Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 1825 - Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale
Riferimenti:
AC n. 1825/XV     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 70
Data: 24/10/2007
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
VII-Cultura, scienza e istruzione

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 1825 e abb.

 

Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale

 

(Nuovo testo)

 

N. 70 – 24 ottobre 2007

 

 

 

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

1825

Titolo breve:

 

Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale

 

Iniziativa:

 

parlamentare e governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

 

Commissioni di merito:

 

Commissioni riunite VII e IX

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

 

Folena per la VII e Meta per la IX

Gruppo:

Rispettivamente Rif. Com – Sin. Eur. e Ulivo

 

 

Relazione tecnica:

assente

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Commissioni riunite VII e IX

in sede referente

Oggetto:

 

nuovo testo

 

 

 

Scheda di analisi n. 70

 


INDICE

 

ARTICOLI 2, commi 2, 4, 7 e 8 e 3, commi 1, 3, 4, 5, 8, 11, 15 e 19. 2

Vigilanza e procedure di riassegnazione delle frequenze. 2

ARTICOLO 3, comma 13. 5

Modifica regime autorizzatorio.. 5

ARTICOLO 4. 6

Misure per favorire la transizione al digitale. 6

ARTICOLO 5. 6

Delega al Governo in materia di titolarità dei diritti televisivi6

ARTICOLO 6, comma 1. 8

Misure a tutela dell’emittenza televisiva locale. 8

ARTICOLO 7. 8

Rilevazione degli indici di ascolto e diffusione dei mezzi di comunicazione. 8

ARTICOLO 8, comma 2. 10

Destinazione delle sanzioni10

ARTICOLO 10, comma 7. 11

Abrogazione delle norme relative alla dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI11

ARTICOLO 11, comma 1. 12

Clausola di invarianza.. 12


PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame reca la disciplina del sistema televisivo nella fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale.

In particolare, nel definire i principi generali ai quali deve essere ispirata la disciplina del sistema radiotelevisivo nella fase di transizione, viene differito al 30 novembre 2012 il termine della definitiva conversione delle reti[1].

Il testo, non corredato da relazione tecnica, è stato modificato dalle Commissioni di merito.

Di seguito si esaminano esclusivamente le disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 2, commi 2, 4, 7 e 8 e 3, commi 1, 3, 4, 5, 8, 11, 15 e 19

Vigilanza e procedure di riassegnazione delle frequenze

Le norme recano, rispettivamente, una disciplina relativa ai limiti di raccolta pubblicitaria nel settore televisivo (art. 2) e disposizioni per l’efficiente utilizzo delle frequenze (art. 3).

Per i profili di competenza sono di seguito considerate esclusivamente le disposizioni che riguardano specifici adempimenti a carico di autorità e strutture pubbliche, suscettibili pertanto di determinare effetti diretti a carico della finanza pubblica.

In particolare, talune disposizioni dell’articolo 2 disciplinano i meccanismi di vigilanza sul superamento dei limiti alla raccolta pubblicitaria del settore televisivo[2]; tali previsioni riguardano, in particolare:

-       l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, incaricata sia di accertare annualmente i soggetti che conseguono ricavi pubblicitari superiori al limite del 45% dei ricavi complessivi del settore[3] che di assegnare ai soggetti che ne facciano richiesta le risorse frequenziali liberate a seguito delle misure sanzionatorie (articolo 2, commi 2 e 7);

-       l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, incaricata di vigilare sulle dinamiche dei prezzi di vendita degli spazi pubblicitari[4] e sull’eventuale esistenza di condotte e di intese restrittive della libertà di concorrenza (articolo 2, comma 4).

Si dispone inoltre che entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prevede requisiti soggettivi “più accessibili e meno onerosi per il rilascio delle autorizzazioni ai fornitori di contenuti” (articolo 2, comma 8).

Viene, inoltre, disposto che – ai fini della liberazione e della restituzione delle frequenze televisive utilizzate per la trasmissione in tecnica analogica ridondanti per almeno il 95% del proprio bacino di servizio – i soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche presentino all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un progetto di trasferimento su frequenze terrestri in tecnologia digitale dei palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda: sul progetto la medesima autorità dovrà pronunciarsi per l’approvazione entro  tre mesi successivi dalla presentazione (articolo 3, commi 3 e 4).

