Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: Tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori
Riferimenti:
AC n. 528/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 51
Data: 29/03/2007
Organi della Camera: II-Giustizia

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 528

 

Tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori

 

(Nuovo testo)

 

 

 

 

 

 

N. 51 – 29 marzo 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

528

Titolo breve:

 

Tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori

Iniziativa:

 

parlamentare

 

in prima lettura alla Camera

 

 

Commissione di merito:

 

II Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Balducci

Gruppo:

Verdi

 

 

Relazione tecnica:

assente

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla II Commissione in sede referente

Oggetto:

 

 

 

nuovo testo

 

Nota di verifica n. 51

 

 


 

indice

 

 

ARTICOLI da 2 a 6. 2

Possibilità di scontare la pena in case-famiglia protette per detenute con figli minori2

ARTICOLO 6-bis. 5

Copertura finanziaria.. 5

 


PREMESSA

La proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni volte a permettere che le detenute madri di figli minori possano scontare la pena in apposite strutture, le case famiglia protette, di cui si prevede la realizzazione.

Si rammenta che nel corso della XIV legislatura era stato iniziato l’esame, da parte della V Commissione, di un provvedimento[1] i cui articoli da 1 a 5 sostanzialmente riproducono il testo del provvedimento in esame. La V Commissione, in tale occasione, aveva richiesto la predisposizione di una relazione tecnica ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 3 della legge n. 468/1978.

Nel corso della presente legislatura una precedente versione del provvedimento, priva delle disposizioni di copertura, era stata sottoposta al parere della V Commissione[2]. Al termine dell’esame la V Commissione decideva di sottoporre alla Commissione di merito i profili problematici del provvedimento, con particolare riferimento alla necessità di individuare un'idonea copertura finanziaria.

Nel corso dell’iter del provvedimento il Governo integrava la documentazione disponibile predisponendo la relazione tecnica.

 

PROSPETTO DEGLI ONERI DEL PROVVEDIMENTO

 

Art. 5

Alloggio e assistenza presso case famiglia protette

4.343.500

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI da 2 a 6

Possibilità di scontare la pena in case-famiglia protette per detenute con figli minori

Normativa vigente. La legge 354/1975[3] prevede che alle detenute madri sia consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni e che, per la loro cura e assistenza, l'Amministrazione penitenziaria debba organizzare appositi asili nido[4].

La legge 8 marzo 2001, n. 40, ha previsto la possibilità che siano adottate misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori. Si è così inteso ampliare la possibilità per le madri condannate o detenute di assicurare ai figli un’assistenza in un vero ambiente familiare, estendendo, in particolare, l'ambito di operatività degli istituti del differimento dell'esecuzione pena e della detenzione domiciliare. A tal fine sono stati introdotti due nuovi istituti: l’assistenza all’esterno dei figli minori e la detenzione domiciliare speciale[5].

Peraltro le statistiche penitenziarie testimoniano come i limiti applicativi previsti dalla legge abbiano nei fatti impedito una larga concessione dei benefici introdotti dalla legislazione sulle detenute madri. L’intervento in esame è, quindi, anzitutto volto alla rimozione di quelle limitazioni normative che – come recita la relazione illustrativa della proposta di legge – “hanno tagliato fuori (dai benefici) un numero di detenute numericamente rilevante, lasciando la situazione del tutto inalterata”.

 

Le norme dispongono, tra l’altro:

·        la possibilità di disporre la custodia cautelare presso case famiglia protette quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a dieci anni[6] (articolo 2);

·        la realizzazione, fuori dagli istituti penitenziari, di case famiglia protette dove possano espiare la pena le madri di prole di età non superiore a dieci anni, qualora non possa essere disposta una detenzione con regime più favorevole. Tali strutture devono essere organizzate con caratteristiche che, nella dotazione delle misure di sicurezza, tengano conto principalmente delle esigenze psico-fisiche dei minori (articolo 5).

Con decreto del Ministro della giustizia viene definito il regime di funzionamento delle case-famiglia protette che deve ispirarsi ai seguenti criteri: presenza di personale specializzato in materia di infanzia; prevalenza del trattamento e della salute; formazione specialistica degli operatori penitenziari che lavorano in tali strutture; previsione di un ambiente interno che tenga conto principalmente dell’interesse del minore e del rapporto genitore figlio; previsione di strumenti di controllo compatibili con la prevalente esigenza di tutela del minore.

