Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 2852-E Emendamenti D.L. 81/2007: Disposizioni urgenti in materia finanziaria
Riferimenti:
AC n. 2852/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 75
Data: 12/07/2007
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
DL n. 81 del 02-LUG-07     

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2852

 

Disposizioni urgenti in materia finanziaria

 

(Conversione in legge del decreto-legge n. 81/2007)

 

- Emendamenti del Governo -

 

 

 

N. 75 – 12 luglio 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

INDICE

 

EMENDAMENTO 5.26. 3

Interventi in materia pensionistica.. 3

·       COMMI 1-4. 3

Integrazione di prestazioni pensionistiche. 3

·       COMMA 5. 5

Aumento delle maggiorazioni sociali5

·       COMMA 6. 7

Disposizioni in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici7

·       COMMA 8. 7

Istituzione del Fondo per interventi e agevolazioni in materia previdenziale. 7

EMENDAMENTO 15.56. 8

Destinazione di risorse ed altri interventi urgenti8

·       COMMI 3-bis e 3-ter.. 8

Disposizioni in materia di ammortamento dei fabbricati8

·       COMMA 3-quater.. 10

Valenza probatoria degli studi di settore. 10

·       COMMA 3-quinquies. 12

Disposizioni in materia di elenco dei clienti e fornitori12

·       COMMA 3-sexies. 13

Disposizioni in materia di accatastamento dei fabbricati rurali13

ARTICOLO AGGIUNTIVO 15.04. 13

Misure in materia di cuneo fiscale e di rimborsi IVA.. 13

·       COMMI 1-3. 14

Misure in materia di IRAP. 14

·       COMMI 4 e 5. 16

Misure in materia contributiva.. 16

·       COMMI 7-14. 17

Disposizioni fiscali sugli autoveicoli17


EMENDAMENTO 5.26

Interventi in materia pensionistica

L’emendamento riformula integralmente l’art. 5 del DL n. 81/2007 in esame.

Il testo dell’art.5 del DL in esame dispone: a) l’incremento, per l’anno 2007 e nel limite di 900 milioni di euro, dei trattamenti di pensione il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi un limite al cui determinazione è rinviata ad un successivo DM (commi 1 e 2); b) l’istituzione, a decorrere dal 2008, di un Fondo per il finanziamento, nel limite complessivo di 1.500 milioni di euro annui, dei seguenti interventi: l’incremento dei trattamenti pensionistici di cui al punto precedente; il miglioramento dei meccanismi di perequazione per le pensioni di importo fino a cinque volte il trattamento minimo mensile vigente nell’AGO; interventi e misure agevolative in materia di riscatto a fini pensionistici del corso di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi, in particolare per coloro che sono soggetti al regime contributivo (comma 3)

 

·              COMMI 1-4

Integrazione di prestazioni pensionistiche

Le norme, a decorrere dall’anno 2007, dispongono:

a)      la corresponsione, in favore dei soggetti di età pari o superiore a 64 anni, titolari di uno o più trattamenti pensionistici, di una somma aggiuntiva determinata ai sensi della seguente Tabella A, in funzione dell’anzianità contributiva e della gestione pensionistica che liquida il trattamento principale[1]:

(euro)

Lavoratori dipendenti

Lavoratori autonomi

Anno 2007

Dal 2008

Anni di contribuzione

Anni di contribuzione

 

 

Fino a 15

Fino a 18

262

336

Da 16 a 25

Da 19 a 28

327

420

Oltre i 25

Oltre i 28

392

504

 

b)     la corresponsione di tale somma, per il 2007, in sede di erogazione della mensilità di novembre o della tredicesima mensilità, e, a decorrere dal 2008, in sede di erogazione della mensilità di luglio ovvero dell’ultima mensilità dell’anno;

c)      la corresponsione a condizione che il soggetto non possegga un reddito complessivo individuale[2] relativo all’anno stesso, superiore  i una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti[3];

d)     la corresponsione della somma aggiuntiva, fino a concorrenza del limite, nei confronti di soggetti per i quali l’importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici sia superiore a 1,5 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della somma aggiuntiva;

e)      l’erogazione della somma aggiuntiva da parte dell’Inps, salvo il caso in cui i soggetti aventi diritto risultino essere beneficiari di prestazioni a carico di altri enti previdenziali. In tale caso, il casellario centrale dei pensionati provvede a individuare l’ente incaricato dell’erogazione;

f)       l’esclusione dalla base imponibile di tale somma aggiuntiva, anche con riferimento alla corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, con esclusione, dal 2008, per un importo pari a 156 euro, dell’incremento della maggiorazione sociale disposto dall’articolo 38 della legge n. 448/2001, come modificato dal successivo comma 6 dell’articolo in esame[4].

 

La relazione tecnica quantifica i seguenti effetti di maggiore onere:

(milioni di euro)

2007

2008

2009

2010

900

1.156

1.156

1.156

 

La quantificazione si basa sulle seguenti stime:

-circa 3.050.000 pensionati con età pari o superiore a 64 anni (anno 2008, sulla base dei dati amministrativi del Casellario dei pensionati)[5]

-importo medio percepito pari a 299 euro nel 2007 e 379 euro dal 2008

La nota della Ragioneria Generale che accompagna la RT, in relazione al reddito complessivo individuale quale parametro di riferimento per l’individuazione dei soggetti beneficiari, segnala che il mancato riferimento al reddito familiare potrebbe determinare rilievi di costituzionalità in relazione alle prestazioni assistenziali, il cui presupposto è lo stato di bisogno.

