Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 2849: Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia
Riferimenti:
AC n. 2849/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 77
Data: 24/07/2007
Organi della Camera: XII-Affari sociali

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2849

 

 

Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia

 

 

 

N. 77 – 24 luglio 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

2849

Titolo breve:

 

Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia

 

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato con modifiche dal Senato

 

Commissione di merito:

 

Commissioni riunite XI e XII

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

 

Rocchi (XI) e Mosella (XII)

Gruppo:

rispettivamente RC-SE e Ulivo

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato al Senato

 

 

utilizzabile integralmente

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Commissioni riunite XI e XII

in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

Nota di verifica n. 77

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 1. 2

Principi di delega.. 2

ARTICOLO 1, comma 2, lettera f), numero 6)5

Destinazione di sanzioni5

ARTICOLO 1, comma 2, lettera p), numeri 1) e 2)6

Finanziamento delle attività di promozione della cultura e delle azioni di prevenzione  6

ARTICOLO 1, comma 7. 7

Clausola di invarianza.. 7

ARTICOLO 4. 8

Disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.. 8

ARTICOLO 4, comma  4. 12

Utilizzo di risorse. 12

ARTICOLO 5. 13

Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare. 13

ARTICOLO 7. 14

Poteri degli organismi paritetici14

ARTICOLO 8. 14

Modifiche al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  14

ARTICOLO 10. 15

Credito di imposta.. 15

ARTICOLO 10, comma 2. 15

Clausola di copertura.. 15

ARTICOLO 12. 17

Assunzione di ispettori del lavoro.. 17

ARTICOLO 12, commi  3 e 4. 18

Clausola di copertura.. 18


PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame, approvato in prima lettura dal Senato (A.S. 1507) e non modificato dalle Commissioni riunite XI e XII, reca misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e la delega al Governo per l’emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

Uno dei progetti di legge confluiti nel testo, essendo di iniziativa governativa, reca una relazione tecnica che risulta utilizzabile limitatamente al primo articolo. Il Governo, nel corso dell’esame, ha presentato una relazione tecnica finalizzata alla quantificazione degli oneri delle modifiche introdotte presso l’altro ramo del Parlamento.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Principi di delega

La norma prevede i seguenti principi di delega in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro:

a)       il riordino e il coordinamento delle disposizioni vigenti;

b)      l’applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio;

c)       applicazione della normativa in materia a tutte le categorie di lavoratori, subordinati  e autonomi nonché ai soggetti ad essi equiparati, prevedendo per tali categorie adeguate e specifiche misure di tutela;

d)      semplificazione degli adempimenti meramente formali nonché previsione di forme di unificazione documentale;

e)      riordino della normativa in materia di impianti, macchine ed attrezzature, al fine, tra l’altro, di razionalizzare il sistema pubblico di controllo;

f)        riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, prevedendo, tra l’altro, il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari delle vittime la possibilità di esercitare in sede penale i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa nonché la destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie per interventi mirati alla prevenzione, a campagne informative e alle attività dei dipartimenti di prevenzione delle ASL;

g)      revisione delle competenze dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, anche attraverso idonei percorsi formativi nonché introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del sito produttivo;

h)      rivisitazione e potenziamento degli organismi paritetici;

i)         coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché ridefinizione dei compiti e della composizione, da prevedere su base tripartita e di norma paritetica, della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro e dei comitati regionali di coordinamento;

l)         valorizzazione di accordi aziendali;

m)     previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza o su competenze e conoscenze acquisite attraverso percorsi formativi mirati;

n)      organizzazione e circolazione delle informazioni anche attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro;

o)      partecipazione delle parti sociali al sistema informativo costituito da Ministeri, regioni, INAIL, IPSEMA, ISPESL, con il contributo del CNEL e degli organismi paritetici e delle associazioni ed istituti di ricerca;

p)      finanziamento, a decorrere dal 2008, di azioni di promozione della cultura e della prevenzione a valere su una quota delle risorse INAIL, accertate in sede di bilancio consuntivo 2007, di cui all’articolo 1, comma 780, della legge n. 296/2006;

q)      razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza, anche riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo e prevedendo idonei strumenti di coordinamento;

r)        esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore;

s)       revisione della normativa in materia di appalti, prevedendo, tra l’altro, l’adozione di meccanismi per la valutazione dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private nonché la modifica del sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso;

t)       la rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria;

u)      il rafforzamento delle tutele previste dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 277/1991[1];

v)       l’introduzione dello strumento dell’interpello in materia, individuando il soggetto titolare competente a fornire tempestivamente la risposta.

