Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Finanziaria 2008 - Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Schede di lettura (articolo 1, commi 167-387)
Riferimenti:
L n. 244 del 24-DIC-07     
Serie: Progetti di legge    Numero: 292    Progressivo: 11
Data: 31/01/2008
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AC n. 3256/XV   AS n. 1817/XV


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

Finanziaria 2008

Legge 24 dicembre 2007, n. 244

Schede di lettura

(articolo 1, commi 167-387)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 292/11

Tomo II

Edizione aggiornata

 

14 marzo 2008


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente dossier si compone dei seguenti tomi:

§      Tomo I: articolo 1, commi 1-166;

§      Tomo II: articolo 1, commi 167-387;

§      Tomo III: articolo 2, commi 1-303;

§      Tomo IV: articolo 2, commi 304-642;

§      Tomo V: articolo 3.

Le schede sono aggiornate con riferimento alle modifiche al testo apportate dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e alle misure attuative intervenute entro la data del 31 gennaio 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento: Dipartimento Bilancio e politica economica

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: ID0020s2.doc


INDICE

 

Tomo II

 

Schede di lettura (articolo 1, commi 167-387)

§      Articolo 1, comma 167 (Proroga disposizioni regionali in materia di tasse automobilistiche e IRAP)3

§      Articolo 1, comma 168 (Proroga agevolazione fiscale agli esercenti impianti di distribuzione di carburante)6

§      Articolo 1, comma 169 (Utilizzo in compensazione dei versamenti al SSN sui premi RC auto)7

§      Articolo 1, comma 170 (Proroga deduzione forfetaria spese non documentate per imprese di autotrasporto)9

§      Articolo 1, comma 171 (Proroga aliquota IRAP agevolata nel settore agricolo e della pesca)11

§      Articolo 1, comma 172 (Proroga agevolazioni fiscali e previdenziali alle imprese di pesca costiera)13

§      Articolo 1, comma 173 (Proroga agevolazioni tributarie per la proprietà contadina)15

§      Articolo 1, comma 174 (Gestione del Fondo Made in Italy)17

§      Articolo 1, comma 175 (Proroga esenzione dall’accisa sul gasolio utilizzato nelle serre)20

§      Articolo 1, comma 176 (Reddito agrario della coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi)23

§      Articolo 1, commi 177-178 (Determinazione forfetaria del reddito per gli imprenditori agricoli)25

§      Articolo 1, commi 179-184 (Modifica agevolazioni accise su oli minerali e gas usati dalle Forze armate e sui carburanti impiegati da taxi e ambulanze)28

§      Articolo 1, commi 185-190 (Riduzione accise e compartecipazione al gettito erariale nella regione Friuli Venezia Giulia)32

§      Articolo 1, commi 191-192 (Soppressione dell’esenzione dalle accise per i combustibili nella zona franca di Gorizia)36

§      Articolo 1, commi 193-196 (Abrogazione del regime di esenzione per la benzina e il gasolio nelle zone franche di Trieste e Udine)39

§      Articolo 1, commi 197-199 (Deducibilità contributi versati a casse sanitarie)41

§      Articolo 1, comma 200 (Assegni per i nuclei familiari con disabili)44

§      Articolo 1, comma 201 (Detrazioni d’imposta per rette asili nido)46

§      Articolo 1, comma 202 (Detrazioni d’imposta per interessi passivi sui mutui)48

§      Articolo 1, comma 203 (Esenzione dalla tassa di concessioni governative sui telefonini intestati ai non udenti)50

§      Articolo 1, comma 204 (Franchigia per i redditi di lavoro dipendente prestati all’estero in zone di frontiera)52

§      Articolo 1, comma 205 (Riduzione dell’imposta di bollo sulla presentazione degli atti delle imprese individuali)54

§      Articolo 1, comma 206 (Inclusione delle attività di formazione e di studio connesse alla riforma del catasto nel programma straordinario di formazione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze)56

§      Articolo 1, commi 207-208 (Detrazioni d’imposta per spese di formazione dei docenti delle scuole e per i canoni di locazione studenti fuori sede)58

§      Articolo 1, commi 209-214 (Utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con le Amministrazioni dello Stato).60

§      Articolo 1, commi 215-216 (Rimborsi e compensazioni di crediti IVA infrannuali)65

§      Articolo 1, commi 217-220 (Termini e modalità di presentazione delle dichiarazioni fiscali)67

§      Articolo 1, comma 221 (Ritenute sui redditi di lavoro dipendente)71

§      Articolo 1, comma 222 (Indicazione del codice fiscale nei contratti di telefonia, fissa, mobile e satellitare)73

§      Articolo 1, comma 223 (Limite minimo per rimborso imposte inferiori a dodici euro)76

§      Articolo 1, commi 224-225 (Affidamento a terzi del servizio di riscossione tributi di comuni e province)78

§      Articolo 1, commi 226-227 (Riparametrazione aliquote IRAP variate dalle regioni)84

§      Articolo 1, commi 228-232 (Credito d’imposta per l’adozione di misure di sicurezza da parte di piccole e media imprese commerciali).87

§      Articolo 1, commi 233-237 (Credito d’imposta per le spese sostenute dai rivenditori di generi di monopolio per l’acquisto di impianti e attrezzature di sicurezza)91

 

§      Articolo 1, comma 238 (Aliquota ridotta IRAP per le cooperative di servizi del settore selvicolturale)93

§      Articolo 1, comma 239 (Non imponibilità dei contributi per il settore bieticolo saccarifero)94

§      Articolo 1, comma 240 (Agevolazioni fiscali sul gasolio e sul GPL per riscaldamento impiegati in zone montane)95

§      Articolo 1, commi 241-246 (Fondo per le vittime dell’amianto)100

§      Articolo 1, commi 247-250 (Attribuzione alle regioni ed alle province di Trento e Bolzano dell’incremento delle riscossioni IVA e accise negli interporti)107

§      Articolo 1, comma 251 (Aumento del compenso che i concessionari della riscossione devono versare alla Fondazione IFEL)110

§      Articolo 1, comma 252 (Onere della prova per l’Agenzia delle entrate relativamente agli studi di settore)113

§      Articolo 1, commi 253-254 (Limitazione degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA per le imprese manifatturiere che operano in conto terzi)116

§      Articolo 1, comma 255 (Modifiche in materia di IVA per l’utilizzo di telefonini)118

§      Articolo 1, comma 256 (Attività estimali eseguite dall’Agenzia del demanio)119

§      Articolo 1, commi 257-259 (Disposizioni in materia di alienazione di immobili del patrimonio dello Stato e di edilizia residenziale sociale)121

§      Articolo 1, comma 260 (Contributo alla Guardia di finanza per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni e delle dotazioni informatiche)125

§      Articolo 1, commi 261-264 (Modifiche in materia di Iva per l’utilizzo di autoveicoli e telefonini, per le cooperative consortili, nonché variazioni di aliquote)126

§      Articolo 1, comma 265 (Valore normale nelle cessioni dei fabbricati)133

§      Articolo 1, commi 266-268 (Definizione dei gruppi di acquisto solidale e disciplina IVA)135

§      Articolo 1, comma 269 (Sanzioni per le violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale)138

§      Articolo 1, comma 270 (Trasmissione elenchi clienti e fornitori)140

§      Articolo 1, comma 271 (Trasmissione telematica dei corrispettivi)142

§      Articolo 1, comma 272 (Esclusione dall’iscrizione a ruolo e dai rimborsi delle imposte per redditi soggetti a tassazione separata di importo minimo)145

§      Articolo 1, comma 273 (Decorrenza aggiornamento variazioni colturali)147

§      Articolo 1, comma 274 (Sistema informativo della fiscalità)149

§      Articolo 1, comma 275 (Fabbricati rurali)151

§      Articolo 1, commi 276-281 (Disposizioni in materia di catasto)154

§      Articolo 1, commi 282-283 (Apparecchi da intrattenimento)159

§      Articolo 1, commi 284-285 (Credito d’imposta)161

§      Articolo 1, comma 286 (Estensione delle agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici)165

§      Articolo 1, comma 287 (Trasferimento ai Comuni del minor gettito ICI)166

§      Articolo 1, comma 288 (Certificazione energetica)167

§      Articolo 1, comma 289 (Installazione negli edifici di nuova costruzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)170

§      Articolo 1, commi 290-293 (Misure a favore dei consumatori in materia di prodotti energetici)172

§      Articolo 1, comma 294 (Utilizzo economie per eventuale riduzione agevolazione accise per autotrasportatori)175

§      Articolo 1, commi 295-312 (Trasporto pubblico locale)176

§      Articolo 1, commi 313-319 (Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali)191

§      Articolo 1, comma 320 (Immobili della difesa)196

§      Articolo 1, comma 321 (Fondo per la mobilità alternativa nei centri storici)199

§      Articolo 1, commi 322-324 (Recupero dei centri storici)202

§      Articolo 1, commi 325-343 (Incentivazioni fiscali per il cinema)204

§      Articolo 1, comma 344 (Attribuzione di funzioni alla Agenzia delle entrate e dichiarazione sostitutiva unica)217

§      Articolo 1, commi 345-347 e 355-357 (Assunzioni di personale per il potenziamento dell’attività dell’amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni statali)224

§      Articolo 1, comma 348 (Potenziamento dell’attività dell’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione)234

§      Articolo 1, comma 349 (Contrasto all’immigrazione clandestina)236

§      Articolo 1, commi 350-354 (Disposizioni in materia di potenziamento dell’attività di accertamento, ispettive e di controllo dell’Amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni statali, nonché di accelerazione del processo tributario)237

§      Articolo 1, commi 358-366 (Assegnazione avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali. Conferimento di incarichi dirigenziali al MEF. Modifiche al regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate. Pubblicità dei provvedimenti dei direttori delle agenzie fiscali. Quantificazione oneri di funzionamento delle Agenzie fiscali. Memorizzazione elettronica delle cessioni di beni e servizi erogati da distributori automatici)243

§      Articolo 1, commi 367-373 (Gestione del credito riferito alle spese e alle pene pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002)249

§      Articolo 1, comma 374, lett. a), c), d) (Società di investimento immobiliare quotate)253

§      Articolo 1, comma 374, lett. b) (Regime speciale delle SIIQ)257

§      Articolo 1, comma 375 (Indennità membri Parlamento)258

§      Articolo 1, commi 376-377 (Norme sulla formazione e composizione del Governo)264

§      Articolo 1, comma 378 (Contenimento dei compensi ai Commissari straordinari di Governo)275

§      Articolo 1, comma 379 (Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali)278

§      Articolo 1, comma 380 (Patto di stabilità Regione Valle d’Aosta e Provincia autonoma di Bolzano e Università non statali di Aosta e Bolzano)290

§      Articolo1, commi 381-384 (Norme per limitare i rischi degli strumenti finanziari sottoscritti dagli enti territoriali)292

§      Articolo 1, comma 385 (Saldo finanziario ai fini del patto di stabilità interno)303

§      Articolo 1, comma 386 (Esclusione del patto di stabilità interno per gli enti commissariati)306

§      Articolo 1, comma 387 (Fondi speciali e tabelle)308

 


Schede di lettura
(articolo 1, commi 167-387)


 

Articolo 1, comma 167
(Proroga disposizioni regionali in materia
di tasse automobilistiche e IRAP)

 

167. All’articolo2, comma 22, dellalegge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «1° gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2008».

 

 

Il comma 167 dell’articolo 1 proroga per tutto il periodo d’imposta 2008 l’applicazione delle norme regionali in materia di tassa automobilistica e di IRAP emanate in modo non conforme ai poteri attribuiti alle regioni in materia dalla normativa statale.

L’applicazione era consentita fino al periodo d’imposta 2007.

 

La relazione illustrativa sottolinea come tale proroga si renda necessaria al fine di evitare che – per l’approssimarsi del termine finale del 31 dicembre 2007 – i contribuenti possano trovarsi in difficoltà, in ragione delle conseguenze derivanti dall’automatismo della cessazione degli effetti delle leggi regionali, soprattutto con riferimento alla tassa automobilistica.

 

Si ricorda che le tasse automobilistiche sono tributi imposti ai proprietari di autoveicoli iscritti nei pubblici registri ovvero a coloro che utilizzano veicoli non immatricolati.

La normativa, introdotta dal D.Lgs. n. 504 del 1992[1], ha assegnato alle regioni ad autonomia ordinaria la competenza ad introitare l’intero gettito del settore.

 

Le regioni a statuto ordinario sonoinfatti titolari del gettito della tassa automobilistica a decorrere dal 1° gennaio 1993, come disposto dagli articoli 23-27 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, emanato in attuazione della delega al Governo conferita dall’art. 4 della legge n. 421 del 1992. La tassa automobilistica regionale assorbe l’intera tassa automobilistica prevista dal D.P.R. n. 39 del 1953, recante il Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche.

Le regioni possono determinare con propria legge, entro il 10 novembre di ogni anno, gli importi delle tasse automobilistiche nella misura compresa tra il 90 e il 110 per cento degli importi vigenti nell’anno precedente. A decorrere dal 1° gennaio 1999, inoltre, il comma 10 dell’articolo 17 della legge n. 449 del 1997 ha previsto l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario delle competenze in materia di accertamento, riscossione, recupero, applicazione delle sanzioni, rimborsi e contenzioso relativamente alle tasse automobilistiche non erariali, con le modalità stabilite dal successivo decreto del Ministero delle finanze 18 novembre 1998, n. 462.

Successivamente, la legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003) è intervenuta per sanare il contenzioso costituzionale sorto tra Governo e regioni sulle competenze regionali in materia di tributi, in particolare IRAP e tassa automobilistica. Le regioni Piemonte, Veneto, Campania, infatti, avevano disposto con proprie leggi, tra l’altro, la proroga dei termini (dal 31 dicembre 2002 al 31 dicembre 2003) per il recupero della tassa automobilistica dovuta per l’anno 1999. Queste disposizioni erano state impugnate dal Governo innanzi alla Corte costituzionale, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni stesse con le sentenze, rispettivamente, n. 296 e 297 del 22-26 settembre 2003 e n. 311 del 2-15 ottobre 2003[2].

Le disposizioni recate dai commi 22 e 23 dell’articolo 2 della legge n. 350 del 2003 hanno disposto sostanzialmente una sanatoria, nelle more del completamento dei lavori dell’Alta Commissione di studio per il federalismo fiscale,per le disposizioni adottate dalle regioni in materia di tassa automobilistica e di IRAP, in difformità dai poteri attribuiti in materia dalla normativa statale. In particolare in tali regioni l’applicazione delle sopra citate imposte opera, fino al periodo d’imposta 2007, secondo le disposizioni regionali e nazionali (per i profili su cui non incidono le prime), ed entro la stessa data le regioni avrebbero dovuto rendere conformi alla normativa statale le disposizioni adottate relativamente alla tassa automobilistica.

La legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004, articolo 1, comma 61) ha confermato la sanatoria per le disposizioni delle leggi regionali in materia di tassa automobilistica e IRAP emanate in violazione dei limiti della loro potestà legislativa, estendendola anche alle leggi regionali non sottoposte al giudizio della Corte e promulgate prima del 1° gennaio 2005.

La legge finanziaria per il 2007, con l’articolo 1, comma 321 ha invece sostituitola tariffa delle tasse automobilistiche, stabilita dalla tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze del 27 dicembre 1997, modificando i criteri di applicazione della tassa. Per effetto di questa modifica infatti, gli aumenti del bollo delle autovetture sono ora scaglionati non solo in base alle caratteristiche inquinanti dei veicoli (da Euro 0 a Euro 5), ma, con aumenti incrementali per ogni kw superiore a 100 kw di potenza, in relazione alla potenza dei veicoli. In altri termini, è stato introdotto un sistema a scaglioni per i kw, differenziato in funzione della classificazione del motore, che prevede l’applicazione di una maggiorazione del 50 per cento dell’imposta solo sui kw che superano i primi cento.

Lo stesso comma 321 ha poi disposto che gli incrementi percentuali delbollo auto approvati dalle Regioni o dalle Province autonome, prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria 2007, vengano ricalcolati sulla base degli importi della nuova Tabella 2, con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali in misura pari al maggior gettito derivante dai predetti incrementi.


 

Articolo 1, comma 168
(Proroga agevolazione fiscale agli esercenti impianti
di distribuzione di carburante)

 

168. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo21dellalegge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008.

 

 

L’articolo 1, comma 168 conferma, anche per il periodo d’imposta 2008, l’applicazione dell’agevolazione fiscale concessa agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante.

Si tratta dell’agevolazione - inizialmente istituita dall’articolo 21 della legge n. 448 del 1998 per gli anni dal1998 al 2000 e successivamente prorogata[3] fino al 2007 - consistente in una deduzione forfetaria dei ricavi, indicati all'articolo 85, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 (ossia dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa), per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante.

La riduzione forfetaria del reddito di impresa è pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi:

a)  1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.913,80 euro;

b)  0,6 per cento dei ricavi oltre 1.032.913,80 euro e fino a 2.065.827,60 euro;

c)  0,4 per cento dei ricavi oltre 2.065.827,60 euro.

 

Si ricorda che si tratta di un’agevolazione concessa per la ristrutturazione delle reti distributive, prorogata da ultimo dalla legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 393 della legge n. 296 del 2006).

 

Si segnala che l'articolo 2, comma 554, lettera f) della legge in esame prevede la proroga di tale agevolazione per gli anni 2008, 2009 e 2010 (si veda la relativa scheda).


 

Articolo 1, comma 169
(Utilizzo in compensazione dei versamenti al SSN sui premi RC auto)

 

169. Le disposizioni di cui al comma 103 dell’articolo1dellalegge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d’imposta 2007 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

 

 

Il comma 169, prorogando l’efficacia dell’articolo 1, comma 103 della finanziaria 2005[4], consente che anche le somme versate nel periodo d’imposta 2007 al Servizio sanitario nazionale a titolo di contributo sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di alcune categorie di veicoli a motore possano essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

 

Tale facoltà è stata inizialmente prevista dall’articolo 1, comma 103 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) in relazione ai premi per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto di merci, di massa complessiva - a pieno carico - non inferiore a 11,5 tonnellate, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo e nel limite di spesa di 75 milioni di euro (limite indicato nel citato art. 1, co. 103, l. n. 266 del 2005).

Ai sensi del medesimo articolo, la quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

 

Il citato comma 103 della finanziaria 2006 ha disposto che le somme versate nel periodo d'imposta 2005, a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B, recepita con D.M. 23 marzo 1992 del Ministro dell'ambiente[5], fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, potessero essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241[6], nel limite di spesa di 75 milioni di euro.

Si ricorda che in base all’articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti - dello stesso periodo - nei confronti dei medesimi soggetti, come risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche da essi presentate. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva

 

La disposizione del citato articolo 103 è stata poi prorogata dall'articolo 1, comma 103, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, per le somme versate nel periodo d'imposta 2006 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

 

Si ricorda che il contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti – già previsto dall’articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 – è ora disciplinato dall’articolo 334 del codice delle assicurazioni private, emanato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Esso prevede che sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applichi un contributo, sostitutivo delle azioni spettanti alle regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dell'impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o dell'impresa designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Il contributo si applica, con l’aliquota del 10,5 per cento (stabilita dall’articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in luogo della precedente aliquota del 6,5 per cento), sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l'importo del contributo.

Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni.

 


 

Articolo 1, comma 170
(Proroga deduzione forfetaria spese non documentate per imprese di autotrasporto)

 

170. Le disposizioni di cui al comma 106 dell’articolo1dellalegge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.

 

 

L’articolo 1, comma 170, proroga al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 la possibilità, già concessa dall’art. 1, co. 106, della legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006), di dedurre forfetariamente le spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del comune.

Si tratta delle spese sostenute dalle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi, di cui all’art. 66, co. 5, primo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)[7], anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa.

La norma dell’art. 66 comma 5 consente infatti, a regime, la deduzione forfetaria delle sole spese per i trasporti effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa, ma sempre nell’ambito della regione o delle regioni confinanti .

Con la disposizione in commento viene pertanto prorogata, anche per il periodo d’imposta 2007 la facoltà, già introdotta per il 2006, di dedurre forfetariamente - per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti, ossia nella misura di euro 2,7125- le spese non documentate per i trasporti effettuati anche all’interno del comune.

Tale facoltà è esercitabile entro il limite di spesa di 120 milioni di euro (tetto già previsto dal citato art. 1, co. 106, l. n. 266 del 2005).

 

Si ricorda che l’articolo 66 del TUIR disciplina la determinazione del reddito d’impresa dei soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata[8], quando non abbiano optato per il regime ordinario.

Il comma 5 in particolare, prevede speciali deduzioni forfetarie in favore dei medesimi soggetti, qualora si tratti di imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi. In particolare, il primo periodo dispone che il reddito determinato a norma dei commi precedenti sia ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, nelle misure:

a)  di euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti;

b)  di euro 15,49 per i medesimi trasporti effettuati oltre tale ambito[9].

 


 

Articolo 1, comma 171
(Proroga aliquota IRAP agevolata nel settore agricolo e della pesca)

 

171. All’articolo45, comma 1, deldecreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per gli otto periodi d’imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i nove periodi d’imposta successivi l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per cento; per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2008 l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».

 

 

L’articolo 1, comma 171, modificando l’art. 45, co. 1, D.Lgs. n. 446 del 1997[10] - fissa, anche per l’anno d’imposta 2007, all’1,9 per cento, in luogo del 3,75 per cento, l’aliquota IRAP applicabile ai soggetti che operano nel settore agricolo e alle cooperative della piccola pesca e loro consorzi, riconfermando l’aliquota già applicata ai medesimi soggetti fino all’anno d’imposta 2006.

Il comma 1 dell’art. 45 del D.Lgs. n. 446 del 1997 è stato infatti prorogato di anno in anno dalle varie leggi finanziarie succedutesi e da ultimo dall’articolo 1, comma 390, della legge finanziaria 2007.

 

Per il periodo d’imposta 2008 l’aliquota viene invece fissata al 3,75 per cento.

 

L’art. 1, co. 50, lettera h), della medesima legge finanziaria dispone la riduzione dell’aliquota normale IRAP dal 4,25 al 3,9 per cento, con decorrenza dal periodo d’imposta 2008.

 

Si ricorda che l’articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell’IRAP, include tra i soggetti passivi i produttori agricoli titolari di reddito agrario, ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Sono tuttavia esclusi dall’imposta i produttori agricoli con un volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime speciale IVA per i produttori agricoli previsto dall’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sempreché non abbiano rinunciato all’esonero dagli adempimenti IVA.

Il comma 1 dell’articolo 45 del medesimo D.Lgs. n. 446 del 1997 aveva previsto, per il settore qui considerato, un’aliquota IRAP del 2,5 per cento per il 1998 (primo anno di entrata in vigore dell’imposta) e aliquote crescenti per il successivo triennio. Tuttavia, disposizioni successive[11] sono intervenute di anno in anno sulla misura dell’aliquota, in modo tale che la stessa è stata sempre applicata, sin dal 1998, nella misura dell’1,9 per cento, rinviandosi agli anni successivi l’entrata in vigore di aliquote superiori.

 


 

Articolo 1, comma 172
(Proroga agevolazioni fiscali e previdenziali
alle imprese di pesca costiera)

 

172. Per la salvaguardia dell’occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli4 e 6deldecreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per l’anno 2008 e nel limite dell’80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

 

 

L’articolo 1, comma 172 estende - per l’anno 2008 enel limite dell’80 per cento - alcuni benefici fiscali e previdenziali alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

Si tratta in particolare delle agevolazioni concesse ai sensi degli articoli4 e 6deldecreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457[12].

 

L’articolo 4 del decreto-legge n. 457 del 1997 prevede:

 

§      la concessione di un credito d'imposta a favore dei soggetti che svolgono attività produttiva di reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale[13]. Il credito d'imposta è attribuito in misura corrispondente all'IRPEF dovuta sulle retribuzioni e sui compensi – rispettivamente per lavoro dipendente e autonomo – corrisposti ai marittimi che operano a bordo delle navi iscritte nel registro stesso. Il beneficio in esame vale ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative ai redditi suddetti e non concorre alla formazione del reddito imponibile dell'impresa. Il credito d'imposta è riconosciuto anche ai soggetti che, in base a rapporti contrattuali con l'armatore, esercitano a bordo di navi da crociera attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale;

§      un abbattimento nella misura dell’80 per cento – ai fini delle imposte sui redditi e a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 – del reddito derivante dall'utilizzo delle navi iscritte nel Registro internazionale. Anche tale agevolazione è stata estesa al reddito derivante dall'esercizio a bordo di navi da crociera delle attività ricordate al precedente punto, anche se svolte da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore.

In sostanza, con riferimento alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari (oggetto del comma in esame), l’estensione del beneficio concesso dal sopra illustrato articolo 4 determina:

a)      la concessione di un credito d'imposta, in misura corrispondente all’80 per cento dell'IRPEF dovuta sulle retribuzioni e sui compensi per lavoro dipendente e autonomo, corrisposti ai marittimi che operano a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale;

b)      un abbattimento, nella misura del 64 per cento, del reddito derivante dall’esercizio della pesca, ai fini delle imposte sui redditi (80% * 80%).

 

Per quanto riguarda le agevolazioni previdenziali, il comma 172 in commento estende alle suddette imprese, per l’anno 2008, il beneficio relativo all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, sempre nel limite dell’80 per cento.

 

L'articolo 6 del D.L. n. 457 del 1997, come successivamente modificato e integrato, ha infatti previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al personale imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale. Il beneficio concerne anche le quote a carico dei lavoratori.

 

In sostanza, la norma in esame riproduce le disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese di pesca costiera, interna e lagunare già contenute nell’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001); tale norma ne prevedeva l’applicazione ai soggetti menzionati per gli anni 2001, 2002 e 2003, e nel limite del 70 per cento.

La norma del comma 172 in commento proroga pertanto norme già prorogate in passato: per l'anno 2005, dall'articolo 1, comma 510, della L. n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), per l’anno 2006, dall’articolo 1, comma 119, della L. n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) e, per l’anno 2007, dall’art. 1, comma 391, della L. n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007); tuttavia, il limite previsto dal comma in esame è elevato all’80 per cento.


 

Articolo 1, comma 173
(Proroga agevolazioni tributarie per la proprietà contadina)

 

173. Il termine del 31 dicembre 2007, di cui al comma 392 dell’articolo1dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2008.

 

 

L’articolo 1, comma 173 proroga al 31 dicembre 2008 le agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina.

Si tratta delle agevolazioni disposte dalla legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni[14] e già prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 2007, dalla legge finanziaria 2007.

Le agevolazioni consistono, al verificarsi di talune condizioni, nell’esenzione dall’imposta di bollo e nella riduzione delle imposte ipotecarie e di registro applicabili agli atti di compravendita, permuta, affitto, concessione in enfiteusi, posti in essere per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina.

Si ricorda che le agevolazioni fiscali previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modifiche e integrazioni, consistenti specificamente nell’esenzione dall’imposta di bollo e nella riduzione delle imposte ipotecarie e di registro applicabili agli atti (di compravendita, permuta, affitto, concessione in enfiteusi, etc.) posti in essere per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina, sono applicabili quando:

1)       l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra;

2)       il fondo oggetto dell’atto sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina e, in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprietà o enfiteusi dall'acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso;

3)       l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta, nel biennio precedente all'atto di acquisto o della concessione in enfiteusi, non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro.

Il trattamento tributario agevolato, tenendo anche conto delle modifiche introdotte dall’articolo 7 del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43[15], si può così riassumere:

-        l'imposta di registro è dovuta nella misura fissa di 168 euro (mentre l'aliquota ordinaria è pari al 15 per cento del valore dichiarato nell'atto, oppure è ridotta all'8 per cento in caso di acquisto da parte di un imprenditore agricolo a titolo principale);

-        l'imposta catastale è dovuta nella misura ordinaria dell'1 per cento del prezzo dichiarato nell’atto;

-        l'imposta ipotecaria è dovuta nella misura fissa di 168 euro (l'aliquota ordinaria è pari al 2 per cento del valore);

-        il contratto è esente da imposta di bollo.


 

Articolo 1, comma 174
(Gestione del Fondo Made in Italy)

 

174. All’articolo4, comma 61, dellalegge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «scientifico particolarmente rivolte» sono sostituite dalle seguenti: «scientifico alle attività istituzionali del Ministero dell’economia e delle finanze anche rivolte» e le parole: «, collocata presso due delle sedi periferiche esistenti, con particolare attenzione alla naturale vocazione geografica di ciascuna nell’ambito del territorio nazionale» sono soppresse.

 

 

Il comma 174 dell’articolo 1 interviene in materia di risorse destinate al Made in Italy.

 

In particolare la norma in esame prevede la modifica dell’articolo 4, comma 61, della legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350/03), con il quale si è provveduto all’istituzione presso l’allora Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) di un apposito Fondo (con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006).

Si ricorda che nella legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), all’articolo 4 (commi da 49 a 84), sono state inserite apposite norme finalizzate a promuovere la produzione italiana (Made in Italy)e a tutelare i diritti di proprietà industriale e intellettuale delle imprese italiane sui mercati esteri.

Il Fondo, di cui al comma 61, è finalizzato, in particolare al:

-          sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del made in Italy. Fra le attività da realizzare per la campagna si indica anche l'istituzione di un marchio finalizzato alla tutela delle merci prodotte interamente nel territorio italiano o assimilate, ai sensi della normativa europea in materia di origine. Fra le attività da realizzare è anche indicata quella della regolamentazione dell'indicazione di origine.

-          potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico rivolte in particolare alla diffusione del made in Italy nei mercati mediterranei, dell’Europa continentale ed orientale, a cura di un’apposita sezione della Scuola superiore dell’economia e delle finanze, collocata presso due delle sedi periferiche esistenti, con particolare attenzione alla vocazione geografica di ciascuna nell’ambito del territorio nazionale.

 

Le modifiche introdotte dal comma in esame riguardano le finalità del Fondo e la modalità di utilizzo delle relative risorse.

Per quanto concerne le finalità del Fondo, mentre nel testo vigente esso è destinato ad attività di supporto formativo e scientifico che devono essere “particolarmente rivolte alla diffusione del Made in Italy”, a seguito della modifica introdotta dal presente comma tali attività di supporto sarebbero destinate alle attività istituzionali del Ministero dell’economia e delle finanze, anche[16] rivolte alla diffusione del Made in Italy nei mercati indicati.

L’uso del termine “anche”, in luogo dell’espressione “particolarmente rivolte” (con riferimento alle risorse del Fondo destinate al sostegno del Made in Italy) sembra funzionale a un’attenuazione del vincolo di destinazione delle risorse, quale conseguenza della maggiore discrezionalità nel loro utilizzo che la norma sembrerebbe perseguire.

Per quanto concerne le modalità di utilizzo del Fondo, la soppressione, con riferimento alla apposita sezione della Scuola superiore dell’economia e delle finanze cui è devoluta l’attività di supporto informativo e scientifico, dell’inciso “collocata presso due sedi periferiche esistenti, con particolare attenzione alla naturale vocazione geografica di ciascuna nell’ambito del territorio nazionale”, pare rivolta a prevedere che tale attività debba essere svolta presso la sede centrale della Scuola superiore dell’economia e delle finanze.

Si ricorda che la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, fondata nel 1957 è una istituzione di alta cultura e formazione posta alle dirette dipendenze del Ministro dell’economia e delle finanze che gode di autonomia organizzativa e contabile.

Tra le attività della Scuola, che ha sede in Roma e non ha proprie articolazioni periferiche, e le cui attività si possono svolgere anche presso sedi esterne, sia italiane che estere, rientrano, in particolare:

-        la formazione, la specializzazione e l’aggiornamento del personale dell’amministrazione economica e finanziaria, delle agenzie fiscali e degli enti che operano nel settore della fiscalità;

-        la redazione di studi e ricerche su temi di interesse del Ministero dell’economia e delle finanze;

-        lo svolgimento di attività formative, divulgative e di ricerca anche per soggetti italiani o esteri esterni all’amministrazione;

-        la cura della formazione e preparazione di neo-laureati e aspiranti all’accesso nel pubblico impiego.

 


 

Art. 4, co. 61, legge 350/03
(Testo vigente)

Art. 4, co. 61, legge 350/03
(Come modificato dal co. 174,art. 1)

61. È istituito presso il Ministero delle attività produttive un apposito fondo con dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006, per la realizza­zione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del «made in Italy», anche attraverso la regolamentazione dell'indica­zione di origine o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine, nonché per il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico particolarmente rivolte alla diffusione del «made in Italy» nei mercati mediterranei, dell'Europa continentale e orientale, a cura di apposita sezione dell'ente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, collocata presso due delle sedi periferiche esistenti, con particolare attenzione alla naturale vocazione geografica di ciascuna nell'ambito del territorio nazionale.

Omissis

61. È istituito presso il Ministero delle attività produttive un apposito fondo con dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006, per la realizza­zione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del «made in Italy», anche attraverso la regolamentazione dell'indica­zione di origine o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine, nonché per il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico alle attività istituzionali del Ministero dell’economia e delle finanze anche rivolte alla diffusione del «made in Italy» nei mercati mediterranei, dell'Europa continentale e orientale, a cura di apposita sezione dell'ente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287.

 

 

Omissis

 


 

Articolo 1, comma 175
(Proroga esenzione dall’accisa sul gasolio utilizzato nelle serre)

 

175. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all’articolo2, comma 4, dellalegge 24 dicembre 2003, n. 350.

 

 

Il comma 175 dellarticolo 1 proroga fino al 31 dicembre 2008 l’esenzione dall’accisa per il gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle coltivazioni sotto serra, di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004).

L’ agevolazione è stata inizialmente introdotta dall’articolo 5, comma 5, del d.-l. 30 settembre 2000, n. 268[17], convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, relativamente al periodo 3 ottobre 2000 - 31 dicembre 2000.

Tale articolo 5 prevedeva l’applicazione, per il gasolio usato nelle coltivazioni sotto serra, di un’aliquota di accisa pari allo 0 per cento[18] di quella applicata sul gasolio usato come carburante.

Con successivi provvedimenti è stata, invece, disposta l’esenzione da accisa.

In particolare, l’articolo 24, comma 3, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) ha disposto l’applicazione di tale agevolazione per il primo semestre 2001. Tale previsione è stata successivamente prorogata:

-        al 30 settembre 2001, dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 246 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 330 del 2001;

-        al 31 dicembre 2001, dall’articolo 3 del D.L. n. 356 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001;

-        al 31 dicembre 2002, dall’articolo 13, comma 3, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002);

-        al 31 dicembre 2003, dall’articolo 19, comma 4, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003);

-        al 31 dicembre 2004, dall’articolo 2, comma 4, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004);

-        al 31 dicembre 2005, dall’articolo 1, comma 511, lettera h), della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005);

-        al 31 dicembre 2006, ai sensi dell’articolo 1, comma 115, lettera h), della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006);

-        al 31 dicembre 2007 dall’articolo 1, comma 394, lettera h), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).

 

Si ricorda che l’articolo 24 del testo unico delle accise, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, disciplina gli impieghi agevolati dei prodotti energetici soggetti ad accisa disponendo che, ferme restando le disposizioni previste dall'art. 17 (agevolazioni per le Forze Armate) e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, i prodotti energetici sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta se destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al testo unico stesso. In particolare il n. 5 della tabella A prevede l'esenzione o l'applicazione di aliquote ridotte di accisa per taluni oli minerali impiegati in lavori agricoli, orticoli in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.

 

Il comma 4 dell’articolo 2 della legge n. 350 del 2003, rinvia, per le modalità applicative, alle disposizioni del decreto[19] del Ministro dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454. Tale decreto reca il regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli olî minerali impiegati nei lavori agricoli e orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.

In particolare, l’articolo 2, comma 3, stabilisce che per usufruire delle agevolazioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, i soggetti interessati devono presentare un’apposita richiesta, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria, all'ufficio, incaricato dalla regione o dalle province autonome, del servizio relativo all'impiego di carburanti agevolati per l'agricoltura, competente in base all'ubicazione dei terreni. L'ufficio controlla la regolarità delle richieste effettuando, anche con l'ausilio di collegamenti telematici, gli eventuali accertamenti sui dati esposti, e determina, per ciascun soggetto beneficiario, i quantitativi complessivi dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato per i lavori da svolgere nell'anno solare.

Con D.M. 26 febbraio 2002 sono stati determinati i consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dall'accisa.

In particolare il decreto provvede a determinare i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra, intese queste ultime quali produzioni vegetali protette definiti dal parametro ettaro coltura, ovvero da altri parametri. Si prevede altresì che I consumi relativi alla silvicoltura, alle colture, agli allevamenti, alla prima trasformazione dei prodotti agricoli, agli impianti ed ai lavori non previsti nell'allegato 1 siano determinati per i singoli interventi da apposite tabelle approntate da ciascuna regione o provincia autonoma, tenendo conto, per quanto possibile, dei consumi stabiliti nell'allegato 1, comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali.

 

Si ricorda infine che il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, recante “Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità” ed entrato in vigore dal 1° giugno 2007, ha modificato in più punti il testo unico delle accise (D.Lgs. n. 504 del 1995), per adeguarlo alle sopravvenute disposizioni comunitarie della direttiva 2003/96/CE[20].

L’articolo 8 di tale decreto legislativo n. 26 del 2007, reca proprio una norma sull’esenzione dall'accisa degli oli di origine vegetale per l'anno 2007 utilizzati nelle coltivazioni sotto serra, prevedendo espressamente che agli oli di origine vegetale utilizzati nelle coltivazioni sotto serra si applichi l'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 394, lettera h) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


 

Articolo 1, comma 176
(Reddito agrario della coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi)

 


176. All’articolo 33 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b)». All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, valutato in un milione di euro per l’anno 2009 ed in 600.000 euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizza­zione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.


 

 

Il comma 176 dell’articolo 1, aggiunge all’articolo 33 del testo unico delle imposte sui redditi un comma in base al quale sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi.

La condizione per fruire della norma è che tali coltivazioni siano svolte nel limite di cui all’art. 32, co. 2, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)[21].

La disposizione richiamata prevede che la superficie delle attività dirette alla produzione tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, non ecceda il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste.

 

Si ricorda che in base all’art. 32, co. 1, del TUIR, il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso. Tale reddito esprime pertanto la redditività media derivante dall’esercizio di attività agricole nei limiti della potenzialità del terreno.

Il comma 2, lettera b), include infatti tra le attività agricole l’allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste.

Ai sensi dell’art. 34, co. 1, TUIR, il reddito agrario è determinato mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale. La determinazione del reddito avviene pertanto su base forfetaria in base a tariffe stabilite dalla legge catastale per qualità e classe di coltura.

Si ricorda che fino all’entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo il reddito agrario deve essere rivalutato con l’applicazione di un coefficiente del 70 per cento.

 

L’ultimo periodo del comma 176 in commento reca la copertura finanziaria della disposizione prevedendo che l’onere, valutato in un milione di euro per il 2009 ed in 600.000 euro a decorrere dal 2010, venga coperto mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 10 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, recante interventi urgenti nel settore avicolo.

Ai sensi del comma 2-bis del citato articolo 5, a decorrere dal 1° gennaio 2006, e fino al 31 ottobre 2006, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonché il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

In base al comma 3-ter, per l'attuazione del comma 3-bis è stata autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007


 

Articolo 1, commi 177-178
(Determinazione forfetaria del reddito per gli imprenditori agricoli)

 


177. All’articolo1, comma 1094, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento».

178. All’articolo1, comma 423, dellalegge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all’ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442».


 

 

I commi 177 e 178 dell’articolo 1 recano disposizioni in materia di regime fiscale applicabile ai fini della determinazione del reddito degli imprenditori agricoli.

In particolare, il comma 177 modifica l’articolo 1, comma 1094, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), relativamente alla facoltà di optare per la determinazione forfetaria del reddito degli imprenditori agricoli.

La novella rende opzionale la norma del comma 1094 che ha disposto la determinazione del reddito imponibile di alcune tipologie di imprenditori agricoli, applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.

Si ricorda infatti che il comma 1094 della finanziaria 2007 ha introdotto una norma speciale per la tassazione di alcune categorie di soggetti che in presenza di determinati requisiti possono essere considerati imprenditori agricoli e pertanto tassati, anziché con le ordinarie regole del reddito d’impresa, con una imposizione forfetaria. Il reddito delle attività agricole svolte da società di persone e di capitali e da enti commerciali viene infatti determinato secondo le ordinarie regole del reddito di impresa in base agli articoli 55, comma 2, lettera b) e 56-bis del TUIR.

 

Il comma 1094 citato prevede in dettaglio che le società a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice si considerino imprenditori agricoli se provvedono esclusivamente alla trasformazione, manipolazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ceduti dai soci.

La norma ha previsto obbligatoriamente per tali soggetti la determinazione del reddito in misura forfetaria, applicando all’ammontare dei ricavi un coefficiente di redditività del 25%.

La determinazione forfetaria del reddito mediante coefficienti è prevista invero per alcune attività agricole (manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializza­zione di taluni prodotti e fornitura di servizi) dall’articolo 56-bis, commi 2 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il cui comma 4 esclude espressamente l’applicabilità delle disposizioni alle società di capitali nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

Si ricorda che la definizione di imprenditore agricolo è contenuta nell’articolo 2135 del codice civile, così come modificato dalla cosiddetta “legge di orientamento” (D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228). Sulla base di tali disposizioni, l'imprenditore agricolo è colui che esercita un'attività diretta:

-        alla coltivazione del fondo;

-        alla silvicoltura;

-        all'allevamento del bestiame;

-        all'esercizio di attività connesse alle precedenti.

L’imposizione diretta sui redditi agrari è disciplinata dall'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. In base a tale norma il reddito agrario è costituito dalla parte di reddito fondiario imputabile al capitale d’esercizio ed al lavoro di organizzazione impiegati nell’esercizio di attività agricole sul terreno, nei limiti della potenzialità del terreno stesso. A differenza del reddito dominicale, costituito dalla parte di reddito dei terreni che viene imputata al proprietario del terreno ovvero al soggetto che possiede un diritto reale su di essi, il reddito agrario è quindi quello, determinato catastalmente, che va imputato al soggetto che esercita l'impresa agricola, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

Il reddito agrario esprime pertanto la redditività media derivante dall'esercizio di attività agricole nei limiti della potenzialità del terreno e viene determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite dalla legge catastale per ciascuna coltivazione.

 

Il comma 178 modifica l’articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), facendo salva la possibilità di optare per il regime ordinario, anziché forfetario, di determinazione del reddito nel caso di produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili effettuata da imprenditori agricoli sul fondo coltivato.

 

Il vigente comma 423, come sostituito dall’articolo 1, comma 369, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), stabilisce infatti che, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo coltivato effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano pertanto produttive di reddito agrario (con il conseguente trattamento fiscale agevolato effettuato su base catastale).

 

Con la novella del comma 178 in esame, si fa salva pertanto anche in questo caso, come nel precedente comma 10, l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all’ufficio secondo le modalità previste dal regolamento approvato con D.P.R. n. 442 del 1997[22].

L’articolo 1 del D.P.R. n. 442 del 1997 prevede che l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumano da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività. È comunque consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.

Per quanto riguarda la comunicazione l’articolo 2 prevede l’obbligo del contribuente di comunicare l'opzione di cui all'articolo 1 nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata. Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, la scelta va comunicata con le stesse modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto.

In base all’articolo 3 l'opzione di cui all'articolo 1 vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, e per un anno nel caso di regimi contabili. Restano salvi termini più ampi previsti da altre disposizioni normative concernenti la determinazione dell'imposta. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

 


 

Articolo 1, commi 179-184
(Modifica agevolazioni accise su oli minerali e gas usati dalle Forze armate e sui carburanti impiegati da taxi e ambulanze)

 


179. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 17, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali»;

b) alla tabella A, dopo il punto 16, è aggiunto il seguente:

«16-bis. Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti:

Carburanti per motori:

Benzina euro 359,00 per 1.000 litri;

Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri;

Gas di petrolio liquefatto (GPL) esenzione

Gas naturale esenzione

Combustibili per riscaldamento:

Gasolio euro 21,00 per 1.000 litri;

GPL zero;

Gas naturale euro 11,66 per 1.000 metri cubi».

180. Al gas naturale impiegato dalle Forze armate nazionali come combustibile per riscaldamento, per il quale è applicata l’aliquota di accisa di cui al punto 16-bis della tabella A allegata al citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non si applicano l’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile e l’imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all’articolo9deldecreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni.

181. Nello stato di previsione del Mini­stero della difesa è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 104.655.000 a decorrere dall’anno 2008, destinato al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali diverse dal Corpo della Guardia di finanza e dal Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, per gli usi consentiti. Con decreto del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze infor­matiche, al Ministro dell’economia e delle finanze tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto Ministero.

182. Nello stato di previsione del Mini­stero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 7.845.000 a decorrere dall’anno 2008, destinato al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici impiegati dal Corpo della Guardia di finanza per gli usi consentiti. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da comuni­care, anche con evidenze informatiche, alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto Ministero.

183. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un fondo, con lo stanziamento di euro 2.500.000 a decorrere dall’anno 2008, destinato al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici impiegati dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera per gli usi consentiti. Con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto Ministero.

184. All’onere derivante dai commi 181, 182 e 183, pari ad euro 115.000.000 a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposi­zioni di cui al comma 179.


Il comma 179 interviene su alcune misure di agevolazioni ed esenzioni previstenel testo unico delle accise (D.Lgs. n. 504 del 1995) per renderle compatibili con le aliquote minime comunitarie di cui alla direttiva 2003/96/CE, del Consiglio del 27 ottobre 2003, che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità.

 

Si ricorda infatti che la direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, recepita con il decreto legislativo n. 26 del 2007, ha ristrutturato il quadro comunitario in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità; a tale scopo, è stata modificata la direttiva 92/12/CEE (relativa al regime giuridico generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa); sono state, inoltre, abrogate le direttive 92/81/CEE (riguardante l’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali) e 92/82/CEE (concernente il riavvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali).

L’articolo 5 della direttiva prevede che gli Stati membri possano applicare, sotto controllo fiscale, aliquote d'imposta differenziate, solamente a condizione che dette aliquote rispettino i livelli minimi di tassazione stabiliti nella direttiva stessa e che siano compatibili con il diritto comunitario, nei seguenti casi:

-        quando le aliquote differenziate sono direttamente connesse con la qualità del prodotto;

-        quando le aliquote differenziate dipendono dai livelli quantitativi del consumo di elettricità e dei prodotti energetici utilizzati per il riscaldamento;

-        per i seguenti usi: trasporti pubblici locali di passeggeri (compresi i taxi), raccolta di rifiuti, forze armate e pubblica amministrazione, disabili, ambulanze;

-        tra uso commerciale e non commerciale, per i prodotti energetici e l'elettricità.

Le aliquote minime comunitarie sono di euro 359,00 per 1000 litri di benzina e di euro 302,00 per 1 000 litri di gasolio se usati come carburanti per motori.

 

In particolare, il comma 179 in commento elimina l’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati dalle forze armate nazionali, mantenendo l’applicazione dell’esenzione per le sole forze armate degli Stati che siano parti contraente del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e per gli usi consentiti.

Per le forze armate nazionali si prevede invece (lett. b) l’applicazione delle aliquote minime comunitarie che sono di euro 359,00 per 1.000 litri per la benzina e di euro 302,00 per 1 000 litri per il gasolio usati come carburanti per motori, mentre per il GPL ed il gas naturale è prevista l’esenzione.

Per i combustibili da riscaldamento l’accisa è invece di 21 euro per mille litri di gasolio, di 11,66 euro per mille metri cubi di gas naturale mentre vi è l’esenzione per il GPL da riscaldamento;

 

Il comma 180 prevede che al gas naturale impiegato dalle Forze armate nazionali come combustibile per riscaldamento, per il quale è prevista l’esenzione dall’aliquota di accisa, non si applichino l’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile e l’imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni.

Si ricorda che il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni reca “l’istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione”.

Ai sensi dell’articolo 9 di tale decreto legislativo, è istituita una addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato nelle regioni a statuto ordinario come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, nella misura che sarà determinata da ciascuna regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 50 al metro cubo di gas erogato (comma 1). A carico delle utenze esenti è istituita una imposta regionale sostitutiva della addizionale di cui al comma 1 da determinarsi in misura pari all'importo della stessa (comma 2).

 

Il comma 181 istituisce nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dall’anno 2008, un fondo destinato al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali diverse dal Corpo della Guardia di finanza e, a seguito delle modifiche intervenute in Commissione bilancio, anche dal Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera.

Durante l’esame presso la V Commissione, lo stanziamento del fondo è stato ridotto da 107.155.000 euro a 104.655.000 euro.

 

La ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto ministero è rimessa ad un decreto del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministro dell’economia e delle finanze tramite l’Ufficio Centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti.

 

Il comma 182 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo con lo stanziamento di euro 7.845.000 a decorrere dall’anno 2008, destinato al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici impiegati dal Corpo della Guardia di finanza.

La ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del medesimo Ministero è rimessa ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da comunicare, anche con evidenze informatiche, alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti.

 

Il comma 183istituisce, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, un fondo, con uno stanziamento di 2.500.000 euro a decorrere dall’anno 2008, destinato al pagamento sull’accisa sui prodotti energetici impiegati dalle capitanerie di porto – guardia costiera per gli usi consentiti.

Alla ripartizione del fondo tra le pertinenti U.P.B. si provvede con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria.

 

Il comma 184 prevede che all’onere derivante dai commi 181, 182 e 183, pari ad euro 115 milioni a decorrere dall’anno 2008, si provveda mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle sopra illustrate disposizioni di cui al comma 179.

 


 

Articolo 1, commi 185-190
(Riduzione accise e compartecipazione al gettito erariale nella regione Friuli Venezia Giulia)

 


185. A decorrere dal 1° gennaio 2008 il comma 16 dell’articolo3dellalegge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, è abrogato; resta comunque fermo l’obbligo di comunicazione stabilito dal comma 2 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 16 dicembre 2004, n. 341.

186. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 16 dicembre 2004, n. 341, è abrogato.

187. All’articolo 49, primo comma, dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente:

«7-bis) il 29,75 per cento del gettito dell’accisa sulle benzine ed il 30,34 per cento del gettito dell’accisa sul gasolio consumati nella regione per uso autotrazione;».

188. L’efficacia della disposizione di cui al comma 187 decorre dal 1° gennaio 2008.

189. Per gli anni successivi al 2010, con cadenza annuale, mediante previsione nella legge finanziaria, è eventualmente rideterminata l’entità delle compartecipa­zioni al gettito dell’accisa sulle benzine e sul gasolio che competono alla regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 49, primo comma, numero 7-bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, al fine di garantire un effetto neutrale sui saldi di finanza pubblica e l’equilibrio finanziario nei rapporti tra lo Stato e la regione.

190. Al comma 15 dell’articolo3dellalegge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, le parole: «e nell’ambito della quota dell’accisa a loro riservata» sono soppresse.


 

 

I commi da 185 a 190 dell’articolo 1 modificano il regime di riduzione dell’accisa e di compartecipazione al gettito erariale della stessa nella regione Friuli Venezia Giulia in relazione alla scadenza, avvenuta il 31 dicembre 2006 dell’autorizzazione comunitaria all’Italia per applicare una riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina consumata nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.

 

Il comma 185 prevede in particolare l’abrogazione, decorrere dal 1º gennaio 2008, del comma 16 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Si tratta della norma che attribuiva alla regione Friuli Venezia Giulia, al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di carburanti negli Stati confinanti, una quota delle accise sulle benzine pari a 0,413 euro e dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro per ogni litro venduto nel territorio della regione.

La Relazione governativa al disegno di legge finanziaria ricorda che lo Stato italiano ha potuto effettuare una differenziazione della tassazione sui medesimi carburanti nella regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi di una deroga specifica recata nel punto 8 dell’Allegato III della direttiva 2003/96/CE, recante il nuovo quadro comunitario in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, venuta a scadere il 31 dicembre 2006.

La direttiva 2003/96/CE prevede espressamente, all’articolo 18, alcune deroghe al divieto generale di riduzione dei livelli di tassazione, elencate nell’Allegato II. Queste deroghe, secondo quanto stabilito dallo stesso articolo, scadono il 31 dicembre 2006.

Tra le deroghe contenute nell’Allegato II quella riguardante il Friuli-Venezia Giulia consentiva una riduzione dell’aliquota dell’accisa sulla benzina consumata nel territorio della regione.

Pertanto, l’abrogazione di cui al presente comma 185 si rende necessaria per ripristinare la coerenza tra diritto nazionale e quadro normativo comunitario.

 

Nel dettaglio, il comma 16 dell’art. 3 che si intende abrogare attribuisce alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di carburanti negli Stati confinanti, di una quota delle accise sulle benzine pari a 0,413 euro e dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro per ogni litro venduto nel territorio della regione.

Qualora le accise sui carburanti siano ridotte o inferiori a tali importi, anche per effetto di iniziative legislative regionali, è assegnata alla regione le quote di accisa di euro 0,413 per la benzina e di euro 0,26 per il gasolio per autotrazione diminuite della riduzione applicata sull'accisa stessa. Conseguentemente i trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti alla regione Friuli-Venezia Giulia, ivi comprese le devoluzioni erariali in attuazione dello statuto, sono complessivamente ridotti, a piè di lista, dei minori introiti statali in dipendenza della presente norma, calcolati sulla base dei tributi incassati sulle benzine vendute nell'anno 1995 e sul gasolio per autotrazione venduto nell'anno 2001 nel territorio della regione.

 

Disposizioni di attuazione sono state emanate successivamente con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze D.M. 16/12/2004, n. 341[23]. Secondo i criteri stabiliti nel Decreto sono stati ripartiti tra Stato e Regioni le maggiori entrate erariali derivanti dall’aumento di vendita dei carburanti, conseguente le riduzioni di prezzo degli stessi.

Ai sensi del comma 185 è fatto salvo, in ogni caso, un obbligo contenuto nel DM 16 dicembre 2004, n. 341 ed abrogato dal comma 186. Si tratta dell’obbligo di comunicare trimestralmente al Presidente della Giunta della regione Friuli Venezia Giulia, da parte delle ambasciate d’Italia presso la Repubblica austriaca e la Repubblica slovena, il prezzo alla pompa delle benzine e del gasolio per autotrazione praticato nei punti vendita ubicati entro i 10 Km dal confine

 

Conseguentemente all’abrogazione disposta dal precedente comma 185, il comma 186 abroga, a decorrere dal 1º gennaio 2009, il relativo regolamento adottato con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 16 dicembre 2004, n. 341, concernente disposizioni di attuazione della norma che assegnava alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia la suddetta quota delle accise sulle benzine.

Tale abrogazione decorre dal 1° gennaio 2009 poiché – come segnalato dalla relazione illustrativa – nell’anno 2008 occorrerà determinare le quote di spettanza regionale maturate, nel precedente anno 2007, dalla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi della predetta legge n. 549 del 1995.

 

A compensazione delle minori entrate della Regione, conseguenti la soppressione della compartecipazione in quota fissa, il comma 187 attribuisce alla regione il 29,75 per cento del gettito dell’accisa sulle benzine e il 30,34 per cento del gettito dell’accisa sul gasolio consumati nella regione per autotrazione.

A tal fine la norma in esame modifica lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia – adottato con legge costituzionale n. 1 del 1963 - inserendo il numero 7-bis) nell’art. 49, comma 1, dello statuto, che contiene l’elenco delle compartecipazioni alle entrate tributarie erariali riscosse nel territorio della Regione.

Si ricorda che le disposizioni finanziarie dello statuto (l. cost. n. 1 del 1963, Titolo IV), secondo quanto dispone l’articolo 63, quinto comma dello stesso, possono essere modificate con legge ordinaria sentita, in ogni caso, la regione.

Il comma 188 dispone l’efficacia della disposizione di cui al comma 187 a decorrere dal 1º gennaio 2008.

 

Il comma 189 prevede un meccanismo di revisione della compartecipazione di cui al sopra illustrato comma 187, al fine di garantire la continuità delle entrate erariali derivanti dall’applicazione dell’accisa sui suddetti carburanti.

La norma dispone pertanto che per gli anni successivi al 2010, mediante previsione nella legge finanziaria, possa essere eventualmente rideterminata l’entità delle compartecipazioni al gettito dell’accisa sulle benzine e sul gasolio che competono alla regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di garantire un effetto neutrale sui saldi di finanza pubblica e l’equilibrio finanziario nei rapporti Stato-Regione.

Il comma 190, conseguentemente alle modifiche apportate dai commi da 187 a 187, modifica il comma 15 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sopprimendo l’inciso che fa riferimento testuale al fatto che vi sia una quota di accisa riservata alle regioni, nella norma che consente alle regioni, nonché alle province autonome di determinare, con propria legge una riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione, per i soli cittadini residenti nella regione o nella provincia autonoma o in una parte di essa.

La disposizione modificata prevede attualmente che - fermi restando i vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalle normative dell'Unione europea, nonché dalle norme ad essi connesse - le regioni, nonché le province autonome, possono determinare, con propria legge e nell’ambito della quota dell’accisa a loro riservata, una riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione, per i soli cittadini residenti nella regione o nella provincia autonoma o in una parte di essa.

 

Anche questa modifica, come la disciplina riguardante la regione Friuli-Venezia Giulia, è dettata dalla necessità di adeguare la normativa nazionale al diritto comunitario, in particolare alle disposizioni contenute nella già citata direttiva comunitaria 2003/96/CE, recepita, nell’ordinamento italiano, dal D.Lgs. n. 26 del 2007.

Il secondo comma dell’articolo 26 della direttiva stessa dispone infatti che, in relazione ai prodotti energetici, i provvedimenti di:

§      riduzione fiscale;

§      esenzione fiscale;

§      differenziazione delle aliquote;

§      rimborso di imposta

possono essere configurabili come aiuti di Stato e vanno pertanto notificati alla Commissione. Non sono quindi consentiti provvedimenti generali di riduzioni di aliquote.


 

Articolo 1, commi 191-192
(Soppressione dell’esenzione dalle accise per i combustibili nella zona franca di Gorizia)

 


191. All’articolo2, primo comma, dellalegge 1° dicembre 1948, n. 1438, recante disposizioni relative all’istituzione di una zona franca in una parte del territorio della provincia di Gorizia, al numero 7), le parole: «combustibili liquidi e» sono soppresse. Il potenziale valore globale delle agevolazioni di cui all’articolo3, quarto comma, dellalegge 27 dicembre 1975, n. 700, relativo ai prodotti di cui alle tabelle A e B allegate alla medesima legge è ridotto di euro 50.123.520.

192. Entro il 30 aprile 2008, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia provvede, ai sensi e con le modalità stabilite dall’articolo3, quarto comma, dellalegge 27 dicembre 1975, n. 700, a modificare, coerentemente con quanto disposto al comma 191, le tabelle A e B allegate alla medesima legge vigenti alla data del 1° gennaio 2008. A decorrere dal 1° luglio 2008, in mancanza dell’emanazione del predetto provvedi­mento della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, è comunque soppresso dalle tabelle A e B allegate alla predetta legge n. 700 del 1975, nella formulazione in vigore al 1° gennaio 2008, ogni riferimento a prodotti energetici che, in relazione all’uso cui sono destinati, risultino sottoposti ad accisa.


 

 

Il comma 191 dell’articolo 1, modifica la legge 10 dicembre 1948, n. 1438, recante disposizioni relative all’istituzione di una zona franca in una parte della provincia di Gorizia, sopprimendo il riferimento ai combustibili liquidi dall’elenco dei prodotti che possono essere immessi nel territorio della zona franca, per il fabbisogno locale, in esenzione dalle accise.

La disposizione si rende necessaria in relazione alla scadenza avvenuta il 31 dicembre 2006, dell’autorizzazione comunitaria all’Italia per l'applicazione di aliquote ridotte di accisa, in talune zone geografiche particolarmente svantaggiate, sul gasolio domestico per riscaldamento e sul GPL usato come combustibile per riscaldamento e distribuito dalle reti locali.

 

Si ricorda che la “zona franca” è una porzione del territorio statale – talora un comune, più spesso un’ampia parte di un’intera provincia – che usufruisce di un regime fiscale particolare: le merci, infatti, possono liberamente entrare senza assolvere alcun dazio o tributo doganale, non per essere semplicemente depositate, bensì per essere consumate sul luogo.

Pertanto, le “zone franche” non rientrano nel territorio doganale dello Stato che le istituisce.

In Italia sono previste “zone franche” in Lombardia (Livigno), a Campione d’Italia (situata in territorio elvetico), a Gorizia e in alcune parti del Carso.

Ciascuno Stato, generalmente, istituisce autonomamente la propria “zona franca”; sono altresì possibili accordi internazionali tra Stati confinanti per la realizzazione di tali zone su aree di confine.

 

La norma del comma 191 in commento modifica in particolare l’articolo 2, comma 1, della citata l. n. 1438 del 1948.

Si tratta della disposizione consente l’immissione nel territorio della zona franca, per il fabbisogno locale, in esenzione dal diritto di licenza e dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo, dei generi alimentari di prima necessità, nonché delle materie prime destinate ad essere lavorate nella zona franca medesima, e di una serie di prodotti, di seguito elencati, entro i limiti di contingenti annui fissati con decreto del Presidente della Repubblica:

1)       zucchero;

2)       caffè e surrogati di caffè;

3)       cacao;

4)       spiriti;

5)       birra;

6)       oli di semi alimentari;

7)       combustibili liquidi e lubrificanti;

8)       filati e tessuti di cotone, lana, raion e fiocco.

 

Il comma 191 stabilisce altresì che il potenziale valore globale delle agevolazioni di cui all’articolo 3, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700[24], relativo ai prodotti di cui alle tabelle A e B allegate alla medesima legge, sia ridotto di euro 50.123.520.

La tabella A comprende i contingenti introdotti attraverso la dogana di Gorizia e destinati al fabbisogno locale del territorio della provincia.

La tabella B, comprende i contingenti destinati agli stabilimenti industriali operanti nel territorio della provincia.

Il menzionato art. 3, quarto comma, prescrive che, con deliberazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia - integrata da 3 rappresentanti dell’amministrazione provinciale, di cui uno della minoranza, da 6 rappresentanti del comune di Gorizia, di cui 2 della minoranza, da 2 rappresentanti del comune di Savogna d'Isonzo, di cui uno della minoranza - i contingenti previsti dalle tabelle A e B allegate, potranno essere modificati, quantitativamente e qualitativamente, anche con variazioni tra le due tabelle, entro i limiti del potenziale valore globale delle agevolazioni dell'anno di proposta di variazione, fermo restando, come valore minimo garantito, quello delle corrispondenti, potenziali agevolazioni globali alla data del 1° gennaio 1986. La variazione avrà decorrenza dal 1° luglio e sarà fatta con i dati acquisiti al 1° gennaio precedente. La deliberazione è sottoposta all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del commercio con l'estero, che si esprimono entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la deliberazione si intende approvata.

 

Il comma 192 dispone che entro il 30 aprile 2008, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia provveda a modificare, coerentemente con la novella apportata dal comma 191, le tabelle A e B allegate alla suddetta legge 27 dicembre 1975, n. 700, vigenti alla data del 1º gennaio 2008, in modo da eliminare ogni riferimento ai prodotti soggetti ad accisa.

La relazione illustrativa sottolinea che tale modifica è finalizzata a far sì che le suddette tabelle non contengano più riferimenti a prodotti sottoposti ad accisa (carburanti o combustibili per il riscaldamento), così da rendere il c.d. regime di zona franca della provincia di Gorizia coerente con la normativa comunitaria sulla tassazione dei prodotti energetici.

In mancanza dell’emanazione di tale provvedimento è comunque soppresso tale riferimento dalle tabelle A e B a decorrere dal 1º luglio 2008.


 

Articolo 1, commi 193-196
(Abrogazione del regime di esenzione per la benzina e il gasolio nelle zone franche di Trieste e Udine)

 


193. All’articolo7deldecreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, il comma 4 è abrogato.

194. L’articolo6deldecreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, è abrogato.

195. All’articolo7deldecreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono abrogati.

196. L’articolo8-bis deldecreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, è abrogato.


 

 

L’articolo 1, comma 193 abroga il comma 4 dell’articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, che aveva esteso il regime di esenzione previsto nei limiti di un contingente per le accise per la zona di Gorizia allasola benzina immessa nella provincia di Trieste ed in alcuni comuni della provincia di Udine.

La relazione illustrativa sottolinea come l’abrogazione proposta trovi giustificazione nella necessità di adeguare la normativa nazionale in materia di tassazione dei carburanti alle norme della direttiva comunitaria 2003/96/CE (recante il nuovo quadro comunitario in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità), recepita, nell’ordinamento italiano, dal D.Lgs. n. 26 del 2007.

 

Il comma 194 abroga, conseguentemente alla modifica di cui al precedente comma 193, l’articolo 6 del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17. Si tratta della norma che aveva prorogato ed aumentato del venti per cento il contingente del regime di accisa agevolato sulla benzina per la provincia di Trieste ed i comuni della provincia di Udine.

 

Il comma 195 abroga i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell’articolo 7, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, che avevano esteso l’agevolazione in questione al gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno locale della provincia di Trieste e di alcuni comuni della provincia di Udine.

Tali commi hanno sostanzialmente permesso di esentare dal pagamento delle accise contingenti determinati di gasolio per i consumi dei residenti nella provincia di Trieste e in alcuni comuni della provincia di Udine.

Anche tale abrogazione è finalizzata a conformare l’ordinamento interno alla scadenza – verificatasi il 31 dicembre 2006 – delle deroghe comunitarie contenute nella citata direttiva comunitaria 2003/96/CE (recante il nuovo quadro comunitario in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità).

 

Il comma 196 abroga infine l’articolo 8-bis del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, recante la norma che prevede che i contingenti agevolati di benzina e di gasolio siano quantificati in litri anziché in chilogrammi.

Si tratta di una norma di natura tecnica, inerente l’applicazione del regime della c.d. zona franca della provincia di Gorizia, che non risulta più necessaria in relazione alle modifiche apportate dai commi precedenti.

L’articolo 8-bis prevede in dettaglio che - a decorrere dal 1° gennaio 1992 - i contingenti di benzina e di gasolio previsti dalla tabella A allegata alla legge n. 700 del 1975[25], siano quantificati in litri anziché in chilogrammi applicando, nella trasformazione peso-volume, i coefficienti 0,733 per la benzina e 0,835 per il gasolio.


 

Articolo 1, commi 197-199
(Deducibilità contributi versati a casse sanitarie)

 


197. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 10, comma 1, la lettera e-ter) è sostituita dalla seguente:

«e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo9deldecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito»;

b) all’articolo 51, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) i contributi previdenziali e assisten­ziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessi­vamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter)».

198. Sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è prorogata l’efficacia di quanto stabilito dal comma 399, dell’articolo1dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296.

199. All’articolo 78, comma 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo le parole: «fine assistenziale» sono inserite le seguenti: «e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale» e dopo le parole: «dell’articolo 51» sono inserite le seguenti: «e di quelli di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell’articolo 10».


 

 

I commi da 197 a 199 dell’articolo 1 introducono norme dirette a razionalizzare il quadro fiscale dettato dal testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, in relazione alle deduzioni previste per i versamenti di contributi a casse sanitarie, sia aumentando la misura massima della deduzione dal reddito dei contributi ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, disciplinata dall’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), TUIR, sia uniformandola nell’importo a quella prevista per i lavoratori dipendenti, disciplinata dall’articolo 51, comma 2, lettera a), TUIR, relativa ai contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale.

