Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 2932: Ratifica Convenzione Italia-Armenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali
Riferimenti:
AC n. 2932/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 91
Data: 19/09/2007
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2932

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione Italia-Armenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali

 

(Approvato dal Senato n. 1585)

 

 

 

 

 

N. 91 – 19 settembre 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2932

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali

 

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato dal Senato

 

Commissione di merito:

 

III Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

L. Orlando

Gruppo:

IdV

 

Relazione tecnica:

assente

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla III Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

Nota di verifica n. 91

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLI 1-31 della Convenzione. 3

Disposizioni volte ad evitare le doppie imposizioni ed a prevenire l’evasione fiscale nei rapporti tra i due Paesi3


PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame è finalizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Roma il 14 giugno 2002[1].

Tale Convenzione permette di disciplinare gli aspetti fiscali delle relazioni tra i due Paesi. La struttura dell’articolato ricalca gli schemi più moderni di convenzione approvati in tale materia dall’OCSE.

Il provvedimento originario (A.S. 1585), approvato senza modificazioni dal Senato, non è corredato di relazione tecnica.

La relazione illustrativa del disegno di legge afferma che dall’attuazione della Convenzione non derivano variazioni di gettito significative, e che la medesima, peraltro, contribuisce  a delineare  un quadro giuridico di riferimento che consentirà lo sviluppo dei rapporti economici tra i due Paesi.

Nel corso dell’iter al Senato, presso la Commissione Bilancio[2], il rappresentante del Governo, in risposta alla richiesta della Commissione circa una conferma dell’esiguità degli effetti fiscali connessi all’attuazione del provvedimento, ha dato lettura di una nota tecnica, depositata agli atti, volta a dimostrare l’esiguità dei suddetti effetti.

Nella lettera di trasmissione della nota si sottolinea che, in considerazione dell’esiguità degli effetti connessi al provvedimento risultanti dalla quantificazione, la Ragioneria Generale dello Stato ha dato seguito al corso del provvedimento[3]

Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla nota tecnica nonché le ulteriori disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari.   

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

 

ARTICOLI 1-31 della Convenzione

Disposizioni volte ad evitare le doppie imposizioni ed a prevenire l’evasione fiscale nei rapporti tra i due Paesi

Le norme della Convenzione prevedono, in particolare, quanto segue:

·        l’ambito soggettivo della Convenzione riguarda le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone residenti di uno o di entrambi gli Stati. Essa si applica alle imposte sul patrimonio[4] e sul reddito. Con riferimento all’Italia, riguarda, pertanto, l’IRPEF, l’IRPEG e l’IRAP (articoli 1 e 2);

·        la tassazione dei redditi immobiliari spetta in via prioritaria al Paese in cui gli immobili sono situati ( articolo 6);

·        per gli utili d’impresa è attribuito il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell’impresa stessa, salvo il caso in cui la medesima svolga attività nell’altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione: in tal caso, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare i redditi realizzati sul proprio territorio dalla stabile organizzazione (articolo 7);

·        gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili esclusivamente nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa (articolo 8);

·        dividendi, interessi e canoni sono tassati in via definitiva nello Stato di residenza del beneficiario. Tuttavia, lo Stato da cui tali cespiti provengono può prelevare un’imposta alla fonte entro limiti prestabiliti dalla Convenzione stessa (articoli 10, 11 e 12);

·        con riferimento ai capital gains, il testo prevede (articolo 13):

-          la tassazione nel Paese in cui i beni sono situati, nel caso di plusvalenze relative a beni immobili;

-          nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione, se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione;

-          esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell’impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale o a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili;

-          esclusivamente nel Paese di residenza del cedente in tutti gli altri casi;

·        i redditi derivanti dall’esercizio di una professione indipendente sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del soggetto, a meno che questi non disponga abitualmente di una base fissa per l’esercizio dell’attività nell’altro Stato contraente, nel qual caso i redditi sono imponibili nell’altro Stato, ma nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa (articolo 14);

·        le remunerazioni per lavoro subordinato sono imponibili nello Stato in cui è svolta effettivamente l’attività lavorativa. La deroga a tale principio è prevista nei casi di permanenza nell’altro Stato per periodi di durata inferiore a 183 giorni lavorativi, di pagamento della remunerazione da parte di un datore di lavoro non residente nell’altro Stato ovvero nel caso in cui l’onere per la retribuzione non sia sostenuto da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nell’altro Stato (articolo 15);

·        i compensi ed i gettoni di presenza sono tassati nel Paese di residenza della società che li corrisponde (articolo 16);

·        i redditi di artisti e sportivi sono imponibili nel Paese in cui è prestata l’attività, indipendentemente dalla tipologia di reddito prodotto (articolo 17);

·        le pensioni pagate ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario. Ai fini di arginare possibili comportamenti elusivi, è previsto che se il residente di uno Stato contraente diviene residente dell’altro Stato, le somme ricevute all’atto di cessazione dall’impiego  a titolo di TFR sono assoggettate ad imposta nello Stato in cui si è svolta l’attività (articolo 18);