La norma dispone, infine, che dall’attuazione di tali criteri di delega, ad eccezione di quello relativo agli interventi a valere sulle risorse dell’INAIL (lettera p), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.

 

La relazione tecnica al testo originario ribadisce l’assenza di nuovi oneri, sulla base dell’utilizzazione delle ordinarie risorse, umane, economiche e strumentali già in dotazione delle amministrazioni e degli organismi interessati.

Con riferimento alle modifiche introdotte nel corso dell’iter al Senato e, in particolare, alla previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori (lettera m), la relazione tecnica integrativa[2] prevede che gli oneri derivanti dall’attuazione della norma in esame siano compensati da un effetto di segno opposto derivante da un fattore di risparmio dovuto sia al ridursi del fenomeno degli infortuni sul lavoro, sia ad una più efficace attività produttiva delle imprese non più soggette a provvedimenti interdittivi o sospensivi della loro attività.

 

Al riguardo, si osserva che, dagli elementi riportati dalla relazione tecnica, non appare possibile verificare la compensabilità tra oneri e risparmi soprattutto per la diversa scansione temporale degli uni e degli altri. Va, inoltre, considerato che alcuni elementi di risparmio appaiono assumere carattere indiretto ed eventuale.

Appare, inoltre, opportuno che il Governo confermi l’invarianza degli oneri, con riferimento alla revisione della normativa in materia di appalti (lettera s) e all’introduzione dello strumento dell’interpello (lettera v).

 

 

ARTICOLO 1, comma 2, lettera f), numero 6)

Destinazione di sanzioni

La norma prevede la destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di informazione e alle attività dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali.

La lettera f) citata concerne la riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute  nei decreti legislativi emanati in attuazione del presente provvedimento, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con riguardo in particolare alla responsabilità del preposto, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso le disposizioni di cui ai numeri da 1) a 6)  indicati nella stessa lettera f).

 

 

Al riguardo, si segnala che la disposizione concernente la previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie per gli interventi sopra indicati è stata introdotta nel corso dell’esame del provvedimento al Senato con l’approvazione dell’emendamento 1.222 Tofani sul quale la Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento aveva espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione (si veda la seduta della Commissione bilancio del Senato del 7 giugno 2007).

Sul punto si segnala l’opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla praticabilità della previsione della destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie alle finalità indicate, con riferimento:

a) alla entità presumibile degli stessi proventi rispetto a quella che si registra in base alla normativa vigente. Si tratta in particolare di capire se la disposizione faccia riferimento a nuovi ed eventuali maggiori proventi;

b) all’utilizzo attualmente previsto dei proventi stessi, vale a dire se essi confluiscano all’entrata ovvero siano già destinati a finalità di spesa;

c) alla coerenza temporale tra la riscossione effettiva dei proventi delle sanzioni e il loro utilizzo

 

ARTICOLO 1, comma 2, lettera p), numeri 1) e 2)

Finanziamento delle attività di promozione della cultura e delle azioni di prevenzione

La norma prevede, fra i principi e criteri direttivi ai quali deve attenersi il Governo nell’esercizio della delega prevista al comma 1 dell’articolo 1, la promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, da finanziare, a decorrere dall’anno 2008, per le attività di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle risorse di cui all’articolo 1, comma 780, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), accertate in sede di bilancio consuntivo per l’anno 2007 dell’INAIL, attraverso:

1) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi, con particolare riferimento alle piccole, medie e micro imprese, da indirizzare, anche attraverso il sistema della bilateralità, nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale;

2) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e micro imprese, i cui oneri siano sostenuti dall’INAIL, nell’ambito e nei limiti delle spese istituzionali dell’Istituto. Per tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure.

Il comma 780 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) consente, con effetto dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, che sia stabilita con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli artigiani, nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dell'ente accertato in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2007 e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro.

