Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 2927: Ratifica Accordo Italia-Etiopia sulla mutua assistenza amministrativa per la repressione delle infrazioni doganali
Riferimenti:
AC n. 2927/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 90
Data: 19/09/2007
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2927

 

Ratifica Accordo Italia-Etiopia sulla mutua assistenza amministrativa per la repressione delle infrazioni doganali

 

(Approvato dal Senato A.S.1465)

 

 

 

 

 

N. 90 – 19 settembre 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

2927

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia-Etiopia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 26 settembre 2006

 

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato dal Senato

 

Commissione di merito:

 

III Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

M.Zacchera

Gruppo:

AN

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale dello Stato

 

 

Riferita al testo presentato al Senato

 

 

utilizzabile integralmente

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla III Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

Nota di verifica n. 90


INDICE

 

ARTICOLI 1-22 dell’Accordo.. 2

Assistenza amministrativa in materia doganale tra Italia e Etiopia.. 2

ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica.. 5

Copertura finanziaria.. 5


PREMESSA

 

Il disegno di legge dispone la ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale dell’Etiopia, sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 26 settembre 2006.

Il provvedimento, già approvato dal Senato, è corredato di relazione tecnica.

Il testo dell’Accordo consta di un breve preambolo e di 22 articoli, fra i quali si esaminano quelli rilevanti sotto il profilo finanziario.

 

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

(euro)

Articoli dell’Accordo

dal 2007

articolo 7, lettera b)

5.664

articolo 7, lettera d)

4.116

articolo 14

5.664

articolo 15

4.332

articolo 19

6.498

TOTALE

26.274

TOTALE (in cifra tonda)

26.275

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-22 dell’Accordo

Assistenza amministrativa in materia doganale tra Italia e Etiopia

Le norme dell’Accordo dispongono quanto segue:

-          le Parti contraenti si impegnano a fornire reciproca assistenza amministrativa, tramite le loro amministrazioni doganali, al fine di prevenire, indagare e combattere le infrazioni doganali (articolo 2).

Tutta l’assistenza viene assicurata entro i limiti della competenza e dei mezzi disponibili per le rispettive amministrazioni doganali;

-          le amministrazioni doganali si scambiano, su richiesta e previa indagine se necessario, informazioni dirette ad assicurare la corretta riscossione di dazi, imposte, tasse e tributi doganali e il rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica e dei diritti sulla proprietà intellettuale (articolo 4);

-          al fine di incrementare la comprensione delle rispettive tecniche doganali  è previsto lo scambio di visite di funzionari doganali, qualora sia di reciproco beneficio (articolo 7, lettera a));

-          è prevista la formazione dei funzionari in materia doganale (articolo 7, lettera b));

-          è previsto lo scambio di esperti per assicurare l’assistenza tecnica in materia doganale (articolo 7, lettera d));

-          le amministrazioni doganali esercitano, su richiesta, una speciale sorveglianza su persone, merci e mezzi di trasporto presumibilmente coinvolti in violazioni della normativa doganale (articolo 8);

-          le Parti possono ricorrere al metodo delle consegne controllate[1] delle merci sospettate di traffico illecito (articolo 9);

-          è previsto l’invio di funzionari per assistere alle indagini relative alle infrazioni doganali (articolo 14);

-          i funzionari doganali possono essere autorizzati a comparire dinanzi ad una corte dell’altra Parte contraente, su richiesta di quest’ultima, in qualità di esperti o di testimoni  (articolo 15);

-          le spese versate agli esperti, ai testimoni e agli interpreti (qualora non siano funzionari dello Stato) sono a carico dell’amministrazione richiedente (articolo 18, paragrafo 2);

-          si prevede l’istituzione di una Commissione mista italo-etiopica composta dal Direttore dell’Agenzia delle Dogane italiana e dal Direttore Generale dell’Autorità Doganale etiopica, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti. La Commissione si riunisce, qualora se ne ravvisi la necessità, previa richiesta di una delle Parti, per seguire l’evoluzione dell’Accordo, nonché per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che potrebbero sorgere (articolo 19, paragrafo 3).

 

La relazione tecnica quantifica la spesa in 26.275 euro annui a decorrere dal 2007.

L’onere complessivo annuo risulta così composto:

ARTICOLO 7, lettera b)

Spese di missione (pernottamento, diaria, viaggio): si ipotizza l’invio a Addis Abeba, per 6 giorni, di 2 funzionari al fine di assicurare l’attività di formazione e di assistenza nella materia doganale.

