Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 2931: Ratifica Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (approvato dal Senato)
Riferimenti:
AC n. 2931/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 80
Data: 26/07/2007
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Altri riferimenti:
AS n. 1558/XV     

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

A.C. 2931

 

 

Ratifica Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

 

(Approvato dal Senato A.S. 1558)

 

 

 

 

N. 80 – 26 luglio 2007

 

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2931

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione UNESCO

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato dal Senato

 

Commissione di merito:

 

III Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Ranieri

Gruppo:

Ulivo

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato al Senato

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

alla III Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

Nota di verifica n. 80

 


INDICE

ARTICOLI 1-40 della Convenzione. 3

Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. 3

ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica.. 8

Copertura finanziaria.. 8


PREMESSA

 

Il disegno di legge reca la ratifica della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata il 17 ottobre 2003, nel corso della 32° sessione della Conferenza Generale dell’UNESCO, ed  entrata in vigore il 20 aprile 2006, dopo tre mesi dalla data di deposito del trentesimo strumento di ratifica.

Il provvedimento, già approvato dal Senato[1], è corredato di relazione tecnica. Si esaminano, di seguito, le disposizioni della Convenzione considerate dalla RT, nonché le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

(in euro)

Articolo 3

del ddl di ratifica

2007

2008

dal 2009

148.600

142.455

148.600

 

L’articolo 3, comma 2 del disegno di legge prevede che la spesa sia soggetta a monitoraggio ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 7 della legge 468/1978.

 

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

 

ARTICOLI 1-40 della Convenzione

Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

Le norme individuano quale obiettivo della Convenzione la protezione del patrimonio culturale immateriale (tradizioni, feste, riti, danza, musica, teatro, lingua, tecniche tradizionali di artigianato) considerato come base della diversità culturale e garanzia di sviluppo sostenibile e riconosciuto a rischio di deterioramento a causa dei processi di trasformazione sociale.

La Convenzione elenca gli obiettivi, le definizioni e le relazioni con altri strumenti internazionali (articoli da 1 a 3).

Viene istituita l’Assemblea Generale degli Stati parte, organo plenario della Convenzione, che si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni, e in sessione straordinaria se così deciso dalla Conferenza medesima, ovvero su richiesta del Comitato intergovernativo o di un terzo delle parti (articolo 4).

Nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio del Senato, in replica ad una richiesta di chiarimenti, il rappresentante del Governo ha confermato che la prima riunione dell’Assemblea Generale si terrà nel corso dell’anno 2007. La relazione che accompagna l’AS 1558  afferma però che la prima sessione dell’Assemblea Generale, si è svolta nel giugno 2006.

 

E’ istituito, presso l’UNESCO, il Comitato intergovernativo composto dai rappresentanti di 18 Stati Parte della Convenzione, eletti per un periodo di quattro anni dalla Conferenza delle Parti: tale numero salirà a 24 quando il numero delle Parti della Convenzione raggiungerà i 50. Il Comitato, che si riunisce una volta all’anno, promuove gli obiettivi della Convenzione e svolge il monitoraggio sull’attuazione della stessa. Il Comitato può istituire su base temporanea, organi consultivi ad hoc che ritiene necessari per le proprie funzioni (articoli da 5 a 8).

Nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio del Senato, è stato espresso un parere di nulla osta, nel presupposto che gli oneri relativi alle riunioni degli organi previsti dalla Convezione- quantificati dalla RT - si configurano come tetti di spesa.

 

Gli Stati Parte si impegnano a farsi carico della salvaguardia del proprio patrimonio nazionale (articolo 11) compilando innanzitutto gli inventari dei beni culturali immateriali presenti sul proprio territorio (articolo 12). Per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, gli Stati parte devono designare organi competenti, promuovere studi scientifici, tecnici ed artistici  ed adottare misure di tipo giuridico, tecnico, amministrativo e finanziario per favorire lo sviluppo di istituzioni che si occupino di formazione per la gestione del patrimonio culturale immateriale e creare istituzioni di  documentazione (articolo 13). Per assicurare il riconoscimento, il rispetto e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale nella società, sono necessari, tra l’altro, programmi educativi, d’informazione e sensibilizzazione, rivolti soprattutto ai giovani (articolo 14).

La Convenzione accorda agli Stati parte la possibilità di chiedere l’assistenza internazionale (articoli 19-24) per la realizzazione di programmi e progetti. Per finanziare tali programmi, progetti e iniziative, è istituito un Fondo per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, costituito prevalentemente da contributi degli Stati Parte - da versarsi almeno ogni due anni - con importo determinato dall’Assemblea Generale nella misura (massima) corrispondente all’1% del contributo ordinario al bilancio UNESCO, e costituito – altresì - da fondi stanziati dalla Conferenza Generale dell’UNESCO e da altri contributi, donazioni o lasciti (articoli da 25 a 28).