 

Al riguardo,si ricorda preliminarmente che nel corso dell’esame al Senato del testo presentato dal Governo, le stesse disposizioni sono state modificate recependo le condizioni formulate ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento, volte a fissare la decorrenza dei finanziamenti previsti all’anno 2008 e a disporre che i finanziamenti siano preceduti da un atto di accertamento.

Si osserva inoltre che la relazione tecnica, a differenza di quanto previsto dal testo del provvedimento, sembra prefigurare l’utilizzo di quota parte delle risorse di cui all’articolo 1, comma 780, della legge n. 296 del 2006 non solo per le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) ma anche per le disposizioni contenute nel numero 3) della citata lettera p), in materia di inserimento della tematica riguardante la promozione della cultura e delle azioni di prevenzione nei programmi scolastici ed universitari. In relazione a tale aspetto, si ricorda che nel corso dell’esame al Senato il rappresentante del Governo ha precisato che le disposizioni di cui al citato punto 3) sono soggette al vincolo di invarianza degli oneri disposto dal comma 7 dell’articolo 1.

Si rileva infine che né la relazione tecnica né il testo della norma specificano quanta parte delle risorse di cui al comma 780 della legge finanziaria per il 2007 possa essere destinata alle finalità previste dalla lettera p).

Su tale aspetto si ricorda che nel corso dell’esame al Senato il rappresentante del Governo ha affermato che allo stato non è possibile fornire una esatta quantificazione degli oneri, in quanto gli strumenti operativi devono essere ancora definiti (si veda la seduta della Commissione bilancio del 16 maggio 2007).

Si segnala, quindi, la necessità di acquisire elementi di informazione sulla entità complessiva delle risorse che sarebbero disponibili, detratta la quota massima di 300 milioni di euro già destinata alle finalità indicate nel citato comma 780.

 

ARTICOLO 1, comma 7

Clausola di invarianza

La norma prevede che agli adempimenti dei decreti attuativi della delega di cui all’articolo 1, comma 1, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane e strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.

Al riguardo, si osserva in primo luogo che la disposizione in commento sembra doversi configurare alla stregua di una clausola di invarianza il cui contenuto risulta tuttavia in larga parte indeterminato non chiarendo la portata degli interventi di riallocazione che le amministrazioni dovrebbero porre in essere né la sede in cui si procederebbe a tali riallocazioni. La relazione tecnica non fornisce alcun elemento di tipo quantitativo, anche in forma di stima, sulla dimensione delle riallocazioni. Non è chiaro, inoltre, se la disposizione debba intendersi nel senso che si procederebbe già in sede di esercizio della delega, come potrebbe evincersi dalla relazione tecnica che rimanda ai decreti di attuazione, ovvero in una fase successiva che sostanzialmente rimetterebbe alle diverse amministrazioni interessate il compito di operare nel senso indicato. E’ evidente che in tale secondo caso verrebbe impedita una puntuale verifica in sede parlamentare della effettività della clausola di invarianza.

Va inoltre rilevato che la procedura di adozione dei decreti legislativi prevista al comma 5 dell’articolo 1 pur disponendo la trasmissione degli schemi di decreto anche alle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari (a seguito del recepimento di una condizione formulata, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio del Senato) non prevede  che gli schemi medesimi siano corredati dalla relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter, comma 2, della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni.

 

ARTICOLO 4

Disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La norma dispone:

a)      il rinvio ad un futuro DPCM della disciplina del coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai comitati regionali di coordinamento (comma 1).

Nelle more dell’emanazione di tale DPCM, la funzione di coordinamento è esercitata dal presidente della provincia o da un assessore da lui delegato (comma 2);

b)     la predisposizione, da parte dei Ministeri della salute, del lavoro, delle regioni, dell’INAIL, dell’IPSEMA, dell’ISPESL e delle altre amministrazioni competenti, delle attività necessarie per l’integrazione dei rispettivi archivi informativi, anche attraverso la creazione di banche dati unificate relative ai singoli settori produttivi, utilizzando le risorse economiche e strumentali già in dotazione alle suddette amministrazioni (comma 3);

