Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: AC3178- Attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività
Riferimenti:
AC n. 3178/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 127
Data: 08/11/2007
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
XI-Lavoro pubblico e privato

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3178

 

Attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività

 

 

 

 

 

 

 

N. 127 – 8 novembre 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

3178

Titolo breve:

 

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

 

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

Commissione di merito:

 

XI Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Delbono

Gruppo:

Ulivo

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato alla Camera

 

 

utilizzabile integralmente

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla XI Commissione in sede referente

 

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

 

 

 

 

Nota di verifica n. 127

 


 

 

INDICE

 

 

ARTICOLO 1, commi 1 - 2. 9

Modifiche ai requisiti di accesso al pensionamento anticipato.. 9

ARTICOLO 1, commi 4, 5 e 6. 15

Modifiche alla disciplina del regime delle decorrenze (finestre) ed armonizzazione dei regimi pensionistici15

ARTICOLO 2. 17

Razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali17

ARTICOLO 3. 19

Modifiche dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione. 19

ARTICOLO 4. 22

Contributo di solidarietà a carico degli iscritti ai fondi speciali22

ARTICOLO 5. 22

Sospensione dell’indicizzazione per determinati trattamenti pensionistici22

ARTICOLO 6. 24

Benefici per i lavoratori esposti all’amianto.. 24

ARTICOLO 7. 26

Rivalutazione degli indennizzi per danno biologico.. 26

ARTICOLO 8. 27

Interventi in materia di indennità di disoccupazione. 27

ARTICOLO 9. 32

Delega al Governo in materia di mercato del lavoro.. 32

ARTICOLO 10. 33

Disposizioni in materia di occupazione di soggetti disabili33

ARTICOLI 11, 12 e 13. 34

Disposizioni in materia di contratti a tempo parziale. 34

ARTICOLO 14. 34

Riduzione contributiva per il settore dell’edilizia.. 34

ARTICOLO 15. 35

Modifiche alla disciplina della disoccupazione agricola.. 35

ARTICOLO 16. 37

Incentivi per nuove assunzioni in agricoltura.. 37

ARTICOLO 17. 38

Interventi in materia di sicurezza sul lavoro.. 38

ARTICOLO 18. 39

Finanziamento della formazione in agricoltura.. 39

ARTICOLO 19. 40

Riordino delle provvidenze in caso di calamità naturali40

ARTICOLO 20. 41

Disposizioni in materia di compensazione degli aiuti comunitari41

ARTICOLO 21. 42

Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi sulla retribuzione di secondo livello   42

ARTICOLO 22. 44

Detassazione della retribuzione di risultato.. 44

ARTICOLO 23. 45

Soppressione della contribuzione aggiuntiva sullo straordinario.. 45

ARTICOLO 24. 46

Norme in materia di accesso dei giovani al credito.. 46

ARTICOLO 25. 46

Integrazione degli emolumenti per assegni e contratti di ricerca.. 46

ARTICOLO 26. 47

Norma in materia di totalizzazione e di riscatto.. 47

ARTICOLO 27. 51

Innalzamento dell’aliquota contributiva per i parasubordinati51

ARTICOLO 28. 53

Riordino della normativa in materia di occupazione femminile. 53

ARTICOLO 29. 54

Indennità di disoccupazione per lavoratori sospesi54

ARTICOLO 30. 55

Disposizioni in materia di fornitura di lavoro temporaneo.. 55

ARTICOLO 31, comma 1. 57

Copertura finanziaria.. 57

ARTICOLO 32, comma 1. 58

Copertura finanziaria.. 58

APPENDICE ALLA RELAZIONE TECNICA.. 61

EFFETTI DI MEDIO-LUNGO PERIODO SUL PIL DEGLI INTERVENTI DEL PROTOCOLLO.. 61


PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame reca l’attuazione del Protocollo in materia di welfare firmato dal Governo e le parti sociali il 23 luglio 2007.

Le disposizioni contenute nel disegno di legge vertono in materia previdenziale (la riduzione dell’età per l’accesso al pensionamento di anzianità e una nuova disciplina per l’individuazione dei requisiti richiesti a regime; di revisione dei coefficienti di trasformazione e modifiche alle decorrenze per l’accesso al trattamento pensionistico, aumenti di aliquote contributive ecc.); di ammortizzatori sociali (modifiche alla disciplina in materia di disoccupazione); di stabilizzazione del lavoro precario nonché di sostegno per i giovani (totalizzazione e riscatti; facilitazioni per il credito); infine, altre disposizioni sono volte alla riduzione del carico contributivo per le imprese (sgravi contributivi sulla retribuzione di secondo livello, decontribuzione del lavoro straordinario, ecc.).

Gli effetti finanziari del provvedimento, con riferimento al periodo 2008-2013, sono indicati, distintamente per il saldo netto da finanziare e per l’indebitamento netto,  in apposite tabelle allegate alla relazione tecnica che si riportano di seguito integralmente.

Si segnala preliminarmente che, con riferimento alle tabelle che seguono e a tutte quelle che ricorrono nel dossier, il segno negativo indica un effetto peggiorativo dei saldi (minori entrate o maggiori spese).

 

a)      Effetti sul saldo netto da finanziare

                        (milioni di euro)

 

 

Saldo netto da finanziare

Art.

Descrizione

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1, co. 1 a 3

Modifica requisiti di accesso al pensionamento anticipato

-59

-640

-1.690

-2.150

-1.223

-1.253

1, co. 5

Revisione decorrenze vecchiaia e 40 anni

270

126

-383

-272

0

0

2

Aumento contributivo a carico dei lavoratori dello 0,09%

0

0

0

393

365

392

5

Soppressione per il 2008  dell'indi-cizzazione ai prezzi per le pensioni di importo superiore a 8 volte il minimo INPS

135

136

136

137

137

137

6

Benefici previdenziali lavoratori amianto

-18

-21

-42

-42

-42

-42

8

Ammortizzatori sociali

-801

-843

-888

-906

-924

-936

15

Revisione trattamenti di disoccupazione agricola

-150

-150

-151

-152

-153

-154

16

Incentivi per nuove assunzioni in agricoltura

-10

0

0

0

0

0

17

Incentivi in materia di sicurezza lavoro settore agricolo

-20

-20

-20

-20

-20

-20

18

Finanziamento formazione in agricoltura

-14

-15

-15

-15

-15

-15

21

Fondo sgravi retribuzione secondo livello

-310

-310

-310

-310

-310

-310

22

Detassazione premi risultato

-150

0

0

0

0

0

23

Soppressione contribuzione aggiuntiva su straordinario

-170

-101

-136

-140

-144

-148

24

Fondo credito giovani

-150

0

0

0

0

0

25

Incremento assegno di ricerca per il triennio 2008-2010

-8

-8

-8

0

0

0

26

Totalizzazione e riscatto laurea

-200

-200

-200

-200

-200

-200

27, co. 1

Incrementi contributivi iscritti gestione separata INPS

243

326

459

429

431

451

27, co. 2

Incentivi stabilizzazione iscritti INPGI

-32

0

0

0

0

0

29

Indennità di disoccupazione lavoratori sospesi

-20

0

0

0

0

0

Totale oneri

1.464

1.720

3.248

3.248

2.098

2.098

 

b)     Effetti sull’indebitamento netto

                        (milioni di euro)

 

 

Indebitamento netto

Art.

Descrizione

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1, co. 1 a 3

Modifica requisiti di accesso al pensionamento anticipato

-59

-640

-1.690

-2.150

-1.223

-1.253

1, co. 5

Revisione decorrenze vecchiaia e 40 anni

270

126

-383

-272

 

 

2

Aumento contributivo a carico dei lavoratori dello 0,09%

0

0

0

393

365

392

5

Soppressione per il 2008  dell'indi-cizzazione ai prezzi per le pensioni di importo superiore a 8 volte il minimo INPS

135

136

136

137

137

137

6

Benefici previdenziali lavoratori amianto

-18

-21

-42

-42

-42

-42

8

Ammortizzatori sociali

-582

-605

-643

-658

-674

-685

15

Revisione trattamenti di disoccupazione agricola

-90

-90

-91

-92

-94

-96

16

Incentivi per nuove assunzioni in agricoltura

-10

 

 

 

 

 

17

Incentivi in materia di sicurezza lavoro settore agricolo

-20

-20

-20

-20

-20

-20

18

Finanziamento formazione in agricoltura

-14

-15

-15

-15

-15

-15

21

Fondo sgravi retribuzione secondo livello

-310

-310

-310

-310

-310

-310

22

Detassazione premi risultato

-150

 

 

 

 

 

23

Soppressione contribuzione aggiuntiva su straordinario

-170

-101

-136

-140

-144

-148

24

Fondo credito giovani

-150

 

 

 

 

 

25

Incremento assegno di ricerca per il triennio 2008-2010

-8

-8

-8

 

 

 

26

Totalizzazione e riscatto laurea

-200

-200

-200

-200

-200

-200

27, co. 1

Incrementi contributivi iscritti gestione separata INPS

243

326

459

429

431

451

27, co. 2

Incentivi stabilizzazione iscritti INPGI

-32

 

 

 

 

 

29

Indennità di disoccupazione lavoratori sospesi

-20

 

 

 

 

 

Totale oneri

1.185

1.422

2.943

2.940

1.789

1.789

 

La copertura degli interventi, il cui ammontare è ricostruito sulla base delle quantificazione della relazione tecnica, è realizzata come risulta dalla tabella che segue:

a)      saldo netto da finanziare

(milioni di euro)

 

 

Saldo netto da finanziare

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totale oneri (artt. 1 - 29) (A)

-1.464

-1.720

-3.248

-3.248

-2.098

-2.098

Mezzi di copertura

 

 

 

 

 

 

art. 62 ddl finanziaria

1.548

1.520

3.048

3.048

1.898

1.898

DL 81/2007

200

200

200

200

200

200

Totale mezzi di copertura (B)

1.748

1.720

3.248

3.248

2.098

2.098

Differenze (B-A)

284

0

0

0

0

0

 

b)     indebitamento netto

 

 

 

Indebitamento netto

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totale oneri (artt. 1 - 29) (A)

-1.185

-1.422

-2.943

-2.940

-1.789

-1.789

Mezzi di copertura

 

 

 

 

 

 

art. 62 ddl finanziaria

985

1.222

2.743

2.740

1.589

1.589

DL 81/2007

200

200

200

200

200

200

Totale mezzi di copertura (B)

1.185

1.422

2.943

2.940

1.789

1.789

Differenze (B-A)

0

0

0

0

0

0

 

 

Al riguardo, nel rinviare per una più dettagliata analisi alle successive schede, riguardanti i singoli articoli del disegno di legge in esame, si formulano preliminarmente le seguenti considerazioni:

a)     per quanto riguarda il 2008, si determina, ai fini del saldo netto da finanziare, una eccedenza dei mezzi di copertura rispetto agli oneri indicati nella tabella;

b)     la copertura di quasi tutte le misure in esame è a valere su un apposito fondo istituito dall’articolo 62 del disegno di legge finanziaria (AS 1817), in corso di approvazione; l’efficacia delle predette misure è quindi espressamente subordinata dall’articolo 32, comma 1, del provvedimento in esame, all’entrata in vigore della legge finanziaria medesima. Peraltro, l’effettiva disponibilità delle predette risorse per finalità di copertura degli oneri in questione appare subordinata non soltanto alla previa entrata in vigore della legge finanziaria, ma anche alla circostanza che, nel corso dell’esame parlamentare dell’articolo 62 del disegno di legge finanziaria, il fondo destinato al finanziamento del Protocollo non risulti ridotto nel suo ammontare. In proposito si rinvia comunque alle considerazioni relative ai profili di copertura svolte con specifico riferimento all’articolo 32.

Si segnala che sempre in materia previdenziale, nella scorsa legislatura, l’emanazione dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 243/2004 di riforma del settore era subordinata all’entrata in vigore di appositi provvedimenti legislativi recanti le occorrenti risorse finanziarie[1]. Conforme a tale prassi appare la disposizione del Protocollo recante misure in materia di totalizzazione e riscatti (articolo 26) la cui copertura (200 milioni di euro annui) è recata dall’articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127/2007.

In linea generale, tuttavia, il disegno di legge in esame presenta carattere di peculiarità dal momento che risultano in corso di approvazione, con due procedimenti distinti presso i due rami del Parlamento, le norme recanti i necessari finanziamenti e le norme produttive di effetti finanziari;

c)      tra gli oneri indicati nelle tabelle sopra riportate non sono inclusi quelli derivanti dall’articolo 30, che dispone il finanziamento di interventi di sostegno al reddito nel settore portuale. Tali interventi sono posti a carico delle risorse destinate dal disegno di legge finanziaria 2008 agli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori – ammortizzatori sociali in deroga (articolo 65 del d.d.l. finanziaria 2008). Peraltro - a differenza di quanto stabilito dall’articolo 32 per le altre disposizioni onerose contenute nel provvedimento in esame - l’efficacia della norma di cui all’art. 30 non risulta espressamente subordinata all’entrata in vigore della disposizione che appresta le relative risorse, recata dalla legge finanziaria. Anche in relazione a tali profili si rinvia alle successive considerazioni sui profili di copertura, specificamente riferite all’articolo 30;

d)     infine, il Protocollo in esame conferisce alcune deleghe al Governo per il riordino di diversi istituti in materia (articoli 8, 9 e 28). In relazione all’esercizio di tali deleghe, con una clausola di carattere generale – non testualmente inclusa nei criteri direttivi riferiti alle singole deleghe - l’articolo 32, comma 2, esclude espressamente l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Peraltro, la relazione tecnica non reca elementi volti a suffragare, anche mediante stime di massima, l’effettiva praticabilità, in relazione alla materia trattata, dell’esercizio delle predette deleghe nel rispetto del prescritto principio di neutralità finanziaria.

