Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 3025: Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 (Conversione in legge del decreto-legge n. 147/2007)
Riferimenti:
AC n. 3025/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 89
Data: 19/09/2007
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione
XI-Lavoro pubblico e privato

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

A.C. 3025

Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008

 

(Conversione in legge del decreto-legge n. 147/2007)

 

 

 

N. 89 – 19 settembre 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

3025

Titolo breve:

 

Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008 e in materia di concorsi per ricercatori universitari (D.L. n. 147 del 2007)

 

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

 

Commissioni di merito:

 

Commissioni riunite VII e XI

 

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

 

Rispettivamente Sasso e Motta

Gruppo:

Sinistra democratica per il socialismo europeo e Ulivo

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato alla Camera

 

 

utilizzabile integralmente

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Commissioni riunite VII e XI

in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

 

Nota di verifica n. 89


INDICE

ARTICOLO 1, comma 1. 3

Reintroduzione del tempo pieno nella scuola primaria.. 3

ARTICOLO 1, comma 3. 5

Compensi ai commissari degli esami di Stato.. 5

ARTICOLO 1, commi 2, 4, 5 6 e 8. 7

Ulteriori disposizioni in materia scolastica.. 7

ARTICOLO 1, comma 7. 8

Servizi educativi per bambini al di sotto dei tre anni8

ARTICOLO 2, comma 5. 11

Competenze relative all’ordinazione dei pagamenti per supplenze. 11

ARTICOLO 3. 14

Disposizioni urgenti per l’assunzione dei ricercatori14


PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del D.L. 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni finanziarie urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari.

Il provvedimento, composto di 3 articoli, è corredato di relazione tecnica verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Le norme contenute negli articoli 1 (commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8) e 2 (commi 1, 3, 4, 5) del provvedimento in esame ricalcano sostanzialmente il contenuto di alcuni articoli del disegno di legge C 2272-ter[1].

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1, comma 1

Reintroduzione del tempo pieno nella scuola primaria

La norma dispone la reintroduzione, nella scuola primaria, dell’organizzazione di classi funzionanti a tempo pieno secondo la normativa previgente  al decreto legislativo n. 59/2004[2], nei limiti della dotazione complessiva dell’organico di diritto, come determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. di bilancio. Il numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale per le attività di tempo pieno e tempo prolungato deve essere individuato nell’ambito dell’organico di cui al periodo precedente e nel rispetto dei limiti di spesa previsti per il personale della scuola dalla legge di bilancio.

La norma in esame riproduce il parere reso dalla V Commissione della Camera sull’AC 2272/ter nella seduta del 24 luglio 2007, ai sensi dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione, salva l’integrazione della previsione del rispetto dei limiti di spesa previsti per il personale della scuola dalla legge di bilancio.

Si fa presente che accogliendo un’osservazione formulata dalla Commissione Bilancio della Camera nel corso dell’esame del provvedimento suddetto circa i riflessi finanziari conseguenti alla reintroduzione dell’organizzazione di classi funzionati a tempo pieno, il Governo ha chiarito che la realizzazione della predetta organizzazione nei limiti della dotazione dell’organico di diritto ha lo scopo di contingentare preventivamente l’entità complessiva dei posti a ciò finalizzati, evitando di attivarne ulteriori in sede di “organico di fatto”.

 

La relazione tecnica precisa che la norma prevede la reintroduzione del tempo pieno nella scuola primaria, da realizzarsi nell’ambito delle consistenze complessive di organico del personale annualmente assegnate a livello regionale. Afferma inoltre che la neutralità finanziaria è garantita dalla previsione normativa attestante che l’organizzazione del tempo pieno deve essere realizzata nei limiti della dotazione dell’organico di diritto, determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto dei limiti di spesa previsti per il personale della scuola dalla legge di bilancio e che, pertanto, nessun maggior onere deriva a carico della finanza pubblica.

 

La relazione illustrativa specifica che al fine di evitare oneri aggiuntivi di bilancio, l’organizzazione delle classi funzionanti a tempo pieno è realizzata nei limiti dei posti di tempo pieno funzionanti nell’anno scolastico 2007-2008 e nel rispetto dei limiti di spesa previsti per il personale della scuola dalla legge di bilancio.

