Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Misure urgenti in materia di previdenza complementare - D.L. 279/2006 - A.C. 1952
Riferimenti:
AC n. 1952/XV   DL n. 279 del 13-NOV-06
Serie: Progetti di legge    Numero: 73
Data: 20/11/2006
Descrittori:
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE E VOLONTARIE     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 
SERVIZIO STUDI

 

 

Progetti di legge

 

 

Misure urgenti in materia di previdenza complementare

D.L. 279/2006 – A.C. 1952

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 73

20 novembre 2006

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Lavoro

 

SIWEB

 

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File: LA0103

 


INDICE

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  5

§      Precedenti decreti-legge sulla stessa materia  5

Elementi per l’istruttoria legislativa  6

§      Motivazioni della necessità ed urgenza  6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  6

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali7

§      Specificità ed omogeneità delle disposizioni7

§      Compatibilità comunitaria  7

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  9

§      Impatto sui destinatari delle norme  11

§      Formulazione del testo  12

Schede di lettura

§      La riforma della previdenza complementare di cui al D.Lgs. 252 del 2005  15

§      Contenuto del decreto-legge  19

D.d.L. di conversione del decreto-legge (A.C. 1952)

§      A.C. 1952, (Governo), Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279, recante disposizioni urgenti in materia di previdenza complementare  31

Normativa nazionale

§      D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della L. 23 ottobre 1992, n. 421  41

§      D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 Disciplina delle forme pensionistiche complementari.68


Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 1952

Numero del decreto-legge

13 novembre 2006, n. 279

Titolo del decreto-legge

Misure urgenti in materia di previdenza complementare

Settore d’intervento

Previdenza

Iter al Senato

no

Numero di articoli

 

§       testo originario

3

Date

 

§       emanazione

13 novembre 2006

§       pubblicazione in Gazzetta ufficiale

14 novembre 2006

§       assegnazione

15 novembre 2006

§       scadenza

13 gennaio 2007

Commissione competente

11ª Commissione Lavoro

Pareri previsti

1ª Affari costituzionali

 

5ª Bilancio

 

6ª Finanze

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Il decreto-legge n. 279 del 2006, in connessione con l’eventualità, prevista dal disegno di legge C. 1746-bis (legge finanziaria per il 2007) approvato dalla Camera, dell’anticipazione al 1° gennaio 2007 dell’entrata in vigore della riforma della disciplina della previdenza complementare di cui al D.Lgs. 252 del 2005, reca modifiche varie all’articolo 23 del medesimo D.Lgs 252, prevedendo misure procedurali urgenti per la fase transitoria volte a rendere possibile la corretta e funzionale applicazione della medesima riforma sin dall’inizio del prossimo anno.

A tal fine si anticipano i termini entro i quali le forme pensionistiche complementari devono provvedere ai necessari adeguamenti per conformarsi alla nuova disciplina. In particolare, si anticipa al 31 dicembre 2006 il termine entro cui tutte le forme pensionistiche sono tenute ad adeguarsi sulla base delle direttive della COVIP alle norme del D.Lgs. 252 del 2005 e le imprese di assicurazione sono tenute per le forme pensionistiche individuali alla predisposizione del relativo regolamento. Inoltre, si anticipa al 31 marzo 2007 il termine entro cui le imprese di assicurazione, per le medesime forme pensionistiche individuali, sono tenute alla costituzione del patrimonio autonomo e separato.

Si prevede altresì che, per i fondi pensione aperti e le forme pensionistiche individuali, le disposizioni relative al responsabile delle forme pensionistiche e all’organo di sorveglianza si applichino a decorrere dal 1° luglio 2007.

Inoltre, si introducono alcune importanti regole procedurali in modo da garantire un regolare avvio della riforma. Si dispone, in particolare, che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, solamente i fondi pensione che hanno provveduto agli adeguamenti richiesti dalla riforma, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del trattamento di fine rapporto (T.F.R.). Con riferimento a tali nuove adesioni, le quote di T.R.F. e gli altri contributi affluiscono alle forme pensionistiche solamente a decorrere dal 1° luglio 2007, anche per le adesioni avvenute nei primi sei mesi del 2007. Peraltro ricevono il T.F.R. e i contributi in questione solamente le forme pensionistiche che entro il 30 giugno 2007 abbiano ottenuto l’approvazione da parte della COVIP sugli adeguamenti ed abbiano altresì provveduto (per le forme pensionistiche individuali) alla costituzione del patrimonio autonomo e separato.

A maggiore garanzia degli aderenti, nel caso in cui entro il 30 giugno 2007 la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto l’approvazione da parte della COVIP, si concede la possibilità di trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica, anche se non è trascorso il periodo minimo di permanenza di due anni.

Relazioni allegate

Oltre alla relazione illustrativa, è allegata la relazione tecnica sugli oneri finanziari, in cui si attesta che dal provvedimento non derivano nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica in quanto disciplina adempimenti procedurali da parte delle forme pensionistiche complementari.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Non ci sono precedenti decreti-legge sulla stessa materia.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Motivazioni della necessità ed urgenza

La relazione illustrativa precisa che, in considerazione dell’eventuale anticipazione al 1° gennaio 2007 della riforma della previdenza complementare di cui al D.Lgs. 252 del 2005, prevista dal disegno di legge finanziaria per il 2007, si rende necessario introdurre una serie di aggiustamenti normativi con riferimento alla fase di passaggio dalla precedente alla nuova disciplina, con particolare riferimento ai termini entro cui i fondi pensione devono adeguarsi alla nuova disciplina, nonché alle connesse procedure.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il decreto-legge, pur avendo come ambito di riferimento la materia della previdenza complementare e integrativa, attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, della Costituzione, in concreto – disponendo misure per il tempestivo adeguamento organizzativo e funzionale delle forme pensionistiche alla riforma della previdenza complementare - disciplina aspetti relativi all’attività, alla gestione, all’organizzazione e alla situazione patrimoniale e finanziaria delle forme pensionistiche complementari e ai connessi poteri di vigilanza della COVIP, aspetti che attengono a materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato. Si ricorda che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha chiarito che per verificare il rispetto della ripartizione delle competenze tra Stato e regioni non bisogna considerare solamente in astratto la materia disciplinata, quanto gli aspetti e i profili che il legislatore disciplina in concreto e che ben possono riguardare altre materie della elencazione e ripartizione effettuata dall’articolo 117 della Costituzione.

In particolare il decreto-legge, al fine di permettere un ordinato avvio della riforma a partire dal 1° gennaio 2007, ridefinisce i termini entro cui i fondi pensione devono adeguarsi, sul piano organizzativo, gestionale e funzionale, alla nuova disciplina di cui al D.Lgs. 252 del 2005 e introduce apposite modifiche procedurali relative sia agli adempimenti dei fondi pensione sia alla connessa attività di vigilanza e di autorizzazione della COVIP. Pertanto, le disposizioni da esso recate rientrano in materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, quali “tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza” (lettera e)) e “ordinamento civile” (lettera l)),

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Il provvedimento, essendo volto a rendere possibile, tramite adeguamenti tecnico-normativi, l’anticipazione della riforma della previdenza complementare, riforma che dovrebbe finalmente garantire un decollo del “secondo pilastro” pensionistico volto a compensare la riduzione delle future prestazioni pensionistiche pubbliche, si pone in linea con l’articolo 38 della Costituzione, secondo cui i lavoratori hanno diritto a che siano assicurati mezzi economici adeguati alle loro esigenze in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

La materia trattata è omogenea, poiché le disposizioni del provvedimento sono volte a rendere possibile la corretta e funzionale applicazione della riforma della previdenza complementare sin dall’inizio del prossimo anno.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Si ricorda che in ambito comunitario è prevista una specifica disciplina della previdenza complementare e integrativa, contenuta nella direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP).

