello, eventualmente corredate di disegni, con particolare riferimento agli aspetti rilevanti per l'assorbimento elettrico;

 

iv) istruzioni per l'uso;

 

v) rapporti sulle misurazioni dell'assorbimento elettrico effettuate ai sensi della lettera c);

 

vi) particolari sulla conformità di tali misurazioni ai requisiti di consumo energetico di cui all'allegato I.

 

b) Se corrisponde a detti requisiti, può essere usata la documentazione tecnica predisposta ai sensi di altre normative comunitarie.

 

c) I fabbricanti di alimentatori sono responsabili della determinazione dell'assorbimento elettrico di ciascun alimentatore mediante le procedure descritte dalla norma europea EN 50294 del dicembre 1998, nonché della conformità del dispositivo con i requisiti di cui agli articoli 2 e 9.

 

 

Articolo 5

Quando sono immessi sul mercato, gli alimentatori come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione, recano la marcatura "CE". Questa è costituita dalle iniziali "CE". La marcatura "CE" deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull'alimentatore e sull'imballaggio. Quando gli alimentatori sono immessi sul mercato incorporati in apparecchi di illuminazione, la marcatura "CE" deve essere apposta anche su tali apparecchi e sul loro imballaggio.

 

 

Articolo 6

1. Se uno Stato membro constata che la marcatura "CE" è stata apposta impropriamente, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità sono tenuti a rendere conforme alla presente direttiva l'alimentatore e a porre fine alla violazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, tale obbligo incombe alla persona responsabile dell'immissione dell'alimentatore sul mercato, come singolo componente o integrato in apparecchi di illuminazione.

 

2. Se gli alimentatori non sono conformi alla presente direttiva, lo Stato membro adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 7, tutti i provvedimenti necessari a vietare l'immissione sul mercato e la vendita degli alimentatori in questione.

 

 

Articolo 7

1. Gli eventuali provvedimenti adottati da uno Stato membro ai sensi della presente direttiva nel senso di vietare l'immissione sul mercato o la vendita di alimentatori, come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione, devono essere debitamente motivati. La decisione è tempestivamente comunicata al fabbricante, al suo mandatario stabilito nella Comunità o alla persona responsabile dell'immissione dell'alimentatore sul mercato, che sono contestualmente informati dei possibili mezzi di impugnazione in base alla legislazione vigente nello Stato membro in questione e dei termini per l'esperimento di tali mezzi.

 

2. Lo Stato membro interessato informa tempestivamente la Commissione del provvedimento adottato, motivando la decisione. La Commissione trasmette l'informazione agli altri Stati membri.

 

 

Articolo 8

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva gli Stati membri pubblicano e mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Essi applicano queste misure allo scadere del termine di 18 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

3. Per un periodo di 18 mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri autorizzano l'immissione sul mercato di alimentatori, come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione, che soddisfano i requisiti vigenti nel loro territorio alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

 

 

Articolo 9

1. Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, vale a dire in una seconda fase, i livelli massimi di potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa devono essere conformi all'allegato IV, in particolare con riferimento all'articolo 2.

 

2. Entro il 31 dicembre 2005 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione dei risultati ottenuti rispetto a quelli previsti. Nell'ottica di perseguire una terza fase di miglioramento dell'efficienza energetica, in consultazione con le parti interessate essa presenta poi, se necessario, proposte riguardanti l'ulteriore miglioramento dell'efficienza energetica degli alimentatori. Il limite massimo della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa e la data della sua entrata in vigore si baseranno sui livelli economicamente e tecnicamente giustificabili in quel momento contingente. Sarà altresì considerata ogni altra misura ritenuta idonea a migliorare l'efficienza energetica intrinseca degli alimentatori e a promuovere l'uso di sistemi di controllo dell'illuminazione a risparmio energetico.

 

 

Articolo 9 bis (6)

La presente direttiva costituisce una misura di esecuzione ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, con riferimento al rendimento energetico durante l'uso, in conformità di detta direttiva, e può essere modificata o abrogata conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE.

 

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(6) Articolo inserito dall'articolo 21 della direttiva 2005/32/CE.

 

 

Articolo 10

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

 

 

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 2000.

 

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

 

Per il Consiglio

Il Presidente

H. Védrine

(si omettono gli allegati)

 


Dir. 2005/33/CE del 6 luglio 2005
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo

 

(1)

------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 22 luglio 2005, n. L 191. Entrata in vigore l'11 agosto 2005.

 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

 

vista la proposta della Commissione (2),

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3),

 

previa consultazione del Comitato delle regioni,

 

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

 

considerando quanto segue:

 

(1) La politica ambientale comunitaria, definita nei programmi di azione in materia ambientale e in particolare nel sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente adottato con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla base dell'articolo 174 del trattato, ha come obiettivo il conseguimento di livelli di qualità dell'aria che non comportino effetti o rischi inaccettabili per la salute umana e per l'ambiente.

 

(2) La direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi, stabilisce il tenore massimo di zolfo consentito per l'olio combustibile pesante, il gasolio e il gasolio per uso marittimo utilizzati nella Comunità.

 

(3) La direttiva 1999/32/CE impone alla Commissione di esaminare le possibili misure da adottare per ridurre il contributo della combustione di combustibili per uso marittimo diversi dai gasoli marini all'acidificazione e di presentare, eventualmente, una proposta al riguardo.

 

(4) Le emissioni da navi derivanti dall'utilizzo di combustibili per uso marittimo ad alto tenore di zolfo contribuiscono all'inquinamento atmosferico sotto forma di emissioni di anidride solforosa e particolato, nuocendo alla salute umana, provocando danni all'ambiente, a beni pubblici e privati e al patrimonio culturale e contribuendo all'acidificazione.

 

(5) Gli uomini e la natura nelle zone costiere e nelle vicinanze dei porti sono particolarmente colpiti dall'inquinamento causato dalle navi che utilizzano combustibili ad elevato tenore di zolfo. Si rendono pertanto necessarie misure specifiche in materia.

 

(6) Le misure contenute nella presente direttiva integrano le misure nazionali degli Stati membri volte a rispettare limiti di emissione per gli inquinanti atmosferici ai sensi della direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

(7) La riduzione del tenore di zolfo dei combustibili presenta certi vantaggi per le navi che li utilizzano, in termini di efficienza di funzionamento e di costi di manutenzione, e facilita l'utilizzo efficace di talune tecniche di riduzione delle emissioni quale la riduzione catalitica selettiva.

 

(8) Il trattato impone di tener conto delle caratteristiche specifiche delle regioni ultraperiferiche della Comunità. Tali regioni sono i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre, Madera e le isole Canarie.

 

(9) Nel 1997, una conferenza diplomatica ha adottato un protocollo che modifica la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi, modificato in seguito dal protocollo del 1978 ad essa relativo (di seguito «convenzione MARPOL») Tale protocollo aggiunge un nuovo allegato VI alla convenzione MARPOL, contenente norme per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico causato dalle navi. Il protocollo del 1997 e di conseguenza l'allegato VI della convenzione MARPOL sono entrate in vigore il 19 maggio 2005.

 

(10) L'allegato VI della convenzione MARPOL prevede la designazione di alcune aree come zone di controllo delle emissioni degli ossidi di zolfo (di seguito «zone di controllo delle emissioni di SOx»). Esso ha già designato il mar Baltico tra tali zone. Le discussioni nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) sono sfociate in un accordo sul principio di designazione del Mare del Nord, compreso il Canale della Manica, come zona di controllo delle emissioni di SOx in seguito all'entrata in vigore dell'allegato VI.

 

(11) Dato il carattere globale del settore dei trasporti marittimi, è necessario compiere ogni sforzo per trovare soluzioni internazionali. Sia la Commissione che gli Stati membri devono cercare di assicurare, in seno all'IMO, una riduzione su scala mondiale del tenore massimo di zolfo autorizzato nei combustibili per uso marittimo, anche valutando i vantaggi che comporterebbe la designazione di nuove zone marittime quali zone di controllo delle emissioni di SOx nel quadro dell'allegato VI della convenzione MARPOL.

 

(12) L'applicazione delle prescrizioni in materia di tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo è necessaria per il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva. Un efficace campionamento e sanzioni dissuasive sono necessarie in tutta la Comunità per assicurare un'attuazione credibile della presente direttiva. Gli Stati membri devono prendere misure di applicazione nei riguardi delle navi battenti la loro bandiera e delle navi battenti qualsiasi bandiera mentre si trovano nei loro porti. È altresì opportuno che gli Stati membri cooperino strettamente per prendere misure addizionali di applicazione nei riguardi di altre navi, conformemente al diritto marittimo internazionale.

 

(13) Per dare all'industria marittima un tempo sufficiente a permetterle di adeguare a livello tecnico il limite massimo dello 0,1% in peso di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati dalle navi adibite alla navigazione interna e dalle navi all'ormeggio nei porti comunitari, la data di applicazione di tale condizione dovrebbe essere il 1° gennaio 2010. Poiché questo termine potrebbe porre problemi tecnici alla Grecia, è opportuno prevedere una deroga temporanea per alcune navi specifiche che operano all'interno del territorio della Repubblica ellenica.

 

(14) La presente direttiva deve essere vista come la prima fase di un processo in corso inteso a ridurre le emissioni derivanti dai trasporti marittimi, che offre prospettive per ulteriori riduzioni delle emissioni attraverso limiti più bassi per lo zolfo presente nei combustibili e tecnologie di riduzione delle emissioni, nonché per strumenti economici da sviluppare come incentivo per raggiungere riduzioni significative.

 

(15) È essenziale rafforzare le posizioni degli Stati membri dell'Unione europea nell'ambito dei negoziati IMO, in particolare per promuovere, nella fase di revisione dell'allegato VI della convenzione MARPOL, la considerazione di misure più ambiziose in materia di inasprimento dei limiti di zolfo per i combustibili pesanti utilizzati dalle navi e il ricorso a misure alternative equivalenti di riduzione delle emissioni.

 

(16) Con risoluzione A.926(22) l'assemblea dell'IMO ha invitato i governi, in particolare quelli degli Stati sul cui territorio sono state designate zone di controllo delle emissioni di SOx, a garantire la disponibilità di olio combustibile di bunkeraggio a basso tenore di zolfo nelle zone soggette alla loro giurisdizione e a chiedere alle industrie petrolifere e marittime di agevolare la disponibilità e l'uso di detto olio combustibile. Gli Stati membri dovrebbero intraprendere azioni adeguate per garantire che i fornitori locali di combustibile per uso marittimo mettano a disposizione il combustibile conforme in quantità sufficienti a soddisfare la domanda.

 

(17) L'IMO ha adottato linee guida per il campionamento dell'olio combustibile al fine di determinarne la conformità alle disposizioni dell'allegato VI della convenzione MARPOL e deve elaborare linee guida sui sistemi di depurazione dei gas di scarico e sulle altre tecnologie di riduzione delle emissioni di SOx nelle zone di controllo delle emissioni di SOx.

 

(18) La direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, rifonde la direttiva 88/609/CEE del Consiglio. La direttiva 1999/32/CE deve essere riveduta di conseguenza, come previsto nel suo articolo 3, paragrafo 4.

 

(19) È opportuno che l'attuale comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, istituito con regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, assista la Commissione in sede di approvazione delle tecniche di riduzione delle emissioni.

 

(20) Le tecnologie di riduzione delle emissioni, purché non abbiano effetti negativi sugli ecosistemi e siano sviluppate subordinatamente ad approvazioni e meccanismi di controllo appropriati, possono comportare riduzioni delle emissioni almeno equivalenti o anche superiori a quelle ottenute utilizzando combustibili a basso tenore di zolfo. È di primaria importanza che sussistano le condizioni corrette per promuovere la nascita di nuove tecnologie di riduzione delle emissioni.

 

(21) L'Agenzia europea per la sicurezza marittima deve fornire assistenza alla Commissione e agli Stati membri, in maniera appropriata, per i controlli sull'applicazione della presente direttiva.

 

(22) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

 

(23) Occorre pertanto modificare la direttiva 1999/32/CE,

 

hanno adottato la presente direttiva:

 

------------------------

(2) Pubblicata nella G.U.U.E. 25 febbraio 2003, n. C 45 E.

(3) Pubblicata nella G.U.U.E. 3 settembre 2003, n. C 208.

(4) Parere del Parlamento europeo del 4 giugno 2003 (G.U.U.E. C 68 E del 18.3.2004), posizione comune del Consiglio del 9 dicembre 2004 (G.U.U.E. C 63 E del 15.3.2005), posizione del Parlamento europeo del 13 aprile 2005 e decisione del Consiglio del 23 maggio 2005.

 

 

Articolo 1

La direttiva 1999/32/CE è modificata come segue:

 

1) All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

«2. La riduzione delle emissioni di anidride solforosa dovute alla combustione di alcuni combustibili liquidi derivati dal petrolio è ottenuta imponendo limiti al tenore di zolfo di questi combustibili come condizione per il loro utilizzo nel territorio, nelle acque territoriali e nelle zone economiche esclusive o zone di controllo dell'inquinamento degli Stati membri.

 

Tuttavia i limiti al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi derivati dal petrolio stabiliti dalla presente direttiva non si applicano:

 

a) ai combustibili destinati a fini di ricerca e sperimentazione;

 

b) ai combustibili destinati alla trasformazione prima della combustione finale;

 

c) ai combustibili destinati alla trasformazione nell'industria della raffinazione;

 

d) ai combustibili utilizzati e immessi sul mercato nelle regioni ultraperiferiche della Comunità, a condizione che gli Stati membri interessati assicurino che in tali regioni:

 

- le norme di qualità dell'aria siano rispettate,

 

- gli oli combustibili pesanti non siano utilizzati se il loro tenore di zolfo supera il 3% in massa;

 

e) ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra e da altre navi in servizio militare. Tuttavia, ciascuno Stato membro si sforza di assicurare che tali navi operino in modo compatibile, nella misura in cui ciò sia ragionevole e praticabile, con la presente direttiva, adottando appropriate misure che non ostacolino le operazioni o le capacità operative di queste navi;

 

f) a qualsiasi impiego di combustibili a bordo di una nave necessario per garantire specificamente la sicurezza di una nave o per salvare vite in mare;

 

g) a qualsiasi impiego di combustibili a bordo di una nave reso necessario dal danneggiamento della medesima o delle sue attrezzature, a condizione che siano state prese tutte le precauzioni ragionevoli, dopo il verificarsi del danno, per impedire o ridurre al minimo le emissioni in eccesso e che vengano quanto prima adottate misure per ovviare al danno. Ciò non si applica se il proprietario o comandante ha agito con l'intento di causare danni o sconsideratamente;

 

h) ai combustibili utilizzati a bordo di navi che impiegano tecniche autorizzate di riduzione delle emissioni, conformemente all'articolo 4 quater.»

 

 

2) L'articolo 2 è modificato come segue:

 

a) al punto 1, il primo trattino è sostituito dal seguente:

 

«- qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, che rientra nei codici NC da 2710 19 51 a 2710 19 69, oppure»;

 

 

b) al punto 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

 

«Gasolio:

 

- qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, che rientra nei codici NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 45 o 2710 19 49, oppure

 

- qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, di cui meno del 65% in volume (comprese le perdite) distilla a 250 oC e del quale almeno l'85% in volume (comprese le perdite) distilla a 350 oC secondo il metodo ASTM D86.»;

 

 

c) il punto 3 è sostituito dal seguente:

 

«3) Combustibile per uso marittimo, qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio destinato all'uso o in uso a bordo di una nave, compresi i combustibili definiti nella norma ISO 8217.»;

 

 

d) sono inseriti i seguenti punti:

 

«3 bis) Olio diesel marino, qualsiasi combustibile per uso marittimo la cui viscosità o densità rientri nei limiti di viscosità o densità definiti per le qualità DMB e DMC nella tabella I della norma ISO 8217.

 

3 ter) Gasolio marino, qualsiasi combustibile per uso marittimo la cui viscosità o densità rientri nei limiti di viscosità o densità definiti per le qualità DMX e DMA nella tabella I della norma ISO 8217.

 

3 quater) Convenzione MARPOL, la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, modificata dal relativo protocollo del 1978.

 

3 quinquies) Allegato VI della convenzione MARPOL, l'allegato, intitolato "Regolamento per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico causato da navi", aggiunto dal protocollo del 1997 alla convenzione MARPOL.

 

3 sexies) Zone di controllo delle emissioni di SOx, le zone marittime definite tali dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ai sensi dell'allegato VI della convenzione MARPOL.

 

3 septies) Nave passeggeri, nave che trasporti più di dodici passeggeri, ove per passeggero si intende qualsiasi persona che non sia:

 

i) il comandante, un membro dell'equipaggio o altra persona impiegata o occupata a qualsiasi titolo a bordo di una nave in relazione all'attività della nave stessa; e

 

ii) un bambino di età inferiore ad un anno.

 

3 octies) Servizio di linea, una serie di traversate effettuate da navi passeggeri in modo da assicurare il collegamento tra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi:

 

i) in base ad un orario pubblicato; oppure

 

ii) con traversate regolari o frequenti tali da essere equiparabili ad un orario riconoscibile.

 

3 nonies) Nave da guerra, una nave che appartiene alle forze armate di uno Stato, che porta i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità ed è posta sotto il comando di un ufficiale di marina debitamente incaricato dal governo dello Stato e iscritto nell'apposito Ruolo degli ufficiali o in un documento equipollente, e il cui equipaggio sia sottoposto alle regole della disciplina militare.

 

3 decies) Navi all'ormeggio, qualsiasi nave ormeggiata in sicurezza o ancorata in un porto comunitario per le operazioni di carico, scarico o stazionamento (hotelling), compreso il periodo trascorso senza effettuare tali operazioni.

 

3 undecies) Nave adibita alla navigazione interna, nave destinata in particolare ad essere utilizzata in una via navigabile interna come definita nella direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, ivi comprese tutte le navi munite:

 

i) di un certificato comunitario di navigazione interna, quale definito nella direttiva 82/714/CEE;

 

ii) di un certificato rilasciato a norma dell'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione del Reno.

 

3 duodecies) Immissione sul mercato, la fornitura o messa a disposizione di terzi, a pagamento o gratuitamente, ovunque nelle giurisdizioni degli Stati membri, di combustibili per uso marittimo a scopo di combustione a bordo. È esclusa la fornitura o la messa a disposizione di combustibili per uso marittimo per l'esportazione all'interno di cisterne della nave.

 

3 terdecies) Regioni ultraperiferiche, i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre, Madera e le Isole Canarie, ai sensi dell'articolo 299 del trattato.

 

3 quaterdecies) Tecnica di riduzione delle emissioni, un sistema di depurazione dei gas di scarico, o qualsiasi altro metodo tecnologico che sia verificabile ed applicabile.»;

 

e) il punto 6 è soppresso.

 

3) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

 

«Articolo 3

 

Tenore massimo di zolfo dell'olio combustibile pesante.

 

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2003, non siano utilizzati nel loro territorio oli combustibili pesanti con un tenore di zolfo superiore all'1% in massa.

 

2. i) Fatto salvo un adeguato controllo delle emissioni da parte delle autorità competenti, la disposizione di cui sopra non si applica agli oli combustibili pesanti utilizzati:

 

a) negli impianti di combustione contemplati dalla direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, e considerati nuovi impianti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, di quest'ultima che rispettano i limiti di emissione di anidride solforosa di cui all'allegato IV di tale direttiva e applicati in conformità con l'articolo 4 della stessa direttiva;

 

b) negli impianti di combustione contemplati dalla direttiva 2001/80/CE che sono considerati impianti esistenti ai sensi della definizione data nell'articolo 2, paragrafo 10, di quest'ultima, se le emissioni di anidride solforosa sono uguali o inferiori a 1 700 mg/Nm3, riferito ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri del 3% in volume, misurato a secco, e negli impianti contemplati dall'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/80/CE se, a partire dal 1° gennaio 2008, le emissioni di anidride solforosa sono uguali o inferiori a quelle risultanti dall'osservanza dei valori limite di emissione per i nuovi impianti, specificati nell'allegato IV, parte A, di detta direttiva, applicando ove opportuno gli articoli 5, 7 e 8 della medesima;

 

c) in altri impianti di combustione non compresi nelle lettere a) o b), se le emissioni di anidride solforosa dell'impianto non superano 1.700 mg/Nm3, riferito ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 3% in volume, misurato a secco;

 

d) per la combustione nelle raffinerie, se la media mensile delle emissioni di anidride solforosa di tutti gli impianti della raffineria, indipendentemente dal tipo di combustibile o dalla combinazione di combustibili utilizzati, rientra nel limite fissato da ciascuno Stato membro e non è superiore a 1.700 mg/Nm3. La disposizione di cui sopra non si applica agli impianti di combustione che rientrano nell'ambito di applicazione della lettera a) o, dal 1° gennaio 2008, della lettera b).

 

ii) Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché tutti gli impianti di combustione che utilizzano oli combustibili pesanti con una concentrazione di zolfo superiore a quella stabilita nel paragrafo 1 non possano operare senza l'autorizzazione di un'autorità competente nella quale siano specificati i limiti di emissione.

 

3. Le disposizioni del paragrafo 2 sono riesaminate e, ove opportuno, modificate alla luce di eventuali modifiche della direttiva 2001/80/CE.»

 

4) L'articolo 4 è modificato come segue:

 

a) A decorrere dal 1° gennaio 2010:

 

i) nel paragrafo 1, l'espressione «inclusi quelli marini» è soppressa;

 

ii) il paragrafo 2 è soppresso.

 

b) A decorrere dal 11 agosto 2005, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

 

5) Sono aggiunti i seguenti articoli:

 

«Articolo 4 bis

 

Tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati nelle zone di controllo delle emissioni di SOx e dalle navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso porti della Comunità europea.

 

 

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, nelle rispettive acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell'inquinamento comprese nelle zone di controllo delle emissioni di SOx, non siano utilizzati combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all'1,5% in massa. La disposizione di cui sopra si applica alle navi battenti qualsiasi bandiera, comprese le navi provenienti dall'esterno della Comunità.

 

2. Le date di messa in applicazione del paragrafo 1 sono le seguenti:

 

a) per la zona del Mar Baltico di cui alla regola 14, paragrafo 3, lettera a), dell'allegato VI della convenzione MARPOL, 11 agosto 2006;

 

b) per il Mare del Nord:

 

- 12 mesi dopo l'entrata in vigore della designazione dell'IMO, in base alle procedure stabilite, oppure

 

- 11 agosto 2007,

 

se anteriore;

 

c) per tutte le altre zone marine, compresi i porti, che l'IMO designerà in seguito come zone di controllo delle emissioni di SOx conformemente alla regola 14, paragrafo 3, lettera b), dell'allegato VI della convenzione MARPOL: 12 mesi dopo l'entrata in vigore di tale designazione.

 

3. Gli Stati membri sono responsabili dell'applicazione del paragrafo 1 almeno per quanto riguarda:

 

- le navi battenti la loro bandiera, e

 

- nel caso degli Stati membri che confinano con zone di controllo delle emissioni di SOx, le navi battenti qualsiasi bandiera mentre si trovano nei loro porti.

 

Gli Stati membri possono inoltre prendere misure addizionali di applicazione nei riguardi delle altre navi conformemente al diritto marittimo internazionale.

 

4. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire che, a decorrere dalla data di cui al paragrafo 2, lettera a), le navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso qualsiasi porto comunitario non utilizzino nelle loro acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell'inquinamento combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all'1,5% in massa. Gli Stati membri sono responsabili dell'applicazione di tale prescrizione almeno per quanto riguarda le navi battenti la loro bandiera e le navi battenti qualsiasi bandiera mentre si trovano nei loro porti.

 

5. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri impongono come condizione per l'ingresso delle navi nei porti comunitari la corretta tenuta dei giornali di bordo, comprese le indicazioni relative alle operazioni di cambio del combustibile.

 

6. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 2, lettera a), e a norma della regola 18 dell'allegato VI della convenzione MARPOL, gli Stati membri:

 

- tengono un registro dei fornitori locali di combustibile per uso marittimo,

 

- provvedono affinché il tenore di zolfo di tutti i combustibili per uso marittimo venduti nel loro territorio sia indicato dal fornitore sul bollettino di consegna del combustibile, accompagnato da un campione sigillato firmato dal rappresentante della nave destinataria,

 

- adottano misure opportune nei confronti dei fornitori di combustibile per uso marittimo i quali hanno fornito combustibile che è risultato non conforme a quanto indicato sul bollettino di consegna,

 

- provvedono affinché siano adottate misure idonee per garantire la conformità del combustibile per uso marittimo risultato non conforme.

 

7. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri provvedono affinché non siano immessi sul mercato nel loro territorio oli diesel marini con un tenore di zolfo superiore all'1,5% in massa.

 

8. La Commissione notifica agli Stati membri le date di messa in applicazione menzionate al paragrafo 2, lettera b), e le pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Articolo 4 ter

 

Tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati dalle navi adibite alla navigazione interna e dalle navi all'ormeggio nei porti comunitari.

 

 

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le navi in appresso non utilizzino combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore allo 0,1% in massa:

 

a) navi adibite alla navigazione interna;

 

b) navi all'ormeggio nei porti comunitari, accordando all'equipaggio tempo sufficiente per completare le necessarie operazioni per il cambio del combustibile il più presto possibile dopo l'arrivo all'ormeggio e il più tardi possibile prima della partenza.

 

Gli Stati membri prescrivono che siano iscritti nei giornali di bordo i tempi delle operazioni di cambio del combustibile.

 

2. Il paragrafo 1 non si applica:

 

a) ogni qualvolta, secondo gli orari pubblicati, è previsto che le navi restino ormeggiate per meno di due ore;

 

b) alle navi adibite alla navigazione interna in possesso di un certificato che attesti la conformità alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, del 1974, e successive modifiche, quando tali navi sono in mare;

 

c) fino al 1° gennaio 2012, alle navi elencate nell'allegato e che operano esclusivamente nel territorio della Repubblica ellenica;

 

d) alle navi all'ormeggio nei porti a motori spenti e collegate a un sistema elettrico lungo la costa.

 

3. A decorrere dal 1° gennaio 2010, gli Stati membri garantiscono che i gasoli per uso marittimo non siano immessi sul mercato nel loro territorio se il tenore di zolfo degli stessi è superiore allo 0,1% in massa.

 

Articolo 4 quater

 

Esperimenti ed utilizzo di nuove tecniche di riduzione delle emissioni.

 

 

1. Gli Stati membri possono, se del caso in cooperazione con altri Stati membri, approvare esperimenti per la messa a punto di tecniche di riduzione delle emissioni da navi sulle navi battenti la loro bandiera o in zone marittime sotto la loro giurisdizione. Nel corso di tali esperimenti, non è obbligatorio l'uso di combustibili per uso marittimo conformi ai requisiti di cui agli articoli 4 bis e 4 ter, a condizione che:

 

- la Commissione e lo Stato di approdo interessato siano informati per iscritto almeno 6 mesi prima dell'inizio degli esperimenti,

 

- la durata dell'autorizzazione ad effettuare gli esperimenti non sia superiore a 18 mesi,

 

- tutte le navi partecipanti installino apparecchiature a prova di manomissione per il monitoraggio continuo dei gas emessi dai fumaioli e le utilizzino per tutta la durata degli esperimenti,

 

- tutte le navi coinvolte ottengano riduzioni delle emissioni almeno equivalenti a quelle che sarebbero ottenute applicando i limiti al tenore di zolfo dei combustibili specificati nella presente direttiva,

 

- per tutta la durata degli esperimenti siano disponibili adeguati sistemi di gestione dei rifiuti prodotti dalle tecniche di riduzione delle emissioni,

 

- sia valutato l'impatto sull'ambiente marino, e in particolare sugli ecosistemi delle baie, dei porti e degli estuari, per tutta la durata degli esperimenti, e

 

- i risultati completi siano comunicati alla Commissione e messi a disposizione del pubblico entro 6 mesi dalla conclusione degli esperimenti.

 

2. Le tecnologie di riduzione delle emissioni per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea sono approvate secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), tenendo conto:

 

- delle linee guida che saranno elaborate dall'IMO,

 

- dei risultati degli esperimenti effettuati ai sensi del paragrafo 1,

 

- degli effetti sull'ambiente, incluse le riduzioni delle emissioni realizzabili, e degli impatti sugli ecosistemi delle baie, dei porti e degli estuari,

 

- della realizzabilità del monitoraggio e della verifica.

 

3. I criteri per l'impiego delle tecnologie di riduzione delle emissioni da parte delle navi battenti qualsiasi bandiera nelle baie, nei porti e negli estuari della Comunità sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2. La Commissione comunica tali criteri all'IMO.

 

4. Come alternativa all'utilizzazione di combustibili per uso marittimo a basso tenore di zolfo prevista dagli articoli 4 bis e 4 ter, gli Stati membri possono consentire alle navi di utilizzare una tecnologia riconosciuta di riduzione delle emissioni, a condizione che tali navi:

 

- ottengano costantemente riduzioni delle emissioni almeno equivalenti a quelle che sarebbero ottenute applicando i limiti del tenore di zolfo dei combustibili specificati nella presente direttiva,

 

- siano dotate di apparecchi di controllo continuo delle emissioni, e

 

- documentino in modo esauriente che qualunque flusso di rifiuti scaricato nelle baie, nei porti e negli estuari non ha alcun impatto sugli ecosistemi, basandosi sui criteri comunicati dalle autorità degli Stati di approdo all'IMO.»

 

6) L'articolo 6 è modificato come segue:

 

a) è aggiunto il seguente paragrafo:

 

«1 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo sia conforme alle pertinenti disposizioni degli articoli 4 bis e 4 ter.

 

Se del caso, si ricorre ad uno dei seguenti metodi di campionamento, analisi e ispezione:

 

- campionamento del combustibile marittimo destinato alla combustione a bordo al momento della consegna alle navi, secondo le linee guida IMO, e analisi del suo tenore di zolfo,

 

- campionamento e analisi del tenore di zolfo del combustibile marittimo destinato alla combustione a bordo contenuto nei serbatoi, ove possibile, e nei campioni sigillati a bordo delle navi,

 

- verifica dei giornali di bordo e dei bollettini di consegna del combustibile.

 

Il campionamento inizia dalla data di entrata in vigore del limite relativo al tenore massimo di zolfo del combustibile in questione. Esso è effettuato con frequenza sufficiente e in quantità sufficienti, e secondo modalità che assicurino la rappresentatività dei campioni rispetto al combustibile esaminato e al combustibile utilizzato dalle navi nelle zone marittime, nei porti e nelle vie navigabili interne di cui trattasi.

 

Gli Stati membri adottano inoltre misure ragionevoli, se necessario, per controllare il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo diversi da quelli contemplati dagli articoli 4 bis e 4 ter.»;

 

 

b) nel paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

 

«a) dai metodi ISO 8754 (edizione 1992) e PrEN ISO 14596 per l'olio combustibile pesante ed i combustibili per uso marittimo;».

 

7) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

 

«Articolo 7

 

Relazioni e riesame.

 

 

1. Sulla base dei risultati del campionamento, dell'analisi e delle ispezioni effettuati a norma dell'articolo 6, entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una breve relazione sul tenore di zolfo dei combustibili liquidi disciplinati dalla presente direttiva e utilizzati nel loro territorio nell'anno civile precedente. La relazione include una registrazione del numero totale di campioni sottoposti a verifica per ciascun tipo di combustibile e indica la corrispondente quantità di combustibile utilizzato e il tenore medio di zolfo calcolato. Gli Stati membri comunicano altresì il numero di ispezioni effettuate a bordo delle navi e registrano il tenore medio di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati nel loro territorio che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva al 11 agosto 2005.

 

2. Sulla base, fra l'altro,

 

a) delle relazioni annuali presentate a norma del paragrafo 1;

 

b) delle tendenze relative alla qualità dell'aria, all'acidificazione, ai costi del combustibile e al trasferimento modale;

 

c) dei progressi compiuti nella riduzione delle emissioni di ossidi di zolfo delle navi utilizzando i meccanismi IMO, in applicazione delle iniziative comunitarie al riguardo;

 

d) di una nuova analisi del rapporto costi/efficacia, compresi i benefici ambientali diretti e indiretti, delle misure contenute nell'articolo 4 bis, paragrafo 4, e di eventuali altre misure di riduzione delle emissioni;

 

e) dell'applicazione dell'articolo 4 quater,

 

entro il 2008 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

Insieme alla relazione, la Commissione può presentare proposte di revisione della presente direttiva, riguardanti in particolare:

 

- una seconda fase per i valori limite di zolfo stabiliti per ciascuna categoria di combustibile, e

 

- in considerazione dei lavori in sede IMO, le zone marittime in cui devono essere usati combustibili per uso marittimo a basso tenore di zolfo.

 

La Commissione esamina con particolare attenzione le proposte concernenti:

 

a) la designazione di ulteriori zone di controllo delle emissioni di SOx;

 

b) la riduzione possibilmente allo 0,5% dei valori limite di zolfo per i combustibili per uso marittimo utilizzati nelle zone di controllo delle emissioni di SOx;

 

c) le misure alternative o complementari.

 

3. Entro il 31 dicembre 2005, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'eventuale ricorso a strumenti economici, compresi, meccanismi quali diritti differenziati e tariffe a chilometro, diritti di emissione commercializzabili e compensazioni.

 

La Commissione può valutare l'opportunità di presentare proposte relative a strumenti economici quali misure alternative o complementari nel quadro della revisione del 2008, a condizione che sia possibile dimostrare chiaramente i loro benefici per l'ambiente e per la salute.

 

4. Gli eventuali emendamenti necessari per apportare adeguamenti tecnici all'articolo 2, punti 1, 2, 3, 3 bis, 3 ter e 4, o all'articolo 6, paragrafo 2, alla luce del progresso scientifico e tecnico sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Tali adeguamenti non devono in ogni caso comportare modifiche dirette del campo di applicazione della presente direttiva o dei limiti relativi al tenore di zolfo dei combustibili specificati nella presente direttiva.»

 

8) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

 

«Articolo 9

 

Procedura di comitato.

 

1. La Commissione è assistita da un comitato.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della medesima.

 

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

 

9) È aggiunto l'allegato della presente direttiva.

 

 

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 11 agosto 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

 

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Strasburgo, addì 6 luglio 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

 

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW L 191/68

(si omette l’allegato)

Dir. 1999/32/CE del 26 aprile 1999.
Direttiva del Consiglio
relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE

 

(1) (2)

------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 11 maggio 1999, n. L 121.Entrata in vigore l'11 maggio 1999.

(2) Termine di recepimento: 1° luglio 2000. Direttiva recepita con D.P.C.M. 7 settembre 2001, n. 395.

 

 

Il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

 

vista la proposta della Commissione (3),

 

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (5),

 

(1) considerando che gli obiettivi e i principi della politica della Comunità in materia ambientale enunciati nei relativi programmi di azione, in particolare il quinto programma di azione a favore dell'ambiente (6), sulla base dei principi di cui all'articolo 130 R del trattato, mirano in particolare a garantire un'efficace protezione della popolazione dai rischi riconosciuti derivanti dalle emissioni di anidride solforosa e a tutelare l'ambiente evitando depositi di zolfo che superino i carichi e i livelli critici;

 

(2) considerando che, secondo l'articolo 129 del trattato, le esigenze di protezione della salute costituiscono una componente delle altre politiche della Comunità; che, a norma dell'articolo 3, lettera o), del trattato, l'azione della Comunità dovrebbe altresì comportare un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute;

 

(3) considerando che le emissioni di anidride solforosa contribuiscono notevolmente al problema dell'acidificazione nella Comunità e che l'anidride solforosa ha inoltre un effetto diretto sulla salute umana e sull'ambiente;

 

(4) considerando che l'acidificazione e l'anidride solforosa atmosferica danneggiano gli ecosistemi sensibili, riducono la biodiversità e il valore paesaggistico, ed hanno inoltre un impatto negativo sulle coltivazioni e sulla crescita forestale; che la pioggia acida sulle città può causare danni rilevanti agli edifici e al patrimonio architettonico; che l'inquinamento dovuto all'anidride solforosa può anche avere una notevole incidenza sulla salute umana, soprattutto per le fasce della popolazione che soffrono di malattie respiratorie;

 

(5) considerando che l'acidificazione è un fenomeno transfrontaliero che esige soluzioni a livello comunitario, nazionale e locale;

 

(6) considerando che le emissioni di anidride solforosa contribuiscono alla formazione di particelle nell'atmosfera;

 

(7) considerando che la Comunità e i singoli Stati membri sono parti contraenti della convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza; che il secondo protocollo UNECE sull'inquinamento transfrontaliero da anidride solforosa prevede che le parti contraenti riducano le emissioni di tale sostanza ad un livello pari o superiore alla riduzione del 30% specificata nel primo protocollo e che tale secondo protocollo UNECE parte dalla premessa che i carichi e livelli critici continueranno ad essere superati in alcune zone sensibili; che per rispettare gli obiettivi del quinto programma d'azione a favore dell'ambiente si richiederanno ancora ulteriori misure di riduzione delle emissioni di anidride solforosa; che le parti contraenti dovrebbero pertanto operare ulteriori riduzioni significative delle emissioni di anidride solforosa;

 

(8) considerando che lo zolfo, naturalmente presente in piccole quantità nel petrolio e nel carbone, da decenni è stato riconosciuto come la fonte principale delle emissioni di anidride solforosa che sono una delle grandi cause delle "piogge acide" e uno dei principali fattori all'origine dell'inquinamento atmosferico registrato in molte zone urbane e industriali;

 

(9) considerando che la Commissione ha recentemente pubblicato una comunicazione relativa ad una strategia economicamente razionale per combattere l'acidificazione nella Comunità; che il controllo delle emissioni di anidride solforosa dovute alla combustione di alcuni combustibili liquidi è stato considerato una componente integrante di questa strategia improntata al rapporto costi/efficacia; che la Comunità riconosce la necessità di misure per quanto concerne tutti gli altri combustibili;

 

(10) considerando che degli studi hanno indicato che i vantaggi che si ottengono riducendo le emissioni di anidride solforosa mediante riduzioni del tenore di zolfo dei combustibili saranno spesso, nel quadro della presente direttiva, notevolmente superiori ai costi stimati per l'industria e che la tecnologica necessaria per ridurre il tenore di zolfo dei combustibili liquidi esiste ed è ben consolidata;

 

(11) considerando che, sulla base del principio di sussidiarietà e del principio di proporzionalità di cui all'articolo 3 B del trattato, l'obiettivo di ridurre le emissioni di anidride solforosa dovute alla combustione di alcuni combustibili liquidi non può essere raggiunto efficacemente dai singoli Stati membri; che un'azione non concertata non garantisce il conseguimento dell'obiettivo auspicato, è potenzialmente controproducente e provocherà notevoli incertezze sul mercato dei prodotti combustibili interessati; che, vista la necessità di ridurre nella Comunità le emissioni di anidride solforosa, è pertanto più efficace intervenire a livello comunitario; che la presente direttiva si limita alle prescrizioni minime necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo auspicato;

 

(12) considerando che nella direttiva 93/12/CEE del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi si è chiesto alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta che prescrivesse limiti più bassi per il tenore di zolfo dei gasoli e nuovi limiti per il kerosene per aviazione; che sarebbe appropriato fissare limiti per il tenore di zolfo di altri combustibili liquidi, in particolare gasoli pesanti, oli combustibili per uso bordo, oli e gasoli per diesel marini sulla base di studi di costo/efficacia;

 

(13) considerando che, a norma dell'articolo 130 T del trattato, la presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore; che tali provvedimenti devono essere compatibili con il trattato e dovrebbero essere notificati alla Commissione;

 

(14) considerando che uno Stato membro, prima di introdurre nuovi provvedimenti per una maggiore protezione, dovrebbe notificare alla Commissione i progetti di detti provvedimenti, secondo la direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

 

(15) considerando che, un riferimento al limite per il tenore di zolfo dell'olio combustibile pesante, è opportuno prevedere deroghe per gli Stati membri o alcune loro regioni quando lo consentano le condizioni ambientali;

 

(16) considerando che, con riferimento al limite per il tenore di zolfo dell'olio combustibile pesante, è anche opportuno prevedere deroghe per l'uso dello stesso negli impianti di combustione conformi ai valori limiti di emissione stabiliti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originari dai grandi impianti di combustione; che alla luce dell'imminente revisione della direttiva 88/609/CEE può essere necessario riesaminare e, ove opportuno, modificare talune disposizioni della presente direttiva;

 

(17) considerando che, per gli impianti di combustione delle raffinerie esclusi dal campo d'applicazione della lettera c) del punto i) del paragrafo 3 dell'articolo 3, il valore medio delle emissioni di anidride solforosa non dovrebbe essere superiore ai limiti stabiliti nella direttiva 88/609/CEE o in eventuali revisioni della stessa; che, nell'applicare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero tener conto del fatto che la sostituzione di combustibili diversi da quelli contemplati all'articolo 2 della presente direttiva non dovrebbe provocare un aumento delle emissioni di sostanze inquinanti acide;

 

(18) considerando che la direttiva 93/12/CEE ha già stabilito un valore limite di 0,2% per il tenore di zolfo dei gasoli; che questo valore limite dovrebbe essere ridotto fino allo 0,1% al 1° gennaio 2008;

 

(19) considerando che, in base all'atto di adesione del 1994, l'Austria e la Finlandia possono, per un periodo di quattro anni dalla data di adesione, derogare alle disposizioni della direttiva 93/12/CEE relative al tenore di zolfo del gasolio;

 

(20) considerando che i valori limite di 0,2% (a decorrere dall'anno 2000) e di 0,1% (a decorrere dall'anno 2008) per il tenore di zolfo dei gasoli per uso marittimo adoperati dalle navi possono presentare problemi tecnici ed economici per l'intero territorio della Grecia, per la Spagna relativamente alle Isole Canarie, per la Francia relativamente ai dipartimenti francesi d'oltremare e per il Portogallo relativamente agli arcipelaghi di Madera e delle Azzorre; che una deroga per la Grecia, le Isole Canarie, i dipartimenti francesi d'oltremare e gli arcipelaghi di Madera e delle Azzorre non dovrebbe avere effetti negativi sul mercato dei gasoli per uso marittimo e che le esportazioni di gasoli per uso marittimo dalla Grecia, dalle Isole Canarie, dai dipartimenti francesi d'oltremare e dagli arcipelaghi di Madera e delle Azzorre verso gli altri Stati membri dovrebbero soddisfare i requisiti vigenti nello Stato membro di destinazione; che la Grecia, le Isole Canarie, i dipartimenti francesi d'oltremare e gli arcipelaghi di Madera e delle Azzorre dovrebbero usufruire di una deroga dai valori limite di zolfo in peso per i gasoli per uso marittimo;

 

(21) considerando che le emissioni di zolfo derivanti da trasporti marittimi e dovute alla combustione di combustibili per uso bordo con alto tenore di zolfo contribuiscono all'inquinamento da anidride solforosa e all'acidificazione; che la Comunità invocherà una protezione più efficace delle aree sensibili alle emissioni di SOx e la riduzione del normale valore limite per gli oli combustibili per uso bordo (attualmente pari al 4,5%) negli attuali e futuri negoziati sulla convenzione MARPOL nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO); che dovrebbero essere proseguite le iniziative della Comunità volte ad ottenere che La Manica/Mare del Nord vengano dichiarati zona a controllo speciale di bassa emissione di SOx;

 

(22) considerando che è necessaria una ricerca più approfondita per quanto riguarda gli effetti dell'acidificazione sugli ecosistemi e sul corpo umano; che la Comunità contribuisce a tale ricerca nell'ambito del quinto programma quadro di ricerca (7);

 

(23) considerando che in caso di interruzione dell'approvvigionamento di greggio, di prodotti petroliferi o di altri idrocarburi, la Commissione può autorizzare l'applicazione di un limite più elevato sul territorio di uno Stato membro;

 

(24) considerando che gli Stati membri dovrebbero introdurre opportuni sistemi per controllare l'osservanza della presente direttiva; che dovrebbero essere periodicamente inviate alla Commissione relazioni sul tenore di zolfo dei combustibili liquidi;

 

(25) considerando che, per ragioni di chiarezza, sarà necessario modificare la direttiva 93/12/CEE,

 

ha adottato la presente direttiva:

 

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(3) Pubblicate nella G.U.C.E. 21 giugno 1999, n. C 190 e G.U.C.E. 18 agosto 1998, n. C 259.

(4) Pubblicato nella G.U.C.E. 21 novembre 1997, n. C 355.

(5) Parere del Parlamento europeo del 13 maggio 1998 (G.U.C.E. 1 giugno 1998, n. C 167), posizione comune del Consiglio del 6 ottobre 1998 (G.U.C.E. 25 novembre 1998, n. C 364) e decisione del Parlamento europeo del 9 febbraio 1999.

(6) Pubblicato nella G.U.C.E. 17 maggio 1993, n. C 138.

(7) Pubblicato nella G.U.C.E. 1 febbraio 1999, n. L 26.

 

 

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione.

1. Scopo della presente direttiva è ridurre le emissioni di anidride solforosa derivanti dalla combustione di alcuni tipi di combustibili liquidi, diminuendo così gli effetti nocivi di tali emissioni per le persone e l'ambiente.

 

2. La riduzione delle emissioni di anidride solforosa dovute alla combustione di alcuni combustibili liquidi derivati dal petrolio è ottenuta imponendo limiti al tenore di zolfo di questi combustibili come condizione per il loro utilizzo nel territorio, nelle acque territoriali e nelle zone economiche esclusive o zone di controllo dell'inquinamento degli Stati membri.

 

Tuttavia i limiti al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi derivati dal petrolio stabiliti dalla presente direttiva non si applicano:

 

a) ai combustibili destinati a fini di ricerca e sperimentazione;

 

b) ai combustibili destinati alla trasformazione prima della combustione finale;

 

c) ai combustibili destinati alla trasformazione nell'industria della raffinazione;

 

d) ai combustibili utilizzati e immessi sul mercato nelle regioni ultraperiferiche della Comunità, a condizione che gli Stati membri interessati assicurino che in tali regioni:

 

- le norme di qualità dell'aria siano rispettate,

 

- gli oli combustibili pesanti non siano utilizzati se il loro tenore di zolfo supera il 3 % in massa;

 

e) ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra e da altre navi in servizio militare. Tuttavia, ciascuno Stato membro si sforza di assicurare che tali navi operino in modo compatibile, nella misura in cui ciò sia ragionevole e praticabile, con la presente direttiva, adottando appropriate misure che non ostacolino le operazioni o le capacità operative di queste navi;

 

f) a qualsiasi impiego di combustibili a bordo di una nave necessario per garantire specificamente la sicurezza di una nave o per salvare vite in mare;

 

g) a qualsiasi impiego di combustibili a bordo di una nave reso necessario dal danneggiamento della medesima o delle sue attrezzature, a condizione che siano state prese tutte le precauzioni ragionevoli, dopo il verificarsi del danno, per impedire o ridurre al minimo le emissioni in eccesso e che vengano quanto prima adottate misure per ovviare al danno. Ciò non si applica se il proprietario o comandante ha agito con l'intento di causare danni o sconsideratamente;

 

h) ai combustibili utilizzati a bordo di navi che impiegano tecniche autorizzate di riduzione delle emissioni, conformemente all'articolo 4 quater (8).

 

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(8) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

 

 

Articolo 2

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

 

1) Olio combustibile pesante,

 

- qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, che rientra nei codici NC da 2710 19 51 a 2710 19 69, oppure (9)

 

- qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, a parte il gasolio di cui ai punti 2 e 3, che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria di oli pesanti destinati ad essere usati come combustibile e di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, si distilla a 250 °C con il metodo ASTM D86. Se la distillazione non può essere determinata con il metodo ASTM D86, il prodotto petrolifero rientra ugualmente nella categoria degli oli combustibili pesanti.

 

2) Gasolio:

 

- qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, che rientra nei codici NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 45 o 2710 19 49, oppure

 

- qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, di cui meno del 65% in volume (comprese le perdite) distilla a 250 oC e del quale almeno l'85 % in volume (comprese le perdite) distilla a 350 oC secondo il metodo ASTM D86 (10).

 

Sono esclusi dalla presente definizione i carburanti diesel, quali definiti al paragrafo 2 dell'articolo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità del petrolio e dei carburanti diesel e recante modifica della direttiva 93/12/CEE. I carburanti utilizzati dalle macchine mobili non stradali e dai trattori agricoli sono anch'essi esclusi da questa definizione.

 

3) Combustibile per uso marittimo, qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio destinato all'uso o in uso a bordo di una nave, compresi i combustibili definiti nella norma ISO 8217 (11).

 

3 bis) Olio diesel marino, qualsiasi combustibile per uso marittimo la cui viscosità o densità rientri nei limiti di viscosità o densità definiti per le qualità DMB e DMC nella tabella I della norma ISO 8217 (12).

 

3 ter) Gasolio marino, qualsiasi combustibile per uso marittimo la cui viscosità o densità rientri nei limiti di viscosità o densità definiti per le qualità DMX e DMA nella tabella I della norma ISO 8217 (13).

 

3 quater) Convenzione MARPOL, la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, modificata dal relativo protocollo del 1978 (14).

 

3 quinquies) Allegato VI della convenzione MARPOL, l'allegato, intitolato "Regolamento per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico causato da navi", aggiunto dal protocollo del 1997 alla convenzione MARPOL (15).

 

3 sexies) Zone di controllo delle emissioni di SOx, le zone marittime definite tali dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ai sensi dell'allegato VI della convenzione MARPOL (16).

 

3 septies) Nave passeggeri, nave che trasporti più di dodici passeggeri, ove per passeggero si intende qualsiasi persona che non sia:

 

i) il comandante, un membro dell'equipaggio o altra persona impiegata o occupata a qualsiasi titolo a bordo di una nave in relazione all'attività della nave stessa; e

 

ii) un bambino di età inferiore ad un anno (17).

 

3 octies) Servizio di linea, una serie di traversate effettuate da navi passeggeri in modo da assicurare il collegamento tra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi:

 

i) in base ad un orario pubblicato; oppure

 

ii) con traversate regolari o frequenti tali da essere equiparabili ad un orario riconoscibile (18).

 

3 nonies) Nave da guerra, una nave che appartiene alle forze armate di uno Stato, che porta i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità ed è posta sotto il comando di un ufficiale di marina debitamente incaricato dal governo dello Stato e iscritto nell'apposito Ruolo degli ufficiali o in un documento equipollente, e il cui equipaggio sia sottoposto alle regole della disciplina militare (19).

 

3 decies) Navi all'ormeggio, qualsiasi nave ormeggiata in sicurezza o ancorata in un porto comunitario per le operazioni di carico, scarico o stazionamento (hotelling), compreso il periodo trascorso senza effettuare tali operazioni (20).

 

3 undecies) Nave adibita alla navigazione interna, nave destinata in particolare ad essere utilizzata in una via navigabile interna come definita nella direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, ivi comprese tutte le navi munite:

 

i) di un certificato comunitario di navigazione interna, quale definito nella direttiva 82/714/CEE;

 

ii) di un certificato rilasciato a norma dell'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione del Reno (21).

 

3 duodecies) Immissione sul mercato, la fornitura o messa a disposizione di terzi, a pagamento o gratuitamente, ovunque nelle giurisdizioni degli Stati membri, di combustibili per uso marittimo a scopo di combustione a bordo. È esclusa la fornitura o la messa a disposizione di combustibili per uso marittimo per l'esportazione all'interno di cisterne della nave (22).

 

3 terdecies) Regioni ultraperiferiche, i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre, Madera e le Isole Canarie, ai sensi dell'articolo 299 del trattato (23).