L’articolo 1, comma 197, modifica le disposizioni del TUIR che disciplinano la deducibilità dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dei contributi versati a casse sanitarie.

Il comma 197, lettera a), modificando la lettera e-ter) dell’articolo 10 del TUIR, aumenta a 3.615,20 euro, l’importo massimo deducibile dei contributi versati da tutti i contribuenti persone fisiche, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La norma prevede che ai fini del calcolo del limite si tenga conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati dai lavoratori dipendenti a casse previste da contratti collettivi o regolamenti aziendali.

E’ altresì stabilito che - per i contributi versati nell’interesse dei familiari a carico di cui all’art. 12 TUIR – la deduzione spetti per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito.

 

Il comma 198 dispone la proroga, in via transitoria, dell’efficacia dell’incremento di cui alla lettera a) del comma 197.

 Ai sensi del vigente articolo 51, comma 2, lettera a) del TUIR il limite massimo di deducibilità per l’anno 2008 è fissato in 1.807,60. Il termine si intende prorogato fino alla data di emanazione del decreto del Ministro della salute previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera e-ter) del TUIR, come riformulata dalla lettera a) del comma 197 dell’articolo 1 del provvedimento in esame.

 

La lettera b) del comma 197 modifica poi l’articolo 51 del TUIR, elevando, dagli attuali 1.808 euro, a 3.615,20 euro il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.

Deve trattarsi di casse che operino negli ambiti di intervento stabiliti con l’emanando decreto del Ministro della salute, previsto dalla nuova lettera e-ter) dell’articolo 10 del TUIR.

Per effetto della novella in commento, non concorreranno pertanto a formare il reddito di lavoro dipendente:

-       i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge;

-       i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del TUIR.

-        

Il comma 199 modifica l’articolo 78, comma 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, estendendo ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale l’obbligo, ivi previsto per gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale, di comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie.

Si tratta delle spese rimborsate per effetto dei contributi versati di cui alla sopra citata lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 del citato testo unico, nonché per effetto dei contributi, di cui alla nuova lettera e-ter) del comma 1 dell’articolo 10, versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Con la modifica in esame, l’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria viene pertanto imposto anche ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Altresì, viene ricompreso nell’oggetto della comunicazione anche il rimborso delle spese sanitarie per effetto dei contributi di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell’articolo 10 TUIR.

Si ricorda, infatti, che l’articolo 78, comma 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413– introdotto dall’art. 1, comma  64 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) - impone agli enti e alle casse aventi esclusivamente fine assistenziale di comunicare in via telematica all'anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto di contributi che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente.

 


 

Articolo 1, comma 200
(Assegni per i nuclei familiari con disabili)

 


200. Nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008, i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili sono rideterminati secondo criteri analoghi a quelli indicati all’articolo 1, comma 11, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

Il comma 200 dell’articolo 1 demanda ad un decreto del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, la rideterminazione, a decorrere dal 2008, nel limite di una maggiore spesa annua di 30 milioni di euro, della misura degli assegni per il nucleo familiare e dei relativi limiti massimi di reddito, volta all’elevamento dei medesimi, con riferimento ai nuclei familiari con almeno un componente inabile (totalmente) al lavoro ed ai nuclei familiari "orfanili" (in cui, cioè, siano deceduti entrambi i genitori).

La rideterminazione è attuata sulla base di criteri analoghi a quelli di cui alla Tabella 1 allegata all'art. 1, comma 11, lettera a), della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi familiari disponibili risultante dall'istituto in esame degli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni IRPEF.

 

Si ricorda che il citato comma 11 della legge finanziaria 2007 dispone una rideterminazione degli importi dell’assegno per il nucleo familiare e dei relativi limiti di reddito, di cui all’articolo 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69[26], consentendo, inoltre, che con decreto interministeriale venga operata un'ulteriore rimodulazione. In particolare si prevede che:

-        i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili nonché ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, sono rideterminati secondo la Tabella 1 allegata alla legge in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (lettera a));

-        gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei con figli sono rivalutati del 15 per cento, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2007 (lettera b));

-        i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei con figli di cui alle lettere a) e b) nonchéquelli per i nuclei familiari senza figli possono essere rimodulati ulteriormente con decreto interministeriale[27], secondo criteri analoghi a quelli adottati nella Tabella summenzionata, "anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni a fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche" (lettera c));

-        nel caso di nuclei familiari con più di tre figli, o soggetti equiparati, di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell’assegno, si prendono in considerazione, oltre ai figli minori, anche i figli che abbiano già compiuto diciotto anni, ma che non ne abbiano ancora compiuto ventuno, purché siano studenti o apprendisti (lettera d));

-        gli ordinari criteri di rivalutazione dei livelli di reddito e dell'importo dell'assegno (cfr. infra) non si applicano con riferimento al 2007 e trovano nuovamente applicazione a decorrere dal 2008 (lettera e)).

 

Si ricorda che riguardo l’applicazione del comma 11 della legge finanziaria 2007 si sono verificate disparità di trattamento per alcuni livelli di reddito, tale da determinare, a parità di reddito del nucleo familiare, un importo inferiore dell’assegno in nuclei con almeno un figlio minore e almeno un componente inabile. Su tale questione è intervenuto il D.M. 7 marzo 2007, recante “Modalità applicative dell'articolo 1, comma 11, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di assegni familiari” il quale ha stabilito che, dal momento che la norma della legge finanziaria aveva lo scopo di fornire una maggior tutela ai nuclei familiari più bisognosi, ivi compresi i nuclei in cui sono presenti componenti inabili, al fine di sanare tale situazione di disuguaglianza, l’importo dell’assegno per i nuclei con componenti inabili debba essere quantomeno pari a quello dei nuclei equivalenti senza componenti inabili. E’ poi intervenuta la circolare n. 88 del 18 maggio 2007 dell’INPS, che ha ridefinito le tabelle relative agli assegni.

 

Il decreto interministeriale previsto dal comma in esame deve essere emanato entro il 29 febbraio 2008.


 

Articolo 1, comma 201
(Detrazioni d’imposta per rette asili nido)

 

201. Le disposizioni dell’articolo1, comma 335, dellalegge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

 

 

Il comma 201 dell’articolo 1 proroga al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 la detrazione IRPEF del 19 per cento delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi asili.

Pertanto, l’importo massimo della detrazione risulta di euro 120,08.

 

Tale detrazione, inizialmente prevista dall’articolo 1, comma 335, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), era già stata prorogata al periodo di imposta 2006 dall’articolo 1 (unico), comma 400, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

Si ricorda che sia gli oneri deducibili, sia le detrazioni d’imposta hanno la funzione di ridurre il carico fiscale gravante sul soggetto.

Le detrazioni d’imposta, disciplinate dall’articolo 15 del TUIR, operano in particolare una decurtazione dell’imposta lorda, tenendo conto, entro misure prefissate, di oneri sostenuti dal soggetto passivo per il suo stesso mantenimento, ovvero di determinati oneri gravanti su particolari fonti produttive di reddito, nonché di erogazioni liberali effettuate a favore di particolari soggetti per determinate finalità.

L’articolo 15 del TUIR individua gli oneri detraibili dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, qualora gli stessi non siano già deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

 

Come è ricordato nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6/E del 13 febbraio 2006, par. 2.1, per la nozione di asilo nido deve farsi riferimento all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo cui costituiscono asili nido le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni e a sostenere le famiglie e i genitori. E’ possibile fruire del beneficio fiscale in relazione alle somme versate a qualsiasi asilo nido, sia pubblico che privato.

Secondo quanto precisato dall’Agenzia, “la detrazione, in aderenza al principio di cassa, compete in relazione alle spese sostenute nel periodo d'imposta 2005, a prescindere dall’anno scolastico cui si riferiscono”. Essa “va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno degli aventi diritto”. Le spese detraibili debbono essere documentate e sostenute secondo i principi generali validi in tema di detrazione: la documentazione dell'avvenuto pagamento può essere costituita da fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento.


 

Articolo 1, comma 202
(Detrazioni d’imposta per interessi passivi sui mutui)

 

202. All’articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «7 milioni di lire», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «4.000 euro».

 

 

Il comma 202 dell’articolo 1 modifica l’articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La disposizione eleva da 3.615,20 euro (sette milioni di lire) a 4.000 euro il limite di detraibilità degli oneri, dipendenti da mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto. Tali oneri sono detraibili al 19 per cento, pertanto l’imposta massima concretamente detraibile sarà di 760 euro annui.

 

In base al vigente art. 15, comma 1, lettera b), TUIR, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

(…)

b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire. L'acquisto dell’unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote.

 


 

Articolo 1, comma 203
(Esenzione dalla tassa di concessioni governative sui telefonini intestati ai non udenti)

 

203. All’articolo 21, nota 3, della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, dopo le parole: «nonché a non vedenti» sono inserite le seguenti: «e a sordi».

 

 

Il comma 203 dell’articolo 1 estende l’esenzione dalla tassa di concessione governativa, attualmenteprevista per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (telefonini) da parte di invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti, anche ai sordi.

 

L’esenzione viene concessa modificando la tariffa 21, nota 3, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995 (Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative)[28], che prevede in dettaglio l’esenzione dalla tassa sulle concessioni nel caso di licenze o di documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti. L'invalidità deve essere attestata dalla competente unità sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento.

 

La tassa di concessione governativa sulle utenze dei telefonini è dovuta nella misura di 5,16 euro per le utenze residenziali e di 12,91 euro per le utenze affari, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento.

Le modalità e i termini di versamento all'erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

 

Si ricorda che in materia di tasse di concessione governativa, disciplinate dal D.P.R. n. 641 del 1972 e la cui tariffa è stata approvata con DM 28 dicembre 1995, è intervenuto il comma 300 della legge finanziaria per il 2005, modificato successivamente dall’articolo 7 del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito dalla legge n. 43 del 2005. Tali norme hanno stabilito che gli importi in misura fissa dell’imposta di bollo e delle tasse di concessione governativa, diversi da quelli indicati negli allegati da 2-bis a 2-sexies della medesima legge finanziaria 2005 (i quali sono stati aggiornati nella legge finanziaria stessa), vengono aggiornati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal 1° giugno 2005. Con DM 24 maggio 2005 è stato disposto l’aggiornamento dei suddetti importi in misura fissa.

Da tale aggiornamento sono stati esclusi gli importi, di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 21, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, relativi agli apparecchi radiomobili, i quali sono invece aggiornati, tenuto conto anche dell’aumento dei prezzi al consumo quale risultante dagli indici ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, e dell’esigenza di semplificazione o di integrazioni innovative per servizi telematici a valore aggiunto, secondo quanto stabilito negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla legge finanziaria stessa.

 


 

Articolo 1, comma 204
(Franchigia per i redditi di lavoro dipendente prestati all’estero in zone di frontiera)

 

204. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 8.000 euro.

 

 

L’articolo 1, comma 204 prevede una franchigia di esenzione di 8.000 euro per i redditi di lavoro dipendente prestati all’estero in zone di frontiera.

L’agevolazione, che viene concessa per tre periodi d’imposta, 2008, 2009 e 2010, prevede specificamente che i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, concorrano a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 8.000 euro.

Dal tenore letterale della norma si evincono alcune condizioni per fruire dell’agevolazione:

§      essere persone fisiche residenti in Italia;

§      prestare lavoro dipendente in via continuativa, quindi non occasionalmente, e come oggetto esclusivo del rapporto;

§      prestare tale lavoro in zone di frontiera o in paesi limitrofi (per la nozione di paesi limitrofi v. sub).

Si ricorda che la legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) al comma 398 dell’articolo 1 aveva riconfermato l’applicazione di un analogo beneficio che prorogava al 2007 i benefìci fiscali relativi ai redditi di lavoro dipendente conseguiti dai lavoratori frontalieri, già previsti in passato dal comma 11 dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003). Tale ultima norma infatti aveva disposto l'esenzione dall’IRPEF, per una quota fino a 8.000 euro, dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera.

Il predetto beneficio spettava per i redditi di lavoro dipendente prestati, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato[29].

La franchigia, prevista dalla legge n. 289 del 2002 limitatamente al 2003, è stata poi prorogata per il 2004 dall’articolo 2, comma 12, lettera a), della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), per il 2005 dall’articolo 1, comma 504, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) e per il 2006 dall’articolo 1, comma 122, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006).

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione della norma si ricorda che la circolare dell’Agenzia delle entrate 15 gennaio 2003, n. 2, ribadendo, tra l’altro, quanto già contenuto nella circolare della medesima Agenzia 3 gennaio 2001, n. 1, esplicativa della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), ha precisato che la disposizione in questione si riferisce ai soli redditi percepiti dai lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e quotidianamente si recano all’estero in zone di frontiera (quali ad esempio, Francia, Austria, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano) o in paesi limitrofi (quali ad esempio il Principato di Monaco) per svolgere la prestazione di lavoro.

Non rientrano, invece, nella previsione dell’articolo 1, comma 204, le ipotesi di lavoratori dipendenti, anch’essi residenti in Italia, che, in forza di uno specifico contratto che preveda l’esecuzione della prestazione all’estero in via esclusiva e continuativa, soggiornano all’estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi. A tali lavoratori si applica, invece, il regime di tassazione speciale previsto dal comma 8-bis dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall’articolo 36 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

L’articolo 51, comma 8-bis del TUIR prevede che il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, sia determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

 


 

Articolo 1, comma 205
(Riduzione dell’imposta di bollo sulla presentazione degli atti delle imprese individuali)

 

205. All’articolo 1, comma 1-ter, lettera a), della tariffa dell’imposta di bollo, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e come modificata, da ultimo, dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 22 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2007, le parole: «euro 42,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 17,50».

 

 

L’articolo 1, comma 205, riduce da 42 euro a 17,50 euro la tariffa dell’imposta di bollo dovuta per la presentazione telematica di atti relativi ad imprese individuali.

 

L’articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007[30], convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007, ha previsto modalità amministrative semplificate e telematiche per l’avvio dell’impresa, stabilendo, in particolare, che tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione nel registro delle imprese ed ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali e per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA, siano sostituiti da una comunicazione unica, da presentare al registro delle imprese in via telematica o mediante le Camere di commercio.

Il comma 10 dell’articolo 9 prevede in particolare che al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali, relativamente agli atti dello stesso articolo 9, la misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, sia rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

 

Il comma 205 in commento novella l’articolo 1, comma 1-ter, lettera a), della tariffa dell’imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642[31], come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992[32], e come modificata, da ultimo, dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 22 febbraio 2007[33].

Per effetto della modifica in esame, l’imposta di bollo dovuta dalle imprese individuali per la comunicazione unica telematica viene fissata nella misura di 17,50 euro, in luogo dei vigenti 42 euro.

 

L’articolo 1, comma 1-ter della Tariffa parte prima ha ad oggetto le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Per questi atti, per ciascuna domanda,denuncia od atto è dovuta l’imposta nelle seguenti misure:

a)       se presentate da ditte individuali: 42 euro;

b)       se presentate da società di persone: 59 euro;

c)       se presentate da società di capitali: 65 euro.


 

Articolo 1, comma 206
(Inclusione delle attività di formazione e di studio connesse alla riforma del catasto nel programma straordinario di formazione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze)

 

206. Tra le attività incluse nel programma straordinario di cui all’articolo1, comma 373, dellalegge 30 dicembre 2004, n. 311, sono comprese le attività di formazione e di studio connesse alla riforma del catasto nonché al conferimento ai comuni delle funzioni catastali.

 

 

L’articolo 1, comma 206 prevede che tra le attività incluse nel programma straordinario di formazione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze di cui all’articolo 1, comma 373 della legge finanziaria 2005, siano comprese le attività di formazione e di studio connesse alla riforma del catasto nonché al conferimento ai comuni delle funzioni catastali.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 373 della legge finanziaria 2005 (della legge 30 dicembre 2004, n. 311) dispone l’avvio, da parte della Scuola superiore dell’economia e delle finanze, di un programma straordinario di qualificazione continua e ricorrente e formazione mirata e specialistica del personale dell'amministrazione finanziaria e delle agenzie fiscali addetto all’attività di accertamento delle violazioni alle disposizioni dei commi da 367 a 375 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (questi ultimi commi vietano la riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, che risultino acquisiti, anche per via telematica in via diretta o mediata, dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territori).

Si ricorda che il comma 194 dell’articolo 1 (unico) della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) ha modificato alcune norme del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112[34], relative al decentramento delle funzioni catastali ai comuni, chiarendo la ripartizione di competenze tra Stato ed enti locali per le funzioni relative agli atti catastali. In particolare, modificando gli articoli 65 e 66 di tale decreto legislativo, che elencano rispettivamente le funzioni conservate in capo allo Stato e quelle conferite agli enti locali.

E’ stata confermata l’attribuzione ai comuni delle funzioni di conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti catastali, cioè la possibilità di utilizzare le banche dati catastali. Per quanto riguarda la revisione degli estimi e del classamento, in precedenza attribuita ai comuni, la nuova formulazione chiarisce anche che i comuni partecipano al solo processo di determinazione degli estimi, ed elimina il riferimento alle funzioni relative al classamento. Tali funzioni catastali potranno essere esercitate dai comuni anche in forma associata, o attraverso le comunità montane.

I commi da 195 a 200 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007) recano poi le modalità di esercizio delle funzioni catastali spettanti agli enti locali.

Il comma 195 prevede in particolare che i comuni – a decorrere dal 1° novembre 2007 – esercitino direttamente le funzioni catastali ad essi attribuite dall’articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, escludendo la possibilità di esercitare le funzioni catastali affidandole a società private, pubbliche o miste pubblico-private, al fine di evitare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 197 ha poi attribuito ai comuni la facoltà di stipulare convenzioni non onerose con l’Agenzia del territorio, per l’esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali ad essi attribuite, specificando però che queste convenzioni hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili. La stipula di tali convenzioni è possibile con la sola Agenzia del territorio. Con D.P.C.M,. su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento ed al completo esercizio delle funzioni decentrate nonché i livelli di qualità che i comuni devono assicurare nell’esercizio diretto, i controlli e le conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento dei livelli. In attuazione del comma 197, è stato emanato il D.P.C.M. 14 giugno 2007.

 


 

Articolo 1, commi 207-208
(Detrazioni d’imposta per spese di formazione dei docenti delle scuole e per i canoni di locazione studenti fuori sede)

 


207. Per l’anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall’imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l’autoaggiornamento e per la formazione.

208. Alla lettera i-sexies) del comma 1 dell’articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative,».


 

 

L’articolo 1, comma 207, concede per l’anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, una detrazione d’imposta ai fini IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche), del 19 per cento delle spese per l’autoaggiornamento e per la formazione, applicabile sul limite massimo di spesa di 500 euro.

L’importo massimo della detrazione fruibile è pertanto di 95 euro.

 

Le spese devono essere documentate ed effettivamente rimaste a carico.

La detrazione spetta fino a capienza del debito di imposta lordo e fino ad un importo massimo di 500 euro di spesa.

 

Il comma 208 dell’articolo 1 concede agli studenti fuori sede una detrazione d’imposta sui canoni di locazione relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con gli Enti per il diritto allo studio, Università, Collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

La detrazione massima fruibile è di 500 euro, pari al 19 per cento applicabile sul limite massimo di 2.633 euro.

Il comma 208 modifica a tal fine la lettera i-sexies) del comma 1 dell’articolo 15, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Si tratta della disposizione – introdotta dal comma 319 dell’articolo 1 (unico) della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) – che ha concesso la detrazione del 19 per cento, ai fini IRPEF, dei canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati, ai sensi della legge n. 431 del 1998[35], dagli studenti universitari fuori sede per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi.

La disposizione richiede che la facoltà universitaria sia ubicata in un comune diverso da quello di residenza, il quale disti da quest'ultimo almeno 100 chilometri e sia comunque situato in una provincia diversa.

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007, ha ribadito, al punto 2.3, che per poter beneficiare della detrazione è necessario che le due condizioni previste dalla norma (distanza di 100 chilometri tra il comune di residenza e quello sede dell’università e appartenenza dei due comuni a diverse province) siano contemporaneamente soddisfatte.

Poiché il limite massimo di spesa su cui applicare la detrazione del 19 per cento è fissato a 2.633 euro annui, la detrazione massima annua fruibile ammonta a 500 euro.

 

Con la novella del comma 208 in commento pertanto, la detrazione sopra illustrata viene estesa – alle medesime condizioni - ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con gli Enti per il diritto allo studio, Università, Collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

 


 

Articolo 1, commi 209-214
(Utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con le Amministrazioni dello Stato).

 


209. Al fine di semplificare il proce­dimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l’emissione, la trasmissione, la conserva­zione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l’osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

210. A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica.

211. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.

212. Con decreto del Ministro dell’eco­nomia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 è individuato il gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:

a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elet­troniche alle amministrazioni destinatarie;

b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.

213. Con decreto del Ministro dell’eco­nomia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono definite:

a) le regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle ammi­nistrazioni destinatari della fatturazione;

b) le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l’emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il Sistema di interscambio;

c) le linee guida per l’adeguamento delle procedure interne delle ammini­strazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche;

d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 209, limitatamente a deter­minate tipologie di approvvigionamenti;

e) la disciplina dell’utilizzo, tanto da parte degli operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni interessate, di intermediari abilitati, ivi compresi i certificatori accreditati ai sensi dell’articolo 29 del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all’assolvimento degli obblighi di cui ai commi da 209 al presente comma;

f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese;

g) la data a partire dalla quale decor­rono gli obblighi di cui al comma 209 e i divieti di cui al comma 210, con possibilità di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica.

214. Le disposizioni dei commi da 209 a 213 costituiscono per le regioni princìpi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.


L’articolo 1, comma 209 è finalizzato ad introdurre l’obbligo di utilizzare la fattura elettronica per gli operatori che hanno relazioni con l’amministrazione statale e con gli enti pubblici.

La norma prevede, infatti, che l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, debba essere effettuata esclusivamente in forma elettronica.

 

La norma opererà peraltro a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal successivo comma 213, per il quale non vengono peraltro fissati termini per l’emanazione.

A decorrere dall’entrata in vigore di tale regolamento di attuazione, pertanto, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle suddette fatture dovrà essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l’osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, recante “Attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA” e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”.

 

Per quanto riguarda il rinvio alle norme del D.Lgs. n. 52 del 2004, si ricorda che tale decreto ha introdotto una nuova disciplina sulla fatturazione dell’IVA sostituendo integralmente l’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, recante “Istituzione e disciplina dell’Iva”. Tali nuove norme sono entrate in vigore[36] il 29 febbraio 2004.

Si ricorda che il nuovo articolo 21 del D.P.R. IVA detta le regole per l’emissione delle fatture prevedendo che, per ciascuna operazione imponibile, il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emetta fattura direttamente, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, oppure, ferma restando la sua responsabilità, assicuri che la fattura sia emessa dal cessionario o dal committente, ovvero, per suo conto, da un terzo. L'emissione della fattura, che può essere cartacea o elettronica, se avviene da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcun strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza, è consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'amministrazione finanziaria e purché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. La norma rinvia poi ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la determinazione delle modalità, dei contenuti e delle procedure telematiche della comunicazione. La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte ovvero all'atto della sua trasmissione per via elettronica. L'art. 3, D.Lgs. 20 febbraio 2004, ha disposto che tale provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, fosse emanato entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Le modalità di trasmissione ed i contenuti della comunicazione telematica sono disciplinate dalProvvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 dicembre 2004, il quale ha in particolare definito lo schema di dati e le modalità per la presentazione della comunicazione che deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate prima dell'emissione delle fatture da parte di soggetti terzi ed ha stabilito le modalità per l'invio delle successive variazioni, nonché della cessazione. L’emissione della fattura elettronica è consentita alle seguenti condizioni:

-        deve esservi un previo accordo con il destinatario;

-        l’autenticità e l’integrità del contenuto della fattura elettronica devono essere garantite mediante l’apposizione su ciascuna fattura o lotto di fatture, della firma elettronica qualificata dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati che garantiscano i requisiti di autenticità e integrità.

 

Si ricorda che la disciplina sostanziale della fatturazione è contenuta nell’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, disciplinante l’IVA, e non nel D.Lgs. n. 52 del 2004, in tale articolo.

 

Il comma 210 vieta alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici nazionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo previsto dal comma 213, di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea o di procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica.

 

I commi 211 e 212 individuano le modalità di trasmissione delle fatture elettroniche che sarà filtrato, secondo quanto previsto dal comma 213, dal Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.

Si tratta di strutture, secondo quanto indicato nella relazione governativa, quali il Sistema Pubblico di Connettività ed il servizio di Posta certificata.

Il comma 212 rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 l’individuazione del gestore del Sistema di interscambio e la definizione delle sue competenze e attribuzioni, tra cui quelle relative al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie ed alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.

 

Il comma 213 rinvia invece ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione, l’attuazione delle nuove norme di fatturazione elettronica, prevedendo in particolare che in tale decreto siano contenute:

a)      regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione elettronica;

b)      regole tecnico-informatiche per l’emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il sistema di interscambio;

c)      linee guida per l’adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate;

d)      eventuali deroghe agli obblighi di fatturazione elettronica, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti;

e)      una disciplina dell’utilizzo, sia da parte delle amministrazioni interessate che da parte degli operatori economici, degli intermediari abilitati, ivi compresi, secondo un inciso introdotto al Senato, i “certificatori” accreditati ai sensi dell’articolo 29 del codice dell’amministrazione digitale, allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all’assolvimento, degli obblighi in questione.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera g), del codice dell’amministrazione digitale, i “certificatori” sono i soggetti che prestano servizi di certificazione delle firme elettroniche o che forniscono altri servizi connessi con queste ultime. L’articolo 29, comma 1, stabilisce in particolare che i “certificatori” che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, debbano essere accreditati presso il CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione).

f)        Eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese: le disposizioni dei commi in commento infatti potrebbero costituire un onere per le piccole e medie imprese che abbiano rapporti con le amministrazioni ed enti pubblici in questione;

g)      una data a decorrere dalla quale decorre l’obbligo di fatturazione elettronica, con la possibilità di introdurre gradualmente la riforma.

 

Il comma 214 prevede infine che le disposizioni recate dai sopra illustrati commi da in materia di fatturazione elettronica per le pubbliche amministrazioni, costituiscono principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Si ricorda che l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione prevede che nelle materie di legislazione concorrente spetti alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Di conseguenza, in base al comma 214, le leggi regionali adottate in tale settore dovranno conformarsi alla nuova disciplina della fatturazione elettronica.


 

Articolo 1, commi 215-216
(Rimborsi e compensazioni di crediti IVA infrannuali)

 


215. All’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, dopo le parole: «ufficio competente» sono inserite le seguenti: «in via telematica»;

b) nel comma 3, primo periodo, dopo le parole: «ufficio competente,» sono inserite le seguenti: «in via telematica» e le parole: «una dichiarazione contenente i dati richiesti per» sono soppresse.

216. Con decreto del Ministro dell’eco­nomia e delle finanze sono definite le modalità applicative ed il termine a decorrere dal quale le disposizioni introdotte dal comma 215 si intendono obbligatorie.


 

 

I commi 215 e 216 dell’articolo 1 modificano la procedura di gestione dei crediti IVA infrannuali, prevedendo la presentazione obbligatoriamente in forma telematica delle istanze di rimborso o di utilizzo in compensazione dei crediti suddetti.

A tal fine il comma 215, lettera a), integra l’articolo 8, comma 2, del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, recante il “Regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA”, prevedendo la trasmissione invia telematica dell’istanza di rimborso del credito infrannuale.

Resta ferma la disciplina vigente, secondo cui la presentazione dell’istanza deve essere effettuata presso l’ufficio competente, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Si ricorda che l’articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, recante “Istituzione e disciplina dell’Iva”, prevede che il contribuente possa ottenere il rimborso dell’IVA anche in relazione a periodi inferiori all'anno, purché tale credito sia superiore a 2.582,28 euro, prestando una serie di garanzie ed in particolari ipotesi, che sono indicate alle lettere a), b) ed e) del terzo comma dell'articolo 30, nonché alla lettera c) del medesimo terzo comma nel caso di acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

 

Il comma 215, lettera b), modifica inoltre l’articolo 8, comma 3, del citato D.P.R. n. 542 del 1999 prevedendo che anche ai fini dell’accesso alla compensazione dei crediti IVA infrannuali sostitutiva della richiesta di rimborso, i contribuenti che ne abbiano diritto debbano presentare apposita istanza in via telematica all’ufficio competente, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Viene conseguentemente soppresso l’obbligo di accompagnare l’istanza con la dichiarazione contenente i dati richiesti per l’istanza di rimborso.

 

Complessivamente pertanto, in base alle modifiche del comma 215 in commento, sia i rimborsi dei crediti IVA infrannuali che le richieste di utilizzo in compensazione di tali crediti, dovranno essere richiesti obbligatoriamente attraverso presentazione di un’istanza in via telematica.

Si ricorda che il recupero infrannuale del credito Iva, che è ammesso per i primi tre trimestri dell’anno, può essere realizzato alternativamente presentando un’istanza di rimborso, ovvero utilizzando tale credito in compensazione con il modello F24.

La compensazione non può però eccedere l’ammontare del credito maturato nel trimestre di competenza ed è ammessa nel limite di 515.456,90 euro, come specificato nel Comunicato dell’Agenzia delle entrate del 20 luglio 2004, esplicativo dell’articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Tale limite non si applica invece qualora il credito infrannuale sia chiesto a rimborso.

Con il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate 15 marzo 2007 è stato approvato, con le relative istruzioni e specifiche per l’invio telematico, il nuovo modello Iva TR, da utilizzare per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale e comprendente anche il prospetto riepilogativo riservato all'ente o società controllante per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo.

Il modello TR può essere presentato alternativamente o direttamente all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente, ovvero inviato tramite posta raccomandata all’Ufficio territorialmente competente, ovvero presentato in via telematica, sia direttamente che tramite un intermediario abilitato.

 

Il comma 216 rinvia infine ad un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la definizione delle modalità applicative e del termine a decorrere dal quale si intendono obbligatorie le nuove disposizioni di cui al comma 215 sopra illustrato.

 


 

Articolo 1, commi 217-220
(Termini e modalità di presentazione delle dichiarazioni fiscali)

 


217. All’articolo 4, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio». Limitatamente all’anno 2008, la dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, è trasmessa entro il 31 maggio 2008.(*)

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(*)  Comma così modificato dall’art. 37-bis, co. 1 del D.L. n. 248/2007 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008.

218. Le persone fisiche nonché le società o le associazioni di cui all’articolo6deldecreto del Presidente della Repub­blica 29 settembre 1973, n. 600, e succes­sive modificazioni, presentano all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive esclusivamente in via telematica entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. Sono esonerati dall’obbligo di invio telematico di cui al presente comma i contribuenti che non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione.

219. Le persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo possono presentare la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle entrate mediante spedizione effettuata dall’estero, entro il termine previsto per la trasmissione telematica di cui al comma 218, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico. I contribuenti esonerati dall’ob­bligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell’articolo1deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ai fini della scelta della destinazione dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall’articolo47dellalegge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all’articolo 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare, entro il termine di cui al citato comma 218, apposito modello, approvato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ovvero la certificazione di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per il tramite di un ufficio della società Poste italiane Spa ovvero avvalendosi del servizio telematico o di un soggetto incaricato della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, di cui al comma 3 dell’articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

220. L’Agenzia delle entrate, entro il 1° ottobre di ogni anno, rende accessibili ai contribuenti, in via telematica, i dati delle loro dichiarazioni presentate entro il 31 luglio. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per rendere accessibili i dati delle dichiarazioni.


 

 

I commi da 217a 220 dell’articolo 1 modificano il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, il novero dei soggetti obbligati a presentare la dichiarazione unica per via telematica e le modalità di presentazione del modello per la scelta della destinazione dell’otto per mille. Si prevede infine che i contribuenti possano accedere per via telematica ai dati delle proprie dichiarazioni dei redditi.

 

Il comma 217, che novella l’articolo 4, comma 4-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322[37], posticipa dal 31 marzo al 31 luglio di ogni anno il termine entro il quale i sostituti di imposta devono presentare in via telematica all’Agenzia delle entrate la dichiarazione unica modello 770 – anche ai fini dei contributi dovuti all’I.N.P.S. e dei premi dovuti all’I.N.A.I.L. – riferita al precedente anno solare.

L’articolo 37-bis del DL n. 248 del 31 dicembre 2007 (c.d. milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha inserito un periodo al comma 217. Con la disposizione inserita è stato modificato il comma 3-bis del richiamato articolo 4 del DPR n. 322/1998. Con tale norma si proroga, dal 31 marzo al 31 maggio - limitatamente all’anno 2008 - il termine entro il quale i sostituti di imposta che effettuano le ritenute sui redditi devono trasmettere per via telematica, direttamente o tramite intermediari, all’Agenzia delle entrate i dati fiscali e contributivi contenuti nella certificazione di cui all’articolo 7-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600[38], nonché gli ulteriori dati necessari per l’attività di liquidazione e controllo dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi.

 

Il comma 218 stabilisce che le persone fisiche, le società di persone e le società ed associazioni ad esse equiparate[39] devono presentare la dichiarazione dei redditi esclusivamente in via telematica entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Per le modalità di presentazione della dichiarazione si rinvia al già citato D.P.R. n. 322 del 1998.

Sono espressamente esonerati dall’obbligo di cui al comma in esame i contribuenti che non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730, perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione.[40]

 

Attualmente le modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi persone fisiche sono fissate dall’articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 322 del 1998, il quale consente che tali soggetti, in alternativa alla presentazione telematica, presentino la dichiarazione tramite banca o ufficio postale nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 giugno dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Sempre con riferimento a tali categorie di contribuenti, sono invece obbligati a presentare la dichiarazione per via telematica (articolo 3, comma 2, del D.P.R. n. 322 del 1998):

-        i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto;

-        i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta;

-        i soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione degli studi di settore e dei parametri.

 

Il comma 219, primo periodo, consente alle persone fisiche, non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, di presentare la dichiarazione dei redditi, oltre che per via telematica, anche mediante spedizione effettuata dall’estero tramite raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

Attualmente l’articolo 3, comma 5, del D.P.R. n. 322 del 1998, prevede che, fermo restando l’obbligo di trasmissione telematica gravante sui soggetti di cui al comma 2 dello stesso articolo 3 (per i quali si veda sopra), la dichiarazione può essere presentata all'Agenzia delle entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico.

 

Il secondo periodo del comma 219 disciplina le modalità di presentazione del modello per la scelta dell’8 per mille per i contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tali soggetti possono effettuare tale scelta mediante presentazione, entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, di uno dei seguenti documenti:

§      apposito modello, da approvare con provvedimento amministrativo e da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale;

§      la certificazione unica, anche ai fini contributivi, rilasciata dal sostituto d’imposta, ai sensi dell’articolo 4, comma 6-ter, del D.P.R. n. 322 del 1998.

I suddetti documenti sono presentati tramite gli uffici della società Poste italiane Spa, tramite il servizio telematico o tramite un soggetto incaricato della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni[41].

 

Il comma 220 prevede che l’Agenzia delle entrate, entro il 1° ottobre di ogni anno, rende accessibili ai contribuenti, in via telematica, i dati delle loro dichiarazioni presentate entro il 31 luglio. Un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, per il quale non sono fissati termini di emanazione, dovrà stabilire le modalità per rendere accessibili i dati delle dichiarazioni.


 

Articolo 1, comma 221
(Ritenute sui redditi di lavoro dipendente)

 

221. All’articolo23deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «se il percipiente dichiara» è inserita la seguente: «annualmente» e dopo le parole: «indica le condizioni di spettanza» sono inserite le seguenti: «, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni»;

b) al comma 2, lettera a), il terzo periodo è soppresso.

 

 

Il comma 221 dell’articolo 1 modifica l’articolo 23, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 600 del 1973, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, in materia di adempimenti per poter usufruire delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente.

In particolare, vengono modificati, rendendoli più onerosi, gli adempimenti dei contribuenti necessari per poter usufruire, in sede di ritenute sui redditi di lavoro dipendente, delle detrazioni per carichi di famiglia (di cui all’articolo 12 del TUIR) e delle altre detrazioni differenziate, concesse per talune categorie di redditi (previste dall’articolo 13 del TUIR).

 

Si ricorda che l’articolo 23, comma 2 lettera a) del D.P.R. n. 600 del 1973 nella previgente versione – disciplina l’effettuazione della ritenuta sui redditi di lavoro dipendente da parte dei sostituti d’imposta.

Il sostituto d’imposta, nell’effettuare le ritenute ai fini delle imposte sui redditi, deve tener conto delle detrazioni stabilite dagli articoli 12 (detrazioni per carichi di famiglia) e 13 (detrazioni differenziate per alcune categorie di redditi) del TUIR. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico previgente sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. Tale dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi.

Il sostituto di imposta dovrà poi tener conto delle detrazioni sopra indicate in sede di calcolo degli emolumenti arretrati, nonché ai fini della determinazione del conguaglio relativo all’anno precedente o, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, tra le ritenute operate e l’imposta effettivamente dovuta.

 

In base alla modifica del comma 221, lettera a) i contribuenti, per poter usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia dovranno annualmente indicare di avervi diritto.

 

La lettera b) del comma 221 dispone, a fini di coordinamento, l’abrogazione della normativa previgente ai sensi della quale la presentazione di tale dichiarazione produceva effetto anche per i periodi d’imposta successivi, a meno che non venisse presentata una diversa dichiarazione.

Si ricorda che le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del TUIR spettano, con importi variabili a seconda del reddito complessivo del soggetto, per il coniuge a carico che non sia separato, per i figli a carico e per gli altri familiari[42] a carico conviventi. Sono considerati fiscalmente a carico coloro che non possiedono un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Le detrazioni di cui all’articolo 13 del TUIR sono invece detrazioni differenziate per le varie tipologie di reddito, reintrodotte dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 6, lett. d)), dopo che erano state in precedenza abrogate dalla legge finanziaria 2005 e sostituite dalla c.d. “no tax area”. Si tratta di detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, di detrazioni per i redditi da pensioni, maggiorate di importo per i pensionati aventi almeno 75 anni di età, per i redditi di lavoro autonomo, per i redditi d’impresa, comprese le imprese minori, per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente e per i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Una seconda modifica, anch’essa apportata dalla lettera a) del comma 221 in commento, prevede infine che, sempre per poter usufruire delle detrazioni sopra citate, il percipiente debba indicare il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni.


 

Articolo 1, comma 222
(Indicazione del codice fiscale nei contratti di telefonia, fissa, mobile e satellitare)

 

222. All’articolo 6, primo comma, lettera g-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole: «contratti di somministrazione di energia elettrica,» sono inserite le seguenti: «di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare,».

 

 

Il comma 222 dell’articolo 1 modifica l’articolo 6, comma 1, lettera g-ter), del D.P.R. n. 605 del 29 settembre 1973, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti, ed integrando in particolare l’elenco degli atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale.

La norma in esame inserisce i contratti di telefonia fissa, mobile e satellitare tra quelli che devono recare l’indicazione del codice fiscale dell’utente.

 

La lettera g-ter) qui novellata prevede altresì l’indicazione del codice fiscale nei contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed alla assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti contraenti, nonché nei contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas, relativamente agli utenti.

 

Tale lettera g-ter) è stata introdotta nell’articolo 6 ad opera dall'art. 31, D.L. 2 marzo 1989, n. 69[43], poi sostituita dall'art. 3, D.Lgs. 26 novembre 1991, n. 393[44] e da ultimo modificata dal comma 332 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).

Si ricorda che secondo la disciplina vigente, di cui all’articolo 6 del D.P.R. n. 605 del 1973, il numero di codice fiscale deve essere indicato nei seguenti atti:

a)       fatture e documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l'imposta sul valore aggiunto, relativamente all'emittente;

b)       richieste di registrazione degli atti da registrare in termine fisso o in caso d'uso, relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto, esclusi gli atti degli organi giurisdizionali e quelli elencati nella tabella allegata al decreto;

c)       comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, relativamente alla società emittente, ai soggetti da cui provengono se diversi dalla società emittente, agli intestatari o cointestatari del titolo, nonché agli altri soggetti per cui tale indicazione è richiesta nel modello di comunicazione approvato con decreto del Ministro per le finanze;

d)       dichiarazioni dei redditi previste dalle norme concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (ora Imposta sui redditi delle società), comprese le dichiarazioni dei sostituti d'imposta e i certificati attestanti le ritenute alla fonte operate dagli stessi, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in esse indicati o indicati in elenchi nominativi la cui allegazione è prescritta da leggi tributarie; richieste di attestazione della posizione tributaria dei contribuenti e relative certificazioni degli uffici finanziari, limitatamente alle persone che hanno redditi propri; distinte e bollettini di conto corrente postale per i versamenti diretti alle esattorie delle ritenute alla fonte e delle imposte sui redditi; bollettini di conto corrente postale per il pagamento delle imposte dirette iscritte a ruolo; atti di delega alle aziende di credito previsti per il pagamento dell’IRPEF; domande e note di voltura catastale; distinte e dichiarazioni di incasso da presentare ad enti delegati dal Ministero delle finanze all'accertamento e alla riscossione dei tributi; denunce di successione; note di trascrizione, iscrizione e annotazione, da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari, con esclusione di quelle relative agli atti degli organi giurisdizionali;

e)       domande per autorizzazioni amministrative (specialità medicinali e simili, alimenti per la prima infanzia; esercizio di stabilimenti di acque minerali e di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche; esercizio di stabilimenti termali o balneari; esercizio del commercio etc.;

f)         denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni;

g)       domande di iscrizione, variazione e cancellazione nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani e professionali; domande di iscrizione e note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi, od estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento nonché dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti e unità da diporto soggette a registrazione; domande di iscrizione di aeromobili nel Registro aeronautico nazionale, note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento sugli aeromobili soggetti ad iscrizione nel Registro aeronautico nazionale, nonché dichiarazioni di esercente di aeromobili soggette a registrazione;

h)       atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze indicate alla lettera e), relativamente ai soggetti beneficiari;

i)         mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici, in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle concernenti le borse di studio o derivanti da rapporti di impiego o di lavoro subordinato, anche in quiescenza, relativamente al beneficiario della spesa, tranne quelle derivanti da vincite e premi del lotto, delle lotterie nazionali e dei giochi e concorsi;

j)         contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile e all’assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti contraenti; contratti di somministrazione di energia elettrica, relativamente agli utenti;

k)       ricorsi alle commissioni tributarie di ogni grado relativamente ai ricorrenti e ai rappresentanti in giudizio.

Si ricorda infine che tale articolo 6 conferisce al Ministro dell’economia e delle finanze la facoltà di aggiungere, con proprio decreto, al suddetto elenco, atti indicati alle lettere b) ed e), dai quali non risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacità contributiva nonché di escludere atti, di cui alle lettere b) e d) , dai quali risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacità contributiva.

Inoltre, nonché di individuare, mediante decreto da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale almeno novanta giorni prima della sua entrata in vigore, altre tipologie di atti nei quali dev’essere indicato il numero di codice fiscale.


 

Articolo 1, comma 223
(Limite minimo per rimborso imposte inferiori a dodici euro)

 

223. Al comma 137 dell’articolo1dellalegge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: «non sono rimborsabili», sono inserite le seguenti: «, né utilizzabili in compensazione ai sensi dell’articolo17deldecreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,»;

b) il terzo periodo è soppresso.

 

 

L’articolo 1, comma 223 modifica il comma 137 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006).

Si tratta della norma che ha previsto, con decorrenza dal 2006, che le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi non siano dovute o, se il saldo è negativo, non siano rimborsabili se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non superano il limite di dodici euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni presentate con il modello 730.

 

Per effetto della lettera a) del comma 223, non potranno essere portate in compensazione – ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997[45] – le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, sono inferiori a dodici euro.

 

La lettera b) del comma 223 in commento abroga poi il terzo periodo del menzionato comma 137 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006:

Viene pertanto soppressa la previsione secondo cui, ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d’imposta, non è dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni modello “730” dei contribuenti esonerati dall’obbligo di dichiarazione, salvo che dalla dichiarazione emerga un importo, dovuto o rimborsabile, superiore a dodici euro per ciascuna imposta o addizionale.

Si tratta precisamente dei contribuenti per i quali si rende applicabile una delle condizioni di esonero indicate all’articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

Si ricorda che a norma dell’articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione dei redditi:

a)       le persone fisiche che non possiedono alcun reddito, sempre che non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili;

b)       le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nonché redditi fondiari per un importo complessivo non superiore a lire 360.000 (185,92 euro), annui al lordo della deduzione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR e pari all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa;

c)       le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze, purché di importo non superiore a quello della deduzione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.

d)       le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purché di importo non superiore a quello della deduzione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR, nonché altri redditi per i quali la differenza tra l'imposta lorda complessiva e l'ammontare spettante delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico, e le ritenute operate risulta non superiore a 10,33 euro.

Il sesto comma del medesimo articolo 1 specifica, per altro, che nelle ipotesi di esonero previste nel quarto comma il contribuente ha comunque facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi.


 

Articolo 1, commi 224-225
(Affidamento a terzi del servizio di riscossione
tributi di comuni e province)

 


224. All’articolo52deldecreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’accerta­mento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all’articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante con­venzione, a condizione: che l’ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell’ambito territoriale di pertinenza dell’ente che la controlla;

4) le società di cui all’articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei princìpi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l’affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica»;

b) il comma 6 è abrogato.

225. Con decreto del Ministro dell’eco­nomia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i casi e le modalità attraverso le quali, previa autorizzazione del direttore dell’Agenzia delle entrate, ai soli fini della riscossione delle entrate degli enti locali, i soggetti di cui alla lettera b) del comma 5 dell’articolo52deldecreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituita dal comma 224, lettera a), del presente articolo, possono accedere a dati e informazioni disponibili presso il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate e prendere visione di atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati.


 

 

La disposizione recata dal comma 224 dell’articolo 1 in esame è diretta - come evidenziato dalla relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria - ad evitare il proseguimento della procedura di infrazione comunitaria avviata dalla Commissione europea con il parere motivato del 27 giugno 2007, riguardante la normativa nazionale relativa all’accertamento e alla riscossione dei tributi locali.

 

La Commissione in tale sede rilevava come il decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446[46]. (che tra l'altro riordina la disciplina dei tributi locali: cfr. infra), nella sua originaria formulazione, riservasse la prestazione dei servizi in questione - nonché la possibilità di partecipare alle procedure concorsuali per l'affidamento della prestazione di tali servizi - a determinate società pubbliche o società miste pubblico-private, istituite dalla legge italiana, ed anche a soggetti iscritti in un albo speciale.

Si obiettava dunque che alcune condizioni prescritte per l'iscrizione nell'albo fossero discriminatorie e che - in ogni caso - l'obbligo di iscrizione in un albo avesse effetti restrittivi sulla libera prestazione dei servizi, e che le informazioni fornite dalle autorità italiane non dimostrassero la presenza di ragioni imperative di interesse pubblico poste alla base di tali disposizioni.

Di conseguenza, la Commissione reputava la legislazione de qua non conforme agli alle norme del Trattato concernenti il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi.

 

Con le modifiche che verranno illustrate nel prosieguo, è stata dunque esclusa la possibilità di un affidamento diretto dei servizi di gestione delle entrate locali alle società miste a prevalente capitale pubblico locale.

Si consente poi ai prestatori che esercitano questo tipo di attività di poter partecipare alle gare di affidamento dei servizi in questione, senza dover preventivamente ottenere l’iscrizione nell’albo ministeriale, purché in possesso di una certificazione rilasciata dalla competente autorità di stabilimento, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore.

 

Nel dettaglio, il comma 224 in esame apporta alcune modifiche all’articolo 52 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni)del citato D.Lgs. n. 446 del 1997).

 

Anzitutto, la lettera a) sostituisce interamente la lettera b) del comma 5 del citato articolo 52.

 

Secondo il richiamato comma 1 dell’articolo 52 in questione, le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

 

La disposizione sostituita prevedeva – nella formulazione originaria – che i regolamenti comunali e provinciali sulle entrate tributarie fossero informati al criterio secondo il quale – nel caso di affidamento a terzi, anche disgiunto, della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate - le relative attività dovessero essere affidate:

1)      mediante convenzione alle aziende speciali (di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge n. 142 del 1990[47]), e, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale (previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990), con soci privati scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del medesimo D.Lgs. n. 446 del 1997 (cfr. infra),  oppure società che fossero già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi;

In base al comma 3 dell’articolo 22 della legge n. 142 del 1990, i comuni e le province erano autorizzati a gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a)       in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b)       in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c)       a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d)       a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e)       a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

f)        nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al D.P.R. n. 43 del 1988[48], a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53, fatta salva la facoltà del rinnovo dei contratti fino alla revisione del sistema delle concessioni di cui al D.Lgs. n. 112 del 1999[49], previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse.

 

Si segnala che la legge n. 142 del 1990 è confluita nel Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali - TUEL (D.Lgs. n. 267 del 2000[50]); pertanto, le modalità di gestione dei servizi pubblici lo cali trovano la loro disciplina negli artt. 112 e ss. del predetto Testo unico.

Di conseguenza, la modifica in esame ha altresì coordinato il testo dell’articolo 52 con le novità introdotte dal TUEL.

 

Ai sensi delle nuove norme, i regolamenti comunali e provinciali sulle entrate tributarie sono informati al criterio per cui - qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate (rispetto alla previsione originaria, è stato espunto il riferimento alla liquidazione) - le relative attività debbano essere affidate:

1)      ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997;

L’articolo 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997 prevede che – presso il Ministero delle finanze (oggi dell’economia e delle finanze) – sia istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

2)      agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3)      alla società a capitale interamente pubblico di cui al comma 5, lettera c), dell’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, a condizione che l’ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell’ambito territoriale di pertinenza dell’ente che la controlla. L’affidamento delle attività di accertamento e riscossione alla società di cui al presente punto 3) deve avvenire mediante convenzione.

L’articolo 113, comma 5, del TUEL, dispone che l’erogazione di servizi pubblici locali di rilevanza economica debba avvenire secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

a)       a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b)       a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;

c)       a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

3-bis) a società di cui al sopra riportato articolo 113, comma 5, lett. b), del TUEL, ossia a società a capitale misto pubblico privato, iscritte all'albo di cui al sopra citato articolo 53, comma 1. I soci privati di tali società devono essere scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai precedenti punti 1) (soggetti iscritti all’apposito albo) e 2) (operatori degli Stati membri). Si richiede inoltre che l'affidamento dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica. Il presente punto 3-bis è stato introdotto in seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame presso V la Commissione bilancio.

 

Il comma 224, lettera b), abroga il comma 6 dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Tale ultimo comma - come peraltro sottolineato nella relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria -, recando norme in ordine alle modalità di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, risulta ormai superfluo, perché in parte le norme richiamate non sono più in vigore (è il caso del D.P.R. n. 43 del 1988[51]) e in parte perché la disciplina è già richiamata in altri provvedimenti (come il D.P.R. n. 602 del 1973[52], il D.Lgs. n. 112 del 1999[53], il D.L. n. 209 del 2002[54]).

 

Il comma 225 è volto a contemperare l’esigenza di tutela della riservatezza dei contribuenti con quella dell’efficacia dell’attività di riscossione.

Tale comma demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione dei casi e delle modalità attraverso i quali i soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446 del 1997 (come sopra modificato), possono disporre di dati ed informazioni presenti nel sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, e prendere visione di atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati, ai soli fini della riscossione delle entrate degli enti locali. Sarà comunque necessaria la preventiva autorizzazione del direttore dell’Agenzia delle entrate. Il decreto dovrà essere adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge.


 

Articolo 1, commi 226-227
(Riparametrazione aliquote IRAP variate dalle regioni)

 


226. Le aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive vigenti alla data del 1° gennaio 2008, qualora variate ai sensi dell’articolo16, comma 3, deldecreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176.

227. Con decreto del Ministro dell’eco­nomia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle regolazioni debitorie necessarie ad assicurare alle regioni, per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, il medesimo gettito che sarebbe stato percepito in base alla legislazione vigente alla data del 31 dicembre 2007, anche per tenere conto degli effetti finanziari derivanti dai commi da 43 a 45 del presente articolo


 

 

Il comma 226 dell’articolo 1 introduce l’obbligo di riparametrizzare le aliquote IRAP vigenti al 1° gennaio 2008 qualora siano state variate ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del D.Lgs n. 446 del 1997[55]. Il coefficiente da applicare per la determinazione dell’aliquota IRAP è pari a 0,9176.

La disposizione è collegata alla riduzione dell’aliquota ordinaria IRAP che, ai sensi dell’articolo 1, comma 50, lettera h) del provvedimento in esame è ridotta dal 4,25% al 3,9%. Infatti, il parametro indicato dalla norma è il risultato del rapporto tra aliquota ordinaria introdotta a decorrere dal 2008 e aliquota ordinaria vigente fino al 31 dicembre 2007.

 

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 16 del D.Lgs. 446/1997 (che ha istituito l’imposta) le regioni possono variare l’aliquota base fissata dallo Stato fino a un massimo di un punto percentuale, nonché differenziare quella variazione per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.

L’IRAP è l’imposta che le regioni hanno maggiormente utilizzato – e stanno utilizzando - come strumento di politica fiscale –, per quanto ciò sia possibile negli stretti limiti della legislazione statale. Si ricorda, infatti, che la legge finanziaria per il 2003 (art. 3, comma 1 lett. a) L. 289/2002) ha disposto il blocco dell’aumento dell’aliquota IRAP e dell’addizione regionale all’IRPEF a decorrere dal 30 settembre 2002, mantenendo però l’operatività delle misure approvate prima di quella data.

A partire dalla legge finanziaria 2005 sono stati tolti i vincoli all’aumento delle aliquote IRPEF e IRAP ma esclusivamente ai fini della copertura del disavanzo in materia sanitaria. L’aumento delle aliquote è inizialmente un provvedimento che può adottare la Regione a cui è stato accertato il disavanzo (art. 1, comma 174 L. 311/2004) e con la legge finanziaria per il 2006, diventa provvedimento automatico e obbligatorio (art. 1 comma 274 e ss. L. 266/2005). Da ultimo la legge finanziaria per il 2007 (art. 1 comma 796 L. 296/2006) conferma la disciplina e prevede, per le regioni che hanno predisposto piani di rientro del deficit sanitario, incrementi automatici delle aliquote nel caso in cui i risanamenti concordati nel piano non diano i risultati attesi.

Per quanto riguarda invece le riduzioni, quasi tutte le regioni applicano aliquote ridotte (principalmente 3,25%) per le ONLUS e le cooperative sociali e ci sono regioni in cui l’esenzione è totale). Sono inoltre molti i casi in cui la diversificazione dell’aliquota (diversamente ridotta rispetto l’aliquota ordinaria) è utilizzata per incentivare e/o sostenere settori produttivi, tipologie di imprese o aree territoriali. La riduzione maggiormente diffusa tra le tipologie di imprese è quella per le società di nuova costituzione (in alcuni casi si deve trattare specificatamente di imprenditoria giovanile e/o femminile) e si estende in genere ai primi tre anni di attività. In altri casi vengono agevolate le imprese insediate in piccoli comuni o in comuni montani.

 

La finalità della norma è quella di evitare che le maggiorazioni di aliquota operate dalle regioni ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 446 del 1997 sterilizzino parte degli effetti della riduzione dell’aliquota ordinaria disposta con il provvedimento in esame.

Infatti, qualora una regione abbia deliberato una variazione in aumento di un punto percentuale (pertanto l’aliquota fino al 31 dicembre risulta pari a 5,25%), l’aliquota in vigore dal 2008 dovrà essere determinata aggiungendo all’aliquota ordinaria (3,9%) la maggiorazione riparametrizzata (0,9176%). In tal modo il rapporto tra aliquota maggiorata 2008 (4,8176%) e l’aliquota maggiorata 2007 (5,25%) rimane costante al valore del parametro fissato dalla norma.

 

In proposito si segnala che per alcune regione la maggiorazione dell’aliquota IRAP era stata imposta da legge statale[56] in quanto il relativo gettito è finalizzato al risanamento dei disavanzi in materia sanitaria.

 

Il comma 227 concerne le regolazioni debitorie da operare nei confronti delle regioni al fine di assicurare “il medesimo gettito che sarebbe stato percepito in base alla legislazione vigente alla data del 31 dicembre 2007, anche per tenere conto degli effetti finanziari” derivanti dai commi da 50 a 52 dell'articolo 1 della presente legge.

 

Le modifiche alla disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) apportate dal disegno di legge finanziaria in esame riguardano:

-          trasformazione dell’IRAP in tributo proprio della regione – in attesa dell’attuazione del federalismo fiscale, a decorrere dal 1 gennaio 2009; (articolo 1, commi 43-45);

-          modifica della disciplina riguardante la determinazione della base imponibile - principalmente la determinazione della produzione netta dei soggetti passivi e le deduzioni operabili (articolo 1 commi da 50 a 52);

-          modifica dell’aliquota ordinaria d’imposta - ridotta da 4,25% a 3,9% - a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (articolo 1 comma 50, lettera h));

-          le aliquote regionali vigenti al 1° gennaio 2008 – modificate sulla base della normativa vigente – sono “riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176” (articolo 1 comma 226, in commento)

 

Le modifiche apportate alla disciplina dell’IRAP comporteranno necessariamente variazioni di gettito per le regioni, che sono le destinatarie finali del tributo.

La norma ‘contabile’ in esame dispone che le conseguenti regolazioni debitorie siano disciplinate e determinate con un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi d’intesa con la Conferenza Stato-regioni. Le regolazioni devono far sì che per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, alle regioni sia assicurato il medesimo gettito che sarebbe stato percepito in base alla legislazione vigente alla data del 31 dicembre 2007.


 

Articolo 1, commi 228-232
(Credito d’imposta per l’adozione di misure di sicurezza da parte di piccole e media imprese commerciali).

 


228. Per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l’instal­lazione di apparecchi di videosorveglianza, per ciascuno dei periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d’imposta, determinato nella misura dell’80 per cento del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande.

229. Il credito d’imposta di cui al comma 228, non cumulabile con altre agevolazioni, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell’articolo17deldecreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

230. La fruizione del credito d’imposta di cui al comma 228 spetta nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascun anno, secondo l’ordine cronologico di invio delle relative istanze.

231. Con decreto del Ministro dell’eco­nomia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi da 228 a 230.

232. L’agevolazione di cui ai commi da 228 a 230, fermo restando il limite di cui al comma 228, può essere fruita esclusiva­mente nel rispetto dell’applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti d’importanza minore.


 

 

I commi da 228 a 232 dell’articolo 1 disciplinano la concessione di un credito d’imposta in favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande. Il beneficio fiscale spetta per le spese sostenute in investimenti finalizzati a prevenire il rischio di atti illeciti, compresa l’installazione di apparecchi di videosorveglianza.

Ai sensi del comma 228 il credito d’imposta spetta per le spese sostenute nel triennio 2008-2010.

La misura del beneficio è pari all’80% del costo sostenuto per l’adozione delle suddette misure di prevenzione, e comunque per un importo non superiore a 3.000 euro per ciascun beneficiario.

Il beneficio, in base a quanto stabilito dal comma 229, non è cumulabile con altre agevolazioni e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi. Può essere fatto valere in compensazione ai fini fiscali e contributivi e non concorre alla formazione del reddito, né al valore della produzione netta ai fini IRAP, né dà diritto alla deduzione dei componenti negativi di reddito. Esso, inoltre, non rileva ai fini della determinazione della indeducibilità degli interessi passivi, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

 

La fruizione del credito di imposta spetta nel limite di spesa, fissato dal comma 230 in misura pari a 10 milioni di euro annui secondo l’ordine cronologico di invio delle relative istanze. La norma fissa pertanto un plafond massimo di costo ammissibile all’agevolazione, esaurito il quale non saranno più soddisfatte le richieste.

Si tratta pertanto di un credito d’imposta che non è erogato in forma automatica e che l’impresa non può direttamente utilizzare in sede di dichiarazione, in quanto è soggetto a preventiva autorizzazione (c.d. “monitoraggio”), sia relativa all’esito della richiesta, che nell’ammontare del credito concretamente fruibile, elementi che dipendono evidentemente dall’esistenza di una consistenza residua sul plafond al momento della richiesta.

 

Le norme in questione non specificano le modalità di attuazione di tale disciplina ed il comma 231 rinvia ad un apposito decreto del Ministro dell’economia e finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria, la definizione delle modalità applicative.

 

L’agevolazione può essere fruita, in base al comma 232, nei limiti della normativa sugli aiuti di Stato de minimis. Si tratta della regolache, se rispettata, esenta dall’obbligo di comunicare i regimi di aiuto alla Commissione, e quindi ne assicura l’ammissibilità. La disciplina è contenuta nel nuovo regolamento n. 1998/2006 del 13 dicembre 2006[57] che si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

 

Si ricorda che il Trattato che istituisce la Comunità europea vieta gli aiuti di Stato alle imprese, in quanto distorsivi del principio della libera concorrenza, tranne i casi esplicitamente indicati. Le disposizioni che istituiscono regimi di aiuto devono essere comunicate alla Commissione, che ne valuta la compatibilità con il Trattato (art. 88).

L’attuazione di tale disciplina ha portato a definire precise condizioni di ammissibilità, oltre che per particolari settori (siderurgia, costruzioni navali, industria automobilistica, ecc.), per gli aiuti a carattere regionale e per quelli c.d. orizzontali (che interessano cioè tutti i settori in relazione a particolari obiettivi meritevoli di tutela).

In particolare per gli aiuti orizzontali, nel regolamento 98/994/CE del 7 maggio 1998, il Consiglio ha stabilito che la Commissione può adottare norme di deroga per gli aiuti destinati a specifici obiettivi che interessano tutti i settori economici (piccole e medie imprese, ricerca e allo sviluppo, tutela dell’ambiente, occupazione e formazione), nonché per quelli che non superino determinati importi (c.d. aiuti de minimis).

Su queste basi, la Commissione ha adottato tre regolamenti, rispettivamente, il Regolamento (CE) n. 68/2001 sugli aiuti destinati alla formazione, il Regolamento (Ce) n. 69/2001 sugli aiuti de minimis e il Regolamento (CE) n. 70/2001 sugli aiuti destinati alle PMI. Quanto alle misure di aiuto di importanza minore, rientranti nel c.d. de minimis, va segnalato che essi sono attivabili su tutto il territorio nazionale, e con riferimento non solo alle PMI ma anche alle grandi imprese. Si tratta di aiuti che, in quanto particolarmente esigui, non hanno un impatto sensibile sulla concorrenza tra gli Stati membri, e possono quindi essere adottati in deroga al divieto e alle procedure di informazione previsti dal Trattato. Tale categoria di aiuti, originariamente definita nella comunicazione della Commissione 92/C 213/02, è stata poi modificata con la comunicazione della Commissione 96/C 68/06(pubblicata in GUCE C 68 del 6 marzo 1996) e poi dal Regolamento (CE) n. 69 del 2001 (GUCE L 10 del 13/1/2001), in vigore fino al 31 dicembre 2006.

Nella categoria de minimis, in base a tale regolamento, rientravano gli aiuti che non superassero complessivamente la soglia di 100.000 euro nell'arco di 3 anni[58]. Il limite riguardava qualsiasi aiuto pubblico accordato a tale titolo, e tutte le categorie di aiuti, indipendentemente dalla loro forma o obiettivo.

Il nuovo regolamento n. 1998 del 2006 si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a)       aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b)       aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato;

c)       aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato, in alcuni specifici casi;

d)       aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri,

e)       aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

f)         aiuti ad imprese attive nel settore carboniero;

g)       aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

h)       aiuti concessi a imprese in difficoltà.

 

Circa la soglia per rientrare nella categoria “de minimis il regolamento, innovando rispetto al precedente, stabilisce che l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superarei 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve invece superare i 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.

I massimali così stabiliti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto è l’equivalente sovvenzione lordo.

Rimane l’obbligo per gli Stati membri, qualora intendano concedere un aiuto «de minimis» ad un’impresa, di informare l’impresa per iscritto circa l’importo potenziale dell’aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al regolamento comunitario.


 

Articolo 1, commi 233-237
(Credito d’imposta per le spese sostenute dai rivenditori di generi di monopolio per l’acquisto di impianti e attrezzature di sicurezza)

 


233. Agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, per ciascuno dei periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d’imposta per le spese sostenute per l’acquisizione e l’installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni.

234. Il credito d’imposta di cui al comma 233, determinato nella misura dell’80 per cento del costo sostenuto per i beni e servizi indicati al medesimo comma e, comunque, fino ad un importo massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, in riferimento a ciascun periodo d’imposta, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell’articolo17deldecreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

235. La fruizione del credito d’imposta di cui al comma 233 spetta nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per ciascun anno, secondo l’ordine cronologico di invio delle relative istanze.

236. Con decreto del Ministro dell’eco­nomia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi da 233 a 235.

237. L’agevolazione di cui ai commi da 233 a 235, fermo restando il limite di cui al comma 234, può essere fruita esclusiva­mente nel rispetto dell’applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore.


 

 

I commi da 233 a 237 dell’articolo 1 dispongono il riconoscimento di un credito di imposta in favore delle imprese che effettuano rivendita di generi di monopolio, al fine di incentivare gli investimenti in sicurezza.

 

Il comma 233 prevedeche il credito d’imposta venga riconosciuto, per ciascuno dei periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010, agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, che abbiano sostenuto spese per l’acquisizione e l’installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione di strumenti elettronici di pagamento, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni.

 

Il comma 234 fissa il suddetto credito di imposta in misura pari all’80 per cento del costo sostenuto per i predetti beni e servizi e, in ogni caso, fino ad un importo massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, in riferimento a ciascun periodo di imposta. Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi dei soggetti beneficiari.

Inoltre, si precisa che esso può essere utilizzato in compensazione con altri tributi secondo la normativa vigente[59], in sede di dichiarazione dei redditi, e che non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né al valore della produzione ai fini del calcolo dell’IRAP. La norma chiarisce inoltre, in via interpretativa, che il beneficio non contribuisce alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito, ai sensi della normativa tributaria vigente, ai fini IRES[60].

 

La norma fissa inoltre un limite di spesa complessivo delle minori entrate, pari a 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008-2010 in cui il credito d’imposta può essere fatto valere in compensazione degli obblighi fiscali e contributivi, secondo l’ordine cronologico di invio delle richieste (comma 235). A tal fine, il comma 236 rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione delle modalità di attuazione delle predette disposizioni.

 

Il comma 237 dispone che la misura agevolativa, fermo restando l’importo massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, possa essere fruita esclusivamente nel rispetto dell’applicazione della regola “de minimis[61].

 

Si ricorda che la regola del “de minimis” è stata introdotta a seguito dell’emanazione del Regolamento 98/994/CE che ha conferito alla Commissione europea la facoltà di stabilire, mediante un regolamento, una soglia al di sotto della quale gli aiuti di Stato non rientrano più nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, che sancisce l’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, salvo deroghe[62].

Con il Regolamento 2001/69, la Commissione ha fissato tale soglia a 100.000 euro con riferimento ad un periodo di tre anni. Nel 2006, tale soglia è stata raddoppiata a 200.000 euro.

