Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 3094: Ratifica Italia-Bulgaria sul trasferimento delle persone da espellere o accompagnare al confine
Riferimenti:
AC n. 3081/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 131
Data: 19/12/2007
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3081

 

 

Ratifica Italia-Bulgaria sul trasferimento delle persone da espellere o accompagnare al confine

 

(Approvato dal Senato – AS 1602)

 

 

 

 

 

 

N. 131 – 19 dicembre 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

3081

Titolo breve:

 

Ratifica Accordo Italia-Bulgaria sul trasferimento delle persone da espellere o accompagnare al confine

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato dal Senato

 

 

Commissione di merito:

 

III Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Picchi

Gruppo:

FI

 

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato al Senato

 

 

utilizzabile integralmente

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla III Commissione

in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

Nota di verifica n. 131

 

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLO 3 e 7 dell’ Accordo. 2

Spese di trasferimento delle persone condannate. 2

ARTICOLO 3. 4

Copertura finanziaria. 4


PREMESSA

Il disegno di legge in esame reca la ratifica dell’Accordo tra il Governo della repubblica italiana e il Governo della repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell’espulsione o quella dell’accompagnamento al confine, fatto a Sofia il 22 novembre 2005.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

(euro)

DISPOSIZIONE

A decorrere dal 2007

Art. 7 dell’Accordo

14.390

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 3 e 7 dell’ Accordo

Spese di trasferimento delle persone condannate

Le norme dell’Accordo, che recano disposizioni volte a realizzare una forma di cooperazione giudiziaria internazionale in materia di esecuzione di giudicati penali, regolamentano una procedura semplificata di trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell’espulsione, dell’accompagnamento alla frontiera od ogni altra misura che prevede il divieto, per la persona condannata, di soggiornare nel territorio dello Stato di condanna anche dopo la scarcerazione.

In particolare, viene previsto che, in caso di richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione possa consentire al trasferimento di una persona condannata senza il consenso della stessa, nei seguenti casi:

qualora la condanna o il provvedimento amministrativo definitivo comportino una misura di espulsione o di accompagnamento alla frontiera per le quali la persona condannata dopo la scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna;

qualora la misura dell’espulsione o dell’accompagnamento alla frontiera siano adottate con provvedimento amministrativo definitivo nei confronti di una persona condannata per un reato punibile con pena detentiva superiore nel massimo a due anni secondo l’ordinamento dello Stato di condanna (articolo 3).

La relazione introduttiva riferisce che l’accordo mira ad estendere l’ambito di applicazione della Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate firmata a Strasburgo il 21 marzo 1983[1], prevedendo l’ipotesi di trasferimento della persona condannata anche senza il consenso della stessa. In particolare, il trasferimento di fatto anticipa gli effetti dell’espulsione e, concretamente, consentirà il trasferimento in Bulgaria di numerosi cittadini bulgari detenuti in Italia in base ad una condanna definitiva e destinatari di un provvedimento di espulsione.

Viene previsto che le spese di applicazione dell’Accordo saranno a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione delle spese che si produrranno esclusivamente sul territorio dello Stato di condanna (articolo 7).

La relazione tecnica quantifica l’onere massimo di spesa a carico del bilancio dello Stato in 14.390 euro da iscrivere, a decorrere dal 2007, nello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Tali spese si riferiscono esclusivamente alle disposizioni di cui all’articolo 7 dell’Accordo, che derivano dalle procedure di trasferimento semplificate previste dall’articolo 3.

La relazione tecnica riferisce che, sulla base dei dati forniti dagli uffici del Ministero della giustizia relativamente al trasferimento dei cittadini bulgari condannati in Italia negli ultimi quattro anni in applicazione della Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, risultano due trasferimenti effettuati a fronte di quattro procedure attivate.

Dai dati forniti dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria risultano ristretti presso gli istituti penitenziari 92 detenuti bulgari, di cui circa 40 a seguito di condanna definitiva. Le disposizioni dell’Accordo risultano applicabili a 20 casi.

A seguito delle procedure semplificate previste dall’Accordo si ipotizza un incremento dei casi nella misura media di 5 trasferimenti in più all’anno in Bulgaria, per i quali la relazione tecnica quantifica le seguenti spese:.

 

 

 

 

 

 

 

Voce di Spesa

Modalità di calcolo della spesa

Importo

n. 5 detenuti

viaggio

Euro 650 biglietto aereo Andata Roma - Sofia x 5 persone

3.250

N. 2 accompagnatori per detenuto: totale n. 10 accompagnatori

soggiorno

Euro 150 al giorno x 10 persone x1 gg.

1.500

diaria[2]

Euro 64 x10 persone x1 giorno

640

viaggio

Euro 900 biglietto aereo A/R Roma - Sofia x 10 persone

9.000

TOTALE ONERE

 

 

14.390

Le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri, determinate sulla base dei dati forniti dal ministero competente, sono definite dalla relazione tecnica come riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione del provvedimento.

 

Nulla da osservare riguardo la quantificazione della spesa, tenuto conto della natura inderogabile delle ipotesi assunte nella sola relazione tecnica per il calcolo dei relativi oneri.

 

ARTICOLO 3

Copertura finanziaria

La norma  autorizza la spesa di euro 14.390 a decorrere dall’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente del ministero degli affari esteri, relativo al triennio 2007-2009.

 

Al riguardo,  si rileva che l’accantonamento del quale si prevede l’utilizzo reca la necessaria disponibilità ed una specifica voce programmatica.

La copertura prevista e, in particolare, il  riferimento al triennio dei Fondi speciali 2007-2009, appare correttamente formulata solo nel presupposto che il provvedimento venga definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2007.

 

 



[1]Ratificata dall’Italia con legge del 334 del 1988.

[2] Il calcolo della diaria è stato effettuato sulla base di quanto previsto dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, che riduce del 20 per cento l'importo della stessa ed abroga la maggiorazione del 30 per cento, prevista dall'articolo 3 del r.d. 3 giugno 1926, n. 941. L’importo di euro 73è  ridotto di euro 24, corrispondente ad 1/3 della stessa per un totale di euro 49; a quest’ultima cifra devono essere aggiunti euro 15 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF, ai sensi della l. 8 agosto 1995, n. 335, della l.. 23 dicembre 1996, n. 662, e del d. lgs 15 dicembre 1997,  n. 446,  per un totale di euro 64.