Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 3062: Legge comunitaria 2007 (approvato dal Senato)
Riferimenti:
AC n. 3062/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 106
Data: 10/10/2007
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea

 

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3062

 

Legge comunitaria 2007

 

(Approvato dal Senato A.S. 1448)

 

 

 

 

 

N. 106 – 10 ottobre 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

3062

Titolo breve:

 

Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2007

 

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato con modifiche dal Senato

 

Commissione di merito:

 

XIV Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Bimbi

Gruppo:

Ulivo

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato al Senato

 

 

utilizzabile integralmente

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla XIV Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

Nota di verifica n. 106

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 1, comma 4. 4

Esame parlamentare degli schemi di decreti legislativi4

ARTICOLO 4. 6

Oneri relativi a prestazioni e controlli6

ARTICOLO 6, comma 1, lettera a)7

Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE)7

ARTICOLO 7. 9

Controlli di conformità e frodi alimentari9

ARTICOLO 8. 11

Norme in materia di commercializzazione delle uova.. 11

ARTICOLO 14. 12

Protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali12

ARTICOLO 15. 12

Delega al Governo per interventi normativi correttivi in materia valutaria.. 12

ARTICOLO 16. 13

Controlli sulle importazioni di legname nella Comunità europea.. 13

ARTICOLO 21. 14

Riduzione dell’uso di sostanze pericolose nello smaltimento dei rifiuti14

ARTICOLO 22. 15

Spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.. 15

ARTICOLO 24, comma 2. 16

Clausola di invarianza.. 16

ARTICOLO 25, comma 3. 17

Clausola di invarianza.. 17

ARTICOLO 26. 17

Regolamentazione di transazioni con l’Iran.. 17

ARTICOLO 27. 18

Finanziamento dei controlli sanitari in materia di mangimi e alimenti18

ARTICOLO 28, comma 4. 19

Esame parlamentare degli schemi di decreti legislativi19

ARTICOLO 30. 20

Provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio.. 20

ARTICOLO 31. 21

Confisca di beni, strumenti e proventi di reato.. 21

ARTICOLO 32. 21

Reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie. 21


 

 

PREMESSA

Il disegno di legge (Legge comunitaria 2007) reca disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee[1].

Il provvedimento, già approvato dal Senato, è corredato di relazione tecnica.

La RT - in particolare - nell’escludere effetti finanziari diretti derivanti dal provvedimento, afferma tuttavia che, stante l’estrema difficoltà di individuare effetti onerosi prima della stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie, le leggi comunitarie generalmente non contengono disposizioni volte a prevedere e a quantificare eventuali spese. Ciò premesso, al fine di garantire un completo e corretto adempimento degli obblighi comunitari, e quindi di evitare di esporre l’erario al rischio derivante dall’apertura di contenziosi con la Corte di giustizia, la RT sottolinea come sia stato previsto (articolo 1, comma 4) che gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino oneri finanziari debbano comunque essere corredati da relazione tecnica. Inoltre l’articolo 2, comma 1, lettera d) (utilizzo del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie), è volto ad assicurare sia una corretta gestione del bilancio dello Stato sia un puntuale adempimento degli obblighi connessi all’appartenenza all’Unione europea. Con riferimento, infine, a specifiche disposizioni del provvedimento in esame (articoli 6, 8 e 17)[2], sono state inserite apposite clausole di invarianza finanziaria.

Nel corso dell’esame in prima lettura è stata trasmessa alla Commissione bilancio del Senato un’ulteriore documentazione riguardante i profili di carattere finanziario, della quale si dà conto nell’ambito della presente nota.

Si esaminano di seguito le disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

 

 

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1, comma 4

Esame parlamentare degli schemi di decreti legislativi

La norma prevede che gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportano oneri finanziari debbono essere corredati dalla relazione tecnica e che sui medesimi sia richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

 

Al riguardo si rileva che a differenza di analoghe disposizioni contenute in precedenti leggi comunitarie, la norma in esame non individua puntualmente le direttive la cui attuazione è suscettibile di determinare conseguenze finanziarie, ma ha una valenza generale che sembra demandare esclusivamente al Governo, in sede di attuazione del presente provvedimento, l’individuazione delle direttive alle quali si applicano le disposizioni in commento.