La citata direttiva, avente lo scopo di stimolare lo sviluppo della previdenza complementare, è stata predisposta allo scopo di conciliare nel miglior modo possibile la sicurezza ed il rendimento finanziario per salvaguardare le prestazioni dei pensionati. In sintesi, gli obiettivi principali della direttiva sono i seguenti: assicurare un’adeguata protezione degli aderenti e dei beneficiari delle prestazioni e la sicurezza ed efficienza degli investimenti; consentire la libera scelta dei gestori e dei depositari all’interno dell’UE e assicurare la parità delle condizioni di concorrenza tra tutti gli enti che corrispondono prestazioni complementari; promuovere le attività transfrontaliere e sviluppare un reale mercato unico delle pensioni integrative; stimolare gli investimenti degli EPAP nel complesso dell’UE.

Per ente pensionistico aziendale o professionale si intende un ente, a prescindere dalla sua forma giuridica, operante secondo il principio di capitalizzazione, distinto da qualsiasi impresa promotrice o associazione di categoria, costituito al fine di erogare prestazioni pensionistiche in relazione a un'attività lavorativa sulla base di un accordo o di un contratto stipulato individualmente o collettivamente tra datore di lavoro e lavoratore, o i loro rispettivi rappresentanti o con lavoratori autonomi, conformemente alla legislazione dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante e che esercita le attività direttamente connesse. I diritti acquisiti non devono poter essere "riscattati" prima che sia raggiunta l'età della pensione (sistema pensionistico e non di risparmio).

 

Procedure di contenzioso in sede comunitaria

(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Con riferimento al settore pensionistico nel suo complesso, si ricorda che il 4 giugno 2006 la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato per mancata attuazione[1] della direttiva 2003/41/CE relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali. Il 12 ottobre 2006 la Commissione ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 23 settembre 2005. Si segnala che l’articolo 29-bis della L. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004), inserito dall’articolo 18 della L. 29 del 2006 (legge comunitaria 2005), conferisce delega al governo per il recepimento (entro il 28 agosto 2007), dettando specifici principi e criteri direttivi.

Documenti all’esame delle istituzioni europee
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

 

Il 20 ottobre 2005 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva relativa al miglioramento delle condizioni di trasferibilità dei diritti alla pensione complementare (COM(2005) 507). La proposta mira ad agevolare la mobilità dei lavoratori eliminando gli ostacoli derivanti dai differenti ordinamenti nazionali in materia di regimi pensionistici complementari.

Gli obiettivi principali della proposta, sono:

·         facilitare l’acquisizione dei diritti a pensione aziendale o professionale;

·         garantire una tutela adeguata dei diritti in sospeso dei lavoratori in uscita;

·         facilitare il trasferimento dei diritti a pensione acquisiti;

·         assicurare che i lavoratori ricevano adeguate informazioni in caso di mobilità professionale.

Il Consiglio - che ha proceduto ad un primo esame generale della proposta il 1° giugno 2006 - dovrebbe raggiungere l’accordo politico sulla posizione comune, presumibilmente il 30 novembre 2006, secondo la procedura di codecisione.

 

 

La Commissione ha presentato, il 12 ottobre 2006, una comunicazione sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche nell’UE (COM(2006) 574), nella quale sottolinea che far fronte all’impatto finanziario dell’invecchiamento della popolazione è una grande sfida politica per l’intera Unione europea. La soluzione proposta consiste nel ridurre il debito pubblico, aumentare il tasso di occupazione e migliorare la produttività, portando avanti nel contempo la riforma dei sistemi pensionistici, dell’assistenza sanitaria e delle cure di lunga durata. La comunicazione sottolinea che per l’Italia è necessario un risanamento del bilancio in tempi rapidi per garantire una riduzione costante dell’elevatissimo debito publico.

Il Consiglio affari generali ha approvato, il 13 novembre 2006, conclusioni sulla comunicazione nelle quali, fra l’altro, sottolinea la necessità di tener conto degli aspetti esterni della competitività nel riesame del mercato unico e nella redazione del rapporto annuale sullo stato di attuazione della strategia di Lisbona. Il Consiglio, inoltre, sottolinea l’importanza, per la competitività interna ed esterna, dell’attuazione rapida e completa della strategia di Lisbona riveduta.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Non si prevede l’attribuzione di veri e propri poteri normativi.

Tuttavia l’articolo 1, lettera c), implica che la COVIP debba stabilire le istruzioni secondo cui le forme pensionistiche complementari danno comunicazione di aver proceduto agli adeguamenti richiesti dalla nuova disciplina.

 

Coordinamento con la normativa vigente

Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c), da un punto di vista della coerenza formale, richiederebbero che il termine di entrata in vigore della riforma fosse previsto al 1° gennaio 2007 già nella normativa vigente e non solamente in un provvedimento in fieri.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Il decreto-legge in esame è adottato in connessione dell’eventualità, prevista dal disegno di legge C. 1746-bis (legge finanziaria per il 2007), approvato in prima lettura dalla Camera il 19 novembre 2006 (articolo 2, comma 7), dell’anticipazione al 1° gennaio 2007 dell’entrata in vigore della riforma della disciplina della previdenza complementare di cui al D.Lgs. 252 del 2005. Al fine di rendere possibile la corretta e funzionale applicazione della medesima riforma sin dall’inizio del prossimo anno, il decreto-legge in esame prevede quindi misure procedurali urgenti per la fase transitoria.

Si evidenzia tuttavia che il testo del disegno di legge finanziaria per il 2007 approvato dalla Camera contiene delle disposizioni che si sovrappongono a quelle dell’articolo 1 del decreto-legge in esame, disciplinando in maniera differente e incompatibile le questioni relative ai termini per gli adeguamenti delle forme di previdenza complementare alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 252 del 2005 e alla possibilità di ricevere nuove adesioni a seguito di tali adeguamenti.

In particolare, l’articolo 18, comma 388, del testo del ddl finanziaria 2007 approvato dalla Camera modifica il termine del 31 dicembre 2007, previsto dall’articolo 23, comma 3, lettere a) e b) del D.Lgs. 252 del 2005[2], entro cui le forme pensionistiche sono tenute a provvedere ai necessari adeguamenti per conformarsi alla nuova disciplina sulla previdenza complementare, disponendo che tali adeguamenti debbano avvenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 396 del medesimo articolo 18, che stabilirà le modalità di attuazione relative all’espressione di volontà del lavoratore sulla destinazione del T.F.R.. Si consideri, invece, che l’articolo 1 del decreto-legge in esame anticipa al 31 dicembre 2006 il termine di cui alle citate lettere a) e b), n. 2, e al 31 marzo 2007 il termine di cui alla citata lettera b), n. 1.

Inoltre, mentre il del ddl finanziaria per il 2007 approvato dalla Camera prevede che il termine di cui al comma 4[3] del su citato articolo 23 è rideterminato in trentuno giorni dalla data di pubblicazione del medesimo decreto ministeriale, l’articolo 1 del decreto-legge in esame detta una disciplina interamente sostitutiva di cui al medesimo comma 4 (cfr. amplius le schede di lettura).