Pertanto, gli aiuti di Stato che non superano l’importo di 200.000 euro sono dispensati dalla procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 3, che contempla l'obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla Commissione europea, al fine di stabilirne la compatibilità con il mercato comune.


 

Articolo 1, comma 238
(Aliquota ridotta IRAP per le cooperative di servizi del settore selvicolturale)

 

238. Alle imprese di cui all’articolo8deldecreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, si applica l’articolo45, comma 1, deldecreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

 

 

Il comma 238 dell’articolo 1 estende l’applicazione dell’aliquota agevolata IRAP (1,9%) di cui all’articolo 45, comma 1 del decreto legislativo n. 446/1997[63] alle imprese indicate nell’articolo 8 del D.Lgs. n. 227 del 2001[64]. Si tratta, in particolare, delle cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via  principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali.

 

Ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997, per i soggetti operanti nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi si applica l’aliquota agevolata IRAP.

In particolare, la norma, nella versione vigente, dispone che “per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per gli otto periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento”.

Tuttavia, l’articolo 9, comma 5 del provvedimento in esame prevede la modifica del citato comma 1 dell’articolo 45 diretto ad applicare anche per il 2007 l’aliquota dell’1,9% e a prorogare al 2008 l’aliquota del 3,75%.

 

La norma, per come formulata, sembrerebbe prevedere l’applicazione dell’aliquota agevolata per i periodi d’imposta in corso dal 1998.

L’aliquota applicabile per l’anno 2007, in base al coordinato disposto con il comma 5 dell’articolo 9 del provvedimento in esame, risulta pari all’1,9%.

 


 

Articolo 1, comma 239
(Non imponibilità dei contributi per il settore bieticolo saccarifero)

 

239. Gli aiuti comunitari di cui all’articolo2, comma 5, deldecreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, esclusi dal concorso alla formazione del reddito in base a quanto previsto dalla stessa disposizione, non concorrono alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

 

 

Il comma 239 dell’articolo 1 prevede che i contributi ricevuti dalle imprese ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non concorrono alla formazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive - IRAP, di cui al titolo I del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

 

Il citato articolo 2 del D.L. n. 2 del 2006 reca interventi per fronteggiare la crisi del settore bieticolo-saccarifero, anche in relazione alla prospettata riforma comunitaria della Organizzazione comune di mercato (OCM) del settore. La disposizione prevede, fra l’altro, al comma 5, che gli aiuti comunitari alla ristrutturazione delle imprese derivanti dall’attuazione della riforma dell’organizzazione comune di mercato dello zucchero non concorrono alla formazione del reddito.

 


 

Articolo 1, comma 240
(Agevolazioni fiscali sul gasolio e sul GPL per riscaldamento
impiegati in zone montane)

 

240. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all’articolo5deldecreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del medesimo decreto-legge.

 

 

Il comma 240 dell’articolo 1 stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (ossia dal 1° gennaio 2008) e fino al 31 dicembre 2008, trovino applicazione le agevolazioni fiscali sul gasolio e sul GPL per riscaldamento impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all’articolo 5 del D.L. n. 356 del 2001[65], convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001.

Con tale disposizione viene pertanto ulteriormente prorogato , sino al 31 dicembre 2008, l’incremento dell’agevolazione a favore dei soggetti che utilizzano il gasolio e il GPL per uso di riscaldamento nelle zone geografiche individuate dall’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998[66].

La richiamata agevolazione si sostanzia in un’ulteriore riduzione del costo del gasolio da riscaldamento ovvero del costo del GPL[67]. Infatti, alla riduzione di costo introdotta dall’articolo 1 del D.P.R. n. 361 del 1999 (0,103 euro per litro di gasolio e 0,133 euro per chilogrammo di GPL), è stata aggiunta un’altra agevolazione, ad opera dell’articolo 4 del D.L. n. 268 del 2000, convertito dalla legge n. 354 del 2000. Tale beneficio consiste in un’ulteriore riduzione del costo pari a 0,026 euro per ciascun litro di gasolio e per ciascun chilogrammo di GPL, limitatamente al periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000. Tale agevolazione è stata più volte prorogata[68], da ultimo al 31 dicembre 2007, ai sensi dell’articolo 1, comma 394, lettera c), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007.

 

Per effetto della disposizione del comma 240 pertanto, sino al 31 dicembre 2008 troverà applicazione l’ulteriore riduzione pari a 0,026 euro (50 lire) per ogni litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e per ogni chilogrammo di GPL.

L’agevolazione totale consiste, pertanto, in una riduzione complessiva pari a 0,129 euro (lire 250) per litro di gasolio usato come combustibile (rispetto all’accisa ordinaria di 0,403 euro[69]) e a 0,159 euro (lire 308) per chilogrammo di GPL (rispetto all’accisa ordinaria di 0,190 euro[70]).

 

Il suddetto beneficio, che non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise, è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:

§      ricadenti nella zona climatica F di cui al D.P.R. n. 412 del 1993; vale a dire che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000, ai sensi del medesimo D.P.R. n. 412[71];

§      facenti parte di province nelle quali oltre il 70% dei comuni ricade nella zona climatica F;

§      della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;

§      non metanizzati ricadenti nella zona climatica E[72], di cui al citato D.P.R. n. 412 del 1993, e individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive. Il suddetto beneficio è applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto D.P.R. n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati[73].

 

Per conseguenza, i soggetti residenti in tali zone pagheranno un’accisa di 0,274 euro per litro per il gasolio da riscaldamento e 0,031 euro per chilogrammo di GPL.

 

Il medesimo comma 240 rinnova sino al 31 dicembre 2008 le disposizioni in materia di agevolazione per il calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del citato d.-l. n. n. 356 del 2001[74], convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001.

In particolare, si dispone l'applicazione dell’aumento di 0,015 euro (30 lire), per ogni chilowattora di calore fornito, della misura del credito d’imposta previsto a favore dei soggetti che utilizzano, quale fonte di energia alternativa, le reti di riscaldamento alimentate con biomasse o con energia geotermica, di cui all’articolo 8, comma 10, lettera f), della legge n. 448 del 1998[75].

Si ricorda anche che l’articolo 29 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2001, la concessione di un contributo, corrisposto nella forma del credito d’imposta, pari a lire 40.000 per ogni chilowattora di potenza impegnata, a favore degli utenti che si collegano ad una rete di teleriscaldamento alimentata dall'energia geotermica o da biomassa. Ciò comporta una riduzione dei costi di allacciamento alla rete, di cui beneficiano i nuovi utenti che si collegano a tali reti, nonché gli utenti che aumentano la potenza impegnata.

 

Circa la disciplina comunitaria in materia, si ricorda che il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, di attuazione della direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, ha apportato numerose modifiche al Testo Unico delle accise. Tale decreto legislativo è entrato in vigore il 1° giugno 2007.

La principale novità della direttiva 2003/96/CE è costituita dal fatto che essa amplia l’insieme dei prodotti energetici che rientrano nel regime comunitario di accisa e che pertanto gli Stati membri devono obbligatoriamente sottoporre ad accisa. Con la direttiva 2003/96/CE il regime di accisa viene applicato ad un insieme più esteso di prodotti, costituito dai cosiddetti prodotti energetici in senso ampio, cui si aggiunge altresì l’elettricità. La direttiva prevede (Allegato I) i livelli minimi di tassazione applicabili ai vari prodotti soggetti ad accisa e permette agli Stati membri di applicare, sotto controllo fiscale, aliquote d’imposta differenziate purché rispettino talune condizioni ed esenzioni e riduzioni delle aliquote purché non pregiudichino il corretto funzionamento del mercato interno, non comportino distorsioni della concorrenza e non siano inferiori al livello minimo stabilito nella direttiva. I livelli minimi di tassazione per il gasolio da riscaldamento sono indicati nell’allegato I, tabella C e sono di 21 euro per mille litri di gasolio , mentre è prevista aliquota zero per il GPL per riscaldamento.

Gli Stati membri possono inoltre applicare esenzioni o riduzioni parziali del livello di tassazione (art. 15) per (tra le altre ipotesi) l’elettricità generata da biomassa ed i prodotti energetici utilizzati per la generazione combinata di calore e energia.

L’articolo 18 della direttiva consente infine di continuare ad applicare le riduzioni nei livelli di tassazione o le esenzioni fissate nell’allegato II ai Paesi ivi indicati, fino al 31 dicembre 2006. Tra queste è ricompresa l’applicazione di aliquote ridotte in talune zone particolarmente svantaggiate dell’Italia, sul gasolio domestico da riscaldamento e sul GPL usato per riscaldamento, purché conformi ai livelli minimi di accisa.

Inoltre (art. 19), il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche.


 

Articolo 1, commi 241-246
(Fondo per le vittime dell’amianto)

 


241. È istituito presso l’Istituto nazio­nale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell’amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto e alla fibra «fiberfrax», e in caso di premorte in favore degli eredi.

242. Le prestazioni del Fondo di cui al comma 241 non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell’ordinamento.

243. Il Fondo di cui al comma 241 eroga, nel rispetto della propria dotazione finanziaria, una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore di superstiti, liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, o dell’articolo13, comma 7, dellalegge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall’INAIL.

244. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 241 è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. L’onere a carico dello Stato è determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all’amianto.

245. Per la gestione del Fondo di cui al comma 241 è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato amministratore la cui compo­sizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

246. L’organizzazione e il finanzia­mento del Fondo di cui al comma 241, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

I commi da 241 a 246 dell’articolo 1 istituiscono, presso l’INAIL, il Fondo per le vittime dell’amianto (di seguito “Fondo”).

 

Tale Fondo, che ha contabilità autonoma e separata, opera (comma 241) in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto e alla fibra “fiberfrax”. Le prestazioni del Fondo, inoltre, operano in favore degli eredi in caso di premorienza.

 

Ai sensi del comma 242, le prestazioni del Fondo non escludono i diritti di cui alle norme generali e speciali dell’ordinamento, cumulandosi con essi.

 

Per quanto riguarda la disciplina dei rischi derivanti dalle attività lavorative che comportano l’esposizione ad amianto, si ricorda che l’articolo 13, commi 6, 7 e 8, della L. 27 marzo 1992, n. 257[76], e successive modificazioni, concede un beneficio previdenziale a determinate categoria di lavoratori che durante l’attività lavorativa siano stati esposti all’amianto.

Tale beneficio consiste nell’applicazione, ai periodi di contribuzione obbligatoria relativi all’esposizione all’amianto, di un coefficiente di moltiplicazione ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche. In particolare:

-        ai periodi di prestazione lavorativa nelle miniere e nelle cave di amianto si applica il coefficiente di 1,5 (comma 6);

-        al periodo di esposizione all’amianto, nel caso di contrazione di malattia professionale documentata dall’INAIL a causa della medesima esposizione, si applica il coefficiente di 1,5 (comma 7);

-        all’intero periodo di esposizione all’amianto soggetto alla relativa assicurazione INAIL, purché di durata superiore a 10 anni, si applica il coefficiente di 1,25 (comma 8), utile solamente ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime. Si ricorda tuttavia che, sino al 1° ottobre 2003 (cioè sino al giorno antecedente all’entrata in vigore del D.L. 269 del 2003), era invece previsto un coefficiente pari all’1,5 che si applicava anche ai fini della maturazione del diritto di accesso alla pensione (cfr. infra).

 

L’applicazione della disposizione di cui all’articolo 13, comma 8, della L. 257 del 1992 (nella formulazione vigente prima della modifica introdotta dal già citato decreto-legge n. 269 del 2003) ha dato luogo a notevoli problemi interpretativi per l’individuazione dei relativi beneficiari. Sul punto è intervenuto il Ministero del lavoro, il quale, nel corso della XIII legislatura, ha istituito un apposito tavolo tecnico ed ha emanato circa 150 atti di indirizzo rivolti all’INAIL con i quali sono state individuate le singole aziende, e i singoli reparti all’interno delle stesse, alle quali si ritiene applicabile il citato articolo 13, comma 8, della L. 257 del 1992. Sulla base di tali atti di indirizzo, l’INAIL ha poi rilasciato ai lavoratori interessati le certificazioni attestanti il diritto al beneficio e alcuni lavoratori hanno iniziato a percepire il trattamento pensionistico. Diversi datori di lavoro hanno però ritenuto che tali atti di indirizzo comportassero una disparità di trattamento sia all’interno di una stessa azienda, sia tra diverse aziende, per cui si è cerato un notevole contenzioso. Per risolvere il contenzioso è intervenuto quindi l’articolo 18, comma 8, della L. 31 luglio 2002, n. 179, il quale ha confermato la validità delle certificazioni rilasciate dall’INAIL antecedentemente alla data di entrata in vigore della medesima L. 179/2002 sulla base degli atti di indirizzo emessi dal Ministero del lavoro per l’individuazione dei lavoratori che hanno diritto ai benefici previdenziali sopra illustrati. Scopo della norma è stato dunque quello di dare certezza ai lavoratori che hanno ricevuto dall’INAIL le suddette certificazioni.

L’articolo 47 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269[77], convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, come detto, ha modificato in pejus la disciplina concernente i benefici previdenziali, riducendo la misura del coefficiente di moltiplicazione dei periodi contributivi a favore dei lavoratori esposti all’amianto da 1,5 a 1,25, con decorrenza dal 1° ottobre 2003. Il nuovo coefficiente inoltre deve applicarsi, con la medesima decorrenza, soltanto per la determinazione della misura del trattamento previdenziale e non anche per la maturazione dei requisiti di accesso alla pensione (i cosiddetti requisiti minimi contributivi). Quindi, mentre per le ipotesi di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 13 della L. 257 del 1992, il coefficiente resta pari a 1,5 ed ha effetto solo per la maturazione del diritto, per la fattispecie relativa all’esposizione all’amianto per un periodo di esposizione superiore a 10 anni, il valore del coefficiente viene ridotto a 1,25, ed è valido solo ai fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche.

L’articolo 47 del D.L. 269 del 2003 ha inoltre previsto che le nuove misure si applicassero anche ai lavoratori a cui fossero state rilasciate le certificazioni dall'INAIL relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti di indirizzo emanati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima dell'entrata in vigore del D.L. 269 del 2003, ovvero prima del 1° ottobre 2003[78]. Sono comunque fatte salve le disposizioni previgenti per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del richiamato D.L. 269, il diritto alla pensione anche con i benefici previdenziali riconosciuti per l’esposizione all’amianto, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.

Tale articolo peraltro ha inteso estendere la rivalutazione del periodo di esposizione all’amianto ai fini pensionistici anche ai lavoratori non coperti dall’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL. Si prevede infatti che il beneficio viene riconosciuto in favore dei lavoratori (tutti i lavoratori, anche quelli non assicurati presso l’INAIL) che siano stati esposti (per un periodo superiore a 10 anni) all'amianto "in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno". Resta fermo che tali limiti non concernono i soggetti per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell’esposizione all’amianto, secondo quanto previsto dal testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. La sussistenza dell'esposizione all'amianto e la sua durata devono essere accertate e certificate dall'INAIL.

È stato disposto l’obbligo, infine, per i lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefìci, di presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale contenente le modalità di attuazione dell’articolo in oggetto[79], a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.

Sulla materia in esame è intervenuto in seguito l’articolo 3, comma 132, della L. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) che ha provveduto a ripristinare le disposizioni concernenti i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto, di cui all’articolo 13, comma 8, della L. 257 del 1992, vigenti anteriormente al 2 ottobre 2003 - data di entrata in vigore del D.L. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla L. 326 del 2003, che ne aveva modificato la disciplina - a favore dei lavoratori che abbiano maturato il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della L. 257 del 1992 o presentato domanda di riconoscimento all’INAIL entro il 2 ottobre 2003 ovvero abbiano ottenuto sentenze favorevoli per le cause già avviate entro la medesima data.

Il suddetto articolo 3, comma 132, inoltre, precisa che restano valide le certificazioni già rilasciate dall’INAIL.

Pertanto, per il combinato disposto dell’articolo 47, comma 6-bis del D.L. 269 del 2003 e dall’articolo 3, comma 132, della L. 350 del 2003, le disposizioni previgenti al D.L. 269 continuano ad applicarsi in favore dei lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, alternativamente:

-        abbiano già ottenuto il riconoscimento, in sede giudiziaria o amministrativa, del beneficio previdenziale in oggetto;

-        abbiano già presentato domanda all’INAIL per il rilascio del certificato attestante lo svolgimento di attività lavorative con esposizione ultradecennale all’amianto;

-        abbiano già maturato il diritto alla pensione anche con contributi riconosciuti per lavorazioni esposte all’amianto ;

-        abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento;

-        siano percettori di trattamenti di mobilità.

In questi casi la misura del coefficiente di moltiplicazione per il periodo di esposizione all’amianto è ancora pari a 1,5 e vale sia per il raggiungimento del diritto sia per la determinazione della misura della pensione.

Si consideri inoltre che con l’articolo 3, comma 133, della citata L. 350 del 2003 i benefici previdenziali previsti dalla L. 257 del 1992 a favore dei lavoratori esposti all’amianto sono stati estesi – a decorrere dal 2004 – anche ai lavoratori dello stabilimento ex ACNA di Cengio che siano stati esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, indipendentemente dal periodo di esposizione al rischio.

Le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal D.L. 269 del 2003 sono state quindi stabilite con il D.M. 27 ottobre 2004 che ha previsto una disciplina a doppio binario, distinguendo tra i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 sono stati esposti all’amianto per periodi lavoratori non soggetti all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL e quelli che, invece, sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi soggetti all’assicurazione INAIL e che hanno maturato, sempre alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali[80].

Pertanto per i lavoratori non soggetti all’assicurazione INAIL si applica il disposto dell’art. 47 del citato D.L. 269 e, pertanto, la maggiorazione di un anno di contribuzione si verifica ogni quattro anni di contribuzione anziché ogni due (coefficiente pari a 1,25 anziché 1,50).

I lavoratori soggetti all’assicurazione INAIL devono presentare domanda all’INAIL (entro il 15 giugno 2005) solo nel caso in cui non lo abbiano già fatto. A questi soggetti si applica la disciplina previgente al D.L. 269 del 2003.

Il decreto ministeriale precisa infine che l’anzianità complessiva utile ai fini pensionistici, conseguita con l’attribuzione dei benefici previdenziali derivanti dall’esposizione all’amianto, non può comunque risultare superiore a 40 anni, ovvero al limite massimo stabilito dai regimi pensionistici di appartenenza (qualora sia inferiore a 40 anni).

 

Si segnala inoltre che l’articolo 1, comma 567, della L. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) detta una disciplina particolare per quanto riguarda le competenze alla certificazione dell’esposizione all’amianto per i lavoratori marittimi assicurati presso l’IPSEMA.

Si prevede quindi che, per i lavoratori marittimi, la sussistenza e la durata dell’esposizione all’amianto siano accertate e certificate dall’IPSEMA e non più, come prevedeva la normativa previgente[81], dall’INAIL, con la precisazione che comunque restano valide le domande di certificazione già presentate all’INAIL, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia del 27 ottobre 2004, in attuazione dell’articolo 47 del D.L. 269 del 2003[82].

Inoltre si ricorda che con il D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 si è provveduto[83] al recepimento della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.

Il menzionato decreto legislativo, al fine di dare attuazione alla normativa comunitaria, ha provveduto ad inserire nel D.Lgs. 626 del 1994 il nuovo Titolo VI-bis con cui (fermo restando quanto previsto dalla L. 257 del 1992) viene introdotta una nuova disciplina relativa alla protezione dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto, provvedendo contestualmente ad abrogare il Capo III del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, recante la precedente disciplina in materia.

 

Si consideri infine che la XI Commissione (Lavoro) della Camera ha avviato l’esame in sede referente della proposta di legge A.C. 2298, volta ad estendere i benefici previdenziali previsti per i lavoratori che, in relazione allo svolgimento della prestazione lavorativa, siano stati esposti all’amianto, anche a coloro i quali siano stati collocati in quiescenza prima dell’entrata in vigore della L. 27 marzo 1992, n. 257.

 

Il Fondo eroga (comma 243), nei limiti della propria dotazione finanziaria, una prestazione economica aggiuntiva rispetto alla rendita diretta o in favore dei superstiti erogata dall’INAIL ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124[84], nonché alle prestazioni pensionistiche di cui all’articolo 13, comma 7, della citata L. 257 del 1992. Tale prestazione è fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall’INAIL.

Si osserva in proposito che il testo non specifica i criteri a cui deve attenersi l’INAIL nella definizione della percentuale della rendita né gli organi del medesimo istituto a cui spetta tale determinazione.

 

Si ricorda che l’articolo 13, comma 7, della L. 257/1992 prevede che ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'INAIL, il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5 (cfr. amplius supra).

 

Il finanziamento del Fondo (comma 244) è, per un quarto, a carico delle imprese e, per tre quarti, a carico del bilancio dello Stato. Per la quota a carico delle imprese si provvede mediante un'addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto. L'onere a carico dello Stato è fissato in 30 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009 e in 22 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

 

Infine, i commi 245 e 246 concernono la gestione, l'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni.

In particolare, il comma 245 istituisce, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, un comitato amministratore per la gestione del Fondo, stabilendo altresì che la durata in carica degli organi e i compiti del Fondo siano determinati con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, cioè entro il 30 marzo 2008.

Allo stesso tempo, sono rimandate ad un regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro (comma 246), di concerto con il Ministro dell’economia, da emanare anche in questo caso entro il 30 marzo 2008, l’organizzazione e il finanziamento del Fondo nonché le modalità di erogazione delle prestazioni.


 

Articolo 1, commi 247-250
(Attribuzione alle regioni ed alle province di Trento e Bolzano dell’incremento delle riscossioni IVA e accise negli interporti)

 


247. Per il finanziamento di investimenti per il potenziamento della rete infra­strutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, con priorità per i collegamenti tra i porti e la viabilità stradale e ferroviaria di connessione, è attribuito alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l’incremento delle riscossioni dell’imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti.

248. La quota spettante ai sensi del comma 247 alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è computata, a decorrere dall’anno 2008, a condizione che il gettito complessivo derivante dall’imposta sul valore aggiunto e dalle accise sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione previ­sionale e programmatica, con riferimento all’incremento delle riscossioni nei porti e negli interporti rispetto all’ammontare dei medesimi tributi risultante dal consuntivo dell’anno precedente.

249. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, a decorrere dal 2008, un fondo per il finanziamento di interventi e di servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari per i porti. Il fondo è alimentato dalle somme determinate ai sensi del comma 247 al netto di quanto attribuito allo specifico fondo dal decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell’eco­nomia e delle finanze, di attuazione dell’articolo1, comma 990, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al netto della quota di gettito eventualmente già spettante alla regione o provincia autonoma a norma dei rispettivi statuti. A ciascuna regione spetta comunque l’80 per cento dell’incremento delle riscossioni nei porti nel territorio regionale.

250. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l’Asso­ciazione dei porti italiani, sono definite le modalità attuative della partecipazione alle riscossioni dei tributi erariali e del trasferimento del fondo, nonché i criteri per la destinazione delle risorse e per il monitoraggio degli interventi.


 

 

I commi da 247 a 250 dell’articolo 1 aumentano le risorse a disposizione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento di investimenti finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, con priorità per i collegamenti tra i porti e la viabilità stradale e ferroviaria[85].

A tali soggetti viene infatti attribuito l’incremento delle riscossioni dell’IVA e delle accise nei porti e interporti di ciascuna regione, rispetto al consuntivo dell’anno precedente. E’ prevista la costituzione di un Fondo specifico dove confluiscono gli aumenti e che viene ripartito con decreto ministeriale, sentita la Conferenza Stato-regioni. L’ottanta per cento dell’incremento spetta comunque alla regione.

 

Si ricorda che le regioni, in relazione ai porti ed alle infrastrutture portuali, ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 112/1998 – recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 59/1997 - sono titolari delle funzioni di “programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale”.

 

Il comma 248 dispone che la quota spettante, ai sensi del comma 247, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, venga computata, a decorrere dall’anno 2008, a condizione che il gettito complessivo derivante dall’IVA e dalle accise sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica, con riferimento all’incremento delle riscossioni nei porti e negli interporti a livello nazionale, anziché, come originariamente previsto, a livello regionale[86], rispetto all’ammontare dei medesimi tributi risultante dal consuntivo dell’anno precedente.

 

Il comma 249 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, un fondo per il finanziamento di interventi e di servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari per i porti.

Il predetto fondo è alimentato dalle somme determinate ai sensi del comma 247, al netto di quanto attribuito allo specifico fondo dal decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell’economia e delle finanze, di attuazione dell’articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).

 

Ai sensi del citato comma 990, al fine del completamento del processo di autonomia finanziaria delle autorità portuali, con decreto adottato di concerto tra il Ministero dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture, è determinata, per i porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali, la quota dei tributi diversi dalle tasse e diritti portuali da devolvere a ciascuna autorità portuale, al fine della realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi piani regolatori portuali e piani operativi triennali con contestuale soppressione dei trasferimenti dello Stato a tal fine.

 

Il fondo in questione è ripartito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Dalla quota destinata alla ripartizione, si deve scomputare la quota di gettito eventualmente già spettante alla regione o alla provincia autonoma a norma dei rispettivi statuti.

A ciascuna regione spetta, comunque, l’ottanta per cento dell’incremento delle riscossioni nei porti situati nel territorio regionale.

 

Il comma 250 rimette ad un decreto del Ministro dei trasporti, la definizione delle modalità attuative della partecipazione alle riscossioni dei tributi erariali e del trasferimento del fondo, nonché i criteri per la destinazione delle risorse e per il monitoraggio degli interventi. Il decreto dovrà essere adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture, e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e sentita l’Associazione dei porti italiani.


 

Articolo 1, comma 251
(Aumento del compenso che i concessionari della riscossione devono versare alla Fondazione IFEL)

 

251. Al comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 22 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, le parole: «dello 0,6 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «dello 0,8 per mille».

 

 

Il comma 251 dell’articolo 1 aggiorna l’importo che i concessionari del servizio nazionale della riscossione – in relazione all’attività di cui all’art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 504 del 1992[87]devono versare all’Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL).

 

Il citato articolo 10, comma 5, prevede che - con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani - siano approvati i modelli della dichiarazione, anche congiunta o relativa ai beni indicati nell'articolo 1117, n. 2)[88] del codice civile, e sono determinati i dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti che devono essere eventualmente allegati e le modalità di presentazione, anche su supporti magnetici, nonché le procedure per la trasmissione ai comuni ed agli uffici dell'Amministrazione finanziaria degli elementi necessari per la liquidazione ed accertamento dell'imposta; per l'anno 1993 la dichiarazione deve essere inviata ai comuni tramite gli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli per il versamento al concessionario e sono stabilite le modalità di registrazione, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo del Ministero delle finanze. Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) organizza le relative attività strumentali.

 

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengono disciplinate le modalità per l'effettuazione dei suddetti servizi, prevedendosi un contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione; con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità di trasmissione da parte dei predetti soggetti dei dati relativi alla riscossione.

 

La Fondazione IFEL- Istituto per la finanza e l’economia locale è stata costituita in data 16 marzo 2006, conformemente a quanto previsto dal comma 2-ter del decreto legge n. 7 del 2005[89], convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, che ha attribuito all’ANCI l’obbligo di proseguire i servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei Comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell’attività di informazione ai contribuenti.

 

Conformemente quanto previsto dal successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 22 novembre 2005, l’IFEL succede in tutti i rapporti attivi e passivi del Consorzio ANCI-CNC per la fiscalità locale, costituito in data 22 febbraio 1994, sulla base del decreto legislativo 504 del 1992, con cui è stata istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili.

Il Consorzio ANCI-CNC aveva attuato, in dieci anni di attività, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, un complesso di servizi finalizzati alla formazione e gestione di anagrafi dei contribuenti tenuti al versamento dell'ICI, assicurando informazioni al Ministero dell'economia e delle finanze, in termini di dati, elaborazioni ed elementi utili per l'applicazione dell’ICI.

 

Con la disposizione in commento viene modificato il comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 22 novembre 2005[90], elevando dallo 0,6 per mille allo 0,8 per mille del gettito ICI il contributo da versarsi all’IFEL da parte dei concessionari del servizio nazionale della riscossione.

 

Si ricorda che dal 1° ottobre 2006, l'attività di riscossione nazionale dei tributi è attribuita all'Agenzia delle Entrate, che la esercita per mezzo di Equitalia Spa.

In base al comma 7 dell'art. 3 del d.l. n. 203 del 2005[91], Equitalia - prima denominata Riscossione - ha concluso, al 29 settembre 2006, l'acquisto delle 37 Società Concessionarie, in misura non inferiore al 51% del capitale sociale delle stesse.

Equitalia – i cui soci sono l’Agenzia delle Entrate (51%) e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (49%) - è presente su tutto il territorio nazionale, tranne la Sicilia.


 

Articolo 1, comma 252
(Onere della prova per l’Agenzia delle entrate
relativamente agli studi di settore)

 


252. All’articolo1, comma 14, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini dell’accertamento l’Agenzia delle entrate ha l’onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l’attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al presente comma, approvati con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 marzo 2007, pubblicato nel supple­mento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007, e successive modificazioni, fino all’entrata in vigore dei nuovi studi di settore varati secondo le procedure, anche di concertazione con le categorie, della disciplina richiamata dal presente comma. In ogni caso i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori di cui al presente comma non sono soggetti ad accertamenti automatici».


 

 

Il comma 252 dell’articolo 1 in esame pone in capo all’Agenzia delle entrate l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi che risultano dall'applicazione degli indicatori di normalità economica, fino all'entrata in vigore dei nuovi studi di settore.

 

A tal fine, la disposizione in esame inserisce all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), dopo il primo periodo, un ulteriore periodo a mente del quale, ai fini dell'accertamento, l'Agenzia delle entrate ha l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica.

 

La disposizione in esame specifica che, in ogni caso, i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dai richiamati indicatori non sono soggetti ad accertamenti automatici.

 

Gli indicatori di normalità economica qui richiamati sono stati approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007, e successive modificazioni. Gli specifici indicatori di normalità economica, così approvati, sono idonei all'individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.

 

Secondo il richiamato comma 14 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, fino all’elaborazione e revisione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, che tengono conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, si tiene altresì conto di specifici indicatori di normalità economica, di significativa rilevanza, idonei all’individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. Ai fini della relativa approvazione non si applica la disposizione di cui all'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 10 della medesima legge.

 

La circolare 23 gennaio 2008, n. 5 dell’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sui riflessi che il DL n. 81/2007[92] e la disposizione della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) in commento determinano sull’attività di accertamento derivante dagli studi di settore[93] con particolare riferimento all’applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma 14 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, n. 296.

L’articolo 15 del DL n. 81/2007, introducendo i commi 14-bis e 14-ter all’articolo 1 della finanziaria 2007, ha disposto che gli indicatori di normalità economica:

- hanno natura sperimentale,

- costituiscono presunzioni semplici;

- non danno luogo ad accertamenti automatici; pertanto, nel caso in cui il valore dichiarato dal contribuente risulti inferiore a quello desumibile dagli indicatori, spetta all’ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati.

Nell’accertamento effettuato in base agli studi di settore l’onere di fornire materiale probatorio spetta, in primo luogo al contribuente in sede di contraddittorio; in caso di applicazione degli indicatori l’Ufficio comunque deve accompagnare questi ultimi con ulteriori elementi, a prescindere dall’atteggiamento che il soggetto sottoposto a controllo terrà in sede di contraddittorio.

Secondo quanto evidenziato nella circolare, la norma in esame non determina effetti sostanziali in termini di accertamento; ciò in quanto la natura di “accertamento automatico” attribuito agli studi di settore risulta attenuato se si considera che il contribuente, normalmente, avvia un contraddittorio e pertanto l’amministrazione finanziaria deve intervenire anche fornendo, eventualmente, una documentazione probatoria. In particolare, con riferimento agli studi di settore, viene escluso che “l’utilizzo possa avvenire in modo indiscriminato (o “automatico”), non solo con riguardo alle stime operate tenendo conto degli indicatori di normalità economica di cui al comma 14 della legge finanziaria del 2007, ma anche per quelle effettuate senza il contributo degli indicatori medesimi”.

L’Agenzia delle entrate afferma che la presunzione semplice opera in presenza di stime “fondatamente idonee allo scopo che si propongono”. In proposito, vengono richiamate anche le circolari n. 31 del 22 maggio 2007 e n. 38 del 12 giugno 2007 nelle quali si riteneva che gli accertamenti automatici “…devono essere sempre calibrati tenendo in debito conto tutti gli elementi offerti dal contribuente per dimostrare che i ricavi o compensi presunti non sono stati effettivamente conseguiti……” e che l’azione di controllo deve essere sempre ispirata a “…criteri di ragionevolezza tali da evitare la penalizzazione di contribuenti per i quali il meccanismo presuntivo potrebbe risultare non idoneo a cogliere le effettive condizioni di esercizio dell’attività, soprattutto nel caso in cui evidenzi scostamenti rilevanti rispetto al dichiarato….”.

Ad ulteriore chiarimento di quest’ultimo assunto, viene precisato, peraltro, che nei casi in cui lo scostamento del valore dei ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati sia particolarmente elevato, sia in termini assoluti che in termini percentuali, l’Ufficio è sempre tenuto a verificare, anche nel contraddittorio con il contribuente, l’eventuale esistenza di cause che abbiano influito negativamente sul normale svolgimento dell’attività, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di situazioni coincidenti con quelle già contemplate dalla prassi amministrativa, così come la corretta attribuzione al “cluster” di riferimento dell’attività effettivamente esercitata.

La circolare evidenzia, pertanto, che le modifiche introdotte dal comma 252 in commento, hanno un contenuto sostanzialmente analogo a quanto già previsto nella normativa previgente. In particolare, la circolare ritiene che “alla stima dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma 14 della legge finanziaria per il 2007 ed approvati con il D.M. del 20 marzo 2007 non viene riconosciuta una piena capacità di rappresentare adeguatamente l’effettiva situazione produttiva del contribuente. Per questo motivo, la stima in questione può essere utilizzata, in sede di accertamento, con modalità da considerare “sperimentali”. I maggiori ricavi o compensi da essi desumibili costituiscono una “presunzione semplice”, che assume valore probatorio ed efficacia persuasiva in giudizio in quanto dotata dei requisiti della gravità, precisione e concordanza”.

 

L’applicazione degli indicatori di normalità economica e quindi della prevista disciplina in tema di onere di motivazione e della prova si avrà fino all'entrata in vigore dei nuovi studi di settore varati secondo le procedure, anche di concertazione con le categorie, della disciplina richiamata dallo stesso comma 252.


 

Articolo 1, commi 253-254
(Limitazione degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA per le imprese manifatturiere che operano in conto terzi)

 


253. Al primo comma dell’articolo37deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri selettivi per l’attività di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento».

254. Al primo comma dell’articolo51deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri selettivi per l’attività di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento».


 

 

I commi253 e 254 prevedono limitazioni alla possibilità di effettuare gli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA a favore delle imprese manifatturiere che operano prevalentemente in conto terzi.

 

Il comma253, in particolare, aggiunge un periodo all’articolo 37, primo comma, del DPR n. 600 del 1973[94] relativo all’accertamento delle imposte sui redditi.

La norma dell’art. 37, primo comma, qui novellata, disciplina l’effettuazione dei controlli delle dichiarazioni, stabilendo che gli uffici delle imposte procedano, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle loro capacità operative, al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti e attraverso le dichiarazioni delle società di persone e dei sostituti d’imposta, nonché di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso.

Il comma 253 aggiunge un periodo al primo comma dell’articolo 37 sopra citato, il quale stabilisce che i criteri selettivi per l’attività di accertamento, costituita dal controllo delle dichiarazioni, compresa quella basati sugli studi di settore, debbano essere rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgano attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento.

Il successivo comma 254 modifica la corrispondente disposizione prevista per l’accertamento ai fini dell’IVA, contenuta nell’articolo 51 del D.P.R. n. 633 del 1972[95].

Si tratta della disposizione che reca le attribuzioni ed i poteri degli uffici Iva prevedendo che questi:

-        controllino le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevino l'eventuale omissione e provvedano all'accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute;

-        vigilino sull'osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilità e degli altri obblighi stabiliti dalle norme sull’IVA;

-        provvedano alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse e alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente.

Il primo comma dell’articolo 51 in questione prevede inoltre che il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della capacità operativa degli uffici stessi. Su tale norma incide la novella del comma 254 in commento stabilendo, analogamente a quanto previsto dal comma 253 per le imposte sui redditi, che i criteri selettivi per l’attività di accertamento, compresa quella basata sugli studi di settore, debbano essere rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgano attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento.

Pertanto, il combinato disposto dei commi 253 e 254 stabilisce, di diritto, una forte limitazione alla possibilità degli uffici delle imposte sui redditi e dell’Iva di procedere agli accertamenti nei confronti di una particolare categoria di soggetti, costituita dalle imprese manifatturiere operanti prevalentemente in conto terzi.

 


 

Articolo 1, comma 255
(Modifiche in materia di IVA per l’utilizzo di telefonini)

 

255. Nel fissare i criteri selettivi di cui all’articolo51deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato, da ultimo, dal comma 254 del presente articolo, per il quinquennio 2008-2012 si stabilisce la misura in cui gli uffici dovranno concentrare l’attività di controllo sui contribuenti che abbiano computato in detrazione in misura superiore al 50 per cento del relativo ammontare l’imposta afferente agli acquisti delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione.

 

 

Il comma255 dell’articolo 1interviene sui criteri selettivi per gli accertamenti ai fini dell’Iva, stabilendo che nel fissare tali criteri selettivi per il quinquennio 2008-2012 sarà determinata la misura in base alla quale dovranno concentrare i controlli sui contribuenti che abbiano portato in detrazione più del 50 per cento dell’imposta sugli acquisti di telefonini e sulle relative spese di gestione.

Si ricorda che il primo comma dell’articolo 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede che il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione siano effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della capacità operativa degli uffici stessi.


 

Articolo 1, comma 256
(Attività estimali eseguite dall’Agenzia del demanio)

 

256. Al comma 219 dell’articolo1dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, la lettera d) del predetto comma 109 si interpreta nel senso che le conseguenti attività estimali, incluse quelle già affidate all’Ufficio tecnico erariale, sono eseguite dall’Agenzia medesima».

 

 

Il comma 256 dell’articolo 1 reca una disposizione di interpretazione autentica, secondo cui le attività estimali del valore delle unità immobiliari del patrimonio dello Stato destinate all’alienazione devono essere eseguite dall’Agenzia del demanio, integrando a tal fine il comma 219 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).

 

Il comma 219 stabilisce infatti che le unità immobiliari destinate ad uso abitativo, appartenenti al patrimonio dello Stato e gestite dall’Agenzia del demanio, possano essere alienate dall’Agenzia stessa con le modalità di cui all’articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662[96].

 

Il citato comma 109 dell’articolo 3 della legge n. 662 del 1996 disciplina le procedure di dismissione del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche che non rispondono alla normativa prevista dalla legge n. 560 del 1993[97], della CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) Spa, nonché delle società derivanti da processi di privatizzazione, nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica è uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie.

La procedura di dismissione prevista dal comma 109 stabilisce che:

-          venga garantito, nel caso di vendita frazionata e in blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, il diritto di prelazione ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati purché si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, sempre che siano in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto;

-          venga garantito il rinnovo del contratto di locazione agli inquilini titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare. Il limite è elevato del venti per cento per particolari casi di disagio (anziani, portatori di handicap);

-          per la determinazione del prezzo di vendita si fa riferimento al prezzo di mercato di alloggi liberi diminuito del trenta per cento, fatta salva la possibilità, in caso di difforme valutazione, di ricorrere ad una stima dell'UTE;

-          i soggetti alienanti, sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini, disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto per gli immobili posti in vendita e di accesso ad eventuali mutui agevolati;

-          il dieci per cento del ricavato della dismissione degli immobili appartenenti alle amministrazioni statali è versato su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

 

Dunque il comma 256, come rilevato supra, reca una disposizione di interpretazione autentica secondo cui le conseguenti attività estimali del valore delle unità immobiliare destinate all’alienazione devono essere eseguite dall’Agenzia del demanio.

All’Agenzia vengono attribuite anche le attività estimali già affidate all’Ufficio tecnico erariale.

La sopra illustrata interpretazione autentica è consequenziale alla soppressione dell’Ufficio Tecnico Erariale (UTE) disposta dalla legge n. 358 del 1991[98] e al successivo trasferimento all’Agenzia del territorio dei relativi compiti.


 

Articolo 1, commi 257-259
(Disposizioni in materia di alienazione di immobili del patrimonio dello Stato e di edilizia residenziale sociale)

 


257. All’articolo2deldecreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le imprese confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, possono essere ammesse all’amministrazione straordi­naria, alle condizioni e nelle forme previste dal presente decreto, anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1».

258. Fino alla definizione della riforma organica del governo del territorio, in aggiunta alle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggi regionali, negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia residen­ziale sociale, in rapporto al fabbisogno locale e in relazione all’entità e al valore della trasformazione. In tali ambiti è possibile prevedere, inoltre, l’eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale.

259. Ai fini dell’attuazione di interventi finalizzati alla realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti, il comune può, nell’ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, consentire un aumento di volumetria premiale nei limiti di incremento massimi della capacità edificatoria prevista per gli ambiti di cui al comma 258.


 

 

I commi da 257 a 259 dettano disposizioni in materia di alienazione di immobili del patrimonio dello Stato e di edilizia residenziale sociale.

In particolare, il comma 257 novella l'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270[99], con la finalità di ampliarne l'ambito soggettivo di operatività, perconsentire l'ammissione alla disciplina dell'amministrazione straordinaria anche alle imprese confiscate ai sensi della legge n. 575/1965[100], recante disposizioni di contrasto alla mafia.

 

Al riguardo, si ricorda che il decreto legislativo n. 270/99, che disciplina l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle imprese in stato d'insolvenza, prende le mosse dalla natura e dalle finalità del medesimo: una procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, diretta alla conservazione del patrimonio produttivo, tramite la prosecuzione, la riattivazione ovvero la riconversione dell’attività imprenditoriale (art. 1).

L’ambito dei soggetti ammessi alla procedura è circoscritto. Infatti, possono accedere all’amministrazione straordinaria le imprese, anche individuali, soggette alla legge fallimentare e in possesso dei seguenti requisiti:

-          un numero di lavoratori subordinati non inferiore alle duecento unità (inclusi quelli che eventualmente fruiscono del trattamento di integrazione guadagni);

-          debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi, tanto del totale dell’attivo dello stato patrimoniale, che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell’ultimo esercizio;

-          presenza di concrete prospettive di recupero (art. 27) da realizzarsi, alternativamente, mediante "la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa di durata non superiore ad un anno" ("programma di cessione dei complessi aziendali"), ovvero "tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni" ("programma di ristrutturazione").

 

A sua volta la legge n. 575/1965 contiene attualmente le principali disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali antimafia.Tali misure, introdotte nella suddetta normativa dalla legge Rognoni-La Torre(legge n. 646/1982) sono il sequestro e la confisca: la finalità è di sottrarre - prima provvisoriamente e poi in via definitiva - agli appartenenti alle organizzazioni criminali la disponibilità giuridica e materiale di beni di illecita provenienza.

Nello specifico la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza, consiste in un provvedimento di natura ablativa che comporta la devoluzione allo Stato dei beni (mobili, immobili, mobili registrati, crediti, ecc.) che ne costituiscono oggetto: analogamente al sequestro, anche la confisca di prevenzione possiede la comune caratteristica del collegamento con un procedimento di prevenzione personale. Infatti, qualora il suddetto procedimento si concluda con l'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza(art. 2-ter, 3° comma, l. n. 575/1965).

I beni confiscati sono devoluti allo Stato e successivamente “destinati” al termine dello speciale procedimento previsto dalla citata legge 7 marzo 1996, n. 109[101]che, sul punto, ha novellato la precedente legge n. 575/1965.

Per quanto concerne la destinazione dei beni confiscati, per la destinazione dei beni aziendali sono previste, invece, le seguenti alternative:

-        qualora vi siano prospettive fondate di continuazione o ripresa delle attività produttive l'affitto a titolo oneroso a società e imprese pubbliche o private, oppure l'affitto a titolo gratuito, senza oneri per lo Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata;

-        la vendita a richiedenti, per importo almeno pari alla stima del competente ufficio territoriale del Ministero dell’economia e delle finanze, qualora vi sia maggiore utilità pubblica;

-        la liquidazione, anche in tal caso in presenza di maggiore utilità pubblica.

 

Il comma 258 consente ai comuni di prevedere meccanismi di compensazione urbanistica, nelle more della definizione della riforma organica del governo del territorio, al fine di incrementare la disponibilità di alloggi a canone concordato, calmierato e sociale.

Si ricorda, in proposito, che sono attualmente all’esame della 13a Commissione del Senato le proposte di legge S. 1691 (Ronchi e altri) recante “Norme per la tutela ed il governo del territorio e deleghe al Governo in materia di fiscalità urbanistica e immobiliare e per il riordino e il coordinamento della legislazione vigente”, S. 1652 recante “Princìpi fondamentali per il governo del territorio. Delega al Governo in materia di fiscalità urbanistica e immobiliare” e S. 1298 recante “Princìpi fondamentali in materia di pianificazione del territorio e recepimento della direttiva 2001/42/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull' ambiente”.

 

La disposizione in particolare prevede, in aggiunta alle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al DM 2 aprile 1968, n. 1444[102], e alle relative leggi regionali, la definizione, negli strumenti urbanistici, di ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale.

Si fa notare che il meccanismo contemplato dal comma in esame si configura come una sorta di “compensazione urbanistica”. Una definizione di tale espressione, non rinvenibile nella legislazione nazionale, è stata introdotta in alcune recenti leggi regionali[103] ove viene indicata come “la tecnica che consente al Comune di convenire con i proprietari la cessione di aree destinate a servizi, a fronte di diritti edificatori di pari valore da utilizzare in ambiti a ciò preventivamente destinati”.

Viene altresì previsto che ciò avvenga in rapporto al fabbisogno locale e in relazione alla entità e al valore della trasformazione.

In tali ambiti è possibile prevedere, inoltre, l'eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale.

 

Il comma 259 prevede la facoltà per il comune di consentire, nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, aumenti volumetrici premiali nei limiti di incremento massimi della capacità edificatoria prevista per gli ambiti di cui al comma precedente, ai fini della realizzazione di interventi:

§         finalizzati alla realizzazione di edilizia residenziale sociale;

§         di rinnovo urbanistico ed edilizio;

§         di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti.

 

La norma in esame permette quindi ai comuni l’attivazione di un sistema premiale al fine di incentivare i proprietari a cedere le aree e gli immobili destinati a edilizia residenziale sociale, vincolandolo tuttavia alla realizzazione di interventi di interesse generale determinati.

 


 

Articolo 1, comma 260
(Contributo alla Guardia di finanza per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni e delle dotazioni informatiche)

 

260. Per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni e delle dotazioni informatiche, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 167 a 289 del presente articolo nonché della presente legge, è autorizzato in favore del Corpo della Guardia di finanza un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

 

 

Il comma 260 autorizza, a favore del Corpo della Guardia di finanza, lo stanziamento di un contributo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, al fine di migliorare e mettere in sicurezza il sistema di comunicazione e le dotazioni informatiche.

Tale contributo grava sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dell’articolo 1, commi da 167 a 289 dell’articolo 1, nonché della legge finanziaria nel suo complesso.

 

Le risorse sono allocate nella UPB 1.3.6 “Investimenti” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, cap. 7830 “Spese per lo sviluppo dei servizi automatizzati del sistema informativo”, ricompreso nella missione 1 “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”, programma 1.3 “Prevenzione e repressione delle frodi e violazioni agli obblighi fiscali”, per il quale era prevista nel bilancio a legislazione vigente per il 2008 uno stanziamento di 4 milioni di euro.

A seguito delle modifiche intervenute con la norma in commento, tale stanziamento ammonta – nella legge di bilancio per il 2008 – a 6.050.552 milioni di euro.

 


 

Articolo 1, commi 261-264
(Modifiche in materia di Iva per l’utilizzo di autoveicoli e telefonini, per le cooperative consortili, nonché variazioni di aliquote)

 


261. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si applicano in caso di uso personale o familiare dell’imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:

a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell’imposta è stata operata in funzione della percentuale di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19-bis1;

b) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative presta­zioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell’imposta relativa all’acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui all’articolo 19, comma 4, secondo periodo»;

b) all’articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Sono altresì esenti dall’imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis, anche per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse»;

c) all’articolo 13, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

«In deroga al primo comma:

a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l’esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell’articolo 19, anche per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36-bis, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se l’operazione è effettuata da società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;

b) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonché delle apparec­chiature terminali per il servizio radio­mobile pubblico terrestre di telecomu­nicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore.

Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell’articolo 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l’importo determinato ai sensi dei commi precedenti»;

d) all’articolo 14 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Agli effetti del terzo comma dell’ar­ticolo 13, il valore normale è determinato ai sensi del terzo e del quarto comma del presente articolo se i beni ceduti o i servizi prestati rientrano nell’attività propria dell’impresa; diversamente, il valore normale è costituito per le cessioni di beni dal prezzo di acquisto dei beni stessi e per le prestazioni di servizi dalle spese sostenute per la prestazione dei servizi stessi.

Agli effetti della lettera b) del terzo comma dell’articolo 13, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore si assume come valore normale quello determinato a norma dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell’imposta sul valore aggiunto compresa in detto importo»;

e) all’articolo 19-bis1:

1) le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«a) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell’attività propria dell’impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell’attività propria dell’impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

b) l’imposta relativa all’acquisto o all’im­portazione dei beni elencati nell’allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto nonché dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell’attività propria dell’impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

c) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell’allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusiva­mente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto;

d) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell’ar­ticolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore»;

2) alla lettera e), le parole: «ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all’articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono soppresse;

3) la lettera g) è abrogata;

f) nella tabella A, parte III, nel numero 7) la parola: «non» è soppressa e il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) Cavalli, asini muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari»;

g) nella tabella B, le lettere e) e g) sono abrogate.

262. All’articolo6dellalegge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, i commi da 1 a 3-bis sono abrogati.

263. All’articolo44, comma 1, dellalegge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: «con l’aliquota del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l’aliquota ordinaria».

264. In deroga all’articolo3dellalegge 27 luglio 2000, n. 212:

a) le disposizioni di cui al comma 261, lettera b), e al comma 262 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2008;

b) le disposizioni di cui al comma 261, lettere c) e d), si applicano a decorrere dal 1° marzo 2008;

c) le disposizioni di cui al comma 261, lettere a), e), f) e g), e al comma 263 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008. Tuttavia, per le operazioni relative a veicoli stradali a motore, le disposizioni di cui alle lettere a), e) e g) del comma 261 si applicano dal 28 giugno 2007.


I commi da 261 a 264dell’articolo 1apportano una serie di modifiche in materia di IVA, in particolare relative alle ipotesi di indetraibilità oggettiva dell’imposta, in materia di aliquote, nonché in materia di esenzioni e di base imponibile.

 

Il comma 261 reca modifiche al D.P.R. n. 633/1972 (disciplina dell’IVA).

La lettera a) modifica l’articolo 3, che elenca le fattispecie che costituiscono cessioni di servizi soggette ad Iva, aggiungendo, infine, un nuovo comma in base al quale viene esclusa la presunzione assoluta che costituiscano prestazioni di servizi l’uso familiare o personale dell’imprenditore, o la messa a disposizione a titolo gratuito ai dipendenti, dei seguenti beni:

a)      veicoli stradali a motore per il cui acquisto, anche in leasing o in caso di noleggio, sia stata utilizzata la percentuale di detraibilità limitata al 40 per cento, in base all’articolo 19-bis1 (nel testo novellato dalle norme in esame);

b)      apparecchiature di telefonia mobile e relative spese di gestione qualora sia stata detratta una quota dell’imposta relativa al loro acquisto non superiore alla misura in cui tali beni sono utilizzati per fini privati.

 

Si ricorda che il primo periodo del terzo comma dell’articolo 3, cui si riferisce la modifica, prevede che le prestazioni di servizi, sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila (euro 25,82) prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione di alcune ipotesi esplicitamente elencate (somministrazioni nelle mense aziendali, prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici).

La lettera b) dal comma 261 ha ad oggetto l’articolo 10 del DPR n. 633/1972, che elenca le operazioni esenti. Viene aggiunto a tale articolo un comma che esenta dall’Iva le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci, da consorzi e da società cooperative consortili, costituiti tra soggetti per i quali l’imposta, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis, anche per opzione, non sia stata superiore al 10 per cento a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o dai soci non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.

Le lettera c) e d) riguardano gli articoli 13 e 14 del DPR n. 633/1972, relativi ai criteri di determinazione della base imponibile. Viene in particolare sostituito il terzo comma dell’articolo 13 in funzione antielusiva, introducendosi nuove ipotesi in base alle quali:

§      per le operazioni effettuate tra parti correlate, qualora sia previsto un corrispettivo inferiore al valore normale, la base imponibile sia ricondotta al valore normale se il cessionario o il committente abbia avuto limitazioni alla detrazione dell’imposta per l’effettuazione di operazioni esenti;

§      le operazioni di messa a disposizione di autoveicoli e di telefonini sono analogamente ricondotte al valore normale qualora siano poste in essere tra datore di lavoro e dipendenti sempre nel caso in cui sia pattuito un corrispettivo inferiore al valore normale di tali beni o servizi;

§      si prevede che nel caso di messa a disposizione dei dipendenti di veicoli stradali a motore a titolo oneroso, la verifica della congruità del corrispettivo vada effettuata commisurandolo al relativo fringe benefit (art. 14);

§      si generalizza la regola comunitaria in base alla quale nel caso di detraibilità solo parziale dell’Iva, la base imponibile sia determinata moltiplicando il corrispettivo per tale percentuale di detraibilità.

La lettera e) modifica l’articolo 19-bis1, che elenca le ipotesi di indetraibilità oggettiva. Vengono introdotte nuove modalità di detrazione per una serie di ipotesi:

a)      viene consentita la detraibilità dell’imposta relativa ai prodotti indicati in tabella B (ex beni considerati di lusso, tra cui lavori in platino, pellicceria, spumanti, motocicli di cilindrata superiore a 350 cc, tappeti orientali ) e delle navi e imbarcazioni da diporto, e relativi componenti e ricambi, solo nel caso in cui i beni formino oggetto proprio dell’attività dell’impresa, mentre viene comunque esclusa per gli esercenti arti e professioni (lett. a) e b) del numero 1));

b)      viene modificata la disciplina della detrazione per le operazioni relative a veicoli stradali a motore, di massa non superiore a 3.500 kg e fino ad otto posti a sedere, non interamente utilizzati a fini professionali, prevedendo una limitazione della detrazione dell’IVA al 40 per cento, che non opera invece nel caso in cui il veicolo venga utilizzato interamente a fini professionali, in attuazione della Decisione del Consiglio dell’UE n. 2007/441/CE (lett. c) del numero 1);

c)      l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti per aeromobili, barche e autoveicoli, nonché le relative spese di custodia, riparazione e impiego sono ammesse in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa la detrazione per il loro acquisto (lett. d) del numero 1));

d)      viene eliminata la parziale indetraibilità delle spese di acquisto dei servizi di telefonia mobile e dei relativi componenti e ricambi (soppressione della lettera g)) nonché quella relativa al transito effettuato con autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285[104] (modifica della lettera e)).

Altre modifiche vengono apportate dal comma 261 in materia di aliquote ridotte dell’IVA.

In particolare, nella Tabella A, parte terza, che elenca i beni soggetti ad Iva ridotta al 10 per cento, viene sostituito il numero 1) eliminando l’agevolazione per le cessioni di cavalli, asini, muli e bardotti vivi qualora non destinati alla preparazione di prodotti alimentari. Inoltre, viene modificato il numero 7) al fine di assoggettare ad aliquota ridotta del 10% i beni in esso elencati[105] solo se destinati ad uso alimentare (lettera f)).

Dalla Tabella B (ex beni considerati di lusso ai quali si applicano limitazioni alla detraibilità), vengono poi eliminati gli autoveicoli con cilindrata superiore a 2000 cc se a benzina e a 2500 cc. se diesel e le imbarcazioni e le navi da diporto di stazza superiore a 18 tonnellate (soppressione delle lettere e) e g)).

Il comma 262 modifica la legge n. 133/1999, sopprimendo i commi da 1 a 3-bis dell’articolo 6, in materia di IVA di gruppo, che prevedevano l’esenzione Iva sulle prestazioni di carattere ausiliario nell’ambito dei gruppi bancari, assicurativi e di imprese che svolgono prevalentemente operazioni esenti, nonché nell’ambito di consorzi tra banche e tra imprese facenti parte di gruppi assicurativi.

Si ricorda che l’articolo 6, commi da 1, della legge n. 133 del 1999, prevede che siano esenti dall'IVA le prestazioni di servizi, rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del TU bancario.

a)       effettuate da società facenti parte del gruppo bancario, ivi incluse le società strumentali alle società del gruppo medesimo;

b)       effettuate dai consorzi, ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra banche, nei confronti dei consorziati o dei soci, a condizione che i corrispettivi in qualsiasi forma da questi dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse. Qualora a detti consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fossero associati anche soggetti diversi dalle banche, l'esenzione si applica limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume d'affari.

In base al comma 2, l'esenzione si applica anche alle prestazioni di servizi ivi richiamate rese esclusivamente alle società del gruppo bancario da parte della capogruppo estera ovvero da parte di società del gruppo estero, comprese le società strumentali il cui capitale sia interamente posseduto dalla controllante estera della banca italiana capogruppo ovvero da tale controllante e da altre società da questa controllate. L'esenzione si applica a condizione che tutti i soggetti abbiano la sede legale nell'Unione europea. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.

Il comma 3 prevede che l'esenzione prevista al comma 1 si applichi altresì alle prestazioni di servizi ivi indicate rese:

a)       a società del gruppo assicurativo da altra società del gruppo medesimo controllata, controllante, o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile;

b)      da consorzi costituiti tra le società di cui alla lettera a) nei confronti delle società stesse a condizione che i corrispettivi da queste dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse;

c)       a società del gruppo il cui volume di affari dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti, da altra società facente parte del gruppo medesimo. La disposizione si applica a condizione che l'ammontare globale dei volumi di affari delle società del gruppo dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti. Si considerano facenti parte dello stesso gruppo la società controllante e le società controllate dalla stessa ai sensi del primo comma, numero 1), e del secondo comma dell'articolo 2359 del codice civile fin dall'inizio dell'anno solare precedente;

c-bis)   a società che svolgono operazioni relative alla riscossione dei tributi da altra società controllata, controllante o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

Il comma 3-bis prevede infine che, agli effetti dell'applicazione del comma 3, il controllo nella forma dell'influenza dominante di cui al numero 2) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile si consideri esistente nei casi previsti dall'articolo 23, comma 2, del TU bancario

Il comma 263 modifica la legge n. 342/2000 riconducendo all’aliquota ordinaria del 20%, in luogo di quella agevolata del 10%, i premi relativi alle corse di cavalli.

A tale proposito si segnala che l’articolo 41-bis del D.L. n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (c.d. mille proroghe), ha differito l’applicazione temporale di tale comma 263. Con l’articolo 41-bis si prevede infatti che, fino al 1o gennaio 2009, non si applichi il comma 263. Fino a tale data si continuerà quindiadapplicare l’aliquota IVA agevolata del 10% ai premi delle corse ippiche anziché quella ordinaria del 20%.

Il comma 264 stabilisce, in deroga all’articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000), la decorrenza delle nuove disposizioni. In particolare, le nuove disposizioni degli articoli 13 e 14 qui introdotte si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° marzo 2008 e le operazioni relative ai veicoli stradali a motore si applicheranno dal 28 giugno 2007, per consentire l’applicazione della Decisione n. 2007/441/CE.

Si ricorda che l’articolo 3, dello Statuto del contribuente , relativo all’efficacia temporale delle norme tributarie, prevede che , salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non abbiano effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Inoltre, i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.


 

Articolo 1, comma 265
(Valore normale nelle cessioni dei fabbricati)

 

265. In deroga all’articolo1, comma 2, dellalegge 27 luglio 2000, n. 212, per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006 deve intendersi che le presunzioni di cui all’articolo 35, commi 2, 3 e 23-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, valgano, agli effetti tributari, come presunzioni semplici.

 

 

Il comma 265 reca una norma interpretativa, in deroga all’articolo 1, comma 2 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000), in materia di accertamenti ai fini Iva e imposte dirette sugli atti di cessione di fabbricati.

In particolare, viene esteso il principio della presunzione semplice di cui all’articolo 35, commi 2, 3 e 23-bis del decreto stesso agli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006[106]). Tale presunzione consente agli uffici finanziari di procedere alla rettifica del valore imponibile qualora l’importo della cessione dichiarato risulti inferiore al valore normale di mercato dell’immobile.

 

Il decreto legge n. 223/2006 ha modificato il regime fiscale delle cessioni e delle locazioni degli immobili disponendo, salvo le eccezioni tassativamente indicate, il regime di esenzione ai fini IVA. In merito al valore della cessione dichiarato (che costituisce la base imponile fiscale) viene attribuito agli uffici finanziari il potere di rettificare l’importo dichiarato dal contribuente qualora quest’ultimo risultasse inferiore al valore di mercato. In sostanza, il “valore di mercato”, rappresentando una presunzione semplice, è sufficiente a garantire l’adempimento dell’onere della prova a carico dell'ufficio; sarà pertanto il contribuente a dover dimostrare, eventualmente, che il valore di mercato è nella fattispecie inattendibile.

 

L’articolo 1, comma 2 dello Statuto del contribuente prevede che l'adozione di norme interpretative in materia tributaria possa essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.

Per quanto riguarda le norme interpretate, il comma 2 dell’articolo 35 prevede che per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo s'intende integrata anche se l'esistenza delle operazioni imponibili o l'inesattezza delle indicazioni di cui al secondo comma sono desunte sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto.

Il comma 3 prevede che per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente periodo s'intende integrata anche se l'infedeltà dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi.

Il comma 23-bis prevede infine che dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità siano detraibili delle imposte sui redditi.


 

Articolo 1, commi 266-268
(Definizione dei gruppi di acquisto solidale e disciplina IVA)

 


266. Sono definiti «gruppi di acquisto solidale» i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attua­zione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita.

267. Le attività svolte dai soggetti di cui al comma 266, limitatamente a quelle rivolte verso gli aderenti, non si consi­derano commerciali ai fini dell’applicazione del regime di imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 4, settimo comma, del medesimo decreto, e ai fini dell’applicazione del regime di imposta del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

268. All’onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 266 e 267, valutato in 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizza­zione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.


 

 

Il comma 266 dell’articolo 1 definisce i gruppi di acquisto solidale (cd. G.A.S.) come soggetti associativi, senza scopo di lucro, costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e di distribuzione dei medesimi esclusivamente a favore degli aderenti, senza applicazione di alcun ricarico (ossia, presumibilmente, senza applicazione di margini di profitto tra la fase di acquisto e la fase di successiva distribuzione).

Come precisato dal comma in esame, tali associazioni agiscono con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita a terzi.

 

Al riguardo, si osserva che, attualmente, in relazione alla forma giuridica dei gruppi in esame (G.A.S) si trovano prevalentemente associazioni riconosciute e non riconosciute, ma anche cooperative del settore ONLUS. Al riguardo, si ricorda, che l’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” definisce come ONLUS una categoria tributaria (tale qualifica attribuisce la possibilità di godere di agevolazioni fiscali) che può essere assunta da associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, che perseguono con la loro attività l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Statuti o atti costitutivi delle ONLUS, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente una serie di requisiti.

Il comma 267 precisa che le attività svolte dai gruppi di acquisto solidale, limitatamente a quelle rivolte esclusivamente agli aderenti, non si considerano di natura commerciale ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), fermi restando i requisiti di individuazione delle attività di natura non commerciale previsti dall’articolo 4, settimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972[107] e ai fini delle imposte dirette.

 

L’articolo 4, settimo comma, del DPR n. 633/1972 stabilisce i requisiti necessari per la qualificazione come non commerciale di una determinata attività. In particolare, si dispone che nell’atto costitutivo o nello statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata debba essere previsto:

a)       divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b)       obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c)       disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d)       obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e)       eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f)         intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

 

Le medesime attività, alle condizioni sopra indicate, non si considerano commerciali ai fini dell’applicazione del regime di imposta di cui al Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con D.P.R. n. 917 del 1986[108].

Secondo l’articolo 55, comma 1, del TUIR, i proventi derivanti da attività di natura commerciale concorrono alla formazione del reddito di impresa.

 

L’onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 266 e 267, valutato in 200.000 euro a decorrere dal 2008, è coperto (comma 268) mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 5, comma 3-ter del D.L. 1° ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, relativa alle agevolazioni fiscali e contributive per le imprese danneggiate dall’emergenza aviaria.


 

Articolo 1, comma 269
(Sanzioni per le violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale)

 

269. All’articolo12deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2, dopo le parole: «un quinquennio» la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro» e dopo le parole: «lo scontrino fiscale» sono inserite le seguenti: «compiute in giorni diversi,».

 

 

Il comma 269 dell’articolo 1 modifica l’articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997[109], relativamente alle sanzioni per gli esercizi commerciali per la mancata emissione della ricevute e dello scontrino fiscale.

 

In particolare, si modifica la norma che commina la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero comunque dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese nei confronti di quegli esercizi commerciali a cui siano state contestate, nel corso di cinque anni, tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale.

Per effetto della modifica del comma 269 in commento, ai fini dell’irrogazione della sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione, sarà necessario che siano state contestate, nell’arco di un quinquennio, quattro (e non più tre) violazioni dell’obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale.

Inoltre, ai fini dell’irrogazione della predetta sanzione accessoria, le violazioni dovranno essere commesse in giorni diversi; pertanto, le eventuali violazioni plurime commesse nello stesso giorno si conteranno come una violazione unica.

 

Si ricorda che l’articolo 12, comma 2 del D.Lgs. n. 471 del 1997 è stato recentemente modificato dall’art. 1, comma 8, del D.L. n. 262 del 2006, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria e convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006.

Oltre a modificare il sistema sanzionatorio per la mancata emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale, le nuove norme hanno previsto che il provvedimento di sospensione sia immediatamente esecutivo, in deroga all’articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997.

Qualora inoltrel’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione ecceda la somma di euro 50.000 la sospensione viene disposta per un periodo più lungo, variabile da un mese a sei mesi.

La sospensione viene disposta dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la terza violazione.

Inoltre, l’esecuzione e la verifica dell’effettivo adempimento delle sospensioni è effettuata dall’Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza e l’esecuzione della sospensione è assicurata con il sigillo dell’organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato, ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali.

 

Si ricorda altresì che la disciplina generale relativa allo scontrino fiscale e alla ricevuta fiscale – rispettivamente istituiti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e dalla legge 10 maggio 1976, n. 249 – è contenuta nell'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il quale ha disposto, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, l'obbligo di certificare i corrispettivi derivanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, se non a richiesta del cliente, mediante il rilascio, rispettivamente, dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale. Lo stesso articolo ha determinato le operazioni esenti dall’obbligo (consentendone l’integrazione con decreti ministeriali).

L’articolo 1, comma 431, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha poi stabilito che per le imprese operanti nel settore della grande distribuzione, tenute alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, tale trasmissione tenga luogo dell’obbligo di certificazione mediante ricevuta o scontrino fiscale.

