Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca
Titolo: Le professioni intellettuali: organi e procedimenti disciplinari
Riferimenti:
AC n. 867/XV     
Serie: Note informative sintetiche    Numero: 4    Progressivo: 2007
Data: 29/03/2007
Descrittori:
AVVOCATI E PROCURATORI   COLLEGI E ORDINI PROFESSIONALI
DIRITTO COMPARATO   DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI DEI CONTI   STATI ESTERI
Organi della Camera: II-Giustizia
X-Attività produttive, commercio e turismo

N. 4 – 29 marzo 2007


 

Le professioni intellettuali: organi e procedimenti disciplinari

 

 

In Francia gli ordini professionali sono persone giuridiche di diritto privato istituiti e regolati dalla legge, con potere regolamentare per quanto concerne l’emanazione di codici di deontologia e di atti relativi all’organizzazione dell’ordine stesso (per un inquadramento generale della disciplina relativa agli ordini professionali si veda la Nota Informativa Sintetica di Legislazione Straniera n. 6/2006). Gli ordini esercitano, in forma esclusiva o mista, i poteri disciplinari nei confronti dei loro iscritti.

Per quanto riguarda gli avvocati la legge istituisce un Consiglio di disciplina presso ogni Corte d’appello, competente per le infrazioni commesse dagli avvocati presso le giurisdizioni (tribunali di prima istanza, tribunali, corti) esistenti nell’ambito territoriale della Corte stessa.

Il Consiglio di disciplina è composto da rappresentanti dei Consigli dell’ordine presenti nell’ambito di competenza della Corte d’Appello. Ogni Consiglio dell’ordine nomina uno o più  membri, ma non più della metà dell’intero consesso. Titolari dell’azione disciplinare sono il Procuratore generale presso la Corte d’Appello o il Presidente dell’ordine degli avvocati (le Bâtonnier) al quale è iscritto l’avvocato messo in causa. Ogni giurisdizione che rileva un’inadempienza degli obblighi professionali commessa da un avvocato durante un’udienza può investire della questione il Procuratore generale perché persegua l’avvocato presso l’organo disciplinare territorialmente competente. Il Presidente dell’ordine può procedere, di sua iniziativa, su domanda del Procuratore generale o su denuncia di ogni soggetto interessato, ad un’inchiesta deontologicasul comportamento di un avvocato iscritto all’ordine. Dopo aver raccolto gli elementi necessari, il Presidente dell’ordine conclude l’inchiesta con una relazione e decide se esercitare l’azione disciplinare.

Il procedimento prevede una fase istruttoria con la presentazione di una relazione al Presidente del Consiglio di disciplina ed il passaggio alla fase dibattimentale, che si svolge, di norma, in udienze pubbliche. Il procedimento si conclude con una decisione motivata dell’istanza disciplinare. Contro le decisioni del Consiglio possono presentare ricorso in Corte d’appello: l’avvocato messo in causa, il Presidente dell’ordine degli avvocati o il Procuratore generale. Allo stesso modo se il Consiglio di disciplina non si pronuncia sul merito della causa entro i sei mesi dall’inizio del procedimento, la domanda si intende respinta e l’autorità che ha avviato l’azione può adire la Corte d’Appello.

Per quanto riguarda i commercialisti (experts-comptables) l’organo disciplinare ha composizione mista, tra magistrati di Corte d’appello e rappresentanti dell’ordine. Presso ogni Consiglio regionale dell’ordine è istituita una Chambre régionale de discipline, organo disciplinare di primo grado, composta da tre membri effettivi: un presidente, magistrato designato dal primo presidente della Corte d’appello di competenza e due membri effettivi eletti dal Consiglio regionale con un mandato di tre anni. Per le associazioni di gestione contabile (associations de gestion et comptabilité) è prevista, dal 2004, l’istituzione presso il Conseil Supérieur dell’ordine di una specifica commissione nazionale, con competenze disciplinari di primo grado. La commissione è composta da: un Presidente designato dal primo presidente della Corte d’appello di Parigi tra i magistrati in attività o onorari; quattro membri dei consigli regionali designati dal Conseil Supérieur dell’Ordine degli experts-comptables e quattro rappresentanti delle associazioni di gestione contabile designati dalle loro federazioni. Il mandato è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

