Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 626 e abb. Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personali (nuovo testo)
Riferimenti:
AC n. 626/XV     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 19
Data: 17/01/2007
Descrittori:
DETENUTI   DIFENSORE CIVICO
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 626 ed abb.

 

GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTA’ PERSONALE

 

(Nuovo Testo)

 

 

 

 

 

N. 19 – 17 Gennaio 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

A.C.

 

626

Titolo breve:

 

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani e garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

 

Iniziativa:

 

parlamentare

 

in prima lettura alla Camera

 

Commissione di merito:

 

I Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Mascia

Gruppo:

RC-SE

 

 

Relazione tecnica:

assente

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla I Commissione in sede referente

Oggetto:

 

nuovo testo

 

Precedenti pareri espressi sul testo

 

Data: 5 dicembre 2006

 

Oggetto:

 

testo unificato

 

Esito:

 

Parere favorevole con condizione

Scheda di analisi n. 19

 


 

 

INDICE

 

 

 

ARTICOLI 1, 7, 8. 3

Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani3

ARTICOLI 9-11. 5

Garante delle persone detenute. 5

ARTICOLO 17, commi 1 e 2. 6

Copertura finanziaria.. 6

 


 

 

PREMESSA

La proposta di legge in esame è volta all’istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani, nel cui ambito un’apposita sezione garantisce la tutela delle persone detenute o private della libertà personale.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Nel corso del mese di dicembre 2006 la Commissione bilancio della Camera ha esaminato una precedente versione del testo unificato[1], che prevedeva l’istituzione del solo ufficio del Garante dei detenuti[2]. Durante il successivo esame, l’Assemblea ha deliberato il rinvio in Commissione del testo.  A seguito di tale rinvio, la Commissione ha elaborato il nuovo testo unificato oggetto della presente analisi. Dato il rilievo delle modifiche apportate, le disposizioni in esso contenute vengono nuovamente esaminate sotto il profilo finanziario nella presente Nota.

 

 

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

(euro)

Disposizione

Voce di spesa

Onere dal 2007

Articolo 1, comma 6

Indennità  membri della Commissione

2.340.000

Articolo 7, comma 3

Spese per il personale

3.300.000

Articolo 7, comma 5

Spese di funzionamento

1.500.000

Articolo 8, comma 1

Consulenze

  250.000

Articolo 11

Spese per compiti del Garante

  600.000

TOTALE

7.990.000

 


ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 1, 7, 8

Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani

Le norme dettano le seguenti disposizioni:

       è istituita la Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani. La Commissione è organo collegiale costituito dal presidente[3] e da 8 membri, eletti quattro dal Senato della Repubblica e quattro dalla Camera dei deputati.

La durata della carica è di quattro anni con possibilità di conferma per una sola volta (articolo 1, comma 4). Il presidente e i membri della Commissione sono collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni[4]: il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito (articolo 1, comma 5);

       la determinazione delle indennità spettanti al presidente e ai membri, da stabilirsi nell’ambito di una dotazione finanziaria complessiva non superiore a 2.340.000 euro annui a decorrere dal 2007, è rinviata a un regolamento[5] (articolo 1, comma 6);

       è istituito, alle dipendenze della Commissione, un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza (articolo 7, comma 1). L’organico dell’ufficio, costituito da non più di 100 unità, è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data del primo insediamento della Commissione (articolo 7, comma 2). Per tale personale è autorizzata la spesa di 3.300.000 euro a decorrere dal 2007 (articolo 7, comma 3). Le spese di funzionamento dell’ufficio, per le quali si autorizza una somma di 1.500.000 euro a decorrere dal 2007, sono poste a carico di un apposito fondo[6]; il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti (articolo 7, commi 4 e 5);

       la Commissione può avvalersi di esperti, quando richiesto dalla natura tecnica o dalla delicatezza delle questioni da valutare, i quali saranno remunerati in base alle vigenti tariffe professionali, nel limite massimo di spesa di 250.000 euro a decorrere dal 2007 (articolo 8, comma 1). Si prevede, altresì, che la Commissione possa avvalersi del contributo di organizzazioni non governative, di centri universitari di studio e di ricerca e di associazioni che si occupano di diritti umani (articolo 8, comma 2).