Si osserva inoltre che la previsione della predisposizione della relazione tecnica a corredo degli schemi dei decreti legislativi recanti oneri finanziari, nei termini prospettati dal testo, potrebbe risultare pleonastica in quanto sostanzialmente ripetitiva del comma 2 dell’articolo 11-ter, della legge n. 468 del 1978. Tale comma, infatti, stabilisce l’obbligo della redazione della relazione tecnica per tutti i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie. Pertanto, in assenza di una puntuale elencazione delle direttive la cui attuazione appare suscettibile di determinare “conseguenze finanziarie”, la norma sembrerebbe priva di reale contenuto normativo.

Appare pertanto necessario acquisire l’avviso del Governo sull’opportunità di una parziale riformulazione del comma, nel senso di indicare esplicitamente le direttive che devono essere corredate dalla redazione tecnica e per le quali è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

A tale proposito si rileva che nel testo in esame il recepimento di alcune direttive contenute nell’allegato B (quali, in particolare, la direttiva 2006/22/CE, concernente disposizioni nel settore dei trasporti; la direttiva 2006/66/CE, recante norme in materia di pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori; la direttiva 2006/69/CE, concernente modifiche alla direttiva 77/388/CEE con riferimento alle misure aventi lo scopo  di semplificare la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l’evasione fiscale; la direttiva 2006/86/CE, relativa alle prescrizioni in tema di rintracciabilità, notifica di reazioni e eventi avversi gravi, nonché prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani; la direttiva 2006/87/CE, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e la direttiva 2006/137/CE, prevista dall’allegato A, che modifica la citata direttiva 2006/87; la direttiva 2006/88/CE, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabile alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie; la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto; la direttiva 2006/117/EURATOM, concernente la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustione nucleare esaurito; la direttiva 2006/118/CE, concernente misure per la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento; la direttiva 2006/121/CE in materia di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione di sostanze chimiche (REACH)) potrebbe comportare nuovi adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni per cui non sembra di potersi escludere l’eventualità che si determinino nuovi o maggiori oneri che tuttavia non vengono quantificati né coperti.

 

 

ARTICOLO 4

Oneri relativi a prestazioni e controlli

Le norme prevedono che la copertura degli oneri derivanti da prestazioni e controlli eseguiti da uffici pubblici, ai fini dell’attuazione della normativa comunitaria, sia posta a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le entrate derivanti dalle suddette tariffe sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli mediante riassegnazione ai sensi del DPR 469/1999([3]).

Si segnala che l’articolo 1, comma 46, della legge finanziaria 2006 (legge 266/2005) ha introdotto un limite alla riassegnazione delle entrate, prevedendo che a decorrere dal 2006 l’ammontare complessivo delle riassegnazioni non possa superare, per ciascuna amministrazione, l’importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nel 2005. Successivamente l’articolo 4, comma 1, del D.L. 81/2007 ha stabilito che il limite alla riassegnazione  delle entrate non si applichi per il 2007.

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

Al riguardo, tenuto conto del limite alla riassegnazione delle entrate stabilito in via permanente dalla legge 266/2005, andrebbe chiarito se il meccanismo tariffario previsto dalla norma in esame risulti idoneo a garantire effettivamente l’integrale copertura dei costi sostenuti dalle amministrazioni competenti in materia di controlli.

Infatti, nell’eventualità di un raggiungimento in corso d’anno del limite massimo alle riassegnazioni disposto dalla legge 266/2005, il gettito delle tariffe non potrebbe essere speso dalle amministrazioni competenti per finanziare gli interventi richiesti ai sensi della normativa in esame.

Si ricorda, inoltre, che gli oneri strettamente riconducibili alle operazioni di verifica mediante entrate tariffarie risultano deducibili dal reddito imponibile in quanto costi obbligatori: tale deducibilità può determinare riflessi negativi in termini di gettito tributario.

 

ARTICOLO 6, comma 1, lettera a)

Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE)

La norma stabilisce che per il funzionamento del CIACE, la Presidenza del Consiglio dei ministri potrà utilizzare personale appartenente alla terza area, o qualifiche equiparate, in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni. Il contingente di personale da utilizzare non potrà eccedere le 20 unità. Nell'ambito del predetto contingente, il numero delle unità di personale da utilizzare viene stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno, nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

La norma in esame è stata introdotta con l’approvazione dell’emendamento 5.0.9 (testo 3) riformulato al fine di recepire le richieste di modifiche avanzate, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, dalla 5° Commissione del Senato[4].