c)      limitatamente al 2007, la destinazione, nell’ambito del finanziamento di 8,5 milioni di euro stanziato dalla legge finanziaria 2007 per l’immissione in servizio nella qualifica di ispettore del lavoro di massimo 300 unità di personale da parte del Ministero del lavoro, di 4,25 milioni di euro per l’immissione in servizio di tale personale dal 1° luglio 2007 e la destinazione dei restanti 4,25 milioni di euro al funzionamento e il potenziamento dell’attività ispettiva, con la costituzione di appositi nuclei di pronto intervento e per l’incremento delle dotazioni strumentali (commi 4 e 5);

d)     l’accertamento d’ufficio da parte del personale amministrativo degli istituti previdenziali delle violazioni amministrative sanabili (comma 6);

e)      l’avvio, a decorrere dall’anno scolastico 2007-2008, nell’ambito delle dotazioni finanziarie e di personale disponibili e dei Programmi operativi nazionali, di progetti sperimentali in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale per favorire la conoscenza delle tematiche della sicurezza e della salute sul lavoro (comma 7).

 

La relazione tecnica integrativa[3] con riferimento alle singole disposizioni precisa:

a)      coordinamento delle attività di prevenzione (comma 1): la norma non comporta  oneri in quanto non prevede l’istituzione di organismi amministrativi nuovi ma il coordinamento di quelli esistenti; il comma 2 ha carattere transitorio;

b)     archivi informativi (comma 3): la norma non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto l’integrazione degli archivi informativi esistenti sarà fatta utilizzando le risorse economiche e strumentali già in dotazione alle Amministrazioni coinvolte;

c)      immissione in servizio di personale (commi 4 e 5): le norme dispongono l’utilizzazione di risorse già impegnate ma non ancora utilizzate.

In particolare, la legge finanziaria 2007[4] autorizza la spesa di 8,5 milioni di euro annui per l’immissione in servizio, da parte del Ministero del lavoro, di massimo 300 unità di personale risultato idoneo a concorsi pubblici. La relazione tecnica precisa che, a causa dell’espletamento delle necessarie procedure, l’immissione in ruolo avverrà solo a decorrere dal 2 luglio 2007 e limitatamente a 241 unità (per tenere conto del limite di spesa). Di conseguenza, la spesa relativa è rideterminata al 50 per cento circa (per un ammontare pari a 4.238.095,86 euro nel 2007), come risulta dalla tabella che segue:

 

Costo mensile per una unità di personale

(euro) [5]

Mesi di retribuzione nel 2007

Onere 2007 per una unità di personale

N. unità di personale da assumere nel 2007

Onere complessivo per l’anno 2007

2930,91

6

17585,46

241

4.238.095,86

 

d)     accertamento d’ufficio delle violazioni amministrative (comma 6): la norma non comporta oneri.

Essa, infatti, mira a risolvere la problematica relativa alle violazioni accertate d’ufficio dai funzionari amministrativi dell’INAIL in relazione alle quali non è stata attivata la procedura di diffida obbligatoria[6], in quanto tale prerogativa è attualmente riservata al personale ispettivo. Ciò impedisce al destinatario del provvedimento sanzionatorio, diversamente dai casi in cui la violazione è accertata dal personale ispettivo, di estinguere il procedimento sanzionatorio attraverso il pagamento di un importo ridotto. Il superamento di tale disparità comporterà anche l’allargamento della base operativa dello strumento e la maggior convenienza a prestare acquiescenza alla sanzione, evitando, contestualmente, anche l’eventuale perdita di gettito conseguente a pronunce di annullamento innanzi alle competenti autorità giudiziarie.

Più in particolare, la possibilità di corrispondere solo un quarto della sanzione indurrebbe l’interessato ad aderire al pagamento. Ciò sarebbe dimostrato dall’esperienza che mostra come ogniqualvolta vi sia stata l’introduzione di forme semplificate ed agevolate di pagamento di sanzioni amministrative, si è verificato anche un effetto duplice di riduzione del contenzioso e, contestualmente, di aumento degli introiti erariali a tale titolo[7];

e)      percorsi formativi (comma 7): non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto i progetti sperimentali sono interamente a carico del Programma Operativo Nazionale (PON).

