Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Finanziaria 2008 A.C. 3256 Riferimenti normativi (dal 2000 al 2007) Tomo II
Riferimenti:
AC n. 3256/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 292    Progressivo: 1
Data: 22/11/2007
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AS n. 1817/XV     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

Finanziaria 2008

A.C. 3256

Riferimenti normativi

(dal 2000 al 2007)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 292/1

Tomo II

 

22 novembre 2007


La normativa di riferimento predisposta per il disegno di legge n. 3256 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” si articola nei seguenti fascicoli:

·         Dossier n. 292/1, Tomo I, normativa nazionale fino al 1999;

·         Dossier n. 292/1, Tomo II, normativa nazionale fino al 2007 e normativa comunitaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Bilancio e politica economica

 

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File: ID0016a2.doc

 


I N D I C E

 

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

§      D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144 (art. 11)3

§      D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185 Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144 (artt. 1-12/bis)... 4

§      D.M. 26 giugno 2000, n. 234 Regolamento, recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275    9

§      L. 27 luglio 2000, n. 212 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente (art. 11)12

§      D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (artt. 2, 27, 30-33, 42, 47, co. 1; 77, co. 2; 81-84, 89-90, 113)............................................ 13

§      L. 9 ottobre 2000, n. 285 Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006» (artt. 3, 13)   25

§      L. 14 novembre 2000, n. 331 Norme per l'istituzione del servizio militare professionale (tab. A)28

§      D.M. 21 novembre 2001 Individuazione degli Stati non appartenenti all'Unione europea soggetti ad un regime di tassazione non privilegiato di cui all'art. 96-bis, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. «white list»)........................................................................... 30

§      L. 24 novembre 2000, n. 340 Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999 (art. 27)....... 33

§      L. 7 dicembre 2000, n. 383 Disciplina delle associazioni di promozione sociale (art. 7)     34

§      Ordinanza 22 dicembre 2000, n. 3101 Disposizioni urgenti per fronteggiare l’evento sismico che ha colpito il territorio della provincia di Terni il giorno 16 dicembre 2000 ed altre misure di protezione civile (art. 1).................................................................................................. 35

§      L. 23 dicembre 2000, n. 388 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (artt. 7-8, 11, 14, 58, 74, 118, co. 16; 127, 145, co. 40)   36

§      L. 7 marzo 2001, n. 51 Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo (art. 6)........ 47

§      L. 7 marzo 2001, n. 78 Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale (art. 11)    48

§      L. 16 marzo 2001, n. 88 Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime (art. 3)49

§      L. 24 marzo 2001, n. 89 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile.... 50

§      D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53 (artt. 25-27, 31, 34-37)........................................................................................................... 53

§      D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (artt. 1, 3-4, 7 15, 30, 33, 34-bis, 35-36, 47-48, 70)     56

§      D.M. 30 marzo 2001, n. 400 Regolamento recante i criteri e le modalità per il finanziamento delle società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi70

§      Ordinanza 12 aprile 2001, n. 3124 Interventi urgenti per favorire il superamento delle situazioni di emergenza, in atto nei territori delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Basilicata e Campania, anche in attuazione dell'art. 144, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed altri interventi urgenti di protezione civile (art. 6)78

§      D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227. Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 (art. 8)....................................... 79

§      D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A) (artt. 22, 23)...................................................................... 80

§      D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A) (art. 41).................................. 83

§      D.L. 12 giugno 2001, n. 217. Modificazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla L. 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.............................. 84

§      D.L. 3 luglio 2001, n. 255. Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002 (art. 3)......................................................................................... 87

§      D.L. 25 settembre 2001, n. 351. Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare (art. 9)88

§      D.L. 1 ottobre 2001, n. 356. Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi (artt. 5, 6)    89

§      L. 21 dicembre 2001, n. 443. Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.................. 90

§      L. 28 dicembre 2001, n. 448. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (artt. 9, 19, 25, 28, 32, 46, 52),................... 109

§      D.M. 23 gennaio 2002 Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato    132

§      D.M. 13 marzo 2002 Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 4.1 della Farmacopea europea 4a edizione. (Risoluzioni AP-CSP (01) 3 e AP-CSP (01) 4)................................................................................................................. 135

§      D.L. 15 aprile 2002, n. 63 Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture (art. 9).................................................................................... 137

§      D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A) (artt. 211-213)............................................... 140

§      L. 1 giugno 2002, n. 120 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 (solo titolo)  141

§      L. 31 luglio 2002, n. 179 Disposizioni in materia ambientale (art. 27)....... 142

§      L. 1 agosto 2002, n. 166 Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (art. 38)     143

§      D.L. 24 settembre 2002, n. 209 Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo (art. 3)  146

§      Del.CIPE 19 dicembre 2002, n. 123/2002 Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra (legge n. 120 del 2002)148

§      D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità  (art. 2)....................................... 165

§      L. 27 dicembre 2002, n. 289 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (artt. 2, co. 5, 61; 31, co. 8; 40, 61, 71, 93, co.- 8)166

§      L. 16 gennaio 2003, n. 3 Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (art. 1)172

§      L. 28 marzo 2003, n. 53 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (art. 5)174

§      L. 5 giugno 2003, n. 131 Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (artt. 7, co.9; 8)............................................ 176

§      D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali (solo titolo)178

§      D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche (art. 96)   179

§      D.L. 30 settembre 2003, n. 269 Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (artt. 5, co 7, 9; 13, co. 55; 26, 32-bis, 44)180

§      D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30 (artt. 30, 61).......................... 187

§      D.M. 3 novembre 2003 Definizione transattiva delle controversie in atto, promosse da soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti............................................... 189

§      L. 24 dicembre 2003, n. 350 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (artt. 2, co. 4; 3, co. 39, 151; 4, co. 31, 61, 153)    191

§      D.L. 24 dicembre 2003, n. 355 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (art. 23)193

§      D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (artt. 4, 12-14, 20)................................................................................................... 194

§      D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28. Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137. (artt. 2, 5, 7, 12, 13).. 199

§      D.M. 2 febbraio 2004. Attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del 27 giugno 2002 del Consiglio, relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale.    207

§      D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52 Attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA................................................... 210

§      D.L. 29 marzo 2004, n. 81 Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica (art. 1)........................................................................................... 212

§      L. 3 maggio 2004, n. 112. Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione. (art. 7).............................................................................. 213

§      L. 3 agosto 2004, n. 206. Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice........................................................................................................ 217

§      L. 23 agosto 2004, n. 226. Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore. (art. 16 e tab. C ed E).................................... 222

§      L. 23 agosto 2004, n. 239. Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia. (art. 1 co. 75).................... 226

§      D.L. 5 ottobre 2004, n. 249. Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali. (art. 1 co. 1)227

§      D.M. 13 dicembre 2004. Individuazione dei progetti ammessi al Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori previsto dall'articolo 25, commi 7, 8 e 9 della L. 28 dicembre 2001, n. 448................................................................................................ 228

§      D.M. 16 dicembre 2004, n. 341 Regolamento concernente disposizioni di attuazione dell'articolo 3, comma 16, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni256

§      D.P.R. 22 dicembre 2004, n. 340. Regolamento recante disciplina delle agevolazioni tariffarie, in materia di servizio di trasporto ferroviario di passeggeri e dell'incentivazione del trasporto ferroviario combinato, accompagnato e di merci pericolose, a norma dell'articolo 38 della L. 1° agosto 2002, n. 166. (artt. 14, 15)........................................................................................ 260

§      L. 24 dicembre 2004, n. 313. Disciplina dell'apicoltura. (art. 5)................. 263

§      L. 30 dicembre 2004, n. 311. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005). (art. 1 co. 5, 96, 160, 180, 181, 373, 465). 265

§      D.L. 30 dicembre 2004, n. 314. Proroga di termini . (art. 1 co. 1-bis)....... 268

§      D.L. 30 dicembre 2004, n. 315. Disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari. (art. 9)   269

§      D.L. 21 febbraio 2005, n. 16 Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica (art. 1, co. 1-3)............................................................ 270

§      D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di princìpi contabili internazionali (art. 9)................. 271

§      D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale (artt. 29, 47, 54, 60, 64, 72-74, e 78)272

§      D.L. 14 marzo 2005, n. 35 Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (artt. 5, comma 16-bis; 7, 11-bis).......... 277

§      L. 31 marzo 2005, n. 56 Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore (artt. 1 e 3)........... 279

§      D.P.R. 19 aprile 2005, n. 170 Regolamento concernente disciplina delle attività del Genio militare, a norma dell'articolo 3, comma 7-bis, della L. 11 febbraio 1994, n. 109 (solo titolo)     282

§      D.M. 20 maggio 2005 Determinazione degli incentivi e dei contributi al trasporto ferroviario combinato e di merci pericolose, ai sensi degli articoli 8 e 13 del D.P.R. 22 dicembre 2004, n. 340   283

§      D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 Testo unico della radiotelevisione (art. 51).. 288

§      D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229 (artt. 139 e 140)............................................................................... 290

§      D.L. 9 settembre 2005, n. 182 Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari (art. 2)   292

§      D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296 Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato (art. 9).......... 294

§      D.L. 30 settembre 2005, n. 203 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (artt. 3, comma 2;11-quaterdecies)........... 295

§      D.L. 1 ottobre 2005, n. 202 Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria (art. 5)     299

§      D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 227 Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, a norma dell'articolo 5 della L. 28 marzo 2003, n. 53301

§      L. 21 ottobre 2005, n. 219 Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati......................................................................................... 308

§      D.M. 8 novembre 2005 Annullamento parziale del D.M. 13 dicembre 2004, concernente il fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori, ai sensi dell'articolo 25, commi 7, 8 e 9, della L. 28 dicembre 2001, n. 448.............................................................. 324

§      Decr. 22 novembre 2005 Modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 7 del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43  326

§      L. 28 novembre 2005, n. 246 Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 (art. 14)     329

§      L. 23 dicembre 2005, n. 266 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, commi 7, 15, 16, 78, 95, 103, 106, 137, 187, 335, 409, 423, 580, 595)............................................................................................................. 332

§      L. 9 gennaio 2006, n. 13. Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta. (artt. 3 co. 2, 5 co. 1)337

§      D.L. 10 gennaio 2006, n. 2. Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa. (art. 4-bis)...................... 338

§      D.L. 10 gennaio 2006, n. 4. Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione. (art. 9).............................................................. 339

§      D.M. 8 febbraio 2006. Definizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 98, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e per l'Unioncamere, degli indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, per il triennio 2005-2007..................................................... 340

§      D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (artt. 63, 147, 200, 267 e allegato X, parte II, sezione 4)............................................................................................... 344

§      D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. (artt. 53 co. 1, 153, 163-171, 173, 240)350

§      D.L. 18 maggio 2006, n. 181. Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri................................... 368

§      D.P.R. 11 aprile 2006, n. 205. Regolamento recante modalità di ripartizione e di erogazione dei fondi per l'innovazione del sistema dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento delle intermodalità.............................................................. 379

§      D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. (artt. 22, 36)................................................................ 383

§      D.M. 12 settembre 2006. Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie................................................. 390

§      D.L. 28 dicembre 2006, n. 300. Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse. (artt. 1 co. 6-quater e 6-septies, 4 co 4-bis)................................. 412

§      L. 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (art. 1 co. 11, 14, 111-117, 199, 219, 242-249, 271, 280, 281, 284, 296, 340, 341, 342, 344-347, 348 lett. B), 353, 358, 359, tab. 3, 382, 392, 404, 417, 418, 426,-427, 449, 454, 455, 456, 457, 459, 461-463, 466, 519, 523, 526-529, 534, 536, 538, 546, 549, 558, 560, 562, 565, 568, 570, 571, 576, 593, 601, 605, 609, 620, 621, 634, 660, 663, 689, 696, 703, 729, 780, 796, 814, 815, 847, 863, 866, 870, 873, 878, 898, 899, 927-929, 981, 990, 1008, 1010, 1031, 1038, 1042, 1044, 1058, 1060, 1063, 1068, 1072, 1084, 1094, 1112, 1117, 1118, 1119, 1142, 1143, 1187, 1209, 1237, 1238, 1246, 1251, 1264, 1267, 1269, 1291, 1331)........................... 413

§      D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20 Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonchè modifica alla direttiva 92/42/CEE (art. 14).................................................. 449

§      D.M. 19 febbraio 2007 Disposizioni in materia di detrazioni per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità (inverter), di cui all'articolo 1, commi 358 e 359, della L. 27 dicembre 2006, n. 296................................ 450

§      D.M. 22 febbraio 2007 Modifica delle tariffe dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica457

§      D.M. 20 marzo 2007 Approvazione di specifici indicatori di normalità economica, idonei all'individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta460

§      D.M. 25 maggio 2007 Individuazione di una ulteriore operazione cui applicare il meccanismo del «reverse charge», ai sensi dell'articolo 17, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633    463

§      L. 30 luglio 2007, n. 111 Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario (tab. B)   464

§      D.L. 3 agosto 2007, n. 118 Disposizioni urgenti in materia di ammortamento di immobili strumentali466

§      L. 3 agosto 2007, n. 123 Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia (art. 1, co. 2)467

Normativa comunitaria

§      Trattato 25 marzo 1957 Trattato che istituisce la Comunità europea (art. 87)473

§      Dec. 16 aprile 1997, n. 97/612/CE Decisione della Commissione relativa ad aiuti concessi dalla Regione Sardegna (Italia) nel settore agricolo........................................... 474

§      Dec. 2000/394/CE del 25 novembre 1999 Decisione della Commissione relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali................................................ 482

§      Reg. (CE) 22 marzo 1999, n. 659/1999 Regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (art. 3)......................................................... 501

§      Dir. 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità............................................................................................... 504

§      Reg. (CE) n. 1177/2002 del 27 giugno 2002 Regolamento del Consiglio relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale........................................ 517

§      Reg. (CE) 5 dicembre 2002, n. 2204/2002 Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione   521

§      Dir. 26 giugno 2003, n. 2003/54/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (art. 23)  538

§      Dir. 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio................................................................. 545

§      Racc. 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese........................................... 568

§      Dir. 21 aprile 2004, n. 2004/26/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (solo titolo)575

§      Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)     576

§      Dir. 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE Direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto  (art. 395)..................................................................... 585

§      Reg. (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006 Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (2) (3)....................................... 592

§      Dec. 7 giugno 2007, n. 2007/436/CE/Euratom Decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (art. 11)....................................... 660

 


Normativa nazionale


D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164
Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144
(art. 11)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 giugno 2000, n. 142.

(2)  Vedi, anche, l'art. 16, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004.

 

TITOLO IV

Stoccaggio

11.  Attività di stoccaggio.

1. L'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde è svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai richiedenti che abbiano la necessaria capacità tecnica, economica ed organizzativa e che dimostrino di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni del presente decreto. La concessione è accordata, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, se le condizioni del giacimento o delle unità geologiche lo consentono, secondo le disposizioni della legge 26 aprile 1974, n. 170, come modificata dal presente decreto. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio nel quale sono stabiliti le modalità di espletamento delle attività di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i poteri di verifica, le conseguenze degli inadempimenti (12).

2. Nel caso in cui un titolare di concessione di coltivazione richieda una concessione di stoccaggio, il conferimento di quest'ultima comprende la concessione di coltivazione con i relativi diritti ed obbligazioni, che pertanto viene contestualmente a cessare. Successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni sulla separazione contabile, gestionale e societaria delle attività di stoccaggio di cui all'articolo 21, il titolare di concessione di coltivazione, all'atto della domanda di concessione di stoccaggio, indica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il soggetto, in possesso dei requisiti di legge, cui attribuire la relativa concessione di stoccaggio.

3. È fatta salva la possibilità per il concessionario di stoccaggio, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 21, di continuare a produrre da livelli del giacimento non adibiti a stoccaggio. Sulle produzioni residue non sono dovute le aliquote di prodotto della coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

4. Le concessioni di stoccaggio vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sottoposte alla disciplina del presente decreto, si intendono confermate per la loro originaria scadenza ed in esse sono comprese le relative concessioni di coltivazione, con i rispettivi diritti ed obbligazioni, che pertanto vengono a cessare alla stessa data.

5. All'articolo 3, comma 5, della legge 26 aprile 1974, n. 170, le parole: «ai titolari di concessioni di coltivazione» sono sostituite dalle seguenti «ai richiedenti».

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(12)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 26 agosto 2005. Vedi, anche, la Del.Aut.en.el. e gas 21 giugno 2005, n. 119/05.

 


D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185
Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144
(artt. 1-12/bis)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2000, n. 156.

(2)  Con Del.CIPE 14 febbraio 2002, n. 5/2002 (Gazz. Uff. 21 maggio 2002, n. 117) e con Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 27/03 (Gazz. Uff. 14 agosto 2003, n. 188), corretta con Comunicato 7 ottobre 2003 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2003, n. 233), sono stati stabiliti criteri e indirizzi su incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 45, comma 1, che delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire il sistema degli incentivi all'occupazione, ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 2000;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente, per le politiche comunitarie e per i beni e le attività culturali;

Emana il seguente decreto legislativo:

 

TITOLO I

Incentivi in favore dell'autoimprenditorialità

1.  Princìpi generali.

1. Le disposizioni del presente titolo sono dirette a favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale nonché lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nelle aree economicamente svantaggiate del Paese, attraverso la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali, a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale, a sostenere la creazione e lo sviluppo dell'impresa sociale ed a sostenere l'impresa agricola.

2. Le disposizioni sono, in particolare, dirette a:

a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditorialità, anche in forma cooperativa;

b) promuovere la formazione imprenditoriale e la professionalità dei nuovi imprenditori;

c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione giovanile;

d) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione giovanile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi;

e) promuovere la formazione imprenditoriale e la professionalità delle donne imprenditrici;

f) favorire la creazione e lo sviluppo dell'impresa sociale;

g) promuovere l'imprenditorialità e la professionalità dei soggetti svantaggiati;

h) agevolare l'accesso al credito per le imprese sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381;

i) favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità in agricoltura;

l) promuovere l'imprenditorialità e la professionalità degli agricoltori;

m) agevolare l'accesso al credito per i nuovi imprenditori agricoli.

 

2.  Àmbito territoriale di applicazione.

1. Le misure incentivanti di cui al presente titolo sono applicabili nei territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, nelle aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 87 (già articolo 92), paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, nonché nelle aree svantaggiate di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1995, n. 138, e successive modificazioni.

 

3.  Benefìci

1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefìci:

a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati, per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;

b) contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;

c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative;

d) attività di formazione e qualificazione dei profili imprenditoriali, funzionali alla realizzazione del progetto.

1-bis. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali previsti dalla normativa comunitaria per gli investimenti operati da giovani imprenditori agricoli. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni (3).

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(3)  Comma aggiunto dal comma 7 dell'art. 8, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

 

4.  Garanzie.

1. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'àmbito degli investimenti da realizzare.

 

Capo I

Misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dei servizi alle imprese

5.  Soggetti beneficiari.

1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità, possono essere ammesse ai benefìci di cui all'articolo 3 le società, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che presentino progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'articolo 6, comma 1 (4).

2. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle società di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000 ovvero da almeno sei mesi, all'atto della presentazione della domanda, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2 (5).

3. Le società di cui al comma 1 devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2.

4. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle società di fatto ed alle società aventi un unico socio.

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(4)  Comma così modificato dal comma 7 dell'art. 8, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

(5)  Comma così modificato dal comma 7 dell'art. 8, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

 

6.  Progetti finanziabili.

1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e nei limiti posti dalla Unione europea, i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.

2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:

a) prevedono investimenti superiori a lire 5 miliardi al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);

b) non prevedono l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale;

c) non presentano il requisito della novità dell'iniziativa;

d) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

 

Capo II

Misure in favore della nuova imprenditorialità nel settore dei servizi.

7.  Soggetti beneficiari.

1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità, possono essere ammesse ai benefìci di cui all'articolo 3, le società, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che presentino progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'articolo 8, comma 1 (6).

2. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle società di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000 ovvero da almeno sei mesi, all'atto della presentazione della domanda, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2 (7).

3. Le società di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2.

4. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle società di fatto ed alle società aventi un unico socio.

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(6)  Comma così modificato dal comma 7 dell'art. 8, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

(7)  Comma così modificato dal comma 7 dell'art. 8, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

 

 

8.  Progetti finanziabili.

1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dall'Unione europea, i progetti relativi alla fornitura di servizi nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali, della innovazione tecnologica, della tutela ambientale, dell'agricoltura e trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali.

2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:

a) prevedono investimenti superiori a lire un miliardo al netto dell'IVA;

b) non prevedono l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale;

c) non presentano il requisito della novità dell'iniziativa;

d) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

 

Capo III

Misure in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura

9.  Soggetti beneficiari.

1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità in agricoltura, possono essere ammessi ai benefìci di cui all'articolo 3, i giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, subentranti nella conduzione dell'azienda agricola al familiare, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori di cui all'articolo 10, comma 1 (8).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del subentro, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2. Le società subentranti, alla data di presentazione della domanda, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2 (9).

3. L'azienda agricola deve essere localizzata nei territori di cui all'articolo 2.

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(8)  Comma così modificato prima dal comma 7 dell'art. 8, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e poi dal comma 420 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(9)  Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e poi dal comma 420 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

10.  Progetti finanziabili.

1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dall'Unione europea, i progetti relativi ai settori della produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura.

2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:

a) prevedono investimenti superiori a lire due miliardi al netto dell'IVA;

b) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

 

Capo IV

Misure in favore delle cooperative sociali

11.  Soggetti beneficiari.

1. A sostegno dell'imprenditorialità sociale possono essere ammesse ai benefìci di cui all'articolo 3 le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, che presentino progetti per la creazione di nuove iniziative, nonché per il consolidamento e lo sviluppo di attività già esistenti nei settori indicati all'articolo 12, comma 1.

2. Le cooperative di nuova costituzione, con esclusione dei soci svantaggiati, devono essere composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione (10).

3. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle società di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000 ovvero da almeno sei mesi, all'atto della presentazione della domanda, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2. Nel caso di cooperative già esistenti, tutti i soci devono possedere i predetti requisiti alla medesima data (11).

4. Le società di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori indicati all'articolo 2.

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(10)  Comma così modificato dal comma 7 dell'art. 8, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

(11)  Comma così modificato dal comma 7 dell'art. 8, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

 

12.  Progetti finanziabili.

1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.

2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:

a) prevedono investimenti superiori a lire un miliardo al netto dell'IVA nel caso di nuove iniziative;

b) prevedono investimenti superiori a lire 500 milioni al netto dell'IVA, in caso di sviluppo e consolidamento di attività già avviate;

c) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

 

12-bis . Ampliamenti aziendali.

1. Gli incentivi di cui ai capi I e II del presente titolo possono essere concessi anche per finanziare ampliamenti aziendali effettuati da società in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7 da almeno due anni prima della presentazione della domanda, le quali siano economicamente e finanziariamente sane ed abbiano effettivamente avviato l'attività di impresa da almeno tre anni prima della predetta data. Nel caso in cui le società richiedenti abbiano già beneficiato di incentivi di cui al presente decreto, esse devono dare dimostrazione di aver completato l'originario programma di investimenti ammesso alle agevolazioni almeno tre anni prima della data di presentazione della domanda e di essere in regola con il pagamento delle rate di mutuo (12).

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(12)  Articolo aggiunto dal comma 7 dell'art. 8, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 


D.M. 26 giugno 2000, n. 234
Regolamento, recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 agosto 2000, n. 198.

 

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare l'articolo 8;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'articolo 205, richiamato dal suindicato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

Vista la legge 10 febbraio 2000, n. 30, in materia di riordino dei cicli dell'istruzione;

Visti l'articolo 1, comma 70 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'articolo 40, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, concernenti l'organico funzionale delle istituzioni scolastiche;

Considerato che, con effetto dal 1° settembre 2000, la disciplina dell'autonomia si applica a tutte le istituzioni scolastiche e che, a decorrere dalla stessa data, occorre dare attuazione all'articolo 8 del citato regolamento, anche in considerazione della abrogazione delle norme in contrasto con la disciplina da esso dettata;

Ritenuta l'opportunità, in attesa dell'approvazione degli strumenti di attuazione della legge di riordino dei cicli scolastici, di dettare prime disposizioni per la graduale attuazione dell'articolo 8 del citato regolamento, al fine di assicurare continuità e stabilità agli attuali ordinamenti e relative sperimentazioni, tenuto conto anche dei risultati emersi dalla sperimentazione dell'autonomia, di cui ai decreti del Ministro della pubblica istruzione n. 251 del 29 maggio 1998 e n. 179 del 19 luglio 1999;

Considerato, inoltre, che occorre favorire gli eventuali adeguamenti che si rendano necessari per una più significativa e omogenea qualità dell'offerta formativa;

Ritenuto necessario assicurare alle scuole flessibilità organizzativa e didattica secondo i princìpi dell'autonomia, promuovendo la ridefinizione dei curricoli secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze e garantendo soluzioni differenziate in relazione ai diversi ordini e gradi di scuola;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, espressi rispettivamente nelle sedute del 26 gennaio e del 27 gennaio 2000, sulle linee e sugli indirizzi generali, di cui al comma 1 dell'articolo 8 del citato regolamento;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nella adunanza del 14 marzo 2000;

Vista la nota del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, protocollo n. 0028926, in data 3 aprile 2000;

Sentito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 17 aprile 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 8812 U/L A39 del 18 maggio 2000);

Adotta il seguente regolamento:

 

1.  Curricoli delle istituzioni scolastiche autonome.

1. A decorrere dal 1° settembre 2000, e sino a quando non sarà data concreta attuazione alla legge 10 febbraio 2000, n. 30, gli ordinamenti e relative sperimentazioni funzionanti nell'anno scolastico 1999/2000, sia per quanto riguarda i programmi di insegnamento che l'orario di funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresa la scuola materna, costituiscono, in prima applicazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, i curricoli delle istituzioni scolastiche alle quali è stata riconosciuta autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Ai curricoli come definiti nel comma 1 si applicano tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa, didattica e di autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, secondo quanto previsto dal piano dell'offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica.

 

2.  Obiettivi specifici di apprendimento.

1. Nell'àmbito dei curricoli di cui all'articolo 1 ciascuna istituzione scolastica, può riorganizzare, in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi specifici di apprendimento e competenze degli alunni, valorizzando l'introduzione di nuove metodologie didattiche, anche attraverso il ricorso alle tecnologie multimediali.

2. Al termine dell'anno scolastico ogni istituzione scolastica valuta gli effetti degli interventi di cui al comma 1, che devono tendere al miglioramento dell'insegnamento e dell'apprendimento al fine di far conseguire a ciascun alunno livelli di preparazione adeguati al raggiungimento dei gradi più elevati dell'istruzione ed all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.

 

3.  Quota nazionale e quota riservata alle istituzioni scolastiche.

1. La quota oraria nazionale obbligatoria dei curricoli di cui all'articolo 1 è pari all'85% del monte ore annuale delle singole discipline di insegnamento comprese negli attuali ordinamenti e nelle relative sperimentazioni.

2. La quota oraria obbligatoria dei predetti curricoli riservata alle singole istituzioni scolastiche è costituita dal restante 15% del monte ore annuale; tale quota potrà essere utilizzata o per confermare l'attuale assetto ordinamentale o per realizzare compensazioni tra le discipline e attività di insegnamento previste dagli attuali programmi o per introdurre nuove discipline, utilizzando i docenti in servizio nell'istituto, anche in attuazione dell'organico funzionale di cui alla normativa citata in premessa, ove esistente in forma strutturale o sperimentale.

3. Il curricolo obbligatorio è realizzato utilizzando tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa e didattica previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999

4. In particolare le istituzioni scolastiche, nell'àmbito degli strumenti di flessibilità di cui al comma 3, rilevate le diverse esigenze formative degli alunni, promuovono, anche con percorsi individuali, la valorizzazione degli alunni più capaci e meritevoli ed il recupero di quelli che presentano carenze di preparazione, e garantiscono efficaci azioni di continuità e di orientamento didattici.

5. L'adozione, nell'àmbito del piano dell'offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria non può comportare la riduzione dell'orario obbligatorio annuale, costituito dalle quote di cui ai commi 1 e 2, nell'àmbito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo.

 

4.  Curricoli delle singole istituzioni scolastiche.

1. In applicazione dell'articolo 1 restano confermati gli ordinamenti e relative sperimentazioni in atto in ciascuna istituzione scolastica nell'anno scolastico 1999/2000, con le specificità di cui ai commi seguenti.

2. Per la scuola materna, sino a quando non sarà data concreta attuazione alla legge 10 febbraio 2000, n. 30, sono confermati gli orientamenti delle attività educative adottati con decreto 3 giugno 1991 del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1991.

3. In attesa della ridefinizione dell'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia in relazione agli standard concernenti la qualità del servizio di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ciascuna istituzione scolastica, valorizzando la flessibilità didattico-organizzativa già sperimentata a partire dalla circolare ministeriale n. 70, protocollo n. 639 del 25 febbraio 1994, individua tutte le modalità atte a garantire l'utilizzazione ottimale dell'organico dei docenti da assegnarsi nella misura di due per ogni sezione funzionante ad 8-10 ore giornaliere e, in relazione a particolari situazioni di fatto esistenti, nella misura di uno per ogni sezione ad orario ridotto, fermo restando l'orario obbligatorio di servizio dei docenti.

4. Nell'istruzione tecnica ed artistica - nell'àmbito dell'offerta formativa dei rispettivi settori - le istituzioni scolastiche possono adottare - nei limiti della dotazione organica determinata dai relativi decreti emanati di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - i progetti sperimentali coordinati a livello nazionale, ancora esistenti alla data dell'anno scolastico 1999/2000, sia nel caso in cui si trovino ad attuare percorsi di ordinamento rispetto ai quali a livello nazionale vi è un progetto sperimentale coordinato, sia che intendano sostituire indirizzi sperimentali autonomi già autorizzati, sia nel caso di nuova istituzione di un indirizzo per il quale vi è un progetto sperimentale coordinato.

 

5.  Adempimenti delle scuole.

1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non comporta l'adozione di decreti autorizzativi.

2. Le istituzioni scolastiche dovranno comunque comunicare ai competenti uffici centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione le scelte curricolari effettuate in base all'articolo 4, al fine di consentire all'amministrazione e al suo sistema informativo la predisposizione delle procedure connesse alla gestione del personale.


L. 27 luglio 2000, n. 212
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente
(art. 11)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2000, n. 177.

(2)  Le prescrizioni di cui alla presente legge non si applicano, in quanto incompatibili, al contenuto del D.L. 30 settembre 2000, n. 268, ai sensi dell'art. 01 dello stesso. In deroga alle disposizioni della presente legge vedi l'art. 1, D.L. 24 settembre 2002, n. 209.

 

11.  Interpello del contribuente.

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria (10).

6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.

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(10)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

 


D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
(artt. 2, 27, 30-33, 42, 47, co. 1; 77, co. 2; 81-84, 89-90, 113)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

 

2.  Àmbito di applicazione.

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.

2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali (4).

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(4)  Il presente articolo corrisponde all'art. 25, comma 7-bis, ultimo periodo, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

 

Capo IV - Comunità montane

 

27.  Natura e ruolo.

1. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze.

3. La Regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del presidente della Giunta regionale.

4. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:

a) le modalità di approvazione dello statuto;

b) le procedure di concertazione;

c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;

d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;

e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

5. La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefìci e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale può prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità.

6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.

7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'àmbito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.

8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni (29).

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(29)  Il presente articolo corrisponde all'art. 28, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

 

Capo V - Forme associative

30.  Convenzioni.

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti (32).

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(32)  Il presente articolo corrisponde all'art. 24, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

 

31.  Consorzi.

1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali (33) (34).

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(33)  Comma così modificato dal comma 12 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(34)  Il presente articolo corrisponde all'art. 25, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

 

32.  Unioni di comuni.

1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati (35).

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(35)  Il presente articolo corrisponde all'art. 26, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

 

33.  Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni.

1. Le regioni, nell'emanazione delle leggi di conferimento delle funzioni ai comuni, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni.

2. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4. Nell'àmbito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la Regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa.

3. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che può prevedere altresì la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma è aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto delle unioni di comuni regolarmente costituite.

4. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell'àmbito del programma territoriale di cui al comma 3, le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dal comma 3 e dagli articoli 30 e 32, le regioni si attengono ai seguenti princìpi fondamentali:

a) nella disciplina delle incentivazioni:

1. favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefìci in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;

2. prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;

b) promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefìci da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione (36).

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(36)  Il presente articolo corrisponde agli artt. 11, comma 2; 26-bis, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

 

42.  Attribuzioni dei consigli.

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione (44);

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari (45);

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza (46).

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(44)  Lettera così modificata dal comma 12 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(45)  Lettera così sostituita dal comma 68 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(46)  Il presente articolo corrisponde all'art. 32 e all'art. 34, comma 2-bis, secondo periodo, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

 

47.  Composizione delle giunte.

1. La Giunta comunale e la Giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a sedici unità.

……

 

Capo IV - Status degli amministratori locali

77.  Definizione di amministratore locale.

……

2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento (99).

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(99)  Il presente articolo corrisponde ai commi 1 e 2 dell'art. 18, L. 3 agosto 1999, n. 265, ora abrogati.

 

81.  Aspettative.

1. Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova (104).

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(104)  Il presente articolo corrisponde all'art. 22, L. 3 agosto 1999, n. 265, ora abrogato.

 

82.  Indennità.

1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa (105).

2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'àmbito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8 (106).

3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.

4. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

5. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.

6. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.

7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;

c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.

9. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima procedura ivi indicata.

10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio.

11. Le indennità di funzione e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 8, possono essere incrementati o diminuiti con delibera di Giunta e di consiglio per i rispettivi componenti. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 8. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario (107).

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(105) Comma così modificato dal comma 731 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(106) Comma così modificato dal comma 731 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(107)  Il presente articolo corrisponde all'art. 23, L. 3 agosto 1999, n. 265, ora abrogato.

 

83.  Divieto di cumulo.

1. I parlamentari nazionali o europei, nonché i consiglieri regionali possono percepire solo i gettoni di presenza previsti dal presente Capo.

 

84.  Rimborsi spese e indennità di missione.

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché la indennità di missione alle condizioni dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al numero 2) della tabella A allegata alla medesima legge, e successive modificazioni.

2. La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

4. I consigli e le assemblee possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con regolamento i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento (108).

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(108)  Il presente articolo corrisponde all'art. 25, L. 3 agosto 1999, n. 265, ora abrogato.

 

89.  Fonti.

1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo princìpi di professionalità e responsabilità.

2. La potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie:

a) responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;

b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

c) princìpi fondamentali di organizzazione degli uffici;

d) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;

f) garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;

g) disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

3. I regolamenti di cui al comma 1, nella definizione delle procedure per le assunzioni, fanno riferimento ai princìpi fissati dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. In mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

5. Gli enti locali, nel rispetto dei princìpi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'àmbito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.

6. Nell'àmbito delle leggi, nonché dei regolamenti di cui al comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (112).

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(112)  Il presente articolo corrisponde all'art. 51, commi 01 e 1, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

 

90.  Uffici di supporto agli organi di direzione politica.

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.

2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.

3. Con provvedimento motivato della Giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale (113).

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(113)  Il presente articolo corrisponde all'art. 51, comma 7, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

 

113.  Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (141).

1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164 (142).

1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni (143).

2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane (144).

3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.

4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:

a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (145);

b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.

5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;

c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (146).

5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre regole che assicurino concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio (147).

5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente (148).

6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.

7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore (149).

8. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli del trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di gara.

10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.

11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

12. L'ente locale può cedere tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere (150).

13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5 (151).

14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione (152).

15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore (153).

15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, di cui al comma 15-bis, può essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:

a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno;

b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un àmbito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni (154).

15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati (155).

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(141)  Rubrica così modificata dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(142)  Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(143)  Comma aggiunto dall'art. 1, comma 48, L. 15 dicembre 2004, n. 308.

(144)  Comma aggiunto dall'art. 1, comma 48, L. 15 dicembre 2004, n. 308.

(145)  Lettera così modificata dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(146)  Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(147)  Comma aggiunto dall'art. 4, comma 234, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(148)  Comma aggiunto dall'art. 4, comma 234, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(149)  Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. La Corte costituzionale, con sentenza 13-27 luglio 2004, n. 272 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità del presente comma, limitatamente al secondo ed al terzo periodo.

(150)  Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(151)  Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(152)  Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448. Vedi, anche, le altre disposizioni dello stesso articolo 35.

(153)  Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e poi così modificato dal comma 234 dell'art. 4, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e dall'art. 15, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 204, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

(154)  Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione e poi così modificato dall'art. 15, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(155)  Comma aggiunto dall'art. 4, comma 234, L. 24 dicembre 2003, n. 350.


L. 9 ottobre 2000, n. 285
Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»
(artt. 3, 13)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 ottobre 2000, n. 242.

(2)  Nella presente legge le denominazioni dei Ministeri e dei Ministri sono state modificate ai sensi di quanto disposto dall'art. 16, L. 26 marzo 2003, n. 48. Vedi, anche, l'art. 7-septies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

3.  Compiti dell'Agenzia.

1. L'Agenzia realizza il piano degli interventi di cui alla presente legge, definito dal Comitato di regia di cui all'articolo 1, comma 1-bis, con le modalità di cui all'articolo 14-bis, in modo da consentire la coordinata e tempestiva riuscita delle manifestazioni inerenti ai Giochi olimpici. A tale fine, l'Agenzia opera in coerenza con le indicazioni del Comitato organizzatore, relativamente alla predisposizione del predetto piano degli interventi, alla localizzazione ed alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità ed ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera ed alla sua relativa copertura finanziaria. Il piano degli interventi tiene altresì conto delle esigenze derivanti dall'uso degli impianti e delle infrastrutture successivo allo svolgimento dei Giochi olimpici, garantendo caratteristiche funzionali e gestionali idonee, sul piano economico, sociale e sportivo, con particolare riferimento all'utilizzo residenziale definitivo dei villaggi olimpici (9).

2. Per gli interventi di cui alla presente legge, ad eccezione degli interventi relativi alla strada statale n. 24, degli interventi autostradali indicati nell'allegato 3, nonché degli interventi relativi alla realizzazione delle opere connesse se non diversamente previsto dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1, l'Agenzia svolge le funzioni di stazione appaltante. A tali fini, l'Agenzia è assimilata ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (10).

2-bis. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, è competente per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza, nell'area della regione Piemonte, preordinate alla realizzazione di opere o interventi previsti dalla presente legge. Per gli impianti sportivi e le infrastrutture olimpiche e viarie di cui all'articolo 1, comma 1, per le quali il piano degli interventi individua la definitiva destinazione, l'Agenzia può delegare, previa convenzione e con specificazione dell'àmbito e delle modalità della delega, l'esercizio delle funzioni espropriative all'ente beneficiario finale (11).

2-ter. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, ha la facoltà di procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza, dei beni pubblici e privati attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, come definiti nel piano degli interventi, qualora l'occupazione si renda necessaria ad integrare le finalità delle infrastrutture e degli impianti stessi ed a soddisfarne le prevedibili esigenze future. L'Agenzia esercita tale facoltà anche nel caso in cui l'occupazione sia necessaria per la realizzazione, anche da parte del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici ovvero di enti pubblici e loro società strumentali, delle infrastrutture temporanee e degli allestimenti degli impianti e delle infrastrutture di cui all'articolo 1 funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici (12).

2-quater. La facoltà di cui al comma 2-ter può essere esercitata, mediante ordinanza che determina altresì in via provvisoria le indennità di occupazione, a seguito dell'approvazione da parte dell'Agenzia del progetto definitivo o della variante avente per oggetto l'opera cui l'occupazione è preordinata. Le indennità definitive di occupazione spettanti ai proprietari sono determinate ai sensi dell'articolo 50 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni. Al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali è notificato almeno dieci giorni prima un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza che impone l'occupazione temporanea; entro lo stesso termine è pubblicato, per almeno dieci giorni, il suddetto avviso nell'albo del comune o dei comuni in cui è sito il fondo. In caso di irreperibilità del proprietario del fondo la pubblicazione ha valore di avvenuta notifica (13).

3. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, o i soggetti delegati dall'Agenzia ai sensi del comma 3-bis, possono stipulare convenzioni con soggetti terzi, anche privati, che concorrono in tutto o in parte al finanziamento delle opere di cui all'articolo 1. Tali convenzioni definiscono le risorse finanziarie messe a disposizione, le modalità ed i tempi per la realizzazione delle opere nonché gli interventi sostitutivi in caso di inadempienza (14).

3-bis. L'Agenzia può altresì stipulare convenzioni al fine di delegare, tenuto conto della tipologia dell'intervento e della capacità organizzativa e gestionale del soggetto delegato, le funzioni di stazione appaltante ad amministrazioni o soggetti pubblici, con particolare riguardo agli enti competenti istituzionalmente alla realizzazione degli impianti e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui agli allegati 1, 2 e 3. Le convenzioni che definiscono la delega di stazione appaltante prevedono altresì le risorse finanziarie riconosciute all'ente delegato per le attività connesse alla delega nei limiti della dotazione finanziaria complessiva prevista per i singoli interventi, con esclusione delle spese riconosciute per il funzionamento dell'Agenzia indicate nell'articolo 10, comma 2. L'Agenzia stipula le predette convenzioni previa gara, da espletarsi almeno sulla base di studi di fattibilità, nel rispetto della direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993, del Consiglio, e delle norme concernenti le verifiche antimafia; gli esecutori dovranno essere qualificati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (15).

4. Gli sportelli unici comunali possono avvalersi dell'Agenzia per le attività inerenti agli interventi previsti dalla presente legge.

5. Alle convenzioni di cui al comma 3 partecipa, nel caso di opere riguardanti impianti gestiti da privati concessionari, l'ente concedente, anche ai fini dell'eventuale ridefinizione degli oneri per i servizi a carico del concessionario.

6. L'Agenzia può stipulare convenzioni con soggetti pubblici per l'utilizzazione di strutture in dotazione agli stessi.

7. L'Agenzia termina la propria attività il 31 dicembre 2006 (16).

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(9)  Comma così modificato dall'art. 3, L. 26 marzo 2003, n. 48.

(10)  Comma così sostituito dall'art. 3, L. 26 marzo 2003, n. 48.

(11)  Comma aggiunto dall'art. 3, L. 26 marzo 2003, n. 48.

(12)  Comma aggiunto dall'art. 3, L. 26 marzo 2003, n. 48 e, successivamente, così modificato dall'art. 7-septies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(13)  Comma aggiunto dall'art. 3, L. 26 marzo 2003, n. 48 e, successivamente, così sostituito dall'art. 7-septies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(14)  Gli attuali commi 3 e 3-bis così sostituiscono l'originario comma 3, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, L. 26 marzo 2003, n. 48.

(15)  Gli attuali commi 3 e 3-bis così sostituiscono l'originario comma 3, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, L. 26 marzo 2003, n. 48.

(16)  Per la proroga del termine vedi il comma 1299 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

13.  Destinazione finale dei beni.

1. Con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono dettate disposizioni dirette a disciplinare le modalità di successiva utilizzazione dei beni mobili di proprietà dell'Agenzia, compresi le attrezzature e gli arredi, nonché il riversamento proporzionale al bilancio degli enti finanziatori delle eventuali somme non utilizzate, risultanti da apposito rendiconto certificato dal collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia. Il medesimo regolamento definisce, su proposta degli enti interessati e con le stesse modalità previste per la successiva utilizzazione dei beni mobili di proprietà dell'Agenzia, la definitiva destinazione dei beni immobili che l'Agenzia medesima acquisisce in proprietà utilizzando, anche parzialmente, le somme alla stessa attribuite dall'articolo 10, comma 2 (37) (38).

1-bis. Le convenzioni attuative del piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, prevedono, in conformità alla legislazione vigente e d'intesa con il Comitato di regia, la definitiva destinazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano medesimo (39).

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(37)  Comma così modificato dall'art. 13, L. 26 marzo 2003, n. 48.

(38)  Nel presente articolo le denominazioni dei Ministeri e dei Ministri sono state modificate ai sensi di quanto disposto dall'art. 16, L. 26 marzo 2003, n. 48.

(39)  Comma aggiunto dall'art. 13, L. 26 marzo 2003, n. 48.

 


L. 14 novembre 2000, n. 331
Norme per l'istituzione del servizio militare professionale
(tab. A)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 novembre 2000, n. 269.

(2)  Vedi, anche, i commi 95 e 101 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

 

Tabella A (10)

[(articolo 3, comma 1, lettera a)]

 

Oneri finanziari netti complessivi (in miliardi di lire)

ANNO

ONERE

 

2000

43

 

2001

362

 

2002

618

 

2003

649

 

2004

681

 

2005

717

 

2006

752

 

2007

790

 

2008

830

 

2009

871

 

2010

915

 

2011

960

 

2012

978

 

2013

997

 

2014

1.013

 

2015

1.031

 

2016

1.045

 

2017

1.060

 

2018

1.078

 

2019

1.093

 

2020

1.096

 

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(10) Vedi, anche, il comma 570 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 


D.M. 21 novembre 2001
Individuazione degli Stati non appartenenti all'Unione europea soggetti ad un regime di tassazione non privilegiato di cui all'art. 96-bis, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. «white list»).

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 novembre 2001, n. 273.

 

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 96-bis, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto con l'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), della legge 21 novembre 2000, n. 342;

Atteso che, secondo quanto stabilito dal citato comma 2-ter dell'art. 96-bis del predetto testo unico delle imposte sui redditi, le disposizioni del comma 1 dell'art. 96-bis possono essere applicate anche per le partecipazioni in società, residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea, soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia nonché di un adeguato scambio di informazioni;

Considerato che l'art. 127-bis, comma 4, del citato testo unico delle imposte sui redditi, stabilisce che devono essere considerati privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti;

Considerato che un adeguato scambio di informazioni può essere assicurato da talune convenzioni contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e gli altri Paesi esteri;

Considerato, infine, che la lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale non privilegiato ai fini dell'art. 96-bis, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, è comunque suscettibile di modifiche e integrazioni sulla base della eventuale acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi sulla legislazione fiscale degli Stati esteri, ovvero sulla base dell'entrata in vigore di Convenzioni contro le doppie imposizioni, stipulate dall'Italia, che consentano un effettivo ed adeguato scambio di informazioni;

Decreta:

 

1.   1. Le disposizioni di cui all'art. 96-bis, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano ai seguenti Stati e territori esteri, non appartenenti all'Unione europea, aventi un regime fiscale non privilegiato:

1) Albania;

2) Algeria;

3) Argentina;

4) Australia;

5) Bangladesh;

6) Bielorussia;

7) Brasile;

8) Bulgaria;

9) Canada;

10) Cina;

11) Costa d'Avorio;

12) Croazia;

13) Egitto;

14) Estonia;

15) Giappone;

16) India;

17) Indonesia;

18) Israele;

19) Iugoslavia;

20) Kazakistan;

21) Lituania;

22) Macedonia;

23) Marocco;

24) Messico;

25) Norvegia;

26) Nuova Zelanda;

27) Pakistan;

28) Polonia;

29) Repubblica Ceca;

30) Slovacchia;

31) Romania;

32) Russia;

33) Slovenia;

34) Sri Lanka;

35) Stati Uniti;

36) Sudafrica;

37) Tanzania;

38) Thailandia;

39) Trinidad e Tobago;

40) Tunisia;

41) Turchia;

42) Ucraina;

43) Ungheria;

44) Venezuela;

45) Vietnam;

46) Zambia.

 

2.   1. Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti ed alle attività per ciascuno di essi indicati:

1) Emirati Arabi Uniti, limitatamente alle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;

2) Kuwait, limitatamente alle società con partecipazione straniera superiore al 47% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dall'Amiri Decree n. 3 del 1955 o superiore al 45% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dalla locale legge n. 23 del 1961, sempre che tali società non usufruiscano dei regimi agevolati previsti dalle locali L. n. 12 del 1998 e L. n. 8 del 2001.


L. 24 novembre 2000, n. 340
Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999
(art. 27)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 novembre 2000, n. 275.

(2)  Titolo così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 279.

 

27.  Accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti.

1. Gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto, conflitto di attribuzione. Il predetto termine è sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, che non può complessivamente essere superiore a trenta giorni.

2. La Sezione del controllo comunica l'esito del procedimento nelle ventiquattro ore successive alla fine dell'adunanza. Le deliberazioni della Sezione sono pubblicate entro trenta giorni dalla data dell'adunanza.

3. All'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, l'ultimo periodo è soppresso.

4. Il procedimento previsto dall'articolo 25, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, può essere attivato dal Consiglio dei ministri anche con riferimento ad una o più parti dell'atto sottoposto a controllo. L'atto, che si è risolto debba avere corso, diventa esecutivo ove le Sezioni riunite della Corte dei conti non abbiano deliberato entro trenta giorni dalla richiesta.

5. L'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è abrogato.

 


L. 7 dicembre 2000, n. 383
Disciplina delle associazioni di promozione sociale
(art. 7)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2000, n. 300.

 

Capo II

Registri e osservatori dell'associazionismo

Sezione I

Registri nazionale, regionali e provinciali

 

7.  Registri.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.

3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefìci connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente, in àmbito regionale o provinciale.

 


Ordinanza 22 dicembre 2000, n. 3101
Disposizioni urgenti per fronteggiare l’evento sismico che ha colpito il territorio della provincia di Terni il giorno 16 dicembre 2000 ed altre misure
di protezione civile
(art. 1)

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(G.U. n. 2 del 03.01.2001)

(omissis)

Art. 1

1. Il presidente della regione Umbria, già nominato Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2668/1997, attua, nel territorio della provincia di Terni interessato dal terremoto del 16 dicembre 2000, gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata, ad eliminare le situazioni di pericolo esistenti, e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, avvalendosi come soggetti attuatori degli enti locali.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 il presidente della regione Umbria - commissario delegato si avvale delle strutture tecnico-amministrative della regione e degli enti locali e del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza n. 2668/1997.

3. Per gli interventi sui beni immobili e mobili di proprietà di soggetti privati danneggiati dal terremoto del 16 dicembre 2000 si applicano benefici e procedure previsti nelle ordinanze emanate a seguito della crisi iniziata il 26 settembre 1997 e nella legge 30 marzo 1998, n. 61.

4. Per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale dell'abitazione principale è assegnato, fino al 31 dicembre 2001, un contributo mensile fino ad un massimo di lire 600.000, da erogare con le modalità già previste dall'ordinanza n. 2668/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 sono sospesi fino al 31 dicembre 2001 i versamenti di natura tributaria di pertinenza regionale e comunale. La regione provvede, d'intesa con gli enti locali interessati, a disciplinare le modalità per la ripresa della riscossione e per il versamento dei tributi sospesi mediante rateizzazione senza aggravio di sanzioni o altri oneri.


L. 23 dicembre 2000, n. 388
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)
(artt. 7-8, 11, 14, 58, 74, 118, co. 16; 127, 145, co. 40)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.

 

7.  Incentivi per l'incremento dell'occupazione.

1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (30).

2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2000, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni;

b) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;

d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a lire 5 milioni, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefìci eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2001 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore per le assunzioni intervenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000. Per i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nel citato articolo 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che è pari a lire 400.000 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui al presente articolo. All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio (31).

11. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti (32).

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(30)  Vedi, anche, l'art. 62, comma 4, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(31)  Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168.

(32)  Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 24 settembre 2002, n. 209 e l'art. 63, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Le modalità per il controllo dei flussi del credito d'imposta di cui al presente articolo, per l'anno 2002, sono state stabilite con D.M. 1° agosto 2002 (Gazz. Uff. 6 agosto 2002, n. 183). La comunicazione dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2002, concernenti il credito d'imposta di cui al presente articolo è stata disposta con D.Dirig. 1° agosto 2002 (Gazz. Uff. 6 agosto 2002, n. 183).

 

8.  Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate (33).

1. Alle imprese che operano nei settori delle attività estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni, che, fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del citato Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, è attribuito un contributo nella forma di credito di imposta nei limiti massimi di spesa pari a 870 milioni di euro per l'anno 2002 pari a 1.725 milioni di euro per l'anno 2003, 1.740 milioni di euro per l'anno 2004, 1.511 milioni di euro per l'anno 2005, 1.250 milioni di euro per l'anno 2006, 700 milioni di euro per l'anno 2007 e 300 milioni di euro per l'anno 2008. Ai fini dell'individuazione dei predetti settori, salvo per il settore della pesca e dell'acquacoltura, si rinvia alla disciplina di attuazione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Per le aree ammissibili alle deroghe previste dal citato articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), il credito compete entro la misura dell'85 per cento delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta. Per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta negli anni 2005 e 2006, il termine per il completamento degli investimenti è prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008 (34).

1-bis. Per fruire del contributo le imprese inoltrano, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti e la ripartizione regionale degli stessi, nonché l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza e comunque entro sei mesi dalla predetta data (35).

1-ter. L'Agenzia delle entrate rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione della domanda, esamina le istanze di cui al comma 1-bis dando precedenza, secondo l'ordine cronologico di presentazione, alle domande presentate nell'anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi stanziati e, tra queste, a quelle delle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successivamente, secondo l'ordine di presentazione, alle altre domande. L'Agenzia delle entrate comunica in via telematica, entro 30 giorni dalla presentazione delle domande, il diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi di cui al comma 1-bis, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio si intende concesso decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza e senza comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate (36).

1-quater. [Entro il secondo mese successivo alla data di chiusura dell'esercizio in cui è presentata l'istanza di cui al comma 1-bis, le imprese trasmettono in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate una dichiarazione contenente il settore di appartenenza, l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati alla predetta data suddivisi per area regionale interessata, l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione alla medesima data e il limite di intensità di aiuto utilizzabile] (37).

1-quinquies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater (38).

1-sexies. Per le modalità delle trasmissioni telematiche previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come sostituito dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 (39).

1-septies. L'Agenzia delle entrate provvede a pubblicare, con cadenza semestrale, sul proprio sito INTERNET, il numero delle istanze pervenute, l'ammontare totale dei contributi concessi, nonchè quello delle risorse finanziarie residue (40).

2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di «mobili e macchine ordinarie di ufficio» di cui alla tabella approvata con decreto 31 dicembre 1988, del Ministro delle finanze pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i «coefficienti di ammortamento», destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.

3. [Agli investimenti localizzati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelli delle regioni Abruzzo e Molise e alle imprese agricole di cui al comma 1, si applica la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente comma si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dalla approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee] (41).

4. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «differenziabile in funzione del settore di attività e delle dimensioni dell'impresa, nonché della localizzazione».

5. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

6. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede all'inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione, ove prescritta, nonché al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria.

7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni (42). Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate (43).

7-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le tipologie di investimento per le imprese agricole e per quelle della prima trasformazione e commercializzazione ammesse agli aiuti, in osservanza di quanto previsto dal piano di sviluppo rurale di cui al citato regolamento (CE) n. 1257/1999 e di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (44).

8. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità (45).

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(33)  Rubrica prima modificata dall'art. 60, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e poi così sostituita dall'art. 10, D.L. 8 luglio 2002, n. 138.

(34)  Comma prima modificato dall'art. 60, L. 28 dicembre 2001, n. 448, poi sostituito, con gli attuali commi da 1 a 1-septies, dall'art. 10, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine così modificato dall'art. 1, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, dall'art. 62, comma 3, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e dal comma 4-bis dell'art. 4, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 10 del citato D.L. n. 138 del 2002.

(35)  Gli attuali commi da 1 a 1-septies così sostituiscono l'originario comma 1 ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso articolo 10.

(36)  Gli attuali commi da 1 a 1-septies così sostituiscono l'originario comma 1 ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso articolo 10.

(37)  Gli attuali commi da 1 a 1-septies così sostituiscono l'originario comma 1 ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso articolo 10. Successivamente, il presente comma è stato abrogato dall'art. 62, comma 2, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(38)  Gli attuali commi da 1 a 1-septies così sostituiscono l'originario comma 1 ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso articolo 10. Con Provv. 18 luglio 2002 (Gazz. Uff. 25 luglio 2002, n. 173) sono state definite le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle istanze prodotte ai sensi del presente comma.

(39)  Gli attuali commi da 1 a 1-septies così sostituiscono l'originario comma 1 ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso articolo 10.

(40)  Gli attuali commi da 1 a 1-septies così sostituiscono l'originario comma 1 ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso articolo 10.

(41)  Comma prima modificato dall'art. 60, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e poi abrogato dall'art. 10, D.L. 8 luglio 2002, n. 138.

(42)  Per l'interpretazione autentica della disposizione di cui al presente periodo vedi il comma 1-bis dell'art. 7, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(43)  L'interpretazione autentica del secondo periodo del presente comma era contenuta nell'art. 5, D.L. 17 agosto 2005, n. 163, non convertito in legge.

(44)  Comma aggiunto dall'art. 60, L. 28 dicembre 2001, n. 448. Le tipologie di investimento per il settore agricolo ammissibili al credito d'imposta sono state definite con D.M. 5 marzo 2003 (Gazz. Uff. 28 marzo 2003, n. 73).

(45)  Vedi, anche, l'art. 11, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, l'art. 1, D.L. 12 novembre 2002, n. 253, l'art. 62, L. 27 dicembre 2002, n. 289, l'art. 1, Decr. 2 aprile 2003, l'art. 1, Decr. 6 agosto 2003 e il Decr. 24 febbraio 2004.

 

11.  Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari.

1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari (47).

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(47)  Le disposizioni del presente articolo sono state prorogate, per l'anno 2004, dall'art. 2, comma 5, L. 24 dicembre 2003, n. 350, per l'anno 2005, dall'art. 1, comma 510, L. 30 dicembre 2004, n. 311, per l'anno 2006, dall'art. 1, comma 119, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e, per l'anno 2007, dall'art. 1, comma 391, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

14.  Regime fiscale delle attività marginali.

1. Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime disciplinato nel presente articolo a condizione che i ricavi e i compensi del periodo d'imposta precedente risultino di ammontare non superiore al limite individuato con appositi decreti ministeriali, tenuto conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Tale limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività, non può, comunque, essere superiore a 50 milioni di lire.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo per ricavi e compensi si intendono i ricavi e i compensi minimi di riferimento determinati in base all'applicazione degli studi di settore dopo aver normalizzato la posizione del contribuente tenendo conto delle peculiarità delle situazioni di marginalità, anche in riferimento agli indici di coerenza economica che caratterizzano il contribuente stesso. Per il primo periodo di applicazione ai fini della ammissione al regime si fa riferimento ai ricavi e ai compensi conseguiti nell'anno precedente.

3. I contribuenti indicati al comma 1 presentano domanda all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende fruire del predetto regime. Nell'anno 2001 la domanda è presentata entro il 31 marzo.

4. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali sono tenuti al versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta sostitutiva è pari al 15 per cento del reddito di lavoro autonomo o di impresa determinato rispettivamente ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Nel caso di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore.

5. Il regime fiscale delle attività marginali cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:

a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i ricavi o i compensi valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite individuato dai decreti di cui al comma 1, in relazione allo specifico settore di attività;

b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta in cui i ricavi o i compensi conseguiti ovvero valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite, individuato nei decreti di cui al comma 1 in relazione allo specifico settore di attività, del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta;

c) in caso di rinuncia da parte del contribuente mediante comunicazione all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale da effettuare entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende rinunciare al predetto regime.

6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

7. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.

8. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo è attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del quaranta per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 7. Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tal caso il credito è commisurato al quaranta per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire seicentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile (50).

9. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del comma 4, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

10. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

11. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo (51).

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(50)  Vedi, anche, l'art. 1, comma 3, D.L. 13 gennaio 2003, n. 2 e l'art. 1, D.M. 7 febbraio 2003.

(51)  In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il Provv. 14 marzo 2001.

 

58.  Consumi intermedi.

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per pubbliche amministrazioni si intendono quelle definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui al citato articolo 26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa, per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero di altre pubbliche amministrazioni di cui al presente comma, e devono indicare, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantità. Le predette convenzioni indicano altresì il loro periodo di efficacia.

2. All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: «amministrazioni dello Stato» sono inserite le seguenti: «anche con il ricorso alla locazione finanziaria».

3. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri per la standardizzazione e l'adeguamento dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso strumenti elettronici e telematici, finalizzati anche al monitoraggio della spesa e dei fabbisogni.

4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i tempi e le modalità di pagamento dei corrispettivi relativi alle forniture di beni e servizi nonché i relativi sistemi di collaudo o atti equipollenti.

5. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di scelta del contraente e le modalità di utilizzazione degli strumenti elettronici ed informatici che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare ai fini dell'acquisizione di beni e servizi, assicurando la parità di condizioni dei partecipanti, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di semplificazione della procedura (160).

6. Ai fini della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni mobili durevoli, gli stanziamenti di conto capitale destinati a tale scopo possono essere trasformati in canoni di locazione finanziaria. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica autorizza la trasformazione e certifica l'equivalenza dell'onere finanziario complessivo.

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(160)  Per i criteri e le modalità di espletamento, da parte delle amministrazioni pubbliche, di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi vedi il D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101.

 

74.  Previdenza complementare dei dipendenti pubblici.

1. Per fare fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di contribuire, quale datore di lavoro, al finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, in corrispondenza delle risorse contrattualmente definite eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso fine, sono assegnate le risorse previste dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Per gli anni successivi al 2003, alla determinazione delle predette risorse si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni (199).

2. Le complessive risorse di cui al comma 1, ivi comprese quelle previste dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento agli anni 1999 e 2000, sono trasferite all'INPDAP, che provvede al successivo versamento ai fondi, con modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In fase di prima attuazione, la quota di trattamento di fine rapporto che i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono destinare ai fondi pensione, non può superare il 2 per cento della retribuzione base di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Successivamente la predetta quota del trattamento di fine rapporto è definita dalle parti istitutive con apposito accordo.

4. ... (200).

5. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) ... (201);

b) ... (202);

c) all'articolo 6, comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: «i competenti organismi di amministrazione dei fondi» sono inserite le seguenti: «individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, terzo periodo».

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(199) Vedi, anche, il comma 767 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(200)  Aggiunge tre periodi al comma 8 dell'art. 2, L. 8 agosto 1995, n. 335.

(201)  Sostituisce il comma 7 dell'art. 4, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

(202)  Sostituisce, con due periodi, l'originario secondo periodo del comma 1 dell'art. 5, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

 

118.  Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo.

.……

16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, destina nell'àmbito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 2001 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (330).

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(330)  Comma così modificato prima dall'art. 47, L. 27 dicembre 2002, n. 289, poi dall'art. 3, comma 137, L. 24 dicembre 2003, n. 350, dall'art. 1, comma 156, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e dall'art. 39-sexies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ed infine dall'art. 1, comma 1188, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Alla ripartizione delle risorse per il finanziamento delle attività di formazione si è provveduto con D.Dirig. 4 maggio 2001, con D.Dirett. 23 ottobre 2003, con D.Dirett. 10 maggio 2006 (Gazz. Uff. 13 giugno 2006, n. 135) e con D.Dirett. 7 maggio 2007 (Gazz. Uff. 1° giugno 2007, n. 126). Gli interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali, territoriali e sviluppo delle prassi di Formazione Continua sono stati determinati, per l'esercizio finanziario 2001, con D.Dirig. 21 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 15 gennaio 2002, n. 12).

 

127.  Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate.

1.[ ... (342)] (343).

2. I contratti di assicurazione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, che possono essere stipulati anche da cooperative e loro consorzi, autorizzate dalle regioni in cui hanno la sede legale, possono riguardare anche la copertura della produzione complessiva aziendale danneggiata dall'insieme delle avversità atmosferiche. I consorzi, le cooperative e loro consorzi nei limiti delle previsioni statutarie, possono istituire fondi rischi di mutualità ed assumere iniziative per azioni di mutualità e solidarietà da attivare in caso di danni alle produzioni degli associati. Il concorso dello Stato per la costituzione e la dotazione finanziaria annuale del fondo è contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi, applicati ai valori delle produzioni garantite dal fondo stesso e non deve superare l'importo versato dal socio aderente alle azioni di mutualità e solidarietà. Le modalità operative e gestionali del fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la medesima Conferenza permanente, con proprio decreto, stabilisce la quota di stanziamento per la copertura dei rischi agricoli da destinare alle azioni di mutualità e solidarietà (344).

3. I valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo sulla base delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato alla produzione, effettuate dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). Al fine di sostenere la competitività delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici, è istituito presso l'ISMEA un fondo per la riassicurazione dei rischi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalità operative del fondo (345).

4. [Le modalità di erogazione del contributo dello Stato per il pagamento del premio delle polizze stipulate singolarmente dal produttore, sono stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (346)] (347).

5. [Per le polizze multirischio e globali delle produzioni aziendali, ammesse all'assicurazione agevolata, il contributo dello Stato per il pagamento del premio è determinato nella misura massima dell'80 per cento conformemente alle disposizioni della comunicazione della Commissione europea 2000/C28/02 in materia di aiuti di Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie C n. 28 del 1° febbraio 2000 (348)] (349).

6. [La riscossione dei contributi consortili può essere eseguita mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali] (350).

7. [Con le maggioranze previste dagli statuti per le assemblee ordinarie i consorzi devono adottare delibere per:

a) la soppressione della cassa sociale;

b) la contabilità separata dei contributi, associativi e pubblici, relativi alla difesa attiva e passiva dalle calamità e alle iniziative mutualistiche] (351).

8.[ ... (352)] (353).

9. Le spese derivanti dall'attuazione del presente articolo, sono comprese nell'àmbito degli stanziamenti annuali di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

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(342)  Sostituisce, con due periodi, l'originario terzo periodo del comma 1 dell'art. 3, L. 14 febbraio 1992, n. 185.

(343)  Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102.

(344)  Comma così modificato dal comma 83 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 31 luglio 2002.

(345)  L'elenco dei prezzi dei prodotti agricoli per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato è stato stabilito, per l'anno 2001, con D.M. 27 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 19 marzo 2001, n. 65), integrato dal D.M. 13 aprile 2001 (Gazz. Uff. 7 maggio 2001, n. 104) e dal D.M. 13 aprile 2001 (Gazz. Uff. 24 maggio 2001, n. 119); per l'anno 2002, con D.M. 18 gennaio 2002 (Gazz. Uff. 5 febbraio 2002, n. 30), integrato dal D.M. 29 marzo 2002 (Gazz. Uff. 27 aprile 2002, n. 98); per l'anno 2003, con D.M. 28 febbraio 2003 (Gazz. Uff. 17 marzo 2003, n. 63); per l'anno 2004, con D.M. 10 marzo 2004 (Gazz. Uff. 29 marzo 2004, n. 74); per l'anno 2005, con D.M. 13 aprile 2005 (Gazz. Uff. 10 maggio 2005, n. 107); per l'anno 2006, con D.M. 14 febbraio 2006 (Gazz. Uff. 22 febbraio 2006, n. 44), modificato dal D.M. 5 aprile 2006 (Gazz. Uff. 13 aprile 2006, n. 87); per l'anno 2007, con D.M. 5 marzo 2007 (Gazz. Uff. 27 marzo 2007, n. 72, S.O.), integrato dal D.M. 17 maggio 2007 (Gazz. Uff. 4 giugno 2007, n. 127, S.O.). Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 13 settembre 2002, n. 200 e il comma 85 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Le modalità operative del Fondo per la riassicurazione dei rischi agricoli sono state stabilite con D.M. 7 novembre 2002.

(346)  In attuazione di quanto disposto nel presente comma vedi il D.M. 11 ottobre 2001.

(347)  Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102.

(348)  Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 13 settembre 2002, n. 200, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(349)  Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102.

(350)  Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102.

(351)  Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102.

(352)  Sostituisce la lettera f) al quarto comma dell'art. 17, L. 25 maggio 1970, n. 364.

(353)  Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102.

 

145. Altri interventi.

……

40. È istituito un fondo di lire 1,5 miliardi nel 2001 e 5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002, per la promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il finanziamento di studi e ricerche. A tale fine, per la razionalizzazione degli interventi previsti ai sensi del presente comma e per la valorizzazione delle professionalità connesse con l'utilizzo delle risorse nautiche, negli anni successivi le risorse del fondo, in misura non inferiore all'80 per cento delle dotazioni complessive per ciascun anno, sono destinate a misure di sostegno e incentivazione per incentivazione per l'alta formazione professionale tramite l'istituzione di un forum permanente realizzato da una o più ONLUS per la professionalità nautica partecipate da istituti di istruzione universitaria o convenzionate con gli stessi. Tali misure, in una percentuale non superiore al 50 per cento, possono essere destinate dai citati enti alla realizzazione, tramite il recupero di beni pubblici, di idonee infrastrutture. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma (409).

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(409)  Comma così modificato prima dal comma 14 dell'art. 22, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e poi dal comma 13 dell'art. 80, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Vedi, anche, il comma 236 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Con D.M. 17 aprile 2003 (Gazz. Uff. 29 maggio 2003, n. 123) e con D.M. 26 luglio 2007 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2007, n. 234) sono state determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.


L. 7 marzo 2001, n. 51
Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo
(art. 6)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 marzo 2001, n. 61.

 

6.  Sistema di comunicazione per la sicurezza in mare.

1. È autorizzata la spesa di lire 13.000 milioni annue, da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, a decorrere dal 2001, per la realizzazione del sistema globale di comunicazione per l'emergenza e la sicurezza in mare (GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System), in attuazione delle regole 4, 5, 7, 8 e 9 del capitolo IV, come sostituito dagli emendamenti del 1988, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992, dell'allegato alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 23 maggio 1980, n. 313.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 13.000 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


L. 7 marzo 2001, n. 78
Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale
(art. 11)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 marzo 2001, n. 75.

(2)  Vedi, anche, il D.M. 2 luglio 2003.

 

11.  Norme di spesa e finali.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 330 milioni annue a decorrere dal 2001.

2. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire un miliardo.

3. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzato un limite di impegno quindicennale pari a lire un miliardo annue a decorrere dall'anno 2001.

4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), sono autorizzati a contrarre mutui nell'anno 2001, con onere a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di cui al comma 3. Si applica l'articolo 8, comma 2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono determinati criteri e modalità per l'attuazione del presente comma, compresi la rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari e i controlli.

5. Le funzioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 sono esercitate nei limiti delle risorse di cui al presente articolo.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, le risorse disponibili al 1° gennaio 2004 e autorizzate ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo sono assegnate prioritariamente dal Ministero per i beni e le attività culturali ai progetti relativi alle zone di guerra più direttamente interessate dagli eventi bellici del 1916-1917 sugli altopiani vicentini (5).

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(5)  Comma così modificato dall'art. 4, comma 179, L. 24 dicembre 2003, n. 350.


L. 16 marzo 2001, n. 88
Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime
(art. 3)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 aprile 2001, n. 78.

 

3.  Modalità d'intervento sui finanziamenti.

1. Alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione che effettuano gli investimenti di cui all'articolo 1 della presente legge il Ministero dei trasporti e della navigazione può altresì concedere un contributo pari all'abbattimento, entro il limite massimo del 3,80 per cento annuo, del tasso d'interesse commerciale di riferimento (CIRR) in relazione ad un piano d'ammortamento della durata di dodici anni calcolato sull'80 per cento del prezzo dei lavori di costruzione o trasformazione dell'unità.

2. Il contributo è corrisposto anche durante i lavori, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa, in rate semestrali costanti posticipate per la durata di dodici anni decorrenti dal 1° marzo o dal 1° settembre di ciascun anno.

3. Nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti in materia e nei limiti degli stanziamenti già autorizzati da leggi vigenti, le operazioni di cui al presente articolo sono ammissibili all'intervento del Fondo centrale di garanzia per il credito navale di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive modificazioni.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite d'impegno dodecennale di lire 72.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001 (3).

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(3)  Vedi, anche, l'art. 4, comma 209, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e l'art. 34-octies, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.


L. 24 marzo 2001, n. 89
Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 aprile 2001, n. 78.

(2)  La presente legge era stata modificata dal Capo I (artt. 1, 2 e 3) del D.L. 11 settembre 2002, n. 201 con l'aggiunta dell'articolo 2-bis, del comma 6-bis all'art. 3 e dei commi 1-bis e 1-ter all'art. 5, con la sostituzione del comma 3 dell'art. 3 e con la modifica del comma 6 dell'art. 3. Successivamente, il suddetto Capo I è stato soppresso dalla legge di conversione 14 novembre 2002, n. 259.

 

1.  Pronuncia in camera di consiglio.

1. ... (4).

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(4)  Sostituisce l' art. 375 del codice di procedura civile.

 

Capo II

Equa riparazione

 

2.  Diritto all'equa riparazione.

1. Chi ha subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.

2. Nell'accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.

3. Il giudice determina la riparazione a norma dell' articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:

a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;

b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione.

 

3.  Procedimento.

1. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui àmbito la violazione si assume verificata.

2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all' articolo 125 del codice di procedura civile.

3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze (5).

4. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.

5. Le parti hanno facoltà di richiedere che la corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consiglio se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio, ovvero sino al termine che è a tale scopo assegnato dalla corte a seguito di relativa istanza delle parti.

6. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo (6).

7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere dal 1° gennaio 2002 (7).

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(5)  Comma così modificato dal comma 1224 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 1225 dello stesso articolo 1. Precedentemente il presente comma era stato sostituito dall'art. 2, D.L. 11 settembre 2002, n. 201. Il suddetto art. 2 è stato soppresso dalla legge di conversione 14 novembre 2002, n. 259.

(6)  Il presente comma era stato modificato dall'art. 2, D.L. 11 settembre 2002, n. 201 soppresso dalla legge di conversione 14 novembre 2002, n. 259.

(7)  Nel presente articolo era stato aggiunto il comma 6-bis dall'art. 2, D.L. 11 settembre 2002, n. 201. Il suddetto art. 2 è stato soppresso dalla legge di conversione 14 novembre 2002, n. 259.

 

4.  Termine e condizioni di proponibilità.

1. La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui àmbito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva (8).

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(8)  La Corte costituzionale, con ordinanza 7-11 febbraio 2005, n. 74 (Gazz. Uff. 16 febbraio 2005, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 sollevata in riferimento agli artt. 24 e 101 della Costituzione.

 

5.  Comunicazioni.

1. Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento (9).

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(9)  Nel presente articolo erano stati aggiunti i commi 1-bis e 1-ter dall'art. 3, D.L. 11 settembre 2002, n. 201. Il suddetto art. 3 è stato soppresso dalla legge di conversione 14 novembre 2002, n. 259.

 

5-bis. Gratuità del procedimento.

[1. Il procedimento di cui all'articolo 3 è esente dal pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il procedimento iscritto prima del 13 marzo 2002 è esente dalla imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario] (10).

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(10)  Articolo aggiunto dall'art. 2, D.L. 11 marzo 2002, n. 28 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 4 dello stesso decreto. Successivamente, il presente articolo è stato abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. Vedi, ora, gli artt. 10 e 265 del citato D.P.R. n. 115 del 2002.

 

6.  Norma transitoria.

1. Nel termine di sei mesi (11) dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare la domanda di cui all'articolo 3 della presente legge qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte europea. In tal caso, il ricorso alla corte d'appello deve contenere l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte europea.

2. La cancelleria del giudice adìto informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dell'articolo 3 nel termine di cui al comma 1 del presente articolo.

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(11)  Termine prorogato al 18 aprile 2002 dall'art. 1, D.L. 12 ottobre 2001, n. 370 (Gazz. Uff. 15 ottobre 2001, n. 240), convertito in legge dall'art. 1, L. 14 dicembre 2001, n. 432 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2001, n. 290), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

7.  Disposizioni finanziarie.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12.705 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero (12).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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(12)  Vedi, anche, il Decr. 5 maggio 2003.

 


D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53
(artt. 25-27, 31, 34-37)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 aprile 2001, n. 96, S.O.

 

25.  Trattamento previdenziale.

(decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, commi 1, 4, 6)

1. Per i periodi di congedo di maternità, non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.

2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.

3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.

 

26.  Adozioni e affidamenti.

(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1)

1. Il congedo di maternità di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 16 può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento.

2. Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.

 

27.  Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali.

(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1; legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n), e 39-quater, lettere a) e c)

1. Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternità di cui al comma 1 dell'articolo 26 spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età.

2. Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresì, diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta indennità né retribuzione.

3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al comma 1 dell'articolo 26, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso del congedo previsto al comma 2 del presente articolo.

 

31.  Adozioni e affidamenti.

1. Il congedo di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.

2. Il congedo di cui all'articolo 27, comma 2, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.

3. Al lavoratore, alle medesime condizioni previste dai commi 1 e 2, è riconosciuto il diritto di cui all'articolo 28.

 

34.  Trattamento economico e normativo.

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5)

1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.

2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33.

3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.

4. L'indennità è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2.

5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7 (14).

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(14)  In deroga a quanto previsto nel presente articolo vedi gli artt. 21 e 58, D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, gli artt. 15 e 33, D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 e l'art. 15, D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171.

 

35.  Trattamento previdenziale.

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 2, lettere a) e b); decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, articoli 2, commi 2, 3 e 5)

1. I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico e normativo di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, sono coperti da contribuzione figurativa. Si applica quanto previsto al comma 1 dell'articolo 25.

2. I periodi di congedo parentale di cui all'articolo 34, comma 3, compresi quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono coperti da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.

3. Per i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i soggetti iscritti ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) ai quali viene corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna retribuzione nei periodi di congedo parentale, sussiste il diritto, per la parte differenziale mancante alla misura intera o per l'intera retribuzione mancante, alla contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

4. Gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa di cui al comma 3, per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, restano a carico della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi risultino iscritti durante il predetto periodo.

5. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

 

36.  Adozioni e affidamenti.

(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)

1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.

2. Il limite di età, di cui all'articolo 34, comma 1, è elevato a sei anni. In ogni caso, il congedo parentale può essere fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo parentale è fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

 

37.  Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali.

[(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n), e 39-quater, lettera b)]

1. In caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali si applicano le disposizioni dell'articolo 36.

2. L'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo parentale.

 


D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
(artt. 1, 3-4, 7 15, 30, 33, 34-bis, 35-36, 47-48, 70)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

 

TITOLO I

Princìpi generali

 

1.  Finalità ed àmbito di applicazione.

(Art. 1 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quello del lavoro privato.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (3).

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I princìpi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

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(3)  Comma così modificato dall'art. 1, L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 e l'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168.

 

3.  Personale in regime di diritto pubblico.

(Art. 2, comma 4 e 5 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.

1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali (6).

1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento (7).

2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai princìpi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei princìpi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (8).

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(6)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 30 settembre 2004, n. 252.

(7)  Comma aggiunto dall'art. 2, L. 27 luglio 2005, n. 154.

(8)  Vedi, anche, l'art. 2-septies, D.L. 26 aprile 2005, n. 63, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

4.  Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità.

(Art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del D.Lgs. n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.

 

7.  Gestione delle risorse umane.

(Art. 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione (10).

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione (11).

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6 (12).

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(10)  L'originario comma 6 era stato sostituito, con i commi 6, 6-bis e 6-ter dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha, nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter.

(11)  L'originario comma 6 era stato sostituito, con i commi 6, 6-bis e 6-ter dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha, nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter. Con Comunicato 28 novembre 2006 (Gazz. Uff. 28 novembre 2006, n. 277) il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione ha reso noto di aver pubblicato sul proprio sito internet l'avviso concernente l'aggiornamento della procedura comparativa prevista dal presente comma.

(12)  L'originario comma 6 era stato sostituito, con i commi 6, 6-bis e 6-ter dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha, nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter.

 

15.  Dirigenti.

(Art. 15 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 10 del D.Lgs. n. 80 del 1998; Art. 27 del D.Lgs. n. 29 del 1993, commi 1 e 3, come sostituiti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 470 del 1993)

1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la dirigenza è articolata nelle due fasce dei ruoli di cui all'articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 (16) (17).

2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione, nonché negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

3. Per ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore.

4. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale.

5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di Governo sono di competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei conti e dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti.

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(16)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 8, lettera a), L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, il D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108.

(17)  La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 1, e 23 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387, ora sostituiti dagli artt. 15, comma 1, e 23 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione.

 

Capo III - Uffici, piante organiche, mobilità e accessi

 

30.  Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.

(Art. 33 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della legge n. 488 del 1999)

1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza (63).

2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale (64).

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza (65).

2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili (66).

2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (67).

2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione (68).

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(63)  Comma così modificato dall'art. 16, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(64)  Periodo aggiunto dall'art. 16, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(65)  Comma aggiunto dal comma 1-quater dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(66)  Comma aggiunto dal comma 1-quater dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(67)  Comma aggiunto dal comma 1-quater dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(68)  Comma aggiunto dall'art. 16, L. 28 novembre 2005, n. 246.

 

33.  Eccedenze di personale e mobilità collettiva.

(Art. 35 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 14 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e dall'art. 16 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'articolo 4, comma 11 e l'articolo 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.

3. La comunicazione preventiva di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente o nell'àmbito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'àmbito della Provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.

5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'àmbito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.

7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'àmbito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

34-bis.  Disposizioni in materia di mobilità del personale.

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso (70).

3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.

4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2 (71).

5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni (72).

5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una più tempestiva ricollocazione del personale in disponibilità iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 (73) (74).

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(70)  Comma così sostituito dal comma 1-sexies dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(71)  Comma così modificato dal comma 1-septies dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(72)  Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

(73)  Comma aggiunto dal comma 1-octies dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(74)  In deroga alle disposizioni contenute nel presente articolo vedi il comma 247 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

35.  Reclutamento del personale.

(Art. 36, commi da 1 a 6 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del D.Lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2-ter del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1 lettera aa) del D.Lgs. n. 267 del 2000)

1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai princìpi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti princìpi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori (75);

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (76) (77).

4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36 (78).

5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalità (79).

5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi (80).

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei princìpi fissati dai commi precedenti.

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(75) Vedi, anche, la Dir.Min. 23 maggio 2007.

(76)  Periodo così sostituito dal comma 104 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(77)  Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento di cui al presente comma sono state adottate:

- per il Ministero degli affari esteri, con D.P.R. 17 aprile 2002 (Gazz. Uff. 20 giugno 2002, n. 143), con D.P.R. 12 maggio 2003 (Gazz. Uff. 8 luglio 2003, n. 156), con D.P.R. 1° giugno 2004 (Gazz. Uff. 14 luglio 2004, n. 163) e con D.P.C.M. 26 luglio 2005.

- per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con D.P.R. 21 ottobre 2002 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2003, n. 15) e con D.P.R. 3 luglio 2004 (Gazz. Uff. 2 settembre 2004, n. 206);

- per il Ministero della giustizia, con D.P.R. 12 maggio 2003 (Gazz. Uff. 8 luglio 2003, n. 156);

- per il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso e della difesa civile, con D.P.R. 1° giugno 2004 (Gazz. Uff. 14 luglio 2004, n. 163);

- per i Ministeri, gli enti pubblici non economici, le agenzie e gli enti di ricerca con D.P.C.M. 4 agosto 2005.

- Vedi, anche, la Dir.Min. 3 novembre 2005, n. 3/05.

(78)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4.

(79)  Vedi, anche, la Dir.Min. 26 febbraio 2002.

(80)  Comma aggiunto dal comma 230 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

36.  Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale.

(Art. 36, commi 7e 8 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina.

1-bis. Le amministrazioni possono attivare i contratti di cui al comma 1 solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonché previa valutazione circa l'opportunità di attivazione di contratti con le agenzie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la somministrazione a tempo determinato di personale, ovvero di esternalizzazione e appalto dei servizi (81).

1-bis 1. Le disposizioni di cui al comma 1-bis costituiscono norme di principio per l'utilizzo di forme contrattuali flessibili negli enti locali (82).

1-ter. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili (83).

2. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave (84).

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(81)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4.

(82) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 come modificato dalla relativa legge di conversione.

(83)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(84)  La Corte costituzionale, con sentenza 13-27 marzo 2003, n. 89 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

 

47.  Procedimento di contrattazione collettiva.

(Art. 51 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 18 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 4 del D.Lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 387 del 1998; Art. 44, comma 6 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.

2. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative.

3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN acquisisce il parere favorevole del comitato di settore sul testo contrattuale e sugli, oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Il comitato di settore esprime, con gli effetti di cui all'articolo 41, comma 1, il proprio parere entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, l'esame delle ipotesi di accordo è effettuato dal competente comitato di settore e dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si esprime attraverso il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. In caso di divergenza nella valutazione degli oneri e ove il comitato di settore disponga comunque per l'ulteriore corso dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso dello Stato alla copertura delle spese derivanti dalle disposizioni sulle quali il Governo ha formulato osservazioni (93).

4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e può acquisire a tal fine elementi istruttori e valutazioni da tre esperti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La designazione degli esperti, per la certificazione dei contratti collettivi delle amministrazioni delle regioni e degli enti locali, avviene previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza Stato-città. Gli esperti sono nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti.

5. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il Presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.

6. Se la certificazione della Corte dei conti non è positiva, l'ARAN, sentito il comitato di settore o il Presidente del Consiglio dei ministri, assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative. Le iniziative assunte dall'ARAN in seguito alla valutazione espressa dalla Corte dei conti sono comunicate, in ogni caso, al Governo ed alla Corte dei conti, la quale riferisce al Parlamento sulla definitiva quantificazione dei costi contrattuali, sulla loro copertura finanziaria e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio.

7. La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei Ministri, il predetto termine può essere sospeso una sola volta e per non più di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei Ministri deve comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'ARAN, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, che è trasmesso dall'ARAN, corredato della prescritta relazione tecnica, al comitato di settore entro tre giorni dalla predetta sottoscrizione. Resta escluso comunque dall'applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo (94).

8. I contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40, commi 2 e 3, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

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(93) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 17, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(94) Comma così sostituito dal comma 548 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

48.  Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica.

(Art. 52 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 19 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 5 del D.Lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 14, commi da 2 a 4 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 40, comma 3 (95).

2. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui al comma 1 (96).

3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ragione dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione per il personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura.

5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.

6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi del D.Lgs 30 luglio 1999, n. 286.

7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti può avvalersi, oltre che dei servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed enti pubblici.

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(95)  Vedi, anche, il comma 88 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(96)  In deroga alle disposizioni contenute nel presente comma vedi il comma 178 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

70.  Norme finali.

(Art. 73, commi 1, 3, 4, 5 e 6-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificati dall'art. 21 del D.Lgs. n. 470 del 1993, successivamente sostituiti dall'art. 37 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e modificati dall'art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 396 del 1997, dall'art. 45, comma 4 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e dall'art. 20 del D.Lgs. n. 387 del 1998; art. 45, commi 1, 2, 7, 10, 11, 21, 22 e 23 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del D.Lgs. n. 387 del 1998, dall'art. 89 della legge n. 342 del 2000 e dall'art. 51, comma 13, della legge n. 388 del 2000)

1. Restano salve per la regione Valle d'Aosta le competenze in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Restano comunque salve, per la provincia autonoma di Bolzano, le competenze in materia, le norme di attuazione, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.

2. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo IV, capo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti i segretari comunali e provinciali, e alla legge 7 marzo 1986, n. 65 - esclusi gli articoli 10 e 13 - sull'ordinamento della Polizia municipale. Per il personale disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n. 65 il trattamento economico e normativo è definito nei contratti collettivi previsti dal presente decreto, nonché, per i segretari comunali e provinciali, dall'art. 11, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente decreto nonché dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Le aziende e gli enti di cui alle L. 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, L. 13 luglio 1984, n. 312, L. 30 maggio 1988, n. 186, L. 11 luglio 1988, n. 266, L. 31 gennaio 1992, n. 138, L. 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende nonché della Cassa depositi e prestiti sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 60, comma 3. Le predette aziende o enti e la Cassa depositi e prestiti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti e della Cassa depositi e prestiti di intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, che la esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 41, comma 2. La certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con le procedure dell'articolo 47 (121).

5. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, vanno interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di cui al comma 7, non si riferiscono al personale di cui al decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319.

6. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.

7. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni vigenti a tale data, contenute in leggi, regolamenti, contratti collettivi o provvedimenti amministrativi riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali.

8. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Per il personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 3, comma 1 del presente decreto, gli istituti della partecipazione sindacale di cui all'articolo 9 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni (122).

10. I limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del presente decreto non si applicano per la nomina dei direttori degli Enti parco nazionale.

11. Le disposizioni in materia di mobilità di cui agli articoli 30 e seguenti del presente decreto non si applicano al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

12. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui al presente comma si applica al personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento previsto dall'articolo 46, commi 8 e 9, del presente decreto, accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 41, comma 6 del medesimo decreto. Il trattamento economico complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza.

13. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i princìpi ivi previsti, nell'àmbito dei rispettivi ordinamenti.

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(121)  Comma così modificato prima dal comma 5 dell'art. 47, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e poi dal comma 1-bis dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(122)  Con D.P.R. 20 settembre 2002, n. 247 è stato emanato il regolamento di cui al presente comma.


D.M. 30 marzo 2001, n. 400
Regolamento recante i criteri e le modalità per il finanziamento delle società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 novembre 2001, n. 260.

 

 

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante disposizioni sulla riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 24 del predetto decreto legislativo che prevede interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi come modificato dall'articolo 54, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Visto in particolare il comma 4 dell'articolo 24 che prevede il finanziamento delle società finanziarie, costituite da consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, per l'esercizio di talune attività;

Considerato che il comma 5 dell'articolo 24 attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei predetti finanziamenti;

Visto l'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato dall'articolo 4, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che dispone l'iscrizione degli intermediari finanziari in un apposito elenco tenuto dall'Ufficio italiano cambi;

Visto l'articolo 113 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che dispone che i soggetti che esercitano le attività indicate nel citato articolo 106, in via prevalente, non nei confronti del pubblico, siano iscritti ad una apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106;

Visto l'articolo 155 del predetto decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che prevede che i consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106;

Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante disposizioni in materia di razionalizzazione di fondi pubblici di garanzia;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 14951 del 30 maggio 2001;

Adotta il seguente regolamento:

 

1.  Soggetti beneficiari.

1. I soggetti beneficiari dell'intervento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono le società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi, di cui al comma 1 dello stesso articolo, in possesso al momento della presentazione della domanda dei seguenti requisiti:

a) forma di società di capitali ed iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi compresi quelli speciali di cui agli articoli 113 e 155, comma 4;

b) richiamo espresso ed inderogabile nello statuto vigente ai princìpi di mutualità. Le forme di società di capitali di cui alla lettera a) del presente comma, coerenti con il principio di mutualità, comprendono anche quelle previste dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e cioè le società cooperative e le società consortili;

c) presenza nella compagine sociale di almeno trenta consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, di seguito denominati confidi, di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito con legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche, distribuiti sull'intero territorio nazionale.

2. Ciascun consorzio o cooperativa non deve detenere più del venti per cento del capitale della società finanziaria. Per quanto concerne la distribuzione sul territorio nazionale di cui al comma 1, lettera c), i trenta consorzi e cooperative debbono avere sede legale almeno in una regione del Nord, in una regione del Centro ed in una regione del Mezzogiorno.

3. Le partecipazioni al capitale delle società finanziarie di soggetti diversi da quelli elencati al comma 1, lettera c), non possono superare complessivamente il quarantanove per cento. I confidi costituiti ai sensi dell'articolo 9, comma 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito con legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche che, a seguito dell'approvazione dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche, associno anche imprese appartenenti a settori economici diversi da quelli indicanti nel richiamato articolo 9, possono presentare alla controgaranzia delle società finanziarie di cui al precedente comma 1, operazioni di garanzia riguardanti esclusivamente imprese del commercio e del turismo e dei servizi (2).

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(2) Comma cosi sostituito dall'art. 1, D.M. 22 maggio 2007, n. 177 (Gazz. Uff. 26 ottobre 2007, n. 250).

 

2.  Attività agevolabili.

1. Ai soggetti beneficiari il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede il contributo di cui all'articolo 3 per l'esercizio delle seguenti attività:

a) gestione di fondi di garanzia interconsortili destinati alla prestazione di controgaranzie a favore dei consorzi e delle cooperative soci della società finanziaria;

b) promozione di interventi necessari al miglioramento dell'efficienza ed efficacia operativa dei soggetti costituenti;

c) promozione di interventi destinati a favorire le fusioni tra consorzi e cooperative di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito con legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche;

d) realizzazione di servizi di progettazione e assistenza tecnica agli operatori dei settori del commercio, del turismo e dei servizi, anche mediante la costituzione di società partecipate. Tra i servizi di progettazione e assistenza tecnica agli operatori sono ricomprese anche le attività dirette allo studio, progettazione, promozione di strumenti finanziari e assicurativi appositamente studiati per le piccole e medie imprese del terziario.

2. Ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo 3, le società finanziarie di cui all'articolo 1 presentano, con le modalità e nei termini fissati con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, apposita domanda riferita:

a) in relazione all'attività di gestione dei fondi di garanzia interconsortili, di cui al comma 1, lettera a), alla richiesta di incremento di tali fondi;

b) in relazione all'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettera b), ai programmi finalizzati al miglioramento dei servizi resi alle imprese da parte dei soci delle predette società finanziarie, sulla base dei progetti proposti dai soci medesimi nonché ai programmi delle società finanziarie finalizzati alla realizzazione di reti telematiche;

c) in relazione all'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettera c), ai programmi riferiti a operazioni di fusione che coinvolgono i soci delle predette società finanziarie;

d) in relazione all'esercizio di attività di cui al comma 1, lettera d), ai programmi riferiti a progetti di investimento proposti dalle società finanziarie medesime o, di concerto con queste, dalle società da esse partecipate.

 

3.  Misura e tipologia dell'agevolazione.

1. Per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è concesso un contributo diretto ad incrementare la disponibilità del fondo di garanzia interconsortile delle società finanziarie di cui all'articolo 1, destinato alla prestazione di controgaranzie a favore dei confidi soci di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), con i limiti ed i criteri fissati dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Il contributo è concesso nella misura massima di dieci volte la consistenza del predetto fondo alla data di presentazione della domanda e nel limite di dieci miliardi per ciascuna società finanziaria, partecipata da trenta confidi. In presenza di una partecipazione di confidi in misura superiore a 30, il contributo statale è aumentato proporzionalmente come segue: da 31 a 40 confidi, contributo massimo di lire 15 miliardi, da 41 a 50 confidi contributo massimo di lire 20 miliardi, oltre 51 confidi contributo massimo di 25 miliardi.

2. Con riferimento alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), per i programmi ritenuti agevolabili è concesso un contributo riferito ai progetti di investimento dei singoli soci di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e della società finanziaria. Il contributo è concesso in relazione a ciascun progetto secondo le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla Comunicazione 96/C 68/06 della Commissione europea e successive modifiche ed integrazioni, nella misura massima del 70 per cento delle spese ritenute ammissibili. Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i progetti relativi ai confidi ubicati nelle aree individuate come obiettivo 1 dalla decisione della Commissione europea 1999/502/CE del 1° luglio 1999 ai sensi del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999. Le spese ammissibili riferite ai progetti di investimento dei singoli soci o promossi dalla società finanziaria a beneficio dei soci stessi possono riguardare:

a) acquisto di elaboratori e programmi informatici;

b) partecipazione a corsi di formazione per il personale addetto all'attività consortile;

c) acquisizione di consulenze esterne in materia gestionale ed organizzativa;

d) ottenimento della certificazione di qualità in base alle norme ISO 9000 e/o della revisione e certificazione dei bilanci e/o del rating da parte di società autorizzate dalla Banca d'Italia.

Le spese di cui alla lettera d) sono ammissibili fino ad un valore massimo del cinquanta per cento dei costi sostenuti e documentati. Non sono ammissibili le spese relative a imposte, interessi, oneri accessori, nonché le spese amministrative e di gestione. Non sono altresì ammissibili le spese fatturate anteriormente all'anno solare di presentazione della domanda di cui all'articolo 2, comma 2. I beni acquistati per la realizzazione dell'investimento devono essere nuovi di fabbrica. I progetti di investimento dei singoli soci e della società finanziaria devono essere realizzati entro dodici mesi dalla data di concessione del contributo. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni concesse in relazione alle stesse spese oggetto dell'investimento previste da leggi nazionali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano o da norme comunitarie.

3. In relazione alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), per i programmi ritenuti agevolabili è concesso un contributo diretto ad integrare la disponibilità del fondo del consorzio e/o cooperativa che risulta dalla fusione, destinato alla prestazione di garanzie a favore delle imprese consorziate o socie con i limiti ed i criteri fissati dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Il contributo è concesso nella misura massima di cinque volte l'ammontare del predetto fondo nel limite di lire tre miliardi per ciascuna operazione di fusione. Non sono ammissibili operazioni di fusione realizzate anteriormente all'anno solare di presentazione della domanda di cui all'articolo 2, comma 2. Le operazioni di fusione non ancora realizzate alla predetta data devono comunque essere ultimate entro dodici mesi dalla data di concessione del contributo.

4. Con riferimento alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), per i programmi ritenuti agevolabili è concesso un contributo riferito ai progetti di investimento delle società finanziarie e/o di società appositamente costituite partecipate dalle società finanziarie medesime. Il contributo è concesso nella misura, con le modalità ed i criteri di cui al comma 2. Le spese ammissibili possono riguardare:

a) acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature varie, compresi quelli necessari all'attività amministrativa;

b) acquisto di programmi informatici;

c) partecipazione a corsi di formazione per il personale addetto all'attività di progettazione e di assistenza tecnica;

d) acquisizione di consulenze esterne in materia gestionale, organizzativa e finanziaria.

Le spese di cui alle lettere c) e d) sono complessivamente ammissibili fino ad un valore massimo del quaranta per cento dell'investimento totale ammissibile.

5. Per fondo di garanzia interconsortile costituito dalle società finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo, si intende la disponibilità monetaria su un deposito bancario vincolato denominato «deposito fondo di garanzia interconsortile articolo 24 decreto legislativo n. 114 del 1998» costituito con risorse provenienti dal patrimonio della società e da appostarsi in un'apposita voce dell'attivo patrimoniale. Tale deposito, purché vincolato, può essere costituito anche attraverso titoli obbligazionari garantiti dallo Stato.

 

4.  Modalità di richiesta, concessione ed erogazione delle agevolazioni.

1. La domanda per la richiesta delle agevolazioni, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, in regola con l'imposta di bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale della società finanziaria e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, è presentata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo lo schema approvato con decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con il medesimo decreto, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato individua inoltre l'eventuale documentazione da allegare alla predetta domanda e fissa i termini per la presentazione delle domande che pertanto potranno essere trasmesse a partire da tale data.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerta, avvalendosi della procedura automatica ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la completezza e la regolarità delle domande e, controllate le disponibilità finanziarie, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande medesime fissati ai sensi del comma 1, concede il contributo, sulla base delle richieste effettivamente pervenute. Il contributo, in caso di insufficienza di risorse finanziarie, è ridotto proporzionalmente al fabbisogno conseguente alle domande presentate.

3. Con riferimento alle domande di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), entro trenta giorni dalla data di concessione, il contributo è erogato alla società finanziaria.

4. Con riferimento alle domande di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), ai fini dell'erogazione:

a) per i progetti realizzati direttamente dalla società finanziaria, la stessa presenta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla realizzazione degli investimenti, domanda di erogazione del contributo con le modalità di cui al comma 1, allegando idonea documentazione di spesa, così come previsto dal successivo comma 7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica la regolarità formale della domanda e la completezza della documentazione ed entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di erogazione, eroga l'agevolazione spettante alla società finanziaria;

b) per i progetti realizzati dai consorzi e dalle cooperative soci, gli stessi, realizzati gli investimenti ammissibili inclusi nel programma agevolato, trasmettono alla società finanziaria, entro sessanta giorni dalla predetta realizzazione, richiesta di erogazione allegando idonea documentazione di spesa secondo le indicazioni di cui al comma 7. A partire dalla data di concessione e con cadenza trimestrale la società finanziaria accerta l'ammissibilità e la regolarità delle spese sostenute dai singoli soci e presenta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato domanda di erogazione relativa ai soli progetti ultimati in ciascun trimestre dai singoli soci. Sulla base di tale certificazione di spesa della società finanziaria, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di erogazione, eroga l'agevolazione spettante ai singoli soci.

5. Con riferimento alle domande di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), ai fini dell'erogazione, il consorzio o la cooperativa risultante dalla fusione trasmette alla società finanziaria, entro sessanta giorni dalla data di realizzazione dell'operazione di fusione ovvero dalla data di concessione del contributo nel caso in cui la fusione sia stata già realizzata alla data di presentazione della domanda, la richiesta di erogazione allegando idonea documentazione secondo le indicazioni di cui al comma 7. La società finanziaria, entro i successivi trenta giorni, accerta la regolarità della documentazione ricevuta e presenta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato domanda di erogazione secondo lo schema di cui al medesimo comma 7. Sulla base di tale certificazione, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di erogazione, eroga l'agevolazione spettante al consorzio o cooperativa risultante dalla fusione.

6. Con riferimento alle domande di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), ai fini dell'erogazione, sia per i progetti realizzati direttamente dalla società finanziaria, sia per i progetti realizzati dalle società partecipate, si rimanda a quanto indicato al comma 4.

7. Gli schemi e l'eventuale documentazione da allegare sia per la richiesta di erogazione da parte dei consorzi e delle cooperative soci e delle società partecipate, sia per la domanda di erogazione della società finanziaria sono definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il medesimo decreto di cui al comma 1.

8. Con riferimento alle domande di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e d), a conclusione dell'intero programma agevolato ed entro i successivi trenta giorni, la società finanziaria presenta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato apposito rendiconto finale, redatto secondo le modalità stabilite con decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il medesimo decreto di cui al comma 1.

9. Per ciascuno dei programmi agevolati, ed in relazione ai singoli progetti che lo compongono, l'ammontare dei contributi erogati non può essere superiore a quello concesso (3).

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(3)  Con D.M. 28 marzo 2002 (Gazz. Uff. 9 maggio 2002, n. 107, S.O.) sono stati stabiliti i termini, le modalità e le procedure per il finanziamento delle società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi.

 

5.  Esclusioni.

1. Qualora la domanda di accesso alle agevolazioni sia viziata o priva di uno o più dei requisiti previsti dalla normativa vigente, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fatti salvi i casi elencati al successivo comma 2, invita il soggetto richiedente a regolarizzare o ad integrare la domanda entro il termine perentorio di trenta giorni, decorso invano il quale la domanda è respinta.

2. Sono motivi di esclusione:

a) la compilazione della domanda su schema diverso da quello fissato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) la mancata, erronea o parziale compilazione dei campi relativi alle informazioni richieste nel modulo di domanda e rilevanti ai fini della concessione delle agevolazioni;

c) eventuali modificazioni apportate al testo pre-stampato delle dichiarazioni contenute nel modulo;

d) la mancanza della firma e/o dell'autenticazione nei modi previsti.

 

6.  Controlli, revoche e sanzioni.

1. Successivamente all'erogazione del contributo, è effettuata l'attività di controllo degli elementi esposti nelle domande dalla società finanziaria beneficiaria degli interventi. Relativamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), l'attività di controllo è estesa anche ai consorzi e alle cooperative di garanzia collettiva fidi soci della società finanziaria e alle società da quest'ultima partecipate. Ai medesimi soggetti, nell'àmbito dell'effettuazione di tale attività, può essere richiesta l'eventuale documentazione ritenuta necessaria. L'attività di controllo è conclusa entro centoventi giorni dall'erogazione del contributo, con la comunicazione scritta del relativo esito al soggetto beneficiario.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può effettuare in qualsiasi momento ispezioni presso le società finanziarie, i consorzi e le cooperative soci, nonché presso le società partecipate dalle società finanziarie medesime per i quali sono state concesse le agevolazioni.

3. Qualora i controlli documentali, ovvero le ispezioni, evidenzino l'insussistenza di condizioni e requisiti previsti per l'accesso alle agevolazioni, il Ministro revoca le medesime, che dovranno essere restituite dall'impresa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

4. La revoca del contributo è disposta qualora:

a) il contributo concesso ad integrazione del fondo di garanzia interconsortile della società finanziaria o del fondo del consorzio o cooperativa risultante dalla fusione, di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, non venga iscritto nell'apposito fondo previsto dall'articolo 3, comma 5, ovvero venga utilizzato per finalità diverse da quelle per le quali è stato concesso;

b) non siano stati rispettati i limiti e i criteri relativi alla prestazione di garanzie e controgaranzie fissati dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266;

c) i beni oggetto dei programmi di investimento di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e d) vengano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla data di presentazione della domanda di erogazione;

d) i programmi di investimento di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e d) ed i programmi riferiti alle operazioni di fusione di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c) non vengano ultimati nei tempi previsti;

e) i controlli o le ispezioni effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste per l'accesso al beneficio;

f) i consorzi e le cooperative, le società finanziarie e le società da queste ultime partecipate abbiano beneficiato, per le medesime spese di cui all'articolo 3, commi 2 e 4, di altre agevolazioni previste da leggi nazionali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano o da norme comunitarie.

5. Entro sei mesi dalla cessazione dell'attività, scioglimento, liquidazione o cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) delle società finanziarie e/o dei consorzi o cooperative risultanti da fusioni, il contributo concesso per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), non impegnato per la prestazione di garanzie deve essere restituito, comprensivo degli interessi maturati dalla data di cessazione, scioglimento e liquidazione. Per le somme impegnate, la restituzione dovrà avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di quest'ultimo termine devono essere restituite le somme eventualmente recuperate dopo l'escussione delle garanzie.

 

7.  Risorse finanziarie disponibili.

1. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 4, comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina la quota delle risorse disponibili da destinare a ciascuno degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, nonché quelle necessarie per le spese di cui al successivo comma 2 del presente articolo.

2. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede alle società finanziarie, convenzionalmente e forfetariamente, un contributo a titolo di rimborso spese pari al 7 per cento:

a) dell'importo del contributo concesso per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

b) dell'importo dell'agevolazione concessa in via definitiva in relazione a ciascun progetto presentato dai consorzi e/o dalle cooperative soci e dalle società finanziarie per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);

c) dell'importo del contributo concesso in relazione a ciascuna operazione di fusione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);

d) dell'importo dell'agevolazione concessa in via definitiva in relazione a ciascun progetto presentato dalle società finanziarie o da loro partecipate per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

Il contributo di cui al punto a) viene liquidato contestualmente al versamento del contributo di cui all'articolo 3, comma 1. I contributi di cui ai punti b), c) e d) vengono liquidati a consuntivo con periodicità semestrale entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno. Il contributo complessivo a titolo di rimborso spese concesso a ciascuna società finanziaria non dovrà comunque essere superiore a lire due miliardi per ciascun anno e per la durata massima di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del primo provvedimento di concessione in favore della società finanziaria medesima.

3. A decorrere dai tre anni successivi alla data di emanazione del primo provvedimento di concessione in favore delle società finanziarie, gli interessi che maturano sull'importo del contributo concesso per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 30 marzo 2001, n. 400, sono acquisiti dalle società finanziarie ad incremento dell'importo del contributo citato, dedotte le spese di gestione della società. Gli amministratori devono dare evidenza contabile di tali spese nella relazione di bilancio (4).

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(4) Comma aggiunto dall'art. 2, D.M. 22 maggio 2007, n. 177 (Gazz. Uff. 26 ottobre 2007, n. 250).


Ordinanza 12 aprile 2001, n. 3124
Interventi urgenti per favorire il superamento delle situazioni di emergenza, in atto nei territori delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Basilicata e Campania, anche in attuazione dell'art. 144, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed altri interventi urgenti di protezione civile
(art. 6)

 

CAPO II

INTERVENTI URGENTI

PER FRONTEGGIARE LE CONSEGUENZE DELL'EVENTO SISMICO VERIFICATOSI IL 16 DICEMBRE 2000 NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TERNI.

 

Art. 6

1. Per il proseguimento degli interventi volti a fronteggiare le conseguenze dell'evento sismico verificatosi il 16 dicembre 2000 in provincia di Terni è assegnata al presidente della regone dell'Umbria, commissario delegato, la somma complessiva di lire 52.000 milioni, il cui onere è posto a carico dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile) per l'anno 2001.

2. Il presidente della regione dell'Umbria, commissario delegato nell'ambito delle risorse assegnate, provvede agli interventi relativi al patrimonio edilizio pubblico e privato, nonché ai beni monumentali ed al risanamento dei dissesti idrogeologici conseguenti all'evento sismico, predisponendo un piano degli interventi, con l'indicazione dei soggetti attuatori, che deve essere sottoposto, prima della sua attuazione, alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile.

3. Per la disciplina, anche tecnica, degli interventi dei contributi da destinare ai soggetti privati e alle attività produttive danneggiate dall'evento sismico, il presidente della regione dell'Umbria, commissario delegato, opera nell'ambito dei limiti e secondo le procedure di cui alla legge n. 61/1998 e successive modifiche ed integrazioni e relative normative tecniche.

 


D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227.
Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 (art. 8)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2001, n. 137, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 7 febbraio 2002, n. 34; Circ. 1 dicembre 2003, n. 186.

 

8.  Esercizio di attività selvicolturali.

1. Le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli.

 


D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
(Testo A)
(artt. 22, 23)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.

(2)  Il presente testo unico raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378 e nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 379. Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo, rispettivamente, con le lettere «L» ed «R».

(3)  Il termine di entrata in vigore del presente testo unico è stato prorogato prima al 30 giugno 2002 dall'art. 5-bis, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi al 30 giugno 2003 dall'art. 2, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione. Successivamente, l'entrata in vigore delle disposizioni del capo quinto della parte seconda del presente testo unico (artt. 107-121) è stata differita prima al 1° gennaio 2004 dall'art. 4, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, come modificato dalla relativa legge di conversione e al 1° gennaio 2005 dall'art. 14, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, poi al 1° luglio 2005 dall'art. 19-quater, D.L. 9 novembre 2004, n. 266, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine al 1° luglio 2006, dall'art. 5-bis, D.L. 27 maggio 2005, n. 86, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Da ultimo, il termine previsto dal citato articolo 5-bis è stato prorogato fino all'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, e comunque non oltre il 1° gennaio 2007, dall’art. 1-quater, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e non oltre il 31 maggio 2007, dal comma 1 dell'art. 3, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

(4)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'interno: Lett.Circ. 22 marzo 2004, n. P559/4101/sott.72/E.6;

- Ministero delle attività produttive: Circ. 24 novembre 2004, n. 3580/C; Circ. 14 giugno 2005, n. 3584/C;

- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 7 agosto 2003, n. 4174/316/26.

 

Capo III - Denuncia di inizio attività

22. (L)  Interventi subordinati a denuncia di inizio attività.

(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in part. articoli 34 ss, e 149)

1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);

b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'àmbito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44.

5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.

6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'àmbito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

7. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37 (13).

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(13)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16).

 

23. (R)  (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) (Disciplina della denuncia di inizio attività).

(legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che sostituisce l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669)

1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.

5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5 (14) (15).

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(14)  Comma così modificato dal comma 558 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(15)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16).

 


D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)
(art. 41)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 agosto 2001, n. 189, S.O.

(2)  Il presente testo unico, rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214), raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325 e nel D.P.R. 8 giugno 2001, n. 326. Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo, rispettivamente, con le lettere "L" ed "R".

(3)  Il termine di entrata in vigore del presente testo unico è stato prorogato prima al 30 giugno 2002, dall'art. 5, D.L. 23 novembre 2001, n. 411 e poi al 31 dicembre 2002 dall'art. 5, comma 3, L. 1° agosto 2002, n. 166. Vedi, anche, i commi 2 e 4 del medesimo articolo. Successivamente lo stesso termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2003 dall'art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione. L'art. 1-sexies, D.L. 29 agosto 2003, n. 239, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e modificato dal comma 12 dell'art. 2, L. 27 luglio 2004, n. 186 e dal comma 25 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239, ha disposto che le norme del presente testo unico si applichino alle reti energetiche a decorrere dal 31 dicembre 2004. Per l'espropriazione dei beni culturali vedi l'art. 95, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

(4)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero dell'interno: Circ. 26 ottobre 2001, n. 68.

 

41. (L-R)  Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva (54).

1. In ogni provincia, la Regione istituisce una commissione composta:

a) dal presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede;

b) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, o da un suo delegato;

c) dall'ingegnere capo del genio civile, o da un suo delegato;

d) dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della Provincia, o da un suo delegato;

e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Regione;

f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. (L)

2. La Regione può nominare altri componenti e disporre la formazione di sottocommissioni, aventi la medesima composizione della commissione prevista dal comma 1. (L)

3. La commissione ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. Il dirigente dell'Ufficio distrettuale delle imposte cura la costituzione della segreteria della commissione e l'assegnazione del personale necessario. (R) (55).

4. Nell'àmbito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione determina il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati. (R) (56).

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(54)  Rubrica così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

(55)  Comma così rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214).

(56)  Comma così rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214).


D.L. 12 giugno 2001, n. 217.
Modificazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla L. 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 giugno 2001, n. 134.

(2) Convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, L. 3 agosto 2001, n. 317 (Gazz. Uff. 6 agosto 2001 n. 181), entrata in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini di una maggiore funzionalità dell'articolazione dei Ministeri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

Emana il seguente decreto-legge:

 

1.   1. ... (3).

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(3)  Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317, sostituisce il comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

 

2.   1. ... (4).

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(4)  Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317, sostituisce l'art. 3, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

 

3.   1. ... (5).

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(5)  Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317, sostituisce l'art. 27, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

 

4.   1. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è soppressa la lettera c).

 

4-bis.   1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: «quattro», è sostituita dalla seguente: «tre» (6).

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(6)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317.

 

5.   1. All'articolo 31 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è soppresso il comma 4 e nel comma 6 sono soppresse le parole: «e del Ministero delle comunicazioni».

 

6.   1. ... (7).

2. ... (8).

2-bis. - All'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «il Ministero del lavoro», sono soppresse le seguenti: «, della salute»; alla medesima lettera a), sono aggiunte, in fine le parole: «il Ministero della salute»;

 

b) alla lettera b), le parole: «Il Ministero delle comunicazioni», sono soppresse (9).

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(7)  Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317, aggiunge il capo VI-bis al Titolo IV del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

(8)  Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317, aggiunge gli articoli da 32-bis a 32-quinquies, al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

(9)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317.

 

6-bis.   1. All'articolo 33, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: «certificazione per la qualità;», sono inserite le seguenti: «trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209» (10).

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(10)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317.

 

7.   1. ... (11).

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(11)  Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317, sostituisce la rubrica del capo X, del Titolo IV, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

 

8.   1. ... (12).

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(12)  Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317, sostituisce i commi 1, 2 e 3 dell'art. 45, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

 

9.   1. Nell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le lettere a) e b).

 

10.   01. All'articolo 47, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: «quattro», è sostituita dalla seguente: «due» (13).

1. ... (14).

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(13)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317.

(14)  Sostituisce il comma 2 dell'art. 47, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

 

11.   1. ... (15).

2. ... (16).

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(15)  Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317, aggiunge il capo X-bis al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

(16)  Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317, aggiunge gli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

 

12.   1. Nell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, al secondo periodo, le parole: «all'intera area di competenza» sono sostituite dalle seguenti: «ad aree o progetti di competenza» (17).

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(17)  Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317.

 

13.   1. Gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri, anche senza portafoglio, possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato (18).

2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di trenta unità aggiuntive per ciascun ordinamento.

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, nonché per il personale di livello dirigenziale o comunque apicale delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare motivate ragioni ostative al suo accoglimento.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel rispetto di quanto previsto, dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche (19).

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(18)  Comma così modificato dal comma 24 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181. Vedi, anche, l'art. 1-septies, D.L. 31 marzo 2003, n. 50, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(19)  Articolo così sostituito dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317.

 

14.   1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


D.L. 3 luglio 2001, n. 255.
Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002 (art. 3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2001, n. 153 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 20 agosto 2001, n. 333 (Gazz. Uff. 21 agosto 2001, n. 193), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:Circ. 6 luglio 2001, n. 117; Circ. 6 luglio 2001, n. 118; Circ. 13 luglio 2001, n. 122; Nota 24 luglio 2001, n. 1826; Nota 27 luglio 2001, n. 90/vm; Circ. 8 agosto 2001, n. 134; Circ. 9 agosto 2001, n. 2132; Circ. 10 agosto 2001, n. 136; Circ. 10 agosto 2001, n. 2133; Circ. 27 agosto 2001, n. 2365/UFF.VI; Circ. 28 agosto 2001; Circ. 11 settembre 2001, n. 2463; Nota 17 settembre 2001, n. 8; Circ. 18 settembre 2001, n. 140; Circ. 1 ottobre 2001, n. 2685; Nota 14 novembre 2001, n. 3394; Nota 27 marzo 2002, n. 190.

 

3. Formazione delle classi (18).

1. Le variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione scolastica, verificate nella fase di adeguamento alla situazione di fatto, non comportano modifiche al numero delle classi autorizzate in organico dal dirigente territorialmente competente (19). Incrementi del numero delle classi, eventualmente indispensabili, sono disposti dal competente dirigente scolastico secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998, e successive integrazioni (20).

2. I posti e gli spezzoni di orario derivanti dagli incrementi di classe di cui al comma 1 non modificano il numero e la composizione dei posti e delle cattedre, anche costituiti tra più scuole, così come deteminate nell'organico di ciascun anno.

3. La formazione di classi di cui al comma 1 è comunicata dal dirigente scolastico al dirigente territorialmente competente entro il 10 luglio di ciascun anno per la copertura, nella fase delle utilizzazioni, dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione all'interno della stessa istituzione scolastica.

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(18)  Rubrica inserita dalla legge di conversione 20 agosto 2001, n. 333.

(19)  Per l'interpretazione autentica del presente periodo, vedi l'art. 2, D.L. 25 settembre 2002, n. 212.

(20)  Comma così modificato dalla legge di conversione 20 agosto 2001, n. 333.

 


D.L. 25 settembre 2001, n. 351.
Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare (art. 9)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 settembre 2001, n. 224 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 23 novembre 2001, n. 410 (Gazz. Uff. 24 novembre 2001, n. 274), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 20 dicembre 2001, n. 215/E; Ris. 30 gennaio 2002, n. 29/E; Ris. 26 settembre 2002, n. 310/E; Ris. 3 marzo 2003, n. 54/E; Circ. 8 agosto 2003, n. 47/E; Circ. 5 agosto 2004, n. 38/E; Ris. 7 aprile 2005, n. 1/DPF.

 

9.  Disposizioni di coordinamento.

1. L'articolo 7 della tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi applicabile anche ai fondi d'investimento immobiliare disciplinati dall'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (58).

2. Gli atti comportanti l'alienazione di immobili dello Stato, di enti previdenziali pubblici, di regioni, di enti locali o loro consorzi, nei quali i fondi intervengono come parte acquirente, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di un milione di lire per ciascuna imposta.

3. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, la lettera d) è abrogata (59).

4. Nell'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «nonché sugli utili in qualunque forma corrisposti a fondi d'investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86» sono soppresse.

5. Nell'articolo 14-bis, comma 10, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, il terzo periodo è soppresso.

6. Nella legge 25 gennaio 1994, n. 86, l'articolo 15 è abrogato, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 5 del presente decreto (60).

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le regolazioni contabili degli effetti finanziari per lo Stato e le regioni, conseguenti all'attuazione del presente capo.

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(58)  Comma così modificato dalla legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410.

(59)  Comma così modificato dalla legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410.

(60)  Comma così modificato dalla legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410.


D.L. 1 ottobre 2001, n. 356.
Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi (artt. 5, 6)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° ottobre 2001, n. 228.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 30 novembre 2001, n. 418 (Gazz. Uff. 30 novembre 2001, n. 279), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'economia e delle finanze: Nota 29 settembre 2001, n. 1501/UDA; Nota 31 ottobre 2001, n. 1943/UDA; Circ. 30 aprile 2002, n. 36/E; Ris. 28 agosto 2003, n. 177/E;

- Ministero dell'interno: Lett.circ. 18 dicembre 2001, n. P1396/4113.

 

5.  Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali.

1. Per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001 (6), l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

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(6)  Termine prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 3, D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, al 31 dicembre 2002 dall'art. 1, D.L. 8 luglio 2002, n. 138 e al 31 dicembre 2004 dall'art. 21, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato prima dall'art. 17-bis, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi dall'art. 2, comma 12, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Vedi, anche, il comma 511 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, l'art. 1, comma 115, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e l'art. 1, comma 394, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

6.  Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica.

1. Per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001 (7), l'ammontare dell'agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentato di lire 30 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito.

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(7)  Termine prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 4, D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, al 31 dicembre 2002 dall'art. 1, D.L. 8 luglio 2002, n. 138 e al 30 giugno 2003 dall'art. 21, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Vedi, anche, l'art. 17, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, l'art. 1, comma 511, L. 30 dicembre 2004, n. 311, l'art. 1, comma 115, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e l'art. 1, comma 394, L. 27 dicembre 2006, n. 296.


L. 21 dicembre 2001, n. 443.
Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2001, n. 299, S.O.

(2)  In attuazione della delega di cui alla presente legge vedi il D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190.

 

1.  Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese nonché per assicurare efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presìdi centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali. L'individuazione è operata, a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi stanziamenti. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, nonché a fini di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese e per l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di sviluppare la portualità turistica, il Governo, nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili, senza diminuzione delle risorse già destinate ad opere concordate con le regioni e le province autonome e non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione della presente legge il programma è approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001 (3). Gli interventi previsti dal programma sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi, con le indicazioni delle risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in una intesa generale quadro avente validità pluriennale tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere (4) (5) (6).

1-bis. Il programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria deve contenere le seguenti indicazioni:

a) elenco delle infrastrutture e degli insediamenti strategici da realizzare;

b) costi stimati per ciascuno degli interventi;

c) risorse disponibili e relative fonti di finanziamento;

d) stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente approvati;

e) quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi (7) (8).

2. Il Governo è delegato ad emanare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle opere di cui al comma 1 e comunque nel rispetto del disposto dell'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e introducendo un regime speciale, anche in deroga agli articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché alle ulteriori disposizioni della medesima legge che non siano necessaria ed immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) disciplina della tecnica di finanza di progetto per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture e gli insediamenti di cui al comma 1 (9);

b) definizione delle procedure da seguire in sostituzione di quelle previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie; definizione della durata delle medesime non superiore a sei mesi per la approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario per la localizzazione dell'opera d'intesa con la regione o la provincia autonoma competente, che, a tal fine, provvede a sentire preventivamente i comuni interessati, e, ove prevista, della VIA; definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e per la approvazione del progetto definitivo, la cui durata non può superare il termine di ulteriori sette mesi; definizione di termini perentori per la risoluzione delle interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione di responsabilità patrimoniali in caso di mancata tempestiva risoluzione (10);

c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, del compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attività del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché della eventuale ulteriore collaborazione richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze nel settore della finanza di progetto, ovvero offerta dalle regioni o province autonome interessate, con oneri a proprio carico (11) (12);

d) modificazione della disciplina in materia di conferenza di servizi, con la previsione della facoltà, da parte di tutte le amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre, in detta conferenza, nel termine perentorio di novanta giorni, prescrizioni e varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere; le prescrizioni e varianti migliorative proposte in conferenza sono valutate dal CIPE ai fini della approvazione del progetto definitivo (13);

e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto delle direttive dell'Unione europea, della realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un unico soggetto contraente generale o concessionario (14);

f) disciplina dell'affidamento a contraente generale, con riferimento all'articolo 1 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore; il contraente generale è distinto dal concessionario di opere pubbliche per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed è qualificato per specifici connotati di capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la libertà di forme nella realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio; previsione dell'obbligo, da parte del contraente generale, di prestazione di adeguate garanzie e di partecipazione diretta al finanziamento dell'opera o di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti (15);

g) previsione dell'obbligo per il soggetto aggiudicatore, nel caso in cui l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica e di scelta dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un regime derogatorio rispetto alla citata legge n. 109 del 1994 per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria rilevanza comunitaria (16);

h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione degli stessi, fermo il rispetto della normativa comunitaria, finalizzate a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad un contraente generale, previsione che lo stesso, ferma restando la sua responsabilità, possa liberamente affidare a terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni con l'obbligo di rispettare, in ogni caso, la legislazione antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli appaltatori; previsione della possibilità di costituire una società di progetto ai sensi dell'articolo 37-quinquies della citata legge n. 109 del 1994, anche con la partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico-operative già indicate dallo stesso contraente generale nel corso della procedura di affidamento; previsione della possibilità di emettere titoli obbligazionari ai sensi dell'articolo 37-sexies della legge n. 109 del 1994, ovvero di avvalersi di altri strumenti finanziari, con la previsione del relativo regime di garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e strumenti finanziari per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente (17);

i) individuazione di adeguate misure atte a valutare, ai fini di una migliore realizzazione dell'opera, il regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato l'esecuzione di proprie prestazioni (18);

l) previsione, in caso di concessione di opera pubblica unita a gestione della stessa, e tenuto conto della redditività potenziale della stessa, della possibilità di corrispondere al concessionario, anche in corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede di gara, un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento economico dell'opera, anche a fronte della prestazione successiva di beni o servizi allo stesso soggetto aggiudicatore relativamente all'opera realizzata, nonché della possibilità di fissare la durata della concessione anche oltre trenta anni, in relazione alle caratteristiche dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a terzi i lavori, con il solo vincolo delle disposizioni della citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del concessionario e nel limite percentuale eventualmente indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva (19);

m) previsione del rispetto dei piani finanziari allegati alle concessioni in essere per i concessionari di pubblici servizi affidatari di nuove concessioni (20);

n) previsione, dopo la stipula dei contratti di progettazione, appalto, concessione o affidamento a contraente generale, di forme di tutela risarcitoria per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica; restrizione, per tutti gli interessi patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una provvisionale (21);

o) previsione di apposite procedure di collaudo delle opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto da specifiche esigenze tecniche, il ricorso anche a strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni di collaudo (22) (23) (24) (25).

3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Nei tre anni successivi alla loro emanazione possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi, nel rispetto della medesima procedura e secondo gli stessi princìpi e criteri direttivi. Il Governo integra e modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in conformità alle previsioni della presente legge e dei decreti legislativi di cui al comma 2 (26) (27).

3-bis. In alternativa alle procedure di approvazione dei progetti preliminari e definitivi, di cui al comma 2, l'approvazione dei progetti definitivi degli interventi individuati nel comma 1 può essere disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE integrato dai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con il predetto decreto sono dichiarate la compatibilità ambientale e la localizzazione urbanistica dell'intervento nonché la pubblica utilità dell'opera; lo stesso decreto sostituisce ogni altro permesso, autorizzazione o approvazione comunque denominati, e consente la realizzazione di tutte le opere ed attività previste nel progetto approvato (28).

4. Limitatamente agli anni 2002 e 2003 il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, previo parere favorevole del CIPE, integrato dai presidenti delle regioni interessate, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva, nei limiti delle vigenti autorizzazioni di spesa, di specifici progetti di infrastrutture strategiche individuate secondo quanto previsto al comma 1 (29).

5. Ai fini della presente legge, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione (30).

6. In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell'interessato, possono essere realizzati, in base a semplice denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni:

a) gli interventi edilizi minori, di cui all'articolo 4, comma 7, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398;

b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Relativamente ai piani attuativi che sono stati approvati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, l'atto di ricognizione dei piani di attuazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio (31).

7. Nulla è innovato quanto all'obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione (32).

8. La realizzazione degli interventi di cui al comma 6 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (33).

9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività, di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti (34).

10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti (35).

11. Il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, è abrogato (36).

12. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che le leggi regionali emanate prima della data di entrata in vigore della presente legge siano già conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici. Le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l'àmbito applicativo delle disposizioni di cui al periodo precedente (37) (38).

13. È fatta in ogni caso salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

14. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 2003, un decreto legislativo volto a introdurre nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, le modifiche strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13 (39) (40).

15. I soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti la cui classificazione è stata modificata con la decisione della Commissione europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 inoltrano richiesta all'ente competente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, o iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende proseguire l'attività di gestione dei rifiuti. L'attività può essere proseguita fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato decreto legislativo n. 22 del 1997. Le suddette attività non sono soggette alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono attività già in essere (41).

16. Con riferimento alle competenze delle regioni, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 22 del 1997, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni emanano norme affinché gli uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di manufatti in plastica con una quota di manufatti in plastica riciclata pari almeno al 40 per cento del fabbisogno stesso.

17. Il comma 3, lettera b), dell'articolo 7 ed il comma 1, lettera f-bis) dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si interpretano nel senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall'àmbito di applicazione del medesimo decreto legislativo solo nel caso in cui, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non sottoposto a VIA, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente previo parere dell'ARPA sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti (42).

18. Il rispetto dei limiti di cui al comma 17 può essere verificato in accordo alle previsioni progettuali anche mediante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo. I limiti massimi accettabili sono individuati dall'allegato 1, tabella 1, colonna B, del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 del Ministro dell'ambiente e successive modificazioni, salvo che la destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore (43).

19. Per i materiali di cui al comma 17 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione a differenti cicli di produzione industriale, purché sia progettualmente previsto l'utilizzo di tali materiali, intendendosi per tale anche il riempimento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente, previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA, parere dell'ARPA a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 18 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità di rimodellazione ambientale del territorio interessato. Qualora i materiali di cui al comma 17 siano destinati a differenti cicli di produzione industriale, le autorità amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli, provvedono a verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine l'utilizzatore è tenuto a documentarne provenienza, quantità e specifica destinazione (44) (45).

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(3)  Il primo programma delle infrastrutture strategiche è stato approvato con Del.CIPE 21 dicembre 2001, n. 121/2001 (Gazz. Uff. 21 marzo 2002, n. 68, S.O.), modificata dalla Del.CIPE 14 marzo 2003, n. 10/2003 (Gazz. Uff. 14 luglio 2003, n. 161, S.O.), e con Del.CIPE 29 aprile 2004, n. 9/2004 (Gazz. Uff. 16 luglio 2004, n. 165). Con Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 63/2003 (Gazz. Uff. 24 ottobre 2003, n. 248), sono state rideterminate le quote dei limiti di impegno stabilite in precedenza.

(4)  Comma prima sostituito dall'art. 13, comma 3, L. 1° agosto 2002, n. 166 e poi modificato dall'art. 4, comma 151, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(5)  La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, sollevate in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, come sostituito dall'articolo 13, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o), sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera g), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera n), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera c), come sostituito dall'articolo 13, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, sollevate in riferimento all'articolo 117 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1-bis, introdotto dall'articolo 13, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

(6)  La Corte costituzionale, con ordinanza 23 febbraio-2 marzo 2005, n. 82 (Gazz. Uff. 9 marzo 2005, n. 10, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, 118 e 120 della Costituzione e all'art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia.

(7)  Comma aggiunto dall'art. 13, comma 4, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(8)  La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, sollevate in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, come sostituito dall'articolo 13, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o), sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera g), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera n), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera c), come sostituito dall'articolo 13, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, sollevate in riferimento all'articolo 117 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1-bis, introdotto dall'articolo 13, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

(9)  La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, sollevate in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, come sostituito dall'articolo 13, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o), sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera g), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera n), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera c), come sostituito dall'articolo 13, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, sollevate in riferimento all'articolo 117 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1-bis, introdotto dall'articolo 13, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

(10)  La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, sollevate in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, come sostituito dall'articolo 13, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o), sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera g), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera n), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera c), come sostituito dall'articolo 13, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, sollevate in riferimento all'articolo 117 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1-bis, introdotto dall'articolo 13, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

(11)  Lettera così sostituita dall'art. 13, comma 5, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(12)  La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, sollevate in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, come sostituito dall'articolo 13, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o), sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera g), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera n), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera c), come sostituito dall'articolo 13, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, sollevate in riferimento all'articolo 117 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1-bis, introdotto dall'articolo 13, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

(13)  La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, sollevate in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, come sostituito dall'articolo 13, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o), sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera g), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera n), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera c), come sostituito dall'articolo 13, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, sollevate in riferimento all'articolo 117 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1-bis, introdotto dall'articolo 13, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

(14)  La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, sollevate in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, come sostituito dall'articolo 13, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o), sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera g), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera n), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera c), come sostituito dall'articolo 13, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, sollevate in riferimento all'articolo 117 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1-bis, introdotto dall'articolo 13, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

(15)  La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, sollevate in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, come sostituito dall'articolo 13, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o), sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera g), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera n), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera c), come sostituito dall'articolo 13, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, sollevate in riferimento all'articolo 117 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1-bis, introdotto dall'articolo 13, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

(16)  La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, sollevate in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, come sostituito dall'articolo 13, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o), sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera g), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera n), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera c), come sostituito dall'articolo 13, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, sollevate in riferimento all'articolo 117 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1-bis, introdotto dall'articolo 13, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

(17)  La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, sollevate in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, come sostituito dall'articolo 13, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o), sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera g), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera n), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera c), come sostituito dall'articolo 13, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, sollevate in riferimento all'articolo 117 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1-bis, introdotto dall'articolo 13, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

(18)  La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, sollevate in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, come sostituito dall'articolo 13, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o), sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera g), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera n), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera c), come sostituito dall'articolo 13, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, sollevate in riferimento all'articolo 117 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1-bis, introdotto dall'articolo 13, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

(19)  La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, sollevate in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, come sostituito dall'articolo 13, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o), sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera g), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera n), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera c), come sostituito dall'articolo 13, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, sollevate in riferimento all'articolo 117 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1-bis, introdotto dall'articolo 13, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

(20)  La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, sollevate in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, come sostituito dall'articolo 13, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o), sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera g), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera n), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera c), come sostituito dall'articolo 13, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, sollevate in riferimento all'articolo 117 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1-bis, introdotto dall'articolo 13, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

(21)  La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, sollevate in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, come sostituito dall'articolo 13, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o), sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera g), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera n), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera c), come sostituito dall'articolo 13, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, sollevate in riferimento all'articolo 117 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1-bis, introdotto dall'articolo 13, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

(22)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 198.

(23)  La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, sollevate in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, come sostituito dall'articolo 13, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o), sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera g), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera n), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera c), come sostituito dall'articolo 13, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, sollevate in riferimento all'articolo 117 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1-bis, introdotto dall'articolo 13, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

(24)  La Corte costituzionale, con ordinanza 23 febbraio-2 marzo 2005, n. 82 (Gazz. Uff. 9 marzo 2005, n. 10, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, 118 e 120 della Costituzione e all'art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia.

(25) Vedi, anche, l'art. 182, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

(26)  Comma così modificato dall'art. 3, L. 27 luglio 2004, n. 186. La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre - 1° ottobre 2003, n. 303 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dell'ultimo periodo del presente comma.

(27)  La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, sollevate in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, come sostituito dall'articolo 13, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o), sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera g), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera n), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera c), come sostituito dall'articolo 13, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, sollevate in riferimento all'articolo 117 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1-bis, introdotto dall'articolo 13, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

(28)  Comma aggiunto dall'art. 13, comma 6, L. 1° agosto 2002, n. 166. La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre - 1° ottobre 2003, n. 303 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

(29)  La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, sollevate in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, come sostituito dall'articolo 13, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o), sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera g), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera n), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera c), come sostituito dall'articolo 13, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, sollevate in riferimento all'articolo 117 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1-bis, introdotto dall'articolo 13, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

(30)  La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, sollevate in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, come sostituito dall'articolo 13, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o), sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera g), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera n), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera c), come sostituito dall'articolo 13, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, sollevate in riferimento all'articolo 117 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1-bis, introdotto dall'articolo 13, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

(31)  La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, sollevate in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, come sostituito dall'articolo 13, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o), sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera g), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera n), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera c), come sostituito dall'articolo 13, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, sollevate in riferimento all'articolo 117 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1-bis, introdotto dall'articolo 13, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

(32)  La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, sollevate in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, come sostituito dall'articolo 13, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o), sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera g), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera n), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera c), come sostituito dall'articolo 13, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, sollevate in riferimento all'articolo 117 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1-bis, introdotto dall'articolo 13, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

(33)  La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, sollevate in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, come sostituito dall'articolo 13, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o), sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera g), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera n), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera c), come sostituito dall'articolo 13, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, sollevate in riferimento all'articolo 117 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1-bis, introdotto dall'articolo 13, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

(34)  La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, sollevate in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, come sostituito dall'articolo 13, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o), sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera g), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera n), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera c), come sostituito dall'articolo 13, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, sollevate in riferimento all'articolo 117 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1-bis, introdotto dall'articolo 13, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

(35)  La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, sollevate in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, come sostituito dall'articolo 13, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o), sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera g), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera n), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera c), come sostituito dall'articolo 13, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, sollevate in riferimento all'articolo 117 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1-bis, introdotto dall'articolo 13, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

(36)  La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, sollevate in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, come sostituito dall'articolo 13, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o), sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera g), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera n), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera c), come sostituito dall'articolo 13, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, sollevate in riferimento all'articolo 117 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1-bis, introdotto dall'articolo 13, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

(37)  Comma così modificato dall'art. 13, commi 7 e 8, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(38)  La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, sollevate in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, come sostituito dall'articolo 13, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o), sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera g), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera n), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera c), come sostituito dall'articolo 13, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, sollevate in riferimento all'articolo 117 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1-bis, introdotto dall'articolo 13, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

(39)  Comma così modificato dall'art. 7-bis, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(40)  La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, sollevate in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, come sostituito dall'articolo 13, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o), sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera g), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera n), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera c), come sostituito dall'articolo 13, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, sollevate in riferimento all'articolo 117 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1-bis, introdotto dall'articolo 13, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

(41)  Vedi, anche, la Delib. 27 dicembre 2001.