 

Al riguardo, appare necessario, in considerazione della prevedibile complessità delle procedure per l’accertamento e la verifica dei soggetti aventi diritto, che il Governo confermi che gli istituti previdenziali interessati possano far fronte a tali adempimenti con le risorse previste a legislazione vigente. Appare inoltre necessario un chiarimento sulla possibilità che, alla luce del requisito reddituale individuale, si possa creare un contenzioso per l’estensione in via analogica di tale criterio alle altre tipologie di prestazioni.

 

 

·              COMMA 5

Aumento delle maggiorazioni sociali

Normativa vigente: l’articolo 38 della legge n. 448/2001 dispone un incremento della maggiorazione sociale - in favore di persone disagiate - per garantire un importo di pensione fino a € 516,46 al mese per tredici mensilità. Tale maggiorazione, elevata per l'anno 2007 a € 559,91 spetta: a) ai titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi; b) ai titolari di pensione della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere; c) ai titolari di pensione dei fondi esclusivi e sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria; d) ai titolari di pensione sociale; e) ai titolari di assegno sociale; f) ai titolari di prestazioni assistenziali (invalidi civili, sordomuti e ciechi civili). Per ottenere questo incremento, i titolari di pensione devono avere un'età di almeno 70 anni che può essere ridotta, fino a 65 anni, nella misura di un anno di età ogni cinque anni di contribuzione. Si può ottenere la riduzione di un anno anche se si è in possesso di un periodo di contribuzione non inferiore a due anni e mezzo.

La maggiorazione viene concessa se il pensionato non supera limiti di reddito fissati annualmente. Per l'anno 2007, chi non è coniugato deve avere i redditi personali inferiori a € 7.268,83 annui. Se il pensionato è coniugato, i redditi personali vanno cumulati con quelli del coniuge. L'importo complessivo per il 2007 deve essere comunque inferiore a € 12.340,51 annui.

 

La norma dispone, a decorrere dal 2008:

a)      l’aumento della maggiorazione sociale disposta dall’articolo 38 della legge n. 448/2001, fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilità (pari a 7.540 euro su base annua). Per gli anni successivi, tale limite è aumentato in misura pari al trattamento minimo rispetto all’anno precedente;

b)     l’aumento, sulla base dei medesimi parametri, dei limiti reddituali e degli importi della maggiorazione sociale prevista dall’articolo 38, comma 9, della legge n. 289/2002.

Si segnala che, sulla base di quanto disposto dal precedente comma 4, l’importo di tale incremento, per un ammontare pari a 156 euro, non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.

 

La relazione tecnica quantifica i seguenti effetti di maggiore onere:

(milioni di euro)

2007

2008

2009

2010

0

44

44

44

 

La quantificazione, che tiene conto del fatto che l’incremento in esame, per i soggetti con pensioni previdenziali è, di fatto, inglobato nella concessione della somma aggiuntiva disposta dai precedenti commi 1-4, si basa sui seguenti parametri:

-290.000 soggetti beneficiari[6]

-12 euro mensili di incremento dal 2008

 

Al riguardo, dal momento che la relazione tecnica espone un onere di ammontare costante, appare opportuno un chiarimento sull’aumento annuo della platea dei beneficiari connesso all’aggiornamento, anch’esso annuo, dei limiti di reddito al di sotto dei quali si ha diritto alla percezione dell’integrazione.

 

·              COMMA 6

Disposizioni in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici

Normativa vigente: gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni, sulla base del solo adeguamento al costo della vita, sono calcolati sulla base delle seguenti percentuali a seconda di determinate fasce di importo:

- 100 per cento sulla fascia di importo fino a tre volte il trattamento minimo

-90 per cento per la fascia compresa tra tre e cinque volte il trattamento minimo

-75 per cento per le fasce eccedenti l’importo pari a cinque volte il trattamento minimo.

 

La norma dispone, per il triennio 2008-2010, l’applicazione al 100 per cento dell’indice di rivalutazione automatica delle pensioni per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo.

 

La relazione tecnica quantifica i seguenti maggiori oneri:

(milioni di euro)

 

2007

2008

2009

2010

Al lordo degli effetti fiscali

0

42

89

137

Al netto degli effetti fiscali

0

33

66

100

 

La quantificazione si basa sui seguenti parametri:

-monte pensioni stimato 2007: 212,3 miliardi di euro

-tasso di inflazione in linea con quanto previsto dal DPEF 208-2011[7]

-quota percentuale del monte pensioni nella fascia di importo tra 3 e 5 volte il TM (sulla base dei dati del Casellario dei pensionati al 31 dicembre 2005): 11,7 per cento

 

La quantificazione appare corretta sulla base dei parametri adottati.

 

 

·              COMMA 8

Istituzione del Fondo per interventi e agevolazioni in materia previdenziale

La norma dispone l’istituzione, a decorrere dal 2008, presso il Ministero del lavoro, di un Fondo per il finanziamento, nel limite complessivo di 267 milioni di euro nel 2008, 234 milioni di euro nel 2009 e 200 milioni di euro a decorrere dal 2010, di interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici del corso di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici, con particolare riguardo a coloro che sono soggetti al regime contributivo.

 

La relazione tecnica fornisce il seguente quadro degli oneri:

(milioni di euro)

2007

2008

2009

2010

0

267

234

200

 

Al riguardo, dal momento che l’onere è configurato come limite di spesa, andrebbe acquisita conferma che gli interventi da realizzare potranno effettivamente essere ricondotti, tenuto conto delle posizioni soggettive coinvolte, al predetto limite.

