Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto - (A.C. n. 2298)
Riferimenti:
AC n. 2298/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 201
Data: 19/06/2007
Descrittori:
AMIANTO   LAVORI INSALUBRI E PERICOLOSI
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto

(A.C. n. 2298)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 201

 

 

19 giugno 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Lavoro

 

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File: LA0235


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  4

Elementi per l’istruttoria legislativa  5

§      Necessità dell’intervento con legge  5

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  5

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  5

§      Impatto sui destinatari delle norme  6

§      Formulazione del testo  6

Schede di lettura

Quadro normativo  9

Il contenuto della proposta di legge  14

Proposta di legge

§      A.C. 2298, (on. Pignataro ed altri), Estensione dei benefici previdenziali previsti per i lavoratori esposti all’amianto, a coloro che sono stati collocati in quiescenza prima dell’entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257  19

 

Normativa nazionale

§      D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277.  Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della L. 30 luglio 1990, n. 212. (Artt. 22-37)27

§      L. 27 marzo 1992, n. 257 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.41

§      D.L. 5 giugno 1993, n. 169 Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto.56

§      D.L. 30 settembre 2003, n. 269 Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici. (art. 47)58

§      L. 24 dicembre 2003, n. 350. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004). (Artt. 3, co. 132)60

§      D.M. 27 ottobre 2004 Attuazione dell'articolo 47 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.62

§      L. 23 dicembre 2005, n. 266. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). (Art. 1, co. 567)66

§      D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257. Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.67

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 2298

Titolo

Estensione dei benefìci previdenziali previsti per i lavoratori esposti all'amianto, a coloro che sono stati collocati in quiescenza prima dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257

Iniziativa

On. Pignataro ed altri

Settore d’intervento

Previdenza

Iter al Senato

no

Numero di articoli

5

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

23 febbraio 2007

§       annuncio

26 febbraio 2007

§       assegnazione

2 maggio 2007

Commissione competente

11ª Lavoro pubblico e privato

Sede

referente

Pareri previsti

1ª Affari costituzionali

5ª Bilancio

12ª Affari sociali

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

La proposta di legge A.C. 2298 (Pignataro ed altri) è volta ad estendere i benefici previdenziali previsti per i lavoratori che, in relazione allo svolgimento della prestazione lavorativa, siano stati esposti all’amianto, anche a coloro i quali siano stati collocati in quiescenza prima dell’entrata in vigore della L. 27 marzo 1992, n. 257. Si ricorda al riguardo che l’articolo 13 della L. 257 del 1992, e successive modificazioni, prevede una serie di misure di sostegno per i lavoratori esposti all’amianto, tra cui (commi 6-8) l’applicazione, ai periodi di contribuzione obbligatoria relativi all’esposizione all’amianto, di un coefficiente di moltiplicazione ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche.

La proposta di legge dispone pertanto che i lavoratori esposti all’amianto collocati in quiescenza prima dell’entrata in vigore della L. 257 del 1992 che intendono avvalersi dei benefici previdenziali in questione, sono tenuti a presentare apposita domanda alla gestione previdenziale presso cui sono iscritti entro il 15 giugno 2008. In ogni caso i benefici previdenziali derivanti dall’applicazione del provvedimento in esame non danno luogo alla corresponsione di arretrati.

Relazioni allegate

Trattandosi di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, alla medesima è allegata solamente la relazione illustrativa.

 


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge è necessario, trattandosi di modificare una disciplina contenuta appunto in atti con forza di legge (tra cui, principalmente, l’articolo 13 della L. 257 del 1992, e successive modificazioni). L’intervento inoltre, determinando nuovi e ulteriori oneri rispetto alla normativa vigente, richiede necessariamente un atto di legge ai sensi dell’articolo 81, comma 4, della Costituzione.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge, recando norme relative all’attribuzione di benefici previdenziali, riguarda una materia riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione (“previdenza sociale”).

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Per quanto riguarda la disciplina dei rischi derivanti dalle attività lavorative che comportano l’esposizione ad amianto, si ricorda che l’articolo 13, commi da 6 a 8, della L. 257 del 1992, e successive modificazioni, concede un beneficio previdenziale a determinate categorie di lavoratori che durante l’attività lavorativa siano stati esposti all’amianto. Tale beneficio consiste nell’applicazione, ai periodi di contribuzione obbligatoria relativi all’esposizione all’amianto, di un coefficiente di moltiplicazione ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche.