 

Come segnalato in premessa, il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

 

Al riguardo si osserva quanto segue:

        con riferimento alle disposizioni dell’articolo 1, relativo alle indennità del presidente e dei membri della Commissione, pur considerato che la norma configura l’onere - 2.340.000 euro a decorrere dal 2007 - come limite di spesa, appare utile acquisire dal Governo gli elementi sottesi alla quantificazione dell’onere medesimo;

        analoga indicazione degli elementi di quantificazione appare opportuna con riferimento alle disposizioni dell’articolo 7, relativo agli oneri per il personale dell’ufficio della Commissione e per il funzionamento dello stesso – rispettivamente ammontanti a 3.300.000 euro e 1.500.000 euro, a decorrere dal 2007 – configurati anch’essi come limiti di spesa.

In particolare si sottolinea che il provvedimento in esame demanda ad un successivo DPCM la determinazione dell’effettiva dotazione organica della Commissione – entro il limite delle 100 unità – nonché delle qualifiche da attribuire a tale personale; dunque il tenore letterale della norma in esame non consente alcuna possibilità di verifica della congruità delle somme stanziate per gli oneri di personale;

        con riferimento alle disposizioni dell’articolo 8, che prevedono la possibilità per la Commissione di avvalersi di consulenze, pur considerato che l’onere si configura come limite massimo di spesa, appare necessario che il Governo fornisca gli elementi sottesi alla quantificazione; ciò anche al fine di verificare se il limite di spesa a tal fine previsto includa gli oneri eventualmente correlati ai contributi forniti dai soggetti individuati dal comma 2. Inoltre, appare necessario che sia chiarito se e in quale misura le previsioni in esame siano comunque riconducibili ai limiti alla spesa per consulenze posti dalle ultime leggi finanziarie[7].

 

 

ARTICOLI 9-11

Garante delle persone detenute

Le norme istituiscono, nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 1, una sezione specializzata denominata Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Il Garante è composto dal presidente della Commissione e da altri 4 componenti della Commissione medesima[8] (articolo 9).

Il Garante coopera con i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale, o figure analoghe, ove istituiti in ambito regionale, provinciale o comunale, nello svolgimento delle rispettive funzioni e prende in esame le segnalazioni da questi effettuate, anche avvalendosi dei loro uffici e del relativo personale sulla base di apposite convenzioni con l'ente interessato. In nessun caso il Garante può delegare l'esercizio delle proprie funzioni (articolo 10).

Il Garante esercita una serie di funzioni e di poteri finalizzati ad assicurare che l'esecuzione della custodia delle persone sia attuata in conformità ai principi della Costituzione, delle convenzioni internazionali sui diritti umani e della legge. A tal fine è autorizzata la spesa di 600.000 euro annui a decorrere dal 2007 (articolo 11).

Il Garante, fra l’altro: adotta le proprie determinazioni in ordine alle istanze e ai reclami che gli sono rivolti dai detenuti; verifica che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione della libertà siano idonee a salvaguardare la dignità e i diritti fondamentali delle persone; verifica il rispetto degli adempimenti e delle procedure vigenti in materia di permanenza e di assistenza degli immigrati negli appositi centri; visita senza preavviso gli istituti di pena, gli ospedali psichiatrici giudiziari e i centri di permanenza temporanea degli immigrati; prende visione del fascicolo della persona privata della libertà.

 

Al riguardo, pur tenuto conto che l’onere previsto dall’articolo 11 è limitato all’entità dello stanziamento, appare comunque opportuno acquisire elementi informativi in ordine ai parametri posti alla base della predetta quantificazione.

Nell’ambito di tale chiarimento andrebbe precisato se l’onere di 600.000 euro sia da intendersi come unicamente finalizzato all’esercizio delle funzioni specifiche del Garante (articolo 11), tenuto conto che il provvedimento in esame reca appositi stanziamenti per le voci di spesa riferibili al funzionamento della Commissione per la tutela dei diritti umani, di cui il Garante rappresenta una sezione specializzata[9].