(42)  Comma così modificato dall'art. 23, L. 31 ottobre 2003, n. 306 - Legge comunitaria 2003. Vedi, anche, l'art. 23-octies, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(43)  Comma così modificato dall'art. 23, L. 31 ottobre 2003, n. 306 - Legge comunitaria 2003. Vedi, anche, l'art. 23-octies, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(44)  Comma così modificato dall'art. 23, L. 31 ottobre 2003, n. 306 - Legge comunitaria 2003. Vedi, anche, l'art. 23-octies, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(45)  Vedi, anche, il comma 21 dell'art. 80, L. 27 dicembre 2002, n. 289.


L. 28 dicembre 2001, n. 448.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)
(artt. 9, 19, 25, 28, 32, 46, 52),

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2001, n. 301, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Cassa depositi e prestiti: Circ. 29 aprile 2005, n. 1257;

- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 30 gennaio 2002, n. 5; Circ. 31 gennaio 2003, n. 3; Circ. 3 febbraio 2003, n. 4;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 25 gennaio 2002; Nota 26 marzo 2002;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 26 giugno 2002, n. 59;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 16 gennaio 2002, n. 17; Msg. 22 gennaio 2002, n. 22; Circ. 23 gennaio 2002, n. 24; Msg. 29 gennaio 2002, n. 2002/0027/000003; Circ. 22 febbraio 2002, n. 41; Circ. 1 marzo 2002, n. 44; Msg. 18 settembre 2002, n. 694; Circ. 1 ottobre 2002, n. 154; Circ. 23 ottobre 2002, n. 159; Circ. 11 novembre 2002, n. 168; Circ. 7 gennaio 2003, n. 2; Msg. 17 gennaio 2003, n. 5; Circ. 10 marzo 2003, n. 48; Msg. 24 aprile 2003, n. 136; Circ. 26 agosto 2003, n. 146; Msg. 3 novembre 2003, n. 375; Msg. 14 maggio 2004, n. 15055; Msg. 31 maggio 2004, n. 16838; Msg. 17 agosto 2004, n. 30359; Circ. 16 dicembre 2004, n. 159;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 3 luglio 2002, n. DPSP/II/H;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Nota 28 dicembre 2001, n. 2788/UDA; Ris. 21 gennaio 2002, n. 14/E; Circ. 31 gennaio 2002, n. 12/E; Circ. 31 gennaio 2002, n. 13/E; Ris. 31 gennaio 2002, n. 31/E; Circ. 1 febbraio 2002, n. 15/E; Circ. 26 febbraio 2002, n. 11; Circ. 28 marzo 2002; Ris. 6 maggio 2002, n. 136/E; Circ. 13 maggio 2002, n. 40/E; Circ. 5 giugno 2002, n. 47/E; Circ. 25 giugno 2002, n. 57/E; Ris. 2 ottobre 2002, n. 317/E; Circ. 6 novembre 2002, n. 81/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 4 marzo 2002, n. 1/2002; Circ. 30 giugno 2004, n. F.L.18/2004;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Circ. 28 febbraio 2002, n. 27; Nota 12 aprile 2002, n. U7/1692; Nota 16 maggio 2002, n. 9195; Circ. 11 giugno 2003, n. 52;

- Ministero delle attività produttive: Lett.Circ. 14 gennaio 2002, n. 500586; Circ. 15 ottobre 2003, n. 946392; Circ. 11 dicembre 2003, n. 946477.

 

9.  Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali.

1. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute nell'anno 2002, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nel 2002 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2004 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2005. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 41 per cento del valore degli interventi eseguiti, che compete in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 60.000 euro (24).

3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002».

4. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002».

5. ... (25).

6. Ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico, per l'anno 2002 possono essere adottate misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi con applicazione dell'incentivo previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e facoltà di fruizione, a scelta, in cinque ovvero in dieci quote annuali di pari importo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 449 del 1997, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma (26).

7. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «nella misura del 2,5» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell' 1,9».

8. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per i produttori agricoli, come modificato dall'articolo 31 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 1998 al 2002» e le parole: «negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni dal 1998 al 2002»;

b) al comma 5-bis, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2002» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2003».

9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 28 febbraio 2002, sono rideterminati, al fine di tenere conto della riduzione dei consumi realizzati e in modo tale da conseguire risparmi non inferiori agli oneri recati dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8, i quantitativi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per tipo di coltivazione, di cui al D.M. 24 febbraio 2000 del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000.

10. All'articolo 34, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: «consorzi», sono aggiunte le seguenti: «nonché alle società consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c)».

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le nuove tariffe d'estimo conseguenti all'attuazione delle decisioni delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, ovvero per tenere conto delle variazioni delle tariffe in altro modo determinatesi. I competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria provvedono all'inserimento negli atti catastali delle nuove rendite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle nuove tariffe (27).

12. Per i periodi di imposta 2001 e 2002 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

13. Per i periodi di imposta di cui al comma 12 l'adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

14. All'articolo 16, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: «negozi ed assimilati», sono inserite le seguenti: «, ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva».

15. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 e al comma 4 le parole: «28 febbraio 2002», ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2002»;

b) al comma 2, nell'alinea, le parole: «Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge»; le parole: «la medesima dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione di emersione»;

c) ... (28);

d) ... (29);

e) ... (30).

f) al comma 7, le parole: «1° gennaio 2002» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2002».

16. ... (31).

17. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto di cui al comma 7-bis, dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, emanato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 24 aprile 1992 del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992.

18. All'articolo 82 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola «spettacoli» sono inserite le seguenti: «e i tributi connessi»; le parole: «31 luglio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2001» e le parole: «31 gennaio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2002»;

b) al comma 2, le parole: «31 gennaio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2002», ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «I contribuenti possono effettuare il versamento in tre rate di pari importo: la prima entro il 30 giugno 2002, la seconda entro il 30 settembre 2002 e la terza entro il 16 dicembre 2002»;

c) al comma 5, le parole: «15 febbraio 2001», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2003» e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «entro 60 giorni dalla data del ricevimento della richiesta da parte degli uffici competenti; al versamento integrativo si applicano gli interessi in misura pari al tasso legale».

19. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si applicano anche alle associazioni pro loco.

20. All'articolo 145, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «per l'anno 2001», sono inserite le seguenti: «nonché di 6 milioni di euro per l'anno 2002».

21. All'articolo 54, comma 4, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «tre anni» sono inserite le seguenti: «o ad un anno per le società sportive professionistiche». Le disposizioni previste dal presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001.

22. [All'articolo 9, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «1° gennaio 2002», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2002»] (32).

23. All'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni fiscali in materia di lavoro dipendente prestato all'estero in zone dì frontiera, le parole: «Per l'anno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2001 e 2002».

24. Per il completamento del programma relativo alla costituzione dell'Anagrafe dei beni immobiliari di cui all'articolo 78, comma 32, delle legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002 è consentita la prosecuzione degli interventi previsti dalla citata disposizione. Ai relativi oneri, pari a 41.316.552 euro per l'anno 2002, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma (33).

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(24)  Comma così modificato prima dall'art. 2, comma 6, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e poi dall'art. 2, comma 16, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Peraltro il citato comma 16 è stato abrogato dall'art. 23-bis, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni del suddetto articolo 23-bis e i commi 121 e 121-bis dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(25)  Aggiunge il comma 8-bis all'art. 50, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

(26)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 19 aprile 2002, n. 124. Per la proroga del beneficio fiscale previsto dal presente comma vedi l'art. 19, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 2, comma 12, L. 24 dicembre 2003, n. 350, dall'art. 1, comma 508, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e dall'art. 1, comma 117, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(27)  Con D.M. 6 giugno 2002, n. 159 (Gazz. Uff. 29 luglio 2002, n. 176, S.O.) è stato approvato il regolamento sulla determinazione delle tariffe d'estimo e sulla delimitazione delle zone censuarie, in attuazione del presente comma.

(28)  Sostituisce, con due periodi, il primo periodo della lettera a) del comma 2 dell'art. 1, L. 18 ottobre 2001, n. 383.

(29)  Sostituisce il comma 2-bis dell'art. 1, L. 18 ottobre 2001, n. 383.

(30)  Aggiunge il comma 2-ter all'art. 1, L. 18 ottobre 2001, n. 383.

(31)  Sostituisce il primo periodo del comma 7-ter dell'art. 76, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

(32)  Comma abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.

(33)  Vedi, anche, l'art. 34, comma 19, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

 

19.  Assunzioni di personale.

1. Per l'anno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici, alle università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai comuni, alle comunità montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2001 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato; i singoli enti locali in caso di assunzione del personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2001. Alla copertura dei posti disponibili si può provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilità previste dalle disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto degli attuali processi di riordino e di accorpamento delle strutture nonché di trasferimento di funzioni. Si può ricorrere alle procedure di mobilità fuori dalla regione di appartenenza dell'ente locale solo nell'ipotesi in cui il comune ricevente abbia un rapporto dipendenti-popolazione inferiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 50 per cento. Sono consentite le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale. Il divieto non si applica al comparto scuola. Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette e quelle relative ai vincitori del secondo corso-concorso di formazione dirigenziale indetto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1997, IV serie speciale, n. 22. Il divieto non si applica al personale della carriera diplomatica. Il divieto non si applica altresì ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato. In deroga al divieto di assunzioni, il Ministero della giustizia, con riferimento alle specifiche esigenze del settore, definisce per l'anno 2002 un programma straordinario di assunzioni nel limite di 500 unità di personale appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalità dell'apparato giudiziario. Il Ministero della giustizia, nei limiti delle spese sostenute nell'anno 2001 per i rapporti di lavoro a tempo determinato, è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242. Il programma di assunzioni va presentato per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'economia e delle finanze. I termini di validità delle graduatorie per l'assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche sottoposte al divieto di cui al presente comma sono prorogati di un anno. Il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. Il termine di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è differito di 18 mesi (65) a partire dalla sua scadenza. In ogni caso, la spesa relativa al personale assunto a tempo determinato o con convenzioni dalle province, dai comuni, dalle comunità montane e dai consorzi di enti locali non può superare l'importo della spesa sostenuta al medesimo titolo nell'anno 2001, con un incremento pari al tasso di inflazione programmata indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria (66) (67).

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 per il personale della magistratura, all'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: «banditi con unico decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3. ... (68).

4. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le Forze armate e i Corpi di polizia nonché il Corpo nazionale dei vigili del fuoco predispongono specifici piani annuali con l'indicazione:

a) delle iniziative da adottare per un più razionale impiego delle risorse umane, con particolare riferimento alla riallocazione del personale esclusivamente in compiti di natura tecnico-operativa;

b) dei compiti strumentali o non propriamente istituzionali il cui svolgimento può essere garantito mediante l'assegnazione delle relative funzioni a personale di altre amministrazioni pubbliche, o il cui affidamento all'esterno risulti economicamente più vantaggioso nonché delle conseguenti iniziative che si intendono assumere;

c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che, fatte salve quelle derivanti da provvedimenti di incremento di organico per le quali sia indicata apposita copertura finanziaria, non possono, comunque, superare le cessazioni dal servizio verificatesi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per le Forze armate si tiene comunque conto dei criteri e degli oneri già considerati ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 331 (69).

5. I piani di cui al comma 4 sono presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per la successiva approvazione del Consiglio dei ministri. Le amministrazioni procedono autonomamente alle assunzioni di personale in attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione, per la conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al termine di ciascun quadrimestre (70).

6. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella tabella «A» allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, alle procedure di reclutamento dei volontari in servizio permanente e in ferma volontaria delle Forze armate non si applicano le disposizioni del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo n. 215 del 2001.

7. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulle di diritto (71).

8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del princìpio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale princìpio siano analiticamente motivate (72).

9. I comandi in atto del personale della società per azioni Poste italiane presso le pubbliche amministrazioni, disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2002. I comandi in atto del personale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, sono prorogati al 31 dicembre 2002 (73).

10. I medici di base iscritti negli elenchi di medicina generale del Servizio sanitario nazionale, con almeno dieci anni di servizio, in possesso di titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea, possono, a richiesta e secondo la disponibilità dei posti, essere inseriti nella medicina specialistica ambulatoriale e sul territorio, rinunciando all'incarico di medico di base.

11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica.

12. Il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea. Il medico che si iscrive alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina generale.

13. Nell'àmbito delle risorse disponibili e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato si applicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le disposizioni di cui all'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

14. Le amministrazioni pubbliche promuovono iniziative di alta formazione del proprio personale, anche ai fini dell'accesso della dirigenza, favorendo la partecipazione dei dipendenti ai corsi di laurea, anche triennali, organizzati con l'impiego prevalente delle metodologie di formazione a distanza per finalità connesse alle attribuzioni istituzionali delle amministrazioni interessate. A tal fine, nei limiti delle ordinarie risorse finanziarie destinate all'aggiornamento e alla formazione del personale, le amministrazioni pubbliche e le relative Scuole o strutture di formazione, sentite le organizzazioni sindacali, possono anche erogare borse di studio del valore massimo corrispondente all'iscrizione ai suddetti corsi di laurea o provvedere al relativo rimborso (74) (75).

15. Ai fini dello sviluppo e del potenziamento dell'attività di ricerca della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, nei limiti della spesa relativa alla dotazione del ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al D.M. 28 settembre 2000, n. 301, del Ministro delle finanze e con conseguente indisponibilità di posti di professore, la medesima Scuola può assegnare incarichi di ricercatore, previo superamento di apposite procedure selettive svolte secondo la vigente normativa in materia universitaria (76) .

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(65)  Per l'ulteriore proroga del termine vedi l'art. 34, comma 24, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(66)  Vedi, anche, l'art. 34, comma 19, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e il D.P.R. 13 dicembre 2002.

(67)  La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 2003-13 gennaio 2004, n. 4 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Basilicata e, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 3, 7, 8 e 14, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione.

(68)  Sostituisce l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(69)  Per l'approvazione dei piani annuali 2002 concernenti le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco vedi il D.P.R. 8 agosto 2002. Per gli anni 2005 e 2006 vedi l'art. 3, comma 69, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(70)  Per l'approvazione dei piani annuali 2002 concernenti le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco vedi il D.P.R. 8 agosto 2002.

(71)  La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 2003-13 gennaio 2004, n. 4 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Basilicata e, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 3, 7, 8 e 14, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione.

(72)  La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 2003-13 gennaio 2004, n. 4 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Basilicata e, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 3, 7, 8 e 14, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione.

(73)  Per l'ulteriore proroga dei comandi del personale di cui al presente comma vedi l'art. 34, comma 20, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(74)  La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 2003-13 gennaio 2004, n. 3 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 14, proposta dalla Regione Emilia-Romagna per violazione dell'art. 117 della Costituzione.

(75)  La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 2003-13 gennaio 2004, n. 4 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Basilicata e, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 3, 7, 8 e 14, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione.

(76)  Vedi, anche, la Dir.Min. 8 maggio 2002.

 

25.  Finanza decentrata.

1. ... (109).

2. All'articolo 31, comma 37, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 2000, n 388, sono apportate, con decorrenza dell'anno 2002, le seguenti modificazioni:

a) le parole: «A decorrere dall'anno 1999» sono soppresse;

b) le parole: «34 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «24 per cento al Ministero dell'interno, del 40 per cento»;

c) le parole da: «del 50 per cento» fino a «è destinato» sono sostituite dalle seguenti: «e del 20 per cento»;

d) al terzo periodo, dopo la parola: «programmato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero al 30 per cento dei proventi di cui al primo periodo, qualora questi ultimi siano superiori a 103.290.000 euro»;

e) ... (110).

3. ... (111).

4. ... (112).

5. All'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «30 novembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2002»;

b) ... (113).

6. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano alle quali non spetti già la compartecipazione alle imposte sostitutive dei tributi erariali oggetto di devoluzione nei termini e nei modi previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione è attribuita una quota delle medesime imposte sostitutive nella misura prevista dagli statuti per le imposte sostituite.

7. Per l'adozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori, individuate tra gli àmbiti territoriali indicati nell'allegato A annesso alla presente legge, è istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori (114).

8. Le risorse del Fondo di cui al comma 7 sono determinate in 51.645.689,90 euro per l'anno 2002 (115).

9. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, individua la tipologia e i settori degli interventi ammessi ad accedere al Fondo di cui al comma 7. Il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità per l'accesso al Fondo e provvede alla ripartizione delle risorse. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (116).

10. Per l'anno 2002, ai fini dell'adozione di programmi di sviluppo e riqualificazione del territorio, è istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente comma e per la ripartizione del Fondo tra gli enti interessati, assicurando ai comuni con popolazione non superiore a 40.000 abitanti compresi nelle aree di cui all'articolo 44 della presente legge una quota non inferiore all'85 per cento del totale delle disponibilità del Fondo. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (117).

11. Per l'anno 2002 le risorse del Fondo di cui al comma 10 sono fissate in 103.291.379,82 euro.

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(109)  Sostituisce il comma 7 dell'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

(110)  Sostituisce l'ultimo periodo del comma 37 dell'art. 31, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(111)  Aggiunge due periodi, dopo il primo, al comma 38 dell'art. 31, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(112)  Sostituisce l'art. 4, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 141.

(113)  Sostituisce i commi 3, 4 e 5 dell'art. 67, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(114)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 15 marzo 2004, n. 163.

(115)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 15 marzo 2004, n. 163.

(116)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 7 marzo 2003 e il D.M. 15 marzo 2004, n. 163.

(117)  La Corte costituzionale, con sentenza 10-16 gennaio 2004, n. 16 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 3 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

 

Capo III

Patto di stabilità interno per gli enti pubblici

28.  Trasformazione e soppressione di enti pubblici.

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici, nonché di strutture amministrative pubbliche nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera d) del presente comma, nonché dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

c) razionalizzazione e riduzione degli organi di indirizzo amministrativo, gestione e consultivi;

d) per gli enti soppressi e messi in liquidazione lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione;

e) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b); (128) (129).

2. [Dalle trasformazioni o soppressioni di cui al comma 1 sono esclusi gli enti, gli istituti, le agenzie e gli altri organismi pubblici che:

a) gestiscono a livello di primario interesse nazionale la previdenza sociale;

b) sono essenziali per le esigenze della difesa o la cui natura pubblica è garanzia per la sicurezza;

c) svolgono funzioni di prevenzione e vigilanza per la salute pubblica;

c-bis) svolgono compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale (130)] (131).

2-bis. [Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze può avvalersi della struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300] (132).

3. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo, al comma 5 dell'articolo 29 e all'articolo 33 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni. Quest'ultimo è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento. Le Commissioni possono richiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi di regolamento trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.

4. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 3, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'emanazione dei regolamenti previsti dal comma 1 sono prorogati di 20 giorni. Trascorso il termine di cui al comma 3, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 3, i regolamenti possono comunque essere emanati.

5. [La trasformazione di cui al comma 1 è subordinata alla verifica che i servizi siano più proficuamente erogabili al di fuori del settore pubblico (133)] (134).

6. [Alla soppressione e messa in liquidazione di cui al comma 1 si provvede con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni (135)] (136).

7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.

8. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via sperimentale, sentite le regioni interessate, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 (137).

9. I bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti sono annualmente pubblicati in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche agli atti connessi alle operazioni di trasformazione effettuate dalle regioni e dalle province autonome.

11. Gli enti competenti, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di approvvigionamento idrico primario per uso plurimo e per la gestione delle relative infrastrutture, opere ed impianti, possono avvalersi degli enti preposti al prevalente uso irriguo della risorsa idrica attraverso apposite convenzioni e disciplinari tecnici (138).

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(128)  Comma modificato dall'art. 2, L. 6 luglio 2002, n. 137, sostituito dall'art. 34, comma 23, L. 27 dicembre 2002, n. 289, modificato dall'art. 7, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, dall'art. 4, L. 27 luglio 2004, n. 186, dall'art. 8, D.L. 9 novembre 2004, n. 266, come modificato dalla relativa legge di conversione, e dall'art. 29, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 e così sostituito dal comma 482 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, l'art. 7, D.L. 8 luglio 2002, n. 138.

(129)  La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 2003-13 gennaio 2004, n. 15 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi 1, 5 e 6 sollevata dalla Regione Campania e dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 8, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 11, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

(130)  Lettera aggiunta dall'art. 34, comma 23, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(131) Comma abrogato dal comma 482 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(132)  Comma aggiunto dall'art. 2, L. 6 luglio 2002, n. 137 e poi abrogato dal comma 482 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(133)  La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 2003-13 gennaio 2004, n. 15 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi 1, 5 e 6 sollevata dalla Regione Campania e dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 8, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 11, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

(134) Comma abrogato dal comma 482 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(135)  La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 2003-13 gennaio 2004, n. 15 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi 1, 5 e 6 sollevata dalla Regione Campania e dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 8, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 11, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

(136) Comma abrogato dal comma 482 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(137)  La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 2003-13 gennaio 2004, n. 15 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi 1, 5 e 6 sollevata dalla Regione Campania e dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 8, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 11, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

(138)  La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 2003-13 gennaio 2004, n. 15 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi 1, 5 e 6 sollevata dalla Regione Campania e dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 8, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 11, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

 

32.  Contenimento e razionalizzazione delle spese.

1. Ai fini di cui al presente capo gli stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento degli enti pubblici diversi da quelli di cui al comma 6 dell'articolo 24, non considerati nella tabella C della presente legge sono ridotti nella misura del 2 per cento, del 4 per cento e del 6 per cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e 2004. [Tali enti, per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro, aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388] (150). Essi, inoltre, devono promuovere azioni per esternalizzare i propri servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale. Delle economie di gestione conseguibili si tiene conto in sede di definizione dei trasferimenti erariali (151).

1-bis. [L'individuazione delle tipologie di servizi di cui al comma 1 è operata con il decreto di cui all'articolo 24, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni] (152).

2. Gli importi dei contributi di Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, sono iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa (153).

3. La dotazione delle unità previsionali di base di cui al comma 2 è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per gli anni 2002, 2003 e 2004, la dotazione è ridotta del 10,43 per cento rispetto all'importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente (154).

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(150)  Periodo soppresso dall'art. 3, comma 170, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(151)  Comma così modificato dall'art. 5, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(152)  Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e poi abrogato dall'art. 3, comma 166, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(153)  Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'INSEAN, vedi l'art. 1, L. 6 novembre 2002, n. 267. Vedi, anche, l'art. 3, comma 162, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(154)  Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'INSEAN, vedi l'art. 1, L. 6 novembre 2002, n. 267.

 

46.  Fondo investimenti.

1. Nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti autorizzati, con autonoma evidenziazione contabile in allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative (190).

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disponibilità di bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.

3. A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli investimenti di cui al presente articolo può essere rifinanziato con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. In apposito allegato al disegno di legge finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno dei fondi di cui al presente articolo (191).

5. I Ministri competenti presentano annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo (192).

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(190)  Comma così modificato dall'art. 93, comma 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(191)  Vedi, anche, l'art. 93, comma 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e l'art. 1, comma 426, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(192)  Vedi, anche, l'art. 1-quater, D.L. 31 marzo 2003, n. 50, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

52.  Interventi vari.

1. L'applicazione del comma 28 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sospesa per il triennio 2002-2004.

2. ... (203).

3. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: «aumentabili di lire 25 miliardi annue» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «aumentabili di 25,82 milioni di euro annui per ogni anno fino al raggiungimento dell'importo di 206,58 milioni di euro a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto importo di 206,58 milioni di euro».

4. È attribuito alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il contributo di cui all'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione stessa.

5. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 11-bis della legge n. 990 del 1969 le somme attribuite alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ad effettuare un distinto versamento a favore della regione medesima con le stesse modalità previste dal regolamento di cui al D.M. 14 dicembre 1998, n. 457 del Ministro delle finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le riserve all'erario statale già disposte ai sensi del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, con leggi entrate in vigore anteriormente.

7. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata la spesa di venti milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, al fine di fronteggiare, mediante adeguate misure ed opportuni presìdi sul territorio, anche in relazione alla situazione internazionale, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone e o beni con uso di armi nucleari, batteriologiche e chimiche (204).

8. L'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2002 dall'articolo 92, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è soppressa e il relativo importo costituisce economia di bilancio.

9. Le somme dovute per il periodo di produzione lattiera 1998-1999 a titolo di prelievo supplementare, di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, ed al regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, possono essere versate dagli acquirenti con le modalità previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.

10. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione europea, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può consentire eccezionalmente, per periodi di produzione lattiera in cui si verifichino eventi di particolare gravità, che il versamento del prelievo avvenga con le modalità previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118 (205) (206).

11. All'articolo 145, comma 72, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «a favore della regione Valle d'Aosta».

12. In deroga al disposto degli articoli 6, 15 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i termini per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera degli impianti di produzione di vetro artistico situati sull'isola di Murano previsti dall'articolo 1 del D.M. 18 aprile 2000 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000, si applicano anche ai nuovi impianti ed a quelli conseguenti a modifica sostanziale o a trasferimento di impianti esistenti, a condizione che ne sia comprovata l'esistenza alla data del 15 novembre 1999 e che abbiano aderito all'accordo di programma nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato D.M. 18 aprile 2000 del Ministro dell'ambiente.

13. L'esercizio degli impianti di cui al comma 12 è consentito fino al rilascio da parte dell'autorità competente dell'autorizzazione alla continuazione delle emissioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato D.M. 18 aprile 2000 del Ministro dell'ambiente.

14. Per finalità di tutela ambientale correlate al potenziamento del settore della ricostruzione dei pneumatici usati, le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, nell'acquisto dei pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali ed industriali, riservano una quota all'acquisto di pneumatici ricostruiti, pari ad almeno il 20 per cento del totale (207).

15. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e successive modificazioni, è abrogato. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 del predetto articolo 28 è conseguentemente ridotta di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

16. La carta di credito formativa per i cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2001, di cui all'articolo 103, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è estensibile, nei limiti delle risorse ivi previste, ai cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2002. Restano valide le altre disposizioni contenute nella suddetta legge.

17. A decorrere dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico (208).

18. Il finanziamento annuale di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è incrementato, a decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di anno. La previsione di cui all'articolo 145, comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle misure di sostegno di cui al presente comma possono beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare globale dei contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalità e i criteri di attribuzione ed erogazione (209).

19. Sono prorogati per l'anno 2002 gli interventi previsti dall'articolo 118, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro il limite massimo di 21 milioni di euro nonché, per il medesimo anno, gli interventi previsti dall'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, entro il limite massimo di 4 milioni di euro (210).

20. ... (211).

21. ... (212).

22. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, già prorogato al 31 dicembre 2001 dall'articolo 10, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2003 (213). Alle relative minori entrate provvede l'ISMEA, mediante versamento, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

23. La somma derivante dall'accordo transattivo sottoscritto in data 31 ottobre 2001 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la Montedison spa viene riassegnata alla unità previsionale di base 1.2.3.5 - capitolo 7082 - dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2002.

24. All'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ... (214);

b) ... (215).

25. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, le regioni possono utilizzare, nei limiti del 4 per cento, le disponibilità derivanti dai mutui di cui all'articolo 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 45 della presente legge.

26. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, è prorogato, nel limite delle risorse disponibili, al 31 dicembre 2002.

27. Le regioni Marche ed Umbria stabiliscono criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto per finanziare il maggiore costo di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati rispetto al contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, tenuto conto del reddito dei proprietari o delle particolari complessità dell'intervento.

28. Nell'àmbito delle residue disponibilità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, il contributo al pagamento degli interessi ivi previsto è concesso sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini della ripresa dell'attività da parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, anche in difformità con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento, ovvero sulla base di documentazione presentata anche successivamente al periodo di preammortamento, e ricomprese tutte le spese sostenute per l'estinzione di finanziamenti connessi all'attività delle imprese antecedenti al mese di novembre 1994. In caso di cessazione dell'attività o fallimento dell'impresa danneggiata, il contributo di cui al presente comma è concesso sulla base della stima dei beni danneggiati, comprese le scorte. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle attività produttive, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, in sostituzione delle disposizioni contenute nel D.M. 23 marzo 1995 del Ministro del tesoro, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995, nonché le modalità per l'annullamento delle revoche già avvenute ai sensi delle medesime disposizioni (216).

29. A valere sugli stanziamenti già assegnati per l'attuazione della legge 2 maggio 1990, n. 102, possono essere concessi i finanziamenti agevolati di cui all'articolo 12 della medesima legge n. 102 del 1990.

30. La regolarizzazione e la definizione con gli uffici dell'Agenzia delle entrate della posizione dei soggetti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le indennità di trasferta di cui all'articolo 133 dell'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è ammessa anche per le indennità riscosse negli anni antecedenti al 1993 con le stesse modalità indicate nell'articolo 35, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in un'unica soluzione, entro il 28 febbraio 2002, oppure in dodici rate bimestrali di eguale importo a decorrere dalla stessa data. Le liti fiscali pendenti sono dichiarate estinte, a seguito della regolarizzazione di cui all'articolo 35, comma 1, della citata legge n. 342 del 2000. Non si dà luogo al rimborso delle somme eventualmente versate.

31. All'articolo 85, comma 4, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l'esame mammografico lo richieda». Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono conseguentemente aumentate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002.

32. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, per l'anno 2002, i benefìci di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi nel limite dell'80 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio (217).

33. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta mesi».

34. Per il completamento degli interventi per la continuità territoriale della Sicilia, di cui agli articoli da 133 a 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002, alla regione Sicilia sono assegnate ulteriori risorse finanziarie per complessivi 51.645.689,91 euro.

35. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotone e i principali aeroporti nazionali. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione alle tipologie e ai livelli tariffari, ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni, al numero dei voli, agli orari dei voli, alle tipologie degli aeromobili, alla capacità di offerta (218).

36. Qualora nei trenta giorni successivi all'adozione del decreto di cui al comma 35 nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice con proprio decreto una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra lo scalo aeroportuale di Crotone e gli aeroporti nazionali, secondo le procedure previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce l'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato.

37. Allo scopo di promuovere l'attività di formazione internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali, è riconosciuto per gli istituti di cultura stranieri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574, ovvero diretta emanazione di università estere, appositamente convenzionati con scuole pubbliche di alta formazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, un contributo fruibile anche come credito di imposta, nel limite complessivo di 5.164.568,99 euro annui, per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale. Il contributo fruibile anche come credito di imposta, riconosciuto automaticamente secondo l'ordine cronologico dei relativi atti di convenzionamento, e subordinatamente di quelli di presentazione delle relative domande da presentare entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, è assegnato nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun istituto richiedente, non concorre alla determinazione della base imponibile e può essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma e sono individuate annualmente le categorie degli istituti per i quali è riconosciuto il contributo fruibile anche come credito di imposta (219).

38. Allo scopo di garantire l'accesso gratuito attraverso la rete INTERNET agli atti parlamentari e alle biblioteche e agli archivi storici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

39. A favore degli allevamenti ippici sono previste per l'anno 2002 incentivazioni nella misura massima di 2.582.284,50 euro complessivi per lo sviluppo dell'ippoterapia e per il miglioramento genetico dei trottatori e dei galoppatori. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente comma e per l'erogazione degli incentivi da parte dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) (220).

40. Le disponibilità finanziarie non impegnate giacenti al 1° gennaio 2002 sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono destinate fino ad un massimo di 30 milioni di euro nell'anno 2002 per iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 6 febbraio 1992, n. 180. Su richiesta del Ministero degli affari esteri, tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti centri di responsabilità del Ministero degli affari esteri.

41. Al comma 4 dell'articolo 92 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: «per attività formative» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da destinare alla ricerca sulle cellule staminali e sui vaccini e al cofinanziamento con il settore privato per lo sviluppo di progetti specifici di ricerca di interesse pubblico, che saranno individuati con decreti del Ministero della salute».

42. Al fine di assicurare le prestazioni sanitarie d'urgenza nelle isole minori e nelle località montane disagiate le aziende unità sanitarie locali possono consentire lo svolgimento di attività di natura libero professionale, anche a carattere stagionale, da parte di medici, ostetriche ed infermieri, sulla base di modalità e criteri definiti dalla regione o provincia autonoma competente per territorio. Lo svolgimento delle attività può essere affidato anche ai medici specializzati e costituisce titolo valutabile ai fini della progressione in carriera.

43. Ai fini degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di 154.937.000 euro.

44. [All'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e successive modificazioni, le parole: «lire 150.000» sono sostituite dalle seguenti: «lire 190.000». All'articolo 1 della legge 12 ottobre 1957, n. 978, le parole: «popolari di corte di assise di appello» sono sostituite dalle seguenti: «onorari del tribunale ordinario». È abrogato il comma 6 dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273] (221).

45. In relazione al nuovo assetto dipartimentale del Ministero della giustizia e per la corresponsione del trattamento accessorio a tutti i titolari degli uffici dirigenziali generali è autorizzata la spesa di 3.905.000 euro per l'anno 2002 e 3.667.000 euro a decorrere dall'anno 2003. Tali somme sono comprensive degli oneri riguardanti gli emolumenti accessori, determinati dal Ministro della giustizia, da corrispondere, a decorrere dalla data di insediamento, ai titolari degli uffici dirigenziali generali dipendenti da pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico e che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico.

46. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, nel limite della complessiva spesa di 215.878.984 euro per l'anno 2002 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché il completamento degli interventi di integrazione salariale straordinaria, di cui agli articoli 1 e 5 del D.M. 6 giugno 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2001. La misura dei predetti trattamenti è ridotta del 20 per cento (222).

47. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2001 e 2002, tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2000, 2001 e 2002 tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi».

48. I soggetti indicati nel decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2001, e risultati assegnatari per il rilascio delle concessioni di cui al D.M. 31 gennaio 2000, n. 29 del Ministro delle finanze, e successivi, che, chiedano la proroga del termine per la richiesta di collaudo di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001 ai fini del completamento dei lavori, possono ottenerla dall'amministrazione concedente per un periodo massimo di novanta giorni, decorrente dalla data di scadenza del predetto termine e dietro pagamento, in favore dell'erario, di una penale di 1.000 euro al giorno, da computare fino alla data della successiva richiesta di collaudo. La proroga potrà intervenire solo nel caso di comprovato inizio dei lavori. La richiesta di proroga, già formulata prima della data di entrata in vigore della presente legge, deve essere espressamente confermata dall'interessato (223).

49. Cessano di avere efficacia le concessioni per la realizzazione di opere di viabilità finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, che alla data del 31 dicembre 2001 risultano bloccate per qualsiasi motivo da almeno tre anni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina un commissario ad acta che opera con i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, e che, con propria determinazione, affida entro sei mesi dalla data del decreto di nomina il completamento della realizzazione delle opere con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione (224).

50. All'articolo 5, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono aggiunte, in fine, le parole: «eventualmente anche tra diverse intese istituzionali di programma».

51. Per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza a seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994, 2000 e 2002, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che la regione Piemonte stipula. A tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. Per disciplinare tali interventi sono emanate ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con la regione medesima. La regione presenta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifico piano di utilizzo al Dipartimento della protezione civile, che dispone l'assegnazione nei successivi trenta giorni. Gli interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 8, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, per le regioni Liguria e Piemonte sono destinati al rimborso dei danni subiti dai privati (225).

52. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, le parole: «per gli anni 2000 e 2001» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 2005».

53. All'articolo 90, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2002»;

b) dopo le parole: «decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,» sono inserite le seguenti: «ovvero di processi di ristrutturazione del sistema sanitario regionale finalizzati alla razionalizzazione e al contenimento della spesa sanitaria».

54. Al fine di favorire l'adeguamento della rete distributiva delle piccole e medie imprese commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande alle nuove tecnologie, anche attraverso l'acquisto di apparecchi nuovi, collegabili ad INTERNET quali strumenti polifunzionali in grado di supportare l'accesso e la distribuzione di servizi diffusi, alla sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituita dall'articolo 11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, su cui gravano gli oneri derivanti dal presente comma, è versata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2000. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati modalità e criteri per l'accesso alla sezione del fondo ai fini degli interventi previsti dal presente comma nell'àmbito dello stanziamento ivi previsto (226).

55. Le eventuali maggiori disponibilità per il bilancio dello Stato, derivanti dai minori versamenti all'INPS in funzioni delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 10 dell'articolo 38, per gli anni 2002, 2003, e 2004 sono utilizzate per il 98 per cento per incrementare il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

56. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ... (227);

b) all'articolo 41, comma 2, lettera e), sono aggiunte le seguenti parole: «, anche eventualmente destinando, nell'àmbito della ripartizione dei costi prevista dalla lettera h), una quota aggiuntiva del contributo ambientale ai consorzi che realizzano le percentuali di recupero superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui all'allegato E, lettera a), annesso al presente decreto. Nella medesima misura è ridotta la parte del contributo spettante ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero».

57. ... (228).

58. I progetti finalizzati a processi di ristrutturazione degli enti gestori di attività formativa già finanziati per l'anno 2001 ai sensi del comma 9 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono rifinanziati per l'anno 2002 per l'importo di 9 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, da ripartire con le medesime modalità previste dal citato comma 9 dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000 (229).

59. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2002 a valere sui fondi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, per la realizzazione di un piano di risanamento ambientale delle aree portuali del Basso Adriatico, da definire d'intesa con le regioni interessate individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (230).

60. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2002 per il finanziamento di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Puglia e nella Capitanata in particolare.

61. L'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, si applica anche in caso di trasferimento dei servizi di riscossione dei tributi e di tesoreria degli enti locali.

62. All'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 82 è abrogato (231).

63. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ... (232);

b) ... (233).

64. È prorogata per l'anno 2002, in favore dei comuni della Basilicata e della Calabria interessati dal sisma del 9 settembre 1998, la concessione, da parte del Ministero dell'interno, del contributo straordinario, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, per un importo pari a 2,50 milioni di euro.

65. All'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo la parola: «convenzione» è aggiunta la seguente: «regionale».

66. Per la realizzazione del programma «Genova capitale europea della cultura 2004» è autorizzato un contributo al Comune di Genova di 3 milioni di euro per l'anno 2002, per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento su beni pubblici interessati all'attuazione del programma e funzionali alla valorizzazione di beni di interesse storico-artistico.

67. Quando disposizioni contenute in leggi, regolamenti o statuti di enti pubblici prevedono che degli organismi collegiali devono fare parte rappresentanti del soppresso Ministero delle finanze o del soppresso Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ovvero di dipartimenti o organi dei predetti Ministeri, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla designazione o alla nomina, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di quanto disposto ai sensi del periodo seguente. Al fine del migliore utilizzo delle risorse umane per i compiti istituzionali delle amministrazioni di appartenenza, gli incarichi di cui all'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, possono essere conferiti dalle pubbliche amministrazioni, sulla base dei criteri di cui al comma 5 del medesimo articolo 53 ed entro limiti prefissati dalla amministrazione competente, anche a soggetti estranei all'amministrazione, in possesso, oltre che dei requisiti professionali richiesti per l'espletamento dell'incarico, dei requisiti generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni indicati nell'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693. In tale caso vengono stabilite le modalità per assicurare il necessario collegamento funzionale, ed i connessi obblighi, tra l'amministrazione ed i soggetti estranei alla stessa chiamati a far parte degli organismi collegiali.

68. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del princìpio dell'invarianza della spesa nell'attuazione dei regolamenti previsti dagli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'eventuale maggiore onere derivante dalla previsione di trattamenti economici commisurati a quelli spettanti ai soggetti preposti agli uffici di cui all'articolo 19, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso la stessa amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.

69. In sede di prima attuazione, ove la contrattazione integrativa richiamata dall'articolo 16, comma 1, secondo periodo, della presente legge, riguardante i dirigenti incaricati della titolarità di uffici o funzioni di livello non generale, non sia definita entro il 30 giugno 2002, per i compensi correlati ad incarichi aggiuntivi si applica in ogni caso la disciplina della onnicomprensività retributiva, di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

70. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire previsto dal citato articolo 78, comma 15, lettera c), della legge n. 388 del 2000, e delle ulteriori risorse preordinate alla medesima finalità nell'àmbito del Fondo per l'occupazione nei limiti di 50 milioni di euro.

71. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002».

72. L'intervento di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, può proseguire per l'anno 2002 nei limiti delle risorse finanziarie impegnate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001.

73. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dal comma 23 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «30 giugno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2002».

74. Fatti salvi i poteri del Ministro dell'economia e delle finanze sulla CONSIP S.p.A. e sulle modalità di ricorso alla citata Società da parte di altri soggetti istituzionali, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie può avvalersi della citata Società per lo svolgimento delle proprie attribuzioni istituzionali.

75. ... (234).

76. ... (235).

77. Le agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono estese ai programmi di ammodernamento degli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Le agevolazioni sono altresì estese alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, per progetti riguardanti:

a) lo sviluppo di formule commerciali che prevedono l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi;

b) la realizzazione di investimenti riguardanti imprese aderenti a catene commerciali anche in forma di franchising;

c) la realizzazione di investimenti da parte di imprese che hanno ottenuto marchi di qualità del servizio e/o di tipicità dell'offerta gastronomica rilasciati o attestati da camere di commercio, regioni e province.

78. Le modalità per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 77 sono determinate sulla base di specifiche direttive emanate dal Ministero delle le attività produttive entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

79. ... (236).

80. Le risorse del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono altresì destinate, nei limiti di 30.987.414 euro per ciascuno degli anni 2002-2004, al finanziamento dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la qualificazione della rete commerciale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo dello stanziamento per il Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

81. È istituita, per gli anni 2002-2004, una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, disposta dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41. A tal fine è stanziato l'importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 (237).

82. Allo scopo di procedere alla definitiva liquidazione delle istanze di ammissione a contributo di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il termine del 31 dicembre 1999, è stanziato l'importo di 2.500.000 euro (238).

83. ... (239).

84. ... (240).

85. Nell'àmbito delle risorse finanziarie di cui ai D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 e D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2002 è destinato al finanziamento degli interventi di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

86. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 145, comma 13, secondo periodo, le parole: «nell'anno 2001 e» sono soppresse.

87. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, concernenti spese classificate «consumi intermedi», sono ridotti del 9 per cento per l'anno 2002, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, a spese delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché di quelli aventi natura obbligatoria.

88. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stanziata la somma di 51.645.690 euro nell'esercizio finanziario 2002 a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (241).

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(203)  Aggiunge le lettere r-bis) e r-ter) al comma 17 dell'art. 80, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(204)  Vedi, anche, il comma 547 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(205)  Per il versamento rateale del prelievo supplementare sul latte di vacca relativo alle campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001 vedi il D.M. 3 aprile 2003.

(206)  La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 2003-13 gennaio 2004, n. 12 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 52, comma 10, sollevata in riferimento agli articoli 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, dalle Regioni Marche e Toscana e, in riferimento agli articoli 117, quarto comma, 118 e 119 della Costituzione della Regione Umbria.

(207)  La Corte costituzionale, con sentenza 18-30 dicembre 2003, n. 378 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2004, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 14, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, terzo, quarto e sesto, 118, comma primo, 119 della Costituzione, ai «princìpi costituzionali attinenti al rapporto tra Stato e Regioni» ed al «principio di ragionevolezza».

(208)  La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 2003-13 gennaio 2004, n. 1 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 3 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

(209)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 1° ottobre 2002, n. 225. Per l'ulteriore incremento del finanziamento di cui al presente comma vedi l'art. 80, comma 35, L. 27 dicembre 2002, n. 289, l'art. 4, comma 5, L. 24 dicembre 2003, n. 350, l'art. 1, comma 214, L. 30 dicembre 2004, n. 311, l'art. 1, comma 19, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e l'art. 1, comma 1244, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, inoltre, l'art. 4, comma 190, della citata legge n. 350 del 2003.

(210) Con D.Dirett. 4 maggio 2006 (Gazz. Uff. 23 maggio 2006, n. 118) è stata disposta l'assegnazione delle risorse per ristrutturazioni di enti di formazione secondo quanto previsto dal presente comma.

(211)  Sostituisce l'art. 7, L. 11 novembre 1975, n. 584.

(212)  Aggiunge l'art. 5-bis alla L. 31 gennaio 1994, n. 97.

(213)  Per l'ulteriore proroga del termine vedi l'art. 2, comma 3, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(214)  Sostituisce i commi da 1 a 7 dell'art. 138, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(215)  Aggiunge il comma 7-bis all'art. 138, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(216)  Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 1-bis, D.L. 3 agosto 2004, n. 220, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(217)  Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 34, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(218)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 19 novembre 2002, il D.M. 3 settembre 2003 e il D.M. 29 marzo 2005.

(219)  Comma così modificato dall'art. 52, comma 22, L. 27 dicembre 2002, n. 289. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 13 dicembre 2004, n. 339. Con D.M. 1° settembre 2005 (Gazz. Uff. 12 settembre 2005, n. 212) sono state individuate le categorie degli istituti che sono ammesse, per gli anni 2004 e 2005, alla fruizione del contributo di cui al presente comma. Per la soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi il comma 17 dell'art. 1, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.

(220)  La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 2003-13 gennaio 2004, n. 12 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 3 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

(221)  Comma abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.

(222)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 27 marzo 2002, n. 30874.

(223)  Comma così modificato dall'art. 15-bis, D.L. 28 dicembre 2001, n. 452 aggiunto dalla relativa legge di conversione. Per l'ulteriore differimento del termine di proroga previsto dal presente comma vedi il comma 5-bis dell'art. 1, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(224)  Comma così modificato dall'art. 2, comma 11, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(225)  Comma così modificato dall'art. 80, comma 33, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(226)  Comma così sostituito dall'art. 8, comma 6, L. 12 dicembre 2002, n. 273.

(227)  Sostituisce il comma 4 dell'art. 19, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(228)  Aggiunge due periodi al primo comma dell'art. 2, L. 13 agosto 1984, n. 476.

(229) Con D.Dirett. 4 maggio 2006 (Gazz. Uff. 23 maggio 2006, n. 118) è stata disposta l'assegnazione delle risorse per ristrutturazioni di enti di formazione secondo quanto previsto dal presente comma.

(230)  Vedi, anche, il comma 200 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(231)  La Corte costituzionale, con sentenza 18-30 dicembre 2003, n. 377 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2004, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 62, sollevata in riferimento agli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione.

(232)  Sostituisce il comma 5 dell'art. 36, L. 17 maggio 1999, n. 144.

(233)  Aggiunge due periodi al comma 6 dell'art. 36, L. 17 maggio 1999, n. 144

(234)  Sostituisce il secondo periodo della lettera c) del primo comma dell'art. 74, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

(235)  Sostituisce il terzo comma dell'art. 490 del codice di procedura civile.

(236)  Aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 16, L. 7 agosto 1997, n. 266.

(237)  Per l'aumento dell'importo di cui al presente comma per l'anno 2004 vedi l'art. 3, D.L. 27 gennaio 2004, n. 16.

(238)  Vedi, anche, il comma 259 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(239)  Sostituisce, con tre periodi, l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 127, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(240)  Sostituisce il secondo periodo del comma 2 dell'art. 21, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185.

(241)  Con D.M. 13 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 4 gennaio 2003, n. 3) si è provveduto alla ripartizione tra le regioni e le provincie autonome dello stanziamento di cui al presente comma.


D.M. 23 gennaio 2002
Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 2002, n. 29.

(2)  Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al comma 7-bis dell'art. 76, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

 

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 76, commi 7-bis e 7-ter del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come sostituiti dall'art. 1, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342;

Visto l'art. 9, comma 16, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), il quale ha modificato l'art. 76, comma 7-ter, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il D.M. 21 novembre 2001 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, con il quale sono stati individuati gli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi;

Considerato che il citato comma 7-bis dell'art. 76, così come sostituito, prevede che, per le finalità previste dalla norma stessa, si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori, non appartenenti all'Unione europea, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti;

Ritenuto che, ai fini della predetta normativa, è presa in considerazione la categoria dei redditi da impresa e che, ai fini medesimi, la misura dell'imposizione applicata in Italia include l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta regionale sulle attività produttive;

Considerato, altresì, che la lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini dell'art. 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi è comunque suscettibile di modifiche e integrazioni sulla base della eventuale acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi sulla legislazione fiscale degli Stati esteri;

Considerato, infine, che il comma 7-quater, dell'art. 76, stabilisce che le disposizioni del comma 7-bis non si applicano alle operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'art. 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi;

 

Decreta:

 

1.   1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quale risulta modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:

Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu (3).

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(3)  Articolo così modificato dall'art. 1, D.M. 22 marzo 2002 (Gazz. Uff. 3 aprile 2002, n. 78), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

 

2.   1. Sono altresì inclusi tra gli Stati e i territori di cui all'art. 1:

1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;

2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;

3) [Kuwait, con esclusione delle società con partecipazione straniera superiore al 47% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dall'Amiri Decree n. 3 del 1955 o superiore al 45% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dalla locale legge n. 23 del 1961, sempre che tali società non usufruiscano dei regimi agevolati previsti dalle locali L. n. 12 del 1998 e L. n. 8 del 2001] (4);

4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato;

4-bis) Singapore, con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato (5).

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(4)  Numero soppresso dall'art. 1, D.M. 27 dicembre 2002, entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(5)  Numero aggiunto dall'art. 1, D.M. 22 marzo 2002 (Gazz. Uff. 3 aprile 2002, n. 78), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

 

3.   1. Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:

1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;

2) Antigua, con riferimento alle international buniness companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975, e successive modifiche e integrazioni;

3) Corea del Sud con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law;

4) Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;

5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero;

6) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;

7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefìci fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;

8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;

9) Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act;

10) Mauritius, con riferimento alle società «certificate» che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;

11) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zone;

12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;

13) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e «di domicilio»;

14) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresì, ai soggetti ed alle attività insediati negli Stati di cui al medesimo comma che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.


D.M. 13 marzo 2002
Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 4.1 della Farmacopea europea 4a edizione. (Risoluzioni AP-CSP (01) 3 e AP-CSP (01) 4)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 marzo 2002, n. 74.

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, relativa alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria 1995-1997);

Vista la risoluzione AP-CSP (01) 3 adottata in data 9 luglio 2001 dal Consiglio d'Europa, Comitato di sanità pubblica, con la quale è stata decisa l'entrata in vigore dal 1° aprile 2002 del supplemento 4.1 della 4a edizione della Farmacopea europea (allegato);

Vista la risoluzione AP-CSP (01) 4 adottata in data 9 luglio 2001 dal Consiglio d'Europa, Comitato di sanità pubblica con la quale è stata decisa l'eliminazione dal 1° aprile 2002 della monografia elencata nell'allegato;

Ritenuto di dover disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi adottati dalle richiamate risoluzioni, come previsto dal citato art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonché di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente provvedimento sono esclusi dall'àmbito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma, lettera b), del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; +

 

Decreta:

 

 

1. 1. I testi nelle lingue inglese e francese di monografie e capitoli pubblicati nel supplemento 4.1 della 4a edizione della Farmacopea europea, elencati nell'allegato al presente decreto, entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, il 1° aprile 2002.

2. Il testo elencato nella sezione «Testi eliminati» dello stesso allegato, è eliminato dalla Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana dal 1° aprile 2002.

3. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera b), del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

 

 

 

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato (2)

 

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(2) Si omette il supplemento 4.1 della quarta edizione della Farmacopea europea


D.L. 15 aprile 2002, n. 63
Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture
(art. 9)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 aprile 2002, n. 90 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 15 giugno 2002, n. 112 (Gazz. Uff. 15 giugno 2002, n. 139), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

9.  Disposizioni in materia di privatizzazione, liquidazione e finanziamento di enti pubblici e di società interamente controllate dallo Stato, nonché di cartolarizzazione di immobili.

1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per la privatizzazione, trasformazione e fusione degli enti pubblici indicati nella tabella A del predetto decreto legislativo, è differito al 31 dicembre 2002 (40), fatta salva, comunque, la possibilità di applicare anche ai predetti enti quanto previsto dagli articoli 28 e 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

1-bis. Gli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sono definitivamente soppressi. Conseguentemente:

a) i loro immobili possono essere alienati con le modalità previste al capo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. I relativi decreti dirigenziali sono adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I proventi delle vendite degli immobili ed ogni altra somma derivata e derivante dalla liquidazione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato (41);

b) il personale finora adibito alle procedure di liquidazione previste dalla citata legge n. 1404 del 1956 è destinato prioritariamente ad altre attività istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze (42);

c) ferma restando la titolarità, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi, la gestione della liquidazione nonché del contenzioso può essere da questo affidata ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. La società può avvalersi anche dell'assistenza, della rappresentanza e della difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni dello Stato. È, altresì, facoltà della società di procedere alla revoca dei mandati già conferiti. La società esercita ogni potere finora attribuito all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Sulla base di criteri di efficacia ed economicità e al fine di eliminare il contenzioso pendente, evitando l'instaurazione di nuove cause, la società può compiere qualsiasi atto di diritto privato, ivi incluse transazioni relative a rapporti concernenti differenti procedure di liquidazione, cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco pro soluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la società può chiedere il parere all'Avvocatura dello Stato. La società può anche rinunciare a crediti al di fuori delle ipotesi previste dal terzo comma dell'articolo 9 della citata legge n. 1404 del 1956. In base ad una apposita convenzione, sono disciplinati i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, il compenso spettante alla società, i profili contabili del rapporto, nonché le modalità di rendicontazione e di controllo (43) (44).

1-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le liquidazioni gravemente deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa ovvero le liquidazioni per le quali è comunque opportuno che la gestione liquidatoria resti distinta. Per queste liquidazioni lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione. Nelle more della individuazione della società di cui alla lettera c) del comma 1-bis, l'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prosegue le procedure di liquidazione con i poteri previsti dal terzo, quarto e quinto periodo della medesima lettera c) del comma 1-bis (45).

1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono approvate le nuove dotazioni organiche del personale del Ministero dell'economia e delle finanze (46).

1-quinquies. Nella citata legge n. 1404 del 1956 sono abrogati:

a) il secondo comma dell'articolo 14;

b) l'articolo 15 (47).

1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, lettera c), del presente articolo, determinati nella misura massima di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, sì provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo (48).

2. Al pagamento dei creditori dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa e delle società in liquidazione coatta amministrativa interamente possedute, direttamente o indirettamente, dall'EFIM continua ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni (49).

3. Al fine di favorire il processo di ricapitalizzazione, funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano biennale 2002-2003, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere nell'anno 2002 un aumento di capitale della società Alitalia S.p.a. nella misura massima di 893,29 milioni di euro, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194.

4. All'onere derivante dal comma 3 si provvede per l'anno 2002, quanto a 250 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448; quanto a 550 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articoli 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e quanto a 93,290 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando per 40,822 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e per 52,468 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ... (50);

b) ... (51) (52).

5. ... (53) (54).

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(40)  Per l'ulteriore proroga del termine vedi l'art. 6, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236.

(41)  Vedi, anche, il comma 224 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(42)  Vedi, anche, il comma 6 dell'art. 1, L. 17 agosto 2005, n. 166.

(43)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112 e poi così modificato dal comma 225 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, i commi 226 e 229 dello stesso articolo 1, il comma 89 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e il comma 484 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(44)  Con Decr. 27 settembre 2004 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306) e con Decr. 8 novembre 2005 (Gazz. Uff. 17 novembre 2006, n. 268) sono stati approvati, rispettivamente, la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Fintecna Spa per l'affidamento della gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti soppressi e l'atto aggiuntivo alla convenzione stessa.

(45)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112.

(46)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112.

(47)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112.

(48)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112.

(49)  Comma così modificato dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112.

(50)  Aggiunge un periodo, dopo il secondo, al comma 5 dell'art. 3, D.L. 25 settembre 2001, n. 351.

(51)  Aggiunge il comma 7-bis all'art. 3, D.L. 25 settembre 2001, n. 351.

(52)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112.

(53)  Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112, sostituisce il comma 3-bis dell'art. 6, D.L. 25 settembre 2001, n. 351.

(54)  Vedi, anche, il comma 91 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.


D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)
(artt. 211-213)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2002, n. 139, S.O.

(2)  Il presente testo unico raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114. Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo, rispettivamente, con le lettere «L» ed «R».

 

TITOLO II

Disposizioni generali per spese processuali, spese di mantenimento, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali

Capo I - Adempimento spontaneo

 

211. (R)  Quantificazione dell'importo dovuto.

1. In applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, il funzionario addetto all'ufficio quantifica l'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le pene pecuniarie, per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell'importo complessivo.

2. Il funzionario addetto all'ufficio, altresì, corregge eventuali propri errori, d'ufficio o su istanza di parte.

 

212. (R)  Invito al pagamento.

1. Passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione della pena in istituto, l'ufficio notifica al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti.

2. Entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto, l'ufficio chiede la notifica, ai sensi dell'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'invito al pagamento cui è allegato il modello di pagamento.

3. Nell'invito è fissato il termine di un mese per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.

 

Capo II - Riscossione mediante ruolo

213. (R)  Iscrizione a ruolo.

1. L'ufficio procede all'iscrizione a ruolo scaduto inutilmente il termine per l'adempimento, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento e decorsi i dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento.

 


L. 1 giugno 2002, n. 120
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997
(solo titolo)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 giugno 2002, n. 142, S.O.


L. 31 luglio 2002, n. 179
Disposizioni in materia ambientale
(art. 27)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2002, n. 189.

 

27.  Piano straordinario di telerilevamento.

1. Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla stipula di un accordo di programma con il Ministero della difesa e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione di un piano straordinario di telerilevamento ad alta precisione.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato nella misura massima di 25 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'àmbito dell'unità previsionale di base 4.2.3.3 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2002, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come rifinanziata dalla tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 


L. 1 agosto 2002, n. 166
Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti
(art. 38)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 agosto 2002, n. 181, S.O.

 

38.  Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci.

1. Per l'anno 2001, l'ammontare delle somme da corrispondere in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia previsti dal regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, ed in conformità all'articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativo alla disciplina della modalità della fornitura e commercializzazione dei servizi, in attesa della stipula del contratto di servizio pubblico per l'anno 2001, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società Trenitalia spa, alle singole scadenze, le somme spettanti.

2. Per i servizi di trasporto ferroviario viaggiatori di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento al trasporto passeggeri notturno e fatti salvi gli obblighi di servizio pubblico consistenti in agevolazioni tariffarie che saranno disciplinati con il regolamento di cui al comma 4, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre condizioni di concorrenzialità dei servizi stessi, ad avviare procedure concorsuali per la scelta delle imprese ferroviarie per l'erogazione del servizio sulla base dei princìpi stabiliti con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.

3. Fino alla definitiva individuazione dei servizi di cui al comma 2 ed all'espletamento delle procedure di cui al medesimo comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, al fine di garantire la continuità del servizio e tenuto conto degli attuali assetti del mercato, con contratto di servizio, da stipulare con la società Trenitalia spa sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi oneri a carico dello Stato, nonché le compensazioni spettanti alla medesima società in ragione degli obblighi di servizio previsti dalle norme vigenti (77).

4. Nel quadro della liberalizzazione del trasporto ferroviario il Governo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare gli interventi di cui al comma 5 del presente articolo, nonché la materia relativa all'incentivazione del trasporto merci su ferrovia e a criteri e modalità per l'erogazione della connessa contribuzione pubblica. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili (78).

5. Alle imprese che si impegnano contrattualmente per un triennio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con un'impresa ferroviaria a realizzare un quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose, è riconosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio 2004-2006. Qualora a consuntivo l'impegno contrattuale non venga onorato per almeno il 90 per cento, il diritto di percepire il contributo decade automaticamente. Per trasporto combinato si intende il trasporto merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia senza rottura di carico. Per trasporto ferroviario di merci pericolose, anche in carri tradizionali, si intende il trasporto delle merci classificate dal regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose (RID). La misura del contributo è stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione del limite massimo di risorse a tale scopo attribuite ai sensi del comma 6 (79).

6. Nell'àmbito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo denominato «Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti», per il quale sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 14.500.000 euro per l'anno 2002, di 5.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 13.000.000 di euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare. Almeno il 30 per cento e non oltre il 75 per cento di tali fondi è destinato alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 5 (80).

7. Per il triennio 2004-2006, il 25 per cento degli importi di cui al comma 6, ripartito proporzionalmente per ciascuna annualità del triennio, è finalizzato al rilascio di un contributo per i treni-chilometri effettuati nel territorio nazionale a favore delle imprese ferroviarie che si impegnano a sottoscrivere un accordo di programma con i Ministeri competenti, previo accordo con le imprese di settore, per il trasporto combinato e accompagnato delle merci. Per trasporto combinato si intende il trasporto di merci effettuato con le modalità definite al comma 5; per trasporto accompagnato si intende il trasporto di merci, caricate su veicoli adibiti al trasporto di merci su strada, mediante carri ferroviari speciali (81).

8. A valere sul Fondo di cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può affidare incarichi di studio e di consulenza per elaborare studi di settore a supporto della definizione degli interventi dello Stato disciplinati dal presente articolo e per l'assistenza tecnica per la gestione delle relative procedure (82).

9. Il comma 2 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato. Le infrastrutture ferroviarie per le quali risultino stipulati gli accordi nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, previa integrazione degli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e ratificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, sono trasferite alle regioni territorialmente competenti, con le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997. Alla realizzazione degli interventi funzionali al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie delle linee Parma-Suzzara e Ferrara-Suzzara, coerentemente ai programmi di utilizzo delle risorse nell'àmbito di itinerari di rilievo nazionale ed internazionale, si provvederà attraverso una intesa generale quadro, con la quale saranno individuate le risorse necessarie (83).

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a 14.500.000 euro per l'anno 2002, 19.500.000 euro per l'anno 2003 e 32.500.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

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(77)  Comma così modificato dall'art. 6, D.L. 24 giugno 2003, n. 147.

(78)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 22 dicembre 2004, n. 340.

(79)  Comma così modificato prima dall'art. 1-bis, D.L. 7 febbraio 2003, n. 15, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi dall'art. 7, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355. Vedi, anche, il D.M. 20 maggio 2005.

(80)  Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 30 dicembre 2004, n. 315.

(81)  Comma così modificato prima dall'art. 1-bis, D.L. 7 febbraio 2003, n. 15, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi dall'art. 7, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355.

(82)  Vedi, anche, il D.M. 20 maggio 2005.

(83)  Per l'attuazione degli accordi di programma di cui al presente comma vedi il D.P.C.M. 3 agosto 2005.

 


D.L. 24 settembre 2002, n. 209
Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo
(art. 3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 settembre 2002, n. 225 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 22 novembre 2002, n. 265 (Gazz. Uff. 23 novembre 2002, n. 275), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

3.  Disposizioni in materia di accisa e disposizioni varie (18).

1. Al decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3 dell'articolo 6 le parole: «dal 1° ottobre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 5-bis»;

b) nel comma 1 dell'articolo 7 le parole: «dal 1° ottobre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis»;

c) nel comma 4 dell'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446(19).

1-bis. Per garantire l'invarianza delle entrate delle regioni, il minor gettito derivante dall'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera c), è rimborsato alle regioni stesse con le modalità individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (20).

2. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo le parole: «di pagamento dell'accisa» sono inserite le seguenti: «, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto,» (21).

2-bis. ... (22).

2-ter. Al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento alle «autostrade del mare», nonché per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2006, la spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato, nonché la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2002 per le necessità del piano straordinario di attività di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96. Per la realizzazione delle iniziative di sviluppo delle infrastrutture finalizzate al sostegno dell'intermodalità, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2002, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, per il completamento delle iniziative comprese in contratti d'area che abbiano registrato una percentuale di attuazione superiore al settanta per cento, al netto di eventuali protocolli aggiuntivi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per l'anno 2004 quale contributo al finanziamento per la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale diportistica delle aree di cui all'articolo 52, comma 59, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (23).

2-quater. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter, in relazione agli interventi correlati alle finalità di cui al medesimo comma 2-ter (24).

2-quinquies. La disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo la quale i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel senso che tale concorso si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale (25).

2-sexies. All'articolo 128, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: «il 30 settembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 marzo 2003». Entro il 31 marzo 2003 è altresì data attuazione al provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 145, comma 62, della predetta legge n. 388 del 2000 (26).

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(18)  Rubrica così modificata dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 265.

(19)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 265.

(20)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 265.

(21)  Comma così modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 265.

(22)  Il presente comma, aggiunto dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 265, aggiunge un periodo alla nota 1 dell'art. 26, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.

(23)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 265 e poi così modificato dal comma 110 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Vedi, anche, il comma 200 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e il comma 451 dell'art. 1 della citata legge n. 266 del 2005.

(24)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 265. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 11 aprile 2006, n. 205.

(25)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 265 e poi così sostituito dall'art. 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(26)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 265.

 


Del.CIPE 19 dicembre 2002, n. 123/2002
Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra (legge n. 120 del 2002)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 marzo 2003, n. 68.

(2)  Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al comma 2 dell'art. 2, L. 1° giugno 2002, n. 120.

(3)  Vedi, anche, il comma 433 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la decisione 93/389/CEE del Consiglio dell'Unione europea, modificata dalla decisione 1999/296/CE che istituisce il meccanismo di controllo per la CO2 e altri gas ad effetto serra di origine antropica all'interno della Comunità;

Vista la comunicazione della Commissione europea COM/2000/88 dell'8 marzo 2000 che individua le linee di sviluppo delle politiche e misure europee per l'attuazione del Protocollo di Kyoto, con particolare riferimento all'energia, ai trasporti, all'agricoltura, all'industria, alle misure fiscali, alla ricerca scientifica ed allo sviluppo di nuove tecnologie, oltreché alla utilizzazione dei meccanismi di flessibilità;

Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, di ratifica della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York nel 1992, concernente la «stabilizzazione delle concentrazioni in atmosfera di gas ad effetto serra ad un livello tale da prevenire pericolose interferenze delle attività umane al sistema climatico»;

Vista la Dec. 2002/358/CE 25 aprile 2002 del Consiglio riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla predetta Convenzione Quadro e l'adempimento congiunto dei relativi impegni che per l'Italia comporta una riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura del 6,5% rispetto ai livelli del 1990 entro il periodo compreso fra il 2008 e il 2012;

Vista la decisione 1513/2002/CE del 27 giugno 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'adozione del «Sesto Programma Quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione» che individua tra le sette priorità tematiche di ricerca del programma specifico «Integrating and strengthening the European Research Area» quella dello «Sviluppo sostenibile, cambiamento globale ed ecosistemi» (sesta priorità), comprendente anche le attività di ricerca in materia di energia e di trasporti;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che trasferisce alle regioni e agli enti locali ulteriori funzioni e competenze anche in materia ambientale ed energetica;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, che all'art. 110 ha stabilito l'istituzione di un «Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell'efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia»;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, concernente «Orientamento e modernizzazione del settore forestale»;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, che delega al Governo il recepimento della direttiva comunitaria n. 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica del Protocollo di Kyoto e della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri interessati, presenti a questo Comitato un piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni con il minor costo;

Vista la propria delibera 19 novembre 1998, n. 137, (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1999) che approva le «Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra»;

Viste le successive delibere con le quali questo Comitato ha approvato i seguenti programmi nazionali, in coerenza con le suddette linee guida:

«Libro Bianco sulle fonti rinnovabili» - Del.CIPE 6 agosto 1999, [n. 126], (Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1999);

«Programma nazionale per la valorizzazione delle biomasse agricole e forestali» - Del.CIPE 21 dicembre 1999, [n. 217], (Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2000);

«Programma nazionale per l'informazione sui cambiamenti climatici» - Del.CIPE 21 dicembre 1999, [n. 218], (Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2000);

«Programma nazionale per la ricerca sul clima» - Del.CIPE 21 dicembre 1999, [n. 226], (Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2000);

«Programma nazionale biocombustibili (PROBIO) - Del.CIPE 15 febbraio 2000, [n. 27], (Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2000);

Vista la propria Del.CIPE 19 aprile 2002, n. 35, (supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 22 ottobre 2002) che approva le Linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo nelle quali, in particolare, le aree dell'ambiente, dell'energia e dei trasporti sono considerate tra quelle a maggiore rilevanza socio-economica;

Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea, COM (2001) 581, concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una disciplina per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;

Tenuto conto delle risultanze della Settima Conferenza delle Parti alla Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici (COP 7), tenutasi a Marrakech dal 29 ottobre al 9 novembre 2001, le cui decisioni relativamente all'attuazione del Protocollo di Kyoto hanno:

a) riconfermato l'impegno dei Paesi «Annex I» (Paesi industrializzati e Paesi con economia in transizione) alla riduzione delle emissioni dei sei principali gas serra, non controllati dal Protocollo di Montreal per la protezione della fascia di ozono, individuati in: anidride carbonica (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) e esafluoruro di zolfo (SF6);

b) stabilito il ricorso illimitato ai tre meccanismi di flessibilità istituiti dal Protocollo di Kyoto per integrare le azioni nazionali con la realizzazione di azioni comuni tra Paesi «Annex I» (Joint Implementation-JI), ovvero mediante la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo «Non Annex I» (Clean Development Mechanism-CDM), oppure attraverso il commercio internazionale dei permessi di emissione (Emissions Trading-ET);

c) riconosciuto il ruolo delle attività di gestione forestale, di gestione dei suoli agricoli e pascoli e di rivegetazione per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto, purché tali attività risultino addizionali, siano indotte dall'attività umana e abbiano avuto inizio dopo il 1990. In particolare, i limiti all'uso della gestione forestale per ciascun Paese sono stati posti pari al 15% dell'incremento netto degli stock di carbonio delle foreste gestite. Tali valori sono riportati nell'Appendice Z dell'accordo politico di Bonn (COP6 bis) e per l'Italia tale limite è stato fissato in misura pari a 0,18 Mt di carbonio per anno (equivalenti a 0,66 Mt di CO2);

d) riconosciuto, senza alcuna limitazione, il ruolo dell'assorbimento di carbonio ottenuto mediante interventi nazionali di afforestazione e riforestazione svolti a partire dal 1990 (anno base del Protocollo di Kyoto), per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto;

e) riconosciuto il ruolo delle attività di afforestazione e riforestazione nell'àmbito del meccanismo di JI;

f) riconosciuto il ruolo delle attività di afforestazione e riforestazione nell'àmbito del CDM, purché tali attività risultino addizionali ed abbiano avuto inizio dopo il 2000. Su tali attività si applica il limite dell'1% del valore delle emissioni del 1990, che per l'Italia corrisponde a circa 5 MtCO2;

Vista la nota 8 ottobre 2002, n. GAB/2002/10007/C con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha trasmesso il piano di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 120 del 2002 prima citata;

Prende atto

del quadro di riferimento programmatico, delineato nel piano predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ed in particolare:

A. dei valori di emissione di gas ad effetto serra per l'anno 1990 e per l'anno 2000, riportati nella tabella 1, elaborati sulla base dei dati trasmessi al Segretariato della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e alla Commissione europea nell'àmbito della decisione 93/389/CEE del Consiglio, richiamata in premessa;

 

Tabella 1

EMISSIONI DI GHG AL 1990 E AL 2000 PER SETTORE DI EMISSIONE

 

 

Emissioni di GHG

 

[Mt CO2 eq.]

 

1990

2000

Da usi di fonti energetiche, di cui:

424,9

 

452,3

 

 

industrie energetiche, di cui:

147,4

 

160,8

 

 

termoelettrico

124,9

 

140

 

 

raffinazione (consumi diretti)

18,0

 

17,4

 

 

altro

4,5

 

3,4

 

Industria manifatturiera e costruzioni

85,5

 

77,9

 

Trasporti

103,5

 

124,7

 

Civile (incluso terziario e pubblica amministrazione)

70,2

 

72,1

 

Agricoltura

9,0

 

9,0

 

Altro (fughe, militari, aziende di distribuzione)

9,3

 

7,8

 

Da altre fonti

96,1

 

94,5

 

Processi industriali (industria mineraria, chimica)

35,9

 

33,9

 

Agricoltura

43,4

 

42,6

 

Rifiuti

13,7

 

14,2

 

Altro (solventi, fluorurati)

3,1

 

3,8

 

TOTALE

521,0

 

546,8

 

 

B. dello scenario «tendenziale» delle emissioni di gas ad effetto serra, elaborato assumendo una crescita media del PIL pari al 2% e tenendo conto delle misure già avviate o comunque decise, che individua livelli di emissione al 2010 pari a 579,7 Mt CO2 eq. come riportato nella tabella 2;

 

Tabella 2

SCENARI DI EMISSIONE 2010, «TENDENZIALE»

 

 

 

 

Anno 2010

[Mt CO2 eq.]

 

 

 

 

 

 

 

Da usi di fonti energetiche, di cui:

484,1

 

 

industrie energetiche, di cui:

170,4

 

 

termoelettrico

150,1

 

 

raffinazione (consumi diretti)

19,2

 

 

altro

1,1

 

Industria manifatturiera e costruzioni

80,2

 

Trasporti

142,2

 

Civile (incluso terziario e pubblica amministrazione)

74,1

 

Agricoltura

9,6

 

Altro (fughe, militari, aziende di distribuzione)

7,6

 

Da altre fonti

95,6

 

Processi industriali (industria mineraria, chimica)

30,4

 

Agricoltura

41,0

 

Rifiuti

7,5

 

Altro (solventi, fluorurati)

16,7

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE

579,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. delle misure individuate al 30 giugno 2002 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sulla base di provvedimenti, programmi e iniziative nei diversi settori da attivare entro il periodo di validità del Piano medesimo, riportate nella successiva tabella 3, che potranno consentire di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra per 51,8 Mt CO2eq./anno nel periodo 2008-2012;

 

Tabella 3

MISURE GIÀ INDIVIDUATE INCLUSE NELLO SCENARIO DI «RIFERIMENTO»

 

 

 

 

Riduzione

 

[Mt CO2/anno]

 

 

 

 

 

 

Industria elettrica

26,0

 

Espansione CC per 3200 MW

8,9

 

Espansione capacità import per 2300 MW

10,6

 

Ulteriore crescita rinnovabili per 2800 MW

6,5

 

Civile

6,3

 

Decreti efficienza usi finali

6,3

 

Trasporti

7,5

 

Autobus e veicoli privati con carburanti a minor densità di

 

 

carbonio (Gpl, metano)

1,5

 

 

 

 

 

 

 

Sistemi di ottimizzazione e collettivizzazione del trasporto

 

 

privato

 

 

Rimodulazione dell'imposizione sugli oli minerali

2,1

 

Attivazione sistemi informatico-telematici

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppo infrastrutture nazionali e incentivazione del trasporto

 

 

combinato su rotaia e del cabotaggio

3,9

 

 

 

 

Totale misure nazionali

39,8

 

Crediti di carbonio da JI e CDM

12

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE MISURE

51,8

 

 

 

 

 

 

 

D. dello scenario di riferimento delineato assumendo una crescita media del PIL pari al 2% e tenendo conto degli effetti delle misure di cui al precedente punto C nonché della realizzazione di progetti per la riduzione delle emissioni nell'àmbito dei meccanismi di JI e CDM, che individua livelli di emissioni di gas ad effetto serra al 2010 pari a 528,1 MtCO2eq. come indicato nella successiva tabella 4;

 

Tabella 4

SCENARI DI EMISSIONE DI «RIFERIMENTO» AL 2010

 

 

 

 

 

Anno 2010

 

 

[Mt CO2 eq.]

 

 

 

 

 

 

 

Da usi di fonti energetiche:

444,5

 

 

industrie energetiche, di cui:

144,4

 

 

termoelettrico

124,1

 

 

raffinazione (consumi diretti)

19,2

 

 

altro

1,1

 

Industria manifatturiera e costruzioni

80,2

 

Trasporti

134,7

 

Civile (incluso terziario e pubblica amministrazione)

68

 

Agricoltura

9,6

 

Altro (fughe, militari, distribuzione)

7,6

 

Da altre fonti

95,6

 

Processi industriali (industria mineraria)

30,4

 

Agricoltura

41

 

Rifiuti

7,5

 

Altro (solventi, fluorurati)

16,7

 

Crediti di carbonio da JI e CDM

- 12

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE

528,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. dell'obiettivo, stabilito dalla citata legge n. 120 del 2002, di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra del 6,5% rispetto ai livelli del 1990, per cui la quantità di emissioni assegnata all'Italia non potrà eccedere nel periodo 2008-2012 il valore di 487,1 Mt CO2eq., calcolato come media delle emissioni annuali del periodo e, quindi, della necessità di individuare ulteriori politiche e misure per la riduzione dei livelli di emissione previsti dallo scenario di riferimento di una quota pari a 41,0 Mt CO2 eq., come indicato nella tabella 5;

Tabella 5

SCENARI DI EMISSIONE E OBIETTIVO DI RIDUZIONE AL 2008-2012 STABILITO DALLA LEGGE N. 120 DEL 2002

(Mt. CO2eq.)

 

 

 

Scenario tendenziale

579,7

 

Scenario di riferimento

528,1

 

Obiettivo di emissione

487,1

 

Ulteriore riduzione necessaria per il raggiungimento

 

 

dell'obiettivo

41,0

 

 

 

 

 

 

 

 

F. del potenziale nazionale massimo di assorbimento di carbonio, ottenibile mediante interventi di afforestazione e riforestazione nonché di gestione forestale, di gestione dei suoli agricoli e pascoli e di rivegetazione, pari a 10,2 Mt CO2eq., come riportato nella tabella 6;

 

Tabella 6

POTENZIALE NAZIONALE MASSIMO DI ASSORBIMENTO DI CARBONIO

 

 

 

Investimento

 

Assorbimento

pubblico

 

(Mt CO2 eq.)

(Meuro)

 

 

2004/2012

Art. 3.4 del Prot. di Kyoto: Forest Management

4,1

[1]

10

 

Art. 3.4 del Prot. di Kyoto: Terre agricole, pascoli, rivegetazione

0,1

 

4,2

 

Art. 3.3 del Prot. di Kyoto: Riforestazione naturale

3,0

 

6,5

 

Art. 3.3 del Prot. di Kyoto: Afforestazione e Riforestazione (vecchi impianti)

1,0

 

6,0

 

Art. 3.3 del Prot. di Kyoto: Afforestazione e riforestazione (nuovi impianti)

1,0

 

200

[2]

Art. 3.3 del Prot. di Kyoto: Afforestazione e riforestazione (nuovi impianti) su

 

 

 

 

aree soggette a dissesto idrogeologico (legge n. 183 del 1989)

1,0

 

300

[3]

TOTALE

10,2

 

526,7

 

 

[1] Il parametro tiene già conto della revisione di cui alla decisione 11 COP 7.

[2] Costo totale dell'investimento a fronte del quale a fine turno dell'impianto si avrà la generazione di crediti di carbonio pari a 20 Mt CO2 (l'assorbimento riportato in tabella si riferisce al periodo 2008-2012). L'investimento previsto comprende anche le risorse destinate allo scopo dalla programmazione comunitaria 2000-2006.

[3] Costo totale dell'investimento a fronte del quale a fine turno dell'impianto si avrà la generazione di crediti di carbonio pari a 10 Mt CO2 (l'assorbimento riportato in tabella si riferisce al periodo 2008-2012).

G. della possibilità di utilizzare integralmente il potenziale nazionale di assorbimento di carbonio delle attività di cui al precedente punto F, subordinatamente alla revisione, entro il 31 dicembre 2006, del limite all'uso della gestione forestale assegnato all'Italia, secondo quanto previsto dalla decisione 11 della COP 7;

H. delle potenzialità di riduzione delle emissioni, al 2008-2012, corrispondenti a valori compresi tra 32,5 e 47,8 Mt CO2eq. per effetto delle misure individuate nella successiva tabella 7 sezione A), e a valori compresi tra 20,5 e 48,0 Mt CO2eq. per effetto degli ulteriori crediti di carbonio, ottenibili attraverso progetti industriali e nel settore forestale nell'àmbito dei meccanismi di JI e CDM, come specificato nella stessa tabella 7 sezione B);

 

Tabella 7

OPZIONI PER ULTERIORI MISURE DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI

 

 

Riduzione potenziale

 

(MtCO2eq./anno)

A) OPZIONI PER ULTERIORI MISURE NAZIONALI DI RIDUZIONI

 

 

Utilizzo di fonti energia

 

 

Settore industriale:

 

 

Sostituzione dei motori industriali con motori ad alta efficienza con risparmio tra 2-7,2 TWh

1-3,6

 

Sostituzione del parco trasformatori

1,0

 

Standard COSFI con risparmio di 1 TWh

0,5

 

Cogenerazione di piccola/media taglia con produzione tra 10-20 TWh

0,8-1,5

 

Produzione di energia da biogas da rifiuti solidi urbani e da scarti delle

 

 

lavorazioni agricole ed agroalimentari pari a 750 - 1.300 MW

0,9-1,9

 

Recupero rifiuti nei cementifici

0,9-1,1

 

Rinnovabili:

 

 

Aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili tra 500-1200 MW

1,5-3,1

 

Diffusione del solare termico

0,2

 

Ricerca e sviluppo nel settore del fotovoltaico, con impieghi di «nicchia»

0,1

 

Settore civile:

 

 

Prolungamento decreti efficienza usi finali (MICA 24/4/2001) e misure

 

 

regionali con risparmi tra 1.5-2,9 MTep/anno

3,8-6,5

 

Settore agricoltura:

 

 

Riduzione CO2 da consumi di energia

0,28-0,34

 

Settore trasporti:

 

 

misure tecnologiche:

 

 

Sostituzione auto circolanti con auto a bassi consumi e emissioni

 

 

(120 g CO2/Km) con risparmi tra 1,5-2,5 Mtep

3,5-6

 

Miglioramento efficienza energetica dei veicoli da trasporto pesante con

 

 

risparmio tra 0,1-0,3Mtep

0,3-0,8

 

Miscelazione del gasolio per autotrazione con biodiesel fino al 5%

4

 

Revisione metodo calcolo tassa proprietà veicoli e correlazione con revisioni periodiche

1,3

 

misure infrastrutturali:

 

 

Riorganizzazione traffico urbano

0,8

 

Promozione reti ferroviarie regionali e connessioni con parcheggi scambiatori

0,6

 

Piani urbani della mobilità (PUM)

1,5-3

 

Soluzioni telematiche per i trasporti

0,5

 

ricerca e sviluppo:

 

 

Progetti pilota per l'impiego di sistemi di propulsione a idrogeno e a celle

 

 

a combustibile, per la produzione di energia, per le motrici ferroviarie e per i motori auto

0,1-0,3

 

Sviluppo e impiego sperimentale di materiali e che consentano la riduzione

 

 

della massa dei veicoli e dei convogli ferroviari

02-06

 

Realizzazione e diffusione di propulsori ottimizzati monofuel metano e

 

 

monofuel GPL ad iniezione diretta

0,5-1,2

 

 

 

 

Da altre fonti

 

 

Settore industriale:

 

 

Riduzione emissioni di processo acido adipico e nitrico

6,20

 

Settore agricoltura:

 

 

Riduzione CH4 dagli stoccaggi| delle deiezioni animali

0,15-0,83

 

Riduzione N2O dai suoli

0,46

 

Rifiuti:

 

 

Stabilizzazione frazione organica

0,64

 

Altro (solventi, fluorurati)

 

 

Riduzione emissioni PFC attraverso il riciclaggio dell'alluminio

0,05

 

Adozione sistemi di abbattimento e sostanze a minore GWP nella

 

 

produzione di semiconduttori

0,02

 

Riduzione perdite di HFC dai condizionatori degli autoveicoli

0,65

 

Riduzione perdite SF6 dalle apparecchiature elettriche

0,04

 

 

 

 

B) OPZIONI PER L'IMPIEGO DEI MECCANISMI JI E CDM

 

 

Assorbimento di carbonio:

 

 

Progetti JI

2-5

 

Progetti CDM

3-5

 

Progetti nel settore dell'energia:

 

 

Progetti JI di aumento dell'efficienza nelle produzioni di energia elettrica

 

 

e nelle attività industriali

3-10

 

Progetti CDM per la produzione| di energia da fonti rinnovabili

1-5

 

Progetti CDM di aumento dell'efficienza nelle produzioni di energia elettrica

 

 

e nelle attività industriali

1,5-3

 

Progetti JI e CDM di gas flaring e gas venting in pozzi di estrazione del petrolio

10-20

 

 

I. dell'accordo politico raggiunto il 9 dicembre 2002 dal Consiglio dei Ministri dell'ambiente dell'Unione europea sulla direttiva per lo scambio delle quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità, che impegna gli Stati membri a comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 marzo 2004, i rispettivi piani nazionali di assegnazione delle quote di emissioni;

Delibera:

 

1. È approvato il Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento redatto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'art. 2 della legge 1° giugno 2002, n. 120, allegato alla presente delibera.

2. I livelli massimi di emissione assegnati ai singoli settori per il periodo 2008-2012, questi ultimi calcolati come media delle emissioni annuali del periodo di cui alla tabella 8, sono stabiliti sulla base dello scenario di riferimento, ovvero sulla base dei risultati conseguibili con le misure già individuate al 30 giugno 2002 con provvedimenti, programmi e iniziative nei settori della produzione di energia elettrica, dei trasporti, dei consumi energetici negli usi civili e nel terziario, della cooperazione internazionale.

 

Tabella 8

 

LIVELLI MASSIMI DI EMISSIONI DI GHG PER IL PERIODO 2008-2012 (MT CO2 eq.)

 

 

 

Livelli max

 

Emissioni

di emissioni

 

1990

GHG

 

 

2008-2012

Usi energetici di cui:

424,9

 

444,5

 

industrie energetiche, di cui:

147,4

 

144,4

 

termoelettrico

124,9

 

124,1

 

raffinazione (consumi diretti)

18,0

 

19,2

 

altro

4,5

 

1,1

 

industria

85,5

 

80,2

 

trasporti

103,5

 

134,7

 

civile (incluso terziario e pubblica amministrazione)

70,2

 

68,0

 

agricoltura

9,0

 

9,6

 

altro (fughe, militari, aziende di distribuzione)

9,3

 

7,6

 

Usi non energetici

96,1

 

95,6

 

Processi industriali (industria mineraria, chimica)

35,9

 

30,4

 

Agricoltura

43,4

 

41,0

 

Rifiuti

13,7

 

7,5

 

Altro (solventi, fluorurati)

3,1

 

16,7

 

TOTALE

521,0

 

540,1

 

 

3. Nell'àmbito della VI Commissione CIPE «Sviluppo Sostenibile», è istituito un comitato tecnico emissioni gas-serra (CTE), presieduto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e composto dai rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, degli affari esteri, degli affari regionali nonché della Conferenza Stato-regioni. Entro il 30 settembre di ogni anno, a decorrere dal 2003, il CTE:

3.1 predispone, sulla base delle informazioni fornite dalle amministrazioni interessate, un rapporto sullo stato di attuazione delle misure di cui al punto 2 e sull'andamento delle emissioni rispetto a quanto previsto nello scenario di riferimento, e formula le eventuali proposte di modifica dei livelli massimi di emissione di cui alla tabella 8, coerentemente con i progressi già realizzati o da realizzare per rispettare gli impegni di cui alla legge n. 120 del 2002, da sottoporre all'esame della predetta Commissione per le successive valutazioni e determinazioni di questo Comitato;

3.2 considerati i programmi pilota di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 120 del 2002 e le opzioni per le ulteriori riduzioni delle emissioni di cui alla tab. 7 - da confermare sulla base di specifiche analisi di fattibilità e di costi/benefìci da effettuare a cura delle amministrazioni interessate - propone alla predetta Commissione il programma delle ulteriori misure necessarie per rispettare l'obiettivo di cui alla legge n. 120 del 2002.

4. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, sulla base delle risultanze dei lavori del CTE, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato-regioni, propone a questo Comitato l'adozione delle ulteriori misure necessarie per rispettare l'obiettivo di cui alla legge n. 120 del 2002, tenuto conto del criterio prioritario di raggiungere il migliore obiettivo con il minor costo.

5. Al fine di assicurare la promozione ed il coordinamento dei progetti nell'àmbito dei meccanismi di JI e CDM e la partecipazione dell'Italia al mercato dei permessi di emissioni sia internazionale che comunitario (ET), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dovrà provvedere, utilizzando le ordinarie risorse di bilancio umane e strumentali, ad organizzare i propri uffici in modo tale da consentire, d'intesa con i Ministeri delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, e dell'economia e delle finanze:

la predisposizione, entro il 31 maggio 2003, del censimento delle iniziative italiane pubbliche e private, già realizzate o in corso, nei Paesi Annex I e nei Paesi in via di sviluppo, che possono generare crediti di emissione, secondo quanto stabilito in àmbito comunitario e internazionale;

l'avvio, entro il 30 giugno 2003, delle procedure per la registrazione, presso gli organi competenti istituiti dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione sui cambiamenti climatici, dei progetti già realizzati o in corso al fine del rilascio dei crediti di emissione;

l'avvio, entro il 30 giugno 2003 delle attività preliminari finalizzate alla partecipazione delle imprese italiane al mercato dei permessi di emissione sia internazionale che comunitario;

la promozione della realizzazione di ulteriori progetti nell'àmbito dei meccanismi di JI e CDM, con l'obiettivo di raggiungere il miglior risultato in termini di generazione di crediti di emissione con il minor costo incrementale. A questo fine il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dovrà, tra l'altro, assicurare alle imprese italiane una informazione completa e aggiornata sulle opportunità offerte dai meccanismi di JI e CDM, sugli eventuali meccanismi incentivanti previsti dalle norme nazionali, e sugli eventuali finanziamenti resi disponibili dalla Banca mondiale, dalla Global environment facility, dalle Banche di sviluppo regionali, dalla Banca europea degli investimenti, nonché dalle istituzioni finanziarie internazionali.

6. Al fine del rispetto dei livelli di emissione di cui alla tabella 8 da parte dei settori, questi ultimi potranno ricorrere ai meccanismi previsti dal protocollo di Kyoto e allo scambio di quote di emissione all'interno della Comunità, in conformità con le decisioni che verranno assunte in sede internazionale comunitaria e nazionale.

7. Un'ulteriore riduzione delle emissioni potrà essere conseguita mediante interventi di afforestazione e riforestazione, attività di gestione forestale, di gestione dei suoli agricoli e pascoli e di rivegetazione secondo quanto indicato al punto G. e nella tabella n. 6.

7.1. Entro il 30 aprile 2003 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per le politiche agricole e forestali e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, presenta a questo Comitato il piano dettagliato riferito al triennio 2004-2006, per la realizzazione delle attività nazionali di cui alla tabella 6 nell'àmbito delle risorse pubbliche destinate allo scopo.

7.2. Entro il 30 luglio 2003 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per le politiche agricole e forestali, provvede ad effettuare la ricognizione nell'àmbito della legislazione regionale, nazionale ed internazionale in vigore nel nostro Paese dal 1990 ad oggi, di tutte le norme che contemplano la tutela delle risorse forestali, al fine di certificare la «riforestazione naturale» avvenuta sul territorio nazionale nel periodo 1990-2012, quale conseguenza di attività intraprese dall'uomo e quindi eleggibile ai fini del rispetto dell'obiettivo di riduzione delle emissioni stabilito dalla legge n. 120 del 2002.

7.3. Entro il 31 maggio 2005 il Ministero per le politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, realizza l'inventario forestale nazionale e quello degli altri serbatoi di carbonio, al fine di avviare la procedura di revisione del limite all'utilizzo dei crediti, derivanti dalla gestione forestale, assegnato all'Italia.

7.4. Entro il 31 dicembre 2006 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole e forestali, realizza il Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali al fine di certificare i flussi di carbonio nel periodo 2008-2012 derivanti da attività di afforestazione, riforestazione, deforestazione, gestione forestale, gestione dei suoli agricoli e pascoli e rivegetazione.

8. Per l'anno 2003 agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto ai punti 7.3 e 7.4 della presente delibera si farà fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio dei Ministeri interessati.

9. A partire dal 2003, in sede di predisposizione annuale del documento di programmazione economica-finanziaria (DPEF), il Ministero dell'economia e delle finanze dovrà prevedere una sezione dedicata al presente Piano con l'individuazione degli strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi previsti.

10. L'attuazione degli interventi previsti nel piano approvato sarà assicurata, per la parte di competenza statale, nei limiti delle risorse allo scopo destinate dai relativi documenti di bilancio.


D.L. 24 dicembre 2002, n. 282
Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità
(art. 2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 dicembre 2002, n. 301 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 21 febbraio 2003, n. 27 (Gazz. Uff. 22 febbraio 2003, n. 44, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

2.  Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto.

1. Le disposizioni dell'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 novembre 2002 ed entro il 30 aprile 2003. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 10 del citato articolo 3 della legge n. 448 del 2001 sono effettuati entro, rispettivamente, il 16 maggio 2003, il 16 luglio 2003 ed il 16 novembre 2003.

2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2005. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2006; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2006 (4).

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(4)  Comma così modificato prima dall'art. 39, comma 14-undecies, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, poi dall'art. 6-bis, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e dall'art. 1, comma 376, L. 30 dicembre 2004, n. 311, ed infine dal comma 4 dell'art. 11-quaterdecies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

 


L. 27 dicembre 2002, n. 289
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)
(artt. 2, co. 5, 61; 31, co. 8; 40, 61, 71, 93, co.- 8)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.

 

TITOLO II

Disposizioni in materia di entrata.

Capo I - Primo modulo della riforma del sistema fiscale statale

2.  Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

……

5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 31 dicembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che spettano all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo (8).

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(8)  Comma così modificato dall'art. 1-bis, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'articolo 5-bis dello stesso decreto-legge e l'art. 2, comma 15, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Per la proroga delle agevolazioni tributarie relative agli interventi di cui al presente comma vedi l'art. 23-bis, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, i commi 121 e 121-bis dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e i commi 387 e 388 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

31.  Disposizioni varie per gli enti locali.

……

8. Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita nella misura del 6,5 per cento. Per lo stesso anno 2003 è istituita per le province una compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio 2002, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Per le province si applicano le modalità di riparto e di attribuzione previste per i comuni dalla richiamata normativa (258).

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(258)  Le disposizioni di cui al presente comma sono state confermate, per l'anno 2004, dall'art. 2, comma 18, L. 24 dicembre 2003, n. 350; per l'anno 2005, dall'art. 1, comma 65, L. 30 dicembre 2004, n. 311; per l'anno 2006, dall'art. 1, comma 152, L. 23 dicembre 2005, n. 266; per l'anno 2007 dall'art. 1, comma 697, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

40.  Utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili.

1. Gli obiettori di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e i volontari del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, possono essere impiegati per lo svolgimento del servizio di accompagnamento ai ciechi civili, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, che ne facciano richiesta.

2. Possono presentare la richiesta di cui al comma 1 i ciechi civili che svolgono un'attività lavorativa o sociale o abbiano la necessità dell'accompagnamento per motivi sanitari.

3. La sussistenza delle condizioni previste dal comma 2 è certificata dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, dagli ordini e dagli albi professionali per i lavoratori autonomi, dagli enti o dalle associazioni per coloro che svolgono attività sociale, dal medico di famiglia quando l'accompagnamento è necessario per motivi sanitari e per periodi determinati.

4. L'indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dagli articoli 4 e 7 della citata legge n. 382 del 1970 e l'indennità speciale dei ciechi civili ventesimisti istituita dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, sono ridotte di 93 euro mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette indennità usufruiscono del servizio di accompagnamento di cui al presente articolo (307).

5. Le economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 sono utilizzate per incrementare in misura equivalente il fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

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(307)  Vedi, anche, l'art. 7, D.M. 28 marzo 2003, l'art. 7, D.M. 25 marzo 2004, l'art. 7, D.M. 15 marzo 2005 e l'art. 7, D.M. 5 aprile 2006.

 

61.  Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree.

1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'àmbito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005 (363).

2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché:

a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b)per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidità e semplicità, sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del mercato (364).

4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai princìpi contenuti nel comma 2 dell'articolo 72. Sino all'adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge (365).

6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio già in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresì elementi di valutazione sull'attività svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento.

7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualità di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'articolo 60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché quelle di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma, una quota pari al 70 per cento delle economie è riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive, oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del 100 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per cento delle economie è riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento (366).

11. ... (367).

12. ... (368).

13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché nelle aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono, nell'àmbito di programmi di penetrazione commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione è riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalità regionale, nel rispetto dei limiti della regola «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unità previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facoltà di presentazione e le modalità delle relative istanze. I soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale (369).

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(363)  Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168 e l'art. 8-bis nonché il comma 14-ter dell'art. 11, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, il comma 4-bis dell'art. 2, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e l'art. 47, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

(364)  Con Del.CIPE 9 maggio 2003, n. 17/2003 (Gazz. Uff. 7 luglio 2003, n. 155), modificata dalla Del.CIPE 22 marzo 2006, n. 8/06 (Gazz. Uff. 8 agosto 2006, n. 183), con Del.CIPE 9 maggio 2003, n. 16/2003 (Gazz. Uff. 8 luglio 2003, n. 156), modificata dalla Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 23/03 (Gazz. Uff. 11 agosto 2003, n. 185), con Del.CIPE 13 novembre 2003, n. 83/2003 (Gazz. Uff. 27 febbraio 2004, n. 48), modificata dalla Del.CIPE 20 dicembre 2004, n. 104/2004 (Gazz. Uff. 18 luglio 2005, n. 165), con Del.CIPE 29 settembre 2004, n. 19/2004 (Gazz. Uff. 28 ottobre 2004, n. 254), con Del.CIPE 29 settembre 2004, n. 20/2004 (Gazz. Uff. 11 novembre 2004, n. 265) - modificata dalla Del.CIPE 18 marzo 2005, n. 23/05 (Gazz. Uff. 28 novembre 2005, n. 277) - con Del.CIPE 18 marzo 2005, n. 19/2005 (Gazz. Uff. 27 settembre 2005, n. 225), con Del.CIPE 27 maggio 2005, n. 34/05 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2005, n. 235), con Del.CIPE 27 maggio 2005, n. 35/2005 (Gazz. Uff. 11 ottobre 2005, n. 237), con Del.CIPE 22 marzo 2006, n. 1/06 (Gazz. Uff. 21 giugno 2006, n. 142), con Del.CIPE 22 marzo 2006, n. 2/06 (Gazz. Uff. 22 giugno 2006, n. 143), con Del.CIPE 22 marzo 2006, n. 3/06 (Gazz. Uff. 23 giugno 2006, n. 144) e con Del.CIPE 22 dicembre 2006, n. 175/2006 (Gazz. Uff. 23 aprile 2007, n. 94) è stata disposta la ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate in attuazione di quanto disposto dal presente comma.

(365)  Con Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 27/03 (Gazz. Uff. 14 agosto 2003, n. 188), corretta con Comunicato 7 ottobre 2003 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2003, n. 233), è stato disposto, ai sensi del presente comma, l'aggiornamento dei criteri e delle modalità di attuazione delle misure di autoimpiego.

(366)  Comma così modificato prima dall'art. 3, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 e poi dall'art. 8-bis, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(367)  Aggiunge il comma 1-bis all'art. 18, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185.

(368)  Aggiunge il comma 3-bis all'art. 23, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185.

(369)  Vedi, anche, l'art. 51, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, l'art. 4, commi 128 e 129, L. 24 dicembre 2003, n. 350, l'art. 1, commi 341 e 415, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e l'art. 1, commi 716, 863, 870, 925 e 926, L. 27 dicembre 2006, n. 296. In attuazione di quanto disposto dal presente comma con Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 53/2003 (Gazz. Uff. 19 novembre 2003, n. 269) sono state concesse agevolazioni per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate e con Provv. 17 dicembre 2003 sono stati approvati i modelli delle istanze con le relative istruzioni.

 

 

TITOLO IV

Norme finali.

93.  Fondi speciali e tabelle.

……

8. Al fine di ricondurre all'unitario bilancio dello Stato le gestioni che comunque interessano la finanza statale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei Fondi di rotazione. A decorrere dal 1° luglio 2003 (487) le altre gestioni fuori bilancio, fatto salvo quanto previsto dagli articoli da 1 a 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e successive modificazioni, sono ricondotte al bilancio dello Stato alla cui entrata sono versate le relative disponibilità per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base. L'elenco delle gestioni fuori bilancio, esistenti presso le amministrazioni dello Stato dopo le operazioni previste dal presente comma, è allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (488).

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(487)  Termine differito al 1° luglio 2004 dall'art. 11, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, come modificato dall'art. 11, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355.

(488)  Le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione sono state individuate, per il Ministero dell'economia e delle finanze, con D.P.C.M. 25 novembre 2003 (Gazz. Uff. 16 gennaio 2004, n. 12); per il Ministero delle attività produttive, con D.P.C.M. 25 novembre 2003 (Gazz. Uff. 16 gennaio 2004, n. 12) e con D.P.C.M. 20 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 16 febbraio 2005, n. 38); per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con D.P.C.M. 25 novembre 2003 (Gazz. Uff. 16 gennaio 2004, n. 12); per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con D.P.C.M. 4 giugno 2003 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2004, n. 22); per il Ministero delle politiche agricole e forestali, con D.P.C.M. 4 giugno 2003 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2004, n. 22); per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con D.P.C.M. 16 gennaio 2004 (Gazz. Uff. 18 marzo 2004, n. 65).

 


 

 


L. 16 gennaio 2003, n. 3
Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
(art. 1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 gennaio 2003, n. 15, S.O.

 

Capo I

Disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni

 

1.  Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione.

1. È istituito l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di seguito denominato «Alto Commissario», alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua massima di 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002 (4).

3. Il Governo adotta, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volto a determinare la composizione e le funzioni dell'Alto Commissario, al fine di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa (5).

4. L'Alto Commissario, che si avvale di un vice Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle categorie di personale, nell'ambito delle quali è scelto il Commissario, svolge le proprie funzioni nell'osservanza dei seguenti princìpi fondamentali (6):

a) principio di trasparenza e libero accesso alla documentazione amministrativa, salvo i casi di legittima opposizione del segreto;

b) libero accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni;

c) facoltà di esercitare le proprie funzioni d'ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni;

d) obbligo di relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei Ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere;

e) supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Commissario, e cinque esperti, tutti scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, che abbiano prestato non meno di cinque anni di servizio effettivo nell'amministrazione di appartenenza, nonché altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti. Per tutto il personale destinato all'ufficio del Commissario il servizio è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza (7);

f) obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria e alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge;

g) rispetto delle competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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(4)  Vedi, anche, il comma 242 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(5)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 6 ottobre 2004, n. 258.

(6)  Alinea così modificato dal comma 254 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(7)  Lettera così sostituita dal comma 254 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 


L. 28 marzo 2003, n. 53
Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
(art. 5)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 77.

 

5.  Formazione degli insegnanti.

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni àmbito regionale, nelle istituzioni scolastiche;

b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero;

c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;

d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;

f) le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.

2. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al D.M. 24 novembre 1998 del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: «I concorsi hanno funzione abilitante» sono soppresse (11).

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(11)  Vedi, anche, l'art. 3-quater, D.L. 7 aprile 2004, n. 97, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 227.

 


L. 5 giugno 2003, n. 131
Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3
(artt. 7, co.9; 8)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 giugno 2003, n. 132.

(2)  Vedi, anche, l'art. 4, comma 29, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

 

7. Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative.

……

9. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salvo diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. Nella prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e ai commi 7 e 8, ciascuna sezione regionale di controllo, previe intese con la Regione, può avvalersi di personale della Regione sino ad un massimo di dieci unità, il cui trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Possono essere utilizzati a tal fine, con oneri a carico della Regione, anche segretari comunali e provinciali del ruolo unico previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previe intese con l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali o con le sue sezioni regionali.

 

8. Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo.

1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (15).

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(15)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'Acc. 14 luglio 2005, n. 863/CU. Vedi, anche, il Provv. 16 marzo 2006, n. 2540, il Provv. 16 novembre 2006, n. 992/CU, il Provv. 16 novembre 2006, n. 2673, il Provv. 16 novembre 2006, n. 2674, il Provv. 18 aprile 2007, n. 84/CSR, la Det. 10 maggio 2007, n. 93/CSR, la Det. 10 maggio 2007, n. 94/CSR, il Provv. 31 maggio 2007, n. 115/CSR e il Provv. 12 luglio 2007, n. 148/CSR.


D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali
(solo titolo)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

(2)  Per l'attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto, con particolare riguardo alla gestione delle risorse umane, vedi la Dir.Min. 11 febbraio 2005, n. 1/2005.


D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259
Codice delle comunicazioni elettroniche
(art. 96)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2003, n. 214, S.O.

 

TITOLO II

Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico

Capo VI - Disposizioni finali

 

96.  Prestazioni obbligatorie.

1. Le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie per gli operatori; i tempi ed i modi sono concordati con le predette autorità fino all'approvazione del repertorio di cui al comma 2.

2. Le prestazioni previste al comma 1 sono individuate in un apposito repertorio nel quale vengono stabiliti le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse e gli obblighi specifici degli operatori. Il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori e le modalità di pagamento sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, in forma di canone annuo determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente. La determinazione dei suddetti costi non potrà in nessun caso comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del listino di cui al comma 4. Il repertorio è approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del Codice (39).

3. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel repertorio di cui al comma 2, si applica l'articolo 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6.

4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, secondo periodo, continua ad applicarsi il listino adottato con D.M. 26 aprile 2001 del Ministro delle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 2001 (40).

5. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2 gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro le modalità di interconnessione allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità delle prestazioni stesse. Il Ministero può intervenire se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di uno di essi.

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(39)  Comma così modificato dal comma 328 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(40)  Comma così modificato dal comma 329 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.


D.L. 30 settembre 2003, n. 269
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici
(artt. 5, co 7, 9; 13, co. 55; 26, 32-bis, 44)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2003, n. 229, S.O. e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326 (Gazz. Uff. 25 novembre 2003, n. 274, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

Capo II

Investimenti pubblici in infrastrutture

5. Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni.

……

7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:

a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato (17);

b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di fondi è effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali (18).

9. Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il potere di indirizzo della gestione separata di cui al comma 8. È confermata, per la gestione separata, la Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni (19).

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(17)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(18)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(19)  Vedi, anche, il D.M. 6 ottobre 2004.

(20)  In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 6 ottobre 2004.

 

13. Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi.

……

55. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre cinque anni dalla stessa data. Fino a tale termine i confidi possono prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie (70).

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(70)  Comma così modificato dal comma 395 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

TITOLO II

Correzione dell'andamento dei conti pubblici.

Capo I

Disposizioni in materia di cessione e regolarizzazione di immobili

26. Disposizioni per la valorizzazione e privatizzazione di beni pubblici.

1. ... (115).

2. ... (116).

2-bis. ... (117).

3. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: «ad uso residenziale», sono inserite le seguenti: «, delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale nonché in favore degli affittuari dei terreni» (118).

4. ... (119).

5. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia».

6. All'articolo 3, comma 13, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono soppresse le seguenti parole: «Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con l'».

7. Al primo periodo del comma 14 dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo la parola: «immobili», sono aggiunte le seguenti: «ad uso residenziale non di pregio ai sensi del comma 13».

8. ... (120).

9. Al comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono soppresse le parole: «Le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto.».

9-bis. Al fine di favorire la valorizzazione dei beni immobili statali suscettibili di uso turistico e nell'àmbito del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in funzione del patto di stabilità e crescita, l'Agenzia del demanio, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, può essere autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni immobili dello Stato a Sviluppo Italia S.p.A. Si applicano le disposizioni contenute nel terzo e quarto periodo del comma 1 dell'articolo 29 del presente decreto (121).

10. ... (122).

11. ... (123).

11-bis. È autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale, da essa individuati nei comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano (124).

11-ter. All'onere derivante dal comma 11-bis, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (125).

11-quater. Con le modalità ed alle condizioni previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono alienati gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, non ubicati nelle infrastrutture militari (126) o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa, né classificati quali alloggi di servizio connessi all'incarico occupati dai titolari dell'incarico in servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al regolamento di cui al D.M. 16 gennaio 1997, n. 253 del Ministro della difesa;

b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;

c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, anche eventualmente a mezzo ufficiale giudiziario, il provvedimento amministrativo di recupero forzoso (127).

11-quinquies. Il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennità per l'occupazione dell'alloggio (128).

11-sexies. Per l'anno 2004 una quota delle entrate rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al comma 11-quater, nel limite di 20 milioni di euro, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero della difesa in apposito fondo per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dall'anno 2005, l'importo del fondo è determinato con la legge di bilancio (129).

11-septies. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2003, da trasferire al comune di Roma, per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale. All'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (130) (131).

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(115)  Aggiunge un periodo al comma 3 dell'art. 3, D.L. 25 settembre 2001, n. 351.

(116)  Aggiunge il comma 3-bis all'art. 3, D.L. 25 settembre 2001, n. 351.

(117)  Il presente comma, inserito dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, aggiunge un periodo, dopo il secondo, al comma 4 dell'art. 3, D.L. 25 settembre 2001, n. 351.

(118)  Comma così sostituito dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(119)  Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, aggiunge due periodi al comma 8 dell'art. 3, D.L. 25 settembre 2001, n. 351.

(120)  Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, aggiunge il comma 17-bis all'art. 3, D.L. 25 settembre 2001, n. 351.

(121)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(122)  Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, aggiunge il comma 6-bis all'art. 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 351.

(123)  Aggiunge un periodo al comma 10 dell'art. 15, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(124)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(125)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(126)  Per l'interpretazione autentica delle parole «non ubicati nelle infrastrutture militari» vedi l'art. 4-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(127)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(128)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(129)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(130)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(131)  Nel presente articolo le parole «23 dicembre 2001» sono state sostituite dalle parole «23 novembre 2001» dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

32-bis. Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri.

1. Al fine di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio 2003-2005, un apposito fondo per interventi straordinari. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 73.487.000 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 (225).

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'àmbito delle disponibilità del fondo (226).

3. All'onere di cui al presente articolo, pari a euro 73.487.000 per l'anno 2003 e euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero (227).

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(225)  Per le modalità di attivazione del fondo di cui al presente comma vedi l'O.P.C.M. 8 luglio 2004, n. 3362 e l'O.P.C.M. 17 settembre 2004, n. 3376. Vedi, anche, il comma 14 dell'art. 5, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

(226)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 8 luglio 2004, il D.P.C.M. 19 novembre 2004, il D.P.C.M. 27 aprile 2006, il D.P.C.M. 29 marzo 2006, i D.P.C.M. 5 marzo 2007, il D.P.C.M. 30 marzo 2007 e il D.P.C.M. 3 agosto 2007.

(227)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

44. Disposizioni varie in materia previdenziale.

1. L'articolo 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso che le agevolazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 9, così come sostituito dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non sono cumulabili con i benefìci di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, e al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni (323) (324).

2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali. Nei confronti dei predetti soggetti non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, indipendentemente dall'anzianità contributiva posseduta, il sistema di calcolo contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Gli stessi possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di regolarizzare, al momento dell'iscrizione all'INPS, i contributi relativi a periodi durante i quali abbiano svolto l'attività di produttori di terzo e quarto gruppo, risultanti da atti aventi data certa, nel limite dei cinque anni precedenti il 1° gennaio 2004. L'importo dei predetti contributi è maggiorato di un interesse annuo in misura pari al tasso ufficiale di riferimento. Il pagamento può essere effettuato, a richiesta degli interessati, in rate mensili, non superiori a trentasei, con l'applicazione del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di due punti. I contributi comunque versati da tali soggetti alla gestione commercianti rimangono acquisiti alla gestione stessa. A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata (325).

3. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni (326):

a) ... (327);

b) ... (328).

4. L'azione giudiziaria relativa al pagamento degli accessori del credito in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, di cui al primo comma dell' art. 442 del codice di procedura civile, può essere proposta solo dopo che siano decorsi 120 giorni da quello in cui l'attore ne abbia richiesto il pagamento alla sede tenuta all'adempimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente i dati anagrafici, residenza e il codice fiscale del creditore, nonché i dati necessari per l'identificazione del credito.

5. Al fine di contrastare il lavoro sommerso e l'evasione contributiva, le aziende, istituti, enti e società che stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica o di forniture di servizi telefonici, nonché le società ad esse collegate, sono tenute a rendere disponibili agli Enti pubblici gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie i dati relativi alle utenze contenuti nei rispettivi archivi. Le modalità di fornitura dei dati, anche mediante collegamenti telematici, sono definite con apposite convenzioni da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse convenzioni prevederanno il rimborso dei soli costi diretti sostenuti per la fornitura dei dati. Gli Enti previdenziali in possesso dei dati personali e identificativi acquisiti per effetto delle predette convenzioni, in qualità di titolari del trattamento, ne sono responsabili ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (329).

6. L'articolo unico, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, nel corso di un anno solare, il trattamento di integrazione salariale compete, nei limiti dei massimali ivi previsti, per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive (330).

7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, è presentata su apposito modello predisposto dall'INPS. Qualora, a seguito della stima tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte, della prestazione lavorativa, l'INPS disconosce la stessa prestazione ai fini della tutela previdenziale (331).

8. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel registro delle imprese e nel REA presentate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonché da quelle esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1, commi 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti (332).

8-bis. Per le finalità di cui al comma 8, il Ministero delle attività produttive integra la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, secondo le indicazioni da essi fornite. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attraverso il loro sistema informatico, trasmettono agli enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonché le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalità di trasmissione dei dati concordate dalle parti. Entro trenta giorni dalla data della trasmissione, gli enti previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro il 30 giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni sono rese disponibili per il tramite della infrastruttura tecnologica del portale www.impresa.gov.it. (333).

8-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2006 i soggetti interessati dalle disposizioni del presente articolo, comunque obbligati al pagamento dei contributi, sono esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli enti previdenziali. Entro l'anno 2007 gli enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze del registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1° gennaio 2006 (334).

8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato (335).

9. A partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, trasmettono mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1998, n. 322, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Tale disposizione si applica anche nei confronti dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) con riferimento ai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, il cui personale è iscritto al medesimo Istituto. Entro il 30 giugno 2004 gli enti previdenziali provvederanno ad emanare le istruzioni tecniche e procedurali necessarie per la trasmissione dei flussi informativi ed attiveranno una sperimentazione operativa con un campione significativo di aziende, enti o amministrazioni, distinto per settori di attività o comparti, che dovrà concludersi entro il 30 settembre 2004. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al fine di garantire il monitoraggio dei flussi finanziari relativi alle prestazioni sociali erogate, i datori di lavoro soggetti alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a trasmettere per via telematica le dichiarazioni di pertinenza dell'INPS, secondo le modalità stabilite dallo stesso Istituto (336).

9-bis. ... (337).

9-ter. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono soppresse le parole: «di 6.667.000 euro per l'anno 2003». Al medesimo comma le parole: «di 10.467.000 euro per l'anno 2004 e di 3.800.000 euro per l'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «di 6.400.000 euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007» (338).

9-quater. Le dotazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate nella misura di 2.600.000 euro per l'anno 2005 e di 6.400.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. All'onere per gli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero (339).

9-quinquies. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2003, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2005 (340) (341).

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(323)  Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(324) La Corte costituzionale, con sentenza 3-7 luglio 2006, n. 274 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, sollevata in riferimento agli artt. 3, 72, 101, 102, 104 e 108 della Costituzione.

(325)  Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(326)  Alinea così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(327)  La presente lettera, sostituita dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, sostituisce il secondo periodo del comma 1 dell'art. 14, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

(328)  La presente lettera, modificata dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, sostituisce il comma 1-bis dell'art. 14, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

(329)  Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326. Vedi, anche, il comma 1168 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(330)  Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(331)  Comma prima modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e poi così sostituito dall'art. 1, D.L. 27 gennaio 2004, n. 16, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(332)  L'originario comma 8 - già modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 - è stato così sostituito, con gli attuali commi da 8 a 8-quater, dal comma 374 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(333)  L'originario comma 8 - già modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 - è stato così sostituito, con gli attuali commi da 8 a 8-quater, dal comma 374 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(334)  L'originario comma 8 - già modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 - è stato così sostituito, con gli attuali commi da 8 a 8-quater, dal comma 374 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(335)  L'originario comma 8 - già modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 - è stato così sostituito, con gli attuali commi da 8 a 8-quater, dal comma 374 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(336)  Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(337)  Il presente comma, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, sostituisce il comma 7 dell'art. 41, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(338)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(339)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(340)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e poi così modificato dal comma 527 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, le altre disposizioni del citato comma 527.

(341)  Nel presente articolo le espressioni «c.p.c.» e «art.» sono state sostituite, rispettivamente, dalle parole «del codice di procedura civile» e «articolo» dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326. Vedi, anche, il comma 9 dell'art. 1, D.M. 30 gennaio 2007.

 


D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30
(artt. 30, 61)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.

 

30. Distacco.

1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.

3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2 (40).

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(40)  Comma aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.

 

TITOLO VII

Tipologie contrattuali a progetto e occasionali.

Capo I - Lavoro a progetto e lavoro occasionale

 

61. Definizione e campo di applicazione.

1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.

2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.

4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore a progetto.

 


D.M. 3 novembre 2003
Definizione transattiva delle controversie in atto, promosse da soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 dicembre 2003, n. 280.

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati»;

Viste le sentenze 27 novembre 1998, n. 21060 del tribunale civile di Roma e 4 ottobre 2000, n. 3242 della Corte di appello di Roma;

Visto il decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, concernente la proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici, nonché il finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche e delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 2, della citata legge, che dispone che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano fissati i criteri di definizione delle transazioni, basandosi sulle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, ivi compresi gli importi fissati nello stesso documento conclusivo, da considerare limiti massimi inderogabili;

Visto il citato decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con il quale è stato costituito un gruppo tecnico con il compito di individuare congrui criteri di quantificazione delle possibili pretese creditorie ed eventuali prospettive di definizione transattiva delle vertenze in atto con pazienti emofiliaci danneggiati a causa di emoderivati infetti;

Ritenute condivisibili le risultanze del lavoro svolto dal citato gruppo paritetico ed esaminati, in particolare, i criteri dal medesimo elaborati, in ottemperanza alle finalità ad esso assegnate dal decreto istitutivo;

Preso atto della necessità di dar seguito al disposto normativo di cui al menzionato art. 3, comma 2, e di fissare, quindi, i criteri da utilizzare per la definizione delle transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati da emoderivati infetti;

 

Decreta:

 

1.   1. Al risarcimento dei danni subiti dai soggetti emofiliaci a seguito di assunzione di emoderivati infetti si provvede in base ai seguenti criteri: a) stipula di atto formale di transazione con gli aventi causa da danneggiati deceduti; b) stipula di atto formale di transazione con i soggetti danneggiati viventi che abbiano ottenuto almeno una sentenza favorevole; c) stipula di atto formale di transazione con i soggetti danneggiati viventi che hanno azionato la loro pretesa in giudizio senza avere ancora ottenuto alcuna sentenza favorevole.

2. La competente Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei princìpi di sistema del Ministero della salute è incaricata di predisporre tre moduli transattivi distinti, rispettivamente, per le posizioni indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1.

 

2.   1. Gli oneri derivanti dall'art. 1 graveranno sul capitolo 3300 dell'unità previsionale di base 3.1.2.1 «Indennizzi alle vittime di trattamenti da emoderivati» dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2003 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

 

3.   1. I pagamenti delle somme da erogare in sede transattiva ai soggetti di cui all'art. 1, saranno effettuati non appena prodotta dagli interessati la certificazione necessaria:

a) alla esatta identificazione del soggetto stesso;

b) alla verifica della patologia contratta;

c) all'accertamento della posizione di erede (legittimo o testamentario), in caso di sopravvenuto decesso del danneggiato.

La documentazione di cui sopra dovrà pervenire entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto.

2. La documentazione di cui al comma 1, sarà acquisita dall'Amministrazione per il tramite dei legali difensori in giudizio dei soggetti danneggiati.

 

4.   1. La definizione delle procedure per la stipula degli atti di transazione di cui al presente decreto è affidata alla Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei princìpi etici di sistema del Dipartimento della qualità presso il Ministero della salute.

2. La citata Direzione generale provvederà a:

a) monitorare le procedure di transazione;

b) riferire al Ministro della salute lo stato e l'andamento dei lavori, anche al fine del controllo dell'autorizzazione alla spesa di cui alla legge 20 giugno 2003, n. 141.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo ai sensi della normativa vigente e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


L. 24 dicembre 2003, n. 350
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)
(artt. 2, co. 4; 3, co. 39, 151; 4, co. 31, 61, 153)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.

 

2. Disposizioni in materia di entrate.

……

4. Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al D.M. 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali (5).

……

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(5)  Vedi, anche, il comma 511 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 115 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e il comma 394 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

3. Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici.

……

39. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è istituito, nell'ambito della unità previsionale di base 6.1.1.2 - Uffici all'estero, un fondo da ripartire per eventuali maggiori esigenze per consumi intermedi, relativi agli uffici all'estero, la cui dotazione iniziale è commisurata al 10 per cento degli stanziamenti per consumi intermedi iscritti nella medesima unità previsionale di base, che vengono corrispondentemente ridotti. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro degli affari esteri comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

151. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione (136).

……

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(136)  Ad integrazione di quanto previsto dal presente comma vedi il comma 548 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, l'art. 1-quinquies, D.L. 31 marzo 2005, n. 45, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

4. Finanziamento agli investimenti.

……

31. Per assicurare la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e di 50 milioni di euro dal 2006 (165).

……

61. È istituito presso il Ministero delle attività produttive un apposito fondo con dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del «made in Italy», anche attraverso la regolamentazione dell'indicazione di origine o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine, nonché per il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico particolarmente rivolte alla diffusione del «made in Italy» nei mercati mediterranei, dell'Europa continentale e orientale, a cura di apposita sezione dell'ente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, collocata presso due delle sedi periferiche esistenti, con particolare attenzione alla naturale vocazione geografica di ciascuna nell'ambito del territorio nazionale. A tale fine, e per l'adeguamento delle relative dotazioni organiche, è destinato all'attuazione delle attività di supporto formativo e scientifico indicate al periodo precedente un importo non superiore a 10 milioni di euro annui. Tale attività è svolta prioritariamente dal personale del ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al D.M. 28 settembre 2000, n. 301 del Ministro delle finanze, al quale, per la medesima attività, fermi restando gli incrementi e gli adeguamenti sul trattamento economico complessivo in godimento secondo l'ordinamento di provenienza, e il riconoscimento automatico della progressione in carriera, nessun emolumento ulteriore è dovuto. Le risorse assegnate all'ente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per l'anno 2004 e successivi, ivi comprese quelle di cui al secondo periodo del presente comma, allo stesso direttamente attribuite, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli anni successivi. Si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469 (177) (178).

……

153. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali secondo le finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, nonché per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194 è concesso un contributo in conto capitale di 27,3 milioni di euro per il 2004. Per permettere l'applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del 27 giugno 2002 del Consiglio, relativo al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei Paesi asiatici, è stanziata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono stabilite le modalità di concessione del contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea (225).

……

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(165) Vedi, anche, il comma 1062 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(177)  Comma così modificato dal comma 232 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, il comma 230 dello stesso articolo 1. Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'attività della Scuola superiore dell'economia e delle finanze vedi il comma 17 dell'art. 1, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.

(178)  La Corte costituzionale, con sentenza 2-4 maggio 2005, n. 175 (Gazz. Uff. 11 maggio 2005, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 61 e 63, sollevata in riferimento all'art. 117, commi terzo e sesto, della Costituzione.

(225)  Comma così modificato dall'art. 23-undecies, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 febbraio 2004. Vedi, inoltre, il comma 246 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.


D.L. 24 dicembre 2003, n. 355
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(art. 23)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2003, n. 300 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 febbraio 2004, n. 47 (Gazz. Uff. 27 febbraio 2004, n. 48), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

23.  Finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale , proroga di termine in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in materia di invalidità civile (30).

1. Al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005; i trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (31).

2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differita al 31 dicembre 2004. A tal fine è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2004.

3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per l'anno 2004 e a euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni (32).

3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici è prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine di emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento del trasporto rapido di massa nonché al corretto svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi (33).

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(30)  Rubrica così modificata dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47.

(31)  Comma così modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47.

(32)  Comma così modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47.

(33) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47. Il Ministro dei trasporti ha reso nota l’attivazione delle procedure dirette ad erogare il contributo previsto dal presente comma con Comunicato 22 gennaio 2007 (Gazz. Uff. 22 gennaio 2007, n. 17), per l'anno 2006, e con Comunicato 28 agosto 2007 (Gazz. Uff. 28 agosto 2007, n. 199), per l’anno 2007.


D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387
Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità
(artt. 4, 12-14, 20)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2004, n. 25, S.O.

(2)  Con D.M. 20 aprile 2005 (Gazz. Uff. 28 aprile 2005, n. 97) è stata fissata ai soli fini del presente decreto, la data di entrata a regime del mercato elettrico di cui all'articolo 5, D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79.

 

4. Incremento della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e sanzioni per gli inadempienti.

1. A decorrere dall'anno 2004 e fino al 2006, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è incrementata annualmente di 0,35 punti percentuali, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione. Il Ministro delle attività produttive, con propri decreti emanati di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza unificata, stabilisce gli ulteriori incrementi della medesima quota minima, per il triennio 2007-2009 e per il triennio 2010-2012. Tali decreti sono emanati, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2007.

2. A decorrere dall'anno 2004, a seguito della verifica effettuata ai sensi delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativa all'anno precedente, il Gestore della rete comunica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i nominativi dei soggetti inadempienti. A detti soggetti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas applica sanzioni ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni.

3. I soggetti che omettono di presentare l'autocertificazione ai sensi delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo, sono considerati inadempienti per la quantità di certificati correlata al totale di elettricità importata e prodotta nell'anno precedente dal soggetto.

 

12. Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

2. Restano ferme le procedure di competenza del Mistero dell'interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.

5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4.

6. L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.

7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

8. [Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza complessiva non superiore a 3 MW termici, sempre che ubicati all'interno di impianti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, nel rispetto delle norme tecniche e prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione. È conseguentemente aggiornato l'elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991] (5).

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza della ripartizione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, nonché di quanto disposto al comma 10.

10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.

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(5)  Comma abrogato dall'art. 280, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

 

13. Questioni riguardanti la partecipazione al mercato elettrico.

1. Fermo restando l'obbligo di utilizzazione prioritaria e il diritto alla precedenza nel dispacciamento, di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili è immessa nel sistema elettrico con le modalità indicate ai successivi commi.

2. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da impianti di potenza uguale o superiore a 10 MVA alimentati da fonti rinnovabili, ad eccezione di quella prodotta dagli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili di cui al primo periodo del comma 3 e di quella ceduta al Gestore della rete nell'àmbito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92, nonché della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/1997, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, essa viene collocata sul mercato elettrico secondo la relativa disciplina e nel rispetto delle regole di dispacciamento definite dal Gestore della rete in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

3. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, nonché da impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete nell'àmbito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92, nonché della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, essa è ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore di rete alla quale l'impianto è collegato. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas determina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui al presente comma facendo riferimento a condizioni economiche di mercato (6).

4. Dopo la scadenza delle convenzioni di cui ai commi 2 e 3, l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al comma 2 viene ceduta al mercato. Dopo la scadenza di tali convenzioni, l'energia elettrica di cui al comma 3 è ritirata dal gestore di rete cui l'impianto è collegato, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con riferimento a condizioni economiche di mercato (7).

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(6)  Vedi, anche, la Del.Aut.en.el. e gas 23 febbraio 2005, n. 34/05.

(7)  Vedi, anche, la Del.Aut.en.el. e gas 23 febbraio 2005, n. 34/05.

 

14. Questioni attinenti il collegamento degli impianti alla rete elettrica.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.

2. Le direttive di cui al comma 1:

a) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per la realizzazione degli impianti di utenza e di rete per la connessione;

b) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi, a carico del produttore, per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione della soluzione definitiva di connessione;

c) stabiliscono i criteri per la ripartizione dei costi di connessione tra il nuovo produttore e il gestore di rete;

d) stabiliscono le regole nel cui rispetto gli impianti di rete per la connessione possono essere realizzati interamente dal produttore, individuando altresì i provvedimenti che il Gestore della rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti; per i casi nei quali il produttore non intenda avvalersi di questa facoltà, stabiliscono quali sono le iniziative che il gestore di rete deve adottare al fine di ridurre i tempi di realizzazione;

e) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per la connessione di nuovi impianti;

f) definiscono le modalità di ripartizione dei costi fra tutti i produttori che ne beneficiano delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete. Dette modalità, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori tengono conto dei benefìci che i produttori già connessi e quelli collegatisi successivamente e gli stessi gestori di rete traggono dalle connessioni.

3. I gestori di rete hanno l'obbligo di fornire al produttore che richiede il collegamento alla rete di un impianto alimentato da fonti rinnovabili le soluzioni atte a favorirne l'accesso alla rete, unitamente alle stime dei costi e della relativa ripartizione, in conformità alla disciplina di cui al comma 1.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta i provvedimenti eventualmente necessari per garantire che la tariffazione dei costi di trasmissione e di distribuzione non penalizzi l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, compresa quella prodotta in zone periferiche, quali le regioni insulari e le regioni a bassa densità di popolazione.

 

20. Disposizioni transitorie, finanziarie e finali.

1. Dal 1° gennaio 2004 e fino alla data di entrata a regime del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al produttore che cede l'energia elettrica di cui all'articolo 13, comma 3, è riconosciuto il prezzo fissato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'energia elettrica all'ingrosso alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato. Con proprio decreto, il Ministro delle attività produttive fissa, ai soli fini del presente decreto legislativo, la data di entrata a regime del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

2. In deroga a quanto stabilito all'articolo 8, comma 7, l'elettricità prodotta dalle centrali ibride, anche operanti in co-combustione, che impiegano farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 2001, n. 49, ha diritto, per i soli anni dal 2003 al 2007, al rilascio dei certificati verdi sul 100% della produzione imputabile.

3. I soggetti che importano energia elettrica da Stati membri dell'Unione europea, sottoposti all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, possono richiedere al Gestore della rete, relativamente alla quota di elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili, l'esenzione dal medesimo obbligo. La richiesta è corredata almeno da copia conforme della garanzia di origine rilasciata, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE, nel Paese ove è ubicato l'impianto di produzione. In caso di importazione di elettricità da Paesi terzi, l'esenzione dal medesimo obbligo, relativamente alla quota di elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili, è subordinata alla stipula di un accordo tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e i competenti Ministeri dello Stato estero da cui l'elettricità viene importata, che prevede che l'elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili è garantita come tale con le medesime modalità di cui all'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE.

4. Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali di cui alle relazioni richiamate all'articolo 3, comma 1, i certificati verdi possono essere rilasciati esclusivamente alla produzione di elettricità da impianti ubicati sul territorio nazionale, ovvero alle importazioni di elettricità da fonti rinnovabili esclusivamente provenienti da Paesi che adottino strumenti di promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili analoghi a quelli vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilità ad impianti ubicati sul territorio italiano, sulla base di accordi stipulati tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e i competenti Ministeri del Paese estero da cui l'elettricità da fonti rinnovabili viene importata.

5. Il periodo di riconoscimento dei certificati verdi è fissato in dodici anni, al netto dei periodi di fermata degli impianti causati da eventi calamitosi dichiarati tali dalle autorità competenti (14).

6. Al fine di promuovere in misura adeguata la produzione di elettricità da impianti alimentati da biomassa, ad esclusione di quella prodotta da centrali ibride, con il decreto di cui al comma 8, il periodo di riconoscimento dei certificati verdi di cui al comma 5 può essere elevato, anche mediante rilascio, dal nono anno, di certificati verdi su una quota dell'energia elettrica prodotta anche tenuto conto di quanto previsto al precedente art. 17. Al medesimo fine, possono anche essere utilizzati i certificati verdi attribuiti al Gestore della rete dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. La predetta elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati verdi non può essere concessa per la produzione di energia elettrica da impianti che hanno beneficiato di incentivi pubblici in conto capitale (15).

7. I certificati verdi rilasciati per la produzione di energia elettrica in un dato anno possono essere usati per ottemperare all'obbligo, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativo anche ai successivi due anni.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (16).

9. Fino all'entrata in vigore delle direttive di cui all'articolo 14, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti.

10. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ovvero minori entrate.

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(14)  Comma così modificato dall'art. 267, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

(15) Comma così modificato dal comma 1120 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(16)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 24 ottobre 2005.

 


D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137. (artt. 2, 5, 7, 12, 13)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 febbraio 2004, n. 29.

(2)  Il presente decreto era stato modificato, con l'aggiunta dell'art. 23-bis e del comma 8-bis all'art. 27, rispettivamente dagli artt. 2 e 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 164, non convertito in legge.

 

2.  Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto, per film si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione.

2. Per lungometraggio si intende il film di durata superiore a 75 minuti.

3. Per cortometraggio si intende il film di durata inferiore a 75 minuti, ad eccezione di quelli con finalità esclusivamente pubblicitarie.

4. Per film di animazione si intende il lungometraggio o cortometraggio con immagini realizzate graficamente ed animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto.

5. Per film di interesse culturale si intende il film che corrisponde ad un interesse culturale nazionale in quanto, oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, presenta significative qualità culturali o artistiche o eccezionali qualità spettacolari, nonché i requisiti di cui all'articolo 7, comma 2.

6. Per film d'essai si intende il film, individuato dalla Commissione di cui all'articolo 8, espressione anche di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali. Ai fini dell'ammissione ai benefìci del presente decreto, sono equiparati ai film d'essai:

a) i film riconosciuti di interesse culturale dalla Commissione di cui all'articolo 8;

b) i film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche pubbliche o private finanziate dallo Stato, ed i film prodotti dal Centro sperimentale di cinematografia;

c) i film ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità ai sensi dell'articolo 17, comma 2;

d) i film inseriti nelle selezioni ufficiali di festival e rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e internazionale.

7. Per film per ragazzi si intende il film di lungometraggio o di cortometraggio, il cui contenuto contribuisca alla formazione civile, culturale ed etica dei minori.

8. Per sala cinematografica si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico.

9. Per sala d'essai si intende la sala cinematografica il cui titolare, con propria dichiarazione, si impegna, per un periodo non inferiore a due anni, a proiettare film d'essai ed equiparati per almeno il 70% dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta al 50% per le sale e le multisale con meno di cinque schermi ubicate in comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti. All'interno della suddetta quota, almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla proiezione di film di produzione italiana o dei paesi dell'Unione europea.

10. Per sala della comunità ecclesiale o religiosa si intende la sala cinematografica di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato. La relativa programmazione cinematografica e multimediale svolta deve rispondere a finalità precipue di formazione sociale, culturale e religiosa, secondo le indicazioni dell'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale.

 

5.  Riconoscimento della nazionalità italiana.

1. Ai fini dell'ammissione ai benefìci previsti dal presente decreto, le imprese nazionali di produzione presentano all'autorità amministrativa competente istanza di riconoscimento della nazionalità italiana del film prodotto, corredata della ricevuta del versamento del contributo per spese istruttorie, secondo le modalità indicate con il decreto di cui all'articolo 8, comma 4. Nell'istanza, il legale rappresentante dell'impresa produttrice attesta la presenza dei requisiti per il riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana e dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (19).

2. Ai fini di cui al comma 1, le componenti artistiche e tecniche del film da prendere in considerazione, sono le seguenti:

a) regista italiano;

b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;

c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;

d) interpreti principali in maggioranza italiani;

e) interpreti secondari per tre quarti italiani;

f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;

g) autore della fotografia cinematografica italiano;

h) montatore italiano;

i) autore della musica italiano;

l) scenografo italiano;

m) costumista italiano;

n) troupe italiana;

o) riprese ed uso di teatri di posa in Italia;

p) utilizzo di industrie tecniche italiane;

q) effettuazione in Italia di almeno il trenta per cento della spesa complessiva del film, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o), p), nonché agli oneri sociali.