 

3 quaterdecies) Tecnica di riduzione delle emissioni, un sistema di depurazione dei gas di scarico, o qualsiasi altro metodo tecnologico che sia verificabile ed applicabile (24).

 

4) Metodo ASTM, i metodi stabiliti dalla "American Society for Testing and Materials" nell'edizione 1976 delle definizioni e specifiche tipo per il petrolio e i prodotti lubrificanti.

 

5) Impianto di combustione, qualsiasi apparato tecnico nel quale i combustibili vengono ossidati al fine di usare il calore prodotto.

 

[6) Carico critico, l'esposizione quantitative stimata a una o più sostanze inquinanti al di sotto della quale non si verificano secondo le conoscenze attuali effetti nocivi significativi su elementi ambientali sensibili] (25).

 

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(9) Trattino così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

(10) Comma così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

(11) Punto così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

(12) Punto inserito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

(13) Punto inserito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

(14) Punto inserito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

(15) Punto inserito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

(16) Punto inserito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

(17) Punto inserito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

(18) Punto inserito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

(19) Punto inserito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

(20) Punto inserito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

(21) Punto inserito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

(22) Punto inserito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

(23) Punto inserito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

(24) Punto inserito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

(25) Punto soppresso dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

 

 

Articolo 3 (26)

Tenore massimo di zolfo dell'olio combustibile pesante.

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2003, non siano utilizzati nel loro territorio oli combustibili pesanti con un tenore di zolfo superiore all'1% in massa.

 

2. i) Fatto salvo un adeguato controllo delle emissioni da parte delle autorità competenti, la disposizione di cui sopra non si applica agli oli combustibili pesanti utilizzati:

 

a) negli impianti di combustione contemplati dalla direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, e considerati nuovi impianti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, di quest'ultima che rispettano i limiti di emissione di anidride solforosa di cui all'allegato IV di tale direttiva e applicati in conformità con l'articolo 4 della stessa direttiva;

 

b) negli impianti di combustione contemplati dalla direttiva 2001/80/CE che sono considerati impianti esistenti ai sensi della definizione data nell'articolo 2, paragrafo 10, di quest'ultima, se le emissioni di anidride solforosa sono uguali o inferiori a 1 700 mg/Nm3, riferito ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri del 3% in volume, misurato a secco, e negli impianti contemplati dall'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/80/CE se, a partire dal 1° gennaio 2008, le emissioni di anidride solforosa sono uguali o inferiori a quelle risultanti dall'osservanza dei valori limite di emissione per i nuovi impianti, specificati nell'allegato IV, parte A, di detta direttiva, applicando ove opportuno gli articoli 5, 7 e 8 della medesima;

 

c) in altri impianti di combustione non compresi nelle lettere a) o b), se le emissioni di anidride solforosa dell'impianto non superano 1.700 mg/Nm3, riferito ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 3% in volume, misurato a secco;

 

d) per la combustione nelle raffinerie, se la media mensile delle emissioni di anidride solforosa di tutti gli impianti della raffineria, indipendentemente dal tipo di combustibile o dalla combinazione di combustibili utilizzati, rientra nel limite fissato da ciascuno Stato membro e non è superiore a 1.700 mg/Nm3. La disposizione di cui sopra non si applica agli impianti di combustione che rientrano nell'ambito di applicazione della lettera a) o, dal 1° gennaio 2008, della lettera b).

 

ii) Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché tutti gli impianti di combustione che utilizzano oli combustibili pesanti con una concentrazione di zolfo superiore a quella stabilita nel paragrafo 1 non possano operare senza l'autorizzazione di un'autorità competente nella quale siano specificati i limiti di emissione.

 

3. Le disposizioni del paragrafo 2 sono riesaminate e, ove opportuno, modificate alla luce di eventuali modifiche della direttiva 2001/80/CE.

 

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(26) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

 

 

Articolo 4

Tenore massimo di zolfo nel gasolio.

1. Gli Stati membri prendono tutte le iniziative necessarie affinché sul loro territorio, comprese le acque territoriali, non siano usati gasoli, [inclusi quelli marini] (27), a decorrere:

 

- dal 1° luglio 2000 se il loro tenore di zolfo è superiore allo 0,20% in massa;

 

- dal 1° gennaio 2008 se il loro tenore di zolfo è superiore allo 0,10% in massa.

 

[2. In deroga al paragrafo 1, la Spagna per le Canarie, la Francia per i dipartimenti francesi d'oltremare, la Grecia per tutto il suo territorio o una parte di esso e il Portogallo per gli arcipelaghi di Madera e delle Azzorre possono autorizzare l'impiego di gasoli per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore ai limiti di cui al paragrafo 1] (28).

 

[3. Nel rispetto delle norme di qualità dell'aria relative all'anidride solforosa stabilite nella direttiva 80/779/CEE o in qualsiasi atto legislativo della Comunità che abroghi e sostituisca tali norme e nelle altre pertinenti disposizioni comunitarie, e purché le emissioni non contribuiscano in modo significativo al superamento dei carichi critici in altri Stati membri, uno Stato membro può autorizzare, su tutto il suo territorio o su una parte di esso, l'uso di gasoli aventi un tenore di zolfo compreso tra 0,10 e 0,20% in massa. Tale autorizzazione si applica soltanto se le emissioni di uno Stato membro non contribuiscono al superamento dei carichi critici in qualsiasi Stato membro e non va al di là del 1° gennaio 2013] (29).

 

[4. Lo Stato membro che intende avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 3 ne informa la Commissione e il pubblico con almeno dodici mesi di anticipo. Alla Commissione devono essere fornite informazioni sufficienti per valutare se i criteri previsti al paragrafo 3 siano stati rispettati. La Commissione informa gli altri Stati membri.

 

Entro sei mesi dalla data di ricezione delle suddette informazioni dallo Stato membro, la Commissione esamina i provvedimenti previsti e, secondo la procedura di cui all'articolo 9, prende una decisione e la comunica agli Stati membri] (30).

 

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(27) Espressione soppressa dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo 1, punto 4).

(28) Paragrafo soppresso dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo 1, punto 4).

(29) Paragrafo soppresso dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo 1, punto 4).

(30) Paragrafo soppresso dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo 1, punto 4).

 

 

Articolo 4 bis (31)

Tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati nelle zone di controllo delle emissioni di SOx e dalle navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso porti della Comunità europea.

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, nelle rispettive acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell'inquinamento comprese nelle zone di controllo delle emissioni di SOx, non siano utilizzati combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all'1,5% in massa. La disposizione di cui sopra si applica alle navi battenti qualsiasi bandiera, comprese le navi provenienti dall'esterno della Comunità.

 

2. Le date di messa in applicazione del paragrafo 1 sono le seguenti:

 

a) per la zona del Mar Baltico di cui alla regola 14, paragrafo 3, lettera a), dell'allegato VI della convenzione MARPOL, 11 agosto 2006;

 

b) per il Mare del Nord:

 

- 12 mesi dopo l'entrata in vigore della designazione dell'IMO, in base alle procedure stabilite, oppure

 

- 11 agosto 2007,

 

se anteriore;

 

c) per tutte le altre zone marine, compresi i porti, che l'IMO designerà in seguito come zone di controllo delle emissioni di SOx conformemente alla regola 14, paragrafo 3, lettera b), dell'allegato VI della convenzione MARPOL: 12 mesi dopo l'entrata in vigore di tale designazione.

 

3. Gli Stati membri sono responsabili dell'applicazione del paragrafo 1 almeno per quanto riguarda:

 

- le navi battenti la loro bandiera, e

 

- nel caso degli Stati membri che confinano con zone di controllo delle emissioni di SOx, le navi battenti qualsiasi bandiera mentre si trovano nei loro porti.

 

Gli Stati membri possono inoltre prendere misure addizionali di applicazione nei riguardi delle altre navi conformemente al diritto marittimo internazionale.

 

4. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire che, a decorrere dalla data di cui al paragrafo 2, lettera a), le navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso qualsiasi porto comunitario non utilizzino nelle loro acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell'inquinamento combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all'1,5% in massa. Gli Stati membri sono responsabili dell'applicazione di tale prescrizione almeno per quanto riguarda le navi battenti la loro bandiera e le navi battenti qualsiasi bandiera mentre si trovano nei loro porti.

 

5. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri impongono come condizione per l'ingresso delle navi nei porti comunitari la corretta tenuta dei giornali di bordo, comprese le indicazioni relative alle operazioni di cambio del combustibile.

 

6. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 2, lettera a), e a norma della regola 18 dell'allegato VI della convenzione MARPOL, gli Stati membri:

 

- tengono un registro dei fornitori locali di combustibile per uso marittimo,

 

- provvedono affinché il tenore di zolfo di tutti i combustibili per uso marittimo venduti nel loro territorio sia indicato dal fornitore sul bollettino di consegna del combustibile, accompagnato da un campione sigillato firmato dal rappresentante della nave destinataria,

 

- adottano misure opportune nei confronti dei fornitori di combustibile per uso marittimo i quali hanno fornito combustibile che è risultato non conforme a quanto indicato sul bollettino di consegna,

 

- provvedono affinché siano adottate misure idonee per garantire la conformità del combustibile per uso marittimo risultato non conforme.

 

7. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri provvedono affinché non siano immessi sul mercato nel loro territorio oli diesel marini con un tenore di zolfo superiore all'1,5% in massa.

 

8. La Commissione notifica agli Stati membri le date di messa in applicazione menzionate al paragrafo 2, lettera b), e le pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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(31) Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

 

 

Articolo 4 ter (32)

Tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati dalle navi adibite alla navigazione interna e dalle navi all'ormeggio nei porti comunitari.

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le navi in appresso non utilizzino combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore allo 0,1% in massa:

 

a) navi adibite alla navigazione interna;

 

b) navi all'ormeggio nei porti comunitari, accordando all'equipaggio tempo sufficiente per completare le necessarie operazioni per il cambio del combustibile il più presto possibile dopo l'arrivo all'ormeggio e il più tardi possibile prima della partenza.

 

Gli Stati membri prescrivono che siano iscritti nei giornali di bordo i tempi delle operazioni di cambio del combustibile.

 

2. Il paragrafo 1 non si applica:

 

a) ogni qualvolta, secondo gli orari pubblicati, è previsto che le navi restino ormeggiate per meno di due ore;

 

b) alle navi adibite alla navigazione interna in possesso di un certificato che attesti la conformità alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, del 1974, e successive modifiche, quando tali navi sono in mare;

 

c) fino al 1° gennaio 2012, alle navi elencate nell'allegato e che operano esclusivamente nel territorio della Repubblica ellenica;

 

d) alle navi all'ormeggio nei porti a motori spenti e collegate a un sistema elettrico lungo la costa.

 

3. A decorrere dal 1° gennaio 2010, gli Stati membri garantiscono che i gasoli per uso marittimo non siano immessi sul mercato nel loro territorio se il tenore di zolfo degli stessi è superiore allo 0,1% in massa.

 

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(32) Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

 

 

Articolo 4 quater (33)

Esperimenti ed utilizzo di nuove tecniche di riduzione delle emissioni.

1. Gli Stati membri possono, se del caso in cooperazione con altri Stati membri, approvare esperimenti per la messa a punto di tecniche di riduzione delle emissioni da navi sulle navi battenti la loro bandiera o in zone marittime sotto la loro giurisdizione. Nel corso di tali esperimenti, non è obbligatorio l'uso di combustibili per uso marittimo conformi ai requisiti di cui agli articoli 4 bis e 4 ter, a condizione che:

 

- la Commissione e lo Stato di approdo interessato siano informati per iscritto almeno 6 mesi prima dell'inizio degli esperimenti,

 

- la durata dell'autorizzazione ad effettuare gli esperimenti non sia superiore a 18 mesi,

 

- tutte le navi partecipanti installino apparecchiature a prova di manomissione per il monitoraggio continuo dei gas emessi dai fumaioli e le utilizzino per tutta la durata degli esperimenti,

 

- tutte le navi coinvolte ottengano riduzioni delle emissioni almeno equivalenti a quelle che sarebbero ottenute applicando i limiti al tenore di zolfo dei combustibili specificati nella presente direttiva,

 

- per tutta la durata degli esperimenti siano disponibili adeguati sistemi di gestione dei rifiuti prodotti dalle tecniche di riduzione delle emissioni,

 

- sia valutato l'impatto sull'ambiente marino, e in particolare sugli ecosistemi delle baie, dei porti e degli estuari, per tutta la durata degli esperimenti, e

 

- i risultati completi siano comunicati alla Commissione e messi a disposizione del pubblico entro 6 mesi dalla conclusione degli esperimenti.

 

2. Le tecnologie di riduzione delle emissioni per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea sono approvate secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), tenendo conto:

 

- delle linee guida che saranno elaborate dall'IMO,

 

- dei risultati degli esperimenti effettuati ai sensi del paragrafo 1,

 

- degli effetti sull'ambiente, incluse le riduzioni delle emissioni realizzabili, e degli impatti sugli ecosistemi delle baie, dei porti e degli estuari,

 

- della realizzabilità del monitoraggio e della verifica.

 

3. I criteri per l'impiego delle tecnologie di riduzione delle emissioni da parte delle navi battenti qualsiasi bandiera nelle baie, nei porti e negli estuari della Comunità sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2. La Commissione comunica tali criteri all'IMO.

 

4. Come alternativa all'utilizzazione di combustibili per uso marittimo a basso tenore di zolfo prevista dagli articoli 4 bis e 4 ter, gli Stati membri possono consentire alle navi di utilizzare una tecnologia riconosciuta di riduzione delle emissioni, a condizione che tali navi:

 

- ottengano costantemente riduzioni delle emissioni almeno equivalenti a quelle che sarebbero ottenute applicando i limiti del tenore di zolfo dei combustibili specificati nella presente direttiva,

 

- siano dotate di apparecchi di controllo continuo delle emissioni, e

 

- documentino in modo esauriente che qualunque flusso di rifiuti scaricato nelle baie, nei porti e negli estuari non ha alcun impatto sugli ecosistemi, basandosi sui criteri comunicati dalle autorità degli Stati di approdo all'IMO.

 

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(33) Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

 

 

Articolo 5

Mutamenti nell'approvvigionamento di combustibili.

Qualora un mutamento improvviso nell'approvvigionamento di greggio, di prodotti petroliferi, o di altri idrocarburi renda difficile per uno Stato membro l'applicazione dei limiti massimi del tenore di zolfo di cui agli articoli 3 e 4, detto Stato membro ne informa la Commissione. La Commissione può autorizzare l'applicazione di un limite più elevato sul territorio di detto Stato membro, per un periodo non superiore a sei mesi e notifica la sua decisione al Consiglio e agli Stati membri. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio, entro un mese, la decisione della Commissione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione differente entro due mesi.

 

 

Articolo 6

Campionatura e analisi.

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per verificare mediante campionatura che il tenore di zolfo dei combustibili usati sia conforme agli articoli 3 e 4. La campionatura ha inizio entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle norme recanti il pertinente limite per il tenore massimo di zolfo nel combustibile. La campionatura è effettuata con una frequenza sufficiente e secondo modalità che assicurino la rappresentatività dei campioni rispetto al combustibile esaminato.

 

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo sia conforme alle pertinenti disposizioni degli articoli 4 bis e 4 ter.

 

Se del caso, si ricorre ad uno dei seguenti metodi di campionamento, analisi e ispezione:

 

- campionamento del combustibile marittimo destinato alla combustione a bordo al momento della consegna alle navi, secondo le linee guida IMO, e analisi del suo tenore di zolfo,

 

- campionamento e analisi del tenore di zolfo del combustibile marittimo destinato alla combustione a bordo contenuto nei serbatoi, ove possibile, e nei campioni sigillati a bordo delle navi,

 

- verifica dei giornali di bordo e dei bollettini di consegna del combustibile.

 

Il campionamento inizia dalla data di entrata in vigore del limite relativo al tenore massimo di zolfo del combustibile in questione. Esso è effettuato con frequenza sufficiente e in quantità sufficienti, e secondo modalità che assicurino la rappresentatività dei campioni rispetto al combustibile esaminato e al combustibile utilizzato dalle navi nelle zone marittime, nei porti e nelle vie navigabili interne di cui trattasi.

 

Gli Stati membri adottano inoltre misure ragionevoli, se necessario, per controllare il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo diversi da quelli contemplati dagli articoli 4 bis e 4 ter (34).

 

2. Il metodo di riferimento per determinare il tenore di zolfo è quello definito:

 

a) dai metodi ISO 8754 (edizione 1992) e PrEN ISO 14596 per l'olio combustibile pesante ed i combustibili per uso marittimo (35);

 

b) dai metodi EN 24260 (edizione 1987), ISO 8754 (edizione 1992) e PrEN ISO 14596 per il gasolio.

 

Per l'arbitrato sarà utilizzato il metodo PrEN ISO 14596. L'interpretazione statistica dei risultati della verifica del tenore di zolfo dei gasoli impiegati è effettuata secondo la norma ISO 4259 (edizione 1992).

 

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(34) Paragrafo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

(35) Lettera così sostituita dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

 

 

Articolo 7 (36)

Relazioni e riesame.

1. Sulla base dei risultati del campionamento, dell'analisi e delle ispezioni effettuati a norma dell'articolo 6, entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una breve relazione sul tenore di zolfo dei combustibili liquidi disciplinati dalla presente direttiva e utilizzati nel loro territorio nell'anno civile precedente. La relazione include una registrazione del numero totale di campioni sottoposti a verifica per ciascun tipo di combustibile e indica la corrispondente quantità di combustibile utilizzato e il tenore medio di zolfo calcolato. Gli Stati membri comunicano altresì il numero di ispezioni effettuate a bordo delle navi e registrano il tenore medio di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati nel loro territorio che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva al 11 agosto 2005.

 

2. Sulla base, fra l'altro,

 

a) delle relazioni annuali presentate a norma del paragrafo 1;

 

b) delle tendenze relative alla qualità dell'aria, all'acidificazione, ai costi del combustibile e al trasferimento modale;

 

c) dei progressi compiuti nella riduzione delle emissioni di ossidi di zolfo delle navi utilizzando i meccanismi IMO, in applicazione delle iniziative comunitarie al riguardo;

 

d) di una nuova analisi del rapporto costi/efficacia, compresi i benefici ambientali diretti e indiretti, delle misure contenute nell'articolo 4 bis, paragrafo 4, e di eventuali altre misure di riduzione delle emissioni;

 

e) dell'applicazione dell'articolo 4 quater,

 

entro il 2008 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

Insieme alla relazione, la Commissione può presentare proposte di revisione della presente direttiva, riguardanti in particolare:

 

- una seconda fase per i valori limite di zolfo stabiliti per ciascuna categoria di combustibile, e

 

- in considerazione dei lavori in sede IMO, le zone marittime in cui devono essere usati combustibili per uso marittimo a basso tenore di zolfo.

 

La Commissione esamina con particolare attenzione le proposte concernenti:

 

a) la designazione di ulteriori zone di controllo delle emissioni di SOx;

 

b) la riduzione possibilmente allo 0,5% dei valori limite di zolfo per i combustibili per uso marittimo utilizzati nelle zone di controllo delle emissioni di SOx;

 

c) le misure alternative o complementari.

 

3. Entro il 31 dicembre 2005, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'eventuale ricorso a strumenti economici, compresi, meccanismi quali diritti differenziati e tariffe a chilometro, diritti di emissione commercializzabili e compensazioni.

 

La Commissione può valutare l'opportunità di presentare proposte relative a strumenti economici quali misure alternative o complementari nel quadro della revisione del 2008, a condizione che sia possibile dimostrare chiaramente i loro benefici per l'ambiente e per la salute.

 

4. Gli eventuali emendamenti necessari per apportare adeguamenti tecnici all'articolo 2, punti 1, 2, 3, 3 bis, 3 ter e 4, o all'articolo 6, paragrafo 2, alla luce del progresso scientifico e tecnico sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Tali adeguamenti non devono in ogni caso comportare modifiche dirette del campo di applicazione della presente direttiva o dei limiti relativi al tenore di zolfo dei combustibili specificati nella presente direttiva.

 

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(36) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

 

 

Articolo 8

Modifiche della direttiva 93/12/CEE.

1. La direttiva 93/12/CEE è modificata come segue:

 

a) all'articolo 1, la lettera a) del paragrafo 1 e il paragrafo 2 sono soppressi;

 

b) all'articolo 2, il primo comma del paragrafo 2 e il paragrafo 3 sono soppressi;

 

c) gli articoli 3 e 4 sono soppressi.

 

2. Il paragrafo 1 si applica a decorrere dal 1° luglio 2000.

 

 

Articolo 9 (37)

Procedura di comitato.

1. La Commissione è assistita da un comitato.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della medesima.

 

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

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(37) Articolo inizialmente sostituito dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1882/2003 e successivamente così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

 

 

Articolo 10

Recepimento.

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

 

Articolo 11

Sanzioni.

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali d'attuazione della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

 

 

Articolo 12

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

Articolo 13

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 1999.

 

Per il Consiglio

il Presidente

J. Fischer

(si omette l’allegato)

 


Dir. 2005/35/CE del 7 settembre 2005.
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 30 settembre 2005, n. L 255. Entrata in vigore il 1° ottobre 2005.

(2) Titolo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 13 aprile 2006, n. L 105.

(3) Termine di recepimento: 1° aprile 2007.

 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),

 

previa consultazione del Comitato delle regioni,

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (5),

 

considerando quanto segue:

 

(1) La politica comunitaria sulla sicurezza marittima mira a garantire un elevato livello di sicurezza e di protezione dell'ambiente ed è fondata sulla convinzione che tutte le parti coinvolte nel trasporto di merci per mare hanno la responsabilità di garantire che le navi utilizzate nelle acque comunitarie siano conformi alle regole e alle norme applicabili.

 

(2) Le norme pratiche di tutti gli Stati membri per gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi si basano sulla convenzione Marpol 73/78; tuttavia tali norme sono quotidianamente ignorate da un numero molto elevato di navi che solcano le acque comunitarie, senza che alcuna azione correttiva sia intrapresa.

 

(3) La convenzione Marpol 73/78 viene attuata in maniera diversa nei vari Stati membri ed è dunque necessario armonizzarne l'attuazione a livello comunitario; in particolare, le pratiche degli Stati membri in materia di sanzioni applicabili allo scarico di sostanze inquinanti effettuato dalle navi presentano notevoli divergenze.

 

(4) Le misure dissuasive costituiscono parte integrante della politica comunitaria sulla sicurezza marittima, in quanto garantiscono un nesso tra la responsabilità di ciascuna delle parti coinvolte nel trasporto di merci inquinanti per mare e la possibilità che tali parti incorrano in sanzioni; per un'efficace protezione dell'ambiente occorrono pertanto sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate.

 

(5) È essenziale, a tal fine, un ravvicinamento, per mezzo degli strumenti giuridici appropriati, delle disposizioni legali vigenti, in particolare quelle concernenti la definizione precisa della violazione in questione, i casi di deroga e norme minime in materia di sanzioni, nonché quelle concernenti responsabilità e giurisdizione.

 

(6) La presente direttiva è completata da dettagliate regole sui reati e sulle sanzioni nonché da altre disposizioni enunciate nella decisione quadro 2005/667/GAI del Consiglio, del 12 luglio 2005, intesa a rafforzare il quadro normativo penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi.

 

(7) Né il regime internazionale relativo alla responsabilità civile e all'indennizzo in caso di inquinamento da idrocarburi, né il regime riguardante l'inquinamento causato da altre sostanze pericolose o nocive hanno sufficienti effetti dissuasivi, tali da scoraggiare le parti coinvolte nel trasporto di carichi pericolosi in mare dall'adottare pratiche che non rispettino gli standard; gli effetti di dissuasione richiesti possono essere raggiunti solo con l'introduzione di sanzioni applicabili a chiunque causi o contribuisca a causare inquinamento marino; le sanzioni dovrebbero essere applicabili non solo al proprietario o al comandante della nave ma anche al proprietario del carico, alla società di classificazione o a qualsiasi altra persona coinvolta.

 

(8) Gli scarichi di sostanze inquinanti provocati dalle navi dovrebbero essere considerati violazioni se sono effettuati intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave. Tali violazioni sono considerate reati dalla decisione quadro 2005/667/GAI che completa la presente direttiva, e in presenza delle circostanze previste da tale decisione.

 

(9) Le sanzioni per gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi non sono correlate alla responsabilità civile delle parti interessate e non sono pertanto soggette alle norme riguardanti la limitazione o la configurazione della responsabilità civile, né limitano l'indennizzo efficace delle vittime degli incidenti di inquinamento.

 

(10) Occorre un'ulteriore efficace cooperazione tra gli Stati membri per garantire l'individuazione tempestiva degli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi e l'identificazione dei responsabili. Per tale ragione, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha un ruolo chiave da svolgere cooperando con gli Stati membri nello sviluppo di soluzioni tecniche e nella prestazione di assistenza tecnica relativamente all'attuazione della presente direttiva e assistendo la Commissione nell'esecuzione di qualsiasi compito ad essa assegnato per l'attuazione efficace della presente direttiva.

 

(11) Onde prevenire e combattere nel modo migliore l'inquinamento marino, si dovrebbero creare sinergie tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge quali i corpi nazionali di guardia costiera. In tale contesto, la Commissione dovrebbe procedere a uno studio di fattibilità su un corpo di guardia costiera europeo incaricato di prevenire e far fronte all'inquinamento, precisandone i costi ed i benefici. Tale studio dovrebbe, se del caso, essere seguito da una proposta su un corpo di guardia costiera europeo.

 

(12) Se esistono elementi di prova chiari e obiettivi di uno scarico che provoca o minaccia di provocare un grave danno, gli Stati membri dovrebbero sottoporre la questione alle proprie autorità competenti per avviare un procedimento a norma dell'articolo 220 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982.

 

(13) L'applicazione della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico è, insieme alla presente direttiva, uno strumento chiave nell'ambito della serie di misure destinate a prevenire l'inquinamento provocato dalle navi.

 

(14) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

 

(15) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia l'inserimento nel diritto comunitario delle norme internazionali in materia di inquinamento provocato dalle navi e l'istituzione di sanzioni - penali o amministrative - in caso di violazione di tali norme, per raggiungere un livello elevato di sicurezza e di protezione dell'ambiente nel trasporto marittimo, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(16) La presente direttiva rispetta pienamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; si deve garantire un'audizione equa ed imparziale a qualsiasi persona sospettata di aver commesso una violazione. Le sanzioni devono essere proporzionate,

 

hanno adottato la presente direttiva:

 

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(4) Pubblicato nella G.U.U.E. 16 settembre 2003, n. C 220.

(5) Parere del Parlamento europeo del 13 gennaio 2004 (G.U.U.E. C 92 E del 16.4.2004), posizione comune del Consiglio del 7 ottobre 2004 (G.U.U.E. C 25 E dell'1.2.2005), posizione del Parlamento europeo del 23 febbraio 2005 e decisione del Consiglio del 12 luglio 2005.

 

 

Articolo 1

Finalità.

1. Scopo della presente direttiva è quello di recepire nel diritto comunitario le norme internazionali in materia di inquinamento provocato dalle navi e di garantire che ai responsabili di scarichi vengano comminate sanzioni adeguate come indicato all'articolo 8, al fine di aumentare la sicurezza marittima e migliorare la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento provocato dalle navi.

 

2. La presente direttiva non preclude agli Stati membri la possibilità di adottare misure più rigorose contro l'inquinamento provocato dalle navi, conformemente al diritto internazionale.

 

 

Articolo 2

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva si intende per:

 

1. «Convenzione Marpol 73/78»: la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978, nella versione aggiornata.

 

2. «Sostanze inquinanti»: le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) della convenzione Marpol 73/78.

 

3. «Scarico»: ogni rigetto comunque proveniente da una nave, quale figura all'articolo 2 della convenzione Marpol 73/78.

 

4. «Nave»: un'imbarcazione marittima di qualsiasi tipo e battente qualsiasi bandiera, che operi nell'ambiente marino; sono inclusi gli aliscafi, i veicoli su cuscino d'aria, i sommergibili e i natanti.

 

 

Articolo 3

Campo di applicazione.

1. La presente direttiva è applicabile, conformemente al diritto internazionale, agli scarichi di sostanze inquinanti:

 

a) nelle acque interne, compresi i porti, di uno Stato membro,

 

nella misura in cui è applicabile il regime Marpol;

 

b) nelle acque territoriali di uno Stato membro;

 

c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, nella misura in cui uno Stato membro abbia giurisdizione su tali stretti;

 

d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente di uno Stato membro, istituita ai sensi del diritto internazionale;

 

e) in alto mare.

 

2. La presente direttiva si applica agli scarichi di sostanze inquinanti di tutte le navi, a prescindere dalla bandiera, ad esclusione delle navi militari da guerra o ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate, al momento, solo per servizi statali a fini non commerciali.

 

 

Articolo 4

Violazioni.

Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, siano considerati violazioni se effettuati intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave. Tali violazioni sono considerate reati dalla decisione quadro 2005/667/GAI che completa la presente direttiva, e in presenza delle circostanze previste da tale decisione.

 

 

Articolo 5

Deroghe.

1. Lo scarico di sostanze inquinanti in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1 non è considerato una violazione se soddisfa le condizioni di cui all'allegato I, norme 9, 10, 11 a) o 11 c), o all'allegato II, norme 5, 6 a) o 6 c), della convenzione Marpol 73/78.

 

2. Lo scarico di sostanze inquinanti nelle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere c), d) e e), non è considerato una violazione da parte del proprietario, del comandante o dell'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se soddisfa le condizioni di cui all'allegato I, norma 11 b) o all'allegato II, norma 6 b), della convenzione Marpol 73/78.

 

 

Articolo 6

Misure di controllo dell'applicazione per le navi che si trovano nel porto di uno Stato membro.

1. Se eventuali irregolarità o informazioni fanno nascere sospetti sul fatto che una nave che si trova volontariamente all'interno di un porto o in un terminale off-shore di uno Stato membro abbia proceduto o stia procedendo allo scarico di sostanze inquinanti in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lo Stato membro in questione garantisce che si proceda ad un'adeguata ispezione a norma del diritto nazionale, tenendo presenti gli orientamenti adottati in materia dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO).

 

2. Se l'ispezione di cui al paragrafo 1 mette in evidenza elementi che potrebbero far pensare a una violazione ai sensi dell'articolo 4, vengono informate le autorità competenti dello Stato membro in questione e dello Stato di bandiera.

 

 

Articolo 7

Misure di controllo dell'applicazione adottate dagli Stati costieri per le navi in transito.

1. Se il presunto scarico di sostanze inquinanti avviene nelle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b), c), d) o e), e se la nave sospettata di aver effettuato lo scarico non approda in un porto dello Stato membro che detiene le informazioni riguardo al presunto scarico, si applicano le seguenti disposizioni:

 

a) se il successivo porto di approdo della nave è situato in un altro Stato membro, gli Stati membri interessati collaborano strettamente tra di loro nell'ispezione di cui all'articolo 6, paragrafo 1 e per decidere gli opportuni provvedimenti da adottare riguardo allo scarico;

 

b) se il successivo porto di approdo della nave è situato in uno Stato terzo, lo Stato membro interessato adotta tutti i provvedimenti necessari per garantire che il successivo porto di approdo della nave venga informato del presunto scarico e invita lo Stato in cui è situato tale porto ad adottare le iniziative adeguate rispetto allo scarico in questione.

 

2. Se esistono elementi di prova chiari e obiettivi che una nave che naviga nelle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o d), abbia commesso, nell'area di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), una violazione consistente in uno scarico che provoca o minaccia di provocare un grave danno al litorale o agli interessi collegati dello Stato membro colpito o alle risorse delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o d), il suddetto Stato membro provvede, quando gli elementi di prova lo giustificano e fatta salva la parte XII, sezione 7, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, a sottoporre la questione alle autorità competenti per avviare un procedimento, compreso il procedimento per il fermo della nave, a norma del proprio diritto nazionale.

 

3. In ogni caso vengono informate le autorità dello Stato di bandiera.

 

 

Articolo 8

Sanzioni.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che le violazioni di cui all'articolo 4 siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che possono comprendere sanzioni penali o amministrative.

 

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le sanzioni di cui al paragrafo 1 si applichino a chiunque sia responsabile di una violazione ai sensi dell'articolo 4.

 

 

Articolo 9

Conformità al diritto internazionale.

Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva senza discriminazioni formali o discriminazioni di fatto nei confronti delle navi straniere e agiscono nel rispetto del diritto internazionale applicabile, compresa la sezione 7, parte XII, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare; essi notificano tempestivamente allo Stato di bandiera dell'imbarcazione e a qualsiasi altro Stato interessato i provvedimenti adottati a norma della presente direttiva.

 

 

Articolo 10

Misure di accompagnamento.

1. Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri e la Commissione cooperano, se del caso in stretta collaborazione con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e tenendo conto del programma di azione inteso a far fronte all'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali istituito dalla decisione n. 2850/2000/CE e, se del caso, dell'applicazione della direttiva 2000/59/CE, al fine di:

 

a) predisporre i necessari sistemi di informazione richiesti per l'efficace applicazione della presente direttiva;

 

b) istituire prassi e orientamenti comuni sulla base di quelli esistenti a livello internazionale, in particolare per:

 

- monitorare e individuare tempestivamente le navi che scaricano sostanze inquinanti in violazione della presente direttiva, eventualmente anche con il ricorso ad apparecchiature di monitoraggio di bordo;

 

- applicare metodi affidabili per rintracciare le sostanze inquinanti in mare e attribuirle ad una determinata nave; e

 

- procedere efficacemente al controllo dell'applicazione della presente direttiva.

 

2. Conformemente ai compiti definiti nel regolamento (CE) n. 1406/2002 l'Agenzia europea per la sicurezza marittima:

 

a) coopera con gli Stati membri nello sviluppo di soluzioni tecniche e nella prestazione di assistenza tecnica relativamente all'attuazione della presente direttiva, in azioni quali l'individuazione degli scarichi per mezzo del monitoraggio e della sorveglianza satellitari;

 

b) assiste la Commissione nell'attuazione della presente direttiva, anche, se del caso, mediante visite negli Stati membri, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1406/2002.

 

 

Articolo 11

Studio di fattibilità.

La Commissione presenta, prima della fine del 2006, al Parlamento europeo e al Consiglio uno studio di fattibilità su un corpo di guardia costiera europeo incaricato di prevenire e affrontare l'inquinamento, precisandone i costi e i benefici.

 

 

Articolo 12

Comunicazione delle informazioni.

Ogni tre anni gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva da parte delle autorità competenti. Sulla base delle relazioni pervenutele, la Commissione presenta una relazione della Comunità al Parlamento europeo e al Consiglio. In detta relazione la Commissione valuta, fra l'altro, l'opportunità di rivedere o estendere l'ambito di applicazione della presente direttiva. Essa descrive inoltre l'evoluzione della pertinente giurisprudenza degli Stati membri ed esamina la possibilità di creare una banca dati pubblica contenente detta pertinente giurisprudenza.

 

 

Articolo 13

Procedura di comitato.

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

 

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

 

 

Articolo 14

Informazione.

La Commissione informa periodicamente il comitato istituito dall'articolo 4 della decisione n. 2850/2000/CE delle eventuali misure proposte o di altre pertinenti attività riguardanti interventi di risposta in caso di inquinamento marino.

 

 

Articolo 15

Modifiche.

Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002 e secondo la procedura di cui all'articolo 13 della presente direttiva, il COSS può escludere gli emendamenti alla convenzione Marpol 73/78 dal campo di applicazione della presente direttiva.

 

Articolo 16

Attuazione.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° aprile 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione (6).

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

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(6) Comma così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 4 febbraio 2006, n. L 33.

 

 

Articolo 17

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Articolo 18

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Strasburgo, addì 7 settembre 2005.

 

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

 

Per il Consiglio

Il presidente

C. CLARKE

 

 

Allegato

 

Sintesi, a fini di riferimento, delle norme in materia di scarichi della convenzione Marpol 73/78 riguardanti lo scarico di idrocarburi e di sostanze liquide nocive di cui all'articolo 2, punto 2

 

Parte I: Idrocarburi (Marpol 73/78, allegato I)

 

Ai fini dell'allegato I della convenzione Marpol 73/78, per «idrocarburi» s'intende il petrolio in tutte le sue forme, ed in particolare il petrolio greggio, l'olio combustibile, le morchie, i residui d'idrocarburi e i prodotti raffinati (diversi dai prodotti petrolchimici che sono soggetti alle disposizioni dell'allegato II alla convenzione Marpol 73/78) e per «miscela di idrocarburi» s'intende ogni miscela contenente degli idrocarburi.

 

Estratti delle disposizioni in materia della convenzione Marpol 73/78, allegato I:

 

Norma 9: Regolamentazione degli scarichi di idrocarburi

 

1. Fatte salve le disposizioni delle norme 10 e 11 del presente allegato e del paragrafo 2 della presente norma, viene vietato ad ogni nave alla quale si applichi il presente allegato di scaricare in mare degli idrocarburi o delle miscele di idrocarburi, tranne nel caso in cui siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

 

a) per quanto riguarda le petroliere, tranne nei casi previsti alla lettera b) del presente paragrafo:

 

i) la petroliera non si trovi in una zona speciale;

 

ii) la petroliera si trovi a più di 50 miglia marine dalla terra più vicina;

 

iii) la petroliera si trovi in navigazione;

 

iv) il flusso istantaneo di scarico degli idrocarburi non superi i 30 litri per miglio marino;

 

v) la quantità totale di idrocarburi scaricata in mare non superi, per le petroliere esistenti, 1/15.000 della quantità totale del carico particolare da cui provengono i residui e, per le petroliere nuove, 1/30.000 della quantità totale del carico particolare da cui provengono i residui; e

 

vi) la petroliera utilizzi un dispositivo di sorveglianza continua e di controllo degli scarichi di idrocarburi ed un sistema di cisterne di decantazione come prescritto dalla norma 15 del presente allegato;

 

b) per quanto riguarda le navi di stazza lorda uguale o superiore a 400 tonnellate, diverse dalle petroliere, e per quanto concerne le petroliere, per gli scarichi dalle sentine dei locali macchine ad esclusione delle sentine dei locali pompe del carico, a meno che tali scarichi non siano mescolati con dei residui del carico di idrocarburi:

 

i) la nave non si trovi in una zona speciale;

 

ii) la nave sia in navigazione;

 

iii) il contenuto di idrocarburi degli scarichi non superi, senza essere diluito, 15 parti per milione; e

 

iv) la nave utilizzi [un dispositivo di sorveglianza continua, di controllo e un sistema di filtraggio] prescritto dalla norma 16 del presente allegato.

 

2. Per quanto riguarda le navi di stazza lorda inferiore a 400 tonnellate, diverse dalle petroliere, che navighino fuori delle zone speciali, l'autorità [dello Stato di bandiera] vigila affinché siano attrezzate, nella misura del possibile e della ragionevolezza, con impianti che permettano la conservazione dei residui di idrocarburi a bordo e il loro scarico negli impianti di raccolta o in mare conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, lettera b) della presente norma.

 

3. [~]

 

4. Le disposizioni del paragrafo 1 della presente norma non si applicano allo scarico della zavorra pulita o separata. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano allo scarico di miscele di idrocarburi che, non diluite, abbiano un contenuto di idrocarburi non superiore alle 15 parti per milione e che non provengono dalle sentine dei locali pompe del carico e non sono mescolate con dei residui del carico di idrocarburi.

 

5. Lo scarico in mare non deve contenere né prodotti chimici od altre sostanze in quantità o concentrazioni pericolose per l'ambiente marino, né prodotti chimici o altre sostanze utilizzate per eludere le condizioni di scarico previste dalla presente norma.

 

6. I residui di idrocarburi che non possono essere scaricati in mare nelle condizioni enunciate nei paragrafi 1, 2 e 4 della presente norma dovranno essere conservati a bordo o scaricati negli impianti di raccolta.

 

7. [~]

 

Norma 10: Metodi di prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi dovuto alle navi in esercizio nelle zone speciali

 

1. Ai fini del presente allegato, le zone speciali sono la zona del Mare Mediterraneo, la zona del Mar Baltico, la zona del Mar Nero, la zona del Mar Rosso, la «zona dei Golfi», la zona del Golfo di Aden, la zona dell'Antartide e le acque dell'Europa nord occidentale [che sono definite nel modo seguente].

 

2. Fatte salve le disposizioni contenute nella norma 11 del presente allegato:

 

a) è vietato ad ogni petroliera, nonché ad ogni altra nave di stazza lorda uguale o superiore a 400 tonnellate, di scaricare in mare idrocarburi o miscele di idrocarburi mentre si trova in una zona speciale. [~]

 

b) [~] È vietato ad ogni nave di stazza lorda inferiore a 400 tonnellate, diversa da una petroliera, di scaricare in mare idrocarburi o miscele di idrocarburi mentre si trova in una zona speciale, a meno che il contenuto di idrocarburi degli scarichi non superi, senza essere diluito, 15 parti per milione.

 

3. a) Le disposizioni del paragrafo 2 della presente norma non si applicano allo scarico della zavorra pulita o separata;

 

b) le disposizioni del paragrafo 2, lettera a) della presente norma non si applicano allo scarico delle sentine trattate dei locali macchine ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

 

i) le acque di sentina non provengano dalle sentine dei locali pompe del carico;

 

ii) le acque di sentina non siano mescolate con dei residui del carico di idrocarburi;

 

iii) la nave sia in navigazione;

 

iv) il contenuto di idrocarburi degli scarichi non superi, senza essere diluito, 15 parti per milione;

 

v) la nave utilizzi un sistema di filtraggio prescritto dalla norma 16.5 del presente allegato;

 

vi) il sistema di filtraggio sia dotato di un dispositivo di arresto che permetta di arrestare automaticamente lo scarico se il contenuto di idrocarburi dell'effluente supera 15 parti per milione.

 

4. a) Lo scarico in mare non deve contenere né prodotti chimici od altre sostanze in quantità o concentrazioni pericolose per l'ambiente marino, né prodotti chimici od altre sostanze utilizzate per eludere le condizioni di scarico previste dalla presente norma;

 

b) i residui di idrocarburi che non possono essere scaricati in mare alle condizioni enunciate al paragrafo 2 o 3 della presente norma dovranno essere conservati a bordo o scaricati in impianti di raccolta.

 

5. Nessuna disposizione della presente norma vieta ad una nave di cui solo una parte del tragitto si trovi in una zona speciale di effettuare degli scarichi fuori della zona speciale conformemente alle disposizioni contenute nella norma 9 del presente allegato.

 

6. [~]

 

7. [~]

 

8. [~]

 

Norma 11: Eccezioni

 

Le norme 9 e 10 del presente allegato non si applicano:

 

a) allo scarico in mare di idrocarburi o di miscele di idrocarburi effettuato da una nave per assicurare la propria sicurezza o quella di un'altra nave, o salvare delle vite umane in mare; o

 

b) allo scarico in mare di idrocarburi o di miscele di idrocarburi provenenti da un'avaria alla nave o al suo equipaggiamento:

 

i) a condizione che siano state prese tutte le ragionevoli precauzioni dopo l'avaria o la scoperta dello scarico per impedire o ridurre tale scarico, e

 

ii) tranne il caso in cui il proprietario o il comandante abbia agito con l'intenzione di provocare l'avaria o incautamente e con la consapevolezza che l'avaria sarebbe probabilmente avvenuta; o

 

c) allo scarico in mare di sostanze contenenti degli idrocarburi approvato dall'autorità [dello Stato di bandiera], quando tali sostanze siano utilizzate per lottare contro un particolare caso di inquinamento al fine di ridurre i danni dovuti a tale inquinamento. Ogni scarico di tale natura dovrà essere sottoposto all'approvazione del governo sotto la cui giurisdizione sia previsto che lo scarico possa avvenire.

 

 

Parte II: Sostanze liquide nocive (Marpol 73/78, allegato II)

 

 

Estratti delle disposizioni in materia della convenzione Marpol 73/78, allegato II:

 

Norma 3: Classificazione in categorie ed elencazione delle sostanze liquide nocive

 

1. Ai fini delle norme del presente allegato, le sostanze liquide nocive vengono suddivise nelle seguenti quattro categorie:

 

a) categoria A: sostanze liquide nocive che, se scaricate in mare durante le operazioni di pulizia delle cisterne o lo scarico della zavorra, presentano un grave rischio sia per le risorse marine sia per la salute umana o nuocciono seriamente alle attrattive dei luoghi o alle altre legittime utilizzazioni del mare e giustificano, di conseguenza, l'attuazione di misure rigorose di lotta contro l'inquinamento;

 

b) categoria B: sostanze liquide nocive che, se scaricate in mare durante le operazioni di pulizia delle cisterne o lo scarico della zavorra, presentano un rischio sia per le risorse marine o per la salute umana o nuocciono alle attrattive dei luoghi sia alle altre utilizzazioni legittime del mare e giustificano perciò l'attuazione di particolari misure di lotta contro l'inquinamento;

 

c) categoria C: sostanze liquide nocive che, se scaricate in mare durante le operazioni di pulizia delle cisterne o di scarico della zavorra, presentano un lieve rischio sia per le risorse marine sia per la salute umana o nuocciono un poco alle attrattive dei luoghi e alle altre utilizzazioni legittime del mare e richiedono perciò delle particolari condizioni operative;

 

d) categoria D: sostanze liquide nocive che, se scaricate in mare durante le operazioni di pulizia delle cisterne o di scarico della zavorra, presentano un lievissimo rischio sia per le risorse marine sia per la salute dell'uomo o nuocciono pochissimo alle attrattive dei luoghi o alle altre legittime utilizzazioni del mare e richiedono perciò alcune precauzioni nelle condizioni operative.

 

2. [~]

 

3. [~]

 

4. [~]

 

[Altri orientamenti sulla classificazione delle sostanze, compreso un elenco delle sostanze classificate, sono contenuti nella norma 3, paragrafi 2-4, nella norma 4 e nelle appendici della convenzione Marpol 73/78, allegato II]

 

Norma 5: Scarico di sostanze liquide nocive

 

Sostanze di categorie A, B e C fuori delle zone speciali e di categoria D in tutte le zone

 

Subordinatamente alle disposizioni [~] della norma 6 del presente allegato,

 

1. È vietato lo scarico in mare delle sostanze della categoria A definite nella norma 3, paragrafo 1, lettera a) del presente allegato, delle sostanze che sono provvisoriamente classificate in questa categoria, nonché delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o degli altri residui o miscele che contengono tali sostanze. Quando le cisterne che contengono sostanze o miscele devono essere lavate, i residui risultanti devono essere scaricati in un impianto di raccolta fino a che la concentrazione della sostanza nell'effluente a tale impianto sia uguale o inferiore a 0,1% in peso e fino a che la cisterna risulti vuota, ad eccezione del fosforo, giallo o bianco, per il quale la concentrazione residua deve essere pari a 0,01% in peso. L'acqua eventualmente aggiunta alla cisterna può essere scaricata in mare ove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

 

a) che la nave stia procedendo in rotta ad una velocità non inferiore a 7 nodi per le navi a propulsione autonoma o ad almeno 4 nodi per tutte le altre navi;

 

b) che lo scarico avvenga sotto il galleggiamento, tenendo conto della posizione delle prese dal mare; e

 

c) che lo scarico avvenga a non meno di 12 miglia marine dalla terra più vicina ed in acque profonde almeno 25 metri.

 

2. È vietato lo scarico in mare delle sostanze della categoria B definite dalla norma 3, paragrafo 1, lettera b) del presente allegato, delle sostanze che sono provvisoriamente classificate in questa categoria, nonché delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o degli altri residui o miscele che contengano tali sostanze, a meno che non vengano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

 

a) che la nave stia procedendo in rotta ad una velocità di almeno 7 nodi se dotata di propulsione autonoma e di almeno 4 nodi per tutte le altre navi;

 

b) che i procedimenti e le sistemazioni per lo scarico siano approvati dall'autorità [dello Stato di bandiera]. Essi sono basati sulle norme elaborate dall'[IMO] ed assicurano che la concentrazione e il tasso di scarico dell'effluente siano tali che nella scia a poppavia della nave la concentrazione della sostanza non sia superiore ad una parte per milione;

 

c) che la quantità massima di carico che viene scaricata da ogni cisterna e dal suo sistema di tubazioni non superi la quantità massima approvata secondo i procedimenti considerati alla lettera b) del presente paragrafo, la quale, in ogni caso, non deve superare la maggiore delle quantità seguenti: 1 metro cubo o 1/3000 della capacità della cisterna in metri cubi;

 

d) che lo scarico avvenga sotto il galleggiamento, tenendo conto della posizione delle prese dal mare; e

 

e) che lo scarico avvenga ad una distanza di non meno di 12 miglia marine dalla terra più vicina ed in acque profonde almeno 25 metri.

 

3. È vietato lo scarico in mare delle sostanze di categoria C, definite dalla norma 3, paragrafo 1, lettera c) del presente allegato, delle sostanze che sono provvisoriamente classificate in tale categoria, nonché delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o degli altri residui o miscele che contengano tali sostanze, a meno che non siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

 

a) che la nave stia procedendo in rotta ad una velocità di almeno 7 nodi per le navi a propulsione autonoma e di almeno 4 nodi per tutte le altre navi;

 

b) che i procedimenti e le sistemazioni per lo scarico siano approvati dall'autorità [dello Stato di bandiera]. Essi sono basati sulle norme elaborate dall'[IMO] ed assicurano che la concentrazione ed il tasso di scarico dell'effluente sono tali che nella scia a poppavia della nave la concentrazione della sostanza non superi le 10 parti per milione;

 

c) che la quantità massima di carico che viene scaricata da ogni cisterna e dal suo sistema di tubazioni non superi la quantità massima approvata secondo i procedimenti di cui alla lettera b) del presente paragrafo, la quale in ogni caso non deve superare la maggiore delle quantità seguenti: 3 metri cubi o 1/1 000 della capacità della cisterna in metri cubi;

 

d) che lo scarico avvenga sotto il galleggiamento, tenendo conto della posizione delle prese dal mare; e

 

e) che lo scarico avvenga ad una distanza di non meno di 12 miglia marine dalla terra più vicina ed in acque profonde almeno 25 metri.

 

4. È vietato lo scarico in mare delle sostanze della categoria D, definite dalla norma 3, paragrafo 1, lettera d) del presente allegato, delle sostanze che sono provvisoriamente classificate in tale categoria nonché delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o degli altri residui o miscele che contengano tali sostanze, a meno che non siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

 

a) che la nave stia procedendo in rotta ad una velocità di almeno 7 nodi per le navi a propulsione autonoma e di almeno 4 nodi per tutte le altre navi;

 

b) che la concentrazione della miscela non superi una parte della sostanza per 10 parti di acqua; e

 

c) che lo scarico avvenga ad una distanza di non meno di 12 miglia marine dalla terra più vicina.

 

5. Per liberare le cisterne dai residui del carico può venire usato un sistema di ventilazione approvato dall'autorità [dello Stato di bandiera]. Tale sistema deve essere basato su norme elaborate dall'[IMO]. L'acqua eventualmente introdotta successivamente nella cisterna deve essere considerata pulita e non è soggetta alle disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 o 4 della presente norma.

 

6. È vietato lo scarico in mare di sostanze che non appartengano ancora ad una categoria o che non siano state classificate a titolo provvisorio o che siano valutate in conformità della norma 4, paragrafo 1 del presente allegato, nonché delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o di altri residui o miscele che contengano tali sostanze.

