Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 2861: Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991
Riferimenti:
AC n. 2861/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 134
Data: 19/12/2007
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2861

 

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991

 

 

 

 

 

 

N. 134 – 19 dicembre 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

A.C.

 

2861

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991

 

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

 

Commissione di merito:

 

III Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

De Brasi

Gruppo:

Ulivo

 

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato alla Camera

 

 

utilizzabile integralmente

 

 

Nota di verifica n. 134

Destinatario:

 

alla III Commissione

in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLI  1 e 2. 2

Ratifica ed esecuzione di nove Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi2

ARTICOLO 2, comma 1. 6

Clausola di copertura.. 6


 

PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame reca la ratifica nove Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991 dai rappresentanti dei Governi dell’Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Principato di Monaco, Slovenia e Svizzera.

Il provvedimento, costituito di tre articoli, è corredato di relazione tecnica.

 

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

 

 

Decorrenza

2007

Articolo 2

462.790

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI  1 e 2

Ratifica ed esecuzione di nove Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi

Le norme dispongono la ratifica e l’esecuzione di nove Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, riguardanti le seguenti materie:

·         foreste montane;

·         pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile;

·         composizione delle controversie;

·         difesa del suolo;

·         energia;

·         protezione della natura e tutela del paesaggio;

·         agricoltura di montagna;

·         turismo;

·         trasporti.

 

 
L’adozione delle misure e degli atti previsti dai Protocolli spetta, secondo le rispettive competenze, allo Stato, alle regioni ed agli enti locali, ferme restando le attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell’Arco alpino[1].

I singoli Protocolli, salvo quello relativo alla composizione delle controversie, sono articolati in modo analogo, secondo la seguente struttura:

·        

 

 
un preambolo che elenca il contesto giuridico, sociale ed economico che ha determinato l’adozione del Protocollo;

·         l’elencazione delle finalità e degli impegni fondamentali per ciascuna area di intervento (capitolo I);

·         l’individuazione delle misure specifiche da adottare per il conseguimento dei risultati desiderati (capitolo II);

·         la definizione delle attività di ricerca, formazione ed informazione promosse in ciascun ambito (capitolo III);

·         la determinazione di idonee procedure di controllo al fine di valutare l’efficacia e l’efficienza delle misure adottate per l’esecuzione dei Protocolli (capitolo IV).

 

L’articolo 2 del disegno di legge contiene la norma di copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del provvedimento, stimati in 462.790 euro annuia decorrere dal 2007.

Si rammenta, peraltro, che l’articolo 2 reca la medesima quantificazione degli oneri contenuta nel disegno di legge esaminato nel corso della precedente legislatura (A.C. 2381), corredato di relazione tecnica e sul quale sono state predisposte due successive note di verifica: n. 60 e n. 250.

Nel corso dell’esame del disegno di legge A.C.2381 presso la Commissione Bilancio della Camera erano stati avanzati rilievi[2] in merito ai criteri adottati per la quantificazione degli oneri, con particolare riferimento all’eventualità che gli specifici adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni potessero non essere riconducibili alla normale attività delle medesime e pertanto non rientranti nei relativi ordinari stanziamenti di bilancio. A fronte dei suddetti rilievi, il Governo aveva depositato una documentazione con la quale si rappresentava, tra l’altro, che le risorse indicate dal provvedimento assumevano un carattere residuale in quanto finalizzate a finanziare attività strumentali ulteriori rispetto alle attività rientranti nei compiti istituzionali delle amministrazioni, le quali già trovavano adeguata copertura finanziaria negli ordinari capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate, incluse le regioni e le province autonome. Veniva inoltre sottolineato che la spesa connessa alla ratifica dei Protocolli, quantificata in euro 462.765 annui a decorrere dal 2002, era da considerarsi quale limite massimo della spesa entro il quale realizzare le iniziative previste dal provvedimento. Nella seduta della Commissione dell’11 giugno 2002 veniva peraltro formulata una proposta di parere contrario sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito, in quanto gli elementi di informazione forniti dal Governo non erano stati ritenuti idonei a fondare la congruenza della quantificazione degli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento e della relativa copertura.

Nella successiva seduta del 19 novembre 2002, a seguito di un’ulteriore documentazione trasmessa dal Governo in data 13 novembre 2002 nella quale venivano evidenziate le specifiche disposizioni di legge contenenti autorizzazioni di spesa per tutte le attività riconducibili agli indirizzi e agli obiettivi dei protocolli da ratificare, la Commissione Bilancio – preso atto che il disegno di legge di ratifica stanziava le risorse ulteriormente necessarie per la sola attuazione della Convenzione – ha espresso parere favorevole, revocando il parere contrario espresso sul testo del provvedimento in data 11 giugno 2002.

 

La relazione tecnica  (alla voce “appendice”) individua le seguenti voci di spesa[3]:

1.      missioni per la partecipazione a riunioni negoziali delle parti.