Andrebbe inoltre chiarito se nell’ambito dell’onere di 600.000 euro siano ricomprese le eventuali spese per convenzioni previste dall’articolo 10, escludendo altresì che per effetto delle stesse si determinino oneri a carico delle amministrazioni locali interessate. Sul punto si ricorda che il testo fa riferimento alla possibilità, per il Garante nazionale, di avvalersi degli uffici e del personale degli analoghi organismi locali “sulla base di apposite convenzioni con l'ente interessato”.

 

ARTICOLO 17, commi 1 e 2

Copertura finanziaria

La norma, al comma 1, prevede che all’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a euro 7.990.000 a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, che reca le necessarie risorse.

Il comma 2 prevede invece il monitoraggio, da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, degli oneri derivanti dall’applicazione del presente provvedimento anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che rispetto al testo sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere in data 5 dicembre 2006, gli oneri del provvedimento, peraltro rideterminati in aumento a seguito delle modifiche introdotte dalla Commissione di merito, sono ora posti a carico dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri, considerato che l’accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’interno, precedentemente utilizzato a fini di copertura, non reca le necessarie disponibilità in quanto le relative risorse sono state quasi interamente utilizzate dalla legge finanziaria 2007.

Si rileva inoltre l’opportunità di acquisire l’avviso del Governo in ordine alla previsione dell’utilizzo delle risorse relative all’accantonamento del fondo speciale di competenza del Ministero degli affari esteri. Si ricorda infatti che ai sensi della vigente disciplina contabile (art. 11-ter, comma 1, lettera a), della legge n. 468 del 1978) gli accantonamenti preordinati agli adempimenti di obblighi internazionali del nostro Paese non possono essere destinate ad altre finalità.

Infine, come già osservato in occasione dell’esame del precedente testo, la previsione di una clausola di salvaguardia consistente nel monitoraggio da parte del Ministro dell’economia degli effetti prodottisi in sede di applicazione del provvedimento, ancorché non necessaria ai sensi della vigente disciplina contabile, sembra rispondere a finalità cautelative a fronte di esigenze finanziarie connesse allo svolgimento dell’attività della Commissione che dovessero eccedere i tetti di spesa indicati.

 



[1] A.C. 626 Mazzoni, A.C. 1090 Mascia ed altri e A.C. 1441 Boato. Tali proposte riprendono iniziative legislative svolte nel corso della XIV legislatura.

[2] Nel corso della XIV Legislatura le proposte concernenti l’ufficio del Garante dei detenuti (A.C. 411, Pisapia ed altri, A.C. 3229 Mazzoni e A.C. 3344 Finocchiaro ed altri) confluirono nel testo unificato A.C. 411 e abb.-A, sul quale il 20 ottobre 2005 la Commissione Affari costituzionali ha conferito il mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea, dove l’esame si è limitato alla discussione sulle linee generali (seduta del 27 ottobre 2005). Sulle varie formulazioni del testo unificato in questione la Commissione bilancio ha più volte espresso il proprio parere, talvolta rilevando profili problematici concernenti la copertura degli oneri finanziari; in particolare la Commissione ha espresso parere contrario nella seduta dell’8 febbraio 2005, favorevole con condizioni nella seduta del 25 maggio 2005; contrario nella seduta del 27 luglio 2005 e, in riferimento ad una ulteriore formulazione approvata dalla Commissione di merito, parere favorevole con condizione (all’Assemblea) nella seduta dell’8 novembre 2005.

[3] Nominato d’intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

[4] Ai sensi dell’articolo 13 del DPR 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni.

[5] Di cui all’articolo 7, comma 6 del provvedimento in esame.

[6] Stanziato nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita u.p.b. dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

[7] Si rammenta che l’articolo 1, comma 11, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311/2004) dispone che per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione non deve essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004. L’articolo 1, comma 9 della legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005), come modificato dal decreto-legge n. 223/2006, ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2006, la spesa in questione non potrà essere superiore al 40 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004.

[8] Scelti dal presidente in numero di 2 fra i componenti eletti dalla Camera dei deputati e in numero di 2 fra i componenti eletti dal Senato della Repubblica.

[9] Infatti le spese per le indennità dei componenti della Commissione per la tutela dei diritti umani, per gli emolumenti al personale del relativo ufficio, per il funzionamento del medesimo ufficio e per le consulenze sono autorizzate dagli articoli 1, 7 e 8.