Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 2201 D.L. 7/2007 - Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese
Riferimenti:
AC n. 2201/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 43
Data: 15/02/2007
Descrittori:
CONCORRENZA   TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo
Altri riferimenti:
DL n. 7 del 31-GEN-07     

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2201

 

Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese

 

(Conversione in legge del decreto-legge n. 7/2007)

 

 

 

 

 

N. 43 – 15 Febbraio 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria de lla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2201

Titolo breve:

 

Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

Commissione di merito:

 

X Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Lulli

Gruppo:

Ulivo

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato alla Camera

 

 

utilizzabile integralmente

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla X Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

Nota di verifica n. 43

 


 


INDICE

 

ARTICOLO 1. 3

Costi di ricarica per la telefonia mobile. 3

ARTICOLO 2. 4

Informazioni sui prezzi dei carburanti e sul traffico.. 4

ARTICOLO 3. 5

Trasparenza delle tariffe aeree. 5

ARTICOLO  4. 6

Data di scadenza dei prodotti alimentari6

ARTICOLO 5, comma 3. 6

Realizzazione di un servizio informativo sui servizi assicurativi6

ARTICOLO 6. 7

Cancellazione ipoteca mutui immobiliari7

ARTICOLI 7 e 8. 8

Disposizioni in materia di mutui8

ARTICOLO 9. 10

Comunicazione unica per la nascita dell’impresa.. 10

ARTICOLO 10. 11

Liberalizzazione di alcune attività economiche. 11

ARTICOLO 11. 13

Misure per il mercato del gas naturale. 13

ARTICOLO 12. 14

Revoca concessioni linea alta velocità e nuovi affidamenti14

ARTICOLO 13, commi 1 e 2. 19

Istruzione tecnico-professionale. 19

ARTICOLO 13, commi 3-8. 21

Detrazione per erogazioni liberali in favore di istituti scolastici21

ARTICOLO  14. 26

Incentivi per la rottamazione di autoveicoli inquinanti26

 


 

PREMESSA

 

Il provvedimento in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica.

Nell’ambito della seguente disamina si prendono in considerazione i possibili effetti diretti delle norme, aventi implicazioni sui saldi di finanza pubblica.

Non sono invece considerati eventuali effetti, a carattere indiretto, consistenti in variazioni del gettito tributario conseguenti a possibili modifiche dei livelli di redditività dei settori interessati.

In merito all’incidenza di tali effetti – con particolare riferimento agli articoli 1, 6, 7 e 8 - sarebbe comunque opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Costi di ricarica per la telefonia mobile

La norma dispone il divieto per gli operatori della telefonia mobile di applicare costi fissi e contributi per la ricarica di carte prepagate, aggiuntivi  rispetto al costo del traffico telefonico richiesto nonché il divieto di fissare termini temporali massimi di utilizzo del traffico acquistato (comma 1).

Tutte le voci che compongono l’effettivo costo del traffico telefonico devono essere evidenziate nell’offerta delle tariffe dei differenti operatori della telefonica (comma 2).

I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazione elettronica devono prevedere per il contraente la facoltà di recesso o di trasferimento presso altro operatore, senza vincoli temporali o spese non giustificate da costi dell’operatore e senza obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. L’adeguamento alle nuove disposizioni dei rapporti contrattuali già stipulati deve avvenire entro 60 giorni dalla data in vigore del decreto in esame (comma 3).

Le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2 e l’applicazione delle relative sanzioni verranno stabilite dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (comma 4).

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni contenute nell’articolo in esame non comportano alcun effetto diretto sulla finanza pubblica, ma si sostanziano in uno strumento normativo a tutela dei diritti dei cittadini-consumatori.

La relazione illustrativa afferma che la disposizione mira a porre fine all’anomalia dei costi di ricarica dei telefoni cellulari che si sostanziano in un maggior prezzo effettivo delle telefonate pagato al minuto dagli utenti, a danno della trasparenza delle tariffe applicate. Inoltre, il pagamento di un costo fisso di ricarica costituisce l’unico caso esistente sul mercato europeo.

La relazione illustrativa precisa che la disposizione mira a restituire alla concorrenza tutte le componenti di prezzo della telefonia mobile e ad ottenere in prospettiva rilevanti riduzioni delle tariffe.

 

Al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti da parte del Governo in merito agli effetti sul gettito IVA della disposizione di cui al comma 1.

Si ricorda che dall’indagine conoscitiva, svolta nel novembre 2006 congiuntamente dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sui contributi di ricarica nei servizi di telefonia mobile a credito prepagato, risulta che - in base ai dati forniti dalle imprese di telefonia - il valore complessivo del contributo di ricarica effettivamente corrisposto dagli utenti si stima possa aver superato, nel 2005, i 2 miliardi di euro.

Dalla suddetta indagine emerge che nel triennio 2003-2005, il valore del credito incamerato dagli operatori e non utilizzato dai clienti è stato complessivamente pari a 158 milioni.

 

ARTICOLO 2

Informazioni sui prezzi dei carburanti e sul traffico

La norma dispone che il gestore della rete stradale e autostradale provveda ad informare gli utenti, anche in forma comparata, dei prezzi di vendita dei carburanti praticati presso gli impianti dislocati lungo le tratte stradali ed autostradali di primaria importanza, mediante l’utilizzo dei dispositivi di informazione esistenti lungo la rete nonché tramite convenzioni con emittenti radiofoniche e gestori di telefonia. 

Si dispone inoltre che l’onere informativo circa i prezzi praticati sia a carico dei gestori degli impianti e che l’installazione di strumenti di pubblica utilità nonché la sottoscrizione di convenzioni con emittenti e gestori di telefonia per facilitare la diffusione delle informazioni debba avvenire, senza oneri aggiuntivi per il bilancio pubblico, nell’ambito delle concessioni stradali ed autostradali, sulla base di una proposta del Ministero dei trasporti con il parere del CIPE (commi 1 e 3).

I medesimi strumenti di informazione devono essere utilizzati dal gestore della rete stradale ed autostradale per diffondere avvertimenti in caso di grave limitazione del traffico automobilistico (comma 2).

 

La relazione tecnica sottolinea che il dispositivo del comma 2 prevede esplicitamente che la norma non comporterà alcun onere aggiuntivo per il pubblico bilancio in quanto l’obbligo di informativa sui prezzi praticati dei carburanti e sulla situazione di grave limitazione del traffico rientra nell’ambito della disciplina delle concessioni delle reti stradali ed autostradali e delle convenzioni con i gestori delle reti di telefonia.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che i nuovi adempimenti a carico dei gestori non siano suscettibili di alterare l’equilibrio economico delle concessioni, né di determinare maggiori oneri a carico di soggetti, quali l’ANAS, facenti parte del conto economico della P.A.