Va rilevato che l’articolo 31, comma 1, prevede che i decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica, che dovrebbe, pertanto, nei predetti casi, essere finalizzata alla dimostrazione dell’effettiva neutralità finanziaria del provvedimento delegato. Peraltro, si ritiene che, già in sede di definizione delle norme di delega, tale supposta invarianza debba essere suffragata da idonee argomentazioni.

 

 

Infine, si segnala che, in Appendice, la relazione tecnica fornisce il quadro degli effetti di medio-lungo periodo delle disposizioni in esame in termini di incidenza della spesa pensionistica sul prodotto interno lordo. I contenuti di tale Appendice sono esposti in apposita sezione allegata alla presente nota di verifica.

 

 

 

 

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1, commi 1 - 3

Modifiche ai requisiti di accesso al pensionamento anticipato

Normativa vigente: la legge n. 243/2004 dispone, con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato:

a)       per i lavoratori la cui pensione è liquidata con il sistema retributivo o misto, il conseguimento del diritto per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’AGO, fermo restando il requisito dell’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati nella seguente Tabella A[2]:

 

 

Età anagrafica

Anno

dipendenti

autonomi

2008

60

61

2009

60

61

2010

61

62

2011

61

62

2012

61

62

2013

61

62

In alternativa, il diritto al pensionamento si consegue in presenza di un’anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni[3]. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il requisito dell’età anagrafica è fissato a 62 anni per i dipendenti pubblici e privati e 63 per i lavoratori autonomi[4];

b)      per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito di età anagrafica è fissato a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini oppure, a prescindere dal requisito anagrafico, con un’anzianità contributiva pari a 40 anni ovvero pari ad almeno 35 anni ma in presenza dei requisiti anagrafici di cui alla precedente Tabella A[5].

La norma, modificando i commi 6 e 7 dell’articolo 1 della legge n. 243/2004, dispone:

a)      la modifica dei requisiti per l’accesso al pensionamento di anzianità, sia secondo il regime retributivo o misto sia secondo il sistema contributivo, per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ed autonomi iscritti all’AGO, come risulta dalle seguenti Tabelle A e B, allegate al disegno di legge:

TABELLA A

 

Età anagrafica

Anno

dipendenti

autonomi

2008

58

59

1.1-30.6 2009

58

59

TABELLA B

 

dipendenti

autonomi

Anno

età+anzianità contributiva

età anagrafica minima

età+anzianità contributiva

età anagrafica minima

1.7-31.12 2009

95

59

96

60

2010

95

59

96

60

2011

96

60

97

61

2012

96

60

97

61

dal 2013

97

61

98

62

 

Per il personale del comparto scuola, limitatamente al 2009, si considerano i requisiti fissati con riferimento al primo semestre dell’anno, ovvero 58 anni di età ed almeno 35 anni di anzianità contributiva[6] (commi 1 e 2, lettera a);

b)     l’estensione del beneficio dell’applicazione della normativa vigente prima dell’entrata in vigore della legge n. 243/2004 a coloro che sono stati autorizzata alla prosecuzione volontaria nel periodo dal 1° marzo 2004[7] al 20 luglio 2007 (comma 2, lettera c);

c)      l’estensione ad un ulteriore contingente di 5.000 lavoratori in mobilità dell’applicazione della normativa vigente prima dell’entrata in vigore della legge n. 243/2004 qualora maturino i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità[8] (comma 2, lettere d ed e);

d)     la delega al Governo finalizzata ad introdurre deroghe strutturali all’accesso al pensionamento anticipato con un requisito anagrafico minimo ridotto di tre anni, comunque non inferiore a 57 anni di età, fermo restando il requisito di anzianità contributiva minima di 35 anni (comma 3).

Nell’esercizio della delega, il Governo è tenuto al rispetto, tra gli altri, dei seguenti criteri:

a)      requisito anagrafico minimo ridotto di tre anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni, fermi restando un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e il vigente regime di decorrenza del pensionamento[9] (lettera a);

b)      lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti[10]; lavoratori dipendenti notturni[11]; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena” [12]; conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone (lettera b);

c)      la specificazione dei criteri di concessione del beneficio in maniera coerente con il limite delle risorse di un apposito fondo, le cui disponibilità finanziarie sono pari 83 milioni di euro per il 2009, 200 milioni di euro per il 2010, 312 milioni di euro per il 2011, 350 milioni di euro per il 2012 e 383 milioni di euro a decorrere dal 2013 (lettera e);

Con riferimento a tali deroghe, la norma prevede una clausola di salvaguardia, in forza della quale, qualora nell’ambito dell’accertamento del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie programmate, il Ministro del lavoro ne dà tempestivamente notizia al Ministro dell’economia ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978 e successive modificazioni[13] (comma 3, lettera f).

 

Gli effetti di maggiore spesa delle disposizioni in esame sono i seguenti:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-59

-640

-1.690

-2.150

-1.223

-1.253

-59

-640

-1.690

-2.150

-1.223

-1.253

 

La relazione tecnica, con riferimento alle deroghe per lavori usuranti, evidenzia che le valutazioni di breve e medio-lungo periodo scontano l’ipotesi di una rigorosa definizione sia dei criteri selettivi per l’accesso al beneficio sia del procedimento accertativi, tali da rendere plausibili sia le risorse sia i flussi numerici programmati. Tali valutazioni sul versante pensionistico inglobano, conseguentemente, l’assunzione di eventuali interventi correttivi in grado di fare rientrare i flussi numerici e i relativi oneri nell’ambito di quanto programmato. Diversamente, non si realizzerebbe una compensazione sul versante della spesa pensionistica.

A questo proposito, la relazione tecnica, in Appendice, segnala che la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 3, lettera f), potrebbe non consentire di operare in via immediata, concreta e automatica all’interno del sistema pensionistico.

Ciò vorrebbe dire, ma la relazione tecnica non lo esplicita completamente, che eventuali sforamenti potrebbero, stante la clausola di salvaguardia, essere compensati a carico della fiscalità generale.

Pertanto, il concreto realizzarsi delle ipotesi numeriche e finanziarie assunte costituisce il presupposto necessario affinché non siano alterati in modo sostanziale gli andamenti di breve e medio-lungo periodo della spesa pensionistica e la sostenibilità di medio-lungo periodo per la finanza pubblica in relazione, in particolare, al percorso di rientro del debito pubblico.

Con riferimento a tutte le disposizioni recate dai commi in esame, premettendo che le valutazioni sono state effettuate sulla base di parametri e di metodologie coerenti con quelli adottati nella relazione tecnica alla legge n. 243/2004[14], espone i seguenti effetti finanziari nel periodo 2008-2017:

a)       commi 1 e 2

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

spesa pensionistica

-26

-254

-1.135

-1.663

-1.051

-924

83

-462

-814

-651

indennità di buonuscita

0

-214

-277

-129

224

54

353

-161

-137

-8

deroghe mobilità

-33

-89

-78

-46

-46

0

0

0

0

0

effetti complessivi

-59

-557

-1.490

-1.838

-873

-870

436

-623

-951

-659

di cui spesa pensionistica

-59

-343

-1.213

-1.709

-1.097

-924

83

-462

-814

-651

 

b)      comma 3

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fondo usuranti

0

-83

-200

-312

-350

-383

-383

-383

-383

-383

 

c)       totale oneri

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

totale complessivo

-59

-640

-1.690

-2.150

-1.223

-1.253

53

-1.006

-1.334

-1.042

di cui spesa pensionistica

-59

-426

-1.413

-2.021

-1.447

-1.307

-300

-845

-1.198

-1.034

 

Più in particolare, la relazione tecnica stima un maggior numero di pensioni (al 31 dicembre di ciascun anno), per effetto delle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, pari a circa 6.200 per il 2008, 29.000 nel 2009, 75.000 nel 2010, 91.000 nel 2011, 71.000 nel 2012, 57.000 nel 2013, 16.000 nel 2014 e a circa 50.000 negli anni 2015-2017.

La relazione tecnica, con riferimento ai 5.000 soggetti in mobilità che accederanno al pensionamento con i requisiti previgenti, ipotizza che 3.000 anticipino il pensionamento dal 2008 e i restanti 2.000 dal 2009, per un importo medio, nel 2008, pari a circa 22.000 euro, con esaurimento del profilo di onerosità nel 2012.

Per l’ampliamento della deroga per i prosecutori volontari, la relazione tecnica stima un aumento di circa 200 pensioni negli anni 2009-2013.

 

Al riguardo, con riferimento alla disciplina derogatoria oggetto della delega conferita al Governo (comma 3), dal momento che la coerenza con il limite di spesa è espressamente configurata come criterio direttivo di delega, va rilevato quanto segue:

a)     i benefici previsti sembrano configurarsi, in base al dettato normativo, come diritti non modulabili nel quantum, in presenza dei requisiti richiesti;

b)     la non riconducibilità di tali benefici a un limite di spesa sembra implicitamente confermata dalla previsione di una specifica clausola di salvaguardia, la cui efficacia nella determinazione in via automatica degli aggiustamenti necessari, peraltro, è posta in dubbio dalla stessa relazione tecnica;

c)      la relazione tecnica non fornisce alcun elemento, anche di carattere quantitativo, idoneo a verificare in base a quali parametri sia stato determinato il predetto limite di risorse utilizzabili per la introduzione di deroghe strutturali alla normativa generale.

Sulla base di quanto premesso e tenuto conto che si tratta di una delega espressamente produttiva di effetti onerosi, appare necessario che, già in occasione della definizione della norma di delega, si disponga di elementi in grado di definire, con un adeguato margine di affidabilità, il relativo impegno complessivo per la finanza pubblica. Ciò risulta particolarmente importante se si tiene conto del fatto che, come sottolineato dalla stessa relazione tecnica, un non rigoroso rispetto dei flussi numerici e delle compatibilità finanziarie potrebbe recare un aumento esponenziale della spesa pensionistica, difficilmente compensabile all’interno del medesimo aggregato, riproducendo fenomeni analoghi a quanto verificatosi in relazione alla concessione dei benefici pensionistici ai lavoratori esposti all’amianto.

Con riferimento, infine, alle modifiche ai requisiti di accesso al pensionamento anticipato (commi 1 e 2), fermo restando che gli elementi forniti dalla relazione tecnica appaiono coerenti con la metodologia di calcolo adottata dalla relazione tecnica relativa alla legge n. 243/2004, si osserva che essi non permettono tuttavia una puntuale ricostruzione e, quindi, una verifica delle quantificazioni.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che la norma di cui all’art. 1, comma 3, prevede che, qualora nel corso del monitoraggio delle domande presentate e accolte per accedere ai benefici di cui al presente comma, emergano scostamenti rispetto alle risorse finanziarie previste nel fondo di cui alla lettera e) del presente comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dia tempestiva notizia al Ministro dell’economia e delle finanze ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni.

 

L’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978, prevede che, qualora nel corso dell’attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate nelle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell’economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell’economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura indicata allorché riscontri che l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibile di determinare maggiori oneri.

Al riguardo, si osserva che la norma si configura come una clausola di salvaguardia, con la quale si provvede alla compensazione degli effetti che eccedano le previsioni di spesa, nonostante che  l’articolo 1, comma 3, lettera e), rechi non una previsione di spesa, ma un limite, corrispondente alla dotazione del fondo ivi previsto.

Sarebbe pertanto opportuno un chiarimento in merito alla praticabilità della determinazione di un limite di spesa in presenza di misure che sembrerebbero configurarsi, per i destinatari delle stesse, alla stregua di diritti soggettivi.

 

 

ARTICOLO 1, commi 4, 5 e 6

Modifiche alla disciplina del regime delle decorrenze (finestre) ed armonizzazione dei regimi pensionistici

Le norme dispongono:

a)      la determinazione entro il 2011, previa verifica del principio della compensazione finanziaria, della disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici a regime (le cosiddette finestre) per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia (comma 4);

b)     per il periodo transitorio, per i lavoratori dipendenti che accedono al trattamento pensionistico anticipato con 40 anni di contribuzione, è previsto l’aumento da 2 a 4 delle finestre, secondo il regime delle decorrenze stabilito dall’articolo 1, comma 29, della legge n. 335/1995, come risulta dalla tabella che segue (comma 5, lettera a):

 

Data di maturazione dei requisiti

Decorrenza della pensione a leg. vigente

Decorrenza della pensione a leg. variata

31 marzo anno n

1° gennaio anno n+1

1° luglio anno n

30 giugno anno n

1° ottobre anno n

30 settembre anno n

1° luglio anno n+1

1° gennaio anno n+1

31 dicembre anno n

1° aprile anno n+1

 

c)      per coloro che maturano il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia entro il 31 dicembre 2011, la norma introduce le seguenti decorrenze:

1.      lavoratori dipendenti (comma 5, lettera b)

 

Data di maturazione dei requisiti

Decorrenza della pensione

31 marzo anno n

1° luglio anno n: con età pari o superiore a 57 anni

30 giugno anno n

1° ottobre anno n: con età pari o superiore 57 anni

30 settembre anno n

1° gennaio anno n+1

31 dicembre anno n

1° aprile anno n+1

 

2.      lavoratori autonomi (comma 5, lettera c)

 

Data di maturazione dei requisiti

Decorrenza della pensione

31 marzo anno n

1° ottobre anno n

30 giugno anno n

1° gennaio anno n+1

30 settembre anno n

1° aprile anno n+1

31 dicembre anno n

1° luglio anno n+1

 

d)     la conferma del vigente regime di decorrenza per i personale del comparto scuola, i cui lavoratori, indipendentemente dalla data di maturazione dei requisiti nel corso dell’anno, accedono al pensionamento in coincidenza con l’inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno[15] (comma 5, lettera d);

e)      la delega al Governo all’adozione di uno o più decreti legislativi volti ad assicurare l’estensione dell’obiettivo dell’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento anche agli altri regimi pensionistici (comma 6).

 

Gli effetti finanziari delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono i seguenti:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

270

126

-383

-272

0

0

270

126

-383

-272

0

0

 

Si segnala che le disposizioni conseguono, rispetto alla normativa vigente, minori spese negli anni 2008 e 2009 maggiori spese nei successivi anni 2010 e 2011.