·        gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente non considerati nella Convenzione sono comunque tassati in funzione del luogo di residenza del soggetto che ha realizzato il reddito, indipendentemente dalla provenienza (articolo 22);

·        relativamente al patrimonio(articolo 23):

-          i beni immobili sono imponibili nello Stato in cui sono situati;

-          i beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione sono imponibili nello Stato dell’impresa alla quale appartengono;

-          le navi e gli aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato in cui si situa la sede di direzione effettiva dell’impresa;

-          tutti gli altri elementi patrimoniali sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del possessore;

·        con riferimento al criterio per l’eliminazione delle doppie imposizioni, la Convenzione prevede per entrambi i Paesi l’imputazione ordinaria, con deduzione del credito d’imposta per le imposte assolte nell’altro Paese contraente (articolo 24);

·        nel caso di controversie relative a misure non conformi al contenuto della Convenzione, nell’ipotesi di mancato accordo attraverso l’espletamento di una procedura amichevole di composizione della controversia, è prevista l’istituzione di specifiche Commissioni arbitrali, composte di tre membri, di cui due designati dalle autorità competenti dei due Paesi ed il terzo scelto dai membri designati. Le spese sostenute per la procedura arbitrale sono ripartite in parti uguali fra gli Stati contraenti (articolo 26);

·        le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato in cui il medesimo è residente se il diritto alla percezione di tali imposte è limitato dalle disposizioni della Convenzione in esame (articolo 29).

 

La Nota tecnica, presentata dal Governo nel corso dell’iter al Senato, contiene valutazioni sui riflessi fiscali della Convenzione, formulate sulla base dei dati disponibili per l’anno 2000, ricavati dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d’imposta Mod. 770/2001.

La Nota esamina le singole disposizioni in riferimento agli effetti che le medesime potrebbero determinare con riguardo ai soggetti operanti in Italia e residenti in Armenia. Data l’esiguità del numero di tali soggetti, il documento conclude valutando, in via prudenziale, un possibile effetto di perdita di gettito di circa 3.000 euro annui, ascrivibile all’impatto della disposizione di cui all’articolo 22, relativa agli elementi di reddito non trattati espressamente nella Convenzione. A tali elementi si applica, in via generale, il criterio di tassazione in funzione del Paese di residenza del soggetto che ha prodotto il reddito.

L’applicazione di tale norma potrebbe, infatti, determinare una riduzione di gettito in riferimento alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in Italia da soggetti residenti in Armenia che, in base alla normativa interna, sarebbero assoggettati a ritenuta come redditi diversi, ove svolte nel territorio dello Stato. Tale perdita di gettito è valutabile in circa 3.000 euro annui, sulla base delle ritenute operate nel 2000 a fronte di redditi dichiarati pari a circa 12.000 euro. La valutazione è estremamente prudenziale dato il carattere di residualità della norma, rispetto alla disciplina generale che individua criteri specifici di tassazione per ciascuna tipologia di  reddito, ed è quindi difficile prevedere la frequenza applicativa della disposizione stessa.

Non sono, invece ravvisabili, in base alla Nota, effetti significativi di gettito relativamente ai criteri di tassazione previsti per le altre tipologie di reddito, attesa l’esiguità delle relative basi imponibili rinvenibili dai dati di base utilizzati.

 

Al riguardo appaiono necessari chiarimenti del Governo in merito ai seguenti aspetti:

·         le conclusioni cui perviene la Nota tecnica si basano sui dati delle dichiarazioni dei soli sostituti d’imposta relative al periodo d’imposta 2000. Tali dati, peraltro, potrebbero risultare non rappresentativi dell’attuale livello dei rapporti economici e finanziari sussistenti tra i due Paesi, come, del resto, rilevato dalla stessa relazione illustrativa al disegno di legge originario, che accenna al crescente interesse delle piccole e medie imprese italiane nei confronti dei mercati di tale area;

·         la Nota tecnica non considera i costi connessi con le norme sull’attivazione di procedure di arbitrato. Tali procedure, ancorché di carattere eventuale,  presuppongono tuttavia l’istituzione di specifiche commissioni arbitrali incaricate di esprimere parere in merito ai singoli casi di controversia, i cui oneri sarebbero parzialmente a carico dell’amministrazione finanziaria italiana.

 



[1] La Convenzione è corredata da un Protocollo integrativo ed interpretativo.

[2] Seduta del 20 giugno 2007 in sede consultiva.

[3] Con nota 49651 del 12 aprile 2007.

[4] Il sistema fiscale armeno, a differenza di quello italiano, si caratterizza per la presenza di imposte patrimoniali. Il paragrafo 2 del Protocollo aggiuntivo prevede, pertanto, che, qualora l’Italia introduca in futuro un’imposta sul patrimonio, la Convenzione si applichi anche a tale imposta e sia evitata la doppia imposizione in conformità delle disposizioni dell’articolo 24 della Convenzione stessa.