Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Disposizioni in materia di navigazione marittima - A.C. 1707
Riferimenti:
AC n. 1707/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 90
Data: 17/01/2007
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

Disposizioni in materia di navigazione marittima

A.C. 1707

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 90

 

17 gennaio 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Trasporti

 

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File TR0073

INDICE

 

 

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

Elementi per l’istruttoria legislativa  6

§      Necessità dell’intervento con legge  6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  6

§      Compatibilità comunitaria  7

Ispezione delle navi9

Aspetti sociali10

Comunicazioni elettroniche  10

Strategia di Lisbona  11

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  12

§      Impatto sui destinatari delle norme  13

Schede di lettura

Testo a fronte

Testo a fronte tra le diposizioni vigenti e come risultanti a seguito delle modifiche apportate dalla PDL 1707  29

Proposta di legge

§      A.C. 1707, Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di navigazione marittima  43

Riferimenti normativi

§      Codice della navigazione (art. 143, 144, 152, 156, 174, 175)59

§      D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima) (artt. 315, 362, 363, 365, 366, 369 e 374)65

§      D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione  68

§      L. 10 giugno 1982 n. 348 Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni  verso lo Stato ed altri enti pubblici (art. 1)87

§      D.Lgs. 3 agosto 1998 n. 314 Attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme  comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE (art. 9)88

§      L. 16 marzo 2001, n. 88 Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime.89

§      D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche (artt. 176 e 178)95

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa



 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

C1707

Titolo

Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di navigazione marittima

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Trasporti

Iter al Senato

No

Numero di articoli

5

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

27 settembre 2006

§       annuncio

28 settembre 2006

§       assegnazione

4 dicembre 2006

Commissione competente

IX Trasporti

Sede

Referente

Pareri previsti

I, III, V, VI, VIII


 

Struttura e oggetto

Contenuto

La proposta di legge in esame apporta modifiche in materia di navigazione marittima, al fine di semplificare alcune procedure, nonché di adeguare al mutato contesto, interno e internazionale, talune disposizioni della legislazione vigente.

L’articolo 1, mediante una  modifica dell’art. 256 del codice della navigazione, interviene sulle modalità di cancellazione della nave dai registri nazionali. La norma attuale prevede che il proprietario debba pubblicare la relativa dichiarazione mediante affissione nell’ufficio del porto, invitando gli interessati a far valere le proprie ragioni entro il termine di 60 giorni; in caso di urgenza, la nave può essere cancellata prima della scadenza di tale termine, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o dai registri, e al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti. L’art. 1 prevede che la fideiussione possa essere rilasciata, oltre che dagli istituti di credito, anche dalle imprese debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni.

L’articolo 2 reca modifiche all’art. 174 del codice della navigazione, relativamente al contenuto del giornale nautico, sopprimendo l’obbligo di annotare le entrate e le spese concernenti la nave e l’equipaggio, nonché quello di annotare gli imbarchi e gli sbarchi di tutte le merci; l’obbligo permane solo per le merci pericolose, mentre per le altre, l’art. 2 fa carico al comandante di conservare a bordo per in anno copia della relativa documentazione.   

L’articolo 3, modificando l’art. 175 del codice della navigazione, sopprime l’obbligo di mantenere a bordo delle navi munite di impianto radiotelegrafico il giornale radiotelegrafico. La funzione di tale giornale risulta infatti superata in quanto il sistema Morse è stato dall’anno 2000 sostituito dal sistema GMDSS (Global maritime distress and safety system).

L’articolo 4, modificando gli articoli 176 e 178 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), in materia di collaudi e ispezione delle stazioni radioelettriche di bordo, dispone che tali controlli - attualmente affidati a funzionari del Ministero delle comunicazioni - possano essere effettuati, quando la nave si trovi all’estero, anche da organizzazioni riconosciute e opportunamente delegate dal Ministero, con la collaborazione di esperti riconosciuti dalle amministrazioni dello Stato nelle cui acque si trovi la nave.

Lo stesso art. 4 prevede inoltre che il rinnovo del certificato annuale, conseguente alla ispezione ordinaria, possa essere effettuato fino a un mese prima o dopo il termine di scadenza.

Un’ulteriore modifica - apportata all’art. 178 del citato D.Lgs. n. 259/2003 - riguarda le spese per collaudi e ispezioni degli apparati radioelettrici, che sono attualmente a carico dell’armatore o della società che gestisce il servizio; nella nuova formulazione, si limita, nei confronti di tali soggetti, l’obbligo di rimborso al Ministero ai soli collaudi ed ispezioni effettuati in Italia.

L’art. 4 interviene infine a modificare l’art. 9 del D.Lgs. n. 314 del 1998, che reca attuazione di direttive comunitarie in tema di ispezioni e controlli delle navi, affidando al Ministero dei trasporti la competenza - attualmente demandata al Ministero delle comunicazioni – per i controlli relativi al certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico.

L’articolo 5 della proposta di legge apporta una serie modifiche al regolamento di attuazione del codice della navigazione, approvato con DPR n. 328/1952. Una prima parte di tali modifiche, relative all’art. 315, sono finalizzate alla semplificazione delle procedure relative: all’iscrizione di navi costruite all’estero; alla documentazione richiesta a cittadini o società di stati esteri ai fini dell’iscrizione nei registri nazionali; all’immatricolazione delle navi, costruite all’estero, che siano in possesso della sola certificazione di cancellazione provvisoria.

Altre disposizioni recate dall’art. 5 intervengono sugli articoli 363, 365, 366, 369 e 374 del citato regolamento, e introducono modifiche alle modalità di tenuta dei libri di bordo, prevedendo la facoltà di compilare l’inventario, il giornale di navigazione e il giornale di carico in lingua inglese, e consentendo di effettuare l’inventario di bordo con l’ausilio di strumenti informatici.                 


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

Gli articoli da 1 a 4 della proposta intervengono su materia disciplinata da norme di rango legislativo. L’art. 5, che reca modifiche al regolamento di attuazione del codice della navigazione, interviene invece su una fonte regolamentare. La relazione introduttiva precisa peraltro che l’intento dei proponenti è quello di procedere contestualmente anche al necessario adeguamento delle norme regolamentari, connesse alle modifiche del codice, al fine di evitare incertezze interpretative e difficoltà di applicazione per gli operatori del settore.        

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La navigazione marittima non è esplicitamente menzionata né tra le materie che il nuovo articolo 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce allalegislazione esclusiva dello Stato, né tra quelle di legislazione concorrente, di cui all’articolo 117, terzo comma (per le quali spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato). Va tuttavia rilevato che la proposta di legge in esame interviene su aspetti della normativa - quali iscrizione e cancellazione delle navi dai registri, nonché criteri modalità di collaudo e di ispezione dei dispositivi di bordo - che possono essere ricondotti nell’ambito della materia ordinamento civile, per la quale la competenza esclusiva è attribuita allo Stato.       

 

 

 

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

La materia della navigazione marittima è in gran parte regolata da disposizioni di derivazione comunitaria. Le modifiche proposte dal testo in esame sembrano peraltro dettate nel rispetto dei principi normativi vigenti.    

 

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

Il 12 ottobre 2006 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora[1]per la non conformità con la direttiva 2002/59/CE, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione, di alcune disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 che recepisce la direttiva medesima nell’ordinamento italiano.

I rilievi mossi dalla Commissione riguardano i seguenti aspetti:

·         a differenza dell’articolo 3, lettera b), della citata direttiva che definisce “esercente” l’armatore, il proprietario o il gestore della nave, l’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 196/2005 farebbe riferimento solo alle attività di gestione e non alla proprietà, riducendo in questo modo la portata degli obblighi stabiliti in capo all’esercente dalla direttiva;

·         l’articolo 10 del decreto legislativo n. 196/2005, che recepisce il corrispondente articolo 10 della direttiva, stabilisce che gli obblighi derivanti dall’installazione obbligatoria dei registratori dei dati di viaggio (VDR) sia per gli armatori, sia per i comandanti delle navi sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La Commissione sostiene che, poiché tale decreto non le è ancora stato notificato, la trasposizione della direttiva è incompleta;

·         l’articolo 13 della direttiva stabilisce l’obbligo, a carico dell’esercente, agente o comandante di una nave, a prescindere dalle dimensioni della nave stessa, di notificare le merci pericolose e inquinanti trasportate a bordo. La Commissione precisa, tuttavia, che questa disposizione deve essere interpretata in combinato disposto con l’articolo 2 della direttiva medesima, in base al quale la direttiva si applica alle navi di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate, a meno che non sia specificato diversamente. La Commissione a tale proposito conclude che l’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2005, facendo riferimento a navi, trova soltanto applicazione alle navi di stazza pari o superiore a 300 tonnellate;

·         l’articolo 24 del decreto legislativo n. 196/2005 fa riferimento a specifiche direttive indirizzate dall’amministrazione alle autorità marittime per garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse e delle ispezioni. Tuttavia, poiché tali direttive specifiche non sono state notificate alla Commissione, quest’ultima conclude che la trasposizione della direttiva rimane incompleta;

·         non è stato possibile, da parte della Commissione, individuare le misure di trasposizione dell’articolo 25, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2002/59/CE, relativo al controllo dell’attuazione della direttiva medesima e delle sanzioni, che risulterebbero pertanto non attuate.

La Commissione ha invitato il Governo italiano a trasmettere osservazioni sui rilievi da essa formulati entro due mesi dalla data di ricevimento della lettera di messa in mora. Dopo aver esaminato tali osservazioni o nel caso in cui esse non siano state trasmesse entro il termine prestabilito, la Commissione si riserva di emettere un parere motivato ai sensi dell’articolo 226 del Trattato CE[2].

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

Il 23 novembre 2005 la Commissione ha presentato il terzo pacchetto di misure legislative in materia di sicurezza marittima (cosiddetto pacchetto Erika III)[3], che comprende una proposta di direttiva intesa a modificare la direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione (COM(2005)589).

L’obiettivo della proposta è quello di rafforzare il sistema comunitario di controllo del traffico navale mediante una stretta cooperazione negli scambi di informazione, in particolare per quanto riguarda i prodotti trasportati dalle navi. La Commissione, a tal fine, intende tenere conto dei risultati positivi ottenuti grazie all’applicazione di nuovi dispositivi tecnici quali i sistemi di identificazione automatica delle navi. Le modifiche sono volte, in particolare, ad integrare nella direttiva 2002/59/CE i princìpi definiti in occasione di lavori congiunti tra la Commissione e gli Stati membri per l’attuazione del sistema di scambi di dati sulla sicurezza marittima SafeSeaNet[4], promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri per il monitoraggio e lo sviluppo di tale sistema. La Commissione precisa che in quest’ottica tutti i sistemi nazionali dovranno essere compatibili con SafeSeaNet e tutte le informazioni di interesse comunitario dovranno poter essere armonizzate. La Commissione propone, inoltre, di preparare il quadro giuridico comunitario per i futuri sviluppi tecnologici, principalmente per le applicazioni spaziali, come i dispositivi di monitoraggio delle navi mediante segnali, i sistemi di elaborazione di immagini o GALILEO[5].

La proposta, che segue la procedura di codecisione, sarà esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo il 24 aprile 2007, in seguito all’esame in Commissione Trasporti previsto per il 26 febbraio 2007. L’8 giugno 2006 il Consiglio Trasporti ha definito un orientamento generale in vista della posizione comune che sarà adottata in una delle prossime sessioni, dopo il voto in prima lettura del PE.

 

Ispezione delle navi

Il pacchetto Erika III comprende, inoltre, una proposta di direttiva relativa agli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (COM(2005)587). La proposta prospetta una rifusione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, al fine di rendere più chiare le disposizioni in essa contenute e di definire meglio il suo campo di applicazione.

L’obiettivo della proposta è quello di migliorare l’attuale sistema di riconoscimento delle società di classificazione incaricate di effettuare le ispezioni sulle navi e di certificarne la sicurezza. Le principali modifiche proposte dalla Commissione riguardano il rafforzamento dei sistemi di controllo degli organismi riconosciuti, l’unificazione dell’attuale doppio sistema di riconoscimento, la semplificazione e il miglioramento dei criteri comunitari di riconoscimento e una modifica del sistema delle sanzioni.