Pertanto, nel prosieguo dell’iter parlamentare dei due provvedimenti interessati, sarebbe necessario procedere ad un coordinamento delle disposizioni in questione, al fine di evitare una sovrapposizione di norme tra loro incompatibili.

 

Si ricorda, infine, che il Governo il 2 novembre scorso ha trasmesso al Parlamento lo schema di decreto legislativo che, in attuazione della delega di cui all’articolo 29-bis della L. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004), è volto a recepire la direttiva 2003/41/CE relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali e professionali. A tal fine il provvedimento prevede modifiche sia al D.Lgs. 124 del 1993, che attualmente disciplina le forme di previdenza complementare, sia al D.Lgs. 252 del 2005 che ha riformato tale disciplina ma che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2008 (salvo la possibilità di anticipazione al 1° gennaio 2007 di cui al disegno di legge finanziaria 2007).

Impatto sui destinatari delle norme

In base al provvedimento le forme pensionistiche complementari sono chiamate ad effettuare in anticipo, rispetto alle scadenze previste dal D.Lgs. 252 del 2005, gli adeguamenti necessari a conformarsi alla nuova disciplina della previdenza complementare sul piano organizzativo, gestionale e funzionale. In particolare tutte le forme pensionistiche sono tenute ad adeguarsi sulla base delle direttive della COVIP alle norme del D.Lgs. 252 del 2005 già entro il 31 dicembre 2006 e le imprese di assicurazione sono tenute per le forme pensionistiche individuali attuate tramite contratti di assicurazione sulla vita alla predisposizione del relativo regolamento entro la medesima scadenza.

Inoltre, dal 1° gennaio 2007 solamente le forme pensionistiche che abbiano provveduto correttamente e tempestivamente agli adeguamenti richiesti possono raccogliere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del T.F.R.. Le forme pensionistiche, relativamente alle nuove adesioni avvenute nel primo semestre del 2007, potranno ricevere i contributi degli aderenti solamente il 1° luglio 2007 a condizione di aver già ricevuto all’approvazione da parte della COVIP e di aver provveduto alla costituzione del patrimonio autonomo e separato. Per le forme pensionistiche che non ricevono in tempo utile l’approvazione da parte della COVIP, si attribuisce ai nuovi aderenti la possibilità di trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica.

Formulazione del testo

All’articolo 1, comma 1, lettera c), sembrerebbe che la disposizione che concede all’aderente la possibilità di trasferire la propria posizione individuale presso altro fondo pensione anche se non è trascorso il periodo minimo di permanenza di due anni si riferisca solamente ai soggetti che hanno aderito alle forme di previdenza complementare tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007.

 


Schede di lettura


La riforma della previdenza complementare di cui al D.Lgs. 252 del 2005

Il D.Lgs. 252 del 2005, sulla base dei principi e criteri direttivi della legge delega, perché si determini un effettivo decollo della previdenza complementare volto a compensare la riduzione delle future prestazioni pensionistiche pubbliche, interviene con modifiche rilevanti sui vari profili della disciplina della previdenza complementare[4]. Il cd. “secondo pilastro” della previdenza assume infatti una rilevanza decisiva nel medio lungo termine, per assicurare pensioni adeguate ai soggetti attualmente in attività poiché, con l’applicazione del sistema contributivo di calcolo, le pensioni erogate da forme di previdenza obbligatoria saranno sensibilmente più contenute rispetto al passato. Si può, con una certa approssimazione, affermare che il range del tasso di sostituzione tra pensioni e retribuzione passerà da circa il 70-80% (con il sistema retributivo) al 40-60% (con il sistema contributivo).

Il provvedimento introduce pertanto disposizioni volte, in primo luogo, ad aumentare i flussi di finanziamento alla previdenza complementare, tramite una più favorevole tassazione delle prestazioni e un meccanismo di conferimento tacito del TFR, cercando nel contempo di rendere effettiva la competitività tra i vari fondi pensione, aumentando la trasparenza delle condizioni offerte e la trasferibilità della posizione previdenziale, in modo da far beneficiare i destinatari delle migliori condizioni del mercato.

Contestualmente, si introducono norme volte a rendere più affidabile ed efficiente la gestione dei fondi pensione da parte degli organi di amministrazione e controllo (articolo 5) ed a rafforzare la vigilanza della COVIP sulle forme pensionistiche complementari (articoli 18 e 19). Attuando il principio di delega volto a perseguire l’unitarietà e l’omogeneità della vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, il D.Lgs. 252 ha accentrato nella COVIP i poteri volti a perseguire la corretta e trasparente amministrazione e la sana e prudente gestione di tutte le forme pensionistiche complementari, quindi anche su quelle individuali attuate tramite contratti di assicurazione sulla vita. Pertanto anche tali forme pensionistiche sono soggette all’approvazione dei regolamenti da parte della COVIP e sono tenute a comunicare allo stesso organo di vigilanza le condizioni generali dei contratti. Tuttavia su tale impianto normativo ha parzialmente inciso l’articolo 25, comma 3, del D.Lgs. 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni in materia di tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari, che ha espressamente “restituito” all’ISVAP le competenze in materia di sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione, incluse quelle relative ai prodotti assicurativi con finalità previdenziali (in sostanza, le forme pensionistiche individuali di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 252: contratti di assicurazione sulla vita)[5]. Inoltre, si introduce la figura del responsabile del fondo, anche per i fondi negoziali, configurato come un organo autonomo, con funzioni da una parte di supervisione sulla gestione e dall’altra di vigilanza sulla correttezza della gestione a garanzia degli interessi degli aderenti. Ad ulteriore rafforzamento della correttezza della gestione, si prevede un organismo di sorveglianza - i cui membri sono scelti tra gli amministratori indipendenti iscritti in un albo della CONSOB – che svolge il compito di controllo sulla regolarità della gestione complessiva nell’interesse degli aderenti, riferendo alla COVIP su eventuali irregolarità riscontrate.

Si prevedono disposizioni volte a favorire la libera scelta degli iscritti sulla destinazione delle risorse conferite e ad ampliare la “portabilità” della posizione pensionistica. In particolare si prevede che il lavoratore possa scegliere liberamente la forma di previdenza complementare cui destinare la contribuzione, anche nel caso in cui i contratti o accordi collettivi abbiano istituito fondi negoziali (articolo 8). Inoltre viene ridotto a due anni (rispetto ai tre o cinque previsti dalla previgente disciplina) il termine a partire dal quale si può decidere di trasferire la propria posizione presso altra forma pensionistica complementare. Il trasferimento è esente da qualsiasi imposizione fiscale (articolo 14).

Si prevede, inoltre, in linea con il principio diportabilità”, che nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire al fondo pensione e qualora abbia diritto a un contributo del datore di lavoro in base a contratti o accordi collettivi, il contributo medesimo affluisca alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore. Si specifica però che ciò vale solamente nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi. Pertanto, nel testo definitivo del decreto si dà una interpretazione più restrittiva, rispetto allo schema iniziale sottoposto al parere parlamentare, del principio di delega volto a prevedere che “qualora il lavoratore abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro da destinare alla previdenza complementare, detto contributo affluisca alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso”[6].

Come detto, per incentivare l’adesione alla previdenza complementare, si riforma l’imposizione sui fondi pensione e soprattutto sulle prestazioni rendendola più favorevole per gli iscritti (articoli 11 e 17). Di particolare favore per i beneficiari la tassazione tramite l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta sulle prestazioni erogate in forma di capitale o di rendita. L’aliquota è determinata nella misura del 15%, ma può ridursi fino al 9% sulla base dell’anzianità di partecipazione ai fondi pensione. Si consideri che invece la disciplina previgente assimilava le prestazioni erogate dai fondi pensione a redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, prevedendo la tassazione ordinaria per le prestazioni erogate in forma periodica e la tassazione separata per quelle erogate in forma capitale.