 

La relazione tecnica[5]- riferita all’emendamento con il quale è stata introdotta la norma in esame - dà conto del parere favorevole della Ragioneria generale dello Stato, in considerazione dell’esiguità dell’onere da fronteggiare[6] in rapporto all’entità complessiva delle risorse destinate a finanziare il bilancio della Presidenza del Consiglio. La Ragioneria ha chiarito, tuttavia, che la modalità di copertura adottata è utilizzabile solo in particolari circostanze, avuto riguardo all’ammontare dell’onere in confronto alle complessive risorse disponibili.

 

Nulla da osservare, preso atto delle valutazioni contenute nella relazione tecnica presentata al Senato. Da un punto di vista formale si rileva, peraltro, che la relazione tecnica non fornisce gli elementi quantitativi necessari a definire la misura massima dell’onere da coprire.

 

Con riferimento ai profili di copertura finanziaria,si osserva che la norma, inserita al Senato a seguito dell’approvazione di una proposta emendativa di iniziativa governativa, è stata formulata nei termini sopra descritti in ottemperanza alla condizione espressa, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio del Senato.

La predetta condizione è stata formulata al fine di tener conto dei rilievi avanzati dalla Ragioneria generale dello Stato in una nota esplicativa nella quale si esprime parere favorevole sulla proposta emendativa subordinatamente all’introduzione di un meccanismo annuale per la modulazione delle unità di personale interessate, compatibilmente con il vincolo delle disponibilità del Fondo della Presidenza del Consiglio.

Nel corso della discussione presso la Commissione bilancio del Senato, il sottosegretario all’economia ha inoltre precisato che dalla proposta emendativa non derivano significativi effetti sul piano finanziario, stante la compatibilità dell’onere con le risorse della Presidenza del Consiglio dei ministri e tenuto conto, altresì, dell’esiguità dell’ammontare dell’onere in questione.

Al riguardo, pur considerando che la norma è formulata in termini di facoltà e che la stessa dovrebbe trovare pratica attuazione solo successivamente alla individuazione, da parte della Presidenza del Consiglio, delle risorse disponibili da destinare allo scopo, si rileva l’opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla quantificazione, anche in forma di stima, degli eventuali oneri che potrebbero derivare dalla norma in esame.

Inoltre, appare necessario che il Governo si pronunci sulla effettiva possibilità che nell’ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio possano risultare disponibili risorse da destinare agli interventi previsti dalla norma senza pregiudicare la realizzazione di quelli già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

 

ARTICOLO 7

Controlli di conformità e frodi alimentari

Normativa vigente: l’articolo 18, comma 1-bis, del D.Lgs 99/2004[7], prevede che l'Agecontrol Spa[8] effettua - avvalendosi del supporto dell'Ispettorato centrale repressione frodi - i controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli, sia per l'esportazione che per il mercato interno, aventi rilevanza a livello nazionale, anche utilizzando parzialmente le risorse finanziarie destinate ai controlli dell'olio di oliva.

Le norma novella il comma 1-bis dell’articolo 18 del d.lgs. n. 99/2004, attribuendo all’AGEA la responsabilità di assicurare l’osservanza delle normative comunitarie relative ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione nel settore ortofrutticolo. In tale attività l’AGEA si avvale di Agecontrol s.p.a. operando con le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente. La norma, inoltre, prevede l’introduzione delle seguenti ulteriori disposizioni:

·        il comma 1-ter , con la possibilità di individuare ulteriori organismi di controllo con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

·        il comma 1–quater,con l’attribuzione all’AGEA delle funzioni di coordinamento degli organismi eventuali di cui al comma 1–ter;

·        il comma 1–quinquies, con la possibilità di estendere le potestà di controllo ad altri settori merceologici con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

La norma nel testo originario (articolo 6 dell’A.S. 1448) disponeva la sola novella del comma 1-bis con l’estensione all’AGEA delle funzioni di controllo al settore delle banane e dei fiori, con la possibilità di affiancare all'Agecontrol s.p.a. altri eventuali organismi svolgenti attività di controllo e con l’attribuzione all’AGEA di funzioni di coordinamento delle suddette attività. Si prevedeva, infine, il vincolo per l’AGEA di operare nel quadro delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, risulta pienamente utilizzabile nonostante siano state apportate modifiche in sede di trattazione al Senato. La relazione afferma che dall’attuazione della norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si provvede avvalendosi delle risorse già disponibili.