 

La relazione tecnica precisa che, con riferimento alle disposizioni in materia di armonizzazione (comma 6), non sono stati ascritti effetti in quanto essi saranno puntualmente valutabili solo in sede di specifico esercizio di delega legislativa.

 

Al riguardo appare necessario disporre degli elementi sottostanti gli effetti imputati alle disposizioni in esame, anche al fine di verificare l’effettiva prevalenza degli effetti di risparmio per i primi due anni.

 

ARTICOLO 2

Razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali

La norma dispone:

a)       la presentazione da parte del Governo, entro il 31 dicembre 2007, di un piano industriale volto a razionalizzare il sistema degli enti previdenziali e assicurativi e a conseguire, nell’arco del decennio, risparmi finanziari per 3,5 miliardi di euro (commi 1 e 2).

Nelle more dell’emanazione dei regolamenti attuativi, i provvedimenti di carattere organizzatorio e di preposizione ad uffici di livello dirigenziale resisi vacanti sono condizionati al parere positivo delle amministrazioni vigilanti e del Dipartimento per le riforme e innovazione della pubblica amministrazione (comma 3);

b)     l’aumento dello 0,09 punti percentuali dell’aliquota contributiva di finanziamento a carico dei lavoratori iscritti all’AGO ed alle forme sostitutive ed esclusive, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori parasubordinati nonché il corrispondente aumento delle relative aliquote di finanziamento (comma 4);

c)      la rideterminazione degli incrementi delle aliquote a decorrere dal 2011 in funzione delle economie derivanti dalla razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali, effettivamente accertate rispetto alle previsioni della spesa a normativa vigente degli enti previdenziali pubblici quali risultanti dai loro bilanci (comma 5).

 

Gli effetti finanziari delle disposizioni sono i seguenti:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0

0

0

393

365

392

0

0

0

393

365

392

 

Si segnala che tali effetti sono, sul saldo netto da finanziare, di minore spesa, corrispondendo ai minori trasferimenti a carico dello Stato in favore dell’INPS, e, sull’indebitamento netto, di maggiori entrate contributive.

 

La relazione tecnica precisa che sono scontati esclusivamente gli effetti connessi all’incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dell’aliquota contributiva pensionistica per tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi, di 0,09 punti percentuali.

Sulla base di un monte redditi complessivo stimato in circa 566.000 milioni di euro nel 2011, le maggiori entrate contributive sono le seguenti:

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

2011

al lordo effetti fiscali

0

0

0

509

al netto effetti fiscali

0

0

0

393

 

La quantificazione degli effetti scontati sui saldi, sulla base dei dati forniti, risulta sostanzialmente corretta. Pare rispondere, inoltre, a criteri di prudenzialità la mancata iscrizione a miglioramento dei saldi degli eventuali risparmi derivanti dalla razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali.

A tale proposito, si segnala che, nell’ambito dell’audizione innanzi alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, il rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) ha rilevato che, trattandosi di un procedimento assai complesso, la realizzazione di risparmi potrà essere valutata solo a consuntivo. In particolare, in una prima fase, potrebbero al contrario emergere maggiori costi derivanti dalla necessità di reperire sedi più grandi, da fenomeni di allineamento verso l’alto dei trattamenti economici del personale e, in generale, dall’aumento delle spese per consumi intermedi. Gli eventuali risparmi, la cui effettiva consistenza potrà essere valutata solo al termine di tale processo di razionalizzazione, secondo il rappresentante della RGS, non possono essere programmaticamente scontati e utilizzati per la copertura di spese correnti relative al riconoscimento di diritti soggettivi sottostanti[16].

 

ARTICOLO 3

Modifiche dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione

Normativa vigente: i commi 6 e 7 dell’articolo 1 della legge n. 335/1995 dispone che, ai fini della determinazione dell’importo del trattamento pensionistico nel regime contributivo, il montante individuale dei contributi è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione. Esso è rideterminato ogni dieci anni dal Ministro del lavoro, sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, di concerto con il Ministro dell’economia, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le parti sociali, sulla base delle rilevazioni demografiche e dell’andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall’Istat. La Tabella A allegata alla legge reca i coefficienti di trasformazione attualmente vigenti:

Divisori

Età

Valori %

21,1869

57

4,720

20,5769

58

4,860

19,9769

59

5,006

19,3669

60

5,163

18,7469

61

5,334

18,1369

62

5,514

17,5269

63

5,706

16,9169

64

5,911

16,2969

65

6,136

tasso di sconto = 1,5 %

 

La norma dispone:

a)      la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una Commissione che proponga, entro il 31 dicembre 2008, modifiche dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione, nel rispetto degli andamenti e degli equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo  e valuti nuove possibili forme di flessibilità in uscita collegate al sistema contributivo, nel rispetto delle compatibilità di medio-lungo periodo del sistema pensionistico (commi 1 e 2).

Le proposte di modifica debbono tenere conto delle dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie; dell’incidenza dei percorsi lavorativi discontinui anche al fine di verificare la tutela delle pensioni più basse, di proporre meccanismi di solidarietà e garanzia nonché di proporre politiche attive che favoriscano il raggiungimento di un tasso di sostituzione, al netto della fiscalità, non inferiore al 60 per cento, con riferimento all’aliquota prevista per i lavoratori dipendenti;

b)     la prima rideterminazione dei coefficienti di trasformazione sulla base di una nuova Tabella  che sostituisce, con effetto dal 1° gennaio 2010, la vigente Tabella A allegata alla legge n. 335/1995 (comma 3);

 

Divisori

Età

Valori %

22,627

57

4,419

22,035

58

4,358

21,441

59

4,664

20,843

60

4,798

20,241

61

4,940

19,635

62

5,093

19,024

63

5,257

18,409

64

5,432

17,792

65

5,620

tasso di sconto = 1,5 %

 

c)      la rideterminazione con cadenza triennale dei coefficienti di trasformazione mediante una procedura amministrativa semplificata che prevede l’emanazione di un decreto del Ministero del lavoro di concerto  con il Ministero dell’economia (comma 4);

d)     la verifica decennale della sostenibilità e dell’equità del sistema pensionistico da parte del Governo con le parti sociali (comma 5).

 

La relazione tecnica, premettendo che gli effetti del differimento al 2010 della decorrenza del primo aggiornamento sono di fatto già scontati negli andamenti tendenziali, precisa che dalla riduzione da dieci a tre anni del periodo intercorrente tra due consecutive revisioni dei coefficienti di trasformazione conseguono nel medio-lungo periodo economie per la finanza pubblica. Esse, contenute all’inizio di previsione e crescenti nel tempo, sono valutabili nell’ordine di 0,1 punti percentuali di PIL a partire dal 2030-2035.

Esse, inoltre, sono inglobate nella valutazione sugli effetti di medio-lungo periodo in termini di spesa pensionistica in rapporto al PIL in altro punto rappresentata con riferimento al complesso delle disposizioni di modifica del sistema pensionistico del provvedimento in esame.

Con riferimento ai coefficienti indicati dalla nuova Tabella A applicati nella prima rideterminazione sulla base della normativa vigente, la relazione tecnica precisa che si tratta dei coefficienti corrispondenti alla rideterminazione effettuata ai sensi dell’’articolo 1, comma 11, della legge n. 335/1995 nel corso del 2005 mediante predisposizione di specifico decreto interministeriale in relazione al quale il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale ha espresso parere favorevole.

Nell’ambito del procedimento:

a)       i coefficienti, in riferimento ai nuovi parametri demografici forniti dall’Istat[17], sono stati aggiornati tenendo conto delle variazioni intervenute nelle probabilità di sopravvivenza, nelle probabilità di eliminazione per morte o nuove nozze, nel differenziale di età fra i coniugi al momento del pensionamento[18], nonché nelle probabilità di lasciare la famiglia. Inoltre, in conseguenza delle modifiche intervenute, rispetto al 1995, nella periodicità dell’erogazione delle pensioni da parte dell’Inps, è stato ricalcolato il parametro relativo alle modalità dell’erogazione, da rata bimestrale a rata mensile anticipata;

b)      il tasso di sconto, pari al 1,5 per cento, è stato riconfermato sulla base dei dati forniti dall’Istat sulle variazioni del PIL in termini reali nell’ultimo decennio, che evidenziano una variazione media annua pari, appunto, all’1,5 per cento per il periodo 1996-2004;

c)       i calcoli sono stati effettuati applicando la formula utilizzata per i coefficienti della legge n. 335/1995[19].

 

Nulla da osservare al riguardo tenuto conto che gli effetti delle modifiche in esame sono già scontati nelle previsioni tendenziali.

Con riferimento all’istituzione, senza oneri per la finanza pubblica, della Commissione di cui al comma 1, va comunque considerato che, ai fini dell’effettiva neutralità finanziaria della disposizione, dovrebbe essere chiarito che resta, in ogni caso, esclusa la corresponsione di qualsiasi emolumento, anche di natura non retributiva.

 

ARTICOLO 4

Contributo di solidarietà a carico degli iscritti ai fondi speciali

La norma delega il Governo ad adottare norme finalizzate all’introduzione di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fpld e del Fondo volo, allo scopo di determinare in modo equo il loro concorso all’equilibrio del Fpld.

Il Governo si dovrà attenere ai seguenti principi e criteri direttivi:

a)       previsione di un contributo limitato nell’ammontare e nella durata;

b)      misura del contributo in rapporto al periodo di iscrizione antecedente all’armonizzazione conseguente alla legge n. 335/1995 ed alla quota di pensione calcolata in base a parametri più favorevoli rispetto al regime dell’AGO.

 

La relazione tecnica precisa che gli effetti finanziari della disposizione possono essere valutati e scontati solo in sede di concreta attuazione della delega legislativa.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che la norma è finalizzata al conseguimento di maggiori entrate contributive.

 

ARTICOLO 5

Sospensione dell’indicizzazione per determinati trattamenti pensionistici

Normativa vigente: l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato sull’importo complessivo dei trattamenti corrisposti ad ogni singolo beneficiario, nella misura del 100 per cento per le fasce di importo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, del 90 per cento per le fasce di importo comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo Inps, e del 75 per cento per le fasce di importo superiori a cinque volte il trattamento minimo Inps[20].

Si segnala che il decreto-legge n. 81/2007 ha disposto per il triennio 2008-2010, l’applicazione al 100 per cento dell’indice di rivalutazione automatica delle pensioni per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo.

La norma, limitatamente all’anno 2008, esclude la concessione ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS della rivalutazione automatica delle pensioni[21].

Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica che sarebbe spettata, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

 

Gli effetti finanziari di minore spesa sono i seguenti:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

135

136

136

137

137

137

135

136

136

137

137

137

 

La relazione tecnica quantifica i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

al lordo effetti fiscali

238

239

239

al netto effetti fiscali

135

136

136

La quantificazione si basa sui seguenti parametri:

-monte pensioni (pensioni previdenziali) stimato 2007: 212,3 miliardi, di cui il 7,7 per cento corrisponde alla monte pensioni relativo a trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo Inps (sulla base dei dati del Casellario dei pensionati Inps)

-tasso di inflazione, in linea con quanto previsto dal DPEF 2008-2011, pari a 1,7 per cento nel 2008

 

Al riguardo, andrebbero esplicitati i parametri utilizzati per il calcolo della componente fiscale e, quindi, dei risparmi netti ascrivibili alla disposizione.

 

ARTICOLO 6

Benefici per i lavoratori esposti all’amianto

Normativa vigente: l’articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992[22] dispone, per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall' INAIL, il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche (comma 7); per coloro che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, ai fini della determinazione dell’importo delle prestazioni, l’intero periodo lavorativo è moltiplicato per 1,25 (comma 8).

Tali benefici si applicano ai lavoratori, già in possesso della certificazione rilasciata dall’INAIL prima del 1° ottobre 2003, che abbiano presentato domanda all’INAIL entro il 17 giugno 2005[23], a pena di decadenza dal diritto.

Da ultimo, l’articolo 3, commi 132 e 133, della legge n. 350/2003 ha fatto salvo il diritto all’accesso anticipato al trattamento pensionistico (comma 7 della legge n. 257/1992) per coloro che avessero maturato, alla data del 2.10.2003, il diritto al conseguimento dei benefici nonché a coloro che, entro la medesima data, avessero presentato all’INAIL domanda di riconoscimento o avessero ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data.

La norma estende il periodo indennizzabile ai sensi della normativa vigente, precisando che il diritto all’accesso al beneficio previdenziale relativo all’importo delle prestazioni[24] anche ai lavoratori, non titolari di trattamento pensionistico con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, a cui l’INAIL rilasci le certificazioni, a seguito di domande presentate entro il 15 giugno 2005, per periodi di esposizione all’amianto fino all’avvio dell’azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003[25].

 

 

 

Gli effetti finanziari di maggiore spesa sono i seguenti:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-18

-21

-42

-42

-42

-42

-18

-21

-42

-42

-42

-42

 

La relazione tecnica ipotizza che le certificazioni che saranno rilasciate dall’INAIL ai sensi delle disposizioni in esame, avranno l’effetto di produrre un ulteriore periodo di riconoscimento per tutti i lavoratori che hanno già avuto il riconoscimento dell’esposizione[26], come risulta dalla tabella che segue:

esposizione già riconosciuta

n. beneficiari

onere cumulato (mln di euro)

-10 anni

1.676

202

+10 anni

2.732

103

totale

4.408

305

 

Su base decennale, gli oneri sono così quantificati:

 

(milioni di euro)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

18

21

24

29

34

39

42

33

33

32

 

L’onere è costituito :

-dall’intero importo di pensione per il periodo di anticipo rispetto ai requisiti ordinari derivanti dal riconoscimento della maggiore anzianità contributiva corrispondente ai periodi esposizione;

-dal solo maggiore importo di pensione corrispondente alla maggiore anzianità contributiva, per tutto il periodo residuo di godimento della pensione.