 

Sostanze delle categorie A, B e C nelle zone speciali [definite nella convenzione Marpol 73/78, allegato II, norma 1, compreso il Mar Baltico]

 

Subordinatamente alle disposizioni [~] della norma 6 del presente allegato,

 

7. È vietato lo scarico in mare delle sostanze della categoria A definite nella norma 3, paragrafo 1, lettera a) del presente allegato, delle sostanze che sono classificate provvisoriamente in tale categoria, nonché delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o degli altri residui o miscele che contengano tali sostanze. Quando le cisterne che contengono tali sostanze o miscele devono essere lavate i residui risultanti devono essere scaricati in un impianto di raccolta preparato dagli Stati rivieraschi della zona speciale in base alle disposizioni della norma 7 del presente allegato, fino a che la concentrazione della sostanza nell'effluente a tale impianto sia uguale o inferiore allo 0,05% in peso e fino a che la cisterna risulti vuota, ad eccezione del fosforo, giallo o bianco, per il quale la concentrazione residua deve essere pari a 0,005% in peso. L'acqua eventualmente aggiunta successivamente alla cisterna può essere scaricata in mare ove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

 

a) che la nave stia procedendo in rotta ad una velocità non inferiore a 7 nodi per le navi a propulsione autonoma e ad almeno 4 nodi per tutte le altre navi;

 

b) che lo scarico avvenga sotto il galleggiamento, tenendo conto della posizione delle prese dal mare; e

 

c) che lo scarico avvenga a non meno di 12 miglia marine dalla terra più vicina ed in acque profonde almeno 25 metri.

 

8. È vietato lo scarico in mare delle sostanze della categoria B, definite nella norma 3, paragrafo 1, lettera b) del presente allegato, delle sostanze che sono classificate provvisoriamente in tale categoria, nonché delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o degli altri residui o miscele che contengano tali sostanze, a meno che non siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

 

a) che la cisterna sia stata lavata conformemente al procedimento approvato dall'autorità [dello Stato di bandiera] e fondato sulle norme elaborate dall'[IMO] e che i residui risultanti dal lavaggio siano stati scaricati in un impianto di raccolta;

 

b) che la nave navighi ad una velocità non inferiore a 7 nodi per le navi a propulsione autonoma e ad almeno 4 nodi per tutte le altre navi;

 

c) che i procedimenti e le sistemazioni per provvedere allo scarico ed al lavaggio siano approvati dall'autorità [dello Stato di bandiera]. Essi si basano sulle norme elaborate dall'[IMO] ed assicurano che la concentrazione ed il tasso di scarico dell'effluente siano tali da non permettere che la concentrazione della sostanza nella scia a poppavia della nave superi una parte per milione;

 

d) che lo scarico avvenga sotto il galleggiamento, tenendo conto della posizione delle prese dal mare; e

 

e) che lo scarico avvenga ad una distanza di non meno di 12 miglia marine dalla terra più vicina ed in acque profonde almeno 25 metri.

 

9. È vietato lo scarico in mare delle sostanze della categoria C, definite dalla norma 3, paragrafo 1, lettera c) del presente allegato, delle sostanze che sono classificate provvisoriamente in tale categoria, nonché delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o degli altri residui o miscele che contengano tali sostanze, a meno che non siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

 

a) che la nave navighi ad una velocità non inferiore a 7 nodi per le navi a propulsione autonoma e ad almeno 4 nodi per tutte le altre navi;

 

b) che i procedimenti e le sistemazioni per lo scarico siano approvati dall'autorità [dello Stato di bandiera]. Essi si basano sulle norme elaborate dall'[IMO] ed assicurano che la concentrazione ed il tasso di scarico dell'effluente siano tali da non permettere che la concentrazione della sostanza, nella scia a poppavia della nave, superi una parte per milione;

 

c) che la quantità massima di carico scaricata in mare da ogni cisterna e dal suo sistema di tubazioni non superi la quantità massima approvata secondo i procedimenti di cui alla lettera b) del presente paragrafo, non dovendo in ogni caso tale quantità superare la maggiore delle seguenti quantità: 1 metro cubo o 1/3.000della capacità della cisterna in metri cubi;

 

d) che lo scarico avvenga sotto il galleggiamento, tenendo conto della posizione delle prese dal mare; e

 

e) che lo scarico avvenga ad una distanza di non meno di 12 miglia marine dalla terra più vicina ed in acque profonde almeno 25 metri.

 

10. Per liberare le cisterne dai residui del carico può venire usato un sistema di ventilazione approvato dall'autorità [dello Stato di bandiera]. Tale sistema deve essere basato sulle norme elaborate dall'[IMO]. L'acqua eventualmente introdotta nella cisterna deve essere considerata pulita e non è soggetta alle disposizioni dei paragrafi 7, 8 o 9 della presente norma.

 

11. È vietato lo scarico in mare delle sostanze che non appartengono ancora ad una categoria o che non siano state classificate a titolo provvisorio o che siano valutate conformemente alla norma 4.1 del presente allegato, nonché delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o di altri residui o miscele che contengano tali sostanze.

 

12. Le disposizioni della presente norma non vietano alle navi di tenere a bordo dei residui di carico delle categorie B o C e di scaricarle fuori di una zona speciale, in base alle disposizioni, rispettivamente, dei paragrafi 2 o 3 della presente norma.

 

Norma 6: Esclusioni

 

La norma 5 del presente allegato non si applica:

 

a) allo scarico in mare di sostanze liquide nocive, o di miscele che contengano tali sostanze, che si renda necessario per garantire la sicurezza della nave o per salvare delle vite umane in mare; o

 

b) allo scarico in mare di sostanze liquide nocive o di miscele contenenti tali sostanze che derivano da avaria a una nave o al suo equipaggiamento:

 

i) a condizione che dopo l'avaria o la scoperta dello scarico siano prese tutte le ragionevoli precauzioni per impedire o ridurre lo scarico; e

 

ii) salvo quando l'armatore o il comandante abbiano agito con l'intento di causare l'avaria o incautamente ed essendo a conoscenza che l'avaria sarebbe probabilmente avvenuta; o

 

c) allo scarico in mare di sostanze liquide nocive o di miscele che contengano tali sostanze approvato dall'autorità [dello Stato di bandiera] quando effettuato per la lotta contro determinati casi di inquinamento per ridurre i danni. Qualsiasi scarico di tal genere è subordinato all'approvazione di tutti i governi nei cui limiti di giurisdizione tale scarico debba, secondo ogni previsione, avvenire.


Dir. 2005/45/CE del 7 settembre 2005.
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE

 

(1) (2) (3)

------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 30 settembre 2005, n. L 255. Entrata in vigore il 20 ottobre 2005.

(2) Termine di recepimento: 20 ottobre 2007.

(3) Testo rilevante ai fini del SEE.

 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),

 

previa consultazione del Comitato delle regioni,

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (5),

 

considerando quanto segue:

 

(1) Nelle sue conclusioni del 5 giugno 2003 sul miglioramento dell'immagine del trasporto marittimo comunitario e sull'avvicinamento dei giovani alla professione marittima, il Consiglio ha sottolineato la necessità di promuovere la mobilità professionale dei marittimi all'interno dell'Unione europea, ponendo in particolare l'accento sulle procedure di riconoscimento dei certificati di abilitazione, e sull'esigenza di garantire nel contempo la stretta osservanza dei requisiti previsti dalla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia, («convenzione STCW») nella sua versione aggiornata adottata dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI) nel 1978.

 

(2) Il trasporto marittimo è un settore in forte e rapida evoluzione, che presenta caratteristiche specificamente internazionali. Pertanto, data la crescente carenza di marittimi comunitari, l'equilibrio fra domanda e offerta di personale può essere mantenuto più facilmente a livello comunitario che a livello nazionale. Di conseguenza, è indispensabile ampliare l'ambito della politica comune dei trasporti nel settore marittimo per facilitare la circolazione dei marittimi all'interno della Comunità.

 

(3) Con riferimento alle qualificazioni professionali, la Comunità ha stabilito una serie di requisiti minimi in materia di istruzione, formazione e certificazione dei lavoratori marittimi mediante la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare. Tale direttiva recepisce nell'ordinamento comunitario le norme internazionali in materia di formazione, rilascio di certificati e servizi di guardia stabilite dalla convenzione STCW.

 

(4) In base alla direttiva 2001/25/CE, ciascun marittimo deve essere in possesso di un certificato di abilitazione rilasciato e convalidato dall'autorità competente di uno Stato membro a norma della direttiva; tale certificato legittima il titolare a prestare servizio a bordo di una nave con le qualifiche, le funzioni ed i livelli di responsabilità specificati nel certificato medesimo.

 

(5) A norma della direttiva 2001/25/CE il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri dei certificati rilasciati a marittimi cittadini degli Stati membri o di paesi terzi è soggetto alle disposizioni delle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE che stabiliscono, rispettivamente, un primo ed un secondo sistema generale per il riconoscimento dell'istruzione e della formazione professionale. Tali direttive non prevedono il riconoscimento automatico dei titoli di formazione dei marittimi, in quanto stabiliscono che nei confronti degli stessi possono essere applicate misure di compensazione.

 

(6) È opportuno che ciascuno Stato membro riconosca i certificati e gli altri titoli rilasciati dagli altri Stati membri a norma della direttiva 2001/25/CE. Pertanto ciascuno Stato membro dovrebbe consentire ai marittimi che abbiano ottenuto, in un altro Stato membro, un certificato di abilitazione che soddisfi i requisiti previsti da tale direttiva, di intraprendere o proseguire la professione marittima per la quale hanno conseguito l'abilitazione, senza ulteriori condizioni rispetto a quelle previste per i propri cittadini.

 

(7) La presente direttiva è volta ad agevolare il reciproco riconoscimento dei certificati, quindi non disciplina le condizioni per l'accesso al lavoro.

 

(8) La convenzione STCW specifica le competenze linguistiche richieste ai marittimi. Occorre recepire tali requisiti nell'ordinamento comunitario per assicurare un'efficace comunicazione a bordo delle navi e facilitare la libera circolazione dei marittimi all'interno della Comunità.

 

(9) Attualmente il proliferare di certificati di abilitazione dei marittimi ottenuti in maniera fraudolenta comporta un serio pericolo per la sicurezza in mare e la tutela dell'ambiente marino. Nella maggior parte dei casi i titolari di certificati di abilitazione ottenuti con la frode non posseggono i requisiti minimi di certificazione stabiliti dalla convenzione STCW. Tali marittimi potrebbero facilmente essere coinvolti in incidenti marittimi.

 

(10) Gli Stati membri di conseguenza, dovrebbero adottare e far applicare specifiche misure volte a prevenire e sanzionare i comportamenti fraudolenti connessi ai certificati di abilitazione nonché proseguire i loro sforzi nell'ambito dell'OMI per raggiungere accordi rigorosi e applicabili per la lotta contro tali prassi su scala mondiale. Il Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS) è al riguardo un forum adeguato per lo scambio di informazioni, di esperienze e di migliori prassi.

 

(11) Il regolamento (CE) n. 1406/2002 ha istituito un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (di seguito: «l'Agenzia»), al fine di assicurare un elevato, efficace ed uniforme livello di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi. Uno dei compiti dell'Agenzia consiste nell'assistere la Commissione nello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite dalla normativa comunitaria in materia di formazione, certificazione e servizi di guardia degli equipaggi delle navi.

 

(12) L'Agenzia dovrebbe pertanto assistere la Commissione nella verifica dell'osservanza, da parte degli Stati membri, delle norme stabilite dalla presente direttiva e dalla direttiva 2001/25/CE.

 

(13) Il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri dei certificati rilasciati a marittimi aventi la cittadinanza degli Stati membri o di paesi terzi non dovrebbe più essere soggetto alle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE, bensì essere disciplinato dalla presente direttiva.

 

(14) La direttiva 2001/25/CE dovrebbe essere pertanto modificata in conformità.

 

(15) Poiché lo scopo della presente direttiva, cioè il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri ai marittimi, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(16) Il Consiglio dovrebbe, conformemente al paragrafo 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (6), incoraggiare gli Stati membri a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva ed i provvedimenti di recepimento,

 

hanno adottato la presente direttiva:

 

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(4) Pubblicato nella G.U.U.E. 28 giugno 2005, n. C 157.

(5) Parere del Parlamento europeo del 23 febbraio 2005. Decisione del Consiglio del 27 giugno 2005.

(6) Pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. C 321.

 

 

Articolo 1

Ambito di applicazione.

La presente direttiva si applica ai marittimi che sono:

 

a) cittadini degli Stati membri;

 

b) cittadini di paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro.

 

 

Articolo 2

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva si intende per:

 

a) «marittimo»: la persona che abbia ricevuto una formazione e sia in possesso di un certificato rilasciato da uno Stato membro che siano almeno conformi ai requisiti riportati nell'allegato I della direttiva 2001/25/CE;

 

b) «certificato», un documento valido ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2001/25/CE;

 

c) «certificato adeguato»: il certificato, ai sensi dell'articolo 1, punto 27, della direttiva 2001/25/CE;

 

d) «convalida»: il documento valido emesso dall'autorità competente di uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2001/25/CE;

 

e) «riconoscimento»: l'accettazione da parte delle autorità competenti di uno Stato membro ospitante del certificato o del certificato adeguato rilasciato da un altro Stato membro;

 

f) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro in cui un marittimo chiede il riconoscimento del suo certificato adeguato (dei suoi certificati adeguati) o di un altro certificato (o di altri certificati);

 

g) «convenzione STCW»: la convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia, nella versione aggiornata;

 

h) «codice STCW»: il codice sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia adottato dalla conferenza delle parti della convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995, nella versione aggiornata;

 

i) «Agenzia»: l'Agenzia europea per la sicurezza marittima istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002.

 

 

Articolo 3

Riconoscimento dei certificati.

1. Ciascuno Stato membro riconosce i certificati adeguati o altri certificati rilasciati da un altro Stato membro in conformità alla direttiva 2001/25/CE.

 

2. Il riconoscimento dei certificati adeguati è limitato alle qualifiche, alle funzioni ed ai livelli di competenza ivi specificati ed è corredato da una convalida che attesti tale riconoscimento.

 

3. Gli Stati membri assicurano il diritto di ricorso contro qualsiasi rifiuto di convalidare un certificato valido o l'assenza di qualsiasi risposta, in conformità alla legislazione e alle procedure nazionali.

 

4. Fatto salvo il paragrafo 2, le autorità competenti di uno Stato membro ospitante possono imporre ulteriori limitazioni alle capacità, funzioni e livelli di competenza relativi ai viaggi costieri, come indicato nell'articolo 7 della direttiva 2001/25/CE, o certificati alternativi rilasciati in virtù dell'allegato I, regolamento VII/1, della direttiva 2001/25/CE.

 

5. Lo Stato membro ospitante garantisce che i marittimi che chiedono il riconoscimento di certificati per le mansioni a livello manageriale posseggano un'appropriata conoscenza della legislazione marittima dello Stato membro, riguardante le mansioni che sono autorizzati a svolgere.

 

 

Articolo 4

Modificazione della direttiva 2001/25/CE.

La direttiva 2001/25/CE è così modificata:

 

1) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

 

«Articolo 4

 

Certificato.

 

Un certificato è qualsiasi documento valido a prescindere dalla denominazione con la quale sia noto, rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro o con l'autorizzazione di quest'ultima conformemente all'articolo 5 ed ai requisiti di cui all'allegato I.»;

 

 

2) è inserito il seguente articolo:

 

«Articolo 7 bis

 

Prevenzione delle frodi e di altre prassi illegali.

 

1. Gli Stati membri adottano e fanno applicare le misure adeguate per prevenire le frodi ed altre prassi illegali riguardanti la procedura di certificazione o i certificati rilasciati e convalidati dalle loro autorità competenti e fanno sì che le sanzioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

 

2. Gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti ad individuare e lottare contro le pratiche fraudolente e scambiano informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri e di paesi terzi in materia di certificazione dei marittimi.

 

Gli Stati membri ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

 

Gli Stati membri inoltre ne informano immediatamente qualsiasi paese terzo con il quale abbiano concluso un accordo conformemente alla regola I/10, paragrafo 1.2, della convenzione STCW.

 

3. Su richiesta dello Stato membro ospitante, le autorità competenti di un altro Stato membro forniscono la conferma o il rifiuto per iscritto dell'autenticità dei certificati dei marittimi, le relative convalide o qualsiasi altro titolo di formazione da questo rilasciato.»;

 

3) i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 18 sono soppressi con effetto dal 20 ottobre 2007;

 

4) sono inseriti i seguenti articoli:

 

«Articolo 21 bis

 

Controllo periodico dell'adempimento.

 

La Commissione, fatti salvi i poteri ad essa conferiti dall'articolo 226 del trattato, verifica regolarmente ed almeno ogni cinque anni, con l'assistenza dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita con regolamento (CE) n. 1406/2002, che gli Stati membri adempiano alle norme minime stabilite dalla presente direttiva.

 

Articolo 21 ter

 

Relazione sull'ottemperanza.

 

Entro il 20 ottobre 2010, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione elaborata in base alle informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 21 bis. Nella relazione, la Commissione analizza lo stato di adempimento degli Stati membri alla presente direttiva e, qualora necessario, presenta proposte per misure supplementari.»;

 

5) nell'allegato I, capo I, è inserito il seguente paragrafo:

 

«1 bis. Gli Stati membri assicurano che i marittimi siano in possesso delle adeguate competenze linguistiche, come indicato nelle sezioni A-II/1, A-III/1, A-IV/2 e A-II/4 del codice STCW, necessarie allo svolgimento delle loro specifiche mansioni sulle navi battenti bandiera di uno Stato membro ospitante.»

 

 

Articolo 5

Attuazione.

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 20 ottobre 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

 

Articolo 6

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Articolo 7

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Strasburgo, addì 7 settembre 2005.

 

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

 

Per il Consiglio

Il presidente

C. CLARKE

 

 

Dir. 2001/25/CE del 4 aprile 2001.
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare

 

(1)

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(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 18 maggio 2001, n. L 136. Entrata in vigore il 7 giugno 2001.

 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

 

previa consultazione del Comitato delle regioni,

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 94/58/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare è stata modificata in maniera sostanziale (4) ed è, perciò, opportuno, ai fini di chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione di detta direttiva.

 

(2) Le azioni da intraprendere a livello comunitario nel campo della sicurezza marittima e della prevenzione dell'inquinamento devono essere conformi alle disposizioni e norme in mare approvate a livello internazionale.

 

(3) Nelle conclusioni del 25 gennaio 1993 sulla sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento marino nella Comunità, il Consiglio ha rilevato quanto sia importante l'elemento umano per un sicuro funzionamento delle navi.

 

(4) Nella risoluzione dell'8 giugno 1993 per una politica comune della sicurezza dei mari (5), il Consiglio si è prefisso la sostituzione degli equipaggi non conformi alle norme e ha considerato prioritaria l'azione comunitaria grazie alla definizione di norme comuni per un livello minimo di formazione dei membri chiave dell'equipaggio, compreso il problema di una lingua comune a bordo delle navi comunitarie.

 

(5) Nella sua risoluzione del 24 marzo 1997 (6) su una nuova strategia a favore della competitività dei trasporti marittimi comunitari, il Consiglio mira a promuovere l'occupazione del personale navigante comunitario, nonché di quello di terra. A tal fine il Consiglio ha convenuto che occorre intraprendere un'azione volta ad aiutare i trasporti marittimi comunitari a proseguire gli sforzi per un'elevata qualità e a migliorare la propria competitività assicurando la formazione permanente altamente a qualificata del personale navigante comunitario di ogni grado, nonché di quello di terra.

 

(6) Le norme per il rilascio di diplomi, brevetti e certificati di qualifica professionale della gente di mare differiscono da uno Stato membro all'altro e tale diversità tra le normative nazionali in materia di formazione nel settore coperto dalla presente direttiva non garantisce sempre una formazione adeguata per rispondere alle esigenze della sicurezza marittima.

 

(7) Le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative ai sistemi generali di riconoscimento dei diplomi e delle formazioni professionali si applicano alle professioni marittime interessate dalla presente direttiva e contribuiscono a facilitare il rispetto degli obblighi del trattato per quanto riguarda l'abolizione tra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi.

 

(8) Il riconoscimento reciproco dei diplomi e dei certificati, come stabilito dalle direttive sui sistemi generali, non garantisce sempre una formazione armonizzata per tutta la gente di mare che opera a bordo delle varie navi che battono bandiera di uno Stato membro. Ciò è tuttavia essenziale dal punto di vista della sicurezza dei trasporti marittimi.

 

(9) È pertanto necessario stabilire un livello minimo di formazione della gente di mare nella Comunità. È opportuno che l'azione in tale settore si basi su norme in materia di formazione già approvate a livello internazionale, segnatamente sulla convenzione dell'organizzazione marittima internazionale (International maritime organisation) in prosieguo IMO del 1978, come riveduta nel 1995, sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (convenzione STCW). Tutti gli Stati membri sono parti contraenti di tale convenzione.

 

(10) Gli Stati membri possono stabilire criteri più rigorosi delle norme minime contenute nella convenzione STCW e nella direttiva.

 

(11) Le regole della convenzione STCW di cui all'allegato I dovrebbero essere integrate dalle disposizioni obbligatorie contenute nella parte A del codice STCW. La parte B i detto codice raccomanda indirizzi intesi ad assistere le parti della convenzione STCW ed i soggetti che intervengono nell'esecuzione o applicazione delle relative misure, nel pieno ed uniforme adempimento della convenzione.

 

(12) Ai fini del rafforzamento della sicurezza marittima e della prevenzione dell'inquinamento marino è opportuno stabilire nella presente direttiva, in conformità delle norme della convenzione STCW, le disposizioni relative ai periodi minimi di riposo per il personale di guardia. Tali disposizioni devono essere applicate fatte salve le disposizioni contenute nella direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).

 

(13) Per rafforzare la sicurezza dei mari ed evitare la perdita di vite umane e l'inquinamento marino, è opportuno migliorare la comunicazione fra i membri dell'equipaggio a bordo delle navi che navigano nelle acque comunitarie.

 

(14) I membri dell'equipaggio a bordo delle navi passeggeri incaricati di assistere i passeggeri in situazioni di emergenza devono poter comunicare con i passeggeri.

 

(15) Gli equipaggi che svolgono le loro mansioni a bordo di navi cisterna che trasportano prodotti nocivi o carichi inquinanti dovrebbero essere in grado di prevenire efficacemente incidenti e affrontare situazioni di emergenza. È pertanto assolutamente indispensabile creare un adeguato collegamento ai fini della comunicazione tra il capitano, gli ufficiali e i marinai conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 17.

 

(16) Devono essere adottate misure per garantire che la competenza della gente di mare in possesso di certificati rilasciati da paesi terzi corrisponda al livello richiesto dalla convenzione STCW.

 

(17) Per conseguire tale obiettivo, devono essere definiti criteri comuni per il riconoscimento dei certificati esteri nella Comunità. La fissazione di criteri comuni per il riconoscimento da parte degli Stati membri di certificati emessi da paesi terzi deve basarsi sui requisiti in materia di formazione e rilascio dei certificati approvati nel quadro della convenzione STCW.

 

(18) Nell'interesse della sicurezza in mare, gli Stati membri devono riconoscere le qualifiche attestanti il livello richiesto di formazione solo se sono state rilasciate direttamente dalle parti della convenzione STCW o per loro conto e se il comitato della sicurezza marittima (Maritime Safe Committee) dell'IMO, di seguito denominato MSC, ha stabilito che queste ultime hanno dimostrato di aver adempiuto pienamente e di adempiere ancora alle norme di tale convenzione. In attesa che il Comitato MSC possa individuare le parti adempienti, è necessaria una procedura per il prericonoscimento dei certificati.

 

(19) Ove opportuno, occorre ispezionare gli istituiti, i programmi e i corsi di formazione marittima. È necessario pertanto stabilire i criteri di dette ispezioni.

 

(20) Occorre istituire un comitato con il compito di assistere la Commissione nell'esecuzione dei compiti relativi all'attività di riconoscimento dei certificati rilasciati da istituiti di formazione o amministrazioni di paesi terzi.

 

(21) Gli Stati membri, in qualità di autorità portuali, sono tenuti a rafforzare la sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento nelle acque comunitarie controllando prioritariamente le navi battenti bandiera dei paesi terzi che non hanno ratificato la convenzione STCW garantendo al riguardo che le navi battenti bandiera di uno Stato terzo non beneficino di un trattamento più favorevole.

 

(22) È opportuno includere nella presente direttiva disposizioni sul controllo dello Stato di approdo, in attesa che la direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo), venga modificata al fine di integrare le disposizioni sul controllo dello Stato di approdo che figurano nell'articolo 17, lettera f) e negli articoli 19, 20 e 21 della presente direttiva.

 

(23) È necessario prevedere procedure per adeguare la presente direttiva ai cambiamenti delle convenzioni e dei codici internazionali.

 

(24) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione.

 

(25) Il Consiglio dovrebbe rivedere l'allegato II alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva, in base a una proposta che la Commissione deve presentare entro il 25 maggio 2003.

 

(26) Agli Stati membri dovrebbe essere ancora consentito, fino al 1° febbraio 2002, accettare a bordo delle proprie navi gente di mare titolare di un certificato rilasciato in conformità delle norme applicabili prima del 1° febbraio 1997 - data di entrata in vigore della convenzione STCW riveduta - purché tale gente di mare abbia iniziato il servizio o la formazione anteriormente al 1° agosto 1998.

 

(27) La presente direttiva deve far salvi i termini di cui all'allegato III, parte B, entro i quali gli Stati membri devono conformarsi alle direttive,

 

hanno adottato la presente direttiva:

 

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(2) Pubblicato nella G.U.C.E. 16 gennaio 2001, n. C 14.

(3) Parere 12 dicembre 2000 del Parlamento europeo decisione 12 marzo 2001 del Consiglio.

(4) Cfr. allegato III, parte B.

(5) Pubblicata nella G.U.C.E. 7 ottobre 1993, n. C 271.

(6) Pubblicata nella G.U.C.E. 8 aprile 1997, n. C 109.

 

 

Articolo 1

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva si intende per:

 

1) "comandante" la persona che il comando di una nave;

 

2) "ufficiale" un membro dell'equipaggio, diverso dal comandante, nominato a tale funzione in forza di leggi o di regolamenti nazionali o, in mancanza di questi, in forza dei contratti collettivi o in base alle consuetudini;

 

3) "ufficiale di coperta" l'ufficiale qualificato in conformità delle disposizioni di cui al capitolo II dell'allegato I;

 

4) "primo ufficiale" l'ufficiale gerarchicamente sotto il comandante e al quale compete il comando della nave qualora il comandante non sia in grado di esercitarlo;

 

5) "ufficiale di macchina" l'ufficiale qualificato in conformità delle disposizioni di cui al capitolo III dell'allegato I;

 

6) "direttore di macchina" l'ufficiale di macchina principale, responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave;

 

7) "primo ufficiale di macchina" l'ufficiale di macchina gerarchicamente sotto il direttore di macchina che diventa responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave qualora il direttore di macchina non sia in grado di assumerla;

 

8) "allievo ufficiale di macchina" la persona che sta effettuando l'addestramento per diventare ufficiale di macchina, designata come tale dalla legge nazionale o dai regolamenti;

 

9) "radiooperatore" la persona in possesso di un certificato adeguato rilasciato o riconosciuto dalle autorità competenti ai sensi delle norme radio, come definite al punto 18;

 

10) "marinaio" un membro dell'equipaggio della nave diverso dal comandante o dagli ufficiali;

 

11) "nave marittima" una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali;

 

12) "nave battente bandiera di uno Stato membro" una nave registrata in uno Stato membro e battente bandiera del medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo; le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un paese terzo;

 

13) "viaggi costieri" i viaggi in prossimità di uno Stato membro, come stabilito dallo Stato membro in questione;

 

14) "potenza di propulsione" la potenza d'uscita totale massima nominale continua in chilowatt sviluppata da tutti gli apparati di propulsione principali della nave che appare sul certificato di iscrizione della nave o su altro documento ufficiale;

 

15) "petroliera" la nave costruita e impiegata per il trasporto di petrolio grezzo e suoi derivati alla rinfusa;

 

16) "chimichiera", la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa dei prodotti liquidi elencati al capitolo 17 del codice internazionale dei prodotti chimici alla rinfusa, di volta in volta vigente (7);

 

17) "gasiera", la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa dei gas liquefatti o altri prodotti elencati nel capitolo 19 del codice internazionale dei trasportatori di gas, di volta in volta vigente (8);

 

18) "norme radio", le norme radio rivedute, adottate dalla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per il servizio mobile, di volta in volta vigenti (9);

 

19) "nave da passeggeri" la nave marittima che trasporta più di dodici passeggeri;

 

20) "nave da pesca" la nave adibita alla cattura di pesce o altre risorse vive del mare;

 

21) "convenzione STCW", la convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, in quanto applicabile alle materie in oggetto tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui all'articolo VII e alla regola I/15 della convenzione e comprendente, ove richiamate, le norme applicabili del codice STCW, entrambi nel testo di volta in volta vigente (10);

 

22) "servizio radio", le funzioni, a seconda del caso, di guardia, di manutenzione e di riparazione tecnica eseguite in conformità delle norme radio, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione SOLAS) del 1974, di volta in volta vigente, a discrezione dei singoli Stati membri, delle pertinenti raccomandazioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) (11);

 

23) "nave da passeggeri ro-ro", la nave da passeggeri avente spazi per il carico roll on-roll of o spazi delle categorie speciali come definite dalla convenzione SOLAS, di volta in volta vigente (12);

 

24) "codice STCW", il codice formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia, adottato dalla conferenza delle parti della convenzione STCW con la risoluzione 2 del 1995, di volta in volta vigente (13);

 

25) "funzioni" una serie di mansioni, doveri e responsabilità come specificamente indicati dal codice STCW, necessari per la conduzione della nave, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'ambiente marino;

 

26) "compagnia" il proprietario della nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quale il conduttore o il noleggiatore della nave, che abbia rilevato dal proprietario la responsabilità della conduzione della stessa e che, nell'assumere tale responsabilità, si è fatto carico di tutti i doveri e le responsabilità gravanti sulla compagnia ai sensi delle presenti disposizioni;

 

27) "certificato adeguato" un certificato rilasciato e convalidato conformemente alla presente direttiva che legittima il titolare a prestare servizio nella qualifica e a svolgere le funzioni corrispondenti al livello di responsabilità menzionato sul certificato su una nave del tipo e dalle caratteristiche di tonnellaggio, potenza e propulsione considerati e nel particolare viaggio cui essa è adibita;

 

28) "servizio di navigazione" il servizio a bordo di una nave rilevante ai fini del rilascio di un certificato o di un'altra qualifica;

 

29) "riconosciuto" riconosciuto da uno Stato membro in conformità delle disposizioni della presente direttiva;

 

30) "paese terzo" paese che non è uno Stato membro;

 

31) "mese" un mese civile o trenta giorni risultanti da periodi di durata inferiore ad un mese.

 

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(7) Punto così sostituito dall'articolo 11 della direttiva 2002/84/CE.

(8) Punto così sostituito dall'articolo 11 della direttiva 2002/84/CE.

(9) Punto così sostituito dall'articolo 11 della direttiva 2002/84/CE.

(10) Punto così sostituito dall'articolo 11 della direttiva 2002/84/CE.

(11) Punto così sostituito dall'articolo 11 della direttiva 2002/84/CE.

(12) Punto così sostituito dall'articolo 11 della direttiva 2002/84/CE.

(13) Punto così sostituito dall'articolo 11 della direttiva 2002/84/CE.

 

 

Articolo 2

Campo di applicazione.

La presente direttiva si applica alla gente di mare di cui alla presente direttiva che presta servizio a bordo di navi marittime battenti bandiera di uno Stato membro ad eccezione:

 

- delle navi da guerra, navi da guerra ausiliarie o altre navi appartenenti ad uno Stato membro o gestite da uno Stato membro esclusivamente a fini governativi e non commerciali,

 

- delle navi da pesca,

 

- delle imbarcazioni da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale,

 

- delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.

 

 

Articolo 3

Formazione e abilitazione.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la gente di mare che svolge le proprie mansioni a bordo di una nave di cui all'articolo 2 riceva una formazione almeno conforme ai requisiti della convenzione STCW, riportati nell'allegato I della presente direttiva, e sia titolare del certificato definito nell'articolo 4 o del certificato adeguato definito nell'articolo 1, punto 27.

 

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i membri dell'equipaggio che devono essere abilitati in conformità della regola III/10.4 della convenzione SOLAS siano formati e abilitati in conformità della presente direttiva.

 

 

Articolo 4 (14)

Certificato.

Un certificato è qualsiasi documento valido a prescindere dalla denominazione con la quale sia noto, rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro o con l'autorizzazione di quest'ultima conformemente all'articolo 5 ed ai requisiti di cui all'allegato I.

 

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(14) Articolo così sostituito dall'articolo 4 della direttiva 2005/45/CE.

 

 

Articolo 5

Certificati e convalide.

1. I certificati sono rilasciati in conformità dell'articolo 10.

 

2. I certificati per comandanti, ufficiali e radiooperatori sono convalidati dallo Stato membro come prescritto dal presente articolo.

 

3. I certificati sono rilasciati conformemente alla regola I/2, paragrafo 1, della Convenzione STCW (15).

 

4. Per i radiooperatori, gli Stati membri possono:

 

a) includere le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti norme nell'esame per il rilascio di un certificato che sia conforme alle norme radio, oppure

 

b) rilasciare un certificato separato nel quale è indicato che il possessore ha le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti norme.

 

5. A descrizione di ciascuno Stato membro, la convalida può essere incorporata nel modello del certificato emesso ai sensi della sezione A-I/2 del codice STCW. In tal caso la convalida deve essere effettuata nella forma indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 1. Se emessa altrimenti, la convalida deve avere la forma indicata al paragrafo 2 della stessa sezione. Le convalide sono rilasciate conformemente all'articolo VI, paragrafo 2, della Convenzione STCW (16).

 

6. Lo Stato membro che riconosce un certificato in conformità della procedura prevista all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), appone sullo stesso una convalida che ne attesti il riconoscimento. La convalida deve avere la forma indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 3 del codice STCW.

 

7. Le convalide di cui ai paragrafi 5 e 6:

 

a) possono essere emesse mediante documento separato;

 

b) a ciascuna deve essere assegnato un numero unico, ad eccezione delle convalide attestanti il rilascio di un certificato alle quali può essere assegnato lo stesso numero del certificato oggetto dell'attestazione, purché si tratti di un numero unico;

 

c) decadono quando cessa la validità del certificato sul quale sono apposte o quando lo stesso è revocato, sospeso o annullato dallo Stato membro o paese terzo che l'ha emesso e, comunque, dopo cinque anni dal loro rilascio.

 

8. La convalida deve indicare la qualifica in cui il titolare del certificato è abilitato a prestare servizio in termini identici a quelli usati dalle norme sulla sicurezza della composizione degli equipaggi delle navi applicabili nello Stato membro.

 

9. Gli Stati membri possono usare modelli differenti da quello contenuto nella sezione A-I/2 del codice STCW, purché, come minimo, le informazioni occorrenti siano espresse in caratteri romani e in numeri arabi, tenuto conto delle variazioni consentite dalla sezione A-I/2.

 

10. Fatto salvo l'articolo 18, paragrafo 4, qualsiasi certificato previsto dalla direttiva deve essere tenuto a disposizione in originale a bordo della nave sulla quale il titolare presta servizio.

 

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(15) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2003/103/CE.

(16) Frase aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 2003/103/CE.

 

 

Articolo 6

Requisiti della formazione.

La formazione di cui all'articolo 3 è impartita in forma adeguata alle conoscenze teoriche e alle abilità pratiche richieste nell'allegato, in particolare per quanto concerne l'uso dei dispositivi di salvataggio e per la lotta antincendio, e riconosciuto dall'autorità o dall'organismo competente designato da ciascuno Stato membro.

 

 

Articolo 7

Principi che disciplinano i viaggi costieri.

1. All'atto della definizione dei viaggi costieri gli Stati membri non possono prescrivere per la gente di mare che presta servizio a bordo di navi battenti bandiera di un altro Stato membro o di un'altra parte della convenzione STCW adibite a tali viaggi, requisiti di formazione, di esperienza o di abilitazione tali da risultare più gravosi di quelli prescritti per la gente di mare che presta servizio a bordo di navi battenti le loro bandiere. Gli Stati membri non possono in alcun caso prescrivere per la gente di mare che presta servizio a bordo di navi battenti bandiera di un altro Stato membro o di un'altra parte della convenzione STCW requisiti più gravosi di quelli previsti dalla presente direttiva per le navi adibite a viaggi non costieri.

 

2. Per la gente di mare che presta servizio su navi battenti bandiera di uno Stato membro regolarmente adibite a viaggi costieri al largo della costa di un altro Stato membro o di un'altra parte della convenzione STCW, lo Stato membro di bandiera della nave prescrive requisiti in materia di formazione, esperienza e abilitazione che siano almeno uguali a quelli previsti dallo Stato membro o dalla parte della convenzione STCW al largo della costa del quale la nave presta servizio, purché essi non vadano oltre i requisiti previsti dalla presente direttiva per le navi adibite a viaggi non costieri. La gente di mare che presta servizio su una nave che effettua viaggi più estesi dei viaggi costieri intesi secondo la definizione adottata da uno Stato membro ed entra in acque non comprese in tale definizione deve soddisfare gli appropriati requisiti previsti dalla presente direttiva.

 

3. Uno Stato membro può ammettere a fruire delle disposizioni più favorevoli sui viaggi costieri ai sensi della presente direttiva una nave battente la sua bandiera quando essa sia regolarmente adibita a viaggi costieri, intesi secondo la definizione adottata dallo Stato membro al largo delle coste di uno Stato che non sia parte della convenzione STCW.

 

4. Nello stabilire la definizione di viaggi costieri e le relative prescrizioni in materia di istruzione e formazione conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione in maniera dettagliata le disposizioni da essi adottate.

 

 

Articolo 7 bis (17)

Prevenzione delle frodi e di altre prassi illegali.

1. Gli Stati membri adottano e fanno applicare le misure adeguate per prevenire le frodi ed altre prassi illegali riguardanti la procedura di certificazione o i certificati rilasciati e convalidati dalle loro autorità competenti e fanno sì che le sanzioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

 

2. Gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti ad individuare e lottare contro le pratiche fraudolente e scambiano informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri e di paesi terzi in materia di certificazione dei marittimi.

 

Gli Stati membri ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

 

Gli Stati membri inoltre ne informano immediatamente qualsiasi paese terzo con il quale abbiano concluso un accordo conformemente alla regola I/10, paragrafo 1.2, della convenzione STCW.

 

3. Su richiesta dello Stato membro ospitante, le autorità competenti di un altro Stato membro forniscono la conferma o il rifiuto per iscritto dell'autenticità dei certificati dei marittimi, le relative convalide o qualsiasi altro titolo di formazione da questo rilasciato.

 

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(17) Articolo inserito dall'articolo 4 della direttiva 2005/45/CE.

 

 

Articolo 8

Sanzioni o provvedimenti disciplinari.

1. Gli Stati membri adottano le procedure idonee allo svolgimento di un'indagine imparziale per i casi di denuncia di comportamenti incompetenti, sotto forma di azione o di omissione, che possano arrecare una diretta minaccia alla sicurezza della vita o delle cose in mare o all'ambiente marino, posti in essere dai possessori di certificato o convalida rilasciati da uno Stato membro in connessione con l'adempimento delle funzioni di cui al certificato, nonché per la revoca, la sospensione e l'annullamento dei certificati per tali motivi e per la prevenzione delle frodi.

 

2. Ciascuno Stato membro adotta sanzioni o provvedimenti disciplinari per i casi di inosservanza delle norme nazionali adottate in attuazione della presente direttiva relativamente a navi battenti la sua bandiera e a gente di mare debitamente abilitata dallo stesso Stato membro.

 

3. In particolare, tali sanzioni o provvedimenti disciplinari devono essere previsti e applicati nei casi in cui:

 

a) una compagnia o un comandante assumano una persona che non possiede un certificato come prescritto dalla presente direttiva;

 

b) un comandante consenta che una funzione o servizio che secondo la presente direttiva debba essere assolto dal possessore di un certificato adeguato avente una data qualifica, sia svolto da una persona priva del certificato necessario, o di una valida esenzione o dei documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 4, oppure

 

c) una persona ottenga con l'inganno o con documenti contraffatti un'assunzione che comporti l'assolvimento di una funzione o servizio in una qualifica che ai sensi della presente direttiva deve essere svolto da persone in possesso di un certificato o di una dispensa.

 

4. Gli Stati membri nella cui giurisdizione hanno sede compagnie o soggetti che vi è chiaro motivo di ritenere responsabili o a conoscenza di qualsiasi manifesta violazione della presente direttiva ai sensi del paragrafo 3, collaborano con qualsiasi Stato membro o altra parte della convenzione STCW che comunichi loro l'intenzione di avviare un'azione nell'ambito della propria giurisdizione.

 

 

Articolo 9

Norme di qualità.

1. Gli Stati membri assicurano:

 

a) che tutte le attività di formazione, di valutazione delle competenze, di abilitazione, di convalida e di rinnovo condotte da enti o agenzie non appartenenti alla pubblica amministrazione o sotto la loro autorità siano costantemente controllate attraverso un sistema di norme di qualità che assicuri il conseguimento di obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori;

 

b) che qualora tali attività siano condotte da enti o agenzie pubbliche sia applicato un sistema di norme di qualità;

 

c) che gli obiettivi di istruzione e formazione e i relativi livelli di competenza da conseguire siano chiaramente definiti e identifichino livelli di cognizioni, di capacità di apprendimento e di capacità professionali adeguati agli esami e alle valutazioni previsti dalla convenzione STCW. Gli obiettivi e le relative norme di qualità possono essere specificati distintamente per ogni corso e programma di formazione e devono includere la gestione del sistema di abilitazione;

 

d) che il campo di applicazione delle norme di qualità abbracci la gestione del sistema di abilitazione, tutti i corsi e i programmi di formazione, gli esami e le valutazioni effettuate dagli Stati membri o sotto la loro autorità, le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori e si estenda fino a comprendere le politiche, i sistemi, i controlli e le revisioni interne della qualità adottati al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi definiti.

 

2. Gli Stati membri assicurano altresì che una valutazione indipendente delle conoscenze, delle capacità di comprensione, delle abilità e competenze acquisite delle attività di valutazione nonché della gestione del sistema di abilitazione, sia attuata ad intervalli non superiori a cinque anni da persone qualificate, non aventi interessi nelle attività in questione, al fine di verificare che:

 

a) tutte le misure interne di verifica e controllo della gestione e le attività conseguenti siano conformi alle disposizioni previste e alle procedure formali e siano idonee ad assicurare il conseguimento degli obiettivi definiti;

 

b) i risultati di ogni valutazione indipendente siano documentati e sottoposti all'attenzione dei responsabili del settore oggetto della valutazione;

 

c) si intraprendano azioni tempestive per rimediare alle carenze riscontrate.

 

3. Gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione concernente la valutazione di cui al paragrafo 2 entro sei mesi dalla data in cui è stata effettuata la valutazione.

 

 

Articolo 10

Norme mediche - rilascio e registrazione di certificati.

1. Gli Stati membri adottano norme riguardanti l'idoneità fisica della gente di mare, in particolare la vista e l'udito.

 

2. Gli Stati membri assicurano che i certificati siano rilasciati solo ai candidati che possiedono i requisiti di cui al presente articolo.

 

3. Per il rilascio dei certificati i candidati devono dimostrare:

 

a) la loro identità;

 

b) di avere un'età non inferiore a quella prevista per il certificato richiesto dalle regole di cui all'allegato I;

 

c) di possedere i requisiti di idoneità fisica, in particolare per quanto riguarda la vista e l'udito, stabiliti dallo Stato membro e un documento in corso di validità che attesti la loro idoneità fisica, emesso da un medico debitamente abilitato riconosciuto dalla autorità competente dello Stato membro;

 

d) di aver effettuato il servizio di navigazione e tutte le relative attività di formazione obbligatorie prescritti dalle regole dell'allegato I per il rilascio del certificato richiesto; e

 

e) di avere le competenze del livello prescritto dalle regole dell'allegato I per le qualifiche, le funzioni e i livelli che vanno indicati nella convalida del certificato.

 

4. Gli Stati membri si impegnano a:

 

a) mantenere un registro o registri di tutti i certificati e le convalide per comandanti, ufficiali e, ove previsto, marinai, che sono stati rilasciati, sono scaduti o sono stati rinnovati, sospesi o annullati o dei quali è stato denunciato lo smarrimento o la distruzione, e delle dispense concesse;

 

b) comunicare informazioni relative a tali certificati, convalide e dispense agli altri Stati membri o a altre parti della convenzione STCW e alle compagnie che intendano verificare l'autenticità e la validità dei certificati esibiti dai marittimi che chiedono il riconoscimento dei loro certificati o l'assunzione a bordo di una nave.

 

 

Articolo 11

Rinnovo dei certificati.

1. I comandanti, gli ufficiali e i radiooperatori titolari di un certificato rilasciato o riconosciuto ai sensi dei capitoli dell'allegato I, escluso il capitolo VI, che prestino servizio in mare oppure intendano riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, per essere ritenuti idonei al servizio in mare, devono ad intervalli non superiori a cinque anni:

 

a) soddisfare i requisiti di idoneità fisica di cui all'articolo 10 e

 

b) dimostrare di continuare a possedere la competenza professionale in conformità della sezione A-I/11 del codice STCW.

 

2. Ciascun comandante, ufficiale e radiooperatore, per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi per le quali sono stati stabiliti a livello internazionale requisiti di formazione speciali, deve aver effettuato il relativo addestramento riconosciuto con esito favorevole.

 

3. Gli Stati membri raffrontano i livelli di competenza da essi previsti per i candidati al rilascio di certificati da emettersi entro il 1° febbraio 2002 e quelli indicati per i certificati adeguati nella parte A del codice STCW e prescrivono, se necessario, per i titolari di detti certificati, l'obbligo di frequentare appropriati corsi di aggiornamento e di richiamo o di sottoporsi a valutazioni.

 

Devono essere riconosciuti i corsi di aggiornamento e di richiamo che comprendano le modifiche intervenute nelle legislazioni nazionali e internazionali in materia di sicurezza della vita in mare e di tutela dell'ambiente marino e tengano conto di qualsiasi aggiornamento dei livelli di competenza in questione.

 

4. Gli Stati membri, in consultazione con gli interessati, formulano o promuovono la formulazione della struttura dei corsi di aggiornamento e di richiamo come previsto alla sezione A-I/11 del codice STCW.

 

5. Al fine di aggiornare le cognizioni di comandanti, ufficiali e radiooperatori, gli Stati membri assicurano che i testi delle recenti modifiche delle legislazioni nazionali e internazionali in materia di sicurezza della vita in mare e di tutela dell'ambiente marino siano messi a disposizione delle navi battenti la loro bandiera.

 

 

Articolo 12

Uso di simulatori.

1. Le prestazioni minime e le altre disposizioni di cui alla sezione A-I/12 del codice STCW nonché ogni altro requisito prescritto nella parte A del codice STCW per qualsiasi certificato ivi previsto devono essere osservati per quanto riguarda:

 

a) tutta l'attività di addestramento obbligatorio da attuarsi mediante simulatori;

 

b) qualsiasi valutazione di competenze prevista alla parte A del codice STCW da attuarsi per mezzo di simulatori;

 

c) qualsiasi dimostrazione, da attuarsi mediante simulatori, di perdurante idoneità prescritta alla parte A del codice STCW.

 

2. Gli Stati membri hanno facoltà di esentare i simulatori installati o messi in uso anteriormente al 1° febbraio 2002 dal vincolo di conformità alle prestazioni minime di cui al paragrafo 1.

 

 

Articolo 13

Responsabilità delle compagnie.

1. Gli Stati membri, conformemente ai paragrafi 2 e 3, ritengono le compagnie responsabili dell'ammissione della gente di mare al servizio sulle loro navi in conformità delle disposizioni della presente direttiva e dispongono che ciascuna compagnia debba assicurare:

 

a) che tutti i marittimi in servizio sulle sue navi possiedano un certificato adeguato, conforme alle disposizioni della presente direttiva e rilasciato dallo Stato membro;

 

b) che l'equipaggio delle navi sia formato in conformità delle norme in materia di sicurezza della composizione degli equipaggi applicate dal rispettivo Stato membro;

 

c) che la documentazione e i dati relativi a tutti i marittimi assunti sulle sue navi siano conservati e tenuti a disposizione e includano, tra l'altro, documenti e dati relativi alla loro esperienza, formazione, idoneità fisica e competenza ai fini dei compiti loro assegnati;

 

d) che i marittimi all'atto dell'ammissione in servizio su una nave possano familiarizzarsi con i loro compiti specifici e con tutti i regolamenti, le installazioni, le attrezzature, le procedure e le caratteristiche della nave rilevanti ai fini dei loro compiti abituali e di emergenza;

 

e) che l'equipaggio della nave sia effettivamente in grado di coordinare le proprie attività nelle situazioni di emergenza e adempiere le funzioni vitali ai fini della sicurezza e della prevenzione o del contenimento dell'inquinamento.

 

2. Le compagnie, i comandanti e i membri dell'equipaggio sono individualmente responsabili del corretto adempimento degli obblighi stabiliti al presente articolo nonché dell'adozione di ogni altra misura eventualmente necessaria per assicurare che ciascun membro dell'equipaggio possa contribuire con le proprie cognizioni e capacità alla sicurezza della conduzione della nave.

 

3. La compagnia deve fornire al comandante di ogni nave cui si applica la presente direttiva istruzioni scritte che indichino le strategie e le procedure da seguire atte a garantire alla gente di mare appena assunta su una nave la ragionevole possibilità di familiarizzarsi con l'equipaggiamento della nave, le procedure operative e le altre disposizioni necessarie per il corretto assolvimento dei loro compiti, prima di essere demandati agli stessi. Tali strategie e procedure includono:

 

a) la previsione di un lasso di tempo ragionevole durante il quale il marittimo neoassunto abbia l'opportunità di conoscere:

 

i) l'equipaggiamento specifico che il marittimo utilizzerà o farà funzionare e

 

ii) le procedure di guardia, di sicurezza, di tutela dell'ambiente e di emergenza specifiche della nave e le disposizioni che il marittimo deve conoscere per poter adempiere correttamente i compiti assegnatigli;

 

b) la designazione di un membro esperto dell'equipaggio che avrà la responsabilità di assicurare che ad ogni marittimo neoassunto siano comunicate le informazioni essenziali in una lingua a lui comprensibile.

 

 

Articolo 14

Idoneità al servizio.

1. Gli Stati membri, al fine di prevenire l'affaticamento del personale di guardia, stabiliscono periodi di riposo obbligatorio per tale personale e prescrivono che i sistemi di guardia siano organizzati in modo tale da non compromettere a causa della fatica l'efficienza del personale e che il servizio sia organizzato in modo tale che il personale addetto alla prima guardia all'inizio del viaggio e quello addetto alle guardie successive sia sufficientemente riposato e comunque idoneo al servizio.

 

2. A tutto il personale avente compiti di ufficiale responsabile della guardia o di marinaio facente parte di una guardia deve essere concesso un periodo di riposo della durata minima di dieci ore ogni ventiquattro ore.

 

3. Le ore di riposo possono essere suddivise in non più di due periodi, uno dei quali della durata di almeno sei ore.

 

4. Le prescrizioni sui periodi di riposo di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere derogate in caso di emergenza o di esercitazioni pratiche o in altre situazioni operative eccezionali.

 

5. Nonostante il disposto dei paragrafi 2 e 3, il periodo di dieci ore può essere ridotto a non meno di sei ore consecutive, purché tale riduzione non sia attuata per più di due giorni consecutivi e siano concesse almeno settanta ore di riposo ogni sette giorni.