La proposta, che segue la procedura di codecisione, dovrebbe essere esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo il 24 aprile 2007, dopo l’esame in Commissione Trasporti previsto per il 26 febbraio 2007.

 

Aspetti sociali

Il 15 giugno 2006 la Commissione europea ha presentato una proposta di decisione che autorizza gli Stati membri a ratificare la Convenzione sul lavoro marittimo dell’OIL[6] (Organizzazione internazionale del lavoro) (COM(2006)288).

L’obiettivo della proposta è quello di autorizzare gli Stati membri a ratificare la Convenzione sul lavoro marittimo, considerato che alcuni aspetti da essa trattati rientrano nelle competenze della Comunità europea ed altri in quella degli Stati membri e che la Comunità europea in quanto tale non è parte dell’OIL.

Sulla proposta, che segue la procedura di consultazione, il Consiglio Trasporti dell’11 dicembre 2006 ha definito un orientamento generale, in attesa del parere del Parlamento europeo previsto per il 15 marzo 2007.

 

Trasporto di merci pericolose

Il 22 dicembre 2006 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa al trasporto interno di merci pericolose (COM(2006)852).

L’obiettivo della proposta è quello di armonizzare e di semplificare le norme vigenti in materia riunendole in un solo atto normativo applicabile al trasporto su strada, per ferrovia e per via navigabile interna.

La proposta, presentata nell’ambito della procedura di codecisione, è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

Comunicazioni elettroniche

Il 20 febbraio 2006 la Commissione ha adottato l’undicesima relazione sulla regolamentazione e i mercati europei delle comunicazioni elettroniche 2005 (COM(2006)68), i cui dati costituiscono la base per il riesame del quadro di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche.

Il documento, che illustra l’evoluzione del settore nel 2005 sul piano della normativa, del mercato e dei consumatori e individua i principali problemi che ancora sussistono, si basa su un documento di lavoro della Commissione e integra le comunicazioni sullo spettro radio (COM(2005)411) e sulle analisi di mercato (COM(2006)28).

Il Consiglio dell’8 giugno 2006 ha evidenziato alcune questioni che vanno considerate parte del processo di riesame. In particolare le nuove norme rivedute dovrebbero concentrarsi su settori specifici che necessitano di un miglioramento, essere redatte in modo da non dover richiedere future modifiche e mirare a rafforzare la competizione, promuovere nuovi investimenti e innovazione, rafforzando nel contempo gli interessi dei consumatori.

 

Il 29 giugno 2006 la Commissione ha presentato la comunicazione sul riesame del quadro normativo comunitario per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (COM(2006)334).

La comunicazione contiene le relazioni sul concreto funzionamento delle cinque direttive che costituiscono il quadro normativo per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, come prescritto dalle direttive stesse[7]. Il documento, inoltre, ha avviato una consultazione pubblica sul futuro del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche[8].

Il documento illustra in quale modo il quadro normativo in vigore ha conseguito i suoi obiettivi e quali sono i comparti nei quali potranno essere apportati dei cambiamenti[9] Le proposte legislative per la modifica del quadro normativo saranno formulate dalla Commissione sulla base dei risultati della consultazione, debitamente accompagnati da valutazioni d’impatto specifiche. Tra le modifiche suggerite, tra l’altro, si propone una riduzione degli oneri amministrativi, l’abrogazione di misure obsolete e la razionalizzazione delle procedure con conseguente riduzione dei costi.

 

Strategia di Lisbona

In ottemperanza alle conclusioni del Consiglio europeo di giugno 2005 la Commissione ha presentato, il 20 luglio 2005, la comunicazione sul programma comunitario di Lisbona (2005-2008) relativo alle azioni da intraprendere a livello comunitario a favore della crescita e dell’occupazione (COM(2005)330). Il programma propone misure suddivise in tre settori principali:

·         rendere l’Europa più capace di attrarre investimenti e lavoro;

·         creare nuovi e migliori posti di lavoro.

Il programma è corredato di una tabella che indica, nel dettaglio, le misure legislative e non legislative in corso d’esame presso le istituzioni comunitarie o in via di elaborazione da parte della Commissione europea. Tra gli obiettivi su cui si concentreranno tali misure figura la semplificazione del quadro regolamentare nel quale operano le imprese. Con riferimento a questo aspetto, la comunicazione evidenzia che il miglioramento della regolamentazione ha avuto un significativo impatto positivo sulle condizioni quadro della crescita economica, occupazionale e produttiva e ritiene che il miglioramento qualitativo della legislazione crei i giusti incentivi per le imprese, riducendo le spese superflue ed eliminando gli ostacoli alla modernizzazione ed all’innovazione. La Commissione afferma che è necessario che le misure previste nelle iniziative di miglioramento della regolamentazione siano rapidamente attuate. All’atto di proporre nuove normative e politiche comunitarie, la Commissione progetterà un nuovo approccio per tenere conto, in particolare, delle preoccupazioni delle PMI.

 

Il 12 dicembre 2006 la Commissione ha presentato la relazione annuale sullo stato di avanzamento della strategia di Lisbona, destinata al Consiglio europeo di primavera 2007.

Il documento - che si basa sulle relazioni di attuazione presentate dagli Stati membri nell’autunno del 2006 e sul rapporto presentato dalla Commissione sull’attuazione del programma comunitario di Lisbona - segnala, tra le conclusioni chiave, progressi per quanto concerne il miglioramento del quadro normativo e del contesto in cui le aziende operano, soprattutto le PMI. Al riguardo, la relazione invita il Consiglio europeo ad accordarsi sul fatto che entro il 2012 tutti gli Stati membri dovrebbero ridurre del 25% gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese, sulla base di proposte dettagliate che la Commissione dovrebbe presentare all’inizio di quest’anno.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

 

Coordinamento con la normativa vigente

Le disposizioni della proposta di legge recano modifiche al codice della navigazione e al codice delle comunicazioni elettroniche attraverso la tecnica della novellazione. Vengono inoltre disposte alcune abrogazioni espresse di norme contenute nei due codici.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nessuno.

 

Impatto sui destinatari delle norme

La proposta è destinata a produrre effetti prevalentemente sui soggetti - persone fisiche e società – proprietari di navi, nonché sui comandanti delle navi stesse.

 

 

Formulazione del testo

 

Si osserva che l’art. 4, comma 1, nel modificare l’art. 178 del codice delle comunicazioni elettroniche, limita ai collaudi e le ispezioni effettuati in Italia l’obbligo per l’armatore di versare i relativi rimborsi spese al Ministero delle comunicazioni. Non risulta quindi chiaro se, venendo meno tale obbligo in caso di ispezioni condotte all’estero, gli oneri relativi debbano restare a carico dello Stato. In questo caso, si renderebbe opportuno prevedere una norma di copertura finanziaria.

 

 

 


Schede di lettura

 


 

La proposta di legge in esame interviene a modificare una serie di norme  relative alla navigazione marittima al fine di snellire alcune procedure e di tenere conto dei mutati contesti internazionali nei quali si svolge l'attività di navigazione.

 

 

L’articolo 1 reca una modifica puntuale all’articolo 156 del codice della navigazione, che disciplina la fattispecie dell’alienazione della nave da parte di un proprietario italiano o della cancellazione della nave dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro non comunitario.

Ai sensi del vigente articolo 156 la cancellazione della nave dai registri nazionali avviene previa dichiarazione da parte del proprietario all'ufficio di iscrizione della nave, che a sua volta deve pubblicare la dichiarazione mediante affissione nell'ufficio del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali, invitando gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti. Il comma 5 prevede però che in caso di urgenza, su richiesta del proprietario, la nave possa essere cancellata prima della scadenza dei sessanta giorni, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o dai registri, e al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore della nave accertato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione.

La modifica prevede che a garanzia dei diritti dei creditori il deposito di fideiussione possa essere rilasciata sia dagli istituti di credito sia dalle imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, a norma dell'articolo 1, lettere b) e c), della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni.

L’articolo 1 della L. 348/1992[10] dispone che in tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi:

a) da reale e valida cauzione,;

b) da fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modifiche ed integrazioni;

c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

 

 

L’articolo 2 interviene a modificare il contenuto del giornale nautico, disciplinato dall’articolo 174 del codice della navigazione.

A seguito della modifica:

·         sul giornale generale e di contabilità non devono più essere annotate le entrate e le spese riguardanti la nave e l'equipaggio e i prestiti contratti; come si legge nella relazione illustrativa la compilazione del giornale nautico nel modo attualmente richiesto dal codice della navigazione è tale da confliggere con la gestione di una nave e con la attuale consistenza dell'equipaggio presente sulle navi passeggeri. Di fatto quindi l’obbligo di trascrizione delle entrate e delle spese riguardanti la nave e l’equipaggio e i prestiti contratti viene tralasciato e le operazioni relative ad entrate e spese riguardanti la nave e l'equipaggio, nonché ai prestiti contratti, vengono attualmente svolte dagli uffici di terra anche delle più piccole compagnie di navigazione.

·         sul giornale di carico devono essere annotati non più gli imbarchi e gli sbarchi di tutte le merci, con l’indicazione della natura, qualità e quantità delle merci stesse, del numero e delle marche dei colli, della rispettiva collocazione nelle stive, della data e del luogo di carico e del luogo di destinazione, del nome del caricatore e di quello del destinatario, della data e del luogo di riconsegna, ma solo gli imbarchi e gli sbarchi delle merci pericolose delle quali devono essere indicate natura, qualità e quantità. La modifica prevede inoltre che tali annotazioni possano essere trascritte manualmente o incollando sulle pagine del giornale di carico la copia dell'elenco del carico pericoloso imbarcato, controfirmata dal comandante e dal primo ufficiale.

Quanto alle merci non pericolose la proposta di legge fa obbligo al comandante della nave di mantenere a bordo per un anno copia della documentazione di spedizione ad esse relativa.

Come si legge nella relazione illustrativa questa modifica è volta a sanare una situazione di fatto, dato che attualmente, vista l’impossibilità di riportare sul giornale di carico tutte le informazioni richieste ai sensi del codice della navigazione, si riporta una dicitura generica che non consente l’individuazione delle merci.

 

 

L’articolo 3, intervenendo sull’articolo 175 del codice, sopprime l’obbligo di tenere - a bordo delle navi munite di impianto radiotelegrafico - il giornale radiotelegrafico. La modifica, come si legge nella relazione illustrativa, è dovuta al fatto che a partire dall'anno 2000 il sistema di trasmissione Morse non è più in uso essendo stato soppiantato dal sistema GMDSS (Global maritime distress and safety system).

 

 

L’articolo 4 interviene sugli articoli 176 e 178 del codice delle comunicazioni elettroniche[11], che recano la disciplina dei collaudi e delle ispezioni delle stazioni radioelettriche di bordo.

La modifica è volta a fare in modo che tali ispezioni, il cui costo grava sull’armatore, siano svolte da funzionari del Ministero delle comunicazioni solo nel caso in cui la nave si trovi in Italia, prevedendo la possibilità di avvalersi di organismi riconosciuti nel caso in cui la nave si trovi all’estero.

L’articolo 176 vigente prevede che il Ministero delle comunicazioni effettui, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante:

a) collaudi ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica;

b) un'ispezione ordinaria ogni dodici mesi;

c) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità.

L’articolo 4, comma 1, lettera a), punto 1) della proposta di legge in esame, prevede invece che la sorveglianza del Ministero sia effettuata nel modo descritto solo nel caso in cui la nave si trovi in Italia; nel caso in cui la nave invece si trovi all’estero, la sorveglianza, attuata con le medesime tre modalità, può essere svolta da organizzazioni riconosciute opportunamente delegate dal Ministero.

Inoltre  l’ispezione ordinaria deve essere effettuata entro dodici mesi solo nel caso in cui la nave si trovi in Italia. La proposta prevede inoltre che tale ispezione, finalizzata al rinnovo del certificato annuale, possa essere effettuata un mese prima o un mese dopo la scadenza (lettera a) punto 2).

La lettera a) punto 3 interviene sul comma 3 dell’articolo 176 del codice delle comunicazioni elettroniche.