 

ARTICOLO 3

Trasparenza delle tariffe aeree

La norma, al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe aeree, vieta le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l’indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, ovvero riferiti a una singola tratta di andata e ritorno, a un numero limitato di biglietti o a periodi di tempo delimitati o a modalità di prenotazione, se non chiaramente indicati nell’offerta. L’inosservanza dei predetti divieti  è sanzionata come pubblicità ingannevole.

 

La relazione tecnica, sottolineato che la norma non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica, evidenzia che dalla possibilità di irrogazione di sanzioni pecuniarie per pubblicità ingannevole da essa prevista deriva un presumibile introito per l’erario, seppure di entità non predeterminabile.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO  4

Data di scadenza dei prodotti alimentari

La norma dispone che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, l’indicazione dei termini di conservazione o di scadenza dei prodotti alimentari debba figurare sulle confezioni in modo visibile, chiaramente leggibile e indelebile.

 

La relazione tecnica afferma che la norma, introdotta in conformità delle prescrizioni comunitarie[1], non determina alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio pubblico.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 5, comma 3

Realizzazione di un servizio informativo sui servizi assicurativi

La norma dispone che il Ministero dello sviluppo economico realizzi un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che consenta al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale. Tale servizio utilizza il sistema tariffario, completo in tutte le sue estensioni, organizzato dall’ISVAP sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione.

 

La relazione tecnica, riferita all’articolo 5 nel suo complesso, sottolinea che le norme, finalizzate a favorire la concorrenza e la tutela del consumatore nei servizi assicurativi, regolano rapporti di diritto privato senza alcun riflesso sulla finanza pubblica. Non sono pertanto previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

 

Al riguardo si osserva che la norma appare suscettibile di determinare spese aggiuntive con riferimento alle risorse necessarie alla costruzione e alla gestione del sistema informativo da esso previsto.

Infatti, pur avvalendosi del predetto sistema di una banca dati già esistente, la fornitura di tale servizio necessiterà presumibilmente della predisposizione di un’applicazione informatica apposita, la cui creazione necessiterà di risorse, interne o esterne al  Ministero. E’ inoltre plausibile che la stessa gestione ordinaria del suddetto servizio informativo, anche qualora sia limitata al servizio telematico, assorba risorse umane[2].

Appare pertanto necessario che sia fornita una stima delle risorse umane e materiali che verranno utilizzate per la fornitura del servizio in questione,  assicurando altresì che a tali necessità aggiuntive si possa far fronte utilizzando le ordinarie dotazioni organiche e di bilancio del Ministero, e quindi senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 6

Cancellazione ipoteca mutui immobiliari

La norma introduce una procedura semplificata in materia di cancellazione di ipoteche su immobili iscritte nella conservatoria dei registri immobiliari.

In particolare, viene disposto l’obbligo a carico della banca creditrice di inviare richiesta, entro trenta giorni dalla data di estinzione del mutuo, di immediata cancellazione dell’ipoteca iscritta nei registri immobiliari.

La procedura, ammissibile esclusivamente per i debiti già estinti, è subordinata alla presenza dei seguenti requisiti:

-          il credito garantito dall’ipoteca deve essere un mutuo;

-          il creditore deve essere esclusivamente un soggetto autorizzato ad esercitare attività bancaria;

-          deve trattarsi di ipoteca volontaria.

Nell’aspetto fiscale, si fa presente che, ai sensi dell’articolo 15 del Dpr n. 601/1973[3], le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine (ivi comprese le cancellazioni di ipoteche volontarie) sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.

 

La relazione tecnica non attribuisce alcun effetto finanziario alla norma in quanto, come precisato nella stessa relazione, la disposizione consente l’estinzione dell’ipoteca di un mutuo immobiliare senza l’intervento di un notaio. 

 

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni formulate in premessa.

 

ARTICOLI 7 e 8

Disposizioni in materia di mutui

Le norme recano disposizioni in materia di estinzione anticipata di mutui immobiliari e di portabilità del mutuo.

In particolare prevedono:

-         la nullità di qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, incluse le clausole penali, con il quale si convenga che il mutuatario, che richieda l’estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l’acquisto della prima casa[4] sia tenuto ad una determinata prestazione in favore della banca mutuante. Le clausole poste in violazione di tale divieto sono nulle e non comportano la nullità del contratto. Le norme si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame (articolo 7, commi 1-4).

Con riferimento ai contratti di mutuo in essere a tale data, l’ABI e le associazioni di consumatori  rappresentative a livello nazionale definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le regole generali per la riconduzione ad equità di tali contratti, in particolare mediante la fissazione della misura massima dell’importo della penale dovuta in caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo. In caso di mancato accordo, tale misura è stabilita dalla Banca d’Italia e costituisce norma imperativa ai fini della rinegoziazione dei mutui in essere[5]. In ogni caso le banche non possono rifiutare la rinegoziazione dei mutui in essere nei casi in cui il debitore richieda la riduzione dell’importo della penale nei limiti fissati in base alle modalità sopra delineate (articolo 7, commi 5-7);

-         in caso di mutuo bancario, di apertura di credito od altri contratti di finanziamento bancario, la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non precludono al debitore l’esercizio della facoltà di surrogazione di cui all’articolo 1202 del Codice civile.

Tale articolo disciplina la surrogazione per volontà del debitore. In particolare, esso dispone che il debitore, che prende in mutuo una somma di denaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di quest’ultimo. Il Codice prescrive determinate condizioni perché tale facoltà possa essere esercitata.

Nell’ipotesi di surrogazione per volontà del debitore il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. E’ prevista la nullità di ogni patto, anche posteriore alla stipula del contratto, con il quale si impedisca o si renda gravoso per il debitore l’esercizio della facoltà si surrogazione. La surrogazione per volontà del debitore non comporta la perdita dei benefici fiscali per l’acquisto della prima casa.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame, poiché incidono sui rapporti obbligatori intercorrenti tra soggetti privati, non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

 

Nulla da osservare al riguardo in quanto le disposizioni non appaiono determinare effetti  diretti sui saldi di finanza pubblica.

In merito a possibili effetti indiretti, connessi alla redditività del settore interessato, si rinvia a quanto osservato in premessa.

 

ARTICOLO 9

Comunicazione unica per la nascita dell’impresa

Le norme prevedono procedure semplificate per l’assolvimento degli adempimenti amministrativi previsti per la nascita delle imprese. E’ in particolare prevista la comunicazione unica, di norma in via telematica, ai fini dell’iscrizione al registro delle imprese nonché ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali.  E’ inoltre previsto che le Camere di commercio prestino gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati. Le modalità di attuazione dell’articolo in esame sono demandate ad un decreto ministeriale che dovrà altresì rideterminare la misura dell’imposta di bollo al fine di incentivare l’utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali. Tale rideterminazione dovrà comunque garantire l’invarianza del gettito.

 

La relazione tecnica ribadisce che la rideterminazione della misura dell’imposta di bollo verrà effettuata nel rispetto del vincolo dell’invarianza del gettito.