Di particolare importanza, inoltre, per incrementare i flussi di finanziamento a forme pensionistiche complementari, l’introduzione di un meccanismo di silenzio-assenso con riferimento al conferimento del trattamento di fine rapporto maturando ai fondi pensione (articolo 8, comma 7). Tale meccanismo opera, con riferimento agli accantonamenti corrispondenti alle quote maturande di trattamento di fine rapporto, nel caso in cui il lavoratore non esprima la propria contrarietà all'adesione alle forme pensionistiche complementari entro il termine di sei mesi dall'assunzione, ovvero entro sei mesi dall’entrata in vigore della nuova disciplina per i soggetti già assunti prima di tale data.

In caso di silenzio, dunque, gli accantonamenti suddetti sono conferiti ad una forma pensionistica complementare. In particolare, la forma destinataria è costituita - salvo diverso accordo aziendale (il quale deve essere notificato al lavoratore) - da quella collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali. Qualora manchi una forma pensionistica della tipologia summenzionata, gli accantonamenti sono conferiti a quella istituita presso l'INPS, mentre altre norme di chiusura sono poste per l'ipotesi opposta di sussistenza di più di una forma pensionistica collettiva interessata.

Nel caso di conferimento tacito, si prevede che il TFR sia investito nella linea a contenuto più prudenziale, in modo da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili ai tassi di rivalutazione del TFR. Tale disposizione è evidentemente diretta a superare le diffidenze che i lavoratori potrebbero nutrire verso l’investimento del TFR nei fondi pensione, riguardo alla maggiore rischiosità dipendente dall’andamento degli investimenti finanziari effettuati dagli stessi fondi.

Per quanto riguarda le imprese, si prevedono (articolo 10) misure di carattere fiscale e contributivo e di agevolazione creditizia volte a compensare il venir meno della disponibilità degli importi accantonati quale TFR.

In particolare:

§      si prevede la deducibilità dal reddito d’impresa di un certo importo dell’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari;

§      si prevede l’esonero, a favore del datore di lavoro, del versamento del contributo al Fondo di garanzia del TFR;

§      si istituisce un Fondo di garanzia[7] volto ad agevolare l’accesso al credito, con tassi agevolati, da parte delle imprese, per compensare la perdita di autofinanziamento imputabile al trasferimento del TRF[8];

§      infine, si prevede la riduzione degli oneri contributivi “impropri” relativi ai rapporti di lavoro, in proporzione alla quota di TFR trasferita[9].

 

La riforma della previdenza complementare, eccetto alcune limitate disposizioni, non è entrata in vigore dal 1° gennaio 2006, come inizialmente previsto nello schema di decreto presentato per i pareri (atto n. 522). In sede di approvazione definitiva del provvedimento, infatti, il Consiglio dei ministri ha deciso di differirne l’entrata in vigore al 1° gennaio 2008[10]. Pertanto fino a tale data (fatta salva l’eventualità dell’anticipazione al 1° gennaio 2007 dell’entrata in vigore della riforma, secondo quanto prevede il disegno di legge finanziaria per il 2007) continuerà ad applicarsi la precedente disciplina, contenuta essenzialmente nel D.Lgs. 124 del 1993.


Contenuto del decreto-legge

L’articolo 1 reca modifiche varie all’articolo 23 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252[11], prevedendo misure procedurali urgenti volte a rendere possibile la corretta e funzionale applicazione della riforma della previdenza complementare sin dall’inizio del prossimo anno, in connessione con l’eventualità dell’anticipazione al 1° gennaio 2007 dell’entrata in vigore della medesima riforma.

Si consideri al riguardo che il testo del ddl C. 1746-bis (legge finanziaria 2007) approvato in prima lettura dalla Camera il 19 novembre 2006, prevede (all’articolo 2, comma 7) l’anticipazione di un anno dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di previdenza complementare introdotte dal D.Lgs. 252 del 2005, fissandola al 1° gennaio 2007 anziché al 1° gennaio 2008.

 

L’articolo 23 del D.Lgs. 252 del 2005 ha stabilito al 1° gennaio 2008 (comma 1) la data di entrata in vigore del provvedimento, eccetto che per alcune disposizioni, che entrano invece in vigore il giorno successivo alla pubblicazione (cioè il 14 dicembre 2005), e cioè:

-       destinazione del contributo di solidarietà al finanziamento della COVIP (articolo 16, comma 2, lettera b));

-       disposizioni in materia di vigilanza della COVIP e compiti della medesima (articoli 18 e 19);

-       stanziamento per il rafforzamento della vigilanza sulle forme pensionistiche complementari (articolo 22, comma 1).

Lo stesso comma 1 ha previsto, inoltre, per i contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2007, l’applicazione della disciplina vigente alla data di pubblicazione del provvedimento in oggetto.

Il comma 2 introduce una disciplina transitoria per le aziende che non sono in possesso dei requisiti per accedere al Fondo di garanzia per il credito di cui all’articolo 10, comma 3. In particolare si prevede che, limitatamente al periodo in cui sussista tale situazione e comunque non oltre un anno dall’entrata in vigore del decreto (quindi non oltre il 31 dicembre 2008), ai lavoratori di tali aziende non si applica la norma relativa al conferimento tacito del T.F.R. (meccanismo del silenzio-assenso) di cui all’articolo 8, comma 7. Resta fermo che i lavoratori in questione possono conferire in maniera esplicita, con dichiarazione di volontà, il T.F.R.; in tal caso l’azienda beneficia delle agevolazioni previste dal citato articolo 10, naturalmente con esclusione dell’accesso al Fondo di garanzia.

Il successivo comma 3 dispone che la COVIP emani, entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto legislativi, le direttive rivolte a tutte le forme pensionistiche, per dare attuazione alle disposizioni dello stesso decreto[12]. In seguito, entro il 31 dicembre 2007 tutte le forme pensionistiche sono tenute ad adeguarsi, sulla base delle direttive COVIP, alle norme del decreto in esame.

In particolare, le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali “attuate prima della predetta data” (cioè prima del 31 dicembre 2007), sono tenute alla costituzione del patrimonio autonomo e separato e alla predisposizione del regolamento da allegare ai contratti di assicurazione, ai sensi dell’articolo 13, comma 3.

Con il comma 4 si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, possano ricevere nuove adesioni, anche tramite conferimento del T.F.R., solamente le forme pensionistiche che hanno provveduto agli adeguamenti necessari e conseguentemente hanno ricevuto la relativa autorizzazione dalla COVIP.

Il comma 5 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le disposizioni dello stesso decreto legislativo, relative alla deducibilità dei premi e dei contributi versati e al regime di tassazione delle prestazioni erogate, si applicheranno anche ai soggetti che a tale data risultano già iscritti a forme pensionistiche complementari.

Il comma 6 prevede che, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, continui ad applicarsi esclusivamente la normativa previgente, fino all’attuazione della specifica delega di cui all’articolo 1, comma 2, lettera p), della L. 243 del 2004.