·        al fine della concreta applicazione delle norme descritte viene affidata al Ministro della giustizia, di concerto con gli enti locali interessati, l’individuazione delle strutture idonee ad ospitare le case-famiglia protette nei vari comuni, nonché la fissazione delle modalità e dei criteri per il reperimento del personale da destinare ad esse (articolo 6);

·        una modifica dell’ordinamento penitenziario[7] prevede infine che, in caso di ricovero del minore, la madre debba essere autorizzata ad accompagnare il figlio e a soggiornare presso la struttura ospedaliera per tutto il tempo necessario (articolo 3).

 

La relazione tecnica[8] ritiene che gli oneri derivino esclusivamente dalle quote di vitto, alloggio e assistenza da pagare per le detenute madri con figli a seguito che dovranno essere alloggiati presso case famiglia protette.

Non deriverebbero oneri dalle altre disposizioni poiché:

·        per quanto concerne il soggiorno della madre presso la struttura ospedaliera di ricovero del minore, si ipotizza che questa sia disposta utilizzando i centri clinici attualmente in uso all’amministrazione penitenziaria senza ulteriori oneri a carico dello Stato;

·        per quanto riguarda l’allestimento delle strutture case famiglia protette, si afferma che sono già presenti, sul territorio nazionale, strutture in possesso dei necessari requisiti;

·        per quanto concerne il personale specializzato da impiegare presso le case famiglia, si ritiene di poter utilizzare figure professionali già in servizio presso l’amministrazione penitenziaria o presso i servizi sociali degli enti locali.

Come già chiarito, gli oneri deriverebbero esclusivamente dalle quote di vitto, alloggio e assistenza da pagare per le detenute madri con figli a seguito. Al fine di determinare la platea, la nota afferma che è possibile stimare un numero complessivo di 150 donne detenute con prole di età inferiore ai dieci anni ed un numero di 20 donne madri di minori destinatarie di provvedimenti di custodia cautelare per un totale di 170 unità. L’onere giornaliero, valutato pari a 70 euro, è stato determinato, tramite un’indagine a campione, sulla base del costo medio complessivo per i servizi che i centri di accoglienza mettono a disposizione a donne con prole. L’onere complessivo recato dalle norme in esame sarebbe pari a:

70 euro x 170 donne con prole x 365 giorni annui = 4.343.500 euro annui.

 

Al riguardo appare necessario che il Governo confermi:

·         con riferimento ai ricoveri ospedalieri, che i centri attualmente utilizzati dall’amministrazione penitenziaria siano idonei, da un punto di vista strutturale e di competenze professionali pediatriche, al ricovero di minori senza dover sostenere nuovi oneri;

·         per quanto concerne l’allestimento delle case famiglia protette, che le strutture già presenti sul territorio nazionale siano effettivamente in possesso dei necessari requisiti atti a garantire anche la finalità detentiva;

·         che la quantificazione di 70 euro di onere giornaliero sia congrua anche considerata la possibilità che alcune donne abbiano più di un minore al seguito.

 

ARTICOLO 6-bis

Copertura finanziaria

La norma autorizza la spesa di 4.400.000 euro annui a decorrere dall’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dei seguenti accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2007 -2009:

-          per l’anno 2007, l’accantonamento del Ministero dell’economia e delle finanze;

-          a decorrere dall’anno 2008, l’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale

 

Al riguardo,  si osserva che gli accantonamenti del quale si prevede l’utilizzo, sebbene privi di una specifica voce programmatica, recano le necessarie disponibilità.

Appare, inoltre, opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità, data la natura degli oneri, che appaiono suscettibili di determinare l’insorgere di situazioni giuridiche configurabili come diritti soggettivi, e quindi, non comprimibili nell’ambito di un tetto di spesa, di riformulare l’autorizzazione di spesa in termini di previsione e di prevedere una specifica clausola di salvaguardia.

 



[1] Si veda in proposito la seduta dell’11 gennaio 2006 nel corso della quale era stato esaminato, in sede consultiva, l’AC. 6006 recante misure a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

[2] Si vedano le sedute dell’8, 14 e 15 febbraio 2007.

[3] Legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

[4] Articolo 11, comma 9.

[5] Modificando la legge 354/1975 mediante l’introduzione degli articoli 21-bis e 47-quinquies.

[6] La norma modifica gli articoli 275 e 285 del codice di procedura penale.

[7] Recato dalla già citata legge 26 luglio 1975, n. 354. Le modifiche sono disposte introducendo l’articolo 30-quinquies.

[8] Predisposta dal Ministero della giustizia e vistata dalla Ragioneria generale dello Stato.