3. Ai fini del riconoscimento dei requisiti soggettivi, i cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani.

4. È riconosciuta la nazionalità italiana ai film che presentano le componenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), f), n) e q), almeno tre delle componenti di cui al comma 2, lettere d), e), g), h), almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere i), l), m), e almeno una delle componenti di cui al comma 2, lettere o) e p).

5. Per i requisiti di cui al comma 2, lettere f) ed n), possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche o culturali, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8, con provvedimento del Direttore generale competente (20).

6. Le imprese produttrici sono tenute a presentare al direttore generale competente, entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della copia campione, apposite istanze di riconoscimento definitivo della nazionalità italiana del film e di ammissione ai benefìci di legge, corredate dei documenti necessari. Il Direttore generale provvede su tali istanze entro i successivi novanta giorni. I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo vengono iscritti, all'atto del provvedimento di riconoscimento definitivo, in appositi elenchi informatici istituiti presso la Direzione generale competente (21).

7. Agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di programmazione o del conseguimento di benefìci da parte degli esercenti di sale cinematografiche, sono considerati nazionali i film che hanno ottenuto il riconoscimento provvisorio di nazionalità italiana di cui al comma 1 e sono considerati film di paesi appartenenti alla Unione europea i film anche coprodotti dai suddetti paesi. In alternativa o in assenza del certificato d'origine, fa fede la nazionalità indicata nel nulla osta di programmazione al pubblico (22).

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(19)  La Corte costituzionale, con sentenza 7-19 luglio 2005, n. 285 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 e dell'art. 22, comma 5;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'art. 4, ad eccezione del comma 5, dell'art. 8, degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19, nonché dell'art. 22, commi 1 e 4;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'art. 4, ad eccezione del comma 5, dell'art. 6, comma 7, dell'art. 8, nonché degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, dell'art. 3, commi 1 e 3, dell'art. 5, commi 1, 5, 6 e 7, degli artt. 6, 7 e 18, commi 3 e 5, nonché dell'art. 20;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, dell'art. 8, comma 4, dell'art. 9, comma 3, dell'art. 10, comma 4, dell'art. 12, commi 4 e 5, dell'art. 17, commi 3 e 4, dell'art. 19, commi 2, 3 e 5;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, e degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 in relazione agli articoli della Costituzione indicati nella sentenza stessa.

(20)  La Corte costituzionale, con sentenza 7-19 luglio 2005, n. 285 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 e dell'art. 22, comma 5;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'art. 4, ad eccezione del comma 5, dell'art. 8, degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19, nonché dell'art. 22, commi 1 e 4;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'art. 4, ad eccezione del comma 5, dell'art. 6, comma 7, dell'art. 8, nonché degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, dell'art. 3, commi 1 e 3, dell'art. 5, commi 1, 5, 6 e 7, degli artt. 6, 7 e 18, commi 3 e 5, nonché dell'art. 20;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, dell'art. 8, comma 4, dell'art. 9, comma 3, dell'art. 10, comma 4, dell'art. 12, commi 4 e 5, dell'art. 17, commi 3 e 4, dell'art. 19, commi 2, 3 e 5;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, e degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 in relazione agli articoli della Costituzione indicati nella sentenza stessa.

(21)  La Corte costituzionale, con sentenza 7-19 luglio 2005, n. 285 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 e dell'art. 22, comma 5;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'art. 4, ad eccezione del comma 5, dell'art. 8, degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19, nonché dell'art. 22, commi 1 e 4;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'art. 4, ad eccezione del comma 5, dell'art. 6, comma 7, dell'art. 8, nonché degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, dell'art. 3, commi 1 e 3, dell'art. 5, commi 1, 5, 6 e 7, degli artt. 6, 7 e 18, commi 3 e 5, nonché dell'art. 20;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, dell'art. 8, comma 4, dell'art. 9, comma 3, dell'art. 10, comma 4, dell'art. 12, commi 4 e 5, dell'art. 17, commi 3 e 4, dell'art. 19, commi 2, 3 e 5;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, e degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 in relazione agli articoli della Costituzione indicati nella sentenza stessa.

(22)  La Corte costituzionale, con sentenza 7-19 luglio 2005, n. 285 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 e dell'art. 22, comma 5;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'art. 4, ad eccezione del comma 5, dell'art. 8, degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19, nonché dell'art. 22, commi 1 e 4;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'art. 4, ad eccezione del comma 5, dell'art. 6, comma 7, dell'art. 8, nonché degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, dell'art. 3, commi 1 e 3, dell'art. 5, commi 1, 5, 6 e 7, degli artt. 6, 7 e 18, commi 3 e 5, nonché dell'art. 20;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, dell'art. 8, comma 4, dell'art. 9, comma 3, dell'art. 10, comma 4, dell'art. 12, commi 4 e 5, dell'art. 17, commi 3 e 4, dell'art. 19, commi 2, 3 e 5;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, e degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 in relazione agli articoli della Costituzione indicati nella sentenza stessa.

 

7.  Riconoscimento dell'interesse culturale.

1. Contestualmente all'istanza di cui all'articolo 5, comma 1, del presente decreto, le imprese nazionali di produzione possono chiedere anche il riconoscimento dell'interesse culturale.

2. Per il riconoscimento dell'interesse culturale, i film devono presentare le componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), n), o), p) e q); ed almeno quattro delle componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere g), h), i), l) ed m).

3. Per ragioni artistiche o culturali, il Direttore generale competente può concedere deroghe per le componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere f), n) ed o), previo parere della Commissione di cui all'articolo 8.

4. I film cortometraggi devono presentare le componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), fatta salva la possibilità di deroghe, per ragioni artistiche o culturali, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8 (24).

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(24)  La Corte costituzionale, con sentenza 7-19 luglio 2005, n. 285 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 e dell'art. 22, comma 5;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'art. 4, ad eccezione del comma 5, dell'art. 8, degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19, nonché dell'art. 22, commi 1 e 4;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'art. 4, ad eccezione del comma 5, dell'art. 6, comma 7, dell'art. 8, nonché degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, dell'art. 3, commi 1 e 3, dell'art. 5, commi 1, 5, 6 e 7, degli artt. 6, 7 e 18, commi 3 e 5, nonché dell'art. 20;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, dell'art. 8, comma 4, dell'art. 9, comma 3, dell'art. 10, comma 4, dell'art. 12, commi 4 e 5, dell'art. 17, commi 3 e 4, dell'art. 19, commi 2, 3 e 5;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, e degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 in relazione agli articoli della Costituzione indicati nella sentenza stessa.

 

12.  Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche.

1. È istituito presso il Ministero il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche (37).

2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) sul fondo speciale di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

b) sul fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

c) sul fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;

d) sul fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;

e) sul fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.

I fondi di cui alla citata legge n. 1213 del 1965, legge n. 819 del 1971, legge n. 378 del 1980 e legge n. 153 del 1994, sono contestualmente soppressi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato:

a) al sostegno degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale (38);

b) alla corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la realizzazione di versioni dei film riconosciuti di interesse culturale in lingua diversa da quella della ripresa sonora diretta;

c) alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonché per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;

d) alla concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione;

e) alla corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo.

3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni (39).

4. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo di cui al comma 1, in relazione alle finalità di cui al comma 3 (40) (41).

5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei contributi, nonché le modalità tecniche di monitoraggio dell'impiego dei contributi concessi (42) (43).

6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto, nonché la percentuale della quota cinema del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella misura residuata all'esito delle domande valutate secondo il regime transitorio di cui all'articolo 27, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1. Nel medesimo Fondo confluiscono, altresì, le eventuali risorse relative a rientri di finanziamenti erogati sui fondi di cui al comma 2, previo versamento dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato (44).

7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di convenzioni con uno o più istituti di credito, selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio. Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilità speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalità previste dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (45).

8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 resta affidata, fino al 31 dicembre 2006, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a. (46) (47) (48).

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(37) Vedi, anche, il comma 1140 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(38) Lettera così modificata dal comma 1151 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(39)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(40)  La Corte costituzionale, con sentenza 7-19 luglio 2005, n. 285 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia «adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano». In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 1140 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(41)  La Corte costituzionale, con sentenza 7-19 luglio 2005, n. 285 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 e dell'art. 22, comma 5;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'art. 4, ad eccezione del comma 5, dell'art. 8, degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19, nonché dell'art. 22, commi 1 e 4;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'art. 4, ad eccezione del comma 5, dell'art. 6, comma 7, dell'art. 8, nonché degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, dell'art. 3, commi 1 e 3, dell'art. 5, commi 1, 5, 6 e 7, degli artt. 6, 7 e 18, commi 3 e 5, nonché dell'art. 20;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, dell'art. 8, comma 4, dell'art. 9, comma 3, dell'art. 10, comma 4, dell'art. 12, commi 4 e 5, dell'art. 17, commi 3 e 4, dell'art. 19, commi 2, 3 e 5;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, e degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 in relazione agli articoli della Costituzione indicati nella sentenza stessa.

(42)  Comma prima sostituito dal comma 01 dell'art. 2, D.L. 22 marzo 2004, n. 72, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dal comma 1151 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. La Corte costituzionale, con sentenza 7-19 luglio 2005, n. 285 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano». In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 6 marzo 2006 e il D.M. 12 aprile 2007.

(43)  La Corte costituzionale, con sentenza 7-19 luglio 2005, n. 285 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 e dell'art. 22, comma 5;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'art. 4, ad eccezione del comma 5, dell'art. 8, degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19, nonché dell'art. 22, commi 1 e 4;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'art. 4, ad eccezione del comma 5, dell'art. 6, comma 7, dell'art. 8, nonché degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, dell'art. 3, commi 1 e 3, dell'art. 5, commi 1, 5, 6 e 7, degli artt. 6, 7 e 18, commi 3 e 5, nonché dell'art. 20;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, dell'art. 8, comma 4, dell'art. 9, comma 3, dell'art. 10, comma 4, dell'art. 12, commi 4 e 5, dell'art. 17, commi 3 e 4, dell'art. 19, commi 2, 3 e 5;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, e degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 in relazione agli articoli della Costituzione indicati nella sentenza stessa.

(44)  Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7.

(45)  Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(46)  Comma così modificato prima dall'art. 19-nonies, D.L. 9 novembre 2004, n. 266, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, poi dall'art. 14-vicies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e dall'art. 2, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 ed infine dall'art. 1-ter, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(47)  In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 10 giugno 2004.

(48)  La Corte costituzionale, con sentenza 7-19 luglio 2005, n. 285 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 e dell'art. 22, comma 5;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'art. 4, ad eccezione del comma 5, dell'art. 8, degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19, nonché dell'art. 22, commi 1 e 4;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'art. 4, ad eccezione del comma 5, dell'art. 6, comma 7, dell'art. 8, nonché degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, dell'art. 3, commi 1 e 3, dell'art. 5, commi 1, 5, 6 e 7, degli artt. 6, 7 e 18, commi 3 e 5, nonché dell'art. 20;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, dell'art. 8, comma 4, dell'art. 9, comma 3, dell'art. 10, comma 4, dell'art. 12, commi 4 e 5, dell'art. 17, commi 3 e 4, dell'art. 19, commi 2, 3 e 5;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, e degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 in relazione agli articoli della Costituzione indicati nella sentenza stessa.

 

13.  Disposizioni per le attività di produzione.

1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 6.

2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, in misura non superiore al 50 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente è elevata fino al 90 per cento.

3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, fino al 100 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

4. Nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono stabilite le modalità con le quali, decorsi cinque anni dall'erogazione del contributo, e nel caso in cui quest'ultimo non sia stato interamente restituito, è attribuita al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato, o, in alternativa, all'impresa di produzione interessata, la piena titolarità dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica dell'opera.

5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto valutato dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), idonee a fare venire meno i requisiti per la concessione dei benefìci di legge, e che non siano state comunicate ed approvate dalla predetta sottocommissione, comportano la revoca del contributo concesso, la sua intera restituzione, nonché la cancellazione per cinque anni dagli elenchi di cui all'articolo 3. Per un analogo periodo di tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione che comprendono soci, amministratori e legali rappresentanti dell'impresa esclusa.

6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di produzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale. Il contributo è revocato in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dalla data di erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei contributi previsti ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della somma, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, è destinata all'autore della sceneggiatura.

7. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della cultura, designate dal Ministro, provvede all'attribuzione dei premi di qualità di cui all'articolo 17 (49).

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(49) Il presente articolo - già dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza 7-19 luglio 2005, n. 285 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005,. n. 30 - Prima serie speciale) - è stato così sostituito dal comma 1151 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, gli articoli 3, 5, 8 e 9, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89.


D.M. 2 febbraio 2004.
Attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del 27 giugno 2002 del Consiglio, relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale.

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 2004, n. 93.

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 1177/2002 del 27 giugno 2002 del Consiglio, relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale;

Visto l'art. 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ha disposto uno stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2004 per permettere l'applicazione del predetto regolamento (CE) n. 1177/2002 ed ha previsto che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengano stabilite le modalità di concessione del contributo di cui al regolamento medesimo;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante «Provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale» come modificato e prorogato dal decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, dal decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, dalla legge 31 luglio 1997, n. 261, dalla legge 30 novembre 1998, n. 413, e dalla legge 28 dicembre 1999, n. 522;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo;

Visto il D.M. 8 novembre 1990, n. 373 del Ministro della marina mercantile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 1990 come richiamato dall'art. 20 del citato decreto-legge n. 564 del 1993 convertito;

Visto il D.M. 5 maggio 2000 del Ministro dei trasporti e della navigazione registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2000 nel registro n. 2, foglio n. 15, recante criteri di priorità per la concessione di contributi all'industria cantieristica;

Considerato che lo stanziamento disposto dall'art. 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è limitato al solo anno 2004 e che, pertanto, le procedure di concessione ed erogazione del contributo devono essere strutturate in modo da consentire l'utilizzo delle relative risorse, prevedendo quindi la corresponsione del beneficio in un'unica soluzione, previa presentazione di idonea fidejussione, e la mera verifica, a lavori ultimati, dell'importo del contributo corrisposto ai fini dell'eventuale concessione del saldo del contributo o dell'eventuale restituzione di somme erogate in eccedenza;

Visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del 22 marzo 1999 del Consiglio recante modalità d'applicazione dell'art. 93 del trattato CE ed in particolare l'art. 3;

Considerato che i benefìci di cui all'art. 4, comma 153, della legge n. 350 del 2003, in quanto comportano elementi di aiuto a favore delle imprese, devono essere notificati alla Commissione europea ai sensi del predetto regolamento;

Considerato che, con nota 14 gennaio 2004, n. N00037 è stato notificato all'esecutivo comunitario il regime di aiuti di cui all'art. 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Considerato altresì che è in corso, presso i competenti servizi della Commissione europea, l'esame del predetto regime di aiuti e che, conformemente all'art. 3 del citato regolamento (CE) n. 659/1999, agli aiuti in questione non può essere data esecuzione prima che la Commissione medesima abbia adottato - o sia giustificato ritenere che abbia adottato - una decisione di autorizzazione degli aiuti stessi;

Atteso che, pertanto, l'esecuzione degli aiuti in esame è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'esecutivo comunitario ed all'eventuale imposizione da parte del medesimo di condizioni e/o limitazioni alle misure previste;

Considerata la necessità di provvedere all'applicazione dell'art. 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario;

Decreta:

 

1.  1. Per le iniziative di costruzione delle navi di cui all'art. 1 del regolamento (CE) n. 1177/2002 del 27 giugno 2002 del Consiglio, commesse in base a contratti definitivi firmati nel periodo di riferimento di cui all'art. 4 del regolamento medesimo e rispondenti ai requisiti, alle condizioni ed alle disposizioni poste da detto regolamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può concedere alle imprese di costruzione navale nazionali iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo pari al 6% del valore contrattuale prima dell'aiuto.

2. Per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1, le imprese interessate devono, a pena di inammissibilità al beneficio, presentare istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per i nuovi contratti, entro quindici giorni dalla data di stipula degli stessi.

3. Alle procedure attinenti il contenuto e la documentazione da presentare a corredo delle istanze, il calcolo ed ogni altro aspetto attinente la concessione del contributo di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1177/2002 del 27 giugno 2002 del Consiglio nonché, in quanto compatibili, le norme del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, e successive modificazioni ed integrazioni e del D.M. 8 novembre 1990, n. 373 del Ministro della marina mercantile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 dell'11 dicembre 1990, fatte salve le disposizioni specifiche del presente decreto.

 

2.  1. Alla corresponsione del contributo di cui all'art. 1 si procede mediante concessione e pagamento diretto del beneficio all'impresa di costruzione navale che realizza l'iniziativa, in un'unica soluzione, a lavori iniziati, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria a garanzia dell'eventuale restituzione totale o parziale del contributo per mancato completamento dei lavori entro i termini previsti dall'art. 2, comma 4, del regolamento (CE) n. 1177/2002 del 27 giugno 2002 del Consiglio ovvero per riduzione dell'importo del contributo stesso in sede di determinazione definitiva.

2. A lavori ultimati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti determina in via definitiva il contributo, ai fini della concessione di un'eventuale maggiorazione del medesimo o dell'eventuale restituzione di somme erogate in eccedenza.

3. Nei casi di riduzione del contributo, così come nei casi di decadenza e di rinuncia totale e parziale da parte dell'impresa interessata, le somme percepite devono essere restituite, insieme ai relativi interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di riferimento in vigore alla data del provvedimento che determina in via definitiva il contributo ovvero che pronuncia la decadenza o prende atto della rinuncia, aumentato di due punti.

 

3.  1. I benefìci di cui all'art. 1 sono concessi alle iniziative per le quali sia presentata l'istanza secondo l'ordine di priorità di cui al D.M. 5 maggio 2000 del Ministro dei trasporti e della navigazione registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2000 nel registro n. 2, foglio n. 15, prescindendo, tuttavia, dalla soglia minima del 25% di avanzamento di cui all'art. 1, comma 1, di detto decreto.

 

4.  1. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 659/1999 del 22 marzo 1999 del Consiglio, l'esecuzione del presente decreto è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea delle misure in esso previste nonché alle condizioni e/o limitazioni delle misure medesime eventualmente imposte dalla relativa decisione di autorizzazione.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52
Attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA


 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 febbraio 2004, n. 49, S.O.

(2)  Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota agli artt. 21, 39, comma 3, e 52, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e in nota all'allegato A, L. 3 febbraio 2003, n. 14.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed, in particolare l'art. 1, comma 1, e l'allegato A;

Vista la direttiva 2001/115/CE del 20 dicembre 2001 del Consiglio, che modifica la direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, del Consiglio, al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto;

Vista la direttiva 2003/93/CE del 7 ottobre 2003, del Consiglio, che modifica la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, del Consiglio, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette;

Visto il regolamento (CE) n. 1798/2003 del 7 ottobre 2003 del Consiglio, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92 del 27 gennaio 1992 del Consiglio;

Visti gli articoli 21, 39 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69;

Visto il D.M. 23 gennaio 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e per l'innovazione e le tecnologie;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

1. Modifica della disciplina I.V.A. relativa alla fatturazione.

 

1. ... (3).

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(3)  Sostituisce l'art. 21, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Disposizioni normative di coordinamento.

 

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) ... (4);

b) ... (5).

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(4)  Aggiunge quattro periodi al terzo comma dell'art. 39, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

(5)  Sostituisce il quarto comma dell'art. 52, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

 

(Per gli articoli 1 e 2 v. DPR 26 ottobre 1972, n. 633)

 

3. Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

1. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'art. 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (6).

 

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(6)  Vedi, ora, il Provv. 9 dicembre 2004.

 

4. Entrata in vigore.

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


D.L. 29 marzo 2004, n. 81
Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica
(art. 1)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 2004, n. 76.

2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 26 maggio 2004, n. 138 (Gazz. Uff. 29 maggio 2004, n. 125), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

1.  1. Al fine di contrastare le emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le seguenti misure:

a) è istituito presso il Ministero della salute il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di sanità, con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con le università, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonché con gli organi della sanità militare. Il Centro opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute. Per l'attività e il funzionamento del Centro, ivi comprese le spese per il personale, è autorizzata la spesa di 32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno 2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006 (4);

b) è istituito un Istituto di riferimento nazionale specifico sulla genetica molecolare e su altre moderne metodiche di rilevazione e di diagnosi, collegato con l'Istituto superiore di sanità e altre istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in Milano, presso l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione «Istituto nazionale di genetica molecolare - INGM»; sono autorizzate le seguenti spese:

1) la spesa di euro 7.028.000 per l'anno 2004, di euro 6.508.000 per l'anno 2005 e di euro 6.702.000 a decorrere dall'anno 2006, finalizzata al funzionamento e alla ricerca in base a un programma approvato con decreto del Ministro della salute, nonché, per quanto di pertinenza dello Stato, al rimborso delle spese di costituzione dell'Istituto medesimo;

2) la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2004 per gli interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede dell'Istituto, nonché per le attrezzature del medesimo, previa presentazione dei relativi progetti al Ministero della salute;

c) per procedere alla realizzazione di progetti di ricerca in collaborazione con gli Stati Uniti d'America, relativi alla acquisizione di conoscenze altamente innovative, al fine della tutela della salute nei settori dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo è autorizzata la spesa di 12.945.000 euro per l'anno 2004, 12.585.000 euro per l'anno 2005 e 12.720.000 euro per l'anno 2006. Tali progetti saranno individuati con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (5).

 

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(4)  Vedi, anche, il D.M. 1° luglio 2004 e gli articoli 1, 9, 10 e 11, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 86.

(5)  Comma così modificato dalla legge di conversione 26 maggio 2004, n. 138.

 


L. 3 maggio 2004, n. 112.
Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione. (art. 7)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 maggio 2004, n. 104, S.O.

 

7. Princìpi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale.

1. L'emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge (8).

2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito (9).

3. Un medesimo soggetto non può detenere più di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva all'interno di ciascun bacino di utenza in ambito locale e più di sei per bacini regionali anche non limitrofi. Alle emittenti che trasmettono in ambito provinciale, fermi restando i limiti fissati all'articolo 2, comma 1, lettera l), è consentito di trasmettere, indipendentemente dal numero delle concessioni o delle autorizzazioni, in un'area di servizio complessiva non superiore ai sei bacini regionali sopra indicati. È consentita la programmazione anche unificata sino all'intero arco della giornata. Nel limite massimo di sei concessioni o autorizzazioni sono considerate anche quelle detenute all'interno di ciascun bacino di utenza. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge di proseguire nell'esercizio anche nei bacini eccedenti i predetti limiti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle emissioni televisive provenienti da Campione d'Italia.

4. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti radiotelevisive locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale è rilasciata la concessione o l'autorizzazione. Successivamente all'attuazione dei predetti piani, tale facoltà è consentita ai titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti in ambito locale. Alle emittenti radiotelevisive locali è consentito, anche ai predetti fini di trasmissione di programmi e messaggi pubblicitari differenziati, di diffondere i propri programmi attraverso più impianti di messa in onda, nonché di utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti di telecomunicazioni a tale fine necessari. Alle medesime è, altresì, consentito di utilizzare i collegamenti di telecomunicazioni necessari per le comunicazioni e i transiti di servizio, per la trasmissione dati indipendentemente dall'ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo, per i tele-allarmi direzionali e per i collegamenti fissi e temporanei tra emittenti. L'utilizzazione di tutti i predetti collegamenti di telecomunicazioni non comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello stabilito per l'attività di radiodiffusione sonora e televisiva locale.

5. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegnano entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a trasmettere televendite per oltre l'80 per cento della propria programmazione non sono soggette al limite di affollamento del 40 per cento previsto dall'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dal comma 6 del presente articolo, nonché agli obblighi informativi previsti per le emittenti televisive locali. Tali emittenti non possono beneficiare di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiotelevisive locali dalla legislazione vigente. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è adottato un apposito regolamento dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui vengono definiti i criteri, secondo il principio di proporzionalità, per la revoca di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiofoniche e televisive che diffondano messaggi pubblicitari ingannevoli, con particolare attenzione alla diffusione reiterata di messaggi volti all'abuso della credulità popolare anche in considerazione dell'attività del Comitato di controllo di cui all'articolo 3 del «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari», costituito in data 24 luglio 2002, e delle eventuali violazioni riscontrate dal medesimo Comitato (10).

6. All'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: «35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».

7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, del Consiglio, e successive modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie più una interruzione supplementare ogni quarantacinque minuti di durata programmata ulteriore ai centodieci minuti. Si intende per durata programmata il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma oltre alla pubblicità inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto (11).

8. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: «e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione» sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali». All'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 4, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: «e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione» sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali» (12).

9. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza».

10. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici (13).

11. Le somme di cui al comma 10 sono quelle destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione (14).

12. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi di cui al comma 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro. Competente all'accertamento, alla contestazione e all'applicazione della sanzione è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (15).

13. L'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è altresì previsto anche per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come definiti dall'articolo 1, lettera c), del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com. 16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a trasmettere programmi di informazione alle condizioni previste dall'articolo 7 del citato decreto-legge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993 (16).

14. All'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le parole: «il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale».

15. All'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le parole: «il 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento».

16. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, può comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie (17).

17. Le sanzioni amministrative irrogate a imprese radiofoniche o televisive locali ai sensi dell'articolo 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, vengono ridotte come segue, qualora l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare entro la data di entrata in vigore della presente legge la propria posizione relativamente alla violazione contestata: riduzione a un decimo dell'importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo inferiore o pari a 50.000 euro; riduzione a un ventesimo dell'importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo eccedente 50.000 euro. Il pagamento delle sanzioni amministrative così ridotte dovrà avvenire entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'importo dovuto sia superiore a 5.000 euro, potrà essere corrisposto in tre rate bimestrali, la prima delle quali con scadenza nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (18).

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(8)  Vedi, anche, l'art. 8 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(9)  Vedi, anche, l'art. 8 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(10)  Vedi, anche, l'art. 38, comma 7, del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(11)  Vedi, anche, l'art. 37, comma 7, del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(12)  Vedi, anche, l'art. 37, comma 9, del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(13)  Vedi, anche, l'art. 41, comma 1, del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(14)  Vedi, anche, l'art. 41, comma 2, del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(15)  Vedi, anche, l'art. 41, comma 3, del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(16)  Vedi, anche, i commi 461 e 574 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e il comma 1246 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(17)  Vedi, anche, l'art. 37, comma 12, del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(18)  Vedi, anche, gli artt. 23 e 26 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.


L. 3 agosto 2004, n. 206.
Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 2004, n. 187.

(2)  Vedi, anche, la L. 20 febbraio 2006, n. 91 e la Dir.P.C.M. 27 luglio 2007.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 21 dicembre 2004, n. 68;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Msg. 17 marzo 2005, n. 12262.

 

1.  1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti.

1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta «banda della Uno bianca». Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite (4).

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella L. 20 ottobre 1990, n. 302, nella L. 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonché l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.

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(4) Comma aggiunto dal comma 1270 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

2.  1. Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

2. È riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefìci sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti.

 

3.  1. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005 (5).

2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

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(5) Comma così modificato dai commi 794 e 795 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

4.  1. Coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. A tale fine è autorizzata la spesa di 126.432 euro per l'anno 2004, di 128.960 euro per l'anno 2005 e di 131.539 euro a decorrere dall'anno 2006.

2. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 156.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

2-bis. Per i soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza è pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1 (6).

3. I criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge.

4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 2 e 3 si applicano i benefìci fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzione dall'IRPEF.

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(6) Comma aggiunto dal comma 792 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

5.  1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6. A tale fine è autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004.

3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006.

4. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico. A tale fine è autorizzata la spesa di 857.000 euro per l'anno 2004 e di 12.500 euro a decorrere dall'anno 2005.

5. L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, è corrisposta nella misura di 200.000 euro. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004.

 

6.  1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004.

2. Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari è assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato. A tale fine è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

 

7.  1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A tale fine è autorizzata la spesa di 75.180 euro a decorrere dall'anno 2004.

 

8.  1. I documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefìci previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo.

2. L'erogazione delle indennità è comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta.

 

9.  1. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.

 

10.  1. Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato. A tale fine è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

2. Ove non risulti essere stata effettuata la comunicazione del deposito della sentenza penale relativa ai fatti di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti danneggiati possono promuovere l'azione civile contro i diretti responsabili entro il termine di decadenza di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendo dall'eventuale maturata prescrizione del diritto.

 

11.  1. Nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano già state accertate con atti definitivi la dipendenza dell'invalidità e il suo grado ovvero della morte da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari, è instaurato ad istanza di parte, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un procedimento civile dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Tale procedimento deve essere concluso con sentenza soggetta all'impugnazione di cui all'articolo 12, comma 2 (7).

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(7) La Corte costituzionale, con ordinanza 18-21 giugno 2007, n. 233 (Gazz. Uff. 27 giugno 2007, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 

12.  1. Il tribunale in composizione monocratica competente in base alla residenza anagrafica della vittima o dei superstiti fissa una o al massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale, esposte le richieste delle parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le conclusioni, la causa è assegnata a sentenza e decisa nel termine di quattro mesi.

2. Le sentenze di cui al comma 1 sono ricorribili esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione per violazione di legge, ivi compresa la manifesta illogicità della motivazione.

 

13.  1. La competente amministrazione dello Stato, anche prima dell'inizio di azioni giudiziarie o amministrative, d'ufficio o su richiesta di parte, può offrire alla vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o agli eredi una somma a titolo di definitiva liquidazione, che, in caso di accettazione, è preclusiva di ogni altra azione, costituendo ad ogni effetto transazione.

2. La liquidazione di cui al comma 1 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dalla relativa deliberazione.

 

14.  1. Il riconoscimento delle infermità, il ricalcolo dell'avvenuto aggravamento ai sensi dell'articolo 6 e delle pensioni, nonché ogni liquidazione economica in favore delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice devono essere conclusi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda da parte dell'avente diritto alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza anagrafica del medesimo soggetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

 

15.  1. I benefìci di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961. A tale fine è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2004.

2. Per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefìci di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003 (8).

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(8)  In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 1, L. 20 febbraio 2006, n. 91.

 

16.  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in 64.100.000 euro per l'anno 2004, in 12.480.000 euro per l'anno 2005 e in 12.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006, ivi comprese le minori entrate derivanti dal comma 2 dell'articolo 3, valutate in 407.238 euro per l'anno 2004, in 610.587 euro per l'anno 2005 e in 814.476 euro a decorrere dall'anno 2006, e quelle derivanti dal comma 1 dell'articolo 9, valutate in 130.500 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4.210.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 4.997.000 euro per l'anno 2004, a 506.000 euro per l'anno 2005 e a 1.430.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 26.450.000 euro per l'anno 2004, a 27.000 euro per l'anno 2005 e a 29.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a 3.401.000 euro per l'anno 2004, a 7.456.000 euro per l'anno 2005 e a 9.273.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 1.027.000 euro per l'anno 2004, a 682.000 euro per l'anno 2005 e a 2.168.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa; quanto a 21.436.000 euro per l'anno 2004 e a 3.809.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali e quanto a 2.579.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


L. 23 agosto 2004, n. 226.
Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore. (art. 16 e tab. C ed E)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 agosto 2004, n. 204.

(2)  Vedi, anche, i commi 95 e 101 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

 

Capo IV - Reclutamento nelle carriere iniziali delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del corpo militare della croce rossa

16. Concorsi.

1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della presente legge, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.

2. Nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1.

3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette procedure è di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate (3).

4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:

a) una parte è immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:

1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;

2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza;

3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;

4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello stato;

5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;

b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:

1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;

2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza;

3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;

4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello stato;

5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;

6) 100 per cento per il Corpo militare della Croce Rossa.

5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.

6. I criteri e le modalità per l'ammissione dei concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le modalità di incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle preferenze espresse dai candidati.

7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai volontari di cui al comma 1 è rideterminato in misura percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, previa delibera del Consiglio dei ministri. Con le medesime modalità sono rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui al comma 4. Lo schema di decreto è trasmesso dal Governo alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.

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(3)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi: per la Polizia di Stato il D.M. 22 febbraio 2006; per il Capo di polizia penitenziaria il D.M. 16 marzo 2006; per il Capo della Guardia di finanza il D.M. 2 agosto 2006.

 

Tabella C (11)

(v. articolo 23, comma 2)

Oneri finanziari complessivi

 

 

ANNO

ONERI

 

 

 

 

2005

392.999.573,06

2006

392.996.596,78

2007

392.890.034,23

2008

392.845.104,00

2009

392.877.594,60

2010

389.102.583,23

2011

344.176.466,82

2012

335.143.557,80

2013

331.324.911,14

2014

322.232.193,54

2015

312.789.792,14

2016

304.788.156,21

2017

298.898.670,81

2018

286.098.679,28

2019

267.427.682,18

2020

229.046.477,63

2021

180.973.393,36

 

 

 

 

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(11) Vedi, anche, il comma 570 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

Tabella E

(v. articolo 28, comma 1)

Oneri finanziari relativi al corpo delle capitanerie di porto

 

 

ANNO

ONERI

 

 

2004

169.119,36

2005

48.287.301,26

2006

76.476.030,64

2007

76.437.689,08

2008

76.404.162,91

2009

75.993.137,67

2010

75.188.592,32

2011

75.106.850,08

2012

75.022.475,62

2013

74.943.322,41

2014

74.867.621,25

2015

74.787.401,19

2016 (regime)

74.703.881,29

 

 

 

 

 


L. 23 agosto 2004, n. 239.
Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia. (art. 1 co. 75)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 settembre 2004, n. 215.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 6 maggio 2005, n. 18/D;

- Ministero dell'interno: Lett.Circ. 28 febbraio 2005, n. DCPST/A4/RS/600;

- Ministero delle attività produttive: Circ. 7 ottobre 2004, n. 165.

 

1.  …….

75. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «I soggetti destinatari di incentivi relativi alla realizzazione di impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili che non rispettino la data di entrata in esercizio dell'impianto indicata nella convenzione e nelle relative modifiche e integrazioni sono considerati rinunciatari qualora non abbiano fornito idonea prova all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa mediante l'acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto, nonché l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente, ovvero l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato. I soggetti beneficiari che abbiano adempiuto l'onere di cui al terzo periodo non sono considerati rinunciatari e perdono il diritto alle previste incentivazioni nei limiti corrispondenti al ritardo accumulato».

…………


D.L. 5 ottobre 2004, n. 249.
Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali. (art. 1 co. 1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 ottobre 2004, n. 235 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 dicembre 2004, n. 291 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2004, n. 285), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 14 febbraio 2005, n. 28; Circ. 25 marzo 2005, n. 52;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 15 ottobre 2004, n. 39/2004; Circ. 28 ottobre 2004, n. 42/2004.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare specifiche disposizioni per fronteggiare la crisi occupazionale che interessa rilevanti settori aziendali, nonché per assicurare interventi in materia di politiche sociali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

 

1.  1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale può essere prorogato, sulla base di specifici accordi in sede governativa, per un periodo fino a dodici mesi nel caso di programmi, che comprendono la formazione ove necessaria, finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerti nei primi dodici mesi il concreto avvio del piano di gestione delle eccedenze occupazionali. A tale finalità il Fondo per l'occupazione è integrato di 63 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (3).

…………

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(3)  Comma così modificato prima dalla legge di conversione 3 dicembre 2004, n. 291 e poi dall'art. 20, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273. Vedi, anche, il comma 12 dell'art. 36-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 


D.M. 13 dicembre 2004.
Individuazione dei progetti ammessi al Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori previsto dall'articolo 25, commi 7, 8 e 9 della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2004, n. 304, S.O.

(2)  Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 8, D.M. 15 marzo 2004, n. 163.

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha istituito, presso il Ministero dell'interno, il «Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori» da destinare all'adozione di interventi per la salvaguardia ambientale e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori individuate tra gli ambiti territoriali indicati nell'allegato A della predetta legge;

Visto l'art. 25, comma 8, della citata legge n. 448 del 2001 che quantifica, per l'anno 2002, le risorse del Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori in 51.645.689,90 di euro ridotti a 46.395.390 di euro in conseguenza dell'adozione dei provvedimenti previsti dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, emanato ai sensi dell'art. 25, comma 9, della legge n. 448 del 2001, che ha individuato la tipologia ed i settori degli interventi che possono essere ammessi ad accedere al Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori;

Visto il decreto 15 marzo 2004, n. 163 del Ministro dell'interno, con il quale, ai sensi dell'art. 25, comma 9, della legge n. 448 del 2001 sono stati definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori;

Visto, in particolare, l'art. 8 del citato decreto n. 163 del 2004 che demanda ad apposito decreto del Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento del Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori, secondo i criteri e le modalità previsti dallo stesso provvedimento;

Visto, inoltre, l'art. 6, comma 2, dello stesso decreto regolamentare che affida ad apposita Commissione, da nominare con decreto del Ministro dell'interno, le funzioni di:

- verificare la ricevibilità formale delle domande di finanziamento;

- verificare i requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'interno n. 163 del 2004;

- valutare se le domande di finanziamento siano coerenti con le previsioni di cui all'art. 25, commi 7, 8 e 9, della legge n. 448 del 2001 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003;

- verificare che, unitamente alle domande, sia stata presentata la documentazione richiesta dall'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno n. 163 del 2004;

- valutare la sostenibilità tecnica, ambientale, economica e finanziaria dei progetti oggetto delle domande di finanziamento ed i tempi di avviamento dei lavori;

- accertare la capacità dei progetti oggetto delle domande di finanziamento di offrire uno sviluppo stabile e qualificato, la compatibilità dei progetti con gli strumenti di programmazione sovraordinati relativi al bacino territoriale di riferimento e la coerenza con la specifica normativa e disciplina di tutela ambientale;

- redigere l'elenco delle domande risultate in possesso dei prescritti requisiti formali e sostanziali, con l'indicazione per ciascuna di esse del relativo punteggio alla stregua dei criteri di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'interno n. 163 del 2004;

- avanzare specifica proposta al Ministro dell'interno per l'assegnazione delle risorse del Fondo per la tutela e lo sviluppo economico sociale delle isole minori;

Tenuto conto che la Commissione, a conclusione dei lavori svolti in esecuzione delle funzioni sopra richiamate, ha escluso dal finanziamento i progetti presentati dagli enti ricompresi nell'allegato 1, per i motivi a fianco di ciascuno indicati ed, in linea generale, riconducibili:

- alla mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'interno n. 163 del 2004;

- alla mancata presentazione della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto;

- all'insussistenza dei requisiti sostanziali di cui all'art. 6, comma 2, sempre del medesimo decreto ministeriale;

Tenuto conto del riparto del Fondo per la tutela e lo sviluppo economico sociale delle isole minori effettuato ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 15 marzo 2004, n. 163, quale risultante dal prospetto all'uopo rassegnato dalla Commissione (allegato 2);

Tenuto conto della graduatoria delle domande di finanziamento formata dalla Commissione ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro dell'interno 15 marzo 2004, n. 163 (allegato 3);

Tenuto conto della proposta con la quale la Commissione, richiamando anche le prescrizioni formulate dal Ministero dell'ambiente nei pareri espressi sui progetti oggetto delle predette domande ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro dell'interno n. 163 del 2004, ha individuato i progetti ammessi a partecipare all'assegnazione del Fondo per la tutela e lo sviluppo economico sociale delle isole minori (allegato 4) e quelli nei confronti dei quali, a causa dell'insufficienza delle quote del Fondo, assegnate ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto, non è stato concesso alcun finanziamento o è stato concesso in misura inferiore rispetto a quanto richiesto (allegato 5);

Considerato che le proposte della Commissione sono coerenti con i criteri dettati dal decreto del Ministro dell'interno n. 163 del 2004;

Decreta:

 

1. Progetti ammessi al finanziamento del Fondo per la tutela e lo sviluppo economico sociale delle isole minori.

Sono ammessi al finanziamento a carico del Fondo per la tutela e lo sviluppo economico sociale delle isole minori, nel rispetto anche di quanto previsto dall'art. 6, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto del Ministro dell'interno n. 163 del 2004, gli enti locali ed i progetti indicati negli elenchi di cui agli allegati 4 e 5, che formano parte integrante del presente decreto, e relativi, rispettivamente, alla assegnazione della quota del fondo di cui all'art. 5 del decreto n. 163 del 2004 e della quota residua di cui all'art. 6, comma 3, ultimo periodo, dello stesso decreto.

 

 

Allegato 1 (3)

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(3)  Allegato così sostituito dall'allegato 1 al D.M. 8 novembre 2005, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 dello stesso decreto.

Allegato 2 (4)

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(4)  Allegato così sostituito dall'allegato 2 al D.M. 8 novembre 2005, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 dello stesso decreto.

Allegato 3 (5)

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(5)  Allegato così sostituito dall'allegato 3 al D.M. 8 novembre 2005, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 dello stesso decreto.

Allegato 4 (6)

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(6)  Allegato così sostituito dall'allegato 4 al D.M. 8 novembre 2005, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 dello stesso decreto.

Allegato 5 (7)

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(7)  Allegato così sostituito dall'allegato 5 al D.M. 8 novembre 2005, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 dello stesso decreto.


D.M. 16 dicembre 2004, n. 341
Regolamento concernente disposizioni di attuazione dell'articolo 3, comma 16, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 maggio 2005, n. 107.

 

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

Visto l'articolo 3, comma 16, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 5-quater del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che ha stabilito di assegnare alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia una quota delle accise sulle benzine pari a 0,413 euro e dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro per ogni litro venduto nel territorio della regione;

Visto il medesimo articolo 3, comma 16, della citata legge n. 549 del 1995, con il quale si dispone che con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, sono dettate le disposizioni attuative del citato articolo 3, comma 16;

Visto l'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha soppresso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministero delle finanze ed ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'articolo 3, comma 15, della citata legge n. 549 del 1995, come modificato dall'articolo 5-quater della citata legge n. 16 del 2002, che ha stabilito la possibilità per le regioni e le province autonome di determinare, con propria legge e nell'àmbito della quota di accisa a loro riservata, una riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione per i soli cittadini residenti nella regione o provincia autonoma o in una parte di essa;

Visto l'articolo 3, comma 17, della medesima legge n. 549 del 1995, con il quale si dispone che, nell'esercizio delle facoltà di cui ai citati commi 15 e 16 del medesimo articolo 3, le regioni e le province autonome di confine devono garantire che il prezzo alla pompa non sia inferiore a quello praticato negli stati confinanti, che la riduzione del prezzo alla pompa sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine e che siano disciplinati precisi controlli sulle cessioni di carburanti e previste le relative sanzioni nei casi di inadempienza o abuso;

Ritenuta la necessità di abrogare il D.M. 23 ottobre 1996, n. 655 del Ministro del tesoro, recante disposizioni attuative del predetto articolo 3, comma 16, della medesima legge n. 549 del 1995, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 5-quater della richiamata legge n. 16 del 2002, che hanno previsto l'assegnazione alla regione Friuli-Venezia Giulia, altresì, di una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro per ogni litro venduto nel territorio della regione;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le note n. 1905 del 16 maggio 2002 e n. 2182 del 17 maggio 2004 dell'Agenzia delle dogane, con le quali sono state condivise le modifiche recate dal presente decreto;

Viste le note n. 10517/RAG-E/6.1A.1.6 del 22 ottobre 2002 e n. 10090/REF/6.1A.1.6 del 25 maggio 2004, con le quali la regione Friuli-Venezia Giulia ha manifestato l'intesa, prevista dall'articolo 3, comma 16, della legge n. 549 del 1995, espressa dalla Giunta regionale nella seduta del 4 ottobre 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 30 giugno 2004;

Vista la nota n. 18990/REF.V dell'8 ottobre 2004, con la quale la regione Friuli-Venezia Giulia ha confermato la non incidenza, nel meccanismo agevolativo, del recente ingresso della Repubblica slovena nell'Unione europea;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 20 ottobre 2004;

Vista la nota n. DAGL 10.34/40/04 del 25 novembre 2004, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il nulla osta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Adotta il seguente regolamento:

 

1.  1. Il D.M. 23 ottobre 1996, n. 655 del Ministro del tesoro è abrogato.

 

2.  1. La regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, commi 15 e 16, come modificato dall'articolo 5-quater del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, può determinare, con propria legge, nei limiti della quota delle accise sulle benzine e sul gasolio per autotrazione, rispettivamente, pari a 0,413 euro e a 0,26 euro per ogni litro venduto nel territorio della regione, le modalità per la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine e del gasolio per autotrazione per i soli cittadini residenti nella regione, al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di carburanti negli Stati confinanti, regolamentandone la materia nel suo complesso e con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 3, comma 17, lettera a), della citata legge n. 549 del 1995, in ordine alla misura del prezzo alla pompa, che non deve essere inferiore a quello praticato negli Stati confinanti, ed alla riduzione del prezzo che deve essere differenziato nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine. La predetta regolamentazione decorre dall'entrata in vigore della relativa legge regionale.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 17, lettera a), della citata legge n. 549 del 1995, le ambasciate d'Italia presso la Repubblica austriaca e presso la Repubblica slovena, confinanti con la regione Friuli-Venezia Giulia, comunicano trimestralmente al Presidente della Giunta regionale il prezzo alla pompa delle benzine e del gasolio per autotrazione praticato nei punti vendita ubicati ad una distanza non superiore a 10 chilometri dal confine di detti Stati. Se il prezzo alla pompa risulta differenziato nei punti vendita la predetta comunicazione segnala il prezzo medio.

3. La regione Friuli-Venezia Giulia nell'applicazione di quanto disposto al comma 1 garantisce un regolare rimborso della riduzione del prezzo alla pompa praticato dagli impianti di distribuzione.

4. La regione Friuli-Venezia Giulia informa l'Agenzia delle dogane di tutta la regolamentazione autonomamente posta in essere concernente la presente materia e le sue variazioni tempo per tempo disposte, nonché del contenuto delle comunicazioni fornite dalle ambasciate d'Italia presso la Repubblica austriaca e presso la Repubblica slovena ai sensi del precedente comma 2.

5. La regione Friuli-Venezia Giulia, nell'àmbito della predetta autonoma regolamentazione, disciplina le modalità per l'effettuazione dei controlli sulle cessioni di carburanti a prezzo ridotto, prevedendo la misura delle relative sanzioni amministrative in caso di inadempienza o abuso, tenendo anche conto delle disposizioni vigenti in materia di accise sugli olii minerali. A tal fine, in occasione delle verifiche previste dalla normativa vigente, l'Amministrazione finanziaria tiene conto anche delle specifiche disposizioni regionali.

 

3.  1. Annualmente entro il mese di aprile il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGEPA - Ufficio IX, provvede a determinare, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle dogane ai sensi del successivo articolo 4, comma 1, le differenze tra le quantità espresse in litri delle benzine e del gasolio per autotrazione vendute in ciascun anno precedente nel territorio della regione medesima rispetto a quelle corrispondenti relative, rispettivamente, all'anno 1995 e all'anno 2001.

2. Nel caso che le predette quantità vendute risultino inferiori rispetto a quelle vendute rispettivamente, nel 1995 e nel 2001, con esclusione delle riduzioni scaturenti da cause non dipendenti dalle disposizioni regionali di cui al presente decreto, la regione Friuli-Venezia Giulia deve rimborsare all'erario una somma pari alla quantità differenziale espressa in litri per l'importo dell'accisa e dell'IVA sull'accisa vigenti, rispettivamente, nel 1995 e nel 2001, in modo da garantire allo Stato introiti non inferiori a quelli, rispettivamente, del medesimo anno 1995 e del medesimo anno 2001. Detta somma viene trattenuta nei confronti della regione in sede di devoluzione definitiva della compartecipazione di tributi erariali riferiti allo stesso anno, spettanti alla regione Friuli-Venezia Giulia a norma dello statuto di autonomia.

3. Nel caso che le predette quantità vendute risultino superiori rispetto a quelle vendute, rispettivamente, nel 1995 e nel 2001, alla regione Friuli-Venezia Giulia viene corrisposta una somma pari alla quantità differenziale espressa in litri per l'importo unitario pari a quello dell'accisa e dell'IVA sull'accisa vigenti nell'anno di competenza mediante mandato diretto commutabile in quietanza del conto corrente acceso dalla regione Friuli-Venezia Giulia presso la tesoreria centrale dello Stato con imputazione a carico dell'unità previsionale di base 4.1.2.12 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento al capitolo n. 2798, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nell'àmbito della medesima unità previsionale di base 4.1.2.12 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento al capitolo n. 2797.

4. Nel caso che si realizzino incrementi delle vendite delle benzine e del gasolio per autotrazione eccedenti quelli che consentono alla regione Friuli-Venezia Giulia il raggiungimento del punto di pareggio con gli esborsi regionali, di cui all'articolo 2, comma 3, la somma di cui al comma 3, limitatamente a quella calcolata per le quantità espresse in litri eccedenti il predetto punto di pareggio, rimane acquisita all'erario nei limiti dell'importo dell'accisa e della relativa IVA sulle benzine e sul gasolio per autotrazione, al netto della quota di accisa assegnata alla regione e della relativa IVA.

 

4.  1. Nelle ipotesi indicate nel precedente articolo 3, l'Agenzia delle dogane comunica annualmente entro il mese di marzo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGEPA - Ufficio IX ed alla Ragioneria generale della regione Friuli-Venezia Giulia i quantitativi espressi in litri delle benzine e del gasolio per autotrazione venduti nell'anno precedente (a cominciare rispettivamente dal 1995 e dal 2001) dagli impianti di distribuzione di carburanti, ubicati nel territorio della regione medesima, che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, sostituito con l'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I predetti quantitativi venduti non devono comprendere le quote di benzine e di gasolio per autotrazione già contingentate nelle zone di confine, rispettivamente, ai sensi della legge 1° dicembre 1948, n. 1438 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 6 del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1992, n. 17 e ai sensi dell'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66.

2. Qualora l'importo delle accise sui carburanti scenda comunque al di sotto della somma, rispettivamente, di 0,413 euro o di 0,26 euro per ogni litro, la quota disponibile per la regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 2, comma 1, viene corrispondentemente ridotta della differenza tra il nuovo importo e la somma, rispettivamente, di 0,413 euro o di 0,26 euro, a decorrere dalla data di variazione. A tal fine i quantitativi venduti prima e dopo la variazione dell'accisa sono determinati in proporzione rispetto a quelli annuali.

 


D.P.R. 22 dicembre 2004, n. 340.
Regolamento recante disciplina delle agevolazioni tariffarie, in materia di servizio di trasporto ferroviario di passeggeri e dell'incentivazione del trasporto ferroviario combinato, accompagnato e di merci pericolose, a norma dell'articolo 38 della L. 1° agosto 2002, n. 166. (artt. 14, 15)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 marzo 2005, n. 60.

 

Capo III - Disciplina dell'incentivazione del trasporto ferroviario

Sezione IV - Incentivazioni alle imprese ferroviarie per il trasporto combinato e accompagnato delle merci

14. Incentivi alle imprese ferroviarie ai sensi del comma 7 dell'articolo 38 della legge.

1. Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 38 della legge sono destinate alla copertura del fabbisogno finanziario derivante, per il triennio 2004-2006, da accordi di programma stipulati, per la parte pubblica, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti congiuntamente con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, per la parte privata, da imprese ferroviarie, previo accordo con le imprese di settore.

2. Gli accordi di programma di cui al presente articolo hanno per oggetto progetti di sviluppo del trasporto combinato accompagnato o non accompagnato finalizzati a ridurre la congestione stradale, a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporti e a potenziare il trasporto combinato, contribuendo ad un sistema di trasporti efficace, efficiente e sostenibile.

3. Può essere ammesso alla stipulazione di un accordo di programma un progetto che risponda a una delle seguenti tipologie:

a) azione di trasferimento modale, finalizzata al trasferimento di merci dal trasporto interamente su gomma al trasporto combinato mediante l'attivazione di nuovi servizi ovvero mediante lo sviluppo di servizi già esistenti;

b) azione innovativa mirante a superare le barriere strutturali presenti nel mercato nazionale del trasporto combinato e ad aumentare l'efficienza della catena del medesimo trasporto, in riferimento ad uno o più dei seguenti aspetti: logistica, tecnologia, metodi, attrezzature, prodotti o servizi forniti;

c) azione innovativa volta a migliorare la cooperazione al fine di ottimizzare in modo strutturale i metodi e le procedure di lavoro nella catena del trasporto combinato, tenuto conto delle esigenze logistiche.

4. I progetti di cui al presente articolo possono accedere alla stipulazione dell'accordo di programma purché:

a) non comportino distorsioni di concorrenza fra servizi di trasporto alternativi al solo trasporto su strada, in misura contraria all'interesse generale sia nazionale sia comunitario. A tale fine, l'intensità dell'aiuto deve essere proporzionale all'obiettivo da conseguire mediante il progetto;

b) siano finalizzati ad un trasferimento tra modi reale, misurabile, sostenibile;

c) consistano in azioni che, sulla base di previsioni realistiche, risultino economicamente valide successivamente al periodo di validità dell'accordo di programma.

5. La selezione dei progetti è effettuata, previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di un invito a presentare offerte ai fini di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da una Commissione nominata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituita da rappresentanti dei Ministeri competenti ai sensi del comma 1. L'invito a presentare offerte indica i casi di esclusione dalla partecipazione alla selezione previsti dalla normativa vigente e contiene ulteriori specificazioni di quanto disposto dal presente articolo, ai fini del procedimento di selezione dei progetti. La selezione tiene conto dei benefìci ambientali previsti in conseguenza dei progetti proposti, nonché del contributo dei progetti stessi alla riduzione della congestione stradale e allo sviluppo del trasporto combinato. Nel procedimento di selezione dei progetti, la Commissione di cui al presente comma può avvalersi dell'assistenza di uno o più soggetti esterni alle Amministrazioni procedenti. L'avvenuta selezione degli accordi è oggetto di pubblicità notizia nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

6. Ciascuna impresa ferroviaria interessata presenterà un fascicolo di descrizione del progetto, contenente almeno le seguenti informazioni:

a) obiettivo del progetto e individuazione delle imprese coinvolte;

b) descrizione dell'attività nella quale il progetto consiste, con l'indicazione, anche, delle caratteristiche qualitative del servizio;

c) descrizione del segmento di mercato di riferimento; indicazione dell'utenza potenziale del servizio e dei prezzi che saranno applicati;

d) previsioni economico-finanziarie del progetto: introiti, costi, redditività;

e) dimostrazione della necessità di co-finanziamento pubblico e indicazioni relative alle altre fonti di finanziamento;

f) descrizione degli effetti previsti dal punto di vista:

1) trasportistico, con l'indicazione degli effetti in termini di sviluppo del trasporto combinato anche in rapporto alla concorrenza tra i diversi modi, ai sensi di quanto previsto dal comma 4, lettera a);

2) ambientale, con particolare riferimento alla riduzione della congestione stradale in conseguenza della realizzazione del progetto;

3) eventuali ulteriori effetti che possano derivare dalla realizzazione del progetto.

7. I fondi per gli accordi di programma selezionati ai sensi del comma 5 sono assegnati in funzione dei treni-chilometro prodotti sul territorio nazionale dall'impresa ferroviaria sottoscrivente, nel triennio di riferimento. Il contributo finanziario complessivo nazionale e comunitario per i servizi oggetto dei predetti accordi non può comunque essere superiore al trenta per cento per il primo anno, al venticinque per cento per il secondo e al venti per cento per il terzo, in rapporto all'importo totale delle spese necessarie alla realizzazione dei progetti, che possono comprendere tra l'altro:

a) i costi di locazione, leasing o ammortamento delle unità di trasporto combinato;

b) i costi di locazione, leasing o ammortamento e dell'adeguamento necessario per realizzare il progetto, in riferimento al materiale rotabile;

c) le spese di investimento e i costi di locazione, leasing o ammortamento del materiale atto a consentire il trasbordo tra la ferrovia e gli altri modi;

d) i costi di utilizzo delle infrastrutture ferroviarie;

e) le spese relative all'applicazione commerciale di tecniche, tecnologie o materiali preventivamente testati e approvati, in particolare la tecnologia dell'informazione dei trasporti;

f) i costi relativi alla formazione del personale e alla diffusione dei risultati del progetto, nonché i costi delle misure d'informazione e di comunicazione adottate per rendere noti all'industria dei trasporti interessata i nuovi servizi di trasporto combinato predisposti.

8. Le imprese ferroviarie che sottoscrivono un accordo di programma ai sensi del presente articolo si obbligano a tenere evidenza contabile separata in relazione alle attività oggetto dell'accordo. Le medesime imprese provvedono, qualora ai fini dell'erogazione dei servizi oggetto dell'accordo abbiano necessità di avvalersi di servizi prodotti da soggetti terzi, ad individuare i fornitori dei predetti servizi mediante procedura di selezione ovvero mediante idonea indagine di mercato.

 

15. Progetto di autostrada ferroviaria alpina sulla direttrice Aiton-Orbassano.

1. A valere sulle risorse di cui al comma 7 dell'articolo 38 della legge è finanziato, in via prioritaria, l'accordo di programma attuativo del progetto sperimentale di autostrada ferroviaria alpina sulla direttrice Aiton-Orbassano, in adempimento di quanto definito nel vertice italo-francese di Périgueux del 27 novembre 2001, ed alle condizioni e secondo le modalità ivi previste.


L. 24 dicembre 2004, n. 313.
Disciplina dell'apicoltura. (art. 5)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306.

 

5. Documento programmatico per il settore apistico.

1. Per la difesa dell'ambiente e delle produzioni agroforestali, ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del 25 giugno 1997, del Consiglio, e successive modificazioni, e della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello nazionale, con le unioni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute ai sensi della normativa vigente, con le organizzazioni nazionali degli apicoltori, con le organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale e con le associazioni a tutela dei consumatori, adotta, anche utilizzando le risorse stanziate dalla presente legge nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, un documento programmatico contenente gli indirizzi e il coordinamento delle attività per il settore apistico, con particolare riferimento alle seguenti materie:

a) promozione e tutela dei prodotti apistici italiani e promozione dei processi di tracciabilità ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

b) tutela del miele italiano conformemente alla direttiva 2001/110/CE del 20 dicembre 2001 del Consiglio;

c) valorizzazione dei prodotti con denominazione di origine protetta e con indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 e del regolamento (CEE) n. 2082/92 del 14 luglio 1992, del Consiglio, e successive modificazioni, nonché del miele prodotto secondo il metodo di produzione biologico, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del 24 giugno 1991 del Consiglio, e successive modificazioni;

d) sostegno delle forme associative di livello nazionale tra apicoltori e promozione della stipula di accordi professionali;

e) sviluppo dei programmi di ricerca e di sperimentazione apistica, d'intesa con le organizzazioni apistiche;

f) integrazione tra apicoltura e agricoltura;

g) indicazioni generali sui limiti e divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali, coltivate e spontanee durante il periodo di fioritura;

h) individuazione di limiti e divieti di impiego di colture di interesse mellifero derivanti da organismi geneticamente modificati;

i) incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo di api;

l) incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo;

m) tutela e sviluppo delle cultivar delle essenze nettarifere, in funzione della biodiversità;

n) determinazione degli interventi economici di risanamento e di controllo per la lotta contro la varroasi e le altre patologie dell'alveare;

o) potenziamento e attuazione dei controlli sui prodotti apistici di origine extracomunitaria, comunitaria e nazionale;

p) incentivazione dell'insediamento e della permanenza dei giovani nel settore apistico;

q) previsione di indennità compensative per gli apicoltori che operano nelle zone montane o svantaggiate;

r) salvaguardia e selezione in purezza dell'ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e dell'Apis mellifera sicula Montagano e incentivazione dell'impiego di api regine italiane con provenienza da centri di selezione genetica (3).

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare contestualmente all'adozione del documento di cui al comma 1, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite le risorse statali tra le materie indicate al comma 1 (4).

3. Il documento programmatico ha durata triennale e può essere aggiornato ogni anno con le medesime procedure di cui al comma 1.

4. Al documento programmatico sono allegati:

a) i programmi apistici predisposti, previa concertazione con le organizzazioni dei produttori apistici, con le organizzazioni professionali agricole e con le associazioni degli apicoltori e del movimento cooperativo operanti nel settore apistico a livello regionale, da ogni singola regione;

b) i programmi interregionali o le azioni comuni riguardanti l'insieme delle regioni, da realizzare in forma cofinanziata.

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(3) Con D.M. 10 gennaio 2007 (Gazz. Uff. 14 marzo 2007, n. 61) è stato approvato il documento programmatico per il settore apistico (DAP) previsto dal presente comma.

(4) Con D.M. 19 marzo 2007 (Gazz. Uff. 16 aprile 2007, n. 88) sono stati determinati i criteri e le modalità di concessione dei contributi in relazione agli interventi previsti dal documento programmatico per il settore apistico.

 


 

L. 30 dicembre 2004, n. 311.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005). (art. 1 co. 5, 96, 160, 180, 181, 373, 465)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.

(2)  La presente legge era stata modificata, con l'aggiunta dell'art. 1, comma 119-bis, dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 163, non convertito in legge.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 4 marzo 2005, n. 3;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 13 gennaio 2005;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Nota 1 luglio 2005, n. 25; Circ. 6 luglio 2005, n. 27;

- I.N.P.G.I., Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani: Circ. 3 marzo 2005, n. PC/20/CV;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 31 gennaio 2005, n. 17; Msg. 15 febbraio 2005, n. 5369; Circ. 16 febbraio 2005, n. 30; Circ. 3 marzo 2005, n. 37; Circ. 6 maggio 2005, n. 64; Msg. 24 maggio 2005, n. 20058; Circ. 16 giugno 2005, n. 77; Msg. 8 luglio 2005, n. 25558;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Nota 30 dicembre 2004, n. 4015/ACVCT/V; Circ. 3 gennaio 2005, n. 2/E; Ris. 10 gennaio 2005, n. 6/E; Nota 14 gennaio 2005, n. 142/V/AGT; Circ. 3 febbraio 2005, n. 7/D; Circ. 8 febbraio 2005, n. 4; Circ. 9 febbraio 2005, n. 1/COA/ADI/2005; Circ. 10 febbraio 2005, n. 2/T; Circ. 11 febbraio 2005, n. 5; Circ. 23 febbraio 2005, n. 3/2005; Circ. 21 marzo 2005, n. 11; Circ. 7 aprile 2005, n. 13; Circ. 22 aprile 2005, n. 16/E; Circ. 28 giugno 2005;

- Ministero dell'interno: Circ. 17 febbraio 2005, n. F.L.3/2005; Circ. 14 marzo 2005, n. F.L.7/2005;

- Ministero della giustizia: Nota 23 febbraio 2005, n. 1/2534//44/U-05;

- Ministero delle attività produttive: Lett.Circ. 31 marzo 2005 , n. 2600.

 

5. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica (4).

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(4)  Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono state individuate nell'elenco di cui al Com.ISTAT 29 luglio 2005 (Gazz. Uff. 29 luglio 2005, n. 175), al Com.ISTAT 28 luglio 2006 (Gazz. Uff. 28 luglio 2006, n. 174) e al Com.ISTAT 31 luglio 2007 (Gazz. Uff. 31 luglio 2007, n. 176), modificato dal Com.ISTAT 29 ottobre 2007 (Gazz. Uff. 29 ottobre 2007, n. 252). Vedi, anche, l'art. 14-viciesquinquies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e all'art. 11-ter, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

 

96. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza, in deroga al divieto di cui al comma 95, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le amministrazioni ivi previste possono procedere ad assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005, a 160 milioni di euro per l'anno 2006, a 280 milioni di euro per l'anno 2007 e a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro in ciascun anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni (70).

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(70)  Vedi, anche, l'art. 1, comma 4-bis, D.L. 31 marzo 2005, n. 45, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, inoltre, il D.P.R. 6 settembre 2005, il D.P.R. 15 marzo 2006 e il D.P.R. 28 aprile 2006.

 

160. È costituita la Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese. Alla Fondazione partecipano, quali soci fondatori, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oltre ad altri soggetti pubblici e privati che ne condividano le finalità. La Fondazione è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, che verrà redatto dai fondatori. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali è assegnato alla Fondazione un contributo di un milione di euro per l'anno 2005 (102).

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(102)  Vedi, anche, il comma 429 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176 nonché in caso di mancato adempimento per gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo è condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma (110).

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(110)  Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 14 aprile 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

181. Con riferimento agli importi indicati al comma 164, relativamente alla somma di 1.000 milioni di euro per l'anno 2005, 1.200 milioni di euro per l'anno 2006 e 1.400 milioni di euro per l'anno 2007, il relativo riconoscimento alle regioni resta condizionato, oltre che agli adempimenti di cui al comma 173, anche al rispetto da parte delle regioni medesime dell'obiettivo per la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dall'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

 

373. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni dei commi da 367 a 375 è demandato al Corpo della guardia di finanza, che esercita, a tal fine, i poteri previsti dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia del territorio. A tal fine, per assicurare effettività all'indicata azione di contrasto all'utilizzazione illecita dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 367 a 375 e nei limiti di spesa di 5 milioni di euro annui, entro il 30 aprile 2005 è avviato dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze un programma straordinario di qualificazione continua e ricorrente e formazione mirata e specialistica del personale dell'amministrazione finanziaria e delle agenzie fiscali addetto alla predetta attività di accertamento. A tale programma di qualificazione e formazione può partecipare, su base convenzionale, anche il personale designato da enti locali o altri enti pubblici per le analoghe esigenze di consolidamento dell'azione di contrasto all'elusione fiscale, in presenza di coincidenti ragioni di pubblico interesse.

 

465. Gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi alle condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono indeducibili per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90 per cento.


D.L. 30 dicembre 2004, n. 314.
Proroga di termini . (art. 1 co. 1-bis)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, L. 1 marzo 2005, n. 26 (Gazz. Uff. 2 marzo 2005, n. 50), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Msg. 25 marzo 2005, n. 13105.

 

1-bis. Fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni di spese in conto capitale.

1. All'articolo 1, comma 27, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «31 gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2005» (5).

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(5)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 1° marzo 2005, n. 26.


D.L. 30 dicembre 2004, n. 315.
Disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari. (art. 9)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 febbraio 2005, n. 21 (Gazz. Uff. 1 marzo 2005, n. 49), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

9.  1. La gestione del fondo di cui all'articolo 38, comma 6, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è affidata alla Cassa depositi e prestiti che provvede, a valere sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato, all'erogazione delle somme nel triennio di attuazione dei relativi interventi sulla base di modalità definite con apposita convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la medesima Cassa depositi e prestiti.

 


D.L. 21 febbraio 2005, n. 16
Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica
(art. 1, co. 1-3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 febbraio 2005, n. 42 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 22 aprile 2005, n. 58 (Gazz. Uff. 22 aprile 2005, n. 93), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

1. 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani, con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, si provvede alla ripartizione tra le unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate (3).

2. Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005; al conseguente onere si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 9 e, quanto a 60 milioni di euro annui, con riduzione dei trasferimenti erariali attribuiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a qualsiasi titolo assegnati a ciascun ente territoriale interessato sulla base del riparto stabilito con il decreto di cui al comma 3 (4).

3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004 presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le spese sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilità interno (5).

.....................

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(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 22 aprile 2005, n. 58. Vedi, anche, il comma 432 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 22 aprile 2005, n. 58. A parziale modifica di quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 16, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

(5) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 22 aprile 2005, n. 58 e poi dal comma 1231 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. A parziale modifica di quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 16, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.


D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38
Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di princìpi contabili internazionali
(art. 9)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 marzo 2005, n. 66.

 

 

Art. 9

Poteri delle autorità.

1. I poteri della Banca d'Italia di cui agli articoli 5, comma 1, e 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformità ai princìpi contabili internazionali, nel rispetto dei princìpi contabili internazionali.

2. [I poteri dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui agli articoli 6, comma 1, e 83 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, sono esercitati, per le società di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformità ai princìpi contabili internazionali, nel rispetto dei princìpi contabili internazionali] (3).

3. La Commissione nazionale per le società e la borsa predispone gli schemi di bilancio per le società di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 2.

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(3) Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo.


D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Codice dell'amministrazione digitale
(artt. 29, 47, 54, 60, 64, 72-74, e 78)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

 

 

Art. 29

Accreditamento.

1. I certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, chiedono di essere accreditati presso il CNIPA.

2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all'articolo 27, ed allegare alla domanda oltre ai documenti indicati nel medesimo articolo il profilo professionale del personale responsabile della generazione dei dati per la creazione e per la verifica della firma, della emissione dei certificati e della gestione del registro dei certificati nonché l'impegno al rispetto delle regole tecniche.

3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, deve inoltre:

a) avere forma giuridica di società di capitali e un capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione alla attività bancaria ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e dei componenti degli organi preposti al controllo, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. La domanda di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

5. Il termine di cui al comma 4, può essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità del CNIPA o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

6. A seguito dell'accoglimento della domanda, il CNIPA dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto dal CNIPA stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione.

7. Il certificatore accreditato può qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni.

8. Sono equiparati ai certificatori accreditati ai sensi del presente articolo i certificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE.

9. Alle attività previste dal presente articolo si fa fronte nell'àmbito delle risorse del CNIPA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 47

Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni.

1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta elettronica; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.

2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:

a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;

b) ovvero sono dotate di protocollo informatizzato;

c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;

d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

3. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni centrali provvedono a (40):

a) istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun registro di protocollo;

b) utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.

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(40) Alinea così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

Art. 54

Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.

1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici (44):

a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento (45);

b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;

f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;

g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima.

2. Le amministrazioni centrali che già dispongono di propri siti realizzano quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice (46).

2-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa (47).

3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di autenticazione informatica.

4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.

4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento (48).

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(44) Alinea così modificato dall'art. 22, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(45) Lettera così modificata dall'art. 22, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(46) Comma così modificato dall'art. 22, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(47) Comma aggiunto dall'art. 22, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(48) Comma aggiunto dall'art. 22, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

Art. 60

Base di dati di interesse nazionale.

1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni per l'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti.

2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. La realizzazione di tali sistemi informativi e le modalità di aggiornamento sono attuate secondo le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42.

3. Le basi di dati di interesse nazionale sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in volta interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle materie di competenza e sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con il medesimo decreto sono altresì individuate le strutture responsabili della gestione operativa di ciascuna base di dati e le caratteristiche tecniche del sistema informativo di cui al comma 2.

4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

 

Art. 64

Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

1. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'autenticazione informatica.

2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'autenticazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano di accertare l'identità del soggetto che richiede l'accesso. L'accesso con carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.

3. Ferma restando la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissata la data, comunque non successiva al 31 dicembre 2007, a decorrere dalla quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi. È prorogato alla medesima data il termine relativo alla procedura di accertamento preventivo del possesso della Carta di identità elettronica (CIE), di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, limitatamente alle richieste di emissione di Carte nazionali dei servizi (CNS) da parte dei cittadini non residenti nei comuni in cui è diffusa la CIE (56).

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(56) Periodo aggiunto dall'art. 27, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

Art. 72

Definizioni relative al sistema pubblico di connettività.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «trasporto di dati»: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia;

b) «interoperabilità di base»: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;

c) «connettività»: l'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base;

d) «interoperabilità evoluta»: i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;

e) «cooperazione applicativa»: la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi (62).

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(61) L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(62) L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

Art. 73

Sistema pubblico di connettività (SPC).

1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività (SPC), al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati.

2. Il SPC è l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.

3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:

a) sviluppo architetturale ed organizzativo atto a garantire la natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema;

b) economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa;

c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (63).

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(63) L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

Art. 74

Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.

1. Il presente decreto definisce e disciplina la Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC. La Rete costituisce l'infrastruttura di connettività che collega, nel rispetto della normativa vigente, le pubbliche amministrazioni con gli uffici italiani all'estero, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualità (64).

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(64) L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

Art. 78

Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettività.

1. Le pubbliche amministrazioni nell'ambito della loro autonomia funzionale e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71, comma 1-bis.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le responsabilità di cui al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi informativi automatizzati, di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo (68).

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(68) L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 


D.L. 14 marzo 2005, n. 35
Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(artt. 5, comma 16-bis; 7, 11-bis)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 marzo 2005, n. 62 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 14 maggio 2005, n. 80.

 

 

Art. 5

Interventi per lo sviluppo infrastrutturale.

(omissis)

16-bis. I limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative concernenti lo sviluppo dei progetti di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono utilizzati secondo le specifiche disposizioni recate dall'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni (134).

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(134) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

 

Art. 7

Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali.

1. Gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la larga banda di cui al programma approvato con delibera CIPE n. 83/03 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2004, possono essere realizzati in tutte le aree sottoutilizzate. Il CIPE stabilisce annualmente le risorse del Fondo aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento del citato programma attuato dal Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia) del gruppo Sviluppo Italia S.p.a. e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per il tramite della società Innovazione Italia S.p.a.

2. Il contributo dello Stato alla fondazione Ugo Bordoni previsto dall'articolo 41, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è rinnovato, per il triennio 2005-2007 per l'importo di 5.165.000 euro annui. La fondazione invia, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari nella quale dà conto delle attività svolte nell'anno precedente (156).

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 502 è sostituito dal seguente:

«502. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, definisce i requisiti tecnici dei sistemi elettronici di identificazione e controllo degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle schede di gioco, intese come l'insieme di tutte le componenti hardware e software del congegno stesso, e dei documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne la controllabilità a distanza, indipendentemente dal posizionamento sugli apparecchi e dal materiale che si frappone fra chi è preposto alla lettura dei dati e l'apparecchio stesso. I sistemi dovranno poter garantire l'effettuazione dei controlli anche in forma riservata. Ad ogni nulla osta dovrà corrispondere almeno un sistema elettronico di identificazione. Gli eventuali costi di rilascio dei predetti documenti o sistemi sono a carico dei richiedenti».

3-bis. All'articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è aggiunto il seguente periodo: «La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero» (157).

3-ter. La cessione a corrispettivo pari a quello di acquisto di personal computer di nuova fabbricazione acquistati nello stesso esercizio della cessione, eventualmente con annessi relativi programmi di funzionamento, se attuata da imprese o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, in favore di lavoratori dipendenti, non dà luogo, ai fini delle imposte sul reddito, a presupposto di imponibilità per reddito in natura (158).

3-quater. Le pubbliche amministrazioni statali, nei rapporti con i cittadini e con le imprese, sono tenute a ricevere, nonché inviare se richiesto, anche in via telematica, nel rispetto della normativa vigente, la corrispondenza, i documenti e tutti gli atti relativi ad ogni adempimento amministrativo, utilizzando all'uopo le risorse finanziarie già disponibili per le esigenze informatiche. L'obbligo di cui al presente comma decorre, per ciascuna pubblica amministrazione centrale, dalla data stabilita con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro interessato. Dalle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (159).

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(155) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(156) Periodo aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(157) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(158) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(159) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

 

Art. 11-bis

Sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

1. Alle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. L'ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas è destinato ad un fondo per il finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori, di tipo reintegratorio o di risarcimento forfetario dei danni subiti. Le modalità di organizzazione e funzionamento del fondo nonché di erogazione delle relative risorse sono stabilite con regolamento a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari (224).

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(224) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.


L. 31 marzo 2005, n. 56
Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore
(artt. 1 e 3)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 aprile 2005, n. 91, S.O.

 

 

Art. 1

Costituzione degli sportelli unici all'estero.

1. Al fine di rendere più efficace e sinergica l'azione svolta dai soggetti operanti all'estero per il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la tutela del made in Italy e per la promozione degli interessi italiani all'estero, avuto riguardo anche alle iniziative in àmbito culturale, turistico e di valorizzazione delle comunità di affari di origine italiana, il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri promuovono, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, investimenti per la costituzione di sportelli unici all'estero, le cui sedi sono notificate alle autorità locali ai fini formali esterni conformemente alle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. La costituzione degli sportelli unici è realizzata individuando prioritariamente i Paesi di maggiore interesse economico, commerciale e imprenditoriale per l'Italia, anche al fine di razionalizzare gli strumenti già esistenti, e quelli dove non esistono strutture pubbliche adeguate capaci di assicurare le attività di promozione commerciale e di sostegno alle imprese italiane. Ai fini della costituzione degli sportelli va altresì tenuto conto, in via prioritaria, delle aree di libero scambio e di integrazione economica, nonché delle macroaree di interesse economico-commerciale.

2. In coerenza con le linee di indirizzo dell'attività promozionale definite dal Ministro delle attività produttive e sulla base delle indicazioni formulate di intesa con il Ministro degli affari esteri, gli sportelli di cui al comma 1 esercitano funzioni di orientamento, assistenza e consulenza ad imprese ed operatori, italiani ed esteri, in riferimento anche all'attività di attrazione degli investimenti esteri in Italia, nonché di coordinamento di attività promozionali realizzate in loco da enti pubblici e privati. Per le specifiche finalità di assistenza e di consulenza per le imprese multinazionali, nonché per la creazione di reti transnazionali nel campo della piccola e media impresa per la promozione dell'offerta delle aziende contoterziste, gli sportelli unici all'estero cooperano con il Punto di contatto nazionale OCSE, di cui all'articolo 39 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175. Gli sportelli svolgono altresì funzioni di assistenza legale alle imprese e di tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale nonché di lotta alla contraffazione, in stretto collegamento con le strutture del Ministero delle attività produttive ad hoc preposte, ai sensi dell'articolo 4, commi 72 e 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. All'attività degli sportelli di cui al presente articolo, svolta in raccordo funzionale e operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari e in coordinamento con la rete degli sportelli unici regionali per l'internazionalizzazione in Italia e le sedi regionali dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), partecipano gli uffici dell'ICE, dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), delle camere di commercio italiane all'estero con sede nelle località dello sportello, di Sviluppo Italia Spa, quale società per l'attrazione degli investimenti e per lo sviluppo di impresa, e di enti e istituzioni nazionali; possono altresì aderirvi altri soggetti che operano nel campo dell'internazionalizzazione ed enti nazionali e regionali, ivi compresi gli istituti di credito, i consorzi di garanzia fidi e le rappresentanze dei sistemi fieristici operanti in loco, al fine di raccordare tutte le componenti del sistema Italia all'estero.

4. I soggetti di cui al comma 3 possono essere individuati quali attuatori o fornitori di servizi degli sportelli, secondo criteri e modalità da stabilire con il regolamento di cui al comma 5.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle attività produttive e dal Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i soggetti partecipanti e le associazioni di categoria, sono definite le modalità operative di costituzione e organizzazione, alla luce della composizione delle strutture statali e regionali già presenti all'estero, anche mediante l'impiego di nuove tecnologie, d'intesa con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, degli sportelli unici di cui al presente articolo.

6. I responsabili degli sportelli unici all'estero, di comprovata professionalità, sono inseriti nell'organico della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare in qualità di esperti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Essi vengono individuati, anche sulla base delle proposte provenienti dai soggetti partecipanti allo sportello, dal Ministro delle attività produttive tra i funzionari pubblici con specifica professionalità in campo economico-commerciale ed esperti esterni alla pubblica amministrazione con professionalità equivalente. Qualora i responsabili degli sportelli unici appartengano ai ruoli del Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

7. Allo scopo di agevolare il raccordo funzionale ed organizzativo tra le strutture già esistenti, attuare una corretta economia di gestione e valorizzare le professionalità pubbliche del Ministero delle attività produttive, del Ministero degli affari esteri e dell'ICE, tali professionalità saranno prioritariamente valutate per la direzione dello sportello.

8. Per realizzare gli obiettivi di cui ai commi 1, 3 e 6, nonché per favorire all'interno degli sportelli unici la compresenza di professionalità diversificate, anche attraverso significativi apporti di comprovate competenze provenienti dal settore privato e dai ruoli dirigenziali delle amministrazioni pubbliche, enti o istituzioni, sono apportate le seguenti modificazioni all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni:

a) al secondo comma, recante la determinazione della quota di personale proveniente dal settore privato, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «trenta»;

b) l'ottavo comma, recante la determinazione della quota globale di personale estraneo all'Amministrazione degli affari esteri, è sostituito dal seguente:

«Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosessantacinque, di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con l'esclusione delle unità riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68».

9. Almeno quarantacinque esperti del contingente di cui all'ottavo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dal comma 8, lettera b), del presente articolo, vengono individuati secondo le procedure di cui al comma 6.

10. Per l'attuazione dei commi 1, 3 e 5 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 (2).

11. Per l'attuazione dei commi 6, 8 e 9 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 13.794.061 annui a decorrere dall'anno 2005.

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(2) Vedi, anche, il comma 5 dell'art. 6, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300.

 

 

Art. 3

Strutture per la formazione del personale operante nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese.

1. Sono autorizzati, nell'àmbito di accordi di programma con le regioni conclusi dal Ministero delle attività produttive, specifici investimenti, anche a carattere pluriennale, per la creazione di strutture statali o regionali, anche avvalendosi dell'ICE e di Sviluppo Italia Spa, relativamente all'attività di formazione per l'attrazione degli investimenti, da destinare alla formazione di personale per gli sportelli unici all'estero di cui all'articolo 1 della presente legge, per gli sportelli unici regionali previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161, e per altri enti e istituzioni operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese. Tali iniziative sono definite sentiti il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro degli affari esteri, che possono contribuirvi per i responsabili degli sportelli unici per il tramite dell'ICE, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d), della legge 25 marzo 1997, n. 68, e dell'Istituto diplomatico, previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267.

2. Ai fini di promuovere e dare piena attuazione a strutture con la funzione di sportelli unici regionali per l'internazionalizzazione di cui al comma 1, anche utilizzando a livello locale enti camerali e organismi associativi pubblici e privati, e anche al fine di assicurarne il necessario collegamento con gli sportelli unici all'estero di cui all'articolo 1, con successivi provvedimenti sono stabiliti le modalità e i criteri per il trasferimento delle relative risorse alle regioni.

3. L'ICE contribuisce alle attività di formazione connesse alle finalità della presente legge.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 3.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

 


D.P.R. 19 aprile 2005, n. 170
Regolamento concernente disciplina delle attività del Genio militare, a norma dell'articolo 3, comma 7-bis, della L. 11 febbraio 1994, n. 109
(solo titolo)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 2005, n. 201, S.O.


D.M. 20 maggio 2005
Determinazione degli incentivi e dei contributi al trasporto ferroviario combinato e di merci pericolose, ai sensi degli articoli 8 e 13 del D.P.R. 22 dicembre 2004, n. 340

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 luglio 2005, n. 167.

 

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

Visto l'art. 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, come modificato dall'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, e dall'art. 7 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2004, n. 47;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (d'ora in avanti: «la legge»);

Visto l'art. 1 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2005, n. 21;

Vista la decisione C(2003) 4538 del 10 dicembre 2003 della Commissione europea, che approva il programma di aiuti istituito dall'art. 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, concernente «Regolamento recante disciplina delle agevolazioni tariffarie in materia di servizio di trasporto ferroviario di passeggeri e dell'incentivazione del trasporto ferroviario combinato, accompagnato e di merci pericolose, a norma dell'art. 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166» (d'ora in avanti: «il regolamento») pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 14 marzo 2005;

Visti in particolare gli articoli 2, 7, 8 e 13 del regolamento;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 32/2004/SDG del 20 dicembre 2004, che approva l'intesa programmatica stipulata il 2 dicembre 2004 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Cassa depositi e prestiti S.p.a., e che autorizza l'impegno dei limiti di impegno quindicennali di 14.500.000 euro annui e di 5.000.000 euro annui iscritti sul bilancio di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 8179 - articoli 1 e 2 - U.P.B. 5.2.3.10;

Emana il seguente decreto:

 

1. Finalità.

1. Il presente decreto individua la misura unitaria degli incentivi da attribuire ai sensi dell'art. 38 comma 5 della legge come disciplinati dall'art. 8 del regolamento, nonché, con riferimento alla contribuzione ai beni di investimento a valere sulle risorse di cui al comma 6 dell'art. 38 della legge, i beni di investimento contribuibili, la percentuale massima contribuibile del prezzo del bene, l'ammontare di risorse destinabili alla contribuzione per ciascuna categoria di beni, il limite per soggetto richiedente e per categoria di beni nonché la durata del periodo di inalienabilità, ai sensi dell'art. 13 del regolamento. Il presente decreto individua altresì la misura delle risorse da destinare alle finalità di cui all'art. 38 comma 8 della legge.

2. La misura degli incentivi e dei contributi di cui al comma 1 è riferita ai valori unitari degli ammontari che la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2005, n. 21, provvede ad erogare ai beneficiari nel triennio di attuazione degli interventi a valere sul fondo di cui all'art. 38 comma 6 della legge.

3. Gli incentivi ed i contributi sono erogati ai beneficiari previo svincolo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle modalità e delle procedure che sono definite negli atti d'obbligo e nelle convenzioni tra il predetto Ministero e i beneficiari, nonché nella convenzione stipulata tra il Ministero stesso e la Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315 convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2005, n. 21.

 

2. Misura degli incentivi di cui all'art. 38, comma 5 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

1. Ai sensi dell'art. 8 del regolamento, l'ammontare complessivo dell'incentivo spettante ad ogni impresa in attuazione dell'art. 38 comma 5 della legge è costituito da un incentivo base e da un incentivo premiante.

2. L'incentivo base spettante all'impresa è costituito dal prodotto della misura unitaria dell'incentivo base e del numero dei treni*km effettuati. La misura unitaria dell'incentivo base è articolata secondo quanto riportato nell'allegato 1, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8 del regolamento ed è articolata in funzione della tipologia di trasporto e del grado di bilanciamento del traffico, come definiti dall'art. 2 del regolamento nonché della distanza tra origine e destinazione.

3. L'incentivo premiante di cui all'art. 8 del regolamento è attribuito con cadenza annuale, a decorrere dal secondo anno di validità del sistema incentivante di cui all'art. 38 comma 5 della legge. L'assegnazione di una quota di risorse a titolo di incentivo premiante ha luogo, per ciascuna impresa, qualora la quantità di treni-chilometro effettuati nel 2005 o nel 2006 sia maggiore, rispetto alla quantità consuntivata nell'anno 2004, delle percentuali di cui all'allegato 2, che riporta altresì la misura unitaria dell'incentivo premiante. L'incentivo premiante è calcolato sull'incremento di treni*km realizzati nel 2005 o nel 2006 rispetto al 2004, con le modalità ed alle condizioni di cui all'allegato 2.

4. L'ammontare dell'incentivo premiante erogabile per ciascun anno alla singola impresa è limitato al valore massimo del 10% del valore erogato per l'incentivo base all'impresa stessa per il medesimo anno.

 

3. Limiti di contribuzione all'acquisto di beni di investimento; durata del periodo minimo di inalienabilità e di utilizzo dei beni contribuiti ai fini dello sviluppo del trasporto di merci per ferrovia.

1. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento, gli investimenti per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci per i quali è possibile accedere ai contributi sono riferiti ai seguenti beni, nuovi di fabbrica e purché ricadenti nelle condizioni previste dall'art. 16 comma 3 del regolamento:

a) locomotori per trazione o manovra;

b) carri per trasporto combinato accompagnato e non accompagnato;

c) carri cisterna per merci pericolose;

d) casse mobili conformi alle specifiche UIC/CEN;

e) tank container per merci pericolose ad uso trasporto ferroviario combinato;

f) gru semoventi per la movimentazione di UTI;

g) gru a portale.

Ai sensi dell'art. 13, comma 2 del regolamento, possono accedere ai contributi per l'acquisizione di locomotori per trazione o manovra, di carri per trasporto combinato accompagnato e non accompagnato nonché di carri cisterna per merci pericolose esclusivamente le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 della Commissione.

2. La percentuale di contributo sul prezzo di acquisizione, l'ammontare complessivo di risorse erogabili per ciascuna categoria di beni, il limite, per soggetto richiedente e per bene, del contributo alle spese sostenute nonché la durata del periodo di inalienabilità, ai sensi dell'art. 13 del regolamento sono individuati nell'allegato 3, fermo restando il valore della percentuale degli impegni quindicennali riservata ai beni di investimento come previsto all'art. 7 comma 2 del regolamento.

3. Ai sensi dell'art. 13 commi 3 e 4 del regolamento, i beni per i quali siano stati ottenuti i contributi di cui al presente articolo non possono essere sottratti all'uso previsto e non possono essere alienati per un numero di anni, a decorrere dalla data di acquisto, pari a quanto stabilito nell'allegato 3. Qualora tali beni siano acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario, la durata del leasing si estende al periodo di non alienabilità del bene. Se la durata del leasing è inferiore al periodo di non alienabilità, deve sussistere l'impegno del beneficiario del contributo al rinnovo dell'operazione, alla scadenza, per il periodo residuo ovvero al riscatto del bene.

4. Per la durata del periodo di cui al precedente comma 3, entro il mese di gennaio di ciascun anno successivo a quello di accesso ai contributi di cui al presente articolo, l'impresa trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un consuntivo contenente l'indicazione dell'effettivo utilizzo dei beni acquisiti, in rapporto a quanto previsto, per il corrispondente anno, nel piano pluriennale di attività di cui all'art. 13 del regolamento.

 

4. Misura delle risorse da destinare alle finalità di cui all'art. 38, comma 8, della legge ai sensi dell'art. 7, comma 3, del regolamento.

1. Agli incarichi di studio e di consulenza nonché all'assistenza tecnica previsti, dall'art. 38 comma 8 della legge a supporto della definizione degli interventi dello Stato disciplinati dal medesimo articolo, è destinato - a valere sul cap. 8179 (U.P.B. 5.2.3.10) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - un ammontare di euro 3.290.625,00, pari allo 0,9% delle risorse di cui all'art. 7 commi 1 e 2 del regolamento, corrispondente ad una quota annua a valere sui limiti di impegno di euro 219.375,00.

Il presente decreto, vistato e registrato dall'Organo di controllo sulla legittimità degli atti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato 1

Misura unitaria dell'incentivo base ai sensi dell'art. 2

Tipologia di trasporto

Incentivo unitario
(Euro per treno chilometro)

Trasporto combinato come definito all'art. 2 del regolamento

2.00

Trasporto di merci pericolose per ferrovia come definito all'art. 2 del regolamento

2.00

 

I valori riportati nella tabella soprastante sono modificati come segue, in dipendenza delle distanze coperte dal trasporto nonché del grado di bilanciamento dello stesso, come definito all'art. 2 del D.P.R.:

1. Qualora il percorso del treno sia compreso fra i 50 ed i 400 km:

Incentivo unitario modificato = 2.00* [1+ (400 - PF)/ 400] Euro

dove:

PF = percorrenza ferroviaria convenzionale in km riferita all'intero percorso del treno comprendente anche il percorso su rete estera. Per percorrenze comprese fra 50 e 100 km si considera, ai soli fini del calcolo dell'incentivo unitario modificato, PF = 100 km.

2. Qualora su una o più relazioni di traffico, individuate da stessa origine e destinazione, sia consuntivato a fine anno, nell'àmbito del singolo rapporto contrattuale tra impresa e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'art. 9 del D.P.R., un bilanciamento delle unità di carico intermodale o delle ferrocisterne trasportate nei due sensi pari almeno al 75%, il valore dell'incentivo unitario spettante all'impresa che ha effettuato il trasporto è incrementato, relativamente ai treni*km di tali relazioni, di 0.50 Euro.

Allegato 2

Valore unitario per treno-chilometro dell'incentivo premiante; determinazione delle soglie minime di incremento necessarie all'attivazione dell'incentivo premiante ai sensi dell'art. 2.

 

Incremento percentuale delle quantità di treni-chilometro effettuati dall'impresa nell'anno 2005 rispetto all'anno 2004, superato il quale si percepisce l'incentivo premiante (1)

Incremento percentuale del­le quantità di treni-chilometro effettuati dall'impresa nel­l'anno 2006 rispetto all'anno 2004, superato il quale si percepisce l'incentivo pre­miante (2)

Incentivo premiante
(Euro per treno-chilometro)

5%

10.00 %

1,5

(1) L'incentivo premiante è erogato per l'ammontare di treni-chilometro effettuati nel 2005, eccedenti il valore relativo al 2004.

(2) L'incentivo premiante viene erogato per l'ammontare di treni-chilometro effettuati nel 2006, eccedenti il valore relativo al 2004 incrementato del 5%.

 

Allegato 3 (2)

 

Limiti di contribuzione all'acquisto di beni di investimento e durata del periodo di inalienabilità, ai sensi dell'art. 3

 

Categoria dei beni

Percentuale di contributo sul prezzo di acquisizione

Ammontare massimo complessivo di fondi erogabili per categoria di bene
(euro)

Limite del contributo per categoria di bene e per impresa (euro)

Durata del periodo di inalienabilità e del periodo sottoposto a vincolo di utilizzo ovvero del leasing (numero di anni dalla data di acquisto)

Locomotori per trazione (1)

7,5-15

9.485.052

5.125.000

10

Locomotori per manovra (1)

7,5-15

1.110.445

600.000

10

Carri per trasporto combinato accompagnato e non accompagnato (1)

7,5-15

9.716.394

5.250.000

7

Carri cisterna per merci pericolose (1)

7,5-15

3.932.826

2.125.000

7

Casse mobili UIC/CEN

30

47.193.918

25.500.000

7

Tank container per merci pericolose

30

16.193.991

8.750.000

7

Gru semoventi per la movimentazione di UTI

30

14.649.492

3.250.000

5

Gru a portale

30

13.417.878

7.250.000

7


__________

 

(1) Per tale categoria di beni, il primo valore della colonna recante «Percentuale di contributo sul prezzo di acquisizione» si riferisce alla percentuale attribuibile alle medie imprese mentre il secondo valore si riferisce alla percentuale attribuibile alle piccole imprese, come definite dal Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 e successive modifiche e integrazioni.

(2) Allegato così sostituito dall'allegato 1 al D.M. 5 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 23 marzo 2007, n. 69), ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 dello stesso decreto.


D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177
Testo unico della radiotelevisione
(art. 51)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 2005, n. 208, S.O.

 

 

51. Sanzioni di competenza dell'Autorità.

 

1. L'Autorità applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti:

a) dalle disposizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri adottate dall'Autorità con proprio regolamento, ivi inclusi gli impegni relativi alla programmazione assunti con la domanda di concessione;

b) dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, approvato con delibera dell'Autorità n. 435/01/CONS, relativamente ai fornitori di contenuti;

c) dalle disposizioni sulla pubblicità, sponsorizzazioni e televendite di cui agli articoli 4, comma 1, lettere c) e d), 37, 38, 39 e 40, al D.M. 9 dicembre 1993, n. 581 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ed ai regolamenti dell'Autorità;

d) dall'articolo 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dai regolamenti dell'Autorità, relativamente alla registrazione dei programmi;

e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento all'obbligo di trasmissione dei messaggi di comunicazione pubblica, di cui all'articolo 33;

f) in materia di propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo interattivo audiotex e videotex dall'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

g) in materia di tutela della produzione audiovisiva europea ed indipendente, dall'articolo 44 e dai regolamenti dell'Autorità;

h) in materia di diritto di rettifica, nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza del relativo obbligo di cui all'articolo 32;

i) in materia dei divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);

l) in materia di obbligo di trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciato il titolo abilitativo, salva la deroga di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i);

m) dalle disposizioni di cui all'articolo 29;

n) in materia di obbligo di informativa all'Autorità riguardo, tra l'altro, a dati contabili ed extra contabili, dall'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dai regolamenti dell'Autorità;

o) dalle disposizioni in materia di pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici di cui all'articolo 41.

2. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), l'Autorità dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni. Trascorso tale termine o quando le giustificazioni risultino inadeguate l'Autorità diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni a tale fine assegnato. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine sopraindicato, l'Autorità delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b);

b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d);

c) da 1.549 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e).

3. L'Autorità, applicando le norme contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da euro 25.823 a euro 258.228, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);

b) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);

c) da 5.164 euro a 51.646 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);

d) da 1.040 euro a 5.200 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o).

4. Nei casi più gravi di violazioni di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1, l'Autorità dispone altresì, nei confronti dell'emittente o del fornitore di contenuti, la sospensione dell'attività per un periodo da uno a dieci giorni.

5. In attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in àmbito locale, le sanzioni per essi previste dai commi 1, 2 e 3 sono ridotte ad un decimo e quelle previste dall'articolo 35, comma 2, sono ridotte ad un quinto.

6. L'Autorità applica le sanzioni per le violazioni di norme previste dal presente testo unico in materia di minori, ai sensi dell'articolo 35.

7. L'Autorità è altresì competente ad applicare le sanzioni in materia di posizioni dominanti di cui all'articolo 43, nonché quelle di cui all'articolo 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

8. L'Autorità verifica l'adempimento dei compiti assegnati alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ed, in caso di violazioni, applica le sanzioni, secondo quanto disposto dall'articolo 48.

9. Se la violazione è di particolare gravità o reiterata, l'Autorità può disporre nei confronti dell'emittente o del fornitore di contenuti la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi, ovvero nei casi più gravi di mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide della stessa Autorità, la revoca della concessione o dell'autorizzazione.

10. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.


D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229
(artt. 139 e 140)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.

 

 

Art. 139

Legittimazione ad agire.

1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. Oltre a quanto disposto dall'articolo 2, le dette associazioni sono legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal presente codice, nonché dalle seguenti disposizioni legislative:

a) legge 6 agosto 1990, n. 223, e legge 30 aprile 1998, n. 122, concernenti l'esercizio delle attività televisive;

b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e legge 14 ottobre 1999, n. 362, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano (36).

2. Gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, possono agire, ai sensi del presente articolo e secondo le modalità di cui all'articolo 140, nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i consumatori del proprio Paese, posti in essere in tutto o in parte sul territorio dello Stato.

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(36) Vedi, anche, l'art. 32-bis, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164.

 

Art. 140

Procedura.

1. I soggetti di cui all'articolo 139 sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale:

a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

2. Le associazioni di cui al comma 1, nonché i soggetti di cui all'articolo 139, comma 2, possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, a norma dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché agli altri organismi di composizione extragiudiziale per la composizione delle controversie in materia di consumo a norma dell'articolo 141. La procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni.

3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante dell'organismo di composizione extragiudiziale adito, è depositato per l'omologazione nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si è svolto il procedimento di conciliazione.

4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.

5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.

6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del comportamento lesivo ai sensi del comma 5, o che sia stato chiamato in giudizio ai sensi del comma 1, può attivare la procedura di conciliazione di cui al comma 2 senza alcun pregiudizio per l'azione giudiziale da avviarsi o già avviata. La favorevole conclusione, anche nella fase esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata ai fini della cessazione della materia del contendere.

7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui al comma 1 il giudice fissa un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto. In caso di inadempimento degli obblighi risultanti dal verbale di conciliazione di cui al comma 3 le parti possono adire il tribunale con procedimento in camera di consiglio affinché, accertato l'inadempimento, disponga il pagamento delle dette somme di denaro. Tali somme di denaro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al fondo da istituire nell'àmbito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori.

8. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli da 669-bis a 669-quaterdecies del codice di procedura civile.

9. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni.

10. Per le associazioni di cui all'articolo 139 l'azione inibitoria prevista dall'articolo 37 in materia di clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori, si esercita ai sensi del presente articolo.

11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (37).

12. Restano salve le procedure conciliative di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

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(37) Comma così rettificato con Comunicato 3 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2006, n. 2).


D.L. 9 settembre 2005, n. 182
Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari
(art. 2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2005, n. 212 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 11 novembre 2005, n. 231 (Gazz. Uff. 11 novembre 2005, n. 263), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

2. Contrasto dei fenomeni di andamento anomalo dei livelli di qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari.

 

1. Al fine di contrastare l'andamento anomalo dei livelli di qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy:

a) la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi anche dei dati ed elementi in possesso degli Osservatori dei prezzi del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero delle attività produttive, effettuano controlli mirati a rilevare i prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi;

b) l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali svolge programmi di controllo finalizzati al contrasto della irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti dai Paesi comunitari ed extracomunitari. A tale fine all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, sono aggiunte le seguenti parole: ", con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con il Comando carabinieri politiche agricole e con l'Agenzia delle dogane".

2. Per favorire il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e all'articolo 5, comma 4, l'Ispettorato centrale repressione frodi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, è organizzato in struttura dipartimentale, articolata nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi; Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio. La dotazione organica della qualifica dirigenziale - dirigente di prima fascia - di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2005, è elevata a tre unità. Al fine di assicurare il rispetto del principio di invarianza della spesa, il relativo onere è compensato mediante preventiva riduzione di complessive 10 unità effettivamente in servizio dell'area funzionale C, posizione economica C3, nella dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2005. Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede alla revisione complessiva degli uffici e dei laboratori di livello dirigenziale non generale dell'Ispettorato centrale repressione frodi. In sede di attuazione della presente disposizione e anche con riferimento alla peculiarità dell'attività istituzionale dell'Ispettorato, le variazioni e le conseguenti distribuzioni della dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, nell'àmbito delle aree funzionali e delle posizioni economiche, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri aggiuntivi rispetto alla vigente dotazione organica complessiva (14).

3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riferisce sugli esiti delle attività degli organismi di controllo di cui ai commi 1 e 2 al Presidente del Consiglio dei Ministri, formulando le proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono accordi volontari tra consumatori, finalizzati a favorire la costituzione di centrali di acquisto e, conseguentemente, a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono attivate, nei limiti di spesa di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2006, iniziative di rilevamento ed elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli, anche attraverso uno specifico osservatorio della cooperazione agricola. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo (15).

 

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(14) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 4 ottobre 2006. Vedi, anche, il D.M. 19 dicembre 2005 e il D.M. 5 maggio 2006.

(15) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 11 novembre 2005, n. 231. Vedi, anche, gli artt. 3 e 4, D.P.R. 4 aprile 2007, n. 70.


D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296
Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato
(art. 9)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 febbraio 2006, n. 27.

 

 

Art. 9

Immobili oggetto di concessioni o locazioni a titolo gratuito o a canone agevolato.

1. Possono essere oggetto di concessione ovvero di locazione, in favore dei soggetti di cui agli articoli 10 e 11, rispettivamente a titolo gratuito ovvero a canone agevolato, per finalità di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale, gli immobili di cui all'articolo 1, gestiti dall'Agenzia del demanio nonché gli edifici scolastici e gli immobili costituenti strutture sanitarie pubbliche o ospedaliere. Ove si tratti di immobili di cui sia stato verificato l'interesse culturale ovvero di immobili per i quali operi, in attesa della verifica, il regime cautelare previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, il provvedimento di concessione o di locazione è rilasciato previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.


D.L. 30 settembre 2005, n. 203
Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti
in materia tributaria e finanziaria
(artt. 3, comma 2;11-quaterdecies)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2005, n. 230 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248 (Gazz. Uff. 2 dicembre 2005, n. 281, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

Art. 3

Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione.

(omissis)

2. Per l'immediato avvio delle attività occorrenti al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 ed al fine di un sollecito riordino della disciplina delle funzioni relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i contenuti al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla costituzione della «Riscossione S.p.a.», con un capitale iniziale di 150 milioni di euro , di cui il 51 per cento versato dall'Agenzia delle entrate ed il 49 per cento versato dall'INPS (27).

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(27) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

 

 

Art. 11-quaterdecies

Interventi infrastrutturali, per la ricerca e per l'occupazione.

1. Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei confronti dei soggetti competenti. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonché quella annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni di cui al primo periodo del presente comma.

2. [Per l'organizzazione e l'adeguamento infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno internazionale interconfessionale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2006] (136).

3. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006; è altresí autorizzata la spesa di ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 278, della citata legge n. 311 del 2004 in favore della Facoltà ivi indicata della Seconda Università degli studi di Napoli.

4. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003« sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2005« sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;

c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.

6. Al comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunta la seguente lettera: «e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati». A tal fine è autorizzata la spesa annua di 200.000 euro dal 2006.

7. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è erogata a favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso l'ente parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si provvede attraverso la riduzione del fondo di cui al comma 96 dell' articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

8. Il comma 12 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni».

9. All'articolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». La disposizione del presente comma non si applica alle discariche di II categoria, di tipo A, di tipo ex 2A e alle discariche per inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il termine di conferimento è fissato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (137).

10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro 2.300.000. Per le attività e il conseguimento delle finalità scientifiche del Polo nazionale di cui alla tabella A prevista dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 2003, n. 291, viene riconosciuto alla Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità un contributo annuo di euro 750.000. È concesso un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967, n. 516. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come contributo statale annuo ordinario; a decorrere dall'anno 2006 esso è pari a 400.000 euro. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un milione di euro. In favore della Lega italiana tumori è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 (138).

11. In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia, per l'anno 2006 è autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma. Allo scopo di promuovere il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini alti livelli di assistenza ospedaliera, è autorizzata la concessione di un contributo associativo nel limite di 50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 in favore del Comitato permanente degli Ospedali dell'Unione europea (Hope) con sede in Belgio. È autorizzata la spesa di 219.000 euro per l'anno 2006, 500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008 per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della salute, il Ministro per gli italiani nel mondo, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie attuano congiuntamente avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata «Alleanza degli Ospedali italiani nel mondo», da essi congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.

12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali, riservati a persone fisiche con età superiore ai 65 anni compiuti.

13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:

a) il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;

c) la determinazione delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali secondo i princípi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

d) la previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle lettere a) e b).

14. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui all'articolo 52, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

15. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo la lettera p-terdecies), è aggiunta la seguente:

«p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2005».

16. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si interpreta nel senso che un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

17. È autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006 in favore dell'ANAS Spa per la realizzazione di lavori di raccordo stradale tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238 (139).

18. Con decreto del Ministro delle attività produttive è determinata annualmente la quota di risorse del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare, a valere sulla quota erogata a fondo perduto, agli interventi previsti dal comma 270 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

19. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 155 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: «Il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), derivante dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi indicate nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, iscritte nel registro internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonché delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di quello complessivamente utilizzato, è determinato ai sensi della presente sezione qualora il contribuente comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intende fruirne con le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 161».

20. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, nonché per la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e sportiva, è autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006 (140).

21. All'articolo 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, al comma 3, dopo le parole: «dell'ambiente naturale» sono inserite le seguenti: «, le associazioni riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto statutario, da più di quaranta anni, lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca oncologica» (141).

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(136) Comma abrogato dal comma 575 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(137) Comma così modificato dall'art. 22-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(138) Comma così modificato dal comma 2-bis dell'art. 3, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(139) Comma così modificato dal comma 2-bis dell'art. 3, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(140) Comma così modificato dall'art. 39-septiesdecies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(141) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248. Vedi, anche, il comma 1292 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 


D.L. 1 ottobre 2005, n. 202
Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria
(art. 5)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 ottobre 2005, n. 229 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 30 novembre 2005, n. 244 (Gazz. Uff. 30 novembre 2005, n. 279), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

Art. 5

Interventi urgenti nel settore avicolo.

1. L'AGEA è autorizzata ad acquistare carni congelate avicole ed altri prodotti avicoli freschi per un quantitativo non superiore a 17.000 tonnellate per un importo di 20 milioni di euro, da destinare ad aiuti alimentari (18).

2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto di natura non regolamentare, determina le modalità di acquisto, ivi compreso il prezzo, da parte di AGEA delle carni di cui al comma 1 (19).

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e, quanto a 7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute (20).

3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, e fino al 31 ottobre 2006, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonché il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (21).

3-ter. Per l'attuazione del comma 3-bis è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, quanto a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali (22).

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a concedere contributi per l'accensione di mutui per la riconversione e la ristrutturazione delle imprese coinvolte nella situazione di emergenza della filiera avicola, ivi compresi gli allevamenti avicoli e le imprese di macellazione e di trasformazione di carne avicola o di prodotti a base di carne avicola. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (23).

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (24).

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(18) Comma così sostituito dalla legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244.

(19) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 13 gennaio 2006.

(20) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244.

(21) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244 e poi così sostituito dal comma 7 dell'art. 1-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 116 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione. Per il termine relativo agli adempimenti di cui al presente comma vedi il comma 3 dell'art. 2, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300.

(22) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244. Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi il comma 15 dell'art. 1-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(23) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244.

(24) Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 1-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.


D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 227
Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, a norma dell'articolo 5 della L. 28 marzo 2003, n. 53

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 novembre 2005, n. 257.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ed in particolare gli articoli 1 e 5;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, recante istituzione del servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo Istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 17, comma 95;

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2005;

Considerato che nella seduta del 28 luglio 2005 della Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stata registrata la mancata intesa sull'articolo 2, comma 5, relativo alla possibilità per le Regioni di utilizzare, per l'accesso all'insegnamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale, il canale formativo previsto dallo schema stesso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 3 agosto 2005, con la quale si è provveduto a stralciare dal testo dello schema la norma sulla quale non si è realizzata l'intesa, rinviando ad un successivo decreto legislativo correttivo le modalità della predetta utilizzazione;

Acquisiti i pareri delle Commissioni 7ª e 5ª del Senato della Repubblica, resi, rispettivamente, in data 5 ottobre 2005 e 12 ottobre 2005, e delle Commissioni VII e V della Camera dei deputati, resi in data 11 ottobre 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

1. Finalità della formazione iniziale dei docenti.

1. I docenti delle varie comunità di apprendimento sono i protagonisti, insieme agli alunni, del processo educativo e svolgono un ruolo attivo nel cambiamento del sistema di istruzione e formazione.

2. La formazione iniziale e permanente dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è finalizzata a valorizzare l'attitudine all'insegnamento e la professionalità docente, che si esplica nella competenza disciplinare e didattica, nella capacità di relazionarsi con tutte le componenti dell'istituzione scolastica e nel rispetto dei princìpi deontologici.

3. La formazione sostiene e qualifica la funzione docente nei suoi essenziali aspetti cognitivi e pedagogici, di autonomia professionale e di libertà di insegnamento, indirizzandola verso il conseguimento di obiettivi formativi da sottoporre a verifiche e valutazioni oggettive con riguardo sia alla progressione del rendimento che agli esiti finali.

4. Il percorso di formazione iniziale dei docenti è affidato alle università ed alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, che a tal fine si raccordano con le istituzioni di istruzione e formazione, ed è preordinato al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

5. Ai fini dell'accesso ai ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche statali, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 399, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che riservano il 50 per cento dei posti disponibili e vacanti ai docenti iscritti alle graduatorie permanenti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono banditi, per il restante 50 per cento dei posti, i concorsi per titoli ed esami.

6. A partire dall'anno scolastico successivo a quello di conclusione dei primi corsi istituiti come previsto dall'articolo 2, il possesso dell'abilitazione di cui al comma 4, attestato dall'iscrizione negli albi regionali di cui all'articolo 5, costituisce, unitamente alla valutazione positiva dell'anno di applicazione svolto ai sensi dell'articolo 6, requisito esclusivo per l'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole statali, di cui al comma 5, da bandire a cadenza almeno triennale secondo le esigenze della programmazione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

 

2. Percorsi di formazione iniziale dei docenti.

1. I percorsi di formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione sono di pari dignità e si svolgono nei corsi di laurea magistrale e nei corsi accademici di secondo livello, finalizzati all'acquisizione delle competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali e comunicative, riflessive sulle pratiche didattiche, che caratterizzano il profilo formativo e professionale del docente.

2. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, sono individuati, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

a) le classi dei corsi di laurea magistrale, istituiti e attivati anche interfacoltà, interclasse o interuniversità, finalizzati anche alla formazione di cui al comma 1;

b) il profilo formativo e professionale del docente;

c) le correlate attività didattiche, comprensive di laboratori e attività di tirocinio, del corso di laurea o di diploma, anche con funzione di verifica delle attitudini relazionali, comunicative e organizzative proprie della funzione docente. Il tirocinio si conclude con una valutazione che tiene conto del giudizio formulato dal docente dell'istituzione scolastica presso cui si è svolto il tirocinio stesso;

d) i relativi ambiti disciplinari;

e) i relativi crediti distinti per i settori scientifico-disciplinari in misura pari all'80 per cento dei complessivi 120 crediti formativi universitari, di cui non più del 25 per cento dell'area pedagogico-professionale per i corsi finalizzati all'insegnamento nelle scuole dell'istruzione secondaria di primo grado e del secondo ciclo, in modo da garantire, al termine del percorso formativo, l'acquisizione del profilo formativo e professionale del docente, con attenzione alle specifiche conoscenze, abilità e competenze coerenti con il servizio di insegnamento previsto per le singole classi di abilitazione.

3. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi dei corsi di cui al comma 2, lettera a), sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero.

4. I corsi di laurea magistrale e i corsi accademici di secondo livello di cui al comma 1, sono istituiti dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sulla base dei criteri, delle procedure e nell'osservanza dei requisiti minimi strutturali stabiliti con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. I corsi di laurea magistrale possono essere istituiti con il concorso di una o più facoltà dello stesso ateneo o di più atenei, a seguito di specifiche convenzioni stipulate dai rettori interessati, su proposta delle rispettive facoltà competenti. Le convenzioni definiscono l'apporto delle rispettive università, in termini di docenza, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori, di risorse finanziarie per il funzionamento dei corsi, anche prevedendo appositi organi consiliari composti da rappresentanti delle competenti strutture accademiche degli atenei.

6. Con specifici decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a determinare il percorso formativo di secondo livello da svolgere nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, in analogia ai princìpi e criteri determinati ai commi 2, 3 e 5 per le università, con i necessari adattamenti correlati agli specifici ordinamenti delle predette istituzioni. Gli stessi decreti assicurano, altresì, il raccordo tra le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e le università, per quanto riguarda gli ambiti disciplinari comuni.

7. Le classi di abilitazione per l'insegnamento delle discipline impartite nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

8. I corsi di laurea magistrale e di diploma accademico di secondo livello di cui al presente articolo e gli esami di Stato di cui all'articolo 4, sono finanziati con le entrate realizzate dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti. Dai corsi medesimi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle singole università e delle singole istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stabilita, anche ai fini della copertura degli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni per gli esami di Stato di cui all'articolo 4, la misura delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti.

9. Per lo svolgimento dei compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche, svolti esclusivamente nell'àmbito dei corsi di laurea magistrale di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315.

10. Per le esigenze finanziarie connesse con il processo di adeguamento delle attuali strutture, anche ai fini dell'articolo 7, si provvede entro il limite delle risorse fissate, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, nell'importo di 10.500.000 euro, dall'articolo 13 del D.M. 5 agosto 2004 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 25 novembre 2004, adottato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta gli atti programmatori funzionali al rispetto del suddetto limite di spesa.

 

3. Ammissione ai corsi.

1. I corsi di cui all'articolo 2 sono a numero programmato, ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264 e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'avvio e dello svolgimento della procedura concorsuale di cui all'articolo 1, comma 5, e dell'attribuzione alle università dei posti per l'accesso ai corsi di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è determinato il numero dei posti che si prevede di coprire per concorso nelle scuole statali, come previsto all'articolo 1, comma 5, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. La predetta programmazione tiene conto di stime previsionali del numero degli alunni, anche disabili, del turn-over del personale docente e dei posti di insegnamento nelle scuole statali complessivamente disponibili e vacanti a livello nazionale, rilevati su base regionale. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri costituisce formale autorizzazione a bandire il concorso di cui all'articolo 1, comma 5, per la copertura dei posti dallo stesso definiti, una volta completate le procedure di abilitazione. Per le conseguenti assunzioni, resta ferma l'applicazione della disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, ripartisce tra le università funzionanti in ciascuna Regione un numero di posti per l'accesso ai corsi di laurea magistrale pari a quello dei posti che si prevede di coprire nelle scuole statali della stessa Regione, definito come previsto al comma 2, e maggiorato del 30 per cento in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione, tenuto conto dell'offerta potenziale delle università comunicata da ciascun ateneo ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e dell'esigenza di assicurare una equilibrata offerta formativa sul territorio. Il Ministro provvede, con gli stessi criteri e modalità, alla determinazione del numero dei posti per l'accesso ai corsi di diploma accademico di secondo livello presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica ed alla loro ripartizione presso le medesime istituzioni.

4. L'ammissione ai corsi è disposta dagli atenei e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nei limiti numerici dei posti assegnati ai sensi del comma 3, previo superamento di apposite prove selettive indette, per ciascuna Regione, per i posti che si prevede di ricoprire nella Regione stessa, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. Le prove selettive di ammissione sono volte ad accertare il possesso dei requisiti minimi curriculari e l'adeguatezza della preparazione dei candidati, secondo modalità e contenuti stabiliti a livello nazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il decreto stesso determina altresì le modalità ed i criteri per l'accesso ai corsi da parte di coloro che risultino in possesso di titoli di studio universitario acquisiti in base al previgente ordinamento.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono determinati i criteri e le modalità per l'acquisizione, da parte dei soggetti in possesso dei titoli di cui al comma 5, ultimo periodo, di ulteriori titoli abilitanti attraverso corsi organizzati dalle competenti strutture didattiche degli atenei e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

 

4. Conseguimento dei titoli accademici e dell'abilitazione.

1. La laurea magistrale e il diploma accademico di secondo livello si conseguono, unitamente all'abilitazione all'insegnamento, nelle istituzioni del sistema di istruzione e di formazione, previa valutazione positiva del tirocinio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), con la discussione della tesi e il superamento di un esame di Stato, costituito da apposite prove, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La commissione d'esame, nominata dalla competente autorità accademica, è composta, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da docenti universitari, o da docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e da docenti titolari nelle istituzioni scolastiche e formative, designati dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. La laurea e il diploma abilitano all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria o, nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo, all'insegnamento delle discipline comprese nelle classi di abilitazione determinate ai sensi dell'articolo 2, comma 7.

 

5. Albo regionale.

1. Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento secondo quanto previsto dal presente decreto sono iscritti, sulla base del voto conseguito nell'esame di Stato abilitante, in un apposito Albo regionale, tenuto presso gli uffici scolastici regionali e distinto per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione.

 

6. Contratto di inserimento formativo al lavoro.

1. Coloro che hanno conseguito l'abilitazione come previsto all'articolo 4, svolgono un anno di applicazione, attraverso l'apposito contratto di inserimento formativo al lavoro di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 28 marzo 2003, n. 53. L'ufficio scolastico regionale, tenendo conto delle esigenze espresse dalle scuole, assegna tali docenti alle scuole stesse. Il dirigente scolastico della scuola cui il docente è assegnato stipula con il docente medesimo il contratto di inserimento formativo al lavoro. All'anno di applicazione si applicano le norme vigenti in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato nel comparto scuola.

2. I docenti svolgono l'anno di applicazione, con assunzione di responsabilità di insegnamento, sotto la supervisione di un tutor designato dal collegio dei docenti. In sede contrattuale si provvede alla determinazione di uno specifico compenso per lo svolgimento della predetta funzione di tutor. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. Nell'anno di applicazione, il docente è tenuto, oltre al normale orario di servizio, ad attività formative connesse all'esperienza didattica in corso di svolgimento, coordinate dal Centro di ateneo o di interateneo di cui all'articolo 7, sulla base delle indicazioni del tutor.

4. Compiuto l'anno di applicazione, il docente abilitato discute con il comitato per la valutazione del servizio di cui all'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, una relazione sulle esperienze e attività svolte e adeguatamente documentate. La discussione si conclude con la formulazione di un giudizio e l'attribuzione di un punteggio. A tal fine si tiene conto anche degli elementi di valutazione forniti dal tutor.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo, ai docenti impegnati nell'anno di applicazione nelle scuole statali si applica la disciplina in vigore definita in sede di contrattazione collettiva di comparto del personale della scuola.

 

7. Centro di Ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti.

1. Per i fini di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 28 marzo 2003, n. 53, i regolamenti didattici di ateneo disciplinano la istituzione e l'organizzazione di apposita struttura di ateneo o d'interateneo denominata «Centro di Ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti», al quale vengono attribuiti i seguenti compiti:

a) organizzare e monitorare le attività di tutorato in modo tale che la formazione in campo professionale sia integrata e coerente con il profilo formativo e professionale richiesto;

b) provvedere allo svolgimento, in coordinamento in sede territoriale con tutti gli enti e i soggetti interessati, delle prove d'accesso nazionali stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai corsi di laurea specialistica abilitante per l'insegnamento;

c) organizzare in maniera unitaria e integrata alle lezioni teoriche i laboratori professionali, i tirocini e le esercitazioni ad essi connesse;

d) raccordarsi con le istituzioni di istruzione e di formazione, con gli uffici scolastici regionali, con gli enti pubblici e privati, ivi compresi quelli del terzo settore, con le imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da coinvolgere negli stage e nei tirocini;

e) collaborare con le istituzioni di istruzione e formazione per la formazione degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni di istruzione e formazione, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli uffici scolastici regionali, con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e con gli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), ovvero, su proposta delle istituzioni di istruzione e di formazione, di associazioni professionali e imprenditoriali, di enti locali e territoriali e di altri organismi pubblici e privati; le predette convenzioni non devono comunque comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Allo scopo di assicurare standard qualitativamente omogenei di prestazione a livello nazionale, con decreto ministeriale, sentito il comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, sono definiti i criteri e le modalità per il monitoraggio e la valutazione dei risultati didattici dei corsi di cui all'articolo 3, in relazione agli obiettivi formativi individuati dai decreti ministeriali di cui allo stesso articolo.

3. Per gli stessi fini di cui al comma 1, le accademie di belle arti e i conservatori di musica disciplinano con delibera del consiglio di amministrazione, adottata su proposta del consiglio accademico, l'istituzione e l'organizzazione di apposita struttura di coordinamento e di gestione delle attività.

4. Dall'applicazione dei precedenti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Nel quadro delle funzioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, l'INDIRE, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le Università e gli IRRE:

a) assicura lo sviluppo del sistema nazionale di apprendimento informatico a supporto della formazione in servizio degli insegnanti, curando la progettazione e la realizzazione di servizi di apprendimento informatico e di contenuti multimediali a ciò finalizzati;

b) progetta e realizza iniziative, a livello nazionale, di formazione degli insegnanti in servizio finalizzate alla generalizzazione e diffusione delle innovazioni didattiche introdotte dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 e dai relativi decreti attuativi, anche mediante i servizi di apprendimento informatico di cui alla lettera a).

 

8. Iniziative di eccellenza per la formazione.

1. Per i fini di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 53 del 2003, e ferme restando le competenze delle istituzioni formative previste dall'ordinamento, i centri di ateneo o d'interateneo di cui all'articolo 7 e le accademie di belle arti e i conservatori di musica, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuovono iniziative di eccellenza nel limite massimo di spesa annuale di 1.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2006, utilizzando allo scopo l'autorizzazione di spesa della legge 18 dicembre 1997, n. 440, come determinata dalla Tabella C, allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Sulla base di specifiche convenzioni stipulate con le Direzioni regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con l'INDIRE, con l'INVALSI e con gli IRRE, anche su proposta delle singole istituzioni di istruzione e di formazione, compatibilmente con le risorse disponibili, le università, su proposta dei centri di ateneo o di interateneo di cui all'articolo 7, le accademie di belle arti e i conservatori di musica organizzano apposite attività di formazione dei formatori e di ricerca scientifica sull'apprendimento-insegnamento scolastico e sulla formazione permanente e ricorrente degli insegnanti. Le predette convenzioni non devono comportare comunque maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

9. Disposizioni transitorie e finali.

1. I percorsi di formazione di cui all'articolo 4, hanno inizio con l'anno accademico 2006-2007, in modo da consentire, nei confronti di coloro che conseguono la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello nell'anno accademico 2007-2008, l'assegnazione alle scuole.

2. Restano salve le eventuali procedure dei concorsi per titoli ed esami ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, indette sulla base delle disposizioni previgenti, e gli effetti derivanti da eventuali pronunce emesse dal giudice amministrativo relativamente alle stesse procedure concorsuali, o alle altre procedure concorsuali già espletate, indette sulla base delle medesime disposizioni.

3. I requisiti e le modalità essenziali della formazione iniziale ed il profilo formativo e professionale dei docenti dei percorsi del sistema dell'istruzione e formazione professionale, nei quali si realizza il diritto dovere di cui al decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, concorrono alla determinazione dei livelli essenziali di prestazione di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, anche ai fini del conseguimento di titoli e qualifiche professionali spendibili a livello nazionale ed europeo. A tal fine il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, determina le aree disciplinari ed i settori professionali per i quali sono definiti gli standard formativi minimi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge n. 53 del 2003, in coerenza con il profilo educativo culturale e professionale degli studenti previsto al termine del secondo ciclo.

 


L. 21 ottobre 2005, n. 219
Nuova disciplina delle attività trasfusionali e
della produzione nazionale degli emoderivati

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 ottobre 2005, n. 251.

 

 

Capo I - Disposizioni di carattere generale

 

1. Finalità ed ambito di applicazione della legge.

1. Con la presente legge lo Stato detta princìpi fondamentali in materia di attività trasfusionali allo scopo di conseguire le seguenti finalità:

a) il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;

b) una più efficace tutela della salute dei cittadini attraverso il conseguimento dei più alti livelli di sicurezza raggiungibili nell'ambito di tutto il processo finalizzato alla donazione ed alla trasfusione del sangue;

c) condizioni uniformi del servizio trasfusionale su tutto il territorio nazionale;

d) lo sviluppo della medicina trasfusionale, del buon uso del sangue e di specifici programmi di diagnosi e cura che si realizzano in particolare nell'ambito dell'assistenza a pazienti ematologici ed oncologici, del sistema urgenza-emergenza e dei trapianti.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina in particolare i seguenti aspetti:

a) i livelli essenziali di assistenza sanitaria del servizio trasfusionale;

b) i princìpi generali per l'organizzazione, autorizzazione ed accreditamento delle strutture trasfusionali;

c) le attività delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue e di cellule staminali emopoietiche, nonché delle associazioni e federazioni delle donatrici di sangue da cordone ombelicale;

d) le misure per la programmazione e il coordinamento del settore;

e) le misure per il raggiungimento dell'autosufficienza;

f) le norme per la qualità e la sicurezza del sangue e dei suoi prodotti.

3. Ai fini della presente legge si osservano le definizioni contenute nell'allegato 1.

 

2. Attività trasfusionali.

1. La presente legge disciplina le attività trasfusionali ovvero le attività riguardanti la promozione del dono del sangue, la raccolta di sangue intero, degli emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche autologhe, omologhe e cordonali; il frazionamento con mezzi fisici semplici; la validazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, nonché le attività di medicina trasfusionale e la produzione di farmaci emoderivati.

2. Le attività trasfusionali di cui al comma 1 sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e si fondano sulla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti.

 

3. Donazione di sangue, emocomponenti e cellule staminali emopoietiche.

1. Sono consentiti la donazione di sangue o di emocomponenti, nonché il prelievo di cellule staminali emopoietiche periferiche, a scopo di infusione per allotrapianto e per autotrapianto, e di cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale, all'interno delle strutture trasfusionali autorizzate dalle regioni.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate in persone di almeno diciotto anni di età, previa espressione del consenso informato e verifica della loro idoneità fisica. Per le persone di età inferiore ai diciotto anni il consenso è espresso dagli esercenti la potestà dei genitori, o dal tutore o dal giudice tutelare. La partoriente di minore età può donare cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale previa espressione del consenso informato.

3. La donazione della placenta e del sangue da cordone ombelicale è un gesto volontario e gratuito al quale ogni donna può dare il proprio assenso informato al momento del parto.

4. I protocolli per l'accertamento della idoneità fisica del donatore e della donatrice e le modalità della donazione di sangue e di emocomponenti, nonché del prelievo di cellule staminali emopoietiche periferiche e da cordone ombelicale, sono definiti con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Centro nazionale sangue di cui all'articolo 12 e la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale di cui all'articolo 13, di seguito denominata «Consulta».

5. Le disposizioni di cui al presente articolo sono periodicamente aggiornate sulla base delle linee guida emanate dal Centro nazionale sangue ai sensi dell'articolo 12.

 

4. Gratuità del sangue e dei suoi prodotti.

1. Il sangue umano non è fonte di profitto. Le spese sostenute per la produzione e la distribuzione del sangue e dei suoi prodotti, comprese le cellule staminali emopoietiche, non sono addebitabili al ricevente ed escludono comunque addebiti accessori ed oneri fiscali, compresa la partecipazione alla spesa sanitaria.

2. Le attività trasfusionali di cui all'articolo 2 rientrano nei livelli essenziali di assistenza sanitaria ed i relativi costi sono a carico del Fondo sanitario nazionale.

 

Capo II - Organizzazione del sistema trasfusionale

 

5. Livelli essenziali di assistenza sanitaria in materia di attività trasfusionale.

1. Fermo restando quanto previsto dal punto 6.4 dell'accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 22 novembre 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di adeguamento e manutenzione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, i servizi e le prestazioni erogati dalle strutture del Servizio sanitario nazionale in rapporto alle specifiche competenze disciplinari, con esenzione dalla partecipazione alla spesa, in materia di attività trasfusionali comprendono:

a) attività di produzione, volte a garantire la costante disponibilità del sangue e dei suoi prodotti, nonché il raggiungimento dell'obiettivo di autosufficienza regionale e nazionale, consistenti in:

1) esecuzione delle procedure relative all'accertamento dell'idoneità alla donazione;

2) raccolta del sangue intero e di emocomponenti;

3) lavorazione del sangue e degli emocomponenti, compreso il plasma per le finalità relative alla produzione di farmaci emoderivati e invio del plasma stesso ai centri e alle aziende produttori di emoderivati, convenzionati secondo le modalità di cui all'articolo 15;

4) esecuzione delle indagini di laboratorio e delle procedure di inattivazione dei patogeni finalizzate alla certificazione dei requisiti di qualità e sicurezza previsti dalla legislazione vigente per le unità di sangue e gli emocomponenti, con particolare riferimento alla prevenzione delle malattie trasmissibili con la trasfusione;

5) conservazione e trasporto del sangue e degli emocomponenti;

6) cessione del sangue a strutture trasfusionali di altre aziende o di altre regioni;

7) collaborazione con le strutture trasfusionali militari per le scorte del sangue e dei suoi prodotti, per le urgenze sanitarie nonché per gli interventi in caso di calamità;

8) trasmissione al centro regionale di coordinamento e compensazione dei dati relativi alle prestazioni effettuate, come previsto dai flussi informativi di cui all'articolo 18;

9) indagini prenatali finalizzate alla prevenzione di problemi immunoematologici e prevenzione della malattia emolitica del neonato e tenuta di un registro dei soggetti da sottoporre alla profilassi;

10) attività immunoematologiche di riferimento per problemi trasfusionali clinici e sierologici;

11) gestione di una banca di sangue congelato per le emergenze;

12) gestione di una banca di cellule staminali congelate, ottenute da sangue periferico, midollare o cordonale;

13) servizio di tipizzazione tissutale;

14) tenuta di un registro di donatori di midollo e di donatori tipizzati per il sistema di istocompatibilità HLA, in attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 6 marzo 2001, n. 52;

b) prestazioni di diagnosi e cura in medicina trasfusionale, organizzate in relazione alla complessità della rete ospedaliera pubblica e privata dell'ambito territoriale di competenza e comprendenti:

1) esecuzione da parte dei servizi trasfusionali delle indagini immunoematologiche sui pazienti finalizzate alla trasfusione;

2) verifica dell'appropriatezza della richiesta di sangue ed emocomponenti;

3) assegnazione e distribuzione del sangue e degli emocomponenti;

4) supporto trasfusionale nell'ambito del sistema dei servizi di urgenza e di emergenza;

5) pratica del predeposito a scopo autotrasfusionale;

6) coordinamento ed organizzazione delle attività di recupero perioperatorio e della emodiluizione;

7) svolgimento di attività di medicina trasfusionale e di emaferesi terapeutica e di assistenza ai pazienti, sia in costanza di ricovero sia in regime ambulatoriale;

8) raccolta, anche in relazione ai centri regionali già esistenti, di cellule staminali emopoietiche mediante aferesi e loro conservazione;

9) promozione del buon uso del sangue;

10) funzione di osservatorio epidemiologico per il territorio di competenza, ai fini dell'emovigilanza;

11) ulteriori attività di diagnosi e di cura, finalizzate alla trasfusione, individuate dalla programmazione regionale e aziendale;

c) promozione della donazione del sangue.

 

6. Princìpi generali per l'organizzazione delle attività trasfusionali.

1. Con uno o più accordi tra Governo, regioni e province autonome sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b), e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) viene promossa la uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali, anche attraverso la qualificazione dei servizi trasfusionali, confermando la natura di struttura pubblica dei presìdi e delle strutture addetti alle attività trasfusionali, l'omogeneizzazione e standardizzazione della organizzazione delle stesse nonché delle unità di raccolta, delle frigoemoteche e delle banche degli emocomponenti di gruppo raro e per le emergenze e di cellule staminali. Vengono altresì definiti, e periodicamente aggiornati, sulla base di ulteriori accordi, nel rispetto della complessiva cornice finanziaria prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture trasfusionali per gli ambiti territoriali coincidenti almeno con le aziende unità sanitarie locali (ASL);

b) viene adottato uno schema tipo per la stipula di convenzioni con le associazioni e federazioni di donatori di sangue per permettere la partecipazione delle stesse alle attività trasfusionali. Lo schema tipo di convenzione individua anche le tariffe di rimborso delle attività associative uniformi su tutto il territorio nazionale. Viene comunque garantita alle associazioni e federazioni di donatori di sangue la più ampia partecipazione alla definizione dell'accordo ed alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali;

c) viene promossa la individuazione da parte delle regioni, in base alla propria programmazione, delle strutture e degli strumenti necessari per garantire un coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione nonché il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in relazione alle finalità di cui all'articolo 1 ed ai princìpi generali di cui all'articolo 11. A tal fine è autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2005 per oneri di impianto e di 2.100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006 per oneri di funzionamento.

 

Capo III - Disposizioni riguardanti le associazioni e federazioni di donatori di sangue

 

7. Associazioni e federazioni di donatori.

1. Lo Stato riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti.

2. Le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni concorrono ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione organizzata di sangue e la tutela dei donatori.

3. Rientrano tra le associazioni e le federazioni di cui al comma 2 quelle il cui statuto corrisponde alle finalità della presente legge, secondo le indicazioni fissate dal Ministro della salute con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Consulta (2).

4. Le associazioni di donatori di cui al presente articolo, convenzionate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), possono organizzare e gestire singolarmente, o in forma aggregata, unità di raccolta previa autorizzazione della regione competente e in conformità alle esigenze indicate dalla programmazione sanitaria regionale.

5. La chiamata alla donazione è attuata dalle associazioni di donatori volontari di sangue e dalle relative federazioni, convenzionate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), secondo una programmazione definita di intesa con la struttura trasfusionale territorialmente competente.

6. Qualora le regioni non abbiano provveduto alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Consulta, previa diffida alle regioni inadempienti a provvedere entro tre mesi, attiva i poteri sostitutivi, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

7. Le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni sono tenute a comunicare alle strutture trasfusionali competenti gli elenchi dei propri donatori iscritti.

8. Le strutture trasfusionali sono obbligate alla corretta tenuta e all'aggiornamento degli schedari dei donatori afferenti.

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(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 18 aprile 2007.

 

8. Astensione dal lavoro.

1. I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente, ovvero interessati dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

2. In caso di inidoneità alla donazione è garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneità e alle relative procedure. A tal fine è autorizzata, a titolo di contributo a carico del bilancio dello Stato, la spesa massima di euro 406.000 annui a decorrere dall'anno 2005. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Consulta, sono disciplinate le modalità di erogazione del contributo.

3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, i certificati relativi alle prestazioni effettuate sono rilasciati al donatore dalla struttura trasfusionale che le ha effettuate.

 

9. Disposizioni in materia fiscale.

1. Non sono soggetti ad imposizione tributaria le attività e gli atti che le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni di cui all'articolo 7 svolgono in adempimento delle finalità della presente legge e per gli scopi associativi.

 

Capo IV - Programmazione delle attività trasfusionali

 

10. Competenze del Ministero della salute.

1. Il Ministero della salute svolge funzioni di indirizzo e programmazione del settore trasfusionale. Per le funzioni di coordinamento e controllo esso si avvale del Centro nazionale sangue di cui all'articolo 12.

