Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Proroga termini in materia di ammortizzatori sociali - D.L. 136/2006 - A.C. 14
Riferimenti:
AC n. 14/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 2
Data: 22/05/2006
Descrittori:
MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE   PROROGA DI TERMINI
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato
Altri riferimenti:
DL n. 136 del 03-APR-06     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 
SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

 

 

 

 

Proroga termini in materia di

ammortizzatori sociali

D.L. 136/2006 – A.C. 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 2

22 maggio 2006

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Lavoro

 

SIWEB

 

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File: LA0010


INDICE

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  4

§      Precedenti decreti-legge sulla stessa materia  5

Elementi per l’istruttoria legislativa  6

§      Motivazioni della necessità ed urgenza  6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  6

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali8

§      Specificità ed omogeneità delle disposizioni8

§      Compatibilità comunitaria  8

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  10

§      Impatto sui destinatari delle norme  10

§      Formulazione del testo  11

Schede di lettura

Contenuto del decreto-legge n. 136/2006  15

D.d.L. di conversione del decreto-legge (A.C. 14)

§      A.C. 14, (Governo), Conversione in legge del decreto-legge 3 aprile 2006, n. 136, recante proroga dei termini in materia di ammortizzatori sociali23

Normativa nazionale

§      Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 4, 35, 38, 77, 87 e 117)33

§      D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30 (artt. 4-7)38

§      L. 24 dicembre 2003, n. 350 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (art. 3, comma 137)46

§      L. 30 dicembre 2004, n. 311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (art. 1, comma 155)48

§      D.L. 14 marzo 2005, n. 35 Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (art. 11, commi da 3 a 6)49

§      Del.CIPE 29 luglio 2005, n. 101/2005 Criteri e modalità di funzionamento del fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà - decreto-legge n. 35/2005, convertito in legge n. 80/2005 - articolo 11, commi 3 - 6. (Deliberazione n. 101/2005).50

§      L. 23 dicembre 2005, n. 266 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, comma 410)55

§      D.L. 6 marzo 2006, n. 68 Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie. (art. 1)56

 


SIWEB

Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 14

Numero del decreto-legge

3 aprile 2006, n. 136

Titolo del decreto-legge

Proroga di termini in materia di ammortizzatori sociali

Settore d’intervento

Lavoro, previdenza, industria

Iter al Senato

No

Numero di articoli

 

§       testo originario

3

Date

 

§       emanazione

3 aprile 2006

§       pubblicazione in Gazzetta ufficiale

3 aprile 2006

§       assegnazione

-[1]

§       scadenza

2 giugno 2006

Commissione competente

-

Pareri previsti

-

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Il decreto legge in esame reca alcune disposizioni di proroga di termini in materia di ammortizzatori sociali e lo stanziamento di risorse per il Fondo per la ristrutturazione delle imprese in crisi.

In particolare, l’articolo 1, comma 1, fermo restando il limite complessivo di spesa di 480 milioni di euro di cui all’articolo 1, comma 410, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006), prevede la possibilità di utilizzare, fino al 31 dicembre 2007, gli ammortizzatori sociali “in deroga”, concessi sulla base di programmi, definiti in accordi governativi, stipulati per aree territoriali o per settori. Il termine originariamente previsto era il 31 dicembre 2006. La relazione illustrativa giustifica il differimento del termine con la finalità di “agevolare la gestione dei programmi di reimpiego” dei lavoratori.

Il comma 2 proroga dal 31 marzo 2006 al 31 maggio 2006 il termine di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, entro il quale devono essere sottoscritti gli accordi per il reimpiego dei lavoratori ultracinquantenni che beneficiano del Programma sperimentale per il sostegno al reddito, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e le imprese (ove non abbiano cessato l’attività). Lo stesso comma proroga conseguentemente dal 15 aprile 2006 al 15 giugno 2006 il termine entro il quale deve essere approvato il piano di riparto del contingente numerico previsto tra le imprese interessate al reimpiego dei lavoratori ultracinquantenni.

L’articolo 2, dispone per l’anno 2006 uno stanziamento di 15 milioni di euro relativo al Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in crisi, di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 35/2005.

Relazioni allegate

Oltre alla relazione illustrativa, è allegata la relazione tecnica sugli oneri finanziari, verificata positivamente dalla Ragioneria dello Stato.