 

6. Gli Stati membri dispongono che gli orari di guardia siano affissi in luoghi ove siano facilmente accessibili.

 

 

Articolo 15

Dispensa.

1. In caso di eccezionale necessità, le autorità competenti, ove a loro giudizio ciò non provochi pregiudizio alle persone, ai beni o all'ambiente, possono rilasciare una dispensa che permetta ad un determinato appartenente alla gente di mare di prestare servizio su una determinata nave per un periodo stabilito che non superi i 6 mesi in una funzione diversa da quella di radiooperatore, se non con l'eccezione di quanto stabilito dalle relative norme radio, per cui egli non possiede un adeguato certificato, purché la persona a cui è rilasciata la dispensa sia sufficientemente qualificata per occupare il posto vacante in modo sicuro, con soddisfazione delle autorità competenti. Tuttavia le dispense non sono concesse ad un comandante od al direttore di macchina, salvo in caso di forza maggiore e, in questo caso, per il minor tempo possibile.

 

2. Qualsiasi dispensa concessa per un posto è rilasciata solo ad una persona debitamente abilitata ad occupare il posto immediatamente sottostante. Nei casi in cui non sia prescritta l'abilitazione per il posto sottostante, la dispensa può essere rilasciata ad una persona la cui qualificazione e pratica siano, a giudizio delle autorità competenti, di completa equivalenza ai requisiti per il posto da occupare a patto che, se tale persona non possiede un appropriato certificato, le sia prescritto di superare una prova accettata dalle autorità competenti quale dimostrazione che tale dispensa può essere rilasciata senza correre rischi. Inoltre, le autorità competenti si assicurano che, non appena possibile, il posto in questione sia occupato dal titolare di un appropriato certificato.

 

 

Articolo 16

Responsabilità degli Stati membri in ordine alla formazione e alla valutazione.

1. Gli Stati membri designano le autorità o gli organismi che:

 

- forniscono la formazione di cui all'articolo 3,

 

- organizzano e/o controllano le prove, se del caso,

 

- rilasciano i certificati di idoneità di cui all'articolo 10,

 

- concedono le dispense di cui all'articolo 15.

 

2. Gli Stati membri assicurano quanto segue:

 

a) Tutte le attività di formazione e valutazione della gente di mare:

 

1) devono essere strutturate secondo programmi scritti che indichino, tra l'altro, i metodi, i mezzi di insegnamento, le procedure e il materiale scolastico occorrenti per conseguire i livelli di competenza prescritti;

 

2) devono essere condotte, controllate, valutate e coadiuvate da persone qualificate conformemente alle lettere d), e) ed f);

 

b) Le persone incaricate di attività di formazione in servizio o a valutazione a bordo di una nave possono condurre tali attività solo quando esse non ostacolino la normale conduzione della nave ed essi possono dedicare il loro tempo e la loro attenzione alle predette attività;

 

c) Gli insegnanti, i supervisori e gli esaminatori devono essere adeguatamente qualificati per gli specifici tipi e livelli delle attività di formazione o di valutazione delle competenze della gente di mare da condursi sia a bordo che a terra;

 

d) Chiunque svolga attività di formazione in servizio per la gente di mare, a bordo o a terra, valida al fine di ottenere un certificato di abilitazione ai sensi della presente direttiva deve:

 

1) essere in grado di comprendere il programma di formazione e gli obiettivi di formazione specifici del particolare tipo di formazione impartita;

 

2) essere qualificato per i compiti per i quali la formazione è impartita;

 

3) se la formazione è impartita con l'ausilio di simulatori:

 

i) aver ricevuto un'istruzione adeguata circa le tecniche d'insegnamento che comportano l'uso di simulatori e

 

ii) aver accumulato sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato;

 

e) Chiunque sia responsabile della supervisione della formazione in servizio della gente di mare valida al fine di ottenere un certificato deve avere un piena comprensione del programma di formazione e degli obiettivi specifici di ogni tipo di formazione impartita;

 

f) Chiunque effettui attività di valutazione in servizio delle competenze della gente di mare, a bordo o a terra, valida al fine di ottenere un certificato deve:

 

1) avere un livello adeguato di conoscenza e comprensione delle competenze che è chiamato a valutare;

 

2) essere abilitato ai compiti oggetto di valutazione;

 

3) aver ricevuto un'istruzione adeguata circa i metodi e le pratiche di valutazione;

 

4) aver acquisito sufficiente esperienza pratica nell'attività di valutazione;

 

5) quando l'attività di valutazione è effettuata con l'ausilio di simulatori, aver maturato sufficiente esperienza pratica nell'attività di valutazione con il particolare tipo di simulatore utilizzato, sotto la supervisione e con soddisfazione di un esaminatore esperto;

 

g) Quando uno Stato membro riconosce un corso di formazione, un istituto di formazione o una qualificazione impartita da un istituto di formazione, come requisiti validi ai fini del rilascio di un certificato, le qualifiche e l'esperienza degli insegnanti e degli esaminatori sono disciplinati dalle disposizioni sui livelli di qualità di cui all'articolo 9. Tali qualifiche, l'esperienza e l'applicazione dei livelli di qualità devono comportare un'adeguata formazione nelle tecniche d'insegnamento e nei metodi e nelle pratiche di formazione e valutazione ed essere conformi a tutte le disposizioni applicabili delle lettere d), e) e f).

 

 

Articolo 17

Comunicazione a bordo.

Gli Stati membri assicurano che:

 

a) fatte salve le lettere b) e d), a bordo di tutte le navi battenti la bandiera di uno Stato membro siano previsti in qualsiasi momento strumenti idonei ad un'efficace comunicazione orale per scopi di sicurezza fra tutti i membri dell'equipaggio della nave, in particolare ai fini di una ricezione e di una comprensione tempestive e corrette delle comunicazioni e delle disposizioni;

b) a bordo di tutte le navi da passeggeri battenti la bandiera di uno Stato membro, e di tutte le navi da passeggeri provenienti da e/o dirette ad un porto di uno Stato membro, sia stabilita e iscritta nel registro di bordo una lingua di lavoro, al fine di garantire prestazioni efficaci dell'equipaggio in materia di sicurezza.

 

La compagnia o il comandante, come opportuno, determinano la lingua di lavoro appropriata. Ciascuna delle persone che prestano servizio a bordo è tenuta a comprendere e, se del caso, a impartire ordini e istruzioni nonché a riferire in tale lingua.

 

Se la lingua di lavoro non è una lingua ufficiale dello Stato membro, tutti i piani e gli elenchi da affiggere devono includere una traduzione nella lingua di lavoro;

 

c) a bordo delle navi da passeggeri il personale incaricato nel ruolo d'appello di aiutare i passeggeri in situazioni di emergenza sia facilmente individuabile e dotato di capacità di comunicazione sufficienti per questo scopo in base a un'adeguata combinazione dei seguenti criteri:

 

i) la lingua utilizzata o le lingue utilizzate dai passeggeri delle principali nazionalità trasportati su una rotta determinata;

 

ii) la probabilità che la capacità di utilizzare un elementare vocabolario di inglese per impartire istruzioni basilari possa consentire di comunicare con un passeggero che necessiti aiuto, sia che il passeggero e il membro dell'equipaggio abbiano o meno un lingua in comune;

 

iii) l'eventuale necessità di comunicare in situazioni di emergenza con altri mezzi (ad esempio con dimostrazioni, gesti, ovvero richiamando l'attenzione sull'ubicazione delle istruzioni, dei punti di raccolta, dei dispositivi di salvataggio o delle vie d'uscita) allorché la comunicazione orale è inattuabile;

 

iv) la misura in cui sono state fornite istruzioni di sicurezza complete ai passeggeri nella o nelle loro madrelingue;

 

v) le lingue in cui gli annunci di emergenza possono essere trasmessi in situazioni critiche o durante esercitazioni per fornire accurate direttive ai passeggeri e facilitare ai membri dell'equipaggio l'assistenza dei passeggeri;

 

d) a bordo delle petroliere, delle chimichiere e delle gasiere battenti bandiera di uno Stato membro, il comandante, gli ufficiali e i marinai siano in grado di comunicare tra loro in una o più lingue di lavoro comuni;

 

e) siano previsti adeguati strumenti per la comunicazione tra la nave e le autorità di terra. Tali comunicazioni si svolgono conformemente al capitolo V, regola 14, paragrafo 4, della Convenzione SOLAS (18).

 

f) quando effettuano un controllo ai sensi della direttiva 95/21/CE nella loro qualità di Stato d'approdo, gli Stati membri controllino anche che le navi battenti bandiera di uno Stato membro osservino il presente articolo.

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(18) Lettera così sostituita dall'articolo 1 della direttiva 2003/103/CE.

Articolo 18

Riconoscimento di certificati.

[1. Il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri dei certificati di cui all'articolo 4 appartenenti alla gente di mare che sono cittadini di Stati membri è soggetto alle disposizioni delle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE.] (19).

 

[2. Il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri dei certificati di cui all'articolo 4 detenuti da appartenenti alla gente di mare che non sono cittadini degli Stati membri è parimenti soggetto alle disposizioni delle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE.] (20).

 

3. I marittimi che non possiedono il certificato di cui all'articolo 4 possono essere autorizzati a prestare servizio a bordo di navi che battono bandiera di uno Stato membro, purché sia stata adottata, mediante la procedura definita in appresso, una decisione sul riconoscimento del loro certificato adeguato.

 

a) Uno Stato membro che intende riconoscere, mediante convalida, un certificato adeguato rilasciato da un paese terzo ad un comandante, ufficiale o radiooperatore per prestare servizio a bordo di una nave battente la propria bandiera presenta alla Commissione una domanda motivata di riconoscimento del paese terzo in questione.

 

La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima (in prosieguo denominata "l'Agenzia") , e con l'eventuale partecipazione degli Stati membri interessati, provvede a raccogliere le informazioni di cui all'allegato II e procede ad una valutazione dei sistemi di formazione e di abilitazione del paese terzo per il quale è stata presentata una domanda di riconoscimento al fine di verificare se tale paese soddisfa tutti i requisiti della Convenzione STCW e se siano state adottate le misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati.

 

b) La Commissione decide in merito al riconoscimento di un paese terzo secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento. Una volta concesso, il riconoscimento è valido fatto salvo l'articolo 18 bis.

 

c) Se, entro il termine di cui alla lettera b) , non è adottata alcuna decisione in merito al riconoscimento del paese terzo in questione, lo Stato membro che ha presentato la domanda può decidere di riconoscere detto paese terzo su base unilaterale fino a quando non sarà stata adottata una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

 

d) Uno Stato membro può decidere, in relazione alle navi battenti la propria bandiera, di convalidare i certificati rilasciati da paesi terzi riconosciuti dalla Commissione, tenendo conto delle disposizioni di cui all'allegato II, punti 4 e 5.

 

e) Restano validi i riconoscimenti dei certificati rilasciati da paesi terzi riconosciuti, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, entro il [~] [*]. Detti riconoscimenti possono essere utilizzati da tutti gli Stati membri, a condizione che la Commissione non li revochi successivamente in virtù dell'articolo 18 bis.

 

f) La Commissione elabora e tiene aggiornato un elenco dei paesi terzi riconosciuti. L'elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C (21).

4. Nonostante il disposto dell'articolo 5, paragrafo 6 uno Stato membro può, se le circostanze lo richiedono, autorizzare un appartenente alla gente di mare a prestare servizio in una qualità che non sia quella di ufficiale radio o di radiooperatore, ad eccezione dei casi previsti dalle norme radio, per un periodo di non oltre tre mesi a bordo di una nave battente la sua bandiera, quando egli sia in possesso di un certificato adeguato valido emesso e convalidato a norma di legge da un paese terzo che non è ancora stato convalidato dallo Stato membro interessato ai fini dell'abilitazione a prestare servizio a bordo di navi battenti la sua bandiera. In tal caso, deve essere prontamente fornita la prova documentale dell'avvenuta presentazione della domanda di convalida alle competenti autorità.

 

_______

[*] 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.

 

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(19) Paragrafo soppresso dall'articolo 4 della direttiva 2005/45/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

(20) Paragrafo soppresso dall'articolo 4 della direttiva 2005/45/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

(21) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2003/103/CE.

 

 

Articolo 18 bis (22)

1. Fatti salvi i criteri stabiliti nell'allegato II, quando uno Stato membro ritiene che un paese terzo riconosciuto non soddisfa più i requisiti della Convenzione STCW, ne informa quanto prima la Commissione, precisando i motivi. La Commissione sottopone immediatamente il caso al comitato di cui all'articolo 23.

 

2. Fatti salvi i criteri stabiliti nell'allegato II, quando la Commissione ritiene che un paese terzo riconosciuto non soddisfa più i requisiti della Convenzione STCW, ne informa quanto prima gli Stati membri, precisando i motivi. La Commissione sottopone immediatamente il caso al comitato di cui all'articolo 23.

 

3. Quando uno Stato membro intende revocare la convalida di tutti i certificati rilasciati da un paese terzo ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, motivando debitamente la propria intenzione.

 

4. La Commissione, assistita dall'Agenzia, riesamina il riconoscimento del paese terzo in questione per verificare se questo è venuto meno alle prescrizioni della Convenzione STCW.

 

5. Quando sussistono indizi che uno determinato istituto di formazione marittima non soddisfa più le prescrizioni della Convenzione STCW, la Commissione notifica al paese interessato che il riconoscimento dei certificati di detto paese è revocato entro due mesi, fatta salva l'adozione di misure per assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni della Convenzione STCW.

 

6. La decisione in merito alla revoca del riconoscimento viene presa secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, entro due mesi dalla data della comunicazione effettuata dallo Stato membro. Gli Stati membri interessati prendono le misure adeguate ai fini dell'attuazione della decisione.

 

7. Resta valida la convalida che attesta il riconoscimento dei certificati rilasciati a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, prima della data in cui è adottata la decisione di revocare il riconoscimento del paese terzo. I marittimi titolari di detta convalida non possono tuttavia esigere una convalida che attesti loro una qualifica più elevata, salvo quando detta rivalutazione è fondata unicamente su un'esperienza supplementare di servizio in mare.

 

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(22) Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2003/103/CE.

 

 

Articolo 18 ter (23)

1. La Commissione, assistita dall'Agenzia, procede regolarmente, ed almeno ogni cinque anni, ad una rivalutazione dei paesi terzi riconosciuti secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera b) , compresi quelli indicati all'articolo 18, paragrafo 3, lettera f) , per verificare se soddisfano i pertinenti criteri stabiliti dall'allegato II e se sono state adottate le misure adeguate di prevenzione delle frodi in materia di certificati di abilitazione.

 

2. La Commissione definisce i criteri di priorità per la valutazione dei paesi terzi sulla base dei dati risultanti dal controllo dello Stato di approdo ai sensi dell'articolo 20 e dalle relazioni concernenti i risultati di valutazioni indipendenti comunicate dai paesi terzi ai sensi della sezione A-I/7 del codice STCW.

 

3. La Commissione presenta agli Stati membri una relazione sui risultati della valutazione.

 

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(23) Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2003/103/CE.

 

 

Articolo 19

Controllo dello Stato di approdo.

1. Le navi, indipendentemente dalla bandiera che battono ed eccetto i tipi di nave esclusi dall'articolo 2, sono soggette, mentre si trovano nei porti di uno Stato membro, al controllo dello Stato di approdo da parte di funzionari debitamente autorizzati da quest'ultimo per verificare che tutta la gente di mare che presta servizio a bordo ed è tenuta ad avere un certificato ai sensi della convenzione STCW possieda tale certificato o ne sia stata validamente dispensata.

 

2. Nell'esercitare il controllo dello Stato di approdo ai sensi della presente direttiva gli Stati membri assicurano che siano applicate tutte le pertinenti disposizioni e procedure della direttiva 95/21/CE.

 

 

Articolo 20

Procedure di controllo dello Stato di approdo.

1. Fatta salva la direttiva 95/21/CE, le ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo ai sensi dell'articolo 19 sono limitate a:

 

- verificare che tutta la gente di mare che presta servizio a bordo e deve essere abilitata ai sensi della convenzione STCW possieda un certificato adeguato o ne sia stata validamente dispensata, oppure fornisca prova documentale di aver presentato domanda di convalida attestante il riconoscimento del certificato delle autorità dello Stato di bandiera,

 

- verificare che il numero e i certificati della gente di mare che presta servizio a bordo siano conformi alle norme in materia di sicurezza previste dello Stato di bandiera.

 

2. La valutazione, in conformità della parte A del codice STCW, dell'idoneità della gente di mare in servizio sulla nave a mantenere le norme tecniche di guardia stabilite dalla convenzione STCW, è effettuata qualora vi siano fondati motivi per ritenere che tali norme non siano mantenute per uno dei seguenti motivi:

 

- la nave è stata coinvolta in una collisione, in un arenamento o in un incagliamento,

 

- si è verificato, durante la navigazione o mentre la nave era alla fonda o all'ormeggio, uno scarico illecito di sostanze dalla nave in violazione di convenzioni internazionali,

 

- la nave è stata manovrata in maniera irregolare o pericolosa per la sicurezza contravvenendo a disposizioni in materia di rotta adottate dall'IMO o a pratiche e procedure concernenti la sicurezza della navigazione,

 

- le condizioni di esercizio della nave sono tali da costituire un pericolo per le persone, le cose o l'ambiente,

 

- un certificato è stato ottenuto con la frode o il possessore di un certificato non è la persona cui questo è stato originariamente rilasciato,

 

- la nave batte la bandiera di un paese che non ha ratificato la convenzione STCW o il comandante, gli ufficiali o i marinari sono in possesso di certificati rilasciati da un paese terzo che non ha ratificato la convenzione STCW.

 

3. Nonostante la verifica del certificato, la valutazione di cui al paragrafo 2 può imporre alla gente di mare di dimostrare le rispettive competenze in relazione alle funzioni assegnate a ciascuno. Tale dimostrazione può includere la verifica dell'osservanza delle prescrizioni operative in materia di guardia e della capacità di ciascun marittimo di reagire adeguatamente nei casi di emergenza al livello delle proprie competenze.

 

 

Articolo 21

Fermo.

Fatta salva la direttiva 95/21/CE, le seguenti carenze, nella misura in cui il funzionario che effettua il controllo dello Stato di approdo abbia stabilito che esse costituiscono un pericolo per le persone, le cose o l'ambiente, sono gli unici motivi ai sensi della presente direttiva per i quali uno Stato membro decide il fermo di una nave:

 

a) la gente di mare non possiede certificati o certificati adeguati, non è stata validamente esentata né fornisce prova documentale di aver presentato domanda di convalida attestante il riconoscimento del certificato alle autorità dello Stato di bandiera;

 

b) non sono state rispettate le norme applicabili in materia di sicurezza prescritte dallo Stato di bandiera;

 

c) non sono state rispettate le prescrizioni in materia di guardia in navigazione o in macchina specificamente applicabili alla nave da parte dello Stato di bandiera;

 

d) in una guardia manca una persona abilitata al funzionamento di dispositivi essenziali per la sicurezza della navigazione, per la sicurezza delle radiocomunicazioni o per la prevenzione dell'inquinamento marino;

 

e) non è stata comprovata l'idoneità professionale per i compiti imposti alla gente di mare quanto alla sicurezza della nave e alla prevenzione dell'inquinamento;

 

f) non è possibile assegnare al primo turno di guardia all'inizio del viaggio e ai turni di guardia successivi persone sufficientemente riposate e comunque idonee al servizio.

 

 

Articolo 21 bis (24)

Controllo periodico dell'adempimento.

La Commissione, fatti salvi i poteri ad essa conferiti dall'articolo 226 del trattato, verifica regolarmente ed almeno ogni cinque anni, con l'assistenza dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita con regolamento (CE) n. 1406/2002, che gli Stati membri adempiano alle norme minime stabilite dalla presente direttiva.

 

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(24) Articolo inserito dall'articolo 4 della direttiva 2005/45/CE.

 

Articolo 21 ter (25)

Relazione sull'ottemperanza.

Entro il 20 ottobre 2010, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione elaborata in base alle informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 21 bis. Nella relazione, la Commissione analizza lo stato di adempimento degli Stati membri alla presente direttiva e, qualora necessario, presenta proposte per misure supplementari.

 

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(25) Articolo inserito dall'articolo 4 della direttiva 2005/45/CE.

Articolo 22

Modifiche.

1. La presente direttiva può essere modificata secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, per rendere applicabili, ai fini della direttiva stessa, le modifiche dei codici internazionali di cui all'articolo 1, punti 16, 17, 18, 23 e 24 entrate successivamente in vigore. La presente direttiva può essere modificata secondo la stessa procedura anche per rendere applicabili, ai fini della direttiva stessa, eventuali pertinenti modifiche della legislazione comunitaria (26).

 

2. Il Consiglio deciderà, conformemente alle condizioni stabilite dal trattato, l'eventuale modifica dell'allegato II deliberando su proposta della Commissione, entro il 25 maggio 2003, alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva.

 

3. Dopo l'adozione di nuovi strumenti o protocolli della convenzione STCW, il Consiglio, tenuto conto delle procedure parlamentari degli Stati membri e delle procedure pertinenti in ambito IMO, decide su proposta della Commissione in merito alle modalità di ratifica di questi nuovi strumenti o protocolli e vigila a che siano applicati uniformemente e simultaneamente negli Stati membri.

 

4. Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 1 possono essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (27).

 

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(26) Frase aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 2003/103/CE.

(27) Comma aggiunto dall'articolo 11 della direttiva 2002/84/CE.

 

 

Articolo 23

Procedura del Comitato.

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 (28).

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

 

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato in otto settimane.

 

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

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(28) Paragrafo così sostituito dall'articolo 11 della direttiva 2002/84/CE.

 

 

Articolo 24

Disposizioni transitorie.

1. Fino al 1° febbraio 2002 gli Stati membri possono continuare a rilasciare, riconoscere e convalidare certificati in conformità delle norme applicabili prima del 1° febbraio 1997, relativamente alla gente di mare che ha iniziato un servizio di navigazione riconosciuto e corsi di istruzione o di formazione riconosciuti prima del 1° agosto 1998.

 

2. Fino al 1° febbraio 2002 gli Stati membri possono continuare a rinnovare e prorogare certificati e convalide in conformità delle disposizioni applicabili prima del 1° febbraio 1997.

 

3. Qualora uno Stato membro rinnovi o proroghi ai sensi dell'articolo 11 un certificato rilasciato originariamente in conformità delle disposizioni applicabili prima del 1° febbraio 1997 esso ha facoltà di sostituire i limiti di tonnellaggio indicati nel certificato originale come segue:

 

1) "200 tonnellate di stazza lorda registrata" può essere sostituito con "500 tonnellate di stazza lorda";

 

2) "1.600 tonnellate di stazza lorda registrata" può essere sostituito con "3.000 tonnellate di stazza lorda".

 

 

Articolo 25

Sanzioni.

Gli Stati membri istituiscono un sistema di sanzioni per i casi di inosservanza delle norme nazionali adottate in attuazione degli articoli 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, paragrafi 3 e 4, 19, 20, 21 e 24 e allegati I e II, e prendono i provvedimenti necessari per assicurarne la concreta applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

 

 

Articolo 26

Comunicazione.

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

 

 

Articolo 27

Abrogazione.

1. La direttiva 94/58/CE, come modificata dalla direttiva di cui allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione, cui all'allegato III, parte B.

 

2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e debbono essere letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

 

Articolo 28

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

Articolo 29

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Lussemburgo, addì 4 aprile 2001.

 

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

 

Per il Consiglio

Il Presidente

B. Rosengren

(si omettono gli allegati)

 


Dir. 2005/47/CE del 18 luglio 2005.
Direttiva del Consiglio
concernente laccordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario

 

(1) (2)

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 27 luglio 2005, n. L 195. Entrata in vigore il 28 luglio 2005.

(2) Termine di recepimento: vedi articolo 5 della presente direttiva.

 

 

Il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 139, paragrafo 2,

 

vista la proposta della Commissione,

 

considerando quanto segue:

 

(1) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed è conforme ai principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e mira a garantire il pieno rispetto dell'articolo 31 di tale Carta, secondo il quale ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose, a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali, nonché a ferie annuali retribuite.

 

(2) Ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 2, del trattato, le parti sociali possono richiedere congiuntamente che gli accordi conclusi a livello comunitario siano attuati da una decisione del Consiglio su proposta della Commissione.

 

(3) Il Consiglio ha adottato la direttiva 93/104/CE, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. I trasporti ferroviari sono tra i settori di attività esclusi dal campo di applicazione di tale direttiva. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2000/34/CE, che modifica la direttiva 93/104/CE, al fine di coprire settori di attività precedentemente esclusi.

 

(4) Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato la direttiva 2003/88/CE, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, che codifica e abroga la direttiva 93/104/CE.

 

(5) La direttiva 2003/88/CE prevede deroghe a quanto stabilito nei suoi articoli 3, 4, 5, 8 e 16, riguardo al personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari per il servizio prestato a bordo dei treni.

 

(6) La Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) hanno informato la Commissione della loro volontà di avviare negoziati ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 1, del trattato.

 

(7) Il 27 gennaio 2004, le suddette organizzazioni hanno concluso un accordo relativo a taluni aspetti delle condizioni di utilizzazione dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera (di seguito «accordo»).

 

(8) L'accordo comprende una richiesta congiunta che invita la Commissione ad attuare l'accordo tramite decisione del Consiglio su proposta della Commissione ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 2, del trattato.

 

(9) La direttiva 2003/88/CE si applica ai lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera, fatte salve le disposizioni più specifiche contenute nella presente direttiva e nell'accordo.

 

(10) Ai sensi dell'articolo 249 del trattato, l'atto appropriato per l'attuazione dell'accordo è una direttiva.

 

(11) Poiché, nella prospettiva del mercato interno del settore dei trasporti ferroviari e della concorrenza che lo caratterizzano, gli obiettivi della presente direttiva, cioè la tutela della salute e della sicurezza, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(12) L'evoluzione del settore ferroviario europeo implica un attento controllo del ruolo delle parti interessate attuali e di quelle nuove, per garantire uno sviluppo armonioso nell'insieme della Comunità. Il dialogo sociale europeo in questo settore dovrebbe poter riflettere questa evoluzione e tenerne conto per quanto possibile.

 

(13) La presente direttiva lascia agli Stati membri la facoltà di definire i termini dell'accordo non specificamente definiti dall'accordo stesso in conformità delle legislazioni e delle prassi nazionali, come è il caso per altre direttive in materia di politica sociale che utilizzano termini analoghi, a condizione che le definizioni utilizzate siano compatibili con l'accordo.

 

(14) La Commissione ha elaborato la sua proposta di direttiva conformemente alla comunicazione del 20 maggio 1998 intitolata «Adeguare e promuovere il dialogo sociale a livello comunitario», tenendo conto del carattere rappresentativo delle parti contraenti e della legalità di ogni clausola dell'accordo; le parti firmatarie hanno una sufficiente rappresentatività per i lavoratori mobili del settore ferroviario addetti a servizi di interoperabilità transfrontaliera effettuati da imprese ferroviarie.

 

(15) La Commissione ha elaborato la proposta di direttiva ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 2, del trattato che prevede che le direttive in materia sociale devono evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

 

(16) La presente direttiva e l'accordo fissano norme minime; gli Stati membri e/o le parti sociali dovrebbero poter mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli.

 

(17) La Commissione ha informato il Parlamento europeo, il Comitato economico sociale europeo e il Comitato delle regioni, trasmettendo loro la proposta di direttiva per l'attuazione dell'accordo.

 

(18) Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sull'accordo delle parti sociali in data 26 maggio 2005.

 

(19) L'attuazione dell'accordo contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 136 del trattato.

 

(20) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (3), si incoraggiano gli Stati membri a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di recepimento,

 

ha adottato la presente direttiva:

 

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(3) Pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. C 321.

 

 

Articolo 1

Scopo della presente direttiva è quello di attuare l'accordo concluso il 27 gennaio 2004 tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di utilizzazione dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera.

 

Il testo dell'accordo è allegato alla presente direttiva.

 

 

Articolo 2

1. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli di quelle previste dalla presente direttiva.

 

2. In nessun caso l'attuazione della presente direttiva costituisce una ragione sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori nei settori rientranti nel suo campo d'applicazione. La sua attuazione lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri e/o della direzione e dei lavoratori, tenuto conto di eventuali cambiamenti della situazione, di emanare disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse da quelle che esistono al momento dell'adozione della presente direttiva, purché i requisiti minimi previsti dalla presente direttiva siano rispettati.

 

 

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni dell'accordo sul seguito e la valutazione dell'accordo da parte delle parti firmatarie, la Commissione, previa consultazione delle parti sociali a livello comunitario, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della presente direttiva nel contesto dell'evoluzione del settore ferroviario entro il 27 luglio 2011.

 

 

Articolo 4

Gli Stati membri determinano il regime delle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali emanate in applicazione della presente direttiva e adottano ogni misura necessaria a garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano queste disposizioni alla Commissione entro il 27 luglio 2008 e comunicano tempestivamente ogni successiva modifica.

 

 

Articolo 5

Gli Stati membri mettono in vigore, previa consultazione delle parti sociali, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 luglio 2008 o si accertano che le parti sociali abbiano adottato le disposizioni necessarie per mezzo di accordi entro questa data. Essi comunicano immediatamente alla Commissione tali disposizioni.

 

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per poter garantire in ogni momento i risultati imposti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

 

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2005.

 

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT

 

 

 

 

 

Accordo

 

su taluni aspetti delle condizioni di lavoro del personale mobile che effettua servizi di interoperabilità transfrontaliera concluso dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dalla Comunità delle ferrovie europee (CER)

 

 

Considerando:

 

- lo sviluppo del trasporto ferroviario che esige l'ammodernamento del sistema e lo sviluppo del traffico transeuropeo e quindi dei servizi di interoperabilità,

 

- la necessità di sviluppare un traffico transfrontaliero sicuro e di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera,

 

- l'importanza di evitare una concorrenza basata esclusivamente sulle differenze delle condizioni di lavoro,

 

- l'importanza di sviluppare i trasporti ferroviari all'interno dell'Unione europea,

 

- l'idea che questi obiettivi saranno raggiunti creando regole comuni relative alle condizioni minime di lavoro standard del personale mobile che effettua servizi di interoperabilità transfrontaliera,

 

- la convinzione che il numero delle persone interessate aumenterà negli anni a venire,

 

- il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 138 e 139, paragrafo 2,

 

- la direttiva 93/104/CE (modificata dalla direttiva 2000/34/CE) e in particolare gli articoli 14 e 17,

 

- la convenzione sulla legge applicabile agli obblighi contrattuali (Roma, 19 giugno 1980),

 

- il fatto che l'articolo 139, paragrafo 2, del trattato dispone che gli accordi conclusi a livello comunitario sono attuati a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione,

 

- il fatto che il presente documento rappresenta la richiesta congiunta delle parti firmatarie.

 

le parti firmatarie convengono quanto segue:

 

 

 

Clausola 1

Campo d'applicazione.

 

Il presente accordo si applica ai lavoratori mobili delle ferrovie addetti a servizi di interoperabilità transfrontaliera effettuati da imprese ferroviarie.

 

Per il traffico di passeggeri transfrontaliero locale e regionale e per il traffico merci transfrontaliero che non superi i 15 chilometri al di là della frontiera, nonché per il traffico tra stazioni di frontiera ufficiali la cui lista figura in allegato, l'applicazione del presente accordo è facoltativa.

 

Il presente accordo è altresì facoltativo per i treni sugli assi transfrontalieri che iniziano e finiscono sull'infrastruttura dello stesso Stato membro e utilizzano l'infrastruttura di un altro Stato membro senza effettuare fermate (operazioni che possono pertanto essere considerate come operazioni di trasporto nazionale).

 

Per quanto riguarda i lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera, la direttiva 93/104/CE non si applicherà agli aspetti per i quali il presente accordo prevede disposizioni più specifiche.

 

Clausola 2

Definizioni.

 

Ai fini del presente accordo, si intende per:

 

1) «servizi di interoperabilità transfrontaliera»: i servizi transfrontalieri per i quali le imprese ferroviarie necessitano di almeno due certificati di sicurezza, come disposto dalla direttiva 2001/14/CE;

 

2) «lavoratore mobile che effettua servizi di interoperabilità transfrontaliera»: ogni lavoratore membro dell'equipaggio di un treno, addetto a servizi di interoperabilità transfrontaliera per più di un'ora sulla base di una prestazione giornaliera;

 

3) «orario di lavoro»: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali;

 

4) «periodo di riposo»: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro;

 

5) «periodo notturno»: qualsiasi periodo di almeno 7 ore, come definito dalla legislazione nazionale, e che comprenda in ogni caso l'intervallo fra le ore 24 e le ore 5;

 

6) «prestazione notturna»: qualsiasi prestazione di almeno 3 ore di lavoro durante il periodo notturno;

 

7) «riposo fuori residenza»: riposo giornaliero che non può essere effettuato nella normale sede di residenza del personale mobile;

 

8) «macchinista»: il lavoratore incaricato di guidare una macchina di trazione;

 

9) «tempo di guida»: la durata di un'attività programmata nel corso della quale il macchinista è responsabile della guida di una macchina di trazione, escluso il tempo previsto per la messa in servizio e per la messa fuori servizio della macchina, comprese le interruzioni programmate nel corso delle quali il macchinista resta responsabile della guida della macchina di trazione.

 

Clausola 3

Riposo giornaliero in residenza.

 

Il riposo giornaliero in residenza ha una durata minima di 12 ore consecutive nel corso di un periodo di 24 ore.

 

Può essere ridotto a un minimo di 9 ore consecutive una volta ogni 7 giorni. In tal caso, le ore corrispondenti alla differenza tra il riposo ridotto e le 12 ore saranno aggiunte al successivo riposo giornaliero in residenza.

 

Un riposo giornaliero ridotto in modo significativo non potrà essere fissato tra due riposi giornalieri fuori residenza.

 

Clausola 4

Riposo giornaliero fuori residenza.

 

Il riposo giornaliero fuori residenza ha una durata minima di 8 ore consecutive nel corso di un periodo di 24 ore.

 

Un riposo giornaliero fuori residenza deve essere seguito da un riposo giornaliero in residenza [1].

 

Si raccomanda di provvedere a che il lavoratore mobile in riposo fuori residenza sia ospitato in alloggi confortevoli.

 

__________

[1] Le parti convengono che negoziati su un secondo riposo fuori residenza consecutivo e per la compensazione del riposo fuori residenza possono aver luogo tra le parti sociali a livello dell'impresa ferroviaria o a livello nazionale, se più adeguato. A livello europeo, la questione del numero di riposi consecutivi fuori residenza e della compensazione dei riposi fuori residenza sarà rinegoziata due anni dopo la firma del presente accordo.

 

Clausola 5

Pause.

 

a) Macchinisti

 

Se la durata dell'orario di lavoro di un macchinista è superiore a 8 ore, sarà assicurata una pausa di almeno 45 minuti nel corso della giornata lavorativa;

 

oppure

 

qualora l'orario di lavoro sia compreso tra 6 e 8 ore, tale pausa sarà di almeno 30 minuti e sarà assicurata nel corso della giornata lavorativa.

 

La collocazione temporale e la durata della pausa dovranno consentire l'effettivo recupero da parte del lavoratore.

 

Le pause possono essere adattate nel corso della giornata lavorativa in caso di ritardo dei treni.

 

Una parte della pausa dovrà situarsi tra la 3a e la 6a ora di lavoro.

 

La clausola 5 a) non si applica nel caso in cui sia presente un secondo macchinista. In tal caso, le condizioni sono fissate a livello nazionale.

 

b) Personale di accompagnamento

 

Per il personale di accompagnamento, sarà assicurata una pausa di 30 minuti se l'orario di lavoro è superiore a 6 ore.

 

Clausola 6

Riposo settimanale.

 

Il lavoratore mobile che effettua servizi di interoperabilità transfrontaliera ha diritto, per ogni periodo di 7 giorni, ad un periodo minimo di riposo settimanale ininterrotto di 24 ore, alle quali si aggiungono le 12 ore di riposo giornaliero di cui alla clausola 3.

 

Ogni anno il lavoratore mobile dispone di 104 periodi di riposo di 24 ore, nei quali sono inclusi i periodi di 24 ore dei 52 riposi settimanali comprendenti:

 

- 12 periodi di riposo doppi (di 48 ore più il riposo giornaliero di 12 ore) che includono il sabato e la domenica,

 

e

 

- 12 periodi di riposo doppi (di 48 ore più il riposo giornaliero di 12 ore) senza garanzia di inclusione di un sabato o di una domenica.

 

Clausola 7

Tempo di guida.

 

La durata del tempo di guida, come definito nella clausola 2, non può essere superiore a 9 ore per una prestazione diurna e a 8 ore per una prestazione notturna tra due riposi giornalieri.

 

La durata massima del tempo di guida per ogni periodo di 2 settimane è limitata a 80 ore.

 

Clausola 8

Controllo.

 

Al fine di consentire la verifica del rispetto delle disposizioni del presente accordo, deve essere custodita una scheda di servizio indicante le ore quotidiane di lavoro e i periodi di riposo del personale mobile. Devono essere disponibili informazioni relative alle ore effettive di lavoro. La scheda di servizio sarà conservata dall'impresa per almeno 1 anno.

 

Clausola 9

Clausola di non regressione.

 

L'applicazione del presente accordo non costituisce in alcun caso un valido motivo per ridurre il livello generale di protezione dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera.

 

Clausola 10

Seguito dato all'accordo.

 

I firmatari del presente accordo seguiranno la sua attuazione e applicazione nel quadro del Comitato di dialogo settoriale «ferrovie » istituito in base alla decisione 98/500/CE della Commissione.

 

Clausola 11

Valutazione.

 

Le parti valutano le disposizioni del presente accordo due anni dopo la firma, alla luce delle prime esperienze di sviluppo del trasporto interoperabile transfrontaliero.

 

Clausola 12

Revisione.

 

Le parti riesamineranno le disposizioni di cui sopra due anni dopo la fine del periodo di attuazione fissato dalla decisione del Consiglio relativa all'accordo.

 

Bruxelles, 27 gennaio 2004.

 

Per il CER

Giancarlo CIMOLI

Presidente

 

Johannes LUDEWIG

Direttore esecutivo

 

Francesco FORLENZA

Presidente del gruppo dei direttori delle risorse umane

 

Jean-Paul PREUMONT

Consigliere per gli affari sociali Per l'ETF

 

Norbert HANSEN

Presidente della sezione Ferrovie

 

Jean-Louis BRASSEUR

Vicepresidente della sezione Ferrovie

 

Doro ZINKE

Segretaria generale

 

Sabine TRIER

Segretaria politica

 

Allegato

 

Elenco delle stazioni di frontiera ufficiali situate oltre il limite dei 15 km per le quali l'accordo è facoltativo

 

 

RZEPIN (PL)

 

TUPLICE (PL)

 

ZEBRZYDOWICE (PL)

 

DOMODOSSOLA (IT)

 


Dir. 2005/55/CE del 28 settembre 2005.
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 20 ottobre 2005, n. L 275. Entrata in vigore il 9 novembre 2005.

(2) Termine di recepimento: 9 novembre 2006.

(3) Testo rilevante ai fini del SEE.

 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (5),

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli, è una delle direttive particolari nell'ambito della procedura di omologazione istituita dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. La direttiva 88/77/CEE ha subito diverse e sostanziali modificazioni al fine di introdurre limiti d'emissione di inquinanti più severi. Essa deve ora essere nuovamente modificata e sarebbe quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

 

(2) La direttiva 91/542/CEE del Consiglio, che modifica la direttiva 88/77/CEE, nonché la direttiva 1999/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e che modifica la direttiva 88/77/CEE del Consiglio, e la direttiva 2001/27/CE della Commissione, che adegua al progresso tecnico la direttiva 88/77/CEE, hanno introdotto disposizioni che, sebbene autonome, sono strettamente collegate con il regime stabilito dalla direttiva 88/77/CEE. Tali disposizioni autonome vanno interamente integrate nella direttiva 88/77/ CEE oggetto di rifusione per ragioni di chiarezza e certezza del diritto.

 

(3) È necessario che tutti gli Stati membri adottino le stesse prescrizioni in particolare per consentire l'attuazione, per ogni tipo di veicolo, del sistema d'omologazione CE oggetto della direttiva 70/156/CEE.

 

(4) Il programma della Commissione sulla qualità dell'aria, sulle emissioni provocate dal traffico stradale, sui combustibili e sulle tecnologie di riduzione delle emissioni (di seguito «primo programma Auto-Oil») ha dimostrato la necessità di ridurre ulteriormente le emissioni di inquinanti dei veicoli pesanti al fine di rispettare le future norme sulla qualità dell'aria.

 

(5) La riduzione dei limiti di emissione in vigore a decorrere dall'anno 2000, corrispondente ad una diminuzione del 30% delle emissioni di monossido di carbonio, idrocarburi totali, ossidi di azoto e particolato, è stata ritenuta indispensabile dal primo programma Auto-Oil per raggiungere un livello sufficiente di qualità dell'aria a medio termine. Una riduzione del 30% dell'opacità del fumo di scarico deve contribuire ulteriormente alla diminuzione del particolato. L'ulteriore riduzione dei limiti di emissione in vigore a decorrere dall'anno 2005, corrispondente ad una diminuzione del 30% delle emissioni di monossido di carbonio, idrocarburi totali, ossidi di azoto e dell'80% del particolato dovrebbe contribuire notevolmente a migliorare la qualità dell'aria a medio e a lungo termine. Il limite per gli ossidi di azoto a decorrere dal 2008 dovrebbe implicare una riduzione ulteriore del 43% del limite d'emissione di questo inquinante.

 

(6) Le prove di omologazione relative alle emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e all'opacità del fumo sono effettuate per consentire una valutazione più rappresentativa delle prestazioni in termini di emissioni dei motori in condizioni di prova che si avvicinano maggiormente a quelle reali di un veicolo in circolazione. Dal 2000 i motori convenzionali ad accensione spontanea ed i motori ad accensione spontanea attrezzati con taluni tipi di dispositivi di controllo delle emissioni sono stati provati mediante un ciclo di prova allo stato stazionario e una nuova prova di risposta al carico per misurare l'opacità del fumo. I motori ad accensione spontanea attrezzati di sistemi avanzati di controllo delle emissioni sono stati inoltre provati mediante un nuovo ciclo di prova transiente. Dal 2005 tutti i motori ad accensione spontanea devono essere sottoposti ai suddetti cicli di prova. I motori a gas sono soggetti solo al nuovo ciclo di prova transiente.

 

(7) In tutte le situazioni di carico scelte casualmente, che si verificano entro un intervallo operativo definito, i valori limite non devono essere superati oltre una percentuale appropriata.

 

(8) Quando si fissano le nuove norme e procedure di prova occorre tenere conto dell'impatto della futura evoluzione dei trasporti nella Comunità sulla qualità dell'aria. I lavori intrapresi dalla Commissione in questo settore dimostrano che l'industria dei motori nella Comunità ha compiuto grandi passi nel perfezionamento della tecnologia che consente di ridurre considerevolmente le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato. Sono tuttavia ancora necessari ulteriori miglioramenti dei limiti d'emissione ed altre prescrizioni tecniche nell'interesse della tutela dell'ambiente e della sanità pubblica. Per le disposizioni future vanno presi in particolare considerazione i risultati delle ricerche in corso sulle caratteristiche del particolato fine.

 

(9) È necessario apportare ulteriori miglioramenti alla qualità dei carburanti per consentire prestazioni efficienti e durevoli dei sistemi di controllo delle emissioni dei veicoli in circolazione.

 

(10) Nuove disposizioni relative ai sistemi diagnostici di bordo (OBD) andrebbero introdotte a decorrere dal 2005 per facilitare l'individuazione immediata del deterioramento o del guasto dei dispositivi di controllo delle emissioni del motore. Ciò dovrebbe aumentare la capacità diagnostica e di riparazione, migliorando significativamente le prestazioni in termini di emissioni sostenibili dei veicoli pesanti in circolazione. Poiché a livello internazionale lo sviluppo dei sistemi OBD per i motori diesel destinati ai veicoli pesanti è ancora nella fase embrionale, questi sistemi andrebbero introdotti nella Comunità in due fasi per consentire lo sviluppo di un sistema OBD affidabile. Affinché gli Stati membri possano meglio garantire che i proprietari e gli operatori di veicoli pesanti ottemperino all'obbligo di riparare i guasti indicati dal sistema OBD, andrebbero registrati la distanza percorsa oppure il tempo trascorso dopo l'indicazione del guasto al conducente.

 

(11) I motori ad accensione spontanea sono di per sé motori con un ciclo di vita molto lungo che, con una manutenzione corretta ed efficace, hanno dimostrato di poter mantenere livelli elevati di prestazioni in termini di emissioni per le lunghissime distanze percorse nell'ambito dell'uso commerciale. Le future norme in materia di emissioni promuoveranno tuttavia l'introduzione di sistemi di controllo delle emissioni a valle del motore (ad esempio i sistemi deNOx, filtri del particolato diesel e sistemi che utilizzano entrambe queste tecniche, nonché eventuali nuovi sistemi non ancora sviluppati). È pertanto necessario stabilire una prescrizione relativa alla durabilità di tali sistemi, che sarà alla base delle procedure atte a garantire la conformità dei sistemi di controllo delle emissioni dei motori nel periodo di riferimento. A tal fine occorrerebbe tenere conto delle notevoli distanze percorse dai veicoli pesanti, dell'esigenza di includere nelle prescrizioni una manutenzione appropriata e tempestiva e della possibilità di omologare i veicoli della categoria N1 a norma della presente direttiva oppure della direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore.

 

(12) Si dovrebbe consentire agli Stati membri di accelerare l'immissione sul mercato di veicoli conformi ai requisiti comunitari mediante incentivi fiscali che rispettino le disposizioni del trattato e altre condizioni volte ad evitare distorsioni nel mercato interno. Le disposizioni della presente direttiva devono far salvo il diritto degli Stati membri di includere le emissioni di inquinanti e di altre sostanze nella base di calcolo delle tasse di circolazione dei veicoli a motore.

 

(13) Poiché alcuni degli incentivi fiscali sono considerati aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, essi andrebbero notificati alla Commissione in applicazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato al fine di valutarne la compatibilità. La notifica di tali misure a norma della presente direttiva farebbe salvo l'obbligo di notifica a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

 

(14) Al fine di semplificare ed accelerare la procedura, andrebbe conferita alla Commissione la competenza ad adottare le misure d'attuazione delle disposizioni essenziali della presente direttiva, nonché le misure necessarie per adeguare gli allegati al progresso scientifico e tecnico.

 

(15) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva e per il suo adeguamento al progresso scientifico e tecnico sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 , recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1).

 

(16) La Commissione dovrebbe monitorare l'esigenza di introdurre limiti d'emissione per gli inquinanti non ancora regolamentati che deriva da un uso più diffuso di nuovi carburanti alternativi e di nuovi sistemi di controllo delle emissioni.

 

(17) La Commissione dovrebbe presentare quanto prima delle proposte da essa considerate adeguate per un'ulteriore serie di valori limite per le emissioni di NOx e di particolato.

 

(18) Poiché lo scopo della presente direttiva, vale a dire la realizzazione del mercato interno mediante l'introduzione di prescrizioni tecniche comuni relative alle emissioni gassose e di particolato per tutti i tipi di veicoli, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(19) L'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali delle direttive precedenti. L'obbligo d'attuazione delle disposizioni rimaste immutate nella sostanza discende dalle direttive precedenti.

 

(20) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione nel diritto interno e di applicazione indicati nell'allegato IX, parte B,

 

hanno adottato la presente direttiva:

 

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(4) Pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. C 108.

(5) Parere del Parlamento europeo del 9 marzo 2004 (G.U.U.E. C 102 E del 28.4.2004) e decisione del Consiglio del 19 settembre 2005.

 

 

Articolo 1

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

 

a) «veicolo», qualsiasi veicolo, come definito nell'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE ed azionato da un motore ad accensione spontanea o a gas, ad eccezione dei veicoli della categoria M1 aventi massa massima a carico tecnicamente ammissibile inferiore o pari a 3,5 tonnellate;

 

b) «motore ad accensione spontanea o a gas», la fonte di propulsione motrice di un veicolo che può essere omologata in quanto entità tecnica ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE;

 

c) «veicolo ecologico migliorato (EEV)», il veicolo azionato da un motore conforme ai valori di emissione limite facoltativi indicati nella riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I.

 

 

Articolo 2

Obblighi degli Stati membri.

1. Per i tipi di motori ad accensione spontanea o a gas e i tipi di veicoli azionati da un motore ad accensione spontanea o a gas, qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui agli allegati da I a VIII, in particolare qualora le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e l'opacità del fumo prodotte dal motore non siano conformi ai valori limite fissati nella riga A delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I, gli Stati membri:

 

a) rifiutano di rilasciare l'omologazione CE a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE; e

 

b) rifiutano l'omologazione nazionale.

 

2. Ad eccezione dei veicoli e dei motori destinati all'esportazione in paesi terzi e dei motori di sostituzione per i veicoli in circolazione, qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui agli allegati da I a VIII, in particolare qualora le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e l'opacità del fumo prodotte dal motore non siano conformi ai valori limite fissati nella riga A delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I, gli Stati membri:

 

a) cessano di considerare validi, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi o i motori nuovi conformemente alla medesima; e

 

b) vietano l'immatricolazione, la vendita, l'immissione in circolazione o l'utilizzazione di veicoli nuovi azionati da un motore ad accensione spontanea o a gas e la vendita o l'utilizzazione di motori nuovi ad accensione spontanea o a gas.

 

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, a decorrere dal 1° ottobre 2003 ed eccettuati i veicoli e i motori destinati ad essere esportati in paesi terzi nonché i motori di sostituzione per veicoli in circolazione, per i tipi di motori a gas e i tipi di veicoli azionati da un motore a gas, che non soddisfano i requisiti di cui agli allegati da I a VIII, gli Stati membri:

 

a) cessano di considerare validi, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi o i motori nuovi conformemente alla medesima; e

 

b) vietano l'immatricolazione, la vendita e l'immissione in circolazione o l'utilizzazione di veicoli nuovi e la vendita o l'utilizzazione di motori nuovi.

 

4. Qualora siano soddisfatti i requisiti di cui agli allegati da I a VIII e agli articoli 3 e 4, in particolare qualora le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e l'opacità del fumo prodotte dal motore siano conformi ai valori limite fissati nelle righe B1 o B2 ovvero ai valori limite facoltativi fissati nella riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I, gli Stati membri non possono, per motivi attinenti agli inquinanti gassosi ed al particolato emessi da un motore e all'opacità del fumo prodotto dal motore:

 

a) rifiutare di rilasciare l'omologazione CE a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE o di rilasciare l'omologazione nazionale per un tipo di veicolo azionato da un motore ad accensione spontanea o da un motore a gas;

 

b) vietare l'immatricolazione, la vendita, l'immissione in circolazione o l'utilizzazione di veicoli nuovi azionati da un motore ad accensione spontanea o a gas;

 

c) rifiutare di rilasciare l'omologazione CE per un tipo di motore ad accensione spontanea o a gas;

 

d) vietare la vendita o l'uso di nuovi motori ad accensione spontanea o a gas.

 

5. A decorrere dal 1° ottobre 2005, per i tipi di motori ad accensione spontanea o a gas e i tipi di veicoli azionati da un motore ad accensione spontanea o a gas che non soddisfano i requisiti di cui agli allegati da I a VIII e agli articoli 3 e 4 e in particolare qualora le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e l'opacità del fumo prodotte dal motore non siano conformi ai valori limite fissati nella riga B1 delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I, gli Stati membri:

 

a) rifiutano di rilasciare un'omologazione CE a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE; e

 

b) rifiutano l'omologazione nazionale.