Si segnala che il DL 159/2007 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale) prevede all’art. 42 l’autorizzazione di spesa, per il solo 2007, di 48 milioni di euro a favore di Agecontrol s.p.a. per l’effettuazione dei controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli[9] (comma 1) e di 10 milioni di euro per l’attuazione delle misure nazionali previste a supporto dell’organizzazione del mercato dell’ortofrutta[10] (comma 2).

 

Al riguardo, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibile estensione - ai sensi dei capoversi 1-ter, quater e quinquies – delle funzioni di controllo esercitate dall’AGEA. Sul punto andrebbe confermato che l’AGEA può provvedere nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, si osserva che l’articolo 7, comma 1, capoverso 1-quinquies, dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, possa aggiungere altri settori merceologici alla competenza di AGEA, una volta verificata la compatibilità con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili di AGEA e Agecontrol Spa.

 

Al riguardo si rileva l’opportunità di acquisire l’avviso del Governo circa l’eventualità di prevedere che il decreto di cui alla presente norma venga adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze al fine di una compiuta verifica dell’idoneità delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente rispetto ai nuovi compiti da attribuire.

 

ARTICOLO 8

Norme in materia di commercializzazione delle uova

Le norma dispone che, in attuazione dell'articolo 5 del regolamento CE n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006, le regioni e le province autonome autorizzino i centri di  imballaggio, inclusi in un apposito elenco, a classificare le uova, attribuendo a tali centri un codice identificativo. Le regioni e province autonome verificano il rispetto delle norme comunitarie da parte dei centri di imballaggio autorizzati, disponendo, in caso contrario, il ritiro dell'autorizzazione. L'ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole è incaricato di verificare il rispetto del suddetto regolamento CE. Le spese connesse al rilascio delle autorizzazioni sono poste a carico dei richiedenti, con tariffe basate sul costo del servizio. I soggetti pubblici coinvolti dall'attuazione della presente norma provvedono ai propri adempimenti nell'ambito delle dotazioni strumentali, finanziarie e umane disponibili a legislazione vigente.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, risulta pienamente utilizzabile e afferma che dall’attuazione della norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in ordine alla possibilità che le attività di controllo successive al rilascio delle autorizzazioni, svolte da parte di regioni, province autonome e ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, possano svolgersi a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili. Andrebbe inoltre chiarito se la misura delle tariffe per il rilascio delle autorizzazioni (che il testo definisce come “basate” sul costo del servizio) debba essere finalizzata a dare integrale copertura ai costi amministrativi.

In proposito si ricorda che, trattandosi di costi obbligatori, gli importi delle tariffe sostenute dagli operatori privati risultano deducibili dal reddito imponibile, con conseguente possibilità di riflessi negativi in termini di gettito tributario.

 

ARTICOLO 14

Protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali

La norma delega il Governo a adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 214/2005 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE in materia di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali) al fine di evitare che siano messe in commercio sostanze pericolose, con particolare riferimento alla fase dell'importazione e dello stoccaggio, anche mediante l'adozione di etichettature che possano consentire la tracciabilità dei prodotti.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dallo svolgimento delle attività di controllo connesse all’attuazione della norma in esame.

Si fa riferimento, in particolare, ai controlli fitosanitari disciplinati dalla richiamata direttiva 2002/89/CE.

 

ARTICOLO 15

Interventi normativi correttivi in materia valutaria

Le norme delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme correttive di tutte le disposizioni relative alla materia valutaria alla luce delle norme introdotte dal regolamento CE n. 1889/2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dalla Comunità.

