Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 1042: Legge Comunitaria 2006
Riferimenti:
AC n. 1042/XV     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 2
Data: 27/06/2006
Descrittori:
DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA     
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea

Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

1042

Titolo breve:

 

Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge Comunitaria 2006

 

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

Commissione di merito:

 

XIV Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

da nominare

 

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

assente

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla XIV Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

Scheda di analisi n. 2

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLO 1, comma 4. 2

Pareri sugli schemi di decreto legislativo.. 2

ARTICOLO 2, comma 1, lettere a) e d)3

Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa.. 3

ARTICOLO 4, comma 1. 6

Attribuzione delle tariffe per oneri relativi a prestazioni e controlli6

ARTICOLO 5, comma 1. 7

Delega al Governo per l’adozione di testi unici in materia comunitaria.. 7

ARTICOLO 6. 7

Attuazione di direttive comunitarie con regolamenti7

ARTICOLO 7. 8

Principi fondamentali in materie di competenza concorrente. 8

ARTICOLO 8. 9

Norme in materia di Rc-auto.. 9

ARTICOLO 11. 11

Sistema nazionale di classificazione delle carcasse bovine. 11

ARTICOLO 13 comma 2. 12

Partecipazione di esperti ai lavori della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari12

ARTICOLO 15. 13

Disposizioni in materia di alimenti per animali13

ARTICOLO 16. 13

Disposizioni per la tutela dei consumatori13

ARTICOLO 18, comma 1. 15

Trasformazione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea (CIDE)15

 


PREMESSA

 

Il disegno di legge (Legge comunitaria 2006) reca disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee[1].

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. La relazione illustrativa afferma che esso non comporta nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

Nella presente nota si esaminano le disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 1, comma 4

Pareri sugli schemi di decreto legislativo

La norma prevede che gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportano oneri finanziari debbono essere corredati dalla relazione tecnica e che sui medesimi sia richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

 

Al riguardo, si rileva che la formulazione del presente comma non riproduce interamente il dettato di analoghe disposizioni contenute in precedenti leggi comunitarie. La formulazione proposta si presta ai seguenti rilievi:

a) la previsione della predisposizione della relazione tecnica a corredo degli schemi dei decreti legislativi recanti oneri finanziari, nei termini prospettati dal testo, potrebbe risultare pleonastica in quanto sostanzialmente ripetitiva del comma 2 dell’articolo 11-ter, della legge n. 468 del 1978. Tale comma, infatti, stabilisce l’obbligo della redazione della relazione tecnica per tutti i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie. Pertanto, in assenza di una puntuale elencazione delle direttive la cui attuazione appare suscettibile di determinare “conseguenze finanziarie”, la norma sembrerebbe priva di reale contenuto normativo. Sempre dal punto di vista formale, si osserva che il riferimento agli oneri finanziari appare meno efficace del dettato del predetto comma 2 dell’articolo 11-ter, il quale stabilisce l’obbligo della relazione tecnica con riferimento ai provvedimenti che comportano conseguenze finanziarie intendendosi per tali sia i nuovi o maggiori oneri che le minori entrate;

b) come rilevato, sia pure incidentalmente, in precedenza, il testo non individua puntualmente le direttive la cui attuazione è suscettibile di determinare conseguenze finanziarie, ma ha una valenza generale che sembra demandare esclusivamente al Governo, in sede di attuazione del presente provvedimento, l’individuazione delle direttive alle quali si applicano le disposizioni in commento.

Appare pertanto necessario acquisire l’avviso del Governo sull’opportunità di una parziale riformulazione del comma, nel senso di indicare esplicitamente le direttive che devono essere corredate dalla redazione tecnica e per le quali è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

 

ARTICOLO 2, comma 1, lettere a) e d)

Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa

Le norme, in ordine ai decreti legislativi da adottare ai sensi della presente disciplina, dispongono quanto segue:

Ÿ        le amministrazioni direttamente interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie con le ordinarie strutture amministrative [lettera a)];

Ÿ        eventuali oneri non contemplati dalla legislazione vigente e non riguardanti l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previsti nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi posti dalle direttive; alla copertura di tali oneri, qualora non si possa provvedere con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si fa fronte a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, presso la Ragioneria generale dello Stato[2], nel limite complessivo di 50 milioni di euro [lettera d)].