Nulla da osservare per quanto riguarda il riferimento alla dotazione dell’organico di diritto, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell’esame del disegno di legge prima richiamato.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che l’inserimento di una clausola aggiuntiva, quale è quella che prevede che il numero dei posti per il tempo pieno deve essere stabilito nel rispetto dei limiti di spesa previsti per il personale della scuola dalla legge di bilancio si presta a ingenerare qualche incertezza, posto che:

a) non appare chiaro se si faccia riferimento alle risorse stanziate con riferimento al 2007 dalla legge di bilancio vigente, ovvero anche a quelle che saranno stanziate per il 2008, che tuttavia saranno determinate soltanto a seguito dell’approvazione della prossima legge di bilancio, mentre le disposizioni in materia di tempo pieno di cui al decreto in esame si riferiscono all’anno scolastico già iniziato;

b) non risulta chiaro se la disposizione debba intendersi alla stregua di una clausola di invarianza, nel qual caso si potrebbe più opportunamente ricorrere alla formulazione consolidata che esclude nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

c) se non sia più opportuno fare riferimento all’aggregato della finanza pubblica anziché al bilancio dello Stato, posto che l’attuazione delle disposizioni in esame potrebbe investire anche la competenza degli enti locali.

 

ARTICOLO 1, comma 3

Compensi ai commissari degli esami di Stato

La norma aumenta da euro 138.000.000 ad euro 178.200.000 il limite di spesa fissato dall’art. 3, comma 2, L. n. 1/2007 per la corresponsione dei compensi ai commissari degli esami di Stato del Sistema nazionale di istruzione. Al relativo onere, pari a 40.200.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 634, della legge n. 296/2006[3].

 

La relazione tecnica fa presente che la somma è finalizzata all’adeguamento dei compensi già fissati per i componenti le commissioni degli esami di Stato, ritenuti non adeguati ai relativi impegni. A fronte dell’integrazione di spesa recata dalla norma, viene stimato un aumento medio pro-capite, al lordo degli oneri a carico dello Stato, pari ad euro 347,96, così determinato:

 

Numero presidenti

(a)

12.274

Numero commissari interni statali

(b)

66.432

Numero commissari esterni statali e non

(c)

36.822

Totale componenti commissioni

(d)=(a)+(b)+(c)

115.528

Integrazione prevista

(e)

40.200.000

Aumento medio lordo pro-capite

(f)=(e)/(d)

347,96

 

Si rammenta che l’art. 22, comma 7 della L. 448/2001 (legge finanziaria 2002) ha fissato in 40,24 milioni di euro annui il limite di spesa per la corresponsione dei compensi ai componenti delle commissioni.

L’art. 1, comma 2 del DL 212/2002 ha elevato il limite suddetto di 28,411 milioni di euro (per un totale di 68,651 milioni di euro) per l’anno 2003 e di 44,608 milioni di euro (per un totale di 84,848 milioni di euro) per l’anno 2003.

L’art. 1 del DL 210/2006  ha quindi  integrato la dotazione finanziaria – 40,24 milioni di euro – di circa 63 milioni di euro per l’anno 2006, per gli esami di Stato conclusivi riferiti all’anno scolastico 2005-2006, elevando l’ammontare delle risorse poste a copertura degli oneri per i compensi ai componenti delle commissioni alla somma complessiva di 103,151 milioni di euro (40,24 + 62,911).

L’art. 3 della L. 1/2007 ha elevato l’autorizzazione di spesa a 138 milioni di euro l’anno a decorrere dall’anno 2007[4].

Il riepilogo delle risorse  testè ricordate viene esposto nella tabella seguente:

 

(milioni di euro)

Stanziamenti

a.s. 2002/2003

a.s. 2003/2004

a.s. 2004/2005

a.s. 2005/2006

Dall’anno 2007

L. 448/2001

40,240

40,240

40,240

40,240

40,240

D.L. 212/2002

28,411

44,608

 

 

 

D.L. 210/2006

 

 

 

63,000

 

L. 1/2007

 

 

 

 

97,760

Totale

68,651

84,648

40,240

103,240

138,00

 

Nulla da osservare sotto il profilo della quantificazione.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che la norma in esame risulta di contenuto sostanzialmente identico a parte della disposizione del comma 6 dell’articolo 1 dell’atto Camera 2272-ter-, che prevede appunto l’elevazione del limite di spesa di cui citato articolo 3, comma 2, della legge n. 1 del 2007, e la copertura del relativo onere a valere delle risorse autorizzate dal comma 634 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

A tale proposito si ricorda che in occasione dell’esame dell’atto Camera 2272-ter, il rappresentante del Governo aveva fornito assicurazioni circa l’effettiva disponibilità delle risorse di cui al citato comma 634 a far fronte agli oneri derivanti dall’innalzamento del limite di spesa di cui all’articolo 3, comma 2, della legge n. 1 del 2007, senza pregiudicare la realizzazione degli altri interventi previsti a valere delle medesime risorse.

