Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 1069: Sostegno agli agrumeti caratteristici (Nuovo testo)
Riferimenti:
AC n. 1069/XV     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 68
Data: 18/10/2007
Organi della Camera: XIII-Agricoltura

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 1069 ed abb.

 

Sostegno agli agrumeti caratteristici

 

(Nuovo testo)

 

 

 

N. 68 – 18 ottobre 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

1069

Titolo breve:

 

Sostegno agli agrumeti caratteristici

Iniziativa:

 

parlamentare

 

in prima lettura alla Camera

 

 

Commissione di merito:

 

XIII Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Maderloni

Gruppo:

(SDpSE),

 

Relazione tecnica:

assente

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla XIII Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo unificato

 

 

Scheda di analisi n. 68

 

 


INDICE

 

 

 

 

ARTICOLI 1-9. 2

Sostegno agli agrumeti caratteristici2

ARTICOLO 7. 5

Assegnazione dei contributi5

ARTICOLO 9. 6

Copertura finanziaria.. 6


PREMESSA

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca norme per il recupero e la salvaguardia degli agrumeti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico.

È sottoposto all’esame della Commissione bilancio, per il parere, il testo unificato elaborato dalla XIII Commissione[1], come modificato dagli emendamenti approvati nella seduta del 12 luglio 2007.

Il testo non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni suscettibili di produrre effetti finanziari.

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1-9

Sostegno agli agrumeti caratteristici

Le norme, al fine di promuovere interventi di ripristino, recupero, e manutenzione degli agrumeti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico, dispongono quanto segue:

·        ai proprietari o ai conduttori di agrumeti facenti parte di specifiche aree individuate con decreto del Ministro delle politiche agricole è concesso, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, un contributo annuale, entro il limite di 10 euro per ogni albero di agrumi, a parziale copertura delle spese da sostenere per il recupero e la manutenzione degli agrumeti (articolo 3);

·        ai proprietari o ai conduttori di agrumeti rientranti nelle aree individuate con il predetto decreto ministeriale è concesso, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, un contributo unico, entro il limite di 100 euro per ogni albero di agrumi, a parziale copertura delle spese da sostenere per il ripristino degli agrumeti abbandonati. Tali contributi sono destinati alla copertura delle spese relative a un triennio a decorrere dall'inizio delle attività di ripristino (articolo 4).

Gli articoli 3 e 4 individuano specificamente la tipologia degli interventi di recupero e di manutenzione oggetto delle richiamate agevolazioni. Ai sensi del successivo articolo 6, i predetti interventi devono essere eseguiti in conformità alla legislazione vigente, con particolare riferimento al Codice dei beni culturali e del paesaggio[2];

·        i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi registrate ai sensi della normativa comunitaria[3] predispongono un progetto volto ad ampliare le aree di produzione tutelata di qualità, a migliorare la resa produttiva (anche mediante interventi per il miglioramento dei sistemi di irrigazione e di raccolta delle acque) e a favorire la stipula di convenzioni o forme di affitto convenzionato[4]. I consorzi di tutela, in concorso con i comuni e con le comunità montane, effettuano un censimento delle aree terrazzate in stato di abbandono, allo scopo di valutare lo stato di dissesto idrogeologico e i costi di ripristino colturale. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatta salva la facoltà per le regioni di finanziare i progetti predisposti dai consorzi situati nel proprio territorio (articolo 5).

·        per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 è istituito[5] un  apposito fondo, con la dotazione di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il fondo può essere rifinanziato, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, nella tabella D della legge finanziaria (articolo 7).

La ripartizione dei finanziamenti annuali del fondo ai comuni destinatari e, nell'ambito della quota spettante a ciascun comune, la ripartizione dei contributi da destinare alla manutenzione (articolo 3) o al ripristino (articolo 4) viene effettuata dalle regioni. Il contributo è assegnato a tutti gli aventi diritto, distintamente per ciascuna tipologia di interventi, ed è determinato in proporzione al numero di alberi per cui è stata fatta richiesta[6] e in base all'ammontare delle risorse disponibili;

·        sono previsti controlli, da parte dei comuni, sugli interventi indicati nelle domande di contributo, con la possibilità di sanzioni pecuniarie crescenti nel caso di realizzazione solo parziale o di mancata realizzazione degli interventi indicati nella domanda[7]. I comuni provvedono ad applicare le sanzioni e destinano le somme da esse derivanti alle finalità previste dalla disciplina in esame (articolo 8);

·        l'onere derivante dall'attuazione del provvedimento è pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 (articolo 9).

A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 1,  lettera a), del D.Lgs. 165/1999, come determinata dalla tabella C della legge 296/2006: tale disposizione fa riferimento alla quota di entrate dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura costituite da assegnazioni a carico dello Stato determinate con la legge finanziaria.

 

Al riguardo andrebbero acquisiti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione indicata dal testo.

Si osserva infatti che il provvedimento appare costitutivo di un diritto ad usufruire delle agevolazioni in esame, pur riconosciute entro limiti di carattere quantitativo ed entro precisi ambiti territoriali. Si rileva inoltre che tali benefici sono riproponibili, oltre il termine del biennio oggetto del  testo in esame, mediante rifinanziamenti annuali da inserire in legge finanziaria.