2. Il Ministero della salute svolge le seguenti funzioni:

a) programmazione delle attività trasfusionali a livello nazionale;

b) attività normativa, anche in adeguamento agli indirizzi ed alle direttive comunitarie;

c) controllo della produzione nazionale di emoderivati, avvalendosi anche del Centro nazionale sangue;

d) controllo sul commercio e sull'informazione riguardanti gli emoderivati;

e) autorizzazione all'import-export del sangue e dei suoi prodotti;

f) registrazione di farmaci emoderivati e prodotti diagnostici;

g) promozione della ricerca e sperimentazione in campo trasfusionale, con riferimento in particolare alla riduzione del volume ematico da trasfondere, anche avvalendosi del Centro nazionale sangue;

h) definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria uniformi e dei relativi criteri di finanziamento per le attività del servizio trasfusionale nazionale;

i) individuazione, in accordo con le associazioni di volontariato del sangue, di un programma nazionale di iniziative per la razionalizzazione ed il rafforzamento delle attività trasfusionali.

3. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, predispone un progetto per l'istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali ai fini di trapianto, nonché programmi annuali di sviluppo delle relative attività, individuando le strutture trasfusionali pubbliche e private idonee sulla base di specifici accreditamenti.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni tre anni, il Ministro della salute, sentiti il Centro nazionale sangue e la Consulta, emana, nell'ambito del Piano sanitario nazionale, un atto di programmazione specifico per il settore trasfusionale denominato «Piano sangue e plasma nazionale».

 

11. Princìpi generali sulla programmazione sanitaria in materia di attività trasfusionali.

1. In considerazione del fatto che l'autosufficienza di sangue e derivati costituisce un interesse nazionale sovraregionale e sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie, la presente legge definisce alcuni princìpi generali di programmazione sanitaria atti a favorire l'armonizzazione della legislazione in materia di attività trasfusionali.

2. A tale scopo a livello regionale:

a) viene promossa la donazione volontaria, periodica e non remunerata del sangue e degli emocomponenti, favorendo lo sviluppo sul territorio delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue;

b) viene istituito il sistema informativo regionale dei servizi trasfusionali, in raccordo funzionale con quello nazionale;

c) viene definito annualmente il programma di autosufficienza regionale, individuando i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità di compensazione intraregionale ed interregionale ed i livelli di importazione ed esportazione eventualmente necessari;

d) vengono definite le modalità per la stipula di convenzioni con le ditte produttrici di emoderivati, le modalità per l'invio del plasma alle aziende produttrici ed i controlli sulla distribuzione degli emoderivati ottenuti;

e) vengono curati i rapporti con la sanità militare per lo scambio di emocomponenti e delle frazioni plasmatiche, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 4;

f) viene effettuato il controllo ispettivo delle strutture trasfusionali in relazione alle normative e procedure definite in ambito regionale e alle iniziative e ai programmi di cui all'articolo 6;

g) sono attivati programmi di monitoraggio e controllo sui consumi di sangue e dei suoi prodotti e sulla relativa spesa sanitaria;

h) sono promosse e finanziate attività di ricerca applicata e di sviluppo dei servizi nell'area della medicina trasfusionale, anche ai fini della riduzione del volume ematico da trasfondere;

i) viene promosso, per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza, l'avvio di sperimentazioni gestionali ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, anche in forma consortile tra diverse aziende della stessa regione o di regioni diverse.

3. A livello regionale sono elaborati specifici progetti per la promozione delle donazioni periodiche di sangue e di emocomponenti al fine del raggiungimento dell'obiettivo dell'autosufficienza regionale e nazionale. Per il finanziamento dei progetti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

4. A livello regionale sono definiti, altresì, gli obiettivi per l'autosufficienza integrata, regionale ed interregionale, e per l'assistenza in materia trasfusionale.

 

Capo V - Misure per il coordinamento

 

12. Compiti del Centro nazionale sangue.

1. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto, adottato sentita la Consulta e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'istituzione, presso l'Istituto superiore di sanità, di una apposita struttura, denominata Centro nazionale sangue, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale ed al supporto per il coordinamento delle attività trasfusionali sul territorio nazionale (3).

2. Per l'attività del Centro di cui al comma 1 viene istituito un Comitato direttivo composto: dal presidente dell'Istituto superiore di sanità; da un direttore nominato dal Ministro della salute; da tre responsabili delle strutture di coordinamento intraregionale ed interregionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con periodicità quinquennale; da una rappresentanza delle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue disciplinata con decreto del Ministro della salute da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Comitato svolge compiti di indirizzo, coordinamento e promozione delle attività trasfusionali sul territorio nazionale (4).

3. Il direttore di cui al comma 2 è scelto tra i dirigenti medici di ricerca dell'Istituto superiore di sanità ovvero tra i medici, non dipendenti dall'Istituto, in possesso di comprovata esperienza in materia gestionale-organizzativa e trasfusionale ed è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale. Al rapporto contrattuale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

4. Il Centro nazionale sangue, nelle materie disciplinate dalla presente legge, svolge le funzioni di coordinamento e di controllo tecnico scientifico, di intesa con la Consulta. In particolare:

a) fornisce supporto alla programmazione nazionale delle attività trasfusionali;

b) fornisce indicazioni al Ministro della salute ed alle regioni in merito al programma annuale di autosufficienza nazionale, individuando i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità di compensazione tra le regioni ed i livelli di importazione e di esportazione eventualmente necessari;

c) fornisce supporto tecnico per il coordinamento interregionale, con particolare riferimento all'attuazione del programma di autosufficienza nazionale e delle compensazioni intra ed interregionali;

d) emana linee guida relative alla qualità ed alla sicurezza del sangue e dei suoi prodotti, anche in attuazione delle direttive comunitarie;

e) fornisce al Ministro della salute ed alle regioni indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione tra aziende sanitarie e tra regioni delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione;

f) emana linee guida in merito al modello organizzativo ed all'accreditamento delle strutture trasfusionali;

g) emana linee guida per il finanziamento delle attività trasfusionali;

h) svolge attività di monitoraggio e verifica degli obiettivi posti dalle vigenti disposizioni di legge e dalla programmazione a livello nazionale nel settore trasfusionale;

i) provvede al coordinamento del flusso informativo di cui all'articolo 18 della presente legge;

l) effettua studi e ricerche sulla qualità e sull'appropriatezza delle prestazioni trasfusionali, sui relativi costi, nonché sull'acquisizione di beni e servizi in campo trasfusionale, al fine di elaborare valutazioni sulla efficacia ed efficienza dei servizi erogati;

m) svolge attività di formazione per le materie di propria competenza;

n) può svolgere, se richiesta, attività di consulenza e supporto ai fini della programmazione e organizzazione delle attività trasfusionali a livello regionale;

o) rileva i fabbisogni regionali annuali di sangue e dei suoi prodotti ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza;

p) esercita il controllo sulle specialità farmaceutiche derivate dal sangue secondo i criteri e le modalità definiti in base alle normative nazionali e dell'Unione europea;

q) definisce la proposta al Ministero della salute del programma nazionale di emovigilanza e ne cura l'attuazione;

r) esegue i controlli sulle metodiche diagnostiche riguardanti il sangue relativamente alla qualità, alla sicurezza, alla efficacia ed alla applicabilità delle procedure esistenti in materia, e formula proposte di periodico aggiornamento della regolamentazione in relazione allo sviluppo delle nuove tecnologie;

s) cura il registro sangue per quanto attiene agli aspetti tecnico-organizzativi;

t) promuove programmi di formazione per l'esercizio dell'attività di vigilanza, controllo e accreditamento delle strutture trasfusionali, di competenza delle regioni;

u) promuove ed organizza il controllo di qualità esterna riguardante le procedure e le metodiche diagnostiche in campo trasfusionale, anche mediante l'utilizzo di strutture esterne;

v) provvede alle ispezioni ed ai controlli sulle aziende produttrici di emoderivati, anche su richiesta delle regioni;

z) promuove la ricerca scientifica nei settori sicurezza, autosufficienza e sviluppo tecnologico;

aa) promuove la donazione di sangue e la ricerca ad essa connessa.

5. Il Centro nazionale sangue per gli aspetti relativi alle tecniche ed indagini di laboratorio si avvale delle strutture dell'Istituto superiore di sanità.

6. Al Centro nazionale sangue è assegnato un contributo annuo di 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005 per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalla presente legge, compresa la promozione di attività di ricerca a livello nazionale.

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(3) Con D.M. 26 aprile 2007 (pubblicato, per sunto, nella Gazz. Uff. 25 giugno 2007, n. 145) è stato istituito il Centro Nazionale Sangue).

(4) Con D.M. 10 novembre 2006 (Gazz. Uff. 9 marzo 2007, n. 57) sono state disciplinate le modalità relative alla rappresentanza delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue presso il Comitato direttivo del Centro nazionale sangue, ai sensi di quanto disposto dal presente comma.

 

13. Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale.

1. È istituita la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale. La Consulta è composta dai responsabili delle strutture di coordinamento intraregionale ed interregionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), da quattro rappresentanti delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue più rappresentative a livello nazionale, da due rappresentanti delle associazioni pazienti emopatici e politrasfusi, da quattro rappresentanti delle società scientifiche del settore. Alle riunioni della Consulta partecipa il Comitato direttivo del Centro nazionale sangue di cui all'articolo 12 (5).

2. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Ministro della salute per la durata di due anni, rinnovabili alla scadenza. Ad essi si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, per quanto riguarda la corresponsione dei compensi, nonché le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e della legge 26 luglio 1978, n. 417, e successive modificazioni, per quanto riguarda il trattamento economico di missione e di trasferimento.

3. La Consulta è presieduta dal Ministro della salute o da un suo delegato. Essa svolge funzioni consultive nei confronti del Ministro in ordine agli adempimenti previsti dalla presente legge, nonché le funzioni ad essa attribuite dall'articolo 12, comma 4.

4. Le risorse finanziarie utilizzate per la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale, soppressa ai sensi dell'articolo 27, comma 1, sono destinate al funzionamento della Consulta.

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(5) Vedi, anche, gli articoli 1, 9, 10 e 11, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 86.

 

Capo VI - Misure per l'autosufficienza nazionale

 

14. Programma annuale per l'autosufficienza nazionale.

1. L'autosufficienza del sangue e dei suoi derivati costituisce un obiettivo nazionale finalizzato a garantire a tutti i cittadini uguali condizioni di qualità e sicurezza della terapia trasfusionale. La presente legge, riconoscendo la funzione sovraregionale e sovraziendale dell'autosufficienza, individua specifici meccanismi di programmazione, organizzazione e finanziamento del sistema trasfusionale nazionale.

2. Il Ministro della salute, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro nazionale sangue di cui all'articolo 12 e dalle strutture regionali di coordinamento, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce annualmente il programma di autosufficienza nazionale, che individua i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità organizzative ed i riferimenti tariffari per la compensazione tra le regioni, i livelli di importazione ed esportazione eventualmente necessari.

3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determina, tenuto conto delle indicazioni del Centro nazionale sangue, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il prezzo unitario di cessione delle unità di sangue e dei suoi componenti uniforme su tutto il territorio nazionale, nonché le azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni, secondo princìpi che garantiscano un'adeguata copertura dei costi di produzione e trasferimento del sangue e dei suoi prodotti, in coerenza con gli indirizzi adottati in sede di programmazione sanitaria nazionale.

4. Le determinazioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono aggiornate annualmente con la medesima procedura prevista al comma 3.

 

15. Produzione di farmaci emoderivati.

1. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Consulta e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone uno schema tipo di convenzione, in conformità del quale le regioni, singolarmente o consorziandosi fra loro, stipulano convenzioni con i centri e le aziende di cui al comma 5 per la lavorazione del plasma raccolto in Italia.

2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo completo di frazionamento per tutti gli emoderivati oggetto delle convenzioni ubicati sul territorio dell'Unione europea nei Paesi la cui normativa consenta la lavorazione del plasma nazionale, proveniente da donazioni volontarie e non retribuite, all'estero, in regime di reciprocità, da parte di aziende parimenti ubicate sul territorio dell'Unione europea e produrre gli stessi muniti dell'autorizzazione alla immissione in commercio in stabilimenti ubicati sul territorio dell'Unione europea (6).

3. Tali stabilimenti devono risultare idonei alla lavorazione secondo quanto previsto dalle norme vigenti nazionali e dell'Unione europea a seguito di controlli effettuati dalle rispettive autorità nazionali responsabili ai sensi dei propri ordinamenti, e di quelli dell'autorità nazionale italiana.

4. Gli emoderivati prodotti, autorizzati alla commercializzazione e destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale, devono derivare da plasma raccolto esclusivamente sul territorio italiano, sia come materia prima sia come semilavorati intermedi. Presso i centri e le aziende di produzione deve essere conservata specifica documentazione atta a risalire dal prodotto finito alle singole donazioni, da esibire a richiesta dell'autorità sanitaria nazionale o regionale.

5. Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Centro nazionale sangue di cui all'articolo 12 e la Consulta, individua tra i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati quelli autorizzati alla stipula delle convenzioni. In sede di prima applicazione della presente legge il suddetto decreto è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

6. Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 5 del presente articolo (7).

7. I centri e le aziende di frazionamento e produzione documentano, per ogni lotto di emoderivati, le regioni di provenienza del plasma lavorato nel singolo lotto, il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione e di tutte le altre norme stabilite dall'Unione europea, nonché l'esito del controllo di Stato.

8. Gli emoderivati, prima dell'immissione in commercio dei singoli lotti, sono sottoposti al controllo di Stato secondo le direttive emanate con decreto del Ministro della salute, sentita la Consulta.

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(6) Comma così modificato dal comma 821 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(7) Comma così sostituito dal comma 822 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

16. Importazione ed esportazione.

1. L'importazione, l'esportazione del sangue e dei suoi prodotti per uso terapeutico, profilattico e diagnostico e la lavorazione del plasma per conto terzi affidata da committenti esteri, sono autorizzate dal Ministero della salute secondo le modalità stabilite con apposito decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Consulta. Tale previsione non si applica al sangue ed agli emocomponenti ad uso autologo ed alla esportazione di emoderivati pronti per l'impiego ottenuti da plasma regolarmente importato, a condizione che gli stessi risultino autorizzati alla commercializzazione nei Paesi destinatari. L'eccedenza nazionale di sangue e dei suoi derivati può essere esportata o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'autosufficienza europea, o nell'ambito del progetto della cooperazione internazionale, o per fini umanitari (8).

2. L'importazione di emoderivati pronti per l'impiego è consentita a condizione che tali prodotti, nel Paese di provenienza, risultino autorizzati, da parte dell'autorità sanitaria competente, alla commercializzazione per uso terapeutico umano e siano stati sottoposti al controllo di Stato secondo la procedura europea, con esito favorevole, in un laboratorio della rete europea (Official medicines control laboratories - OMCL).

3. Gli emoderivati importati da Paesi non appartenenti all'Unione europea prima della loro immissione in commercio devono essere sottoposti, con esito favorevole, ai controlli di Stato secondo le modalità previste dalle vigenti normative nazionali in materia, da parte dell'Istituto superiore di sanità, per assicurare la tracciabilità dei donatori e dei riceventi.

4. L'importazione e l'esportazione di cellule staminali emopoietiche per uso di trapianto è regolata dalla normativa vigente in materia di trapianti.

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(8) Comma così modificato dal comma 823 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

17. Razionalizzazione dei consumi.

1. La presente legge promuove la diffusione delle pratiche del buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale e dell'autotrasfusione sotto forma di predeposito e recupero perioperatorio, sia nelle strutture sanitarie pubbliche, sia, tramite apposite convenzioni con il servizio trasfusionale di riferimento, nelle strutture sanitarie private accreditate e non accreditate.

2. A tale fine, presso le aziende sanitarie è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato ospedaliero per il buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale, con il compito di effettuare programmi di controllo sulla utilizzazione del sangue e dei suoi prodotti e di monitoraggio delle richieste trasfusionali.

 

18. Sistema informativo dei servizi trasfusionali.

1. È istituito il sistema informativo dei servizi trasfusionali all'interno del sistema informativo sanitario nazionale.

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti la Consulta e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), sono definite le caratteristiche del sistema informativo di cui al presente articolo e la tipologia dei flussi informativi tra il Ministero della salute, le regioni e il Centro nazionale sangue di cui all'articolo 12.

3. Il sistema di cui al presente articolo rileva anche i dati sulla appropriatezza delle prestazioni di medicina trasfusionale, dei relativi costi e dei dati del sistema di assicurazione qualità al fine di elaborare valutazioni sulla efficienza ed efficacia della programmazione regionale e nazionale.

4. Il decreto di cui al comma 2 reca inoltre il sistema di codifica che, nel rispetto delle norme sulla tutela e riservatezza dei dati sensibili, identifica il donatore, la donatrice di cellule staminali da sangue cordonale e il ricevente, nonché gli emocomponenti e le strutture trasfusionali.

5. Per l'istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali e per il suo funzionamento è autorizzata la spesa di 3.742.000 euro per l'anno 2005 per oneri di impianto, 3.234.000 euro per l'anno 2006, di cui 2.066.000 euro per oneri di impianto e 1.168.000 euro per oneri di funzionamento, e di 1.168.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007 per oneri di funzionamento.

 

Capo VII - Autorizzazione e accreditamento delle strutture trasfusionali

 

19. Requisiti minimi organizzativi, tecnologici e strutturali.

1. Con accordo tra Governo, regioni e province autonome sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture trasfusionali. Tali requisiti sono periodicamente aggiornati in relazione all'evoluzione delle esigenze organizzative ed al progresso scientifico e tecnologico del settore.

 

20. Accreditamento delle strutture trasfusionali.

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo di cui all'articolo 19, definiscono i requisiti per l'accreditamento delle medesime strutture, nonché le procedure per la richiesta, la verifica dei requisiti previsti e la concessione dell'accreditamento delle strutture trasfusionali, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia e tenendo conto delle linee guida fornite dal Centro nazionale sangue di cui all'articolo 12.

2. Le strutture trasfusionali possono effettuare le attività per le quali sono state accreditate solo dopo aver formalmente ricevuto l'accreditamento da parte delle autorità regionali competenti.

3. L'accreditamento è concesso per un periodo di tempo limitato ed è rinnovabile, secondo i tempi e le procedure definiti dalle normative regionali.

4. Le regioni provvedono infine ad emanare disposizioni in merito alla gestione transitoria dell'accreditamento delle strutture trasfusionali già operanti, al fine di consentire alle stesse di adeguarsi ai requisiti previsti.

5. Le autorità regionali competenti organizzano ispezioni e misure di controllo delle strutture trasfusionali ad intervalli regolari per garantire che le condizioni poste ai fini del rilascio dell'accreditamento siano rispettate.

 

Capo VIII - Norme per la qualità e sicurezza del sangue e dei suoi prodotti

 

21. Disposizioni relative alla qualità e sicurezza del sangue e dei suoi prodotti.

1. Le direttive relative alla qualità e sicurezza del sangue e dei suoi prodotti sono emanate, sentita la Consulta e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dal Ministro della salute con apposito decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornate periodicamente dal Centro nazionale sangue di cui all'articolo 12 in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

2. Le direttive di cui al comma 1 riguardano tutti gli aspetti scientifici e tecnologici relativi alla qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti, con particolare riferimento:

a) alle informazioni da fornire ai donatori e alle donatrici;

b) alle informazioni da richiedere ai donatori e alle donatrici;

c) alla definizione delle procedure per l'accertamento dell'idoneità alla donazione;

d) alle modalità di raccolta e lavorazione del sangue e degli emocomponenti;

e) ai controlli di laboratorio praticati su ogni singola donazione ed ai controlli periodici;

f) ai requisiti di qualità del sangue e degli emocomponenti;

g) ai requisiti in materia di etichettatura;

h) alle modalità di conservazione e congelamento;

i) alle procedure e ai test di laboratorio relativi alla distribuzione.

3. Le regioni adottano tutte le misure atte a garantire la rintracciabilità delle unità di sangue, di emocomponenti e dei farmaci emoderivati prodotti in convenzione o importati, che consentano di ricostruirne il percorso dal momento del prelievo fino alla destinazione finale. A tale fine le regioni emanano direttive affinché le strutture trasfusionali adottino adeguati sistemi di registrazione e di archiviazione dati che consentano l'identificazione univoca dei donatori e delle donazioni di sangue e dei relativi prodotti fino alla destinazione finale.

4. Le regioni emanano direttive affinché le strutture trasfusionali adottino un sistema di registrazione e di archiviazione dati relativo alle informazioni fornite ai donatori, alle informazioni richieste ai donatori, ai dati relativi all'accertamento dell'idoneità dei donatori, ai controlli di laboratorio praticati sulle singole donazioni ed ai test effettuati per la distribuzione del sangue e degli emocomponenti.

5. Le regioni provvedono all'istituzione di un sistema di emovigilanza che consenta di raccogliere ed elaborare informazioni riguardanti gli incidenti e le reazioni indesiderate connessi alla raccolta, al controllo, alla lavorazione, alla conservazione ed alla distribuzione del sangue e dei suoi prodotti.

6. Le regioni provvedono ad emanare le necessarie disposizioni affinché tutte le strutture trasfusionali istituiscano e mantengano in essere un sistema di qualità. La gestione del sistema di qualità riguarderà l'insieme di tutte le attività svolte dalle strutture trasfusionali ed in particolare la definizione di strumenti di pianificazione, controllo, garanzia e miglioramento continuo della qualità. Le strutture trasfusionali sono tenute a raccogliere, aggiornare e conservare la documentazione relativa alle procedure organizzative ed operative adottate. Ai fini della prevenzione dell'errore trasfusionale deve essere adottata ogni misura di sicurezza anche attraverso strumenti informatici, ove possibile, per l'identificazione del paziente, dei suoi campioni di sangue e delle unità assegnate, sia nel servizio trasfusionale che nel reparto clinico.

7. Le regioni adottano misure che garantiscano l'anonimato e la riservatezza delle informazioni sanitarie relative ai donatori, con particolare riferimento a quelle ottenute ai fini dell'accertamento dell'idoneità alla donazione.

8. Le regioni possono adottare misure che favoriscano la partecipazione del personale delle strutture trasfusionali ai programmi regionali e nazionali di formazione per le attività trasfusionali.

 

Capo IX - Sanzioni

 

22. Sanzioni.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque preleva, procura, raccoglie, conserva o distribuisce sangue, o produce al fine di mettere in commercio o mette in commercio prodotti del sangue al di fuori delle strutture accreditate o senza le autorizzazioni previste dalla legge o per fini di lucro, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 euro a 10.329 euro. Se il colpevole è persona che esercita la professione sanitaria, alla condanna segue l'interdizione dall'esercizio della professione per uguale periodo.

2. Nei casi indicati dal comma 1, l'azienda unità sanitaria locale competente per territorio dispone la chiusura della struttura non autorizzata.

3. Chiunque cede il proprio sangue o i suoi componenti a fini di lucro è punito con l'ammenda da 154 euro a 1.549 euro.

4. Alla struttura stabilmente utilizzata allo scopo di prelevare o raccogliere sangue o suoi componenti a fini di lucro si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. L'associazione che svolge le attività di cui al comma 4 è sanzionata con la revoca dell'autorizzazione alla organizzazione e alla gestione delle unità di raccolta di cui all'articolo 7, comma 4.

 

Capo X - Disposizioni transitorie e finali

 

23. Strutture equiparate.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle strutture trasfusionali degli istituti e delle cliniche universitarie, degli istituti ed enti ecclesiastici classificati che esercitano l'assistenza ospedaliera, dell'ospedale Galliera di Genova, degli ospedali dell'Ordine Mauriziano di Torino, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al servizio trasfusionale militare.

2. Per il personale delle strutture di cui al comma 1, ad eccezione del personale della sanità militare, vigono i criteri di equiparazione di cui al decreto del Ministro della sanità 27 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 30 gennaio 1976, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modificazioni.

 

24. Servizio trasfusionale delle Forze armate.

1. Le Forze armate organizzano autonomamente il servizio trasfusionale in modo da essere in grado di svolgere tutte le competenze previste dalla presente legge.

2. Nel quadro delle iniziative di educazione sanitaria impartite ai militari, l'autorità militare favorisce la cultura della donazione volontaria di sangue, di sangue cordonale e dei loro componenti da parte dei militari di leva presso le strutture trasfusionali militari e civili.

3. Il servizio trasfusionale militare coopera con le strutture del Servizio sanitario nazionale, del Ministero dell'interno e del Dipartimento della protezione civile, al fine di assicurare, in relazione alle previsioni delle necessità trasfusionali per le situazioni di emergenza, il mantenimento di adeguate scorte di prodotti del sangue.

4. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e il Ministero della difesa, secondo lo schema tipo di convenzione definito con decreto del Ministro della salute da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Consulta.

 

25. Relazione al Parlamento.

1. Il Ministro della salute riferisce al Parlamento, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sullo stato di attuazione della legge stessa e, annualmente, sullo stato dell'organizzazione del sistema trasfusionale nazionale.

 

26. Copertura finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 10.168.000 euro per l'anno 2005, 8.260.000 euro per l'anno 2006 e 6.194.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, ivi comprese le minori entrate derivanti dall'articolo 9, valutate in 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede, quanto a 7.242.000 euro per l'anno 2005 ed a 2.066.000 euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 56, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quanto a 2.926.000 euro per l'anno 2005, e a 6.194.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Conseguentemente, all'articolo 56, comma 1, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2004, 92,758 milioni di euro per l'anno 2005, 97,934 milioni di euro per l'anno 2006 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007».

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

27. Abrogazioni.

1. È abrogata la legge 4 maggio 1990, n. 107, ad eccezione dell'articolo 23.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione previsti dalla presente legge restano vigenti i decreti di attuazione della legge 4 maggio 1990, n. 107 (9).

3. Le convenzioni stipulate dalle regioni, ai sensi degli articoli 1, comma 8, e 10, comma 2, della legge 4 maggio 1990, n. 107, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore delle nuove convenzioni previste dagli articoli 7, comma 4, e 15, comma 1, della presente legge.

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(9) Vedi, anche, il Comunicato 31 dicembre 2005.

 

28. Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con gli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione anche con riferimento alle disposizioni della parte II, titolo V, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

 

Allegato 1

(Art. 1, comma 3)

 

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) attività trasfusionali: le attività riguardanti la promozione del dono del sangue, la raccolta di sangue intero, emocomponenti e cellule staminali emopoietiche autologhe, omologhe e cordonali; il frazionamento con mezzi fisici semplici; la validazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, nonché le attività di medicina trasfusionale;

b) sangue: le unità di sangue umano intero omologo ed autologo;

c) emocomponenti: i prodotti ricavati dal frazionamento del sangue con mezzi fisici semplici o con aferesi;

d) emoderivati: i farmaci plasmaderivati ovvero le specialità medicinali estratte dall'emocomponente plasma mediante processo di lavorazione industriale, secondo le modalità stabilite dall'articolo 15;

e) prodotti del sangue: gli emocomponenti e gli emoderivati;

f) emovigilanza: sistema di sorveglianza basato su una raccolta continua e standardizzata di dati e sulla loro analisi, che monitorizza tutti gli eventi inattesi o indesiderati riferibili alla donazione o alla trasfusione di sangue, compresi gli errori trasfusionali, e che include dati sulla prevalenza e l'incidenza di marcatori


D.M. 8 novembre 2005
Annullamento parziale del D.M. 13 dicembre 2004, concernente il fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori, ai sensi dell'articolo 25, commi 7, 8 e 9, della L. 28 dicembre 2001, n. 448

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2005, n. 284.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 8, D.M. 15 marzo 2004, n. 163.

 

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

Visto l'art. 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha istituto, presso il Ministero dell'interno, il «Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori» da destinare all'adozione di interventi per la salvaguardia ambientale e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori individuate tra gli ambiti territoriali indicati nell'allegato A della predetta legge;

Visto l'art. 25, comma 8, della citata legge n. 448 del 2001 che quantifica, per l'anno 2002, le risorse del fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori in 51.645.689,90 di euro ridotti a 46.395.390 di euro in conseguenza dell'adozione dei provvedimenti previsti dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, emanato ai sensi dell'art. 25, comma 9, della legge n. 448 del 2001, che ha individuato la tipologia ed i settori degli interventi che possono essere ammessi ad accedere al Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori;

Visto il D.M. 15 marzo 2004, n. 163 del Ministro dell'interno, con il quale, ai sensi dell'art. 25, comma 9, della legge n. 448 del 2001 sono stati definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori;

Visto, in particolare, l'art. 8 del citato decreto ministeriale n. 163 del 2004 che demanda ad apposito decreto del Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento del Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori, secondo i criteri e le modalità previsti dallo stesso provvedimento;

Visto il D.M. 13 dicembre 2004 del Ministro dell'interno, con il quale, sulla base della proposta della Commissione nominata per la valutazione delle istanze di ammissione presentate dagli enti locali, sono stati individuati gli enti locali ed i progetti ammessi al finanziamento, totale o parziale, a carico del fondo per la tutela e lo sviluppo economico sociale delle isole minori;

Considerato che a seguito di segnalazioni pervenute dal comune di Lipari e dei conseguenti accertamenti disposti dagli uffici è emerso che la provincia di Latina e la comunità isolana delle isole Ponziane sono state, per errore, incluse tra gli enti ammessi al finanziamento a carico del Fondo, non avendo, di fatto, presentato domanda di ammissione al fondo nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 15 marzo 2004, n. 163 del Ministro dell'interno;

Dato atto dell'avvenuta comunicazione agli enti interessati, dell'avvio del procedimento di annullamento parziale del decreto ministeriale 13 dicembre 2004 del Ministro dell'interno, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ritenuto pertanto, di dover rimuovere, in sede di autotutela, i vizi emersi dai predetti accertamenti, procedendo all'annullamento parziale del D.M. 13 dicembre 2004 del Ministro dell'interno, nella parte in cui la provincia di Latina e la comunità isolana delle isole ponziane vengono ammesse al riparto del fondo per la tutela e lo sviluppo economico sociale delle isole minori effettuato ai sensi dell'art. 5 del D.M. 15 marzo 2004, n. 163 del Ministro dell'interno, e di dover conseguentemente sostituire i prospetti allegati allo stesso decreto ministeriale 13 dicembre 2004, per tenere conto delle conseguenti modifiche;

Decreta:

 

1. Annullamento parziale del D.M. 13 dicembre 2004.

1. Il D.M. 13 dicembre 2004 del Ministro dell'interno è annullato nella parte in cui ammette la provincia di Latina e la comunità isolana delle isole Ponziane al finanziamento del fondo per la tutela e lo sviluppo economico sociale delle isole minori, per la mancata presentazione dell'istanza richiesta ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 163 del 2004 del Ministro dell'interno.

2. Conseguentemente, la provincia di Latina e la comunità isolana delle isole Ponziane sono escluse dal finanziamento del Fondo per la tutela e lo sviluppo economico sociale delle isole minori, rispettivamente per l'importo di euro 545.071,55 ed euro 1.022.671,16.

3. In relazione a quanto disposto dai commi 1 e 2 gli allegati da 1 a 5 del D.M. 13 dicembre 2004 del Ministro dell'interno, sono sostituiti dagli allegati da 1 a 5 del presente decreto.

 

Si omettono gli allegati

 


Decr. 22 novembre 2005
Modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 7 del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 gennaio 2006, n. 13. Emanato dal Ministero delle politiche e delle finanze.

 

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

per le politiche fiscali

 

Viste le disposizioni dell'art. 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, con le quali, tra l'altro, sono state apportate modificazioni all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Considerato che, ai sensi delle predette disposizioni, acquisita altresì l'intesa dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, con decreto ministeriale dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni relative alle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che non è possibile attribuire ai comuni; è organizzato il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione, destinate in via prioritaria ad attività di formazione nel campo della gestione del tributo ed alle politiche di informazione al contribuente; sono stabilite le modalità di effettuazione, da parte dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per un'efficace azione accertativa dei tributi dei comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attività di informazione dei contribuenti;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Acquisita l'intesa della Associazione nazionale dei comuni italiani, espressa con nota del 28 luglio 2005 prot. n. 55/SG/AR/ld;

 

Decreta:

 

1. 1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 7, comma 2-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (di seguito «ANCI») costituisce un apposito soggetto di diritto privato, senza finalità di lucro, avente patrimonio e contabilità distinti da quelli dell'ANCI, il cui ordinamento è determinato con statuto approvato dall'ANCI, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali.

2. Con lo statuto di cui al comma 1 è previsto un organo di gestione, composto da un massimo di cinque membri, fra i quali il segretario generale dell'ANCI, nonché un collegio di sindaci, composto da tre membri effettivi e due supplenti. Tutti i membri dell'organo di gestione e del collegio dei sindaci sono nominati dall'ANCI. L'organo di gestione attua il piano delle attività ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi del soggetto di cui al comma 1.

3. Per assicurare la congruità tecnica e la validità scientifica delle attività del soggetto di cui al comma 1, è istituito un Comitato di garanzia che approva il piano delle attività nonché la relazione consuntiva delle attività stesse, da trasmettere annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali.

4. Il Comitato di garanzia è composto dal Presidente dell'ANCI, o da un suo delegato, che lo presiede, dal Direttore del Dipartimento per le politiche fiscali, o da un suo rappresentante, e da non più di sette componenti, scelti dal Presidente dell'ANCI tra magistrati, contabili o amministrativi, professori universitari, dirigenti pubblici di comprovata esperienza nel settore della finanza locale e di riconosciuta indipendenza, anche in pensione. I componenti scelti restano in carica tre anni e possono essere confermati.

 

2. 1. Dello svolgimento dei servizi di cui all'art. 1 è assicurata adeguata e sistematica informazione ai comuni, ai contribuenti ed al Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso la fornitura di dati, elaborazioni statistiche, studi ed ogni altro elemento utile per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (di seguito «ICI») e degli altri tributi comunali, nonché dei trasferimenti di fondi ai comuni. Il soggetto di cui all'art. 1, comma 1, promuove altresì attività di ideazione e di realizzazione di processi telematici finalizzati allo scambio di dati fra l'amministrazione centrale e gli enti locali in materia tributaria.

2. Restano ferme, nella competenza del soggetto di cui all'art. 1, comma 1, le attività previste dal D.M. 11 ottobre 1993, D.M. 7 giugno 2000 e D.M. 31 luglio 2000 tutti del Ministero delle finanze, pubblicati, rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 14 ottobre 1993, n. 173 del 26 luglio 2000 e n. 221 del 21 settembre 2000, già di competenza del Consorzio ANCI-CNC per la fiscalità locale, costituito con il citato decreto del Ministro delle finanze 11 ottobre 1993, in attuazione dell'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

 

3. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 il contributo dello 0,6 per mille del gettito ICI, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992, è versato dai concessionari del servizio nazionale della riscossione e dagli altri soggetti previsti dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, direttamente, entro il 30 aprile di ogni anno, al soggetto di cui all'art. 1, comma 1.

2. I concessionari del servizio nazionale della riscossione e gli altri soggetti previsti dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 comunicano, entro il 30 aprile di ogni anno, per via telematica, mediante distinte riepilogative, contenenti l'indicazione delle annualità di riferimento e dell'ammontare delle corrispondenti riscossioni, l'ammontare degli importi riscossi nell'anno precedente.

 

4. 1. In conformità all'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, i concessionari del servizio nazionale della riscossione, nonché gli altri soggetti previsti dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 che effettuano la riscossione dell'ICI dichiarano l'importo delle somme, riscosse a questo titolo, che, negli anni dal 1993 a tutto il 2004, non è stato possibile attribuire ai comuni di competenza.

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti indicati nel medesimo comma presentano, entro il 28 febbraio 2006, un'apposita dichiarazione, conforme al modello ed alle relative istruzioni pubblicate sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali. Del mancato, tempestivo adempimento è data comunicazione alla Commissione per la gestione dell'Albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

3. I concessionari del servizio nazionale della riscossione, nonché gli altri soggetti previsti dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 che effettuano la riscossione dell'ICI versano l'importo relativo alle somme ICI non attribuite ai comuni, risultante dalla dichiarazione di cui al comma 1, in un apposito conto corrente bancario vincolato intestato al soggetto di cui all'art. 1, comma 1, entro trenta giorni dalla formale richiesta dallo stesso effettuata. Dell'impiego di tali somme è tenuta distinta contabilità.

 

5. 1. A decorrere dall'anno 2005, i concessionari del servizio nazionale della riscossione, nonché gli altri soggetti previsti dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 che effettuano la riscossione dell'ICI, dichiarano direttamente al soggetto di cui all'art. 1, comma 1, entro il 31 marzo dell'anno successivo, l'importo delle somme riscosse a titolo di ICI che per ciascun anno non è possibile attribuire ad alcun comune.

2. Il versamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato, entro il 30 aprile di ciascun anno, nell'apposito conto corrente bancario di cui all'art. 4.

 

6. 1. Le somme di cui agli articoli 4 e 5 sono utilizzate dal soggetto di cui all'art. 1, comma 1, in via prioritaria per il finanziamento e l'organizzazione di attività di formazione gratuita del personale dei comuni addetto alla gestione dei tributi locali ed alla promozione di attività di informazione del contribuente.

2. Per lo svolgimento delle attività di formazione è attribuita ampia facoltà di organizzazione, fermo restando che tali attività sono svolte in collaborazione con l'ANCI e le sue strutture periferiche, ovvero mediante convenzione con organismi pubblici o privati di notoria qualificazione nel campo della formazione o con associazioni rappresentative di dipendenti degli enti locali.

3. Ai fini dello svolgimento delle attività di formazione, il soggetto di cui all'art. 1, comma 1, predispone programmi annuali di iniziative di formazione, adeguatamente articolate sul territorio, avendo particolare attenzione ai comuni di minore dimensione. Il programma annuale di formazione deve essere sottoposto all'approvazione del Comitato di garanzia per valutarne la congruità rispetto alle finalità previste.

 

7. 1. Ai fini dell'attuazione delle attività di informazione del contribuente, il soggetto di cui all'art. 1, comma 1, anche in collaborazione con l'ANCI e le sue strutture periferiche, predispone un apposito piano annuale, in conformità alle disposizioni contenute nella legge 7 giugno 2000, n. 150, concernente la comunicazione istituzionale, da sottoporre all'approvazione del Comitato di garanzia per valutarne la congruità rispetto alle finalità previste.

 

8. 1. Fermi gli impieghi delle somme di cui agli articoli 6 e 7, per le finalità previste dai medesimi articoli, il soggetto di cui all'art. 1, comma 1, può destinare fino ad un massimo del venticinque per cento degli importi annualmente disponibili alla realizzazione di studi e ricerche nel campo della finanza locale da affidare a soggetti pubblici o privati di notoria qualificazione, secondo un programma annuale da sottoporre all'approvazione del Comitato di garanzia per valutarne la congruità rispetto alle finalità previste.

 

9. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 il soggetto di cui all'art. 1, comma 1, succede in tutti i rapporti attivi e passivi del Consorzio ANCI-CNC per la fiscalità locale, nella titolarità del relativo patrimonio, nonché nello svolgimento delle attività di competenza; il Consorzio continua a svolgere le sue attività fino al 31 dicembre 2005, completando gli adempimenti necessari al trasferimento delle attività e dei rapporti giuridici al soggetto di cui all'art. 1, comma 1, entro il 30 giugno 2006.

 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


L. 28 novembre 2005, n. 246
Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005
(art. 14)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 1 dicembre 2005, n. 280.

 

 

Art. 14

Semplificazione della legislazione.

1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.

2. L'AIR costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo.

3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo è sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di esenzione di cui al comma 8.

4. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. La VIR è applicata dopo il primo biennio dalla data di entrata in vigore della legge oggetto di valutazione. Successivamente essa è effettuata periodicamente a scadenze biennali.

5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase della consultazione;

b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;

c) i criteri generali e le procedure, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;

d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10.

6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio.

7. L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri i risultati dell'AIR.

8. Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.

9. Le amministrazioni, nell'àmbito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell'AIR.

11. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50.

12. Al fine di procedere all'attività di riordino normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo, avvalendosi dei risultati dell'attività di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi, e trasmette al Parlamento una relazione finale.

13. Le somme non utilizzate relative all'anno 2005 del fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente, di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003.

14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;

d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;

e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica.

15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.

16. Decorso il termine di cui al comma 14, tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.

17. Rimangono in vigore:

a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione codice ovvero testo unico;

b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e dell'avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;

c) le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

d) le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;

e) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;

f) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;

g) le disposizioni indicate nei decreti legislativi di cui al comma 14.

18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e previo parere della Commissione di cui al comma 19, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

19. È istituita una Commissione parlamentare composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.

20. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

21. La Commissione:

a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 16 e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;

c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14 sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 14, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

23. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.

24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma 21, lettera c), a decorrere dall'inizio della legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Dallo stesso termine cessano gli effetti dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (7).

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(7) Vedi, anche, il comma 6 dell'art. 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4.


L. 23 dicembre 2005, n. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006)
(art. 1, commi 7, 15, 16, 78, 95, 103, 106, 137, 187, 335, 409, 423, 580, 595)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

 

 

7. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, le amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualità relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della responsabilità contabile.

 

15. A decorrere dall'anno 2006, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi indicati nell'elenco 3 allegato alla presente legge delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva locale e dei contributi in conto interessi, delle spese determinate con la Tabella C della presente legge e di quelle classificate spese obbligatorie (5).

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(5) Per l'incremento del fondo di cui al presente comma vedi l'art. 8, D.L. 2 luglio 2007, n. 81. Vedi, anche, il comma 904 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

16. I Ministri interessati presentano annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi confluiti in esso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con appositi decreti le occorrenti variazioni di bilancio tra le unità previsionali di base interessate, su proposta del Ministro competente.

 

78. È autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007 per interventi infrastrutturali. All'interno di tale stanziamento, sono autorizzati i seguenti finanziamenti:

a) interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

b) interventi di realizzazione del programma nazionale degli interventi nel settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura del 25 per cento delle risorse disponibili;

c) potenziamento del passante di Mestre e dei collegamenti dello stesso con i capoluoghi di provincia interessati in una misura non inferiore all'1 per cento delle risorse disponibili;

d) circonvallazione orbitale (GRAP) prevista nell'intesa generale quadro sottoscritta il 24 ottobre 2003 tra Governo e regione Veneto e correlata alle opere del passante autostradale di Mestre di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;

e) realizzazione delle opere di cui al «sistema pedemontano lombardo, tangenziali di Como e di Varese», in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;

f) completamento del «sistema accessibilità Valcamonica, strada statale 42 - del Tonale e della Mendola», in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;

g) realizzazione delle opere di cui al «sistema accessibilità della Valtellina», per un importo pari a 13 milioni di euro annui per quindici anni;

h) consolidamento, manutenzione straordinaria e potenziamento delle opere e delle infrastrutture portuali di competenza di Autorità portuali di recente istituzione e comunque successiva al 30 giugno 2003, per un importo pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008;

i) interazione del passante di Mestre, variante di Martellago e Mirano, di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;

l) realizzazione del tratto Lazio-Campania del corridoio tirrenico, viabilità accessoria della pedemontana di Formia, in una misura non inferiore all'1 per cento delle risorse disponibili;

m) realizzazione delle opere di ammodernamento della strada statale 12, con collegamento alla strada provinciale 450, per un importo di 1 milione di euro annui per quindici anni, a favore dell'ANAS;

n) opere complementari all'autostrada Asti-Cuneo e al miglioramento della viabilità di adduzione e circonvallazione di Alba, in una misura pari all'1,5 per cento delle risorse disponibili a favore delle province di Asti e di Cuneo rispettivamente nella misura di un terzo e di due terzi del contributo medesimo;

o) interventi per il restauro e la sicurezza di musei, archivi e biblioteche di interesse storico, artistico e culturale per un importo di 4 milioni di euro per quindici anni, nonché gli interventi di restauro della Domus Aurea (32).

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(32) Vedi, anche, l'art. 30, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 e il comma 1062 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

95. Sono autorizzati contributi quindicennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2006, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulteriori 75 milioni di euro a decorrere dal 2008 per consentire la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonché per l'avvio di programmi dichiarati di massima urgenza. I predetti stanziamenti sono iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive.

 

103. Le somme versate nel periodo d'imposta 2005 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B, recepita con D.M. 23 marzo 1992 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 1992, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite di spesa di 75 milioni di euro; in tal caso, la quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni fornite a consuntivo dall'Agenzia delle entrate, provvede a riversare sulla contabilità speciale 1778 «Fondi di bilancio» le somme necessarie a ripianare le anticipazioni sostenute a seguito delle compensazioni effettuate ai sensi del presente comma e dei commi da 104 a 111 (40).

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(40) Per la proroga delle disposizioni del presente comma vedi il comma 396 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

106. Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'articolo 66, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo nonché, relativamente all'anno 2005, dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, introdotto dall'articolo 61, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è autorizzato uno stanziamento di 120 milioni di euro per l'anno 2006 (42).

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(42) Per la proroga delle disposizioni del presente comma vedi il comma 397 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

137. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non superano il limite di dodici euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni presentate con il modello '730'. Ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta non è dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni modello '730' dei contribuenti per i quali si rende applicabile una delle condizioni di esonero di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, salvo che dalla dichiarazione emerga un importo, dovuto o rimborsabile, superiore a dodici euro per ciascuna imposta o addizionale. L'articolo 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, è abrogato (49).

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(49) Comma così sostituito dall'art. 3-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

187. A decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 40 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale (69).

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(69) Comma così modificato dal comma 538 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

335. Limitatamente al periodo d'imposta 2005, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (132).

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(132) Vedi, anche, il comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

409. Ai fini della razionalizzazione degli acquisti da parte del Servizio sanitario nazionale: a) la classificazione dei dispositivi prevista dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è approvata con decreto del Ministro della salute, previo accordo con le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono stabilite: 1) le modalità di alimentazione e aggiornamento della banca dati del Ministero della salute necessarie alla istituzione e alla gestione del repertorio generale dei dispositivi medici e alla individuazione dei dispositivi nei confronti dei quali adottare misure cautelative in caso di segnalazione di incidenti; 2) le modalità con le quali le aziende sanitarie devono inviare al Ministero della salute, per il monitoraggio nazionale dei consumi dei dispositivi medici, le informazioni previste dal comma 5 dell'articolo 57 della citata legge n. 289 del 2002. Le regioni, in caso di omesso inoltro al Ministero della salute delle informazioni di cui al periodo precedente, adottano i medesimi provvedimenti previsti per i direttori generali in caso di inadempimento degli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa sanitaria; b) fermo restando quanto previsto dal comma 292, lettera b), del presente articolo per lo specifico repertorio dei dispositivi protesici erogabili, con la procedura di cui alla lettera a) viene stabilita, con l'istituzione del repertorio generale dei dispositivi medici, la data a decorrere dalla quale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale possono essere acquistati, utilizzati o dispensati unicamente i dispositivi iscritti nel repertorio medesimo; c) le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura sono tenute a dichiarare mediante autocertificazione diretta al Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, entro il 30 aprile di ogni anno, l'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie, e ai farmacisti, nonché la ripartizione della stessa nella singole voci di costo, a tal fine attenendosi alle indicazioni, per quanto applicabili, contenute nell'allegato al D.M. 23 aprile 2004 del Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004, concernente le attività promozionali poste in essere dalle aziende farmaceutiche; d) entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende di cui alla lettera c) versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate, calcolate al netto delle spese per il personale addetto. L'importo dovuto è maggiorato del 5 per cento per ciascun mese di ritardo rispetto alla scadenza prevista. Il mancato pagamento entro l'anno di riferimento comporta una sanzione da 7.500 a 45.000 euro, oltre al versamento di quanto dovuto. I proventi derivanti dai versamenti sono riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute e utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per il miglioramento e il potenziamento della attività del settore dei dispositivi medici, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza del mercato, anche attraverso l'aggiornamento e la manutenzione della classificazione nazionale dei dispositivi e la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a), alla attività di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del personale ispettivo, all'attività di informazione nei riguardi degli operatori professionali e del pubblico, alla effettuazione di studi in materia di valutazione tecnologica, alla istituzione di registri di patologie che implichino l'utilizzazione di dispositivi medici, nonché per la stipula di convenzioni con università e istituti di ricerca o con esperti del settore; e) i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, applicabile anche ai dispositivi impiantabili attivi, e dall'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono soggetti, quando non siano previste e non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 1997 e al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 332 del 2000. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. Sono considerati un unico dispositivo, ai fini del pagamento della tariffa, i dispositivi che abbiano uno stesso file tecnico, secondo criteri individuati dalla Commissione unica sui dispositivi medici e approvati con decreto del Ministro della salute. La tariffa è dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute ed utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a) (155).

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(155) Comma così modificato dal comma 825 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. La classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND) è stata approvata con D.M. 20 febbraio 2007 (Gazz.Uff. 16 marzo 2007, n. 63, S.O.). I criteri per l'individuazione di un «unico dispositivo», ai fini del pagamento della tariffa a favore del Ministero della salute, sono stati individuati con D.M. 20 marzo 2007 (Gazz. Uff. 24 aprile 2007, n. 95).

 

423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario (158).

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(158) Comma prima modificato dal comma 11 dell'art. 2-quater, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi così sostituito da comma 369 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

580. Al Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), cui la legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti relativi alla promozione dell'attività sportiva tra le persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di tutte le organizzazioni sportive per disabili, è concesso un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di base e agonistica (220).

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(220) Per l'incremento del contributo di cui al presente comma vedi il comma 1298 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

595. Per gli anni 2006 e 2007 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine il personale a tempo determinato non può superare il 20 per cento dell'organico funzionale approvato.


L. 9 gennaio 2006, n. 13.
Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta. (artt. 3 co. 2, 5 co. 1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 gennaio 2006, n. 16.

 

3. Fondo per favorire la demolizione del naviglio obsoleto.

             

2. La dotazione del Fondo può essere integrata mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.

                      

 

5. Promozione della ricerca in campo navale.

1. Al fine di consolidare le basi tecnologiche dell'industria marittima e di incrementare il ruolo della ricerca e dello sviluppo nel miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria in materia e nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma e al Centro per gli studi di tecnica navale S.p.a. (CETENA) di Genova i contributi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, nonché quelli di cui all'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 413, per i rispettivi programmi di ricerca relativi al periodo 1° gennaio 2005-31 dicembre 2007 (3).

                          

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(3) Vedi, anche, i commi 1042 e 1043 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.


D.L. 10 gennaio 2006, n. 2.
Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa. (art. 4-bis)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 2006, n. 8.

(2)  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 11 marzo 2006, n. 81 (Gazz. Uff. 11 marzo 2006, n. 59, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

4-bis. Lotta alla contraffazione e misure di finanziamento.

1. All'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, istituito dall'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,. con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, spetta il compito di assicurare il monitoraggio, anche nel settore agroalimentare, dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale e di proprietà intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.

2. Per il pieno svolgimento delle attribuzioni in materia di lotta alla contraffazione, l'Alto Commissario si avvale di un comitato tecnico. Le eventuali spese sono poste a carico dell'Alto Commissario (37).

3. È altresì assegnato all'Ufficio dell'Alto Commissario un contingente di 15 unità di personale, di cui 2 con qualifica non inferiore a dirigente. Il personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è collocato obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo ovvero di aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.

4. [Con propri atti regolamentari interni l'Alto Commissario disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'attività dell'Ufficio di cui al comma 3] (38).

5. I Vice Alto Commissari sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dai rispettivi organi di autogoverno anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, per un periodo non superiore alla durata di due mandati.

6. All'articolo 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «è autorizzata la spesa di 1 milione di euro» le parole: «per l'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2006».

7. Ai maggiori oneri, derivanti dal presente articolo, pari a 800.000 euro per l'anno 2006 e a 1.800.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al «Fondo per interventi strutturali di politica economica» istituito ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8. In conformità a quanto previsto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nelle risoluzioni 531197 e 581221, per consentire lo sviluppo del programma di microfinanza, al fine di incentivare la costituzione di microimprese, anche nel settore agricolo, il Comitato nazionale italiano per il 2005 - anno internazionale del Microcredito è trasformato nel Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito, senza oneri aggiuntivi per l'erario. I componenti del Comitato, già costituito presso il Ministero degli affari esteri, durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta (39).

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(37) Comma così modificato dall'art. 5, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dell'art. 5 e gli articoli 9 e 10, dello stesso decreto.

(38) Comma abrogato dall'art. 5, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78. Vedi, anche, gli articoli 9 e 10, dello stesso decreto.

(39)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81.


D.L. 10 gennaio 2006, n. 4.
Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione. (art. 9)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 2006, n. 8.

(2)  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 9 marzo 2006, n. 80 (Gazz. Uff. 11 marzo 2006, n. 59), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

9. Agevolazione della mobilità volontaria.

1. Per agevolare l'attuazione del previo esperimento delle procedure di mobilità e la razionale distribuzione dei dipendenti tra le pubbliche amministrazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una banca dati informatica, ad adesione volontaria, finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità (27).

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(27)  Comma così modificato dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.

 


D.M. 8 febbraio 2006.
Definizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 98, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e per l'Unioncamere, degli indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, per il triennio 2005-2007.

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 marzo 2006, n. 59.

 

IL MINISTRO

DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE


Visto l'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 il quale dispone che per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le aziende fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette;

Visto il comma 98 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale dispone che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono fissati, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli enti del Servizio sanitario nazionale, i criteri e i limiti per l'assunzioni a tempo indeterminato nel triennio 2005-2007;

Tenuto conto che, ai sensi dello stesso comma 98, sono quantificate le misure delle economie di spesa lorda che gli stessi enti devono garantire per ciascun anno;

Tenuto conto, altresì, che, lo stesso comma 98, dispone che il Ministero delle attività produttive, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - e con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissar criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui allo stesso comma;

Ritenuto opportuno che il risparmio di spesa che le camere di commercio sono chiamate a garantire per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 possa essere adeguatamente ottenuto attraverso il contingentamento del «turn over»;

Considerato che detto contingentamento rappresenta il limite massimo entro il quale le camere di commercio possono effettuare assunzioni;

Ritenuto opportuno, inoltre, consentire, entro il suddetto limite, alle camere di commercio, il recupero di eventuali residui derivanti dal tasso di sostituzione del personale cessato;

Ritenuto opportuno stabilire che la distribuzione dei residui avvenga sulla base di una ricognizione della situazione della singola camera di commercio individuata sulla base di appositi parametri;

Considerata l'opportunità di avvalersi di un apposito gruppo di lavoro, costituito da rappresentanti delle amministrazioni interessate, per la gestione della distribuzione dei residui per gli anni 2005, 2006 e 2007;

Ritenuto opportuno considerare gli indicatori di equilibrio economico finanziario citati dal comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 oltre ai parametri che attengono all'efficienza gestionale delle camere di commercio;

Tenuto conto che gli indicatori sopra richiamati vengono definiti in rapporto al numero delle imprese attive iscritte o annotate nel registro delle imprese, ai profili professionali del personale da assumere, all'essenzialità dei servizi da garantire e all'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti;

Ritenuto opportuno considerare quali indicatori di equilibrio economico-finanziario il rapporto tra i costi del personale e le entrate correnti ed il rapporto, espresso in millesimi, tra le unità di personale in servizio, presso la camera di commercio, ed il numero delle imprese attive iscritte o annotate nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. I due indici predetti vengono sommati per determinare l'indice generale di equilibrio economico-finanziario;

Ritenuto opportuno, ai fini del calcolo degli indicatori sopra evidenziati, prendere in considerazione per l'anno 2005, 2006 e 2007, rispettivamente la media dei dati risultanti dai conti consuntivi degli enti camerali per il triennio 2001-2003, 2002-2004 e 2003-2005;

Ritenuto opportuno che il risparmio di spesa che l'Unioncamere è chiamata a garantire per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 possa essere adeguatamente perseguito attraverso il contingentamento del «turn over»;

Considerato che questo contingentamento rappresenta il limite massimo entro il quale l'Unioncamere può effettuare assunzioni;

Ritenuto opportuno considerare quale indicatore di equilibrio economico-finanziario dell'Unioncamere l'indice medio, per ciascun triennio considerato, rappresentato dal rapporto tra i costi del personale ed entrate correnti;

Ritenuto opportuno, pertanto, consentire, entro il suddetto limite, l'arrotondamento per eccesso se l'indicatore sopra citato è al di sotto dell'indice medio nazionale del sistema delle camere di commercio;

Ritenuto opportuno che nel caso di procedure di reclutamento sia garantito in via preventiva l'effettivo svolgimento delle procedure di mobilità con riguardo a quelle connesse a processi di trasformazione e soppressione di amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza;

Acquisita l'intesa del Ministro della funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Decreta:

 

1.  1. Il presente decreto disciplina, nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la definizione di specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per consentire alle camere di commercio e all'Unioncamere di procedere al reclutamento del personale a tempo indeterminato.

2. Le disposizioni del presente decreto, ai sensi del comma 569 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 si applicano anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano (2).

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(2) La Corte costituzionale, con sentenza 4-13 luglio 2007, n. 273 (Gazz. Uff. 18 luglio 2007, n. 28 - Prima Serie speciale), ha dichiarato che non spettava allo Stato, e per esso al Ministro delle attività produttive, di fissare alla Regione Trentino-Alto Adige Südtirol criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle Camere di commercio ed ha annullato, per l’effetto, il presente comma, nella parte in cui prevede che le disposizioni del presente decreto si applicano nella Regione Trentino-Alto Adige Südtirol.

 

2.  1. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 le camere di commercio che, secondo la disciplina dell'art. 5, presentano un indice generale di equilibrio economico finanziario inferiore a 41 possono assumere personale in ragione di una unità ogni tre cessate dal servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Le camere di commercio che, secondo la disciplina dell'art. 5, presentano un indice generale di equilibrio economico-finanziario superiore a 41 possono assumere personale in ragione di una unità ogni cinque cessate cumulativamente dal servizio nel triennio 2004-2006.

3. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, non è consentito procedere ad arrotondamenti per eccesso.

 

3.  1. Eventuali quote residue derivanti dall'applicazione del disposto dell'art. 2, comma 1, sono rassegnati, a livello nazionale, tra le camere richiamate nel medesimo comma dal Ministero delle attività produttive, sentito il gruppo di lavoro di cui all'art. 4.

2. Le domande presentate dalle camere di commercio ai sensi del comma 1, sono prese in esame dal gruppo di lavoro tenendo conto, con riferimento al singolo ente camerale, dei seguenti parametri:

a) indice generale di equilibrio economico-finanziario in rapporto all'indice medio nazionale calcolati sulla base delle modalità di cui all'art. 5;

b) tipologia ed essenzialità dei servizi ai quali sono destinate le unità di personale;

c) andamento del turn-over del triennio considerato ai fini del calcolo dell'indice di cui alla lettera a);

d) differenza tra pianta organica approvata e personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente;

e) reclutamento di personale mediante mobilità esterna.

3. Le eventuali quote residue derivanti dall'applicazione del disposto dell'art. 2, comma 2, sono riassegnate, nel corso del 2007, dal Ministero delle attività produttive, sentito il gruppo di lavoro, unitamente a quelli riferite all'annualità 2006.

4. Le camere di cui all'art. 2, comma 2, possono concorrere alla distribuzione di tali quote residue solo se il proprio indice generale di equilibrio economico-finanziario presenta, rispetto a quello calcolato per l'anno 2005, un miglioramento non inferiore all'8%.

 

4.  1. È costituito, per le finalità di cui al presente decreto, un gruppo di lavoro presso il Ministero delle attività produttive, senza oneri a carico dello stesso Ministero, e composto da due rappresentanti del Ministero dell'attività produttive, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dell'economia e finanze, uno del Dipartimento della funzione pubblica ed uno dell'Unioncamere.

2. Il gruppo di lavoro esamina le richieste di accesso all'utilizzo delle quote residue, presentate dalle singole camere di commercio entro il 30 novembre di ciascuno anno, tenendo conto dei parametri individuati all'art. 3, e formula pareri in merito alla possibilità di assumere personale avvalendosi delle richiamate quote residue di cui all'art. 3.

3. Le quote residue di cui all'art. 3 sono riassegnate, con provvedimento del Ministero delle attività produttive, tenuto conto dei pareri di cui al comma 2.

 

5.  1. Per l'anno 2005, il gruppo di lavoro calcola per ciascuna camera di commercio, tenendo conto dei dati forniti da Unioncamere, l'indice medio di equilibrio economico-strutturale per il triennio 2001-2003, definito come rapporto tra spese per il personale a tempo indeterminato ed entrate correnti.

2. Il gruppo di lavoro calcola, altresì, per ciascuna camera di commercio l'indice medio di equilibrio dimensionale per il triennio 2001-2003, definito come rapporto, espresso in millesimi, tra personale a tempo indeterminato in servizio presso la stessa ed il numero delle imprese attive iscritte nel registro delle imprese, di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

3. Il gruppo di lavoro determina l'indice generale di equilibrio economico-finanziario di ciascuna camera di commercio, inteso come la somma degli indici di cui ai commi 1 e 2, e quindi l'indice medio nazionale.

4. Per gli anni 2006 e 2007 il gruppo di lavoro calcola gli indici di cui ai commi 1, 2 e 3 con riferimento, rispettivamente, al triennio 2002-2004 e 2003-2005.

 

6.  1. Le assunzioni di cui al presente decreto devono essere effettuate nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, in coerenza con i quali le camere provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, tenendo conto che la differenza tra le stesse ed il personale in servizio non deve superare il 20%.

 

7.  1. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 l'Unioncamere può assumere personale entro percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda corrispondente al 33% delle cessazioni dal servizio verificatesi al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. È consentito procedere ad arrotondamenti per eccesso, se l'indice di equilibrio economico-finanziario dell'Unioncamere, definito ai sensi del comma 3, è al di sotto dell'indice medio nazionale del sistema delle camere di commercio.

3. Per indice di equilibrio economico finanziario dell'Unioncamere, per ciascun triennio considerato, si intende il rapporto tra i costi del personale ed entrate correnti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Norme in materia ambientale. (artt. 63, 147, 200, 267 e allegato X, parte II, sezione 4)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

(2) Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284.

 

63. Autorità di bacino distrettuale.

1. In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito Autorità di bacino, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione ed uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.

2. Sono organi dell'Autorità di bacino: la Conferenza istituzionale permanente, il Segretario generale, la Segreteria tecnico-operativa e la Conferenza operativa di servizi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, da emanarsi sentita la Conferenza permanente Stato-regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie, salvaguardando i livelli occupazionali, definiti alla data del 31 dicembre 2005, e previa consultazione dei sindacati.

3. Le autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono soppresse a far data dal 30 aprile 2006 e le relative funzioni sono esercitate dalle Autorità di bacino distrettuale di cui alla parte terza del presente decreto. Il decreto di cui al comma 2 disciplina il trasferimento di funzioni e regolamenta il periodo transitorio.

4. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino vengono adottati in sede di Conferenza istituzionale permanente presieduta e convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio su richiesta del Segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla Conferenza istituzionale permanente partecipano i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, per la funzione pubblica, per i beni e le attività culturali o i Sottosegretari dai medesimi delegati, nonchè i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli Assessori dai medesimi delegati, oltre al delegato del Dipartimento della protezione civile. Alle conferenze istituzionali permanenti del distretto idrografico della Sardegna e del distretto idrografico della Sicilia partecipano, oltre ai Presidenti delle rispettive regioni, altri due rappresentanti per ciascuna delle predette regioni, nominati dai Presidenti regionali. La conferenza istituzionale permanente delibera a maggioranza. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

5. La conferenza istituzionale permanente di cui al comma 4:

a) adotta criteri e metodi per la elaborazione del Piano di bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 57;

b) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino, che potrà eventualmente articolarsi in piani riferiti a sub-bacini;

c) determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;

d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino;

e) adotta il Piano di bacino;

f) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici del Piano di bacino e dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Giunta regionale interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

g) nomina il Segretario generale.

6. La Conferenza operativa di servizi è composta dai rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 4, delle regioni e delle province autonome interessate, nonchè da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile; è convocata dal Segretario Generale, che la presiede, e provvede all'attuazione ed esecuzione di quanto disposto ai sensi del comma 5, nonchè al compimento degli atti gestionali. La conferenza operativa di servizi delibera a maggioranza.

7. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:

a) all'elaborazione del Piano di bacino distrettuale di cui all'articolo 65;

b) ad esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi comunitari, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche;

c) all'elaborazione, secondo le specifiche tecniche che figurano negli allegati alla parte terza del presente decreto, di un'analisi delle caratteristiche del distretto, di un esame sull'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, nonchè di un'analisi economica dell'utilizzo idrico.

8. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 62, le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonchè del consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, del consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e del consorzio dell’Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua ed alla fitodepurazione.

 

Titolo II

Servizio idrico integrato

147. Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato.

1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti princìpi:

a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;

b) unicità della gestione e, comunque, superamento della frammentazione verticale delle gestioni;

c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.

3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

 

200. Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri:

a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;

b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;

c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;

d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;

e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;

f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

2. Le regioni, sentite le province ed i comuni interessati, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m). Il provvedimento è comunicato alle province ed ai comuni interessati.

3. Le regioni interessate, d'intesa tra loro, delimitano gli ATO qualora essi siano ricompresi nel territorio di due o più regioni.

4. Le regioni disciplinano il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

5. Le città o gli agglomerati di comuni, di dimensioni maggiori di quelle medie di un singolo ambito, possono essere suddivisi tenendo conto dei criteri di cui al comma 1.

6. I singoli comuni entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 possono presentare motivate e documentate richieste di modifica all'assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione.

7. Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195.

 

Parte quinta

Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

Titolo I

Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività

267. Campo di applicazione.

1. Il presente titolo, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II, ed alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione della parte quinta del presente decreto gli impianti disciplinati dal decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, recante attuazione della direttiva 2000 / 76 / CE in materia di incenerimento dei rifiuti.

3. Resta fermo, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; per tali impianti l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione alle emissioni prevista dal presente titolo.

4. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e di favorire comunque la riduzione delle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti, la normativa di cui alla parte quinta del presente decreto intende determinare l'attuazione di tutte le più opportune azioni volte a promuovere l'impiego dell'energia elettrica prodotta da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente e, in particolare, della direttiva 2001/77/CE e del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, determinandone il dispacciamento prioritario. In particolare:

a) potranno essere promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive e per lo sviluppo e la coesione territoriale misure atte a favorire la produzione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili ed al contempo sviluppare la base produttiva di tecnologie pulite, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

b) con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, sono determinati i compensi dei componenti dell'Osservatorio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, da applicarsi a decorrere dalla data di nomina, nel limite delle risorse di cui all'articolo 16, comma 6, del medesimo decreto legislativo e senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c) i certificati verdi maturati a fronte di energia prodotta ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, possono essere utilizzati per assolvere all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, solo dopo che siano stati annullati tutti i certificati verdi maturati dai produttori di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 387 del 2003;

d) al fine di prolungare il periodo di validità dei certificati verdi, all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole «otto anni» sono sostituite dalle parole «dodici anni».

 

Allegato X

Disciplina dei combustibili.

 

Parte II

Caratteristiche merceologiche dei combustibili e metodi di misura.

Sezione 4

Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo

(parte 1, sezione 1, paragrafo 1, lettera n) e sezione 2, paragrafo 1, lettera h).

 

1. Tipologia e provenienza

a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;

b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate;

c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura;

d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;

e) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli.

f) Sansa di oliva disoleata avente le caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenuta dal trattamento delle sanse vergini con n-esano per l'estrazione dell'olio di sansa destinato all'alimentazione umana, e da successivo trattamento termico, purché i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo impianto; tali requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori dell'impianto stesso di produzione, devono risultare da un sistema di identificazione conforme a quanto stabilito al punto 3:

 

Caratteristica

Unità

Valori minimi/massimi

Metodi di analisi

 

 

 

 

Ceneri

% (m/m)

≤ 4%

ASTM D 5142-98

 

 

 

 

Umidità

% (m/m)

≤ 15%

ASTM D 5142-98

 

 

 

 

N-esano

mg/kg

≤ 30%

UNI 22609

 

 

 

 

Solventi organici clorurati

 

assenti

[*]

 

 

 

 

 

 

 

ASTM D 5865-01

Potere calorifico inferiore

 

 

 

 

MJ / kg

≤ 15,700

 

 

 

 

 

[*] Nel certificato di analisi deve essere indicato il metodo impiegato per la rilevazione dei solventi organici clorurati.

 

 

 

 

 

 

g) Liquor nero ottenuto nelle cartiere dalle operazioni di lisciviazione del legno e sottoposto ad evaporazione al fine di incrementarne il residuo solido, purché la produzione, il trattamento e la successiva combustione siano effettuate nella medesima cartiera e purché l'utilizzo di tale prodotto costituisca una misura per la riduzione delle emissioni e per il risparmio energetico individuata nell'autorizzazione integrata ambientale.

 

2. Condizioni di utilizzo

2.1 La conversione energetica della biomasse di cui al paragrafo 1 può essere effettuata attraverso la combustione diretta, ovvero previa pirolisi o gassificazione.

 

3. Norme per l'identificazione delle biomasse di cui al paragrafo 1, lettera f)

3.1. La denominazione «sansa di oliva disoleata», la denominazione e l'ubicazione dell'impianto di produzione, l'anno di produzione, nonché il possesso delle caratteristiche di cui alla tabella riportata al paragrafo 1 devono figurare:

a) in caso di imballaggio, su apposite etichette o direttamente sugli imballaggi;

b) in caso di prodotto sfuso, nei documenti di accompagnamento.

Nel caso di imballaggi che contengano quantitativi superiori a 100 kg é ammessa la sola iscrizione dei dati nei documenti di accompagnamento.

Un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenente le informazioni prescritte, deve essere unito al prodotto e deve essere accessibile agli organi di controllo.

3.2. Le etichette o i dati stampati sull'imballaggio, contenenti tutte le informazioni prescritte, devono essere bene in vista. Le etichette devono essere inoltre fissate al sistema di chiusura dell'imballaggio. Le informazioni devono essere redatte almeno in lingua italiana, indelebili e chiaramente leggibili e devono essere nettamente separate da altre eventuali informazioni concernenti il prodotto.

3.3. In caso di prodotto imballato, l'imballaggio deve essere chiuso con un dispositivo o con un sistema tale che, all'atto dell'apertura, il dispositivo o il sigillo di chiusura o l'imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati.


D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. (artt. 53 co. 1, 153, 163-171, 173, 240)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

(2) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, e' stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

 

Capo III

Oggetto del contratto, procedure di scelta del contraente e selezione delle offerte

Sezione I

Oggetto del contratto e procedure di scelta del contraente

53. Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

(art. 1, direttiva 2004/18; art. 19, art. 20, co. 2, L. n. 109/1994; art. 83, D.P.R. n. 554/1999; artt. 326 e 329, L. n. 2248/1865, all. F)

1. Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione, come definiti all’articolo 3.

 

153. Promotore.

(art. 37-bis, L. n. 109/1994)

1. I soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati «promotori», possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all'articolo 143, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte sono presentate entro 180 giorni dalla pubblicazione dell'avviso indicativo di cui al comma 3. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 83, comma 1, e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attività di asseverazione. Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario. I soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione di cui all'articolo 128, proposte d'intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti (132).

2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.

3. Entro novanta giorni dall’avvenuta approvazione dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo, mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonché pubblicando lo stesso avviso sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste, e sul proprio profilo di committente. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalità, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 2 del codice. L'avviso deve contenere i criteri, nell'ambito di quelli indicati dall'articolo 154, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte (133).

4. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono:

a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;

b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione (134).

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(132) Comma così modificato dalla lettera r) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(133) Comma così modificato dalla lettera r) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(134) Vedi, anche, la Det. 11 ottobre 2007, n. 8.

 

163. Attività del Ministero delle infrastrutture (145).

(art. 2, D.Lgs. n. 190/2002; art. 2, D.Lgs. n. 189/2005)

1. Il Ministero promuove le attività tecniche e amministrative occorrenti ai fini della sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ed effettua, con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate con oneri a proprio carico, le attività di supporto necessarie per la vigilanza, da parte del CIPE, sulla realizzazione delle infrastrutture. Previa intesa da sottoscriversi tra il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni possono provvedere alle attività di progettazione delle infrastrutture statali eventualmente anche mediante l'anticipazione dei finanziamenti previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nello svolgimento di tali funzioni il Ministero impronta la propria attività al principio di leale collaborazione con le regioni e le province autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati dal presente capo, la previa intesa delle regioni o province autonome interessate.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero:

a) promuove e riceve le proposte degli altri Ministeri e delle regioni o province autonome, formulando la proposta di programma da approvare con le modalità previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443; promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle infrastrutture;

b) promuove la redazione dei progetti delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune intese o accordi procedimentali tra i soggetti comunque interessati;

c) promuove e acquisisce il parere istruttorio dei progetti preliminari e definitivi da parte dei soggetti competenti a norma del presente capo e, sulla base dei pareri predetti, cura a sua volta l'istruttoria ai fini delle deliberazioni del CIPE, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l’approvazione del progetto. Per le opere di competenza dello Stato il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti, è acquisito sul progetto preliminare;

d) provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio carico, alle attività di supporto al CIPE per la vigilanza delle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture;

e) ove necessario, collabora alle attività dei soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle attività istruttorie con azioni di indirizzo e supporto, a mezzo delle proprie strutture ovvero a mezzo dei commissari straordinari di cui al comma 5;

f) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alle attività progettuali; propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, previa approvazione del progetto preliminare e nei limiti delle risorse disponibili. Per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici di competenza del Ministero delle attività produttive, le attività di cui al presente comma sono svolte d'intesa con il Ministero delle attività produttive;

f-bis) cura le istruttorie per l'avanzamento procedurale e fisico dei progetti, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attività del CIPE, avvalendosi anche della eventuale collaborazione richiesta all'Unità tecnica finanza di progetto, ovvero offerta dalle regioni o province autonome interessate con oneri a loro carico (146).

3. Per le attività di cui al presente capo il Ministero può (147):

a) avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti dell’organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture; i costi della struttura tecnica di missione e degli advisor di cui alla lettera c) sono posti a carico dei fondi con le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 6 (148);

b) assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di alta specializzazione e professionalità, previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta;

c) avvalersi, quali advisor, di società specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati.

4. Per le attività di cui al presente capo il Ministero, inoltre, può:

a) avvalersi dell’eventuale ulteriore collaborazione che le regioni o province autonome interessate vorranno offrire, con oneri a proprio carico;

b) avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposita convenzione ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, della Cassa depositi e prestiti o di società da essa controllata per le attività di supporto tecnico-finanziario occorrenti al Ministero e ai soggetti aggiudicatori;

c) richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la collaborazione dell'Unità tecnica-Finanza di progetto (UTFP). Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono riorganizzati i compiti, le attribuzioni, la composizione e le modalità di funzionamento dell'Unità tecnica finanza di progetto (UTFP) anche in deroga all'articolo 7 della citata legge n. 144 del 1999. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento di riordino e secondo le modalità nello stesso indicate si procede alla nomina, nel numero massimo di 15, dei nuovi componenti in sostituzione dei componenti in essere, i quali decadono alla stessa data (149).

5. Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture, sentiti i Ministri competenti, nonché i Presidenti delle regioni o province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Nell'espletamento delle suddette attività, e nel caso di particolare complessità delle stesse, il commissario straordinario può essere affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti. Per le opere non aventi carattere interregionale o internazionale, la proposta di nomina del commissario straordinario è formulata d'intesa con il presidente della regione o provincia autonoma, o sindaco della città metropolitana interessata (150).

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 sono posti a carico dei fondi e sono contenuti nell'ambito della quota delle risorse che annualmente sono destinate allo scopo con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (151).

7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, sentiti i Ministri competenti nonché, per le infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i presidenti delle regioni o province autonome interessate, abilita eventualmente i commissari straordinari ad adottare, con le modalità e i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi (152).

8. I commissari straordinari riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e al CIPE in ordine alle problematiche riscontrate e alle iniziative assunte e operano secondo le direttive dai medesimi impartite e con il supporto del Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni occorrente studio e parere. Nei limiti dei costi autorizzati a norma del comma 9, i commissari straordinari e i sub-commissari si avvalgono delle strutture di cui al comma 3, nonché delle competenti strutture regionali e possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei soggetti terzi (153).

9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del commissario straordinario individua il compenso e i costi pertinenti alle attività da svolgere dallo stesso, nonché le modalità di corresponsione degli stessi, a carico dei fondi, nell'ambito delle risorse di cui al comma 6.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito, su proposta del Ministro delle infrastrutture, e senza oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro allo scopo di assicurare ai commissari straordinari che ne facciano richiesta, l'assistenza e il supporto coordinato da parte delle amministrazioni statali e regionali interessate (154).

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(145) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(146) Lettera aggiunta dalla lettera ss) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(147) Alinea così modificato dal comma 1020 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(148) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(149) Lettera così sostituita dalla lettera ss) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(150) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(151) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(152) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(153) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(154) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

 

164. Progettazione.

(art. 2-bis, D.Lgs. n. 190/2002, introdotto dal D.Lgs. n. 189/2005)

1. Ai progetti delle infrastrutture si applicano le norme di cui all'allegato tecnico riportato nell’allegato XXI. [Le predette norme sono vincolanti per le amministrazioni aggiudicatrici nazionali e i loro concessionari] (155).

2. L'affidamento da parte del soggetto aggiudicatore delle attività di progettazione e degli altri servizi pertinenti le infrastrutture, di ammontare pari o superiore alla soglia di applicazione delle normative comunitarie in materia, è regolato dalle norme dettate dalla parte II, ovvero dalla parte III per gli incarichi e i concorsi di progettazione per le attività ivi previste. Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità dei bandi di gara, gli stessi devono essere pubblicati anche sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e delle regioni interessate, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001. I servizi di ammontare inferiore alla soglia comunitaria sono affidati nel rispetto dei princìpi di trasparenza, adeguata pubblicità e imparzialità imposti dall'osservanza del Trattato (156).

3. Le persone fisiche e giuridiche incaricate dai soggetti aggiudicatori della redazione del progetto a base di gara, nonché le società collegate, non possono in alcuna forma e per alcun titolo partecipare alla realizzazione dei lavori da esse progettati, né essere affidatarie di servizi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo da parte degli appaltatori, concessionari e contraenti generali delle infrastrutture, ai fini dello sviluppo o della variazione dei progetti dalle stesse redatti e della realizzazione dei lavori medesimi. I soggetti aggiudicatori possono estendere il predetto divieto ai soggetti che abbiano collaborato ad altro titolo alla progettazione, con apposita previsione nel bando di gara o nel contratto di progettazione.

4. Il progetto preliminare o definitivo deve essere accompagnato da linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri, non soggetti a ribasso, che rientrano nell'importo a base della gara, nonché della conseguente stima degli oneri medesimi. Il soggetto aggiudicatore può affidare al contraente generale, con previsione del bando di gara o del contratto, i compiti del responsabile dei lavori. Nell'affidamento mediante appalto di progettazione ed esecuzione la nomina del responsabile dei lavori spetta alla stazione appaltante (157).

5. Fermo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, in relazione alle attività di progettazione e approvazione delle infrastrutture, non si applicano gli articoli 90, 91, e 92 e le relative norme attuative ed esecutive contenute nel regolamento.

6. Le infrastrutture si considerano ad ogni effetto inserite nel programma triennale dei lavori pubblici del soggetto aggiudicatore.

7. Previa intesa con il Ministero della giustizia, fino alla revisione delle tariffe professionali per le attività di progettazione, necessaria a tener conto delle previsioni di cui al comma 1, ai fini della determinazione del corrispettivo per le attività di progettazione delle infrastrutture, redatte in conformità al presente articolo e relativo allegato tecnico di cui all’allegato XXI, i soggetti aggiudicatori aumentano del 100 per cento l'aliquota prevista per il progetto preliminare dalla tabella B del decreto 4 aprile 2001 del Ministro della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001; le aliquote previste dalla citata tabella per il progetto definitivo ed esecutivo vengono ridotte corrispondentemente e proporzionalmente alle aliquote previste per il progetto definitivo ed esecutivo in modo che l'aliquota totale risulti sempre pari a 1. All'importo dei corrispettivi, da porre a base di gara, si applica quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 (158).

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(155) Periodo soppresso dalla lettera o) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(156) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(157) Comma così modificato dalla lettera p), del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(158) Periodo aggiunto dalla lettera tt) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

 

165. Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione.

(art. 3, D.Lgs. n. 190/2002; art. 2, D.Lgs. n. 189/2005)

1. I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero, entro il termine di sei mesi dall’approvazione del programma, il progetto preliminare delle infrastrutture di competenza. Ove sia necessario l'espletamento di procedure di gara, il termine è elevato a nove mesi. Le risorse finanziarie occorrenti per la redazione del progetto preliminare ed eventualmente non già disponibili, sono assegnate dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del soggetto aggiudicatore, a valere sulla quota dei fondi destinata alle attività progettuali, nei limiti delle risorse disponibili, anche a rimborso di somme già anticipate dalle regioni ai sensi dell'articolo 163, comma 1 (159).

2. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del progetto preliminare, la proposta di un promotore, ne dà immediata comunicazione al Ministero, ai fini della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 175, comma 1.

3. Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto previsto nell’allegato tecnico di cui all’allegato XXI deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale comunque non superiori al cinque per cento dell’intero costo dell’opera e deve includere le infrastrutture e opere connesse, necessarie alla realizzazione; dalla percentuale predetta sono esclusi gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'àmbito della procedura di VIA. Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare è corredato anche da studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini dell’approvazione del progetto preliminare non è richiesta la comunicazione agli interessati alle attività espropriative, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ovvero altra comunicazione diversa da quella effettuata per l’eventuale procedura di VIA, ai sensi del presente articolo; ove non sia prevista la procedura di VIA, il progetto preliminare è comunque depositato presso il competente ufficio della regione interessata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e del deposito si dà avviso sul sito internet della regione e del soggetto aggiudicatore.

4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attività produttive e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto è altresì rimesso agli enti gestori delle interferenze ai fini di cui all’articolo 166. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni al Ministero entro novanta giorni dalla ricezione del progetto preliminare; le valutazioni delle amministrazioni competenti in materia ambientale sono rese nel rispetto delle previsioni della sezione II del presente capo. Nei successivi sessanta giorni il Ministero, acquisito, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, formula la propria proposta al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Ove non sia pervenuto nel termine prescritto una o più delle valutazioni o pareri di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture invita i soggetti medesimi a rendere la valutazione o parere entro i successivi trenta giorni; in mancanza di riscontro il Ministro formula la propria proposta al CIPE, con eventuali prescrizioni (160).

5. Il progetto preliminare non è sottoposto a conferenza di servizi. Il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni del presente articolo, è approvato dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini di cui al comma che precede, anche nel caso in cui i comuni interessati non si siano tempestivamente espressi.

6. In caso di motivato dissenso delle regioni o province autonome interessate si procede come segue:

a) per le infrastrutture di carattere interregionale o internazionale, il progetto preliminare è sottoposto alla valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla cui attività istruttoria partecipano i rappresentanti della regione o provincia autonoma interessata. A tale fine il progetto è rimesso a cura del Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici che, nei quarantacinque giorni dalla ricezione, valuta i motivi del dissenso e l’eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le proprie motivate definitive determinazioni entro i successivi trenta giorni. Ove anche in questa sede permanga il dissenso della regione o provincia autonoma, alla approvazione del progetto preliminare si provvede entro sessanta giorni con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, e, per le infrastrutture di competenza di altri Ministeri, di concerto con il Ministro delle attività produttive o altro Ministro competente per materia, sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali (161);

b) per le altre infrastrutture e insediamenti produttivi, in caso di dissenso delle regioni o province autonome interessate, si provvede, entro i successivi sei mesi e a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministero e la regione o provincia autonoma interessata, ad una nuova valutazione del progetto preliminare e della eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto preliminare, il Ministro delle infrastrutture propone al CIPE, d'intesa con la regione o provincia autonoma interessata, la sospensione della infrastruttura o insediamento produttivo, in attesa di nuova valutazione in sede di aggiornamento del programma, ovvero l'avvio della procedura prevista in caso di dissenso sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere interregionale o internazionale (162).

7. L'approvazione determina, ove necessario ai sensi delle vigenti norme, l'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato - regione sulla sua localizzazione, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli immobili su cui è localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; il vincolo si intende apposto anche in mancanza di espressa menzione; gli enti locali provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle relative eventuali fasce di rispetto e non possono rilasciare, in assenza dell'attestazione di compatibilità tecnica da parte del soggetto aggiudicatore, permessi di costruire, né altri titoli abilitativi nell'àmbito del corridoio individuato con l'approvazione del progetto ai fini urbanistici e delle aree comunque impegnate dal progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione del progetto preliminare è resa pubblica mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione (o nella Gazzetta Ufficiale) ed è comunicata agli enti locali interessati a cura del soggetto aggiudicatore. Ai fini ambientali, si applica l'articolo 183, comma 6.

8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può essere estesa al compimento di ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici, bonifica dei siti inquinati e può essere rilasciata dalla autorità espropriante ovvero dal concessionario delegato alle attività espropriative, ai soggetti o alle società incaricate della predetta attività anche prima della redazione del progetto preliminare. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche e il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.

9. Ove, ai fini della progettazione delle infrastrutture, sia necessaria l'escavazione di cunicoli esplorativi, l'autorizzazione alle attività relative, ivi inclusa l’installazione dei cantieri e l’individuazione dei siti di deposito, è rilasciata dal Ministro delle infrastrutture, d'intesa con il presidente della regione o provincia autonoma interessata, ed ha gli effetti dell'articolo 166, comma 5. In caso di mancata intesa nei trenta giorni dalla richiesta l’autorizzazione è rimessa al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni, con le modalità di cui ai commi 5 e 6. I risultati dell'attività esplorativa, significativi a livello ambientale, sono altresì comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della procedura di valutazione di impatto ambientale (163).

10. Prima dell'approvazione del progetto preliminare, si segue la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi previsti dagli articoli 95 e 96, salvo quanto disposto dall'articolo 38 dell'allegato tecnico XXI (164).

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(159) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(160) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(161) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(162) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(163) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(164) Comma così sostituito dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

 

166. Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera.

(art. 4, D.Lgs. n. 190/2002)

1. Il progetto definitivo delle infrastrutture è integrato da una relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera. E' corredato inoltre dalla definizione delle eventuali opere e misure mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.

2. L'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale, ai privati interessati alle attività espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; la comunicazione è effettuata con le stesse forme previste per la partecipazione alla procedura di valutazione di impatto ambientale dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i privati interessati dalle attività espropriative possono presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovrà valutarle per ogni conseguente determinazione. Le disposizioni del presente comma derogano alle disposizioni degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

3. Il progetto definitivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare. Le proposte e richieste sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita Conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di novanta giorni di cui al presente comma.

4. La conferenza di servizi di cui al comma 3 ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei novanta giorni successivi alla conclusione della Conferenza di servizi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.

5. L'approvazione del progetto definitivo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia autonoma, si provvede con le modalità di cui all'articolo 165, comma 6. Gli enti locali provvedono all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza ed hanno facoltà di chiedere al soggetto aggiudicatore o al concessionario o contraente generale di porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari.

 

167. Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti.

(art. 4 bis, D.Lgs. n. 190/2002, inserito dal D.Lgs. n. 189/2005)

1. Le procedure di istruttoria e approvazione dei progetti sono completate nei tempi previsti dal presente capo salvo che non siano interrotte o sospese su istanza del soggetto aggiudicatore; anche nell'ipotesi di più sospensioni, il termine complessivo di sospensione non può superare i novanta giorni, trascorsi i quali le procedure di istruttoria e approvazione riprendono il loro corso.

2. Ove il progetto sia incompleto, carente o contraddittorio, le amministrazioni competenti propongono al Ministero, nei termini e modi previsti dal presente capo, le prescrizioni per la corretta successiva integrazione. Ove ciò non sia possibile per l'assenza degli elementi progettuali prescritti dall'allegato tecnico recato dall’allegato XXI, le amministrazioni competenti concludono l'istruttoria, negli stessi termini e modi, con la richiesta di rinvio del progetto a nuova istruttoria e l’indicazione delle condizioni per la ripresentazione dello stesso. Il CIPE, su proposta del Ministero, valuta la rilevanza delle carenze e, ove necessario, dispone la chiusura della procedura e il rinvio del progetto al soggetto aggiudicatore. Restano fermi i commi 1 e 2 dell'articolo 185 in merito alla richiesta di integrazioni da parte della commissione speciale VIA.

3. Il progetto preliminare delle infrastrutture è istruito e approvato a norma dell'articolo 165 ai fini della intesa sulla localizzazione dell'opera e, ove previsto, della valutazione di impatto ambientale; ogni altra autorizzazione, approvazione e parere, comunque denominato, è rilasciato sul progetto definitivo dell'opera ai sensi dell'articolo 166.

4. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati possono partecipare alle eventuali procedure di valutazione di impatto ambientale nazionale, rimettendo le proprie valutazioni e osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 183, comma 4; resta fermo l'articolo 184, comma 2. Le valutazioni in materia ambientale di competenza regionale sono emesse e trasmesse al Ministero ai sensi degli articoli 165, 166 e 181, in applicazione delle specifiche normative regionali, in quanto compatibili con le previsioni del presente capo e salvo quanto previsto all'articolo 161, comma 1. Il parere istruttorio sul progetto preliminare ai fini urbanistici ed edilizi è reso dalle sole regioni o province autonome, sentiti i comuni interessati, ai sensi dell'articolo 165. Il parere istruttorio sul progetto definitivo è reso dai singoli soggetti competenti con le modalità dell'articolo 166, e seguenti; le province partecipano al procedimento secondo le competenze loro attribuite.

5. Il soggetto aggiudicatore ha facoltà di avviare la procedura di localizzazione dell'opera e di valutazione di impatto ambientale sulla scorta del progetto definitivo, anche indipendentemente dalla redazione e dalla approvazione del progetto preliminare; in tal caso il progetto definitivo è istruito e approvato, anche ai predetti fini, con le modalità e nei tempi previsti dall'articolo 166. I Presidenti delle regioni e province autonome interessate si pronunciano, sentiti i Comuni nel cui territorio si realizza l'opera. Il progetto definitivo è integrato dagli elementi previsti per il progetto preliminare. L'approvazione del progetto comporta l'apposizione del vincolo espropriativo e la contestuale dichiarazione di pubblica utilità.

6. Le varianti alla localizzazione dell'opera originariamente risultante dal progetto del soggetto aggiudicatore possono essere disposte dal CIPE, con la procedura di cui all'articolo 165, comma 5, e 166, mediante nuova rappresentazione grafica ovvero mediante una prescrizione descrittiva di carattere normativo. Ove necessario, il CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, prescrive che nella successiva fase progettuale si dia corso alla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui agli articoli 95 e 96 e all’allegato XXI. A tal fine la proposta di variante, comunque formulata, è tempestivamente trasmessa, prima dell’approvazione del CIPE, al Ministero per i beni e le attività culturali.

7. Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell'opera in ordine alla quale non siano state acquisite le valutazioni della competente commissione VIA o della regione competente in materia di VIA, e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o il Presidente della regione competente in materia di VIA ritenga la variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su conforme richiesta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Presidente della regione competente, ovvero del Ministro per i beni e le attività culturali in caso di aree tutelate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la rinnovazione della procedura di VIA sulla parte di opera la cui localizzazione sia variata e per le implicazioni progettuali conseguenti anche relative all'intera opera. La procedura di VIA è compiuta in sede di approvazione del progetto definitivo, salva la facoltà del soggetto aggiudicatore di chiedere la reiterazione della procedura, in sede di progetto preliminare, con successiva verifica sul progetto definitivo ai sensi dell'articolo 185, comma 4. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 185, comma 5.

8. In alternativa all'invio su supporto cartaceo, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di provvedere alla trasmissione del progetto e degli elaborati necessari alla approvazione dello stesso, muniti di firma digitale, su supporto informatico non modificabile. Le amministrazioni competenti alla istruttoria e gli enti gestori delle reti e opere in qualsiasi modo interferenti che non dispongono di adeguati mezzi di gestione del supporto informatico possono richiedere l'invio di una o più copie cartacee; i relativi tempi di istruttoria decorrono dal ricevimento del progetto in forma cartacea ove richiesta.

9. In caso di motivato dissenso delle regioni e province autonome interessate sul progetto definitivo di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo si procede ai sensi dell'articolo 165, comma 6.

10. Sul progetto di monitoraggio ambientale, costituente parte eventuale del progetto definitivo ai sensi dell'allegato tecnico, le regioni possono esprimersi sentiti i comuni e le province interessati, nel termine di novanta giorni di cui all'articolo 166.

 

168. Conferenza di servizi e approvazione del progetto definitivo.

(art. 4-ter, D.Lgs. n. 190/2002, inserito dal D.Lgs. n. 189/2005)

1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 166 è convocata e presieduta dal Ministro delle infrastrutture, o suo delegato, ovvero dal capo della struttura tecnica di missione. La segreteria della conferenza è demandata alla struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163, di seguito denominata: «struttura tecnica» (165).

2. L'avviso di convocazione è inviato, anche per telefax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai soggetti pubblici e privati competenti alla partecipazione al procedimento secondo le competenze previste dalle leggi ordinarie vigenti. A tale fine, il soggetto aggiudicatore rimette alla struttura tecnica la lista dei soggetti competenti e la data di ricezione, da parte degli stessi, del progetto definitivo, nonché una relazione illustrativa delle autorizzazioni necessarie, recante l'indicazione delle normative di riferimento e il rapporto tra le autorizzazioni individuate e le parti del progetto dalle stesse interessate; la stessa relazione indica i soggetti da invitare alla conferenza di servizi in quanto gestori delle interferenze rilevate o previste. Ove necessario, nell'àmbito della conferenza possono tenersi più riunioni preparatorie e istruttorie, anche con soggetti diversi in relazione all'avanzamento e all'àmbito delle singole attività istruttorie e possono essere costituiti gruppi ristretti di lavoro. In ogni caso, ogni singolo soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o varianti, compatibili con la localizzazione qualora già approvata in sede di progetto preliminare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricezione del progetto definitivo. Le proposte possono essere avanzate nelle riunioni di conferenza, con dichiarazione a verbale, ovvero con atto scritto depositato entro il predetto termine presso la segreteria della conferenza. Le proposte tardivamente pervenute non sono prese in esame ai fini della approvazione del progetto da parte del CIPE.

3. La convocazione della conferenza è resa nota ai terzi con avviso pubblicato, a seguito della convocazione della conferenza, sul sito internet del Ministero e delle regioni interessate secondo le procedure e le modalità di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001. Eventuali soggetti competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati, cui non sia pervenuto il progetto definitivo dell'opera, segnalano tale omissione entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'invito alla conferenza, o in caso di esclusione da invito o avviso di avvio del procedimento, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della convocazione della conferenza sui sopraccitati siti internet. Qualora il responsabile del procedimento, verificata la fondatezza dell'istanza, accolga la richiesta di partecipazione, il soggetto aggiudicatore trasmette il progetto definitivo all'interessato e comunica alla struttura tecnica di missione la data dell'avvenuta consegna. I soggetti privati che non siano gestori di reti e opere interferenti o soggetti aggiudicatori delle infrastrutture non intervengono alla conferenza. I concessionari e i contraenti generali possono partecipare alla conferenza con funzione di supporto alle attività istruttorie.

4. Il procedimento si chiude alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di ricezione del progetto definitivo da parte di tutti i soggetti invitati alla conferenza competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati. Sono comunque prese in esame le proposte pervenute prima della scadenza predetta. Il documento conclusivo della conferenza, sottoscritto dal presidente e dall'incaricato delle funzioni di segretario della stessa, elenca tutte le proposte pervenute e i soggetti invitati che non hanno presentato tempestiva proposta. Per l’eventuale procedura di VIA restano fermi i diversi termini di cui alla sezione II.

5. Il Ministro delle infrastrutture formula al CIPE a mezzo della struttura tecnica la proposta di approvazione o rinvio del progetto a nuova istruttoria, tenendo conto di tutte le proposte di prescrizioni o varianti acquisite agli atti. Il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, approva o rinvia a nuova istruttoria il progetto, accogliendo le proposte di prescrizioni e varianti compatibili con la localizzazione, le caratteristiche tecniche e funzionali e i limiti di spesa individuati nel progetto preliminare laddove già approvato (166).

6. Ove risulti, dopo la chiusura della conferenza, la mancata partecipazione al procedimento di un soggetto competente e non invitato, allo stesso è immediatamente rimesso il progetto definitivo con facoltà di comunicare al Ministero la propria eventuale proposta entro il successivo termine perentorio di novanta giorni; la proposta è comunicata al CIPE per la eventuale integrazione del provvedimento di approvazione. In casi di particolare gravità, il Ministro delle infrastrutture ovvero il Presidente della regione interessata ai lavori possono chiedere al CIPE la sospensione totale o parziale dei lavori, nelle more della integrazione del provvedimento di approvazione (167).

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(165) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(166) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(167) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

 

169. Varianti.

(art. 4-quater, D.Lgs. n. 190/2002, inserito dal D.Lgs. n. 189/2005)

1. Il soggetto aggiudicatore verifica che nello sviluppo del progetto esecutivo sia assicurato il rispetto delle prescrizioni impartite dal CIPE in sede di approvazione del progetto definitivo e preliminare. Restano fermi i compiti e le verifiche di cui all'articolo 185.

2. Il soggetto aggiudicatore è tenuto ad apportare le modifiche e integrazioni occorrenti, nello sviluppo del progetto esecutivo, in conseguenza della verifica di cui al comma 1.

3. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi; in caso contrario sono approvate dal CIPE. Le varianti rilevanti sotto l'aspetto localizzativo sono approvate con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, espresso con la procedura di cui al comma 5 dell'articolo 165. Per le opere il cui finanziamento è stato assegnato su presentazione del piano economico finanziario la richiesta di nuovi finanziamenti comporta la revisione dello stesso. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato delle opere lineari contenute nell'àmbito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le zone di rispetto previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.

4. Il soggetto aggiudicatore informa il Ministero e il Presidente della regione interessata delle varianti che intende approvare direttamente, ai sensi del comma 2; se l'opera è soggetta a VIA o ricade in ambiti soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono informati anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni e le attività culturali. I predetti soggetti nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricezione hanno facoltà di rimettere al CIPE l'approvazione della variante. Il CIPE, nei casi di maggiore gravità, può ordinare la sospensione dell'esecuzione. La medesima informativa è resa altresì al Sindaco del Comune su cui ricade l'intervento.

5. La istruttoria delle varianti che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2 è compiuta con le modalità di cui all'articolo 166, previo esperimento della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’allegato XXI, anche nel caso in cui sia necessaria una nuova valutazione di impatto ambientale. In caso di motivato dissenso delle regioni e delle province autonome interessate si procede ai sensi dell'articolo 165, comma 6.

6. Ove le integrazioni, adeguamenti o varianti comportino modificazioni del piano di esproprio, il progetto è nuovamente approvato ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dall'autorità espropriante ai sensi del citato testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, previe, occorrendo, nuove comunicazioni ai sensi dell'articolo 166.

7. Per le infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, il cui progetto definitivo non sia stato approvato dal CIPE a norma del presente capo, i soggetti aggiudicatori possono avvalersi sia delle procedure di approvazione delle varianti previste dalle diverse norme vigenti, sia delle procedure di cui al presente articolo, con l'adozione, per le varianti che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2, delle procedure con conferenza di servizi, secondo le modalità dell'articolo 166 e seguenti.

 

170. Interferenze.

(art. 5, D.Lgs. n. 190/2002)

1. Ad integrazione e parziale deroga delle previsioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla programmazione e gestione della risoluzione delle interferenze alla realizzazione delle infrastrutture si provvede secondo le previsioni del presente articolo.

2. Il progetto preliminare è rimesso, a cura del soggetto aggiudicatore, agli enti gestori delle interferenze già note o prevedibili. Gli enti gestori hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o insediamento produttivo, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attività progettuali di propria competenza.

3. Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di novanta giorni di cui all'articolo 166, comma 3, nonché dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.

4. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 3 approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempreché il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti.

5. In caso di mancato rispetto del programma di cui al comma 4, ovvero di mancata segnalazione ai sensi del comma 2, il soggetto gestore ha l'obbligo di risarcire i danni subiti dal soggetto aggiudicatore per il conseguente impedimento al regolare svolgimento dei lavori; il soggetto aggiudicatore ha inoltre facoltà di attivare le procedure di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, chiedendo al Prefetto, ovvero al Ministero, la convocazione, entro dieci giorni, del gestore inadempiente al programma di risoluzione delle interferenze.

 

 

171. Risoluzione delle interferenze.

(art. 5-bis, D.Lgs. n. 190/2002, inserito dal D.Lgs. n. 189/2005)

1. Gli enti gestori delle reti e opere destinate al pubblico servizio in qualsiasi modo interferenti con l'infrastruttura da realizzare hanno l'obbligo di cooperare alla realizzazione della stessa con le modalità previste dall'articolo 170, come precisato dal presente articolo. Le attività di cui ai commi successivi devono essere compiute in tempi compatibili con i tempi di progettazione, approvazione ed esecuzione delle infrastrutture, come risultanti dal presente capo e dal programma a corredo del progetto preliminare definitivo ed esecutivo. La violazione dell'obbligo di cooperazione che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore. I progetti preliminari o definitivi di risoluzione delle interferenze possono essere sottoposti alla approvazione del CIPE, unitamente al progetto delle infrastrutture interferite; in mancanza, vengono approvati secondo le procedure proprie del soggetto che ha la competenza a realizzarle.

2. In fase di redazione del progetto preliminare delle infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:

a) la verifica del progetto, al fine di segnalare la sussistenza delle interferenze;

b) la collaborazione tecnico progettuale con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere interferenti, nonché degli spostamenti di opere interferite;

c) l'avvio della progettazione degli spostamenti di opere interferite, cui provvede l'ente gestore;

d) la comunicazione del calcolo estimativo degli oneri per le attività di propria competenza per la risoluzione delle interferenze.

3. In fase di redazione e approvazione del progetto definitivo delle infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:

a) la redazione, in tempi congruenti con quelli del soggetto aggiudicatore, del progetto definitivo degli spostamenti di opere interferite cui provvede l'ente gestore e la collaborazione con il soggetto aggiudicatore per il progetto definitivo cui provvede quest'ultimo;

b) la verifica della completezza e congruità del programma di risoluzione delle interferenze, redatto a corredo del progetto definitivo, con l’indicazione di eventuali ulteriori interferenze non precisate e la proposta di modifica o integrazione del programma;

c) la comunicazione dell'importo definitivo degli oneri per le attività di propria competenza per la risoluzione delle interferenze.

4. In fase di realizzazione dell'opera la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto il rispetto del programma approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, ai fini della risoluzione di tutte le interferenze di propria competenza.

5. Le attività di collaborazione dell'ente gestore sono compiute a spese del soggetto aggiudicatore; il mancato accordo sulle prestazioni e sulle spese non esonera l'ente gestore dal compimento delle attività di collaborazione in fase progettuale, salvo il diritto a ricevere il rimborso di tutti gli oneri legittimamente affrontati. In fase esecutiva, l'ente gestore deve compiere le attività di competenza anche in mancanza di specifico accordo convenzionale con il soggetto aggiudicatore, a condizione che quest'ultimo metta a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti in corrispondenza alle previsioni del programma e salvo il diritto dello stesso soggetto aggiudicatore al rimborso delle somme poste a disposizione in eccesso rispetto alla necessità. Sono fatte salve le diverse previsioni di convenzioni vigenti tra soggetto aggiudicatore ed ente gestore.

6. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche alle interferenze tra infrastrutture in corso di realizzazione. Nel caso di interferenze tra infrastrutture in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente integrazione, le varianti ai progetti per risoluzione delle interferenze devono essere approvate secondo le modalità di cui all'articolo 166 e seguenti.

 

173. Modalità di realizzazione.

(art. 6, D.Lgs. n. 190/2002)

1. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 53, la realizzazione delle infrastrutture è oggetto di:

a) concessione di costruzione e gestione;

b) affidamento unitario a contraente generale.

 

240. Accordo bonario.

(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 31-bis, L. n. 109/1994; art. 149, D.P.R. n. 554/1999)

1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell’importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dal presente articolo.

2. Tali procedimenti riguardano tutte le riserve iscritte fino al momento del loro avvio, e possono essere reiterati per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l’importo di cui al comma 1.

3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata.

4. Il responsabile del procedimento valuta l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore.

5. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione, affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve di cui al comma 1, proposta motivata di accordo bonario.

6. Nei contratti di cui al comma 5, il responsabile del procedimento promuove la costituzione della commissione, indipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In tale ipotesi la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta giorni da detto ricevimento.

7. La promozione della costituzione della commissione ha luogo mediante invito, entro dieci giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 3, da parte del responsabile del procedimento al soggetto che ha formulato le riserve, a nominare il proprio componente della commissione, con contestuale indicazione del componente di propria competenza.

8. La commissione è formata da tre componenti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto, per i quali non ricorra una causa di astensione ai sensi dell’art. 51 codice di procedura civile o una incompatibilità ai sensi dell’articolo 241, comma 6, nominati, rispettivamente, uno dal responsabile del procedimento, uno dal soggetto che ha formulato le riserve, e il terzo, di comune accordo, dai componenti già nominati, contestualmente all’accettazione congiunta del relativo incarico, entro dieci giorni dalla nomina. Il responsabile del procedimento designa il componente di propria competenza nell’ambito dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore o di altra pubblica amministrazione in caso di carenza dell’organico.

9. In caso di mancato accordo entro il termine di dieci giorni dalla nomina, alla nomina del terzo componente provvede, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto.

10. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. I compensi spettanti a ciascun membro della commissione sono determinati dalle amministrazioni e dagli enti aggiudicatori nella misura massima del 50% dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al D.M. 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese documentate.

11. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l’accordo bonario risolutivo delle riserve; in tale ipotesi non si applicano il comma 12 e il comma 17. Le parti nell’atto di conferimento possono riservarsi, prima del perfezionamento delle decisioni, la facoltà di acquisire eventuali pareri necessari o opportuni.

12. Sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone entro tale termine comunicazione al responsabile del procedimento, il soggetto che ha formulato le riserve e i soggetti di cui al comma 1, questi ultimi nelle forme previste dal proprio ordinamento e acquisiti gli eventuali ulteriori pareri occorrenti o ritenuti necessari.

13. Quando il soggetto che ha formulato le riserve non provveda alla nomina del componente di sua scelta nel termine di venti giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’altra parte per la nomina del componente della commissione. Si applica il comma 12.

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, la costituzione della commissione da parte del responsabile del procedimento è facoltativa e il responsabile del procedimento può essere componente della commissione medesima. La costituzione della commissione è altresì promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Alla commissione e al relativo procedimento si applicano i commi che precedono.

15. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro in cui non venga promossa la costituzione della commissione, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi del comma 13. Si applica il comma 12.

16. In ogni caso, decorsi i termini per la pronuncia sulla proposta di accordo bonario, di cui al comma 12 e al comma 13, può farsi luogo ad arbitrato.

17. Dell’accordo bonario accettato, viene redatto verbale a cura del responsabile del procedimento, sottoscritto dalle parti.

18. L’accordo bonario di cui al comma 11 e quello di cui al comma 17 hanno natura di transazione.

19. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell’accordo.

20. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo bonario.

21. Qualora siano decorsi i termini di cui all’articolo 141 senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha iscritto le riserve può notificare al responsabile del procedimento istanza per l’avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui al presente articolo.

22. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti pubblici relativi a servizi e a forniture nei settori ordinari, nonché ai contratti di lavori, servizi, forniture nei settori speciali, qualora a seguito di contestazioni dell’esecutore del contratto, verbalizzate nei documenti contabili, l’importo economico controverso sia non inferiore al dieci per cento dell’importo originariamente stipulato. Le competenze del direttore dei lavori spettano al direttore dell’esecuzione del contratto.


D.L. 18 maggio 2006, n. 181.
Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 114.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 17 luglio 2006, n. 233.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere al riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri in relazione al nuovo assetto strutturale del Governo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana il seguente decreto-legge:

 

1.  1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero dello sviluppo economico;

7) Ministero del commercio internazionale;

8) Ministero delle comunicazioni;

9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

10) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

11) Ministero delle infrastrutture;

12) Ministero dei trasporti;

13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

14) Ministero della salute;

15) Ministero della pubblica istruzione;

16) Ministero dell'università e della ricerca;

17) Ministero per i beni e le attività culturali;

18) Ministero della solidarietà sociale.» (3).

2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto previsto dal comma 19-bis del presente articolo, e per le funzioni della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), la quale è trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale. Sono trasferiti altresì alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e l'Unità tecnica - finanza di progetto (UTPF) di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (4).

2-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le parole: «programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione» (5).

2-ter. All'articolo 27, comma 2, alinea, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole da: «secondo il principio di» fino a: «politica industriale» sono sostituite dalle seguenti: «, ivi inclusi gli interventi in favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale» (6).

2-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, il decimo comma è sostituito dal seguente: «Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» (7).

2-quinquies. L'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, è abrogato (8).

3. È istituito il Ministero del commercio internazionale. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle attività produttive dall'articolo 27, comma 2, lettera a), e comma 2-bis, lettere b), e) e, per quanto attiene alla lettera a), le competenze svolte in relazione al livello internazionale, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (9).

4. È istituito il Ministero delle infrastrutture. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

5. È istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero dei trasporti propone, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilità, ed esprime, per quanto di competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture. All'articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «; integrazione modale fra i sistemi di trasporto» sono soppresse (10).

6. È istituito il Ministero della solidarietà sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale: le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di politiche sociali e di assistenza, fatto salvo quanto disposto dal comma 19 del presente articolo; i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e neo comunitari, nonché i compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Restano ferme le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di politiche previdenziali. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni aventi natura assistenziale o previdenziale, nonché delle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore; possono essere, altresì, individuate forme di avvalimento per l'esercizio delle rispettive funzioni. Sono altresì trasferiti al Ministero della solidarietà sociale, con le inerenti risorse finanziarie e con l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze di cui al comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'articolo 6- bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è abrogato. Il personale in servizio presso il soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga è assegnato alle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Sono, infine, trasferite al Ministero della solidarietà sociale le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per l'esercizio delle quali il Ministero si avvale delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali. E Ministro esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù (11).

7. È istituito il Ministero della pubblica istruzione. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ad eccezione di quelle riguardanti le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (12).

8. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché quelle in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Il Ministero si articola in un Segretariato generale ed in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonchè un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (13).

8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei trasporti, il Ministero della pubblica istruzione, si articolano in dipartimenti. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello del Ministero della solidarietà sociale e del Ministero del commercio internazionale (14).

9. Le funzioni di cui all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, rientrano nelle attribuzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (15).

9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata, disciplinate a tutti gli effetti dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l'uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, sono abrogate ad eccezione dell'articolo 2, dell'articolo 5, commi 2, 3, 5 e 6, e dell'articolo 6. È abrogato, altresì, il comma 227 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'articolo 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico. Per tutti gli altri consorzi, i commissari in carica provvedono, entro il 31 dicembre 2006, alla ricostituzione degli organi statutari e cessano, in pari data, dall'incarico. I consorzi agrari adeguano gli statuti alle disposizioni del codice civile entro il 31 dicembre 2007 (16) (17).

9-ter. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, le parole da: «, ivi compresi la registrazione a livello internazionale» fino a: «specialità tradizionali garantite» sono soppresse (18).

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonchè alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente (19).

10-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto e al fine di assicurare il funzionamento delle strutture trasferite, gli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle predette strutture ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal comma 23 del presente articolo, possono essere mantenuti fino alla scadenza attualmente prevista per ciascuno di essi, anche in deroga ai contingenti indicati dai citati commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni che utilizzano i predetti contingenti in deroga e limitatamente agli stessi, possono conferire, relativamente ai contratti in corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007, alla rispettiva scadenza, nuovi incarichi dirigenziali, di durata non superiore al 30 giugno 2008 (20).

10-ter. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, le amministrazioni cedenti rendono temporaneamente indisponibili un numero di incarichi corrispondente a quello di cui al comma 10-bis del presente articolo, fino alla scadenza dei relativi termini. Con il provvedimento di cui al comma 10 del presente articolo, e in relazione alle strutture trasferite, si procede all'individuazione degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, da parte delle amministrazioni di cui al predetto comma 10-bis (21).

11. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole e forestali» (22).

12. La denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive» in relazione alle funzioni già conferite a tale Dicastero, nonchè a quelle di cui al comma 2, fatto salvo quanto disposto dai commi 13, 19 e 19-bis (23).

13. La denominazione «Ministero del commercio internazionale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive» in relazione alle funzioni di cui al comma 3.

13-bis. La denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» (24).

14. La denominazione «Ministero delle infrastrutture» sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 4.

15. La denominazione «Ministero dei trasporti» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 5.

16. La denominazione «Ministero della pubblica istruzione» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma 7 (25).

17. La denominazione «Ministero dell'università e della ricerca» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma 8.

18. La denominazione «Ministero della solidarietà sociale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» in relazione alle funzioni di cui al comma 6. Per quanto concerne tutte le altre funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la denominazione esistente è sostituita, ad ogni effetto e ovunque presente, dalla denominazione «Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali (26);

b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e provinciali nonchè sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale;

c) l'iniziativa legislativa in materia di individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonchè le competenze in materia di promozione e coordinamento relativamente all'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione;

d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonchè le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù, esercitate congiuntamente con il Ministro della solidarietà sociale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può prendere parte alle attività del Forum nazionale dei giovani;

e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali nonchè le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, dì interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, di supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia. La Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tutti i suoi rapporti con l'Osservatorio nazionale sulla famiglia e tiene informato il Ministero della solidarietà sociale della relativa attività. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente al Ministero della solidarietà sociale, fornisce il supporto all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed esercita altresì le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;

f) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

g) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (27).

19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero delle attività produttive dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di turismo, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri; il Ministro dello sviluppo economico concerta con il Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione e l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie da destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l’esercizio di tali funzioni è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, che, in attesa dell’adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo che è conseguentemente soppressa (28).

19-ter. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministero si articola in dipartimenti;

b) al comma 2, alinea, sono soppresse le seguenti parole: «di cui all'articolo 53»;

c) al comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«d-bis) turismo» (29).

19-quater. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo sono trasferite le risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall’attuazione del comma 1, nonché le dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle attività produttive. In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dal comma 23, l'esercizio delle funzioni è assicurato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, per l’anno 2006, con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nonché delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall’attuazione del comma 1, da destinare all’istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo (30).

19-quinquies. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridefiniti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la composizione e i compiti della Commissione di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonchè la durata in carica dei suoi componenti sulla base delle norme generali contenute nella medesima legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogati l'articolo 38, commi 2, 3 e 4, e l'articolo 39 della citata legge n. 184 del 1983 (31).

20. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«b) italiani nel mondo al Ministero degli affari esteri;».

21. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali» sono inserite le seguenti: «nella materia di rispettiva competenza».

22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 19:

a) quanto alla lettera a), sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le inerenti strutture organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali (32);

b) quanto alle lettere b) e c), il Presidente del Consiglio dei Ministri utilizza le inerenti strutture organizzative del Ministero dell'interno. L'utilizzazione del personale può avvenire mediante avvalimento ovvero nelle forme di cui agli articoli 9, comma 2, e 9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; .

c) quanto alla lettera d), la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi del Forum nazionale dei giovani;

d) quanto alla lettera e), il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, tra l'altro, dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 (33).

22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui all'articolo 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono soppresse. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio, una Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, con relativa segreteria tecnica che costituisce struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. L’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione opera in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l’altro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato interministeriale per l’indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente applicazione l’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non si applicano l'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo restando il vincolo di spesa di cui al presente comma. Della Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione fa parte il capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti della segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il funzionamento dell'Unità si utilizza lo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, altresì, al riordino delle funzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui al presente comma e alla riallocazione delle relative risorse. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è abrogato l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137. Allo scopo di assicurare la funzionalità del CIPE, l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applica, altresì, all'Unità tecnica-finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica della cabina di regia nazionale di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria tecnico-operativa istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, costituisce organo di direzione ricadente tra quelli di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (34).

22-ter. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è sostituito dal seguente:

«2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri» (35).

23. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle amministrazioni interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che al termine del processo di riorganizzazione non sia superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa previsto per i Ministeri di origine e si resti altresì entro il limite complessivo della spesa sostenuta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la totalità delle strutture di cui al presente comma (36).

23-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 19-quater (37).

24. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, dopo le parole: «i singoli Ministri» sono inserite le seguenti: «, anche senza portafoglio,».

24-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni dì personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro» (38).

24-ter. Il termine di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 24-bis del presente articolo, decorre, rispetto al giuramento dei Ministri in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da tale ultima data. Sono fatti salvi, comunque, le assegnazioni e gli incarichi conferiti successivamente al 17 maggio 2006 (39).

24-quater. Ai vice Ministri è riservato un contingente di personale pari a quello previsto per le segreterie dei Sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro, con relativa riduzione delle risorse complessive a tal fine previste (40).

24-quinquies. ll Ministro, in ragione della particolare complessità della delega attribuita, può autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite di cui al primo periodo del comma 24-quater e comunque entro il limite complessivo della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, come rideterminato ai sensi dello stesso comma, a nominare un consigliere giuridico, che è responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, o un altro soggetto esperto nelle materie delegate, un capo della segreteria, il quale coordina l'attività del personale di supporto, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro esperto, un addetto stampa o un portavoce nonchè, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Il vice Ministro, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero (41).

24-sexies. Alle disposizioni di cui ai commi 24-quater e 24-quinquies si adeguano i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino a tale adeguamento, gli incarichi, le nomine o le assegnazioni di personale incompatibili con i commi 24-quater e 24-quinquies, a qualsiasi titolo effettuati, sono revocati di diritto ove non siano utilizzati per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei limiti delle dotazioni ordinarie di questi ultimi (42).

24-septies. È abrogato l'articolo 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (43).

24-octies. All'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: «, di cui uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale del Ministero» (44).

24-novies. All'articolo 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: «, ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica, nonchè di consigliere regionale» sono soppresse (45).

25. Le modalità di attuazione del presente decreto devono essere tali da garantire l'invarianza della spesa con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane in servizio, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente e stanziate in bilancio, fatta salva la rideterminazione degli organici quale risultante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (46).

25-bis. Dal riordino delle competenze dei Ministerì e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro accorpamento non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli dell'amministrazione di destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato (47).

25-ter. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, attuativi del riordino dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri previsti dal presente decreto, sono corredati da relazione tecnica e sottoposti per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alle Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per i profili di carattere finanziario. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti possono essere comunque adottati (48).

25-quater. L'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato non deve essere, comunque, superiore al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto (49).

25-quinquies. All'onere relativo alla corresponsione del trattamento economico ai Ministri, vice Ministri e Sottosegretari di Stato in attuazione dei commi da 1 a 8 e 19 del presente articolo, pari ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 per l'anno 2007, mediante riduzione, nella corrispondente misura, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e, quanto ad curo 375.000 a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (50).

25-sexies. Al maggiore onere derivante dalla corresponsione dell'indennità prevista dalla legge 9 novembre 1999, n. 418, pari ad euro 4.576.000 per l'anno 2006 e ad euro 6.864.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (51).

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(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(4) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Vedi, anche, il D.P.C.M. 28 giugno 2007.

(5) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(6) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(7) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(8) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(9) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(10) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(11) Comma così sostituito dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(12) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(13) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233 e poi dal comma 137 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(14) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233 e poi così modificato prima dal comma 137 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi dall'art. 26, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

(15) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(16) Per la proroga del termine vedi il comma 5-quater dell'art. 2, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(17) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233 e poi così modificato dai comma 1076 e 1078, dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni del citato comma 1076.

(18) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(19) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 14 luglio 2006, il D.P.C.M. 12 gennaio 2007, il D.P.C.M. 31 gennaio 2007 e il D.P.C.M. 30 marzo 2007.

(20) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 2, D.P.C.M. 31 gennaio 2007 e l'art. 2, D.P.C.M. 28 giugno 2007.

(21) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Vedi, anche, l'art. 2, D.P.C.M. 28 giugno 2007.

(22) Comma così sostituito dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(23) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(24) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(25) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(26) Per il trasferimento delle funzioni e dei compiti in materia di sport di cui alla presente lettera vedi il D.P.C.M. 4 maggio 2007.

(27) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(28) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Successivamente il presente comma è stato così modificato dal comma 98 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(29) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(30) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Successivamente il presente comma è stato così modificato dal comma 98 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(31) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(32) Per il trasferimento delle funzioni e dei compiti in materia di sport di cui alla presente lettera vedi il D.P.C.M. 4 maggio 2007.

(33) Gli attuali commi 22, 22-bis e 22-ter così sostituiscono l'originario comma 22 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(34) Gli attuali commi 22, 22-bis e 22-ter sostituiscono l'originario comma 22 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Successivamente il presente comma è stato così modificato prima dal comma 156 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 424 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Per la costituzione dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione vedi il D.P.C.M. 12 settembre 2006.

(35) Gli attuali commi 22, 22-bis e 22-ter così sostituiscono l'originario comma 22 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(36) Gli attuali commi 23 e 23-bis così sostituiscono l'originario comma 23 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(37) Gli attuali commi 23 e 23-bis così sostituiscono l'originario comma 23 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(38) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(39) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(40) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(41) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(42) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(43) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(44) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(45) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(46) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(47) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(48) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(49) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(50) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(51) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

 

2.  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


D.P.R. 11 aprile 2006, n. 205.
Regolamento recante modalità di ripartizione e di erogazione dei fondi per l'innovazione del sistema dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento delle intermodalità.

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 2006, n. 130.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 2-quater del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, che demanda al Governo l'adozione di un regolamento per disciplinare le modalità di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter del medesimo articolo, in relazione agli interventi correlati alle finalità specificate nello stesso comma 2-ter;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il Trattato istitutivo dell'Unione europea;

Vista la comunicazione della Commissione COM (2001) 370 del 12 settembre 2001 «Libro bianco - la politica europea dei trasporti all'orizzonte 2010: l'ora delle scelte»;

Vista l'approvazione della Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, della decisione in data 20 aprile 2005 sull'aiuto di Stato n. 496 del 2003;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;

Visti gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C.205 del 5 luglio 1997 e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;


Emana il seguente regolamento:

 

Capo I - Disposizioni generali

1. Ambito d'applicazione.

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalità di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, di seguito denominata: «la legge», in relazione agli interventi correlati alle finalità di cui al medesimo comma 2-ter.

2. Ai fini del presente regolamento:

a) per «catene logistiche» s'intende: l'insieme della capacità d'integrazione sistemica tra i vari soggetti che intervengono nel ciclo complesso del trasporto sia sotto il profilo infrastrutturale che tecnologico;

b) per «cabotaggio marittimo» s'intende: il trasporto via mare di merci e autoveicoli isolati o complessi destinati al trasporto di cose e rimorchi e semirimorchi, tra porti nazionali;

c) per «innovazione tecnologica» s'intende: l'insieme di interventi finalizzati all'ottimizzazione delle risorse tecnologiche aziendali;

d) per «ristrutturazione aziendale» s'intendono: le attività volte all'ottimizzazione e all'ammodernamento delle strutture aziendali;

e) per «miglioramento ambientale» s'intende: la realizzazione di standard più elevati in materia di emissioni gassose, acustiche, elettromagnetiche e quant'altro necessario al raggiungimento degli obiettivi fissati in materia di tutela dell'ambiente;

f) per «potenziamento dell'intermodalita» s'intende: la realizzazione di interventi mirati alla effettuazione di trasporto di merci mediante fruizione combinata di almeno due diverse modalità (strada-rotaia, rotaia-mare, strada-mare, terra-aria) con le specifiche finalità del decongestionamento del traffico su strada nonchè del raggiungimento di standard di sicurezza più elevati.

3. Gli interventi agevolativi previsti dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge hanno durata triennale a fare data dalla vigenza dei successivi provvedimenti attuativi.

 

2. Ripartizione percentuale dei fondi.

1. Lo stanziamento di 20 milioni di euro quale limite d'impegno quindicennale a carico dello Stato recato dall'articolo 3, comma 2-ter della legge, è ripartito secondo le seguenti percentuali per le sottoindicate finalità:

a) 90 per cento per interventi di innovazione del sistema dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima in luogo di quella stradale, nonchè per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per interventi di miglioramento ambientale;

b) 10 per cento per interventi di ristrutturazione aziendale e per l'innovazione tecnologica, connessi agli obiettivi di cui alla lettera a).

2. Con successivi regolamenti, da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono modificate le percentuali di cui al comma 1 qualora le richieste di accesso ai benefici evidenziassero la necessità di rimodulazione degli interventi per le finalità di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge, anche in relazione a possibilità di cumulo con interventi regionali.

3. La possibilità di cumulo di cui al comma 2 è, comunque, limitata alla percentuale massima del 30 per cento dei benefici richiesti da ciascun soggetto; nell'ambito di tale limite del 30 per cento gli organi statali e regionali competenti possono concorrere alle rispettive erogazioni pro quota, in relazione agli interventi rispettivamente previsti in materia.

 

Capo II - Contributi e finanziamenti

3. Contributi.

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), alle imprese di autotrasporto, costituite anche in forma di raggruppamenti, temporanei o permanenti, o società tra operatori del trasporto che imbarchino su nave destinata prevalentemente al trasporto merci i propri veicoli e cassemobili, accompagnati o meno dai relativi autisti, al fine di percorrere delle tratte marittime individuate con decreto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con i criteri previsti al comma 6, è concesso un contributo diretto alla compensazione dei costi esterni non sostenuti dal trasporto su strada, relativamente alle tratte marittime individuate (2).

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica, nel triennio successivo a quello di concessione dei contributi, il mantenimento, in termini di viaggi e di tonnellate trasportate, dei volumi di traffico trasferiti sulle tratte marittime interessate dal contributo di cui al comma 1. In caso di diminuzione di detti volumi di traffico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al recupero del contributo accordato ai soggetti che non hanno mantenuto l'impegno di cui all'articolo 5, comma 2. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 stabilisce le modalità operative per l'effettuazione delle verifiche e per l'eventuale recupero del contributo. A tali attività si provvede con le risorse umane e strumentali già in dotazione all'amministrazione stessa.

3. Per ognuna delle tratte marittime, il decreto ministeriale di cui al comma 1 fissa l'importo massimo del contributo previsto dal comma 1, per ogni viaggio effettuato, tenendo conto della differenza esistente, in ognuna delle medesime tratte, tra i costi esterni originati dal trasporto stradale e quelli del trasporto via mare.

4. L'individuazione dei costi esterni prodotti, su ciascuna tratta interessata dal beneficio, dal trasporto via mare e da quello stradale, in base ai quali è determinata l'entità della compensazione per i costi esterni non pagati dal trasporto stradale, avviene sulla base dell'apposito studio già approvato dalla Commissione europea, al punto 13 della decisione in data 20 aprile 2005 sull'aiuto di Stato n. 496 del 2003. In ogni caso, sono esclusi dal beneficio coloro che, alla fine dell'anno solare, utilizzando la modalità marittima, non abbiano complessivamente effettuato un numero minimo di 80 viaggi su ciascuna tratta. L'importo del contributo non può superare il 20 per cento delle tariffe praticate sulle tratte esistenti e il 30 per cento delle tariffe applicate sulle nuove rotte.

5. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 prevede il riconoscimento di un ulteriore contributo alle imprese od aggregazioni imprenditoriali che raggiungano il livello di 1.600 viaggi annui per ciascuna tratta. L'importo globale dei contributi non supera comunque i massimali di cui all'articolo 2, comma 3.

6. Le tratte marittime di cui al comma 1 sono individuate con un decreto ministeriale, sulla base dei seguenti criteri:

a) idoneità della tratta marittima a favorire il trasferimento di consistenti quote di traffico dalla modalità stradale a quella marittima;

b) idoneità della tratta marittima a ridurre la congestione stradale sulla rete viaria nazionale;

c) prevedibile miglioramento degli standard ambientali ottenibile a seguito della percorrenza della tratta marittima, in luogo del corrispondente percorso stradale.

7. I benefici sono erogati a condizione che i livelli tariffari si mantengano costanti, in rapporto all'andamento del tasso di inflazione.

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(2) Con D.M. 31 gennaio 2007 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2007, n. 35), modificato dall'articolo unico, D.M. 26 marzo 2007 (Gazz. Uff. 4 aprile 2007, n. 79), sono state individuate le tratte marittime incentivabili per il trasporto di merci.

 

4. Finanziamenti.

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e fermo restando il limite di stanziamento ad esse riservato da tale disposizione, le imprese o i rappresentanti di imprese, che presentino piani aziendali volti a realizzare dette finalità, possono accedere a contributi a carico dello Stato, a titolo di copertura dei costi ammissibili, secondo i seguenti massimali:

a) 30 per cento per forme di aggregazione fra imprese;

b) 50 per cento per iniziative di formazione del personale;

c) 30 per cento per l'acquisto di attrezzature e dispositivi atti a migliorare la sicurezza.

 

Capo III - Procedure di richiesta e di erogazione dei benefici

5. Istanze.

1. Per accedere ai benefici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), gli interessati devono presentare un'istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui i viaggi sono stati effettuati.

2. L'istanza contiene l'impegno dei soggetti interessati a mantenere per il triennio successivo a quello per il quale hanno ricevuto il contributo, lo stesso numero di viaggi effettuati o lo stesso quantitativo di merci trasportate nel triennio precedente.

3. La domanda deve essere redatta utilizzando dei moduli predisposti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tali moduli devono prevedere, tra l'altro:

a) la ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

b) la sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

c) il legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

d) l'indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

e) per ciascuna tratta di cabotaggio marittimo utilizzata nel precedente anno solare, il totale dei viaggi effettuati;

f) la firma del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese.

 

6. Valutazione delle istanze e procedure per l'erogazione dei contributi.

1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita una Commissione che provvede, con le risorse umane e strumentali già in dotazione alla stessa amministrazione, a valutare le istanze presentate ai sensi dell'articolo 5, nonchè quelle presentate ai sensi del comma 5.

2. L'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3 è effettuata sulla base del valore attribuito alla differenza tra i costi esterni generati dal trasporto su strada e dal trasporto via mare delle merci, su ciascuna delle tratte individuate. Tale valore costituisce l'ammontare del contributo per ogni singolo viaggio.

3. Per accedere ai benefici previsti dal presente regolamento, l'impresa richiedente deve avere eseguito almeno il numero minimo di viaggi, indicato nell'articolo 3, comma 4.

4. Qualora, in base al numero delle istanze ammissibili i contributi da erogare superino i fondi disponibili per l'anno di competenza, la misura dei contributi è definita con apposito provvedimento ministeriale.

5. Per i finanziamenti di cui all'articolo 4, la Commissione valuta le istanze, con le modalità che sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dei criteri prioritari di seguito indicati:

a) ristrutturazione delle aziende anche con la formazione di aggregazioni così come previsto dalla vigente normativa in materia societaria;

b) formazione del personale;

c) acquisto di attrezzature e dispositivi che migliorino la sicurezza.

 

7. Graduatorie.

1. Sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva la graduatoria delle istanze avanzate per ottenere i finanziamenti di cui all'articolo 4.

 

8. Clausola di invarianza finanziaria.

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri nè minori entrate a carico del bilancio dello Stato.


D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. (artt. 22, 36)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248 (Gazz. Uff. 11 agosto 2006, n. 186, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

22. Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali.

1. Gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano contabilità anche finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell'Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, degli enti e degli organismi gestori delle aree naturali protette e delle istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, i costi della produzione, individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 6), 7) e 8), del codice civile, previsti nei rispettivi budget 2006, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui al presente comma sono versate da ciascun ente, entro il mese di ottobre 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961 (59).

2. Per le medesime voci di spesa e di costo indicate al comma 1, per il triennio 2007-2009, le previsioni non potranno superare l'ottanta per cento di quelle iniziali dell'anno 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le somme corrispondenti alla riduzione dei costi e delle spese per effetto del presente comma sono appositamente accantonate per essere versate da ciascun ente, entro il 30 giugno di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961. È fatto divieto alle Amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di avere ottemperato alle disposizioni del presente articolo (60) (61).

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(59) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(60) Vedi, anche, il comma 506 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(61) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi il comma 1057 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e l'art. 4, D.L. 2 luglio 2007, n. 81.

 

36. Recupero di base imponibile.

1. Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente i beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, è soppressa la voce di cui al numero 123-bis) (136).

2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (137).

3. All'articolo 47, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti» sono sostituite dalle seguenti: «gli utili provenienti» (138).

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (139).

4-bis. All'articolo 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti» sono sostituite dalle seguenti: «utili provenienti» (140).

5. All'articolo 102, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi;» sono sostituite dalle seguenti: «Fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi;» (141).

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, acquistati nel corso di precedenti periodi di imposta (142).

6-bis. Nell'articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2» (143).

6-ter. La disposizione del comma 6-bis si applica con riferimento ai canoni relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (144).

7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell’anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni (145).

7-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria. Per la determinazione dell’acconto dovuto ai sensi del comma 34 non si tiene conto della disposizione del periodo precedente (146).

8. In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui ai precedenti commi 7 e 7-bis si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento e i canoni di leasing relativi ai fabbricati acquistati o acquisiti a partire da periodi d’imposta precedenti. In tal caso, ai fini della individuazione del maggior valore indicato al comma 7, si tiene conto del valore delle aree esposto nell’ultimo bilancio approvato prima della entrata in vigore della presente disposizione e del valore risultante applicando le percentuali di cui al comma 7 al costo complessivo del fabbricato, risultante dal medesimo bilancio, assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle rivalutazioni effettuate. Per ciascun fabbricato il residuo valore ammortizzabile è pari alla quota di costo riferibile allo stesso al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi d’imposta precedenti calcolate sul costo complessivo (147).

9. All'articolo 115, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate.» (148).

10. All'articolo 116, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto n. 917 del 1986, dopo le parole: «del terzo» sono inserite le seguenti: «e del quarto» (149).

11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi d’imposta che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i redditi delle società partecipate relativi a periodi d’imposta precedenti alla predetta data resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (150).

12. All'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni (151):

a) al comma 2:

1) dopo le parole «primi tre periodi d'imposta» sono inserite le seguenti «dalla data di costituzione» (152);

2) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva»;

b) al comma 3, la lettera a) è abrogata (153).

13. Le disposizioni della lettera a) del comma 12 si applicano alle perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi in periodi anteriori alla predetta data resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (154).

14. Le disposizioni della lettera b) del comma 12 si applicano ai soggetti le cui partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

15. L'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato, ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione. Il periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (155).

16. All'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni (156):

a) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;

b) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Le plusvalenze di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59.».

17. Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

18. All'articolo 101, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «lettere a), b) e c),» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b),» (157).

19. Le disposizioni del comma 18 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

20. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 3 è abrogato (158).

21. Le disposizioni del comma 20 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (159).

22. Nel testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni (160):

a) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, nonchè delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.»;

b) nell'articolo 24, comma 3, è soppresso l'ultimo periodo.

23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4-bis è abrogato. La disciplina di cui al predetto comma 4-bis continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto (161).

24. All'articolo 25, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «o nell'interesse di terzi» sono inserte le seguenti: «o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere» (162).

25. All'articolo 51, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti periodi: «La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile a condizione che le azioni offerte non siano comunque cedute né costituite in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'assegnazione e che il valore delle azioni assegnate non sia superiore complessivamente nel periodo d'imposta alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo d'imposta precedente. Qualora le azioni siano cedute o date in garanzia prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'assegnazione concorre a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione della garanzia. Se il valore delle azioni assegnate è superiore al predetto limite, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente concorre a formare il reddito» (163).

25-bis. Il reddito derivante dall'applicazione del comma 25 rileva anche ai fini contributivi con esclusivo riferimento alle assegnazioni effettuate in virtù di piani di incentivazione deliberati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e con esclusivo riferimento, ai fini del calcolo delle prestazioni, alle anzianità maturate in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto (164).

26. La disposizione di cui al comma 25 si applica alle azioni la cui assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (165).

27. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente (166):

«Art. 8 (Determinazione del reddito complessivo). - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.

2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonchè quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si imputano a ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.

3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice nonchè quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni, anche esercitate attraverso società semplici e associazioni di cui all'articolo 5, sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 84 e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del citato articolo 84.».

28. Le disposizioni del comma 27 si applicano ai redditi e alle perdite realizzati dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (167).

29. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni (168):

a) nell'articolo 54:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se:

a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione.

1-ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato.