Copertura a carico del Fondo di rotazione

 

Si segnala che le norme richiamate riproducono analoghe disposizioni contenute nelle più recenti leggi comunitarie annuali. Anche nel caso in esame, peraltro, la relazione illustrativa ricorda che l’esperienza derivante dalla trasposizione delle direttive nell’ordinamento nazionale ha evidenziato l’impossibilità o l’estrema difficoltà di riuscire a determinare, prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento, se da alcune delle norme necessarie all’adempimento degli obblighi contenuti nelle singole direttive possano o meno derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato: pertanto, di norma, le leggi comunitarie non contengono disposizioni che prevedano e quantifichino tali eventuali spese, con la relativa copertura. Tuttavia i decreti legislativi di recepimento possono introdurre norme comportanti oneri, se ciò è necessario a garantire il corretto e completo adempimento degli obblighi comunitari; in caso contrario, infatti, si esporrebbe “l’Erario al maggior danno ad esso derivante dall’apertura di un contenzioso con la Corte di giustizia delle Comunità europee” dal quale deriverebbero rilevantissime sanzioni pecuniarie. La medesima relazione ricorda, infine, che la predisposizione annuale degli stanziamenti a favore del Fondo è rimessa alla legge finanziaria.

 

Limite di spesa

Nulla da osservare sotto il profilo della quantificazione, dal momento che la norma configura l’onere quale limite massimo di spesa.

 

Copertura a carico del Fondo di rotazione

Peraltro, al fine di confermare la rispondenza della predetta autorizzazione di spesa rispetto alle finalità a cui essa è destinata, sembrerebbe utile acquisire elementi informativi, da parte del Governo, in ordine alla congruità – anche alla luce dei risultati di consuntivo - degli analoghi stanziamenti (50 milioni all’anno) previsti dalle precedenti leggi comunitarie per dare attuazione agli obblighi posti dalle direttive.

 

 

La norma, al comma 1 lettera d), in merito alla copertura finanziaria,prevede l’utilizzo delle risorse del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nel limite massimo di 50 milioni di euro, per far fronte, nell’ambito dell’attuazione delle direttive, ad eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali nonché ad eventuali minori entrate derivanti dall’attuazione delle direttive.

Al riguardo, si ricorda che la legge finanziaria prevede uno specifico rifinanziamento in Tabella D destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla legge comunitaria annuale, secondo quanto previsto dalla legge n. 86 del 1989. Si segnala che la tabella D della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) reca un apposito stanziamento, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2006, al quale si aggiunge un ulteriore stanziamento di 50 milioni di euro per l’anno 2007, disposto dalla legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).

Come già rilevato in occasione dell’esame della legge comunitaria per il 2005 (A.C. 5767) si osserva che, in assenza di relazione tecnica e di elementi di informazione puntuali per quanto concerne la quantificazione degli oneri, non è chiaro se le risorse del fondo di rotazione, indicate nel limite massimo dello stanziamento di 50 milioni di euro previsto nella legge finanziaria, possano essere sufficienti a far fronte alle eventuali spese derivanti dall’attuazione delle direttive alla cui copertura non si può provvedere con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Appare comunque necessario che il Governo confermi:

- che gli eventuali oneri cui si fa riferimento hanno natura di parte capitale, anche al fine di evitare una dequalificazione della spesa;

- la effettiva disponibilità delle risorse indicate.

Potrebbe altresì risultare opportuno - come già richiesto in riferimento alla congruità dello stanziamento - che il Governo fornisca un quadro dettagliato degli utilizzi del predetto stanziamento disposti dalle precedenti leggi comunitarie per l’attuazione delle direttive ivi contenute.

 

ARTICOLO 4, comma 1

Attribuzione delle tariffe per oneri relativi a prestazioni e controlli

La norma, in ordine alla copertura degli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge in esame, rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 11/2005. Quest’ultima disposizione stabilisce che gli oneri per prestazioni e controlli relativi alle leggi comunitarie annuali devono essere posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che le previste tariffe garantiscano sia la copertura integrale del costo dei servizi sia la coerenza temporale fra l’insorgenza degli oneri e i relativi introiti.

 

 

La norma, al comma 2, dispone che le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, qualora riferite all’attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B, del presente provvedimento nonché quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i controlli mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

Al riguardo, si rileva che la disposizione, già contenuta nelle leggi comunitarie per il 2004 e per il 2005, è diretta a disciplinare il trasferimento delle risorse derivanti dalle tariffe corrisposte dai soggetti destinatari di prestazioni e controlli alle amministrazioni che li effettuano ed è perfettamente conforme alla vigente disciplina contabile.