Alcuni dei criteri e principi direttivi dettati dalla delega in esame risultano suscettibili di determinare conseguenze finanziare. In particolare si prevede:

·        la predisposizione di adeguate forme di coordinamento e scambio di informazioni, tramite supporti informatici, tra le autorità competenti (comma 2, lettera c);

·        la semplificazione, la trasparenza, la celerità, l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, prevedendo anche procedimenti distinti a seconda delle violazioni commesse e delle sanzioni applicabili (comma 2, lettera d);

·         il riordino del regime sanzionatorio, garantendo l’effettività dell’obbligo di dichiarazione e prevedendo sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate, entro i limiti minimi e massimi previste dalla normativa vigente (comma 2, lettera e).

Il comma 3 prevede inoltre che dall’attuazione del presente articolo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca se lo scambio di informazioni, di cui al comma 2, possa avvenire nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

 

ARTICOLO 16

Controlli sulle importazioni di legname nella Comunità europea

La norma delega il Governo ad adottare secondo le procedure di cui all’articolo 1, commi 2, 3 e 4 del presente schema di decreto, un decreto legislativo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per l'importazione di legname nella Comunità europea.

Il regolamento n. 2173/2005 istituisce il sistema di licenze FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) al fine di contrastare il fenomeno dell'importazione illegale di legname nella Comunità da Paesi terzi. Il sistema di licenze si applica unicamente alle importazioni provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto accordi bilaterali di partenariato con la Comunità; attraverso tali accordi le parti si impegnano a collaborare a sostegno del piano d'azione FLEGT e ad attuare il sistema di licenze FLEGT.

 

Il Governo nell'esercizio della delega dovrà attenersi, tra l'altro, ai seguenti principi direttivi:

·        individuazione delle autorità nazionali competenti per la verifica delle licenze FLEGT, mediante le risorse già previste a legislazione vigente, e determinazione delle procedure amministrative e contabili finalizzate all'attuazione del suddetto regolamento CE (co. 1, lett. a);

·        individuazione di sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali per l'attuazione del regolamento (co. 1, lett. c);

·        determinazione dell'importo di una tassa e sua destinazione a integrale copertura delle spese necessarie derivanti da iniziative ufficiali delle autorità competenti finalizzate ai controlli, a carico di coloro che importano legname proveniente dai Paesi con i quali trova applicazione il regime convenzionale previsto dal citato regolamento comunitario (co. 1, lett. d).

La norma prevede inoltre  una apposita clausola di invarianza finanziaria.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo, appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo in ordine alla possibilità di fare fronte agli oneri connessi alla verifica delle licenze FLEGT con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Appare altresì opportuno che il Governo precisi le finalità e le forme di utilizzo della tassa di cui al comma 1, lettera d), che – stando al tenore letterale delle disposizioni – sembrerebbe avere natura di tariffa.

Si ricorda peraltro che gli importi delle tariffe sostenute dagli operatori privati come costi obbligatori risultano deducibili dal reddito imponibile, con conseguente possibilità di riflessi negativi in termini di gettito tributario.

 

ARTICOLO 21

Riduzione dell’uso di sostanze pericolose nello smaltimento dei rifiuti

Le norme delegano il Governo ad introdurre disposizioni correttive al decreto legislativo n. 151 del 2005, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Tale delega è prevista in particolare per le seguenti finalità:

·        modificare e/o abrogare disposizioni oggetto di procedure di infrazione o comunque in contrasto con obblighi comunitari;

·        apportare le modiche necessarie per consentire un più efficace funzionamento dei sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in modo da adeguarli ai principi della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 recante il c.d. “Codice ambientale”.

 

La relazione tecnica, riferita al testo presentato al Senato (AS 1448) non considera la norma.

Si segnala che durante l’iter di approvazione al Senato è stata inserita, al comma 2 del presente articolo, una clausola di invarianza finanziaria, in ottemperanza ad una condizione approvata dalla Commissione bilancio del Senato[11].

 

Al riguardo appare opportuno acquisire una conferma, da parte del Governo, in ordine alla effettiva possibilità di dare attuazione alle modifiche previste al decreto legislativo n. 151 del 2005 nel rispetto dell’obbligo di neutralità finanziaria sancito dal comma 2 della norma in esame.