Ai sensi del vigente comma 3 le ispezioni ordinarie sono effettuate da un funzionario del Ministero, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica.

La proposta conferma la competenza del funzionario del Ministero ad effettuare le ispezioni ordinarie sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica, nel caso in cui la nave si trovi in Italia. Quando la nave si trova all'estero invece, tali ispezioni sono effettuate da una organizzazione riconosciuta che si avvale della collaborazione di un "Radio Expert" riconosciuto dalla amministrazione del luogo in cui si trova la nave.

Un’ultima modifica (lettera a) punto 4) prevede che anche per le navi da carico sia data la facoltà al Ministro delle comunicazioni, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente, di affidare i compiti d'ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda, ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314[12], sopprimendo la deroga espressa relativa alle navi da carico attualmente contenuta al comma 7 dell’articolo 176 del codice delle comunicazioni elettroniche.

La relazione illustrativa evidenzia come tali modifiche siano in attuazione delle disposizioni previste dalla regola 6 del capitolo IV della Convenzione Solas[13], con la quale si riconosce che le suddette ispezioni possono essere delegate ad organizzazioni riconosciute, tra cui ai registri di classifica delle navi ossia agli enti preposti al rilascio dei vari certificati che rendono una nave idonea a navigare e a caricare, in ottemperanza alle leggi internazionali.

 

L’articolo 4, comma 1, lettera b) reca una modifica all’articolo 178 del codice delle comunicazioni, che disciplina le spese relative ai collaudi e alle ispezioni.

L’articolo 178 nel testo vigente prevede che per i collaudi e le ispezioni suddetti siano dovuti al Ministero, da parte dell'armatore o della società che gestisce il servizio, il rimborso delle spese e le quote di surrogazione del personale. Le spese sono stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le prestazioni rese ad Enti diversi e privati.

La modifica è volta a precisare che tali spese sono dovute per i collaudi e le ispezioni effettuate in Italia. Non viene peraltro precisato come debbano essere regolate le spese sostenute per ispezioni effettuate all’estero.

L’articolo 4, comma 1, lettera c) modifica l’articolo 9 del citato D. Lgs. 314/1998, prevedendo che il Ministero dei trasporti possa effettuare direttamente le ispezioni e i controlli finalizzati al rilascio e al rinnovo, oltre che di altri certificati, anche del certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico e del certificato di sicurezza passeggeri, la cui competenza è, secondo la vigente normativa, totalmente affidata al Ministero delle comunicazioni nel primo caso e parzialmente nel secondo.

L’articolo 9 del D. Lgs. prevede che il Ministero dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per i profili di competenza, provveda al rilascio e al rinnovo dei seguenti certificati:

1. Certificato sicurezza passeggeri.

2. Certificato sicurezza dotazioni.

3. Certificato sicurezza HSC (certificato di sicurezza per unità veloci).

4. Autorizzazione all'esercizio HSC.

5. Dichiarazione di conformità al Codice ISM[14] per le società di navigazione.

6. Certificato ISM per la nave (certificato di gestione della sicurezza).

7. Certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico.

8. Certificati di esenzione (in ordine a deroghe all'applicazione prescritte per il rilascio della certificazione di cui ai punti da 1 a 7).

L’articolo prevede inoltre che il Ministero effettui direttamente le ispezioni e i controlli, ovvero possa affidare i compiti di ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti previsti, con esclusione del certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico, cui provvede il Ministero delle comunicazioni e fatta salva la competenza del Ministero medesimo per gli aspetti inerenti al certificato di sicurezza passeggeri.

 

 

L’articolo 5 provvede a modificare il regolamento di attuazione del codice della navigazione, approvato con DPR 328/1952.

Si segnala, in proposito, che con norma primaria vengono modificate norme di rango regolamentare. Nella relazione illustrativa si legge peraltro che “è stato ritenuto opportuno che la modifica del codice della navigazione procedesse di pari passo con le connesse modifiche al suo regolamento per l'esecuzione, proprio al fine di evitare che un'asimmetria nell'entrata in vigore delle nuove norme possa ingenerare dubbi interpretativi e difficoltà applicative per gli operatori del settore”.

Il comma 1, lettera a) reca alcune modifiche all’articolo 315 del regolamento di esecuzione, che disciplina i documenti necessari ai fini dell’iscrizione di una nave o di un galleggiante nelle matricole o nei registri.

Le modifiche intervengono relativamente all’iscrizione di navi costruite all’estero o provenienti dall’estero:

Con una prima modifica viene eliminato l’obbligo di trasmettere al Ministero dei trasporti, oltre ai documenti richiesti, anche una somma sufficiente a garantire il pagamento dei diritti erariali dovuti dalla nave. In proposito, si rileva che tale soppressione potrebbe determinare oneri a carico dello Stato.

Una seconda modifica elimina l’obbligo di presentare, oltre ai certificati di cittadinanza e di domicilio del proprietario o dei caratisti, il certificato di iscrizione nell'apposito elenco o il decreto ministeriale con il quale il ministro per le comunicazioni può, per motivi di interesse nazionale, equiparare ai cittadini e alle società che rispondono ai requisiti di nazionalità al fine dell’iscrizione nei registri nazionali i seguenti soggetti:

§         stranieri domiciliati o residenti nella Repubblica da oltre cinque anni;

§         società costituite nella Repubblica che non rispondano ai requisiti di nazionalità per l'iscrizione nelle matricole o nei registri;

§         società costituite all'estero, che abbiano nella Repubblica la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'impresa.

Un’ultima modifica interviene a semplificare la procedura di immatricolazione della nave nel caso in cui si possegga il solo certificato di cancellazione provvisorio.

Ai sensi dell’articolo 315, oggetto di modifica, per ottenere l’iscrizione nelle matricole e nei registri di navi costruite all'estero o provenienti dall’estero, l'autorità consolare deve trasmettere al Ministero dei trasporti i seguenti cinque documenti:

1. il titolo di proprietà in originale o in copia autentica;

2. la copia autentica del passavanti provvisorio (che, ai sensi dell’articolo 149 del codice, sostituisce temporaneamente l’atto di nazionalità, che è il documento necessario ai fini della navigazione delle navi iscritte nelle matricole) o della licenza provvisoria (che, ai sensi del medesimo articolo, sostituisce la licenza che è il documento che abilita alla navigazione le navi e i galleggianti iscritti nei registri);

3. il certificato di stazza, se la stazzatura è stata eseguita all'estero a norma dell'articolo 139 del codice[15];

4. il certificato di cancellazione dal registro straniero nel caso di navi già di nazionalità estera, ove sia richiesto dalle convenzioni internazionali;

5. una somma sufficiente a garantire il pagamento dei diritti erariali dovuti dalla nave (che la proposta di legge provvede ad abrogare).

Come si evince dalla relazione illustrativa la procedura, già complicata dal fatto che per le navi straniere il titolo di proprietà (bill of sale o verbale di consegna della nave e di trasferimento della proprietà dal cantiere al committente) deve essere tradotto e registrato, si complica ulteriormente nei casi in cui lo stato estero non emetta immediatamente il certificato definitivo di cancellazione, e rilasci il cosiddetto “certificato di cancellazione provvisorio”. Con tale certificato di cancellazione provvisorio, il codice (articolo 152) consente l'emissione del passavanti provvisorio[16] e quindi consente l’abilitazione della nave alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana. Tuttavia, stando alla lettera dell’articolo 315, la nave non può essere immatricolata fino a quando il certificato definitivo di cancellazione non venga rilasciato e consegnato all'ufficio di iscrizione della nave.

La modifica apportata dalla proposta di legge prevede, al fine di superare tale ostacolo, che qualora la nave sia in possesso del passavanti provvisorio, l'ufficio di iscrizione, su richiesta del proprietario, iscriva la nave in via provvisoria previa consegna della seguente documentazione:

a) copia del titolo di proprietà;

b) copia del passavanti provvisorio;

c) copia del certificato di stazza;

d) copia del certificato di attestazione di assenza di vincoli e gravami;

e) copia del certificato di cancellazione, definitiva o provvisoria, dal registro straniero;

f) impegno a presentare, entro sessanta giorni – pena la perdita di efficacia dell’iscrizione provvisoria - gli originali o le copie autentiche dei documenti di cui alle lettere a), b), c) e d), nonché l'originale o la copia autentica del certificato di cancellazione definitiva, al fine di conseguire la definitiva iscrizione della nave.

 

Il comma 1, lettera b) dell’articolo 5 in commento interviene sull’articolo 362 del regolamento per la navigazione marittima, che dispone la conformità ai modelli ministeriali e la procedura di vidimazione dei libri di bordo.

In particolare la modifica è volta ad affidare l’obbligo di numerazione, firma e bollo dei libri di bordo non più al comandante del porto e all'autorità consolare come attualmente previsto, bensì al comandante del nave.

Come si legge nella relazione illustrativa la procedura vigente comporta la necessità di recarsi a un consolato, con costi e impiego di tempo notevoli.

 

Il comma 1, lettera c) dell’articolo 5 in commento aggiunge un periodo all’articolo 362 del regolamento per la navigazione marittima, relativo alla tenuta dei libri di bordo.

Il vigente articolo 363 prevede che i libri di bordo siano tenuti in ordine di data, di seguito, senza spazi in bianco (gli spazi vuoti devono essere riempiti con linee a penna), senza interlinee e senza scritture sul margine, senza abrasioni e in modo tale che, ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

Il periodo aggiunto dalla proposta prevede che l'inventario di bordo, il giornale di navigazione e il giornale di carico possano essere compilati in lingua inglese.

La relazione illustrativa evidenzia che, pur non essendoci una specifica disposizione ai sensi della quale i giornali debbano essere scritti in italiano, è invalsa questa prassi. Tuttavia le modifiche recentemente avvenute nella composizione per nazionalità degli equipaggi hanno fatto sì che su molte navi solo il comandante sia italiano e gli ufficiali siano stranieri, motivo per cui si rende necessario che il giornale nautico, parte I (Inventario di bordo), parte III (di navigazione), parte IV (di carico), possano essere scritti in inglese.[17] La relazione evidenzia inoltre che, per il carattere di natura pubblicisticadelle annotazioni sul giornale nautico, parte II, questo, che viene compilato dal comandante, deve continuare ad essere scritto in italiano.

 

La lettera d) interviene sull’articolo 365 del regolamento, che disciplina il ritiro e la custodia dei libri giornali.

L’articolo 365 nella versione vigente prevede che, al momento della cancellazione della nave dal registro di iscrizione, l'autorità marittima mercantile o quella consolare del luogo in cui si trova la nave ritiri e trasmetta i libri di bordo all'ufficio di iscrizione della nave, che è tenuto alla loro custodia.

Quando i libri siano esauriti o resi inservibili, l'autorità del luogo li ritira e li trasmette per la custodia all'ufficio d'iscrizione della nave, dopo aver rilasciato i nuovi.

 

La proposta di legge reca due modifiche:

-                 la custodia non è più affidata all’ufficio di iscrizione della nave, bensì all'armatore, che assume l'incarico di custodire i libri di bordo compilati per un periodo di cinque anni, e che deve inviare all'ufficio di iscrizione della nave il solo elenco dei libri di bordo custoditi.

-                 nel caso di libri esauriti o resi inservibili non viene più coinvolta l’autorità del luogo per il loro ritiro bensì è il comandante della nave ad avere l’obbligo di consegnarli all'armatore, unitamente ad un verbale di consegna che è inviato per conoscenza all'ufficio di iscrizione della nave. L’obbligo di custodia da parte dell’armatore è stabilito in cinque anni dalla data di consegna, dopo i quali l'armatore può distruggere i libri inviando una comunicazione all'ufficio di iscrizione della nave.

Secondo quanto contenuto nella relazione illustrativa, la prassi invalsa concretamente è diversa da quella stabilita nel regolamento, in quanto i giornali esauriti non vengono ritirati e rimangono a bordo, accumulandosi in grande quantità; nel caso poi di cancellazione della nave dal registro di iscrizione i consolati o le autorità marittime si rifiutano di accettare i suddetti giornali data la loro quantità e le compagnie di navigazione devono farsi carico del loro trasferimento all'ufficio di iscrizione della nave, con costi molto elevati.