 

Al riguardo appare necessario che siano forniti alcuni chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

-          l’eventuale insorgenza di maggiori oneri di carattere amministrativo connessi al periodo di transizione fra il sistema attuale e quello previsto dalla disposizione.

In tale fase potrebbe infatti determinarsi l’esigenza di maggiori risorse per la predisposizione degli applicativi informatici necessari, da un lato, all’espletamento delle procedure semplificate da parte delle imprese e dall’altro allo scambio di informazioni da parte delle diverse amministrazioni interessate; un chiarimento ulteriore attiene ai possibili maggiori oneri che graveranno sulle Camere di commercio per la funzione di assistenza tecnica che dovranno fornire in forma gratuita alle imprese richiedenti;

-          le modalità con le quali sarà assicurata l’invarianza di gettito prevista dalla norma, con riferimento alla rideterminazione delle tariffe dell’imposta di bollo. L’unico criterio fissato dalla disposizione è infatti di carattere agevolativo, in quanto mira ad incentivare le domande presentate per via informatica. E’ pertanto necessario che sia chiarito a carico di quali voci della tariffa verranno compensate le minori entrate derivanti dall’agevolazione prevista dalla norma.

Si segnala in proposito che, ai fini della compensazione del minor gettito derivante dalle agevolazioni previste per le procedure telematiche, dovrebbe tenersi conto anche del progressivo ridursi delle modalità alternative di espletamento delle formalità, per la graduale sostituzione delle procedure cartacee con quelle telematiche. Ai fini della suddetta compensazione non si potrebbe inoltre tener conto, nel breve periodo, dei possibili risparmi amministrativi dovuti dalla maggiore semplicità di gestione delle procedure telematiche; nel breve periodo infatti le risorse umane e logistiche assorbite dalla struttura amministrativa  potrebbero non essere suscettibili di sensibile riduzione.

 

ARTICOLO 10

Liberalizzazione di alcune attività economiche

La norma detta disposizioni volte alla liberalizzazione di alcune attività economiche, per lo svolgimento delle quali diventa sufficiente la sola dichiarazione di inizio attività (DIA).

In particolare essa dispone quanto segue.

Per le attività di acconciatore ed estetista (comma 2):

-          l’assoggettamento dell’attività alla sola dichiarazione d’inizio attività da presentarsi al comune competente per territorio;

-          la rimozione di criteri di distanza minima o di parametri numerici prestabiliti;

-          il venir meno dell’obbligo di chiusura infrasettimanale;

-          la conferma della necessità di possesso di requisiti di qualificazione professionale, se prescritti dalla vigente disciplina, nonché della conformità dei locali nei quali si svolge l’attività ai previsti requisiti urbanistici e igienico-sanitari.

Per le attività di pulizia, disinfezione e facchinaggio (comma 3):

-          assoggettamento dell’attività alla sola dichiarazione d’inizio attività, da presentarsi al comune competente per territorio;

-          esclusione di particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale;

-          conferma dell’obbligo del possesso dei requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria, qualora siano previsti dalla normativa vigente;

-          conferma della necessità di rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute (con particolare riferimento al D.Lgs 626 del 1994), nonché in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici.

Per le attività di guida turistica e accompagnatore turistico (comma 4):

-          esclusione dell’obbligo di autorizzazione preventiva allo svolgimento dell’attività, di rispetto dei parametri numerici e dei requisiti di residenza;

-          riconferma dell’obbligo del possesso di requisiti di qualificazione professionale;

-          che l’esercizio dell’attività è consentito ai laureati in lettere con indirizzo in storia dell’arte o archeologia o titolo equipollente e non è subordinato allo svolgimento di un esame abilitante o di altre prove selettive. Con riferimento a detti soggetti è tuttavia consentita la verifica delle relative conoscenze linguistiche qualora non siano state oggetto del corso di studi.

Per le autoscuole (comma 5):

-          assoggettamento dell’attività alla sola dichiarazione di inizio attività da presentare all’amministrazione provinciale competente per territorio;

-          eliminazione dei limiti attualmente previsti dall’art. 123 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) connessi a parametri quali la popolazione, l’indice di motorizzazione e l’estensione del territorio;

-          conferma della necessità di possesso dei requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi richiesti dalla vigente normativa;

-          assoggettamento dell’attività alla sola vigilanza amministrativa della provincia ed alla vigilanza tecnica da parte degli uffici del Ministero dei trasporti.

Per i consulenti del lavoro (comma 8):

-          abolizione dell’obbligo di iscrizione all’albo italiano dei consulenti del lavoro per i cittadini comunitari che, in base all’ordinamento di appartenenza, sono abilitati a svolgere attività strumentali come quelle di calcolo, elaborazione e stampa di buste paga.

Per i servizi automobilistici di linea (comma 9):

-          soppressione delle limitazioni relative alle distanze chilometriche fra le località interessate per l’apertura di nuove linee di servizi automobilistici interregionali di competenza statale.

 

La relazione tecnica si limita ad affermare che le disposizioni dell’articolo in esame, in conformità anche ai principi comunitari, prevedono l’eliminazione di ostacoli ad attività economiche e commerciali e all’esercizio di attività professionali e artigianali, ampliando le possibilità per il consumatore di accedere a beni, prodotti e servizi. Afferma inoltre che la norma non comporta la possibilità di aumentare gli introiti.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo – che la nuova disciplina non comporti una riduzione di diritti ed imposte versate alla pubblica amministrazione per l’espletamento delle attività in questione.

 

ARTICOLO 11

Misure per il mercato del gas naturale

La norma dispone quanto segue:

·        con decreto del Ministro dello sviluppo economico vengono determinate le modalità con cui le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato (royalties), a decorrere da quelle dovute per l’anno 2006, sono cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il mercato regolamentato della capacità e del gas; con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze verranno definite le modalità di versamento delle relative entrate al bilancio dello Stato (comma 1).

L’art. 19 del D.Lgs. 625/1996 dispone, al comma 1, che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un’aliquota del prodotto della coltivazione la cui entità varia a seconda del tipo o dell’origine del gas estratto.  Il valore unitario dell’aliquota di coltivazione è calcolato in base al valore medio annuale dell’indice QE (quota energetica) del costo della materia prima gas, determinato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas;

·        a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, una quota del gas importato dovrà essere offerta presso il mercato regolamentato della capacità e del gas. A tale adempimento viene subordinato il rilascio delle nuove autorizzazioni all’importazione di gas (comma 2).

 

La relazione tecnica afferma che la norma ha la finalità di creare una maggiore liquidità dell’offerta di gas nel mercato italiano, in attesa dell’avvio di una borsa del gas, a vantaggio delle imprese e dei consumatori. Afferma altresì che la stessa non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica.