Si ricorda che in relazione all’analoga norma del testo originario (art. 5 comma 3) il Governo ha precisato che all’individuazione degli interventi si provvederà con appositi provvedimenti legislativi.

 

 

 

EMENDAMENTO 15.56

Destinazione di risorse ed altri interventi urgenti

L’emendamento aggiunge, all’articolo 15 del DL n. 81/2007, dopo il comma 3, i commi da 3 bis a 3 sexies.

 

 

·              COMMI 3-bis e 3-ter

Disposizioni in materia di ammortamento dei fabbricati

Normativa vigente: I commi 7, 7-bis e 8 dell’articolo 36 del decreto legge n. 223 del 2006 dispongono, in particolare, che:

·          ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell’anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso (comma 7);

·          tale nuovo criterio si applica, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria (7-bis);

·          le modalità di cui ai punti precedenti si applicano, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 223 del 2006 (4 luglio 2006), anche per le quote di ammortamento e i canoni di leasing relativi ai fabbricati acquistati o acquisiti a partire da periodi d’imposta precedenti. In tal caso, ai fini della individuazione del maggior valore delle aree, si tiene conto del valore delle suddette aree esposto nell’ultimo bilancio approvato prima della entrata in vigore della presente disposizione e del valore risultante applicando le percentuali di cui sopra al costo complessivo del fabbricato, risultante dal medesimo bilancio, assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle rivalutazioni effettuate. Per ciascun fabbricato il residuo valore ammortizzabile è pari alla quota di costo riferibile allo stesso al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi d’imposta precedenti calcolate sul costo complessivo (comma 8).

Si segnala che il comma 8, nel testo attualmente vigente, è stato introdotto dall’articolo 2, comma 18, del decreto legge n. 262 del 2006, come modificato dalla legge di conversione. A tale modifica non era ascritto alcun effetto di ripresa di gettito, nonostante l’introduzione di un meccanismo di imputazione delle quote già dedotte penalizzante per il contribuente.

 

La norma in esame modifica il comma 8 dell’articolo 36 del decreto legge n. 223 del 2006. Si stabilisce, in particolare, che per ciascun immobile strumentale, le quote di ammortamento dedotte nei periodi d’imposta precedenti, calcolate sul costo complessivo, sono riferite proporzionalmente al costo dell’area ed al costo del fabbricato. La norma ha efficacia a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 4 luglio 2006.

La disposizione in esame è volta quindi, con efficacia retroattiva, ad evitare che le quote di ammortamento pregresse vadano a ridurre esclusivamente il costo riconosciuto del fabbricato e non anche quello del terreno.

La norma riproduce l’articolo 1 del disegno di legge A.S. 1485[8], attualmente all’esame del Senato. Nella relazione tecnica a tale provvedimento si afferma che la modifica non produce effetti di minore gettito rispetto a quelli stimati dalla relazione tecnica alle norme del decreto legge n. 223 del 2006, in quanto tale relazione tecnica, peraltro basata su dati aggregati, non teneva conto degli effetti di maggiore gettito connessi alla modifica introdotta successivamente, nel corso dell’esame del decreto legge n. 262 del 2006.

 

La relazione tecnica a corredo dell’emendamento ribadisce quanto affermato dalla relazione tecnica al disegno di legge A.S. 1485, asserendo l’assenza di una perdita di gettito rispetto alle stime contenute nella relazione tecnica alle disposizioni originarie.

 

Nulla da osservare a riguardo nel presupposto che, secondo quanto affermato dal Governo, le stime contenute nella relazione tecnica al decreto legge n. 223 del 2006, riferite alle misure in esame, non scontassero già, nella metodologia di calcolo, gli effetti di maggior gettito del criterio di imputazione delle quote di ammortamento pregresse, che ora si intende modificare. Infatti i dati forniti nella RT allegata al predetto DL n. 223, anche per il grado di aggregazione degli stessi, non consente di accertare tale circostanza.

 

 

·              COMMA 3-quater

Valenza probatoria degli studi di settore

Le norme inseriscono due ulteriori commi dopo il comma 14 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, che introduce negli studi di settore, con efficacia dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 e in via transitoria fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore che tengano conto degli indicatori di coerenza, specifici indicatori di normalità economica di significativa rilevanza idonei all’individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche ed alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta[9].

In particolare, si dispone quanto segue:

·        i maggiori ricavi e compensi desumibili dagli indicatori di normalità economica, che hanno natura sperimentale, costituiscono presunzioni semplici ai fini dell’accertamento;

·        i contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi o compensi inferiori rispetto a quelli previsti in base agli indicatori di normalità economica non sono soggetti ad accertamenti automatici ed in caso di accertamento spetta all’ufficio motivare e comprovare gli scostamenti riscontrati.

Si segnala che le norme in esame recepiscono parte del contenuto della mozione 1-00114, approvata dal Senato il 26 giugno 2007. Si segnala, inoltre, che su tale materia è recentemente intervenuto il DM 4 luglio 2007, il cui contenuto è stato oggetto di chiarimenti, con la circolare dell’Agenzia delle Entrate 41/E del 6 luglio 2007.