La proposta di legge in esame, senza novellare la normativa vigente, è volta ad estendere tale beneficio previdenziale anche a coloro i quali siano stati collocati in quiescenza prima dell’entrata in vigore della L. 257 del 1992.

Impatto sui destinatari delle norme

La proposta di legge estende i benefici previdenziali previsti per i lavoratori che durante l’attività lavorativa siano stati esposti all’amianto anche a coloro che non ne hanno potuto usufruire essendo andati in pensione prima dell’entrata in vigore della L. 257 del 1992. Pertanto anche tali lavoratori si vedrebbero riconosciuta la maggiorazione contributiva prevista dall’articolo 13 della L. 257 del 1992, con il conseguente incremento del trattamento pensionistico. Tuttavia tale incremento viene attribuito solamente ex nunc, prevedendosi che non spetta il diritto agli arretrati.

Formulazione del testo

All’articolo 1, si osserva che la definizione di “lavoratori esposti all’amianto” andrebbe meglio coordinata con la disciplina generale relativa ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto, che viene richiamata dal provvedimento in esame al fine di estenderne l’ambito soggettivo di applicazione. Si consideri infatti che tale disciplina, con particolare riferimento all’articolo 13 della L. 257 del 1992, e successive modificazioni, già individua compiutamente le caratteristiche dell’attività lavorativa che comporta l’esposizione all’amianto ai fini di usufruire dei suddetti benefici previdenziali.

L’articolo 4 dispone che i benefici previdenziali derivanti dall’applicazione del provvedimento in esame non danno luogo alla corresponsione di arretrati. Andrebbe tuttavia chiarito se l’incremento del trattamento pensionistico derivante dall’attribuzione dei benefici previdenziali in questione decorra dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame o piuttosto dalla data di presentazione della domanda ai sensi dell’articolo 3.

 

 


Schede di lettura


Quadro normativo

Per quanto riguarda la disciplina dei rischi derivanti dalle attività lavorative che comportano l’esposizione ad amianto, si ricorda che l’articolo 13, commi 6, 7 e 8, della L. 27 marzo 1992, n. 257[1], e successive modificazioni, concede un beneficio previdenziale a determinate categoria di lavoratori che durante l’attività lavorativa siano stati esposti all’amianto.

Tale beneficio consiste nell’applicazione, ai periodi di contribuzione obbligatoria relativi all’esposizione all’amianto, di un coefficiente di moltiplicazione ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche. In particolare:

·         ai periodi di prestazione lavorativa nelle miniere e nelle cave di amianto si applica il coefficiente di 1,5 (comma 6);

·         al periodo di esposizione all’amianto, nel caso di contrazione di malattia professionale documentata dall’INAIL a causa della medesima esposizione, si applica il coefficiente di 1,5 (comma 7);

·         all’intero periodo di esposizione all’amianto soggetto alla relativa assicurazione INAIL, purché di durata superiore a 10 anni, si applica il coefficiente di 1,25 (comma 8),utile solamente ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.Si ricorda tuttavia che, sino al 1° ottobre 2003 (cioè sino al giorno antecedente all’entrata in vigore del D.L. 269 del 2003), era invece previsto un coefficiente pari all’1,5 che si applicava anche ai fini della maturazione del diritto di accesso alla pensione (cfr. infra).

 

L’applicazione della disposizione di cui all’articolo 13, comma 8, della L. 257 del 1992 (nella formulazione vigente prima della modifica introdotta dal già citato decreto-legge n. 269 del 2003) ha dato luogo a notevoli problemi interpretativi per l’individuazione dei relativi beneficiari. Sul punto è intervenuto il Ministero del lavoro, il quale, nel corso della XIII legislatura, ha istituito un apposito tavolo tecnico ed ha emanato circa 150 atti di indirizzo rivolti all’INAIL con i quali sono state individuate le singole aziende, e i singoli reparti all’interno delle stesse, alle quali si ritiene applicabile il citato articolo 13, comma 8, della L. 257 del 1992. Sulla base di tali atti di indirizzo, l’INAIL ha poi rilasciato ai lavoratori interessati le certificazioni attestanti il diritto al beneficio e alcuni lavoratori hanno iniziato a percepire il trattamento pensionistico. Diversi datori di lavoro hanno però ritenuto che tali atti di indirizzo comportassero una disparità di trattamento sia all’interno di una stessa azienda, sia tra diverse aziende, per cui si è cerato un notevole contenzioso. Per risolvere il contenzioso è intervenuto quindi l’articolo 18, comma 8, della L. 31 luglio 2002, n. 179, il quale ha confermato la validità delle certificazioni rilasciate dall’INAIL antecedentemente alla data di entrata in vigore della medesima L. 179 sulla base degli atti di indirizzo emessi dal Ministero del lavoro per l’individuazione dei lavoratori che hanno diritto ai benefici previdenziali sopra illustrati. Scopo della norma è stato dunque quello di dare certezza ai lavoratori che hanno ricevuto dall’INAIL le suddette certificazioni.

