Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 1780 Modifica alla disciplina concernente l'ordinamento giudiziario (Approvato dal Senato-A.S.635)
Riferimenti:
AC n. 1780/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 19
Data: 18/10/2006
Descrittori:
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO     

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

1780

Titolo breve:

 

Sospensione dell’efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario

 

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato con modifiche dal Senato

 

 

Commissione di merito:

 

II Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Palomba

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato al Senato

 

 

utilizzabile integralmente

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla II Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

Nota di verifica n. 19

 


INDICE

 

 

 

 

 

ARTICOLO 1, comma 1 ed ARTICOLO 4. 2

Sospensione del d. lgs. recante la nuova disciplina sull’accesso alla magistratura e sulla relativa carriera.. 2

ARTICOLO 1, comma 2. 3

Modifiche al d. lgs. di riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero.. 3

ARTICOLO 1, comma 3. 4

Modifiche al d. lgs. sugli illeciti disciplinari dei magistrati4

ARTICOLO 2. 5

Modifica del termine per l’emanazione di norme di raccordo tra vecchio e nuovo ordinamento giudiziario.. 5

ARTICOLO 3. 5

Entrata in vigore della nuova disciplina relativa alla segreteria e all’ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura.. 5

 

 

 

 

 


 

PREMESSA

 

 

Il disegno di legge in esame dispone la sospensione della efficacia di alcune disposizioni in tema di ordinamento giudiziario, nonché modifiche alle disposizioni medesime.

Il provvedimento, approvato con modificazioni dal Senato (A.S. 635), è corredato di relazione tecnica parzialmente utilizzabile.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 1, comma 1 ed ARTICOLO 4

Sospensione del d. lgs. recante la nuova disciplina sull’accesso alla magistratura e sulla relativa carriera

La norma sospende fino al 31 luglio 2007 l’efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160[1], recante la nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati[2] (articolo 1, comma 1).

Il testo originario del disegno di legge presentato al Senato sospendeva l’efficacia del decreto fino al 1° marzo 2007.

Sono fatti salvi gli effetti già prodotti e le situazioni già esaurite durante la vigenza delle norme del decreto legislativo di cui si sospende l’efficacia (articolo 4).

 

La relazione tecnica[3]afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto trattasi di mera sospensione di efficacia di un provvedimento approvato e, a oggi, non ancora operativo.

Si rammenta che la V Commissione della Camera ha espresso, nel corso della XIV legislatura, parere favorevole sullo schema di decreto legislativo di cui il d.d.l. in esame sospende l’efficacia. La relazione tecnica recata dallo schema di decreto stimava, in riferimento alla nuova disciplina dell'accesso in magistratura ed in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, un onere a regime di circa 3 milioni di euro, la maggior parte dei quali erano destinati a finanziare le più favorevoli progressioni di carriera[4] recate dal medesimo provvedimento.

Nel corso dell’esame  presso la 5a Commissione del Senato il Governo, su richiesta della Commissione stessa, ha confermato[5] che le norme di cui si sospende l’efficacia non hanno prodotto alcun effetto finanziario nel breve periodo della loro applicazione.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 1, comma 2

Modifiche al d. lgs. di riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero

La norma apporta modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, entrato in vigore il 18 giugno 2006, il quale reca disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero[6].

Le modifiche si limitano ad attribuire un maggior grado di autonomia ai magistrati cui il Procuratore generale assegna (e non più delega) i procedimenti.

Lo schema di decreto legislativo di cui il comma in esame dispone la modifica era privo di relazione tecnica in quanto, come indicato nella relazione illustrativa, dallo stesso non derivavano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato[7].

 

La relazione tecnica non considera la norma in quanto introdotta nel corso dell’esame al Senato[8].

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 1, comma 3

Modifiche al d. lgs. sugli illeciti disciplinari dei magistrati

La norma apporta modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, entrato in vigore il 19 giugno 2006, che regola gli illeciti disciplinari dei magistrati, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicabilità, nonché modifica la disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati[9];

Le disposizioni, di natura ordinamentale, modificano alcune delle fattispecie che individuano le situazioni di illecito disciplinare ovvero alcune norme del procedimento disciplinare.

Lo schema di decreto legislativo di cui il comma in esame dispone la modifica era privo di relazione tecnica in quanto, come indicato nella relazione illustrativa, dallo stesso non derivavano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato[10].