Si ricorda, infine, che dal complesso delle misure in materia di studi di settore contenute nella legge finanziaria per l’anno in corso è atteso, in base alla relazione tecnica di corredo alle norme, un effetto di maggior gettito di circa 3,3 mld di euro nell’anno in corso, 3,8 mld di euro nel 2008 e di 4,9 mld di euro annui dal 2009, di cui circa 2,6 mld nel 2007 ed 1,8 mld di euro annui dal 2008 sono ascrivibili all’introduzione dal periodo d’imposta 2006 degli specifici indicatori di normalità economica.

 

La relazione tecnica a corredo dell’emendamento in esame afferma che, in ordine alla quantificazione dell’impatto in termini di gettito, trattandosi di norma di carattere procedurale, non si dispone di elementi idonei a misurarne la portata.

Al riguardo si osserva che le norme in esame attenuano, rispetto alle norme vigenti, la valenza probatoria degli indicatori di normalità economica, ai quali viene attribuito il carattere di sperimentalità e la valenza di presunzioni semplici. Inoltre, il mancato adeguamento da parte dei contribuenti alle risultanze derivanti dall’utilizzo di tali indicatori non darà luogo ad accertamenti automatici e, in caso di accertamento, l’onere della prova spetterà agli uffici dell’Amministrazione finanziaria e non al contribuente.

Tali circostanze appaiono suscettibili di incidere sulla propensione dei contribuenti interessati ad adeguarsi spontaneamente alle risultanze, in termini di ricavi o compensi derivanti dall’applicazione di tali indicatori.

Poiché su tale propensione, la RT allegata al ddl finanziaria 2007 basava la quantificazione degli effetti di maggior gettito attribuiti all’introduzione degli indicatori di normalità economica, andrebbero acquisiti chiarimenti da parte del Governo circa il presumibile impatto delle disposizioni in esame sulla realizzabilità di tali effetti di gettito, atteso che la RT allegata alle norme in esame non esclude espressamente tale incidenza.

 

 

·              COMMA 3-quinquies

Disposizioni in materia di elenco dei clienti e fornitori

Normativa vigente: il comma 8 dell’articolo 37 del decreto legge n. 223 del 2006 dispone l’obbligo, a carico dei contribuenti che devono effettuare la comunicazione annuale IVA, di inviare l’elenco dei clienti e fornitori specificando, con riferimento a ciascun soggetto, l’ammontare delle operazioni e la relativa imposta. L’elenco dei clienti e fornitori deve essere inviato entro 60 giorni dal termine previsto per l’invio della comunicazione IVA e, in caso di inadempienza, è prevista l’applicazione di sanzioni amministrative.

In via transitoria, per il periodo d’imposta in corso alla data del 4 luglio 2006, nell’elenco dei clienti e fornitori devono essere indicati i soli soggetti titolari di partita IVA (comma 9).

Alle disposizioni sopra indicate non erano ascritti effetti di gettito.

 

Le norme per l’anno d’imposta 2006 esonerano dall’obbligo di presentazione dell’elenco di cui sopra i contribuenti in contabilità semplificata, di cui agli articoli 18 e 19 del DPR n. 600 del 1973 (imprese minori ed esercenti arti e professioni).

 

La relazione tecnica a corredo dell’emendamento afferma che la disposizione non comporta effetti di gettito in quanto si tratta di norma procedurale non oggetto di quantificazione in termini di entrate.

 

Nulla da osservare per il profilo della quantificazione in quanto all’introduzione dell’obbligo di presentazione dell’elenco dei clienti e fornitori non era originariamente ascritto alcun effetto di gettito.

Si sottolinea, tuttavia, che l’esclusione da tale obbligo di un’ampia platea di soggetti limita fortemente l’efficacia di tale prescrizione quale strumento di contrasto all’evasione fiscale, come evidenziato anche dalla RT.

 

 

·              COMMA 3-sexies

Disposizioni in materia di accatastamento dei fabbricati rurali

Normativa vigente: il comma 37 dell’articolo 2 del decreto legge n. 262 del 2006 prevede in particolare che ai fini del riconoscimento della ruralità dei fabbricati di edilizia abitativa sia necessario anche che il proprietario o l’affittuario del terreno cui l’immobile è asservito rivestano la qualifica di imprenditori agricoli e siano iscritti nel registro delle imprese agricole.

I fabbricati per i quali, a seguito di tale disposizione, venga meno il requisito di ruralità, devono essere dichiarati al catasto entro il 30 giugno 2007.

La relazione tecnica di corredo al decreto legge n. 262 del 2006 ascrive specificatamente a tali norme un effetto di ripresa di gettito a titolo di Irpef ed ICI di circa 355 milioni di euro nel 2007, 778 milioni di euro nel 2009 e di circa 714 milioni di euro nel 2009.

 

La norma in esame proroga al 30 novembre 2007 il termine di dichiarazione al catasto dei fabbricati che abbiano perduto i requisiti di ruralità limitatamente a quelli di proprietà esclusiva di cittadini italiani residenti all’estero.

 

La relazione tecnica a corredo dell’emendamento afferma che la disposizione non comporta effetti di gettito.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 

 

ARTICOLO AGGIUNTIVO 15.04

Misure in materia di cuneo fiscale e di rimborsi IVA

La proposta emendativi introduce, dopo l’art. 15 del D.L. n. 81/2007, un articolo 15-bis.

