Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca
Titolo: Modalità di accesso degli studenti alle università
Serie: Note informative sintetiche    Numero: 10    Progressivo: 2007
Data: 31/10/2007
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione
Altri riferimenti:
AC n. 1619/XV   AC n. 1637/XV
AC n. 1674/XV   AC n. 1737/XV
AC n. 3061/XV     

N. 10 -  31 ottobre 2007


 

Modalità di accesso degli studenti alle università  

 

 

In Francia le disposizioni relative alle modalità di iscrizione al primo ciclo degli studi universitari sono contenute nell’articolo L612-3del Code de l’Education, che consente l’iscrizione a tutti i titolari di baccalauréat (titolo di studio corrispondente alla maturità italiana) o di titolo equivalente, lasciando allo studente la scelta dell’ateneo, ma affermando il diritto di iscrizione in una università situata nell’area territoriale in cui è stato conseguito il diploma di scuola secondaria superiore o di residenza dello studente. Qualora le domande di accesso ad un determinato ateneo dovessero eccedere rispetto alle possibilità di accoglienza dello stesso, spetta al “rettore cancelliere” pronunciarsi sulle iscrizioni, considerando il domicilio, la situazione familiare e le preferenze dei singoli candidati.

L’articolo L612-3 è stato di recente modificato dalla Loi n. 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités concernente la riforma dell’organizzazione e del funzionamento delle università. La nuova normativa, che verrà applicata a partire dall’anno accademico 2008-2009, ha sostanzialmente rafforzato il principio della libertà di iscrizione al primo ciclo di studi e della esclusione di qualsivoglia modalità di selezione, anche se in alcuni casi specifici il Ministro dell’università può disporre delle forme di selezione per limitare l’ingresso in determinati istituti universitari.

La riforma ha altresì introdotto l’obbligo della pre-iscrizione che offre ai candidati la possibilità di beneficiare  dei servizi di informazione e orientamento che ogni singola università è tenuta ad organizzare.  

 

In Germania le disposizioni normative che, a livello federale, regolano l’accesso degli studenti all’università, sono contenute negli articoli dal 27 al 35 della legge quadro sull’istruzione universitaria (Hochschulrahmengesetz). In seguito all’approvazione della Settima legge di modifica della legge quadro, in vigore dal 4 settembre 2004, sono state introdotte significative novità nel sistema di ammissione agli studi universitari con accesso limitato. Il numero complessivo degli studenti che ciascuna università può accogliere è stabilito annualmente da disposizioni dei Länder, sulla base delle indicazioni fornite dalle stesse università alle autorità regionali competenti ed illustrate in un’appposita relazione.

La riforma del 2004 ha riguardato, in particolare, i percorsi universitari nell’ambito dei quali la distribuzione dei posti era stabilita esclusivamente dall’Ufficio centrale per l’assegnazione dei posti di studio (Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen - ZVS). La nuova normativa consente, invece, agli istituti universitari di svolgere un ruolo attivo nella selezione dei propri studenti, introducendo la c.d. regola del “20 – 20 – 60”. Il 20 per cento dei posti messi a disposizione dalle singole università è assegnato agli studenti che, a livello federale, abbiano conseguito il miglior risultato all’esame finale di maturità. Tali studenti hanno la possibilità di essere ammessi in uno degli istituti universitari che, in base alle loro preferenze, hanno indicato (fino a un massimo di sei) nella loro richiesta. Un’altra quota del 20 per cento è assegnata, dopo un periodo di attesa (uno o più semestri dopo il conseguimento del titolo richiesto per l’accesso) ai candidati che abbiano riportato alla maturità una votazione più bassa calcolata su tutti gli studenti che hanno fatto domanda di ammissione all’università. La restante quota del 60 per cento dei posti disponibili viene assegnata dalle stesse università sulla base di una procedura di selezione (Auswahlverfahren).

I criteri adottati dalle università nell’ambito della selezione dei singoli candidati riguardano in particolare: il grado di qualifica (votazione media conseguita nell’esame finale di maturità); i singoli voti riportati nel titolo di studio, che possano fornire indicazioni sulle specifiche attitudini dello studente; l’esito di un test che accerti le capacità del candidato rispetto a determinate materie di studio; il tipo di formazione professionale o l’attività lavorativa svolta; il risultato di un colloquio selettivo, volto ad accertare le motivazioni dello studente, nonché l’identificazione con il corso di studio scelto e con l’attività professionale auspicata.