L’articolo 47 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269[2], convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, come detto, ha modificato in pejus la disciplina concernente i benefici previdenziali, riducendo la misura del coefficiente di moltiplicazione dei periodi contributivi a favore dei lavoratori esposti all’amianto da 1,5 a 1,25, con decorrenza dal 1° ottobre 2003. Il nuovo coefficiente inoltre deve applicarsi, con la medesima decorrenza, soltanto per la determinazione della misura del trattamento previdenziale e non anche per la maturazione dei requisiti di accesso alla pensione (i cosiddetti requisiti minimi contributivi). Quindi, mentre per le ipotesi di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 13 della L. 257 del 1992, il coefficiente resta pari a 1,5 ed ha effetto solo per la maturazione del diritto, per la fattispecie relativa all’esposizione all’amianto per un periodo di esposizione superiore a 10 anni, il valore del coefficiente viene ridotto a 1,25, ed è valido solo ai fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche.

L’articolo 47 del D.L. 269 del 2003 ha inoltre previsto che le nuove misure si applicassero anche ai lavoratori a cui fossero state rilasciate le certificazioni dall'INAIL relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti di indirizzo emanati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima dell'entrata in vigore del D.L. 269 del 2003, ovvero prima del 1° ottobre 2003[3]. Sono comunque fatte salve le disposizioni previgenti per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del richiamato D.L. 269, il diritto alla pensione anche con i benefici previdenziali riconosciuti per l’esposizione all’amianto, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.

Tale articolo peraltro ha inteso estendere la rivalutazione del periodo di esposizione all’amianto ai fini pensionistici anche ai lavoratori non coperti dall’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL. Si prevede infatti che il beneficio viene riconosciuto in favore dei lavoratori (tutti i lavoratori, anche quelli non assicurati presso l’INAIL) che siano stati esposti (per un periodo superiore a 10 anni) all'amianto "in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno". Resta fermo che tali limiti non concernono i soggetti per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell’esposizione all’amianto, secondo quanto previsto dal testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. La sussistenza dell'esposizione all'amianto e la sua durata devono essere accertate e certificate dall'INAIL.

È stato disposto l’obbligo, infine, per i lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefìci, di presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale contenente le modalità di attuazione dell’articolo in oggetto[4], a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.

Sulla materia in esame è intervenuto in seguito l’articolo 3, comma 132, della L. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) che ha provveduto a ripristinare le disposizioni concernenti i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto, di cui all’articolo 13, comma 8, della L. 257 del 1992, vigenti anteriormente al 2 ottobre 2003 - data di entrata in vigore del D.L. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla L. 326 del 2003, che ne aveva modificato la disciplina - a favore dei lavoratori che abbiano maturato il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della L. 257 del 1992 o presentato domanda di riconoscimento all’INAIL entro il 2 ottobre 2003 ovvero abbiano ottenuto sentenze favorevoli per le cause già avviate entro la medesima data.

Il suddetto articolo 3, comma 132, inoltre, precisa che restano valide le certificazioni già rilasciate dall’INAIL.

Pertanto, per il combinato disposto dell’articolo 47, comma 6-bis del D.L. 269 del 2003 e dall’articolo 3, comma 132, della L. 350 del 2003, le disposizioni previgenti al D.L. 269 continuano ad applicarsi in favore dei lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, alternativamente:

-      abbiano già ottenuto il riconoscimento, in sede giudiziaria o amministrativa, del beneficio previdenziale in oggetto;

-      abbiano già presentato domanda all’INAIL per il rilascio del certificato attestante lo svolgimento di attività lavorative con esposizione ultradecennale all’amianto;

-      abbiano già maturato il diritto alla pensione anche con contributi riconosciuti per lavorazioni esposte all’amianto ;

-      abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento;

-      siano percettori di trattamenti di mobilità.