 

La relazione illustrativa specifica che in virtù della disposizione contenuta nel comma 1 dell’articolo in esame le royalties derivanti allo Stato dalla coltivazione dei giacimenti di idrocarburi non vengono più versate in valore secondo un parametro determinato e aggiornato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, ma direttamente immesse nel mercato ed offerte ad imprese e consumatori per il loro approvvigionamento. Le entrate derivanti dalla vendita affluirebbero all’erario, mantenendo la previsione di gettito.

La disposizione contenuta nel comma 2 introduce la possibilità di avviare a tale mercato regolamentato di scambio anche una parte dei volumi di gas importati a seguito dei potenziamenti dei gasdotti esistenti e delle nuove infrastrutture di approvvigionamento all’estero.

 

Al riguardo, appaiono opportuni chiarimenti da parte del Governo volti ad escludere  che le entrate per l’erario derivanti dalla vendita sul mercato di una quota del gas estratto siano inferiori all’ammontare complessivo delle royalties versate in base alla normativa previgente.

Ciò anche in relazione all’eventualità di oscillazioni verso il basso del prezzo di vendita del gas, con conseguente diminuzione delle somme da corrispondere all’erario, tenuto conto che non è previsto un versamento minimo tale da assicurare l’invarianza di gettito.

 

ARTICOLO 12

Revoca concessioni linea alta velocità e nuovi affidamenti

Le norme dispongono la revoca delle seguenti concessioni rilasciate dall’Ente ferrovie dello Stato alla Società TAV Spa per la realizzazione del sistema “Alta velocità” (comma 1):

-          concessione dell’Ente Ferrovie alla TAV Spa del 7 agosto 1991 limitatamente alle tratte Milano-Verona e Verona-Padova, comprese le relative interconnessioni;

-          concessione dell’Ente Ferrovie alla TAV s.p.a. del 16 marzo 1992 relativo alla linea Milano-Genova, comprese le relative interconnessioni;

-          autorizzazione rilasciata al Concessionario Rete Ferroviaria Italiana Spa (art. 5 del d.m. 31 ottobre 2000, n. 138 T), nella parte in cui consente di proseguire il rapporto convenzionale con la TAV Spa relativamente alla progettazione e costruzione della linea Terzo Valico dei Giovi/Milano-Genova, della tratta Milano-Verona e della tratta Verona-Padova.

La revoca si estende a tutti i rapporti convenzionali derivanti o collegati, stipulati da TAV Spa con i general contractors  nelle date del 15 ottobre 1991 e 16 marzo 1992 (comma 2).

La progettazione esecutiva e la costruzione delle infrastrutture ferroviarie relative alla realizzazione del progetto Alta Velocità sono state inizialmente affidate, mediante atto di concessione, da Ferrovie dello Stato Spa alla società Treno Alta Velocità - TAV Spa ed è stato previsto - a carico della società concessionaria – la possibilità di avvalersi, nell’adempimento delle relative prestazioni, di general contractors. Successivamente l’articolo 131, comma 2, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001), disponeva che, per la progettazione esecutiva e i lavori di costruzione delle infrastrutture ferroviarie per il sistema dell’Alta Velocità, non ancora iniziati alla data di entrata in vigore della stessa legge, dovesse provvedersi a un nuovo affidamento tramite gara, in conformità con la normativa comunitaria e nazionale in tema di lavori pubblici e di appalti. L’articolo 131 della legge n. 388/00 disponeva, altresì, la revoca delle concessioni rilasciate alla TAV dall’Ente Ferrovie dello Stato per la parte concernente i lavori di costruzione.

Il comma 2 di tale articolo 131 è stato poi abrogato dall’articolo 11 del D.Lgs. 166/2002 (cosiddetto “collegato infrastrutture”), il quale ha stabilito che le concessioni rilasciate a TAV da Ferrovie dello Stato, e i sottostanti rapporti instaurati da TAV Spa con i general contractors, concernenti le opere di progettazione esecutiva e di costruzione delle infrastrutture ferroviarie per il sistema dell’Alta Velocità, dovessero proseguire senza soluzione di continuità.

Va inoltre segnalato che nel febbraio 2002 l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato è intervenuta con un parere trasmesso ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio, al Ministro dell’Economia e Finanze e al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90, al fine di segnalare i potenziali effetti distorsivi della concorrenza derivanti dalla prevista abrogazione dell’articolo 131, comma 2 della legge 388/2000[6].

 

La Società Ferrovie dello Stato provvede direttamente, anche in deroga alla normativa vigente, all’accertamento ed al rimborso degli oneri connessi alle attività progettuali e preliminari condotte per le opere oggetto della revoca di cui al comma 1; il rimborso è dovuto nei limiti dei costi effettivamente sostenuti e non ancora rimborsati alla data di entrata in vigore del decreto in esame (comma 3).

Viene infine aggiunto il comma 1-bis all’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990[7] che fissa nuovi criteri per la determinazione dell’indennizzo in tutte le ipotesi in cui la revoca dell’atto amministrativo incida su preesistenti rapporti negoziali con privati. In base alla convocazione disposizione, l’indennizzo dovrà: essere parametrato al solo danno emergente; tener conto dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà all’interesse pubblico dell’atto amministrativo; tener conto altresì dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico (comma 4).

L’art. 21-quinquies della L. 241/1990 disciplina in via generale l’istituto della revoca del provvedimento amministrativo ed i suoi effetti. In particolare, prevede la possibilità di revocare un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole, da parte dell’organo che lo ha emanato o di altro organo previsto dalla legge, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.

La revoca determina l’inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Qualora da essa derivi pregiudizio in danno dei soggetti direttamente interessati, la pubblica amministrazione ha l’obbligo di provvedere a un indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell’indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Si rammenta inoltre che la normativa vigente (art. 158 DPR 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture) prevede che, qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione contenuta nell’articolo in esame non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica, configurandosi come razionalizzazione della spesa. Sostiene inoltre che sotto il profilo finanziario essa si concreta in un rilevante risparmio di spesa per l’amministrazione se si paragonano gli oneri dovuti ai general contractors in relazione alla revoca con l’importo dovuto per la realizzazione dell’opera da parte dei medesimi, alla luce dei cospicui aumenti dei costi sostenuti per la realizzazione da parte dei general contractors delle tratte della linea Torino-Napoli.

La relazione, a tale proposito, evidenzia che secondo i dati relativi alla linea Torino-Napoli, la spesa, fissata dai contratti stipulati nel 1991 in circa 5.700 milioni di euro, ha superato nel 2003 la cifra di 23.200 milioni di euro, con un aumento percentuale del 410%. A ciò va aggiunto il costo correlato al ritardo nella consegna dei lavori che ha implicato un onere di circa 350 milioni di euro a carico dello Stato per il rimborso degli interessi chiesti ai consorzi per il ricorso al credito.

Secondo la relazione, la revoca delle concessioni per la progettazione e l’esecuzione delle opere e il loro affidamento mediante gara pubblica europea ristabilirebbe i principi di trasparenza, imparzialità ed efficacia economica dell’azione amministrativa.