 

La lettera e) reca l’abrogazione dell’articolo 366 del regolamento, relativo ai libri provvisori.

L’articolo 366 prevede la possibilità per il comandante di formare - in caso di esaurimento, distruzione o perdita del libro di bordo in corso di navigazione - un libro provvisorio, con validità fino al primo porto di approdo, dove il comandante deve fare la sua dichiarazione all'autorità marittima mercantile o a quella consolare. Queste ultime redigono, in calce al libro provvisorio e dopo la vidimazione, sulla dichiarazione del comandante e alla presenza di due testimoni, apposito processo verbale, di cui trasmettono copia all'ufficio di iscrizione della nave.

La relazione illustrativa precisa che l’abrogazione è conseguente al fatto che non è venuta meno la necessità di vidimare i giornali.

 

La lettera f) interviene sull’articolo 369 del regolamento, che disciplina l’inventario di bordo, nel quale vengono computati gli attrezzi e gli altri oggetti di corredo e di armamento della nave.

Una prima modifica interviene ad eliminare l’obbligo di visto dell’inventario di bordo da parte dell’autorità marittima mercantile o dell’autorità consolare, lasciando invariato l’obbligo di sottoscrizione da parte dal comandante della nave e di controfirma da parte dei periti incaricati della visita della nave. L’obbligo di visto da parte delle suddette autorità è eliminato anche in relazione a variazioni dell’inventario registrate durante le successive visite fatte alla nave.

Una seconda modifica elimina l’obbligo di visto da parte dell’autorità marittima o consolare anche per la copia dell’inventario di bordo, che, a seguito della modifica introdotta dalla proposta, deve essere vistato dal comandante della nave.

Un’ultima modifica dispone che l'inventario di bordo possa essere tenuto mediante l'utilizzo di strumenti informatici.

La relazione illustrativa evidenzia che il giornale «inventario» di bordo è uno dei giornali meno usati a bordo, in quanto richiede una compilazione manuale di tutte le dotazioni di bordo, e che aggiornamenti non sempre vengono fatti con puntualità, date le dimensioni attuali delle navi e le dotazioni esistenti. Inoltre la relazione fa presente che con i moderni sistemi di comunicazione tutte le compagnie, nei propri uffici di terra, hanno un elenco dettagliato dell'inventario di bordo, che viene comunemente utilizzato per il reintegro delle dotazioni di bordo.

La lettera g) abroga l’articolo 374 del regolamento per la navigazione marittima, che regola la gestione del giornale radiotelegrafico. La modifica è da correlarsi all’abrogazione del giornale radiotelegrafico recata dall’articolo 3 della proposta in esame.

L’articolo 374 abrogato dispone che il giornale radiotelegrafico venga scritto dal marconista e vistato dal comandante. Il giornale deve contenere i nomi degli operatori e degli ascoltatori, qualora siano presenti a bordo, nonché qualsiasi avvenimento o incidente che riguardi il servizio radiotelegrafico o che interessi la sicurezza della vita umana in mare e, in particolare, tutti i dispacci scambiati o intercettati.

L’articolo 5, comma 2 prevede infine un nuovo modello per l’atto di nazionalità, che sostituisca il modello di cui al decreto del ministro della marina mercantile 1° dicembre 1953.

La relazione precisa che tale sostituzione è operata in quanto il modello del 1953 non soddisfa i requisiti dei tempi attuali, sia per l'utilizzo di una unica lingua, sia perché anche se tradotto utilizza termini arcaici.

 


Testo a fronte

 


Testo a fronte tra le diposizioni vigenti e come risultanti a seguito delle modifiche apportate dalla PDL 1707

 

Codice della navigazione

Codice della navigazione

156. Dismissione della bandiera e sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione.

156. Dismissione della bandiera e sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione.

1. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro non comunitario deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave.

2. L'ufficio che riceve la dichiarazione procede alla pubblicazione della dichiarazione medesima mediante affissione nell'ufficio del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali, invitando gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti.

3. La pubblicazione è ripetuta con le stesse modalità qualora il procedimento di cancellazione della nave non si concluda entro sei mesi dal termine di scadenza della precedente pubblicazione.

4. Se entro il termine di cui al comma 2 sono promosse presso l'ufficio di iscrizione formali opposizioni con l'indicazione e quantificazione dei crediti vantati o se risulta l'esistenza di diritti reali o di garanzia sulla nave, la cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essere effettuata solo dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario abbia eseguito le provvidenze disposte dall'autorità marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell'equipaggio e per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorità giudiziaria, su domanda della parte più diligente per la salvaguardia degli interessi dei creditori.

5. In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, la nave può essere cancellata prima della scadenza del termine di cui al comma 2, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o dai registri, e al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore della nave accertato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione. La fideiussione è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 552 e 556, nonché degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal comma 4 del presente articolo. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabilite le modalità di presentazione della fideiussione.

 

 

 

 

6. La cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essere effettuata solo se si verifichino le condizioni previste dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413.

7. L'ufficio di iscrizione della nave procede alla cancellazione della nave dal registro di iscrizione, previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera.

8. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 è consentita previa autorizzazione, data dal Ministro dei trasporti e della navigazione, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui ai commi precedenti e secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera d) del primo comma dell'articolo 163 del presente codice, nonché dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative.

9. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro di un altro Paese dell'Unione europea deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave che, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento o estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalle matricole o dai registri, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Della avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché pubblicità mediante affissione negli uffici del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali.

10. I privilegi sulle navi di cui al comma 9 si estinguono nel termine di un anno a decorrere dalla data di cancellazione dell'unità.

 

1. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro non comunitario deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave.

2. L'ufficio che riceve la dichiarazione procede alla pubblicazione della dichiarazione medesima mediante affissione nell'ufficio del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali, invitando gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti.

3. La pubblicazione è ripetuta con le stesse modalità qualora il procedimento di cancellazione della nave non si concluda entro sei mesi dal termine di scadenza della precedente pubblicazione.

4. Se entro il termine di cui al comma 2 sono promosse presso l'ufficio di iscrizione formali opposizioni con l'indicazione e quantificazione dei crediti vantati o se risulta l'esistenza di diritti reali o di garanzia sulla nave, la cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essere effettuata solo dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario abbia eseguito le provvidenze disposte dall'autorità marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell'equipaggio e per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorità giudiziaria, su domanda della parte più diligente per la salvaguardia degli interessi dei creditori.

5. In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, la nave può essere cancellata prima della scadenza del termine di cui al comma 2, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o dai registri, e al deposito di fideiussione, rilasciata da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, a norma dell'articolo 1, lettere b) e c), della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore della nave accertato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione. La fideiussione è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 552 e 556, nonché degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal comma 4 del presente articolo. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabilite le modalità di presentazione della fideiussione.

6. La cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essere effettuata solo se si verifichino le condizioni previste dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413.

7. L'ufficio di iscrizione della nave procede alla cancellazione della nave dal registro di iscrizione, previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera.

8. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 è consentita previa autorizzazione, data dal Ministro dei trasporti e della navigazione, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui ai commi precedenti e secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera d) del primo comma dell'articolo 163 del presente codice, nonché dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative.

9. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro di un altro Paese dell'Unione europea deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave che, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento o estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalle matricole o dai registri, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Della avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché pubblicità mediante affissione negli uffici del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali.

10. I privilegi sulle navi di cui al comma 9 si estinguono nel termine di un anno a decorrere dalla data di cancellazione dell'unità.

 

174. Contenuto del giornale nautico

174. Contenuto del giornale nautico

Nell'inventario di bordo sono descritti gli attrezzi e gli altri oggetti di corredo e di armamento della nave.

Sul giornale generale e di contabilità sono annotate le entrate e le spese riguardanti la nave e l'equipaggio, gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti, i reati commessi a bordo e le misure disciplinari adottate, i testamenti ricevuti nonché gli atti e processi verbali compilati dal comandante nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di stato civile, le deliberazioni prese per la salvezza della nave ed in genere gli avvenimenti straordinari verificatisi durante il viaggio, le altre indicazioni previste dal regolamento.

Sul giornale di navigazione sono annotati la rotta seguita e il cammino percorso, le osservazioni meteorologiche, le rilevazioni e le manovre relative, ed in genere tutti i fatti inerenti alla navigazione.

Sul giornale di carico sono annotati gli imbarchi e gli sbarchi delle merci, con la indicazione della natura, qualità e quantità delle merci stesse, del numero e delle marche dei colli, della rispettiva collocazione nelle stive, della data e del luogo di carico e del luogo di destinazione, del nome del caricatore e di quello del destinatario, della data e del luogo di riconsegna.

 

 

 

 

Sul giornale di pesca sono annotati la profondità delle acque dove si effettua la pesca, la quantità complessiva del pesce pescato, le specie di questo e la prevalenza tra le medesime, e in genere ogni altra indicazione relativa alla pesca.

 

Nell'inventario di bordo sono descritti gli attrezzi e gli altri oggetti di corredo e di armamento della nave.

Sul giornale generale e di contabilità sono annotati gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione, i reati commessi a bordo e le misure disciplinari adottate, i testamenti ricevuti nonché gli atti e processi verbali compilati dal comandante nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di stato civile, le deliberazioni prese per la salvezza della nave ed in genere gli avvenimenti straordinari verificatisi durante il viaggio, le altre indicazioni previste dal regolamento.

 

Sul giornale di navigazione sono annotati la rotta seguita e il cammino percorso, le osservazioni meteorologiche, le rilevazioni e le manovre relative, ed in genere tutti i fatti inerenti alla navigazione.

Sul giornale di carico sono annotati gli imbarchi e gli sbarchi delle merci pericolose con l'indicazione della natura, qualità e quantità delle merci stesse. Tali annotazioni possono essere trascritte manualmente o incollando sulle pagine del giornale di carico la copia dell'elenco del carico pericoloso imbarcato, controfirmata dal comandante e dal primo ufficiale.

È fatto obbligo al comandante della nave di mantenere a bordo per un anno copia della documentazione di spedizione relativa a tutte le altre merci non pericolose.

Sul giornale di pesca sono annotati la profondità delle acque dove si effettua la pesca, la quantità complessiva del pesce pescato, le specie di questo e la prevalenza tra le medesime, e in genere ogni altra indicazione relativa alla pesca.

 

Articolo 175. Giornale di macchina e giornale radiotelegrafico

Articolo 175. Giornale di macchina

Le navi maggiori a propulsione meccanica devono essere provviste del giornale di macchina.

Le navi munite di impianto radiotelegrafico devono essere provviste del giornale radiotelegrafico.

 

Le navi maggiori a propulsione meccanica devono essere provviste del giornale di macchina.

 

 

 


 

D.Lgs. 1-8-2003 n. 259
Codice delle comunicazioni elettroniche

D.Lgs. 1-8-2003 n. 259
Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 176.  Collaudi e ispezioni.

Articolo 176.  Collaudi e ispezioni.

1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante:

 

 

 

 

 

a) collaudi ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica;

b) un'ispezione ordinaria ogni dodici mesi;

 

 

 

c) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità.

 

2. Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in materia, è necessario nei seguenti casi:

a) attivazione della stazione radioelettrica;

b) modifica od aggiunta alla stazione di apparati radioelettrici obbligatori;

c) richiesta dell'armatore, in caso di cambio dello stesso;

d) richiesta della società di gestione, di cui all'articolo 183, comma 2, in caso di cambio della stessa.

3. Le ispezioni ordinarie sono effettuate da un funzionario del Ministero, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica.

 

 

 

 

 

 

4. I collaudi e le ispezioni ordinarie dovranno essere richiesti all'autorità marittima portuale dalla società che gestisce il servizio radioelettrico a norma dell'articolo 183, comma 2, o dall'armatore, dal proprietario o da chi li rappresenta nei casi di cui all'articolo 183, comma 3.

5. Il Ministro delle comunicazioni ha facoltà, con proprio decreto motivato, di esonerare dall'obbligo del collaudo e della ispezione ordinaria categorie di navi per le quali non sia fatto obbligo della installazione radioelettrica da norme internazionali.