 

Al riguardo, con riferimento all’utilizzo delle maggiori risorse destinate all’immissione in ruolo di ispettori del lavoro, appaiono necessari chiarimenti. In particolare, il finanziamento autorizzato dalla legge finanziaria 2007 per l’immissione in servizio, in considerazione della natura della spesa, aveva un impatto sul fabbisogno e sull’indebitamento netto inferiore rispetto a quello sul saldo netto da finanziare[8]. Pertanto, qualora gli interventi finanziati nel 2007 in base alle disposizioni in esame (lettera b) del comma 4) avessero una natura diversa e, conseguentemente, un impatto maggiore sul fabbisogno e sull’indebitamento netto, andrebbe prevista una copertura anche su tali saldi.

Con riferimento agli anni a decorrere dal 2008, appare opportuno un chiarimento dal momento che le attività di cui al comma 4, alla lettera b) in esame (funzionamento e potenziamento dell’attività ispettiva, costituzione di appositi nuclei di pronto intervento e incremento delle dotazioni strutturali) appaiono rivestire un carattere permanente, mentre la copertura predisposta è limitata al 2007.

 

ARTICOLO 4, comma  4

Utilizzo di risorse

La norma dispone che le risorse stanziate a decorrere dall’anno 2007 dall’articolo 1, comma 545, della legge n. 296 del 2006, relative alle finalità di cui alla lettera a) dal comma 544 del medesimo articolo 1, vengono così utilizzate per il solo esercizio finanziario 2007:

-         4.250.000 euro per l’immissione in servizio del personale di cui all’artioclo 1, comma 544, lettera a), della legge n. 296 del 2006, a partire dal 1° luglio 2007;

-         4.250.000 euro per finanziare il funzionamento e il potenziamento dell’attività ispettiva, la costituzione di appositi nuclei di pronto intervento e per l’incremento delle dotazioni strumentali.

Si ricorda che il comma 544, lettera a), della legge n. 296 del 2006, per le politiche di contrasto del lavoro sommerso e di prevenzione degli incidenti sul lavoro e del fenomeno delle morti bianche, autorizza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale all’immissione in servizio fino a 300 unità di personale nella qualifica di ispettore del lavoro. Per far fronte a tale onere, il comma 545 della citata legge n. 296 del 2006, autorizza la spesa annua di 8,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.

 

 

Al riguardo, si osserva che la relazione tecnica allegata all’emendamento con il quale è stata inserita nel provvedimento la disposizione in esame precisa che le risorse di cui si prevede l’utilizzo sono già impegnate ma non ancora utilizzate.

Le predette risorse sono iscritte in diversi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale quali 4736 (stipendi ed altri assegni fissi al personale), 4766 (oneri sociali a carico dell’amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti) e 4767 (somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti).

Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS risulta che: il capitolo 4763 reca una disponibilità di competenza pari a 116,5 milioni di euro e una somma impegnata pari a 80,6 milioni di euro; il capitolo 4766 reca una disponibilità di competenza pari a 33,3  milioni di euro e una somma impegnata pari a 28,3 milioni di euro; il capitolo 4767 reca una disponibilità di competenza pari a 10,6 milioni di euro e una somma accantonata pari a 7,9 milioni di euro.

Al riguardo, appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo sulla effettiva disponibilità delle risorse utilizzate per le finalità del presente articolo.

 

ARTICOLO 5

Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare

La norma dispone, tra l’altro:

a)      la possibilità per il personale ispettivo del Ministero del lavoro di adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale, qualora riscontri irregolarità nell’impiego di personale;

b)     il pagamento di una sanzione amministrativa per la revoca del provvedimento di sospensione;

c)      la destinazione degli introiti derivanti dall’introduzione di tale sanzione all’integrazione della dotazione del Fondo per l’occupazione per il finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare;

d)     l’estensione al personale ispettivo delle aziende sanitarie locali dei poteri assegnati dalle disposizioni in esame agli ispettori del Ministero del lavoro, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

 

La relazione tecnica integrativa[9] precisa che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri in quanto estendono agli altri settori imprenditoriali quanto già previsto dalla normativa vigente per il settore edile.

 

Al riguardo andrebbe valutata l’idoneità della clausola di invarianza ad assicurare l’effettiva neutralità finanziaria senza, d’altro canto, determinare conseguenze negative sulla funzionalità delle ASL nell’esercizio dei compiti ad esse attribuiti.