Si ricorda che il D.P.R. n. 469 del 1999 disciplina le procedure per il versamento delle somme all’entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato. Le riassegnazioni alle pertinenti unità previsionali di base di particolari entrate, previste da specifiche disposizioni legislative, anche riguardanti finanziamenti dell’Unione europea, sono disposte con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze da registrarsi alla Corte dei conti e riguardano le somme versate all’entrata entro l’anno finanziario di competenza. Le somme versate dopo il 31 ottobre di ciascun anno e comunque entro la chiusura dell’esercizio finanziario possono essere riassegnate alle corrispondenti unità previsionali di base dell’anno successivo con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze da registrarsi alla Corte dei conti.

 

ARTICOLO 5, comma 1

Delega al Governo per l’adozione di testi unici in materia comunitaria

La norma conferisce una delega al Governo ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie nell’ordinamento interno.

 

Nulla da osservare sotto il profilo della quantificazione, tenuto conto dell’obbligo di neutralità finanziaria sancito dalla norma.

 

ARTICOLO 6

Attuazione di direttive comunitarie con regolamenti

La norma autorizza il Governo a dare attuazione con regolamenti, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alle seguenti direttive[3]: direttiva 2005/45/CE, riguardante il riconoscimento dei certificati rilasciati alla gente di mare; direttiva 2005/55/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori di veicoli.

Gli schemi di regolamento, da emanare secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 11/2005, devono essere trasmessi per il parere ai competenti organi parlamentari. Si ricorda in particolare che l’articolo 11, comma 7, della legge 11/2005 esclude che possano essere attuate con regolamento le direttive la cui applicazione “comporti la previsione di nuove spese o minori entrate”.

 

Chiarimenti sulla direttiva 2005/55/CE

Al riguardo appare opportuno acquisire un chiarimento, da parte del Governo, in ordine alla effettiva possibilità di dare attuazione alla direttiva 2005/55/CE, in materia di lotta all’inquinamento, nel rispetto dell’obbligo di neutralità finanziaria sancito dalla norma in esame.

Ciò in quanto la modifica dei limiti di emissione disposta dalla direttiva potrebbe implicare l’aggiornamento dei sistemi di controllo da parte delle autorità pubbliche. La direttiva consente, inoltre, di prevedere incentivi fiscali per i veicoli rispondenti ai requisiti richiesti.

 

ARTICOLO 7

Principi fondamentali in materie di competenza concorrente

La norma include, fra i principi fondamentali che le regioni e le province autonome sono tenute a rispettare nell’esercizio delle funzioni normative[4], la possibilità di introdurre, nell'ambito degli atti di recepimento di norme comunitarie, limiti e prescrizioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro, nonché in materia di tutela della salute, più severi rispetto a quelli fissati dallo Stato. Il testo precisa che dall'attuazione della norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Nulla da osservare, al riguardo tenuto conto che l’esercizio della facoltà di introdurre prescrizioni più severe in materia di sicurezza del lavoro e di tutela della salute deve essere subordinato all’effettivo rispetto dell’obbligo di neutralità finanziaria disposto dal testo.

 

ARTICOLO 8

Norme in materia di Rc-auto

Le norme dispongono che, nella predisposizione del decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2005, in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, il Governo, oltre a seguire i principi di cui all’articolo 2 del provvedimento in esame, si attenga anche ai principi e criteri direttivi che seguono:

Ÿ        previsione dei minimi di garanzia per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore negli importi di 5 milioni di euro per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, nel caso di danni alle persone[5] e di 1 milione di euro per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, nel caso di danni alle cose;

Attualmente i minimi di garanzia per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ammontano, indipendentemente dal numero delle vittime e dalla natura del danno, a 774.685,35 euro per tutti i tipi di veicoli, ad eccezione degli autobus e dei veicoli impegnati in gare e competizioni sportive, per i quali è previsto un massimale di 2.582.284,5 euro.

Ÿ        previsione di un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall’11 giugno 2003, termine per l’attuazione della direttiva, per adeguare gli importi minimi di copertura obbligatoria;

Ÿ        previsione, ai fini del risarcimento da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada, operante presso la Consap S.p.a., in caso di danni alle cose causati da un veicolo non identificato, di una franchigia di importo pari a 500 euro a carico della vittima, nel caso in cui nello stesso incidente il fondo sia intervenuto per gravi danni alle persone.