6. Durante le ispezioni ordinarie e straordinarie potranno essere effettuati tutti gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito all'andamento del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da parte del personale addetto.

7. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente, può affidare i compiti d'ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, con eccezione delle navi da carico

 

1 Il Ministero effettua, quando la nave si trova in Italia, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo. Quando la nave si trova all'estero la stessa sorveglianza è svolta da organizzazioni riconosciute opportunamente delegate dal Ministero. La sorveglianza si effettua mediante:

a) collaudi ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica;

b) un'ispezione ordinaria ogni dodici mesi, se la nave si trova in Italia. Il rinnovo del certificato annuale può essere effettuato un mese prima o un mese dopo la scadenza;

c) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità.

 

2. Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in materia, è necessario nei seguenti casi:

a) attivazione della stazione radioelettrica;

b) modifica od aggiunta alla stazione di apparati radioelettrici obbligatori;

c) richiesta dell'armatore, in caso di cambio dello stesso;

d) richiesta della società di gestione, di cui all'articolo 183, comma 2, in caso di cambio della stessa.

3. Quando la nave si trova in Italia le ispezioni sono svolte da un funzionario del Ministero, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica. Quando la nave si trova all'estero, tali ispezioni sono effettuate da una organizzazione riconosciuta che si avvale della collaborazione di un "Radio Expert" riconosciuto dalla locale amministrazione.

4. I collaudi e le ispezioni ordinarie dovranno essere richiesti all'autorità marittima portuale dalla società che gestisce il servizio radioelettrico a norma dell'articolo 183, comma 2, o dall'armatore, dal proprietario o da chi li rappresenta nei casi di cui all'articolo 183, comma 3.

5. Il Ministro delle comunicazioni ha facoltà, con proprio decreto motivato, di esonerare dall'obbligo del collaudo e della ispezione ordinaria categorie di navi per le quali non sia fatto obbligo della installazione radioelettrica da norme internazionali.

6. Durante le ispezioni ordinarie e straordinarie potranno essere effettuati tutti gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito all'andamento del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da parte del personale addetto.

7. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dei trasporti, può affidare i compiti di ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni

178.  Spese per i collaudi e le ispezioni.

178.  Spese per i collaudi e le ispezioni.

1. Per i collaudi e le ispezioni di cui all'articolo 176, sono dovuti al Ministero, da parte dell'armatore o della società che gestisce il servizio, il rimborso delle spese e le quote di surrogazione del personale, stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le prestazioni rese ad Enti diversi e privati.

 

1. Per i collaudi e le ispezioni di cui all'articolo 176 effettuati in Italia, sono dovuti al Ministero, da parte dell'armatore o della società che gestisce il servizio, il rimborso delle spese e le quote di surrogazione del personale, stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le prestazioni rese ad Enti diversi e privati.

 

 


 

D.Lgs. 3-8-1998 n. 314
Attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE.

D.Lgs. 3-8-1998 n. 314
Attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE.

Articolo 9. Rilascio diretto.

Articolo 9. Rilascio diretto

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per i profili di competenza, provvede al rilascio e al rinnovo dei certificati di cui all'allegato 2 ed effettua direttamente le ispezioni e i controlli relativi, ovvero può affidare i compiti di ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, con esclusione del certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico, cui provvede il Ministero delle comunicazioni e fatta salva la competenza del Ministero medesimo per gli aspetti inerenti al certificato di sicurezza passeggeri.

2. I certificati di cui al comma 1 sono rilasciati in Italia direttamente dall'amministrazione, per il tramite delle autorità marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorità consolari.

3. L'organismo di cui al comma 1 fornisce i dati relativi agli accertamenti tecnici effettuati all'amministrazione che, ai sensi del comma 2, provvede al rilascio dei relativi certificati, previa verifica delle risultanze degli accertamenti stessi e ferma restando la possibilità di ispezione.

4. L'articolo 25 della legge 5 giugno 1962, n. 616, non si applica alle ispezioni e controlli disposti ai sensi del presente articolo.

1. Il Ministero dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, provvede al rilascio e al rinnovo dei certificati di cui all'allegato 2 ed effettua direttamente le ispezioni e i controlli relativi, ovvero può affidare i compiti di ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto.

 

 

 

 

 

2. I certificati di cui al comma 1 sono rilasciati in Italia direttamente dall'amministrazione, per il tramite delle autorità marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorità consolari.

3. L'organismo di cui al comma 1 fornisce i dati relativi agli accertamenti tecnici effettuati all'amministrazione che, ai sensi del comma 2, provvede al rilascio dei relativi certificati, previa verifica delle risultanze degli accertamenti stessi e ferma restando la possibilità di ispezione.

4. L'articolo 25 della legge 5 giugno 1962, n. 616, non si applica alle ispezioni e controlli disposti ai sensi del presente articolo.

 


 

Codice della navigazione

Regolam. per la navigazione marittima

Codice della navigazione

Regolam. per la navigazione marittima

315. Documenti per l'iscrizione.

315. Documenti per l'iscrizione.

Per ottenere l'iscrizione di una nave o di un galleggiante nelle matricole o nei registri, oltre quanto è disposto dall'articolo 303, il proprietario deve presentare all'ufficio presso il quale chiede l'iscrizione i seguenti documenti:

1. il titolo di proprietà in originale o in copia autentica o, quando la nave è stata costruita per conto del costruttore, l'estratto del registro delle navi in costruzione;

2. il certificato di stazza.

 

Per l'iscrizione nelle matricole o nei registri degli uffici dello Stato di navi costruite all'estero o provenienti da bandiera estera, l'autorità consolare deve trasmettere al Ministero della marina mercantile:

1. il titolo di proprietà in originale o in copia autentica;

2. la copia autentica del passavanti provvisorio o della licenza provvisoria rilasciati a termini dell'articolo 149 del codice;

3. il certificato di stazza, se la stazzatura è stata eseguita all'estero a norma dell'articolo 139 del codice;

4. il certificato di cancellazione dal registro straniero nel caso di navi già di nazionalità estera, ove sia richiesto dalle convenzioni internazionali;

5. una somma sufficiente a garantire il pagamento dei diritti erariali dovuti dalla nave.

Per le navi provenienti da bandiera estera la cui vendita sia stata effettuata durante la sosta in un porto italiano il proprietario deve versare la somma e presentare i documenti indicati nel comma precedente, ad eccezione di quelli di cui ai numeri 2 e 3.

Oltre ai documenti suddetti devono essere presentati i certificati di cittadinanza e di domicilio del proprietario o dei caratisti e nei casi previsti dagli articoli 143 e 144 del codice il certificato di iscrizione nell'apposito elenco o il decreto ministeriale di equiparazione, di cui agli articoli stessi.

L'iscrizione di navi maggiori non può essere effettuata se il proprietario non ha inoltre ottenuto l'approvazione del nome ai sensi dell'articolo 140 del codice.

Per ottenere l'iscrizione di una nave o di un galleggiante nelle matricole o nei registri, oltre quanto è disposto dall'articolo 303 [regol. cod. nav. 303], il proprietario deve presentare all'ufficio presso il quale chiede l'iscrizione i seguenti documenti:

1. il titolo di proprietà in originale o in copia autentica o, quando la nave è stata costruita per conto del costruttore, l'estratto del registro delle navi in costruzione;

2. il certificato di stazza.

Per l'iscrizione nelle matricole o nei registri degli uffici dello Stato di navi costruite all'estero o provenienti da bandiera estera, l'autorità consolare deve trasmettere al Ministero della marina mercantile:

1. il titolo di proprietà in originale o in copia autentica;

2. la copia autentica del passavanti provvisorio o della licenza provvisoria rilasciati a termini dell'articolo 149 del codice;

3. il certificato di stazza, se la stazzatura è stata eseguita all'estero a norma dell'articolo 139 del codice;

4. il certificato di cancellazione dal registro straniero nel caso di navi già di nazionalità estera, ove sia richiesto dalle convenzioni internazionali;

 

 

Per le navi provenienti da bandiera estera la cui vendita sia stata effettuata durante la sosta in un porto italiano il proprietario deve presentare i documenti indicati nel comma precedente, ad eccezione di quelli di cui ai numeri 2 e 3.

Oltre ai documenti suddetti devono essere presentati i certificati di cittadinanza e di domicilio del proprietario o dei caratisti

 

 

 

 

L'iscrizione di navi maggiori non può essere effettuata se il proprietario non ha inoltre ottenuto l'approvazione del nome ai sensi dell'articolo 140 del codice.

Una volta rilasciato il passavanti provvisorio secondo quanto previsto dall'articolo 152 del codice e dal secondo comma del presente articolo, l'ufficio di iscrizione, su richiesta del proprietario, iscrive la nave in via provvisoria previa consegna della seguente documentazione:

a) copia del titolo di proprietà;

b) copia del passavanti provvisorio;

c) copia del certificato di stazza;

d) copia del certificato di attestazione di assenza di vincoli e gravami;

e) copia del certificato di cancellazione, definitiva o provvisoria, dal registro straniero;

f) impegno a presentare, entro sessanta giorni, gli originali o le copie autentiche dei documenti di cui alle lettere a), b), c) e d), nonché l'originale o la copia autentica del certificato di cancellazione definitiva, al fine di conseguire la definitiva iscrizione della nave. Nel caso in cui il proprietario non adempie a tale impegno, l'iscrizione provvisoria perde ogni efficacia

Articolo 362. Forma e vidimazione.

Articolo 362. Forma e vidimazione.

I libri di bordo sono conformi ai modelli approvati dal ministro per la marina mercantile e prima di essere posti in uso devono essere numerati, firmati e bollati col timbro d'ufficio, al sommo d'ogni mezzo foglio, dal comandante del porto e dall'autorità consolare.

Nella prima pagina di ciascun libro deve essere inserita dichiarazione firmata dal comandante del porto attestante il numero delle pagine di cui il libro si compone, il nome, il tipo, l'ufficio di iscrizione e il numero di matricola della nave, il nome del comandante e la data di rilascio

 

I libri di bordo sono conformi ai modelli approvati dal ministro per la marina mercantile e prima di essere posti in uso devono essere numerati, firmati e bollati col timbro della nave, al sommo d'ogni mezzo foglio, dal comandante della nave.

Nella prima pagina di ciascun libro deve essere inserita dichiarazione firmata dal comandante della nave attestante il numero delle pagine di cui il libro si compone, il nome, il tipo, l'ufficio di iscrizione e il numero di matricola della nave, il nome del comandante e la data di rilascio

Articolo 363. Tenuta

Articolo 363. Tenuta

I libri di bordo devono essere tenuti per ordine di data, di seguito, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili. Gli spazi vuoti devono essere riempiti con linee a penna

I libri di bordo devono essere tenuti per ordine di data, di seguito, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili. Gli spazi vuoti devono essere riempiti con linee a penna

L'inventario di bordo, il giornale di navigazione e il giornale di carico possono essere compilati in lingua inglese.

 

Articolo 365. Ritiro e custodia

Articolo 365. Ritiro e custodia

Quando si procede alla cancellazione della nave dal registro di iscrizione, a norma dell'articolo 163 del codice, l'autorità marittima mercantile o quella consolare del luogo in cui si trova la nave ritira e trasmette i libri di bordo, per la custodia, all'ufficio di iscrizione della nave.

Quando i libri siano esauriti o resi inservibili l'autorità del luogo, previo rilascio dei nuovi libri con le modalità di cui all'articolo 362, li ritira e li trasmette per la custodia all'ufficio d'iscrizione della nave.

Quando si procede alla cancellazione della nave dal registro di iscrizione, a norma dell'articolo 163 del codice, l'armatore assume l'incarico di custodire i libri di bordo compilati per un periodo di cinque anni, inviando all'ufficio di iscrizione della nave l'elenco dei libri di bordo custoditi.

Quando i libri sono esauriti o resi inservibili il comandante della nave li consegna all'armatore unitamente ad un verbale di consegna che è inviato per conoscenza all'ufficio di iscrizione della nave. Decorsi cinque anni dalla data di consegna, l'armatore può distruggere i libri inviando una comunicazione all'ufficio di iscrizione della nave.