Non è invece allegata né la relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) né la relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

L’articolo 1, comma 2, come detto, provvede a novellare il decreto legge n. 68/2006, che ha previsto un Programma sperimentale per il sostegno al reddito dei lavoratori (cfr. supra).


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Motivazioni della necessità ed urgenza

Anche sulla base di quanto si rileva dal preambolo e dalla relazione illustrativa, il decreto-legge si giustifica sulla base della necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte:

§         ad “agevolare la gestione dei programmi di reimpiego” dei lavoratori appartenenti a settori che ordinariamente non beneficiano degli ammortizzatori sociali, prorogando di un anno (sino al 31 dicembre 2007) la possibilità di utilizzare gli ammortizzatori sociali “in deroga” concessi sulla base di programmi definiti in accordi conclusi in sede governativa (articolo 1, comma 1);

§         a garantire il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni sulla base dell’apposito Programma per il sostegno al reddito già citato (articolo 1, comma 2). A tal fine è emersa, in particolare, la necessità di concede ai soggetti interessati un termine ulteriore per addivenire alla conclusione degli accordi propedeutici alla partecipazione allo stesso Programma. Si consideri, a tal proposito, che il termine (31 marzo 2006) previsto dal decreto legge n. 68/2006 era obiettivamente troppo ravvicinato, anche in considerazione della complessità delle procedure che dovrebbero condurre alla conclusione degli accordi;

§         a prevedere un apposito stanziamento per l’anno 2006 per il finanziamento degli interventi a favore delle imprese in crisi, dal momento che il Fondo a ciò preposto presenta una dotazione finanziaria per il solo anno 2005 (articolo 2).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento non sembra presentare profili problematici per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative regionali.

L’articolo 1, commi 1 e 2, novellando disposizioni in materia di sostegno al reddito e di ammortizzatori sociali, riguarda una materia riconducibile alla potestà esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) (determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali) e lettera o) (previdenza sociale) della Costituzione.

Neanche l’articolo 2, che provvede a stanziare risorse a favore del Fondo per il finanziamento degli interventi (consentiti dagli orientamenti UE sugli aiuti di Stato) per le imprese in difficoltà, sembra presentare profili problematici, anche perché attinente alla lettera a) dell’art. 117, secondo comma (rapporti dello Stato con l’UE).

 


Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Il provvedimento interviene su una disciplina volta a garantire la ricollocazione dei lavoratori nel caso di situazioni che possono metterne in pericolo il posto di lavoro e, contestualmente, volta a garantire un sostegno al reddito fino a tale ricollocazione o comunque sino alla cessazione delle situazioni che hanno richiesto l’utilizzo degli ammortizzatori sociali. Il provvedimento, inoltre, rifinanziando gli interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese, tutela il tessuto produttivo nazionale e quindi preserva all’interno dello stesso l’occupazione dei lavoratori.

Pertanto il provvedimento appare coerente: con l’articolo 38 Cost., secondo cui i lavoratori hanno diritto a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, tra l’altro, nel caso di disoccupazione involontaria; con gli articoli 4 e 35 Cost., che riconoscono il diritto al lavoro e prevedono la creazione delle condizioni che rendano effettivo tale diritto.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il contenuto del decreto legge appare sostanzialmente specifico ed omogeneo, disponendo prevalentemente, come appare del resto dal titolo, sulla proroga di termini in materia di ammortizzatori sociali. Potrebbe sembrare in parte discostarsi da un rigoroso rispetto del criterio di specificità ed omogeneità la disposizione dell’articolo 2, relativa invece allo stanziamento di risorse destinate al Fondo per il finanziamento degli interventi per la ristrutturazione delle imprese in crisi; tuttavia la disposizione in questione, essendo volta al recupero e al salvataggio delle imprese in crisi, potrebbe essere accomunata alle disposizioni dell’articolo 1 dalla finalità della ristrutturazione e del risanamento delle imprese e quindi anche della tutela dei lavoratori (sul piano del sostegno al reddito, del reinserimento lavorativo o della preservazione dei livelli occupazionali).

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Per quanto riguarda l’articolo 2, relativo al Fondo per il finanziamento degli interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, si consideri che la Commissione ha adottato gli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato finalizzati al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in crisi”, a partire dal 1994. Prorogati fino a tutto il 1999, in questo stesso anno sono stati sostituiti da una nuova disciplina in materia, più rigorosa e restrittiva della precedente, avente l’obiettivo di consentire la concessione di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà solo a determinate condizioni. Tale versione degli orientamenti, scaduta il 9 ottobre 2004, è stata da ultimo sostituita dalla Comunicazione della Commissione 2004/C244/02, adottata il 7 luglio 2004.