Gli effetti finanziari complessivi dell’articolo aggiuntivo - sia in termini di maggiori oneri che in termini di maggiore entrate e di minore spese - indicati dalla RT,  possono essere così riassunti:

 

Effetti finanziari quantificati dalla relazione tecnica in relazione all’articolo aggiuntivo

 

 

2007

2008

2009

 

(in milioni)

Oneri

 

 

 

 

 

 

 

Minori entrate IRAP

214

352

370

 

 

 

 

Minori entrate fiscali indotte da allineamento contributi maternità

0

26

20

 

 

 

 

Totale oneri

214

378

390

 

 

 

 

Mezzi di copertura

 

 

 

 

 

 

 

Aumento contributo maternità

28

58

60

 

 

 

 

Maggiori entrate fiscali indeducibilità interessi passivi

186

219

219

 

 

 

 

Totale mezzi di copertura

214

277

279

 

 

 

 

Differenza da coprire

0

101

111

 

 

 

 

Maggiori entrate detraibilità IVA auto al netto deducibilità imposte dirette

0

101

94

Taglio lineare tab. C parte corrente

0

0

17

 

 

 

 

Differenza

0

0

0

% riduzione tab. C

 

 

0,124%

 

TAB. C

%

Dotazione parte corrente

Taglio

 

13.739.908.300,00

17.037.486,29

0,124%

 

 

                                     

  anno 2009

 

 

·              COMMI 1-3

Misure in materia di IRAP

Le norme intervengono in materia di criteri di determinazione del valore della produzione netta delle banche e degli altri enti e società finanziarie.

In particolare:

·        è inserito un pro-rata patrimoniale ai fini della deducibilità degli interessi passivi e oneri assimilati dalla base imponibile IRAP, in luogo della deducibilità integrale. In particolare, la deducibilità è limitata alle componenti negative riferibili esclusivamente all’attività tipica bancaria e finanziaria. La norma non ha efficacia nei confronti della Banca d’Italia e dell’Ufficio italiano cambi. La disposizione ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;

·        sono estese a banche ed assicurazioni le deduzioni dalla base imponibile IRAP introdotte dalla legge finanziaria 2007 (cosiddetto cuneo fiscale). In pratica, anche le banche e le imprese di assicurazione possono dedurre dalla base imponibile un importo pari a 5.000 euro su base annua per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta ed i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Le disposizioni si applicano con la stessa decorrenza prevista dal comma 267 dell’articolo 1 della legge 296 del 2006. Agli effetti dei versamenti in acconto si tiene conto di tali disposizioni solo a partire dalla seconda o unica rata di acconto riferita al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame;

·        in considerazione dell’estensione delle agevolazioni del cuneo fiscale a soggetti inizialmente esclusi e, quindi, dell’ottemperanza alle prescrizioni richieste in sede comunitaria, sono eliminate le disposizioni che subordinavano l’applicazione delle nuove deduzioni alla preventiva autorizzazione delle autorità comunitarie.

 

La relazione tecnica a corredo dell’emendamento stima i seguenti effetti netti in termini di gettito IRAP delle disposizioni per competenza e per cassa:


Effetti IRAP riferiti ai commi 1-3

(milioni di euro)

Competenza

2007

2008

2009

Estensione cuneo fiscale banche e assicurazioni

-252

-370

-380

Minore deducibilità interessi passivi banche

219

219

219

Effetto netto in termini di competenza

-33

-151

-161

Cassa

2007

2008

2009

Estensione cuneo fiscale banche e assicurazioni

-214

-352

-370

Minore deducibilità interessi passivi banche

186

219

219

Effetto netto in termini di cassa

-28

-133

-151

 

La quantificazione si basa su microsimulazioni che utilizzano il modello IRAP. Tale modello, a sua volta, utilizza i dati delle dichiarazioni UNICO 2005 e dei bilanci civilistici CERVED dell’esercizio 2004. Essa, inoltre, utilizza una percentuale di acconto IRAP dell’85 per cento ed ipotizza che i contribuenti interessati utilizzino il criterio previsionale per la determinazione della seconda rata di acconto 2007[10].

 

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica in esame non è suscettibile di una verifica puntuale, in quanto fornisce i risultati complessivi di simulazioni effettuate in capo ad ogni singolo contribuente interessato, senza indicare l’ammontare di ciascuna variabile determinante ai fini della stima.

 

 

·              COMMI 4 e 5

Misure in materia contributiva

La norma, modificando l’articolo 79 del decreto legislativo n. 151/2001[11], dispone, a decorrere dal 1° luglio 2007, l’aumento dello 0,33 per cento del contributo a carico dei datori di lavoro del settore del credito e dell’assicurazione per il finanziamento degli istituti relativi alla maternità ed alla paternità.

 

La relazione tecnica a corredo dell’emendamento ascrive alle disposizioni dei commi 4 e 5 in esame, i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

 

2007

2008

2009

Maggiori entrate contributive

28

58

60

Minori entrate a titolo di IRES/IRAP

0

26

20

Differenza

28

32

40

 

La quantificazione si basa su un monte retributivo dei settori interessati stimato per il 2007, in base a dati amministrativi INPS, in 17.230 milioni di euro ed ipotizzando, come previsto dalla norma, la decorrenza dell’incremento di aliquota dal 1° luglio 2007.

 

Al riguardo si rileva che la quantificazione risulta corretta in base ai dati forniti dalla relazione tecnica.

 

 

·              COMMI 7-14

Disposizioni fiscali sugli autoveicoli

Normativa vigente. Si illustrano, di seguito, le disposizioni interessate dalle modifiche previste dall’emendamento in esame in relazione sia alla materia delle imposte dirette sia  alla detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti di auto aziendali.