Articolo 366. Libri provvisori.

Articolo 366. Libri provvisori

Se in corso di navigazione il libro di bordo è esaurito o perduto o distrutto, il comandante ne forma uno provvisorio, nel quale deve indicare innanzi tutto la causa della perdita o della distruzione.

Il libro provvisorio è valido fino al primo porto di approdo, dove il comandante deve fare la sua dichiarazione all'autorità marittima mercantile o a quella consolare.

Queste redigono, in calce al libro provvisorio e dopo la vidimazione, sulla dichiarazione del comandante e alla presenza di due testimoni, apposito processo verbale, di cui trasmettono copia all'ufficio di iscrizione della nave.

soppresso

Articolo 369. Inventario di bordo.

Articolo 369. Inventario di bordo

L'inventario di bordo deve essere sottoscritto dal comandante della nave, controfirmato dai periti incaricati della visita della nave e vistato dall'autorità marittima mercantile o da quella consolare.

Le variazioni negli attrezzi e negli altri oggetti di corredo e di armamento della nave devono essere annotate sull'inventario di bordo e giustificate col semplice riferimento alle annotazioni esistenti nel giornale generale e di contabilità.

Nelle successive visite fatte alla nave, la verifica dell'inventario e delle variazioni suddette è compiuta dai periti incaricati della visita, i quali ne fanno annotazione sull'inventario stesso; tale annotazione è vistata dall'autorità marittima mercantile o da quella consolare.

Per le navi non soggette a visita, la verifica dell'inventario deve essere fatta ogni due anni.

La copia dell'inventario di bordo, agli effetti dell'articolo 621 del codice, è vistata all'atto della compilazione nonché delle successive variazioni, dall'autorità marittima mercantile o da quella consolare.

Agli effetti previsti dagli articoli 247 e 248 del codice, le annotazioni relative alla destinazione e alla cessazione della pertinenza della nave devono essere vistate, a richiesta del proprietario o di un suo rappresentante ovvero del titolare del diritto sulla pertinenza, dall'autorità marittima mercantile o da quella consolare.

 

L'inventario di bordo deve essere sottoscritto dal comandante della nave e controfirmato dai periti incaricati della visita della nave.

 

 

Le variazioni negli attrezzi e negli altri oggetti di corredo e di armamento della nave devono essere annotate sull'inventario di bordo e giustificate col semplice riferimento alle annotazioni esistenti nel giornale generale e di contabilità.

Nelle successive visite fatte alla nave, la verifica dell'inventario e delle variazioni suddette è compiuta dai periti incaricati della visita, i quali ne fanno annotazione sull'inventario stesso.

 

 

Per le navi non soggette a visita, la verifica dell'inventario deve essere fatta ogni due anni.

La copia dell'inventario di bordo, agli effetti dell'articolo 621 del codice, è vistata all'atto della compilazione nonché delle successive variazioni, dal comandante della nave.

 

Agli effetti previsti dagli articoli 247 e 248 del codice, le annotazioni relative alla destinazione e alla cessazione della pertinenza della nave devono essere vistate, a richiesta del proprietario o di un suo rappresentante ovvero del titolare del diritto sulla pertinenza, dall'autorità marittima mercantile o da quella consolare.

L'inventario di bordo può essere tenuto mediante l'utilizzo di strumenti informatici.

 

 

Articolo 374. Giornale radiotelegrafico.

Articolo 374. Giornale radiotelegrafico.

Il giornale radiotelegrafico è scritto dal marconista ed è vistato dal comandante.

In esso devono essere annotati i nomi degli operatori e degli ascoltatori, qualora siano presenti a bordo, nonché qualsiasi avvenimento o incidente che riguardi il servizio radiotelegrafico o che interessi la sicurezza della vita umana in mare e, in particolare, tutti i dispacci scambiati o intercettati.

 

soppresso

 

 

 

 


Proposta di legge


N. 1707

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA / DISEGNO DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati
META, VELO, LOVELLI, ZUNINO, ALBONETTI, ATTILI, AURISICCHIO, BOFFA, CARTA, FIANO, RIORIO, ROTONDO

¾

 

Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di navigazione marittima

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il27 settembre 2006

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta muove dall'esigenza di procedere allo snellimento di alcune norme del codice della navigazione che non risultano adeguate ai tempi e di tenere conto dei mutati contesti internazionali nei quali si svolge l'attività di navigazione. I processi più innovativi e globali si sono manifestati in anticipo proprio laddove si naviga. Infatti, si sono manifestati nella navigazione aerea, nella navigazione marittima e nelle comunicazioni (non a caso si dice «navigare» in INTERNET). La navigazione marittima è un'attività economica importante per l'Italia e rappresenta uno dei settori che possono contribuire alla ripresa e allo sviluppo del Paese. Nei primi anni novanta la flotta italiana ha conosciuto, anno dopo anno, una preoccupante contrazione. Il Governo e il Parlamento hanno reagito approvando una serie di norme innovative che hanno permesso prima una netta inversione di tendenza e successivamente un consistente sviluppo. Le modifiche sono intervenute con la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e ancor più con il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che ha istituito il Registro internazionale. Ulteriori innovazioni sono state introdotte dalle leggi 23 dicembre 1999, n. 488, 28 dicembre 1999, n. 522, 23 dicembre 2000, n. 388 e 16 marzo 2001, n. 88.

Le suddette misure ed altre norme riguardanti il settore cantieristico e armatoriale hanno incrementato il numero di navi iscritte nel Registro internazionale, tanto che la flotta italiana si pone tra le più moderne a livello mondiale. La flotta italiana di navi superiori a 100 tsl (tonnellate stazza lorda) conta (dati 2004) 1.422 navi e occupa 29.000 marittimi: 5.000 sulle navi da carico liquido, 2.600 sulle navi da carico secco, 18.500 sulle navi miste e da passeggeri e 2.770 sulle navi per servizi ausiliari. Permane nel settore dei traghetti per passeggeri una parte di flotta con un'anzianità inaccettabile (anche con anzianità di sessanta anni), mentre la flotta cisterniera italiana è la più giovane al mondo. Anche la composizione degli equipaggi ha conosciuto profondi cambiamenti ed è ormai prassi costante delle compagnie di navigazione di utilizzare a bordo equipaggi misti. È stato calcolato che a bordo delle grandi navi da crociera vi sono marittimi provenienti da decine di Stati (in un caso ben 82 etnie diverse). Questo rende evidente la necessità di usare una lingua comune e che anche i registri e i documenti di bordo siano scritti in modo aderente alle nuove necessità. L'esigenza di superare pastoie burocratiche con una più spinta semplificazione è stata segnalata anche dagli organismi comunitari. La comunicazione della Commissione europea «Azioni comuni per la crescita e l'occupazione. Il programma comunitario di Lisbona» COM(2005)330, ha indicato tra le strategie di rilancio dell'economia la riduzione delle «pastoie burocratiche» e «il miglioramento e la semplificazione del quadro regolamentare nel quale operano le imprese».

Le norme che si intendono modificare rappresentano oggi solo pesanti adempimenti burocratici, privi di efficacia, se non quella di determinare costi inutili che ricadono sugli operatori nazionali esponendoli negativamente alla concorrenza di altri operatori.

Le norme innovative recate dalla presente proposta di legge intervengono su procedimenti di carattere amministrativo e non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato. Anzi, si traducono in un risparmio per la pubblica amministrazione, che sarà esonerata dallo svolgimento di pratiche burocratiche, e per gli operatori pubblici e privati del settore.

La proposta di legge è costituita da cinque articoli e da un allegato. In particolare, i primi tre articoli recano specifiche novelle al codice della navigazione, mentre l'articolo 4 modifica in taluni punti il codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, nonché il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314. Da ultimo, l'articolo 5 interviene sul regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima). A tale proposito, pur non sfuggendo ai presentatori della proposta di legge il rango non legislativo delle disposizioni recate dal predetto regolamento, si è comunque ritenuto opportuno che la modifica del codice della navigazione procedesse di pari passo con le connesse modifiche al suo regolamento per l'esecuzione, proprio al fine di evitare che un'asimmetria nell'entrata in vigore delle nuove norme possa ingenerare dubbi interpretativi e difficoltà applicative per gli operatori del settore.

L'articolo 1 reca quindi una modifica all'articolo 156 del codice della navigazione, tenuto conto che ai sensi di tale disposizione il proprietario di una nave italiana, se vuole venderla all'estero con conseguente cancellazione dal registro, deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione per attivare la procedura ivi prevista e, con l'affissione nell'ufficio del porto e la pubblicazione nel foglio degli annunci legali, i creditori e ogni altro interessato possono fare valere i loro diritti entro sessanta giorni. A seguito della dichiarazione, il Ministero dei trasporti autorizza la cancellazione previa definizione delle formalità appunto previste dall'articolo 156 del codice della navigazione. La norma consente, tuttavia, al proprietario di ottenere la cancellazione anticipata depositando una fideiussione bancaria di importo pari al valore della nave. Va segnalato tuttavia che il predetto articolo 156 costituisce uno dei rarissimi casi in cui la legge non consente, in alternativa alla fideiussione bancaria, il rilascio di una polizza fideiussoria rilasciata da parte di imprese debitamente autorizzate ai sensi dell'articolo 1, lettere b) e c), della legge 10 giugno 1982, n. 348. Tale facoltà, ad esempio, è concessa per le imprese che effettuano spedizioni ricomprese nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 59/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, laddove il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 3 settembre 1998, n. 370, prevede, in alternativa alla fideiussione rilasciata da aziende di credito, quelle rilasciate da imprese debitamente autorizzate a norma del citato articolo 1, lettere b) e c), della legge 10 giugno 1982, n. 348. La finalità dell'articolo 1 consiste pertanto nel porre rimedio a tale lacuna.

L'articolo 2 reca invece modifiche all'articolo 174 del codice della navigazione, ai sensi del quale si prevede che sul giornale nautico, parte II, (generale e di contabilità), si devono scrivere alcune informazioni che, data la moderna gestione di una nave e la consistenza dell'equipaggio presente sulle navi passeggeri, non è possibile includere. Tale obbligo viene comunemente tralasciato per le voci relative alla contabilità, quale le entrate e le spese riguardanti la nave e l'equipaggio e i prestiti contratti. Tutte le operazioni relative alle entrate e alle spese riguardanti la nave e l'equipaggio, nonché ai prestiti contratti, vengono attualmente svolte dagli uffici di terra anche delle più piccole compagnie di navigazione, per cui la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 è volta a depennare tali voci dalle istruzioni sulla compilazione del giornale nautico, parte II. Prendendo poi atto che il giornale di carico dovrebbe contenere tutta una serie di informazioni che allo stato attuale risulterebbe impossibile effettuare a mano (date le quantità di carico e le caratteristiche particolari che presenta), e che nella prassi sul giornale di carico si usa scrivere una dicitura generica, del tipo «carico imbarcato o sbarcato come da polizze di carico» con nessun valore pratico, la lettera b) dello stesso comma 1 conserva solo l'obbligo di compilare il giornale di carico per la parte relativa alle merci pericolose. La compilazione può essere manuale o fatta incollando sulle pagine le copie della lista del carico pericoloso imbarcato, controfirmata dal comandante e dal primo ufficiale. Ai sensi della lettera c), per le merci non pericolose è sufficiente mantenere a bordo, per un anno, copia della documentazione ricevuta dagli spedizioneri.

L'articolo 3 modifica l'articolo 175 del codice della navigazione, che attualmente prevede che a bordo debba esserci il giornale radiotelegrafico. Va in proposito considerato che, a partire dall'anno 2000, il sistema di trasmissione Morse non è più in uso e i tasti radiotelegrafici sono spariti da bordo, per cui il giornale non ha motivo di esistere, essendo in uso quello del sistema GMDSS (Global maritime distress and safety system). Non essendo più in uso la comunicazione radiotelegrafica, la novella proposta dispone l'obbligo della tenuta di un registro delle comunicazioni come previsto dalla normativa GMDSS.

