Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 3303: Ratifica Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana
Riferimenti:
AC n. 3303/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 148
Data: 19/02/2008
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3303

 

Ratifica Accordo di cooperazione culturale tra Italia e India

 

 

(Approvato dal Senato – A.S. 1681)

 

 

 

 

 

 

N. 148 – 19 Febbraio 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

A.C.

 

3304

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003

 

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato dal Senato

 

 

Commissione di merito:

 

III Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Paletti Tangheroni

Gruppo:

FI

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato al Senato

 

 

utilizzabile integralmente

 

Parere richiesto

Destinatario:

 

alla III Commissione

in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

Nota di verifica n. 148


INDICE

 

 

ARTICOLI 4-18 dell’Accordo. 2

Modalità di attuazione della cooperazione. 2

ARTICOLO 3. 6

Copertura finanziaria. 6

 


 

PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato (A.S. 1681)[1], autorizza la ratifica dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indiana in materia di cooperazione culturale, fatto a New Delhi il 12 luglio 2004.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

 

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA  (euro)

DISPOSIZIONE

2007

2008

2009

articolo 4 dell’Accordo

(cattedre e dottorati)

90.000

90.000

90.000

articolo 5 dell’Accordo,

(conoscenza dei sistemi educativi)

-

-

8.370

articolo 8 dell’Accordo

(collaborazione accademica)

62.650

62.650

62.650

Articoli 9 e 10 dell’Accordo

(collaborazione culturale ed artistica)

100.000

100.000

100.000

articolo 11 dell’Accordo

(traduzioni e pubblicazioni)

10.000

10.000

10.000

articolo 12 dell’Accordo

(collaborazioni tra musei)

2.251

2.251

2.251

articolo 14 dell’Accordo

(borse di studio)

41.344

41.344

41.344

articolo 16 dell’Accordo

(iniziative nel settore della gioventù)

31.000

31.000

31.000

articolo 18 dell’Accordo

(riunioni della Commissione mista)

-

-

8.370

TOTALE

337.245

337.245

353.985

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 4-18 dell’Accordo

Modalità di attuazione della cooperazione

Le norme dettano, tra l’altro, le seguenti disposizioni a carico delle Parti contraenti:

·        incremento dello studio della lingua e della letteratura dell’altro Paese presso le Università e le Istituzioni della scuola secondaria attraverso la maggiore diffusione di cattedre e lettorati (articolo 4);

·        aggiornamento della conoscenza dei rispettivi sistemi educativi (articolo 5);

·        sostegno delle attività di istituzioni scolastiche, accademiche e culturali dell’altra Parte (articolo 6);

·        promozione e sostegno delle attività afferenti il miglioramento della conoscenza delle arti, della letteratura e della cultura in generale dell’altro Paese (articolo 7);

·        incoraggiamento di contatti diretti e collaborazione tra università e istituzioni scolastiche ed educative attraverso scambi di docenti, ricercatori ed esperti che parteciperanno a lezioni, visite di studio, conferenze, simposi e seminari (articolo 8);

·        collaborazione tra istituzioni governative nel campo delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura, dell’architettura e delle arti decorative, finalizzate alla partecipazione a festival, spettacoli, mostre ed altri incontri organizzati nei rispettivi Paesi (articolo 9);

·        scambio di artisti, gruppi artistici, attori, registi e compositori per la realizzazione di manifestazioni artistiche, mostre d’arte e design o di altro genere, inclusa una mostra annuale di grande importanza (articolo 10);

·        traduzione e pubblicazione di testi letterari dell’altro Paese (articolo 11);

·        collaborazione tra musei, istituzioni archeologiche e biblioteche dei rispettivi Paesi, in vista della protezione, conservazione e restauro dei beni culturali (articolo 12);

·        cooperazione nel campo archeologico attraverso l’organizzazione di simposi e seminari, scambio di informazioni e competenze, di ricerche in comune, nonché progetti di scavi e restauri (articolo 13);

·        assegnazione di borse di studio a favore di studenti e docenti dell’altra Parte per corsi universitari e progetti di ricerca presso università o istituzioni di istruzione superiore (articolo 14);

·        organizzazione di viaggi di studio, competizioni ed altre iniziative nei settori dello sport e dei giovani (articolo 16);

·        istituzione di una Commissione mista per la cooperazione culturale che dovrà approvare programmi esecutivi pluriennali e che si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici (articolo 18).

 

 

La relazione tecnica che – come detto – quantifica la spesa di euro 337.245 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di euro 353.985 a decorrere dall’anno 2009 espone analiticamente i dati e i parametri posti alla base delle predette quantificazioni. Ad essa si rinvia per l’illustrazione degli elementi di dettaglio (v. relazione tecnica allegata all’A.S. 1681).

La relazione dichiara altresì l’inderogabilità delle ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge[2] ed evidenzia, inoltre, che il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto delle disposizioni recate dall’articolo 28 del decreto-legge n. 223/2006[3], che ha disposto sia la riduzione del 20 per cento dell’importo della diaria, sia l’abrogazione della maggiorazione del 30 per cento sulla diaria stessa prevista dall’articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.

 

Al riguardo, per quanto concerne l’articolo 4,si osserva che la quantificazione di 40.000 euro annui, per la costituzione di cattedre che presuppongono l’invio in India di quattro docenti di lingua italiana presso istituti superiori, appare, in assenza di altri o diversi elementi informativi, incongrua. Ciò in quanto la remunerazione annuale di un docente italiano di scuola secondaria è ampiamente superiore alla cifra di 10.000 euro ed inoltre non è considerato alcun esborso a titolo di trasferta lunga, di spese di viaggio e di indennità di missione. Sul punto appare dunque necessario un chiarimento da parte del Governo.