 (Detraibilità IVA auto) L’articolo 19bis1, comma1, lettere c) e d), del DPR n. 633/1972 stabilisce l’indetraibilità[12] dell’IVA pagata sugli acquisti di autovetture, autoveicoli, motocicli e ciclomotori nonché dell’IVA pagata sulle spese accessorie, quali le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e le spese di carburanti e lubrificanti; sono assimilati agli acquisti i canoni di locazione finanziaria (leasing) corrisposti in relazione ai medesimi beni. L’indetraibilità dell’IVA, tuttavia, non opera quando la compravendita di auto e moto rientra nell’attività propria dell’impresa e quando gli autoveicoli sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali dell’impresa.

Le richiamate disposizioni in materia di indetraibilità dell’IVA sono state oggetto di condanna da parte della Corte di giustizia europea la quale, con sentenza del 14 settembre 2006, causa C-228/05, ha dichiarato tale disciplina incompatibile con la normativa comunitaria. Gli effetti prodotti dalla sentenza si riflettono, da un lato, in richieste di rimborso dell’IVA pagata sugli acquisti effettuati fino al 13 settembre 2006, non portata in detrazione e, dall’altro lato, in un minor gettito dell’IVA periodica versata dai contribuenti che, per gli acquisti effettuati dal 14 settembre 2006, potranno portare in detrazione l’IVA pagata.

A seguito della citata sentenza, pertanto, è stato emanato il DL n. 258/2006 che ha disposto le procedure di rimborso dell’IVA non detratta in favore delle imprese che hanno acquistato, entro il 13 settembre 2006, i beni e servizi sopra indicati.

Successivamente è stato emanato il DL n. 262/2006 che ha introdotto alcune modifiche in materia di imposte sui redditi in modo da compensare la maggiore detraibilità Iva.

Recentemente il Consiglio dell’Unione europea ha concesso, con decorrenza dal 27 giugno 2007, l’autorizzazione all’Italia a limitare la detraibilità dell’Iva riferibile all’acquisto delle autovetture e dei relativi costi di gestione nella misura del 40 per cento.

(Reddito da lavoro dipendente) Ai sensi dell’articolo 51, commi 3 e 4, del TUIR nella determinazione del reddito da lavoro dipendente si deve tener conto dei fringe benefits, tra i quali rientrano gli autoveicoli e i motocicli di proprietà dell’impresa dati in uso al dipendente. Nel caso di uso promiscuo, il valore da includere nel reddito imponibile, già determinato applicando la percentuale del 30% all’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base delle tabelle ACI aggiornate approvate annualmente, è stato elevato dal DL n. 262/2006 al 50 per cento.

(Deducibilità dal reddito degli oneri auto).  L’articolo 164 del TUIR individua le tipologie di spese e i limiti di importo deducibili dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo relativamente alle spese e alle altre componenti negative sostenute per i mezzi di trasporto aziendali. Il DL n. 262/2006 è intervenuto anche su tale articolo riducendo la deducibilità degli oneri.

 

Le norme introducono modifiche alla disciplina fiscale degli autoveicoli e motoveicoli aziendali.

 In particolare si interviene:

§        sui criteri di determinazione del reddito da lavoro dipendente nel caso di auto aziendali concesse in uso promiscuo al lavoratore subordinato (comma 7);

§        sulle norme che riguardano i criteri e i limiti di deducibilità delle spese relative a taluni mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, sia “a regime” (comma 7),  sia per il solo anno 2006;

§        sulle disposizioni in materia di rimborsi Iva auto (commi 12 e 13).

 

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto dati in uso promiscuo ai dipendenti, viene ripristinata al 30 per cento la percentuale da applicare per la determinazione del valore del benefit da includere nel reddito del lavoro dipendente, di cui all’art. 51, comma 4 del TUIR.

In merito alla determinazione del reddito d’impresa, anche in tal caso viene ripristinata la normativa recata dal TUIR (articolo 164, comma 1), nella formulazione previgente al DL n. 262/2006 . A tal fine, vengono introdotte modifiche al citato comma 1. In particolare:

1)      è consentita la deducibilità (precedentemente esclusa dal DL 262/2006) delle spese relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati promiscuamente dall’azienda, in misura pari al 40 per cento. Tale percentuale resta confermata all’80 per cento per gli agenti e i rappresentanti di commercio;

2)      viene elevata dal 25 al 40 per cento la misura della deducibilità degli oneri, ai fini della determinazione del reddito lavoro autonomo, per una sola auto utilizzata dal professionista;

3)      viene elevato l’importo deducibile dal reddito relativamente ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti. In particolare, la misura della quota deducibile, che prima non poteva superare il corrispondente ammontare incluso nel reddito del dipendente che utilizza il bene, è fissata in misura pari al 90 per cento.

Per quanto riguarda la deducibilità per il periodo d’imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006 (comma 9), viene stabilita:

1)     in misura pari al 20 per cento la percentuale di deducibilità prevista per il 2006  per le autovetture, gli autocaravan, i ciclomotori ed i motocicli;

2)     in misura pari al 30 per cento la percentuale di deducibilità degli oneri, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, per una sola auto utilizzata dal professionista;

3)     in misura pari al 65 per cento l’importo deducibile dal reddito relativamente ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.

È previsto inoltre che i maggiori importi deducibili per il suddetto periodo d’imposta, rispetto a quelli dedotti sulla base delle disposizioni dell’articolo 2, comma 71, del DL n. 262/2006, siano recuperati in deduzione nel periodo d’imposta in corso alla data del 27 giugno 2007 e di essi si tenga conto ai fini del versamento della seconda o unica rata di acconto relativa a tale periodo.