 

Si segnala che il comma 118 dell’articolo 1 della legge in esame, alla cui scheda si rinvia, modifica le modalità di esecuzione della sospensione della licenza o dell’autorizzazione in questione, escludendo che l’esecuzione della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività possa essere assicurata con mezzi diversi dall’apposizione del sigillo da parte dell’organo procedente e dalla sottoscrizione del personale incaricato.


 

Articolo 1, comma 270
(Trasmissione elenchi clienti e fornitori)

 

270. Si considerano valide le trasmissioni degli elenchi dei clienti e fornitori, di cui all’articolo37, commi 8 e 9, deldecreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relative all’anno 2006, effettuate entro il termine del 15 novembre 2007.

 

 

Il comma 270 dell’articolo 1 interviene sui termini di presentazione delle comunicazioni degli elenchi dei clienti e fornitori relative all’anno 2006.

 

Con provvedimento del Direttore dell’agenzia delle entrate emanato il 25 maggio 2007, limitatamente al solo anno 2006, il temine di presentazione degli elenchi clienti e fornitori è stato fissato al 15 ottobre 2007, ovvero per i soggetti c.d. “trimestrali”[110] il termine è stato fissato al 15 novembre 2007.

 

La norma intende sanare, rendendole valide, le trasmissioni degli elenchi effettuate dai soggetti “mensili” entro il 15 novembre 2007, in luogo della scadenza fissata al 15 ottobre 2007.

 

L’obbligo di effettuare tale trasmissione è prevista dall’articolo 37, commi 8 e 9 del D.L. n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006.

 

Si ricorda, infatti, che il comma 8 dell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, novellando l’articolo 8-bis, comma 4-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, ha introdotto, a carico dei soggetti passivi dell’IVA, l’obbligo di presentare all’Amministrazione finanziaria l'elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture (elenco clienti) e l'elenco dei soggetti dai quali sono stati effettuati acquisti (elenco fornitori).

Il nuovo adempimento ha cadenza annuale e deve essere assolto entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA e, quindi, entro il 29 aprile di ciascun anno con riferimento alle operazioni relative all'anno d'imposta precedente.

Nell'elenco dei fornitori devono essere indicati esclusivamente i soggetti titolari di partita IVA dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. I dati che devono essere riportati negli elenchi per ciascun soggetto sono il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché delle operazioni non imponibili e di quelle esenti.

Ai fini sanzionatori, l'omessa presentazione degli elenchi, nonché l'invio degli stessi con dati falsi o incompleti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura fissa (da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro) prevista dall'art. 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997.

Si ricorda infine che l’articolo 15, comma 3-ter del D.L. n. 81 del 2007, convertito dalla legge n. 127 del 2007 ha previsto l’esonero dall’obbligo della trasmissione degli elenchi clienti e fornitori per i soggetti in regime di contabilità semplificata e per le ONLUS e le organizzazioni di volontariato.


 

Articolo 1, comma 271
(Trasmissione telematica dei corrispettivi)

 

271. Al comma 37-bis dell’articolo37deldecreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2009».

 

 

L’articolo 1, comma 271 modifica l’articolo 37, comma 37-bis del D.L. n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248[111], rinviando al 1° gennaio 2009 l’obbligo di immettere sul mercato misuratori fiscali tecnicamente idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi, i quali dovranno essere utilizzati da parte delle imprese esercenti il commercio.

 

Le norme che disciplinano la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri da parte delle imprese esercenti il commercio sono state introdotte daI D.L. n. 223 del 2006, in particolare dall’articolo 37, commi da 33 a 37; esse sono state successivamente modificate dall’articolo 1, commi 327 e 328 della legge finanziaria 2007, che hanno in particolare sostituito il comma 37 dell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, posticipando la decorrenza dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1° gennaio 2007 alla data che verrà individuata, per singole categorie di contribuenti, entro il 1° giugno 2008.

Il comma 37-bis, qui modificato dal nuovo comma 271, stabilisce in particolare che gli apparecchi misuratori di cui all’articolo 1 della legge n. 18 del 1983 (ossia registratori di cassa, terminali elettronici e bilance elettroniche che rilasciano lo scontrino fiscale), immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2008, devono essere idoneialla trasmissione telematica dei corrispettivi, di cui ai menzionati commi 33 e seguenti.

 

Si ricorda, in dettaglio, che il comma 33 dell’articolo 37 del D.L. n. 223 del 2006 prevede che i soggetti esercenti commercio al minuto e attività assimilate[112], comprese le imprese operanti nella grande distribuzione, abbiano l’obbligo di trasmettere, per via telematica, all’Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri ricavati dalla cessione di beni o dalla prestazione di servizi.[113]

Il comma 34 rinvia ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione delle modalità tecniche e dei termini in base ai quali provvedere alla trasmissione telematica delle informazioni. Restano fermi gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi e di emissione della fattura su richiesta del cliente.[114]

Il comma 35 concede un credito d’imposta di cento euro, utilizzabile in compensazione, per l’adattamento tecnico degli apparecchi misuratori, finalizzato alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Il credito d’imposta, la cui misura è indipendente dal numero di apparecchi adattati, è concesso successivamente all’esecuzione dell’adattamento e al pagamento della relativa fattura.

Il comma 36 commina una sanzione amministrativa pecuniaria, di importo compreso tra mille e quattromila euro, per il mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi 33 e 34.

Il comma 37 dell’articolo 37, come sostituito dalla legge finanziaria 2007, stabilisce che l’efficacia dei commi 33, 34 e 35 decorrerà dalla data che verrà progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottarsi entro il 1° giugno 2008.

Il comma 328 della legge finanziaria 2007 ha poi introdotto i commi 37-bis e 37-ter nel corpo normativo dell’articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006.

Si ricorda che per gli apparecchi misuratori in questione tali norme consentono la deduzione integrale delle spese di acquisto nell’esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga alle previsioni di cui all’articolo 102, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), il quale consente questa tipologia di deduzione solamente per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro.

I suddetti apparecchi sono esentati dalla verifica periodica annuale disciplinata dal provvedimento del 28 luglio del 2003 del direttore dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2003, n. 221.

I soggetti che effettuano la trasmissione telematica emettono scontrini privi di valenza fiscale, secondo modalità stabilite con il regolamento di cui al successivo nuovo comma 37-ter. Di tale regolamento è prevista l’emanazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988[115], entro il 29 giugno 2007 (180 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione del comma 37-ter).

Il regolamento dovrà probabilmente anche coordinare la previsione dell’emissione di scontrini privi di valenza fiscale con quanto stabilito dall’articolo 37, comma 34, ultimo periodo[116], del D.L. n. 223 del 2006, il quale conferma, per i soggetti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi, l’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi prevista dell’articolo 12 della legge n. 413 del 1991 e dal D.P.R. n. 696 del 1996. Tale articolo 12 della legge n. 413 del 1991 stabilisce, infatti, che i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi soggetti ad IVA, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi. Il D.P.R. n. 696 del 1996 contiene il “Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi”.


 

Articolo 1, comma 272
(Esclusione dall’iscrizione a ruolo e dai rimborsi delle imposte
per redditi soggetti a tassazione separata di importo minimo)

 

272. Al comma 43 dell’articolo37deldecreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del periodo precedente si applica anche ai redditi di cui all’articolo 17, comma 1, lettere c) e c-bis), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2004».

 

 

Il comma 272 estende ad ipotesi ulteriori l’ambito applicativo dell’articolo 37, comma 43 del D.L. n. 223 del 2006[117].

 

L’articolo 37 reca disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario. In particolare, ai sensi del comma 43, per quanto attiene ad alcune tipologie di somme elencate dalla norma, se l’imposta a debito o a credito è inferiore a cento euro, non si procede all’iscrizione a ruolo, né alle comunicazioni inviate a seguito dell’attività di liquidazione di alcuni redditi soggetti a tassazione separata, né al rimborso.

Nello specifico, il riferimento è:

-        ad emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2004 percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti e soggetti a tassazione separata (articolo 17, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi[118]);

-        delle indennità di fine rapporto, delle altre indennità e somme e delle indennità equipollenti, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003 (disciplinate all’articolo 19 del TUIR)

-        delle prestazioni pensionistiche di cui all’articolo 20 del TUIR, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Il nuovo comma 272 in esame aggiunge un periodo al citatoarticolo 37, comma 43, estendendo l’applicazione della disposizione alle ipotesi, indicate nell’articolo 17, comma 1, lettere c) e c-bis) del TUIR.

Si tratta precisamente delle seguenti ipotesi:

§      la lettera c) riguarda le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che sono soggette a tassazione separata, nell’ipotesi in cui il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

§      la lettera c-bis) riguarda le l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223[119], e il trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1-bis del D.L. 10 giugno 1994, n. 357[120], corrisposti anticipa­tamente.

 

Si tratta pertanto delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria per la risoluzione di tali rapporti, nonché di talune indennità:

§      le indennità di mobilità percepite anticipatamente dailavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa;

§      il trattamento di integrazione salariale.

 

Per tutte queste ipotesi l’applicazione della norma è prevista per le indennità corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2004.

 

 


 

Articolo 1, comma 273
(Decorrenza aggiornamento variazioni colturali)

 

273. All’articolo2, comma 33, deldecreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno in cui viene presentata la dichiarazione».

 

 

Il comma 273 dell’articolo 1 aggiunge un periodo all’articolo 2, comma 33 del D.L. n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 2006. Si tratta delle disposizioni che hanno previsto l’aggiornamento dei redditi fondiari e delle banche dati catastali con i dati dell’AGEA, successivamente modificate dal comma 339 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007(legge n. 296 del 2006) e , da ultimo,dall’articolo 26-bis del D.L. n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni dalla legge n. 222 del 2007.

 

Ilcomma 273 reintroduce nel comma 33 sopra citato la disposizione, abrogata dall’articolo 26-bis del D.L. n. 159 del 2007, in base alla quale i nuovi redditi attribuiti in base alle variazioni colturali conseguenti alla richiesta di contributi agricoli comunitari, producano effetto fiscale, in deroga alle disposizioni vigenti, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno in cui viene presentata la dichiarazione.

Tale disposizione era già presente nel testo del comma 33, come novellato dalla legge finanziaria 2007.

 

Per comprendere la modifica apportata occorre ricordare che il comma 33 dell’articolo 2 del D.L. n. 262 ha modificato l’obbligo di denuncia di variazione del reddito dominicale, previsto dall’articolo 30 del TUIR[121] nel caso di variazioni colturali, per i soggetti che richiedano i contributi agricoli comunitari agli organismi pagatori, in base ai regolamenti (CE) n. 1782/2003 e n. 796/2004.

In base alla nuova norma, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le dichiarazioni relative all’uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati nell’ambito degli adempimenti dichiarativi presentati ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli comunitari, esonerano i soggetti tenuti all’adempimento di denunciare la variazione del reddito dominicale, considerandosi sostitutivi di tale dichiarazione di variazione colturale.

Il comma 34 nel testo del D.L. n. 262, ha stabilito inoltre che utilizzando proprio tali dichiarazioni relative all’uso del suolo sulle singole particelle già presentate dai contribuenti nell’anno 2006 e messe a disposizione dell’Agenzia del territorio dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l’organismo nazionale cui sono demandate la gestione e il controllo dell’attuazione della Politica Agricola Comune (PAC), avvenga, in sede di prima applicazione, l’aggiornamento dei dati della banca dati catastale.

 

Con Comunicato 2 aprile 2007[122] è stato reso noto l'elenco dei comuni per i quali sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale in relazione alle variazioni colturali derivanti dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2006 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

 

Con Comunicato 14 settembre 2007[123] è stato poi reso noto l'elenco dei comuni per i quali sono state eseguite le rettifiche d'ufficio, in autotutela, delle variazioni colturali derivanti dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2006 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

 

 


 

Articolo 1, comma 274
(Sistema informativo della fiscalità)

 

274. All’articolo 1, comma 57, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dopo le parole: «della fiscalità» sono inserite le seguenti: «, delle cui banche di dati è comunque contitolare,».

 

 

Il comma 274 dell’articolo 1 modifica l’articolo 1, comma 57, ultimo periodo, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), specificando che il Ministero dell’economia e delle finanze è comunque contitolare del sistema informativo della fiscalità, cioè delle banche dati anche qualora siano gestite dagli altri soggetti della fiscalità.

L’ultimo periodo del comma 57 in questione - introdotto dall’articolo 39, comma 4, del D.L. n. 159 del 2007 - ha chiarito che il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria istituito dall'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è finalizzato anche al costante scambio delle informazioni dell'intero settore pubblico per l'analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari ed ha previsto che il Ministro dell'economia e delle finanze svolga, nei confronti di tutte le strutture dell'Amministrazione finanziaria, l'attività di indirizzo necessaria a garantire la razionalizzazione ed omogenee modalità di gestione del sistema informativo della fiscalità, funzionali ad un'effettiva ed efficace realizzazione del sistema integrato, di cui al comma 56, delle banche dati in materia tributaria e finanziaria.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 56 della legge finanziaria 2007 ha istituito – a decorrere dal 1° gennaio del 2007 – il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria. La finalità di tale sistema consiste nella condivisione e nella gestione coordinata delle informazioni dell’intero settore pubblico, per l’analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell’andamento dei flussi finanziari.

Ai sensi del comma 57, l’individuazione delle basi di dati di interesse nazionale che compongono il sistema integrato, la definizione delle regole tecniche per l’accesso e la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni abilitate, nonché la definizione dei servizi di natura amministrativa e tecnica che il Ministero dell’economia e delle finanze eroga alle amministrazioni che ne facciano richiesta per l’utilizzazione e la valorizzazione del sistema saranno rimesse ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottarsi entro il 31 marzo 2007, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria[124], chiamata ad esprimere il proprio giudizio entro il termine tassativo di quindici giorni, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell’amministrazione digitale”) e successive modificazioni.

 


 

Articolo 1, comma 275
(Fabbricati rurali)

 

275. All’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96».

 

 

Il comma 275 dell’articolo 1 modifica le condizioni per il riconoscimento ai fini fiscali della ruralità delle costruzioni strumentali allo svolgimento dell’attività agricola destinate all’agriturismo, specificandoche sarà riconosciuto carattere di ruralità alle sole costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola destinate all’agriturismo, in conformità di quanto previsto dalla legge 10 febbraio 2006, n. 96, recante la disciplina dell’agriturismo.

L’articolo 3 della legge n. 96 del 2006 stabilisce, in particolare, che possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti su un fondo. Inoltre prevede che le regioni disciplinino gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

Per quanto riguarda i locali utilizzati ad uso agrituristico la norma prevede che questi siano assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

Il comma 275 modifica in particolare l’articolo 9 del D.L. n. 557 del 1993[125], sostituendo, al comma 3-bis, la lettera e). Tale ultima disposizione è stata recentemente interamente sostituita dall’articolo 42-bis del D.L. n. 159 del 2007[126].

Il comma 3-bis, nel testo novellato dal D.L. n. 159, prevede che ai fini fiscali debba riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135del codice civile e in particolare destinate:

a)       alla protezione delle piante;

b)       alla conservazione dei prodotti agricoli;

c)       alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;

d)       all’allevamento e al ricovero degli animali;

e)       all’agriturismo;

f)         ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g)       alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;

h)       ad uso di ufficio dell’azienda agricola;

i)         alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializ­zazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

j)         all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.

Il comma 3-terdispone che le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, che siano destinate ad abitazione, vadano invece censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.

Si ricorda che l’articolo 42-bis del D.L. n. 159 del 2007 intende consentire l’attuazionedelle disposizioni contenute nel comma 339, lettera b), dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), che ha previsto l’individuazione dei fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti di ruralità ai fini fiscali, nonché di quelli che non risultano dichiarati al catasto.

Si ricorda infatti che l’articolo 2, comma 36 del D.L. n. 262 del 2006[127], nel testo novellato dal comma 339, lettera b) della legge finanziaria 2007, prevede che l’Agenzia del territorio chieda ai titolari dei diritti reali (di proprietà, enfiteusi, superficie, usufrutto, uso, o altri oneri reali) su terreni che abbiano perso i requisiti di ruralità ai fini fiscali, la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, utilizzando quindi le procedure informatizzate per la rettifica dei dati catastali in esso previste (sistemi DOCFA e DOCTE).

Il successivo comma 38 prevede che i fabbricati per i quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità debbano essere dichiarati al catasto entro e non oltre il 30 novembre 2007. In tale caso non si applicano le sanzioni previste dall’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652[128].

Con Provvedimento dell’Agenzia del Territorio del 9 febbraio 2007 sono state dettate le norme per l’individuazione dei fabbricati abitativi che hanno perso i requisiti di ruralità, di cui all’articolo 9, commi 3, 4 e 5 del D.L. n. 557 del 1993, o che non siano mai dichiarati in catasto. I titolari di diritti reali su tali immobili avrebbero dovuto dichiararli entro il 30 giugno 2007, termine poi differito al 30 novembre 2007[129], per non incorrere nelle sanzioni previste.

 

In base alla modifica del comma 275in commento, sarà pertanto riconosciuto carattere di ruralità alle sole costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola destinate all’agriturismo, in conformità di quanto previsto dalla legge 10 febbraio 2006, n. 96.

 


 

Articolo 1, commi 276-281
(Disposizioni in materia di catasto)

 


276. Sono soggetti all’obbligo della voltura catastale previsto dall’articolo3deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese che comportino qualsiasi mutamento nell’intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche, anche se non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali. Le modalità attuative delle disposizioni del presente comma sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, adottato d’intesa con il direttore generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi del Ministero dello sviluppo economico.

277. Fatto salvo quanto previsto dal comma 336 dell’articolo1dellalegge 30 dicembre 2004, n. 311, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio, qualora rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte dei soggetti obbligati, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari. Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli uffici dell’Agenzia del territorio provvedono d’ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell’articolo1dellalegge 30 dicembre 2004, n. 311.

278. L’articolo23dellalegge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. – 1. I conservatori dei registri immobiliari inviano ogni quindici giorni al procuratore della Repubblica del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l’ufficio copia del registro generale d’ordine su supporto informatico o con modalità telematiche».

279. In deroga all’articolo 2680, primo comma, del codice civile, fino a quando non sarà data attuazione a quanto stabilito dall’articolo 61 del codice dell’amministra­zione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la vidimazione del registro generale d’ordine viene eseguita dal conservatore.

280. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo1, comma 14, deldecreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all’Agenzia del territorio è assegnato uno specifico stanziamento di 12 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro nell’anno 2008 e 8 milioni di euro nell’anno 2009, per la corresponsione di incentivi alla mobilità territoriale e di indennità di trasferta al personale dipendente, con particolare riguardo al processo di decentramento delle funzioni catastali. Al relativo onere si provvede con le maggiori entrate derivanti dagli interventi di cui ai commi 276 e 277, nonché con le riduzioni dei costi conseguenti alle misure di semplificazione in materia ipotecaria previste dai commi 278 e 279.

281. Nell’ambito delle funzioni ammini­strative catastali conferite ai sensi dell’articolo66deldecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, per le riscossioni erariali sono applicabili ai comuni le norme previste dagli articoli 178 e 179 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Le disposizioni contenute nel citato articolo 179 si intendono riferite ai responsabili delle strutture comunali sovraordinate a quelle che effettuano riscossioni erariali.


 

 

I commi da 276 a 281 dell’articolo 1 recano norme in materia di catasto.

 

In particolare, il comma 276 dispone che sono soggetti all’obbligo della voltura catastale gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese che comportino un qualsiasi mutamento nell’intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche, anche se non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali.

L'obbligo della voltura catastale è quello previsto dall'articolo 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650[130].

 

Il richiamato articolo 3 stabilisce che ogniqualvolta vengano posti in essere atti civili o giudiziali o amministrativi che diano origine al trasferimento di diritti censiti nel catasto dei terreni, coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti stessi hanno altresì l'obbligo di richiedere le conseguenti volture catastali.

Lo stesso obbligo incombe, nei casi di trasferimenti per causa di morte, a coloro che sono tenuti alla presentazione delle denunce di successione.

Le volture devono essere richieste mediante presentazione delle apposite domande, nel termine di trenta giorni dall'avvenuta registrazione degli atti o delle denunce di cui ai precedenti commi, all'ufficio tecnico erariale della provincia dove ha sede l'ufficio presso il quale ha avuto luogo la registrazione, ovvero della provincia ove si trovano i beni su cui si esercitano i diritti trasferiti.

È data facoltà di inviare le domande di volture per posta, mediante plico raccomandato.

 

La norma stabilisce poi che le modalità attuative saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, d'intesa con il direttore generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi del Ministero dello sviluppo economico.

 

Il comma 277 dispone che, fatte salve le competenze dei comuni, gli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio, qualora rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari e nel caso in cui non si ottemperi, gli Uffici dell’Agenzia del territorio provvedono d’ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento.

Ove non si ottemperi entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, gli uffici dell'Agenzia del territorio provvedono d'ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento.

In tal caso, si applicano, a carico dei soggetti inadempienti, gli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005).

 

Il comma 339 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2005 stabilisce che con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio sono stabilite, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le modalità tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 336 e 337 della medesima legge.

Ai sensi del comma 336, i comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. E’ altresì previsto un meccanismo sanzionatorio per la mancata ottemperanza agli obblighi previsti dalla norma[131].

Ai sensi del comma 337, le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune.

 

Il comma 278 dispone l’invio da parte dei conservatori dei registri immobiliari di copia del registro generale d’ordine al procuratore della Repubblica del tribunale nella cui circoscrizione sia effettuato su supporto informatico o con modalità telematiche.

 

Nel dettaglio, la disposizione sostituisce l'articolo 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 52[132], con il seguente: «Art. 23. - 1. I conservatori dei registri immobiliari inviano ogni quindici giorni al procuratore della Repubblica del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l'ufficio copia del registro generale d'ordine su supporto informatico o con modalità telematiche».

 

Il comma 279 dispone che, fino alla delocalizzazione dei registri informatici, la vidimazione del registro generale d’ordine sia eseguita dal conservatore piuttosto che dal Presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l’ufficio, come prevede l'articolo 2680, primo comma, del codice civile.

La delocalizzazione dei registri informatici è prevista dall’articolo 61 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

 

Ai sensi del richiamato articolo 61, fermo restando il termine di cui all'articolo 40, comma 4 (secondo il quale Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, fissa la data dalla quale viene riconosciuto il valore legale degli albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati concernenti stati, qualità personali e fatti già realizzati dalle amministrazioni, su supporto informatico, in luogo dei registri cartacei) i pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale stesso, secondo le regole tecniche stabilite dal medesimo testo normativo (articolo 71, recante per l’appunto disposizioni in materia di regole tecniche), nel rispetto della normativa speciale e dei princìpi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente.

 

Il comma 280 dispone che all’Agenzia del territorio sia assegnato uno specifico stanziamento di 12 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro nell’anno 2008 e 8 milioni di euro nell’anno 2009, per la corresponsione di incentivi alla mobilità territoriale e di indennità di trasferta al personale dipendente, con particolare riguardo al processo di decentramento delle funzioni catastali.

 

E’ specificato che al relativo onere si provvede con le maggiori entrate derivanti dagli interventi di cui ai commi 276 e 277, nonché con le riduzioni dei costi conseguenti alle misure di semplificazione in materia ipotecaria previste dai commi 278 e 279.

 

Il comma 281 dispone che nell’ambito delle funzioni amministrative catastali conferite agli enti locali dal D.Lgs. n. 112 del 99[133], si applicano alle riscossioni erariali dei comuni le norme previste dagli articoli 178 e 179 del regolamento generale della contabilità di Stato[134], secondo le quali tutti gli agenti contabili esercitano le loro funzioni sotto la vigilanza e secondo gli ordini che ricevono dai capi delle rispettive amministrazioni centrali, dagli intendenti di finanza o dai capi degli altri uffici da cui immediatamente dipendono, intendendosi tali disposizioni riferite ai responsabili delle strutture comunali sovraordinate a quelle che effettuano riscossioni erariali.

 

Nel dettaglio, il citato articolo 178 prevede che sotto la denominazione di agenti contabili dell'amministrazione si comprendono:

a)       gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del tesoro;

b)       i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute allo Stato, o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguiscono i pagamenti delle spese per conto dello Stato, e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che sono loro affidati dal ministro delle finanze o dal direttore generale del tesoro;

c)       tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, come facenti parte di consigli di amministrazione per i servizi della guerra e della marina e simili, hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato;

d)       gli impiegati di qualsiasi amministrazione dello Stato cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza;

e)       tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dello Stato.

Il richiamato articolo 179 prevede che tutti gli agenti contabili, e gli enti di cui al precedente art. 178, esercitano le loro funzioni sotto la vigilanza e secondo gli ordini che ricevono dai capi delle rispettive amministrazioni centrali, dagli intendenti di finanza o dai capi degli altri uffici provinciali e compartimentali da cui, a seconda dei rispettivi servizi, immediatamente dipendono. Il tesoriere centrale dipende direttamente dal direttore generale del tesoro e da lui riceve gli ordini.

 


 

Articolo 1, commi 282-283
(Apparecchi da intrattenimento)

 


282. All’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a):

1) dopo le parole: «quelli che, » sono inserite le seguenti: «dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilascia­to dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e»;

2) le parole: «gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all’elemento aleatorio» sono sostituite dalle seguenti: «insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco»;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) con provvedimento del Mini­stero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a)».

283. Le disposizioni di cui al comma 282 si applicano alle condotte e agli apparecchi messi in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2008.


 

 

I commi 282 e 283 dell’articolo 1 novellano l’articolo 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante “Testo unico delle legge di pubblica sicurezza - TULPS”, il quale individua le caratteristiche degli apparecchi da gioco lecito con vincite in denaro.

Il vigente comma 6 del citato articolo 110 individua le caratteristiche di due tipologie di apparecchi idonei per il gioco lecito. In particolare, quelli di cui alla lettera a), alla quale si riferiscono le novelle apportate dai commi in esame:

-        devono essere obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. n. 640 del 1972[135]; tali reti consentono la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco lecito e sono affidate, tramite procedure ad evidenza pubblica, ad uno o più concessionari;

-        si attivano con l'introduzione di moneta metallica, ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico ;

-        presentano elementi di abilità o intrattenimento, insieme all'elemento aleatorio;

-        hanno un costo per partita non superiore a 1 euro;

-        offrono partite con durata minima non inferiore a 4 secondi;

-        distribuiscono vincite in denaro, di valore unitario non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche;

-        distribuiscono vincite non inferiori al 75 per cento delle somme giocate, su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite;

-        non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.

 

La lettera a) del comma 282 stabilisce, al punto 1), che i sopra illustrati apparecchi debbano essere dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti, rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Al punto 2) si modificano le caratteristiche di gioco degli apparecchi, prevedendo che negli stessi, insieme all'elemento aleatorio, sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco.

 

La lettera b) del comma 282 inserisce nel citato articolo 110, comma 6, una nuova lettera a-bis), ai sensi della quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può prevedere, con proprio provvedimento, la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a) dello stesso comma 6.

 

Non appare del tutto omogeneo l’inserimento della previsione di cui sopra come lettera a-bis) del comma 6 dell’articolo 110 del TULPS, in quanto le lettere di tale comma contengono l’elencazione degli apparecchi che sono considerati idonei per il gioco lecito, mentre la lettera a-bis) riconosce all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la facoltà di disporre verifiche su una categoria di apparecchi contenuti nell’elenco.

 

Il comma 283 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 282 si applicano alle condotte e agli apparecchi messi in esercizio a decorrere dal primo gennaio 2008.

 

Non appare chiaro a quali “condotte” si riferisca il comma in esame.


 

Articolo 1, commi 284-285
(Credito d’imposta per investimenti)

 

284. Al comma 271 dell’articolo1dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007».

285. L’importo delle maggiori entrate derivanti dal comma 284, pari a 350 milioni di euro per l’anno 2008, è iscritto nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo10, comma 5, deldecreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

 

I commi 284 e 285 intervengono in materia di credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno, di cui ai commi da 271 a 279 della legge 296 del 2006 (finanziaria 2007).

 

In particolare, il comma 284 novella la disposizione contenuta al comma 271 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2007 (legge finanziaria per il 2007), disponendo il differimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 dell’applicazione del regime agevolativo in forma di credito d’imposta per i nuovi investimenti, in favore delle imprese che effettuano investimenti attraverso l'acquisizione di nuovi beni strumentali nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno.

Tale differimento è stato successivamente annullato dalla disposizione recata dall’articolo 29, comma 10-bis, del D.L. n. 248/2007 (c.d. proroga termini), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008, che, novellando ulteriormente il comma 271, ha ripristinato la decorrenza del credito d’imposta in oggetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.

 

Si ricorda che i commi da 271 a 279 della citata legge finanziaria per il 2007 hanno introdotto un regime agevolativo, nella forma del credito di imposta, per le imprese che effettuano investimenti attraverso l'acquisizione di nuovi beni strumentali nelle “aree svantaggiate” del Mezzogiorno, sostituendo, con alcune differenze sostanziali e procedurali, la precedente disciplina, prevista dall’articolo 8 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001), che è scaduta il 31 dicembre 2006[136].

Gli investimenti devono essere effettuati in strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea[137].

 

Sono considerate agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

a)       macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, e attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 (impianti e macchinari) e B.II.3 (attrezzature industriali e commerciali), dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali indicate;

b)       programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;

c)       brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.

Rispetto al precedente credito di imposta si riscontra una riduzione del novero dei beni agevolabili; in particolare sono esclusi dalla nuova disciplina, probabilmente per finalità antielusive, gli immobili e i mezzi di trasporto.

 

Per tali investimenti, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno de minimis[138] né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

Sono esclusi i soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, delle fibre sintetiche, della pesca, dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo.

Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.

Le norme specificano inoltre le modalità di determinazione del credito d'imposta, commisurato alla quota del costo dei beni acquistati, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta relativamente alle medesime categorie di beni d’investimento della stessa struttura produttiva (esclusi agli ammortamenti dei beni acquistati con l’agevolazione, nel solo periodo d’imposta in cui entrano in funzione). Per i beni in locazione finanziaria, si considera il costo sostenuto dal locatore per il loro acquisto, escluse le spese di manutenzione.

II credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Essoè utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte su redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 (deduzione degli interessi passivi) e 109, comma 5 (determinazione del reddito di impresa), del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986).

 

Si prevede infine che l'efficacia delle disposizioni in oggetto siano subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea (comma 279).

 

Con decisione del 25 gennaio 2008 (non ancora pubblicata sulla GUUE) la Commissione europea ha approvato tale regime agevolativo.

 

L’articolo 29, comma 10-bis, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,oltre a ripristinare la decorrenza del credito di imposta dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, ha inoltre stabilito che è fatta salva la diversa decorrenza del credito d’imposta eventualmente prevista dall’autorizzazione della Commissione europea prevista dal comma 279.

 

Il comma 285 dispone conseguentemente che le maggiori entrate derivanti dal differimento del suddetto regime agevolativi, quantificate in 350 milioni di euro per l’anno 2008, siano iscritte nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Tale fondo è previsto dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. E’ iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; ad esso affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle specifiche disposizioni di legge.

Tale fondo, iscritto nella U.P.B. 1.2.3, cap. 3075, nell’ambito della missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”, presenta una dotazione a legislazione vigente per il 2008, pari a 7,6 milioni di euro.

Per una analisi dettagliata delle risorse del Fondo si rinvia alla scheda relativa all’articolo 3, comma 157.

 


 

Articolo 1, comma 286
(Estensione delle agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici)

 

286. Le disposizioni di cui all’articolo1, comma 347, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni previste, anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

 

 

Il comma 286 dell’articolo 1 estende l’ambito di applicazione delle agevolazioni previste nel comma 347 dell’articolo unico della finanziaria 2007alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

 

In proposito, si rinvia alla scheda relativa all’articolo 1, commi da 20 a 24 della legge in esame che reca disposizioni in materia di proroga delle agevolazioni di cui al citato comma 347.

 

Il comma 347 della finanziaria 2007 prevede una detrazione d’imposta per una quota pari al 55 per cento delle spese sostenute e fino ad un valore massimo di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di eguale importo, per le spese sostenute per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.


 

Articolo 1, comma 287
(Trasferimento ai Comuni del minor gettito ICI)

 

287. L’ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto in via previsionale e dell’eventuale conguaglio spettanti a ciascun comune, a fronte della diminuzione del gettito dell’imposta comunale sugli immobili che deriva dall’applicazione del comma 2-bis dell’articolo8deldecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, introdotto dal comma 5 del presente articolo, è determinato con riferimento alle aliquote e alle detrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007.

 

 

Il comma 287 reca disposizioni relative al trasferimento compensativo in favore dei Comuni a fronte del minor gettito dell’imposta comunale sugli immobili derivante dall’applicazione dell’ulteriore detrazione ICI per l’abitazione principale di cui all’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1992 come introdotto dall’articolo 1, comma 5 del provvedimento in esame e alla cui scheda si rinvia.

 

Si prevede, in particolare, che l’ammontare del trasferimento compensativo e dell’eventuale conguaglio spettanti a ciascun comune siano determinati con riferimento alle aliquote e alle detrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007.

 

La previsione del trasferimento ai Comuni compensativo del minor gettito ICI derivante dall’applicazione del comma 5 dell’articolo 1 è contenuta, con diversa formulazione, comma 7 del medesimo articolo 1.


 

Articolo 1, comma 288
(Certificazione energetica)

 

288. A decorrere dall’anno 2009, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all’articolo4, comma 1, deldecreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell’edificio, così come previsto dall’articolo6del citato decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché delle caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.

 

 

Il comma 288 dell’articolo 1 dispone che, in attesa dei provvedimenti attuativi di cui all’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 192/2005, a decorrere dall’anno 2009 il rilascio del permesso di costruire sia subordinato alla certificazione energetica dell’edificio, nonché delle caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.

Si ricorda che il D.Lgs. n. 192/2005 è stato adottato - sulla base della delega conferita dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Legge comunitaria 2003) - per l’attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia,che si pone l’obiettivo del miglioramento della prestazione energetica degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi.

Il decreto 192 è stato successivamente modificato ed integrato con il D.Lgs. n. 311/2006, per renderlo maggiormente rispondente alle prescrizioni della direttiva comunitaria cui viene data attuazione.

Il comma 1, art. 4, del D.Lgs. n. 192, richiamato dalla disposizione in esame, prevede l’emanazione di uno o più decreti del Presidente della Repubblica[139] (fin qui non adottati) per definire i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi definiti dal decreto stesso, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione.

 

L’articolo 6 del medesimo D.Lgs. dispone in merito alla certificazione energetica degli edifici, e prevede, al comma 1, che gli edifici di nuova costruzione e quelli integralmente ristrutturati o ricostruiti con superficie utile superiore a 1000 metri quadrati siano dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie di cui all'articolo 4, comma 1. Il decreto correttivo ha previsto (articolo 6, comma 1-bis) una gradualità temporale per l’applicazione della norma per gli edifici che non rientrano nella tipologia prevista dal comma 1, ovvero:

a)       a decorrere dal 1° luglio 2007, agli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile;

b)       a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità immobiliari;

c)       a decorrere dal 1° luglio 2009 alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.

L'attestato relativo alla certificazione energetica, rilasciato ai sensi del comma 1, ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto (articolo 6, comma 5).

L'attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio, ed è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione (articolo 6, comma 6)

Il comma 9 dell’articolo 6, inoltre, prevede che il Ministro delle attività produttive (ora Ministro dello sviluppo economico), di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all'articolo 4, comma 1, predisponga Linee guida nazionali (fin qui non adottate) per la certificazione energetica degli edifici, sentito il CNCU, prevedendo anche metodi semplificati che minimizzino gli oneri.

L’articolo 11 del D.Lgs. reca una disciplina transitoria (comma 1-bis) secondo la quale fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici l'attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica rilasciato ai sensi dell'articolo 8, comma 2[140], o da una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005. Trascorsi dodici mesi dall'emanazione delle Linee guida nazionali, l'attestato di qualificazione energetica e la equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune perdono la loro efficacia ai fini di cui al comma 1-bis (comma 1-ter).


 

Articolo 1, comma 289
(Installazione negli edifici di nuova costruzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

 


289. All’articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizza­bilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW».


 

 

Il comma in esame sostituisce integralmente il comma 1-bis dell’art. 4 del D.P.R. n. 380/2001 (testo unico in materia edilizia), relativo ai regolamenti edilizi comunali. Esso dispone che, dal 1° gennaio 2009, tali regolamenti devono vincolare per gli edifici di nuova costruzione il rilascio del permesso di costruire all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a:

-        1 kW per ciascuna unità abitativa;

-        5 kW per i fabbricati industriali di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati.

Limitatamente alle unità abitative, la disposizione precisa che tale obbligo opera, in quanto compatibile con la realizzabilità tecnica dell’intervento.

 

Il testo vigente del comma 1-bis dispone che nel regolamento edilizio comunale “ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa”.

Si ricorda altresì che il comma 1 del medesimo articolo dispone che il regolamento edilizio comunale “deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi”.

 

Si nota, quindi, rispetto al testo vigente, da un lato l’incremento della potenza minima degli impianti (che viene quintuplicata con riferimento alle unità abitative) e l’estensione dell’obbligo di installazione (con una potenza però maggiore) anche per i fabbricati industriali.

Si nota altresì che la disposizione in esame non riguarda più solo gli impianti fotovoltaici ma si riferisce più genericamente ad impianti a fonte rinnovabile.

Si ricorda, in proposito, che ai sensi della definizione recata dall’art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 387/2003, sono fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili “le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”.

 

Si ricorda, infine, che il comma in esame si affianca alle norme vigenti volte ad incentivare la produzione di energia da impianti fotovoltaici, contenute nei decreti relativi al cd. conto energia[141], emanati in attuazione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 387 del 2003.


 

Articolo 1, commi 290-293
(Misure a favore dei consumatori in materia di prodotti energetici)

 


290. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.

291. Il decreto di cui al comma 290 può essere adottato, con cadenza trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a due punti percentuali rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria; il medesimo decreto non può essere adottato ove, nella media del semestre precedente, si verifichi una diminuzione del prezzo, determinato ai sensi del comma 290, rispetto a quello indicato nel Documento di programmazione econo­mico-finanziaria. Il decreto di cui al comma 290 può essere adottato al fine di variare le aliquote di accisa, qualora il prezzo di cui al comma 290 abbia una diminuzione rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

292. Il decreto di cui al comma 290, da cui non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assicura che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise.

293. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 290 è adottato qualora le condizioni di cui al comma 291 ricorrano entro il 28 febbraio 2008.


 

 

I commi da 290 a 293 dell’articolo 1 recano disposizioni fiscali dirette a sterilizzare gli effetti del maggior gettito IVA dovuto all’aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi mediante la riduzione della misura dell’aliquota di accisa sui carburanti.

 

Le imposte che colpiscono benzina e gasolio per autotrazione sono:

-        l’accisa, il cui ammontare è determinato in base alla quantità ed è indipendente dal costo. L’aliquota vigente per la benzina senza piombo è di 564 euro per mille litri, mentre per il gasolio per autotrazione è di 423 euro per mille litri[142];

-        l’IVA, il cui ammontare è proporzionale al costo ed è determinato applicando l’aliquota ordinaria del 20% alla somma dell’accisa e del prezzo industriale.

Il comma 291 dispone che, in presenza di una crescita dei prezzi petroliferi superiore al 2% rispetto al valore del petrolio indicato nel Documento di programmazione economico finanziaria, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili sono ridotte al fine di compensare il maggiore gettito IVA dovuto all’incremento dei prezzi dei prodotti petroliferi.

A titolo esemplificativo, si illustra la ricomposizione del gettito Iva e accise sul prezzo della benzina in grado di garantire l’invarianza del relativo gettito fiscale, ipotizzando un incremento del costo di acquisto del 20% (senza tenere conto del parametro del 2% rispetto al prezzo indicato nel DPEF) e mantenendo invariate, per semplicità di simulazione, le altre componenti quali il trasporto, la produzione, ecc.

 

 

Prezzo base

Prezzo variato normativa vigente

Prezzo variato normativa proposta

Costo acquisto e produzione

567

680

680

Accisa (per mille litri)

564

564

545

Totale imponibile

1.131

1.244

1.225

IVA 20%

226

249

245

Prezzo alla pompa

1.357

1.493

1.470

Effetto fiscale (IVA + accise)

790

813

790

 

Il meccanismo consente, da un lato, di trasferire sul prezzo finale il solo incremento dei costi di acquisto (pari a 113 euro) e, dall’altro lato, non comporta effetti finanziari in termini di gettito fiscale provvedendo, a parità di gettito complessivo, ad una ricomposizione della quota Iva e della accisa.

 

La variazione della misura delle aliquote di accisa è determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Tale decreto:

§      può essere adottato, per ridurre le accise, se il prezzo dei prodotti petroliferi usati come carburanti aumenta in misura non inferiore al 2 per cento rispetto al valore indicato nell’ultimo Documento di Programmazione economico-finanziaria. In tal caso, il decreto determinerà una riduzione di accisa in misura tale da assicurare la compensazione finanziaria del relativo minor gettito con la maggiore IVA;

§      non può essere adottato, per ridurre le accise pur in presenza del requisito di cui al punto precedente, se il valore medio del semestre precedente registra una riduzione rispetto a quello indicato nel DPEF.

Tale precisazione sembrerebbe diretta a garantire la neutralità in termini di gettito fiscale della norma anche nell’ipotesi in cui, pur registrandosi un incremento nell’ultimo trimestre di riferimento si rileva, in un arco di tempo più ampio (il semestre) una riduzione del prezzo. Tale situazione, infatti, non assicura la presenza di un maggiore gettito IVA, rispetto alle previsioni delle entrate, in grado di garantire l’invarianza del gettito fiscale;

§      può essere adottato, per variare la misura delle accise, qualora il prezzo del petrolio registri una riduzione rispetto al valore indicato nel DPEF.

Questa ipotesi, che si basa su un andamento decrescente dei prezzi petroliferi, sembrerebbe diretta a salvaguardare, in ogni caso, la possibilità di intervenire sulle misure delle aliquote di accise, aumentandole o diminuendole, per motivi non necessariamente legati all’andamento dei prezzi petroliferi.

 

Il comma 293 stabilisce che, in sede di prima applicazione, il primo decreto di variazione dovrà essere emanato qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 291 entro il 28 febbraio 2008.

 

Ai sensi del comma 292 si stabilisce che dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri per lo Stato. Tale decreto, inoltre, deve assicurare la compatibilità delle misure introdotte con quelle previste a livello comunitario.

 

La direttiva n. 2003/96/CE individua il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. In particolare, fatte salve le disposizioni che autorizzano specifiche agevolazioni ed esenzioni, stabilisce nell’Allegato I i livelli minimi di imposizione relativi ai carburanti per motori e ai combustibili per riscaldamento ed elettricità come illustrati nelle seguenti tabelle (valori in euro).

 

Tabella A – carburanti per motori

 

1° gen 2004

1° gen 2010

Benzina (per mille litri)

359

359

Gasolio (per mille litri)

302

330

Cherosene (per mille litri)

302

330

GPL (per mille kg)

125

125

Gas naturale (per gigajoule, potere calorifico superiore)

2,6

2,6

 

Tabella C – combustibili per riscaldamento e elettricità

 

Imprese

Non imprese

Gasolio (per mille litri)

21

21

Olio combustibile pesante (per mille kg)

15

15

Cherosene (per mille litri)

0

0

GPL (per mille kg)

0

0

Gas naturale (per gigajoule, potere calorifico superiore)

0,15

0,3

Carbone e coke (per gigajoule)

0,15

0,3

Elettricità (per MWh)

0,5

1,0


 

Articolo 1, comma 294
(Utilizzo economie per eventuale riduzione agevolazione accise per autotrasportatori)

 


294. Nel caso in cui la diminuzione della misura delle aliquote di accisa di cui al comma 290 determini economie sulle autorizzazioni di spesa relative alle agevolazioni vigenti in favore dei soggetti di cui all’articolo5, commi 1 e 2, deldecreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, le somme corrispondenti a tali economie, accertate annualmente con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sono prelevate dalla contabilità speciale di tesoreria n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio» e versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, a decorrere dal 2008, agli interventi previsti dall’articolo2, comma 3, deldecreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

Ai sensi del comma 294, nel caso di economie derivanti da una diminuzione delle aliquote dell’accisa sui prodotti energetici e conseguenti riduzioni di spesa relative alle agevolazioni sul gasolio per autotrazione, le somme corrispondenti a tali economie, accertate annualmente con decreto del Ministro dell’economia e finanze, devono essere prelevate dalla contabilità speciale di tesoreria n. 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio”, per essere versate all’entrata del bilancio dello Stato.

Tali somme, a decorrere dal 2008, devono essere destinate agli interventi previsti dall’art. 2, co. 3, D.L. n. 451/1998[143]: si tratta di interventi finalizzati alla protezione ambientale e alla sicurezza della circolazione, anche con riferimento all’utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni tra comitato centrale per l’albo degli autotrasportatori ed enti gestori.

 


 

Articolo 1, commi 295-312
(Trasporto pubblico locale)

 


295. Al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico locale, di attuare il processo di riforma del settore e di garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell’attuale livello dei servizi, incluso il recupero dell’inflazione degli anni precedenti, alle regioni a statuto ordinario è riconosciuta la comparteci­pazione al gettito dell’accisa sul gasolio per autotrazione.

296. La compartecipazione di cui al comma 295 è attribuita mensilmente a ciascuna regione, per gli anni 2008-2010, nella misura complessiva indicata nella tabella 1 allegata alla presente legge. A decorrere dall’anno 2011 le quote di compartecipazione di ciascuna regione a statuto ordinario restano determinate nella misura stabilita per lo stesso anno 2011 con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo tale che le stesse, applicate ai volumi di gasolio impiegato come carburante per autotrazione erogati nell’anno 2010 in ciascuna regione, consentano di corrispondere l’importo complessivo come nella citata tabella 1 allegata alla presente legge e quello individuato, a decorrere dall’anno 2011, in base al comma 302. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di trasferi­mento delle somme spettanti alle singole regioni. Nelle more dell’emanazione del decreto continuano ad essere attribuite a ciascuna regione, a titolo di acconto, le quote mensili determinate ai sensi del primo periodo del presente comma.

297. La compartecipazione di cui al comma 296 sostituisce e, a decorrere dall’anno 2011, integra le seguenti risorse:

a) compensazione della minore entrata registrata relativamente alla comparteci­pazione dell’accisa sul gasolio di cui all’articolo 3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per un importo annuo pari a 254,9 milioni di euro;

b) trasferimenti di cui agli articoli 8 e 20deldecreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per un importo annuo pari a 670,5 milioni di euro;

c) compensazione della riduzione dell’accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automo­bilistiche di cui all’articolo1, comma 58, dellalegge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per un importo annuo pari a 342,5 milioni di euro;

d) trasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale di cui all’articolo23deldecreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, all’articolo1, comma 2, deldecreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e all’articolo1, comma 1230, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo annuo pari a 480,2 milioni di euro.

298. A decorrere dall’anno 2008, al fine di adeguare le risorse destinate ai servizi di trasporto pubblico locale, comprese quelle di cui all’articolo8deldecreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è attribuita alle regioni a statuto ordinario una quota dell’accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, ulteriore rispetto a quella prevista ai sensi del comma 297 del presente articolo, determinata nella misura di 0,00860 euro per l’anno 2008, di 0,00893 euro per l’anno 2009 e di 0,00920 euro a partire dall’anno 2010 per ogni litro di gasolio erogato nei rispettivi territori regionali.

299. L’ammontare della quota di compartecipazione di cui al comma 298 è versato direttamente dai soggetti obbligati al pagamento dell’accisa e riversato dalla struttura di gestione in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione tra le regioni a statuto ordinario delle somme ad esse spettanti ai sensi del comma 298 è effettuata sulla base dei quantitativi di gasolio erogati nell’anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburanti, come risultanti dai registri di carico e scarico previsti dall’articolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. A decorrere dalla ripartizione relativa all’anno 2011, le somme spettanti alle regioni a statuto ordinario ai sensi del comma 298 possono essere rideterminate sulla base dei criteri di commisurazione, da stabilire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo8, comma 6, dellalegge 5 giugno 2003, n. 131, finalizzati a valutare lo stato di adozione e di applicazione, da parte delle regioni, di quanto stabilito dagli articoli 14, 16, 17, 18 e 19deldecreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 298 e di quelle contenute nel presente comma.

300. È istituito presso il Ministero dei trasporti l’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali, al fine di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali e di assicurare la verifica dell’andamento del settore e del completamento del processo di riforma. Per il funzionamento dell’Osservatorio è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo8deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i criteri e le modalità di monitoraggio delle risorse destinate al settore e dei relativi servizi, ivi comprese quelle relative agli enti locali, nonché le modalità di funzionamento dell’Osservatorio. L’Os­servatorio presenta annualmente alle Camere un rapporto sullo stato del trasporto pubblico locale alle competenti Commissioni parlamentari.

301. A decorrere dall’anno 2008 non può essere previsto alcun trasferimento aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato finalizzato al finanziamento delle spese correnti del trasporto pubblico locale, ivi compresi gli oneri per i rinnovi contrattuali degli addetti al comparto successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni a statuto ordinario riversano le risorse destinate agli enti locali entro quattro mesi dalla data della loro acquisizione, ferma restando la possibilità di adottare una modalità di versamento di maggior favore per gli stessi enti locali.

302. Le risorse per i servizi di cui all’articolo9deldecreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, continuano ad essere corrisposte sino a tutto l’anno 2010. Dall’anno 2011 si provvede alla loro sostituzione adeguando le misure della compartecipazione di cui al comma 296; a tal fine, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 15 febbraio 2010, è individuata la somma spettante a ciascuna regione a statuto ordinario, di cui tenere conto ai fini dell’emanazione del decreto di cui al comma 296.

303. Nelle more di un’organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, è esteso al settore del trasporto pubblico locale il sistema previsto dall’articolo2, comma 28, dellalegge 23 dicembre 1996, n. 662, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

304. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per l’anno 2008, di 130 milioni di euro per l’anno 2009 e di 110 milioni di euro per l’anno 2010. Per gli anni successivi, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le risorse del Fondo sono destinate alle finalità di cui all’articolo1, comma 1031, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 306, e di cui all’articolo9dellalegge 26 febbraio 1992, n. 211, con le procedure e le modalità previste da tali disposizioni. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalità della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto del Ministro dei trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi è subordinato all’esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le risorse di cui al presente comma.

305. La ripartizione delle risorse di cui al comma 304 tra le finalità ivi previste è definita con decreto del Ministro dei trasporti, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In fase di prima applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse sono ripartite in pari misura tra le finalità previste. A decorrere dall’anno 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalità di cui al comma 304 è effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto di princìpi di premialità che incentivino l’efficienza, l’efficacia e la qualità nell’erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale. All’articolo1, comma 1032, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera d) è abrogata.

306. All’articolo1, comma 1031, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) per l’acquisto di elicotteri e di idrovolanti destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo;

c-ter) all’acquisto dei veicoli di cui alle lettere a) e b) è riservato almeno il 50 per cento della dotazione del fondo».

307. Al Ministero dei trasporti è altresì destinata una quota pari a 12 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 per la riattivazione, in via d’urgenza, dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti in relazione all’apertura di procedimenti tesi a riesaminare le procedure contrattuali da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee.

308. A decorrere dall’anno 2008 i finanziamenti statali per il rinnovo del contratto relativo al settore del trasporto pubblico locale di cui alle disposizioni richiamate nel comma 297 sono corrisposti direttamente alle regioni a statuto ordinario dal Ministero dell’economia e delle finanze con le modalità di cui al comma 296. L’esclusione delle spese relative ai rinnovi contrattuali del settore del trasporto pubblico locale dal patto di stabilità interno si applica esclusivamente nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

309. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito comples­sivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.

310. L’articolo 3, comma 1, del decreto- legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, si interpreta nel senso che le somme di cui all’articolo 1 del medesimo decreto-legge, nonché quelle che gli enti locali proprietari o soci hanno versato o versano per il ripiano delle perdite di esercizio dell’azienda o del consorzio di pubblico trasporto, ancorché riferite ad esercizi precedenti al 1982, come pure quelle provenienti dal Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all’articolo9dellalegge 10 aprile 1981, n. 151, e successive modificazioni, non rilevano ai fini degli articoli 61 e 109, comma 5, nonché dell’articolo 84, comma 1, quarto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

311. I crediti vantati dalla società Ferrovie della Calabria s.r.l. nei confronti della regione Calabria e rientranti nella regolazione delle partite debitorie di cui all’articolo145, comma 30, dellalegge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono destinati alla definitiva copertura dei disavanzi pregressi a tutto il 31 dicembre 2000 della ex gestione commissariale governativa delle Ferrovie della Calabria e, per la parte residua, ad investimenti per il rinnovo e il potenziamento dei servizi ferroviari gestiti dalla medesima società.

312. Sono abrogate le disposizioni recate dall’articolo 3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall’articolo20, comma 2, deldecreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e dall’articolo1, comma 58, dellalegge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.


 

 

Il commi da 295 a 312 dell’articolo 1 recano disposizioni relative al finanziamento dei servizi del trasporto pubblico locale.

 

Si ricorda che la riforma dei trasporti pubblici locali (TPL) è stata avviata dal D.Lgs. n. 422 del 1997, successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 400 del 1999 e da ulteriori disposizioni. A tale revisione del settore il legislatore ha provveduto in occasione del riassetto generale dell’organizzazione amministrativa centrale, disposto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il D.Lgs. 422 del 1997 ha disciplinato il conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale ed ha fissato i criteri di organizzazione dei servizi medesimi.

Le funzioni delegate alle regioni riguardano l'intero comparto del servizio di trasporto, comprese le ferrovie di interesse regionale e locale. Le competenze conferite sono essenzialmente di carattere programmatorio, amministrativo e finanziario.

Al conferimento e all’attribuzione delle relative risorse si provvede, previo accordo di programma tra Ministero dei trasporti e regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati ed il Ministro del tesoro. E’ demandata ad apposite leggi regionali la puntuale individuazione delle funzioni conferite.

 

Secondo la normativa ora richiamata, la regione è dunque individuata come unico soggetto regolatore di tutto il comparto. Ad essa è attribuita una doppia responsabilità, pianificatoria e finanziaria. In ossequio al principio di sussidiarietà, le regioni sono peraltro tenute a conferire a province, comuni ed enti locali le funzioni in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano un unitario esercizio a livello regionale; gli enti locali godono peraltro di competenza residuale.

Il comma 295 riconosce alle regioni a statuto ordinario la compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio per autotrazione,[144] per la realizzazione dei seguenti obiettivi:

§      promozione dello sviluppo dei servizi del trasporto pubblico locale;

§      attuazione del processo di riforma del settore;

§      garanzia delle risorse necessarie per il mantenimento dell’attuale livello dei servizi, incluso il recupero dell’inflazione degli anni precedenti.

 

Il comma 296 stabilisce che per gli anni dal 2008 al 2010 la compartecipazione al gettito dell’accisa è attribuita, mediante versamenti mensili, nella misura complessiva indicata nella tabella 1, allegata alla presente legge, la quale contiene anche la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario.

Si evidenzia che gli importi riportati nella menzionata tabella sono quelli attualmente trasferiti alle regioni a statuto ordinario, in applicazione delle norme elencate dal successivo comma 297 del presente articolo.

A decorrere dall’anno 2011 si applicano le quote di compartecipazione che verranno stabilite, per lo stesso anno 2011, per ciascuna regione da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Le quote di compartecipazione, espresse in euro per litro di gasolio, saranno ottenute dividendo l’importo complessivo risultante dalla somma degli importi indicati nella tabella 1 e di quelli spettanti, a decorrere dal 2011, ai sensi del comma 302 dell’articolo in esame, per il quantitativo di gasolio impiegato come carburante per autotrazione, erogato nell’anno 2010 in ciascuna regione.

Il decreto ministeriale che stabilisce le quote di compartecipazione dovrà individuare anche le modalità di trasferimento delle somme spettanti a ciascuna regione. Sino al momento dell’emanazione del decreto continuano ad essere attribuite alle regioni, a titolo di acconto, le quote mensili corrispondenti agli importi indicati nella tabella 1.

 

Il comma 297 stabilisce che per gli anni dal 2008 al 2010 la compartecipazione di cui al precedente comma 296 sostituisce le seguenti risorse:

a)   compensazione della minore entrata registrata in relazione alla compartecipazione dell’accisa sul gasolio, di cui all’articolo 3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per un importo annuo di 254,9 milioni di euro;

Il citato comma 12-bis, introdotto dall’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), attribuisce, a decorrere dal 1° gennaio 2007, una quota dell’accisa sul gasolio per autotrazione alle regioni a Statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo. La quota è pari a 0,00266 euro al litro per il 2007, a 0,00288 euro per il 2008 ed a 0,00307 euro per il 2009. (Per l’abrogazione della disposizione citata si veda il successivo comma 312 del presente articolo).

Si segnala che la compartecipazione è concessa per compensare le minori entrate registrate relativamente alla compartecipazione all’accisa sulla benzina e non all’accisa sul gasolio, come indicato nel testo della disposizione in commento.

b)   trasferimenti di cui agli articoli 8 e 20 del D.Lgs. n. 422 del 1997, per un importo annuo di 670,5 milioni di euro;

Il citato articolo 8, nell’àmbito del conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, delega alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari di interesse regionale e locale, non in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. (oggi Trenitalia S.p.a.). Il successivo articolo 20 dello stesso decreto legislativo disciplina la procedura per la determinazione delle risorse da trasferire alle regioni in conseguenza del trasferimento delle funzioni. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2000[145] sono state determinate le risorse finanziarie da attribuire alle regioni per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui al citato articolo 8. (Per l’abrogazione del comma 2 del citato articolo 20 si veda il successivo comma 312 del presente articolo).

c)   compensazione della riduzione dell’accisa sulla benzina, non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, di cui all’articolo 1, comma 58, della legge 20 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), per un importo annuo di 342,5 milioni di euro;

Il citato comma 58 ha riconosciuto l'importo di euro 342,583 milioni per compensare la perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina, non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (Per l’abrogazione della norma citata si veda il già ricordato comma 312 del presente articolo).

d)   trasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro del settore del trasporto pubblico locale, previsti dalle seguenti disposizioni, per un importo complessivo annuo di 480,2 milioni di euro:

-       articolo 23 del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47;

Il citato articolo 23 ha autorizzato la spesa di 337,5 milioni di euro per l'anno 2004 e di 214,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005, al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale.

-       articolo 1, comma 2, del D.L. 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58;

La citata disposizione ha autorizzato la spesa di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005, al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale.

-       articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Il citato comma 1230 ha autorizzato la spesa di 190 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2007, al fine di garantire il cofinanziamento dello Stato agli oneri derivanti dal rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale.

 

A decorrere dall’anno 2011 la compartecipazione di cui al comma 296 integra, anziché sostituire, le risorse sopra indicate.

Si osserva, in proposito, che la disposizione sembra intesa a garantire per il triennio 2008-2010 una quota di finanziamento già quantificata, sostitutiva delle risorse sopra indicate, mentre, a decorrere dal 2011, il livello del finanziamento potrà risultare incrementato, in relazione all’utilizzo del gasolio impiegato per autotrazione in ciascuna regione.

 

Il comma 298 attribuisce alle regioni a statuto ordinario una ulteriore quota dell’accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione al fine di adeguare le risorse destinate ai servizi di trasporto pubblico locale, comprese quelle per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale, non in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a., di cui al sopra citato articolo 8 del D.Lgs. n. 422 del 1997. La quota destinata a tal fine, che è espressamente indicata come ulteriore rispetto a quella di cui al comma 296 dell’articolo in esame, è determinata nelle seguenti misure, per litro di gasolio erogato in ciascun territorio regionale:

§      0,00860 euro per l’anno 2008,

§      0,00893 euro per l’anno 2009,

§      0,00920 euro a partire dall’anno 2010.

 

Il comma 299 detta disposizioni per il versamento e la ripartizione tra le regioni delle somme di cui al comma 298, prevedendo che le stesse siano versate direttamente dai soggetti obbligati al pagamento dell’accisa[146] e riversate, dalla struttura di gestione, in un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione è effettuata sulla base dei quantitativi di gasolio[147] erogati nell’anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante siti nei rispettivi territori regionali. A decorrere dalla ripartizione relativa all’anno 2011 le somme spettanti alle regioni a statuto ordinario possono essere rideterminate sulla base di criteri di commisurazione che tengano conto dello stato di adozione e di applicazione, da parte delle regioni, delle disposizioni sull’organizzazione del trasporto pubblico locale, contenute negli articoli 14, 16, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 422 del 1997[148].

I criteri di commisurazione saranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano[149]. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze saranno invece stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 298 e al presente comma 299.

 

Il comma 300 istituisce l’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, con il compito di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico, entrambi correlati a quelli regionali. L’Osservatorio assicura inoltre la verifica dell’andamento del settore e del completamento del processo di riforma.

All’Osservatorio, istituito presso il Ministero dei trasporti, partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali.

Si ritiene che i Ministeri competenti, i rappresentanti dei quali partecipano all’Osservatorio, potrebbero essere quelli che dovranno predisporre il decreto previsto dal terzo periodo del comma in esame.

Per il funzionamento dell’Osservatorio è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2008. L’Osservatorio deve presentare annualmente alle Camere un rapporto sullo stato del trasporto pubblico locale.

Un successivo decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e delle autonomie locali, da emanare sentita la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 281 del 1997, dovrà definire i criteri e le modalità di monitoraggio delle risorse destinate al settore e dei relativi servizi, comprese quelle relative agli enti locali, e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio.

A tal proposito si osserva che non è previsto alcun termine per l’emanazione del decreto.

 

Il comma 301 dispone che, a decorrere dal 2008, non può essere previsto, a carico del bilancio dello Stato, alcun trasferimento aggiuntivo per il finanziamento delle spese correnti del settore del trasporto pubblico locale, comprendendo in tale categoria anche gli oneri per i rinnovi contrattuali degli addetti al comparto, successivi all’entrata in vigore della legge in esame.

Si stabilisce inoltre che le regioni a statuto ordinario sono tenute a riversare agli enti locali le risorse ad essi destinate, entro quattro mesi dalla loro acquisizione. E’ fatta salva la possibilità di adottare modalità di versamento più favorevoli nei confronti degli enti locali.

 

Il comma 302 stabilisce che per gli anni dal 2008 al 2010 continuano ad essere corrisposte le risorse per i servizi di cui all’articolo 9 del D.Lgs. n. 422 del 1997.

Il citato articolo 9, nell’àmbito del conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, delega alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. (oggi Trenitalia S.p.a.) di interesse regionale e locale. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2000[150] sono state determinate in 2.286,9 miliardi di lire annue (pari a 1.181,1 milioni di euro) le risorse finanziarie da attribuire alle regioni per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui al citato articolo 9.

A decorrere dal 2011 tali risorse sono sostituite mediante adeguamento delle misure della compartecipazione di cui al precedente comma 296 dell’articolo in esame. Ai fini di tale adeguamento, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dovrà emanare, entro il 15 febbraio 2010, un decreto con il quale è individuata la somma spettante a ciascuna regione a statuto ordinario. Della somme così determinate si dovrà tener conto per l’emanazione del decreto previsto dal menzionato comma 296.

 

Il comma 303 prevede, in attesa della riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, l’estensione al settore del trasporto pubblico locale delle misure previste dall’articolo 2, comma 38, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997).

Tale norma dispone che, con decreto del Ministero del lavoro, vengano definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.

 

Il comma 304 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del trasporti, il Fondo per la promozione e il sostegno allo sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di:

§      113 milioni di euro per l’anno 2008,

§      130 milioni di euro per l’anno 2009,

§      110 milioni di euro per l’anno 2010.

Per gli anni successivi i relativi stanziamenti saranno indicati in tabella D della legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge n. 468 del 1978.[151]

Le risorse del Fondo sono destinate alle finalità di cui alle seguenti disposizioni, nel rispetto delle relative procedure e modalità :

§      articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

La citata norma autorizza stanziamenti per l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale. Il successivo comma 306 dell’articolo in esame amplia la tipologia di veicoli che possono essere acquistati con le risorse del fondo.

§      articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante “Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa”.

La citata norma prevede la corresponsione di contributi in relazione ai mutui contratti, da enti locali e soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi contemplati dalla medesima legge in vista dello sviluppo, nelle aree urbane, dei sistemi di trasporto pubblico ed in particolare dei sistemi di trasporto rapido di massa e di tranvie veloci.

Il quarto e quinto periodo del comma in esame prevedono che l’individuazione degli interventi da finanziare ai sensi della sopra citata legge n. 211 del 1992 sia effettuata con decreto del Ministro dei trasporti e che le relative risorse siano destinate, in misura non superiore al 20 per cento, al completamento delle opere in corso di realizzazione. Il finanziamento di nuovi interventi è subordinato all’esistenza di parcheggi di interscambio, o alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le risorse stanziate dal comma in esame.

 

Il comma 305 demanda la ripartizione delle risorse del Fondo per la promozione e il sostegno allo sviluppo del trasporto pubblico locale tra le finalità previste dal precedente comma 304 a un decreto del Ministro dei trasporti, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano; nella ripartizione delle risorse si dovrà tenere conto dei princìpi di premialità che incentivino l’efficienza, l’efficacia e la qualità nell’erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale. Per il triennio 2008-2010 le risorse sono attribuite in misura pari tra le due finalità previste dal comma 304.

Il quarto periodo del comma in esame abroga la lettera d) dell’articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)

Il citato comma 1032, demandando ad un decreto del Ministro dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, il riparto, tra le regioni e le province autonome, del Fondo, di cui al comma 1031 dello stesso articolo, per l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, indica i criteri secondo i quali deve essere effettuato il riparto. In particolare la lettera d), della quale si propone l’abrogazione, stabilisce che sia data priorità alle regioni ed alle province autonome le cui imprese si siano attenute alle previsioni di cui ai commi da 3-ter a 3-septies dell'articolo 18 del D.Lgs. n. 422 del 1997, relative al periodo transitorio nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti ai concessionari ed alle società derivanti dalle trasformazioni, ma con l'obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali, previa revisione dei contratti di servizio in essere, se necessaria[152].

 

Il comma 306 integra l’articolo 1, comma 1031, della legge finanziaria 2007, il quale ha istituito un fondo per l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, e, in particolare, di:

a)  veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale;

b)  veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie;

c)  autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale.

Il comma in esame prevede:

-       che il fondo sia finalizzato anche all’acquisto di elicotteri destinati a garantire collegamenti con isole minori interessate da fenomeni di pendolarismo;

-       che almeno il 50 per cento della dotazione del fondo venga riservato all’acquisto dei veicoli di cui alle lettere a) e b) del citato comma 1031.

 

Il comma 307 destina, a decorrere dal 2008, 12 milioni di euro al Ministero dei trasporti, affinché possano essere riattivati, in via d’urgenza, i lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti all’apertura di procedimenti tesi al riesame, da parte della Corte di giustizia europea, delle procedure contrattuali.

Si segnala che, nella materia oggetto del presente comma, sono attualmente pendenti le seguenti procedure:

-        il 28 gıugno 2006 la Commıssıone ha ınvıato all’Italıa un parere motıvato ın relazıone all’affidamento di una concessione di lavori relativa alla progettazione ed alla realizzazione di una tramvia su gomma a L’Aquila, con gestione funzionale ed economica da parte dell’affidatario (procedura 2004/4963);

-        il 21 marzo 2007 la Commıssıone ha ınvıato all’Italıa una lettera dı messa ın mora per l’affidamento di servizi alla Società A.S.TER. (Azienda Servizi Territoriali) da parte del Comune di Genova (procedura 2005/4376).