Per i lavoratori che abbiano già ricevuto il riconoscimento dell’esposizione per un periodo almeno pari a 10 anni, la relazione tecnica ha valutato il solo onere derivante dall’ulteriore riconoscimento, prescindendo dalla maggiore anzianità contributiva già spettante per i periodi di esposizione già riconosciuti.

Con riferimento agli effetti finanziari scontati nel prospetto di copertura a decorrere dal 2010, in applicazione della consolidata giurisprudenza costituzionale in materia, la relazione tecnica precisa che si è provveduto ad iscrivere prudenzialmente nell’ultimo esercizio compreso nel bilancio triennale in vigore (2010) la copertura corrispondente all’onere massimo (42 milioni di euro).

 

Al riguardo, ai fini di una verifica degli importi indicati dalla relazione tecnica, andrebbero forniti tutti gli elementi sottostanti la quantificazione, dal momento che la relazione medesima si limita in proposito a precisare il numero dei potenziali beneficiari.

 

ARTICOLO 7

Rivalutazione degli indennizzi per danno biologico

Normativa vigente: l’articolo 1, comma 780, della legge n. 296/2007 (finanziaria 2007) dispone la riduzione dei premi INAIL per il 2008, con riferimento agli artigiani, nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dell'ente accertato in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2007 e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro.

La norma dispone la destinazione, fino ad un massimo di 50 milioni di euro nel 2008 delle predette risorse[27], all’aumento in via straordinaria delle indennità dovute dallo stesso INAIL a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico di cui all’ articolo 13 del decreto legislativo n. 38/2000. La maggiorazione tiene conto della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall’ISTAT, delle retribuzioni di riferimento per la liquidazione delle rendite, intervenuta per gli anni dal 2000 al 2007[28].

 

La relazione tecnica esclude l’insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica dal momento che la norma è finanziata mediante il ricorso, previo atto di accertamento, di una quota delle risorse già individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 780, della legge n. 296/2006, accertate in sede di bilancio consuntivo per l’anno 2007 dell’INAIL.

 

Al riguardo va preliminarmente considerato che la norma impone che si tenga conto, ai fini della maggiorazione dell’indennità risarcitoria, del parametro relativo alla variazione dei prezzi al consumo per il periodo 2000-2007. Ove tale parametro debba intendersi come vincolante, dovrebbe essere dimostrata, sulla base di idonei elementi quantitativi, la congruità, rispetto al predetto criterio, del limite di risorse previsto dalla norma per l’erogazione del beneficio.

Inoltre, andrebbe accertato se, tenuto conto delle risorse che si ritiene di potere utilizzare, la nuova finalità prevista dalla norma in esame possa eventualmente pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti, a valere delle medesime risorse, dalla legge finanziaria 2007.

Andrebbe, infine, chiarito se, in corrispondenza dei predetti utilizzi, possa determinarsi un incremento della spesa per l’INAIL rispetto alle previsioni tendenziali di fabbisogno e indebitamento.

 

ARTICOLO 8

Interventi in materia di indennità di disoccupazione

Normativa vigente: l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali[29] viene corrisposta per un massimo di 180 giorni, elevati a nove mesi per i soggetti con più di 50 anni alla data di cessazione del rapporto. L’ammontare dell’indennità è pari al 40 per cento della retribuzione media percepita nei tre mesi precedenti l’inizio della disoccupazione. L’articolo 1, comma 1167, della legge n. 296/2006 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2007: l’elevazione della durata dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali a sette mesi con età inferiore a 50 anni e a 10 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni; la determinazione della percentuale di commisurazione alla retribuzione di tale indennità al 50 per cento per i primi sei mesi, al 40 per cento per i successivi tre mesi ed al 30 per cento per il decimo mese (con riferimento ai soggetti con almeno 50 anni)[30]. La contribuzione figurativa resta limitata ai primi sei mesi, per i lavoratori con meno di 50 anni e a nove mesi per i soggetti con età superiore.

L’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è erogabile per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno precedente e, in ogni caso, non superiore al numero di giornate ottenuto sottraendo a 312 le giornate di lavoro prestato: il risultato on può essere inferiore a 156 giorni. L’ammontare dell’indennità è pari al 30 per cento della retribuzione.

Le norme, con effetto sui trattamenti di disoccupazione non agricola in pagamento dal 1° gennaio 2008, dispone:

a)      con riferimento all’indennità ordinaria con requisiti normali, l’elevazione della durata a otto mesi, per i soggetti con meno di 50 anni e a dodici mesi per i soggetti con più di 50 anni; l’estensione della copertura figurativa a tutto il periodo di godimento del trattamento; l’elevazione della percentuale di commisurazione dell’indennità alla retribuzione al 60 per cento per i primi sei mesi, al 50 per cento per i successivi due mesi e al 40 per cento per il restante periodo (comma 1);

b)     con riferimento all’indennità ordinaria con requisiti ridotti, la rideterminazione dal 30 al 35 per cento per i primi 120 giorni e dal 30 al 40 per cento per i giorni successivi, nonché l’aumento della durata massima da 156 giorni fino ad un massimo di 180[31] (comma 2);

c)      l’aumento dall’80 al 100 per cento della variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo ai fini della determinazione dei tetti dei trattamenti di integrazione salariale, disoccupazione e mobilità (comma 3);

d)     la delega al Governo per la riforma della materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito (comma 4).

La delega deve essere esercita nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- creazione di un unico strumento di sostegno al reddito e al reinserimento lavorativo;

-modulazione dei trattamenti in relazione all’età anagrafica e alle condizioni occupazionali del territorio;

-copertura figurativa calcolata sulla base della retribuzione;

-estensione e armonizzazione della cassa integrazione, ordinaria e straordinaria;

-coinvolgimento delle aziende nella ricollocazione dei lavoratori

-valorizzazione degli enti bilaterali;

-connessione con le politiche attive per il lavoro;

-potenziamento dei servizi per l’impiego.

 

Gli effetti finanziari di maggiore spesa sono i seguenti:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-801

-843

-888

-906

-924

-936

-582

-605

-643

-658

-674

-685

 

La relazione tecnica quantifica i seguenti oneri:

a)     disoccupazione ordinaria con requisiti ordinari (comma 1)

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

In termini di indebitamento

-405

-418

-447

In termini di SNF

-624

-656

-692

Il diverso effetto sui saldi è da attribuire agli oneri per la contribuzione figurativa che, in termini di saldo netto da finanziare, rilevano interamente nei singoli anni in cui è effettuato il trasferimento all’Inps a copertura delle anzianità contributive maturate, mentre in termini di indebitamento netto, si registrano nel tempo (in particolare, gradualmente nel periodo successivo al triennio in esame) al momento dell’accesso al pensionamento dei soggetti interessati.

La quantificazione si basa sui seguenti parametri ed ipotesi:

a)       420.000 soggetti quale leva annua dei trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, di cui:

- 85 per cento con età inferiore a 50 anni;

-15 per cento con età pari o superiore a 50 anni;

b)      durata massima legale a normativa vigente:

-7 mesi per i soggetti con meno di 50 anni;

-10 mesi con soggetti con più di 50 anni;

c)       quota di soggetti che raggiungono la durata massima legale a normativa vigente

-1/3 per i soggetti con meno di 50 anni;

-40 per cento per i soggetti con più di 50 anni;

d)      4,5-4,6 mesi di durata media complessiva a normativa vigente, di cui:

-4,3 mesi per i soggetti con meno di 50 anni;

-5,8 mesi per i soggetti con più di 50 anni

e)      percentuale di commisurazione dell’indennità alla retribuzione, normativa vigente:

-50 per cento per i primi sei mesi;

-40 per cento per i successivi tre mesi;

-30 per cento per gli ulteriori mesi;

f)        prudenzialmente, si è ipotizzato che coloro che, a normativa vigente, raggiungono la durata massima legale usufruiscano della prestazione, a normativa variata, per l’intera durata massima;

g)      prudenzialmente, è stato ipotizzato un effetto “attrazione” della nuova più favorevole disciplina con riferimento a circa 15.000 soggetti annui che, nel computo dell’onere, sono stati aggiunti alla leva ordinaria;

h)      si è ipotizzato il rientro nella disciplina della disoccupazione ordinaria con requisiti normali di quota parte, circa 10.000 soggetti annui, dei beneficiari dell’attuale disciplina dei requisiti ridotti, per effetto della nuova più favorevole disciplina;

i)         1.570 euro di retribuzione media mensile (anno 2008) per i beneficiari a requisiti normali e 1.500 euro circa (anno 2008) per i soggetti già beneficiari a requisiti ridotti;

j)        41 euro di importo medio mensile per assegni al nucleo familiare (anno 2008);

k)       1.800 euro circa (anno 2008) quale retribuzione media mensile per il calcolo della retribuzione figurativa;

l)         effetto di compressione della misura della prestazione dovuto all’applicazione della disciplina dei cosiddetti tetti, che comporta un contenimento complessivo degli oneri per prestazione, in particolare con riferimento alla copertura teorica massima (60 per cento).

b)     disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti (comma 2)

Gli effetti di maggiore spesa sono i seguenti:

(milioni di euro)

2008

2009

2010

-176

-185

-193

 

La quantificazione è stata condotta riproporzionando la previsione di spesa a normativa vigente pari a circa 750 milioni di euro per il 2008.

c)     rideterminazione tetti massimi (comma 3)

Gli effetti di maggiore spesa sono i seguenti:

(milioni di euro)

2008

2009

2010

-1

-2

-3

Gli oneri quantificati in via prudenziale, basati sui dati amministrativi dell’Inps, sono molto contenuti atteso che, a fronte di un incremento della elasticità di adeguamento ai prezzi dei tetti, si verificano fenomeni compensativi connessi alla circostanza che vengono aumentate le retribuzioni di riferimento che costituiscono i limiti retributivi in corrispondenza dei quali applicare i tetti (in particolare, quello basso).

Ciò comporta che per livelli retributivi per i quali, a normativa vigente, non risulterebbe operante l’effetto di contenimento derivante dall’applicazione del tetto basso in luogo del trattamento determinato per la copertura legale, per i maggiori adeguamenti recati dalla disposizione in esame, viceversa, tali livelli retributivi superano il limite retributivo rideterminato relativo al tetto basso, con conseguente applicazione dell’effetto tetto sulle prestazioni collegate a tali livelli retributivi.

Inoltre, l’innalzamento delle retribuzioni di riferimento per i c.d. tetti basso e alto fa ricadere un certo numero di lavoratori dal vecchio tetto alto al nuovo tetto basso, con contenimento dei costi.

 

Al riguardo appaiono opportuni ulteriori elementi informativi sui seguenti punti:

a)     con riferimento alle modifiche alla disciplina della disoccupazione con requisiti ridotti (comma 2), andrebbe chiarito in quale misura la quantificazione, basata sulla spesa prevista per il 2008, tenga conto della possibilità che, data la nuova disciplina dell’istituto, un maggior numero di soggetti con i requisiti richiesti sia eventualmente indotto a presentare la domanda per l’accesso al trattamento;

b)     quali siano i dati alla base del calcolo degli effetti delle disposizioni in materia di revisione dei tetti (comma 3).

Con riferimento alla delega per il riordino degli istituti a sostegno del reddito (comma 4), tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, è previsto l’obbligo di invarianza degli effetti finanziari, si rinvia alle considerazioni svolte in premessa circa la necessità di disporre di elementi, anche di massima, a sostegno della prescritta neutralità finanziaria della delega[32].

Quanto alle modifiche alla disciplina in materia di indennità di disoccupazione con requisiti normali, la quantificazione appare corretta.

 

ARTICOLO 9

Delega al Governo in materia di mercato del lavoro

La norma delega il Governo al riordino della normativa in materia di servizi per l’impiego, incentivi all’occupazione e apprendistato.

In particolare, nell’esercizio delle deleghe il Governo è tenuto ad attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a)       servizi per l’impiego

-potenziamento dei sistemi informativi e di monitoraggio;

-valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e agenzie private;

-promozione dell’invecchiamento attivo;

-promozione del patto di servizio;

-revisione delle procedure amministrative;

b)      incentivi all’occupazione

-incremento dei livelli di occupazione stabile;

-miglioramento dei tassi di occupazione delle donne, dei giovani e degli ultracinquantenni;

-ridefinizione del contratto di inserimento;

-aumenti contributivi per contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle dodici ore settimanali per promuovere contratti di lavoro con orario giornaliero più elevato;

-previsione di incentivi per la stipula di contratti a tempo parziale con orario giornaliero più elevato e agevolazioni per trasformazioni, anche temporanee, di rapporti a tempo pieno in rapporti a tempo parziale, su richiesta del lavoratore e per motivi di cura;

-misure per l’inserimento lavorativo di lavoratori socialmente utili;

c)       apprendistato

-rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva;

-individuazione di standard nazionali di qualità della formazione;

-attuazione uniforme dell’apprendistato professionalizzante;

-adozione di misure che assicurino il corretto utilizzo dei contratti di apprendistato.

 

La relazione tecnica non considera le disposizioni in esame.

 

Al riguardo si ribadisce l’esigenza, sottolineata in premessa[33]  con riferimento alle diverse deleghe per le quali è previsto il vincolo di neutralità finanziaria, di disporre di elementi atti a suffragare tale prescritta invarianza di oneri.

 

ARTICOLO 10

Disposizioni in materia di occupazione di soggetti disabili

Le norme dispongono:

a)      l’introduzione della possibilità per l’invalido di autocertificare il mancato svolgimento di attività lavorativa[34] ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno di assistenza[35] (commi 1 e 2);

b)     l’estensione alle imprese sociali e ai datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo di assumere disabili la possibilità di stipulare convenzioni con soggetti pubblici per l’inserimento professionali di soggetti disabili[36] (lettera a); la possibilità di stipulare ulteriori convenzioni finalizzate all’assunzione di persone disabili con particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario (lettera b); la trasformazione in contributi all’assunzione degli attuali incentivi alle assunzioni di soggetti disabili, costituiti da fiscalizzazioni dei contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando il limite di spesa costituito dalle vigenti disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili[37] (lettera c).