1-quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.» (169);

2) nel comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura.» (170);

b) nell'articolo 17, comma 1, dopo la lettera g-bis) è inserita la seguente: «g-ter) corrispettivi di cui all'articolo 54, comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione;» (171).

30. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite anche ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis dell'articolo 51 del medesimo testo unico (172).

31. [L'articolo 188 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato] (173).

32. Nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo sono sospesi in conseguenza di calamità pubbliche, resta ferma la deducibilità degli stessi, se prevista da disposizioni di legge; detti contributi non sono ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito nel periodo di imposta in cui sono versati. In via transitoria detti contributi sono dedotti o esclusi dal reddito nei periodi di imposta in cui sono versati solo se la deduzione o esclusione dal reddito non è stata già effettuata nei periodi di imposta, antecedenti a quello di entrata in vigore della presente norma, in cui il versamento degli stessi è stato sospeso in conseguenza di calamità pubbliche.

33. Sono abrogati: l'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; l'articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28; l'articolo 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133; l'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46 (174).

34. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione dell'acconto dovuto dai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente decreto; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell'acconto (175).

34-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi (176).

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(136)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(137)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(138)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(139)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(140)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(141)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(142)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(143)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(144)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(145)  Comma prima modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e poi così sostituito dal comma 18 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(146) Comma aggiunto dal comma 18 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(147) Comma così sostituito dal comma 18 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione. L'art. 1, D.L. 3 agosto 2007, n. 118, non convertito in legge, aveva fornito l'interpretazione autentica del terzo periodo del presente comma.

(148)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(149)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(150) Comma così sostituito dal comma 23 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(151)  Alinea così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(152) Numero così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(153)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(154)  Comma prima modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e poi così sostituito dal comma 22 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(155)  Comma prima sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e poi così modificato dal comma 306 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni del citato comma 306.

(156)  Alinea così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(157)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(158)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(159)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(160)  Alinea così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(161)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(162)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(163) Gli attuali commi 25 e 25-bis così sostituiscono l'originario comma 25 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248. Successivamente il presente comma era stato sostituito dal comma 12 dell'art. 3, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262. La modifica non è più presente nel testo del citato decreto dopo la sua conversione in legge.

(164) Gli attuali commi 25 e 25-bis così sostituiscono l'originario comma 25 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(165)  Comma così rettificato con Comunicato 11 luglio 2006 (Gazz. Uff. 11 luglio 2006, n. 159).

(166)  Alinea così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(167)  Comma così rettificato con Comunicato 11 luglio 2006 (Gazz. Uff. 11 luglio 2006, n. 159).

(168)  Alinea così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(169) Numero così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(170) Numero così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(171)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(172)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(173)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e poi abrogato dal comma 27 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(174)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(175)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(176)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.


D.M. 12 settembre 2006.
Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie.

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 dicembre 2006, n. 289, S.O.

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

Visto l'art. 120, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che mantiene in capo allo Stato la competenza relativa alla definizione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di cui all'art. 8, comma 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni; la definizione dei massimi tariffari di cui all'art. 2, comma 9 della legge 28 dicembre 1995, n. 549; l'individuazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di cui al medesimo art. 2, comma 9;

Visto l'art. 1, comma 170 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale dispone che, alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione delle congruità delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale, provvede con proprio decreto il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo altresì che gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali;

Visto il richiamato art. 1 il quale prevede che, entro il 30 marzo 2005, con le stesse modalità, si procede alla ricognizione e all'eventuale aggiornamento delle tariffe massime, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, lettera e), il quale dispone che il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, con esclusione di quelli per il personale cui si applica la specifica normativa di settore, non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo rispetto ai dati previsionali indicati nel bilancio dell'anno precedente, al netto di eventuali costi di personale di competenza di precedenti esercizi;

Visto l'art. 8-sexies, commi 1-6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina le modalità di remunerazione e di individuazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale, dei sistemi di classificazione delle unità di prestazione o servizi da remunerare e del loro periodico aggiornamento e, al comma 7, prevede che il Ministro della sanità, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplini le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 23 dicembre 1996 che definisce i modelli di rilevazione delle attività gestionali ed economiche delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del Sistema informativo sanitario;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 16 febbraio 2001 che definisce i nuovi modelli economici del Sistema informativo sanitario;

Visto il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 maggio 2001 che introduce il monitoraggio trimestrale dei conti del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 29 aprile 2003 che introduce il monitoraggio dei conti degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico;

Visto il decreto del Ministro della salute del 18 giugno 2004 che introduce la nuova scheda di monitoraggio dei costi dei livelli di assistenza del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Definizione dei livelli di assistenza» che definisce i livelli essenziali di assistenza sanitaria garantiti dal Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 aprile 1994 «Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera»;

Visti i decreti del Ministro della sanità del 14 dicembre 1994 «Tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera» e del 30 giugno 1997 «Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 1994»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996 «Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e relativa tariffe» rettificato con decreto ministeriale 10 febbraio 1997, e poi modificato dal decreto ministeriale 13 maggio 1997;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 27 agosto 1999, n. 332 «Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe»;

Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, con la quale è stato riordinato il settore termale, che all'art. 4, comma 4, dispone che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, è assicurata da apposti accordi stipulati tra le regioni e le province autonome e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali, resi efficaci attraverso l'espressione di un'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni;

Vista l'intesa sull'Accordo tra la Federterme e la regione e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2003-2004 espressa dalla Conferenza Stato-regioni il 29 aprile 2004 (repertorio atti n. 1949);

Ritenuto necessario di dover procedere, sulla base della ricognizione delle vigenti tariffe delle regioni e delle province autonome e dei relativi provvedimenti deliberativi, alla prima attuazione dell'art. 1 comma 170 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Provveduto alla ricognizione dei provvedimenti regionali in materia di remunerazione delle prestazioni assistenziali;

Considerato che da tale ricognizione emerge la necessità di un aggiornamento dei tetti massimi di alcune tariffe, anche per consentire alle regioni di poter, attraverso un sistema tariffario adeguato, promuovere la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 26 gennaio 2006, che ha espresso parere negativo sotto il profilo dell'opportunità;

Ritenuto comunque di dover dare attuazione al disposto dell'art. 1, comma 170, della legge n. 311/2004;

 

Decreta:

 

1. Finalità e ambito di applicazione.

1. In fase di prima applicazione dell'art. 1, comma 170 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con il presente decreto si procede alla ricognizione e al primo aggiornamento delle tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.

 

2. Aggiornamento delle tariffe per le prestazioni di assistenza ospedaliera.

1. Le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, erogate in regime di ricovero a carico del Servizio sanitario nazionale, sono quelle individuate nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto.

2. Le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di lungodegenza e di riabilitazione ospedaliera erogate in regime di degenza sono quelle riportate nell'allegato 2 che fa parte integrante del presente decreto.

3. Per le prestazioni di riabilitazione ospedaliera in caso di ricoveri superiori a sessanta giorni nella disciplina individuata dal decreto del Ministro della sanità 23 dicembre 1996 con codice 56, la remunerazione massima da corrispondere oltre il sessantesimo giorno è pari alla tariffa giornaliera ridotta del 40%. Tale riduzione non si applica ai ricoveri superiori ai 60 giorni nelle discipline individuate dai codici 28 e 75.

4. Per le prestazioni di lungodegenza ospedaliera, in caso di ricoveri con degenza superiore a sessanta giorni, la remunerazione massima da corrispondere oltre il sessantesimo giorno è pari alla tariffa giornaliera ridotta del 30%.

5. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi tariffari stabiliti con provvedimenti regionali e superiori alle tariffe massime di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo restano a carico dei bilanci regionali per la parte eccedente le tariffe di cui ai medesimi commi. Le regioni devono dare comunicazione al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, in sede di bilancio di previsione e a consuntivo, delle risorse regionali individuate sul proprio bilancio e destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'adozione degli importi tariffari stabiliti con propri provvedimenti e superiori alle tariffe massime di cui al presente articolo.

 

3. Aggiornamento delle tariffe per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

1. In attesa dell'emanazione del nuovo nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale:

a) le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono quelle individuate dal decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996 «Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relativa tariffe».

b) Sono inoltre a carico del Servizio sanitario nazionale, nella misura stabilita dal presente comma, lettera a), le tariffe individuate da ciascuna regione con proprio provvedimento e vigenti al 31 dicembre 2004 per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale che si configurano come:

mere modifiche descrittive di prestazioni già elencate nel citato decreto e in queste ultime comprese,

modifiche delle unità di misura della prestazione originariamente prevista dal citato decreto.

c) Sono fatte salve, e pertanto sono a carico del Servizio sanitario nazionale, le prestazioni di chirurgia ambulatoriale e di diagnostica strumentale, pur non presenti nel decreto ministeriale 22 luglio 1996, ma comunque precedentemente erogate in regime di ricovero, se effettuate negli ambulatori situati nelle strutture di ricovero a ciò accreditate dalle regioni, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa regionale. Per tali prestazioni la tariffa massima applicabile è quella in vigore al 31 dicembre 2004, stabilita con proprio provvedimento da ciascuna regione.

2. Resta a carico del bilancio regionale la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale contenute nei nomenclatori tariffari regionali non comprese nelle prestazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del presente articolo.

3. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi tariffari stabiliti con provvedimenti regionali e superiori alle tariffe massime di cui al comma 1 del presente articolo restano a carico dei bilanci regionali per la parte eccedente le tariffe di cui ai medesimi commi. Le regioni devono dare comunicazione al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, in sede di bilancio di previsione e a consuntivo, delle risorse regionali individuate sul proprio bilancio e destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'adozione degli importi tariffari stabiliti con propri provvedimenti e superiori alle tariffe massime di cui al presente articolo. Le regioni devono inoltre dare comunicazione al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, in sede di bilancio di previsione e a consuntivo, delle risorse regionali individuate sul proprio bilancio e destinate alla copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma 2.

 

4. Aggiornamento delle tariffe per le prestazioni di assistenza protesica.

1. Le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza protesica sono quelle individuate dal decreto del Ministro della sanità del 27 agosto 1999, n. 332: «Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe».

2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi tariffari stabiliti con provvedimenti regionali e superiori alle tariffe massime di cui al comma precedente, restano a carico dei bilanci regionali per la parte eccedente le tariffe di cui al medesimo comma. Le regioni devono dare comunicazione al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, in sede di bilancio di previsione e a consuntivo, delle risorse regionali individuate sul proprio bilancio e destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'adozione degli importi tariffari stabiliti con propri provvedimenti e superiori alle tariffe massime di cui al presente articolo.

 

5. Aggiornamento delle tariffe per le prestazioni di assistenza termale.

1. Le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza termale sono quelle stabilite con l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 29 aprile 2004 (repertorio atti n. 1949), limitatamente alle regioni che abbiamo provveduto a recepire con proprio provvedimento i contenuti dell'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 settembre 2004 (repertorio atti n. 2091).

2. Per le rimanenti regioni le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza termale sono quelle stabilite con l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 17 gennaio 2001 sui livelli tariffari per l'erogazione delle prestazioni termali (repertorio atti n. 1366).

3. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli importi tariffari stabiliti con provvedimenti regionali e superiori alle tariffe massime di cui ai commi precedenti, restano a carico dei bilanci regionali per la parte eccedente le tariffe di cui ai medesimi commi. Le regioni devono dare comunicazione al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, in sede di bilancio di previsione e a consuntivo, delle risorse regionali individuate sul proprio bilancio e destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'adozione degli importi tariffari stabiliti con propri provvedimenti e superiori alle tariffe massime di cui al presente articolo.

 

6. Disposizioni transitorie e finali.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

 

SPECIFICAZIONE PER L'APPLICAZIONE DEL TARIFFARIO

 

Ferme restando le disposizioni per l'applicazione del tariffario previste dal decreto ministeriale 30 giugno 1997 si precisa che la tariffa prevista per il day hospital è da intendersi per accesso qualora il DRG sia di tipo non chirurgico. Fanno eccezione a tale regola i DRG 124,125,323 e i DRG di tipo chirurgico per i quali la tariffa è DRG specifica.

 

APPLICAZIONE DI ENDOPROTESI

 

Nei casi in cui sulla SDO vengano segnalati determinati codici di intervento si dovrà incrementare la tariffa DRG di una quota per il riconoscimento economico dell'attività protesica:

 

Protesi cocleari: (codice di intervento 20.96 o 20.97 o 20.98) tariffa massima aggiuntiva € 21.474,28

Stimolatore cerebrale: (codice di intervento 02.93 associato a diagnosi in qualsiasi posizione 332.0) tariffa massima aggiuntiva € 16.010,16.

 

GRANDI USTIONI

 

La remunerazione massima dei DRG relativi alle grandi ustioni (457, 458, 459, 472) per i ricoveri ordinari maggiori di 1 giorno di pazienti dimessi dalla disciplina 47 (grandi ustionati) è rispettivamente di:

 

DRG 457 € 5.239,04

DRG 458 € 11.583,60

DRG 459 € 4.916,36

DRG 472 € 35.074,64

 

Per gli stessi DRG nel caso dei ricoveri ordinari maggiori di 1 giorno di pazienti non dimessi dalla disciplina 47 (grandi ustionati) è confermata la tariffa riportata nell'allegato 1.

 

TRAPIANTO MULTIVISCERALE

 

Se coesistono gli interventi 45.63 e 46.99 e 45.8 associati ad almeno uno dei seguenti codici di intervento 43.99 o 50.59 o 52.83 la tariffa massima specifica è di € 236.795,00.

TRAPIANTO DI INTESTINO ISOLATO

 

Se coesistono gli interventi 45.63 e 46.99 e 45.8 e in diagnosi secondaria V42.8 associati ai DRG 148 o 149 la tariffa massima specifica è di € 164.233,00.

 

TRAPIANTO DI RENE E PANCREAS

 

Se esistono gli interventi 52.80 o 52.81 o 52.82 o 52.83 associati al DRG 302 la tariffa massima specifica è di € 65.027,00.

 

TRAPIANTO DI PANCREAS ISOLATO

 

Se coesistono gli interventi 52.80 o 52.81 o 52.82 o 52.83 associati ai DRG 191 o 192 o 292 o 293 la tariffa massima specifica è di € 59.000,00.

 

TRAPIANTO DI POLMONE

 

Se coesistono gli interventi 33.50 o 33.51 o 33.52 associati al DRG 75 la tariffa massima specifica è di € 69.678,00.

 

 

Allegato 1

TARIFFE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA PER ACUTI EROGATE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DIURNO

 














Allegato 2

TARIFFE DELLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE OSPEDALIERA EROGATE IN REGIME DI DEGENZA
















 


D.L. 28 dicembre 2006, n. 300.
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse. (artt. 1 co. 6-quater e 6-septies, 4 co 4-bis)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2006, n. 300.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 26 febbraio 2007, n. 17.

(3) Titolo così modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

 

1. Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro.

                           

6-quater. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale appartenente all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa (11).

                           

6-septies. Fino al 31 dicembre 2011, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, presso gli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonchè presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Al medesimo personale, e fino alla predetta data, non si applicano, altresì, il limite di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 133 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 133 (14).

 

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(11) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

(14) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

 

4. Disposizioni in tema di enti ed organismi pubblici, nonchè di attività produttive.

                     

4-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta negli anni 2005 e 2006, il termine per il completamento degli investimenti è prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008» (36).

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(36) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

 


L. 27 dicembre 2006, n. 296.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (art. 1 co. 11, 14, 111-117, 199, 219, 242-249, 271, 280, 281, 284, 296, 340, 341, 342, 344-347, 348 lett. B), 353, 358, 359, tab. 3, 382, 392, 404, 417, 418, 426,-427, 449, 454, 455, 456, 457, 459, 461-463, 466, 519, 523, 526-529, 534, 536, 538, 546, 549, 558, 560, 562, 565, 568, 570, 571, 576, 593, 601, 605, 609, 620, 621, 634, 660, 663, 689, 696, 703, 729, 780, 796, 814, 815, 847, 863, 866, 870, 873, 878, 898, 899, 927-929, 981, 990, 1008, 1010, 1031, 1038, 1042, 1044, 1058, 1060, 1063, 1068, 1072, 1084, 1094, 1112, 1117, 1118, 1119, 1142, 1143, 1187, 1209, 1237, 1238, 1246, 1251, 1264, 1267, 1269, 1291, 1331)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

 

11. Alla disciplina vigente dell'assegno per il nucleo familiare sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili nonché ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, sono rideterminati a decorrere dal 1° gennaio 2007 secondo la Tabella 1 allegata alla presente legge. Sulla base di detti importi annuali, sono elaborate a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le tabelle contenenti gli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli sono rivalutati del 15 per cento;

c) i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei con figli di cui alle lettere a) e b) nonché quelli per i nuclei senza figli possono essere ulteriormente rimodulati secondo criteri analoghi a quelli indicati alla lettera a), con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

d) nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell'assegno rilevano al pari dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti;

e) restano fermi i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, che trovano applicazione a decorrere dall'anno 2008 (3).

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(3) Il D.M. 7 marzo 2007 (Gazz. Uff. 8 maggio 2007, n. 105) ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'assegno per il nucleo familiare per i nuclei con entrambi i genitori o con un solo genitore e con almeno un figlio minore, che includono soggetti inabili, non possa essere inferiore, a parità di reddito e di composizione numerica, a quello corrisposto agli equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili.

 

14. Fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, che tengono conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, si tiene altresì conto di specifici indicatori di normalità economica, di significativa rilevanza, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. Ai fini della relativa approvazione non si applica la disposizione di cui all'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 10 della medesima legge (4).

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(4) Con D.M. 20 marzo 2007 (Gazz.Uff. 31 marzo 2007, n. 76, S.O.), modificato dall'art. 1, D.M. 4 luglio 2007 (Gazz. Uff. 13 luglio 2007, n. 161), sono stati approvati gli specifici indicatori di normalità economica, idonei all'individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.

 

111. Le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 4 luglio 2006, nonché quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo di imposta e che, entro il 31 maggio 2007, deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione, sono assoggettate alla disciplina prevista dai commi da 112 a 118 a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° novembre 2006.

 

112. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 182 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 25 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati alla medesima imposta sostitutiva; per i saldi attivi di rivalutazione, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 10 per cento e non spetta il credito di imposta, previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell'ipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione.

 

113. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 112 da parte della società, al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i soci. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.

 

114. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 111 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

 

115. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 111 a 114 deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione; per il medesimo periodo di imposta, alle società che si avvalgono della predetta disciplina non si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.

 

116. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo; in tali ipotesi la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. L'applicazione del presente comma deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai soci.

 

117. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

 

199. L'Agenzia del territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale. L'assegnazione di personale può avere luogo anche mediante distacco.

 

219. Le unità immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato, destinate ad uso abitativo e gestite dall'Agenzia del demanio, possono essere alienate dall'Agenzia medesima, ai sensi dell'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 

242. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate negli anni 2007 e 2008, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

 

243. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, negli anni 2007 e 2008, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 242 a titolo di avviamento o beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

 

244. Le disposizioni dei commi 242 e 243 si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

 

245. Le disposizioni dei commi 242, 243 e 244 si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 242 e 243.

 

246. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 242 a 245 è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dai commi da 242 a 249.

 

247. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

 

248. La società risultante dall'aggregazione che nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 242 a 249, decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

249. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza prevista al comma 248, la società è tenuta a liquidare e versare l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 242 e 243. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.

 

271. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 273, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità di cui ai commi da 272 a 279 (28).

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(28) Per l'estensione del credito di imposta previsto dal presente comma vedi il comma 1-bis dell'art. 15, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

 

280. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese è attribuito un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità dei commi da 281 a 285. La misura del 10 per cento è elevata al 15 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

 

281. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

 

284. L'efficacia dei commi da 280 a 283 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

 

296. Per l'anno 2007, ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché al personale docente presso le università statali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto di un solo personal computer nuovo di fabbrica.

 

340. Per favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, di aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno, identificati quali zone franche urbane, con particolare riguardo al centro storico di Napoli, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree.

 

341. Le aree di cui al comma 340 devono essere caratterizzate da fenomeni di particolare degrado ed esclusione sociale e le agevolazioni concedibili per effetto dei programmi e delle riduzioni di cui al comma 340 sono disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, per quanto riguarda in particolare quelli riferiti al sostegno delle piccole imprese di nuova costituzione.

 

342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata sentite le regioni interessate, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche urbane sulla base di parametri socio-economici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali e sono individuate le eventuali riduzioni di cui al comma 340 concedibili, secondo le modalità previste dal medesimo decreto, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate.

 

344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo (41).

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(41) Vedi, anche, il D.M. 19 febbraio 2007.

 

345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge (42).

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(42) Vedi, anche, il D.M. 19 febbraio 2007.

 

346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo (43).

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(43) Vedi, anche, il D.M. 19 febbraio 2007.

 

347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo (44).

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(44) Vedi, anche, il D.M. 19 febbraio 2007.

 

348. La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 è concessa con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;

b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un «attestato di qualificazione energetica», predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili (45).

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(45) Vedi, anche, il D.M. 19 febbraio 2007.

 

353. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata.

 

358. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per motore, in un'unica rata (48).

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(48) Vedi, anche, il D.M. 19 febbraio 2007.

 

359. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per intervento, in un'unica rata (49).

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(49) Vedi, anche, il D.M. 19 febbraio 2007.

 

382. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, provvede, con proprio decreto, alla revisione della disciplina dei certificati verdi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, finalizzata ai seguenti obiettivi:

a) incentivare l'impiego a fini energetici delle materie prime provenienti dai contratti di coltivazione di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003;

b) incentivare l'impiego a fini energetici di prodotti e materiali residui provenienti dall'agricoltura, dalla zootecnia, dalle attività forestali e di trasformazione alimentare, nell'ambito di progetti rivolti a favorire la formazione di distretti locali agro-energetici;

c) incentivare l'impiego a fini energetici di materie prime provenienti da pratiche di coltivazione a basso consumo energetico e in grado di conservare o integrare il contenuto di carbonio nel suolo.

 

392. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 120 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2007.

 

404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;

b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica;

d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;

g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime (53).

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(53) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il D.P.C.M. 13 aprile 2007.

 

417. Al fine di concorrere alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, oltre alle specifiche misure di stabilizzazione previste dai commi 418 e 419, è istituito un «Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici» finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato.

 

418. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo confronto con le organizzazioni sindacali, da adottare entro il 30 aprile 2007, sono fissati i criteri e le procedure per l'assegnazione delle risorse disponibili alle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta. Nella definizione dei criteri sono, altresì, fissati i requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione e le relative modalità di selezione.

 

426. Ai fini di quanto previsto dai commi da 404 a 416 l'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze è ridefinita su base regionale e, ove se ne ravvisi l'opportunità, interregionale e interprovinciale, in relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi all'utenza (67).

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(67) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il D.P.C.M. 13 aprile 2007.

 

427. Con le modalità, i tempi e i criteri previsti dai commi da 404 a 416 si provvede:

a) al riordino dell'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze e alla soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari;

b) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei Dipartimenti centrali (68).

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(68) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il D.P.C.M. 13 aprile 2007.

 

449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento.

 

454. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il supporto della CONSIP Spa, realizza, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, un programma per l'adozione di sistemi informativi comuni alle amministrazioni dello Stato a supporto della definizione dei fabbisogni di beni e servizi e definisce un insieme di indicatori sui livelli di spesa sostenibili, per le categorie di spesa comune, che vengono utilizzati nel processo di formazione dei relativi capitoli di bilancio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

455. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.

 

456. Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

 

457. Le centrali regionali e la CONSIP Spa costituiscono un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di stabilità interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le modalità e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

459. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il numero dei membri del consiglio di amministrazione della Società di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, nonché della Società di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è ridotto a tre. I componenti dei suddetti consigli di amministrazione cessano dall'incarico alla data di entrata in vigore della presente legge ed i nuovi componenti sono nominati entro i successivi quarantacinque giorni. Il limite di tre si applica anche per il numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società di cui al comma 461.

 

461. Sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico, la Società di cui al comma 460 predispone entro il 31 marzo 2007 un piano di riordino e di dismissione delle proprie partecipazioni societarie, nei settori non strategici di attività. Il predetto piano di riordino e di dismissione dovrà prevedere che entro il 30 giugno 2007 il numero delle società controllate sia ridotto a non più di tre, nonché entro lo stesso termine la cessione, anche tramite una società veicolo, delle partecipazioni di minoranza acquisite; per le società regionali si procederà d'intesa con le regioni interessate anche tramite la cessione a titolo gratuito alle stesse Regioni o altre amministrazioni pubbliche delle relative partecipazioni. Le conseguenti operazioni di riorganizzazione, nonché quelle complementari e strumentali sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse.

 

462. All'articolo 8, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono soppresse le parole: «, regionali e locali».

 

463. Al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 5, le parole: «, regionali e locali» sono soppresse;

b) all'articolo 2, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. I diritti dell'azionista in riferimento alla società Sviluppo Italia sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento»;

c) all'articolo 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Un magistrato della Corte dei Conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione della Società»;

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. La società presenta annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione sulle attività svolte ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicità e ne riferisce alle Camere».

 

466. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il conferimento di nuovi incarichi, nelle società di cui al comma 465, i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, non possono superare l'importo di 500.000 euro annui, a cui potrà essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 50 per cento della retribuzione fissa, che verrà corrisposta al raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici. Tali importi saranno rivalutati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al tasso di inflazione programmato. Per comprovate ed effettive esigenze il Ministro dell'economia e delle finanze può concedere autorizzazioni in deroga. Nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, le società non potranno inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell'incarico, prevedano per i soggetti di cui sopra benefìci economici superiori ad una annualità di indennità.

 

519. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni (83).

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(83) Vedi, anche, la Dir.Min. 30 aprile 2007, n. 7.

 

523. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004.

 

526. Le amministrazioni di cui al comma 523 possono altresì procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519. Nel limite del predetto contingente, per avviare anche per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato delle forme di organizzazione precaria del lavoro, è autorizzata una stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.

 

527. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le amministrazioni di cui al comma 523 non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543, possono procedere ad ulteriori assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008, a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel limite di una spesa pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

 

528. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ovvero in essere alla data del 30 settembre 2006, possono essere attuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite dei posti disponibili in organico. Nell'attesa delle procedure di conversione di cui al presente comma i contratti di formazione e lavoro sono prorogati al 31 dicembre 2007 (86).

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(86) Vedi, anche, il D.P.C.M. 1° ottobre 2007.

 

529. Per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni indicate al comma 523, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti ed alle condizioni previsti dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal comma 538 del presente articolo, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota del 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006, attraverso i quali le medesime abbiano fronteggiato esigenze attinenti alle ordinarie attività di servizio (87).

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(87) Vedi, anche, la Dir.Min. 30 aprile 2007, n. 7.

 

534. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale appartenente a Poste italiane Spa.

 

536. Le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri. Il termine di validità di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato al 31 dicembre 2008 (88).

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(88) Vedi, anche, il D.P.C.M. 1° ottobre 2007.

 

538. Con effetto dall'anno 2007, all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».

 

546. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2007 di 807 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di euro (90).

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(90) Vedi, anche, l'art. 15, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

 

549. Le risorse previste dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2007 di 374 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 1.032 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 304 milioni di euro e di 805 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo è stanziata, per l'anno 2007, la somma di 40 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 la somma di 80 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in relazione alle speciali esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con la prevenzione e la repressione dei reati, nonché alle speciali esigenze della difesa nazionale, anche in relazione agli accresciuti impegni in campo internazionale (91).

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(91) Vedi, anche, l'art. 15, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

 

558. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del personale di cui al comma 1156, lettera f), purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.

 

560. Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 557, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.

 

562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558 (93).

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(93) Vedi, anche, l'art. 43, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

 

565. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:

a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni;

b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), le spese di personale sono considerate al netto: 1) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e pertanto devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera:

1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;

2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;

3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito e nel rispetto dell'obiettivo di cui alla lettera a), può essere valutata la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine le regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla presente lettera possono nella loro autonomia far riferimento ai princìpi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543;

4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica;

d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli enti del Servizio sanitario nazionale le misure previste per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituite da quelle indicate nel presente comma;

e) alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni 2007, 2008 e 2009, nonché di quelli previsti per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli anni 2005 e 2006 e dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2006, si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione è giudicata adempiente accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico.

 

568. Una quota delle maggiori entrate di ciascun anno provenienti dalla applicazione della tariffa consolare di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, certificate con decreto del Ministro degli affari esteri, nel limite di 10 milioni di euro annui, è destinata al funzionamento e alla razionalizzazione delle sedi all'estero.

 

570. Gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono ridotti del 15 per cento in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2007.

 

571. Al fine di potenziare l'attività ispettiva, il Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro è incrementato di sessanta unità di personale, di cui tre tenenti colonnello/maggiori, un capitano, venticinque ispettori, quattordici sovrintendenti e diciassette appuntati/carabinieri, da considerare in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri previsto dalle norme vigenti.

 

576. Per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, l'adeguamento retributivo previsto dall'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando il procedimento di determinazione ivi disciplinato, è corrisposto per gli anni 2007 e 2008 nella misura del 70 per cento, con riferimento al personale con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui, senza dare luogo a successivi recuperi, con applicazione nell'anno 2009 nella misura piena dell'indice di adeguamento e reintegrazione della base retributiva cui applicarlo.

 

593. Fermo restando quanto previsto al comma 466, per gli amministratori delle società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, la retribuzione dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dei consulenti, dei membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa, non può superare quella del primo presidente della Corte di cassazione. Nessun atto comportante spesa ai sensi del precedente periodo può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita (96).

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(96) Vedi, anche, la Dir.P.C.M. 16 marzo 2007.

 

601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in apposita unità previsionale di base, i seguenti fondi: «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche». Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche» e «Interventi integrativi disabili», nonché gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità «Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio» destinati ad integrare i fondi stessi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma. Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della pubblica istruzione procede a una specifica attività di monitoraggio.

 

605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:

a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). L'adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e l'individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze;

b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi;

c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20.000 unità. Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonché di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunità di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), è successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, è abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. È fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate su posti della medesima classe di concorso. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresì, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza (97);

d) l'attivazione, presso gli uffici scolastici provinciali, di attività di monitoraggio a sostegno delle competenze dell'autonomia scolastica relativamente alle supplenze brevi, con l'obiettivo di ricondurre gli scostamenti più significativi delle assenze ai valori medi nazionali;

e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'adozione di un piano biennale di formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzare negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al conseguimento delle competenze necessarie per l'insegnamento della lingua inglese. A tale fine, per un rapido conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi in presenza;

f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio.

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(97) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 17 luglio 2007.

 

609. Il Ministro della pubblica istruzione predispone uno specifico piano di riconversione professionale del personale docente in soprannumero sull'organico provinciale, finalizzato all'assorbimento del medesimo personale. La riconversione, obbligatoria per i docenti interessati, è finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento per materie affini e dei posti di laboratorio compatibili con l'esperienza professionale maturata, nonché all'acquisizione del titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno. L'assorbimento del personale di cui al presente comma trova completa attuazione entro l'anno scolastico 2007/2008.

 

620. Dall'attuazione dei commi da 605 a 619 devono conseguire economie di spesa per un importo complessivo non inferiore a euro 448,20 milioni per l'anno 2007, a euro 1.324,50 milioni per l'anno 2008 e a euro 1.402,20 milioni a decorrere dall'anno 2009.

 

621. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui ai commi 483 e 620, in caso di accertamento di minori economie, si provvede:

a) relativamente al comma 483, alla riduzione delle dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 483;

b) relativamente al comma 620, a ridurre le dotazioni complessive di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale della scuola e dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 620 (100).

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(100) Sui limiti di applicabilità della disposizione di cui alla presente lettera vedi l'art. 12, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

 

634. Per gli interventi previsti dai commi da 622 a 633, con esclusione del comma 625, è autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall'anno 2007. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione sono disposte, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le variazioni di bilancio per l'assegnazione delle risorse agli interventi previsti dai commi da 622 a 633.

 

660. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a tale fine, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui ai commi da 676 a 695 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali dai commi da 676 a 695.

 

663. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale.

 

689. Si intendono esclusi per gli anni 2006 e 2007 dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

696. I trasferimenti erariali per l'anno 2007 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 

703. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti i seguenti interventi di cui 37,5 milioni di euro destinati a compensare gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dalle disposizioni recate dal comma 562 del presente articolo:

a) fino ad un importo complessivo di 55 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 40 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 30 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale;

b) fino ad un importo complessivo di 71 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale;

c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;

d) alle comunità montane è attribuito un contributo complessivo di 20 milioni di euro, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane.

 

729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a cinque. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (111).

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(111) Con D.P.C.M. 26 giugno 2007 (Gazz. Uff. 7 agosto 2007, n. 182) è stato determinato l'importo di capitale delle società partecipate dagli enti locali ai fini dell'individuazione del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione.

 

780. Con effetto dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, è stabilita con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dell'ente accertato in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2007 e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro.

 

796. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:

a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è determinato in 96.040 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.082 milioni di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale «Bambino Gesù». All'articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «a decorrere dall'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente all'anno 2006»;

b) è istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni interessate da elevati disavanzi è disposta con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (123). L'accesso alle risorse del Fondo di cui alla presente lettera è subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un piano di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve contenere sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli obblighi e le procedure previsti dall'articolo 8 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. Tale accesso presuppone che sia scattata formalmente in modo automatico o che sia stato attivato l'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive. Qualora nel procedimento di verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione interessata può proporre misure equivalenti che devono essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze. In ogni caso l'accertato verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta che, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive si applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale copertura dei mancati obiettivi. La maggiorazione ha carattere generalizzato e non settoriale e non è suscettibile di differenziazioni per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. Qualora invece sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi è stato conseguito con risultati ottenuti quantitativamente migliori, la regione interessata può ridurre, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto degli accordi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come integrati dagli accordi di cui all'articolo 1, commi 278 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l'accordo e le determinazioni in esso previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima regione in materia di programmazione sanitaria. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, assicura l'attività di affiancamento delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle singole regioni con funzioni consultive di supporto tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (124);

c) all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: «all'anno d'imposta 2006» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni di imposta 2006 e successivi». Il procedimento per l'accertamento delle risultanze contabili regionali, ai fini dell'avvio delle procedure di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è svolto dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005;

d) al fine di consentire in via anticipata l'erogazione del finanziamento a carico dello Stato:

1) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate alla lettera a) del presente comma da accreditare sulle contabilità speciali di cui al comma 6 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni;

2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alla Regione siciliana anticipazioni nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute a tale regione a titolo di finanziamento della quota indistinta, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni della medesima regione;

3) alle regioni che abbiano superato tutti gli adempimenti dell'ultima verifica effettuata dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005, si riconosce la possibilità di un incremento di detta percentuale compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;

4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento nei confronti delle singole regioni si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;

5) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2006, quale risulta dall'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dall'anno 2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno lordo nominale programmato;

6) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;

7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilità sanitaria interregionale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché alla mobilità sanitaria internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti importi sono definiti dal Ministero della salute di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, cumulativamente registrati e certificati fino all'anno 2005, al netto per l'anno 2005 della copertura derivante dall'incremento automatico delle aliquote, di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del presente comma, per le regioni che, al fine della riduzione strutturale del disavanzo, sottoscrivono l'accordo richiamato alla lettera b) del pre-sente comma, risultano idonei criteri di copertura a carattere pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005 (125);

f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22 dicembre 2005, n. 18 dell'8 giugno 2006, n. 21 del 21 giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e n. 26 del 27 settembre 2006, salvo rideterminazioni delle medesime da parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa;

g) in riferimento alla disposizione di cui alla lettera f) del presente comma, per il periodo 1° marzo 2007-29 febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di manovra pari a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla base di tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale, approvate dall'AIFA e definite per regione e per azienda farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro il termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a favore delle regioni interessate, degli importi indicati nelle tabelle di equivalenza approvate dall'AIFA, secondo le modalità indicate nella presente disposizione normativa e nei provvedimenti attuativi dell'AIFA, per un importo complessivo equivalente a quello derivante, a livello nazionale, dalla riduzione del 5 cento dei prezzi dei propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007, l'approvazione della richiesta delle singole aziende farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1° marzo 2007, il ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30 settembre 2006, subordinando tale ripristino al versamento, da parte dell'azienda farmaceutica, degli importi dovuti alle singole regioni in base alle tabelle di equivalenza, in tre rate di pari importo da corrispondersi entro i termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno 2007 e 20 settembre 2007. Gli atti che attestano il versamento alle singole regioni devono essere inviati da ciascuna azienda farmaceutica contestualmente all'AIFA, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e 22 settembre 2007. La mancata corresponsione, nei termini previsti, a ciascuna regione di una rata comporta, per i farmaci dell'azienda farmaceutica inadempiente, l'automatico ripristino, dal primo giorno del mese successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1° ottobre 2006 (126);

h) in coerenza con quanto previsto dalla lettera g), l'AIFA ridetermina, in via temporanea, le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci oggetto delle misure indicate nella medesima disposizione, in modo tale da assicurare, attraverso la riduzione delle predette quote e il corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore del Servizio sanitario nazionale, una minore spesa dello stesso Servizio di entità pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti;

i) in caso di rideterminazione delle misure di contenimento della spesa farmaceutica ai sensi di quanto stabilito nella parte conclusiva della lettera f), l'AIFA provvede alla conseguente rimodulazione delle disposizioni attuative di quanto previsto dalle norme di cui alle lettere g) e h);

l) nei confronti delle regioni che abbiano comunque garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi, è consentito l'accesso agli importi di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:

1) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, in assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, con le misure di cui all'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data del 28 febbraio 2007, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del presente comma, di una quota fissa per confezione di importo idoneo a garantire l'integrale contenimento del 40 per cento. Le regioni interessate, in alternativa alla predetta applicazione di una quota fissa per confezione, possono adottare anche diverse misure regionali di contenimento della spesa farmaceutica convenzionata, purché di importo adeguato a garantire l'integrale contenimento del 40 per cento, la cui adozione e congruità è verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto tecnico dell'AIFA;

2) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata, in assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, l'avvenuta presentazione, da parte della regione interessata, entro la data del 28 febbraio 2007, ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze di un Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al monitoraggio dell'uso appropriato degli stessi e degli appalti per l'acquisto dei farmaci, la cui idoneità deve essere verificata congiuntamente nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa 23 marzo 2005;

m) all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I percorsi diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle linee-guida di cui all'articolo 1, comma 283, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché da percorsi definiti ed adeguati periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida, di cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004, integrato da un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri»;

2) al terzo periodo, le parole: «Il Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» e dopo le parole: «di Trento e di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «entro il 31 marzo 2007,»;

n) ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 20 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. Il maggior importo di cui alla presente lettera è vincolato per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative con prioritario riferimento alle regioni che abbiano completato il programma realizzativo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro all'implementazione e all'ammodernamento dei sistemi informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e all'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi sanitari delle regioni e per 100 milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica. Il riparto fra le regioni del maggiore importo di cui alla presente lettera è effettuato con riferimento alla valutazione dei bisogni relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:

1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla diagnosi e terapia nel campo dell'oncologia e delle malattie rare;

2) superamento del divario Nord-Sud;

3) possibilità per le regioni che abbiano già realizzato la programmazione pluriennale, di attivare una programmazione aggiuntiva;

4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997;

5) premialità per le regioni sulla base della tempestività e della qualità di interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico già eseguiti per una quota pari al 10 per cento;

o) fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate. All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate»;

p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata come codice bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non è, comunque, dovuta dagli assistiti non esenti di età inferiore a 14 anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri più elevati (127);

p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera p), fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni di euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e 834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base della stima degli effetti della complessiva manovra nelle singole regioni, definita dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, anzichè applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro, possono alternativamente:

1) adottare altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella regione interessata è subordinata alla certificazione del loro effetto di equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;

2) stipulare con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la definizione di altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e del controllo dell'appropriatezza. Le misure individuate dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo medesimo (128);

q) all'articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) con le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio 2007, alla modificazione degli allegati al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni, di definizione dei livelli essenziali di assistenza, finalizzata all'inserimento, nell'elenco delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di prestazioni già erogate in regime di ricovero ospedaliero, nonché alla integrazione e modificazione delle soglie di appropriatezza per le prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero ordinario diurno»;

r) a decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini, anche se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita, con le modalità più idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai provvedimenti regionali;

s) a decorrere dal 1° gennaio 2008, cessano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui all'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992;

u) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992. Il provvedimento di ricognizione è trasmesso al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 della citata intesa 23 marzo 2005. Per le regioni impegnate nei piani di rientro previsti dall'accordo di cui alla lettera b), le date del 1° gennaio 2008 di cui alla presente lettera e alla lettera s) sono anticipate al 1° luglio 2007 limitatamente alle regioni nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze di riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui all'articolo 8-quinquies, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

v) il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007, tipologie di dispositivi per il cui acquisto la corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa complessiva dei dispositivi medici registrata per il Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del comma 409 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da assumere, con decorrenza dal 1o maggio 2007, come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale. I prezzi sono stabiliti tenendo conto dei più bassi prezzi unitari di acquisto da parte del Servizio sanitario nazionale risultanti dalle informazioni in possesso degli osservatori esistenti e di quelle rese disponibili dall'ottemperanza al disposto del successivo periodo della presente lettera. Entro il 15 marzo 2007 le regioni trasmettono al Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, anche per il tramite dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, i prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie nel corso del biennio 2005-2006; entro la stessa data le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici trasmettono alla predetta Direzione generale, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, i prezzi unitari relativi alle forniture effettuate alle aziende sanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle gare in cui la fornitura di dispositivi medici è parte di una più ampia fornitura di beni e servizi, l'offerente deve indicare in modo specifico il prezzo unitario di ciascun dispositivo e i dati identificativi dello stesso. Il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell'Istituto superiore di sanità e dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove la realizzazione, sulla base di una programmazione annuale, di studi sull'appropriatezza dell'impiego di specifiche tipologie di dispositivi medici, anche mediante comparazione dei costi rispetto ad ipotesi alternative. I risultati degli studi sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero della salute (129);

z) la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non è applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico del Servizio sanitario nazionale, che, nell'ambito dei presìdi ospedalieri o di altre strutture e interventi sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione all'immissione in commercio, quale alternativa terapeutica rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al trattamento. Il ricorso a tali terapie è consentito solo nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni. In caso di ricorso improprio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il 28 febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali, per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico volte alla individuazione dei responsabili dei procedimenti applicativi delle disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa per danno erariale. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui alla presente lettera, tale responsabilità è attribuita al direttore sanitario delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

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(123) Con D.M. 23 aprile 2007 (Gazz. Uff. 23 agosto 2007, n. 195) sono state assegnate alle regioni le risorse previste dal presente periodo.

(124) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 20 marzo 2007, n. 23.

(125) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 20 marzo 2007, n. 23.

(126) Con Provv. 29 gennaio 2007 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 10 febbraio 2007, n. 34) sono state approvate le tabelle di equivalenza elaborate ai sensi e per gli effetti della presente lettera.

(127) Per l'abolizione della quota fissa sulla ricetta prevista dalla presente lettera vedi l'art. 1-bis, D.L. 20 marzo 2007, n. 23, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(128) Lettera aggiunta dall'art. 6-quater, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 1-bis, D.L. 20 marzo 2007, n. 23, aggiunto dalla relativa legge di convrsione.

(129) Con D.M. 23 gennaio 2007 (Gazz. Uff. 30 gennaio 2007, n. 24) sono stati stabiliti i criteri per la trasmissione, da parte delle aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, delle informazioni relative ai prezzi unitari per le forniture effettuate alle aziende sanitarie nel biennio 2005-2006. Con D.M. 11 ottobre 2007 (Gazz. Uff. 13 novembre 2007, n. 264) sono stati determinati taluni prezzi da assumere come base d'asta per le forniture al Servizio sanitario nazionale.

 

814. Per gli anni 2007 e 2008, nell'ambito delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge, una quota non inferiore al 5 per cento è destinata, in via sperimentale, ai progetti di ricerca sanitaria svolta dai soggetti di cui all'articolo 12-bis, comma 6, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni e previamente valutati, secondo la tecnica di valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato è composto da ricercatori, di nazionalità italiana o straniera, di età inferiore ai quaranta anni, operanti, almeno per la metà, presso istituzioni ed enti di ricerca non italiani e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'impact factor ed il citation index. L'attuazione del presente comma è demandata ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (133).

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(133) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 27 luglio 2007.

 

815. L'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 814 è quantificato nel limite massimo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

 

847. In attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione industriale, è istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale sono conferite le risorse del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, del Fondo di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che vengono soppressi, nonché le risorse destinate all'attuazione dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al Fondo è altresì conferita la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 100 milioni di euro per l'anno 2008 e di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria. Con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio gli interventi del Fondo per la finanza di impresa sono prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese.

 

863. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con l'indirizzo assunto nelle Linee guida per l'elaborazione del Quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013, approvate con l'intesa sancita dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 3 febbraio 2005, il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è incrementato di 64.379 milioni di euro, di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l'anno 2009 e 59.179 milioni entro il 2015, per la realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013. Non meno del 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente è destinato al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico nelle regioni meridionali. La dotazione aggiuntiva complessiva ed il periodo finanziario di riferimento, di cui al presente comma, non possono essere variati, salvo approvazione da parte del CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

866. Le somme di cui al comma 863, iscritte nella Tabella F allegata alla presente legge, ai sensi del comma 865, sono interamente impegnabili a decorrere dal primo anno di iscrizione. Le somme non impegnate nell'esercizio di assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2013.

 

870. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università, nonché le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

 

873. Il Ministro dell'università e della ricerca, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del Fondo di cui al comma 870 per la concessione delle agevolazioni al fine di garantire la massima efficacia ed omogeneità degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 870. Al fine di potenziare e rendere immediatamente operativo il sostegno ai progetti di ricerca, si provvede all'attuazione del presente comma, per il triennio 2008-2010, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di natura non regolamentare, da adottarsi entro il 30 novembre 2007 (141).

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(141) Periodo aggiunto dall'art. 13, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

 

878. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dal comma 877 del presente articolo, è attribuito un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

 

898. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa è istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 25 milioni di euro, destinato alle bonifiche delle aree militari, sia dismesse che attive, e di pertinenza dei poligoni militari di tiro, nonché delle unità navali, effettuate d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche mediante l'impiego del genio militare. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al presente comma.

 

899. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa è istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato alla ristrutturazione e all'adeguamento degli arsenali militari, comprese le darsene interne, e degli stabilimenti militari. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al presente comma.

 

927. Al fine di diffondere la tecnologia della televisione digitale sul territorio nazionale, è istituito presso il Ministero delle comunicazioni il «Fondo per il passaggio al digitale» per la realizzazione dei seguenti interventi:

a) incentivare la produzione di contenuti di particolare valore in tecnica digitale;

b) incentivare il passaggio al digitale terrestre da parte del titolare dell'obbligo di copertura del servizio universale;

c) favorire la progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi su piattaforma televisiva digitale;

d) favorire la transizione al digitale da parte di famiglie economicamente o socialmente disagiate;

e) incentivare la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale.

 

928. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, individua gli interventi di cui al comma 927 e le concrete modalità di realizzazione dei medesimi, i requisiti e le condizioni per accedere agli interventi, le categorie di destinatari, la durata delle sperimentazioni, nonché le modalità di monitoraggio e di verifica degli interventi.

 

929. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 927 è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

981. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia di cui alla delibera CIPE n. 98/06 del 29 marzo 2006, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 92, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che sono corrispondentemente ridotte, è autorizzato un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007. A tal fine, il completamento della progettazione e della relativa attività esecutiva, relativamente alla realizzazione dell'opera, può avvenire anche attraverso affidamento di ANAS Spa ad un organismo di diritto pubblico, costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa società e dalla provincia di Latina. Con atto convenzionale è disciplinato il subentro nei rapporti attivi e passivi inerenti la realizzazione delle predette opere infrastrutturali.

 

990. Al fine del completamento del processo di autonomia finanziaria delle autorità portuali, con decreto adottato di concerto tra il Ministero dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture, è determinata, per i porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali, la quota dei tributi diversi dalle tasse e diritti portuali da devolvere a ciascuna autorità portuale, al fine della realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi piani regolatori portuali e piani operativi triennali con contestuale soppressione dei trasferimenti dello Stato a tal fine.

 

1008. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise e nel territorio della provincia di Foggia, e, in particolare, delle esigenze ricostruttive del comune di San Giuliano di Puglia, si provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie destinando il 50 per cento delle risorse stesse al comune di San Giuliano di Puglia e il restante 50 per cento ai rimanenti comuni con precedenza ai comuni del cratere mediante ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in modo da garantire ai comuni colpiti dal predetto sisma risorse nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che è a tal fine integrata di 80 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i programmi già previsti da altri interventi infrastrutturali statali (156).

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(156) Con O.P.C.M. 16 marzo 2007, n. 3574 (Gazz. Uff. 21 marzo 2007, n. 67), modificata dall'art. 2, O.P.C.M. 5 luglio 2007, n. 3600 (Gazz. Uff. 11 luglio 2007, n. 159), sono state ripartite, per l'anno 2007, le risorse finanziarie previste dal presente comma.

 

1010. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 50 milioni di euro per l'anno 2009. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tal caso i rapporti tra il provveditorato per le opere pubbliche ed i comuni interessati saranno disciplinati da apposita convenzione. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più ammesse domande di contributo finalizzate alla ricostruzione post terremoto.

 

1031. Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l'assetto territoriale e l'organizzazione dei trasporti e favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale attraverso il miglioramento dei servizi offerti, è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti destinato all'acquisto di veicoli adibiti a tali servizi. Tale fondo, per il quale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinato a contributi nella misura massima del 75 per cento:

a) per l'acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni;

b) per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie;

c) per l'acquisto di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale.

 

1038. Per la realizzazione di interventi volti all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza, sia dell'infrastruttura ferroviaria sia installati a bordo dei materiali rotabili, finalizzati al conseguimento di un maggior livello della sicurezza della circolazione, per le gestioni commissariali governative e per le ferrovie di proprietà del Ministero dei trasporti, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

1042. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, il Ministero dei trasporti è autorizzato concedere 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma.

 

1044. Al fine del completamento della rete nazionale degli interporti, con particolare riferimento al Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2008. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto definisce gli interventi immediatamente cantierabili, tendenti ad eliminare i «colli di bottiglia» del sistema logistico nazionale ed a realizzare le interconnessioni stradali e ferroviarie fra hub portuali e interporti. È autorizzato altresì un contributo di 5 milioni di euro per il 2008 per il completamento della rete immateriale degli interporti al fine di potenziare il livello di servizio sulla rete logistica nazionale.

 

1058. Al fine di garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, per l'esercizio 2007 è stanziata la somma di 100 milioni di euro e per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 è stanziata la somma di 150 milioni di euro annui.

 

1060. Per la prosecuzione delle opere previste dal comma 1059 per l'anno 2010 sono inoltre autorizzate le seguenti spese:

a) 46.958.020,22 euro quale sesta annualità del contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

b) 45.730.000 euro quale quarta annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

c) 50.000.000 di euro quale terza annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

 

1063. Al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera, costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è altresì attribuita, per l'anno 2007, una dotazione finanziaria annuale di 65,8 milioni di euro, quale competenza del secondo anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

 

1068. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo ed agroalimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, avente una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro all'anno per il quinquennio 2007-2011.

 

1073. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 292, e alla legge regionale della Campania 1° febbraio 2005, n. 3, la giunta regionale della Campania, d'intesa con il Ministero della salute e con i competenti uffici dell'Unione europea, entro il 15 gennaio 2007 provvede a sviluppare una campagna informativa e ad adottare un nuovo piano triennale per il contenimento e l'eradicazione della brucellosi, adeguato alle attuali esigenze, secondo princìpi di tutela previsti dalla speciale normativa di riferimento e seguendo le specifiche procedure stabilite dal consiglio regionale della Campania il 29 novembre 2006, a salvaguardia del patrimonio genetico della specie allevata, del livello occupazionale del comparto, delle produzioni agro-zootecniche-alimentari di filiera e del consumatore.

 

1084. Per l'attuazione dei piani nazionali di settore, compreso quello forestale, di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

 

1094. Si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.

 

1112. Per il triennio 2007-2009 sono finanziate prioritariamente le misure di seguito elencate:

a) installazione di impianti di microcogenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico;

b) installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore;

c) sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 kW con motori ad alta efficienza;

d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario;

e) eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali;

f) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero.

 

1117. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono concedibili esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definite dall'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118.

 

1118. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con propri decreti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a definire i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti e degli incentivi pubblici di competenza statale concedibili alle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2 della citata direttiva 2001/77/CE. Il Ministro dello sviluppo economico provvede con propri decreti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a definire le condizioni e le modalità per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati all'entrata in vigore della presente legge e non ancora in esercizio, non rientranti nella tipologia di cui al periodo precedente, nonché a ridefinire l'entità e la durata dei sostegni alle fonti energetiche non rinnovabili assimilate alle fonti energetiche rinnovabili utilizzate da impianti già realizzati ed operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei diritti pregressi e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, allo scopo di ridurre gli oneri che gravano sui prezzi dell'energia elettrica e eliminare vantaggi economici che non risultino specificamente motivati e coerenti con le direttive europee in materia di energia elettrica.

 

1119. È fatta salva la normativa previgente per la produzione di energia elettrica di cui all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

 

1142. Per consentire al Ministero per i beni e le attività culturali di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici, è autorizzata la spesa di 79 milioni di euro per l'anno 2007 e di 87 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabiliti annualmente gli interventi e i progetti cui destinare le somme.

 

1143. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le risorse finanziarie giacenti nelle contabilità speciali dei capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma e all'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, ove non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine del 30 novembre 2006, sono riprogrammate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali nell'ambito dell'aggiornamento del piano e dell'assegnazione dei fondi di cui al penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993, e, con le modalità di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, possono essere trasferite da una contabilità speciale ad un'altra ai fini dell'attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione ove possibile, nell'ambito della stessa regione. Entro e non oltre il 30 gennaio 2007 i capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali titolari delle predette contabilità speciali sono tenuti a comunicare all'ufficio di gabinetto e all'ufficio centrale di bilancio del medesimo Ministero l'ammontare delle risorse finanziarie non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate da riprogrammare».

 

1187. Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo. Al Fondo è conferita la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie dei benefìci concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dall'INAIL, nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi (175).

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(175) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 luglio 2007.

 

1209. Per le finalità dei commi da 1202 a 1208 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

 

1237. Per le finalità di cui ai commi da 1234 a 1236 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2008 (184).

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(184) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 16 marzo 2007.

 

1238. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, con la dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2007 e di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicurando l'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione delle operazioni internazionali di pace. Il fondo è altresì alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle citate missioni di pace. A tale fine non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro della difesa è autorizzato con propri decreti, da comunicare con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio.

 

1246. Con riferimento ai contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, le erogazioni si effettuano, ove necessario, mediante il riparto percentuale dei contributi tra gli aventi diritto. In questo caso le quote restanti sono erogate anche oltre il termine indicato dall'articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 

1251. Il Ministro delle politiche per la famiglia si avvale altresì del Fondo per le politiche della famiglia al fine di:

a) finanziare l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonché acquisire proposte e indicazioni utili per il Piano e verificarne successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia;

b) realizzare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto criteri e modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie;

c) promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della pubblica istruzione, un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.

 

1264. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per le non autosufficienze», al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

 

1267. Al fine di favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è altresì finalizzato alla realizzazione di un piano per l'accoglienza degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto scuola-famiglia, mediante l'utilizzo per fini non didattici di apposite figure professionali madrelingua quali mediatori culturali.

 

1269. All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328».

 

1291. Al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, tra cui la partecipazione dell'Italia ai Giochi Olimpici di Pechino 2008, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato «Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale», al quale è assegnata la somma di 33 milioni di euro per l'anno 2007 (188).

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(188) Per i criteri di accesso al fondo previsto dal presente comma vedi il D.M. 25 giugno 2007.

 

1331. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un Fondo di parte corrente, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2007, da ripartire, per le esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, con decreti del Ministro dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio.


D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20
Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonchè modifica alla direttiva 92/42/CEE
(art. 14)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 marzo 2007, n. 54.

 

14Disposizioni transitorie.

1. I diritti acquisiti da soggetti titolari di impianti realizzati o in fase di realizzazione in attuazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come vigente al 31 dicembre 2006, rimangono validi purchè i medesimi impianti posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:

a) siano già entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e la data del 31 dicembre 2006;

b) siano stati autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e prima della data del 31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008;

c) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008, purchè i lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima della data del 31 dicembre 2006.

2. Gli impianti di cui al comma 1 mantengono il trattamento derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come vigente al 31 dicembre 2006, fino alla data di naturale scadenza del trattamento stesso, ove detti impianti, se di potenza elettrica superiore a 10 MW, ottengano, entro due anni dalla data di entrata in esercizio, la registrazione del sito secondo il regolamento EMAS e con le modalità e nel rispetto dei commi 3 e 4.

3. Al fine di consentire l'esercizio dei diritti acquisiti di cui al comma 1, l'articolo 267, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applica ai certificati verdi rilasciati all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento. I predetti certificati possono essere utilizzati da ciascun soggetto sottoposto all'obbligo di cui all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per coprire fino al 20 per cento dell'obbligo di propria competenza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può essere modificata la predetta percentuale allo scopo di assicurare l'equilibrato sviluppo delle fonti rinnovabili e l'equo funzionamento del meccanismo di incentivazione agli impianti di cui al comma 1.

4. È fatto obbligo ai soggetti che beneficiano dei diritti richiamati al comma 1 di realizzare un sistema di monitoraggio continuo delle emissioni inquinanti degli impianti.

5. Il Gestore del sistema elettrico - GSE effettua periodiche verifiche al fine del controllo dei requisiti che consentono l'accesso e il mantenimento dei diritti richiamati al comma 1.


D.M. 19 febbraio 2007
Disposizioni in materia di detrazioni per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità (inverter), di cui all'articolo 1, commi 358 e 359, della L. 27 dicembre 2006, n. 296

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 febbraio 2007, n. 47.

 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

Visto l'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (di seguito: legge finanziaria 2007) ed in particolare:

- il comma 358, in forza del quale, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonchè per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza, di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kW, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente fino ad un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per motore, in un'unica rata;

- il comma 359, in forza del quale, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza compresa tra 7,5 e 90 kW, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente fino ad un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per intervento, in un'unica rata;

- il comma 360, in forza del quale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza e i variatori di velocità (inverter) di cui ai commi 358 e 359, i tetti di spesa massima in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocità (inverter) di cui ai medesimi commi, nonchè le modalità per l'applicazione di quanto disposto ai commi 357, 358 e 359 e per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo trasferimento di funzioni già attribuite al Ministero delle finanze;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004, recanti, rispettivamente, nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale

 

Decreta:

 

1Requisiti dei soggetti ammessi alle detrazioni.

1. La detrazione dall'imposta lorda di cui ai commi 358 e 359 della legge finanziaria 2007, spetta:

a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese di acquisizione e installazione di nuovi motori ad elevata efficienza ovvero di sostituzione di motori esistenti con nuovi motori ad elevata efficienza, nonchè di acquisizione e installazione di nuovi variatori di velocità (inverter);

b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le medesime spese di cui alla lettera a).

2. La detrazione richiamata al comma 1 spetta anche nel caso in cui i medesimi beni siano acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria. In tal caso l'agevolazione si determina sulla base del costo sostenuto dalla società concedente.

3. La detrazione di cui al comma 1 precedenti compete relativamente alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.

4. La detrazione richiamata al comma 1 non compete a soggetti diversi dall'utilizzatore finale, nè per motori ad elevata efficienza o variatori di velocità (inverter) utilizzati o destinati ad essere utilizzati al di fuori del territorio nazionale.

 

2Caratteristiche dei motori elettrici ad elevata efficienza.

1. Ai fini del presente decreto, si considerano motori ad elevata efficienza i motori elettrici che rispettano i requisiti tecnici di cui all'allegato A.

 

3. Spesa massima ammissibile per i motori elettrici ad elevata efficienza.

1. Fermo restando quanto disposto al comma 2, per l'acquisto del motore ad elevata efficienza la detrazione dall'imposta lorda è pari al 20% della spesa effettivamente sostenuta e documentata per l'acquisto del medesimo motore.

2. Qualora la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del motore a elevata efficienza, di cui al comma 1, sia superiore ai valori riportati in tabella 1, l'aliquota del 20% si applica sulla spesa massima di acquisto ammissibile di cui alla stessa tabella 1.

3. La spesa ammissibile per l'installazione del motore ad elevata efficienza è pari ai valori forfetari di tabella 1.

4. In tutti i casi, la detrazione dall'imposta lorda della spesa totale, ivi inclusa la spesa di installazione, non potrà superare il valore di 1.500 euro per ciascun motore.


 

Tabella 1 - Motori ad elevata efficienza. Tetti di spesa ammissibile in funzione della potenza nominale.

 

Potenza nominale (kW)

Spesa massima ammissibile per acquisto singolo motore (euro)

Spesa ammissibile per installazione singolo motore (euro)

Spesa massima ammissibile totale per singolo motore (euro)

5,5

700

100

800

7,5

850

100

950

11

1000

100

1100

15

1200

100

1300

18,5

1500

150

1650

22

1800

150

1950

30

2200

150

2350

37

2600

150

2750

45

3300

200

3500

55

4000

200

4200

75

5300

200

5500

90

6100

200

6300

 

 

 

 

 

4. Modalità per usufruire della detrazione dall'imposta lorda per motori elettrici ad elevata efficienza.

1. I soggetti che intendono beneficiare della detrazione di cui all'art. 1 sono tenuti a:

a) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le pertinenti fatture, con l'indicazione della potenza e dei codici di identificazione dei singoli motori, comprovanti le spese effettivamente sostenute per l'acquisto degli stessi. Nel caso in cui i motori vengano forniti all'interno di una macchina, la fattura della stessa deve riportare separatamente i costi relativi ad ogni singolo motore, con l'indicazione, per ciascuno di essi, della potenza e dei codici di identificazione;

b) acquisire e conservare copia della certificazione del produttore del motore di cui al comma 2 dell'allegato A.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a compilare la scheda raccolta dati di cui all'allegato B e a trasmetterla all'ENEA, anche mediante unico invio per tutti gli interventi effettuati, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2007. Al completamento dell'operazione di trasmissione dei dati, l'ENEA rilascerà ricevuta per via informatica. L'invio della scheda deve avvenire entro il 29 febbraio 2008 per i soggetti per i quali il periodo d'imposta coincide con l'anno solare 2007, mentre in tutti gli altri casi entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007. In alternativa la predetta documentazione può essere trasmessa entro il medesimo termine, a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, a ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese n. 301 - 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 motori elettrici. Le ricevute di invio vanno conservate unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

 

5Variatori di velocità (inverter).

1. Ai fini del presente decreto si considerano variatori di velocità (inverter) gli apparecchi applicati ai motori elettrici a corrente alternata basati sul principio di variazione della frequenza e della tensione di alimentazione.

 

6Spesa massima ammissibile per variatori di velocità (inverter).

1. Fermo restando quanto disposto al comma 2, per l'acquisto del variatore di velocità (inverter) la detrazione dall'imposta lorda è pari al 20% della spesa effettivamente sostenuta e documentata per l'acquisto del medesimo variatore di velocità.

2. Qualora la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del variatore di velocità (inverter), di cui al comma 1, sia superiore ai valori riportati in tabella 2, l'aliquota del 20% si applica sulla spesa massima di acquisto ammissibile di cui alla stessa tabella 2.

3. La spesa ammissibile per l'installazione del variatore di velocità (inverter) è pari ai valori forfetari di tabella 2.

4. In tutti i casi, la detrazione dall'imposta lorda della spesa totale, ivi inclusa la spesa di installazione, non potrà superare il valore di 1.500 euro per ciascun variatore di velocità (inverter).

 

Tabella 2 - Variatori di velocità (inverter).
Tetto di spesa massimo in funzione della potenza nominale.

 

Potenza nominale (kW)

Spesa massima ammissibile per acquisto singolo variatore di velocità (inverter) (euro)

Spesa ammissibile per installazione singolo variatore di velocità (inverter) (euro)

Spesa massima ammissibile totale per singolo variatore di velocità (inverter) (euro)

7,5

1200

200

1400

11

1450

200

1650

15

1850

200

2050

18,5

2400

300

2700

22

2700

300

3000

30

3400

300

3700

37

3800

400

4200

45

4600

400

5000

55

5300

400

5700

75

6200

500

6700

90

7700

500

8200

 

 

 

 

 

7Modalità per usufruire della detrazione dall'imposta lorda per variatori di velocità (inverter).

1. I soggetti che intendono beneficiare della detrazione di cui all'art. 1 sono tenuti a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le pertinenti fatture, con l'indicazione della potenza e dei codici di identificazione dei singoli variatori di velocità, comprovanti le spese effettivamente sostenute per l'acquisto degli stessi. Nel caso in cui i variatori di velocità vengano forniti all'interno di una macchina, la fattura della stessa deve riportare separatamente i costi relativi ad ogni singolo variatore di velocità con l'indicazione, per ciascuno di essi, della potenza e dei codici di identificazione.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a compilare la scheda raccolta dati di cui all'allegato C e a trasmetterla anche mediante unico invio per tutti gli interventi effettuati, all'ENEA attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2007. Al completamento dell'operazione di trasmissione dei dati, l'ENEA rilascerà ricevuta per via informatica. L'invio della scheda deve avvenire entro il 29 febbraio 2008 per i soggetti per i quali il periodo d'imposta coincide con l'anno solare 2007, mentre in tutti gli altri casi entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007. In alternativa la predetta documentazione può essere trasmessa entro i medesimi termini, a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, a ENEA, Dipartimento Ambiente, Cambiamenti globali e Sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 inverter. Le ricevute di invio vanno conservate unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

 

8Cumulabilità.

1. Le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per il sostenimento delle spese di cui ai commi 358 e 359, della legge finanziaria 2007.

2. L'incentivo di cui al presente decreto è compatibile con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui ai decreti del 24 luglio 2004 del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni.

 

9Disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.

1. I soggetti che non prevedono altri utilizzi delle apparecchiature sostituite di cui ai commi 358 e 359, della legge finanziaria 2007, conferiscono le medesime apparecchiature a recuperatori autorizzati che provvedono al riciclaggio e/o altre forme di recupero ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. Le modalita di ritiro delle apparecchiature sostituite di cui al comma 357, della legge finanziaria 2007 sono conformi a quanto prescritto nel decreto del Ministro delle comunicazioni attuativo dell'art. 1, comma 357, della stessa legge.

 

10. Monitoraggio e comunicazione dei risultati.

1. Al fine di effettuare una valutazione del risparmio energetico raggiungibile a seguito degli interventi realizzati nell'ambito del presente decreto, ENEA elabora le informazioni ricevute ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 7, comma 2, e trasmette entro il 31 luglio 2008 al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, una relazione sui risultati degli interventi.

 

Allegato A

 

Motori ad elevata efficienza

1. Ai fini del presente decreto si definiscono motori ad elevata efficienza i motori elettrici asincroni trifasi alimentati alla tensione di 400 V e 50 Hz, a due o quattro poli aventi, per ogni classe di potenza elettrica, un rendimento elettrico a pieno carico e alla tensione e frequenza nominali, maggiore o uguale a quello riportato nella tabella 3 per le due differenti polarità.

I limiti di rendimento indicati in tabella 3 corrispondono a quelli stabiliti nell'accordo tra la Commissione Europea e Comitato Europeo costruttori Macchine rotanti e Elettronica di Potenza (CEMEP) per i motori in classe di efficienza 1 (eff1). La normativa di riferimento per la valutazione del rendimento è la EN 60034-2 e la EN 60034-1 per le tolleranze.

 

Tabella 3 - Motori ad elevata efficienza.
Rendimenti minimi in funzione della potenza nominale

 

Potenza

 

 

nominale

2 poli

4 poli

kW

 

 

5,5

88,6%

89,2%

7,5

89,5%

90,1%

11

90,5%

91,0%

15

91,3%

91,8%

18,5

91,8%

92,2%

22

92,2%

92,6%

30

92,9%

93,2%

37

93,3%

93,6%

45

93,7%

93,9%

55

94,0%

94,2%

75

94,6%

94,7%

90

95,0%

95,0%

 

 

 

 

2. A dimostrazione che un motore sia ad elevata efficienza è necessario che esso sia provvisto di un certificato del produttore che attesti, tramite prova di tipo, che il motore ha un rendimento a pieno carico conforme a quanto prescritto al comma 1.

3. Ogni motore dovrà essere provvisto della documentazione di cui al comma 2.

 

Allegato B

(omissis)

Allegato C

(omissis)


D.M. 22 febbraio 2007
Modifica delle tariffe dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 marzo 2007, n. 51.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al D.M. 20 agosto 1992.

 

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, a parità di gettito, le tariffe dell'imposta di bollo dovuta sugli atti per i quali il comma 3 dello stesso art. 1 dispone l'estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463;

Visto il provvedimento interdirigenziale dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, emanato il 6 dicembre 2006, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006;

Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, recante disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente il perfezionamento e la revisione del sistema catastale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, recante disposizioni concernenti l'utilizzo di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, predisposto ai sensi dell'art. 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, che ha apportato le modifiche, conseguenti all'introduzione delle procedure telematiche, alla disciplina dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ravvisata la necessità di determinare, a parità di gettito, gli importi dell'imposta di bollo dovuti in misura forfetaria sugli atti trasmessi per via telematica, tenendo conto, ove occorrente, degli adempimenti ad essi correlati;

 

Decreta:

 

1.  1. Alla tariffa dell'imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'art. 1 il comma 1-bis, è sostituito dal seguente:

«1-bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, inclusi gli atti delle società e degli enti diversi dalle società, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del codice civile:

1) per gli atti, aventi ad oggetto il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, comprese le modificazioni o le rinunce di ogni tipo agli stessi, nonchè atti aventi natura dichiarativa relativi ai medesimi diritti: euro 230,00;

2) per gli atti di cui al numero 1) che comportano anche formalità nel registro delle imprese: euro 300,00;

3) per tutti gli altri atti che comportano formalità nei pubblici registri immobiliari: euro 155,00;

4) per gli atti di cui al numero 3) che comportano anche formalità nel registro delle imprese: euro 225,00;

5) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 28 marzo 1929, n. 499): euro 125,00;

6) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 28 marzo 1929, n. 499) che comportano anche formalità nel registro delle imprese: euro 195,00»;

b) nella colonna delle note, relativamente al comma 1-bis dell'art. 1, in corrispondenza dei punti 1) e 2) del medesimo comma 1-bis, sono inseriti, rispettivamente, i seguenti punti:

«1. Quando la formalità ipotecaria e la voltura catastale vengono richieste successivamente alla registrazione dell'atto al quale conseguono è dovuto l'importo pari alla differenza tra l'imposta cumulativa e quanto corrisposto in sede di registrazione.

2. Quando la formalità ipotecaria, la voltura catastale e l'acquisizione degli atti di cui al comma 1-ter vengono richieste successivamente alla registrazione dell'atto al quale conseguono è dovuto l'importo pari alla differenza tra l'imposta cumulativa e quanto corrisposto in sede di registrazione.»;

c) nell'art. 1, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

«1-bis. 1. Altri atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione:

1) per gli atti propri delle società e degli enti diversi dalle società non ricompresi nel comma 1-bis, incluse la copia dell'atto e la domanda per il registro delle imprese: euro 156,00;

2) per le procure, deleghe e simili: euro 30,00;

3) per gli atti di cessione di quote sociali: euro 15,00;

4) per tutti gli altri atti: euro 45,00»;

d) all'art. 3, comma 2-bis, dopo le parole «art. 1, comma 1-bis», sono aggiunte le seguenti: «, dal comma 2-ter del presente articolo»;

e) all'art. 3, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

«2-ter. Formalità richieste per via telematica, per gli atti registrati ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis. 1, numeri 1 e 4, ovvero non soggetti a registrazione:

1) per ogni formalità di trascrizione, iscrizione, annotazione nei registri immobiliari, nonchè per la voltura catastale ad essa collegata, comprese la copia dell'atto ad uso formalità ipotecaria e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del codice civile: euro 108,00;

2) per ogni voltura catastale, dipendente da atti che non comportano formalità nei registri immobiliari: euro 15,00»;

f) nella colonna del modo di pagamento relativamente al comma 2-ter dell'art. 3 è inserito il seguente punto:

«1. Mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica.»;

g) nella colonna delle note relativamente al comma 2-ter dell'art. 3, è inserito il seguente punto: «1. L'imposta non si applica se in sede di registrazione dell'atto è stata corrisposta l'imposta di cui all'art. 1, comma 1-bis.».


D.M. 20 marzo 2007
Approvazione di specifici indicatori di normalità economica, idonei all'individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 2007, n. 76, S.O.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al comma 14 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;

Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 62-sexies del medesimo decreto-legge n. 331 del 1993, che disciplina l'attività di accertamento fondata sugli studi di settore;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente il regime fiscale delle attività marginali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'art. 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

 

Decreta:

 

1Approvazione degli indicatori di normalità economica.

1. Gli specifici indicatori di normalità economica, di significativa rilevanza, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, previsti dall'art. 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono approvati nei termini di cui ai successivi articoli 2 e 3.

 

2Indicatori applicabili ai contribuenti esercenti attività di impresa.

1. Gli specifici indicatori di normalità economica per i contribuenti esercenti attività di impresa cui si rendono applicabili gli studi di settore, sono i seguenti:

a) rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e valore degli stessi;

b) rotazione del magazzino;

c) durata delle scorte;

d) valore aggiunto per addetto;

e) redditività dei beni mobili strumentali.

2. Gli specifici indicatori di normalità economica per i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa ovvero una o più attività di impresa in diverse unità di produzione o di vendita, cui si rendono applicabili gli studi di settore secondo i criteri previsti dal decreto 25 marzo 2002, sono i seguenti:

a) valore aggiunto per addetto;

b) redditività dei beni strumentali mobili.

3. La definizione degli indicatori di cui ai precedenti commi, i criteri seguiti per la relativa elaborazione e le modalità di applicazione degli stessi sono descritte nella Nota metodologica contenuta nell'Allegato 1 al presente decreto.

 

3Indicatori applicabili ai contribuenti esercenti attività di lavoro autonomo.

1. Gli specifici indicatori di normalità economica per i contribuenti esercenti attività di lavoro autonomo cui si rendono applicabili gli studi di settore, sono i seguenti:

a) rapporto tra ammortamenti dei beni mobili strumentali e valore degli stessi;

b) resa oraria per addetto;

c) resa oraria del professionista.

2. La definizione degli indicatori di cui al comma 1, i criteri seguiti per la relativa elaborazione e le modalità di applicazione degli stessi sono descritte nella Nota metodologica contenuta nell'Allegato 2 al presente decreto.

 

4. Determinazione dei ricavi e compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica.

1. Gli indicatori di normalità economica, approvati con il presente decreto, sono utilizzati per la determinazione dei ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sia ai fini degli accertamenti di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che ai fini dell'adeguamento alle risultanze degli studi di settore, previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195.

1-bis. Gli accertamenti di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento di cui al comma 1, ricavi o compensi in misura non inferiore al livello minimo risultante dalla applicazione degli studi di settore che tengono conto degli indicatori di normalità economica approvati con il presente decreto o, se di ammontare più elevato, al livello puntuale di riferimento risultante dalla applicazione degli studi di settore senza tenere conto degli indicatori medesimi (3).

1-ter. Ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 4-bis, della legge 8 maggio 1998, n. 146, il livello della congruità coincide con il livello minimo di ricavi o compensi risultante dalla applicazione degli studi di settore che tengono conto degli indicatori di normalità economica approvati con il presente decreto o, se di ammontare più elevato, con il livello puntuale di riferimento risultante dalla applicazione degli studi di settore senza tenere conto degli indicatori medesimi (4).

2. Gli indicatori di normalità economica, approvati con il presente decreto, sono altresì utilizzati per la determinazione dei ricavi o compensi minimi di riferimento di cui all'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo aver normalizzato la posizione del contribuente ai sensi del comma 2 dello stesso art. 14.

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(3) Comma aggiunto dall'art. 1, D.M. 4 luglio 2007.

(4) Comma aggiunto dall'art. 1, D.M. 4 luglio 2007.

 

5Ambito applicativo e decorrenza.

1. Le disposizioni dell'art. 4 del presente decreto si applicano, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e con riferimento agli studi di settore in vigore per il medesimo periodo d'imposta, fino alla revisione degli studi che tenga conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146.

 

Allegati (5).

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(5) Si omettono gli allegati previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto.


D.M. 25 maggio 2007
Individuazione di una ulteriore operazione cui applicare il meccanismo del «reverse charge», ai sensi dell'articolo 17, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 luglio 2007, n. 152.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al comma 5 dell'art. 17, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Il MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che disciplina le ipotesi in cui il debitore dell'imposta è individuato nel soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le operazioni;

Visto l'art. 1 della direttiva n. 69/2006/CE del Consiglio del 24 luglio 2006, trasfuso nell'art. 199 della direttiva n. 112/2006/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, che attribuisce agli Stati membri la possibilità di individuare il debitore d'imposta nel soggetto nei cui confronti sono effettuate le operazioni;

Visto l'art. 1, comma 44, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha aggiunto, infine, all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, un comma con il quale è stabilito che le disposizioni di cui al quinto comma del medesimo art. 17 si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in base alla direttiva n. 69/2006/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'On.le prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta la necessità di individuare le operazioni per le quali risulta già possibile estendere le disposizioni di cui all'art. 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

 

Decreta:

 

1. A decorrere dal 1° ottobre 2007, le disposizioni di cui all'art. 17, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applicano anche alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui all'art. 10, primo comma, n. 8-ter), lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.


L. 30 luglio 2007, n. 111
Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario
(tab. B)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 luglio 2007, n. 175, S.O.

 

 

TABELLA B

(Articolo 5, comma 9)

«TABELLA B

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

 

PIANTA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità : Primo Presidente della Corte di cassazione

1

Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità : Procuratore generale presso la Corte di cassazione

1

Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità: Presidente aggiunto della Corte di cassazione

1

Procuratore generale aggiunto

1

Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche

1

Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità

59

Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità

368

Magistrato con funzioni direttive: Procuratore nazionale antimafia

1

Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti

52

Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado, elevate giudicanti e requirenti

36

Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado

381

Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di collaborazione al coordinamento presso la Direzione nazionale antimafia e semidirettive di primo grado e di secondo grado

9.207

Magistrati ordinari in tirocinio

(Numero pari a quello dei posti vacanti nell’organico)

TOTALE

10.109

 

 

».


D.L. 3 agosto 2007, n. 118
Disposizioni urgenti in materia di ammortamento di immobili strumentali


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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 agosto 2007, n. 180.

(2) Il Ministero della giustizia, con Comunicato 4 ottobre 2007 (Gazz. Uff. 4 ottobre 2007, n. 231), ha reso noto che il presente decreto non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in tema di ammortamento di immobili strumentali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

 

1.  1. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, s'interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato (3).

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(3) Il Ministero della giustizia, con Comunicato 4 ottobre 2007 (Gazz. Uff. 4 ottobre 2007, n. 231), ha reso noto che il presente decreto non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

 

2.  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge (4).

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(4) Il Ministero della giustizia, con Comunicato 4 ottobre 2007 (Gazz. Uff. 4 ottobre 2007, n. 231), ha reso noto che il presente decreto non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

 

 


L. 3 agosto 2007, n. 123
Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia
(art. 1, co. 2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 agosto 2007, n. 185.

 

1. Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

……

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 117 della Costituzione;

b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica amministrazione, come già indicati nell’articolo 1, comma 2, e nell’articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nel rispetto delle competenze in materia di sicurezza antincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, nonché assicurando il coordinamento, ove necessario, con la normativa in materia ambientale;

c) applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati prevedendo:

1) misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività;

2) adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo i princìpi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003;

d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole, medie e micro imprese; previsione di forme di unificazione documentale;

e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo;

f) riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con riguardo in particolare alla responsabilità del preposto, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso:

1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l’utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l’eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando il sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;

2) determinazione delle sanzioni penali dell’arresto e dell’ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali dell’ordinamento, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, da comminare in via esclusiva ovvero alternativa, con previsione della pena dell’ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali, della pena dell’arresto fino a tre anni per le infrazioni di particolare gravità, della pena dell’arresto fino a tre anni ovvero dell’ammenda fino a euro centomila negli altri casi;

3) previsione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale;

4) la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della particolare gravità delle disposizioni violate;

5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari delle vittime della possibilità di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;

6) previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di informazione e alle attività dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali;

g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso il medico competente, anche attraverso idonei percorsi formativi, con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale; introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;

h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, anche quali strumento di aiuto alle imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato all’emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni italiane e comunitarie in corso di approvazione, nonché ridefinizione dei compiti e della composizione, da prevedere su base tripartita e di norma paritetica e nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di cui all’articolo 117 della Costituzione, della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro e dei comitati regionali di coordinamento;

l) valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo, di accordi aziendali, territoriali e nazionali, nonché, su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i princìpi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;

m) previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati;

n) definizione di un assetto istituzionale fondato sull’organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi;

o) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome, Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con il contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), e del concorso allo sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne;

p) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, da finanziare, a decorrere dall’anno 2008, per le attività di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle risorse di cui all’articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l’anno 2007 dell’INAIL, attraverso:

1) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi, con particolare riferimento alle piccole, medie e micro imprese, da indirizzare, anche attraverso il sistema della bilateralità, nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale;

2) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e micro imprese, i cui oneri siano sostenuti dall’INAIL, nell’ambito e nei limiti delle spese istituzionali dell’Istituto. Per tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure;

3) la promozione e la divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro all’interno dell’attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi princìpi di autonomia didattica e finanziaria;

q) razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, al fine di rendere più efficaci gli interventi di pianificazione, programmazione, promozione della salute, vigilanza, nel rispetto dei risultati verificati, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi e valorizzando le specifiche competenze, anche riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;

r) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice subordinati e per i soggetti ad essi equiparati in relazione all’adozione delle misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici;

s) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a:

1) migliorare l’efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso l’adozione di meccanismi che consentano di valutare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private, considerando il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica;

2) modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire che l’assegnazione non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

3) modificare la disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevedendo che i costi relativi alla sicurezza debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto;

t) rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonché ai criteri ed alle linee guida scientifici più avanzati, anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia;

u) rafforzare e garantire le tutele previste dall’articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

v) introduzione dello strumento dell’interpello previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni, relativamente a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando il soggetto titolare competente a fornire tempestivamente la risposta.

……


Normativa comunitaria

 


Trattato 25 marzo 1957
Trattato che istituisce la Comunità europea
(art. 87)

 

(n.d.r. Versione in vigore dal 1° febbraio 2003) (2).

 

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(1) Versione consolidata pubblicata nella G.U.C.E. 24 dicembre 2002, n. C 325. Il presente testo, in vigore dal 1° febbraio 2003, è così integrato con le modifiche apportate dal trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio 2001.

(2)  I testi dei protocolli sono consultabili in allegato al Trattato 25 marzo 1957 (nel testo in vigore fino al 30 aprile 1999).

Parte terza

Politiche della Comunità

TITOLO VI (ex titolo V)

Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni

 

Capo 1

Regole di concorrenza

Sezione 2

Aiuti concessi dagli Stati

Articolo 87 (ex articolo 92)

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune,

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.


Dec. 16 aprile 1997, n. 97/612/CE
Decisione della Commissione relativa ad aiuti concessi dalla Regione Sardegna (Italia) nel settore agricolo

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(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 11 settembre 1997, n. 248.

(2)  Il testo in lingua italiana è il solo facente fede.

 

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni, conformemente all'articolo 93, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

I

Con lettera del 1° settembre 1992, l'Italia ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, la legge regionale n. 17 del 27 agosto 1992 della Regione Sardegna (qui di seguito: "legge n. 17/92").

L'articolo 12 di detta legge regionale modifica l'articolo 5 della legge regionale n. 44 del 13 dicembre 1988 della stessa regione (qui di seguito: "legge n. 44/88"), che non aveva mai formato oggetto di esame in base agli articoli 92 e 93 del trattato. Né avevano formato oggetto di un tale esame le disposizioni d'applicazione di detto articolo adottate dalla Giunta regionale.

L'articolo 5 della legge n. 44/88 istituisce un regime di aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato, per favorire la ricostituzione della liquidità delle aziende agricole la cui situazione finanziaria ha subito un pregiudizio per effetto di circostanze avverse. Detti mutui, della durata massima di 15 anni (compreso il periodo di preammortamento triennale), devono essere impiegati per consolidare le passività a breve termine.

Spetta alla Giunta regionale determinare, con un'apposita delibera per ciascun caso, le modalità pratiche di concessione dei mutui e in particolare le circostanze avverse che giustificano il provvedimento, il o i settori di intervento, l'importo dell'aiuto rispetto all'indebitamento, la durata del mutuo.

Stando alle informazioni comunicate dalle autorità italiane, l'articolo 5 della legge n. 44/88 è stato applicato quattro volte dal 1988.

1) Delibera della Giunta regionale del 30 dicembre 1988 (crisi di mercato nel settore della produzione in serra)

La circostanza avversa che ha determinato la situazione di crisi è costituita dal tracollo dei prezzi dei prodotti agricoli coltivati in serra, che ha impedito alle aziende di coprire i costi di produzione. In questo primo caso d'applicazione, l'unica condizione di ammissibilità posta dalle autorità regionali era che l'indebitamento a breve termine dell'azienda beneficiaria fosse superiore al 75% del valore della sua produzione lorda nell'anno considerato.

2) Delibera della Giunta regionale del 27 giugno 1990 (aziende forestali)

Nel 1990 l'amministrazione regionale decise di concedere gli aiuti previsti dall'articolo 5 della legge n. 44/88 alle aziende silvicole proprietarie di piantagioni non ancora pronte per un taglio redditizio, al fine di sanare e/o consolidare i debiti scaduti prima del 30 giugno 1990, contratti per la realizzazione di investimenti e per la gestione degli impianti, gli scoperti bancari esistenti a questa data, nonché i debiti esigibili da parte dei dipendenti (per il pagamento delle retribuzioni), da parte dei proprietari dei terreni (per i canoni d'affitto) e da parte dei fornitori (per il pagamento delle merci).

Anche in questo caso, l'ammontare complessivo del debito a breve termine doveva essere pari o superiore al 75% della produzione lorda. La durata dei crediti fu fissata a 13 anni (con 3 anni di preammortamento).

3) Delibera della Giunta regionale del 20 novembre 1990 (cunicoltori)

In questo caso l'aiuto è stato concesso agli allevatori di conigli che avessero perduto almeno il 20% dei capi in conseguenza di un'epizoozia che aveva imperversato nella regione nella primavera del 1990.

I mutui a tasso agevolato di durata quindicennale (con 3 anni di preammortamento) potevano coprire due annualità (o quattro semestri) di prestiti a lungo termine già contratti, più un importo equivalente al fabbisogno finanziario delle aziende durante un anno.

4) Delibera della Giunta regionale del 26 giugno 1992 (aziende agricole indebitate)

Nel 1992, l'aiuto è stato esteso a tutti gli operatori agricoli per le condizioni di mercato sempre più sfavorevoli e per le difficoltà conseguenti ad avversità climatiche.

In questo caso l'indebitamento a breve termine delle aziende beneficiarie doveva essere almeno pari al 51% della produzione lorda dell'anno considerato (1991); la durata delle operazioni di finanziamento era la massima consentita dalla legge di base (15 anni di cui 3 di preammortamento).

L'ammontare del debito a breve termine era calcolato tenendo conto dei prestiti di durata inferiore a 12 mesi esistenti nel 1991 (a tasso agevolato o al tasso di mercato, anche se rimborsati) e delle rate dei finanziamenti pluriennali (a tasso agevolato o al tasso di mercato) scadute o pagate nel 1991, oppure scadute negli anni precedenti e non pagate.

Il finanziamento concesso poteva essere utilizzato per coprire: i mutui di gestione a tasso agevolato, i debiti relativi a prestiti a medio termine (esclusi quelli contratti per l'acquisto di macchinari agricoli) e le rate non ancora pagate di mutui pluriennali a tasso agevolato concessi dalla regione in seguito a calamità naturali.

Per il finanziamento di cui all'articolo 5 della legge n. 44/88, il massimale di spesa era di 5 miliardi di ITL per il 1988; per il triennio 1992, 1993 e 1994 esso ammontava a 40 miliardi di ITL.

L'articolo 12 della legge n. 17/92 prevede modalità tecniche di esecuzione delle operazioni finanziarie realizzate in applicazione dell'articolo 5 della legge n. 44/88 e delle delibere succitate.

II

Con lettera del 1° agosto 1994, la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato nei confronti degli aiuti previsti dall'articolo 5 della legge n. 44/88 e dalle quattro summenzionate delibere della Giunta regionale.

Con tale lettera, la Commissione ha informato il governo italiano che le misure in questione apparivano incompatibili con il mercato comune in quanto non rispettavano i criteri qui di seguito elencati, da essa generalmente applicati agli aiuti nazionali a favore delle aziende agricole in difficoltà:

a) l'aiuto deve coprire gli oneri finanziari dei mutui contratti per finanziare investimenti già realizzati;

b) l'equivalente sovvenzione cumulato degli eventuali aiuti concessi al momento dell'accensione dei mutui e degli aiuti di cui trattasi non può superare i tassi generalmente ammessi dalla Commissione (ossia, 55%-75% nelle regioni dell'obiettivo 1) per il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, e 35% [75% nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85] per il settore della produzione primaria;

    c) l'aiuto deve essere conseguente ad un riaggiustamento dei tassi dei nuovi mutui, inteso a compensare le variazioni del costo del denaro (l'importo dell'aiuto deve essere inferiore o uguale alla variazione del tasso dei nuovi mutui) oppure deve essere assegnato ad aziende agricole che offrano sufficienti garanzie di ripresa economica, soprattutto qualora gli oneri finanziari derivanti dai prestiti contratti siano tali da mettere in pericolo l'azienda e portarla eventualmente al fallimento.

(Nel prosieguo tali criteri sono denominati "prassi specifica della Commissione per gli aiuti alle aziende agricole in difficoltà").

La Commissione, avendo constatato che non solo il testo dell'articolo 5 della legge n. 44/88 non tiene conto di queste tre condizioni, ma che, inoltre, esse non risultano rispettate in nessuno dei quattro casi di applicazione di detto articolo 5, ha ritenuto che gli aiuti in questione fossero atti a falsare la concorrenza ed alterare gli scambi tra gli Stati membri e che essi presentassero gli estremi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato senza peraltro poter beneficiare di alcuna delle deroghe previste ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo.

La Commissione ha invitato l'Italia a presentare le proprie osservazioni; essa ha altresì invitato gli altri Stati membri e gli altri interessati a trasmettere le loro osservazioni.

 

III

L'Italia ha presentato osservazioni con lettere del 30 gennaio, del 25 agosto e del 1° dicembre 1995.

Nelle sue lettere l'Italia adduce i seguenti argomenti:

1) In termini generali, l'Italia sottolinea l'estrema precarietà delle condizioni sociali ed economiche che caratterizzano l'agricoltura e l'economia della Sardegna. Nel secondo semestre del 1992, il volume globale di indebitamento delle aziende agricole sarde ammontava a 1.613 miliardi di lire, pari al 91% del valore della produzione lorda regionale di prodotti agricoli, contro una media nazionale del 19% (di tale importo complessivo, circa 350 miliardi di lire corrispondevano a mutui a tasso agevolato concessi a seguito di calamità naturali).

Secondo l'Italia, il rifiuto dell'amministrazione regionale di concedere i mutui di consolidamento avrebbe determinato, in siffatte condizioni, conseguenze sociali molto gravi e ripercussioni negative per la pubblica sicurezza.

2) La decisione dell'amministrazione regionale di concedere un abbuono parziale del tasso di interesse sui mutui di consolidamento (decisione adottata in base ai criteri previsti in ognuna delle quattro delibere "ad hoc") non ha pregiudicato l'esame cui le banche hanno sottoposto ciascuna domanda di finanziamento presentata. Le banche potevano infatti respingere la domanda di consolidamento delle passività qualora non fossero esistite, nemmeno con l'intervento regionale, garanzie sufficienti circa il rimborso del mutuo. Da questo, secondo l'Italia, si potrebbe dedurre che le aziende beneficiarie dei mutui avevano possibilità di ripresa economica.

3) La forma dell'aiuto (mutui per il consolidamento delle passività) non prevede la concessione di nuovi finanziamenti, ma consiste nella rateazione delle medesime passività su un più lungo periodo.

4) Per quanto riguarda gli aiuti del 1988 e del 1992 (rispettivamente destinati alle colture in serra e all'insieme delle aziende agricole indebitate), l'Italia segnala che la loro concessione era stata decisa dalla regione in considerazione dello stato di crisi delle aziende agricole sarde, che avevano realizzato investimenti contraendo obblighi finanziari cui non erano in grado di ottemperare a causa di diversi fattori negativi (siccità prolungata, crisi di mercato, mancanza di organizzazione nella fase di commercializzazione dei prodotti, tassi di interesse elevati).

Il fatto che la regione Sardegna abbia ricevuto 7.500 domande di finanziamento dimostrerebbe l'entità della crisi in questione. Secondo le autorità italiane, in tutti i casi di cui trattasi, un fenomeno così generalizzato non può essere imputabile alla scorretta gestione delle aziende beneficiarie, ma, al contrario, deve derivare da cause oggettive che hanno portato all'eccessivo indebitamento delle aziende.

5) Quanto agli aiuti concessi nel 1990 alle aziende del settore forestale, l'Italia ritiene che essi debbano essere considerati separatamente per diverse ragioni.

In primo luogo, al momento della concessione del mutuo di consolidamento, le aziende in questione avevano già effettuato alcuni investimenti e stavano realizzandone altri. Secondariamente, le piantagioni realizzate in passato non erano pronte per un taglio redditizio, il che pregiudicava la possibilità delle aziende di rimborsare i debiti contratti.

Affinché sia redditizio, il taglio richiede diversi anni di attesa (fino a 18-20). Secondo le autorità italiane, tutti gli interventi finanziari effettuati in tali aziende nel periodo precedente il taglio devono considerarsi finalizzati alla realizzazione di investimenti.

6) Per quanto concerne gli aiuti ai cunicoltori, l'Italia segnala che talune delle aziende beneficiarie avevano perso la totalità dei loro capi.

 

IV

L'Italia è venuta meno all'obbligo sancito dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, in primo luogo omettendo di notificare le misure di aiuto nella fase di progetto e, in secondo luogo, mettendole in esecuzione senza che la Commissione avesse potuto pronunciarsi in proposito. Tali inadempienze danno luogo ad una situazione particolarmente grave, in quanto gli aiuti in questione sono, per loro natura e per le ragioni qui di seguito esposte, incompatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 92 del trattato.

Al momento dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (qui di seguito: "Orientamenti") non erano ancora entrati in vigore. Pertanto al caso in questione erano applicabili unicamente le norme costituenti la "prassi specifica della Commissione per gli aiuti alle aziende agricole in difficoltà". I suddetti orientamenti hanno conferito agli Stati membri la possibilità di far valere, in alternativa a detta prassi specifica, i criteri di valutazione stabiliti per gli altri settori di produzione (punto 2.2 degli orientamenti).

L'Italia non ha chiesto, a seguito dell'entrata in vigore degli orientamenti, che fossero applicati i criteri ivi contemplati.

Essa non ha neppure presentato argomenti intesi a contestare l'applicabilità della "prassi specifica per gli aiuti alle aziende agricole in difficoltà", sulla quale la Commissione ha fondato la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato, né argomenti atti a dimostrare che i casi considerati soddisfano le condizioni poste da detta prassi affinché un aiuto al risanamento possa essere considerato compatibile con il mercato comune.

La Commissione constata comunque che non sono rispettate le condizioni previste dagli orientamenti del 1994. Gli aiuti di cui trattasi non possono essere considerati come aiuti per il salvataggio nel senso stabilito da tale disciplina, in quanto misure di questo tipo devono consistere in mutui a tasso di mercato (o garanzie) la cui durata e il cui ammontare siano limitati a quanto strettamente necessario per il riassestamento delle condizioni dell'azienda (vedere il punto 3.1 degli orientamenti).

Gli aiuti in questione non soddisfano neppure le condizioni di ammissibilità previste dai medesimi orientamenti per gli aiuti alla ristrutturazione. La concessione degli aiuti al risanamento da parte dell'amministrazione regionale è stata effettuata sulla base della mera constatazione dell'esistenza di passività superiori ad una determinata percentuale della produzione lorda dell'azienda beneficiaria, e non in base ad un piano di ristrutturazione inteso a ripristinare la redditività dell'impresa senza alterare le condizioni di concorrenza in misura contraria all'interesse comune (vedere il punto 3.2 degli orientamenti).

L'analisi effettuata dagli istituti finanziari prima di concedere il mutuo di consolidamento non può sostituire l'esame inteso a verificare l'efficienza economico-finanziaria dell'impresa ai sensi degli orientamenti o della "prassi specifica per gli aiuti alle aziende agricole in difficoltà". L'analisi condotta dalle banche dopo che era stato autorizzato il concorso negli interessi sui mutui da parte della regione era infatti unicamente diretta, come hanno ammesso le autorità italiane, a verificare che la situazione finanziaria consentisse di presumere che il mutuo sarà regolarmente rimborsato.

L'osservazione dell'Italia, in base alla quale la Commissione dovrebbe tenere conto del fatto che non sono stati erogati nuovi finanziamenti, ma che è semplicemente stata concessa una rateazione nel lungo periodo di passività preesistenti (con assunzione da parte della regione di una parte del costo finanziario dell'operazione di ristrutturazione del debito) non è pertinente ai fini della determinazione della compatibilità dell'aiuto con il mercato comune.

Stando alle affermazioni delle autorità italiane, alcune delle aziende beneficiarie avrebbero realizzato investimenti nel periodo precedente la concessione degli aiuti in parola. In questi casi specifici, quindi, sarebbe soddisfatto il primo dei tre criteri applicato dalla Commissione per la valutazione degli aiuti alle aziende agricole in difficoltà. Tale criterio è tuttavia cumulativo rispetto agli altri due stabiliti dalle succitate disposizioni specifiche: il fatto che l'azienda ammessa a beneficiare di aiuti al risanamento abbia realizzato investimenti in passato non è di per sé sufficiente per determinare la compatibilità degli aiuti. La Commissione deve inoltre constatare che in nessuno dei casi di applicazione dell'articolo 5 della legge n. 44/88, il fatto di aver realizzato investimenti ha costituito una condizione per la connessione del beneficio.

L'Italia adduce una serie di altre "cause oggettive" che avrebbero determinato l'eccessivo indebitamento delle aziende beneficiarie: siccità, crisi di mercato, tassi di interesse elevati mancanza di organizzazione nella fase di commercializzazione. A parte quest'ultimo fattore, che non può essere considerato esterno all'azienda, talune di queste cause, benché indiscutibilmente "esterne" rispetto all'azienda considerata individualmente (crisi di mercato), sono tuttavia espressione delle forze di mercato cui deve confrontarsi qualsiasi imprenditore.

Per quanto riguarda i fattori climatici (siccità) che possono aver contribuito allo stato di crisi finanziaria di talune aziende beneficiarie, occorre in primo luogo segnalare che le condizioni per la concessione degli aiuti di cui trattasi non contengono alcun riferimento a fenomeni di questo tipo (in altre parole, l'evento climatico non è il motivo - o uno dei motivi - degli aiuti concessi).

Eventi di questo tipo possono, peraltro, legittimamente essere considerati come motivo di un aiuto di Stato inteso a risarcire le imprese dei danni subiti solo se sono soddisfatte determinate condizioni specifiche, da cui risulti che l'evento climatico ha raggiunto un livello minimo di intensità, al di sotto del quale i suoi effetti rientrano nei normali rischi connessi con l'attività di un'azienda agricola.

La "prassi specifica della Commissione per gli aiuti alle aziende agricole in difficoltà" tiene conto dell'aumento dei tassi di interesse relativi a mutui destinati a finanziare gli investimenti realizzati in passato dall'azienda in difficoltà: in questo caso l'aiuto deve essere limitato a quanto necessario per coprire la differenza tra il tasso negoziato e quello attuale, più elevato.

Per quanto riguarda le argomentazioni specifiche avanzate dall'Italia a proposito delle aziende forestali, è vero che la redditività dell'investimento-piantagione in questo settore risulta, per ragioni evidenti, notevolmente differita nel tempo rispetto a quella di altre colture agricole. La Commissione non condivide tuttavia l'opinione espressa dalle autorità italiane circa la necessità di considerare come spese d'investimento tutti gli interventi effettuati in un'azienda forestale nel periodo compreso tra la piantagione e il taglio. L'aiuto concesso dalla regione Sardegna a dette aziende è servito, tra l'altro, a coprire i debiti relativi alla normale gestione dell'azienda, agli oneri sociali e alle retribuzioni del personale, agli affitti e alle forniture.

Anche per quanto riguarda i debiti derivanti da investimenti, l'Italia non ha comunque dimostrato di aver rispettato gli altri criteri stabiliti dalla "prassi specifica per gli aiuti alle aziende agricole in difficoltà" o dalle disposizioni degli orientamenti affinché un aiuto nazionale possa essere ritenuto compatibile con il mercato comune.

Per quanto riguarda l'aiuto concesso nel 1990 ai cunicoltori, l'Italia sostiene che talune aziende beneficiarie avevano perduto la totalità dei loro capi a seguito di un'epizoozia virale. Va tuttavia segnalato che la misura in questione non era riservata a tali produttori (la delibera con cui la Giunta regionale ha autorizzato la concessione dell'aiuto fissava infatti, quale criterio di ammissibilità alla misura, un limite minimo di perdite dovute all'epizoozia pari al 20% dei capi detenuti nell'azienda).

Peraltro, la prassi costante della Commissione in materia di danni provocati da epizoozie esige che, per essere dichiarati compatibili con il mercato comune, gli aiuti per il risarcimento soddisfino determinate condizioni. Tali condizioni prevedono, in particolare, che l'epizoozia sia oggetto di un programma di eradicazione imposto dalla pubblica autorità nel pubblico interesse e che gli aiuti non superino l'ammontare delle perdite provocate dall'epizoozia stessa (aiuti di compensazione).

Le autorità italiane non hanno fornito informazioni atte a dimostrare che tali condizioni sono state rispettive.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione non può accogliere gli argomenti addotti dall'Italia.

È sempre teoricamente possibile che una disposizione di legge, la quale sia stata applicata senza che la Commissione abbia avuto la possibilità di verificarne preventivamente la compatibilità con le norme in materia di concorrenza e sia stata redatta in termini generali, che non garantiscono il rispetto delle condizioni fissate dalla normativa comunitaria affinché un aiuto di Stato possa essere dichiarato compatibile con il mercato comune, abbia dato luogo ad applicazioni che, a livello pratico, soddisfino tali condizioni. In siffatta ipotesi, se le informazioni disponibili lo avessero consentito, la Commissione avrebbe potuto effettuare l'accertamento a posteriori della compatibilità dei casi specifici di applicazione.

Nella fattispecie, tuttavia, le giustificazioni avanzate a posteriori dall'Italia (calamità naturali, epizoozie, investimenti), che sembrano fare riferimento a tale possibilità, non sono documentate da dati precisi che consentano di verificare l'esistenza di casi concreti suscettibili di detto accertamento di compatibilità.

 

V

Gli aiuti di cui trattasi presentano gli estremi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, senza poter beneficiare di alcuna delle deroghe previste ai paragrafi 2 e 3 di detti articoli.

Essi hanno infatti un effetto diretto sui costi di produzione dei beneficiari, cui è stato pertanto conferito un vantaggio rispetto ai produttori agricoli, italiani o di altri Stati membri, che non sono stati ammessi a beneficiare di aiuti analoghi.

Tali misure sono atte ad alterare le condizioni degli scambi intracomunitari dei prodotti agricoli, scambi sui quali incide qualsiasi aiuto concesso a favore della produzione nazionale.

L'articolo 92, paragrafo 1 del trattato stabilisce che gli aiuti i quali presentano gli estremi ivi enunciati sono in linea di principio incompatibili con il mercato comune. Possibili deroghe sono previste ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo.

Le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 2, lettere a) e c) sono manifestamente inapplicabili. L'Italia non ha fornito elementi d'informazione che consentano di applicare la deroga di cui al paragrafo 2, lettera b) dello stesso articolo nel caso di specie.

Per l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, è necessaria l'esistenza di obiettivi perseguiti nell'interesse comune anziché del semplice interesse di taluni settori particolari dell'economia nazionale. Tali deroghe, da interpretarsi in senso restrittivo, possono segnatamente essere applicate solo nel caso in cui la Commissione possa accertare che gli aiuti sono necessari per la realizzazione di uno degli obiettivi contemplati dalle disposizioni che le prevedono. Applicare tali deroghe ad aiuti che non comportino una siffatta contropartita significherebbe avallare alterazioni degli scambi tra Stati membri e distorsioni della concorrenza non giustificate da motivi di interesse comunitario e, conseguentemente, vantaggi indebiti per gli operatori di taluni Stati membri.

Nella fattispecie, le condizioni per la concessione degli aiuti non consentono di constatare l'esistenza di tale contropartita. L'Italia, infatti, non ha fornito, né la Commissione ha rilevato, alcuna giustificazione atta a dimostrare che gli aiuti di cui trattasi soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3 del trattato (3).

Le misure in questione non sono intese a promuovere la realizzazione di un progetto importante di interesse comune europeo ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b). Al contrario, a causa degli effetti che ne possono derivare per gli scambi, esse contrastano con l'interesse comune.

Esse non sono neppure destinate a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia dello Stato membro, ai sensi della stessa disposizione, né si tratta di aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, lettera d).

Per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) concernenti gli aiuti destinati a favorire o ad agevolare lo sviluppo economico di talune regioni o di talune attività, la Commissione ritiene, alla luce dell'analisi che precede e delle norme comunitarie applicabili, che, per la loro natura di aiuti al funzionamento, i provvedimenti di cui trattasi non sono idonei a produrre un miglioramento duraturo delle condizioni del settore e della regione di cui trattasi.

Detti aiuti non possono quindi beneficiare di alcuna delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3 del trattato.

Essi sono pertanto incompatibili con il mercato comune.

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(3)  Sentenza del Tribunale di prima istanza dell'8 giugno 1995 nella causa T-459/93 Siemens contro Commissione delle Comunità europee. Raccolta 1995, pag. II-1675.

 

VI

Gli aiuti in questione avrebbero dovuto essere comunicati alla Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato. Non avendo l'Italia ottemperato a quest'obbligo, la Commissione non ha potuto pronunciarsi sugli aiuti previsti prima della loro entrata in vigore e della loro concessione.

Data la tassatività delle norme di procedura definite dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, di cui la Corte di giustizia ha riconosciuto l'effetto diretto, tra l'altro, nelle sue sentenze del 19 giugno 1973 (causa 77/72) e del 21 novembre 1991 (causa 354/90), non è possibile sanare a posteriori l'illegalità dell'aiuto.

In caso di incompatibilità di un aiuto con il mercato comune, la Commissione deve valersi della facoltà riconosciutale dalla sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 1973 nella causa 70/72, confermata dalle sentenze del 24 febbraio 1987 (causa 310/85) e del 20 settembre 1990 (causa C-5/89), ed obbligare lo Stato membro a recuperare presso i beneficiari l'importo dell'aiuto illegittimamente concesso.

Nel caso di specie di rimborso è necessario al fine di ripristinare, per quanto possibile, la situazione preesistente, eliminando tutti i vantaggi finanziari di cui le aziende beneficiarie degli aiuti illegittimamente concessi hanno indebitamente fruito dalla data del versamento di detti aiuti.

Tenuto conto di quanto precede, gli aiuti concessi dalla regione Sardegna in applicazione dell'articolo 5 della legge n. 44/88 (delibere della giunta regionale del 30 dicembre 1988, del 27 giugno 1990, del 20 novembre 1990 e del 26 giugno 1992) devono essere restituiti.

Trattandosi di aiuti concessi sotto forma di concorso negli interessi, il vantaggio finanziario indebitamente percepito è rappresentato dalla differenza tra il costo finanziario di mercato relativo a mutui bancari di consolidamento delle passività e il costo finanziario sostenuto dai beneficiari dei mutui di consolidamento che hanno fruito dell'intervento regionale previsto dall'articolo 5 della legge n. 44/88.

Il rimborso, da effettuarsi secondo le procedure stabilite dalla legislazione italiana, deve comprendere gli aiuti illegittimamente concessi e i relativi interessi con decorrenza dalla data in cui sono stati versati. Il tasso di interesse applicabile è costituito dal tasso di riferimento utilizzato per determinare l'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale,

ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Gli aiuti concessi dalla regione Sardegna in applicazione dell'articolo 5 della legge regionale n. 44/88 e delle delibere della Giunta regionale del 30 dicembre 1988, del 27 giugno 1990, del 20 novembre 1990 e del 26 giugno 1992 sono illegali, in quanto concessi senza che la Commissione abbia potuto pronunciarsi al loro riguardo in fase di progetto. Essi sono inoltre incompatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato e non rispondono alle condizioni di deroga previste dai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo.

Articolo 2

1. L'Italia è tenuta ad abolire gli aiuti di cui all'articolo 1 entro il termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.

2. Entro il termine di 6 mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione, l'Italia è tenuta ad adottare le misure necessarie al fine di recuperare, tramite rimborso, gli aiuti di cui all'articolo 1.

3. Il rimborso è effettuato secondo le procedure previste dalla legislazione italiana; gli interessi decorrono dalla data in cui gli aiuti sono stati versati. Il tasso di interesse applicabile è costituito dal tasso di riferimento utilizzato per determinare l'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 3

1. L'Italia informa regolarmente la Commissione delle misure adottate per conformarsi alla presente decisione. La prima comunicazione ha luogo entro due mesi dalla notifica della presente decisione.

2. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 2, paragrafo 2, l'Italia comunica alla Commissione le informazioni che consentano a questa di verificare, senza ulteriori indagini, che l'obbligo del recupero è stato assolto.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz Fischler

membro della Commissione


Dec. 2000/394/CE del 25 novembre 1999
Decisione della Commissione relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali

---------------------

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 23 giugno 2000, n. L 150.

(2) Notificata con il numero C(1999) 4268.

(3) Il testo in lingua italiana è il solo facente fede.

(4) Testo rilevante ai fini del SEE.

 

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, in particolare l'articolo 14,

dopo aver invitato (5) gli interessati a presentare osservazioni, conformemente all'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, e tenuto conto ditali osservazioni,

considerando quanto segue:

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(5) Pubblicato nella G.U.C.E. 18 febbraio 1998, n. C 51.

 

I

Procedimento

(1) Con lettera del 10 giugno 1997 le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione il testo della norma in materia di sgravi contributivi di cui all'articolo 27 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. La comunicazione è stata effettuata a norma dell'articolo 5 della decisione 95/455/CE della Commissione, relativa al regime di riduzione degli oneri sociali nel Mezzogiorno. Tale articolo stabilisce infatti che l'Italia comunica alla Commissione le disposizioni adottate per l'attuazione del piano di smantellamento progressivo, disposto dalla stessa decisione, degli sgravi contributivi a favore delle imprese delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Basilicata, Puglia, Molise e Abruzzo.

(2) Dall'esame delle norme comunicate è emerso che esse, oltre all'attuazione del suddetto piano, estendono il campo di applicazione degli sgravi contributivi alle città di Venezia e di Chioggia. La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni con lettera del 1° luglio 1997. In assenza di risposta, è stato inviato un sollecito con lettera del 28 agosto 1997.

(3) Poiché le autorità italiane non hanno fornito chiarimenti, la Commissione, con lettera del 17 dicembre 1997, ha comunicato all'Italia la decisione di avviare il procedimento ex articolo 93, paragrafo 2 (divenuto articolo 88, paragrafo 2), del trattato nei confronti degli aiuti disposti dall'articolo 27 della legge n. 30/1997 e dall'articolo5 bis del decreto legge del 29 marzo 1995, n. 96, convertito dalla legge n. 206/1995 cui rinvia l'articolo 27. Tali disposizioni estendono il campo di applicazione degli sgravi contributivi previsti per il Mezzogiorno ai territori dei comuni di Venezia e Chioggia.

(4) Nell'ambito del procedimento un terzo interessato, il comitato "Venezia vuole vivere" (in appresso: "comitato"), ha presentato osservazioni con lettera del 17 marzo 1998. Il comitato ha fornito una memoria, corredata da uno studio effettuato dal COSES (consorzio per la ricerca e la formazione), concernente le difficoltà che le imprese operanti nella laguna incontrano rispetto alle imprese della terra ferma.

(5) Tali osservazioni sono state trasmesse all'Italia.

(6) Con lettera del 23 gennaio 1999, le autorità italiane hanno trasmesso i loro commenti riguardanti:

a) tabelle dell'INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) contenenti i tipi di sgravi contributivi accordati, il numero e la dimensione delle imprese beneficiarie, il numero dei lavoratori interessati e gli importi disaggregati per settore e per anno;

b) la loro posizione sulla natura delle misure in questione e sulla compatibilità degli aiuti in relazione ai quali è stato avviato il procedimento;

c) la loro posizione sul recupero degli aiuti eventualmente considerati incompatibili.

(7) Anche il Comune di Venezia ha inviato una lettera di osservazioni, in cui indica tra l'altro che, nel quadro del regime in oggetto, i beneficiari delle misure in esame sono anche le imprese municipalizzate. Il Comune sottolinea che si tratta di imprese che sono state incaricate della prestazione di un servizio pubblico di interesse generale. Di conseguenza, l'amministrazione comunale di Venezia invoca l'applicazione della deroga di cui all'articolo 90, paragrafo 2, del trattato (divenuto articolo 86, paragrafo 2) per gli sgravi contributivi accordati alle imprese municipalizzate di Venezia e Chioggia. La Commissione ha trasmesso queste osservazioni all'Italia.

(8) Con lettera del 10 giugno 1999, le autorità italiane hanno manifestato alla Commissione la loro piena adesione alle osservazioni del Comune di Venezia a proposito dell'auspicata applicazione della deroga di cui all'articolo 86, paragrafo 2, agli sgravi contributivi in favore delle imprese municipalizzate di Venezia e Chioggia.

(9) Con decisione del 23 giugno 1999 la Commissione, considerando che l'Italia non le aveva inviato tutte le informazioni necessarie per permetterle di valutare se le misure in favore delle imprese municipalizzate di Venezia e Chioggia potessero beneficiare della deroga di cui all'articolo 86, paragrafo 2, del trattato, ha ingiunto all'Italia di fornirle tutti i documenti, informazioni e dati necessari per esaminare la compatibilità con il mercato comune degli sgravi in oggetto.

(10) Con lettera del 27 luglio 1999, le autorità italiane hanno risposto all'ingiunzione della Commissione.

(11) Una riunione con le autorità italiane ha avuto luogo a Bruxelles, il 12 ottobre 1999.

(12) Nessun altro Stato membro né terzo interessato ha presentato osservazioni.

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II

Descrizione

(13) Le misure di aiuto in esame, disposte dall'articolo 5 bis della legge n. 206/1995 e dall'articolo 27 della legge n. 30/1997, riguardano quanto segue:

a) gli sgravi contributivi, di cui all'articolo 1 del decreto del ministro del Lavoro del 5 agosto 1994 (riguardo ai quali è stata adottata la decisione 95/455/CE), in favore delle imprese situate a Venezia e Chioggia;

b) lo sgravio totale degli oneri sociali di cui all'articolo 2 del decreto del 5 agosto 1994 per i nuovi posti di lavoro creati nelle imprese situate a Venezia e Chioggia;

I dati forniti dall'INPS possono essere riassunti come nella tabella seguente:

 

Periodo 1995-1997 - media per anno

 

 

Sgravio generale  

Sgravio totale per la creazione di posti di lavoro 

 

(articolo 1 del D.M. 5 agosto 1994)  

(articolo 2 del D.M. 5 maggio 1994) 

Ammontare dell'aiuto  

73 miliardi di ITL  

567 milioni di ITL 

 

(37,7 milioni di EUR)  

(292.831 di EUR) 

Numero di imprese sovvenzionate  

1.645  

165 

 

(14) Le autorità italiane hanno anche comunicato di aver sospeso il regime a partire dal 1° dicembre 1997.

(15) Per quanto concerne gli sgravi degli oneri sociali per i nuovi posti di lavoro creati, INPS indica che sono accordati per un periodo di un anno per i nuovi posti di lavoro creati nell'impresa rispetto ad un periodo di riferimento (il 30 novembre precedente il periodo di esenzione). L'impresa non deve avere effettuato licenziamenti ed i lavoratori assunti devono essere disoccupati. L'aiuto medio per anno e per lavoratore ammonta, secondo le autorità italiane, a 300 EUR.

(16) In occasione dell'avvio del procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato, la Commissione aveva osservato che la riduzione degli oneri sociali per i posti di lavoro esistenti costituiva, prima facie, un aiuto al funzionamento. Questo tipo di aiuti può essere autorizzato, a talune condizioni, unicamente nelle regioni cui si applica l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Le città di Chioggia e di Venezia non possono beneficiare di tale deroga in quanto non appartengono ad una regione di livello II della nomenclatura delle unità territoriale statistiche (NUTS), con un prodotto interno lordo (PIL) pro capite inferiore al 75% della media comunitaria [1]. Quanto allo sgravio contributivo per i nuovi posti di lavoro creati, la Commissione aveva osservato che, poiché si trattava di uno sgravio totale e dato che il governo italiano non aveva, all'epoca, fornito nessun altro elemento di valutazione, non era in grado di pronunciarsi sulla proporzionalità dell'aiuto con l'obiettivo perseguito. Inoltre, mentre la città di Chioggia può beneficiare di aiuti a finalità regionale, in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), la città di Venezia può beneficiare solo in parte ditale deroga. La Commissione aveva espresso dubbi quanto alla compatibilità delle misure con il mercato comune giacché, nelle zone di Venezia non ammissibili agli aiuti a finalità regionale, conformemente agli orientamenti comunitari concernenti gli aiuti all'occupazione, l'aiuto in esame non sembrava limitato alle piccole e medie imprese (PMI), né destinato ad incoraggiare l'assunzione di talune categorie di lavoratori che incontrano difficoltà di inserimento o di reinserimento nel mercato del lavoro.

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[1] Cfr. punto 1 della comunicazione della Commissione (6) sul metodo d'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), agli aiuti regionali (GU C 212 del 12.8.1988, pag. 2), attualmente sostituita dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 74 del 10.3.1988, pag. 9) (7).

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(6) Com. 12 agosto 1988.

 (7) Com. 10 marzo 1998

III

Osservazioni e commenti

A. Sulla natura di aiuto degli sgravi contributivi

Commenti delle autorità italiane

(17) Le autorità italiane sottolineano, da un lato, che gli sgravi sono volti ad ovviare ai sovraccosti sostenuti dalle imprese operanti nelle isole della laguna e, dall'altro, che sono concessi a tutti gli addetti delle imprese installate nell'ambito del territorio di Venezia insulare. I costi supplementari che devono essere sostenuti dalle imprese in questione sono i seguenti:

 

a) costi di localizzazione elevati per effetto dei prezzi di acquisto o dei canoni di locazione degli immobili, nonché dell'adeguamento della manutenzione degli stessi;

b) oneri logistici legati al trasporto delle scorte e delle merci che devono subire numerose rotture di carico;

c) costi elevati dei beni e dei servizi legati all'operatività in una città ed al carattere turistico della medesima;

d) costi addizionali legati a vincoli e restrizioni normative derivanti dalla necessità di salvaguardare il patrimonio storico e paesaggistico e dalla peculiare normativa di sicurezza;

e) oneri derivanti dai disagi causati da fattori ambientali (fenomeno cosiddetto dell'"acqua alta", nebbia e maree);

f) oneri derivanti dal calo demografico e dall'invecchiamento della popolazione che limita la presenza di aziende operanti localmente.

(18) Gli sgravi degli oneri sociali non dovrebbero essere considerati aiuti, in quanto non rafforzano in alcun modo la posizione delle imprese beneficiarie. Tali misure si proporrebbero piuttosto come contropartita ai maggiori oneri sostenuti dalle imprese operanti in laguna.

(19) Le autorità italiane rinviano ai dati contenuti nello studio COSES per dimostrare che il totale dei costi supplementari sostenuti dalle imprese veneziane è di gran lunga superiore ai benefici derivanti dagli sgravi contributivi [1].

(20) Alle imprese installate nella laguna non verrebbe quindi attribuito un vantaggio in termini di costi rispetto a quelli di norma sostenuti dalle altre imprese. Al contrario, l'intervento pubblico avrebbe l'effetto di ripristinare parzialmente le condizioni di concorrenza tra imprese. L'aiuto non solo non inciderebbe sulla concorrenza, ma la ripristinerebbe almeno parzialmente, permettendo alle imprese beneficiarie di confrontarsi con le altre su basi di parità.

(21) L'assenza ditali interventi equivarrebbe ad abbandonare la città al suo destino di involuzione, come dimostra la tendenza delle imprese a trasferirsi sulla terra ferma.

 

Osservazioni del comitato

(22) Le osservazioni del comitato, pur ribadendo quelle testé esposte, sottolineano l'assenza di un effetto, reale o potenziale, di distorsione della concorrenza, dato il carattere compensatorio degli sgravi sui costi sostenuti dalle imprese operanti nella laguna. La ripartizione di tali costi è molto simile a quella presentata dalle autorità italiane [2]. Lo scopo delle misure in questione sarebbe di permettere effettive condizioni di concorrenza tra imprese, il che sarebbe conforme alle finalità del trattato. Pertanto esse non recano pregiudizio alla concorrenza e quindi non rientrerebbero nella nozione di aiuto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(23) Il Comitato sottolinea inoltre che vi è una stretta ed inscindibile connessione tra gli sgravi in esame ed i costi aggiuntivi intrinseci nell'operare a Venezia. Tali misure non sarebbero finalizzate all'occupazione, bensì legate allo sviluppo della regione. Dato il carattere unicamente compensatorio delle misure [3], gli autori dello studio concludono che gli sgravi in questione non devono essere considerati aiuti ai sensi dell'articolo 87 del trattato.

 

Osservazioni del comune di Venezia

(24) Il comune di Venezia osserva che la natura di aiuto di questi sgravi contributivi dipende anche dalla loro incidenza sugli scambi intracomunitari e dalla perturbazione della concorrenza.

(25) Il comune indica che la città di Venezia ha chiesto di essere inserita nel novero delle regioni ammissibili agli interventi dell'obiettivo 2 dei Fondi strutturali per il prossimo periodo di programmazione. Una dichiarazione di incompatibilità degli aiuti ed un conseguente ordine di recupero avrebbe l'effetto di annullare i vantaggi degli interventi dei Fondi strutturali e quindi della politica di coesione. Il fatto che la città attualmente non sia ammessa agli interventi dell'obiettivo 2 è irrilevante, dato che la sua situazione reale non differisce da quella che esisterà al 1° gennaio 2000, data di inizio del nuovo periodo di programmazione dei fondi strutturali.

(26) L'esame delle disposizioni dei trattati concernenti la coesione e la concorrenza, rivelerebbe il primato "costituzionale" delle norme di coesione, che rappresenterebbe un principio più elevato, in ordine gerarchico, di quello della concorrenza. Ne conseguirebbe che le norme in materia di concorrenza, in particolare quelle sugli aiuti di Stato, tendono alla realizzazione di una "concorrenza equa" e non di una "libera concorrenza". La prima può essere realizzata unicamente restaurando le condizioni di "libertà di concorrenza".

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[1] Secondo lo studio COSES, l'incidenza media degli sgravi contributivi sul fatturato delle imprese beneficiarie è pari a circa 2,9%, mentre l'incidenza, sempre sul fatturato, dei sovraccosti presi a riferimento è pari al 9,5%.

[2] Il comitato indica i seguenti sovraccosti:

 

a) oneri logistico-strutturali, tra cui i costi di manutenzione e di adeguamento delle strutture più elevati per gli edifici, costi connessi alla necessità di utilizzare come magazzini locali che si trovano ad un livello più elevato a causa dell'umidità e delle maree, sovrapprezzi per l'acquisto e l'affitto di unità immobiliari: sovraccosti dovuti alle limitazioni imposte dai limiti architettonici, paesaggistici e di sicurezza;

b) oneri operativi tra cui il trasporto delle scorte e della merce che richiede vari trasbordi, costi più elevati di beni e servizi, dovuti anche ad una domanda turistica relativamente rigida nei confronti degli aumenti di prezzi;

c) oneri del personale più elevati a causa delle indennità accordate ai lavoratori che accettano di lavorare a Venezia;

d) disagi commerciali, dovuti allo spopolamento e al progressivo invecchiamento della popolazione veneziana, che causano una maggiore difficoltà di contatto con i clienti e di commercializzazione dei prodotti;

e) disagi causati dalle intemperie (fenomeno dell'"acqua alta", nebbia e maree).

[3] Le autorità italiane fanno riferimento anche al carattere "neutro" dell'intervento e citano il caso degli aiuti concessi dalla Francia al settore tessile, all'industria calzaturiera e dell'abbigliamento (cfr. G.U.C.E. 26 novembre 1996, n. C 357), concernente sgravi contributivi connessi alla riorganizzazione dell'orario di lavoro.

 

B. Sulla compatibilità degli aiuti

Osservazioni delle autorità italiane

(27) Nell'ipotesi in cui gli interventi pubblici in questione dovessero essere considerati aiuti, le autorità italiane chiedono l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 92 (divenuto articolo 87), paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato, tenuto conto della loro finalità regionale e della debole incidenza sulla concorrenza e sugli scambi comunitari. La "ratio" della deroga regionale sarebbe la coesione economica, onde consentire alle imprese di conseguire obiettivi comunitari che le forze di mercato non permetterebbero di realizzare in un lasso di tempo ragionevole. Le autorità italiane citano inoltre la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee [4] per esigere che l'incidenza di detti interventi sulla concorrenza sia provata dalla Commissione.

 

(28) Le autorità italiane affermano che le misure in questione evitano lo spopolamento della città di Venezia, il regresso delle sue attività industriali e la trasformazione di Venezia in "città museo", priva di ogni vitalità e potenziale di sviluppo.

(29) Esse osservano che i vari orientamenti comunitari non sono idonei a giustificare gli sgravi in esame e che la Commissione dovrebbe evitare un'applicazione troppo rigida ditali principi, che non sarebbe fedele allo spirito delle deroghe previste dal trattato.

(30) A questo proposito, le autorità italiane ricordano che la Commissione ammette, nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati (8), che le norme sugli aiuti regionali non rispondono alle esigenze delle zone geograficamente limitate. La Commissione riconoscerebbe quindi la finalità regionale di questa disciplina che, per il governo italiano, consisterebbe nell'evitare lo spopolamento ed il degrado dei quartieri urbani provocati dalla delocalizzazione delle imprese, causata dai costi aggiuntivi che devono affrontare rimanendo nel loro territorio.

(31) Queste stesse considerazioni sarebbero alla base della modifica (9) del metodo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), agli aiuti a finalità regionale per le regioni del nord Europa.

(32) Le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato potrebbero applicarsi alle misure in esame per i motivi seguenti:

a) gli sgravi contribuiscono allo sviluppo a lungo termine della regione di Venezia insulare;

b) esiste un interesse comunitario affinché l'area di Venezia insulare goda di queste misure; vi è infatti un nesso inscindibile tra la salvaguardia dell'economia di Venezia e la preservazione della città in quanto città di interesse universale, come affermato dall'UNESCO;

c) le misure in esame non comportano effetti sugli scambi intracomunitari, perché si tratta di misure compensative degli oneri addizionali che incombono alle imprese veneziane e perché l'economia veneziana serve un mercato locale.

(33) La peculiarità o meglio l'unicità della situazione di Venezia dovrebbe dunque permettere alla Commissione di non adottare un atteggiamento rigido nella valutazione delle misure in questione. L'insularità delle zone interessate dovrebbe rafforzare tale approccio alla luce della dichiarazione n. 30 sulle regioni insulari allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam.

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[4] Sentenza del 23 marzo 1985, causa 296/82, Regno dei Paesi Bassi e Leuwarder/Commissione, Racc. 1985.

 

Osservazioni del comitato

(34) Il comitato ritiene che, nell'ipotesi in cui fossero considerate aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato, la Commissione dovrebbe applicare alle misure in questione le deroghe enunciate all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), tenuto conto della loro natura di aiuti regionali, del loro scarso impatto sugli scambi intracomunitari, nonché del loro contributo alla salvaguardia del patrimonio storico e artistico di Venezia.

(35) Il comitato sottolinea che la regione beneficiaria degli sgravi è in parte ammessa a godere della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

(36) Gli argomenti già esposti dalle autorità italiane sono ripresi dal comitato per indurre la Commissione ad impiegare criteri più flessibili ai fini della valutazione degli sgravi contributivi in esame.

(37) In quest'ottica, il comitato ribadisce le esigenze particolari che sono alla base della disciplina concernente i quartieri urbani svantaggiati. Un'ulteriore dimostrazione di questa flessibilità da parte della Commissione si sarebbe verificata nel caso della zona Nord della provincia di Madrid, alla quale è stata riconosciuta applicabile la deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), benché inserita in un NUTS III che non presentava le condizioni di ammissibilità.

(38) Inoltre, problemi analoghi a quelli di cui soffre Venezia avrebbero indotto la Commissione ad apportare una modifica alle regole concernenti l'applicabilità della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), alle regioni periferiche e scarsamente popolate del nord Europa; un approccio favorevole dovrebbe essere riservato alle isole come stabilito dalla citata dichiarazione n. 30.

(39) Gli aiuti in questione soddisferebbero inoltre il criterio di proporzionalità, giacché rappresentano l'unico mezzo per ridurre l'esodo delle imprese verso la terraferma.

(40) Gli aiuti accordati non altererebbero gli scambi in misura contraria agli interessi comuni: la maggior parte delle imprese beneficiarie è qualificabile come PMI che ha già beneficiato di aiuti per un ammontare inferiore alla soglia "de minimis". Si tratterebbe, inoltre, di imprese che esercitano prevalentemente un'attività a carattere locale. Le imprese, date le difficoltà derivanti dall'insularità, sono poco competitive verso l'esterno, pur essendo permeabili alla concorrenza proveniente dall'esterno. Le attività produttive veneziane destinate all'esportazione riguardano produzioni tradizionali, tra cui il vetro.

(41) Per tutte le ragioni testé illustrate, gli aiuti in questione dovrebbero essere considerati compatibili in virtù della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Il comitato invoca inoltre l'applicazione della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), sottolineando che, per preservare Venezia, dichiarata dall'UNESCO monumento protetto, è necessario intervenire a favore della rivitalizzazione economica della città e quindi delle sue imprese. Senza il suo tessuto economico e sociale, la città sarebbe infatti ridotta a un museo. Il comitato, in subordine, chiede che la Commissione presenti al Consiglio una proposta volta ad autorizzare detti aiuti in virtù della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera e), tenuto conto dell'unicità della situazione e del suo carattere di emergenza.

 

Osservazioni del Comune di Venezia

(42) Il Comune riprende in gran parte le argomentazioni già esposte per chiedere l'applicazione delle deroghe regionali previste all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato. Il Comune ha chiesto al governo che Venezia sia compresa tra le regioni beneficiarie della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. In assenza di questi interventi atti a ripristinare l'equilibrio economico delle imprese beneficiarie, i sovraccosti e le difficoltà di operare nella laguna condannerebbero le imprese al declino e alla scomparsa. Senza questo aiuto, il libero gioco delle forze di mercato non potrebbe conseguire uno degli obiettivi previsti dalle deroghe, più precisamente quello dello sviluppo regionale.

 

C. Sulle imprese municipalizzate

(43) Il Comune di Venezia afferma che alcune imprese municipalizzate hanno beneficiato di sgravi. Esso sottolinea che si tratta di imprese che sono state incaricate di un servizio pubblico di interesse generale. Pertanto, le misure in causa potrebbero beneficiare della deroga di cui all'articolo 86, paragrafo 2, in base alla giurisprudenza del tribunale di primo grado delle Comunità europee [5].

(44) Le autorità italiane dichiarano di aderire pienamente alle osservazioni trasmesse dal Comune di Venezia a proposito dell'auspicata applicazione della deroga di cui all'articolo 86, paragrafo 2, agli sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese municipalizzate di Venezia e Chioggia.

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[5] Sentenza del 27 febbraio 1997, causa T-106/95, Fédération française des sociétés d'assurances/Commissione, Racc. 1997, pag. II-0229.

 

D. Sulla regola "de minimis"

(45) Le autorità italiane ed il Comune di Venezia osservano che la maggior parte delle misure in questione sono state accordate a PMI per un ammontare di gran lunga inferiore alla soglia stabilita dalla regola "de minimis" (10).

 

E. Sull'eventualità di un ordine di recupero

(46) Le autorità italiane citano una serie di decisioni della Commissione e di sentenze della Corte di giustizia per dimostrare la discrezionalità del recupero dell'aiuto. Esse citano inoltre la decisione 95/455/CE, nella quale la Commissione avrebbe enunciato, al punto 15, il principio generale secondo cui la rinuncia al recupero è una contropartita alla soppressione dell'aiuto in situazioni molto particolari e rare che hanno un impatto limitato sulla concorrenza.

(47) Le autorità italiane indicano quindi tre decisioni, nelle quali la Commissione, per ragioni particolari e specifiche, ha rinunciato al recupero. A questo proposito considerano come ragioni specifiche per non chiedere il recupero degli aiuti:

a) l'insularità delle zone di insediamento delle imprese;

b) il carattere locale delle attività che svolgono;

c) l'assenza di interventi di terzi interessati nel procedimento;

d) la soppressione del regime a partire dal 30 settembre 1997.

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(8) Pubblicati nella G.U.C.E. 14 maggio 1997, n. C 146.

(9) Pubblicata nella G.U.C.E. 20 dicembre 1994, n. C 364.

(10) Comunicazione 6 marzo 1996 della Commissione relativa agli aiuti "de minimis".

 

IV

Valutazione

(48) Le misure in esame rientrano in un regime di aiuti, dato che sono state disposte da una legge relativa a tutte le imprese delle zone interessate. Di conseguenza, e conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia [1], non possono essere considerate casi ad hoc come pretende il comitato.

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[1] Sentenza del 13 aprile 1994, cause riunite C 324/90 e C 342/90, Germania e Pleuger Worthington/Commissione, Racc. 1994, pag. I-1173.

 

In ordine alla natura di aiuto delle misure previste dal regime

(49) La Commissione ritiene che le misure di cui al regime in questione costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Innanzitutto, le misure comportano per l'INPS perdite di contributi, il che equivale ad utilizzazione di risorse pubbliche. In secondo luogo, le misure sono accordate selettivamente alle imprese della laguna, le quali non sopportano costi che di norma graverebbero sul loro bilancio. Esse si trovano quindi in situazione più vantaggiosa rispetto alle imprese concorrenti che sostengono la totalità degli oneri. In terzo luogo, la concorrenza e gli scambi fra Stati membri risultano alterati, in quanto le riduzioni degli oneri sociali sono accordate a tutte le imprese, tra cui le imprese che esercitano attività economiche con flussi oggetto di scambi tra detti Stati. In particolare, dalle informazioni trasmesse dalle autorità italiane risulta che le imprese beneficiarie operano, tra l'altro, in settori in cui intensi sono gli scambi, come nell'industria manifatturiera e nel settore dei servizi.

(50) Anche se le imprese beneficiarie prevalentemente sono PMI, quindi potenzialmente meno attive al di fuori del mercato nazionale, le misure in esame falsano la concorrenza e incidono sugli scambi intracomunitari non solo per il fatto che esportano una parte della loro produzione verso altri Stati membri, ma anche perché le possibilità delle imprese stabilite in altri Stati membri di esportare i loro prodotti ne sono diminuite [2].

(51) Quanto agli argomenti addotti dalle autorità italiane e dalle parti interessate in ordine al carattere compensatorio degli interventi rispetto ai costi aggiuntivi che incontrano le imprese operanti nella laguna, la Commissione considera quanto segue.