L’autorità disciplinare d’appello è la Chambre nationale de discipline, che è composta da: un presidente designato dal Ministro della giustizia tra i presidenti di corte d’appello di Parigi, un referendario della Corte dei Conti ed un funzionario, designati dal ministro dell’economia e finanze e due membri del Consiglio superiore dell’Ordine. Quando la Chambre nationale de discipline decide in appello sulle decisioni riguardanti le società di gestione contabile uno dei membri del consiglio superiore dell’Ordine è sostituito da un rappresentante delle società di gestione contabile. Il procedimento disciplinare prevede due gradi di giurisdizione e deve svolgersi alla presenza di un commissario, designato dal Ministro per l’economia, che assiste alle sedute ed ha potere di esercitare l’azione disciplinare contro le associazioni di gestione contabile e di presentare appello. Contro le decisioni della Chambre nationale de discipline è possibile ricorrere al Conseil d’Etat.

Per i revisori dei conti i soggetti rappresentativi sono: a livello nazionale la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, istituita presso il Ministero della giustizia, e le compagnies régionales  presenti negli ambiti territoriali di competenza delle Corti d’appello. Esercitano i poteri in materia di disciplina le Commissions régionales d’inscription con sede in ogni Corte d’appello. Le Chambres régionales sono composte da sette membri, due magistrati, un professore universitario e due personalità qualificate in materie giuridiche, economiche o finanziarie, un rappresentante del Governo e un membro della Compagnie régionale des commissaires aux comptes.  Le Commissions régionales costituite in Chambres régionales de discipline decidono in prima istanza sulle azioni disciplinari intentate contro i propri membri, a prescindere dal luogo in cui sono stati commessi i fatti contestati.

L’Haut Conseil du Commissariat aux comptes è la nuova autorità amministrativa indipendente istituita presso il Ministero della Giustizia per assicurare la vigilanza sulla professione e sul rispetto della deontologia professionale dei commissaires aux comptes. La composizione di tale organismo è mista, ne fanno parte dodici membri: tre magistrati scelti dalla Corte di Cassazione, dalla Corte dei Conti e dall’ordinamento giudiziario (il magistrato scelto dalla Corte di Cassazione riveste la carica di presidente dell’Haut Conseil), il Presidente dell’Autorità dei mercati finanziari o un suo delegato, un rappresentante del ministro per l’economia, un professore universitario, tre personalità specializzate in campo economico-finanziario e tre commissaires aux comptes. Tra i suoi compiti l’Haut Conseil costituisce organo d’appello per le decisioni disciplinari prese dalle Chambres régionales.

Titolari dell’azione disciplinare presso le Chambres régionales de discipline sono il ministro della giustizia, il procuratore della repubblica, il presidente della Compagnia regionale o nazionale dei commissaires aux comptes, mentre il presidente dell’Autorità dei mercati finanziari può chiedere al procuratore generale di avviare il procedimento disciplinare. Contro le decisioni delle Chambres régionales possono presentare appello davanti all’Haut Conseil gli stessi titolari dell’azione, oltre al commissairedirettamente interessato.

In Germania gli ordini professionali regolamentati a livello federale sono quelli degli avvocati, dei notai, dei commercialisti, dei revisori dei conti e, infine, quello degli avvocati specializzati in brevetti. La regolamentazione delle professioni sanitarie e tecniche è invece di competenza dei Länder. Gli ordini professionali (Berufskammern) sono enti di diritto pubblico(Körperschaften des öffentlichen Rechts)dotati, in quanto tali, di pubblici poteri nei confronti degli appartenenti alla categoria.

Per quanto riguarda gli organi e i procedimenti disciplinari sono state prese in considerazione tre professioni: gli avvocati (Rechtsanwälte), i revisori dei conti (Wirtschaftsprüfer) e i commercialisti (Steuerberater), che evidenziano un procedimento disciplinare “misto”, sia interno che esterno all’ordine.

La disciplina dell’ordine degli avvocati è contenuta nel Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO), fonte di rango legislativo, che nei suoi §§ 92 a 112 prevede un “Tribunale degli avvocati” (Anwaltsgericht), una “Sezione della Corte di appello per gli avvocati” (Anwaltsgerichtshof) e una “Sezione della Corte di cassazione federale per le questioni degli avvocati” (Bundesgerichtshof in Anwaltssachen), oltre a norme sulle sanzioni disciplinari (§§ 113-115c) e sul procedimento disciplinare (§§ 116-161a).

