Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: Modifica dell'articolo 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefici per le vittime del terrorismo
Riferimenti:
AC n. 616/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 23
Data: 29/11/2006
Descrittori:
REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE   VITTIME DI AZIONI CRIMINOSE
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

616

Titolo breve:

 

Modifica dell’articolo 15 della legge 30 agosto 2004, n. 206, in materia di benefici per le vittime del terrorismo

 

Iniziativa:

 

parlamentare

 

in prima lettura alla Camera

 

 

Commissione di merito:

 

I Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Giovanardi

Gruppo:

UDC

 

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla I Commissione in sede referente

Oggetto:

 

nuovo testo

 

 

Nota di verifica n. 23

 


 

 

INDICE

 

 

 

ARTICOLO 1. 2

Estensione dei benefici per le vittime del terrorismo ai fatti avvenuti all’estero tra il 1° gennaio 1961 e il 1° gennaio 2003. 2

ARTICOLO 1, comma 1-bis. 4

 


 

PREMESSA

 

Il provvedimento in esame, modificando la legge n. 206/2004, è volto ad estendere il diritto ai benefici previsti in favore delle vittime di atti terroristici anche alle vittime italiane di eventi avvenuti fuori dal territorio nazionale nel periodo dal 1° gennaio 1961 al 1° gennaio 2003, anno a decorrere dal quale la normativa vigente già riconosce tali diritti.

Sulla proposta di legge è pervenuta, in data 30 ottobre 2006, una relazione tecnica, verificata negativamente dal Ministero dell’economia e delle finanze per quanto riguarda la quantificazione degli oneri previsti e l’assenza della copertura finanziaria

Nel testo approvato dalla Commissione di merito nella seduta del 29 novembre, oltre ad alcune modifiche tese a circoscrivere la platea dei beneficiari, è stata introdotta la norma di copertura finanziaria.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Estensione dei benefici per le vittime del terrorismo ai fatti avvenuti all’estero tra il 1° gennaio 1961 e il 1° gennaio 2003

Normativa vigente: la legge n. 206/2004 prevede l’elargizione di una serie di benefici, economici e previdenziali, a favore delle vittime di atti di terrorismo e dei loro familiari superstiti. Tali disposizioni si applicano agli eventi avvenuti sul territorio italiano a decorrere dal 1° gennaio 1961 e, per gli eventi avvenuti all’estero, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

La norma, modificando l’articolo 15 della legge n. 206/2004, estende l’applicazione delle disposizioni in materia di benefici alle vittime del terrorismo anche agli eventi verificatisi all’estero dal 1° gennaio 1961 al 1° gennaio 2003 dei quali sono state vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell’evento.

 

La relazione tecnica quantifica in 3.570.226 euro per il primo anno, 416.389 euro nel secondo anno e 424.718 euro per il terzo anno gli oneri recati dal provvedimento.

La quantificazione si basa sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:

-          numero dei potenziali aventi diritto: considerando il periodo contemplato dalla norma, la relazione tecnica ha inteso considerare, in mancanza di dati, la presunta media di un unico destinatario avente diritto per ogni deceduto; in particolare sono stati ipotizzati 13 soggetti destinatari della normativa

-          benefici economici spettanti:

1.        un’elargizione una tantum pari a 200.000 euro;

2.       un assegno vitalizio di 515 euro per 12 mensilità;

3.       uno speciale assegno vitalizio della misura mensile, rivalutata, di 1.074 per 12 mensilità;

4.       una pensione di reversibilità, pari all’ultima retribuzione percepita dalla vittima, rideterminata e rivalutata, sulla base del trattamento economico di attività spettante al pari grado di anzianità in servizio;

5.       due annualità di pensione una tantum, comprensive della tredicesima mensilità;

6.       l’esenzione totale della pensione dall’imposta sui redditi;

7.       l’esenzione totale dall’imposta di bollo per atti e documenti relativi alla liquidazione dei benefici[1];

8.       l’esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitarie e farmaceutica, per un onere pari a 250 euro annui[2];

9.       il patrocinio gratuito nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili, valutato, sulla base della relazione tecnica alla legge n. 206/2004, in 1.000 euro per ciascun procedimento e per un massimo di tre interessati (uno per ciascun tipo di procedimento);

10.   sviluppo annuo degli ammontari in esame del 2 per cento.