Si ricorda che le relative risorse sono iscritte nel capitolo 1287 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l’anno 2007. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS si osserva che il predetto capitolo reca sia una disponibilità di competenza pari a 51,8 milioni di euro sia un somma di 40,2 milioni di euro accantonata in conto competenza per nuove leggi.

 

ARTICOLO 1, commi 2, 4, 5 6 e 8

Ulteriori disposizioni in materia scolastica

Le norme contengono disposizioni in materia di:

·    esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione (comma 2);

·    giudizio di ammissione o di non ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, da parte del consiglio di classe (comma 4);

·    Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) (comma 5);

·    accesso agli elenchi degli iscritti nell’anagrafe della popolazione residente (comma 6);

·    riconoscimento, come titoli abilitanti all’insegnamento, dei diplomi conseguiti presso scuole o istituti magistrali, fino alla conclusione dei corsi abitanti appositamente istituiti (comma 8).

 

La relazione tecnica afferma che le norme suddette non determinano alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 1, comma 7

Servizi educativi per bambini al di sotto dei tre anni

Normativa vigente: l’art. 1, comma 630 della legge finanziaria 2007 prevede – previo accordo in sede di Conferenza Unificata - l’attivazione di progetti volti all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali. Il Ministero della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale[5] e assicura iniziative di formazione per il personale docente e non docente da assegnare - su esplicita richiesta - ai nuovi servizi. Viene abrogata la norma che prevede l’anticipo dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia[6]. Per il perseguimento delle finalità indicate dalla norma vengono utilizzate annualmente le risorse destinate al finanziamento della sperimentazione delle iscrizioni anticipate alla scuola dell’infanzia[7] e alla scuola primaria[8].

L’Accordo-quadro sancito in sede di Conferenza Unificata prevede, al punto 7), un sostegno finanziario complessivo da parte dello Stato pari ad euro 29.783.656 quale contributo alla realizzazione della nuova offerta formativa sperimentale. Il punto 12) dell’Accordo medesimo prevede che per l’avvio graduale della sperimentazione fin dall’anno scolastico 2007-2008, l’assegnazione dei fondi statali disponibili, in relazione all’esercizio finanziario 2007, sia disposta dal Ministero della pubblica istruzione, al quale saranno trasferite le somme di cui al punto 7) di pertinenza del Ministero delle politiche per la famiglia (pari a 10 milioni di euro) e quelle di pertinenza del Ministero della solidarietà sociale (pari a 9.783.656 euro).

 

La norma[9] dispone che per l’anno 2007, all’onere di euro 9.783.656 per la realizzazione delle iniziative previste dall’art. 1, comma 630 della legge finanziaria 2007, in attuazione del punto 12) dell’Accordo-quadro sancito in Conferenza Unificata del 14 giugno 2007, si fa fronte mediante utilizzo delle disponibilità, in conto residui, relative all’autorizzazione di spesa di cui all’art. 91 della L. 289/2002 (legge finanziaria 2003) che a tal fine è versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata alla competente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l’anno 2007.

Si ricorda che l’articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) ha disposto l’istituzione, a decorrere dell’anno 2003, del fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi. La medesima disposizione prevedeva che per l’anno 2003 una quota del fondo per le politiche sociali, nel limite massimo di 10 milioni di euro, affluisse al predetto fondo di rotazione. Per gli anni successivi  si sarebbe provveduto, con decreto del Ministro del lavoro, a determinare la quota delle risorse del fondo per le politiche sociali da destinare al fondo di rotazione stesso. Il predetto articolo è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza 28 ottobre – 5 novembre 2004, n. 320.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non determina alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

Si segnala che durante l’esame del d.d.l. 1172-ter presso la Commissione Bilancio della Camera[10] erano state formulate alcune  osservazioni in ordine agli aspetti che vengono di seguito riassunti.