Quanto all’indennizzo dovuto ai general contractors, la relazione afferma che le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 consentiranno “futuri ingentissimi risparmi di spesa”, al momento non quantificabili, favorendo l’intervento in autotutela dell’Amministrazione ogni qualvolta si evidenzi il contrasto di precedenti atti e rapporti negoziali rivelatisi contrastanti con l’interesse pubblico che, viceversa, l’Amministrazione è tenuta a perseguire.

 

Al riguardo si osserva che l’articolo in esame presenta alcuni profili problematici sui quali appaiono necessari chiarimenti da parte del Governo al fine di verificare l’effettiva possibilità che dalla norma non discendano effetti negativi sulla finanza pubblica.

La norma appare infatti suscettibile di produrre oneri connessi all’obbligo, previsto dal comma 3, di corresponsione di un indennizzo.

La norma pone tale obbligo a carico delle Ferrovie, soggetto esterno al comparto della pubblica amministrazione. Peraltro tale soggetto è destinatario di trasferimenti a carico del bilancio dello Stato che, in base ad una decisione Eurostat del 2005, sono considerati spese della P.A., in quanto erogate a fronte di perdite di esercizio del Gruppo Ferrovie. E’ pertanto plausibile che l’onere in questione possa riflettarsi sui conti della pubblica amministrazione.

A fronte dei predetti oneri, la relazione tecnica prevede la realizzazione di risparmi, non quantificati, connessi al minor costo di realizzazione delle opere in conseguenza del loro affidamento tramite procedure di gara.

Al fine di verificare l’effettiva possibilità che i sopraindicati effetti di segno opposto assumano carattere compensativo, andrebbero forniti alcuni elementi di quantificazione degli effetti medesimi nonché chiarimenti in merito ai tempi con i quali essi potranno prodursi.

In primo luogo andrebbero quantificati gli oneri relativi all’indennizzo dovuto ai general contractors a fronte della revoca delle concessioni disposta dai commi 1 e 2. Tali spese, ai sensi del comma 3, dovranno essere commisurate al rimborso dei costi effettivamente sostenuti, per attività progettuali o preliminari a quelle di costruzione.

Andrebbe inoltre chiarito se il procedimento di revoca delle convenzioni, previo pagamento di un indennizzo, dia titolo all’acquisizione, da parte delle Ferrovie, della proprietà dei progetti predisposti a cura dei general contractors e se si tratti comunque di elaborati progettuali utilizzabili ai fini delle successive fasi di realizzazione delle opere in questione. In caso contrario, potrebbero prodursii oneri ulteriori, connessi alla necessità di sostenere i costi per l’acquisizione, eventualmente dagli stessi general contractors, dei progetti oppure per la necessità di iniziare nuovamente la fase di progettazione, con conseguenti maggiori spese e allungamento dei tempi.

Andrebbero pertanto acquisiti chiarimenti ed elementi quantitativi da parte del Governo volti a verificare l’entità dei predetti oneri e la misura in cui gli stessi possano riflettersi sui saldi della P.A.

Si prescinde da considerazioni relative ad oneri conseguenti a procedure contenziose dato il carattere eventuale degli stessi e l’impossibilità di valutare le condizioni di effettiva realizzabilità degli oneri medesimi.

Con riferimento ai risparmi prefigurati dalla relazione tecnica - e al loro eventuale carattere compensativo rispetto ai predetti effetti onerosi - derivanti dal futuro affidamento delle tratte in questione tramite procedure di gara, appare necessario che sia chiarito quali siano attualmente le spese iscritte nei conti pubblici con riferimento alle opere in questione. E’ infatti soltanto in relazione ad una riduzione di importi già iscritti nei tendenziali della P.A. che potrebbe configurarsi un risparmio suscettibile di essere portato a compensazione dei predetti oneri.

Inoltre andrebbe valutata l’idoneità, anche sotto il profilo temporale, dei risparmi cui fa riferimento la relazione tecnica a compensare i possibili oneri connessi agli esborsi da sostenere in attuazione delle disposizioni in esame.

 

ARTICOLO 13, commi 1 e 2

Istruzione tecnico-professionale

Normativa vigente: l’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 17 ottobre 2005 n. 226[8] stabilisce che il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale; l’articolo 2, comma 6 individua i componenti del sistema dei licei nei licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico e delle scienze umane.

Le norme dispongono quanto segue:

·        il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione[9] è costituito dal sistema dell’istruzione secondaria superiore e dal sistema dell’istruzione e della formazione professionale.

Fanno parte del sistema dell’istruzione secondaria superiore i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali[10], tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore;

·        la previsione relativa all’istituzione del liceo economico e del liceo tecnologico, di cui al comma 6 dell’articolo 2 del D. Lgs. 226/2005, è soppressa (comma 1).

La relazione illustrativa rammenta che il decreto legislativo 226/2005, prevedendo l'istituzione dei licei economico e tecnologico, ha disposto la soppressione degli istituti tecnici e professionali fino al completo esaurimento delle classi del precedente ordinamento ancora funzionanti. La relazione sottolinea, altresì, che nella presente legislatura è stato rinviato l’avvio della riforma del secondo ciclo[11], prevista per l’anno scolastico 2007-2008, consentendo ancora la possibilità di iscrizione ai predetti istituti;

·        possono essere costituiti, in ambito provinciale o sub-provinciale, “Poli tecnico-professionali” di natura consortile formati da:

-        istituti tecnici e professionali;

-        strutture formative rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni[12] (quindi accreditate per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali spendibili a livello nazionale ed europeo);

-        istituti tecnici superiori, come riorganizzati ai sensi delle disposizioni della legge finanziaria 2007.

L’articolo 1, comma 631, della legge 296/2006 ha disposto la riorganizzazione, a decorrere dal 2007, del sistema dell’istruzione e della formazione tecnica superiore (IFTS)[13]. L’IFTS consiste in un sistema di formazione tecnico-professionale superiore integrata, di livello non universitario, al quale si accede, di norma, con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore; riguardo ai finanziamenti, l’articolo 69 della legge 144/1999 prevede risorse assegnate dalle regioni, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, nonché quote del Fondo per l’offerta formativa[14] nei limiti delle risorse allo scopo preordinate dal Ministero della pubblica istruzione in sede di ripartizione annuale del Fondo.

I «Poli», costituiti al fine di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e le misure per lo sviluppo economico e produttivo del Paese, sono dotati di propri organi da prevedersi nelle relative convenzioni.

Alla costituzione dei Poli deve provvedersi nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 2).