Il comma 10 prevede poi che la disposizione recata dal terzo periodo del comma 72 del citato DL 262/2006, concernente la possibilità per il contribuente, ai fini del versamento in acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, di continuare ad applicare le disposizioni previgenti alle modifiche apportate  dallo stesso decreto legge n. 262, possa essere applicata solo fino al periodo d’imposta successivo a quello incorso al 3 ottobre 2006.

 

Infine per quanto riguarda le disposizioni in materia di rimborsi IVA auto (commi 12 e 13) viene autorizzata la spesa di 5.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la liquidazione dei rimborsi di cui all’art. 1 del DL n. 258/2006, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione  del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al suddetto Ministero.

 

La relazione tecnica, con riferimento ai commi 7-10, utilizza i dati ricavati dall’archivio SGATA (Sistema di Gestione delle Tasse Automobilistiche), dagli archivi delle dichiarazioni fiscali e dall’archivio del versamento unificato F24. I dati relativi si riferiscono sia alle autovetture di soggetti attivi Iva, che agli intestatari stessi. Le autovetture intestate a soggetti esercenti attività di leasing e di noleggio sono trattate secondo un flusso procedurale separato.

Per ogni autovettura sono stati simulati gli effetti dei tre differenti regimi fiscali IVA e IIDD (normativa vigente prima della sentenza 14/09/2006, normativa in vigore alla luce del DL n. 262/2006, normativa recata dalla legislazione proposta).

In capo ad ogni autovettura è stato imputato:

-          il costo medio di acquisto e l’eventuale Iva detraibile relativa;

-          la spesa media per il consumo;

-          la spesa per manutenzione;

-          il bollo auto (se non esente);

-          l’assicurazione.

Una volta determinate le singole voci di costo, alle stesse è stato applicato il relativo regime fiscale IVA ed IIDD con riferimento alla situazione del contribuente possessore.

Successivamente in capo a ciascun contribuente con partita IVA attiva possessore di autoveicoli è stata imputata la somma di tutte le variabili stimate, distintamente per i tre scenari, di ogni autoveicolo posseduto e il relativo importo è stato elaborato nell’ambito dei modelli di microsimulazione IRES, IRAP e reddito d’impresa.

Dalle elaborazioni evidenziate sono stati ottenuti gli importi del gettito IIDD e IVA e le relative variazioni, con riferimento alla normativa proposta rispetto alla situazione attualmente vigente.

La variazione finale di gettito, rispettivamente, di competenza e di cassa è definito nelle tabelle seguenti; i segni negativi indicano un effetto di minor gettito derivante dal maggiore ammontare di costi e oneri deducibili.

 

(milioni di euro)

COMPETENZA

2007

2008

2009

2010

IVA indetraibile complessiva

4.623

4.613

4.613

4.613

Variazioni di gettito IIDD auto aziendali

- 3.169

- 3.168

- 3.168

- 3.168

Variazioni di gettito IRAP auto aziendali

- 476

- 476

- 476

- 476

Variazione di gettito IIDD auto in fringe – impresa

- 542

- 541

- 541

- 541

Variazione di gettito IRAP auto in fringe - impresa

- 82

- 82

- 82

- 82

Variazione di gettito IRE auto in fringe – dipendente

- 243

- 243

- 243

- 243

Totale

111

103

103

103

 

(milioni di euro)

CASSA

2007

2008

2009

2010

IRES auto aziendali

- 1.446

- 2.764

- 3.176

- 3.168

IRES fringe benefit impresa

- 446

- 462

- 541

- 541

IRAP auto aziendali

- 302

- 420

- 477

- 476

IRAP fringe benefit impresa

- 67

- 68

- 82

- 82

IRE fringe benefit dipendente

 

- 243

- 243

- 243

IVA

2.312

4.613

4.613

4.613

Totale

51

656

94

103

 

In merito all’autorizzazione di spesa contenuta al comma 12 dell’articolo aggiuntivo in esame, la relazione tecnica sottolinea che l’importo complessivo di cui viene autorizzata la spesa, pari a 5.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, corrisponde sostanzialmente all’ammontare massimo teorico dei rimborsi in questione.

 

Al riguardo si osserva preliminarmente che la relazione tecnica, dopo avere descritto la metodologia seguita ai fini della quantificazione, fornisce dati relativi, in particolare, al numero dei soggetti interessati per poi individuare gli effetti complessivi della norma; in assenza pertanto di una ricostruzione esaustiva dei vari passaggi del procedimento di quantificazione e degli ulteriori dati ed elementi utilizzati a tali fini, non risulta possibile procedere ad una puntuale verifica della quantificazione fornita.

La stima del recupero di gettito Iva, secondo i chiarimenti forniti durante l’esame dell’A.S. 1485, è stata effettuata dal Governo ipotizzando una detraibilità IVA del 100%. Peraltro, la normativa comunitaria prevede la predetta detraibilità integrale solo a fronte di operazioni imponibili. Tale elemento - suscettibile di incidere in senso riduttivo sul recupero di gettito ascrivibile alle limitazioni alla deatribilità ora introdotte – non sembra considerata dalla RT. Sul punto appaiono necessari chiarimenti da parte del Governo.