 

6. A decorrere dal 1° ottobre 2006, ad eccezione dei veicoli e dei motori destinati all'esportazione in paesi terzi e dei motori di sostituzione per i veicoli in circolazione, qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui agli allegati da I a VIII e agli articoli 3 e 4 e in particolare qualora le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e l'opacità del fumo prodotte dal motore non siano conformi ai valori limite fissati nella riga B1 delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I, gli Stati membri:

 

a) cessano di considerare validi, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi o i motori nuovi conformemente alla medesima; e

 

b) vietano l'immatricolazione, la vendita, l'immissione in circolazione o l'utilizzazione di veicoli nuovi azionati da un motore ad accensione spontanea o a gas e la vendita o l'utilizzazione di motori nuovi ad accensione spontanea o a gas.

 

7. A decorrere dal 1° ottobre 2008, per i tipi di motori ad accensione spontanea o a gas e i tipi di veicoli azionati da un motore ad accensione spontanea o a gas che non soddisfano i requisiti di cui agli allegati da I a VIII e agli articoli 3 e 4 e in particolare qualora le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e l'opacità del fumo prodotte dal motore non siano conformi ai valori limite fissati nella riga B2 delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I, gli Stati membri:

 

a) rifiutano di rilasciare l'omologazione CE a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE; e

 

b) rifiutano l'omologazione nazionale.

 

8. A decorrere dal 1° ottobre 2009, ad eccezione dei veicoli e dei motori destinati all'esportazione in paesi terzi e dei motori di sostituzione per i veicoli in circolazione, qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui agli allegati da I a VIII e agli articoli 3 e 4 e in particolare qualora le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e l'opacità del fumo prodotte dal motore non siano conformi ai valori limite fissati nella riga B2 delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I, gli Stati membri:

 

a) cessano di considerare validi, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi o i motori nuovi conformemente alla medesima; e

 

b) vietano l'immatricolazione, la vendita, l'immissione in circolazione o l'utilizzazione di veicoli nuovi azionati da un motore ad accensione spontanea o a gas e la vendita o l'utilizzazione di motori nuovi ad accensione spontanea o a gas.

 

9. A norma del paragrafo 4, il motore che soddisfa i requisiti di cui agli allegati da I a VIII e rispetta, in particolare, i valori limite fissati nella riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I è considerato conforme ai requisiti dei paragrafi 1, 2 e 3.

 

A norma del paragrafo 4, il motore che soddisfa i requisiti di cui agli allegati da I a VIII e agli articoli 3 e 4 e rispetta, in particolare, i valori limite fissati nella riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I è considerato conforme ai requisiti dei paragrafi 1, 2, 3 e da 5 a 8.

 

10. Per i motori ad accensione spontanea e i motori a gas che, ai fini dell'omologazione, devono rispettare i valori limite di cui all'allegato I, punto 6.2.1, vale quanto segue:

 

in tutte le situazioni di carico scelte casualmente all'interno di una determinata area di controllo e con l'eccezione di condizioni specifiche di funzionamento del motore non soggette a tale disposizione, i valori delle emissioni, rilevati durante un intervallo di soli 30 secondi, non devono superare di più del 100% i valori limite di cui alle righe B2 e C delle tabelle che figurano al punto 6.2.1 dell'allegato I. L'area di controllo alla quale si applica la percentuale non superabile, le condizioni di funzionamento del motore che ne sono escluse e le altre pertinenti condizioni sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

 

 

Articolo 3

Durabilità dei sistemi di controllo delle emissioni.

1. A decorrere dal 1° ottobre 2005 per le nuove omologazioni e dal 1° ottobre 2006 per tutte le omologazioni, il costruttore deve dimostrare che il motore ad accensione spontanea o a gas, omologato a norma dei valori limite d'emissione di cui alla riga B1, B2 o C delle tabelle che figurano al punto 6.2.1 dell'allegato I, è conforme ai valori limite d'emissione per la vita utile seguente:

 

a) 100.000 km oppure di cinque anni, a seconda della condizione che si verifica per prima, per i motori destinati al montaggio su veicoli della categoria N1 e M2;

 

b) 200.000 km oppure di sei anni, a seconda della condizione che si verifica per prima, per i motori destinati al montaggio su veicoli delle categorie N2, N3 con una massa totale tecnicamente ammissibile non superiore a 16 tonnellate e M3 categoria I, categoria II e categoria A, e categoria B con massa totale tecnicamente ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate;

 

c) 500.000 km oppure di sette anni, a seconda della condizione che si verifica per prima, per i motori destinati al montaggio su veicoli delle categorie N3 con una massa totale tecnicamente ammissibile superiore a 16 tonnellate e M3, categoria III e categoria B con massa totale tecnicamente ammissibile superiore a 7,5 tonnellate.

 

A decorrere dal 1° ottobre 2005 per i nuovi tipi e a decorrere dal 1° ottobre 2006 per tutti i tipi, i certificati di omologazione rilasciati ai veicoli saranno condizionati anche alla conferma della funzionalità dei dispositivi di controllo delle emissioni per tutta la normale durata di vita del veicolo in condizioni di esercizio normali (conformità dei veicoli in circolazione sottoposti a corretta manutenzione e correttamente utilizzati).

 

2. Le misure per l'attuazione del paragrafo 1 sono adottate entro il 28 dicembre 2005.

 

 

Articolo 4

Sistemi diagnostici di bordo.

1. A decorrere dal 1° ottobre 2005 per le nuove omologazioni di veicoli e dal 1° ottobre 2006 per tutte le omologazioni, un motore ad accensione spontanea, omologato a norma dei limiti d'emissione di cui alla riga B1 o C delle tabelle che figurano al punto 6.2.1 dell'allegato I, oppure un veicolo azionato da un tale motore, deve essere dotato di un sistema diagnostico di bordo (di seguito «OBD») che segnali al conducente la presenza di un guasto qualora vengano superati i limiti OBD di cui alla riga B1 o C della tabella che figura al paragrafo 3.

 

Nel caso di sistemi di post-trattamento degli scarichi il sistema OBD può effettuare il monitoraggio al fine di individuare i seguenti guasti importanti:

 

a) di un catalizzatore, montato come unità separata, che può essere o meno parte di un sistema deNOx o di un filtro del particolato diesel;

 

b) di un sistema deNOx, se in dotazione;

 

c) di un filtro del particolato diesel, se in dotazione;

 

d) di un sistema combinato deNOx-filtro del particolato diesel.

 

2. A decorrere dal 1° ottobre 2008 per le nuove omologazioni e dal 1° ottobre 2009 per tutte le omologazioni, un motore ad accensione spontanea o a gas omologato a norma dei limiti d'emissione di cui alla riga B2 o C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I, oppure un veicolo azionato da un tale motore, deve essere dotato di un sistema OBD che segnali al conducente la presenza di un guasto qualora vengano superati i limiti OBD di cui alla riga B2 o C della tabella che figura al paragrafo 3.

 

Il sistema OBD deve inoltre includere un'interfaccia tra l'unità elettronica di controllo del motore (di seguito «EECU») e qualsiasi altro sistema elettrico od elettronico del motore o del veicolo che fornisce un input o riceve un output dall'EECU e che influisce sul corretto funzionamento del sistema di controllo delle emissioni (ad esempio l'interfaccia tra l'EECU e un'unità elettronica di controllo della trasmissione).

 

3. I limiti massimi OBD sono i seguenti:

 

Riga 

Motori ad accensione spontanea 

 

Massa degli ossidi di azoto (NOx) g/kWh 

Massa di particolato (PT) g/kWh 

B1 (2005)  

7,0  

0,1 

B2 (2008)  

7,0  

0,1 

C (EEV)  

7,0  

0,1 

 

 

4. È garantito un accesso illimitato e normalizzato al sistema OBD per l'ispezione, la diagnosi, la manutenzione e la riparazione, coerentemente con le pertinenti disposizioni della direttiva 70/220/CEE e le disposizioni intese a garantire la compatibilità dei pezzi di ricambio con i sistemi OBD.

 

5. Le misure di attuazione dei paragrafi 1, 2 e 3 sono adottate entro il 28 dicembre 2005.

 

 

Articolo 5

Sistemi di controllo delle emissioni che utilizzano reagenti consumabili.

Nel definire le misure necessarie all'applicazione dell'articolo 4, come indicato all'articolo 7, paragrafo 1, la Commissione prevede, se del caso, misure tecniche volte a ridurre al minimo il rischio che i sistemi di controllo delle emissioni che utilizzano reagenti consumabili siano mantenuti in attività in modo inadeguato. Inoltre, se del caso, si prevedono misure volte a garantire che le emissioni di ammoniaca derivanti dall'uso di reagenti consumabili siano ridotte al minimo.

 

 

Articolo 6

Incentivi fiscali.

1. Gli Stati membri possono prevedere incentivi fiscali soltanto per i veicoli conformi alla presente direttiva. Tali incentivi devono essere conformi alle disposizioni del trattato nonché al paragrafo 2 o al paragrafo 3 del presente articolo.

 

2. Gli incentivi riguardano tutti i veicoli nuovi messi in vendita sul mercato di uno Stato membro e che siano conformi in anticipo ai valori limite fissati nella riga B1 o B2 delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I.

 

Essi cessano al momento dell'applicazione cogente dei valori limite di cui alla riga B1, stabiliti all'articolo 2, paragrafo 6, o a decorrere dall'applicazione cogente dei valori limite di cui alla riga B2 stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 8.

 

3. Gli incentivi riguardano tutti i veicoli nuovi messi in vendita sul mercato di uno Stato membro e che siano conformi ai valori limite facoltativi fissati nella riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I.

 

4. Oltre alle condizioni di cui al paragrafo 1, per ciascun tipo di veicolo gli incentivi non devono superare il costo supplementare delle soluzioni tecniche introdotte per garantire il rispetto dei valori limite fissati nelle righe B1 o B2 ovvero dei valori limite facoltativi fissati nella riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I e della loro installazione sul veicolo.

 

5. Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione dei progetti intesi ad istituire o a modificare gli incentivi fiscali di cui al presente articolo in modo da poter presentare le proprie osservazioni.

 

 

Articolo 7

Misure d'applicazione e modificazioni.

1. Le misure necessarie per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 10, e degli articoli 3 e 4 della presente direttiva sono adottate dalla Commissione assistita dal comitato istituito dall'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della medesima.

 

2. Le modificazioni della presente direttiva, necessarie per adeguarla al progresso scientifico e tecnico, sono adottate dalla Commissione assistita dal comitato istituito dall'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della medesima.

 

 

Articolo 8

Revisione e relazioni.

1. La Commissione esamina l'esigenza di introdurre nuovi limiti d'emissione riguardanti gli inquinanti non ancora regolamentati da applicare ai veicoli pesanti e ai motori per veicoli pesanti. Tale esame si basa sull'introduzione più diffusa sul mercato di nuovi carburanti alternativi e sull'introduzione di nuovi sistemi di controllo delle emissioni di scarico compatibili con gli additivi per ottemperare alle norme future disposte dalla presente direttiva. Se del caso, la Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte legislative concernenti un'ulteriore limitazione delle emissioni di NOx e di particolato per i veicoli pesanti.

 

Se del caso, essa esamina la necessità di stabilire un valore limite supplementare per il numero e la dimensione delle particelle, che inserirà eventualmente nella proposta.

 

3. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'andamento dei negoziati relativi ad un ciclo di servizio armonizzato su scala mondiale (WHDC).

 

4. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui requisiti di funzionamento di un sistema di misurazione di bordo (OBM). Sulla base di tale relazione la Commissione presenta, se del caso, una proposta di misure che includano specifiche tecniche e relativi allegati, al fine di prevedere l'omologazione di sistemi OBM che garantiscano almeno livelli di controllo equivalenti a quelli dei sistemi OBD e che siano con essi compatibili.

 

 

Articolo 9

Attuazione.

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 9 novembre 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Se l'adozione delle misure d'applicazione di cui all'articolo 7 è ritardata oltre il 28 dicembre 2005, gli Stati membri si conformano a tale obbligo entro la data di recepimento prevista dalla direttiva recante tali misure d'attuazione. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra dette disposizioni e la presente direttiva.

 

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 9 novembre 2006 o, se l'adozione delle misure d'attuazione di cui all'articolo 7 è ritardata oltre il 28 dicembre 2005, a decorrere dalla data di recepimento di cui alla direttiva recante tali misure d'attuazione.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.

 

Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, devono essere intesi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Gli Stati membri decidono le modalità di detto riferimento nonché la forma redazionale di detta indicazione.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

 

Articolo 10

Abrogazione.

Le direttive elencate nell'allegato IX, parte A, sono abrogate con effetto a decorrere dal 9 novembre 2006, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione nel diritto interno e di applicazione indicati nell'allegato IX, parte B.

 

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato X.

 

 

Articolo 11

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Articolo 12

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Strasburgo, addì 28 settembre 2005.

 

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

 

Per il Consiglio

Il presidente

D. ALEXANDER

 

(si omettono gli allegati e le appendici)


Dir. 2005/56/CE del 26 ottobre 2005.
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali

 

(1) (2) (3)

------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 25 novembre 2005, n. L 310. Entrata in vigore il 15 dicembre 2005.

(2) Termine di recepimento: 15 dicembre 2007.

(3) Testo rilevante ai fini del SEE.

 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (5),

 

considerando quanto segue:

 

(1) Vi è una necessità di cooperazione e di raggruppamento tra società di capitali di Stati membri diversi. Tuttavia, per quanto riguarda le fusioni transfrontaliere di società di capitali, esse incontrano molte difficoltà a livello legislativo ed amministrativo nella Comunità. È pertanto necessario, al fine di garantire il completamento ed il funzionamento del mercato unico, adottare disposizioni comunitarie volte a facilitare la realizzazione di fusioni transfrontaliere tra diversi tipi di società di capitali soggette alle legislazioni di Stati membri diversi.

 

(2) La presente direttiva facilita la fusione transfrontaliera delle società di capitali quali da essa definite. È necessario che le legislazioni degli Stati membri consentano la fusione transfrontaliera di una società di capitali nazionale con una società di capitali di un altro Stato membro se la legislazione nazionale dello Stato membro in questione consente le fusioni fra tali tipi di società.

 

(3) Per facilitare le operazioni di fusione transfrontaliera, è opportuno prevedere che, se la presente direttiva non dispone altrimenti, ogni società partecipante ad una fusione transfrontaliera ed ogni terzo interessato restino soggetti alle disposizioni e alle formalità della legislazione nazionale che sarebbe applicabile in caso di fusione nazionale. Nessuna delle disposizioni e delle formalità della legislazione nazionale cui si fa riferimento nella presente direttiva dovrebbe introdurre restrizioni alla libertà di stabilimento o di circolazione di capitali, a meno che tali restrizioni non possano essere giustificate in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia e, in particolare, da esigenze di interesse generale e non siano necessarie e proporzionate al raggiungimento di tali esigenze imperative.

 

(4) È necessario che il progetto comune di fusione transfrontaliera sia realizzato negli stessi termini per ciascuna delle società interessate nei diversi Stati membri. Si dovrebbe di conseguenza precisare il contenuto minimo di tale progetto comune, fermo restando che le società in questione restano libere di mettersi d'accordo su altri elementi del progetto.

 

(5) Per proteggere gli interessi sia dei soci che dei terzi, per ogni società partecipante alla fusione, sia il progetto comune di fusione transfrontaliera sia la realizzazione della fusione transfrontaliera devono essere oggetto di pubblicità nell'apposito registro pubblico.

 

(6) Le legislazioni di tutti gli Stati membri dovrebbero prevedere l'elaborazione a livello nazionale di una relazione sul progetto comune di fusione transfrontaliera da parte di uno o più esperti per ogni società che partecipi ad una fusione. Per limitare le spese di esperti connesse alle fusioni transfrontaliere, si dovrebbe prevedere la possibilità di redigere una relazione unica destinata a tutti i soci delle società che partecipano ad un'operazione di fusione transfrontaliera. Il progetto comune di fusione transfrontaliera deve essere approvato dall'assemblea generale di ciascuna di tali società.

 

(7) Per facilitare le operazioni di fusione transfrontaliera, il controllo del perfezionamento e della legittimità del processo decisionale di ogni società che partecipa ad una fusione transfrontaliera dovrebbe essere effettuato dall'autorità nazionale competente per ciascuna di tali società, mentre il controllo del perfezionamento e della legittimità della realizzazione della fusione transfrontaliera dovrebbe spettare all'autorità nazionale competente per la società derivante da detta fusione. Tale autorità nazionale può essere un tribunale, un notaio o qualsiasi altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato. È inoltre opportuno stabilire in virtù di quale legislazione nazionale è determinata la data alla quale la fusione transfrontaliera acquista efficacia; tale legislazione è quella cui è soggetta la società derivante dalla fusione transfrontaliera.

 

(8) Per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, occorrerebbe indicare gli effetti giuridici della fusione transfrontaliera distinguendo a seconda che la società derivante dalla fusione transfrontaliera sia una società incorporante o una nuova società. Ai fini della certezza del diritto, non dovrebbe essere più possibile dichiarare nulla la fusione transfrontaliera dopo la data alla quale essa ha acquisito efficacia.

 

(9) La presente direttiva non pregiudica l'applicazione della normativa sul controllo delle concentrazioni fra imprese, sia a livello comunitario da parte del regolamento (CE) n. 139/2004 sia a livello degli Stati membri.

 

(10) La presente direttiva lascia impregiudicate la normativa comunitaria che disciplina gli intermediari del credito e le altre società finanziarie e le disposizioni nazionali emanate in conformità di detta normativa comunitaria.

 

(11) La presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione di qualsiasi Stato membro che prescriva informazioni sulla sede dell'amministrazione centrale o il centro di attività principale proposto per la società derivante dalla fusione transfrontaliera.

 

(12) I diritti dei lavoratori diversi dai diritti di partecipazione dovrebbero continuare ad essere disciplinati dalle disposizioni nazionali di cui alla direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, in materia di licenziamenti collettivi, dalla direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, dalla direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea, nonché dalla direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

 

(13) Se i lavoratori hanno diritti di partecipazione in una delle società che partecipano alla fusione, nelle circostanze previste dalla presente direttiva, e se la legislazione nazionale dello Stato membro in cui ha sede la società derivante dalla fusione transfrontaliera non prevede un livello di partecipazione identico a quello attuato nelle società che partecipano alla fusione, anche in comitati dell'organo di vigilanza che abbiano poteri decisionali, oppure non contempla un diritto ad esercitare diritti di partecipazione identico per i lavoratori di società derivanti dalla fusione transfrontaliera, vanno disciplinati la partecipazione dei lavoratori nella società derivante dalla fusione transfrontaliera e il loro coinvolgimento nella definizione di tali diritti. A tal fine, si applicano i principi e le procedure previsti nel regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) e nella direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della Società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, fatte salve tuttavia le modifiche ritenute necessarie in quanto la società derivante dalla fusione transfrontaliera sarà soggetta alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui ha la sede sociale. Gli Stati membri possono provvedere, secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/86/CE, a un rapido avvio dei negoziati a norma dell'articolo 16 della presente direttiva, al fine di non ritardare inutilmente le fusioni.

 

(14) Al fine di stabilire il livello di partecipazione dei lavoratori nelle società che partecipano alla fusione di cui trattasi, si dovrebbe tener conto anche della quota di rappresentanti dei lavoratori tra i membri dell'organo di direzione che è competente per i centri di profitto delle società, qualora sia prevista la partecipazione dei lavoratori.

 

(15) Poiché lo scopo dell'azione proposta, vale a dire l'adozione di una regolamentazione comprendente elementi comuni applicabili a livello transnazionale, non può essere realizzato in misura sufficiente dai singoli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(16) Conformemente al paragrafo 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (6), gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a redigere e rendere pubbliche, nell'interesse proprio e della Comunità, tabelle indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

 

hanno adottato la presente direttiva:

 

------------------------

(4) Pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. C 117.

(5) Parere del Parlamento europeo del 10 maggio 2005 e decisione del Consiglio del 19 settembre 2005.

(6) Pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. C 321.

 

 

Articolo 1

Ambito d'applicazione.

La presente direttiva si applica alle fusioni di società di capitali costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nella Comunità, a condizione che almeno due di esse siano soggette alla legislazione di Stati membri diversi (in seguito denominate «fusioni transfrontaliere»).

 

 

Articolo 2

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

 

1. «società di capitali», in seguito denominata «società»:

 

a) una società ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 68/151/CEE; o

 

b) una società dotata di capitale sociale e avente personalità giuridica, che possiede un patrimonio distinto il quale risponde, da solo, dei debiti della società e che è soggetta in virtù della sua legislazione nazionale alle condizioni di garanzia previste dalla direttiva 68/151/CEE per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi;

 

2. «fusione» l'operazione mediante la quale:

 

a) una o più società trasferiscono, a causa e all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del loro patrimonio attivo e passivo ad altra società preesistente - la società incorporante - mediante l'assegnazione ai loro soci di titoli o quote rappresentativi del capitale sociale della società incorporante ed eventualmente di un conguaglio in contanti non superiore al 10% del valore nominale di tali titoli o di tali quote o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile; o

 

b) due o più società trasferiscono, all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del loro patrimonio attivo e passivo ad una società da loro costituita - la nuova società - mediante l'assegnazione ai propri soci di titoli o quote rappresentativi del capitale sociale della nuova società ed eventualmente di un conguaglio in contanti non superiore al 10% del valore nominale di tali titoli o quote o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile; o

 

c) una società trasferisce, a causa e all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del proprio patrimonio attivo e passivo alla società che detiene la totalità delle quote o dei titoli rappresentativi del suo capitale sociale.

 

 

Articolo 3

Ulteriori disposizioni sull'ambito di applicazione.

1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, la presente direttiva si applica anche alle fusioni transfrontaliere allorché la legislazione di almeno uno degli Stati membri interessati consente che il conguaglio in contanti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), superi il 10% del valore nominale o, in mancanza di valore nominale, della parità contabile dei titoli o delle quote che rappresentano il capitale della società risultante dalla fusione transfrontaliera.

 

2. Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva alle fusioni transfrontaliere a cui partecipa una società cooperativa, anche nei casi in cui quest'ultima rientrerebbe nella definizione di «società di capitali» di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

 

3. La presente direttiva non si applica alle fusioni transfrontaliere a cui partecipa una società avente per oggetto l'investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico, che opera secondo il principio della ripartizione del rischio e le cui quote, a richiesta dei possessori, sono riscattate o rimborsate, direttamente o indirettamente, attingendo alle attività di detta società. Gli atti o le operazioni compiuti da tale società per garantire che la quotazione in borsa delle sue quote non vari in modo significativo rispetto al valore netto d'inventario sono considerati equivalenti a un tale riscatto o rimborso.

 

 

Articolo 4

Condizioni relative alle fusioni transfrontaliere.

1. Se la presente direttiva non dispone altrimenti:

 

a) le fusioni transfrontaliere sono possibili solo tra tipi di società a cui la legislazione nazionale degli Stati membri interessati consente di fondersi; e

 

b) una società che partecipa ad una fusione transfrontaliera rispetta le disposizioni e le formalità della legislazione nazionale cui è soggetta. Se la legislazione di uno Stato membro consente alle autorità nazionali di opporsi, per motivi di interesse pubblico, ad una fusione a livello nazionale, tale legislazione si applica anche a una fusione transfrontaliera se almeno una delle società che partecipano alla fusione è soggetta al diritto di tale Stato membro. La presente disposizione non si applica nella misura in cui è applicabile l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 139/2004.

 

2. Le disposizioni e le formalità di cui al paragrafo 1, lettera b), riguardano, in particolare il processo decisionale relativo alla fusione e, tenuto conto del carattere transfrontaliero della fusione, la protezione dei creditori delle società che partecipano alla fusione, degli obbligazionisti e dei possessori di titoli o quote, nonché dei lavoratori per quanto riguarda i diritti diversi da quelli disciplinati dall'articolo 16. Uno Stato membro può, in caso di società partecipanti a una fusione transfrontaliera cui si applica la sua legislazione, adottare disposizioni volte ad assicurare una protezione adeguata dei soci di minoranza che si sono opposti alla fusione transfrontaliera.

 

 

Articolo 5

Progetto comune di fusione transfrontaliera.

L'organo di direzione o di amministrazione di ogni società che partecipa ad una fusione prepara il progetto comune di fusione transfrontaliera. Tale progetto comprende almeno:

 

a) la forma, la denominazione e la sede statutaria delle società che partecipano alla fusione e quelle previste per la società derivante dalla fusione transfrontaliera;

 

b) il rapporto di cambio dei titoli o delle quote rappresentativi del capitale sociale ed eventualmente l'importo del conguaglio in contanti;

 

c) le modalità di assegnazione dei titoli o delle quote rappresentativi del capitale sociale della società derivante dalla fusione transfrontaliera;

 

d) le probabili ripercussioni della fusione transfrontaliera sull'occupazione;

 

e) la data a decorrere dalla quale tali titoli o quote rappresentativi del capitale sociale danno diritto alla partecipazione agli utili, nonché ogni modalità particolare relativa a tale diritto;

 

f) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società che partecipano alla fusione si considerano, dal punto di vista contabile, compiute per conto della società derivante dalla fusione transfrontaliera;

 

g) i diritti accordati dalla società derivante dalla fusione transfrontaliera ai soci titolari di diritti speciali o ai possessori di titoli diversi dalle quote rappresentative del capitale sociale o le misure proposte nei loro confronti;

 

h) tutti i vantaggi particolari eventualmente attribuiti agli esperti che esaminano il progetto di fusione transfrontaliera nonché ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo delle società che partecipano alla fusione;

 

i) l'atto costitutivo e lo statuto della società derivante dalla fusione transfrontaliera;

 

j) se del caso, informazioni sulle procedure secondo le quali sono fissate a norma dell'articolo 16 le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società derivante dalla fusione transfrontaliera;

 

k) informazioni sulla valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi che sono trasferiti alla società derivante dalla fusione transfrontaliera;

 

l) la data della chiusura dei conti delle società partecipanti alla fusione utilizzati per definire le condizioni della fusione transfrontaliera.

 

 

Articolo 6

Pubblicazione.

1. Il progetto comune di fusione transfrontaliera è pubblicato, per ciascuna delle società che partecipano alla fusione, secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale di ciascuno Stato membro, a norma dell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE, al più tardi un mese prima dell'assemblea generale che deve decidere al riguardo.

 

2. Per ciascuna delle società che partecipano alla fusione, e fatti salvi altri requisiti imposti dallo Stato membro alla cui legislazione la società è soggetta, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro in questione le seguenti indicazioni:

 

a) la forma, la denominazione e la sede statutaria delle società che partecipano alla fusione;

 

b) il registro presso il quale sono stati depositati gli atti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 68/151/CEE di ciascuna delle società che partecipano alla fusione e il loro numero di iscrizione in tale registro;

 

c) l'indicazione, per ciascuna delle società che partecipano alla fusione, delle modalità d'esercizio dei diritti da parte dei creditori e dei soci di minoranza delle società che partecipano alla fusione, nonché l'indirizzo presso il quale si possono ottenere gratuitamente informazioni esaurienti su tali modalità.

 

 

Articolo 7

Relazione dell'organo di direzione o di amministrazione.

L'organo di direzione o di amministrazione di ciascuna delle società partecipanti alla fusione redige una relazione destinata ai soci, nella quale illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici della fusione transfrontaliera e spiega le conseguenze della fusione transfrontaliera per i soci, i creditori e i lavoratori.

 

La relazione è messa a disposizione dei soci e dei rappresentanti dei lavoratori o, in assenza di questi ultimi, dei lavoratori stessi, almeno un mese prima della data dell'assemblea generale di cui all'articolo 9.

 

Qualora l'organo di direzione o di amministrazione di una delle società che partecipa ad una fusione riceva in tempo utile un parere espresso dai rappresentanti dei lavoratori della società, secondo quanto previsto dalla legge nazionale, il parere è allegato alla relazione.

 

 

Articolo 8

Relazione di esperti indipendenti.

1. Una relazione di esperti indipendenti destinata ai soci e disponibile almeno un mese prima della data della riunione dell'assemblea generale di cui all'articolo 9 è redatta per ciascuna delle società che partecipano alla fusione. Tali esperti possono essere, a seconda della legislazione dei singoli Stati membri, persone fisiche o giuridiche.

 

2. In alternativa ad esperti che operino per conto di ciascuna delle società che partecipano alla fusione, possono esaminare il progetto comune di fusione transfrontaliera e redigere una relazione scritta unica destinata a tutti i soci uno o più esperti indipendenti designati a tal fine, su richiesta congiunta di tali società, da un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro alla cui legislazione è soggetta una delle società che partecipano alla fusione o la società risultante dalla fusione, o abilitati da tale autorità.

 

3. La relazione degli esperti include almeno gli elementi previsti dall'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, relativa alle fusioni delle società per azioni. Gli esperti hanno il diritto di chiedere a ciascuna delle società che partecipano alla fusione tutte le informazioni che ritengono necessarie per l'assolvimento del loro compito.

 

4. L'esame del progetto comune di fusione transfrontaliera da parte di esperti indipendenti o la relazione degli esperti non sono richiesti qualora tutti i soci di ciascuna delle società che partecipano alla fusione transfrontaliera vi rinuncino.

 

 

Articolo 9

Approvazione da parte dell'assemblea generale.

1. Dopo aver preso conoscenza delle relazioni di cui agli articoli 7 e 8 l'assemblea generale di ciascuna delle società che partecipano alla fusione decide sull'approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera.

 

2. L'assemblea generale di ciascuna delle società che partecipano alla fusione transfrontaliera può subordinare la sua realizzazione alla condizione che l'assemblea stessa approvi espressamente le modalità della partecipazione dei lavoratori nella società derivante dalla fusione transfrontaliera.

 

3. Non è necessario che la legislazione di uno Stato membro richieda l'approvazione della fusione da parte dell'assemblea generale della società incorporante se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8 della direttiva 78/855/CEE.

 

 

Articolo 10

Certificato preliminare alla fusione.

1. Ogni Stato membro designa l'organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente per controllare la legittimità della fusione transfrontaliera per la parte della procedura relativa a ciascuna delle società che vi partecipano e che sono soggette alla sua legislazione nazionale.

 

2. In ogni Stato membro interessato le autorità di cui al paragrafo 1 rilasciano senza indugio a ciascuna delle società che partecipano alla fusione e che sono soggette alla legislazione di tale Stato un certificato attestante a titolo definitivo l'adempimento regolare degli atti e delle formalità preliminari alla fusione.

 

3. Se la legislazione di uno Stato membro cui è soggetta una società che partecipa alla fusione prevede una procedura di controllo e modifica del rapporto di cambio dei titoli o delle quote o di compensazione dei soci di minoranza, senza che ciò impedisca l'iscrizione della fusione transfrontaliera nel registro, tale procedura si applica unicamente se, al momento dell'approvazione del progetto di fusione transfrontaliera a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, le altre società che partecipano alla fusione, situate in Stati membri la cui legislazione non prevede siffatta procedura, accettano esplicitamente la possibilità per i soci di tale società che partecipa alla fusione di far ricorso alla procedura summenzionata, da avviare dinanzi all'organo giurisdizionale che ha la competenza su tale società. In tali casi, le autorità di cui al paragrafo 1 possono rilasciare il certificato di cui al paragrafo 2, anche se tale procedura è già avviata. Il certificato deve tuttavia menzionare che la procedura è in corso. La decisione relativa alla procedura è vincolante nei confronti della società derivante dalla fusione transfrontaliera e di tutti i suoi soci.

 

 

Articolo 11

Controllo della legittimità della fusione transfrontaliera.

1. Ogni Stato membro designa l'organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente per controllare la legittimità della fusione transfrontaliera per la parte della procedura relativa alla realizzazione della fusione transfrontaliera e, se necessario, alla costituzione di una nuova società derivante dalla fusione transfrontaliera quando quest'ultima è soggetta alla sua legislazione nazionale. Tali autorità controllano in particolare che le società che partecipano alla fusione transfrontaliera abbiano approvato il progetto comune di fusione transfrontaliera negli stessi termini e, se necessario, che le modalità relative alla partecipazione dei lavoratori siano state fissate a norma dell'articolo 16.

 

2. A tale scopo, ciascuna delle società che partecipano alla fusione trasmette alle autorità di cui al paragrafo 1 il certificato di cui all'articolo 10, paragrafo 2, entro sei mesi dal suo rilascio nonché il progetto comune di fusione transfrontaliera approvato dall'assemblea generale di cui all'articolo 9.

 

 

Articolo 12

Efficacia della fusione transfrontaliera.

La legislazione dello Stato membro cui è soggetta la società derivante dalla fusione transfrontaliera determina la data a partire dalla quale la fusione transfrontaliera ha efficacia. Tale data deve essere posteriore all'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 11.

 

 

Articolo 13

Registrazione.

La legislazione di ciascuno degli Stati membri a cui sono soggette le società partecipanti alla fusione determina, per quanto riguarda il territorio di tale Stato, le modalità, a norma dell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE, della pubblicità della realizzazione della fusione transfrontaliera nel registro pubblico presso il quale ciascuna di queste società era tenuta a depositare gli atti.

 

Il registro per l'iscrizione della società derivante dalla fusione transfrontaliera notifica immediatamente al registro presso il quale ciascuna di queste società era tenuta a depositare gli atti che la fusione transfrontaliera ha acquisito efficacia. La precedente iscrizione è cancellata, all'occorrenza, all'atto di ricezione della notifica, ma non prima.

 

 

Articolo 14

Effetti della fusione transfrontaliera.

1. La fusione transfrontaliera realizzata secondo l'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e c), comporta, a partire dalla data di cui all'articolo 12, gli effetti seguenti:

 

a) l'intero patrimonio attivo e passivo della società incorporata è trasferito alla società incorporante;

 

b) i soci della società incorporata diventano soci della società incorporante;

 

c) la società incorporata si estingue.

 

2. La fusione transfrontaliera realizzata secondo l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), comporta, a partire dalla data di cui all'articolo 12, gli effetti seguenti:

 

a) l'intero patrimonio attivo e passivo delle società che partecipano alla fusione è trasferito alla nuova società;

 

b) i soci delle società che partecipano alla fusione diventano soci della nuova società;

 

c) le società che partecipano alla fusione si estinguono.

 

3. Qualora, in caso di fusione transfrontaliera di società cui si applica la presente direttiva, la legislazione di uno Stato membro prescriva formalità particolari per l'opponibilità ai terzi del trasferimento di determinati beni, diritti e obbligazioni apportati dalle società partecipanti alla fusione, tali formalità sono adempiute dalla società derivante dalla fusione transfrontaliera.

 

4. I diritti e gli obblighi delle società che partecipano alla fusione derivanti dai contratti di lavoro individuali o dai rapporti di lavoro esistenti alla data in cui la fusione transfrontaliera acquista efficacia sono, in virtù dell'efficacia della fusione transfrontaliera, trasferiti alla società derivante dalla fusione transfrontaliera alla data a partire dalla quale la fusione ha efficacia.

 

5. Nessuna quota della società incorporante è scambiata con quote della società incorporata detenute:

 

a) dalla società incorporante stessa o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto della società incorporante;

 

b) dalla società incorporata o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto della società incorporata.

 

Articolo 15

Formalità semplificate.

1. Quando una fusione transfrontaliera mediante incorporazione è realizzata da una società che detiene tutte le quote e tutti gli altri titoli che conferiscono diritti di voto nell'assemblea generale della società o delle società incorporate:

 

- non si applicano l'articolo 5, lettere b), c) ed e), l'articolo 8 e l'articolo 14, paragrafo 1, lettera b),

 

- non si applica l'articolo 9, paragrafo 1, alla società o alle società incorporate.

 

2. Quando una fusione transfrontaliera mediante incorporazione è realizzata da una società che detiene una quota pari o superiore al 90%, ma non la totalità delle quote e degli altri titoli rappresentativi del capitale sociale che conferiscono diritti di voto nell'assemblea generale della società o delle società incorporate, le relazioni di uno o più esperti indipendenti, nonché i documenti necessari per il controllo sono richiesti soltanto qualora ciò sia previsto dalla legislazione nazionale cui è soggetta la società incorporante o la società incorporata.

 

 

Articolo 16

Partecipazione dei lavoratori.

1. Fatto salvo il paragrafo 2, la società derivante dalla fusione transfrontaliera è soggetta alle disposizioni vigenti in materia di partecipazione dei lavoratori, ove esistano, nello Stato membro in cui è situata la sua sede sociale.

 

2. Tuttavia, le eventuali disposizioni in vigore riguardanti la partecipazione dei lavoratori nello Stato membro in cui è situata la sede sociale della società derivante dalla fusione transfrontaliera non si applicano, se almeno una delle società che partecipano alla fusione ha un numero medio di lavoratori, nei sei mesi precedenti la pubblicazione del progetto di fusione transfrontaliera di cui all'articolo 6, superiore a 500 ed è gestita in regime di partecipazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 2, lettera k), della direttiva 2001/86/CE, oppure se la legislazione nazionale applicabile alla società derivante dalla fusione transfrontaliera:

 

a) non prevede un livello di partecipazione dei lavoratori almeno identico a quello attuato nelle società che partecipano alla fusione di cui trattasi, misurato con riferimento alla quota di rappresentanti dei lavoratori tra i membri dell'organo di amministrazione o dell'organo di vigilanza o dei rispettivi comitati o del gruppo dirigente competente per i centri di profitto della società, qualora sia prevista la rappresentanza dei lavoratori; oppure

 

b) non contempla, per i lavoratori di stabilimenti della società derivante dalla fusione transfrontaliera situati in altri Stati membri, un diritto ad esercitare diritti di partecipazione identico a quello di cui godono i lavoratori impiegati nello Stato membro in cui è situata la sede sociale della società derivante dalla fusione transfrontaliera.

 

3. Nei casi di cui al paragrafo 2 la partecipazione dei lavoratori nella società derivante dalla fusione transfrontaliera e il loro coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti sono disciplinati dagli Stati membri, mutatis mutandis e fatti salvi i paragrafi da 4 a 7, secondo i principi e le modalità di cui all'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 2157/2001 e a norma delle disposizioni seguenti della direttiva 2001/86/CE:

 

a) articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, paragrafo 4, primo comma, primo trattino, e secondo comma, e paragrafi 5 e 7;

 

b) articolo 4, paragrafo 1, paragrafo 2, lettere a), g) e h), e paragrafo 3;

 

c) articolo 5;

 

d) articolo 6;

 

e) articolo 7, paragrafo 1, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e secondo comma, e paragrafo 3. Tuttavia, ai fini della presente direttiva, le percentuali richieste nell'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b), della direttiva 2001/86/CE per l'applicazione delle disposizioni di riferimento riportate nella parte terza dell'allegato di detta direttiva, sono aumentate dal 25% al 33 1/3%;

 

f) articoli 8, 10 e 12;

 

g) articolo 13, paragrafo 4;

 

h) allegato, parte terza, lettera b).

 

4. Nello stabilire i principi e le modalità di cui al paragrafo 3, gli Stati membri:

 

a) conferiscono ai competenti organi delle società che partecipano alla fusione il diritto di scegliere, senza negoziati preliminari, di essere direttamente assoggettati alle disposizioni di riferimento per la partecipazione di cui al paragrafo 3, lettera h), stabilite dalla legislazione dello Stato membro in cui sarà situata la sede sociale della società derivante dalla fusione transfrontaliera, e di ottemperare a tali disposizioni a decorrere dalla data di iscrizione;

 

b) conferiscono alla delegazione speciale di negoziazione il diritto di decidere, alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri che rappresenti almeno due terzi dei lavoratori e che comprenda i voti di membri che rappresentano i lavoratori di almeno due Stati membri diversi, di non avviare negoziati o di porre termine ai negoziati già avviati e di attenersi alle disposizioni in materia di partecipazione vigenti nello Stato membro in cui sarà situata la sede sociale della società derivante dalla fusione transfrontaliera;

 

c) possono stabilire, qualora in seguito a negoziati preliminari si applichino le disposizioni di riferimento per la partecipazione e nonostante tali disposizioni, di limitare la quota di rappresentanti dei lavoratori nell'organo di amministrazione della società derivante dalla fusione transfrontaliera. Tuttavia, qualora in una delle società che partecipano alla fusione i rappresentanti dei lavoratori costituiscano almeno un terzo dell'organo di amministrazione o di vigilanza, tale limitazione non può in nessun caso tradursi in una quota di rappresentanti dei lavoratori nell'organo di amministrazione inferiore a un terzo.

 

5. L'estensione dei diritti di partecipazione ai lavoratori della società derivante dalla fusione transfrontaliera impiegati in altri Stati membri, di cui al paragrafo 2, lettera b), non comporta alcun obbligo, per gli Stati membri che optano per questa formula, di tener conto di tali lavoratori al momento di calcolare l'ordine di grandezza delle soglie che fanno scattare i diritti di partecipazione in virtù della legislazione nazionale.

 

6. Se almeno una delle società che partecipano alla fusione è gestita in regime di partecipazione dei lavoratori e se la società derivante dalla fusione transfrontaliera sarà disciplinata da un siffatto regime a norma delle disposizioni di cui al paragrafo 2, tale società è obbligata ad assumere una forma giuridica che preveda l'esercizio dei diritti di partecipazione.

 

7. Qualora la società derivante dalla fusione transfrontaliera sia gestita in regime di partecipazione dei lavoratori, essa è obbligata ad adottare provvedimenti per garantire la tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori in caso di successive fusioni interne, entro tre anni dalla data in cui prende effetto la fusione transfrontaliera, applicando, mutatis mutandis, le disposizioni stabilite nel presente articolo.

 

 

 

Articolo 17

Validità.

Non può essere pronunciata la nullità di una fusione transfrontaliera che ha acquisito efficacia a norma dell'articolo 12.

 

 

Articolo 18

Riesame.

Cinque anni dopo la data stabilita all'articolo 19, primo comma, la Commissione riesamina la presente direttiva in base all'esperienza acquisita nell'applicazione della medesima e, se necessario, propone una modifica.

 

 

Articolo 19

Attuazione.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 dicembre 2007.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

 

Articolo 20

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Articolo 21

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Strasburgo, addì 26 ottobre 2005.

 

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

 

Per il Consiglio

Il presidente

D. ALEXANDER


Dir. 2005/61/CE del 30 settembre 2005.
Direttiva della Commissione
che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi

 

(1) (2) (3)

------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 1 ottobre 2005, n. L 256. Entrata in vigore il 21 ottobre 2005.

(2) Termine di recepimento: 31 agosto 2006.

(3) Testo rilevante ai fini del SEE.

 

 

La Commissione delle Comunità europee,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2, lettere a) e i),

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 2002/98/CE stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta e il controllo del sangue umano e degli emocomponenti, indipendentemente dalla loro destinazione, nonché per la loro lavorazione, conservazione e distribuzione, quando siano destinati a trasfusioni, al fine di garantire un livello elevato di tutela della salute umana.

 

(2) Al fine di prevenire la trasmissione di malattie attraverso il sangue e gli emocomponenti e di garantire un livello equivalente di qualità e sicurezza, la direttiva 2002/98/CE chiede che vengano stabilite prescrizioni specifiche di natura tecnica relative alla rintracciabilità, una procedura comunitaria di notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi e il formato della notifica.

 

(3) La notifica di presunti effetti indesiderati ed incidenti gravi va presentata all'autorità competente non appena se ne venga a conoscenza. La presente direttiva stabilisce pertanto il formato di notifica che definisce i dati minimi necessari, lasciando impregiudicata la facoltà degli Stati membri di mantenere o prendere sul proprio territorio provvedimenti di protezione più rigorosi conformi alle disposizioni del trattato, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2002/98/CE.

 

(4) La presente direttiva stabilisce le suddette prescrizioni di natura tecnica, le quali tengono conto della raccomandazione 98/463/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, sull'idoneità dei donatori di sangue e di plasma e la verifica delle donazioni di sangue nella Comunità europea, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, della direttiva 2004/33/CE della Commissione, del 22 marzo 2004, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti, nonché di alcune raccomandazioni del Consiglio d'Europa.

 

(5) Il sangue e gli emocomponenti importati da paesi terzi, compresi quelli utilizzati come materiale di partenza o materie prime per la produzione di medicinali derivati da sangue e plasma umano, destinati alla distribuzione nella Comunità, devono quindi rispettare norme e specifiche equivalenti a quelle comunitarie in tema di rintracciabilità nonché le prescrizioni relative alla notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi di cui alla presente direttiva.

 

(6) Occorre introdurre definizioni comuni per la terminologia tecnica al fine di garantire un'applicazione coerente della direttiva 2002/98/CE.

 

(7) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2002/98/CE,

 

ha adottato la presente direttiva:

 

 

Articolo 1

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

 

a) «rintracciabilità» la possibilità di ripercorrere il percorso di ciascuna unità di sangue o di emocomponente da esso derivato dal donatore alla sua destinazione finale, che si tratti di un ricevente, di un produttore di medicinali o della sua eliminazione, e viceversa;

 

b) «centro notificante» il centro ematologico, la banca del sangue di un ospedale o le strutture in cui si effettua una trasfusione, che notifica effetti indesiderati gravi e/o incidenti gravi all'autorità competente;

 

c) «ricevente» la persona che ha ricevuto una trasfusione di sangue o di emocomponenti;

 

d) «consegna» la fornitura di sangue o di emocomponenti da parte di un centro ematologico o della banca del sangue di un ospedale per la sua trasfusione ad un ricevente;

 

e) «imputabilità» la probabilità che un grave effetto indesiderato in un ricevente possa essere attribuito al sangue o all'emocomponente trasfuso o che un grave effetto indesiderato in un donatore possa essere attribuito al processo di donazione;

 

f) «strutture» ospedali, cliniche, produttori e istituti di ricerca biomedica cui possono essere consegnati sangue o emocomponenti.

 

 

Articolo 2

Rintracciabilità.

1. Gli Stati membri garantiscono la rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti grazie ad accurate procedure di identificazione, alla tenuta di registri e ad un adeguato sistema di etichettatura.

 

2. Gli Stati membri garantiscono che il sistema di rintracciabilità in vigore presso il centro ematologico consenta di rintracciare gli emocomponenti stabilendo dove ed in che fase di lavorazione si trovino.

 

3. Gli Stati membri garantiscono che ciascun centro ematologico abbia approntato un sistema per identificare individualmente ogni donatore, ogni unità di sangue prelevata e ogni emocomponente preparato, a prescindere dall'uso cui sia destinato, nonché le strutture cui è stato consegnato un determinato emocomponente.

 

4. Gli Stati membri garantiscono che tutte le strutture abbiano approntato un sistema per registrare ogni unità di sangue o di emocomponente ricevuta, trattata sul posto o meno, e la destinazione finale di tale unità ricevuta, indipendentemente dal fatto che sia utilizzata per trasfusioni, scartata o restituita al centro ematologico che l'ha distribuita.

 

5. Gli Stati membri garantiscono che ogni centro ematologico disponga di un identificatore unico che consenta di associarlo precisamente ad ogni unità di sangue da esso raccolta e ad ogni emocomponente da esso preparato.

 

 

Articolo 3

Procedura di verifica per la consegna di sangue o di emocomponenti.

Gli Stati membri garantiscono che, al momento di consegnare unità di sangue o di emocomponenti destinate a trasfusioni, il centro ematologico o la banca del sangue di un ospedale abbiano approntato una procedura per verificare che ogni unità consegnata sia stata trasfusa al ricevente previsto o, qualora non sia stata trasfusa, per verificare la sua successiva destinazione.

 

 

Articolo 4

Registrazione di dati relativi alla rintracciabilità.

Gli Stati membri garantiscono che, al fine di assicurare la rintracciabilità, i centri ematologici, le banche del sangue degli ospedali o le strutture conservino i dati di cui all'allegato I in forma appropriata e leggibile per almeno 30 anni.

 

 

Articolo 5

Notifica degli effetti indesiderati gravi.

1. Gli Stati membri garantiscono che le strutture in cui si effettuano trasfusioni abbiano approntato procedure per conservare il registro delle trasfusioni e per notificare tempestivamente ai centri ematologici gli eventuali gravi effetti indesiderati, osservati nei riceventi durante o dopo la trasfusione, attribuibili alla qualità e alla sicurezza del sangue o dei suoi componenti.

 

2. Gli Stati membri garantiscono che i centri notificanti abbiano approntato procedure per comunicare all'autorità competente, non appena ne siano venuti a conoscenza, tutte le informazioni pertinenti relative a presunti effetti indesiderati gravi. A tal fine, è obbligatorio servirsi dei modelli di notifica che figurano nella parte A e nella parte C dell'allegato II.

 

3. Gli Stati membri garantiscono che i centri notificanti:

 

a) comunichino all'autorità competente tutte le informazioni pertinenti relative a effetti indesiderati gravi con un livello di imputabilità 2 o 3, secondo quanto previsto nella parte B dell'allegato II, attribuibili alla qualità o alla sicurezza del sangue o dei suoi componenti;

 

b) informino l'autorità competente di qualsiasi caso di trasmissione di agenti infettivi attraverso il sangue e gli emocomponenti, non appena ne siano venuti a conoscenza;

 

c) descrivano i provvedimenti adottati per quanto riguarda gli altri emocomponenti interessati, distribuiti a fini di trasfusione o di impiego come plasma destinato al frazionamento;

 

d) valutino i presunti effetti indesiderati gravi conformemente ai livelli di imputabilità che figurano nella parte B dell'allegato II;

 

e) non appena conclusa l'indagine, completino la notifica dei gravi effetti indesiderati, servendosi del modello di cui alla parte C dell'allegato II;

 

f) presentino annualmente all'autorità competente un rapporto completo sui gravi effetti indesiderati servendosi del modello di cui alla parte D dell'allegato II.

 

 

Articolo 6

Notifica degli incidenti gravi.

1. Gli Stati membri garantiscono che i centri ematologici e le banche del sangue degli ospedali abbiano approntato procedure per conservare il registro di qualsiasi incidente grave che sia tale da potersi ripercuotere sulla qualità o la sicurezza del sangue e degli emocomponenti.

 

2. Gli Stati membri garantiscono che i centri notificanti abbiano approntato procedure per comunicare all'autorità competente, servendosi del modello di notifica di cui alla parte A dell'allegato III, non appena ne siano venuti a conoscenza, tutte le informazioni pertinenti relative ad incidenti gravi che potrebbero mettere in pericolo donatori o riceventi diversi da quelli direttamente coinvolti nell'incidente di cui trattasi.

 

3. Gli Stati membri garantiscono che i centri notificanti:

 

a) valutino gli incidenti gravi per individuare le cause evitabili nel corso del processo;

 

b) completino la notifica degli incidenti gravi, non appena l'indagine sia stata conclusa, servendosi del modello di cui alla parte B dell'allegato III;

 

c) presentino annualmente all'autorità competente un rapporto completo sugli incidenti gravi servendosi del modello di cui alla parte C dell'allegato III.

 

 

Articolo 7

Prescrizioni per il sangue e gli emocomponenti d'importazione.

1. Gli Stati membri garantiscono che, per il sangue e gli emocomponenti importati da paesi terzi, i centri ematologici abbiano approntato un sistema di rintracciabilità equivalente a quello di cui dal paragrafo 2 al paragrafo 5 dell'articolo 2.

 

2. Gli Stati membri garantiscono che, per il sangue e gli emocomponenti importati da paesi terzi, i centri ematologici abbiano approntato un sistema di notifica equivalente a quello di cui agli articoli 5 e 6.

 

 

Articolo 8

Rapporti annuali.

