Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 2936: Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Foidi e Banche internazionali
Riferimenti:
AC n. 2936/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 119
Data: 23/10/2007
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2936

 

Partecipazione italiana alla ricostruzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali

 

(Nuovo Testo)

 

 

 

 

 

N. 119 – 23 ottobre 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2936

Titolo breve:

 

Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato con modifiche dal Senato

 

 

Commissione di merito:

 

III Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Siniscalchi

Gruppo:

RC-SE

 

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato al Senato

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

alla III Commissione in sede referente

Oggetto:

 

nuovo testo

 

 

Nota di verifica n. 119

 


INDICE

ARTICOLI 1, 3, 5 e 7. 2

Contributo dell'Italia alla ricostituzione delle risorse di fondi e banche internazionali2

ARTICOLO 2, 4, 6, 8. 4

Copertura finanziaria.. 4

ARTICOLI  8-bis. 5

Partecipazione dell’Italia alla Corporaciòn andina de fomento.. 5

ARTICOLO 8-ter.. 8

Copertura finanziaria.. 8

ARTICOLO 9. 9

Conto corrente in fruttifero.. 9

ARTICOLO 10. 10

Riutilizzo delle disponibilità finanziarie giacenti sui conti speciali CEE. 10

ARTICOL0 11. 11

Contributo al Fondo comune per i prodotti di base. 11

ARTICOLO 11-bis. 12

Programmi promossi da fondi, banche e organismi internazionali12


PREMESSA

 

Il provvedimento, approvato con modifiche dal Senato, reca autorizzazioni di spesa volte a permettere il rinnovo di crediti d’aiuto, erogati attraverso il canale multilaterale, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo).

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario, nonché di una relazione tecnica, non vidimata dalla RGS, relativa agli articoli 8-bis, 8-ter e 11-bis introdotti dalla Commissione esteri della Camera.

Si esaminano di seguito, oltre alle norme considerate dalle RT, le ulteriori norme suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1, 3, 5 e 7

Contributo dell'Italia alla ricostituzione delle risorse di fondi e banche internazionali

Le normeautorizzano le spese, relative al contributo dell'Italia alla ricostituzione delle risorse di fondi e banche internazionali, riportate nella seguente tabella:

(euro)

 

2006

2007

2008

Articolo 1

Fondo africano di sviluppo

32.729.432

54.751.822

54.751.822

Articolo 3

Fondo asiatico di sviluppo

13.880.016

35.902.406

35.902.406

Articolo 5

Associazione internazionale per lo sviluppo

31.571.438

56.900.438

42.012.438

Articolo 7

Chernobyl shelter fund

2.833.334

2.833.334

2.833.334

 

Il testo originale del provvedimento prevedeva, con riferimento all’articolo 5, un contributo di euro di 80.836.438 euro per l’anno 2007 e 80.790.438 per l’anno 2008.

Come risulta dalla relazione della 3^ Commissione del Senato, l’articolo, con un emendamento proposto dal Governo e modificato sulla base delle indicazioni della Commissione bilancio, è stato modificato per aggiornare l’autorizzazione di spesa relativa alla partecipazione dell’Italia alle risorse dell’Associazione internazionale per lo sviluppo con riferimento alle disponibilità presenti nell’ambito del Fondo speciale di conto capitale del Ministero dell’economia, le quali, a seguito dell’approvazione della nuova legge finanziaria, si sono ridotte rispetto agli stanziamenti originariamente ipotizzati e sono state altresì ulteriormente decurtate a seguito dell’utilizzo del medesimo Fondo speciale di conto capitale per la copertura di altri provvedimenti all’esame del Parlamento.

Gli stanziamenti recati dagli articolo 1 e 3 sono invece stati ridotti, ciascuno per poco più di 22 milioni di euro, con un emendamento approvato dalla Commissione esteri della Camera, per destinare le medesime risorse alle finalità di cui all’articolo 8-bis di nuova introduzione.