Circa l’invio in India di tre funzionari previsto in relazione all’articolo 5, si osserva che la relazione tecnica ha considerato anche gli oneri di pernottamento oltre alla diaria e alle spese di viaggio. A tale riguardo si osserva che per analoghe fattispecie è valso il principio in base al quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sul punto andrebbe fornito un chiarimento da parte del Governo.

Appare inoltre necessario che il Governo fornisca gli elementi che sono posti alla base della quantificazione della spesa di 50.000 euro destinata a finanziare accordi di cooperazione inter-universitari previsti dall’articolo 8, tenuto conto che la stessa non è configurata come contributo.

In merito alle norme recate dagli articoli 6, 7 e 13 si osserva che, in base al tenore letterale delle stesse, queste sembrerebbero determinare nuove spese. A tal proposito, a titolo di esempio, si rileva che gli articoli 6 e 7 dispongono un sostegno, non meglio definito, alle attività di istituzioni scolastiche, accademiche e culturali dell’altra parte. Parimenti, l’articolo 13 dispone la cooperazione nel campo archeologico attraverso, tra l’altro,  organizzazione di simposi e seminari cui la relazione tecnica non ascrive oneri.

Su tali aspetti appaiono quindi opportuni chiarimenti da parte del Governo volti ad escludere che dalle predette attività possano derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Nulla da osservare con riguardo alla quantificazione degli oneri ascritti alle riunioni della Commissione mista, tenuto conto altresì di quanto affermato dal Governo in risposta ai rilievi formulati dalla V Commissione del Senato[4].

La Commissione Bilancio del Senato, in relazione agli articoli 5 e 18 ha chiesto chiarimenti in ordine alla stima degli oneri finanziari, che vengono previsti dalla relazione tecnica per lo svolgimento di missioni una volta ogni tre anni, atteso che di tale cadenza temporale non si dà menzione nell’Accordo di cooperazione culturale. Su tale aspetto il Governo ha chiarito che lo svolgimento delle missioni relative a funzionari italiani in India avverrà ogni tre anni sulla base di intese diplomatiche intercorse in sede di stipula degli accordi.

 

ARTICOLO 3 del ddl di ratifica

Copertura finanziaria

La norma autorizza, per l’attuazione della presente legge, la spesa di euro 337.245 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di euro 353.985 annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, relativo al triennio 2007-2009.

 

Al riguardo, si segnala che l’accantonamento del Fondo speciale del quale si prevede l’utilizzo reca le necessarie disponibilità ed una specifica voce programmatica.

Con riferimento alla decorrenza temporale degli oneri che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, è disposta a decorrere dall’anno 2007, si osserva che, pur trattandosi di un esercizio finanziario ormai concluso e di oneri, che come risulta dalla relazione tecnica, derivano da attività realizzabili soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento e, quindi, senza alcun effetto retroattivo, non sembra opportuno prevedere una esplicita modifica testuale volta ad aggiornare la decorrenza degli stessi all’esercizio finanziario 2008, in quanto il provvedimento risulta già approvato in prima lettura dal Senato[5].

Si segnala, inoltre, che il provvedimento risulta incluso nell’elenco degli slittamenti di cui all’articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978, trasmesso alle Camere dal Governo il 5 febbraio 2008.

Con riferimento ai Fondi speciali 2007-2009 previsto dall’articolo 3, comma 1, si segnala che il riferimento ai suddetti Fondi deve intendersi in realtà a quelli 2008-2010, approvati con la legge n. 244 del 2007. Anche in questo caso, tuttavia, non sembra opportuno prevedere una esplicita modifica testuale volta ad aggiornare il riferimento ai Fondi speciali 2008-2010, in quanto il provvedimento risulta già approvato in prima lettura dal Senato.

Al fine di verificare l’allineamento temporale tra l’autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria prevista dall’articolo 3, appare opportuno che il Governo confermi, come già dichiarato nella seduta della Commissione bilancio del Senato del 26 novembre 2007, e conformemente a quanto previsto dalla quantificazione degli oneri indicata nella relazione tecnica allegata al provvedimento, che lo svolgimento delle missioni di cui agli articoli 5 e 18 dell’Accordo non avvenga prima dell’anno 2009.

 



[1] Nella seduta del 12 dicembre 2007.

[2] Si fa riferimento, come indicato nella relazione tecnica, alle iniziative per lo sviluppo della lingua italiana in India, alle intese tra le università e le Istituzioni scolastiche, allo scambio di docenti, ricercatori ed esperti, alla realizzazione di manifestazioni culturali ed espositive, al sostegno per la traduzione del libro, alla concessione di borse di studio, alle iniziative nel settore della gioventù, alle riunioni e loro durata.

[3] D.L. 4-7-2006 n. 223, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”.

[4] Seduta del 26 novembre 2007

[5] Al riguardo si ricorda che in considerazione dell’avanzato stato dell’iter del provvedimento, non si è proceduto ad una modifica testuale della copertura finanziaria anche con riferimento ai seguenti atti Camera esaminati nel corso della XIV legislatura: Atto Camera n. 6190, approvato nei primi mesi dell’anno  2006, con la relativa copertura finanziaria riferita ai Fondi speciali 2005-2007, e agli Atti Camera nn. 5424, 5172, 5070, 4918, 4914, 4913, 4912 approvati nei primi mesi dell’anno 2005, con la relativa copertura finanziaria riferita ai Fondi speciali 2004-2006.