(52) Il fatto che un intervento abbia carattere compensatorio non esclude che costituisca un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. L'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), definisce compatibili "gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali (...)". Ne consegue che la nozione di aiuto non dipende dal carattere compensatorio o meno di un intervento. Tale carattere può, invece, essere preso in considerazione in taluni casi per valutare la compatibilità dell'aiuto.

(53) Occorre inoltre considerare che il trattato non mira alla salvaguardia di una situazione di perfetta parità teorica tra imprese, giacché queste imprese operano in un contesto reale e non in un mercato perfetto nel quale le condizioni che si trovano ad affrontare sono assolutamente identiche.

(54) Inoltre i costi aggiuntivi che gravano sulle imprese veneziane non sono stati calcolati rispetto ai costi medi delle imprese comunitarie, ma rispetto ai costi che queste stesse imprese avrebbero risparmiato trasferendosi sulla terraferma. Il raffronto pertanto non è stato effettuato con una situazione "tipo", bensì con una situazione più favorevole per queste stesse imprese.

(55) Inoltre la valutazione da parte della Commissione, in una decisione citata dal governo italiano, del carattere "neutro" di taluni aiuti al settore tessile si basa su un esame relativo alla media dei costi di questo settore e non esclude il carattere di aiuto degli interventi considerati.

(56) La Commissione sottolinea, più in generale, che l'articolo 87 non distingue gli interventi a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti sulla concorrenza [3].

(57) L'argomento sostenuto dalle autorità italiane secondo cui gli interventi in esame sarebbero neutri giacché le imprese beneficiarie non esportano la loro produzione non può essere accolto. Infatti gli scambi tra Stati membri subiscono pregiudizio quando le possibilità delle imprese stabilite in altri Stati membri di esportare i loro prodotti nel mercato dello Stato membro in questione ne sono diminuite [4].

(58) Il Comune di Venezia chiede che la Commissione dimostri l'incidenza sugli scambi intracomunitari dell'applicazione delle misure in questione. La Commissione constata che il regime in esame è atto a recare vantaggio ad imprese che partecipano agli scambi tra Stati membri [5]. Per giunta, trattandosi di un regime e non di un caso ad hoc, questa constatazione è sufficiente per dichiarare l'incidenza sugli scambi. Inoltre, la Commissione non è tenuta a dimostrare l'effetto reale sugli scambi intracomunitari nel caso di un regime non notificato, in quanto, decidendo diversamente, verrebbero favoriti gli Stati membri che versano aiuti in violazione dell'obbligo di notificazione a danno di quelli che notificano il progetto di aiuti [6].

(59) Quanto alla pretesa superiorità gerarchica delle norme di coesione del trattato che prevarrebbero sulle regole in materia di aiuti di Stato, la Commissione la considera del tutto infondata. Il riferimento del primo trattino dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (ex articolo B)alla coesione in quanto obiettivo dell'Unione va abbinato al riferimento, di cui al quinto trattino del medesimo articolo, all'obiettivo di mantenere integralmente il cosiddetto "acquis" comunitario e di svilupparlo. Inoltre detto articolo 2 prevede, tra l'altro, il compito di promuovere lo sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche, nel quale si possono iscrivere le regole di concorrenza e della coesione economica e sociale. Se si considerano le azioni previste all'articolo 3 del trattato ai fini enunciati all'articolo 2 del medesimo, la politica di concorrenza rientra nella lettera g) ed il rafforzamento della coesione economica e sociale nella lettera j). Le disposizioni del trattato non confermano quindi un rango gerarchicamente superiore della politica di coesione.

Infine, se si considera il diritto derivato, l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio relativo ai Fondi a finalità strutturale, contiene una chiara previsione di coordinamento tra le regole di coesione e le regole di concorrenza, il che esclude ancora una volta la pretesa superiorità della politica di coesione.

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[2] Sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1988, causa 102/87, SEB/Commissione, Racc. 1988, pag. 4067.

[3] Sentenza della Corte di giustizia del 2 luglio 1974, causa 173/74, Italia/Commissione, Racc. 1974, pag. 709.

[4] Sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1988, causa 102/87, Francia/Commissione, Racc. 1988, pag. 4067.

[5] Sentenza della Corte di giustizia del 14 ottobre 1987, causa 248/84, Germania/Commissione, Racc. 1987, pag. 4013.

[6] Sentenza del Tribunale di primo grado, causa T-214/95, Het Vlamse Gewest/Commissione, Racc. 1998, pag. II-0717.

 

Sulla compatibilità delle misure di aiuto previste dal regime

(60) Determinata la natura di aiuto di Stato delle misure in esame, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, la Commissione deve esaminare se possano essere dichiarate compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato.

(61) Per quanto riguarda gli aiuti concessi sotto forma di sgravio degli oneri sociali in favore della creazione di posti di lavoro, di cui all'articolo 2 del decreto del 5 agosto 1994, la Commissione ritiene che gli orientamenti comunitari in materia di aiuti all'occupazione (in prosieguo: "gli orientamenti sull'occupazione") (11) riservino un trattamento favorevole, tra l'altro, agli aiuti destinati alla creazione netta di posti di lavoro purché siano accordati alle PMI o alle imprese delle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale. Detti orientamenti precisano che si deve prestare particolare attenzione al fatto che l'aiuto sia proporzionato allo scopo perseguito. In seguito alle informazioni comunicate dall'INPS, la Commissione può concludere che la misura in questione è destinata alla creazione netta di posti di lavoro ai sensi degli orientamenti sull'occupazione e come approvata con decisione 95/455/CE. L'ammontare di circa 300 EUR per posto di lavoro creato è proporzionato all'obiettivo perseguito, tenuto conto dell'esiguità della somma rispetto al costo totale della persona occupata. Ciò nonostante, se la città di Chioggia è ammissibile agli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) [7], invece, nel periodo in considerazione la città di Venezia è solo parzialmente ammissibile a detta deroga. Nelle zone di Venezia non ammissibili agli aiuti a finalità regionale, conformemente agli orientamenti sull'occupazione, l'aiuto è compatibile con il mercato comune unicamente se non è limitato alle PMI. Pertanto, come disposto al punto 21, primo trattino, degli orientamenti sull'occupazione, l'aiuto è compatibile con il mercato comune quando è accordato alle PMI. L'aiuto concesso alle imprese che non rientrano in questa nozione di aiuto è compatibile se dette imprese operano in una zona ammissibile alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

(62) Al di fuori di queste due categorie, PMI e grandi imprese che esercitano la loro attività in una zona ammissibile alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, possono beneficiare ditale deroga, gli aiuti accordati alle imprese che abbiano assunto talune categorie di lavoratori che incontrano difficoltà ad inserirsi oppure a reinserirsi nel mercato del lavoro.

(63) Tenuto conto del punto 23 degli orientamenti sull'occupazione, detta analisi è valida anche per le imprese appartenenti a settori sensibili, dato che il regime di cui trattasi non è limitato ad uno o più settori sensibili, ma si applica indifferentemente a tutti i settori economici.

(64) Gli sgravi previsti all'articolo 1 del decreto 5 agosto 1994, a differenza di quelli di cui al considerando 61, costituiscono misure di aiuto accordate per il mantenimento dell'occupazione in favore di tutti i lavoratori delle imprese operanti nella laguna.

(65) Il punto 22 degli orientamenti sull'occupazione indica che gli aiuti al mantenimento dell'occupazione, che sono simili agli aiuti al funzionamento, possono essere autorizzati nelle fattispecie seguenti:

a) se sono destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali [articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato];

b) se sono accordati ad imprese situate nelle regioni ammesse a beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato;

c) qualora siano previsti in un piano di ristrutturazione di imprese in difficoltà secondo le condizioni stabilite dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio ed la ristrutturazione di imprese in difficoltà (12).

Poiché nel caso in oggetto non sussistono tali elementi, gli sgravi di cui all'articolo 1 del decreto 5 agosto 1994 non possono essere considerati compatibili con il mercato comune in base agli orientamenti comunitari sull'occupazione.

(66) Tutte le parti che hanno comunicato le osservazioni chiedono che, tenuto conto della situazione particolare di Venezia, la regola di cui al considerando 65 non sia applicata e che la Commissione stabilisca una deroga speciale per Venezia. Secondo le autorità italiane la deroga dovrebbe basarsi sulle deroghe regionali ex articolo 87, paragrafo 3, lettere a) oppure c), del trattato, mentre i due terzi interessati chiedono, oltre all'applicazione di detta deroga, l'applicazione della deroga "culturale" ex articolo 87, paragrafo 3, lettera d), oppure una deroga specifica che la Commissione proporrebbe al Consiglio a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera e).

__________

[7] Cfr. decisione della Commissione comunicata al governo italiano con lettera del 30 giugno 1997, concernente, tra l'altro, l'elenco delle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale.

 

Sulle deroghe regionali

(67) Quanto alla deroga regionale ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, nessun chiarimento è stato fornito in ordine all'applicazione di dette deroghe. Gli argomenti addotti dalle autorità italiane e dagli interessati per giustificare l'applicazione di una deroga regionale agli aiuti in esame si basano sull'esigenza di evitare lo spopolamento di Venezia, il regresso delle sue attività industriali e la sua trasformazione in città museo priva di vitalità e di potenziale sviluppo.

(68) La Commissione osserva innanzi tutto che soltanto una parte del territorio della città di Venezia è compresa nell'elenco delle regioni italiane ammesse alle deroghe regionali. Essa ricorda inoltre che in occasione della redazione della mappa degli aiuti a finalità regionale, elaborata per l'Italia sulla base delle proposte delle autorità italiane, la città di Venezia non è stata proposta nella sua integralità quale regione cui si applica la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

(69) I criteri di ammissibilità di una zona alle deroghe regionali, il tipo di aiuti che possono esservi accordati e l'intensità degli aiuti sono stati stabiliti dalla Commissione nella citata comunicazione [8] sul metodo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato agli aiuti regionali. Soltanto gli aiuti concessi conformemente all'applicazione di tale metodo possono essere considerati "regionali". Ai fini dell'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), la Commissione basa le sue decisioni su un metodo che permette di valutare la situazione socioeconomica di una regione nel contesto sia nazionale che comunitario. Ciò le consente, nell'interesse della Comunità, di verificare se esiste una rilevante disparità regionale e, in caso affermativo, di autorizzare lo Stato membro interessato, indipendentemente dal suo livello di sviluppo economico, di attuare una politica regionale nazionale.

(70) Inoltre la Commissione indica che un aiuto a finalità regionale ha per oggetto l'investimento produttivo oppure la creazione di occupazione connessa all'investimento. Poiché sono indipendenti da qualsiasi tipo d'investimento, le misure in questione destinate alla creazione di occupazione non possono essere considerate misure a finalità regionale.

(71) Quanto agli argomenti addotti per dimostrare che la Commissione, a volte, avrebbe utilizzato la deroga regionale di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato per applicare regole che fanno eccezione a quelle contenute nella comunicazione di cui al considerando 69, come sarebbe il caso per la regione Norte della provincia di Madrid, la Commissione precisa quanto segue.

(72) Non è corretto definire "regionali" gli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati (13). Le regole introdotte da tale disciplina si riferiscono all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) e riguardano la valutazione della compatibilità degli aiuti che gli Stati membri accordano nei quartieri delle città che sono "caratterizzati da indicatori socioeconomici sensibilmente più sfavorevoli della media delle città cui appartengono". Tali regole non possono essere considerate eccezionali rispetto a quelle contenute nella comunicazione di cui al considerando 69. Esse peraltro non si applicano al caso in esame non sussistendo né le condizioni di ammissibilità dei quartieri né quelle delle imprese beneficiarie né infine le condizioni dei settori di attività [9].

(73) La modifica del metodo per l'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato agli aiuti di Stato a finalità regionale (14), è stata decisa in occasione dell'ampliamento della Comunità alla Svezia e alla Finlandia. La Commissione ha introdotto tale modificazione vista l'inadeguatezza delle regole comunitarie rispetto alle caratteristiche di certe parti del territorio dei paesi nordici (situazione all'estremo Nord di talune zone, condizioni climatiche rigide, distanze interne molto lunghe) come specificato al punto 4 del documento in oggetto. L'intento della Commissione era quello di trovare un criterio di ammissibilità che obbedisse a due condizioni: continuare ad essere di applicazione generale, cioè potenzialmente applicabile a tutti i paesi, ed evitare di perturbare l'organizzazione comunitaria e, più in particolare, il sistema degli aiuti regionali in vigore.

(74) La Commissione non intende modificare il metodo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato per adattarlo al caso in esame. Infatti la situazione di Venezia non presenta elementi nuovi e, nel merito, gli aiuti proposti sono tali da perturbare il sistema degli aiuti in vigore, trattandosi di aiuti al funzionamento accordati ad una regione che non presenta problemi acuti di coesione economica e sociale. Gli indicatori della situazione socioeconomica di queste zone negli anni in esame sono un PIL per abitante pari a 122,3 ed un tasso di disoccupazione di 70,8 rispetto alla media comunitaria. Questi dati non indicano un tenore di vita anormalmente basso o una grave forma di sottooccupazione.

(75) La Commissione si era già espressa sugli sgravi di cui all'articolo 1 del decreto 5 agosto 1994 nella decisione 95/455/CE. Essa li ha definiti aiuti al funzionamento e considerati compatibili in quanto aiuti al funzionamento decrescenti e temporanei accordati in una regione cui si applica la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Orbene, la laguna veneziana non è ammessa a beneficiare della deroga prevista da detta norma.

(76) Quanto al fatto che questi stessi aiuti sono già stati considerati compatibili in due regioni del Mezzogiorno cui si applica la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) [10], la Commissione, nella decisione 95/455/CE, ha spiegato che tale valutazione è stata effettuata nel quadro delle misure di accompagnamento a carattere temporaneo a favore delle imprese ubicate nelle regioni che cessano di essere ammesse ai benefici della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Dette misure di accompagnamento consistono, tra l'altro, in determinati aiuti al funzionamento. Quest'approccio è ovviamente escluso per Venezia e Chioggia che non sono mai state ammesse a tale deroga e che sono attualmente in parte ammissibili alla deroga dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

(77) Quanto al caso eccezionale di applicazione di deroghe nella zona Norte della provincia di Madrid, si deve osservare che la Commissione, nella decisione 93/353/CEE, ha stabilito che questa zona non era ammissibile agli aiuti a finalità regionale. Di conseguenza si è potuto applicare il regime nazionale spagnolo di aiuti regionali in questa zona unicamente a favore delle PMI, e più precisamente delle PMI delle zone ammissibili ai Fondi strutturali, limitandone l'applicazione fino al 31 dicembre 1993. L'intensità degli aiuti agli investimenti è stata parzialmente ridotta e limitata al 10% per le medie imprese, al 20% per le piccole imprese e al 40% per le micro imprese. In questo caso la Commissione si è avvalsa di una regola di applicazione generale contenuta al punto 4.1, ultimo paragrafo, della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (15).

(78) Infine, quanto alla finalità di sviluppo regionale degli aiuti in esame, la Commissione osserva che, date le loro caratteristiche, questi aiuti non sono in rapporto con le difficoltà strutturali cui dovrebbero ovviare. Non vi è infatti alcun legame tra gli sgravi contributivi concessi per ciascuna persona occupata ed i costi di trasporto, di acquisto, locazione e manutenzione degli edifici, degli oneri amministrativi imposti dai vincoli giuridici, architettonici e paesaggistici e da altre restrizioni pubbliche [11].

__________

[8] Cfr. punto 1 della comunicazione della Commissione (16) sul metodo d'applicazione dell'articolo 92 paragrafo 3, lettere a) e c), agli aiuti regionali (GU C 212 del 12.8.1988, pag. 2), attualmente sostituita dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 74 del 10.3.1988, pag. 9) (17).

[9] Le condizioni di applicazione di detta disciplina prevedono, tra l'altro, che il quartiere svantaggiato della città conti una popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti e che appartenga ad una città di almeno 100.000 abitanti. Orbene, benché il comune di Venezia, nel 1997, contasse 293.727 abitanti, il centro storico della città ne contava 68.600 e le isole 45.382. Pertanto questa popolazione non permette di applicare alla zona in questione la disciplina in esame. Quanto alle imprese beneficiarie, la disciplina si riferisce unicamente alle piccole imprese conformi alla definizione comunitaria. Inoltre essa contiene, in allegato, un elenco dei settori interessati.

[10] Benché ammesse ad interventi dei Fondi strutturali per l'obiettivo 1, le due regioni (Abruzzo e Molise) non erano più ammissibili alla deroga dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), dato che presentavano un PIL per abitante in percentuale della media comunitaria (Abruzzo 89,85% e Mouse 78,97%) di gran lunga superiore alla soglia di ammissibilità alla deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), fissata al 75%.

[11] Inoltre, questi stessi oneri non sono di per sé connessi all'insularità in quanto tale della laguna e quindi non configurano svantaggi strutturali delle isole che una disciplina, eventualmente basata sulla nuova formulazione della dichiarazione n. 30 introdotta dal trattato di Amsterdam, potrebbe prendere in considerazione.

 

Sulla deroga culturale

(79) Per quanto riguarda la finalità culturale degli aiuti accordati sotto forma di sgravi nella laguna, la Commissione osserva che il governo italiano non ha mai invocato l'applicazione della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato avendo costantemente difeso il carattere di aiuto regionale delle misure in esame e rivendicato l'applicazione della deroga corrispondente.

(80) L'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato presenta un duplice aspetto, giacché la deroga può essere applicata agli aiuti destinati a promuovere la cultura oppure la conservazione del patrimonio.

(81) Quanto alla conservazione del patrimonio, il governo italiano ed il comitato hanno indicato, nell'elenco dei sovraccosti che graverebbero sulle imprese veneziane, i costi aggiuntivi derivanti dal rispetto dei vincoli architettonici e paesaggistici. Tali costi non sono tuttavia sopportati da tutte le imprese. Ne consegue che mentre lo sgravio è accordato a tutte le imprese, soltanto alcune di esse sostengono costi connessi alla salvaguardia del patrimonio. La Commissione osserva inoltre che anche limitando la deroga alle imprese titolari di un edificio soggetto a vincoli architettonici e quindi effettivamente esposte a questi costi addizionali, non vi è proporzionalità tra il vantaggio derivante dall'aiuto ed i costi sostenuti. Infatti, l'aiuto potrebbe essere insufficiente per conseguire la finalità della salvaguardia del patrimonio se le persone occupate sono poco numerose rispetto al patrimonio artistico da preservare oppure eccessivo qualora fosse destinato ad un'impresa con numerosi dipendenti, ma con costi limitati connessi alla conservazione del patrimonio. Pertanto la deroga non può essere accordata trattandosi di un aiuto le cui modalità di applicazione non consentono di garantire che sia proporzionale alla finalità della deroga invocata.

(82) Quanto all'aspetto "cultura", la Commissione ritiene che ci si debba riferire all'accezione generale del termine e che tale nozione non possa essere interpretata in senso lato. L'argomento addotto dal comitato, secondo cui la promozione delle attività economiche che costituiscono la rete vitale di Venezia contribuisce alla salvaguardia della città, dichiarata dall'Unesco patrimonio dell'umanità, resta troppo generico e vago rispetto alle finalità culturali contemplate dalla deroga in esame.

 

Sulla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera e), del trattato

(83) Nelle sue conclusioni il comitato, ai fini della valutazione positiva della compatibilità dell'aiuto con il mercato comune, chiede che sia applicata la deroga dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera e), la quale recita: "... le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione".

(84) La Commissione osserva che, sulla base delle categorie già determinate nelle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, essa ha potuto stabilire gli orientamenti comunitari sull'occupazione, che costituiscono una disciplina soddisfacente di questa categoria di aiuti. Del resto, la determinazione di una nuova categoria di aiuti da parte del Consiglio non renderebbe automaticamente compatibili con il mercato comune gli aiuti ad essa appartenenti, ma richiederebbe comunque una decisione della Commissione per valutare la compatibilità di un caso specifico di aiuto ed eventualmente la definizione di una disciplina tramite l'adozione di orientamenti. Inoltre, la Commissione non potrebbe neppure disconoscere le regole pertinenti ed attualmente di applicazione ai fini della valutazione di un aiuto eseguito illegalmente.

 

Sulle imprese municipalizzate

(85) Nelle sue osservazioni il comune di Venezia, in quanto parte interessata, sottolinea il fatto che le imprese municipalizzate beneficiarie degli sgravi sono incaricate, dalle autorità pubbliche, di un servizio di interesse pubblico generale e che l'aiuto ricevuto è necessario per l'espletamento della "missione particolare ad esse impartita".

(86) Pertanto l'articolo 87 del trattato non si applicherebbe in virtù della deroga di cui all'articolo 86, paragrafo 2. Il Comune osserva inoltre che alcune delle imprese in questione operano in settori che non sono liberalizzati e nei quali esiste un regime di monopolio per cui gli sgravi accordati non falserebbero la concorrenza. Le stesse osservazioni sono state ribadite dalle autorità italiane nella loro risposta all'ingiunzione di cui alla decisione della Commissione del 23 giugno 1999.

(87) Le autorità italiane indicano, da un lato, che le imprese in questione operano in regime di monopolio e, dall'altro, affermano inoltre che queste imprese possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 86, paragrafo 2, del trattato. A questo riguardo esse hanno presentato un elenco di sei imprese municipalizzate che sarebbero incaricate della prestazione di servizi di interesse generale. Tali imprese esercitano il servizio di trasporto pubblico di linea urbano ed extraurbano (ACTV): il servizio di rimorchio nel porto di Venezia (Panfido SpA): il servizio di gestione del ciclo integrato dell'acqua (ASPIV), il servizio di pulizia delle scuole, manutenzione dei parchi pubblici ed altre attività a carattere sociale (AMAV): il servizio di gioco, gestito dal Casinò di Venezia: e infine il servizio di salvaguardia di Venezia e della laguna (Consorzio Venezia Nuova).

(88) Per talune di dette imprese le autorità italiane hanno fornito i dati contabili destinati a dimostrare che gli sgravi in questione sono esclusivamente finalizzati a compensarle dei costi addizionali derivanti dall'assolvimento della missione di servizi pubblici.

(89) La Commissione ha analizzato caso per caso le imprese in questione.

(90) Per quanto riguarda l'impresa che gestisce il servizio di trasporto regolare delle linee urbane (ACTV), questo servizio, ivi compresa l'attività di trasporto lagunare che è assimilabile al trasporto regolare delle linee urbane tenuto conto della situazione particolare esistente a Venezia, nel periodo in esame, è esercitato in regime di monopolio legale, in un settore che non era liberalizzato. L'assenza di liberalizzazione di un settore non sempre è una condizione sufficiente per escludere l'incidenza sugli scambi. Tuttavia, nel caso di specie, trattandosi di un servizio esercitato a livello locale e senza possibilità di concorrenza potenziale, dato il diritto esclusivo concesso all'impresa in questione e tenuto conto del fatto che l'atto di concessione dell'esercizio dell'attività all'ACTV prevede che soltanto le attività ivi citate possano essere esercitate dalla società, siffatta incidenza sugli scambi non esiste. In considerazione di quanto precede si deve ritenere che, nel caso di specie, gli sgravi contributivi in favore dell'ACTV non configurino aiuti, non sussistendo le condizioni d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, data l'assenza d'incidenza sugli scambi intracomunitari. In simili circostanze non deve farsi luogo alla verifica dell'applicabilità della deroga di cui all'articolo 86, paragrafo 2.

(91) Per quanto riguarda l'impresa che gestisce il servizio di rimorchio nel porto di Venezia (Panfido SpA), tale attività è esercitata a livello locale in un settore che non è liberalizzato. Tenuto conto del diritto esclusivo accordato all'impresa in questione e del fatto che l'atto di concessione dell'esercizio di attività alla società Panfido prevede che soltanto le attività ivi menzionate possano essere esercitate dalla società, non vi è incidenza sugli scambi. Si deve ritenere che nel caso di specie gli sgravi contributivi in favore di Panfido non configurino aiuti, non sussistendo le condizioni d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, data l'assenza d'incidenza sugli scambi intracomunitari.

(92) Quanto all'impresa incaricata del servizio di gestione del ciclo integrato dell'acqua (ASPIV), sussistono le condizioni per l'applicazione della deroga di cui all'articolo 86, paragrafo 2, del trattato. Nel caso di specie si tratta infatti della gestione di un servizio di interesse economico generale affidato, mediante atto formale dell'autorità pubblica, ad un'impresa pubblica senza scopo di lucro. Le autorità italiane hanno dimostrato che le misure di sgravio degli oneri sociali in esame sono destinate esclusivamente a compensare i costi addizionali derivanti dall'assolvimento della funzione particolare di servizio pubblico affidata all'impresa. Di conseguenza gli aiuti accordati alla società ASPIV sono compatibili con il mercato comune.

(93) Per quanto riguarda l'impresa che gestisce servizi collettivi tra cui il servizio di pulizia delle scuole, il servizio di manutenzione dei parchi pubblici e altri servizi a carattere sociale (AMAV), tali attività hanno natura oggettivamente locale per cui non vi è incidenza sugli scambi intracomunitari. Pertanto gli sgravi afferenti non costituiscono aiuti, tenuto conto del fatto che non sussistono le condizioni d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(94) Quanto all'attività esercitata dal Casinò di Venezia, la Commissione considera che si tratta di un'attività commerciale, sottoposta al libero gioco della concorrenza e quindi rientrante nel campo di applicazione dell'articolo 87 del trattato. Quanto all'applicazione della deroga ex articolo 86, paragrafo 2, del trattato, la Commissione osserva che l'attività del Casinò non può essere definita come un'attività di servizio di interesse economico e generale non avendo le autorità pubbliche imposto obblighi di servizio pubblici d'interesse generale per l'attività in questione.

(95) L'analisi generale di cui ai considerando da 61 a 65 si applica quindi all'impresa in questione.

(96) Infine, quanto al Consorzio Venezia Nuova che si occupa del servizio di salvaguardia di Venezia e della laguna, la Commissione osserva che questa società è stata espressamente costituita per la salvaguardia del patrimonio storico, artistico ed archeologico della città di Venezia: la sua finalità statutaria è la realizzazione, in regime di concessione, degli interventi promossi dallo Stato in questo settore. La Commissione ritiene che gli aiuti concessi al Consorzio debbano essere considerati compatibili con il mercato comune in virtù della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato. Infatti, nel caso di specie, il ruolo istituzionale del Consorzio è la salvaguardia e la conservazione del patrimonio di Venezia e gli aiuti accordati sotto forma di sgravi nella laguna hanno pertanto una finalità culturale.

 

Sull'applicazione di altre deroghe

(97) Gli aiuti in esame non possono formare oggetto di una delle altre deroghe previste dall'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato. Gli aiuti non concernono un progetto importante di comune interesse europeo né sono destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno stato membro. Pertanto la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), non si applica.

(98) Quanto al paragrafo 2 dell'articolo 87, gli aiuti in esame non soddisfano le condizioni di cui alla lettera a), concernente gli aiuti a carattere sociale concessi a singoli consumatori né evidentemente quello di cui alla lettera c).

(99) Non si applica nemmeno la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), in quanto non è possibile considerare il fenomeno dell'acqua alta come una calamità naturale o un evento eccezionale.

 

Sul recupero degli aiuti incompatibili

(100) La facoltà di recupero di un aiuto incompatibile e illegale è stata riconosciuta alla Commissione dalla Corte di giustizia [12].

(101) Il recupero di un aiuto incompatibile con il mercato comune ed illegale è un obbligo imposto alla Commissione dal regolamento (CE) n. 659/1999.

(102) Qualora la decisione constati che l'aiuto è stato erogato illegittimamente e che è incompatibile con il mercato comune secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia [13], la restituzione costituisce la conseguenza logica al fine di ripristinare lo "status quo ante" economico.

(103) Le osservazioni delle autorità italiane a sostegno della loro domanda che non si proceda al recupero degli aiuti qualora dovessero essere considerati incompatibili con il mercato comune non sono sufficienti per giustificare che sia scartata la conseguenza imposta dal regolamento (CE) n. 659/1999 derivante dal carattere illegale ed incompatibile con il mercato comune degli aiuti in causa, e ciò per i motivi seguenti:

a) l'insularità di per sé non è un elemento di debolezza strutturale di una regione;

b) il carattere locale delle attività esercitate dalle imprese di Venezia non è stato dimostrato;

c) il fatto che nessun interessato sia intervenuto non e un elemento comprovante che non sarebbe opportuno provvedere al ripristino dello "status quo" economico;

d) l'estinzione del regime a decorrere dal 30 novembre 1997 è una garanzia di ripristino delle regole di concorrenza, ma non esclude che fino a tale data alcune imprese abbiano goduto di vantaggi che devono essere eliminati.

__________

[12] Sentenza del 12 luglio 1973, causa 70/72, Commissione/Germania, Racc. 1973, pag. 813.

[13] Sentenza del 21 marzo 1990, causa C 142/87, Belgio/Commissione, Racc. 1990, pag. I-959.

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(11) Pubblicati nella G.U.C.E. 12 dicembre 1995, n. C 334.

(12) Pubblicati nella G.U.C.E. 23 dicembre 1994, n. C 368.

(13) Pubblicati nella G.U.C.E. 14 maggio 1997, n. C 146.

(14) Pubblicata nella G.U.C.E. 20 dicembre 1994, n. C 364.

(15) Pubblicata nella G.U.C.E. 19 agosto 1992, n. C 213.

(16) Com. 12 agosto 1988.

(17) Com. 10 marzo 1998

 

V

Conclusioni

(104) La Commissione constata che l'Italia ha dato esecuzione, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, agli sgravi contributivi previsti dall'articolo 27 della legge n. 30/1997, nonché dall'articolo 5 bis della legge n. 206/1996, che fa riferimento al decreto 5 agosto 1994.

(105) Sulla base dell'analisi sviluppata al punto IV della presente decisione la Commissione constata che l'aiuto concesso sotto forma di sgravio totale per la creazione netta di occupazione in favore delle PMI è compatibile con il mercato comune. Quando agevola imprese che non rientrano nella nozione di PMI, esso è compatibile se dette imprese operano in una zona che può beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. L'aiuto è del pari compatibile quando ne fruisce qualsiasi tipo di impresa che assume categorie di lavoratori che incontrano particolari difficoltà di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

(106) Gli aiuti accordati alle grandi imprese al di fuori di una zona cui si applica la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato previsti dall'articolo 2 del decreto del 5 agosto 1994 e gli aiuti di cui all'articolo 1 del medesimo, sono incompatibili con il mercato comune.

(107) Per le ragioni esposte ai considerando 90, 91 e 93, le misure concesse in favore delle imprese municipalizzate ACTV, Panfido SpA e AMAV non sono considerate aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(108) Per le ragioni esposte al considerando 92, gli aiuti concessi in favore dell'impresa municipalizzata ASPIV sono compatibili con il mercato comune in quanto beneficiano della deroga prevista di cui all'articolo 86, paragrafo 2, del trattato.

(109) Per le ragioni esposte al considerando 95, gli aiuti concessi in favore del Consorzio Venezia Nuova sono compatibili con il mercato comune in quanto beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato.

(110) Le misure che rispettano la regola "de minimis" non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 87 del trattato. In base a tale regola, l'ammontare totale di tutti gli interventi posti in essere secondo le regole suddette in favore delle imprese non deve superare il limite di 100.000 EUR su un periodo di tre anni. Come precisato nella relativa comunicazione della Commissione (18), tale regola non si applica ai settori disciplinati del trattato CECA, alla costruzione navale, al settore dei trasporti e agli aiuti concessi per spese relative ad attività dell'agricoltura o della pesca.

(111) Qualora siano stati illegalmente erogati aiuti incompatibili con il mercato comune, la Commissione esige dallo Stato membro interessato che ne reclami la restituzione presso i beneficiari (19) al fine di ripristinare lo "status quo ante". Tale è il caso degli aiuti giudicati incompatibili con il mercato comune nella presente decisione il cui ammontare già riscosso dovrà essere restituito dai beneficiari.

(112) Il recupero viene effettuato conformemente alle procedure del diritto nazionale. Le somme da recuperare maturano interessi a decorrere dalla data in cui sono state poste a disposizione dei beneficiari fino al loro effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nel quadro degli aiuti a finalità regionale,

ha adottato la presente decisione:

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(18) Comunicazione 6 marzo 1996 della Commissione relativa agli aiuti "de minimis".

(19) Cfr. comunicazione 24 novembre 1983 della Commissione.

 

Articolo 1

Salvo il disposto degli articoli 3 e 4 della presente decisione, gli aiuti ai quali l'Italia ha dato esecuzione in favore delle imprese nei territori di Venezia e Chioggia, sotto forma di sgravi degli oneri sociali di cui alla legge n. 30/1997 e n. 206/1995 che rinviano all'articolo 2 del decreto ministeriale 5 agosto 1994, sono compatibili con il mercato comune quando sono accordati alle seguenti imprese:

a) PMI ai sensi della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese;

b) imprese che non corrispondono a tale definizione e che sono localizzate in una zona ammissibile alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato;

c) qualsiasi altra impresa che assuma categorie di lavoratori con particolari difficoltà d'inserimento o di reinserimento nel mercato del lavoro secondo gli orientamenti comunitari in materia di occupazione.

Detti aiuti costituiscono aiuti incompatibili con il mercato comune quando sono accordati ad imprese che non sono PMI e che sono localizzate al di fuori delle zone ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

 

Articolo 2

Salvo il disposto degli articoli 3 e 4 della presente decisione, gli aiuti cui l'Italia ha dato esecuzione in favore delle imprese nei territori di Venezia e Chioggia, sotto forma di sgravi degli oneri sociali, di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale del 5 agosto 1994, sono incompatibili con il mercato comune.

 

Articolo 3

Gli aiuti cui l'Italia ha dato esecuzione in favore delle imprese ASPIV e Consorzio Venezia Nuova sono compatibili con il mercato comune in virtù della deroga di cui all'articolo 86, paragrafo 2, del trattato e rispettivamente, della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del medesimo.

 

Articolo 4

Le misure cui l'Italia ha dato esecuzione in favore delle imprese ACTV, Panfido SpA e AMAV non costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 87 del trattato.

 

 

 

Articolo 5

L'Italia adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti incompatibili con il mercato comune di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e all'articolo 2 e già illegalmente posti a loro disposizione.

Il recupero è effettuato secondo le procedure di diritto nazionale. Le somme da recuperare maturano interessi a decorrere dalla data in cui sono state poste a disposizione dei beneficiari fino al loro effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nel quadro degli aiuti a finalità regionale.

 

Articolo 6

L'Italia informa la Commissione, entro due mesi a decorrere dalla data di notificazione della presente decisione, dei provvedimenti adottati per conformarvisi.

 

Articolo 7

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

 

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1999.

Per la Commissione

Mario Monti

membro della Commissione


Reg. (CE) 22 marzo 1999, n. 659/1999
Regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione
dell'articolo 93 del trattato CE
(art. 3)

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(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 27 marzo 1999, n. L 83. Entrato in vigore il 16 aprile 1999.

(2)  Per le disposizioni di esecuzione del presente regolamento si veda il regolamento (CE) n. 794/2004, al cui articolo 13 si rimanda per ulteriori precisazioni.

 

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

 

(1) considerando che, fatte salve le norme procedurali speciali previste nei regolamenti per taluni settori, il presente regolamento andrebbe applicato agli aiuti in tutti i settori; che, ai fini dell'applicazione degli articoli 77 e 92 del trattato, l'articolo 93 attribuisce alla Commissione la competenza specifica a decidere in merito alla compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune quando si tratti di esaminare i regimi esistenti, di decidere su aiuti da istituire o modificare e di intervenire in caso di mancato rispetto delle sue decisioni o dell'obbligo di notifica;

(2) considerando che la Commissione, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, ha elaborato e consolidato una prassi coerente per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 93 del trattato e in numerose comunicazioni ha definito talune norme procedurali e taluni principi; che appare opportuno, al fine di assicurare un'effettiva ed efficace applicazione delle procedure di cui all'articolo 93 del trattato, codificare e stabilizzare questa prassi attraverso un regolamento;

(3) considerando che un regolamento di procedura relativo all'applicazione dell'articolo 93 del trattato accresce la trasparenza e la certezza del diritto;

(4) considerando che, per garantire la certezza del diritto, è opportuno definire le condizioni alle quali gli aiuti possono essere considerati aiuti esistenti; che il completamento e il rafforzamento del mercato interno costituiscono un processo graduale che si riflette nello sviluppo permanente della politica in materia di aiuti di Stato; che, in base a questi sviluppi, talune misure, che quando sono state varate non costituivano un aiuto di Stato, possono essere divenute tali;

(5) considerando che, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, i progetti diretti ad istituire nuovi aiuti vanno notificati alla Commissione e che non può essere data loro esecuzione prima che la Commissione li abbia autorizzati;

(6) considerando che, a norma dell'articolo 5 del trattato, gli Stati membri sono tenuti a collaborare con la Commissione e a fornirle tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti previsti dal presente regolamento;

(7) considerando che è opportuno che il termine entro il quale la Commissione deve concludere l'esame preliminare degli aiuti notificati sia fissato a due mesi dal ricevimento della notifica completa o dal ricevimento di una comunicazione debitamente motivata dello Stato membro interessato secondo cui esso considera la notifica completa, in quanto le informazioni supplementari richieste dalla Commissione non esistono o sono già state fornite; che, per ragioni di certezza del diritto, detto esame deve concludersi con una decisione;

(8) considerando che in tutti i casi in cui, dopo l'esame preliminare, la Commissione non sia in grado di dichiarare che l'aiuto è compatibile con il mercato comune, occorrerebbe avviare il procedimento di indagine formale volto a consentire alla Commissione di ottenere le informazioni necessarie per stabilire la compatibilità dell'aiuto stesso e a dar modo agli interessati di trasmettere le proprie osservazioni; che il procedimento di indagine formale ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato assicura la migliore tutela dei diritti degli interessati;

(9) considerando che, dopo aver preso in considerazione le osservazioni degli interessati, la Commissione dovrebbe concludere il suo esame adottando una decisione finale non appena le perplessità siano state eliminate; che è opportuno, ove detto esame non sia concluso dopo un periodo di 18 mesi dall'avvio della procedura, che lo Stato membro interessato abbia la possibilità di chiedere una decisione che la Commissione deve prendere entro due mesi;

(10) considerando che, al fine di assicurare un'applicazione corretta ed efficace delle norme in materia di aiuti di Stato, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di revocare una decisione basata su informazioni inesatte;

(11) considerando che, al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 93 del trattato, in particolare dell'obbligo di notifica e della clausola di sospensione di cui al suo paragrafo 3, la Commissione dovrebbe esaminare tutti i casi di aiuti illegali; che, ai fini della trasparenza e della certezza del diritto, è necessario stabilire le procedure da seguire in tali casi; che, qualora uno Stato membro non abbia rispettato l'obbligo di notifica o la clausola di sospensione, la Commissione non dovrebbe essere vincolata al rispetto di termini;

(12) considerando che in caso di aiuti illegali la Commissione dovrebbe avere il diritto di ottenere tutte le informazioni necessarie per consentirle di adottare una decisione e, se del caso, di ripristinare immediatamente una concorrenza senza distorsioni; che è pertanto opportuno consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie nei confronti degli Stati membri interessati; che queste misure provvisorie possono assumere la forma di ingiunzioni di fornire informazioni, di ingiunzioni di sospensione e di ingiunzioni di recupero; che la Commissione, in caso di mancato rispetto di un'ingiunzione di fornire informazioni, dovrebbe avere la possibilità di decidere in base alle informazioni disponibili e, in caso di mancato rispetto di ingiunzioni di sospensione o di recupero, di adire direttamente la Corte di giustizia, a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, secondo comma, del trattato;

(13) considerando che in caso di aiuti illegali non compatibili con il mercato comune occorrerebbe ripristinare la concorrenza effettiva; che a tal fine è necessario che l'aiuto, compresi gli interessi, venga recuperato senza indugio; che è opportuno che il recupero avvenga nel rispetto delle procedure di legge nazionali; che l'applicazione di queste procedure non dovrebbe impedire, facendo ostacolo ad un'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione, il ripristino della concorrenza effettiva; che, per ottenere detto risultato, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire l'efficacia della decisione della Commissione;

(14) considerando che, per ragioni di certezza del diritto, è opportuno fissare un termine di 10 anni in caso di aiuto illegale alla scadenza del quale non ci può essere ingiunzione di recupero;

(15) considerando che gli aiuti attuati in modo abusivo possono produrre sul funzionamento del mercato interno effetti simili a quelli degli aiuti illegali e che, pertanto, andrebbero loro applicate procedure analoghe; che, contrariamente agli aiuti illegali, gli aiuti eventualmente attuati in modo abusivo sono aiuti precedentemente autorizzati dalla Commissione; che, pertanto, la Commissione non dovrebbe poter ricorrere ad un'ingiunzione di recupero per quanto riguarda gli aiuti attuati in modo abusivo;

(16) considerando che è opportuno definire tutte le possibilità di cui dispongono i terzi per difendere i loro interessi in procedimenti in materia di aiuti di Stato;

(17) considerando che, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato, la Commissione è tenuta a procedere, in collaborazione con gli Stati membri, all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti; che per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto è opportuno precisare la portata della cooperazione disposta da tale articolo;

(18) considerando che, al fine di assicurare la compatibilità dei regimi di aiuti esistenti con il mercato comune, ed a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato, la Commissione dovrebbe proporre le opportune misure, qualora i regimi di aiuti già esistenti non siano o non siano più compatibili con il mercato comune, ed avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato se lo Stato membro interessato rifiuta di attuare le misure proposte;

(19) considerando che, al fine di consentire alla Commissione di vigilare efficacemente sul rispetto delle sue decisioni e di agevolare la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri per quanto concerne l'esame permanente di tutti i regimi di aiuti esistenti negli Stati membri, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato, è necessario introdurre un obbligo generale di presentare relazioni sui regimi di aiuti esistenti;

(20) considerando che la Commissione, qualora nutra forti dubbi sul rispetto delle sue decisioni, dovrebbe disporre di ulteriori strumenti che le consentano di ottenere le informazioni necessarie per verificare se le decisioni in questione sono effettivamente rispettate; che a tale scopo le ispezioni in loco rappresentano uno strumento adeguato e utile, in particolare nei casi in cui l'aiuto potrebbe essere stato attuato in modo abusivo; che, pertanto, la Commissione deve avere la facoltà di effettuare ispezioni in loco e deve ottenere la cooperazione delle autorità competenti degli Stati membri qualora un'impresa si opponga allo svolgimento di siffatta ispezione;

(21) considerando che per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto è opportuno dare pubblicità alle decisioni della Commissione, fermo restando al tempo stesso il principio per cui le decisioni riguardanti i casi di aiuti di Stato vanno indirizzate allo Stato membro interessato; che è pertanto opportuno pubblicare tutte le decisioni che potrebbero ledere gli interessi degli interessati per esteso o in sintesi o mettere a disposizione di questi ultimi copie di tali decisioni, ove esse non siano state pubblicate o non siano state pubblicate per esteso; che nel dare diffusione alle proprie decisioni la Commissione deve rispettare le disposizioni relative al segreto professionale, ai sensi dell'articolo 214 del trattato;

(22) considerando che la Commissione, in stretto collegamento con gli Stati membri, dovrebbe poter adottare disposizioni di attuazione per stabilire dettagliate regole applicabili alle procedure di cui al presente regolamento; che, al fine di promuovere la cooperazione tra la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, è opportuno istituire un comitato consultivo in materia di aiuti di Stato, che deve essere sentito prima che la Commissione adotti le disposizioni di attuazione del presente regolamento,

 

ha adottato il presente regolamento:

 

Articolo 3

Clausola di sospensione.

Agli aiuti soggetti a notifica, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, non può essere data esecuzione prima che la Commissione abbia adottato, o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dell'aiuto.


Dir. 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità

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(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 27 ottobre 2001, n. L 283. Entrata in vigore il 27 ottobre 2001.

 (2)  Termine di recepimento: 27 ottobre 2003. Direttiva recepita con L. 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001) e D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

visto il parere del Comitato delle regioni (5),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (6),

considerando quanto segue:

 

(1) Il potenziale di sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili è attualmente sottoutilizzato nella Comunità. Quest'ultima riconosce la necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, poiché queste contribuiscono alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile. Esse possono inoltre creare occupazione locale, avere un impatto positivo sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere di conseguire più rapidamente gli obiettivi di Kyoto. Bisogna pertanto garantire un migliore sfruttamento di questo potenziale nell'ambito del mercato interno dell'elettricità.

(2) La promozione dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili è un obiettivo altamente prioritario a livello della Comunità, come illustrato nel Libro bianco sulle fonti energetiche rinnovabili (in prosieguo: "il Libro bianco") (7), per motivi di sicurezza e diversificazione dell'approvvigionamento energetico, protezione dell'ambiente e coesione economica e sociale. Ciò è stato confermato dal Consiglio nella risoluzione dell'8 giugno 1998 sulle fonti energetiche rinnovabili, e dal Parlamento europeo nella risoluzione sul Libro bianco (8).

(3) Il maggiore uso di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili è una parte importante del pacchetto di misure necessarie per conformarsi al protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dei pacchetti di politiche intese ad onorare ulteriori impegni.

(4) Il Consiglio nelle conclusioni dell'11 maggio 1999 e il Parlamento europeo nella risoluzione del 17 giugno 1998 sull'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili (9) hanno invitato la Commissione a presentare una proposta concreta concernente un quadro comunitario sull'accesso al mercato interno dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Inoltre il Parlamento europeo, nella risoluzione del 30 marzo 2000 sull'elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili e il mercato interno dell'elettricità (10), ha sottolineato che per ottenere risultati e conseguire gli obiettivi comunitari sono essenziali obiettivi vincolanti e ambiziosi in materia di fonti energetiche rinnovabili a livello nazionale.

(5) Per garantire una maggiore penetrazione sul mercato, a medio termine dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili occorrerebbe invitare tutti gli Stati membri a stabilire obiettivi indicativi nazionali di consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

 

(6) Tali obiettivi indicativi dovrebbero essere compatibili con gli impegni nazionali assunti nel contesto degli obblighi in materia di cambiamenti climatici contratti dalla Comunità a titolo del protocollo di Kyoto.

(7) La Commissione dovrebbe valutare in quale misura gli Stati membri abbiano progredito nella realizzazione dei loro obiettivi indicativi nazionali e in quale misura tali obiettivi indicativi nazionali siano compatibili con l'obiettivo indicativo globale del 12% del consumo interno lordo di energia nel 2010, considerando che l'obiettivo indicativo del 12% contenuto nel Libro bianco da conseguire entro il 2010 per tutta la Comunità impartisce un utile orientamento per maggiori sforzi sia a livello comunitario che degli Stati membri, non perdendo di vista la necessità di tener conto delle diverse situazioni nazionali. Se necessario per la realizzazione degli obiettivi, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio delle proposte che potrebbero includere obiettivi vincolanti.

(8) Allorché utilizzano i rifiuti come fonti energetiche, gli Stati membri sono tenuti a rispettare la normativa comunitaria vigente in materia di gestione dei rifiuti. L'applicazione della presente direttiva lascia impregiudicata la definizione di cui agli allegati 2a e 2b della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, sui rifiuti. Il sostegno dato alle fonti energetiche rinnovabili dovrebbe essere compatibile con gli altri obiettivi comunitari, specie per quanto riguarda la gerarchia di trattamento dei rifiuti. Nel contesto di un futuro sistema di sostegno alle fonti energetiche rinnovabili non bisognerebbe pertanto promuovere l'incenerimento dei rifiuti urbani non separati, se tale promozione arrecasse pregiudizio alla gerarchia.

(9) La definizione di biomassa utilizzata nella presente direttiva lascia impregiudicato l'utilizzo di una definizione diversa nelle legislazioni nazionali per fini diversi da quelli della presente direttiva.

(10) La presente direttiva non impone agli Stati membri di riconoscere l'acquisizione di una garanzia d'origine da altri Stati membri o il corrispondente acquisto di elettricità quale contributo all'adempimento di un obbligo nazionale in materia di quote. Tuttavia al fine di promuovere gli scambi di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili ed aumentare la trasparenza per facilitare la scelta dei consumatori tra elettricità prodotta da fonti energetiche non rinnovabili ed elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, la garanzia di origine di tale tipo di elettricità è necessaria. I regimi di garanzia d'origine, di per sé, non implicano il diritto di beneficiare dei meccanismi nazionali di sostegno istituiti nei vari Stati membri. È importante che la garanzia di origine copra tutte le forme di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

(11) È importante operare una chiara distinzione tra le garanzie di origine e i certificati verdi scambiabili.

(12) La necessità di un sostegno da parte delle pubbliche autorità alle fonti energetiche rinnovabili è riconosciuta nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (11) che, tra le altre opzioni, tiene conto della necessità di internalizzare i costi esterni della produzione di energia elettrica. A tale sostegno pubblico continueranno comunque ad applicarsi le disposizioni del trattato, e in particolare gli articoli 87 e 88.

(13) È necessario istituire un quadro legislativo per il mercato delle fonti energetiche rinnovabili.

(14) Gli Stati membri applicano meccanismi diversi di sostegno delle fonti energetiche rinnovabili a livello nazionale, ivi compresi i certificati verdi, aiuti agli investimenti, esenzioni o sgravi fiscali, restituzioni d'imposta e regimi di sostegno diretto dei prezzi. Un importante mezzo per conseguire l'obiettivo della presente direttiva consiste nel garantire il buon funzionamento di questi meccanismi fino all'introduzione di un quadro comunitario allo scopo di mantenere la fiducia degli investitori.

(15) È prematuro istituire un quadro comunitario per i regimi di sostegno, data l'esperienza limitata maturata con i regimi nazionali e la percentuale relativamente bassa di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili che beneficia attualmente nella Comunità di un sostegno dei prezzi.

(16) A medio termine è tuttavia necessario adeguare i regimi di sostegno ai principi del mercato interno dell'elettricità in espansione. È quindi opportuno che la Commissione sorvegli la situazione e presenti una relazione sull'esperienza acquisita nell'applicazione dei suddetti regimi nazionali. Ove necessario, in base alle conclusioni di tale relazione la Commissione dovrebbe presentare una proposta di quadro comunitario in materia di regimi di sostegno dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. La proposta dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, essere compatibile con i principi del mercato interno dell'elettricità e tenere conto delle caratteristiche delle diverse fonti energetiche rinnovabili, oltre che delle diverse tecnologie e delle differenze geografiche. Essa dovrebbe inoltre favorire la promozione dell'uso efficiente delle fonti energetiche rinnovabili, essendo al contempo semplice e il più efficace possibile, particolarmente in termini di costi, e prevedere periodi di transizione sufficienti di almeno sette anni, mantenere la fiducia degli investitori ed evitare costi non recuperabili. Tale quadro consentirebbe di rendere l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili competitiva rispetto a quella delle fonti energetiche non rinnovabili e di limitare le spese a carico dei consumatori riducendo a medio termine la necessità di un sostegno pubblico.

(17) Una maggiore penetrazione sul mercato da parte dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili permetterà lo sviluppo di economie di scala, riducendo in tal modo i costi.

(18) È importante sfruttare le forze di mercato e del mercato interno per rendere competitiva e allettante per i cittadini europei l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

(19) Nel promuovere lo sviluppo del mercato delle fonti energetiche rinnovabili è necessario tener conto dell'impatto positivo sulle possibilità di sviluppo a livello regionale e locale, sul potenziale delle esportazioni, la coesione sociale e gli sbocchi occupazionali specialmente per le piccole e medie imprese e i produttori indipendenti di elettricità.

(20) È necessario tener conto della struttura specifica del settore delle fonti energetiche rinnovabili, in particolare al momento della revisione delle procedure amministrative di autorizzazione a costruire impianti di produzione di elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili.

(21) In alcune circostanze non è possibile assicurare integralmente la trasmissione e la distribuzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili senza danneggiare l'affidabilità e la sicurezza della rete e le garanzie in tale contesto possono pertanto includere compensazioni finanziarie.

(22) I costi per la connessione di nuovi produttori di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili dovrebbero essere oggettivi, trasparenti e non discriminatori e si dovrebbe tener conto dei benefici apportati alla rete dalla connessione degli impianti di generazione.

(23) Poiché gli obiettivi generali dell'intervento prospettato non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Tuttavia, le loro modalità di applicazione dovrebbero essere lasciate agli Stati membri in modo che ciascuno di essi possa scegliere il regime più rispondente alla sua particolare situazione. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

 

hanno adottato la presente direttiva:

 

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(3)  Pubblicata nella G.U.C.E. 31 ottobre 2000, n. C 311 E e nella G.U.C.E. 29 maggio 2001, n. C 154 E.

(4)  Pubblicato nella G.U.C.E. 20 dicembre 2000, n. C 367.

(5)  Pubblicato nella G.U.C.E. 24 gennaio 2001, n. C 22.

(6)  Parere del Parlamento europeo del 16 novembre 2000 (G.U.C.E. 8 agosto 2001, n. C 223), posizione comune del Consiglio del 23 marzo 2001 (G.U.C.E. 15 maggio 2001, n. C 142) e decisione del Parlamento europeo del 4 luglio 2001. Decisione del Consiglio del 7 settembre 2001.

(7)  Pubblicato nella G.U.C.E. 24 giugno 1998, n. C 198.

(8)  Pubblicato nella G.U.C.E. 6 luglio 1998, n. C 210.

(9)  Pubblicata nella G.U.C.E. 6 luglio 1998, n. C 210.

(10)  Pubblicata nella G.U.C.E. 29 dicembre 2000, n. C 378.

(11)  Disciplina 3 febbraio 2001, pubblicata nella G.U.C.E. 3 febbraio 2001, n. C 37.

 

Articolo 1

Finalità.

La presente direttiva mira a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno e a creare le basi per un futuro quadro comunitario in materia.

 

Articolo 2

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) "fonti energetiche rinnovabili", le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas);

b) "biomassa", la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

c) "elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili", l'elettricità prodotta da impianti alimentati esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, nonché la quota di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili nelle centrali ibride che usano anche fonti di energia convenzionali, compresa l'elettricità rinnovabile utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'elettricità prodotta come risultato di detti sistemi;

d) "consumo di elettricità", la produzione nazionale di elettricità, compresa l'autoproduzione, sommate le importazioni e detratte le esportazioni (consumo interno lordo di elettricità).

Si richiamano inoltre le definizioni di cui alla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

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Articolo 3

Obiettivi indicativi nazionali.

1. Gli Stati membri adottano misure appropriate atte a promuovere l'aumento del consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili perseguendo gli obiettivi indicativi nazionali di cui al paragrafo 2. Tali misure devono essere proporzionate all'obiettivo.

2. Entro il 27 ottobre 2002, e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri adottano e pubblicano una relazione che stabilisce per i dieci anni successivi gli obiettivi indicativi nazionali di consumo futuro di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili in termini di percentuale del consumo di elettricità. Tale relazione delinea inoltre le misure adottate o previste a livello nazionale per conseguire tali obiettivi. Per fissare gli obiettivi sino al 2010 gli Stati membri:

- tengono conto dei valori di riferimento riportati nell'allegato,

- provvedono affinché gli obiettivi siano compatibili con gli impegni nazionali assunti nell'ambito degli impegni sui cambiamenti climatici sottoscritti dalla Comunità ai sensi del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

3. Gli Stati membri pubblicano, per la prima volta entro il 27 ottobre 2003, e successivamente ogni due anni, una relazione che contiene un'analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali tenendo conto, in particolare, dei fattori climatici che potrebbero condizionare tale realizzazione, e che indica il grado di coerenza tra le misure adottate e gli impegni nazionali sui cambiamenti climatici.

4. Sulla base delle relazioni degli Stati membri di cui ai paragrafi 2 e 3 la Commissione valuta in quale misura:

- gli Stati membri hanno progredito verso i rispettivi obiettivi indicativi nazionali,

- gli obiettivi indicativi nazionali sono compatibili con l'obiettivo indicativo globale del 12% del consumo interno lordo di energia entro il 2010 e in particolare con una quota indicativa del 22,1% di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sul consumo totale di elettricità della Comunità entro il 2010.

La Commissione pubblica una relazione contenente le sue conclusioni, per la prima volta entro il 27 ottobre 2004 e successivamente ogni due anni. Tale relazione è, se del caso, corredata di proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.

Qualora la relazione menzionata nel secondo comma concluda che gli obiettivi indicativi nazionali sono probabilmente incompatibili, per motivi ingiustificati e/o non in relazione con i nuovi riscontri scientifici, con l'obiettivo indicativo globale, tali proposte includono, nella forma adeguata, obiettivi nazionali, compresi eventuali obiettivi vincolanti.

 

Articolo 4

Regimi di sostegno.

1. Nel rispetto degli articoli 87 e 88 del trattato, la Commissione valuta l'applicazione dei meccanismi utilizzati negli Stati membri attraverso i quali un produttore di elettricità, in base a una normativa emanata da autorità pubbliche, percepisce, direttamente o indirettamente, un sostegno e che potrebbero avere un effetto restrittivo sugli scambi, tenendo conto che essi contribuiscono a perseguire gli obiettivi stabiliti negli articoli 6 e 174 del trattato.

2. La Commissione presenta, entro il 27 ottobre 2005, una relazione ben documentata sull'esperienza maturata durante l'applicazione e la coesistenza dei diversi meccanismi di cui al paragrafo 1. La relazione valuta il successo, compreso il rapporto costo-efficacia, dei regimi di sostegno di cui al paragrafo 1 nel promuovere il consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili in conformità con gli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Tale relazione è corredata, se necessario, di una proposta relativa a un quadro comunitario per i regimi di sostegno dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Qualsiasi proposta relativa a un quadro deve:

a) contribuire al raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali;

b) essere compatibile con i principi del mercato interno dell'elettricità;

c) tener conto delle caratteristiche delle diverse fonti energetiche rinnovabili, nonché delle diverse tecnologie e delle differenze geografiche;

d) promuovere efficacemente l'uso delle fonti energetiche rinnovabili, essere semplice e al tempo stesso per quanto possibile efficiente, particolarmente in termini di costi;

e) prevedere per i regimi nazionali di sostegno periodi di transizione sufficienti di almeno sette anni e mantenere la fiducia degli investitori.

 

Articolo 5

Garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

1. Entro il 27 ottobre 2003 gli Stati membri fanno sì che l'origine dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sia garantita come tale ai sensi della presente direttiva, secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori stabiliti da ciascuno Stato membro. Essi prevedono il rilascio su richiesta di garanzie di origine in tal senso.

2. Gli Stati membri possono designare uno o più organi competenti, indipendenti dalle attività di produzione e distribuzione, incaricati di sovrintendere al rilascio delle garanzie di origine.

3. Le garanzie di origine:

- specificano la fonte energetica da cui è stata prodotta l'elettricità, specificano le date e i luoghi di produzione e, nel caso delle centrali idroelettriche, indicano la capacità,

- consentono ai produttori di elettricità che utilizzano fonti energetiche rinnovabili di dimostrare che l'elettricità da essi venduta è prodotta da fonti energetiche rinnovabili ai sensi della presente direttiva.

4. Tali garanzie di origine rilasciate a norma del paragrafo 2 sono reciprocamente riconosciute dagli Stati membri esclusivamente come prova degli elementi di cui al paragrafo 3. Un eventuale mancato riconoscimento della garanzia di origine quale prova in questo senso, in particolare per ragioni connesse con la prevenzione delle frodi, deve essere fondato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. In caso di mancato riconoscimento di una garanzia di origine la Commissione può obbligare la parte che oppone il rifiuto a riconoscere la garanzia di origine, in particolare riguardo ai criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori sui quali è basato il riconoscimento.

5. Gli Stati membri o gli organi competenti istituiscono meccanismi appropriati per assicurare che la garanzia di origine sia accurata e affidabile e descrivono sommariamente, nella relazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, le misure adottate per garantire l'affidabilità del sistema di garanzia.

6. Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione esamina, nella relazione di cui all'articolo 8, la forma e i metodi che gli Stati membri possono seguire per garantire che l'elettricità sia prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Se necessario, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio l'adozione di norme comuni al riguardo.

 

Articolo 6

Procedure amministrative.

1. Gli Stati membri o gli organismi competenti designati dagli Stati membri valutano l'attuale quadro legislativo e regolamentare esistente delle procedure di autorizzazione o delle altre procedure di cui all'articolo 4 della direttiva 96/92/CE applicabili agli impianti per la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili allo scopo di:

- ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili,

- razionalizzare e accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo,

- garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili.

2. Gli Stati membri pubblicano entro il 27 ottobre 2003 una relazione sulla valutazione di cui al paragrafo 1, indicando, se del caso, le azioni intraprese. Tale relazione fornisce, qualora sia pertinente nel contesto legislativo nazionale, un quadro dello svolgimento, in particolare per quanto riguarda:

- il coordinamento fra i diversi organi amministrativi in materia di scadenze, ricezione e trattamento delle domande di autorizzazione,

- l'eventuale definizione di linee guida per le attività di cui al paragrafo 1 e la fattibilità dell'instaurazione di una procedura di programmazione rapida per i produttori di elettricità che utilizzano fonti energetiche rinnovabili,

- la designazione di autorità con funzioni di mediazione nelle controversie fra le autorità responsabili del rilascio delle autorizzazioni e i richiedenti.

3. Nella relazione di cui all'articolo 8 e sulla base delle relazioni degli Stati membri di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione valuta le migliori prassi al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1.

 

Articolo 7

Questioni attinenti alla rete.

1. Mantenendo inalterata l'affidabilità e la sicurezza della rete, gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione presenti sul loro territorio garantiscano la trasmissione e la distribuzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Essi possono inoltre prevedere un accesso prioritario alla rete dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Nel trattamento degli impianti di produzione i gestori delle reti di trasmissione danno la priorità a impianti di produzione che utilizzano fonti energetiche rinnovabili nella misura consentita dal funzionamento del sistema elettrico nazionale.

2. Gli Stati membri istituiscono un quadro giuridico o impongono ai gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione di elaborare e pubblicare le loro norme standard relative all'assunzione dei costi degli adattamenti tecnici, quali connessioni alla rete e potenziamenti della stessa, per integrare nuovi produttori che immettono nella rete interconnessa elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

Tali norme si basano su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori che tengono conto in particolare di tutti i costi e i benefici della connessione di tali produttori alla rete. Le norme possono prevedere diversi tipi di connessione.

3. Se del caso, gli Stati membri possono richiedere che i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione sopportino, in tutto o in parte, i costi di cui al paragrafo 2.

4. I gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione forniscono al nuovo produttore che desidera allacciarsi alla rete una stima esauriente e dettagliata dei costi di connessione. Gli Stati membri possono permettere ai produttori di elettricità rinnovabile che desiderano connettersi alla rete di indire una gara di appalto per i lavori di connessione.

5. Gli Stati membri istituiscono un quadro giuridico o impongono ai gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione di elaborare e pubblicare le loro norme standard sulla ripartizione dei costi per l'installazione dell'impianto, quali connessioni alla rete e potenziamenti della stessa, tra tutti i produttori che ne beneficiano.

La ripartizione è attuata tramite un meccanismo basato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, che tiene conto dei benefici che i produttori connessi fin dall'inizio e quelli collegatisi in seguito, nonché i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione traggono dalle connessioni.

6. Gli Stati membri garantiscono che la tariffazione dei costi di trasmissione e di distribuzione non penalizzi l'elettricità prodotta a partire da fonti energetiche rinnovabili, compresa in particolare l'elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili prodotte in zone periferiche, quali le regioni insulari e le regioni a bassa densità di popolazione.

Se del caso, gli Stati membri istituiscono un quadro giuridico o fanno obbligo ai gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione di garantire che la tariffazione per la trasmissione e la distribuzione di elettricità proveniente da impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili rifletta i vantaggi in termini di costi realizzabili grazie all'allacciamento dell'impianto alla rete. Tali vantaggi in termini di costi potrebbero derivare dall'uso diretto della rete a basso voltaggio.

7. Nella relazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, gli Stati membri esaminano anche le misure da adottare per agevolare l'accesso alla rete dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Tale relazione esamina tra l'altro la fattibilità dell'introduzione di una misurazione bidirezionale.

 

Articolo 8

Relazione di sintesi.

Sulla scorta delle relazioni degli Stati membri di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e all'articolo 6, paragrafo 2, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di sintesi sull'attuazione della presente direttiva entro il 31 dicembre 2005 e successivamente ogni 5 anni.

Tale relazione:

- descrive i progressi compiuti per riflettere i costi esterni dell'elettricità prodotta da fonti energetiche non rinnovabili e l'impatto del sostegno pubblico concesso all'elettricità,

- prende in considerazione la possibilità che gli Stati membri raggiungano gli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'obiettivo indicativo globale di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e dell'esistenza di discriminazioni tra fonti energetiche differenti.

Se del caso, la Commissione correda la relazione di ulteriori proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

Articolo 9

Recepimento.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 27 ottobre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

Articolo 10

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

Articolo 11

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

C. Picqué

 

 

Allegato

Valori di riferimento per gli obiettivi indicativi nazionali degli Stati membri relativi al contributo dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili al consumo lordo di elettricità entro il 2010 [*]

____________

[*] Nel tener conto dei valori di riferimento enunciati nel presente allegato, gli Stati membri partono necessariamente dall'ipotesi che la disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente consente regimi nazionali di sostegno alla promozione dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

Il presente allegato fornisce valori di riferimento per la fissazione degli obiettivi indicativi nazionali relativi all'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili (elettricità FER), di cui all'articolo 3, paragrafo 2:

 

 

Elettricità FERTWh 1997 [**]

% Elettricità FER1997 [***]

% Elettricità FER2010 [***]

 

 

 

 

Belgio

0,86

1,1

6,0

Bulgaria (12)

1,7

6

11 [7]

Repubblica ceca (13)

2,36

3,8

8 [*]

Danimarca

3,21

8,7

29,0

Germania

24,91

4,5

12,5

Estonia (14)

0,02

0,2

5,1

Grecia

3,94

8,6

20,1

Spagna

37,15

19,9

29,4

Francia

66,00

15,0

21,0

Irlanda

0,84

3,6

13,2

Italia

46,46

16,0

25,0 [1]

Cipro (15)

0,002

0,05

6

Lettonia (16)

2,76

42,4

49,3

Lituania (17)

0,33

3,3

7

Lussemburgo

0,14

2,1

5,7 [2]

Ungheria (18)

0,22

0,7

3,6

Malta (19)

0

0

5

Paesi Bassi

3,45

3,5

9,0

Austria

39,05

70,0

78,1 [3]

Polonia (20)

2,35

1,6

7,5

Portogallo

14,30

38,5

39,0 [4]

Romania (21)

14,9

28

33

Slovenia (22)

3,66

29,9

33,6

Slovacchia (23)

5,09

17,9

31

Finlandia

19,03

24,7

31,5 [5]

Svezia

72,03

49,1

60,0 [6]

Regno Unito

7,04

1,7

10,0

Comunità (24)

372

13,2

21

-----------------------------

[*] Nel tener conto dei valori di riferimento enunciati nell'allegato della presente direttiva, la Repubblica ceca rileva che la capacità di conseguire l'obiettivo dipende pesantemente dai fattori climatici che incidono notevolmente sul livello della produzione idroelettrica e l'utilizzazione dell'energia solare ed eolica.

Il programma nazionale per la gestione economica dell'energia e l'uso delle fonti di energia rinnovabile è stato approvato dal governo nell'ottobre 2001 ed indica un obiettivo di quota di elettricità ricavata da FER nel consumo di elettricità lorda del 3,0% (escluse le grandi centrali idroelettriche con potenza superiore a 10 MW) e del 5,1% (incluse le grandi centrali idroelettriche con potenza superiore a 10 MW) entro il 2005.

 

In assenza di risorse naturali è esclusa un'ulteriore sostanziale estensione dell'output di grandi e di piccole stazioni idroelettriche (25).

 

[**] I dati si riferiscono alla produzione nazionale di elettricità FER nel 1997, eccetto per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, per le quali i dati si riferiscono al 1999, e per la Bulgaria e la Romania, per le quali i dati si riferiscono al 2001 (26).

[***] Le percentuali relative all'elettricità FER nel 1997 (nel 1999-2000 per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, nel 2001 per la Bulgaria e la Romania) e nel 2010 si basano sulla produzione nazionale di elettricità FER divisa per il consumo interno lordo di elettricità. Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia il consumo interno lordo di elettricità si basa sui dati del 2000. Per la Bulgaria e la Romania il consumo interno lordo di elettricità si basa sui dati del 2001. In caso di scambi interni di elettricità FER (con certificazione riconosciuta o origine registrata), il calcolo di tali percentuali inciderà sui dati per il 2010 relativi ai singoli Stati membri, ma non sul totale per la Comunità (27).

[****] Cifra arrotondata risultante dai valori di riferimento sopra indicati.

[1] L'Italia dichiara che il 22% potrebbe essere una cifra realistica, nell'ipotesi che nel 2010 il consumo interno lordo di elettricità ammonti a 340 TWh.

Nel tener conto dei valori di riferimento enunciati nel presente allegato, l'Italia muove dall'ipotesi che la produzione interna lorda di elettricità a partire da fonti energetiche rinnovabili rappresenterà nel 2010 fino a 76 TWh, cifra che comprende anche l'apporto della parte non biodegradabile dei rifiuti urbani e industriali utilizzati in conformità della normativa comunitaria sulla gestione dei rifiuti.

Al riguardo si rilevi che la capacità di conseguire l'obiettivo indicativo enunciato nell'allegato dipende, tra l'altro, dal livello effettivo della domanda interna di energia elettrica nel 2010.

 

[2] Tenuto conto dei valori indicativi di riferimento enunciati nel presente allegato, il Lussemburgo ritiene che l'obiettivo fissato per il 2010 possa essere conseguito soltanto se:

- in tale anno il consumo complessivo di energia elettrica non supererà quello del 1997,

- sarà possibile moltiplicare per 15 l'energia elettrica di origine eolica,

- sarà possibile moltiplicare per 208 l'energia elettrica prodotta con biogas,

- l'energia elettrica prodotta dall'unico inceneritore di rifiuti urbani del Lussemburgo, che nel 1997 ha rappresentato la metà dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, potrà essere computata integralmente,

- sarà possibile aumentare a 80 GWh l'elettricità prodotta con procedimenti fotovoltaici,

sarà stato tecnicamente possibile realizzare i punti precedenti entro i tempi previsti.

Data la mancanza di risorse naturali, è escluso qualsiasi ulteriore aumento dell'elettricità prodotta da centrali idroelettriche.

[3] L'Austria dichiara che il 78,1% potrebbe essere una cifra realistica, nell'ipotesi che nel 2010 il consumo interno lordo di elettricità ammonti a 56,1 TWh. Poiché l'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili consiste in massima parte nella produzione delle centrali idroelettriche e dipende quindi dalle precipitazioni annuali, le cifre per il 1997 e il 2010 dovrebbero essere calcolate secondo un modello a lungo termine basato sulle condizioni idrologiche e climatiche.

[4] Nel tener conto dei valori di riferimento enunciati nel presente allegato, il Portogallo dichiara che per mantenere la quota di elettricità prodotta da fonti rinnovabili del 1997 quale obiettivo indicativo per il 2010 si è partiti dalle seguenti ipotesi:

- sarà possibile continuare il Piano nazionale per l'elettricità costruendo nuove capacità idroelettriche superiori a 10 MW,

- le altre capacità provenienti da fonti rinnovabili, possibili soltanto con l'aiuto finanziario statale, registreranno un incremento annuo otto volte superiore a quello ultimamente registrato.

Queste ipotesi implicano che la nuova capacità prodotta da fonti rinnovabili, escluse le grandi centrali idroelettriche, aumenterà del doppio rispetto all'aumento del consumo interno lordo di elettricità.

[5] Il piano d'azione per le fonti energetiche rinnovabili della Finlandia fissa per il volume delle fonti energetiche rinnovabili cui affidarsi nel 2010 degli obiettivi che si basano su studi approfonditi della situazione. Il governo ha approvato il piano d'azione nell'ottobre 1999. Il piano d'azione finlandese prevede che nel 2010 la quota di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili si attesti sul 31%. Si tratta di un obiettivo indicativo molto ambizioso, la cui realizzazione implicherà per il paese misure di promozione generalizzate.

 

[6] Nel tener conto dei valori di riferimento enunciati nel presente allegato, la Svezia rileva che la capacità di conseguire l'obiettivo dipende pesantemente dai fattori climatici che incidono notevolmente sul livello della produzione idroelettrica, in particolare dalle variazioni nella pluviometria, nella stagionalità delle precipitazioni e nell'afflusso idrico. La quantità di energia prodotta dalle centrali idroelettriche può subire grosse variazioni: in anni molto asciutti può ammontare a 51 TWh, mentre in annate piovose potrebbe arrivare a 78 TWh. Il dato relativo al 1997 andrebbe quindi calcolato partendo da un modello a lungo termine basato su risultanze scientifiche in materia di idrologia e cambiamenti climatici.

Nei paesi con quote consistenti di produzione idroelettrica un metodo di applicazione generalizzata consiste nel riferirsi a statistiche sull'afflusso idrico che coprono un arco di 30-60 anni. Pertanto, secondo la metodologia seguita in Svezia e viste le condizioni nel periodo 1950-1999, corrette per tener conto delle differenze in termini di capacità complessiva di produzione idroelettrica e di afflusso idrico nel corso degli anni, la produzione idroelettrica media ammonta a 64 TWh, il che corrisponde al 46% per il 1997. La Svezia reputa quindi che il 52% sia una cifra più realistica per il 2010.

Inoltre, la capacità svedese di conseguire l'obiettivo è limitata dal fatto che i fiumi non ancora sfruttati sono protetti per legge e dipende pesantemente dai fattori seguenti:

- espansione della produzione combinata calore energia (PCCE) in funzione della densità di popolazione, della domanda di energia per riscaldamento e dall'evoluzione tecnologica, in particolare per quanto riguarda la gassificazione dei bagni di macerazione,

- autorizzazione di centrali eoliche in conformità della normativa nazionale, accettazione da parte della popolazione, evoluzione tecnologica ed espansione delle reti.

 [7] Sulla scorta delle analisi preliminari e delle informazioni aggiornate, l'obiettivo dell'11% si basa su un'evoluzione positiva delle energie rinnovabili e su condizioni climatiche favorevoli. La possibilità di raggiungere questo obiettivo indicativo dipende in larga misura dalle precipitazioni annuali totali, dall'epoca delle precipitazioni durante l'anno, dal loro volume e da altri fattori climatici che esercitano una forte influenza sul livello di produzione idroelettrica e sull'utilizzazione dell'energia solare ed eolica. Inoltre, l'impiego delle FER è limitato dalla legislazione nazionale in materia di ambiente e settori connessi, corrispondente alla rispettiva normativa dell'UE (28).

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(12)  Voce inserita dall'allegato della direttiva 2006/108/CE.

(13)  Voce inserita dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

(14)  Voce inserita dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

(15)  Voce inserita dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

(16)  Voce inserita dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

(17)  Voce inserita dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

(18)  Voce inserita dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

(19)  Voce inserita dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

(20)  Voce inserita dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

(21)  Voce inserita dall'allegato della direttiva 2006/108/CE.

(22)  Voce inserita dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

(23)  Voce inserita dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

(24)  Voce inizialmente sostituita dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003 e successivamente così sostituita dall'allegato della direttiva 2006/108/CE.

(25)  Nota aggiunta dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

(26)  Nota inizialmente sostituita dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003 e successivamente così sostituita dall'allegato della direttiva 2006/108/CE.

(27)  Nota inizialmente sostituita dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003 e successivamente così sostituita dall'allegato della direttiva 2006/108/CE.

(28)  Nota aggiunta dall'allegato della direttiva 2006/108/CE.


Reg. (CE) n. 1177/2002 del 27 giugno 2002
Regolamento del Consiglio relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale

------------------------

(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 2 luglio 2002, n. L 172. Entrato in vigore il 3 luglio 2002.

(2) Vedi, per la scadenza del presente regolamento, il suo articolo 5.

 

Il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 87, paragrafo 3, lettera e), 89 e 133,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

considerando quanto segue:

 

(1) Il 22 giugno 2000 la Commissione delle Comunità europee e il governo della Repubblica di Corea, in seguito denominata «Corea», hanno firmato i verbali concordati relativi alla costruzione navale mondiale, in seguito denominati «i verbali concordati», al fine di ripristinare condizioni di concorrenza eque e trasparenti. Tuttavia, gli impegni di cui ai verbali concordati, in particolare l'impegno ad assicurare un meccanismo efficace di controllo dei prezzi, non sono stati effettivamente rispettati dalla parte coreana e quindi non è stato ottenuto un risultato soddisfacente.

(2) Gli aiuti al funzionamento non hanno consentito di garantire che la cantieristica europea non fosse lesa da attività concorrenziali non conformi alle normali condizioni di concorrenza nel mercato della costruzione navale. Di conseguenza, come deriva dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale, non possono più essere concessi aiuti al funzionamento connessi al contratto per la costruzione di navi, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2001.

(3) Tuttavia, a titolo di misura eccezionale e temporanea e al fine di assistere i cantieri navali comunitari operanti nei segmenti che hanno subito effetti negativi sotto forma di danni materiali e di grave pregiudizio a causa della concorrenza sleale coreana, è opportuno autorizzare un meccanismo difensivo temporaneo per determinati segmenti di mercato e per un periodo di tempo breve e limitato. Il regolamento (CE) n. 1540/98 navale dovrebbe applicarsi mutatis mutandis.

(4) La situazione della cantieristica comunitaria è eterogenea. Dalla quarta e della quinta relazione della Commissione sulla situazione della cantieristica a livello mondiale risulta che circa metà della stazza lorda compensata prodotta nei cantieri navali comunitari riguarda i segmenti di mercato nei quali i cantieri navali comunitari sono in forte posizione sul mercato internazionale. In altri segmenti, tuttavia, si ha la prova che i cantieri navali della Comunità hanno subito effetti negativi sotto forma di danni materiali e di grave pregiudizio a causa della concorrenza sleale coreana. Un sostegno temporaneo connesso al contratto può pertanto essere autorizzato in talune circostanze in detti segmenti, in particolare in quelli delle navi portacontainer, delle chimichiere e delle navi cisterna.

(5) Dato l'eccezionale sviluppo nel settore delle navi per trasporto di gas naturale liquefatto, la Commissione continuerà a sorvegliare questo mercato. Un sostegno temporaneo connesso al contratto può essere autorizzato in questo settore se la Commissione conferma, sulla base delle indagini riguardanti il 2002, che a causa delle pratiche sleali coreane l'industria comunitaria ha subito in questo settore danni materiali e un grave pregiudizio della stessa entità di quelli constatati per le navi portacontainer, le chemichiere e le navi cisterna.

(6) Può essere autorizzato un sostegno del 6% del valore contrattuale prima dell'aiuto al fine di consentire effettivamente ai cantieri navali comunitari di superare la concorrenza coreana sleale.

(7) Il meccanismo difensivo temporaneo dovrà essere autorizzato solo dopo che la Comunità abbia avviato nei confronti della Corea la procedura di risoluzione della controversia, chiedendo consultazioni con la stessa Corea conformemente all'intesa dell'Organizzazione mondiale per il commercio sulle regole e sulle procedure per la risoluzione delle controversie, e non sarà più applicabile una volta che tale procedura sia stata conclusa o sospesa in quanto la Comunità considera che è stata data effettiva esecuzione ai verbali concordati,

ha adottato il presente regolamento:

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(3) Pubblicata nella G.U.C.E. 30 ottobre 2001, n. C 304 E.

 (4) Pubblicato nella G.U.C.E. 13 giugno 2002, n. C 140 E.

 

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, si applicano le pertinenti definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1540/98.

Inoltre, si intende per:

a) «navi portacontainer»: le navi progettate con uno scafo ad un solo ponte con un'intelaiatura per l'alloggiamento dei container (standard o non standard; frigoriferi o non frigoriferi) configurante una serie di celle che fungono da guide per facilitare lo stivaggio dei container nello spazio sotto coperta e in parte anche sopra coperta. Altre navi per il trasporto misto di merci containerizzate e di altre merci sono considerate navi portacontainer qualora la parte prevalente della capacità di trasporto merci sia riservata ai container;

b) «navi chemichiere»: le navi progettate con uno scafo ad un solo ponte ed una serie di cisterne integrali e/o indipendenti adatte al trasporto di prodotti chimici allo stato liquido. Le chemichiere sono navi caratterizzate dalla capacità di trasportare e di maneggiare varie sostanze allo stesso tempo nonché dal particolare rivestimento delle cisterne in funzione della natura e del rischio delle merci trasportate;

c) «navi cisterna per prodotti petroliferi»: le navi progettate con uno scafo ad un solo ponte e aventi una serie di cisterne integrali e/o indipendenti adatte al trasporto di prodotti petroliferi raffinati allo stato liquido;

d) «navi per trasporto di gas naturale liquefatto»: le navi progettate con uno scafo ad un solo ponte aventi cisterne integrali e/o indipendenti adatte al trasporto di gas naturale liquefatto.

 

Articolo 2

1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 6, un aiuto diretto a sostegno di contratti per la costruzione di navi portacontainer, chemichiere e navi cisterna per i prodotti petroliferi, nonché di navi per trasporto di gas naturale liquefatto è considerato compatibile con il mercato comune nel caso in cui un cantiere navale coreano sia entrato in concorrenza per l'aggiudicazione del contratto offrendo un prezzo inferiore.

2. Un aiuto diretto a sostegno di contratti per la costruzione di navi per trasporto di gas naturale liquefatto può essere autorizzato a norma del presente articolo solo per i contratti definitivi firmati previa comunicazione della Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee che confermi, sulla base delle indagini riguardanti il 2002, che l'industria comunitaria ha subito danni materiali ed un grave pregiudizio in questo segmento di mercato a causa delle pratiche sleali coreane.

3. L'aiuto di cui al presente articolo può essere autorizzato per i contratti di costruzione navale fino ad un'intensità massima del 6% del valore contrattuale prima dell'aiuto.

4. Il presente regolamento non si applica alle navi consegnate dopo più di tre anni dalla data della firma del contratto definitivo. Tuttavia, la Commissione può concedere una proroga del periodo di tre anni qualora ciò sia giustificato dalla complessità tecnica del progetto di costruzione navale in questione o da ritardi dovuti a perturbazioni inattese, gravi e documentate che si ripercuotano sul programma di lavoro di un cantiere, causate da circostanze eccezionali, imprevedibili ed esterne all'impresa.

5. La Commissione segue da vicino l'andamento dei segmenti di mercato ammissibili ad aiuto ai sensi del paragrafo 1, in particolare per quanto concerne gli elementi atti a dimostrare chiaramente che uno specifico segmento di mercato nell'ambito della Comunità è stato direttamente danneggiato da condizioni di concorrenza sleali e non trasparenti.

6. Il regolamento (CE) n. 1540/98 si applica mutatis mutandis.

 

Articolo 3

L'aiuto di cui all'articolo 2 è soggetto alle disposizioni dell'articolo 88 del trattato. La Commissione adotta una decisione a norma del regolamento (CE) n. 659/1999, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 (5) del trattato CE.

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(5) La numerazione degli articoli nel trattato che istituisce la Comunità europea è stata cambiata nel trattato di Amsterdam.

Articolo 4

Il presente regolamento si applica ai contratti definitivi firmati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore fino a quella di scadenza, ad eccezione dei contratti definitivi firmati prima che la Comunità abbia comunicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee che ha avviato nei confronti della Corea la procedura di risoluzione della controversia, chiedendo consultazioni conformemente all'intesa dell'Organizzazione mondiale per il commercio sulle regole e sulle procedure per la risoluzione delle controversie, e dei contratti definitivi firmati un mese o più dopo che la Commissione abbia comunicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee che la procedura suddetta è stata conclusa o sospesa, in quanto la Comunità considera che è stata data effettiva esecuzione ai verbali concordati.

 

Articolo 5 (6)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso scade il 31 marzo 2005.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Arias Cañete

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(6) Articolo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 502/2004.


Reg. (CE) 5 dicembre 2002, n. 2204/2002
Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione

 

 

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(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 13 dicembre 2002, n. L 337. Entrata in vigore: 2 gennaio 2003. La data del regolamento qui indicata è stata così rettificata dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 24 dicembre 2002, n. L 349.

(2)  Vedi, per il periodo di validità del presente regolamento, l'articolo 11.

(3) Sulla proroga di talune decisioni in materia di aiuti di Stato a norma del presente regolamento, vedi la decisione 2007/72/CE.

 

La Commissione delle Comunità europee,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto iv) e lettera b),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (4),

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato, che a determinate condizioni gli aiuti a favore dell'occupazione sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(2) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza altresì la Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato, che gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(3) La Commissione ha applicato, in numerose decisioni, gli articoli 87 ed 88 del trattato agli aiuti a favore dell'occupazione all'interno e all'esterno delle regioni assistite ed ha inoltre esposto la sua politica negli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione (5), nella comunicazione relativa al controllo degli aiuti pubblici e alla riduzione del costo del lavoro (6), negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (7) e nel regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese. Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione delle suddette disposizioni, è opportuno, al fine di garantire un controllo efficace e di semplificare le formalità amministrative, senza indebolire il controllo della Commissione, che quest'ultima eserciti i poteri conferiti dal regolamento (CE) n. 994/98.

(4) Il presente regolamento deve fare salva la possibilità degli Stati membri di notificare gli aiuti a favore dell'occupazione. Le notificazioni devono essere valutate dalla Commissione, in particolare, alla luce dei criteri stabiliti nel presente regolamento, nel regolamento (CE) n. 70/2001 o, se del caso, in altri pertinenti orientamenti o discipline comunitarie. Dette discipline e orientamenti esistono attualmente per il settore dei trasporti marittimi. La comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti in materia di aiuti di Stato all'occupazione (8), così come la comunicazione relativa al controllo degli aiuti pubblici e alla riduzione del costo del lavoro (9), cessano di essere applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le notificazioni non ancora esaminate alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere valutate sulla base delle disposizioni del regolamento stesso. È opportuno definire disposizioni transitorie per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento agli aiuti a favore dell'occupazione concessi prima della sua entrata in vigore ed in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(5) Promuovere l'occupazione è un obiettivo fondamentale delle politiche economiche e sociali della Comunità e dei suoi Stati membri. Al fine di realizzare tale obiettivo, la Comunità ha elaborato una «Strategia europea per l'occupazione». La disoccupazione resta un grave problema in talune aree della Comunità e per determinate categorie di lavoratori l'inserimento nel mercato del lavoro è ancora particolarmente difficile. Appare pertanto giustificata l'adozione da parte delle autorità pubbliche di misure volte ad incentivare le imprese ad aumentare il loro livello occupazionale, in particolare a beneficio dei lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate.

(6) Il presente regolamento si applica solo alle misure a favore dell'occupazione che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e costituiscono pertanto aiuti di Stato. Numerose misure a favore dell'occupazione non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, poiché si tratta di aiuti a persone, che non favoriscono determinate imprese o la produzione di determinati beni, o poiché non incidono sugli scambi tra gli Stati membri, o poiché si tratta di misure di carattere generale, volte a promuovere l'occupazione, che non falsano né minacciano di falsare la concorrenza favorendo determinate imprese o la produzione di determinati beni. Il presente regolamento lascia impregiudicate tali misure di carattere generale, che possono comprendere la riduzione generale degli oneri fiscali e dei contributi sociali gravanti sul lavoro, la promozione degli investimenti a favore dell'istruzione generale e della formazione, le misure destinate ad assicurare i servizi di orientamento e di consulenza o che sono finalizzate all'assistenza o alla formazione dei disoccupati, nonché le misure destinate a migliorare il quadro generale della legislazione del lavoro. Altrettanto vale per le misure che si ritiene non soddisfino tutti i criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che non sono pertanto soggette all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato in virtù del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

(7) Alla luce di tali considerazioni, l'obiettivo e l'effetto degli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento deve essere quello di promuovere l'occupazione, in conformità della strategia europea per l'occupazione, in particolare per i lavoratori delle categorie svantaggiate, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. Gli aiuti a favore dell'occupazione concessi ad un'impresa su base individuale possono avere notevoli ripercussioni sulla concorrenza all'interno del mercato rilevante, in quanto favoriscono quell'impresa rispetto alle altre che non hanno beneficiato di tali aiuti. Trattandosi di aiuti concessi ad una sola impresa, è probabile che abbiano solo un effetto limitato sull'occupazione. Per tale ragione, gli aiuti individuali a favore dell'occupazione continuano a dover essere notificati alla Commissione e l'esenzione prevista dal presente regolamento si applica solo agli aiuti accordati sotto forma di regime.

(8) Il presente regolamento deve esentare gli aiuti concessi nell'ambito di un regime che soddisfi tutte le condizioni pertinenti in esso stabilite. Per garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative, senza indebolire la sorveglianza esercitata dalla Commissione, i regimi di aiuti devono contenere un riferimento esplicito al presente regolamento.

(9) Il presente regolamento non esenta dalla notificazione gli aiuti di Stato ai settori della costruzione navale e dell'industria carboniera, ai quali si applicano disposizioni speciali contenute rispettivamente nel regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio e nel regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.

(10) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi normalmente anche al settore dei trasporti. Tenuto conto, tuttavia, delle particolari caratteristiche della concorrenza in quel settore, non è opportuno esentare gli aiuti a favore della creazione di posti di lavoro.

(11) La Commissione valuta sempre in modo meno favorevole gli aiuti destinati a settori particolari, compresi, ma non soltanto, i settori sensibili, caratterizzati da eccesso di capacità o in crisi. I regimi di aiuti destinati a settori specifici non devono quindi beneficiare dell'esenzione dalla notificazione prevista dal presente regolamento.

(12) Conformemente alla prassi consolidata della Commissione e per meglio garantire che l'aiuto sia proporzionato e limitato all'importo necessario, è opportuno che i massimali siano espressi in termini di intensità d'aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili, piuttosto che in termini di importi massimi.

(13) Per determinare se un aiuto sia o meno compatibile con il mercato comune ai sensi del presente regolamento, è necessario prendere in considerazione l'intensità dell'aiuto e, pertanto, l'importo dell'aiuto espresso in equivalente sovvenzione. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti erogabili in più quote e degli aiuti concessi sotto forma di prestito agevolato richiede l'applicazione dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento, a condizione che, nel caso dei prestiti agevolati, questi siano assistiti dalle normali garanzie e non comportino rischi eccessivi. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e su Internet.

(14) Alla luce delle differenze esistenti tra imprese di dimensioni diverse, è opportuno fissare dei massimali d'intensità diversi per gli aiuti alla creazione di posti di lavoro per le piccole e medie imprese e per le grandi imprese. Per evitare difformità che potrebbero causare distorsioni della concorrenza, per facilitare il coordinamento tra le differenti iniziative comunitarie e nazionali e per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, la definizione delle piccole e medie imprese (PMI) utilizzata ai fini del presente regolamento deve essere quella di cui alla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese, definizione che figura anche nel regolamento (CE) n. 70/2001.

(15) I massimali di intensità di aiuto devono essere fissati, alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione, ad un livello che contemperi opportunamente l'esigenza di minimizzare le distorsioni di concorrenza e l'obiettivo di promuovere l'occupazione. Per ragioni di coerenza, i massimali devono essere armonizzati con quelli fissati negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e nel regolamento (CE) n. 70/2001, che consentono di calcolare gli aiuti facendo riferimento alla creazione di posti di lavoro connessi alla realizzazione di progetti d'investimento.

(16) I costi salariali rientrano nei normali costi di funzionamento di qualsiasi impresa. È pertanto particolarmente importante che gli aiuti producano un effetto positivo sull'occupazione e non si limitino a consentire alle imprese di ridurre costi che esse avrebbero altrimenti dovuto sostenere.

(17) In assenza di controlli rigorosi e di severe limitazioni, gli aiuti a favore dell'occupazione possono avere conseguenze dannose tali da annullarne gli effetti immediati sulla creazione di posti di lavoro. Se utilizzati per proteggere le imprese esposte alla concorrenza intracomunitaria, gli aiuti a favore dell'occupazione possono avere l'effetto di ritardare gli aggiustamenti che sono necessari per la competitività dell'industria comunitaria. In assenza di controlli rigorosi, tali aiuti possono concentrarsi nelle regioni più prospere, il che va contro la realizzazione dell'obiettivo di coesione economica e sociale. Nel mercato unico, gli aiuti concessi per ridurre i costi salariali possono comportare distorsioni della concorrenza intracomunitaria e contribuire ad indebiti spostamenti nell'allocazione delle risorse e degli investimenti mobili, al trasferimento della disoccupazione da un paese ad un altro e alla delocalizzazione delle attività.

(18) Gli aiuti a favore della creazione di posti di lavoro dovrebbero essere soggetti alla condizione del mantenimento dei posti di lavoro creati per un periodo minimo determinato. Il periodo fissato nel presente regolamento prevale sulla regola dei cinque anni fissata al punto 4.14 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

(19) Gli aiuti al mantenimento dell'occupazione, vale a dire il sostegno finanziario fornito ad un'impresa al fine d'incoraggiarla a non licenziare i suoi dipendenti, sono simili agli aiuti al funzionamento. Fatte salve pertanto le normative settoriali, come quelle esistenti nel settore dei trasporti marittimi, tali aiuti devono essere autorizzati solo in circostanze particolari e per un periodo limitato. Occorre che gli aiuti in questione continuino ad essere notificati alla Commissione, senza beneficiare dell'esenzione dalla notificazione prevista dal presente regolamento. Le circostanze limitate nelle quali tali aiuti possono essere autorizzati includono in primo luogo il caso in cui, conformemente alle disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, sono destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali. In secondo luogo, detti aiuti possono essere concessi, alle condizioni applicabili agli aiuti al funzionamento fissate dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, nelle regioni ammesse a beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato riguardante lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, incluse le regioni ultraperiferiche. In terzo luogo, gli aiuti in questione possono essere concessi nell'ambito del salvataggio e della ristrutturazione di un'impresa in difficoltà, conformemente alle disposizioni degli orientamenti comunitari definiti in materia (10).

(20) Un tipo particolare di aiuti è rappresentato dagli aiuti concessi ai datori di lavoro per la conversione di contratti d'impiego temporanei o a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Tali misure non devono rientrare nel campo d'applicazione dell'esenzione dalla notificazione prevista dal presente regolamento e devono essere notificate affinché la Commissione possa stabilire se hanno effetti positivi sull'occupazione. In particolare, è opportuno assicurare che tali misure non consentano di concedere aiuti all'occupazione in relazione tanto alla creazione del posto, quanto alla conversione del contratto, cosicché il massimale degli aiuti all'investimento iniziale o alla creazione di posti di lavoro venga superato.

(21) Le piccole e medie imprese svolgono un ruolo fondamentale nella creazione di posti di lavoro. Le loro dimensioni possono tuttavia costituire un handicap per la creazione di nuova occupazione a causa dei rischi e degli oneri amministrativi legati all'assunzione di nuovi dipendenti. La creazione di posti di lavoro può inoltre contribuire allo sviluppo economico delle regioni meno favorite della Comunità, accrescendo in tal modo la coesione economica e sociale. Le imprese situate in tali regioni sono penalizzate dagli svantaggi strutturali inerenti alla loro localizzazione. È di conseguenza opportuno che le piccole e medie imprese e le imprese situate nelle regioni assistite possano beneficiare di aiuti alla creazione di posti di lavoro.

(22) Le grandi imprese stabilite in regioni non assistite non incontrano particolari difficoltà e i costi salariali fanno parte delle loro normali spese di funzionamento. Per tale ragione, e al fine di massimizzare l'effetto incentivante degli aiuti alla creazione di posti di lavoro nelle PMI e nelle regioni ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato, le grandi imprese stabilite in regioni non ammissibili a tali deroghe non devono poter beneficiare di aiuti alla creazione di posti di lavoro.

(23) Talune categorie di lavoratori hanno particolari difficoltà a trovare un lavoro, in quanto i datori di lavoro li considerano meno produttivi, ad esempio perché non possono vantare esperienze lavorative recenti (è il caso dei giovani o dei disoccupati di lunga durata), o perché soffrono di handicap permanenti. Gli aiuti a favore dell'occupazione destinati ad incoraggiare le imprese ad assumere tali lavoratori sono giustificati sia dall'attenuazione del vantaggio finanziario dell'impresa, stante la minore produttività delle categorie di lavoratori in questione, sia dal fatto che beneficiari della misura sono anche i lavoratori che resterebbero esclusi dal mercato del lavoro in assenza di simili incentivi a favore dei datori di lavoro. È quindi opportuno autorizzare i regimi che prevedono tali aiuti, indipendentemente dalle dimensioni e dalla localizzazione del beneficiario.

(24) È opportuno definire le categorie di lavoratori considerati svantaggiati, lasciando tuttavia agli Stati membri la possibilità di notificare aiuti volti a promuovere l'assunzione di altre categorie da essi ritenute svantaggiate, fornendo le dovute motivazioni.

(25) Nel caso dei lavoratori disabili può rendersi necessario un aiuto permanente, che ne consenta non solo l'assunzione, ma anche la permanenza sul mercato del lavoro e, se possibile, la partecipazione al «lavoro protetto». I regimi che prevedono aiuti per simili finalità devono essere esentati dalla notificazione a condizione che si possa dimostrare che l'aiuto non va oltre quanto necessario per compensare la minore produttività dei lavoratori interessati, i costi accessori collegati alla loro assunzione, o i costi legati alla creazione e al mantenimento del «lavoro protetto». Questa condizione è volta ad evitare che le imprese beneficiarie di tali aiuti vendano a prezzi inferiori ai prezzi concorrenziali sui mercati in cui operano anche altre imprese.

(26) Il presente regolamento non deve impedire il cumulo di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati o per l'assunzione o l'occupazione di lavoratori disabili e di altri aiuti relativi ai costi salariali, poiché in casi di questo tipo è legittimo incentivare le imprese ad assumere di preferenza lavoratori di queste categorie.

(27) Per garantire che l'aiuto sia necessario e costituisca un incentivo all'occupazione, il presente regolamento non deve esentare gli aiuti a favore della creazione di posti di lavoro o di assunzioni alle quali il beneficiario procederebbe comunque alle normali condizioni di mercato.

(28) L'esenzione di cui al presente regolamento non deve essere applicata agli aiuti alla creazione di posti di lavoro che siano cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi da amministrazioni nazionali, regionali o locali, o con misure di sostegno comunitarie, relativamente agli stessi costi ammissibili o ai costi di investimenti ai quali i posti di lavoro in questione siano connessi, quando l'importo degli aiuti cumulati superi i massimali fissati dal presente regolamento o dalla normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato agli investimenti, in particolare gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ed il regolamento (CE) n. 70/2001. Le uniche eccezioni a questo principio sono costituite dagli aiuti per l'assunzione dei lavoratori svantaggiati o per l'assunzione o l'occupazione di lavoratori disabili.

(29) È opportuno che gli aiuti di importo elevato rimangano soggetti ad una valutazione individuale da parte della Commissione prima che sia data loro esecuzione. Di conseguenza, gli aiuti a favore di una singola impresa o di un singolo stabilimento che superino un determinato importo su un certo periodo di tempo, sono esclusi dall'esenzione di cui al presente regolamento e restano soggetti agli obblighi di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(30) Oltre alle misure esentate in virtù del presente regolamento, si possono avere misure di aiuto di natura diversa, anch'esse volte a promuovere l'occupazione o a realizzare obiettivi collegati all'occupazione e ai mercati del lavoro. Tali misure devono essere notificate a norma dell'articolo 88, paragrafo 3.

(31) Alla luce dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, il presente regolamento non deve esentare gli aiuti all'esportazione, né quelli che favoriscono la produzione interna rispetto ai prodotti importati. Tali aiuti sarebbero incompatibili con gli obblighi internazionali assunti dalla Comunità nell'ambito di detto accordo e non possono pertanto essere esentati dalla notificazione, né essere autorizzati qualora notificati.

(32) Per garantire la trasparenza ed un controllo efficace, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98, è opportuno prescrivere agli Stati membri di comunicare alla Commissione, mediante un formulario tipo, informazioni sintetiche ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ogni volta che, in applicazione del presente regolamento, viene data esecuzione a regimi di aiuti. È opportuno, per i medesimi motivi, stabilire norme relative ai registri che gli Stati membri devono tenere in relazione ai regimi di aiuti esentati in virtù del presente regolamento. Ai fini della relazione annuale che ogni Stato membro ha l'obbligo di presentare alla Commissione, è opportuno che questa stabilisca quali specifiche informazioni devono esserle comunicate. Al fine di semplificare il trattamento amministrativo e tenuto conto della diffusa disponibilità della tecnologia necessaria, le informazioni sintetiche e la relazione annuale devono essere trasmesse in formato elettronico.

(33) Alla luce dell'esperienza acquisita in materia dalla Commissione e, in particolare, della frequenza con la quale è in genere necessaria una revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 994/98, occorre prevedere disposizioni transitorie in base alle quali i regimi di aiuti già esentati in virtù del presente regolamento, dopo la scadenza del suo periodo di validità, continuino ad essere esentati ulteriormente, per un periodo di sei mesi,

 

ha adottato il presente regolamento:

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(4)  Pubblicato nella G.U.C.E. 12 aprile 2002, n. C 88.

(5)  Pubblicati nella G.U.C.E. 12 dicembre 1995, n. C 334.

(6)  Pubblicata nella G.U.C.E. 3 gennaio 1997, n. C 1.

(7)  Pubblicati nella G.U.C.E. 10 marzo 1998, n. C 74.

(8)  Pubblicati nella G.U.C.E. 23 dicembre 2000, n. C 371.

(9)  Pubblicata nella G.U.C.E. 27 luglio 1996, n. C 218.

(10)  Pubblicati nella G.U.C.E. 9 ottobre 1999, n. C 288.

 

Articolo 1

Campo di applicazione.

1. Il presente regolamento si applica ai regimi che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che prevedono aiuti alla creazione di posti di lavoro, aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili o aiuti volti a coprire i costi supplementari legati all'assunzione di lavoratori disabili.

2. Il presente regolamento si applica agli aiuti in tutti i settori, incluse le attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato.

Esso non si applica agli aiuti ai settori dell'industria carboniera o della costruzione navale, né agli aiuti alla creazione di posti di lavoro, ai sensi dell'articolo 4, concessi nel settore dei trasporti. Tali aiuti restano soggetti all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

3. Il presente regolamento non si applica:

a) agli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione; oppure

b) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

 

Articolo 2

Definizioni.

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) «aiuto»: qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;

b) «piccola o media impresa», un'impresa quale definita all'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001;

c) «intensità lorda dell'aiuto», l'importo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi di cui trattasi. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente della sovvenzione. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di prestiti agevolati è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione;

d) «intensità netta dell'aiuto», l'importo attualizzato dell'aiuto dopo deduzione delle imposte, espresso in percentuale dei costi di cui trattasi;

e) «numero di dipendenti», il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale ed il lavoro stagionale come frazioni di ULA;

f) «lavoratore svantaggiato», qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri seguenti:

i) qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;

ii) qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all'interno della Comunità o divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro;

iii) qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un'occupazione stabile;

iv) qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;

v) qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico;

vi) qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;

vii) qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;

viii) qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;

ix) qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;

x) qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale;

xi) qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti;

g) «lavoratore disabile»:

i) qualsiasi persona riconosciuta come disabile ai sensi della legislazione nazionale, o

ii) qualsiasi persona riconosciuta affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico;

h) «lavoro protetto», un'occupazione in uno stabilimento nel quale almeno il 50% dei dipendenti siano lavoratori disabili che non siano in grado di esercitare un'occupazione sul mercato del lavoro aperto;

i) «costi salariali», incluse le seguenti componenti che il beneficiario è di fatto tenuto a corrispondere in relazione al posto di lavoro considerato:

i) la retribuzione lorda, vale a dire prima dell'applicazione dell'imposta, e

ii) i contributi di sicurezza sociale obbligatori;

j) un posto di lavoro è «connesso alla realizzazione di un progetto di investimento» se riguarda l'attività per la quale è stato effettuato l'investimento e se viene creato entro tre anni dal completamento dell'investimento. Sono considerati connessi all'investimento anche i posti di lavoro creati, nel corso di questo periodo, a seguito di un aumento del tasso di utilizzazione della capacità creata dall'investimento stesso;

k) «investimento in immobilizzazioni materiali», un investimento in capitale fisso materiale destinato alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avvio di un'attività connessa ad una modifica sostanziale dei prodotti o dei processi produttivi di uno stabilimento esistente, in particolare mediante razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento. Un investimento in capitale fisso effettuato sotto forma di acquisizione di uno stabilimento che ha cessato l'attività o l'avrebbe cessata senza tale acquisizione deve ugualmente essere considerato come un investimento in immobilizzazioni materiali;

l) «investimento in immobilizzazioni immateriali», un investimento in trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate.

 

Articolo 3

Condizioni per l'esenzione.

1. Fatto salvo l'articolo 9, i regimi di aiuti che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a) qualsiasi aiuto accordabile nell'ambito di un regime rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento;

b) il regime di aiuti contenga un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. I singoli aiuti concessi in base ad un regime di cui al paragrafo 1 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

 

Articolo 4

Creazione di posti di lavoro.

1. I regimi di aiuti a favore della creazione di posti di lavoro e qualsiasi aiuto accordabile nell'ambito di tali regimi devono soddisfare le condizioni di cui ai successivi paragrafi 2, 3 e 4.

2. Quando i posti di lavoro sono creati in regioni e in settori non ammessi a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), al momento della concessione dell'aiuto, l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare:

a) il 15% per le piccole imprese;

b) il 7,5% per le medie imprese.

3. Quando i posti di lavoro sono creati in regioni e in settori ammessi a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), al momento della concessione dell'aiuto, l'intensità netta dell'aiuto non deve superare il massimale corrispondente degli aiuti all'investimento a finalità regionale, fissato nella mappa in vigore all'epoca della concessione dell'aiuto, approvata dalla Commissione per ogni Stato membro: a tal fine si tiene conto, fra l'altro, della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (11).

Per le piccole e medie imprese, salvo altrimenti disposto dalla mappa, detto massimale è maggiorato di:

a) 10 punti percentuali al lordo, nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), purché l'intensità totale netta dell'aiuto non superi il 30%; oppure

b) 15 punti percentuali al lordo, nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), purché l'intensità totale netta dell'aiuto non superi il 75%.

La maggiorazione rispetto al massimale per gli aiuti regionali si applica solo a condizione che il contributo del beneficiario non sia inferiore al 25% del finanziamento ottenuto e se i posti di lavoro sono mantenuti all'interno della regione ammissibile agli aiuti.

Quando i posti di lavoro sono creati nella produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti di cui all'allegato I del trattato in aree considerate come zone svantaggiate a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, si applicano i massimali maggiorati o, se del caso, i massimali più elevati previsti da detto regolamento.

4. I massimali di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 si applicano ad un'intensità di aiuto calcolata in percentuale dei costi salariali connessi ai posti di lavoro creati per un periodo di due anni, alle seguenti condizioni:

a) i posti di lavoro creati devono rappresentare un incremento netto del numero di dipendenti sia dello stabilimento che dell'impresa interessati, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;

b) i posti di lavoro creati devono essere conservati per un periodo minimo di tre anni o di due anni nel caso delle PMI; e

c) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non devono aver mai lavorato prima o devono aver perso o essere in procinto di perdere l'impiego precedente.

5. In caso di aiuti alla creazione di posti di lavoro concessi nell'ambito di regimi esentati a norma del presente articolo, è consentito un aiuto supplementare per l'assunzione di un lavoratore svantaggiato o disabile conformemente agli articoli 5 o 6.

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(11)  Pubblicata nella G.U.C.E. 19 marzo 2002, n. C 70.

 

Articolo 5

Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili.

1. I regimi di aiuti a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili da parte delle imprese e qualsiasi aiuto accordabile nell'ambito di tali regimi, devono soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. L'intensità lorda di tutti gli aiuti relativi all'occupazione dei lavoratori svantaggiati o disabili di cui trattasi, calcolata in percentuale dei costi salariali su un periodo di un anno successivo all'assunzione, non deve superare il 50% per i lavoratori svantaggiati o il 60% per i lavoratori disabili.

3. Si applicano le seguenti condizioni:

a) quando l'assunzione non rappresenta un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato, il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti d'età, di riduzione volontaria dell'orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale; e

b) fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore o ai lavoratori deve essere garantita la continuità dell'impiego per almeno 12 mesi.

 

Articolo 6

Costi aggiuntivi legati all'occupazione di lavoratori disabili.

1. I regimi di aiuti a favore dell'occupazione di lavoratori disabili e qualsiasi aiuto accordabile nell'ambito di simili regimi devono soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. L'aiuto, cumulato con qualsiasi aiuto concesso a norma dell'articolo 5, non deve superare il livello necessario a compensare la minore produttività dovuta agli handicap del lavoratore o dei lavoratori e, per ciascuno dei seguenti costi:

a) i costi per l'adattamento dei locali;

b) i costi relativi al tempo di lavoro impiegato dalle persone addette esclusivamente ad assistere il lavoratore o i lavoratori disabili;

c) i costi relativi all'adattamento o all'acquisto di apparecchiature utilizzate da questi lavoratori, che rappresentino costi aggiuntivi rispetto a quelli che il beneficiario dell'aiuto avrebbe sostenuto se avesse occupato lavoratori non portatori di handicap, per il periodo in cui il lavoratore o i lavoratori disabili sono effettivamente occupati.

Qualora il beneficiario dell'aiuto sia un datore di «lavoro protetto», l'aiuto può inoltre coprire, ma non superare, i costi relativi alla costruzione, all'installazione o all'ampliamento dello stabilimento di cui trattasi e tutti i costi amministrativi e di trasporto derivanti dall'occupazione dei lavoratori disabili.

3. I regimi esentati in virtù del presente articolo dispongono che gli aiuti siano subordinati alla condizione che il beneficiario conservi la documentazione che consenta di verificare che gli aiuti concessi soddisfano le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 8, paragrafo 4.

 

Articolo 7

Necessità dell'aiuto.

1. L'esenzione degli aiuti di cui all'articolo 4 del presente regolamento si applica solo qualora prima della creazione del posto di lavoro:

a) il beneficiario abbia presentato domanda di aiuto allo Stato membro, oppure

b) lo Stato membro abbia adottato disposizioni legislative che fanno sorgere giuridicamente il diritto all'aiuto sulla scorta di criteri oggettivi, senza ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello stesso Stato membro.

2. Gli aiuti beneficiano dell'esenzione di cui all'articolo 4 nei casi in cui:

a) i posti di lavoro creati sono connessi alla realizzazione di un progetto d'investimento in immobilizzazioni materiali o immateriali, e

b) i posti di lavoro sono creati entro tre anni dal completamento dell'investimento,

soltanto se la domanda di cui al paragrafo 1, lettera a), o l'adozione di cui al paragrafo 1, lettera b), sono intervenute prima dell'avvio dei lavori per l'esecuzione del progetto.

 

Articolo 8

Cumulo.

1. I massimali di aiuto di cui agli articoli 4, 5 e 6 si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno all'occupazione o all'assunzione sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Comunità.

2. Gli aiuti concessi nell'ambito dei regimi esentati in virtù dell'articolo 4 del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi salariali, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

3. Gli aiuti concessi nell'ambito dei regimi esentati in virtù dell'articolo 4 del presente regolamento non possono essere cumulati:

a) con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione ai costi di un investimento al quale siano connessi i posti di lavoro creati e che non sia stato ancora completato all'epoca della creazione di tali posti di lavoro o che sia stato completato nei tre anni precedenti la loro creazione, né

b) con aiuti o misure di sostegno del tipo citato in relazione agli stessi costi salariali o ad altri posti di lavoro connessi allo stesso investimento, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al massimale fissato negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e nella mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro o al massimale fissato nel regolamento (CE) n. 70/2001. Qualora il massimale applicabile sia stato adeguato in un caso specifico, in particolare sulla base delle norme in materia di aiuti di Stato applicabili ad un determinato settore o di uno strumento applicabile ai grandi progetti d'investimento, quali la disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento, ai fini del presente paragrafo si applica il massimale adeguato.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, gli aiuti concessi nell'ambito di regimi esentati in virtù degli articoli 5 e 6 del presente regolamento possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato o con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi, compresi gli aiuti nell'ambito di regimi esentati dall'articolo 4 del presente regolamento che rispettino i paragrafi 2 e 3 a condizione che tale cumulo non dia luogo ad un'intensità di aiuto lorda superiore al 100% dei costi salariali per ciascun periodo di occupazione dei lavoratori considerati.

Il primo comma lascia impregiudicati eventuali massimali d'intensità d'aiuto più bassi, fissati conformemente alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (12).

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(12)  Pubblicata nella G.U.C.E. 17 febbraio 1996, n. C 45.

 

Articolo 9

Aiuti soggetti all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione.

1. I regimi di aiuti riguardanti settori particolari non beneficiano dell'esenzione dalla notificazione prevista dal presente regolamento e restano soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

2. L'esenzione dalla notificazione di cui al presente regolamento non si applica alla concessione, ad una singola impresa o ad un singolo stabilimento, di aiuti che superino un importo lordo di 15 milioni di EUR su un periodo di tre anni. La Commissione esamina tali aiuti, qualora siano concessi nell'ambito di un regime altrimenti esentato dal presente regolamento, esclusivamente sulla base dei criteri del presente regolamento.

3. Il presente regolamento lascia impregiudicato l'obbligo degli Stati membri di notificare la concessione di aiuti individuali in conformità degli obblighi assunti in relazione ad altri strumenti relativi agli aiuti di Stato, ed in particolare l'obbligo di notificare alla Commissione o di informarla circa gli aiuti concessi ad un'impresa beneficiaria di aiuti alla ristrutturazione ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e l'obbligo di notificare gli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento, a norma della disciplina multisettoriale applicabile.

4. I regimi di aiuti finalizzati a promuovere l'assunzione di categorie di lavoratori che non sono svantaggiati ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, lettera f), restano soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, a meno che non siano esentati in virtù dell'articolo 4. All'atto della notificazione, gli Stati membri sottopongono alla Commissione, affinché possa valutarle, le ragioni per le quali i lavoratori interessati sono considerati svantaggiati. A tal fine si applica l'articolo 5.

5. Gli aiuti al mantenimento dell'occupazione, vale a dire il sostegno finanziario fornito ad un'impresa affinché vengano mantenuti in servizio lavoratori che sarebbero altrimenti stati licenziati, rimangono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Fatte salve le normative settoriali applicabili, tali aiuti possono essere autorizzati solo quando, conformemente alle disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, sono destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, ovvero, alle condizioni applicabili agli aiuti al funzionamento fissate dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, nelle regioni ammesse a beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), riguardante lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione.

6. Gli aiuti per la conversione di contratti temporanei o a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato restano soggetti alla notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

7. I regimi di aiuti volti ad incentivare il lavoro ripartito (job sharing), a fornire sostegno ai genitori che lavorano ed altre misure analoghe che promuovono l'occupazione senza tuttavia condurre ad un incremento netto dei posti di lavoro, all'assunzione di lavoratori svantaggiati o all'assunzione o occupazione di lavoratori disabili restano soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato e sono valutati dalla Commissione alla luce dell'articolo 87.

8. Le altre misure di aiuto che perseguono obiettivi collegati all'occupazione e ai mercati del lavoro, come le misure volte ad incentivare il pensionamento anticipato, rimangono anch'esse soggette all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato e sono valutate dalla Commissione alla luce dell'articolo 87.

9. Gli aiuti individuali a favore dell'occupazione accordati al di fuori da un regime restano soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Tali aiuti sono valutati alla luce del presente regolamento e possono essere autorizzati dalla Commissione solo se compatibili con le norme specifiche applicabili al settore in cui opera il beneficiario e solo se si può dimostrare che gli effetti positivi dell'aiuto sull'occupazione superano le ripercussioni negative sulla concorrenza nel mercato rilevante.

Articolo 10

Trasparenza e controllo.

1. Quando applicano un regime di aiuti esentati in virtù del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro venti giorni lavorativi, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuti, secondo il modello di cui all'allegato I. Tale sintesi deve essere inviata in formato elettronico.

2. Gli Stati membri conservano registri dettagliati dei regimi di aiuti esentati in virtù del presente regolamento e dei singoli aiuti concessi in applicazione di tali regimi. Tali registri devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal presente regolamento sono soddisfatte, e in particolare le informazioni sulla qualifica di PMI attribuita a qualsiasi impresa ammessa a ricevere aiuti in virtù di tale qualifica. Gli Stati membri devono conservare le registrazioni relative ai regimi di aiuti per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto singolo a norma del regime in questione. Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri interessati le trasmettono, entro venti giorni lavorativi, oppure entro un termine più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se le condizioni del presente regolamento siano state rispettate.

3. Gli Stati membri presentano una relazione sull'applicazione del presente regolamento per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale il presente regolamento è applicabile, secondo il modello di cui all'allegato II del presente regolamento, in formato elettronico. Gli Stati membri trasmettono tale relazione alla Commissione al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del periodo al quale essa si riferisce.

 

Articolo 11

Entrata in vigore, periodo di validità e disposizioni transitorie.

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica fino al 30 giugno 2008. (13).

2. Le notificazioni non ancora esaminate alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono valutate sulla base delle disposizioni del regolamento stesso.

I regimi di aiuti cui viene data attuazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e gli aiuti concessi nell'ambito di tali regimi, in assenza di un'autorizzazione della Commissione ed in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sono considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati in virtù del presente regolamento qualora soddisfino le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 3, paragrafo 2. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono valutati dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili.

3. Alla scadenza del periodo di validità del presente regolamento, i regimi esentati dal regolamento stesso continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2002 (14).

Per la Commissione

Mario Monti

membro della Commissione

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(13)  Data inizialmente sostituita come "31 dicembre 2007" dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1040/2006 la cui pubblicazione è stata in seguito considerata nulla e non avvenuta in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 14 luglio 2006, n. L 194. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1976/2006.

(14)  Data così rettificata dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 24 dicembre 2002, n. L 349.

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Allegato I

 

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione

 

(da trasmettere in formato elettronico all'indirizzo stateaidgreffecec.eu.int)

 

Numero dell'aiuto:

(Da inserire a cura della DG COMP)

 

Stato membro:

Regione:

Specificare il nome della regione se l'aiuto è concesso da un'autorità di livello inferiore a quello centrale

 

Titolo del regime di aiuti:

Specificare la denominazione del regime di aiuti

 

Base giuridica:

Specificare l'esatto riferimento alla normativa nazionale su cui si fonda l'aiuto ed un riferimento alla pubblicazione

 

Spesa annua prevista per il regime:

Gli importi vanno indicati in euro o, se del caso, in moneta nazionale. Indicare l'importo annuo totale degli stanziamenti in bilancio o l'importo stimato del minor gettito fiscale per anno, per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime.

Per le garanzie indicare in entrambi i casi l'importo (massimo) del credito garantito.

Intensità massima dell'aiuto ai sensi dei seguenti articoli:

 

- Articolo 4: creazione di posti di lavoro

- Articolo 5: assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili

- Articolo 6: costi aggiuntivi legati all'occupazione di lavoratori disabili

(Indicare l'intensità massima dell'aiuto, distinguendo tra aiuti ai sensi dell'articolo 4, dell'articolo 5 e dell'articolo 6 del regolamento).

 

Data di applicazione:

(Indicare la data a decorrere dalla quale può essere concesso un aiuto in base al regime).

 

Durata del regime:

(Indicare la data (anno e mese) limite per la concessione di un aiuto in base al regime).

Obiettivo dell'aiuto:

 

- Articolo 4: creazione di posti di lavoro

- Articolo 5: assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili

- Articolo 6: occupazione di lavoratori disabili

[Indicare l'obiettivo/gli obiettivi principale/i della misura tra i tre casi indicati. Questo campo permette inoltre di indicare gli altri obiettivi (secondari) eventualmente perseguiti].

 

Settore/i economico/i interessato/i:

- Tutti i settori CE [1]

- Industria manifatturiera (tutta) [1]

- Servizi (tutti) [1]

- Altro (da precisare)

(Indicare lo specifico settore tra quelli indicati. I regimi di aiuti riguardanti settori specifici non beneficiano dell'esenzione dalla notificazione prevista dal presente regolamento)

 

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

(Indicare il numero di telefono e, se possibile, l'indirizzo di posta elettronica)

____________

[1] Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.

Altre informazioni:

(Se il regime è cofinanziato da fondi comunitari, aggiungere la frase seguente:

«Il regime di aiuti è cofinanziato ai sensi di [riferimento]»

(Se la durata del regime va oltre la data in cui il presente regolamento giunge a scadenza, aggiungere la frase seguente:

«Il regolamento di esenzione giunge a scadenza il 31 dicembre 2006 e sarà prorogato per un periodo transitorio di sei mesi)»

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Allegato II

Modello di relazione periodica da trasmettere alla Commissione

Modello di relazione annuale sui regimi di aiuti esentati da un regolamento di esenzione per categoria adottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98

Gli Stati membri sono invitati ad utilizzare il modello che segue per le relazioni che devono presentare alla Commissione in forza dei regolamenti di esenzione per categoria adottati a norma del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio.

Le relazioni devono essere trasmesse in formato elettronico all'indirizzo:

stateaidgreffecec.eu.int

Informazioni richieste per tutti i regimi di aiuti esentati in virtù dei regolamenti di esenzione per categoria adottati a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98

1. Titolo e numero del regime di aiuti

2. Regolamento di esenzione della Commissione applicabile

3. Spesa

Occorre fornire cifre distinte per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestiti agevolati, ecc.). Le cifre sono da indicare in euro o, se del caso, in moneta nazionale. In caso di agevolazioni fiscali, occorre indicare su base annua le minori entrate fiscali, eventualmente stimate se non si dispone dei dati precisi.

I dati relativi alle spese devono essere presentati secondo le modalità seguenti.

Per l'esercizio in oggetto, indicare separatamente per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestito agevolato, garanzia, ecc.).

3.1. Gli importi impegnati, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stimati), i dati sulle garanzie, ecc., per le nuove decisioni di concedere aiuti. In caso di regimi di garanzia s'indicherà l'ammontare totale delle nuove garanzie prestate.

3.2. I pagamenti effettivi, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stimati), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi aiuti e per quelli in corso. In caso di regimi di garanzia s'indicherà: l'ammontare totale della garanzia, le somme recuperate, gli indennizzi pagati, il risultato di gestione del regime di garanzia per l'anno in oggetto.

3.3. Il numero delle nuove decisioni di concedere aiuti.

3.4. Il numero totale stimato dei posti di lavoro creati o (se del caso) dei lavoratori svantaggiati o disabili assunti o occupati a seguito delle nuove decisioni di concedere aiuti. Gli aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati dovrebbero essere ripartiti secondo le categorie di cui all'articolo 2, lettera f).

3.5. (15)

3.6. La ripartizione regionale degli importi di cui al punto 3.1 per regioni definite al livello 2 della NUTS [1] o a un livello più dettagliato, oppure distinguendo fra regioni assistite secondo l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), regioni assistite secondo l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) e regioni non assistite.

3.7. La ripartizione settoriale degli importi di cui al punto 3. 1 per settori di attività del beneficiario (in caso di più settori, indicare gli importi rispettivi), distinguendo:

- Miniere di carbone

- Industria manifatturiera di cui:

- Siderurgia

- Cantieri navali

- Fibre sintetiche

- Industria automobilistica

- Altre industrie manifatturiere

- Servizi di cui:

- Trasporti

- Servizi finanziari

- Altri servizi

- Altri settori (da precisare).

4. Altre informazioni ed osservazioni.

____________

[1] Nomenclatura delle unità territoriali statistiche nella CE.

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(15)  Così in G.U.C.E.


Dir. 26 giugno 2003, n. 2003/54/CE
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE
(art. 23)

 

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 15 luglio 2003, n. L 176. Entrata in vigore il 4 agosto 2003.

(2)  Termine di recepimento: vedi articolo 30 della presente direttiva. Direttiva recepita con la L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004).

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 55 e l'articolo 95,

viste le proposte della Commissione (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (5),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ha fornito contributi molto rilevanti alla realizzazione del mercato interno dell'energia elettrica.

(2) L'esperienza nell'attuazione di tale direttiva dimostra i vantaggi che il mercato interno dell'energia elettrica può produrre in termini di maggiore efficienza, riduzioni dei prezzi, livelli più elevati di servizio e maggiore competitività. Restano tuttavia rilevanti sia le carenze che le possibilità di migliorare il funzionamento del mercato, in particolare occorre adottare misure concrete per garantire parità di condizioni a livello di generazione e ridurre il rischio di posizioni dominanti nel mercato e di comportamenti predatori, garantendo tariffe di trasmissione e distribuzione non discriminatorie mediante l'accesso alla rete sulla base di tariffe pubblicate prima della loro entrata in vigore e, infine, garantendo che i diritti dei clienti piccoli e vulnerabili siano tutelati e che le informazioni sulle fonti di energia per la generazione dell'elettricità siano divulgate unitamente al riferimento a documenti, se disponibili, che diano informazioni sull'impatto ambientale.

(3) Nella riunione tenutasi a Lisbona il 23 e il 24 marzo 2000, il Consiglio europeo ha invitato a intraprendere rapidamente i lavori per completare il mercato interno nel settore dell'energia elettrica e del gas e ad accelerare la liberalizzazione in tali settori, nell'intento di realizzare un mercato interno pienamente operativo. Nella sua risoluzione del 6 luglio 2000 sul secondo rapporto della Commissione relativo alla situazione della liberalizzazione dei mercati dell'energia, il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di adottare un calendario dettagliato per la realizzazione di obiettivi accuratamente definiti nella prospettiva di liberalizzare gradualmente, ma completamente, il mercato dell'energia.

(4) La libera circolazione delle merci, la libera fornitura dei servizi e la libertà di stabilimento, assicurate ai cittadini europei dal trattato, possono tuttavia essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.

(5) Gli ostacoli principali al conseguimento di un mercato interno pienamente operativo e competitivo sono connessi tra l'altro alle questioni di accesso alla rete, alle questioni di tariffazione e ai differenti gradi di apertura del mercato tra i vari Stati membri.

(6) Perché la concorrenza funzioni occorre che l'accesso alla rete sia fornito senza discriminazioni, in modo trasparente e a prezzi ragionevoli.

(7) Per completare il mercato interno dell'energia elettrica, è di fondamentale importanza che l'accesso alla rete dei gestori dei sistemi di trasmissione o di distribuzione sia non discriminatorio. Un gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione può comprendere una o più imprese.

(8) Per garantire un accesso alla rete efficiente e non discriminatorio è opportuno che i sistemi di distribuzione e trasmissione siano gestiti tramite entità giuridicamente separate qualora esistano imprese integrate verticalmente. La Commissione dovrebbe valutare misure di effetto equivalente, sviluppate dagli Stati membri, per conseguire l'obiettivo di tale requisito e, eventualmente, presentare proposte per modificare la presente direttiva. È anche opportuno che i gestori del sistema di trasmissione abbiano effettivi poteri decisionali per quanto riguarda i mezzi necessari per mantenere, gestire e sviluppare reti qualora i mezzi in questione appartengano e siano gestiti da imprese integrate verticalmente. È necessario che sia garantita l'indipendenza dei gestori del sistema di distribuzione e del sistema di trasmissione, in particolare con riferimento agli interessi della generazione e dell'approvvigionamento. Occorre pertanto istituire strutture di gestione indipendenti tra i gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione e qualsiasi società di generazione/approvvigionamento.

È tuttavia importante distinguere tra questa separazione giuridica e la separazione della proprietà. La separazione giuridica non presuppone un cambio della proprietà dei mezzi e nulla osta a condizioni simili o identiche in materia di occupazione nell'insieme dell'impresa integrata verticalmente. Dovrebbe tuttavia essere assicurato un processo decisionale non discriminatorio mediante misure organizzative relative all'indipendenza dei responsabili dell'adozione delle decisioni.

(9) Nel caso di piccoli sistemi la prestazione di servizi ausiliari può dover essere garantita dal gestore di un sistema di trasmissione (GST) interconnesso con piccoli sistemi.

(10) Benché questa direttiva non affronti questioni legate alla proprietà si ricorda che nel caso di un'impresa di trasmissione o di distribuzione che sia nella sua forma giuridica separata dalle imprese di generazione e/o fornitrici, i gestori del sistema designati possono essere le stesse imprese proprietarie dell'infrastruttura.

(11) Per evitare d'imporre un onere finanziario e amministrativo sproporzionato alle piccole imprese di distribuzione sarebbe opportuno dare agli Stati membri, ove necessario, la facoltà di esentarle da tali obblighi di separazione dal punto di vista della forma giuridica.

(12) Le procedure di autorizzazione non dovrebbero dar luogo a un onere amministrativo sproporzionato alle dimensioni e al potenziale impatto tra i produttori di energia elettrica.

(13) Sarebbe necessario adottare ulteriori misure per garantire tariffe trasparenti e non discriminatorie per l'accesso alle reti. Tali tariffe dovrebbero essere applicate a tutti gli utenti del sistema in modo non discriminatorio.

(14) Per agevolare la conclusione da parte di un'impresa elettrica stabilita in uno Stato membro di contratti per la fornitura di energia elettrica a clienti idonei in un altro Stato membro, gli Stati membri e, se del caso, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero adoperarsi affinché all'intero mercato interno si applichino condizioni più omogenee e lo stesso grado di idoneità.

(15) L'esistenza di un'efficace regolamentazione, attuata da una o più autorità nazionali di regolamentazione, costituisce un elemento importante per garantire un accesso non discriminatorio alla rete. Gli Stati membri specificano le funzioni, le competenze e i poteri amministrativi dell'autorità in questione. È importante che le autorità di regolamentazione abbiano lo stesso insieme minimo di competenze.

Tali autorità dovrebbero essere competenti a stabilire o approvare le tariffe o, se non altro, le metodologie di calcolo delle tariffe di trasmissione e di distribuzione. Per evitare incertezze e controversie dispendiose in termini di tempo e di denaro tali tariffe dovrebbero essere pubblicate prima della loro entrata in vigore.

(16) La Commissione ha manifestato l'intenzione di istituire un gruppo delle autorità europee di regolamentazione per l'energia elettrica e il gas, che costituirebbe un meccanismo di consulenza idoneo a incentivare la cooperazione e il coordinamento delle autorità nazionali di regolamentazione, al fine di promuovere lo sviluppo del mercato interno dell'energia elettrica e del gas e di contribuire all'applicazione coerente in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva, della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica.

(17) Per garantire a tutti gli operatori del mercato, compresi i nuovi operatori, un accesso effettivo al mercato, è necessario istituire meccanismi di bilanciamento non discriminatori e che rispecchino i costi. A tal fine, non appena il mercato dell'elettricità raggiunge un livello di liquidità sufficiente, sarebbe opportuno instaurare meccanismi di mercato trasparenti per la fornitura e l'acquisto di energia elettrica necessaria ai fini del bilanciamento. In assenza di un mercato liquido, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero svolgere un ruolo attivo per garantire che le tariffe di bilanciamento siano non discriminatorie e rispecchino i costi. Al tempo stesso, dovrebbero essere istituiti incentivi adeguati per bilanciare l'immissione e il prelievo di energia elettrica e per non compromettere il sistema.

(18) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter fissare esse stesse o approvare le tariffe, o le metodologie di calcolo delle tariffe, sulla base di una proposta del gestore del sistema di trasmissione, del gestore del sistema di distribuzione, oppure sulla base di una proposta concordata tra detti gestori e gli utenti della rete. Nello svolgere questi compiti, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che le tariffe di trasmissione e distribuzione siano non discriminatorie e rispecchino i costi, e dovrebbero tenere conto dei costi a lungo termine marginali risparmiati grazie alla generazione distribuita e alle misure di gestione della domanda.

(19) Tutti i settori industriali e commerciali comunitari, comprese le piccole e medie imprese, e tutti i cittadini della Comunità, che beneficiano dei vantaggi economici del mercato interno dovrebbero altresì poter beneficiare di elevati livelli di tutela dei consumatori, in particolare i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, le piccolo imprese dovrebbero anche poter beneficiare di garanzie relative al servizio pubblico, in particolare riguardo alla sicurezza dell'approvvigionamento e a tariffe ragionevoli, per ragioni di equità, competitività e, indirettamente, ai fini della creazione di posti di lavoro.

(20) I clienti dell'energia elettrica dovrebbero poter scegliere liberamente il loro fornitore. Nondimeno sarebbe opportuno seguire un approccio graduale per completare il mercato interno dell'energia elettrica al fine di consentire alle imprese di adeguarsi e garantire che siano poste in essere misure e sistemi adeguati per proteggere gli interessi degli utenti, e far sì che essi dispongano di un diritto reale ed effettivo di scegliere il loro fornitore.

(21) L'apertura progressiva del mercato alla piena concorrenza dovrebbe eliminare il più presto possibile le differenze tra Stati membri. Si dovrebbe assicurare trasparenza e certezza nell'attuazione della presente direttiva.

(22) Quasi tutti gli Stati membri hanno scelto di garantire la concorrenza sul mercato della generazione dell'energia elettrica attraverso una procedura trasparente di autorizzazione. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero assicurare la possibilità di contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento attraverso bandi di gara o una procedura equivalente, qualora con la procedura di autorizzazione non venisse costruita una capacità sufficiente di generazione di energia elettrica.

Gli Stati membri dovrebbero avere, ai fini della tutela dell'ambiente e della promozione di nuove tecnologie nascenti, la possibilità di bandire gare per nuove capacità sulla base di criteri pubblicati. Le nuove capacità comprendono tra l'altro le energie rinnovabili e la generazione combinata di calore ed elettricità (PCCE).

(23) Ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento è necessario tenere sotto controllo l'equilibrio tra domanda e offerta nei singoli Stati membri e, in seguito, elaborare una relazione sulla situazione a livello comunitario, tenendo conto delle capacità di interconnessione tra le zone. Tale controllo dovrebbe essere sufficientemente tempestivo da consentire di adottare misure adeguate, in caso di pericolo per la sicurezza dell'approvvigionamento. La costruzione e la manutenzione dell'infrastruttura di rete necessaria, ivi compresa la capacità di interconnessione, dovrebbero contribuire a garantire una fornitura stabile di energia elettrica. L'installazione e la manutenzione della necessaria infrastruttura di rete, comprese la capacità di interconnessione e la generazione decentralizzata di elettricità, costituiscono elementi importanti per assicurare un approvvigionamento stabile di energia elettrica.

(24) Gli Stati membri dovrebbero garantire ai clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, alle piccole imprese, il diritto di essere riforniti di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi facilmente comparabili, trasparenti e ragionevoli. Al fine di garantire nella Comunità la salvaguardia dei livelli qualitativi di servizio pubblico elevati, tutte le misure adottate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi della presente direttiva dovrebbero essere regolarmente comunicate alla Commissione. La Commissione dovrebbe pubblicare regolarmente una relazione che analizzi le misure adottate a livello nazionale per realizzare gli obiettivi relativi al servizio pubblico e che confronta la loro efficacia al fine di formulare raccomandazioni circa le misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli di servizio pubblico.

Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per proteggere i clienti vulnerabili nel contesto del mercato interno dell'energia elettrica. Tali misure possono variare a seconda delle circostanze particolari nello Stato membro in questione e possono includere misure specifiche riguardanti il pagamento di fatture per l'energia elettrica o misure più generali nell'ambito del sistema di previdenza sociale.

Se il servizio universale è fornito anche alle piccole imprese, le misure per garantire la fornitura di tale servizio possono variare a seconda dei clienti civili e delle piccole imprese.

(25) La Commissione ha manifestato l'intenzione di adottare iniziative concernenti, in particolare, l'ambito di applicazione delle disposizioni relative all'etichettatura, e segnatamente il modo in cui le informazioni sull'impatto ambientale, almeno per quanto riguarda le emissioni di CO2 e i residui radioattivi derivanti dalla produzione di elettricità a partire da diverse fonti energetiche, potrebbero essere rese disponibili in modo trasparente, facilmente accessibile e comparabile in tutta l'Unione europea, nonché il modo in cui le misure adottate dagli Stati membri per controllare l'accuratezza delle informazioni date dai fornitori potrebbero essere snellite.

(26) Il rispetto degli obblighi relativi al servizio pubblico è un elemento fondamentale della presente direttiva ed è importante che in essa siano definiti standard minimi comuni, rispettati da tutti gli Stati membri, che tengano conto degli obiettivi della protezione comune, della sicurezza degli approvvigionamenti, della tutela dell'ambiente e di livelli equivalenti di concorrenza in tutti gli Stati membri. È importante che gli obblighi relativi al servizio pubblico possano essere interpretati su base nazionale, tenendo conto di circostanze nazionali e fatto salvo il rispetto della legislazione comunitaria.