Le risorse del fondo di rotazione di cui all’articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono iscritte nel capitolo 7432, u.p.b. 3.2.3.1 (Protezione e assistenza sociale), dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale. Per l’anno 2007 è prevista solo una autorizzazione di cassa pari a 2,55 milioni di euro oltre a residui per un importo di 7.283.000 euro. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS, nel citato capitolo 7432 sono risultati iscritti residui di lettera C, vale a dire già impegnati, per un importo di 9.783.656 euro. E’ stato chiesto pertanto al Governo di chiarire se tali somme, che risultano di ammontare pari a quelle da utilizzare a fini di copertura ai sensi della disposizione in esame, corrispondessero ad impegni di spesa già assunti, per cui sarebbero risultate inutilizzabili a copertura di interventi recati dalla disposizione in commento, ovvero se siano state impegnate in conseguenza dell’accordo richiamato.

E’ stato inoltre rilevata la natura non chiara degli interventi di cui al punto 12) dell’Accordo-quadro del 14 giugno 2007, relativi alla predisposizione delle condizioni finanziarie per l’avvio graduale dell’offerta formativa sperimentale, stante il divieto di dequalificazione della spesa per cui non possono essere destinate risorse di conto capitale ad interventi non aventi la stessa natura.

In merito alle suddette osservazioni,  il Governo ha segnalato[11] che il Consiglio di Stato, nel rendere il proprio parere sugli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 320 del 2004, ha sottolineato che a seguito della dichiarazione di incostituzionalità sono venuti meno, con efficacia ex tunc, i rapporti sorti in attuazione delle disposizioni dichiarate incostituzionali, con la conseguenza che i Fondi in questione “dovranno essere assoggettati, se del caso, ad una nuova disciplina legislativa, rispettosa della Costituzione, per essere destinati alla finanza locale”.[12]In particolare, ha affermato che il Ministero della solidarietà sociale ha recuperato i fondi già destinati ai datori di lavoro per la realizzazione di asili nido e micro nidi nei luoghi di lavoro, ex art. 91 L. 289/2002 e che, non essendo stato dato seguito ad alcun provvedimento di liquidazione delle somme impegnate, queste ultime possono essere rifinalizzate secondo le modalità previste dall’Accordo-quadro.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il contenuto della norma in esame è identico a quello del comma 25 dell’articolo 1 dell’atto Camera 2272-ter e in relazione al quale la Commissione bilancio, nel corso dell’esame del predetto ddl n. 2272-ter , non ha rilevato profili problematici di carattere finanziario in quanto il Governo aveva chiarito che l’importo di 9.783.656, relativo all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 91 della legge n. 289 del 2002, iscritto in conto residui nel capitolo 7432 del Ministero della solidarietà sociale, risulta disponibile e può essere utilizzato a copertura degli interventi indicati, essendo venuti meno con efficacia retroattiva, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 320 del 2004, gli impegni assunti a valere sulle medesime risorse.

Andrebbe peraltro chiarito se le risorse in questione saranno destinate ad interventi in conto capitale ovvero ad interventi di parte corrente, in quanto, in quest’ultima ipotesi si determinerebbe una dequalificazione della spesa.

 

ARTICOLO 2, comma 5

Competenze relative all’ordinazione dei pagamenti per supplenze

La norma dispone che a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008 sono imputati a carico dei capitoli di spesa del Ministero della pubblica istruzione relativi alle spese per le supplenze a tempo determinato del personale scolastico e ai corrispondenti capitoli relativi all’IRAP e agli oneri sociali, le seguenti spettanze del personale scolastico:

·    gli oneri delle retribuzioni per il personale nominato in sostituzione di personale assente per maternità e per il personale nominato per supplenze brevi e collocato in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità,

·    indennità di maternità corrisposte nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro verificatasi durante i periodi di congedo di maternità, nonché le indennità giornaliere di maternità corrisposte alle lavoratrici gestanti le quali, all'inizio del periodo di congedo, siano sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate. 