Sotto il profilo attuativo, andrebbe meglio chiarito il coordinamento fra l’arco temporale, circoscritto a due anni,  per il quale con l’articolo 4 si prevede la concessione del contributo unico, e il periodo al quale viene riferita  la destinazione del medesimo contributo (copertura delle spese relative a un triennio, a decorrere dall'inizio delle attività di ripristino).

 

 

 

In ordine alla possibilità, per le regioni[8], di finanziare i progetti predisposti dai consorzi situati nel proprio territorio, si osserva che tale facoltà dovrebbe essere esercitata a condizione che sussistano le risorse disponibili. Sul punto appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Infatti la norma che prevede la  facoltà di finanziamenti regionali (articolo 5: progetti di ampliamento delle aree di produzione di qualità; censimento delle aree terrazzate in stato di abbandono) contiene una specifica clausola di neutralità finanziaria.

 

ARTICOLO 7

Assegnazione dei contributi

La norma prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di un apposito Fondo per l’assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 con una dotazione di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Fondo può essere rifinanziato, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi del comma 3, lettera f), dell’articolo 11 della legge n. 468 del 1978 (tabella D). Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali si provvede entro il 30 aprile di ogni anno alla ripartizione del Fondo.

 

Al riguardo, si osserva, in primo luogo, con riferimento all’erogazione dei contributi previsti dagli articoli 3 e 4, che le disposizioni, mentre prevedono il limite dell’importo per i benefici previsti, non fanno riferimento anche al limite massimo della dotazione del fondo di cui all’articolo 7 entro il quale possono essere erogate. Appare, quindi, opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di prevedere esplicitamente, anche agli articoli 3 e 4, che l’erogazione dei contributi avvenga nei limiti delle risorse di cui al comma 1 dell’articolo 7.

Con riferimento alla previsione del rifinanziamento in tabella D, si ricorda che lo stesso può essere previsto solo per le norme recanti interventi di sostegno dell’economia classificate tra le spese in conto capitale. I benefici di cui all’articolo 3, riguardando diverse forme di ordinaria manutenzione dei terrazzamenti, non sembrano poter essere riconducibili a tale tipologia di spesa. Al riguardo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Sempre con riferimento alla possibilità di prevedere il rifinanziamento con la tabella D, appare opportuno, in conformità alla prassi consolidata,specificare che questo avvenga dagli anni successivi a quelli per i quali è prevista una specifica dotazione del fondo.

Con riferimento al comma 3, appare utile acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di modificare la disposizione, prevedendo che il decreto sia adottato dal (o con il concerto del) Ministero dell’economia e delle finanze al fine sia di indicare i criteri di ripartizione delle risorse del suddetto fondo tra i benefici di cui all’articolo 3 e 4 , sia di garantire il rispetto del limite di spesa previsto dall’articolo 7.

 

 

ARTICOLO 9

Copertura finanziaria

La norma autorizza, per l’attuazione della presente legge, la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a ), del decreto legislativo n. 165 del 1999, come determinata dalla tabella C, allegata alla legge finanziaria per il 2007.

 

Al riguardo, con riferimento all’autorizzazione di spesa utilizzata per la copertura finanziaria, si ricorda che questa prevede il contributo dello Stato al funzionamento dell’AGEA. Le suddette risorse sono iscritte nel capitolo 1525 del ministero dell’economia e delle finanze. A tale proposito, appare opportuno che il Governo chiarisca se l’utilizzo delle suddette risorse possa compromettere la realizzazione di interventi previsti a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che la tabella C allegata al disegno di legge finanziaria per il 2008 (Atto Senato n. 1817) prevede il rifinanziamento del decreto legislativo n. 165 del 1999 che, per l’anno 2009, è pari a 253.212.000, ma lo stesso risulta di entità minore rispetto a quello previsto dalla tabella C allegata alla scorsa legge finanziaria, che ammontava a euro 253.526.000.

Con riferimento alla formulazione dell’autorizzazione di spesa, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine alla possibilità di indicare esplicitamente, in maniera conforme alla vigente disciplina contabile, che gli oneri derivanti dalla presente legge siano quelli di cui all’articolo 7.



[1] Il testo unificato è stato adottato dalla Commissione XIII (agricoltura) come testo base nella seduta del 19 giugno 2007 (V. Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 19 giugno 2007).

[2] Decreto legislativo 42/2004.

[3] O delle produzioni di agrumi alle quali è stata accordata una protezione in via transitoria a livello nazionale.

[4] In particolare per gli agrumeti abbandonati dei quali i proprietari o i conduttori non intendano proseguire o riavviare l'attività colturale.

[5] Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole.

[6] Il contributo è determinato in base al numero di alberi di agrumi indicato nelle domande valide.

[7] Si applicano sanzioni pecuniarie da un terzo a quattro quinti dei contributi erogati nel caso di realizzazione parziale o carente degli interventi indicati nella domanda. Si applicano sanzioni pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo, nel caso di mancata realizzazione degli interventi.

[8] Facoltà riconosciuta alle regioni dall’articolo 5.