I nuovi orientamenti, entrati in vigore il 10 ottobre 2004, disciplinano orizzontalmente gli aiuti di Stato, prevedendo sia una disciplina applicabile in via generale alle imprese operanti in tutti i settori di attività, esclusi i settori del carbone e dell’acciaio, sia delle norme specifiche per le piccole e medie imprese e per il settore agricolo.

In particolare, secondo la Commissione, sono considerate in difficoltà le imprese che non sono in grado - con le loro risorse o con quelle che possono ottenere da proprietari/azionisti o dai creditori - di contenere le perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, potrebbero condurle quasi certamente al collasso economico a breve o a medio termine. In linea di principio, sono comunque considerate in difficoltà, a prescindere dalle dimensioni, le società:

-         a responsabilità limitata, qualora abbia perduto più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

-         in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perduto più della metà dei suoi fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

-         di tutte le forme, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza.

In ogni caso, come si precisa nei nuovi orientamenti, una impresa in difficoltà può beneficiare degli aiuti solo previa verifica della sua incapacità di riprendersi con le proprie forze o con finanziamenti ottenuti dai suoi proprietari/azionisti o da altre fonti sul mercato.

Ai sensi degli orientamenti, presentano profili di incompatibilità con la disciplina comunitaria gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di nuova costituzione (in linea di principio si considera tale una impresa nei primi tre anni dall’avvio dell’attività nel settore interessato) o quelle che fanno parte di un gruppo più grande.

La Comunicazione definisce gli aiuti per il salvataggio quale forma di assistenza temporanea e reversibile che consente di mantenere in attività un’impresa in difficoltà per il tempo necessario a farle elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione. Gli aiuti alla ristrutturazione hanno come presupposto l’esistenza di un piano volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa che, di norma, deve provvedere anche ad una ristrutturazione finanziaria. Le imprese che ottengono un aiuto per la loro ristrutturazione debbono contribuire finanziariamente al costo globale dell’operazione, sia con fondi propri, compresa la vendita dell’attivo non indispensabile alla sopravvivenza dell’impresa, sia ricorrendo a finanziamenti esterni ottenuti alle condizioni del mercato. Tali contributi alla ristrutturazione sono considerati accettabili, per le grandi imprese, se pari al 50% del costo globale, per le medie imprese al 40% e per le piccole imprese al 25%.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

L’articolo 1, comma 1, interviene tramite novella sull’articolo 1, comma 410 della legge finanziaria per il 2006, in modo da concedere l’utilizzazione degli ammortizzatori sociali in deroga, in alcuni casi, anche per l’anno 2007.

L’articolo 1, comma 2, interviene tramite novella sul decreto legge n. 68/2006, in modo da spostare di due mesi il termine per concludere gli accordi alla base del Programma di sostegno e per approvare il piano di riparto del contingente numerico dei lavoratori ammessi.

Infine l’articolo 2 è volto a creare una dotazione finanziaria per l’anno 2006 per il Fondo relativo agli interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese, in considerazione del fatto che l’articolo 11, comma 3, del decreto legge n. 35/2005 prevede un finanziamento per il solo anno 2005.

Impatto sui destinatari delle norme

Il provvedimento, tra l’altro, è volto ad agevolare la ricollocazione dei lavoratori ultracinquantenni appartenenti ad imprese che incontrano difficoltà sul piano produttivo e occupazionale, assicurando nel contempo un sostegno al reddito fino alla ricollocazione o al pensionamento degli stessi lavoratori. In particolare il differimento del termine per la conclusione degli accordi faciliterà la partecipazione al Programma per il reimpiego e il sostegno al reddito per le imprese e i lavoratori in questione.

Il provvedimento, inoltre, rende possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali “in deroga” per un periodo temporale più ampio, in tal modo garantendo un più duraturo sostegno al reddito anche per i lavoratori appartenenti a settori che non beneficiano ordinariamente degli ammortizzatori sociali.

Infine, con il finanziamento del Fondo di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legge n. 35/2005 si creeranno i presupposti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, con positive ricadute sul piano produttivo e occupazionale.