In questi casi la misura del coefficiente di moltiplicazione per il periodo di esposizione all’amianto è ancora pari a 1,5 e vale sia per il raggiungimento del diritto sia per la determinazione della misura della pensione.

Si consideri inoltre che con l’articolo 3, comma 133, della citata L. 350 del 2003 i benefici previdenziali previsti dalla L. 257 del 1992 a favore dei lavoratori esposti all’amianto sono stati estesi – a decorrere dal 2004 – anche ai lavoratori dello stabilimento ex ACNA di Cengio che siano stati esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, indipendentemente dal periodo di esposizione al rischio.

Le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal D.L. 269 del 2003 sono state quindi stabilite con il D.M. 27 ottobre 2004 che ha previsto una disciplina a doppio binario, distinguendo tra i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 sono stati esposti all’amianto per periodi lavoratori non soggetti all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL e quelli che, invece, sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi soggetti all’assicurazione INAIL e che hanno maturato, sempre alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali[5].

Pertanto per i lavoratori non soggetti all’assicurazione INAIL si applica il disposto dell’art. 47 del citato D.L. 269 e, pertanto, la maggiorazione di un anno di contribuzione si verifica ogni quattro anni di contribuzione anziché ogni due (coefficiente pari a 1,25 anziché 1,50).

I lavoratori soggetti all’assicurazione INAIL devono presentare domanda all’INAIL (entro il 15 giugno 2005) solo nel caso in cui non lo abbiano già fatto. A questi soggetti si applica la disciplina previgente al D.L. 269 del 2003.

Il decreto ministeriale precisa infine che l’anzianità complessiva utile ai fini pensionistici, conseguita con l’attribuzione dei benefici previdenziali derivanti dall’esposizione all’amianto, non può comunque risultare superiore a 40 anni, ovvero al limite massimo stabilito dai regimi pensionistici di appartenenza (qualora sia inferiore a 40 anni).

 

Giova segnalare ancora che l’articolo 1, comma 567, della L. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) detta una disciplina particolare per quanto riguarda le competenze alla certificazione dell’esposizione all’amianto per i lavoratori marittimi assicurati presso l’IPSEMA.

Si prevede quindi che, per i lavoratori marittimi, la sussistenza e la durata dell’esposizione all’amianto siano accertate e certificate dall’IPSEMA e non più, come prevedeva la normativa previgente[6], dall’INAIL, con la precisazione che comunque restano valide le domande di certificazione già presentate all’INAIL, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia del 27 ottobre 2004, in attuazione dell’articolo 47 del D.L. 269 del 2003[7].

Da ultimo si ricorda che con il D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 si èprovveduto[8] al recepimento della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.

Il menzionato decreto legislativo, al fine di dare attuazione alla normativa comunitaria, ha provveduto ad inserire nel D.Lgs. 626 del 1994 il nuovo Titolo VI-bis con cui (fermo restando quanto previsto dalla L. 257 del 1992) viene introdotta una nuova disciplina relativa alla protezione dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto, provvedendo contestualmente ad abrogare il Capo III del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, recante la precedente disciplina in materia.


 

Il contenuto della proposta di legge

La proposta di legge A.C. 2298 (Pignataro ed altri) è volta ad estendere i benefici previdenziali già previsti per i lavoratori che, in relazione allo svolgimento della prestazione lavorativa, siano stati esposti all’amianto, anche a coloro i quali siano stati collocati in quiescenza prima dell’entrata in vigore della L. 27 marzo 1992, n. 257.

Si ricorda infatti che l’articolo 13 della L. 257 del 1992, e successive modificazioni, prevede una serie di misure di sostegno per i lavoratori esposti all’amianto, tra cui (commi 6-8) l’applicazione, ai periodi di contribuzione obbligatoria relativi all’esposizione all’amianto, di un coefficiente di moltiplicazione ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche (cfr. supra).

La pdl in esame consta di cinque articoli, che si passa di seguito ad illustrare.