I commi 7 e 8 recano disposizioni transitorie per le seguenti categorie di lavoratori:

§      lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 1993) e iscritti entro tale data a forme pensionistiche complementari istituite alla data del 15 novembre 1992 (data di entrata in vigore della legge di delega n. 421 del 1992):

-       ai contributi versati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si applicano le disposizioni di carattere tributario stabilite dall’articolo 8, commi 4 e 5;

-       per le prestazioni previdenziali maturate fino al 31 dicembre 2007 si applica il regime tributario vigente a tale data;

-       per le prestazioni previdenziali maturate dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 252, il soggetto interessato può chiedere l’applicazione del regime delle prestazioni previsto. Resta ferma la possibilità di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica in capitale con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2007 “sul montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

§       lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del provvedimento in esame: entro la data del 30 giugno 2008 potranno indicare le modalità di conferimento del TFR alla previdenza complementare, secondo le modalità indicate all’articolo 8, comma 7 (cfr. supra).

 

Il disegno di legge finanziaria per il 2007 approvato dalla Camera, come in precedenza riportato, all’articolo 2, comma 7 dispone l’anticipazione di un anno dell’entrata in vigore della riforma della previdenza complementare; conseguentemente il medesimo disegno di legge modifica le disposizioni transitorie di cui ai commi 1, 5, 7 e 8 dell’articolo 23 del D.Lgs 252 del 2005, sostituendo il riferimento al “1° gennaio 2008” con quello al “1° gennaio 2007” e il riferimento al “31 dicembre 2007” con quello al “31 dicembre 2006”. Conseguentemente a tali modifiche:

§       la data di entrata in vigore del D.Lgs. 252 del 2005 risulta essere il 1° gennaio 2007;

§       continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del D.Lgs. 252 per i contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2006;

§       le disposizioni del D.Lgs. 252 relative alla deducibilità dei premi e dei contributi versati e al regime di tassazione delle prestazioni erogate, si applicheranno, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche ai soggetti che a tale data risultano già iscritti a forme pensionistiche complementari;

§       alle prestazioni pensionistiche maturate entro il 31 dicembre 2006, per i lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 1993) e iscritti entro tale data a forme pensionistiche complementari istituite alla data del 15 novembre 1992, si applicherà il regime tributario vigente alla predetta data;

§       per le prestazioni previdenziali maturate dopo l’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sempre per i lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993, resta ferma la possibilità per il soggetto interessato di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica in capitale con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 sul montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

 

In particolare il comma 1, lettera a), anticipa al 31 dicembre 2006 il termine (attualmente previsto al 31 dicembre 2007) entro cui:

 

§      tutte le forme pensionistiche sono tenute ad adeguarsi, sulla base delle direttive emanate dalla COVIP, alle norme del D.Lgs. 252 del 2005 (ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lettere a));

§      le imprese assicurative sono tenute, per le forme pensionistiche individuali attuate prima della predetta data (cioè entro il 31 dicembre 2006) mediante contratti di assicurazione sulla vita, alla predisposizione del regolamento relativo alle forme pensionistiche individuali (ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lettera b), n. 2).

 

Si ricorda che l’articolo 13 del più volte richiamato D.Lgs. 252 del 2005 definisce le forme pensionistiche individuali e ne disciplina le condizioni.

In particolare, il comma 1 ha stabilito che, ferma restando l’applicazione delle disposizioni riguardanti il finanziamento, le prestazioni e il trattamento tributario della previdenza complementare secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo, le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante:

a)      adesione ai fondi pensione indicati all’articolo 12 (ossia i fondi pensione aperti, già disciplinati dagli articoli 9 e 9-bis del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124);

b)      contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazione autorizzate dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) a operare nel territorio dello Stato, ovvero operanti in esso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi.

Il successivo comma 2 ha disposto che alle forme pensionistiche individuali possono aderire, su base individuale, anche soggetti diversi da quelli indicati all’articolo 2 (lavoratori dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi e liberi professionisti, soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta).

A norma del comma 3, inoltre, i predetti contratti di assicurazione debbono essere corredati da un regolamento, redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato nei termini indicati all’articolo 4, comma 3. Questo regolamento deve disciplinare le modalità di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilità dei costi e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali, nonché le modalità di comunicazione, agli iscritti e alla COVIP, delle attività della forma pensionistica e della posizione individuale. Esso costituisce parte integrante dei contratti di assicurazione stessi. Le imprese assicuratrici debbono comunicare alla COVIP le condizioni generali dei contratti, prima della loro applicazione.

 

Inoltre, alla medesima lettera a) si anticipa al 31 marzo 2007 (rispetto al 31 dicembre 2007 attualmente previsto) il termine entro cui - ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lettera b), n. 1 del D.Lgs. 252/2005 - le imprese di assicurazione, per le medesime forme pensionistiche individuali attuate tramite contratti di assicurazione sulla vita sono tenute alla costituzione del patrimonio autonomo e separato.

 

Conseguentemente, il comma 1, lettera b), aggiungendo un comma 3-bis all’articolo 23 citato, dispone che per le forme pensionistiche di cui all’articolo 12 (fondi pensione aperti) e 13 (forme pensionistiche individuali) le disposizioni previste in materia di responsabile delle forme pensionistiche e di organo di sorveglianza si applicano a decorrere dal 1° luglio 2007.

 

Si ricorda che l’articolo 4 del richiamato D.Lgs 252 disciplina le modalità di costituzione dei fondi pensione e l’autorizzazione all’esercizio degli stessi, modificando in alcuni punti la disciplina di cui all’articolo 4 del D.Lgs. 124 del 1993.

In particolare, il comma 3 del medesimo articolo rivede le previgenti disposizioni in tema di autorizzazione all’esercizio dell’attività, disponendo in primo luogo una riduzione dei termini dei relativi procedimenti amministrativi di competenza della COVIP. In particolare si riduce da novanta a sessanta giorni il termine per il rilascio del provvedimento che concede o nega l’autorizzazione; inoltre, nel caso di richiesta di documentazione integrativa, il termine si riduce da sessanta a trenta giorni rispetto al ricevimento della stessa documentazione.

La COVIP con regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell’autorizzazione, comunque non superiori ad ulteriori trenta giorni rispetto al termine stabilito dall’articolo in esame.

Si conferma, rispetto alla normativa vigente, che con decreto del Ministro del lavoro si determinano: i requisiti formali della costituzione e gli elementi essenziali dello statuto; i requisiti per l’esercizio dell’attività, con particolare riferimento all’onorabilità e alla professionalità degli organi collegiali e del responsabile della forma pensionistica complementare; i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale.

Con riferimento ai requisiti di onorabilità e professionalità, si prevede che il decreto del Ministro del lavoro faccia riferimento ai criteri definiti dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 58 del 1998.

Invece, l’articolo 5 stabilisce le regole relative alla composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari. Tale composizione, ad eccezione dei fondi pensione aperti e delle forme pensionistiche individuali, deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica dei rappresentanti di lavoratori e datori di lavoro.

Tuttavia, per le forme pensionistiche caratterizzate da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione collegiale risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie interessate.

Rispetto alla normativa previgente, si prevede che i componenti dei primi organi collegiali siano nominati in sede di atto costitutivo.

Il comma 2 introduce espressamente la figura del responsabile del fondo, precisando che deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previste dall’apposito decreto del Ministro del lavoro di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b).

Si dispone una disciplina differenziata, per quanto riguarda le incompatibilità specifiche della carica di responsabile del fondo, a seconda della fonte istitutiva delle forme pensionistiche complementari.

