Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 73: Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici
Riferimenti:
AC n. 73/XV     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 71
Data: 25/10/2007
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 73 e abb.

 

Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici

 

(Nuovo testo)

 

 

 

 

 

N. 71 – 25 ottobre 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

73

Titolo breve:

 

Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, recante norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici

 

Iniziativa:

 

parlamentare

 

 

 

Commissione di merito:

 

XI Commissione

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Bellanova

Gruppo:

Ulivo

 

Relazione tecnica:

assente

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Alla XI Commissione

in sede referente

Oggetto:

 

testo unificato

 

 

 

Scheda di analisi n. 71


INDICE

 

 

 

ARTICOLI 1-5. 2

Modifiche alla disciplina sull’assicurazione contro gli infortuni domestici2

ARTICOLO 5. 4

(Copertura finanziaria)4


PREMESSA

 

Il testo unificato in esame reca modifiche alla disciplina dell’assicurazione contro gli infortuni domestici. Essendo di origine parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

Si segnala che su un testo di analogo contenuto la Commissione Bilancio, nel corso della XIV legislatura, ha espresso parere contrario[1].

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 1-5

Modifiche alla disciplina sull’assicurazione contro gli infortuni domestici

Normativa vigente: la legge n. 493/1999[2] dispone l’obbligo dell’assicurazione, gestita dall’INAIL, per la tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro in ambito domestico. Sono soggette all’obbligo le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni di età che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico. L’assicurazione copre i casi di infortunio dai quali sia derivata un’inabilità permanente al lavoro non inferiore al 27 per cento[3] (articolo 7). Il premio assicurativo è fissato in 12,91 euro annui, esenti da oneri fiscali. Tale premio è a carico dello Stato per coloro che non abbiano redditi propri superiori a 4.648,11 euro annui e appartengano ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non superi i 9.296,22 euro annui (articolo 8).

 

Le norme, modificando la legge n. 493/1999, dispongono:

a)      l’obbligo, in luogo della facoltà prevista dalla normativa vigente[4], per le regioni di elaborare programmi informativi e formativi in relazione agli infortuni negli ambienti di civile abitazione, nonché quello di trasmettere annualmente al Parlamento una relazione sulle attività realizzate (articolo 1);

b)     l’estensione dell’obbligo assicurativo dai 65 anni attualmente previsti ai 70 anni di età nonché l’abbassamento dal 27 al 25 per cento del grado di inabilità permanente derivante da infortunio domestico che dà diritto alla rendita[5], nonché l’estensione ai soggetti infortunati in incidenti domestici del diritto all’erogazione da parte dell’INAIL, congiuntamente alle prestazioni medico-legali, delle prime cure ambulatoriali[6] (articolo 2);

c)      l’aumento della soglia di reddito in relazione alla quale il premio assicurativo è a carico dello Stato, determinando un incremento dei limiti precedentemente stabiliti.

I nuovi requisiti sono costituiti dalla titolarità di un reddito lordo proprio non superiore a 6.713,98 euro annui e dalla appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo sia non superiore a 11.271 euro annui (articolo 3).

d)     la gestione del Fondo relativo all’assicurazione in esame da parte del comitato amministratore, ai sensi della legislazione vigente nonché la possibilità per il Ministero della salute di utilizzare eventuali eccedenze di gestione del Fondo per campagne informative finalizzate alla prevenzione[7] (articolo 4).

Gli oneri per l’attuazione del provvedimento in esame sono valutati in 1.562.500 euro per il 2007 e 3.125.000 euro annui a decorrere dal 2008 (articolo 5).

 

Al riguardo appare necessario acquisire i dati e i parametri alla base della quantificazione al fine di verificare la congruità della copertura.

In particolare, con riferimento all’articolo 1, appare opportuno che il Governo chiarisca se gli obblighi stabiliti dall’articolo 1 a carico delle regioni possano essere assolti sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Appare, inoltre, opportuno un chiarimento sugli eventuali effetti finanziari dell’articolo 2 circa l’estensione, a coloro che hanno subito infortuni domestici, delle cure ambulatoriali e delle prestazioni medico-legali da parte dell’INAIL che, a legislazione vigente, sono garantite ai lavoratori assicurati.

 

 

 

ARTICOLO 5

(Copertura finanziaria)

La norma prevede che agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 1.562.500 per l’anno 2007 e in euro 3.125.000 annui a decorrere dal 2008, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per l’anno 2007, l’accantonamento relativo al medesimo ministero e, a decorrere dall’anno 2008, l’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

Il secondo comma dispone che il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge n.468 del 1978 e successive modificazioni e che gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n.468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, siamo trasmessi tempestivamente alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

 

Al riguardo, si rileva che la norma non individua le singole disposizioni onerose del provvedimento, così come richiesto dalla vigente disciplina contabile, ma si limita a stimare gli oneri complessivi derivanti dal provvedimento.

Si fa presente che gli accantonamenti dei Fondi speciali dei quali si prevede l’utilizzo recano le necessarie disponibilità, anche alla luce di quanto disposto dalla tabella A allegata al disegno di legge finanziaria per il 2008 (A.S. 1817).

Si osserva inoltre che il riferimento ai fondi speciali relativi al triennio 2007-2009 appare corretto e non richiede un aggiornamento nel presupposto che il provvedimento venga definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2007.

 

 



[1] Cfr. le sedute del 23 giugno 2005 e del 18 ottobre 2005.

[2] Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici.

[3] Tale soglia è stata da ultimo fissata dall’articolo 1, comma 1257, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007). Il precedente limite era del 33 per cento.

[4] Articolo 5, comma 2, della legge n. 493/1999.

[5] La norma, inoltre, precisa che la gestione dell’assicurazione è realizzata dal Comitato amministratore che, sulla base dell’articolo 10, già attualmente sovrintende al Fondo autonomo speciale, istituito presso l’INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni domestici.

[6] Allo scopo di assicurare tali prestazioni ai soggetti assicurati a legislazione vigente, l’articolo 12 della legge n. 67/1988 dispone la stipula tra l’INAIL e le regioni di apposite convenzioni.

[7] La legislazione vigente prevede la possibilità di trasferire le eccedenze al bilancio dello Stato per essere assegnate ai ministeri competenti per la realizzazione di campagne informative.