L’articolo 1 preliminarmente prevede che, ai fini del provvedimento in esame,si intendono per lavoratori esposti all’amianto i lavoratori che a qualsiasi titolo hanno manipolato l’amianto nello svolgimento della propria attività lavorativa o che, comunque, sono entrati a contatto con tale sostanza nociva in modo diretto o indiretto.

Si osserva che tale definizione andrebbe meglio coordinata con la disciplina generale relativa ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto, che viene richiamata dal provvedimento in esame al fine di estenderne l’ambito soggettivo di applicazione. Si consideri infatti che tale disciplina, con particolare riferimento all’articolo 13 della L. 257 del 1992, e successive modificazioni, già individua compiutamente le caratteristiche dell’attività lavorativa che comporta l’esposizione all’amianto ai fini di usufruire dei suddetti benefici previdenziali.

 

L’articolo 2 estende il godimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente in materia di pensionamento di lavoratori esposti ad amianto, anche a coloro i quali sono stati collocati in quiescenza prima dell’entrata in vigore della L. 257 del 1992.

 

Nella relazione illustrativa si legge che, da studi effettuati dai sindacati, risulterebbe che all’incirca il 20% dei lavoratori esposti all’amianto sono andati in pensione prima dell’entrata in vigore della L. 257 del 1992. In termini assoluti, si tratterebbe di circa 3.000 lavoratori esclusi dall’applicazione dei benefici previdenziali relativi all’esposizione all’amianto.

 

L’articolo 3 dispone che i lavoratori esposti all’amianto collocati in quiescenza prima dell’entrata in vigore della L. 257 del 1992 che intendono avvalersi della disposizione di cui all’articolo 2, sono tenuti a presentare apposita domanda alla gestione previdenziale presso cui sono iscritti entro il 15 giugno 2008. La presentazione di tale domanda deve avvenire secondo le modalità previste dall’articolo 47 del D.L. 269 del 2003 e dal D.M. 27 ottobre 2004 recante norme di attuazione dello stesso articolo 47 (cf. supra).

 

L’articolo 4 dispone che i benefici previdenziali derivanti dall’applicazione del provvedimento in esame non danno luogo alla corresponsione di arretrati.

La disposizione è volta evidentemente a stabilire che l’incremento del trattamento pensionistico, derivante dall’estensione dei benefici previdenziali per l’esposizione all’amianto ai lavoratori andati in pensione prima dell’entrata in vigore della L. 257 del 1992, spetta solamente ex nunc.

Andrebbe tuttavia chiarito se l’incremento del trattamento pensionistico decorra dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame o piuttosto dalla data di presentazione della domanda ai sensi dell’articolo 3.

 

Si consideri che la relazione illustrativa evidenzia che la mancata corresponsione degli arretrati viene prevista per contenere gli oneri finanziari relativi al primo esercizio finanziario di entrata in vigore della norma, auspicando però che nel corso dell’iter parlamentare si possa riuscire a reperire le risorse per riconoscere anche gli arretrati, che determinerebbero, sempre secondo la relazione, un ulteriore onere di circa 80 milioni di euro (ipotizzando un “valore risarcitorio” per ogni singolo lavoratore interessato di circa 15.000-18.000 euro).

 

L’articolo 5, infine, contiene la clausola di copertura finanziaria del provvedimento, disponendo che all’onere derivante dal medesimo, valutato in 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007, si provveda, con riferimento al bilancio triennale 2007-2009[9], tramite una corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, a tal fine utilizzando l’accantonamento del Ministero dell’economia.

 


Proposta di legge


 

N. 2298

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato

FERDINANDO BENITO PIGNATARO, CRAPOLICCHIO, SGOBIO, DILIBERTO, BELLILLO, CANCRINI, CESINI, DE ANGELIS, GALANTE, LICANDRO, NAPOLETANO, PAGLIARINI, SOFFRITTI, TRANFAGLIA, VACCA, VENIER, AMENDOLA, AURISICCHIO, BARANI, BORGHESI, BURTONE, CARTA, CASTAGNETTI, CRISCI, FADDA, GIANNI FARINA, FEDI, FRIGATO, GRASSI, GRILLINI, LAGANÀ FORTUGNO, LOMAGLIO, LONGHI, MARCHI, OLIVERIO, LEOLUCA ORLANDO, RUGGERI, SAMPERI, SASSO, SUPPA

¾

 

Estensione dei benefìci previdenziali previsti per i lavoratori esposti all'amianto, a coloro che sono stati collocati in quiescenza prima dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257

 

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Presentata il 23 febbraio 2007

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Onorevoli Colleghi! - La materia dei benefìci connessi all'esposizione ad amianto consta di un insieme di disposizioni agevolative in termini previdenziali dei lavoratori che, in relazione allo svolgimento della prestazione lavorativa, si trovino esposti a fattori di rischio per la propria salute, per effetto delle sostanze (polveri di amianto) contenute nei materiali con cui vengono direttamente o indirettamente a contatto.