Le spese per le riunioni sono calcolate ipotizzando due missioni all’anno di due giorni per ciascun Protocollo, ad esclusione di quello relativo alle controversie, a cui parteciperanno due funzionari;

2.      promozione di progetti pilota tesi all’attuazione di programmi tecnologici sostenibili e redazione di rapporti periodici al Comitato permanente;

3.      scambio di informazioni. Questa voce è scomposta in tre attività (creazione di una banca dati, predisposizione di inventari, creazione di siti) il cui costo è stimato singolarmente.

 

La tabella che segue dettaglia le singole voci di spesa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

2008

2009

Riunioni

(2 funzionari x 8 Protocolli x 2 gg. X 2 missioni l’anno

Euro 775x2x8x2x2

49.600

49.600

49.600

Progetti pilota

140.000 x 2 protocolli l’anno

280.000

280.000

280.000

Rapporti periodici

30.000

30.000

30.000

Informazioni

103.191

103.191

103.191

di cui:      Creazione banca dati

(51.545

(51.545)

(51.545)

Predisposizione inventari

(25.823)

(25.823)

(25.823)

Creazione siti

(25.823)

(25.823)

(25.823)

Totale

462.790

462.790

462.790

 

Gli altri adempimenti connessi all’attuazione dei Protocolli rientrano, secondo la relazione tecnica, nell’ordinaria attività delle pubbliche amministrazioni dello Stato interessate.

 

 

 
Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca quali siano le ragioni per le quali non vengono considerati gli oneri derivanti dall’attività di formazione.

Si osserva, infatti, che gli stanziamenti disposti sono destinati alla copertura degli oneri derivanti dalle norme contenute nel Capitolo III di ciascun Protocollo (salvo quello relativo alle controversie) che tratta della “Ricerca, formazione e informazione”. La relazione tecnica, tuttavia, quantifica l’onere per le attività di ricerca ed informazione, ma non considera alcun costo per la formazione.

Appare, altresì, opportuno un chiarimento, considerata la natura attuativa dei Protocolli, sulla possibile onerosità di alcune disposizioni che prevedono adempimenti specifici a carico delle Parti, non riconducibili all’ordinaria attività delle pubbliche amministrazioni dello Stato.

Tra tali adempimenti si segnalano in particolare:

·         

 

 
l’art. 11 del Protocollo “Foreste montane” che prevede l’impegno delle Parti a finanziare misure di incentivazione e compensazione per l’attività forestale;

·          l’art. 12 del Protocollo “Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile” che prevede la possibilità di sostegno allo sviluppo mediante misure economiche e finanziarie;

·          l’art. 10 del Protocollo “Difesa del suolo” che prevede l’accordo delle Parti a cartografare e registrare in catasti le aree delle Alpi minacciate da rischi geologici ed idrologici e a disporre idonei provvedimenti silvicolturali;

·          l’art.7 del Protocollo “Trasporti” che prevede, nell’ambito della politica dei trasporti,  l’impegno a ridurre le emissioni sonore e di sostanze nocive per tutti i vettori e ad incrementare la sicurezza e gli artt. da 9 a 12 che contengono l’impegno delle parti ad adottare o promuovere l’adozione di determinate misure tecniche nei vari settori del trasporto[4];

·          l’art. 13 del Protocollo “Composizione delle controversie” che prevede che le spese del tribunale arbitrale, compresi gli emolumenti dei suoi membri, saranno, a meno che il tribunale medesimo non decida diversamente, a carico delle Parti contraenti.

 

ARTICOLO 2, comma 1

Clausola di copertura

La norma autorizza, per l’attuazione del presente provvedimento, la spesa di euro 462.790 annui a decorrere dall’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri per il triennio 2007-2009.

 

Al riguardo, si rileva che l’accantonamento utilizzato reca le necessarie disponibilità e una specifica voce programmatica.

Peraltro, in considerazione del fatto che il provvedimento è all’esame della Camera in prima lettura e che, quindi, difficilmente sarà approvato in via definitiva dal Parlamento entro il 31 dicembre 2007, si segnala l’opportunità di

modificare l’autorizzazione di spesa prevista al comma 1 dell’articolo 2 differendone la decorrenza dall’anno 2008, in luogo del 2007 previsto dal testo.

Di conseguenza, dovrebbe essere altresì aggiornato al 2008-2010 il riferimento al triennio di competenza dei Fondi speciali.

Al riguardo appare comunque opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

 



[1] Fissate dall’art.3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403.

[2] Seduta della V Commissione del 29 maggio 2002.

[3] Per un presumibile errore materiale, la relazione tecnica fa riferimento all’articolo 5 del disegno di leggo (peraltro inesistente), anziché all’articolo 2 che reca gli oneri presi in considerazione dalla relazione tecnica medesima.

[4] Navigazione e trasporto pubblico, su rotaia, su strada ed aereo.