 

ARTICOLO 22

Spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito

Le norme, come modificate dal Senato, delegano il Governo a dare organica attuazione alla direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

Si prevede inoltre, al comma 3, una clausola di invarianza finanziaria per cui dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare si impartiscono, fra l’altro, i seguenti principi e criteri direttivi:

·        assicurare nelle procedure autorizzative e di sorveglianza il rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di sicurezza dell’ambiente, di tutela della salute dei lavoratori interessati e l’adeguatezza delle condizioni di stoccaggio e di smaltimento;

·        garantire il rispetto del principio di informazione preventiva e di consultazione delle autorità locali sulle misure di sorveglianza e controllo adottate nei casi di trasferimento e transito del materiale radioattivo ;

·        prevedere adeguate misure di controllo relative alla destinazione dei rifiuti radioattivi e alle tipologie e caratteristiche delle discariche.

Si segnala che il testo originario del disegno di legge ( AS 1448) prevedeva, in luogo dei descritti criteri e principi direttivi (che sono stati introdotti in prima lettura), un criterio relativo alla previsione di autonome fattispecie penali per le condotte di abbandono e di traffico illecito di rifiuti radioattivi e di sorgenti radioattive orfane. Tale criterio è stato invece soppresso durante l’esame in Commissione al Senato.

 

La relazione tecnica, riferita all’originario testo presentato al Senato, afferma che dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo, con riferimento alle attività di controllo previste dalle norme in esame, appare opportuna una conferma da parte del Governo circa l’effettiva possibilità che le amministrazioni interessate diano attuazione ai necessari adempimenti nel rispetto dell’obbligo di neutralità finanziaria previsto dal comma 3 dell’articolo in esame.

 

ARTICOLO 24, comma 2

Clausola di invarianza

La norma prevede che dall’esercizio della delega di cui al comma 1, in materia di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, non devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.

 

Al riguardo si rileva l’opportunità, dal punto di vista formale, di integrare la clausola di invarianza al fine di fare riferimento, come da prassi consolidata, all’assenza di “nuovi o maggiori” oneri per il bilancio dello Stato.

 

ARTICOLO 25, comma 3

Clausola di invarianza

La norma prevede che dall’esercizio delle deleghe in materia di applicazione dei principi contabili internazionali, di cui al presente articolo,  non devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.

 

Al riguardo si rileva anche in questo caso l’opportunità, dal punto di vista formale, di integrare la clausola di invarianza al fine di fare riferimento, come da prassi consolidata, all’assenza di “nuovi o maggiori” oneri per il bilancio dello Stato.

 

ARTICOLO 26

Regolamentazione di transazioni con l’Iran

La norma, introdotta dal Senato, delega il Governo ad adottare, nel rispetto del regolamento (CE) n. 423/2007[12], uno o più decreti legislativi recanti disposizioni dirette a regolamentare, nei confronti dell’Iran, le transazioni connesse con i beni e tecnologie a duplice uso, inclusi  i servizi di assistenza tecnica o finanziaria correlati, nonché a stabilire sanzioni penali o amministrative per le violazioni delle medesime disposizioni.

Tra i criteri per l’esercizio della delega è inclusa la previsione di procedure autorizzatorie in relazione alla fornitura di assistenza tecnica o finanziaria pertinenti ai beni e tecnologie a duplice uso, nonché per la loro esportazione ed importazione, nei confronti dell’Iran.

Il regolamento comunitario infatti prevede, agli articoli 3 e 5, paragrafo 2, che siano gli Stati membri a concedere ai soggetti interessati le autorizzazioni in materia di: transazioni di beni e tecnologie a duplice uso e di fornitura di assistenza tecnica e finanziaria pertinente a beni e tecnologie. Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento, tali autorizzazioni possono essere concesse in occasione di transazioni per le quali il Comitato per le sanzioni abbia preventivamente accertato, caso per caso, che non contribuiscano al sostegno di attività sensibili in termini di proliferazione né allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari e a condizione che il contratto preveda adeguate garanzie circa i destinatari finali e che l’Iran si sia impegnato a non utilizzare la prestazione per attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o per lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame al Senato.

 

Al riguardo appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in ordine alla possibilità che alla procedura autorizzatoria sopra illustrata si possa fare effettivamente fronte a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

 

ARTICOLO 27

Finanziamento dei controlli sanitari in materia di mangimi e alimenti

La norma, introdotta dal Senato, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data in vigore della legge in esame e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo per disciplinare le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali volti a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (Regolamento CE n. 882/2004).