      I benefìci pensionistici riconosciuti ai lavoratori esposti all'amianto hanno subìto un'evoluzione normativa conseguente a una mutata concezione della pericolosità del materiale impiegato nel corso dell'attività lavorativa che, oltre a non essere più considerato una sostanza suscettibile di applicazioni industriali vantaggiose, risulta, per converso, inserito nel novero delle sostanze pericolose e nocive per l'organismo umano.

      Per quanto riguarda la disciplina dei rischi derivanti dalle attività lavorative che comportano l'impiego di amianto come materia prima, o che espongono alle polveri di amianto pur non comportandone l'estrazione o l'impiego, la fonte principale è la legge 27 marzo 1992, n. 257. L'articolo l3 di questa legge dispone le misure per il riconoscimento del carattere usurante di queste lavorazioni, individuando nel moltiplicatore 1,5 la misura di maggiorazione contributiva ai fini del raggiungimento anticipato del pensionamento per i lavoratori esposti. Al comma 8 del medesimo articolo 13, però, si limita questo riconoscimento ai soli lavoratori che abbiano prestato opera per più di dieci anni in queste attività a rischio. Con il decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, è stata apportata una modifica alla sfera dei destinatari del beneficio pensionistico in argomento. Beneficiari della rivalutazione contributiva, a seguito della modifica, sono tutti i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto, o possano far valere un periodo di esposizione all'amianto superiore a dieci anni, ancorché non occupati nel settore dell'amianto (ossia, anche non dipendenti da imprese che utilizzano o estraggono amianto). Successivamente, l'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come modificato in sede di conversione dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha modificato la disciplina dettata dalla legge n. 257 del 1992. Infatti, il citato articolo 47, superando la preclusione presente nella previgente disciplina, estende ai lavoratori non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) il beneficio consistente nella rivalutazione del periodo di esposizione all'amianto ai fini pensionistici, fissando un termine di decadenza per la presentazione all'INAIL della domanda di rilascio della certificazione di esposizione all'amianto alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione (15 giugno 2005).

      Infine, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 2004, riguardante le modalità di attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, all'articolo 1 dispone: «I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL, hanno diritto ai benefìci previdenziali derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e con le modalità stabilite dal presente decreto».

      Nonostante l'apprezzabile variegata disciplina normativa in materia, è necessario e doveroso prevedere una forma di risarcimento soprattutto per quei lavoratori che, ai sensi della legge n. 257 del 1992, non hanno avuto il riconoscimento di alcun beneficio previdenziale. La presente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di estendere il godimento dei benefìci previdenziali anche a quei lavoratori esposti all'amianto che sono andati in pensione prima dell'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992. Occorre ricordare infatti, che alla data del 1o ottobre 2003 erano oltre 228.000 le domande presentate all'INAIL, delle quali 109.954 hanno avuto esito positivo, 89.229 hanno avuto esito negativo e 28.817 sono ancora in fase di istruttoria. Successivamente, anche a causa delle modifiche introdotte alla legge n. 257 del 1992 dall'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, alla data del 15 giugno 2005, sono state presentate all'INAIL ben 236.593 domande, delle quali 35.089 sono state accolte e 18.986 sono state respinte.

      Da studi fatti dai sindacati, risulta che circa il 20 per cento di chi ha svolto attività lavorativa esposto all'amianto si è congedato prima dell'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, non potendo pertanto godere dei benefìci previdenziali che proprio da allora sono stati garantiti ai lavoratori che nel corso della propria vita avevano prestato opera per più di dieci anni in queste attività a rischio.

      Attualmente si potrebbe ipotizzare un numero di circa 3.000 lavoratori esclusi dall'applicazione dei benefìci, sebbene, con significativa probabilità, a rischio elevato per la prolungata esposizione.