 

5.664 euro

ARTICOLO 7, lettera d)

Spese di missione per invio esperti. Il costo del pernottamento è a carico del Paese ricevente, e le spese di viaggio sono a carico del Paese inviante. Si ipotizza un soggiorno di 2 esperti etiopi in Italia per un periodo di 6 giorni e le spese di viaggio andata-ritorno Roma-Addis Abeba di 2 esperti italiani in Etiopia.

 

4.116 euro

ARTICOLO 14

Spese di missione (pernottamento, diaria, viaggio): si ipotizza l’invio a Addis Abeba, per 6 giorni, di 2 funzionari per assistere alle indagini relative alle infrazioni doganali.

 

5.664 euro

ARTICOLO 15

Spese di missione (pernottamento, diaria, viaggio): si ipotizza l’invio a Addis Abeba, per 3 giorni, di 2 funzionari “convocati a deporre in qualità di testimoni ed esperti”.

 

4.332 euro

ARTICOLO 19

Spese di missione (pernottamento, diaria, viaggio): si ipotizza l’invio a Addis Abeba, per 3 giorni, di 3 funzionari per la partecipazione alle riunioni che si terranno annualmente, salvo diverso accordo tra le Parti, “al fine di esaminare i programmi operativi”.

 

6.498 euro

 

La relazione tecnica sottolinea l’inderogabilità, ai fini dell’attuazione del provvedimento, delle ipotesi formulate per il calcolo degli oneri relativamente al numero dei funzionari ed al numero e durata delle riunioni.

Specifica, inoltre, che la previsione dell’articolo 7, lettera a),  riveste carattere del tutto eventuale e non necessita di quantificazione della spesa.

 

Al riguardo, pur prendendo atto della inderogabilità delle ipotesi sottostanti le quantificazioni espressamente indicata dalla relazione tecnica, appare necessario acquisire chiarimenti in ordine ai seguenti aspetti.

Si osserva, in primo luogo, che la quantificazione - formulata nella relazione tecnica con riferimento all’articolo 15 - di oneri connessi all’invio annuo ad Addis Abeba di funzionari “convocati a deporre in qualità di testimoni ed esperti” non sembra trovare riscontro nel testo dell’Accordo. Infatti l’articolo 18, paragrafo 2, dispone – in via generale - che le spese e le indennità versate agli esperti e ai testimoni siano a carico dell’amministrazione richiedente.

Pertanto, poiché l’articolo 15 prevede che - su richiesta - l’amministrazione adita possa autorizzare i propri funzionari doganali a comparire dinanzi ad una corte “nel territorio della Parte contraente richiedente” in qualità di esperti o di testimoni, gli oneri per l’invio ad Addis Abeba di funzionari italiani dovrebbero essere attribuiti (in base all’articolo 18, paragrafo 2) alla Parte richiedente, ossia alla Repubblica etiope. Viceversa, eventuali oneri connessi all’attuazione dell’articolo 15 potrebbero discendere – contrariamente a quanto ipotizzato dalla RT - dalla necessità di finanziare il soggiorno in Italia di funzionari etiopi, inviati su richiesta della Parte italiana; in questo caso, tuttavia, le voci di spesa da considerare dovrebbero essere diverse da quelle indicate nella RT e comprendere le spese di soggiorno a Roma e le spese del viaggio per la tratta Addis Abeba-Roma.

Appare, inoltre, opportuno che il Governo fornisca chiarimenti:

-          in ordine alla quantificazione riferita, in relazione tecnica, all’articolo 7, lettera b), dell’Accordo. Ciò in quanto, la norma richiamata prevede la formazione e assistenza di funzionari doganali mentre la RT stima oneri per spese di missione; tali oneri, tuttavia, sembrerebbero imputabili a quanto disposto nella lettera a) del medesimo articolo con riferimento alla quale, peraltro, la RT precisa che si tratta di oneri eventuali. Sul punto è opportuno un chiarimento;

-           in ordine alla frequenza delle riunioni della Commissione da istituirsi ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, dell’Accordo. In particolare, mentre la norma dispone che la Commissione si dovrà riunire “quando se ne ravvisi la necessità”, la RT quantifica gli oneri ipotizzando una riunione in ciascun anno.

 

ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica

Copertura finanziaria

La norma autorizza, per l’attuazione del presente provvedimento, la spesa di 26.275 euro a decorrere dall’anno 2007, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

Al riguardo, si rammenta che l’accantonamento del Fondo speciale del quale si prevede l’utilizzo reca le necessarie disponibilità.

 



[1] Per “consegna controllata” si intende il passaggio di merci, sospettate di traffico illecito, sul territorio di ciascuna Parte sotto il controllo delle competenti autorità.