In particolare, per le forme pensionistiche negoziali istituite da contratti o accordi collettivi tra lavoratori dipendenti, da accordi tra lavoratori autonomi, da accordi tra soci lavoratori di cooperative e da accordi tra iscritti al fondo di mutualità delle “casalinghe”, l’incarico di responsabile può essere conferito anche al direttore generale ovvero ad uno degli amministratori del fondo.

Invece per i fondi pensione aperti o per le forme pensionistiche complementari individuali, l’incarico di responsabile non può essere attribuito ad uno degli amministratori o ad un dipendente della forma stessa o ad un soggetto legato da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa presso i soggetti istitutori della forma stessa o presso una società collegata.

Contestualmente il responsabile viene investito di un compito di vigilanza sulla correttezza della gestione a garanzia degli interessi degli aderenti, svolgendo quindi un compito parzialmente ausiliario dell’organismo di sorveglianza. Difatti il responsabile (comma 3): verifica che la gestione sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti, nonché nel rispetto della normativa vigente; sulla base delle direttive della COVIP informa la stessa Commissione sull’attività complessiva del fondo (le stesse informazioni sono inviate contemporaneamente all’organismo di sorveglianza); vigila in particolare sul rispetto dei limiti di investimento e sulle operazioni che potrebbero far ravvisare un conflitto di interessi.

Inoltre, come si desume dal comma 6, il rappresentante è tenuto ad informare l’organismo di sorveglianza (cfr. infra) affinché la gestione del fondo avvenga nell’esclusivo interesse degli aderenti.

Il comma 4, per i fondi aperti, prevede l’istituzione di un organismo (rectius: organo) di sorveglianza composto da almeno due membri, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità.

In sede di prima applicazione (sembrerebbe: in sede di nomina dei primi membri, subito dopo l’istituzione dell’organo di sorveglianza), i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, per un incarico non superiore al biennio.

Successivamente, i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, che sono però tenuti ad individuarli tra gli amministratori indipendenti iscritti “all’albo istituito dalla Consob”. Nel caso di adesione collettiva che comporti l’iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l’organismo di sorveglianza è integrato da un rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori (comma 5).

Si prevedono una serie di incompatibilità con altre cariche o prestazioni di lavoro presso i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, in modo da evitare eventuali conflitti d’interesse. Inoltre i membri dell’organismo di sorveglianza non possono possedere cointeressenze nei soggetti istitutori dei fondi pensione aperti.

L’accertamento del mancato possesso di alcuno dei requisiti previsti comporta la decadenza dall’ufficio dichiarata ai sensi del comma 9.

L’”organismo di sorveglianza” svolge un compito di controllo sulla regolarità della gestione complessiva, affinché avvenga nell’interesse degli aderenti, e riferisce alla COVIP e all’organo di amministrazione su eventuali irregolarità riscontrate (comma 6).

 

Il comma 1, lettera c), sostituendo il comma 4 del citato articolo 23, detta alcune importanti regole procedurali che garantiscano un regolare avvio della riforma.

 

Il citato comma 4 prevede che dal 1° gennaio 2008 solamente le forme pensionistiche che hanno provveduto agli adeguamenti richiesti e hanno ottenuto al relativa approvazione dalla COVIP possono ricevere nuove adesioni anche relativamente al finanziamento tramite conferimento del T.F.R..

 

A seguito della sostituzione del comma 4, si dispone quindi che:

§         a decorrere dal 1° gennaio 2007 (data di eventuale anticipazione dell’entrata in vigore della riforma) le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti richiesti dalla riforma, possano ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del T.F.R.;

§         che la COVIP rilasci l’autorizzazione o l’approvazione dei predetti adeguamenti entro il 30 giugno 2007, anche tramite silenzio assenso;

§         relativamente a tali nuove adesioni, viene differito al 1° luglio 2007 l’afflusso alle forme pensionistiche del T.F.R. e dei contributi, anche con riferimento al primo semestre del 2007. Peraltro ricevono il T.F.R. e i contributi in questione solamente le forme pensionistiche che entro il 30 giugno 2007 abbiano ottenuto l’autorizzazione o l’approvazione da parte della COVIP sui predetti adeguamenti ed abbiano altresì provveduto (per le forme pensionistiche individuali attuate tramite contratti di assicurazione sulla vita) alla costituzione del patrimonio autonomo e separato;

§         con riguardo ai lavoratori già iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 124 del 1993) e che aderiscono aforme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 252 del 2005, si dispone che il predetto differimento al 1° luglio 2007 dell’afflusso delle risorse alle forme pensionistiche si applica relativamente al versamento del residuo T.F.R. maturando;

 

Si ricorda che il D.Lgs. 252 del 2005 (articolo 8) innova profondamente la disciplina del finanziamento delle forme pensionistiche complementari, rispetto alle disposizioni del D.Lgs. 124 del 1993.

In primo luogo, si prevede che il finanziamento delle forme pensionistiche complementari possa essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente, nonché attraverso il conferimento del TFR maturando.

Una novità di notevole rilievo è costituita dalla previsione per cui il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari avviene secondo modalità esplicite o tacite. In particolare, è stato introdotto l’istituto del silenzio-assenso: il conferimento del TFR a forme pensionistiche complementari ha luogo solo se il lavoratore non decida diversamente, in maniera espressa, entro sei mesi dalla data di prima assunzione. Per i lavoratori già assunti al momento dell’entrata in vigore del D.Lgs. 252/2005, i sei mesi decorrono dall’entrata in vigore dello stesso decreto. Nel caso in cui decida in maniera esplicita per il conferimento del T.F.R., il lavoratore ha inoltre facoltà di scegliere, sempre entro sei mesi, la forma pensionistica complementare cui destinarlo.

Nel caso di conferimento tacito (silenzio-assenso), a decorrere dal mese successivo alla scadenza prevista, il datore di lavoro trasferisce il T.F.R. maturando dei propri dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del T.F.R. ai fondi istituiti o promossi dalle regioni, ai fondi pensione chiusi previsti dalla contrattazione collettiva,  ai fondi pensione aperti, oppure ai fondi istituiti da regolamenti di enti o aziende. Tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale.

In caso di presenza di più forme pensionistiche previste dai contratti o accordi collettivi, il T.F.R. è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda. Infine, nel caso in cui non siano applicabili i criteri precedenti, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare residuale istituita presso l’INPS.

Specifiche disposizioni, ai sensi del comma 7, lettera c), riguardano i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993, per i quali era già previsto un diverso regime, concernente la possibilità di aderire alle forme pensionistiche complementari attraverso il conferimento parziale del T.F.R.

In particolare, ai richiamati soggetti, nel caso in cui risultino già iscritti a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 252/2005, o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo T.F.R. maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo (ciò vale anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà) alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito (comma 7, lettera c), n. 1)).

Nel caso in cui non risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla stessa data, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, se mantenere il T.F.R. maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il conferimento del TFR, nella misura non inferiore al 50%, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare.

Nel caso in cui tali soggetti non esprimano alcuna volontà, si applicano i criteri di trasferimento del T.F.R. su decritti con riferimento al conferimento tacito.

Al fine di consentire una scelta consapevole del lavoratore circa la destinazione del TFR, si prevede che, prima dell’avvio del periodo di sei mesi per esprimere la volontà sul trasferimento del TFR, il datore di lavoro debba fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Inoltre, trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative al fondo pensione verso il quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre.