Ai sensi dell’articolo 283 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni) nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato il risarcimento del Fondo è dovuto solo per danni alla persona.

Si ricorda che il Fondo, che costituisce una gestione autonoma nell’ambito della Consap, è alimentato da un contributo a carico delle imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni Rc-auto, commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell’obbligo di assicurazione.

 

La relazione illustrativa al disegno di legge afferma che dalla disposizione non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Al riguardo, si osserva che le disposizioni relative all’aumento dei minimi di garanzia appaiono suscettibili di determinare indirettamente effetti finanziari di segno opposto.

La norma determina effetti finanziari, su cui appaiono necessari chiarimenti

Infatti, l’aumento dei minimi legali di copertura assicurativa si dovrebbe ripercuotere sull’ammontare dei premi richiesti dalle imprese assicuratrici. Tale circostanza produrrà diversi effetti di natura finanziaria tra i quali si segnalano:

Ÿ         un aumento del gettito dell’imposta erariale sulle assicurazioni per la responsabilità civile, attualmente previsto nella misura del 12,5 per cento dei premi incassati dalle imprese assicuratrici;

Ÿ         un aumento dei costi sostenuti dalle amministrazioni pubbliche per gli autoveicoli di servizio;

Ÿ         un aumento dei costi fiscalmente deducibili per le imprese in relazione ai mezzi di trasporto ad uso strumentale e promiscuo;

Ÿ         un aumento del contributo, fiscalmente deducibile, versato annualmente dalle imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione Rc-auto al Fondo di garanzia per le vittime della strada.

In considerazione di tali elementi, appare pertanto opportuno che il Governo fornisca ulteriori chiarimenti finalizzati, da un lato, ad assicurare che all’attuazione della direttiva possa farsi fronte, per il profilo finanziario, ai sensi di quanto previsto ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. d) del provvedimento in esame, dall’altro, a meglio circostanziare l’affermazione di neutralità finanziaria delle disposizioni in esame.

ARTICOLO 11

Sistema nazionale di classificazione delle carcasse bovine

Normativa vigente: l’articolo 3 della legge 213/1997 (Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari) prevede, per il tecnico classificatore o il titolare dello stabilimento che violino gli obblighi di identificazione e di classificazione delle carcasse di bovini adulti macellati previsti dalla normativa comunitaria, la sanzione amministrativa dell’importo di lire: da 5 milioni (=euro 2.582) a 30 milioni (=euro 15.494). Per le violazioni più gravi, l'ordine professionale competente può disporre la sospensione o la revoca dell'abilitazione professionale. Per i casi di irregolarità nella rilevazione dei prezzi di mercato è prevista, inoltre, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni (=euro 1.549) a lire 18 milioni (=euro 9.296).

 

La norma dispone quanto segue:

Ÿ        sono adeguati gli importi pecuniari delle sanzioni amministrative in materia di classificazione delle carcasse bovine[6]; tali importi vengono rimodulati a seconda delle irregolarità riscontrate e sono applicati distinguendo le responsabilità del titolare dello stabilimento da quelle del tecnico classificatore.

In particolare, vengono aumentate - sia pure in misura limitata - le sanzioni per la violazione degli obblighi di identificazione e di classificazione (che passano a 3.000 euro di minimo e a 18.000 euro di massimo) e per le irregolarità nella rilevazione dei prezzi di mercato (che passano a 2.000 euro di minimo e a 12.000 euro di massimo). Per le violazioni commesse dal tecnico classificatore nelle operazioni di identificazione e classificazione delle carcasse è introdotta la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro;

Ÿ        è prevista la sanzione amministrativa da 6.000 a 36.000 euro per il titolare dello stabilimento che utilizzi tecniche di classificazione automatizzata in assenza di licenza o che modifichi le specifiche tecniche di classificazione in assenza dell'approvazione delle autorità competenti.

Altre sanzioni amministrative sono previste per la violazione delle disposizioni sui tempi massimi e sulle modalità di etichettatura (sanzione da 1.000 a 6.000 euro), nonché per la violazione delle prescrizioni in materia di identificazione delle categorie delle carcasse (da 1.000 a 6.000 euro) e di precisione della macchine classificatrici (da 500 a 3.000 euro);

Ÿ        è previsto che fino all'individuazione dell'organo competente da parte delle singole regioni e province autonome, le predette sanzioni siano irrogate dal Ministero delle politiche agricole-Ispettorato centrale repressione frodi[7].