Per quanto riguarda l’autorizzazione di spesa contenuta al comma 12 dell’articolo aggiuntivo in esame, andrebbero forniti elementi idonei a verificare la congruità di tale importo rispetto al presumibile ammontare dei rimborsi, tenendo conto anche di talune circostanze, che potrebbero, per un verso, determinare possibili effetti riduttivi del complessivo ammontare dei rimborsi stessi, e, per altro verso, un diverso profilo temporale dei medesimi. In particolare, per quanto attiene al primo effetto, si fa riferimento all’introduzione di un modello di rimborso forfetario[13] in base al quale la restituzione dell’imposta non detratta viene determinata nella misura del 40%, e, per quanto attiene alla diversa scansione temporale, al differimento al 20 settembre 2007 del termine previsto dall’art. 1 del DL 258/2006 per la presentazione dell’istanza di rimborso forfetario dell’IVA non detratta sulle autovetture aziendali e professionali[14].

La congruità delle spese autorizzate andrebbe verificata anche in relazione al numero delle domande di rimborso finora presentate – che fornisce anche un’indicazione sul presumibile numero complessivo degli interessati – che finora risulterebbe pari a circa 5000[15].

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 6prevede che agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 214 milioni di euro per l’anno 2007, in 378 milioni di euro per l’anno 2008 ed in 390 milioni di euro dal 2009, si provvede:

-          quanto a 28 milioni di euro per l’anno 2007, 58 milioni di euro per l’anno 2008 e 60 milioni di euro a decorrere dal 2009, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti all’INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell’ente, per effetto delle maggiori entrate contributive recate dal comma 4;

-          quanto a 186 milioni di euro per l’anno 2007 e a 219 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate tributarie recate dal comma 1, lettera a);

-          quanto a 101 milioni di euro per l’anno 2008 e 94 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, mediante utilizzo delle maggiori entrate recate dal comma 7;

-          quanto a 17 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009 mediante riduzione lineare dello 0,124 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge n. 296 del 2006.

Al riguardo, con riferimento alla previsione, con finalità di copertura, della riduzione lineare dello 0,124 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa, come rideterminate dalla tabella C allegata alla legge n. 296 del 2006, si rammenta che l’elenco 1, previsto dall’articolo 7, comma 1, del provvedimento in esame prevede l’integrazione di alcune autorizzazioni di spesa iscritte nella medesima tabella C. Appare, quindi, opportuno che il Governo chiarisca la coerenza tra le suddette disposizioni, e che l’utilizzo delle risorse di tabella C non pregiudichi la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

Appare, inoltre, opportuno che il Governo confermi che la clausola di salvaguardia prevista dal comma 11, sia riferita all’intero articolo e non come, invece, previsto nella formulazione, ai commi da 7 a 10. Tale precisazione appare necessaria dal momento che l’autorizzazione di spesa di cui al comma 6 è formulata in termini di previsione di spesa, e, quindi, in base alla vigente normativa contabile, dovrebbe essere corredata dalla relativa clausola di salvaguardia.

Con riferimento all’utilizzo dell’accantonamento del Fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, previsto dal comma 13, si rileva che le medesime risorse sono state prenotate, nella seduta del 31 maggio 2007, dalla Commissione bilancio del Senato. Le stesse, quindi, risulterebbero disponibili solo a condizione che l’articolo 3 dell’atto Senato n. 1485 non abbia più corso e si ritenga assorbito dall’articolo aggiuntivo in esame.

 



[1] La norma precisa in dettaglio le modalità di computo dei trattamenti percepiti, nel caso di godimento sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti.

[2] A tale proposito, la norma dispone che si debba tenere conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall’assegno per il nucleo familiare e dall’indennità di accompagnamento, nonché il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate soggette a tassazione separata.

[3] Si segnala che, con riferimento al 2007, il trattamento minimo mensile è determinato in 436,14 euro.

[4] Cfr. infra.

[5] La stima tiene conto dell’effetto riduttivo recato dalla clausola di salvaguardia relativa ai soggetti il cui reddito risulti superiore alla soglia di 1,5 volte il TM e inferiore a tale limite incrementato ai sensi delle disposizioni in esame.

[6] Di cui 20.000 percettori di maggiorazioni sociali connessi a prestazioni assistenziali, per effetto dell’ampliamento della platea dei beneficiari recato dall’aggiornamento dei parametri reddituali fissati dall’articolo 38 della legge n. 448/2001.

[7] La relazione tecnica applica il tasso di inflazione programmata, vale a dire, 1,7 nel 2008 e 1,5 a decorrere dal 2009, ctr. DPEF, Tav III.9.

[8] Norme fiscali per l’ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili. Sul provvedimento si veda anche la Nota di lettura n. 41 del 2007 del Servizio Bilancio del Senato.

[9] Tali indicatori sono stati approvati con DM del 20 marzo 2007.

[10] Tale circostanza è stata ribadita dal Governo nella nota di risposta alle osservazioni del Servizio Bilancio del Senato in merito ad un emendamento di analogo tenore (nota del 3 luglio 2007).

[11] Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

[12] È opportuno segnalare che negli ultimi anni, al fine di adeguarsi alla normativa comunitaria, il legislatore era più volte intervenuto sulla misura della detraibilità. Da ultimo, l’articolo 1, comma 125, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) fissava una percentuale di parziale detraibilità IVA pari al 15% (ovvero 50% per i veicoli con propulsori non a combustione interna) da applicarsi per gli acquisti effettuati nel 2006.

[13] Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2007, supplemento ordinario n. 81.

[14] DPCM del 5 aprile 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 12 aprile 2007.

[15] È quanto si deduce da una nota dell’Agenzia delle Entrate pervenuta al Senato nel corso dell’esame del ddl S1485, in materia di ammortamento di immobili e di rimborsi IVA