      Questa discriminazione grave deve essere sanata, prevedendo una autonoma normativa che provveda a porre fine a un'ingiustizia sociale mai seriamente affrontata e risolta.

      La proposta di legge de quo vuole parzialmente rendere giustizia a chi è rimasto privo di tutela giuridica, considerando che nei prossimi decenni, stante il lungo periodo di latenza della malattia, anche superiore ai trenta anni, si avrà un forte incremento dei decessi provocati dall'amianto, che raggiungerà l'apice tra il 2015 e il 2030, e secondo alcuni esperti, persino nel 2040.

      Una legge di civiltà, dunque, al fine di tentare di riparare ai tanti torti umani, rispetto ai quali la politica deve rispondere e assumersi le proprie responsabilità, nella speranza che in futuro si possa meglio fare opera di prevenzione piuttosto che riparatoria, considerando anche il fatto che purtroppo, per quasi un decennio, sono rimasti inattuati aspetti fondamentali della legge, come la mappatura della presenza dell'amianto nel nostro Paese, la previsione dei piani regionali di bonifica e la creazione del registro degli ex esposti.

      La presente proposta di legge dà, all'articolo 1, una definizione dei lavoratori che sono stati esposti all'amianto, che sono ovviamente tali a prescindere dalla data del pensionamento e che per evidenti ragioni hanno il diritto di godere dei benefìci previdenziali previsti dalle leggi in materia.

      L'articolo 2 estende tali benefìci ai lavoratori che hanno prestato opera per più di dieci anni in attività esposti all'amianto e che hanno cessato di lavorare in data antecedente all'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257.

      L'articolo 3, infine, prevede altresì la riapertura dei termini, fino al 15 giugno 2008, per presentare le domande ai fini del riconoscimento dei benefìci previdenziali.

  Il valore risarcitorio per singola unità lavorativa può aggirarsi intorno a importi sommariamente ipotizzabili nella misura di circa 15.000-18.000 euro cadauno, pari a una somma complessiva di circa 80 milioni di euro. Il tutto a fronte di un elevato rischio per la salute e di un'aspettativa di vita notevolmente ridotta rispetto alla media nazionale.

      La presente proposta di legge, quindi, prevede un onere a regime di 4 milioni di euro, non prevedendo la corresponsione di arretrati a causa della reale difficoltà, allo stato attuale, di reperire i fondi necessari. Si auspica, però, che nel corso del dibattito parlamentare sia possibile il reperimento di ulteriori risorse pari a circa 80 milioni di euro per il primo anno, sufficienti a garantire il pagamento degli arretrati in un'unica rata.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

 

      1. Ai fini della presente legge si intendono per lavoratori esposti all'amianto i lavoratori che a qualsiasi titolo hanno manipolato amianto o comunque sono stati a contatto con esso in modo diretto o indiretto.

 

Art. 2.

 

      1. I benefìci previdenziali, previsti dalla legislazione vigente in materia di pensionamento dei lavoratori esposti all'amianto, si applicano anche a coloro i quali sono stati collocati in quiescenza in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.

 

Art. 3.

 

      1. I lavoratori che sono stati esposti all'amianto, i quali intendono ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui all'articolo 2, devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti entro il 15 giugno 2008, con le modalità di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, della legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro del lavoro e della politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004.

 

Art. 4.

 

      1. I benefìci derivanti dall'applicazione della presente legge non danno luogo alla corresponsione di arretrati.

 

Art. 5.

 

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 




[1] “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”.

[2] “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.” (pubblicato nella G.U. 2 ottobre 2003, n. 229).

[3]     Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, è stato pubblicato nella G.U. del 2 ottobre 2003.

[4]    Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

[5]Il Decreto precisa anche che per “periodo di esposizione all’amianto” si intende il periodo di attività effettivamente svolta ed indica anche tutte le attività lavorative che comportano esposizione all’amianto.

[6]     Articolo 3 del D.M. 27 ottobre 2004.

[7]    Anche se la norma non lo dispone espressamente, è da ritenersi che anche per l’accertamento e la certificazione da parte dell’IPSEMA valgono le disposizioni procedurali di cui all’articolo 3 del su citato D.M. 27 ottobre 2004, dal medesimo decreto riferite all’INAIL.

[8]    in base alla delega prevista dall’articolo 1 della L. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004).

[9] Cfr. Legge 27 dicembre 2006, n.298, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007 – 2009”.