 

 La relazione tecnica, riferita al testo originario della norma, afferma che gli oneri finanziari sono configurati in termini di limiti massimi di spesa e che derivano da negoziati multilaterali.  La RT reca in una tabella le somme utilizzate a fini di copertura ed esclude la necessità di una clausola di salvaguardia, alla luce del fatto che gli stanziamenti previsti sono tutti denominati in euro.

 

Al riguardo, pur considerando che il contributo si configura come limite di spesa, si segnala che gli importi stanziati con riferimento agli articoli 1, 3 e 5 - in conseguenza delle modifiche sopra illustrate - si presentano inferiori rispetto a quelli previsti dagli accordi sottoscritti dall’Italia. Andrebbe quindi chiarito, da parte del Governo, se ciò possa comportare in futuro oneri aggiuntivi, in relazione alla necessità di integrare i contributi sopra indicati.

Inoltre, poiché in base alla relazione illustrativa gli impegni sottoscritti prevedono nella maggior parte dei casi la determinazione dei contributi in valuta diversa dall’euro, non appare chiaro in base a quali criteri la RT escluda espressamente la possibilità di una variazione nel tempo del contributo annuo erogato dall’Italia.

ARTICOLO 2, 4, 6, 8

Copertura finanziaria

Le norme dispongono che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 5 e 7, pari ad euro 81.014.220 per l’anno 2006, ad euro 150.388.000 per il 2007 e ad euro 135.500.000 per il 2008, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto nell’accantonamento del Fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo al triennio 2006-2008 e, per gli anni 2007 e 2008, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto nell’accantonamento del Fondo speciale di conto capitale di competenza del medesimo Ministero, relativo al triennio 2007-2009.

 

Al riguardo, acquisito l’avviso del Governo in ordine alla possibilità, non solo di graduare nel tempo l’erogazione dei contributi, ma anche di ridurne ulteriormente, rispetto al testo approvato dal Senato, l’entità complessiva, come previsto dagli articoli 2 e 4, senza pregiudicare quanto già disposto con impegni pregressi assunti in sede internazionale, si osserva che gli accantonamenti del quale si prevede l’utilizzo recano la necessaria disponibilità ed una specifica voce programmatica.

Con riferimento all’utilizzo con finalità di copertura dell’accantonamento del Fondo speciale relativo all’anno 2006, si ricorda che questo è consentito, ai sensi dell’articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978, pur trattandosi di un esercizio finanziario oramai concluso, solo per quei provvedimenti che soddisfino particolari requisiti, tra i quali si ricordano: l’adempimento di obblighi internazionali, purché il provvedimento sia stato presentato alle Camere entro l’anno (nel caso in esame l’esercizio finanziario 2006); la previsione di oneri di conto capitale, qualora il provvedimento sia stato approvato da un ramo del Parlamento. Per i provvedimenti che soddisfano i suddetti requisiti, la conservazione delle risorse utilizzate a copertura può avvenire solo a condizione che gli stessi, che vengono definiti “slittati”, siano approvati entro il termine di scadenza dell’anno successivo all’esercizio finanziario concluso a cui fanno riferimento (nel caso in esame l’anno 2007). Lo stesso Ministero dell’economia provvede ad una ricognizione dei provvedimenti ai quali possono applicarsi le disposizioni di cui al suddetto articolo 11-bis comma 5, della legge n. 468 del 1978, trasmettendo al Parlamento un apposito elenco il quale viene anche allegato al disegno di legge di rendiconto.

Con riferimento alle norme in esame, si segnala che lo slittamento delle risorse utilizzate a copertura relative all’anno 2006, trova un fondamento sia nel carattere della spesa, finalizzata all’erogazione di un contributo da parte dell’Italia ad organismi finanziari multinazionali sulla base di impegni pregressi assunti in sede internazionale, sia con riferimento al fatto che il provvedimento, approvato già da un ramo del Parlamento, presenta oneri di natura di conto capitale.