Il Tribunale degli avvocati è istituito nel distretto di ogni ordine. E’ composto esclusivamente da avvocati, appartenenti all’ordine di riferimento, nominati dal Ministero della giustizia regionale, sulla base di un elenco di candidati presentato dal Consiglio dell’ordine. Le sue regole di procedura sono dettate dallo stesso BRAO, in caso di lacune supplisce la Legge federale sull’organizzazione giudiziaria (Gerichtsverfassungsgesetz). La Sezione della Corte di appello per gli avvocati è istituita presso la Corte di appello (Oberlandesgericht). E’ composta in modo misto da giudici membri di tale corte e da avvocati, tutti nominati dal Ministero della giustizia regionale. Si ricorda infatti che in Germania, per effetto dell’ordinamento federale, le corti inferiori alla Cassazione sono tutte corti dei Länder. Infine, presso la Corte di cassazione federale (Bundesgerichtshof) viene istituita un’apposita Sezione per le questioni degli avvocati, composta dal Presidente di tale corte, da tre giudici membri di essa e da tre avvocati. La Corte costituzionale tedesca (BVerfG 11 giugno 1969 e 30 maggio 1978) ha statuito che la giurisdizione disciplinare degli avvocati soddisfa ai requisiti che la Costituzione richiede per le corti statali e costituisce a tutti gli effetti un sistema di corti statali.

Per quanto concerne i revisori dei conti il Wirtschaftsprüferordnung è la fonte di rango legislativo, che nei §§ 67-127 stabilisce le sanzioni, gli organi e il procedimento disciplinare. Le violazioni di minore entità sono accertate e giudicate dal Consiglio dell’ordine. Se questo decide di pronunciare una censura, accompagnata o meno da un’ammenda, essa deve essere notificata alla Procura della Repubblica. Contro la censura il professionista può appellarsi allo stesso Consiglio dell’ordine e, se questo appello non viene accolto, può appellarsi ancora ad una sezione apposita del Tribunale penale (Landgericht), composta da un magistrato e da due revisori dei conti.

Le violazioni di media e grave entità sono invece accertate e giudicate direttamente dalla sopra ricordata sezione del Tribunale penale, composta da un magistrato e da due revisori dei conti. Le indagini sono condotte in tal caso dall’ufficio del pubblico ministero. Contro le decisioni di questa sezione è ammesso appello ad una sezione apposita della Corte d’appello (Oberlandesgericht), composta da tre magistrati e da due revisori dei conti. Infine, la legge dispone che contro le decisioni di quest’ultima è ammesso ricorso dinanzi ad una sezione della Corte di cassazione federale, composta da tre giudici e da due revisori dei conti.

Gli organi e i procedimenti disciplinari dei commercialisti sono simili a quelli sopra riportati per i revisori dei conti.

Nel Regno Unito l’ordinamento delle professioni presenta un basso indice di regolamentazione, da cui deriva una forte varietà sia in termini di natura giuridica degli ordini professionali che di organizzazione territoriale (in riferimento ai differenti ambiti regionali del Regno Unito). L’elevato grado di autonomia di cui godono porta gli ordini professionali a dotarsi frequentemente di codici di condotta, nell’ambito dei quali si identifica il procedimento disciplinare a carico del professionista che infrange le regole del codice stesso.

In particolare la Law Society che è l’associazione rappresentativa degli avvocativigila sul rispetto delle regole deontologiche da parte degli avvocati e se necessario può investire della questione un tribunale ad hoc il Solicitor’s Disciplinary Tribunal, istituito ai sensi della section 46 del Solicitors Act del 1974. I membri del Tribunale, il cui numero non è fissato dalla legge, sono nominati dal Master of the Rolls che presiede la civil division della Court of Appeal e, dopo la riforma costituzionale del 2005, è la seconda carica dell’ordinamento giudiziario inglese. Attualmente il tribunale è composto da 20 avvocati (solicitors) e dieci giudici onorari, le sedute sono pubbliche e prevedono la presenza di due membri solicitors e di un giudice onorario.