Le frequenze da restituire al Ministero delle comunicazioni saranno individuate all’esito della predisposizione del data-base delle frequenze (articolo 3, comma 1).

Si ricorda che il Ministro delle comunicazioni e il Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni hanno raggiunto in data 6 giugno 2006 un’intesa per la realizzazione, entro il mese di gennaio 2007, di un unico archivio (denominato data-base) delle frequenze televisive utilizzate in Italia. La realizzazione del data-base è affidata ad un gruppo di lavoro congiunto tra il Ministero delle comunicazioni e l’Agcom, con il quale collaborano gli ispettorati della comunicazione e la polizia delle comunicazioni.

Riguardo alle procedure di riassegnazione delle frequenze viene tra l’altro stabilito che:

-       le frequenze recuperate all’esito dell’applicazione di tale progetto saranno riassegnate dal Ministero delle comunicazioni attraverso procedure pubbliche e nel rispetto di criteri di obbiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità fissati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (articolo 3, comma 5);

-       le frequenze restituite nonché quelle ancora disponibili saranno cedute a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie ai soggetti che ne facciano richiesta, sulla base di un’offerta predisposta e pubblicata in conformità a criteri e modalità stabiliti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (articolo 3, comma 8, primo periodo);

-       le frequenze residue e quelle acquisite con modalità diverse rientrano, invece, nella disponibilità del Ministero delle comunicazioni, che le riassegna attraverso procedure pubbliche con modalità stabilite dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tali procedure dovranno assicurare la più ampia copertura, nel rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità previsti dall’ordinamento, e prevedere quote di riserva a favore dell’emittenza locale[5] (articolo 3, comma 8, secondo periodo);

Viene, altresì, stabilito che:

-       a decorrere dalla data della completa conversione delle reti televisive i fornitori di contenuti in ambito nazionale non possano utilizzare più del 20 per cento della capacità trasmissiva complessiva, determinata sulla base di parametri dedotti dal data–base delle frequenze e in base al Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 12 novembre 2003. A tal fine viene previsto un adeguamento di tale piano dalla stessa Autorità entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (articolo 3, comma 11);

-     sia rilasciata dagli uffici periferici del Ministero delle comunicazioni competenti per territorio l’autorizzazione per l’utilizzazione, su base non interferenziale, per l’attività televisiva a carattere comunitario delle porzioni di frequenze libere in ambito locale risultanti dalle zone d’ombra nell’irradiazione dei segnali televisivi (articolo 3, comma 15).

-     il Ministero delle comunicazioni si attivi in ogni sede al fine di impedire che la presenza di diversi standard  si traduca in barriere all’accesso di contenuti (articolo 3, comma 19).

Al riguardo, poiché le norme in esame configurano una serie di adempimenti e compiti a carico sia dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato – alcuni dei quali appaiono particolarmente complessi dal punto di vista amministrativo (si veda ad esempio l’art. 2, comma 4) - andrebbe chiarito con quali risorse si possa farvi fronte. Ciò anche in considerazione del disposto dell’articolo 1, commi 65-71, della finanziaria 2006 che prevede che le Autorità si finanzino anche attraverso il meccanismo di contribuzione degli operatori di mercato.

In proposito andrebbe anche precisata la portata della disposizione di cui all’articolo 2, comma 8, che prefigura requisiti “meno onerosi” per il rilascio delle autorizzazioni.

Per quanto riguarda, invece, le procedure pubbliche di riassegnazione delle frequenze, di cui all’art. 3, e, in generale, agli adempimenti posti a carico del Ministero delle comunicazioni, andrebbe chiarito se lo stesso Ministero possa far fronte a tali adempimenti con le risorse già disponibili in base alla vigente legislazione.

 

ARTICOLO 3, comma 13

Modifica regime autorizzatorio

La norma prevede che l’attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale sia in ogni caso soggetta al regime di autorizzazione generale, abrogando la norma transitoria che consente ai soggetti esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva, in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 5/2001, ad effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti.