Dispone inoltre che gli stanziamenti di detti capitoli sono integrati di euro 66 milioni per l’anno 2007 e di euro 198 milioni a decorrere dall’anno 2008, riducendo a tal fine l’autorizzazione di spesa recata dall’art. 1, comma 129 della legge 311/2004.

L’art. 1, comma 129 della L. 311/2004 dispone che la spesa per supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non può superare l'importo di 766 milioni di euro per l'anno 2005 e di 565 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Pertanto, in virtù della disposizione in commento, il limite alla spesa per supplenze brevi risulta ridotto per l’anno 2007 a 499 milioni di euro e 367 milioni a decorrere dal 2008.

Si ricorda che l’art. 11 del d.l. 81/2007[13] ha autorizzato l’ulteriore spesa di 180 milioni di euro per l’anno 2007 per le supplenze brevi del personale docente e del personale ATA, al lordo degli oneri sociali a carico dell’amministrazione e dell’IRAP.

La norma attribuisce infine al Ministero dell’economia la competenza all’ordinazione dei pagamenti, a mezzo dei ruoli di spesa fissa, delle predette retribuzioni e indennità.

Quest’ultima disposizione ricalca il contenuto dell’articolo 4 del d.d.l. 2272-ter, nel testo approvato dalla Commissione cultura della Camera in data 27 luglio 2007. Nella seduta del 21.6.07 il rappresentante del Governo ha fatto presente che in base alla normativa vigente l’indennità per maternità sia del personale di ruolo sia del personale supplente è a carico delle scuole, ovvero del Ministero della pubblica istruzione. Negli ultimi anni la destinazione delle risorse per le supplenze si sono rivelate del tutto insufficienti in quanto, soprattutto nei casi delle maternità, si tratta di spese fisse, ma non prevedibili, alle quali non può essere applicata alcuna flessibilità. Ha osservato quindi che con le nuove modalità di riparto delle risorse per le supplenze, le scuole non possono più fronteggiare questa tipologia di spese. La disposizione in esame ricondurrebbe il pagamento delle indennità per maternità nell’ambito delle spese fisse che devono essere poste a carico del bilancio del Ministero dell’economia.

In proposito, la Commissione Bilancio aveva chiesto chiarimenti in ordine alla possibilità che la nuova disciplina organizzativa per i pagamenti degli emolumenti in questione potesse determinare effetti di cassa connessi ad un’eventuale accelerazione della spesa. Su tale aspetto il Governo ha chiarito[14] che la nuova disciplina non determina alcun effetto di cassa connesso ad un’accelerazione della spesa, tenuto conto che gli effetti  di cassa si registrano quando gli emolumenti sono effettivamente corrisposti, mentre attualmente alle istituzioni scolastiche debbono essere fatte assegnazioni finanziarie con congruo anticipo per provvedere alle esigenze in questione.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina alcun onere a carico della finanza pubblica.

 

La relazione illustrativa specifica che la disposizione è finalizzata a semplificare le procedure per il pagamento delle spettanze ai supplenti per le assenze connesse con l’astensione obbligatoria del lavoro per la maternità, la cui competenza viene attribuita direttamente al Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Al riguardo appare necessarie che il Governo fornisca precisazioni in merito ai profili contabili dell’operazione configurata dalla norma in esame, fornendo maggiori dettagli sulla nuova allocazione delle risorse in questione e sulle relative destinazioni di spesa. In particolare, sotto il profilo della quantificazione, andrebbero forniti elementi volti a suffragare, in relazione a ciascuna destinazione (retribuzioni spettanti al personale nominato in sostituzione del personale assente per maternità, retribuzioni al personale nominato per supplenze brevi e collocato in astensione obbligatoria, indennità di maternità da corrispondersi ai sensi dell’art. 17 della legge 1204/1971) la congruità rispetto alle spese stimate delle risorse appostate e complessivamente disponibili, anche per effetto dell’integrazione disposta dalla norma in esame.

Sarebbe inoltre opportuno che il Governo confermasse che la riduzione operata sull’autorizzazione di spesa recata dall’art. 1, comma 129 della legge 311/2004 non pregiudichi le finalità cui le risorse recate da questa norma erano destinate (finanziamento delle supplenze brevi).