 

La relazione tecnica precisa che dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto del tenore prevalentemente procedurale delle modifiche proposte.

 

ARTICOLI 11, 12 e 13

Disposizioni in materia di contratti a tempo parziale

Le norme dispongono:

a)      la trasformazione in contratto a tempo indeterminato del contratto a tempo parziale qualora, per effetto di successive stipule per mansioni equivalenti, esso superi la durata complessiva di 36 mesi, ad eccezione delle attività stagionali[38] (articolo 11);

b)     la possibilità che i contratti collettivi di lavoro stabiliscano particolari condizioni di elasticità e flessibilità del contratto a tempo parziale per comprovati motivi di cura[39] (articolo 12);

c)      l’abrogazione degli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo n. 276/2003, in materia di lavoro intermittente (articolo 13).

 

La relazione tecnica esclude l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo appare necessario acquisire chiarimenti circa eventuali effetti a carico di soggetti inclusi nell’aggregato delle pubbliche amministrazioni[40] delle disposizioni sulla stabilizzazione dei contratti a tempo determinato (articolo 11).

 

ARTICOLO 14

Riduzione contributiva per il settore dell’edilizia

Normativa vigente: l’articolo 29 del decreto-legge n. 244/1995[41] prevede l’obbligo per i datori di lavoro del settore edile di correlare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ad un imponibile corrispondente alle ore di lavoro stabilite nei contratti collettivi (comma 1). Sull’ammontare delle contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fpld, dovute all’INPS e all’INAIL, si applica una riduzione pari al 9,50 per cento (comma 2). Tale riduzione, successivamente elevata all’11,50 per cento, è stata confermata annualmente fino al 2006 da decreti ministeriali emanati sulla base dle comma 5 che prevede la possibilità di conferma o di rideterminazione della riduzione contributiva.

La norma, modificando l’articolo 29 del decreto-legge n. 244/1995, dispone:

a)      il differimento dal 31 marzo al 31 maggio del termine per la verifica delle condizioni per la concessione della riduzione contributiva;

b)     l’introduzione a regime della possibilità di accordare la riduzione contributiva per via amministrativa[42];

c)      l’applicazione della riduzione riguardante l’anno precedente, salvo conguaglio, nel caso di mancata emanazione del decreto ministeriale entro il 15 dicembre.

 

La relazione tecnica esclude il prodursi di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che la concessione del beneficio rimane condizionata alla preventiva verifica del corrispondente aumento del gettito (cioè dell’aumento della base imponibile tale da compensare la riduzione contributiva) e che la possibilità di mantenere la riduzione contributiva dell’anno precedente (nelle more dell’eventuale adozione del DM di conferma o rideterminazione della riduzione stessa) fa comunque salvo l’eventuale conguaglio, entro l’anno di riferimento, da parte degli Istituti previdenziali.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto, su cui è necessaria una conferma, che il meccanismo del conguaglio sia idoneo ad evitare effetti negativi di cassa a carico degli enti previdenziali interessati.

 

ARTICOLO 15

Modifiche alla disciplina della disoccupazione agricola

Normativa vigente: nel settore agricolo sono previsti, in caso di disoccupazione, due tipi di indennità, ordinaria e speciale, a seconda delle caratteristiche dei lavoratori beneficiari. In particolare, il trattamento ordinario, pari al 30 per cento della retribuzione, è corrisposto ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato[43] per un periodo massimo di 180 giorni. Il trattamento speciale, della durata massima di 90 giorni, è erogato a lavoratori agricoli a tempo determinato che abbiano effettuato meno di 151 giornate di lavoro nell’anno solare e spetta nella misura del 40 per cento della retribuzione effettiva, nonché a coloro che abbiano effettuato almeno 151 giornate di lavoro nell’anno solare, nella misura del 66 per cento della retribuzione effettiva.

La norma, con riferimento ai trattamenti con decorrenza dal 1° gennaio 2008, dispone:

a)      l’introduzione di un unico trattamento di disoccupazione, corrisposto nella misura pari al 40 per cento della retribuzione per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi[44] (cioè per il numero delle giornate di lavoro effettivamente effettuato), entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento;

b)     la detrazione dall’indennità, a titolo di contributo di solidarietà per il raggiungimento del requisito annuo di 270 contributi giornalieri[45], di una somma pari al 9 per cento per ogni giornata indennizzata, fino ad un massimo di 150 giornate. Resta confermato il regime vigente in materia di contribuzione figurativa[46].

 

Gli effetti finanziari di maggiore spesa sono i seguenti:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-150

-150

-151

-152

-153

-154

-90

-90

-91

-92

-94

-96

Anche in questo caso, il diverso effetto sui saldi è da attribuire agli oneri per la contribuzione figurativa che, in termini di saldo netto da finanziare, rilevano interamente nei singoli anni in cui è effettuato il trasferimento all’Inps a copertura delle anzianità contributive maturate, mentre in termini di indebitamento netto, si registrano nel tempo (in particolare, gradualmente nel periodo successivo al triennio in esame) al momento dell’accesso al pensionamento dei soggetti interessati[47].

 

La relazione tecnica precisa che la quantificazione si basa sui seguenti parametri:

-230 milioni di euro annui di spesa per disoccupazione ordinaria agricola (trattamenti al 30 per cento), corrispondente a 185.000 soggetti. Per effetto della nuova disciplina, si prevede un incremento di 1/3 della spesa per prestazione e per quota parte dei soggetti si verifica anche un aumento dell’onere per contribuzione figurativa;

-370 milioni di euro annui di spesa per disoccupazione speciale agricola (trattamenti al 40 per cento), corrispondente a 210.000 soggetti. Per effetto della nuova disciplina, si prevede un incremento di circa il 22 per cento della spesa, riconducibile ad un aumento medio di giornate indennizzate da circa 90, a legislazione vigente,a circa 110;

-175.000 soggetti interessati (trattamenti speciali al 66 per cento), per i quali il maggior onere deriva da un aumento delle giornate erogate (da circa 90 a circa 160), a fronte di una riduzione, non compensativa, dell’importo medio giornaliero (da circa 34 euro a circa 20,7 euro);

-9 per cento, fino ad un massimo di 150 giornate, di trattenuta applicata quale contributo di solidarietà.

 

La quantificazione appare sostanzialmente corretta.

 

ARTICOLO 16

Incentivi per nuove assunzioni in agricoltura

La norma, in via sperimentale per l’anno 2008, riconosce il diritto dei datori di lavoro agricolo ad un incentivo a nuove assunzioni consistente in un credito di imposta complessivo per ciascuna giornata lavorativa ulteriore rispetto a quelle dichiarate l’anno precedente pari a 1 euro, nelle zone dell’obiettivo 1, e a 0,30 euro, nelle zone dell’obiettivo 2 (comma 1).

Il Governo, all’esito della sperimentazione, valuta la possibilità di estendere le disposizioni, compatibilmente con gli andamenti programmati di finanza pubblica, alla restante parte del territorio nazionale (comma 2).

 

 

 

 

 

 

Gli effetti finanziari della disposizione sono i seguenti:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-10

0

0

0

0

0

-10

0

0

0

0

0

 

Si segnala che tali effetti, con riferimento al saldo netto da finanziare, si configurano come maggiori spese, per l’aumento dei trasferimenti a carico dello Stato in favore dell’INPS, e, con riferimento all’indebitamento netto, si configurano come minori entrate per l’istituto previdenziale.

 

La relazione tecnica precisa che l’effetto della disposizione è stato quantifica sulla base dei seguenti elementi informativi:

ZONE

giornate lavorate

credito di imposta (euro)

Obiettivo 1 (regioni del sud)

5.906.334

5.906.334

Obiettivo 2 (comuni CEE)

2.234.517

670.355

totale

8.140.851

6.576.689

 

Nulla da osservare al riguardo, dal momento che la quantificazione sembra improntata a criteri di prudenzialità, essendo indicato un onere (pari a 10 milioni di euro) di importo superiore a quello risultante dalla stima riportata nella RT (6,6 milioni di euro).

Peraltro, andrebbe chiarito a quale anno si riferisce il numero di giornate lavorate utilizzato dalla relazione tecnica come base per la quantificazione degli effetti finanziari della disposizione.

 

ARTICOLO 17

Interventi in materia di sicurezza sul lavoro

La norma, con effetto dal 1° gennaio 2008, prevede una riduzione dei contributi INAIL dovuti per l’assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle aziende con almeno due anni di attività, in misura non superiore al venti per cento dei premi e nel limite di 20 milioni di euro annui.

Possono accedere al beneficio le aziende che siano in regola con tutti gli obblighi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi e assicurativi; che abbiano adottato misure per l’eliminazione delle fonti di rischio; non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente la data di richiesta di ammissione al beneficio.

 

Gli effetti finanziari della disposizione sono i seguenti:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

 

Anche in questo caso, tali effetti, con riferimento al saldo netto da finanziare, si configurano come maggiori spese, per l’aumento dei trasferimenti a carico dello Stato in favore dell’INAIL, e, con riferimento all’indebitamento netto, si configurano come minori entrate per l’istituto previdenziale.

 

La relazione tecnica, al fine di consentire di valutare la congruità del limite di spesa, fornisce i seguenti parametri e ipotesi (basate sull’analisi di esperienze analoghe in altri settori produttivi):

-205.000 aziende agricole con lavoratori dipendenti (a tempo determinato o indeterminato);

-193.400 (94 per cento del totale) aziende che non denunciano infortuni, con un gettito contributivo 2007 di 370 milioni di euro;

-25 per cento di aziende che beneficerebbero della riduzione contributiva;

-20 per cento di riduzione contributiva;

-18,5 milioni di euro annui di costo stimato, incrementato prudenzialmente a 20 milioni di euro.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 18

Finanziamento della formazione in agricoltura

La norma, a decorrere dal 1° gennaio 2008, destina al finanziamento delle iniziative di formazione per i dipendenti del settore agricolo il gettito derivante da 0,3 punti percentuali dell’aliquota contributiva relativa alla disoccupazione (pari al 2,75 per cento), contestualmente ridotta al 2,45 per cento.

In caso di adesione del datore di lavoro a fondi paritetici interprofessionali, l’importo derivante dal contributo dello 0,3 per cento è versato, attraverso l’INPS, a tali fondi.

 

Gli effetti finanziari della disposizione sono i seguenti:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-14

-15

-15

-15

-15

-15

-14

-15

-15

-15

-15

-15

 

Si segnala che tali effetti, con riferimento al saldo netto da finanziare, si configurano come maggiori spese, per l’aumento dei trasferimenti a carico dello Stato in favore dell’INPS, e, con riferimento all’indebitamento netto, si configurano come minori entrate per l’istituto previdenziale.

 

La relazione tecnica precisa che la quantificazione dell’onere derivante dal versamento del contributo ai fondi paritetici (soggetti esterni alla PA) si basa sui seguenti parametri:

-130 milioni di euro su base annua di gettito a normativa vigente del contributo di disoccupazione (2,75 per cento)

-0,3 per cento quale quota destinata alla formazione

 

Al riguardo si rileva che la quantificazione appare corretta, data la prudenzialità dell’ ipotesi adottata, che assume come riferimento l’intero gettito del contributo.

 

ARTICOLO 19

Riordino delle provvidenze in caso di calamità naturali

La norma, modificando l’articolo 21 della legge n. 223/1991, introduce più stringenti requisiti per l’accesso, da parte dei lavoratori agricoli a tempo determinato, ai requisiti previdenziali previsti in caso di calamità naturali.

Più in particolare, la norma prescrive il possesso documentato di almeno cinque giornate alle dipendenze di imprese agricole, ricadenti nelle aree colpite da avversità atmosferiche, individuate dalle regioni[48], al fine del riconoscimento di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione da parte delle aziende stesse dei benefici di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 102/2004[49].

 

La relazione tecnica precisa che dalla disposizione derivano effetti positivi per la finanza pubblica, non puntualmente quantificabili, stante l’aleatorietà con la quale si verificano gli eventi calamitosi. Infatti, la disposizione comporterà la contrazione della platea delle aziende che avranno accesso ai benefici poiché, oltre a fare riferimento al comune colpito da calamità in cui opera l’azienda, questa deve altresì dimostrare di essere stata gravemente danneggiata da eccezionale calamità o avversità atmosferica e, in conseguenza, di avere fruito degli interventi disposti dal decreto legislativo n. 102/2004.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che la norma è suscettibile di determinare effetti positivi per la finanza pubblica, non scontati nei saldi.

 

ARTICOLO 20

Disposizioni in materia di compensazione degli aiuti comunitari

Normativa vigente: il comma 16 dell’articolo 01 del decreto-legge n. 2/2006[50] prevede la possibilità per le imprese agricole di compensare gli aiuti comunitari con i contributi previdenziali dovuti.

La norma, modificando l’articolo 01 del decreto-legge n. 2/2006, precisa che la possibilità di compensazione riguarda i contributi previdenziali già scaduti alla data del pagamento degli aiuti comunitari oggetto di compensazione.

 

La relazione tecnica esclude l’insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica.

Si segnala che, con riferimento alla richiesta di chiarimenti sugli eventuali effetti negativi di cassa per gli enti previdenziali derivanti dalla disposizione ora modificata, il Governo ha precisato che la disposizione è piuttosto destinata ad aumentare gli introiti e quindi i flussi di cassa degli istituti previdenziali interessati[51].

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 21

Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi sulla retribuzione di secondo livello

Normativa vigente: l’articolo 2 del decreto-legge n. 67/1997[52] dispone l’esclusione, nella misura massima del tre per cento della retribuzione contrattuale percepita, dalla retribuzione imponibile nonché da quella pensionabile delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti o la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata a incrementi di produttività.

Le erogazioni contrattuali in esame sono assoggettate ad un contributo di solidarietà del dieci per cento a carico del datore di lavoro in favore delle gestioni pensionistiche a cui sono iscritti i dipendenti.

La norma, con effetto dal 1° gennaio 2008, dispone l’abrogazione dell’articolo 2 del decreto-legge n. 67/1997 e l’istituzione di un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, con una dotazione finanziaria di 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010.