Al riguardo appare necessario che siano precisate le implicazioni finanziarie derivanti dalla nuova disciplina, in relazione agli introiti connessi al rilascio delle autorizzazioni.

 

ARTICOLO 4

Misure per favorire la transizione al digitale

Le norme impongono l’obbligo di apposizione di una apposita etichetta per connotare gli apparecchi televisivi riceventi in sola tecnica analogica, prevedendo altresì che gli apparecchi televisivi venduti ai dettaglianti ovvero ai consumatori integrino un sintonizzatore digitale per la ricezione dei programmi trasmessi con tecnica digitale.

Si ricorda che la norma risulta analoga, salvo che per i termini, all’articolo 16 del decreto legge n. 159/2007 attualmente all’esame presso il Senato, al quale, peraltro, non sono stati ascritti effetti finanziari.

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 5

Delega al Governo in materia di titolarità dei diritti televisivi

La norma delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per disciplinare la materia dell’acquisto e della vendita dei diritti sulle opere audiovisive e cinematografiche europee (comma 1).

Nell’ambito dei principi e criteri direttivi viene previsto, tra l’altro, quanto segue:

-          riconoscimento del ruolo particolare dei produttori indipendenti nella creazione delle opere europee e della necessità di assicurare un adeguato sostegno anche di tipo economico alle loro attività [comma 2, lett. b)];

-          estensione della base di contribuzione economica a tutti i fornitori di contenuti su tutti i ricavi netti annui derivanti da attività televisiva, con esenzione delle imprese in fase di avvio [comma 3, lett. c)];

-          destinazione di quote specifiche delle risorse economiche derivanti dall’applicazione della disposizione di cui alla lett. c) in favore di opere cinematografiche, incluse quelle di espressione originale italiana e delle produzioni indipendenti, prevedendo un regime sperimentale per gli operatori di telecomunicazioni fisse o mobili e i fornitori di servizi di accesso alla rete internet sui ricavi derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi offerti a pagamento [comma 3, lett. d)].

Si ricorda che l’art. 44, comma 5 del d.lgs. 177/2005[6] dispone che le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, riservino una quota dei loro introiti netti annui derivanti da pubblicità alla produzione e all'acquisto di programmi audiovisivi, compresi i film, in misura non inferiore al 40 per cento della quota suddetta, e di programmi specificamente rivolti ai minori, di produzioni europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. Tale quota non può comunque essere inferiore al 10 per cento degli introiti stessi.

 

Al riguardo si ritiene necessario disporre di elementi utili ai fini di una valutazione dei possibili oneri derivanti dalle misure di sostegno economico previste dal comma 2, lett. b) e in merito alle risorse con cui farvi fronte. In proposito, si osserva, fra l’altro, che la norma non reca un espresso criterio direttivo volto ad escludere che dall’attuazione della delega derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento ai criteri direttivi di cui al comma 3, lett. c) e d), appaiono opportuni elementi di valutazione in merito all’eventualità che il vincolo di destinazione di quote di ricavi, per tutti i fornitori di contenuti, possa comportare effetti suscettibili di riflettersi in  minor gettito per l’erario.

Infine, appaiono necessari chiarimenti sui contenuti e sulle modalità di attuazione del “regime sperimentale” previsto dal comma 3, lett. d) per gli operatori di telecomunicazioni fisse o mobili e per i fornitori di servizi di accesso alla rete internet, al fine di escludere che l’attuazione di tale criterio di delega possano determinare i presupposti per l’insorgenza di eventuali oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, alla luce dei contenuti della delega appare opportuno che il Governo valuti l’eventualità di modificare il comma 1 al fine di prevedere che gli schemi di decreto siano corredati dalla relazione tecnica, di cui all’articolo 11-ter, comma  2, della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni,  e trasmessi, ai fini dell’espressione del parere, sia alle commissioni parlamentari competenti per il merito sia alle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

 

ARTICOLO 6, comma 1

Misure a tutela dell’emittenza televisiva locale

Le norme, nell’affermare che il sistema televisivo locale costituisce una risorsa essenziale per la tutela del pluralismo informativo, assicurano all’emittenza televisiva locale la riserva di un terzo delle risorse resesi disponibili in conseguenza delle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1, 3, 4 e 7.