Inoltre, si ricorda che il provvedimento in esame risulta compreso, per un importo pari a euro 125.050.000, nell’elenco degli slittamenti relativo all’anno 2006, di cui all’allegato n. 4 al conto consuntivo del Ministero dell’economia e delle finanze del disegno di legge rendiconto dello Stato ( Atto Senato n. 1678).

 

 

ARTICOLI  8-bis

Partecipazione dell’Italia alla Corporaciòn andina de fomento

Le norme autorizzano un contributo massimo di 60 milioni di dollari, (per i quali si valuta un onere di 44.044.780 euro) per la partecipazione italiana alla Corporaciòn andina de fomento. Solo dalla copertura finanziaria (articolo 8-ter) si deduce che tale somma è relativa all’anno 2006. Un’apposita clausola di salvaguardia dispone che, in caso di differenze di cambio, si farà fronte mediante prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine, iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del MEF.

 

La relazione tecnica, allegata all’emendamento introduttivo dell’articolo, afferma che gli oneri finanziari sono configurati in termini di limiti massimi di spesa e non derivano dall’applicazione di dati e parametri né dall’applicazione di particolari metodologie di calcolo. La RT reca in una tabella le somme utilizzate a fini di copertura ed individua la necessità della descritta clausola di salvaguardia, alla luce del fatto che la somma indicata è fissata in dollari.

Una relazione illustrativa allegata al medesimo emendamento spiega che la partecipazione italiana alla CAF sarà limitata a una percentuale massima dell’1,5 per cento del capitale, a cui corrisponderebbe un finanziamento valutato in circa 60 milioni di dollari USA.

 

Al riguardo si osserva che lo stanziamento è determinato come limite massimo di spesa. Pertanto non si hanno osservazioni da formulare sotto il profilo della quantificazione, atteso che il contributo italiano dovrebbe essere erogato entro il predetto limite, secondo quanto riferito dalla relazione illustrativa. Sul punto appare comunque opportuna una conferma.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che l’articolo 8-bis, comma 2, dispone che agli eventuali maggiori oneri, dovuti a differenze di cambio, si farà fronte, in considerazione della natura degli stessi, mediante corrispondente prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine, iscritto nell’apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Al riguardo si osserva, che dal momento che l’impegno finanziario previsto dal comma 1 è stato assunto in dollari e sarà, quindi, soggetto a variazioni quantitative conseguenti alla variabilità dei tassi di cambio, le quali potrebbero avere anche effetti di segno negativo per la finanza pubblica, appare corretta la scelta di prevedere una clausola di salvaguardia con prelievo dal fondo spese obbligatorie e d’ordine di cui all’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.

A tale proposito, si ricorda che il ricorso al suddetto fondo può essere previsto solo per le spese iscritte in bilancio come obbligatorie. Al riguardo, ricordando che nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è iscritto un capitolo (7175) denominato “Oneri derivanti dalla partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali”, inserito nell’allegato 1, concernente le spese obbligatorie e d’ordine iscritte negli stati di previsione della spesa ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 468 del 1978, appare opportuno che il Governo confermi che anche le risorse stanziate dal provvedimento in esame saranno iscritte in bilancio in tale capitolo o, comunque, come spesa obbligatoria.

Con riferimento alla formulazione della clausola di salvaguardia prevista dalla disposizione, si osserva che la stessa non appare conforme alla prassi vigente e alle previsioni della disciplina contabile.

Con riferimento al primo profilo, si rileva l’opportunità di riformulare la disposizione prevedendo il monitoraggio del Ministro dell’economia sugli eventuali scostamenti rispetto alla previsione di spesa e in tal caso l’adozione dei decreti di prelievo del Fondo ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, da trasmettere tempestivamente alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

Con riferimento al secondo profilo si ricorda che la clausola di salvaguardia può essere prevista solo qualora l’onere sia formulato in termini di mera previsione e non di limite, come invece accade nella disposizione.