Questi criteri, compresa la preferenza per una specifica località universitaria, possono essere adottati dalle singole università anche nel caso in cui le stesse decidano di procedere ad una preselezione (Vorauswahl) per limitare il numero dei partecipanti alle prove successive.

Nell’ambito delle competenze che la normativa federale attribuisce alla legislazione regionale, i Länder possono prevedere l’adozione di ulteriori criteri selettivi, come le attività extrascolastiche, e impartire alle singole università specifiche direttive ai fini della procedura di selezione, prevedendo ad esempio come obbligatoria l’applicazione di criteri diversi accanto alla votazione media dell’esame di maturità.

 

L’ordinamento del Regno Unito non contempla invece disposizioni specifiche sulle modalità di accesso alle università, le quali adottano proprie regole in materia. Di norma, i criteri di accesso sono basati sul merito, e hanno riguardo ai risultati ottenuti in precedenza dal candidato e alle sue potenzialità, indipendentemente dalla sua estrazione o dall’istituto scolastico di provenienza. Nella prassi, la migliore votazione riportata nell’ultimo ciclo dell’istruzione secondaria (cosiddetto “A level”) costituisce il principale indice di valutazione per l’ammissione universitaria. Ulteriori elementi rilevanti sono solitamente le dichiarazioni rese dagli stessi candidati (personal statements) e i colloqui preliminari (interviews); talora sono contemplate prove scritte in alcuni atenei e per corsi determinati.

Di recente, l’esigenza di garantire l’accessibilità dei gradi più elevati di istruzione a fronte di un sensibile incremento delle tasse di iscrizione da parte degli atenei (autorizzato con legge nel 2006), ha indotto il Governo a promuovere una maggiore uniformità dei requisiti finanziari di ammissione e a preservarne il carattere non discriminatorio. Con riguardo agli enti universitari destinatari di finanziamenti pubblici si è disposto, pertanto, che un aumento delle tasse (tuition fees) possa essere deliberato, secondo parametri prefissati, da quelle università le cui regole di ammissione siano conformi a principi generali rivolti a favorire l’accesso e la partecipazione. Alla formulazione di questi principi è preposta un’agenzia indipendente istituita dallo Higher Education Act del 2004 - l’Office for Fair Access (OFFA) -, la quale provvede inoltre ad assicurarne l’applicazione mediante accordi concordati con i singoli enti (access agreements). Il contenuto minimo di tali accordi, soggetti ad un regime di pubblicità e alla vigilanza dell’agenzia, riguarda la previsione di misure di sostegno finanziario rivolte a favorire l’accesso degli studenti a basso reddito o appartenenti a gruppi sociali svantaggiati.

Per contro, il legislatore del 2004 non ha ritenuto praticabile, né desiderabile, l’introduzione di analoghi criteri di omogeneità circa gli strumenti predisposti dalle università per la previa valutazione del grado di preparazione o di idoneità dei candidati al fine della loro ammissione. Sotto questo profilo, fatta salva l’autonomia dei singoli atenei (funzionale ai rispettivi programmi formativi e alla specificità degli insegnamenti impartiti), vengono in rilievo i cosiddetti Principles of Good Admission formulati in documenti di fonte governativa (tra cui può segnalarsi Widening Partecipation in Higher Partecipation, redatto nel 2003 dal Dipartimento per l’Istruzione). Tali principi, raccomandati alla spontanea adesione delle università, sono quelli del merito, valutato sotto il profilo dei risultati precedentemente ottenuti e delle potenzialità; della trasparenza dei procedimenti di ammissione, affinché i relativi criteri siano noti in anticipo e non vi sia spazio per una eccessiva discrezionalità; infine, quello della professionalità delle decisioni, intesa come qualificazione tecnica dei soggetti che le assumono, indipsensabile per una corretta valutazione dei requisiti dei candidati.

In esercizio della loro autonomia, le università del Regno Unito fissano i requisiti – essenziali, raccomandati o, a seconda dei casi, ritenuti utili - per l’iscrizione ai singoli corsi. L’Università di Oxford, ad esempio, ha predisposto una articolata tabella dei cosiddetti entrance requirements, con dettagliata indicazione di tali requisiti in corrispondenza di ogni facoltà.