Al riguardo, si rileva che non appare chiaro il riferimento alla riserva di un terzo delle “risorse” resesi disponibili. Appare necessario che sia precisato il significato di tale espressione al fine di escludere in ogni caso che si tratti di risorse di carattere finanziario.

 

ARTICOLO 7

Rilevazione degli indici di ascolto e diffusione dei mezzi di comunicazione

Le norme – nel definire che l’attività di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione costituisce un servizio di interesse generale[7] - delegano il Governo ad emanare un decreto legislativo finalizzato a definire le modalità attraverso le quali l’Autorità per le garanzie nelle comunicazionicura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

-       favorire il pluralismo e la concorrenza nel sistema delle comunicazioni;

-        garantire il rispetto di criteri del campionamento nella rilevazione degli indici di ascolto e assicurare la congruenza delle metodologie adottate;

-        tener conto delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive esistenti, del progressivo tasso di penetrazione tra la popolazione e delle abitudini di fruizione delle nuove offerte da parte del pubblico;

-       assicurare l’interoperabilità dei meter rispetto a tutte le tecnologie digitali;

-       garantire la rilevazione degli indici di ascolto disaggregata per singola emittente e per piattaforma trasmissiva.

Viene previsto che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigili sull’effettiva indipendenza dei soggetti che realizzano le indagini e stabilisca con proprio regolamento gli adempimenti che dovranno assolvere i soggetti realizzatori.

Si ricorda che la formulazione originale prevedeva che agli eventuali oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo in esame si sarebbe provveduto secondo le modalità ed i criteri di contribuzione, a carico dei soggetti del mercato di riferimento, disciplinate dall’art. 1, commi 65 e 66 della legge 266/2005 (legge finanziaria per il 2006), autorizzando nel contempo l’Autorità a rideterminare l’entità della contribuzione.

Le modifiche apportate dalle Commissioni di merito hanno fatto venir meno tale previsione. Inoltre, la norma di delega è stata in parte modificata, indicando anche l’espresso riferimento ai “soggetti che realizzano le indagini”.

Al riguardo appare necessario che siano precisate le attività che saranno svolte dai soggetti esterni alla P.A. e quelle che resteranno a carico dell’Autorità. Ciò al fine di escludere l’insorgenza di oneri non fronteggiabili con le risorse già disponibili e con quelle attivabili ai sensi della vigente normativa (articolo 1, commi 65 e 66 della legge n. 266/2005), con conseguente necessità di integrare gli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato.

Si evidenzia, in proposito, che la norma non reca un criterio di delega volto espressamente ad escludere che dall’attuazione della stessa derivino maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, alla luce dei contenuti della delega appare opportuno che il Governo valuti l’eventualità di modificare il comma 2 al fine di prevedere che gli schemi di decreto siano corredati dalla relazione tecnica, di cui all’articolo 11-ter, comma  2, della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni,  e trasmessi, ai fini dell’espressione del parere, sia alle commissioni parlamentari competenti per il merito sia alle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

 

ARTICOLO 8, comma 2

Destinazione delle sanzioni

La norma dispone che in caso di omessa adozione e di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 2, comma 3 e 3 del provvedimento, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, all’esito del procedimento condotto secondo quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 177 del 2005, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica di contestazione effettuata in avvio del procedimento disciplinato dal citato regolamento e impone la restituzione delle somme eccedenti, che confluiranno nell’unità previsionale di base 1.4.2.5, capitolo 3121 dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni.

L’articolo 2, comma 3, del presente provvedimento concerne  i limiti alla trasmissione pubblicitaria.

L’articolo 3 reca disposizioni per l’uso efficiente dello spettro elettromagnetico e per l’accesso alle infrastrutture a banda larga, in particolare prevedendo, al comma 14, il divieto di diffusione di qualsiasi forma di messaggio pubblicitario o di televendita o di telepromozione nell’utilizzo delle porzioni di frequenze libere in ambito locale risultanti dalle zone d’ombra nell’irradiazione dei segnali televisivi.