Segnalata, quindi, l’opportunità di riformulare in tal senso la disposizione, sembrerebbe più opportuno che la stessa sia riferita non tanto all’articolo 8-bis che reca l’autorizzazione di spesa, quanto all’articolo 8-ter, che prevede la relativa copertura finanziaria.

 

ARTICOLO 8-ter

Copertura finanziaria

La norma dispone che all’onere derivante dalla partecipazione dell’Italia alla Corporaciòn Andina de Fomento pari ad euro 44.044.780 per l’anno 2006, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia relativo al triennio 2006-2008.

 

Al riguardo si rileva in primo luogo che la durata e la decorrenza dell’onere sono desumibili solo dalla copertura finanziaria, dal momento che l’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 8-bis non fornisce alcun elemento in proposito. Appare opportuno, quindi, che il Governo confermi che la spesa prevista dall’articolo 8-bis sia autorizzata per il 2006. Solo in questo caso, infatti, non si verificherebbe un disallineamento temporale tra la clausola di copertura e l’autorizzazione di spesa prevista.

Con riferimento alla natura della spesa, appare inoltre opportuno che il Governo chiarisca che si tratti di oneri di conto capitale. A tale proposito si ricorda, infatti, che pur se i contributi versati per la capitalizzazione o la ricostituzione di Fondi sono, generalmente, classificati tra le spese di conto capitale, queste ultime non esauriscono completamente la fattispecie dei contributi volontari finalizzati alle organizzazioni internazionali, alle banche e ai fondi, come confermato dal fatto che, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, esiste anche uno specifico capitolo (2180) relativo ai suddetti interventi che presenta natura di conto corrente.

Appare, inoltre, opportuno acquisire chiarimenti del Governo in ordine all’utilizzo con finalità di copertura dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze relativo all’esercizio finanziario ormai concluso 2006.

In particolare, si rileva che la disposizione che prevede la partecipazione dell’Italia al CAF, pur avendo natura omogenea rispetto alle altre norme contenute nel provvedimento, non era prevista nel testo originario del provvedimento ed è stata inserita durante l’esame, in seconda lettura, presso la Camera. Occorre pertanto che il Governo valuti se l’utilizzo delle somme “slittate” nel caso specifico soddisfi pienamente il dettato della norma di cui all’articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978.

Tale disposizione, infatti, non faceva parte del disegno di legge che è stato presentato al Senato nell’anno 2006 ed è stato inserito dal Governo nell’elenco degli slittamenti.

Al riguardo, sembra peraltro opportuno tener conto anche della omogeneità del contenuto della disposizione in esame con gli altri interventi previsti dal provvedimento.

 

 

ARTICOLO 9

Conto corrente infruttifero

La norma prevede che le somme di cui agli articoli 1, 3, 5, 7 e 8-bis, sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato: “Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali”, dal quale saranno prelevate per provvedere all’erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge. Il ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Al riguardo, si ricorda che la norma reca disposizioni sulla gestione contabile delle somme autorizzate con la presente legge secondo modalità conformi alla prassi consolidata.

 

 

 ARTICOLO 10

Riutilizzo delle disponibilità finanziarie giacenti sui conti speciali CEE

La norma prevede il riutilizzo, per occorrenze legate ad iniziative di cooperazione internazionale, di una parte delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell'Italia giacenti sui conti speciali CEE, provenienti dai rimborsi e dagli utili netti derivanti da operazioni di prestito e di investimento, effettuate a valere sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo - alimentato a "fondo perduto" dagli Stati membri dell'Unione europea - previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione ad apposita UPB iscritta nello stato di previsione del MEF. L’esatto ammontare delle risorse da riutilizzare è stabilito annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze entro il tetto massimo di 15 milioni di euro.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

La relazione illustrativa, dà conto del fatto che tali risorse appartengono a tutti gli effetti agli Stati membri. La stessa relazione precisa peraltro che il recupero di tali giacenze, non essendo un'entrata certa, né prevista, si qualifica come “sopravvenienza attiva”. Afferma inoltre che l’operazione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, né impatti negativi sui saldi di bilancio, e contribuirà ad aumentare la percentuale dell’aiuto pubblico allo sviluppo (APS) dell’Italia.