 

§         a maggiore garanzia degli aderenti, nel caso in cui entro il 30 giugno 2007 la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto l’autorizzazione o l’approvazione da parte della COVIP sui predetti adeguamenti, si concede la possibilità di trasferire la propria posizione individuale presso altro fondo pensione anche se non è trascorso il periodo minimo di permanenza di due anni.

 

Sembrerebbe che la disposizione in esame si riferisca solamente a coloro che hanno aderito alle forme di previdenza complementare tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007.

 

L'articolo 14 regolamenta la permanenza nel fondo pensione e la cessazione dei requisiti di partecipazione, innovando parzialmente il precedente disposto dell’articolo 10 del decreto 124 del 1993, e rinviando agli statuti ed ai regolamenti dei fondi per le regole di dettaglio relative alle modalità di esercizio inerenti la partecipazione, la portabilità delle posizioni individuali e le eventualità di riscatto delle medesime.

In particolare, il comma 6 conferma il diritto di trasferimento della posizione individuale maturata presso un’altra forma pensionistica, con l’unico limite costituito dall’esclusione della possibilità di effettuare il trasferimento prima di due anni dalla data di partecipazione ad un fondo (nel disposto dell’articolo 10, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 124 del 1993 sono indicati invece tre anni dalla data di adesione o di conclusione del contratto). Viene pertanto disposto che gli statuti e i regolamenti prevedono espressamente la facoltà in questione e che  non possono contenere nessuna clausola limitativa, anche di fatto, di tale diritto di trasferimento, comprese eventuali previsioni di voci di costo volte a ostacolare la portabilità. Resta inteso che nel nuovo fondo scelto dal lavoratore confluiranno sia il TFR maturando sia le contribuzioni a carico del datore di lavoro, entro i limiti e con le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

 

Si evidenzia che il citato disegno di legge finanziaria 2007 approvato dalla Camera contiene delle disposizioni che si sovrappongono a quelle dell’articolo 1 del decreto-legge in esame, disciplinando in maniera differente e incompatibile le questioni relative ai termini per gli adeguamenti delle forme di previdenza complementare alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 252/2005 e alla possibilità di ricevere nuove adesioni a seguito di tali adeguamenti.

 

Si consideri, infatti, che l’articolo 18, comma 388, del testo del ddl finanziaria 2007 approvato dalla Camera, modifica il termine del 31 dicembre 2007, previsto dall’articolo 23, comma 3, lettere a) e b), n. 1 e 2, del D.Lgs. 252 del 2005, entro cui le forme pensionistiche sono tenute a provvedere ai necessari adeguamenti per conformarsi alla nuova disciplina sulla previdenza complementare, disponendo che tali adeguamenti debbano avvenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 396 del medesimo articolo 18, che stabilirà le modalità di attuazione relative all’espressione di volontà del lavoratore sulla destinazione del T.F.R.. Tale previsione del comma 388 si sovrappone a quella dell’articolo 1, lettera a) del decreto-legge in esame che anticipa al 31 dicembre 2006 il termine di cui alle citate lettere a) e b), n. 2 e al 31 marzo 2007 il termine di cui alla citata lettera b, n. 1) (cfr. supra).

Inoltre, il medesimo comma 388 ridetermina in trentuno giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 396 il termine previsto dal comma 4 dell’articolo 23 del D.Lgs 252 del 2005, secondo cui dal 1° gennaio 2008 solamente le forme pensionistiche che hanno provveduto agli adeguamenti richiesti e hanno ottenuto al relativa approvazione dalla COVIP possono ricevere nuove adesioni anche relativamente al finanziamento tramite conferimento del T.F.R.. Invece, come su indicato, l’articolo 1, lettera c) del decreto-legge in esame detta una disciplina interamente sostitutiva del medesimo comma 4 (cfr. supra).

 

Pertanto, nel prosieguo dell’iter parlamentare dei due provvedimenti interessati, sarebbe necessario procedere ad un coordinamento delle disposizioni in questione, al fine di evitare una sovrapposizione di norme tra loro incompatibili.

 

L’articolo 2, per motivi di praticità, “al fine di semplificare gli adempimenti e l’operato della COVIP”, come sottolineato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, sostituisce nel D.Lgs. 252 del 2005 la denominazione “Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari” con la seguente: “Commissione di vigilanza sui fondi pensione”. Viene pertanto confermata la denominazione prevista dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs. 124 del 1993 (articolo 16, comma 2).

 


D.d.L. di conversione del decreto-legge
(A.C. 1952)


 

N. 1952

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal presidente del consiglio dei ministri

(PRODI)

 

e dal ministro del lavoro e della previdenza sociale

(DAMIANO)

 

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

 

Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279, recante disposizioni urgenti in materia di previdenza complementare

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 15 novembre 2006

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Onorevoli Deputati! - Alla fine dello scorso anno è stata approvata, con il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, la nuova disciplina della previdenza complementare; tale decreto prevede l'entrata in vigore di questa riforma al 1 gennaio 2008.

      Tuttavia, in considerazione della necessità di corrispondere con immediatezza all'eventualità, descritta nel disegno di legge finanziaria per il 2007, di un anticipo dell'entrata in vigore del sistema a partire dal 1 gennaio 2007, è urgente l'emanazione di norme procedurali atte a far sviluppare in modo coerente il cosiddetto «secondo pilastro» previdenziale fin dall'inizio del prossimo anno. Senza l'emanazione delle predette norme procedurali sarebbe impossibile garantire un livello di funzionalità adeguata al complesso dei meccanismi di cui si compone il sistema della previdenza complementare.

      L'intervento è contenuto nell'articolo 1, che contiene le necessarie modifiche da apportare all'articolo 23 (Entrata in vigore e norme transitorie) del citato decreto legislativo n. 252 del 2005. In particolare, al comma 1, sono disposti:

          alle lettere a) e b), la definizione dei termini entro i quali i fondi pensione devono procedere ai necessari adeguamenti previsti dal decreto legislativo n. 252 del 2005, affinché possano raccogliere nuove adesioni a far tempo dal 1 gennaio 2007. Entro il 31 dicembre 2006, pertanto, tutti i fondi pensione devono aggiornare i propri statuti e regolamenti, mentre le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita devono prevedere la costituzione del patrimonio autonomo e separato entro il 31 marzo 2007, e applicheranno le disposizioni in materia di responsabile del fondo a decorrere dal 1o luglio 2007. Per i fondi pensione aperti, la data del 1 luglio vale sia per l'applicazione delle norme in materia di responsabile del fondo sia per quelle concernenti l'organismo di sorveglianza;

          alla lettera c), alcune importanti norme procedurali garantiscono, anche in presenza dell'anticipo dell'esecutività della riforma, un ordinato processo di avvio. Pertanto:

              alla forma pensionistica complementare che ha provveduto agli adeguamenti richiesti dal decreto legislativo n. 252 del 2005, è consentito, previa comunicazione alla COVIP, ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR;

              l'autorizzazione o approvazione dei predetti adeguamenti è rilasciata da parte della COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso, entro il 30 giugno 2007;

              l'effettivo afflusso verso i fondi pensione del TFR e dei contributi relativi alle nuovi adesioni alla previdenza complementare avviene a decorrere dal 1 luglio 2007, anche in riferimento alle adesioni avvenute tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2007;

              ad ulteriore tutela del nuovo aderente, qualora la COVIP riscontrasse elementi che impediscano il rilascio delle prescritte approvazioni o autorizzazioni entro il 30 giugno 2007, all'aderente medesimo è consentito trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni.