(27) Gli stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza. Tale fornitore può essere la divisione vendite di un'impresa di distribuzione integrata verticalmente che svolge altresì le funzioni di distribuzione a condizione che rispetti i requisiti di indipendenza della presente direttiva.

(28) Le misure attuate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi di coesione economica e sociale possono comprendere in particolare la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti. Tali strumenti possono includere meccanismi di responsabilità per garantire l'investimento necessario.

(29) Nella misura in cui le misure adottate dagli Stati membri per adempiere agli obblighi di servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, a notificarle alla Commissione.

(30) L'obbligo di notificare alla Commissione il rifiuto di un'autorizzazione a costruire nuove capacità di generazione è risultato un inutile onere amministrativo e dovrebbe quindi essere prevista la dispensa dal medesimo.

(31) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, cioè la realizzazione di un mercato interno dell'energia elettrica pienamente operativo, in cui prevalgano condizioni di concorrenza leale, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, in ragione della portata e degli effetti dell'azione, possono essere realizzati meglio a livello comunitario la Comunità può intervenire, conformemente al principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva non va oltre a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(32) Alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione della direttiva 90/547/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1990, concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti, sarebbe opportuno prendere misure per garantire regimi di accesso omogenei e non discriminatori per la trasmissione transfrontaliera, compresi i flussi di energia elettrica tra Stati membri. Per garantire un trattamento omogeneo dell'accesso alle reti dell'elettricità anche in caso di transito, sarebbe opportuno abrogare tale direttiva.

(33) Tenuto conto della portata delle modifiche alla direttiva 96/92/CE sarebbe opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione.

(34) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

hanno adottato la presente direttiva:

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(3)  Pubblicate nelle G.U.C.E. 28 agosto 2001, n. C 240 E e G.U.C.E. 24 settembre 2002, n. C 227 E.

(4)  Pubblicato nella G.U.C.E. 8 febbraio 2002, n. C 36.

(5)  Parere del Parlamento europeo del 13 marzo 2002 (G.U.U.E. 27 febbraio 2003, n. C 47 E), posizione comune del Consiglio del 3 febbraio 2003 (G.U.U.E. 4 marzo 2003, n. C 50 E) e decisione del Parlamento europeo del 14 giugno 2003.

 

Articolo 23

Autorità di regolamentazione.

1. Gli Stati membri designano uno o più organismi competenti con la funzione di autorità di regolamentazione. Tali autorità sono pienamente indipendenti dagli interessi dell'industria elettrica. Esse hanno quantomeno il compito, mediante l'applicazione del presente articolo, di assicurare la non discriminazione, l'effettiva concorrenza e l'efficace funzionamento del mercato, controllando in particolare:

a) le regole di gestione e assegnazione della capacità di interconnessione di concerto con l'autorità o le autorità di regolamentazione degli Stati membri con i quali esiste interconnessione;

b) gli eventuali dispositivi per risolvere i problemi di congestione nell'ambito delle reti elettriche nazionali;

c) il tempo impiegato dalle imprese di trasmissione e distribuzione per effettuare le connessioni e le riparazioni;

d) la pubblicazione, da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, di informazioni adeguate sugli interconnector, l'uso della rete e l'assegnazione delle capacità alle parti interessate, tenendo conto della necessità di trattare i dati non aggregati come informazioni commerciali riservate;

e) l'effettiva separazione contabile di cui all'articolo 19, al fine di evitare trasferimenti incrociati di risorse tra attività di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura;

f) le condizioni e le tariffe di connessione dei nuovi produttori di elettricità, per garantire che siano obiettive, trasparenti e non discriminatorie, in particolare tenendo pienamente conto dei costi e dei vantaggi delle diverse tecnologie basate sulle fonti energetiche rinnovabili, della generazione distribuita e della produzione combinata di calore ed elettricità;

g) la misura in cui i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione adempiono ai loro compiti conformemente agli articoli 9 e 14;

h) il livello di trasparenza e concorrenza.

Le autorità istituite a norma del presente articolo pubblicano una relazione annuale sul risultato delle loro attività di controllo di cui alle lettere da a) a h).

2. Le autorità di regolamentazione hanno il compito di fissare o approvare, prima dell'entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire quanto segue:

a) le condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione. Tali tariffe o metodologie consentono che gli investimenti necessari nelle reti siano effettuati in modo da permettere agli stessi di assicurare il funzionamento delle reti;

b) le condizioni di fornitura dei servizi di bilanciamento.

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le autorità di regolamentazione presentino all'organo competente dello Stato membro, affinché adotti una decisione formale, le tariffe o almeno le metodologie di cui al paragrafo 2, nonché le modifiche di cui al paragrafo 4. In tal caso, l'organo competente ha il potere di approvare o respingere un progetto di decisione presentato dall'autorità di regolamentazione.

Le tariffe, metodologie e modifiche presentate sono pubblicate insieme alla decisione all'atto dell'adozione formale. È pubblicato inoltre ogni rigetto formale di un progetto di decisione, con la sua motivazione.

4. Se necessario, le autorità di regolamentazione hanno facoltà di imporre ai gestori del sistema di trasmissione e di distribuzione di modificare le condizioni, le tariffe, le regole, i meccanismi e le metodologie di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per garantire che siano proporzionati e vengano applicati in modo non discriminatorio.

5. Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro il gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione, con riferimento agli aspetti menzionati ai paragrafi 1, 2, e 4, può adire l'autorità di regolamentazione che, in qualità di autorità per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora l'autorità di regolamentazione richieda ulteriori informazioni. Il termine può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. Detta decisione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia annullata in seguito ad impugnazione.

Nel caso in cui il reclamo riguardi le tariffe di connessione per nuovi impianti di generazione di grandi dimensioni, il termine di due mesi può essere prorogato dall'autorità di regolamentazione.

6. Qualsiasi parte lesa che abbia il diritto di sporgere reclamo in merito ad una decisione relativa a metodologie adottata ai sensi dei paragrafi 2, 3 o 4 ovvero, allorché l'autorità di regolamentazione è tenuta a procedere a consultazioni, relativa alle metodologie proposte, può presentare un reclamo per la revisione della decisione in causa entro due mesi o entro un periodo più breve se così previsto dagli Stati membri, dalla pubblicazione della decisione stessa o della proposta di decisione.

I reclami non hanno effetto sospensivo.

7. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le autorità di regolamentazione siano in grado di esercitare le funzioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 con efficacia e sollecitudine.

8. Gli Stati membri introducono meccanismi idonei ed efficienti di regolamentazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori, e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato e in particolare dell'articolo 82.

Sino al 2010 le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 luglio di ogni anno e conformemente alle norme in materia di concorrenza, una relazione su posizioni dominanti sul mercato, su comportamenti predatori e anticoncorrenziali. La relazione esamina inoltre l'evoluzione dei modelli di proprietà e qualsiasi misura concreta adottata a livello nazionale per garantire la presenza sul mercato di un'adeguata varietà di operatori, ovvero le misure pratiche adottate per rafforzare l'interconnessione e la concorrenza.

A partire dal 2010 le autorità competenti presentano siffatta relazione con scadenza biennale.

9. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di inosservanza delle norme sulla riservatezza previste dalla presente direttiva, siano adottate appropriate misure nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili, ivi compresi procedimenti amministrativi o penali in base al rispettivo diritto nazionale.

10. La risoluzione delle controversie transfrontaliere è demandata all'autorità di regolamentazione competente per il gestore che nega l'uso o l'accesso al sistema.

11. I reclami di cui ai paragrafi 5 e 6 lasciano impregiudicati i mezzi di impugnazione previsti dal diritto comunitario e nazionale.

12. Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno e alla parità di condizioni cooperando tra loro e con la Commissione in modo trasparente.


Dir. 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L 275. Entrata in vigore il 25 ottobre 2003.

(2)  Termine di recepimento: 31 dicembre 2003. Direttiva recepita con D.L. 12 novembre 2004, n. 273, con la L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), con il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216, con comunicato 24 marzo 2007, con comunicato 24 aprile 2007, con comunicato 5 maggio 2007, con comunicato 26 luglio 2007 e con comunicato 31 agosto 2007.

(3)  Testo rilevante ai fini del SEE.

(4)  Vedi la decisione 2004/156/CE che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della presente direttiva, il regolamento (CE) n. 2216/2004 relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della presente direttiva. Vedi, in attuazione della presente direttiva, la decisione

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (5),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (6),

visto il parere del Comitato delle regioni (7),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (8),

considerando quanto segue:

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(5)  Pubblicata nella G.U.C.E. 26 marzo 2002, n. C 75 E.

(6)  Pubblicato nella G.U.C.E. 17 settembre 2002, n. C 221.

(7)  Pubblicato nella G.U.C.E. 12 agosto 2002, n. C 192.

(8)  Parere 10 ottobre 2002 del Parlamento europeo, posizione comune 18 marzo 2003 del Consiglio (G.U.U.E. 27 maggio 2003, n. C 125 E) e posizione 2 luglio 2003 del Parlamento europeo e decisione 22 luglio 2003 del Consiglio.

 

(1) Il Libro verde sullo scambio dei diritti di emissione di gas a effetto serra all'interno dell'Unione europea ha lanciato un dibattito in Europa sull'opportunità e sulle modalità di funzionamento di un meccanismo che consenta lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra all'interno dell'Unione europea. Il Programma europeo per il cambiamento climatico ha prospettato una serie di politiche e di misure comunitarie, da definire attraverso un processo di consultazione dei soggetti interessati, compreso un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità (il sistema comunitario) basata sul citato Libro verde. Nelle sue conclusioni dell'8 marzo 2001, il Consiglio ha riconosciuto la particolare importanza del Programma europeo per il cambiamento climatico e dei lavori basati sul Libro verde ed ha sottolineato l'urgenza di avviare iniziative concrete a livello comunitario.

(2) Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, istituito con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, individua nel cambiamento climatico un tema prioritario per le iniziative della Comunità e prevede, per il 2005, l'istituzione di un sistema per lo scambio di emissioni esteso a tutta la Comunità. Tale programma riconosce che la Comunità si è impegnata a conseguire, tra il 2008 e il 2012, una riduzione dell'8% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto al livello del 1990 e che, a più lungo termine, occorrerà che le emissioni di gas a effetto serra diminuiscano del 70% circa rispetto al livello del 1990.

(3) L'obiettivo finale della convenzione quadro delle Nazioni sui cambiamenti climatici, approvata con decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, è di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serro nell'atmosfera a un livello che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza antropica sul sistema climatico.

(4) Una volta entrato in vigore, il protocollo di Kyoto, approvato con decisione 2002/358/CE del Consiglio del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni, impegnerà la Comunità e i suoi Stati membri a ridurre, nel periodo 2008-2012, le loro emissioni antropiche aggregate dei gas a effetto serra elencate nell'allegato A del protocollo nella misura dell'8% rispetto al livello del 1990.

(5) La Comunità e i suoi Stati membri hanno convenuto di adempiere gli impegni a ridurre le emissioni antropiche dei gas a effetto serra di cui al protocollo di Kyoto, ai sensi della decisione 2002/358/CE. La presente direttiva è intesa a contribuire ad un più efficace adempimento degli impegni da parte della Comunità europea e dei suoi Stati membri mediante un efficiente mercato europeo delle quote di emissione dei gas a effetto serra, con la minor riduzione possibile dello sviluppo economico e dell'occupazione.

(6) La decisione 93/389/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO2 e di altri gas a effetto serra nella Comunità, ha istituito un meccanismo per controllare le emissioni di gas a effetto serra e valutare i progressi realizzati ai fini del rispetto degli impegni assunti in ordine a tali emissioni. Detto meccanismo aiuterà gli Stati membri a determinare la quantità totale di quote di emissioni da assegnare.

(7) Sono necessarie disposizioni comunitarie sull'assegnazione di quote di emissioni da parte degli Stati membri onde contribuire a preservare l'integrità del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza.

(8) Gli Stati membri dovrebbero tener conto, al momento dell'assegnazione delle quote, del potenziale di riduzione delle emissioni delle attività del processo industriale.

(9) Gli Stati membri possono disporre di rilasciare quote di emissione valide soltanto per un periodo quinquennale che inizia nel 2008 a persone in relazione a quote soppresse corrispondenti a riduzioni di emissioni effettuate da dette persone sul loro territorio nazionale durante il periodo triennale che inizia nel 2005.

(10) A decorrere da tale periodo quinquennale, i trasferimenti di quote di emissione ad un altro Stato membro comporteranno corrispondenti adeguamenti delle quantità assegnate a titolo del protocollo di Kyoto.

(11) È opportuno che gli Stati membri assicurino che i gestori che esercitano determinate attività siano in possesso di un'autorizzazione a emettere gas a effetto serra e controllino e notifichino le proprie emissioni di gas a effetto serra specificate in relazione a tali attività.

(12) Gli Stati membri dovrebbero determinare le sanzioni per le violazioni della presente direttiva ed assicurarsi che dette sanzioni siano applicate. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(13) Per assicurare la trasparenza, il pubblico dovrebbe avere accesso alle informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai risultati del controllo delle emissioni, fatti salvi unicamente i limiti previsti dalla direttiva 2003/4/CE, del 28 gennaio 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

(14) Gli Stati membri dovrebbero presentare una relazione sull'attuazione della presente direttiva da redigere secondo la direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente.

(15) L'inclusione di impianti supplementari nel sistema comunitario dovrebbe essere conforme alle disposizioni della presente direttiva e la copertura dello schema comunitario può pertanto essere estesa alle emissioni di gas a effetto serra diversi dal biossido di carbonio, fra cui quelli provenienti dall'alluminio e dalle attività chimiche.

(16) La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di mantenere o stabilire sistemi nazionali di scambio che disciplinino le emissioni di gas ad effetto serra provenienti da attività diverse da quelle elencate nell'allegato I o inserite nel sistema comunitario, o da impianti temporaneamente esclusi dal sistema comunitario.

(17) Gli Stati membri possono partecipare a scambi internazionali di quote di emissione quali parti del protocollo di Kyoto con qualsiasi altra parte inclusa nell'allegato B dello stesso.

(18) Il collegamento del sistema comunitario con sistemi di scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra nei paesi terzi aumenterà l'efficienza in termini di costi del completamento dell'obiettivo comunitario di riduzione delle emissioni, quale è fissato dalla decisione 2002/358/CE sull'adempimento congiunto degli impegni.

(19) I meccanismi di progetto, compresi l'attuazione congiunta e il meccanismo di sviluppo pulito, sono importanti al fine di conseguire gli obiettivi della riduzione delle emissioni globali di gas a effetto serra e dell'efficienza in termini di costi dello schema comunitario. Ai sensi delle pertinenti disposizioni del protocollo di Kyoto e degli accordi di Marrakech, l'utilizzo dei meccanismi dovrebbe essere complementare alle azioni interne che costituiranno pertanto una significativa dimostrazione dello sforzo effettuato.

(20) La presente direttiva incoraggerà l'utilizzo di tecnologie energetiche più efficaci, compresa la tecnologia della cogenerazione di energia termica ed elettrica, in quanto produce meno emissioni per unità di emissione, laddove la futura direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato dell'energia, riguarderà specificamente la tecnologia della cogenerazione di energia termina ed elettrica.

(21) La direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento istituisce una disciplina generale per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento mediante la quale possono essere rilasciate autorizzazioni per l'emissione di gas a effetto serra. È opportuno modificare la direttiva 96/61/CE in modo da assicurare che non vengano fissati valori limite per le emissioni dirette di gas a effetto serra provenienti dagli impianti contemplati dalla presente direttiva, e che gli Stati membri possano scegliere di non imporre requisiti relativi all'efficienza energetica in relazione a unità di combustione o ad altre unità che emettono anidride carbonica sul sito, salvi altri requisiti di cui alla direttiva 96/61/CE.

(22) La presente direttiva è compatibile con la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e con il protocollo di Kyoto. Essa dovrebbe essere riesaminata alla luce degli sviluppi che si registreranno in tale contesto e per tener conto dell'esperienza acquisita nella sua attuazione, come pure dei progressi realizzati nel controllo delle emissioni di gas a effetto serra.

(23) Lo scambio di quote di emissioni dovrebbe far parte di un pacchetto organico e coerente di politiche e di misure realizzate a livello di Stati membri e della Comunità. Salva l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, per le attività contemplate dal programma comunitario gli Stati membri dovrebbero considerare le implicazioni di politiche regolamentari, fiscali e di altre politiche che perseguano gli stessi risultati. In sede di revisione della presente direttiva si dovrebbe tener conto della misura in cui questi obiettivi sono stati realizzati.

(24) Lo strumento della tassazione può essere una politica nazionale per limitare le emissioni da impianti temporaneamente esclusi.

(25) Le politiche e le misure dovrebbero essere attuate a livello di Comunità e di Stati membri in tutti i settori dell'economia dell'Unione europea e non soltanto nei settori dell'industria e dell'energia, così da generare sostanziali riduzioni delle emissioni. La Commissione dovrebbe considerare in particolare politiche e misure a livello comunitario in modo che il settore dei trasporti offra un contributo sostanziale alla Comunità e agli Stati membri nel rispondere agli impegni sui cambiamenti climatici contratti nell'ambito del protocollo di Kyoto.

(26) Malgrado la variegata potenzialità dei meccanismi basati sul mercato, la strategia dell'Unione europea in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbe essere costruita su un equilibrio fra il sistema comunitario e altri tipi di azione comunitaria, interna ed internazionale.

(27) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(28) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(29) Poiché i criteri 1, 5 e 7 dell'allegato III non possono essere modificati attraverso la procedura della comitatologia, le modifiche concernenti i periodi successivi al 2012 dovrebbero essere apportate unicamente attraverso la procedura di codecisione.

(30) Poiché l'obiettivo dell'intervento prospettato, vale a dire l'istituzione di un sistema comunitario, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri che agiscono isolatamente e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento in oggetto, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

hanno adottato la presente direttiva:

 

Articolo 1

Oggetto.

La presente direttiva istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità (in prosieguo denominato "il sistema comunitario"), al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica.

 

Articolo 2

Campo di applicazione.

1. La presente direttiva si applica alle emissioni provenienti dalle attività indicate nell'allegato I e ai gas a effetto serra elencati nell'allegato II.

2. La presente direttiva si applica salvo il disposto della direttiva 96/61/CE.

 

Articolo 3

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

a) "quota di emissioni", il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, valido unicamente per rispettare le disposizioni della presente direttiva e cedibile conformemente alla medesima;

b) "emissioni", il rilascio nell'atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto;

c) "gas a effetto serra", i gas di cui all'allegato II;

d) "autorizzazione ad emettere gas a effetto serra", l'autorizzazione rilasciata a norma degli articoli 5 e 6;

e) "impianto", un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;

f) "gestore", la persona che gestisce o controlla un impianto o, se previsto dalla normativa nazionale, alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo;

g) "persona", qualsiasi persona fisica o giuridica;

h) "nuovo entrante", l'impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra o un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas a effetto serra a motivo di modifiche alla natura o al funzionamento dell'impianto, o suoi ampliamenti, a seguito della notifica alla Commissione del piano nazionale di assegnazione;

i) "pubblico", una o più persone nonché, secondo la normativa o la prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone;

j) "tonnellata di biossido di carbonio equivalente", una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO2) o una quantità di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato nell'allegato II che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario;

k) "parte inclusa nell'allegato I", una parte elencata nell'allegato I alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) che ha ratificato il Protocollo di Kyoto come indicato all'articolo 1, paragrafo 7, del protocollo medesimo (9);

l) "attività di progetto", un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto (10);

m) "unita di riduzione delle emissioni" (emission reduction unit, ERU), un'unita rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto (11);

n) "riduzione delle emissioni certificate" (certified emission reduction, CER), un'unita rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto (12).

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(9)  Lettera aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 2004/101/CE.

(10)  Lettera aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 2004/101/CE.

(11)  Lettera aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 2004/101/CE.

(12)  Lettera aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 2004/101/CE.

 

Articolo 4

Autorizzazione ad emettere gas a effetto serra.

Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2005, nessun impianto possa esercitare le attività elencate all'allegato I che comportano emissioni specificate in relazione a tale attività, a meno che il relativo gestore non sia munito di un'autorizzazione rilasciata da un'autorità competente conformemente agli articoli 5 e 6, o che l'impianto non sia temporaneamente escluso dal sistema comunitario, ai sensi dell'articolo 27.

Articolo 5

Domanda di autorizzazione ad emettere gas a effetto serra.

La domanda rivolta all'autorità competente, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, contiene la descrizione di quanto segue:

a) l'impianto e le sue attività compresa la tecnologia utilizzata;

b) le materie prime e secondarie il cui impiego è suscettibile di produrre emissioni elencate nell'allegato I;

c) le fonti di emissioni di gas dell'impianto elencate nell'allegato I, e

d) le misure previste per controllare e comunicare le emissioni secondo le linee guida adottate a norma dell'articolo 14.

La domanda di autorizzazione contiene anche una sintesi non tecnica dei dati di cui al primo comma.

 

Articolo 6

Condizioni e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra.

1. L'autorità competente rilascia un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra da un impianto o da parte di esso, ove abbia accertato che il gestore è in grado di controllare e comunicare le emissioni.

Un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra può valere per uno o più impianti localizzati sullo stesso sito gestiti dallo stesso gestore.

2. L'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra contiene i seguenti elementi:

a) nome e indirizzo del gestore;

b) descrizione delle attività e delle emissioni dell'impianto;

c) disposizioni in tema di monitoraggio, con specificazione della metodologia e della frequenza dello stesso;

d) disposizioni in tema di comunicazioni, e

e) obbligo di restituire quote di emissioni pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante ciascun anno civile, come verificate a norma dell'articolo 15, entro quattro mesi dalla fine di tale anno.

 

Articolo 7

Modifica degli impianti.

Il gestore informa l'autorità competente in merito a eventuali modifiche che intenda apportare alla natura o al funzionamento dell'impianto, ovvero a suoi ampliamenti, che possano richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, procede a detto aggiornamento. Qualora muti l'identità del gestore dell'impianto, l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione per inserirvi il nome e l'indirizzo del nuovo gestore.

 

Articolo 8

Coordinamento con la direttiva 96/61/CE.

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché, nel caso di impianti che esercitano attività di cui all'allegato I della direttiva 96/61/CE, le condizioni e la procedura per il rilascio di un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra siano coordinate con quelle previste da tale direttiva. Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 della presente direttiva possono essere integrate nelle procedure previste dalla direttiva 96/61/CE.

 

 

 

 

Articolo 9

Piano nazionale di assegnazione.

1. Per ciascun periodo di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, ciascuno Stato membro elabora un piano nazionale che determina le quote totali di emissioni che intende assegnare per tale periodo e le modalità di tale assegnazione. Il piano si fonda su criteri obiettivi e trasparenti, compresi i criteri elencati nell'allegato III, e tiene nella dovuta considerazione le osservazioni del pubblico. Fatto salvo il trattato, la Commissione elabora entro il 31 dicembre 2003 gli orientamenti per l'attuazione dei criteri elencati nell'allegato III.

Per il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, il piano è pubblicato e notificato alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 31 marzo 2004. Per i periodi successivi, il piano è pubblicato e notificato alla Commissione e agli altri Stati membri almeno diciotto mesi prima dell'inizio del periodo in questione.

2. I piani nazionali di assegnazione sono esaminati in seno al comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

3. Nei tre mesi successivi alla notificazione da parte di uno Stato membro di un piano nazionale di cui al paragrafo 1, la Commissione può respingerlo, in tutto o in parte, qualora lo ritenga incompatibile con l'articolo 10 o con i criteri elencati nell'allegato III. Lo Stato membro prende una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 o paragrafo 2, solo previa accettazione da parte della Commissione delle modifiche che esso propone. La Commissione giustifica ogni decisione di rigetto.

 

Articolo 10

Metodo di assegnazione.

Per il triennio che ha inizio il 1° gennaio 2005 gli Stati membri assegnano almeno il 95% delle quote di emissioni a titolo gratuito. Per il quinquennio che inizia il 1° gennaio 2008, gli Stati membri assegnano almeno il 90% delle quote di emissioni a titolo gratuito.

 

Articolo 11

Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni.

1. Per il triennio che ha inizio il 1° gennaio 2005 ciascuno Stato membro decide in merito alle quote totali di emissioni che assegnerà in tale periodo nonché in merito all'assegnazione di aliquote al gestore di ciascun impianto. Tale decisione è presa almeno tre mesi prima dell'inizio del suddetto triennio, sulla base del piano nazionale di assegnazione di cui all'articolo 9 e nel rispetto dell'articolo 10, tenendo nella dovuta considerazione le osservazioni del pubblico.

2. Per il quinquennio che ha inizio il 1° gennaio 2008 e per ciascun periodo successivo di cinque anni, ciascuno Stato membro decide in merito alle quote totali di emissioni che assegnerà in tale periodo, nonché inizia il processo di assegnazione di tali quote al gestore di ciascun impianto. Tale decisione è presa almeno dodici mesi prima dell'inizio del periodo in oggetto, sulla base del piano nazionale di assegnazione di cui all'articolo 9 e nel rispetto dell'articolo 10, tenendo nella dovuta considerazione le osservazioni del pubblico.

3. Le decisioni adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 sono conformi alle disposizioni del trattato, in particolare agli articoli 87 e 88. Nel decidere in merito all'assegnazione delle quote di emissioni, gli Stati membri tengono conto della necessità di permettere ai nuovi entranti di accedere a tali quote.

4. Per ogni anno del periodo di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 l'autorità competente rilascia una parte delle quote totali di emissioni entro il 28 febbraio di tale anno.

 

Articolo 11 bis (13)

Utilizzo di CER ed ERU derivanti dalle attività di progetto per l'utilizzo nel sistema comunitario.

1. Fatto salvo il paragrafo 3, nel corso di ciascun periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare i gestori ad utilizzare le CER e le ERU derivanti dalle attività di progetto nell'ambito del sistema comunitario fino ad una percentuale della quota di emissioni assegnata ad ogni impianto, da specificarsi da ciascun Stato membro nel suo piano nazionale di assegnazione per tale periodo. La conversione avviene mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte dello Stato membro, di una quota di emissioni in cambio di una CER o di una ERU detenuta dal gestore interessato nel registro nazionale del suo Stato membro.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri possono, durante il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, autorizzare i gestori ad utilizzare le CER derivanti dalle attività di progetto nell'ambito del sistema comunitario di scambio. Ciò avviene mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte di uno Stato membro, di una quota di emissioni in cambio di una CER. Gli Stati membri cancellano le CER utilizzate da gestori nel corso del periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

3. Tutte le CER e le ERU che sono rilasciate e possono essere utilizzate ai sensi della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto e delle successive decisioni adottate a norma di tali strumenti possono essere utilizzate nel sistema comunitario:

a) fatto salvo l'obbligo per i gestori, nell'ottica della conformità alla convenzione UNFCCC e al Protocollo di Kyoto e alle successive decisioni adottate a norma di tali strumenti, per cui gli Stati membri devono astenersi dall'utilizzare CER ed ERU generate da impianti nucleari per adempiere ai loro obblighi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del Protocollo di Kyoto e della decisione 2002/358/CE, di astenersi dall'utilizzare CER ed ERU generate da tali impianti nell'ambito del sistema comunitario durante il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e il primo periodo di cinque anni di cui all'articolo 11, paragrafo 2;

e

b) fatta eccezione per le CER ed ERU derivanti da attività di utilizzo del territorio, variazione della destinazione d'uso del territorio e silvicoltura.

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(13)  Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2004/101/CE.

 

Articolo 11 ter (14)

Attività di progetto.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di riferimento per le attività di progetto, definite da decisioni successive adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto, che vengono effettuate in paesi che abbiano firmato un trattato di adesione con l'Unione europea, siano pienamente conformi all'acquis comunitario, comprese le deroghe temporanee stabilite nel trattato di adesione.

2. Ad esclusione di quanto previsto al paragrafo 3 e al paragrafo 4, gli Stati membri che ospitano attività di progetto garantiscono che non vengano rilasciate ERU o CER per le riduzioni o le limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra ottenute negli impianti rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva.

3. Fino al 31 dicembre 2012, per le attività di progetto di attuazione congiunta (JI) o del meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) che riducono o limitano direttamente le emissioni di un impianto rientrante nel campo di applicazione della presente direttiva, possono essere rilasciate ERU e CER soltanto se un numero corrispondente di quote di emissioni è cancellato dal gestore dell'impianto in questione (15).

4. Fino al 31 dicembre 2012, per le attività di progetto JI o CDM che riducono o limitano indirettamente le emissioni di impianti rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva, possono essere rilasciate ERU e CER soltanto se un numero corrispondente di quote di emissioni è cancellato dal registro nazionale dello Stato membro di origine delle ERU o delle CER (16).

5. Lo Stato membro che autorizza entità private o pubbliche a partecipare adattività di progetto rimane responsabile del rispetto degli obblighi che ha assunto nell'ambito della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto e garantisce che detta partecipazione sia coerente con le relative linee guida, modalità e procedure adottate a norma della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto.

6. Nel caso di attività di progetto per la produzione di energia idroelettrica con capacita di generazione superiore ai 20 MW, gli Stati membri garantiscono, in sede di approvazione di tali attività di progetto, il rispetto, durante lo sviluppo delle stesse, dei criteri e delle linee guida internazionali applicabili, compresi quelli contenuti nella relazione finale del novembre 2000 della World Commission on Dams intitolata "Dams and Development. A new Framework for Decision-Making".

7. Le disposizioni di attuazione dei paragrafi 3 e 4, in particolare quelle tese ad evitare la doppia contabilizzazione, e qualsiasi disposizione necessaria all'attuazione del paragrafo 5, nel quale la parte ospitante deve soddisfare tutti i criteri di ammissibilità per le attività di progetto JI, sono adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2.

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(14)  Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2004/101/CE.

(15)  Vedi, per le disposizioni di attuazione del presente paragrafo, la decisione 2006/780/CE, in base a quanto disposto dal suo articolo 1.

(16)  Vedi, per le disposizioni di attuazione del presente paragrafo, la decisione 2006/780/CE, in base a quanto disposto dal suo articolo 1.

 

Articolo 12

Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le quote di emissioni possano essere trasferite:

a) tra persone all'interno della Comunità;

b) tra persone all'interno della Comunità e persone nei paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell'articolo 25, nell'osservanza delle sole restrizioni previste dalla presente direttiva o adottate in forza della medesima.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le quote di emissioni rilasciate dall'autorità competente di un altro Stato membro vengano riconosciute ai fini dell'adempimento degli obblighi che incombono ad un gestore a norma del paragrafo 3.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore di ciascun impianto restituisca un numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell'anno civile precedente, come verificato a norma dell'articolo 15, e che tali quote vengano successivamente cancellate.

4. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che le quote di emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento a richiesta della persona che le detiene.

 

Articolo 13

Validità delle quote.

1. Le quote sono valide per le emissioni prodotte durante il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1 o paragrafo 2 per il quale sono rilasciate.

2. Quattro mesi dopo l'inizio del primo quinquennio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, l'autorità competente cancella le quote che non sono più valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3.

Gli Stati membri possono rilasciare quote di emissioni per il periodo in corso a persone le cui quote di emissioni siano state cancellate a norma del primo comma.

3. Quattro mesi dopo l'inizio di ciascun quinquennio successivo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, l'autorità competente cancella le quote che non sono più valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3.

Gli Stati membri rilasciano quote di emissioni per il periodo in corso a persone le cui quote di emissioni siano state cancellate a norma del primo comma.

 

Articolo 14

Linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni.

1. Entro il 30 settembre 2003, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni provenienti dalle attività elencate all'allegato I di gas ad effetto serra specificati in relazione a tale attività. Le linee guida si basano sui principi di monitoraggio e comunicazione di cui all'allegato IV.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le emissioni vengano controllate in conformità delle linee guida.

3. Gli Stati membri provvedono affinché ogni gestore di un impianto comunichi all'autorità competente le emissioni rilasciate da tale impianto in ciascun anno civile dopo la fine di tale anno, in conformità delle linee guida.

 

Articolo 15

Verifica.

Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni effettuate dai gestori degli impianti a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, siano verificate secondo i criteri definiti all'allegato V, e provvedono affinché l'autorità competente ne sia informata.

Gli Stati membri provvedono affinché il gestore dell'impianto la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme ai criteri di cui all'allegato V entro il 31 marzo di ogni anno per le emissioni rilasciate durante l'anno precedente non possa trasferire ulteriormente altre quote di emissioni fino al momento in cui la sua comunicazione non sia riconosciuta come conforme.

 

Articolo 16

Sanzioni.

1. Gli Stati membri determinano le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per l'applicazione di tali norme. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2003 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni.

2. Gli Stati membri assicurano la pubblicazione dei nomi dei gestori che hanno violato i requisiti per la restituzione di quote di emissioni sufficienti a norma dell'articolo 12, paragrafo 3.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce un numero di quote di emissioni sufficiente a coprire le emissioni rilasciate durante l'anno precedente sia obbligato a pagare un'ammenda per le emissioni in eccesso. Per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa da un impianto il cui gestore non ha restituito le quote di emissione, l'ammenda per le emissioni in eccesso corrisponde a 100 EUR. Il pagamento dell'ammenda per le emissioni in eccesso non dispensa il gestore dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni corrispondente a tali emissioni in eccesso all'atto della restituzione delle quote relative alle emissioni dell'anno civile seguente.

4. Durante il triennio che ha inizio il 1° gennaio 2005, per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa da un impianto per il quale il gestore non ha restituito le quote di emissione, gli Stati membri applicano un'ammenda di livello inferiore per le emissioni in eccesso, pari a 40 EUR. Il pagamento dell'ammenda per le emissioni in eccesso non dispensa il gestore dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni corrispondente a tali emissioni in eccesso all'atto della restituzione delle quote relative alle emissioni dell'anno civile seguente.

 

Articolo 17 (17)

Accesso alle informazioni.

Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto alle quali gli Stati membri partecipano, o per le quali autorizzano la partecipazione di entità private o pubbliche, nonché le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra e che sono detenute dall'autorità competente, vengono messe a disposizione del pubblico ai sensi della direttiva 2003/4/CE.

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(17)  Articolo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2004/101/CE.

 

Articolo 18

Autorità competente.

Gli Stati membri prendono le opportune disposizioni amministrative, compresa la designazione di una o più autorità competenti, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente direttiva. Qualora sia designata più di un'autorità competente, le attività che tali autorità svolgono ai sensi della presente direttiva devono essere coordinate.

Gli Stati membri garantiscono, in particolare, il coordinamento tra il proprio punto di contatto designato per l'approvazione delle attività di progetto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Protocollo di Kyoto e le rispettive autorità nazionali designate, incaricate di attuare l'articolo 12 del Protocollo di Kyoto; entrambe sono designate conformemente alle successive decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto (18).

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(18)  Comma aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 2004/101/CE.

 

 

 

Articolo 19

Registri.

1. Gli Stati membri provvedono ad istituire e conservare un registro per assicurare l'accurata contabilizzazione precisa delle quote di emissioni rilasciate, possedute, cedute e cancellate. Gli Stati membri possono conservare i loro registri per mezzo di un sistema consolidato, unitamente ad uno o più Stati membri.

2. Qualsiasi persona può possedere quote di emissioni. Il registro è accessibile al pubblico e contiene una contabilità separata per registrare le quote di emissioni possedute da ciascuna persona alla quale siano state rilasciate o dalla quale siano state trasferite quote di emissione.

3. Ai fini dell'attuazione della presente direttiva la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, un regolamento relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri sotto forma di banche di dati elettroniche standardizzate, contenenti elementi di dati comuni che consentano di controllare il rilascio, il possesso, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni, nonché di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario, e di garantire che ogni cessione sia compatibile con gli obblighi risultanti dal protocollo di Kyoto. Tale regolamento stabilisce anche disposizioni in materia di impiego e identificazione delle CER e delle ERU nel sistema comunitario e riguardo al monitoraggio del livello di impiego raggiunto (19).

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(19)  Frase aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 2004/101/CE.

 

Articolo 20

Amministratore centrale.

1. La Commissione designa un amministratore centrale incaricato di tenere un catalogo indipendente nel quale sono registrati gli atti di rilascio, trasferimento e cancellazione delle quote di emissioni.

2. L'amministratore centrale esegue un controllo automatico sui singoli atti inseriti nei registri mediante il catalogo indipendente degli atti, onde verificare che il rilascio, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni non siano viziati da irregolarità.

3. Se il controllo automatico accerta l'esistenza di irregolarità, l'amministratore centrale ne informa lo Stato membro o gli Stati membri interessati, i quali non registrano le transazioni in oggetto né alcuna transazione successiva riguardante le quote di emissioni interessate finché le irregolarità non vengono sanate.

 

Articolo 21

Relazioni degli Stati membri.

1. Ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva. La relazione riserva un'attenzione particolare alle disposizioni prese ai fini dell'assegnazione delle quote di emissioni, dell'impiego delle ERU e delle CER nel sistema comunitario, della tenuta dei registri, dell'applicazione degli orientamenti in materia di monitoraggio e comunicazioni, delle verifiche e delle questioni riguardanti il rispetto della presente direttiva e il trattamento fiscale delle emissioni rilasciate, se del caso (20). La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 30 giugno 2005. La relazione è elaborata sulla scorta di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE. Il questionario o lo schema sono trasmessi agli Stati membri almeno sei mesi prima del termine per la presentazione della prima relazione (21).

2. Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione pubblica un rapporto sull'applicazione della presente direttiva nei tre mesi successivi al ricevimento delle relazioni degli Stati membri.

3. La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri sugli sviluppi relativi all'assegnazione delle quote di emissioni, all'impiego delle ERU e delle CER nel sistema comunitario, alla tenuta dei registri, al monitoraggio, alle comunicazioni, alle verifiche e al rispetto della presente direttiva (22).

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(20)  Frase così sostituita dall'articolo 1 della direttiva 2004/101/CE.

(21)  A noma del presente paragrafo, vedi la decisione 2005/381/CE.

(22)  Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2004/101/CE.

 

Articolo 21 bis (23)

Sostegno delle attività volte a creare capacità.

Ai sensi della convenzione UNFCCC, del Protocollo di Kyoto e di ogni successiva decisione adottata per attuare i suddetti strumenti, la Commissione e gli Stati membri s'impegnano a sostenere attività volte a creare capacita nei paesi in via di sviluppo e nei paesi ad economia in transizione, affinché questi possano sfruttare appieno i meccanismi JI e CDM, a supporto delle rispettive strategie per lo sviluppo sostenibile; s'impegnano inoltre ad agevolare il coinvolgimento di entità nello sviluppo e nell'attuazione dei progetti JI e CDM.

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(23)  Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2004/101/CE.

 

Articolo 22

Modifiche dell'allegato III.

La Commissione può modificare l'allegato III, ad eccezione dei criteri 1, 5 e 7, per il periodo 2008-2012, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, alla luce delle relazioni di cui all'articolo 21 e dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva.

 

Articolo 23

Comitato.

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 8 della decisione 93/389/CEE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

Articolo 24

Procedure per l'inclusione unilaterale di altre attività e dei gas.

1. A decorrere dal 2008, gli Stati membri possono applicare lo scambio di quote di emissioni conformemente alle disposizioni della presente direttiva ad attività, ad impianti e a gas a effetto serra che non sono elencati nell'allegato I, purché l'inclusione di tali attività, impianti e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le ripercussioni sul mercato interno, la potenziale distorsione della concorrenza, l'integrità ambientale del sistema e l'affidabilità del sistema di monitoraggio o di comunicazione previsto.

Dal 2005 gli Stati membri possono, alle stesse condizioni, applicare lo scambio delle quote di emissioni ad impianti che svolgono attività elencate nell'allegato I al di sotto dei limiti di capacità di cui a tale allegato.

2. Le assegnazioni fatte ad impianti che svolgono tali attività sono precisate nel piano nazionale di assegnazione di cui all'articolo 9.

3. La Commissione può adottare di sua iniziativa o adotta su richiesta di uno Stato membro orientamenti per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni provenienti da attività, impianti e gas a effetto serra che non sono elencati nell'allegato I secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, se il monitoraggio e la comunicazione di tali emissioni possono essere effettuati con sufficiente accuratezza.

4. Qualora vengano prese siffatte misure, le revisioni effettuate ai sensi dell'articolo 30 prendono in considerazione anche l'opportunità di modificare l'allegato I per includervi emissioni provenienti da tali attività in modo armonizzato in tutta la Comunità.

 

Articolo 25

Collegamenti con altri sistemi per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra.

1. Dovrebbero essere conclusi accordi con i paesi terzi di cui all'allegato B del protocollo di Kyoto che hanno ratificato il protocollo, ai fini del riconoscimento reciproco delle quote di emissioni fra il sistema comunitario e altri sistemi per lo scambio di quote di emissioni, secondo le disposizioni dell'articolo 300 del trattato.

2. Quando è stato concluso un accordo di cui al paragrafo 1, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, adotta le disposizioni necessarie in relazione al riconoscimento reciproco delle quote di emissioni contemplate da tale accordo.

 

Articolo 26

Modifica della direttiva 96/61/CE.

All'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 96/61/CE sono aggiunti i seguenti commi:

... (24).

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(24)  Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 96/61/CE.

 

Articolo 27

Esclusione temporanea di taluni impianti.

1. Gli Stati membri possono richiedere alla Commissione l'esclusione temporanea di impianti, al più tardi fino al 31 dicembre 2007, dal sistema comunitario. La richiesta indica ciascun impianto interessato ed è pubblicata.

2. Qualora, dopo aver preso in considerazione eventuali osservazioni presentate dal pubblico riguardo a tale richiesta, la Commissione decida, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, che gli impianti:

a) in virtù di politiche nazionali, limiteranno le loro emissioni nella misura prevista nel caso in cui fossero soggetti alle disposizioni della presente direttiva;

b) saranno soggetti a requisiti di monitoraggio, comunicazione e verifica equivalenti a quelli previsti conformemente agli articoli 14 e 15, e

c) saranno soggetti a sanzioni almeno equivalenti a quelle di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 4, in caso di inosservanza delle prescrizioni nazionali,

essa provvede all'esclusione temporanea di tali impianti dal sistema comunitario.

Sono adottate disposizioni per assicurare che non vi siano distorsioni del mercato interno.

 

Articolo 28

Raggruppamento.

1. Gli Stati membri possono autorizzare i gestori di impianti che svolgono una delle attività elencate nell'allegato I a costituire un raggruppamento di impianti per la stessa attività per il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e/o per il periodo quinquennale di cui all'articolo 11, paragrafo 2, conformemente ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

2. I gestori che svolgono un'attività elencata nell'allegato I che desiderino costituire un raggruppamento ne fanno richiesta all'autorità competente, precisando gli impianti e il periodo per i quali desiderano costituire un raggruppamento e comprovando che un amministratore fiduciario sarà in grado di soddisfare gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4.

3. I gestori che desiderino costituire un raggruppamento nominano un amministratore fiduciario:

a) al quale sarà concesso un quantitativo totale di quote di emissione calcolato per gli impianti dei gestori, in deroga all'articolo 11;

b) che sarà responsabile della restituzione di quote di emissione uguali al totale delle emissioni degli impianti del raggruppamento, in deroga all'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), e all'articolo 12, paragrafo 3, e

c) al quale non sarà permesso di effettuare ulteriori trasferimenti se la comunicazione di un gestore non sarà stata riconosciuta conforme ai sensi dell'articolo 15, secondo comma.

4. L'amministratore fiduciario è soggetto alle sanzioni previste per la violazione dei requisiti di restituzione di quote di emissioni sufficienti per coprire le emissioni totali degli impianti del raggruppamento, in deroga all'articolo 16, paragrafi 2, 3 e 4.

5. Uno Stato membro che desideri autorizzare la costituzione di uno o più raggruppamenti presenta alla Commissione la richiesta di cui al paragrafo 2. Fatto salvo il trattato, la Commissione può respingere, entro tre mesi dal ricevimento, una richiesta che non soddisfa i requisiti della presente direttiva. Una decisione in tal senso è motivata. In caso di rigetto della richiesta lo Stato membro può autorizzare la costituzione del raggruppamento soltanto se le modifiche proposte sono accettate dalla Commissione.

6. Qualora l'amministratore fiduciario non rispetti le sanzioni di cui al paragrafo 4, ciascun gestore di un impianto del raggruppamento è responsabile ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, e dell'articolo 16, per le emissioni provenienti dal proprio impianto.

 

Articolo 29

Forza maggiore.

1. Nel periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione che a determinati impianti siano assegnate emissioni aggiuntive per cause di forza maggiore. La Commissione determina la fondatezza della forza maggiore e, se questa viene dimostrata, autorizza lo Stato membro ad assegnare emissioni aggiuntive non trasferibili agli operatori di tali impianti.

2. Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione, fatte salve le disposizioni del trattato, definisce gli orientamenti volti a illustrare le circostanze in cui è dimostrata la forza maggiore.

 

Articolo 30

Riesame e sviluppi ulteriori.

1. Sulla base dei progressi realizzati nel monitoraggio delle emissioni dei gas a effetto serra, la Commissione può presentare al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro il 31 dicembre 2004, una proposta intesa a modificare l'allegato I per includervi altre attività ed emissioni di altri gas a effetto serra elencati nell'allegato II.

2. Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva e dei progressi realizzati nel monitoraggio delle emissioni dei gas a effetto serra, e tenuto conto degli sviluppi registrati a livello internazionale, la Commissione redige un rapporto sull'applicazione della presente direttiva riguardante quanto segue:

a) il modo e l'opportunità di modificare l'allegato I allo scopo di includervi altri importanti settori, fra cui quello chimico, dell'alluminio e dei trasporti, e altre attività ed emissioni di altri gas a effetto serra elencate nell'allegato II onde migliorare ulteriormente l'efficienza economica del sistema;

b) la relazione tra lo scambio di quote di emissioni a livello comunitario e lo scambio di quote di emissioni a livello internazionale che inizierà nel 2008;

c) un'ulteriore armonizzazione del metodo di assegnazione delle quote di emissioni (compresa una procedura di asta per il periodo successivo al 2012) e i criteri per i piani nazionali di assegnazione di cui all'allegato III;

d) l'impiego di crediti derivanti da attività di progetto, compresa la necessita di armonizzare l'impiego autorizzato di ERU e di CER nell'ambito del sistema comunitario (25);

e) la relazione tra lo scambio delle quote di emissioni ed altre politiche e interventi attuati a livello di Stati membri e a livello comunitario, compresi gli strumenti fiscali che perseguono gli stessi obiettivi;

f) l'opportunità di istituire un registro comunitario unico;

g) l'entità delle ammende per le emissioni in eccesso, tenuto conto, tra l'altro, dell'inflazione;

h) il funzionamento del mercato delle quote di emissioni, ivi comprese, in particolare, eventuali perturbazioni del mercato;

i) le modalità per adeguare il sistema comunitario ad un'Unione europea allargata;

j) il raggruppamento;

k) la possibilità pratica di elaborare parametri diffusi in tutta la Comunità da utilizzare come base per l'assegnazione delle quote, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e dell'analisi costi/benefici;

l) l'impatto dei meccanismi di progetto sui paesi ospitanti, in particolare riguardo agli obiettivi di sviluppo di questi ultimi, qualora siano state approvate attività di progetti JI e CDM per la produzione di energia idroelettrica con una capacita di generazione superiore ai 500 MW che abbiano un impatto negativo sotto il profilo ambientale o sociale e sul futuro impiego di CER o di ERU derivanti da tali attività di progetto per la produzione di energia idroelettrica nell'ambito del sistema comunitario (26);

m) il sostegno agli sforzi tesi al rafforzamento delle capacita nei paesi in via di sviluppo e per i paesi con economie in transizione (27);

n) le modalità e le procedure relative all'approvazione da parte degli Stati membri delle attività di progetto nazionali e al rilascio di quote di emissione a titolo delle riduzioni o limitazioni delle emissioni risultanti da tali attività a partire dal 2008 (28);

o) le disposizioni tecniche relative alla natura temporanea dei crediti e al limite di ammissibilità dell'1% per le attività di progetto di utilizzo del territorio, variazioni della destinazione d'uso del territorio e silvicoltura, sancite dalla decisione 17/CP. 7, nonché le disposizioni relative all'esito della valutazione dei rischi potenziali connessi con l'impiego di organismi geneticamente modificati e specie estranee potenzialmente invasive nelle attività di progetto di afforestazione e riforestazione, volte a consentire ai gestori di utilizzare le CER e le ERU derivanti da attività di progetto di utilizzo del territorio, variazioni di destinazione d'uso del territorio e silvicoltura nell'ambito del sistema comunitario a partire dal 2008, ai sensi delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto (29).

La Commissione presenta il suddetto rapporto al Parlamento europeo ed al Consiglio entro il 30 giugno 2006, corredandolo, se del caso, di proposte.

3. Anteriormente ad ogni periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, ciascuno Stato membro pubblica nel suo piano nazionale di assegnazione l'utilizzo previsto di ERU e CER e la percentuale di quote per ciascun impianto entro le quali è consentito ai gestori di utilizzare ERU e CER all'interno del sistema comunitario per il periodo in questione. L'utilizzo totale di ERU e CER deve essere conforme ai pertinenti obblighi di supplementarità di cui al Protocollo di Kyoto, alla convenzione UNFCCC e alle successive decisioni adottate a norma di tali strumenti.

Ai sensi dell'articolo 3 della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto, gli Stati membri riferiscono alla Commissione ogni due anni sul grado in cui l'azione interna rappresenta effettivamente un elemento significativo degli impegni intrapresi in ambito nazionale e la misura in cui l'utilizzo dei meccanismi di progetti rappresenta uno strumento effettivamente supplementare rispetto all'azione interna e sulla proporzione tra essi, conformemente alle disposizioni in materia del Protocollo di Kyoto e alle decisioni adottate a norma dello stesso. La Commissione riferisce in merito ai sensi dell'articolo 5 della detta decisione. Alla luce di tale relazione, la Commissione presenta, ove necessario, proposte legislative o di altro tipo complementari alle disposizioni adottate dagli Stati membri al fine di assicurare che l'utilizzo dei meccanismi sia supplementare all'azione nazionale all'interno della Comunità (30).

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(25)  Lettera così sostituita dall'articolo 1 della direttiva 2004/101/CE.

(26)  Lettera aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 2004/101/CE.

(27)  Lettera aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 2004/101/CE.

(28)  Lettera aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 2004/101/CE.

(29)  Lettera aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 2004/101/CE.

(30)  Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2004/101/CE.

 

Articolo 31

Attuazione.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione. La Commissione notifica queste disposizioni legislative regolamentari e amministrative agli altri Stati membri.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

 

Articolo 32

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Articolo 33

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 ottobre 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Alemanno

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Allegato I (31)

Categorie di attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, agli articoli 3, 4, 14, paragrafo 1, e agli articoli 28 e 30

1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nella presente direttiva.

2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore svolga varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in uno stesso sito, si sommano le capacità di tali attività.

 

 

 

Attività

Gas serra

 

 

Attività energetiche

 

Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani)

Biossido di carbonio

Raffinerie di petrolio

Biossido di carbonio

Cokerie

Biossido di carbonio

Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi

 

Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati

Biossido di carbonio

Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora

Biossido di carbonio

Industria dei prodotti minerali

 

Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno

Biossido di carbonio

Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno

Biossido di carbonio

Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3

Biossido di carbonio

Altre attività

 

Impianti industriali destinati alla fabbricazione:

 

a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose

Biossido di carbonio

b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno

Biossido di carbonio

 

(31) Le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività elencate nel presente allegato sono contenute negli allegati della decisione 2007/589/CE. Vedi, per la decorrenza, l'articolo 3 della suddetta decisione.

 

Allegato II

Gas a effetto serra di cui agli articoli 3 e 30

Biossido di carbonio (CO2)

Metano (CH4)

Protossido di azoto (N2O)

Idrofluorocarburi (HFC)

Perfluorocarburi (PFC)

Esafluoro di zolfo (SF6)

 

Allegato III

Criteri per i piani nazionali di assegnazione delle quote di cui agli articoli 9, 22 e 30

1. La quantità totale delle quote da assegnare per il periodo interessato è coerente con l'obbligo degli Stati membri di limitare le proprie emissioni ai sensi della decisione 2002/358/CE e del Protocollo di Kyoto, tenendo conto, da un lato, della percentuale delle emissioni complessive che tali quote rappresentano rispetto alle emissioni prodotte da fonti che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e, dall'altro, delle politiche energetiche nazionali, e dovrebbe essere coerente con il programma nazionale sui cambiamenti climatici. La quantità totale delle quote da assegnare non deve superare le minime esigenze per la rigorosa applicazione dei criteri del presente allegato. Fino al 2008, la quantità deve essere conforme ad un orientamento mirato al raggiungimento o al superamento dell'obiettivo di ciascuno Stato membro, come previsto dalla decisione 2002/358/CE e dal protocollo di Kyoto.

2. La quantità totale delle quote da assegnare è coerente con le valutazioni dei progressi già realizzati o da realizzare per rispettare i contributi degli Stati membri agli impegni assunti dalla Comunità ai sensi della decisione 93/389/CEE.

3. La quantità delle quote da assegnare è coerente con il potenziale, compreso il potenziale tecnologico, di riduzione delle emissioni delle attività contemplate dal presente sistema. Gli Stati membri possono basare la ripartizione delle quote sulla media delle emissioni dei gas ad effetto serra relative ai prodotti di ciascuna attività e sui progressi realizzabili in ciascuna attività.

4. Il piano è coerente con altri strumenti legislativi e politici della Comunità. Occorre tener conto di inevitabili incrementi delle emissioni dovuti a disposizioni di nuovi atti legislativi.

5. Il piano non opera discriminazioni tra imprese o settori per favorire indebitamente talune imprese o attività, conformemente alle prescrizioni del trattato, in particolare agli articoli 87 e 88.

6. Il piano contiene informazioni sulle modalità alle quali i nuovi entranti potranno cominciare ad aderire al sistema comunitario in ciascuno Stato membro.

7. Il piano può tener conto delle azioni intraprese in fasi precoci e contenere informazioni su come si tiene conto delle azioni intraprese in fasi precoci. I parametri provenienti dai documenti di riferimento relativi alle migliori tecnologie disponibili possono essere utilizzati dagli Stati membri nell'elaborazione dei loro piani di assegnazione nazionali; tali parametri possono incorporare un elemento che tenga conto delle azioni intraprese in fasi precoci.

8. Il piano contiene informazioni su come si tiene conto delle tecnologie pulite, comprese le tecnologie ad alto rendimento energetico.

9. Il piano prevede disposizioni riguardanti le osservazioni che il pubblico può presentare e contiene informazioni sulle modalità con le quali si terrà conto delle suddette osservazioni prima di adottare una decisione in materia di assegnazione delle quote.

10. Il piano include un elenco degli impianti disciplinati dalla presente direttiva con i valori delle quote che saranno assegnate a ciascuno.

11. Il piano può contenere informazioni su come tener conto dell'esistenza di concorrenza tra paesi/entità esterne all'Unione.

12. Il piano specifica l'importo massimo di CER e di ERU che può essere utilizzato dai gestori nell'ambito del sistema comunitario e inteso come percentuale delle quote di emissioni assegnate a ciascun impianto. La percentuale è coerente con gli obblighi di supplementarità assunti dallo Stato membro ai sensi del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto (32).

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(32)  Punto aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 2004/101/CE.

 

Allegato IV

 

Principi in materia di controllo e di comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1

Controllo delle emissioni di biossido di carbonio

Le emissioni vengono monitorate attraverso l'applicazione di calcoli o in base a misurazioni.

Calcolo delle emissioni

Le emissioni vengono calcolate applicando la seguente formula:

Dati relativi all'attività × Fattore di emissione × Fattore di ossidazione

I dati relativi alle attività (combustibile utilizzato, tasso di produzione, ecc.) vengono monitorati in base ai dati sulle forniture o a misurazioni.

Vengono utilizzati fattori di emissione riconosciuti. Sono accettabili fattori di emissione specifici alle varie attività per tutti i combustibili. Fattori di default sono accettabili per tutti i combustibili, ad esclusione di quelli non commerciali (rifiuti combustibili come pneumatici e gas derivanti da lavorazioni industriali). Per il carbone devono essere elaborati ulteriormente fattori di default specifici alla vena e per il gas naturale fattori di default specifici per l'UE o per il paese di produzione. I valori di default previsti dall'IPCC (Gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico) sono accettabili per i prodotti di raffineria. Il fattore di emissione della biomassa è pari a zero.

Se il fattore di emissione non tiene conto del fatto che parte del carbonio non viene ossidata si applica un fattore di ossidazione aggiuntivo. Se sono stati calcolati fattori di emissione specifici per le varie attività e l'ossidazione è già stata presa in considerazione, non deve essere applicato alcun fattore di ossidazione.

Vengono applicati i fattori di ossidazione di default ai sensi della direttiva 96/61/CE, a meno che il gestore non dimostri che i fattori specifici alle attività siano più precisi.

Per ciascuna attività, ciascun impianto e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.

Misurazioni

Per la misurazione delle emissioni si applicano metodi standard o riconosciuti, supportati da un calcolo delle emissioni.

Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra

Vengono utilizzati metodi standard o riconosciuti messi a punto dalla Commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Comunicazione delle emissioni

Ciascun gestore deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione riguardante un impianto.

A. Informazioni che identificano l'impianto, compresi:

- nome dell'impianto,

- indirizzo, codice postale e paese,

- tipo e numero di attività dell'allegato I svolte presso l'impianto,

- indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di una persona di contatto, e

- nome del proprietario dell'impianto e di altre eventuali società capogruppo.

 

B. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel complesso e per la quale le emissioni vengono calcolate:

- dati relativi all'attività,

- fattori di emissione,

- fattori di ossidazione,

- emissioni complessive, e

- elementi di incertezza.

 

C. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel sito e per la quale le emissioni vengono misurate:

- emissioni complessive,

- informazioni sull'affidabilità dei metodi di misurazione, e

- elementi di incertezza.

 

D. Per le emissioni prodotte dalla combustione, la comunicazione deve riportare anche il fattore di ossidazione, a meno che il fattore di emissione specifico all'attività non abbia già tenuto conto dell'ossidazione.

Gli Stati membri provvedono a coordinare le disposizioni in materia di comunicazione con eventuali altre disposizioni esistenti in materia, al fine di ridurre al minimo l'onere di comunicazione per le imprese.

 

Allegato V

Criteri applicabili alla verifica di cui all'articolo 15

Principi generali

1. Le emissioni prodotte da ciascuna delle attività indicate nell'allegato I sono soggette a verifica.

2. La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 e del controllo svolto nell'anno precedente. L'esercizio deve riguardare l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni presentati e riguardanti le emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

a) dati presentati relativamente all'attività e misurazioni e calcoli connessi;

b) scelta e applicazione dei fattori di emissione;

c) calcoli per determinare le emissioni complessive, e

d) se si ricorre a misurazioni, opportunità della scelta e impiego dei metodi di misurazione.

3. Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati e le informazioni sono affidabili e credibili e consentono di determinare le emissioni con un grado di certezza elevato. Per dimostrare il "grado di certezza elevato" il gestore deve provare che:

a) i dati presentati non siano incoerenti tra loro;

b) il rilevamento dei dati sia stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili, e

c) i registri dell'impianto siano completi e coerenti.

4. Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica.

5. Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che l'impianto abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Metodologia

Analisi strategica

6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutte le attività svolte presso l'impianto; a tal fine il responsabile della verifica deve avere una panoramica generale di tutte le attività svolte e della relativa importanza a livello di emissioni prodotte.

Analisi dei processi

7. La verifica delle informazioni comunicate deve avvenire, per quanto possibile, nella sede dell'impianto. Il responsabile della verifica effettua controlli a campione (spot check) per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi.

Analisi dei rischi

8. Il responsabile della verifica sottopone a valutazione tutte le fonti di emissione dell'impianto per verificare l'affidabilità dei dati riguardanti ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni complessive dell'impianto.

9. Sulla base di questa analisi il responsabile della verifica indica esplicitamente le fonti nelle quali è stato riscontrato un elevato rischio di errore, nonché altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Ciò riguarda in particolare la scelta dei fattori di emissione e i calcoli necessari per determinare le emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione sarà riservata alle fonti che presentano un elevato rischio di errore e a tali aspetti della procedura di controllo.

10. Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i metodi di limitazione dei rischi applicati dal gestore, per ridurre al minimo l'incertezza.

Rapporto

11. Il responsabile della verifica predispone un rapporto sul processo di convalida, nel quale dichiara se la comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 è conforme. Il rapporto deve indicare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. Una dichiarazione favorevole sulla comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 può essere presentata se il responsabile della verifica ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive.

Requisiti minimi di competenza della persona responsabile della verifica

12. La persona incaricata della verifica deve essere indipendente rispetto al gestore, deve svolgere i propri compiti con serietà, obiettività e professionalità e deve conoscere:

a) le disposizioni della presente direttiva, nonché le specifiche e gli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1;

b) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attività sottoposte a verifica;

c) tutte le informazioni esistenti su ciascuna fonte di emissione nell'impianto, con particolare riguardo al rilevamento, alla misurazione, al calcolo e alla comunicazione dei dati.


Racc. 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE
Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese

 

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 20 maggio 2003, n. L 124.

(2)  Notificata con il numero C(2003) 1422.

(3)  Testo rilevante ai fini del SEE.

 

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 211, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1) In una relazione presentata al Consiglio nel 1992 su richiesta del Consiglio «industria »del 28 maggio 1990, la Commissione aveva proposto di limitare la proliferazione delle definizioni di piccole e medie imprese in uso a livello comunitario. La raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996 riguardante la definizione delle piccole e medie imprese, era fondata sull'idea che l'esistenza di definizioni diverse a livello comunitario e a livello nazionale potesse essere fonte di incoerenza. Nell'ottica del mercato unico privo di frontiere interne si era già considerato che il trattamento delle imprese dovesse essere fondato su una base costituita da regole comuni. La conferma di tale approccio è tanto più necessaria se si tiene conto delle numerose interazioni tra provvedimenti nazionali e comunitari di sostegno alle microimprese, alle piccole e alle medie imprese (PMI), ad esempio in materia di Fondi strutturali e di ricerca, e per evitare che la Comunità indirizzi le sue azioni a un certo tipo di PMI e gli Stati membri a un altro. Inoltre il rispetto della stessa definizione da parte della Commissione, degli Stati membri della Banca europea per gli investimenti (BEI) e del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) può rendere più coerenti ed efficaci tutte le politiche a favore delle PMI, limitando i rischi di distorsione della concorrenza.

(2) La raccomandazione 96/280/CE è stata ampiamente applicata dagli Stati membri e la definizione contenuta nel suo allegato è stata ripresa in particolare nel regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese. Oltre che provvedere al necessario adeguamento agli sviluppi economici, come previsto dall'articolo 2 dell'allegato di suddetta raccomandazione, vanno anche considerate talune difficoltà di interpretazione emerse nel corso della sua applicazione, nonché le osservazioni provenienti dalle imprese. Viste le modificazioni da apportare alla raccomandazione 96/280/CE e per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire detta raccomandazione.

(3) Occorre precisare che, conformemente agli articoli 48, 81 e 82 del trattato, come interpretati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee si deve considerare impresa qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un'attività economica, incluse in particolare le entità che svolgono un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica.

(4) Il criterio del numero degli occupati (in prosieguo «il criterio degli effettivi») rimane senza dubbio tra i più significativi e deve imporsi come criterio principale; tuttavia l'introduzione di un criterio finanziario costituisce il complemento necessario per apprezzare la vera importanza di un'impresa, i suoi risultati e la sua situazione rispetto ai concorrenti. Non sarebbe però auspicabile prendere in considerazione come criterio finanziario solo il fatturato, dato che il fatturato delle imprese nel settore del commercio e della distribuzione è normalmente più elevato di quello del settore manifatturiero. Il criterio del fatturato deve quindi essere considerato unitamente a quello del totale di bilancio, che riflette l'insieme degli averi di un'impresa, ed uno dei due criteri può essere superato.

(5) Per quanto concerne le soglie per il fatturato, esse riguardano imprese che svolgono attività economiche estremamente diverse. Per non ridurre indebitamente il vantaggio derivante dall'applicazione della definizione è opportuno procedere ad un'attualizzazione, tenendo conto dell'andamento sia dei prezzi che della produttività.

(6) Per quanto concerne le soglie per il totale di bilancio, in mancanza di elementi nuovi è opportuno confermare l'approccio che consiste nell'applicare alle soglie del fatturato un coefficiente basato sul rapporto statistico esistente tra queste due variabili. L'andamento statistico osservato implica un aumento più rilevante della soglia del fatturato. Essendo tale andamento diverso a seconda della dimensione delle imprese, per riflettere il più fedelmente possibile l'andamento economico e non penalizzare le microimprese e le piccole imprese rispetto a quelle di dimensioni medie è opportuno anche modulare il suddetto coefficiente. Per le microimprese e le piccole imprese il coefficiente è molto vicino a 1. Pertanto, in un'ottica di semplificazione, per tali categorie va mantenuta la stessa cifra per la soglia del fatturato e per la soglia del totale di bilancio.

(7) Come espresso nella raccomandazione 96/280/CE, le soglie finanziarie e quelle relative al personale occupato rappresentano limiti massimi e gli Stati membri, la BEI ed il FEI possono stabilire soglie più basse di quelle comunitarie per orientare i loro interventi a una categoria precisa di PMI. Per motivi legati alla semplificazione amministrativa si deve anche consentire la selezione di un solo criterio, quello degli effettivi, per l'attuazione di determinate politiche, eccetto per i settori regolati dal diritto della concorrenza, che richiedono l'impiego e il rispetto di determinati criteri finanziari.

(8) A seguito dell'approvazione, della Carta europea delle piccole imprese da parte del Consiglio europeo di Santa Maria da Feira, svoltosi nel giugno 2000, è inoltre opportuno definire con maggiore precisione le microimprese, che costituiscono una categoria di piccole imprese particolarmente importante per lo sviluppo dell'imprenditorialità e per la creazione di posti di lavoro.

(9) Per meglio valutare la realtà economica delle PMI ed escludere dalla definizione i gruppi di imprese il cui potere economico supera quello di una PMI, è necessario distinguere i vari tipi di imprese: autonome, con partecipazioni che non implicano posizioni di controllo (imprese associate), oppure collegate ad altre imprese. Il livello del 25% di partecipazione quale soglia, indicata dalla raccomandazione 96/280/CE, al di sotto della quale l'impresa è considerata autonoma, rimane immutato.

(10) Per promuovere la costituzione di imprese, il finanziamento delle PMI con fondi propri e lo sviluppo locale e rurale, le imprese devono poter essere considerate autonome anche in presenza di una partecipazione uguale o superiore al 25%, di determinate categorie di investitori che svolgono un ruolo positivo per tali finanziamenti e tali costituzioni. È tuttavia opportuno precisare le condizioni applicabili a tali investitori. Le persone fisiche o gruppi di persone fisiche che svolgono attività regolare di investimento in capitali di rischio («business angels») sono menzionate in modo specifico poiché, rispetto agli altri investitori in capitale di rischio, la loro funzione di fornire appropriata consulenza ai nuovi imprenditori rappresenta un contributo prezioso. Il loro investimento in capitale proprio fornisce anche un complemento all'attività delle società di capitale di rischio, fornendo importi più limitati in stadi precoci dell'esistenza dell'impresa.

(11) Ai fini della semplificazione, in particolare per gli Stati membri e per le imprese, nella definizione delle imprese collegate è opportuno riprendere, quando sono riferibili all'oggetto della presente raccomandazione, le condizioni stabilite dall'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 fondata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e riguardante i conti consolidati, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Per rafforzare le misure di promozione degli investimenti di fondi propri nelle PMI è stata inserita una presunzione juris tantum che non vi sia un influenza dominante sull'impresa in questione, riprendendo i criteri dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, fondata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e riguardante i conti annuali di talune forme societarie, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE.

(12) Per riservare alle imprese che ne hanno veramente bisogno i vantaggi derivanti da varie regolamentazioni o misure a loro favore, si possono anche prendere in considerazione, se del caso, le relazioni esistenti tra le imprese tramite persone fisiche. Al fine di ridurre allo stretto necessario l'esame di tali relazioni è opportuno limitare l'esame stesso alle relazioni delle società che svolgono attività sullo stesso mercato o su mercati contigui riferendosi, se necessario, alla definizione del mercato in questione che è stata oggetto della comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato in questione ai fini del diritto comunitario della concorrenza (4).

(13) Al fine di evitare distinzioni arbitrarie tra i vari enti pubblici di uno Stato membro e a fini di certezza del diritto, è necessario confermare che un'impresa in cui almeno il 25% dei diritti di capitale o di voto è controllato da un organismo collettivo pubblico o da un ente pubblico non è una PMI.

(14) Per alleviare l'onere amministrativo gravante sulle imprese, agevolare e accelerare il trattamento amministrativo di dossier per i quali è richiesta la qualifica di PMI, è opportuno prevedere la possibilità a dichiarazioni sull'onore delle imprese stesse, che attestino determinate caratteristiche dell'impresa in questione.

(15) È opportuno precisare chi debba essere compreso tra il personale pertinente ai fini della definizione di PMI. Per incentivare lo sviluppo della formazione professionale e della formazione in alternanza è auspicabile non tenere conto, nel calcolo del numero di dipendenti, degli apprendisti e degli studenti con contratto di formazione professionale. Non dovrebbero essere contabilizzati nemmeno i dipendenti in congedo di maternità o in congedo parentale.

(16) I vari tipi di imprese definiti in funzione delle relazioni con altre imprese corrispondono a gradi di integrazione oggettivamente diversi. Di conseguenza è opportuno applicare modalità diverse a ogni tipo di impresa per effettuare il calcolo dei dati quantitativi relativi alla loro attività e al loro potere economico,

formula la seguente raccomandazione:

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(4)  Pubblicata nella G.U.C.E. 9 dicembre 1997, n. C 372.

 

Articolo 1

1. La presente raccomandazione riguarda la definizione delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese utilizzata nelle politiche comunitarie applicate all'interno della Comunità e dello Spazio economico europeo.

2. Si raccomanda agli Stati membri, alla Banca europea per gli investimenti (BEI) e al Fondo europeo per gli investimenti (FEI):

a) di uniformarsi al titolo I dell'allegato per tutti i loro programmi destinati alle microimprese, alle imprese medie o alle piccole imprese;

b) di adottare i provvedimenti necessari in vista dell'impiego delle classi di dimensioni di cui all'articolo 7 dell'allegato, in particolare per elaborare un bilancio dell'impiego degli strumenti finanziari comunitari.

 

Articolo 2

Le soglie indicate all'articolo 2 dell'allegato costituiscono valori massimi. Gli Stati membri, la BEI, e il FEI possono stabilire, in taluni casi, soglie inferiori. Essi possono anche decidere di impiegare unicamente il criterio degli effettivi per l'attuazione di determinate politiche, eccetto nei settori disciplinati dalle varie normative in materia di aiuti pubblici.

 

Articolo 3

La presente raccomandazione sostituisce la raccomandazione 96/280/CE a decorrere dal 1° gennaio 2005.

 

Articolo 4

Gli Stati membri, la BEI e il FEI sono destinatari della presente raccomandazione.

Essi sono invitati a comunicare alla Commissione, entro il 31 dicembre 2004, le misure adottate per conformarvisi, nonché, entro il 30 settembre 2005, i primi risultati della sua applicazione.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2003.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

membro della Commissione

 

Allegato

Titolo I

Definizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese adottata dalla Commissione

Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

 

Articolo 2

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese.

1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

 

Articolo 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari.

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25%, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1.250.000 EUR;

b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5.000 abitanti.

3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associate o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25%, o più, da una o più imprese collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

 

Articolo 4

Dati necessari per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento.

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.

2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

 

Articolo 5

Gli effettivi.

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa;

b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;

c) dai proprietari gestori;

d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.

 

Articolo 6

Determinazione dei dati dell'impresa.

1. Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa.

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100% dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

 

Titolo II

Disposizioni varie

La Commissione adotta le misure necessarie per presentare le statistiche da essa elaborate in base alle classi di imprese seguenti:

a) da 0 a 1 persona;

b) da 2 a 9 persone;

c) da 10 a 49 persone;

d) da 50 a 249 persone.

 

Articolo 8

Riferimenti.

1. Tutte le normative comunitarie o programmi comunitari che saranno modificati o adottati e che facciano menzione dei termini «PMI», «microimpresa», «piccola impresa» o «media impresa», o di termini simili dovrebbero fare riferimento alla definizione di cui alla presente raccomandazione.

2. Gli attuali programmi comunitari che utilizzano la definizione di PMI della raccomandazione 96/280/CE, continueranno, a titolo transitorio, a produrre effetti e ad essere applicati alle imprese che, all'atto della loro adozione, erano considerate PMI. Gli obblighi giuridici assunti dalla Commissione sulla base di tali programmi resteranno immutati.

Senza pregiudizio al primo comma, in suddetti programmi non potrà essere apportata alcuna modifica alla definizione di PMI se non adottando la definizione contenuta nella presente raccomandazione, in conformità al paragrafo 1.

 

Articolo 9

Revisione.

Sulla base di un bilancio relativo all'applicazione della definizione di cui alla presente raccomandazione, elaborato entro il 31 marzo 2006 e prendendo in considerazione le eventuali modificazioni dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE riguardante la definizione delle imprese collegate ai sensi di tale direttiva, la Commissione adegua, per quanto necessario, la definizione di cui alla presente raccomandazione, in particolare le soglie relative al fatturato e al totale di bilancio, al fine di tenere conto dell'esperienza acquisita e dell'andamento economico all'interno della Comunità.


Dir. 21 aprile 2004, n. 2004/26/CE
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali
(solo titolo)

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 146. Entrata in vigore il 30 aprile 2004. Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 225.

(2)  Termine di recepimento: 20 maggio 2005. Direttiva recepita con D.M. 2 marzo 2006.

(3)  Testo rilevante ai fini del SEE.


Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006
Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)

 

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(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2006, n. L 379.

(2)  Il presente regolamento è entrato in vigore il 29 dicembre 2006.

(3)  Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali , in particolare l'articolo 2,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (4),

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento del Consiglio (CE) n. 994/98 conferisce alla Commissione il potere di fissare, mediante regolamento, una soglia al di sotto della quale si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(2) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato ed ha, in particolare, chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. Essa ha inoltre esposto, inizialmente nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis» (5) e successivamente nel regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») , la sua politica riguardo ad una soglia «de minimis», al di sotto della quale l'articolo 87, paragrafo 1, si può considerare inapplicabile. Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione di detto regolamento e onde tener conto dell'andamento dell'inflazione e del prodotto interno lordo nella Comunità fino al 2006 incluso, e dei probabili sviluppi durante il periodo di validità del presente regolamento, risulta opportuno rivedere alcune delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001 e sostituire detto regolamento.

(3) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori e del rischio che, in essi, per aiuti di importi inferiori a quelli stabiliti nel presente regolamento, possano ricorrere le condizioni dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Data l'evoluzione del settore dei trasporti, in particolare la ristrutturazione di numerose attività di trasporto a seguito della loro liberalizzazione, non risulta più opportuno escluderlo dal campo d'applicazione del regolamento «de minimis», che dovrebbe pertanto essere ampliato all'intero settore dei trasporti. La soglia generale «de minimis» dovrebbe tuttavia essere adattata per tenere conto delle piccoli dimensioni che hanno in media le imprese attive nel settore del trasporto su strada di merci e passeggeri. Per le stesse ragioni, e dati anche l'eccesso di capacità del settore e gli obiettivi della politica dei trasporti per quanto riguarda la congestione stradale e il trasporto merci, gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi dovrebbero essere esclusi. Ciò non mette in dubbio l'approccio favorevole della Commissione nei confronti degli aiuti di Stato per veicoli più puliti e più ecologici in strumenti comunitari diversi dal presente regolamento. È opportuno che il presente regolamento non si applichi neanche al settore carboniero in virtù del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera .

(4) In considerazione delle similarità tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, da un lato, e dei prodotti non agricoli, dall'altro, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli, a condizione che siano soddisfatte certe condizioni. A tale riguardo, è opportuno che non siano considerate come trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali, l'imballaggio delle uova, ecc., né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli aiuti concessi a favore di imprese attive nella trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli non dovrebbero più essere soggetti al regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca . Il regolamento (CE) n. 1860/2004 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

(5) La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che, quando la Comunità ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato comparto dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dal prendere qualsiasi misura che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione. Per questo motivo, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati. Né dovrebbe applicarsi agli aiuti «de minimis» connessi all'obbligo di condivisione dell'aiuto con i produttori primari.

(6) Il presente regolamento non si dovrebbe applicare agli aiuti «de minimis» alle esportazioni né gli aiuti «de minimis » che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati. Non dovrebbe in particolare applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri paesi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato.

(7) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (6), dati i problemi legati alla determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi a questo tipo di imprese.

(8) In base all'esperienza della Commissione, è possibile affermare che gli aiuti che non superino, nell'arco di tre anni, la soglia di 200.000 EUR non incidono sugli scambi tra Stati membri e/o non falsano né minacciano di falsare la concorrenza, non rientrando pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Per quanto riguarda le imprese attive nel settore del trasporto su strada, tale soglia dovrebbe essere fissata a 100.000 EUR.

(9) Gli anni da prendere in considerazione a questo fine sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali dall'impresa nello Stato membro interessato. Il periodo di riferimento di tre anni dovrebbe essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», deve essere ricalcolato l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti. Gli aiuti concessi da uno Stato membro dovrebbero essere presi in considerazione a tale fine anche se finanziati interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Le misure d'aiuto superiori alla soglia «de minimis» non dovrebbero poter essere suddivise in varie parti più piccole allo scopo di farle rientrare nel campo d'applicazione del presente regolamento.

(10) Conformemente ai principi alla base degli aiuti che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, gli aiuti «de minimis» dovrebbero essere considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto giuridico di ricevere gli aiuti.

(11) Per evitare che le intensità massime d'aiuto previste nei vari strumenti comunitari siano aggirate, gli aiuti «de minimis» non dovrebbero essere cumulati con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, da un regolamento d'esenzione per categoria o da una decisione della Commissione.

(12) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale «de minimis», tutti gli Stati membri dovrebbero applicare uno stesso metodo di calcolo. Al fine di agevolare tale calcolo ed in conformità con l'attuale prassi di applicazione della norma «de minimis », gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro dovrebbero essere convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni o di aiuti erogabili in più quote richiede l'applicazione dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o su Internet. Potrebbe tuttavia essere necessario aggiungere punti di base supplementari al tasso minimo, tenuto conto delle garanzie fornite o del rischio associato al beneficiario.

(13) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti «de minimis» che sono trasparenti. Gli aiuti trasparenti sono quelli per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio. Questo calcolo preciso può essere realizzato, ad esempio, per quanto riguarda le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non dovrebbero essere considerati come aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico sia inferiore alla soglia «de minimis». Gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (7)non dovrebbero essere considerati aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia «de minimis» per ogni impresa destinataria. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti dovrebbero essere trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione.

(14) Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura adottata da uno Stato membro non possa essere considerata come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato sulla base di motivi diversi da quelli qui indicati, ad esempio, nel caso di conferimenti di capitale, perché tali misure sono state decise in conformità col principio dell'investitore in un'economia di mercato.

(15) È necessario offrire certezza del diritto per i regimi di garanzia che non hanno il potenziale per incidere sugli scambi e falsare la concorrenza, e riguardo ai quali sono disponibili dati sufficienti per valutare in modo attendibile qualsiasi effetto potenziale. Il presente regolamento dovrebbe pertanto trasporre la soglia generale «de minimis» di 200.000 EUR in una specifica soglia di garanzia basata sull'importo garantito del prestito individuale che sottende tale garanzia. È opportuno calcolare tale soglia specifica utilizzando una metodologia per valutare l'importo dell'aiuto di Stato compreso nei regimi di garanzia che coprono i prestiti a favore delle imprese efficienti. La metodologia e i dati utilizzati per calcolare la specifica soglia di garanzia dovrebbero escludere le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Tale soglia specifica non dovrebbe pertanto applicarsi agli aiuti individuali ad hoc accordati al di fuori dell'ambito di un regime di garanzia, agli aiuti ad imprese in difficoltà, o a garanzie su operazioni sottese che non costituiscono prestito, come le garanzie sulle operazioni in equity. La soglia specifica dovrebbe essere determinata sulla base del fatto che, prendendo in considerazione un tasso massimo (tasso di insolvenza netto) del 13% corrispondente allo scenario peggiore per i regimi di garanzia nella Comunità, una garanzia pari a 1 500.000 EUR può essere considerata come avente un equivalente sovvenzione lordo identico alla soglia generale «de minimis». Tale importo dovrebbe essere ridotto a 750.000 EUR per quanto riguarda le imprese attive nel settore del trasporto su strada. Solo le garanzie fino all'80% del prestito sotteso dovrebbero essere coperte da queste soglie specifiche. Per valutare l'equivalente sovvenzione lordo contenuto in una garanzia gli Stati membri possono anche utilizzare una metodologia accettata dalla Commissione dopo la notifica della stessa sulla base di un regolamento della Commissione in materia di aiuti di Stato, come il regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale , se la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

(16) Previa notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione può esaminare se una misura d'aiuto che non consiste in una sovvenzione, un prestito, una garanzia, un conferimento di capitale o in una misura a favore del capitale di rischio porta a un equivalente sovvenzione lordo non superiore alla soglia «de minimis», e può pertanto rientrare nell'ambito di applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

(17) La Commissione ha il dovere di provvedere affinché siano osservate le disposizioni in materia di aiuti di Stato e in particolare affinché gli aiuti concessi secondo la norma «de minimis» siano conformi alle condizioni prestabilite. In forza del dovere di collaborazione di cui all'articolo 10 del trattato, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l'adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi secondo la norma «de minimis» alla medesima impresa non ecceda, su un periodo di tre esercizi finanziari, il massimale di 200.000 EUR. A tal fine, quando concedono un aiuto rispondente a tale norma, gli Stati membri dovrebbero informare l'impresa interessata dell'importo dell'aiuto e della sua natura «de minimis», facendo riferimento a questo regolamento. Inoltre, prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro interessato deve ottenere dall'l'impresa una dichiarazione sugli eventuali altri aiuti «de minimis» da essa ricevuti nell'esercizio finanziario interessato e nei due esercizi finanziari precedenti, e deve controllare accuratamente che il nuovo aiuto «de minimis» non comporti il superamento del massimale. In via alternativa, dovrebbe essere possibile garantire che il massimale sia rispettato per mezzo di un registro centrale, o, nel caso di regimi di garanzia istituiti dal Fondo europeo per gli investimenti, quest'ultimo può esso stesso stabilire un elenco dei beneficiari e chiedere che gli Stati membri li informino degli aiuti «de minimis» ricevuti.

(18) Il periodo di validità del regolamento (CE) n. 69/2001 termina il 31 dicembre 2006. Il presente regolamento è pertanto applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2007. Dato che il regolamento (CE) n. 69/2001 non si applicava al settore dei trasporti, che finora non era soggetto alla norma «de minimis», data anche la grande esiguità dell'importo «de minimis» applicabile al settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e a condizione che siano soddisfatte certe condizioni, il presente regolamento dovrebbe applicarsi agli aiuti accordati prima della sua entrata in vigore alle imprese attive nel settore dei trasporti e nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Il presente regolamento non dovrebbe inoltre incidere su alcun aiuto individuale concesso conformemente al regolamento (CE) n. 69/2001 durante il relativo periodo d'applicazione.

(19) Alla luce dell'esperienza della Commissione, ed in particolare della frequenza con la quale è in genere necessario rivedere la politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre di un periodo di adeguamento di sei mesi per i regimi di aiuti «de minimis» da esso contemplati.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

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(4) GU C 137 del 10.6.2006, pag. 4.

(5)  GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

(6) GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

(7)  GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

 

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ;

b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;

c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti:

i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;

g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca;

b) per «trasformazione di un prodotto agricolo» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c) per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

 

 

Articolo 2

Aiuti d'importanza minore («de minimis»)

1. Gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite nei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3.

2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

Qualora l'importo complessivo dell'aiuto concesso nel quadro di una misura d'aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale. In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per questa misura d'aiuto né al momento della concessione dell'aiuto né in un momento successivo.

3. I massimali stabiliti al paragrafo 2 sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo è costituito dal tasso di riferimento vigente al momento della concessione.

4. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio («aiuti trasparenti»). In particolare:

a) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione;

b) gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati come aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico sia inferiore alla soglia «de minimis»;

c) gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia «de minimis» per ogni impresa destinataria.

d) gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell'ambito di tale regime non supera 1 500.000 EUR per impresa. Gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese attive nel settore del trasporto su strada che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell'ambito di tale regime non supera 750.000 EUR per impresa. Se la parte garantita del prestito sotteso rappresenta solo una data percentuale di questa soglia, si riterrà che l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia corrisponda alla stessa proporzione della soglia applicabile stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. La garanzia non deve superare l'80% del prestito sotteso. I regimi di garanzia sono considerati trasparenti anche quando: i) prima dell'attuazione del regime, la metodologia per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie è stata approvata dopo essere stata notificata alla Commissione ai sensi di un altro regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato, e ii) la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

5. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

 

Articolo 3

Controllo

1. Qualora intenda concedere un aiuto «de minimis» ad un'impresa, lo Stato membro informa detta impresa per iscritto circa l'importo potenziale dell'aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo ed il riferimento di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se l'aiuto «de minimis» è concesso a più imprese nell'ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest'obbligo informando le imprese di una somma fissa che corrisponde all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, la somma fissa è usata per determinare se è rispettata la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta od elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto «de minimis» soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dall'impresa in tale Stato membro, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis», contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» rientranti nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, le disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, cessano di applicarsi dal momento in cui il registro copre un periodo di tre anni.

Qualora uno Stato membro conceda un aiuto sulla base di un regime di garanzia che fornisce una garanzia finanziata dal bilancio dell'UE con mandato dal Fondo europeo per gli investimenti, il paragrafo 1, primo comma del presente articolo può cessare di applicarsi.

In tali casi si applica il seguente sistema di controllo:

a) il Fondo europeo per gli investimenti stabilisce annualmente, sulla base di informazioni ad esso fornite da intermediari finanziari, un elenco dei beneficiari degli aiuti con l'indicazione dell'equivalente sovvenzione lordo ricevuto da ognuno di essi. Il Fondo europeo per gli investimenti invia tali informazioni allo Stato membro interessato e alla Commissione;

b) lo Stato membro interessato comunica tali informazioni ai beneficiari finali entro 3 mesi dal ricevimento delle informazioni dal Fondo europeo per gli investimenti;

c) lo Stato membro interessato richiede a ciascun beneficiario una dichiarazione che attesti che gli aiuti «de minimis» complessivi ricevuti non eccedono la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Nel caso in cui la soglia sia oltrepassata relativamente a uno o più beneficiari, lo Stato membro interessato garantisce che la misura d'aiuto che dà luogo a tale superamento sia notificata alla Commissione oppure che l'aiuto sia recuperato dal beneficiario.

3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento: si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento siano state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali vengono conservati per dieci anni dalla data della concessione. I dati relativi a un regime di aiuti «de minimis» vengono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime di cui trattasi. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese.

 

Articolo 4

Modifiche

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1860/2004 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, le parole «trasformazione e commercializzazione» sono cancellate;

b) il paragrafo 3 è cancellato.

 

Articolo 5

Misure transitorie

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore alle imprese attive nel settore dei trasporti e alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, se gli aiuti soddisfano tutte le condizioni di cui agli articoli 1 e 2. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni saranno esaminati dalla Commissione in base alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni ed agli avvisi pertinenti.

2. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 ed il 30 giugno 2007, che soddisfino le condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, non ricorrano tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

3. Alla fine del periodo di validità del presente regolamento, è possibile dare esecuzione per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni del regolamento stesso.

 

Articolo 6

Entrata in vigore e periodo di validità

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 15 dicembre 2006.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


Dir. 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE
Direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
(art. 395)

 

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 11 dicembre 2006, n. L 347.

(2) Termine di recepimento: vedi l'articolo 412 della presente direttiva.

(3) La presente direttiva è entrata in vigore il 1° gennaio 2007.

 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ha subito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni di detta direttiva è opportuno, per ragioni di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione.

(2) Nell'ambito di tale rifusione occorre riprendere le disposizioni ancora applicabili della direttiva 67/227/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari . Pertanto è opportuno abrogare tale direttiva.

(3) Per assicurare che le disposizioni siano presentate in modo chiaro e razionale, in armonia con il principio del miglioramento della regolamentazione, è opportuno procedere alla rifusione della struttura e del testo della direttiva, benché ciò non debba comportare, in linea di principio, modifiche sostanziali della legislazione esistente. Un numero ridotto di modifiche sostanziali inerenti al processo di rifusione dovrebbe comunque essere apportato. I casi in cui queste modifiche sono effettuate sono riportati in maniera esaustiva nelle disposizioni sull'attuazione e l'entrata in vigore della direttiva.

(4) La realizzazione dell'obiettivo di instaurare un mercato interno presuppone l'applicazione, negli Stati membri, di legislazioni relative alle imposte sul volume di affari che non falsino le condizioni di concorrenza e non ostacolino la libera circolazione delle merci e dei servizi. È pertanto necessario realizzare un'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sul volume di affari mediante un sistema d'imposta sul valore aggiunto (IVA), al fine di eliminare, per quanto possibile, i fattori che possono falsare le condizioni di concorrenza, tanto sul piano nazionale quanto sul piano comunitario.

(5) Un sistema d'IVA raggiunge la maggior semplicità e neutralità se l'imposta è riscossa nel modo più generale possibile e se il suo ambito d'applicazione abbraccia tutte le fasi della produzione e della distribuzione, nonché il settore delle prestazioni di servizi. Di conseguenza, è nell'interesse del mercato interno e degli Stati membri adottare un sistema comune la cui applicazione comprenda altresì il commercio al minuto.

(6) È necessario procedere per tappe, poiché l'armonizzazione delle imposte sul volume di affari comporta negli Stati membri modificazioni delle strutture fiscali e conseguenze sensibili nei settori economico, sociale e di bilancio.

(7) Il sistema comune d'IVA dovrebbe portare, anche se le aliquote e le esenzioni non sono completamente armonizzate, ad una neutralità dell'imposta ai fini della concorrenza nel senso che, nel territorio di ciascuno Stato membro, sui beni e sui servizi di uno stesso tipo gravi lo stesso carico fiscale, a prescindere dalla lunghezza del circuito di produzione e di distribuzione.

(8) In applicazione della decisione 2000/597/CE/Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee , il bilancio delle Comunità europee, salvo altre entrate, è integralmente finanziato da risorse proprie delle Comunità. Dette risorse comprendono, tra l'altro, quelle provenienti dall'IVA, ottenute applicando un'aliquota comune ad una base imponibile determinata in modo uniforme e secondo regole comunitarie.

(9) È indispensabile prevedere un periodo di transizione al fine di consentire un adattamento progressivo delle normative nazionali in determinati settori.

(10) Nel corso di tale periodo transitorio, occorre tassare nello Stato membro di destinazione, alle sue aliquote e condizioni, le operazioni intracomunitarie effettuate da soggetti passivi che non siano soggetti passivi esentati.

(11) Nel corso di tale periodo transitorio, occorre altresì tassare nello Stato membro di destinazione, alle sue aliquote e condizioni, gli acquisti intracomunitari effettuati per un determinato importo da soggetti passivi esenti o da enti non soggetti passivi, nonché determinate operazioni intracomunitarie di vendita a distanza e di cessione di mezzi di trasporto nuovi effettuate nei confronti di privati o di organismi esenti o non soggetti passivi, nella misura in cui dette operazioni, in mancanza di disposizioni specifiche, possano generare importanti distorsioni della concorrenza fra gli Stati membri.

(12) Per ragioni attinenti alla loro situazione geografica, economica e sociale, è opportuno escludere taluni territori dall'ambito d'applicazione della presente direttiva.

(13) La nozione di soggetto passivo dovrebbe essere definita in modo da consentire agli Stati membri, per garantire una migliore neutralità dell'imposta, di includervi le persone che effettuano operazioni occasionali.

(14) La nozione di operazione imponibile può creare difficoltà, soprattutto per quanto riguarda le operazioni assimilate ad operazioni imponibili. È pertanto necessario precisare queste nozioni.

(15) Al fine di facilitare gli scambi intracomunitari nel settore dei lavori relativi a beni mobili materiali, è opportuno stabilire le modalità d'imposizione di tali operazioni quando esse sono eseguite a favore di un destinatario identificato ai fini dell'IVA in uno Stato membro diverso da quello nel quale l'operazione è materialmente eseguita.

(16) È opportuno assimilare ad un trasporto intracomunitario di beni il trasporto effettuato nel territorio di uno Stato membro quando è direttamente connesso a un trasporto effettuato tra Stati membri, al fine di semplificare non soltanto i principi e le modalità d'imposizione di queste prestazioni di trasporto interno, ma altresì le norme applicabili ai relativi servizi accessori nonché ai servizi resi dagli intermediari che intervengono nella fornitura di queste diverse prestazioni.

(17) La determinazione del luogo delle operazioni imponibili può dar luogo a conflitti di competenza tra Stati membri, segnatamente per quanto riguarda la cessione di un bene che richiede un montaggio e le prestazioni di servizi. Benché il luogo delle prestazioni di servizi debba essere fissato, in linea di massima, là dove il prestatore ha stabilito la sede della sua attività economica, è tuttavia opportuno fissare tale luogo nello Stato membro del destinatario, in particolare per talune prestazioni di servizi tra soggetti passivi, il cui costo sia compreso nel prezzo dei beni.

(18) È necessario precisare la definizione del luogo d'imposizione per determinate operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto di passeggeri nella Comunità.

(19) Il gas e l'energia elettrica sono considerati beni ai fini dell'IVA. Tuttavia, risulta particolarmente complesso determinare il luogo di cessione. Per evitare casi di doppia imposizione o di non imposizione e realizzare un vero mercato interno del gas e dell'energia elettrica che sia privo di ostacoli connessi all'IVA, il luogo di cessione del gas mediante la rete di distribuzione di gas naturale nonché dell'elettricità, prima che tali beni raggiungano la fase finale del consumo, dovrebbe pertanto essere il luogo in cui l'acquirente ha stabilito la sede della propria attività economica. La cessione di gas e di energia elettrica nella fase finale, dal commerciante e distributore al consumatore finale, dovrebbe essere tassata nel luogo in cui l'acquirente effettivamente usa e consuma i beni.

(20) L'applicazione alla locazione di un bene mobile materiale della regola generale, secondo la quale le prestazioni di servizi sono tassate nello Stato membro in cui è stabilito il prestatore, può provocare notevoli distorsioni della concorrenza qualora il locatore e il conduttore siano stabiliti in Stati membri diversi e le aliquote dell'imposta in detti Stati membri presentino un divario. Occorre, pertanto stabilire che il luogo della prestazione di servizi è quello in cui il destinatario ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale è stata resa la prestazione di servizi o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.

(21) Tuttavia, per quanto riguarda la locazione di mezzi di trasporto è opportuno, per ragioni di controllo, applicare rigorosamente la regola generale, localizzando dette prestazioni di servizi nel luogo in cui il prestatore è stabilito.

(22) Occorre tassare la totalità dei servizi di telecomunicazione il cui consumo ha luogo nella Comunità per impedire distorsioni della concorrenza in questo settore. A tal fine, i servizi di telecomunicazione resi a soggetti passivi stabiliti nella Comunità o a destinatari stabiliti in un paese terzo dovrebbero, in linea di massima, essere tassati nel luogo in cui è stabilito il destinatario dei servizi. Ai fini di una tassazione uniforme dei servizi di telecomunicazione resi da soggetti passivi stabiliti in un territorio terzo o in un paese terzo a persone non soggetti passivi stabilite nella Comunità ed effettivamente utilizzati o impiegati nella Comunità, gli Stati membri dovrebbero tuttavia prevedere che il luogo di prestazione dei servizi sia nella Comunità.

(23) Per evitare distorsioni della concorrenza, occorre inoltre tassare i servizi di radiodiffusione e di televisione e i servizi forniti per via elettronica da territori terzi o paesi terzi a persone stabilite nella Comunità o dalla Comunità a destinatari stabiliti in territori terzi o paesi terzi nel luogo in cui il destinatario dei servizi è stabilito.

(24) Le nozioni di fatto generatore ed esigibilità dell'imposta dovrebbero essere armonizzate affinché l'introduzione e le modificazioni successive del sistema comune di IVA abbiano effetto in tutti gli Stati membri alla stessa data.

(25) La base imponibile dovrebbe essere armonizzata affinché l'applicazione dell'IVA alle operazioni imponibili conduca a risultati comparabili in tutti gli Stati membri.

(26) Per garantire che non vi siano perdite di gettito dovute all'utilizzazione di parti collegate al fine di ottenere vantaggi fiscali gli Stati membri dovrebbero poter intervenire, in casi specifici e limitati, sulla base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi nonché in relazione al valore delle cessioni, prestazioni e acquisti intracomunitari di beni.

(27) Al fine di contrastare l'elusione o l'evasione fiscale gli Stati membri dovrebbero poter includere, nella base imponibile di un'operazione che implica la lavorazione di oro da investimento fornito dall'acquirente o destinatario, il valore di tale oro, se con la lavorazione l'oro perde la sua qualità di oro da investimento. Gli Stati membri nell'applicare tali misure dovrebbero disporre di una certa discrezionalità.

(28) Al fine di evitare distorsioni della concorrenza, la soppressione dei controlli fiscali alle frontiere implica, oltre ad una base imponibile uniforme dell'IVA, un certo numero di aliquote e livelli di aliquote sufficientemente ravvicinati tra gli Stati membri.

(29) L'aliquota IVA normale attualmente in vigore negli Stati membri, in combinazione con i meccanismi del regime transitorio, assicura un funzionamento accettabile del regime in questione. Per evitare che le differenze esistenti tra le aliquote IVA normali applicate dagli Stati membri non conducano a squilibri strutturali in seno alla Comunità e a distorsioni della concorrenza in taluni settori di attività, dovrebbe essere fissata un'aliquota normale non inferiore al 15%, con riserva di un successivo riesame.

(30) Per preservare la neutralità dell'imposta, le aliquote applicate dagli Stati membri dovrebbero consentire, di norma, la detrazione dell'imposta applicata allo stadio antecedente.

(31) Durante il periodo transitorio dovrebbero essere possibili alcune deroghe relative al numero e al livello delle aliquote.

(32) Per meglio valutare l'impatto delle aliquote ridotte è necessario che la Commissione rediga una relazione di valutazione dell'impatto delle aliquote ridotte applicate ai servizi prestati localmente, in particolare, in termini di creazione di occupazione, di crescita economica e di buon funzionamento del mercato interno.

(33) Come misura di lotta alla disoccupazione, è opportuno consentire agli Stati membri che lo desiderino di sperimentare l'applicazione e gli effetti, in termini di creazione di nuovi posti di lavoro, di una riduzione dell'aliquota IVA mirata a servizi ad alta intensità di lavoro. Detta riduzione potrebbe anche diminuire, per le imprese in questione, l'interesse ad entrare nell'economia sommersa o a restarvi.

(34) Una siffatta riduzione dell'aliquota non è tuttavia esente da pericoli per il buon funzionamento del mercato interno e per la neutralità dell'imposta. Occorre pertanto prevedere una procedura d'autorizzazione per un periodo preciso ma sufficientemente lungo per poter valutare l'impatto delle aliquote ridotte applicate ai servizi prestati localmente e definire rigorosamente l'ambito d'applicazione di siffatto provvedimento al fine di preservarne la natura limitata e la verificabilità.

(35) È opportuno redigere un elenco comune di esenzioni per una percezione paragonabile delle risorse proprie in tutti gli Stati membri.

(36) Le modalità di assoggettamento all'IVA di talune cessioni e di taluni acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa dovrebbero essere allineate, a vantaggio tanto dei debitori dell'imposta quanto delle amministrazioni competenti, alle procedure e agli obblighi di dichiarazione previsti dalla direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa quando tali prodotti sono spediti verso un altro Stato membro.

(37) La cessione di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale, e di energia elettrica è tassata nel luogo dell'acquirente. Al fine di evitare casi di doppia imposizione, l'importazione di tali prodotti dovrebbe pertanto essere esentata dall'IVA.

(38) Per le operazioni imponibili in regime interno connesse con scambi intracomunitari di beni effettuati, nel corso del periodo transitorio, da soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato membro del luogo dell'acquisto intracomunitario di beni, comprese le operazioni a catena, è necessario prevedere misure di semplificazione che garantiscano un trattamento equivalente in tutti gli Stati membri. A tal fine, occorre armonizzare le disposizioni relative al regime d'imposizione e al debitore dell'imposta dovuta a titolo di tali operazioni. Dovrebbero tuttavia, essere esclusi, in linea di massima, i beni destinati alla vendita al minuto.

(39) Il regime delle detrazioni dovrebbe essere armonizzato nella misura in cui ha un'incidenza sul livello reale di percezione e il calcolo del prorata di detrazione deve essere eseguito in modo analogo in tutti gli Stati membri.

(40) Il regime che consente la rettifica delle detrazioni per i beni d'investimento lungo la durata di vita utile del bene, secondo il suo effettivo utilizzo, dovrebbe potersi applicare anche per taluni servizi aventi natura analoga a quella dei beni d'investimento.

(41) È opportuno precisare chi sono i debitori dell'imposta, in particolare per alcune prestazioni di servizi il cui prestatore non è stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'imposta.

(42) In determinati casi gli Stati membri dovrebbero poter designare il beneficiario delle forniture di beni o delle prestazioni di servizi quale soggetto debitore dell'imposta. Tale misura dovrebbe aiutare gli Stati membri a semplificare le regole e a contrastare l'elusione e l'evasione fiscale in determinati settori e per taluni tipi di operazioni.

(43) È, altresì, opportuno che gli Stati membri abbiano piena facoltà di designare il debitore dell'imposta all'importazione.

(44) È opportuno che gli Stati membri possano adottare disposizioni secondo le quali una persona diversa dal debitore dell'imposta è responsabile in solido per il pagamento della stessa.

(45) Gli obblighi dei soggetti passivi dovrebbero essere, per quanto possibile, armonizzati in modo da assicurare le garanzie necessarie a una riscossione equivalente dell'imposta in tutti gli Stati membri.

(46) L'uso della fatturazione elettronica deve consentire alle amministrazioni fiscali di effettuare i loro controlli. Per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, è pertanto opportuno stilare un elenco armonizzato delle indicazioni che devono figurare sulle fatture e stabilire alcune modalità comuni per il ricorso alla fatturazione elettronica e per l'archiviazione elettronica delle fatture, così come per l'autofatturazione e il subappalto delle operazioni di fatturazione.

(47) Fatte salve le condizioni da essi stabilite, gli Stati membri dovrebbero consentire e poter richiedere la presentazione di talune dichiarazioni per via elettronica.

(48) La necessaria ricerca di uno snellimento delle formalità amministrative e statistiche a carico delle imprese, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese, dovrebbe conciliarsi con l'attuazione di misure efficaci di controllo e con l'indispensabile mantenimento, per ragioni sia economiche che fiscali, della qualità degli strumenti statistici comunitari.

(49) È necessario lasciare agli Stati membri la possibilità di continuare ad applicare i loro regimi speciali per le piccole imprese, in conformità delle disposizioni comuni e al fine di una maggiore armonizzazione.

(50) Per quanto riguarda gli agricoltori, è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di applicare un regime speciale che preveda la compensazione forfettaria dell'IVA a monte a favore degli agricoltori che non rientrano nel regime normale. È necessario fissare i principi fondamentali del regime speciale e adottare un metodo comune di determinazione del valore aggiunto realizzato da tali agricoltori ai fini della riscossione delle risorse proprie.

(51) È opportuno adottare un regime comunitario d'imposizione applicabile ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, da collezione o di antiquariato, inteso ad evitare la doppia imposizione e le distorsioni di concorrenza tra soggetti passivi.

(52) L'applicazione del regime fiscale normale all'oro costituisce un ostacolo importante al suo uso a fini d'investimento finanziario; è quindi giustificata l'applicazione di un regime fiscale speciale, anche al fine di migliorare la competitività internazionale del mercato comunitario dell'oro.

(53) Le cessioni di oro da investimento sono per natura analoghe ad altri investimenti finanziari che sono esenti dall'imposta. L'esenzione da imposta sembra pertanto essere il trattamento fiscale più appropriato per le cessioni di oro da investimento.

(54) È opportuno includere nella definizione di oro da investimento le monete d'oro il cui valore rispecchi essenzialmente la quotazione dell'oro che esse contengono. Per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto, si dovrebbe redigere annualmente un elenco delle monete che possono beneficiare del regime applicabile all'oro da investimento, in modo da offrire garanzie agli operatori che le trattano. L'elenco non pregiudica l'esenzione di monete che non vi sono incluse ma che sono conformi ai criteri previsti nella presente direttiva.

(55) Al fine di prevenire le evasioni fiscali, provvedendo nel contempo ad alleviare l'onere finanziario relativo alla cessione di oro di purezza superiore a un determinato grado, è giustificato consentire agli Stati membri di designare l'acquirente quale debitore dell'imposta.

(56) Al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi fiscali da parte degli operatori che forniscono servizi per via elettronica non stabiliti nella Comunità né tenuti ad esservi identificati ai fini dell'IVA, è opportuno istituire un regime speciale. Secondo tale regime gli operatori che prestano servizi per via elettronica nella Comunità a persone che non sono soggetti passivi possono scegliere, se non sono altrimenti identificati ai fini dell'IVA nella Comunità, di essere identificati in un solo Stato membro.

(57) È auspicabile che le disposizioni relative ai servizi di teleradiodiffusione e a determinati servizi forniti per via elettronica siano poste in essere esclusivamente in via provvisoria e siano riesaminate, in base all'esperienza acquisita, entro un breve periodo di tempo.

(58) È necessario promuovere l'applicazione coordinata delle disposizioni della presente direttiva. A tal fine, è indispensabile istituire un comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto che consenta di organizzare in questo settore una stretta collaborazione tra Stati membri e Commissione.

(59) È opportuno che, entro certi limiti e a certe condizioni, gli Stati membri possano adottare o mantenere misure speciali che derogano alla presente direttiva, al fine di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune forme di evasione o elusione fiscale.

(60) Per evitare che lo Stato membro che presenta una domanda di deroga resti nell'incertezza in merito al seguito che la Commissione intende darvi, è opportuno prevedere un termine entro il quale la Commissione è tenuta a presentare al Consiglio o una proposta di autorizzazione o una comunicazione nella quale espone le sue obiezioni.

(61) È essenziale garantire l'applicazione uniforme del sistema d'IVA. Per realizzare tale obiettivo, occorre adottare misure d'applicazione.

(62) In particolare, dette misure dovrebbero regolare il problema della doppia imposizione sulle operazioni transfrontaliere che può derivare da un'applicazione non uniforme, da parte degli Stati membri, delle disposizioni relative alla localizzazione delle operazioni imponibili.

(63) Malgrado la natura circoscritta dell'ambito d'applicazione, dette misure avranno un'incidenza finanziaria che per uno o più Stati membri potrebbe risultare non trascurabile. Tale incidenza finanziaria giustifica che il Consiglio si riservi di esercitare le competenze di esecuzione.

(64) Tenuto conto dell'ambito di applicazione circoscritto, è opportuno prevedere che le misure di applicazione siano adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

(65) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri per i motivi sopraccitati e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(66) L'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto nazionale dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali delle direttive precedenti. L'obbligo d'attuazione delle disposizioni rimaste immutate nella sostanza deriva dalle direttive precedenti.

(67) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione nel diritto nazionale delle direttive elencate nell'allegato XI, parte B,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Articolo 395

1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alla presente direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Le misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta non devono influire, se non in misura trascurabile, sull'importo complessivo delle entrate fiscali dello Stato membro riscosso allo stadio del consumo finale.

2. Lo Stato membro che desidera introdurre le misure di cui al paragrafo 1 invia una domanda alla Commissione fornendole tutti i dati necessari. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutti i dati necessari, essa contatta lo Stato membro interessato entro due mesi dal ricevimento della domanda, specificando di quali dati supplementari necessiti.

Non appena la Commissione dispone di tutti i dati che ritiene necessari per la valutazione, ne informa lo Stato membro richiedente entro un mese e trasmette la domanda, nella lingua originale, agli altri Stati membri.

3. Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui al paragrafo 2, secondo comma, la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni.

4. La procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 deve essere completata, in ogni caso, entro otto mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.

(omissis)


Reg. (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006
Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (2) (3)

 

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(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L 210.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 1° agosto 2006.

(3) Vedi, per alcune disposizioni riguardanti il presente regolamento, la decisione 2006/593/CE, la decisione 2006/594/CE, la decisione 2006/595/CE, la decisione 2006/596/CE e la decisione 2006/597/CE.

Per alcune modalità di applicazione del presente regolamento, vedi il regolamento (CE) n. 1828/2006.

 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (5),

visto il parere del Comitato delle regioni (6),

visto il parere della Corte dei conti (7),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 158 del trattato prevede che, per rafforzare la coesione economica e sociale al suo interno, la Comunità mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali. L'articolo 159 prevede che tale azione sia sostenuta attraverso i Fondi strutturali, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e gli altri strumenti finanziari esistenti.

(2) La politica di coesione dovrebbe contribuire a potenziare la crescita, la competitività e l'occupazione facendo proprie le priorità comunitarie per uno sviluppo sostenibile definite nel Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 e del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001.

(3) Nell'Unione europea allargata sono aumentate le disparità economiche, sociali e territoriali a livello sia regionale che nazionale. Le azioni volte a favorire la convergenza, la competitività e l'occupazione dovrebbero essere pertanto rafforzate in tutta la Comunità.

(4) L'aumento del numero delle frontiere terrestri e marittime della Comunità e l'estensione del suo territorio implicano la necessità di accrescere il valore aggiunto della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale nella Comunità.

(5) Il Fondo di coesione dovrebbe essere integrato nella programmazione dell'assistenza strutturale ai fini di una maggiore coerenza nell'intervento dei vari Fondi.

(6) Dovrebbe essere precisato il ruolo degli strumenti che forniscono sostegno allo sviluppo rurale e cioè del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e, per il settore della pesca, del Fondo europeo per la pesca (FEP). Tali strumenti dovrebbero essere integrati tra gli strumenti della politica agricola comune e della politica comune della pesca e coordinati con gli strumenti della politica di coesione.

(7) I Fondi che intervengono nell'ambito della politica di coesione sono pertanto limitati a: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo di coesione. Le norme applicabili a ciascun Fondo devono essere specificate in regolamenti di applicazione adottati ai sensi degli articoli 148, 161 e 162 del trattato.

(8) Ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1260/ 1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali , il Consiglio deve riesaminare il suddetto regolamento sulla base di una proposta della Commissione entro il 31 dicembre 2006. Al fine di attuare la riforma dei Fondi proposta dal presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1260/1999 dovrebbe essere abrogato.

(9) Per accrescere il valore aggiunto della politica comunitaria di coesione, l'azione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione dovrebbe essere concentrata e semplificata e gli obiettivi fissati nel regolamento (CE) n. 1260/ 1999 dovrebbero essere di conseguenza ridefiniti mirando alla convergenza degli Stati membri e delle regioni, alla competitività regionale e all'occupazione, e alla cooperazione territoriale europea.

(10) Nell'ambito di questi tre obiettivi occorre tener adeguatamente conto sia degli aspetti socioeconomici che di quelli territoriali.

(11) Le regioni ultraperiferiche dovrebbero beneficiare di misure specifiche e di un sostegno supplementare volti a compensare gli svantaggi derivanti dai fattori indicati all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.

(12) I problemi di accessibilità e lontananza dai grandi mercati che caratterizzano zone a densità demografica estremamente bassa, di cui al protocollo n. 6 concernente disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei Fondi strutturali in Finlandia e Svezia dell'atto di adesione del 1994 richiedono un trattamento finanziario adeguato per compensare gli effetti di tali svantaggi.

(13) Data l'importanza dello sviluppo urbano sostenibile e il contributo delle città, soprattutto di quelle di medie dimensioni, allo sviluppo regionale, occorre dare loro un maggiore rilievo valorizzandone il ruolo nell'ambito della programmazione al fine di promuovere la rivitalizzazione urbana.

(14) I Fondi dovrebbero intraprendere azioni speciali e complementari in aggiunta a quelle del FEASR e del FEP al fine di promuovere la diversificazione economica delle zone rurali e delle zone dipendenti dalla pesca.

(15) Le azioni per le zone caratterizzate da svantaggi naturali, ossia talune isole, le zone di montagna e le zone a bassa densità demografica, nonché talune zone di frontiera della Comunità a seguito dell'allargamento, dovrebbero essere potenziate per permettere a tali zone di far fronte alle loro specifiche difficoltà di sviluppo.

(16) È necessario fissare criteri obiettivi per definire le regioni e zone ammissibili. A tal fine, l'identificazione delle regioni e zone prioritarie a livello comunitario dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) .

(17) L'obiettivo «Convergenza» riguarda gli Stati membri e le regioni in ritardo di sviluppo. Le regioni oggetto di tale obiettivo sono quelle il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto, è inferiore al 75% della media comunitaria. Le regioni che risentono dell'effetto statistico legato alla riduzione della media comunitaria a seguito dell'allargamento dell'Unione europea beneficeranno a questo titolo di un aiuto transitorio considerevole al fine di completarne il processo di convergenza. Tale aiuto avrà termine nel 2013 e non sarà seguito da nessun altro periodo transitorio. Gli Stati membri oggetto dell'obiettivo «Convergenza» il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90% della media comunitaria beneficeranno del Fondo di coesione.

(18) L'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» riguarda il territorio della Comunità che non rientra nell'obiettivo «Convergenza». Sono ammissibili le regioni dell'obiettivo 1 del periodo di programmazione 2000-2006 che, non soddisfacendo più i criteri di ammissibilità regionale dell'obiettivo «Convergenza», beneficiano di un aiuto transitorio, così come tutte le altre regioni della Comunità.

(19) L'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» riguarda le regioni aventi frontiere terrestri o marittime, le zone di cooperazione transnazionale definite con riguardo ad azioni che promuovono lo sviluppo territoriale integrato, il sostegno alla cooperazione interregionale e allo scambio di esperienze.

(20) Il miglioramento e la semplificazione della cooperazione lungo le frontiere esterne della Comunità comportano l'impiego degli strumenti di assistenza esterna della Comunità, in particolare di uno strumento europeo di vicinato e partenariato e dello strumento di assistenza preadesione istituito dal regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio .

(21) La partecipazione del FESR alla suddetta cooperazione lungo le frontiere esterne della Comunità contribuisce all'eliminazione dei principali squilibri regionali nella Comunità e, di conseguenza, al rafforzamento della sua coesione economica e sociale.

(22) Le attività dei Fondi e le operazioni che essi contribuiscono a finanziare dovrebbero essere coerenti con le altre politiche della Comunità e rispettare la normativa comunitaria.

(23) L'azione della Comunità dovrebbe essere complementare a quella degli Stati membri o cercare di contribuirvi. Il partenariato dovrebbe essere rafforzato tramite delle modalità per la partecipazione di diversi tipi di partner, in particolare delle autorità regionali e locali, nel pieno rispetto degli ordinamenti degli Stati membri.

(24) La programmazione pluriennale dovrebbe essere finalizzata al conseguimento degli obiettivi dei Fondi, garantendo la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie e la coerenza e la continuità dell'azione congiunta della Comunità e degli Stati membri.

(25) Poiché gli obiettivi «Convergenza», «Competitività regionale e occupazione» e «Cooperazione territoriale europea» non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri, a causa delle eccessive disparità e delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni ammissibili all'obiettivo «Convergenza», e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario tramite la garanzia pluriennale dei finanziamenti comunitari, che consente alla politica di coesione di concentrarsi sulle priorità della Comunità, la Comunità può intervenire, nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(26) È opportuno stabilire obiettivi misurabili per gli Stati membri dell'Unione europea nella sua composizione anteriore al 1° maggio 2004 da perseguire attraverso la spesa nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» al fine di promuovere la competitività e di creare posti di lavoro. È necessario definire metodi appropriati per misurare e rendere noto il conseguimento di tali obiettivi.

(27) È opportuno rafforzare la sussidiarietà e la proporzionalità dell'intervento dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione.

(28) Ai sensi dell'articolo 274 del trattato, nell'ambito della gestione concorrente occorre specificare le condizioni in base alle quali la Commissione esercita le proprie responsabilità per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e chiarire le responsabilità di cooperazione con gli Stati membri. L'applicazione di tali condizioni dovrebbe consentire alla Commissione di assicurarsi che gli Stati membri utilizzano i Fondi legittimamente, regolarmente e conformemente al principio di sana gestione finanziaria, di cui al regolamento finanziario.

(29) Per garantire un effettivo impatto economico, i contributi dei Fondi strutturali non possono sostituirsi, ai sensi del presente regolamento, alla spesa pubblica degli Stati membri. La verifica del principio di addizionalità, nell'ambito del partenariato, dovrebbe concentrarsi sulle regioni dell'obiettivo «Convergenza», data l'entità delle risorse finanziarie ad esse assegnate, e può comportare una rettifica finanziaria qualora l'addizionalità non risulti rispettata.

(30) Nel quadro dell'impegno a favore della coesione economica e sociale, la Comunità in tutte le fasi di attuazione dei Fondi ha l'obiettivo di eliminare le ineguaglianze e di favorire la parità tra uomini e donne, secondo quanto previsto negli articoli 2 e 3 del trattato, nonché la lotta a ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

(31) La Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione indicativa annuale degli stanziamenti d'impegno disponibili servendosi di un metodo obiettivo e trasparente, tenendo conto della proposta della Commissione, delle conclusioni del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 e dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (8), al fine di assicurare una concentrazione considerevole a favore delle regioni in ritardo di sviluppo, incluse quelle che ricevono un sostegno transitorio legato all'effetto statistico.

(32) La concentrazione finanziaria sull'obiettivo «Convergenza» dovrebbe essere rafforzata viste le maggiori disparità insorte nell'Unione europea allargata; lo sforzo a favore dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», destinato a migliorare la competitività e l'occupazione nel resto della Comunità, dovrebbe essere mantenuto e le risorse destinate all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» dovrebbero essere aumentate tenuto conto del particolare valore aggiunto che esso rappresenta.

(33) Gli stanziamenti annuali assegnati ad uno Stato membro nell'ambito dei Fondi dovrebbero essere limitati a un massimale stabilito in funzione della sua capacità di assorbimento.

(34) Un ammontare corrispondente al 3% degli stanziamenti dei Fondi strutturali assegnati agli Stati membri nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» può essere oggetto di accantonamento in una riserva nazionale destinata a premiare l'efficacia e l'efficienza.

(35) Gli stanziamenti disponibili nell'ambito dei Fondi dovrebbero essere indicizzati su base forfettaria per essere utilizzati nella programmazione.

(36) Per rafforzare il contenuto strategico e promuovere la trasparenza della politica di coesione tramite l'integrazione con le priorità comunitarie il Consiglio dovrebbe adottare, su proposta della Commissione, degli orientamenti strategici, il Consiglio dovrebbe esaminare l'applicazione di tali orientamenti da parte degli Stati membri in base a un rapporto strategico della Commissione.

(37) In base agli orientamenti strategici adottati dal Consiglio, è opportuno che ogni Stato membro elabori, in dialogo con la Commissione, un documento di riferimento nazionale sulla propria strategia di sviluppo, che dovrebbe costituire il contesto per la preparazione dei programmi operativi. In base alla strategia nazionale, la Commissione dovrebbe prendere atto del quadro di riferimento strategico nazionale e adottare una decisione su determinati elementi di tale documento.

(38) La programmazione e la gestione dei Fondi strutturali dovrebbero essere semplificate tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche: i programmi operativi dovrebbero essere finanziati dal FESR o dal FSE e ciascuno di questi Fondi dovrebbe essere in grado di finanziare, in via complementare e limitata, azioni che rientrano nell'ambito dell'altro.

(39) Al fine di migliorare le complementarità e semplificare l'esecuzione, il sostegno del Fondo di coesione e quello del FESR dovrebbero essere programmati congiuntamente nel caso dei programmi operativi in materia di trasporti e di ambiente ed avere una copertura geografica nazionale.

(40) La programmazione dovrebbe assicurare il coordinamento dei Fondi sia tra di loro sia con gli altri strumenti finanziari esistenti, con la BEI e con il Fondo europeo per gli investimenti. Tale coordinamento include altresì la preparazione di piani di finanziamento complessi e di partenariati tra settore pubblico e privato.

(41) È opportuno garantire che un migliore accesso ai finanziamenti e agli strumenti innovativi di ingegneria finanziaria siano disponibili in primo luogo per le micro, piccole e medie imprese e per gli investimenti in partenariati tra settore pubblico e privato ed altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile. Gli Stati membri possono decidere di istituire un fondo di partecipazione mediante aggiudicazione di appalti pubblici in conformità della normativa vigente in materia, incluse le deroghe previste dalla legislazione nazionale compatibili con il diritto comunitario. In altri casi, qualora gli Stati membri abbiano accertato che la normativa in materia di appalti pubblici non è d'applicazione, la definizione dei compiti del FEI e della BEI giustifica che gli Stati membri concedano loro una sovvenzione, ossia un contributo finanziario diretto dei programmi operativi accordato a titolo di liberalità. Alle stesse condizioni, la legislazione nazionale può prevedere la possibilità di concedere una sovvenzione ad altre istituzioni finanziarie senza un invito a presentare proposte.

(42) Nel valutare grandi progetti di investimento produttivo, la Commissione dovrebbe disporre di tutte le informazioni necessarie a stabilire se il contributo finanziario dei Fondi non comporti una perdita sostanziale di posti di lavoro in unità produttive esistenti nell'Unione europea, al fine di garantire che i finanziamenti comunitari non sostengano la rilocalizzazione all'interno dell'Unione europea.

(43) La programmazione coprirà un periodo unico di sette anni, al fine di mantenere la semplificazione del sistema di gestione di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999.

(44) Nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dal FESR, gli Stati membri e le autorità di gestione possono disporre le modalità della cooperazione interregionale e tener conto delle peculiarità delle zone che presentano svantaggi naturali.

(45) Per rispondere all'esigenza di semplificazione e decentramento, la programmazione e la gestione finanziaria dovrebbero essere realizzate unicamente a livello dei programmi operativi e degli assi prioritari; il quadro comunitario di sostegno e il complemento di programmazione previsti dal regolamento (CE) n. 1260/1999 dovrebbero essere soppressi.

(46) Nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dal FESR per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», gli Stati membri, le regioni e le autorità di gestione possono disporre subdeleghe alle autorità cittadine nel rispetto delle priorità relative alla rivitalizzazione urbana.

(47) La dotazione supplementare destinata a bilanciare i costi supplementari sostenuti dalle regioni ultraperiferiche dovrebbe essere integrata nei programmi operativi finanziati dal FESR in tali regioni.

(48) Occorre prevedere disposizioni separate per l'attuazione dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» finanziato dal FESR.

(49) La Commissione dovrebbe essere in grado di approvare i grandi progetti inclusi nei programmi operativi, se necessario in consultazione con la BEI, al fine di valutare le loro finalità e il loro impatto nonché le modalità del previsto impiego delle risorse comunitarie.

(50) È opportuno specificare i tipi di azioni cui i Fondi dovrebbero fornire sostegno nell'ambito dell'assistenza tecnica.

(51) È necessario garantire che risorse sufficienti siano riservate all'assistenza agli Stati membri nell'elaborazione e valutazione dei progetti. La BEI ha un ruolo da svolgere nella fornitura di tale assistenza e la Commissione potrebbe concederle una sovvenzione a tal fine.

(52) Analogamente è opportuno prevedere che la Commissione conceda una sovvenzione al FEI per la realizzazione di una valutazione del fabbisogno di strumenti innovativi di ingegneria finanziaria disponibili per le micro, piccole e medie imprese.

(53) Per le stesse ragioni sopra menzionate, la Commissione dovrebbe concedere alla BEI e al FEI una sovvenzione per la realizzazione di interventi di assistenza tecnica nel settore dello sviluppo urbano sostenibile o per il supporto a misure di ristrutturazione per attività economiche sostenibili in regioni colpite in maniera significativa dalla crisi economica.

(54) L'efficacia del sostegno dei Fondi dipende inoltre dall'integrazione, a livello della programmazione e della sorveglianza di un sistema di valutazione attendibile. Le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al riguardo dovrebbero essere specificate.

(55) Nell'ambito della dotazione nazionale per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», gli Stati membri possono prevedere una piccola riserva destinata a far fronte rapidamente alle crisi impreviste, settoriali o locali, risultanti dalla ristrutturazione socioeconomica o dagli effetti di accordi commerciali.

(56) È opportuno definire quali spese in uno Stato membro possano essere assimilate alla spesa pubblica ai fini del calcolo del contributo pubblico nazionale complessivo ad un programma operativo; a tale scopo è opportuno far riferimento al contributo degli «organismi di diritto pubblico» quali definiti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, poiché tali organismi comprendono vari tipi di organismi pubblici o privati istituiti per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale e controllati dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali.

(57) È necessario determinare gli elementi che consentono di modulare la partecipazione dei Fondi ai programmi operativi, in particolare per accrescere l'effetto moltiplicatore delle risorse comunitarie. È altresì opportuno stabilire i massimali che i contributi dei Fondi non possono eccedere in base al tipo di Fondo e al pertinente obiettivo.

(58) È inoltre necessario definire la nozione di «progetto generatore di entrate» e individuare norme e principi comunitari per il calcolo della partecipazione dei Fondi; per alcuni investimenti è obiettivamente impossibile stimare le entrate ex ante ed è pertanto necessario definire la metodologia atta a garantire che tali entrate siano escluse dal finanziamento pubblico.

(59) Le date iniziali e finali di ammissibilità della spesa dovrebbero essere definite in modo da garantire una norma equa ed uniforme applicabile all'attuazione dei Fondi in tutta la Comunità. Al fine di agevolare l'esecuzione dei programmi operativi, è opportuno stabilire che la data iniziale di ammissibilità della spesa possa essere anteriore al 1° gennaio 2007 se lo Stato membro in questione presenta un programma operativo prima di tale data.

(60) Conformemente al principio di sussidiarietà e fatte salve le eccezioni previste dal regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale , dal regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo , e dal regolamento (CE) n. 1084/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2006, relativo al Fondo di coesione , dovrebbero vigere norme nazionali sull'ammissibilità delle spese.

(61) Perché l'intervento dei Fondi sia efficace ed equo e produca un impatto sostenibile, dovrebbero vigere disposizioni che garantiscano il lungo termine degli investimenti nelle imprese e impediscano che i Fondi siano sfruttati per produrre un vantaggio indebito. Occorre che gli investimenti che beneficiano del sostegno nell'ambito dei Fondi possano essere ammortizzati su un periodo di tempo sufficientemente lungo.

(62) Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo. A tal fine occorre stabilire, in base al diritto comunitario in vigore per il periodo di programmazione 2000-2006, i principi generali e le funzioni necessarie cui i sistemi di controllo di tutti i programmi operativi devono conformarsi.

(63) È pertanto necessario designare un'autorità di gestione unica per ciascun programma operativo, precisandone le responsabilità e chiarendo le funzioni dell'autorità di audit. Occorre inoltre garantire parametri qualitativi uniformi per la certificazione delle spese e per le domande di pagamento prima che siano trasmesse alla Commissione. È necessario precisare la natura e la qualità delle informazioni su cui tali domande si basano e, a tal fine, stabilire le funzioni dell'autorità di certificazione.

(64) La sorveglianza dei programmi operativi è necessaria per garantirne la qualità di attuazione. A tal fine dovrebbero essere istituiti i comitati di sorveglianza e dovrebbero essere definite le responsabilità in sieme alle informazioni da trasmettere alla Commissione, compreso il contesto in cui esaminarle. Al fine di migliorare lo scambio di informazioni sull'attuazione dei programmi operativi, occorre sancire il principio dello scambio dei dati per via elettronica.

(65) Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, gli Stati membri hanno la responsabilità primaria dell'attuazione e del controllo degli interventi.

(66) Al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione dei programmi operativi, dovrebbero essere specificati gli obblighi degli Stati membri con riguardo ai sistemi di gestione e di controllo, alla certificazione delle spese e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto comunitario. In particolare, riguardo alla gestione e al controllo, occorre stabilire le modalità secondo cui gli Stati membri garantiscono che i sistemi sono stati predisposti e funzionano in maniera soddisfacente.

(67) Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, occorrerebbe rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in questo campo e fissare criteri che permettano alla Commissione di determinare, nell'ambito della strategia di controllo dei sistemi nazionali, il grado di affidabilità ottenibile dagli organismi di controllo nazionali.

(68) La portata e l'intensità dei controlli effettuati dalla Comunità dovrebbero essere proporzionate all'entità del suo contributo. Quando uno Stato membro costituisce la principale fonte di finanziamento di un programma, è opportuno prevedere la possibilità che esso organizzi alcuni aspetti delle modalità di controllo secondo le sue norme nazionali. Nelle stesse circostanze, è necessario stabilire che la Commissione differenzi le modalità secondo cui gli Stati membri dovrebbero svolgere le funzioni di certificazione delle spese e di verifica del sistema di gestione e di controllo, nonché fissare le condizioni in cui essa è autorizzata a limitare il proprio audit e ad affidarsi alle garanzie fornite dagli organismi nazionali.

(69) Il pagamento del prefinanziamento all'avvio dei programmi operativi assicura un regolare flusso di cassa che facilita i pagamenti ai beneficiari in fase di attuazione del programma operativo. Pertanto, dovrebbero essere stabilite disposizioni per i prefinanziamenti per i Fondi strutturali: del 5% (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea anteriormente al 1° maggio 2004) e del 7% (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente) e, per il Fondo di coesione, del 7,5% (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea anteriormente al 1° maggio 2004) e del 10,5% (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente) al fine di contribuire ad accelerare l'attuazione dei programmi operativi.

(70) Oltre alla sospensione dei pagamenti nel caso di gravi carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo, occorrono misure che consentano all'ordinatore delegato di interrompere i pagamenti in caso di prove che facciano presumere una significativa carenza del corretto funzionamento di questi sistemi.

(71) Le regole sul disimpegno automatico accelereranno ulteriormente l'attuazione dei programmi. A tal fine, è opportuno definire le modalità della loro applicazione e le parti dell'impegno di bilancio che possono esserne escluse, in particolare quando i ritardi di attuazione derivano da circostanze indipendenti dalla volontà del soggetto interessato, anormali o imprevedibili e le cui conseguenze sono inevitabili malgrado la diligenza dimostrata.

(72) Le procedure di chiusura dovrebbero essere semplificate, offrendo agli Stati membri che lo desiderano, secondo il calendario da essi prescelto, la possibilità di chiudere parzialmente un programma operativo con riguardo alle operazioni completate; a tal fine, occorre definire un inquadramento adeguato.

(73) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione . La Commissione adotta le misure di attuazione del presente regolamento al fine di garantire la trasparenza e chiarire le disposizioni applicabili alla gestione dei programmi operativi per quanto riguarda la classificazione della spesa, l'ingegneria finanziaria, la gestione e il controllo, lo scambio elettronico dei dati e la pubblicità previo parere del comitato di coordinamento dei Fondi facente funzioni di comitato di gestione; è opportuno che la Commissione pubblichi l'elenco delle zone ammissibili all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» in applicazione dei criteri stabiliti nel presente regolamento, gli orientamenti indicativi in materia di analisi costi-benefici necessari per la preparazione e la presentazione dei grandi progetti e per i progetti generatori di entrate, gli orientamenti indicativi in materia di valutazione e l'elenco degli interventi ammissibili all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione previa consultazione del comitato di coordinamento dei Fondi facente funzioni di comitato di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

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(4) Parere conforme del 4 luglio 2006.

(5)  GU C 255 del 14.10.2005, pag. 79.

(6)  GU C 231 del 20.9.2005, pag. 1.

(7) GU C 121 del 20.5.2005, pag. 14.

(8)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

 

TITOLO I

OBIETTIVI E NORME GENERALI DI INTERVENTO

CAPO I

Campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme generali che disciplinano il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo (FSE) (di seguito: «Fondi strutturali») e il Fondo di coesione, fatte salve le disposizioni specifiche stabilite nei regolamenti (CE) n. 1080/2006, (CE) n. 1081/2006 e (CE) n. 1084/2006.

Esso definisce gli obiettivi a cui i Fondi strutturali e il Fondo di coesione (di seguito: «i Fondi») devono contribuire, i criteri di ammissibilità per gli Stati membri e le regioni, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro ripartizione.

Esso definisce inoltre il contesto in cui si inserisce la politica di coesione, inclusi il metodo di fissazione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione, il quadro di riferimento strategico nazionale ed il processo di verifica a livello comunitario.

A tal fine, il presente regolamento stabilisce i principi e le norme in materia di partenariato, programmazione, valutazione, gestione (compresa la gestione finanziaria), sorveglianza e controllo sulla base di una ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e la Commissione.

 

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento s'intende per:

1. «programma operativo»: il documento presentato da uno Stato membro e adottato dalla Commissione che fissa una strategia di sviluppo con una serie coerente di priorità da realizzare con il contributo di un Fondo o, nel caso dell'obiettivo «Convergenza», con il contributo del Fondo di coesione e del FESR;

2. «asse prioritario»: ciascuna delle priorità della strategia contenuta in un programma operativo comprendente un gruppo di operazioni connesse tra loro e aventi obiettivi specifici misurabili;

3. «operazione»: un progetto o un gruppo di progetti selezionato dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti dal comitato di sorveglianza ed attuato da uno o più beneficiari, che consente il conseguimento degli scopi dell'asse prioritario a cui si riferisce;

4. «beneficiario»: un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; nel quadro del regime di aiuti di cui all'articolo 87 del trattato, i beneficiari sono imprese pubbliche o private che realizzano un singolo progetto e ricevono l'aiuto pubblico;

5. «spesa pubblica»: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio dello Stato, degli enti pubblici territoriali, delle Comunità europee nell'ambito dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e ogni spesa assimilabile. È considerato spesa assimilabile ad una spesa pubblica qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di organismi di diritto pubblico o di associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o di organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ;

6. «organismo intermedio»: qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;

7. «irregolarità»: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio generale.

 

CAPO II

Obiettivi e missioni

Articolo 3

Obiettivi

1. L'azione condotta dalla Comunità ai sensi dell'articolo 158 del trattato è volta a rafforzare la coesione economica e sociale dell'Unione europea allargata per promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile della Comunità. Detta azione è condotta con il sostegno dei Fondi, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari esistenti. Essa intende ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali emerse in particolare nei paesi e nelle regioni in ritardo di sviluppo e in relazione alla ristrutturazione economica e sociale e all'invecchiamento della popolazione.

L'azione condotta nell'ambito dei Fondi integra, a livello nazionale e regionale, le priorità comunitarie a favore dello sviluppo sostenibile rafforzando la crescita, la competitività, l'occupazione e l'inclusione sociale e tutelando e migliorando la qualità dell'ambiente.

2. A tal fine il FESR, il FSE, il Fondo di coesione, la BEI e gli altri strumenti finanziari comunitari esistenti contribuiscono, ciascuno in maniera appropriata, alla realizzazione dei tre obiettivi seguenti:

a) l'obiettivo «Convergenza», che è volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e regioni in ritardo di sviluppo migliorando le condizioni per la crescita e l'occupazione tramite l'aumento e il miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano, lo sviluppo dell'innovazione e della società della conoscenza, dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente e l'efficienza amministrativa. Questo obiettivo costituisce la priorità dei Fondi;

b) l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», che punta, al di fuori delle regioni in ritardo di sviluppo, a rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni e l'occupazione anticipando i cambiamenti economici e sociali, inclusi quelli connessi all'apertura degli scambi, mediante l'incremento e il miglioramento della qualità degli investimenti nel capitale umano, l'innovazione e la promozione della società della conoscenza, l'imprenditorialità, la tutela e il miglioramento dell'ambiente e il miglioramento dell'accessibilità, dell'adattabilità dei lavoratori e delle imprese e lo sviluppo di mercati del lavoro inclusivi;

c) l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», che è inteso a rafforzare la cooperazione transfrontaliera mediante iniziative congiunte locali e regionali, a rafforzare la cooperazione transnazionale mediante azioni volte allo sviluppo territoriale integrato connesse alle priorità comunitarie e a rafforzare la cooperazione interregionale e lo scambio di esperienze al livello territoriale adeguato.