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 13 comma 2

Partecipazione di esperti ai lavori della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari

Normativa vigente: l’articolo 20, comma 5, del D. Lgs. 194/1995 (Immissione in commercio di prodotti fitosanitari) prevede che le spese di funzionamento della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari siano a carico dei soggetti interessati all'attività autorizzativa per il rilascio dei prodotti e interessati all'attività di valutazione delle sostanze attive, secondo tariffe e modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità. Ai sensi del successivo comma 5-bis, sono ricompresi fra le spese di funzionamento della Commissione consultiva i rimborsi viaggio, le indennità di missione, i gettoni di presenza, i compensi per supporti tecnici (tramite convenzioni) e le spese di amministrazione generale, incluso l'approvvigionamento di strumenti e di programmi informatici.

La norma consente al Ministro della salute di disporre che la Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari si avvalga di esperti, nel numero massimo di 50, per le attività di valutazione connesse dall'applicazione della disciplina in materia. Le relative spese - ai sensi dell’articolo 20, comma 5, del D. Lgs. 194/1995 - sono poste a carico degli interessati alle attività svolte dalla Commissione.

La relazione introduttiva conferma che “non si pone un problema di copertura finanziaria della norma in quanto le spese della Commissione consultiva sono a carico degli interessati alle attività svolte dalla Commissione stessa, secondo tariffe e modalità stabilite con decreti ministeriali”.

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che le tariffe a cui fa riferimento la norma garantiscano sia la copertura integrale del costo dei servizi – come sembra doversi desumere dall’articolo 20, commi 5 e 5-bis, del D. Lgs. 194/1995 – sia la coerenza temporale fra l’insorgenza degli oneri e i relativi introiti.

 

ARTICOLO 15

Disposizioni in materia di alimenti per animali

Normativa vigente: gli articoli 22 e 23 della legge 281/1963 (Preparazione e commercio dei mangimi) e l’articolo 9 del decreto legislativo 149/2004 (Prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali) recano la disciplina sanzionatoria per violazioni dei limiti nell’utilizzo, nella vendita e nella distribuzione dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali da allevamento. Le sanzioni amministrative variano dall’ammenda fino alla sospensione dell'attività o alla chiusura dell'esercizio.

La norma conferisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per trasformare in illeciti amministrativi le violazioni previste come reato dagli articoli 22 e 23 della legge 281/1963 e dall'articolo 9 del decreto legislativo 149/2004, assicurando l'uniformità dell'entità delle sanzioni amministrative con quelle vigenti in materia di sicurezza alimentare. Nell'esercizio della delega il Governo può inoltre modificare l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie vigenti in materia di alimentazione animale.

La relazione introduttiva afferma che la norma persegue la finalità di uniformare la disciplina sanzionatoria in materia di preparazione e di commercio degli alimenti per animali, recata sia dalla legislazione nazionale sia dalla normativa comunitaria[8].

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 16

Disposizioni per la tutela dei consumatori

Normativa vigente: il regolamento CE sulla cooperazione per la tutela dei consumatori[9] prevede, tra l’altro:

-            l’istituzione di una rete di autorità competenti per il controllo dell’applicazione della normativa riguardante i consumatori (articolo 3, lettera c));

-            la designazione, da parte di ogni Stato membro, delle autorità competenti[10] che sono dotate dei poteri di indagine ed esecutivi necessari ai fini dell’applicazione del regolamento: gli Stati membri sono tenuti, altresì, ad adoperarsi affinché le autorità competenti dispongano delle necessarie risorse, nonché a designare l’ufficio unico di collegamento (ossia l’autorità pubblica di ciascuno Stato responsabile dell’applicazione del regolamento) (articolo 4);

 

La norma, che introduce l’articolo 144-bis al codice del consumo[11], individua nel Ministero dello sviluppo economico l’autorità pubblica nazionale competente per la cooperazione in materia di tutela dei consumatori, relativamente all’applicazione della normativa nelle seguenti materie:

Ÿ        servizi turistici[12];

Ÿ        clausole abusive nei contratti[13];

Ÿ        garanzie nella vendita di beni di consumo[14];

Ÿ        credito al consumo[15];

Ÿ        commercio elettronico[16].