Nulla da osservare, infine, in relazione all’attribuzione della competenza all’ordinazione dei pagamenti al Servizio centrale del Sistema informativo integrato del Ministero dell’economia, tenuto conto dei chiarimenti forniti in proposito dal Governo nel corso dell’esame del d.d.l. 2272-ter.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che la relazione tecnica non contempla la norma in esame ma si limita ad affermare che l’articolo 2 non determina alcun onere a carico della finanza pubblica. La relazione illustrativa specifica che la disposizione è finalizzata a semplificare le procedure per il pagamento delle spettanze ai supplenti per le assenze connesse con l’astensione obbligatoria del lavoro per la maternità, la cui competenza viene attribuita direttamente al Ministero dell’economia e delle finanze.

In assenza di ulteriori elementi informativi al riguardo appare necessario che il Governo chiarisca l’entità dei maggiori oneri cui si fa riferimento e, in particolare, se gli stessi  coincidono  con l’integrazione prevista di 66 milioni per l’anno 2007 e di 198 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 dei capitoli di bilancio relativi alle supplenze a tempo determinato.

Da ultimo, andrebbe valutato, allo scopo di garantire la massima trasparenza sotto il profilo contabile, l’opportunità di allocare in apposito capitolo di bilancio le risorse di cui si prevede l’utilizzo per le finalità indicate.

 

 

ARTICOLO 3

Disposizioni urgenti per l’assunzione dei ricercatori

Normativa vigente: l’art. 1, comma 648, della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), prevede che, al fine di consentire il reclutamento straordinario di ricercatori, con decreto del Ministro dell’università è definito un numero aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008. Il comma 650 dispone che all’onere derivante dal comma suddetto si provvede nel limite di 20 milioni di euro per l’anno 2007, di 40 milioni di euro per l’anno 2008 e di 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. Il comma 651 prevede, tra l’altro, che il Ministro dell’università bandisce un piano straordinario di assunzioni di ricercatori nell’ambito degli enti pubblici di ricerca, definendone il numero complessivo e le modalità procedimentali. Il comma 652 autorizza, per l’attuazione del predetto piano, la spesa di 7,5 milioni di euro per l’anno 2007 e di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.

 

La norma prevede che le disposizioni relative alle assunzioni previste ai commi 648 e 651 della l. 296/2006 non si applicano per l’anno 2007 e che le risorse di cui ai commi 650 e 652 della legge medesima non utilizzate per il 2007 sono destinate per euro 20 milioni al Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) della l. 537/1993 e per euro 7,5 milioni ad incremento dell’autorizzazione di spesa relativa agli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all’art. 1, comma 43 della L. 549/1995,  come determinati dalla tabella C della L. 296/2006.

Nel fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) della L. 537/1993 confluisce la quota a carico del bilancio statale delle spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l’ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica. L’ammontare di tale fondo è determinato annualmente dalla tabella C della legge finanziaria. Per il 2007 lo stanziamento originariamente previsto era pari a 7.087, 8 milioni di euro. Tale dotazione è stata successivamente incrementata di 5 milioni di euro, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.L. 81/2007.

L’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 43 della L. 549/1995 concerne l’erogazione di contributi a carico del bilancio dello Stato in favore di enti ed organismi vari elencati che vengono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascuno dei ministeri interessati. Per ciò che riguarda il Ministero dell’università e della ricerca, lo stanziamento iscritto in tabella C della legge finanziaria 2007 è pari a 11.314.000, per il 2007; 9.588.000 per il 2008 e 9.816.000 per il 2009. In questo fondo sono stati raccolti gli stanziamenti destinati al funzionamento degli istituti scientifici speciali, il cui riparto viene effettuato annualmente.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

La relazione illustrativa afferma che per problemi procedimentali dovuti all’adozione dei regolamenti di disciplina dei concorsi, non sarà possibile utilizzare le somme stanziate per il 2007 per le finalità previste dall’art. 1, commi 648 e 651 della L. 296/2006. Specifica quindi che si rende necessario consentire l’utilizzabilità delle risorse per il solo anno 2007, assicurandole al Fondo di finanziamento ordinario delle università ed al Fondo di finanziamento degli enti di ricerca e che attraverso tale attribuzione, con il vincolo della loro destinazione all’assunzione di ricercatori, si rende possibile una rapida assunzione di questi ultimi, mediante concorsi regolati dalla disciplina attualmente vigente.

Afferma, infine, che non vi è necessità di relazione tecnica, trattandosi di somme già previste dalla legge finanziaria 2007 e di mere autorizzazioni di spesa.

