Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 3094: Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo
Riferimenti:
AC n. 3094/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 133
Data: 19/12/2007
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3094

 

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell’imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo

 

 

 

 

 

N. 133 – 19 Dicembre 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

A.C.

 

3094

Titolo breve:

 

Ratifica Accordo Italia-Svizzera sul regime fiscale dei pedaggi per il traforo del Gran San Bernardo

 

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

 

Commissione di merito:

 

III Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Narducci

 

Gruppo:

PD-U

 

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato alla Camera

 

 

utilizzabile integralmente

 

Nota di verifica n.133

Destinatario:

 

alla III Commissione

in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

 

 

 


 

 

INDICE

 

ARTICOLO  3 del disegno di legge di ratifica.. Errore. Il segnalibro non è definito.

Clausola di copertura finanziaria.. Errore. Il segnalibro non è definito.


 

Il disegno di legge in esame, che si compone di quattro articoli, autorizza la ratifica dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell’imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo, firmato a Roma il 31 ottobre 2006.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-2

Non imponibilità dell’IVA sui pedaggi

La relazione illustrativa afferma che tale Accordo si è reso necessario in quanto sui pedaggi del traforo del Gran San Bernardo in Svizzera non si applica né l’imposta sul valore aggiunto né altra analoga imposta. Inoltre, come ribadisce la relazione illustrativa, secondo gli attuali criteri di ripartizione degli introiti dei pedaggi tra le società concessionarie (italiana e svizzera) che gestiscono il tunnel tranfrontaliero, l’applicazione dell’imposta al solo tratto italiano comporterebbe notevoli costi amministrativi.

La relazione tecnica stima una perdita di gettito a titolo di IVA di  573.000 euro per il 2008, 591.000 euro per il 2009 ed in 609.000 euro annui dal 2010.

La stima si basa sui dati di ricavo della società Sitrasb Spa relativi all’esercizio 2005 ed è riferita esclusivamente ai passaggi relativi ad auto, moto e camper, dal momento che i passaggi riferibili ad operazioni  effettuate tra soggetti intermedi non determinano effetti ai fini IVA.

La quantificazione si basa sul numero di passaggi effettuati da tale tipologia di mezzi nel 2005, pari a 521.483, cui è applicata una tariffa media a passaggio di 6 euro. Tale tariffa e ricavata dividendo per 20 l’abbonamento relativo ai passaggi per auto e moto (euro 120), nell’ipotesi che la maggior parte del traffico dell’intera categoria sia rappresentata da tali veicoli ed in minima parte dal passaggio di camper, cui si applica una tariffa di abbonamento maggiorata (278,60 euro per 20 passaggi).

Dai dati relativi ai passaggi ed al pedaggio unitario si determina un ricavo al lordo di IVA di 3.128.898 euro. Dividendo tale ricavo per 1,20 (aliquota normale IVA del 20 per cento) si ottiene il ricavo al netto di IVA, pari a 2.607.415 euro e, per differenza con il ricavo lordo, la perdita di gettito IVA, pari a 521.483 euro. A tale perdita di gettito sono stati quindi applicati i tassi di crescita del PIL programmati per il triennio 2008-2010.

 

Al riguardo si rileva che la quantificazione potrebbe risultare leggermente sottostimata a causa dell’applicazione della tariffa di pedaggio media per auto e moto anche al passaggio dei camper, cui viene praticata una tariffa di pedaggio più elevata. Tuttavia, tale sottostima, determinata dalla mancanza di dati analitici relativi all’incidenza del passaggio di tali mezzi sul totale del traffico della categoria, potrebbe risultare parzialmente compensata dall’assunzione, nella clausola di copertura, dell’onere a regime a partire dal 2009. In merito appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.  

 

ARTICOLO 3

Copertura finanziaria

La norma dispone che agli oneri derivanti dall’attuazione delle presente legge, valutati in euro 573.000 per l’anno 2008 e in euro 609.000 a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente del ministero degli affari esteri, relativo al triennio 2007-2009.

La norma dispone, inoltre,  che il Ministro dell’economia e delle finanze provveda al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge anche ai fini dell’applicazione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978.

 

Al riguardo, si ricorda in primo luogo che, sulla base di quanto previsto dalla relazione tecnica, la quantificazione dell’onere e l’autorizzazione di spesa sono formulate  assumendo l’ipotesi che l’Accordo entri in vigore dal 1° gennaio 2008. Alla luce di quanto previsto dalla relazione tecnica e in considerazione del fatto che il provvedimento è all’esame della Camera in prima lettura e che, quindi, difficilmente sarà approvato in via definitiva dal Parlamento entro il 31 dicembre 2007, si rileva l’opportunità di modificare il riferimento al triennio di competenza dei Fondo speciali, aggiornandolo al 2008-2010. In conseguenza di tale modifica anche l’autorizzazione di spesa deve essere riformulata  alla luce degli importi previsti dalla relazione tecnica valutati in 573.000 euro per l’anno 2008, 591.000 euro per l’anno 2009 e 609.000 euro a decorrere dall’anno 2010, salvo, per esigenze di corretta quantificazione, anticipare all’anno 2009 l’onere a regime di 609.000 euro. Al riguardo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Si osserva, infine, che l’accantonamento del quale si prevede l’utilizzo reca la necessaria disponibilità ed una specifica voce programmatica.

Con riferimento alla esplicita previsione di una clausola di monitoraggio, si segnala che, alla luce della natura degli oneri previsti dal disegno di legge di ratifica, riconducibili ad una riduzione del gettito IVA, la stessa appare ispirata a principi cautelativi.