La relazione illustrativa sottolinea che per tali materie non sono state indicate le autorità competenti per l’esecuzione della normativa per la protezione dei consumatori, né in sede di recepimento delle direttive di riferimento né in sede di  elaborazione del codice del consumo.

L’operatività dei poteri del Ministero dello sviluppo economico è estesa anche alle infrazioni nazionali lesive degli interessi collettivi dei consumatori.

Per l’esercizio delle funzioni assegnategli, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi della collaborazione delle camere di commercio e di altre pubbliche amministrazioni, nonché delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

Al medesimo Ministero è demandata la designazione dell’Ufficio unico di collegamento cui è affidata la responsabilità dell’applicazione del regolamento CE n. 2006/2004, come previsto dal regolamento medesimo[17].

 

La relazione illustrativa afferma che le attività previste dalla norma[18] “vengono svolte nell’ambito dei compiti istituzionali del Ministero dello sviluppo economico, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

Richiesta di conferma

Al riguardo appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in ordine alla possibilità che il Ministero dello sviluppo economico possa fronteggiare gli oneri connessi all’attuazione delle disposizioni – che prevedono nuove attività in ambito sia comunitario sia nazionale - a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili.

 

Si fa riferimento, in particolare, agli oneri connessi all’operatività dell’Ufficio unico di collegamento per l’applicazione del regolamento CE n. 2006/2004, nonché ai possibili oneri derivanti dal ricorso del Ministero dello sviluppo economico alla collaborazione con le camere di commercio, con altre pubbliche amministrazioni e con associazioni dei consumatori e degli utenti.

 

ARTICOLO 18, comma 1

Trasformazione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea (CIDE)

La norma dispone che il Centro nazionale di informazione e documentazione europea (CIDE) previsto dalla legge n. 178 del 2000 nella forma giuridica di Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), alla scadenza del contratto istitutivo del GEIE opererà nella forma giuridica e con le modalità che saranno stabilite dal Governo in funzione della nuova intesa che il Governo è autorizzato a stipulare con la Commissione europea. A tal fine il Governo continua ad avvalersi dello stanziamento previsto all’articolo 1, comma 6 della citata legge n. 178 del 2000.

Si ricorda che per l’istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea (CIDE), l’articolo 1, comma 6, della legge n. 178 del 2000 prevedeva un onere di 2 miliardi di lire per l’anno 2000 e di 1,5 miliardi di lire a decorrere dall’anno 2001. Le relative risorse (774 mila euro a regime) sono iscritte nell’ambito della u.p.b. 10.1.2.1, capitolo 4535, dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l’anno 2006.

 

 



[1] Si ricorda che la disciplina relativa alle procedure per la partecipazione dell’Italia al processo di formazione e attuazione della normativa comunitaria è dettata dalla legge 11/2005 (“Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari” c.d. “legge Buttiglione”), che ha sostituito e abrogato la legge 86/1989  (c.d.” legge La Pergola”).

[2] Tale fondo è stato istituito dall’articolo 5 della legge 183/1987 (“Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari”).

[3]  Comprese nell'elenco di cui all'allegato C.

[4] Connesse all’attuazione degli atti comunitari previsti dal presente provvedimento.

[5] La direttiva consente agli Stati membri la possibilità di fissare tale massimale ad un milione di euro per ciascuna vittima.

[6] Tale adeguamento è effettuato attraverso l’integrale sostituzione del richiamato articolo 3 della legge 213/1997.

[7] Come già previsto dall'articolo 11 del decreto del Ministro per le politiche agricole 298/1998.

[8] Come precisato dalla relazione, tutta la materia della sicurezza alimentare è attualmente disciplinata dal regolamento (CE) n. 178/2002 e dal decreto legislativo 190/2006.

[9] Regolamento CE n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004.

[10] “Qualsiasi autorità pubblica a livello nazionale, regionale o locale, con responsabilità specifiche per l’esecuzione della normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori”:.

[11] Di cui al D. Lgs. 206/2005 (“Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 229/2003”).

[12] Parte III, titolo IV, capo II del codice del consumo.

[13] Parte III, titolo I del codice del consumo.

[14] Parte IV, titolo III, capo I del codice del consumo.

[15] Parte III, titolo II, capo II, sezione I del codice del consumo.

[16] Parte III, titolo III, capo II del codice del consumo.

[17] Articolo 4, paragrafo 1.

[18] La relazione fa riferimento, presumibilmente per un errore materiale, all’articolo 17 invece che all’articolo 16.