Una maggiore omogeneità dei requisiti culturali di ammissione è rilevabile con riferimento alle facoltà giuridiche, delle quali le più prestigiose hanno adottato, in consorzio tra loro, un test uniforme (denominato National Admissions Test for Law oppure LNAT) consistente nella compilazione di questionari a risposta multipla e nell’elaborazione di un testo scritto, che il candidato è chiamato a svolgere con strumenti informatici ed entro dati limiti di tempo. I questionari, in particolare, sono diretti a valutare le capacità di comprensione, di interpretazione, di analisi e deduttive del candidato; la prova scritta verte su temi di attualità e ha il fine di mettere in luce la sua capacità di argomentazione e proprietà di linguaggio. Tali prove, che richiedono la previa registrazione in via telematica del candidato ed il pagamento di una tassa, si svolgono presso centri diffusi sul territorio nazionale, i quali provvedono a valutare i risultati e a trasmetterli alle sole università in cui i candidati medesimi hanno presentato domanda di iscrizione.

 

In Spagna le recenti  modifiche introdotte dalla Ley Orgánica 2/2006 de Educación hanno reso obbligatoria la c.d. prova di selectividad, che insieme alle qualificazioni ottenute dai candidati alla fine del bachillerato, costituisce le c.d. Pruebas de Acceso a Estudios Universitarios (PAU). Si intende così consentire la valutazione in termini obiettivi della maturità accademica, delle conoscenze acquisite e della capacità di portare a termine gli studi universitari dei richiedenti. Saranno ammessi a  sostenere le prove di accesso gli studenti che sono in possesso del certificato di Bachillerato (titolo rilasciato al termine dei due anni di studio successivi al ciclo di istruzione obbligatoria).

Spetta al Governo, sentite le Comunità Autonome e il Consiglio di Coordinamento Universitario, stabilire la normativa di base per le prove di ammissione degli studenti secondo criteri ispirati all’eguaglianza, al merito e alle capacità. La Conferenza Generale di Politica Universitaria vigilerà affinché il procedimento di ammissione sia generale, obiettivo, universale e con validità in tutte le università spagnole.

In attesa delle disposizioni attuative del Governo, va segnalato che, in base alla normativa previdente, le università potevano già stabilire procedure di ammissione per tutti gli insegnamenti a carattere ufficiale e con validità su tutto il territorio nazionale.

Il modello di selectividad correntemente praticato consiste in sei prove scritte: le prime tre sono comuni per tutti gli studenti (lingua e letteratura, lingua straniera, storia della filosofia o storia), le altre tre dipendono dal tipo di bachillerato frequentato (una è a scelta del candidato). Nelle Comunità Autonome in cui si utilizza una seconda lingua ufficiale si tiene una prova specifica sulla seconda lingua. L’esame si svolge presso l’università più vicina alla residenza dello studente, a metà giugno per la sessione ordinaria e a metà settembre per quella straordinaria. Le università potranno stabilire il numero massimo di appelli, che comunque non potrà essere inferiore a quattro.

Per quanto concerne il numero di posti messo a disposizione, spetta alle Comunità Autonome, d’intesa con le stesse università, predisporre la programmazione degli insegnamenti a carattere ufficiale e dei posti disponibili nelle università pubbliche che insistono sul proprio territorio. Tale programmazione viene inviata entro il 1° aprile di ciascun anno al Consiglio di Coordinamento Universitario, che elabora l’offerta generale di posti, che dovrà essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale dello Stato entro il 1° giugno di ciascun anno. L’aggiudicazione del posto dipende dalla votazione finale riportata alle prove di accesso. A tal fine viene concessa agli studenti la possibilità di presentarsi agli appelli successivi anche dopo aver superato una prova, per migliorare la loro qualificazione (nota). Ovviamente si tiene sempre conto del punteggio più alto conseguito in ciascuna prova.

La votazione finale sarà data dalla ponderazione tra la qualificazione ottenuta nelle prove scritte (40%) e la qualificazione media del curriculum di bachillerato (60%). Ciascuna università stabilisce, infine, una qualificazione minima di accesso (notas de corte) per ciascun corso di studi, che varia di anno in anno, in base alla quale si assegneranno i posti messi a disposizione.



 

Ufficio Legislazione Straniera



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