3. Nell'ambito dei tre obiettivi di cui al paragrafo 2, l'intervento dei Fondi, a seconda della loro natura, tiene conto, da un lato, delle specificità economiche e sociali e, dall'altro, delle specificità territoriali. Essa sostiene adeguatamente lo sviluppo urbano sostenibile, segnatamente nel quadro dello sviluppo regionale, e il rinnovamento delle zone rurali e di quelle dipendenti dalla pesca tramite la diversificazione economica. L'intervento sostiene inoltre le zone caratterizzate da svantaggi geografici o naturali che aggravano i problemi dello sviluppo, in particolare nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato e le zone settentrionali a densità demografica estremamente bassa, alcune isole e Stati membri insulari e le zone di montagna.

 

Articolo 4

Strumenti e missioni

1. I Fondi contribuiscono, ciascuno conformemente alle disposizioni specifiche che lo disciplinano, al conseguimento dei tre obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo la ripartizione seguente:

a) obiettivo «Convergenza»: FESR, FSE e Fondo di coesione;

b) obiettivo «Competitività regionale e occupazione»: FESR e FSE;

c) obiettivo «Cooperazione territoriale europea»: FESR.

2. Il Fondo di coesione interviene anche nelle regioni non ammissibili al sostegno nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» in base ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, se appartenenti:

a) a uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione in base ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 2; e

b) a uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione ai sensi dei criteri previsti nell'articolo 8, paragrafo 3.

3. I Fondi contribuiscono al finanziamento dell'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri e della Commissione.

 

CAPO III

Ammissibilità geografica

Articolo 5

Convergenza

1. Le regioni ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» sono quelle corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (di seguito: «il livello NUTS 2») ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 2000-2002, è inferiore al 75% del PIL medio dell'UE a 25 per lo stesso periodo di riferimento.

2. Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione sono quelli il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 2001-2003, è inferiore al 90% dell'RNL medio dell'UE a 25 e che hanno un programma per conformarsi alle condizioni di convergenza economica di cui all'articolo 104 del trattato.

3. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2. L'elenco è valido dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

L'ammissibilità degli Stati membri al Fondo di coesione sarà riesaminata nel 2010 sulla scorta dei dati comunitari dell'RNL relativo all'UE a 25.

 

Articolo 6

Competitività regionale e occupazione

Le regioni ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» sono quelle che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2.

Nel presentare il quadro di riferimento strategico nazionale di cui all'articolo 27, ciascuno Stato membro interessato indica le regioni di livello NUTS 1 e di livello NUTS 2 per le quali presenterà un programma per il finanziamento da parte del FESR.

 

Articolo 7

Cooperazione territoriale europea

1. Ai fini della cooperazione transfrontaliera, le regioni della Comunità di livello NUTS 3 situate lungo tutte le frontiere terrestri interne e lungo talune frontiere terrestri esterne e tutte le regioni di livello NUTS 3 situate lungo le frontiere marittime separate, in via di principio, da un massimo di 150 chilometri, sono ammissibili al finanziamento tenendo conto dei potenziali adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità dell'azione di cooperazione.

Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 2, l'elenco delle regioni ammissibili. L'elenco è valido dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 (9).

2. Ai fini della cooperazione transnazionale, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 2, l'elenco delle zone transnazionali ammissibili ripartite per programma. L'elenco è valido dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 (10).

3. Ai fini della cooperazione interregionale, delle reti di cooperazione e dello scambio di esperienze è ammissibile l'intero territorio della Comunità.

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(9)  Ai fini della cooperazione transfrontaliera di cui al presente paragrafo le regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» sono quelle elencate nell’allegato I della decisione 2006/769/CE.

(10) Ai fini della cooperazione transfrontaliera di cui al presente paragrafo le zone ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea», sono quelle elencate nell’allegato II della decisione 2006/769/CE.

 

Articolo 8

Sostegno transitorio

1. Le regioni di livello NUTS 2 che sarebbero state ammissibili a titolo dell'obiettivo «Convergenza» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, se la soglia di ammissibilità fosse rimasta al 75% del PIL medio dell'UE a 15, ma che hanno perso tale ammissibilità poiché il loro livello di PIL nominale pro capite supera il 75% del PIL medio dell'UE a 25, misurato e calcolato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, sono ammissibili, a titolo transitorio e specifico, al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza».

2. Le regioni di livello NUTS 2 che rientrano appieno nell'obiettivo 1 nel 2006, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il cui livello di PIL nominale pro capite, misurato e calcolato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, supera il 75% del PIL medio dell'UE a 15 sono ammissibili, a titolo transitorio e specifico, al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione».

Riconoscendo che, in base ai dati riveduti relativi al periodo 1997-1999, Cipro sarebbe stato ammissibile all'obiettivo 1 nel periodo 2004-2006, questo paese beneficerà, nel periodo 2007-2013, del finanziamento transitorio applicabile alle regioni di cui al primo comma.

3. Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione nel 2006 e che avrebbero continuato ad essere ammissibili se la soglia di ammissibilità fosse rimasta al 90% dell'RNL medio dell'UE a 15, ma che hanno perso tale ammissibilità poiché il loro livello di RNL nominale pro capite supera il 90% dell'RNL medio dell'UE a 25, misurato e calcolato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, sono ammissibili, a titolo transitorio e specifico, al finanziamento del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza».

4. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3. L'elenco è valido dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

 

CAPO IV

PRincipi Di Intervento

Articolo 9

Complementarità, coerenza, coordinamento e conformità

1. I Fondi intervengono a complemento delle azioni nazionali, comprese le azioni a livello regionale e locale, integrandovi le priorità comunitarie.

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento dei Fondi sia coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie e complementare agli altri strumenti finanziari della Comunità. Tali coerenza e complementarità sono indicate, in particolare, negli orientamenti strategici comunitari per la coesione, nel quadro di riferimento strategico nazionale e nei programmi operativi.

3. L'intervento cofinanziato dai Fondi è finalizzato agli obiettivi prioritari dell'Unione europea di promuovere la competitività e creare posti di lavoro, compreso il raggiungimento degli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008) come stabiliti dalla decisione del Consiglio 2005/600/CE . A tal fine, la Commissione e gli Stati membri provvedono, in base alle rispettive competenze, a stabilire per i suddetti obiettivi prioritari il 60% della spesa destinata all'obiettivo «Convergenza» e il 75% della spesa destinata all'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per tutti gli Stati membri dell'Unione europea nella sua composizione prima del 1° maggio 2004. Tali obiettivi, in base alle categorie di spesa di cui all'allegato IV, si applicano come media nell'arco dell'intero periodo di programmazione.

Per assicurare che siano prese in considerazione le specifiche situazioni nazionali, comprese le priorità individuate nel programma nazionale di riforma di ciascuno Stato membro interessato, la Commissione e detto Stato membro possono decidere di integrare in maniera appropriata l'elenco delle categorie di cui all'allegato IV.

Ciascuno Stato membro interessato contribuisce al conseguimento di tali obiettivi.

Di propria iniziativa, gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea al 1° maggio 2004 o successivamente possono decidere di applicare tali disposizioni.

4. In base alle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento tra l'intervento dei Fondi, del FEASR, del FEP, e gli interventi della BEI e di altri strumenti finanziari esistenti.

5. Le operazioni finanziate dai Fondi sono conformi alle disposizioni del trattato e degli atti adottati in virtù di esso.

Articolo 10

Programmazione

Gli obiettivi dei Fondi sono perseguiti nel quadro di un sistema di programmazione pluriennale articolato in varie fasi, comprendenti l'individuazione delle priorità, il finanziamento ed un sistema di gestione e controllo.

 

Articolo 11

Partenariato

1. Gli obiettivi dei Fondi sono perseguiti nel quadro di una stretta cooperazione, (in seguito: «partenariato»), tra la Commissione e ciascuno Stato membro. Ciascuno Stato membro organizza, se del caso e conformemente alle norme e alle prassi nazionali vigenti, un partenariato con autorità ed organismi quali:

a) le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;

b) le parti economiche e sociali;

c) ogni altro organismo appropriato in rappresentanza della società civile, i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità tra uomini e donne.

Ciascuno Stato membro designa i partner più rappresentativi a livello nazionale, regionale e locale, nei settori economico, sociale e ambientale o in altri settori (di seguito: «i partner»), conformemente alle norme e alle prassi nazionali, tenendo conto della necessità di promuovere la parità tra uomini e donne e lo sviluppo sostenibile tramite l'integrazione di requisiti in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente.

2. Il partenariato è condotto nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner di cui al paragrafo 1.

Il partenariato verte sulla preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi operativi. Gli Stati membri associano, se del caso, ciascuno dei pertinenti partner, in particolare le regioni, alle varie fasi della programmazione, nel rispetto delle scadenze fissate per ciascuna di esse.

3. Ogni anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano le parti economiche e sociali a livello europeo in merito all'intervento dei Fondi.

 

Articolo 12

Livello territoriale dell'attuazione

L'attuazione dei programmi operativi di cui all'articolo 32 è di competenza degli Stati membri al livello territoriale appropriato, secondo l'ordinamento di ciascuno Stato membro. Detta competenza è esercitata conformemente al presente regolamento.

 

Articolo 13

Intervento proporzionale

1. Le risorse finanziarie e amministrative utilizzate dalla Commissione e dagli Stati membri nell'attuazione dei Fondi riguardo:

a) alla scelta degli indicatori di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c),

b) alla valutazione di cui agli articoli 47 e 48,

c) ai principi generali relativi ai sistemi di gestione e di controllo di cui all'articolo 58, lettere e) e f),

d) ai rapporti di cui all'articolo 67, sono proporzionali all'importo complessivo della spesa destinata ad un programma operativo.

2. Inoltre, nell'articolo 74 del presente regolamento sono indicate specifiche disposizioni inerenti alla proporzionalità in materia di controlli.

 

Articolo 14

Gestione concorrente

1. Il bilancio dell'Unione destinato ai Fondi è eseguito nell'ambito di una gestione concorrente degli Stati membri e della Commissione, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee , fatta salva l'assistenza tecnica di cui all'articolo 45 del presente regolamento.

Il principio di sana gestione finanziaria è applicato conformemente all'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

2. La Commissione esercita la responsabilità di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea secondo le seguenti modalità:

a) essa verifica che negli Stati membri esistano e funzionino correttamente sistemi di gestione e di controllo, secondo le procedure di cui agli articoli 71, 72 e 73;

b) essa interrompe i termini di pagamento, o sospende una parte o l'insieme dei pagamenti, conformemente agli articoli 91 e 92, in caso di inadempienza da parte dei sistemi di gestione e di controllo nazionali, e applica ogni altra rettifica finanziaria necessaria, secondo le procedure di cui agli articoli 100 e 101;

c) essa verifica i rimborsi degli anticipi e provvede al disimpegno automatico degli stanziamenti di bilancio secondo le procedure di cui all'articolo 82, paragrafo 2, e agli articoli da 93 a 97.

 

Articolo 15

Addizionalità

1. I contributi dei Fondi strutturali non sostituiscono le spese strutturali, pubbliche o assimilabili, di uno Stato membro.

2. Per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Convergenza», la Commissione e lo Stato membro determinano il livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili che lo Stato membro mantiene in tutte le regioni interessate nel corso del periodo di programmazione.

Il livello delle spese di uno Stato membro è uno degli elementi interessati dalla decisione della Commissione relativa al quadro di riferimento strategico nazionale di cui all'articolo 28, paragrafo 3. Il documento metodologico della Commissione, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3, fornisce orientamenti.

3. Di norma, il livello delle spese di cui al paragrafo 2 è pari almeno all'importo delle spese medie annue, in termini reali, sostenute nel corso del periodo di programmazione precedente.

Inoltre, il livello delle spese è determinato in funzione delle condizioni macroeconomiche generali in cui si effettua il finanziamento e tenendo conto di talune circostanze economiche specifiche o eccezionali, quali le privatizzazioni o un livello eccezionale di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, da parte dello Stato membro nel corso del periodo di programmazione precedente.

4. La Commissione, in cooperazione con ciascuno Stato membro, procede per l'obiettivo «Convergenza» a una verifica intermedia dell'addizionalità nel 2011. Nel quadro di questa verifica intermedia, la Commissione, in consultazione con lo Stato membro, può decidere di modificare il livello richiesto di spese strutturali se la situazione economica nello Stato membro interessato è cambiata in misura significativa rispetto a quella esistente al momento della determinazione del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili di cui al paragrafo 2. La decisione della Commissione di cui all'articolo 28, paragrafo 3, è modificata in modo da rispecchiare questo adeguamento.

La Commissione, in cooperazione con ciascuno Stato membro, procede per l'obiettivo «Convergenza» a una verifica ex post dell'addizionalità il 31 dicembre 2016.

Lo Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni richieste per consentire la verifica della conformità al livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili definite ex ante. Se del caso, saranno utilizzati metodi di stima statistica.

La Commissione pubblica i risultati per Stato membro della verifica dell'addizionalità, incluse la metodologia e le fonti delle informazioni utilizzate, a conclusione di ciascuna delle tre fasi di verifica.

 

Articolo 16

Parità tra uomini e donne e non discriminazione

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano promosse nel corso delle varie fasi di attuazione dei Fondi.

Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, le disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione dei Fondi, ed in particolare nell'accesso agli stessi. L'accessibilità per i disabili, in particolare, è uno dei criteri da osservare nel definire le operazioni cofinanziate dai Fondi e di cui tener conto nelle varie fasi di attuazione.

 

Articolo 17

Sviluppo sostenibile

Gli obiettivi dei Fondi sono perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte della Comunità, dell'obiettivo di tutelare e migliorare l'ambiente conformemente all'articolo 6 del trattato.

 

CAPO V

Quadro finanziario

Articolo 18

Risorse globali

1. Le risorse disponibili, espresse in prezzi 2004, da impegnare a titolo dei Fondi per il periodo 2007-2013 secondo la ripartizione annuale che figura nell'allegato I, ammontano a 308.041.000.000 EUR.

Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio generale dell'Unione europea, l'importo di cui al primo comma è indicizzato in ragione del 2% annuo.

La ripartizione delle risorse di bilancio tra gli obiettivi definiti all'articolo 3, paragrafo 2, è effettuata in modo da concentrarne una parte significativa a favore delle regioni dell'obiettivo «Convergenza».

2. La Commissione procede a una ripartizione annuale indicativa per Stato membro conformemente ai criteri e alla metodologia di cui all'allegato II, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24.

3. Gli importi di cui ai punti da 12 a 30 dell'allegato II sono inclusi negli importi di cui agli articoli 19, 20 e 21 e sono individuati con precisione nei documenti di programmazione.

 

Articolo 19

Risorse per l'obiettivo «Convergenza»

Le risorse complessive destinate all'obiettivo «Convergenza» ammontano all'81,54% delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, a 251.163.134.221 EUR), e sono così ripartite tra le diverse componenti:

a) il 70,51% (ossia, in totale, 177.083.601.004 EUR) è destinato al finanziamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione;

b) il 4,99% (ossia, in totale, 12.521.289.405 EUR) è destinato al sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 1, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione;

c) il 23,22% (ossia, in totale, 58.308.243.811 EUR) è destinato al finanziamento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione, la prosperità nazionale e la superficie;

d) l'1,29% (ossia, in totale, 3.250.000.000 EUR) per il sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

 

 

 

Articolo 20

Risorse per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione»

Le risorse complessive destinate all'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» ammontano al 15,95% delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, a 49.127.784.318 EUR) e sono così ripartite tra le diverse componenti:

a) il 78,86% (ossia, in totale, 38.742.477.688 EUR) è destinato al finanziamento di cui all'articolo 6, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, il tasso di disoccupazione, il tasso di occupazione e la densità di popolazione; e

b) il 21,14% (ossia, in totale, 10.385.306.630 EUR) è destinato al sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 2, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione.

 

Articolo 21

Risorse per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»

1. Le risorse complessive destinate all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» ammontano al 2,52% delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, 7.750.081.461 EUR). Tali risorse, escluso l'importo di cui al paragrafo 22 dell'allegato II, sono così ripartite tra le diverse componenti:

a) il 73,86% (ossia, in totale, 5.576.358.149 EUR) è destinato al finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 7, paragrafo 1, utilizzando come criterio di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile;

b) il 20,95% (ossia, in totale, 1.581.720.322 EUR) è destinato al finanziamento della cooperazione transnazionale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, utilizzando come criterio di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile;

c) il 5,19% (ossia, in totale, 392.002.991 EUR) è destinato al finanziamento della cooperazione interregionale, delle reti di cooperazione e dello scambio di esperienze di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

2. Il contributo del FESR ai programmi transfrontalieri e relativi ai bacini marittimi a titolo di uno strumento europeo di vicinato e partenariato nonché ai programmi transfrontalieri a titolo dello strumento di assistenza preadesione di cui al regolamento (CE) n. 1085/2006 è pari all'importo di 813.966.000 EUR, risultante dalle indicazioni di ciascuno Stato membro interessato, dedotte dalle rispettive dotazioni di cui al paragrafo 1, lettera a). Tali contributi del FESR non sono soggetti a ridistribuzione tra gli Stati membri interessati.

3. Il contributo del FESR a ciascun programma transfrontaliero e relativo ai bacini marittimi a titolo degli strumenti di cui al paragrafo 2 è accordato a condizione che il contributo di tali strumenti a ciascuno dei suddetti programmi sia almeno equivalente al contributo del FESR. Tuttavia l'importo massimo di tale contributo equivalente è di 465.690.000 EUR a titolo dello strumento europeo di vicinato e partenariato e di 243.782.000 EUR a titolo dello strumento di assistenza preadesione.

4. Gli stanziamenti annuali corrispondenti al contributo del FESR di cui al paragrafo 2 sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio della sezione transfrontaliera degli strumenti di cui al paragrafo 2 a partire dall'esercizio finanziario 2007.

5. Nel 2008 e nel 2009, il contributo annuale del FESR di cui al paragrafo 2 per il quale non sono stati presentati alla Commissione programmi operativi entro il 30 giugno nell'ambito della sezione transfrontaliera e di quella relativa ai bacini marittimi degli strumenti di cui al paragrafo 2 è quindi messo a disposizione dello Stato membro interessato per il finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui al paragrafo 1, lettera a), inclusa la cooperazione alle frontiere esterne.

Se entro il 30 giugno 2010 non sono stati ancora presentati alla Commissione programmi operativi nel quadro della sezione transfrontaliera e di quella relativa ai bacini marittimi degli strumenti di cui al paragrafo 2, l'intero contributo del FESR di cui al paragrafo 2 per i restanti anni fino al 2013 è quindi messo a disposizione degli Stati membri interessati per il finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui al paragrafo 1, lettera a), inclusa la cooperazione alle frontiere esterne.

6. Se, a seguito dell'adozione da parte della Commissione dei programmi transfrontalieri e relativi ai bacini marittimi di cui al paragrafo 2, è necessario sopprimere tali programmi in quanto:

a) il paese partner non firma l'accordo di finanziamento entro la fine dell'anno successivo all'adozione del programma;

oppure

b) il programma non può essere attuato per problemi che insorgono nelle relazioni tra i paesi partecipanti;

il contributo del FESR di cui al paragrafo 2 corrispondente alle rate annue non ancora impegnate è messo a disposizione degli Stati membri interessati, su loro richiesta, per il finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui al paragrafo 1, lettera a), inclusa la cooperazione alle frontiere esterne.

 

Articolo 22

Non trasferibilità delle risorse

Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro nell'ambito di ciascun obiettivo dei Fondi e delle rispettive componenti non sono trasferibili tra loro.

In deroga al primo comma, ciascuno Stato membro nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» può trasferire tra le componenti di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), fino al 15% della loro rispettiva dotazione finanziaria.

Articolo 23

Risorse per la riserva di efficacia ed efficienza

Il 3% delle risorse di cui all'articolo 19, lettere a) e b), e all'articolo 20 può essere assegnato secondo quanto disposto dall'articolo 50.

 

Articolo 24

Risorse per l'assistenza tecnica

Lo 0,25% delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1, è riservato all'assistenza tecnica per la Commissione di cui all'articolo 45.

 

TITOLO II

APPROCCIO STRATEGICO ALLA COESIONE

CAPO I

Orientamenti strategici comunitari per la coesione

Articolo 25

Contenuto

Il Consiglio stabilisce a livello comunitario orientamenti strategici concisi per la coesione economica, sociale e territoriale, definendo un contesto indicativo per l'intervento dei Fondi, tenuto conto delle altre politiche comunitarie pertinenti.

Per ciascuno degli obiettivi dei Fondi, detti orientamenti recepiscono in particolare le priorità della Comunità al fine di promuovere uno sviluppo equilibrato, armonioso e sostenibile della Comunità come indicato all'articolo 3, paragrafo 1.

Gli orientamenti sono stabiliti tenuto conto degli orientamenti integrati, che si compongono degli indirizzi di massima per le politiche economiche e degli orientamenti per l'occupazione, adottati dal Consiglio conformemente alle procedure di cui agli articoli 99 e 128 del trattato.

 

Articolo 26

Adozione e revisione

La Commissione propone, in stretta cooperazione con gli Stati membri, gli orientamenti strategici comunitari sulla coesione di cui all'articolo 25 del presente regolamento. Entro il 1° febbraio 2007 gli orientamenti strategici comunitari per la coesione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 161 del trattato. Gli orientamenti strategici comunitari per la coesione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Se necessario, per tener conto di eventuali cambiamenti rilevanti delle priorità della Comunità, gli orientamenti strategici comunitari per la coesione possono essere oggetto, in stretta cooperazione con gli Stati membri, di una revisione intermedia secondo la procedura di cui al primo comma.

La revisione intermedia degli orientamenti strategici comunitari per la coesione non obbliga gli Stati membri a rivedere i programmi operativi né i rispettivi quadri di riferimento strategici nazionali.

 

CAPO II

Quadro di riferimento strategico nazionale

Articolo 27

Contenuto

1. Lo Stato membro presenta un quadro di riferimento strategico nazionale che assicura la coerenza dell'intervento dei Fondi con gli orientamenti strategici comunitari per la coesione e che identifica il collegamento con le priorità della Comunità, da un lato, e con il proprio programma nazionale di riforma, dall'altro.

2. Ciascun quadro di riferimento strategico nazionale costituisce uno strumento di riferimento per preparare la programmazione dei Fondi.

3. Il quadro di riferimento strategico nazionale si applica all'obiettivo «Convergenza» e all'obiettivo «Competitività regionale e occupazione». Esso può inoltre, se uno Stato membro lo decide, applicarsi all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», lasciando impregiudicate le scelte future di altri Stati membri interessati.

4. Il quadro di riferimento strategico nazionale contiene i seguenti elementi:

a) un'analisi delle disparità, dei ritardi e delle potenzialità di sviluppo, tenendo conto delle tendenze dell'economia europea e mondiale;

b) la strategia scelta in base a tale analisi, comprese le priorità tematiche e territoriali. Se del caso, tali priorità includono azioni relative allo sviluppo urbano sostenibile, alla diversificazione delle economie rurali e alle zone dipendenti dalla pesca;

c) l'elenco dei programmi operativi per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»;

d) una descrizione del modo in cui la spesa per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» contribuisce alle priorità dell'Unione Europea di promuovere la competitività e di creare posti di lavoro, compreso il raggiungimento degli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008), di cui all'articolo 9, paragrafo 3;

e) la dotazione annuale indicativa di ciascun Fondo per programma;

f) unicamente per le regioni dell'obiettivo «Convergenza»:

i) l'azione prevista per rafforzare l'efficienza amministrativa dello Stato membro;

ii) l'importo della dotazione annuale complessiva prevista nell'ambito del FEASR e del FEP;

iii) le informazioni necessarie per la verifica ex ante del rispetto del principio di addizionalità di cui all'articolo 15;

g) per gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 e dell'articolo 8, paragrafo 3, le informazioni sui meccanismi volti ad assicurare il coordinamento tra i programmi operativi stessi e tra questi e il FEASR, il FEP, e, se del caso, gli interventi della BEI e di altri strumenti finanziari esistenti.

5. Il quadro di riferimento strategico nazionale può inoltre contenere, se opportuno:

a) la procedura per il coordinamento tra la politica di coesione della Comunità e le politiche pertinenti a livello nazionale, settoriale e regionale degli Stati membri interessati;

b) per gli Stati membri diversi da quelli di cui al paragrafo 4, lettera g), informazione sui meccanismi volti ad assicurare il coordinamento tra gli stessi programmi operativi e tra questi e il FEASR, il FEP, e gli interventi della BEI e di altri strumenti finanziari esistenti.

6. Le informazioni contenute nel quadro di riferimento strategico nazionale tengono conto dell'ordinamento di ciascuno Stato membro.

 

Articolo 28

Preparazione e adozione

1. Il quadro di riferimento strategico nazionale è preparato dallo Stato membro, previa consultazione con i pertinenti partner conformemente all'articolo 11, mediante la procedura che considera più appropriata e in base al proprio ordinamento. Esso copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Lo Stato membro elabora il quadro di riferimento strategico nazionale in dialogo con la Commissione, al fine di garantire un approccio comune.

2. Ciascuno Stato membro trasmette il quadro di riferimento strategico nazionale alla Commissione entro cinque mesi dall'adozione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione. La Commissione prende atto della strategia nazionale e dei temi prioritari prescelti per l'intervento dei Fondi e formula le osservazioni che ritiene opportune entro tre mesi dalla data di ricezione del quadro di riferimento.

Lo Stato membro può presentare contestualmente il quadro di riferimento strategico nazionale e i programmi operativi di cui all'articolo 32.

3. Prima o al momento dell'adozione dei programmi operativi di cui all'articolo 32, paragrafo 5, la Commissione, previa consultazione dello Stato membro, adotta una decisione riguardante i seguenti aspetti:

a) l'elenco dei programmi operativi di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera c);

b) la dotazione annuale indicativa di ciascun Fondo per programma di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera e); e

c) per il solo obiettivo «Convergenza», il livello di spesa che garantisce il rispetto del principio di addizionalità di cui all'articolo 15 e l'azione prevista per rafforzare l'efficienza amministrativa, di cui all'articolo 27, paragrafo 4), lettera f), punto i).

 

CAPO III

Seguito strategico

Articolo 29

Rapporto strategico degli Stati membri

1. Per la prima volta nel 2007, ciascuno Stato membro inserisce nel rapporto annuale di attuazione del proprio programma nazionale di riforma una sezione sintetica sul contributo dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi ai fini dell'attuazione del programma nazionale di riforma.

2. Entro e non oltre la fine del 2009 e del 2012, gli Stati membri forniscono un rapporto sintetico recante informazioni sul contributo dei programmi cofinanziati dai Fondi a) alla realizzazione degli obiettivi della politica di coesione definiti dal trattato;

b) all'adempimento delle missioni dei Fondi di cui al presente regolamento;

c) all'attuazione delle priorità precisate negli orientamenti strategici comunitari per la coesione di cui all'articolo 25 e specificate nelle priorità definite dal quadro di riferimento strategico nazionale di cui all'articolo 27; e

d) alla realizzazione dell'obiettivo di promuovere la competitività e creare posti di lavoro, mirando inoltre al raggiungimento degli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008), come previsto all'articolo 9, paragrafo 3.

3. Ciascuno Stato membro definisce il contenuto dei rapporti di cui al paragrafo 2 al fine di individuare:

a) la situazione e le tendenze socioeconomiche;

b) i risultati, le sfide e le prospettive future per quanto riguarda l'attuazione della strategia concordata; e

c) esempi di buone prassi.

4. Ogni rimando al programma nazionale di riforma nel presente articolo si riferisce agli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008) e vale in pari misura per qualsiasi orientamento equivalente definito dal Consiglio europeo.

 

Articolo 30

Rapporto strategico della Commissione e dibattito sullapolitica di coesione

1. Per la prima volta nel 2008 e in seguito a cadenza annuale, la Commissione inserisce nel suo rapporto annuale sullo stato dei lavori da presentare al Consiglio europeo di primavera una sezione che sintetizza i rapporti degli Stati membri di cui all'articolo 29, paragrafo 1, in particolare i progressi compiuti nel realizzare le priorità dell'Unione Europea intese a promuovere la competitività e a creare posti di lavoro, nonché a raggiungere gli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008), come previsto all'articolo 9, paragrafo 3.

2. Nel 2010 e nel 2013 e al più tardi entro il 1° aprile, la Commissione elabora un rapporto strategico che sintetizza i rapporti degli Stati membri di cui all'articolo 29, paragrafo 2. Ove opportuno, tale rapporto è inserito, come sezione specifica, nella relazione di cui all'articolo 159 del trattato.

3. Il Consiglio esamina il rapporto strategico di cui al paragrafo 2 nel più breve tempo possibile dopo la sua pubblicazione. Esso è trasmesso al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, che sono invitate a tenere un dibattito in merito.

 

Articolo 31

Relazione sulla coesione

1. La relazione della Commissione di cui all'articolo 159 del trattato comprende in particolare:

a) un bilancio dei progressi compiuti in materia di coesione economica e sociale, inclusa la situazione socioeconomica e lo sviluppo delle regioni, nonché l'integrazione delle priorità comunitarie;

b) un bilancio del ruolo dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari, nonché l'effetto delle altre politiche comunitarie e nazionali sui progressi compiuti.

2. Se necessario, la relazione contiene inoltre:

a) proposte di misure e politiche comunitarie che dovrebbero essere adottate per rafforzare la coesione economica e sociale;

b) proposte di adeguamento degli orientamenti strategici comunitari per la coesione necessari per rispecchiare i cambiamenti della politica comunitaria.

 

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali relative ai fondi strutturali e al fondo di coesione

Articolo 32

Preparazione e approvazione dei programmi operativi

1. Le attività dei Fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di programmi operativi nell'ambito del quadro di riferimento strategico nazionale. Ciascun programma operativo copre un periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. Un programma operativo può riguardare solo uno dei tre obiettivi di cui all'articolo 3, salvo ove diversamente convenuto tra la Commissione e lo Stato membro.

2. Ciascun programma operativo è redatto dallo Stato membro o da un'autorità da esso designata, in cooperazione con i partner di cui all'articolo 10.

3. Lo Stato membro presenta alla Commissione una proposta di programma operativo contenente tutte le componenti di cui all'articolo 37 nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre cinque mesi dall'adozione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione di cui all'articolo 26.

4. La Commissione valuta il programma operativo proposto per stabilire se esso contribuisce alla realizzazione delle finalità e delle priorità del quadro di riferimento strategico nazionale e degli orientamenti strategici comunitari per la coesione. Entro due mesi dal ricevimento del programma operativo, la Commissione, qualora ritenga che esso non contribuisce alla realizzazione delle finalità del quadro di riferimento strategico nazionale e degli orientamenti strategici comunitari per la coesione, può invitare lo Stato membro a fornire ogni informazione supplementare necessaria e, se del caso, a rivedere di conseguenza il programma proposto.

5. La Commissione adotta ciascun programma operativo nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre quattro mesi dalla sua presentazione ufficiale da parte dello Stato membro, e non prima del 1° gennaio 2007.

 

 

Articolo 33

Revisione dei programmi operativi

1. Su iniziativa dello Stato membro o della Commissione, di concerto con lo Stato membro interessato, i programmi operativi possono essere riesaminati e, se necessario, la parte rimanente del programma può essere riveduta in uno o più dei seguenti casi:

a) a seguito di cambiamenti socioeconomici significativi;

b) al fine di tener conto in misura maggiore o differente di mutamenti di rilievo nelle priorità comunitarie, nazionali o regionali;

c) alla luce della valutazione di cui all'articolo 48, paragrafo 3;

d) a seguito di difficoltà in fase di attuazione.

Se necessario, i programmi operativi sono riveduti successivamente all'assegnazione delle riserve di cui agli articoli 50 e 51.

2. La Commissione adotta una decisione in merito a una richiesta di revisione dei programmi operativi nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre tre mesi dalla sua presentazione ufficiale da parte dello Stato membro.

3. La revisione dei programmi operativi non richiede la revisione della decisione della Commissione di cui all'articolo 28, paragrafo 3.

 

Articolo 34

Specificità dei Fondi

1. I programmi operativi beneficiano del finanziamento di un solo Fondo, salvo quanto disposto nel paragrafo 3.

2. Fatte salve le deroghe previste nei regolamenti specifici dei Fondi, sia il FESR che il FSE possono finanziare, in misura complementare ed entro un limite del 10% del finanziamento comunitario di ciascun asse prioritario di un programma operativo, azioni che rientrano nel campo di intervento dell'altro Fondo, a condizione che esse siano necessarie al corretto svolgimento dell'operazione e ad essa direttamente legate (11).

3. Negli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione, il FESR e il Fondo di coesione intervengono congiuntamente nei programmi operativi in materia di infrastrutture di trasporto e di ambiente, inclusi i grandi progetti.

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(11) Per una deroga al presente paragrafo, vedi l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1080/2006.

 

Articolo 35

Ambito geografico

1. I programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Convergenza» sono definiti al livello geografico adeguato e almeno al livello regionale NUTS 2.

I programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Convergenza» che beneficiano di un contributo del Fondo di coesione sono definiti a livello nazionale.

2. Per le regioni che beneficiano di un finanziamento del FESR, i programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» sono definiti al livello regionale NUTS 1 o NUTS 2, secondo il ordinamento dello Stato membro, salvo ove diversamente convenuto tra la Commissione e lo Stato membro. Se finanziati dal FSE, i programmi sono definiti dallo Stato membro al livello adeguato.

3. I programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per la cooperazione transfrontaliera sono definiti, in via di principio, per ciascuna frontiera o gruppo di frontiere, da un adeguato raggruppamento a livello NUTS 3, enclavi comprese. I programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per la cooperazione transnazionale sono definiti al livello di ciascuna zona di cooperazione transnazionale. I programmi di cooperazione interregionale e di scambio di esperienze riguardano l'insieme del territorio comunitario.

 

Articolo 36

Partecipazione della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti

1. La Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) possono partecipare alla programmazione dell'intervento dei Fondi secondo le modalità previste nel rispettivo statuto.

2. Su richiesta degli Stati membri, la BEI e il FEI possono partecipare alla preparazione dei quadri di riferimento strategici nazionali e dei programmi operativi, nonché ad attività connesse alla preparazione di progetti, in particolare grandi progetti, ai piani finanziari e ai partenariati pubblico-privato. Lo Stato membro, d'intesa con la BEI e con il FEI, può concentrare i prestiti concessi su una o più priorità di un programma operativo, in particolare nei settori dell'innovazione e dell'economia della conoscenza, del capitale umano, dell'ambiente e dei progetti relativi alle infrastrutture di base.

3. La Commissione può consultare la BEI e il FEI prima dell'adozione della decisione di cui all'articolo 28, paragrafo 3, e dei programmi operativi. Tale consultazione riguarda, in particolare, i programmi operativi contenenti un elenco indicativo di grandi progetti o di programmi che, per la natura delle loro priorità, sono atti a mobilitare prestiti o altri tipi di finanziamento diretto sui mercati.

4. La Commissione, se lo ritiene opportuno ai fini della valutazione dei grandi progetti, può richiedere alla BEI di esaminarne la qualità tecnica e la fattibilità economica e finanziaria, in particolare per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria da attuare o sviluppare.

5. La Commissione, nell'attuare le disposizioni del presente articolo, può concedere una sovvenzione alla BEI e al FEI.

 

CAPO II

Contenuto della programmazione

Sezione 1

Programmi operativi

Articolo 37

Programmi operativi per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»

1. I programmi operativi per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» contengono:

a) un'analisi della situazione della zona o del settore ammissibili in termini di punti di forza e debolezza e la strategia scelta di conseguenza;

b) una motivazione delle priorità adottate tenuto conto degli orientamenti strategici comunitari per la coesione, del quadro di riferimento strategico nazionale nonché dei risultati della valutazione ex ante di cui all'articolo 48;

c) informazioni relative agli assi prioritari e ai loro obiettivi specifici. Detti obiettivi sono quantificati tramite un numero ristretto di indicatori di realizzazione e di risultato, tenuto conto del principio di proporzionalità. Gli indicatori permettono di misurare i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e l'efficacia degli obiettivi nell'attuazione degli assi prioritari;

d) a titolo informativo, una ripartizione indicativa per categoria dell'uso previsto del contributo dei Fondi al programma operativo, conformemente alle modalità di applicazione del presente regolamento adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3;

e) un piano di finanziamento comprendente due tabelle:

i) una che ripartisce annualmente, in conformità degli articoli da 52, 53 e 54, l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista per il contributo di ciascun Fondo. Il piano di finanziamento indica separatamente, nell'ambito del contributo complessivo annuale dei Fondi strutturali, gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano di sostegno transitorio. Il contributo complessivo dei Fondi previsto annualmente è compatibile con il quadro finanziario applicabile, tenuto conto della riduzione decrescente di cui al paragrafo 6 dell'allegato II;

ii) una che specifica, per l'intero periodo di programmazione, per il programma operativo e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria complessiva del contributo della Comunità e delle controparti nazionali e il tasso di partecipazione dei Fondi. Se in conformità dell'articolo 53 la controparte nazionale è costituita da spesa pubblica e privata, la tabella offre una ripartizione indicativa fra componente pubblica e componente privata. Se in conformità dell'articolo 53 la controparte nazionale è costituita da spesa pubblica, la tabella indica l'ammontare del contributo pubblico nazionale. Essa indica inoltre, a titolo informativo, il contributo della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti;

f) le informazioni relative alla complementarità con le azioni finanziate dal FEASR e quelle finanziate dal FEP, laddove opportuno;

g) le disposizioni di attuazione del programma operativo, comprese:

i) la designazione da parte dello Stato membro di tutte le entità di cui all'articolo 59 o, se lo Stato membro esercita l'opzione di cui all'articolo 74, la designazione di altri organismi e procedure secondo le modalità previste in tale articolo;

ii) una descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione;

iii) le informazioni relative all'organismo abilitato a ricevere i pagamenti effettuati dalla Commissione e a uno o più organismi responsabili dell'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari;

iv) una definizione delle procedure relative alla mobilitazione e alla circolazione dei flussi finanziari al fine di assicurarne la trasparenza;

v) gli elementi intesi ad assicurare la pubblicità e l'informazione riguardo al programma operativo di cui all'articolo 69;

vi) una descrizione delle procedure concordate tra la Commissione e lo Stato membro per lo scambio di dati informatizzati al fine di rispondere ai requisiti di pagamento, sorveglianza e valutazione previsti dal presente regolamento;

h) un elenco indicativo dei grandi progetti ai sensi dell'articolo 39 di cui è prevista la presentazione nel corso del periodo di programmazione affinché siano approvati dalla Commissione.

2. I programmi operativi per i trasporti e l'ambiente finanziati congiuntamente dal FESR e dal Fondo di coesione comprendono assi prioritari specifici a ciascun Fondo e un impegno specifico per Fondo.

3. Fatto salvo il secondo comma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1080/2006, ciascun programma operativo nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» include una motivazione della concentrazione tematica, geografica e finanziaria sulle priorità di cui rispettivamente all'articolo 5 di tale regolamento e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1081/2006.

4. Per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», i programmi operativi finanziati dal FESR contengono inoltre:

a) informazioni sull'approccio allo sviluppo urbano sostenibile, se opportuno;

b) assi prioritari specifici per le misure finanziate nell'ambito della dotazione supplementare di cui al paragrafo 20 dell'allegato II nei programmi operativi che forniscono assistenza alle regioni ultraperiferiche.

5. I programmi operativi finanziati da una o più delle dotazioni specifiche di cui alle disposizioni supplementari che figurano nell'allegato II contengono informazioni sulle procedure previste per assegnare le dotazioni specifiche e garantirne la sorveglianza.

6. Su iniziativa dello Stato membro, per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», i programmi operativi finanziati dal FESR possono inoltre contenere:

a) l'elenco delle città selezionate per affrontare le questioni urbane e le procedure per la subdelega alle autorità cittadine, eventualmente tramite una sovvenzione globale;

b) le azioni per la cooperazione interregionale con almeno una autorità regionale o locale di un altro Stato membro in ciascun programma regionale.

7. Su iniziativa dello Stato membro interessato, per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», i programmi operativi finanziati dal FSE possono inoltre contenere un approccio orizzontale o un asse prioritario specifico per azioni interregionali e transnazionali che coinvolgono gli enti nazionali, regionali o locali di almeno un altro Stato membro.

 

Articolo 38

Programmi operativi per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»

Norme specifiche per i programmi operativi dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1080/2006.

 

Sezione 2

Grandi progetti

Articolo 39

Contenuto

Nell'ambito di un programma operativo, il FESR e il Fondo di coesione possono finanziare spese connesse a un'operazione comprendente una serie di lavori, attività o servizi in sé intesa a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura tecnica o economica, che ha finalità chiaramente identificate e il cui costo complessivo supera i 25 milioni di EUR nel caso dell'ambiente e i 50 milioni di EUR negli altri settori (in appresso denominata «grandi progetti»).

 

Articolo 40

Informazioni trasmesse alla Commissione

In merito ai grandi progetti, lo Stato membro o l'autorità di gestione fornisce alla Commissione le informazioni seguenti:

a) organismo responsabile dell'attuazione;

b) natura dell'investimento e sua descrizione, dotazione finanziaria e ubicazione;

c) risultati degli studi di fattibilità;

d) calendario per l'attuazione del progetto e, qualora il periodo di attuazione dell'operazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il finanziamento comunitario durante il periodo di programmazione 2007-2013;

e) analisi costi-benefici, compresi valutazione dei rischi e impatto prevedibile sul settore interessato e sulla situazione socioeconomica dello Stato membro e/o della regione nonché, se possibile e ove opportuno, delle altre regioni della Comunità;

f) analisi dell'impatto ambientale;

g) giustificazione del contributo pubblico;

h) piano di finanziamento indicante le risorse finanziarie complessive previste e il contributo previsto dei Fondi, della BEI, del FEI e di tutte le altre fonti di finanziamento comunitario, incluso il piano annuale indicativo della partecipazione finanziaria del FESR o del Fondo di coesione per il grande progetto.

La Commissione fornisce orientamenti indicativi in materia di metodologia da seguire nell'effettuare l'analisi costi-benefici di cui alla lettera e) conformemente alla procedura prevista all'articolo 103, paragrafo 2.

 

Articolo 41

Decisione della Commissione

1. La Commissione valuta il grande progetto, se necessario facendo appello a consulenti esterni, compresa la BEI, sulla base degli elementi di cui all'articolo 40, della coerenza con le priorità del programma operativo, del contributo che esso apporta al conseguimento degli scopi di tali priorità e della coerenza con le altre politiche comunitarie.

2. La Commissione adotta una decisione nel più breve termine possibile e comunque non oltre tre mesi dalla presentazione, da parte dello Stato membro o dell'autorità di gestione, di un grande progetto, purché la presentazione sia conforme all'articolo 40. Detta decisione riporta l'oggetto fisico, l'importo cui si applica il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario e il piano annuale della partecipazione finanziaria del FESR o del Fondo di coesione.

3. Se rifiuta di concedere un contributo finanziario dei Fondi a un grande progetto, la Commissione ne comunica i motivi allo Stato membro entro il periodo e alle condizioni di cui al paragrafo 2.

 

Sezione 3

Sovvenzioni globali

Articolo 42

Disposizioni generali

1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può delegare la gestione e l'attuazione di una parte di un programma operativo a uno o più organismi intermedi, da essi designati, compresi gli enti locali, gli organismi di sviluppo regionale o le organizzazioni non governative, secondo le modalità previste da un accordo concluso tra lo Stato membro o l'autorità di gestione e l'organismo in questione.

Tale delega lascia impregiudicata la responsabilità finanziaria dell'autorità di gestione e degli Stati membri.

2. L'organismo intermedio incaricato di gestire la sovvenzione globale deve offrire garanzie di solvibilità e competenza nel settore interessato e in materia di gestione amministrativa e finanziaria. Di norma, al momento della sua designazione, esso è stabilito o ha una rappresentanza nella regione o nelle regioni coperte dal programma operativo.

 

 

Articolo 43

Norme di attuazione

L'accordo di cui all'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, precisa in particolare:

a) tipi di operazioni previsti dalla sovvenzione globale;

b) i criteri per la scelta dei beneficiari;

c) i tassi di intervento dei Fondi e le norme che disciplinano tale intervento, compreso l'impiego degli interessi eventualmente prodotti;

d) le disposizioni per garantire all'autorità di gestione la sorveglianza, la valutazione e il controllo finanziario di cui all'articolo 59, paragrafo 1, della sovvenzione globale, comprese le modalità di recupero degli importi indebitamente versati e la presentazione dei conti;

e) ove applicabile, qualsiasi ricorso a una garanzia finanziaria o strumento equivalente, a meno che lo Stato membro o l'autorità di gestione non fornisca tale garanzia in conformità delle ordinamento di ciascuno Stato membro.

 

Sezione 4

Ingegneria finanziaria

Articolo 44

Strumenti di ingegneria finanziaria

Nell'ambito di un programma operativo, i Fondi strutturali possono finanziare spese connesse a un'operazione comprendente contributi per sostenere strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, soprattutto piccole e medie, quali fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui, e per fondi per lo sviluppo urbano, ossia fondi che investono in partenariati tra settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile.

Qualora tale operazione sia organizzata tramite fondi di partecipazione, ossia fondi costituiti per investire in diversi fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia, fondi per mutui e fondi per lo sviluppo urbano, essa è attuata dallo Stato membro o dall'autorità di gestione in una o più delle seguenti forme:

a) aggiudicazione di un appalto pubblico in conformità della normativa vigente in materia;

b) in altri casi, qualora l'oggetto dell'accordo non sia un appalto pubblico di servizi ai sensi della normativa in materia, concessione di una sovvenzione, definita nel presente contesto come un contributo finanziario diretto accordato a titolo di una liberalità:

i) alla BEI o al FEI; oppure

ii) a un'istituzione finanziaria senza un invito a presentare proposte, se ciò è conforme a una legge nazionale compatibile con il trattato.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

 

Sezione 5

Assistenza tecnica

Articolo 45

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1. Su iniziativa e/o per conto della Commissione, entro un limite dello 0,25% della dotazione annuale rispettiva, i Fondi possono finanziare le azioni di preparazione, sorveglianza, sostegno tecnico e amministrativo, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del presente regolamento.

Dette azioni comprendono, in particolare:

a) assistenza per la preparazione e valutazione di progetti, incluso con la BEI tramite una sovvenzione o altre forme di cooperazione, se opportuno;

b) studi legati alla preparazione degli Orientamenti Strategici Comunitari per la coesione, della relazione della Commissione sulla politica di coesione e del rapporto triennale sulla coesione;

c) valutazioni, rapporti di esperti, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento dei Fondi, che possono essere effettuati se del caso dalla BEI o dal FEI tramite una sovvenzione o altre forme di cooperazione;

d) azioni destinate ai partner, ai beneficiari dell'intervento dei Fondi e al grande pubblico, incluse le azioni informative;

e) azioni di divulgazione delle informazioni, creazione di reti e sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze in tutta la Comunità;

f) installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, il controllo e la valutazione;

g) miglioramento dei metodi di valutazione e scambio di informazioni sulle prassi vigenti in questo settore.

2. Qualora sia previsto un contributo del FESR o del Fondo di coesione, la Commissione adotta una decisione relativa al tipo di azioni elencate nel paragrafo 1 del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 2.

3. Qualora sia previsto un contributo dell'FSE, la Commissione adotta una decisione relativa al tipo di azioni elencate nel paragrafo 1 del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 2, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 104.

 

Articolo 46

Assistenza tecnica degli Stati membri

1. Su iniziativa dello Stato membro, i Fondi possono finanziare le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo dei programmi operativi insieme alle attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione dei Fondi, entro i seguenti limiti:

a) 4% dell'importo complessivo assegnato nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»;

b) 6% dell'importo complessivo assegnato nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea».

2. Per ciascuno dei tre obiettivi, gli interventi di assistenza tecnica, entro i limiti stabiliti nel paragrafo 1, devono essere intrapresi, in linea di principio, nel quadro di ciascun programma operativo. Tuttavia, su base complementare, tali interventi possano essere intrapresi in parte, e fatti salvi i limiti globali per l'assistenza tecnica di cui al paragrafo 1, sotto forma di uno specifico programma operativo.

3. Qualora lo Stato membro decida di intraprendere interventi di assistenza tecnica nel quadro di ciascun programma operativo, la quota dell’importo complessivo assegnato all’assistenza tecnica per ciascun programma operativo non supera i limiti stabiliti nel paragrafo 1.

In tal caso, qualora gli interventi di assistenza tecnica possano essere intrapresi anche sotto forma di programma operativo specifico, l’importo complessivo assegnato all’assistenza tecnica per tale programma specifico non fa superare alla quota globale dei Fondi destinati all’assistenza tecnica i limiti di cui al paragrafo 1 (12).

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(12) Paragrafo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2007, n. L 145.

 

TITOLO IV

EFFICACIA

CAPO I

Valutazione

Articolo 47

Disposizioni generali

1. Le valutazioni sono volte a migliorare la qualità, l'efficacia e la coerenza dell'intervento dei Fondi nonché la strategia e l'attuazione dei programmi operativi con riguardo ai problemi strutturali specifici che caratterizzano gli Stati membri e le regioni interessate, tenendo conto al tempo stesso dell'obiettivo di sviluppo sostenibile e della pertinente normativa comunitaria in materia di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica.

2. Le valutazioni possono essere di natura strategica al fine di esaminare l'evoluzione di un programma o di un gruppo di programmi rispetto alle priorità comunitarie e nazionali oppure di natura operativa al fine di sostenere la sorveglianza di un programma operativo. Le valutazioni vengono effettuate prima, durante e dopo il periodo di programmazione.

3. Le valutazioni sono effettuate, secondo il caso, sotto la responsabilità dello Stato membro o della Commissione, conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 13.

Le valutazioni sono effettuate da esperti o organismi, interni o esterni, funzionalmente indipendenti dalle autorità di cui all'articolo 59, lettere b) e c). I risultati sono pubblicati secondo le norme che si applicano in materia di accesso ai documenti.

4. Le valutazioni sono finanziate tramite il bilancio per l'assistenza tecnica.

5. La Commissione fornisce orientamenti indicativi sui metodi di valutazione, compresi i parametri di qualità, secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 2.

 

Articolo 48

Responsabilità degli Stati membri

1. Gli Stati membri si dotano dei mezzi necessari allo svolgimento delle valutazioni, organizzano la produzione e la raccolta dei dati necessari e utilizzano i vari tipi di informazioni fornite dal sistema di sorveglianza.

Nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza», in conformità del principio di proporzionalità di cui all'articolo 13, essi possono inoltre redigere, se opportuno, un piano di valutazione che presenta a titolo indicativo le attività di valutazione che lo Stato membro intende svolgere nel corso delle diverse fasi di attuazione.

2. Gli Stati membri effettuano una valutazione ex ante per ciascun programma operativo separatamente nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza». In casi debitamente giustificati, nel rispetto del principio di proporzionalità di cui all'articolo 13, e come convenuto tra la Commissione e lo Stato membro, gli Stati membri possono effettuare una unica valutazione ex ante concernente più programmi operativi.

Per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», gli Stati membri effettuano, in alternativa, una valutazione ex ante relativa all'insieme dei programmi operativi, una valutazione per ciascun Fondo, una valutazione per ciascuna priorità o una valutazione per ciascun programma operativo.

Per l'obiettivo «Cooperazione territoriale Europea», gli Stati membri effettuano congiuntamente una valutazione ex ante relativa a ciascun programma operativo o a vari programmi operativi.

Le valutazioni ex ante sono effettuate sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione dei documenti di programmazione.

Le valutazioni ex ante sono volte ad ottimizzare l'attribuzione delle risorse di bilancio nell'ambito dei programmi operativi e a migliorare la qualità della programmazione. Esse individuano e stimano le disparità, i divari e il potenziale di sviluppo, gli scopi da raggiungere, i risultati previsti, i traguardi quantificati, la coerenza, se del caso, della strategia proposta per la regione, il valore aggiunto comunitario, la misura in cui si è tenuto conto delle priorità della Comunità, gli insegnamenti tratti dalla programmazione precedente e la qualità delle procedure di attuazione, sorveglianza, valutazione e gestione finanziaria.

3. Nel corso del periodo di programmazione, gli Stati membri effettuano valutazioni connesse alla sorveglianza dei programmi operativi, in particolare laddove la loro realizzazione si allontani in maniera significativa rispetto agli obiettivi inizialmente fissati o laddove siano presentate proposte per la revisione dei programmi operativi di cui all'articolo 33. I risultati sono trasmessi al comitato di sorveglianza del programma operativo e alla Commissione.

 

Articolo 49

Responsabilità della Commissione

1. La Commissione può effettuare valutazioni strategiche.

2. Su sua iniziativa e in partenariato con lo Stato membro interessato, la Commissione può svolgere le valutazioni connesse alla sorveglianza dei programmi operativi la loro realizzazione si allontani in maniera significativa rispetto agli obiettivi inizialmente fissati. I risultati sono trasmessi al comitato di sorveglianza del programma operativo.

3. Per ciascun obiettivo, la Commissione effettua una valutazione ex post in stretta collaborazione con lo Stato membro e con le autorità di gestione.

La valutazione ex post copre l'insieme dei programmi operativi nell'ambito di ciascun obiettivo ed esamina il grado di utilizzazione delle risorse, l'efficienza e l'efficacia della programmazione dei Fondi e l'impatto socioeconomico.

Essa è effettuata per ciascun obiettivo e intende trarre conclusioni riguardo alla politica di coesione economica e sociale.

Essa individua i fattori che contribuiscono al successo o al fallimento dell'attuazione dei programmi operativi e individua le buone pratiche.

La valutazione ex post è ultimata entro il 31 dicembre 2015.

 

CAPO II

Riserve

Articolo 50

Riserva nazionale di efficacia ed efficienza

1. Uno Stato membro può decidere, di propria iniziativa, di istituire una riserva nazionale di efficacia ed efficienza per l' obiettivo «Convergenza» e/o per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», pari, per ogni obiettivo, al 3% della propria dotazione complessiva.

2. Se uno Stato membro ha deciso di istituire tale riserva, esso valuta, per ciascuno degli obiettivi e non oltre il 30 giugno 2011, l'efficacia e l'efficienza dei suoi programmi operativi.

3. Entro il 31 dicembre 2011, la Commissione assegna, sulla base delle proposte di ciascuno Stato membro interessato e in stretta consultazione con questo, la riserva nazionale di efficacia ed efficienza.

 

Articolo 51

Riserva nazionale per imprevisti

Uno Stato membro può riservare, di propria iniziativa, una quota dell'importo del contributo annuale dei Fondi strutturali, pari all'1% per l'obiettivo «Convergenza» e al 3% per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», per far fronte a crisi impreviste, locali o settoriali, legate alla ristrutturazione economica e sociale o alle conseguenze dell'apertura degli scambi.

Lo Stato membro può assegnare la riserva per ciascun obiettivo a uno specifico programma nazionale o all'interno dei programmi operativi.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEI FONDI

CAPO I

Partecipazione dei fondi

Articolo 52

Modulazione dei tassi di partecipazione

La partecipazione dei Fondi può essere modulata in funzione dei seguenti elementi:

a) la gravità dei problemi specifici, in particolare quelli di natura economica, sociale o territoriale;

b) l'importanza di ciascun asse prioritario ai fini del conseguimento delle priorità comunitarie, quali definite negli orientamenti strategici comunitari per la coesione, e delle priorità nazionali e regionali;

c) la tutela e il miglioramento dell'ambiente, in particolare tramite l'applicazione del principio di precauzione, del principio di azione preventiva e del principio «chi inquina paga»;

d) il tasso di mobilitazione di risorse private, segnatamente nell'ambito di partenariati pubblico-privato, nei settori interessati;

e) l'inclusione della cooperazione interregionale di cui all'articolo 37, paragrafo 6, lettera b), nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»;

f) nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», la copertura di zone caratterizzate da svantaggi geografici o naturali, definite come segue:

i) Stati membri insulari ammissibili al Fondo di coesione e altre isole, ad eccezione di quelle in cui è situata la capitale di uno Stato membro o che dispongono di un collegamento permanente con la terraferma;

ii) zone di montagna, quali definite dalla legislazione nazionale dello Stato membro;

iii) zone a bassa (meno di 50 abitanti per km2) e bassissima (meno di 8 abitanti per km2) densità demografica;

iv) zone che costituivano frontiere esterne della Comunità al 30 aprile 2004 e che hanno cessato di essere tali dopo tale data.

 

Articolo 53

Partecipazione dei Fondi

1. La partecipazione dei Fondi, a livello dei programmi operativi, viene calcolata in riferimento:

a) alla spesa totale ammissibile, comprese la spesa pubblica e privata; oppure

b) alla spesa pubblica ammissibile.

2. La partecipazione dei Fondi al livello dei programmi operativi nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» è soggetta ai massimali fissati nell'allegato III.

3. Per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» nei quali almeno un partecipante appartenga a uno Stato membro il cui PIL medio pro capite nel periodo 2001-2003 era inferiore all'85% della media dell'UE a 25 nello stesso periodo, la partecipazione del FESR non è superiore all'85% della spesa ammissibile. Per tutti gli altri programmi operativi, la partecipazione del FESR non è superiore al 75% del totale della spesa ammissibile cofinanziata dal FESR.

4. La partecipazione dei Fondi a livello di asse prioritario non è soggetta ai massimali fissati nel paragrafo 3 e nell'allegato III. Tuttavia, essa è stabilita in modo da garantire il rispetto dell'importo massimo della partecipazione dei Fondi e del tasso massimo di partecipazione per Fondo, stabiliti a livello di programma operativo.

5. Per i programmi operativi finanziati congiuntamente a) dal FESR e dal Fondo di coesione, o b) da una dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche di cui all'allegato II, dal FESR e/o dal Fondo di coesione, la decisione che adotta il programma operativo stabilisce il tasso massimo e l'importo massimo della partecipazione per ciascun Fondo e ciascuna dotazione, considerati separatamente.

6. La decisione della Commissione di adottare un programma operativo fissa il tasso e l'importo massimi della partecipazione dei Fondi per ciascun programma operativo e per ciascun asse prioritario. Essa indica separatamente gli stanziamenti destinati alle regioni che beneficiano di un sostegno transitorio.

 

Articolo 54

Altre disposizioni

1. La partecipazione dei Fondi per ciascun asse prioritario non è inferiore al 20% della spesa pubblica ammissibile.

2. Le azioni di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100%.

3. Durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 56, paragrafo 1:

a) un asse prioritario può ricevere sostegno soltanto da un Fondo e da un obiettivo alla volta;

b) un'operazione può ricevere sostegno di un Fondo nell'ambito di un solo programma operativo alla volta;

c) un'operazione non può ricevere da un Fondo un sostegno superiore al totale della spesa pubblica assegnata.

4. Per gli aiuti concessi dagli Stati alle imprese ai sensi dell'articolo 87 del trattato, gli aiuti pubblici concessi nell'ambito dei programmi operativi osservano i massimali stabilito in materia di aiuti di Stato.

5. Una spesa cofinanziata dai Fondi non può beneficiare dell'intervento di un altro strumento finanziario comunitario.

 

CAPO II

Progetti generatori di entrate

Articolo 55

Progetti generatori di entrate

1. Ai fini del presente regolamento, per progetto generatore di entrate si intende qualsiasi operazione che comporti un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o qualsiasi operazione che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento.

2. La spesa ammissibile per i progetti generatori di entrate non supera il valore attuale del costo d'investimento diminuito del valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento nell'arco di un periodo di riferimento specifico per quanto riguarda:

a) gli investimenti in infrastrutture; o

b) altri progetti per i quali sia possibile stimare obiettivamente ex ante le entrate.

Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette vengono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento.

Nel calcolo, l'autorità di gestione tiene conto del periodo di riferimento adeguato alla categoria di investimento in questione, della categoria del progetto, della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione, dell'applicazione del principio «chi inquina paga» e, se del caso, di considerazioni di equità legate alla prosperità relativa dello Stato membro interessato.

3. Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, le entrate generate nei cinque anni successivi al completamento di un'operazione sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione. La detrazione è effettuata dall'autorità di certificazione non più tardi della chiusura parziale o finale del programma operativo. La domanda di pagamento del saldo finale è corretta di conseguenza.

4. Qualora, al più tardi tre anni dopo la chiusura del programma operativo, si accerti che un'operazione ha generato entrate non contemplate nei paragrafi 2 e 3, queste ultime sono restituite al bilancio generale dell'Unione europea in proporzione alla partecipazione dei Fondi.

5. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 70, paragrafo 1, gli Stati membri possono adottare procedure proporzionate agli importi in questione per la verifica delle entrate generate da operazioni il cui costo complessivo è inferiore ai 200.000 EUR.

6. Il presente articolo non si applica ai progetti disciplinati dalle norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato.

 

CAPO III

Ammissibilità delle spese

Articolo 56

Ammissibilità delle spese

1. Le spese, comprese quelle per i grandi progetti, sono ammissibili per una partecipazione dei Fondi se sono state effettivamente pagate tra la data di presentazione dei programmi operativi alla Commissione o il 1° gennaio 2007, se anteriore, e il 31 dicembre 2015. Le operazioni non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità.

2. In deroga al paragrafo 1, i contributi in natura, le spese di ammortamento e le spese generali possono essere assimilati alle spese sostenute dai beneficiari nell'attuare le operazioni, purché:

a) le norme in materia di ammissibilità di cui al paragrafo 4 prevedano l'ammissibilità di tali spese;

b) l'ammontare delle spese sia giustificato da documenti contabili aventi un valore probatorio equivalente alle fatture;

c) nel caso di contributi in natura, il cofinanziamento dei Fondi non superi la spesa totale ammissibile, escluso il valore di detti contributi.

3. Una spesa è ammissibile alla partecipazione dei Fondi soltanto qualora sia stata sostenuta per operazioni decise dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, conformemente ai criteri fissati dal comitato di sorveglianza.

Una nuova spesa, aggiunta al momento della modifica di un programma operativo di cui all'articolo 33, è ammissibile a partire dalla data di presentazione alla Commissione della richiesta di modifica del programma operativo.

4. Le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve le eccezioni previste dai regolamenti specifici per ciascun Fondo. Esse riguardano la totalità delle spese dichiarate nell'ambito del programma operativo.

5. Il presente articolo lascia impregiudicate le spese di cui all'articolo 45.

 

CAPO IV

Stabilità delle operazioni

Articolo 57

Stabilità delle operazioni

1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione accertano che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad un'operazione esclusivamente se quest'ultima, entro cinque anni dal completamento dell'operazione, o entro tre anni dal completamento dell'operazione negli Stati membri che hanno esercitato l'opzione di ridurre tale termine per il mantenimento di un investimento ovvero dei posti di lavoro creati dalle PMI, non subisce modifiche sostanziali:

a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; e

b) risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva.

2. Lo Stato membro e l'autorità di gestione informano la Commissione, nel rapporto annuale di esecuzione di cui all'articolo 67, su ogni modifica di cui al paragrafo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

3. Gli importi indebitamente versati vengono recuperati in conformità degli articoli da 98 a 102.

4. Gli Stati membri e la Commissione assicurano che le imprese che sono o sono state oggetto di una procedura di recupero ai sensi del paragrafo 3, a seguito del trasferimento di un'attività produttiva all'interno di uno stesso Stato membro o in un altro Stato membro, non beneficino di nessun contributo dei Fondi.

 

TITOLO VI

GESTIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLI

CAPO I

Sistemi di gestione e di controllo

 

 

Articolo 58

Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo

I sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi stabiliti dagli Stati membri prevedono:

a) la definizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;

b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;

c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate nell'ambito del programma operativo;

d) sistemi di contabilità, sorveglianza e informativa finanziaria informatizzati;

e) un sistema di informazione e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;

f) disposizioni per la verifica del funzionamento dei sistemi;

g) sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;

h) procedure di informazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.

 

Articolo 59

Designazione delle autorità

1. Per ciascun programma operativo, lo Stato membro designa:

a) un'autorità di gestione: un'autorità pubblica o un organismo pubblico o privato, nazionale, regionale o locale, designato dallo Stato membro per gestire il programma operativo;

b) un'autorità di certificazione: un'autorità pubblica o un organismo pubblico, nazionale, regionale o locale, designato dallo Stato membro per certificare le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima del loro invio alla Commissione;

c) un'autorità di audit: un'autorità pubblica o un organismo pubblico, nazionale, regionale o locale, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione, designato dallo Stato membro per ciascun programma operativo e responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

La stessa autorità può essere designata per più di un programma operativo.

2. Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per svolgere una parte o la totalità dei compiti dell'autorità di gestione o di certificazione, sotto la responsabilità di detta autorità.

3. Lo Stato membro definisce le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di cui al paragrafo 1 e le relazioni di queste con la Commissione.

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, lo Stato membro stabilisce le relazioni reciproche tra le autorità di cui al paragrafo 1, che svolgono i propri compiti nel pieno rispetto dei sistemi istituzionali, giuridici e finanziari dello Stato membro interessato.

4. Fatto salvo l'articolo 58, lettera b), alcune o tutte le autorità di cui al paragrafo 1 possono essere parte dello stesso organismo.

5. Norme specifiche in materia di gestione e controllo sono previste dal regolamento (CE) n. 1080/2006 per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea».

6. La Commissione adotta le modalità di applicazione degli articoli, 60, 61 e 62 secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

 

Articolo 60

Funzioni dell'autorità di gestione

L'autorità di gestione è responsabile della gestione e attuazione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria. In particolare, essa è tenuta a:

a) garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;

b) verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti e l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni, nonché la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali; possono essere effettuate verifiche in loco di singole operazioni su base campionaria conformemente alle modalità di applicazione che devono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3;

c) garantire l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione svolta nell'ambito del programma operativo, nonché la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione;

d) garantire che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;

e) garantire che le valutazioni dei programmi operativi di cui all'articolo 48, paragrafo 3, siano svolte in conformità dell'articolo 47;

f) stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto dall'articolo 90;

g) garantire che l'autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese ai fini della certificazione;

h) guidare i lavori del comitato di sorveglianza e trasmettergli i documenti per consentire una sorveglianza qualitativa dell'attuazione del programma operativo, tenuto conto dei suoi obiettivi specifici;

i) elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, i rapporti annuali e finali di esecuzione;

j) garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 69;

k) trasmettere alla Commissione le informazioni che le consentano di valutare i grandi progetti.

 

Articolo 61

Funzioni dell'autorità di certificazione

L'autorità di certificazione di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti:

a) elaborare e trasmettere alla Commissione le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento;

b) certificare che:

i) la dichiarazione delle spese è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili;

ii) le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state sostenute in rapporto alle operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma e alle norme comunitarie e nazionali;

c) garantire ai fini della certificazione di aver ricevuto dall'autorità di gestione informazioni adeguate in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa;

d) tener conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità;

e) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione;

f) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della partecipazione a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio generale dell'Unione europea prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

 

Articolo 62

Funzioni dell'autorità di audit

1. L'autorità di audit di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti:

a) garantire che le attività di audit siano svolte per accertare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo;

b) garantire che le attività di audit siano svolte su un campione di operazioni adeguato per la verifica delle spese dichiarate;

c) presentare alla Commissione, entro nove mesi dall'approvazione del programma operativo, una strategia di audit riguardante gli organismi preposti alle attività di audit di cui alle lettere a) e b), la metodologia utilizzata, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni e la pianificazione indicativa delle attività di audit al fine di garantire che i principali organismi siano soggetti ad audit e che tali attività siano ripartite uniformemente sull'intero periodo di programmazione.

Nel caso in cui un sistema comune si applichi a più programmi operativi, può essere comunicata una strategia unica di audit;

d) entro il 31 dicembre di ogni anno, dal 2008 al 2015:

i) presentare alla Commissione un rapporto annuale di controllo che evidenzi le risultanze delle attività di audit effettuate nel corso del periodo precedente di 12 mesi che termina il 30 giugno dell'anno in questione conformemente alla strategia di audit del programma operativo e le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo del programma. Il primo rapporto, che deve essere presentato entro il 31 dicembre 2008, copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2008. Le informazioni relative alle attività di audit effettuate dopo il 1° luglio 2015 sono incluse nel rapporto finale di controllo a sostegno della dichiarazione di chiusura di cui alla lettera e);

ii) formulare un parere, in base ai controlli ed alle attività di audit effettuati sotto la propria responsabilità, in merito all'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo, indicando se questo fornisce ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e circa la legittimità e regolarità delle transazioni soggiacenti;

iii) presentare, nei casi previsti dall'articolo 88, una dichiarazione di chiusura parziale in cui si attesti la legittimità e la regolarità della spesa in questione.

Nel caso in cui un sistema comune si applichi a vari programmi operativi, le informazioni di cui al punto i) possono essere raggruppate in rapporto unico e il parere e la dichiarazione di cui ai punti ii) e iii) possono riguardare tutti i programmi operativi interessati.

e) presentare alla Commissione, entro il 31 marzo 2017, una dichiarazione di chiusura che attesti la validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legittimità e la regolarità delle transazioni soggiacenti coperte dalla dichiarazione finale delle spese, accompagnata da un rapporto di controllo finale.

2. L'autorità di audit si assicura che il lavoro di audit tenga conto degli standard internazionalmente riconosciuti.

3. Qualora i controlli e le attività di audit di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), vengano effettuati da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che gli organismi coinvolti dispongano dell'indipendenza funzionale necessaria.

4. La Commissione trasmette le proprie osservazioni in merito alla strategia di audit, presentata ai sensi del paragrafo 1, lettera c), al massimo entro tre mesi dal suo ricevimento. In mancanza di osservazioni entro tale periodo, la strategia si considera accettata.

 

CAPO II

Sorveglianza

Articolo 63

Comitato di sorveglianza

1. Per ciascun programma operativo, lo Stato membro istituisce un comitato di sorveglianza, d'intesa con l'autorità di gestione, entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione di approvazione del programma operativo. Un unico comitato di sorveglianza può essere istituito per vari programmi operativi.

2. Ciascun comitato di sorveglianza stabilisce il proprio regolamento interno nell'ambito del quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato e lo adotta d'intesa con l'autorità di gestione, al fine di esercitare i suo compiti conformemente al presente regolamento.

 

Articolo 64

Composizione

1. Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.

La sua composizione è decisa dallo Stato membro d'intesa con l'autorità di gestione.

2. Di propria iniziativa o a richiesta del comitato di sorveglianza, un rappresentante della Commissione partecipa ai lavori del comitato stesso a titolo consultivo. Un rappresentante della BEI e del FEI possono partecipare a titolo consultivo per i programmi operativi a cui la BEI o il FEI forniscono un contributo.

 

Articolo 65

Compiti

Il comitato di sorveglianza accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del programma operativo. A tal fine:

a) esamina ed approva, entro sei mesi dall'approvazione del programma operativo, i criteri di selezione delle operazioni finanziate e approva ogni revisione di tali criteri secondo le necessità della programmazione;

b) valuta periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del programma operativo sulla base dei documenti presentati dall'autorità di gestione;

c) esamina i risultati dell'esecuzione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ciascun asse prioritario, nonché le valutazioni di cui all'articolo 48, paragrafo 3;

d) esamina e approva i rapporti annuali e finali di esecuzione di cui all'articolo 67;

e) è informato in merito al rapporto annuale di controllo, o alla parte di esso relativa al programma operativo interessato, e alle eventuali osservazioni espresse al riguardo dalla Commissione in seguito all'esame del rapporto o relativamente alla suddetta parte del medesimo;

f) può proporre all'autorità di gestione qualsiasi revisione o esame del programma operativo di natura tale da permettere il conseguimento degli obiettivi dei Fondi di cui all'articolo 3 o da migliorarne la gestione, compresa quella finanziaria;

g) esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione relativa alla partecipazione dei Fondi.

 

Articolo 66

Modalità di sorveglianza

1. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza garantiscono la qualità dell'attuazione del programma operativo.

2. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza effettuano la sorveglianza basandosi sugli indicatori finanziari e sugli indicatori di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), definiti nel programma operativo.

Se la natura dell'intervento lo consente, le statistiche sono ripartite per sesso e per classe di dimensione delle imprese beneficiarie.

3. Lo scambio di dati tra la Commissione e gli Stati membri a tale scopo è effettuato per via elettronica conformemente alle modalità di applicazione del presente regolamento adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

 

Articolo 67

Rapporto annuale e rapporto finale di esecuzione

1. Per la prima volta nel 2008 ed entro il 30 giugno di ogni anno, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione un rapporto annuale ed entro il 31 marzo 2017 un rapporto finale di esecuzione del programma operativo.

2. Per fornire un quadro esauriente dell'esecuzione del programma operativo, i rapporti di cui al paragrafo 1 riportano le seguenti informazioni:

a) lo stato di avanzamento del programma operativo e degli assi prioritari rispetto ai loro obiettivi specifici verificabili, con una quantificazione, ogniqualvolta essa sia possibile, usando gli indicatori di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), per asse prioritario;

b) l'esecuzione finanziaria del programma operativo, che specifica per ciascun asse prioritario:

i) le spese sostenute dai beneficiari incluse nelle domande di pagamento inviate all'autorità di gestione ed il contributo pubblico corrispondente;

ii) i pagamenti complessivi ricevuti dalla Commissione, e una quantificazione degli indicatori finanziari di cui all'articolo 66, paragrafo 2; e

iii) le spese sostenute dall'organismo responsabile dell'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari;

se del caso, l'esecuzione finanziaria nelle zone che beneficiano di sostegno transitorio è presentata separatamente nell'ambito di ciascun programma operativo;

c) a scopo unicamente informativo, la ripartizione indicativa della dotazione finanziaria dei Fondi per categoria, conformemente alle modalità di applicazione adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3;

d) le disposizioni adottate dall'autorità di gestione o dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l'efficacia dell'esecuzione, riguardanti segnatamente:

i) le azioni di sorveglianza e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati;

ii) una sintesi dei problemi significativi eventualmente riscontrati durante l'esecuzione del programma operativo e le misure eventualmente adottate, compreso il seguito dato alle osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, se del caso;

iii) il ricorso all'assistenza tecnica;

e) le azioni adottate per fornire informazioni in merito al programma operativo e per pubblicizzarlo;

f) le informazioni su problemi significativi riguardanti il rispetto del diritto comunitario incontrati nell'attuazione del programma operativo e le misure adottate per risolverli;

g) se del caso, lo stato di avanzamento e di finanziamento dei grandi progetti;

h) l'impiego da parte dell'autorità di gestione o di un'altra autorità pubblica nel periodo di esecuzione del programma operativo dei fondi comunitari svincolati in seguito alla soppressione di cui all'articolo 98, paragrafo 2;

i) i casi in cui sono state individuate modifiche sostanziali ai sensi dell'articolo 57.

La quantità di informazioni trasmesse alla Commissione è proporzionale all'importo complessivo della spesa del programma operativo interessato. Tali informazioni possono essere fornite, se necessario, in forma sintetica.

Le informazioni di cui alle lettere d), g), h) e i) non sono fornite, se non sussistono modifiche significative rispetto al rapporto precedente.

3. I rapporti di cui al paragrafo 1 si considerano ricevibili se contengono tutte le informazioni appropriate di cui al paragrafo 2. La Commissione dispone di dieci giorni lavorativi per informare lo Stato membro sulla ricevibilità del rapporto annuale, a decorrere dalla data di ricevimento dello stesso.

4. La Commissione dispone di due mesi per informare lo Stato membro del suo parere sul contenuto di un rapporto annuale di esecuzione ricevibile trasmesso dall'autorità di gestione, a decorrere dalla data di ricezione dello stesso. Per il rapporto finale su un programma operativo, il termine massimo è di cinque mesi a decorrere dalla data di ricezione di un rapporto ricevibile. Qualora la Commissione non risponda entro il termine stabilito, il rapporto si considera accettato.

 

Articolo 68

Esame annuale dei programmi

1. Ogni anno, al momento di presentare il rapporto annuale di esecuzione di cui all'articolo 67, la Commissione e l'autorità di gestione esaminano lo stato di avanzamento del programma operativo, i principali risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, l'esecuzione finanziaria e altri aspetti, allo scopo di migliorare l'esecuzione.

Possono essere altresì esaminati gli aspetti relativi al funzionamento del sistema di gestione e di controllo emersi nell'ultimo rapporto annuale di controllo di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto i).

2. Successivamente all'esame di cui al paragrafo 1, la Commissione può rivolgere osservazioni allo Stato membro e all'autorità di gestione, che ne informa il comitato di sorveglianza. Lo Stato membro informa la Commissione del seguito dato a tali osservazioni.

3. Una volta che siano disponibili, se del caso, le valutazioni ex post dell'intervento dei Fondi nel periodo di programmazione 2000-2006, i risultati globali possono essere esaminati nell'ambito del primo esame annuale successivo.

 

CAPO III

Informazione e pubblicità

Articolo 69

Informazione e pubblicità

1. Lo Stato membro e l'autorità di gestione del programma operativo forniscono informazioni circa i programmi cofinanziati e le operazioni e li pubblicizzano. Le informazioni sono destinate ai cittadini dell'Unione europea e ai beneficiari allo scopo di valorizzare il ruolo della Comunità e garantire la trasparenza dell'intervento dei Fondi.

La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

2. L'autorità di gestione del programma operativo è responsabile della pubblicità conformemente alle modalità di applicazione del presente regolamento, adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

 

CAPO IV

Competenze degli Stati membri e della Commissione

Sezione 1

Competenze degli stati membri

Articolo 70

Gestione e controllo

1. Gli Stati membri sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi operativi in particolare mediante le seguenti misure:

a) garantiscono che i sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi siano istituiti in conformità con gli articoli da 58 a 62 e funzionino in modo efficace;

b) prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

2. Quando un importo indebitamente versato al beneficiario non può essere recuperato, spetta allo Stato membro rimborsare al bilancio generale dell'Unione europea l'importo perduto, quando è stabilito che la perdita è dovuta a colpa o negligenza ad esso imputabile.

3. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

 

Articolo 71

Istituzione dei sistemi di gestione e di controllo

1. Prima della presentazione della prima domanda di pagamento intermedio o al più tardi entro dodici mesi dall'approvazione di ciascun programma operativo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione dei sistemi, comprendente in particolare l'organizzazione e le procedure relative ai seguenti elementi:

a) autorità di gestione e di certificazione e organismi intermedi;

b) autorità di audit e ogni altro organismo incaricato di svolgere attività di audit sotto la responsabilità di quest'ultima.

2. La descrizione di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una relazione che espone i risultati di una valutazione dei sistemi istituiti ed esprime un parere in merito alla loro conformità con il disposto degli articoli da 58 a 62. Qualora il parere contenga delle riserve, la relazione indica la gravità delle carenze riscontrate e, se le carenze non riguardano il programma nel suo insieme, l'asse o gli assi prioritari interessati. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure correttive da applicare e del calendario della loro attuazione, e fornisce in seguito la conferma dell'attuazione delle misure e dello scioglimento delle riserve corrispondenti.

La relazione di cui al primo comma è considerata accettata e si procede al primo pagamento intermedio nei seguenti casi:

a) entro due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della relazione, quando il parere di cui al paragrafo 1 non contiene riserve ed in assenza di osservazioni da parte della Commissione;

b) se il parere contiene riserve, non appena la Commissione riceve la conferma dell'attuazione di misure correttive riguardanti elementi principali dei sistemi e dello scioglimento delle riserve corrispondenti, ed in assenza di osservazioni da parte della Commissione entro due mesi dalla data della conferma.

Se le riserve riguardano un unico asse prioritario, il primo pagamento intermedio è effettuato con riguardo agli altri assi prioritari del programma operativo per i quali non sussistono riserve.

3. La relazione ed il parere di cui al paragrafo 2 sono elaborati dall'autorità di audit o da un organismo pubblico o privato funzionalmente indipendente dalle autorità di gestione e di certificazione che opera tenendo conto degli standard di controllo accettati a livello internazionale.

4. Nel caso in cui un sistema comune si applichi a più programmi operativi, una descrizione di tale sistema può essere notificata ai sensi del paragrafo 1 accompagnata da una relazione ed un parere unici ai sensi del paragrafo 2.

5. Le modalità di applicazione dei paragrafi da 1 a 4 sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

 

Sezione 2

Competenze della commissione

Articolo 72

Competenze della Commissione

1. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 71, accerta che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi alle disposizioni degli articoli da 58 a 62 e, sulla base dei rapporti di controllo annuali, del parere annuale dell'autorità di audit e delle proprie verifiche, che i sistemi funzionino efficacemente durante il periodo di attuazione dei programmi operativi.

2. Fatte salve le attività di audit condotte dagli Stati membri, i funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere controlli in loco per accertare l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo; essi possono includere controlli sulle operazioni incluse nei programmi operativi, con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi, salvo casi urgenti. A detti controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro. Le modalità di applicazione del presente regolamento relative all'uso dei dati raccolti durante i controlli sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati ad effettuare controlli in loco, hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi i documenti e metadati elaborati o ricevuti e registrati in via elettronica, relativi alle spese finanziate dai Fondi.

Le competenze summenzionate non pregiudicano l'applicazione di disposizioni nazionali che riservano talune azioni a funzionari specificamente designati in virtù della legislazione nazionale. I rappresentanti autorizzati della Commissione non partecipano, in particolare, alle visite a domicilio o agli interrogatori formali di persone nel quadro della legislazione nazionale dello Stato membro interessato. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni raccolte.

3. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di effettuare un controllo in loco per accertare l'efficace funzionamento dei sistemi o la regolarità di una o più transazioni. A tali verifiche possono partecipare funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati.

 

Articolo 73

Cooperazione con le autorità di audit degli Stati membri

1. La Commissione collabora con le autorità di audit dei programmi operativi per coordinare i rispettivi piani e metodi di audit e scambia immediatamente i risultati dei controlli realizzati sui sistemi di gestione e di controllo al fine di sfruttare al meglio le risorse ed evitare inutili duplicazioni del lavoro svolto.

Al fine di facilitare tale cooperazione, qualora uno Stato membro designi varie autorità di audit, esso può designare un organismo di coordinamento.

La Commissione e le autorità di audit nonché l'organismo di coordinamento, qualora sia stato designato, si riuniscono periodicamente, e almeno una volta all'anno, salvo quanto diversamente concordato tra loro, per esaminare insieme il rapporto di controllo annuale ed il parere presentati ai sensi dell'articolo 62 e per uno scambio di opinioni su altre questioni relative al miglioramento della gestione e del controllo dei programmi operativi.

2. Nel definire la propria strategia di audit, la Commissione individua i programmi operativi per i quali il parere sulla conformità dei sistemi ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 2, non comporta riserve, o per i quali le riserve sono state sciolte a seguito dell'applicazione di misure correttive, posto che per essi la strategia dell'autorità di audit sia soddisfacente e siano state ottenute garanzie ragionevoli circa l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo in base ai risultati dei controlli realizzati dalla Commissione e dallo Stato membro.

3. Per questi programmi la Commissione può concludere che può affidarsi principalmente al parere di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii), per quanto riguarda l'efficace funzionamento dei sistemi e che svolgerà per proprio conto controlli in loco solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze del sistema che interessano le spese certificate alla Commissione relative ad un anno per il quale è stato fornito, ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii), un parere che non contiene riserve in relazione a tali carenze.

Allorché la Commissione giunge a tale conclusione, ne informa lo Stato membro interessato. Qualora vi siano prove che facciano presumere carenze, la Commissione può chiedere allo Stato membro di effettuare controlli ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 3 o può svolgere controlli per proprio conto ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 2.

 

Sezione 3

Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi

 

Articolo 74

Disposizioni sulla proporzionalità in materia di controllo

1. Per i programmi operativi per i quali la spesa pubblica totale ammissibile non supera i 750 milioni di EUR e per i quali il livello di cofinanziamento della Comunità non supera il 40% della spesa pubblica totale:

a) l'autorità di audit non è tenuta a presentare una strategia di audit alla Commissione ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c);

b) quando il parere sulla conformità dei sistemi ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 2, non comporta riserve o quando le riserve sono state sciolte a seguito dell'applicazione di misure correttive, la Commissione può concludere che può affidarsi principalmente al parere di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii), per quanto riguarda l'efficace funzionamento dei sistemi e che svolgerà per proprio conto controlli in loco solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze del sistema che interessano le spese certificate alla Commissione relative ad un anno per il quale è stato fornito, ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii), un parere che non contiene riserve in relazione a tali carenze.

Allorché la Commissione giunga a tale conclusione, ne informa lo Stato membro interessato. Qualora vi siano prove che facciano presumere carenze, la Commissione può chiedere allo Stato membro di effettuare controlli ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 3, o può svolgere controlli per proprio conto ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 2.

2. Per i programmi operativi di cui al paragrafo 1, uno Stato membro può inoltre scegliere di istituire, secondo le norme nazionali, gli organismi e le procedure per lo svolgimento:

a) delle funzioni dell'autorità di gestione in relazione alla verifica dei prodotti e servizi cofinanziati e delle spese dichiarate ai sensi dell'articolo 60, lettera b);

b) delle funzioni dell'autorità di certificazione ai sensi dell'articolo 61; e

c) delle funzioni dell'autorità di audit ai sensi dell'articolo 62.

Quando uno Stato membro opta per detta possibilità non è necessario che designi un'autorità di certificazione e un'autorità di audit ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettere b) e c).

Le disposizioni dell'articolo 71 si applicano per analogia.

Quando la Commissione adotta le modalità di applicazione degli articoli 60, 61 e 62, essa specifica quali disposizioni non si applicano ai programmi operativi per i quali lo Stato membro interessato ha scelto l'opzione menzionata nel presente paragrafo.

 

TITOLO VII

GESTIONE FINANZIARIA

CAPO I

Gestione finanziaria

Sezione 1

Impegni di bilancio

Articolo 75

Impegni di bilancio

1. Gli impegni di bilancio comunitari per i programmi operativi (di seguito «impegni di bilancio») sono effettuati annualmente per ciascun Fondo e obiettivo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. Il primo impegno di bilancio precede l'adozione da parte della Commissione della decisione che approva il programma operativo.

Ciascun impegno successivo è effettuato, di regola ogni anno entro il 30 aprile, dalla Commissione sulla base della decisione di concedere un contributo dei Fondi di cui all'articolo 32.

2. Qualora non sia stato effettuato alcun pagamento, lo Stato membro può chiedere, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno n, di trasferire ad altri programmi operativi gli impegni corrispondenti ai programmi operativi legati alla riserva nazionale per gli imprevisti di cui all'articolo 51. Nella domanda, lo Stato membro specifica i programmi operativi che beneficiano del trasferimento.

 

Sezione 2

Norme comuni per i pagamenti

Articolo 76

Norme comuni per i pagamenti

1. I pagamenti, da parte della Commissione, dei contributi dei Fondi sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio. Ciascun pagamento è imputato agli impegni di bilancio aperti del Fondo in questione risalenti più indietro nel tempo.

2. I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di pagamento del saldo finale. Essi sono versati all'organismo designato dallo Stato membro.

3. Al più tardi entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una previsione provvisoria delle loro probabili domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e per quello successivo.

4. Tutti gli scambi relativi alle transazioni finanziarie tra la Commissione e le autorità ed organismi designati dagli Stati membri avvengono per via elettronica conformemente alle modalità di applicazione del presente regolamento adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3. In casi di forza maggiore, ed in particolare di malfunzionamento del sistema informatico comune o di interruzione della connessione, gli Stati membri possono trasmettere le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento su supporto cartaceo.

 

Articolo 77

Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale

I pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale si calcolano applicando il tasso di cofinanziamento di cui alla decisione sul programma operativo interessato per ciascun asse prioritario alla spesa ammissibile menzionata nell'ambito di tale asse prioritario in ciascuna dichiarazione di spesa certificata dall'autorità di certificazione.

Il contributo della Comunità mediante i pagamenti intermedi ed i pagamenti del saldo finale non sarà tuttavia superiore al contributo pubblico e all'importo massimo della partecipazione dei Fondi per ciascun asse prioritario fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

 

Articolo 78

Dichiarazione di spesa

1. Tutte le dichiarazioni di spesa includono, per ciascun asse prioritario, l'ammontare totale delle spese ammissibili, ai sensi dell'articolo 56, sostenute dai beneficiari nell'attuazione delle operazioni e il contributo pubblico corrispondente versato o da versare ai beneficiari ai sensi delle condizioni che disciplinano il contributo pubblico. Le spese sostenute dai beneficiari sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Tuttavia, con riguardo ai soli regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato, oltre ai requisiti di cui al comma precedente, il contributo pubblico corrispondente alle spese incluse in una dichiarazione di spesa deve essere stato oggetto di un pagamento ai beneficiari da parte dell'organismo che concede l'aiuto.

2. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato, la dichiarazione di spesa può includere gli anticipi corrisposti ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto qualora siano soddisfatte le tre seguenti condizioni:

a) sono soggetti ad una garanzia bancaria o ad un meccanismo finanziario pubblico di effetto equivalente;

b) non sono superiori al 35% dell'importo totale dell'aiuto da concedere ad un beneficiario per un determinato progetto;

c) sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione del progetto e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati non oltre tre anni dopo l'anno in cui è stato versato l'anticipo o il 31 dicembre 2015, se anteriore; in caso contrario la successiva dichiarazione di spese è rettificata di conseguenza.

3. Le dichiarazioni di spesa individuano, per ciascun programma operativo, gli elementi di cui al paragrafo 1 relativi a regioni che beneficiano di sostegno transitorio.

4. Nel caso di grandi progetti di cui all'articolo 39, solo le spese correlate a grandi progetti già adottati dalla Commissione possono essere incluse nelle dichiarazioni di spesa.

5. Allorché il contributo dei Fondi è calcolato rispetto alla spesa pubblica, come disposto dall'articolo 53, paragrafo 1, qualsiasi informazione di spesa diversa dalla spesa pubblica non deve influire sull'importo dovuto calcolato in base alla domanda di pagamento.

6. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44, la dichiarazione di spesa include le spese totali sostenute per costituire tali fondi o i fondi di partecipazione o per contribuire ad essi.

Tuttavia, alla chiusura parziale o finale del programma operativo, la spesa ammissibile corrisponde al totale:

a) di ogni pagamento versato da fondi per lo sviluppo urbano per investimenti in partenariati pubblico-privato o altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano, o

b) di ogni pagamento per investimenti in ambito imprenditoriale versato da ciascuno dei fondi summenzionati, o

c) di ogni garanzia fornita, compresi gli importi impegnati come garanzie da fondi di garanzia, e

d) dei costi di gestione ammissibili.

Il tasso di cofinanziamento è applicato alla spesa ammissibile sostenuta dal beneficiario.

Le dichiarazioni di spesa corrispondenti sono corrette di conseguenza.

7. Gli interessi generati dai pagamenti derivanti da programmi operativi verso i fondi di cui all'articolo 44 sono utilizzati per finanziare progetti di sviluppo urbano nel caso di fondi per lo sviluppo urbano o strumenti di ingegneria finanziaria a favore delle piccole e medie imprese in altri casi.

Le risorse restituite all'operazione a partire da investimenti avviati dai fondi di cui all'articolo 44 o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte sono riutilizzate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati a favore di progetti di sviluppo urbano o delle piccole e medie imprese.

 

Articolo 79

Cumulo dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi

1. Il totale cumulato dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi effettuati non supera il 95% del contributo dei Fondi al programma operativo.

2. Una volta raggiunto detto massimale, l'autorità di certificazione continua a trasmettere alla Commissione ogni dichiarazione di spesa certificata al 31 dicembre dell'anno n, nonché gli importi recuperati nel corso dell'anno per ciascun Fondo, al più tardi entro la fine di febbraio dell'anno n + 1.

 

Articolo 80

Integrità dei pagamenti ai beneficiari

Gli Stati membri si accertano che gli organismi responsabili dei pagamenti assicurino che i beneficiari ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari.

 

Articolo 81

Uso dell'euro

1. Gli importi che figurano nei programmi operativi presentati dagli Stati membri, le dichiarazioni certificate di spesa, le domande di pagamento e le spese indicate nei rapporti di attuazione annuali e finale sono espressi in euro.

2. Gli importi figuranti nelle decisioni della Commissione in merito ai programmi operativi, e gli impegni e i pagamenti della Commissione sono espressi e versati in euro.

3. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. L'importo è convertito in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità di certificazione del programma operativo interessato. Detto tasso è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione.

4. Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 3 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di certificazione prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.

 

Sezione 3

Prefinanziamento

Articolo 82

Pagamento

1. Una volta adottata la decisione che approva un contributo dei Fondi ad un programma operativo, la Commissione versa all'organismo designato dallo Stato membro un importo unico a titolo di prefinanziamento per il periodo 2007-2013.

Il prefinanziamento è corrisposto in più rate come segue:

a) per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea prima del 1° maggio 2004, nel 2007 2% del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo e nel 2008 3% del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo;

b) per gli Stati membri che hanno aderito all'UE il 1° maggio 2004 o successivamente, nel 2007 2% del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo, nel 2008 3% del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo e nel 2009 2% del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo;

c) per un programma operativo che rientra nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» ove almeno uno dei partecipanti sia uno Stato membro che ha aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente, nel 2007 2% del contributo FESR al programma operativo, nel 2008 3% del contributo FESR al programma operativo e nel 2009 2% del contributo FESR al programma operativo;

d) per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea prima del 1° maggio 2004, nel 2007 2% del contributo del Fondo di coesione al programma operativo, nel 2008 3% del contributo del Fondo di coesione al programma operativo e nel 2009 2,5% del contributo del Fondo di coesione al programma operativo;

e) per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente, nel 2007 2,5% del contributo del Fondo di coesione al programma operativo, nel 2008 4% del contributo del Fondo di coesione al programma operativo e nel 2009 4% del contributo del Fondo di coesione al programma operativo.

2. L'organismo designato dallo Stato membro rimborsa alla Commissione l'importo totale versato a titolo di prefinanziamento qualora nessuna domanda di pagamento nell'ambito del programma operativo sia stata trasmessa entro un termine di ventiquattro mesi dalla data in cui la Commissione ha versato la prima rata del prefinanziamento.

Tale rimborso non incide sul contributo complessivo dei Fondi al programma operativo.

 

Articolo 83

Interessi

Gli interessi generati dal prefinanziamento sono imputati al programma operativo interessato, poiché sono considerati risorsa per lo Stato membro in quanto contributo pubblico nazionale, e sono dichiarati alla Commissione al momento della chiusura definitiva del programma operativo.

 

Articolo 84

Liquidazione

La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento è effettuata integralmente dalla Commissione al momento della chiusura del programma operativo in conformità dell'articolo 89.

 

Sezione 4

Pagamenti intermedi

Articolo 85

Pagamenti intermedi

Per ciascun programma operativo sono effettuati pagamenti intermedi. Il primo pagamento intermedio è effettuato conformemente all'articolo 71, paragrafo 2.

 

Articolo 86

Ricevibilità delle domande di pagamento

1. Ciascun pagamento intermedio effettuato dalla Commissione è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti:

a) alla Commissione deve essere stata inviata una domanda di pagamento e una dichiarazione di spesa conformemente all'articolo 78;

b) la Commissione non ha versato nell'intero periodo per ciascun asse prioritario una somma superiore all'importo massimo della partecipazione dei Fondi fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo;

c) l'autorità di gestione deve aver trasmesso alla Commissione l'ultimo rapporto annuale di esecuzione conformemente all'articolo 67, paragrafi 1 e 3;

d) l'assenza di un parere motivato della Commissione per infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato, in relazione ad operazioni le cui spese sono dichiarate nella domanda di pagamento in questione.

2. In caso di mancato rispetto di uno o più requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione informa lo Stato membro e l'autorità di certificazione entro un mese, in modo che possano essere avviate le iniziative necessarie per rettificare la situazione.

 

Articolo 87

Data di presentazione delle domande e termini per il pagamento

1. L'autorità di certificazione si accerta che le domande di pagamenti intermedi per ciascun programma operativo siano raggruppate e trasmesse alla Commissione, nella misura del possibile, tre volte all'anno. Perché la Commissione possa procedere a un pagamento entro l'anno in corso, la domanda di pagamento è presentata al più tardi entro il 31 ottobre.

2. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, ed in assenza di una sospensione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 92, la Commissione effettua il pagamento intermedio entro due mesi dalla data di registrazione presso la Commissione della domanda di pagamento conforme ai requisiti di cui all'articolo 86.

 

Sezione 5

Chiusura del programma e pagamento del saldo finale

Articolo 88

Chiusura parziale

1. La chiusura parziale dei programmi operativi può essere effettuata secondo una periodicità stabilita dallo Stato membro.

La chiusura parziale riguarda le operazioni completate entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Ai fini del presente regolamento, si considerano completate le operazioni le cui attività sono state effettivamente realizzate e per le quali tutte le spese dei beneficiari ed il contributo pubblico corrispondente sono stati corrisposti.

2. La chiusura parziale è effettuata a condizione che lo Stato membro trasmetta alla Commissione, entro il 31 dicembre di un determinato anno:

a) una dichiarazione di spesa relativa alle operazioni di cui al paragrafo 1;

b) una dichiarazione di chiusura parziale conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto iii).

3. Le eventuali rettifiche finanziarie effettuate ai sensi degli articoli 98 e 99 relativamente ad operazioni soggette a chiusura parziale si considerano rettifiche finanziarie nette.

 

Articolo 89

Condizioni per il pagamento del saldo finale

1. La Commissione provvede al pagamento del saldo finale a condizione che:

a) lo Stato membro abbia inviato entro il 31 marzo 2017 una domanda di pagamento che includa la documentazione seguente:

i) una domanda di pagamento del saldo finale e una dichiarazione di spesa, conformemente all'articolo 78;

ii) il rapporto finale di esecuzione del programma operativo, comprendente le informazioni di cui all'articolo 67;

iii) una dichiarazione di chiusura di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera e); e

b) non vi sia un parere motivato della Commissione per infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato, in relazione ad operazioni le cui spese sono dichiarate nella domanda di pagamento in questione.

2. Il mancato invio alla Commissione di uno dei documenti di cui al paragrafo 1 comporta il disimpegno automatico del saldo finale, conformemente all'articolo 93.

3. La Commissione informa lo Stato membro del suo parere riguardo al contenuto della dichiarazione di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), entro cinque mesi dalla data di ricezione. La dichiarazione di chiusura si considera accettata se la Commissione non formula osservazioni entro il suddetto periodo di cinque mesi.

4. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione procede al pagamento del saldo finale entro e non oltre quarantacinque giorni dall'ultima delle seguenti date:

a) data di accettazione del rapporto finale conformemente all'articolo 67, paragrafo 4; e

b) data di accettazione della dichiarazione di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), del presente articolo.

5. Fatto salvo il paragrafo 6, il saldo dell'impegno di bilancio è disimpegnato dodici mesi dopo il pagamento. Il programma operativo è chiuso alla prima delle seguenti tre date:

a) la data di pagamento del saldo finale definito dalla Commissione in base ai documenti di cui al paragrafo 1;

b) la data di invio di una nota di addebito per gli importi che la Commissione ha indebitamente versato allo Stato membro riguardo al programma operativo;

c) la data di disimpegno del saldo finale dell'impegno di bilancio.

La Commissione comunica allo Stato membro la data di chiusura del programma operativo entro un termine di due mesi.

6. Fatto salvo l'esito di eventuali verifiche effettuate dalla Commissione o dalla Corte dei conti, il saldo finale versato dalla Commissione per il programma operativo può essere modificato entro nove mesi dalla data in cui è pagato o, in caso di saldo negativo a carico dello Stato membro, entro nove mesi dalla data di emissione della nota di addebito. Tali modifiche del saldo non influiscono sulla data della chiusura del programma operativo di cui al paragrafo 5.

 

 

 

Articolo 90

Disponibilità dei documenti

1. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato, l'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e alle verifiche del programma operativo in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per:

a) i tre anni successivi alla chiusura di un programma operativo ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 3;

b) i tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale, per i documenti relativi a spese e verifiche su operazioni di cui al paragrafo 2.

La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

2. L'autorità di gestione mette a disposizione della Commissione, su richiesta, un elenco delle operazioni completate che sono state oggetto di chiusura parziale ai sensi dell'articolo 88.

3. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati.

 

Sezione 6

Interruzione dei termini di pagamento e sospensione dei pagamenti

Articolo 91

Interruzione dei termini di pagamento

1. I termini di pagamento possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/ 2002 per un periodo massimo di sei mesi qualora:

a) in un rapporto di un organismo di audit nazionale o comunitario vi siano prove che facciano presumere carenze significative nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo;

b) l'ordinatore delegato debba effettuare verifiche supplementari essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una dichiarazione di spesa certificata siano connesse a gravi irregolarità che non sono state rettificate.

2. Lo Stato membro e l'autorità di certificazione sono immediatamente informati dei motivi dell'interruzione. L'interruzione termina non appena lo Stato membro adotta le misure necessarie.

Articolo 92

Sospensione dei pagamenti

1. La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello di asse prioritario o dei programmi nei casi in cui:

a) il sistema di gestione e di controllo del programma presenti gravi carenze che compromettono l'affidabilità della procedura di certificazione dei pagamenti e per le quali non sono state adottate misure correttive; o

b) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa siano connesse a una grave irregolarità che non è stata rettificata; o

c) uno Stato membro abbia gravemente violato gli obblighi impostigli in virtù dell'articolo 70, paragrafi 1 e 2.

2. La Commissione può decidere di sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni entro un termine di due mesi.

3. La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi quando lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per consentirne la revoca. Qualora lo Stato membro non adotti le misure richieste, la Commissione può decidere di sopprimere la totalità o una parte del contributo comunitario al programma operativo ai sensi dell'articolo 99.

 

Sezione 7

Disimpegno automatico

Articolo 93

Principi

1. La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio connesso ad un programma operativo che non è stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi, o per la quale non le è stata trasmessa una domanda di pagamento ai sensi dell'articolo 86, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma, salvo l'eccezione di cui al paragrafo 2.

2. Per gli Stati membri il cui PIL nel periodo 2001-2003 era inferiore all'85% della media UE a 25 nello stesso periodo di cui all'allegato II, il termine di cui al paragrafo 1 è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio annuale effettuato tra il 2007 e il 2010 a titolo dei rispettivi programmi operativi.

Questo termine si applica anche all'impegno di bilancio annuale tra il 2007 e il 2010 in un programma operativo a norma dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» se almeno uno dei partecipanti è uno Stato membro di cui al primo comma.

3. La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2015 è automaticamente disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto al riguardo una domanda di pagamento ricevibile entro il 31 marzo 2017.

4. Se il presente regolamento entra in vigore dopo il 1° gennaio 2007, il periodo al termine del quale si può procedere al primo disimpegno automatico di cui al paragrafo 1 è prorogato, per il primo impegno, di un numero di mesi pari a quelli trascorsi tra il 1° gennaio 2007 e la data del primo impegno di bilancio.

 

Articolo 94

Periodo di interruzione per i grandi progetti e i regimi di aiuto

Allorché la Commissione decide di autorizzare un grande progetto o un regime di aiuto, gli importi potenzialmente soggetti a disimpegno automatico sono ridotti degli importi annuali interessati da tali grandi progetti o regimi di aiuto.

Per tali importi annuali, la data d'inizio per il calcolo dei termini per il disimpegno automatico di cui all'articolo 93 è la data della decisione successiva necessaria al fine di autorizzare tali grandi progetti o regimi di aiuto.

 

Articolo 95

Periodo di interruzione per procedimenti giudiziari e ricorsi amministrativi

L'importo potenzialmente soggetto al disimpegno automatico è ridotto degli importi che l'autorità di certificazione non ha potuto dichiarare alla Commissione a causa di operazioni sospese da un procedimento giudiziario o da un ricorso amministrativo con effetto sospensivo, a condizione che lo Stato membro trasmetta alla Commissione un'informativa motivata entro il 31 dicembre del secondo o terzo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio ai sensi dell'articolo 93.

Per la parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2015, il termine di cui all'articolo 93, paragrafo 2, è interrotto a queste stesse condizioni per quanto concerne gli importi corrispondenti alle operazioni interessate.

La riduzione summenzionata può essere richiesta una volta, se la sospensione è durata fino ad un anno, o più volte, per il corrispondente numero di anni compresi tra la data della decisione giudiziaria o amministrativa che sospende l'esecuzione dell'operazione e la data della decisione giuridica o amministrativa finale.

 

Articolo 96

Eccezioni al disimpegno automatico

Non rientrano nel calcolo del disimpegno automatico:

a) la parte dell'impegno di bilancio per la quale è stata presentata una domanda di pagamento, ma il cui rimborso è stato interrotto o sospeso dalla Commissione il 31 dicembre del secondo o terzo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio ai sensi dell'articolo 93 e conformemente agli articoli 91 e 92. Quando sarà stato risolto il problema all'origine dell'interruzione o della sospensione, la regola del disimpegno automatico si applicherà alla parte dell'impegno di bilancio interessata;

b) la parte dell'impegno di bilancio per la quale è stata presentata una domanda di pagamento ma il cui rimborso è stato soggetto a un massimale, segnatamente per mancanza di risorse di bilancio;

c) la parte dell'impegno di bilancio per la quale non è stato possibile presentare una domanda di pagamento ricevibile per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma operativo. Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore ne dimostrano le conseguenze dirette sull'attuazione della totalità o di una parte del programma.

 

Articolo 97

Procedura

1. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro e le autorità interessate ogniqualvolta esista un rischio di applicazione di disimpegno automatico di cui all'articolo 93. La Commissione informa lo Stato membro e le autorità interessate circa l'importo del disimpegno automatico risultante dalle informazioni in suo possesso.

2. Lo Stato membro dispone di due mesi a decorrere dalla data del ricevimento dell'informativa per concordare sull'importo comunicato o trasmettere osservazioni. La Commissione procede al disimpegno automatico entro i nove mesi successivi al termine di cui all'articolo 93.

3. La partecipazione dei Fondi al programma operativo è ridotta, per l'anno in questione, dell'importo oggetto del disimpegno automatico. Entro due mesi dalla data del disimpegno lo Stato membro presenta un piano finanziario modificato che riflette la riduzione del contributo in uno o più assi prioritari del programma operativo. In mancanza di tale piano modificato, la Commissione riduce proporzionalmente gli importi assegnati a ciascun asse prioritario.

 

CAPO II

Rettifiche finanziarie

Sezione 1

Retti fiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

Articolo 98

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

1. Spetta anzitutto agli Stati membri perseguire le irregolarità, prendere provvedimenti quando è accertata una modifica importante che incide sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o di controllo di operazioni o programmi operativi ed effettuare le necessarie rettifiche finanziarie.

2. Lo Stato membro procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o del sistema individuate nell'ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche dello Stato membro consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico del programma operativo. Lo Stato membro tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i Fondi.

I Fondi comunitari così svincolati possono essere riutilizzati dallo Stato membro entro il 31 dicembre 2015 per il programma operativo interessato, secondo quanto disposto al paragrafo 3.

3. Il contributo soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere riutilizzato per l'operazione o le operazioni oggetto della rettifica né, se viene effettuata una rettifica finanziaria per una irregolarità sistematica, per le operazioni esistenti nell'ambito di tutto o della parte dell'asse prioritario in cui si è prodotto l'errore del sistema.

4. Nel caso di un'irregolarità del sistema, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate.

 

Sezione 2

Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

Articolo 99

Criteri per le rettifiche

1. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo comunitario a un programma operativo qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che:

a) il sistema di gestione e di controllo del programma operativo presenta gravi carenze tali da compromettere il contributo comunitario già versato al programma;

b) le spese figuranti in una dichiarazione di spesa certificata sono irregolari e non sono state rettificate dallo Stato membro anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;

c) uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 98 anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

2. La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità identificati, tenendo conto della natura sistemica dell'irregolarità per determinare l'opportunità di una rettifica calcolata su base forfettaria o per estrapolazione.

3. Nel decidere l'ammontare di una rettifica, la Commissione tiene conto della natura e della gravità dell'irregolarità, nonché dell'ampiezza e delle implicazioni finanziarie delle carenze riscontrate nel programma operativo.

4. Ove si basi su constatazioni effettuate da controllori non appartenenti ai propri servizi, la Commissione trae conclusioni circa le relative conseguenze finanziarie dopo aver esaminato le misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 98, paragrafo 2, le relazioni trasmesse a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), e le eventuali risposte dello Stato membro.

5. Quando uno Stato membro non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 4, la Commissione può, in relazione al grado di inadempimento di tale obbligo, procedere a una rettifica finanziaria sopprimendo la totalità o una parte del contributo a titolo dei Fondi strutturali a favore di tale Stato membro.

Il tasso applicabile alle rettifiche finanziarie di cui al presente paragrafo è stabilito nelle norme di attuazione del presente regolamento, adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

 

Articolo 100

Procedura

1. Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura comunicando allo Stato membro le sue conclusioni provvisorie e invitandolo a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi.

Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data facoltà allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. D'intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare detto esame a una parte o a un campione adeguato della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l'esecuzione dell'esame è limitato ai due mesi successivi al periodo di due mesi sopra menzionato.

2. La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini stabiliti al paragrafo 1.

3. Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da questa convocato per un'audizione, nella quale entrambe le parti, in uno spirito di cooperazione fondato sul partenariato, si adoperano per pervenire a un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni da trarsi.

4. In caso di accordo, lo Stato membro può riutilizzare i fondi comunitari in questione conformemente al secondo comma del paragrafo 2 dell'articolo 98.

5. In assenza di accordo, la Commissione adotta una decisione sulla rettifica finanziaria entro un termine di sei mesi dalla data dell'audizione tenendo conto di tutte le informazioni fornite e le osservazioni formulate durante la procedura. Se l'audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre due mesi dopo la data della lettera di convocazione trasmessa dalla Commissione.

 

Articolo 101

Obblighi degli Stati membri

L'applicazione di una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi di cui all'articolo 98, paragrafo 2, del presente regolamento e di recuperare l'aiuto di Stato secondo quanto previsto all'articolo 87 del trattato e all'articolo 14 del regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE .

 

Articolo 102

Rimborso

1. Qualsiasi importo dovuto al bilancio generale dell'Unione europea è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 72 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di emissione dell'ordine.

2. Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tale interesse è superiore di un punto e mezzo rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.

 

TITOLO VIII

COMITATI

CAPO I

Comitato di coordinamento dei fondi

Articolo 103

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato di coordinamento dei Fondi (di seguito «il comitato di coordinamento dei Fondi»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. Il comitato di coordinamento dei Fondi adotta il proprio regolamento interno.

5. La BEI e il FEI designano ciascuno un rappresentante senza diritto di voto.

 

CAPO II

Comitato istituito ai sensi dell'articolo 147 del trattato

Articolo 104

Comitato istituito ai sensi dell'articolo 147 del trattato

1. La Commissione è assistita da un comitato istituito ai sensi dell'articolo 147 del trattato (di seguito «il comitato»). Il comitato è composto da un rappresentante del governo, un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori e un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro di ciascuno Stato membro. Il membro della Commissione incaricato della presidenza può delegare questa funzione a un alto funzionario della Commissione.

2. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante titolare e un supplente per ciascun rappresentante di ciascuna delle categorie di cui al paragrafo 1. In mancanza di un membro, il supplente partecipa a pieno diritto alle deliberazioni.

3. I membri e i supplenti sono nominati dal Consiglio, su proposta della Commissione, per un periodo di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio si adopera per assicurare, nella composizione del comitato, una rappresentanza equa delle varie categorie interessate. Per le questioni all'ordine del giorno che li riguardano, la BEI e il FEI possono designare un rappresentante senza diritto di voto.

4. Il comitato:

a) formula il suo parere sulle modalità di applicazione del presente regolamento;

b) formula pareri sui progetti di decisioni della Commissione relativi alla programmazione, in caso di contributo del FSE;

c) è consultato qualora tratti delle categorie di misure di assistenza tecnica di cui all'articolo 45 in caso di contributo del FSE e di altre questioni pertinenti che hanno un impatto sull'attuazione delle strategie in materia di occupazione, formazione e inclusione sociale a livello UE, che interessano il FSE.

5. La Commissione può consultare il comitato su questioni diverse da quelle di cui al paragrafo 4.

6. Ai fini dell'adozione, i pareri del Comitato richiedono la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. La Commissione informa il Comitato del modo in cui ha tenuto conto dei suoi pareri.

 

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 105

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o di un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione approvato dalla Commissione in base ai regolamenti (CEE) n. 2052/88 , (CEE) n. 4253/88 , (CE) n. 1164/94 e (CE) n. 1260/1999 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura.

2. Nel prendere una decisione sui programmi operativi, la Commissione tiene conto di eventuali interventi cofinanziati dai Fondi strutturali o di eventuali progetti cofinanziati dal Fondo di coesione approvati dal Consiglio o dalla Commissione anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento aventi un'incidenza finanziaria nel periodo coperto da detti programmi operativi.

3. In deroga all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 32, paragrafo 4, e all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999, gli importi parziali impegnati per gli interventi cofinanziati dal FESR o dal FSE approvati dalla Commissione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006, per i quali non sono stati trasmessi una dichiarazione certificata delle spese effettivamente pagate, la relazione finale di esecuzione e la dichiarazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento, entro 15 mesi dalla data finale di ammissibilità della spesa stabilita nella decisione che concede un contributo dei Fondi, sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro 6 mesi da tale termine e danno luogo al rimborso degli importi indebitamente versati.

Sono esclusi dal calcolo dell'importo del disimpegno automatico gli importi corrispondenti ad operazioni o programmi sospesi a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo.

 

Articolo 106

Clausola di riesame

Il Consiglio riesamina il presente regolamento entro e non oltre il 31 dicembre 2013, secondo la procedura di cui all'articolo 161 del trattato.

 

Articolo 107

Abrogazione

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 105, paragrafo 1, del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1260/1999 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2007.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

 

Articolo 108

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 16, da 25 a 28, da 32 a 40, da 47 a 49, da 52 a 54, 56, da 58 a 62, da 69 a 74, da 103 a 105 e all'articolo 108 sono applicabili dalla data di entrata in vigore del presente regolamento unicamente ai programmi del periodo 2007-2013. Le altre disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, addì 11 luglio 2006.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. HEINÄLUOMA

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ALLEGATO I

Ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno per il periodo 2007-2013

(di cui all'articolo 18)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

42.863.000.000

43.318.000.000

43.862.000.000

43.860.000.000

44.073.000.000

44.723.000.000

45.342.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO II

Quadro finanziario

Criteri e metodologia di cui all'articolo 18

Metodo di assegnazione per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Convergenza» di cui all'articolo 5, paragrafo 1

1. La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili, calcolate sulla base della prosperità relativa a livello regionale e nazionale e del tasso di disoccupazione seguendo la seguente procedura:

a) determinazione di un importo assoluto (in euro) ottenuto moltiplicando la popolazione della regione interessata per la differenza tra il PIL pro capite di quella regione, misurato in parità di potere di acquisto, ed il PIL medio pro capite dell'UE a 25;

b) applicazione di una percentuale dell'importo assoluto summenzionato al fine di determinare la dotazione finanziaria di tale regione; tale percentuale è calibrata in modo da riflettere la prosperità relativa, rispetto alla media dell'UE a 25, dello Stato membro in cui è situata la regione ammissibile, ossia:

- per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore all'82% della media comunitaria: 4,25%,

- per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è compreso tra l'82% ed il 99% della media comunitaria: 3,36%,

- per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è superiore al 99% della media comunitaria: 2,67%.

c) all'importo ottenuto dalla fase b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 700 EUR per persona disoccupata, applicato al numero di disoccupati in quella regione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni di convergenza dell'UE.

Metodo di assegnazione per gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione di cui all'articolo 5, paragrafo 2

2. La dotazione finanziaria teorica totale per il Fondo di coesione è ottenuta moltiplicando l'intensità media di aiuto pro capite di 44,7 EUR per la popolazione ammissibile. L'assegnazione a priori a ciascuno Stato membro ammissibile di tale dotazione finanziaria corrisponde ad una percentuale fondata sulla sua popolazione, la sua superficie e la prosperità nazionale, ottenuta secondo la seguente procedura:

a) calcolo della media aritmetica tra, da un lato, le quote della popolazione e del territorio di tale Stato membro e,

dall'altro, la popolazione e la superficie totali di tutti gli Stati membri ammissibili; se tuttavia una quota della popolazione totale di uno Stato membro supera la rispettiva quota di territorio totale per un fattore pari o superiore a 5, come conseguenza di una densità di popolazione estremamente elevata, solo la quota della popolazione totale sarà utilizzata in questa fase;

b) adeguamento dei valori percentuali così ottenuti mediante un coefficiente che rappresenta un terzo della percentuale di cui l'RNL pro capite di quello Stato, misurato in parità di potere di acquisto, eccede o è al di sotto dell'RNL medio pro capite di tutti gli Stati membri ammissibili (media espressa come 100%).

3. Al fine di riflettere le esigenze significative, in termini di infrastrutture di trasporto e ambientali, dei nuovi Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente, la quota del Fondo di coesione sarà fissata a un terzo della loro dotazione finanziaria totale (Fondi strutturali più Fondo di coesione) in media sul periodo. La dotazione finanziaria per gli altri Stati membri risulta direttamente dal metodo di assegnazione di cui al punto 2.

Metodo di assegnazione per gli Stati membri e le regioni che rientrano nell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» di cui all'articolo 6

4. La quota di ciascuno Stato membro interessato è la somma delle quote delle sue regioni ammissibili, calcolate secondo i seguenti criteri, ponderati come indicato: popolazione totale (ponderazione 0,5), numero di persone disoccupate nelle regioni di livello NUTS 3 con un tasso di disoccupazione superiore alla media del gruppo (ponderazione 0,2), numero di posti di lavoro necessari per giungere ad un tasso di occupazione del 70% (ponderazione 0,15), numero di persone occupate con basso livello di istruzione (ponderazione 0,10), bassa densità demografica (ponderazione 0,05). Le quote sono in seguito adeguate in base alla prosperità regionale relativa (per ciascuna regione, aumento o diminuzione della quota totale di + 5%/ 5% a seconda che il suo PIL pro capite sia inferiore o superiore al PIL medio pro capite per il gruppo). La quota di ciascuno Stato membro non è tuttavia inferiore ai tre quarti (3/4) della sua quota di finanziamento combinato a titolo degli obiettivi 2 e 3 nel 2006.

Metodo di assegnazione per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» di cui all'articolo 7

5. L'assegnazione delle risorse tra gli Stati membri beneficiari (incluso il contributo del FESR allo strumento europeo di vicinato e partenariato e lo strumento di preadesione di cui all'articolo 21, paragrafo 2) è stabilita come segue:

a) per la componente transfrontaliera di cui all'articolo 7, paragrafo 1, in base alla popolazione delle regioni di livello NUTS 3 nelle aree di frontiera terrestri e marittime, come quota della popolazione totale di tutte le regioni ammissibili;

b) per la componente transnazionale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, in base alla popolazione totale dello Stato membro, come quota della popolazione totale di tutti gli Stati membri interessati.

Metodo di assegnazione per gli Stati membri e le regioni ammissibili ai sostegni transitori di cui all'articolo 8

6. Le dotazioni finanziarie nell'ambito dei sostegni transitori di cui all'articolo 8 risulteranno dall'applicazione dei parametri seguenti:

a) per le regioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, 80% del loro livello individuale, nel 2006, di intensità dell'aiuto pro capite nel 2007 e successivamente una riduzione lineare sino al raggiungimento del livello di intensità media nazionale dell'aiuto pro capite per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» nel 2013. Alla dotazione così ottenuta si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 600 EUR per persona disoccupata, applicato al numero di disoccupati in quella regione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora il tasso medio di disoccupazione fosse quello di tutte le regioni di convergenza dell'UE;

b) per le regioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, 75% del loro livello individuale, nel 2006, di intensità dell'aiuto pro capite nel 2007 e successivamente una riduzione lineare sino al raggiungimento del livello medio nazionale di intensità dell'aiuto pro capite per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» nel 2011. Alla dotazione così ottenuta si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 600 EUR per persona disoccupata, applicato al numero di disoccupati in quella regione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora il tasso medio di disoccupazione fosse quello di tutte le regioni di convergenza dell'UE;

c) per gli Stati membri di cui all'articolo 8, paragrafo 3, la dotazione finanziaria sarà decrescente su un periodo di 7 anni; nel 2007 l'importo sarà di 1,2 miliardi di EUR, nel 2008 di 850 milioni di EUR, nel 2009 di 500 milioni di EUR, nel 2010 di 250 milioni di EUR, nel 2011 di 200 milioni di EUR, nel 2012 di 150 milioni di EUR e nel 2013 di 100 milioni di EUR.

Livello massimo di trasferimenti dai titoli di sostegno alla coesione

7. Per contribuire all'obiettivo di concentrare adeguatamente il finanziamento a sostegno della coesione nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e per ridurre le disparità dell'intensità media dell'aiuto pro capite dovute ai massimali, il livello massimo del trasferimento dai Fondi a ogni singolo Stato membro ai sensi del presente regolamento si calcola come segue:

- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) inferiore a 40% della media dell'UE a 25: 3,7893% del loro PIL,

- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 40% e inferiore a 50% della media dell'UE a 25: 3,7135% del loro PIL,

- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 50% e inferiore a 55% della media dell'UE a 25: 3,6188% del loro PIL,

- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 55% e inferiore a 60% della media dell'UE a 25: 3,5240% del loro PIL,

- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 60% e inferiore a 65% della media dell'UE a 25: 3,4293% del loro PIL,

- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 65% e inferiore a 70% della media dell'UE a 25: 3,3346% del loro PIL,

- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 70% e inferiore a 75% della media dell'UE a 25: 3,2398% del loro PIL,

- oltre, il livello massimo del trasferimento è ridotto di 0,09 punti percentuali del PIL per ogni incremento di 5 punti percentuali di RNL medio pro capite (SPA) nel periodo 2001-2003 raffrontato alla media dell'UE a 25.

8. I massimali di cui al precedente punto 7 comprendono i contributi del FESR al finanziamento della sezione transfrontaliera dello strumento europeo di vicinato e partenariato e il contributo dello strumento di preadesione, nonché il contributo della parte del FEASR derivante dalla sezione «Orientamento» del FEAOG e quello del FEP.

9. La Commissione baserà i calcoli del PIL sui dati statistici pubblicati nell'aprile 2005. I singoli tassi di crescita nazionali del PIL per il 2007-2013, previsti dalla Commissione nell'aprile 2005, saranno applicati separatamente a ciascuno Stato membro.

10. Qualora nel 2010 si stabilisca che il PIL totale di qualsiasi Stato membro per il periodo 2007-2009 si è discostato di oltre il ± 5% dal PIL totale stimato secondo il punto 9, anche come conseguenza delle variazioni dei tassi di cambio, gli importi assegnati per il suddetto periodo a tale Stato membro secondo il punto 7 saranno adeguati di conseguenza. Il totale dell'effetto netto di tali adeguamenti, positivo o negativo che sia, non potrà superare i 3 miliardi di EUR. In ogni caso, qualora l'effetto netto sia positivo, le risorse totali supplementari saranno limitate al livello della minor spesa rispetto ai massimali per la categoria 1B fissati per gli anni dal 2007 al 2010 nell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio. Gli adeguamenti definitivi saranno distribuiti in pari proporzioni nell'arco del periodo 2011-2013.

11. Per rispecchiare il valore dello z³oty polacco nel periodo di riferimento, al risultato dell'applicazione del massimale di cui al punto 7 del presente allegato alla Polonia sarà applicato un coefficiente di 1,04 per il periodo fino alla revisione prevista al punto 10 (2007-2009).

Disposizioni supplementari

12. Quando in un determinato Stato membro le regioni in «phasing out» di cui all'articolo 8, paragrafo 1, costituiscono almeno un terzo della popolazione totale delle regioni pienamente ammissibili all'assistenza dell'obiettivo 1 nel 2006, la percentuale dell'assistenza sarà pari all'80% del livello individuale, nel 2006, di intensità dell'aiuto pro capite nel 2007, al 75% nel 2008, al 70% nel 2009, al 65% nel 2010, al 60% nel 2011, al 55% nel 2012 e al 50% nel 2013.

13. Per quanto riguarda i regimi transitori di cui al punto 6, lettere a) e b), la percentuale di partenza nel 2007 per le regioni che non erano ammissibili per lo status di appartenenza all'obiettivo 1 nel periodo 2000-2006 o la cui ammissibilità è iniziata nel 2004, sarà del 90% del loro livello teorico di intensità dell'aiuto pro capite nel 2006, calcolato in base al metodo di ripartizione di Berlino del 1999, poiché il loro livello di PIL regionale pro capite sarà assimilato al valore percentuale del 75% della media dell'UE a 15.

14. Fatto salvo il punto 7, le regioni polacche di livello NUTS 2 di Lubelskie, Podkarpackie, Warmiñsko-Mazurskie, Podlaskie e Œwiêtokrzyskie, i cui PIL pro capite (SPA) si situano tra i cinque più bassi nell'UE a 25, beneficeranno di finanziamenti provenienti dal FESR che si sommeranno a qualsiasi altro finanziamento cui tali regioni saranno ammissibili ad altro titolo. Tali finanziamenti supplementari ammonteranno a 107 EUR per abitante durante il periodo 2007-2013 nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza». Qualsiasi adeguamento al rialzo degli importi assegnati alla Polonia ai sensi del punto 10 sarà al netto di tale finanziamento supplementare.

15. Fatto salvo il punto 7, alla regione di livello NUTS 2 di Közép-Magyarország sarà assegnata una dotazione aggiuntiva di 140 milioni di EUR nel periodo 2007-2013. Per questa regione si applicherebbero le stesse disposizioni regolamentari valide per le regioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

16. Fatto salvo il punto 7, alla regione di livello NUTS 2 di Praga sarà assegnata una dotazione aggiuntiva pari a 200 milioni di EUR nel periodo 2007-2013, nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione».

17. Cipro beneficerà nel periodo 2007-2013 di un regime transitorio applicabile alle regioni di cui al punto 6, lettera b); la percentuale di partenza nel 2007 è fissata conformemente al punto 13.

18. Le regioni di livello NUTS 2 di Itä-Suomi e Madeira, pur mantenendo lo status di regioni in «phasing in», beneficeranno dei regimi finanziari transitori di cui al punto 6, lettera a).

19. La regione di livello NUTS 2 delle Canarie beneficerà di una dotazione aggiuntiva pari a 100 milioni di EUR nel periodo 2007-2013, nell'ambito del sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

20. Le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299 del trattato e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano ai criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia beneficeranno, in ragione delle loro difficoltà specifiche, di finanziamenti supplementari provenienti dal FESR. Tali finanziamenti ammonteranno a 35 EUR per abitante e per anno e si sommeranno a qualsiasi altro finanziamento cui tali regioni saranno ammissibili ad altro titolo.

21. Per quanto riguarda le assegnazioni a titolo della sezione transfrontaliera dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» di cui all'articolo 7, paragrafo 1, l'intensità dell'aiuto per le regioni situate lungo i precedenti confini terrestri esterni tra l'UE a 15 e l'UE a 12 e tra l'UE a 25 e l'UE a 12 sarà superiore del 50% rispetto a quanto previsto per le altre regioni interessate.

22. Riconoscendo lo sforzo particolare a favore del processo di pace in Irlanda del Nord, un totale di 200 milioni di EUR sarà assegnato al Programma PEACE per il periodo 2007-2013. Il programma PEACE è attuato come un programma di cooperazione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), e, per favorire la stabilità socioeconomica nelle regioni interessate, comprende in particolare azioni per promuovere la coesione tra comunità. La zona interessata comprende tutta l'Irlanda del Nord e le contee di frontiera dell'Irlanda. Il programma sarà attuato nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» nel pieno rispetto dell'addizionalità degli interventi dei Fondi strutturali.

23. Alle regioni svedesi che rientrano nell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» sarà assegnata una dotazione aggiuntiva nell'ambito del FESR pari a 150 milioni di EUR.

24. Fatto salvo il punto 7, nel periodo 2007-2013 è assegnato rispettivamente all'Estonia, alla Lettonia e alla Lituania che costituiscono ciascuna un'unica regione NUTS 2, un finanziamento aggiuntivo di 35 EUR pro capite.

25. Alle regioni austriache situate lungo le vecchie frontiere esterne dell'Unione europea e rientranti nell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» sarà assegnata una dotazione aggiuntiva nell'ambito del FESR pari a 150 milioni di EUR. Alla Baviera è assegnata una dotazione analoga pari a 75 milioni di EUR nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione».

26. La Spagna beneficerà di una dotazione aggiuntiva pari a 2 miliardi di EUR nel quadro del FESR per rafforzare la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione da parte delle imprese e a favore delle stesse, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1080/2006. La ripartizione a titolo indicativo sarà del 70% per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Convergenza» di cui all'articolo 5 e del 5% per le regioni ammissibili al sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 1, nonché del 10% per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» di cui all'articolo 6 e del 15% per le regioni ammissibili al sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

27. Nel periodo 2007-2013 sarà assegnata a Ceuta e Melilla una dotazione aggiuntiva del FESR pari a 50 milioni di EUR a norma del sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

28. All'Italia sarà assegnata una dotazione aggiuntiva pari a 1,4 miliardi di EUR nel quadro dei Fondi strutturali come segue: 828 milioni di EUR per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Convergenza» di cui all'articolo 5, paragrafo 1, 111 milioni di EUR per la regione ammissibile al sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 1, 251 milioni di EUR per la regione ammissibile al sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e 210 milioni di EUR per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», di cui all'articolo 6.

30. La Francia riceverà una dotazione aggiuntiva pari a 100 milioni di EUR per il periodo 2007-2013 a titolo dell'obiettivo «Competitività regionale e dell'occupazione» come riconoscimento della situazione particolare della Corsica (30 milioni di EUR) e dell'Hainaut francese (70 milioni di EUR).

31. Sarà assegnata una dotazione aggiuntiva pari a 167 milioni di EUR ai Länder orientali della Germania ammissibili al sostegno a titolo dell'obiettivo «Convergenza» di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Sarà assegnata una dotazione aggiuntiva pari a 58 milioni di EUR ai Länder orientali della Germania ammissibili al sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

31 (13). Fatto salvo il punto 7, all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» è assegnata una dotazione aggiuntiva di 300 milioni di EUR a titolo del FESR così ripartita: 200 milioni di EUR alla cooperazione transnazionale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e 100 milioni di EUR alla cooperazione interregionale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3.

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(13) Così in G.U.U.E.


 

 

ALLEGATO III (14)

Massimali applicabili ai tassi di cofinanziamento

(di cui all'articolo 53)

 

(14) Allegato così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 1989/2006 così come rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 febbraio 2007, n. L 27..


ALLEGATO IV (15)

Categorie di spesa

(di cui all'articolo 9, paragrafo 3)


(15) Allegato così sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 1° settembre 2006, n. L 239.


Dec. 7 giugno 2007, n. 2007/436/CE/Euratom
Decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee
(art. 11)

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 23 giugno 2007, n. L 163.

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 269,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 173,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere della Corte dei conti (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo, riunito a Bruxelles il 15 e il 16 dicembre 2005, ha concluso fra l’altro che il sistema delle risorse proprie dovrebbe essere ispirato all’obiettivo generale di equità e dovrebbe pertanto garantire, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Fontainebleau del 1984, che nessuno Stato membro si faccia carico di un onere di bilancio eccessivo rispetto alla propria prosperità relativa. Di conseguenza, tale sistema dovrebbe introdurre disposizioni per determinati Stati membri.

(2) Il sistema di risorse proprie della Comunità deve garantire risorse adeguate per il corretto sviluppo delle politiche della Comunità, ferma restando la necessità di una rigorosa disciplina di bilancio.

(3) Ai fini della presente decisione, il reddito nazionale lordo (RNL) dovrebbe essere definito come l’RNL annuo a prezzi di mercato, determinato dalla Commissione in applicazione del sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (di seguito «SEC 95») a norma del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio .

(4) In considerazione del passaggio dal SEC 79 al SEC 95 per quanto riguarda il bilancio e le risorse proprie e al fine di mantenere immutato l’importo delle risorse finanziarie messe a disposizione delle Comunità, la Commissione ha ricalcolato, a norma dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee , il massimale delle risorse proprie e il massimale degli stanziamenti per impegni, espressi con due decimali, sulla base della formula prevista da detto articolo. Il 28 dicembre 2001 la Commissione ha comunicato i nuovi massimali al Consiglio e al Parlamento europeo. Il massimale delle risorse proprie è stato fissato all’1,24% dell’RNL totale degli Stati membri a prezzi di mercato, mentre per gli stanziamenti per impegni è stato previsto un massimale dell’1,31% dell’RNL totale degli Stati membri. Il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha concluso che tali massimali dovrebbero essere mantenuti ai livelli attuali.

(5) Al fine di mantenere immutato l’importo delle risorse finanziarie messe a disposizione delle Comunità, è opportuno adeguare tali massimali, espressi in percentuale dell’RNL, in caso di modifiche del SEC 95 che comportino un cambiamento significativo nel livello dell’RNL.

(6) A seguito dell’attuazione nel diritto dell’Unione europea degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, non vi è più alcuna differenza sostanziale tra dazi agricoli e dazi doganali. È pertanto opportuno rimuovere tale distinzione dal contesto del bilancio generale dell’Unione europea.

(7) Ai fini della trasparenza e della semplicità il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha concluso che l’aliquota uniforme di prelievo della risorsa dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è fissata allo 0,30%.

(8) Il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha concluso che l’Austria, la Germania, i Paesi Bassi e la Svezia devono beneficiare di aliquote di prelievo dell’IVA ridotte durante il periodo 2007-2013 e che nello stesso periodo i Paesi Bassi e la Svezia devono beneficiare di riduzioni lorde dei loro contributi annui basati sull’RNL.

(9) Il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha concluso che il meccanismo di correzione a favore del Regno Unito deve restare insieme al finanziamento ridotto della correzione di cui beneficiano l’Austria, la Germania, i Paesi Bassi e la Svezia. Dopo un periodo di introduzione graduale fra il 2009 e il 2011, tuttavia, il Regno Unito dovrà partecipare integralmente al finanziamento dei costi dell’allargamento, fatta eccezione per i pagamenti diretti nel settore agricolo e le spese connesse al mercato, e la parte delle spese per lo sviluppo rurale originate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia. Il calcolo della correzione a favore del Regno Unito deve pertanto essere adeguato escludendo progressivamente le spese ripartite fra gli Stati membri che hanno aderito all’UE dopo il 30 aprile 2004, fatta eccezione per le spese agricole e di sviluppo rurale di cui sopra. Il contributo supplementare del Regno Unito risultante dalla riduzione della spesa ripartita non dovrà superare 10,5 miliardi di EUR a prezzi 2004 nel periodo 2007-2013. In caso di ulteriori allargamenti prima del 2013, fatta eccezione per l’adesione di Bulgaria e Romania, l’importo sarà adeguato di conseguenza.

(10) Il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha concluso che l’articolo 4, lettera f), secondo comma, della decisione 2000/597/CE, Euratom relativo all’esclusione delle spese annue di preadesione nei paesi in via di adesione dal calcolo della correzione a favore del Regno Unito non dovrà più essere applicato alla fine del 2013.

(11) Il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha invitato la Commissione a procedere a un riesame generale e approfondito che tenga conto di tutti gli aspetti relativi alle spese dell’UE, compresa la politica agricola comune (PAC), e alle risorse, inclusa la correzione per il Regno Unito, da presentare nel 2008/2009.

(12) Dovrebbero essere fissate le disposizioni necessarie per garantire la transizione dal regime previsto dalla decisione 2000/597/CE, Euratom a quello introdotto dalla presente decisione.

(13) Il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha previsto che la presente decisione prenda effetto il 1° gennaio 2007,

HA ADOTTATO LE PRESENTI DISPOSIZIONI, DI CUI RACCOMANDA L’ADOZIONE AGLI STATI MEMBRI:

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(2)  Parere espresso il 4 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU C 203 del 25.8.2006, pag. 50.

(4)  GU C 309 del 16.12.2006, pag. 103.

 

Articolo 11

La presente decisione è notificata agli Stati membri dal segretario generale del Consiglio.

Gli Stati membri notificano senza indugio al segretario generale del Consiglio l’espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l’adozione della presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell’ultima notifica di cui al secondo comma.

Essa prende effetto il 1° gennaio 2007.