 

La relazione tecnica, con riguardo alle disposizioni del comma 2, si limita ad affermare che la norma, riorganizzando gli istituti tecnico professionali raggruppando e razionalizzando le strutture, comporta un risparmio per l’erario pubblico.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 13, commi 3-8

Detrazione per erogazioni liberali in favore di istituti scolastici

Le norme introducono una parziale defiscalizzazione ai fini delle imposte dirette per le erogazioni liberali effettuate a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca, uffici postali o altri mezzi di pagamento diversi dal contante, di cui all’articolo 23 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

In particolare:

-         per i soggetti IRPEF (articolo 15 del TUIR) è prevista una detrazione d’imposta nella misura del 19 per cento delle suddette erogazioni liberali effettuate nel periodo d’imposta;

-         per le società e gli enti commerciali residenti è prevista la deduzione di tali erogazioni nel limite del 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui;

-         per gli enti non commerciali residenti è prevista una detrazione dall’imposta nella misura del 19 per cento delle erogazioni liberali effettuate.

I soggetti che hanno effettuato le erogazioni liberali in questione non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche.

L’agevolazione fiscale ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2007.

L’onere derivante dalle disposizioni è valutato in 54 milioni di euro per l’anno 2008 ed in 31 milioni di euro annui a decorrere dal 2009.

 

La relazione tecnica stima per cassa un effetto di minore entrata di 54 milioni di euro nel 2008 e di circa 31 euro annui dal 2009.

In particolare:

1.      Soggetti IRPEF

Poiché la  norma in esame introduce una nuova tipologia di erogazioni liberali agevolabili, ai fini della stima si considera il totale delle erogazioni liberali detraibili risultante dalle dichiarazioni presentate nel 2005 (periodo d’imposta 2004), ipotizzando, in considerazione dell’amplia platea di soggetti erogatori potenzialmente interessata, che le erogazioni liberali a favore delle scuole siano pari ad un terzo del totale delle somme attualmente erogate.

Pertanto i dati ed i parametri utilizzati nella quantificazione sono i seguenti:

 

Totale delle erogazioni liberali dichiarate nel 2005

360 milioni di euro

Percentuale di detrazione ex articolo 15 TUIR

19%

Quota stimata delle erogazioni in favore di istituti scolastici

1/3

Ammontare stimato delle erogazioni in favore di istituti scolastici

120 milioni di euro

Minore gettito annuo per competenza (120*19%)

23 milioni di euro

 

Per cassa, in considerazione dell’entrata in vigore delle disposizioni dal periodo d’imposta in corso dal 1° gennaio 2007 e considerando una percentuale di acconto effettivo del 76 per cento,  si determina una perdita di gettito di 40,5 milioni di euro nel 2008 e di 23 milioni di euro annui dal 2009.

2.      Società di capitali ed enti commerciali

Dai dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2005, l’importo delle deduzioni dal reddito per tutte le erogazioni liberali effettuate è di 190 milioni di euro per le società di capitali e di 3,7 milioni di euro per le società di persone e gli enti commerciali. In considerazione del limite posto dalle norme all’ammontare delle erogazioni (2 per cento del reddito d’impresa dichiarato), limitatamente alle società di capitale, la relazione tecnica individua l’importo complessivo delle erogazioni il cui ammontare unitario è prossimo al limite del 2 per cento. Tale ammontare è pari a 60 milioni di euro. Si ipotizza, inoltre, che le maggiori erogazioni deducibili siano pari al 10 per cento delle erogazioni attualmente effettuate di importo inferiore al 2 per cento. Ne consegue una perdita di gettito annua per competenza pari a 4,4 milioni di euro annui [(193,7-60)*33%], arrotondati a 5 milioni di euro annui, in considerazione di altri soggetti in reddito di impresa e di un possibile effetto incentivante.

Per cassa la perdita di gettito è di 8,8 milioni di euro nel 2008 e di 5 milioni di euro annui dal 2009.

3.      Enti non commerciali

La quantificazione utilizza le stesse ipotesi di calcolo su cui si basa la stima della perdita di gettito ai fini IRPEF (di cui al punto 1).

I parametri di calcolo sono i seguenti:

 

Totale delle erogazioni liberali dichiarate nel 2005

43 milioni di euro

Percentuale di detrazione ex articolo 15 TUIR

19%

Quota stimata delle erogazioni in favore di istituti scolastici

1/3

Ammontare stimato delle erogazioni in favore di istituti scolastici

14,3 milioni di euro

Minore gettito annuo per competenza (14,3*19%)

2,7 milioni di euro

 

Per cassa il minore gettito si cifra in 4,8 milioni di euro nel 2008 ed in 2,7 milioni di euro annui dal 2009.

 

Al riguardo si segnala che la stima proposta dalla relazione tecnica presenta un elevato grado di incertezza, in considerazione del fatto che le norme introducono una nuova tipologia di erogazioni liberali in corrispondenza delle quali è riconosciuta un’agevolazione ai fini delle imposte sui redditi.

In proposito si rileva, in particolare, che l’ipotesi utilizzata per la stima degli effetti di minore gettito in capo ai soggetti IRPEF ed agli enti non commerciali, consistente nel presumere che le nuove erogazioni in favore degli istituti scolastici saranno pari ad un terzo del totale delle erogazioni liberali attualmente effettuate ai sensi dell’articolo 15 del TUIR, potrebbe rivelarsi non del tutto prudenziale. Ciò in quanto larga parte delle erogazioni liberali per le quali attualmente è riconosciuta una detrazione d’imposta, a differenza delle nuove erogazioni in favore degli istituti scolastici, sono detraibili (nella misura del 19 per cento) nel limite di un importo predeterminato. Pertanto, l’invarianza del beneficio fiscale al crescere della somma erogata condiziona l’ammontare stesso delle singole erogazioni. 

Su tale aspetti appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che la normaautorizza per le finalità di cui al comma 3, una spesa valutata in 54 milioni di euro per l’anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. Al relativo onere si provvede:

-          per l’anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sulla contabilità speciale di cui all’articolo 5-ter, del decreto legge n. 452 del 2001, che a tal fine sono vincolate, per essere successivamente versate all’entrata del bilancio dello Stato, nel predetto anno;

-          a decorrere dall’anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 634, della legge n. 296 del 2006.