L'articolo 4 interviene, invece, al comma 1, lettera a), sull'articolo 176 del citato codice delle comunicazioni elettroniche, che allo stato prevede che per ottenere il rilascio o il rinnovo del certificato di sicurezza radio (per le navi da carico) e di sicurezza (per le navi passeggeri) l'armatore debba richiedere una visita ispettiva da parte di un funzionario dell'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni (CIRCOSTEL). Occorre considerare che tale norma è esclusivamente nazionale e non è prevista in nessun altro Paese, in quanto si tratta della verifica di conformità della stazione radioelettrica di bordo con quanto contemplato dal capitolo IV della Convenzione internazionale SOLAS (Safety of life at sea) del 1974. Come è comprensibile, quando la nave si trova all'estero, i costi per la trasferta del suddetto funzionario sono a carico dell'armatore e sono molto elevati. Molte volte si è verificato che la stessa visita ispettiva avrebbe potuto essere effettuata in Italia, con costi notevolmente inferiori, se esistesse un periodo flessibile di scadenza dei certificati in oggetto. Al fine di eliminare questa onerosa stortura burocratica, si propone di modificare la normativa vigente per le navi all'estero, adottando le disposizioni previste dalla regola 6 del capitolo IV della Convenzione SOLAS, con la quale si riconosce che le suddette ispezioni possono essere delegate ad organizzazioni riconosciute dotate della competenza e flessibilità necessarie per svolgere efficacemente tali compiti. Pertanto si dovrà provvedere: a delegare un Registro di classifica ad effettuare le visite, facendosi assistere da un «Radio Expert» riconosciuto dalla locale amministrazione; a stabilire una finestra temporale, prima e dopo la data di scadenza, onde effettuare le visite nell'occasione più favorevole per la nave; a considerare valido il verbale tecnico di collaudo compilato dalle ditte locali riconosciute alla presenza di un funzionario di un Ente di classifica e a modificare a norma che prevede l'obbligatorietà della presenza di un rappresentante di CIRCOSTEL quando la nave si trova all'estero. Conseguentemente, la lettera b) dello stesso comma 1 reca una modifica all'articolo 178 dello stesso codice delle comunicazioni elettroniche, specificando che il richiamo ai collaudi e alle ispezioni di cui all'articolo 176 deve intendersi riferito a quelli effettuati in Italia.

L'articolo 5 reca, infine, talune modifiche a disposizioni recate dal regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima). In particolare, la lettera a) del comma 1 interviene sull'articolo 315, ai sensi del quale, ai fini dell'iscrizione di navi provenienti dall'estero, il proprietario deve presentare all'ufficio presso il quale chiede l'iscrizione della nave, tra l'altro: il titolo di proprietà, il passavanti provvisorio (rilasciato dall'autorità consolare per le navi costruite all'estero o provenienti da bandiera estera), il certificato di stazza provvisoria e il certificato di cancellazione dal registro straniero. Il titolo di proprietà (bill of sale o verbale di consegna della nave e di trasferimento della proprietà dal cantiere al committente) deve inoltre essere tradotto e registrato. La procedura si complica ulteriormente in caso di una nave proveniente da un registro straniero (ad esempio Panama) il quale, non potendo emettere immediatamente il certificato definitivo di cancellazione, rilascia il cosiddetto «certificato di cancellazione provvisorio». In tale ultima ipotesi, l'articolo 152 del codice della navigazione consente l'emissione del passavanti provvisorio anche in presenza del certificato di cancellazione provvisorio che, di contro, non è sufficiente (stante l'attuale formulazione dell'articolo 315 del regolamento per l'esecuzione) per l'iscrizione della nave. Ne consegue che la nave, con il passavanti provvisorio, è abilitata alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana ma non può essere immatricolata sino a quando il certificato definitivo di cancellazione non viene rilasciato e consegnato all'ufficio di iscrizione della nave. Per superare tali difficoltà burocratiche e operative, le modifiche proposte all'articolo 315 sono volte a consentire la contestualità tra consegna, iscrizione della nave e trascrizione della ipoteca, come peraltro già previsto dalla normativa di diversi altri Stati comunitari.

La lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 5 reca invece delle modifiche all'articolo 362 del regolamento per l'esecuzione, ai sensi del quale attualmente si prevede che i libri di bordo, prima di essere posti in uso, devono essere numerati, firmati e bollati con il timbro di ufficio dal comandante del porto o dall'autorità consolare. Questa procedura comporta la necessità di recarsi a un consolato, anche se lontano, con costi e impiego di tempo notevoli. Pur mantenendo un formato conforme ai modelli approvati dal Ministero dei trasporti, a similitudine di quanto adottato dagli altri Stati comunitari e no, il problema si risolve delegando il comandante della nave a vistare personalmente le pagine dei vari giornali nautici, riducendo in tal modo gli oneri per la nave e per l'armatore.

La disposizione di cui alla lettera c) tiene invece conto della circostanza che, pur non esistendo nel codice della navigazione e nel regolamento di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare una specifica disposizione che indichi che i giornali devono essere scritti in italiano, data la natura pubblicistica di alcune annotazioni fatte nei giornali nautici e la nazionalità italiana di molti equipaggi, era fatto naturale che fossero scritti in italiano. Tuttavia le modifiche recentemente avvenute nella composizione per nazionalità degli equipaggi hanno fatto sì che su molte navi solo il comandante sia italiano e gli ufficiali siano stranieri. Molte compagnie di navigazione hanno segnalato le problematiche che incontrano gli ufficiali stranieri a scrivere i giornali nautici in italiano. A causa della presenza di equipaggi multirazziali a bordo è necessario infatti che il giornale nautico, parte I (Inventario di bordo), parte III (di navigazione), parte IV (di carico), il giornale di macchina e il giornale delle comunicazioni GMDSS possano essere scritti in inglese. Per il carattere di natura pubblicista delle annotazioni sul giornale nautico, parte II, questo giornale compilato dal comandante deve continuare ad essere scritto in italiano. Di tale esigenza si fa pertanto carico la proposta di legge apportando una modifica all'articolo 363 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima).

La lettera d) reca invece modifiche all'articolo 365 dello stesso regolamento, che allo stato prevede che, quando i libri sono esauriti o resi inservibili, l'autorità del luogo, previo rilascio dei nuovi libri con le modalità di cui all'articolo 362, li ritira e li trasmette in custodia all'ufficio di iscrizione della nave. Nella realtà le cose si svolgono in maniera diversa, in quanto il comandante o un suo delegato deve recarsi presso l'autorità, portare con sé i nuovi giornali che dovranno essere vidimati secondo le modalità di cui sopra e i giornali esauriti non vengono ritirati e rimangono a bordo, accumulandosi in maniera abnorme. Questo comporta che, nel caso di cancellazione della nave dal registro di iscrizione, la consegna dei libri di bordo diventa ancora più complicata in quanto, considerando la grande quantità di giornali nautici, i consolati o le autorità marittime si rifiutano di accettare i suddetti giornali e le compagnie di navigazione devono farsi carico del loro trasferimento all'ufficio di iscrizione della nave, con costi molto elevati. Per ridurre le spese sia per lo Stato che per le compagnie di navigazione, si propone quindi che il comandante consegni al proprio armatore i giornali nautici esauriti, inviando un verbale di consegna all'ufficio di iscrizione della nave. L'armatore avrà a sua volta l'incarico di custodire i giornali nautici esauriti presso le proprie strutture per un periodo di cinque anni. Trascorso tale termine i giornali nautici saranno distrutti e ne verrà data comunicazione all'ufficio di iscrizione della nave.

La lettera e) dispone l'abrogazione dell'articolo 366 del regolamento per l'esecuzione, che prescrive che in caso di smarrimento, distruzione o termine di un giornale nautico perché esaurito in navigazione ne viene utilizzato uno provvisorio. Una volta giunti presso l'autorità marittima o consolare si deve dare una spiegazione dell'accaduto e far vidimare un nuovo giornale, con oneri per la nave e per l'armatore. Tuttavia, essendo venuta meno la necessità di vidimare i giornali, l'articolo 366 può essere abrogato.

La lettera f) modifica l'articolo 369 del regolamento per l'esecuzione, che prevede che nel giornale nautico, parte I (Inventario di bordo) siano descritti gli attrezzi e gli altri oggetti di corredo e di armamento della nave. Nella realtà il giornale «inventario» di bordo è uno dei giornali meno usati a bordo, in quanto richiede una compilazione manuale di tutte le dotazioni di bordo, che a volte viene compilato quando la nave entra in esercizio e poi rimane inalterato per tutta la vita della nave, spesso dimenticato. Con le dimensioni attuali delle navi e le dotazioni esistenti, se correttamente compilato, necessiterebbe di più volumi e di una persona che lo aggiorni continuamente, oltre alla presenza di due periti che lo controfirmino. Cose queste evidentemente impraticabili. Inoltre, con i moderni sistemi di comunicazione tutte le compagnie, nei propri uffici di terra, hanno un elenco dettagliato dell'inventario di bordo, che viene comunemente utilizzato per il reintegro delle dotazioni di bordo. Si propone pertanto di adeguare il contenuto di tale disposizione, permettendo la gestione dell'inventario di bordo mediante un sistema computerizzato. Essendo un documento utilizzato dalle assicurazioni in caso di perdita della nave, può essere scritto in inglese. Durante le visite ispettive la capitaneria di porto avrà l'obbligo di accertare che esistano le dotazioni previste dalle tabelle del Registro italiano navale (RINA).

Infine, il comma 2 dell'articolo 5 tiene conto del fatto che l'atto di nazionalità italiano, previsto dall'articolo 150 del codice della navigazione, nel modello indicato dal decreto del Ministro della marina mercantile 1o dicembre 1953 non soddisfa i requisiti dei tempi attuali, sia per l'utilizzo di una unica lingua, sia perché anche se tradotto utilizza dei termini così arcaici che i traduttori hanno difficoltà a comprenderli. È accaduto, ad esempio, che una nave italiana è stata trattenuta per più di un giorno in porto, durante una ispezione di un'autorità marittima straniera, perché non comprendevano il significato di quanto riportato nell'atto di nazionalità, nonostante fosse stato tradotto in lingua locale. È quindi necessario un modello più semplice e chiaro, che sia comprensibile da tutti secondo gli standard dei certificati attualmente in uso presso le nazioni marittime europee e non. L'attuale atto di nazionalità previsto dal citato decreto del Ministro della marina mercantile 1o dicembre 1953 va sostituito con un modello nuovo, riportato nell'Allegato 1 annesso alla presente proposta di legge.

In conclusione si tratta di innovazioni molto utili alle imprese e allo Stato, che consentono all'Italia di uniformarsi alla normativa vigente in altri Paesi concorrenti e di semplificare le procedure, fermi restando tutti i requisiti di sicurezza della navigazione; pertanto si spera in un tempestivo esame e nell'approvazione della presente proposta di legge.


 


 

PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1.

(Vendita all'estero).

1. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 156 del codice della navigazione, la parola: «bancaria» è sostituita dalle seguenti: «, rilasciata da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, a norma dell'articolo l, lettere b) e c), della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni».

 

 

 

Art. 2.

(Contenuto del giornale nautico).

1. All'articolo 174 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «sono annotate le entrate e le spese riguardanti la nave e l'equipaggio, gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti» sono sostituite dalle seguenti: «sono annotati gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Sul giornale di carico sono annotati gli imbarchi e gli sbarchi delle merci pericolose con l'indicazione della natura, qualità e quantità delle merci stesse. Tali annotazioni possono essere trascritte manualmente o incollando sulle pagine del giornale di carico la copia dell'elenco del carico pericoloso imbarcato, controfirmata dal comandante e dal primo ufficiale»;

c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«È fatto obbligo al comandante della nave di mantenere a bordo per un anno copia della documentazione di spedizione relativa a tutte le altre merci non pericolose».

Art. 3.

(Soppressione del giornale radiotelegrafico).

1. All'articolo 175 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) alla rubrica, le parole: «e giornale radiotelegrafico» sono soppresse.

 

 

Art. 4.

(Rilascio e rinnovo all'estero del certificato di sicurezza radio per navi da carico e del certificato di sicurezza per navi passeggeri).