Formulazione del testo

Si osserva, sul piano della redazione formale, che impropriamente all’articolo 2 si fa riferimento ad un incremento del Fondo. Difatti, poiché la norma istitutiva del Fondo ha predisposto uno stanziamento pari a 35 milioni di euro per il solo anno 2005, per l’anno 2006 il Fondo non dispone di alcuna dotazione finanziaria. Sarebbe quindi opportuno utilizzare la dizione “rifinanziato” in luogo di “incrementato”.

 


Schede di lettura


Contenuto del decreto-legge n. 136/2006

Il decreto-legge 3 aprile 2006, n. 136, reca alcune disposizioni di proroga di termini in materia di ammortizzatori sociali e lo stanziamento di risorse per il Fondo per la ristrutturazione delle imprese in crisi.

 

Più specificamente, il provvedimento interviene con modifiche sulle disposizioni relative:

 

§      alla concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in relazione alla realizzazione di specifici programmi di gestione di crisi occupazionali, di cui all’articolo 1, comma 410, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006);

§      al Programma sperimentale per il sostegno al reddito finalizzato a garantire la ricollocazione di 3.000 lavoratori ultracinquantenni, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge. 6 marzo 2006, n. 68[2], convertito dalla legge 24 marzo 2006, n. 127.

 

Il decreto-legge, inoltre, rifinanzia di 15 milioni di euro, per il 2006, l’apposito Fondo per il finanziamento degli interventi, nell’ambito degli indirizzi comunitari in materia, finalizzati al recupero ed alla ristrutturazione delle imprese in crisi, di cui di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35[3], convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

 

In particolare, l’articolo 1, comma 1, fermo restando il limite complessivo di spesa di 480 milioni di euro di cui all’articolo 1, comma 410, della legge n. 266/2005, prevede la possibilità di utilizzare, fino al 31 dicembre 2007, gli ammortizzatori sociali “in deroga”, concessi sulla base di accordi governativi stipulati per aree territoriali o per settori. Il termine originariamente previsto era il 31 dicembre 2006. La relazione illustrativa giustifica il differimento del termine con la finalità di agevolare la gestione dei programmi di reimpiego dei lavoratori.

 

Si ricorda che il citato art. 1, comma 410, primo periodo, riprendendo di fatto analoghe disposizioni contenute nell’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) e nell’articolo 1, comma 155, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), ha previsto che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali[4] e in ogni caso, appunto, non oltre il 31 dicembre 2006, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali - di concerto con quello dell'economia e delle finanze – potesse - anche in deroga alla normativa ordinaria - concedere trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale (anche senza soluzione di continuità) a determinate condizioni. In particolare, la concessione è subordinata alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con eventuale riferimento a particolari settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero volti ad assicurare il reimpiego dei lavoratori interessati nei medesimi programmi, definiti con specifici accordi in sede governativa entro il 30 giugno 2006. Gli ammortizzatori sociali in deroga possono essere concessi anche nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari interessate dall’influenza aviaria. Si evidenzia, pertanto, che, rispetto alla disciplina precedente su citata, si è aggiunta la possibilità di erogare i trattamenti di CIGS, mobilità e disoccupazione anche nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari che possono essere danneggiate dal fenomeno dell’influenza aviaria[5].

 

Si evidenzia che il comma 1 in esame differisce al 31 dicembre 2007 l’utilizzo degli ammortizzatori sociali “in deroga” esclusivamente per “gli accordi governativi di settore o di area”. Pertanto, si desume a contrario che per i programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali che non presentino tali caratteristiche e per la concessione di ammortizzatori “in deroga” alle imprese agricole e agroalimentari danneggiate dal fenomeno dell’influenza aviaria, rimarrebbe fermo il termine del 31 dicembre 2006.

 

Il successivo comma 2 proroga il termine di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge. 6 marzo 2006, n. 68[6], convertito dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, entro il quale devono essere sottoscritti gli accordi per il reimpiego dei lavoratori ultracinquantenni che beneficiano del Programma sperimentale per il sostegno al reddito, nonché il termine entro il quale deve essere approvato il piano di riparto.

 

Si ricorda che il D.L. 68 del 2006 contiene disposizioni che interessano vari settori, relative principalmente ad un Programma sperimentale per la ricollocazione di lavoratori ultracinquantenni, a misure per la sicurezza delle dighe, al finanziamento per il completamento del Centro per la valorizzazione delle arti contemporanee, all’incremento delle autorizzazioni di spesa del Ministero della difesa e altre disposizioni di carattere finanziario.