 

La relazione tecnica non considera la norma in quanto introdotta nel corso dell’esame al Senato[11].

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 2

Modifica del termine per l’emanazione di norme di raccordo tra vecchio e nuovo ordinamento giudiziario

Normativa vigente : l’articolo 1, comma 3 della legge 25 luglio 2005, n. 150 di riordino dell’ordinamento giudiziario, ha delegato[12] il Governo ad adottare, entro il 30 ottobre 2006 uno o più decreti legislativi di coordinamento tra le nuove norme emanate nell’esercizio della delega per il riordino dell’ordinamento giudiziario con le altre leggi dello Stato. Gli schemi di decreto legislativo, a norma dell’articolo 1, comma 5 della stessa legge, sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari anche per le conseguenza di carattere finanziario.

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, proroga il termine per l’emanazione dei decreti legislativi di coordinamento tra le norme emanate nell’esercizio della delega per il riordino dell’ordinamento giudiziario e le altre leggi dello Stato.  Il nuovo termine per l’emanazione dei decreti di coordinamento non è più parametrato rispetto alla entrata in vigore della legge di delega bensì è fissato entro 120 dall’acquisto dell’efficacia di ciascuna delle norme delegate. I decreti legislativi di coordinamento restano comunque soggetti al parere delle Commissioni parlamentari anche per le conseguenze di carattere finanziario.

 

La relazione tecnica non considera la norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato[13].

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 3

Entrata in vigore della nuova disciplina relativa alla segreteria e all’ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura

Normativa vigente :L’articolo 1, comma 6 del decreto legge 28 agosto 1995, n. 361 prevede che gli articoli 7, commi 1 e 3, e 7-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195 si  applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario. Le norme citate stabiliscono le dotazioni organiche della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura. In attesa dell’entrata in vigore di dette disposizioni si applica la precedente formulazione del citato articolo 7 della legge 195/198 come stabilita dall’articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908. Le dotazioni di organico ivi previste fissano un numero di unità complessivo di molto inferiore a quello delle norme di prossima applicazione.

La norma specifica più puntualmente la data di entrata in vigore, stabilita dall’articolo 1, comma 6 del decreto legge 361/1995, della nuova disciplina concernente l’organizzazione della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura.  A seguito della riformulazione le disposizioni in questione si applicano a partire dalla data di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150.

 

La relazione tecnicaafferma che la norma dispone la proroga di un termine in modo da renderlo coerente con le disposizioni recate dal disegno di legge in esame. In tal senso la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 



[1] La cui entrata in vigore risulta prevista alla data del 28 luglio 2006.

[2] A norma dell'art. 1, comma1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

[3] Si fa riferimento alla relazione tecnica allegata al testo base del disegno di legge (AS. 635). Tale relazione trattava anche della sospensione di altri decreti legislativi. In base alle modifiche apportate al disegno di legge durante l’esame al Senato, l’unico decreto legislativo di cui ancora si dispone la sospensione è, appunto, il n. 160/2006.

[4] Si veda in proposito la Nota di verifica n. 445 disposta nel corso della XIV legislatura.

[5] A tal scopo sono state depositate agli atti, nel corso della seduta del 19 settembre 2006, due note predisposte, rispettivamente, dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell’economia.

[6] A norma dell'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

[7] Sullo schema di decreto legislativo (Doc. 544) la V commissione ha dato parere reso parere di nulla osta nel corso della seduta del 20 dicembre 2005.

[8] Mediante l’emendamento 1.600 del relatore approvato nel corso della seduta del 3 ottobre 2006 con il parere favorevole del Governo.

[9] A norma dell'art. 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

[10] Per maggiori dettagli cfr. la Scheda di analisi n. 307 nel corso della XIV legislatura..

[11] Mediante l’emendamento 1.700 del relatore approvato nel corso della seduta del 4 ottobre 2006 con il parere favorevole del Governo.

[12] Ossia entro i 90 giorni successivi alla scadenza di un anno dalla entrata in vigore della legge. Dal momento che la legge è entrata in vigore il 30 luglio 2005, il termine scade il 30 ottobre 2006.

[13] Mediante l’emendamento 2.4 Caruso approvato nel corso della seduta del 3 ottobre 2006 con il parere favorevole del Governo.