La norma dispone anche che il Ministro dell’economia e delle finanze provveda al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

 

Al riguardo,  con riferimento all’utilizzo delle risorse stanziate nella contabilità speciale, si osserva che l’articolo 5-ter del decreto legge n. 452 del 2001 dispone che le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da destinare alle istituzioni scolastiche possano affluire in apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Alle predette contabilità possono affluire anche le risorse finanziarie assegnate agli uffici costituenti l'articolazione territoriale degli uffici scolastici regionali per il funzionamento dei medesimi e per la realizzazione di eventuali attività e programmi agli stessi affidati. Dal dettato della norma la costituzione delle suddette contabilità speciali sembra essere solo eventuale. Tanto premesso, è necessario che il Governo fornisca dati ulteriori, rispetto a quelli indicati nella relazione tecnica, in merito:

 

- all’entità delle risorse affluite alla contabilità speciale della quale si    prevede l’utilizzo, che secondo quanto affermato nella relazione tecnica ammonterebbero a 100 milioni di euro;

- ai criteri con i quali si procederà, con il decreto ministeriale cui il testo rinvia, alla determinazione delle somme da vincolare sulle diverse contabilità speciali di cui all’articolo 5-ter del decreto legge n. 452 del 2001;

- all’opportunità di prevedere esplicitamente nel testo, analogamente a quanto indicato nella relazione tecnica, che l’esercizio finanziario per il quale varrebbe il vincolo delle risorse sia il 2007. Infatti, qualora la norma si riferisca all’anno 2008, come potrebbe dedursi in base al tenore letterale della norma, dato il carattere eventuale del versamento delle suddette risorse, l’effettiva sussistenza delle stesse potrebbe presentare un certo margine di aleatorietà;

- alla coerenza della disposizione con quanto previsto dall’articolo 1, comma 46,  della legge n. 266 del 2005 che stabilisce che, a decorrere dal 2006, le riassegnazioni di entrate destinate alle singole amministrazioni non potranno superare l'ammontare di quelle effettuate nel 2005, anche tenendo conto del fatto che, in numerosi casi analoghi, si è derogato a tale norma prevedendo una compensazione degli effetti finanziari.

Con riferimento alla riduzione dell’autorizzazione di spesa, si rammenta che l’articolo 1, comma 634, della legge finanziaria per il 2007 stanziava 220 milioni a decorrere dall’anno 2007 per l’attuazione dei commi da 622 a 633, ad eccezione del comma 625, concernenti disposizioni sull’istruzione. Le predette risorse sono state iscritte, per una quota pari a 30 milioni di euro nel capitolo 1286 del Ministero dell’istruzione recante un fondo per dotare scuole di ogni ordine e grado delle innovazioni  tecnologiche a supporto didattico, per una quota pari a 183 milioni di euro nel capitolo 1287 recante un Fondo da ripartire per interventi in favore dell’istruzione. La restante parte è stata utilizzata dalla stessa legge finanziaria in attuazione del comma 553 che stanziava risorse in favore dei dipendenti del Ministero dell’istruzione.

Le risorse del quale si prevede l’utilizzo sono quelle iscritte nel capitolo 1287, che da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS risultano essere interamente disponibili. Tuttavia, si rammenta che tale capitolo rientra in quelli per i quali, in attuazione del dettato di cui all’articolo 6 del decreto legge n. 65 del 1989, si può impegnare, nel primo semestre di ciascun esercizio finanziario, solo nella misura del 50%. Risultano, quindi, effettivamente disponibili solo 81,5 milioni di euro. Al riguardo, appare opportuno che il Governo confermi se l’utilizzo delle predette risorse possa pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente.

 

ARTICOLO  14

Incentivi per la rottamazione di autoveicoli inquinanti

Normativa vigente: l’articolo 1, commi 224-241, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha introdotto, con finalità di salvaguardia ambientale, una serie di misure di incentivazione per il rinnovamento del parco veicoli a motore. Tali agevolazioni sono riferite ai veicoli classificati come "euro 0" o "euro 1", fra i quali gli autoveicoli per il trasporto promiscuo (commi 224 e 225), le autovetture (comma 226), gli autocarri (comma 227)[15] e i motocicli (comma 236).

In particolare, il comma 224 dispone la concessione di un contributo per la rottamazione – nell’anno 2007 - di autoveicoli per il trasporto promiscuo «euro 0» e «euro 1»; l’agevolazione è pari al costo della demolizione e comunque non può superare il limite di 80 euro per ciascun veicolo.

Il successivo comma 225 dispone che in caso di rottamazione senza sostituzione si possa richiedere, come ulteriore beneficio[16], il totale rimborso dell'abbonamento annuale al trasporto pubblico locale nell'ambito del comune di residenza e di domicilio.

Il comma 226 dispone un incentivo per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo "euro 0" e "euro 1", consistente in un contributo di 800 euro per ciascun acquisto e nell’esenzione dalle tasse automobilistiche per due annualità. L’accesso a tale beneficio – a differenza del precedente (commi 224-225) – è però escluso per gli acquisti dei veicoli il cui scambio o la cui produzione siano oggetto dell'attività dell'impresa[17].

Si ricorda che ai commi 224 e 225 è stato ascritto un onere pari a 7,1 milioni di euro per il 2007 (6,7 milioni con riferimento al comma 224 e 0,4 milioni con riferimento al comma 225)[18].

 

La norma dispone che le agevolazioni concesse dall'articolo 1, commi 224 e 225, della legge finanziaria 2007 si applichino limitatamente alla rottamazione senza sostituzione e non spettino in caso di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data della rottamazione medesima. I predetti benefici sono inoltre estesi anche alle autovetture immatricolate come “euro 0” o “euro 1”.

 

La relazione tecnica afferma che la norma determinerà per l'anno 2007 una riduzione di oneri pari a 73.000 euro. Espone quindi il seguente procedimento di calcolo degli effetti finanziari.

Articolo 1, comma 224:

-            stima per il 2007 degli autoveicoli destinati alla demolizione cui non seguirà l'acquisto di un’autovettura nuova: 975.000 unità;

-            si ipotizza che nell’ambito della predetta stima (975.000 unità) una quota massima del 10% dei proprietari (=97.500 unità) non sostituirà l'autovettura nemmeno con una usata;

-            si considera un bonus rottamazione pari a 60 euro;

-            perdita di gettito su base annua: 5,85 milioni di euro (97.500 × 60 euro).

Articolo 1, comma 225:

-            stima per il 2007 delle autovetture destinate alla demolizione cui non seguirà l'acquisto di un’auto nuova: 975.000 unità;

-            percentuale di non sostituzione con autovetture usate: 10% (=97.500 unità);

-            coefficiente di utilizzo dei mezzi pubblici pari al 4%, (corrispondente alla quota di soggetti che acquisteranno un abbonamento ai mezzi pubblici[19]);

-            numero dei destinatari dell'agevolazione pari a (97.500 × 4% = →) 3.900 soggetti;

-            importo medio per abbonamento: 300 euro;

-            onere annuo: (3.900 soggetti × 300 euro = →) 1,17 milioni di euro.

 

Nel complesso la presente modifica dei criteri applicativi dei commi 224 e 225 comporta un onere annuo di 7,02 milioni a fronte dell’onere di 7,1 milioni indicato nella relazione tecnica della legge finanziaria 2007; il saldo tra i due importi produce, quindi, un minor onere annuo di 80.000 euro. Considerando la data di entrata in vigore del decreto-legge (fine gennaio), il maggior gettito per l'anno 2007 è stimato dalla RT pari a 73.000 euro (11/12 di 80.000).