Nel limite di tali risorse, in via sperimentale per il triennio 2008-2010, è concesso a domanda alle imprese uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile corrispondente alle erogazioni di secondo livello.

Lo sgravio è concesso sulla base dei seguenti criteri:

-l’importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio non può superare il cinque per cento della retribuzione contrattuale percepita;

-su tale quota, lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro è pari a 25 punti percentuali, mentre per i lavoratori lo sgravio è pari ai contributi a loro carico sulla medesima quota.

Le modalità di attuazione delle disposizioni sono stabilite da un successivo decreto ministeriale, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti.

E’ inoltre istituito, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un Osservatorio presso il Ministero del lavoro per il monitoraggio e la verifica di coerenza dell’attuazione delle disposizioni in esame. A tale verifica è subordinata l’eventuale conferma dello sgravio contributivo per gli anni successivi al 2010, compatibilmente con gli andamenti di finanza pubblica. A tale fine è stabilito uno specifico incremento del Fondo per l’occupazione per 650 milioni di euro a decorrere dal 2011.

 

Gli effetti finanziari della disposizione sono i seguenti:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-310

-310

-310

-310

-310

-310

-310

-310

-310

-310

-310

-310

 

Si segnala che tali effetti, con riferimento al saldo netto da finanziare, si configurano come maggiori spese, per l’aumento dei trasferimenti a carico dello Stato in favore degli enti previdenziali, e, con riferimento all’indebitamento netto, si configurano come minori entrate per i medesimi istituti previdenziali.

 

La relazione tecnica precisa che all’ammontare netto dei maggiori oneri recati dalla disposizione si perviene tenendo conto, da un lato,  che dall’inclusione nella base imponibile delle erogazioni di secondo livello deriva un minor onere pari a circa 500 milioni di euro (come si desume dal bilancio consuntivo INPS 2006), e, dall’altro, che dal venir meno del contributo di solidarietà, previsto dall’abrogato articolo 2 del decreto legislativo n. 67/1997) deriva il venir meno delle entrate correlate.

Inoltre, con riferimento agli effetti di medio-lungo periodo in termini di maggiore spesa pensionistica, la relazione tecnica precisa che sono inglobati negli andamenti di medio-lungo periodo della spesa pensionistica indicati nella relazione tecnica al provvedimento in esame.

 

Al riguardo si rileva che, a fronte di uno stanziamento annuo di 650 milioni di euro, la relazione tecnica quantifica un onere netto di 310 milioni. Al fine di verificare la congruità della quantificazione e della relativa copertura, appare quindi necessario acquisire i dati, i parametri nonché il procedimento di stima delle singole voci che concorrono alla determinazione del predetto onere netto.

 

ARTICOLO 22

Detassazione della retribuzione di risultato

 

La norma rinvia ad un successivo decreto ministeriale la definizione di misure per realizzare, per l’anno 2008, la deducibilità a fini fiscali ovvero la detassazione per ridurre l’imposizione fiscale sulle retribuzioni di secondo livello, entro il limite complessivo di 150 milioni di euro.

 

Gli effetti finanziari di minore entrata sono i seguenti:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-150

0

0

0

0

0

-150

0

0

0

0

0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Al riguardo si osserva che la norma rinvia la puntuale determinazione dei benefici ad una disciplina secondaria, che dovrà anche assicurare il rispetto del limite di spesa stabilito. Peraltro, data la configurazione dei benefici stessi, la cui concreta fruizione non sembra subordinata al previo accertamento della disponibilità delle relative risorse, non sembrerebbe congrua, nel caso in esame, l’apposizione di un limite massimo di spesa, quanto piuttosto l’indicazione di una previsione di spesa.

Inoltre, va considerato che:

a)     in presenza di norme attributive di benefici quali quelli in esame appare sempre necessario disporre di elementi che suffraghino la determinazione del relativo onere, anche sulla base di ipotesi circa le possibili modalità applicative del beneficio stesso;

b)     il mero rinvio ad una normativa secondaria non rende possibile una verifica preventiva della congruità della spesa medesima.

Infine, non appare chiaro in base a quali modalità si intenda assicurare che la norma esaurisca i suoi effetti nel 2008, dati i meccanismi di versamento dei tributi, che potrebbero determinare una incidenza, in parte, anche sull’esercizio successivo.

In ordine ai predetti profili appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 23

Soppressione della contribuzione aggiuntiva sullo straordinario

Normativa vigente: l’articolo 2, comma 19, della legge n. 549/1995 dispone che l'esecuzione del lavoro straordinario comporta, a carico delle imprese con più di quindici dipendenti, il versamento, a favore del Fondo prestazioni temporanee dell’INPS (a finanziamento della disoccupazione), di un contributo pari al 5 per cento della retribuzione relativa alle ore di straordinario compiute. Per le imprese industriali tale misura è elevata al 10 per cento per le ore eccedenti le 44 ore e al 15 per cento, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, per quelle eccedenti le 48 ore.

La norma, a decorrere dal 1° gennaio 2008, sopprime il contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario.

 

Gli effetti finanziari della disposizione sono i seguenti:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-170

-101

-136

-140

-144

-148

-170

-101

-136

-140

-144

-148

 

Si segnala che tali effetti, con riferimento al saldo netto da finanziare, si configurano come maggiori spese, per l’aumento dei trasferimenti a carico dello Stato in favore dell’INPS, e, con riferimento all’indebitamento netto, si configurano come minori entrate per l’istituto previdenziale.

 

La relazione tecnica precisa che, sulla base dei dati di consuntivo INPS, il complessivo gettito contributivo ammonta a circa 170 milioni di euro su base annua.

 

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica non espone i dati e il procedimento seguito per giungere al risultato finale indicato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari né indica l’incidenza dell’onere per classi di imprese interessate all’applicazione della norma.

In mancanza di tali dati, non appare possibile la verifica della congruità delle stime indicate.

 

ARTICOLO 24

Norme in materia di accesso dei giovani al credito

La norma, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dispone, con riferimento ai giovani di età inferiore a 25 anni o 29 se laureati, i seguenti Fondi:

a)      Fondo credito per il sostegno dell’attività intermittente, per la concessione di crediti fini a 600 euro mensili per 12 mesi, con restituzione posticipata a 24 o 36 mesi;

b)     Fondo microcredito per il sostegno all’attività dei giovani;

c)      Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi.

La complessiva dotazione iniziale dei Fondi è pari a 150 milioni di euro per il 2008.

 

Gli effetti finanziari di maggiore spesa sono i seguenti:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-150

0

0

0

0

0

-150

0

0

0

0

0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

 

Al riguardo appare necessario acquisire dal Governo maggiori dettagli sulle modalità di funzionamento dei fondi e sull’eventuale carattere rotativo degli stessi, elementi questi che potrebbero incidere sulla distribuzione temporale degli effetti di cassa.

 

ARTICOLO 25

Integrazione degli emolumenti per assegni e contratti di ricerca

La norma dispone l’incremento di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 del fondo di finanziamento ordinario delle università ed enti pubblici di ricerca, per l’integrazione degli emolumenti spettanti ai titolari degli assegni e dei contratti di ricerca.

 

Gli effetti finanziari di maggiore spesa sono i seguenti:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-8

-8

-8

0

0

0

-8

-8

-8

0

0

0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 26

Norma in materia di totalizzazione e di riscatto

Le norme, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dispongono:

a)      la riduzione da sei a tre anni della durata minima  dei periodi assicurativi non coincidenti in diverse gestioni previdenziali che possono essere cumulati ai fini del conseguimento di un’unica pensione, calcolata secondo il sistema retributivo o misto[53] (comma 1, lettera a);

b)     l’eliminazione del vincolo della maturazione in almeno una gestione pensionistica del diritto al trattamento pensionistico  per accedere alla possibilità di cumulare i diversi periodi contributivi maturati, ai fini del conseguimento di un’unica pensione, calcolata secondo il sistema contributivo[54] (comma 1, lettera b);

c)      la possibilità di versare gli oneri da riscatto di periodi di studio universitario, ricadenti nel regime di calcolo retributivo o contributivo, in un’unica soluzione o in 120 rate mensili senza l’applicazione di interessi[55], con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008[56] (comma 2, lettera b);

d)     l’estensione della possibilità di riscattare i periodi di studio universitario anche ai soggetti non iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria, mediante il versamento all’INPS di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo[57], moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’AGO per i lavoratori dipendenti[58]. Il contributo è fiscalmente deducibile e detraibile, nel caso in cui l’interessato sia fiscalmente a carico, nella misura del 19 per cento dell’importo. I periodi di studio riscattati, in deroga a quanto stabilito dalla disciplina vigente[59], sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione (comma 2, lettera b);

L’onere per l’attuazione delle disposizioni in esame, pari a 200 milioni di euro annui, sono a carico del Fondo istituito dall’articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 81/2007[60], le cui risorse sono contestualmente ridotte.

 

Gli effetti finanziari di maggiore spesa sono i seguenti:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-200

-200

-200

-200

-200

-200

-200

-200

-200

-200

-200

-200

 

La relazione tecnica precisa quanto segue:

a)     totalizzazione dei periodi assicurativi (commi 1 e 2)

Gli effetti finanziari sono i seguenti:

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

maggiori oneri pensionistici al lordo fisco

50

109

133

maggiori oneri pensionistici al netto fisco

43

92

112

 

 

 

 

minori entrate per ricongiunzione al lordo fisco

140

76

50

minori entrate per ricongiunzione al netto fisco

107

58

38

 

 

 

 

effetto complessivo al lordo fisco

190

185

183

effetto complessivo al netto fisco

150

150

150

 

 

 

 

riduzione Fondo DL 81/2007

150

150

150

effetto complessivo sui saldi di finanza pubblica

0

0

0

 

Gli effetti esposti derivano sia da un incremento della spesa pensionistica per l’aumento dei trattamenti liquidati sia da minori entrate contributive per ricongiunzione relativamente ai soggetti che optano per la totalizzazione.

La relazione tecnica precisa che la quantificazione è condotta sulla base degli elementi amministrativi forniti dagli enti previdenziali e di basi tecniche coerenti con la relazione tecnica allegata al decreto legislativo n. 42/2006.

Gli oneri indicati includono anche quelli relativi agli enti previdenziali di diritto privato, rientranti nel perimetro della P.A: pur non godendo di trasferimenti dal bilancio dello Stato. Da ciò deriva un maggiore onere sull’indebitamento netto per il quale viene assicurata adeguata compensazione.

Gli effetti di medio-lungo periodo relativi ai soggetti ricadenti nel sistema di calcolo contributivo sono da considerarsi inglobati nella proiezione degli oneri in quanto compensati dal progressivo venire meno dei maggiori oneri relativi ai soggetti per i quali le pensioni sono calcolate con i sistemi retributivo o misto.

b)     riscatto della durata dei corsi di laurea

Le minori entrate derivanti dalle disposizioni sono le seguenti:

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

2011

2012

minori entrate per rateizzazione

-20

-57

-95

-132

-165

maggiore entrate per aumento domande

13

39

66

93

121

minori entrate fiscali

-1

-2

-4

-5

-6

effetto netto

-8

-20

-33

-44

-50

riduzione Fondo DL 81/2007

50

50

50

50

50

 

Gli effetti complessivi sono stati valutati sulla base delle seguenti ipotesi:

-minori entrate per le nuove domande di riscatto che, a normativa vigente, avrebbero beneficiato di una minore possibilità di rateizzazione  e maggiore onere per la non applicazione del tasso di interesse per la rateizzazione;

-maggiori entrate per effetto dell’aumento di circa 12.000 domande di riscatto all’’anno, di cui 6.500 per effetto della rateizzazione più vantaggiosa, e 5.500 per effetto del beneficio della detrazione per il soggetti fiscalmente a carico;

-minori entrate fiscali per effetto dei benefici fiscali.

Per gli anni successivi al 2012, lo stratificarsi delle maggiori entrate risulta essere in grado do compensare gli effetti derivanti dall’incremento del periodo di rateizzazione rispetto alla legislazione vigente.

Infine, stante l’aleatorietà della stima delle nuove domande e delle relative maggiori entrate, viene assicurata fin dal primo anno la copertura dell’onere a regime.

Anche in questo caso, gli effetti di maggiore spesa pensionistica per gli incrementi di pensione maturata e per l0anticipo del pensionamento si manifesteranno nel medio-lungo periodo e sono inglobati nelle valutazioni relative alla evoluzione di medio-lungo periodo della spesa in rapporto al PIL indicate nella relazione tecnica al provvedimento in esame.

 

Al riguardo si rileva che le informazioni fornite dalla relazione tecnica non appaiono sufficienti alla verifica della congruità della quantificazione degli oneri stimati. Appare quindi necessario acquisire i dati sottostanti la quantificazione.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 3dispone che agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 26, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, che sono corrispondentemente ridotte.

Si ricorda che l’articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 81 del 2007, prevede l’istituzione,  nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e a decorrere dall’anno 2008, di un fondo per il finanziamento, nel limite complessivo di 267 milioni di euro per l’anno 2008, di 234 milioni di euro per l’anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, di interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici della durata legale del corso di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici, in particolare per i soggetti per i quali trovi applicazione, in via esclusiva, il regime pensionistico di calcolo contributivo, al fine di migliorare la misura dei trattamenti pensionistici, fermo restando il principio di armonizzazione dei sistemi previdenziali di cui all’articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di garantire l’applicazione di parametri identici per i diversi enti.

 

 

Al riguardo, appare opportuno acquisire una conferma  da parte del Governo in merito al fatto che le disposizioni di cui all’articolo 26 del provvedimento in esame siano attuative degli interventi posti a carico del Fondo di cui all’articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 81 del 2007 e che di conseguenza le risorse del fondo suddetto siano preordinate alla realizzazione di tali interventi.

Dal punto di vista formale si rileva che la previsione di un utilizzo delle risorse del Fondo di cui all’articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 81 del 2007 rende non necessario stabilire che le risorse siano corrispondentemente ridotte.