 

Il comma 308 dispone che i contributi statali per i rinnovi dei contratti del trasporto pubblico locale vengono corrisposti direttamente alle regioni a statuto ordinario dal Ministero dell’economia, con le modalità indicate dal comma 297, che, per la compartecipazione delle regioni al gettito dell’accisa, prevede l’emanazione di un apposito decreto del Ministro dell’economia. Il comma precisa che l’esclusione dal Patto di stabilità interno delle spese connesse al rinnovo dei predetti contratti si applica solo alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano.

Per un approfondimento della normativa sul patto di stabilità interno si rinvia alla scheda di lettura del comma 379 del presente articolo 1.

 

Il comma 309 reca una disposizione di carattere fiscale, prevedendo che spetta una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento e per un importo non superiore a 250 euro.

La detrazione spetta purché le medesime spese non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo; la detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell’interesse delle persone a carico (indicate nell’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi DPR 917/1986) che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12 – che abbiano cioè un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

 

Il comma 310 reca una norma di interpretazione autentica in materia di contributi erogati da Stato e Regioni al settore del trasporto pubblico locale, diretta ad escludere tali contributi dall’ambito di applicazione degli articoli 61, 109, comma 5, e 84, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, i quali prevedono un meccanismo proporzionale di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito e di riporto delle perdite pregresse, in presenza di proventi non computabili nella determinazione del reddito.

I contributi ai quali si riferisce il comma in esame sono:

-       le somme di cui all’articolo 1 del D.L. 9 dicembre 1986, n. 833 (convertito con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18);

Il citato articolo 1 ha previsto che i disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private, nonché dei servizi di trasporto in gestione diretta degli enti locali, relativi agli esercizi dal 1982 al 1986, che non hanno trovato copertura con i contributi di esercizio erogati dalle regioni, di cui all’articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151,[153] sono assunti a carico dei bilanci delle regioni in misura pari all'80 per cento del loro ammontare.

-       le somme che gli enti locali proprietari o soci hanno versato o versano per il ripiano delle perdite di esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico trasporto, ancorché riferite ad esercizi precedenti al 1982;

-       le somme provenienti dal fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private, di cui all’articolo 9 della citata legge n. 151 del 1991.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del citato D.L. n. 833 del 1986, i contributi sopra menzionati non sono da considerarsi componenti positive del reddito e quindi non sono compresi tra i ricavi ai fini delle imposte sui redditi.

In considerazione della non imponibilità di tali contributi, è stato chiesto un parere all’Agenzia delle entrate in ordine all’applicabilità o meno, alle aziende che percepiscono i contributi medesimi, degli articoli 61, 109 e 84 del TUIR.

 

Si evidenzia che l’articolo 61 del TUIR disciplina la deduzione degli interessi passivi ai fini della determinazione del reddito di impresa dei soggetti IRPEF, consentendo tale deduzione in misura corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa, o che non vi concorrono in quanto esclusi, da una parte, e tutti i ricavi e proventi, dall’altra.

L’articolo 109, comma 5, del TUIR stabilisce che le spese e gli altri componenti negativi di reddito, non direttamente riferibili ad attività o beni dai quali derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

L’articolo 84, comma 1, quarto periodo,[154] del TUIR infine impedisce che la perdita fiscale riportabile a nuovo sia formata da variazioni in diminuzione operate a causa di proventi che non concorrono alla formazione del reddito e che non hanno subito alcuna forma di tassazione.

Si segnala che i tre articoli del TUIR sopra citati sono stati novellati dal comma 33 dell’articolo 1 in esame.

 

L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 126/E del 12 agosto 2005[155], ha ritenuto applicabili i citati articoli del TUIR ai contributi in questione, con conseguente limitazione, per le aziende che li percepiscono, della possibilità di dedurre gli interessi passivi, le spese e gli altri componenti negativi di reddito e di riportare le perdite pregresse.

Il comma 310 in esame, contrariamente all’interpretazione fornita dall’Agenzia delle entrate, afferma l’irrilevanza dei contributi in questione ai fini del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi di reddito e del riporto delle perdite pregresse.

 

Il comma 311 interviene in relazione ai crediti maturati dalla Ferrovia della Calabria s.r.l. nei confronti della Regione Calabria, stabilendo che essi vengano destinati alla copertura dei disavanzi determinati dalla ex Gestione Commissariale Governativa Ferrovie della Calabria fino al 31 dicembre 2000, e, per la parte residua, investiti per rinnovo e potenziamento dei servizi ferroviari gestiti dalla predetta società.

I crediti ai quali si riferisce il comma 311 sono quelli rientranti nella regolazione delle partite debitorie, di cui all’articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

L’articolo 145, comma 30, della legge n. 388 del 2000 è stato emanato per dare attuazione all’articolo 8, comma 6, del già citato D.Lgs. n. 422 del 1997, il quale ha posto a carico dello Stato la copertura dei disavanzi maturati dalle ferrovie in gestione commissariale governativa e delle ferrovie in concessione non affidate alla Ferrovie dello Stato. In particolare il comma 30 dell’articolo 145 ha previsto che per le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex gestione commissariale governativa, ad esclusione della società Ferrovie dello Stato S.p.A., e per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale, relativi all'anno 1999, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto provvede nell'anno 2001 all'erogazione di 1.500 miliardi di lire (pari a 774,7 milioni di euro), nonché di ulteriori 300 miliardi di lire (pari a 154,9 milioni di euro) per la copertura, per il tramite dell'INPS, degli oneri sopportati dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in conseguenza del mancato allineamento, per l'anno 1999, delle aliquote contributive di dette aziende a quelle medie del settore industriale.

 

Il comma 312, infine, dispone l’abrogazione di alcune norme, conseguente alle disposizioni recate dai commi da 295 a 302 dell’articolo 1 in esame.

Vengono quindi abrogati:

-       l’articolo 3, comma 12-bis, della legge n. 549 del 1995, in materia di attribuzione alle regioni di una quota dell’accisa sul gasolio;

-       l’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 422 del 1997, relativo al trasferimento alle regioni delle risorse relative all'espletamento delle funzioni ad esse delegate in materia di trasporto pubblico locale;

-       l’articolo 1, comma 58, della legge n. 311 del 2004, con il quale veniva riconosciuto alle regioni a statuto ordinario un contributo in relazione alla perdita di gettito realizzata dalle regioni stesse per gli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina, non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche.

 


 

Articolo 1, commi 313-319
(Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali)

 


313. Al fine di attivare significativi processi di sviluppo locale attraverso il recupero e il riuso di beni immobili pubblici, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, economico e sociale e con gli obiettivi di sostenibilità e qualità territoriale e urbana, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, tramite l’Agenzia del demanio, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, d’intesa con gli enti territoriali interessati, e nel rispetto dei piani urbanistici comunali, individua ambiti di interesse nazionale nei quali sono presenti beni immobili di proprietà dello Stato e di altri soggetti pubblici per promuovere, in ciascun ambito, un programma unitario di valorizzazione di cui all’articolo 3, comma 15-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il complesso dei programmi di valorizzazione costituisce il Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali.

314. Il Piano di cui al comma 313 è proposto dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti i Ministri competenti, ed è approvato d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo8deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, anche in applicazione delle previsioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In tale Piano, oltre all’individuazione degli ambiti di intervento, sono determinati gli obiettivi di azione, le categorie tematiche, sociali, economiche e territoriali di interesse, i criteri, i tempi e le modalità di attuazione dei programmi unitari di intervento, nonché ogni altro elemento significativo per la formazione dei suddetti programmi.

315. Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di cui al comma 313, la regione e gli enti territoriali e locali interessati, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, promuovono la formazione dei programmi unitari di valorizzazione, individuando gli interventi, le modalità di attuazione, le categorie di destinazioni d’uso compatibili, l’entità e la modalità di attribuzione agli enti territoriali di quota parte del plusvalore da realizzare, nonché ogni altro elemento significativo per l’attuazione di quanto previsto nei programmi medesimi.

316. Per la definizione dei contenuti, finalità, condizioni e limiti per l’attuazione dei programmi unitari di valorizzazione concorrono le amministrazioni centrali e territoriali interessate, nonché tutti i soggetti competenti, anche utilizzando la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguentidellalegge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con particolare riguardo all’identificazione delle modalità di intervento per gli immobili soggetti a tutela ambientale, paesaggistica, architettonica, archeologica e storico-culturale, e ricompresi in aree demaniali, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuando gli elementi necessari per la migliore definizione progettuale degli interventi compresi nei programmi unitari di valorizzazione.

317. Ciascun programma unitario di valorizzazione è approvato con decreto del presidente della regione o della provincia interessata, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali. I consigli comunali provvedono alla ratifica del programma, a pena di decadenza, nel rispetto delle forme di pubblicità e di partecipazione, entro novanta giorni dall’emanazione del predetto decreto. La suddetta approvazione produce gli effetti previsti dall’articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dalle relative leggi regionali, nonché, ove necessario, la relativa dichiarazione di pubblica utilità per le opere pubbliche o di interesse generale in esso comprese.

318. Ciascun programma unitario di valorizzazione o parti di esso, in relazione alla sua approvazione, può assumere, in considerazione della tipologia e dei contenuti degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei piani, programmi e strumenti attuativi di iniziativa pubblica e privata, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale. Al programma unitario di valoriz­zazione è applicabile, ove necessario, il comma 5 dell’articolo27dellalegge 1° agosto 2002, n. 166.

319. Per la predisposizione degli studi di fattibilità, dei progetti e di eventuali ulteriori misure di accompagnamento e di supporto del Piano di cui al comma 313 si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all’Agenzia del demanio per l’acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità, fino ad un importo massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2008.


 

 

I commi da 313 a 319 dell’articolo 1 recano disposizioni in materia di valorizzazione dei beni pubblici.

 

I commi 313, 314 e 319 introducono il “Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali”.

Il medesimo comma 313, nonché icommi da 315 a 318, si occupano di specificare la disciplina dei programmi unitari di valorizzazione.

 

In particolare, il comma 313 stabilisce che il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e tramite l’Agenzia del demanio, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni e di intesa con gli enti locali interessati individui ambiti di interesse nazionale nei quali sono presenti immobili di proprietà dello Stato e di altri soggetti pubblici, per promuovere, in ciascun ambito, un programma unitario di valorizzazione di tali beni (per i quali cfr. infra), di cui all’articolo 3, comma 15-bisdel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351[156].

A seguito delle modifiche apportate con il maxiemendamento 1.100 del Governo, l’attività di promozione dei programmi unitari di valorizzazione deve avvenire altresì nel rispetto dei piani urbanistici comunali.

 

Ai sensi del citato articolo 3, comma 15-bis(aggiunto dall’articolo 1, comma 262 della legge finanziaria per il 2007, l. n. 296/2006) del decreto-legge n. 351/2001 viene affidato all’Agenzia del demanio il compito di individuare, d’intesa con gli enti territoriali interessati, una pluralità di beni immobili pubblici per i quali è attivato un processo di valorizzazione unico che sia, nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale.

Nell'ambito dei predetti programmi unitari è considerata elemento prioritario di individuazione la possibilità di valorizzare gli beni immobili pubblici mediante concessione d'uso o locazione, nonché l'allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonché per le pari opportunità.

 

La norma prevede che il complesso dei programmi di valorizzazione costituisca il “Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali”, per attivare significativi processi di sviluppo locale attraverso il recupero e il riuso di beni immobili pubblici, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, economico e sociale e con gli obiettivi di sostenibilità e qualità territoriale e urbana.

 

Il comma 314 si occupa della procedura di approvazione del Piano di valorizzazione, nonché del relativo contenuto.

Esso è proposto dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti i ministri competenti, ed approvato d’intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città ed autonomie locali.

A seguito delle modifiche apportate dal citato maxiemendamento 1.100 del Governo, l’approvazione è effettuata anche in applicazione delle previsioni del codice dei beni culturali e del paesaggio(D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).

 

Il Piano contiene:

-          l’individuazione degli ambiti di intervento:

-          gli obiettivi di azione;

-          le categorie tematiche, sociali, economiche e territoriali di interesse;

-          i criteri, i tempi e le modalità di attuazione dei programmi unitari di intervento;

-          ogni altro elemento significativo per la formazione dei suddetti programmi unitari.

 

La formazione dei programmi unitari di valorizzazione (comma 315) è promossa dalla Regione e dagli enti territoriali e locali interessati, d’intesa con il Ministero dell’economia e di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di valorizzazione..

 

Le amministrazioni centrali e territoriali interessate, nonché tutti i soggetti competenti, concorrono alla definizione dei contenuti, delle finalità, delle condizioni e dei limiti per l’attuazione dei suddetti programmi, anche attraverso lo strumento della conferenza di servizi (comma 316), con particolare riguardo all’identificazione delle modalità di intervento per gli immobili sottoposti a specifiche forme di tutela (ambientale, paesaggistica, architettonica, archeologica e storico-culturale) i quali – come specificato a seguito delle modifiche apportate con il citato maxiemendamento del Governo – siano ricompresi in aree demaniali, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.

 

La conferenza di servizi, disciplinata dagli articoli 14 e ss.gg. della legge sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni) può essere indetta dall’amministrazione procedente ove sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo; è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. Infine, la conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente, ma può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

 

Nei programmi di valorizzazione sono dunque individuati:

-        gli interventi;

-        le modalità di attuazione;

-        le categorie di destinazioni d’uso compatibili;

-        l’entità e la modalità di attribuzione agli enti territoriali di quota parte del plusvalore da realizzare;

-        ogni altro elemento significativo per l’attuazione degli stessi programmi.

 

Il comma 317 specifica che l’approvazione del programma unitario di valorizzazione avviene con decreto del Presidente della regione o della provincia interessata d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per i beni e le attività culturali. E’ altresì previsto che i Consigli comunali ratifichino il programma entro novanta giorni dall’emanazione del suddetto decreto, a pena di decadenza, nel rispetto delle forme di pubblicità e di partecipazione.

L’approvazione del programma di valorizzazione produce i medesimi effetti dell’ accordo di programma[157]di cui all’articolo 34 del Testo unico delle disposizioni concernenti gli enti locali - TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e delle relative leggi regionali. Inoltre, esso integra gli estremi della dichiarazione di pubblica utilità delle opere pubbliche o di interesse generale comprese nel programma stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 34, comma 4 del TUEL, l'accordo di programma, qualora adottato con decreto del presidente della Regione e qualora vi sia l’assenso del Comune interessato, può comportare variazioni agli strumenti urbanistici e sostituire le concessioni edilizie.

 

Il comma 318 dell’articolo in esame attribuisce a ciascun programma unitario di valorizzazione, o a parti di esso, in relazione alla sua approvazione ed in considerazione della tipologia e dei contenuti degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei piani, programmi e strumenti attuativi di iniziativa pubblica e privata.

La norma dispone inoltre che l’approvazione dei programmi di valorizzazione costituisca, ove necessario, presupposto per la costituzione di consorzi facoltativi ai fini della presentazione al comune delle proposte di realizzazione degli interventi di riabilitazione urbana, di cui all’articolo 27 della legge 1 agosto 2002, n. 166[158].

 

A seguito delle modifiche apportate con il citato maxiemendamento, è stata eliminata la possibilità di definire modalità di perequazione, compensazione e premialità urbanistiche, regolate d’intesa con la regione interessata, ai fini del raggiungimento della fattibilità economica di ciascun programma, ove non previsto dalla legge regionale.

 

Infine, ai sensi del comma 319, perla predisposizione degli studi di fattibilità, progetti ed eventuali misure ulteriori di accompagnamento e supporto del Piano di valorizzazione si provveda con le risorse iscritte al capitolo di bilancio relativo alle somme da attribuire all’Agenzia del demanio per interventi sui beni immobili (acquisto, manutenzione, ristrutturazione, risanamento e valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato, nonché per interventi su immobili confiscati alla criminalità).

A tal fine è autorizzata una spesa, per l’anno 2008, nel limite massimo di 10 milioni di euro.


 

Articolo 1, comma 320
(Immobili della difesa)

 


320. All’articolo27deldecreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-ter, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il 31 luglio 2008 il Ministero della difesa, sentita l’Agenzia del demanio, adotta un program­ma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, in coerenza con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica previsto dalla legislazione nazionale e regionale, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali per migliorare l’efficienza dei servizi assolti, e individua entro il 31 ottobre 2008, con le stesse modalità indicate nel primo periodo, immobili non più utilizzati per finalità istituzionali, da consegnare all’Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2008, nonché altre strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro»;

b) dopo il comma 13-ter sono inseriti i seguenti:

«13-ter.1. Il programma di cui al comma 13-ter:

a) individua, oltre gli immobili non più utilizzati, anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso all’Amministrazione della difesa nei quali sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili;

b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le opere da realizzare;

c) quantifica il costo della costruzione ex novo e dell’ammodernamento delle infrastrutture individuate e quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni;

d) stabilisce le modalità temporali delle procedure di razionalizzazione, accorpa­mento, riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili non più in uso.

13-ter.2. Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della difesa, individuati nell’ambito del programma di cui ai commi 13-ter e 13-ter.1, sono consegnati all’Agenzia del demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali strutture sostitutive. La riallocazione può avvenire sia tramite la trasformazione e riqualificazione di altri immobili militari, sia con costruzioni ex novo, da realizzarsi in conformità con gli strumenti urbanistici e salvaguardando l’integrità delle aree di pregio ambientale anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con enti territoriali promosse dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 15-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Per consentire la riallocazione delle predette funzioni è istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale la cui dotazione è determinata dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.1 e al quale concorrono anche proventi derivanti dalle attività di valorizzazione e di dismissione effettuate dall’Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, agli immobili e alle porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del presente comma».


 

 

Il comma 320 novella il comma 13-ter dell’articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e inserisce 2 commi aggiuntivi al medesimo articolo in materia di alienazione di beni immobili della Difesa.

Il comma 13-ter del citato articolo 27, prevede che, nella fase di prima applicazione dei commi 13 e 13-bis del medesimo articolo, il Ministero della difesa, d’intesa con l'Agenzia del demanio del Ministero dell’economia, individui:

-        entro il 28 febbraio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a un miliardo di euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2007;

-        entro il 31 luglio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a un miliardo di euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2007. Con le modalità indicate nel primo periodo e per le medesime finalità, nell'anno 2008 sono individuati, entro il 28 febbraio ed entro il 31 luglio, beni immobili per un valore pari a complessivi 2 miliardi di euro.

 

La novella sostituisce il secondo periodo di tale disposizione, prevedendo che, oltre ad individuare, entro il 31 ottobre 2008, immobili per un valore complessivo pari almeno a 2 miliardi di euro, non più utilizzati per finalità istituzionali, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2008, il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotti, entro il 31 luglio 2008, un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione ed ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali.

Il comma 320 inserisce inoltre il comma 13-ter1, che include in tale programma anche gli immobili parzialmente utilizzati e quelli in uso all'Amministrazione della difesa nei quali siano tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili. Il medesimo comma aggiuntivo definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, quantifica il costo della costruzione e dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate, e stabilisce le modalità temporali delle procedure di attuazione.

Viene altresì aggiunto il comma 13-ter2, il quale definisce le modalità per la riallocazione delle funzioni presso idonee strutture sostitutive. Questa può avere luogo sia mediante la trasformazione e la riqualificazione di immobili militari, sia tramite nuove costruzioni, da realizzarsi anche attraverso accordi o procedure negoziate con enti territoriali promosse dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 15-bis del D.L. n. 351/2001, convertito dalla legge n. 410/2001.

A tale scopo viene istituito, nello stato di previsione del Ministero della Difesa, un fondo in conto capitale, la cui dotazione è determinata dalla legge finanziaria, alimentato anche con proventi derivanti dalle attività di valorizzazione e dismissione effettuate dall'Agenzia del demanio in ordine alle infrastrutture militari alienate ai sensi del comma in esame.

Il comma 15-bis dell’articolo 3 del D.L. n. 351/2001 prevede che, per la valorizzazione dei beni, l’Agenzia del demanio possa individuare, d’intesa con gli enti territoriali interessati, una pluralità di beni immobili pubblici per i quali è attivato un processo di valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, che possa costituire, nell’ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale.

Il secondo periodo del nuovo comma 15-bis individua le risorse per il finanziamento degli studi di fattibilità necessari per la realizzazione dei programmi di valorizzazione, utilizzando le somme presenti sul capitolo relativo alle somme da attribuire all’Agenzia del demanio per l’acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Nella predisposizione dei programmi in commento dovrà essere valutata in maniera prioritaria la possibilità di valorizzare gli immobili pubblici, mediante concessione d'uso o locazione, nonché attraverso l'allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonché per le pari opportunità.


 

Articolo 1, comma 321
(Fondo per la mobilità alternativa nei centri storici)

 

321. Per favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale già riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dei trasporti pari a 4 milioni di euro annui, per gli anni 2008, 2009 e 2010.

 

 

L’articolo 1, comma 321,istituisce, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, un fondo di 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, con la finalità di favorire processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale, già riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità ovvero, sulla base di un’interpretazione letterale, i centri storici di:

§      Firenze;

§      Roma;

§      San Gimignano;

§      Siena;

§      Napoli;

§      Pienza;

§      Urbino.

 

Si ricorda che, in base alla Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO il 16 novembre 1972, è considerato “patrimonio dell'umanità UNESCO” un luogo specifico considerato, in base a criteri precisi, di eccezionale importanza, naturale ovvero culturale: più esattamente si intende per “patrimonio culturale” un monumento, un gruppo di edifici o un sito di valore storico, estetico, archeologico, scientifico, etnologico o antropologico; per “patrimonio naturale” invece un’area con peculiari caratteristiche fisiche, biologiche e geologiche, habitat di specie animali e vegetali in pericolo ovvero dotato di particolare valore scientifico ed estetico.

Il programma internazionale dei patrimoni dell'umanità, il World Heritage Fund, amministrato dall'UNESCO, ha lo scopo di catalogare, indicare e preservare tali siti attraverso finanziamenti che vengono erogati in presenza di precise condizioni.

Attualmente la lista è composta da un totale di 830 siti (644 beni culturali, 162 naturali e 24 misti) presenti in 138 Nazioni del mondo. L'Italia è la nazione che detiene il maggior numero di siti (41) inclusi nella lista dei patrimoni dell'umanità, seguita dalla Spagna (40) e dalla Cina (35).

I siti italiani patrimonio dell’umanità sono:

-          incisioni rupestri della Val Camonica - 1979;

-          Chiesa di Santa Maria delle Grazie e Cenacolo di Leonardo da Vinci a Milano - 1980;

-          centro storico di Firenze - 1982;

-          Venezia e la sua laguna – 1987;

-          Piazza dei Miracoli a Pisa – 1987;

-          centro storico di San Gimignano – 1990;

-          i Sassi di Matera – 1993;

-          Vicenza e Ville del Palladio in Veneto – 1994;

-          centro storico di Siena – 1995;

-          centro storico di Napoli – 1995;

-          Crespi d'Adda – 1995;

-          Ferrara, città del Rinascimento e il suo delta del Po – 1995;

-          Castel del Monte – 1996;

-          trulli di Alberobello – 1996;

-          monumenti paleocristiani e mosaici a Ravenna – 1996;

-          centro storico di Pienza – 1996;

-          Reggia di Caserta, parco, acquedotto Vanvitelli e complesso di San Leucio – 1997;

-          residenze Sabaude a Torino – 1997;

-          orto botanico a Padova – 1997;

-          Portovenere, Cinque Terre e Isole di Palmaria, Tino e Tinetto – 1997;

-          Cattedrale, Torre civica e Piazza Grande di Modena – 1997;

-          aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata – 1997;

-          Costiera Amalfitana – 1997;

-          area Archeologica di Agrigento – 1997;

-          Piazza Armerina e Villa Romana del Casale – 1997;

-          Su Nuraxi (villaggio nuragico) di Barumini – 1997;

-          Parco Nazionale del Cilento e Valle di Diano, siti archeologici di Paestum e Velia, Certosa di Padula – 1998;

-          centro storico di Urbino – 1998;

-          zona archeologica e Basilica di Aquileia – 1998;

-          Villa Adriana a Tivoli – 1999;

-          Isole Eolie – 2000;

-          Basilica di San Francesco e luoghi francescani ad Assisi, – 2000;

-          Verona – 2000;

-          Villa d'Este a Tivoli – 2001;

-          città barocche della Val di Noto (Palazzolo Acreide, Caltagirone, Catania, Militello in Val di Catania, Modica, Noto, Ragusa e Scicli) – 2002;

-          Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia – 2003;

-          Val d'Orcia – 2004;

-          necropoli etrusca di Cerveteri e Tarquinia – 2004;

-          necropoli rupestre di Pantalica – 2005;

-          Strade Nuove e Sistema dei Palazzi dei Rolli a Genova – 2006.

-          centro storico di Roma, le proprietà della Santa Sede che godono dei diritti di extraterritorialità e San Paolo Fuori le Mura - 1980,1990.


 

Articolo 1, commi 322-324
(Recupero dei centri storici)

 


322. Le banche appositamente conven­zionate con il Ministero dell’economia e delle finanze sono autorizzate alla stipula di contratti di mutuo ventennale fino a 300.000 euro con i titolari di edifici situati nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, per il restauro e per il ripristino funzionale degli immobili, o di porzioni di essi, ponendo il totale costo degli interessi a carico del bilancio dello Stato.

323. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti Spa, con onere per interessi a carico del bilancio dello Stato, per il recupero e la conservazione degli edifici riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità o appartenenti al patrimonio culturale vincolato ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

324. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, definisce modalità e criteri per l’erogazione del contributo in conto interessi di cui ai commi 322 e 323, al fine di garantire che all’attuazione dei medesimi commi si provveda nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.


 

 

I commi 322 e 323 autorizzano la stipula dei seguenti mutui contratti per il recupero dei centri storici, ponendo a carico del bilancio dello Stato il costo dei relativi interessi:

§      mutui ventennali fino a 300.000 euro, stipulati dagli istituti di credito appositamente convenzionati con il Ministero dell’economia e delle finanze con i titolari di edifici ricadenti nei centri storici di comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, per il restauro e il ripristino funzionale degli immobili o porzioni di essi;

§      mutui contratti dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti per il recupero e la conservazione degli edifici riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità[159] o appartenenti al patrimonio culturale vincolato ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 22 gennaio 2004, n. 42.

 

Il comma 324 fissa un limite di spesa di 10 milioni di euro per l’attuazione delle disposizioni recate dai commi 322 e 323.

 

La stessa disposizione prevede l’emanazione – entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria (vale a dire entro il 31 gennaio 2008) – di un decreto interministeriale (adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con quello per i beni e le attività culturali)che definisca modalità e criteri per l’erogazione del contributo in conto interessi al fine di garantire il rispetto del limite citato.


 

Articolo 1, commi 325-343
(Incentivazioni fiscali per il cinema)

 


325. Ai soggetti di cui all’articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell’articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 un credito d’imposta nella misura del 40 per cento, fino all’importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d’imposta, dell’apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell’articolo5deldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all’articolo 2554 del codice civile.

326. Le imprese di produzione cinematografica destinatarie degli apporti di cui al comma 325 hanno l’obbligo di utilizzare l’80 per cento di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d’opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l’apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione.

327. Ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito d’imposta:

a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell’articolo5deldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e, comunque, fino all’ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo d’imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all’80 per cento del credito d’imposta stesso;

b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:

1) al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell’articolo7deldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d’imposta;

2) al 10 per cento delle spese com­plessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per ciascun periodo d’imposta;

3) al 20 per cento dell’apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell’articolo7del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d’imposta;

c) per le imprese di esercizio cinema­tografico, pari:

1) al 30 per cento delle spese com­plessivamente sostenute per l’introduzione e acquisizione di impianti e apparec­chiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000;

2) al 20 per cento dell’apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell’articolo7deldecreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d’imposta.

328. Con riferimento alla medesima opera filmica, i benefici di cui al comma 327 non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.

329. I crediti d’imposta di cui ai commi 325 e 327 spettano per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d’imposta successivi.

330. Gli apporti di cui ai commi 325 e 327, lettere b), numero 3), e c), numero 2), non possono, in ogni caso, superare complessivamente il limite del 49 per cento del costo di produzione della copia campione dell’opera filmica e la partecipazione complessiva agli utili degli associati non può superare il 70 per cento degli utili derivanti dall’opera filmica.

331. I crediti d’imposta di cui ai commi 325 e 327, lettere b), numero 3), e c), numero 2), possono essere fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e previa attestazione rilasciata dall’impresa di produzione cinematografica del rispetto delle condizioni richieste ai sensi dei commi 326 e 330. I suddetti crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo17deldecreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

332. Gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui ai commi 325 e 327 sono considerati come risorse reperite dal produttore per completare il costo del film ai fini dell’assegnazione dei contributi di cui all’articolo13deldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. In ogni caso, tali contributi non possono essere erogati per una quota percentuale che, cumulata con gli apporti di cui ai commi da 325 a 343, superi l’80 per cento del costo complessivo rispettivamente afferente alle spese di produzione della copia campione e alle spese di distribuzione nazionale del film.

333. Le disposizioni applicative dei commi da 325 a 332 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

334. L’efficacia dei commi da 325 a 333 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richie­dere l’autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

335. Alle imprese nazionali di produ­zione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d’imposta, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due esercizi successivi, in relazione a film, o alle parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d’opera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 5.000.000.

336. Le disposizioni applicative del comma 335 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

337. Il credito d’imposta di cui al comma 335 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusiva­mente in compensazione ai sensi dell’articolo17deldecreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

338. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinemato­grafica che li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all’articolo2, commi 2, 4, 5 e 6, deldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto legislativo ed espressione di lingua originale italiana. Tale beneficio è concesso solo alle imprese che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

339. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, nel limite massimo del 30 per cento, gli utili dichiarati dalle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con società di produzione e di distribuzione cinematografica, li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all’articolo2, commi 2, 4 e 5, deldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto legislativo. Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

340. Le disposizioni applicative dei commi 338 e 339 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

341. Le agevolazioni previste dai commi 338 e 339 sono usufruibili entro il limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2008, 10 milioni di euro per il 2009 e 15 milioni di euro per il 2010.

342. Allo scopo di assicurare lo sviluppo e l’adeguamento tecnico e tecnologico delle sale cinematografiche e, di conseguenza, una sempre migliore fruizione del prodotto cinematografico sul territorio, al Fondo di cui all’articolo12, comma 1, deldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è assegnato un contributo straordinario di 2 milioni di euro per l’anno 2008, di 8 milioni di euro per l’anno 2009 e di 10 milioni di euro per l’anno 2010. Tale contributo, in deroga al comma 4 del medesimo articolo 12 del citato decreto legislativo, è finalizzato a favore degli interventi di cui al comma 3, lettera c), del citato articolo 12.

343. L’efficacia dei commi da 335 a 339 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l’autorizzazione alla Commis­sione europea. L’agevolazione può essere fruita esclusivamente in relazione al costo sostenuto successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commis­sione europea.


 

 

I commi da 325 a 334 introducono meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nella filiera del cinema, tramite crediti di imposta, sia per le imprese esterne (c.d. tax credit esterno) che per le imprese interne alla filiera medesima (c.d. tax credit interno). I successivi commi da 335 a 338 sono tesi ad avviare, anche mediante agevolazioni fiscali, un meccanismo finalizzato ad attrarre sul territorio nazionale produzioni straniere di alto livello.

 

Il comma 325 riconosce – a favore dei soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES) di cui all’art. 73 TUIR[160] e dei titolari di reddito di impresa ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo e associati in partecipazione ai sensi dell’articolo 2549 del codice civile[161] – per gli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d’imposta nella misura del 40 per cento dell’apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28[162].

Tale beneficio si applica anche ai contratti di cointeressenza di cui all’articolo 2554 del codice civile[163].

Il credito di imposta è concesso fino all’importo massimo di un milione di euro per ciascun periodo d’imposta.

 

Si ricorda che l’art. 73, comma 1, del TUIR prevede che siano soggetti all'imposta sul reddito delle società:

a)       le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;

b)       gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c)       gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d)       le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (comma 1). Il comma 2 stabilisce, tra l’altro, che tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo.

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 28 del 2004 è riconosciuta la nazionalità italiana ai film che presentano:

a)       le componenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), f), n) e q) e cioè: regista italiano; autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani; sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani; ripresa sonora diretta in lingua italiana; troupe italiana; effettuazione in Italia di almeno il 30 per cento della spesa complessiva del film, con riferimento alle componenti tecniche, nonché agli oneri sociali;

b)       almeno tre delle componenti di cui al comma 2, lettere d), e), g), h) e cioè: interpreti principali in maggioranza italiani; interpreti secondari per tre quarti italiani; autore della fotografia cinematografica italiano; montatore italiano;

c)       almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere i), l), m) e cioè: autore della musica italiano; scenografo italiano; costumista italiano;

d)       e almeno una delle componenti di cui al comma 2, lettere o) e p) e cioè: riprese ed uso di teatri di posa in Italia; utilizzo di industrie tecniche italiane.

 

Il comma 326 dispone che le imprese di produzione cinematografica destinatarie degli apporti di cui al comma 325 abbiano l’obbligo di utilizzare l’80 per cento di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d’opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l’apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione (requisito della c.d. territorialità).

 

Il comma 327 prevede che - ai fini delle imposte sui redditi - venga riconosciuto un credito d’imposta:

a)      per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 28/2004 (su cui, si cfr. supra) e, comunque, fino all’ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo d’imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all’80 per cento del credito d’imposta stesso;

b)     per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:

1)      al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d’imposta;

2)      al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per ciascun periodo d’imposta;

3)      al 20 per cento dell’apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549[164] e 2554[165] del codice civile (su cui, si cfr. supra), per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d’imposta;

L’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2004 stabilisce che per il riconoscimento dell'interesse culturale, i film devono presentare:

a)       le componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), n), o), p) e q) e cioè: regista italiano; autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani; sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani; interpreti principali in maggioranza italiani; interpreti secondari per tre quarti italiani; ripresa sonora diretta in lingua italiana; troupe italiana; riprese ed uso di teatri di posa in Italia; utilizzo di industrie tecniche italiane; effettuazione in Italia di almeno il trenta per cento della spesa complessiva del film, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o), p), nonché agli oneri sociali,

b)       e almeno quattro delle componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere g), h), i), l) e m) e cioè: autore della fotografia cinematografica italiano; montatore italiano; autore della musica italiano; scenografo italiano; costumista italiano.

c)      per le imprese di esercizio cinematografico, pari:

1)      al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l’introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000;

2)      al 20 per cento dell’apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile (su cui, si cfr. supra), per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d’imposta.

 

Il comma 328 stabilisce che - con riferimento alla medesima opera filmica - i benefici di cui al comma 327 sopra illustrato (ossia quelli riconosciuti alle imprese interne alla filiera del cinema) non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario, nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile[166].

 

Secondo il comma 329, i crediti d’imposta di cui ai commi 325 e 327 spettano per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d’imposta successivi.

 

Il comma 330 prescrive che gli apporti di cui ai sopra illustrati commi 325 e 327, lettere b), numero 3), e c), numero 2), non possano, in ogni caso, superare complessivamente il limite del 49 per cento del costo di produzione della copia campione dell’opera filmica e che la partecipazione complessiva agli utili degli associati non possa superare il 70 per cento degli utili derivanti dall’opera filmica.

 

Il comma 331 prescrive che i crediti d’imposta di cui ai commi 325 e 327, lettere b), numero 3), e c), numero 2), possano essere fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161[167], e previa attestazione, rilasciata dall’impresa di produzione cinematografica, del rispetto delle condizioni richieste ai sensi dei commi 326 e 330.

 

Si ricorda che in base all’articolo 1 della legge n. 161 del 1962, la proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di film nazionali sono soggette a nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo (ora Ministero per i beni e le attività culturali).

 

I suddetti crediti di imposta non concorrono:

-        alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi;

-        alla formazione del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Inoltre, essi non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR – ossia ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili dalla base imponibile IRES - e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241[168].

Ai sensi dell’articolo 96 TUIR, la quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 97 e 98 è deducibile per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (comma 1).

Il comma 2 prevede che ai fini del rapporto di cui al comma 1:

a)       non si tiene conto delle sopravvenienze attive accantonate a norma dell'articolo 88, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito;

b)      i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;

c)       le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'articolo 86 concorre a formare il reddito dell'esercizio;

d)       le plusvalenze di cui all'articolo 87, si computano per il loro intero ammontare;

e)       gli interessi di provenienza estera ed i dividendi si computano per l'intero ammontare indipendentemente dal loro concorso alla formazione del reddito;

f)        i proventi immobiliari di cui all'articolo 90 si computano nella misura ivi stabilita;

g)       le rimanenze di cui agli articoli 92 e 93 si computano nei limiti degli incrementi formati nell'esercizio.

In base al comma 3, se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.

Ai sensi dell’articolo 109, comma 5, TUIR, le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 96.

In base al comma 332, gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui ai commi 325 e 327 dell’articolo in commento sono considerati come risorse reperite dal produttore per completare il costo del film ai fini dell’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.

In ogni caso, tali contributi non possono essere erogati per una quota percentuale che, cumulata con gli apporti di cui alpresente articolo, superi l’80 per cento del costo complessivo rispettivamente afferente alle spese di produzione della copia campione e alle spese di distribuzione nazionale del film.

 

Sul punto, si ricorda che l’articolo 13 del D.Lgs. n. 28 del 2004[169] si riferisce ai contributi concessi per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale (comma 2), per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale (comma 3) e ai contributi corrisposti alle imprese di produzione per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale.

 

Il comma 333 rimette ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali - da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico - la fissazione delle disposizioni applicative dei commi da 325 a 332.

 

Il comma 334 subordina l’efficacia dei commi da 325 a 333 all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea[170].

Tale autorizzazione deve essere richiesta alla Commissione europea dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Si prevede che le agevolazioni possano essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

 

Il paragrafo 3 dell’art. 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce che alla Commissione siano comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti di Stato. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. In tal caso si prevede che la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale (obbligo c.d. di stand-still).

 

Il comma 335 riconosce alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione un credito d’imposta in relazione a film, o alle parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d’opera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della singola opera e, comunque, con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 5.000.000. Tali crediti spettano per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d’imposta successivi.

 

Il comma 336 rimette ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali - da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico - la fissazione delle disposizioni applicative del sopra illustrato comma 335.

 

Il comma 337 stabilisce che il credito di imposta di cui al comma 335 non concorre:

-        alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi;

-        alla formazione del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Altresì, esso non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR – ossia ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili dalla base imponibile IRES – ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

Valgono per il comma 337 le precisazioni svolte relativamente al comma 331 (si veda supra).

 

I commi 338, 339, 340 e 341dispongono ulteriori agevolazioni fiscali in favore della produzione e della distribuzione cinematografiche.

In particolare, il comma 338, stabilisce che gli utili dichiarati dalle imprese di produzione, di distribuzione cinematografica[171] non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette se sono impiegati nelle attività proprie delle suddette imprese per lungometraggi, film di animazione, di interesse culturale e d’essai[172]. L’agevolazione è concessa a condizione che il film da realizzare sia un film riconosciuto di nazionalità italiana, ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 28 del 2004 (si v. supra).

Il presente beneficio è concesso esclusivamente alle imprese che tengono la contabilità ordinaria, ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

I citati articoli del D.P.R. n. 600 del 1973 stabiliscono che i sottoindicati soggetti devono, o possono in seguito all’esercizio di apposita opzione, tenere la contabilità ordinaria:

a)       società soggette all'imposta sulle società - IRES;

b)      enti pubblici e privati, diversi dalle società, soggetti all'imposta sulle società - IRES, e trust, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;

c)       società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate;

d)       persone fisiche che esercitano imprese commerciali;

e)       persone fisiche che esercitano arti e professioni;

f)        società e associazioni fra artisti e professionisti;

g)       enti pubblici e privati, diversi dalle società, soggetti all'imposta sulle società - IRES, e trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;

h)       sostituti di imposta;

i)         allevatori di animali che utilizzano mangimi ottenibili per meno di un quarto dal proprio terreno.

 

Il successivo comma 339concede un’agevolazione analoga alla precedente, ma limitata al 30 per cento degli utili, alle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico che impiegano i propri utili, da sole o per mezzo di accordi con imprese del settore, in attività di produzione o di distribuzione relative agli stessi film di cui al comma 338. Anche in questo caso il beneficio è riconosciuto esclusivamente ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria.

 

Ai sensi del comma 340, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni applicative delle agevolazioni di cui ai commi 338 e 339.

Il comma 341 fissa un limite di spesa per le agevolazioni di cui ai commi 338 e 339, pari a 5 milioni di euro per il 2008, 10 milioni per il 2009 e 15 milioni per il 2010.

 

Il comma 342 assegna un contributo straordinario di 2 milioni di euro per il 2008, 8 milioni per il 2009 e 10 milioni per il 2010 al Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche, di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 28/2004, destinato alla realizzazione, al ripristinoe all’adeguamento tecnico e tecnologico delle sale cinematografiche in deroga al medesimo comma 4 dell’articolo 12.

 

Si ricorda che il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 - nel prevedere una nuova disciplina organica in materia di cinematografia - ha definito un nuovo sistema di sostegno pubblico al cinema, mediante l’istituzione (art. 12 del D.Lgs.) del Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche, al quale affluiscono le risorse già esistenti, in particolare, nel Fondo di intervento, nel Fondo di sostegno e nel Fondo di garanzia, nonché la quota del cinema nell’ambito del Fondo unico dello spettacolo (FUS).

La gestione di tale Fondo è stata recentemente regolata dal D.M. 6 marzo 2006 che, in attuazione del comma 5 dell’articolo 12, ha definito le modalità tecniche di gestione e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità di monitoraggio ed impiego dei finanziamenti concessi[173].

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 le finalità del Fondo riguardano:

a)       finanziamento di investimenti per la produzione di opere filmiche;

b)       contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione;

c)       contributi per la realizzazione, il ripristino e l'adeguamento di sale cinematografiche;

d)       contributi a favore delle industrie tecniche cinematografiche;

e)       contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo.

Il Fondo è ripartito annualmente tra le suddette finalità con decreto ministeriale, sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche (comma 4)[174].

Da ultimo, la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) ha previsto, (articolo 1, comma 1140) che al Fondo sia assegnato un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Tale contributo é finalizzato ad interventi di sostegno a istituzioni, grandi eventi di carattere culturale, nonché ad ulteriori esigenze del settore dello spettacolo; si dispone inoltre, in deroga al comma 4 del citato articolo 12, che gli interventi siano stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

La medesima legge (articolo 1, comma 1151) ha introdotto all’articolo 12 del citato D.Lgs. n. 28 del 2004 alcune modifiche formali (volte a sostituire il termine “finanziamento” con il termine “sostegno” o “contributo”) ed ha sostituito l’articolo 13, rendendo lo Stato - secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa – “co-produttore” del film che ha finanziato[175].

Restano sostanzialmente invariate le norme concernenti la revoca dei contributi, i contributi alle imprese di produzione per lo sviluppo di sceneggiature originali, i premi di qualità.

 

Il comma 343 subordina l’efficacia dei commi da 335 a 339 all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi del sopra illustrato articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea[176] (si veda quanto segnalato sub comma 10).

Tale autorizzazione deve essere richiesta alla Commissione europea dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Si prevede che l’agevolazione possa essere fruita esclusivamente in relazione al costo sostenuto successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.


 

Articolo 1, comma 344
(Attribuzione di funzioni alla Agenzia delle entrate
e dichiarazione sostitutiva unica)

 


344. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 3-bis, le parole: «calcolato dall’I.N.P.S.» sono sostituite dalle seguenti: «risultante al Sistema informativo dell’indicatore della situazione economica equivalente gestito dall’I.N.P.S.»;

b) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Dichiarazione sostitutiva unica). – 1. Il richiedente la prestazione presenta un’unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di validità annuale, concer­nente le informazioni necessarie per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente di cui all’articolo 2, ancorché l’ente si avvalga della facoltà riconosciutagli dall’articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all’amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio. Tali soggetti trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate le relative informazioni.

3. È comunque consentita la presenta­zione all’Agenzia delle entrate, in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata.

4. L’Agenzia delle entrate determina l’indicatore della situazione economica equivalente in relazione:

a) agli elementi in possesso del Siste­ma informativo dell’anagrafe tributaria;

b) ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.

5. In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente, l’Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua altresì l’esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del predetto Sistema informativo.

6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi dei commi 4 e 5 sono comunicati dall’Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, ai soggetti che hanno trasmesso le informazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiara­zione sostitutiva unica ai sensi del comma 3, nonché in ogni caso all’INPS ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 1.

7. Sulla base della comunicazione dell’Agenzia delle entrate, di cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale, l’INPS e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sosti­tutiva rilasciano un’attestazione, riportante l’indicatore della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione è rilasciata direttamente dall’Agenzia delle entrate nei casi di cui al comma 3. L’attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformità di cui al comma 5. La dichiarazione, munita dell’attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l’accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.

8. In presenza delle omissioni o diffor­mità di cui al comma 5, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque richiedere la presta­zione mediante l’attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall’A­genzia delle entrate. Tale dichiara­zione è valida ai fini dell’erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documen­tazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all’articolo7, sesto comma, deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l’Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio.

10. Nell’ambito della programmazione dell’attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.

11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l’efficacia dei controlli previsti dal comma 10.

12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le compo­nenti autocertificate della dichiarazione, di cui al comma 4, lettera b), e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché stabilite specifiche attività di sperimentazione da condurre in sede di prima applicazione.

13. Con apposita convenzione stipulata tra l’INPS e l’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità per lo scambio delle informazioni necessarie all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.»;

c) all’articolo 4-bis:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L’Agenzia delle entrate trasmette le necessarie informazioni al Sistema informativo dell’indicatore della situazione economica equivalente, gestito ai sensi del presente articolo dall’Istituto nazionale della previdenza sociale che, per l’alimentazione del Sistema, può stipulare apposite convezioni con i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»;

2) al comma 2, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8»;

d) all’articolo 6:

1) al comma 2, le parole: «comma 3» e «comma 6» sono sostituite, rispettiva­mente, dalle seguenti: «comma 2» e «comma 12»;

2) al comma 3, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 8 e 9» e dopo le parole: «gli enti erogatori» sono inserite le seguenti: «, l’Agenzia delle entrate»;

3) al comma 4, primo e quarto periodo, le parole: «Istituto nazionale della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle entrate»;

4) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «dall’Istituto nazionale della previdenza sociale» sono inserite le seguenti: «, dall’Agenzia delle entrate».


 

Il comma 344 interviene sulla disciplina relativa all’attestazione dell’Indicatore della Situazione Economia Equivalente (c.d. ISEE) confermando, in primo luogo, l’attribuzione all’INPS della gestione del relativo Sistema informativo[177].

 

Le modifiche apportate dall’articolo in esame interessano, in particolare, gli articoli 1, 4, 4-bis e 6 del decreto legislativo n. 109 del 1998.

 

Il decreto legislativo n. 109/1998recante “Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449” individua criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche (articolo 1). In particolare, il comma 3-bis, attribuisce alle autorità competenti in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, la facoltà di utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S. per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza.

Ai fini della determinazione dell’ISEE rilevano, ai sensi dell’articolo 2, la composizione del nucleo familiare, la somma dei redditi percepiti dal nucleo familiare e la situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare.

Con riferimento a ciascuna prestazione sociale, l’ente erogatore può prevedere ulteriori requisiti necessari che comunque si aggiungono a quelli previsti per il rilascio dell’attestazione ISEE (articolo 3).

L’articolo 4 dispone che, ai fini del rilascio della dichiarazione ISEE, il soggetto richiedente deve presentare un’autocertificazione con l’indicazione dei dati necessari per la determinazione dell’indicatore. L’autocertificazione può essere presentata ai comuni, ai centri di assistenza fiscale, all’INPS o alle amministrazioni pubbliche i quali rilasciano un’attestazione contenente gli elementi informativi necessari per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente. Tale attestazione viene poi presentata dal contribuente all’ente erogatore il quale effettua dei controlli, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze. L’INPS, in particolare, utilizza le informazioni di cui dispone nei propri archivi o in quelli delle amministrazioni collegate.

Ai sensi dell’articolo 4-bis, l’ente a cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva unica raccoglie le informazioni e le trasmette ad una apposita banca dati costituita e gestita dall’INPS. L’INPS calcola il valore ISEE e lo comunica ai componenti del nucleo familiare per il quale è stata presentata la dichiarazione di cui all'articolo 4 nonché agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate (comma 1). In base al comma 2, l’ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la dichiarazione sostitutiva unica, richiede all’INPS l'indicatore della situazione economica equivalente. L'ente erogatore richiede all’INPS anche le informazioni analitiche contenute nella dichiarazione sostitutiva unica quando procede alle integrazioni e alle variazioni di cui all'articolo 3, ovvero effettua i controlli di cui all'articolo 4, comma 7, o quando costituisce e gestisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni da esso erogate. Secondo il comma 3, l’INPS rende disponibili le informazioni analitiche o l'indicatore della situazione economica equivalente relativi al nucleo familiare, agli enti utilizzatori della dichiarazione sostitutiva unica presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda.

L’articolo 5 dispone che l'INPS, le amministrazioni, gli enti erogatori e quelli responsabili delle attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive dei richiedenti comunicano alla Commissione tecnica per la spesa pubblica le informazioni concernenti le modalità applicative, l'estensione e le caratteristiche dei beneficiari delle prestazioni. La commissione elabora annualmente un rapporto che viene trasmesso al Parlamento dal Ministro dell’economia e finanze.

Infine, l’articolo 6 reca disposizioni in materia di tutela dei dati personali con riferimento alle informazioni disponibili.

 

Il comma 344 lettera a), modifica l’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 109 del 1998, specificando che le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti possono utilizzare l'ISEE risultante al Sistema informativo dell’indicatore della situazione economica equivalente gestito dall’I.N.P.S.

 

Il comma 344, lettera b), sostituisce interamente l’articolo 4 (Dichiarazione sostitutiva unica) del D.Lgs. n. 109 del 1998.

 

Il nuovo articolo 4 riproduce, al comma 1, le disposizioni contenute nel comma 1 del vigente articolo 4. In particolare, si prevede che il richiedente la prestazione debba presentare un’unica dichiarazione sostitutiva, a norma del D.P.R. n. 445 del 2000[178], efficace per un anno, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente. E’ lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche e ai fini del calcolo dell’ISEE del proprio nucleo familiare; gli enti erogatori possono stabilire, per le prestazioni da essi erogate, la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

Il nuovo comma 2, riproduce una parte delle disposizioni contenute nel comma 3 vigente relative all’obbligo di presentare la richiesta della dichiarazione unica sostitutiva ai comuni, ai centri di assistenza fiscale previsti dal D.Lgs. n. 241 del 1997[179], all’amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. territorialmente competente. Inoltre, viene introdotto l’obbligo per i suddetti soggetti di trasmettere all’Agenzia delle entrate le relative informazioni in via telematica.

I successivi nuovi commi, dal comma 3 al comma 9, riguardano le ulteriori fasi della procedura ai fini del rilascio dell’attestazione ISEE ed in particolare si prevede:

-       la facoltà per il soggetto richiedente la prestazione agevolata di presentare direttamente, in via telematica, la richiesta dell’attestazione all’Agenzia delle entrate (comma 3);

-       l’obbligo per l’Agenzia delle entrate di utilizzare, ai fini del calcolo dell’ISEE, sia i dati autocertificati dal contribuente sia gli elementi in possesso del Sistema Informativo dell’Anagrafe tributaria[180] (comma 4);

-       l’obbligo per l’Agenzia delle entrate di verificare, sulla base di controlli automatici, l’esistenza di omissioni o difformità tra i dati dichiarati dal contribuente e gli elementi conoscitivi in possesso del Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria (comma 5);

-       l’obbligo per l’Agenzia delle entrate di inviare ai soggetti che hanno trasmesso le informazioni di cui al sopra illustrato comma 2 (comuni, caf, amministrazioni pubbliche, sede INPS competente territorialmente), ovvero direttamente al soggetto che ha presentato richiesta ai sensi del comma 3, nonché, in ogni caso, all’I.N.P.S. gli esiti delle attività effettuate ai sensi dei commi 4 e 5 (comma 6);

-       l’obbligo a carico dei soggetti di cui al comma 2 di rilasciare un’attestazione riportante l’ISEE calcolato dall’Agenzia delle entrate nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Il medesimo obbligo è previsto a carico dell’Agenzia delle entrate qualora il contribuente abbia presentato direttamente la richiesta ai sensi del comma 3 (comma 7);

-       la facoltà per il contribuente di presentare una nuova dichiarazione nel caso in cui l’Agenzia delle entrate abbia rilevato omissioni o difformità dei dati ovvero di richiedere la prestazione sulla base dell’ISEE determinato dall’Agenzia delle entrate utilizzando parzialmente i dati contenuti nell’autocertificazione (comma 8);

-       l’obbligo di avviare controlli relativamente al patrimonio mobiliare del richiedente in presenza di specifiche omissioni o difformità tra elementi disponibili e dati dichiarati. In particolare, l’Agenzia delle entrate presenta richieste di informazioni agli operatori finanziari di cui all’articolo 7, comma 6, del D.P.R. n. 605 del 1973[181] avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio (comma 9).

Il comma 10 stabilisce che, nell’ambito della programmazione dell’attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche sia riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.

I nominativi dei richiedenti prestazioni nei cui riguardi emergono divergenze nella consistenza del patrimonio immobiliare devono essere comunicati, ai sensi del comma 11, alla Guardia di finanza, al fine di assicurare il coordinamento e l’efficacia dei controlli previsti dal comma 10 sopra illustrato.

Il comma 12 rimette ad un apposito D.P.C.M., da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro della salute – l’individuazione delle componenti autocertificate della dichiarazione di cui al comma 4, lettera b), sopra illustrato, la determinazione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo 4, nonché la statuizione delle specifiche attività di sperimentazione da condurre in sede di prima applicazione.

Il comma 13rimette ad un’apposita convenzione stipulata tra l’I.N.P.S. e l’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003[182], la disciplina delle modalità per lo scambio delle informazioni necessarie all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo 4.

 

Il comma 344, lettera c), modifica l’articolo 4-bis (Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente) del D.Lgs. n. 109 del 1998[183].

Il numero 1) sostituisce interamente il comma 1 dell’articolo 4-bis, attribuendo all’Agenzia delle entrate, in luogo dell’ente erogatore della prestazione come attualmente previsto, il compito di trasmettere le necessarie informazioni al Sistema informativo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) gestito, ai sensi dell’articolo in esame, dall’I.N.P.S. Viene, inoltre, precisato che lo stesso I.N.P.S., per l’alimentazione del sistema, possa stipulare apposite convenzioni con i centri di assistenza fiscale incaricati della trasmissione delle dichiarazioni fiscali in via telematica, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera d), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322[184].

Il numero 2) reca una modifica formale al comma 2 dell’articolo 4-bis, al fine di coordinarlo con l’articolo 4 del D.Lgs. n. 109, come sostituito dalla sopra illustrata lettera b).

 

Il comma 344, lettera d), modifica l’articolo 6 (Trattamento dei dati) del D.Lgs. n. 109 del 1998: si tratta di alcune modifiche formali volte a coordinare la disposizione con il testo del nuovo articolo 4 del D.Lgs. n. 109, introdotto dalla sopra illustrata lettera b).


 

Articolo 1, commi 345-347 e 355-357
(Assunzioni di personale per il potenziamento dell’attività dell’amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni statali)

 


345. Entro il 15 gennaio 2008 l’Agenzia delle entrate definisce un piano di controlli che preveda obiettivi superiori a quelli precedentemente definiti, ai fini del contrasto all’evasione tributaria. Per raggiungere gli obiettivi del piano è autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 345 a 357, la spesa di 27,8 milioni di euro per l’anno 2008, di 60,8 milioni di euro per l’anno 2009 e di 110,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, da parte dell’Agenzia delle entrate. A tal fine l’Agenzia, per la stipula di contratti di formazione e lavoro, anche in deroga all’articolo36deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’articolo 3, comma 79, della presente legge, utilizza prioritariamente le gradua­torie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero può ricorrere alla mobilità, anche ai sensi dell’articolo1, comma 536, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296. L’utilizzo delle graduatorie di cui al periodo precedente è effettuato mediante la stipula di 750 contratti di formazione e lavoro con soggetti risultati idonei. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate fiscali e di potenziamento dell’azione di contrasto all’evasione, l’Agenzia delle entrate può altresì utilizzare, a valere sulle maggiori entrate di cui al presente comma, la quota di cui all’articolo1, comma 526, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, anche per procedere a nuove assunzioni.

346. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali, nonché al fine di ridurre gli oneri derivanti dall’applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a 357 nonché della presente legge, è autorizzata la spesa per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale:

a) nella sola qualifica di vigile del fuoco e attraverso le procedure selettive previste dai commi 519 e 526 dell’articolo1dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, per 7 milioni di euro per l’anno 2008, 16 milioni di euro per l’anno 2009 e 26 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010;

b) nell’amministrazione penitenziaria, per 1,5 milioni di euro per l’anno 2008, 5 milioni di euro per l’anno 2009 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010;

c) nel Corpo forestale dello Stato per 1 milione di euro per l’anno 2008, 8 milioni di euro per l’anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010, anche nei ruoli iniziali nel limite delle vacanze dei ruoli superiori e con successivo riassor­bimento al passaggio a tali ruoli, con possibilità di utilizzare le graduatorie di idonei dei concorsi già banditi o conclusi, nonché per compensare gli effetti finanziari dell’eventuale deroga all’articolo 5, comma 5, ultimo periodo, della legge 6 febbraio 2004, n. 36;

d) nel ruolo degli Ispettori del lavoro, per 1 milione di euro per l’anno 2008, 8 milioni di euro per l’anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010;

e) nell’Agenzia delle dogane, che utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità, anche ai sensi dell’articolo1, comma 536, dellalegge n. 296 del 2006, per 34 milioni di euro per l’anno 2008, 46 milioni di euro per l’anno 2009 e 62 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010. L’Agenzia delle dogane è autorizzata a stipulare contratti di formazione e lavoro, anche in deroga all’articolo36deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’articolo 3, comma 79, della presente legge, in particolare, con soggetti risultati idonei, con un punteggio minimo finale non inferiore a 46, nelle graduatorie formate a seguito delle procedure indette dall’Agenzia delle entrate con bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 84 del 21 ottobre 2005 e n. 28 del 6 aprile 2007, per la selezione, con contratti di formazione e lavoro, rispettiva­mente di 1.500 e 500 funzionari, terza area funzionale, F1, per attività amministrativo-tributarie, e con soggetti risultati idonei nelle graduatorie formate a seguito delle procedure selettive indette dall’Agenzia delle dogane in data non anteriore al 1° settembre 2005, rispettivamente, per 150 posti di collaboratore tributario, terza area funzionale, F1, per 25 posti di chimico, terza area funzionale, F1, per 20 posti di collaboratore di sistema, terza area funzionale, F1, e per 10 posti di colla­boratori statistici, terza area funzionale, F1. Nei limiti delle autorizzazioni di spesa stabilite dalla presente lettera, l’Agenzia delle dogane può stipulare ulteriori contratti di formazione e lavoro anche con soggetti risultati idonei, nelle graduatorie formate a seguito delle procedure indette dall’Agen­zia delle entrate con bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 84 del 21 ottobre 2005 e n. 28 del 6 aprile 2007, con un punteggio finale inferiore a 46; in ogni caso l’utilizzo di tali graduatorie da parte dell’Agenzia delle entrate, nei limiti di cui al quarto periodo del comma 345, è prioritario rispetto all’utilizzo delle medesime graduatorie da parte dell’Agenzia delle dogane.

347. L’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione è autorizzata a bandire concorsi, per titoli ed esami, e a procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite della dotazione organica approvata con decreto del direttore generale n. 122 del 2005.

(omissis)

355. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a 357, è autorizzata la spesa di 1,75 milioni di euro per l’anno 2008, di 4,5 milioni di euro per l’anno 2009 e di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010 per l’assunzione di magistrati amministra­tivi, la spesa di 1,75 milioni di euro per l’anno 2008, di 6,5 milioni di euro per l’anno 2009 e di 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010 per l’assunzione di magistrati contabili e la spesa di 0,5 milioni di euro per l’anno 2008, di 1 milione di euro per l’anno 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010 per l’assunzione di avvocati e procuratori dello Stato.

356. Le amministrazioni di cui ai commi 345, 346, 349 e 355 trasmettono annual­mente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica un rapporto informativo sulle assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti in relazione alle disposizioni di cui ai commi da 345 a 357.

357. Il distacco del personale dall’Agenzia del territorio ai comuni in attuazione dell’articolo1, comma 199, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, è disposto con le modalità di cui all’articolo30, comma 2, deldecreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.


 

 

I commi 345-347 e 355-357 dell’articolo 1 recano disposizioni volte a potenziare l’attività dell’amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni statali soprattutto attraverso autorizzazioni di spesa finalizzate all’assunzione di personale.

 

In particolare, il comma 345, nel disporre la definizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, entro il 15 gennaio 2008, di un piano di controlli ai fini del contrasto all’evasione tributaria che preveda obiettivi superiori a quelli precedentemente definiti, prevede lo stanziamento di apposite risorse per assunzioni di personale finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del piano.

Più specificamente, viene autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, a valere sulle maggiori entrate derivanti dai commi da 345 a 357, la spesa di 27,8 milioni di euro per il 2008, di 60,8 milioni di euro per il 2009 e di 110,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, da parte dell’Agenzia delle entrate.

Si dispone che, a tal fine, l’Agenzia, per la stipula dei contratti di formazione e lavoro (CFL), da effettuare anche in deroga all’articolo 36 del D.Lgs. 165 del 2001 (come riscritto dall’articolo 3, comma 79, della legge finanziaria in esame, alla cui scheda si rinvia) recante disciplina dell’utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale, utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate; nell’ambito di tali procedure selettive, il limite di età anagrafica vigente per i CFL, per i soggetti risultati idonei, è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa (e non quindi alla data di eventuale assunzione in base alla norma in esame).

La norma prevede anche un’altra modalità cui l’Agenzia può ricorrere per l’effettuazione delle assunzioni in questione, cioè le procedure di mobilità[185], anche ai sensi dell’articolo 1, comma 536, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006).

 

Il richiamato comma 536 prevede una apposita procedura per l’autorizzazione delle assunzioni previste dai commi 523, 526, 528 e 530 della stessa L. 296 del 2006. In particolare, si dispone che tali assunzioni debbano essere autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001, sulla base di apposita richiesta delle amministrazioni corredata dalla illustrazione analitica delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e dei corrispondenti oneri[186].

Lo stesso comma, inoltre, proroga al 31 dicembre 2008 il termine di validità delle graduatorie concorsuali, già prorogato dall’articolo 1, comma 100, della L. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.

 

Si dispone quindi che l’utilizzazione delle su menzionate graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate sia effettuata mediante la stipula di 750 CFL con soggetti risultati idonei.

 

Il comma in esame inoltre autorizza l’Agenzia delle entrate, ai fini del conseguimento dell’obiettivo di contrasto all’evasione fiscale, ad utilizzare – a valere sulle maggiori entrate di cui allo stesso comma – la quota (relativa alla stabilizzazione del personale precario) di cui al comma 526 della legge finanziaria 2007 anche per procedere a nuove assunzioni.

 

Il citato comma 526 della legge finanziaria 2007 attribuisce alle medesime pubbliche amministrazioni di cui al comma 523 (amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali; enti pubblici non economici; enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001) la possibilità di usufruire di limiti meno rigidi per le assunzioni da effettuare negli anni 2008 e 2009 rispetto a quelli fissati dal citato comma 523. Si ricorda che il comma 523 prevede che le pubbliche amministrazioni di cui sopra possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

In particolare il comma 526 dispone che tali amministrazioni, per gli anni 2008 e 2009, possano procedere alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 519[187] nel limite di un contingente di personale non dirigenziale corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

In sostanza tali amministrazioni, ai sensi del combinato disposto dei commi 523 e 526, hanno la possibilità di procedere complessivamente a nuove assunzioni a tempo indeterminato nei limiti di una spesa pari al 60% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

 

Il successivo comma 346 dispone una serie di autorizzazioni di spesa - a valere sulle maggiori entrate derivanti dai commi da 345 a 357 - volte ad assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali, nonché al fine di ridurre gli oneri derivanti dall’applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89[188].

Appare incongruo il riferimento alla finalità di ridurre gli oneri derivanti dall’applicazione della L. 89 del 2001, dal momento che le assunzioni autorizzate dal comma in esame non riguardano personale addetto al settore della giustizia o comunque personale il cui incremento possa incidere favorevolmente sulla ragionevole durata del processo.

 

La richiamata L. 89 del 2001 ha inteso fornire risposta alla violazione del principio del tempo ragionevole del processo. La legge ha previsto non un risarcimento commisurato all'entità del danno ma “un'equa riparazione” in favore di chi ha subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di una violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848), sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole del processo.

La legge delinea il nuovo procedimento necessario a far valere il diritto all'equa riparazione, il giudice competente (corte d’appello), le formalità per la presentazione della domanda. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato anche al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.

 

In particolare, si prevedono in proposito le seguenti autorizzazioni di spesa:

§       7 milioni di euro per il 2008, 16 milioni di euro per il 2009 e 26 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 per assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella sola qualifica di vigile del fuoco, attraverso le procedure selettive previste dai commi 519 e 526 della legge finanziaria 2007 per la stabilizzazione del personale volontario del medesimo Corpo (comma 346, lettera a));

 

Il menzionato comma 519 reca disposizioni, per l’anno 2007, relative alla stabilizzazione presso le pubbliche amministrazioni del personale precario in possesso di determinati requisiti (cfr. amplius la scheda relativa all’articolo 2, commi 517-519).

I periodi quarto e quinto del comma in esame prevedono una disciplina specifica per la stabilizzazione del personale precario dei vigili del fuoco.

In particolare con tali disposizioni si prevede che, “nei limiti del presente comma”[189], la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi istituiti presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139[190], da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio. La definizione dei criteri, del sistema di selezione, nonché delle modalità abbreviate per il corso di formazione viene demandata ad un successivo decreto del Ministro dell’interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco, previsti dalle vigenti disposizioni.

Invece il comma 526 reca disposizioni relative alla stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni per gli anni 2008 e 2009 (cfr. amplius supra).

I periodi secondo e terzo del comma in esame recano una disciplina specifica per la stabilizzazione del personale precario dei vigili del fuoco.

Si prevede quindi che, nel limite del contingente di personale previsto dal medesimo comma (corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente), è autorizzata la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data del 1° gennaio 2007 risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio, tramite la trasformazione dei relativi rapporti in contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Il comma in esame demanda altresì la definizione dei criteri, del sistema di selezione, nonché delle modalità abbreviate per il corso di formazione ad un successivo decreto del Ministro dell’interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco, previsti dalle vigenti disposizioni.