 

ARTICOLO 7

Poteri degli organismi paritetici

La norma prevede la possibilità, per gli organismi paritetici previsti dalla normativa vigente[10], di effettuare sopralluoghi nei luoghi di lavoro, finalizzati a valutare l’applicazione della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di chiedere alla competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza di disporre l’effettuazione di controlli mirati a specifiche situazioni.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che le attività in questione, prefigurate come facoltative, siano esercitate nel rispetto del vincolo delle disponibilità previste dalla legislazione vigente.

 

ARTICOLO 8

Modifiche al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

La norma dispone l’obbligo per gli enti aggiudicatori di valutare l’adeguatezza e la sufficienza del valore economico dell’offerta rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza. A tale fine, il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che l’attività di rilevazione del costo del lavoro da parte del Ministero del lavoro possa essere espletata nel limite delle ordinarie disponibilità.

 

ARTICOLO 10

Credito di imposta

La norma dispone, a decorrere dal 2008 per il biennio 2008-2009, la concessione, in via sperimentale ed entro il limite di spesa di 20 milioni di euro annui[11], di un credito di imposta nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La copertura è a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

 

Nulla da osservare sotto il profilo della quantificazione, tenuto conto che l’agevolazione è concessa nel limite della spesa autorizzata.

 

 

ARTICOLO 10, comma 2

Clausola di copertura

La norma dispone che all’onere derivante dall’applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l’accesso al Fondo sociale europeo, di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

 

L’articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo precedente, ha istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con l'amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 , un Fondo di rotazione. Al  Fondo di rotazione  affluiscono i due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento sia dell’aliquota  contributiva dovuta alla Cassa unica assegni famigliari sia dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, disposte dallo stesso articolo 25. Il versamento delle somme dovute al Fondo è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con periodicità trimestrale. La parte di disponibilità del Fondo di rotazione non utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale e denominato «Ministero del lavoro e della previdenza sociale - somme destinate a promuovere l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo 8 della decisione del consiglio delle Comunità europee numero 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977.

L’articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993 prevede che a far data dall'entrata vigore dello stesso decreto-legge n. 148, le risorse derivanti dalle maggiori entrate costituite dall'aumento contributivo già stabilito dalla disposizione contenuta nell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , affluiscono interamente al Fondo di cui all'articolo medesimo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo

 

Al riguardo, si osserva che la relazione tecnica allegata all’emendamento che ha introdotto la disposizione nel corso dell’esame al Senato, precisa quali siano le entrate finanziarie e le finalità del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l’accesso al fondo sociale europeo, gestito dalla Direzione Generale per le politiche dell’orientamento della formazione.

 

In particolare le entrate annuali sono rappresentate:

- dalla maggiorazione contributiva di cui all’articolo 25 della legge n. 845 del 1978;

- dalle somme assegnate ai sensi dell’articolo 66 della legge n. 144 del 1999;

- dalle somme assegnate al fondo di finanziamento di specifici interventi per la formazione professionale e orientamento;

- dalle somme assegnate annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- dalle somme versate dalla Commissione europea per il finanziamento e/o il cofinanziamento di programmi e/o progetti di formazione professionale;

- dalle somme versate dalla Commissione europea per sovvenzioni globali e per programmi di assistenza tecnica a programmi o progetti comunitari;

- dalle economie di gestione relative all’esercizio finanziario precedente (avanzo di amministrazione).

Per quanto concerne le finalità, il fondo provvede, tra le altre cose:

- al finanziamento dei programmi e delle iniziative comunitarie;

- al finanziamento delle attività di formazione professionale, di orientamento e di tutte le politiche relative;

- al finanziamento delle attività istituzionali dell’Istituto per lo Sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), e delle attività formative degli enti di cui alla legge n. 40 del 1987;

- al finanziamento di richiesti specifici interventi di formazione professionale e di attività di informazione e comunicazione sulla formazione professionale, orientamento e relative politiche.

La nota tecnica precisa infine che le risorse del fondo possono assicurare, per il biennio 2008-2009, in via sperimentale, l’onere derivante dall’articolo in esame e che le spese previste e le finalità del fondo di rotazione possono considerarsi coerenti con la richiesta e conseguentemente vengono rispettate (spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi o percorsi certificati di carattere formativo).