 

 

ARTICOLO 27

Innalzamento dell’aliquota contributiva per i parasubordinati

La norma dispone:

a)      con riferimento ai lavoratori parasubordinati non assicurati presso altre gestioni pensionistiche, l’aumento dell’aliquota IVS[61] dal 23 per cento al 24 per cento per l’anno 2008, al 25 per cento per l’anno 2009 e al 26 per cento a decorrere dal 2010;

b)     con riferimento ai lavoratori parasubordinati iscritti ad altre gestioni pensionistiche o già titolari di trattamento pensionistico, l’aumento dal 16 per cento al 17 per cento[62], con effetto dal 1° gennaio 2008;

c)      con riferimento all’INPGI, l’adozione di delibere da parte dell’Istituto volte sia ad uniformare il regime della propria gestione separata per i collaboratori a quello vigente presso la analoga gestione INPS, anche in modo da pervenire, dal 1° gennaio 2011, ad aliquote non inferiori a quelle previste per i lavoratori parasubordinati; sia a prevedere forme di incentivazione alla stabilizzazione di tali soggetti analoghe a quelle previste per i lavoratori parasubordinati iscritti all’INPS[63].

 

Gli effetti finanziari netti di maggiore entrata sono i seguenti:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

211

326

459

429

431

451

211

326

459

429

431

451

 

Si segnala che, relativamente al 2008 per tutti e due i saldi, dalle maggiori entrate, pari a 243 milioni di euro, è necessario sottrarre le minori entrate contributive, pari a 32 milioni di euro, relative ai provvedimenti di stabilizzazione disposti dall’INPGI.

 

La relazione tecnica precisa quanto segue:

a)     aumento aliquota parasubordinati non iscritti ad altre forme pensionistiche

Le maggiori entrate contributive in termini di indebitamento netto sono le seguenti:

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

al lordo effetti fiscali

170

340

510

al netto effetti fiscali

153

258

382

La quantificazione si basa sui seguenti parametri:

-monte retributivo 2008: 17 miliardi di euro[64];

-aliquota fiscale: 25 per cento circa;

-effetti fiscali indotti per la quota a carico del committente, computati nel meccanismo del saldo-acconto.

Gli effetti di maggiore spesa pensionistica sono molto contenuti nel breve periodo e sono da considerarsi inglobati nella prudenzialità della quantificazione. Nel medio-lungo periodo, l’incremento della spesa pensionistica è valutabile nell’ordine di 0,01 per cento del PIL dal 2040, crescente fini a 0,02 per cento del PIL nel 2050.

b)     aumento aliquote parasubordinati iscritti ad altre gestioni o già pensionati

Le maggiori entrate contributive in termini di indebitamento netto sono le seguenti:

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

al lordo effetti fiscali

107

107

107

al netto effetti fiscali

90

69

79

Dalla disposizione conseguono anche maggiori oneri per prestazioni che, in termini di indebitamento netto sono le seguenti:

(milioni di euro)

2008

2009

2010

0

1

2

La quantificazione si basa sui seguenti parametri:

-monte retributivo 2008: 10,7 miliardi;

-aliquota contributiva: 17 per cento.

c)     disposizioni per la gestione separata INPGI

Dalla armonizzazione delle aliquote contributive potrebbero derivare maggiori entrate contributive non scontate nel provvedimento, in quanto subordinate all’effettivo esercizio da parte dell’INPGI, nell’ambito della propria autonomia, della possibilità di adottare le necessarie modifiche regolamentari.

Dalla incentivazione per la stabilizzazione degli iscritti alla gestione separata potrebbero determinarsi minori entrate per l’INPGI, valutate dall’istituto stesso, sulla base dei propri dati amministrativi, in un importo massimo di circa 32 milioni di euro per il 2008. Solo tali effetti negativi sono stati iscritti nei saldi, non essendo stati scontati, in via prudenziale, gli effetti positivi connessi all’ampliamento della base imponibile a fini contributivi nonché alla maggiore aliquota contributiva applicabile ai lavoratori parasubordinati.

 

Al riguardo, ai fini di una puntuale ricostruzione del meccanismo di calcolo degli effetti netti, andrebbe evidenziata in dettaglio l’incidenza degli effetti fiscali rispetto alla quantificazione degli oneri.

 

ARTICOLO 28

Riordino della normativa in materia di occupazione femminile

La norma delega il Governo all’emanazione di uno o più decreti legislativi per il riordino della normativa in materia di occupazione femminile.

Nell’esercizio della delega, il Governo deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

-previsioni di incentivi e sgravi contributivi per il sostegno di orari flessibili[65];

-il rafforzamento dei servizi per l’infanzia e agli anziani;

-destinazione di risorse, nell’ambito dei Fondi comunitari, alla formazione di programmi mirati alle donne;

-rafforzamento delle garanzie per la parità di trattamento;

-realizzazione di sistemi di raccolta ed elaborazione dati in grado di evidenziare le discriminazioni di genere, anche di tipo retributivo;

-potenziamento delle azioni per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

 

Al riguardo si rinvia alle considerazioni svolte in premessa, con riferimento al complesso delle deleghe cui rinvia l’articolo 32, comma 2[66].

 

ARTICOLO 29

Indennità di disoccupazione per lavoratori sospesi

Normativa vigente: l’articolo 13, commi 7 e 7, del decreto-legge n. 35/2005[67] dispone l’erogazione di trattamenti ordinari di disoccupazione con requisiti normali anche ai lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato, nel limite di spesa di 48 milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli oneri per assegni al nucleo familiare. Tale possibilità, relativamente all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, è estesa anche la settore dell’artigianato ai dipendenti da imprese del settore artigianato, sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato. Il beneficio spetta nel limite di 75 giornate annue.

La norma dispone, per l’anno 2008 e nel limite di 20 milioni di euro, il riconoscimento delle indennità ordinarie di disoccupazione, anche oltre il limite di 75 giornate annue, esclusivamente in base ad intese stipulate in sede istituzionale territoriale tra le parti sociali, recepite entro il 31 marzo 2008.

 

Gli effetti finanziari di maggiore spesa sono i seguenti:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-20

0

0

0

0

0

-20

0

0

0

0

0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che le procedure attuative della norma siano idonee a garantire il rispetto del limite di spesa previsto.

 

ARTICOLO 30

Disposizioni in materia di fornitura di lavoro temporaneo

La norma, per l’anno 2008, dispone la concessione ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo di un’indennità pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, nonché della relativa contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile.

Il beneficio è concesso nel limite di 12 milioni di euro nel 2008 a valere sulle apposite risorse stanziate dalla legge finanziaria.

Si segnala che la relazione tecnica precisa che si tratta delle risorse del Fondo per l’occupazione destinate dall’articolo 65 del disegno di legge finanziaria in corso di esame (A.S. 1817).

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

 

Al riguardo si osserva che la norma prevede un beneficio individuando in modo puntuale i parametri per la determinazione dell’entità dello stesso. Pertanto, tale definizione non appare compatibile con l’apposizione di un limite di spesa, peraltro individuato in una sede normativa diversa (comma 2 dell’articolo 30 del D.L. in esame) da quella di determinazione del beneficio stesso (novella all’articolo 17, comma 15, della legge n. 84/1994).

Inoltre, poiché lo stanziamento di 580 milioni di euro previsto dall’articolo 65 del disegno di legge finanziaria viene integralmente destinato a differenti finalità, secondo limiti di importo determinati, andrebbe chiarito a valere su quali di tali limiti andranno finanziati gli interventi previsti dalla norma in esame.

L’articolo 65 del disegno di legge finanziaria, infatti, prevede, nel limite di 580 milioni d ieuro per il 2008 a carico del Fondo per l’occupazione, il finanziamento dei seguenti interventi:

-                 nel limite di 460 milioni di euro, la proroga, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale (comma 1);

-                 nel limite di 45 milioni di euro, la concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;

-                 nel limite di 30 milioni di euro, il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi delle crisi aziendali per cessazione di attività finalizzato alla ricollocazione dei lavoratori (comma 4);

-                 nel limite di 45 milioni di euro, la proroga della possibilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti di essere iscritti alle liste di mobilità (comma 5).

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dell’art. 30dispone all’onere derivante dall’applicazione del comma 15 dell’articolo 17 della legge n. 84 del 1994, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nel limite massimo di 12 milioni di euro, si provvede per l’anno 2008 nell’ambito delle somme destinate dalla legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per il medesimo anno gli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori – ammortizzatori sociali in deroga.

Si osserva che i commi 1 e 2 dell’articolo 65 del disegno di legge finanziaria  per il 2008 (A.S. 1817) recano disposizioni in materia di concessione o proroga di ammortizzatori sociali in deroga, autorizzando a tal fine una spesa di 460 milioni di euro , di cui 20 milioni di euro per  il settore agricolo, a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 2003.

 

Al riguardo, si osserva che la norma prevede la copertura di oneri certi a carico di stanziamenti, quali quelli recati dal disegno di legge finanziaria per il 2008, il cui esame parlamentare non si è ancora perfezionato, e che pertanto potrebbero essere suscettibili di subire delle modifiche volte alla loro  soppressione o riduzione in misura tale da non poter più fornire idonea copertura agli interventi in esame.

In proposito si segnala che, a differenza di quanto previsto dall’articolo 32, la norma non subordina l’efficacia delle disposizioni onerose di cui al presente articolo all’entrata in vigore della legge finanziaria 2008, nella quale sono contenute le risorse utilizzate a copertura.

Appare pertanto opportuno acquisire l’avviso del Governo circa l’esigenza di riformulare la norma al fine di prevedere espressamente che le disposizioni di cui al presente comma acquistino efficacia soltanto subordinatamente all’entrata in vigore delle norme di cui all’articolo 65 del disegno di legge finanziaria per il 2008, che stanziano le risorse utilizzate a fini copertura degli interventi in esame.

Sembra altresì opportuno che nell’ambito delle risorse di cui al suddetto articolo 65 il Governo confermi l’effettiva disponibilità della quota destinata alla copertura degli interventi in esame.

Da ultimo, sotto il profilo formale, si rileva  che il testo in esame non indica che l’onere si riferisce all’anno 2008 (soltanto in relazione alla copertura finanziaria è esplicitato tale riferimento temporale).

 

ARTICOLO 31, comma 1

Copertura finanziaria

La norma disciplina le procedure per l’approvazione dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente provvedimento, prevedendo, tra l’altro, che ciascuno degli schemi di decreti legislativi sia corredato dalla relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni  in esso contenute e siano trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

 

Al riguardo, si richiede l’avviso del Governo in ordine alla opportunità, in considerazione della rilevanza, sotto il profilo finanziario, dei decreti legislativi  in oggetto – relativi alla disciplina del pensionamento anticipato per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (articolo 1, comma 3), all’armonizzazione dei regimi pensionistici (articolo 1, comma 6), all’introduzione di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensione lavoratori dipendenti e nel Fondo volo (articolo 4, comma 1), alla riforma degli ammortizzatori sociali (articolo 8, comma 4), al riordino dei servizi per l’impiego, alla disciplina degli incentivi all’occupazione e a quella dell’apprendistato (articolo 9, comma 1), al riordino della normativa in materia di occupazione femminile (articolo 28, comma 1) -  di integrare la norma al fine di prevedere l’obbligo del Governo di trasmettere nuovamente gli schemi di decreti al Parlamento, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione per l’espressione dei pareri definitivi delle Commissioni competenti, qualora il Governo stesso non intendesse adeguarsi alle condizioni espresse ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

 

ARTICOLO 32, comma 1

Copertura finanziaria

 

La norma prevede che le disposizioni di cui al presente provvedimento, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l’anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l’anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012, hanno efficacia solo successivamente all’entrata in vigore della legge finanziaria per l’anno 2008, nella quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007 a valere sulle cui risorse è assicurata la copertura del presente provvedimento, con corrispondente riduzione delle risorse medesime.

Si osserva che l’articolo 62 del disegno di legge finanziaria per il 2008 (atto Senato 1817), ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal “Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibile, dispone l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento del Protocollo medesimo nel limite massimo di 1.548 milioni di euro per l’anno 2008, di 1.520 milioni di euro per l’anno 2009, di 3.048 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e di 1.898 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012. Lo stesso articolo 62 precisa che a valere sulle risorse del predetto Fondo à assicurata la copertura finanziaria di specifico provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010 e recante le disposizioni attuative del predetto Protocollo.

 

 

Al riguardo, si segnala che le risorse previste dall’articolo 62 del disegno di legge finanziaria per il 2008 a favore del Fondo per il finanziamento del protocollo del 23 luglio 2007 risultano, per l’anno 2008, di ammontare superiore agli oneri recati per il medesimo anno dal provvedimento in esame. In particolare, a fronte di uno stanziamento previsto a favore del predetto Fondo di 1.548 milioni di euro per l’anno 2008, la norma in esame determina gli oneri del provvedimento per il medesimo anno in 1.264 milioni. Per gli anni successivi al 2008 gli oneri del provvedimento coincidono con la dotazione del Fondo di cui all’articolo 62 del disegno di legge finanziaria per il 2008.

A tale proposito appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla mancata coincidenza degli oneri del provvedimento per l’anno 2008 con l’ammontare delle risorse previste per il medesimo anno dall’articolo 62 del disegno di legge finanziaria per il 2008.

In secondo luogo, si rileva che la norma subordina l’efficacia delle disposizioni di cui al presente provvedimento alla successiva entrata in vigore della legge finanziaria per l’anno 2008 nella quale è previsto lo specifico fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007.

Si ricorda in proposito che il legislatore già in occasione di provvedimenti legislativi aventi ad oggetto il riordino di interi settori (si veda la legge n. 53 del 2003, recante la delega per la definizione delle norme generali sull’istruzione e la legge n. 243 del 2004, recante la delega per la riforma pensionistica) ha subordinato  l’efficacia delle disposizioni onerose in essi contenute alla previa entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziassero le occorrenti risorse finanziarie.