 

§       1,5 milioni di euro per il 2008, 5 milioni di euro per il 2009 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, per assunzioni nell’amministrazione penitenziaria (comma 346, lettera b));

§       1 milione di euro per il 2008, 8 milioni di euro per il 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 per assunzioni nel Corpo forestale dello Stato, anche nei ruoli iniziali nel limite delle vacanze dei ruoli superiori e con successivo riassorbimento al passaggio a tali ruoli, con la possibilità di utilizzazione delle graduatorie di idonei dei concorsi già banditi o conclusi, nonché per compensare gli effetti finanziari dell’eventuale deroga all’articolo 5, comma 5, ultimo periodo, della legge n. 36 del 2004[191](comma 2, lettera c));

Si ricorda che il citato art. 5, comma 5, della L. 36 del 2004 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la modifica delle dotazioni organiche nell'ambito del ruolo direttivo dei funzionari e del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato, per esigenze funzionali connesse alla organizzazione degli uffici periferici del medesimo Corpo, mediante la previsione dell'istituzione della dirigenza a livello provinciale connessa alla funzione di comandante di ufficio provinciale, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica e nei limiti della dotazione complessiva dei due ruoli. Al riguardo viene specificato che l'adeguamento dei posti in organico di livello dirigenziale deve essere compensato con una corrispondente diminuzione del numero dei posti nel ruolo direttivo dei funzionari, equivalente sul piano finanziario al fine di assicurare l'invarianza degli oneri finanziari.

 

§       1 milione di euro per il 2008, 8 milioni di euro per il 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, per assunzioni nel ruolo degli Ispettori del lavoro (comma 1, lettera d));

§       34 milioni di euro per il 2008, 46 milioni di euro per il 2009 e 62 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 per assunzioni nell’Agenzia delle dogane (comma 2, lettera e)), la quale utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate (si dispone al riguardo che il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro (CFL), per i soggetti risultati idonei, è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa), ovvero ricorre alle procedure di mobilità, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 536, della legge finanziaria per il 2007. L’Agenzia delle dogane viene quindi autorizzata a stipulare contratti di CFL, anche in deroga all’articolo 36 del D.Lgs. 165 del 2001 (come riscritto dall’articolo 3, comma 79, della legge finanziaria in esame, alla cui scheda si rinvia) recante disciplina dell’utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale: con soggetti risultati idonei, con punteggio minimo finale almeno pari a 46, nelle graduatorie formate a seguito delle procedure selettive indette dall’Agenzia delle entrate con bandi pubblicati nella G.U. n. 84 del 2005 e n. 28 del 2007, per selezionare, con contratti di CFL, rispettivamente 1.500 e 500 funzionari della terza area funzionale (F1), per attività amministrativo-tributarie; con soggetti risultati idonei nelle graduatorie relative alle procedure selettive indette dall’Agenzia delle dogane in una data non precedente al 1° settembre 2005, rispettivamente, per 150 posti di collaboratore tributario della terza area funzionale (F1), per 25 posti di chimico della terza area funzionale (F1), per 20 posti di collaboratore di sistema della terza area funzionale (F1) e, infine, per 10 posti di collaboratori statistici della terza area funzionale (F1). L’Agenzia delle dogane viene altresì autorizzata a stipulare, nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste dalla lettera e) in esame, ulteriori contratti di CFL anche con soggetti risultati idonei con un punteggio finale inferiore a 46 nelle già menzionate graduatorie relative alle procedure selettive indette dall’Agenzia delle entrate nella G.U. n. 84 del 2005 e n. 28 del 2007; viene al riguardo precisato che comunque l’utilizzo di tali graduatorie da parte dell’Agenzia delle entrate (cioè da parte dell’amministrazione che ha indetto le procedure selettive), nei limiti di cui al quarto periodo del comma 345 (che prevede la stipula di 750 CFL con soggetti risultati idonei: cfr. supra), è prioritario rispetto all’utilizzo delle stesse graduatorie da parte dell’Agenzia delle dogane.

 

Il comma 347 autorizza l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per far fronte ai propri compiti istituzionali e alle esigenze connesse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione, a bandire concorsi, per titoli ed esami, e a procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato, nel limite della dotazione organica approvata con decreto del direttore generale n. 122 del 2005.

 

L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) è stata istituita con l’articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha disposto il trasferimento all’APAT delle attribuzioni dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA) e dei Servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ad eccezione di quelle del Servizio sismico nazionale, assorbite dall’Agenzia per la protezione civile.

L'Agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, nonché le funzioni relative al coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli altri organismi eventualmente costituiti per lo svolgimento di analoghe funzioni. Inoltre, nei settori di propria competenza, l'APAT svolge attività di collaborazione, consulenza, servizio e supporto alle altre pubbliche amministrazioni, definite con apposite convenzioni. Essa ha autonomia tecnico-scientifica e finanziaria, ed è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al controllo della Corte dei Conti.

L'APAT opera sulla base di un programma triennale, aggiornato annualmente, che determina obiettivi, priorità e risorse, in attuazione delle direttive del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, nei settori di propria competenza, l'APAT svolge attività di collaborazione, consulenza, servizio e supporto alle altre pubbliche Amministrazioni, definite con apposite convenzioni.

Per effetto dell’art. 1, comma 109, del decreto legge del 3 ottobre 2006 n. 262 , l’APAT si configura come persona giuridica di diritto pubblico ad ordinamento autonomo, con autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale finanziaria e contabile.

Attualmente, per garantire senza soluzioni di continuità il funzionamento dell'Agenzia, in attesa della costituzione degli organi di amministrazione e dell’adozione di un nuovo statuto (a tutt’oggi non ancora emanato), con il DPCM 19 ottobre 2006 si è provveduto alla nomina di un Commissario straordinario, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Da ultimo si segnala che, presso la VIII Commissione (Ambiente), è in corso di esame la proposta di legge AC 1561 che si propone la riforma organica del sistema delle agenzie ambientali, attraverso sostanziali innovazioni all’attuale disciplina dell’organizzazione e del funzionamento, nonché delle funzioni delle medesime.

 

Il comma 355 autorizza, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle norme di cui ai commi da 345 a 357:

§      la spesa di 1,75 milioni di euro per l’anno 2008, di 4,5 milioni di euro per l’anno 2009 e di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, per l’assunzione di magistrati amministrativi;

§      la spesa di 1,75 milioni di euro per l’anno 2008, di 6,5 milioni di euro per l’anno 2009 e di 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010 per l’assunzione di magistrati contabili;

§      la spesa di 0,5 milioni di euro per l’anno 2008, di 1 milione di euro per l'anno 2009 e di 1,5 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2010, per l’assunzione di avvocati e procuratori dello Stato.

 

Il comma 356 dispone l’obbligo, per le amministrazioni di cui ai precedenti commi 345, 346, 349 e 355, di trasmettere annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, un rapporto informativo sulle assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti in relazione alle norme di cui ai commi da 345 a 357.

 

Infine, il comma 357prevede che il distacco del personale dall’Agenzia del territorio ai comuni, in attuazione dell’articolo 1, comma 199, della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), è disposto con le modalità di cui all’articolo 30, comma 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276[192].

 

I commi da 195 a 200 dell’articolo 1 della richiamata L. 296 del 2006 recano le modalità di esercizio delle funzioni catastali spettanti agli enti locali, prevedendo (comma 195) che i comuni – a decorrere dal 1° novembre 2007 – esercitino direttamente le funzioni catastali ad essi attribuite dall’articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

In particolare, in base alla condizione posta nel richiamato comma 199, l’Agenzia del territorio è tenuta a salvaguardare il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all’utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso, su tutto il territorio nazionale, la circolazione e la fruizione dei dati catastali. L’Agenzia deve inoltre fornire assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale. Si prevede che l’assegnazione di personale (dall’Agenzia ai comuni) possa avere luogo anche attraverso, appunto, l’istituto del distacco.

 

In proposito, si ricorda che il richiamato articolo 30 del D.Lgs. 276 del 2003 ha disciplinato l’istituto del distacco, che si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa (comma 1).Inoltre, in caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore (comma 2).

Il distacco che comporti un mutamento di mansioni, ai sensi del comma 3, deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

Resta ferma, ai sensi del comma 4, la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del D:L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla L. 19 luglio 1993, n. 236[193].

Infine, il comma 4-bis prevede che qualora il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale, a norma dell'articolo 414 c.p.c., sulla forma della domanda per il ricorso, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2[194].


 

Articolo 1, comma 348
(Potenziamento dell’attività dell’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione)

 

348. Al fine di potenziare l’attività dell’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione, di cui all’articolo1dellalegge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2008.

 

 

Il comma 348 prevede l’autorizzazione allo stanziamento di 1 milione di euro a decorrere dal 2008 per il potenziamento dell’attività dell’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione.

L’art. 1 della L. 3/2003[195] ha istituito l’Alto Commissario, alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri. Le funzioni attribuite dalla legge all’Alto Commissario “sono volte ad assicurare l’osservanza dei principi costituzionali di correttezza, imparzialità e buon andamento che regolano l’attività dell’intera pubblica amministrazione ed appaiono correlate alla volontà del legislatore di accrescere la fiducia dei cittadini nei confronti della legalità dell’agire pubblico”[196].

 

L’Alto Commissario esercita le funzioni nell’ambito della pubblica amministrazione, fatta eccezione per le regioni, le province autonome e gli enti locali. L’oggetto della sua attività mira essenzialmente alla ricostruzione e all’individuazione di fenomeni di illecito nonché al contrasto alla corruzione e ai pericoli di condizionamento da parte della criminalità organizzata nei confronti della pubblica amministrazione. In tale ambito, per fatti denunciati, o su richiesta motivata delle amministrazioni, l’Alto Commissario può:

-        disporre indagini anche di natura conoscitiva;

-        elaborare analisi e studi sull’adeguatezza e congruità del quadro normativo e dei provvedimenti messi in atto dalle amministrazioni per prevenire e fronteggiare i fenomeni illeciti;

-        monitorare le procedure contrattuali e di spesa e i comportamenti da cui possa derivare un danno all’erario.

Per l’espletamento delle sue funzioni l’Alto Commissario può effettuare accertamenti indiretti (avvalendosi degli uffici e degli organi ispettivi e di verifica delle amministrazioni pubbliche e dei servizi di controllo interno) o accertamenti diretti (mediante audizioni o accedendo ai documenti e alle banche dati delle pubbliche amministrazioni). All’esito degli accertamenti, l’Alto Commissario rimette alle amministrazioni interessate le sue valutazioni. In caso di mancate risposte, l’Alto Commissario segnala le circostanze alla Procura della Repubblica competente.

Costituiscono obblighi per l’Alto Commissario la denuncia all’autorità giudiziaria competente, qualora dalle indagini dovessero emergere fatti costituenti un illecito penale, e la denuncia alla Corte dei conti, nell’ipotesi di danni all’erario.

L’Alto Commissario redige semestralmente una relazione sull’attività svolta. Tale relazione viene predisposta per il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale riferisce a sua volta in materia, annualmente, al Parlamento.

Si ricorda infine che il progetto di legge Disposizioni in materia di incompatibilità e di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo e istituzione dell’Autorità garante dell’ etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi (A.C. 1318-A), al Capo II prevede l’istituzione dell’Autorità per la prevenzione dei conflitti di interessi e delle forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione. Ai sensi dell’articolo 4, l’Autorità è istituita al fine di prevenire ed eventualmente sanzionare i conflitti di interessi delle cariche di governo statali, nonché di quelle regionali e locali; all’Autorità sono peraltro trasferite anche le funzioni attribuite dall’ordinamento all’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione, del quale si prevede la contestuale soppressione. Il progetto di legge è attualmente all’esame dell’Assemblea della Camera.


 

Articolo 1, comma 349
(Contrasto all’immigrazione clandestina)

 


349. Per le esigenze di rafforzamento dell’attività di contrasto all’immigrazione clandestina, è autorizzata, a favore del Ministero dell’interno, la spesa di 19,1 milioni di euro per l’anno 2008, 19,1 milioni di euro per l’anno 2009 e 17,5 milioni di euro per l’anno 2010. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 12 milioni di euro per l’anno 2009 e 16 milioni di euro per l’anno 2010, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a 357 nonché della presente legge e, per la restante parte, pari a 19,1 milioni di euro per l’anno 2008, 7,1 milioni di euro per l’anno 2009 e 1,5 milioni di euro per l’anno 2010, mediante riduzione dell’autoriz­zazione di spesa recata dall’articolo3, comma 151, dellalegge 24 dicembre 2003, n. 350.


 

 

Il comma 349 autorizza per il triennio 2008-2010 una spesa differenziata per ciascun anno a favore del Ministero dell’interno da utilizzare per il rafforzamento dell’attività di contrasto all’immigrazione clandestina.

A tal fine è autorizzata per il 2008 la spesa di 19,1 milioni di euro; per il 2009 di 19, 1 milioni di euro; per il 2010 di 17,5 milioni di euro.

Gli oneri derivanti da tale impegno sono reperiti come segue:

§      12 milioni per il 2009 e 16 milioni per il 2010 a valere sulle maggiorientrate derivanti da quanto disposto dalle norme dei commi da 345 a 357 e della legge finanziaria nel suo complesso;

§      i 19,1 milioni di euro previsti per il 2008, i restanti 7,1 milioni di euro della spesa prevista per il 2009 e i restanti 1,5 milioni di euro per il 2010 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa disposta dall’art. 3, co. 151, della legge finanziaria 2004[197].

 

Il comma citato istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'amministrazione, con una dotazione, a decorrere dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. La ripartizione tra le varie unità previsionali di base è demandata a decreti del Ministro dell'Interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche:

-        al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio;

-        alle competenti Commissioni parlamentari;

-        alla Corte dei conti.

 


 

Articolo 1, commi 350-354
(Disposizioni in materia di potenziamento dell’attività
di accertamento, ispettive e di controllo dell’Amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni statali, nonché di accelerazione del processo tributario)

 


350. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a 357 nonché della presente legge, per il mantenimento di un adeguato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti al Corpo della Guardia di finanza, in particolare nella lotta all’evasione e all’elusione fiscale, all’economia sommersa ed alle frodi fiscali, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo di parte corrente con una dotazione di 13 milioni di euro per l’anno 2008, 40 milioni di euro per l’anno 2009 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010 per le esigenze di funzionamento del Corpo della Guardia di finanza con particolare riguardo alle spese per prestazioni di lavoro straordinario, indennità di missione, acquisto di carburante per gli autoveicoli e manu­tenzione degli stessi. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del predetto fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.

351. Allo scopo di ridurre le spese a carico del bilancio dello Stato e di giungere ad una rapida definizione delle contro­versie pendenti presso la Commissione tributaria centrale, a decorrere dal 1° maggio 2008, il numero delle sezioni della predetta Commissione è ridotto a 21; le predette sezioni hanno sede presso ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano. A tali sezioni sono applicati come compo­nenti, su domanda da presentare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro il 31 gennaio 2008, i presidenti di sezione, i vice presidenti di sezione e i componenti delle commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi. In difetto di domande, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria provvede d’ufficio entro il 31 marzo 2008. Qualora un componente della Commis­sione tributaria centrale sia assegnato ad una delle sezioni di cui al primo periodo, ne assume la presidenza. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle commissioni tributarie regionali e delle commissioni di secondo grado di Trento e di Bolzano. I presidenti di sezione ed i componenti della Commis­sione tributaria centrale, nonché il personale di segreteria, sono assegnati, anche in soprannumero rispetto a quanto previsto dall’articolo8deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, su domanda da presentare, rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ed al Dipartimento per le politiche fiscali entro il 31 gennaio 2008, a una delle sezioni di cui al primo periodo. Ai presidenti di sezione, ai componenti e al personale di segreteria della Commissione tributaria centrale trasferiti di sede ai sensi del periodo precedente non spetta il trattamento di missione.

352. I processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di insediamento delle sezioni di cui al comma 351, ad eccezione di quelli per i quali è stato già depositato il dispositivo, sono attribuiti alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata.

353. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’eco­nomia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, sono determinati il numero delle sezioni e gli organici di ciascuna commissione tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi relativi agli anni 2006 e 2007, effettuate ai sensi dell’articolo1, comma 4, deldecreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e sono stabilite le altre modalità per l’attuazione dei commi 351 e 352; con uno dei predetti decreti sono inoltre indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. I componenti eletti a seguito delle predette elezioni si insediano il 30 novembre 2008; in pari data decadono i componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di insediamento dei nuovi componenti, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E e F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992.

354. Per l’attuazione dei commi 351, 352 e 353, inclusa la rideterminazione dei compensi dei componenti delle commis­sioni tributarie, è autorizzata, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a 357 nonché della presente legge, la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2008 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009. A decorrere dal 1° maggio 2008 i compensi dei presidenti di sezione e dei componenti della Commissione tributaria centrale sono determinati esclusivamente a norma dell’articolo13deldecreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, facendo riferimento ai compensi spettanti ai presidenti di sezione ed ai componenti delle commissioni tributarie regionali.


 

 

Il comma 350 – al fine del mantenimento di un adeguato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti al Corpo della Guardia di finanza, in particolare nella lotta all’evasione e all’elusione fiscale, all’economia sommersa e alle frodi fiscali – istituisce, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni commi da 345 a 357, nonché della medesima legge finanziaria, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo di parte corrente con una dotazione di 13 milioni di euro per l’anno 2008, 40 milioni di euro per l’anno 2009 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010, per le esigenze di funzionamento del Corpo della Guardia di finanza, con particolare riguardo alle spese per prestazioni di lavoro straordinario, indennità di missione, acquisto di carburante per gli autoveicoli e manutenzione degli stessi.

La ripartizione del predetto fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione è rimessa ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

 

Il comma 351 riduce a 21 le sezioni della Commissione tributaria centrale, a decorrere dal 1° maggio 2008, al fine di diminuire le spese a carico del bilancio dello Stato e di giungere ad una rapida definizione delle controversie pendenti presso la suddetta Commissione.

Le predette sezioni sono incardinate presso ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e Bolzano.

A tali sezioni sono applicati i presidenti di sezione, i vice presidenti di sezione e i componenti delle commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi. Tali componenti sono applicati su domanda da presentare al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria entro il 31 gennaio 2008; in difetto di domande, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria provvede alla nomina d’ufficio entro il 31 marzo 2008.

Inoltre, la presidenza di sezione è assunta da un componente della Commissione tributaria centrale, nel caso in cui lo stesso sia assegnato ad una delle sezioni aventi sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e Bolzano.

 

Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle commissioni tributarie regionali e delle commissioni di secondo grado di Trento e Bolzano.

I presidenti di sezione ed i componenti della Commissione tributaria centrale, nonché il personale di segreteria, sono assegnati, anche in soprannumero rispetto a quanto previsto dall’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , su domanda da presentare, rispettivamente, al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria ed al Dipartimento per le politiche fiscali entro il 31 gennaio 2008, a una delle sezioni di cui al primo periodo del presente comma (ossia ad una delle sezioni della Commissione tributaria centrale incardinate presso le Commissioni tributarie regionali e presso le Commissioni tributarie di secondo grado di Trento e Bolzano).

Ai sensi del medesimo comma, non spetta il trattamento di missione ai presidenti di sezione, ai componenti ed al personale di segreteria della Commissione tributaria centrale trasferiti di sede ai sensi del periodo precedente.

 

Si rammenta che l’articolo 8 del D.P.R. n. 636 del 1972 è stato abrogato dall’articolo 49 del D.Lgs. n. 545 del 1992, a decorrere dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali.

 

Secondo l’articolo 8 abrogato, la commissione tributaria centrale ha sede in Roma ed è composta dal presidente, dai presidenti di sezione e da sei membri per ogni sezione.

Il numero delle sezioni è fissato e può essere variato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

All'inizio di ogni anno il presidente determina la composizione delle sezioni. Ciascuna sezione giudica con l'intervento del presidente e di quattro membri. In caso di assenza o di impedimento del presidente di sezione, il collegio è presieduto dal membro più anziano. Le sezioni unite sono presiedute dal presidente della commissione centrale e sono composte dai presidenti delle sezioni. Le deliberazioni sono adottate con la presenza di almeno due terzi dei membri.

In caso di assenza o di impedimento del presidente della commissione, le sezioni unite sono presiedute dal presidente di sezione più anziano. In caso di assenza o di impedimento di un presidente di sezione, così come nel caso che il presidente di sezione sostituisca il presidente della commissione, subentra il membro più anziano della rispettiva sezione. Agli effetti delle disposizioni dei precedenti commi, l'anzianità è determinata dalla nomina e, in subordine, dall'età.

 

Con riguardo alla disciplina della giurisdizione tributaria, secondo l’originaria normativa sul contenzioso tributario – recata dal D.P.R. n. 636 del 1972 – i gradi di giurisdizione erano quattro:

-        commissione tributaria di 1° grado;

-        commissione tributaria di 2° grado;

-        commissione tributaria centrale o Corte d’Appello;

-        Corte di cassazione.

Sulla base della riforma apportata dai D.Lgs. nn. 545 e 546 del 1992, gli organi giurisdizionali cui sono attribuite attualmente le controversie tra amministrazione finanziaria e contribuente sono:

-        le commissione tributarie provinciali, aventi sede nel territorio di ogni provincia, cui è demandato il giudizio di primo grado;

-        le commissioni tributarie regionali, aventi sede nel capoluogo di ogni regione, cui è demandato il giudizio di appello.

Soltanto fino all'esaurimento della trattazione delle cause pendenti, opera ancora la Commissione Tributaria Centrale, secondo quanto stabilito dall’articolo 75 del D.Lgs. n. 546 del 1992).

Rimane salvo l’ulteriore ricorso alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione e alla competenza, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per nullità della sentenza o del procedimento, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

La giurisdizione delle commissioni tributarie è piena, perché estesa ai tributi di ogni genere e specie, inclusi quelli regionali, provinciali e comunali.

Organo di autogoverno della giustizia tributaria è il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria: esso è costituito con D.P.R., dura in carica quattro anni ed è composto da undici membri eletti tra i magistrati tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento tra docenti universitari in materie giuridiche o tra i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle Commissioni tributarie che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni. Il Consiglio elegge il presidente tra i quattro componenti di elezione parlamentare.

Nell’ordinamento vigente le Commissioni Tributarie sono organi giurisdizionali speciali giudicanti nelle controversie in materia tributaria, con competenza riguardo ai tributi di ogni genere e specie comunque denominati (art. 3-bis, legge 248/05). Tutti i contribuenti che ritengono illegittima la pretesa dell'ente impositore possono rivolgersi alla Commissione Tributaria per chiedere l'annullamento o la modifica di un atto tributario.

La giurisdizione tributaria è esercitata dalle Commissioni Tributarie Provinciali, con sede nei capoluoghi di ogni provincia, che pronunciano in primo grado, e dalle Commissioni Tributarie Regionali, con sede nel capoluogo di ogni Regione, che pronunciano in grado di appello sulle impugnazioni proposte contro le sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali. Sono state istituite sezioni staccate delle Commissioni Tributarie Regionali (art. 35 della legge n. 28/99).

Presso le province di Trento e Bolzano la giurisdizione è esercitata dalle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado con competenza sul territorio della provincia corrispondente (art. 1 comma 2, D.lgs. n. 545/92).

Nell'esercizio della loro attività i giudici tributari sono coadiuvati dagli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie, che dipendono dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e svolgono sia attività di preparazione dell'udienza e assistenza ai collegi giudicanti, sia attività amministrative proprie.

 

Il comma 352 prescrive che i processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di insediamento delle sezioni di cui al comma 6, ad eccezione di quelli per i quali sia stato già depositato il dispositivo, vengano attribuiti alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata.

 

Il comma 353 rimette ad uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, la determinazione del numero delle sezioni e degli organici di ciascuna commissione tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi relativi agli anni 2006 e 2007, effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; a tali decreti è pure rimessa la definizione delle altre modalità per l'attuazione dei commi 351 e 352; con uno dei predetti decreti, sono inoltre indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

 

Il citato articolo 1, comma 4 del decreto legislativo n. 545 del 1992 dispone che il numero delle sezioni di ciascuna commissione può essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia.

 

I componenti eletti a seguito delle predette consultazioni si insediano il 30 novembre 2008; in pari data, decadono i componenti che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

A decorrere dalla data di insediamento dei nuovi componenti, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E e F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992.

 

La citata tabella E reca i criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle commissioni tributarie.

La citata tabella F reca i criteri di valutazione e punteggi dei servizi prestati nelle commissioni tributarie.

 

Il comma 354 autorizza - per l’attuazione dei commi 351, 352 e 353, inclusa la rideterminazione dei compensi dei componenti delle commissioni tributarie – a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi 345-357, nonché della legge in esame, la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2008 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009.

A decorrere dal 1º maggio 2008, i compensi dei presidenti di sezione e dei componenti della Commissione tributaria centrale sono determinati esclusivamente a norma dell’articolo 13 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, facendo riferimento ai compensi spettanti ai presidenti di sezione ed ai componenti delle commissioni tributarie regionali.

Il citato articolo 13 del D.Lgs. n. 545 del 1992, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle commissioni tributarie (comma 1).

Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonché, per i residenti in comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha sede la commissione, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della commissione. Il compenso è liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso (comma 2).

La liquidazione dei compensi è disposta dalla direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione ha sede la commissione tributaria di appartenenza ed i pagamenti relativi sono fatti dal dirigente responsabile della segreteria della commissione, quale funzionario delegato cui sono accreditati i fondi necessari (comma 3).

I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati (comma 4).


 

Articolo 1, commi 358-366
(Assegnazione avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali. Conferimento di incarichi dirigenziali al MEF. Modifiche al regola­mento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate. Pubblicità dei provvedimenti dei direttori delle agenzie fiscali. Quantificazione oneri di funzionamento delle Agenzie fiscali. Memorizzazione elettronica delle cessioni di beni e servizi erogati da distributori automatici)

 


358. Le entrate derivanti dal riversa­mento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle agenzie fiscali, ad esclusione dell’Agenzia del demanio, tranne quelli destinati alla incentivazione del personale, e dagli utili conseguiti a decorrere dall’anno 2007 dalle società di cui all’articolo59, comma 5, deldecreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell’amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali.

359. Al fine di potenziare l’azione di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale e le funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, pos­sono essere conferiti, nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2008, incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall’articolo19, comma 6, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e comun­que per un numero non superiore a quattro unità. Ove tale facoltà venga esercitata, a decorrere dalla data dell’eventuale conferimento di ciascuno degli incarichi previsti dal presente comma, sono soppressi due posti di livello dirigenziale non generale effettivamente coperti per ciascun incarico conferito.

360. Al fine di rafforzare l’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate attra­verso l’impiego ottimale delle risorse e di facilitare il rapporto dei contribuenti con gli uffici, con il regolamento di ammini­strazione di cui all’articolo71deldecreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, possono essere individuati gli uffici competenti a svolgere le attività di controllo e di accertamento. Il regolamento si ispira anche ai seguenti criteri:

a) rafforzamento dell’attività di controllo in relazione alla peculiarità delle tipologie di contribuenti e alle diverse fattispecie di accertamento;

b) impiego ottimale delle risorse, nel rispetto dei princìpi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, nonché facilitazione del rapporto dei contribuenti con gli uffici, anche attraverso lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche;

c) individuazione dei livelli di respon­sabilità relativi all’adozione degli atti di accertamento sulla base della rilevanza e complessità degli stessi.

361. Per analoghe esigenze di econo­micità e di speditezza dell’azione ammini­strativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti, nella Gazzetta Ufficiale, nei casi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge. I siti internet delle agenzie fiscali devono essere strutturati al fine di consentire la ricerca, la consultazione, l’estrazione e l’utilizzazione di tutti i documenti ivi pubblicati.

362. Per il triennio 2008-2010, al fine di assicurare le risorse per il perseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate tributarie e di contrasto all’evasione tributaria ed extratributaria contenuti nell’Atto di indirizzo 2008-2010 ai sensi dell’articolo59deldecreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifi­cazioni, nonché nelle convenzioni e nei contratti di servizio triennali tra il Ministro dell’economia e delle finanze e le agenzie fiscali, gli stanziamenti relativi agli oneri di funzionamento delle agenzie fiscali sono quantificati, per ciascun anno del triennio, in misura non inferiore a quella stabilita per l’anno 2008 in applicazione della normativa vigente.

363. I soggetti di cui all’articolo22deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici, sono tenuti a memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni.

364. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità di memorizzazione delle singole operazioni nonché i criteri, i tempi e le modalità per la trasmissione in via telematica, distintamente per ciascun apparecchio, delle informazioni relative alle medesime operazioni di cui al comma 363. A tal fine, anche avvalendosi del concessionario di cui all’articolo17deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, con il medesimo provvedi­mento sono stabilite le opportune credenziali, le modalità di memorizzazione delle singole operazioni, le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione telematica dei dati nonché le modalità di effettuazione dei controlli.

365. Le disposizioni di cui ai commi 363 a 364 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009 e, limitatamente agli appa­recchi già immessi nel mercato alla predetta data, dal 30 luglio 2009.

366. In attesa della piena operatività delle disposizioni di cui ai commi da 363 a365, a decorrere dal 1° gennaio 2008 l’Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza destinano una quota della propria capacità operativa all’effettua­zione di accertamenti mirati nei confronti dei soggetti indicati al comma 363.


 

 

I commi da 358 a 366 introducono disposizioni eterogenee, comunque riconducibili alla finalità di potenziamento dell’azione delle funzioni di accertamento, di ispezione e controllo dell’Amministrazione finanziaria.

 

In particolare, il comma 358 dispone che le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle agenzie fiscali, fatta eccezione per l’Agenzia del demanio, nonché quelle derivanti dagli utili conseguiti a decorrere dal 2007 da parte delle società partecipate dal Ministero dell’economia e finanze e dalle Agenzie fiscali per la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite[198], sono destinate al potenziamento delle strutture dell’amministrazione finanziaria. Sono escluse da detta finalizzazione le somme degli avanzi di gestione destinate alla incentivazione del personale. Le somme confluiscono in uno specifico capitolo d’entrata e sono riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione di detto Ministero[199].

I commi da 359 a 362 introducono invece norme finalizzate a potenziare l’azione di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale.

 

A tal fine, anche per potenziare le funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, il comma 359prevede che nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze possano essere conferiti, entro il 30 giugno 2008, incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali stabiliti, in relazione al conferimento di incarichi di funzione dirigenziale presso le amministrazioni pubbliche, dall’articolo19, comma 6, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[200].

Ai sensi del citato articolo 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, per l’affidamento di incarichi di funzione dirigenziale (di cui ai commi da 1 a 5 della medesima disposizione: tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, tra cui gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente) è previsto un limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli dirigenziali e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato.

Il medesimo comma 6 stabilisce, tra l’altro, anche limiti temporali alla durata di tali incarichi (diversi secondo il tipo di incarico affidato) ed i requisiti professionali richiesti.

 

A seguito delle modifiche intervenute con il maxiemendamento 1.1000 del Governo, la norma dispone altresì che ove tale facoltà venga esercitata, a decorrere dalla data dell’eventuale conferimento di ciascuno degli incarichi previsti dalla medesima disposizione, siano soppressi due posti di livello dirigenziale non generale effettivamente coperti per ciascun incarico conferito.

Nell’originaria formulazione, la disposizione in esame prevedeva che a fronte del conferimento di ciascun incarico fossero “resi indisponibili” due posti di dirigente di seconda fascia, da sopprimersi dalla data di entrata in vigore del regolamento del regolamento previsto dall'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).

In proposito si ricorda che i commi da 404 a 416 della citata legge finanziaria 2007 prevedono un vasto programma di riorganizzazione dei ministeri finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento, da attuare attraverso l’adozione di regolamenti di delegificazione da emanarsi, su proposta da ciascuna amministrazione, ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, della L. 400/1988[201].

In particolare, alla lettera a) del citato comma 404 è prevista una riorganizzazione delle articolazioni interne di ciascuna amministrazione, volta alla riduzione del numero degli uffici di livello dirigenziale generale di almeno il 10 per cento e degli uffici di livello dirigenziale non generale del 5 per cento; inoltre, si dovranno eliminare le duplicazioni organizzative eventualmente esistenti.

 

Inoltre, il comma 360dispone che, mediante il regolamento di disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente delle agenzie fiscali[202], possono essere individuati gli uffici competenti a svolgere attività di controllo e di accertamento, al fine di realizzare l’impiego ottimale delle risorse dell’Agenzia delle entrate. In particolare, la disposizione prescrive che il regolamento si ispiri ai seguenti criteri:

§      rafforzamento dell’attività di controllo in relazione alle tipologie di contribuenti e alle diverse fattispecie di accertamento (lett. a));

§      principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa e di facilitazione del rapporto dei contribuenti con gli uffici, anche mediante lo sviluppo di tecnologie informatiche (lett. b));

§      individuazione dei livelli di responsabilità, relativi all’adozione di atti di accertamento in base alla rilevanza e alla complessità dei medesimi (lett. c)).

 

Il comma 361dispone inoltre che, per esigenze di economicità e speditezza dell’azione amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tenga luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale, laddove questa sia prevista da altre disposizioni di legge. Al riguardo, si prevedono inoltre criteri di miglioramento per la strutturazione dei predetti siti per l’utilizzo dei documenti in essi pubblicati.

 

Il comma 362 prevede che, per il triennio 2008-2010, al fine di assicurare gli obiettivi di incremento delle entrate tributarie e di contrasto all’evasione tributaria ed extratributaria previsti nell’Atto di indirizzo del Ministro delle finanze 2008-2010, nelle convenzioni e nei contratti di servizio triennali tra il Ministro dell’economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, gli stanziamenti degli oneri di funzionamento di dette Agenzie siano quantificati, per ciascun triennio, in misura non inferiore a quella stabilita per il 2008.

Tale atto di indirizzo è previsto all’articolo 59 del D.Lgs. n. 300 del 1999. Esso è trasmesso al Parlamento, dopo l'approvazione del Documento di programmazione economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli obiettivi stabiliti in tale documento. In esso si determinano annualmente, e comunque entro il mese di settembre, per un periodo almeno triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle agenzie fiscali.

L’atto di indirizzo 2008-2010 (Documento CII, n. 2) è stato annunciato in Assemblea in data 28 gennaio 2008.

In esso si rilevano quattro aree di intervento intorno alle quali sviluppare la strategia tributaria del Governo nel periodo 2008-2010:

-        selettività ed efficacia della lotta all’evasione;

-        riduzione del carico fiscale per i redditi più bassi

-        semplificazione del sistema tributario e degli adempimenti dei contribuenti

-        federalismo fiscale e tassazione.

 

I commi da 363 a 366 infine introducono norme relative alla memorizzazione su supporto elettronico delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

In particolare, tutti i soggetti passivi IVA individuati con riferimento alle cessioni previste all’articolo 22 del DPR n. 633 del 1972, specificamente per le cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici sono tenuti a memorizzare le singole operazioni su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio (comma 363).

 

L’articolo 22 del DPR n. 633 del 1972 dispone la non obbligatorietà dell’emissione di fattura, qualora non sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, per una serie di operazioni, tra cui le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante (comma 1, n. 1), nonché le prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica (comma 2, n. 2).

 

Si demanda ad un provvedimento del Direttore dell’agenzia delle entrate la definizione delle modalità di memorizzazione delle singole operazioni ed i criteri, i tempi e le modalità per la trasmissione in via telematica, distintamente per ciascun apparecchio, delle informazioni relative alle predette operazioni. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le credenziali, le modalità di memorizzazione delle singole operazioni, nonché le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati e l’effettuazione dei controlli, prevedendo la possibilità di avvalersi dell’attività della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) (comma 364).

 

Si stabilisce inoltre che le norme suesposte (contenute nei commi da 363 a 364) si applicano dal 1° gennaio 2009 e, per gli apparecchi già immessi a tale data, dal 30 luglio 2009 (comma 365).

 

Infine, il comma 366 stabilisce che, in attesa dell’operatività delle predette disposizioni, a partire dal 1° gennaio 2008 l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza siano incaricate dell’effettuazione degli accertamenti nei confronti dei predetti soggetti passivi IVA (comma 366), tramite la destinazione di una quota della propria capacità operativa al predetto scopo.


 

Articolo 1, commi 367-373
(Gestione del credito riferito alle spese e alle pene pecuniarie
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002)

 


367. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all’articolo3, comma 2, deldecreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più conven­zioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:

a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e supporto all’attività di quantifi­cazione del credito effettuata dall’ufficio competente;

b) notificazione al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal pas­saggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l’obbligo o dalla cessazione dell’espiazione della pena in istituto;

c) iscrizione al ruolo del credito, sca­duto inutilmente il termine per l’adempi­mento spontaneo.

368. Per assicurare lo svolgimento delle attività affidatele, la società stipulante può assumere finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo restando il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati nonché stipulare contratti, accordi e convenzioni con società a prevalente partecipazione pubblica ovvero con società private iscritte nell’albo di cui agli articoli 52 e 53deldecreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Le convenzioni di cui al comma 367 individuano le linee guida delle predette operazioni finanziarie.

369. Il Ministero della giustizia, con apposite convenzioni, può incaricare la società stipulante di svolgere altre attività strumentali, ivi compresa la gestione di eventuali operazioni di cartolarizzazione del credito di cui al comma 367.

370. La remunerazione per lo svolgi­mento delle attività previste dal comma 367 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle conven­zioni stipulate ai sensi del medesimo comma.

371. Lo statuto della società stipulante riserva al Ministero della giustizia un’adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di controllo.

372. Dalla data di stipula della conven­zione di cui al comma 367, sono abrogati gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente articolo.

373. Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei commi da 367 a 372, determinate rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, afflui­scono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della giustizia e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il fondo unico di amministra­zione per interventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell’amministra­zione giudiziaria.


 

 

I commi da 367 a 373 dell’articolo 1 prevedono che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, il Ministero della giustizia provveda alla stipula di una o più convenzioni con una società interamente posseduta da Equitalia spa (ex Riscossione s.p.a.) per la gestione e riscossione del crediti derivanti da spese di giustizia previste dal DPR n. 115/2002.

 

In particolare, il comma 367, elenca espressamente le attività che formeranno oggetto delle citate convenzioni individuando, altresì, talune delle caratteristiche della Società con la quale il Ministero della giustizia dovrà procedere alle relative stipule.

Con riferimento alle spese ed alle pene pecuniarie previste dal Testo unico in materia di spese di giustizia, risultanti dai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008, la citata Società stipulante dovrà provvedere alla gestione dei relativi crediti attraverso:

a)   l'acquisizione dei dati anagrafici del debitore e supporto all'attività di quantificazione del credito effettuata dall'ufficio competente;

b)   la notifica al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo o dalla cessazione dell'espiazione della pena;

c)   l'iscrizione a ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l’adempimento spontaneo (lettera a)).

 

In sintesi, si segnala che il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel settore delle spese di giustizia - applicabili nei processi penali, civili, amministrativi, contabili e tributari.

In particolare, con riferimento al processo penale, l’art. 4 conferma quanto già previsto nell’art. 691 del codice di procedura penale in materia di anticipazione delle spese: queste vengono anticipate dall’erario, salvo il caso in cui siano relative ad atti chiesti da parti private (anticipate dalla parte) o inerenti alla pubblicazione della sentenza (anticipate dall’imputato).

Le disposizioni generali relative al processi diversi da quello penale sono recate dal solo art. 8 che raccorda l’art. 90 del codice di procedura civile con le norme sul patrocinio a spese dello Stato, sancendo il principio secondo cui le spese sono imputate alla parte, se questa compie o chiede atti processuali, mentre sono da essa anticipate se la legge o il magistrato lo prevedono.

Per ciò che concerne i titoli di pagamento delle spese anticipate dallo Stato, la parte VI del testo unico semplifica la precedente disciplina mantenendo in vita unicamente la distinzione tra ordine di pagamento (emesso dal funzionario) e decreto di pagamento (emesso dal magistrato), riferita ora a voci di spesa diverse, così sopprimendo le precedenti duplicazioni del titolo di pagamento. Si attribuisce quindi al magistrato la competenza a provvedere alla quantificazione quando siano in questione profili valutativi.

La parte VII ha per oggetto la materia della riscossione, settore in cui il testo unico cerca di salvaguardare tanto l’esigenza dell’armonizzazione del sistema delle riscossioni quanto la peculiarità della normativa relativa alle pene pecuniarie (che, come noto, consente la conversione di queste in misure restrittive della libertà personale in caso di insolvibilità del debitore). E’ stata inoltre superata la disciplina di settore che attribuiva la riscossione dell’adempimento spontaneo e il pagamento delle spese per conto dello Stato agli uffici finanziari, nel solo caso di condanna a spese e pene pecuniarie e solo per alcuni reati, per cui non ci saranno soggetti diversi per il pagamento delle spese di giustizia, né uffici diversi per ricevere l’adempimento spontaneo.

 

Il successivo comma 368 dell'articolo in esame, individua, poi, una serie di operazioni finanziarie che potranno essere poste in essere dalla Società stipulante, precisando, al riguardo, che le linee guida di tali operazioni dovranno essere individuate dalle citate convenzioni.

 

Nello specifico, il comma in esame prevede che la società stipulante possa assumere finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire - fermo il rispetto delle procedure di evidenza pubblica - società con la partecipazione di privati, nonché stipulare contratti, accordi e convenzioni con società a partecipazione mista pubblica e privata, ovvero con società private.

 

Ai sensi del successivo comma 369,il Ministero della giustizia può incaricare la società stipulante di svolgere ulteriori attività rispetto a quelle di cui al comma 367, che dovranno anch'esse formare oggetto di apposite convenzioni.

 

I successivi commi 370 e 371 riguardano, poi, la remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal precedente comma 367 e lo statuto della Società stipulante.

In particolare, ai sensi del comma 370, la remunerazione relativa alle attività di gestione precedentemente contemplate (comma 367) sono determinate dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, mentre, ai sensi del successivo comma 371, lo statuto della Società stipulante dovrà riservare al Ministero della giustizia un’adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di controllo.

 

Il successivo comma 372, dispone,dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 367, l'abrogazione degli articoli 211, 212 e 213 del citato Testo unico in materia di spese di giustizia relativi alla iscrizione a ruolo del credito[203].

Tale abrogazione è, evidentemente, connessa alle nuove competenze previste in capo alla Società stipulante da parte del comma 367.

 

Il comma 373, da ultimo, reca una disposizioni di carattere finanziario.

In particolare, il citato comma dispone che le maggiori entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni in commento, come determinate rispetto alla media annua delle entrate del periodo 2001-2006, affluiscono - al netto degli importi per la gestione del servizio da parte della società stipulante - ad un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della giustizia e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell'amministrazione giudiziaria.


 

Articolo 1, comma 374, lett. a), c), d)
(Società di investimento immobiliare quotate)

 


374. All’articolo1dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 119:

1) dopo le parole: «le società per azioni residenti» sono inserite le seguenti: «, ai fini fiscali,»;

2) la parola: «italiani» è sostituita dalle seguenti: «degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al comma 1 dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,»;

3) dopo le parole: «non possiedano» sono inserite le seguenti: «al momento dell’opzione»;

4) le parole: «dell’1 per cento», ovun­que ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «del 2 per cento»;

(omissis)

c) al comma 134, le parole: «Le SIIQ» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti residenti presso i quali i titoli di partecipazione detenuti nelle SIIQ sono stati depositati, direttamente o indiretta­mente, aderenti al sistema di deposito accentrato e gestito dalla Monte Titoli Spa ai sensi del regolamento CONSOB emanato in base all’articolo10dellalegge 19 giugno 1986, n. 289, nonché i soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli»;

d) dopo il comma 134 è inserito il seguente:

«134-bis. Ai fini dell’applicazione della ritenuta disciplinata dal comma 134 sugli utili distribuiti dalle SIIQ si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo27-ter deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 6».


 

 

Il comma 374, lettere a), c) e d), modifica la disciplina in materia di requisiti delle società per azioni che svolgono in via prevalente l’attività di locazione immobiliare, ai fini dell’applicabilità del regime speciale opzionale civile e fiscale, alle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ).

 

In particolare, si modificano le disposizioni del comma 119, articolo 1, della predetta legge finanziaria, che ha introdotto la disciplina del suddetto regime opzionale.

 

Si ricorda che il comma 119 individuava i soggetti ai quali è consentito optare per il regime speciale. In particolare, si tratta di società per azioni in possesso della residenza in Italia e che svolgano in via prevalente l'attività di locazione immobiliare[204]. Inoltre, i titoli di partecipazione ad esse riferiti devono essere negoziati in mercati regolamentati italiani[205].

L’opzione al regime speciale è pertanto consentita alle società che presentano i suddetti requisiti. Inoltre, nessun socio deve possedere - direttamente o indirettamente -più del 51 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più del 51 per cento dei diritti di partecipazione agli utili ed almeno il 35 per cento delle azioni deve essere detenuto da soci che non possiedano direttamente o indirettamente più dell'1 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più dell'1 per cento dei diritti di partecipazione agli utili.

Il comma 119 in esame ha disposto che con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2007, fossero stabilite le norme di attuazione relative al suddetto regime speciale. Si segnala che tali norme sono contenute nel D. M. n. 174 del 7 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2007.

 

Le modifiche apportate prevedono in particolare (comma 374, lett. a)):

§      un’interpretazione autentica della disposizione vigente, chiarendo che i soggetti interessati dalla stessa sono le società per azioni residenti nel territorio dello Stato ai fini fiscali (numero 1));

§      che il predetto regime speciale si può applicare altresì alle SIIQ i cui titoli di partecipazione siano negoziati non solo in mercati regolamentati italiani, ma altresì in uno Stato dell’Unione europea  (numero 2));

§      il requisito della partecipazione, pari ad almeno il 35%, di soci che non possiedano – direttamente o indirettamente – più di una certa soglia di rilevanza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili (vedi punto successivo) deve essere rispettato al momento dell’esercizio dell’opzione al regime speciale (numero 3));

§      un incremento dall’1 al 2 per cento della soglia di rilevanza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili che deve essere rispettata da almeno il 35% delle azioni, ai fini della determinazione dei requisiti che consentono l’opzione al regime speciale (numero 4)).

 

Quest’ultima modifica  – come rilevato dal Governo nella relazione illustrativa dell’emendamento la cui approvazione ha determinato l’introduzione delle disposizioni in esame – trova fondamento nel rischio, generato dalla normativa vigente, che un solo socio (calcolato nel margine del 35 per cento), al superamento del possesso dell’1 per cento dei diritti di voto faccia decadere la società dal regime speciale, condizionando in tal modo il permanere dello status di SIIQ al comportamento anche di un solo socio proprietario di una quota non significativa.

Si è pertanto previsto l’incremento della soglia rilevante al 2 per cento, contestualmente specificando che comunque tale requisito vale come condizione per esercitare l’opzione, ma il suo venir meno non è causa di decadenza dal regime speciale.

 

Inoltre, il comma 374, alla lettera c), modifica la disciplina contenuta nel comma 134, articolo 1, della predetta legge finanziaria per il 2007, in materia di ritenute operate dalle SIIQ sugli utili corrisposti a soggetti diversi da altre società di investimento immobiliare quotate.

 

Si ricorda che le SIIQ operano una ritenuta del 20%, con obbligo di rivalsa, sugli utili corrisposti in qualunque forma a soggetti diversi da altre SIIQ e derivanti dall'attività di locazione immobiliare[206], nonché dal possesso delle partecipazioni detenute in altre SIIQ o nelle società per azioni residenti in Italia non quotate, purché svolgano in via prevalente attività di locazione immobiliare e siano controllate da una o più SIIQ congiuntamente.

La misura della ritenuta è ridotta al 15 per cento in relazione alla parte dell'utile di esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431[207]. Si tratta dei contratti di locazione che possono essere stipulati in alternativa a quelli a canone libero. In essi, valore del canone, durata del contratto e altre disposizioni contrattuali sono definiti sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.

I casi in cui la ritenuta non è applicata a titolo d’imposta, ma è a titolo d’acconto con conseguente concorso dell'intero importo dei dividendi percepiti alla formazione del reddito imponibile, sono le ipotesi in cui essa è operata nei confronti di:

a)    imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale;

b)    società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed equiparate,

c)     società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato (ossia le tipologie di soggetti passivi IRES indicate dall’art. 73, comma 1, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, TUIR, approvato con D.P.R., 22 dicembre 1986, n. 917);

d)    enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (ossia le tipologie di soggetti passivi IRES indicate all’art. 73, comma 1, lettera b) del TUIR)

e)    stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società ed enti indicati all’art. 73, comma 1, lettera d) del TUIR (vale a dire enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato).

 

In particolare, si modificano i soggetti che effettuano dette ritenute a titolo d’acconto. Pertanto non sono più le stesse SIIQ ad operare le ritenute, bensì i soggetti residenti presso i quali sono stati depositati, direttamente o indirettamente, i titoli di partecipazione detenuti nelle società di investimento immobiliari in esame. Tali soggetti operanti le ritenute d’acconto aderiscono al sistema di deposito accentrato e gestito dalla Monte Titoli S.p.A., ai sensi del regolamento Consob, in base all’articolo 10 della legge n. 289 del 1986.

 

La legge n. 289/1986 è stata abrogata dall'art. 214 del D.Lgs. n. 58 del 1998, il quale peraltro prevede che il predetto articolo 10 continui a trovare applicazione fino all'emanazione dei regolamenti in materia di attività della gestione accentrata di strumenti finanziari[208]e comunque fino al completamento della vendita promossa dalla Banca d'Italia relativamente alle sue quote di partecipazione al capitale della “Monte Titoli S.p.A”[209].

 

Infine, la lettera d) opera conseguentemente un coordinamento con le disposizioni in materia di ritenute previste all’articolo 27-ter, del D.P.R. n. 600 del 1973, che disciplina il trattamento fiscale delle azioni in deposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.A. Tali disposizioni, in quanto compatibili, si applicano agli utili distribuiti dalle SIIQ, fatta eccezione per il comma 6 del predetto articolo 27-ter, il quale prevede taluni casi di inapplicabilità dell’imposizione della ritenuta per i dividendi distribuiti a soggetti non residenti[210].

 

Si segnala che in data 31 gennaio 208 è stata emanata la circolare n. 8/E dell’Agenzia delle entrate avente ad oggetto la disciplina sulle SIIQ recata dalla legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007).


 

Articolo 1, comma 374, lett. b)
(Regime speciale delle SIIQ)

 

374. All’articolo1dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

(omissis)

b) al comma 120, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 2007, in fase di prima applicazione, l’opzione per il regime speciale è esercitata entro il 30 aprile 2008 e ha effetto dall’inizio del medesimo periodo d’imposta, anche nel caso in cui i requisiti di cui al comma 119 siano posseduti nel predetto termine»;

 

 

Il comma 374, lettera b) modifica il comma 120 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), secondo il quale l'opzione per il regime speciale delle società di intermediazione immobiliare quotate (SIIQ) è esercitata entro il termine del periodo d'imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene.

Il comma 120 dispone inoltre che l'opzione è irrevocabile e comporta per la società l'assunzione della qualifica di «Società di investimento immobiliare quotata» (SIIQ) che deve essere indicata nella denominazione sociale, anche nella forma abbreviata, nonché in tutti i documenti della società stessa.

 

Il comma 374, lett. b), inserendo una disposizione dopo il primo periodo del richiamato comma 120, prevede che per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 2007, in fase di prima applicazione, l'opzione per il regime speciale è esercitata entro il 30 aprile 2008.

Si stabilisce inoltre che l’opzione abbia effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta, anche nel caso in cui i requisiti per l’ingresso nel regime speciale, indicati dal comma 119 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), siano posseduti nel predetto termine.

 


 

Articolo 1, comma 375
(Indennità membri Parlamento)

 

375. Ai fini della determinazione delle quote di cui all’articolo1, secondo comma, dellalegge 31 ottobre 1965, n. 1261, per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l’adeguamento retributivo previsto dall’articolo24, commi 1 e 2, dellalegge 23 dicembre 1998, n. 448.

 

 

L’articolo 1, comma 375, reca una norma di contenimento delle spese per le indennità parlamentari.

 

L’indennità è prevista dalla Costituzione (art. 69) ed è disciplinata dalla L. 1261/1965[211], che ne fissa la misura massima: essa non può superare il trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate (art. 1, co. 2°).

L’art. 1, co. 52, della L. 266/2005[212] (legge finanziaria per il 2006) ha ridotto del 10 per cento l’ammontare massimo delle indennità mensili spettanti ai componenti della Camera e del Senato.

Spetta agli Uffici di Presidenza dei due rami del Parlamento determinare in concreto, entro il citato limite massimo, l’ammontare delle dodici quote mensili da corrispondere a titolo di indennità. In attuazione della disposizione della legge finanziarie per il 2006, l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ed il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica hanno disposto una riduzione pari al 10 per cento dell’importo lordo allora vigente della quota mensile dell’indennità parlamentare spettante rispettivamente a deputati e senatori.

Per i membri della Camera dei deputati[213], l’importo mensile è attualmente pari a 5.486,58 euro, al netto delle ritenute previdenziali (784,14 euro) e assistenziali (526,66 euro) della quota contributiva per l’assegno vitalizio (1.006,51 euro) e della ritenuta fiscale (3.899,75 euro).

Per i senatori, l'importo mensile spettante nel 2007 è pari a 5.613,59 euro al netto della ritenuta fiscale (4.015,18 euro), nonché delle quote contributive per l'assegno vitalizio, per l'assegno di solidarietà e per l'assistenza sanitaria. Nel caso in cui il Senatore versi anche la quota aggiuntiva per la reversibilità dell'assegno vitalizio, l'importo netto dell'indennità scende a 5.355,46 euro.

Si ricorda inoltre che il trattamento economico dei parlamentari comprende – oltre all’indennità – una diaria corrisposta a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma (art. 2, L. 1261/1965). L’ammontare è determinato dagli Uffici di Presidenza in misura non superiore alla indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzioni di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate[214].

Vanno distinte dalle due voci indicate quelle relative ai rimborsi a vario titolo previsti (per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori; per le spese accessorie di viaggio e per i viaggi all’estero; per le spese telefoniche).

 

La disposizione in esame stabilisce che nella determinazione delle quote mensili dell’indennità parlamentare – per cinque anni dall’entrata in vigore della legge finanziaria 2008non venga applicato l’adeguamento automatico previsto dall’articolo 24, commi 1 e 2 della legge 448 del 1998[215].

 

Le disposizioni richiamate – la cui applicazione verrebbe sospesa in relazione alle indennità parlamentari – prevedono che gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi di specifiche categorie di personale pubblico, rientranti nel c.d. personale non “contrattualizzato” (docenti e ricercatori universitari, personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, colonnelli e generali delle Forze armate, personale dirigente della carriera prefettizia, personale della carriera diplomatica), siano adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti in regime contrattuale sulle voci della rispettiva retribuzione (la disposizione richiamate precisa che le voci retributive devono intendersi comprensive dell'indennità integrativa speciale e devono corrispondere a quelle utilizzate dallo stesso ISTAT per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali).

Quanto al meccanismo di concreta individuazione della misura dell'adeguamento annuo, il comma 2 dell’art. 24 prevede che la determinazione sia effettuata, entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica[216]. Al fine dell’adozione del D.P.C.M. l'ISTAT provvede a comunicare entro il mese di marzo la variazione percentuale registrata nell’anno precedente dalle retribuzioni del personale “contrattualizzato”. Qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio.

 

Il comma 4 dell’articolo 24 della legge 448 del 1998 - che non è espressamente richiamato dalla norma in esame - prevede a sua volta che il criterio dell’adeguamento automatico sopra descritto si applichi anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego, fatta salva, per i profili non interessati dalla disposizione, la disciplina speciale di cui all’art. 2 della L. 27/1981.

 

In base a detta disposizione, che ha sostituito integralmente gli artt. 11 e 12, della L. 97/1979, gli stipendi dei magistrati sono adeguati di diritto ogni triennio nella misura percentuale pari alla media degli incrementi delle voci retributive, esclusa l'indennità integrativa speciale, ottenuti dagli altri pubblici dipendenti (appartenenti alle amministrazioni statali, alle aziende autonome dello Stato, università, regioni, province e comuni, ospedali ed enti di previdenza). La percentuale spettante, calcolata dall’ISTAT rapportando il complesso del trattamento economico medio per unità corrisposto nell'ultimo anno del triennio di riferimento a quello dell'ultimo anno del triennio precedente, è determinata nel primo anno di ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con quello del tesoro, ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento: al 1° gennaio del secondo e del terzo anno di ogni triennio gli stipendi sono aumentati, a titolo di acconto, per ciascun anno, in misura pari al 30% della variazione percentuale verificatasi nel triennio precedente, tranne l'eventuale conguaglio.

Il più recente adeguamento retributivo dei magistrati è stato disposto con il D.P.C.M. del 15 maggio 2006, che ha previsto un incremento del 12,30 per cento a decorrere dal 2006, previo riassorbimento degli incrementi già corrisposti per il 2004 e il 2005[217]. Per gli anni 2007 e 2008 il D.P.C.M. ha invece disposto, a titolo di acconto, un adeguamento del 3,69 per cento annuo.

 

Con riferimento al meccanismo di adeguamento automatico previsto dall’art. 24 della L. 448/1998 si ricorda che l’art. 1, comma 576, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) ha disposto la riduzione del 30 %, per gli anni 2007 e 2008, della misura dell’adeguamento retributivo previsto per le categorie che ancora usufruiscono di progressioni stipendiali automatiche tra quelle, cosiddette in regime pubblico, indicate dall’art. 3 del D.Lgs. 165/2001, fermo restando il procedimento di determinazione previsto dalla disciplina vigente.

La limitazione percentuale degli adeguamenti retributivi nel biennio 2007-2008, che opera solo nei confronti di chi percepisca retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro e – come precisato anche nella relazione illustrativa al testo iniziale del disegno di legge finanziaria per il 2007[218] – trova applicazione anche nei confronti dei magistrati, non dà luogo a successivi recuperi.

Nell’anno 2009 vi sarà invece applicazione nella misura piena dell’indice di adeguamento e reintegrazione “della base retributiva cui applicarlo”.

Al riguardo, si segnala peraltro che gli effetti del “taglio” dell’adeguamento automatico previsto dalla L. 296/2006 sono limitati al solo anno 2007 dal comma 66 dell’art. 3 della presente legge (v. infra).

 

Con riferimento agli effetti della disposizione in esame, si rileva che essa – diversamente dalla norma relativa alla riduzione dell’adeguamento automatico prevista per il personale in regime di diritto pubblico dalla scorsa legge finanziaria – non reca una disciplina della fase temporale successiva al “blocco” dell’adeguamento automatico.

In questo contesto sembrerebbe quindi doversi ritenere che le decisioni al riguardo saranno rimesse agli Uffici di Presidenza delle due Camere, i quali – nell’ambito dei poteri ad essi attributi dalla L. 1261/1965 – potrebbero alternativamente:

§      applicare l’adeguamento sull’importo “congelato” dell’indennità;

§      operare conformemente all’art. 1, comma 576, della legge finanziaria per il 2007 ed applicare l’adeguamento previa reintegrazione della base cui applicarlo, riallineando così l’importo delle indennità al trattamento dei magistrati con funzioni di Presidente di Sezione della Corte di cassazione.

Sempre con riferimento alla portata della disposizione sotto il profilo finanziario, si segnala che nella relazione tecnica allegata al testo iniziale del disegno di legge finanziaria[219] il Governo illustra come essa produca una riduzione di spesa “a cascata”, posto che all’indennità dei parlamentari nazionali sono legati gli emolumenti di una serie di titolari di pubblici uffici (parlamentari europei, ministri e sottosegretari non parlamentari, consiglieri regionali).

 

L’importo dell’indennità spettante ai parlamentari europei corrisponde attualmente a quello dell’indennità di funzione del parlamentare nazionale. In particolare, l’art. 1 della L. 384/1979[220] stabilisce che ai membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia competa, dal giorno successivo a quello dell’elezione e fino a quando non sia diversamente stabilito dal medesimo Parlamento europeo, un’indennità mensile pari all’indennità percepita dai membri del Parlamento nazionale in applicazione dell’art. 1 della L. 1261/1965. L’art. 1, co. 52, della L. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) ha ridotto del 10 per cento anche l’ammontare massimo delle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia.

Deve peraltro ricordarsi che nel 2009 entrerà in vigore lo Statuto dei deputati del Parlamento europeo, il quale provvede, tra l’altro (artt. 9 e seguenti), a rendere omogeneo il trattamento dei singoli eurodeputati e a porlo a carico del bilancio dell’Unione europea anziché – come ora – di quello dei singoli Stati membri. L’indennità sarà pari al 38,5 per cento del trattamento economico di base di un giudice della Corte di giustizia delle Comunità europee e ammonterà quindi a circa 7.000 euro mensili. Gli Stati membri (art. 29) potranno definire per i propri deputati del Parlamento europeo una regolamentazione in deroga alle disposizioni dello statuto in materia di indennità, indennità transitorie, pensioni di anzianità e pensioni di reversibilità per un periodo di transizione che non potrà superare la durata di due legislature del Parlamento europeo (quindi fino al 2019). I pagamenti relativi saranno in questo caso interamente a carico del bilancio dei rispettivi Stati membri.

Per quanto riguarda, invece, ministri e sottosegretari non parlamentari, la L. 418/1999[221], all’art. 1, ha stabilito che ad essi sia corrisposta – in aggiunta allo stipendio previsto dall’art. 2 della L. 212/1952[222] – anche una indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Si ricorda che, come anche l’indennità dei parlamentari, l’indennità ex legge 418, è stata ridotta del 10 per cento dall’art. 1, co. 52, della L. 266/2005.

Con riferimento invece ai consiglieri regionali, si rileva che nella maggior parte delle regioni l’indennità riconosciuta ai consiglieri è costituita da due voci: una, definita come indennità di carica, è corrisposta in misura uguale a tutti i consiglieri; l’altra, indicata come indennità di funzione si aggiunge alla prima ed è attribuita ai consiglieri che ricoprono talune cariche nel Consiglio o nella Giunta regionali. La legge della regione determina le cariche cui essa spetta e la misura della indennità per ognuna di esse. In tutte le regioni l’indennità riconosciuta ai consiglieri è estesa anche ai componenti ‘laici’ della giunta regionale. Il prospetto che segue mostra – a fronte per ciascuna regione – la misura di queste due voci e ne indica il parametro di commisurazione.

L’indennità di carica costituisce l’indennità base, ed è per lo più espressa in forma di percentuale dell'indennità lorda percepita dai componenti del Parlamento nazionale ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Diverso parametro assume invece la regione Umbria, che collega l’indennità dei consiglieri al trattamento economico dei magistrati con funzioni di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione. Per l’esercizio di determinate funzioni spetta ai consiglieri una ulteriore quota, sempre in percentuale, della medesima indennità lorda spettante ai componenti della Camera dei deputati – o membri del Parlamento. Alcune regioni per questa parte di indennità assumono, invece, altri parametri: la indennità di base dei consiglieri – (Trentino Alto-Adige e Friuli-Venezia Giulia), indennità di funzione spettanti a determinate cariche – Friuli-Venezia Giulia o altre cariche dello Stato nel caso della Sardegna per il Presidente della Regione. In altri casi infine, fermo restando il parametro iniziale, la determinazione delle indennità di funzione è demandata all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (Sardegna) o dell’Assemblea regionale (Sicilia).


 

Articolo 1, commi 376-377
(Norme sulla formazione e composizione del Governo)

 


376. A partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri è stabilito dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza portafoglio, vice ministri e sottosegretari, non può essere superiore a sessanta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal secondo periodo del primo comma dell’articolo 51 della Costituzione.

377. A far data dall’applicazione, ai sensi del comma 376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a), 22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e successive modificazioni.


 

 

I commi 376 e 377 dell’articolo 1 innovano in ordine al numero dei Ministeri e alla composizione del Governo.

La nuova disciplina è destinata a trovare applicazione “a partire dal Governo successivo a quello in carica” alla data di entrata in vigore della legge finanziaria. Essa dunque non riguarda il Governo in carica alla data della sua entrata in vigore, che rimane soggetto alla normativa previgente, ma dovrà essere osservata in occasione della formazione del Governo che succederà ad esso (e di quelli ancora successivi).

 

La disposizione in esame utilizza, al primo periodo del comma 376, una tecnica legislativa attraverso la quale il numero dei ministeri è ridefinito mediante richiamo alle relative disposizioni del D.Lgs. 300/1999[223] – che ha operato una riforma dell’organizzazione del Governo in attuazione della delega recata dalla L. 59/1997 (c.d. “legge Bassanini 1”) – nella formulazione originaria pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. In sostanza, la disposizione in esame, limitatamente a questo aspetto (numero dei ministeri) fa rivivere la disciplina dell’organizzazione del Governo di cui al testo originario del D.Lgs. 300/1999, ove si prevedeva un numero complessivo di ministeri pari a dodici.

La delega conferita dalla L. 59/1997[224] per la riforma dell’organizzazione dei Ministeri – che diede origine al D.Lgs. 300/1999 – era espressamente intesa a razionalizzare l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo.

Tra i princìpi e criteri direttivi della delega vi erano i seguenti: procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri, in ogni caso riducendone il numero, anche con decorrenza differita all’inizio della nuova legislatura; eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all’interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità (cfr art. 12, co. 1, lett. f) e g), della L. 59/1997).

Il D.Lgs. 300/1999, che prevedeva dodici ministeri, non ha mai avuto applicazione nella sua formulazione originaria. Esso infatti avrebbe dovuto essere applicato a partire dalla XIV legislatura, allorché però fu emanato il D.L. 217/2001[225]. Tale decreto-legge, modificando il testo originario del D.Lgs. 300/1999, portò a quattordici il numero dei Ministeri.

Una ulteriore riforma è stata posta in essere all’inizio della presente legislatura, attraverso il D.L. 181/2006[226]. Tale provvedimento ha portato a diciotto il numero dei Ministeri.


La tabella seguente raffronta le diverse composizioni del Governo secondo le formulazioni D.Lgs. 300/1999 succedutesi nel tempo.

 

Art. 2, co. 1, del D.Lgs. 300/1999

Testo originario

Testo modificato
dal D.L. 217/2001

Testo vigente,
con le modifiche recate dal D.L. 181/2006

1. A decorrere dalla prossi­ma legislatura, i ministeri sono i seguenti:

1. I ministeri sono i seguen­ti:

1. I ministeri sono i seguen­ti:

1) Ministero degli affari esteri

1) Ministero degli affari esteri;

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell’interno

2) Ministero dell’interno;

2) Ministero dell’interno;

3) Ministero della giustizia

3) Ministero della giustizia;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa

4) Ministero della difesa;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell’economia e delle finanze

5) Ministero dell’economia e delle finanze;

5) Ministero dell’economia e delle finanze;

6) Ministero delle attività produttive

6) Ministero delle attività produttive;

6) Ministero dello sviluppo economico;


 

7) Ministero del commercio internazionale;

 

7) Ministero delle comuni­cazioni;

8) Ministero delle comuni­cazioni;

7) Ministero delle politiche agricole e forestali

8) Ministero delle politiche agricole e forestali;

9) Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

8) Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio

9) Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;

10) Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

9) Ministero delle infrastrut­ture e dei trasporti

10) Ministero delle infra­strutture e dei trasporti;

11) Ministero delle infra­strutture;

 

 

12) Ministero dei trasporti;

10) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

 

12) Ministero della salute;

14) Ministero della salute;

11) Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

13) Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

15) Ministero della pubblica istruzione;

 

 

16) Ministero dell’università e della ricerca;

12) Ministero per i beni e le attività culturali.

14) Ministero per i beni e le attività culturali.