Il prospetto che segue illustra in dettaglio la composizione degli oneri fino al 10° anno di applicazione delle disposizioni:

(euro)

Beneficio

Importo annuo pro capite

1° anno

2° anno

3° anno

10° anno

Elargizione una tantum[3]

200.000

2.600.000,00

0

0

0

Assegno vitalizio[4]

6.180

80.340,00

81.946,80

83.585,74

96.013,74

Speciale assegno vitalizio[5]

12.888

167.544,00

170.894,86

174.312,78

200.230,59

Maggiore importo pensione di reversibilità[6]

7.150

92.950,00

94.809,00

96.705,18

111.083,85

Due annualità di pensione[7]

43.000

559.000,00

0

0

0

Esenzione IRPEF[8]

4.934,00

64.142,00

65.424,84

66.733,34

76.655,63

Esenzione spesa sanitaria[9]

250

3.250,00

3.315,00

3.381,30

3.884,05

Patrocinio gratuito[10]

1.000

3.000,00

0

0

0

Totale

3.570.226,00

416389,72

424.718,17

487.867,70

 

 

Al riguardo si osserva che la quantificazione recata dalla relazione tecnica si basa sulla ipotesi di un numero di beneficiari della nuova normativa stimato pari a 13 unità. Poiché tale numero è stato verificato negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato, occorre uno specifico chiarimento in proposito, anche alla luce delle modifiche apportate al testo iniziale – al quale si riferiva le verifica negativa predetta – che appaiono delimitare la platea

degli aventi diritto ai benefici in questione

 

ARTICOLO 1, comma 1-bis

La copertura degli oneri finanziari derivanti dal provvedimento è prevista dal comma 1-bis che si introduce nel corpo dell’articolo 16 della legge n. 206.

Ai sensi del comma 1-bis l’onere derivante dall’attuazione dell’estensione dei benefici è valutato in euro 3.570.226 per il 2006, euro 416.389 per il 2007 e euro 424.718 a partire dal 2008. Al predetto onere si provvede a carico dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2006-2008 allo scopo utilizzando:

- quanto a euro 3.570.226 per l’anno 2006, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- quanto a euro 416.389 per l’anno 2007 e a euro 487.870 a decorrere dall’anno 2008, l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

Al riguardo, si segnala che gli accantonamenti utilizzati presentano le necessarie disponibilità. Si rileva tuttavia, con riferimento all’utilizzo delle risorse di competenza del Ministero degli affari esteri, l’opportunità che il Governo chiarisca se il loro utilizzo per finalità diverse dall’adempimento di obblighi internazionali dell’Italia possa recare pregiudizio a tale destinazione.

 

 



[1] Data la sua ’irrisorietà, la relazione tecnica non considera la perdita di gettito.

[2] La stima è in linea con precedenti analoghe valutazioni in ordine al costo medio sanitario annuo per ogni italiano.

[3] Articolo 5, comma 5 della legge n. 206/2004.

[4] Articolo 1, comma 2, della legge n. 206/2004, ex lege n. 407/1998.

[5] Articolo 5, comma 3, della legge n. 206/2004.

[6] Articoli 2, comma 1, 4, commi 2-4 e articolo 7 della legge n. 206/2004.

[7] Articolo 5, comma 4, della legge n. 206/2004.

[8] Articolo 4, comma 4 e articolo 7 della legge n. 206/2004.

[9] Articolo 9, comma 1, della legge n. 206/2004.

[10] Articolo 10 della legge n. 2006/2005.