In particolare, l’articolo 1 ha previsto un Programma sperimentale per il sostegno al reddito, promosso dal Ministero del lavoro, finalizzato a garantire la ricollocazione di 3.000 lavoratori ultracinquantenni individuati con specifici accordi sottoscritti entro il 31 marzo 2006, tra il Ministero del lavoro, le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e le imprese (ove non abbiano cessato l’attività). A tal fine si prevede che siano stipulati appositi accordi tra le imprese interessate, i sindacati e Il Ministero del lavoro. Gli accordi, oltre ad individuare i lavoratori che, in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, passano dall’impresa al Programma di reimpiego, stabiliscono le modalità di partecipazione al Programma da parte delle aziende interessate, nonchè gli obiettivi di reimpiego da conseguire. E’ inoltre prevista, entro il 15 aprile 2006, l’approvazione, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del piano di riparto tra le imprese interessate del contingente in precedenza richiamato (comma 1). E’ prevista una riserva di posti per talune determinate categorie di lavoratori, ai fini della fruizione del Programma. Più specificamente, 1.300 unità sulle complessive 3.000 interessate dal Programma sono riservate ai dipendenti delle grandi imprese commerciali in stato di insolvenza sottoposte ad amministrazione straordinaria (comma 4).

Le attività finalizzate al reimpiego dei soggetti che partecipano al Programma devono essere svolte dai soggetti autorizzati o accreditati che svolgono attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale, istituiti ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante disposizioni in materia di organizzazione e mercato del lavoro. Tali soggetti, incaricati dalle imprese con esubero del personale, possono svolgere la loro attività anche avvalendosi della Borsa continua del Lavoro. Tale attività orientata al reimpiego, inoltre, può essere svolta anche dai centri per l’impiego delle Province competenti, dalle Regioni e dai fondi interprofessionali per la formazione continua (comma 2).

Il Programma si protrae per un periodo ulteriore rispetto a quello ordinario di mobilità (cd. mobilità lunga) ed è sottoposto a periodiche verifiche (comma 3).

Durante la partecipazione al Programma, fino al perfezionamento dei processi di fuoriuscita dallo stesso, i lavoratori, dopo il periodo ordinario di mobilità, percepiscono un trattamento di sostegno al reddito pari all’ultima mensilità di mobilità erogata. I lavoratori comunque, anche se non ricollocati, fuoriescono dal programma al raggiungimento dei requisiti per la pensione. Gli oneri per il sostegno al reddito dei lavoratori, per il periodo successivo a quello della mobilità, sono posti a carico delle imprese, con esclusione di quelle sottoposte a procedure concorsuali (comma 4).

Si prevede che i lavoratori siano tenuti a frequentare corsi di formazione o a rispondere a chiamate lavorative a pena di decadenza dal trattamento percepito di sostegno al reddito (comma 6). A tal fine si prevede un obbligo di comunicazione all’INPS, da parte dei responsabili dell’attività formativa, delle agenzie per il lavoro e dei datori di lavoro, dei nominativi dei lavoratori che, non avendo adempiuto all’obbligo di partecipare all’attività formativa o di accettare un lavoro proposto, possono ritenersi decaduti dai trattamenti previdenziali. Per i lavoratori che beneficiano del trattamento di mobilità, la comunicazione va indirizzata anche al servizio per l’impiego territorialmente competente, ai fini della cancellazione dalle relative liste.A seguito della comunicazione di cui sopra l’INPS dichiara la decadenza dei soggetti in questione dai medesimi trattamenti, dandone comunicazione agli stessi soggetti.soggetti dichiarati decaduti possono presentare ricorso alla DPL (Direzione provinciale del lavoro) competente contro i provvedimenti emessi dall’INPS, entro trenta giorni (è da presumere, dalla notifica). La DPL decide in via definitiva entro i venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è quindi comunicata all’INPS e, nel caso della mobilità, al servizio per l’impiego competente. Si dispone inoltre espressamente che la mancata comunicazione all’INPS (ed eventualmente al servizio per l’impiego) dei nominativi dei lavoratori che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali, assume rilevanza ai fini della valutazione dell’attività svolta dalle agenzie per il lavoro ai sensi dell’art. 4, comma 5, del d. lgs. 276/2003. Tale valutazione, nel caso di riscontrate gravi irregolarità, può condurre anche alla revoca dell’autorizzazione. (comma 7).