17) Ministero per i beni e delle attività culturali;

 

 

18) Ministero della solida­rietà sociale.

 

Come si è detto, il testo in esame ripristina solo il numero, ma non anche l’originaria denominazione e la ripartizione delle attribuzioni fra i ministeri di cui al D.Lgs. 300/1999 (tale ripartizione è illustrata dalla tabella posta in calce alla presente scheda).

Stante la formulazione letterale del comma 376, questo ha dunque l’effetto di ridurre (dagli attuali diciotto a dodici) il numero complessivo dei ministeri, ma non dispone in ordine alla denominazione e alle attribuzioni dei ministeri residui.

In altre parole, il comma non indica espressamente quali degli attuali ministeri dovranno intendersi soppressi e quali altri dovranno esercitarne le competenze; alcuni elementi al riguardo possono tuttavia ricavarsi dal dettato del comma 377 (sul quale, si veda infra).

 

Il secondo periodo del comma 376 pone un limite anche al numero complessivo dei componenti del Governo “a qualsiasi titolo”, che non potrà essere superiore a sessanta unità, comprendendo in tale nozione allargata di componente del Governo i ministri senza portafoglio, i viceministri e i sottosegretari.

Inoltre, il contingente governativo, nel rispetto del suddetto limite numerico complessivo, dovrà essere configurato “in coerenza” con il principio di cui all’articolo 51, primo comma, secondo periodo, della Costituzione, a mente del quale la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini ai fini dell’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive.

Benché formulata in un periodo a sé stante, in virtù della collocazione nel comma 376 la disposizione sembra soggetta al medesimo termine iniziale di cui al primo periodo del comma, trovando quindi applicazione non all’entrata in vigore della legge finanziaria, ma in sede di formazione del Governo successivo a quello in carica.

Dalla formulazione dell’art. 51 Cost. non sembra discendere un vincolo propriamente giuridico in ordine alla composizione della futura compagine governativa, quanto piuttosto l’obbligo di promuovere le “pari opportunità nell’accesso” tra i due generi; il modo in cui di tale principio si darà lettura e applicazione all’atto della formazione del nuovo Governo sembra dunque sostanzialmente rimesso alle sensibilità e alle dinamiche dei diversi attori politico-istituzionali.

Nessun rimedio è del resto previsto in caso di mancato rispetto degli obblighi recati dal periodo in esame; vanno peraltro tenuti presente il ruolo che in tale passaggio istituzionale è svolto dal Capo dello Stato e, in estrema ipotesi, il deterrente di una sanzione politica manifestabile, eventualmente, già in occasione del voto di fiducia.

 

Il comma 377 prevede che, a decorrere dalla reviviscenza (ai sensi e nei limiti di cui al comma precedente) del testo originario del D.Lgs. 300/1999, sono abrogate tutte le disposizioni non compatibili con la riduzione del numero dei ministeri, ivi comprese quelle recate dal D.L. 217/2001 e dal D.L. 181/2006, i quali, come si è innanzi ricordato, hanno modificato il decreto legislativo istituendo nuovi ministeri e modificando l’assetto delle competenze.

Sembra dover intendersi che l’abrogazione avrà ad oggetto le sole disposizioni di cui ai decreti-legge che risultino incompatibili con la riduzione.

 

L’abrogazione integrale dei due decreti-legge[227] avrebbe in effetti travolto anche le diverse disposizioni, in essi contenute, non concernenti il numero dei ministeri – alcune delle quali modificative di fonti legislative diverse dal D.Lgs. 300/1999 – con effetti non sempre desumibili con chiarezza.

A mero titolo d’esempio si ricordano tra queste ultime, con riguardo al D.L. 217/2001:

-        il co. 6-bis (competenze aggiuntive del Ministero per le politiche agricole e forestali);

-        il co. 12 (competenze dei vice ministri);

-        il co. 13 (incarichi di diretta collaborazione),

e con riguardo all’art. 1 del D.L. 181/2006:

-        i co. 9-bis e 9-ter (disciplina dei consorzi agrari e promozione del sistema agroalimentare italiano);

-        il co. 19-quinquies (riordino della Commissione per le adozioni internazionali);

-        il co. 22-ter (modifica alla L. 400/1988);

-        il co. da 24 a 24-octies (uffici e incarichi di diretta collaborazione);

-        il co. 24-novies (requisiti per la nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere).

 

D’altro canto, la formulazione adottata rimette quasi interamente all’interprete l’individuazione delle disposizioni recate dai due decreti-legge (e di quelle contenute in altre, non precisate, disposizioni legislative) che debbano intendersi abrogate: operazione com’è ovvio di grande delicatezza in ragione della materia trattata, di diretta attuazione costituzionale.

Si ricorda infatti che l’articolo 95, terzo comma, della Costituzione rimette alla legge la determinazione del numero, delle attribuzioni e dell’organizzazione dei ministeri.

 

Si ricorda inoltre che le regole vigenti in materia di formulazione dei testi legislativi invitano a non utilizzare la c.d. formula abrogativa esplicita e innominata (del genere: “tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge sono abrogate”), in quanto essa è ritenuta “inutile” e, al limite, “equivoca” (cfr. circolare 20 aprile 2001 del Presidente della Camera).

 

Dalla formulazione del comma 377 si può, forse, desumere che debbano intendersi abrogate, in quanto incompatibili con la prevista riduzione numerica, le norme successive al D.Lgs. 300/1999 che hanno disposto l’istituzione di nuovi ministeri.

 

Si tratterebbe, in particolare, delle disposizioni del D.L. 217/2001 che istituiscono e disciplinano

-        il Ministero delle comunicazioni;

-        in luogo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute,

-        e delle disposizioni del D.L. 181/2006 che istituiscono e disciplinano

-        in luogo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della solidarietà sociale;

-        in luogo del Ministero delle attività produttive, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del commercio internazionale;

-        in luogo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero delle infrastrutture e il Ministero dei trasporti;

-        in luogo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca.

Ciascuna di tali disposizioni (contenute, si nota, in due provvedimenti che si sono succeduti e in parte sovrapposti) ha incluso peraltro necessariamente una riassegnazione delle competenze tra ciascun ministero di nuova istituzione ed altri ministeri, nonché tra questi e la Presidenza del Consiglio dei ministri[228]; la concreta determinazione dell’efficacia abrogativa del comma in esame dovrebbe pertanto implicare una ricostruzione “a ritroso” dell’assetto delle competenze, operazione interpretativa suscettibile, almeno a prima vista, di condurre ad esiti non univoci.

 

L’individuazione dell’esatta portata abrogativa del comma 377 deve in ogni caso tener conto dell’ultimo inciso del comma, anch’esso introdotto in sede referente, il quale fa comunque salve svariate disposizioni del citato D.L. 181/2006.

Si tratta dei seguenti commi dell’art. 1 del decreto-legge:

§      commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies: si tratta delle disposizioni che attribuiscono al ministero dello sviluppo economico le funzioni in materia di politiche di sviluppo e di coesione già attribuite dal D.Lgs. 300/1999 (art. 24, co. 1, lett. c)) al Ministero dell’economia e delle finanze e successivamente trasferite dal D.L. 63/2005[229] (art. 1) alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con particolare riferimento alle aree depresse, incluse le funzioni in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate e i relativi interventi[230];

§      commi 10-bis e 10-ter, che hanno disposto, in sede di prima applicazione del decreto-legge e al fine di garantire il funzionamento delle strutture trasferite, il mantenimento presso le singole amministrazioni, nell’ambito delle strutture trasferite, degli incarichi dirigenziali conferiti ad esterni, anche in deroga ai limiti numerici fissati dall’art. 19 del D.Lgs. 165/2001 (co. 5-bis e 6);

§      commi 12 e 13-bis, che mutano rispettivamente in “Ministero dello sviluppo economico” la denominazione del Ministero delle attività produttive e in “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” la denominazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;

§      comma 19, lettera a), e 22, lettera a), che attribuiscono al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di competenza statale in materia di sport già attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli artt. 52, co. 1, e 53 del D.Lgs. 300/1999[231]; e trasferiscono alla Presidenza del Consiglio le inerenti strutture organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali;

§      commi 19-bis e 19-quater, che attribuiscono alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo, in precedenza attribuite al Ministero delle attività produttive dagli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 300/1999, istituiscono presso la Presidenza del Consiglio il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, e dispongono il trasferimento delle inerenti risorse;

§      comma 22-bis (più volte modificato da successivi interventi normativi) che tra l’altro sopprime la Commissione di supporto al ministro per la funzione pubblica istituita presso il relativo Dipartimento dall’art. 3, co. 6-duodecies-6-quaterdecies, del D.L. 35/2005[232], prevedendo in suo luogo la costituzione con D.P.C.M., presso la Presidenza del Consiglio, di una Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione[233], e dispone che, con D.P.C.M., si provveda a riordinare le funzioni e le strutture della Presidenza del Consiglio in materia di semplificazione e qualità della regolazione;

§      comma 22-ter, che novella l’art. 9, co. 2, della L. 400/1988[234] in materia di attribuzione di compiti specifici a ministri senza portafoglio;

§      comma 25-bis, ove si precisa che il riordino operato non comporta alcuna revisione dei trattamenti economici dei dipendenti, che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

In conseguenza dell’intervento previsto dai commi in esame, si renderà comunque necessario un riassetto dell’organizzazione interna dei ministeri coinvolti dal riordino (e, presumibilmente, della Presidenza del Consiglio). Nel silenzio del testo, sembra applicabile lo strumento regolamentare previsto in via generale dall’art. 17, co. 4-bis, della citata L. 400/1988[235].

 

Tale norma prevede che l’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministri siano determinate con regolamento emanato ai sensi del co. 2 del medesimo art. 17, cioè con regolamento di delegificazione. Gli schemi di regolamento sono trasmessi al Consiglio di Stato, ai sensi dello stesso art. 17, co. 2 L. 400/1988, e alle Camere, ai sensi dell’art. 13, co. 2 della L. 59/1997, perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il Consiglio dei ministri adotta quindi in via definitiva con propria deliberazione il regolamento, che viene emanato con decreto del Presidente della Repubblica.

 

I commi in esame non dispongono espressamente, peraltro, in ordine alle modalità di ricognizione delle strutture amministrative trasferite in esito alla ridefinizione del numero e delle attribuzioni dei ministeri, né in ordine ai modi e ai tempi del conseguente trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie e del personale da un ministero all’altro.


Le attribuzioni dei ministeri secondo il testo originario del D.Lgs. 300/1999

 

Ministeri

Attribuzioni

Ministero degli Affari esteri

(articoli 12 e 13)

Funzioni e compiti in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l’estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell’azione italiana in materia di politica internazionale; di rapporti con gli altri Stati con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione delle questione di diritto internazionale, nonché di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all’attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato dell’Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche esterne dell’Unione europea; di cooperazione allo sviluppo; di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all’estero; cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze e ai processi negoziali riguardanti i trattai dell’Unione europea, della Comunità europea, della Ceca, dell’Euratom.

Ministero dell’Interno

(articoli 14 e 15)

Funzioni e compiti in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile e politiche di protezione civile, poteri di ordinanza in materia di protezione civile, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo, soccorso pubblico, prevenzione incendi.

Ministero della Giustizia

(articoli 16-19)

Funzioni e compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attività giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il Consiglio superiore della magistratura, attribuzioni concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini professionali, archivi notarili, cooperazione internazionale in materia civile e penale.

Ministero della Difesa

(articoli 20-22)

Funzioni e compiti in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione a organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle forze armate e interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della difesa.

Ministero dell’Economia e delle finanze

(articoli 23-26)

Funzioni e compiti in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

Ministero delle Attività produttive

(articoli 27-32)

Funzioni e compiti in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, trasformazione e conseguente commercializzazione dei prodotti agricoli, turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, acque minerali e termali, politiche per i consumatori, commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo, poste, telecomunicazioni, editoria, produzioni multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, con particolare riguardo per il commercio elettronico.

Ministero delle Politiche agricole e forestali

(articoli 33 e 34)

Funzioni e compiti in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca.

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio

(articoli 35-40)

Funzioni e compiti in materia di tutela dell'ambiente e del territorio; identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali; difesa del suolo e tutela delle acque; protezione della natura; gestione dei rifiuti, inquinamento e rischio ambientale; promozione di politiche di sviluppo sostenibile; risorse idriche.

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

(articoli 41-44)

Funzioni e compiti in materia di identificazione delle linee fondamentali: dell'assetto del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree metropolitane, reti infrastrutturali e opere di competenza statale; politiche urbane e dell'edilizia abitativa; opere marittime e infrastrutture idrauliche, trasporti e viabilità.

Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali

(articoli 45-48)

Funzioni e compiti in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie, di tutela della salute umana, coordinamento del sistema sanitario nazionale, sanità veterinaria, tutela della salute nei luoghi di lavoro, igiene e sicurezza degli alimenti, di politiche del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale.

Ministero dell’Istruzione, dell’uni­versità e della ricerca

(articoli 49-51)

Funzioni e compiti in materia di istruzione scolastica e istruzione superiore, di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica.

Ministero per i Beni e le attività culturali

(articoli 52-54)

Funzioni e compiti in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate quelle attribuite ad altri ministeri o ad agenzie.

 


 

Articolo 1, comma 378
(Contenimento dei compensi ai Commissari straordinari di Governo)

 

378. I compensi dei Commissari straordinari di Governo, di cui all’articolo11dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridotti del 20 per cento dal 1° gennaio 2008.

 

 

Il comma 378 dispone la riduzione del 20 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei compensi dei Commissari straordinari del Governo.

I Commissari straordinari del Governo, la cui disciplina è stata introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 11 della L. 400/1988[236] anche al fine di razionalizzare le figure commissariali, costituiscono organi strumentali del Governo, a natura speciale e a competenza settorialmente definita[237].

 

In base al disposto del comma 1 dell’art. 11, i Commissari straordinari possono essere nominati:

-        per la realizzazione di specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri;

-        per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali.

Quanto alle attribuzioni dei Commissari straordinari, esse non sono espressamente individuate dalla legge n. 400, la quale sul punto – oltre a prevedere la facoltà per il Governo di istituire i Commissari e di conferire loro i necessari poteri – si limita ad escludere che essi possano esercitare attribuzioni devolute dalla legge ai ministeri. La dottrina ha inoltre precisato che, derivando i compiti commissariali da una specifica attribuzione da parte del Governo, deve ritenersi che al Commissario straordinario non possano essere attribuiti compiti diversi da quelli rientranti nella sfera di competenze dell’esecutivo e, comunque, nell’ambito di attribuzioni suscettibili di delega. L’attribuzione dei poteri ha natura essenzialmente temporanea ed il tempo di durata dell’incarico è contenuto nel decreto di nomina, salva comunque la possibilità di prorogare o revocare l’incarico stesso.

Sotto il profilo procedurale, il comma 2 del medesimo articolo 11 prevede che la nomina avvenga con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il decreto di nomina non ha solo contenuto di preposizione di un soggetto all’incarico commissariale, essendo previsto che esso debba determinare i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale a sua disposizione. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.

Alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008 risultano in carica 7 Commissari straordinari di Governo[238]:

-        Commissariostraordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura (D.P.R. 29 aprile 2006): Pref. Dott. Raffaele Lauro (termine incarico: 31 maggio 2008);

-        Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse allo sviluppo dell’area di Gioia Tauro (D.P.R. 23 maggio 2007): Ing. Rodolfo De Dominicis (termine incarico: 22 maggio 2008);

-        Commissario straordinario del Governo per lo svolgimento delle attività necessarie a favorire la realizzazione dell’ampliamento dell’insediamento militare americano all’interno dell’aeroporto “Dal Molin” di Vicenza(D.P.R. 13 luglio 2007): On. Dott. Paolo Costa (termine incarico: 12 luglio 2008);

-        Commissario straordinario del Governo per la gestione delle aree del Comune di Castel Volturno (D.P.R. 31 luglio 2007): Pref. Dott. Giulio Maninchedda (termine incarico: 30 giugno 2008);

-        Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse (D.P.R. 31 luglio 2007): Pref. Dott. Gennaro Monaco (termine incarico: 31 luglio 2008);

-        Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività finalizzate ad approfondire gli aspetti ambientali, sanitari ed economici relativi all'asse ferroviario Torino-Lione (D.P.R. 2 agosto 2007): Arch. Mario Virano (termine incarico: 30 giugno 2008);

-        Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazionedei beni confiscati alla mafia (D.P.R. 6 novembre 2007): Dott. Antonio Maruccia (termine incarico: 5 novembre 2008).

 

Per quanto attiene ai compensi attribuiti ai Commissari straordinari, che sono specifico oggetto della disposizione in esame, si rileva che né la L. 400/1988, né altre disposizioni legislative regolano in modo specifico la materia e che, in questo quadro, i decreti di nomina rimettono la quantificazione dei compensi dovuti a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze[239].

 

A tale riguardo si segnala che la relazione tecnica allegata al testo iniziale del disegno di legge finanziaria (A.S. 1817) evidenziava che gli emolumenti spettanti a ciascun Commissario straordinario ammontano a circa 60.000 euro annui (la cifra si dovrebbe ovviamente riferire ai compensi lordi).

Si rileva peraltro che probabilmente tale dato si riferisce ad una media dei diversi compensi spettanti ai diversi commissari. In alcuni casi, infatti, i decreti di nomina prevedono che al Commissario sia attribuito il solo rimborso delle spese di missione[240].

 

Alla luce del quadro sopra descritto e dell’assenza di una predeterminazione normativa dei compensi da attribuire ai Commissari potrebbe quindi ritenersi che la riduzione dei compensi prevista dalla disposizione in esame debba intendersi riferita ai soli Commissari in carica al momento dell’entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008, mentre per le nomine successive a tale data il compenso sarà comunque determinato di volta in volta.

 


 

Articolo 1, comma 379
(Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali)

 


379. Per gli anni 2008-2010 le disposi­zioni che disciplinano il patto di stabilità interno degli enti locali di cui all’articolo1dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, sono modificate e integrate come segue:

a) al comma 676, le parole: «per il triennio 2007-2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2007-2010»;

b) al comma 677, le parole: «2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «2007, 2008, 2009 e 2010»;

c) dopo il comma 678 è inserito il seguente:

«678-bis. Per l’anno 2010 si applicano i coefficienti stabiliti per l’anno 2009 ai sensi del comma 678, fermi restando i dati triennali originariamente assunti ai fini della quantificazione della manovra»;

d) dopo il comma 679 è inserito il seguente:

«679-bis. Per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra delle province e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679, che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa, calcolata ai sensi del comma 680, è pari a zero. Conseguente­mente, gli obiettivi programmatici di cui al comma 681 sono pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscos­sione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti»;

e) il comma 681 è sostituito dai seguenti:

«681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno gli enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di cassa e di competenza, per l’esercizio 2007, e di sola competenza mista, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero dei commi 679 e 679-bis. Per il solo anno 2008 gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono conseguire l’obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza. Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.

681-bis. Per gli enti di cui al comma 679-bis che presentano, nel triennio 2003-2005, un valore medio delle entrate in conto capitale derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare, non destinate nel medesimo triennio all’estin­zione anticipata dei prestiti, superiore al 15 per cento della media delle entrate finali, al netto delle riscossioni di crediti, gli obiettivi programmatici per gli anni 2008-2010 sono ridotti di un importo pari alla differenza tra l’ammontare dei proventi in eccesso al predetto limite del 15 per cento e quello del contributo annuo determinato ai sensi dei commi 678 e 679, a condizione che tale differenza sia positiva. In caso di differenza pari a zero o negativa gli obiettivi programmatici restano determinati in misura pari al saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista»;

f) al comma 683, primo periodo, le parole: «Ai fini del comma 686, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa,» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del comma 686, il saldo finanziario e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, per l’anno 2007, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa e, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per la sola gestione di competenza mista,»;

g) il comma 684 è sostituito dal seguente:

«684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato, a decorrere dall’anno 2008, iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.»;

h) il comma 685 è sostituito dal seguente:

«685. Per il monitoraggio degli adempi­menti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Diparti­mento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito «www.patto­stabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell’obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678, 679, 679-bis e 681-bis. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 688, secondo le indicazioni di cui allo stesso decreto, determina per l’ente inadempiente l’assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno»;

i) dopo il comma 685 è inserito il seguente:

«685-bis. Al fine di attivare, con la partecipazione delle associazioni degli enti locali, un nuovo sistema di acquisizione di dati riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci degli enti locali che si affianca al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i contenuti e le modalità per monitorare, in corso d’anno, gli accerta­menti e gli impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle esigenze della finanza pubblica. La concreta realizzazione del sistema è effettuata previa quantificazione dei costi e individuazione della relativa copertura finanziaria»;

l) al comma 686, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità interno»;

m) dopo il comma 686 è inserito il seguente:

«686-bis. Qualora si registrino preleva­menti dai conti della tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l’Unione europea, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti».


 

 

Il comma 379 dell’articolo 1 disciplina il patto di stabilità interno per gli enti locali con riferimento al triennio 2008-2010, novellando ed integrando le disposizioni recate per gli anni 2007-2009 dai commi 676 e seguenti dell’articolo 1 della legge finanziaria dello scorso anno (legge n. 296/2006) ed estendendole all’anno 2010.

 

In sostanza, le norme recate dal comma in esame confermano in larga parte la disciplina del patto di stabilità interno dettata dalla legge finanziaria dello scorso anno, sia per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione del Patto, riferito a province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia per quanto concerne il vincolo considerato,riferito alla crescita del disavanzo finanziario.

Per il triennio 2008-2010 viene pertanto mantenuta una disciplina del Patto di stabilità per gli enti locali, finalizzata all’obiettivo del miglioramento del saldo finanziario, inteso quale differenza tra entrate finali e spese finali (comprese dunque le spese di in conto capitale), allo scopo di far convergere quanto più possibile le regole del patto di stabilità interno con quelle previste dal patto di stabilità e crescita, sottoscritto in sede europea.

 

Vengono tuttavia operate alcune modifiche ed integrazioni alla disciplina vigente al fine di ovviare ad alcune problematiche applicative emerse nel corso del 2007, con riferimento particolare: agli enti locali che, pur registrando saldi finanziari positivi, sulla base della normativa vigente, hanno dovuto comunque migliorare la loro posizione nel 2007; all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese di investimento che, a partire dalla scorso anno, rientrano nei vincoli del patto di stabilità interno; alla contabilizzazione, nel saldo finanziario di riferimento per l’applicazione del patto, di entrate straordinarie dovute alla alienazione di beni patrimoniali.

Pertanto, nell’Accordo sottoscritto tra il Governo e gli enti locali in data 26 settembre 2007, sono state preventivamente condivise e concordate le linee di intervento riguardanti il patto di stabilità interno che sono state assunte nella legge finanziaria in esame. In sostanza, le modifiche principali riguardano:

§      l’esclusione degli enti con una media positiva del saldo finanziario di cassa del periodo 2003-2005dal concorso alla manovra per gli anni 2008-2010, con la fissazione del loro obiettivo programmatico in misura pari al saldo finanziario medio del periodo di riferimento (2003-2005);

§      l’adozione del criterio della competenza c.d. “mista”, ai fini del computo del saldo finanziario rilevante per il patto, in base le entrate e le uscite di parte corrente si considerano in termini di competenza (giuridica) e quelle in conto capitale si considerano invece in termini di cassa. Questa soluzione, oltre ad avvicinare maggiormente il saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno al saldo rilevante, a livello comunitario, ai fini del patto di stabilità e crescita e, in particolare, del divieto di disavanzi eccessivi, permetterebbe di risolvere il problema dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione a copertura delle spese di investimento;

§      una riduzione dell’obiettivo programmatico per gli entiche presentano una media positiva del saldo finanziario di cassa del periodo 2003-2005, qualora essi presentino un valore medio delle entrate in conto capitale derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare e mobiliare particolarmente elevato.

 

Secondo le indicazioni dell’allegato 7, recante gli effetti delle norme della legge finanziaria sui saldi di finanza pubblica, le integrazioni alla disciplina del patto di stabilità dovrebbero comportare un effetto peggiorativo sull’indebitamento netto sia sul 2008 che sul 2009, pari a rispettivi 208 e 218 milioni di euro; un effetto di riduzione dell’indebitamento netto si registra soltanto nel 2010,stimato in 162 milioni di euro.

 

Le modifiche apportate alla vigente disciplina del Patto di stabilità interno, di cui alla legge n. 296/2006, art. 1, commi 676-695, sono recate alle lettere a)-m) del comma 379 in esame.

 

In particolare, la lettera a) novella il comma 676 della legge n. 296/2006 estendendo al periodo 2007-2010 (in luogo del triennio 2007-2009) l’applicazione del Patto di stabilità previsto per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti,nel rispetto delle disposizioni recate dai commi da 677 a 695, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

 

Analogamente, la lettera b) novella il comma 677 della legge n. 296/2006, nel senso di estendere il contributo della finanza localeal conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, disponendo la riduzione del saldo finanziario tendenziale del comparto anche per l’anno 2010, oltre al triennio 2007-2009 già considerato.

 

Va ricordato che per la determinazione del concorso di ciascun ente al raggiungimento dell’obiettivo generale, il comma 678 della legge finanziaria 2007 definisce una specifica procedura, in considerazione di alcune caratteristiche finanziarie dell’ente medesimo, in particolare, l’entità della spesa corrente e il suo livello di deficit.

In sostanza, il comma 678 stabilisce che la misura del concorso di ciascun ente alla manovra complessiva per il triennio 2007-2009 sia corrispondente alla somma, in valori assoluti, degli importi derivantidall’applicazione di determinati coefficienti alla media del triennio 2003-2005 della propria spesa corrente, sostenuta in termini di cassa, e alla media del triennio 2003-2005 dei propri saldi di cassa, per i soli enti che presentino una media negativa.

La somma di questi due valori, considerati in valore assoluto, rappresenta l’obiettivo specifico di miglioramento del saldo che ogni singolo ente deve realizzare nel triennio 2007-2009 rispetto alla media del triennio 2003-2005.

 

Più in particolare, la procedura recata dal comma 678 per definire l’entità del miglioramento del saldo-obiettivo per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, prevede che ciascun ente debba:

a)       calcolare la media del triennio 2003-2005 dei propri saldi di cassa, intesi quale differenza tra le entrate finali e le spese finali, come definiti dal successivo comma 680[241] e risultanti dai propri conti consuntivi. Soltanto se tale media risultasse negativa, gli enti devono applicare ad essa i seguenti coefficienti:

1)       per le province: 0,4 per il 2007, 0,210 per l'anno 2008 e 0,117 per l'anno 2009;

2)       per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,33 per l'anno 2007, 0,205 per l'anno 2008 e 0,155 per l'anno 2009.

b)       calcolare la media della spesa corrente sostenuta nel triennio 2003-2005, considerata in termini di cassa, come risultante dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa i seguenti coefficienti:

1)       per le province: 0,041 per il 2007, 0,022 per l'anno 2008 e 0,012 per l'anno 2009;

2)       per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,029 per l'anno 2007, 0,017 per l'anno 2008 e 0,013 per l'anno 2009.

c)       determinare l'importo annuo della manovra, corrispondente alla somma degli importi, considerati in valore assoluto, derivanti dall’applicazione dei coefficienti al saldo finanziario e alle spese correnti. In tal modo, il concorso di ciascun ente alla manovra complessiva è ottenuto come somma di una quota della spesa corrente e di una quota di deficit, considerati in valore assoluto, come desunti dai rispettivi consuntivi.

Per i soli comuni, il comma 679 individua un limite massimo del concorso alla manovra, pari all’importo corrispondente all’8% della media triennale delle spese finali registrate nel triennio 2003-2005, qualora l’importo derivante dall’applicazione dei coefficienti alla media dei disavanzi di cassa e alla media della spesa corrente rappresenti, per i comuni, un valore percentuale superiore all’8% della media delle spese finali registrate nel triennio 2003-2005.

 

A seguito dell’estensione dell’applicazione del patto di stabilità fino all’anno 2010, la lettera c) introduce un comma 678-bis all’articolo 1 della legge n. 296/2006, che stabilisce, ai fini della determinazione degli obiettivi programmatici per il 2010, che per tale anno si adottano i medesimi coefficienti previsti dalla legislazione vigente per il 2009.

 

Con la lettera d) viene introdotto il comma 679-bis all’articolo 1 della legge finanziaria 2007, che azzera per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra per le province e i comuni che, ai sensi della procedura di cui ai commi 678-679, presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa.

Va ricordato infatti che, in base alla disciplina dettata lo scorso anno, anche gli enti che avessero presentato una media 2003-2005 del saldo finanziario di cassa di valore positivo avrebbero dovuto essere soggetti alle regole del patto di stabilità negli anni 2007-2009. L’entità del loro concorso al patto veniva calcolato applicando soltanto i coefficienti stabiliti per la spesa corrente.

In tal modo, tutti gli enti avrebbero partecipato al patto di stabilità in ragione del volume della propria spesa corrente; gli enti in deficit avrebbero ulteriormente contribuito al raggiungimento degli obiettivi di comparto, in misura proporzionale all’ampiezza del loro deficit.

In considerazione delle difficoltà applicative determinate da una tale previsione, che impegna anche gli enti locali che presentano un saldo finanziario positivo in termini di cassa a migliorare tale posizione negli anni successivi, è stato introdotto il comma 679-bis nella legge finanziaria 2007 che azzera per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra per gli enti che presentano una media triennale positiva del saldo di cassa.

Per tali enti, gli obiettivi programmatici degli anni 2008-2010 sono fissati in misura pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio 2003-2005, calcolato in termini di competenza mista.

In particolare, il saldo finanziario in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

In sostanza, per la parte corrente si considera il criterio della competenza (giuridica); per la parte capitale, si considera invece il criterio della cassa.

 

Il criterio della competenza mista è peraltro esteso anche al computo del saldo finanziario che costituisce l’obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per gli anni 2008, 2009 e 2010.

La lettera e)provvede infatti alla sostituzione del comma 681 della legge finanziaria dello scorso anno, che indicava gli obiettivi programmatici che gli enti locali dovevano conseguire per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 in termini di miglioramento dei saldi finanziari medi del periodo 2003-2005.

In particolare, la nuova formulazione del comma 681stabilisce che gli enti locali devono conseguire un saldo finanziario, espresso sia in termini di competenza che in termini di cassa per il 2007, come già previsto dalla normativa vigente, ed espresso in termini di sola competenza mista per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, pari a quello medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata secondo la procedura definita dal comma 678, lettera c) ovvero, se ne sussistono le condizioni, dell’importo corrispondente all’8% della media triennale delle spese finali, ai sensi del comma 679. Per gli enti che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa, ai sensi del comma 679-bis, gli obiettivi programmatici degli anni 2008-2010 sono fissati in misura pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio 2003-2005, calcolato in termini di competenza mista.

Restano pertanto invariate le modalità di calcolo del saldo finanziario rilevante ai fini dell’obiettivo programmatico 2007, che continua ad essere computato sia in termini di competenza che in termini di cassa. Per gli anni successivi, invece, si applica il criterio della competenza mista.

Come sottolineato anche nella relazione illustrativa, l’adozione del criterio della competenza mista, in base al quale le poste di parte corrente sono considerate in termini di competenza e quelle in conto capitale sono contabilizzate in termini di cassa, rappresenta una soluzione che “ha il pregio di rendere più facilmente gestibile il problema dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione a copertura di spese di investimento e, inoltre, ha il vantaggio di avvicinare maggiormente il saldo di riferimento a quello che, a consuntivo, viene calcolato dall'Istat ai fini della procedura sui deficit eccessivi di cui al Trattato di Maastricht e, pertanto, di rendere l'obiettivo del patto di stabilità interno più coerente con quello del Patto europeo di stabilità e crescita”.

 

Per il solo anno 2008, gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono scegliere di conseguire l’obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza.

 

La medesima lettera e) provvede altresì ad introdurre il comma 681-bis nella legge finanziaria 2007, che prevede una riduzione degli obiettivi programmatici in favore degli enti di cui al comma 679-bis, vale a dire quelli che presentano una media positiva del saldo di cassa del periodo 2003-2005, qualora essi presentino nel medesimo triennio 2003-2005 un valore medio delle entrate in conto capitale derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare e mobiliare superiore al 15 per cento della media delle entrate finali (considerate al netto delle riscossioni di crediti).

Il comma 681-bis precisa peraltro che tali entrate in conto capitale derivanti da dismissionidel patrimonio immobiliare e mobiliare non devono essere state utilizzate nel triennio considerato per l’estinzione anticipata dei prestiti.

 

Qualora la media 2003-2005 delle entrate in conto capitale derivanti da dismissioni del patrimonio soddisfino le suddette condizioni (sono cioè superiori al 15% della media delle entrate finali e non sono mai state destinate, nel triennio, all’estinzione dei prestiti), il comma prevede, per gli enti “in avanzo”, una riduzione degli obiettivi programmatici per gli anni 2008-2010, in misura pari alla differenza tra l’ammontare dei proventi che eccedono il 15% e l’importo annuo della manovra, determinato ai sensi dei commi 678 e 679.

Gli enti considerati hanno diritto alla riduzione dell’obiettivo, in misura pari al valore così determinato, soltanto se tale differenza risulti positiva, vale a dire soltanto se la quota eccedente delle entrate derivanti da dismissioni dell’ente risulti superiore all’entità, in valori assoluti, del concorso dell’ente stesso alla manovra.

Se la differenza è pari a zero o è negativa gli obiettivi programmatici restano determinati in misura pari al saldo finanziario medio del triennio 2003-2005, calcolato in termini di competenza mista.

Con il comma 681-bis si è voluto pertanto dare soluzione alle difficoltà insorte per gli enti locali che nel triennio di riferimento 2003-2005 avevano registrato entrate straordinarie dovute all’alienazione di beni patrimoniali (non destinate peraltro all’estinzione anticipata dei mutui), non più ripetibili negli anni successivi, garantendo ad essi una riduzione dell’obiettivo programmatico attraverso la deduzione dell’eccedenza dei proventi da alienazioni rispetto all’obiettivo prefissato.

 

La lettera f) modifica il comma 683 della legge n. 296/2006, che reca i criteri contabili per il computo del saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e di quello medio del triennio 2003-2005, introducendo il criterio della competenza mista per il calcolo del saldo finanziario degli anni 2008, 2009 e 2010, oltre che per quello del triennio di riferimento 2003-2005, e confermando per il solo anno 2007 il riferimento, nel computo del saldo, sia alla gestione di competenza che a quella di cassa.

 

Non vengono peraltro modificati i criteri di calcolo del saldo finanziario, che continua dunque ad essere calcolato quale differenza tra le entrate finali e le spese finali, considerato al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, secondo i medesimi criteri adottati dal comma 680 per la determinazione del saldo utile ai fini del calcolo del concorso alla manovra.

E’ prevista l’esclusione di un’unica voce, relativa alle entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate nel medesimo triennio all’estinzione anticipata di prestiti.

Per i soli comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, dal computo del saldo finanziario utile ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi programmatici sono inoltre escluse le spese, in conto capitale e di parte corrente, autorizzate dal Ministero, relative all’attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, ivi incluse quelle relative al trasloco. Come peraltro precisa la Circolare n. 12/2007, l’esclusione dal saldo delle suddette spese opera solo con riferimento al triennio 2007-2009 - e non anche sul saldo medio del triennio 2003/2005 - e riguarda sia la gestione di competenza che quella di cassa.

A seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 81/2007 (conv. con modificazioni, dalla legge n. 127/2007), nel saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate:

-        le spese in conto capitale e di parte corrente sostenute dai comuni per il completamento dell’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, limitatamente all’anno 2007;

-        le spese di investimento finanziate nell'anno 2007 mediante l'utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione, per i soli enti che negli ultimi tre anni hanno rispettato il patto. L'esclusione delle spese di investimento è commisurata all'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2005 e determinata: a) nella misura del 17%, per le province la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa risulta positiva. Per le restanti province la misura è del 2,6%; b) nella misura del 18,9%, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa risulta positiva. Per i restanti comuni della stessa fascia demografica la misura è del 2,9%; c) nella misura del 7% per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, risulta positiva. Per i restanti comuni della stessa fascia demografica la misura è dell’1,3%.

 

La lettera g)sostituisce il comma 684 della legge n. 296/2006, relativo alla redazione, a partire dal 2007, del bilancio di previsione degli enti soggetti al pattodi stabilità interno in coerenza con l’obiettivo programmatico da raggiungere. La previsione è stata introdotta soprattutto in considerazione del fatto che le regole del patto dettate per l’anno 2007 e seguenti interessano l’intero bilancio e non più, come in passato, solo alcuni aggregati di spesa.

La nuova formulazione del comma 684, ribadendo il principio contabile della obbligatorietà del rispetto del patto di stabilità interno come elemento necessario per l’approvazione del bilancio di previsione, fa decorrere dal 2008 le nuove regole sulla definizione del bilancio.

In particolare, stabilisce che il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto.

In sostanza, la nuova formulazione del comma 684 è in coerenza con l’applicazione del nuovo criterio della competenza mista, introdotto per quanto concerne il calcolo del saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità a partire dal 2008, che considera le previsioni di entrate e di spese di parte corrente in termini di competenza e le previsioni di entrate e di spese di parte capitale in termini di cassa.

A tal fine, la norma prevede altresì che gli enti locali provvedano ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

 

La lettera h)sostituisce il comma 685 della legge n. 296/2006, recante, insieme al comma 686, le modalità del monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno.

In sostanza, la nuova formulazione del comma 685 conferma le procedure introdotte dalla legge finanziaria dello scorso anno, prevedendo che tutti gli enti soggetti al patto di stabilità interno hanno l’obbligo di trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, con cadenza trimestrale, le informazioni relative agli andamenti della gestione di competenza e di quella di cassa.

La comunicazione dovrà essere indirizzata al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, esclusivamente attraverso l’utilizzo del sistema web appositamente istituito per il monitoraggio del patto di stabilità.

Il prospetto e le modalità di comunicazione delle informazioni richieste saranno definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato–regioni e autonomie locali. Con lo stesso decreto verrà definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678, 679, 679-bis e 681-bis.

 

Il nuovo comma 685 sottolinea peraltro, diversamente dalla legislazione previgente, l’obbligatorietà della trasmissione delle suddette informazioni al Ministero dell’economia e delle finanze prevedendo che la mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

Anche la mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento dell’ente per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso–che, ai sensi del comma 688 della legge n. 296/2006, esclude gli enti dall’applicazione del patto di stabilità fino l’anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali[242]- determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

 

Analogamente, la modifica apportata dalla lettera l) al comma 686 della legge finanziaria 2007, mantenendo fermi gli ulteriori adempimenti ivi previsti ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno - obbligo per gli enti soggetti al patto deve inviare al Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato), entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 685 – è volta ad aggiungere anche in questo comma la previsione per cui la mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

Va peraltro ricordato che l’articolo 40-bis, comma 1,del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008) ha prorogato il termine per la presentazione della certificazione relativa al patto di stabilità interno relativo all'anno 2007, fissandolo al 31 maggio 2008, quale termine perentorio.

La proroga al 31 maggio 2008 riguarda anche il termine di presentazione delle certificazioni relative al patto di stabilità 2007 delle regioni e province autonome ai sensi del comma 667.

 

Va ricordato che le misure di carattere sanzionatorio applicabili agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno stabiliti per l’anno precedente, sono definite dai commi 691-693 della legge n. 296/2006.

I citati commi prevedono, in sostanza, un meccanismo di automatismo fiscale (incremento delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF e dell’imposta provinciale di trascrizione), che si attiva qualora l’ente, a seguito della diffida del Presidente del Consiglio dei Ministri, non adotti autonomamente le necessarie misure per il riassorbimento dello scostamento.

Anche con riferimento alla procedura attivabile nelle ipotesi di mancato adempimento del patto di stabilità per l’anno 2007, sia delle regioni e province autonome (di cui ai commi 669-670 della legge n. 296/2006) che degli enti locali (commi 691-692 della legge n. 296/2006), l’articolo 40-bis, comma 2,del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008) reca la proroga di due mesi di tutti i termini ivi previsti.

 

La lettera i)introduce il comma 685-bisalla legge n. 296/2006 che intende attivare un nuovo sistema di acquisizione di dati, condiviso tra Governo e enti locali, riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci di comuni e province, che - in aggiunta al SIOPE[243] (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici), che rileva telematicamante tutte le operazioni di riscossione e di pagamento effettuate dai tesorieri e dai cassieri delle amministrazioni pubbliche - possa consentire, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni degli enti locali, una analisi più completa degli andamenti della finanza locale.

Scopo del sistema è infatti quello di monitorare, in corso d’anno, gli accertamenti e gli impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle esigenze della finanza pubblica.

I relativi contenuti e modalità sono stabiliti con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno e con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. La concreta realizzazione del sistema è tuttavia condizionata, sia alla previa quantificazione dei costi che all'individuazione della relativa copertura finanziaria.

 

La lettera m) aggiunge il comma 686-bis alla legge n. 269/2006, con il quale si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ad adottare adeguate misure di contenimento dei prelevamenti effettuati dagli enti locali sui conti della tesoreria statale, qualora si registrino prelevamenti non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea.


 

Articolo 1, comma 380
(Patto di stabilità Regione Valle d’Aosta e Provincia autonoma di Bolzano e Università non statali di Aosta e Bolzano)

 

380. La facoltà della regione autonoma Valle d’Aosta e della provincia autonoma di Bolzano di applicare le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti strumentali, nonché per gli enti a ordinamento regionale o provinciale, prevista all’articolo1, comma 663, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, è estesa anche nei confronti delle università non statali di cui all’articolo17, comma 120, dellalegge 15 maggio 1997, n. 127.

 

 

La norma concerne la Regione autonoma Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano. Esse possono estendere le norme sul patto di stabilità -rispettivamente – anche alla Libera Università della Valle d’Aosta e alla Libera Università di Bolzano, atenei privati istituiti sulla base della legge 127/2007.

 

Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano le regole per il patto di stabilità e crescita sono concordate annualmente con il Ministero dell’economia e delle finanze. La legge finanziaria 2007 (articolo 1 commi 660-663) così stabilisce confermando la disciplina precedente e disciplinando modalità e termini per il raggiungimento dell’intesa. Il comma 663 inoltre consente alle regioni e alle Province autonome di estendere «le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti e organismi strumentali». La disposizione consente alle regioni e alle province autonome di computare nei risparmi a loro carico anche quelli che essi ottengono formalmente a carico di bilanci degli enti e degli organismi della propria finanza decentrata.

Gli enti strumentali verso cui la regione – o provincia autonoma - può esercitare la potestà di dettare le regole del patto di stabilità interno sono gli «enti ad ordinamento regionale o provinciale». Di questi enti bilancio, risorse e contabilità sono disciplinati da ciascuna regione in forza della piena autonomia di organizzazione.

 

La libera Università di Aosta e la libera Università di Bolzano istituite come detto sulla base della legge 127/1997; rispettivamente nel 2000 e nel 1998, ricevono contributi pubblici – sia dallo Stato che - rispettivamente - dalla regione e dalla provincia autonoma. L’articolo 17, comma 120, della legge 127/1997 dispone infatti che i contributi statali sono determinati annualmente con decreto del Ministro dell’Università previa intesa con la regione Valle d’Aosta e con la Provincia autonoma di Bolzano. Regione e Provincia autonoma con proprie norme determinano i contributi annui da versare ai due atenei tenuto conto del contributo statale[244].

 

Gli atenei in questione – atenei privati che ricevono contributi pubblici - sono attualmente inseriti nello specifico elenco ISTAT nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ai fini dell’applicazione delle norme sul contenimento della spesa pubblica[245].

Agli enti compresi nell’elenco – che viene aggiornato periodicamente – si applicano le norme sul contenimento della spesa pubblica dettate prima dall’art. 1 comma 5 della legge finanziaria per il 2005 (L. 311/2004, la medesima norma che prescrive all’ISTAT di redigere l’elenco) e, da ultimo, dall’articolo 1, comma 505 della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2007) che estende a questi enti le norme sul contenimento delle spese per incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, auto di servizio, nonché l’obbligo di riduzione del 10% degli incarichi di consulenza e delle indennità dei componenti organi collegiali contenute nella legge finanziaria per il 2006 (L. 266/2005 art. 1 commi 9, 10, 11, 56, 58 e 61).

 

La norma in esame ha lo scopo di sottrarre le due libere università alle regole di contenimento delle spese previste per le pubbliche amministrazioni di cui sopra e di assoggettarle – nel rispetto delle specifiche competenze statutarie – alla disciplina prevista rispettivamente nella regione Valle d’Aosta e nella Provincia autonoma di Bolzano.

I contributi che i due atenei ricevono dalla Regione e dalla Provincia autonoma, peraltro, essendo ordinarie spese correnti e di investimento del bilancio della Regione e della Provincia autonoma, sono già erogati nel rispetto delle regole del patto di stabilità applicate nei rispetti enti territoriali.

 


 

Articolo1, commi 381-384
(Norme per limitare i rischi degli strumenti finanziari
sottoscritti dagli enti territoriali)

 


381. I contratti di strumenti finanziari anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, sono informati alla massima trasparenza.

382. I contratti di cui al comma 381 devono recare le informazioni ed essere redatti secondo le indicazioni specificate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare sentite la CONSOB e la Banca d’Italia. Il Ministero dell’economia e delle finanze verifica la conformità dei contratti al decreto.

383. La regione o l’ente locale sotto­scrittore degli strumenti finanziari di cui al comma 381 deve attestare espressamente di aver preso piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi, evidenziando in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tali attività.

384. Il rispetto di quanto previsto ai commi 382 e 383 è elemento costitutivo dell’efficacia dei contratti. In caso di contratti stipulati in violazione di quanto previsto al comma 382 o al comma 383, viene data comunicazione alla Corte dei conti per l’adozione dei provvedimenti di competenza.


 

 

Premessa

I commi da 381 a 384 dell’articolo 1 pongono norme per limitare i rischi insiti nei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati, sottoscritti dagli enti pubblici territoriali.

La diffusione degli strumenti finanziari derivati è fenomeno recente, che s’inquadra nell’elaborazione di strategie finanziarie volte a permettere ai soggetti operanti sul mercato di garantirsi da rischi finanziari connessi alla loro attività o di realizzare una gestione attiva dell’indebitamento, adeguandolo all’evoluzione delle condizioni di mercato per fruire delle opportunità derivanti dalle oscillazioni dei tassi d’interesse.

Un accorto impiego di questi strumenti può consentire infatti di modificare le caratteristiche del debito esistente, ristrutturandolo in maniera conveniente e riducendo per conseguenza l’esposizione complessiva, senza estinguerlo anticipatamente o rinegoziarne le condizioni (operazioni che possono essere in talune circostanze onerose o impossibili).

 

Ad esempio, attraverso un contratto di interest rate swap è possibile ottenere su un debito a tasso d’interesse fisso effetti corrispondenti all’applicazione di un tasso variabile, o viceversa, ovvero mutare l’indice di riferimento per un debito contratto a tasso d’interesse variabile, o, ancora, modificare i tempi di pagamento degli interessi o del capitale.

 

L’operazione può servire per ristrutturare l’intero debito pregresso oppure quote di esso, ad esempio per diversificarne le caratteristiche in modo da ridurre il rischio complessivo. La diversificazione può riferirsi a tre elementi: tipo d’indicizzazione (tasso fisso o variabile con differenti indici); scadenza (breve, media, lunga); divisa (valuta nazionale o estera)[246].

Le descritte operazioni finanziarie possono risultare per converso svantaggiose qualora le scelte operate si fondino su un’analisi erronea.

Può infatti verificarsi che le scelte compiute non siano corrispondenti alla struttura di attività e passività del bilancio del soggetto che le compie, sia perché invece di diversificare la struttura del debito ne accentuino gli squilibri, sia perché nel determinare le date per la regolazione periodica dei flussi di pagamento non siano stati adeguatamente considerati gli andamenti di cassa delle parti (con conseguente rischio di mancanza di liquidità).

I rischi tipici di queste operazioni sono il rischio legato alle variazioni di valore degli indici di riferimento o delle attività sottostanti, e il rischio di credito[247].

L’applicazione di queste tecniche alla finanza degli enti territoriali è assai recente, poiché in precedenza l’indebitamento di essi consisteva in mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti (a tasso fisso) o con istituti bancari (a tassi stabiliti entro i limiti massimi fissati dall’autorità di Governo). L’esigenza di una gestione più attenta e responsabile del debito di questi enti, con la cessazione di talune forme di sostegno a carico della finanza statale, ha imposto la ricerca di finanziamenti a condizioni di mercato. In questo contesto si è sviluppato l’impiego delle emissioni obbligazionarie, le cui condizioni dipendono dall’andamento del mercato e dal merito di credito degli enti emittenti, per il quale può rendersi necessario il rilascio di un rating da parte delle agenzie specializzate.

Nel medesimo quadro, la dottrina ha segnalato le opportunità che potevano sorgere anche in favore degli enti locali dall’impiego di strumenti innovativi di finanza derivata, in relazione alle caratteristiche della loro gestione finanziaria[248].

 

Sulle problematiche relative al collocamento di strumenti finanziari derivati la Commissione VI (Finanze) della Camera dei deputati sta conducendo una serie di audizioni informali. Da ultimo, nella seduta del 15 novembre 2007, si è tenuta l’audizione dei rappresentanti dell’Unione delle Province d’Italia (UPI) e dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

 

L'impiego di strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali

Nell’ambito delle disposizioni che disciplinano il finanziamento delle spese di investimento degli enti locali, contenute nel testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’articolo 205 autorizza gli enti locali a contrarre prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.

L’emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti territoriali è disciplinata dall’articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1995), e dal regolamento emanato con decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420.

La disciplina consente a regioni, province, comuni e unioni di comuni, città metropolitane, comunità montane e consorzi tra enti locali territoriali di deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari destinati in via esclusiva al finanziamento degli investimenti[249].È esplicitamente previsto il divieto di finanziare spese di parte corrente.

 

Per quanto riguarda le regioni, la legge n. 724 del 1994 rinvia alla disciplina contenuta nell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in base alla quale la facoltà di emettere titoli obbligazionari deve essere esercitata mediante apposita legge regionale di autorizzazione entro precisi limiti quantitativi e contabili.

 

Il regolamento, oltre a determinare le caratteristiche dei titoli obbligazionari e i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio[250], definisce altresì l'ammontare delle commissioni di collocamento da corrispondere agli intermediari autorizzati e i criteri di quotazione sul mercato secondario.

 

Relativamente alle emissioni in valuta, l’articolo 2 del medesimo regolamento emanato con il decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420, prescrive la copertura del rischio di cambio mediante una corrispondente operazione di swap che trasformi, per l'emittente, l'obbligazione in valuta estera in un'obbligazione in valuta nazionale, senza introdurre elementi di rischio. L'operazione dovrà essere effettuata da intermediari di provata affidabilità ed esperienza nel settore, con riferimento anche alla valutazione loro assegnata dalle maggiori agenzie di rating.

 

Il comma 1 dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002), al fine di contenere il costo dell’indebitamento e di consentire la vigilanza sugli andamenti della finanza pubblica, ha conferito al Ministero dell'economia e delle finanze una funzione generale di coordinamento con riferimento all'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, di cui all’articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni[251].

I commi 2 e 3 hanno modificato la disciplina dell'emissione di titoli obbligazionari e della contrazione di mutui da parte degli enti territoriali, al fine di rimuovere alcuni vincoli che sembravano aver condizionato l'utilizzazione di tali strumenti di finanziamento.

 

In particolare, il comma 2 – diversamente da quanto indicato dalla legislazione previgente, informata ad un sistema di ammortamento con rimborso graduale di quote di capitale e interessi – ha previsto la possibilità di emettere titoli obbligazionari e di contrarre mutui con rimborso in un'unica soluzione alla scadenza (c.d. struttura bullet). In questo caso l’ente territoriale, al momento dell'emissione o dell'accensione, dovrà costituire un fondo di ammortamento del debito (sinking fund) reinvestibile, ovvero concludere operazioni di swap per l'ammortamento del debito (amortizing swap), in base alle quali l'ente s’impegna a pagare rate di ammortamento e la controparte a corrispondere rate d’interesse più il capitale alla scadenza.

Questi metodi tendono, tra l'altro, a garantire una maggiore flessibilità alle politiche di spesa e una più efficiente comparabilità finanziaria dei BOC con altri strumenti d’investimento. La disposizione contiene l’espresso riferimento a strumenti finanziari derivati, il cui impiego viene così ad essere previsto nella finanza degli enti locali.

 

Il comma 3 ha abrogatoil primo periodo del comma 6 dell’articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché l’articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420[252].

 

Varie disposizioni sono contenute nel regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, emanato con decreto dei Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno 1° dicembre 2003, n. 389[253].

Ulteriori precisazioni sono state fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze mediante la circolare 27 maggio 2004[254]. Dettagliate indicazioni sono fornite circa le tipologie di operazioni derivate ammesse. Oltre agli swap di tasso di cambio a copertura del rischio di cambio nel caso di indebitamento in valuta, sono quelle espressamente indicate nelle lettere da a) a d) dell’articolo 3, comma 2, del regolamento, da intendersi nella forma «plain vanilla»[255].

Non sono ammessi gli strumenti derivati che contengono leve o moltiplicatori dei parametri finanziari (ad esempio, pagare due volte il tasso Euribor), né operazioni derivate riferite ad altre operazioni derivate preesistenti, in base alla considerazione che nessun derivato è configurabile come una passività.

 

Nel caso in cui si verifichi una variazione della passività sottostante ad un derivato, ad esempio perché è stata rinegoziata o convertita oppure perché ha raggiunto un ammontare inferiore a quanto inizialmente previsto, la posizione nello strumento derivato può essere riadattata sulla base di condizioni che non determinino una perdita per l'ente; solo nel caso in cui l'ente ritenga di dover chiudere la posizione nello strumento derivato è ammissibile la conclusione di un derivato uguale e di segno contrario con un'altra controparte.

 

Per la determinazione del rischio di credito degli intermediari valgono le stesse regole indicate in relazione ai fondi e agli swap d’ammortamento.

 

Infine, atteso il rischio inerente all'attività in derivati, la circolare raccomanda agli enti di fare altresì riferimento alle norme del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, adottato dalla CONSOB con delibera 1° luglio 1998 e successive modificazioni (in particolare articoli da 25 a 31) e al "Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari" ad esso allegato.

 

Le modifiche apportate dalla legge finanziaria 2007

I commi da 736 a 738 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) contengono disposizioni in materia di indebitamento degli enti locali tramite utilizzo di strumenti derivati.

 

In materia sono intervenute le circolari esplicative del Ministero dell’economia e delle finanze 31 gennaio 2007, pubblicata in G.U. n. 29 del 5 febbraio 2007 e 22 giugno 2007, n. 6301, pubblicata in G.U. n. 151 del 2 luglio 2007.

 

Il comma 736 è diretto a ridurre l’utilizzo, da parte di regioni ed enti locali[256], di strumenti finanziari derivati per le operazioni di gestione del debito.

Il comma in esame afferma che le operazioni di gestione del debito tramite strumenti derivati effettuate da regioni e enti locali devono essere improntate alla riduzione del costo finale del debito e alla riduzione dell’esposizione ai rischi di mercato. È stabilito inoltre che le suddette operazioni possono essere concluse solo in corrispondenza di passività effettivamente dovute, avendo riguardo al rischio di credito assunto.

I commi 737 e 738 introducono obblighi di comunicazione a carico delle regioni e degli enti locali che pongono in essere operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e operazioni in strumenti derivati.

Ai sensi del comma 737, che introduce i commi 2-bis e 2-ter nell’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002), le regioni e gli enti locali, prima della sottoscrizione di contratti relativi alle operazioni sopra indicate, devono trasmetterli al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro. La trasmissione è elemento costitutivo dell’efficacia dei contratti stessi. Sono espressamente confermate le disposizioni di cui al citato D.M. n. 389 del 2003 in materia di controllo sull’andamento delle operazioni. La norma si applica a partire dal 1° gennaio 2007.

L’articolo 1 del D.M. n. 389 del 2003, concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte degli enti locali e delle regioni, prevede che tali soggetti comunichino entro il giorno 15 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi all'utilizzo netto di forme di credito a breve termine presso il sistema bancario, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate concluse e ai titoli obbligazionari emessi nonché alle operazioni di cartolarizzazione concluse.

Il coordinamento dell'accesso dei predetti enti ai mercati dei capitali è svolto dal Ministero dell’economia e delle finanze limitatamente alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine o di cartolarizzazione di importo pari o superiore a 100 milioni di euro. A tal fine, gli enti comunicano le caratteristiche dell'operazione in preparazione al Dipartimento del Tesoro. Nel caso di operazioni soggette al controllo del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), gli emittenti invieranno i dati simultaneamente al Dipartimento del Tesoro e al CICR, e l'eventuale formulazione di osservazioni da parte del Dipartimento del Tesoro dovrà avere luogo prima dell'autorizzazione rilasciata dal CICR.

Il nuovo comma 2-ter stabilisce che le operazioni di cui al nuovo comma 2-bis (operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e operazioni in strumenti derivati) che vìolano la vigente normativa sono comunicate alla Corte dei conti per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza.

 

Il comma 738 stabilisce che gli enti tenuti alle comunicazioni di cui al citato articolo 41 della legge n. 448 del 2001 debbono conservare, per almeno cinque anni, elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento soggette all’obbligo di comunicazione. L’organo di revisione dell’ente territoriale vigila sul corretto e tempestivo adempimento dell’obbligo da parte degli enti vigilati.

 

Gli obblighi di comunicazione a carico di regioni ed enti locali, previsti dal citato articolo 41, sono quelli di cui nuovo comma 2-bis, introdotto dal precedente comma 737, e l’obbligo di comunicare periodicamente al Ministero dell’economia i dati relativi alla propria situazione finanziaria, al fine di contenere il costo dell’indebitamento e di vigilare sugli andamenti di finanza pubblica.

Le disposizioni recate dai commi in esame

I commi in esame hanno riguardo ai contratti su strumenti finanziari derivati. Prima della modifica apportata dalla V Commissione Bilancio la norma faceva riferimento anche alla categoria degli strumenti finanziari[257].

Il comma 381 dispone che i contratti su strumenti finanziari derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, devono essere informati alla massima trasparenza.

 

Il comma 382 demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare sentite la Consob e la Banca d’Italia, il compito di indicare le informazioni che devono recare i contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali nonché il compito di specificare le indicazioni secondo le quali tali contratti devono essere redatti.

 

Il Ministero dell’economia e delle finanze sarà quindi tenuto a verificare la conformità dei contratti al predetto decreto ministeriale.

Nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, l’articolo è stato sostituito, modificandone in parte il contenuto. In particolare, la nuova formulazione del comma 382 prevede che il Ministero dell’economia e finanze verifichi la conformità dei contratti alle indicazioni recate dal decreto dello stesso MEF, sopprimendo il riferimento più generale ai modelli di contratto che secondo il testo originario avrebbe dovuto delineare lo stesso Ministero.

 

Il comma 383 stabilisce che la regione o l’ente locale sottoscrittore dello strumento finanziario deve attestare espressamente di aver preso piena considerazione:

a) dei rischi dello strumento proposto;

b) delle caratteristiche dello strumento proposto.

 

Nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio si è inoltre stabilito che l’ente pubblico territoriale deve evidenziare gli impegni finanziari derivanti dal contratto in apposita nota allegata al bilancio.

 

Ai sensi del comma 384, il rispetto di quanto previsto ai commi 382 e 383 è elemento costitutivo dell’efficacia dei contratti.

La norma di chiusura recata dal comma 384 parrebbe significare - qualificando il rispetto di quanto previsto ai commi precedenti in termini di “elemento costitutivo dell’efficacia dei contratti” - che il contratto stipulato tra l’ente territoriale e la sua controparte avente ad oggetto strumenti finanziari anche derivati non deve ritenersi nullo ovvero annullabile anche ove non siano rispettate le disposizioni recate dai commi 382 e 383.

Il mancato rispetto di tali norme impedirebbe, infatti, soltanto il dispiegarsi dell’efficacia del contratto.

Pertanto, un adeguamento successivo dell’ente territoriale alle prescrizioni recate dai commi 382 e 383 consentirebbe al contratto, di per sé valido, di produrre anche gli effetti suoi propri.

Nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio si è inoltre stabilito, integrando il comma 384, che la violazione delle norme introdotte dall’articolo va comunicata alla Corte dei conti, che sarà tenuta ad adottare i provvedimenti che rientrano nella sua competenza.

 


 

Articolo 1, comma 385
(Saldo finanziario ai fini del patto di stabilità interno)

 

385. A decorrere dall’anno 2008 con l’accordo di cui al comma 660 dell’articolo1dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere assunto a riferimento per il patto di stabilità interno il saldo finanziario, anche prima della conclusione del procedimento e dell’approvazione del decreto previsti dal comma 656 del medesimo articolo 1, qualora la sperimentazione effettuata secondo le regole di cui al secondo e al terzo periodo del comma 665 dello stesso articolo abbia conseguito al proprio termine esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

 

 

Il comma 385 integra la disciplina del patto di stabilità interno per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano dettata dalla legge finanziaria per il 2007, al fine di consentire che, come riferimento per il patto di stabilità, possa essere assunto il saldo finanziario anziché il criterio attuale del contenimento della spesa.

 

Le regioni a statuto speciale e le province autonome dei Trento e di Bolzano sono soggette anch’esse agli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dal Patto di stabilità e crescita. In ossequio alle potestà e prerogative stabilite dai rispettivi statuti speciali e dalle loro norme di attuazione, la misura e le modalità del concorso di ciascuna regione al contenimento della spesa pubblica sono concordate in un’intesa tra la regione medesima e il Ministero dell’economia e delle finanze.

Così dispone il comma 660 della legge 296/2006 – come già le precedenti leggi finanziarie[258] – disciplinando modalità e termini per il raggiungimento dell’intesa.

La disciplina dettata dalla legge finanziaria per il 2007 introduce però una novità. Il comma 656 dell’articolo 1 della legge 296/2007 prevede che, a decorrere dal 2007, venga avviata una sperimentazione, con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere, quale base di riferimento per il patto di stabilità interno, il saldo finanziario, in sostituzione del criterio di contenimento della spesa, introdotto a partire dal 2002.

I criteri e le modalità per la sperimentazione nonché di definizione del saldo finanziario saranno definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-regioni.

 

Le regioni coinvolte nella sperimentazione sono: Friuli Venezia-Giulia, Lombardia, Puglia, Sicilia, Veneto, le Province autonome di Trento e di Bolzano, Calabria, Lazio, Piemonte e Valle D’Aosta, designate congiuntamente dal Ministero per gli affari regionali e dalla Conferenza Stato regioni, che ha approvato l’elenco definitivo il 20 settembre 2007. Attualmente si è in attesa della designazione ufficiale dei rappresentanti delle suddette regioni e delle province autonome – da parte della Conferenza Stato-regioni - che parteciperanno al gruppo di lavoro che avrà il compito di definire i criteri e le modalità di sperimentazione. Al termine dei lavori, verrà predisposto lo schema di Decreto Ministeriale che verrà inviato formalmente alla Conferenza Permanente Stato- Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per il parere previsto dal citato comma 656.

 

Il comma 665 del medesimo articolo precisa – tra l’altro - le modalità di calcolo del saldo. La disciplina cui perverrà la sperimentazione, dovrà prevedere che il saldo rilevante per il patto sia comunque espresso sia in termini di competenza che di cassa. Inoltre, con riferimento alla competenza, le spese finali dovranno essere calcolate assumendo i dati di competenza per le spese correnti e quelli di cassa per le spese in conto capitale (a differenza di quanto disposto in passato, in cui il riferimento era sia per le spese correnti che per quelli in conto capitale al complesso degli impegni). In sostanza, il saldo di competenza è calcolato quale somma algebrica risultante:

§      per le spese di parte corrente, dalla differenza tra accertamenti e impegni;

§      per le spese di parte capitale, dalla differenza tra incassi totali e pagamenti totali.

Tale modalità di calcolo è volta a definire l’aggregato di spesa in una accezione più simile a quella utilizzata a livello europeo per il Patto di stabilità e crescita.

 

La norma in esame dispone che, a decorrere dal 2008, nell’ambito dell’accordo sul patto di stabilità che ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma definisce con il Ministero dell’economia e delle finanze, possa essere assunto a riferimento dello stesso patto il criterio del saldo finanziario.

Questo è possibile anche prima della definizione delle regole della sperimentazione e del computo del saldo finanziario - ovvero prima dell’emanazione del decreto previsto dal comma 656 dell’articolo 1 della legge 296/2007 di cui sopra – a condizione che la sperimentazione, effettuata prendendo a riferimento il saldo come stabilito dal comma 665 dello stesso articolo, abbia dato esiti positivi.

 

La modifica del riferimento per le regole del patto di stabilità è una richiesta della regioni stesse. Il criterio attuale del contenimento della spesa infatti, non consente di poter computare – ai fini del rispetto del patto – le eventuali maggiori entrate conseguite dalla regione o dalla provincia autonoma.

 


 

Articolo 1, comma 386
(Esclusione del patto di stabilità interno per gli enti commissariati)

 

386. È prorogata per l’anno 2008 l’esclusione dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, già prevista per gli anni 2006 e 2007 dall’articolo1, comma 689, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l’organo consiliare è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Relativamente alle spese per il personale, si applicano a questi enti le disposizioni previste per gli enti inclusi negli obiettivi del patto di stabilità interno.

 

 

Il comma 386 dell’articolo 1 estende all’anno 2008 l’applicazione della disposizione contenuta all’articolo 1, comma 689, della legge finanziaria dello scorso anno (legge n. 296/2006), relativa alla esclusione dal patto di stabilità interno degli enti locali commissariati negli anni 2004 e 2005, sia per fenomeni di tipo mafioso che per le motivazioni previste dall’articolo 141 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

 

Il citato comma 689 della legge n. 269/2006 prevedeva l’esclusione degli enti locali commissariati nel 2004 e 2005 dal patto di stabilità interno valido per il 2006 e il 2007.

 

Più precisamente, il primo periodo del comma 386 specifica che si intendono esclusi per l’anno 2008 dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno gli enti locali i cui organi consiliari siano stati commissariati negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno:

§      per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell’articolo 143 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), ovvero

§      nelle ipotesi previste dall’articolo 141 del Testo unico, che dispone lo scioglimento degli organi consiliari: a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco, dimissioni del sindaco, ecc.; c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

 

Nonostante tali enti commissariati siano esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per il 2008, il secondo periodo della norma in esame prevede l’applicazione per questi enti degli obiettivi di contenimento della spesa per il personale, secondo le medesime disposizioni previste per gli enti soggetti al patto.

Si ricorda, in proposito, che l’articolo 1, comma 560, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006) ha disciplinato le assunzioni effettuatedaregioni ed enti locali sottoposti al patto di stabilità interno. Per una disamina più puntuale delle disposizioni del richiamato comma 560, si rinvia alla scheda del successivo articolo 3, comma 78.


 

Articolo 1, comma 387
(Fondi speciali e tabelle)

 

387. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo11-bisdellalegge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo6dellalegge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provve­dimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2008-2010, restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

 

 

Il comma 387 dell’articolo 1 stabilisce l’entità dei fondi speciali.

 

I fondi speciali sono lo strumento contabile mediante il quale si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

La disciplina di questo istituto è contenuta nell'articolo 11-bis della legge n. 468/1978. Il comma 1 dell'articolo 11-bis stabilisce che la legge finanziaria deve indicare distintamente per la parte corrente (Tabella A) e per quella in conto capitale (Tabella B) le somme destinate alla copertura dei progetti di legge, ripartiti per Ministeri.