Gli Stati membri presentano alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo un rapporto annuale sulle notifiche degli effetti indesiderati e degli incidenti gravi ricevute dall'autorità competente mediante i modelli di cui alla parte D dell'allegato II e alla parte C dell'allegato III.

 

 

Articolo 9

Comunicazione di informazioni fra autorità competenti.

Gli Stati membri garantiscono che le rispettive autorità competenti si comunichino le informazioni del caso in relazione agli effetti indesiderati e agli incidenti gravi, al fine di assicurare che il sangue o gli emocomponenti che si sa o si presume siano difettosi vengano ritirati dalla circolazione e scartati.

 

 

Articolo 10

Recepimento.

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2002/98/CE, gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 agosto 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.

 

Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

 

Articolo 11

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Articolo 12

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

 

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

(si omettono gli allegati)

 


Dir. 2005/62/CE del 30 settembre 2005.
Direttiva della Commissione
recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali

 

(1) (2) (3)

------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 1 ottobre 2005, n. L 256. Entrata in vigore il 21 ottobre 2005.

(2) Termine di recepimento: 31 agosto 2006.

(3) Testo rilevante ai fini del SEE.

 

 

La Commissione delle Comunità europee,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2, lettera h),

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 2002/98/CE stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta e il controllo del sangue umano e dei suoi componenti, a qualunque uso siano destinati,

 

nonché per la lavorazione, conservazione e distribuzione degli stessi qualora siano destinati alla trasfusione, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute umana.

 

(2) Al fine di prevenire la trasmissione di malattie attraverso il sangue e gli emocomponenti e di garantire un livello di qualità e sicurezza equivalente, la direttiva 2002/98/CE prevede la fissazione di prescrizioni specifiche di natura tecnica, ivi comprese le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali.

 

(3) Un sistema di qualità per i servizi trasfusionali deve incorporare i principi della gestione della qualità, della garanzia della qualità e del miglioramento costante della qualità e deve riguardare il personale, i locali e l'attrezzatura, la documentazione, la raccolta, il controllo e la lavorazione, la conservazione e la distribuzione, la gestione dei contratti, la non conformità e l'autocontrollo, il controllo della qualità, il ritiro degli emocomponenti e l'audit esterno ed interno.

 

(4) La presente direttiva definisce le suddette prescrizioni di natura tecnica tenendo conto della raccomandazione 98/463/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, sull'idoneità dei donatori di sangue e di plasma e sulla verifica delle donazioni di sangue nella Comunità europea, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, della direttiva 2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione, della direttiva 2004/33/CE della Commissione, del 22 marzo 2004, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti, nonché di alcune raccomandazioni del Consiglio d'Europa, delle monografie della farmacopea europea, in particolare per quanto concerne il sangue o i suoi componenti come materia prima per la produzione di specialità medicinali, delle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), così come dell'esperienza internazionale in tale ambito.

 

(5) Onde garantire la massima qualità e sicurezza del sangue e dei suoi componenti, occorre elaborare orientamenti in tema di buone prassi che affianchino prescrizioni relative al sistema di qualità per i servizi trasfusionali, tenendo pienamente conto delle linee direttrici dettagliate di cui all'articolo 47 della direttiva 2001/83/CE, in modo da assicurare il rispetto delle norme stabilite per i prodotti medicinali.

 

(6) Il sangue e gli emocomponenti importati dai paesi terzi, compresi quelli utilizzati come materiale di partenza o materia prima per la produzione di medicinali derivati da sangue e plasma umano, destinati ad essere distribuiti nella Comunità, devono soddisfare requisiti equivalenti alle norme e alle specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali definite nella presente direttiva.

 

(7) È necessario precisare che va applicato un sistema di qualità ad ogni tipo di sangue ed emocomponenti circolante nella Comunità e che, ove si tratti di sangue e di emocomponenti provenienti da paesi terzi, gli Stati membri devono garantire l'applicazione ai servizi trasfusionali, nelle fasi precedenti l'importazione, di un sistema di qualità equivalente a quello previsto dalla presente direttiva.

 

(8) Occorre stabilire definizioni comuni per la terminologia tecnica al fine di garantire un'applicazione coerente della direttiva 2002/98/CE.

 

(9) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dalla direttiva 2002/98/CE,

 

ha adottato la presente direttiva:

 

 

Articolo 1

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

 

a) «norma», la prescrizione che è assunta come base di raffronto;

 

b) «specifica», una descrizione dei criteri da rispettare per conformarsi alla norma di qualità prescritta;

 

c) «sistema di qualità», la struttura organizzativa, le responsabilità,

 

le procedure, i processi e le risorse necessari per attuare la gestione della qualità;

 

d) «gestione della qualità», le attività coordinate per dirigere e controllare un'organizzazione sul piano della qualità a tutti i livelli nell'ambito di un servizio trasfusionale;

 

e) «controllo della qualità», la parte di un sistema di qualità incentrata sul rispetto dei requisiti di qualità;

 

f) «garanzia della qualità», tutte le attività, dalla raccolta alla distribuzione del sangue, miranti a garantire che il sangue e i suoi componenti presentino la qualità richiesta per l'uso al quale sono destinati;

 

g) «ricostruzione del percorso», il processo consistente nel verificare una notifica di presunti effetti posttrasfusionali indesiderati in un ricevente, al fine di identificare un donatore potenzialmente implicato;

 

h) «procedure scritte», la documentazione controllata che illustra le modalità di esecuzione di determinate operazioni;

 

i) «sito mobile», un sito temporaneo o movibile, utilizzato per la raccolta del sangue e dei suoi componenti, che si trova all'esterno di un servizio trasfusionale, ma sotto il suo controllo;

 

j) «lavorazione», una qualsiasi fase della preparazione di un emocomponente che intervenga tra la raccolta del sangue e la consegna di tale componente;

 

k) «buona prassi», tutti gli elementi di una prassi consolidata che insieme fanno sì che il sangue o i suoi componenti finali soddisfino sistematicamente le specifiche predefinite e siano conformi alle norme stabilite;

 

l) «quarantena», l'isolamento fisico degli emocomponenti o di materiali/reagenti ricevuti, in un arco di tempo variabile, in attesa dell'accettazione, della consegna o del ritiro degli emocomponenti o dei materiali/reagenti ricevuti;

 

m) «convalida», l'allestimento di prove documentate e obiettive comprovanti che i requisiti prestabiliti di una procedura o di un processo specifico possono essere sistematicamente soddisfatti.

 

n) «qualificazione», l'azione, facente parte della convalida, consistente nell'accertare che i membri del personale, i locali, le attrezzature o il materiale assolvono correttamente le loro funzioni e danno i risultati previsti;

 

o) «sistema informatizzato», il sistema che comprende l'immissione dei dati, l'elaborazione elettronica e la produzione di informazioni da utilizzarsi ai fini della notificazione, del controllo automatico o della documentazione.

 

 

Articolo 2

Norme e specifiche applicabili al sistema di qualità.

1. Gli Stati membri provvedono a che il sistema di qualità in atto in tutti i servizi trasfusionali sia conforme alle norme e specifiche comunitarie di cui all'allegato della presente direttiva.

 

2. La Commissione elabora linee direttrici di buona prassi, conformemente all'articolo 28 della direttiva 2002/98/CE, ai fini dell'interpretazione delle norme e specifiche comunitarie di cui al paragrafo 1. Nel mettere a punto tali linee guida, la Commissione tiene pienamente conto dei principi e delle linee direttrici dettagliate relative alle buone prassi di fabbricazione previste all'articolo 47 della direttiva 2001/83/CE.

 

3. Gli Stati membri garantiscono, ove si tratti di sangue e di emocomponenti importati da paesi terzi, destinati ad essere utilizzati o distribuiti nella Comunità, l'applicazione ai servizi trasfusionali, nelle fasi precedenti l'importazione, di un sistema di qualità equivalente a quello previsto dal presente articolo.

 

 

Articolo 3

Recepimento.

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2002/98/CE, gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 agosto 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di concordanza fra tali disposizioni e la presente direttiva.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.

 

Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

 

Articolo 4

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Articolo 5

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

 

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

 

 

Allegato

 

Norme e specifiche applicabili al sistema di qualità

 

1. INTRODUZIONE E PRINCIPI GENERALI

 

1.1. Sistema di qualità

 

1. La responsabilità di controllare la qualità compete a tutti coloro che prestano la loro attività nei servizi trasfusionali, la cui direzione deve garantire un approccio sistematico incentrato sulla qualità, nonché l'attuazione e il mantenimento di un sistema di qualità.

 

2. Il sistema di qualità comprende la gestione, la garanzia e il miglioramento costante della qualità, il personale, i locali e l'attrezzatura, la documentazione, la raccolta, il controllo e la lavorazione, la conservazione, la distribuzione, il controllo della qualità, il ritiro degli emocomponenti, gli audit esterni ed interni, la gestione dei contratti, la non conformità e l'autocontrollo.

 

3. Il sistema di qualità garantisce che tutti i processi critici siano presentati in dettaglio in istruzioni appropriate e siano realizzati in conformità con le norme e le specifiche di cui al presente all'allegato. La direzione del servizio valuta periodicamente l'efficacia del sistema ed applica, qualora lo ritenga necessario, misure correttive.

 

1.2. Garanzia della qualità

 

1. Per assolvere i loro obblighi in materia, tutti i servizi trasfusionali e le unità di medicina trasfusionale sono coadiuvati da una funzione di garanzia della qualità, interna o associata. Tale funzione collabora a tutte le questioni correlate con la qualità ed esamina e approva tutti i documenti relativi alla qualità corrispondenti.

 

2. Le procedure, i locali e le attrezzature che incidono sulla qualità e la sicurezza del sangue e dei suoi componenti sono convalidati prima di essere introdotti e riconvalidati ad intervalli regolari a seconda dell'esito di tali attività.

 

 

2. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

 

1. I servizi trasfusionali dispongono di personale sufficiente per realizzare le attività di raccolta, controllo, lavorazione, conservazione e distribuzione del sangue e degli emocomponenti e tale personale è formato e valutato per poter svolgere con competenza i compiti assegnatigli.

 

2. Compiti e responsabilità del personale dei servizi trasfusionali sono chiaramente definiti in mansionari aggiornati.

 

I servizi trasfusionali affidano la responsabilità della gestione della lavorazione e della garanzia della qualità a persone diverse, che operano in maniera indipendente.

 

3. Il personale dei servizi trasfusionali riceve una formazione iniziale e permanente adatta ai suoi compiti specifici.

 

Sono tenuti registri della formazione. I programmi di formazione riguardano anche le buone prassi.

 

4. Il contenuto dei programmi di formazione è rivisto periodicamente e la competenza del personale è valutata ad intervalli regolari.

 

5. Le istruzioni scritte in materia di sicurezza e igiene corrispondono alle attività da realizzarsi e sono conformi alle direttive 89/391/CEE del Consiglio e 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

 

3. LOCALI

 

3.1. Aspetti generali

 

L'allestimento e la manutenzione dei locali, compresi i siti mobili, sono tali da renderli idonei allo svolgimento delle attività previste. Essi devono consentire lo svolgimento delle attività in ordine logico al fine di ridurre, per quanto possibile, il rischio di errori, nonchè una pulizia e una manutenzione efficaci onde minimizzare il rischio di contaminazione.

 

3.2. Zona riservata ai donatori di sangue

 

Una zona è riservata alle interviste personali confidenziali per valutare l'idoneità dei potenziali donatori. Tale spazio è separato da tutte le aree adibite alla lavorazione.

 

3.3. Zona di raccolta del sangue

 

La raccolta del sangue viene effettuata in una zona destinata al prelievo sicuro del sangue dei donatori, adeguatamente equipaggiata per il trattamento iniziale dei donatori che subiscono effetti indesiderati o lesioni provocate da incidenti associati alla donazione e strutturata in modo da garantire la sicurezza sia dei donatori che del personale e da evitare errori nel procedimento di prelievo.

 

3.4. Zone adibite all'analisi e alla lavorazione del sangue

 

I servizi trasfusionali dispongono di una zona di laboratorio speciale, separata da quelle riservate ai donatori e alla lavorazione degli emocomponenti, destinata all'analisi del sangue, accessibile unicamente al personale autorizzato.

 

3.5. Zona adibita alla conservazione del sangue

 

1. La zona di conservazione permette la conservazione, in condizioni appropriate di sicurezza e isolamento, delle diverse categorie di sangue e di emocomponenti, ivi comprese le sostanze poste in quarantena o cedute e le unità di sangue o gli emocomponenti raccolti secondo criteri speciali (ad esempio, donazioni autologhe).

 

2. Idonee disposizioni sono previste in caso di guasto delle attrezzature o di caduta di tensione nell'impianto principale di conservazione.

 

3.6. Zona di eliminazione dei residui

 

Una zona è destinata all'eliminazione sicura dei residui, del materiale monouso impiegato durante la raccolta, il controllo e la lavorazione, nonché del sangue e degli emocomponenti scartati.

 

 

4. ATTREZZATURE E MATERIALI

 

1. Tutte le attrezzature sono convalidate, calibrate e sottoposte a manutenzione per assolvere al meglio la loro funzione. Sono disponibili istruzioni per l'uso ed è conservata la documentazione appropriata.

 

2. La scelta delle attrezzature è compiuta tenendo conto della necessità di ridurre al minimo i rischi per i donatori, il personale e per gli emocomponenti.

 

3. Sono utilizzati solo reagenti e materiali provenienti da fornitori riconosciuti che soddisfano le prescrizioni e le specifiche documentate. I materiali critici sono ceduti da persone qualificate ad espletare tale mansione. Per quanto pertinente, materiali, reagenti e attrezzature sono conformi ai requisiti della direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici e dalla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, o a norme equivalenti in caso di raccolta nei paesi terzi.

 

4. Gli inventari sono conservati per un tempo giudicato accettabile dall'autorità competente e concordato con essa.

 

5. Quando sono utilizzati sistemi informatici, software, hardware e procedure di back-up devono essere sottoposti a controlli regolari di affidabilità, essere convalidati prima dell'uso ed essere mantenuti in uno stato convalidato.

 

Hardware e software sono protetti contro un uso non autorizzato o modifiche non ammesse. La procedura di back-up impedisce perdite di dati o alterazioni degli stessi in caso di tempi inattivi, previsti o imprevisti, o di difetti di funzionamento.

 

5. DOCUMENTAZIONE

 

1. È disponibile ed aggiornata regolarmente la documentazione relativa alle specifiche e alle procedure e contenente le registrazioni di ciascuna attività svolta dal servizio trasfusionale.

 

2. Le registrazioni devono essere leggibili e possono essere manoscritte, trasferite su altro supporto, ad esempio microfilm, o documentate tramite sistema informatico.

 

3. Ogni modifica significativa della documentazione va apportata senza indugio e va controllata, datata e firmata da una persona a ciò abilitata.

 

 

6. RACCOLTA, ANALISI E LAVORAZIONE DEL SANGUE

 

6.1. Idoneità dei donatori

 

1. Sono attuate e mantenute procedure di identificazione sicura dei donatori, di intervista per accertarne l'idoneità e di verifica dell'ammissibilità. Tali procedure vengono applicate prima di ogni donazione e sono conformi ai requisiti di cui agli allegati II e III della direttiva 2004/33/CE.

 

2. Le interviste ai donatori sono condotte in modo tale da garantire la riservatezza.

 

3. I fascicoli relativi all'idoneità del donatore e alla valutazione finale sono firmati da un operatore sanitario qualificato.

 

6.2. Raccolta del sangue e degli emocomponenti

 

1. La procedura di raccolta del sangue è destinata a garantire che l'identità del donatore sia verificata e correttamente registrata e che il legame esistente tra donatore, sangue, emocomponenti e campioni ematici sia stabilito chiaramente.

 

2. Le sacche sterili utilizzate per la raccolta del sangue e dei suoi componenti e per la loro lavorazione devono recare il marchio CE o soddisfare norme equivalenti in caso di raccolta nei paesi terzi. Il numero di riferimento delle sacche deve assicurare la tracciabilità di ciascun emocomponente.

 

3. Le procedure di raccolta del sangue devono ridurre per quanto possibile il rischio di contaminazione microbica.

 

4. I campioni di laboratorio sono prelevati al momento della donazione e conservati in maniera appropriata prima delle prove.

 

5. La procedura di apposizione delle etichette recanti il numero della donazione sui fascicoli, sulle sacche ematiche e sui campioni di laboratorio deve essere tale da evitare ogni rischio di errore di identificazione e di confusione.

 

6. Una volta effettuata la raccolta, le sacche contenenti il sangue sono manipolate in modo da preservare la qualità del sangue e ad una temperatura di conservazione e di trasporto adeguata alle esigenze di ulteriore lavorazione.

 

7. È attuato un sistema che garantisce la possibilità di stabilire un legame tra ciascuna donazione e il sistema di raccolta e lavorazione nell'ambito del quale il sangue è stato raccolto e/o trasformato.

 

6.3. Analisi di laboratorio

 

1. Tutte le procedure di analisi sono convalidate prima della loro applicazione.

 

2. Ogni donazione è analizzata conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato IV della direttiva 2002/98/CE.

 

3. Procedure chiaramente definite devono stabilire come procedere in caso di divergenze di risultati e garantire che il sangue e i suoi componenti, che danno risultati reattivi ripetuti in un test sierologico di depistaggio delle infezioni da virus figuranti nell'allegato IV della direttiva 2002/98/CE, siano esclusi dall'uso terapeutico e conservati separatamente in un ambiente apposito. Viene effettuato un test di conferma appropriato. In caso di conferma dei risultati positivi, è attuata un'adeguata gestione del donatore, mettendo a sua disposizione le necessarie informazioni e applicando le procedure del caso.

 

4. Dati devono confermare l'idoneità all'impiego di tutti i reagenti di laboratorio utilizzati per l'analisi dei campioni prelevati dal donatore e dei campioni di emocomponenti.

 

5. La qualità delle analisi di laboratorio è verificata regolarmente: i laboratori si sottopongono infatti a prove attitudinali nel quadro di un sistema ufficiale di valutazione, come un programma di garanzia della qualità esterno.

 

6. Le analisi sierologiche per la determinazione del gruppo sanguigno includono procedure di analisi da effettuare per gruppi specifici di donatori (ad esempio persone alla prima donazione, donatori con precedenti di trasfusione).

 

6.4. Lavorazione e convalida

 

1. Le attrezzature e i dispositivi tecnici sono utilizzati conformemente a procedure convalidate.

 

2. La lavorazione degli emocomponenti è realizzata applicando procedure appropriate e convalidate, tra cui misure intese a prevenire il rischio di contaminazione e di proliferazione microbica negli emocomponenti preparati.

 

6.5. Etichettatura

 

1. Tutti i contenitori devono recare, in ogni fase, etichette contenenti le informazioni necessarie alla loro identificazione. In mancanza di un sistema informatizzato convalidato per il controllo dello stato, le etichette devono consentire di distinguere chiaramente le unità di sangue e gli emocomponenti in quarantena e quelli rilasciati.

 

2. Il sistema di etichettatura del sangue raccolto, degli emocomponenti intermedi o finali e dei campioni deve identificare, senza possibilità di errore, il tipo di contenuto e soddisfare le norme in materia di etichettatura e tracciabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2002/98/CE e alla direttiva 2005/61/CE della Commissione. L'etichetta apposta su un emocomponente finale deve soddisfare i requisiti di cui all'allegato III della direttiva 2002/98/CE.

 

3. Per quanto riguarda sangue e emocomponenti autologhi, l'etichetta deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2004/33/CE e ai requisiti supplementari relativi alle donazioni autologhe di cui all'allegato IV della medesima.

 

6.6. Cessione del sangue e degli emocomponenti

 

1. Un sistema di sicurezza deve impedire che il sangue e gli emocomponenti siano rilasciati prima che siano soddisfatti tutti i requisiti obbligatori stabiliti nella presente direttiva. Ogni servizio trasfusionale deve essere in grado di dimostrare che ogni unità di sangue o emocomponente sono stati rilasciati in via ufficiale da una persona autorizzata. Dai fascicoli deve risultare che, prima del rilascio di un emocomponente, i moduli di dichiarazione utilizzati, le schede mediche pertinenti e i risultati delle prove soddisfano tutti i criteri di ammissione.

 

2. Prima del rilascio del sangue e degli emocomponenti devono essere conservati isolati, sul piano sia amministrativo che fisico, dal sangue e dagli emocomponenti rilasciati. In mancanza di un sistema informatizzato convalidato per il controllo dello stato, l'etichetta di un'unità di sangue o di emocomponente identifica lo stato di rilascio, conformemente al punto 6.5.1.

 

3. Nel caso in cui il componente finale non sia rilasciato, a motivo di un risultato positivo confermato da un test di accertamento di infezione, conformemente ai punti 6.3.2. e 6.3.3., occorre procedere ad un controllo per garantire l'identificazione di altri componenti derivanti dalla stessa donazione e di componenti preparati da precedenti donazioni fatte dallo stesso donatore. Il fascicolo relativo al donatore è aggiornato immediatamente.

 

 

7. CONSERVAZIONE E DISTRIBUZIONE

 

1. Il sistema di qualità dei servizi trasfusionali garantisce che i criteri di conservazione e distribuzione del sangue e degli emocomponenti destinati alla fabbricazione di prodotti medicinali siano conformi alla direttiva 2003/94/CE.

 

2. Le procedure di conservazione e distribuzione sono convalidate onde garantire la qualità del sangue e degli emocomponenti durante l'intero periodo di conservazione ed escludere miscele di emocomponenti. Le operazioni di trasporto e conservazione, nonché di ricezione e distribuzione, sono definite da procedure e specifiche scritte.

 

3. Il sangue e gli emocomponenti autologhi e gli emocomponenti raccolti e preparati per scopi specifici sono conservati separatamente.

 

4. Sono tenuti registri di inventario e di distribuzione appropriati.

 

5. L'imballaggio deve preservare l'integrità e la temperatura di conservazione del sangue o degli emocomponenti durante le fasi di distribuzione e di trasporto

 

6. Il rientro del sangue e degli emocomponenti negli stock per essere successivamente ceduto è ammesso unicamente se sono soddisfatti tutti i requisiti di qualità e attuate tutte le procedure stabilite dal servizio trasfusionale per garantire l'integrità degli emocomponenti.

 

 

8. GESTIONE DEI CONTRATTI

 

Le mansioni realizzate all'esterno sono definite in un contratto scritto specifico.

 

 

9. NON CONFORMITÀ

 

9.1. Inadempienze

 

Gli emocomponenti non conformi alle norme di cui all'allegato V della direttiva 2004/33/CE sono rilasciati a fini di trasfusione solo in casi eccezionali e con l'accordo scritto del medico che ha firmato la prescrizione e del responsabile del servizio trasfusionale.

 

9.2. Denunce

 

Tutte le denunce ed altre informazioni, tra cui quelle relative a gravi effetti indesiderati o ad incidenti gravi, da cui si desume che sono stati ceduti emocomponenti difettosi, devono essere documentate, verificate accuratamente per accertare le cause del difetto e, laddove necessario, seguite dal ritiro dei componenti e dall'applicazione di misure correttive per evitare che il fatto si ripeta. Vanno attuate procedure per informare le autorità competenti di eventuali effetti indesiderati o incidente gravi, conformemente ai requisiti regolamentari.

 

9.3. Ritiro

 

1. Il servizio trasfusionale dispone di personale autorizzato a valutare la necessità di ritirare il sangue e gli emocomponenti e di avviare e coordinare i necessari interventi.

 

2. È predisposta un'efficace procedura di ritiro che precisa anche le responsabilità e le misure da adottare. Tra queste vi è anche la notificazione all'autorità competente.

 

3. Le misure devono essere adottate nei termini previsti e consistono tra l'altro nel rintracciare gli emocomponenti e, eventualmente, nel ricostruirne il percorso. Scopo della ricerca è identificare ogni donatore che possa aver contribuito a causare la reazione alla trasfusione e recuperare gli emocomponenti esistenti provenienti da tale donatore, nonché informare destinatari e riceventi dei componenti prelevati dallo stesso donatore nel caso siano stati esposti a un rischio.

 

9.4. Misure correttive e preventive

 

1. È predisposto un sistema inteso a garantire l'applicazione di misure correttive e preventive in caso di non conformità degli emocomponenti e di problemi di qualità.

 

2. I dati sono analizzati sistematicamente onde identificare eventuali problemi di qualità che richiedano l'applicazione di misure correttive o individuare tendenze sfavorevoli che richiedano azioni preventive.

 

3. Errori ed incidenti devono essere documentati e verificati onde identificare eventuali difetti del sistema e porvi rimedio.

 

 

10. AUTOCONTROLLO, AUDIT E MIGLIORAMENTI

 

1. Sistemi di autocontrollo o di audit sono predisposti per tutte le fasi operative onde verificare il rispetto delle norme definite nel presente allegato. Tali controlli vanno effettuati su base periodica da persone qualificate e competenti, che operano in modo autonomo, secondo procedure riconosciute.

 

2. Tutti i risultati sono documentati e appropriate misure correttive e preventive sono adottate in modo tempestivo ed efficace.


Dir. 2005/64/CE del 26 ottobre 2005.
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio

 

(1) (2)

------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 25 novembre 2005, n. L 310. Entrata in vigore il 15 dicembre 2005.

(2) Termine di recepimento: 15 dicembre 2006.

 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 95,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3),

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

 

considerando quanto segue:

 

(1) Ai sensi della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso vanno fissate norme adeguate che permettano la commercializzazione dei veicoli omologati delle categorie M1 e N1 solo se sia riutilizzabile e/o riciclabile almeno l'85% della loro massa e se sia riutilizzabile e/o recuperabile almeno il 95% della loro massa.

 

(2) La riutilizzabilità dei componenti, la riciclabilità e la recuperabilità dei materiali rappresentano una parte sostanziale della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti. I costruttori di autoveicoli e i loro fornitori dovrebbero essere tenuti a integrare tali aspetti già nelle primissime fasi dello sviluppo di nuovi veicoli, allo scopo di agevolarne il trattamento allorché vanno fuori uso.

 

(3) La presente direttiva costituisce una direttiva particolare nel quadro del sistema di omologazione comunitaria per veicoli completi stabilito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

 

(4) Il sistema di omologazione per veicoli completi è attualmente obbligatorio per i veicoli appartenenti alla categoria M1 e sarà prossimamente esteso ai veicoli di tutte le categorie. Occorre dunque inserire nel sistema di omologazione per veicoli completi le norme relative alla riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità dei veicoli.

 

(5) È pertanto necessario prendere disposizioni dato che i veicoli della categoria N1 non rientrano ancora nel sistema dell'omologazione per veicoli completi.

 

(6) Il costruttore deve fornire all'autorità di omologazione tutte le pertinenti informazioni tecniche sui materiali di fabbricazione e le rispettive masse per permettere di verificare i calcoli del costruttore in base alla norma ISO 22628: 2002.

 

(7) All'atto dell'omologazione si possono convalidare correttamente i calcoli del costruttore solo se questi ha attuato disposizioni e procedure che gli consentano di gestire tutte le informazioni ricevute dai fornitori. Prima di rilasciare una qualsiasi omologazione, l'organo competente deve valutare in via preliminare tali disposizioni e procedure e rilasciare un certificato attestante la loro correttezza.

 

(8) La pertinenza delle variabili che entrano nel calcolo delle percentuali di riciclabilità e recuperabilità va valutata alla luce del trattamento dei veicoli fuori uso. Il costruttore dovrebbe attenersi dunque a una strategia per il trattamento dei veicoli fuori uso e descriverla in dettaglio all'organo competente. Tale strategia dovrebbe basarsi su tecnologie collaudate, disponibili o in via di sviluppo all'atto della domanda di omologazione del veicolo.

 

(9) I veicoli speciali sono destinati a funzioni particolari e richiedono allestimenti specifici della carrozzeria che non sono del tutto sotto il controllo del costruttore. Le quote di riciclabilità e recuperabilità non possono perciò essere calcolate correttamente. A tali veicoli non vanno dunque applicati i requisiti relativi al calcolo.

 

(10) I veicoli incompleti sono una parte notevole dei veicoli N1. Il costruttore del veicolo di base non può calcolare le quote di riciclabilità e recuperabilità dei veicoli completati perché i dati sulle fasi di costruzione successive gli sono ignoti quando progetta il veicolo di base. Alla presente direttiva si conformerà perciò il solo veicolo di base.

 

(11) Le quote di mercato di veicoli prodotti in piccola serie sono marginali e i vantaggi per l'ambiente, se si conformano alla presente direttiva, sono scarsi. È pertanto opportuno che siano esclusi da talune norme della presente direttiva.

 

(12) Ai sensi della direttiva 2000/53/CE, per motivi di sicurezza stradale e di tutela dell'ambiente, va impedita la riutilizzazione di taluni componenti tolti ai veicoli fuori uso. Ciò si limiterà alla riutilizzazione di componenti nella costruzione di veicoli nuovi.

 

(13) Quanto stabilito dalla presente direttiva imporrà ai costruttori di fornire nuovi dati in merito all'omologazione e ciò si deve riflettere nella direttiva 70/156/CEE, che fissa l'elenco completo dei dati da presentare per l'omologazione. Tale direttiva va perciò modificata di conseguenza.

 

(14) Le misure necessarie per l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico della presente direttiva andrebbero adottate dalla Commissione ai sensi della procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE.

 

(15) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente dei veicoli fuori uso facendo sì che essi siano fin dall'inizio concepiti per facilitarne il riuso, il riciclo e il recupero, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, per le sue dimensioni, può essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità, enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo.

 

(16) Conformemente al paragrafo 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (5), gli Stati membri saranno incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione,

 

hanno adottato la presente direttiva:

 

 

------------------------

(3) Pubblicato nella G.U.U.E. 23 marzo 2005, n. C 74.

(4) Parere del Parlamento europeo del 14 aprile 2005 e decisione del Consiglio del 6 ottobre 2005.

(5) Pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. C 321.

 

 

Articolo 1

Scopo.

La presente direttiva stabilisce le disposizioni amministrative e tecniche per l'omologazione di veicoli di cui all'articolo 2, per garantire che loro componenti e materiali possano essere riutilizzati, riciclati e recuperati nelle percentuali minime precisate all'allegato I.

 

Essa fissa provvedimenti particolari atti a garantire che il riuso di componenti non comprometta la sicurezza o dia luogo a rischi ambientali.

 

 

Articolo 2

Campo d'applicazione.

La presente direttiva si applica ai veicoli delle categorie M1 ed N1, definiti nell'allegato II, sezione A, della direttiva 70/156/CEE e ai componenti nuovi o riutilizzati di tali veicoli.

 

 

Articolo 3

Esenzioni.

Senza pregiudicare quanto previsto all'articolo 7, la presente direttiva non si applica:

 

a) ai veicoli speciali definiti nell'allegato II, sezione A, punto 5, della direttiva 70/156/CEE;

 

b) ai veicoli costruiti in più fasi della categoria N1, se il veicolo di base è conforme alla presente direttiva;

 

c) ai veicoli prodotti in piccola serie di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 70/156/CEE.

 

 

Articolo 4

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

 

1. «veicolo» significa un veicolo a motore;

 

2. «componente» significa qualsiasi parte, o gruppo assemblato di parti, incluso in un veicolo al momento della sua produzione ed indica anche i componenti e le unità tecniche distinti definiti all'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE;

 

3. «tipo di veicolo» significa il tipo di un veicolo definito nella sezione B, punti 1 e 3, dell'allegato II alla direttiva 70/156/CEE;

 

4. «veicolo fuori uso» indica un veicolo definito all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2000/53/CE;

 

5. «veicolo di riferimento» indica la versione di un tipo di veicolo che l'autorità di omologazione, previa consultazione del costruttore e conformemente ai criteri di cui all'allegato I, ritiene essere la più problematica a fini di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità;

 

6. «veicolo costruito in più fasi» indica un veicolo prodotto con un processo di costruzione in più fasi;

 

7. «veicolo di base» indica un veicolo definito all'articolo 2, quarto trattino, della direttiva 70/156/CEE, usato nella fase iniziale di una costruzione in più fasi;

 

8. «costruzione in più fasi» indica il processo con cui un veicolo è prodotto in più fasi aggiungendo componenti a un veicolo di base o modificando tali componenti;

 

9. «riuso» indica la riutilizzazione definita all'articolo 2, punto 6), della direttiva 2000/53/CE;

 

10. «riciclo» indica il riciclaggio definito nell'articolo 2, punto 7), prima frase, della direttiva 2000/53/CE;

 

11. «recupero di energia» indica il recupero di energia definito nell'articolo 2, punto 7), seconda frase, della direttiva 2000/53/CE;

 

12. «recupero» indica il recupero definito nell'articolo 2, punto 8), della direttiva 2000/53/CE;

 

13. «riutilizzabilità» indica il potenziale di riuso di componenti tolti a veicoli fuori uso;

 

14. «riciclabilità» indica il potenziale di riciclo di componenti o materiali tolti a veicoli fuori uso;

 

15. «recuperabilità» indica il potenziale di recupero di componenti o materiali tolti a veicoli fuori uso;

 

16. «quota di riciclabilità di un veicolo (Rcyc)» indica la percentuale della massa di un veicolo nuovo, potenzialmente riutilizzabile e riciclabile;

 

17. «quota di recuperabilità di un veicolo (Rcov)» indica la percentuale della massa di un veicolo nuovo, potenzialmente riutilizzabile e recuperabile;

 

18. «strategia» significa progetto su vasta scala consistente in azioni coordinate e accorgimenti tecnici relativi alla demolizione, frantumazione o simili, al riciclo e recupero di materiali per fissare le quote di riciclabilità e recuperabilità previste di un veicolo già al momento del suo progetto;

 

19. «massa» significa la massa del veicolo in ordine di marcia definito nell'allegato I, punto 2.6, della direttiva 70/156/CEE, escluso il conducente, la cui massa è data in 75 kg;

 

20. «organo competente» indica l'ente, ad esempio un servizio tecnico o altro organo esistente, incaricato da uno Stato membro di effettuare una valutazione preliminare del costruttore e rilasciare un certificato di conformità, nel rispetto delle disposizioni della presente direttiva. L'organo competente può essere l'autorità di omologazione, purché la sua competenza in materia sia opportunamente documentata.

 

 

Articolo 5

Norme di omologazione.

1. Gli Stati membri rilasciano, a seconda del caso, l'omologazione CE o nazionale, riguardo alla riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità, solo ai tipi di veicolo che rispondono ai requisiti della presente direttiva.

 

2. Ai fini del paragrafo 1, il costruttore fornisce all'autorità di omologazione le informazioni tecniche dettagliate necessarie ai calcoli e ai controlli di cui all'allegato I, riguardanti la natura dei materiali usati nella costruzione del veicolo e dei suoi componenti. Se tali informazioni sono coperte da diritti di proprietà intellettuale o costituiscono tecnologia specifica del costruttore o dei suoi fornitori, il costruttore o i suoi fornitori forniscono informazioni sufficienti per effettuare correttamente tali calcoli.

 

3. Ai fini della domanda di omologazione CE del veicolo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, gli Stati membri fanno sì che, in materia di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità, il costruttore usi il modello di documento informativo di cui all'allegato II della presente direttiva.

 

4. Per il rilascio di un'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE, l'autorità di omologazione fa uso del modello di certificato d'omologazione CE di cui all'allegato III.

 

 

Articolo 6

Valutazione preliminare del costruttore.

1. Gli Stati membri non rilasciano alcuna omologazione senza prima accertarsi che il costruttore abbia attuato disposizioni e procedure, ai sensi dell'allegato IV, punto 3, per gestire correttamente gli aspetti di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità di cui alla presente direttiva. Una volta effettuata questa valutazione preliminare, si rilascerà al costruttore un certificato di conformità all'allegato IV («certificato di conformità»).

 

2. Nell'ambito della valutazione preliminare del costruttore, gli Stati membri assicurano che i materiali impiegati per la costruzione di un tipo di veicolo siano conformi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE.

 

La Commissione, ai sensi della procedura di cui all'articolo 9, definisce le norme dettagliate richieste per la verifica della conformità con il presente disposto.

 

3. Ai fini del paragrafo 1, il costruttore deve raccomandare una strategia finalizzata alla demolizione, al riuso di componenti, al riciclaggio e al recupero dei materiali. Essa si fonda su tecnologie collaudate, disponibili o in via di sviluppo all'atto della domanda di omologazione.

 

4. Gli Stati membri nominano un organo competente, ai sensi dell'allegato IV, punto 2, che effettua la valutazione preliminare del costruttore e rilascia il certificato di conformità.

 

5. Il certificato di conformità, corredato di un'adeguata documentazione, descrive la strategia raccomandata dal costruttore. L'organo competente fa uso del modello di cui all'appendice dell'allegato IV.

 

6. Il certificato di conformità è valido per almeno due anni a decorrere dalla data del suo rilascio, prima che vengano effettuati nuovi controlli.

 

7. Il costruttore informa l'organo competente di qualsiasi cambiamento significativo che influisca sulla pertinenza del certificato di conformità. L'organo competente, consultato il costruttore, decide se siano necessari nuovi controlli.

 

8. Alla fine del periodo di validità del certificato di conformità, l'organo competente rilascia un nuovo certificato di conformità o ne estende la validità per altri due anni. L'organo competente rilascia un nuovo certificato se sono stati portati alla sua attenzione cambiamenti significativi.

 

 

Articolo 7

Riutilizzazione dei componenti.

I componenti di cui all'allegato V:

 

a) non vanno considerati riutilizzabili ai fini del calcolo della quota di riciclabilità e di recuperabilità;

 

b) non vanno riutilizzati nella costruzione di veicoli di cui alla direttiva 70/156/CEE.

 

 

Articolo 8

Modifiche alla direttiva 70/156/CEE.

La direttiva 70/156/CEE viene modificata ai sensi dell'allegato VI della presente direttiva.

 

 

Articolo 9

Modifiche.

Le modifiche apportate alla presente direttiva, necessarie ad adeguarla al progresso tecnico e scientifico, sono adottate dalla Commissione ai sensi della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE.

 

 

Articolo 10

Date di entrata in vigore dell'omologazione.

1. Con effetto dal 15 dicembre 2006, gli Stati membri, nei confronti di un tipo di veicolo che soddisfa i requisiti della presente direttiva, non possono:

 

a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o nazionale;

b) proibire l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in funzione di nuovi veicoli.

 

2. Con effetto dal 15 dicembre 2008, gli Stati membri, nei confronti di un tipo di veicolo che non soddisfa i requisiti della presente direttiva, devono:

 

a) rifiutare il rilascio dell'omologazione della CE;

b) rifiutare il rilascio dell'omologazione nazionale.

 

3. Con effetto dal 15 luglio 2010, gli Stati membri devono, se non sono rispettati i requisiti della presente direttiva:

 

a) considerare i certificati di idoneità che accompagnano i nuovi veicoli come non più validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE;

b) rifiutare l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in funzione di nuovi veicoli, salvo i casi in cui si applica l'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 70/156/CEE.

 

4. L'articolo 7 si applica a decorrere dal 15 dicembre 2006.

 

 

Articolo 11

Attuazione.

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 dicembre 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 15 dicembre 2006.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni della normativa nazionale, da essi adottata nella materia oggetto della presente direttiva.

 

 

Articolo 12

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Articolo 13

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Strasburgo, addì 26 ottobre 2005.

 

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

 

Per il Consiglio

Il presidente

D. ALEXANDER

 

 

 

Allegato

Elenco degli allegati

 

Allegato I:   Requisiti 

Allegato II:   Documento informativo per l'omologazione CE dei veicoli 

Allegato III:   Modello del certificato di omologazione CE 

Allegato IV:   Valutazione preliminare del costruttore 

Appendice: modello del certificato di conformità 

Allegato V:   Componenti considerati non riutilizzabili 

Allegato VI:   Modifiche alla direttiva 70/156/CEE

 

 

Allegato I

 

Requisiti

 

 

1. I veicoli appartenenti alla categoria M1 e quelli appartenenti alla categoria N1 saranno costruiti per essere:

 

- riutilizzabili e/o riciclabili per almeno l'85% della loro massa, e

 

- riutilizzabili e/o recuperabili per almeno il 95% della loro massa,

 

come stabilito dalle procedure di cui al presente allegato.

 

2. Ai fini dell'omologazione, il costruttore presenterà un modulo di presentazione dei dati debitamente compilato, redatto ai sensi dell'allegato A della norma ISO 22628: 2002, comprendente la ripartizione di materiali.

 

Ad esso allegherà un elenco dei componenti smontati, dichiarato dal costruttore riguardo alla fase di demolizione e al processo che raccomanda per il loro trattamento.

 

3. Per l'applicazione dei punti 1 e 2, il costruttore dimostrerà all'autorità di omologazione che i veicoli di riferimento rispettano i requisiti. Si usa il metodo di calcolo prescritto nell'allegato B della norma ISO 22628:2002.

 

Tuttavia, il costruttore deve poter dimostrare che qualsiasi versione nell'ambito del tipo di veicolo soddisfa i requisiti della presente direttiva.

 

4. Ai fini della scelta dei veicoli di riferimento, si terrà conto dei seguenti criteri:

 

- tipo di carrozzeria,

 

- livelli di allestimento disponibili [1],

 

- accessori facoltativi disponibili [1], montabili sotto la responsabilità del costruttore.

 

5. Se l'autorità di omologazione e il costruttore non riescono a convenire sulla versione più problematica di un tipo di veicolo ai fini della riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità, si sceglie un veicolo di riferimento:

 

a) per ogni «tipo di carrozzeria» definita nell'allegato II, sezione C, punto 1, della direttiva 70/156/CEE, nel caso di veicoli M1;

 

b) per ogni «tipo di carrozzeria», cioè furgone, telaio cabinato, pick-up ecc., nel caso di veicoli N1.

 

6. Ai fini del calcolo, i pneumatici si considerano riciclabili.

 

7. Le masse vanno espresse in kg con una cifra decimale. Le quote vanno calcolate in percentuale con una cifra decimale e arrotondate come segue:

 

a) se la cifra dopo la virgola è tra 0 e 4, il totale è arrotondato all'unità inferiore;

 

b) se la cifra dopo la virgola è tra 5 e 9, il totale è arrotondato all'unità superiore.

 

8. Per controllare i calcoli di cui al presente allegato, l'autorità di omologazione si accerterà che il modulo di presentazione dei dati (di cui al punto 2) sia coerente con la strategia raccomandata citata dal certificato di conformità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della presente direttiva.

 

9. Per controllare i materiali e le masse dei componenti, il costruttore metterà a disposizione veicoli e componenti considerati necessari dall'autorità di omologazione.

 

_________

[1] Come rivestimenti in pelle, impianto radiofonico, condizionamento d'aria, cerchioni in lega, ecc.

 

 

Allegato II

 

Documento informativo per l'omologazione CE del veicoloai sensi dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio [1], relativo all'omologazione CE di un veicolo riguardo alla sua riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità

 

Le seguenti informazioni vanno eventualmente fornite in triplice copia e devono includere un indice. Tutti i disegni saranno in una scala adeguata e sufficientemente dettagliati in formato A4 o su fogli piegati in formato A4. Eventuali fotografie devono essere sufficientemente particolareggiate.

 

 

0. ASPETTI GENERALI 

0.1. Marca (ragione sociale del costruttore): 

0.2. Tipo: 

0.2.0.1. Telaio: 

0.2.1. Eventuale denominazione commerciale: 

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo(b): 

0.3.1. Posizione di tale marcatura: 

0.4. Categoria del veicolo(c): 

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: 

0.8. Indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di assemblaggio: 

 

1. CARATTERISTICHE GENERALI DI COSTRUZIONE DEL VEICOLO 

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: 

1.2. Disegno con le dimensioni dell'intero veicolo: 

1.3. Numero di assi e di ruote: 

1.3.1. Numero e posizione degli assi con ruote doppie: 

1.3.3. Assi motori (numero, posizione, interconnessione): 

1.7. Cabina di guida (avanzata o normale)(z): 

 

3. MOTORE(q) [per i veicoli con motore a benzina, a gasolio, ecc., o anche in combinazione con un altro combustibile, ripetere questa voce (+)] 

3.1. Costruttore: 

3.2. Motore a combustione interna 

3.2.1. Caratteristiche 

3.2.1.1. Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione a compressione, quattro tempi/due tempi [1] 

3.2.1.2. Numero e disposizione dei cilindri: 

3.2.1.3. Cilindrata(s):~ cm3 

3.2.2. Combustibile: gasolio/benzina/GPL/GN/etanolo [1]: 

 

4. TRASMISSIONE(v) 

4.2. Tipo (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.): 

4.5. Cambio 

4.5.1. Tipo [manuale/automatica/variazione continua (CVT)] [1] 

4.9. Bloccaggio del differenziale: sì/no/facoltativo [1] 

 

9. CARROZZERIA 

9.1. Tipo di carrozzeria: 

9.3.1. Numero e configurazione delle porte: 

9.10.3. Sedili 

9.10.3.1. Numero: 

 

15. RIUTILIZZABILITÀ, RICICLABILITÀ E RECUPERABILITÀ 

15.1. Versione cui appartiene il veicolo del riferimento: 

15.2. Massa del veicolo di riferimento con carrozzeria o massa del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di aggancio se il costruttore non installa la carrozzeria e/o il dispositivo di aggancio (compresi liquidi, strumenti, ruota di scorta, se di serie), senza conducente: 

15.3. Masse dei materiali del veicolo del riferimento 

15.3.1. Massa del materiale considerato nella fase di pretrattamento(# #): 

15.3.2. Massa del materiale considerato nella fase di demolizione(# #): 

15.3.3. Massa del materiale considerato nella fase di trattamento dei residui non metallici, ritenuto riciclabile(# #): 

15.3.4. Massa del materiale considerato nella fase di trattamento dei residui non metallici, ritenuto energia recuperabile(# #): 

15.3.5. Ripartizione dei materiali(# #): 

15.3.6. Massa totale dei materiali riutilizzabili e/o riciclabili: 

15.3.7. Massa totale dei materiali riutilizzabili e/o recuperabili: 

15.4. Percentuali 

15.4.1. Percentuale di riciclabilità «Rcyc(%)»: 

15.4.2. Percentuale di recuperabilità «Rcov(%)»: 

_______

[1] I numeri delle voci e le note di questo documento informativo corrispondono a quelle elencate nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva sono omesse.

 

 

 

Allegato III

Modello di certificato di omologazione CE

 

 

Formato massimo: A4 (210 x 297 mm)

 

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

 

Timbro dell'autorità di omologazione CE

 

Comunicazione riguardante:

- omologazione CE [1] di un tipo di veicolo

- estensione dell'omologazione CE [1]

- rifiuto dell'omologazione CE [1]

ai sensi della direttiva 2005/64/CE

Numero di omologazione CE:

Motivo dell'estensione:

 

SEZIONE I 

0.1. Marca (ragione sociale del costruttore): 

0.2. Tipo: 

0.2.1. Denominazione/i commerciale/i [2]: 

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo: 

0.3.1. Posizione della marcatura: 

 

[1] Cancellare le menzioni inutili. 

[2] Se non disponibile al momento del rilascio dell'omologazione CE, completare questa voce almeno quando il veicolo sarà presentato sul mercato. 

 

0.4. Categoria del veicolo [1]: 

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: 

0.8. Nome/i e indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di assemblaggio: 

[...] 

 

SEZIONE II 

1. Informazioni supplementari: 

Percentuale/i di riciclabilità del/dei veicolo/i di riferimento: 

Percentuale/i di recuperabilità del/dei veicolo/i di riferimento: 

2. Servizio tecnico che effettua le prove: 

3. Data della relazione di prova: 

4. Riferimento della relazione di prova: 

5. Eventuali osservazioni: 

6. Allegati: indice e documentazione informativa 

7. Il veicolo rispetta/non rispetta [2] i requisiti tecnici della presente direttiva: 

 

(Luogo)                        (Firma)                                     (Data) 

 

Allegati: Documentazione informativa.                     

_________

[1] Definita nell'allegato II, sezione A, della direttiva 70/156/CEE.

[2] Cancellare le menzioni inutili.

 

 


 

Allegato IV

 

Valutazione preliminare del costruttore

 

1. Scopo del presente allegato

 

Il presente allegato descrive la valutazione preliminare che l'organo competente effettua per accertare che il costruttore abbia messo in atto le necessarie disposizioni e procedure.

 

2. Organo competente

 

L'organo competente deve soddisfare la norma EN 45012: 1989 o Guide ISO/IEC 62: 1996 sui criteri generali per gli enti di certificazione che rilasciano un certificato di qualità nei confronti di sistemi di gestione attuati dal costruttore.

 

 

3. Controlli che l'organo competente deve eseguire

 

3.1. L'organo competente si accerta che il costruttore abbia provveduto a:

a) raccogliere dati pertinenti dall'intera catena di fornitura, come natura e massa di tutti i materiali usati nella costruzione dei veicoli, in modo da eseguire i calcoli prescritti dalla presente direttiva;

b) avere a sua disposizione tutti gli altri dati pertinenti del veicolo richiesti dal calcolo, come il volume dei fluidi, ecc.;

c) controllare adeguatamente le informazioni ricevute dai fornitori;

d) gestire la ripartizione dei materiali;

e) eseguire il calcolo delle quote di riciclabilità e recuperabilità ai sensi di ISO 22628: 2002;

f) contrassegnare i componenti fatti di polimeri ed elastomeri ai sensi della decisione 2003/138/CE della Commissione, del 27 febbraio 2003, che stabilisce norme di codifica dei componenti e dei materiali per i veicoli a norma della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso;

g) verificare che nessun componente di cui all'allegato V sia riusato nella costruzione di nuovi veicoli.

3.2. Il costruttore fornirà all'organo competente ogni informazione pertinente, in forma documentaria. In particolare, riciclaggio e recupero dei materiali vanno debitamente documentati.

 


 

Appendice dell'allegato IV

 

 

Modello del certificato di conformità

 

 

 

 

 

Allegato V

Componenti ritenuti non riutilizzabili

 

1. Introduzione

Il presente allegato riguarda i componenti di veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1 che non devono essere riutilizzati nella costruzione di nuovi veicoli.

 

2. Elenco dei componenti

- Tutti gli air-bag [1], cioè i cuscini, gli attuatori pirotecnici, le unità di controllo e i sensori elettronici,

- i gruppi automatici, o non automatici, delle cinture di sicurezza, cioè corregge, ganci, avvolgitori, attuatori pirotecnici,

- sedili (solo se sono incorporati nel sedile ancoraggi delle cinture di sicurezza e/o gli air-bag),

- bloccasterzi agenti sulla colonna dello sterzo,

- immobilizzatori compresi transponder e unità di controllo elettroniche,

- sistemi di post-trattamento delle emissioni (ad esempio, marmitte catalitiche, filtri antiparticolato),

- silenziatori del tubo di scarico.

 

________

[1] Quando l'air-bag è inserito dentro il volante, il volante stesso.