I lavoratori inoltre:

-          hanno la precedenza nel caso l’impresa presso cui lavoravano effettui nuove assunzioni entro due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro (comma 5);

-          hanno diritto a rientrare nel Programma nel caso in cui, dopo essere stati ricollocati, perdano nuovamente il lavoro per cause non dipendenti della loro volontà (comma 8);

-          possono svolgere altre attività di lavoro occasionali, cumulando il relativo compenso con il trattamento di sostegno al reddito (comma 9).

 

Pertanto il richiamato comma 2 proroga dal 31 marzo 2006 al 31 maggio 2006 il termine entro il quale devono essere sottoscritti gli accordi per il reimpiego dei lavoratori ultracinquantenni che beneficiano del Programma sperimentale per il sostegno al reddito, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e le imprese (ove non abbiano cessato l’attività).

Lo stesso comma proroga conseguentemente dal 15 aprile 2006 al 15 giugno 2006 il termine entro il quale deve essere approvato il piano di riparto del contingente numerico previsto tra le imprese interessate al reimpiego dei lavoratori ultracinquantenni.

 

L’articolo 2, comma 1, dispone per l’anno 2006 uno stanziamento di 15 milioni di euro relativo al Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in crisi, di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 35/2005[7].

Si osserva, sul piano della redazione formale, che impropriamente si fa riferimento ad un incremento del Fondo, poiché per l’anno 2006 lo stesso Fondo non dispone di alcuna dotazione finanziaria; infatti il richiamato articolo 11, comma 3 ha predisposto uno stanziamento pari a 35 milioni di euro per il solo anno 2005. Sarebbe quindi opportuno utilizzare la dizione “rifinanziato” in luogo di “incrementato”.

 

L’articolo 11, comma 3, del richiamato D.L. 35 del 2005 ha istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, con una dotazione finanziaria per l’anno 2005 pari a 35 milioni di euro[8].

Il successivo comma 5 prevede che le attività di coordinamento e monitoraggio degli interventi del Fondo sono svolte da un apposito comitato tecnico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che opera sulla base degli indirizzi formulati dalle amministrazioni competenti. Le amministrazioni competenti si avvalgono di Sviluppo Italia S.p.a. per la valutazione ed attuazione dei citati interventi.

Si consideri inoltre che il comma 6 ha rinviato ad una delibera del CIPE l’individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni comprese nei precedenti commi 3 (istituzione del Fondo) e 5 (attività di coordinamento e monitoraggio). Il termine ultimo per l’emanazione della delibera era fissato in sessanta giorni dall’entrata in vigore del D.L. 35 del 2005. In attuazione di tali disposizioni, è stata emanata la Delibera CIPE del 29 luglio 2005, n. 101/2005.

 

Ai sensi del successivo comma 2, all’onere derivante dalle disposizioni di cui al precedente comma, si provvede mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’U.P.B. di parte capitale “fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il 2006, utilizzando parte dell’accantonamento relativo al Ministero medesimo.

 

Infine, si autorizza (comma 3) il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


D.d.L. di conversione del decreto-legge
(
A.C. 14)


 

N. 14

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal presidente del consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

 

e dal ministro del lavoro e delle politiche sociali

(MARONI)

 

Conversione in legge del decreto-legge 3 aprile 2006, n. 136,

recante proroga di termini in materia di ammortizzatori sociali

 

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Presentato alla Camera dei deputati nella XIV legislatura il 3 aprile 2006 e mantenuto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione

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Onorevoli Deputati! - Fermo restando il limite complessivo di spesa di 480 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'unito decreto-legge prevede all'articolo 1, comma 1, l'utilizzo fino al 31 dicembre 2007 degli ammortizzatori sociali in deroga, concessi sulla base di accordi governativi stipulati per aree territoriali, ai fini di agevolare la gestione dei programmi di reimpiego.

      Il comma 2, al fine di una più attenta valutazione delle problematiche occupazionali in atto, posticipa la data entro cui occorre definire gli accordi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali finalizzati all'inserimento dei lavoratori nel programma di reimpiego di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127.