Durante l’esame al Senato, il rappresentante del Governo ha dato lettura di una nota della Ragioneria generale dello Stato nella quale si rileva che il contributo a carico dell’Italia da versare al Fondo di Salvaguardia è stato calcolato in ragione dell’1 per cento su base annua e, pertanto, con riferimento alla metà del contributo ordinario dell’Italia al bilancio dell’UNESCO, che risulta avere cadenza biennale. In merito all’articolo 3, comma 2, del d.d.l. è stato inoltre chiarito che la clausola di salvaguardia si è resa opportuna in quanto il contributo obbligatorio da versare al Fondo di Salvaguardia potrà variare nel corso degli anni in ragione della variazione dell’entità dell’obbligo di contributo dell’Italia al bilancio dell’UNESCO.  

La convenzione è emendabile con una particolare procedura che si perfeziona con il voto favorevole di almeno due terzi degli Stati parte presenti e votanti all’Assemblea Generale. Gli eventuale emendamenti sono quindi sottoposti alla ratifica dei singoli Stati parte (articolo 38).

 

La relazione tecnica, premesso che l’attuazione della Convenzione comporta oneri soltanto con riferimento agli articoli 4, 5, 8 e 25, quantifica tali oneri (in cifra tonda)complessivamente in 148.600 euro per l’anno 2007, 142.455 euro per il 2008 e 148.600 euro a decorrere dal 2009.

Con riguardo all’articolo 4, relativo all’istituzione dell’Assemblea Generale, che si riunirà almeno una volta ogni due anni a Parigi, nell’ipotesi dell’invio di tre funzionari con una permanenza di quattro giorni, la relazione quantifica un onere di 6.144 euro, determinato come esposto nella tabella che segue:

(euro)

Voce di spesa

Modalità di calcolo della spesa

Onere

Spesa per pernottamento

euro 150 al giorno x 3 persone x 4 giorni

1.800

Diaria

euro 117 al giorno x 3 persone x 4 giorni

1.404

Spese di viaggio

biglietto aereo Roma-Parigi a/r

euro 980 x 3 persone

 

2.940

TOTALE oneri art. 4

 

6.144

 

Con riferimento all’articolo 5, che prevede l’istituzione di un Comitato intergovernativo, la relazione tecnica ipotizza una  riunione annuale a Parigi, sempre con l’invio di tre funzionari per quattro giorni, quantificando quindi il relativo onere in 6.144 euro.

Analoga previsione, quantificando quindi l’onere in 6.144 euro, viene effettuata in relazione all’articolo 8, par. 3, in relazione alla possibilità che il Comitato intergovernativo costituisca, su base temporanea, organi consultivi ad hoc.

L’articolo 25 prevede un contributo degli Stati parte al Fondo per la salvaguardia del Patrimonio culturale immateriale, da versarsi, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 26, almeno ogni due anni per un importo pari, al massimo, all’1 per cento del contributo al bilancio ordinario dell’UNESCO. La RT, sulla base della quota nazionale annuale stabilita in dollari USA 14.978.550 ed, in base al tasso di conversione convenzionale di 1 dollaro pari a 0,869 euro, stima un onere di euro 130.164.

 

Da tali voci di spesa, la relazione, pertanto, fa derivare l’onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, come indicato nella seguente tabella:

(euro)

 

2007

2008

dal 2009

ONERE

148.600*

142.455*

148.600*

Assemblea Generale – art. 4

6.144

-

6.144

Comitato intergovernativo – art. 5

6.144

6.144

6.144

Organi consultivi – art. 8

6.144

6.144

6.144

Contributo al Fondo per la salvaguardia del Patrimonio culturale immateriale – art. 25

130.164

130.164

130.164

* In cifra tonda

 

La relazione tecnica sottolinea l’inderogabilità delle ipotesi[2] di spesa in essa formulate ai fini dell’attuazione del provvedimento.

Per quanto riguarda gli emendamenti alla Convenzione previsti dall’articolo 38, non vengono quantificati dalla RT, in quanto qualora dovessero comportare oneri per il bilancio dello Stato dovranno essere approvati con apposito disegno di legge che ne preveda la quantificazione e la relativa copertura finanziaria.

La relazione tecnica evidenzia, infine, che il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto delle disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 223/2006[3], che ha disposto sia la riduzione del 20 per cento dell’importo della diaria, sia l’abrogazione della maggiorazione del 30 per cento sulla diaria stessa prevista dall’articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.