 

Al riguardo, appare necessario acquisire ulteriori elementi in merito all’asserita neutralità finanziaria della disposizione anche ai fini dei saldi di cassa e di competenza economica; tale neutralità infatti non sembrerebbe garantita nel caso in cui l’esercizio di riacquisizione delle risorse sia diverso da quello a cui  riferire la riassegnazione ed il riutilizzo delle somme stesse.

Va inoltre considerato che, in assenza della norma in esame, le somme in questione avrebbero presumibilmente contribuito al miglioramento complessivo dei saldi stessi.

Su tali aspetti appare quindi opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Per quanto attiene alle modalità di riassegnazione, andrebbe precisato come la norma in esame si coordini con le recenti disposizioni in materia.

Si ricorda infatti che l’art. 1, comma 46, della legge finanziaria 2006 (l.266/2005) ha introdotto un limite alla riassegnazione delle entrate. È previsto, in particolare, che, a decorrere dall’anno 2006, l’ammontare complessivo delle riassegnazioni delle entrate non possa superare, per ciascuna amministrazione, l’importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nel 2005. Successivamente l’articolo 4, comma 1, del D.L. 81/2007 ha stabilito che tale limite alla riassegnazione  delle entrate non si applichi per il solo esercizio 2007.

 

ARTICOL0 11

Contributo al Fondo comune per i prodotti di base

La norma autorizza la concessione di un contributo al Fondo comune per i prodotti di base, pari ad euro 70.000 per il 2007, 3.461.925 per il 2008 e 3.823.287 per il 2009.

 

La relazione tecnica non considera la norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato.

La relazione illustrativa allegata all’emendamento introduttivo della norma medesima, non chiarisce l’entità dell’impegno sottoscritto in sede internazionale e sottostante all’autorizzazione prevista dalla norma in esame.

 

Al riguardo, pur essendo lo stanziamento limitato alla spesa autorizzata, appare necessario un chiarimento per valutarne la corrispondenza rispetto agli impegni internazionali sottoscritti, anche al fine di escludere l’insorgenza di oneri futuri.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dispone che all’onere derivante dal contributo al Fondo comune per i prodotti di base, pari ad euro 70.000 per l’anno 2007, ad euro 3.461.925 per l’anno 2008, e ad euro 3.823.287 per l’anno 2009, si provveda mediante utilizzo dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, relativo al triennio 2007-2009

 

Al riguardo, si osserva che l’accantonamento del quale si prevede l’utilizzo, anche alla luce delle disponibilità previste dalla tabella A allegata al disegno di legge finanziaria (Atto Senato n. 1817) per quanto concerne gli anni 2008 e 2009, reca le necessarie disponibilità.

 

 

ARTICOLO 11-bis

Programmi promossi da fondi, banche e organismi internazionali

Le norme autorizzano la spesa di 9 milioni di euro per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica[1]. Non viene, peraltro, precisato a quali esercizi tale autorizzazione si riferisca (comma 1).

Si prevede, inoltre, che sia incrementato di 150 unità il contingente di personale che può essere assunto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari di prima categoria e dagli istituti italiani di cultura. Non è specificata tuttavia, la somma destinata a finanziare i contratti in questione (comma 2).

Le disposizioni in esame sono introdotte allo scopo di assicurare lo svolgimento delle funzioni connesse alla partecipazione italiana a fondi, banche e organismi internazionali e per le esigenze di supporto alla gestione in loco dei programmi promossi da questi promossi.