1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 176:

1) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «Il Ministero effettua, quando la nave si trova in Italia, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo. Quando la nave si trova all'estero la stessa sorveglianza è svolta da organizzazioni riconosciute opportunamente delegate dal Ministero. La sorveglianza si effettua mediante:»;

2) al comma l, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, se la nave si trova in Italia. Il rinnovo del certificato annuale può essere effettuato un mese prima o un mese dopo la scadenza»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Quando la nave si trova in Italia le ispezioni sono svolte da un funzionario del Ministero, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica.

Quando la nave si trova all'estero, tali ispezioni sono effettuate da una organizzazione riconosciuta che si avvale della collaborazione di un "Radio Expert" riconosciuto dalla locale amministrazione»;

4) il comma 7 è sostituito dal seguente:

 

«7. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dei trasporti, può affidare i compiti di ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni»;

b) all'articolo 178, comma 1, dopo le parole: «le ispezioni di cui all'articolo 176» sono inserite le seguenti: «effettuati in Italia».

2. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministero dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, provvede al rilascio e al rinnovo dei certificati di cui all'allegato 2 ed effettua direttamente le ispezioni e i controlli relativi, ovvero può affidare i compiti di ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto».

 

 

Art. 5.

(Disposizioni attuative).

1. Al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 315:

1) il numero 5 del secondo comma è abrogato;

2) al terzo comma, le parole: «versare la somma e» sono soppresse;

3) al quarto comma, le parole: «e nei casi previsti dagli articoli 143 e 144 del codice il certificato di iscrizione nell'apposito elenco o il decreto ministeriale di equiparazione, di cui agli articoli stessi» sono soppresse;

4) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

 

«Una volta rilasciato il passavanti provvisorio secondo quanto previsto dall'articolo 152 del codice e dal secondo comma del presente articolo, l'ufficio di iscrizione, su richiesta del proprietario, iscrive la nave in via provvisoria previa consegna della seguente documentazione:

a) copia del titolo di proprietà;

b) copia del passavanti provvisorio;

c) copia del certificato di stazza;

d) copia del certificato di attestazione di assenza di vincoli e gravami;

e) copia del certificato di cancellazione, definitiva o provvisoria, dal registro straniero;

f) impegno a presentare, entro sessanta giorni, gli originali o le copie autentiche dei documenti di cui alle lettere a), b), c) e d), nonché l'originale o la copia autentica del certificato di cancellazione definitiva, al fine di conseguire la definitiva iscrizione della nave. Nel caso in cui il proprietario non adempie a tale impegno, l'iscrizione provvisoria perde ogni efficacia»;

b) all'articolo 362:

1) al primo comma, le parole: «timbro d'ufficio, al sommo d'ogni mezzo foglio, dal comandante del porto o dall'autorità consolare» sono sostituite dalle seguenti: «timbro della nave, al sommo d'ogni mezzo foglio, dal comandante della nave»;

2) al secondo comma, le parole: «comandante del porto» sono sostituite dalle seguenti: «comandante della nave»;

c) all'articolo 363, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'inventario di bordo, il giornale di navigazione e il giornale di carico possono essere compilati in lingua inglese»;

d) all'articolo 365:

1) al primo comma le parole: «l'autorità marittima mercantile o quella consolare del luogo in cui si trova la nave ritira e trasmette i libri di bordo, per la custodia, all'ufficio di iscrizione della nave» sono sostituite dalle seguenti: «l'armatore assume l'incarico di custodire i libri di bordo compilati per un periodo di cinque anni, inviando all'ufficio di iscrizione della nave l'elenco dei libri di bordo custoditi»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Quando i libri sono esauriti o resi inservibili il comandante della nave li consegna all'armatore unitamente ad un verbale di consegna che è inviato per conoscenza all'ufficio di iscrizione della nave. Decorsi cinque anni dalla data di consegna, l'armatore può distruggere i libri inviando una comunicazione all'ufficio di iscrizione della nave»;

e) l'articolo 366 è abrogato;

f) all'articolo 369:

1) al primo comma, le parole da: «, controfirmato» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e controfirmato dai periti incaricati della visita della nave»;

2) al terzo comma, le parole: «; tale annotazione è vistata dall'autorità marittima mercantile o da quella consolare» sono soppresse;

3) al quinto comma, le parole: «, dall'autorità marittima mercantile o da quella consolare» sono sostituite dalle seguenti: «dal comandante della nave»;

4) dopo il sesto comma è inserito il seguente:

«L'inventario di bordo può essere tenuto mediante l'utilizzo di strumenti informatici»;

g) l'articolo 374 è abrogato.

2. Il modello dell'atto di nazionalità di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 1o dicembre 1953, adottato ai sensi dell'articolo 323 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è sostituito dal modello di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

 

 


 

 

 


 

 



[1]   Procedura n. 2006/2316.

[2]  Il parere motivato rappresenta la seconda e ultima fase della procedura d’infrazione, prima che la Commissione europea proceda al deferimento formale dello Stato membro davanti alla Corte di giustizia, mediante la presentazione di un ricorso, affinché accerti la sussistenza di una violazione del diritto comunitario, secondo quanto previsto dall’art. 226 del Trattato.

[3]  Il “pacchetto” - oltre alla proposta in esame riguardante l’istituzione di un sistema di monitoraggio del traffico navale - comprende sei proposte legislative: una proposta di regolamento sulla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare e per vie navigabili interne in caso di incidente (COM(2005)592) e cinque proposte di direttiva relative al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (COM(2005)586), agli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (COM(2005)587) (vedi infra), al controllo da parte dello Stato di approdo (COM(2005)588), alle inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo (COM(2005)590) e alla responsabilità civile degli armatori (COM(2005)593).

[4]  SafeSeaNetè un sistema comunitario per lo scambio di dati marittimi sviluppato dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri per garantire l’attuazione della normativa comunitaria. Esso comprende, da un lato, una rete per lo scambio di dati e, dall’altro, una standardizzazione delle principali informazioni disponibili sulle navi e sui loro carichi (preavvisi e resoconti).

[5]  GALILEO è un programma di radionavigazione satellitare di natura civile messo a punto dall’Unione europea al fine di garantire la propria indipendenza in un settore di così grande valore strategico. Il programma verrà sviluppato in quattro fasi: una fase di definizione (1999-2000); una fase di sviluppo e di convalida (2001-2005); una fase di spiegamento (2006-2007) e una fase operativa (a partire dal 2008). La Commissione attribuisce grande importanza all’uso della navigazione satellitare nella gestione dei trasporti e, in particolare, per quanto riguarda il rafforzamento della sicurezza, lo smaltimento dei flussi di traffico, la riduzione della congestione e dei danni ambientali e il coordinamento dei soccorsi in caso di incidenti.

[6]  La Convenzione consolidata sul lavoro marittimo è stata adottata il 23 febbraio 2006 dalla sessione marittima della Conferenza internazionale del lavoro dell’OIL. La Convenzione consolida e aggiorna le norme marittime contenute nelle attuali convenzioni e raccomandazioni per consentire l’adozione di un unico strumento giuridico al fine di stabilire norme minime per il settore che siano semplici, chiare, coerenti, accettabili e applicabili e di predisporre un codice del lavoro marittimo. Il fine ultimo della Convenzione è quello di conseguire e mantenere parità di condizioni nel settore marittimo, promuovendo condizioni di vita e di lavoro dignitose per la gente di mare e condizioni di concorrenza più eque per gli operatori e i proprietari delle navi.

[7]     Direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e 2002/58/CE.

[8]    Le risposte alla consultazione che si è conclusa il 27 ottobre 2006 sono disponibili presso il sito della Direzione generale Società dell’informazione della Commissione europea:

      http://ec.europa.eu./information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm

[9]    Le modifiche proposte sono dettagliatamente illustrate nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la comunicazione (SEC(2006)816).

[10]    Legge 10 giugno 1982 n. 348 recante Costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici

[11]   D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259

[12]    Recante Attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE. Tale decreto, in recepimento di normativa comunitaria ha stabilito le misure da adottare ai fini dell'ispezione, controllo e certificazione delle navi di bandiera italiana in conformità alle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino, in particolare ha disciplinato il riconoscimento degli organismi che effettuano attività di ispezioni e controllo finalizzate alla certificazione delle navi; fissato le condizioni in base alle quali l'amministrazione può autorizzare un organismo riconosciuto al rilascio dei certificati per proprio conto nel rispetto dei princìpi della non discriminazione e dell'efficacia dell'azione amministrativa; fissato le condizioni in base alle quali l'amministrazione affida in tutto o in parte ad un organismo riconosciuto le ispezioni e i controlli mantenendo il potere di rilascio dei relativi certificati.

[13]   La convenzione SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea), è la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 1° novembre 1974, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 23 maggio 1980, n. 313. L'attuale versione della convenzione è composta dai seguenti 12 capitoli Cap.I - General Provisions (Disposizioni generali); Cap.II-1 - Construction - Subdivision and stability, machinery and electrical installations (Costruzione, compartimentazione di galleggiabilità e stabilità, macchine e impianti elettrici); Cap.II-2 - Fire protection, fire detection and fire extinction (Costruzione, protezione antincendio, rivelazione ed estinzione degli incendi); Cap.III - Life-saving appliances and arrangements (Mezzi di salvataggio ed installazioni); Cap.IVRadiocommunications(Radiocomunicazioni); Cap.V - Safety of navigation (Sicurezza della navigazione); Cap.VI - Carriage of cargoes (Trasporto di carichi); Cap.VII - Carriage of dangerous goods (Trasporto di merci pericolose); Cap.VIII - Nuclear ships (Navi nucleari); Cap.IX - Management for the safe operation of ships (Gestione della sicurezza delle navi); Cap.X - Safety measures for high-speed craft (Misure di sicurezza per le unità veloci); Cap.XI-1 - Special measures to enhance maritime safety (Misure speciali per migliorare la sicurezza marittima); Cap. XI-2 - Special measures to enhance maritime security (Misure speciali per migliorare la sicurezza marittima); Cap.XII - Additional safety measures for bulk carriers (Misure di sicurezza supplementari per bulk carrier).

[14]  Il codice ISM è il codice internazionale per la gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell’inquinamento; è stato adottato dall’Organizzazione marittima internazionale (IMO) nel 1993 ed è diventato progressivamente obbligatorio per la maggior parte delle navi che effettuano viaggi internazionali dopo l’inserimento del Capitolo IX «Gestione della sicurezza delle navi», adottato il 24 maggio 1994 nella Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (SOLAS). A tale proposito si ricorda che è stato emanato il Regolamento (CE) n. 336/2006 del 15 febbraio 2006 sull’attuazione nella comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza, con lo scopo di rafforzare la gestione della sicurezza, dell’esercizio in sicurezza delle navi e della prevenzione dell’inquinamento da esse prodotto, assicurando la conformità al codice ISM da parte delle società che le gestiscono, mediante l’istituzione, l’attuazione e il corretto mantenimento da parte delle società dei sistemi di gestione della sicurezza sia a bordo sia a terra ed il controllo di tali attività da parte delle amministrazioni dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo.

[15]   Ai sensi dell’articolo 139 del c.n. il ministro per le comunicazioni può autorizzare la stazzatura all'estero delle navi costruite o trasformate in cantieri esteri ovvero provenienti da bandiera estera, quando tali navi debbano compiere uno o più viaggi fra porti stranieri prima di approdare nella Repubblica. La stazzatura all'estero può, previa autorizzazione del ministro per le comunicazioni, essere eseguita secondo il metodo locale, ma in questo caso deve essere nuovamente eseguita in via definitiva in un porto della Repubblica.

[16]   Ai sensi dell’articolo 152, infatti, il passavanti provvisorio può essere rilasciato in caso di urgenza alle navi provenienti da registro straniero, anche prima della loro immatricolazione nella Repubblica, in presenza di espressa dichiarazione dell'autorità marittima o consolare straniera che il venditore ha avanzato la richiesta di cancellazione della nave dai registri secondo le procedure ivi vigenti e che l'atto di nazionalità, o documento equipollente, è stato preso in consegna.

[17]   La relazione illustrativa fa riferimento anche al giornale di macchina e al giornale delle comunicazioni GMDSS, sui quali tuttavia la proposta non sembra intervenire.