I principi e i criteri direttivi che il Governo dovrà seguire, oltre quelli generali disposti dal provvedimento in esame, sono:

a)       l’obbligo per le amministrazioni pubbliche interessate di provvedere all’attuazione del decreto legislativo con le ordinarie strutture amministrative[13];

b)      la determinazione delle tariffe sulla base dei criteri indicati nell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 882/2004[14];

c)       l’imputazione a carico degli operatori del settore alimentare, dei mangimi e di quello zootecnico del costo integrale dei controlli supplementari previsti dall’articolo 20 del regolamento (CE) n. 882/2004[15].

La norma dispone, infine che, fino all’entrata in vigore del provvedimento in esame, si applicano, ove di misura superiore a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 882/2004, le tariffe fissate dal decreto legislativo n. 432/1998[16] o quelle eventualmente rideterminate con disposizione regionale, ai fini dell’integrale copertura dei costi effettivi.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che i richiamati criteri per la determinazione delle tariffe assicurino l’integrale copertura dei costi delle ispezioni.

In proposito si ricorda che, trattandosi di costi obbligatori, gli importi delle tariffe sostenute dagli operatori privati risultano deducibili dal reddito imponibile, con conseguente possibilità di riflessi negativi in termini di gettito tributario.

 

ARTICOLO 28, comma 4

Esame parlamentare degli schemi di decreti legislativi

La norma prevede che gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle decisioni quadro che comportano oneri finanziari debbano essere corredati dalla relazione tecnica e che sui medesimi sia richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Al riguardo, analogamente a quanto rilevato con riferimento al comma 4 dell’articolo 1 per ciò che concerne il recepimento delle direttive comunitarie, si osserva che la norma non individua puntualmente le decisioni quadro la cui attuazione è suscettibile di determinare conseguenze finanziarie, ma ha una valenza generale che sembra demandare esclusivamente al Governo, in sede di attuazione del presente provvedimento, l’individuazione delle decisioni quadro alle quali si applicano le disposizioni in commento. Appare pertanto necessario acquisire l’avviso del Governo sull’opportunità di indicare espressamente le decisioni quadro che devono essere corredate dalla relazione tecnica e per le quali è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

 

ARTICOLO 30

Provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio

La normareca i principi ed i criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nell’emanare il decreto legislativo di attuazione della decisione quadro[17] relativa all'esecuzione sul territorio di uno Stato membro dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro, che dispongono il blocco o sequestro di beni per finalità probatorie ovvero per la loro successiva confisca.

Tra i principi e i criteri direttivi il Governo dovrà prevedere, in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall’esecuzione di un provvedimento di blocco o sequestro richiesto dall’autorità giudiziaria di un altro Stato membro, l’attivazione senza ritardo del procedimento per il rimborso allo Stato italiano degli importi versati, a titolo di risarcimento per tale responsabilità, alla parte lesa.

Si ricorda che nel corso dell’esame del provvedimento presso la V Commissione del Senato[18], sono stati chiesti chiarimenti al Governo circa gli eventuali effetti finanziari derivanti da un disallineamento temporale tra la procedura risarcitoria e quella per il rimborso dell’onere. Sul punto il Governo ha affermato che la disposizione non appare suscettibile di recare effetti finanziari, tenuto conto che allo Stato italiano non è preclusa la domanda degli interessi maturata dalla data del risarcimento a quella del rimborso.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 31

Confisca di beni, strumenti e proventi di reato

La norma reca i principi e i criteri direttivi di attuazione della decisione quadro[19] relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato.

La decisione quadro 2005/212/GAI è un provvedimento di armonizzazione, finalizzato all'introduzione negli ordinamenti giuridici degli Stati membri di standard comuni in materia di confisca, volto altresì ad assicurare che tutti gli Stati membri dispongano di norme efficaci che disciplinino la confisca dei proventi di reato, anche per quanto riguarda l'onere della prova relativamente all'origine dei beni detenuti da una persona condannata per un reato connesso con la criminalità organizzata. Impone, tra l’altro, agli Stati membri di adottare le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con una pena privativa della libertà superiore ad un anno o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo, andrebbe chiarito se il recepimento della nuova disciplina comunitaria in materia di confisca e la conseguente integrazione con la normativa vigente possano determinare effetti onerosi per il bilancio dello Stato.