      L'articolo 2 del decreto-legge dispone per l'anno in corso un incremento di 15 milioni di euro dell'apposito Fondo per il finanziamento degli interventi, nell'ambito degli indirizzi comunitari in materia, finalizzati al recupero e alla ristrutturazione delle imprese in crisi.


 

 

 

 

RELAZIONE TECNICA

 

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

 

Articolo 1.

 

        La norma prevede:

            al comma 1, che le concessioni degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 1, comma 410, della legge n. 266 del 2005, possono essere disposte, per gli accordi governativi di settore o di area, fino al 31 dicembre 2007. Ciò, fermo restando l'attuale limite complessivo di spesa di 480 milioni di euro;

            al comma 2, il differimento dal 31 marzo al 31 maggio 2006 e dal 15 aprile al 15 giugno 2006 dei termini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, relativi alla definizione degli accordi per il reimpiego dei lavoratori ultracinquantenni e all'approvazione del piano di riparto tra le imprese interessate.

      Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Articolo 2.

 

        La norma prevede l'incremento, per l'anno 2006, di 15 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, concernente il finanziamento degli interventi, nell'ambito degli indirizzi comunitari in materia, finalizzati al recupero e alla ristrutturazione delle imprese in crisi.

        Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando parte dell'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

 


Allegato

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,

della legge 15 maggio 1997, n. 127)

 

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE

MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

 

Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 

Art. 1.

... (omissis) ...

 

        410. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 480 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre 2006, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2006 che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale, ovvero nei confronti delle imprese agricole e agro-alimentari interessate dall'influenza aviaria. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di secondo proroga, del 40 per cento per le proroghe successive. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato dall'articolo 7-duodecies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

... (omissis) ...

 

Decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127

 

        Art. 1. - 1. Al fine di garantire l'occupabilità dei lavoratori adulti che compiono cinquanta anni entro il 31 dicembre 2006, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove, in collaborazione con la propria agenzia tecnica strumentale Italia lavoro, un Programma sperimentale per il sostegno al reddito, finalizzato al reimpiego di 3.000 lavoratori sulla base di accordi sottoscritti entro il 31 marzo 2006 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e le imprese, ove non abbiano cessato l'attività. Il Programma si articola nei periodi di cui al comma 3. Tali accordi individuano i lavoratori che, previa cessazione del rapporto di lavoro, passano al Programma di reimpiego e le modalità di partecipazione al Programma stesso delle aziende interessate, nonché gli obiettivi di reimpiego da conseguire. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali approva entro il 15 aprile 2006 il piano di riparto tra le imprese interessate dal contingente numerico di cui al presente comma.

... (omissis) ...

 


 


disegno di legge

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Articolo 1.

 

      1. È convertito in legge il decreto-legge 3 aprile 2006, n. 136, recante proroga di termini in materia di ammortizzatori sociali.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

Decreto-legge 3 aprile 2006, n. 136, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2006

 

Proroga di termini in materia di ammortizzatori sociali.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e per incrementare il finanziamento degli interventi a favore delle imprese in difficoltà;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

emana

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1.

 

        1. All'articolo 1, comma 410, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2006», sono inserite le seguenti: «e, per gli accordi governativi di settore o di area, fino al 31 dicembre 2007,».

        2. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2006» ed al quarto periodo le parole: «15 aprile 2006» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2006».

 

Articolo 2.

 

        1. Il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è incrementato per l'anno 2006 di un importo pari a 15 milioni di euro.

        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Articolo 3.

 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

        Dato a Roma, addì 3 aprile 2006.

 

CIAMPI

 

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 

Visto, il Guardasigilli: Castelli.

 




[1]     Non ancora assegnato alla data di chiusura del presente dossier.

 

[2]     Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie.

[3]     Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

[4]     La riforma degli ammortizzatori era prevista – con il ricorso allo strumento della delega – dall’articolo 2 del disegno di legge A.S. 848-bis, presentato nella scorsa legislatura, recante delega al Governo in materia di incentivi all'occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato, nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro. La Commissione Lavoro del Senato non ha concluso l’esame del provvedimento nel corso della XIV legislatura.

[5]     Sembra quindi che il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia possa concedere, anche in deroga alla vigente normativa, per tali aziende, gli ammortizzatori sociali valutando discrezionalmente l’incidenza dell’influenza aviaria sulla situazione occupazionale. Tali aziende, in considerazione della peculiarità della crisi da cui sono colpite, non dovrebbero essere tenute, per fruire dei trattamenti, a realizzare programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, definiti in specifici accordi in sede governativa.