      Da ultimo, all'articolo 2, al fine di semplificare gli adempimenti e l'operato della COVIP, ne viene confermata l'attuale denominazione di «Commissione di vigilanza sui fondi pensione», evitando, con la prossima entrata in vigore del decreto legislativo n. 252 del 2005, il mutamento del nome in «Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari».

      Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri per la finanza pubblica in quanto incide meramente su attività procedurali che riguardano i fondi pensione.



Allegato

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,

della legge 15 maggio 1997, n. 127)

 

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

 

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

 

      Art. 1. (Ambito di applicazione e definizioni).

(Omissis).

        3. Ai fini del presente decreto s'intendono per:

            a) «forme pensionistiche complementari collettive»: le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12, che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della COVIP, e di cui all'articolo 20, iscritte all'apposito albo, alle quali è possibile aderire collettivamente o individualmente e con l'apporto di quote del trattamento di fine rapporto;

            b) «forme pensionistiche complementari individuali»: le forme di cui all'articolo 13, che hanno ottenuto l'approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali è possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto;

            c) «COVIP»: la Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, istituita ai sensi dell'articolo 18, di seguito denominata: «COVIP»;

            d) «TFR»: il trattamento di fine rapporto;

            e) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

(Omissis).

Art. 23. (Entrata in vigore e norme transitorie).

(Omissis).

        3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto legislativo, la COVIP emana le direttive, a tutte le forme pensionistiche, sulla base dei contenuti del presente decreto legislativo. Entro il 31 dicembre 2007:

            a) tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi, sulla base delle citate direttive, alle norme del presente decreto legislativo;

            b) le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali attuate prima della predetta data mediante contratti dl assicurazione sulla vita, provvedono:

                1) alla costituzione del patrimonio autonomo e separato di cui all'articolo 13, comma 3, con l'individuazione degli attivi posti a copertura dei relativi impegni secondo criteri di proporzionalità dei valori e delle tipologie degli attivi stessi;

                2) alla predisposizione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 3.

        4. A decorrere dal 1o gennaio 2008, solo le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti richiesti e hanno ricevuto la relativa autorizzazione o approvazione anche tramite procedura di silenzio-assenso, da parte della COVIP, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR.

(Omissis).




 



disegno di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1.

 

      1. È convertito in legge il decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279, recante disposizioni urgenti in materia di previdenza complementare.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2006(*).

 

Disposizioni urgenti in materia di previdenza complementare.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

        Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere il tempestivo adeguamento delle forme pensionistiche complementari alla nuova disciplina recata dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tenuto conto dell'anticipata entrata in vigore della predetta disciplina al 1o gennaio 2007;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2006;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

 

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1.

(Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252).

 

        1. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) al comma 3, le parole: «Entro il 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2006 per quanto concerne gli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), ed entro il 31 marzo 2007 per quanto concerne gli adeguamenti di cui alla lettera b), n. 1)»;

              b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        «3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile della forma pensionistica e dell'organismo di sorveglianza si applicano a decorrere dal 1o luglio 2007.»;

              c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        «4. A decorrere dal 1o gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti di cui alle


        (*) Si veda, altresì, il Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2006. lettere a) e b), n. 2), del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. Relativamente a tali adesioni, le forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera b), l'autorizzazione o approvazione in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresì provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. 1), ricevono, a decorrere dal 1o luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi eventualmente previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 ed il 30 giugno 2007. Con riguardo ai lavoratori di cui all'articolo 8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento si applica relativamente al versamento del residuo TFR. Qualora la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o approvazione, all'aderente è consentito trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6.».

 

Articolo 2.

(Disposizioni concernenti la COVIP).

 

      1. All'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione di vigilanza sui fondi pensione».

 

Articolo 3.

(Entrata in vigore).

 

      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 13 novembre 2006.

 

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Mastella.

 

 




[1]     Procedura di infrazione n. 2005/985

 

[2]     Si ricorda che l’articolo 23, comma 3, lettere a) e b) prevede che entro il 31 dicembre 2007:

§          tutte le forme pensionistiche sono tenute ad adeguarsi, sulla base delle direttive emanate dalla COVIP, alle norme del D.Lgs. 252 del 2005 (lettera a));

§          le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali attuate prima della predetta data (cioè entro il 31 dicembre 2007) mediante contratti di assicurazione sulla vita,, sono tenute alla costituzione del patrimonio autonomo e separato (lettera b), n. 1);

§          le imprese assicurative sono tenute, per le medesime forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, alla predisposizione del regolamento relativo alle forme pensionistiche individuali (lettera b), n. 2).

[3]     Il comma 4 del citato articolo 23 prevede che dal 1° gennaio 2008 solamente le forme pensionistiche che hanno provveduto agli adeguamenti richiesti e hanno ottenuto al relativa approvazione dalla COVIP possono ricevere nuove adesioni anche relativamente al finanziamento tramite conferimento del T.F.R..

[4]     Si evidenzia la particolarità per cui il D.Lgs. 252 non si limita a novellare il D.Lgs. 124 del 1993, che precedentemente in sostanza conteneva la disciplina dei fondi pensione, ma predispone un nuovo testo organico della previdenza complementare procedendo contestualmente all’abrogazione dello stesso D.Lgs. 124 del 1993.

[5]    Il comma 3 dell’articolo 25 della L. 262 del 2005 inoltre prevede che le competenze in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti sono esercitate dalla COVIP compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio (su cui è invece competente la CONSOB). Restano ferme le competenze in materia di tutela della concorrenza su tutte le forme pensionistiche complementari attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

[6]     Si consideri infatti che il testo iniziale dello schema di decreto (atto n. 522) prevedeva una portabilità per così dire “automatica” del contributo del datore di lavoro, quindi non dipendente dalla eventuale previsione dei contratti collettivi.

[7]     Tale Fondo è stato istituito dall’articolo 8 del D.L. 203 del 2005. L’articolo 10 del D.Lgs  252 del 2005 ha previsto una disciplina delle modalità di funzionamento del Fondo di garanzia.

[8]     Si consideri tuttavia che il disegno di legge finanziaria 2007, approvato dalla Camera il 19 novembre scorso, modificando sia l’articolo 10 del D.Lgs 252 del 2005 sia l’articolo 8 del D.L. 203 del 2005, implicitamente prevede la soppressione di tale Fondo di garanzia.

[9]     Si introduce una disciplina transitoria per le aziende che non sono in possesso dei requisiti per accedere al Fondo di garanzia per il credito. In particolare si prevede che, limitatamente al periodo in cui sussista tale situazione e comunque non oltre un anno dall’entrata in vigore del decreto (quindi non oltre il 31 dicembre 2008), ai lavoratori di tali aziende non si applica la norma relativa al conferimento tacito del T.F.R. (meccanismo del silenzio-assenso). Resta fermo che i lavoratori in questione possono conferire in maniera esplicita, con dichiarazione di volontà, il T.F.R.; in tal caso l’azienda beneficia delle agevolazioni previste dall’articolo 10, naturalmente con esclusione dell’accesso al Fondo di garanzia.

[10]    L’entrata in vigore del D.Lgs. 252 del 2005 è stabilita al 1° gennaio 2008, eccetto che per alcune limitate disposizioni che invece sono già entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione (cioè il 14 dicembre 2005), tra cui come detto figurano le disposizioni in materia di vigilanza della COVIP e compiti della medesima di cui agli articoli 18 e 19.

 

[11]   Recante Disciplina delle forme pensionistiche complementari.

[12]    Le direttive in questione sono state emanate con dalla COVIP con delibera del 28 giugno 2006.