Si segnala che l’analisi sull’impatto della regolamentazione (AIR), allegata al provvedimento, evidenzia che la Convenzione non incide sull’assetto delle pubbliche amministrazioni, né richiede la creazione di nuove strutture organizzative o la modifica di quelle esistenti, in quanto con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali in data 1º ottobre 2004, il coordinamento delle istanze connesse con gli adempimenti derivanti dalla Convenzione sul patrimonio culturale immateriale è stato attribuito al Gruppo di lavoro interministeriale permanente per il patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Al riguardo, in merito agli articoli 4, 5, 8 e 25, cui fa riferimento la relazione tecnica, non si hanno osservazioni da formulare in merito alla quantificazione recata dalla stessa RT. Andrebbe tuttavia fornito un chiarimento in ordine al profilo temporale del contributo al Fondo di salvaguardia, al fine di escludere un impatto negativo sui conti di cassa (tenuto conto della previsione – contenuta nell’articolo 26 – di versamenti da effettuarsi “almeno ogni due anni”).

Si segnala peraltro, che gli oneri recati dagli articoli 5 e 8 della Convenzione hanno carattere eventuale e che comunque non è chiaro se l’Italia possa far parte del Comitato Intergovernativo già nel 2007.

In merito ad altre disposizioni della Convenzione, prima illustrate, si evidenzia che talune di esse sembrerebbero suscettibili di determinare effetti finanziari non considerati dalla relazione tecnica. Si fa riferimento, in particolare, al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 12 (inventario dei beni culturali immateriali), all’articolo 13, lettera c) (promozione di studi scientifici) e lettera d) (sviluppo della formazione nella gestione del patrimoni culturale immateriale e di istituti di documentazione), all’articolo 14 (educazione e sensibilizzazione). Appare pertanto necessario che il Governo confermi (come sembrerebbe essere genericamente affermato nella relazione illustrativa) che alle predette attività le amministrazioni competenti potranno far fronte nei limiti delle risorse già ad esse assegnate sulla base della vigente legislazione e senza, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica

Copertura finanziaria

La norma prevede che agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in euro 148.600 per l’anno 2007, in euro 142.455 per l’anno 2008, ed in euro 148.600 annui a decorrere dall’anno 2009, si provveda mediante utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, relativo al triennio 2007-2009. La disposizione prevede anche la clausola di salvaguardia in base alla quale il Ministro provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente articolo anche al fine dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978, e trasmette alle Camere corredate da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978.

 

Al riguardo, si segnala che l’accantonamento del Fondo speciale del quale si prevede l’utilizzo reca le necessarie disponibilità ed una specifica voce programmatica.

Con riferimento alla previsione di una specifica clausola di salvaguardia, si rammenta che, come confermato dal rappresentante del Governo durante l’esame presso la Commissione bilancio del Senato, questa deve intendersi riferita solo agli oneri derivanti dall’articolo 25 della Convenzione, concernente il contributo obbligatorio da versare al Fondo di salvaguardia  mentre quelli relativi alle riunioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, articolo 5,  e articolo 8, paragrafo 3, devono intendersi come limiti massimi di spesa. Al riguardo, appare opportuna, stante l’attuale formulazione del testo che riferisce la clausola di salvaguardia al complesso degli oneri, una conferma del Governo in tal senso.

Si osserva, infine, che la Commissione bilancio del Senato ha espresso, nella seduta del 7 giugno 2007, parere favorevole sul testo in esame, nel presupposto che la riunione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, si svolga  nell’anno 2007. Infatti, solo in tal caso non si verificherebbe un disallineamento temporale tra gli oneri derivanti dal provvedimento e le risorse stanziate a copertura.

Appare, infine, opportuno che il Governo fornisca alcuni chiarimenti in merito all’entità del contributo al Fondo di cui all’articolo 26 dell’Accordo e alla sua cadenza temporale. In particolare, appare necessario capire se lo Stato italiano si impegni a versare il contributo ogni anno nella misura dell’1% del contributo ordinario all’Unesco, stante la formulazione letterale dell’articolo 26 che prevede che il versamento sia effettuato “almeno ogni due anni” o se, invece, si preveda di procedere ogni due anni  al versamento, nella misura pari all’1% del suddetto contributo, ovvero, infine, se il versamento debba essere realizzato con cadenza biennale, in misura pari alle due annualità di riferimento. Nel primo caso, infatti, si verificherebbe un allineamento temporale tra il verificarsi degli oneri e la copertura finanziaria prevista dal provvedimento; nel secondo caso,  la copertura prevista dal provvedimento sarebbe superiore all’entità degli oneri effettivi; nel terzo caso, invece, sia qualora si proceda a versare anticipatamente il contributo nella misura pari a due annualità sia qualora il versamento avvenga posticipatamente, trattandosi, in questo ultimo caso, di risorse di parte corrente che andrebbero in economia,  potrebbe verificarsi un disallineamento temporale tra il verificarsi dell’onere stesso e la copertura finanziaria prevista dal provvedimento.

 



[1] Seduta del 19 luglio 2007.

[2] Relativamente al numero dei funzionari, alle riunioni e alla loro durata.

[3] D.L. 4-7-2006 n. 223, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”.