All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 2, valutato in 9 milioni di euro per il 2007, in 10,52 milioni per il 2008 ed in 13,56 milioni a decorrere dal 2009, si provvede utilizzando l’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri relativo al triennio 2007-2009 (comma 3).

 

La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta alla Camera dei deputati nel corso dell’esame di merito del provvedimento presso la III Commissione. Nel corso di detto esame il rappresentante del Governo ha presentato una relazione tecnica predisposta dal Ministero degli affari esteri, non vistata dalla Ragioneria generale dello Stato, che indicava i criteri sulla base dei quali sarebbe stato quantificato l’ammontare dell’onere.

In particolare 9 milioni di euro a decorrere dal 2007 sono destinati:

·        per circa 6,8 milioni di euro a finanziare l’erogazione dell’indennità integrativa speciale anche al personale in servizio all’estero. La nota precisa che la mancata erogazione di detta indennità costituisce una sperequazione rispetto a quanto avviene per il restante personale pubblico per il quale è previsto il conglobamento dell’indennità nello stipendio tabellare.

Si rammenta che al personale in servizio all’estero sono corrisposti, oltre allo stipendio tabellare, anche l’assegno di rappresentanza e l’indennità di servizio all’estero;

·        per circa 2,2 milioni di euro a consentire la rimodulazione della retribuzione di posizione del personale in servizio in Italia con lo scopo di valorizzare gli incarichi che comportano maggiori oneri e responsabilità.

La relazione tecnica quantifica, come riepilogato nella tabella che segue, la spesa di 6,82 milioni di euro per il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.

 

Grado

unità all’estero

Indennità integrativa - lordo amministrazione

Costo totale

Ambasciatore

15

13.985,86

    209.787,90

Ministro plenipotenziario

112

13.547,46

 1.517.315,52

Consigliere d’ambasciata

147

12.163,17

 1.787.985,99

Consigliere di legazione

78

11.549,19

    900.836,82

Segretario di legazione

213

11.325,41

 2.412.312,33

Totale

 

 

6.828.238,36

 

Per quanto riguarda i circa 2,2 milioni di euro destinati alla rimodulazione delle retribuzioni di posizione, la relazione tecnica non fornisce informazioni di dettaglio.

 

Le somme residue dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 3, pari a 1,52 milioni di euro per il 2008 e a 4,56 milioni di euro a decorrere dal 2009, sono destinate a finanziare l’onere per l’assunzione di 150 unità aggiuntive di personale a contratto da stipulare in conformità delle leggi vigenti nei paesi di assunzione.

Il personale verrebbe destinato a fronteggiare il crescente carico di lavoro che i Consolati debbono fronteggiare in conseguenza dell’incremento dei flussi turistici provenienti dall’Italia, della possibilità di rilascio della carta d’identità e dell’introduzione del diritto di voto all’estero.

 La misura dell’onere è stabilita sulla base del costo medio sostenuto per i contratti di analogo genere nell’intera rete degli uffici all’estero. Detto costo risulta essere pari a 30.410 euro, inclusi gli oneri sociali. L’onere per il primo anno è pari ad un terzo del totale, dal momento che si suppone che i tempi tecnici connessi alle procedure di selezione consentano di procedere alle assunzioni a partire dal 1° settembre 2008.

 

Al riguardo, posto che le quantificazioni prospettate nella nota del Ministero degli affari esteri non risultano asseverate dalla Ragioneria generale dello Stato, appare necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi di valutazione volti ad escludere la possibilità di effetti finanziari, come quelli derivanti da un diverso calcolo dei trattamenti pensionistici o da diversa misura dell’importo della buonuscita.

Il Governo dovrebbe parimenti confermare che il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio configuri l’adozione di una misura effettivamente perequativa e non si presti, dunque, a suscitare richieste emulative da parte di altre categorie di pubblici dipendenti.