Si rileva, peraltro, che la previsione per cui le disposizioni del provvedimento acquistano efficacia solo subordinatamente all’entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008 non appare condizione pienamente sufficiente a garantire una idonea copertura degli oneri del provvedimento, dovendosi piuttosto fare riferimento all’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 62 del disegno di legge finanziaria per il 2008 e nei limiti degli stanziamenti attualmente previsti nel medesimo articolo.

Si richiede pertanto l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di modificare la  norma in tal senso.

 


APPENDICE ALLA RELAZIONE TECNICA

 

EFFETTI DI MEDIO-LUNGO PERIODO SUL PIL DEGLI INTERVENTI DEL PROTOCOLLO

 

Le valutazioni contenute nell’Appendice alla relazione tecnica sono state effettuate mediante il modello di previsione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, prendendo a riferimento lo scenario nazionale base che adotta le previsioni demografiche elaborate dall’Istat – scenario centrale.

Come specificato dalla relazione tecnica, sulla base delle ipotesi demografiche e macroeconomiche adottate, la dinamica reale del PIL si attesta mediamente tra l’1,4-1,5 per cento medio annuo nell’intero periodo di previsione. Per il periodo 2008-2011, lo scenario nazionale base assume, in coerenza con la scelta già operata nelle precedenti previsioni, un tasso di crescita del PIL reale sostanzialmente in linea con l’andamento medio degli ultimi quindici-venti anni. Ciò al fine di cogliere gli andamenti di lungo periodo dei fattori che condizionano gli equilibri strutturali del sistema pensionistico, quali le trasformazioni demografiche, la modificazione della struttura dei tassi di attività e di occupazione, la dinamica di lungo periodo della produttività.

Le previsioni sono state effettuate tenendo conto dell’aggiornamento del quadro macroeconomico per l’anno 2007, effettuato in sede di RPP per l’anno 2008.

Sulla base di tali premesse, la differente incidenza, rispetto alla legislazione vigente, della spesa pensionistica in rapporto al PIL nel medio-lungo periodo, in termini percentuale, risulta dalla tabella che segue:

(il segno negativo indica una maggiore incidenza della spesa rispetto al PIL)

 

Nel grafico che segue sono rappresentati gli andamenti dell’incidenza della spesa pensionistica sul PIL elaborati confrontando l’evoluzione della stessa quale si determinerebbe in base alla normativa vigente con quella derivante dal provvedimento in esame:

Il differente andamento della spesa pensionistica per l’applicazione delle disposizioni in esame, rispetto alla normativa vigente, è riconducibile ai seguenti fattori:

a)      introduzione di una maggiore gradualità nel processo di elevazione dei requisiti minimi generali per l’accesso anticipato (mantenendo, a regime, requisiti per l’accesso al pensionamento anticipato sostanzialmente analoghi a quelli originariamente previsti dalla legge n. 243/2004);

b)     introduzione di una deroga di carattere strutturale per particolari categorie di lavoratori, che prevede, nel limite di determinate risorse finanziarie di uno specifico Fondo, l’accesso al pensionamento anticipato a requisiti inferiori a quelli generali, cioè con un requisito anagrafico minimo inferiore, al massimo, di tre anni rispetto a quello generale e, comunque, con età minima di 57 anni, crescente nel tempo, fermi restando i 35 anni di contributi e il regime delle decorrenze introdotto dalla legge n. 243/2004;

c)      revisione, per un periodo limitato, del regime delle decorrenze per coloro che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di anzianità e introduzione, per il medesimo periodo, di un regime di decorrenze anche per coloro che accedono al pensionamento di vecchiaia;

d)     riduzione da 10 a 3 anni della periodicità attualmente prevista per la rideterminazione dei coefficienti di trasformazione e semplificazione del relativo procedimento, mediante la sua riconduzione alla sfera dell’azione amministrativa, con conseguente certezza del rispetto delle scadenze fissate.

Date queste premesse, dal punto di vista finanziario e dell’incidenza della spesa pensionistica sul PIL, le modifiche introdotte alla normativa vigente comportano, a partire dal 2009, un incremento dell’incidenza della spesa in rapporto al PIL, nel breve periodo, che raggiunge il massimo nel 2011 (circa 0,1-0,5 punti percentuali di PIL), per poi ridursi progressivamente fino ad azzerarsi completamente a partire dal 2030-2035. Infatti, nel medio-lungo periodo, le economie conseguenti dalla riduzione da dieci a tre anni della periodicità della rideterminazione dei coefficienti di trasformazione (articolo 3) sono tali da compensare gli effetti di incremento delle aliquote di computo pensionistiche, di potenziamento delle tutele per contribuzione figurativa, totalizzazione e riscatti per laurea, di ampliamento della base imponibile ai fini contributivi.

La relazione tecnica evidenzia che, in ogni caso, gli andamenti descritti sono condizionati dal concreto realizzarsi delle ipotesi assunte a base delle valutazioni nell’ambito della puntuale definizione dei soggetti e delle procedure accertative dei lavoratori beneficiari di deroghe rispetto ai requisiti generali di accesso al pensionamento.

Pertanto, tali premesse costituiscono il presupposto necessario affinché non siano alterati in modo sostanziale gli andamenti di breve e medio-lungo periodo della spesa pensionistica e la sostenibilità di medio-lungo periodo della finanza pubblica in relazione, in particolare, al percorso di rientro del debito pubblico, conseguenti alla legislazione attualmente vigente e inglobati nell’aggiornamento del Patto di stabilità.



[1] Articolo 1, comma 42, della legge n. 243/2004. Con tale procedura sono stati approvati i decreti legislativi n. 252/2005 (fondi di previdenza complementare) e n. 42/2006 (totalizzazione dei periodi assicurativi).

[2] Allegata alla legge stessa.

[3] Articolo 1, comma 6.

[4] Articolo 1, comma 7.

[5] Articolo 1, comma 6.

[6] Come anche la legge n. 243/2004, anche il provvedimento in esame prevede la possibilità di differire la decorrenza dell’incremento dei requisiti indicato dal 2013 nella Tabella B, qualora, sulla base di una specifica verifica risultasse il conseguimento, nel corso del 2012, dei medesimi effetti finanziari attesi a regime a decorrere dal 2013 (comma 2, lettera b).

[7] Termine previsto dall’attuale formulazione del comma 8 dell’articolo 1 della legge n. 243/2004.

[8] Il comma 18 dell’articolo 1 della legge n. 243/2004 prevedeva analogo beneficio nel limite di 10.000 soggetti.

[9] Articolo 1, comma 6, lettere c e d, della legge n. 243/2004.

[10] La norma fa riferimento all’articolo 2 del DM 19 maggio 1999.

[11] La norma fa riferimento alla definizione del decreto legislativo n. 66/2003 ed una permanenza minima nell’attività notturna pari, nel periodo transitorio, ad almeno sette anni e, a regime, ad almeno la metà della vita lavorativa nonché, in aggiunta, una permanenza minima nel periodo notturno, durante gli anni indicati (cfr. la successiva lettera c).

[12] La norma precisa il contenuto di tale attività.

[13] In base a tale disciplina, con apposito decreto ministeriale,  accertato l’avvenuto raggiungimento del limite di spesa nell’anno, si dispone  la cessazione dell’efficacia delle norme.

[14] In particolare, si fa riferimento alla relazione tecnica all’emendamento 1.0.1/1000 all’A.S. 2538/XIV legislatura, come modificato in sede di approvazione delle medesime disposizioni. Si confronti anche l’aggiornamento trasmesso alla V Commissione della Camera e pubblicato in allegato al Bollettino Giunte e Commissioni del 15 luglio 2004.

[15] Articolo 59, comma 9, della legge n. 449/1997.

[16] Cfr. il resoconto dell’11 luglio 2007.

[17] Essi, forniti nel corso del 2005, sono relativi al 2002.

[18] Per il quale è stato preso in considerazione non un valore medio ma un valore differenziato per età da 57 a 65 anni.

[19] La formula è illustrata nella relazione di accompagnamento alla legge n. 335/1995 e resa pubblica dal Nucleo di valutazione per la spesa previdenziale (vedi Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Nucleo di valutazione per la spesa previdenziale, Gli andamenti finanziari del sistema pensionistico obbligatorio, luglio 2002, pagine 101-107.

[20] Articolo 34, comma 1, della legge n. 448/1998 e articolo 69, comma 1, della legge n. 388/2000.

[21] Il meccanismo è previsto dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

[22] Come modificato dal decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003.

[23] Cioè, 180 giorni dalla data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale 27 ottobre 2004che ha stabilito le modalità di attuazione delle disposizioni modificative della disciplina in esame introdotte dal decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003.

[24] Moltiplicatore pari a 1,25 del periodo lavorativo di esposizione all’amianto.

[25] Si tratta della data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge n. 269/2003.

[26] Ciò comporta per alcuni la possibilità di accedere al pensionamento con cinque anni di anticipo (comma 7, articolo 13, legge n. 257/1992).

[27] Di cui all’articolo 1, comma 780 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[28] I criteri e le modalità di attuazione della disposizione sono determinati con un successivo decreto ministeriale.

[29] La normativa vigente prevede anche l’istituto della indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, relativo ai lavoratori occupati saltuariamente e ai lavoratori stagionali, avendo tali soggetti requisiti contributivi inferiori a quelli richiesti per l’istituto in esame.

[30] La norma in esame rende permanente quanto disposto in via transitoria (per il periodo aprile 2005-dicembre 2006) dal decreto legge n. 35/2005 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2005).

[31] In particolare, la norma dispone l’aumento della durata massima del trattamento ad un numero di giornate ottenuto sottraendo a 360, al netto delle giornate di trattamento di disoccupazione, il numero di giornate lavorate,

[32] Cfr. supra.

[33] Cfr. supra.

[34] Contestualmente, il successivo comma 2, prevede l’abrogazione dell’articolo 1, comma 249, della legge n. 662/1996 che già prevede l’autocertificazione.

[35] Articolo 13 della legge n. 118/1971.

[36] La norma modifica l’articolo 12 della legge n. 68/1999.

[37] La norma modifica l’articolo 13 della legge n. 68/1999.

[38] La norma modifica il decreto legislativo n. 368/2001.

[39] La norma modifica il decreto legislativo n. 61/2000.

[40] Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge n. 311/2005.

[41] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341/1995.

[42] La norma fa infatti riferimento a un decreto dei Ministeri del lavoro e dell’economia, in luogo dell’attualmente previsto decreto dei Ministri del lavoro e dell’economia.

[43] Questi devono avere avuto un rapporto lavorativo inferiore all’anno (se si tratta di braccianti fissi, pur in presenza di un rapporto di lavoro per l’intero anno, le giornate di lavoro effettuate sono inferiori a 312). Hanno diritto al trattamento ordinario anche gli operai a tempo determinato che abbiano effettuato un numero di giornate da 1 a 100 o più di 269 o che comunque non abbiano raggiunto il numero sufficiente di giornate per il diritto al trattamento speciale; nonché gli operai a tempo determinato che, pur avendo diritto al trattamento speciale, ottengono la liquidazione del trattamento ordinario in quanto più favorevole.

[44] Si tratta di elenchi trimestrali, compilati dall’INPS, che recano l’indicazione delle giornate di lavoro prestate dagli operai agricoli presso ciascun datore di lavoro.

[45] Si tratta del numero di giornate annue corrispondenti alla copertura integrale dell’anno.

[46] In particolare, per ciascun anno può essere indennizzato e coperto figurativamente un numero di giornate pari alla differenza tra le 270 giornate e quelle già coperte da contribuzione, a qualsiasi titolo accreditata, entro il limite massimo di 180 giorni.

[47] Cfr. il precedente articolo 8.

[48] Ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge n. 296/2006.

[49] Si tratta di misure, finanziate nell’ambito del Fondo di solidarietà nazionale, delle seguenti tipologie: a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni della produzione e delle strutture; b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 2; c) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.

[50] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81/2006.

[51] Cfr. il resoconto della seduta della Commissione Bilancio della Camera del 28 marzo 2007.

[52] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/1997.

[53] La norma modifica l’articolo 1 del decreto legislativo n. 42/2006.

[54] La norma modifica l’articolo 1 del decreto legislativo n. 184/1997.

[55] La normativa vigente prevede, in caso di pagamento rateali, il versamento della somma dovuta in 60 rate trimestrali di uguale entità e di importo no superiore a 26 euro, con maggiorazione di interessi al tasso legale annuo composto.

[56] La norma modifica l’articolo 2 del decreto legislativo n. 184/1997.

[57] Articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990.

[58] Dalla relazione tecnica risulta che si tratta di un importo pari a 4.500 euro nel 2008.

[59] Articolo 1, comma 7, della legge n. 335/1995.

[60] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127/2007.

[61] La norma fa riferimento sia all’aliquota di finanziamento sia all’aliquota di computo.

[62] Anche in questo caso, la norma fa riferimento sia all’aliquota di finanziamento sia all’aliquota di computo.

[63] Si fa riferimento all’articolo 1, commi 1202-12010, della legge n. 296/2006 che prevede la stipula contratti di lavoro subordinato sulla base di atti di conciliazione individuali nonché l’obbligo per il datore di lavoro del versamento, alla gestione separata di un contributo straordinario, finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, per una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti, per il periodo di vigenza dei contratti di collaborazione coordinato e continuativa, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.

[64] La stima è stata effettuata mantenendo prudenzialmente un valore leggermente inferiore a quello risultante per il 2006 dai dati di consuntivo e non considerando nessuno sviluppo incrementale, nell’ipotesi che tale sviluppo sia in parte assorbito dagli effetti indotti dalla regolamentazione introdotti dagli articoli 61-69 del decreto legislativo n. 276/2003 e dagli effetti comportamentali conseguenti dagli aumenti di aliquota deliberati successivamente.

[65] Vedi, tra  i principi relativi alla delega di cui all’articolo 8, la lettera b).

[66] Cfr. supra.

[67] Convertito, con modificazioni, dalla legge n.80/2005.