 

 

Allegato VI

 

Modifiche alla direttiva 70/156/CEE

 

La direttiva 70/156/CEE è modificata come segue:

 

1) all'allegato I vanno aggiunti i seguenti punti:

 

«15. RIUTILIZZABILITÀ, RICICLABILITÀ E RECUPERABILITÀ

15.1. Versione cui appartiene il veicolo del riferimento:

15.2. Massa del veicolo di riferimento con carrozzeria o massa del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di aggancio se il costruttore non installa la carrozzeria e/o il dispositivo di aggancio (compresi liquidi, strumenti, ruota di scorta, se di serie), senza conducente:

15.3. Massa dei materiali del veicolo del riferimento

15.3.1. Massa del materiale considerato nella fase di pretrattamento(##):

15.3.2. Massa del materiale considerato nella fase di demolizione(##):

15.3.3. Massa del materiale considerato nella fase di trattamento dei residui non metallici, ritenuto riciclabile(##):

15.3.4. Massa del materiale considerato nella fase di trattamento dei residui non metallici, ritenuto energia recuperabile(##):

15.3.5. Ripartizione dei materiali(##):

15.3.6. Massa totale dei materiali riutilizzabili e/o riciclabili:

15.3.7. Massa totale dei materiali riutilizzabili e/o recuperabili:

15.4. Percentuali

15.4.1. Percentuale di riciclabilità "Rcyc(%)":

15.4.2. Percentuale di recuperabilità "Rcov(%)":

(# #) Concetti definiti alla norma ISO 22628: 2002.»;

 

2) all'allegato IV, sezione I, viene aggiunto il punto seguente:

 

 

Oggetto 

Numero della direttiva

Riferimento della Gazzetta ufficiale 

Applicabilità

M1 

M2 

M3 

N1 

N2 

N3 

O1 

O2 

O3 

O4 

59.

"Riciclabilità"

2005/64/CE 

 

L 310, 25 novembre 2005

X  

-  

-  

X  

-  

 

 

 

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) l'allegato XI viene modificato come segue:

a) all'appendice 1, viene aggiunto il punto seguente:

 

 

«Voce  

Soggetto  

Numero della direttiva 

M1 2.500  

M1 > 2.500  

M2  

M3 

 

 

 

[1] kg 

[1] kg 

 

 

59  

"Riciclabilità" 

2005/64/CE 

N/A  

N/A  

-  

-» 

 

 

b) all'appendice 2, viene aggiunto il punto seguente:

 

«Voce  

Soggetto  

Numero della direttiva  

M1 

M2 

M3 

N1 

N2

N3 

O1 

O2 

O3 

O4 

59  

"Riciclabilità"  

2005/64/CE  

N/A  

-  

-  

N/A  

-

-  

-  

-  

-  

-» 

 

c) all'appendice 3, viene aggiunto il punto seguente:

 

«Voce  

Soggetto  

Numero della direttiva  

M2 

M3 

N1 

N2 

N3 

O1 

O2 

O3 

O4 

59  

"Riciclabilità"  

2005/64/CE  

-  

-  

N/A  

-  

-  

-  

-  

-  

-» 

 

 

Dir. 70/156/CEE del 6 febbraio 1970.
Direttiva del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

 

(1) (2) (3)

------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 23 febbraio 1970, n. L 42. Entrata in vigore il 10 febbraio 1970.

(2) Termine di recepimento: 10 agosto 1971. Direttiva recepita con L. 27 dicembre 1973, n. 942, D.M. 29 marzo 1974 e D.M. 12 giugno 1981.

(3) Si veda la direttiva 95/54/CE e la direttiva 96/27/CE.

 

 

Il Consiglio delle Comunità europee,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Parlamento europeo,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale,

 

considerando che, in ogni Stato membro, i veicoli a motore destinati al trasporto delle merci o delle persone debbono presentare determinate caratteristiche tecniche stabilite da disposizioni cogenti; che tali disposizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che con le loro disparità esse ostacolano gli scambi all'interno della Comunità economica europea;

 

considerando che questi ostacoli all'istituzione ed al funzionamento del mercato comune possono essere ridotti o eliminati, se le stesse disposizioni vengono adottate da tutti gli Stati membri, sia come complemento, sia in sostituzione della loro legislazione attuale;

 

considerando che un controllo dell'osservanza delle prescrizioni tecniche è tradizionalmente effettuato dagli Stati membri prima della commercializzazione dei veicoli ai quali esse si applicano; che questo controllo riguarda i vari tipi di veicoli;

 

considerando che è opportuno che le prescrizioni tecniche armonizzate applicabili per ciascuno dei vari elementi o caratteristiche del veicolo vengano definite in direttive particolari;

 

considerando che sul piano comunitario il controllo dell'osservanza di queste prescrizioni, come pure il riconoscimento da parte di ogni Stato membro del controllo effettuato dagli altri Stati membri richiedono l'instaurazione di una procedura di omologazione comunitaria per ogni tipo di veicolo;

 

considerando che questa procedura deve consentire a ciascuno Stato membro di costatare che ogni tipo di veicolo è stato sottoposto ai controlli previsti nelle direttive particolari e registrati in una scheda di omologazione; che essa deve del pari consentire ai costruttori di compilare un certificato di conformità per tutti i veicoli conformi al tipo omologato; che quando sia munito di questo certificato il veicolo deve essere considerato da tutti gli Stati membri conforme alle loro legislazioni; che è opportuno che ciascuno Stato membro informi gli altri Stati membri circa la constatazione fatta, inviando copia della scheda d'omologazione compilata per ciascun tipo di veicolo omologato;

 

considerando che a titolo transitorio deve essere possibile effettuare l'omologazione in base alle prescrizioni comunitarie, man mano che entreranno in vigore le direttive particolari relative ai vari elementi o caratteristiche del veicolo e, per il resto, in base alle prescrizioni nazionali;

 

considerando che, fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato, è opportuno prevedere, nel quadro della collaborazione fra le autorità competenti degli Stati membri, disposizioni atte a facilitare la soluzione di controversie di carattere tecnico relative alla conformità di una produzione al tipo omologato;

 

considerando che un veicolo, benché conforme al tipo omologato, può tuttavia rivelare inconvenienti tali da mettere in pericolo la sicurezza della circolazione stradale e che pertanto è opportuno prevedere una procedura adeguata per ovviare a questo pericolo;

 

considerando che il progresso tecnico richiede un rapido adattamento delle prescrizioni tecniche definite nelle direttive particolari; che, per agevolare l'applicazione delle misure all'uopo necessarie, conviene prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del "Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore ",

 

ha adottato la presente direttiva:

 

 

Articolo 1 (4)

Campo di applicazione.

La presente direttiva riguarda l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi fabbricati in una o più fasi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati all'impiego nei suddetti veicoli e rimorchi. La presente direttiva non riguarda:

 

- l'omologazione dei singoli veicoli. Tuttavia gli Stati membri che concedono questo tipo di omologazione accettano qualsiasi omologazione valida di sistemi, componenti, entità tecniche o veicoli incompleti, accordata in virtù della presente direttiva e non in virtù delle disposizioni nazionali in materia,

 

- i quadricicli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 92/61/CEE del Consiglio, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote.

 

------------------------

(4) Il testo della direttiva, così come modificato dalle direttive 78/315/CEE, 78/547/CEE, 80/1267/CEE, 87/358/CEE, 87/403/CEE, è stato sostituito dall'articolo 1 della direttiva 92/53/CEE con quello degli attuali articoli da 1 a 14.

 

 

Articolo 2 (5)

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

 

- "omologazione", l'atto con cui uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle prescrizioni tecniche della presente direttiva o di una direttiva particolare figurante nell'elenco completo degli allegati IV o XI;

 

- "omologazione in più fasi", l'atto con cui uno o più Stati membri certificano che, a seconda dello stato di completamento, un tipo di veicolo incompleto o completato è conforme alle prescrizioni tecniche della presente direttiva;

 

- "veicolo", ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, completo o incompleto, il quale abbia almeno quattro ruote ed una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili;

 

- "veicolo base", qualsiasi veicolo incompleto il cui numero di identificazione sia mantenuto nelle varie fasi del procedimento di omologazione in più fasi;

 

- "veicolo incompleto", qualsiasi veicolo che, per poter essere conforme alle prescrizioni della presente direttiva, deve ancora essere completato in almeno una fase successiva;

 

- "veicolo completato", il veicolo che risulta dal procedimento di omologazione in più fasi e che è conforme a tutte le prescrizioni corrispondenti della presente direttiva;

 

- "tipo", i veicoli di una categoria specifica identici almeno per quanto riguarda gli aspetti essenziali specificati nell'allegato II punto B; un tipo di veicolo può comprendere diverse varianti e versioni (vedi allegato II punto B);

 

- "sistema", qualsiasi installazione del veicolo, come i freni, l'impianto di controllo delle emissioni, la sistemazione interna, ecc., soggetta alle prescrizioni di una direttiva particolare;

 

- "componente", un dispositivo, come una luce, soggetto alle prescrizioni di una direttiva particolare e destinato a far parte di un veicolo, il quale può essere omologato indipendentemente dal veicolo se la direttiva particolare lo prevede espressamente;

 

- "entità tecnica", un dispositivo, ad esempio un dispositivo di protezione posteriore, soggetto alle prescrizioni di una direttiva particolare e destinato a far parte di un veicolo che può venire omologato separatamente, ma soltanto in relazione ad uno o più tipi determinati di veicoli, se la direttiva particolare lo prevede espressamente;

 

- "costruttore", la persona o l'ente responsabile, verso l'autorità che rilascia l'omologazione di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della conformità della produzione; non è indispensabile che detta persona o ente partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica soggette all'omologazione;

 

- "autorità che rilascia l'omologazione", le autorità di uno Stato membro responsabili di tutti gli aspetti dell'omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica; esse rilasciano e, se necessario, ritirano le schede di omologazione, assicurano il collegamento con i propri omologhi degli altri Stati membri e verificano le disposizioni prese dai costruttori per assicurare la conformità della produzione;

 

- "servizio tecnico", l'organismo o l'ente designato come laboratorio di prova per l'esecuzione di prove o ispezioni a nome dell'autorità che rilascia l'omologazione di uno Stato membro. Questa funzione può essere svolta anche dalla stessa autorità che rilascia l'omologazione;

 

- "scheda informativa", le schede figuranti negli allegati I o III della presente direttiva o il corrispondente allegato di una direttiva particolare nel quale sono prescritte le informazioni che il richiedente è tenuto a fornire;

 

- "documentazione informativa", la documentazione completa o la raccolta di dati, disegni, fotografie, ecc., forniti dal richiedente al servizio tecnico o all'autorità che rilascia l'omologazione conformemente alle indicazioni della scheda informativa;

 

- "fascicolo di omologazione", la documentazione informativa più tutti i verbali di prova e gli altri documenti che il servizio tecnico o le autorità competenti in materia di omologazione hanno aggiunto alla documentazione informativa nello svolgimento delle proprie funzioni:

 

- "indice del fascicolo di omologazione", il documento in cui è elencato il contenuto del fascicolo di omologazione, opportunamente numerato o altrimenti contrassegnato in modo che ogni pagina sia chiaramente identificabile.

 

------------------------

(5) Il testo della direttiva, così come modificato dalle direttive 78/315/CEE, 78/547/CEE, 80/1267/CEE, 87/358/CEE, 87/403/CEE, è stato sostituito dall'articolo 1 della direttiva 92/53/CEE con quello degli attuali articoli da 1 a 14.

 

 

Articolo 3 (6)

Domanda di omologazione.

1. La domanda di omologazione di un veicolo è presentata dal costruttore all'autorità nazionale che rilascia l'omologazione. Essa è accompagnata dalla documentazione informativa contenente le informazioni specificate nell'allegato III e dalle schede di omologazione relative a ciascuna delle pertinenti direttive particolari, conformemente agli allegati IV o XI. Inoltre, fino alla data di rilascio o di rifiuto dell'omologazione, il fascicolo di omologazione previsto dalle direttive particolari per l'omologazione di sistemi ed entità tecniche è messo a disposizione dell'autorità che rilascia l'omologazione (7).

 

2. In deroga al paragrafo 1, se nessuna scheda di omologazione relativa ad una delle pertinenti direttive particolari è disponibile, i documenti che accompagnano la domanda comprendono una documentazione informativa contenente le informazioni richieste all'allegato I in relazione alle direttive particolari specificate negli allegati IV o XI e, se del caso, alla parte II dell'allegato III.

 

3. Nel caso di un'omologazione in più fasi, il richiedente deve fornire:

 

- nella prima fase: le parti della documentazione informativa e le schede di omologazione richieste per un veicolo completo, relative allo stato di costruzione del veicolo base;

 

- nella seconda e nelle successive fasi: le parti della documentazione informativa e le schede di omologazione relative alla fase attuale di costruzione, nonché una copia della scheda di omologazione del veicolo incompleto rilasciata nella fase di costruzione precedente. Il costruttore deve inoltre fornire un elenco completo delle modifiche e delle aggiunte da lui apportate ai veicoli incompleti.

 

4. La domanda per l'omologazione di un tipo di sistemi, componenti o entità tecniche deve essere presentata dal costruttore all'autorità che rilascia l'omologazione di uno Stato membro. Essa è accompagnata da una documentazione informativa il cui contenuto è specificato nella scheda informativa della rispettiva direttiva particolare.

 

5. Qualsiasi domanda relativa ad un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica può essere presentata unicamente presso un solo Stato membro. Per ogni tipo da omologare deve essere presentata una domanda separata.

 

------------------------

(6) Il testo della direttiva, così come modificato dalle direttive 78/315/CEE, 78/547/CEE, 80/1267/CEE, 87/358/CEE, 87/403/CEE, è stato sostituito dall'articolo 1 della direttiva 92/53/CEE con quello degli attuali articoli da 1 a 14.

(7) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/14/CE.

 

 

Articolo 4 (8)

Procedimento di omologazione.

1. Ciascuno Stato membro concede:

 

a) un'omologazione del veicolo:

 

- ai tipi di veicoli che sono conformi alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni tecniche delle corrispondenti direttive particolari menzionate nell'allegato IV,

 

- ai tipi di veicoli speciali menzionati nell'allegato XI che sono conformi alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni tecniche delle direttive particolari indicate nella relativa colonna dell'allegato XI,

 

questo procedimento si svolge secondo le procedure previste nell'allegato V;

 

b) un'omologazione in più fasi ai tipi di veicoli base, incompleti o completati che sono conformi alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni delle pertinenti direttive particolari, indicate negli allegati IV o XI, in funzione dello stato di completamento del tipo di veicolo;

 

Questo procedimento si svolge secondo le procedure previste all'allegato XIV;

 

c) un'omologazione del sistema ai tipi di veicoli che sono conformi alle indicazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni tecniche della relativa direttiva particolare di cui agli allegati IV o XI (9);

 

d) un'omologazione del componente o dell'entità tecnica a tutti i tipi di componenti o entità tecniche che sono conformi alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni tecniche della direttiva particolare di cui agli allegati IV o XI che contiene disposizioni espresse a questo proposito (10).

 

Nel caso dell'omologazione di un veicolo in base all'allegato XI o all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), o dell'omologazione di un sistema, componente, entità tecnica in base all'allegato XI o all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), comprendente restrizioni o deroghe ad alcune disposizioni della pertinente direttiva particolare, vengono indicate sulla scheda di omologazione le restrizioni in materia di validità e le deroghe concesse e [viene attribuito un numero di omologazione speciale, conformemente all'allegato VII] (11) (12).

 

Qualora le informazioni contenute nella documentazione informativa di cui alle lettere a), b), c) e d) prevedano disposizioni relative ai veicoli per uso speciale conformemente alle colonne corrispondenti dell'allegato XI e relative appendici, dette disposizioni e deroghe figurano anche sulla scheda di omologazione (13).

 

2. Tuttavia, se uno Stato membro ritiene che un veicolo, sistema, componente o entità tecnica, pur conforme alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, rischia di compromettere gravemente la sicurezza stradale, può rifiutare di concedere l'omologazione. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della propria decisione.

 

3. Ogni Stato membro completa tutte le parti corrispondenti di una scheda di omologazione (il cui modello è fornito nell'allegato VI della presente direttiva e negli allegati delle direttive particolari) per ciascun tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica da esso omologato. Ogni Stato membro completa inoltre le parti corrispondenti della scheda dei risultati di prove allegata alla scheda di omologazione del veicolo (il cui modello è riportato nell'allegato VIII) ed appronta o verifica il contenuto dell'indice del fascicolo di omologazione. Le schede di omologazione sono numerate secondo il metodo descritto nell'allegato VII. La scheda compilata ed i relativi allegati sono trasmessi al richiedente.

 

4. Quando il componente o l'entità tecnica da omologare svolge la propria funzione o presenta una particolare caratteristica soltanto in connessione con altri elementi del veicolo, e per questa ragione la conformità a una o più prescrizioni può essere verificata soltanto quando il componente o l'entità tecnica da omologare funzionano in connessione con altri elementi del veicolo, simulati o reali, la portata dell'omologazione del componente o dell'entità tecnica deve essere limitata di conseguenza. La scheda di omologazione di un componente o di un'entità tecnica indica in tal caso le eventuali restrizioni di utilizzazione e le eventuali condizioni di montaggio. Il rispetto delle suddette restrizioni e prescrizioni è verificato al momento dell'omologazione del veicolo.

 

5. Entro un termine di un mese, l'autorità che rilascia l'omologazione di ciascuno Stato membro invia ai propri omologhi degli altri Stati membri copia della scheda di omologazione (con i relativi allegati) per ogni tipo di veicolo per cui l'omologazione sia stata rilasciata, rifiutata o ritirata.

 

6. L'autorità che rilascia l'omologazione di ciascuno Stato membro invia ogni mese ai propri omologhi degli altri Stati membri l'elenco (contenente le menzioni indicate nell'allegato XIII) delle omologazioni di sistemi, componenti o entità tecniche rilasciate, rifiutate o ritirate nel corso dello stesso mese. Inoltre, su richiesta dell'autorità che rilascia l'omologazione di un altro Stato membro, essa invia immediatamente copia delle schede di omologazione dei sistemi, componenti o entità tecniche e/o il fascicolo di omologazione relativo a ciascun sistema, componente o entità tecnica per i quali ha rilasciato, rifiutato o ritirato l'omologazione.

 

------------------------

(8) Il testo della direttiva, così come modificato dalle direttive 78/315/CEE, 78/547/CEE, 80/1267/CEE, 87/358/CEE, 87/403/CEE, è stato sostituito dall'articolo 1 della direttiva 92/53/CEE con quello degli attuali articoli da 1 a 14.

(9) Lettera così modificata dall'articolo 1 della direttiva 98/14/CE.

(10) Lettera così modificata dall'articolo 1 della direttiva 98/14/CE.

(11) Testo soppresso dall'articolo 1 della direttiva 2001/116/CE.

(12) Comma aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 98/14/CE.

(13) Comma aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 98/14/CE.

 

 

Articolo 5 (14)

Modifiche delle omologazioni.

1. Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione prende i provvedimenti necessari per essere informato di qualsiasi modifica delle informazioni che figurano nel fascicolo di omologazione.

 

2. La domanda di modifica di un'omologazione è presentata esclusivamente allo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione originaria.

 

3. Per quanto riguarda l'omologazione di un sistema, un componente o un'entità tecnica, ove siano mutate le indicazioni che figurano nel fascicolo di omologazione, l'autorità di omologazione dello Stato membro in questione rilascia, se necessario, la pagina o le pagine modificate del fascicolo di omologazione, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio; la detta prescrizione si reputa ottemperata anche dal rilascio di una versione coordinata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche.

 

Ogni volta che sono rilasciate modifiche o una versione coordinata e aggiornata, viene modificato anche l'indice del fascicolo di omologazione (allegato alla scheda di omologazione) in modo da indicare le date delle modifiche più recenti o la data della versione coordinata e aggiornata.

 

Inoltre, se una delle informazioni che figurano nella scheda di omologazione (esclusi gli allegati) è stata modificata, oppure se le prescrizioni della direttiva sono state modificate dopo la data indicata sulla scheda di omologazione, la modifica è contrassegnata come "estensione" e l'autorità di omologazione dello Stato membro in questione rilascia una scheda di omologazione modificata (contrassegnata da un numero di estensione), sulla quale sono chiaramente indicati il motivo dell'estensione e la data del nuovo rilascio.

 

Se l'autorità che rilascia l'omologazione dello Stato membro in questione ritiene che la modifica di un fascicolo informativo giustifichi nuove prove o nuove verifiche, ne informa il costruttore e rilascia i documenti sopraindicati solo previo esito positivo delle nuove prove o verifiche.

 

4. Per quanto riguarda l'omologazione di un veicolo, ove siano mutate le indicazioni che figurano nel fascicolo di omologazione, l'autorità di omologazione dello Stato membro in questione rilascia, se necessario, la pagina o le pagine modificate del fascicolo di omologazione, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio; detta prescrizione si reputa ottemperata anche dal rilascio di una versione coordinata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche.

 

Ogni volta che sono rilasciate pagine modificate o una versione coordinata e aggiornata, viene modificato anche l'indice del fascicolo di omologazione (allegato alla scheda di omologazione) in modo da indicare le date delle modifiche più recenti o la data della versione coordinata e aggiornata.

 

Inoltre, se sono necessarie ulteriori verifiche, oppure se una delle informazioni che figurano nella scheda di omologazione (esclusi gli allegati) è stata modificata, o ancora se le prescrizioni di una delle direttive particolari applicabili alla data a decorrere dalla quale la prima messa in circolazione è vietata sono state modificate dopo la data indicata sulla scheda di omologazione, la modifica è contrassegnata come "estensione" e l'autorità di omologazione dello Stato membro in questione rilascia una scheda di omologazione modificata (contrassegnata da un numero di estensione), sulla quale sono chiaramente indicati il motivo dell'estensione e la data del nuovo rilascio.

 

Se l'autorità che rilascia l'omologazione dello Stato membro in questione ritiene che la modifica di un fascicolo di omologazione giustifichi nuove ispezioni, ne informa il costruttore e rilascia i documenti sopraindicati solo previo esito positivo delle nuove ispezioni. I documenti aggiornati vengono inviati a tutte le altre autorità competenti entro il termine di un mese.

 

5. Qualora risulti imminente la cessazione di validità dell'omologazione di un tipo di veicolo in quanto una o più omologazioni rilasciate a norma delle direttive particolari indicate nel relativo fascicolo di omologazione sta per scadere oppure a seguito dell'inserimento di una nuova direttiva particolare nell'elenco di cui all'allegato IV, parte I, l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione ne informa, almeno un mese prima della scadenza dell'omologazione, le autorità competenti degli altri Stati membri, precisando la data oppure comunicando il numero di identificazione dell'ultimo veicolo prodotto conformemente alla vecchia scheda di omologazione.

 

6. Non è necessario modificare l'omologazione delle categorie di veicoli non interessati da una modifica delle prescrizioni contenute nelle direttive particolari o nella presente direttiva.

 

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(14) Il testo della direttiva, così come modificato dalle direttive 78/315/CEE, 78/547/CEE, 80/1267/CEE, 87/358/CEE, 87/403/CEE, è stato sostituito dall'articolo 1 della direttiva 92/53/CEE con quello degli attuali articoli da 1 a 14. Il presente articolo è stato, da ultimo, così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/14/CE.

 

 

Articolo 6 (15)

Certificato di conformità.

1. Il costruttore detentore di una scheda di omologazione di un veicolo rilascia un certificato di conformità. Questo certificato i cui modelli sono riportati nell'allegato IX accompagna ciascun veicolo, completo o incompleto, fabbricato in conformità del tipo di veicolo omologato. Se si tratta di un tipo di veicolo incompleto o completato, il costruttore indica alla pagina 2 del certificato di conformità solo gli elementi aggiunti o modificati nella fase in corso dell'omologazione e, se necessario, allega a detto certificato tutti i certificati di conformità rilasciati nel corso delle fasi precedenti.

 

Il certificato di conformità deve essere emesso in modo da non poter essere falsificato. A tal fine la carta utilizzata per la stampa viene protetta mediante grafici a colori oppure dal marchio di identificazione del fabbricante apposto in filigrana (16).

 

2. Tuttavia a fini di imposizione o di immatricolazione dei veicoli, gli Stati membri possono chiedere, previa notifica, almeno tre mesi prima alla Commissione ed agli altri Stati membri, che siano aggiunti nel certificato elementi non previsti nell'allegato IX, purché detti elementi siano espressamente menzionati nel fascicolo di omologazione o possano essere desunti dallo stesso mediante calcoli semplici.

 

Gli Stati membri possono altresì chiedere che il certificato di conformità di cui all'allegato IX sia completato in modo da mettere in maggior risalto i dati necessari e sufficienti ai fini di imposizioni e d'immatricolazione da parte delle autorità nazionali competenti.

 

3. Il costruttore detentore di una scheda di omologazione di componente o entità tecnica appone, su ciascun componente o entità fabbricati in conformità al tipo omologato, il proprio marchio di fabbrica o commerciale, l'indicazione del tipo e/o se la direttiva particolare lo prevede, il numero o il marchio d'omologazione. In quest'ultimo caso tuttavia il costruttore può scegliere di non apporre il marchio di fabbrica o commerciale o l'indicazione del tipo.

 

4. Il costruttore detentore di una scheda di omologazione che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, contiene restrizioni circa l'utilizzazione del componente o dell'entità tecnica in questione, fornisce, per ciascun componente o entità tecnica prodotti, informazioni dettagliate su tali restrizioni ed indica le condizioni di montaggio.

 

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(15) Il testo della direttiva, così come modificato dalle direttive 78/315/CEE, 78/547/CEE, 80/1267/CEE, 87/358/CEE, 87/403/CEE, è stato sostituito dall'articolo 1 della direttiva 92/53/CEE con quello degli attuali articoli da 1 a 14.

(16) Comma aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 98/14/CE.

 

 

Articolo 7 (17)

Immatricolazione e messa in circolazione.

1. Ciascuno Stato membro immatricola veicoli nuovi ovvero ne autorizza la vendita o la messa in circolazione fondandosi su motivi concernenti la costruzione o il funzionamento degli stessi, solo se detti veicoli sono accompagnati da un valido certificato di conformità. Nel caso di veicoli incompleti, ciascuno Stato membro ne autorizza la vendita, ma può rifiutarne l'immatricolazione definitiva e la messa in circolazione fino a quando i veicoli non sono stati completati.

 

2. Ciascuno Stato membro permette la vendita e la messa in circolazione di componenti o entità tecniche se, e solo se, dette componenti ed entità soddisfano i requisiti della direttiva particolare corrispondente ed i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 3 purché ciò non si applichi ai componenti ed alle entità tecniche destinati a veicoli che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva o che ne sono totalmente o parzialmente esentati.

 

3. Se uno Stato membro stabilisce che veicoli, componenti o entità tecniche di un particolare tipo, benché accompagnati da un certificato di conformità valido o regolarmente marcati, compromettono gravemente la sicurezza stradale, può, per un periodo massimo di sei mesi, rifiutare l'immatricolazione di detti veicoli o vietare la vendita o la messa in circolazione sul proprio territorio di detti veicoli, componenti o entità tecniche. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della propria decisione. Se lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione contesta i rischi addotti per la sicurezza stradale ad esso notificati, gli Stati membri interessati si occupano per risolvere la controversia. La Commissione è tenuta informata e procede, ove necessario, alle consultazioni necessarie per pervenire ad una soluzione.

 

------------------------

(17) Il testo della direttiva, così come modificato dalle direttive 78/315/CEE, 78/547/CEE, 80/1267/CEE, 87/358/CEE, 87/403/CEE, è stato sostituito dall'articolo 1 della direttiva 92/53/CEE con quello degli attuali articoli da 1 a 14.

 

 

Articolo 8 (18)

Deroghe e procedure alternative.

1. I requisiti dell'articolo 7, paragrafo 1, non sono applicabili:

 

- ai veicoli destinati alle forze armate, alla protezione civile, ai servizi antincendio e alle forze addette al mantenimento dell'ordine pubblico;

 

- ai veicoli omologati conformemente al paragrafo 2.

 

2. Ciascuno Stato membro può su richiesta del costruttore, esentare dall'applicazione di una o più disposizioni di una o più direttive particolari i veicoli seguenti:

 

a) veicoli prodotti in piccole serie

 

Nel caso di tali veicoli, il numero dei veicoli di una certa famiglia di tipi immatricolati, venduti o messi in circolazione ogni anno in questo Stato membro non può superare il numero di unità indicato nell'allegato XII. Ogni anno, gli Stati membri inviano alla Commissione l'elenco di tali omologazioni. Lo Stato membro che rilascia tale tipo di omologazione invia copia della scheda di omologazione e dei relativi allegati all'autorità che rilascia l'omologazione degli altri Stati membri designati dal costruttore, con l'indicazione della natura delle deroghe ammesse. Entro tre mesi, i suddetti Stati membri decidono se, e per quale numero di unità, essi accettano l'omologazione dei veicoli da immatricolare nel proprio territorio. Ai fini delle omologazioni accordate conformemente alla presente lettera, i requisiti degli articoli 3, 4, 5, 6, 10 e 11 sono applicabili soltanto nella misura in cui l'autorità che rilascia l'omologazione li ritenga utili. Se una deroga è accordata conformemente alla presente lettera, lo Stato membro può chiedere di adottare altre disposizioni appropriate.

 

b) Veicoli di fine serie

 

1) Gli Stati membri possono, entro i limiti [quantitativi] (19) contenuti nell'allegato XII, sezione B, e per un periodo limitato, immatricolare e consentire la vendita o l'immissione in circolazione di veicoli nuovi conformi a un tipo di veicolo la cui omologazione non è più valida, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5.

 

La presente disposizione è applicabile soltanto ai veicoli che:

 

- si trovavano nel territorio della Comunità ed

 

- erano accompagnati da un certificato di conformità valido rilasciato al momento in cui l'omologazione del tipo di veicolo in questione era ancora valida, ma che non erano stati immatricolati o messi in circolazione prima della fine della validità di detta omologazione.

 

Questa possibilità è limitata ad un periodo di 12 mesi per i veicoli completi e di 18 mesi per i veicoli completati dopo la data in cui l'omologazione ha perso la sua validità.

 

2) Ai fini dell'applicazione del punto 1 a uno o più tipi di veicoli di una categoria determinata, il costruttore ne fa richiesta all'autorità competente dello Stato membro interessato dall'immissione in circolazione di questi tipi di veicoli. La domanda precisa i motivi tecnici o economici che la giustificano.

 

Entro tre mesi detti Stati membri decidono se autorizzare l'immatricolazione nel loro territorio del tipo di veicolo in oggetto e, in caso affermativo, circa il numero di unità.

 

Gli Stati membri interessati dall'immissione in circolazione di questi tipi di veicoli provvedono affinché il costruttore osservi le disposizioni di cui all'allegato XII, parte B.

 

Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione un elenco delle deroghe concesse (20).

 

c) Veicoli, componenti o entità tecniche concepite secondo tecniche o principi incompatibili per loro natura, con uno o più requisiti di una o più direttive particolari.

 

Nel caso di tali veicoli, componenti o entità tecniche, lo Stato membro può rilasciare un'omologazione valida unicamente per il proprio territorio, ma, entro un mese dal rilascio, invia una copia della scheda di omologazione e dei relativi allegati alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione. Nel contempo, esso chiede alla Commissione di essere autorizzato a rilasciare un'omologazione in conformità della presente direttiva. La domanda è accompagnata da un fascicolo contenente i seguenti elementi:

 

- i motivi per cui le tecniche o i principi di cui trattasi rendono il veicolo, il componente o l'entità tecnica incompatibile con i requisiti di una o più direttive particolari;

 

- una descrizione dei problemi di sicurezza e di protezione ambientale esaminati ed i provvedimenti adottati;

 

- una descrizione delle prove, con i relativi risultati, le quali dimostrino che è garantito un livello di sicurezza e di protezione ambientale almeno equivalente a quello garantito da una o più direttive particolari;

 

- proposte di modifica delle direttive particolari corrispondenti o, eventualmente, proposte di nuove direttive particolari.

 

Entro tre mesi dalla data di ricevimento del fascicolo completo, la Commissione presenta un progetto di decisione al comitato di cui all'articolo 13. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 13, se autorizzare lo Stato membro a rilasciare un'omologazione in conformità della presente direttiva.

 

Soltanto la domanda di autorizzazione a rilasciare l'omologazione e il progetto di decisione vengono trasmessi agli Stati membri nella loro lingua o lingue ufficiali, ma questi ultimi possono richiedere tutti i documenti del fascicolo in lingua originale come condizione preliminare di una decisione presa secondo la procedura di cui all'articolo 13.

 

Se la domanda è approvata, lo Stato membro interessato può rilasciare un'omologazione in conformità della presente direttiva. In tal caso, la decisione precisa gli eventuali limiti di validità (ad es. un determinato periodo). La validità dell'omologazione non può avere una durata inferiore a 36 mesi.

 

Qualora le pertinenti direttive particolari siano state adeguate al progresso tecnico in modo che i veicoli, i componenti o le entità tecniche omologati a norma della presente lettera siano conformi alle direttive di modifica, gli Stati membri trasformano tali omologazioni in omologazioni normali prevedendo i tempi necessari, ad esempio per i costruttori che devono cambiare la marcatura di omologazione sui componenti. Ciò implica la soppressione di qualsiasi riferimento a restrizioni o deroghe e [la sostituzione di qualsiasi numero di omologazione speciale con un numero di omologazione normale] (21).

 

Se le procedure necessarie per adeguare le direttive particolari non sono state avviate, la validità delle omologazioni rilasciate a norma della presente lettera può essere prorogata, su richiesta dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione, con un'altra decisione presa secondo la procedura di cui all'articolo 13 (22) (23).

 

3. Le schede di omologazione che sono rilasciate conformemente al paragrafo 2 ed i cui modelli figurano nell'allegato VI, non devono avere l'intestazione "scheda di omologazione CEE di un tipo di veicolo" tranne nel caso di cui al paragrafo 2, lettera c), se la Commissione ha approvato la relazione.

 

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(18) Il testo della direttiva, così come modificato dalle direttive 78/315/CEE, 78/547/CEE, 80/1267/CEE, 87/358/CEE, 87/403/CEE, è stato sostituito dall'articolo 1 della direttiva 92/53/CEE con quello degli attuali articoli da 1 a 14.

(19) Parola soppressa dall'articolo 1 della direttiva 98/14/CE.

(20) Punto così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/14/CE.

(21) Testo soppresso dall'articolo 1 della direttiva 2001/116/CE.

(22) La presente lettera, già derogata dalla decisione 97/501/CE, dalla decisione 97/676/CE, dalla decisione 97/849/CE, dalla decisione 97/856/CE e dalla decisione 98/210/CE, è stata, da ultimo, così sostituita dall'articolo 1 della direttiva 98/14/CE.

(23) La domanda di deroga ai sensi della presente lettera c), presentata dall'Italia, è stata approvata dall'articolo 1 della decisione 1999/557/CE e successivamente dall'articolo 1 della decisione 2001/343/CE.

 

 

Articolo 9 (24)

Accettazione di omologazioni equivalenti.

1. Su proposta della Commissione il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può riconoscere l'equivalenza tra le condizioni o le disposizioni relative all'omologazione dei sistemi, componenti ed entità tecniche previste dalla presente direttiva e le procedure stabilite da regolamentazioni internazionali o di Paesi terzi, nell'ambito di accordi multilaterali o bilaterali tra la Comunità e Paesi terzi.

 

2. È riconosciuta l'equivalenza tra le regolamentazioni internazionali figuranti nell'allegato IV, parte II, e le corrispondenti direttive particolari. Le autorità che rilasciano l'omologazione degli Stati membri accettano le omologazioni rilasciate conformemente a queste regolamentazioni e, se del caso, i relativi contrassegni di omologazione, in sostituzione delle omologazioni e/o contrassegni corrispondenti alle direttive particolari equivalenti. Le regolamentazioni internazionali precitate sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

 

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(24) Il testo della direttiva, così come modificato dalle direttive 78/315/CEE, 78/547/CEE, 80/1267/CEE, 87/358/CEE, 87/403/CEE, è stato sostituito dall'articolo 1 della direttiva 92/53/CEE con quello degli attuali articoli da 1 a 14.

 

 

Articolo 10 (25)

Provvedimenti relativi alla conformità della produzione.

1. Lo Stato membro che ha rilasciato un'omologazione prende i provvedimenti previsti all'allegato X, in relazione a detta omologazione, per accertare, se necessario in collaborazione con le autorità competenti che rilasciano l'omologazione degli altri Stati membri, se siano stati presi i provvedimenti necessari per garantire la conformità al tipo omologato dei veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prodotti.

 

2. Lo Stato membro che ha rilasciato un'omologazione prende i provvedimenti previsti all'allegato X, in relazione a detta omologazione per accertare, se necessario in collaborazione con le autorità competenti che rilasciano l'omologazione degli altri Stati membri, se i provvedimenti di cui al paragrafo 1 continuino ad essere adeguati e se i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prodotti continuino ad essere conformi al tipo omologato. La verifica effettuata per assicurare la conformità al tipo omologato è limitata alle procedure di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato X ed alle direttive particolari contenenti requisiti specifici (26).

 

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(25) Il testo della direttiva, così come modificato dalle direttive 78/315/CEE, 78/547/CEE, 80/1267/CEE, 87/358/CEE, 87/403/CEE, è stato sostituito dall'articolo 1 della direttiva 92/53/CEE con quello degli attuali articoli da 1 a 14.

(26) Periodo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/14/CE.

 

 

Articolo 11 (27)

Non conformità al tipo omologato.

1. Si ha non conformità al tipo omologato quando si costatano rispetto alla scheda di omologazione e/o nel fascicolo di omologazione divergenze che lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione non ha autorizzato ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 3 o 4. Non si può considerare che un veicolo non sia conforme al tipo omologato se sono rispettate le tolleranze previste da direttive particolari.

 

2. Se lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione constata che veicoli, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un contrassegno di omologazione non sono conformi al tipo da esso omologato, esso prende i provvedimenti necessari affinché i veicoli, le componenti o le entità tecniche prodotti siano di nuovo conformi al tipo omologato. Le autorità che rilasciano l'omologazione di detto Stato membro notificano ai propri omologhi degli altri Stati membri i provvedimenti presi, che possono giungere fino al ritiro dell'omologazione.

 

3. Se uno Stato membro constata che veicoli, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un contrassegno di omologazione non sono conformi al tipo omologato, può chiedere allo Stato membro che ha proceduto all'omologazione di verificare se i veicoli, le componenti o le entità tecniche siano conformi al tipo omologato. Tale verifica deve essere effettuata al più presto possibile e in ogni caso entro sei mesi dalla data della richiesta.

 

4. Nell'ipotesi:

 

- di omologazione per tipo di veicolo, se la non conformità di un veicolo è dovuta esclusivamente alla non conformità di un sistema, componente o entità tecnica, oppure

 

- di omologazione per tipo in più fasi, se la non conformità di un veicolo completato è dovuta esclusivamente alla non conformità di un sistema, componente o entità tecnica facente parte integrante di un veicolo incompleto, o alla non conformità dello stesso veicolo incompleto,

 

le autorità competenti per l'omologazione del veicolo chiedono allo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione del sistema, componente o entità tecnica, oppure del veicolo incompleto, di prendere i provvedimenti necessari affinché sia ripristinata la conformità dei veicoli prodotti al tipo omologato. Tali provvedimenti devono essere presi il più presto possibile e in ogni caso entro sei mesi dalla data della richiesta, se necessario in cooperazione con lo Stato membro richiedente.

 

Qualora venga accertata una mancanza di conformità, le autorità che rilasciano l'omologazione dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione del sistema, componente, entità tecnica o veicolo incompleto prendono i provvedimenti di cui al paragrafo 2.

 

5. Le autorità che rilasciano l'omologazione degli Stati membri si informano reciprocamente, entro il termine di un mese, del ritiro di un'omologazione e dei motivi che lo giustificano.

 

6. Se lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione contesta la non conformità di cui è stato informato, gli Stati membri interessati s'impegnano a risolvere la controversia. La Commissione è tenuta informata e procede, ove necessario, alle opportune consultazioni al fine di pervenire ad una soluzione.

 

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(27) Il testo della direttiva, così come modificato dalle direttive 78/315/CEE, 78/547/CEE, 80/1267/CEE, 87/358/CEE, 87/403/CEE, è stato sostituito dall'articolo 1 della direttiva 92/53/CEE con quello degli attuali articoli da 1 a 14.

 

 

Articolo 12 (28)

Notifica delle decisioni e dei ricorsi esperibili.

Ogni decisione di rifiuto o di ritiro di omologazione, rifiuto di immatricolazione o divieto di vendita, presa in base alle disposizioni adottate in esecuzione della presente direttiva, è debitamente motivata. Essa viene notificata all'interessato unitamente all'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e dei relativi termini di esperibilità.

 

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(28) Il testo della direttiva, così come modificato dalle direttive 78/315/CEE, 78/547/CEE, 80/1267/CEE, 87/358/CEE, 87/403/CEE, è stato sostituito dall'articolo 1 della direttiva 92/53/CEE con quello degli attuali articoli da 1 a 14.

 

 

Articolo 13 (29)

Adeguamento degli allegati.

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato "comitato per l'adeguamento al progresso tecnico" (30).

 

2. Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico:

 

- gli allegati della presente direttiva, o

 

- le disposizioni contenute nelle direttive particolari, salve disposizioni contrarie in essa previste,

 

sono adottate conformemente alla procedura prevista al paragrafo 3. Questa procedura è applicabile altresì per l'inserimento nelle direttive particolari di disposizioni relative all'omologazione di entità tecniche.

 

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

 

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi (31).

 

4. Il Consiglio, se adotta su proposta della Commissione una nuova direttiva particolare, adotta, in base alla stessa proposta, le opportune modifiche dei pertinenti allegati della presente direttiva.

 

5. Se la Commissione modifica una direttiva particolare, modifica di conseguenza gli allegati pertinenti della presente direttiva (32).

 

6. Il comitato adotta il proprio regolamento interno (33).

 

------------------------

(29) Il testo della direttiva, così come modificato dalle direttive 78/315/CEE, 78/547/CEE, 80/1267/CEE, 87/358/CEE, 87/403/CEE, è stato sostituito dall'articolo 1 della direttiva 92/53/CEE con quello degli attuali articoli da 1 a 14.

(30) Paragrafo così sostituito dall'allegato III del regolamento (CE) n. 807/2003.

(31) Paragrafo così sostituito dall'allegato III del regolamento (CE) n. 807/2003.

(32) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 98/14/CE.

(33) Paragrafo aggiunto dall'allegato III del regolamento (CE) n. 807/2003.

 

 

Articolo 14 (34)

Notifica delle autorità che rilasciano l'omologazione e dei servizi tecnici.

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione ed agli altri Stati membri i nomi e gli indirizzi:

 

- delle autorità che rilasciano l'omologazione e, se necessario, i settori per cui sono competenti;

 

- dei servizi tecnici da essi riconosciuti, specificando per quali procedure di prova ciascuno di essi è stato riconosciuto.

 

I servizi notificati devono essere conformi alle norme armonizzate in materia di funzionamento dei laboratori di prova (EN 45001), nel rispetto delle condizioni seguenti:

 

I) un costruttore non può essere riconosciuto come servizio tecnico, salvo nel caso in cui direttive particolari lo prevedano;

 

II) ai fini della presente direttiva, non è considerato eccezionale l'uso di attrezzature esterne da parte dei servizi tecnici con l'accordo dell'autorità che rilascia l'omologazione.

 

2. Un servizio notificato si presume conforme alle norme armonizzate, ma, ove necessario, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirne la prova.

 

I servizi di Paesi terzi possono essere notificati in quanto servizi tecnici designati solo nell'ambito di un accordo bilaterale o multilaterale tra la Comunità ed i Paesi terzi in questione.

 

Fatto a Bruxelles, addì 6 febbraio 1970.

 

Per il Consiglio

il presidente

P. Harmel

 

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(34) Il testo della direttiva, così come modificato dalle direttive 78/315/CEE, 78/547/CEE, 80/1267/CEE, 87/358/CEE, 87/403/CEE, è stato sostituito dall'articolo 1 della direttiva 92/53/CEE con quello degli attuali articoli da 1 a 14.

(si omettono gli allegati)


Dir. 2005/65/CE del 26 ottobre 2005.
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa al miglioramento della sicurezza dei porti

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 25 novembre 2005, n. L 310. Entrata in vigore il 15 dicembre 2005.

(2) Termine di recepimento: 15 giugno 2007.

(3) Testo rilevante ai fini del SEE.

 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),

 

visto il parere del Comitato delle regioni (5),

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (6),

 

considerando quanto segue:

 

(1) Gli incidenti di sicurezza conseguenti ad atti di terrorismo sono fra le minacce più gravi per gli ideali di democrazia, di libertà e di pace che rappresentano l'essenza dell'Unione europea.

 

(2) Le persone, gli impianti e gli equipaggiamenti nei porti devono essere protetti dagli incidenti di sicurezza e dai loro effetti devastanti. Tale protezione gioverebbe agli utenti dei trasporti, all'economia e alla società in generale.

 

(3) Il 31 marzo 2004 il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato il regolamento (CE) n. 725/2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali. Le misure di sicurezza marittima imposte da quel regolamento rappresentano solo una parte delle misure necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato in tutta la catena di trasporto di ambito marittimo e il regolamento citato si limita a misure di sicurezza a bordo delle navi e nell'immediata interfaccia nave/porto.

 

(4) Per raggiungere il massimo grado possibile di protezione per le industrie marittime e portuali occorrerebbe introdurre misure di sicurezza nei porti che coprano ciascun porto situato entro i confini stabiliti dallo Stato membro interessato e che garantiscano che le misure di sicurezza adottate in applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004 beneficino del miglioramento della sicurezza nelle zone di attività portuale. Queste misure dovrebbero applicarsi a tutti i porti in cui sono situati uno o più impianti portuali coperti dal regolamento (CE) n. 725/2004.

 

(5) L'obiettivo di sicurezza di cui alla presente direttiva andrebbe realizzato adottando misure appropriate ferme restando le normative degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale e le misure che potrebbero essere adottate sulla base del titolo VI del trattato sull'Unione europea.

 

(6) Gli Stati membri dovrebbero appoggiarsi su valutazioni di sicurezza dettagliate per individuare i limiti esatti dell'area portuale pertinentemente interessata dalle misure di sicurezza, nonché le diverse disposizioni necessarie per garantire un'adeguata sicurezza dei porti. Tali misure dovrebbero variare in funzione del livello di sicurezza in vigore e rispecchiare le differenze insite nel profilo di rischio delle diverse zone del porto.

 

(7) Gli Stati membri dovrebbero approvare piani di sicurezza portuale che incorporino le conclusioni della valutazione di sicurezza del porto. L'efficacia delle misure di sicurezza richiede chiare divisioni dei compiti fra tutte le parti interessate, nonché l'effettuazione di addestramenti periodici. Si ritiene che l'inclusione nel piano di sicurezza del porto di chiare divisioni dei compiti e di procedure relative agli addestramenti contribuisca significativamente all'efficacia delle misure di sicurezza del porto sia preventive che correttive.

 

(8) I traghetti roll-on/roll-off sono particolarmente vulnerabili a incidenti di sicurezza, in particolare se trasportano passeggeri e merci. Occorrerebbe pertanto adottare misure adeguate in base alla valutazione dei rischi per assicurare che le autovetture e i veicoli commerciali destinati a essere trasportati su traghetti roll-on/roll-off su rotte interne e internazionali non costituiscano un rischio per il traghetto, i passeggeri, l'equipaggio o il carico. Dette misure dovrebbero essere adottate in modo da assicurare il più possibile la fluidità delle operazioni.

 

(9) Gli Stati membri dovrebbero poter istituire commissioni per la sicurezza del porto incaricate di fornire consulenza pratica nei porti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva.

 

(10) Gli Stati membri dovrebbero far sì che le responsabilità in materia di sicurezza portuale siano chiaramente riconosciute da tutte le parti interessate. Gli Stati membri dovrebbero sorvegliare l'adempimento delle norme di sicurezza, istituire con chiarezza un'autorità responsabile per tutti i loro porti, approvare tutte le valutazioni di sicurezza e i piani di sicurezza per i loro porti, definire e comunicare se opportuno i livelli di sicurezza e badare a che le misure adottate siano adeguatamente notificate, attuate e coordinate.

 

(11) Gli Stati membri dovrebbero approvare valutazioni e piani e controllarne l'attuazione nei loro porti. Per ridurre al minimo i disagi nei porti e l'onere amministrativo per gli organi ispettivi, il controllo da parte della Commissione sull'applicazione della direttiva dovrebbe essere effettuato unitamente alle ispezioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 725/2004.

 

(12) Gli Stati membri dovrebbero garantire che un punto di contatto per la sicurezza del porto mantenga i collegamenti fra la Commissione e gli Stati membri. Essi dovrebbero comunicare alla Commissione quali siano i porti cui si applica la direttiva, sulla base delle valutazioni di sicurezza effettuate.

 

(13) L'applicazione effettiva ed uniforme delle misure della politica di sicurezza solleva importanti questioni connesse con gli aspetti del suo finanziamento. Il finanziamento di talune misure di sicurezza addizionali non dovrebbe portare a distorsioni della concorrenza. Entro il 30 giugno 2006, la Commissione dovrebbe sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati di uno studio sui costi connessi alle misure adottate nell'ambito della presente direttiva, che affronti in particolare la questione della ripartizione degli oneri finanziari tra le autorità pubbliche, le autorità portuali e gli operatori.

 

(14) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

 

(15) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva andrebbero adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

 

(16) Occorrerebbe stabilire una procedura per adeguare la presente direttiva agli sviluppi degli strumenti internazionali e, in seguito alle esperienze acquisite, adattare o completare le disposizioni dettagliate di cui agli allegati della presente direttiva, senza ampliare il campo di applicazione di quest'ultima.

 

(17) Poiché gli scopi della presente direttiva, vale a dire l'instaurazione equilibrata di misure utili nel settore della politica dei trasporti e dei porti marittimi non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della dimensione europea della presente direttiva, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

 

(18) Poiché la presente direttiva riguarda i porti marittimi, gli obblighi in essa contenuti non si applicano all'Austria, alla Repubblica ceca, all'Ungheria, al Lussemburgo e alla Slovacchia,

 

hanno adottato la presente direttiva:

 

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(4) Pubblicato nella G.U.U.E. 20 maggio 2005, n. C 120.

(5) Pubblicato nella G.U.U.E. 18 febbraio 2005, n. C 43.

(6) Parere del Parlamento europeo del 10 maggio 2005 e decisione del Consiglio del 6 ottobre 2005.

 

 

Articolo 1

Oggetto.

1. Obiettivo principale della presente direttiva è quello di introdurre misure comunitarie volte a migliorare la sicurezza dei porti di fronte al pericolo costituito da incidenti di sicurezza. La presente direttiva garantisce altresì che le misure di sicurezza adottate in applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004 beneficino di un rafforzamento della sicurezza nei porti.

 

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono:

 

a) norme comuni fondamentali sulle misure di sicurezza nei porti;

 

b) un meccanismo attuativo per tali norme;

 

c) meccanismi appropriati di controllo di adempienza.

 

 

Articolo 2

Campo di applicazione.

1. La presente direttiva fissa misure di sicurezza che vanno osservate nei porti. Gli Stati membri possono applicare le disposizioni della presente direttiva alle zone connesse con i porti.

 

2. Le misure disposte dalla presente direttiva si applicano a tutti i porti situati nel territorio di uno Stato membro che contengono uno o più impianti portuali contemplati da un piano di sicurezza dell'impianto portuale approvato a norma del regolamento (CE) n. 725/2004. La presente direttiva non si applica alle installazioni militari portuali.

 

3. Gli Stati membri individuano i confini di ciascun porto ai fini della presente direttiva, tenendo in debito conto le informazioni contenute nella valutazione di sicurezza del porto.

 

4. Ove i confini di un impianto portuale ai sensi del regolamento (CE) n. 725/2004, quali definiti da uno Stato membro, inglobino tutto il porto, le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 725/2004 prevalgono su quelle della presente direttiva.