Al riguardo, appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo sulla effettiva disponibilità delle risorse da utilizzare per le finalità previste dalla norma in esame senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Il Governo dovrebbe inoltre valutare l’eventualità di modificare la norma al fine di prevedere, trattandosi di risorse gestite fuori bilancio, la previa iscrizione all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse del fondo di rotazione ai fini di una loro riassegnazione ad apposita u.p.b. della spesa del ministero competente.

 

ARTICOLO 12

Assunzione di ispettori del lavoro

La norma dispone:

a)      l’immissione in servizio presso il Ministero del lavoro, a decorrere dal gennaio 2008, di massimo 300 unità di personale risultato idoneo a concorsi pubblici già espletati[12], per un onere valutato in 10.551.276 euro a decorrere dal 2008 (commi 1 e 3);

b)     l’autorizzazione alla spesa di 9.448.724 euro annui a decorrere dal 2008 per le spese relative all’incremento delle attività ispettive, all’aggiornamento, alla formazione, alle attrezzature, nonché per i buoni pasto, per lavoro straordinario e per le missioni svolte dal personale immesso in servizio ai sensi delle disposizioni in esame (comma 2 e 3).

 

La relazione tecnica integrativa[13] fornisce il dettaglio della quantificazione degli oneri di natura stipendiale recati dalle assunzioni disposte dal comma 1 dell’articolo in esame, come risulta dalla tabella che segue:

 

Costo mensile per una unità di personale

(euro) [14]

Mesi di retribuzione nel 2008

Onere annuo per una unità di personale

N. unità di personale da assumere nel 2008

Onere complessivo per l’anno 2008

2.930,91

12

35.170,92

300

10.551.276

 

Al riguardo appare necessario che il Governo fornisca maggiori informazioni sulla quantificazione degli oneri recati dal comma 2 nonché sulla loro natura, anche in relazione alla possibilità di ricondurli al limite di spesa, stante la eterogeneità degli stessi (aggiornamento, formazione, attrezzature, buoni pasto, lavoro straordinario e spese di missione).

 

ARTICOLO 12, commi  3 e 4

Clausola di copertura

La norma, al comma 3, dispone  che all’onere derivante dall’attuazione del comma 1, valutato in euro 10.551.276 a decorrere dall’anno 2008, e del comma 2, pari a euro 9.448.724 a decorrere dall’anno medesimo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della solidarietà sociale.

Il comma 4 reca una clausola di salvaguardia che autorizza il Ministro dell’economia a provvedere al monitoraggio degli oneri del presente articolo.

 

Al riguardo, si rileva che l’accantonamento utilizzato reca le necessarie disponibilità.

 



[1] Allontanamento temporaneo dell’esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici; possibilità di adibire a mansioni inferiore (conservando la retribuzione) o superiori (o equivalenti, con adeguamento della retribuzione.

[2] 30 maggio 2007.

[3] 30 maggio 2007.

[4] Articolo 1, commi 544-545, della legge n. 296/2006.

[5] Il costo unitario è calcolato sulla base della retribuzione del personale dell’area funzionale C,  posizione economica C2, ed è comprensivo della tredicesima mensilità.

[6] Articolo 13 del decreto legislativo n. 124/2004.

[7] La relazione tecnica confronta l’incasso da sanzioni amministrative relativo al 2003, anno precedente all’introduzione dell’istituto della diffida obbligatoria, e gli incassi relativi al 2005 e al 2006, anni in cui si registra una maggiore propensione al pagamento nonostante la riduzione del singolo importo sanzionatorio.

[8] A fronte di una spesa di 8,5 milioni di euro annui sul saldo netto, sugli altri due saldi era previsto un impatto limitato a 4,3 milioni di euro annui.

[9] 30 maggio 2007.

[10] Articolo 20 del decreto legislativo n. 626/1994.

[11] Nonché nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della disciplina de minimis di cui al regolamento  (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

[12] Si tratta dei concorsi pubblici regionali, rispettivamente, a 795 posti di ispettore del lavoro, bandito il 15 novembre 2004, e a 75 posti di ispettore tecnico del lavoro, bandito il 16 novembre 2004, per gli uffici del Ministero del lavoro.

[13] 7 giugno 2007.

[14] Il costo unitario è calcolato sulla base della retribuzione del personale dell’area funzionale C,  posizione economica C2, ed è comprensivo della tredicesima mensilità.