 

Al riguardo appare necessario acquisire più puntuali elementi di informazione circa l’utilizzo delle somme oggetto delle nuove destinazioni per effetto della norma in esame. In particolare, andrebbe chiarito se, in considerazione delle procedure di utilizzo dei Fondi cui sono destinate le predette somme, le risorse stanziate per il 2007 possano subire parziali slittamenti con corrispondente aggravio di spese nell’esercizio successivo.

Inoltre, se il fine della norma è quello di rendere disponibili le risorse per l’assunzione di ricercatori già nell’anno in corso, pur in assenza dei previsti regolamenti di disciplina dei concorsi, andrebbe chiarito con quali risorse si intende far fronte al pagamento delle spettanze dei ricercatori per gli anni successivi al 2007.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che la formulazione della norma non appare pienamente corrispondere a quanto indicato dalla relazione illustrativa e presenta alcuni profili problematici.

In primo luogo, nel testo della norma non è rintracciabile il vincolo di destinazione delle predette risorse all’assunzione di ricercatori indicato dalla relazione illustrativa, specie per quanto riguarda il fondo unico per il finanziamento ordinario delle università di cui alla legge n. 537 del 1993.

Inoltre, la disposizione non indica l’esercizio finanziario nel quale le risorse indicate sono destinate ad incrementare le autorizzazioni di spesa di cui alle leggi n. 537 del 1993 e n. 549 del 1995, che secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa, dovrebbe comunque essere quello in corso.

Alla luce dei rilievi avanzati, potrebbe valutarsi se procedere ad una riformulazione parziale della norma nel senso di rimuovere i problemi segnalati.

Per quanto concerne le risorse di cui ai citati commi 650 e 652, si rileva che le stesse sono iscritte in due distinti piani di gestione nell’ambito del capitolo 1714 dello stato di previsione del Ministero dell’università per l’anno 2007. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS le predette risorse risultano disponibili per un ammontare rispettivamente di 20 milioni e di 7,5 milioni di euro che corrisponde all’importo stanziato per l’anno 2007 dalla legge finanziaria per le predette assunzioni di ricercatori.

Al riguardo appare opportuno che il Governo confermi l’effettiva disponibilità delle predette risorse ed assicuri che nell’anno 2007 non si proceda alle assunzioni di cui ai commi 648 e 651 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

 



[1] Il d.d.l. 2272-ter “Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione” è stao approvato, in sede referente, dalla Commissione Cultura della Camera in data 27 luglio 2007. La relazione illustrativa al provvedimento in esame afferma che il protrarsi dell’iter parlamentare del predetto disegno di legge non ne ha consentito l’entrata in vigore in tempo utile per l’operatività delle sue disposizioni sin dall’inizio dell’anno scolastico 2007-2008, ai fini della programmazione e dell’organizzazione delle attività da parte delle scuole.

[2]Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53 “.

 

[3] L’art. 1, comma 634 della L. 296/2006 reca un’autorizzazione di spesa pari a 220 milioni di euro a decorrere dal 2007 per interventi in materia scolastica.

[4] Si ricorda che l’articolo 3, comma 2, della legge n. 1 del 2007, prevedeva che in fase di prima attuazione e in mancanza di norme contrattuale al riguardo alla determinazione dei compensi di cui all’articolo 4, comma 10, della legge n. 425 del 1997 nel limite massimo di euro 138 milioni.

 

[5] Secondo le indicazioni dell’art. 11 del DPR 275/1999 (“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”); in particolare l’articolo 11prevede che il Ministro della pubblica istruzione promuova, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale. Tali progetti possono riguardare gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l’integrazione fra sistemi formativi.

[6] Articolo 2 del D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53”. La norma prevede che possono accedere alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

[7] Di cui all’articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53.

[8] Di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), della legge n. 53/2003.

[9] identica a quella recata dall’art. 1, comma 24 del d.d.l. 2272-ter.

[10] Seduta del 5 luglio 2007

[11] Nota del 10 luglio 2007, prot.. 91178

[12] Adunanza della Commissione Speciale del 15.2.2005, n. Sezione 11548/2004.

[13] “Disposizioni urgenti in materia finanziaria”.

[14] Con nota del 10 luglio 2007.