Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: Ratifica Accordo Italia-Yemen sulla promozione e protezione degli investimenti
Riferimenti:
AC n. 2069/XV     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 24
Data: 14/03/2007
Descrittori:
INVESTIMENTI PRIVATI   STATI ESTERI
TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI   YEMEN
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 2069

 

Ratifica Accordo Italia-Yemen sulla promozione e

Protezione degli investimenti

 

 

 

 

 

 

 

N. 24 – 14 marzo 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

2069

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Yemen sulla promozione e protezione degli investimenti

 

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

 

Commissione di merito:

 

III Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Paoletti Tangheroni

Gruppo:

FI

 

 

Relazione tecnica:

assente

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla III Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

Scheda di analisi n. 24

 


 

 

PREMESSA

Il disegno di legge in esame reca la ratifica dell’Accordo tra l’Italia e lo Yemen sulla promozione e protezione degli investimenti, siglato a Roma il 25 novembre 2004. L’Accordo presenta contenuti analoghi ad accordi già conclusi dall’Italia con altri Paesi, finalizzati ad incoraggiare gli investimenti nonché a conferire garanzie agli investitori delle due parti.

Ciò è confermato dall’Analisi dell’impatto della regolamentazione allegata al disegno di legge di ratifica, la quale afferma che le clausole dell’Accordo sono conformi ad una solida prassi generalmente seguita in campo internazionale.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Nella relazione illustrativa si precisa che dall’attuazione dell’Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

Le norme dell’Accordo disciplinano:

       l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione, provvedendo in particolare a definire gli investimenti in beni mobili e immobili, ovvero immateriali, effettuati da persone fisiche o giuridiche (articolo 1);

       l’applicazione di un trattamento giusto ed equo delle attività di investimento nel territorio dell’altra parte, nonché il mantenimento di un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico (articolo 2);

       l’applicazione della clausola della nazione più favorita, con un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti dei propri investitori o agli investitori di paesi terzi (articolo 3);

       la previsione, per gli investitori, di un risarcimento non meno favorevole di quello riservato agli investitori dell’altra parte contraente - o agli investitori di paesi terzi - nei casi di perdite e danni negli investimenti subiti a causa di guerre, stati di emergenza nazionale o simili (articolo 4);

       le condizioni in base alle quali sono ammissibili (per finalità pubbliche o per interesse nazionale) la nazionalizzazione e l’esproprio degli investimenti degli investitori di una delle parti nel territorio dell’altra, nonché le regole per determinare un risarcimento immediato, completo ed effettivo. Il risarcimento dovrà corrispondere al “giusto valore di mercato dell’investimento” (articolo 5).

In caso di nazionalizzazione o di esproprio, l’equa indennità sarà equivalente all’effettivo valore commerciale dell’investimento immediatamente prima dell’annuncio della decisione di nazionalizzazione o di esproprio. L’effettivo valore commerciale sarà determinato secondo i parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale, sulla base di una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile alla data della predetta decisione. L’indennità dovrà comprendere il risarcimento di ogni pregiudizio di natura finanziaria, come previsto dalle procedure internazionali. Viene inoltre contemplata una “clausola di retrocessione”, ossia il diritto del proprietario del bene espropriato di riacquistarlo al prezzo di mercato laddove, dopo l'espropriazione, esso non sia stato utilizzato ai fini previsti;

       la garanzia per gli investitori di poter trasferire all’estero – senza indebito ritardo e dopo l’adempimento degli obblighi fiscali – in valuta convertibile, i capitali e i redditi relativi agli investimenti (articoli 6 e 8);

       il riconoscimento alla parte contraente, che abbia effettuato pagamenti all’investitore in virtù di una garanzia assicurativa concessa contro rischi non commerciali, della surroga nei diritti dell’investitore (articolo 7).

La relazione illustrativa precisa che tale norma è indirizzata in modo particolare a tutelare gli organismi di assicurazione degli investimenti, come SACE, che possono così surrogarsi all'investitore che ha ottenuto il risarcimento;

       la composizione delle controversie, per quanto possibile, in via amichevole ovvero presso il tribunale con competenza territoriale ovvero ancora dinanzi a un tribunale arbitrale ad hoc. In tal caso, ciascuna parte sosterrà le spese per il proprio arbitrato e per i propri rappresentanti alle udienze, mentre le spese per il presidente e le altre spese saranno divise equamente tra le parti contraenti (articoli 9 e 10);

       la possibilità, per le parti contraenti e per i loro investitori, di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell’Accordo qualora esse siano previste dal diritto internazionale. È prevista inoltre la salvaguardia dell’investimento rispetto a possibili successive modifiche della legislazione delle parti contraenti, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale (articolo 12).

L’Accordo rimarrà in vigore per dieci anni, e sarà automaticamente prorogabile per periodi di cinque anni, fino a che una delle parti contraenti lo denunci per iscritto entro un anno dalla scadenza (articolo 14).

 

La relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di ratifica afferma che dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che pertanto non si rende necessaria la relazione tecnica.

Inoltre, secondo l’Analisi dell’impatto della regolamentazione, l’Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o di privati.

 

Al riguardo si rileva che, a differenza di quanto riscontrato in altri disegni di legge di ratifica di analogo oggetto[1], la relazione illustrativa non contiene precisazioni in merito ad eventuali futuri oneri derivanti, allo Stato italiano, dai risarcimenti per gli espropri previsti dall’articolo 5; appare quindi necessario che il Governo confermi che a tali eventuali oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Occorrerebbe inoltre che il Governo confermasse che alle eventuali spese arbitrali che dovessero derivare dalle procedure per la risoluzione delle controversie tra le parti contraenti (articolo 10)  si farà fronte con gli ordinari stanziamenti previsti per le liti e gli arbitraggi nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

 

 



[1] Si veda, ad esempio, l’A.C. 6107 (XIV legislatura), relativo all’accordo Italia-Gabon sulla promozione e protezione degli investimenti.