 

Al riguardo, si osserva che il capitolo 3121 dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni è iscritto, per l’anno 2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base 4.1.2.5 e non, come indicato dalla norma, nella unità previsionale di base 1.4.2.5, che non risulta istituita nel predetto stato di previsione dalla legge di bilancio 2007.

Appare pertanto necessario acquisire l’avviso del Governo in merito alla opportunità di riformulare la norma al fine di fare riferimento alla unità previsionale di base 4.1.2.5 dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni.

Si rileva inoltre che nel predetto capitolo 3121 dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, sono iscritte le risorse relative ai contributi e ai rimborsi degli oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale.

In merito alle disposizioni concernenti le somme eccedenti da restituire, appare opportuno, in primo luogo, che il Governo chiarisca la portata di tale espressione. In particolare, si dovrebbe precisare sia la natura delle somme in questione (chiarendo se le stesse si riferiscano ai proventi conseguiti in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3 e 3 del provvedimento in esame) sia il parametro di riferimento rispetto al quale si determini l’eccedenza (chiarendo se tale eccedenza debba essere calcolata con riferimento all’importo della sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento del fatturato ovvero ad altro parametro)

Si osserva altresì che la norma non specifica le modalità di accertamento delle somme in questione né disciplina la procedura per la restituzione delle stesse.

Sotto il profilo contabile si richiede l’avviso del Governo in merito all’opportunità di riformulare la disposizione prevedendo il versamento delle predette somme all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all’apposita unità previsionale di base della spesa.

 

ARTICOLO 10, comma 7

Abrogazione delle norme relative alla dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI

Normativa vigente: l’articolo 21 della legge 3 maggio 2004 n. 112, nel disciplinare il processo di privatizzazione della RAI, prevede la fusione per incorporazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa nella società RAI-Holding Spa ( adempimento espletato il 17 novembre 2004) e, entro i quattro mesi successivi la fusione, l’alienazione della partecipazione dello Stato attraverso una o più offerte pubbliche di acquisto, sulla base delle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Si segnala, peraltro, che il processo di privatizzazione della RAI non è stato finora avviato.

Si ricorda, infine, che, ai sensi del successivo comma 7 dell’articolo 21, i proventi derivanti dalla citata vendita di azioni sarebbero stati destinati per il 75 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato[8], e per la quota restante ad incentivi per favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale, in modo tale da consentire l'effettivo accesso ai programmi trasmessi in tecnica digitale.

La norma abroga, tra l’altro, l’articolo 21 della citata legge n.112/2004.

Al riguardo, poiché la norma prevedeva che i proventi derivati dalle operazioni di collocamento sul mercato delle azioni ordinarie della RAI fossero destinate per il 75 per cento al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, e sebbene tale processo di collocazione non sia stato avviato, andrebbe chiarito se dall’abrogazione della norma sono stimabili effetti sul debito gia scontati per effetto delle disposizioni vigenti.

 

ARTICOLO 11, comma 1

Clausola di invarianza

La norma dispone che dall’attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in merito all’eventualità di riformulare la norma al fine di prevedere, coma da prassi consolidata, che dall’attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.



[1] Tale termine risulta attualmente fissato nel 31 dicembre 2008 dal l’articolo 19 del DL 273/2005.

[2] Si ricorda che le norme in esame stabiliscono che il conseguimento di ricavi pubblicitari superiori al 45% dei ricavi complessivi del settore televisivo configuri una “posizione dominante”.

[3] Sulla base dei dati economici acquisiti attraverso l’informativa economica di sistema.

[4] A tal fine viene previsto l’obbligo, a carico delle società concessionarie che effettuano la raccolta pubblicitaria per le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale, di presentare alla medesima Autorità i listini periodici relativi ai prezzi di vendita della pubblicità.

[5] Quote di riserva pari ad un terzo della capacità trasmissiva calcolata considerando la potenza complessiva con il guadagno d’antenna, fatti salvi i diritti acquisiti.

[6] “Testo unico della radiotelevisione”.

[7] A garanzia del pluralismo e della concorrenza nel sistema della comunicazione.

[8] Di cui alla legge n. 432/1993.