 

ARTICOLO 32

Reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie

La norma reca i principi ed i criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro[20] relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.

La decisione-quadro 2005/214/GAI ha attuato la misura 18 del Programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali (adottato dal Consiglio il 29 novembre 2000), che richiedeva l'elaborazione di uno strumento che consentisse di garantire la riscossione, da parte dello Stato di residenza, delle sanzioni pecuniarie inflitte a titolo definitivo ad una persona fisica o giuridica da un altro Stato membro. Essa si applica dunque a provvedimenti definitivi, non suscettibili di impugnazione. Ai sensi dell'art. 4 della decisione quadro, una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica può essere trasmessa direttamente dall'autorità competente dello Stato della decisione all'autorità dello Stato membro in cui tale soggetto dispone di beni o di un reddito, ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, ha la propria sede statutaria.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo, andrebbe chiarito se gli adempimenti previsti dalla norma in materia di riscossione possano essere effettuati nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 



[1] Si ricorda che la disciplina relativa alle procedure per la partecipazione dell’Italia al processo di formazione e attuazione della normativa comunitaria è dettata dalla legge 11/2005 (“Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari” c.d. “legge Buttiglione”), che ha sostituito e abrogato la legge 86/1989  (c.d.” legge La Pergola”).

[2] Si tratta degli articoli 7, 8 e 22 del testo in esame (contenente le modifiche apportate dal Senato).

[3] Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle UPB per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea.

[4] Si veda il resoconto della seduta n. 93 del 10 luglio 2007.

[5] La relazione tecnica riferita all’emendamento è stata depositata presso la 5° Commissione del Senato nel corso della seduta n. 93 del 10 luglio 2007. 

[6] Peraltro non espressamente quantificato.

[7] D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 [Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), e), f), g), l)], della L. 7 marzo 2003, n. 38 (Disposizioni in materia di agricoltura). L’articolo 18 - Armonizzazione e razionalizzazione in materia di controlli e di frodi alimentari – al comma 1 prevede che l'AGEA eserciti, nei confronti dell'Agecontrol s.p.a., attività di controllo e che a tale scopo siano trasferite alla stessa agenzia le relative partecipazioni azionarie del Ministero delle politiche agricole e forestali e dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA).

[8] Agenzia che ha il compito di effettuare i controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi.

[9] La RT allegata al disegno di legge di conversione del DL 159/2007 stima l’onere, relativo alla disposizione di cui al comma 1, in 25 milioni di euro (48 milioni - 23 milioni della L. 296/2006) con previsione di copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione di spesa, per l’anno 2007, di cui all’art. 1, comma 1090, della L. 296/2006.

[10] La RT allegata al disegno di legge di conversione del DL 159/2007 stima l’onere, relativo alla disposizione di cui al comma 2, in 10 milioni di euro con previsione di copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione di spesa, per l’anno 2007, di cui all’art. 1, comma 289, della L. 296/2006.

[11] Nella seduta del 15 maggio 2007.

[12] Regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, come modificato dai successivi regolamenti (CE) n. 618/2007 del Consiglio (del 5 giugno 2007) e n. 441/2007 della Commissione (del 20 aprile 2007).

[13] Articolo 2, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame.

[14] In particolare, premesso che gli importi delle tariffe sono aggiornati almeno ogni due anni, soprattutto per tenere conto dell’inflazione, il regolamento dispone che tali tasse non sono superiori ai costi sostenuti dalle autorità competenti e possono essere fissate forfetariamente sulla base di tali costi. Inoltre, gli Stati membri devono tenere conto di una serie di elementi, tra cui si segnalano: il tipo di azienda interessata e i relativi fattori di rischio; i metodi impiegati per la produzione; il tipo di mangime, alimento o attività interessato; i controlli effettuati dall’azienda stessa.

[15] Si tratta di controlli effettuati a seguito della rilevazione di casi di non conformità.

[16] Attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale.

[17] 2003/577/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003

[18] Cfr. seduta V Commissione Senato 8 maggio 2007

[19] 2005/212/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005

[20] 2005/214/GAI del 24 febbraio 2005