Si ricorda che la relazione tecnica al disegno di legge finanziaria per il 2007 aveva basato la quantificazione degli oneri connessi all’introduzione delle agevolazioni al rinnovo del parco veicoli a motore «euro 0» e «euro 1» (commi 224-226) sui seguenti dati:

-            numero complessivo dei veicoli da rottamare entro il 2007: 2.590.000;

-            auto nuove, beneficiarie dell’incentivo di cui al comma 226[20] (incluso il flusso aggiuntivo dovuto alle agevolazioni introdotte): 465.000;

-            autoveicoli per il trasporto promiscuo da rottamare entro il 2007: 100.000;

-            flusso aggiuntivo dovuto agli incentivi: 11.500;

-            totale degli autoveicoli per il trasporto promiscuo beneficiari dell’incentivo alla rottamazione (comma 224): 111.500;

-            autoveicoli per il trasporto promiscuo da rottamare entro il 2007 senza l’acquisto di una nuova vettura: 75.000 (dei quali, intestatari di un sono autoveicolo: 31.425 destinatari dell’incentivo di cui al comma 225).

 

Al riguardo si osserva preliminarmente che la relazione tecnica dà conto di una sostanziale invarianza degli effetti finanziari[21] a fronte di due modifiche del meccanismo agevolativo previsto dalla legge finanziaria 2007 che operano in senso opposto, da una parte ampliando la platea dei beneficiari (con l’inclusione di tutte le autovetture, e non solo di quelle per il trasporto promiscuo) e dall’altra limitandola alla sola rottamazione senza sostituzione e senza acquisti per un minimo di tre anni. La correttezza della stima indicata dalla RT appare quindi subordinata all’attendibilità di alcuni degli elementi posti alla base del procedimento di calcolo, quali il numero dei veicoli potenzialmente interessati dall’agevolazione e la platea dei soggetti che decideranno di non procedere alla sostituzione del mezzo.

In proposito andrebbe chiarito, in particolare, se nella stima del numero di autoveicoli[22] utilizzato come base di calcolo per la quantificazione dell’onere derivante dalla norma in esame (ossia  le 97.500 unità che si prevede saranno demolite nel 2007 in assenza di un contestuale o successivo acquisto[23]) sia stata considerata – oltre alle autovetture – anche la quota di autoveicoli per il trasporto promiscuo che continueranno ad usufruire dell’incentivo alla rottamazione anche in base alla nuova disciplina.

Si tratta, in sostanza, degli autoveicoli per il trasporto promiscuo che rientrano nelle nuove condizioni, più restrittive, previste dalla norma in esame per accedere al contributo statale (ossia degli autoveicoli che saranno demoliti senza che per almeno tre anni il titolare proceda all’acquisto di un altro veicolo, nuovo o usato[24]). Tale chiarimento appare necessario anche per verificare la coerenza fra la precedente previsione formulata dalla relazione tecnica al disegno di legge finanziaria per il 2007 (111.500 autoveicoli per il trasporto promiscuo beneficiari dell’incentivo alla rottamazione nel 2007) rispetto alla nuova stima, più ridotta (97.500 unità, pure in presenza dell’inclusione delle autovetture), contenuta nella relazione tecnica in esame.

Si segnala inoltre l’opportunità di una precisazione in ordine alle modalità applicative del meccanismo di recupero del contributo connesso alla possibilità  che l’incentivo venga revocato al beneficiario a seguito dell’acquisto di un autoveicolo nuovo o usato entro tre anni.

                    

 



[1] Articolo 13 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000. Tale norma detta una serie di prescrizioni in materia di etichettatura e di indicazioni obbligatorie nei prodotti alimentari, disponendo – fra l’altro -  che le indicazioni debbano essere facilmente comprensibili ed apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.

 

[2] Ad esempio per le funzioni di manutenzione informatica e l’aggiornamento dell’applicazione, nonché per fornire risposte ai quesiti inviati in via telematica dagli utenti..

[3] Disciplina delle agevolazioni tributarie.

[4] Le norme precisano che per l’acquisto della prima casa si intende l’acquisto effettuato da una persona fisica della casa dove intende stabilire la propria residenza.

[5] Ai sensi dell’articolo 1419 del Codice civile, richiamato dalle norme in esame, la nullità di singole clausole di un contratto non comporta la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.

[6] L’Autorità, pur condividendo l’obiettivo di realizzare in Italia infrastrutture ferroviarie comparabili con quelle presenti in altri paesi europei, ha rilevato che la predetta disposizione non appariva coerente con le direttive comunitarie dettate in materia di appalti pubblici, attuate in Italia con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, poiché l’abrogazione dell’articolo 131, comma 2 della legge n. 388/00, comportando una reviviscenza dell’affidamento diretto delle opere la cui realizzazione non è ancora iniziata, avrebbe eluso l’obbligo di gara sancito dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

 

[7] “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

[8] Recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53”.

[9] Di cui al D.Lgs. 226/2005, e successive modificazioni.

[10] Di cui all’articolo 191, comma 2, del testo unico sull’istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

[11] L’avvio della riforma, che ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del D. Lgs. 226/2005 era previsto a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2007-2008 è stato posticipato a decorrere dall’anno scolastico e formativo 2008-2009 dall’articolo 1, comma 8 della legge 12 luglio 2006, n. 228 (“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione”).

[12] Di cui al capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005.

[13] Istituito dall’articolo 69 della legge 144/1999 (“Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”).

[14] Di cui alla legge n. 440/1997.

[15] Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 224 (rottamazione), 226 (sostituzione autovetture), 227 (sostituzione autocarri) e 228 (acquisto veicoli con motore elettrico o GPL) la disciplina precisa che i centri che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo, rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta.

[16] Qualora coloro che effettuano la rottamazione non risultino intestatari di veicoli registrati.

[17] Come previsto dal successivo comma 231.

[18] Cfr. il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (allegato 7) della legge 296/2006.

[19] Si tratta, come precisato dalla relazione tecnica, del medesimo coefficiente applicato per il calcolo degli oneri derivanti dal comma 225 (legge finanziaria 2007).

[20] Incentivo per la sostituzione,  con demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo "euro 0" e "euro 1": 800 euro per ciascun acquisto. Beneficio escluso per i veicoli oggetto di attività dell’impresa.  

[21]  Con una marginale riduzione dell’onere rispetto agli effetti ascritti alla legge finanziaria 2007.

[22] Interessati dall’agevolazione in esame.

[23] Si ricorda che la norma esclude l’accesso al presente incentivo sia nel caso in cui intervenga l’acquisto di un autoveicolo nuovo  sia nel caso in cui venga acquistato un altro veicolo usato.

[24] Si ricorda che la RT al disegno di legge finanziaria 2007 aveva indicato in 75.000 il numero di autoveicoli per il trasporto promiscuo da rottamare entro il 2007 senza l’acquisto di una nuova vettura  75.000 (dei quali  31.425 appartenenti a soggetti intestatari di un sono autoveicolo).