In sede di relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell’esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante.

Attraverso i fondi speciali viene quindi delineata la proiezione finanziaria triennale della futura legislazione di spesa che il Governo intende presentare al Parlamento.

 

L’articolo 11-bis, comma 2, della legge n. 468/1978 prevede anche la possibilità di inserire nelle tabelle A e B accantonamenti di segno negativo, relativi a provvedimenti di minore spesa o di maggiore entrate da approvare in corso d’anno. Gli accantonamenti negativi sono collegati (mediante lettere alfabetiche) agli accantonamenti positivi alla cui copertura sono preordinati. La disciplina dei fondi speciali prevede, infine, che le quote relative a spese correnti non utilizzate entro l’anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio. Gli accantonamenti relativi a spese in conto capitale possono essere utilizzati anche nell’anno successivo (“slittamento”) se il provvedimento in questione è stato approvato da almeno una delle due Camere.

Per particolari tipologie di spese correnti (spese corrispondenti ad obblighi internazionali, obbligazioni contrattuali o provvedimenti relativi al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed al trattamento economico e normativo dei dipendenti di pubbliche amministrazioni non compresi nel regime contrattuale) lo slittamento è consentito purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l’anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell’anno successivo.

 

Nel disegno di legge finanziaria per il 2008 gli importi della Tabella A ammontavano, nel testo presentato dal Governo (A.S. 1817), a 1.153,8 milioni per il 2008, a 1.681,0 milioni per il 2009 e a 1.323,1 milioni per il 2010.

 

A seguito delle modifiche apportate durante l’esame parlamentare, gli importi della Tabella A sono stati rideterminati in 673,5 milioni di euro per il 2008, 605,4 milioni di euro per il 2009 e 841,4 milioni di euro per il 2010.

 

Nel prospetto successivo sono riportati gli importi complessivi della Tabella A come indicati nel bilancio a legislazione vigente (A.S. 1818), nel disegno di legge finanziaria per il 2008 presentato dal Governo (A.S. 1817), nel testo approvato dalla 5a Commissione bilancio del Senato (A.S. 1817-A), nel testo approvato dall’aula del Senato e trasmesso alla Camera (A.C. 3256), nel testo approvato dalla V Commissione bilancio della Camera (A.C. 3256-A) e nel testo definitivo della legge finanziaria per il 2008. Gli importi sono espressi in migliaia di euro.

 


Tabella A (migliaia di euro)

2008

2009

2010

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1818)

144.959

98.250

97.307

Disegno di legge Governo (A.S. 1817)

1.153.759

1.681.050

1.323.107

Testo 5a Commissione Senato (A.S. 1817-A)

901.811

1.116.709

1.378.826

Testo approvato dal Senato (A.C. 3256)

771.091

1.340.309

1.603.826

Testo V Commissione Camera (A.C. 3256-A)

634.987

601.875

781.769

Legge n. 244 del 2007

673.587

605.475

841.369

 

Per quanto riguarda la Tabella B, il disegno di legge finanziaria per il 2008 prevedeva nel testo iniziale (A.S. 1817) accantonamenti pari a 338,3 milioni per il 2008, a 371,2 milioni per il 2009 e a 315,3 milioni per il 2010.

A seguito delle modifiche apportate durante l’esame parlamentare, gli importi della Tabella B sono stati rideterminati in 258,3 milioni di euro per il 2008, 281 milioni di euro per il 2009 e 243,6 milioni di euro per il 2010.

Anche per la Tabella B vengono di seguito riportati gli importi complessivi (in migliaia di euro) come indicati nelle fasi dell’esame parlamentare.

(migliaia di euro)

Tabella B

2008

2009

2010

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1818)

238.344

271.244

215.286

Disegno di legge Governo (A.S. 1817)

338.344

371.244

315.286

Testo 5a Commissione Senato (A.S. 1817-A)

273.344

305.244

249.286

Testo approvato dal Senato (A.C. 3256)

273.344

305.244

249.286

Testo V Commissione Camera (A.C. 3256-A)

263.343

165.244

90.786

Legge n. 244 del 2007

258.345

281.046

243.588

 

Nelle seguenti tabelle sono riportati, con riferimento a ciascun Ministero, gli importi degli accantonamenti di parte corrente, come determinati nel bilancio a legislazione vigente (A.S. 1818), nel disegno di legge finanziaria presentato dal Governo (A.S. 1817) e, se variati, nelle successive fasi dell’esame parlamentare.

Le finalizzazioni degli accantonamenti ivi indicate si riferiscono a quelle contenute nel disegno di legge finanziaria presentato dal Governo (A.S. 1817).

 

 

TABELLA A – FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(migliaia di euro)

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

2008

2009

2010

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1818)

4.757

28.878

27.935

Disegno di legge Governo (A.S. 1817)

464.757

1.068.878

620.935

Testo 5a Commissione Bilancio (A.S. 1817-A)

247.046

518.053

531.265

Testo approvato dal Senato (A.C. 3256)

148.387

766.695

784.452

Testo V Commissione Camera (A.C. 3256-A)

4.546

39.761

-25.105

Legge n. 244 del 2007

43.546

43.761

34.895

 

Secondo la relazione illustrativa al disegno di legge originario, l’accantonamento si rende necessario per istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale; per i diritti e i doveri delle persone stabilmente conviventi; per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nonché dei comuni compresi nelle aree protette; per l’introduzione di nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici ed automatici in ambiente extraospedaliero, nonché per la realizzazione di interventi vari.


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

2008

2009

2010

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1818)

-

900

900

Disegno di legge Governo (A.S. 1817)

-

900

900

Testo 5a Commissione Bilancio (A.S. 1817-A)

-

871

863

Testo approvato dal Senato (A.C. 3256)

-

840

838

Testo V Commissione Camera (A.C. 3256-A)

 

840

838

Legge n. 244 del 2007

-

840

838

L’accantonamento è finalizzato per il conflitto di interessi.

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 

2008

2009

2010

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1818)

2.600

-

-

Disegno di legge Governo (A.S. 1817)

84.600

82.000

82.000

Testo 5a Commissione Bilancio (A.S. 1817-A)

60.013

69.047

78.630

Testo approvato dal Senato (A.C. 3256)

57.351

66.574

76.349

Testo V Commissione Camera (A.C. 3256-A)

81.588

66.574

76.349

Legge n. 244 del 2007

81.588

66.574

76.349

L’accantonamento è finalizzato alla lotta contro la discriminazione in base alla razza, e per la realizzazione di interventi vari.

 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

 

2008

2009

2010

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1818)

23.747

23.866

23.866

Disegno di legge Governo (A.S. 1817)

73.747

73.866

73.866

Testo 5a Commissione Bilancio (A.S. 1817-A)

70.610

71.816

70.830

Testo approvato dal Senato (A.C. 3256)

67.478

69.244

68.775

Testo V Commissione Camera (A.C. 3256-A)

63.978

62.744

61.275

Legge n. 244 del 2007

63.578

62.344

60.875

L’accantonamento è preordinato allo scopo di far fronte agli oneri derivanti dalla programmata ratifica ed applicazione di accordi internazionali, per la delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell’energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE, 2004/67/CE.

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

2008

2009

2010

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1818)

-

-

-

Disegno di legge Governo (A.S. 1817)

100.000

-

-

Testo 5a Commissione Bilancio (A.S. 1817-A)

95.286

-

-

Testo approvato dal Senato (A.C. 3256)

91.060

-

-

Testo V Commissione Camera (A.C. 3256-A)

86.060

-

-

Legge n. 244 del 2007

86.060

-

-

L’accantonamento si rende necessario per realizzare interventi vari.

 

MINISTERO DELL'INTERNO

 

2008

2009

2010

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1818)

-

-

-

Disegno di legge Governo (A.S. 1817)

89.000

102.000

103.000

Testo 5a Commissione Bilancio (A.S. 1817-A)

84.805

98.700

98.767

Testo approvato dal Senato (A.C. 3256)

81.043

95.165

95.902

Testo V Commissione Camera (A.C. 3256-A)

78.043

95.165

95.902

Legge n. 244 del 2007

78.043

95.165

95.902

L’accantonamento si rende necessario per i provvedimento relativo alla cittadinanza, per la delega sull’immigrazione.

 

 

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

 

2008

2009

2010

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1818)

389

-

-

Disegno di legge Governo (A.S. 1817)

389

-

-

Testo 5a Commissione Bilancio (A.S. 1817-A)

371

-

-

Testo approvato dal Senato (A.C. 3256)

355

-

-

Testo V Commissione Camera (A.C. 3256-A)

355

-

-

Legge n. 244 del 2007

355

-

-

L’accantonamento è finalizzato al rifinanziamento del settore agricolo e alla partecipazione alla organizzazione internazionale della vigna e del vino.


MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

 

2008

2009

2010

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1818)

6.000

2.978

2.978

Disegno di legge Governo (A.S. 1817)

6.000

2.978

2.978

Testo 5a Commissione Bilancio (A.S. 1817-A)

17.968

15.131

33.105

Testo approvato dal Senato (A.C. 3256)

17.171

14.589

32.145

Testo V Commissione Camera (A.C. 3256-A)

17.171

14.589

32.145

Legge n. 244 del 2007

17.171

14.589

32.145

L’accantonamento è preordinato per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti, nonché dei comuni compresi nelle aree protette, per il conflitto d’interessi, per la discriminazione razziale.

 

MINISTERO DELLA SALUTE

 

2008

2009

2010

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1818)

27.638

1.000

1.000

Disegno di legge Governo (A.S. 1817)

51.638

48.000

71.000

Testo 5a Commissione Bilancio (A.S. 1817-A)

49.203

46.447

208.081

Testo approvato dal Senato (A.C. 3256)

47.021

44.783

202.045

Testo V Commissione Camera (A.C. 3256-A)

47.021

44.783

202.045

Legge n. 244 del 2007

47.021

44.783

202.045

L’accantonamento è preordinato per l’alleanza degli ospedali nel mondo, alla vigilanza doping, ad interventi urgenti in materia sanitaria, all’introduzione di nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, ai diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi, alla discriminazione razziale, alla delega all’immigrazione nonché alla realizzazione di interventi vari.

 

MINISTERO DEI TRASPORTI

 

2008

2009

2010

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1818)

-

-

-

Disegno di legge Governo (A.S. 1817)

2.800

7.800

10.800

Testo 5a Commissione Bilancio (A.S. 1817-A)

5.668

7.547

10.356

Testo approvato dal Senato (A.C. 3256)

5.417

7.277

10.056

Testo V Commissione Camera (A.C. 3256-A)

5.417

7.277

10.056

Legge n. 244 del 2007

5.417

7.277

10.056

L’accantonamento è preordinato per realizzare interventi vari.


MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

 

2008

2009

2010

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1818)

20.129

11.921

11.921

Disegno di legge Governo (A.S. 1817)

20.129

11.921

11.921

Testo 5a Commissione Bilancio (A.S. 1817-A)

22.430

15.535

15.431

Testo approvato dal Senato (A.C. 3256)

18.415

11.379

11.383

Testo V Commissione Camera (A.C. 3256-A)

18.415

11.379

11.383

Legge n. 244 del 2007

18.415

11.379

11.383

L’accantonamento è preordinato alla realizzazione di misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, in particolare in settori di rilevanza nazionale, per i diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi, per la discriminazione razziale, per la modernizzazione, l’efficienza delle amministrazioni pubbliche e riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese, nonché per la realizzazione di interventi vari.

 

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA’ SOCIALE

 

2008

2009

2010

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1818)

59.699

28.707

28.707

Disegno di legge Governo (A.S. 1817)

260.699

282.707

345.707

Testo 5a Commissione Bilancio (A.S. 1817-A)

248.411

273.562

331.498

Testo approvato dal Senato (A.C. 3256)

237.393

263.763

321.881

Testo V Commissione Camera (A.C. 3256-A)

232.393

258.763

316.881

Legge n. 244 del 2007

232.393

258.763

316.881

L’accantonamento è preordinato per l’assistenza agli anziani, per l’istituto per il lavoro, per le disposizioni per la tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, per l’istituzione in Foggia di una sezione staccata della Corte d’appello di Bari e del tribunale per i minorenni, per il conflitto di interessi, per l’assegno sostitutivo per l’accompagnatore militare, per l’istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale, per i diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi, per la discriminazione razziale nonché per la delega sull’immigrazione.

 

Analogamente a quanto esposto per gli accantonamenti di Tabella A, nei seguenti prospetti sono riportati, con riferimento a ciascun Ministero, gli importi degli accantonamenti di conto capitale, come determinati nel bilancio a legislazione vigente (A.S. 1818), nel disegno di legge finanziaria presentato dal Governo (A.S. 1817) e, se variati, nelle successive fasi dell’esame parlamentare.

Anche in tal caso, le finalizzazioni degli accantonamenti ivi indicate si riferiscono a quelle contenute nel disegno di legge finanziaria presentato dal Governo (A.S. 1817).

 

 

TABELLA B - FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(migliaia di euro)

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

2008

2009

2010

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1818)

235.144

236.156

180.198

Disegno di legge Governo (A.S. 1817)

335.144

336.156

280.198

Testo 5a Commissione Bilancio (A.S. 1817-A)

260.144

260.156

204.198

Testo approvato dal Senato (A.C. 3256)

260.144

260.156

204.198

Testo V Commissione Camera (A.C. 3256-A)

250.143

120.156

45.698

Legge n. 244 del 2007

245.145

235.958

198.500

L’accantonamento è rivolto a consentire la partecipazione finanziaria dell’Italia alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali, per interventi relativi alla strada statale 120 (Strada statale dell’Etna e delle Madonne), per la riqualificazione e il recupero dei centri storici, per le misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti, nonché dei comuni compresi nelle aree protette e per la realizzazione di interventi vari.

 

 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

 

2008

2009

2010

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1818)

3.000

3.000

3.000

Disegno di legge Governo (A.S. 1817)

3.000

3.000

3.000

Testo 5a Commissione Bilancio (A.S. 1817-A)

3.000

3.000

3.000

Testo approvato dal Senato (A.C. 3256)

3.000

3.000

3.000

Testo V Commissione Camera (A.C. 3256-A)

3.000

3.000

3.000

Legge n. 244 del 2007

3.000

3.000

3.000

L’accantonamento è preordinato alla realizzazione di interventi vari.


MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

 

2008

2009

2010

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1818)

200

200

200

Disegno di legge Governo (A.S. 1817)

200

200

200

Testo 5a Commissione Bilancio (A.S. 1817-A)

200

200

200

Testo approvato dal Senato (A.C. 3256)

200

200

200

Testo V Commissione Camera (A.C. 3256-A)

200

200

200

Legge n. 244 del 2007

200

200

200

L’accantonamento è preordinato allo sviluppo dell’agricoltura

 

 

MINISTERO DEI BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

 

2008

2009

2010

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1818)

-

31.888

31.888

Disegno di legge Governo (A.S. 1817)

-

31.888

31.888

Testo 5a Commissione Bilancio (A.S. 1817-A)

10.000

41.888

41.888

Testo approvato dal Senato (A.C. 3256)

10.000

41.888

41.888

Testo V Commissione Camera (A.C. 3256-A)

10.000

41.888

41.888

Legge n. 244 del 2007

10.000

41.888

41.888

L’accantonamento è preordinato per la riqualificazione dell’offerta turistica, per il museo del XXI secolo, nonché per interventi vari.

 


 



[1]    Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

[2]    La Corte costituzionale sostiene che, attualmente – ovvero senza che ci sia stata una effettiva attuazione dell’art. 119 della Costituzione - la disciplina sostanziale dell'IRAP e della tassa automobilistica non è divenuta oggetto di legislazione concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, ma rientra nella esclusiva competenza dello Stato in materia di tributi erariali, secondo quanto previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera e). La definizione di tributo proprio, in questi casi, è riferibile esclusivamente alla titolarità del gettito.

[3]    L’articolo 6, comma 3, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) ha prorogato l’applicazione di tali disposizioni per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001 e per i due successivi. È poi intervenuto l'articolo 2, comma 56, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), che ne ha ulteriormente prorogato l'applicazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004 e al successivo, nel limite massimo di spesa di 21 milioni di euro. Successivamente l’articolo 1, comma 129, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) ne ha ulteriormente prorogato l'applicazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006 ed infine la legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 393 della legge n. 296 del 2006) ne ha prorogata l’applicazione fino al 2007.

[4]    Legge 23 dicembre 2005, n. 266, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2006).

[5]    Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 1992, e recante “Nuovi limiti alle emissioni di gas inquinanti prodotti da motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli”.

[6]    Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

[7]    Emanato con il D.P.R. n. 917 del 1986.

[8]    Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), al titolo II, individua i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili e gli obblighi relativi, prevedendo la facoltà di contabilità semplificata in favore delle imprese minori (società di persone ed equiparate e persone fisiche esercenti imprese commerciali con redditi annui non eccedenti lire seicento milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività) e di altri soggetti.

[9]    Sotto l’imperio delle disposizioni precedentemente contenute nell’articolo 79, comma 8, del TUIR la circolare del 29 settembre 1984, n. 31/9/1123, della Direzione generale delle imposte dirette ha precisato come la deduzione spetti una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto indipendentemente dal numero di viaggi effettuati nello stesso giorno e a condizione che questi ultimi vengano effettuati personalmente dal titolare dell'autorizzazione. Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione della disposizione, la circolare n. 129/E-139470 del 27 giugno 2000 della Direzione AA.GG. e cont. trib ha ritenuto che essa sia riferita alle imprese minori ammesse alla tenuta della contabilità separata anche nel caso in cui abbiano optato per il regime ordinario, sempreché i titolari siano intestatari di autorizzazione all'autotrasporto di merci per conto di terzi, e alle imprese familiari esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria, a condizione che i trasporti siano effettuati personalmente dal titolare dell'impresa quale intestatario della relativa autorizzazione. La stessa circolare ricordava come l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, avesse stabilito che la deduzione competeva anche alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, relativamente ai trasporti effettuati personalmente dai soci, nonché alle imprese che hanno optato per la contabilità ordinaria e alle società di cui all'articolo 5 del TUIR, restando escluse le società di capitali di qualsiasi tipo cui non erano applicabili le disposizioni dell'articolo 79 (ora 66) del TUIR.

[10]   Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

[11]    Le disposizioni che hanno modificato l’art. 45, co. 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997 sono:

-        art. 4, co. 1, del D.Lgs. n. 422 del 1998;

-        art. 6, co. 17, della legge n. 488 del 1999 (finanziaria 2000);

-        art. 6, co. 12, della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001);

-        art. 7, co. 9, della legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002);

-        art. 19, co. 1, della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003);

-        art. 2, co. 1, della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004);

-        art. 1, co. 509, della legge n. 311 del 2004 (finanziaria 2005);

-        art. 1, co. 118, della legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006).

[12]    Recante “disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione” e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

[13]    Il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale (Registro internazionale) è stato istituito dall’articolo 1 del medesimo D.L. n. 457 del 1997. Vi sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione (ora delle infrastrutture e dei trasporti), le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali. È diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:

a)       le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea;

b)      le navi che appartengono a soggetti non comunitari;

c)       le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in regime di sospensione da un registro straniero non comunitario, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.

      Non possono comunque esservi iscritte le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unità da diporto.

[14]    Recante “Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina”.

[15]    Recante “Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti”.

[16]    L’uso del termine “anche”, in luogo dell’espressione “particolarmente rivolte” (con riferimento alle risorse del Fondo destinate al sostegno del Made in Italy) sembra funzionale a un’attenuazione del vincolo di destinazione delle risorse, quale conseguenza della maggiore discrezionalità nel loro uso che la norma sembrerebbe perseguire.

[17]   Misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise.

[18]   La versione originaria del sopra citato articolo 5, comma 5, del D.L. n. 268 del 2000 prevedeva l’applicazione dell’accisa nella misura del 5 per cento dell’aliquota del gasolio utilizzato come carburante. La misura dello 0 per cento è stata introdotta dalla legge di conversione n. 354 del 2000.

[19]   Adottato, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del D.L. n. 21 del 2000, convertito dalla legge n. 92 del 2000.

[20]   La direttiva 2003/96/CE (c.d. “direttiva DTE”) sostituisce, abrogandole, le precedenti direttive 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli olî minerali, e 92/82/CE, relativa al ravvicinamento delle aliquote d’accisa sugli olî minerali, e modifica la direttiva 92/12/CEE, che disciplina il regime generale, la detenzione, la circolazione e i controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

[21]   Emanato con il D.P.R. n. 917 del 1986.

[22]   Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette.

[23]    La Regione ha per parte sua disciplinato le attribuzioni conferite dalla legge dello Stato con la legge regionale 12 novembre 1996 n. 47 (modificata da ultimo con L.R. 9/2002) recante disposizioni per l'attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e con relativo regolamento di attuazione (D.P.Reg. 29-11-2004 n. 0402/Pres.). Il territorio della regione è diviso in fasce territoriali (a seconda della distanza dal confine) nelle quali viene applicato un prezzo differente. Le riduzioni del prezzo sono stabilite con Decreto del Presidente della Regione, da ultimo: D.P.Reg. 7 agosto 2007, n. 0243/Pres.

[24]    Recante modifiche della L. 1° dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia.

[25]    Modifiche della L. 1° dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia.

[26]    D.L. 13 marzo 1988, n. 69, Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 1988, n. 153.

[27]    Si prevede l’emanazione di un decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

[28]    Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.

[29]    In precedenza l’articolo 3, comma 2, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) aveva disposto la totale esclusione dei redditi in argomento dalla base imponibile fiscale, per gli anni 2001 e 2002.

[30]   Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli (c.d. decreto Bersani-bis).

[31]   Disciplina dell'imposta di bollo.

[32]   Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo.

[33]   Modifica delle tariffe dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica.

[34]    Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[35]    Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.

[36]    Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 dello stesso decreto. Il decreto è stato pubblicato nella Gazz. Uff. 28 febbraio 2004, n. 49, S.O.

[37]    Recate “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[38]    Recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”. Il richiamato articolo 7-bis indica il contenuto delle certificazioni dei sostituti di imposta.

[39]    Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – TUIR, sono equiparate alle società di persone, ai fini delle imposte sui redditi:

-        le società di armamento;

-        le società di fatto;

-        le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

[40]    Sono pertanto obbligati alla trasmissione telematica i soggetti che non possono utilizzare il modello 730 in relazione alla categoria di redditi posseduti (ad esempio redditi di impresa).

[41]    I soggetti incaricati della trasmissione in via telematica sono individuati dall’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, e sono: gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; i soggetti iscritti, al 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

[42]    Si tratta dei soggetti indicati nell’articolo 433 del codice civile.

[43]   Decreto-legge 2 febbraio 1989, n. 69, recante “Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative”.

[44]   Recante “Attuazione delle direttive n. 84/641/CEE, n. 87/343/CEE e n. 87/344/CEE in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria, a norma degli articoli 25, 26 e 27 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)”.

[45]    Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

[46]    Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

[47]   Legge 8 giugno 1990, n. 142, recante “Ordinamento delle autonomie locali”.

[48]    Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, L. 4 ottobre 1986, n. 657.

[49]    Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337.

[50]   Decreto legislativo 18 agosto 2000, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.”

[51]    Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, L. 4 ottobre 1986, n. 657.

[52]    Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

[53]    Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337.

[54]    Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265 del 2002.

[55]    Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di un’addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali

[56]    In proposito, si rinvia all’articolo 1, comma 174 della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005), all’articolo 1, comma 796, lettera c) della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) e all’articolo 1 del decreto legge n. 23/2007 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64/2007.

[57]    Pubblicato in GUCE serie L del 28/12/2006.

[58]    Qualora gli aiuti vengano erogati in forma diversa dalla sovvenzione diretta in denaro, essi devono essere convertiti, ai fini della commisurazione del limite, in termini di equivalente sovvenzione lordo.

[59]   Ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs n. 241 del 1997.

[60]   Articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

[61]    Tale regola è prevista dal Regolamento 2006/1998/CE del 15 dicembre 2006.

[62]    Con tale regolamento, il Consiglio ha inoltre stabilito che la Commissione può adottare norme di deroga per gli aiuti destinati a specifici obiettivi che interessano tutti i settori economici, tra i quali rientrano quelli per le piccole e medie imprese, per la ricerca e allo sviluppo, per la tutela dell’ambiente e per l’occupazione e la formazione.

[63]    Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un’addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

[64]    Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

[65]    Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi.

[66]    Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

[67]    Si ricorda che il comma 10 del richiamato articolo 8 della legge n. 448 del 1998 dispone l’utilizzo di parte dei maggiori proventi che dovrebbero derivare dalla c.d. carbon tax per la concessione di misure compensative degli aumenti delle accise, dirette tra l’altro a consentire, a decorrere dal 1999, una riduzione del costo del gasolio da riscaldamento non inferiore a lire 200 (pari a 0,103 euro) per ogni litro ed una riduzione del costo del GPL da riscaldamento corrispondente al contenuto di energia del gasolio medesimo.

[68]    Le proroghe sono le seguenti:

-        al 30 giugno 2001, ai sensi dell’articolo 27 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001);

-        al 30 settembre 2001, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del D.L. n. 246 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 330 del 2001;

-        al 31 dicembre 2001, ai sensi dell’articolo 5 del D.L. n. 356 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001;

-        al 30 giugno 2002, ai sensi dell’articolo 3 del D.L. n. 452 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 16 del 2002;

-        al 31 dicembre 2002, ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002;

-        al 30 giugno 2003, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003);

-        al 31 dicembre 2003, ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 1, del D.L. n. 147 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 200 del 2003;

-        al 31 dicembre 2004, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004);

-        al 31 dicembre 2005, ai sensi dell’articolo 1, comma 511, lettera c), della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005);

-        al 31 dicembre 2006, ai sensi dell’articolo 1, comma 115, lettera c), della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006).

[69]    L’accisa ordinaria è quella prevista dal D.P.C.M. 15 gennaio 1999 (G.U. 15 gennaio 1999, n. 11).

[70]    Si veda la nota precedente.

[71]    Per “gradi-giorno” di una località si intende la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell’ambiente, convenzionalmente fissata a 20° C, e la temperatura media esterna giornaliera; l’unità di misura utilizzata è il grado-giorno (GG).

[72]    Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del citato D.P.R. 412 del 1993 sono compresi nella zona E i comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000.

[73]    Con la determinazione del direttore dell’Agenzia delle Dogane del 23 gennaio 2001 sono state approvate le istruzioni per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998, come sostituito dall’articolo 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999. Si ricorda, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 17-bis del D.L. n. 147 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 200 del 2003 ha stabilito che la disposizione contenuta nel numero 4) della lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, "si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione".

[74]    Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi.

[75]    Si ricorda che il comma 10 dell’articolo 8 della legge n. 448 del 1998 ha disposto circa la destinazione delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni sulla cosiddetta carbon tax, individuando, in particolare, alcune agevolazioni fiscali compensative. Tra le finalità ammesse a tali agevolazioni, la lettera f) prevede l’adozione di incentivi (nei confronti dei produttori) per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili, nonché per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F, con la concessione di un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni KW di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente. Successivamente, l’articolo 60 della legge n. 342 del 2000 (c.d. collegato fiscale) ha stabilito che la richiamata agevolazione sia usufruibile anche dagli impianti e dalle reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica.

      Con l’articolo 4, comma 4-bis, del D.L. n. 268 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 354 del 2000, è stato disposto, per il periodo 3 ottobre - 31 dicembre 2000, un aumento dell’ammontare del credito d’imposta di cui al citato articolo 8, comma 10, lettera f), della legge n. 448 del 1998, nella misura di 30 lire (0,15 euro) per ogni chilowattora di calore fornito. Tale agevolazione è stata successivamente prorogata:

-        al 30 giugno 2001, dall’articolo 27, comma 5, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001);

-        al 30 settembre 2001, dall’articolo 1, comma 10, del D.L. n. 246 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 330 del 2001;

-        al 31 dicembre 2001, dall’articolo 6 del D.L. n. 356 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001;

-        al 30 giugno 2002, dall’articolo 4 del D.L. n. 452 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 16 del 2002;

-        al 31 dicembre 2002, dall’articolo 1 del D.L. n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002;

-        al 30 giugno 2003, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003);

-        al 31 dicembre 2004, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del D.L. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003;

-        al 31 dicembre 2005, ai sensi dell’articolo 1, comma 511, lettera d), della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005);

-        al 31 dicembre 2006, ai sensi dell’articolo 1, comma 115, lettera d), della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006);

-        al 31 dicembre 2007, ai sensi dell’articolo 1, comma 394, lettera d), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).

[76]    “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”.

[77]    “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.” (pubblicato nella G.U. 2 ottobre 2003, n. 229).

[78]    Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, è stato pubblicato nella G.U. del 2 ottobre 2003.

[79]    Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

[80]    Il Decreto precisa anche che per “periodo di esposizione all’amianto” si intende il periodo di attività effettivamente svolta ed indica anche tutte le attività lavorative che comportano esposizione all’amianto.

[81]    Articolo 3 del D.M. 27 ottobre 2004.

[82]    Anche se la norma non lo dispone espressamente, è da ritenersi che anche per l’accertamento e la certificazione da parte dell’IPSEMA valgono le disposizioni procedurali di cui all’articolo 3 del su citato D.M. 27 ottobre 2004, dal medesimo decreto riferite all’INAIL.

[83]    In base alla delega prevista dall’articolo 1 della L. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004).

[84]    “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.

[85]    La previsione della priorità per i collegamenti tra i porti e la viabilità stradale e ferroviaria è stata introdotta in seguito all’approvazione di un emendamento da parte della V Commissione Bilancio.

[86]    La soppressione del riferimento all’incremento delle riscossioni nei porti e negli interporti di ciascuna regione consegue all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio.

[87]    Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

[88]    Trattasi delle parti comuni dei condomini: locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune.

[89]    Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti

[90]    Modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 7 del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.

[91]    Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005.

[92]   “Disposizioni urgenti in materia finanziaria” convertito con modificazioni nella legge n. 127 del 3 agosto 2007.

[93]   Disciplinati dall’articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

[94]   D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

[95]   D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

[96]    Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

[97]    La legge 24 dicembre 1993, n. 560, disciplina le procedure di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, intendendo per tali quelli acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale. Le disposizioni della legge, ad eccezione dei commi 5, 13 e 14, si applicano altresì:

a)       agli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonché agli alloggi che, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono stati trasferiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

b)       agli alloggi non di servizio di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa costruiti od acquistati fino alla data della trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni.

c)       agli alloggi acquisiti dagli Enti di sviluppo ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

d)       agli alloggi acquisiti dal Ministero del tesoro già di proprietà degli enti previdenziali disciolti.

[98]    Legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze.

[99]   Recante la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274.

[100]Legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia.

[101]  La legge reca "Disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282"

[102]  Recante “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765”.

[103]  Si veda ad esempio l’art. 2 della legge della Regione Friuli n. 5 del 2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), pubblicata nel BUR 28 febbraio 2007, n. 9.

[104]Si tratta delle autovetture destinate al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente e dei veicoli ad uso promiscuo aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente.

[105]Si tratta, in particolare, di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione.

[106]Decreto recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale” convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006. (c.d. decreto Visco Bersani).

[107]  Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.

[108]  Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

[109]  Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[110]Possono effettuare la liquidazione trimestrale, in luogo di quella mensile, dell’IVA i soggetti che nell’anno di riferimento realizzano un volume d’affari non superiore a quello indicato nell’articolo 7, comma 1,del DPR n. 542/1999 (309.874 euro per le imprese di servizi e lavoratori autonomi e 516.457 euro per le altre imprese).

[111]Recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”.

[112]  La cui disciplina è dettata dall’articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”.

[113]  Si ricorda che l’articolo 1, commi 429-432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), aveva già concesso la possibilità di trasmettere telematicamente l’ammontare complessivo dei suddetti corrispettivi, esclusivamente alle imprese che operano nel settore della grande distribuzione commerciale (esercizi commerciali aventi superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione superiore a detto limite). Le modalità tecniche e i termini per l’attuazione delle citate disposizioni sono state definite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 luglio 2005 (G.U. n. 171 del 25 luglio 2005). In materia si ricorda inoltre la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 8/E del 23 febbraio 2006.

[114]  Sono invece esonerati dall’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, ma non da quello di emissione della fattura su richiesta del cliente, le imprese della grande distribuzione commerciale, di cui al citato articolo 1, commi 429-432, della legge n. 311 del 2004.

[115]  Il citato articolo 17, al comma 2, disciplina i regolamenti emanati per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. Tali regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato.

[116]  L’ultimo periodo del comma 34 è stato introdotto dall’articolo 2, comma 30, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

[117]Decreto-legge 4 luglio 2006, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”.

[118]D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

[119]Legge 23 luglio 1991, n. 223, recante “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”.

[120]Decreto-legge. 10 giugno 1994, n. 357, recante “Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente” e convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489”.

[121]  Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917

[122]  Gazz. Uff. 2 aprile 2007, n. 77, S.O.

[123]  Gazz. Uff. 14 settembre 2007, n. 214.

[124]  Trattasi di una commissione di parlamentari, formata da undici membri designati dai presidenti delle due Camere, istituita dall’articolo 2 della legge n. 60 del 1976 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, recante norme per l’attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria”), allo scopo di vigilare sull’anagrafe tributaria, che a sua volta consiste in un centro di raccolta e di elaborazione, su scala nazionale, dei dati e delle notizie riguardanti la capacità contributiva dei singoli soggetti, nonché di smistamento di tali dati agli uffici preposti all’accertamento e al controllo.

[125]Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 recante “Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994, convertito con modificazioni con L. 26 febbraio 1994, n. 133.

[126]Decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, recante “interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale”, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

[127]Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito in legge con la l. 24 novembre 2006, n. 286.

[128]Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

[129]  Il differimento è stato disposto dall’articolo 15, comma 3-quater del D.L. n. 81 del 2007, convertito dalla legge n. 127 del 2007.

[130]Perfezionamento e revisione del sistema catastale.

[131]Si applicano in particolare le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 (recante l’accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

[132]Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari.

[133]D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 122, recante il riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337.

[134]R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

[135]  D.P.R. 26 ottobre 1972, recante la disciplina dell’imposta sugli spettacoli. Il citato articolo 14-bis e il successivo D.M. 12 marzo 2004, n. 86, disciplinano la rete dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco, anche videoterminali, nonché del gioco lecito.

[136]  Il citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000 ha introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese che, entro la chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, individuate nelle aree destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87.3.a) e c) del Trattato istitutivo della Comunità europea, in materia di aiuti di Stato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti per il periodo 2000-2006.

[137]  Si tratta dei territori individuati nella Carta degli aiuti a finalità regionale, aggiornata con la nuova programmazione dei fondi comunitari 2007-2013, a seguito dell’approvazione da parte della Commissione dell’Unione europea degli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale” (pubblicati nella GUUE serie C n. 54 del 4 marzo 2006).  A seguito della decisione della Commissione europea C(2007)5618 del 28 novembre 2007, l’elenco delle aree ammesse agli aiuti di Stato a finalità regionale per i periodo 2007-2013 è riportato nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 dicembre 2007 (G.U. n. 296 del 21/12/2007, S.O. n. 279).

[138]  Con regolamento n. 1998/2006 del 13 dicembre 2006 (GUUE serie L n. 379 del 28/12/2006), che si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, è stato stabilito che l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve invece superare i 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

      Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.

[139]  Il comma 2 prevede che tali decreti siano adottati su proposta del Ministro delle attività produttive (ora Ministro dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, acquisita l’intesa con la Conferenza unificata, sentiti il CNR, l’ENEA e il Consiglio nazionale consumatori e utenti (CNCU).

[140]  Tale comma dispone che la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, debbano essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.

[141]  L’ultimo decreto ministeriale relativo al “conto energia” è stato emanato in data 19 febbraio 2007 e pubblicato nella G.U. n. 45/2007.

[142]  Tali aliquote, fissate dall’articolo 2, comma 9, del DL n. 16/2006 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2005 e dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 26 del 2007, modificano – senza novellare la norma - le aliquote di accise individuate dal decreto legislativo n. 504/1995 concernente il testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi.

[143]Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, l. 26 febbraio 1999, n. 40. Gli interventi a cui si fa riferimento sono stati prorogati per effetto dell’art. 45, co. 1, lett. c), della l. n. 488/1999 (legge finanziaria per il 2000).

[144]  Le accise sui prodotti energetici sono disciplinate dal D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, recante “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”. L’accisa è calcolata in misura fissa per quantità di prodotto. Attualmente (articolo 6 del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26) l’accisa sul gasolio per autotrazione è pari a 423 euro per mille litri (corrispondente a 0,423 euro per litro).

[145]  Recante “Individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 in materia di trasporto pubblico locale” (pubblicato sulla G.U. 30 dicembre 2000, S.O. n. 224).

[146]  Si segnala che, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, “È obbligato al pagamento dell'accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, il soggetto che si sia reso garante di tale pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta”.

[147]  I quantitativi di gasolio da prendere in considerazione sono quelli contabilizzati nel registro di carico e scarico, tenuto, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, dagli esercenti di impianti e depositi soggetti all’obbligo di denuncia.

[148]  Gli articoli citati dal comma in esame riguardano i seguenti aspetti:

-          articolo 14: programmazione dei trasporti locali;

-          articolo 16: servizi minimi;

-          articolo 17: obblighi di servizio pubblico;

-          articolo 18: organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale;

-          articolo 19: contratti di servizio.

[149]  Il comma in esame richiama a tal proposito l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, secondo il quale il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni, il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni.

[150]  Recante “Individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 in materia di trasporto pubblico locale” (pubblicato sulla G.U. 30 dicembre 2000, S.O. n. 224).

[151]  L’articolo 11, comma 3, lett. f), della legge n. 468 del 1978, prevede il rifinanziamento, per un solo anno, di interventi di conto capitale per i quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché il rifinanziamento, per uno o più degli anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di particolare rilievo definiti di "sostegno dell'economia", classificati tra le spese in conto capitale.

[152]  Per completezza di esposizione si segnala che le altre lettere del comma 1032, non abrogate, prevedono i seguenti criteri di riparto:

a)   priorità al completamento dei programmi finanziati con la legge n. 194 del 1998 e con la legge n. 211 del 1996, relative ad interventi nel settore del trasporto pubblico locale e nel trasporto rapido di massa e ferroviario;

b)   condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari;

c)   congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto.

[153]  Recante “Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore”.

[154]  In seguito alle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 3, lettera g), n. 1), della presente legge, il periodo al quale deve essere fatto riferimento è il terzo e non il quarto.

[155]  La risoluzione dell’Agenzia delle entrate fa riferimento alla numerazione degli articoli del TUIR precedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 344 del 2003.

[156]  D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 23 novembre 2001, n. 410 e recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.

[157]  Ai sensi del citato articolo 34 del TUEL, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

[158]  Legge 1 agosto -2002, n. 166, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti. L’articolo 16 dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, di intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di predisposizione, di valutazione, di finanziamento, di controllo e di monitoraggio di programmi volti alla riabilitazione di immobili ed attrezzature di livello locale e al miglioramento della accessibilità e mobilità urbana, denominati «programmi di riabilitazione urbana», nonché di programmi volti al riordino delle reti di trasporto e di infrastrutture di servizio per la mobilità attraverso una rete nazionale di autostazioni per le grandi aree urbane.

[159]La lista dei siti italiani dichiarati Patrimonio dell'Umanità è consultabile all’indirizzo internet www.sitiunesco.it/index.phtml?id=4.

[160]  D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

[161]  L’articolo 2549 del Codice civile stabilisce che, con il contratto di associazione in partecipazione, l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

[162]  D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, recante Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.

[163]  L’articolo 2554 del Codice civile si riferisce al contratto di cointeressenza agli utili di un’impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.

[164]  L’articolo 2549 del Codice civile stabilisce che, con il contratto di associazione in partecipazione, l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

[165]  L’art. 2554 del Codice civile si riferisce al contratto di cointeressenza agli utili di un’impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.

[166]  Ai sensi dell’art. 2359 c.c. sono considerate società controllate:

1)       le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2)       le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3)       le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

[167]  L. 21 aprile 1962, n. 161, recante Revisione dei film e dei lavori teatrali.

[168]  D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, recante Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

      Ai sensi dell’articolo 17 di tale decreto, i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

[169]  D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, recante Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.

[170]  Trattato 25 marzo 1957, nella versione in vigore dal 1° febbraio 2003.

[171]  L’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. n. 28 del 2004, considera imprese di produzione, di distribuzione e di esercizio le imprese cinematografiche aventi sede legale e domicilio fiscale in Italia. Ad esse sono equiparate, a condizioni di reciprocità, le imprese con sede e nazionalità di altro Paese membro dell'Unione europea, aventi una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che qui svolga prevalentemente la sua attività. Tali imprese sono iscritte in appositi elenchi informatici, istituiti presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

[172]  Per l’individuazione delle caratteristiche che i sopra indicati film devono possedere si fa riferimento ai commi 2, 4, 5 e 6 dell’articolo 2 del citato D.Lgs. n. 28 del 2004. In particolare si ricorda che per film d’essai si intende il film, espressione anche di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisce alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali.

[173]  Si ricorda che, in attesa dell’emanazione del citato DM - da effettuarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - la gestione del Fondo era rimessa in via transitoria per un periodo di 12 mesi, ai sensi del comma 8 dell’articolo 12, alla Banca nazionale del lavoro (Sezione per il credito cinematografico). Tale periodo è stato successivamente prorogato più volte (articolo 19-nonies del D.L. 266/2004, art. 14-vicies del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168., art. 2, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 e da ultimo, fino al 31 dicembre 2006, art. 1-ter, del D.L. 12 maggio 2006, n. 173, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 12 luglio 2006, n. 228).

[174]  Tale organo (istituito dall’articolo 4 del citato D.Lgs. 28/2004) è composto di 12 membri, di cui 3 promananti dalle regioni e 3 dagli enti locali. 3. Essa provvede alla predisposizione di un programma triennale, approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, contenente l'individuazione, per ciascuna regione, delle aree geografiche di intervento per la realizzazione di sale cinematografiche; l'individuazione, sul territorio nazionale, delle aree privilegiate di investimento; l'individuazione degli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche. Si segnala, inoltre, che l’articolo 5-bis del D.L. 250 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27 ha esteso la programmazione della Consulta territoriale per le attività cinematografiche anche alla programmazione stagionale e alla co-distribuzione e realizzazione di mostre e festival di rilevanza nazionale e internazionale, nonché alla pubblicazione, diffusione e conservazione di riviste e opere riguardanti la cinematografia.

[175]  A tal fine, il nuovo articolo 13 del D.Lgs. n. 28 del 2004 prevede l’erogazione di un contributo “pro quota” al costo del film (in misura non superiore al 50 per cento del costo del film per i lungometraggi e fino al 100 per cento per i cortometraggi di interesse culturale, per un costo industriale massimo definito con decreto ministeriale). Lo Stato acquisisce la completa titolarità dei diritti del film qualora entro cinque anni dall’erogazione non sia restituita almeno una quota parte delle risorse erogate, da definirsi mediante decreto ministeriale insieme con le modalità di erogazione del contributo stesso.

[176]  Trattato 25 marzo 1957, nella versione in vigore dal 1° febbraio 2003.

[177]Il testo originario del disegno di legge prevedeva il trasferimento dall’INPS all’Agenzia delle entrate delle funzioni relative alla gestione dell’ISEE.

[178]Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

[179]Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

[180]L’Anagrafe tributaria è stata istituita dal D.P.R. n. 605 del 1973 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti): essa consiste in un sistema informativo elettronico in cui sono immagazzinate le principali notizie risultanti dalle dichiarazioni fiscali. Si ricorda che l’articolo 1, comma 56, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) ha istituito il  sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria. La finalità di tale sistema consiste nella condivisione e nella gestione coordinata delle informazioni dell’intero settore pubblico, per l’analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell’andamento dei flussi finanziari.

[181]Recante “Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti”.      In base all’articolo 7, comma 6, di tale decreto – come modificato dall’art. 37, co. 4, del d.l. n. 223 del 2006 (c.d. decreto Bersani-Visco), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006 - le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti, nonché  la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale. Con Provv. 19 gennaio 2007 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2007, n. 38, S.O.) sono stati definiti le modalità e i termini di comunicazione dei dati all'Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari di cui al predetto comma 6.

[182]Codice in materia di protezione dei dati personali.

[183]Articolo aggiunto dall’art. 5 del decreto legislativo n. 130/2000 recante Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.

[184]“Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”.

[185]Per quanto riguarda la disciplina della mobilità per il personale delle pubbliche amministrazioni, si rinvia alla ricostruzione contenuta nella scheda relativa all’articolo 3, commi 124-130.

[186]  Si ricorda che il citato articolo 35, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

      Il comma 4-bis del medesimo articolo 35 estende la procedura autorizzatoria tramite apposito D.P.C.M., prevista dal precedente comma 4 per l’avvio delle procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato, alle procedure di reclutamento dirette a selezionare personale a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, precisando che l’avvio delle procedure di reclutamento debba tener conto degli aspetti finanziari e dei criteri di cui al successivo articolo 36 (relativi ai limiti per l’utilizzazione di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale) .

[187]Ai sensi del comma 519 il richiamato personale deve almeno trovarsi in una delle seguenti situazioni:

-        sia già in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;

-        che consegua tale requisito sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;

-        che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

[188]  “Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile”.

[189]  L’inciso “nei limiti del presente comma” sembrerebbe riferito ai limiti di spesa (20% del Fondo di cui all’art. 1, comma 96, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,) nell’ambito dei quali si può procedere alla stabilizzazione.

[190]  Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229.

[191]  L. 6 febbraio 2004, n. 36, Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato.

[192]  “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30”.

[193]  “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione”. L’articolo 8, comma 3, in particolare prevede che, in materia di licenziamenti collettivi, gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale, possono regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea.

[194]  Tale comma, nelle ipotesi di somministrazione irregolare, prevede che tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione

[195]  Legge 16 gennaio 2003, n. 3, Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.

[196]  Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione, Relazione I semestre 2007.

[197]  Legge 24 dicembre 2003, n. 350, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).

[198]Ai sensi dell’articolo 59, comma 5, del D.Lgs. n. 300 del 1999.

[199]Il corrisponde centro di responsabilità nel’ambito MEF è il Dipartimento per le politiche fiscali.

[200]  D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

[201]  L. 23 agosto 1988 n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’art. 17, co. 4-bis così recita: “L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2 [regolamenti di delegificazione], su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a)       riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b)       individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c)       previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d)       indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e)       previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali”.

[202]Emanato ai sensi dell’articolo 71 del D.Lgs. n. 300 del 1999, recante norme di riforma dell’organizzazione del Governo.

[203]  Al riguardo, si osserva che ai sensi dell'articolo 211, il funzionario addetto all'ufficio quantifica l'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le pene pecuniarie, per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell'importo complessivo. Ai sensi del successivo articolo 212, passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione della pena in istituto, l'ufficio notifica al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti.  Entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto, l'ufficio chiede la notifica, ai sensi dell'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'invito al pagamento cui è allegato il modello di pagamento. Nell'invito è fissato il termine di un mese per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento. Da ultimo, ai sensi dell'articolo 213 l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo scaduto inutilmente il termine per l'adempimento, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento e decorsi i dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento.

[204]Ai sensi del comma 121, primo periodo, della suddetta legge finanziaria per il 2007, l'attività di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente se gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale ad essa destinati rappresentano almeno l'80 per cento dell'attivo patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi da essa provenienti rappresentano almeno l'80 per cento dei componenti positivi del conto economico. La disposizione chiarisce inoltre che, nel verificare il rispetto dei suddetti parametri relativi l'attivo patrimoniale e dei componenti positivi del conto economico, assumono rilevanza anche le partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, detenute in altre SIIQ ovvero in società che esercitino l’opzione al regime speciale, a condizione che una SIIQ ne detenga almeno il 95% dei diritti di voto e dei diritti di partecipazione agli utili.

[205]Si ricorda che il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni residenti non quotate, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente e in cui una SIIQ, anche congiuntamente ad altre SIIQ, possieda almeno il 95 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e il 95 per cento di partecipazione agli utili.

[206]La ritenuta non è operata in ogni caso sugli utili corrisposti alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; sugli utili corrisposti agli organismi d'investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; sugli utili che concorrono a formare il risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio di cui all'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

[207]"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo".

[208]Si tratta dei regolamenti previsti dall'articolo 80, commi 4, 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 58/1998. In particolare, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina con regolamento i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società. Tale regolamento stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla cariche e la loro durata.  Inoltre, il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la CONSOB e la Banca d'Italia, determina i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle società che hanno ad oggetto tale gestione accentrata degli strumenti finanziari, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante.

[209]Ai sensi dell’articolo 204 del D.Lgs. n. 58 del 1998.

[210]Ai sensi del comma 1, articolo 27-bis, del DPR n. 600/73.

[211]  Legge 31 ottobre 1965, n. 1261, Determinazione dell’indennità spettante ai membri del Parlamento.

[212]  Legge 23 dicembre 2005 n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

[213]  I dati numerici riportati nella presente scheda sono pubblicati nei siti internet della Camera dei deputati (http://www.camera.it/deputatism/4385/documentotesto.asp) e del Senato della Repubblica (http://www.senato.it/composizione/21593/111577/genpagina.htm).

[214]  Per i membri della Camera dei deputati, la diaria ammonta attualmente a 4.003,11 euro mensili. Tale somma viene ridotta di 206,58 euro per ogni giorno di assenza del deputato da quelle sedute dell’Assemblea in cui si svolgono votazioni che avvengono con il procedimento elettronico. È considerato presente il deputato che partecipa almeno al 30 per cento delle votazioni effettuate nell’arco della giornata.

      Per i senatori, la diaria ammonta a 4.003,11 euro mensili. Tale somma viene ridotta di 258,23 euro per ogni giorno di assenza del senatore dalle sedute dell’Assemblea in cui si svolgono votazioni qualificate e verifiche del numero legale. È considerato presente il Senatore che partecipa almeno al 30 per cento delle votazioni effettuate nell’arco della giornata.

[215]  Legge 23 dicembre 1998, n. 448, Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

[216]  L’adeguamento relativo all’anno 2007 è stato disposto con d.p.c.m. del 27 aprile 2007 che ha previsto un incremento dei trattamenti rispetto a quelli in godimento alla data del 1° gennaio 2006 in misura pari a 4,28 per cento.

[217]  Nelle premesse al decreto si rileva che, in mancanza di una elaborazione specifica dell’ISTAT riferita al criterio di calcolo individuato dal comma 4 dell’art. 24 della L. 448/1998, si è individuato un possibile parametro di riferimento per l’aggiornamento dei trattamenti nel dato di contabilità nazionale relativo all’incremento nel periodo di riferimento della retribuzione pro capite lorda nella Pubblica Amministrazione (pari al 13,30 per cento), precisandosi tuttavia che tale dato non può essere tenuto presente in toto e giustifica quindi l’attribuzione, salvo conguaglio, di un aumento identico a quello stabilito nel precedente d.p.c.m.

[218]  A.C. 1746, art. 64.

[219]  A.S. 1817.

[220]  Legge 13 agosto 1979 n. 384, Trattamento dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

[221]  Legge 9 novembre 1999 n. 418, Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari.

[222]  Legge 8 aprile 1952, Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.

[223]  D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O..

[224]  Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (c.d. Bassanini 1), art. 11, co. 1, lett. a).

[225]  D.L. 12 giugno 2001, n. 217, Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317.

[226]  D.L. 18 maggio 2006, n. 181, Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

[227]  Prevista dal testo originario del d.d.l. governativo.

[228]  Si può dunque ritenere che il riassetto possa coinvolgere anche la Presidenza del Consiglio, pur non essendo questa disciplinata dal D.Lgs. 300/1999 bensì dal parallelo D.Lgs. 303/1999.

[229]  D.L. 26 aprile 2005, n. 63, Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2005, n. 109.

[230]  Il comma 2 citato trasferisce inoltre alla Presidenza del Consiglio la segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e l’Unità tecnica - finanza di progetto (UTPF) di cui all’art. 7 della L. 17 maggio 1999, n. 144, già operanti presso il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell’economia e delle finanze.

[231]  Il combinato disposto degli articoli richiamati attribuiva al Ministero per i beni e le attività culturali le competenze spettanti allo Stato in materia di sport, fatta eccezione per quelle spettanti ad altre amministrazioni statali ai sensi dello stesso D.Lgs. 300/1999 e per quelle spettanti alle regioni e agli enti locali.

[232]  D.L. 14 marzo 2005, n. 35, Disposizioni urgenti nell’àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, conv. con mod. dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

[233]  L’Unità è stata costituita con D.P.C.M. 12 settembre 2006.

[234]  Legge 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[235]  L’art. 17, co. 4-bis così recita: “L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a)       riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b)       individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c)       previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d)       indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e)       previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali”.

[236]  L. 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[237]  Per tale definizione v. S. Labriola II governo della repubblica: organi e poteri: commento alla legge 23 agosto 1988, n. 400.

[238]  Il 28 dicembre 2007 è invece scaduto il termine dell’incarico del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento e il raccordo delle attività poste in essere da enti e soggetti pubblici e privati che operano nel territorio di Gioia Tauro, al fine di garantirne la sicurezza dello sviluppo del porto e dell'area industriale (Pref. Dott. Mario Mori). Il 31 dicembre 2007 sono inoltre scaduti i termini relativi agli incarichi del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative volte a fronteggiare le conseguenze dell'encefalopatia spongiforme bovina e le nuove emergenze zootecniche in atto (Dott. Ettore Ianì) e del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse all'attuazione della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente benefici per le vittime degli atti di terrorismo (Pref. Dott. Gianlorenzo Fiore).

      La relazione tecnica allegata al disegno di legge finanziaria (A.S. 1818) evidenziava che i commissari straordinari nominati ai sensi dell’art. 11 della L. 400/1988 non superano le 15 unità.

[239]  Per un esempio cfr. art. 5 del D.P.R. 27 febbraio 2004, Nomina del commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, ai sensi dell'art. 11 della L. 23 agosto 1988, n. 400, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2004, n. 97.

[240]  In tal senso si veda l’art. 3 del DPR 13 luglio 2007, Nomina del Commissario straordinario per ampliamento dell’insediamento militare americano all’interno dell’aeroporto “Dal Molin” di Vicenza.

[241]Il saldo finanziario considerato dal comma 678, ai fini della determinazione del concorso alla manovra, è calcolato in termini di cassa quale differenza tra entrate finali e spese finali, risultanti dai conti consuntivi (comma 680) .Nel computo del saldo sono pertanto ricomprese tutte le voci di entrata e di spesa, sia di parte corrente che in conto capitale, con la sola esclusione delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, vale a dire, delle voci di entrata e di spesa di carattere finanziario.

[242]Più precisamente, il comma 688 della legge n. 296/2006 dispone che per gli enti commissariati a decorrere dall'anno 2007 per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), le regole del patto di stabilità interno si applicheranno a partire dall’anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

[243]Il SIOPE (istituito dall’articolo 28 della legge finanziaria per il 2003) consiste, sostanzialmente, in un sistema di rilevazione telematica di tutte le operazioni di riscossione e di pagamento effettuate dai tesorieri e dai cassieri delle amministrazioni pubbliche, rese omogenee attraverso un sistema di codificazione uniforme per tipologia di enti, che permette di rilevare in tempo reale le informazioni sui flussi di cassa delle amministrazioni, anche al fine di migliorare la conoscenza dei conti pubblici nazionali e garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni previste dall'art. 104 del trattato istitutivo della Comunità Europea, relativo alla procedura sui disavanzi eccessivi.

[244]Per quanto concerne la Libera Università di Aosta, il D.Lgs. 21-9-2000 n. 282 reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di potestà legislativa regionale inerente il finanziamento dell'università e l'edilizia universitaria e il DM 31-10-2000 reca l’autorizzazione all'Università (....) a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale. Gli articoli 1 e 2 della L.R. 4-9-2001 n. 25 (modificati da ultimo dall’art. 46, comma 1, L.R. n. 34/2005) dispongono infine il finanziamento dell’Università mediante trasferimenti annuali correnti e di investimento, posti a carico del bilancio della regione (finanziamento dell’Università della Valle d’Aosta di parte corrente cap. 56656; finanziamenti per investimenti cap. 56654 e per gli investimenti di edilizia universitaria cap. 56659). L’ammontare annuo complessivo tiene conto degli oneri gravanti sul bilancio dello Stato.

Per la Libera Università di Bolzano, l’art. 18 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 11 (assestamento bilancio 1997) dispone il finanziamento della Università di Bolzano, tenuto conto dei contributi annuali versati dallo Stato. Ogni anno viene quindi finanziato il relativo capitolo di bilancio (Upb 04130 “Studi Universitari e ricerca scientifica”, capitolo 04130.00 “Concorso nelle spese di funzionamento dell’Università di Bolzano”).

[245]Nell’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, nell’aggiornamento relativo al 2006 e pubblicato nella GU n. 174 del 28-7-2006 (Comunicato ISTAT 28-07-2006), alla voce “Università e istituti di istruzione universitaria pubblici” è specificato che “sono incluse in tale tipologia l'Università della Valle d'Aosta, la Libera Università di Bolzano, l'Università di Urbino, l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia”.

[246]  Le decisioni a ciò relative si fondano su una tecnica di gestione integrata dell’attivo e del passivo (cosiddetto Asset liability management) che prevede un’analisi articolata in quattro passaggi: - determinazione del rischio complessivo attuale, mediante raccolta dei dati sulla struttura del bilancio che individui, in un periodo pluriennale, le conseguenze derivanti dalla scadenza delle attività e delle passività in esso presenti; - effetto di possibili variazioni dei tassi d’interesse nel periodo considerato; - confronto tra il rischio effettivo risultante dalle analisi sub 1) e 2) con il rischio voluto, ossia il livello di rischio che s’intende affrontare; - eventuale introduzione di strumenti finanziari volti a ridurre l’esposizione al rischio, tenendo conto anche dei costi dei relativi contratti.

[247]  l primo si concreta, per i contratti di swap, in un andamento dei tassi d’interesse diverso dalle previsioni sulla cui base è stata impostata l’operazione. Esso risulta tanto maggiore quanto più lungo è l’orizzonte temporale del rapporto, che rende difficile prevedere gli andamenti futuri dei tassi e, quindi, la convenienza delle scelte da operarsi inizialmente. Per il suo contenimento possono essere utilizzate opzioni cap e collar, che accrescono ovviamente il costo del contratto. Qualora l’andamento del mercato sia diverso da quello atteso, è inoltre possibile valutare la convenienza dell’uscita da un’operazione di swap, che può realizzarsi attraverso un’operazione di effetto contrario (reversing), ovvero con la cessione ad un terzo (assigning) o, infine, con mediante accordo con la controparte per porre termine al contratto dietro pagamento del suo valore di mercato (unwinding). Il secondo si riferisce alla possibilità d’insolvenza della controparte con cui è stato stipulato il contratto. Esso può venire stimato sulla base del merito di credito (rating) di tale soggetto. Nell’esecuzione del contratto, è minore se i termini per la regolazione dei flussi di pagamento delle due parti coincidono (con versamento del solo differenziale). Sul complesso dei rapporti contrattuali può venire limitato attraverso un’opportuna diversificazione delle controparti.

[248]  In primo luogo, si è rilevato che lo sfasamento temporale esistente tra flussi di uscita e di entrate nei loro bilanci (a data tendenzialmente fissa i primi, con periodicità spesso irregolare i secondi, nella forma sia dei trasferimenti statali sia delle entrate proprie) impone una gestione indipendente di attivo e passivo. Inoltre si è osservato che nella gestione del passivo di tali enti può riuscire utile diversificare la struttura del debito, sovente concentrato in alcune categorie di tasso, con il principale fine di renderla più flessibile, riducendo i rischi connessi all’oscillazione, e di realizzare economie sugli interessi da pagare nel breve periodo. Per l’impiego di swap a questo fine si è rilevata l’esigenza di considerare non singole posizioni debitorie, bensì l’esposizione complessiva dell’ente; è stata ricordata altresì la necessità di analizzare previamente le tendenze del mercato per desumerne proiezioni di medio e lungo periodo sul possibile andamento dei tassi, di adottare obiettivi di copertura caratterizzati da basso livello di rischio, di verificare i risultati dell’operazione nel corso del suo svolgimento per rimodularne le caratteristiche secondo l’evoluzione del mercato. Inoltre, si è richiamata l’opportunità di comparare la convenienza dell’impiego degli strumenti finanziari derivati rispetto ad altre possibili forme di ristrutturazione del debito (estinzione o rinegoziazione) e, comunque, le diverse condizioni offerte dagli operatori e l’adeguatezza degli elementi dei contratti – la cui conformazione può essere modellata in aderenza alle specifiche necessità del caso – rispetto alle effettive esigenze dell’ente.

[249]  Le obbligazioni possono essere emesse esclusivamente a fronte di un preciso investimento chiaramente individuato, e il ricavo netto dell’emissione deve essere pari alla somma prevista nel quadro economico del progetto o delle acquisizioni che si intendono effettuare. L’emissione di titoli non può dunque essere in alcun caso operazione di acquisizione di mezzi finanziari non finalizzati.

[250]  È opportuno sottolineare che l'indebitamento mediante titoli degli enti territoriali si configura come raccolta di risparmio, definita dall'articolo 11, comma 1, del testo unico bancario (D.Lgs. n. 385 del 1993) come l'attività che si esercita attraverso l'acquisizione di fondi con obbligo di restituzione sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma. L'elemento qualificante della fattispecie è pertanto costituito dall'obbligo della restituzione, che vale a distinguere la raccolta di risparmio in oggetto dalla raccolta di risparmio cosiddetto "di rischio". Più specifico è invece il criterio che individua la nozione di "sollecitazione del pubblico risparmio", che presuppone un'operatività limitata ai mercati regolamentati.

[251]  A tal fine i predetti enti sono tenuti a comunicare periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi alla propria situazione finanziaria. La definizione del contenuto e delle modalità del coordinamento nonché dell’invio dei dati sono demandate ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, recante altresì le norme relative all’ammortamento del debito e all’utilizzo degli strumenti derivati da parte dei succitati enti. A quest’adempimento si è provveduto con il decreto dei Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno 1° dicembre 2003, n. 389.

[252]  In tal modo, sono stati eliminati l'obbligo di emissione alla pari, prima vigente per i titoli obbligazionari degli enti territoriali, riconoscendosi agli enti stessi la facoltà di emettere prestiti caratterizzati da uno scarto di emissione, e l'obbligo di trasmettere al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro (ora Ministero dell'economia e delle finanze), e per conoscenza al Ministero dell'interno, un’apposita comunicazione, che era condizione necessaria per il collocamento del prestito.

[253]  Tale regolamento prevede, all’articolo 1, che le province, i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane, le comunità montane e isolane, i consorzi tra enti territoriali e le regioni comunicano entro il giorno 15 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi all'utilizzo netto di forme di credito a breve termine presso il sistema bancario, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate concluse e ai titoli obbligazionari emessi nonché alle operazioni di cartolarizzazione concluse. Il coordinamento dell'accesso dei predetti enti ai mercati dei capitali è svolto dal Ministero dell’economia e delle finanze limitatamente alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine o di cartolarizzazione di importo pari o superiore a 100 milioni di euro. A tal fine, gli enti comunicano le caratteristiche dell'operazione in preparazione al Dipartimento del Tesoro, che entro dieci giorni può indicare, con determinazione motivata, il momento più opportuno per l'attuazione dell'operazione. In mancanza, l'operazione potrà essere conclusa entro venti giorni dalla conferma della ricezione della comunicazione, nei casi di emissioni obbligazionarie eseguite sul mercato, e nei termini indicati dagli enti in tutti gli altri casi. Restano escluse dalla comunicazione preventiva le operazioni di provvista con oneri a carico del bilancio dello Stato, per le quali si applicano le specifiche disposizioni di legge. Nel caso di operazioni soggette al controllo del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), gli emittenti invieranno i dati simultaneamente al Dipartimento del Tesoro e al CICR, e l'eventuale formulazione di osservazioni da parte del Dipartimento del Tesoro dovrà avere luogo prima dell'autorizzazione rilasciata dal CICR. L’articolo 2 reca disposizioni sull’ammortamento del debito. L’articolo 3 riguarda specificamente le operazioni in strumenti derivati.

[254]  In primo luogo, è stato chiarito che sono sottoposte all’applicazione delle norme del regolamento soltanto le operazioni derivate effettuate e gli ammortamenti costituiti dagli enti territoriali successivamente alla data della sua entrata in vigore (4 febbraio 2004). Sono state inoltre enunziate alcune linee guida. Il criterio dell'attività di coordinamento dell'accesso al mercato svolta dal Ministero è stato individuato nella finalità di evitare la sovrapposizione di più soggetti pubblici sullo stesso segmento di mercato in un ristretto arco temporale, che potrebbe andare a detrimento delle condizioni di finanziamento. Per i criteri d’individuazione degli intermediari con i quali è ammissibile concludere i contratti relativi alla gestione di un fondo o allo swap per l'ammortamento del debito, la circolare precisa che il merito di credito (rating) deve essere certificato dalle agenzie riconosciute a livello internazionale, indicando attualmente: Standard & Poor's, Moody's e Fitch Ratings. Si raccomanda altresì di vincolare la scadenza degli investimenti alla durata del fondo di ammortamento. Gli enti sono invitati a considerare il costo totale dell'emissione obbligazionaria sia nella forma con rimborso unico a scadenza del capitale sia nella forma «amortising», e a valutare la relazione tra tale differenza di costo e il maggiore rischio derivante dalla costituzione del fondo o dello swap per l'ammortamento. La circolare ricorda altresì che le emissioni con rimborso unico, ancorché associate ad uno swap di ammortamento, pesano per l'intero ammontare fino alla scadenza ai fini delle rilevazioni del debito pubblico operate da Eurostat.

[255]  Nello swap plain vanilla una delle controparti riceve periodicamente (di solito ogni semestre) un pagamento variabile legato ad un indice (ad es. Libor), e paga un tasso d’interesse fisso (ad es. il rendimento di una particolare categoria di titoli di Stato aumentato di un differenziale).

[256]  Si tratta di comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane, unioni di comuni e consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale (articolo 2 del D.Lgs. n. 267 del 2000).

[257]  Ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) per «strumenti finanziari» si intendono:

a)       valori mobiliari;

b)       strumenti del mercato monetario;

c)       quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;

d)       contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

e)       contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;

f)         contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;

g)       contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f) che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;

h)       strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;

i)         contratti finanziari differenziali;

j)         contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.

      Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del TUF, per “strumenti finanziari derivati” devono intendersi gli strumenti finanziari previsti dal sopra richiamato comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j) nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera d) dell’articolo 1 del TUF.

      Secondo il comma 2-bis dell’articolo 1 del TUF, il Ministro dell'economia e delle finanze, con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, individua:

a)       gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera g), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine;

b)       gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera j), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine.  

      In generale, con la definizione di “strumenti finanziari derivati” s’intendono attività finanziarie il cui valore è determinato da quello di altri titoli scambiati sul mercato. Tra questi, gli strumenti negoziati sui mercati regolamentati sono i futures e le opzioni; quelli scambiati sui mercati non regolamentati (over-the-counter), rappresentati da contratti stipulati fra due parti, sono gli swap e i contratti forward.

[258]  Da ultimo, la legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 38-40 - Legge finanziaria 2005 e la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 148 – Legge finanziaria 2006.