 

 

Articolo 3

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva si intende per:

 

1. «porto», una specifica area terrestre e marittima con confini definiti dallo Stato membro in cui il porto è situato, comprendente impianti e attrezzature intesi ad agevolare le operazioni commerciali di trasporto marittimo;

 

2. «interfaccia nave/porto», le interazioni che hanno luogo quando una nave è direttamente ed immediatamente interessata da attività che comportano il movimento di persone o di merci o la fornitura di servizi portuali verso la nave o dalla nave;

 

3. «impianto portuale», un luogo in cui avviene l'interfaccia nave/porto. Comprende aree quali le zone di ancoraggio, di ormeggio, le aree di accosto dal mare, secondo i casi;

 

4. «punto di contatto per la sicurezza del porto», l'organismo nominato da ogni Stato membro per fungere da punto di contatto per la Commissione e gli altri Stati membri per l'attuazione, il controllo e l'informazione sull'applicazione delle misure di sicurezza dei porti di cui alla presente direttiva;

 

5. «Autorità di sicurezza del porto», l'autorità responsabile per le questioni di sicurezza in un dato porto.

 

 

Articolo 4

Coordinamento con le misure adottate in applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004.

Gli Stati membri garantiscono lo stretto coordinamento fra le misure di sicurezza dei porti introdotte dalla presente direttiva e quelle adottate in applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004.

 

 

Articolo 5

Autorità di sicurezza del porto.

1. Gli Stati membri designano un'autorità di sicurezza del porto per ciascuna area portuale rientrante nel campo di applicazione della presente direttiva. Un'autorità di sicurezza del porto può essere designata per più di un porto.

 

2. L'autorità di sicurezza del porto ha la responsabilità di predisporre e applicare piani di sicurezza del porto in base alle conclusioni delle valutazioni di sicurezza del porto.

 

3. Gli Stati membri possono designare una «autorità competente per la sicurezza marittima», prevista dal regolamento (CE) n. 725/2004 quale autorità di sicurezza del porto.

 

 

Articolo 6

Valutazione di sicurezza del porto.

1. Gli Stati membri provvedono a che siano effettuate valutazioni di sicurezza dei porti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva. Dette valutazioni tengono debito conto delle specificità delle diverse zone di un porto e, se ritenuto opportuno dalla pertinente autorità dello Stato membro di cui trattasi, delle aree adiacenti se queste hanno un impatto sulla sicurezza del porto, e si avvalgono delle valutazioni effettuate a norma del regolamento (CE) n. 725/2004 per impianti portuali all'interno dei loro confini.

 

2. Ogni valutazione di sicurezza del porto è effettuata tenendo conto almeno delle prescrizioni dettagliate di cui all'allegato I.

 

3. Le valutazioni di sicurezza dei porti possono essere effettuate da un organismo di sicurezza riconosciuto, ai sensi dell'articolo 11.

 

4. Le valutazioni di sicurezza del porto sono soggette all'approvazione dello Stato membro interessato.

 

 

Articolo 7

Piano di sicurezza del porto.

1. In funzione delle conclusioni delle valutazioni di sicurezza del porto, gli Stati membri provvedono a che siano elaborati, mantenuti e aggiornati piani di sicurezza dei porti. I piani di sicurezza dei porti prendono in debita considerazione le specificità delle diverse zone di un porto e integrano i piani di sicurezza degli impianti portuali, elaborati a norma del regolamento (CE) n. 725/2004, situati nel loro territorio.

 

2. I piani di sicurezza dei porti individuano, per ciascun livello di sicurezza di cui all'articolo 8:

 

a) le procedure da seguire;

 

b) le misure da attuare;

 

c) le azioni da intraprendere.

 

3. Ogni piano di sicurezza del porto tiene conto almeno delle prescrizioni dettagliate di cui all'allegato II. Se del caso e in misura appropriata, il piano di sicurezza del porto comprende in particolare misure di sicurezza da applicare ai passeggeri e ai veicoli destinati ad essere imbarcati su navi che trasportano passeggeri e veicoli. Nei trasporti marittimi internazionali gli Stati membri interessati collaborano alla valutazione di sicurezza.

 

4. I piani di sicurezza dei porti possono essere elaborati da un organismo di sicurezza riconosciuto, ai sensi dell'articolo 11.

 

5. I piani di sicurezza del porto, prima dell'attuazione, sono soggetti all'approvazione dello Stato membro interessato.

 

6. Gli Stati membri assicurano che l'attuazione dei piani di sicurezza dei porti sia monitorata. Il monitoraggio viene coordinato con altre attività di controllo effettuate nei porti.

 

7. Gli Stati membri assicurano che si svolgano addestramenti adeguati, tenendo conto dei requisiti fondamentali delle esercitazioni di addestramento in materia di sicurezza di cui all'allegato III.

 

 

Articolo 8

Livelli di sicurezza.

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di livelli di sicurezza dei porti o di parti dei porti.

 

2. Vi sono tre livelli di sicurezza, definiti dal regolamento (CE) n. 725/2004:

 

- «Livello di sicurezza 1» è il livello per cui vanno costantemente mantenute misure di sicurezza minime adeguate,

 

- «Livello di sicurezza 2» è il livello per cui vanno mantenute adeguate misure di sicurezza supplementari per un determinato periodo, in conseguenza di un incremento del rischio che si verifichi un problema di sicurezza,

 

- «Livello di sicurezza 3» è il livello per cui vanno mantenute adeguate misure di sicurezza specifiche, per il periodo limitato in cui un problema di sicurezza è probabile ed imminente, anche quando non sia possibile individuare l'obiettivo specifico.

 

3. Gli Stati membri determinano i livelli di sicurezza in uso per ogni porto o parte del porto. Per ogni livello di sicurezza, uno Stato membro può determinare l'applicazione di diverse misure di sicurezza in diverse zone del porto, secondo le conclusioni della valutazione di sicurezza del porto.

 

4. Gli Stati membri comunicano a chi di dovere il livello di sicurezza in uso in ciascun porto o parte del porto e ogni modifica dello stesso.

 

 

Articolo 9

Agente di sicurezza del porto.

1. In ogni porto lo Stato membro interessato approva un agente di sicurezza del porto. Ciascun porto dispone, ove possibile, di un agente di sicurezza distinto, ma, se del caso, può condividere lo stesso agente di sicurezza.

 

2. Gli agenti di sicurezza dei porti fungono da punti di contatto per le questioni attinenti alla sicurezza portuale.

 

3. Quando l'agente di sicurezza del porto e l'agente (o gli agenti) di sicurezza dell'impianto portuale o degli impianti portuali di cui al regolamento (CE) n. 725/2004 non sono la stessa persona, essi agiscono in stretta collaborazione fra loro.

 

 

Articolo 10

Riesame.

1. Gli Stati membri assicurano che le valutazioni di sicurezza e i piani di sicurezza dei porti siano riveduti ove opportuno e in ogni caso almeno una volta ogni cinque anni.

 

2. L'ambito della procedura di riesame è rispettivamente quello di cui all'articolo 6 o quello di cui all'articolo 7.

 

 

Articolo 11

Organismo di sicurezza riconosciuto.

Gli Stati membri possono designare organismi di sicurezza riconosciuti per i fini specificati nella presente direttiva. Gli organismi di sicurezza riconosciuti soddisfano le condizioni di cui all'allegato IV.

 

 

Articolo 12

Punto di contatto per la sicurezza del porto.

Gli Stati membri dichiarano competente per gli aspetti di sicurezza portuale un punto di contatto. Gli Stati membri possono designare per gli aspetti di sicurezza portuale il punto di contatto nominato a norma del regolamento (CE) n. 725/2004. Il punto di contatto per la sicurezza del porto comunica alla Commissione l'elenco dei porti interessati dalla presente direttiva e le eventuali modifiche dell'elenco.

 

 

Articolo 13

Attuazione e controllo della conformità.

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema che garantisca una supervisione adeguata e periodica dei piani di sicurezza dei porti e della loro applicazione.

 

2. La Commissione, in cooperazione con i punti di contatto di cui all'articolo 12, controlla l'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri.

 

3. Detto controllo è effettuato congiuntamente alle ispezioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 725/2004.

 

 

Articolo 14

Adattamenti.

Gli allegati da I a IV possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, senza ampliare il campo di applicazione della presente direttiva.

 

 

Articolo 15

Procedura di comitato.

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 725/2004.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

 

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

 

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

 

Articolo 16

Riservatezza e diffusione delle informazioni.

1. Nell'applicare la presente direttiva, la Commissione adotta, secondo il disposto della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom, misure appropriate per tutelare le informazioni soggette all'obbligo di riservatezza a cui ha accesso o che le sono comunicate dagli Stati membri.

 

Gli Stati membri adottano misure equivalenti, a norma della legislazione nazionale pertinente.

 

2. Il personale addetto alle ispezioni di sicurezza o al trattamento di informazioni riservate relative alla presente direttiva è titolare di un livello appropriato di verifica di sicurezza da parte dello Stato membro di cui l'interessato è cittadino.

 

 

Articolo 17

Sanzioni.

Spetta agli Stati membri predisporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le ipotesi di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva.

 

 

Articolo 18

Attuazione.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il/l'15 giugno 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

 

Articolo 19

Relazione di valutazione.

Entro il/l'15 dicembre 2008 e in seguito ogni cinque anni, la Commissione presenta una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla base, tra l'altro, delle informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 13. Nella relazione la Commissione analizza l'ottemperanza alla direttiva da parte degli Stati membri e l'efficacia delle misure adottate. Se necessario presenta proposte per ulteriori misure.

 

 

Articolo 20

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Articolo 21

Destinatari.

Destinatari della presente direttiva sono gli Stati membri sul cui territorio sono situati porti di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

 

Fatto a Strasburgo, addì 26 ottobre 2005.

 

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORELL FONTELLES

 

Per il Consiglio

Il presidente

D. ALEXANDER

 

 

Allegato I

 

Valutazione di sicurezza del porto

 

La valutazione di sicurezza del porto forma la base su cui poggiano il piano di sicurezza del porto e la sua applicazione. La valutazione di sicurezza del porto considera almeno i seguenti elementi:

 

- individuazione e valutazione dei beni e delle infrastrutture che è importante proteggere,

 

- individuazione di possibili minacce a beni e infrastrutture e della loro probabilità di verificarsi al fine di determinare le misure di sicurezza classificandole per ordine di priorità,

 

- identificazione, selezione e classificazione per ordine di priorità delle contromisure e degli adattamenti procedurali e loro grado di efficacia per ridurre la vulnerabilità,

 

- identificazione dei punti deboli, fattore umano compreso, delle infrastrutture, delle politiche e delle procedure.

 

A tal fine la valutazione copre almeno i seguenti aspetti:

 

- individuazione di tutte le zone pertinenti per la sicurezza del porto, definendo così anche i confini del porto. Sono compresi gli impianti portuali che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004, la cui valutazione del rischio servirà da base;

 

- individuazione dei problemi di sicurezza connessi con l'interfaccia fra gli impianti portuali e le altre misure di sicurezza del porto,

 

- individuazione dei membri del personale del porto da sottoporre ad un controllo dei precedenti e/o ad una verifica di sicurezza a causa della loro interazione con aree ad alto rischio,

 

- suddivisione del porto, se opportuno, in base alla probabilità di attentati alla sicurezza. Le zone vanno valutate non solo sulla base del loro profilo quali potenziali bersagli, ma anche per la potenziale funzione di passaggio in caso di attacco diretto contro zone limitrofe,

 

- individuazione delle variazioni del rischio, per esempio stagionali,

 

- individuazione delle caratteristiche specifiche di ciascuna zona, quali ubicazione, punti di accesso, approvvigionamento elettrico, sistema di comunicazioni, proprietà, utenza e altri elementi ritenuti pertinenti dal punto di vista della sicurezza,

 

- individuazione degli scenari di potenziale minaccia per il porto. Il porto nel suo insieme o una parte specifica della sua infrastruttura, un carico, bagagli, persone e mezzi di trasporto situati all'interno del porto possono essere l'oggetto immediato di una precisa minaccia,

 

- individuazione delle conseguenze specifiche di uno scenario di pericolo. Le conseguenze possono interessare una o più zone. Occorre individuare le conseguenze dirette e indirette, prestando particolare attenzione al rischio di perdite umane,

 

- individuazione del possibile grappolo di effetti di un incidente di sicurezza,

 

- individuazione delle vulnerabilità di ciascuna zona,

 

- individuazione di tutti gli aspetti organizzativi connessi con la sicurezza complessiva del porto, fra cui la divisione esistente fra tutte le autorità di sicurezza e le norme e procedure in vigore,

 

- individuazione delle vulnerabilità della sicurezza globale del porto, connesse con gli aspetti organizzativi, legislativi e procedurali,

 

- individuazione di misure, procedure e azioni volte a ridurre le vulnerabilità critiche. Occorre prestare un'attenzione particolare ad esigenze e mezzi di controllo o di restrizione dell'accesso a tutto il porto o a specifiche parti di esso, fra cui l'identificazione di passeggeri, dipendenti del porto e altri lavoratori, visitatori ed equipaggi delle navi, nonché i requisiti di monitoraggio delle zone e delle attività e il controllo delle merci e dei bagagli. Misure, procedure e azioni devono essere proporzionate alla percezione del rischio, che può variare da una zona all'altra del porto,

 

- individuazione del modo in cui misure, procedure e azioni debbano essere rafforzate in caso di aumento del livello di sicurezza,

 

- individuazione dei requisiti specifici per trattare determinati aspetti di sicurezza, quali merci, bagagli, serbatoi, provviste o persone «sospetti», pacchi sconosciuti, pericoli noti (per esempio bombe). Tali requisiti devono anche servire per determinare se sia preferibile risolvere il problema direttamente sul posto oppure trattarlo dopo il trasferimento in una zona sicura,

 

- individuazione di misure, procedure e azioni volte a limitare e mitigare le conseguenze,

 

- individuazione delle divisioni dei compiti che consentano l'applicazione adeguata e corretta delle misure, procedure e azioni individuate,

 

- focalizzazione dell'attenzione, ove appropriato, sul rapporto con altri piani di sicurezza (per esempio piani di sicurezza degli impianti portuali) e su altre misure di sicurezza esistenti. Occorre anche considerare il rapporto con altri piani di risposta (per esempio piano di risposta in caso di marea nera, piano di emergenza del porto, piano di intervento medico, piano in caso di disastro nucleare, ecc.),

 

- individuazione dei requisiti di comunicazione per l'attuazione delle misure e delle procedure,

 

- focalizzazione dell'attenzione su misure volte ad evitare la diffusione di informazioni sensibili dal punto di vista della sicurezza,

 

- individuazione della necessità di conoscere tutti i soggetti direttamente coinvolti, nonché il pubblico, ove necessario.

 

 

Allegato II

 

Piano di sicurezza del porto

 

Il piano di sicurezza del porto contiene le disposizioni di sicurezza per il porto. Esso si basa sui risultati della valutazione di sicurezza del porto, riporta chiaramente le misure dettagliate e contiene un meccanismo di controllo che consente, ove necessario, l'adozione di misure correttive appropriate.

 

Il piano di sicurezza del porto:

 

- definisce tutte le zone pertinenti per la sicurezza del porto. In funzione della valutazione di sicurezza del porto, misure, procedure ed azioni possono variare da una zona all'altra e alcune zone possono necessitare di misure preventive più rigorose. Occorre prestare un'attenzione particolare alle interfacce tra zone diverse, individuate dalla valutazione di sicurezza del porto,

 

- garantisce il coordinamento tra misure di sicurezza relative a zone aventi caratteristiche di sicurezza diverse,

 

- prevede, ove necessario, misure diversificate per diverse parti del porto, diversi livelli di sicurezza e specifiche informazioni di intelligence,

 

- individua una struttura organizzativa a supporto del miglioramento della sicurezza del porto.

 

Sulla base di questi aspetti generali, il piano di sicurezza del porto assegna compiti e specifica piani di lavoro nei seguenti settori:

 

- requisiti di accesso. Per alcune zone, tali requisiti entrano in vigore solo se i livelli di sicurezza superano un determinato limite. Tutti i requisiti e tutti i limiti devono essere riportati dettagliatamente nel piano di sicurezza del porto,

 

- requisiti di controllo dei documenti di identità, dei bagagli e delle merci. I requisiti possono essere di applicazione solo in determinate zone ed essere di piena applicazione solo in talune di esse. Le persone in entrata o presenti in una determinata zona possono essere soggette al controllo. Il piano di sicurezza del porto rispecchia in modo appropriato i risultati della valutazione di sicurezza del porto, strumento di individuazione dei requisiti di sicurezza per ciascuna zona e ciascun livello di sicurezza. Se si ricorre a specifiche tessere di identificazione per fini di sicurezza del porto, occorre istituire procedure chiare per il rilascio, l'uso, il controllo e la restituzione di tali documenti. Tali procedure devono tener conto delle specificità di determinati gruppi di utenti del porto, consentendo misure specifiche per limitare l'impatto negativo dei requisiti di controllo di accesso. Le diverse categorie devono comprendere almeno marinai, funzionari pubblici, coloro che vi lavorano o vi si recano abitualmente, residenti del porto e lavoratori o visitatori occasionali,

 

- collegamento con le autorità preposte al controllo delle merci, dei bagagli e dei passeggeri. Ove necessario, il piano deve disporre il collegamento dei sistemi di informazione e autorizzazione di tali autorità, compresi eventuali sistemi di autorizzazione che precede l'arrivo,

 

- procedure e misure per il trattamento di merci, bagagli, serbatoi, provviste o persone sospette, compresa l'individuazione di una zona di sicurezza, nonché per altri casi di sicurezza e violazioni della sicurezza del porto,

 

- requisiti di monitoraggio per zone specifiche o attività che vi si svolgono. Le esigenze di soluzioni tecniche e le stesse soluzioni tecniche si baseranno sulla valutazione di sicurezza del porto,

 

- segnaletica. Le zone in cui vigono requisiti di accesso e/o controllo vanno segnalate adeguatamente. Le esigenze di controllo e di accesso tengono debito conto di tutte le pertinenti regolamentazioni e prassi esistenti. La sorveglianza delle attività deve essere indicata adeguatamente se la legislazione nazionale lo richiede,

 

- autorizzazioni di comunicazione e sicurezza. Tutte le pertinenti informazioni di sicurezza devono essere comunicate in modo appropriato in conformità delle norme di autorizzazione di sicurezza contenute nel piano. In considerazione della delicatezza di talune informazioni, le comunicazioni sono autorizzate secondo necessità (principio della «necessità di sapere»), ma sono contemplate, ove necessario, procedure per le comunicazioni dirette al pubblico. Le norme di autorizzazione di sicurezza fanno parte del piano e sono volte a tutelare le informazioni sensibili dalla possibilità di comunicazione non autorizzata.

 

- notifica degli incidenti di sicurezza. Onde garantire una risposta rapida, il piano di sicurezza del porto deve precisare chiari requisiti di notifica di tutti gli incidenti di sicurezza all'agente di sicurezza del porto e/o all'autorità di sicurezza del porto,

 

- integrazione con altri piani o attività di prevenzione. Il piano deve trattare specificamente l'integrazione con altre attività di prevenzione e di controllo esistenti nel porto,

 

- integrazione con altri piani di risposta e/o inclusione di specifiche misure, procedure e azioni di risposta. Il piano deve descrivere dettagliatamente l'interazione e il coordinamento con altri piani di risposta e d'emergenza. Ove necessario, occorre risolvere i conflitti e le lacune,

 

- requisiti di formazione e per gli addestramenti,

 

- organizzazione operativa della sicurezza del porto e procedure di lavoro. Il piano di sicurezza del porto descrive dettagliatamente l'organizzazione di sicurezza del porto, la suddivisione dei compiti e le procedure di lavoro. Esso descrive inoltre il coordinamento con gli agenti di sicurezza degli impianti portuali e delle navi, ove appropriato, e riporta i compiti del comitato di sicurezza del porto, ove esista,

 

- procedure per adattare e aggiornare il piano di sicurezza del porto.

 

 

Allegato III

 

Requisiti essenziali delle esercitazioni in materia di sicurezza

 

Almeno una volta ogni anno civile e in ogni caso ad intervalli non superiori a 18 mesi, devono essere effettuate esercitazioni che possono coinvolgere agenti di sicurezza dell'impianto portuale, di concerto con le competenti autorità degli Stati membri, agenti di sicurezza della compagnia o agenti di sicurezza della nave, se disponibili. Le richieste di partecipazione ad esercitazioni comuni di agenti di sicurezza delle compagnie o delle navi devono essere formulate tenendo conto delle implicazioni di sicurezza e di lavoro per la nave. Le esercitazioni devono servire a mettere alla prova le comunicazioni, il coordinamento, la disponibilità delle risorse e le reazioni. Tali addestramenti possono consistere in:

 

1) esercitazioni su grande scala o in situazione reale;

 

2) simulazioni teoriche o seminari; oppure

 

3) possono essere associati ad altri tipi di addestramento, ad esempio interventi di emergenza o altre esercitazioni delle autorità dello Stato del porto di approdo.

 

 

Allegato IV

 

Condizioni che un organismo di sicurezza riconosciuto deve soddisfare

 

Un organismo di sicurezza riconosciuto deve possedere:

 

1) le competenze necessarie nei pertinenti settori della sicurezza del porto;

 

2) conoscenze appropriate di operazioni portuali, fra cui conoscenze sulla progettazione e costruzione di un porto;

 

3) conoscenze appropriate di altre operazioni significative sotto il profilo della sicurezza, che possano potenzialmente incidere sulla sicurezza del porto;

 

4) la capacità di valutare i probabili rischi per la sicurezza del porto;

 

5) la capacità di mantenere e migliorare l«esperienza di sicurezza portuale del proprio personale;

 

6) la capacità di accertare in permanenza l'affidabilità del proprio personale;

 

7) la capacità di adottare adeguate misure per impedire la divulgazione o l»accesso non autorizzati ad informazioni sensibili sotto il profilo della sicurezza;

 

8) la conoscenza della pertinente legislazione nazionale e internazionale e dei requisiti di sicurezza;

 

9) la conoscenza delle varie forme di minaccia alla sicurezza;

 

10) la capacità di riconoscimento ed identificazione di armi, sostanze e apparecchiature pericolose;

 

11) la capacità di riconoscimento, su base non discriminatoria, delle caratteristiche e dei modelli comportamentali delle persone che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza;

 

12) la conoscenza delle tecniche utilizzate per aggirare le misure di sicurezza;

 

13) la conoscenza delle apparecchiature e dei sistemi di sicurezza e di sorveglianza e dei loro limiti di utilizzo.

 

Un organismo di sicurezza riconosciuto che abbia effettuato una valutazione di sicurezza del porto o una revisione di una valutazione siffatta non può elaborare o rivedere il piano di sicurezza del medesimo porto.

 


Dir. 2005/66/CE del 26 ottobre 2005.
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa all'impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/156/CEE del Consiglio

 

(1) (2) (3)

------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 25 novembre 2005, n. L 309. Entrata in vigore il 15 dicembre 2005.

(2) Termine di recepimento: 25 agosto 2006.

(3) Vedi la decisione 2006/368/CE relativa alle prescrizioni tecniche dettagliate per l'esecuzione delle prove di cui alla presente direttiva.

 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (5),

 

considerando quanto segue:

 

(1) Negli ultimi anni sono stati impiegati sempre più sistemi che offrono ulteriore protezione frontale ai veicoli a motore. Taluni fra tali sistemi costituiscono un pericolo per la sicurezza dei pedoni e di altri utenti della strada in caso di urto con un veicolo a motore. Si devono quindi adottare provvedimenti volti a proteggere le persone da tali pericoli.

 

(2) I sistemi di protezione frontale possono essere forniti come attrezzatura installata durante la costruzione del veicolo oppure come entità tecnica. Le prescrizioni tecniche per l'omologazione dei veicoli a motore relative ai sistemi di protezione frontale installati sui veicoli dovrebbero essere armonizzate per impedire che negli Stati membri siano adottate prescrizioni divergenti e per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno. Per gli stessi motivi è necessario armonizzare altresì le prescrizioni tecniche per l'omologazione dei sistemi di protezione frontale costituiti da entità tecniche ai sensi della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

 

(3) È necessario controllare l'uso dei sistemi di protezione frontale e stabilire le prescrizioni relative alle prove, alla costruzione e all'installazione cui devono rispondere i sistemi di protezione frontale, siano essi forniti come equipaggiamento originale del veicolo o commercializzati come entità tecniche. Le prove dovrebbero esigere che i sistemi di protezione frontale siano progettati in modo tale da migliorare la sicurezza dei pedoni e ridurre il numero delle lesioni.

 

(4) Tali prescrizioni dovrebbero essere considerate anche nel contesto della protezione dei pedoni e di altri utenti della strada vulnerabili e con riferimento alla direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili prima e in caso di urto con un veicolo a motore. La presente direttiva dovrebbe essere rivista alla luce della futura ricerca e dell'esperienza acquisita nel primo quadriennio della sua applicazione.

 

(5) La presente direttiva è una delle direttive particolari nell'ambito della procedura di omologazione CE istituita dalla direttiva 70/156/CEE.

 

(6) La Commissione dovrebbe verificare l'impatto della presente direttiva e riferire al Parlamento europeo e al Consiglio. Ove lo ritenga necessario ai fini di un ulteriore miglioramento della protezione dei pedoni, la Commissione dovrebbe formulare proposte di modifica della presente direttiva tenendo conto del progresso tecnico.

 

(7) Si riconosce tuttavia che taluni veicoli rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva, sui quali possono essere montati sistemi di protezione frontale, non saranno soggetti alla direttiva 2003/102/CE. Si ritiene che per tali veicoli i requisiti della prova d'urto della coscia potrebbero risultare tecnicamente inapplicabili. Onde promuovere un rafforzamento della sicurezza per i pedoni, potrebbe essere necessario prevedere requisiti alternativi per la prova d'urto della coscia, da effettuare unicamente su tale categoria di veicoli, assicurando nel contempo che il montaggio di un qualsiasi sistema di protezione frontale non accresca il rischio di ferite agli arti inferiori per i pedoni o gli altri utenti vulnerabili della strada.

 

(8) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva e il suo adattamento al progresso tecnico e scientifico sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

 

(9) Poiché lo scopo della presente direttiva, vale a dire promuovere la sicurezza dei pedoni e degli altri utenti vulnerabili della strada stabilendo requisiti tecnici per l'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi di protezione frontale, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(10) La presente direttiva è parte del programma d'azione europeo per la sicurezza stradale e può essere corredata di misure nazionali volte a proibire o limitare l'impiego di sistemi di protezione frontale già sul mercato prima della sua entrata in vigore.

 

(11) La direttiva 70/156/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza,

 

hanno adottato la presente direttiva:

 

------------------------

(4) Pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. C 112.

(5) Parere del Parlamento europeo del 26 maggio 2005 e decisione del Consiglio dell'11 ottobre 2005.

Articolo 1

Oggetto.

Scopo della presente direttiva è il miglioramento della sicurezza dei pedoni e dei veicoli attraverso misure passive. Essa stabilisce prescrizioni tecniche per l'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi di protezione frontale forniti come equipaggiamento originale del veicolo oppure come entità tecniche separate.

 

 

Articolo 2

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni e le definizioni di cui all'allegato I, paragrafo 1:

 

1) «veicolo», qualsiasi veicolo a motore della categoria M1 ai sensi dell'articolo 2 e dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE, di massa totale autorizzata non superiore a 3,5 tonnellate, e qualsiasi veicolo a motore della categoria N1 ai sensi dell'articolo 2 e dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE;

 

2) «entità tecnica separata», un'entità tecnica separata ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE, destinato all'installazione o all'uso su uno o più tipi di veicoli.

 

 

Articolo 3

Prescrizioni relative all'omologazione.

1. A partire dal 25 agosto 2006, riguardo ai nuovi tipi di veicoli che sono provvisti di sistemi di protezione frontale rispondenti alle prescrizioni dell'allegato I e dell'allegato II, gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti i sistemi di protezione frontale:

 

a) negare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale;

 

b) vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione.

 

2. A partire dal 25 agosto 2006, riguardo ai nuovi tipi di sistemi di protezione frontale resi disponibili come entità tecnica separata e che rispondano alle prescrizioni dell'allegato I e dell'allegato II, gli Stati membri non possono:

 

a) negare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale;

 

b) vietare la vendita o la messa in circolazione.

 

3. A partire dal 25 novembre 2006 riguardo ai nuovi tipi di veicoli provvisti di sistemi di protezione frontale o ai nuovi tipi di sistemi di protezione frontale resi disponibili come entità tecnica separata che non rispondano alle prescrizioni degli allegati I e II, gli Stati membri negano il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale.

 

4. A partire dal 25 maggio 2007, riguardo ai veicoli non rispondenti alle prescrizioni dell'allegato I e dell'allegato II, gli Stati membri, per motivi riguardanti i sistemi di protezione frontale:

 

a) considerano non più validi, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi ai sensi della medesima direttiva;

 

b) vietano l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformità ai sensi della direttiva 70/156/CEE.

 

5. A partire dal 25 maggio 2007, le prescrizioni degli allegati I e II relative ai sistemi di protezione frontale forniti come entità tecniche separate si applicano ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.

 

 

Articolo 4

Misure di applicazione e modifiche.

1. Le prescrizioni tecniche dettagliate da osservare nelle prove di cui al punto 3 dell'allegato I sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE.

 

2. Le modificazioni necessarie per adeguare la presente direttiva sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE.

 

 

Articolo 5

Revisione.

Entro il 25 agosto 2010, alla luce dei progressi tecnici e dell'esperienza acquisita, la Commissione rivede le disposizioni tecniche della presente direttiva e, in particolare, le condizioni che richiedono la prova d'urto della coscia contro il sistema di protezione frontale, l'inserimento della prova d'urto della testa di un adulto contro il sistema di protezione frontale e le specifiche della prova d'urto della testa di un bambino contro il sistema di protezione frontale. I risultati di questa revisione saranno oggetto di una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

Se, a seguito di tale revisione si ritenesse opportuno adeguare le disposizioni tecniche della presente direttiva, tale adeguamento è effettuato secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE.

 

 

Articolo 6

Modifiche della direttiva 70/156/CEE.

Gli allegati I, III, IV e XI della direttiva 70/156/CEE sono modificati a norma dell'allegato III della presente direttiva.

 

 

 

Articolo 7

Attuazione.

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 25 agosto 2006, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 25 agosto 2006.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

 

Articolo 8

Entità tecniche separate.

La presente direttiva non pregiudica la facoltà di uno Stato membro di vietare o limitare l'impiego dei sistemi di protezione frontale commercializzati come entità tecniche separate prima dell'entrata in vigore della presente direttiva.

 

 

Articolo 9

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Articolo 10

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Strasburgo, addì 26 ottobre 2005.

 

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

 

Per il Consiglio

Il presidente

D. ALEXANDER

 

 

 

 

Elenco degli allegati

 

ALLEGATO I   Disposizioni tecniche 

ALLEGATO II   Disposizioni amministrative relative all'omologazione: 

  Appendice 1: Scheda informativa (veicolo) 

  Appendice 2: Scheda informativa (entità tecnica separata) 

  Appendice 3: Certificato di omologazione CE (veicolo) 

  Appendice 4: Certificato di omologazione CE (entità tecnica separata) 

  Appendice 5: Esempio di marchio di omologazione CE 

ALLEGATO III   Modifiche della direttiva 70/156/CEE 

 

 

 

Allegato I

 

Norme tecniche

 

1. DEFINIZIONI

 

Ai fini della presente direttiva i seguenti termini sono così definiti.

 

1.1. Per «tipo di veicolo» s'intende una categoria di veicoli a motore i cui elementi essenziali sottoindicati, situati anteriormente ai montanti A:

 

a) la struttura,

 

b) le principali dimensioni,

 

c) i materiali delle superfici esterne del veicolo,

 

d) il montaggio dei componenti (esterni o interni),

 

e) il metodo di fissazione del sistema di protezione frontale,

 

non differiscono, nella misura in cui si può considerare che essi incidono sulla validità dei risultati delle prove d'impatto prescritte dalla presente direttiva.

 

Per considerare i sistemi di protezione frontale al fine di omologarli come entità tecniche separate è possibile interpretare ogni riferimento al veicolo come fatto alla struttura sulla quale viene installato il sistema durante le prove e che deve rappresentare le dimensioni frontali esterne del tipo di veicolo per cui il sistema deve essere omologato.

 

1.2. Per «normale assetto di marcia» s'intende l'assetto del veicolo in ordine di marcia, posizionato al suolo, con i pneumatici gonfiati alla pressione raccomandata, le ruote anteriori in posizione diritta, tutti i fluidi necessari per il funzionamento del veicolo al livello massimo, tutta l'attrezzatura normalmente fornita dal costruttore, una massa di 75 kg posta sul sedile del conducente e una massa di 75 kg posta sul sedile passeggeri anteriore e le sospensioni regolate per una velocità di marcia di 40 km/h o di 35 km/h nelle normali condizioni di marcia indicate dal costruttore (specialmente per veicoli muniti di sospensioni attive o di dispositivo di stabilizzazione automatica).

 

1.3. Per «superficie esterna» s'intende l'esterno del veicolo, anteriormente ai montanti A, compresi il cofano, i parafanghi, i dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa e gli elementi di rinforzo evidenti.

 

1.4. Per «raggio di curvatura» s'intende il raggio dell'arco di cerchio che più si avvicina alla forma arrotondata della parte in questione.

 

1.5. Per «estremità della larghezza fuori tutto» del veicolo s'intende, in relazione ai lati del veicolo, il piano parallelo al piano longitudinale medio del veicolo che coincide con la sua estremità laterale e, in relazione alle estremità anteriori e posteriori del veicolo, il piano perpendicolare trasversale del veicolo che coincide con le sue estremità anteriori e posteriori, senza tenere conto della sporgenza:

 

a) dei pneumatici in prossimità del loro punto di contatto con il suolo e degli attacchi per i misuratori di pressione dei pneumatici;

 

b) degli eventuali dispositivi antislittamento montati sulle ruote;

 

c) degli specchi retrovisori;

 

d) degli indicatori laterali di direzione, delle luci di ingombro, delle luci di posizione anteriori e posteriori e delle luci di stazionamento;

 

e) rispetto alle estremità anteriore e posteriore, di parti montate sui paraurti, del gancio di traino e del tubo di scappamento.

 

1.6. Per «paraurti» s'intende la sezione inferiore della parte anteriore esterna del veicolo così come omologato. Comprende tutte le strutture volte a proteggere il veicolo in caso di scontro frontale a basse velocità con un altro veicolo, nonché i relativi elementi accessori. Non comprende le strutture montate sul veicolo successivamente all'omologazione e intese a garantire allo stesso una protezione supplementare.

 

1.7. Per «sistema di protezione frontale» s'intende una o più strutture separate, ad esempio un paraurti tubolare rigido, o un paraurti aggiuntivo, fissato sopra e/o sotto il paraurti originale e inteso a proteggere la superficie esterna del veicolo da danni derivanti dall'urto. Le strutture la cui massa è inferiore a 0,5 kg e destinate unicamente alla protezione delle luci sono escluse dalla presente definizione.

 

1.8. Per «linea di riferimento del bordo anteriore del cofano» s'intende il tracciato geometrico dei punti di contatto tra un regolo lungo 1.000 mm e la superficie anteriore del cofano quando il regolo, tenuto parallelo al piano verticale longitudinale della vettura e inclinato all'indietro di 50o, con l'estremità inferiore a 600 mm dal suolo, viene traslato lateralmente lungo il bordo anteriore del cofano restando a contatto con questo. Per i veicoli in cui la superficie superiore del cofano è praticamente inclinata di 50o e perciò forma un contatto continuo o multiplo anziché puntiforme con il regolo, la linea di riferimento è determinata con il regolo inclinato all'indietro di 40o. Se la forma del veicolo è tale che l'estremità inferiore del regolo è la prima a venire a contatto con il cofano, tale punto di contatto costituisce la linea di riferimento del bordo anteriore del cofano in quella posizione laterale. Se la forma del veicolo è tale che l'estremità superiore del regolo è la prima a venire a contatto con il cofano, la linea di riferimento del bordo anteriore del cofano è data dal tracciato geometrico della distanza di inviluppo di 1.000 mm definita al punto 1.13, in quella posizione laterale. Anche il bordo superiore del cofano è considerato il bordo anteriore ai fini della presente decisione, se viene a contatto con il regolo durante questa misurazione.

 

1.9. Per «linea di riferimento superiore del sistema di protezione frontale» s'intende il limite superiore dei punti significativi di contatto tra il pedone e il sistema di protezione frontale o del veicolo. È data dal tracciato geometrico dei punti di contatto superiori tra un regolo lungo 700 mm e il sistema di protezione frontale o la parte anteriore del veicolo (qualunque sia la parte toccata), quando il regolo, tenuto parallelo al piano verticale longitudinale del veicolo e inclinato all'indietro di 20o viene traslato lateralmente lungo il frontale della vettura, restando a contatto con il suolo e con la superficie del sistema di protezione frontale o del veicolo.

 

1.10. Per «linea di riferimento inferiore del sistema di protezione frontale» s'intende il limite inferiore dei punti significativi di contatto tra il pedone e il veicolo. È data dal tracciato geometrico dei punti di contatto inferiori tra un regolo lungo 700 mm e il sistema di protezione frontale, quando il regolo, tenuto parallelo al piano verticale longitudinale del veicolo e inclinato in avanti di 25o viene traslato lateralmente lungo il frontale della vettura, restando a contatto con il suolo e con la superficie del sistema di protezione frontale o del veicolo.

 

1.11. Per «altezza superiore del sistema di protezione frontale» s'intende la distanza verticale dal suolo della linea di riferimento superiore del sistema di protezione frontale definita dal punto 1.9 con il veicolo in assetto normale di marcia.

 

1.12. Per «altezza inferiore del sistema di protezione frontale» s'intende la distanza verticale dal suolo della linea di riferimento inferiore del sistema di protezione frontale definita dal punto 1.10 con il veicolo in assetto normale di marcia.

 

1.13. Per «lunghezza sviluppata a 1.000 mm» s'intende il tracciato geometrico descritto sulla superficie frontale superiore da una estremità di un nastro flessibile lungo 1.000 mm, quando questo viene tenuto su un piano verticale parallelo all'asse del veicolo e traslato lateralmente lungo il frontale del paraurti del cofano e il sistema di protezione frontale. Durante l'operazione, il nastro è teso e una delle sue estremità viene mantenuta a contatto con il suolo, in posizione verticale sotto la superficie anteriore del paraurti, mentre l'altra viene mantenuta a contatto con la superficie frontale superiore. Il veicolo è posizionato nel normale assetto di marcia.

 

1.14. Per «linea di riferimento del bordo anteriore del sistema di protezione frontale» s'intende il tracciato geometrico dei punti di contatto tra un regolo lungo 1.000 mm e la superficie frontale del sistema di protezione frontale, quando il regolo, tenuto parallelo al piano verticale longitudinale del veicolo e inclinato all'indietro di 50o è traslato lateralmente e a contatto con il bordo anteriore del sistema di protezione frontale. Per i veicoli in cui la superficie superiore del sistema di protezione frontale è inclinata di 50o, cosicché il regolo traccia un contatto continuo o contatti multipli, piuttosto che un contatto puntuale, si determina la linea di riferimento con il regolo inclinato all'indietro di 40o.

 

1.15. Il «criterio di prestazione della testa (HPC)» va calcolato secondo la formula:

 

 

dove «a» è l'accelerazione risultante nel centro di gravità della testa (in m/s2, quale multiplo di «g», registrata in funzione del tempo e filtrata nella classe di frequenza del canale (CFC) di 1.000 Hz; «t1» e «t2» definiscono l'inizio e la fine del periodo di registrazione per il quale il valore di HPC raggiunge il massimo tra il primo e l'ultimo istante di contatto. Per calcolare il valore massimo, si trascurano i valori di HPC per i quali l'intervallo di tempo (t1 - t2) è superiore a 15 ms.

 

 

2. DISPOSIZIONI DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE

 

2.1. Sistemi di protezione frontale

 

I requisiti seguenti si applicano ai sistemi di protezione frontale forniti già montati su veicoli nuovi e ai sistemi di protezione frontali forniti come entità tecniche separate da installare su determinati veicoli.

 

Tuttavia, con il consenso della competente autorità che rilascia l'omologazione, si può ritenere di aver ottemperato totalmente o parzialmente ai requisiti di cui al punto 3 mediante qualsiasi test equivalente effettuato sul sistema di protezione frontale secondo i termini di un'altra direttiva in materia di omologazione.

 

2.1.1. Gli elementi costitutivi dei sistemi di protezione frontale devono essere progettati in modo che tutte le superfici rigide che possono entrare in contatto con una sfera di 100 mm abbiano un raggio di curvatura minimo di 5 mm.

 

2.1.2. La massa totale del sistema di protezione frontale, inclusi i supporti e gli elementi di fissaggio, non deve superare l'1,2% della massa del veicolo per il quale è progettato, rispettando un limite massimo di 18 kg.

 

2.1.3. L'altezza del sistema di protezione frontale, montato sul veicolo, non deve in alcun punto superare di oltre 50 mm la linea di riferimento del bordo anteriore del cofano, definita nel punto 1.8, misurata sul piano verticale longitudinale del veicolo in quel punto.

 

2.1.4. Il sistema di protezione frontale non deve far aumentare la larghezza del veicolo sul quale è installato. Se la larghezza totale del sistema di protezione frontale supera il 75% della larghezza del veicolo, le estremità del sistema vanno curvate verso la superficie esterna al fine di ridurre i rischi di collisione. Questa prescrizione è considerata rispettata se il sistema di protezione frontale è incassato o integrato nella carrozzeria oppure se l'estremità del sistema è curvata in modo da non poter entrare in contatto con una sfera di 100 mm di diametro e lo spazio tra l'estremità del sistema e la carrozzeria circostante non supera 20 mm.

 

2.1.5. Fermo restando il punto 2.1.4, lo spazio tra i componenti del sistema di protezione frontale e la superficie esterna sottostante non deve superare 80 mm. Sono ignorate eventuali discontinuità locali nel profilo generale della carrozzeria sottostante (ad esempio aperture delle griglie, prese d'aria, ecc.).

 

2.1.6. In qualsiasi punto della larghezza del veicolo, al fine di preservare i vantaggi del paraurti del veicolo, la distanza longitudinale tra la parte più avanzata del paraurti e la parte più avanzata del sistema di protezione frontale non deve superare 50 mm.

 

2.1.7. Il sistema di protezione frontale non deve ridurre in modo significativo l'efficacia del paraurti. Questa prescrizione viene considerata rispettata se al massimo due componenti verticali e nessun componente orizzontale del sistema di protezione frontale si sovrappongono al paraurti.

 

2.1.8. Il sistema di protezione frontale non deve essere inclinato in avanti rispetto alla verticale. Le estremità superiori del sistema di protezione frontale non devono estendersi verso l'alto o all'indietro (verso il parabrezza) di oltre 50 mm dalla linea di riferimento del bordo anteriore del cofano del veicolo, come definita nel punto 1.8, sul veicolo privo di sistema di protezione frontale. Ogni punto di misurazione viene effettuato sul piano verticale longitudinale del veicolo attraverso quel punto.

 

2.1.9. Installando il sistema di protezione frontale bisogna comunque conformarsi alle prescrizioni delle altre direttive sull'omologazione dei veicoli.

 

2.2. I sistemi di protezione frontale in quanto entità tecniche non possono essere distribuiti, messi in vendita o venduti privi di un elenco dei tipi di veicolo per i quali il sistema di protezione frontale è omologato e privi di chiare istruzioni per il montaggio. Le istruzioni per il montaggio devono contenere disposizioni specifiche per l'installazione comprese le modalità di fissaggio per i veicoli per i quali l'entità è stata omologata e tali da consentire il montaggio dei componenti su tali veicoli in modo conforme alle disposizioni pertinenti del punto 2.1.

 

 

3. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE PROVE

 

3.1. Per essere autorizzati, i sistemi di protezione frontale devono superare le prove seguenti:

 

3.1.1. Urto della gamba contro il sistema di protezione frontale. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40 km/h. L'angolo massimo di flessione dinamica del ginocchio è di 21o, la deformazione massima di rottura dinamica del ginocchio è di 6,0 mm e l'accelerazione misurata in corrispondenza della testa della tibia non è superiore a 200 g.

 

3.1.1.1. Ciononostante, per quanto riguarda i sistemi di protezione frontale approvati come entità tecniche separate per uso esclusivo su veicoli specifici con una massa totale autorizzata non superiore a 2,5 tonnellate che sono stati omologati anteriormente al 1° ottobre 2005, o veicoli con una massa totale autorizzata superiore a 2,5 tonnellate, le disposizioni di cui al punto 3.1.1 possono essere sostituite dalle disposizioni dei punti 3.1.1.1.1 o 3.1.1.1.2.

 

3.1.1.1.1. La prova è effettuata a una velocità d'urto di 40 km/h. L'angolo massimo di flessione dinamica del ginocchio è di 26o, la deformazione massima di rottura dinamica del ginocchio è di 7,5 mm e l'accelerazione misurata in corrispondenza della tibia non è superiore a 250 g.

 

3.1.1.1.2. Le prove sono effettuate su veicoli dotati di sistema di protezione frontale e senza sistema di protezione frontale a una velocità d'urto di 40 km/h. Le due prove sono effettuate in località equivalenti come concordato con l'autorità responsabile delle prove. Vengono registrati i valori per l'angolo massimo di flessione dinamica del ginocchio, la deformazione massima di rottura dinamica del ginocchio e l'accelerazione misurata in corrispondenza della testa della tibia. In ogni caso, il valore registrato per il veicolo dotato di sistema di protezione frontale non supera il 90% del valore registrato per il veicolo senza sistema di protezione frontale.

 

3.1.1.2. Qualora l'altezza inferiore del sistema di protezione frontale superi i 500 mm, tale prova deve essere sostituita con la prova d'urto della coscia contro il sistema di protezione frontale, come specificato nel punto 3.1.2.

 

3.1.2. Urto della coscia contro il sistema di protezione frontale. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40 km/h. La somma istantanea delle forze d'urto rispetto al tempo non è superiore a 7,5 kN ed il momento flettente sul dispositivo di simulazione non è superiore a 510 Nm.

 

La prova d'urto della coscia contro il sistema di protezione frontale «paraurti» va effettuata se l'altezza inferiore del sistema di protezione frontale «paraurti» in posizione di prova è superiore a 500 mm.

 

3.1.2.1. Ciononostante, in relazione ai sistemi di protezione frontale approvati come entità tecniche separate da utilizzare solamente su determinati veicoli con una massa totale autorizzata non superiore a 2,5 tonnellate che sono stati omologati anteriormente al 1° ottobre 2005 o su veicoli con una massa totale autorizzata superiore a 2,5 tonnellate, le disposizioni del punto 3.1.2. possono essere sostituite dalle disposizioni dei punti 3.1.2.1.1 o 3.1.2.1.2.

 

3.1.2.1.1. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40 km/h. La somma istantanea delle forze d'urto rispetto al tempo non è superiore a 9,4 kN e il momento flettente sul dispositivo di simulazione non è superiore a 640 Nm.

 

3.1.2.1.2. Le prove sono effettuate su veicoli dotati di sistema di protezione frontale e senza sistema di protezione frontale a una velocità d'urto di 40 km/h. Le due prove sono effettuate in località equivalenti come concordato con l'autorità responsabile delle prove. Vengono registrati i valori per la somma istantanea delle forze d'urto e il momento flettente sul dispositivo di simulazione. In ciascun caso il valore registrato per il veicolo dotato di sistema di protezione frontale non supera il 90% del valore registrato per il veicolo senza sistema di protezione frontale.

 

3.1.2.2. Qualora l'altezza inferiore del sistema di protezione frontale sia inferiore a 500 mm, tale prova non è richiesta.

 

3.1.3. Urto della coscia contro il bordo anteriore del sistema di protezione frontale. La prova è effettuata ad una velocità massima d'urto di 40 km/h. La somma istantanea delle forze d'urto rispetto al tempo, alla parte superiore e inferiore del dispositivo di simulazione, non dovrebbe essere superiore ad un possibile obiettivo di 5,0 kN ed il momento flettente sul dispositivo di simulazione non dovrebbe essere superiore ad un possibile obiettivo di 300 Nm. Entrambi i risultati sono registrati esclusivamente a scopo di monitoraggio.

 

3.1.4. Urto della testa di bambino/giovane adulto contro il sistema di protezione frontale. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 35 km/h utilizzando un dispositivo d'urto della testa di 3,5 kg. per un bambino/giovane adulto. Il criterio di prestazione della testa (HPC), ottenuto dalla risultante delle serie temporali dell'accelerometro, conformemente al punto 1.15, non è mai superiore a 1.000.

 

 

Allegato II

 

Disposizioni amministrative relative all'omologazione

 

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE

 

1.1. Domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo in riferimento al suo equipaggiamento con un sistema di protezione frontale

 

1.1.1. L'appendice 1 contiene un modello della scheda informativa richiesta a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE.

 

1.1.2. Un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare, equipaggiato con un sistema di protezione frontale, va presentato al servizio tecnico responsabile dell'omologazione. Su richiesta del servizio tecnico vanno presentati anche determinati componenti o campioni dei materiali utilizzati.

 

1.2. Domanda di omologazione CE per i sistemi di protezione frontale considerati entità tecniche separate

 

1.2.1. L'appendice 2 contiene un modello della scheda informativa richiesta a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE.

 

1.2.2. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato un campione del tipo di sistema di protezione frontale da omologare. Il servizio può richiedere altri campioni, qualora lo ritenga necessario. Sui campioni deve essere apposta una marcatura chiara e indelebile recante il nome commerciale o il marchio del richiedente e la descrizione del tipo. Vanno adottate disposizioni per rendere successivamente obbligatoria l'apposizione del marchio di omologazione CE.

 

 

2. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE

 

2.1. I modelli dei certificati di omologazione CE a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE sono contenuti:

 

a) nell'appendice 3 per le domande di cui al punto 1.1;

 

b) nell'appendice 4 per le domande di cui al punto 1.2.

 

 

3. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE

 

3.1. Ogni sistema di protezione frontale conforme al tipo omologato in applicazione della presente direttiva deve essere provvisto del marchio di omologazione CE.

 

3.2. Tale marchio è costituito:

 

3.2.1. da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera «e» seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

 

1 per la Germania

2 per la Francia

3 per l'Italia

4 per i Paesi Bassi

5 per la Svezia

6 per il Belgio

9 per la Spagna

11 per il Regno Unito

12 per l'Austria

13 per il Lussemburgo

17 per la Finlandia

18 per la Danimarca

21 per il Portogallo

23 per la Grecia

IRL per l'Irlanda

49 per Cipro

8 per la Repubblica ceca

29 per l'Estonia

7 per l'Ungheria

32 per la Lettonia

36 per la Lituania

50 per Malta

20 per la Polonia

27 per la Repubblica slovacca

26 per la Slovenia

 

3.2.2. In prossimità del rettangolo va apposto il «numero dell'omologazione di base» definito nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto dalle due cifre indicanti il numero progressivo assegnato al più recente adeguamento tecnico significativo della direttiva alla data in cui è stata concessa l'omologazione CE. Per la presente direttiva il numero progressivo è 01.

 

Un asterisco inserito dopo il numero progressivo sta a indicare che il sistema di protezione frontale è stato omologato nel quadro della valutazione prevista dal punto 3.1.1.1 o dal punto 3.1.2.1 dell'allegato I per la prova d'urto della gamba. Se l'autorità che rilascia l'omologazione non riconosce tale valutazione, l'asterisco è sostituito da uno spazio.

 

3.3. Il marchio di omologazione CE deve essere apposto sul dispositivo di protezione frontale in modo da essere chiaramente leggibile e indelebile anche quando il dispositivo è montato su un veicolo.

 

3.4. Un esempio del marchio di omologazione CE figura nell'appendice 5.

(si omettono le appendici e l’allegato III)