[6]     Misure urgenti in materia di reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e di proroga dei contratti di solidarietà

[7]     Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

[8]     La Commissione ha adottato gli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato finalizzati al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in crisi”, a partire dal 1994. Prorogati fino a tutto il 1999, in questo stesso anno sono stati sostituiti da una nuova disciplina in materia, più rigorosa e restrittiva della precedente, avente l’obiettivo di consentire la concessione di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà solo a determinate condizioni. Tale versione degli orientamenti, scaduta il 9 ottobre 2004, è stata da ultimo sostituita dalla Comunicazione della Commissione 2004/C244/02, adottata il 7 luglio 2004.

I nuovi orientamenti, entrati in vigore il 10 ottobre 2004, disciplinano orizzontalmente gli aiuti di Stato, prevedendo sia una disciplina applicabile in via generale alle imprese operanti in tutti i settori di attività, esclusi i settori del carbone e dell’acciaio, sia delle norme specifiche per le piccole e medie imprese e per il settore agricolo.

In particolare, secondo la Commissione sono considerate in difficoltà le imprese che non sono in grado - con le loro risorse o con quelle che possono ottenere da proprietari/azionisti o dai creditori - di contenere le perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, potrebbero condurle quasi certamente al collasso economico a breve o a medio termine. In linea di principio, sono comunque considerate in difficoltà, a prescindere dalle dimensioni, le società:

-        a responsabilità limitata, qualora abbia perduto più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

-        in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perduto più della metà dei suoi fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

-        di tutte le forme, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza.

In ogni caso, come si precisa nei nuovi orientamenti, una impresa in difficoltà può beneficiare degli aiuti solo previa verifica della sua incapacità di riprendersi con le proprie forze o con finanziamenti ottenuti dai suoi proprietari/azionisti o da altre fonti sul mercato.

Ai sensi degli orientamenti, presentano profili di incompatibilità con la disciplina comunitaria gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di nuova costituzione (in linea di principio si considera tale una impresa nei primi tre anni dall’avvio dell’attività nel settore interessato) o quelle che fanno parte di un gruppo più grande.

La Comunicazione definisce gli aiuti per il salvataggio quale forma di assistenza temporanea e reversibile che consente di mantenere in attività un’impresa in difficoltà per il tempo necessario a farle elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione. Gli aiuti alla ristrutturazione hanno come presupposto l’esistenza di un piano volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa che, di norma, deve provvedere anche ad una ristrutturazione finanziaria. Le imprese che ottengono un aiuto per la loro ristrutturazione debbono contribuire finanziariamente al costo globale dell’operazione, sia con fondi propri, compresa la vendita dell’attivo non indispensabile alla sopravvivenza dell’impresa, sia ricorrendo a finanziamenti esterni ottenuti alle condizioni del mercato. Tali contributi alla ristrutturazione sono considerati accettabili, per le grandi imprese, se pari al 50% del costo globale, per le medie imprese al 40% e per le piccole imprese al 25%.

La Comunicazione prevede inoltre una procedura semplificata per aiuti che non superino i 10 milioni di euro ed esclude la concessione di aiuti durante i primi tre anni dalla costituzione dell’impresa.

Sono inoltre disciplinate tassativamente le condizioni generali d'autorizzazione al fine della fruizione degli aiuti al salvataggio.

Gli aiuti per la ristrutturazione possono essere autorizzati in linea generale solo nei casi in cui la concessione non risulti contraria all’interesse comune, e ciò è possibile solo in caso di rispetto di criteri rigorosi e con misure compensative che minimizzino gli eventuali effetti distorsivi della concorrenza.

Sono inoltre previste particolari condizioni da rispettare per la concessione degli aiuti per la ristrutturazione.

Nei nuovi orientamenti viene, inoltre, ulteriormente rafforzato il principio dell’aiuto “una tantum” al fine di evitare che si ricorra alla concessione ripetuta di aiuti allo scopo di tenere in vita le imprese. Pertanto, gli aiuti sia per il salvataggio che per la ristrutturazione possono essere concessi una sola volta e lo Stato membro, all’atto della notifica alla Commissione di un progetto di aiuto è tenuto a precisare se l’impresa abbia ottenuto in passato aiuti. Sono previste eccezioni alla regola indicate in dettaglio.