A tale proposito si rileva che l’articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, stabilisce espressamente che l’indennità integrativa speciale non sia dovuta al personale civile e militare in servizio all’estero fornito dell’assegno di sede, quale ad esempio il personale della carriera diplomatica. La norma in esame sembra dunque configurarsi come derogatoria rispetto alla disciplina generale.

Si rileva altresì che le spesa autorizzata dal comma 1 è finalizzata a consentire lo svolgimento del procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica. Dal momento che tra tali aspetti sono inclusi quelli concernenti il trattamento economico, si osserva che la configurazione dell’onere quale limite di spesa potrebbe rivelarsi non compatibile con la natura degli interventi previsti. Sul punto appare, dunque, necessario un chiarimento da parte del Governo.

Per quanto concerne la spesa per il contingente di personale da assumere con contratto, la quantificazione dell’onere è stata stimata sulla base del costo medio rilevato sulla totalità dei contratti attualmente in essere; peraltro, al fine di escludere un onere complessivo superiore a quello indicato, tale parametro dovrebbe più opportunamente essere rapportato al costo medio relativo alle sedi presso le quali si presume che il personale in questione sarà reclutato. Sul punto appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 3, dispone all’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in 9 milioni di euro per l’anno 2007, in 10,52 milioni di euro per l’anno 2008, e in 13,56 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante utilizzo dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, relativo al triennio 2007-2009.

 

Al riguardo, si osserva che la norma presenta diversi profili problematici sui quali appare opportuno acquisire l’avviso del Governo:

-          dalla formulazione delle autorizzazioni di spesa non è possibile desumere né la decorrenza temporale dell’onere né la sua durata. Dalla formulazione della clausola di copertura potrebbe desumersi che l’onere previsto dal comma 1 sia pari a 9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 e quello di cui al comma 2, come indicato nella documentazione presentata alla Commissione affari esteri della Camera, sia pari a 1,52 milioni di euro per l’anno 2008 e a 4,56 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. Qualora il Governo confermi la suddetta scansione temporale degli oneri, appare necessario modificare in tal senso le disposizioni di cui ai commi 1 e 2;

-          in relazione alla natura degli oneri, occorre che il Governo confermi se per entrambe le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 possa prevedersi un limite massimo di spesa, come, almeno per quanto concerne il comma 1, sembra desumersi dalla autorizzazione di spesa. In tal caso, occorre prevedere anche al comma 2 una esplicita autorizzazione di spesa, ed occorre riformulare di conseguenza la norma di copertura finanziaria di cui al comma 3;

-          in ordine alla previsione dell’utilizzo delle risorse relative all’accantonamento del fondo speciale di competenza del Ministero degli affari esteri, si ricorda che ai sensi della vigente disciplina contabile (art. 11-ter, comma 1, lettera a), della legge n. 468 del 1978) gli accantonamenti preordinati agli adempimenti di obblighi internazionali del Paese non possono essere destinate ad altre finalità. La Commissione bilancio ha, peraltro, ritenuto di poter esprimere parere favorevole sull’utilizzo difforme del suddetto accantonamento, previa conferma da parte del Governo che tale utilizzo non pregiudichi l’adempimento degli obblighi già assunti. Qualora il Governo confermi la possibilità di utilizzare l’accantonamento del Ministero degli affari esteri, si rileva che questo reca le necessarie disponibilità (prendendo in considerazione, per gli anni 2008 e successivi anche le disponibilità previste dalla tabella A allegata al disegno di legge finanziaria per il 2008).

Dal punto di vista formale, con riferimento alle coperture previste dagli articoli 2, 4, 6, 8, 11 e 11-bis, si segnala che il riferimento al Fondo speciale relativo al triennio 2007-2009 appare corretto nel presupposto che il provvedimento venga approvato in via definitiva entro il 31 dicembre 2007.

 



[1] A tal fine è richiamato il procedimento negoziale di cui all’articolo 112, del DPR 5 gennaio 1967, n. 85, recante l’ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.