Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 3304: Ratifica Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare
Riferimenti:
AC n. 3304/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 149
Data: 19/02/2008
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3304

 

Ratifica Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra Italia e Algeria

 

 

 

(Approvato dal Senato – A.S. 1751)

 

 

 

 

 

 

N. 149 – 19 Febbraio 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

A.C.

 

3304

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003

 

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato dal Senato

 

 

Commissione di merito:

 

III Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Paletti Tangheroni

Gruppo:

FI

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato al Senato

 

 

utilizzabile integralmente

Parere richiesto

Destinatario:

 

alla III Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

Verifica delle quantificazioni n. 149

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLI 1 e 15 dell’Accordo. 3

Obbligo di assistenza, spese di viaggio e soggiorno, indennità e compensi a testimoni, periti e interpreti3

ARTICOLO 3 del disegno di legge d ratifica  4

Copertura finanziaria. 4

 


 

PREMESSA

 

Il disegno di legge, già approvato dal Senato, in esame autorizza la ratifica dell’Accordo L’Italia e l’Algeria per l’assistenza giudiziaria in materia penale, fatto ad Algeri il 22 luglio 2003.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

 

 

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA 

 

 

(euro)

Voce di Spesa

(articolo 15 dell’Accordo)

Modalità di calcolo della spesa

Importo

        Detenuti

Euro 500 biglietto aereo sola andata Roma - Algeri x 1 detenuto

500

Accompagnatori

spese di missione

Euro 150 al giorno x 2 persone (2 x detenuto) x 2 giorni

600

diaria[1]

Euro 107 x 2 persone x 2 giorni

428

viaggio

Euro 1.000 biglietto aereo A/R Roma – Algeri x 2 persone

2.000

Rogatorie

 

viaggio

Euro 1.000 biglietto aereo A/R Roma – Algeri x 2 persone x 5 giorni

10.000

spese di soggiorno

Euro 150 al giorno x 2 persone x 5 giorni

1.500

diaria

Euro 107 x 2 persone x 5 giorni

1.070

spese per compensi

 

5.000

spese per traduzione degli atti

 

3.000

TOTALE

 

24.098

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1 e 15 dell’Accordo

Obbligo di assistenza, spese di viaggio e soggiorno, indennità e compensi a testimoni, periti e interpreti

L’Accordo in oggetto, composto di 16 articoli, disciplina la cooperazione dell’assistenza giudiziaria in campo penale tra i due Paesi. In particolare, dispone quanto segue:

§        ciascuna Parte si impegna a prestare all’altra Parte la più ampia assistenza nello svolgimento di procedimenti giudiziari penali. Tale assistenza comprende la notificazione di atti giudiziari, l’interrogatorio di indiziati o imputati, lo svolgimento di attività di acquisizione probatoria, il trasferimento, ai fini di un’attività di indagine e di giudizio, di persone detenute, la trasmissione di sentenze penali e degli estratti del casellario giudiziale nonché delle informazioni relative alle condanne e ogni altra forma di assistenza prevista dalla legislazione della Parte richiesta (articolo 1);

§        sono a carico della Parte richiesta le spese da essa sostenute per la prestazione dell’assistenza. Sono tuttavia a carico della Parte richiedente tutte le spese relative al trasferimento nel suo territorio delle persone detenute, le spese relative allo svolgimento di perizie nel territorio della Parte richiesta, nonché le spese di viaggio e soggiorno, nonché le indennità dei testimoni e periti ivi citati a comparire (articolo 15).

 

La relazione tecnica, sulla base delle ipotesi assunte di 1 caso di estradizione attiva e di 5 casi di rogatorie all’anno, quantifica la spesa di 24.100 euro a decorrere dal 2007.

Le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri, determinate sulla base dei dati forniti dal Ministero competente, sono definite dalla relazione tecnica come riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione del provvedimento.

 

Al riguardo, sotto il profilo della quantificazione, si osserva che viene attribuita natura inderogabile alle ipotesi assunte nella relazione tecnica per il calcolo degli oneri connessi alle forme di assistenza giudiziaria in materia penale tra Italia e Algeria. Va peraltro considerato che l’ipotesi relativa al numero delle rogatorie e dei trasferimenti di detenuti, pur discendendo da dati riferiti all’incidenza statistica degli stessi, non sembrerebbe poter assumere, nei fatti, carattere inderogabile, potendosi verificare anche i presupposti per un maggior numero di casi rispetto a quello medio stimato, con conseguenti maggiori esigenze finanziarie. Pertanto gli oneri da sostenere non sembrerebbero riconducibili ad un limite di spesa, quale quello definito dall’articolo 3 del ddl di ratifica.

Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 3 del disegno di legge d ratifica

Copertura finanziaria

La norma autorizza, per l’attuazione della presente legge, la spesa di euro 24.100 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, relativo al triennio 2007-2009.

 

Al riguardo, si segnala che l’accantonamento del Fondo speciale del quale si prevede l’utilizzo reca le necessarie disponibilità ed una specifica voce programmatica.

Con riferimento alla decorrenza temporale degli oneri che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, è disposta a decorrere dall’anno 2007, si osserva che, pur trattandosi di un esercizio finanziario ormai concluso e di oneri, che come risulta dalla relazione tecnica, derivano da attività realizzabili soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento e, quindi, senza alcun effetto retroattivo, non sembra opportuno prevedere una esplicita modifica testuale volta ad aggiornare la decorrenza degli stessi all’esercizio finanziario 2008, in quanto il provvedimento risulta già approvato in prima lettura dal Senato[2].

Si segnala, inoltre, che il provvedimento risulta incluso nell’elenco degli slittamenti di cui all’articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978, trasmesso alle Camere dal Governo il 5 febbraio 2008.

Con riferimento ai Fondi speciali 2007-2009 previsto dall’articolo 3, comma 1, si segnala che il riferimento ai suddetti Fondi deve intendersi in realtà a quelli 2008-2010, approvati con la legge n. 244 del 2007. Anche in questo caso, tuttavia, non sembra opportuno prevedere una esplicita modifica testuale volta ad aggiornare il riferimento ai Fondi speciali 2008-2010, in quanto il provvedimento risulta già approvato in prima lettura dal Senato.

 



[1] Il calcolo della diaria è stato effettuato sulla base di quanto previsto dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, che riduce del 20 per cento l'importo della stessa ed abroga la maggiorazione del 30 per cento, prevista dall'articolo 3 del r.d. 3 giugno 1926, n. 941. L’importo di euro 115 è  ridotto di euro 38, corrispondente ad 1/3 della stessa per un totale di euro 77; a quest’ultima cifra devono essere aggiunti euro 30 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF, ai sensi della l. 8 agosto 1995, n. 335, della l.. 23 dicembre 1996, n. 662, e del d. lgs 15 dicembre 1997,  n. 446,  per un totale di euro 107.

[2] Al riguardo si ricorda che in considerazione dell’avanzato stato dell’iter del provvedimento, non si è proceduto ad una modifica testuale della copertura finanziaria anche con riferimento ai seguenti atti Camera esaminati nel corso della XIV legislatura: Atto Camera n. 6190, approvato nei primi mesi dell’anno  2006, con la relativa copertura finanziaria riferita ai Fondi speciali 2005-2007, e agli Atti Camera nn. 5424, 5172, 5070, 4918, 4914, 4913, 4912 approvati nei primi mesi dell’anno 2005, con la relativa copertura finanziaria riferita ai Fondi speciali 2004-2006.