Il Solicitor’s Disciplinary Tribunal è chiamato in primo luogo a pronunciarsi sulle accuse di inadempienza degli obblighi professionali commessi dagli avvocati (solicitors) e dal personale che opera presso i solicitors. Le decisioni del Tribunale vengono pronunciate immediatamente, mentre le motivazioni sono pubblicate dopo circa otto settimane. Contro tali decisioni entrambe le parti del procedimento disciplinare possono ricorrere alla High Court of Justice. In base a quanto disposto dal Solicitors Act il Tribunale disciplinare può: radiare un solicitor dall’ordine, sospenderlo per un periodo di tempo dall’esercizio della professione, ammonirlo con un provvedimento di censura o condannarlo al pagamento di una multa. Gli impiegati presso gli studi dei solicitors possono essere condannati all’interdizione dall’attività in ambito legale, senza consultare la Law Society.

In Spagna gli ordini professionali sono enti di diritto pubblico istituiti per legge. Ad essi compete l’esercizio della funzione disciplinare nei confronti dei propri iscritti.

Per quanto concerne gli avvocati la funzione disciplinare è attribuita in prima istanza alla Junta de Gobierno di ciascuno degli 83 Collegi di Avvocati attualmente esistenti e ai 10 Consigli  Autonomici dei Collegi degli Avvocati.  In base a quanto disposto dallo Statuto Generale dell’Avvocatura spetta agli statuti dei singoli collegi stabilire il numero dei componenti della Junta de Gobierno, che in ogni caso devono essere eletti con votazione diretta e segreta da tutti coloro che risultano iscritti al collegio da almeno tre mesi al momento della convocazione delle elezioni. Condizione indispensabile per l’eleggibilità è la residenza nell’ambito del collegio di riferimento.

Il procedimento disciplinare può avviarsi d’ufficio o su istanza di parte e si conclude con una risoluzione motivata. Contro tali decisioni è ammesso il ricorso al Consiglio Autonomico dell’ordine, che è competente in via amministrativa a riesaminare le risoluzioni dei Collegi che lo compongono ed in via diretta a decidere dei procedimenti disciplinari a carico dei membri dei propri organi di governo. Al Consiglio Generale dell’Avvocatura è attribuita la revisione delle decisioni relative a provvedimenti disciplinari adottati da quei collegi che non fanno parte di Consigli Autonomici.

Analogamente per i commercialisti, i revisori dei conti ed i consulenti fiscali (titulados mercantiles y empresariales), i cui ordini professionali confluiscono a livello nazionale nel Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles y Empresariales, l’organo competente ad esercitare la potestà disciplinare è la Junta de Gobierno dei singoli ordini, fatto salvo il caso in cui l’azione disciplinare sia diretta contro un membro della Junta stessa. In tal caso l’organo competente è il Consejo Superior de Colegios Oficiales y Titulados Mercantiles de España.

I membri della Juntasono eletti da tutti gli iscritti, la durata del mandato è di quattro anni ed è rinnovabile. La condizione per l’eleggibilità è la residenza nel territorio di competenza dell’ordine ed un’anzianità di iscrizione non inferiore a due anni. Ogni due anni si procede alla rielezione della metà dei membri della Junta. Il procedimento disciplinare può essere avviato d’ufficio o su istanza del decano, della Junta de Gobierno o per denuncia di un iscritto all’ordine o di un privato. La Junta può aprire un’istruttoria per conoscere tutte le circostanze relative al caso concreto per decidere se avviare o meno il procedimento disciplinare. Conclusa l’istruttoria la Junta è chiamata a pronunciarsi approvando con votazione segreta e a maggioranza dei due terzi una risoluzione motivata. La decisione finale potrà consistere in una sanzione o in un’assoluzione per insufficienza di prove o per inesistenza della condotta sanzionabile. Contro le risoluzioni della Junta de Gobierno è ammesso il ricorso gerarchico al Consejo Superior e Colegios Oficiales y Titulados Mercantiles de España, la cui risoluzione finale pone fine al contenzioso all’interno della corporazione, ma lascia aperta la possibilità di esperire il ricorso amministrativo.

UFFICIO LEGISLAZIONE STRANIERA

 

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